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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 1743/2024 del 24-06-2024

... parte convenuta non ha fornito alcuna prova dell'asserita natura onerosa della cessione attuata, da valutarsi nell'economia complessiva delle rispettive posizioni reddituali dei coniugi (rimaste imprecisate) e della sistemazione degli assetti patrimoniali conseguenti alla separazione. Non ha infatti dimostrato che l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, pur in assenza di figli nati dalla coppia, avesse una funzione solutorio-compensativa di un eventuale obbligo di mantenimento verso il coniuge, mancando qualsiasi prova del presupposto della non autonomia economica della moglie, né ha comprovato la tesi dei suoi pregressi debiti verso la stessa da rimborso di prestiti asseritamente ricevuti nel corso della convivenza matrimoniale a supporto della sua attività di imprenditore edile. (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di FOGGIA, 3^ sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice, dott. M. ### ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nelle riunite cause civili in prima istanza, iscritte ai N.ri 4314 e 4532 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e decise mediante lettura del dispositivo ex art. 281sexies c.p.c.  all'udienza del 24/06/2024 T R A ### e ### srl unipersonale e ### avv.  ### la prima domiciliata in ### presso lo studio dell'avv.  ### che la rappresenta in giudizio per mandato allegato all'atto di citazione; il secondo difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c.  ### avv. ### volontario difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c. e domiciliato presso il proprio studio in ### E ### domiciliato in ### presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura allegata alla memoria difensiva di costituzione ### delli ### domiciliata in ### G.co presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta in giudizio per mandato allegato alla memoria difensiva di costituzione ### revocatoria ordinaria ###udienza del 24/06/2024, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, riportandosi integralmente ai propri rispettivi atti. 
CONCISA ESPOSIZIONE delle ### di ### e di ### della DECISIONE Priva di pregio è innanzitutto l'eccezione, sollevata dai convenuti, secondo cui l'interventore volontario avv. ### non avrebbe formulato, nel giudizio riunito, alcuna domanda propria, essendosi limitato solo ad insistere per l'accoglimento di quella avanzata dai ricorrenti nel giudizio principale. 
La tesi è palesemente infondata. 
È principio giurisprudenziale pacifico che l'interpretazione della domanda e l'individuazione del petitum non possono essere compiute sulla scorta della mera formulazione letterale dell'atto, ma esaminando il contenuto sostanziale della pretesa alla luce delle finalità perseguite dal giudizio (cfr., tra le tante, 2009/n. 18783; Cass. 2014/n. 20294) e compiendo dunque un esame complessivo dell'atto difensivo, non limitato alle sole conclusioni. 
Nel caso di specie, emerge dalla semplice lettura coordinata della parte espositiva dell'atto di intervento -in cui l'interventore ha premesso a chiare lettere di agire quale titolare di un proprio autonomo credito maturato nei confronti del ### quale difensore antistatario della sua controparte nel giudizio di cassazione conclusosi nel 2019- che il medesimo ha spiegato, quale portatore di un interesse personale alla pronuncia, un intervento adesivo autonomo (e non ad adiuvandum) che conduce necessariamente ad interpretare la sua domanda come funzionale ad ottenere una dichiarazione di inefficacia ### del medesimo atto impugnato anche nei propri confronti, secondo quanto del resto precisato espressamente nel verbale del prosieguo di prima udienza del 5/02/2024, costituente la prima difesa utile successiva che era consentita dall'art. 281duodecies, co. 3 c.p.c.  quale replica all'avversa eccezione sollevata con le note del 2/02/2024. 
Nel merito, la domanda revocatoria è fondata e va accolta. 
Nessun dubbio si pone sulla revocabilità del contratto con cui un coniuge trasferisca all'altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata o negoziata (cfr. Cass. 2008/n. 11914; 2005/n. 15603); è noto, infatti, che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale relativo allo status di separato, ed un contenuto eventuale costituito dagli accordi patrimoniali accessori che possono anche prevedere l'attribuzione di immobili, i quali ultimi accordi, per la loro autonomia, ben possono essere aggrediti dai terzi creditori. 
In tali casi, si osserva che l'azione revocatoria “non trova ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso (o, nella specie, nell'autorizzazione data dal PM ex L. 2014/n. 162, ndr), cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che comunque lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né infine nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti” (Cass. 2006/n. 8516); che, “ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca o meno nell'ambito di una più ampia sistemazione solutorio-compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale” (Cass. 2019/ 10443). 
Ciò posto, ricorrono nel caso in esame tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. (esistenza di un rapporto di credito verso il debitore disponente; effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto dispositivo; conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo). 
Sussistono innanzitutto le dedotte ragioni di credito degli istanti e dell'interventore volontario, portate da titoli giudiziali -peraltro definitivi e irretrattabiliprodotti agli atti (sentenza d'appello n. 1200/2018; ordinanza n. 9639/20 resa dalla Corte di cassazione ad epilogo della stessa vicenda giudiziaria; sentenze n. 1424/2020 e n. 1431/2020 di rigetto delle opposizioni a precetto spiegate dal debitore). 
Sussiste anche l'eventus damni. 
E' noto che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr., tra le tante, Cass. 2006/n. 15265; 2019/n. 16221). 
Nella fattispecie, è un dato incontestabile che, con l'atto impugnato, il debitore si sia spogliato degli unici beni immobili di cui era proprietario esclusivo (il cui valore di mercato, contrariamente a quanto assunto dai convenuti, non può certamente definirsi “nullo” in ragione della mera vicinanza, al pari di tanti altri immobili, alle piste del locale aeroporto). 
A fronte di tanto, il ### non ha fornito prova sufficiente della disponibilità di altri beni in grado di garantire in modo altrettanto agevole la soddisfazione delle ragioni dei creditori, essendosi limitato solo a dimostrare di esser comproprietario, per l'esigua quota di ¼ pervenutagli per successione ereditaria paterna, di un piccolo locale seminterrato (fgl. 7, p.lla 691) di 88 mq e di categoria C/6 sito in ### G.co. (è un dato notorio che le quote di comproprietà siano di più difficile realizzo nell'ambito di un'eventuale procedura esecutiva), nonché di aver ricevuto in cessione dal Comune di ### G. alcuni terreni dell'estensione di circa 3.000 mq. in forza di verbale di transazione e di conciliazione giudiziale del 7/03/2016 (all. 7 alla memoria di costituzione del ###, che però subordinava espressamente il perfezionamento della cessione ad una serie di controprestazioni poste a carico del ### nell'ambito di una futura edificazione ancora da compiersi (trasferimento in permuta di un'autorimessa coperta per il ricovero dei mezzi comunali, destinazione di una superficie a parcheggio pubblico da gestire secondo certi criteri, etc.), del cui regolare adempimento non è stata fornita la minima prova agli atti. 
Tale prova era invece da ritenersi essenziale, visto che la clausola n. 10 del medesimo verbale transattivo prevedeva espressamente che l'accordo si sarebbe automaticamente risolto di diritto, con retrocessione immediata del terreno in favore del cedente Comune di ### G.co, non solo in caso di inadempimento pur di uno solo dei patti concordati, ma anche di mancata attuazione per qualsiasi motivo del programma costruttivo avente ad oggetto il lotto di terreno ceduto entro il termine di due anni dalla firma dell'accordo. 
Quanto invece al terreno di are 71.41 venduto da ### con atto per notar C. d'Addetta del 8/10/2007 (all. 5) e al dedotto programma edificatorio in C.da ### di cui alla ### edilizia del 25/03/2010 (all. 6), la documentazione in atti dimostra chiaramente che tali beni e rapporti non sono affatto riconducibili al ### in proprio, bensì alla C.V. ### srl che, quale società di capitali, è soggetto giuridico del tutto autonomo e distinto rispetto al debitore convenuto. 
Alla luce di tanto, non essendo stata offerta da quest'ultimo sufficiente prova dell'esistenza di risorse patrimoniali alternative in grado di garantire la stessa agevole realizzabilità dei crediti fatti valere in questa sede, deve concludersi che l'atto dispositivo impugnato abbia senz'altro determinato una notevole variazione peggiorativa dell'originaria consistenza patrimoniale del debitore sia in termini quantitativi che qualitativi. 
Quanto al requisito soggettivo, è noto che detto requisito si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo impugnato sia successivo o anteriore al sorgere del vantato credito: nel primo caso è sufficiente la semplice conoscenza od agevole conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori; nel secondo, si richiede invece la più rigorosa prova della dolosa preordinazione dell'atto. 
Nella fattispecie, non vi è dubbio che si verta nel primo caso, visto che il trasferimento immobiliare del 28/08/2018 è stato pacificamente compiuto dal debitore convenuto nella pendenza del giudizio di rivalsa avviato nei suoi confronti con originario ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 2012, poi sfociato nella pronuncia d'appello n. 1200/2018 del 5/07/2018 e nell'ordinanza di rigetto della S.C. 
Né può fondatamente sostenersi la tesi dell'anteriorità dell'atto impugnato sulla base del rilievo che i crediti portati dai predetti titoli sarebbero divenuti definitivi e irretrattabili solo in un momento successivo alla contestata cessione, posto che, per principio giurisprudenziale pacifico, in tema di azione revocatoria il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (cfr., tra le tante, Cass. 2019/ 22161). 
Nella fattispecie, il credito da rivalsa nei confronti del ### (cui sono accessorie le spese di lite) è sorto contrattualmente nel 1998, come risulta dalla semplice lettura dell'ordinanza ex art. 702bis c.p.c. resa in primo grado. 
Ne deriva che il requisito soggettivo richiesto nella specie si esaurisce nella cd. scientia damni, intesa come semplice conoscenza -od agevole conoscibilità- del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, che ben può essere provata in via presuntiva (cfr., tra le tante, Cass. 2019/n. 16221). 
Il requisito soggettivo si atteggia altresì diversamente a seconda della natura onerosa o gratuita dell'atto dispositivo, perché è noto che, in caso di atto a titolo gratuito, non rileva lo stato soggettivo del terzo beneficiario, il quale, avendo acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (cfr., tra le tante, Cass. 2010/n. 12045). 
Nel caso in esame, rileva il Tribunale che parte convenuta non ha fornito alcuna prova dell'asserita natura onerosa della cessione attuata, da valutarsi nell'economia complessiva delle rispettive posizioni reddituali dei coniugi (rimaste imprecisate) e della sistemazione degli assetti patrimoniali conseguenti alla separazione. 
Non ha infatti dimostrato che l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, pur in assenza di figli nati dalla coppia, avesse una funzione solutorio-compensativa di un eventuale obbligo di mantenimento verso il coniuge, mancando qualsiasi prova del presupposto della non autonomia economica della moglie, né ha comprovato la tesi dei suoi pregressi debiti verso la stessa da rimborso di prestiti asseritamente ricevuti nel corso della convivenza matrimoniale a supporto della sua attività di imprenditore edile. 
In ogni caso, anche a voler per ipotesi ritenere che il patto traslativo inerente la casa coniugale (cui si è data attuazione con l'atto di cessione impugnato) non costituisse una liberalità, ma avesse effettivamente una funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento nei confronti della moglie e/o comunque compensativa di altri eventuali sconosciuti rapporti economici esistenti tra i coniugi, sussiste comunque sufficiente prova della scientia damni sia in capo al disponente che alla terza cessionaria del bene. 
Ed infatti, la conoscenza da parte di entrambi del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori rinviene, nello specifico, dal concorso dei seguenti elementi precisi ed inequivoci: --la tempistica dell'invito alla negoziazione assistita per l'accordo di separazione consensuale, inviato, guarda caso, dal ### lo stesso giorno (5/07/2018) della notifica a mezzo Pec della sentenza di riforma in appello n. 1200/18 e sfociato appena venti gg. dopo nella firma dell'accordo del 25/07/2018 contenente il patto relativo all'impegno a trasferire la proprietà della casa coniugale alla moglie, poi adempiuto con la stipula, in data ###, dell'atto di trasferimento impugnato; --la portata della dismissione attuata, con cui, subito dopo la riforma della pronuncia di rigetto in primo grado, il debitore convenuto si è frettolosamente spogliato degli unici immobili di cui era proprietario esclusivo, comprese le parti del fabbricato ancora in corso di costruzione che non erano ovviamente adibite a casa coniugale; --il rapporto di coniugio esistente tra il disponente e la beneficiaria della cessione, che pure, in quanto moglie del ### dal settembre 1997, non poteva non essere a conoscenza dell'annosa vicenda giudiziaria in cui è stato per lunghissimo tempo coinvolto il marito (quanto meno dalla sua chiamata in causa nel precedente giudizio iniziato già nel 2002), in relazione ad un atto di compravendita risalente al 1998, rispetto al quale il medesimo, titolare dell'impresa di costruzione del fabbricato venduto alla ### srl, aveva assunto sin da quell'epoca l'obbligo di tener indenne la società venditrice da ogni responsabilità connessa a vizi di costruzione. 
La riconosciuta sussistenza di tutti gli elementi di cui all'art.  2901 c.c. conduce, in definitiva, all'accoglimento della domanda revocatoria dell'atto traslativo proposta sia dagli attori che dall'interventore autonomo. 
Non vi è invece luogo per la revoca anche dell'atto presupposto costituito dalla convenzione di negoziazione assistita del 25/07/2018, che, essendo qualificabile (rispetto agli obblighi di cessione ivi assunti) come impegno preliminare alla stipula del contratto impugnato, non è atto revocabile ex art. 2901 c.c., in conformità del pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui “il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può invece avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato (cfr. Cass. 2011/n. 17365; Cass. 2018/n. 15215; Cass. 2019/ 17067). 
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, nelle misure liquidate come da dispositivo ex DM 2014/n. 55, sulla base degli scaglioni tariffari determinati dal valore dei crediti tutelati in ciascun giudizio, dimezzata la fase di trattazione/istruttoria in ragione della natura documentale della controversia e tenuto conto del mancato deposito di note conclusive da parte degli istanti e dell'interventore volontario.  P.Q.M.  il Tribunale di Foggia, 3^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ### e ### srl unipersonale e ### avv. ### con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato il ###, nonché da ### avv. ### con comparsa di intervento volontario depositata nel giudizio riunito il ###, nei confronti di ### e delli #### nelle cause riunite iscritte ai N.ri 4314/2023 e 4532/2023 R.G., uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza od eccezione, così provvede: 1. accoglie la domanda revocatoria ordinaria e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti degli attori e dell'interventore volontario, dell'atto di trasferimento immobiliare per notar C. d'Addetta del 28/08/2018 -### 25226/Racc. 13065, con cui ### in adempimento della convenzione di negoziazione assistita stipulata il ### ed avente ad oggetto l'accordo di separazione personale tra coniugi autorizzato dalla ### della Repubblica presso questo Tribunale con provvedimento n. 146/18 del 2/08/2018, ha ceduto alla moglie delli ### la piena proprietà dell'intero fabbricato sito in ### alla via ### 1 (costituito da quattro appartamenti, di cui due ancora in corso di costruzione, ed un locale seminterrato ad uso deposito) censiti in catasto al fgl.  131, p.lla 287, sub 1-2-3-4-5, con annessa area di pertinenza a destinazione agricola di are 37.54, censita in catasto al fgl.  131, p.lle 285, 283, 240 e 237; 2. visto l'art. 2655 c.c., dispone l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato eseguita il ### presso la ### dei ### di ### ai N.ri 19165 R.G.-14312 R.P.; 3. condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore degli attori e dell'interventore volontario, liquidandole, per i primi, in € 786 per esborsi ed € 5.634 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. ### per l'interventore volontario, avv. M.A. ### in € 2.967 a titolo di onorari, oltre accessori di legge come sopra.  ================================================================== Così deciso in ### il 24 giugno 2024 

Il Giudice
(dott. M. ###


causa n. 4314/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Marchesiello Maria Angela

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 04-01-2024

... 5 c.p.c. Errata valutazione in punto di eventus damni causato ad ### con la vendita dell'unico bene a ### Errore su un punto essenziale della controversia che è stato oggett o di discussione tra le parti; nello specifico, l'odierna ricorrente sottolinea la viola zione del disposto dell 'art. 2901 c.c. in considerazione di evidenti errori di motivazione compiuti dal giudice del merito in ordine al profilo dell'eventus damni. 4. Con il quarto motivo denuncia l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 360 comma nn. 3 e 5 c.p.c. Errata e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. nel la valutazione del requisito soggettivo dell'azione. Assenza di consilium fraudis da parte di ### Errore sul fatto e su un punto essenziale della controversia che è stato oggetto di (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15328/2022 R.G. proposto da ### S.R.L., in perso na del legale rappresentante pro tempo re, rappresentata e difesa dall'### giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE; - ricorrente - contro ### S.R.L., in perso na del leale rappresentante pro tempo re, rappresentata e difesa dagli avvocati ### E #### giusta procura speciale in calce al controricorso, domiciliat ###### PI AZZA CAV OUR presso la ### della CORTE di CASSAZIONE; oggetto: responsabilità patrimoniale - revocatoria ordinaria - C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 15328/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi - controricorrente - nonché contro ### S.R.L., -intimata avverso la SENTENZA di CORTE ### di FIRENZE n. 2482/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione sv olta nell a camera di consiglio del 5 ott obre 2023 dalla ### Fatti di causa 1. La Corte d 'appello di Firenze, in a ccoglimento dell'impugnazione proposta da ### s.r.l. nei confronti di ### S.R.L. e di ### S.R.L., ha riformato la sentenza del Tribunale di Arezzo, che aveva rigettato la domanda di revocatoria proposta da ### e ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di quest'ultima dell'atto di vendita stipulato in data ###, tra ### e ### di un immobile (nella specie, fabbricato ad uso artigianale in corso di costruzione in ### di ### trascritto il ###, con condanna di ### a tenere inden ne ### della conseguenze patrimoniali derivanti dalla declaratoria di inefficacia, con condanna della prima alle spese del doppio grado in favore della seconda, e con condanna di entrambe le appellate, in solido, in favore dell'appellante. 
Il Tribunale di Arezzo in prime cure con la decisione n. 223 del 2019 aveva ritenuto non sussistenti i presupposti posti a fondamento dell'azione revocatoria.  2. Per quel che ancora qui rileva, a sostegno della domanda proposta con atto di citazione dell'ottobre 2015, ### S.R.L. aveva premesso di essere creditrice di una somma derivante dal saldo dei lavori in appalto eseguiti nell'immobile della debitrice per l'importo di ### 90.000,00, somma per la quale aveva ottenuto il decreto ingiuntivo 1556/2012 dal Tribunale di C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 15328/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. ### notificato a ### e opposto da quest'ultima dinanzi allo stesso tribunale, nel giudizio di opposizione aveva rappresentato che l'unico cespite di proprietà della debitrice, sul quale era iscritta ipoteca nel 2012, era stato venduto nell'agosto del 2015 a ### per il prezzo di ### 610.000,00; che il Tribu nale, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo, lo aveva revocato, statu endo la condanna di ### al pagamento di ### 42.099,25 in favore della ### 3. Avverso la decisione della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassaz ione ### S.R.L. fondato su quattro motivi. Ha resistito con controrico rso ### S.R.L.; sebbene intimata, #### S.R.L. non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.   La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c. 
Entrambe le parti hanno depositato distinte memorie. 
Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la errat a interpretazione e applicazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 360, co.  1, n. 3 c.p.c..- Motivazione insufficiente in relazione all'applicazione dell'art.  156, 3 comma, c.p.c.. Sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo, ed in particolare, osserva che la motivazione della Corte d'appello resa per sanare la nullità dell'atto di impugnazione non conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c.  sarebbe contraddittoria e insufficiente e consistita in un generico accenno al fatto che gli ap pellanti, d ifendendosi in giudizio, avrebbero consentito di individuare i motivi di doglianza, sebbene la Corte avesse stigmatizzato in apertura della mo tivazione l'inutile e confu sionaria prolissità dell'atto di impugnazione contrastante col principio di chiarezza e sinteticità.  2. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.  2.1. E' in ammissibile nella parte in cui la ricorre nte si duole de lla insufficienza della motivazione in relazione all'art. 156, 3° comma, c.p.c. C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 15328/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. ### tenuto conto che la riformulazione dell'art.360, primo comma n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle p releggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabi le in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinen te all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanz e processuali. T ale anomalia si esaurisce nella “man canza assoluta di motiv i sotto l'aspetto mat eriale e grafico”, n ella “motivazione app arente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanz a del semplice difett o di “sufficienza” della motivazione (Cass. civ., Sez. Un., Sentenze nn. 8053 e 8054 del 7 aprile 2014) 2.2. Il motivo è per il resto infondato. 
Invero, la Corte d'appello con la decisione impugnata non ha né mal applicato né erroneamente interpretato il principio di cui all'art. 342 c.p.c. e correttamente ha ritenuto che, sebbene l'ap pellante avesse formulato deduzioni prolisse e confuse nell'a tto di impugn azione, che esse fossero sufficienti a permettere l'esercizio del contrapposto diritto di difesa (pag. 6 della sentenza impugnata).  3. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la errata interpretazione e applicazione dell'art. 2901 comma 1 n. 2 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. Inesistenza del credito azionato per revocatoria da ### nei confronti di ### Indispensabile antecedente logico giuridico della sua esistenza per la pronunzia della richiesta revocatoria; in particolare, lamenta la motivazione insufficiente e incongrua con cui la Corte d'appello, non ritenendo inesistente il credito vantato d a ### ha t uttavia C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 15328/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. ### statuito che il medesimo recato dal decreto ingiuntivo non fosse opponibile nei confronti del terzo acquirente che aveva o perato nella massima trasparenza.  3. Con il terzo motivo denuncia l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2901 c.c. in relazio ne all'art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c. Errata valutazione in punto di eventus damni causato ad ### con la vendita dell'unico bene a ### Errore su un punto essenziale della controversia che è stato oggett o di discussione tra le parti; nello specifico, l'odierna ricorrente sottolinea la viola zione del disposto dell 'art. 2901 c.c. in considerazione di evidenti errori di motivazione compiuti dal giudice del merito in ordine al profilo dell'eventus damni.  4. Con il quarto motivo denuncia l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 360 comma nn. 3 e 5 c.p.c. Errata e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. nel la valutazione del requisito soggettivo dell'azione. Assenza di consilium fraudis da parte di ### Errore sul fatto e su un punto essenziale della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti; sostiene nello specifico, che il consilium fraudis ovvero la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, sebbene possa essere prova ta tramite presunz ioni, gli elementi pre suntivi utilizzati dalla Corte d'appello sarebbero vacui e non conducenti a quanto il giudice d'appello ha ritenuto provato.  6. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili. 
Ad ont a della relativa formale intestazione la ricorre nte con essi denuncia la violazione di norme di diritto, e riproponendo profili di fatto invoca la rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ottenere dalla Corte di legittimità un inammissibile nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dal giudice di appello. C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 15328/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. ### la Corte territoriale nell'esercizio dei propri legittimi poteri di valutazione, ha accertato la sussistenz a dei presupp osti fondanti l'actio pauliana: -l'esistenza di un credito in capo alla società attrice in revoca, - la sussistenza del requisito oggettivo ovvero del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, affermando che l'eventus damni si evinceva senza dubbio dal fatto che «la vendita d ell'unico immobile p osseduto da ### e ### sul quale ### avrebbe potuto facilmente esperire l'azione esecutiva, aveva reso più difficile la soddisfazione del credito da parte di quest'ultima e tanto basta ad integrare il requisito in esame», considerando sul punto pure l'ulteriore circostanza della iscrizione ipotecaria sul bene e ritenendo che il valore del bene «aveva una capienza residua rispetto all'importo necessario per estinguere la garanzia ipotecaria, più che sufficiente per soddisfare ### - la sussis tenza del requisito soggettivo ovvero della mera consapevolezza di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore, in capo sia all'alienante che all'acquirente, accertato sulla base di «un robusto quadro probatorio, formato da riscontri diretti, oltre che da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti tali nel complesso ad integrare a norma dell'art. 2729 c.c. la prova presuntiva del consilium fraudis», desunto in particolare dalle seguenti circostanze: - menzione del contenzioso in atto (per il pagamento della ditta che aveva costruito l'immobile) nello stesso atto di compravendita; - la condizione di proprietaria conf inante della ### - le m odalità di pagamento del prezzo destinato a estinguere direttamente l'ipoteca con una serie di assegni intestati all'istituto bancario e con altri 37 di piccolo taglio (5000 euro) «tale da consentire all'acquirente una spendita frazionata meno controllabile dal creditore», al rigu ardo dissentendo da quanto rilevato in proposito dal giudice di primo grado (pagg. 8, 9 e 1 0 della sentenza impugnata). 
In particolare, va disattesa la doglianza di violazione dell'art. 2729 per avere la Corte d'appello correttamente accertato l'elemento soggettivo C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 15328/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. ### non soltanto mediante ricorso alle presunzioni ma anche al «robusto» quadro probatorio documentale e t estimoniale, e valga qui rimarcare che il ragionamento presuntivo in tema di domanda revocatoria è ammissibile e sufficiente per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità ( Sez. 3, 05/03/2009 n. 5359; Cass. Sez. 3, 18/01/2019 n. 1286). 
Pertanto, la Corte d'appello - non violando alcuna delle norme evocate da parte ricorrente - si è posta in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il pre giud izio può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche in una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile), quando detta variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori stessi (tra tante: Cass. 1, 26/02/2002 n. 2792; in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale Cass. Sez. 3, 17/01/2007 n. 966; di recente in tema di cessione di crediti: Cass. Sez. 3, 19/02/2020 n. 4244). 
Infine, va pure osservato che le d oglianze proposte ome ttono di considerare che la valutazione delle prove è attività riservata al giudice del merito, cui compete anche la scelta, tra le prove stesse, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la ver idici tà dei fatti ad esse sottesi (cf r. Cass. Se z. 
U.,7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 e n. 21753 28/08/2019). 
Le suddette valutazioni, alla stregua di quan to sopra esposto, n on risultano idoneamente censurate dalla ricorrente, e non possono essere, nella specie, rimesse in discussione in questa sede ###conseguente inammissibilità dei motivi esaminati anche sotto questo profilo.  6. All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 15328/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. ### spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza. 
Nulla si disp one in relazione alla società rima sta intimata, non avendo la medesima svolto difese nel presente giudizio.  Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi ### 4.200,00, di cu i ### 20 0,00 per es borsi, oltre spese generali e ad accessori di legge, in favore delle parte controricorrente. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a t itolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della Sezione Terza Civile, 

causa n. 15328/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Ambrosi Irene

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Tribunale di Sassari, Sentenza n. 615/2024 del 16-05-2024

... revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre, non soltanto nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione riduca significativamente il patrimonio, ma anche quando determini una mera variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore difficoltà nel soddisfacimento del credito; ritenuto che il creditore ha l'onere di provare tali modificazioni della garanzia patrimoniale mentre il debitore deve provare la capienza del suo patrimonio residuo; osservato che quando, come nel caso di specie, il fondo patrimoniale sia costituito successivamente all'assunzione del debito, ai fini della cd. "scientia damni", è sufficiente la prospettazione di un danno meramente potenziale, essendo irrilevante tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI Il Giudice Dott. ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.289 del R.G.A.C. per l'anno 2023 e promossa da ### S.R.L. ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'####, che la rappresenta, giusta procura a margine dell'atto di citazione e la difende ATTORE
CONTRO #### e #### C.F. ##### revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. . 
All'udienza del 16.5.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti ### Come da verbale del 16.5.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE In fatto ### S.R.L. allegava di essere creditrice dei convenuti. 
In particolare, deduceva che ### era stata conduttrice del locale in ### n. 15 di proprietà dell'attrice fino al 29.2.2016 e con scrittura privata in data ### la ### aveva risolto il rapporto ed aveva riconosciuto di essere debitrice dell'importo di € 8.962,12 per canoni locativi ed imposta di registro non pagati. 
Deduceva che in forza della scrittura detta il ### di Sassari, su richiesta dell'odierna attrice, aveva emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la somma di euro 10.296,14, che era stato notificato alla debitrice unitamente al precetto. 
Quanto al ### l'attrice deduceva che aveva condotto il medesimo locale dall'1.3.2016 fino al rilascio per morosità disposto dal ### di Sassari che, con decreto ingiuntivo n. 1203/2017 del 14.2.2017, aveva ingiunto al ### di pagare immediatamente € 2.020,00 per canoni scaduti sino al mese di settembre 2016, oltre ai canoni a scadere sino all'esecuzione dello sfratto. 
Il decreto era stato notificato, unitamente ad atto di precetto per € 10.011,17, in data ###. 
Sulla base di altro atto di precetto per € 9.790,40 era stata promossa procedura esecutiva presso terzi nella quale il Giudice aveva liquidato spese per € 1.336,00 oltre € 192,84 per spese non imponibili, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A., ed erano stati recuperati € 2.890,35 fino alla cessazione del pagamento poiché il debitore aveva cessato il rapporto di lavoro con la terza pignorata. 
Tutto ciò premesso esponeva che i convenuti in data ### avevano costituito un fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.c. nel quale avevano conferito i seguenti beni immobili: - in ### di ### - diritti di proprietà pari all'intero sulla porzione di fabbricato posto in via ### n.89, di proprietà esclusiva della signora ### che se ne riservava la proprietà, e precisamente la porzione costituita dall'appartamento ubicato al secondo piano, avente ingresso dalla porta a destra per chi sale le scale e giunge sul pianerottolo, composto di sala, due camere, bagno e terrazzo a livello: distinto nel ### al foglio 87 - mappale 2096 subalterno 7 - via ### n.89 - p.2' - Z.C.2' - Cat.A/2 - cl.1' - vani 4 - rendita ### 578,43: confinante al pianerottolo e vano scale scale, a proprietà ### a proprietà ### salvo altri o aventi causa; - in ### di ### - diritti pari a un mezzo sulla porzione di fabbricato posto in località "###, di proprietà esclusiva della signora ### che se ne riserva la proprietà, e precisamente la porzione costituita dall'appartamento ubicato al piano terreno, composto di tre camere, accessori, veranda e cortile pertinenziale di metri quadrati centosessantacinque (mq.165), nonchè un vano accessorio con servizio ubicato nel detto cortile: distinto nel ### al foglio 13 - con i mappali: 371 subalterno 4 - località "### - p.T. - Cat.A/4 - cl.2 - vani 5,5 - rendita ### 312,46; 373 - località "### - p.T. - Cat.A/4 - cl.2' - vani 1,5 - rendita ### 85,22. 
Il tutto confinante a proprietà ### per due lati, a proprietà ### salvo altri o aventi causa. 
Lamentava che il fondo era stato costituito esclusivamente per sottrarre i beni all'azione dei creditori e che l'atto era successivo al riconoscimento del debito da parte della ### ed alla notifica del decreto ingiuntivo al ### Per tutti i motivi detti chiedeva la dichiarazione di inefficacia della costituzione del fondo e proponeva domanda ex art 2901 cc. 
I convenuti rimanevano contumaci. 
In diritto La domanda è fondata e deve essere accolta. 
E' depositata in atti la scrittura privata del 26.2.2016 con la quale la ### riconosceva il debito di euro 8962,12 in favore di ### e ### si costituiva garante per il pagamento della somma detta. 
E' agli atti inoltre il decreto ingiuntivo esecutivo emesso il ### dal ### di ### per il credito di cui sopra. 
La ricorrente ha prodotto inoltre il decreto ingiuntivo con cui in data ### è stato ingiunto al ### il pagamento della somma 2020 per canoni scaduti. 
È agli atti anche la prova della notifica del decreto e del precetto in data ###. 
Tutto ciò premesso è provato per documenti che in data ### i convenuti hanno costituito un fondo patrimoniale conferendo i beni in loro proprietà meglio descritti sopra. 
E' pacifico che la creazione di un fondo patrimoniale, anche se effettuata da entrambi i coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito. 
E' pacifico inoltre che tale atto, “rendendo i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.), riduce la garanzia generale spettante ai creditori e, pertanto, può essere dichiarato inefficace attraverso l'esperimento di un'azione revocatoria ordinaria.” Corte appello ### sez. IV, 20/09/2023, n.5941 Considerato che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d.  eventus damni) ricorre, non soltanto nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione riduca significativamente il patrimonio, ma anche quando determini una mera variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore difficoltà nel soddisfacimento del credito; ritenuto che il creditore ha l'onere di provare tali modificazioni della garanzia patrimoniale mentre il debitore deve provare la capienza del suo patrimonio residuo; osservato che quando, come nel caso di specie, il fondo patrimoniale sia costituito successivamente all'assunzione del debito, ai fini della cd. "scientia damni", è sufficiente la prospettazione di un danno meramente potenziale, essendo irrilevante tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la partecipazione del terzo; tutto ciò premesso poiché è provato per documenti che i crediti sono sorti prima della costituzione del fondo e poiché i debitori, rimasti contumaci nulla hanno dedotto o provato in relazione alla capienza del loro patrimonio; si deve concludere che la domanda è fondata e l'atto di costituzione del fondo deve essere dichiarato inefficace nei confronti dell'attore. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza; accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale effettuata da ### e ### con atto pubblico notaio ### in data ###, repertorio 545 raccolta 464, trascritto in data ### al n. 16817 registro generale e 12493 registro particolare. 
Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese del giudizio che si liquidano come di seguito indicato: Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000 Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00 Fase decisionale, valore minimo: € 851,00 Compenso tabellare € 3.387,00 Riduzione del 30 % su € 3.387,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -1.016,10. 
Compenso al netto delle riduzioni € 2.370,90 oltre spese Iva e Cpa come per legge.  ### li, 16/05/2024.   

IL GIUDICE
(Dott. G.M.###


causa n. 289/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Mossa Giovanna Maria

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Tribunale di L'Aquila, Sentenza n. 34/2020 del 11-02-2020

... di cui all'art. 2740 3. ### damni. In ordine al pregiudizio delle ragioni creditorie (eventus damni), giova osservare come esso non consista nella totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto nel compimento di un atto che renda più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito, secondo una valutazione operata ex ante con riferimento alla data dell'atto dispositivo e che può determinare anche solo una variazione in peius di tipo qualitativo e non quantitativo del patrimonio del debitore (Cass. civ., nn. 13172/17, 26151/14, 1896/12). Tanto premesso, il Tribunale ritiene sussistente, nel caso di specie, il requisito dell'eventus damni, in quanto la rilevanza e quantità dei beni oggetto dell'atto revocando determina una riduzione quantitativa (leggi tutto)...

R.G. N. 3181/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI L'#####  * * * * * * * 
Il Giudice, Dott. Christian Corbi, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3181 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016 - procedimento assegnato a questo giudice il 2 novembre 2017 - trattenuta in decisione all'udienza del 10.10.2019 con l'assegnazione, in favore delle parti, dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e di replica, scaduti in data ###, vertente TRA ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a L'### loc. Coppito, ### n. 8, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione. 
Parte attrice E ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. 
Parte convenuta E ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. 
Parte convenuta ### il: 21/04/2020 n.965/2020 importo 200,00
OGGETTO: revocatoria ordinaria ex art. 2901 CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle parti concludevano come da verbale del 10.10.2019.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ### S.p.A. (di seguito, breviter, anche “Intesa”) conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, ### e ### al fine di sentir dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e nei loro confronti, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, stipulato tra i coniugi ### e ### in data ###, per atto (### n. 122.647; Racc. n. 26.898) a rogito del notaio, ### trascritto presso l'### delle #### di L'#### di ### in data ### (R.G. n. 3987 e R.P. n. 3093), avente a oggetto i beni immobili meglio enucleati nell'atto revocando. 
A sostegno di tale domanda, l'attrice deduceva che: y essa sarebbe creditrice di ### della somma di € 476.870,64, oltre interessi e accessori, per aver quest'ultimo sottoscritto, in favore di ### e a garanzia delle obbligazioni assunte da #### S.r.l. (di seguito, breviter, anche “###”): i) in data ###, il contratto di fideiussione omnibus limitata a € 650.000,00, quindi estesa ad € 1.040.000,00 con atto del 2.08.2011; ii) in data ###, con l'allora ### S.p.A., contratto di fideiussione specifica a garanzia del finanziamento (mutuo chirografario) 55184195 del 5.03.2012; y in data ###, i coniugi avrebbero stipulato il descritto atto di costituzione di fondo patrimoniale in virtù del quale ### pur mantenendo in capo a sé il diritto di proprietà, avrebbe conferito nel fondo in parola la disponibilità dei beni oggetto dello stesso e meglio descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio; y il richiamato atto dispositivo, in quanto successivo al sorgere del credito, risulterebbe lesivo delle ragioni creditorie; y ricorrerebbero nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., cosicchè tale atto dovrebbe essere dichiarato inefficace nei confronti dell'attrice. 
Si costituivano in giudizio ### e ### contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e insistendo per il rigetto della domanda attorea.  ### il: 21/04/2020 n.965/2020 importo 200,00
La causa veniva istruita mediante il deposito e lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e quindi trattenuta in decisione all'udienza del 10.10.2019, con l'assegnazione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono nel caso di specie e sono suscettibili di prova per tabulas, tutti i requisiti di cui all'art.  2901 1. Il diritto di credito e la sua anteriorità rispetto al compimento dell'atto dispositivo. 
Dalla disamina dei documenti versati in atti (cfr. docc. 1, 2, 3, 4 indice di parte attrice), è emerso che il credito vantato da ### nei confronti, tra gli altri, di ### sia antecedente al compimento del revocando atto dispositivo del 11.02.2013, in quanto il convenuto ha sottoscritto, i) in data ###, il contratto di fideiussione omnibus, poi esteso a € 1.040.000,00 con atto del 2.08.2011 e ii) in data ### il contratto di fideiussione specifica in favore di ### e a garanzia delle obbligazioni assunte da ### Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., nn. 762/2016, 27117/13, 3676/11) ha chiarito che “con riguardo alla posizione del fideiussore, l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole (nella specie, costituzione di un fondo patrimoniale) sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della c.d. dolosa preordinazione”. 
Sempre relativamente alla revocatoria dell'atto dispositivo posto in essere dal fideiussore, la S.C. di Cassazione (sent. nn. 7250/13) ha insegnato che “per l'ipotesi della fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio di escussione (secondo comma), quale ipotesi eccezionale che necessita di espressa convenzione, il debito del fideiussore sorge nello stesso momento in cui sorge la fideiussione”. 
Applicando tali principi al caso di specie, si ricava quindi l'anteriorità del diritto di credito rispetto all'atto dispositivo revocando.  2. Il revocando atto dispositivo e la natura giuridica dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale. 
In ordine alla natura giuridica di siffatto atto, il Giudice di legittimità (sent. n. 3568/15) ha, in modo ormai costante, ritenuto di poterlo qualificare come atto “a titolo gratuito”, atteso che “l'attribuzione in favore dei disponenti non trova alcuna contropartita”. E ciò anche ove esso risulti avere struttura bilaterale in virtù dei conferimenti eseguiti da entrambi i coniugi (così Cass. civ., 29298/2017).  ### il: 21/04/2020 n.965/2020 importo 200,00
Nel caso di specie, poiché ### si è limitato a conferire nel predetto fondo patrimoniale la mera disponibilità dei beni che ne costituiscono l'oggetto, riservandosi la titolarità del diritto di proprietà, tale atto è di tipo “dispositivo non traslativo”, in quanto idoneo a imprimere sui beni che ciascuna parte ha conferito ad sustinenda onera matrimonii - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 167 e 2645 ter c.c. - un vincolo di destinazione funzionale ai bisogni della famiglia. In altre parole, i beni destinati al fondo patrimoniale, pur rimanendo di proprietà della singola parte conferente, risultano enucleati e separati dagli altri beni che compongono i rispettivi patrimoni, cosicché gli stessi vengono di conseguenza sottratti alla garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 3. ### damni. 
In ordine al pregiudizio delle ragioni creditorie (eventus damni), giova osservare come esso non consista nella totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto nel compimento di un atto che renda più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito, secondo una valutazione operata ex ante con riferimento alla data dell'atto dispositivo e che può determinare anche solo una variazione in peius di tipo qualitativo e non quantitativo del patrimonio del debitore (Cass. civ., nn. 13172/17, 26151/14, 1896/12). 
Tanto premesso, il Tribunale ritiene sussistente, nel caso di specie, il requisito dell'eventus damni, in quanto la rilevanza e quantità dei beni oggetto dell'atto revocando determina una riduzione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore così come emerso anche alla stregua delle ispezioni ipotecarie in atti (cfr. doc. 10 indice di parte attrice).  4. Il consilium fraudis. 
La natura di atto a titolo gratuito dell'atto revocando richiede al Tribunale di accertare solamente la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio da esso arrecato al creditore tramite il compimento dell'atto dispositivo (e non anche l'intento fraudolento dei convenuti in giudizio). Siffatta prova, che deve riguardare lo stato soggettivo de quo al tempo in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo per cui è causa, può essere fornita tramite presunzioni (Cass. civ., n. 18315/15). 
Il Tribunale ritiene sussistente siffatto requisito. 
In primo luogo, l'atto dispositivo in sé, per qualità e quantità dei beni che ne costituiscono l'oggetto, esprime la consapevolezza del debitore, cui era già noto di essere tale a seguito della precedente stipulazione dei contratti di fideiussione, di rendere quantomeno più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'attrice. 
In secondo luogo, preme osservare come dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 5 indice di parte attrice) sia emerso che il fideiussore sia attualmente e a far data dal 26.1.2011 amministratore ### il: 21/04/2020 n.965/2020 importo 200,00 della società debitrice in via principale, nonché socio della stessa al 50%. Da siffatte circostanze si ricava che ### fosse a conoscenza dello stato di decozione in cui versava la società garantita. 
Trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito non è richiesta in capo ai terzi la consapevolezza, pur sussistente ai fini che qui interessano in ragione del rapporto di coniugio tra ### e ### del consilium fraudis del debitore.  5. Conclusioni. 
La sussistenza dei prospettati requisiti impone al Tribunale l'accoglimento della domanda attorea e, per l'effetto, la declaratoria di inefficacia, nei confronti di ### del descritto atto di costituzione di fondo patrimoniale. 
Non può essere accolta la domanda con cui si chiede di ordinare giudizialmente al ### di trascrivere la presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tale ordine può essere impartito solo nelle ipotesi di cui all'art. 2668, comma 2, Deve infine essere rideterminato il valore della controversia in € 476.870,64 in luogo del valore indeterminabile della stessa. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di L'### definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G.  n. 3181/2016 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede: y in accoglimento della domanda attorea, dichiara inefficace, nei confronti di ### S.p.A., l'atto di costituzione di fondo patrimoniale, stipulato tra i coniugi ### e ### in data ###, per atto (### n. 122.647; Racc. n. 26.898) a rogito del notaio ### trascritto presso l'### delle #### di L'#### di ### in data ### (R.G. n. 3987 e R.P.  n. 3093); y condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla refusione in favore di ### S.p.A.  delle spese di lite del presente giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 18.958,00, di cui € 545,00 per spese materiali e € 18.413,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%). 
L'### 2.01.2020 Il Giudice Dott. ### il: 21/04/2020 n.965/2020 importo 200,00

causa n. 3181/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Corbi Christian

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 550/2024 del 05-06-2024

... simulazione del contratto concerne la prova della stessa. ###. 1416 c.c., in particolare, stabilisce che la simulazione può essere dimostrata senza limiti attraverso la prova testimoniale quando la domanda è proposta dai creditori o da terzi e, nel caso in cui sia volta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti (“La prova per testimoni e presunzioni (come definito nell'articolo 2729, secondo comma, cod. civ.) riguardo alla simulazione è accettata solo se richiesta dai creditori o da soggetti terzi. Un'eccezione si applica nei confronti delle parti coinvolte quando la questione mira a dimostrare l'illecito del contratto nascosto”, Cass. Civ., sez. III, del 15.05.2024, n. 13407). La ratio di tale regime differenziato a seconda che ad agire (leggi tutto)...

N. 3547/2015 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Grosseto Contenzioso CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3547/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 21/02/2024, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c. 
TRA ### (C.F.###), nato a ### il ###, con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti, presso il cui studio sito in ### al ### n. 44, risulta elettivamente domiciliato; ATTORE
E ### (C.F.###), nato a ### il ###, con il patrocinio dell'avv. #### giusta procura in atti, presso il cui studio sito in ### alla ### n. 1, risulta elettivamente domiciliato; CONVENUTO
E ### (C.F.###), nata a ### il ###; CONVENUTA CONTUMACE
E ### (C.F.###), nato a ### il ###; CONVENUTO CONTUMACE
E - 2 - ### (C.F.###), nato a ### il ###; CONVENUTO CONTUMACE
E ### (C.F.###), nato a ### il ###; CONVENUTO CONTUMACE
E ### (C.F.###), nata a ### il ###, con il patrocinio dell'avv. #### giusta procura in atti, presso il cui studio sito in ### al ### n. 140, risulta elettivamente domiciliata; CONVENUTA
Oggetto: Azione di nullità ex artt. 1418 e ss c.c., azione di simulazione assoluta ex artt. 1414 e ss c.c. ed azione revocatoria ex art. 2901 Conclusioni: all'udienza del 21/02/2024, come in atti riportate.  1. Breve svolgimento del processo. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sign. ### evocava in giudizio ####### e #### dichiarava che, in data ###, erogava a titolo di prestito infruttifero a ### titolare dell'azienda ### la somma di € 50.000,00, attraverso l'emissione di un assegno circolare di € 30.000,00 e di un assegno bancario di € 20.000,00 (cfr. in atti). 
Contestualmente e solidalmente con ### si assumeva il debito di cui sopra il padre dello stesso, ### consegnando al sign. ### un assegno bancario di € 50.000,00, tratto su un conto corrente cointestato con la moglie, ### Il sign. ### affermava che, nonostante le numerose promesse di restituzione del prestito e le richieste di pagamento, né il ### né il ### il quale veniva nelle more dichiarato fallito con sentenza datata 24.01.2014 del Tribunale di ### (cfr. in atti), onoravano il debito.  ### sottolineava che non aveva alcun esito neanche l'invio di una diffida e di un telegramma (cfr. in atti) e che, pertanto, si trovava costretto ad adire le vie legali, ottenendo nei confronti di ### il decreto ingiuntivo - 3 - 632/2015 (cfr. in atti), non opposto nei termini di legge, e presentando nei confronti di ### istanza di ammissione al passivo fallimentare (cfr. in atti).  ### evidenziava, inoltre, che iniziate le procedure esecutive la famiglia ### effettuava una serie di operazioni finalizzate a sottrarre i beni dalle azioni esecutive e dalla procedura fallimentare, nonostante le continue promesse di pagamento. 
Nello specifico, l'attore dichiarava di essere venuto a conoscenza di alcune circostanze: 1) in data #### stipulava con la coniuge una convenzione matrimoniale (cfr. in atti), con la quale disponevano la separazione dei beni, sciogliendo, quindi, la comunione legale; 2) poco prima del fallimento, ### vendeva due immobili alla madre, ### la quale si accollava il mutuo ipotecario e disponeva sugli stessi un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., sui quali il primo manteneva il diritto di abitazione (cfr. in atti); 3) in data #### succedeva a ### nella qualità di amministratore unico della società ### s.r.l. (cfr. in atti); 4) in data ###, ### e ### vendevano alla cognata del figlio, ### un podere in ### con annessi terreni e magazzino, al corrispettivo di € 100.000,00, il quale risulta pagato con bonifico bancario n. ### (cfr. in atti); 5) in data #### vincolava, ex art. 2645 ter c.c., a favore proprio, della moglie e dei nipoti l'intero residuo compendio immobiliare (cfr. in atti). 
Parte attrice censurava questi ultimi due atti, ritenendo che il primo fosse inficiato da nullità o comunque oggetto di simulazione assoluta, ovvero in subordine che dovesse essere revocato; ed il secondo nullo ovvero in subordine che dovesse essere revocato. 
Si costituiva in giudizio solamente ### con rituale comparsa di costituzione e risposta. 
Il convenuto dichiarava che l'assegno emesso dallo stesso a favore del ### veniva consegnato agli inizi del 2015 e, quindi, dopo che erano stati stipulati gli atti contestati dall'attore. 
Tale assegno, sosteneva il ### veniva consegnato su un c/c privo di provvista, in bianco ed avente solo una funzione di garanzia.  - 4 - Parte convenuta, inoltre, affermava che la vendita del podere sito in ### era effettiva ed aveva lo scopo di sostenere il figlio, ### e la sua famiglia, date le difficoltà economiche derivanti dal fallimento della società. 
Rispetto al secondo atto, invece, il convenuto metteva in rilievo che il vincolo di destinazione fosse motivato principalmente dall'esigenza di garantire la realizzazione dei bisogni del nipote, ### in quanto affetto da una grave disabilità, oltre che della sua famiglia. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice. 
Gli altri convenuti non si costituivano in giudizio. 
All'udienza del 05.04.2016 il giudice dichiarava la contumacia degli altri convenuti non costituiti e assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. 
Alle udienze del 20.03.2018 e del 04.12.2018 si procedeva all'espletamento dell'istruttoria orale. 
All'udienza del 15.11.2022 le parti precisavano le conclusioni. 
Con ordinanza del 08.05.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo, essendo stata depositata la sentenza del Tribunale di ### che aveva disposto l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno a favore del minore ####, ### riassumeva il giudizio nei termini di legge nei confronti di tutti i convenuti. 
Si costituivano in giudizio solo ### e ### prima contumace. Degli altri convenuti non si costituiva nessuno, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia. 
All'udienza del 21.02.2024 le parti precisavano nuovamente le conclusioni.  2. Qualificazione giuridica delle domande. 
In via prioritaria, è essenziale procedere alla qualificazione giuridica delle domande proposte dall'attore. Ebbene, dall'esame delle domande e delle ragioni svolte negli atti introduttivi del giudizio, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che la detta parte attrice abbia esperito una domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità, ex artt. 1418 e ss c.c., ovvero della simulazione assoluta, ex artt. 1414 e ss c.c., del contratto di compravendita di cui sopra, ovvero in subordine una domanda finalizzata ad ottenere la revocazione, ex artt. 2901 e ss c.c., dello stesso. Inoltre, l'attore ha esperito un'azione volta ad ottenere l'accertamento della nullità dell'atto di destinazione, ex art. 2645 ter c.c., di cui sopra, ai sensi degli artt. 1418 e ss c.c., ovvero in subordine una domanda finalizzata ad ottenerne la revocazione, ex artt.  2901 e ss - 5 - Al fine di rendere organica la trattazione delle questioni oggetto di giudizio, oltre che logica e coerente, è necessario richiamare brevemente aspetti degli istituti rilevanti, per poterli, poi, calare nella fattispecie concreta. 
La simulazione, com'è noto, rappresenta un'ipotesi di divergenza tra quanto dichiarato dalle parti e quanto effettivamente voluto internamente dalle stesse. Ed infatti, l'art. 1414 c.c. stabilisce che il contratto simulato non produce effetti tra le parti; mentre nel caso in cui le stesse abbiano voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, avrà effetto tra i contraenti il contratto dissimulato, sempre che ne ricorrano i requisiti di sostanza e di forma. 
Pertanto, vengono delineate due ipotesi di simulazione, quella assoluta e quella relativa. 
Nel primo caso, i contraenti stipulano un contratto, c.d. simulato, ma in realtà non ne vogliono concludere nessuno. Nel secondo caso, invece, le parti apparentemente pongono in essere un determinato contratto, c.d. simulato, ma in realtà internamente e in accordo tra loro vogliono concluderne uno diverso, c.d.  dissimulato (“la simulazione si ha quando v'è difformità tra volontà effettiva delle parti e quanto dalle stesse dichiarato; essa può essere assoluta o relativa a seconda che le parti pongano in essere un contratto senza l'intenzione di costituire alcun rapporto, oppure vogliano costituirne uno diverso da quello poi effettivamente posto in essere”, Tribunale Patti, sez. I, 08.05.2023, n. 454). 
Gli elementi essenziali della simulazione, quindi, sono: il contratto simulato, il contratto dissimulato - nel caso della simulazione relativa -, l'accordo o comunque la volontà comune delle parti di simulare e, infine, l'eventuale controdichiarazione. 
Parte della giurisprudenza qualifica il negozio simulato come nullo, o per difetto di accordo tra le parti o per mancanza di causa (“### della simulazione assoluta determina la nullità del negozio o del contratto, per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo”, Civ., Sez. II, 26.03.2018, n. 7459). 
Di conseguenza, il contratto simulato sarà un negozio invalido e contrario all'ordinamento giuridico.  ### un altro orientamento, che si ritiene maggiormente condivisibile, invece, attraverso l'azione di simulazione si mira ad ottenere una declaratoria di inefficacia totale o parziale del contratto e non di invalidità (“### di simulazione è un'azione di accertamento, normalmente diretta a fare accertare giudizialmente l'inefficacia totale o parziale del contratto ed il reale rapporto intercorrente tra le parti. La simulazione non ha effetto tra le parti (cfr. art. 1414 1° comma c.c.), tra le quali ha invece effetto la situazione realmente voluta”, Tribunale di Napoli, sez. II, del 18.10.2021, n. 8477).  - 6 - Ed infatti, com'è noto, nei casi in cui la simulazione non è opponibile ai terzi, il negozio simulato può comunque produrre effetti a carico delle parti. Ciò rende più giustificabile la circostanza che la legittimazione ad agire competa solo a soggetti determinati e non a chiunque vi abbia interesse ed è, inoltre, esclusa la rilevabilità d'ufficio. ### di nullità, invece, com'è noto, è connotata dalla legittimazione assoluta, oltre che dalla rilevabilità d'ufficio (art. 1421 c.c.). 
A conferma di ciò, l'art. 1415 c.c. il quale prevede che “La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione. I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti”. 
Aspetto centrale in tema di simulazione del contratto concerne la prova della stessa. ###. 1416 c.c., in particolare, stabilisce che la simulazione può essere dimostrata senza limiti attraverso la prova testimoniale quando la domanda è proposta dai creditori o da terzi e, nel caso in cui sia volta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti (“La prova per testimoni e presunzioni (come definito nell'articolo 2729, secondo comma, cod. civ.) riguardo alla simulazione è accettata solo se richiesta dai creditori o da soggetti terzi. 
Un'eccezione si applica nei confronti delle parti coinvolte quando la questione mira a dimostrare l'illecito del contratto nascosto”, Cass. Civ., sez. III, del 15.05.2024, n. 13407). 
La ratio di tale regime differenziato a seconda che ad agire siano creditori o terzi ovvero i contraenti risiede nella circostanza che questi ultimi dovrebbero essere più agevolati a dimostrare la simulazione attraverso prove documentali, come un'eventuale controdichiarazione. 
Nell'ipotesi specifica in cui ad agire in giudizio è un terzo, il quale intende provare la simulazione assoluta di una compravendita immobiliare, quindi, non valgono i limiti alla prova testimoniale che sussistono nel caso in cui ad agire sia una delle parti del contratto simulato. Inoltre, com'è noto, la simulazione assoluta, in tal caso può provarsi anche tramite presunzioni (“In tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 Cc, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza”, Cass. Civ., Sez. III, del 19.03.2024, n. 7350; “in tema di prova per - 7 - presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico”, Cass. Civ., sez. II, del 10.05.2023, n. 12606). 
Ancor più in particolare, quando a proporre l'azione di simulazione è il creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare e questa si fonda su presunzioni che indicano il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente dovrà provare l'effettivo pagamento del prezzo, in quanto in mancanza potrà desumersi il carattere apparente del contratto (“### l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2697 del codice civile, indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti”, Civ., sez. II, del 10.05.2023, n. 12606).  ### di simulazione si differenzia, inoltre, dall'azione revocatoria, di cui agli artt. 2901 e 2902 Quest'ultima è uno strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica, di cui all'art. 2740 c.c., posto a presidio dei creditori, in quanto ha la finalità di impedire il depauperamento del patrimonio del debitore, nel caso in cui quest'ultimo effettui atti dispositivi dello stesso. 
Ed infatti, l'art. 2901 c.c. prevede che: “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.  - 8 - Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. 
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. ### dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”.  ### di revocazione, quindi, mira a ricostruire la garanzia generica sul patrimonio del debitore attraverso la declaratoria di inefficacia di ogni atto dispositivo compiuto da quest'ultimo ed è volta ad evitare che i beni vengano sottratti all'azione esecutiva del creditore agente. 
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria sono l'esistenza di un credito, l'eventus damni, ossia il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore, il consilium fraudis, ossia l'intento frodatorio del debitore o comunque la consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, e la partecipatio fraudis del terzo, ossia la partecipazione del terzo, nel caso di atti a titolo oneroso, nell'intento frodatorio del debitore. 
Quindi, si evince come l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità, in quanto la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente, mentre la seconda tende ad ottenere una declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento delle condizioni di cui sopra, dalle quali invece prescinde la simulazione (Corte d'appello L'### del 29.06.2020, n. 908). 
Ed infatti, “Da tale differenza tra le due azioni deriva che esse, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro oppure in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra” (Tribunale Patti, sez. I, del 08.05.2023, n. 454).  3. Contratto di compravendita immobiliare stipulato tra #### e ### Fatte tali premesse è opportuno analizzare separatamente i contratti oggetto delle domande formulate da parte attrice. 
Quanto al contratto di compravendita immobiliare del 31.03.2014, registrato in data ### al n. 2.009 Mod. 1t, trascritto in data ###, al n. 4588 Reg.  gen. e n. 3536 Reg. part., la domanda di accertamento della simulazione assoluta risulta fondata per le ragioni che seguono. 
Applicando le coordinate normative ed ermeneutiche tracciate poc'anzi, in virtù di un apprezzamento singolo e globale degli elementi di fatto emersi soprattutto dall'istruttoria documentale, si desume come le parti del contratto di - 9 - compravendita immobiliare, ### e ### da un lato, nella qualità di alienanti, e ### dall'altro, nella qualità di acquirente, in realtà non abbiano voluto stipulare alcun negozio. 
Specificamente, gli elementi di fatto dai quali si presume l'avvenuta simulazione assoluta sono molteplici. In primo luogo, le e-mail del 13.07.2014, inviate da ### in risposta alle richieste di spiegazioni del ### in ordine all'intervenuta vendita del podere in #### infatti, al fine di rassicurare il ### gli comunica che in realtà l'immobile era stato solamente intestato alla cognata, ### al fine di garantire un prestito di € 100.000,00 che la stessa gli aveva concesso e che, infatti, il padre, ### si recava, come sempre, tutte le domeniche al podere. 
Da tale elemento di fatto, si risale alla circostanza che l'intestazione dell'immobile in realtà era semplicemente finalizzata a garantire un prestito che il ### aveva ricevuto dalla cognata al fine di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dall'intervenuta dichiarazione di fallimento della società, ### Ed infatti, come anche sottolineato da ### il padre dello stesso continuava ad utilizzare il podere, come se ne fosse ancora il proprietario, recandosi presso il medesimo tutte le domeniche. 
Inoltre, la circostanza determinante e provante la simulazione assoluta è, anche, la mancata prova dell'avvenuto pagamento da parte di ### nei confronti del ### e di ### del corrispettivo dell'immobile suddetto. 
Ed infatti, decisivo il mancato ottemperamento all'ordine di esibizione, di cui all'art. 210 c.p.c., disposto dal giudice all'udienza del 21.06.2017, con il quale veniva ordinato a #### e alla ### S.p.a. di esibire e produrre copia del bonifico bancario n. 2816442205, con allegazione di tutta la documentazione da cui risultasse la causale, il destinatario e gli estremi. 
I convenuti destinatari dell'ordine di esibizione non hanno esibito e prodotto alcunché nei termini di cui sopra. Unica documentazione prodotta è la copia di una lista movimenti, tra l'altro connotata anche da alcuni annerimenti che non ne consentono un esame approfondito, dalla quale risulta un pagamento effettuato da tale ### nei confronti di ### in data ###, di € 100.000,00, con causale “caparra acquisto imm.” e CRO ###. 
Tale documento non può costituire la prova dell'avvenuto pagamento per una molteplicità di ragioni. Innanzitutto, non è il bonifico bancario vero e proprio ma una semplice copia di lista movimenti, tra l'altro anche in parte alterata da - 10 - annerimenti che ne mettono in dubbio la genuinità. A provare il pagamento doveva essere il vero e proprio bonifico bancario, con indicazione di causale, destinatario del pagamento ed estremi, che i convenuti si sono rifiutati di esibire; condotta questa dalla quale si possono trarre ulteriori elementi di prova in ordine all'avvenuta simulazione assoluta della compravendita del podere di ### In secondo luogo, se è pur vero che il numero di CRO corrisponde con quello indicato nel contratto di compravendita prodotto agli atti non si spiega perché l'operazione di pagamento risulta datata 02.08.2013 e il contratto è stato invece stipulato il ###, addirittura quasi otto mesi dopo. 
A chiarire tale aspetto non sono stati neanche i testi sentiti alle udienze del 20.03.2018 e del 04.12.2018, #### e ### I primi due, infatti, sostenendo l'effettività della vendita fanno riferimento ad un bonifico bancario, quale mezzo di pagamento utilizzato per la corresponsione del corrispettivo di € 100.000,00, che, però, non è mai stato esibito in giudizio. Né tantomeno è stata chiarita la circostanza del lungo lasso temporale intercorso tra il presunto anteriore pagamento e il contratto di compravendita stipulato, il cui collegamento, quindi, è da escludersi. 
Ancora, se, come già detto, è pur vero che il numero di CRO corrisponde con quello indicato nel contratto di compravendita prodotto agli atti, si è avuto modo di evidenziare che tale circostanza non costituisce alcuna prova dell'avvenuto pagamento. Tale onere probatorio non può, quindi, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore, in tal caso il ### che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Non da ultimo a corroborare la simulazione anche l'aspetto in virtù del quale il versamento di cui alla lista movimenti prodotta non è stato effettuato da quella che dovrebbe essere l'acquirente dell'immobile, ossia ### bensì da ### Pertanto, da tali elementi di fatto si ritiene si possa risalire alla circostanza in ordine alla quale il contratto di compravendita immobiliare del 31.03.2014, registrato in data ### al n. 2.009 Mod. 1t, trascritto in data ###, al 4588 Reg. gen. e n. 3536 Reg. part., è stato oggetto di simulazione assoluta, poiché in realtà il trasferimento del diritto di proprietà dal ### e da ### verso ### non è mai avvenuto, stante la mancata prova del pagamento.  4. Atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. effettuato da ### - 11 - Per quanto concerne l'atto di destinazione, di cui all'art. 2645 ter c.p.c., del 10.06.2014, trascritto presso l'### per il territorio di ### al ### Gen.  6165 e Reg. Part. 4751, la domanda di accertamento della nullità dello stesso risulta infondata per i motivi che seguono.  ### che viene in rilievo è un negozio di destinazione disciplinato dall'art. 2645 ter c.c., rubricato “### di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”. 
Tale norma prevede la trascrizione, al fine di rendere opponibile a terzi il vincolo di destinazione, di atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c. Inoltre, per la realizzazione degli interessi di cui sopra può agire il conferente e qualunque interessato anche durante la vita del primo e il vincolo di destinazione si estende anche ai frutti derivanti dai beni conferiti. 
La disposizione in oggetto rappresenta una noma sugli effetti, posto che il legislatore ha disposto principalmente la trascrivibilità degli atti negoziali di destinazione, confermando la non tassatività degli atti soggetti a trascrizione di cui agli artt. 2643 e ss Tuttavia, attraverso una norma sulla pubblicità si è indirettamente introdotta anche una norma sulla fattispecie, poiché l'art. 2645 ter c.c. individua alcuni elementi identificativi dei negozi di destinazione.  ### principale dei negozi indicati nell'art. 2645 ter c.c. è quello di destinare determinati beni, mobili registrati e/o immobili, alla realizzazione di specifici interessi. Dal vincolo di destinazione deriva il c.d. effetto segregativo o di separazione patrimoniale, in quanto i beni sui quali viene impresso il vincolo di destinazione possono essere aggrediti in sede esecutiva unicamente dai creditori i cui diritti rispondono alle finalità sottese alla destinazione. 
Pertanto, costituisce un'ipotesi di limitazione della responsabilità patrimoniale generica, ex art. 2740 c.c., posto che i creditori che vantano ragioni estranee a quelle proprie del vincolo di destinazione non potranno soddisfarsi sui beni conferiti ma solo su quelli residui. Quindi, l'art. 2645 ter c.c. rientra tra i casi espressamente previsti dalla legge di limitazione della responsabilità patrimoniale, di cui all'art. 2740, comma 2, - 12 - Posto che gli atti in esame comportano una limitazione della responsabilità patrimoniale del debitore, l'art. 2645 ter c.c. disciplina analiticamente i connotati degli atti di destinazione. 
Innanzitutto, devono essere redatti in forma pubblica e devono avere ad oggetto beni mobili registrati e beni immobili, proprio al fine della loro trascrizione. I beni in questione devono essere destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, secondo l'accezione di cui all'art. 1322, comma 2, c.c. Tali interessi devono essere riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche. 
La caratteristica della meritevolezza degli interessi assume rilevanza centrale proprio perché la stessa rappresenta la causa giustificatrice della destinazione e, di conseguenza, della separazione patrimoniale. E' necessario, quindi, individuare una giustificazione al prevalere dell'interesse perseguito con la destinazione rispetto a quello dei creditori, il quale non può che essere, anche in un'ottica costituzionalmente orientata, uno scopo di pubblica utilità. Ed infatti, il controllo di meritevolezza di cui all'art. 2645 ter c.c. non può consistere in un mero riscontro di assenza di illiceità del negozio ma deve svolgersi in una prospettiva valoriale, guardando soprattutto alla ### I negozi di destinazione possono essere dinamici o statici, ossia possono comportare una vicenda traslativa ovvero essere autodichiarati. Nel primo caso il conferente trasferisce la proprietà dei beni oggetto del vincolo ad un soggetto gestore che dovrà amministrare i medesimi nel rispetto degli scopi posti alla base della destinazione. Nel secondo caso non si ha alcuna vicenda traslativa, posto che il conferente mantiene la proprietà dei beni oggetto del vincolo, ma sugli stessi imprime una specifica finalità, nei termini di cui sopra; ragion per cui in questa evenienza l'atto sarà a titolo gratuito, poiché il sacrificio economico del disponente non rinviene una contropartita in una attribuzione a suo favore (“### di semplice destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprietà dello stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., costituisce, di regola, un negozio unilaterale - non perfezionandosi con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in una attribuzione in suo favore; esso resta tale anche se, nel contesto di un atto pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia a sua volta destinato propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri - risultando in tal caso i diversi negozi di destinazione solo occasionalmente contenuti nel - 13 - medesimo atto pubblico notarile -, salvo che risulti diversamente, sulla base di una puntuale ricostruzione del contenuto effettivo della volontà delle parti e della causa concreta del complessivo negozio dalle stesse posto in essere”, Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, n.3697). 
Nella prima ipotesi il negozio avrà struttura bilaterale, nella seconda, invece, avrà struttura unilaterale.  ### di negozio di destinazione autodichiarato, non rientrando in una vicenda circolatoria, può porre maggiori problemi rispetto alla verifica della meritevolezza dello stesso; tuttavia, per tali ragioni, risulta sempre necessaria l'altruità dell'interesse, nel senso che quest'ultimo non può riferirsi solo ed esclusivamente alla persona conferente. 
Orbene, l'atto di destinazione posto in essere da ### risulta connotato da tutti gli elementi costitutivi e i presupposti previsti dall'art. 2645 ter c.c. e, quindi, non può considerarsi nullo. 
Lo stesso rientra nell'ipotesi del negozio di destinazione autodichiarato e statico, in quanto il conferente, ossia il ### non trasferisce i beni oggetto del vincolo bensì li destina a specifiche finalità. I beni in questione sono tutti beni immobili e sono vincolati al perseguimento di interessi meritevoli di tutela, in quanto aventi rango costituzionale. Tra questi, il “fine di assicurare ai beneficiari un'idonea abitazione e la disponibilità dei frutti dei beni, allo scopo di utilizzarli per sostenere le spese del proprio mantenimento, dell'assistenza medica e della persona, dell'istruzione e dell'avviamento al lavoro, per consentire loro il mantenimento dell'attuale tenore di vita e la soddisfazione di bisogni legati a ragioni di salute, di studio, di lavoro o familiari.”. Quindi, pur essendo un atto di destinazione statico è evidente la prevalenza dell'altruità dell'interesse, oltre che la meritevolezza dello stesso, essendo conforme ai canoni costituzionali. 
I beneficiari di tale destinazione vengono individuati nel conferente stesso, il sign.  ### nella coniuge, la sign.ra ### ed i nipoti, #### e ### Pertanto, i beneficiari sono tutte persone fisiche secondo il disposto dell'art. 2645 ter c.c., ma ancor più importante tra gli stessi vi è anche una persona con grave disabilità, qual è il nipote del conferente ### così come risulta dalla documentazione medica prodotta agli atti. 
Gli interessi perseguiti dal conferente rispondono, pertanto, a finalità che ricevono un'espressa tutela nella ### quali il principio di solidarietà sociale e di tutela della salute, di cui agli artt. 2 e 32 Cost., in particolare rispetto alla posizione del ### e quelli in materia di tutela della famiglia, di cui agli artt. 29, 30 e 31 Cost., relativamente a tutti i beneficiari.  - 14 - Per quanto concerne, invece, l'azione revocatoria, di cui all'art. 2901 c.c., volta ad ottenere una declaratoria di inefficacia dell'atto di destinazione analizzato, la stessa, invece, risulta fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono. 
In particolare, quanto alla sussistenza del credito questo risulta cristallizzato nel decreto ingiuntivo non opposto, n. 632/2015, r.g.n. 1678/2015, il quale, com'è noto, “è equiparabile ad una sentenza di condanna e, proprio perché non opposto, acquista efficacia di giudicato, sia in ordine all'esistenza del credito azionato, che al rapporto di cui esso è oggetto ed al titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, oltre che in merito all'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del credito dedotto in giudizio precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione” (Tribunale Termini Imerese, 30/03/2023, n.379). 
Quanto agli altri presupposti, previsti dall'art. 2901 c.c., gli stessi sono parzialmente differenti a seconda della natura onerosa o gratuita dell'atto, in quanto nel secondo caso non risulta necessaria la prova del consilium fraudis da parte terzo intervenuto, com'è nel caso di specie. 
La revocatoria può operare anche rispetto all'atto costitutivo del vincolo di destinazione, di cui all'art. 2645 ter c.c., ciò in quanto il solo fatto che si tratti di un negozio volto a soddisfare interessi meritevoli di tutela (art. 1322, comma 2, c.c.), anche in un'accezione costituzionale, non presuppone necessariamente una soccombenza degli interessi dei creditori, aventi ragioni estranee alla destinazione, i quali potrebbero anche prevalere (“### costitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. stipulato in pregiudizio degli interessi dei creditori del disponente è revocabile, ove ne sussistano i presupposti, essendo soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale. In particolare, va riconosciuta la assoggettabilità alla tutela ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., trattandosi di atto che, anche se non determina la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente, comporta tuttavia un effetto di segregazione patrimoniale così da imprimere ai beni una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori. I beni segregati, infatti, per effetto della costituzione del vincolo, possono costituire oggetto di esecuzione esclusivamente per i debiti contratti per la realizzazione del fine di destinazione”, Tribunale Alessandria sez. I, 25/08/2020, n.486). 
Ed infatti, “l'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., benché non determina il trasferimento della proprietà dei beni medesimi, né la costituzione su di essi di diritti reali in senso stretto, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati alla garanzia dei creditori ed è conseguentemente idoneo - 15 - alla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.” (Tribunale Vicenza sez. II, 15/06/2022, n.1047). 
Per quanto concerne l'esame del merito dell'azione revocatoria proposta, considerato che il credito risulta vantato dal ### pari ad € 50.000,00, oltre interessi, risulta accertato nel decreto ingiuntivo non opposto di cui sopra, la stessa deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 Sussiste, in particolare, l'eventus damni, ossia un pregiudizio alle aspettative vantate dal creditore, stante la notevole riduzione del patrimonio aggredibile, che è idonea ad incidere negativamente sulla garanzia patrimoniale generica, rendendo più difficoltosa la realizzazione del credito, anche in sede esecutiva. Quindi, il pregiudizio ricorre non solo quando sia del tutto compromessa la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando l'atto dispositivo comporti una variazione quantitativa e/o qualitativa del patrimonio, che rende più incerta la soddisfazione del credito (Cass. Civ. Sez. II, del 03.02.2015, n. 1902, anche Civ. Sez. VI, del 8.07.2014, n. 16498). 
Parte attrice ha allegato che con l'atto di destinazione censurato il ### abbia sottratto ai propri creditori personali l'intero patrimonio eventualmente pignorabile. Tale circostanza non è stata contestata dal convenuto, il quale non ha offerto alcuna prova in ordine alla consistenza del proprio patrimonio ed alla possibilità per il ### di soddisfarsi proficuamente sullo stesso. 
Sussiste anche l'ulteriore elemento della scientia damni, quale consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto di destinazione possa causare alle ragioni creditorie. 
Sempre muovendo dall'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo non opposto n. 632/2015, quest'ultimo si fonda su quanto risulta dal ricorso monitorio (“###à del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico; essa trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda”, Tribunale Cosenza I, 26/10/2022, n.1853). 
Quest'ultimo, infatti, prevede che in data ###, quindi in epoca anteriore all'atto da revocare, ### ha erogato a titolo di prestito infruttifero, a ### la somma di € 50.000,00, attraverso un assegno circolare di € - 16 - 30.000,00 e un assegno bancario di € 20.000,00 e che, pochi giorni dopo, si assumeva il debito nei confronti del primo anche il padre del debitore, ossia il ### consegnando un assegno bancario di € 50.000,00. Pertanto, quest'ultimo era perfettamente a conoscenza del fatto che l'atto di destinazione potesse cagionare un pregiudizio alle ragioni del ### nei termini di cui sopra. 
Per tutte queste ragioni deve essere dichiarata l'inefficacia relativa dell'atto di destinazione nei confronti di parte attrice, ### in accoglimento dell'azione revocatoria. 
Tutte le altre eccezioni proposte dalle parti si intendono assorbite. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, trattazione e decisionale), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice, così provvede: a) dichiara la contumacia di ##### e ### b) dichiara la simulazione assoluta del contratto di compravendita stipulato per atto del ### dott. ### in data ###, tra #### e ### registrato in data ###, avente ad oggetto l'unità immobiliare, sita in #### Via del ### n. 27, (Foglio n. 152, part. 172, sub. 7 e Foglio n. 152, part. 359); c) dichiara assorbite le altre domande relative all'atto sub a); d) ordina alla competente ### del ### di pubblicità immobiliare (ex ### dei registri immobiliari) di ### di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. rispetto all'atto di cui al punto b); e) accoglie l'azione revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti di ### dell'atto costitutivo di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter stipulato da ### in data, 10.06.2014, a rogito del ### dott.  ### n. rep. 26403/7473, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di ### con nota di trascrizione RG 6165 e RP 4751; - 17 - f) ordina alla competente ### del ### di pubblicità immobiliare (ex ### dei registri immobiliari) di ### di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. rispetto all'atto di cui al punto e); a) condanna i convenuti costituiti, ### e ### al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, ed in € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 3547/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Leone Silvia

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