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Corte di Cassazione, Sentenza n. 2658/2024 del 29-01-2024

... dell'oggetto sociale (id est, dell'attività) del cessionario, che difettava la dimostrazione piena, ad opera dell'### della capacità dei beni strumentali a lienati a costituire un complesso organizzato ed autonomo di fattori produttivi e che mancava, in particolare, 3 la prova che vi fosse stata altresì la cessione dei rapporti di gestione del personale addetto o dei rapporti di debito-credito con clienti, fornitori e banche. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale l'### delle ### sulla base di un unico motivo. ### s.p.a. ha resistito con contro ricorso, pro ponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un solo motivo. In prossi mità dell'udienza pubblica la re sistente ha depositato mem oria illustrativa. Considerato in diritto 1. Con l'unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 1362, 1363, 2555 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che si ha cessione di azienda nel caso di trasferimento di un complesso organico unitariamente considerato dotato di una potenzialità produttiva all'esercizio dell'impresa. 1.1. (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 14047/2021 proposto da: ### delle ### (C.F. : ###), in persona del ### ttore ### pro tempore, rappres entata e difesa dall'Avvocat ura ### dello Stato (C.F.: ###) e presso la stessa domiciliata in ### alla Via dei ### n. 12; - ricorrente - contro ### S.P.A. (P.IVA: ###), con sede ###### alla ### n. 4, in persona del dott. ### (C.F.: #####), quale procuratore speciale, giusta procura ai Avviso liquida zione imposta di registr o ### come cessione di ramo d'azienda di compravendita di stazione elettrica rogiti del notaio ### dell'8 ottobre 2019 (rep. n. 11.096, racc.  n, 6197), registrato il 9 ottobre 2019, serie IT, n. 12715, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al controricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra di loro, dagli Avv.ti ### L. de ### (C.F.: ###; pec: ###) e Prof. ### (C.F.: ###; pec : ###) del Foro di ### ed elettivame nte domiciliata presso lo studio dell'Avv.  ### sito in ### alla ### n. 107 (indirizzo pec: ###); - controricorrente - ricorrente incidentale - -avverso la sentenza n. 3515/2020 emessa dalla ### in data ### e non notificata; udite le conclusioni orali rassegnate dal P.G. dott.ssa ### che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale; uditi i difensori di entrambe le parti. 
Ritenuto in fatto 1. ### s.p.a. proponeva ricorso davanti alla ### di ### avverso un avviso d i liquidazione d elle imposte di registro, ipotecaria e catastale con il quale era stata riqualificata come cessione di ramo d'azienda un contratto con cui la contribuente aveva ceduto alla ### - ### s.p.a. una stazione elettrica costituita da impianti, strutture, apparecchiature, terreni e un elettrodotto.  2. ### accoglieva il ricorso.  3. Sull'impugnazione principale dell'### ed incidentale della contribuente, la ### rigettava en trambi i gravami, af fermando che non era pertinente la valorizzazione operata dall'amministrazione finanziaria, ai fini di riqu alificare l'atto, dell'oggetto sociale (id est, dell'attività) del cessionario, che difettava la dimostrazione piena, ad opera dell'### della capacità dei beni strumentali a lienati a costituire un complesso organizzato ed autonomo di fattori produttivi e che mancava, in particolare, 3 la prova che vi fosse stata altresì la cessione dei rapporti di gestione del personale addetto o dei rapporti di debito-credito con clienti, fornitori e banche.  4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale l'### delle ### sulla base di un unico motivo. ### s.p.a. ha resistito con contro ricorso, pro ponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un solo motivo. 
In prossi mità dell'udienza pubblica la re sistente ha depositato mem oria illustrativa. 
Considerato in diritto 1. Con l'unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione degli artt.  20 dPR n. 131/1986, 1362, 1363, 2555 e 2729 cod. civ., in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che si ha cessione di azienda nel caso di trasferimento di un complesso organico unitariamente considerato dotato di una potenzialità produttiva all'esercizio dell'impresa.  1.1. Preliminarmente, va evidenziato che, in tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno di essi impugni l'avviso di accertamento, mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, cod. civ., al contrario, la pronun zia favore vole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l'unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all'annullamento di atti autoritativi e, pertanto, di essa potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento (cfr., di recente, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. ### del 15/12/2022). 
Orbene, nel caso di specie , l'avviso di li quidazione per cu i è causa - notificato separatamente ai due coobbligati in solido, ### e ### oltre che al notaio rogante l'atto - è stato medio tempore annullato da questa Corte, con ordinanza del 30 novembre 2023 n. ###, all'esito del giudizio instaurato dalla coobbligata in solido ### nel giudizio 4 contraddistinto dal R.G. n. 14039/2021.  2. Con l'unico motivo la ricorrente incidentale denuncia, in via condizionata, la nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt.  132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod.  proc. civ., per aver la CTR omesso di motivare in ordine alle eccezioni, reiterate in sede di appello, di difetto di motivazione dell'atto impugnato e di violazione del contraddittorio.  2.1. Il motivo resta assorbito nel rigetto del ricorso principale.  3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principale non merita accoglimento. La circostanza che l'esito del giudizio è dipeso da un evento sopravvenuto esterno giustifica la compensazione integrale delle spese.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio. 
Cosi deciso in ### nella camera di consiglio della V ### civile della 

Giudice/firmatari: De Masi Oronzo, Penta Andrea

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8667/2025 del 01-04-2025

... tribunale di avere erroneamente ritenuto necessaria la prova, l'onere della quale sarebbe spettato al consumatore, dell'inadempimento del fornitore, e non la messa in mora di quest'ultimo, al fine d i ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento; II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione della norma di cui al disposto degli artt. da 1 a 4 della legge n. 130/1999». Si censura l'affermaz ione del tribunale riguardante l'esclusione d ella legittimazione passiva della ### s.r.l. in quanto mera cessionaria del credito in contestazione. Si assume che la cessione non può mai pregiudicare la posizione del debitore ceduto, il quale, invece, può opporre al cessionario le eccezioni relative alla validità o esatto adempimento del negozio da cui deriva il credito ceduto. Deve riten ersi, pert anto, insussistente la legittimazione passiva della società cedente per essere unica legittimata passiva quella cessionaria. 2. Va rilevato, innanzitutto, che la proposta ex art. 380-bis cod. proc. ha il seguente tenore: “Il ricorso è palesemente inammissibile. Esso è difatti totalmente carente sotto il profilo dell'autosufficienza. 4 Si sos tiene la sussistenza dei (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 6131-2024 r.g. proposto da: ### rappresentato e d ifeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### al ### n. 43/c.  - ricorrente - contro ### S.P.A., con sede in ### alla ### della ### n. 4/A ### n. 30, in persona dell'amministratore unico ### rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'### con cui elettiv amente domicilia in ### alla via ### n. 21, presso lo studio dell'### - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 680/2023, del TRIBUNALE di ### pubblicata il giorno 28/07/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28/03/2025 dal ### dott. #### 1. ### ha promosso ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di ### del 28 luglio 2023, n. 680, reiettiva del gravame da lui proposto contro la decisione del Giudice di ### di quella stessa città che, a sua volta, ne aveva respinto l'opposizione ex art.  645 cod. proc. civ. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da ### s.r.l.  nei suoi confront i, per la somma di € 2 .340,4 9, quale residuo di un finanziamento che egli aveva ottenuto da ### s.p.a., la quale, successivamente, aveva ceduto il corrispondente credito ad ### s.r.l.  2. Quest'ultima ha resistito con controricorso.  3. Nella sentenza oggi impug nata, il tribunale osservò che, «### correttamente osservato dal giudice di prime cure, la parte appellante, pur essendone onerata, non ha provato l'effettiva sussist enza delle doglianze mosse alle cure odontoiatriche effettuate in favore della propria moglie dalla cooperativa ### che, in tesi dello stesso, si sarebbe resa inadempiente per non averle eseguite in modo soddisfacente. In altri termini, l'appellante, pur essendo gravato ai sensi dell'art. 125-quinquies TUB dell'onere di provare l'inadempimento del fornitore del servizio oggetto di finanziam ento, si è limitato a sostenere un tanto facendo riferimento ad una mera messa in mora, che, di per sé, in difetto di altri elementi, non prova né l'inadempimento del fornitore né la sua im portanza in relazione all'art. 1455 c.c. Il che evidentemente, ancorché non sia in discussione il collegamento negoziale tra il contratt o di finanziamento e quello di fornit ura del servizio, non può ragionevolmente ritersi sufficiente per accertare in modo convincente siffatto presupposto applicativo dell'a rt. 125-quinquies ### in difetto di ulteriori elementi probatori che, è bene ribadirlo, era onere dell'appellante offrire. Ne consegue che la sentenza impugnata va integralmente confermata, avendo fatto corretta applicazione della disciplina dell'onere della prova in relazione ai presupposti applicativi dell'art. 125-quinquies ### fermo restando, in ogni 3 caso, il d ifetto di l egittimazione passiva della convenuta , quale mera cessionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento di cui discute, rispetto a tutte le d omande re stitutorie avanza te da ll'appellante in primo grado e riproposte nel p resen te, tenuto conto che l'appellata non è cessionaria del contratto di finanziamento, ma del solo credito derivante dallo stesso».  4. È stata formulata, da parte del Presidente, una proposta di definizione del giudizio a norma dell'art. 380-bis cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs.  n. 149 del 2022. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa, depositando anche una memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc.   RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione della norma di cui al disposto dell'art. 125-quinquies TUB (testo unico bancario)». 
Si contesta al tribunale di avere erroneamente ritenuto necessaria la prova, l'onere della quale sarebbe spettato al consumatore, dell'inadempimento del fornitore, e non la messa in mora di quest'ultimo, al fine d i ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento; II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione della norma di cui al disposto degli artt. da 1 a 4 della legge n. 130/1999». Si censura l'affermaz ione del tribunale riguardante l'esclusione d ella legittimazione passiva della ### s.r.l. in quanto mera cessionaria del credito in contestazione. Si assume che la cessione non può mai pregiudicare la posizione del debitore ceduto, il quale, invece, può opporre al cessionario le eccezioni relative alla validità o esatto adempimento del negozio da cui deriva il credito ceduto. Deve riten ersi, pert anto, insussistente la legittimazione passiva della società cedente per essere unica legittimata passiva quella cessionaria.  2. Va rilevato, innanzitutto, che la proposta ex art. 380-bis cod. proc.  ha il seguente tenore: “Il ricorso è palesemente inammissibile. 
Esso è difatti totalmente carente sotto il profilo dell'autosufficienza. 4 Si sos tiene la sussistenza dei presupp osti in fatto per l'applicazione dell'articolo 125quinquies del ### e si afferma che il fornitore del servizio (cure dentarie somministrate alla moglie del ricorrente), ### s.c.a.r.l., avrebbe «indirizzato direttamente il mutuatario alla ### operando quale inte rmediario dell'opera zione. Da ciò si evince come intercorresse un rapporto trilaterale fra #### e ### e, fra i primi due, intercorr esse un vincolo d i esclusiva», precisando poi che il fornitore si sarebbe reso inadempiente e sarebbe stato raggiunto da lettera di messa in mora. 
Ora, posto che l'articolo 366 , n. 6, c.p .c., richiede a pena di inammissibilità «la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si f onda e l'illustrazione d el conten uto rilevante degli stessi», e che la «specifica indicazione», richiede un duplice adempimento, il primo di tipo contenutistico, «l'illustrazione del conten uto rilevante degli stessi», ed il secondo concernente la «localizzazione» degli atti e dei documenti, è agevole osservare che il ricorso difetta da entrambi i versanti, sia perché il contenuto delle patt uizioni intercorse con il finanziatore ed il fornitore non sono descritte, come non lo è il contenuto della asserita messa in mora, sia perché nessuno, in modo assoluto, degli atti è «localizzato». 
Trova dunque applicazione il principio che segue: «In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occo rre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta pr odotto, poiché indicare un document o significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico”» (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184). 5 In ogni caso il primo mezzo è manifestamente infondato, come chiarito tra gli altri dal Collegio di coordinamento ABF 17 maggio 2021, n. 12645: l'onere d ella prova della sussistenza dell'inadempim ento del fornitore v a ovviamente dedotto e provato dal consumatore, nei confronti del finanziatore, che, rispetto al rapporto tra consumatore e fornitore, è terzo”.  3. ### reputa affatto esaustive e condivisibili tali argomentazioni, che, pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che: i) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, richiesta, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc.  civ., postula un d uplice adem pimento: il primo di tipo contenutistico, “l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi”, ed il secondo concernente la “localizzazione” degli atti e dei documenti. Orbene, ove pure volesse darsi seguito all'assunto del ricorrente, contenuto nella sua memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ. del 14 marzo 2025, circa l'avvenuto rispetto, nel ricorso, del profilo riguardante la localizzazione degli atti e dei documenti da lui ivi invocati, ciò non lo avr ebbe com unque dispen sato d all'osservanza anche dell'ulteriore adempimento, di tipo contenutistico, precedentemente indicato: alcunché, invece, è dato rinvenire nel ricorso stesso circa il contenuto delle pattuizioni intercorse tra il ### con il finanziatore ed il fornitore, né della asserita messa in mora del finanziatore medesimo; ii) in ogni caso, giusta l'ar t. 125-quinquies del ### “Nei contra tti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile”. Orbene, la recente Cass. n. ### del 2024, resa in fattispecie sostanzia lmente analoga a quella odierna, ha spiegato che «La questione del collegamento negoziale nel credito al consumo ha mostra to nel tempo una continui tà normati va, oggetto della giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 5365/2024; Cass., n. 6323/2019; 6 Cass., n. 14561/2023) ed è stata declinata, talvolta, specificamente in termini di mutuo di scopo (Cass., n. 3589/2010; Cass., n. 474/1994). Più in generale, il tema è stato affrontato in termini di collegamento negoziale di fonte legale, ove nell'erogazione del credito acquisisce rilievo, accanto alla causa creditizia, lo specif ico motivo p er il quale il fina nziamento viene concesso, che da elemento estraneo al contratto si traduce perspicuamente nella sua funzione, entrando a far parte del regolamento contrattuale (Cass., n. 20477/2014; 19572/2015; 19434/2021). Questo tipo di m utuo, individuato in dottrina come contratto obbligatorio e non reale, vede la finalità dell'erogazione del credito inserita nel sinallagma contrattuale, p er cui dal venir meno del contratto collegato discende una a naloga sorte per il contratto d i finanziamento. Da ciò discende che il contratto collegato costituisce questione o accertamento pregiudiziale di cui il giudice conosce incidentalmente nel giudizio tra finanziato e finanziatore». Nel caso di specie, il collegamento negoziale consente al finanziato di far valere nei confronti del finanziatore una eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., fondata non sul rapporto di credito, ma sul contra tto collega to di fornitura del cui inadempimento, quale questione pregiudiziale di cui il giudice conosce incidentalmente. Il finanziato, pertanto, f a v alere un fatto impeditivo del contratto di finanziamento che non deriva dal contratto inter partes, bensì dal contratto collegato. Il fatto impeditivo discendente dall'inadempimento del terzo fornitore al contratto collegato viene dedotto dal finanziato nei confronti del finanz iatore a fondamento del mancato pagament o del contratto di finanziamento inter partes. ### di inadempimento si nutre, pertanto, dell'accertamento di una questione pregiudiziale, ossia l'inadempi mento negoziale al contratt o di forni tura da parte d el venditore in relazione al contratto collegato. Il collegamento negoziale induce, peraltro, unicamente la traslazione d ell'eccezione di inadempimento d ai fatti impeditivi relativi al contratto inter partes sul contratto ad esso collegato, non snatu rando la natura del fatto stesso, che - in quanto impeditivo della pretesa creditoria - va provato dal debitore (cfr. Cass. n. 29474 del 2024; Cass., n. 29303 del 2023; Cass., n. 3545 del 2023). Non si tratta, quindi, di fare applicazione del 7 principio di vicinanza della prova ma della distribuzione dell'onere della prova dei fatti impeditivi della pretesa creditoria. Né, propriamente, viene dedotto un inadempimento altrui, trattandosi di inadempimento del terzo, bensì viene dedotto un fatto (l'adempimento non corretto della prestazione di ### s.c. a r.l.) che impinge nel contra tto collegato e che, in quanto tale, entra nel sinallagma contrattale e nei fat ti impeditivi della pretesa creditoria del finanziatore. La regola di riparto dell'onere probatorio è relativa alle vicende del presupposto di fatto rappresentato dal nesso di collegamento fra i due rapporti obbligatori. Ne consegue che, in coerenza con quanto sancito dalla menzionata Cass. n. ### del 2024, nel caso in cui il soggetto finanziato formuli eccezione di inad empimento del contra tto di fina nziamento conseguente all'inadempimento del contratto collegato ex lege, avente ad oggetto la fornitura di beni e servizi cui accede il finanziamento, egli ha l'onere di provare i fatti impeditivi dedotti con la suddetta eccezione. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il ricorrente non aveva assolto all'onere di provar e il preteso inadempimento di ### s.c. a r .l., ha fatto corretta applicazione del suddetto principio; iii) il secondo motivo è evidentemente assorbito.  4. In conclusione, quindi, l'odierno ricorso di ### deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente.  4.1. Poiché il giudizio è definito in sostanziale conformità della proposta ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc.  Vale r ammentare, in proposito, che: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comm a 3, cod. proc. civ. (pu re novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conf ormità alla proposta, conti ene una valuta zione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del 8 processo, poiché il non attenersi ad una valutaz ione del proponente, poi confermata nella decisione definitiv a, lascia p resumere una respon sabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). 
Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta”, pur nella sua sinteticità, del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l'inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. ### del 2023), la parte ricorrente va condanna ta, nei confronti di q uella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € ,00, oltre che al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della ### delle ammende.  4.2. Deve darsi atto, infine, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».  PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara inammissibile il ricorso di ### e lo condanna al pagamento, in favore della costituitasi controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. 
Condanna il medesimo ricorrente al p aga mento della somma di € 1.400,00 in favore della costituit asi controricorrente, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della ### delle ammende. 9 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presup posti processuali per il versament o, ad opera del ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile 

Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, Campese Eduardo

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 1505/2022 del 18-01-2022

... l'illegittima detrazione dell'importo stesso da parte del cessionario trovano fondamento, rispettivamente, per il cedente, nella norma sanzionatoria, per il cessionario, nell'inesistenza del credito Iva detratto. 2. Con il secondo motivo [«2) ### e/o falsa applicazione dell'art. 39 d.p.r. 600/73 in relazione all'art. 360 I° comma n. 3 c.p.c. nonché insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1° n. 5) c.p.c.»], l'### assume che la verifica fiscale aveva fatto emergere che il contribuente aveva svolto “in nero” attività di intermediario di commercio per conto di ### S.r.l. e della ditta di ### reali venditrici delle stufe, e che per tale attività egli aveva ricevuto commissioni pari nel 2005 al 20% e nel 2006 al 22% del prezzo pagato dai clienti finali per ogni cessione; che l'### finanziaria aveva “ricostruito induttivamente […] in applicazione di quanto previsto dall'art. 39 I° comma lett. d) del dpr n. 600/73” il reddito non dichiarato, applicando una percentuale di redditività del 78% che, in mancanza di costi documentati, era stata presuntivamente evinta dalla percentuale media dichiarata ai fini degli (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli ###mi Sigg.ri ### D'### R.G. N. 13188/2013 #### - 11/01/2022 ### ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13188/2013 di R.G. proposto da: ### E, in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliata in ### dei ### 12, p resso l'### dello Stato che la rappresenta e difende.  - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### e dall'avvocato ### - controricorrente - IRPEF, IRAP, ####### pubblicazione: 18/01/###orte di Cassazione - copia non ufficiale r.g. n. 13188/2013 Cons. est. ### 2 Avverso la sentenza della ### SARDEGNA, sezione staccata di ### n. 61/08/12, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'11 gennaio 2022 dal ### udito il ###, in persona del ### generale ### che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente al primo motivo.  ### 1. Da un'indagine della ### di ### (“G.d.F.”) nei confronti di ### della ### S.r.l., e della ditta individuale “### di ### Salvatore” risultò che ### aveva svolto “in nero” attività di intermediario (o addetto alle vendite) dei prodotti (stufe a pellet) delle due imprese e che, nel 2005, per tale attività aveva percepito provvigioni (non dichiarate) per euro 96.906,00. Ne scaturì un avviso di accertamento che, per quel periodo d'imposta, recuperava a tassazione il medesimo importo, ai fini ##### Più dettagliatamente, quanto all'### nel corso della verifica, il contribuente esibì una fattura passiva del 31/12/2005, dell'importo di euro 151.730,00, oltre ### emessa dalla ### S.r.l., relativa all'acquisto di 85 stufe a pellet, nonché 69 fatture ### di vendita, indirizzate alla clientela, che per l'ufficio finanziario si riferivano ad operazioni inesistenti in quanto, in realtà, il contribuente non aveva ceduto le stufe ai clienti finali, ma (come sopra precisato) aveva svolto l'attività di intermediario per conto delle due imprese anzidette.  2. ### tributaria provinciale di ### con sentenza n. 133/02/2010, rigettò il ricorso del contribuente avverso l'atto impositivo.  3. ### tributaria regionale (“C.T.R.”) della ### (sezione staccata di ###, in parziale accoglimento dell'appello del contribuente, ha testualmente (cfr. il dispositivo della sentenza) Corte di Cassazione - copia non ufficiale r.g. n. 13188/2013 Cons. est. ### 3 «invita[to] l'### a rideterminare le imposte dovute e le relative sanzioni sulla base di quanto riportato in [motivazione]», dopo avere esposto le seguenti considerazioni: ### l'esame incrociato dei numerosi documenti contabili in atti conferma che è corretto il giudizio della ### provinciale, secondo cui il contribuente non ha esercitato attività commerciale nel senso “fiscale” dell'espressione ed ha piuttosto svolto attività di intermediazione pura e semplice; ### con riferimento all'Iva sugli acquisti e sulle cessione delle stufe, è provato che dette cessioni sono state effettuate unicamente da ### S.r.l. e che il contribuente ha svolto l'attività di “incaricato alla vendita”, sicché le 69 fatture attive che egli ha emesso sono fittizie perché recano una partita Iva inesistente alla data di emissione dei singoli documenti, ma comunque egli ha effettuato la vendita (di stufe e climatizzatori) come agente di zona di ### S.r.l. e della ditta ### di ### E ciò comporta per l'ufficio la necessità di rettificare l'accertamento, avendo cura di annullare la duplicazione di imposta, sulla base del principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 309/2006), per il quale sussiste il diritto di detrarre l'Iva pagata sugli acquisti al fine di evitare una duplicazione di imposta non consentita né dall'ordinamento comunitario né da quello interno, integrandosi diversamente la violazione dell'art. 53, Cost.; ### quanto alle provvigioni percepite, oltre a quella di cui alla fattura n. 70/2005, occorre riconoscere quelle non contabilizzate, tenendo conto dei costi inerenti ed applicando una “percentuale” (“delle provvigioni”) pari a quella indicata dal ricorrente sul volume d'affari al netto dell'### nonché una percentuale di redditività che, considerate le varie voci di spesa (acquisto autovettura, ammortamenti, carburante, assicurazioni, bollo, manutenzione, telefonia, etc.), non può superare il 40% dell'attività in esame; ### non è dovuta l'### in mancanza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, data l'assenza Corte di Cassazione - copia non ufficiale r.g. n. 13188/2013 Cons. est. ### 4 di dipendenti o di qualunque altra forma di collaborazione, dati altresì i beni strumentali minimi (un'autovettura) e lo svolgimento dell'attività in un locale di 50 mq.  4. L'### delle entrate ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza d'appello; il contribuente resiste con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso [«1) ### e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19, 21 comma 7° d.p.r. 633/72 in tema di indetraibilità di Iva acquisti per fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti in relazione all'art. 360 I° comma n. 3 c.p.c.»], poggia sulla premessa che, in sede di verifica della G.d.F., era stata accertata l'inesistenza della vendita, da parte di ### S.r.l. al contribuente, di 85 stufe a pellet, per una totale di euro 151.730,00, oltre ### e, conseguentemente, l'inesistenza delle operazioni fatturate. Ciò precisato, l'### censura la sentenza impugnata, che ha riconosciuto il diritto del contribuente alla detrazione dell'### ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, richiamando la sentenza della Cassazione n. 309/2009, senza considerare che quella pronuncia si riferisce alla diversa ipotesi del recupero dell'Iva nei confronti di chi emette la fattura falsa e sottolinea l'obbligo di quest'ultimo (e non del soggetto destinatario della prestazione fatturata), di versare l'imposta dovuta. In altri termini: l'emissione di fattura per operazioni inesistenti determina comunque l'obbligo, per il soggetto emittente, di corrispondere all'erario la relativa ### non per questo, tuttavia, il destinatario del documento contabile ha il diritto di operare la detrazione dell'imposta assolta “a monte” che risulta, infatti, indetraibile. La previsione dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, disciplina un illecito tributario, specificamente sanzionato, il che, diversamente da quanto pare ritenere la C.T.R. in adesione alla linea difensiva del contribuente, non consente di configurare alcuna Corte di Cassazione - copia non ufficiale r.g. n. 13188/2013 Cons. est. ### 5 duplicazione di imposta, perché il versamento dell'importo risultante in fattura da parte del cedente e l'illegittima detrazione dell'importo stesso da parte del cessionario trovano fondamento, rispettivamente, per il cedente, nella norma sanzionatoria, per il cessionario, nell'inesistenza del credito Iva detratto.  2. Con il secondo motivo [«2) ### e/o falsa applicazione dell'art. 39 d.p.r. 600/73 in relazione all'art. 360 I° comma n. 3 c.p.c.  nonché insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1° n. 5) c.p.c.»], l'### assume che la verifica fiscale aveva fatto emergere che il contribuente aveva svolto “in nero” attività di intermediario di commercio per conto di ### S.r.l. e della ditta di ### reali venditrici delle stufe, e che per tale attività egli aveva ricevuto commissioni pari nel 2005 al 20% e nel 2006 al 22% del prezzo pagato dai clienti finali per ogni cessione; che l'### finanziaria aveva “ricostruito induttivamente […] in applicazione di quanto previsto dall'art. 39 I° comma lett. d) del dpr n. 600/73” il reddito non dichiarato, applicando una percentuale di redditività del 78% che, in mancanza di costi documentati, era stata presuntivamente evinta dalla percentuale media dichiarata ai fini degli studi di settore dai soggetti operanti nel medesimo territorio ed esercenti la medesima attività. 
Sulla base di tale premessa, l'ufficio si duole della sentenza impugnata che, pur condividendo entrambi gli elementi di fatto dell'accertamento (inesistenza della vendita delle stufe e svolgimento, da parte del contribuente, dell'attività di intermediario), per la quantificazione della pretesa tributaria ha adottato del tutto immotivatamente altri parametri, e cioè: una percentuale di provvigioni/commissioni del 6- 7%, e una percentuale di redditività del 40%.  3. Con il terzo motivo [«3) ### e/o falsa applicazione dell'art.  2 del d.lgs. 446/97 in relazione all'art. 360 I° comma n. 3 c.p.c. nonché Corte di Cassazione - copia non ufficiale r.g. n. 13188/2013 Cons. est. ### 6 insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1° n. 5) c.p.c.»], l'### censura la sentenza impugnata che ha negato che il contribuente fosse soggetto all'### per carenza di prova del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, senza considerare che, per giurisprudenza costante, è onere del contribuente che chiede il rimborso dell'imposta regionale asseritamente non dovuta dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione.  4. Il primo motivo è fondato.  4.1. La sentenza impugnata, poco chiara sul punto, sembra affermare che, pur in presenza di fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto è dimostrato che il contribuente non ha ceduto le stufe ai clienti, al medesimo spetti comunque il diritto alla detrazione ### conformemente al disposto dell'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972, e in ossequio al generale divieto di duplicazione di imposta.  4.2. La statuizione non è conforme alla giurisprudenza di questa sezione tributaria, che il Collegio condivide, recentemente ribadita da Cass. 12/10/2021, n. 27637, per cui «[L]a fattispecie individuata dall'art. 21, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 è […] del tutto speciale ed esula dalla applicazione del regime ordinario dell'Iva ( Cass. n. 7289 del 29/05/2001; Cass. n. 22882 del 25/10/2006; n. 1565 del 27/01/2014): il legislatore, in caso di “operazione inesistente”, ha, infatti, inteso privilegiare la rappresentazione cartolare del rapporto rispetto alla effettiva irrealtà della operazione sottostante, assoggettando comunque ad imposizione detto rapporto, ma tale previsione normativa opera soltanto dal lato del debito d'imposta gravante sull'emittente, quale soggetto passivo nei confronti dell'### mentre dal lato del cessionario/destinatario della prestazione di servizi, in difetto di alcuna disciplina normativa speciale, Corte di Cassazione - copia non ufficiale r.g. n. 13188/2013 Cons. est. ### 7 rimane confermato il meccanismo ordinario dell'### per cui, in difetto di verificazione del presupposto impositivo (attesa la inesistenza di una reale cessione di beni/prestazioni di servizi in cambio di corrispettivo), alcun diritto alla detrazione/rimborso può sorgere dall'utilizzo di una fattura passiva che è stata emessa per una operazione che in realtà non esiste (così, sostanzialmente, Cass. n. 25997 del 10/12/2014) […] In buona sostanza, vale il principio di diritto per il quale in tema di ### l'art. 21, settimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ai sensi del quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta stessa è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura, va interpretato nel senso che il corrispondente tributo viene considerato “fuori conto” e la relativa obbligazione “isolata” da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, senza che possa operare, per tale fatto, il meccanismo di compensazione, tra Iva “a valle” ed Iva “a monte”, che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 del d.P.R. […], e ciò anche in considerazione della rilevanza penale della condotta consistente nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti ( Cass. n. 1565 del 27/01/2014; ma si veda anche Cass. 10939 del 2015 […]; si vedano anche Cass. n. 23551 del 05/11/2014; Cass. n. 17774 del 06/07/2018). […] Ciò risponde pienamente al principio di neutralità dell'### in quanto tende ad evitare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Ed è pienamente conforme, altresì, alla previsione dell'art. 21, § 1, lett. c), della sesta direttiva, per l'applicazione del quale è sufficiente la mera indicazione dell'Iva in fattura.».  5. Il secondo motivo, nella sua duplice articolazione, è fondato nei termini che seguono.  5.1. Cominciando dall'esame del c.d. “vizio di motivazione”, va considerato che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data Corte di Cassazione - copia non ufficiale r.g. n. 13188/2013 Cons. est. ### 8 20/11/2012, sicché trova applicazione l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell'art. 54, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che si applica in relazione alle sentenze d'appello pubblicate dall'11/09/2012. In base alla norma novellata ed attualmente vigente, applicabile ratione temporis, è denunciabile per cassazione soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (e per tale ragione appare imprecisa la censura, recata dalla seconda parte della rubrica del mezzo d'impugnazione, d'«insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio»), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). 
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività».  5.2. Nella specie, la sentenza impugnata è senz'altro carente nella parte in cui, senza minimamente esaminare gli elementi oggettivi che l'ufficio aveva addotto a dimostrazione del fatto che, per un verso, per l'attività d'intermediazione svolta “in nero”, il contribuente, nel 2005, aveva ricevuto commissioni del 20% sul venduto e che, per altro verso, la percentuale di redditività (sempre sul venduto) era del 78%, ha laconicamente sottostimato i ricavi dell'appellante aderendo, in maniera acritica, alla diversa prospettazione della difesa di quest'ultimo. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale r.g. n. 13188/2013 Cons. est. ### 9 5.3. Per effetto dell'accoglimento di tale rilievo rimane assorbita la prima censura del complesso motivo, attinente ad un error iuris, in quanto l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura (come si è appena visto) è possibile, in sede di legittimità, come vizio dello sviluppo argomentativo della decisione, e non invece assumendo a parametro la violazione di legge.  6. Il terzo motivo è infondato.  6.1. È pacifico orientamento di legittimità (cfr. tra le molte 04/11/2020, n. 24516) che «In tema di ### il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.».  6.2. Quanto al riparto dell'onere della prova, tra il fisco e contribuente, circa l'esistenza o meno del presupposto dell'imposta (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997) dell'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata (altrimenti detta, con locuzione sintetica, “autonoma organizzazione”) diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, vale la regola generale per cui se è fatta valere una pretesa tributaria tramite la notifica al contribuente di un accertamento, spetta all'ufficio l'onere di provare la ricorrenza del presupposto impositivo; se invece è il Corte di Cassazione - copia non ufficiale r.g. n. 13188/2013 Cons. est. ### 10 contribuente ad agire per il rimborso dell'### indebitamente versata, sarà suo onere provare l'assenza dell'autonoma organizzazione.  6.3. Nella specie , in applicazione di questo princ ipio di diritto, poiché si controverte dell'accertamento dell'erario, incombe senz'altro sull'### (e non su contribu ente) la prova del presu pposto dell'imposta. Sotto altra angolazione giuridica, è dato rilevare che la C.T.R., alla stregua di un giudizio di fatto fondato su tutti gli elementi oggettivi della vicenda tributaria, ha concluso che il contribuente ha svolto l'attività di intermediario in assenza di autonoma organizzazione e che pertanto non è soggetto all'### 7. In conclusione, accolti il primo e il secondo motivo (nei termini sopra indicati) e rigettato il terzo motivo di rico rso, la sent enza è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla ### tributaria regionale della ### (sezione staccata di ###, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### l'11 gennaio 2022 ### est. ### (### (### Numero registro generale 13188/2013
Numero sezionale 15/2022
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

causa n. 13188/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Ursaia Anna Maria, Guida Riccardo, Sorrentino Federico

M
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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 3917/2025 del 16-12-2025

... reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata" tant'è che quando l'azione sia promossa dopo il fallimento dell'accipiens, non potendo essere esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto - stante l'intangibilità dell'asse fallimentare - "i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione" (Cass. s.u. 12476/2020); altrettanto incontroverso è che la sentenza che accoglie la domanda revocatoria fallimentare ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, "atti che avevano già conseguito piena efficacia", sia "determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto"; con la conseguenza che la situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito (alla restituzione (leggi tutto)...

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R.G. n. 1133/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile Il Tribunale di ###, nella persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1133/2017 promossa da: Fallimento “### & C. S.r.l. in liquidazione”, in persona dei ###.  ### D'### e Avv. ### debitamente autorizzato all'introduzione del presente giudizio in virtù del provvedimento reso dal Tribunale di ###, in persona del Dott. ### in data ###, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in ### al corso E. Padovano n.116; attore contro ### S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede ###Napoli al ### isola A/2, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Napoli alla ### a ### n. 61; convenuta ### di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato, la ### del ### & C. s.r.l. in liquidazione ha convenuto dinanzi al Tribunale di ### la società #### per sentire accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 2 e 69 l.fall., dei pagamenti effettuati in data ### (assegno ### per euro 41.404,58 e in data #### per euro 18.980,00, così per complessivi euro 60.348,58, relativi a saldo fatture ### n. 17688 del 14.06.2012; n. 21317 del 10/07/2012 e n. 28314 del 10/09/2012, avvenuti nel periodo sospetto di mesi sei antecedenti il deposito del ricorso per concordato preventivo del 13.02.2013 e pubblicato in pari data nel registro delle imprese; con condanna della convenuta alla restituzione della suddetta somma, maggiorata degli interessi legali, oltre spese del giudizio. 
Si costituiva la ### eccependo: 1) decadenza della curatela dall'esercizio dell'azione revocatoria per decorrenza del termine di tre anni dalla dichiarazione di fallimento e, in ogni caso, cinque anni dal compimento dell'atto pregiudizievole., 2) irrevocabilità del pagamento effettuato dalla società fallita in quanto trattasi di pagamento eseguito a fronte di un servizio effettuato nell'esercizio dell'attività di impresa e nei termini d'uso; 3) carenza del presupposto soggettivo costituito dalla conoscenza effettiva da parte della banca dello stato di insolvenza del debitore. Chiedeva rigetto della domanda con vittoria di spese. 
Depositate dalle parti memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e a seguito di vari rinvii, anche per carico del ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 04.06.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  ∗ ∗ ∗ Va, in via del tutto preliminare, chiarito come la domanda attorea verta in tema di revocatoria fallimentare ex art.67 L. FALL. 
La domanda di parte attrice risulta fondata e merita accoglimento. 
La fattispecie de quo è sussumibile nell'alveo della disposizione di cui all'art. 67, comma 2 della legge fallimentare, a mente della quale: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. 
Non trova accoglimento l'eccezione sollevata dalla parte convenuta in ordine alla natura del pagamento quale pagamento di beni e servizi effettuato nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, non essendo pertanto applicabile l'esenzione dalla revocatoria di cui all'art.67, comma 3 legge fallimentare. 
A tal fine, infatti, “Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute”. (ex plurimis, Corte di cassazione, ### 1 - , Ord. n. 7580 del 18/03/2019).
Il convenuto, nell'azione per revocatoria, deve fornire congrua prova del ricorrere di una prassi con la società in bonis, tale da consentire di considerare il pagamento, di cui si chiede la revoca, compiuto nei termini d'uso e, conseguentemente, rendere il ritardo nell'adempimento non sintomatico di uno stato di decozione della debitrice. Detta prova, tuttavia, non può dirsi raggiunta nel caso di specie, avendo la ### allegato, a sostegno della propria deduzione, delle fatture commerciali che, di per sé considerate, non provano che il pagamento sia avvenuto secondo le tempistiche in uso tra le parti.  ### pagamenti effettuati in data ### (assegno ### per euro 41.404,58 e in data #### per euro 18.980,00 per complessivi euro 60.348,58, pagamenti relativi a saldo fatture ### n. 17688 del 14.06.2012; n. 21317 del 10/07/2012 e n. 28314 del 10/09/2012, risultano effettuati nel c.d. periodo sospetto, avuto riguardo alla data di presentazione del concordato preventivo effettuata dalla odierna fallita in data ### in pari data registrata presso il registro delle imprese. 
Infatti, la società “### & C. S.r.l. in liquidazione”, con sede in ### del #### alla via ### n.2, in data ###: - depositava ricorso per concordato preventivo, pubblicato in pari data presso il registro delle imprese; il Tribunale di ###; - in data ###, dichiarava l'apertura della procedura concordataria e sospendeva la trattazione del ricorso di fallimento presentato da ### S.r.l. con ricorso 84/2013; - In sede di valutazione dell'opposizione all'omologa dell'accordo, il Tribunale di ###, con provvedimento del 23.01.2014, rigettava il ricorso per concordato preventivo e con sentenza n.18 del 19.02.2014 e pubblicata il ###, dichiarava il fallimento della società “### & C. S.r.l. in liquidazione”. 
Quanto immediatamente precede rileva ai fini della individuazione dell'elemento oggettivo, richiesto dall'art. 67 LF, essendo i pagamenti di cui è causa (effettuati in data ### e 21.01.2013), stati eseguiti dalla società in bonis nei sei mesi antecedenti all'apertura della procedura concorsuale, termine che ai sensi dell'art. 69-bis LF, si individua con decorrenza dalla presentazione della domanda di concordato e che esclude qualsivoglia decadenza della curatela alla proposizione dell'azione revocatoria come eccepito da parte convenuta. 
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione: “Nel caso in cui all'ammissione da parte del tribunale della domanda di concordato preventivo, proposta ai sensi dell'art. 160 legge fall. - "ratione temporis" vigente, secondo il testo successivo alla legge n. 80 del 2005 e al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007 -, segua la dichiarazione di fallimento ex art. 162, secondo comma, legge fall., per effetto della mancata approvazione dei creditori ex artt.177-178 legge fall., trova applicazione il principio della consecutività delle due procedure concorsuali, costituendo la sentenza di fallimento l'atto terminale del procedimento, non assumendo rilievo l'abbandono - in sede normativa - dell'automatismo di tale dichiarazione, per la quale ora sono necessari l'iniziativa di un creditore o del P.M., il positivo accertamento dell'insolvenza e il comune elemento oggettivo. Pertanto, quando si verifichi "a posteriori" (nella specie, con sentenza passata in giudicato) che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con lo stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento va retrodatata alla data della presentazione della predetta domanda”. (ex plurimis, Corte di cassazione, ### 1, Sentenza n. 18437 del 06/08/2010).  ### anche il presupposto soggettivo costituito dalla “scientia decotionis”. 
La curatela attrice ha depositato: bilancio d'esercizio degli anni 2011 e 2012; nota integrativa al bilancio del 2011 e 2012 unitamente alla relazione sulla gestione al bilancio del 2011 e 2012; visura ipocatastale dalla quale si evince che tutti i beni immobili della società ### s.r.l.  risultavano ipotecati per garantire il finanziamento stipulato con la #### S.p.A.; relazione notarile dalla quale si evincono i gravami sui beni della società. 
In ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione: “In tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa”. (Corte di cassazione, ### 1 - , Ord. n. ### del 25/11/2024), nonché “In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività. All'uopo il giudice prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva”. (Corte di cassazione, ### 1 - , Ord. n. 29257 del 12/11/2019). 
Dunque, alla stregua di tutti gli indici sopra richiamati, complessivamente valutati, la domanda attorea va accolta e va dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 67 co. 2 l.f. dei pagamenti effettuati in data ### (assegno ### per euro 41.404,58 e in data #### per euro 18.980,00 per complessivi euro 60.348,58, pagamenti relativi a saldo fatture ### n. 17688 del 14.06.2012; n. 21317 del 10/07/2012 e n. 28314 del 10/09/2012. 
Conclusivamente, va accolta la richiesta di revocatoria in relazione ai pagamenti dedotti, con l'esclusione, tuttavia, della domanda di condanna alla restituzione della somma e di riconoscimento degli interessi. 
A tal fine, infatti, - al netto della circostanza che trattasi non di pronuncia di “condanna” - va precisato come la domanda di revocatoria abbia come precipuo - ed unico scopo - quello di dichiarare l'inefficacia dell'atto revocando, peraltro con funzione costitutiva e come effetti relativi e circoscritti alle parti intervenienti nell'atto dichiarato inefficace e, per l'effetto, non suscettibili di assumere valenza assoluta. 
Conseguentemente, la revoca del pagamento reintegra il creditore nella garanzia patrimoniale, di talché ben potrà agire verso il beneficiario del pagamento, opponendogli l'inefficacia relativa dello stesso. 
A tal riguardo, Cassazione Civile, sez. I, n. 23485/2021 ha sancito quanto segue: “3. nel nostro ordinamento concorsuale, invero, è pacifico che le azioni promosse dalla curatela per la dichiarazione d'inefficacia di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal fallito mirano non ad ottenere il sovvertimento, sul piano della validità, degli effetti traslativi degli atti compiuti e dunque il ripristino in capo alla massa dei creditori esattamente del medesimo titolo già disposto dal fallito, cioè regolato negozialmente in modo ex post dichiarato giudizialmente inefficace, bensì "la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori" ( 9584/2015) mediante la "assoggettabilità ad esecuzione" del medesimo bene che ne sia stato oggetto; con il successo della domanda, dunque, il fallito non ridiventa titolare in senso dominicale dell'identico bene oggetto dell'atto dichiarato inefficace, bensì accade che sia l'organo concorsuale a poter disporne esecutivamente o, se ciò sia impossibile, conseguire il ripristino dell'equilibrio patrimoniale alterato dall'atto, in una misura equivalente alla consistenza che esso aveva nei termini di valore depauperativi accertati…”, chiarendo, altresì, come “…4. l'obiettivo delle azioni revocatorie anche in esame, unificate dalla menzionata inefficacia, è perciò quello di permettere, in capo agli organi concorsuali, "la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore" ( 26041/2013); è così stato chiarito che "oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata" tant'è che quando l'azione sia promossa dopo il fallimento dell'accipiens, non potendo essere esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto - stante l'intangibilità dell'asse fallimentare - "i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione" (Cass. s.u. 12476/2020); altrettanto incontroverso è che la sentenza che accoglie la domanda revocatoria fallimentare ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, "atti che avevano già conseguito piena efficacia", sia "determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto"; con la conseguenza che la situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni) esistente prima del fallimento (né nascente all'atto della dichiarazione dello stesso) e indipendentemente dall'esercizio dell'azione giudiziale, ma rappresenta un vero e proprio diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. s.u. 5443/1996; Cass. s.u.  ###/2018)…”. 
In merito alle spese di giudizio che seguono la soccombenza della convenuta nei confronti della curatela attrice, vengono liquidati come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014, come modificati dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, come dichiarato e con l'esclusione della fase istruttoria, stante l'assenza di prova costituenda.  PQM Il Tribunale di ###, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: - accoglie la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, - dichiara inefficace nei confronti del fallimento “### & C. S.R.L. ###” i pagamenti effettuati in data ### (assegno ### per euro 41.404,58 e in data #### per euro 18.980,00 per complessivi euro 60.348,58; - condanna la convenuta ### in persona del legale rappresentante pro tempore, sopra generalizzato, alla corresponsione al ### “### & C. S.R.L. ###”, in persona dei ###. ### D'### e Avv.  ### come sopra generalizzata, delle spese di giudizio liquidate in € 8433,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ### dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c. 
Così deciso, nella ### di Consiglio del 16 dicembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 1133/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Simone Iannone

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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 1311/2025 del 13-12-2025

... Interveniva in giudizio il ### di ### dei ### del ### cessionario delle azioni di responsabilità, delle azioni di regresso e delle azioni revocatorie intraprese nei confronti degli ex amministratori della BCC di ### in forza di atto pubblico per ### L. Gisonna del 5.2.2016, e successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., che si riportava alle difese già formulate dalla ### di ### pag. 7/18 2. Il primo giudice, analizzata la documentazione allegata dalle parti, rigettava l'opposizione di ### per le seguenti ragioni: - non vi era alcuna violazione del principio di buona fede e correttezza, trattandosi di distinti giudizi con oggetti diversi; - gli ulteriori motivi di opposizione, come i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la pregiudizialità dell'accertamento della fondatezza della sanzione amministrativa, l'efficacia dei verbali ispettivi posti a fondamento della sanzione irrogata, dovevano essere disattesi; l'azione dell'istituto di credito, avente natura obbligatoria, era stata esperita correttamente, in ossequio all'art. 145 comma 10 TUB, con allegata prova del pagamento della sanzione; - le deduzioni difensive di ### sulla legittimità del provvedimento (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI CATANZARO Prima Sezione Civile La Corte, in composizione collegiale, così composta: Dott. #### relatore ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2058 del ### degli ### dell'anno 2019 vertente tra ### (c.f.: ###) nato a ### l'8.11.1947 e ivi residente ### /A, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dal ### Avv.  ### (c.f. ###), con studio in ### alla ###. Bilotti, 35.  - appellante e ### di ### dei ### del ### (C.F. ###) in persona del suo ### e l.r.p.r., #### dell'### (C.F. ###), pag. 2/18 con sede ###, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso di BCC di ### in liquidazione coatta amministrativa, già BCC di ### in amministrazione straordinaria, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### (CF. ###) del ### di ### elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in ### al ### n. 115, come procura in calce ed allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore.  - appellato sulle seguenti #### “### l'###ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, accogliere il gravame e, quindi, annullare e/o riformare integralmente l'impugnata sentenza 556/2019, non notificata, depositata in data ### e resa dal Tribunale di ### in persona del Giudice dott. ### per l'effetto accogliendo l'opposizione ed annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo opposto; - sempre nel merito, riformare, a ragione di giustizia, la sentenza impugnata, anche per quel che concerne la condanna alle spese contenuta nella stessa; - il tutto con condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. pag. 3/18 ### di garanzia dei ### del ### “Piaccia alla Ecc.Ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare integralmente l'appello proposto da ### e in particolare chiede: In via principale: Dichiararsi inammissibile l'appello proposto in ragione di quanto disposto dall'art. 348 bis c.p.c., per tutto quanto dedotto al punto 1 della presente memoria di costituzione in appello e, per l'effetto, disporsi, secondo quanto previsto dall'art. 348 ter c.p.c., con ogni conseguenza di legge, anche in merito alla dovuta soccombenza per spese e competenze di lite ed anche ex art. 96 c.p.c.; Nel merito: In subordine alla preliminare declaratoria di inammissibilità, dichiarare infondati tutti i motivi d'appello dedotti dall'appellante in ragione di quanto dedotto al punto 2 della presente memoria di costituzione in appello, nonché di quanto puntualmente sostenuto con l'atto di costituzione in giudizio di primo grado che qui formalmente si richiama e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di ### Per completezza si richiamano nelle presenti conclusioni tutte quelle formulate negli atti e negli scritti difensivi del primo grado di giudizio nonché tutti i documenti depositati nel fascicolo del primo grado, da intendersi qui integralmente reiterate e che per sola brevità non si ritrascrivono. pag. 4/18 Condannare in ogni caso l'appellante al pagamento di spese e competenze processuali, anche ex art. 96 c.p.c.”. pag. 5/18 ### 1.  ### di ### - ### cooperativo in amministrazione straordinaria - notificava decreto ingiuntivo a ### per la complessiva somma di 35.000,00 euro a titolo di regresso, per aver provveduto, ai sensi dell'art. 145 comma 10 TUB, al pagamento della sanzione irrogata con provvedimento n. 35 del 7.1.2012 dalla ### di ### - tra gli altri, anche - a ### in qualità di ex consigliere del Consiglio di amministrazione e di ex presidente del collegio sindacale dal 19.10.2006 al 14.5.2010. 
Con atto di citazione regolarmente notificato, ### proponeva opposizione, per le seguenti ragioni: - la fase monitoria non poteva essere esperita, perché fondata su un provvedimento non ancora definitivo, impugnato dinanzi al ### - il decreto ingiuntivo rappresentava una violazione del principio di correttezza e buona fede, poiché esperito in prossimità della trattazione nel merito del ricorso dinanzi al ### - la pretesa creditoria era infondata; la sanzione della ### di ### era stata irrogata sulla base di gravi perdite del patrimonio, in realtà insussistenti, e su pratiche ancora in itinere, non definite; pag. 6/18 - la valutazione delle presunte irregolarità non poteva discendere dalle relazioni degli ispettori della ### d'### essendo devolute alla autorità giudiziaria. 
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
All'esito dell'intervenuta declaratoria di liquidazione coatta amministrativa della ### di credito cooperativo in amministrazione straordinaria e della conseguente interruzione del processo, si costituiva la ### di ### - ### Coop. in ###, contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo. 
In particolare, l'opposta deduceva che, essendo pendente distinto giudizio dinanzi al ### per l'accertamento della legittimità della sanzione irrogata dalla ### d'### era precluso al Tribunale di ### statuire nel merito della sanzione, potendo pronunciarsi esclusivamente sulla legittimità dell'azione di regresso. 
Interveniva in giudizio il ### di ### dei ### del ### cessionario delle azioni di responsabilità, delle azioni di regresso e delle azioni revocatorie intraprese nei confronti degli ex amministratori della BCC di ### in forza di atto pubblico per ### L. Gisonna del 5.2.2016, e successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., che si riportava alle difese già formulate dalla ### di ### pag. 7/18 2. 
Il primo giudice, analizzata la documentazione allegata dalle parti, rigettava l'opposizione di ### per le seguenti ragioni: - non vi era alcuna violazione del principio di buona fede e correttezza, trattandosi di distinti giudizi con oggetti diversi; - gli ulteriori motivi di opposizione, come i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la pregiudizialità dell'accertamento della fondatezza della sanzione amministrativa, l'efficacia dei verbali ispettivi posti a fondamento della sanzione irrogata, dovevano essere disattesi; l'azione dell'istituto di credito, avente natura obbligatoria, era stata esperita correttamente, in ossequio all'art. 145 comma 10 TUB, con allegata prova del pagamento della sanzione; - le deduzioni difensive di ### sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio non potevano essere valutate in sede di opposizione, limitata alla valutazione dei soli presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso. 
Ciò posto, il tribunale respingeva l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo, dichiarandone l'esecutorietà; condannava parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese e competenze del giudizio, liquidate in € 810,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria e € 1.400,00 per la fase decisionale, oltre iva c.p.a e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ripartite, quanto alle spese della fase monitoria e pag. 8/18 delle fasi di studio ed introduttiva in favore della banca opposta e, quanto alla fase decisionale in favore del terzo intervenuto.  3. 
Avverso tale decisione, propone appello ### per i seguenti motivi: a) nel presente giudizio di opposizione è possibile muovere contro la sanzione irrogata dalla ### di ### qualsiasi censura, senza preclusione alcuna, come chiarito dalla giurisprudenza (pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 8919/2017 e pronuncia Cass. Civ. SS.UU. n. 20929/2009); b) in presenza di contestazione della sanzione da parte dell'irrogato, vi è obbligo d'impugnazione della sanzione anche da parte della ### altrimenti resta definitivamente onerata al pagamento della stessa; - ciò posto, le contestazioni alla legittimità del provvedimento mosse dall'odierno istante non sono state sconfessate dalla banca opposta, con conseguenziale applicazione del principio di non contestazione e di relativa prova dei fatti allegati dall'opponente; c) la sentenza impugnata sarebbe errata anche per la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e per l'assenza di motivazione; il primo giudice, facendo acriticamente proprie le difese avversarie, non ha osservato i principi di diritto vigenti e non ha neppure pag. 9/18 adeguatamente motivato sul punto, attesa l'assenza di un minimo riferimento alla loro applicazione.  ### chiede, quindi, la riforma della sentenza impugnata e la vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.  3.1. 
Si è costituito in giudizio il ### di ### dei ### del ### eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.  per assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento; nel merito, il rigetto dell'impugnazione, infondata in fatto e in diritto.  4. 
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, stante l'assenza di richiesta di inibitoria della sentenza impugnata e di ulteriori approfondimenti istruttori, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.7.2025. 
A tale udienza, rilevato che le parti, nel termine assegnato, hanno depositato note di conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza. pag. 10/18 RAGIONI DELLA DECISIONE 5.  ### è infondato. 
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e per carenza di motivazione, avanzata dalla difesa di ### con il terzo motivo di gravame. 
Il primo giudice, dopo aver ricostruito i fatti di causa in adesione alla prospettazione delle parti e alle risultanze processuali, ha correttamente individuato l'oggetto del giudizio (vedi pagina 4 della sentenza impugnata), analizzato i singoli motivi di opposizione e delineato l'ambito della propria competenza (prendendo atto della pendenza di altro giudizio afferente alla legittimità della sanzione); con motivazione chiara, logica e completa ha indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il suo convincimento, garantendo la razionalità della decisione. 
Con il primo e il secondo motivo di gravame, da trattare congiuntamente per l'evidente connessione, l'appellante sostiene di poter muovere, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (alias azione di regresso) e in assenza di impugnazione da parte dell'istituto di credito, qualsiasi censura contro la sanzione irrogata dalla ### di ### senza preclusione alcuna; deduce infatti che, in presenza di contestazione della sanzione da parte dell'irrogato ### vi sia obbligo di impugnazione della pag. 11/18 sanzione anche da parte della banca di ### rimanendo, altrimenti, definitivamente onerata al pagamento della stessa. 
Tale tesi difensiva non può essere accolta.  ### in esame ha per oggetto l'azione di regresso di cui all'art. 145 comma 10 TUB esperita dalla banca di ### (solo ingiunta in quanto civilmente obbligata in solido) a seguito della sanzione irrogata dalla ### d'### al ### (soggetto sanzionato ma non direttamente ingiunto); ai fini della risoluzione della presente controversia, nei termini fissati dalle parti con le rispettive difese, occorre chiedersi se la banca abbia l'obbligo giuridico di opporsi alla sanzione e se, in assenza di tale impugnazione, ### possa censurarne la legittimità anche in sede di azione di regresso. 
La questione è stata oggetto di analisi da parte delle ### della Corte di Cassazione (sentenza n. 20929/2009) che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimazione della persona fisica sanzionata, ma non direttamente ingiunta, ad impugnare il provvedimento della ### di ### ha prospettato i contrastanti orientamenti giurisprudenziali anche in riferimento alla persona giuridica ingiunta, chiarendo che questa può opporsi alla sanzione (senza che ciò valga a configurare un obbligo), sussistendo all'interno della sua sfera giuridica un interesse all'impugnazione, in quanto concreta destinataria del provvedimento ingiuntivo di pagamento.   Si legge a pagina 12 e 13 della sentenza che “la delicata questione della legitimatio ad opponendum sorge, pertanto, in pag. 12/18 conseguenza di tale, peculiare vicenda procedimentale, all'esito della quale l'autorità ingiunge il pagamento unicamente alla persona giuridica, così che si è fortemente dubitato e si dubita se solo quest'ultima possa proporre opposizione al decreto […] ### l'orientamento più restrittivo, ormai prevalente anche fra i giudici di merito (benché disatteso dalla corte territoriale nel caso di specie) e pressoché unanime nella giurisprudenza di questa Corte, la legittimazione all'opposizione apparterebbe esclusivamente alla persona giuridica, in quanto unica concreta destinataria del provvedimento ingiuntivo di pagamento […] Del tutto minoritario risulta, per converso, 1'orientamento secondo il quale, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, la legittimazione a proporre 1'opposizione sussiste anche in capo agli esponenti aziendali, tutti ritenuti titolari di un interesse effettivo ed attuale - oltre che giuridicamente rilevante - ad opporsi al decreto sanzionatorio sebbene non ingiunti del pagamento, essendo state le loro condotte puntualmente valutate dall'ente onde infliggere poi la sanzione per ciascuna condotta comminata”. 
Posto che, sia la persona fisica sanzionata che la persona giuridica ingiunta possono avanzare opposizione al provvedimento della ### di ### dinanzi alla competente Corte di Appello di ### è necessario chiarire, attraverso una interpretazione corretta della pronuncia in esame, cosa accada nell'ipotesi in cui l'istituto di credito ingiunto, ma non sanzionato, spieghi le proprie difese nel processo amministrativo pag. 13/18 e cosa invece accada nell'ipotesi in cui resti inerte e, in particolare, se la persona fisica possa avanzare doglianze sulla legittimità del provvedimento della ### di ### in sede di regresso nell'una o nell'altra ipotesi.  ### con la citata pronuncia, hanno chiarito che, nel caso di opposizione avanzata della banca ingiunta in sede ###è possibile per la persona fisica avanzare doglianze sulla legittimità del provvedimento in sede ###si è attivata nel parallelo giudizio di opposizione; tale conclusione appare coerente con la riconosciuta e definitivamente affermata legitimatio ad opponendum in capo alla persona fisica, che ha possibilità di opporsi autonomamente alla sanzione e spiegare le proprie difese in sede amministrativa. 
Si legge a pagina 54 e 58 della citata pronuncia, che “comminata la sanzione ai soggetti ritenuti autori delle violazioni, e però ingiunto il pagamento soltanto alla persona giuridica solidalmente responsabile con essi, allorché questa, esaurite le proprie difese nel corso del procedimento amministrativo e poi del giudizio di opposizione, abbia pagato la sanzione (ovvero abbia deciso addirittura di pagare senza opporsi), all'autore materiale del fatto non resterà che pagare un rimborso dell'intero (salve limitate eccezioni personali che abbia da opporre alla società, ad esempio di compensazione), senza che egli possa più far valere alcun argomento circa l'illegittimità della sanzione nel corso del giudizio che lo veda convenuto dall'ente con l'azione di regresso […] ### materiale pag. 14/18 convenuto in regresso che non si sia attivato nel giudizio di opposizione potrà, pertanto, opporre alla società soltanto le eccezioni personali”. 
Diversa, invece, è l'ipotesi di mancata opposizione da parte della società (e di pagamento della sanzione inflitta); in questo caso “nessuna preclusione si verifica, di converso, in seno al giudizio di regresso, ove la persona fisica potrà spiegare tutte le opportune difese ### sul merito della sanzione”. 
La conclusione a cui sono pervenute le ### con il citato punto e), invocata dall'appellante a sostegno della propria difesa, deve però essere correttamente letta e interpretata alla luce del percorso argomentativo logico giuridico delle ### esplicato a pagina 58, ove si legge: “diversa appare l'ipotesi in cui la società stessa paghi senza opposizione. In tal caso, la evidente mancanza di un giudicato sostanziale sui fatti oggetto dell'imputazione, coniugata con il già predicato principio della natura meramente facoltativa del litisconsorzio da instaurarsi in ipotesi dinanzi al giudice ordinario, induce a ritenere, anche alla luce del dettato costituzionale sul diritto di difesa, che, nella causa di regresso intrapresa dalla società contro l'autore materiale dell'illecito, questi sia legittimato a far valere qualsiasi eccezione a sostegno dell'insussistenza di tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione”. 
Tale argomentazione, espressione della fondamentale garanzia del diritto di difesa, è quindi afferente all'ipotesi in cui nessuna delle due parti (né fisica né giuridica) abbia avanzato pag. 15/18 opposizione alla sanzione irrogata dalla ### di ### in assenza di un giudicato sostanziale sui fatti oggetto dell'imputazione da parte del giudice competente e di relativa difesa della persona fisica, si rende necessaria una valutazione delle contestazioni sul merito della sanzione da parte del giudice in sede di regresso. 
Il passaggio citato è dirimente, essendo presente nel caso in esame un giudicato sostanziale sui fatti oggetto di sanzione; ### infatti, ha autonomamente contestato la legittimità della sanzione dinnanzi alla competente Corte di Appello di ### precludendo così al giudice dell'azione di regresso di pronunciarsi sul merito del provvedimento della ### di ### si avrebbe altrimenti un possibile contrasto tra giudicati. In merito, va data adesione all'orientamento espresso dalla Corte di Appello di Catania che, con sentenza n. 1299 del 29 luglio 2024, ha precisato che “il giudice dell'azione di regresso non può sindacare il merito del provvedimento sanzionatorio quando il destinatario della sanzione abbia autonomamente proposto opposizione davanti al giudice funzionalmente competente, restando preclusa ogni valutazione sulla legittimità o congruità della sanzione irrogata”. 
Inconferente il richiamo operato dall'appellante alla pronuncia n. 8919/2017 della Suprema Corte di Cassazione, avente ad oggetto una diversa ipotesi in cui l'istituto bancario è stato direttamente sanzionato e ingiunto e, non avendo proposto opposizione al provvedimento della ### di ### si è reso pag. 16/18 necessario un accertamento sulla sua legittimità in sede di regresso. Il caso differente è rispetto alla fattispecie in esame e comunque conferma la necessità di un approfondimento sulla legittimità della sanzione in sede di regresso, ma solo quando manca un giudicato sostanziale in sede amministrativa. 
A corroborare il quadro normativo e giurisprudenziale delineato, si aggiunge la pronuncia della Corte di Appello di ### che, con sentenza n. 6250/2017 allegata al fascicolo di primo grado, ha definitivamente riconosciuto la legittimità della sanzione irrogata dalla ### di ### a tutti gli ex amministratori coinvolti. 
Si legge nella pronuncia, “nella fattispecie in esame, le sanzioni non sono state di certo irrogate a titolo di responsabilità oggettiva: il ricorrente è stato sanzionato non per il mancato risanamento dell'### di ### bensì per quelle violazioni - anche a lui addebitabili - che hanno contribuito non solo al mancato risanamento, ma che hanno determinato un aggravamento della situazione, tanto da determinate l'assoggettamento della ### a l.c.a.”; tale giudicato, come specificato dal giudice di legittimità, “spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti accertati, con conseguente preclusione delle eccezioni cosiddette ‘reali', restando salva l'opponibilità delle sole eccezioni personali” (Cass. S.U. 20929/2009 cit.).   Va infine osservato che l'azione di regresso della banca ha una natura obbligatoria ex lege; ne deriva che, effettuato il pag. 17/18 pagamento della sanzione, l'istituto di credito, al fine di ottenere la ripetizione dell'esborso sostenuto, non ha altra scelta che agire nei confronti del singolo sanzionato ex art. 145 comma 10 TUB, per cui è sufficiente che sia fornita la prova del pagamento effettuato. 
Non resta, pertanto, che confermare la sentenza impugnata; l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'istituto di credito e la prova documentale dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa costituiscono condizioni necessarie e sufficienti per richiedere il rimborso della somma di 35.000,00 euro, corrispondente alla quota di sanzione irrogata al ### e richiesta con il decreto ingiuntivo opposto.  6. 
In relazione alla particolarità della questione trattata e alla poca giurisprudenza formatasi sul punto ricorrono ragioni di eccezionale rilevanza per disporre la compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio. 
Il rigetto dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, per l'appellante dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. 26907/2018, Cass. 13055/2018). pag. 18/18 P.Q.M.  La Corte di Appello di Catanzaro, ###, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 556/2019 emessa dal Tribunale di ### in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; - compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio; - dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione. 
Così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025.  ####

causa n. 2058/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Filardo Alberto Nicola, Cosentino Fabrizio

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