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Giudice di Pace di Marano di Napoli, Sentenza n. 2468/2024 del 20-05-2024

... all'accertamento e valutazione del danno per formulare l'offerta risarcitoria o il diniego. ### il dettato normativo, infatti, senza ombra di dubbio, anche in caso di sottoposizione a perizia del mezzo oppure in caso di mancata sottoposizione a visita del danneggiato, non si può ritenere la improponibilità dell'azione, posto che il comma 3 dell'art. 148 CdA testualmente recita:” Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui ai commi 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accade, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di (leggi tutto)...

N.RG 12210 / 2022 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Marano di Napoli
Sezione 01 SEZIONE UNICA
Il Giudice di ### di ### di Napoli Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12210 / 2022 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2022
 Parte istante: ### (### elettivamente dom.to in Casal di
Principe ###, alla ### n.8, presso lo studio dell'Avv.  ### Mariagrazia (###) che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
 Controparte: ### (###) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. ### (###) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla ### n.45.
Controparte contumace: ### (###) NONCHE'
Parte interventrice: ### C.F. ###, elettivamente domiciliata in ### di ####, alla ### n.8, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, d'intesa con l'Avv. ### giusta procura in atti. CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 24.04.2024, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di ### e di ### della Decisione
È omesso lo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### assumeva che il giorno 06.02.2021, alle ore 19:00 circa, in ### in ####, il veicolo ### tg. ### di sua proprietà, nel mentre percorreva sulla propria corsia di marcia la #### a
Cubito, con direzione ### in ### giunto nei pressi del ristorante la ### improvvisamente veniva urtato dal veicolo #### tg. ### di proprietà della ###ra ### che il veicolo #### tg. ### che percorreva la via suddetta nel senso di marcia opposto, era stato a sua volta urtato dal veicolo ### tg. ### il cui conducente, tal ### nel fuoriuscire con manovra di retromarcia, da una area laterale, e precisamente dalla destra, urtava il veicolo #### alla parte laterale destra provocandone lo sbandamento verso sinistra e l'invasione della corsia di marcia opposta ove andava ad impattare contro il veicolo ### che regolarmente stava transitando; che il sinistro si verifica per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo ### suindicato che, con guida non prudenziale nell'uscire da una area laterale con manovra di retromarcia, ometteva di concedere la dovuta precedenza.
Lamentava di aver, invano, chiesto il risarcimento dei danni alla ### S.p.A. che garantiva per la R.c.auto il veicolo ### tg. ### della convenuta ###
Chiedeva, quindi, accertata e dichiarata la responsabilità della ###ra ### nella produzione del sinistro per cui è causa, la condanna del convenuti, in solido o alternativamente, al pagamento della somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e sosta tecnica, entro i limiti della competenza per valore del Giudice Adito, oltre spese e competenze del giudizio. ### attoreo veniva integralmente contestato dalla ### S.p.A., regolarmente costituitasi, che chiedeva il rigetto della domanda perché improponibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto.
Nel giudizio, regolarmente incardinato, spiegava intervento adesivo autonomo la ###ra ### quale proprietaria del veicolo #### tg. ### che chiedeva la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in suo favore, entro i limiti di euro 20.000,00 della competenza per valore del Giudice Adito, con interessi e rivalutazione monetaria, oltre spese e competenze di lite.
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di ### che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Va affermata la proponibilità della domanda in quanto preceduta dalla richiesta di risarcimento danni inviata alla ### S.p.A. nel rispetto dei requisiti e dei termini di cui agli art. 145 e 148 del nuovo ### delle ### d.lgs n. 209/2005.
Questo giudicante non condivide l'orientamento della ### di Cassazione (da ultimo Cass. VI sezione sentenza n.1756/2022) che ritiene improponibile la domanda di risarcimento se il danneggiato non consente l'ispezione del veicolo o non si sottopone a visita medica durante i sessanta/novanta giorni in cui la compagnia di assicurazione procede all'accertamento e valutazione del danno per formulare l'offerta risarcitoria o il diniego. ### il dettato normativo, infatti, senza ombra di dubbio, anche in caso di sottoposizione a perizia del mezzo oppure in caso di mancata sottoposizione a visita del danneggiato, non si può ritenere la improponibilità dell'azione, posto che il comma 3 dell'art. 148 CdA testualmente recita:” Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui ai commi 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa.
Qualora ciò accade, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare l'offerta sono sospesi”. Ciò che rimane sospeso, infatti è solo il termine per formulare l'offerta risarcitoria ma non anche la proponibilità dell'azione giudiziaria.
La legittimazione attiva e passiva delle parti in causa emerge per tabulas con i documenti prodotti e dalle dichiarazioni del testimoniale.
Dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalla prova per testi è emerso che effettivamente il sinistro si è verificato secondo le modalità descritte dall'attore nell'atto introduttivo.
Il teste escusso, di parte attorea, #### estraneo alle parti in causa, a conoscenza dei fatti di causa in quanto in loco, dopo aver confermato le circostanze di tempo e di luogo, ha asserito di aver assistito all'incidente per cui è causa. Ha ricordato che un'auto ####di colore bianco mentre percorreva la ### A ### in direzione ### improvvisamente veniva urtata da un'auto ### di colore nero. Ha precisato che: “… la ### nel fuoriuscire in manovra di retromarcia da un area privata urtava l'#### alla parte laterale destra che a seguito dell'urto ricevuto l'#### perdeva il controllo andando ad impattare il veicolo ### di colore grigio scuro che proveniva dal senso opposto di marcia;...i punti d'urto si concretizzarono tra la parte laterale destra in modo diretto dell'#### e indiretti alla parte anteriore mentre la ### alla parte posteriore e la ### alla parte anteriore;...subito mi avvicinai...ma nessuno riportava lesioni;...lasciai i miei dati al conducente della ###..;...il conducente della ### era un uomo di circa 40 anni si fermava e si scusava dicendo che si era distratto alla guida ammettendo le proprie responsabilità;...il conducente della ### era un uomo di circa 30 anni mentre il conducente della ####di circa 25/30 anni;...non sono intervenute né autorità né carroattrezzi...la strada
è a doppio senso di circolazione…”.
Il teste ha riconosciuto, infine, i veicoli coinvolti ed i danni dagli stessi riportati dalle foto allegate alle documentazioni prodotte dalle parti.
Il teste ha quindi confermato l'assunto attoreo e della sua attendibilità non può dubitarsi avendo reso dichiarazioni con dovizia di particolari, precise e prive di contraddizioni, anche in relazione alla posizione assunta rispetto al teatro del sinistro (si trovava a poca distanza dall'incidente).
Emerge chiaramente, quindi, che il conducente il veicolo ### tg. ### non ha tenuto una condotta prudente ed attenta, ha pertanto violato il disposto dell'art. 154 del C.d.S. che stabilisce i comportamenti che i conducenti devono osservare quando intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione o per cambiare corsia o direzione. In particolare egli doveva assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada tenendo conto della posizione, distanza e direzione degli stessi e segnalare con sufficiente anticipo la sua intenzione. Per la Cassazione il conducente deve adottare ogni cautela per compiere la manovra di retromarcia in sicurezza anche facendosi eventualmente aiutare da una persona a terra se la visuale non è libera per non incorrere in responsabilità. Avrebbe dovuto, inoltre, concedere la precedenza ai veicoli in transito regolare come stabilito dalle norme sulla precedenza (art. 145). 
In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da area privata, si immette nel flusso della circolazione è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, in marcia normale o di sorpasso, sulla strada favorita e, pertanto, è tenuto ad ispezionare costantemente la strada durante tutta la manovra di immissione (e non soltanto in prossimità dell'incrocio), astenendosi dal compierla qualora non sia in grado di vedere se sia in atto un sorpasso tra veicoli (Cass. Sent. n.2864/2020).
Va, quindi, affermata l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo ### tg. ### nella produzione del sinistro per cui è causa e la solidale responsabilità di ### quale proprietaria dello stesso poiché ha avuto un comportamento vietato dal ### della ### e molto pericoloso per sé e per gli altri automobilisti.
I danni riportati dai veicolo dell'attore e dell'intrventore sono stati provati attraverso le dichiarazioni del teste e le fotografie prodotte da parte attorea.
Per la loro quantificazione, codesto giudicante, condivide e fa proprie le conclusioni del C.T.U.
P.A. ### dalle quali non sussiste ragione di dissentire in quanto credibili dal punto di vista scientifico e logico, che questo giudicante fa proprie considerandole parte integrante della sentenza.
Il C.T.U. ha ritenuto necessaria la somma di € 15.185,03 Iva incl. per il ripristino del veicolo #### e la somma di euro 9.173,48 Iva incl. per la riparazione del veicolo attoreo ###
Quanto all'### la ### di Cassazione, confermando un suo risalente orientamento, che questo giudice condivide e che intende applicare al caso in esame, ha affermato che il risarcimento del danno patrimoniale, come nel caso dei danni materiali al proprio veicolo in seguito a un sinistro stradale, si estende anche agli oneri accessori e consequenziali, ragion per cui, in sede di liquidazione delle spese necessarie per riparare il mezzo, il risarcimento deve comprendere anche l'Iva, anche se la riparazione non è ancora avvenuta a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'### (Cass. ord. n. 21739 del 27.08.2019). ###, quindi, è dovuta insieme al risarcimento anche se il danneggiato non ha ancora affrontato la spesa e non produce una fattura.
Va, quindi, riconosciuta a: 1) ### la somma di € 15.185,03 Iva incl., oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata secondo gli indici ### al 06.02.2021 e annualmente rivalutata secondo gli indici ### fino alla decisione ed oltre interessi al tasso legale calcolati su detta somma così come rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo; 2) ### la somma di euro 9.173,48 Iva incl, oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata secondo gli indici ### al 06.02.2021 e annualmente rivalutata secondo gli indici ### fino alla decisione ed oltre interessi al tasso legale calcolati su detta somma così come rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Va respinta, invece, la richiesta della sosta tecnica in considerazione del fatto che essa non può ritenersi sussistere “in re ipsa” , quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita per converso di esplicita prova che attiene sia al profilo dell'inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è sottratto alla disponibilità del proprietario, sia a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dall'impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Allo stesso modo vanno regolate le spese occorse per la c.t.u. Come liquidate in atti. P.Q.M. Il Giudice di pace di ### di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con atto di citazione nei confronti di ### e della ###
S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., e sulla domanda di ### nei confronti degli stessi convenuti, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
Dichiara la contumacia di ###
Accoglie le domande dell'attore e dell'interventore e riconoscendo la responsabilità del conducente l'autovettura ### tg. ### nella produzione dell'evento dannoso per cui
è causa, condanna il ### in solido con la compagnia ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento danni a cose: a) in favore di ### della somma di euro 9.173,48, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata secondo gli indici ### al 06.02.2021 ed annualmente rivalutate secondo gli indici ### fino alla decisione e oltre interessi al tasso legale su detta somma così come rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo; b) in favore di ### la somma di euro 15.185,03, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata secondo gli indici ### al 06.02.2021 ed annualmente rivalutate secondo gli indici ### fino alla decisione e oltre interessi al tasso legale su detta somma così come rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo ### i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e competenze del giudizio, che liquida in € 1.900,00 per competenze professionali, oltre € 420,00 per onorari della fase iniziale della negoziazione assistita, € 300,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. ### dichiaratosi anticipatario. ### i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'interventore, delle spese e competenze del giudizio, che liquida in € 2.300,00 per competenze professionali, € 420,00 per invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, € 71,00 per esborsi, oltre il 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione all'Avv. ### dichiaratosi anticipatario.
Pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese occorse per la c.t.u. come liquidate in atti. 
Così deciso in ### di Napoli, lì 18-5-2024
Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott. ### n. 12210/2022


causa n. 12210/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Rabuano Monica Genoveffa

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Giudice di Pace di Taranto, Sentenza n. 1058/2024 del 14-06-2024

... in ogni caso, il risarcimento del danno”. Pertanto, accertato l'inadempimento contrattuale di parte convenuta, occorre prendere in esame la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice. A tal riguardo, in ordine al danno patìto dall'attrice, questo giudice, condivise le risultanze della CTU espletata nel procedimento di ### ritiene congruo riconoscere il diritto al risarcimento per il complessivo importo di € 650,00; a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali da calcolarsi dalla data della domanda e progressivamente rivalutato secondo gli indici ### fino alla decisione; con la sentenza il debito di valore si converte in debito di valuta e sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo. Quanto all'istanza risarcitoria per danno non patrimoniale (art.2059 c.c.) (leggi tutto)...

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di Taranto ___________________ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### in persona dell'avv.### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.328/2023 R.G. 
TRA ### (c.f.###) elettivamente domiciliata ### presso e nello studio dell'avv.### che la rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione. ATTRICE CONTRO PARQUET & ### s.r.l.s. (c.f.###), in persona del legale rappresentante p.t. con sede ####### alla via ### n.72 - CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Risarcimento danni - Conclusioni delle parti per l'attrice: all'udienza del 12-04-2024 venivano precisate le conclusioni; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 14-11-2022, notificato in pari data via pec, la sig.ra ### conveniva in giudizio la ### & ### s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., per sentirla dichiarare unica responsabile dei danni e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni come indicati nel ricorso ex art.696 c.p.c. e quantificati dal CTU in € 650,00, la somma € 48,50 (contributo unificato e marca da bollo), le spese per compenso CTU € 493,97, come da decreto di liquidazione e fattura, le spese legali sostenute per l'ATP pari ad € 396,68, oltre al danno emergente per mancato godimento del bene da quantificarsi in € 250,00, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto nel limite di € 5.000,00; condannare al pagamento delle spese e competenze di giudizio, in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. 
Esponeva l'attrice di essere proprietaria di un immobile per civile abitazione nel Comune di Tramontone ### alla via ### n.5; di aver stipulato con la ### & Decò un contratto avente ad oggetto lavori di “rilamatura del parquet esistente per una superficie di mq 72, fornitura e posa battiscopa in una camera da letto e ove necessita o mancante, fornitura e posa nuovo profilo a T vano cucina e camera da letto”; che la convenuta ### & ### non aveva adempiuto alla prestazione; che aveva inviato diffida ad adempiere senza ottenere alcun riscontro; che aveva proposto ricorso per ATP ex art.696 bis c.p.c. (n.7390/2021 R.G. ### ed il CTU nominato quantificava i danni nella somma di € 650,00; che l'invito alla negoziazione assistita del 07-10-2022 rimaneva privo di riscontro, giusta deduzioni di cui all'atto di citazione in atti. 
Radicata la lite, all'udienza di comparizione parti nessuno compariva e/o si costituiva in giudizio per la convenuta e, pertanto, veniva dichiarata la sua contumacia. 
Esaminata la documentazione prodotta e la relazione peritale a conclusione del giudizio ATP, espletato l'interrogatorio libero dell'attrice, senza alcuna attività istruttoria, precisate le conclusioni ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza del 12-04-2024 la causa veniva assegnata a sentenza.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono. 
Risulta documentato (vedi preventivo redatto su carta intestata della convenuta) e non contestato che l'attrice aveva affidato alla convenuta ### & ### dei lavori di “rilamatura del parquet esistente per una superficie di mq 72, fornitura e posa battiscopa in una camera da letto e ove necessita o mancante, fornitura e posa nuovo profilo a T vano cucina e camera da letto”, da effettuarsi presso il proprio appartamento sito in #### alla via ### n.5. 
Parte attrice ha poi allegato una relazione di ### espletata nel giudizio per ATP n.7390/2021 R.G. ### corredata di documentazione fotografica. 
Il CTU con valutazione fondata su accurati rilievi sui luoghi di causa ha avuto modo di accertare quanto lamentato dall'attrice in relazione alla realizzazione dei lavori, iniziati e non portati a compimento ed, altresì, non eseguiti secondo la regola d'arte. 
Non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni del ### nella relazione peritale espletata nel procedimento ### immuni da vizi logici e giuridici. 
Ne consegue che parte convenuta deve ritenersi inadempiente. 
Giova osservare, al riguardo, che la disciplina applicabile è quella generale ex art.1453 c.c. che testualmente dispone: “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”. 
Pertanto, accertato l'inadempimento contrattuale di parte convenuta, occorre prendere in esame la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice.
A tal riguardo, in ordine al danno patìto dall'attrice, questo giudice, condivise le risultanze della CTU espletata nel procedimento di ### ritiene congruo riconoscere il diritto al risarcimento per il complessivo importo di € 650,00; a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali da calcolarsi dalla data della domanda e progressivamente rivalutato secondo gli indici ### fino alla decisione; con la sentenza il debito di valore si converte in debito di valuta e sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo. 
Quanto all'istanza risarcitoria per danno non patrimoniale (art.2059 c.c.) avanzata dall'attrice, essa va disattesa, trattandosi di situazione di fatto che ha potuto provocare solo mero disagio e disappunto, senza alcuna incidenza significativa nella sfera soggettiva del presunto danneggiato e, comunque, essendo rimasta sfornita di prova. 
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore deciso, dell'attività processualmente svolta, nonché della natura e del grado di complessità delle questioni trattate. 
Ciò vale anche con riferimento alle spese sostenute nel procedimento di ### comprensive degli esborsi e delle spese relative alla ### ed alle spese legali, in quanto tali costi costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico preventivo sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico della parte soccombente.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti della ### & ### s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., con sede #######, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale della parte convenuta, condanna quest'ultima al pagamento in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 650,00, oltre gli interessi legali da calcolarsi dalla data della domanda e progressivamente rivalutata secondo gli indici ### fino alla decisione; con la sentenza il debito di valore si converte in debito di valuta e sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo; 2) condanna la convenuta al pagamento, in favore del procuratore dell'attrice dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio che vengono liquidate nella complessiva somma di € 325,00, di cui € 125,00 per esborsi ed € 200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge; 3) condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese relative al procedimento di ATP n.7390/2021 R.G. ### pari alla complessiva somma di € 939,15; 4) rigetta ogni altra domanda avanzata dall'attrice. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di ### (Avv. ###


causa n. 328/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Decicco

10

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 4146/2024 del 11-06-2024

... famiglia della vittima. In assenza di prova del danno è quindi da escludere la sua risarcibilità in via equitativa; questo anche considerando che il danno poteva essere facilmente provato. In tal senso secondo pacifico orientamento della S.C. “la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto” (Cass. 2831/2021). Pertanto non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale. § 5. — La Gruopama ha comprovato il pagamento in data ### della complessiva somma di € 620.067,20 per le provvisionali di cui alla sentenza penale di condanna del 21.1.2013 (in (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE ### DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott.ssa ### rel dott. ### dott.ssa ### all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11/6/2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art.  281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3447 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente TRA ### (c.f. ###), sia in proprio che nella qualità di procuratori speciali di ### (c.f. ###), ### (c.f. ###), ### (c.f. ###), ### (c.f. ###), ### (c.f.  ###), ### (c.f. ###), gli ultimi due anche quale erede di ### domiciliati in ### VIA A. AUBRY, 3 ### presso lo studio dell'Avv. ### (c.f. ###), che li rappresenta e difende giusta procura in atti ### E ### (c.f. ###), domiciliato in #### 67 #### presso lo studio dell'Avv. ### (c.f.  ###), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ### E ### (c.f. ###), già ###ni domiciliata in VIA ### 10 #### presso lo studio dell'Avv. ### (c.f.  ###), che la rappresenta e difende giusta procura in atti INTERVENIENTE ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. — Il Tribunale penale di ### ha con sentenza n. 19667/2012 ha riconosciuto ### colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p. per aver cagionato lesioni gravissime a ### da cui è derivato il decesso, con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia nella guida della propria vettura, non avendo moderato la velocità o, comunque, non avendo previsto la presenza di pedoni, giunto in prossimità del palo dell'illuminazione pubblica, l'ha investita, mentre era in procinto di attraversare la strada, scesa da autobus di linea in sosta nell'opposta direzione di marcia. 
Il giudice di primo grado era pervenuto alla condanna dell'imputato ritenendo che egli avesse proceduto ad una velocità inadeguata rispetto alle specifiche circostanze, avuto riguardo alla presenza di un autobus di linea sull'opposta corsia di marcia, in fase di ripartenza, ed al conseguente prevedibile attraversamento dei passeggeri dal mezzo, e che, inoltre, la condotta, pur imprudente, del pedone non fosse tale da interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'imputato e l'evento. 
La Corte d'appello con sentenza n. 10479/2017 in riforma della sentenza di primo grado ha assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, affermando che anche alla velocità di 35 km/h (obiettivamente moderata), in luogo di quella di 52 km/h, di poco superiore a quella prescritta di 50 km/h, l'evento non avrebbe potuto essere evitato, in considerazione della distanza di avvistamento inferiore allo spazio di frenata ed alla forza di urto di 916 kg, e tenendo conto della condotta gravemente imprudente e negligente del pedone, che ha tentato l'attraversamento in modo improvviso e repentino, pur avendo il pedone la possibilità di avvistare il veicolo e fermarsi come gli altri pedoni in fase di attraversamento. 
Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione ai soli effetti della responsabilità civile, le parti civili costituite nel giudizio deducendo 1) il difetto di motivazione, il travisamento della prova, l'omessa applicazione del principio di affidamento che, in materia di sinistri stradale, va temperato con l'opposto principio in virtù del quale l'utente della strada è responsabile del comportamento imprudente altrui nel limite della prevedibilità, avendo la Corte escluso la responsabilità per la morte del pedone, in procinto di attraversare la strada, del conducente del veicolo, che proceda, in ora notturna ed in presenza di autobus in fermata nella opposta corsia di marcia, ad una velocità di poco superiore al limite prescritto di 50km/h; 2) l'inosservanza degli art. 140 e 141 cod. strada e la mancanza ed illogicità della motivazione sul punto, essendo stato ritenuto conforme a diritto il comportamento del conducente (peraltro, conducente ###, che ha superato, pur di poco, il limite di velocità vigente e, comunque, non ha tenuto una velocità adeguata all'ora notturna e alla fermata dell'autobus nell'opposta corsia di marcia, sintomatica della possibile presenza di pedoni e del loro possibile attraversamento, stante l'assenza di strisce o altri attraversamenti; 3) il travisamento della prova, avendo la Corte territoriale affermato che anche laddove l'imputato avesse proceduto a 35 km/h l'evento si sarebbe verificato, senza tener conto della circostanza che il rallentamento del veicolo avrebbe consentito al pedone di terminare l'attraversamento e che la forza dell'impatto sarebbe stata notevolmente inferiore; 4) l'inosservanza dell'art. 191, secondo comma, cod.strada, ai sensi del quale, una volta impegnata la carreggiata ad opera del pedone, il conducente del veicolo avrebbe dovuto consentirgli di terminare l'attraversamento, e la mancanza ed illogicità della motivazione sul punto in ordine alla grave imprudenza e negligenza del pedone. 
La Corte di Cassazione con sentenza n. 6409/2019 ha così statuito: “### la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità”. 
La sentenza è motivata come segue: “1. Il ricorso va accolto.  2. Occorre esaminare il terzo motivo, atteso che i primi due, aventi ad oggetto la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, non appaiono pertinenti rispetto alla sentenza impugnata, in cui si è riconosciuto che l'imputato ha tenuto una velocità superiore, sebbene di poco, al limite vigente (52km/h in luogo di 50 km/h) e, quindi, che ha posto in essere una condotta colposa, pur non prendendosi in considerazione ulteriori profili di colpa, quali, ad esempio, la violazione degli art.  140 e 141 cod.strada, ma si è esclusa la responsabilità penale in considerazione dell'assunta assenza del nesso di causalità tra la condotta colposa e l'evento, affermandosi che la condotta conforme alle regole della circolazione stradale (velocità moderata di 35 Km/h) non avrebbe impedito l'evento. 
Invero, come precisato da questa Corte, in tema d'incidenti stradali, l'accertata sussistenza di condotta antigiuridica per violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza non fa presumere il rapporto di causalità materiale tra la condotta e l'evento, in quanto tale rapporto dev'essere oggetto d'indagine e risultare dalla sentenza con motivazione adeguata (così ### 4, n. ### del 07/07/2008 ud.-dep. 30/09/2008, Rv. 241025 - 01, che ha annullato la sentenza d'appello per vizio di motivazione in ordine all'effettiva rilevanza causale nella determinazione dell'evento dell'accertato superamento dei limiti di velocità; cfr. anche Sez. 4, n. 24898 del 24/05/2007 ud. -dep. 26/06/2007, Rv. 236854 - 01, secondo cui, in materia di incidenti da circolazione stradale, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione dì specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa: nella specie, in cui la morte del conducente di uno dei veicoli, determinata dallo sbandamento della vettura, dall'invasione dell'opposta corsia di marcia e dallo scontro con altra vettura proveniente in senso opposto, è stato ritenuto irrilevante il superamento, da parte di quest'ultima, del limite di velocità, in quanto, pur in assenza ditale violazione, il fatto si sarebbe egualmente verificato). 
Il giudice di appello si è, pertanto, correttamente interrogato sulla sussistenza nel nesso causale tra la condotta antigiuridica del conducente e l'evento. Tuttavia, nel pervenire ad una soluzione negativa, si è limitato a rinviare alle conclusioni del perito nominato in secondo grado (###, senza prendere in considerazione, come denunciato dai ricorrenti, le prospettazioni del consulente del P.M.  e delle parti civili, secondo cui, in caso di velocità inferiore, pari a 35 km/h, a prescindere dalla possibilità per l'imputato di tempestivo avvistamento del pedone e di porre in essere una manovra di salvataggio, il veicolo sarebbe giunto con un ritardo tale per cui il pedone sarebbe riuscito a superarne totalmente la sagoma (così ### consulente del P.M.) o, comunque, in considerazione della minore violenza dell'impatto, la probabilità di decesso del pedone sarebbe stata inferiore al 3% (### Pastorelli, consulente delle parti civili) - prospettazioni puntualmente e specificamente trascritte nel presente ricorso. 
In proposito, va ricordato che, in tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente (v. Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017 ud. - dep. 20/04/2017, Rv. 269909 - 01), mentre, nel caso di specie, il giudice dell'impugnazione, che ha, peraltro, superato le diverse conclusioni di quello di primo grado, non ha fatto alcun riferimento alle argomentazioni degli altri consulenti. 
Difatti, pur costituendo giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, la motivazione deve dare conto delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (### 4, n. 45126 del 06/11/2008 ud. - dep. 04/12/2008, Rv. 241907 - 01). Ciò non è avvenuto nella presente decisione, in cui non sono state riportate le tesi alternative degli altri consulenti e non si è espresso alcun giudizio sulla correttezza del metodo seguito dal perito e sulla sua maggiore attendibilità rispetto a quelli seguiti dai consulenti. 
Nel caso di specie, va, del resto, sottolineato che il giudice di primo grado ha aderito alle conclusioni del consulente del P.M., ritenendole dimostrate dagli esiti dei crash test, ed ha precisato, a p. 9, che, qualora l'automobile avesse proceduto a 30 km/h, al momento dell'impatto, il pedone si sarebbe appoggiato sul cofano, da cui sarebbe scivolato, cadendo per terra, ma riportando lesioni di media entità, con ampie possibilità di sopravvivere, salvo l'intervento di fattori eccezionali; ha, inoltre, aggiunto, a p. 10, che "ove il ### avesse moderato la velocità a quella di 30 km/h, l'evento letale non si sarebbe verificato, sia per le diverse conseguenze sull'impatto, sia, ancor prima, per la possibilità del pedone di terminare l'attraversamento .." . Pur essendo stato integrato in secondo grado il materiale probatorio, tramite la nuova perizia espletata, il giudice di appello, proprio in considerazione dell'adesione del giudice di primo grado alle conclusioni dei consulenti del P.M. e delle parti civili, avrebbe dovuto soffermarsi sulle valutazioni ditali tecnici e avrebbe dovuto indicare le ragioni della maggiore attendibilità del metodo e delle conclusioni del perito nominato.  3. ### motivo risulta assorbito.  4. In conclusione, la sentenza va annullata, agli effetti civili, ed il giudizio va rinviato per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello”.  ### sia in proprio che quale speciale procuratore di ######## e ### coniugata ### tutti prossimi congiunti della defunta ### riassumevano il giudizio formulando le seguenti conclusioni: “piaccia all'###ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione: A) accertare e dichiarare che il #### è unico responsabile della morte della ###ra ### per avere il giorno 20.02.2007, in ### via di ### alla guida della propria autovettura ### targata ### in prossimità del palo dell'illuminazione pubblica n. 90, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, non moderando la velocità nonostante si trovasse in presenza di un autobus della linea 35, proveniente dalla opposta direzione di marcia, appena ripartito dopo la sosta in prossimità della regolare fermata "###, e, comunque, non prevedendo l'attraversamento della strada da parte dei passeggeri appena scesi dal mezzo nonostante la sua condizione soggettiva di conducente ### investito il pedone ### nell'atto di transitare sul lato opposto della carreggiata, cagionandole lesioni personali gravissime dalle quali né derivava il decesso il successivo 21.2.2007; B) per l'effetto condannare il #### al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non cagionati e cagionandi ai prossimi congiunti della vittima ###ri ### (### Fisc.: ###), nata a ### (###, il ###, (sorella della vittima), ### nato a ### (### il ### (padre della vittima), ### nata a ### (### l'8.10.1943 (madre della vittima), ### nata a ### (### il ### (sorella della vittima), ### nata a ### (### il ### (sorella della vittima), ### nato a ### (### il ### (figlio della vittima)e #### coniugata ### nata a ### (### il ### (figlia della vittima), danni che salvo diversa determinazione ad opera della Corte si indicano in complessivi € 1.716.00,00 a titolo di danno non patrimoniale, così ripartiti: quanto ad € 308.00,00 a favore del genitore ### quanto ad € 308.00,00 a favore del genitore ### quanto ad € 400.00,00 a favore del figlio ### quanto ad € 400.00,00 a favore della figlia ### quanto ad € 100.00,00 a favore della sorella ### quanto ad € 100.00,00 a favore della sorella ### e quanto ad € 100.00,00 a favore della sorella ### detratto l'acconto già percepito a titolo di provvisionale, oltre rivalutazione sulle somme debende e gli interessi legali di mora sugli importi residui, dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo, o in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta dalla Corte più giusta ed equa, comunque non inferiore a quanto già liquidato dal Tribuna1ePenale in primo grado; € 350.000 a titolo di danno patrimoniale anche equitativamente determinato, conseguente al venir meno del supporto economico che la madre dava ai figli, al mancato guadagno futuro, per il rimborso delle spese di assistenza del consulente e per quelle funerarie; C) in ogni ipotesi con vittoria di spese e compensi di tutti e 4 i gradi di giudizio (I, II, Cassazione e presente giudizio di rinvio), gravati dei tributi per IVA ove dovuta e CPA come per legge, oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014”.  ### nel costituirsi formulava le seguenti conclusioni: “### all'###ma Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare integralmente tutte le domande attoree, anche sulle spese di lite, giacche' inammissibili. infondate in fatto e diritto e, comunque non provate, per tutte le ragioni avanti esposte; in via strettamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande, previo riconoscimento del concorso di colpa della vittima pari almeno al 50% ovvero nella misura superiore e/o inferiore ritenuta di giustizi e per l'effetto quantificare il risarcimento danno, eventualmente riconosciuto, tenuto conto appunto del concorso di colpa; in via istruttoria ### dichiarare l'inammissibilità dei documenti nuovi allegati dalla parte attrice al momento delle sua costituzione; ### altresì rigettare la richiesta di prova per teste, giacché inammissibile, generica ed irrilevante, per le ragioni di cui al punto n, 13; con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio e di quello precedente di cassazione”. 
Interveniva volontariamente ### s.p.a. formulando le seguenti conclusioni: “### all'###ma Corte d'Appello adita, qui riproposte espressamente anche ex art. 346 cpc tutte le eccezioni, deduzioni e domande già svolte nei precedenti gradi anche dall'assicurato convenuto, #### dichiarata l'ammissibilità dell'intervento: a) respinta ogni contraria istanza, dichiarare inammissibile e comunque rigettare le domande svolte dagli attori in riassunzione in sede di rinvio nel presente giudizio, accertando, dichiarando e confermando che il sinistro è stato determinato da colpa esclusiva della vittima, ### con assenza di qualsiasi responsabilità del conducente ### già assolto in sede ###sentenza definitiva ed irrevocabile della C.A. Penale n. 10479/17, confermando anche le statuizioni civili della stessa e dunque revocando la condanna a favore delle parti civili contenuta nella sentenza del Tribunale; b) in stretto, assoluto subordine accertare e dichiarare quantomeno l'assoluto e nettamente prevalente concorso colposo della vittima nella determinazione del sinistro (almeno nella misura del 90% o in quella diversa, minima, eventualmente accertata), riducendo proporzionalmente il non creduto importo per il risarcimento oltre che, in ogni caso, in considerazione dei minori danni in concreto provati ed accertati, detraendo comunque in termini omogenei le somme già pagate (a titolo di provvisionale penale) dalla ###ni ### agli appellanti in riassunzione; c) limitare in ogni caso la non creduta condanna dell'assicuratore ###ni ### entro il massimale di polizza detraendo comunque le somme già pagate sia agli appellanti in riassunzione, sia a favore del compagno della vittima ### Oprea Ion (parte civile nella precedente fase penale); d) Condannare gli attori in riassunzione alla restituzione a favore della ###ni ### delle somme che risulteranno da essi percepite in più del dovuto all'esito del presente giudizio.  e) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e rigetto delle domande di controparte, anche con riferimento alle spese di lite”. 
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa. 
§ 2. — In linea generale vanno innanzitutto richiamati i principi elaborati dal Supremo Collegio in relazione al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. (a tenore del quale “fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”).  ### l'insegnamento del Supremo Collegio “nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della ### e da quella della Corte di giustizia dell'### europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto”, essendo “chiamato ad accertare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi (art. 2043 c.c.)” (Cass. n. ###/2022). Sempre la S.C., per quanto attiene agli elementi oggetto di valutazione da parte del giudice di rinvio, evidenzia come “con riguardo al "fatto", già descritto quale fatto storico nell'imputazione penale, il giudice deve chiedersi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) già contestata all'imputato come reato, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Con riguardo al "danno", nel contesto della cognizione devolutagli, il giudice deve individuare sia l'evento lesivo (c.d. danno-evento) sia le conseguenze dannose (cc.dd. danni-conseguenza): il primo non si identifica nella lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in cui si iscriveva il reato originariamente contestato (il c.d. oggetto giuridico del reato), ma si identifica nella lesione della situazione soggettiva civilmente rilevante di cui è titolare il soggetto danneggiato; il secondo consiste nelle conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale. Infine, con riguardo all'aspetto "soggettivo" dell'illecito, il giudice non deve accertare l'elemento spirituale richiesto ai fini dell'integrazione del reato (ad es. il dolo specifico previsto dalla fattispecie criminosa che aveva formato oggetto dell'imputazione penale) ma qualsivoglia degli elementi (dolo o colpa) dell'azione od omissione che qualificano sul piano psicologico la condotta illecita aquiliana ( civ., Sez. 3, 15 ottobre 2019, n. 25917; Cass. civ., Sez. 3, 13 gennaio 2021, n. 457)”. 
Inoltre “nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. il giudice civile non è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione penale in sede di annullamento, né a quanto accertato dal giudice penale, non trattandosi di un giudizio di rinvio in senso tecnico, né di una prosecuzione del giudizio svoltosi in sede ###procedimento autonomo strutturalmente e funzionalmente da quello penale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 384, comma 2, c.p.c.” (Cass. n. 22520/2019). 
Pertanto al giudice del rinvio è demandato un accertamento che attiene non alla sussistenza della fattispecie di reato ma alla ricorrenza dei presupposti della responsabilità civile. Inoltre il giudice del rinvio non è vincolato dal principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione penale in sede ###rinvio. 
Ulteriormente, in relazione alle regole che presiedono il giudizio di rinvio, sempre la citata S.C. ha osservato come “con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 622 c.p.p., le Sezioni Unite penali di questa Corte - sulla premessa che il giudizio rescissorio di "rinvio" dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, previsto da tale disposizione, ha, in realtà, natura di giudizio autonomo rispetto al precedente giudizio rescindente - hanno specificato che esso è interamente governato dalla disciplina processuale civilistica sia con riguardo alla fase introduttiva che con riguardo alla fase istruttoria (Cass., Sez. Un. pen., 28 gennaio - 4 giugno 2021, ###.  l giudice civile resta libero di formare il proprio convincimento su tutte le prove assunte, anche atipiche - non soltanto la cognizione del giudice civile ha per oggetto l'accertamento, sul piano oggettivo e soggettivo, degli elementi costitutivi dell'illecito civile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., mentre non tocca, neppure incidentalmente, la sussistenza dei requisiti strutturali del reato (Cass. civ., 3, 15 ottobre 2019, n. 25918; Cass. civ., Sez. 3, 13 gennaio 2021, n. 457, cit.; Cass. civ., Sez. 3, 21 marzo 2022, n. 8997, cit.); ma, inoltre, trovano applicazione, nell'ambito di una "definitiva e integrale translatio iudicii", oltre ai criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabilità civile (in primis, le regole di funzione dell'accertamento della causalità civilistica: Cass. civ., Sez. 3, 12 giugno 2019, n. 15859, cit.), tutte le regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, nonché quelle probatorie, sia con riguardo ai mezzi di prova in senso stretto che con riguardo all'attività di valutazione dei risultati probatori (Cass. civ., Sez. 3, 25 giugno 2019, n. 16916; Cass. civ., Sez. 3, 20 gennaio 2022, n. 1754; Cass. civ., Sez. 1, 8 marzo 2022, n. 7474; Cass. civ., Sez. 3, 21 marzo 2022, n. 8997, cit.; Cass. civ., Sez. 3, 19 maggio 2022, 16169)”. 
Pertanto nel presente giudizio trovano applicazione le regole processuali e probatorie proprie del giudizio civile. Va poi ricordato come “nell'ambito del giudizio civile di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili (al quale si applicano le regole processuali e probatorie proprie del processo civile), le dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile nel processo penale, pur non potendo assumere il valore di prova - neppure atipica - (stante il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.), rivestono efficacia di argomento di prova ex artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c., potendo conseguentemente essere poste dal giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, a fondamento della propria decisione” (Cass. 27016/2022). 
Per quanto attiene poi alla questione relativa all'efficacia della sentenza penale di condanna di primo grado, sempre secondo il S.C. “nel caso in cui la Cassazione penale, a seguito di ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., annulli la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicché nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello” (Cass. n. 16169/2022). 
Infine, in relazione ai limiti della decisione del giudice di rinvio, secondo il più recente orientamento del Supremo Collegio “nell'ipotesi di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, della sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell'omessa pronuncia sul quantum ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale - la quale estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 574, comma 4, c.p.p. - deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sull'azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull'an da quella sul quantum” (Cass. n. 15812/2017; in senso conforme Cass. n. 15859/2019). Pertanto deve ritenersi che il giudizio di rinvio non sia limitato all'an della responsabilità, ancorché il provvedimento di primo grado contenga unicamente una condanna generica - a fronte di una domanda con la quale è stato chiesto l'integrale risarcimento - e le parti civili non l'abbiano impugnato sul punto. 
§ 3. — Gli attori in riassunzione hanno eccepito l'inammissibilità dell'intervento effettuato dalla ###ni. 
Tale eccezione è infondata secondo la più recente giurisprudenza della S.C. “l'esclusione dell'intervento del terzo, il quale non abbia partecipato al processo penale, se non nei limiti in cui egli deduca la titolarità di un diritto autonomo, al fine di prevenire un pregiudizio attuale che, dalla esecuzione della sentenza, potrebbe a lui derivare, tale da legittimare la proposizione dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., deriva dalla natura chiusa del giudizio di rinvio di cui all'art. 622 c.p.p. che, sulla scorta di quanto addotto a confutazione del motivo precedente, è da ritenersi non conciliabile con i caratteri di autonomia sostanziale e processuale del giudizio di rinvio, messi in evidenza dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte regolatrice” (Cass. ###/2019). Pertanto, dovendo ritenersi l'autonomia sostanziale e processuale del giudizio di rinvio, deve ritenersi ammissibile l'intervento del terzo (al di là delle ipotesi di cui all'art. 404 c.p.c.). 
§ 4. — Va quindi esaminata nel merito la domanda risarcitoria proposta dagli attori in riassunzione. 
§ 4.1. — In linea di fatto la ricostruzione del nucleo essenziale della dinamica dell'incidente (come già accertata in sede ###modo conforme in primo e in secondo grado) non è contestata.  ### alle ore 19,20 circa del 20.2.2007, provenendo da ### in direzione ### percorreva, alla guida della propria autovettura ### 1600 targata ### via di ### strada rettilinea ad unica carreggiata con due corsie unidirezionali e marciapiede su entrambi i lati - che, sul lato sinistro, funge anche da banchina per la discesa dei bus —ampia mediamente 7,6 metri, in buone condizioni di manutenzione, sufficientemente illuminata, e dal manto asciutto. 
Giunto all'altezza della fermata del bus, posta sul lato sinistro della carreggiata rispetto al proprio senso di marcia - tratto nel quale la segnaletica orizzontale impone il limite di velocità di 50km/h poiché la strada ricade nel centro abitato di ### - investiva il pedone ### che si trovava al centro della propria corsia di percorrenza, nell'intento di completare l'attraversamento della strada - da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia del veicolo condotto dal ### - dopo essere scesa dall'autobus, che aveva ripreso la marcia, passando dalla parte posteriore del mezzo pubblico. A seguito dell'impatto, la ### riportava molteplici traumi, decedendo la mattina seguente all'### La polizia ### giunta alle 19,40 sul luogo del sinistro, rinveniva la vettura del ### ferma sulla destra, a distanza di pochi centimetri dal palo ### n. 90 e dai cassonetti AMA posizionati sul marciapiede, con la parte posteriore rivolta verso la propria direttrice di marcia, poco più avanti del palo segnaletico della fermata ### 76039 "### sito nella corsia opposta. 
Rilevava inoltre sul manto stradale, in corrispondenza del cassonetto ### una traccia ematica, di forma circolare con diametro di 35 centimetri, posta a circa 2 metri dalla parte posteriore della ### a distanza di circa 20 centimetri dal ciglio del marciapiede (come da schizzo planimetrico di seguito riportato). 
Non rilevava la presenza di tracce di frenata di veicoli, né riusciva a determinare, in assenza di tracce sulla carreggiata, il punto d'urto, che, invece, sul veicolo del ### che recava il parabrezza anteriore frantumato, ammaccature sul cofano motore anteriore e sulla mascherina anteriore, veniva localizzato al centro della parte anteriore, come peraltro visibile dai rilievi fotografici della vettura, versati in atti. 
Neanche poteva rilevare l'esatta posizione della donna investita, già trasportata presso l'ospedale ### (cfr. rapporto della polizia municipale in atti). 
Sul luogo dell'incidente gli agenti identificavano tre soggetti che vi avevano assistito, #### e ### di cui raccoglievano le dichiarazioni e venivano sentiti anche in sede di dibattimento di primo e di secondo grado.  ### ha dichiarato che, mentre percorreva a bordo della propria vettura via di ### in direzione ### (opposta a quella del ###, giunto all'altezza della fermata ### "###, aveva dovuto arrestare la marcia poiché dal bus di linea, che ivi sostava occupando pressoché integralmente la corsia, stavano scendendo dei passeggeri e si era creata una piccola fila di vetture. Un gruppetto di persone (quattro cinque, come precisato in secondo grado), scese dal mezzo pubblico, si erano portate dietro di esso, accingendosi ad attraversare la strada verso sinistra quando l'autobus aveva cominciato a muoversi, il gruppetto di persone aveva iniziato ad attraversare, ma giunto a metà della carreggiata, si era fermato; tutti, tranne una donna (la ### che aveva proseguito ed era stata investita da un'automobile che proveniva dalla direzione opposta di marcia. Il teste ha dichiarato che le persone che erano scese passavano dietro l'autobus e quando si trovavano più o meno a metà dell'autobus questo era ripartito. Il teste ha aggiunto che l'impatto del veicolo con la donna era stato frontale, che era avvenuto in un momento in cui l'autobus era già ripartito. In sede di sit ha dichiarato che l'auto ha sterzato verso sinistra per evitare l'impatto non riuscendovi; in sede di dibattimento ha dichiarato di non aver notato sterzate brusche né di aver sentito rumori di frenata. Ha dichiarato che l'autoveicolo andava a velocità “normale”. Il teste ha dichiarato che era buio e la strada era illuminata male. 
Nel dibattimento di secondo grado il teste ha precisato che c'era l'illuminazione stradale ma era una zona periferica, dichiarando comunque che si vedeva e che dove le persone avevano attraversato non c'erano le strisce pedonali, passando questa tra l'autobus e la macchina che era dietro. Il teste ha riferito che mentre le altre persone erano rimaste ferme dietro l'autobus, questa signora aveva proseguito. Il teste, alla domanda relativa alla visibilità nel punto d'impatto, ha dichiarato che la visibilità era buona; non ha saputo riferire se dietro alla ### vi erano altre macchine e se altre macchine erano passate prima. Il teste ha dichiarato che la signora è stata sobbalzata in avanti di qualche metro e sicuramente il veicolo non le era passato sopra, non sapendo riferire se prima era sobbalzata sul cofano; il veicolo dopo l'urto si era fermato prima della signora, spostandosi di qualche metro. Non ha saputo dire con precisione la distanza tra l'auto e la signora.  ### uno dei passeggeri dell'autobus di linea 035 sceso alla fermata "### insieme alla ### e ad altre persone, tra cui (l'altro teste) ### ha affermato che “quando l'autobus era abbastanza lontano (ndr dalla fermata) siamo andati per passare.. ###.. erano le sette e qualcosa di sera. .si vedeva, siamo andati per attraversare la strada e la signora è andata prima; io con quel ragazzo (ndr ### siamo rimasti un po' indietro. E nel tempo che attraversava è venuto, la macchina con un alta.. aveva la velocità forte.. veniva forte, e l'ha presa in pieno ", colpendo con la parte frontale della vettura, con il cofano, la ### che era già arrivata al centro della strada. A quel punto la macchina, che non aveva tentato di effettuare manovre di sorta, aveva proseguito, scaraventando in aria la donna e facendola sbalzare dapprima contro un cassonetto dell'immondizia posizionato sul marciapiede e rovinare, poi, a terra, e si era fermata 10 metri più avanti. Il teste ha inoltre precisato di trovarsi più indietro rispetto alla ### nel momento in cui si accingeva ad attraversare la strada, e di non aver continuato perché aveva visto che stava arrivando la macchina che poi aveva preso in pieno la signora. Il teste ha dichiarato che si vedeva e dietro l'autobus vi erano altre macchine.  ### ha dichiarato che, sceso dall'autobus insieme al suo amico, quando il mezzo pubblico si trovava a circa 70/100 metri di distanza dalla fermata, si accingeva con cui ad attraversare la strada, seguendo, di "due passi", una signora; giunti al centro della strada avevano visto che sopraggiungeva una vettura a forte velocità, a dire del teste 70-80 km/h, per cui lui ed il suo amico si erano fermati, ma la signora, che era già al centro della corsia di marcia del veicolo, non aveva fatto in tempo, ed era stata travolta dalla macchina, ribaltando sul tetto della vettura, da cui era stata poi scaraventata dapprima sui cassonetti dell'immondizia, per poi cadere a terra. Il conducente del veicolo investitore si era fermato dopo circa 5-6 metri per prestare aiuto. Il teste ha riferito che c'erano le strisce pedonali (dichiarando poi di non ricordarsi, dopo la contestazione sul punto) e che prima della macchina investitrice non erano passate altre macchine. 
In sede di dibattimento di secondo grado il teste ha dichiarato che era buio e ha precisato che sono passati quando l'autobus era partito; che prima di iniziare ad attraversare erano passate due/tre macchine; che l'investimento è avvenuto a circa metà carreggiata e la signora dopo essere stata colpita è volata sul cofano. Il teste ha riferito che quando erano passati l'autobus era già lontano, essendo passate alcune macchine; che la signora si trovava circa a metà della carreggiata di pertinenza dell'autovettura. 
§ 4.2. — In punto di diritto va ricordato come l'art. 2054, comma 1, c.c. pone una presunzione di colpa a carico del conducente il veicolo investitore. Va poi osservato come secondo l'insegnamento della S.C. “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. n. 9856/2022). Inoltre “l'imprudenza del pedone non può rendere meno grave il comportamento dell'automobilista che lo ha investito e ne ha provocato la morte” (Cass pen n. 4959/2023, che ha deciso in una fattispecie in cui il pedone aveva attraversato in un punto privo di segnaletica pedonale e senza prestare attenzione al sopraggiungere dei veicoli, ritenendo che tale condotta non può essere considerata una causa eccezionale ed atipica, non prevista ed imprevedibile, in quanto l'incidente si era verificato in un centro abitato e in un orario, ossia quello del rientro a casa, in cui la presenza di persone ai margini della carreggiata poteva essere considerata usuale). 
Inoltre secondo l'insegnamento della S.C. “in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame” ( n. 2433/2024). 
Va poi richiamato l'art. 141, comma 2 c.c., a tenore del quale “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. 
La disposizione in esame attiene alla necessità di tenere una velocità adeguata per evitare un ostacolo “prevedibile” (cfr. Cass. pen. n. 2330/2017 secondo cui “l'art. 141 c. strad., nel regolare la velocità di circolazione degli autoveicoli, stabilisce tra l'altro che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, quali l'arresto tempestivo dinanzi a qualsiasi ostacolo che sia prevedibile, dovendosi in linea generale affermare l'imprevedibilità, eliminativa della colpa, di un ostacolo incontrato da un veicolo sulla sua linea di marcia quando la percezione del medesimo sia tanto improvvisa da porre il conducente nell'assoluta impossibilità di evitare l'investimento”). 
Ulteriormente, va richiamato l'art. 190 del codice della strada, secondo cui al comma 2: "i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”, e al comma 5 “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”. 
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, codice della strada “sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”. 
§ 4.3. — Gli elementi acquisiti non consentono di ritenere superata la presunzione di colpa a carico del veicolo investitore posta dall'art. 2054, comma 1, c.c.. 
In linea di fatto l'istruttoria espletata in sede penale porta a ritenere provato che il giorno 20/212007, verso le ore 19.20, l'autovettura ### 1600 targata ### condotta da ### , in via di ### direzione ### - ### investiva il pedone ### la quale, a causa dei forte impatto, decedeva; a seguito dell'urto, avvenuto all'interno della corsia di marcia di pertinenza dell'autovettura, come desumibile anche dalla traccia ematica rilevata dagli operanti, l'autovettura riportava danni al parabrezza anteriore, al cofano motore e alla mascherina. 
Come risulta dal rapporto della polizia municipale l'attraversamento è avvenuto in assenza di strisce pedonali. 
A fronte del fatto che pacificamente il decesso si è verificato a causa dell'investimento del pedone da parte della vettura e che quindi si rientra nella previsione di cui all'art. 2054 comma 1 c.c., l'onere di provare l'assenza di colpa grava sul conducente del veicolo. Ne consegue che gli elementi dubbi nella ricostruzione della fattispecie concreta - non risultando le dichiarazioni dei testi integralmente sovrapponibili (quanto alla posizione dell'autobus in fase di ripartenza, atteso che il teste ### ha detto che il bus aveva appena ripreso la corsa, mentre gli altri due testi hanno riferito di un attraversamento quando era ormai lontano) e circa la mancata individuazione del preciso punto di urto, in assenza di frenata e con il corpo della vittima già trasportato in ospedale al momento dell'intervento della ### municipale - e che hanno inciso anche sulle diverse valutazioni dei consulenti, non possono portare ad escludere la responsabilità del conducente del veicolo. Sul punto lo stesso ### evidenzia come l'incertezza e l'opinabilità assoluta di alcuni elementi hanno inciso sulla individuazione dei tempi tecnici relativi alla velocità e alla distanza di avvistamento, senza tuttavia considerare che tale incertezza non vale ad escludere la sua responsabilità stante la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 Per quanto attiene alla condotta dell'autovettura, e quindi alla verifica che la stessa abbia adottato tutte le cautele esigibili nel caso di specie, va osservato come sia la consulenza espletata su richiesta del PM che la consulenza espletata in grado di appello hanno concluso nel senso che la velocità dell'autovettura fosse tra i 50 e i 60 Km/h. 
In tal senso l'ing. ### (consulente tecnico del PM), ha stimato in un range di 50/60 km orari la velocità alla quale viaggiava la vettura condotta dal ### al momento dell'impatto, e, con buona approssimazione, quella del pedone, in tre metri al secondo. 
A tale conclusione il CT del PM è addivenuto, con particolare riguardo alla velocità che la vettura aveva al momento dell'investimento, sulla base dei danni riportati dalla ### (considerato il tipo di veicolo e le sue caratteristiche geometriche e ponderali), consistenti in: -lieve deformazione della targa anteriore per compressione contro il sottostante paraurti; -lieve deformazione della mascherina anteriore ed affossamento del marchio di fabbrica sito al centro della mascherina; -bozzatura ed incavi del cofano copri motore che interessa la parte centrale per un'ampia superficie, con maggiore evidenza a destra; -sfondamento del parabrezza; -lieve deformazione della parte anteriore del tetto in posizione decentrata a destra, all'altezza della cornice del parabrezza. Danni riconducibili ad un investimento di persona con caricamento del corpo sul cofano e sul parabrezza, e con interessamento della parte anteriore esterna destra del tetto. 
Il perito ha ritenuto tali danni, disposti lungo un allineamento lievemente obliquo all'asse longitudinale del veicolo, compatibili con l'ipotesi secondo cui il pedone, nella fase d'urto, stesse attraversando la strada, da sinistra a destra rispetto alla direttrice di marcia del veicolo investitore, spostandosi trasversalmente rispetto all'autovettura, ed indicativi della velocità della vettura, come quantificata, anche in considerazione della natura e dell'entità delle lesioni riportate dal pedone. 
Ha inoltre descritto la traiettoria post urto dell'investita con tale sequenza: 1) contatto auto —pedone ed urto pedone; 2) accelerazione del centro di gravità del pedone; 3) rotazione del pedone intorno ai frontale del veicolo; 3) movimento sopra il cofano; 4) urto secondario della testa e delle spalle contro il cofano e parabrezza; 5) separazione del pedone durante la frenatura; 6) fase aerea del pedone; 7) fase di strisciamento e rotolamento del pedone al suolo, definita in letteratura come “wrap". 
Le conclusioni a cui è addivenuto il consulente sono infine comprovate dagli esiti dei crash test eseguiti simulando l'investimento di un pedone, di statura e peso corporeo medi, da parte di una vettura, analoga per classe e dimensioni a quella dell'imputato, che procede a 60 km/h.  ###. ### nominato in sede di dibattimento di secondo grado, ha ritenuto una velocità della macchina pari a 52 Km/h. 
Pertanto entrambe le consulenze hanno in modo concorde e con esauriente motivazione accertato che la velocità dell'autovettura fosse superiore al limite di velocità esistente nel luogo del sinistro, di 50 Km/h. ### di tracce di frenata e/o di scarrocciamento nella zona antecedente quella in cui si è verificato l'incidente portano a confermare una velocità comunque sostenuta. 
Va inoltre evidenziato come i risultati della consulenza del PM si fondano anche sugli esiti di crash test. Il che porta a disattendere i risultati della consulenza di parte del ### (secondo cui la velocità era intorno ai 35 Km/h), privi di uno specifico fondamento scientifico. 
Peraltro, al di là della violazione del limite di velocità, la velocità tenuta era sicuramente non adeguata alla situazione concreta caratterizzata dalla presenza di un autobus si era fermato ed era in ripartenza e quindi dalla prevedibile presenza di persone scese dall'autobus e che potevano attraversare la strada. 
Questo peraltro prima delle 20.00 e in un centro abitato e in una situazione di assenza della luce del giorno. 
A fronte di tale velocità inadeguata il fatto che, come ritenuto dall'ing. ### l'automobilista non abbia avuto il tempo di frenare appare irrilevante per escludere la sua responsabilità, atteso che ciò derivava proprio dalla condotta inadeguata tenuta.  ### la consulenza espletata dall'ing. ### nell'ipotesi in cui l'autovettura avesse tenuto una velocità di circa 35 Km/h non avrebbe comunque potuto evitare l'evento, considerando una camminata veloce del pedone (con una velocità di 2,6 m/sec); sotto i 30 km/h avrebbe evitato l'evento. 
Tale conclusione è difforme da quella dell'ing. Riccardi secondo cui con una velocità di 35 Km/h l'evento non si sarebbe verificato per la possibilità del pedone di attraversare. 
In ogni caso la conclusione dell'ing. ### non porta a ritenere l'assenza di colpa del conducente del veicolo. Infatti essa parte da una valutazione astratta di adeguatezza della velocità di ###m/h (moderata secondo il ### che tuttavia non tiene conto che la presenza dell'autobus in fase di ripartenza e la ridotta visibilità proprio per la presenza dell'autobus imponevano di tenere una velocità tale evitare un pericolo prevedibile quale l'attraversamento del pedone. Questo tanto più in una situazione in cui il campo visivo del conducente era "notevolmente limitato verso il margine sinistro della carreggiata" per la presenza ingombrante dell'autobus di linea, in fase di ripartenza o comunque ripartito, con una possibilità di avvistamento del pedone solo dopo che quest'ultimo aveva attraversato un tratto della carreggiata pari a circa 2.5 metri, corrispondente alla sagoma dell'autobus (come rilevato dalla perizia del PM; risultando il pedone coperto, come ritenuto dall'ing. ###. Il che rende irrilevante qualsiasi valutazione sulla congruenza di quanto ritenuto dall'ing. ### E questo anche prescindendo dal fatto che l'ing. ### ha compiutamente motivato come il pedone non si sarebbe trovato nello stesso punto alla velocità di 30 km/h ed inoltre l'evento letale non si sarebbe verificato, sia per le diverse conseguenze dell'impatto, sia, ancor prima, per la possibilità, del pedone, di terminare l'attraversamento e/o dell'automobilista di avvistare il pedone in tempo utile da mettere in atto manovre di salvezza. 
Né pare sul punto convincente la tesi del consulente di parte ### secondo cui era impossibile evitare l'incidente qualsiasi velocità si fosse tenuta, atteso che al di là di qualsiasi profilo quanto meno ad una velocità di 10/###m/h non si sarebbe presumibilmente verificato il decesso. Né sul punto paiono convincenti i rilievi del CTP in ordine alle medesime conseguenze a fronte della diversa velocità, atteso che questi rilievi oltre essere apodittici contrastano con gli esiti del crash test effettuati dall'ing. ### Gli artt. 140 e 141 del C.d.S. impongono al conducente di un veicolo di regolare la velocità in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza, e prevedono inoltre che il conducente debba conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità; da tali norme, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, deriva l'obbligo per il conducente di mantenere una velocità adeguata alle circostanze concrete e, in ogni caso, idonea a consentire il controllo del mezzo anche con riferimento a condotte imprudenti altrui; velocità adeguata che non può essere valutata in astratto ma in concreto. Nel caso di specie a fronte di un fatto prevedibile l'automobilista doveva tenere una velocità tale da consentire l'arrestamento del mezzo. 
Se chiaramente non si può nella valutazione controfattuale prescindere dalla possibilità di avvistamento della vittima, rimane fermo che l'avvistamento dipende dalla velocità del veicolo che deve essere tale da far fonte a condotte imprudenti ma comunque prevedibili come nel caso di specie. 
E nel caso di specie lo stesso ing. ### ritiene ad una velocità inferiore a ###m/h orari la possibilità di impedire l'evento. Se la velocità di 30/35 km/h può in linea generale essere considerata moderata, essa comunque non garantisce la possibilità di arrestarsi a fronte di un pedone che impudentemente attraversa velocemente, e quindi la possibilità di porre manovre di emergenza a fronte di un fatto prevedibile. Il che vale ad escludere che possa ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1 c.c.. 
Va in ogni caso valutata la condotta del pedone ex art. 1227 c.c.. 
Dato conto di come non risulta l'esistenza di strisce pedonali nell'immediatezza, ai sensi dell'art. 190 cds i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri, e in ogni caso devono dare la precedenza ai conducenti. Nel caso in cui il pedone abbia già iniziato l'attraversamento, come nel caso di specie, atteso che l'incidente si è verificato oltre la linea di mezzeria, è il conducente che deve fare la precedenza di sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.. Rimane tuttavia fermo che ai sensi dell'art. 190 i pedoni debbono attraversare la strada solo con l'attenzione necessaria per evitare situazioni di pericolo. 
Nel caso di specie deve ritenersi violata tale ultima disposizione, atteso che la vittima ha tentato, passando da dietro l'autobus, l'attraversamento della strada in modo improvviso e repentino ("a passo veloce") pur avendo la possibilità di avvistare l'autovettura, una volta superata la parte posteriore dell'autobus (come riferito dai testi), a differenza degli altri passeggeri che sono invece fermati al centro della carreggiata avendo notato la presenza dell'autovettura che stava sopraggiungendo dall'opposto senso di marcia. Né il fatto che gli altri passeggeri si trovavano qualche passo dietro la vittima può incidere sulla visibilità della macchina, risultando evidentemente visibile la macchina dal centro della strada. 
Deve quindi ritenersi che entrambe le parti abbiano tenuto una condotta non rispettosa delle norme del codice della strada. 
Tenuto conto della natura delle norme da ciascuno dei conducenti violate, del rispettivo grado della colpa, della incidenza causale del rispettivo comportamento tenuto dai conducenti medesimi sulla determinazione dell'evento, della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta, la responsabilità nella causazione del sinistro va ascritta nella misura del 50% per ciascuna parte. 
§ 4.4. — Venendo alla quantificazione del danno, per comodità di esposizione, al fine di evitare continue ripetizioni, la determinazione di ogni singola voce di danno verrà in prosieguo espressa senza la riduzione del concorso di colpa attribuito all'appellante nella produzione dell'evento dannoso di cui trattasi, mentre tale riduzione verrà operata sull'ammontare definitivo dei danni, risultante dalla somma delle voci prese in considerazione. 
Gli attori in riassunzione hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e dei danni patrimoniali. 
Per quanto attiene al danno da perdita del rapporto parentale, il Supremo Collegio lo definisce "come quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (Cass. n. 9196/2008, anche Cass. n. 10107/2011). 
Il danno parentale da morte di un congiunto deve essere oggetto di specifica allegazione e prova, anche a mezzo presunzioni, da chi assume esserne titolare. Va tuttavia osservato come secondo pacifico insegnamento della S.C. “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima” (Cass. n. 14422/2021 che in una fattispecie relativa alla morte di un bambino di quattro anni ha confermato la decisione di appello, in riferimento al notorio stravolgimento della vita familiare causato dalla perdita improvvisa di un figlio di meno di 4 anni e ciò sulla base dello stretto vincolo di parentela, dell'intangibilità della sfera degli affetti, dell'età della vittima e dei verosimili radicali cambiamenti dello stile di vita, conseguenti alla sofferenza interiore determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale). Ancora: “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare), mentre per gli altri congiunti (nella specie il nipote, con riguardo alla perdita dello zio) postula la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo” (Cass. n. 5452/2020); “in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione” (Cass. n. 9010/2022). 
Nel caso di specie la domanda risarcitoria è stata formulata dai due genitori, dai due figli e dalle tre sorelle e quindi dai soggetti legati da un così stretto rapporto familiare per cui si può presumere la sofferenza in assenza di elementi contrari (non provati nel caso di specie, non parendo sufficiente per escludere il rapporto il fatto che non abitassero nella stessa città). Risulta quindi irrilevante la prova testimoniale articolata (assorbita qualsiasi questione in ordine alla sua ammissibilità). 
Per quanto attiene alla liquidazione del danno la S.C. ha evidenziato come “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n. 10335/2022). 
Inoltre sempre secondo la citata sentenza “in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto comprensivo sia del “danno morale” (consistente nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello “dinamico-relazionale” (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana) e senza che la condizione di convivenza possa in alcun modo assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola costituendo questa, tutt'al più, un elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur”. 
Ciò premesso, va osservato come secondo la S.C. “l'applicazione delle tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di ### 2022, garantisce una commisurazione equa, uniforme e prevedibile del pregiudizio in esame” (Cass. n. ###/2022). 
Applicate le tabelle di ### 2022, che prevedono un sistema a punti per la liquidazione di tale di danno, tenuto conto che la vittima all'epoca dei fatti aveva 37 anni, possono essere riconosciute le seguenti somme: ### padre, anni 66, non convivente ### del ### € 3.365,00 Punti in base all'età del congiunto: 16 Punti in base all'età della vittima: 22 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 38 Risarcimento pari a € 178.345,00 ### madre, anni 63, non convivente ### del ### € 3.365,00 Punti in base all'età del congiunto: 16 Punti in base all'età della vittima: 22 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 38 Risarcimento pari a € 178.345,00 ### figlio, anni 18, convivente ### del ### € 3.365,00 Punti in base all'età del congiunto: 26 Punti in base all'età della vittima: 22 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 73 Risarcimento pari a € 296.120,00 ### figlia, anni 17, convivente ### del ### € 3.365,00 Punti in base all'età del congiunto: 26 Punti in base all'età della vittima: 22 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 73 Risarcimento pari a € 296.120,00 ### sorella, anni 38, non convivente ### del ### € 1.461,20 Punti in base all'età del congiunto: 16 Punti in base all'età della vittima: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 32 Risarcimento pari a € 68.676,40 ### sorella, anni 28, non convivente ### del ### € 1.461,20 Punti in base all'età del congiunto: 18 Punti in base all'età della vittima: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 34 Risarcimento pari a € 71.598,80 ### sorella, anni 31, non convivente ### del ### € 1.461,20 Punti in base all'età del congiunto: 16 Punti in base all'età della vittima: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 32 Risarcimento pari a € 68.676,40 Pertanto, tenuto conto della quota di responsabilità del ### pari al 50%, va riconosciuta la metà delle somme sopra indicate pari quindi le seguenti somme: a ### € 89.172,50; a ### madre, € 89.172,50; a ### € 148.060,00; a ### € 148.060,00; a ### a € 34.338,20; a ### € 35.799,40; a ### € 34.338,20. 
Rilevato che tali somme sono già all'attualità, sulle stesse dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali, convertendosi per effetto della presente sentenza il debito di valore in debito di valuta. 
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione; pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.  "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, 22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20- 1-2020, n. 1111; anche da ultimo Cass. n. 19063/2023). 
Nella specie, gli attori in riassunzione non hanno assolto gli oneri di allegazione e prova a loro carico. 
Gli attori in riassunzione hanno poi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito dai figli per la perdita delle somme che la vittima destinava alla famiglia, da determinarsi in via equitativa, oltre al danno pari alle spese funerarie e al costo della ### Innanzitutto va evidenziato come tale domanda era formulata anche nell'atto di costituzione di parte civile, non potendo ritenersi domanda nuova. 
Rilevato che le spese della CTP espletata in sede penale rientra tra le spese di lite, per quanto attiene alle ulteriori richieste, le stesse paiono infondate in assenza di una prova del danno. 
Sul punto gli attori in riassunzione hanno articolato un capitolo del seguente tenore “vero che ### con il suo lavoro riusciva a guadagnare circa € 2.000 al mese e destinava circa la metà di questi alle esigenze dei figli”. Tale capitolo è inammissibile per la sua genericità, non essendo neanche dato comprendere l'attività lavorativa della vittima (non comprovata in altro modo). 
Nulla è stato poi dedotto in ordine alla situazione economica della famiglia della vittima. 
In assenza di prova del danno è quindi da escludere la sua risarcibilità in via equitativa; questo anche considerando che il danno poteva essere facilmente provato. In tal senso secondo pacifico orientamento della S.C. “la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto” (Cass. 2831/2021). 
Pertanto non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale. 
§ 5. — La Gruopama ha comprovato il pagamento in data ### della complessiva somma di € 620.067,20 per le provvisionali di cui alla sentenza penale di condanna del 21.1.2013 (in cui erano stati riconosciuti € 100.000 a favore dei genitori, € 150.000 a favore delle figlie ed € 20.000 a favore delle sorelle oltre ad € 50.000,00 a favore del convivente (non parte nel presente giudizio). 
Ritenuto che da imputare tali somme proporzionalmente alle previste provvisionali, ne consegue la seguente imputazione: € 101.650,00 ai genitori, € 152.475,54 alle figlie, € 20.330,07 a favore delle sorelle. 
Rivalutate tali somme all'attualità per rendere omogenee le poste (Cass. n. 23927/2023), si perviene ad € 121.471,75 per i genitori, € 182.208,27 per le figlie, € 24.294,43 per le sorelle. 
Dalle somme sopra riconosciute vanno detratti gli acconti. 
Pertanto ai genitori risulta che la compagnia ha versato la maggior somma di € 12.477,50 (101.650,00 - 89.172,50), alle figlie la maggior somma di € 4.415,54 (152.475,54 - 148.060). Viceversa risultano ancora dovute alle sorelle le seguenti somme: a ### e a ### € 10.043,77 (34.338,20 - 24.294,43), e a ### € 11.504,97 (35.799,40 - 24.294,43).  ### va condannato al pagamento di tali somme, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo. 
Gli attori in riassunzione vanno condannati alla restituzione a favore della ### delle maggiori somme corrisposte a titolo di provvisionale, risultando documentato il pagamento in data ###, oltre interessi legali dal pagamento al saldo. 
§ 6. — Spese. 
Va innanzitutto ricordato come secondo l'insegnamento del Supremo Collegio “nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio” ### il giudice del rinvio deve provvedere alle spese dell'intero giudizio. 
Stante l'esito complessivo del giudizio paiono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese per la metà, dovendo la rimanente metà essere posta a carico del ### e della ### (quest'ultima limitatamente a questo grado, non essendo parte nei precedenti giudizi). Le spese sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 (quanto al tribunale monocratico, come riconosciuto dal tribunale in prossimità dei medi; quanto alla Corte d'Appello, valori medi; quanto alla Cassazione, valori medi; quanto al giudizio di rinvio, valore della causa sino ad € 260.000,00: tabella 12, scaglione sesto, valori medi, con esclusione della fase istruttoria/trattazione non espletata).  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando sulla riassunzione proposta ######### e ### coniugata ### in seguito al rinvio disposto con sentenza n. 6409/2019 della Cassazione, così provvede: dichiara che la responsabilità del sinistro è da attribuire per il 50% a ### e per il 50% a ### accerta che in conseguenza del sinistro agli attori in riassunzione spettano le seguenti somme all'attualità: a ### € 89.172,50; a #### € 89.172,50; a ### € 148.060,00; a ### € 148.060,00; a #### € 34.338,20; a ### € 35.799,40; ad ### € 34.338,20; condanna ### al pagamento a favore di #### della somma di € 10.043,77, a favore di ### della somma di € 10.043,77, a favore di ### della somma € 11.504,97, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo; condanna ### e #### alla ripetizione a favore della ###ni della somma di € 12.477,50, oltre interessi legali dal 17.4.2013 al saldo; condanna ### e ### alla ripetizione a favore della ###ni della somma di € 11.504,97, oltre interessi legali dal 17.4.2013 al saldo; compensa le spese di giudizio per la metà, condannando ### in via solidale con la ###ni limitatamente al presente grado, alla refusione a favore degli attori in riassunzione della metà delle spese di giudizio che liquida (già ridotte): quanto al primo grado penale in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e ### quanto al secondo grado penale in € 2.127,00, oltre spese generali IVA e ### ed oltre € 2.250,00 per spese ### quanto al giudizio in Cassazione in € 3.316,00,00, oltre spese generali, IVA e ### quanto al presente giudizio di rinvio in € 4.995,00 per compensi, € 1.264,50 per spese, oltre spese generali, IVA e #### 11.6.2024 ### est.   ### 

causa n. 3447/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Giulia Spadaro

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 645/2024 del 04-04-2024

... di polizza per difetto di prova di una delle condizioni costitutive per l'intervento in manleva, ovvero il pagamento dei premi relativi al contratto. Con vittoria di spese e compensi di causa ### in accoglimento del proposto APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO all'accoglimento in tutto od in parte del gravame principale, di riformare l'impugnata Sentenza non definitiva n° 2787/2020 pubb. l'11/12/2020, in relazione al procedimento n° 5311/2017 per i capi nelle premesse contestati e conseguentemente accertare in via preliminare la maturata prescrizione delle domande avanzate “ex adverso”, in ogni caso di quella proposta per il presunto danno da infezione nosocomiale. Con vittoria di spese e compensi di causa ### accertare in ogni caso il danno soltanto per quelle voci che sono (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: Dott. ### Dott.ERNESTO COVINI Consigliere Dott.ssa A.R.MAZZARELLI Consigliera Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 322/2022 promossa da: ### (c.f. ###), con il patrocinio degli avv.ti #### e ### ,elettivamente domiciliat ###atti ### contro MINISTERO DELLA SALUTE (c.f. ###), con il patrocinio dell'avv.   ### STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliat ###atti ### S.P.A. (P.I. ###), con sede ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### ed ### e presso il loro studio elettivamente domiciliata in ### Via G. Monaco, 65, ### (P.I.: ###), con sede ###, in persona del suo procuratore speciale Dr. ### in forza di procura speciale del 29/12/21 per atto Notaio Dott. ### in ### ai nn. 95917/11664 di rep./racc., rappresentata e difesa dall'Avv.   ### Vallesi (###) ed elettivamente domiciliat ###### Via ### Settembre n° 78, come da mandato unito in calce al presente atto. 
GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL 12 AREA PISANA (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, corrente in #### n. 7/9, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti per atti notaio dott. ### di ### in data ###, rep. n. 7011 e raccolta n. 4424 allegata al presente atto, dagli Avv.ti ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###) anche disgiuntamente fra loro, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'ufficio di quest'ultimi posto in ### via A. ### 7/9; APPELLATI E #### (C.F. e P.IVA ###), in persona del ### pro tempore della ### giusto decreto di autorizzazione a stare in giudizio n. 3359 del 24/03/2017, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dall'Avv. ### (C.F. ###, ### 055/4384747; PEC: ###) dell'### ed elettivamente domiciliato presso l'### regionale in (50123) #### dell'### APPELLATA; CONCLUSIONI Per l' appellante IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO: - ### la nullità della sentenza n. 2640/2021, emessa dal Tribunale di ### in data ###, per violazione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. in correlazione agli artt. 24 e 111 Cost.; e/o per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.  (omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni proposte da parte attrice e, segnatamente, sull'eccezione di nullità e/o inutilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio), impositive di una statuizione di accoglimento o di rigetto, nonché, in ogni caso e/o derivatamente, per omessa rilevazione della violazione del contraddittorio in fase di espletamento dell'indagine peritale ex artt. 194, 195 e 196 c.p.c. e 90 disp.  att. c.p.c. in correlazione con l'art. 159 c.p.c. e/o per difetto di motivazione; e/o, comunque, per tutti gli altri motivi esposti in premessa e, per l'effetto, - ### ai sensi e per gli effetti cui all'art. 162 c.p.c. ed in ragione del normale effetto devolutivo del giudizio d'appello, la causa nel merito, provvedendo alla rinnovazione dell'attività processuale riguardo alla quale la nullità si è verificata; - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore. NEL MERITO: Per la denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni di nullità della sentenza di primo grado, - ### per le motivazioni esposte nella narrativa, il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza, con conseguente accoglimento di tutte le domande, eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni formulate dall'attore in primo grado, qui da intendersi richiamate e trascritte; - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.  in favore del sottoscritto procuratore. 
Per l'appellato MINISTERO DELLA SALUTE: - in via principale rigettare l'appello principale e, di conseguenza, confermare la sentenza di primo grado; - in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della ### -in ulteriore subordine, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare prescritto il diritto azionato dall'appellante nei confronti del Ministero della ### Con vittoria di spese e onorari di giudizio. 
Per l'#### di rigettare l'appello proposto dal #### in quanto i motivi di censura risultano infondati in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza definitiva di primo grado n° 2640/2021 del 18- 19.10.2021. Con vittoria di spese e compensi di causa. ### denegata di riforma della sentenza definitiva, si eccepisce in via preliminare il difetto di garanzia/inoperatività di polizza, giusto il 7 Si cfr. pag. 11, sentenza n° 2787/2020; disposto dell'art. 1 c.p.a., essendo pervenuta alla “### Liquidatoria” assicurata la richiesta danni per l'asserita emotrasfusione in occasione dell'intervento chirurgico del 4.11.1991, in data ### e, quanto a quella per altrettanto asserito contagio nosocomiale o per via parentale, riconducibile ai ricoveri presso la predetta Usl del 31.10.1991 - 11.11.1991 nonché del 12.10.1994 - 21.10.1994, in data ### e quindi, oltre undici anni (per di più connessa alla richiesta danni di cui all'intervento del 4.11.1991 e quindi ante decorrenza della polizza che risale al 30.06.1992) oppure circa diciannove anni dopo la cessazione del contratto stesso, verificatasi “per storno” con effetti dal 30.06.1996; ex art. 18 c.p.a. per difetto di garanzia in relazione alla domanda risarcitoria perché la distribuzione e l'utilizzazione del sangue è avvenuta quando la polizza non era stata ancora contratta; sempre in via preliminare, ma in ulteriore ipotesi, si accerti l'inoperatività di polizza per difetto di prova di una delle condizioni costitutive per l'intervento in manleva, ovvero il pagamento dei premi relativi al contratto. Con vittoria di spese e compensi di causa ### in accoglimento del proposto APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO all'accoglimento in tutto od in parte del gravame principale, di riformare l'impugnata Sentenza non definitiva n° 2787/2020 pubb. l'11/12/2020, in relazione al procedimento n° 5311/2017 per i capi nelle premesse contestati e conseguentemente accertare in via preliminare la maturata prescrizione delle domande avanzate “ex adverso”, in ogni caso di quella proposta per il presunto danno da infezione nosocomiale. Con vittoria di spese e compensi di causa ### accertare in ogni caso il danno soltanto per quelle voci che sono state allegate e dimostrate come in diretta correlazione causale con l'operato degli appellati, provvedendo altresì alla eventuale diversa gradazione delle rispettive colpe dei convenuti ai fini della determinazione della misura dell'indennizzo assicurativo e/o per una successiva azione di regresso. Il tutto comunque considerando i limiti di franchigia e di massimale di cui alla polizza n° 212963. Con compensazione delle spese e compensi di causa. ### per l'inammissibilità comunque della domanda di condanna di ### al pagamento diretto in favore di parte appellante, essendo comunque l'onere della comparente ex art. 1917 c.c. quello di corrispondere l'indennità dovuta secondo gli stretti limiti previsti dal contratto di polizza; ### In tesi Confermare integralmente sentenza n.2640/2021 emessa dal Tribunale di ### in data 19 ottobre 2021 e per l'effetto, respingere l'appello promosso dal #### poiché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. In accoglimento dell'appello incidentale condizionato ### denegata e non creduta ipotesi di riforma ancorchè parziale della sentenza definitiva n.2640/21, accogliere l'appello incidentale proposto dall'odierna comparente statuendo l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dal ### ex art.2946 c.c. per i motivi di cui in narrativa. ### delle spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. ### denegata ### denegata ipotesi di accoglimento ancorché parziale dell'appello promosso dal ### e rigetto dell'appello incidentale condizionato di ### dichiarare obbligata la ### comparente a manlevare la convenuta ### ex U.SL. 12 per quanto la stessa fosse tenuta a pagare al ### ove ricorrano le condizioni di polizza ed entro il limite del massimale contrattualmente previsto, soltanto con riferimento al ricovero ospedaliero del 31 ottobre 1994. Compensazione totale o quanto meno parziale delle spese del giudizio.  ### 12 ### 1) Respingere l'appello del sig. ### avverso la sentenza n. 2640 del 18.10.2021del Tribunale di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto; 2) In via incidentale, riformare la sentenza di primo grado solo nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio 3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa ###ni spa a garantire, tenere indenne, manlevare e/o come meglio, giusta polizza assicurativa di cui in narrativa, la ### ex Usl 12 ### e pertanto condannare la stessa, come sopra, a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'appellante o comunque rifondere alla ### ex Usl 12 ### tutte le somme che quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al sig. ### per capitale, interessi e spese legali. 4) In caso di accoglimento dell'appello principale, in via incidentale condizionata, riformare la sentenza non definitiva n. 2787 del 11.12.2020 emessa dal Tribunale di ### e per l'effetto dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno avanzato dal sig. ### nei confronti di questa ### Con condanna al pagamento dei compensi di fase, da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di Iva e Cap (trattandosi di contenzioso gestito da ### interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti ### “affinché ### l'###ma Corte d'Appello di ### contrariis reiectis, respingere l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di ### 2640/2021 e, in ogni caso, rigettare tutte le domande di primo grado del #### perché inammissibili, infondate e non provate. In via istruttoria, ### si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU assunta in primo grado con sostituzione dei consulenti, per i motivi illustrati nella presente comparsa. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri accessori di legge”. 
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2640/2021 del Tribunale di ### , in materia di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria . 
I FATTI DI CAUSA E ### Con atto di citazione del 16/03/2017 ### aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### il Ministero della ### la ### e la ### ex USL 12 ### (in quanto inglobante i rapporti facenti capo all'### 5 di ### già ### 12-15-16), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., per ivi sentire, in loro contraddittorio: “1) ### E DICHIARARE la responsabilità dei convenuti, in solido o singolarmente, secondo i diversi gradi di colpa, per i danni tutti derivati al #### per i titoli e le causali di cui in premessa; 2) ### per l'effetto, i convenuti, in solido o singolarmente, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'odierno attore, nessuno escluso, nella misura che risulterà dall'espletanda C.T.U. medica o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà equa o di giustizia, con rivalutazione di tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali dal giorno dell'evento dannoso al saldo effettivo; 3) ### i convenuti, in solido o singolarmente, alla refusione delle spese e dei compensi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti”. 
A sostegno della spiegata domanda, l'attore aveva dedotto: - di essere stato ricoverato in data ### presso il ### “### Chiara”, facente parte della allora USL 12 ### con diagnosi di entrata di “lombosciatalgia da ED ###-###” ove, a seguito della patologia riscontrata e previo espletamento degli esami del caso, veniva sottoposto ad un delicato intervento chirurgico di asportazione dell'ernia discale , eseguito da parte dei medesimi sanitari nella successiva data del 04/11/1991 e, dopo qualche giorno, in via di guarigione, era stato dimesso; - di avere subito un nuovo ricovero presso la medesima ### nella successiva data del 12/10/1994, a causa di una complessa sintomatologia riconducibile all'originaria lombosciatalgia sinistra, che richiedeva ulteriori accertamenti, sottoponendosi anche in tale occasione, come da protocollo, a tutti gli esami clinici ed ematochimici del caso, i quali evidenziavano uno stato di salute complessivamente nella norma; - di avere accusato, negli anni a seguire, disturbi latenti di varia natura tra cui affaticamento e senso generale di spossatezza, che lo costringevano a nuovi ed ulteriori controlli diagnostici, sfocianti, nell'anno 1999, in una diagnosi di epatite di tipo “C”, confermata e qualificata senza alcun dubbio come “epatite cronica HCV correlata” ad evoluzione cirrogena, anche nel corso dei successivi accertamenti; - di essere stato costretto, in conseguenza di detta patologia (e di esserlo tuttora), a sottoporsi a periodici controlli sanitari e continui esami del sangue e ad assumere quotidianamente una serie di farmaci invasivi ed invalidanti; - di avere provveduto allora a richiedere presso l'### di ### la cartella clinica relativa al ricovero del 31/10/1991 e di avere avuto modo di riscontrare, in detta circostanza, che, nel corso dell'intervento chirurgico di cui sopra, si era reso necessario procedere alla somministrazione del c.d. Plasma-Exp, nonché all'esecuzione di manovre di tipo cruento sulla propria persona. ### aveva quindi ipotizzato la derivazione nosocomiale dell'infezione contratta, posto che, in assenza di altri fattori causalmente idonei a determinare il contagio, i trattamenti sanitari ricevuti nel corso dei ricoveri presso il ### di ### negli anni 1991/1994 rimanevano il veicolo più probabile di trasmissione del virus da ### considerato altresì il quadro enzimatico epatico di assoluta normalità all'ingresso del paziente presso il predetto ### . Ne aveva dunque attribuito, rispettivamente, ai fini dell'esercizio dell'azione giudiziaria, la responsabilità “extracontrattuale” al Ministero della ### per violazione dei doveri di direzione e controllo dei servizi sanitari, al fine di evitare pregiudizi alla salute pubblica, e quella “contrattuale” alla ### sanitaria, - e, per essa, secondo le vicende successorie delle ex ### soppresse, alla ### e alla ### - per non avere eseguito esattamente o correttamente le prestazioni inerenti al rapporto di spedalità, ivi compresa l'adozione delle necessarie cautele nell'utilizzo degli ambienti e degli strumenti da impiegare sui pazienti, onde evitare possibili contagi. 
Si costituivano in giudizio le parti convenute eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto vantato dall'odierno attore e - quanto al Ministero della ### - il difetto di legittimazione passiva ; nel merito, contestavano sia l'an che il quantum debeatur della domanda dallo stesso avanzata e chiedevano, comunque, di essere autorizzate alla chiamata in causa delle proprie ### assicuratrici. A seguito delle autorizzazioni, si costituivano in giudizio ### e ### assicuratori della ### ex USL 12, associandosi a tutte le eccezioni sia preliminari che di merito sollevate dalle parti convenute. Dopo il deposito di memorie e repliche ex art.  183 VI comma c.p.c., la causa veniva mandata in decisione sull'eccezione preliminare di prescrizione del diritto vantato da parte attrice. All'esito della discussione orale del 14 ottobre 2020, il Tribunale di ### pronunciava la sentenza non definitiva n.2787/20, con la quale veniva rigettata la suddetta eccezione preliminare di prescrizione e la causa veniva rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per il conferimento dell'incarico al C.T.U. designato Dott.ssa Leonilde Affuso. ### così come le altre parti convenute e ### formulavano tempestiva riserva di appello avverso detta pronuncia parziale. All'udienza del 9 febbraio 2021 veniva affidato l'incarico al C.T.U.  medico-legale, che si avvaleva, quale specialista infettivologa, della Dott.ssa ### Preso atto dell'elaborato peritale depositato dal Consulente d'### il Giudice rinviava la causa all'udienza del 15 settembre 2021 per la precisazione delle conclusioni , quindi veniva trattenuta in decisione con termini di 30 giorni per le memorie conclusionali e 20 giorni per le repliche. Il Tribunale di ### dopo il deposito delle sole memorie conclusionali e nelle more del termine per il deposito delle repliche, pronunciava la sentenza definitiva n.2640/21, con la quale respingeva la domanda attrice, per non essere stata fornita la prova della sussistenza del nesso causale fra le prestazioni sanitarie allo stesso fornite nel 1991-1994 dal ### S. ### di ### e la lamentata infezione ### così come accertato dall'espletata C.T.U.. Le spese del giudizio venivano integralmente compensate fra le parti in causa. 
Avverso la sentenza in epigrafe ha proposto appello ### chiedendone l'integrale riforma , individuando i seguenti motivi di gravame: 1)Nullità della sentenza per violazione del termine di cui all'art. 190 c.p.c.. Violazione dei principi del giusto processo ex artt. 24 e 111 Cost; 2)Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.112,113 e 183 c.p.c., omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni proposte da parte attrice, impositive di una statuizione di accoglimento o di rigetto, nonché, in ogni caso e/o derivatamente, per omessa rilevazione della violazione del contraddittorio in fase di espletamento dell'indagine peritale ex artt.194, 195 e 196 c.p.c. e 90 Disp. Att. c.p.c. in correlazione con l'art. 159 c.p.c. e vizio di motivazione; 3)Violazione e falsa applicazione degli artt.111 Cost. e 132 c.p.c. n.4; motivazione omessa e/o apparente e/o contraddittoria, in merito all'esclusione del nesso causale. 
Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1218 e 2697 c.c., in correlazione con gli artt. 40 e 41 c.p.; erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata dalle norme di legge ed erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa; parte appellante, ha chiesto, altresì, quale conseguenza dell'auspicata riforma della sentenza n.2640/21 per i suindicati motivi di appello, la riforma della stessa anche per il capo avente ad oggetto la compensazione totale delle spese di lite. 
Si sono costituiti in giudizio ### E ### , chiedendo la reiezione dell'appello principale e la conferma della sentenza di primo grado; entrambe hanno proposto appello incidentale, per chiedere la riforma della sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di ### che ha respinto l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'appellante. Si è costituita in giudizio anche la ### che ha concluso per il rigetto dell'appello . 
Si è costituita in giudizio la ### 12 ### che ha concluso per il rigetto dell'appello principale e la conferma della sentenza ; ha proposto appello incidentale, per chiedere la parziale riforma della sentenza di primo grado, in ordine alla compensazione delle spese di lite, e ha concluso per la condanna di parte attrice al pagamento delle spese del doppio grado.  ### si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello : in subordine , nel caso di accoglimento dell'appello principale, ha proposto appello incidentale , per chiedere la riforma della sentenza non definitiva, che ha escluso il maturarsi del termine di prescrizione del diritto fatto valere , e non si è pronunciata sul difetto di legittimazione passiva eccepito dal ### della ### . 
Acquisito il fascicolo di primo grado , sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) ### , ### deduce la nullità della sentenza di primo grado , in quanto è stata deliberata in data antecedente a quella fissata per la scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica . Infatti, mentre era decorso il primo termine per il deposito delle comparse conclusionali (15.10.2021) , alla data del 18/10/2021 di pubblicazione della sentenza non si era ancora consumato quello per il deposito delle memorie di replica, che sarebbe venuto a scadere solo il successivo 05/11/2021. 
In effetti, il ###, data della pubblicazione della sentenza n. 2640/2021 oggi impugnata, era spirato solo il primo dei due termini previsti dall'art. 190 c.p.c., ovvero quello per il deposito delle comparse conclusionali, scaduto il ###, mentre non era ancora decorso il termine per il deposito delle memorie di replica, che invece sarebbe scaduto il ###. ### richiama la recente sentenza del 25 novembre 2021, n. ###, in cui le ### della Corte di Cassazione, decidendo la questione relativa alla sussistenza o meno della nullità della sentenza (nella specie, si trattava di una sentenza di appello emessa prima della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.), hanno stabilito che “la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza”.  ### , pertanto , deve essere accolta , in quanto la violazione commessa dal primo Giudice è incontestata : tuttavia , nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata deliberata anticipatamente rispetto alla scadenza dei termini dell'art. 190 c.p.c., non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità. Non le basta perchè il giudice d'appello, una volta constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla invece egli stesso nel merito. Poichè ciò comporta che la decisione avvenga sempre nei limiti delle doglianze prospettate, è in questo caso da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito (esattamente in questo senso Cass., Sez. 6-3, n. 4125-20, Cass., Sez. 3, n. 5590-11). tuttavia ciò non determina di per sé la riforma della sentenza all'esito del giudizio di appello, in quanto dalla pronuncia del Supremo Collegio richiamata si evince il principio secondo cui «nell'ipotesi in cui il vizio riguardi la sentenza di primo grado», come nell'odierno giudizio, «la nullità della sentenza si converte in motivo di appello», con la conseguenza che la parte non potrà semplicemente impugnare il provvedimento rilevandone la nullità, ovvero limitarsi a denunciare che l'atto-sentenza è stato posto in essere in violazione delle regole processuali che ne disciplinano l'adozione, secondo la serie e l'ordine procedimentale nel quale l'atto medesimo è stato concepito, ma dovrà, a pena di inammissibilità, impugnarlo, anche in rapporto alle statuizioni di merito. Nel sistema di diritto processuale la nullità della sentenza si converte nell'apposito mezzo di gravame: l'appello o il ricorso per cassazione (art. 161 c.p.c.). Essa deve essere fatta valere "soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione". 
In effetti nell'atto di appello si censurano anche nel merito le statuizioni della sentenza di primo grado , per cui la dichiarazione di nullità per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avrà, come unica conseguenza logica, la declaratoria di nullità della sentenza appellata , ed il conseguente esame dei motivi posti a fondamento dell'atto di appello .  2)### si deduce la nullità della sentenza per l'omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni proposte da parte attrice, nonchè per la mancata rilevazione della violazione del contraddittorio in fase di espletamento dell'indagine peritale ex artt.194, 195 e 196 c.p.c. e 90 Disp. Att. c.p.c., in correlazione con l'art. 159 c.p.c. 
Non solo è stata rilevata l'illegittima esclusione dei procuratori e difensori delle parti dalle operazioni peritali e l'omessa trasmissione ai medesimi della “bozza” di consulenza tecnica, ma è stata eccepita anche l'inadeguatezza del criterio utilizzato dall'### per rispondere ai quesiti formulati dal Giudice, che integrerebbe la violazione del principio dispositivo. Tali eccezioni sarebbero state ignorate dal Giudice in sede ###sarebbero state vagliate le censure mosse all'elaborato peritale. Si verserebbe dunque in un'ipotesi di omessa pronuncia, ovvero di inesistenza di una decisione su un'eccezione ritualmente introdotta in giudizio, che, integrando la violazione dell'art. 112 c.p.c., determina la nullità della sentenza.  ### non è fondato : ### appellante lamenta infatti che il consulente tecnico di ufficio avrebbe omesso tanto di trasmettere ai difensori delle parti “il link indispensabile al collegamento a remoto, quanto di inoltrare loro la bozza di relazione, ai fini della eventuale trasmissione di osservazioni”. La tesi è destituita di fondamento: ai sensi dell'art. 91 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. “Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del codice”. ### vicenda in esame risulta che il ctu - Dott.ssa Leonilde Affuso - ha comunicato l'inizio delle operazioni peritali, svoltesi nel contraddittorio con il nuovo C.T.P. Dr. ### che ha discusso il caso in esame, ha presentato le proprie osservazioni alla bozza inviata dalla Consulente, ancor prima che depositasse la relazione definitiva in ### rispondendo alle osservazioni del C.T.P. dell'appellante. A nulla rileva, ai fini dell'asserita “nullità” della C.T.U., la mancata partecipazione dei propri legali alle operazioni peritali ai quali è concessa in tal senso una facoltà , non un obbligo, in quanto non vi è alcuna norma che preveda l'obbligo del CTU di comunicare ai difensori lo svolgimento delle operazioni , ancor meno è prevista la loro presenza, a pena di nullità. Sotto questo profilo, nessuna violazione e/o compromissione del diritto di difesa dell'attore può ritenersi derivata dalla mancata partecipazione del difensore alle operazioni peritali, in quanto ### è stato, come per le altre parti in causa, rappresentato dai propri ### Dott. ### e dallo specialista Dott. ### che erano i soggetti deputati a rappresentare gli interessi dell'attore in tale sede.  ### parte l'appellante , nell'eccepire la nullità , non ha neppure specificato quale tipo di lesione ai propri diritti difensivi ne sia derivata , per cui, anche sotto questo profilo , la doglianza non può essere condivisa , posto che il confronto tecnico non ha subito alcun pregiudizio, mentre quello legale è stato comunque salvaguardato, considerato che nella prima difesa utile successiva la parte ha eccepito le censure che ha inteso avanzare. In ogni caso, l'omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali alle parti non è di per sé ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando , avuto riguardo alle circostanze del caso concreto , ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa, per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni , pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti con avviso anche verbale o in qualsiasi modo , siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicitare in essa le attività ritenute convenienti (### 2 Ordinanza, n.3047 del 10.02.2020 Rv 657096-01) . 
Quanto all'eccezione di omessa valutazione, da parte del primo Giudice , dei rilievi mossi dal ct di parte, è opportuno richiamare la giurisprudenza della Cassazione sul punto : “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (Cfr da ultimo Corte di Cassazione, sent. ###/2022). 
I principi stabiliti dalla Corte di Cassazione sul punto consentono di escludere la rilevanza dell'eccezione in argomento , che deve essere quindi disattesa .  ### si censura la sentenza per essersi appiattita sulle risultanze della ctu, che non avrebbe valutato criticamente, e per aver errato sulla corretta ripartizione dell'onere probatorio tra paziente danneggiato e struttura ospedaliera.  ### non è fondato : quanto al fatto che il primo Giudice si sia acriticamente ancorato alle motivazioni addotte dal ctu, si rinvia agli argomenti esposti nell'esame del secondo motivo di appello , non senza aggiungere che la relazione del ctu contiene l'espressa confutazione dei rilievi - peraltro generici - mossi al percorso argomentativo seguito , che appare in linea con le risultanze istruttorie, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di appello. 
Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio , si deve rilevare che in tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd nosocomiale , grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria ; una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni , l'onere probatorio relativo al nesso causale , incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione , intesa quest'ultima non già, riduttivamente , quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato ( Cass., sez. 3 Ordinanza n.5490 del 22.02.2023, Rv 666812-01). 
Il richiamo ai principi della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di prova del nesso causale fra l'asserita condizione patologica lamentata dal ricorrente - ovvero l'epatite di tipo C - e la prestazione sanitaria eseguita nei suoi confronti , consente di evidenziare che in nessun modo l'appellante ha assolto al proprio onere probatorio . Invero , nell'atto di citazione a giudizio di primo grado ### dopo aver premesso di essere stato ricoverato presso il presidio ### di ### in data ###, ed esser stato ivi sottoposto ad un intervento chirurgico di asportazione dell'ernia discale , ha ricordato di esser stato nuovamente ricoverato presso la medesima struttura sanitaria il ### - lamentava, infatti, una complessa sintomatologia riconducibile all'originaria lombosciatalgia sinistra - , ove sono stati compiuti ulteriori accertamenti, consistiti in esami ematochimici , che evidenziavano uno stato di salute buona ; ha poi messo in risalto che , nell'anno 1999, si è sottoposto ad ulteriori controlli diagnostici, sfociati in una diagnosi di epatite di tipo C, che veniva poi confermata nei successivi accertamenti, e qualificata come epatite cronica ### correlata ad evoluzione iatrogena. Il ricorrente ha ricordato come, non comprendendo la derivazione di suddetta patologia, provvedeva a chiedere all'### di ### la cartella clinica relativa al ricovero del 31.10.1991 e, in detta circostanza, aveva modo di riscontrare che , nel corso dell'intervento chirurgico ricordato, si era reso necessario procedere alla somministrazione del cd ### , nonché all'esecuzione di manovre di tipo cruento (non meglio specificate) . In particolare, ### , ritenendo la somministrazione di detto plasma artificiale assimilabile alla trasfusione di sangue umano e non avendo mai subito altri interventi e/o emotrasfusioni , inoltrava domanda volta ad accertare l'eventuale sussistenza del nesso di causalità tra il danno patito e la somministrazione ricevuta nonché ad ottenere, in caso di riscontro positivo, il relativo indennizzo , ritenendo con ogni probabilità che il danno grave e permanente potesse essere ricondotto ai trattamenti ricevuti presso il ### . 
Orbene , dalla lettura dell'atto di citazione, si ricava agevolmente il fatto che l'attore ha prospettato soltanto un'eventualità circa l'origine dell'epatite di tipo C diagnosticata, e ha ritenuto con ogni probabilità che il danno grave subito potesse essere ricondotto ai trattamenti ricevuti presso l'### senza peraltro specificare di quali si trattasse. Pertanto, fin dall'atto introduttivo del giudizio, è stata prefigurata - peraltro genericamente - una mera possibilità circa la causa della patologia lamentata . Il Tribunale , acquisita la documentazione medica relativa ai ricoveri subiti da ### presso l'### menzionato , oltre alla documentazione prodotta dallo stesso attore, ha sottoposto al ctu tre quesiti, per verificare se la prospettazione attorea - ovvero la derivazione dell'infezione epatica dal plasma EXP - fosse suffragata da riscontri di natura scientifica , ottenendo delle risposte dal contenuto inequivoco, in alcun modo confutate dal ct di parte . Il ctu, infatti, ha escluso che dalle cartelle cliniche relative ai due ricoveri presso l'### risulti in qualche modo la somministrazione di alcun emocomponente o plasmaderivato di origine umana: ha invece evidenziato che nella scheda terapeutica relativa all'intervento del 1991 risulta che fu somministrato a ### un plasma expander (500 cc) , che è risultato trattarsi di ### , nome commerciale di un preparato a base di ### , sostanza sintetica ampiamente utilizzata nei casi di ipovolemia .Trattandosi di un preparato totalmente sintetico e privo di qualsiasi traccia riconducibile ad un emocomponente di origine umana, si è escluso con assoluta certezza scientifica di poter attribuire l'infezione alla somministrazione di ### effettuata nel 1991. Il ctu ha poi aggiunto che già all'epoca vigeva l'uso di siringhe sterili monouso, quindi si è esclusa quale fonte di contagio l'esecuzione di una somministrazione del preparato sintetico . Sul punto anche il ct di parte attrice ha concordato sulle conclusioni prospettate , ma ha ipotizzato che l'uso di siringhe sterili monouso sarebbe potuta essere altresì possibile causa dell'infezione , in quanto non poteva essere liquidata come impossibile . Ha concluso il ct di parte attrice dott. ### affermando che la somministrazione parentale di ### sterile, pur con utilizzo di devices monouso, rappresenta temporalmente l'unica occasione possibile di contagio in relazione al successivo quadro patologico riscontrato. Pare evidente, quindi, che per il consulente di parte attrice l'unica causa possibile di contrazione della malattia sarebbe da ricondurre alla somministrazione dell'### , ancorchè esclusa dal medesimo - in accordo con quanto affermato dal ctu - non rinvenendo pertanto altre ragioni , neppure prospettate come possibili, quali cause di insorgenza della malattia, eccezion fatta per l'uso delle siringhe monouso, che sarebbero potute essere veicolo di infezioni. Tale prospettazione rientra nel campo delle mere possibilità “ipotesi che non può essere liquidata come impossibile” , astrattamente verificabili : tuttavia , lo si ribadisce , questa evenienza è stata esclusa - in termini condivisibili e neppure confutati dal ct di parte - dal ctu, che ha affermato come è da escludere con assoluta certezza scientifica che l'infezione sia imputabile all'atto tecnico di somministrazione di ### un atto eseguito da personale sanitario, all'interno di un ambiente ospedaliero e con l'utilizzo di siringhe monouso, ambiente ove si esclude la promiscuità o il riuso delle siringhe, che tra l'altro a conclusione dell'utilizzo vengono immediatamente deposte in un contenitore apposito, trattandosi di rifiuti biologici speciali .Non solo , ma il ctu, nella sua relazione, ha chiarito , sul punto non è stata mossa alcuna osservazione critica da parte del ct di parte attrice, che l'epatite C è una patologia del fegato causata dal virus HCV e l'unica via di trasmissione è costituita dal contatto diretto con il sangue; tra le cause di trasmissione si riconosce l'utilizzo promiscuo di aghi e siringhe infette che, seppur monouso già dagli anni novanta , a tutt'oggi vengono riutilizzate e scambiate in ambito familiare e tra soggetti con storia di tossicodipendenza. Altre cause meno comuni di trasmissione sono: la condivisione di rasoi, spazzolini, forbici da unghie con persone infette, il contatto accidentale con sangue infetto, l'esecuzione di tatuaggi e piercing con materiali non sterili . 
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu, pertanto, paiono condivisibili , perché essenzialmente ricavate dall'analisi dei dati emersi dalle cartelle cliniche, ma sono sostanzialmente condivise anche dal ct di parte attrice, che ipotizza come “non impossibile” che anche l'uso di siringhe sterili monouso possa essere veicolo di infezione ..Tuttavia tale possibilità è stata radicalmente esclusa - con motivazione logica e immune da censure - dal medesimo ctu . Tanto basterebbe per respingere la domanda, in linea con quanto deciso dal Tribunale, poichè l'attore non ha assolto all'onere di provare il nesso eziologico tra la patologia riscontrata e il trattamento sanitario compiuto presso l'### di ### Nondimeno, il ctu ha posto in risalto , con ragionamento logico ancorato ai dati emersi , che nella cartella clinica risulta riportata un'epatite, seppur non specificata in quale forma, e un'ulcera duodenale , patologie antecedenti e quindi preesistenti al ricovero ospedaliero del 31 ottobre 1991 presso la ### di ### e pertanto in contraddizione con la riferita assenza di infezione al fegato e in generale di patologie epatiche all'ingresso all'### nel 1991 . Se ne conclude che i valori normali dei parametri epatici riferiti all'epoca dell'intervento portano a sostenere o che l'infezione sia avvenuta dopo il ricovero per cause diverse ( uso comune di spazzolini, forbici per unghie, interventi odontoiatrici ecc ), oppure che l'infezione era già presente, ma in uno stadio di latenza o di cronicizzazione con parametri bioumorali nella norma (ipotesi sostenuta alla raccolta anamnestica dalla voce epatite ); tale conclusione fa escludere in radice la fondatezza della pretesa attorea , che , anche per questo motivo, deve essere respinta . 
In definitiva , nella vicenda in esame la prova del nesso di causalità deve essere data dal danneggiato, che ha l'onere di dimostrare di essere entrato in ### senza l' epatite C, contratta nel periodo di ricovero del 1991 o in quello successivo, in quanto è il danneggiato che deve provare come, a causa della prestazione sanitaria, la sua condizione di salute sia peggiorata, rispetto al momento dell'ingresso, ma tale provacome è stato evidenziato - non è stata data.  ### -### 12 ### in considerazione dell'ingiusta compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale di ### propone appello incidentale contro la sentenza n. 2640 del 18.10.2021 sul solo punto della compensazione delle spese: assume l'appellante che la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di ### merita piuttosto censura nel punto in cui ha disposto la totale compensazione delle spese di primo grado, pur in presenza di un comportamento, quale quello dell'attore ora appellante, che ha proposto ed insistito per l'accoglimento della pretesa, nonostante l'inammissibilità della domanda. 
Pur prescindendo dalla considerazione che la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado impone comunque la rivisitazione del regime delle spese , l'appello incidentale proposto sul punto merita accoglimento, in quanto - considerato l'oggetto della domanda e l'andamento della causa - non ricorrono ragioni per compensare le spese del giudizio di primo grado, dovendosi pertanto dare integrale applicazione al principio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc .  -### e ### hanno proposto, in ipotesi, appello incidentale condizionato all'accoglimento in tutto od in parte del gravame principale, per la riforma dell'impugnata sentenza non definitiva n° 2787/2020, pubblicata l'11/12/2020, in relazione al procedimento n° 5311/2017, per accertare in via preliminare la maturata prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato da parte attrice.  ### analogamente ha proposto , in subordine , nel caso di accoglimento dell'appello principale, appello incidentale , per chiedere la riforma della sentenza non definitiva, che ha escluso il maturarsi del termine di prescrizione del diritto fatto valere , e non si è pronunciata sul difetto di legittimazione passiva eccepito dal ### della ### Poiché trattasi di atti di appello incidentale condizionati tutti all'accoglimento dell'appello principale, se ne omette la trattazione , per essere stata respinta la domanda principale proposta dall'attore . 
IL REGIME DELLE SPESE . 
La declaratoria di nullità della sentenza di primo grado comporta la ridefinizione del regime delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio : nel caso di specie deve trovare applicazione il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Richiamato il D.M.55/2014, per come modificato dal D.M.147/2022, le spese si liquidano , per ### in euro 10.860,00, oltre 15% , per spese generali, iva e cap per ciascuna delle parti convenute ( causa di valore indeterminabile, valori medi, fase di studio euro 2.127,00, fase introduttiva euro 1.416,00, fase istruttoria euro 3.738,00 ,00 , fase decisionale euro 3.579,00 ) , ### in euro 8.470,00 per ciascuna delle parti convenute, oltre 15% per spese generali, iva e cap ( fase di studio euro 2.518,00, fase introduttiva 1.665,00, fase decisionale euro 4.287,00 ); si deve precisare che, limitatamente al difensore della ### ex USL 12 di ### in quanto professionista interno all'### sull'importo come calcolato per i due gradi di giudizio dovranno essere computati gli oneri previdenziali pari al 23%, senza applicazione di Iva e Cap p.q.m.  La Corte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza o eccezione respinta, sull'appello proposto da ### , così dispone: dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di ### n.2640/21 , pubblicata il ### ; respinge la domanda di parte attrice ; accoglie l'appello incidentale proposto da ### 12 ### ; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida , ### , in euro 10.860,00 , oltre 15% per spese generali , iva e cap, per ciascuna delle parti convenute; ### in euro 8.470,00 , oltre 15% per spese generali, iva e cap, per ciascuna delle parti convenute . Per il difensore della ### ex USL 12 di ### , sugli importi come calcolati andranno aggiunti gli oneri previdenziali pari al 23% , senza applicazione di iva e cap. 
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 11.3.2024 #### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.  

causa n. 322/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Andreozzi Nicola, Panu Alberto

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Tribunale di Caltagirone, Sentenza n. 434/2024 del 12-06-2024

... della vendita contestata. La mancata prova della sussistenza dei requisiti di coltivatore diretto e di proprietario di fondo finitimo consentono già di ritenere infondata la domanda di parte attrice, ritenendosi non necessario ogni accertamento rispetto agli ulteriori requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio del riscatto agrario, secondo la giurisprudenza sopra richiamata. Per completezza espositiva, posto che a monte l'attore non è titolare di una situazione giuridica tutelabile con l'azione risarcitoria, per quanto argomentato, la domanda di risarcimento si rivela infondata anche in punto di danno che non è stato adeguatamente determinato in fase esplicativa - con individuazione delle conseguenze lesive patite - né a fortiori provato. Per tutte le superiori ragioni, la domanda (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE UNICA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 407/2014 R.G. promossa da: ### nato a ### di ### il ###, c.f.  ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio, in ### piazza ### n. 20, è elettivamente domiciliat ###atti.   ATTORE contro ### nata a ### (### il ###, c.f. ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in ### piazza ### n. 2, è elettivamente domiciliat ###atti.   CONVENUTA e contro AGRO & ### S.r.l. Società Agricola, già ### S.r.l., con sede in ####, contrada ### SP 39/2 KM 3,8, c.f. e p.i. ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata in ### viale ### 161/A, presso lo studio dell'avv. ### giusta procura in atti.  CONVENUTA * * * 
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### riferiva di essere proprietario di un'azienda agricola sita in ### contrada ### s.n., a conduzione familiare, presso la quale esercitava l'attività di coltivatore diretto, in particolare sui fondi identificati al catasto al foglio 165, particelle 3, 54, 55, 125 e 126. Rappresentava, ancora, di essere confinante con i fondi identificati in catasto al foglio 166, particella 94 e al foglio 165, particelle 1, 2, 10, 14, 15, 21, 33, 34, 39, 50, 51, 6,13, 42, 44, 97, 123, 45 e 98 oggetto del contratto di compravendita stipulato il ### dinanzi al notaio ### in ### tra #### e ####, nella qualità di legale rappresentate della ### S.r.l. ### agricola. 
Lamentava, pertanto, la mancata effettuazione nei suoi riguardi della denuntiatio prevista dall'art. 8 legge 590/1965 e dall'art. 7 legge 817/1971 che, al contrario, doveva essere eseguita in virtù della sua qualità di prelazionario. Concludeva, quindi, chiedendo dichiararsi la nullità per frode alla legge del detto contratto; in ogni caso l'inefficacia dello stesso e ordinarsi la sostituzione dell'attore nella posizione sostanziale dell'acquirente per il medesimo prezzo di euro 55.000,00; condannare i convenuti al risarcimento del danno subito quantificato in euro 55.000,00; con vittoria di spese e compensi. 
Si costituiva in giudizio la società ### eccependo: la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 8, comma V, l. 590/1965; l'insussistenza in capo all'attore dei requisiti per l'esercizio del riscatto agrario; la mancanza in domanda di un'offerta di pagamento del prezzo; l'inapplicabilità della normativa sul retratto agrario quando oggetto della vendita sia un complesso fondiario, nel caso in cui la proprietà dell'attore confini solo con una porzione dei fondi oggetto della vendita; la prevalenza della società convenuta, capace di realizzare uno sviluppo aziendale ed unità produttive maggiormente efficienti sotto il profilo tecnico-economico, nel caso di pluralità di confinanti aventi diritto; l'infondatezza della domanda risarcitoria. Chiedeva, inoltre, la condanna ai sensi dell'art. 96, I comma, o in subordine III comma, c.p.c. 
Si costituiva pure ### la quale, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la decadenza dall'azione; nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea. 
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali ammesse con l'ordinanza del 28.06.2010 e l'acquisizione di documentazione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.  ### del 07.12.2023 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 123ter c.p.c., dal deposito di note scritte nelle quali ### e la ### & ### S.r.l. ### precisavano le conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.  *** 
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da ### Se infatti l'azione di riscatto agrario, in quanto avente natura dichiarativa e non costitutiva, può essere esperita nei soli confronti della parte acquirente, ciò non esclude che l'attore - il quale abbia interesse ad ottenere una sentenza di accertamento con efficacia di giudicato anche nei confronti della parte venditrice - possa citare anche quest'ultima in giudizio (Cassazione civile, sez. III, 16 gennaio 2009, n. 973; concetto ribadito da Cassazione civile, sez. III, 14 ottobre 2019, n. 25758). La circostanza che non sussista un litisconsorzio necessario tra parte acquirente e parte venditrice non esclude che, nel momento in cui quest'ultima viene citata in giudizio dall'attore, la medesima diventi a tutti gli effetti parte processuale, come è avvenuto nel caso in esame. 
Passando all'esame della domanda di nullità per contratto in frode alla legge, in quanto logicamente preliminare, la stessa è inammissibile. In forza del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418 c.c., infatti l'azione di nullità è esperibile solo ove la legge non abbia predisposto uno strumento diverso a tutela dei beni giuridici asseritamente lesi. Nel caso in esame tale strumento è rappresentato proprio dall'azione di retratto agrario di cui al combinato disposto degli artt. 7 l. 817/1971 e 8 l. 590/1865 ( di recente Cassazione civile, sez. II, 24 agosto 2023, n. 25209). 
È d'uopo premettere, al riguardo, che le convenute non hanno provato l'eccezione di decadenza sollevata. 
Ai sensi dell'art. 8, commi IV e V, l. 590/1965, “il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni. 
Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa”. 
Nel caso in esame, è incontestato che nessuna proposta di alienazione sia stata notificata prima della vendita al ### con la conseguenza che questi ha diritto di esercitare il riscatto agrario nel termine di un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita. ### con il quale il coltivatore eserciti il diritto di prelazione, prima, quello di riscatto, poi, ha natura di atto unilaterale recettizio, per la produzione degli effetti sostanziali del quale è necessario che giunga nella sfera di conoscenza (anche soltanto legale) del destinatario, secondo la disciplina prevista dagli artt. 1334 e 1335 c.c. Tale manifestazione di volontà può essere formulata per la prima volta con l'atto di citazione, che sotto questo profilo - ai fini della conoscenza legale dell'atto nei riguardi del destinatario - seguirà le regole di diritto sostanziale sopra individuate e non anche quelle sulle notificazioni, e in particolare sulla scissione degli effetti delle stesse. Ciò non soltanto per la valenza sostanziale delle dichiarazioni rese, quanto soprattutto perché è la stessa legge a prevedere che per la produzione di effetti l'atto debba essere legalmente conosciuto dal destinatario; circostanza che non si verifica nel caso in cui l'atto di citazione sia solo consegnato agli ### giudiziari per la notifica. In questo contesto, l'ordinamento dà prevalenza al legittimo affidamento dell'acquirente e alla stabilità dei rapporti negoziali (cfr., tra le tante, Cassazione civile, sez. III, 3 gennaio 2014, n. 40 e Cassazione civile, sez. III, 7 agosto 2023, 24012). Nella fattispecie in esame, le convenute eccepiscono che l'atto di citazione sia stato consegnato agli ### giudiziari per le notifiche prima della scadenza del termine annuale, ma sia giunto a loro conoscenza oltre il detto termine, assumendo come dies a quo il 18 marzo 2013. Tale data, riportata al margine dell'atto contestato, rappresenta quella della registrazione dell'atto a fini fiscali e non anche quella della trascrizione. Non essendo stata prodotta la nota di trascrizione, non è possibile verificare il rispetto o meno del termine di decadenza annuale e, trattandosi di fatto idoneo a dare fondamento all'eccezione sollevata dalle convenute, spettava a queste ultime fornirne la prova, in applicazione dell'art. 2697 Andando al merito della controversia, in base al combinato disposto degli artt. 7 l. 817/1971 e 8 l.  590/1865, il coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita che sia stato pretermesso, non essendogli stata notificata la proposta di alienazione con copia del preliminare di compravendita contenente il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione (come è avvenuto in maniera incontestata nel presente giudizio), può riscattare il terreno entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, offrendo in pagamento il medesimo prezzo sostenuto dall'acquirente. ### del diritto è subordinato alla ricorrenza delle condizioni che fanno sorgere il diritto di prelazione. Pertanto, in sede processuale, l'attore sarà tenuto a provare: a) di essere coltivatore diretto; b) di essere proprietario di un fondo confinante con quello oggetto di vendita; c) di coltivare il fondo stesso da almeno due anni; d) di non avere venduto nel biennio anteriore altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria; e) che il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 marzo 2024, n. 8338). E ciò perché la limitazione dell'autonomia negoziale può esser giustificata solo se controbilanciata dal perseguimento di altro obiettivo meritevole di tutela, qual è nel caso in esame quello di favorire l'accorpamento delle piccole proprietà fondiarie per migliorarne l'efficienza produttiva e lo sfruttamento colturale (sul punto Cassazione civile, sez. II, 5 settembre 2023, n. 25851). 
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito la prova dei superiori presupposti, per le ragioni che verranno di seguito spiegate. È d'uopo puntualizzare, in proposito, che il convincimento del giudice sul fatto che il retraente non abbia fornito adeguata dimostrazione di alcuna tra le enumerate condizioni, consente di omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi (Cassazione civile, sez. III, 15 gennaio 2020, n. 537). 
In primo luogo, non vi è la prova in ordine alla qualità di coltivatore diretto dell'attore. Sul punto, va precisato che - per costante giurisprudenza di legittimità cui questo giudice aderisce, in conformità allo scopo e alla funzione delle disposizioni sul retratto agrario - la qualità di coltivatore diretto va intesa in senso restrittivo, ossia comprensiva delle sole attività che concernono la lavorazione della terra al fine della coltivazione e produzione; l'eventuale contestuale esercizio dell'attività di allevamento di animali non preclude l'esercizio della prelazione, purché tale ultima attività rappresenti un accessorio o un'attività contestuale rispetto alla coltivazione del fondo, avente portata caratterizzante e connotativa. 
Al contrario la sola attività di allevamento di animali, anche in presenza di attività di coltivazione del fondo funzionale alla prima (ad esempio con riguardo al foraggio per il bestiame) esclude l'attribuzione della qualifica di coltivatore diretto (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 42, Cassazione civile, sez. III, 22 gennaio 2019, n. 1561). 
Dalle prove orali espletate è emerso che il ### esercita attività di allevamento di bovini e che l'attività di coltivazione del fondo è solo marginale. In tale direzione convergono sia le dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale sia le affermazioni dei testi di parte convenuta e della stessa parte attrice. ### ha, infatti, sostenuto di allevare bovini e di piantare anche ortaggi e alberi di frutta. I testi di parte convenuta hanno dichiarato che l'attore svolge esclusivamente l'attività di allevamento dei bovini e che, al più, l'attività di coltivazione svolta potrebbe riguardare il foraggio per gli animali. Il teste di parte attrice ### ha dichiarato che l'attore e i suoi familiari allevano animali, tra cui polli, e coltivano i loro terreni con orzo, frutta, verdura e “vizza”; termine dialettale, quest'ultimo, usato per indicare la veccia, che è un foraggio per le mucche. Il secondo teste di parte attrice, ### fratello dell'attore, ha affermato: “Mio fratello coltiva i terreni in questione da circa 10-11 anni. Le coltivazioni da lui effettuate sono orzo, veccia, alberi di frutta e ortaggi vari. Ha creato una piccola fattoria sui luoghi. Quando era piccolo, mio fratello si recava sui luoghi per cui è causa con mio padre … Le citate coltivazioni sono soltanto per uso personale e della sua famiglia. I prodotti coltivati non venivano e non vengono tuttora commercializzati … Mio fratello coltivava e coltiva tuttora foraggio anche per gli animali perché sui luoghi sono presenti pure bovini”. 
Le dichiarazioni di ### in particolare, consentono di ricondurre ad unità elementi probatori per certi profili parziari e parziali rendendoli univoci; e ciò per la pregnanza che tali dichiarazioni assumono per la conoscenza dei luoghi e delle attività sugli stessi esercitate che è agevole presumere che ### possieda, in ragione del vincolo di parentela con l'attore. 
Inoltre, a completamento, del superiore quadro probatorio, dalla documentazione ### acquisita si evince che i contributi sono stati concessi per l'attività di pascolo e non anche per quella di coltivazione. In sostanza non risulta provato che al momento dell'esercizio del riscatto l'attore fosse coltivatore diretto. 
Per altro verso, l'attore non ha provato di essere proprietario di fondi che siano confinanti quelli oggetto della compravendita. A fronte della specifica contestazione della convenuta ### in comparsa di costituzione e risposta, nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., egli non ha dedotto nulla al riguardo. Con la seconda memoria ha prodotto visure catastali relative ad immobili in sua titolarità - che tra l'altro non corrispondono a quelli indicati in citazione - ed una planimetria relativa al foglio 165, senza però allegare alcunché in chiave assertiva in ordine all'effettiva posizione delle particelle di cui è proprietario rispetto a quelle che vorrebbe riscattare. Dall'esame della planimetria, tuttavia, si evince che i fondi di cui è proprietario non confinano con quelli oggetto della vendita contestata. 
La mancata prova della sussistenza dei requisiti di coltivatore diretto e di proprietario di fondo finitimo consentono già di ritenere infondata la domanda di parte attrice, ritenendosi non necessario ogni accertamento rispetto agli ulteriori requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio del riscatto agrario, secondo la giurisprudenza sopra richiamata. 
Per completezza espositiva, posto che a monte l'attore non è titolare di una situazione giuridica tutelabile con l'azione risarcitoria, per quanto argomentato, la domanda di risarcimento si rivela infondata anche in punto di danno che non è stato adeguatamente determinato in fase esplicativa - con individuazione delle conseguenze lesive patite - né a fortiori provato. 
Per tutte le superiori ragioni, la domanda attorea non merita accoglimento. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e delle attività effettivamente prestate, per ciascuna delle due convenute. 
Infine, non merita accoglimento la domanda proposta dalla ### S.r.l. ### agricola (ora ### & ### S.r.l. ### agricola) di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., primo o terzo comma. 
Al riguardo, mentre la responsabilità di cui al primo comma presuppone l'istanza della parte, l'applicazione della sanzione processuale di cui al terzo comma, indipendente da ogni istanza ed allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio, in quanto è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte. Orbene, se - in linea con l'orientamento di legittimità al quale questo decidente aderisce - deve ammettersi che la deduzione della responsabilità processuale ex art.  96, primo comma, c.p.c. rechi in sé una necessaria indeterminatezza quanto ad effetti lesivi direttamente discendenti dalla improvvida iniziativa giudiziale, è comunque certo che persista la necessità di una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni (Cass. Civ. Sez. II 7620/2013 e, in precedenza, Cass. Civ. SS.UU. ord. n. 7583/2004). 
Non avendo la parte convenuta allegato, neppure genericamente, i fatti da cui desumere i danni subiti, non potendo questi esser desunti dalla comune esperienza, la relativa domanda non può essere accolta. 
Con riferimento, invece, all'ipotesi “sanzionatoria” del terzo comma, è d'uopo sottolineare che “la condanna ex art 96, comma III c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, comma I e II c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di un condotta oggettivamente valutabile alla stregue di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (in termini Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3830/2021; Cass. Civ. Sez. VI n. 20018/2020). 
Nel caso di specie, tuttavia, non sono emersi nel corso del giudizio comportamenti idonei ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 96, comma ### c.p.c.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa o assorbita: - rigetta la domanda di parte attrice; - condanna quest'ultima alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida per compensi in euro 12.013,00 per ### & ### S.r.l. ### agricola e in euro 4.915,00 per ### per entrambe le convenute oltre rimborso forfettario, IVA e c.p.a. come per legge. 
Così deciso in ### in data 11 giugno 2024 

IL GIUDICE
dott.ssa ###


causa n. 407/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Oriana Calvo

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