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Corte di Cassazione, Ordinanza del 23-08-2022

... rilevanti per individu are e comprende re le ragioni, in fatto e in dir itto, della decisione, né sussiste la lamentata om essa pron uncia, avendo la Corte motivato in ordine alla prova della falsità dei testamenti impugnati. È corretto premettere che, seguendo il principio affermato da Cass. Unite 15 giugno 2015, n. 12307, poiché la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, grava proprio su di essa l'onere della relativa p rova, secondo i p rincipi generali dettati in tema di accertamento negativo. Peraltro, la violazione dell'art. 2697 c.c., che la ricorrente ipotizza, si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare, e non anche per dedurre che le risultanze istruttorie non erano sufficienti a d ire adempiuto detto onere, in quanto spet ta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincim ent o, valut are le prove, controllarne la at tendibi lità e la concludenza, scegliere quelle ritenu te idonee o dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dar (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 25718-2021 proposto da: ### G ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro #### A ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### - controricorrenti - nonché contro ### - intimato - 2 di 7 avverso la sentenza n. 1099/2021 della CORTE ### di PALERMO, depositata il ###; udita la relazione d ella causa sv olta nella camera d i consiglio del 14/07/2022 dal ##### 1. ### ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d'appe llo di Pa lermo n.1099/2021, pubblicata il 1° luglio 2021.  2. Resistono con controricorso ### e #### non ha svolto attività difensive.  3. La Corte d'appello di Palermo ha respinto l'appello proposto da ### contro la sentenz a n. 487 7/2018 del Tribunale di Palermo, che aveva dichiarato la nullità de i due testamenti olografi di ### (deceduto il 29 aprile 2015) pubblicati ad istanza della #### rte d'appello ha escluso la ne cessità di ri nnovare la CTU grafologica, ha evidenz iato che la prova della falsità dei testamenti derivava soltanto dalla stessa ### che i due atti risultavano scritti con carattere stampatello e mancavano scritture di comparazione con t ale carattere (di tal che poteva dubitarsi che tale fosse la grafia abituale di ###, che i due testamenti erano apparsi all'ausiliare redatti da una stessa mano, ch e le firme risultavano apocrife per le ragioni indicate a pagina 9 e ss. di sentenza, che il primo testamento era altresì sprovvisto di data. 
Il primo m otivo d el ricorso di ### den uncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., avendo la Corte di Pa lermo “fret tolosamente e superficialmente, ritenuto erroneamente superato l'onere probatorio gravante su controparte che aveva proposto l'accertamento negativo di autenticità dei due testamenti, nonostante, quindi non tenendone conto, le conclusioni, totalmente dubitative, del ### peralt ro in relazione alle sole sottoscrizioni”. La 3 di 7 censura evidenzia poi che la Corte di ### h a poi “grossolanamente errato, nel ritenere assorbito, la circostanza decisiva, accertata dal ### cioè che sempre in relazione alle schede testamentarie, stante l'assenza di scritture di comparazione, non può esprimersi alcun giudizio”. Inoltre, la Corte di Pa lermo avrebbe dovuto rilevare ch e era pacifico e non controverso tra le parti ch e il te stato re scriveva abitu almente a stampatello. Ed ancora, il dubbio, sulla presenza o meno di un soggetto estraneo che possa avere aiutato il testatore nella mera apposizione delle firme (“…probabile …non esclusiva mano del te statore…” secondo le conclusioni ### avrebbero dovuto indurre a ritenere non superato l'onere probatorio incombente sugli attori. 
Il secondo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per “omessa trattazione del motiv o pag. 41 dell'atto di appello sul m ancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.”. Viene riportato nelle pagine 17 e ss. del ricorso l'intero motivo di appello in questione, ove si sosteneva che “la regola de l più probabil e ch e non … riguarda esclusivamente il nesso causale”. 
Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione. 
Su propost a del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. 
La ricorrente ha presentato memoria. 
Sono inammissibili i documenti prodotti dalla ricorrente in data 13 luglio 2022 (verbale di udienza penale del 16 giugno 2022 dinanzi al Tribunale di ###, atteso che, in forza dell'art. 372 c. p.c., nel giudizio di cassazione non è consentito produrre alcun documento nuovo che tenda a dimostrare la fondatezza dei mo tivi di im pugnazione e non concerna, 4 di 7 piuttosto, la nullità della sentenza o l'ammissi bilità del ricorso o de l controricorso. 
I tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili, in quanto non superano lo scrutinio ex art. 360 bis 1 c.p.c. 
La sentenza della Corte d'appello di ### contiene le argomentazioni rilevanti per individu are e comprende re le ragioni, in fatto e in dir itto, della decisione, né sussiste la lamentata om essa pron uncia, avendo la Corte motivato in ordine alla prova della falsità dei testamenti impugnati. 
È corretto premettere che, seguendo il principio affermato da Cass. Unite 15 giugno 2015, n. 12307, poiché la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, grava proprio su di essa l'onere della relativa p rova, secondo i p rincipi generali dettati in tema di accertamento negativo. 
Peraltro, la violazione dell'art. 2697 c.c., che la ricorrente ipotizza, si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare, e non anche per dedurre che le risultanze istruttorie non erano sufficienti a d ire adempiuto detto onere, in quanto spet ta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincim ent o, valut are le prove, controllarne la at tendibi lità e la concludenza, scegliere quelle ritenu te idonee o dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, rientrando ciò nel suo potere discrezionale ai sensi dell'art 116 c.p.c. La Corte d'appello di ### non si è limitata acriticamente a far proprie le considerazioni della relazione peritale, visto che nella sentenza impugnata sono spiegate le ragioni del convincimento raggiunto dai giudici e dell'adesione alle conclusioni prospettate dall'ausiliare. Tale valut azione non può essere sindacata in sede di legittimità invocando dalla Corte di cassazione, come auspica la 5 di 7 ricorrente, un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in maniera da perve nire ad una nuova validazione e legi ttimazion e inferenziale dell'adesione prestata dal giudice di me rito ai risultati dell'esp letata consulenza tecnica d'ufficio. Spetta, del resto, al giudice di merito esaminare e valutare le nozioni t ecniche o scientifiche intro dotte nel processo mediante la ### e dare conto dei motivi di consenso, come di quelli di eventuale dissenso, in ordine alla congruità dei risultati d ella consulenza e delle ragioni che li sorreggono. Rientra del pari notoriamente nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disp orre indagini tecniche supple tive o integrative di quell e già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità. Tali principi sono trascurati dalla ricorrente che, ancora nella memoria presentata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., invita questa Corte, con enfasi nei richiami giurisprudenziali, arricchiti dall'utilizzo di caratteri ing randiti, sottolineati ed in grasset to, a rimedi tare prudenzialmente la consist enz a probatoria della ### comparando la stessa con una serie di elementi fattuali privi di decisività, e cioè di idoneità a comportare ex necess e una diversa decisione. 
Si ha riguardo nella specie, del resto, ad una consulenza tecnica volta ad accertare l'autenticit à della grafia di un documento , ovvero ad una consulenza calligrafica (meglio che grafologica, che è quella, p iuttosto, volta a dedurre dati di rilievo psicologico dall'analisi della scrittura) e la stessa notoriamen te non è suscettiva di conclusioni obiet tivamente ed assolutamente certe, e perciò esige il gi udice fornisca un'adeg uata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal perito, come avvenuto nell'impugnata sentenza (Cass. 2 febbraio 2009, n. 2579; Cass. 28 aprile 2005, n. 8881). 6 di 7 Avendo, peraltro, la Corte d'app ello ritenuto sufficiente la p rova della falsità delle firme apposte sui testamenti, sono prive d i decis ività le critiche che la ricorrente volge alla motivazione inerente al restante testo dei docume nti, circa in particolare all'uso del lo stampatello. Requisito dell'olografo, previsto a pena di nullità ex art. 606, comma 1, c.c., è la manoscrittura «per intero» ad opera del testatore. E l'art. 602 impone, quali requisiti d i forma-sostanza dell'olografo: a) la scrittura di mano del testatore; b) la data; c) la sottoscrizione. Dunque, l'accertata falsità della sottoscrizione rende superflua ogni considerazione sulla prova dell'autografia (Cass. 10 settembre 2013, n. 20703; Cass. 24 aprile 2009, n. 9905; Cass. 7 luglio 2004, n. 12458). 
Il ricorso va perciò dichia rato inamm issibile, regola ndosi secondo soccombenza in favore dei controricorrenti ### e ### le spese del giu dizio di cassazione n ell'ammontare liquidato in dispositivo. 
Non deve provvedersi al riguardo quanto a ### il quale non ha svolto attività difensive ### i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore impo rto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte d ichiara inam missibile il ricorso e c ondanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrent i le spese sosten ute nel giudizio di cassazione, che liq uida in complessivi € 6.200,00, di cu i € 200 ,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. 
Ai sensi d ell'art. 1 3, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 20 02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q uello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 7 di 7 Così deciso in ### nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile 

Giudice/firmatari: Lombardo Luigi Giovanni, Scarpa Antonio

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 292/2023 del 23-01-2023

... stipulato con il debitore - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale ### criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al ### a tutto ciò che il ### di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento” (Tribunale (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 7630/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. ###, ### i procuratori delle parti all'udienza del 16.1.2023; Sciolta la riserva assunta in tale data; Nella causa avente n. R.G. 7630/2020; Ha pronunciato la seguente: #### rapp. e dif. dall'avv. ### presso il cui studio elett.  dom. in ### in ### S. ### n. 1, giusta procura in atti RICORRENTE E ### in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv. ### presso il cui studio elett. dom. in Napoli alla via ### da ### n. 3, giusta procura in atti RESISTENTE OGGETTO: differenze retributive MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente in epigrafe ha dedotto: -di aver lavorato presso il ### sas di ### successivamente denominato ### sas di ### con la qualifica di ### dal 24 marzo 2000 sino al 1 luglio 2016; -di aver ricevuto in data 27 maggio 2016 una raccomandata contenente la propria revoca dall'incarico di ### -di aver inviato in data ###, con una raccomandata, la quale veniva rifiutata, un certificato medico di malattia sino al 12 giugno 2016; -che in data ### il ### sas di ### succeduto al ### sas di ### le intimava il licenziamento senza alcun preavviso; -che ad ella non venivano corrisposte le seguenti spettanze: i cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2016, data in cui ebbe a transigere per il pregresso tutte le sue pendenze lavorative con la vecchia gestione ### sas di ### pari ad euro 409,62; lo stipendio del mese di giugno 2016, pari ad euro 2.130,86; i quattro mesi di preavviso non intimato, pari ad euro 12.785,16; i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, pari ad euro 2.130,86; i quindici giorni di ferie non godute, pari ad euro 1.065,43; il TFR, pari ad euro 27.074,00. Il tutto per un importo complessivo di euro 45.595,93; -che la certificazione unica presentata dal ### sas di ### riportava nel CUD del 2017 come pagata la somma che ella avrebbe dovuto percepire a titolo di ### stipendio, tredicesime e quattordicesima mensilità, ferie, che, invece, non sono mai state percepite. 
Per tali ragioni ella adiva codesto Tribunale chiedendo, previa declaratoria del rapporto di lavoro svolto dal 24.3.2000 al 1.7.2016, di condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 45.595,93, con vittoria di spese e attribuzione. 
Si costituiva in giudizio la società indicata in epigrafe, la quale resisteva con diverse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree. Nello specifico, parte resistente eccepiva, in via preliminare, la nullità del ricorso e la mancata indicazione del ### di riferimento; nel merito, essa evidenziava che la ricorrente, in qualità di socia, aveva ceduto le proprie quote della società ### di ### al ### e ### spa, socio di maggioranza del ### di ### per una somma di euro 35.000,00 e che l'atto di cessione prevedeva una clausola di esonero della responsabilità per tutti i debiti pregressi. Altresì, il convenuto sottolineava che la stessa ### nel ricorso affermava di aver transatto con la vecchia gestione del ### di ### tutte le sue pregresse pendenze lavorativa. Pertanto, esso concludeva chiedendo il rigetto del ricorso; spese vinte con attribuzione. 
La causa, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata allo scrivente, in virtù di decreto presidenziale, per la prima volta all'udienza del 14.2.2022, dove il ### esperiva il tentativo di conciliazione. 
Constatato il fallimento della conciliazione, in quanto la ricorrente dichiarava di non accettare la proposta del Tribunale, mentre il resistente aderiva alla stessa, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 16.1.2023 onerando le parti al deposito di documentazione integrativa. 
In tale udienza, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, il Giudice si riservava. 
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. 
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta dalla parte resistente. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (Cassazione civile, ### Lavoro, sentenza n. 3126 dell' 8 febbraio 2011). 
Orbene, dal principio suesposto discende che, muovendo da una valutazione complessiva degli atti di parte ricorrente, le carenze espositive della domanda introduttiva non hanno inciso sulla determinazione del petitum e della causa petendi, che risultano chiari ed intellegibili nella loro sostanza. 
Nel rito del lavoro, poi, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto, trattandosi di circostanza inidonea a compromettere la possibilità di individuare con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, potendo la stessa incidere solo sulla fondatezza di merito della pretesa (così Cass. 22 gennaio 2009, 1629). Pure l'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta, quindi, la nullità del ricorso (così Cass. 5 aprile 2002, 4889; si veda anche, per l'affermazione del medesimo principio, Cass. 18 giugno 2002, n. 8839). 
Nel merito, la ### assume di aver diritto al pagamento del TFR per l'intero rapporto intercorso alle dipendenze del ### sas di ### nonché delle differenze retributive non corrisposte, a seguito del cambio di denominazione societaria, dalla società convenuta, così come indicate in ricorso. 
Tali deduzioni risultano fondate. 
Occorre, innanzitutto, rilevare che dalla visura camerale storica della società resistente ### srl, al punto 10 -rubricato “storia delle modifiche”- ( all.to n. 4 di parte convenuta), si evince che con protocollo del 9.6.2016 a seguito della cessione delle quote della società ### di ### sas alla società ### e ### spa e a ### (cfr. sul punto, altresì, l'atto di cessione delle quote -all.to n. 3 di parte resistente-), vi è stato un mutamento della denominazione societaria del ### sas di ### in ### sas di ### Successivamente, con protocollo del 29.7.2020 vi è stata un'ulteriore variazione della denominazione societaria, nonché della forma giuridica, la quale è mutata in ### di ### srl di ### A quanto precede consegue che la mera variazione di denominazione non ha inciso sull'esistenza della società originariamente datrice della ricorrente e che, pertanto, il soggetto giuridico resta unico ed unitario, non essendosi verificata la sua cessazione e la nascita di una nuova società, ma configurandosi esclusivamente, in tal guisa, una modifica di un aspetto organizzativo interno al medesimo soggetto. Sul punto, giova rammentare i principi dettati di recente dalla Corte di cassazione, la quale ha stabilito che: “1.1. - Le modificazioni che possono interessare il soggetto collettivo e la sua attività, pur nella permanenza dei soci e dell'intrapresa economica sul mercato, sono varie e di diversa intensità, da minima a massima. 
Ci si vuol riferire a quelle varie operazioni che, usualmente di competenza dell'assemblea straordinaria, ma a volte anche degli amministratori, comportano un profilo di riorganizzazione dell'impresa e, dunque, ricevono una disciplina ad hoc, atta a renderla giuridicamente più agile ed economicamente meno onerosa, riducendo i costi di transazione. 
Si va dal mutamento della denominazione, la quale lascia sussistere il medesimo soggetto, sia pure diversamente nominato; alla cessione e all'affitto di azienda o di ramo d'azienda, ove muta il gestore della stessa, senza modificazione né soggettiva del concedente, né oggettiva dell'azienda come universitas facti, quale complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.), arrestandosi l'efficacia della vicenda modificativa al solo trasferimento della proprietà o godimento dell'azienda (art.  2556 c.c.); alla trasformazione, la quale del pari, sebbene sotto un'altra forma, lascia permanere l'ente nella sua originaria identità; sino alla fusione ed alla scissione, in cui, al contrario, almeno in alcuni casi e per taluni dei soggetti partecipanti (società incorporate, società fuse, società scissa che assegni l'intero suo patrimonio a più società), il mutamento è radicale, con la scomparsa di essi dalla scena giuridica, allo stesso modo dello scioglimento e della liquidazione della società, seguite dalla cancellazione dal registro delle imprese.  1.2. - Pertanto, è stato da tempo chiarito che il mutamento della denominazione sociale configura una modificazione dell'atto costitutivo (Cass. 28 giugno 1997, n. 5798), ma non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto giuridico, comportando solo l'incidenza su di un aspetto organizzativo della società (fra le tante, Cass. 29 dicembre 2004, n. 24089); del pari, si è precisato che, in caso di trasferimento della sede ###mutamento di identità non potrebbe essere ricollegato al contemporaneo cambiamento della denominazione sociale, che non fa venir meno la "continuità" giuridica della società (Cass. 28 settembre 2005, n. 18944). 
Nelle società di persone, parimenti, il mutamento della ragione sociale per effetto della sostituzione del socio, come accade per l'unico socio accomandatario ex art. 2314 c.c., determina esclusivamente una modificazione dell'atto costitutivo, ma non la nascita o il mutamento della società in un soggetto giuridico diverso, onde essa non si estingue, né sorge una diversa società (Cass. 29 luglio 2008, n. 20558; Cass. 14 dicembre 2006, 26826, sia pure massimata, erroneamente, con riguardo alla medesimezza del soggetto nella trasformazione; Cass. 13 aprile 1989, n. 1781; con qualche episodica incertezza: Cass. 2 luglio 2004, n. 12150, in tema di contenzioso tributario). 
Gli stessi principi sono sottesi ad altre decisioni, pur rese in una prospettiva diversa, quale la tutela della denominazione in presenza del mutamento dell'oggetto sociale (Cass. 13 marzo 2014, n. 5931) ed a fronte della prospettata perdita dell'avviamento dovuta al mutamento del nome (Cass. 17 luglio 2007, n. 15950)” (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/07/2021, n.21970). 
Quanto affermato comporta che la società convenuta resta debitrice dei crediti da lavoro vantati dalla ricorrente anche per il periodo antecedente all'atto della cessione delle quote societarie del 26.5.2016 a cui la stessa non ha espressamente rinunciato. 
A questo punto, è opportuno procedere all'accertamento della domanda di pagamento del TFR proposta dalla ricorrente. Sotto il profilo probatorio, va premesso che “il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art.  1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale ### criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al ### a tutto ciò che il ### di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057); di conseguenza, spetta al datore fornire la prova dell'avvenuto pagamento del ### Nel caso di specie, non risulta fondata l'eccezione spiegata dalla società resistente la quale sostiene che il TFR non debba essere corrisposto alla ### in virtù dell'inserimento nell'accordo di cessione delle quote societarie di una clausola di esonero della responsabilità per i debiti esistenti verso terzi alla data della sua stipulazione. Essa, invero, non può essere opposta alla ricorrente, innanzitutto, perché non si è verificato un cambiamento del soggetto giuridico e, dunque, un mutamento del datore di lavoro che rimane sempre il medesimo. 
Inoltre, il diritto al TFR matura esclusivamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non può essere rinunciato in via preventiva dal lavoratore. In argomento, infatti, la Suprema Corte ha affermato che: “Il diritto alla liquidazione del t.f.r., nonostante l'avvenuto accantonamento delle somme, non può ritenersi entrato nel patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto, sicché per il dipendente ancora in servizio costituisce un diritto futuro, la cui rinuncia è radicalmente nulla, per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, e dell'art. 1325 c.c.” (Cassazione civile sez. lav., 28/05/2019, n.14510). Pertanto, da un lato, il diritto alla liquidazione del TFR della ### non può in ogni caso rientrare tra quelli oggetto della clausola di esonero della responsabilità prevista dall'atto di cessione delle quote, poiché in tale data il rapporto di lavoro era ancora sussistente, e, dall'altro, per le medesime ragioni, tale diritto non può essere ricompreso nell'atto di rinunzia alle spettanze lavorative del 20.5.2016 sottoscritto dalla ricorrente, il quale involge le altre voci retributive maturate sino a quel momento, che, infatti, non sono state richieste in questo giudizio. 
A corroborare quanto espresso in narrativa vi è anche il dato documentale rappresentato dalla ### del 2017 rilasciata dalla società convenuta inerente alla posizione lavorativa della ### (cfr. all.to n. 2 di parte ricorrente), che indica l'importo di euro 20.931,89 a titolo di TFR accantonato in azienda. Tale certificazione riveste, a ben vedere, natura confessoria, operando in questa ipotesi i principi della giurisprudenza secondo cui “### depositato dal datore di lavoro (anche dopo qualche mese la data delle dimissioni rassegnate dal lavoratore) costituisce prova documentale dell'esistenza del credito a titolo di tfr spettante al lavoratore” (Corte appello ### sez. lav., 30/07/2019, n.1581). 
Allo stesso tempo, è infondata l'eccezione di parte resistente secondo cui la certificazione in questione rappresenterebbe un errore del consulente aziendale. Ciò in quanto il convenuto non ha allegato e provato di essersi attivato per emendare a tale presunto errore, né di aver redatto un atto di rettifica all'### delle ### per rimediare allo stesso. E neppure il documento citato costituisce prova dell'avvenuto pagamento del ### in tal caso, infatti, trovano applicazione i principi stabiliti dalla giurisprudenza secondo cui: “Non costituisce prova del pagamento del TFR la dichiarazione contenuta nel CUD proveniente dal datore e non accompagnata da un atto di quietanza del lavoratore” (Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, n.###). 
Venendo, invece, alle altre differenze retributive vantate dalla ricorrente per il periodo successivo al mutamento della denominazione societaria sino al licenziamento, ovvero il rateo dello stipendio di maggio 2016 e lo stipendio del mese di giugno 2016, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità per i mesi di maggio 2016 e giugno 2016 e l'indennità di mancato preavviso quantificati in 4 mesi di retribuzione, la loro debenza non è stata specificamente contestata nella memoria difensiva dal resistente. Quest'ultimo, infatti, si è limitato ad affermare l'impossibilità di accertarne la determinazione in quanto la richiesta di controparte risultava priva di uno sviluppo contabile e di un riferimento contrattuale, ma non hai mai contestato la debenza anche nel corso del giudizio. Di conseguenza, trova applicazione nel caso de quo il principio di non contestazione. Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., invero, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati. Come chiarito dalla giurisprudenza, tale onere riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti ( Cass. 12748/2016). Pertanto, in assenza di specifica e tempestiva contestazione, si considera pacifica la debenza delle differenze retributive diverse dal TFR richieste nel ricorso, anche alla stregua della circostanza secondo cui, sulla base della giurisprudenza summenzionata, grava in capo al datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuta corresponsione di tali voci retributive. 
Con espresso riferimento, poi, all'indennità sostituiva del mancato preavviso, essa “ha una funzione diversa in base al soggetto che subisce il recesso. Nel caso di licenziamento la sua funzione è quella di garantire al lavoratore la percezione di una somma di denaro, al fine di garantirlo per il tempo che si presume necessario al reperimento di un nuovo lavoro. Nel caso di dimissioni invece il preavviso ha la funzione di agevolare il datore nel reperimento di una figura sostitutiva, con lo scopo di non compromettere l'organizzazione aziendale. In effetti, l'istituto del preavviso che è proprio dei contratti di durata a tempo indeterminato, ha sempre la ratio di alleviare, per la parte che lo subisce, le conseguenze pregiudizievoli dell'interruzione del rapporto” (Corte appello ### sez. lav., 20/04/2022, n.164). 
In relazione all'onere della prova di tale indennità, è d'uopo evidenziare i principi delineati dalla giurisprudenza ad avviso della quale: “Una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, per la ripartizione dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 c.c., incombe al datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni a suo carico derivanti dal medesimo rapporto. Spetta, pertanto, al datore dimostrare che la cessazione del rapporto lavorativo è avvenuta in seguito alle dimissioni del lavoratore; in assenza di tale prova, il datore sarà tenuto a versare anche l'indennità di preavviso” (Cassazione civile sez. lav., 06/10/2009, n.21311). 
Nella fattispecie in esame, nonostante il Tribunale abbia onerato entrambe le parti a dedurre sullo specifico punto chiedendo chiarimenti sulle modalità del licenziamento, le stesse non hanno allegato nulla; di guisa che, in mancanza della prova da parte del datore di aver intimato il preavviso di licenziamento o che lo scioglimento del rapporto è avvenuto per dimissioni della lavoratrice, oltre che di contestazioni specifiche al riguardo, deve essere corrisposta l'indennità in parola.  ### l'art. 136 del ### “Dei dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali”, applicato al rapporto in questione, il preavviso di licenziamento è pari a 120 giorni del calendario per gli impiegati di livello F e i ### con anzianità superiore agli anni 10. Ebbene, la ### la quale rivestiva l'incarico di ### del ### di ### (cfr. lettera di revoca da incarico -all.to n. 4 di parte ricorrente-) ed ha prestato attività lavorativa almeno da aprile del 2000 (cfr. buste paga-all.to n. 6 di parte ricorrente-) ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella suddetta misura. 
Per tutto quanto esposto, dunque, alla ricorrente spetta il pagamento del TFR e delle altre differenze retributive innanzi elencate, compresa l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, di fine rapporto. 
Venendo al quantum, prendendo a parametro i conteggi riformulati da parte ricorrente con note depositate in data ### su onere del Tribunale, immuni da vizi logici e ontologici e coerenti con il dato normativo e documentale in atti, e non contestati in modo specifico dal resistente, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento in favore della ### della somma di euro 32.345,51 per differenze retributive, di cui euro 20.931,89 a titolo di ### per le causali di cui in motivazione. 
Su tali somme, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e 150 disp. att., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ### nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. 
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerando la complessità delle questioni trattate, nonché il comportamento assunto dalle parti nel corso del giudizio, per compensare le spese di lite per la metà, mentre per la residua frazione esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.  P.Q.M.  Il Giudice di ###, Dott. ###, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione: a) Accoglie il ricorso; b) Per l'effetto condanna la società ### srl al pagamento in favore della ricorrente ### della somma complessiva di euro 32.345,51, di cui euro 20.931,89 a titolo di ### oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo, per le causali di cui in motivazione; c) Condanna la società ### srl al pagamento in favore della ricorrente ### della metà delle spese del giudizio che si liquidano in tale misura ridotta in euro 1.844,50, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito; d) Compensa le spese di lite tra le parti per la residua metà. 
Si comunichi. 
Aversa, 20.1.2023 

Il Giudice
del lavoro Dott. ### n. 7630/2020


causa n. 7630/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Paladino Giannicola

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 16505/2025 del 25-11-2025

... mantenimento deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, nonché, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto ( Cass. n. ###/2021; Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 5088/2018). Del resto, l'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente ( Cass. civ. 14.12.2018 n. ###; Cass. civ. 26.9.2011 n. 19589; Cass. civ. 2.9.1996 7990; Cass. civ. 7.5.1998 n. 4616; Cass. Civ. 7.4.2006 n. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto: - Dott.ssa ### - Dott.ssa ### rel.  - Dott.ssa ### riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51793 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente TRA - ### nato a ### il ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti; -ricorrente
E - ### nata a ### il ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti; -resistente
NONCHÉ con l'intervento del ###; -interventore ex lege
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.  CONCLUSIONI: all'udienza del 04.11.2025 le parti precisavano le conclusioni. 
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con sentenza n. 1775/2024 pubbl. il ### il Tribunale di ### dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio recependo l'accordo rassegnato dalle parti (all'udienza del 17.01.2024), secondo il quale veniva revocato l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne ### economicamente autonomo, e confermata la somma di € 150 mensili per il mantenimento della figlia maggiorenne ### non autonoma, oltre il 50% delle spese straordinarie. 
In data ### il ricorrente, con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, chiedeva fosse disposto, attesa la raggiunta indipendenza economica della figlia maggiorenne ### la revoca del contributo paterno per il suo mantenimento ### more della notificazione del presente ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, la signora ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1181/2024 (N.R.G. 57130/2024) emesso dal Tribunale di ### il 25 gennaio 2024, ottenuto dal sig.  ### per il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli e ### il giudizio di opposizione si concludeva in data ### con un accordo (conciliazione n. cronol. 3592/2025 del 11/03/2025 RG n. 10232/2024, cfr. all. 7 memorie depositate in data ###) ove le parti definivano i loro rapporti prevedendo, nel verbale di conciliazione (cronol n. 3592/2025), che “Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento ordinario e/o straordinario per i figli maggiorenni ### e ### ormai autosufficienti”. 
Si costituiva nel presente giudizio la signora ### la quale, contestando tutto quanto dedotto dall'ex marito, deduceva che la figlia ### terminato il percorso di studi, aveva iniziato a svolgere lavori saltuari e/o part time come commessa, continuando a vivere con la madre e il fratello ### nella casa familiare. Tanto premesso, parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni assunte in sede divorzile. 
All'udienza del 04.11.2025 il ### letti gli atti e la documentazione depositata, sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la rimetteva al Collegio per la decisione. 
Il ricorrente, attesa l'avvenuta conciliazione, in modifica delle conclusioni originariamente rassegnate, parte ricorrente chiedeva fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna di parte resistente alla rifusione delle spese legali e ai sensi dell'art. 96 co. 1), 3) e 4) c.p.c. essendosi opposta alla domanda di revoca dell'assegno per la figlia nonostante il contenuto del verbale di conciliazione. 
Osserva il ### ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi di seguito esposti. 
Preliminarmente va esaminata la circostanza, dedotta dal padre circa la raggiunta autosufficienza economica della figlia ### maggiorenne. 
La ragazza, come emerso dall'istruttoria complessivamente svolta e dalle dichiarazioni rese dalle parti, dopo aver conseguito la laurea triennale in ### e ### del ### e dell'Ambiente, ha altresì frequentato proficuamente un ulteriore corso universitario di ### grafica, ha iniziato a svolgere lavori saltuari part time come commessa, da ultimo ha un impiego part-time e a tempo determinato come commessa, con stipendio netto mensile di € 800 (con scadenza nel dicembre 2025).  dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni delle parti all'udienza del 04.11.2025 è emerso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la quota del 50% delle spese straordinarie, le parti, accordandosi, avevano concluso nel senso che entrambi i figli erano diventati autonomi (cfr. accordo di conciliazione n. cronol.  3592/2025 del 11/03/2025 RG n. 10232/2024, all. 7 memorie depositate in data ###): “Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento ordinario e/o straordinario per i figli maggiorenni ### e ### ormai autosufficienti”. 
Orbene, avuto riguardo delle dichiarazioni di entrambe le parti, è indubbio che l'età della ragazza, la circostanza che la stessa, terminato il percorso di studi, abbia deciso di entrare nel mondo del lavoro, siano circostanze tali da comportare la revoca del contributo per il suo mantenimento.
Sul punto, giova evidenziarsi che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il ### ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020). Di conseguenza, la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, nonché, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto ( Cass. n. ###/2021; Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 5088/2018). Del resto, l'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente ( Cass. civ. 14.12.2018 n. ###; Cass. civ. 26.9.2011 n. 19589; Cass. civ. 2.9.1996 7990; Cass. civ. 7.5.1998 n. 4616; Cass. Civ. 7.4.2006 n. 8221). ### il consolidato ed ampiamente condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “… la cessazione di siffatto obbligo deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (cfr. Cass. ord. n. 5088/2018; in termini v.  anche Cass. n. 12952/2016).  ### ritiene che debba dichiararsi cessato l'obbligo gravante sul sig. ### di provvedere al mantenimento della figlia maggiorenne ### con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso (gennaio 2025). 
Con riguardo alla domanda di parte ricorrente volta alla condanna della controparte alle spese di lite il Collegio, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e alle varie circostanze relative ai figli, avuto altresì riguardo alla perdurante precarietà lavorativa della figlia ### e alle dichiarazioni rese da parte resistente, dispone che le stesse debbano essere compensate.  P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al 51793/2024 R.G.A.C., con l'intervento del ###, in modifica della sentenza n. 1775/2024 pubbl. il ### del Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: - accoglie il ricorso presentato dal sig. ### e per l'effetto dichiara cessato l'obbligo sullo stesso gravante di provvedere al mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente autonoma ### con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso; - spese compensate. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del Tribunale di ### in data #### estensore ###ssa ###ssa

causa n. 51793/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ienzi Marta, Albano Filomena

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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 1118/2024 del 20-11-2024

... censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). Ebbene, posto che, come già osservato in sede di ordinanza del 5.12.2023, le doglianze di parte opponente quanto al difetto di legittimazione passiva risultano prive di pregio atteso che l'allegazione che debitore della pretesa creditoria sia il sig. “Fabio” in luogo di “Massimo” ### è risultata pretestuosa e strumentale in quanto originata da un mero errore materiale nella redazione del ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell'opposta ove, solo con riferimento alla narrazione dell'apertura di credito, quest'ultima ha erroneamente scritto “Fabio”, in luogo di “Massimo”, tuttavia riferendosi sempre al sig. ### quanto al credito vantato e risultando sottoscritti dal medesimo ### tutti i documenti depositati in atti nonché riferendo sempre a quest'ultimo il rapporto complessivamente intrattenuto con (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1045/2023 TRIBUNALE DI VITERBO Sezione civile ###'udienza del 20 novembre 2024 alle ore 10.25, innanzi al giudice dott.ssa ### è presente l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### il quale precisa le conclusioni riportandosi all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. 
Alle ore 10.25 nessuno è presente per parte opposta. 
Il procuratore di parte opponente discute oralmente la causa e chiede che venga decisa. 
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione. 
Il Giudice dott.ssa ###esito della camera di consiglio, alle ore 23.50, assenti le parti, allontanatesi dall'aula, viene data lettura della sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. che costituisce parte integrante del presente verbale. 
Il Giudice dott.ssa ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VITERBO Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa ### all'udienza del 20 novembre 2024 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1045 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno tra ### nato a ### l'1.8.1960 e residente in #### alla via dei ### n. 12 (c.f.  ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (c.f.  ###) ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 12, giusta procura allegata in atti (pec: ###) opponente contro #### per la ### dei ### S.p.A. nella qualità di procuratore con rappresentanza della ### della #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### nonché elettivamente domiciliat ###### Via della ### n.35, come da procura in atti (pec: ###) opposta Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 8/2023, R.G. n. 6/2023 emesso dal Tribunale di Viterbo in data ### Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato ### avversava il decreto ingiuntivo n. 8/2023, R.G. n. 6/2023, emesso dal Tribunale di Viterbo ed avente ad ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00 oggetto il pagamento della somma di € 9.541,02, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 41040 intrattenuto presso BCC con successiva apertura di credito n. 15585. 
A fondamento della spiegata opposizione, finalizzata alla dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente nonché alla revoca del provvedimento monitorio, parte opponente deduceva che il debito risultava riferito a diversa persona, ### quanto all'apertura di credito e che l'esposizione debitoria vantata risultava sfornita della necessaria prova, assenti i necessari estratti conto riferiti al rapporto di conto corrente effettivamente intrattenuto dall'opponente con BCC di ### e ### oggi denominata BCC della ### e per il quale asseriva in via generica sussistenti anomalie per applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto nonché anatocismo, concludendo dunque come in atti con richiesta del favore delle spese di lite. 
Si costituiva in giudizio #### per la ### dei ### S.p.A. nella qualità di procuratore con rappresentanza della ### della ### deducendo l'infondatezza e la strumentalità dell'opposizione promossa della quale chiedeva pertanto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo avversato previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., chiedendo altresì la vittoria delle spese di lite e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. 
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 8/2023, veniva assegnato termine per lo svolgimento della mediazione obbligatoria, e, all'esito negativo della stessa, dichiarato chiuso il procedimento per assenza della parte opponente chiamata in mediazione, venivano concessi i richiesti termini, da parte opponente, ex art. 183 c.p.c. 
Alla successiva udienza, dato atto che alcuno dei procuratori delle parti aveva provveduto al deposito di memorie istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e all'udienza del 20 novembre 2024, presente il solo procuratore di parte opponente, la decisione veniva riservata all'esito della camera di consiglio.  2. ### è infondata e deve essere, pertanto, rigettata. 
Come noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere - dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle ### della Cassazione 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00 n. 3373/2010; Cass. n. 45/2009; Cass. n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007). 
Pertanto, il creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). 
Ebbene, posto che, come già osservato in sede di ordinanza del 5.12.2023, le doglianze di parte opponente quanto al difetto di legittimazione passiva risultano prive di pregio atteso che l'allegazione che debitore della pretesa creditoria sia il sig. “Fabio” in luogo di “Massimo” ### è risultata pretestuosa e strumentale in quanto originata da un mero errore materiale nella redazione del ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell'opposta ove, solo con riferimento alla narrazione dell'apertura di credito, quest'ultima ha erroneamente scritto “Fabio”, in luogo di “Massimo”, tuttavia riferendosi sempre al sig. ### quanto al credito vantato e risultando sottoscritti dal medesimo ### tutti i documenti depositati in atti nonché riferendo sempre a quest'ultimo il rapporto complessivamente intrattenuto con l'istituto di credito opposto, si osserva che infondate si sono rivelate anche le generiche doglianze in ordine all'esecuzione del rapporto nonché, in particolare, quanto alle dedotte carenze documentali a conforto della pretesa creditoria di controparte atteso che, diversamente da quanto paventato da parte ### parte opposta ha provveduto al deposito di idonea e completa documentazione relativa alla pretesa creditoria (contratto conto corrente, apertura di credito, estratti conto relativi a tutto il rapporto bancario intercorso, solleciti, certificazione ex art. 50 Tub) così dimostrando l'esistenza e la consistenza del proprio credito mediante il deposito dei titoli posti a base della domanda nonché delle scritture contabili di riferimento (in atti e già depositati nel fascicolo del procedimento monitorio). 
Deve, pertanto, concludersi per il rigetto dell'opposizione promossa con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. e alle relative tabelle allegate e secondo i valori compresi tra i minimi e i medi vista la semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, di fatto non svolta, seguono la soccombenza. 
Sussistono altresì i presupposti per la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c. attesa la radicale infondatezza della domanda avanzata così come emergente già dalla documentazione prodotta, oltre all'assenza di qualsivoglia richiesta istruttoria a supporto di quanto dedotto, e alla circostanza che, promossa l'opposizione a decreto ingiuntivo e richiesti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., parte opponente nulla ha depositato né articolato apparendo, dunque, l'azione promossa meramente ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00 defatigatoria delle legittime aspettative di parte opposta e risultando pertanto integrata la colpa grave, ragione per la quale si ritiene di condannare parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma, liquidata in via equitativa, di € 500,00. 
Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 8, comma 4 bis d.lgs.  28/2010 nella formulazione ratione temporis applicabile, sottoposta l'odierna causa al rito ante ### quanto all'obbligo di parte opponente di versare all'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, attesa la sua mancata partecipazione alla procedura di mediazione senza giustificato motivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 8/2023, R.G. n. 6/2023, emesso dal Tribunale di Viterbo; - condanna parte opponente, ### alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta liquidando tali spese in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali forfettarie al 15 %, iva e cpa come per legge; - condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di € 500,00 ex art. 96 c.p.c.; - visto l'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010 ratione temporis applicabile, dà atto che l'opponente è tenuto a versare all'entrata di bilancio dello Stato una somma pari al contributo unificato. 
Così deciso in ### 20 novembre 2024 Si dà atto che della sentenza è stata data lettura al termine dell'udienza alle ore 23.50 e che la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione del verbale e viene immediatamente depositata.   Il Giudice dott.ssa ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00

causa n. 1045/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Mastropasqua Caterina

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Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 1309/2025 del 31-10-2025

... alla verifica della sussistenza dei presupposti (in fatto ed in diritto) per l'esercizio dell'eccezione di inadempimento tempestivamente sollevata in primo grado dall'appellante e non esaminata come tale dal primo giudicante. 3.In punto di diritto la Cassazione ha chiarito quanto segue: • Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, n.20891: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA Riunita in camera di consiglio e composta dai ### Dott. ###. ### relatore Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1023/### vertente tra ### S.R.L. (P. Iva ###) con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore ### D'### nato ad #### il ### (c.f.: ###), residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (c.f.: ###) del ### di ### ed elettivamente domiciliat #######, C.so Matteotti n°31 ( pec: ###); -parte appellante e ### S.r.l., con sede ###- incrocio ### C. F. e P. IVA ###, in persona dell'### legale rappresentante pro-tempore, ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ###, C.F. ### ( pec: ###, fax 075/5720151) che la rappresenta e difende; -parte appellata ### delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni. 
Fatto e diritto 1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.  2.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinatasenza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15). 
Pertanto, saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto di appello che attengono alla verifica della sussistenza dei presupposti (in fatto ed in diritto) per l'esercizio dell'eccezione di inadempimento tempestivamente sollevata in primo grado dall'appellante e non esaminata come tale dal primo giudicante.  3.In punto di diritto la Cassazione ha chiarito quanto segue: • Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, n.20891: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza della obbligazione. Tali principi valgono pure nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente, per il creditore istante - o per il debitore che ha sollevato la eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”; • Cassazione civile sez. III, 17/07/2023, n.20719: “Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito; la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”.  4.La Corte condivide i richiamati principi per cui, nell'ipotesi in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento. 
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (sin da Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). 
Come successivamente ribadito con riguardo a contratto con prestazioni corrispettive, nel caso in cui il convenuto resista alla domanda di condanna all'adempimento della prestazione da lui dovuta, eccependo che l'attore non ha adempiuto la propria obbligazione ("exceptio inademplenti contractus"), spetta a quest'ultimo provare il proprio adempimento. (Cass., sez. I, 15 luglio 2011, 15659; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021 ed ulteriori già indicate). 
Ne consegue che, ove munita di adeguata specificità rispetto al caso concreto, la formulazione di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte del debitore fa sorgere in capo al creditore l'onere di provare l'intero ed esatto adempimento.  5.Va ulteriormente chiarito che l'eccezione d'inadempimento è tesa a paralizzare un inadempimento di apprezzabile gravità. Tale ultima espressione non ha il significato tecnico ad esso riconducibile ma assurge a strumento di valutazione della correttezza della reazione nel contesto di un giudizio di proporzionalità.
Ed in effetti il vaglio giurisprudenziale va condotto secondo il criterio di buona fede fondato su tre elementi, quello cronologico, quello di causalità e quello di proporzionalità. 
Quest'ultimo va delimitato all'interno del perimetro dell'uso normale del diritto, contrapposto all'abuso del diritto in cui si sostanzia la violazione della buona fede. 
In altri termini buona fede e gravità dell'inadempimento sono criteri che convergono nel legittimare l'eccezione quando sia rimedio proporzionato e dunque necessario a tutelare uno degli interessi fondamentali sottesi alla conclusione del contratto.  6.Nella presente fattispecie l'appellante ha sollevato l'eccezione di inadempimento allegando la non conformità della etichettatura dei prodotti alimentari commercializzati e venduti dall'appellata.  ### di inadempimento appare compiutamente allegata e circoscritta tanto che la parte ha fatto anche svolgere due apprezzabili accertamenti peritali sulla non corretta etichettatura dei prodotti alimentari oggetto di contenzioso.  7.Occorre subito chiarire che, in forza dell'art. 8 del ### n. 1169/2011, il soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (o, se tale operatore non è stabilito nell'### l'importatore nel mercato dell'### Detta previsione è ripresa anche dal successivo art. 9 del medesimo ### che, nell'elenco delle informazioni obbligatorie, prevede la presenza del nome o della ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare. Tale soggetto può essere indicato tramite la rappresentazione di un marchio purché posto nel campo visibile principale della confezione e individuabile dal consumatore. La norma UE è poi richiamata e trasfusa nell'art. 2 del Decreto legislativo del 15/12/2017 - N. 231 8.Dunque nella presente fattispecie unico soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti era l'appellata cioè colei che assicurava la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti. 
Non è stata offerta prova specifica che, per i prodotti in contestazione, l'etichettatura sia avvenuta ad opera dell'appellante in violazione delle richiamate prescrizioni come sarà chiarito in prosieguo di motivazione.  9.Va qui richiamato il fondamentale elemento probatorio costituito dal verbale dei ### di ### di accertamento e sequestro amministrativo (prodotto dall'appellante in primo grado) al cui contenuto si fa riferimento e che, per brevità, viene solo indicato dandone per probatoriamente acquisito ed utilizzato il contenuto. 10.Nel verbale vi è la specifica individuazione di prodotti irregolarmente etichettati sotto i marchi ### e ### riconducibili all'appellata. 
Sono anche specificamente indicate le varie irregolarità di etichettatura.  11.Così, ad esempio, nel caso della mancanza della parola “ingredienti” vi è violazione dell'articolo 18 de ### cit..: “ Elenco degli ingredienti 1. ### degli ingredienti reca un'intestazione o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende”. 
La violazione è poi sanzionabile ex art. 5 Decreto legislativo del 15/12/2017 - N. 231. 
Le altre contestazioni analiticamente indicate nel verbale appaiono tutte di maggiore gravità di quella “formale” sopra scrutinata e sono autonomamente sanzionabili. 
Di talché, oltre al pregiudizio derivante dal sequestro della merce, sotto il profilo civilistico si poneva il problema di correggere le indicazioni errare od incomplete o comunque di ovviare alle rilevate criticità. 
Ed è indubbio che era la parte venditrice inadempiente che doveva trovare adeguate e tempestive soluzioni per rendere conforme a legge l'etichettatura dei prodotti alimentari a suo marchio da commercializzare al dettaglio. 
Non era certo la parte acquirente a doversi attivare per risolvere un problema che riconduceva a specifici obblighi di etichettatura gravanti sulla venditrice.  12.In tal modo resta accertato che l'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante rispetta il criterio di proporzionalità valutato con riferimento all'intero equilibrio del contratto e alla buona fede. 
Non può infatti dubitarsi che il sequestro dei prodotti, le irregolarità di etichettatura, la mancanza di collaborazione da parte della venditrice a cui le inadempienze erano state contestate, abbiano avuto considerevole incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto ed abbiano influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso in rapporto all'interesse perseguito dalla parte appellante. 
In altri termini abbiano legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'acquirente.  13.La parte appellata creditrice (su cui gravano gli obblighi di etichettatura) non ha invece provato: • che l'etichettatura fosse regolare; • che l'etichettatura dei prodotti in sequestro fosse stata modificata o sostituita o comunque attribuibile alla debitrice; • di aver tempestivamente preso in carico le contestazioni dell'appellante ed essersi adoperata per risolvere le irregolarità. 
Vanno qui richiamati gli oneri probatori gravanti sulla creditrice che, davanti all'eccezione di inadempimento di controparte, era ed è onerata della prova di aver correttamente adempiuto.  14.Inoltre: • è irrilevante e comunque costituisce elemento induttivo non univoco il fatto che i NAS dei ### non abbiano riscontrato irregolarità nelle etichette dei prodotti presso lo stabilimento della ### srl trattandosi di prodotti e partite diverse da quelle sequestrate; • le fatture emesse dalla ### srl nei confronti dell'appellante per etichette ### appaiono elemento non decisivo perché non sussiste certezza che ad essere applicate ai prodotti sequestrati fossero proprio tali etichette e che vi sia stata sostituzione di esse a quelle che, per specifico obbligo normativo, l'appellata doveva applicare sui prodotti in contestazione.  15.Quanto all'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi, riproposta nel presente grado dall'appellata, essa è infondata perché: • il difetto di etichettatura non è un vizio intrinseco del prodotto ma una violazione contrattuale, riferita ad obblighi legali, sottratta alla disciplina dei vizi; • in ogni caso la ragionevole certezza dei molteplici difetti di etichettatura è stata ragionevolmente raggiunta solo all'esito degli accertamenti peritali fatti svolgere dall'appellante sulla complessiva fornitura.  16.### è accolto, la sentenza di primo grado va integralmente riformata, il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Tanto in conseguenza dell'accertamento del legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento da parte dell'appellante. 
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo PQM ### definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede: 1-in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2-condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante delle spese di lite liquidate: ### per il primo grado di giudizio in euro 13.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, ### per il presente grado di giudizio in euro 286,00 per esborsi ed euro 14.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### della ### di ### in data 21 ottobre 2025.   ###. ### Dr.

causa n. 1023/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pier Giorgio Palestini, Gianmichele Marcelli

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