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Tribunale di Ragusa, Sentenza n. 418/2022 del 31-03-2022

... dell'opponente (cfr. testimonianza resa da articolato 3 prova contraria indiretta). Inoltre, parte opposta ha prodotto in atti: - domanda di aiuto; - relazione del piano aziendale (business plan) del 16.4.2012; - computo metrico estimativo dei lavori da realizzare nel fondo in c.da progettazione e preventivo particolareggiato delle opere di riattamento F.R. per minicaseificio aziendale, ammodernamento stalla stabulazione libera, impianto fotovoltaico oltre impianti attrezzature fisse e mobili, domanda attingimento, per un importo totale agli atti di causa di €. 485.550,00; - graduatoria degli elenchi definitivi delle domande di aiuto “ 2007/2013 Misura 121 “### delle aziende agricole” bando 2009/2011 3 sottofase del 16.5.2013 ove figura fra le domande ammesse quella del per comples sivi 178.587,16. In sintesi, parte opposta ha provato di avere eseguito delle prestazioni ulteriori rispetto a quelle per le quali risulta avere ricevuto pagamenti a titolo di spese vive e compensi. Dette prestazioni prodromiche rispetto alla presentazione della domanda di sussidi regionali non appaiono in alcuna maniera incise dalla rinuncia al finanziamento operata da parte attrice atteso che nel (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di ###·$###·$###: *** 
DLVHQVLGHOO·
ULSRUWDO·HVSRVL]LRQHGHOORVYROJLPHQWRGHOSURFHVVR *** 
Conclusioni attore: ´«disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - ritenere e dichiarare che alcun credito vanta il convenuto opposto nei confronti del sig. per tutti i motivi esposti in narrativa; - ###]### decreto ingiuntivo ivi opposto, provvedendo alla revoca dello stesso, con ogni effetto di legge.  - Con vittoria di spese e compensi difensiviµ
Conclusioni parte convenuta: ´«disattesa ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione: ####### 2 - In via preliminare, accertare e dichiarare l'inamissibilità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo perché tardivo, e per l'effetto rigettare le richieste di parte opponente in quanto inammissibili e pertanto improponibili. 
Nel merito, accertare e dichiarare l'opposizione a decreto ingiuntivo infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto rigettare le richieste di parte opponente. 
Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. 
Con vittoria di spese e compensi”. 
§ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto. 
Con atto di citazione notificato in data ### (la notifica è tempestiva considerato che il termine ultimo cadeva domenica 29.5.2016 sicché lo stesso deve ritenersi prorogato sino al 30.5.16, primo giorno non festivo, cfr. art. 155, comma 4, c.p.c.) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 514/16 reso dal Tribunale di Ragusa in data ###, iscritto al 196/16 R.G. e notificato il ###, con il quale veniva ingiunto al il pagamento della somma di € 10.279,56 oltre interessi e oltre le spese del procedimento monitorio, come liquidate nell'opposto decreto, in favore del .  ### si fonda su diversi motivi di cui si darà analiticamente atto nelle motivazioni della presente decisione. 
Si costitutiva in giudizio parte opposta la quale concludeva come sopra. Conclusa l'istruttoria. all'udienza del 15.10.21 le parti precisavano le loro conclusioni indi la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica. 
Tutto ciò premesso in fatto, l'opposizione è infondata per i motivi che seguono. 
§ Sulla prova del rapporto e sull'esecuzione della prestazione. 
Parte opponente sostiene che avrebbe espresso al convenuto l'intenzione di procedere ad un ampliamento della propria azienda1. Detta intenzione, tuttavia, sarebbe poi stata revocata dall'opponente prima che l' svolgesse la sua attività. Aggiunge l'opponente che tra le parti non sarebbe stato concluso un contratto e che detta lacuna probatoria non potrebbe essere superata dalla produzione della parcella, vistata dall'Ordine professionale d'appartenenza, perché inidonea a fondare una domanda d'ingiunzione per le spese e le prestazioni su cui si fonda il credito fatto valere.  1 ### dell' avrebbe dovuto riguardare la fase tecncio-progettuale necessaria per accedere ai fondi di cui al ### 2007/2011 Misura 121 ###. ### 3 Ancora, l'opponente eccepiva la prescrizione presuntiva del credito vantato dal perito agrario invocando l'art. 2956 c.c.. 
Con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. l'opponente deduceva che pure assumendo per vera l'esecuzione delle prestazioni iniziali prodromiche alla presentazione della domanda di finanziamento, l'attività in realtà avrebbe avuto minore consistenza rispetto alle attività indicate nella parcella ed in ogni caso dette minori attività sarebbero state immediatamente pagate dall'opponente a mezzo assegno bancario n. 75573985-06 del 20.11.12, attestante il pagamento dell'importo di € 1.500,00 in favore dello aggiungendo che semmai l'opposto vantasse un credito residuo questo dovrebbe considerarsi ampiamente prescritto. 
Tutto ciò premesso, l'opposizione appare generica e contraddittoria là dove contesta la sussistenza del rapporto perché da un lato l'opponente nega che vi sia stato un rapporto fra le parti salvo poi ammettere che l'opposto avrebbe svolto delle prestazioni in misura minore rispetto a quanto dedotto in parcella per le quali sarebbe stato comunque corrisposto il pagamento del dovuto comunque prescritto. 
A ben vedere, il rapporto deve intendersi sussistente perché non specificamente contestato dall'opposta la quale ha ammesso che tra le parti è intercorso un rapporto contrattuale. A tal riguardo si osserva che: - ### ammette di essersi rivolta al perito agrario per presentare apposita domanda di aiuto, progettazione e preventivo per opere di riattamento F.R. per minicaseificio aziendale, impianto fotovoltaico per un importo di 485.550,00; - ### non contesta specificatamente di essere stato ammesso al finanziamento di cui alla superiore domanda; - ### non contesta che la rinuncia al finanziamento interveniva allorché la pratica risultava istruita ed ammessa a finanziamento per utile collocazione in graduatoria; - ### ammette di avere corrisposto almeno 1.500,00 € come da assegno prodotto in atti; - ### eccepisce la prescrizione presuntiva ma con ciò facendo ammette l'esistenza del rapporto e l'avvenuta estinzione a mezzo pagamento della pretesa fatta valere. ### 4 Orbene, a tal ultimo riguardo va osservato che allorché parte debitrice si sia avvalso della eccezione di prescrizione presuntiva spetterà al creditore: “(…) dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta” (cfr. ex multis Cass. civile, sez. II, 25/01/2021, n. 1435). 
Nel caso di specie, pure non essendo stato deferito alcun giuramento decisorio emerge dagli atti, per stessa ammissione della parte opponente, che l'obbligazione non sia stata estinta e ciò perché in più punti della citazione e dei successivi scritti difensivi la debitrice contesta il quantum della pretesa con ciò ammettendo la mancata estinzione dell'obbligazione (sul punto, cfr. fra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 5/6/2019, n. 15303 secondo cui: La contestazione, da parte del presunto debitore, del quantum della pretesa contro di lui azionata implica l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione e, pertanto, comporta, ai sensi dell'art. 2959 c.c., il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, opposta dallo stesso debitore). 
Ebbene, superata perché infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva, occorre procedere con la disamina degli altri motivi. In particolare, nel corso del giudizio, la opponente asseriva di avere integralmente corrisposto a parte opposta complessivi 3.500,00 € a saldo per le prestazioni eseguite. 
Sul punto, secondo la giurisprudenza qui condivisa, se il debitore prova di avere corrisposto una somma idonea alla estinzione del debito, spetta al creditore la prova dell'imputazione a debito diverso (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/03/2018, n.5648). Il creditore, con la memoria 183, comma 6, n. 3 c.p.c.  contestava l'altrui tesi dell'avvenuto pagamento integrale delle prestazioni osservando analiticamente che i pagamenti dedotti riguardavano altre attività non oggetto del ricorso monitorio e in particolare: a) Accatastamento fabbricati in c.da Ragusa, ### 366 particella 461 sub 1 e 2 per la prestazione resa dall'associato ### - fattura n°43 del 13-9-2011 di € 943,20 per onorari di accatastamento, oltre le spese di € 165,00 (all. 2 delle presenti note).  b) Versamento di € 600,00 su c/c postale del 7-11-2012 intestato alla per diritti di rilascio riconoscimento ### (### 3 delle presenti note già sopraindicato). ### Org c) Versamento di € 150,00 su c/c postale del 14-11-2012 (### 3 delle presenti note) per spese di istruttoria e diritti di segreteria ### in corso d'opera di cui all'### 1.  d) Spese per accatastamento fabbricati ### 366 particella 36 sub 5 di € 50,00 pagati in contanti, ed il cui onorario di € 525,00 + Iva è tuttora da pagare (### 4 delle presenti note).  e) spese vive per l'accatastamento fabbricati ### 366 part. 461 sub 1 e 2 di € 165,00 a nome di moglie di il cui onorario invece è ancora da pagare (all. 5). 
Al riguardo, è emerso nel corso dell'istruttoria che effettivamente parte opposta ha svolto altre prestazioni (diverse da quelle connesse alla domanda ) in favore dell'opponente (cfr. testimonianza resa da articolato 3 prova contraria indiretta). 
Inoltre, parte opposta ha prodotto in atti: - domanda di aiuto; - relazione del piano aziendale (business plan) del 16.4.2012; - computo metrico estimativo dei lavori da realizzare nel fondo in c.da progettazione e preventivo particolareggiato delle opere di riattamento F.R. per minicaseificio aziendale, ammodernamento stalla stabulazione libera, impianto fotovoltaico oltre impianti attrezzature fisse e mobili, domanda attingimento, per un importo totale agli atti di causa di €.  485.550,00; - graduatoria degli elenchi definitivi delle domande di aiuto “ 2007/2013 Misura 121 “### delle aziende agricole” bando 2009/2011 3 sottofase del 16.5.2013 ove figura fra le domande ammesse quella del per comples sivi 178.587,16. 
In sintesi, parte opposta ha provato di avere eseguito delle prestazioni ulteriori rispetto a quelle per le quali risulta avere ricevuto pagamenti a titolo di spese vive e compensi. Dette prestazioni prodromiche rispetto alla presentazione della domanda di sussidi regionali non appaiono in alcuna maniera incise dalla rinuncia al finanziamento operata da parte attrice atteso che nel momento in cui detta rinuncia veniva formulata l' aveva ormai maturato il diritto al compenso poi oggetto di ricorso monitorio. 
Rispetto al quantum parte opposta si limita a contestare genericamente l'ammontare determinato nel decreto ingiuntivo senza tuttavia dare prova del ### 6 diverso criterio di computo dei compensi asseritamente pattuito fra le parti. Di contro, parte creditrice ha ottenuto il visto della parcella da parte del proprio ordine professionale e tale controllo, sebbene da solo insufficiente a fondare la pretesa creditoria (nell'an), può rappresentare un valido criterio sussidiario per determinare l'entità della prestazione specie se dalle risultanze in atti non risulta che le parti abbiano pattuito un diverso ammontare2. 
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale in funzione di giudice unico, ogni diversa istanza eccezione, ragione reietta definitivamente decidendo così giudica: RIGETTA le domande proposte da parte attrice e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo; CONDANNA parte attrice al rimborso delle spese processuali sostenute da che, ai sensi del D.M. 55/2014, liquida in complessivi € 3.875,00 oltre ### CPA e spese generali al 15%. 
Ragusa 30.3.22 ### 2 Al riguardo cfr: Tribunale Monza, sez. I, 18/01/2016, n. 106 secondo cui: ###. 38 d.m. 20 luglio 2012 n. 140, in tema di "### analisi ed accertamento" svolte da professionisti appartenenti alle categorie professionali di "agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare" stabilisce che il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione. Pertanto, in caso di controversia, le norme di riferimento sono costituite dall'art. 2225 c.c. (che, per quanto concerne il corrispettivo del lavoro autonomo, dispone che esso, "se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo") e dall'art. 2233 c.c. (che, in tema di compenso per l'esercizio delle professioni intellettuali, dispone che esso, "se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene", stabilendo altresì che "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione". ### 

causa n. 2409/2016 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3565/2025 del 19-12-2025

... ### è noto, detto danno va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 4084 del 17.2.2025). Nel caso che qui ne occupa, lo strettissimo legame di parentela tra gli originari ricorrenti ed il de cuius - la ### era moglie di ### e gli odierni appellanti i figli - e la omessa allegazione di circostanze ostative da parte della difesa della appellata consentono di ritenere sussistente il danno da perdita parentale. Anche per la quantificazione del detto danno questa Corte ritiene di applicare le modalità dettate dalle tabelle di ### e di quantificare il punto base in € 3.911,00. Dunque, considerata l'età della vittima primaria e di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano CORTE DI APPELLO DI NAPOLI La Corte di Appello di Napoli - ### lavoro - I unità - nelle persone dei ### dott. ### rel. est.  dott. ### dott. ### riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 22 ottobre 2025 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1075 dell'anno 2023 TRA ### n. il ### in Napoli - ### e ### il ### in Napoli -### entrambi anche nella qualità di eredi di ### n. il ### in Napoli e deceduta il ### rappresentati e difesi, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dagli avv. ### ed ### presso lo studio dei quali, in Napoli al ### I n. 23 , sono elettivamente domiciliat ###persona del procuratore speciale e ### e #### rappresentato e difeso, in virtù di procura depositata in atti, dall'avv. ### presso lo studio del quale, in Napoli alla via ### n.4, è elettivamente domiciliata ### FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 30 settembre 2021, #### e ### hanno adito il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro deducendo che il loro dante causa, ### aveva lavorato dal 1.9.1952 al 31.7.1986, alle dipendenze della ### S.p.A. (divisione ###, poi ### S.p.A. per effetto di variazione di denominazione sociale del 16.07.1990, successivamente fusa per incorporazione in data ### nella società ### S.p.A., presso lo stabilimento di Napoli, alla ### delle ### ed era deceduto in data ### a causa di mesotelioma pleurico cagionato da esposizione professionale ad amianto. 
Hanno analiticamente precisato le mansioni svolte dal de cuius e dedotto la esposizione dello stesso alla inalazione di elevati quantitativi di fibre aerodisperse di amianto. 
Hanno evidenziato la sussistenza della responsabilità della datrice di lavoro ex art.  2087 cod. civ. ed hanno concluso chiedendo che fosse accertato e dichiarato il nesso di causalità tra le patologie di cui era portatore il dante causa e la sua morte, il nesso di causalità tra quest'ultima e gli ambienti di lavoro e le mansioni cui il medesimo era stato addetto sin dalla data di assunzione e la loro modalità di svolgimento con conseguente accertamento della responsabilità della resistente per il decesso del ### Hanno chiesto, pertanto, la condanna della datrice di lavoro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, differenziali e morali, subiti da essi ricorrenti in relazione alla prematura morte del loro congiunto, a qualsiasi titolo ad essi spettanti, iure proprio e iure hereditatis, da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 1.1 Si è tempestivamente costituita in giudizio la ### S.p.A.  eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva. 
Ha dedotto che con sentenza n. 28608 pronunziata in data 8 novembre 2011, divenuta irrevocabile, il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro aveva accertato che la ### e ### S.p.A., cessionaria del ramo di azienda dell'ex ### di Napoli già datore di lavoro del de cuius, non era legittimata passiva della domanda di risarcimento del danno avanzata dagli eredi del ### Essa resistente, dunque, non era tenuta a rispondere del danno cagionato da un soggetto giuridico diverso anche dalla propria dante causa. 
Sempre in via preliminare ha, altresì, eccepito la improcedibilità del giudizio per la mancata vocatio iu ius dell'I.N.A.I.L., litisconsorte necessario, nonché la inammissibilità della domanda per avere il ### con atto di conciliazione sottoscritto in data 30 luglio 1986 con l'assistenza del sindacato, non impugnato nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., rinunziato a tutti i diritti derivati dal rapporto di lavoro con la ### S.p.A..
Nel merito ha, poi, allegato la infondatezza della pretesa azionata per carenza del nesso di causalità tra la patologia che aveva causato la morte del ### e l'attività di lavoro prestata, oltre venti nani prima della diagnosi, alle dipendenze della ### e per la adozione, da parte del datore di lavoro, di ogni cautela configurabile in considerazione delle conoscenza tecniche dell'epoca in cui il rapporto si era svolto. 
In via gradata ha eccepito, altresì, la genericità, l'indeterminatezza e l'inesattezza delle richieste economiche formulate e la infondatezza di ogni pretesa di risarcimento, in particolare con riferimento alla voce del danno morale. 
Sempre sul merito ha, poi, eccepito la infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dai ricorrenti jure proprio ed ha concluso per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva ovvero per la inammissibilità od improcedibilità della domanda o per il rigetto della stessa, vinte le spese.  2. Con sentenza n. 6629 pronunziata in data 13 dicembre 2022 il Tribunale ha rigettato il ricorso.  2.1 Avverso detta sentenza hanno proposto appello ### e ### anche nella qualità di eredi di ### deceduta nelle more del giudizio. 
Hanno dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva affermato la formazione di un giudicato sulla domanda oggetto dell'odierno giudizio in virtù della sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli in data 8 novembre 2011. 
La domanda giudiziale dell'ottobre 2010, infatti, era stata proposta in danno della ### e ### S.p.A. che aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva. 
La ritenuta carenza di legittimazione della ### S.p.A. costituiva, dunque, un obiter dictum e non era stata neppure affermata nella parte dispositiva della predetta sentenza.  ### S.p.A. non era stata, per altro, parte del giudizio in questione e, dunque, la pronunzia irrevocabile di carenza di legittimazione della ### e ### S.p.A. non poteva limitare il diritto di azione di essi ricorrenti nei confronti di un soggetto giuridico diverso. 
Nel merito, hanno ribadito che nella ### S.p.A.si era fusa per incorporazione la ### S.p.A. - denominazione assunta in data ### dalla ### S.p.A. datore di lavoro del de cuius - e che, nello stabilimento di via delle ### ove aveva reso la prestazione, il loro dante causa era stato esposto a massicce inalazioni di fibre aerodisperse di amianto.
Hanno ribadito la condotta colposa della datrice di lavoro che non aveva adottato alcuna delle cautele necessarie in considerazione della pericolosità dell'attività espletata. 
Hanno riproposto tutte le allegazioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio ed hanno concluso per l'integrale accoglimento della domanda, vinte le spese del doppio grado.  2.2 Ricostituito il contraddittorio, la appellata ha ribadito la correttezza della interpretazione dei rapporti tra le parti offerta con la gravata sentenza ed ha riproposto le eccezioni, preliminari e di merito, sollevate con la memoria ex art. 416 c.p.c.. 
Ha concluso, pertanto, per la conferma della gravata sentenza o per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado.  3. La Corte, con ordinanza del 12 giugno 2024 ha ammesso la prova testimoniale articolata dagli appellanti.  3.1 Escussi i testi, ritenuta la necessità di disporre accertamenti medico legali, la Corte ha nominato c.t.u.  3.2 Depositata la relazione, alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo.  4. ### proposto è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.  5. Con il primo motivo, gli appellanti deducono la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la sentenza n. 28608 pronunziata dal Tribunale di Napoli - Giudice del lavoro in data 8 novembre 2011 aveva irrevocabilmente sancito il difetto di legittimazione passiva della ### rispetto alla domanda di risarcimento del danno derivato dalla morte del loro dante causa ascrivibile all'esposizione a fibre aerodisperse di amianto. 
La censura è fondata.  5.1 La pronunzia in questione, come evidenziato dagli appellanti, afferma il difetto di legittimazione passiva della allora convenuta ### e ### S.p.A. laddove la odierna convenuta - ### S.p.A. - non è stata neppure vocata in ius nel giudizio medesimo. 
Dunque, sotto il profilo soggettivo, la sentenza irrevocabile non è stata resa nei confronti delle stesse parti dell'odierno giudizio. 5.2 Con la predetta sentenza, inoltre, è stata accertata la carenza del presupposto processuale della legittimazione passiva e non anche di quello, sostanziale, di titolarità passiva del rapporto. 
Ne deriva, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, la inidoneità della pronunzia a produrre gli effetti del giudicato sostanziale potendosi soltanto configurare un giudicato formale (ex art. 324 cod. proc. civ.), con effetto preclusivo del riesame della medesima questione, laddove detta statuizione non sia stata impugnata da alcuna delle parti, ancorchè limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito la statuizione medesima sia stata emanata (Cass., 16/04/2019, n. 10641; Cass., 22/10/2020, n. 23130; Cass., 09/09/2021, n. 24371) (così testualmente Cass. Un. n. ### del 17 novembre 2021).  5.3 Nel caso di specie, per altro, come già detto, il giudicato formale sussiste soltanto con riferimento alla legittimazione passiva della ### e ### S.p.A. e non anche nei confronti della odierna appellata la cui estraneità è stata affermata soltanto nella motivazione della sentenza. 
Il primo Giudice, dunque, affermando che la vis imperativa del comando giudiziale si estendeva anche alla odierna appellata, ha violato il primario canone dell'interpretazione letterale del giudicato esterno (così Cass. Sez. Un., 09/05/2008, 11501; in senso conforme, fra molte, Cass. Sez. III, 29/11/2018, n. ###) secondo cui l'interpretazione della portata del giudicato va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che lo sorregge (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. 6-3, 19/07/2018, n. 19252; Cass. Sez. L, 07/08/2019, n. 21165).  5.4 In altri termini, la gravata sentenza ha errato nell'individuare sia i limiti soggettivi sia quelli oggettivi di una pronunzia che, per altro, vertendo su questioni di rito e non di merito non poteva essere considerata ostativa all'accertamento del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno.  6. Quanto, poi, alla sussistenza in capo alla odierna appellata della titolarità passiva del rapporto, pure contestata dalla difesa della ### deve rilevarsi che dalla visura camerale ritualmente depositata in atti dalla difesa degli odierni appellanti, emerge che la ### S.p.A., ha mutato denominazione in ### S.p.A. in data 16 luglio 1990. 
Detta società, in data ###, è stata fusa per incorporazione nella appellata ### S.p.A..
Dunque, non appare revocabile in dubbio che la appellata sia tenuta a rispondere delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro intrattenuto dal de cuius fino al 31 luglio 1986 atteso che, a seguito della fusione per incorporazione, si verifica una successione a titolo universale.  7. La difesa della ### ha riproposto, nell'odierno grado, le ulteriori eccezioni preliminari di mancata integrazione del contraddittorio e di improponibilità della domanda, sollevate con la memoria ex art. 416 c.p.c..  7.1 Ritiene questa Corte, quanto alla prima delle dette eccezioni, che non possa configurarsi un litisconsorzio necessario nei confronti dell'I.N.A.I.L.. 
Nell'odierno giudizio, infatti, è stata proposta una domanda di condanna del datore di lavoro al risarcimento, in favore degli eredi del lavoratore, del così detto danno differenziale e, in favore degli attori in proprio, del danno non patrimoniale per la perdita del legame parentale.  ### risarcitoria del datore di lavoro, dunque, è conseguenza del rapporto contrattuale intrattenuto con il ### del tutto autonomo rispetto al rapporto previdenziale salvo, ricorrendone i presupposti, la applicazione del principio di indifferenza di cui all'art. 1223 cod. civ. per la liquidazione del danno.  7.2 Analogamente, ad avviso di questa Corte, non può trovare ingresso la eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per intervenuta transazione. 
Il verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dal de cuius in data 30 giugno 1986, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, ove fosse interpretato nel senso di una rinunzia anche a diritti - quale quello al risarcimento di un danno di cui il ### avrebbe avuto conoscenza soltanto nel settembre 2009 - non ancora sorti sarebbe affetto da nullità assoluta ed insanabile ( cfr. tra molte altre Sez. Lav. n. 12548 del 14/12/1998 e, da ultimo, ### Lav. Ordinanza n. 17076 del 13/08/2020) e, dunque, non potrebbe configurarsi alcuna preclusione per il decorso del termine semestrale di cui all'art. 2113 cod. civ.. 
Ragioni di completezza espositiva impongono, tuttavia, di precisare che la conciliazione invocata dalla appellata è stata stipulata al fine di risolvere la vertenza…avente ad oggetto pretese competenze maturate e non corrisposte durante il rapporto di lavoro…(così testualmente il verbale) e, dunque, in ogni caso non potrebbe essere estesa al diritto al risarcimento del danno azionato nell'odierno giudizio.  8. Per quel che attiene, poi, al merito della pretesa, deve precisarsi che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, il lavoratore che agisca per il risarcimento ex art. 2087 cod. civ., deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno nonché il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione. 
Incombe, per contro, sul datore di lavoro provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile vale a dire di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza apprestando tutte le misure per evitare il danno e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile. 
Il riparto degli oneri probatori, in altri termini, è determinato dalla natura contrattuale della responsabilità che la norma in commento pone in capo al datore di lavoro. 
Non è, dunque, il danneggiato che, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., è tenuto a provare la colpa del datore di lavoro danneggiante ma è quest'ultimo a dovere dimostrare di avere posto in essere tutte le cautele rese necessarie dalla pericolosità, in senso lato, dell'attività imprenditoriale espletata. 
Con riferimento, in particolare, alla condotta richiesta per il caso di esposizione a fibre aerodisperse di amianto, il Giudice di legittimità ha precisato che il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non è sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo (così, da ultimo Cass. Sez. Lav.  sentenza n. 26390 del 10/10/2024 ma anche Cass. Sez. ### n. ### del 24/12/2024).  8.1 Nel caso che qui ne occupa, ad avviso della Corte, gli odierni appellanti hanno assolto l'onere probatorio loro incombente. 
I testi escussi, colleghi di lavoro del de cuius che non hanno alcun interesse alla soluzione della controversia hanno, infatti, confermato che il ### era, tra le altre mansioni, addetto anche alla sagomatura dei fogli di amianto per la creazione delle guarnizioni mediante utilizzo di cesoie. Hanno precisato che detta attività produceva polveri che non potevano essere captate dai fori di aspirazione collocati sul soffitto del solo laboratorio chimico e non anche della sala motori e che i lavoratori addetti al taglio non erano dotati di mascherine.
La prova ha, altresì, confermato che le condutture di vapore presenti nei capannoni del laboratorio erano rivestite in amianto e che subivano i così detti colpi di ariete - fenomeno idraulico che consiste in un'onda d'urto di pressione che si origina a causa dell'inerzia di una colonna di liquido in movimento - che facevano tremare le condutture (così letteralmente il teste ### e che, dunque, favorivano la aerodispersione delle fibre di amianto.  8.1 Le dichiarazioni dei testi sono, inoltre, confermate dal riconoscimento della natura professionale della patologia oncologica da cui era affetto il de cuius (in ordine al valore probatorio del riconoscimento cfr. tra le altre Cass. Sez. lav., Ordinanza n. 678 del 12/01/2023).  8.2 Quanto, poi, al nesso causale tra patologia ed esposizione, deve applicarsi il principio dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (così Cass. civ., sez. lav., 31.10.2018, n. 27952 ma anche ib. n. 28458 del 05/11/2024 e, da ultimo, 4092 del 17/02/2025). 
In riferimento al caso di specie, il consulente medico legale nominato da questa Corte ha chiarito che, secondo consolidata scienza medico legale, il mesotelioma pleurico è, nelle regioni europee, una malattia professionale.  ### multifattoriale viene qualificata, cioè, come assolutamente marginale.  ### ha precisato che l'### internazionale per la ricerca sul cancro (### di ### in base alle prove ottenute in numerosi studi scientifici di elevata qualità, ha incluso tutte le forme di amianto nella lista delle sostanze sicuramente cancerogene per gli esseri umani (### 1) ed anche i D.M. per le malattie professionali, anche quello pubblicato in G..U. n. 10 del 13.1.2024, hanno inserito il mesotelioma nella ### I e, dunque, tra le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità. 
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata, il dato non è rilevante soltanto in relazione alle assicurazioni sociali poiché espressione di studi scientifici ma anche statistici di valore oggettivo.
Non può, per altro, omettersi di considerare che l'orientamento interpretativo assolutamente consolidato del Giudice di legittimità (cfr. da ultimo e tra molte altre Cass. sez. lav., 03/01/2025, n.88) ha qualificato l'onere della prova in ordine alla sussistenza del nesso causale non in una prospettiva di certezza assoluta ma secondo il canone probabilistico, che tiene in considerazione la presenza, o assenza, di eventuali ulteriori fattori di rischio, estranei all'attività lavorativa. 
Nel caso che qui ne occupa, in virtù degli elementi di carattere clinico, epidemiologico, tossicologico e statistico rilevati, il c.t.u. ha espresso un giudizio di alta probabilità ed ha, altresì, escluso ipotesi percorribili di genesi diversa (si ricorda che è stata ammessa la presenza di amianto nell'opificio) in discussione e che gli studi epidemiologici concordano nel ritenere sussistente il rapporto causale con l'amianto, senza esigere un rapporto di dose/dipendenza, sulla base di una probabilità: gli elementi e le considerazioni espresse consentono di ipotizzare, con probabilità quantomeno qualificata, la sussistenza di un rapporto causale con l'amianto.  8.3 Neppure, poi, la odierna appellata ha fornito prova di avere posto in essere tutte le possibili cautele in considerazione della pericolosità dell'attività esercitata. 
Il teste Buonocore, indicato dalla appellata, ha solo riferito di avere eseguito periodici controlli sanitari sul de cuius e sugli altri addetti allo stabilimento di Via delle ### ma non anche di una specifica attività di prevenzione e controllo sulle malattie correlate all'esposizione a polveri di amianto. 
Anche il riferimento, operato dal teste, alla fornitura di D.P.I., ad avviso della Corte, non appare sufficiente ad elidere la responsabilità datoriale vuoi perché il ### riferisce della fornitura di mascherine, guanti e tute senza precisare, quanto alle mascherine, quale fosse il livello di filtrazione delle polveri sia perché afferma che la datrice di lavoro aveva predisposto una severa procedura di controllo dell'utilizzo dei dispositivi in questione che non è confermata dai lavoratori escussi come testi. 
Come sopra già accennato, inoltre, in assenza di una prova rigorosa della predisposizione di un sistema di protezione dei lavoratori dalla inalazione delle polveri, la appellata società non può invocare a propria giustificazione la scarsa conoscenza delle conseguenze nocive della inalazione di fibre di amianto. 
In conclusione, ad avviso di questa Corte, nel giudizio di appello è stata raggiunta la prova della responsabilità della datrice di lavoro nella causazione della malattia oncologica che ha condotto a morte il ### e l'obbligo della stessa di risarcire il danno sofferto dallo stesso lavoratore. 9. Dagli atti di causa emerge che la diagnosi di mesotelioma pleurico è stata formulata nel settembre 2009 e che il ### è deceduto il 23 dicembre dello stesso anno. 
La sequenza temporale descritta esclude che possa configurarsi un danno biologico stabilizzato. Come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, dopo che, con la sentenza n. 15350/2015, le ### hanno negato la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, deve ritenersi sussistente e trasmissibile il danno subito dalla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo nella duplice componente del danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta (Cass. n. 26727 del 2018; Cass. n. 21060 del 2016; Cass. n. 23183 del 2014; Cass. n. 22218 del 2014), e del danno morale consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (Cass. n. 13537 del 2014; n. 7126 del 2013; Cass. n. 2564 del 2012). 
Il danno terminale, dunque, ha due componenti potenziali; una biologica ed una morale; ed entrambe richiedono, come indefettibile requisito costitutivo, che la morte non segua con immediatezza (o dopo “pochissimo tempo”) l'evento lesivo, in modo da potersi configurare l'acquisto del diritto in capo alla vittima e la sua trasmissibilità agli eredi. 
A questa circostanza negativa - la non immediatezza del decesso - si associano due condizioni positive che sono di diversa natura. 
Ai fini del danno biologico terminale si richiede una sopravvivenza di almeno una giornata, come unità minima per liquidare il danno inteso come pregiudizio temporaneo alla salute che si colloca tra l'infortunio o la emersione della malattia ed il decesso. 
Per la configurazione del danno morale terminale o catastrofale id est la sofferenza morale, ma anche fisica e psichica della persona che percepisce la fine della vita occorre che venga dimostrata invece la consapevolezza della fine della vita. 
Si parla, perciò, di danno da percezione, derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, occorrendo che nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica". 
Nel caso che qui ne occupa sussistono entrambe le dette condizioni. 
In particolare, quanto alla consapevolezza della natura infausta della patologia contratta, dalla documentazione esibita emerge la comunicazione della diagnosi e la sottoposizione a trattamenti terapeutici che, notoriamente, sono associati a malattie oncologiche di estrema gravità.
Non può, poi, omettersi di considerare che il breve arco di tempo intercorso tra diagnosi e decesso è stato caratterizzato da un profondo stravolgimento delle abitudini di vita del ### e dalla rinunzia a qualsivoglia attività escluse quelle inerenti la cura.  10. Per la quantificazione del detto danno, questa Corte ritiene, in adesione al costante orientamento interpretativo di legittimità, di fare applicazione dei criteri dettati dalla così dette ### di ### ed in particolare a quelle elaborate nel giugno 2024. 
Per la prima volta dette ### applicati i principi di unitarietà ed onnicomprensività dettati dalle ### nelle così dette sentenze gemelle nn.  26972, 26973, 26974, 26975 dell'11.11.2008 hanno proposto un criterio idoneo a ricomprendere ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. 
Dunque, applicati i criteri stabiliti nella detta tabella e riconosciuta, per le ragioni fin qui esposte, la massima personalizzazione, a titolo di danno biologico terminale, nella duplice configurazione sopra descritta, è dovuta la somma di € 129.063,00 (€ 35.247,00 per i primi tre giorni come previsto dalle tabelle di ### ed € 93.816,00 per i giorni successivi con personalizzazione in ragione del 50%). 
Al pagamento di detta somma deve essere condannata la appellata società in favore degli odierni appellanti nella qualità di eredi e pro quota. 
Da detta somma, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ### non può essere detratto quanto percepito dal ### a titolo di rendita per malattia professionale. 
Come è noto, il Giudice di legittimità (cfr. da ultimo e tra molte altre Cass. Sez. lav., Ordinanza n. 21196 del 24/07/2025) ha reiteratamente affermato la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ### ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici. 
Dunque, le somme versate dall'istituto assicuratore non possono considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato ma, dopo la liquidazione del danno civilistico, deve procedersi alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'### secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale.
Nel caso che qui ne occupa, dunque, in cui il danno come sopra quantificato è diretto a ristorare un complesso di pregiudizi non compresi nel danno biologico permanente, non può operarsi alcuna riduzione per effetto della erogazione della rendita ### 11. Con il ricorso introduttivo del giudizio, e di poi anche con l'atto di appello, gli odierni appellanti hanno chiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale da essi subito iure proprio e, cioè, del pregiudizio patito per la perdita del rapporto parentale ### è noto, detto danno va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 4084 del 17.2.2025). 
Nel caso che qui ne occupa, lo strettissimo legame di parentela tra gli originari ricorrenti ed il de cuius - la ### era moglie di ### e gli odierni appellanti i figli - e la omessa allegazione di circostanze ostative da parte della difesa della appellata consentono di ritenere sussistente il danno da perdita parentale. 
Anche per la quantificazione del detto danno questa Corte ritiene di applicare le modalità dettate dalle tabelle di ### e di quantificare il punto base in € 3.911,00. 
Dunque, considerata l'età della vittima primaria e di quelle secondarie, il numero di componenti del nucleo familiare e la mancata allegazione di specifici elementi che potessero consentire di valutare la qualità e la intensità della relazione, il danno sofferto dalla ### può quantificarsi in € 187.728,00. 
Poiché la stessa è deceduta nelle more del giudizio, la appellata deve essere condannata al pagamento della detta somma in favore di ### e ### nella qualità e pro quota. 
Il danno sofferto dal figlio maggiore - ### - in € 148.618,00 atteso che per i motivi già sopra illustrati questa Corte non ritiene di potere riconoscere punti per la qualità della relazione. 
Il danno sofferto da ### considerata l'età dello stesso all'epoca del decesso, deve quantificarsi in € 156.440,00. 11.1 Tutte le somme fin qui quantificate devono essere rivalutate soltanto a decorrere dal 1gennaio 2025, considerato che le tabelle milanesi del 2024 hanno valutato il potere di acquisto all'epoca della loro pubblicazione. 
Per contro, gli interessi legali sono dovuti dalla maturazione del credito al soddisfo.  12. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i criteri dettati dai ### 55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.  12.1 Anche le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vengono poste a carico della società appellata.  P. Q. M.  La Corte così provvede: - accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, condanna la S.p.A. #### al risarcimento del danno terminale sofferto da #### e, per l'effetto, - condanna la stessa al pagamento in favore degli appellanti nella qualità di eredi e pro quota della somma di € 129.063,00 oltre rivalutazione secondo indici ### dal 1 gennaio 2025 ed interessi al saggio legale dalla maturazione del credito al soddisfo; - condanna, altresì, la appellata al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che liquida in € 156.440,00 in favore di ### ed in € 148.618,00 in favore di ### oltre, per ciascuno, rivalutazione secondo indici ### dal 1 gennaio 2025 ed interessi al saggio legale dalla maturazione del credito al soddisfo; - liquida il danno da perdita parentale sofferto da ### in € 187.728,00 oltre rivalutazione secondo indici ### dal 1 gennaio 2025 ed interessi al saggio legale dalla maturazione del credito al soddisfo -condanna la appellata società al pagamento della detta somma in favore di ### ed ### nella qualità di eredi e pro quota; -condanna, infine, la appellata società alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € 18.917,00 per il giudizio di primo grado ed in € 20.119,00 per l'appello oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge IVA e CPA con attribuzione agli avv. A. ### e E.M. ### anticipatari; -pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico della società appellata.  ###, il ###

causa n. 1075/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Mariavittoria Papa

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Tribunale di Verona, Sentenza n. 283/2020 del 11-02-2020

... così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati; - osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata; - che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; - richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2416/2018 TRIBUNALE DI VERONA TERZA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza del 11/02/2020 nel procedimento iscritto al n. R.G. 2416 / 2018 promosso da nei confronti di Il Giudice, dott. ### invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. 
Sono comparsi: per parte attrice opponente , l'avv. ### e la parte personalmente il quale conclude e discute come da note conclusive del 29.1.20 al cui contenuto integralmente si riporta; per parte convenuta opposta l 'avv. ### il quale conclude e discute come da note conclusive del 31.1.20, al cui contenuto integralmente si riporta; Il Giudice si ritira in ### di Consiglio per la decisione; Il Giudice dott. F. #### 2 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2416/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.  ### ha pronunciato la seguente ### causa civile di I ### iscritta al n. 2416/2018 r.g. promossa da: ,C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. ### ATTORE opponente ### /P.IVA con il patrocinio dell'avv. ### , ### opposta ### In punto a ### del corrispettivo - ### di avviamento - ### di indebito ### sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa. 
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem: ##### P. ### 3 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2416/2018 Della sentenza viene data contestuale lettura in udienza da parte del giudice rientrato dalla camera di consiglio; MOTIVI DELLA DECISIONE (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) - osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; - ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati; - osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata; - che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; - richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2416/2018 giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella ### possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti; - richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002) osserva - dato atto di come il presente giudizio abbia ad oggetto l'opposizione, tempestivamente proposta da , al decreto ingiuntivo 5173/2017 con cui il Tribunale di Verona, in data ###, ingiungeva lui il pagamento della somma di € 35,294,08 oltre IVA e accessori, in favore di a titolo di 32 mensilità impagate (6 per l'anno 2014, 8 per l'anno 2015, 9 per l'anno 2016 e 9 per l'anno 2017), in relazione al contratto di locazione commerciale stipulato inter partes in data ### ed inerente l'immobile sito in ### in via ### n. 20; - dato atto di come parte opponente abbia eccepito, in senso sostanziale, come alcune delle mensilità computate (quantomeno quelle degli anni 2016 e 2017) non fossero dovute in ragione dell'ingiustificato rifiuto di parte locatrice a ricevere la restituzione del locale condotto nonostante la corrispondenza inviata, l'offerta di riconsegna a mezzo ufficiale giudiziario del 14.9.2016 ed il ### 5 ### n. R.G. 2416/2018 deposito di ricorso per la nomina di un sequestratario del 16.1.2017, dava atto di come l'immobile fosse stato riconsegnato per effetto di verbale del 29.9.2017 e chiedeva compensarsi il credito azionato - nei limiti della sua ritenuta sussistenza di 10 mensilità - con il maggior credito derivante dall'indennità di avviamento (per € 19.852,92) e dalla dovuta restituzione del deposito cauzionale (per € 3.897.92) e la condanna di parte opposta, in riconvenzionale, al pagamento per la parte risultante in proprio favore oltre che la condanna di quest'ultima ex art. 96 c.p.c. per la malafede con cui aveva agito; - dato atto di come parte opposta, costituitasi con comparsa di costituzione del 6.9.18, abbia chiesto il rigetto dell'opposizione ed, in via riconvenzionale - omettendo tuttavia la richiesta di spostamento dell'udienza ex art. 418 c.p.c. - abbia chiesto la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata chiusura delle utenze e per la rimessione in pristino dei locali e da impossibilità al loro utilizzo per 12 mensilità, abbia contestato l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di avviamento in ragione della volontà di entrambe le parti di proseguire tacitamente il rapporto successivamente alle proprie disdette ed abbia eccepito la legittimità della trattenuta della cauzione in ragione dei danni causati dalla conduttrice all'immobile e determinati in € 8.940 per infiltrazioni e per neon mancanti oltre che per mancato guadagno; - dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione di cui alla proposta giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. del 18.9.18 per mancata adesione della parte opposta (cfr. verbale del 18.10.19); - confermata l'ordinanza interlocutoria del 30.5.19 per tutti i motivi in essa indicati e qui da intendersi richiamata per relationem; - dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio si sia articolata nella sola produzione documentale da parte di entrambi i soggetti processuali; ### n. R.G. 2416/2018 - ritenuta, in via preliminare di rito, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da parte della convenuta opposta nella propria comparsa di costituzione, non avendo questa proposto contestualmente istanza per il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c.; - ritenuto che tale conseguenza si imponga alla luce della previsione testuale della norma che prevede come tale istanza debba, da un lato, essere contenuta nella stessa memoria ex art. 416 c.p.c. e, dall'altro, per il caso di sua inosservanza sia prevista la decadenza dalla riconvenzionale medesima (salvo poter il Giudice valutare i fatti dedotti a suo fondamento come eccezione); - ritenuto peraltro tale assunto conforme al principio di diritto assolutamente costante della corte di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, 26-05- 2014, n. 11679 “nel rito locatizio, la domanda riconvenzionale formulata con la memoria ex art. 416 cod. proc. civ. senza richiesta, ex art. 418 cod. proc.  civ., di spostamento dell'udienza è inammissibile, ma non preclude la valutazione, da parte del giudice, del fatto integratore della stessa che assuma valore di eccezione, quale fatto impeditivo, estintivo o modificativo del fatto costitutivo della pretesa dell'attore, ai fini della decisione sulla domanda principale, risultando rispettata la relativa preclusione fissata dall'art. 416 cod. proc. civ” conformi Cass. civ., 15-09-2016, n. 18125 Cass. civ. Sez. III, 20-08-2003, n. 12214); - ritenuto, in senso logico giuridico, come occorra anteporre la trattazione della questione attinente la cessazione dell'efficacia del contratto e, quindi, stabilire se essa sia da ricondurre, ai fini della domanda di parte opponente volta al riconoscimento dell'indennità di avviamento, alla disdetta da parte della locatrice, al recesso di parte conduttrice o ad altra causa; - rilevato in fatto come risultino in atti documentati: ### n. R.G. 2416/2018 - una lettera di disdetta inviata dal locatore in data ### (cfr. doc. 3 opponente) e ulteriormente ribadita in nome e per conto dello stesso dal procuratore in data ###; - una lettera di recesso per gravi motivi successivamente inviata da parte del conduttore in data ###, ricevuta dal locatore in data ### e non riscontrata, con la quale rappresentava la volontà di far cessare gli effetti del contratto e riconsegnare l'immobile - nel rispetto del preavviso semestrale - a far data dal 30.11.2015 (cfr. doc. 6 fasc. opponente); - il pagamento di almeno 3 mensilità nell'anno 2016 (cfr. circostanza non contestata di cui da atto parte locatrice in ricorso); - l'offerta per intimazione reale ex art. 1216 c.c. di riconsegna dell'immobile da parte del conduttore notificata in data ### (perfezionata per compiuta giacenza in data ###) e eseguita a mezzo ### in data ###, tuttavia rifiutata dal locatore “in quanto i locali sono privi di illuminazione e non sono state sostituite le porte oltre alla mancanza della chiusura dei tre contatori” (cfr. doc. 10 fasc. opponente); - il deposito di ricorso per la nomina di sequestratario ai fini del sequestro liberatorio di cui all'art. 79 disp. att. c.p.c. depositata da parte dell'opponente in data ### e notificata in data ### con pedissequo decreto (cfr. doc. 11 fasc. opponente); - verbale di riconsegna dell'immobile locato in data ### stipulato tra le parti in cui si da atto, da un lato, che l'immobile è in buono stato di conservazione “tranne sul soffitto nella parte sud ovest dove vi è traccia di umidità” e, dall'altro, ove il locatore dichiara di non riconoscere le migliorie e di non avere contezza della chiusura degli allacciamenti e di rilevare la mancanza dei neon e l'aggiunta dei contatori esterni cui parte conduttrice replicava deducendo l'impossibilità di installare nuovi neon in quanto non più a norma di legge e di aver dovuto aggiungere le scatole per contatori esterni in ### 8 ### n. R.G. 2416/2018 quanto imposte da (cfr. doc. 15 fasc. opponente e doc. 3 fasc. monitorio opposta); - ritenuto come, nel caso di specie, non possa ritenersi operante l'istituto della “rinnovazione tacita” invocato da parte opposta; - rilevato, infatti, come tale istituto abbia come presupposto applicativo quello negativo rappresentato dalla mancanza dell'invio della comunicazione di disdetta nel caso di specie, per contro, inviata formalmente in data ###, e mai formalmente revocata, anzi, ribadita in data ###; - ritenuto, pertanto, che il recesso effettuato dal conduttore fosse relativo ad un contratto già privo di effetti per la rituale disdetta di cui al punto precedente; - ritenuto come tale assunto sia conforme ai principi di diritto consolidati secondo cui “qualora il locatore abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione tacita non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fato che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza tempestivamente proporre azione di rilascio, occorrendo un comportamento positivo idoneo ad evidenziarne una nuova volontà” , cfr. ex multis Cass. Civ. 8670/2017); - ritenuto come l'unico comportamento evidenziabile ad opera del locatore sia quello del rifiuto alla riconsegna dell'immobile in quanto non ritenuto idoneo; - ritenuto, pertanto, come l'indennità di avviamento per € 19.852,92 sia dovuta nel caso di specie essendo mancata la rinnovazione del rapporto e, quindi, dovendosi ricondurre la sua cessazione alla volontà del locatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, I comma, L. 392/78; - ritenuto altresì dovuto il credito per la restituzione della cauzione di cui all'art. 15 del contratto (cfr. doc. 1 fasc. opposta) per il minor importo di € 3.497,72 (detratti 500 € di cui si dirà infra); - richiamato, anzitutto, quanto già affermato in via preliminare di rito in ordine all'inammissibilità della relativa domanda riconvenzionale di parte opposta; ### 9 ### n. R.G. 2416/2018 - osservato, in ogni caso, come al momento della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo l'immobile fosse già stato rilasciato e come la stessa locatrice non avesse proposto alcuna domanda al riguardo ed avesse, anzi, dato atto che esso fosse in buone condizioni fatta eccezione per alcune contestazioni rispetto alle quali non è possibile riconoscere - se non del tutto limitatamente - il diritto alla ritenzione della cauzione; - ritenuto anzitutto, in diritto, come non avendo il locatore proposto alcuna domanda al riguardo nemmeno nel ricorso monitorio, nonostante l'immobile fosse già stato riconsegnato, trovi applicazione il principio di diritto per cui “in materia di locazione, l'obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione gli obblighi contrattuali - tramite la consegna di denaro o di altre cose mobili fungibili con funzione di garanzia dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno del cauzionante - sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione” (cfr. Cass. civ. Sez. ###., 05/07/2019, n. 18069 e Cass. civ. Sez. III, 21-04- 2010, n. 9442); - ritenuto, in ogni caso nel merito, come: - in ordine alle dedotte infiltrazioni, non vi sia alcuna prova a che esse siano riconducibili ad un difetto di manutenzione ordinaria dell'immobile quanto, piuttosto, ad un vizio intrinseco dello stesso o ad un difetto di manutenzione stra-ordinaria spettante alla stessa locatrice; - in ordine alla presenza di cassette per contatori esterni, esse non costituiscono affatto un danno all'immobile ma semmai una miglioria ### n. R.G. 2416/2018 notoriamente rispondente alle disposizioni di sicurezza di settore orami vigenti per gli immobili urbani; - in ordine alla chiusura degli allacciamenti, anzitutto, pur a fronte della relativa contestazione, non è stata offerta da parte opposta (onerata ai sensi della proposizione della relativa eccezione ed a fronte della relativa contestazione) rituale prova in ordine al fatto che gli stessi siano ancora effettivamente allaciati ed “aperti” e, soprattutto, che tale circostanza rappresenti un serio ed effettivo danno per la locatrice o un ostacolo alla ricollocazione sul mercato dell'immobile ben potendo, per conto, un eventuale terzo notoriamente approfittare di tale circostanza per chiedere un immediato “subentro” nelle utenze anziché provvedere ad un nuovo allacciamento e, in ogni caso, non emergendo alcuna prova che tale circostanza non fosse superabile altrimenti; - ritenuto che al fine di documentare i danni non sia di alcuna rilevanza e pertinenza il preventivo depositato da parte opposta (cfr. doc. 4 fasc. opposta) in quanto, da un lato, privo di sottoscrizione, dall'altro, relativo ad asseriti danni che non trovano alcun riscontro nel verbale di riconsegna ove - ad eccezione di quanto già indicato - veniva dato atto che lo stesso fosse in buono stato di conservazione e non presentasse danni (cfr. doc. cit); - ritenuto per contro quanto ai neon mancanti - quale riserva specificamente apposto nel verbale di riconsegna - che, comunque, sulla base del preventivo privo di firma e del relativo dato non contestato possa individuarsi una partita creditoria per il ripristino a carico del conduttore per € 500 omnicomprensive; - ritenuto in ordine alle mensilità, comunque dovute dal conduttore ex art. 1591 c.c., a seguito della cessazione del contratto alla scadenza del 31.8.2013, come il momento di liberazione dall'obbligo di pagamento per il conduttore debba ### n. R.G. 2416/2018 essere individuato nel momento di notificazione al locatore dell'intimazione di ricevere la consegna dell'immobile ex art. 1216 c.c. del 15.7.2016; - ritenuto tale assunto diretta applicazione della norma richiamata e del principio di diritto secondo cui “in tema di locazione, il conduttore non può essere considerato in mora nell'adempimento dell'obbligo di restituzione della cosa alla scadenza del contratto, con conseguente cessazione altresì dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione, se abbia fatto, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., un'offerta seria ed affidabile, ancorché non formale, della prestazione dovuta, liberando l'immobile locato, e il locatore abbia opposto a tale offerta un rifiuto ingiustificato sulla base del dovere di buona fede ex art. 1375 cod. civ., non comportandone l'accettazione alcun sacrificio di suoi diritti o legittimi interessi” (cfr. Cass. civ. Sez. ###., 27/11/2012, n. 21004, Cass. civ. Sez. III, 20-06-2013, n. 15433, Cass. civ.  ###., 20/01/2011, n. 1337 e Cass. civ. Sez. ###., 03/09/2007, 18496); - ritenuto, infatti, come il rifiuto del locatore di prendere in consegna l'immobile locato debba ritenersi contrario alla buona fede non solo per l'insussistenza dei danni lamentati ma anche per l'incompatibilità di quelli anche solo asseriti con un apprezzabile sacrificio atto a giustificare tale condotta, cosi come del resto reso evidente dal verbale di riconsegna del 29.9.17 ove il locatore ha accettato la riconsegna dell'immobile apponendo “riserve” in ordine al suo stato ed ai danni (tenuto peraltro conto dell'incameramento della cauzione); - ritenuto come siano documentati pagamenti per 13 mensilità nel biennio 2014-2015 residuando pertanto un credito del locatore per € (1102,94 oltre iva x 11 = 1345,99 x 11=) 14.805,89 in riferimento a tale biennio; ### n. R.G. 2416/2018 - osservato come lo stesso locatore abbia lamentato il mancato pagamento di 9 mensilità per l'anno 2016 e di 9 per l'anno 2017 con ciò implicitamente riconoscendone corrisposte almeno 6 per tale ulteriore biennio; - ritenuto, in ragione di quanto appena affermato, che il credito per mensilità ex art. 1591 c.c. debba essere limitato fino al luglio 2016 compreso (7 mensilità) con il che residua in capo al conduttore un debito pari ad 1 mensilità per € 1345,59 (canone rivalutato oltre iva compresa); - ritenuto pertanto come il saldo dare avere tra le parti veda, effettuate le reciproche compensazioni, un credito per parte opponente di € (19.852,92 + 3897,72 - 500 - 14.805,89 - 1345,59 =) 7099,16; - ritenuto come a tali premesse segua la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opposta al pagamento in favore di parte opponente della somma di € 7099,16; - ritenuto come le spese seguano la prevalente soccombenza di parte opposta e debbano pertanto, liquidate in dispositivo ex DM 55/14, tenuto conto dell'assenza di istruttoria in senso stretto, essere poste a carico di quest'ultima; - ritenuta ex art. 91 secondo comma c.p.c. la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore condanna di parte opposta al pagamento di una somma corrispondente alle spese successive alla fase introduttiva e liquidate come in dispositivo per avere, senza giustificato motivo, rifiutato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che ha accolto le ragioni della controparte in misura non inferiore a tale proposta; - ritenuto, infatti, che - come evidenziato dalla più attenta dottrina - laddove la norma venisse interpretata esclusivamente nel senso di conferire al Giudice il potere di porre a carico della sola parte non soccombente le spese successive alla proposta conciliativa in caso di accoglimento della domanda in termini non inferiori alla proposta e non anche di poter avere applicazione nei confronti del convenuto (qui opposta) per analogo rifiuto a fronte di sentenza che lo veda ### n. R.G. 2416/2018 soccombente e di proposta per lui migliorativa rispetto al decisum, essa sarebbe priva di alcun effetto utile e del tutto irragionevole; - ritenuto infatti che la ratio ispiratrice della norma univocamente riconosciuta nella finalità di favorire la soluzione conciliativa sanzionando la carenza di spirito conciliativo e stigmatizzando il contegno processuale ingiustificato e contrario ricorra anche in tale ipotesi; P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al 2416 /2018 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede: 1. revoca il d.i. n. 5173/2017 2. dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di parte opponente, , della somma di € 7099, 16; oltre interessi legali dalla domanda al saldo; 3. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese di lite in favore di e che si liquidano in € 307,50 per esborsi ed in € 7.650 per compensi professionali (di cui € 3000 per fase di studio € 1150 per fase introduttiva € 1000 per fase di trattazione ed € 2500 per fase decisoria) oltre IVA e CPA ove dovute come per legge e spese generali al 15 %; 4. condanna i n p ersona d el l egale rap presentante p ro t empore al pagamento in favore di della ulteriore somma di € 3500 ex art. 91 secondo comma c.p.c.; Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
Dott. F. ####


causa n. 2416/2018 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M
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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1448/2025 del 17-12-2025

... principio consolidato in giurisprudenza che l'onere della prova gravi interamente sul lavoratore che agisce in giudizio in coerenza con quanto previsto dall'art. 2697 c.c. secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Costituisce, in tal senso, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003). Nel caso di specie, la ricorrente era tenuta, pertanto, a fornire una prova rigorosa, precisa e circostanziata non solo dell'an della prestazione lavorativa in eccedenza, ma anche del suo esatto ammontare quantitativo ###, non potendosi sopperire alla carenza probatoria tramite valutazioni equitative del giudice. La prova del lavoro straordinario/supplementare deve essere particolarmente stringente e non può fondarsi su mere presunzioni (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO ### e ### di Avellino, in funzione di Giudice del ### nella persona della Dott.ssa ### d'### all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 87/2024 del ### introdotta DA ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti; - Ricorrente - CONTRO ####.L. ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### - Resistente - ### E ### 1. Con ricorso in riassunzione depositato in data ###, la Sig.ra ### adiva questo ### formulando le seguenti e testuali conclusioni: “### all'###mo ### ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro e per l'effetto accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, condannare, anche ai sensi degli artt. 36 della ### e 2099 del c.c., la ### a R.L., ### in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., con sede in #### alla ### n°196, C.F. ###, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € ###,39 così di seguito distinta: € ###,69 per ore straordinarie di lavoro non retribuite, oltre interessi e rivalutazione dalle rispettive scadenze al saldo ed € 2150,70 a titolo di TRF maturato e calcolato sulle ore di lavoro straordinario o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia anche a mezzo CTU oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e ### da distrarre in favore dell' Avv. ### dichiaratosi antistatario e sentenza provvisoriamente esecutiva.”. 
Allo scopo, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della ### a R.L. ### dal 18.09.2019 al 30.06.2022, con contratto a tempo indeterminato part-time per 20 ore settimanali, inquadrata come educatrice di scuola materna, livello 3 del ### - ### Deduceva di aver sistematicamente svolto un orario di lavoro eccedente quello contrattuale e segnatamente: dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 18:30 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00. Lamentava, pertanto, la mancata corresponsione della retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestate, nonché il mancato computo di tali emolumenti ai fini del calcolo del ### di ### (###. 
Sulla base di tali premesse, chiedeva la condanna della cooperativa resistente al pagamento della somma complessiva di € 35.834,39, di cui € 33.683,69 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario non retribuito ed € 2.150,70 a titolo di ### maturato e calcolato sulle ore di lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione monetaria, concludendo ut supra.  2. Si costituiva in giudizio la ### a R.L. ### la quale contestava integralmente le pretese della ricorrente. In particolare, negava lo svolgimento di lavoro straordinario, affermando che la ricorrente aveva sempre osservato l'orario di lavoro part-time previsto dal contratto, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, e che le erano state corrisposte tutte le spettanze dovute, come risultante dalle buste paga. Evidenziava, inoltre, lunghi periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza a causa dell'emergenza pandemica da ###19, durante i quali la lavoratrice era stata posta in ### (###, e contestava la veridicità dei conteggi prodotti da controparte, eccependo la mancata considerazione di periodi di ferie e permessi. 3. La causa, originariamente incardinata presso il ### di Salerno, veniva riassunta dinanzi a questo Giudice a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita in via documentale e mediante l'escussione di testimoni e l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente.  4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.  5. Preliminarmente, occorre definire il thema decidendum del presente giudizio. 
La domanda della ricorrente ha ad oggetto il pagamento di differenze retributive per le ore di lavoro che asserisce di aver prestato in eccedenza rispetto all'orario di lavoro pattuito nel suo contratto part-time di 20 ore settimanali. Tali prestazioni, sebbene definite di lavoro straordinario in ricorso, devono essere più correttamente qualificate come “lavoro supplementare”, per le ore eccedenti l'orario pattuito ma contenute entro il limite dell'orario a tempo pieno, e come “lavoro straordinario” per le eventuali ore ulteriori.  6. In materia di pretese retributive connesse allo svolgimento di lavoro supplementare o straordinario, è principio consolidato in giurisprudenza che l'onere della prova gravi interamente sul lavoratore che agisce in giudizio in coerenza con quanto previsto dall'art. 2697 c.c. secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. 
Costituisce, in tal senso, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003). 
Nel caso di specie, la ricorrente era tenuta, pertanto, a fornire una prova rigorosa, precisa e circostanziata non solo dell'an della prestazione lavorativa in eccedenza, ma anche del suo esatto ammontare quantitativo ###, non potendosi sopperire alla carenza probatoria tramite valutazioni equitative del giudice. 
La prova del lavoro straordinario/supplementare deve essere particolarmente stringente e non può fondarsi su mere presunzioni o testimonianze generiche o contraddittorie. Il lavoratore deve, infatti, dimostrare in modo puntuale le ore effettivamente lavorate, giorno per giorno, al di fuori dell'orario contrattuale, così da consentire al giudice di verificare l'esatta entità del credito vantato.  7. Alla luce di tali principi, questo Giudice ritiene che l'istruttoria orale espletata non abbia fornito la prova rigorosa e convincente richiesta per l'accoglimento della domanda.
Le testimonianze addotte da parte ricorrente presentano profili di genericità e sono infirmate da elementi di contraddittorietà e inattendibilità se valutate nel loro complesso e in rapporto alle altre risultanze processuali. 
Si riportano, nelle parti essenziali, le testimonianze rese nel corso del giudizio: ### - ADR “### indifferente alla causa”; ADR “### a conoscenza dei fatti perché i miei figli sono andati a scuola e la loro insegnante è la maestra ### impiegata presso la ### ADR sul capo 1 “### era l'educatrice, era presente, ma preciso che durante il periodo ### quindi per circa 7 mesi, la struttura è restata chiusa; preciso che l'educatrice ### era dipendente della scuola, anche durante il periodo ### che come tutte le strutture è stata chiusa al pubblico per 7, e non lavorava e non era presente in struttura; ADR “I miei figli non hanno fatto lezioni in smart”; Sul capitolo b, ADR “### l'educatrice ### qualche volta la mattina, perché si alternava all'ingresso con la maestra ### di pomeriggio non la vedevo. Preciso che la mattina portavo mio figlio non prima delle 9:00. Preciso che per quello che so, la ###ra ### era l'assistente della maestra ### non so se la ###ra ### svolgesse il ruolo di assistente anche con le altre insegnanti”; Sul capitolo c, ADR “### è vero”; sul capo d, ### “### che dal 4.3.2020 al 13.6.2022 le attività della scuola materna sono rimaste chiuse; ### I giorni di apertura della scuola per quanto concerne gli orari: dalle 8:30 alle 16:30, dal lunedì al venerdì ed il sabato fino alle 12:00, ovviamente per quello che so; ### ADR “Non ho rapporti di parentela con le parti; non ho giudizi in corso” ADR “sono a conoscenza dei fatti perché sono stata una dipendente della cooperativa dal 2019 al 2022; sul capo 1, ADR “### è vero”; sul capo 2, ADR “### è vero, la faceva presso la sede di Montoro”; sul capo 3, ADR “### è vero”; sul capo 4, ADR “### è vero, lo so perché la ricorrente, essendo una mia collega, mi confidava il malcontento; ADR “### è vero; preciso che per un certo periodo svolgevamo lo stesso orario, per questo lo so; preciso che stavo in maternità da settembre 2019 fino ad agosto 2020; ADR “durante il covid la scuola era chiusa, ma noi educatrici facevamo con cadenza settimanale dei video, come attività a distanza”; ADR “Noi educatrici eravamo assegnate alle singole classi”; ADR “Per il periodo in cui ero a lavoro, l'orario mio era 7:30 alle 18:30 e per il periodo trascorso con la ### anche lei rispettava la fascia oraria”; ### ADR “Non ho giudizi in corso, non ho rapporti di parentela”; ADR “### una dipendente della scuola materna dal 2019; preciso che le cooperative erano diverse perché una si occupava del nido ed una della scuola materna, che poi sono state fuse in un'unica cooperativa; ADR “### è vero, ho lavorato, non ricordo bene il periodo”; ADR sul capo b “Io faccio la cuoca ed i miei orari sono dalle 10:00 alle 14:00, pertanto sull'orario della ###ra ### posso dire che quando arrivavo la vedevo, però non posso dire a che ora stesse già in asilo; la scuola apre alle 8:30, preciso che andavo a ritirare i carreli del pranzo intorno alle 12:30 e vedevo che la ### andava via perché il pomeriggio c'erano altre educatrici, ed altri turni”; sul ### C, ADR “### è vero, siamo stati chiusi, eravamo in cassa integrazione”; ### sul capo d “### nel periodo che va dal 4.3.2020 al 13.6.2021 non andavo al lavoro.; ADR: “### che il mio orario era dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00, escluso il sabato”. ### ADR “### indifferente, conosco la ricorrente perché era l'insegnante presso la scuola materna S. ### ove era iscritta mia figlia. ### figlia ha frequentato dal 2018 all'anno scorso”; ADR “La scuola era ubicata in preturo di ####; ADR “### figlia frequentava dal lunedì al venerdì. So che erano aperti anche di sabato, ma mia figlia è andata raramente in tale giorno”; ADR “La ricorrente era una delle maestre di mia figlia. Avevo un contatto diretto con la ###ra ### perché mia figlia era molto piccola e le chiedevo informazioni circa come andasse la giornata e in particolare se piangesse. La mattina quando accompagnavo la bambina incontravo altre mamme e la ###; ADR “All'uscita incontravo la ### non sempre. Dipendeva da quale insegnante era disponibile in quel momento ad uscire. La bambina mi veniva portata all'ingresso da una delle insegnanti. Noi genitori non potevamo entrare.; ADR “Quando capitava che portavo mia figlia di sabato, è capitato che incontrassi la ###”; ADR “In particolare posso dire che di sabato venivano fatte le recite di ### fine anno o altre occasioni simili. In queste occasioni c'era anche la ### ADR “### il periodo ### la scuola era fisicamente chiusa. 
Ricordo tuttavia che mia figlia svolgeva delle attività a distanza tramite un link che ci veniva inoltrato. Non ricordo con precisione gli orari di tale attività, ma ricordo che fosse di mattina. Ricordo che partecipava a tali attività anche la ###; ADR “Ricordo che la scuola il sabato faceva solo mezze giornate. Ricordo che chiudeva intorno alle 12:00 in quanto io finivo di lavorare dopo le 13:00 e avevo difficoltà ad andarla a prendere”; ADR “### che il sabato non c'era la mensa”; ADR “### di non essere mai entrata nell'istituto. Aspettavamo all'ingresso”; ADR “### che la ###ra ### mi inoltrava dei video in cui venivano rappresentate le attività della giornata. Nei video c'erano sia i bambini che gli insegnanti, tra cui la ### ; ADR “Il periodo dei video è relativo al 2018-2019- 2020”; ADR “Ho ancora questi video”; ADR “Per tutto il periodo in cui mia figlia ha frequentato, sono andata io a prenderla o talvolta il mio compagno. Almeno così ricordo.; ADR “### che le recite che faceva la scuola erano circa 2/3 all'anno.; ADR “### che durante il periodo ### io ricevevo il link per le attività e lo giravo a mia madre, che in quel periodo si occupava di mia figlia, avendo io impegni lavorativi. ADR “### che quando mi arrivava il link, non potevo vedere chi partecipasse, era un link di riferimento.; ADR “Le attività a distanza mi venivano raccontate da mia madre e da mia figlia; ADR “### che la scuola era aperta di sabato non solo quando c'erano le recite …”. 
La teste di parte ricorrente, ###ra ### ha dichiarato genericamente che, per il periodo (non meglio precisato) in cui hanno lavorato insieme, la ricorrente svolgeva un orario dalle 7:30 alle 18:30. Tuttavia, la stessa teste ha precisato di essere stata in congedo per maternità dal settembre 2019 all'agosto 2020, un periodo significativo del rapporto di lavoro in contestazione, per il quale la sua conoscenza dei fatti non può che essere indiretta.  ### teste, ###ra ### genitore di un'alunna, ha riferito di aver visto la ricorrente a scuola la mattina e, talvolta, all'uscita, nonché in occasione delle recite scolastiche. La sua testimonianza, per la natura stessa del suo rapporto con l'istituto, si basa su contatti episodici e non su una frequentazione continua e tale da poter confermare con certezza un orario di lavoro così esteso (dalle 7:30 alle 18:30) per l'intera durata del rapporto. Inoltre, la sua conoscenza delle attività a distanza durante il periodo ### è risultata essere indiretta, in quanto riferitale dalla madre e dalla figlia. 
Analogamente la teste ### genitore di altra alunna, ha fornito una rappresentazione episodica delle attività svolte anche dalla ricorrente, affermando di averla vista solo di mattina e non fornendo né potendo fornire una adeguata testimonianza in ordine agli orari di lavoro svolti dalla stessa.
Inoltre, la teste ### dipendente con mansioni di cuoca, ha riferito che, nel momento in cui si occupava del ritiro dei carrelli del pranzo intorno alle 12:30, vedeva la ricorrente andare via, asserendo la presenza di altre educatrici per il turno del pomeriggio.  8. La legale rappresentante della cooperativa, ###ra ### in sede di interrogatorio formale, ha, inoltre, confermato l'orario di lavoro della ricorrente dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al venerdì, con alternanza il sabato. 
A fronte di tali deposizioni, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte resistente e dal legale rappresentante della cooperativa offrono una versione dei fatti non conforme a quella enunciata da parte della ricorrente e più coerente con una articolazione dell'orario lavorativo secondo contratto part-time.  9. Il quadro probatorio che ne emerge, dunque, è tutt'altro che univoco. Questo Giudice osserva che le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, oltre a non essere pienamente concordanti e precise, sono efficacemente contrastate dalle deposizioni di segno contrario. ### di lavoro rivendicato (11 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, più 4 ore il sabato) appare, inoltre, di per sé inverosimile se rapportato ad un contratto part-time di 20 ore settimanali e mantenuto con tale sistematicità per l'intera durata del rapporto, anche considerando i periodi di chiusura della scuola per l'emergenza sanitaria, come dettagliatamente documentato dalla resistente nella propria memoria di costituzione. 
In definitiva, la ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di lei gravante. Le risultanze istruttorie non consentono di accertare, con la necessaria certezza e rigore, né se, né in quale misura, sia stato prestato lavoro supplementare. Pertanto, la domanda di pagamento delle relative differenze retributive, per un importo di € 33.683,69, deve essere rigettata.  10. Il rigetto della domanda principale relativa alle differenze retributive per lavoro supplementare comporta, quale logica conseguenza, il rigetto della domanda accessoria concernente l'incidenza di tali somme sul ### di ### La ricorrente ha richiesto la somma di euro 2.150,70 a titolo di TFR calcolato sulle ore di lavoro straordinario. Non essendo stata provata la prestazione di tale lavoro, nessuna somma può essere riconosciuta a questo titolo. 
Occorre, per completezza, esaminare la posizione relativa al TFR maturato sulla base della retribuzione ordinaria, regolarmente corrisposta e non contestata. Nel documento prodotto da parte ricorrente, che reca i conteggi correlati al TFR (v. all. 12 al ricorso), si attesta che la stessa ha percepito, dopo la cessazione del rapporto, la somma di euro 1.984,00, satisfattiva della pretesa di TFR base, sulla scorta dei conteggi ora richiamati.
Ne consegue che il TFR spettante alla lavoratrice sulla base del lavoro regolarmente retribuito risulta essere stato interamente e correttamente liquidato dalla società datrice di lavoro. Anche sotto questo profilo, pertanto, nessuna ulteriore pretesa può essere accolta.  11. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della ricorrente. La liquidazione viene effettuata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.  P.Q.M.  ### di Avellino, in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Rigetta il ricorso.  2) Condanna la ricorrente, ### alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, ### a R.L. ### che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
del ###ssa ### d'


causa n. 87/2024 R.G. - Giudice/firmatari: D'Agostino Monica

M
2

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11098/2025 del 28-11-2025

... che non ne aveva più alcuna disponibilità, neppure indiretta o parziale. ### destinazione del capannone veniva provata dalla convenuta con rilievi fotografici, che rappresentano le merci che vi sono attualmente stoccate. Diversamente allegava chela società venditrice aveva cessato qualsiasi attività produttiva e stava procedendo al pagamento delle rate di cui al piano di rientro concordato con l'### delle ### necessario per la cancellazione dell'ipoteca iscritta in data ### sull'immobile di cui è causa. Aggiungeva che parte attrice dolosamente aveva omesso di evidenziare che, successivamente all'instaurazione del giudizio ex art.2932 c.c. (avente n.R.G. ###/2014), era stata iscritta in data ### sul capannone ipoteca legale di complessivi € 414.966,18, a garanzia della restituzione della somma di € 207.483,09 di cui alle cartelle esattoriali, quindi successivamente alla instaurazione del detto giudizio, cosa che avrebbe di per sé reso impossibile il trasferimento dell'immobile per il saldo prezzo di € 101.000,00 - come indicato nella richiamata pronuncia del 2022 - stante l'ammontare nettamente superiore a tale saldo non solo dell'ipoteca, ma anche della sorte R.G.NR. (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, ### civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15036/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: simulazione assoluta di atto di alienazione immobiliare TRA ### e ### rappresentati e difesi dall'avv.  ### come da procura in atti; #### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; ### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### come da procura in atti; ### di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data #### e ### esponevano di aver iscritto a ruolo in data ###, presso il Tribunale di Napoli un procedimento civile n. r.g. ###/2014 avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria del grave inadempimento della convenuta ### s.r.l. rispetto alle obbligazioni assunte con contratto preliminare di compravendita del 23.11.2012 , come integrato dalla "controdichiarazione" in pari data, al fine di ottenere sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita ex art. 2932 c.c., per la quota indivisa di mq. 260, pari al 40% della maggiore consistenza immobiliare, di un fabbricato sito in ### di Napoli ###,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/16 alla via Napoli n. 139 , all'interno del complesso ### riportato al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 10, particella 128, sub 117, p.t.- cat. D/7, R.C. € 3.604,00. Allegavano che detto immobile risultava utile all'attività imprenditoriale sartoriale svolta dal ### e che ### si era riservato di nominare l'acquirente effettivo al momento della stipulazione dell'atto definitivo, avendo manifestato sia nella fase contrattuale che nella fase giudiziale di voler nominare la figlia ### quale beneficiaria dell'acquisto. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6617/2022, pubblicata in data ###, trascritta in data ### con nota N. RG,.  8100 , RG. PART. N. 5840, presso l'### delle ### di Napoli, accoglieva la domanda, statuendo il trasferimento ex art. 2932 c.c. dalla societa' ### s.r.l. alla ### la quota di comproprieta' pari al 40% (mq 260) dell'mmobile sito in ### di Napoli ###, alla ### 139 , rportato al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 10, particella 128, sub. 17, p.t. -cat. D/7 , R.C. € 3,604,0, subordinando il trasferimento al versamento del prezzo residuo accertato in € 101.000,00 da parte di ### in favore della società ### S.r.l., con ordine al ### dei ### territorialmente competente la trascrizione della decisione. 
Rigettava la domanda risarcitoria proposta da parte attrice e la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta. Aggiungevano che in data #### s.r.l. proponeva appello avverso detta n. 6617/2022, chiedendo di rigettare tutte le domande proposte da ### e di dichiarare risolto il contratto preliminare di compravendita del 23/11/2012, integrato con la scrittura di pari data, per inadempimento grave di ### nonché di accertare e dichiarare il diritto della ### s.r.l. di incamerare definitivamente, ai sensi dell'art. 1385 c.c., la somma di euro 42.000,00 corrisposta da ### a titolo di caparra confirmatoria; condannare ### al risarcimento deidanni subiti, derivanti dal mancato uso e godimento del bene nell'intervallo di tempo intercorso tra la consegna e la restituzione dello stesso, nella misura non inferiore ad € 200.000,00; accertare e dichiarare l'illegittimità di tutti i lavori eseguiti dal ### nell'immobile promesso in vendita, in quanto posti in essere abusivamente ed in mancanza di qualsiasi autorizzazione della ### s.r.l.; condannare il ### al pagamento delle opere necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi, facultando la ### s.r.l. ad eseguire, a propria cura ed a spese del ### tutte le opere necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi; nell' ipotesi di conferma dell'impugnata statuizione di esecuzione in forma specifica del contratto ex art. 2932 c.c. accertare e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/16 dichiarare che il prezzo di acquisto che il ### era tenuto a corrispondere era pari ad € 325.000,00 sulla scorta della scrittura integrativa del 23/11/2012 e per l'effetto condannare il ### al versamento del prezzo di acquisto concordato di € 283.000,00 (€ 325.000,00 - € 42.000,00), oltre interessi. Nelle more di detto giudizio di appello, il ### esponeva di essere venuto a conoscenza che la quota indivisa di mq. 260 ossia il 40% della maggiore consistenza immobiliare del fabbricato sito in ### di Napoli ###, complesso ### alla via Napoli n. 139 , riportato al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 10, particella 128, sub 117, p.t.- cat. D/7, R.C.  € 3.604,00 promessa in vendita con contratto preliminare del 23/11/2012 dalla ### s.r.l. al ### il cui diritto era stato accertato con sentenza del Tribunale di Napoli recante n. 6617/2022, pubblicata in data ### e trascritta in data ###, era stata alienata, unitamente all'intera consistenza immobiliare in data ### dalla ### s.r.l alla ### A.C.M. s.r.l.s. , con contratto di compravendita avente ad oggetto immobile ad uso opificio industriale sviluppantesi su piano terra e soppalco, confinante con piazzale per due lati, riportato in catasto con il subalterno 134 e con immobile riportato nel catasto fabbricati del comune di ### di Napoli ###, intestato alla ### srl , proprieta' 1/1 , foglio 10 , particella 128, subalterno 1, via Napoli n. 131, piano T, ### D/7, rendita euro 3,686,52, precisando ai fini della storia catastale che il subalterno 1 era scaturito dal subalterno 117 in virtu' della variazione per divisione e diversa disribuzione degli spazi interni presentata all'### delle ### di Napoli, ### il 3 ottobre 2019 n. 84062.1/2019 in atti catastali dal 45 ottobre 2019 protocollo n. ###, in atti catastali dal 4.10.2019 protocollo n. ###, preceduta dalla denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni presentata all'### del ### di ### il 22 novembre 2012 n. 112323.1/2012 in atti catastali dal 22 novembre 2012 protocollo n. ### e che il subalterno 117 era a sua volta scaturito dalle particelle 128, 129 e 130 in virtu' della denunzia di variazione per divisione ampliamenteo e ristrutturazione ###-### e ### presentata all'UTE di ### il ### n. 26503.1/2001 in atti catastali dal 21 dicembre 2001 protocollo n. 830430; nonché immobile ad uso opificio industriale al piano terra riportato nel ### del Comune di ### di ### , intestato a ### s.r.l. proprieta' per 1/1 , foglio 10 particella 128, subalterno 2, ### n. 131, ###, categoria D/7, rendita euro 1.720,00 precisando ai fini della storia catastale che il subalterno 2, era scaturito dal
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/16 subalterno 117 in virtu' della variazione per divisione e diversa distribuzione degli spazi interni presentata all'### delle ### di #### il 3 ottobre 2019 n. 84062.1/2019 in atti catastali dal 45 ottobre 2019 protocollo n. ###, in atti catastali dal 4.10.2019 protocollo n. ### preceduta dalla denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni presentata all'### del ### di ### il 22 novembre 2012 n. 112323.1/2012 in atti catastali dal 22 novembre 2012 protocollo n. ### e che il subalterno 117 era a sua volta scaturito dalle particelle 128, 129 e 130 in virtu' della denunzia di variazione per divisione ampliamento e ristrutturazione ###- ### e ### presentata all'UTE di ### il ### 26503.1/2001 in atti catastali dal 21 dicembre 2001 protocollo n. 830430; dunque il tutto era comprensivo anche della quota indivisa di mq. 260, pari al 40% della maggiore consistenza immobiliare gia' acquistata dal ### . Deducevano che il corrispettivo pattuito della suddetta compravendita era di complessivi € 330.000,00 e che detto importo veniva stabilito in base alla perizia redatta dal geom. ### cosi' come dichiarato e allegato nell'atto di compravendita dalla ### .r.l., rilevando che il prezzo pattuito per l'intera consistenza immobiliare era di soli euro 5.000,00 superiore al prezzo pattuito con il ### di € 325.000,00 in data ###, per il 40% dell'immobile Gli attori producevano a riprova del fraudolento abuso negoziale la perizia tecnica redatta dall'arch. ### su incarico degli attori, il quale afferma che nell'anno 2021 ed a tutt'oggi l'immobile ubicato nel Comune di ### di #### n. 131, facente parte del complesso ### mdp. 13, riportato preso l'### del ### di ### al foglio 10 particella 128 subalterno 3 (gia sub 1 e 2, gia' sub 117), aveva un valore commerciale di € 530.000 ,00. Tale circostanza induceva a ritenere la simulazione assoluta della compravendita datata 17/02/2021, tanto più che il ### quando era in possesso di detto immobile, aveva realizzato a proprie spese all'interno della propria quota , un soppalco di circa 70 mq , e successivamente allorquando detta consistenza immobiliare era nel possesso della ### s.r.l., veniva realizzato dalla stessa un secondo soppalco di un valore di oltre € 50.000,00, con un sicuro aumento del valore di mercato di detta consistenza immobiliare. Rilevavano che in detto atto di compravendita impugnato di simulazione, la venditrice aveva la piena e libera disponibilità della intera consistenza immobiliare oggetto di vendita, l'inesistenza di liti, oneri, privilegi ad eccezione di un'ipoteca iscritta presso l'### delle ### di ### per euro
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/16 411.966,18. Aggiungevano che in data ### , la ### costituiva la ### A.C.M. s.r.l.s., con sede in ### di ####, alla ### de ### n. 11, nominando se stessa come amministratore unico e rappresentante legale e che contestualmente alla costituzione di detta società, in data ###, costituiva anche la ### s.r.l. nominando amministratore unico il marito ### alla quale concedeva con contratto di affitto di ramo d'azienda della prima società. 
Successivamente, in data ###, la ### A.C.M. s.r.l.s., con contratto di compravendita cessione di ramo d'azienda, alienava sempre lo stesso ramo d'azienda alla ### s.r.l., Gli attori deducevano che anche il contratto di fitto del ramo d'azienda fissato in € 2.000,00 mensili oltre ### e con un deposito cauzionale di € 20.000,00 e il successivo contratto di cessione del ramo di azienda erano simulati, atteso che entrambe le scocietà facevano interamente capo aalla ### che le aveva costituite e la finalità era di eludere il diritto di proprieta' del ### e gli effetti della sentenza di primo grado. Sempre a prova delle simulazioni evidenziavano che ### era ancora socio maggioritario, amministratore unico e legale rapp.te p.t. della ### s.r.l. nonché amministratore unico e rapp.te legale della ### s.r.l. di proprieta' della moglie ### inoltre era stato prima affittuario ed oggi e' cessionario del ramo d'azienda della srls ### A.C.M. di proprieta' della moglie ### ; che il ### gestiva la propria attivita' di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di generi alimentari all'interno di detta consistenza immobiliare ivi compresa nella quota indivisa di proprieta' del ### e ### pregiudicando e danneggiando il loro diritto di proprieta'; che il ### e il ### erano e sono tutt'oggi soci della ### s.r.l.; che il ### al momento della vendita della intera consistenza immobiliare comprensiva anche della quota indivisa di proprieta' del ### avvenuta in data ### tra il ### amministratore unico e legale rapp.te p.t. della ### srl e la ### moglie del ### era gia' amministratore di diritto della ### s.r.l poiche' la sua nomina nella qualita' di amministratore unico e rapp.te legale della ### risaliva al 01/09/2020 e provvedeva ad iscrivere con malafede nel registro delle imprese in data ###, quindi la vendita fatta dal ### era avvenuta senza poteri; che il ### socio minoritario, amministratore unico e legale rapp.te della ### s.r.l. al momento della stipula dell'atto simulato, era ben consapevole della nomina del ### e quindi in malafede nell'atto dichiarava il falso e cioe' che era
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/16 amministratore unico della ### s.r.l. senza alcun riferimento della gia' avvenuta nomina del ### nella qualita' di amministratore unico e legale rapp.te della ### e provvedendo ad iscrivere la nomina nel registro delle imprese successivamente alla stipula, il tutto per celare la simulazione dell'atto impugnato ed eludere il diritto di proprieta' dei ### e gli effetti della sentenza di primo grado; che inoltre ### e ### sono in rapporto di coniugio dal 04/09/2003; che mancava la prova del pagamento del prezzo dell'intera consistenza immobiliare, i cui pagamenti avevano termine nel mese di luglio 2024. Per tali motivi gli attori convenivano in giudizio ### s.r.l., ### s.r.l. e l'### A.C.M, s.r.l.s. chiedendo al giudice la declaratoria di simulazione: 1) del contratto di compravendita stipulato il ### tra il #### nella qualita' di legale rapp.te p.t. della S.r.l. ### e la ###ra ### nella qualita' di legale rapp.te p.t. della S.r.l.s. ### A.C.M.  , avente ad oggetto l'intera consistenza immobiliare ivi comprensiva della quota indivisa gia' di proprieta' dei ### ed oggetto di detta compravendita immobiliare reverse charge; 2) del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra srls ### A.C.M. in persona del legale rapp.te p.t. ### e la ### s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. ### 3) del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato tra srls ### A.C.M. in persona del legale rapp.te p.t. ### e la ### in persona del legale rapp.te p.t. ### nonché per far dichiarare il #### proprietario della quota indivisa di mq.  260, pari al 40% della maggiore consistenza immobiliare. 
Costituitasi in giudizio, la ### A.C.M. s.r.l.s. deduceva di non comprendere la domanda attorea di simulazione degli agli atti di affitto prima, e di cessione poi, di un ramo di azienda di essa ### A.C.M. s.r.l.s.  alla ### s.r.l., in quanto stipulati rispettivamente in data ### e 20.2.2019, ossia oltre due anni prima della stipula dell'atto di compravendita tra ### S.r.l. e la ### A.C.M. s.r.l.s., né riesciva anche solo ad individuare in che modo tali atti, relativi ad operazioni commerciali cui non solo il capannone di cui è causa, ma anche le altre parti del presente giudizio (sia gli attori ### e ### sia la ### s.r.l.) erano del tutto estranei, potevano rilevare ai fini di una pretesa simulazione assoluta della vendita. Eccepiva, pertanto, in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., commi 5 e 6 c.p.c., pr genericità ed indeterminatezza. Eccepiva, inoltre, l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di ### in favore del Tribunale di Nola, atteso che sia il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/16 contratto di compravendita del 17.2.2021, sia i contratti di affitto e cessione di ramo di azienda, rispettivamente del 13.6.2018 e 20.2.2019, erano stati stipulati a ### di ### con atti a rogito del notaio ### e dovevano essere ivi eseguiti e che entrambi gli attori erano residenti in ### di ### ed a ### di ### hanno sede la ### s.r.l.s e la ### s.r.l., mentre la società ### s.r.l. ha lì la sua sede operativa. Inoltre l'immobile oggetto di causa, ossia il capannone industriale asseritamente oggetto di vendita simulata, si trova a ### di ### mentre il ramo di azienda oggetto di affitto e cessione è costituito da un esercizio commerciale in ### d'### alla via ### n.11. Mel merito eccepiva la palese carenza di legittimazione attiva di ### in quanto il trasferimento, sia pur sub iudice e comunque inopponibile alla ### s.r.l., era stato disposto in favore della sola ### unica legittimata, secondo quanto prospettato dagli stessi attori, ad agire per una pretesa simulazione della compravendita conclusa in data ###. Evidenziava che gli attori in pratica si dolevano della circostanza che sull'immobile oggetto di causa, non avevano trascritto alcuna domanda giudiziale prima che esso fosse alienato all'### A.C.M. s.r.l.s. Deduceva la falsità della circostanza più volte dedotta dagli attori secondo cui ### sarebbe stato amministratore della ### s.r.l. sin dal settembre 2020, e che pertanto tutti gli atti anteriormente compiuti da ### sarebbero stati posti in essere in mancanza di poteri. Rilevava che la grave illazione attorea si fondava su un palese refuso della visura camerale della società ### s.r.l., che erroneamente indica la data di nomina di ### ad amministratore della ### s.r.l. al 1.9.2020 anziché (come invece realmente accaduto) al 1.9.2021, con errore reso evidente dalla semplice lettura della medesima visura prodotta dagli attori. Infatti, che la nomina non potesse essere del 2020 era ricavabile dalla circostanza che tra l'8.3.2021 ed il 1°.9.2021 la società era stata amministrata da ### A conferma di quanto prospettato la convenuta produceva il verbale di nomina del 1.9.2021, con il quale l'assemblea ordinaria della ### s.r.l. prese atto delle dimissioni irrevocabili di ### e nominò come nuovo amministratore ### e la comunicazione di avvenuto ricevimento della variazione dell'organo amministrativo del 6.9.2021. Analogamente, rilevava la falsità dell'affermazione che alla data di stipula dell'atto di compravendita ### era stato socio della società, atteso che solo in data ###, con atto a rogito del notaio ### (repertorio 67715) la quota di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/16 partecipazione alla ### s.r.l. è stata ceduta da ### al detto ### del resto, all'atto di compravendita depositato in copia da parte attrice risulta allegato il verbale con cui l'assemblea dei soci, costituita da ### e ### ebbe ad autorizzare la vendita del locale in data ###, a riprova che a tale data ### era totalmente estraneo anche alla compagine societaria. La convenuta faceva presente di essere una società costituita in data ### e di essere proprietaria di dieci unità immobiliari, acquistate nel corso degli anni avvalendosi di finanziamenti bancari o dei proventi della messa a reddito dei singoli immobili, operando in modo continuativo nel settore immobiliare da prima dell'acquisto effettuato nel febbraio 2021, comprando immobili - precisamente, altre cinque unità- successivamente a tale data. Precisava di essere una società interamente partecipata da ### che ne è anche l'amministratrice unica e legale rappresentante e che alcune unità immobiliari acquistate nel corso degli anni dalla essa ### erano state concesse in locazione alla società ### S.r.l., attiva nel commercio all'ingrosso ed al dettaglio di generi alimentari, ed in particolare di dolciumi e coloniali, avendo otto punti vendita operativi nei comuni di ### di ### e ### d'### ed ha un fatturato di oltre cinque milioni di euro (esercizio 2022), con undici dipendenti distribuiti tra i vari punti vendita. Non si tratta, dunque, argomentava la convenuta, di società “di comodo”, essendo ampiamente operative in settori distinti e autonomi di attività. Allegava che la ### s.r.l. operava invece nel settore manufatturiero, ed in particolare nella produzione e confezione di capi di abbigliamento. Costituita nel 1998, dal 2015 aveva come amministratore unico ### che aveva personalmente condotto le trattative per la vendita del capannone di cui è causa, dopo averlo liberato dall'occupazione sine titulo dell'attore ### che svolgeva attività sartoriale. Con sentenza del Tribunale di Nola n. 2717/2016 del 6.12.2016, il ### era stato condannato al rilascio dell'immobile indebitamente detenuto, nonché al risarcimento dei danni per tale illecita occupazione, stabiliti in complessivi € 41.160,00, mediante applicazione di una penale di € 40,00 al giorno per 1029 giorni. Deduceva, quindi, che la compravendita oggetto del presente giudizio, conclusa con atto a rogito del notaio ### del 17.2.2021, lungi dal potersi ritenere viziata da simulazione assoluta, era invece un atto traslativo a tutti gli effetti, come dimostrano sia le condizioni di vendita, sia il successivo utilizzo dell'immobile alienato. Quanto alle condizioni della vendita, il prezzo di € 330.000,00 era stato convenuto tenendo conto del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/16 pessimo stato manutentivo in cui versava il capannone, oltre che della necessità di procedere all'eliminazione del relativo frazionamento, stante il contrasto tra la divisione dell'immobile in due locali con la previsione del ### di ### del complesso edilizio denominato “### Moda”, che vietava - e tuttora vieta - i frazionamenti delle singole consistenze immobiliari. Inoltre vi era la presenza di abusi da sanare o rimuovere, come risulta dalla stessa sentenza traslativa n. 6617/2022, con necessità di interventi che andavano a diminuire (stante la non sanabilità e la conseguente necessità di rimozione) il valore di mercato dell'immobile. In particolare, durante l'illegittima occupazione dell'immobile era stato eseguito abusivamente un soppalco, che non poteva essere regolarizzato perché in insanabile contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia vigente nel Comune di ### di ### come evidenziato anche nella sentenza 6617/2022. Gli abusi erano consistiti nella realizzazione anche di impianti igienico sanitari e di una diversa distribuzione dei locali, per cui i servizi igienici erano stati eliminati, come da rilievo eseguito dal Comune di ### di ### in data ###, prot. 3837, nel quale si attesta “il ripristino dello stato dei luoghi relativamente al punto 5” . Era poi intervenuta l'ordinanza comunale n.4 del 21.11.2016, con la quale era stato inibito il soppalco realizzato in assenza di titolo abilitativo, cui aveva fatto seguito il ripristino del soppalco in un locale tecnico. Per tale ragione, e per la circostanza oggettiva che l'immobile abusivamente occupato e rilasciato solo nel maggio 2017 era non solo privo di manutenzione ordinaria dal 2014, ma presentava gravi fenomeni infiltrativi che ne avevano gravemente danneggiato il soffitto e le pareti interne, compromettendone in parte anche gli elementi strutturali (come attestato dal geometra ### nella perizia asseverata in data ###, allegata all'atto di compravendita e prodotta dalla stessa parte attrice), il prezzo di vendita era stato convenuto in complessivi € 330.000,00. Il prezzo di € 330.000,00, oltre ad essere in linea con i valori di mercato, era stato effettivamente pagato dalla ### s.r.l.s. alla ### S.r.l., con le seguenti modalità: a)- € 110.000,00 versati con l'assegno bancario n.8383851913-06 di pari importo, emesso sul conto corrente intestato alla ### s.r.l.s. presso la filiale di ### di ### via ### n.59, della banca ### S.p.A.; b) € 220.000,00 da versare in 15 rate di cui 14 dell'importo ciascuna di € 15.000,00 e l'ultima di € 10.000,00, erano sono stati pagati per € 180.000,00 mediante numero 12 bonifici eseguiti come segue: € 15.000,00 in data ### mediante bonifico bancario avente numero di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/16 ###1528; € 30.000,00 in data ### mediante bonifico bancario avente numero di CRO ###6014; € 45.000,00 in data ### mediante bonifico bancario avente numero di CRO ###18513; € 15.000,00 in data ### mediante bonifico bancario avente numero di CRO ###4642; € 15.000,00 in data ### mediante bonifico bancario avente numero di CRO ###18033; € 15.000,00 in data ### mediante bonifico bancario avente numero di CRO ###92026; € 15.000,00 in data ### mediante bonifico bancario avente numero di CRO ###; € 15.000,00 in data ### mediante bonifico bancario avente numero di CRO ###54200; € 15.000,00 in data ### mediante bonifico bancario avente numero di CRO ###26682. A comprova la convenuta produceva in copia le contabili di avvenuta esecuzione dei suindicati bonifici, a riprova dell'effettivo e fittizio pagamento delle rate di prezzo convenute. Evidenziava, inoltre, che dalla data di vendita il capannone era stato dapprima regolarizzato urbanisticamente in forza di ### con la quale sono stati eseguiti i lavori di fusione dell'immobile (sì da sanare il frazionamento posto in essere in contrasto con la disciplina condominiale vigente nel complesso edilizio), quindi destinato a stoccaggio all'ingrosso di generi alimentari, a seguito di stipula di contratto di locazione con la ### S.r.l., società di logistica e facchinaggio per conto terzi: l'immobile era quindi definitivamente uscito dal patrimonio della ### s.r.l., che non ne aveva più alcuna disponibilità, neppure indiretta o parziale. ### destinazione del capannone veniva provata dalla convenuta con rilievi fotografici, che rappresentano le merci che vi sono attualmente stoccate. 
Diversamente allegava chela società venditrice aveva cessato qualsiasi attività produttiva e stava procedendo al pagamento delle rate di cui al piano di rientro concordato con l'### delle ### necessario per la cancellazione dell'ipoteca iscritta in data ### sull'immobile di cui è causa. Aggiungeva che parte attrice dolosamente aveva omesso di evidenziare che, successivamente all'instaurazione del giudizio ex art.2932 c.c. (avente n.R.G. ###/2014), era stata iscritta in data ### sul capannone ipoteca legale di complessivi € 414.966,18, a garanzia della restituzione della somma di € 207.483,09 di cui alle cartelle esattoriali, quindi successivamente alla instaurazione del detto giudizio, cosa che avrebbe di per sé reso impossibile il trasferimento dell'immobile per il saldo prezzo di € 101.000,00 - come indicato nella richiamata pronuncia del 2022 - stante l'ammontare nettamente superiore a tale saldo non solo dell'ipoteca, ma anche della sorte
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/16 capitale dalla stessa garantita. Per ottenere la cancellazione di tale formalità pregiudizievole la ### s.r.l. aveva concordato con l'### S.p.A.  (all'epoca agente per la riscossione competente) un piano di rateizzo che prevede il pagamento rateale dell'importo dovuto: le rate a scadere dal mese di febbraio 2021 in poi erano state onorate con le somme provenienti dai bonifici eseguiti dalla società acquirente ### s.r.l.s., che aveva provveduto a fornire la necessaria provvista alla società venditrice. In particolare erano state fornite le seguenti attestazioni di pagamento: a)- rata di € 15.250,40 con scadenza 31.5.2020 pagata in data ### con bollettino postale ####746852 b)- € 15.250,37 con scadenza 31.7.2020 pagata in data ### con bollettino postale ####748771 c)- € 15.250,71 con scadenza 30.11.2020 pagata in data ### con bollettino postale ####748771 d)- € 15.250,76 con scadenza 28.2.2021 pagata in data ### con RAV numero ###749478 e)- € 15.250,72 con scadenza 31.5.2021 pagata in data ### con RAV numero ###750185 f)- € 15.251.20 con scadenza 31.7.2021 pagata in data ### con RAV numero ###751809 g)- € 15.251,08 con scadenza 30.11.2021 pagata in data ### con RAV numero ###752112 h)- € 15.251,04 con scadenza 28.2.2022 pagata in data ### con PagoPa, nome flusso U###02 i)- € 15.251,11 con scadenza 31.5.2022 pagata in data ### con PagoPa, nome flusso U###5 l)- € 15.251,22 con scadenza 31.7.2022 pagata in data ### con PagoPa, nome flusso U###7 m)- € 15.251,14 con scadenza 30.11.2022 pagata in data ### con PagoPa, nome flusso U###7 n)- € 15.251,23 con scadenza 28.2.2023 pagata in data ### con PagoPa, nome flusso U###4. La presenza dell'ipoteca legale aveva costituito un ulteriore elemento di riduzione del valore del capannone, atteso che solo all'esito dell'integrale pagamento di quanto dovuto all'### finanziaria sarebbe stato possibile ottenere la cancellazione della detta ipoteca. Per tali motivi chiedeva il rigetto nel merito delle domande attoree in quanto infondate. 
Costituitasi in giudizio, la ### s.r.l. sollevava le medesime eccezioni proposte dalla ### s.r.l.s. e deduceva che nel negozio di via ### n.11 in ### d'#### svolgeva e svolge regolarmente la sua attività di vendita al dettaglio di generi alimentari
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/16 confezionati e dolciumi, producendo rilievi fotografici dei locali, dei quali il trasferimento era stato effettivamente eseguito in data ###. Rilevava di essere una società titolare di otto punti vendita tra ### di ### e ### d'### di cui tre già operativi all'epoca dell'affitto e della cessione di cui è causa, come emerge dalla stessa visura camerale storica della società prodotta in atti. Per tali motivi chiedeva nel merito il rigetto delle domande attoree. 
Si costituiva in giudizio anche ### s.r.l., la quale, oltre che sollevare le eccezioni propose dalle suddette due convenute, evidenziava, innanzi tutto, che la sentenza n. 6617/2022 del Tribunale di ### era stata tempestivamente impugnata in data ### ed il relativo giudizio pende innanzi alla Corte di Appello di ### 7^ ### R.G. n. 3726/2022, per cui, la richiamata sentenza n. 6617/2022 del Tribunale di ### avendo natura costitutiva non poteva produrre alcun effetto traslativo del diritto di proprietà del bene prima del suo passaggio in giudicato. (cfr. Cass. SS. UU.  4059/2010 - Cass. 9184/2017). Ribadiva, quindi, gli attori ### sulla scorta di detta decisione di primo grado, non vantano alcun diritto di proprietà sulla quota pari al 40% del capannone sito in ### di ### alla ### n. 139, tanto più che il giudice aveva espressamente subordinato il trasferimento del bene, al versamento del prezzo residuo accertato da ### in favore della ### s.r.l. Esponendo le medesime argomentazioni già svolte dalle convenute ### s.r.l.s. e ### s.r.l. ribadiva l'effettività dei negozi di cui gli attori avevano chiesto dichiararsi la simulazione assoluta, chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e del tutto prive di prova. 
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., depositate le memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, la causa veniva fissata per la decisione e, all'esito dell'udienza di discussione, veniva decisa. 
Le domande attoree non sono fondate e vanno pertanto rigettate. 
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, atteso che la ### ha sede ####### n. 21 per cui correttamente la domanda risulta essere stata proposta davanti al tribunale Ordinario di ### ex art. 19 c.p.c. 
Infondata è l'eccezione di nullità della domanda, in quanto sufficientemente determinata in fatto e in diritto riguardo alla causa petendi e al petitum, tanto è vero che le convenute si dono difese in modo completo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 13/16 La pretesa simulazione, invocata dagli attori, si fonderebbe: 1) sulla circostanza che ### coniuge della ### (legale rappresentante della ### s.r.l.s) rivestirebbe la carica di amministratore della ### s.r.l., sin dal 2020 e che, al momento della stipula dell'atto di compravendita, fossero entrambi soci della ### s.r.l.; 2) sulla incongruità del prezzo di vendita; 3) sulla pretesa mendacità delle dichiarazioni rese da ### e dal ### quali legali rappresentanti delle rispettive s.r.l. in sede di stipula degli asseriti negozi simulati. 
Orbene i convenuti hanno dimostrato con la relativa documentazione che non risponde al vero che il ### rivestisse la carica di amministratore della ### s.r.l. sin dall'1/9/2020. La prova certa, documentale ed inequivoca della inconsistenza di detta deduzione è data dai verbali di assemblea della ### s.r.l. e dalle visure camerali dalle quali emergono, che il ### ha rivestito la carica di amministratore della ### s.r.l. sino a tutto l'8/3/2021e che egli era, quindi, il solo soggetto legittimato a rappresentare la società ### s.r.l. nella stipula dell'atto di compravendita intervenuto il ###. Inoltre dall'8/3/2021all'1/9/2021, amministratore unico della ### s.r.l. risulta essere stato ### e che in seguito alle dimissioni di questi, venne conferita la carica di amministratore al signor ### ma solo in data ###. 
Conseguentemente, la nomina ad amministratore del signor ### è intervenuta in epoca largamente successiva all'acquisto della proprietà del capannone da parte della ### s.r.l.s. In ogni caso, nessuna rilevanza ha sulla validità dell'atto di compravendita intervenuto il ### tra la ### s.r.l. e la ### s.r.l.s., la circostanza che il signor ### avesse rivestito la carica di legale rappresentante della ### s.r.l. Le società commerciali di capitali, come le tre s.r.l. convenute, hanno autonoma personalità giuridica ben distinta dalla soggettività giuridica delle persone fisiche che ne sono soci e amministratorilegali rappresentanti, per cui i legami parentali, coniugali, economici tra s.r.l. e le persone fisiche non hanno alcuna incidenza sull'autonomia patrimoniale e negoziale delle singole società, che ben possono essere costituite anche da un unico socio titolare delle intere quote sociali e amministrate da persone di fiducia dell'unico socio, rimanendo ben distinte le relative autonome iniziative economiche e negoziali. Nel caso in esame risulta documentalmente provato che la cessione della quota societaria della ### s.r.l., facente capo a ### fu ceduta al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 14/16 ### soltanto in data ###, ovvero in epoca largamente successiva all'atto di compravendita del capannone, intervenuto il ###. 
Conseguentemente, la cessione di una quota societaria e la nomina di un amministratore, intervenute a distanza, rispettivamente, la prima oltre un anno e, la seconda, di sette mesi, non hanno alcuna valenza probatoria ai fini della prova della pretesa simulazione dell'atto di compravendita del 17/02/2021. Le convenute hanno provato che anche il prezzo di vendita del capannone appare assolutamente reale ed in linea con il valore effettivo dell'immobile. Il valore di euro 330.000,00 convenuto per la vendita del capannone, risulta essere stato determinato sulla scorta delle condizioni del capannone, delle opere illegittimamente poste in essere dallo stesso e degli interventi inevitabili di ripristino della struttura e di sanatoria urbanistica e catastale.  ### parte ### e ### hanno una mera aspettativa di diritto sull'immobile oggetto di giudizio, in quanto la sentenza n. 6617/2022 del Tribunale di ### è stata regolarmente impugnata e non è ancora passata in giudicato. Il giudice di prime cure ha poi espressamente subordinato il trasferimento della proprietà del bene, al pagamento da parte del ### del residuo prezzo di acquisto del bene, che non risulta essere stato corrisposto; per cui, anche la dichiarazione resa dal ### al ### in sede di stipula dell'atto di compravendita non risulta falsa. Invero, il ### nel garantire la piena proprietà del bene e la libera disponibilità dello stesso, a quella data (17/02/2021) ebbe a dichiarare la verità, ovvero la reale situazione giuridica del bene a quella data.  ### giudiziale assunta dagli attori con il presente giudizio, sconta il fatto che i ### non provvidero alla trascrizione della domanda ex art.  2932 c.c. proposta in precedenza davanti al Tribunale di ### Se avessero provveduto alla trascrizione presso la ### dei ###, oggi ### del ### essi si sarebbero cautelati per l'ipotesi della risoluzione di un futuro conflitto tra più acquirenti dallo stesso dante causa. In particolare la trascrizione della domanda avrebbe loro consentito di rendere opponibile la sentenza di primo grado, una volta passata in giudicato, anche al successore a titolo particolare del convenuto: “La trascrizione della domanda giudiziale, nei casi in cui è prevista dalla legge (artt. 2652 e 2690 c.c., rispettivamente, per beni immobili e beni mobili registrati), si ricollega al principio fissato dall'art. 111 c.p.c., che disciplina la successione a titolo particolare del diritto controverso. Essa mira a regolare e risolvere un conflitto, di diritto sostanziale, tra più acquirenti dallo stesso dante causa; consente all'attore, che esercita una pretesa avente ad oggetto un diritto reale immobiliare, di rendere
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 15/16 opponibile la sentenza anche al successore a titolo particolare del convenuto; costituisce un onere che, in relazione alla norma di cui all'art. 111 c.p.c., opera nel senso di rendere possibile che l'efficacia della sentenza retroagisca secondo i principi generali (ove a ciò non osti la sua natura particolare) al momento della domanda giudiziale e si svolga, comunque, anche rispetto a coloro che, nelle more del giudizio, si siano resi acquirenti, a titolo particolare, del diritto controverso o abbiano acquistato diritti in base ad un atto trascritto o iscritto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale; questi, per non aver partecipato al giudizio, potrebbero respingere gli effetti della sentenza pronunciata nei confronti del loro dante causa, qualora, mediante la trascrizione, l'esistenza della domanda giudiziale non fosse portata a loro conoscenza prima dell'acquisto del bene a cui inerisce il diritto litigioso. Il suddetto sistema normativo non solo non prevede alcuna norma prescrivente la partecipazione al giudizio di terzi che hanno acquistato diritti in virtù di atti soggetti a trascrizione o iscrizione, ma appunto è dettato proprio per l'ipotesi che essi non partecipino al giudizio” (cfr. Cass. 29 gennaio 2002, n. 1155). 
Gli attori, non avendo trascritto la domanda giudiziale, in quanto titolari di un'aspettativa di acquisto di un diritto di quota di proprietà dell'immobile oggetto di preliminare di vendita del 23.11.2012 , come integrato dalla "controdichiarazione" in pari data, nell'attesa di ottenere la conferma in sede di appello della sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita ex art. 2932 c.c., hanno inteso tutelarsi denunciando la natura fraudolenta in danno di essi dei tre atti di cui hanno richiesto dichiararsi la simulazione assoluta, ritenendo di costruire, sulla base del mero rapporto di coniugio esistente tra le persone fisiche ### e ### un unico disegno di frode in danno di essi possibili futuri creditori, attribuendolo all'operato di ben tre società commerciali di capitale aventi attività, vita e prospettive del tutto autonome e distinte tra di esse, ma soprattutto ben distinte da quelle delle persone fisiche che ne sono stati e ne sono soci e amministratori. Peraltro, se pure fosse vero l'intento collettivo fraudolento ai danni degli attori, ciò induce a ritenere, proprio in forza di tale intento, che gli atti negoziali posti in essere sono stati davvero voluti, reali ed effettivi, in quanto oggettivamente pongono gli attori nella difficoltà di opporre e conseguire in futuro il diritto di proprietà dell'immobile oggetto di giudizio. Ma per gli atti in frode ai creditori, segnatamente in materia di diritti reali, l'ordinamento pone a disposizione ben altri strumenti giuridici.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 16/16 Dalle allegazioni delle convenute, come dettagliatamente documentate, anche riguardo ai pagamenti effettivamente effettuati in modo tracciato, alle rispettive vicende societarie, all'attività economiche effettivamente svolte, va del tutto esclusa che i tre atti denunciati siano affetti da simulazione. 
Le spese seguono la soccombenza tra l'attore e i convenuti e vanno liquidate in relazione ad un valore indeterminato a complessità bassa della causa, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Rigetta ogni domanda 2) ### ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c. la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di simulazione, eseguita presso la ### dei ### di ### 2 in data ###, ai numeri ###/29915, con esonero del ### da ogni responsabilità 3) ### in solido gli attori al pagamento in favore di ciascuna convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per ciascuna parte, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge ### deciso in data ### Il Giudice Dott.

causa n. 15036/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Flavio Cusani

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