N. 3547/2015 R.Gen.Aff.Cont. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Grosseto Contenzioso CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3547/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 21/02/2024, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.
TRA ### (C.F.###), nato a ### il ###, con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti, presso il cui studio sito in ### al ### n. 44, risulta elettivamente domiciliato; ATTORE
E ### (C.F.###), nato a ### il ###, con il patrocinio dell'avv. #### giusta procura in atti, presso il cui studio sito in ### alla ### n. 1, risulta elettivamente domiciliato; CONVENUTO
E ### (C.F.###), nata a ### il ###; CONVENUTA CONTUMACE
E ### (C.F.###), nato a ### il ###; CONVENUTO CONTUMACE
E - 2 - ### (C.F.###), nato a ### il ###; CONVENUTO CONTUMACE
E ### (C.F.###), nato a ### il ###; CONVENUTO CONTUMACE
E ### (C.F.###), nata a ### il ###, con il patrocinio dell'avv. #### giusta procura in atti, presso il cui studio sito in ### al ### n. 140, risulta elettivamente domiciliata; CONVENUTA
Oggetto: Azione di nullità ex artt. 1418 e ss c.c., azione di simulazione assoluta ex artt. 1414 e ss c.c. ed azione revocatoria ex art. 2901 Conclusioni: all'udienza del 21/02/2024, come in atti riportate. 1. Breve svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sign. ### evocava in giudizio ####### e #### dichiarava che, in data ###, erogava a titolo di prestito infruttifero a ### titolare dell'azienda ### la somma di € 50.000,00, attraverso l'emissione di un assegno circolare di € 30.000,00 e di un assegno bancario di € 20.000,00 (cfr. in atti).
Contestualmente e solidalmente con ### si assumeva il debito di cui sopra il padre dello stesso, ### consegnando al sign. ### un assegno bancario di € 50.000,00, tratto su un conto corrente cointestato con la moglie, ### Il sign. ### affermava che, nonostante le numerose promesse di restituzione del prestito e le richieste di pagamento, né il ### né il ### il quale veniva nelle more dichiarato fallito con sentenza datata 24.01.2014 del Tribunale di ### (cfr. in atti), onoravano il debito. ### sottolineava che non aveva alcun esito neanche l'invio di una diffida e di un telegramma (cfr. in atti) e che, pertanto, si trovava costretto ad adire le vie legali, ottenendo nei confronti di ### il decreto ingiuntivo - 3 - 632/2015 (cfr. in atti), non opposto nei termini di legge, e presentando nei confronti di ### istanza di ammissione al passivo fallimentare (cfr. in atti). ### evidenziava, inoltre, che iniziate le procedure esecutive la famiglia ### effettuava una serie di operazioni finalizzate a sottrarre i beni dalle azioni esecutive e dalla procedura fallimentare, nonostante le continue promesse di pagamento.
Nello specifico, l'attore dichiarava di essere venuto a conoscenza di alcune circostanze: 1) in data #### stipulava con la coniuge una convenzione matrimoniale (cfr. in atti), con la quale disponevano la separazione dei beni, sciogliendo, quindi, la comunione legale; 2) poco prima del fallimento, ### vendeva due immobili alla madre, ### la quale si accollava il mutuo ipotecario e disponeva sugli stessi un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., sui quali il primo manteneva il diritto di abitazione (cfr. in atti); 3) in data #### succedeva a ### nella qualità di amministratore unico della società ### s.r.l. (cfr. in atti); 4) in data ###, ### e ### vendevano alla cognata del figlio, ### un podere in ### con annessi terreni e magazzino, al corrispettivo di € 100.000,00, il quale risulta pagato con bonifico bancario n. ### (cfr. in atti); 5) in data #### vincolava, ex art. 2645 ter c.c., a favore proprio, della moglie e dei nipoti l'intero residuo compendio immobiliare (cfr. in atti).
Parte attrice censurava questi ultimi due atti, ritenendo che il primo fosse inficiato da nullità o comunque oggetto di simulazione assoluta, ovvero in subordine che dovesse essere revocato; ed il secondo nullo ovvero in subordine che dovesse essere revocato.
Si costituiva in giudizio solamente ### con rituale comparsa di costituzione e risposta.
Il convenuto dichiarava che l'assegno emesso dallo stesso a favore del ### veniva consegnato agli inizi del 2015 e, quindi, dopo che erano stati stipulati gli atti contestati dall'attore.
Tale assegno, sosteneva il ### veniva consegnato su un c/c privo di provvista, in bianco ed avente solo una funzione di garanzia. - 4 - Parte convenuta, inoltre, affermava che la vendita del podere sito in ### era effettiva ed aveva lo scopo di sostenere il figlio, ### e la sua famiglia, date le difficoltà economiche derivanti dal fallimento della società.
Rispetto al secondo atto, invece, il convenuto metteva in rilievo che il vincolo di destinazione fosse motivato principalmente dall'esigenza di garantire la realizzazione dei bisogni del nipote, ### in quanto affetto da una grave disabilità, oltre che della sua famiglia.
Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice.
Gli altri convenuti non si costituivano in giudizio.
All'udienza del 05.04.2016 il giudice dichiarava la contumacia degli altri convenuti non costituiti e assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Alle udienze del 20.03.2018 e del 04.12.2018 si procedeva all'espletamento dell'istruttoria orale.
All'udienza del 15.11.2022 le parti precisavano le conclusioni.
Con ordinanza del 08.05.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo, essendo stata depositata la sentenza del Tribunale di ### che aveva disposto l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno a favore del minore ####, ### riassumeva il giudizio nei termini di legge nei confronti di tutti i convenuti.
Si costituivano in giudizio solo ### e ### prima contumace. Degli altri convenuti non si costituiva nessuno, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza del 21.02.2024 le parti precisavano nuovamente le conclusioni. 2. Qualificazione giuridica delle domande.
In via prioritaria, è essenziale procedere alla qualificazione giuridica delle domande proposte dall'attore. Ebbene, dall'esame delle domande e delle ragioni svolte negli atti introduttivi del giudizio, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che la detta parte attrice abbia esperito una domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità, ex artt. 1418 e ss c.c., ovvero della simulazione assoluta, ex artt. 1414 e ss c.c., del contratto di compravendita di cui sopra, ovvero in subordine una domanda finalizzata ad ottenere la revocazione, ex artt. 2901 e ss c.c., dello stesso. Inoltre, l'attore ha esperito un'azione volta ad ottenere l'accertamento della nullità dell'atto di destinazione, ex art. 2645 ter c.c., di cui sopra, ai sensi degli artt. 1418 e ss c.c., ovvero in subordine una domanda finalizzata ad ottenerne la revocazione, ex artt. 2901 e ss - 5 - Al fine di rendere organica la trattazione delle questioni oggetto di giudizio, oltre che logica e coerente, è necessario richiamare brevemente aspetti degli istituti rilevanti, per poterli, poi, calare nella fattispecie concreta.
La simulazione, com'è noto, rappresenta un'ipotesi di divergenza tra quanto dichiarato dalle parti e quanto effettivamente voluto internamente dalle stesse. Ed infatti, l'art. 1414 c.c. stabilisce che il contratto simulato non produce effetti tra le parti; mentre nel caso in cui le stesse abbiano voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, avrà effetto tra i contraenti il contratto dissimulato, sempre che ne ricorrano i requisiti di sostanza e di forma.
Pertanto, vengono delineate due ipotesi di simulazione, quella assoluta e quella relativa.
Nel primo caso, i contraenti stipulano un contratto, c.d. simulato, ma in realtà non ne vogliono concludere nessuno. Nel secondo caso, invece, le parti apparentemente pongono in essere un determinato contratto, c.d. simulato, ma in realtà internamente e in accordo tra loro vogliono concluderne uno diverso, c.d. dissimulato (“la simulazione si ha quando v'è difformità tra volontà effettiva delle parti e quanto dalle stesse dichiarato; essa può essere assoluta o relativa a seconda che le parti pongano in essere un contratto senza l'intenzione di costituire alcun rapporto, oppure vogliano costituirne uno diverso da quello poi effettivamente posto in essere”, Tribunale Patti, sez. I, 08.05.2023, n. 454).
Gli elementi essenziali della simulazione, quindi, sono: il contratto simulato, il contratto dissimulato - nel caso della simulazione relativa -, l'accordo o comunque la volontà comune delle parti di simulare e, infine, l'eventuale controdichiarazione.
Parte della giurisprudenza qualifica il negozio simulato come nullo, o per difetto di accordo tra le parti o per mancanza di causa (“### della simulazione assoluta determina la nullità del negozio o del contratto, per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo”, Civ., Sez. II, 26.03.2018, n. 7459).
Di conseguenza, il contratto simulato sarà un negozio invalido e contrario all'ordinamento giuridico. ### un altro orientamento, che si ritiene maggiormente condivisibile, invece, attraverso l'azione di simulazione si mira ad ottenere una declaratoria di inefficacia totale o parziale del contratto e non di invalidità (“### di simulazione è un'azione di accertamento, normalmente diretta a fare accertare giudizialmente l'inefficacia totale o parziale del contratto ed il reale rapporto intercorrente tra le parti. La simulazione non ha effetto tra le parti (cfr. art. 1414 1° comma c.c.), tra le quali ha invece effetto la situazione realmente voluta”, Tribunale di Napoli, sez. II, del 18.10.2021, n. 8477). - 6 - Ed infatti, com'è noto, nei casi in cui la simulazione non è opponibile ai terzi, il negozio simulato può comunque produrre effetti a carico delle parti. Ciò rende più giustificabile la circostanza che la legittimazione ad agire competa solo a soggetti determinati e non a chiunque vi abbia interesse ed è, inoltre, esclusa la rilevabilità d'ufficio. ### di nullità, invece, com'è noto, è connotata dalla legittimazione assoluta, oltre che dalla rilevabilità d'ufficio (art. 1421 c.c.).
A conferma di ciò, l'art. 1415 c.c. il quale prevede che “La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione. I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti”.
Aspetto centrale in tema di simulazione del contratto concerne la prova della stessa. ###. 1416 c.c., in particolare, stabilisce che la simulazione può essere dimostrata senza limiti attraverso la prova testimoniale quando la domanda è proposta dai creditori o da terzi e, nel caso in cui sia volta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti (“La prova per testimoni e presunzioni (come definito nell'articolo 2729, secondo comma, cod. civ.) riguardo alla simulazione è accettata solo se richiesta dai creditori o da soggetti terzi.
Un'eccezione si applica nei confronti delle parti coinvolte quando la questione mira a dimostrare l'illecito del contratto nascosto”, Cass. Civ., sez. III, del 15.05.2024, n. 13407).
La ratio di tale regime differenziato a seconda che ad agire siano creditori o terzi ovvero i contraenti risiede nella circostanza che questi ultimi dovrebbero essere più agevolati a dimostrare la simulazione attraverso prove documentali, come un'eventuale controdichiarazione.
Nell'ipotesi specifica in cui ad agire in giudizio è un terzo, il quale intende provare la simulazione assoluta di una compravendita immobiliare, quindi, non valgono i limiti alla prova testimoniale che sussistono nel caso in cui ad agire sia una delle parti del contratto simulato. Inoltre, com'è noto, la simulazione assoluta, in tal caso può provarsi anche tramite presunzioni (“In tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 Cc, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza”, Cass. Civ., Sez. III, del 19.03.2024, n. 7350; “in tema di prova per - 7 - presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico”, Cass. Civ., sez. II, del 10.05.2023, n. 12606).
Ancor più in particolare, quando a proporre l'azione di simulazione è il creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare e questa si fonda su presunzioni che indicano il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente dovrà provare l'effettivo pagamento del prezzo, in quanto in mancanza potrà desumersi il carattere apparente del contratto (“### l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2697 del codice civile, indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti”, Civ., sez. II, del 10.05.2023, n. 12606). ### di simulazione si differenzia, inoltre, dall'azione revocatoria, di cui agli artt. 2901 e 2902 Quest'ultima è uno strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica, di cui all'art. 2740 c.c., posto a presidio dei creditori, in quanto ha la finalità di impedire il depauperamento del patrimonio del debitore, nel caso in cui quest'ultimo effettui atti dispositivi dello stesso.
Ed infatti, l'art. 2901 c.c. prevede che: “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. - 8 - Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. ### dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”. ### di revocazione, quindi, mira a ricostruire la garanzia generica sul patrimonio del debitore attraverso la declaratoria di inefficacia di ogni atto dispositivo compiuto da quest'ultimo ed è volta ad evitare che i beni vengano sottratti all'azione esecutiva del creditore agente.
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria sono l'esistenza di un credito, l'eventus damni, ossia il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore, il consilium fraudis, ossia l'intento frodatorio del debitore o comunque la consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, e la partecipatio fraudis del terzo, ossia la partecipazione del terzo, nel caso di atti a titolo oneroso, nell'intento frodatorio del debitore.
Quindi, si evince come l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità, in quanto la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente, mentre la seconda tende ad ottenere una declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento delle condizioni di cui sopra, dalle quali invece prescinde la simulazione (Corte d'appello L'### del 29.06.2020, n. 908).
Ed infatti, “Da tale differenza tra le due azioni deriva che esse, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro oppure in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra” (Tribunale Patti, sez. I, del 08.05.2023, n. 454). 3. Contratto di compravendita immobiliare stipulato tra #### e ### Fatte tali premesse è opportuno analizzare separatamente i contratti oggetto delle domande formulate da parte attrice.
Quanto al contratto di compravendita immobiliare del 31.03.2014, registrato in data ### al n. 2.009 Mod. 1t, trascritto in data ###, al n. 4588 Reg. gen. e n. 3536 Reg. part., la domanda di accertamento della simulazione assoluta risulta fondata per le ragioni che seguono.
Applicando le coordinate normative ed ermeneutiche tracciate poc'anzi, in virtù di un apprezzamento singolo e globale degli elementi di fatto emersi soprattutto dall'istruttoria documentale, si desume come le parti del contratto di - 9 - compravendita immobiliare, ### e ### da un lato, nella qualità di alienanti, e ### dall'altro, nella qualità di acquirente, in realtà non abbiano voluto stipulare alcun negozio.
Specificamente, gli elementi di fatto dai quali si presume l'avvenuta simulazione assoluta sono molteplici. In primo luogo, le e-mail del 13.07.2014, inviate da ### in risposta alle richieste di spiegazioni del ### in ordine all'intervenuta vendita del podere in #### infatti, al fine di rassicurare il ### gli comunica che in realtà l'immobile era stato solamente intestato alla cognata, ### al fine di garantire un prestito di € 100.000,00 che la stessa gli aveva concesso e che, infatti, il padre, ### si recava, come sempre, tutte le domeniche al podere.
Da tale elemento di fatto, si risale alla circostanza che l'intestazione dell'immobile in realtà era semplicemente finalizzata a garantire un prestito che il ### aveva ricevuto dalla cognata al fine di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dall'intervenuta dichiarazione di fallimento della società, ### Ed infatti, come anche sottolineato da ### il padre dello stesso continuava ad utilizzare il podere, come se ne fosse ancora il proprietario, recandosi presso il medesimo tutte le domeniche.
Inoltre, la circostanza determinante e provante la simulazione assoluta è, anche, la mancata prova dell'avvenuto pagamento da parte di ### nei confronti del ### e di ### del corrispettivo dell'immobile suddetto.
Ed infatti, decisivo il mancato ottemperamento all'ordine di esibizione, di cui all'art. 210 c.p.c., disposto dal giudice all'udienza del 21.06.2017, con il quale veniva ordinato a #### e alla ### S.p.a. di esibire e produrre copia del bonifico bancario n. 2816442205, con allegazione di tutta la documentazione da cui risultasse la causale, il destinatario e gli estremi.
I convenuti destinatari dell'ordine di esibizione non hanno esibito e prodotto alcunché nei termini di cui sopra. Unica documentazione prodotta è la copia di una lista movimenti, tra l'altro connotata anche da alcuni annerimenti che non ne consentono un esame approfondito, dalla quale risulta un pagamento effettuato da tale ### nei confronti di ### in data ###, di € 100.000,00, con causale “caparra acquisto imm.” e CRO ###.
Tale documento non può costituire la prova dell'avvenuto pagamento per una molteplicità di ragioni. Innanzitutto, non è il bonifico bancario vero e proprio ma una semplice copia di lista movimenti, tra l'altro anche in parte alterata da - 10 - annerimenti che ne mettono in dubbio la genuinità. A provare il pagamento doveva essere il vero e proprio bonifico bancario, con indicazione di causale, destinatario del pagamento ed estremi, che i convenuti si sono rifiutati di esibire; condotta questa dalla quale si possono trarre ulteriori elementi di prova in ordine all'avvenuta simulazione assoluta della compravendita del podere di ### In secondo luogo, se è pur vero che il numero di CRO corrisponde con quello indicato nel contratto di compravendita prodotto agli atti non si spiega perché l'operazione di pagamento risulta datata 02.08.2013 e il contratto è stato invece stipulato il ###, addirittura quasi otto mesi dopo.
A chiarire tale aspetto non sono stati neanche i testi sentiti alle udienze del 20.03.2018 e del 04.12.2018, #### e ### I primi due, infatti, sostenendo l'effettività della vendita fanno riferimento ad un bonifico bancario, quale mezzo di pagamento utilizzato per la corresponsione del corrispettivo di € 100.000,00, che, però, non è mai stato esibito in giudizio. Né tantomeno è stata chiarita la circostanza del lungo lasso temporale intercorso tra il presunto anteriore pagamento e il contratto di compravendita stipulato, il cui collegamento, quindi, è da escludersi.
Ancora, se, come già detto, è pur vero che il numero di CRO corrisponde con quello indicato nel contratto di compravendita prodotto agli atti, si è avuto modo di evidenziare che tale circostanza non costituisce alcuna prova dell'avvenuto pagamento. Tale onere probatorio non può, quindi, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore, in tal caso il ### che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Non da ultimo a corroborare la simulazione anche l'aspetto in virtù del quale il versamento di cui alla lista movimenti prodotta non è stato effettuato da quella che dovrebbe essere l'acquirente dell'immobile, ossia ### bensì da ### Pertanto, da tali elementi di fatto si ritiene si possa risalire alla circostanza in ordine alla quale il contratto di compravendita immobiliare del 31.03.2014, registrato in data ### al n. 2.009 Mod. 1t, trascritto in data ###, al 4588 Reg. gen. e n. 3536 Reg. part., è stato oggetto di simulazione assoluta, poiché in realtà il trasferimento del diritto di proprietà dal ### e da ### verso ### non è mai avvenuto, stante la mancata prova del pagamento. 4. Atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. effettuato da ### - 11 - Per quanto concerne l'atto di destinazione, di cui all'art. 2645 ter c.p.c., del 10.06.2014, trascritto presso l'### per il territorio di ### al ### Gen. 6165 e Reg. Part. 4751, la domanda di accertamento della nullità dello stesso risulta infondata per i motivi che seguono. ### che viene in rilievo è un negozio di destinazione disciplinato dall'art. 2645 ter c.c., rubricato “### di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”.
Tale norma prevede la trascrizione, al fine di rendere opponibile a terzi il vincolo di destinazione, di atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c. Inoltre, per la realizzazione degli interessi di cui sopra può agire il conferente e qualunque interessato anche durante la vita del primo e il vincolo di destinazione si estende anche ai frutti derivanti dai beni conferiti.
La disposizione in oggetto rappresenta una noma sugli effetti, posto che il legislatore ha disposto principalmente la trascrivibilità degli atti negoziali di destinazione, confermando la non tassatività degli atti soggetti a trascrizione di cui agli artt. 2643 e ss Tuttavia, attraverso una norma sulla pubblicità si è indirettamente introdotta anche una norma sulla fattispecie, poiché l'art. 2645 ter c.c. individua alcuni elementi identificativi dei negozi di destinazione. ### principale dei negozi indicati nell'art. 2645 ter c.c. è quello di destinare determinati beni, mobili registrati e/o immobili, alla realizzazione di specifici interessi. Dal vincolo di destinazione deriva il c.d. effetto segregativo o di separazione patrimoniale, in quanto i beni sui quali viene impresso il vincolo di destinazione possono essere aggrediti in sede esecutiva unicamente dai creditori i cui diritti rispondono alle finalità sottese alla destinazione.
Pertanto, costituisce un'ipotesi di limitazione della responsabilità patrimoniale generica, ex art. 2740 c.c., posto che i creditori che vantano ragioni estranee a quelle proprie del vincolo di destinazione non potranno soddisfarsi sui beni conferiti ma solo su quelli residui. Quindi, l'art. 2645 ter c.c. rientra tra i casi espressamente previsti dalla legge di limitazione della responsabilità patrimoniale, di cui all'art. 2740, comma 2, - 12 - Posto che gli atti in esame comportano una limitazione della responsabilità patrimoniale del debitore, l'art. 2645 ter c.c. disciplina analiticamente i connotati degli atti di destinazione.
Innanzitutto, devono essere redatti in forma pubblica e devono avere ad oggetto beni mobili registrati e beni immobili, proprio al fine della loro trascrizione. I beni in questione devono essere destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, secondo l'accezione di cui all'art. 1322, comma 2, c.c. Tali interessi devono essere riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.
La caratteristica della meritevolezza degli interessi assume rilevanza centrale proprio perché la stessa rappresenta la causa giustificatrice della destinazione e, di conseguenza, della separazione patrimoniale. E' necessario, quindi, individuare una giustificazione al prevalere dell'interesse perseguito con la destinazione rispetto a quello dei creditori, il quale non può che essere, anche in un'ottica costituzionalmente orientata, uno scopo di pubblica utilità. Ed infatti, il controllo di meritevolezza di cui all'art. 2645 ter c.c. non può consistere in un mero riscontro di assenza di illiceità del negozio ma deve svolgersi in una prospettiva valoriale, guardando soprattutto alla ### I negozi di destinazione possono essere dinamici o statici, ossia possono comportare una vicenda traslativa ovvero essere autodichiarati. Nel primo caso il conferente trasferisce la proprietà dei beni oggetto del vincolo ad un soggetto gestore che dovrà amministrare i medesimi nel rispetto degli scopi posti alla base della destinazione. Nel secondo caso non si ha alcuna vicenda traslativa, posto che il conferente mantiene la proprietà dei beni oggetto del vincolo, ma sugli stessi imprime una specifica finalità, nei termini di cui sopra; ragion per cui in questa evenienza l'atto sarà a titolo gratuito, poiché il sacrificio economico del disponente non rinviene una contropartita in una attribuzione a suo favore (“### di semplice destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprietà dello stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., costituisce, di regola, un negozio unilaterale - non perfezionandosi con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in una attribuzione in suo favore; esso resta tale anche se, nel contesto di un atto pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia a sua volta destinato propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri - risultando in tal caso i diversi negozi di destinazione solo occasionalmente contenuti nel - 13 - medesimo atto pubblico notarile -, salvo che risulti diversamente, sulla base di una puntuale ricostruzione del contenuto effettivo della volontà delle parti e della causa concreta del complessivo negozio dalle stesse posto in essere”, Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, n.3697).
Nella prima ipotesi il negozio avrà struttura bilaterale, nella seconda, invece, avrà struttura unilaterale. ### di negozio di destinazione autodichiarato, non rientrando in una vicenda circolatoria, può porre maggiori problemi rispetto alla verifica della meritevolezza dello stesso; tuttavia, per tali ragioni, risulta sempre necessaria l'altruità dell'interesse, nel senso che quest'ultimo non può riferirsi solo ed esclusivamente alla persona conferente.
Orbene, l'atto di destinazione posto in essere da ### risulta connotato da tutti gli elementi costitutivi e i presupposti previsti dall'art. 2645 ter c.c. e, quindi, non può considerarsi nullo.
Lo stesso rientra nell'ipotesi del negozio di destinazione autodichiarato e statico, in quanto il conferente, ossia il ### non trasferisce i beni oggetto del vincolo bensì li destina a specifiche finalità. I beni in questione sono tutti beni immobili e sono vincolati al perseguimento di interessi meritevoli di tutela, in quanto aventi rango costituzionale. Tra questi, il “fine di assicurare ai beneficiari un'idonea abitazione e la disponibilità dei frutti dei beni, allo scopo di utilizzarli per sostenere le spese del proprio mantenimento, dell'assistenza medica e della persona, dell'istruzione e dell'avviamento al lavoro, per consentire loro il mantenimento dell'attuale tenore di vita e la soddisfazione di bisogni legati a ragioni di salute, di studio, di lavoro o familiari.”. Quindi, pur essendo un atto di destinazione statico è evidente la prevalenza dell'altruità dell'interesse, oltre che la meritevolezza dello stesso, essendo conforme ai canoni costituzionali.
I beneficiari di tale destinazione vengono individuati nel conferente stesso, il sign. ### nella coniuge, la sign.ra ### ed i nipoti, #### e ### Pertanto, i beneficiari sono tutte persone fisiche secondo il disposto dell'art. 2645 ter c.c., ma ancor più importante tra gli stessi vi è anche una persona con grave disabilità, qual è il nipote del conferente ### così come risulta dalla documentazione medica prodotta agli atti.
Gli interessi perseguiti dal conferente rispondono, pertanto, a finalità che ricevono un'espressa tutela nella ### quali il principio di solidarietà sociale e di tutela della salute, di cui agli artt. 2 e 32 Cost., in particolare rispetto alla posizione del ### e quelli in materia di tutela della famiglia, di cui agli artt. 29, 30 e 31 Cost., relativamente a tutti i beneficiari. - 14 - Per quanto concerne, invece, l'azione revocatoria, di cui all'art. 2901 c.c., volta ad ottenere una declaratoria di inefficacia dell'atto di destinazione analizzato, la stessa, invece, risulta fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
In particolare, quanto alla sussistenza del credito questo risulta cristallizzato nel decreto ingiuntivo non opposto, n. 632/2015, r.g.n. 1678/2015, il quale, com'è noto, “è equiparabile ad una sentenza di condanna e, proprio perché non opposto, acquista efficacia di giudicato, sia in ordine all'esistenza del credito azionato, che al rapporto di cui esso è oggetto ed al titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, oltre che in merito all'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del credito dedotto in giudizio precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione” (Tribunale Termini Imerese, 30/03/2023, n.379).
Quanto agli altri presupposti, previsti dall'art. 2901 c.c., gli stessi sono parzialmente differenti a seconda della natura onerosa o gratuita dell'atto, in quanto nel secondo caso non risulta necessaria la prova del consilium fraudis da parte terzo intervenuto, com'è nel caso di specie.
La revocatoria può operare anche rispetto all'atto costitutivo del vincolo di destinazione, di cui all'art. 2645 ter c.c., ciò in quanto il solo fatto che si tratti di un negozio volto a soddisfare interessi meritevoli di tutela (art. 1322, comma 2, c.c.), anche in un'accezione costituzionale, non presuppone necessariamente una soccombenza degli interessi dei creditori, aventi ragioni estranee alla destinazione, i quali potrebbero anche prevalere (“### costitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. stipulato in pregiudizio degli interessi dei creditori del disponente è revocabile, ove ne sussistano i presupposti, essendo soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale. In particolare, va riconosciuta la assoggettabilità alla tutela ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., trattandosi di atto che, anche se non determina la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente, comporta tuttavia un effetto di segregazione patrimoniale così da imprimere ai beni una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori. I beni segregati, infatti, per effetto della costituzione del vincolo, possono costituire oggetto di esecuzione esclusivamente per i debiti contratti per la realizzazione del fine di destinazione”, Tribunale Alessandria sez. I, 25/08/2020, n.486).
Ed infatti, “l'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., benché non determina il trasferimento della proprietà dei beni medesimi, né la costituzione su di essi di diritti reali in senso stretto, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati alla garanzia dei creditori ed è conseguentemente idoneo - 15 - alla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.” (Tribunale Vicenza sez. II, 15/06/2022, n.1047).
Per quanto concerne l'esame del merito dell'azione revocatoria proposta, considerato che il credito risulta vantato dal ### pari ad € 50.000,00, oltre interessi, risulta accertato nel decreto ingiuntivo non opposto di cui sopra, la stessa deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 Sussiste, in particolare, l'eventus damni, ossia un pregiudizio alle aspettative vantate dal creditore, stante la notevole riduzione del patrimonio aggredibile, che è idonea ad incidere negativamente sulla garanzia patrimoniale generica, rendendo più difficoltosa la realizzazione del credito, anche in sede esecutiva. Quindi, il pregiudizio ricorre non solo quando sia del tutto compromessa la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando l'atto dispositivo comporti una variazione quantitativa e/o qualitativa del patrimonio, che rende più incerta la soddisfazione del credito (Cass. Civ. Sez. II, del 03.02.2015, n. 1902, anche Civ. Sez. VI, del 8.07.2014, n. 16498).
Parte attrice ha allegato che con l'atto di destinazione censurato il ### abbia sottratto ai propri creditori personali l'intero patrimonio eventualmente pignorabile. Tale circostanza non è stata contestata dal convenuto, il quale non ha offerto alcuna prova in ordine alla consistenza del proprio patrimonio ed alla possibilità per il ### di soddisfarsi proficuamente sullo stesso.
Sussiste anche l'ulteriore elemento della scientia damni, quale consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto di destinazione possa causare alle ragioni creditorie.
Sempre muovendo dall'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo non opposto n. 632/2015, quest'ultimo si fonda su quanto risulta dal ricorso monitorio (“###à del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico; essa trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda”, Tribunale Cosenza I, 26/10/2022, n.1853).
Quest'ultimo, infatti, prevede che in data ###, quindi in epoca anteriore all'atto da revocare, ### ha erogato a titolo di prestito infruttifero, a ### la somma di € 50.000,00, attraverso un assegno circolare di € - 16 - 30.000,00 e un assegno bancario di € 20.000,00 e che, pochi giorni dopo, si assumeva il debito nei confronti del primo anche il padre del debitore, ossia il ### consegnando un assegno bancario di € 50.000,00. Pertanto, quest'ultimo era perfettamente a conoscenza del fatto che l'atto di destinazione potesse cagionare un pregiudizio alle ragioni del ### nei termini di cui sopra.
Per tutte queste ragioni deve essere dichiarata l'inefficacia relativa dell'atto di destinazione nei confronti di parte attrice, ### in accoglimento dell'azione revocatoria.
Tutte le altre eccezioni proposte dalle parti si intendono assorbite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, trattazione e decisionale), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti. P.Q.M. Il Tribunale di ### Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice, così provvede: a) dichiara la contumacia di ##### e ### b) dichiara la simulazione assoluta del contratto di compravendita stipulato per atto del ### dott. ### in data ###, tra #### e ### registrato in data ###, avente ad oggetto l'unità immobiliare, sita in #### Via del ### n. 27, (Foglio n. 152, part. 172, sub. 7 e Foglio n. 152, part. 359); c) dichiara assorbite le altre domande relative all'atto sub a); d) ordina alla competente ### del ### di pubblicità immobiliare (ex ### dei registri immobiliari) di ### di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. rispetto all'atto di cui al punto b); e) accoglie l'azione revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti di ### dell'atto costitutivo di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter stipulato da ### in data, 10.06.2014, a rogito del ### dott. ### n. rep. 26403/7473, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di ### con nota di trascrizione RG 6165 e RP 4751; - 17 - f) ordina alla competente ### del ### di pubblicità immobiliare (ex ### dei registri immobiliari) di ### di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. rispetto all'atto di cui al punto e); a) condanna i convenuti costituiti, ### e ### al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, ed in € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in ### il ### Il Giudice
Dott.ssa ###
causa n. 3547/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Leone Silvia