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Corte di Cassazione, Sentenza n. 33149/2025 del 18-12-2025

... per “la quota del mutuo accollato”, “in via privilegiata ipotecaria di regresso”, e per “il residuo controvalore”, “in via chirografaria”, ma non potevano pretendere di trattenere interamente il bene ad essi trasferito dall'impresa insolvente. 1.9. La corte, inoltre, ha ritenuto che il ### aveva dimostrato in giudizio, a mezzo di numerosi indizi gravi, precisi ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 e concordanti, la consapevolezza da parte degli acquirenti dello stato d'insolvenza in cui, al momento del contratto definitivo, versava la società venditrice: - intanto, il ritardo “tra la sottoscrizione del preliminare (novembre 1995) e la stipulazione del rogito (marzo 2002)”, dovuto non alle “ordinarie difficoltà burocratiche legate all'attuazione della convenzione amministrativa sottesa all'edificazione”, come avevano sostenuto i convenuti, ma alle “difficoltà economiche dell'impresa costruttrice … nell'estinguere i gravami ipotecari esistenti”; - i convenuti, del resto, “insieme ad altri nelle loro stesse condizioni, davanti all'inadempimento dell'interlocutore pensarono bene di rivolgersi ad un legale, il quale in data 29 gennaio 2001 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dai #### - Presidente - ### - ### - ### - ### - ### - ### - Ud. 29/10/2025 - CC ### - ### - R.G.N. 11481/2018 ### D'### - ### - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 11481-2018 proposto da: ### e ### rappresentati e difesi dall'### per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ### S.N.C. ### & ### rappresentato e difeso dall'### per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la ###. 658/2017 della CORTE D'###, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta dal #### nell'adunanza in camera di consiglio del 29/10/2025; lette le conclusioni del ###, in persona della ### della #####. 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 1.1. ### s.n.c. di Bardi & ### dichiarato con sentenza del 5/12/2002, ha, con citazione notificata il ###, convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Grosseto, i coniugi ### e ### chiedendo che, a norma dell'art. 67, comma 2°, l.fall., fosse revocato l'atto con il quale la società poi fallita, in data ###, aveva venduto agli stessi un bene immobile.  1.2. I convenuti hanno resistito alla domanda, chiedendone il rigetto.  1.3. Il tribunale, con sentenza del 7/9/2012, ha rigettato la domanda del ### sul rilievo che l'atto impugnato era stato preceduto da un preliminare, stipulato il ###, e che gli acquirenti erano entrati in possesso dell'immobile sin dal 27/5/1996.  1.4. ### ha proposto appello avverso tale sentenza.  1.5. I convenuti hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto.  1.6. La corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello ed, in riforma della pronuncia impugnata, ha revocato l'atto di vendita impugnato ed ha condannato i convenuti alla restituzione dell'immobile al ### nonché al pagamento della somma di €. 350 al mese dal 20/8/2004 fino alla restituzione effettiva e/o al passaggio in giudicato della sentenza.  1.7. La corte, in particolare, dopo aver escluso ogni rilievo al fatto che l'“edificazione della ### … rientrasse in un piano di edilizia economica e popolare (### deliberato dal Comune … con la concessione all'impresa di un diritto di superficie di 99 anni” e che “la consegna dell'immobile sia avvenuta fin dal 1996, col trasferimento in loco dell'abitazione ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 familiare dei promissari acquirenti”, ha ritenuto che: - “l'effetto traslativo dipende dal rogito, non dal preliminare” perché “è con la stipulazione del rogito che, uscendo il bene dal patrimonio del fallito, si verifica la lesione dell'interesse creditorio, sicché non può dubitarsi della revocabilità oggettiva del negozio definitiva”; - ai fini della revocatoria fallimentare di compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, pertanto, l'accertamento dei relativi presupposti andasse compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto l'art. 67 l.fall. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l'obbligazione, di cui l'atto finale comporta esecuzione.  1.8. Né, ha osservato la corte, rilevava l'accollo parziale del mutuo fondiario da parte degli acquirenti: - l'accollo, infatti, aveva riguardato “soltanto una parte del prezzo”, sicché (a differenza del caso in cui “incidenza del mutuo avesse coperto l'intera economia dell'operazione”, quando la curatela “non avrebbe avuto nemmeno interesse ad esercitare l'actio pauliana per recuperare attivo destinato a soddisfare un solo creditore”), “il recupero del bene risulta tuttora vantaggioso dal punto di vista della massa”, che aveva “tratto beneficio dall'accollo parziale”, potendo “soddisfarsi sulla parte preponderane del presumibile realizzo”; - i convenuti, all'esito, potevano insinuarsi al passivo, ai sensi dell'art. 71 l.fall., per “la quota del mutuo accollato”, “in via privilegiata ipotecaria di regresso”, e per “il residuo controvalore”, “in via chirografaria”, ma non potevano pretendere di trattenere interamente il bene ad essi trasferito dall'impresa insolvente.  1.9. La corte, inoltre, ha ritenuto che il ### aveva dimostrato in giudizio, a mezzo di numerosi indizi gravi, precisi ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 e concordanti, la consapevolezza da parte degli acquirenti dello stato d'insolvenza in cui, al momento del contratto definitivo, versava la società venditrice: - intanto, il ritardo “tra la sottoscrizione del preliminare (novembre 1995) e la stipulazione del rogito (marzo 2002)”, dovuto non alle “ordinarie difficoltà burocratiche legate all'attuazione della convenzione amministrativa sottesa all'edificazione”, come avevano sostenuto i convenuti, ma alle “difficoltà economiche dell'impresa costruttrice … nell'estinguere i gravami ipotecari esistenti”; - i convenuti, del resto, “insieme ad altri nelle loro stesse condizioni, davanti all'inadempimento dell'interlocutore pensarono bene di rivolgersi ad un legale, il quale in data 29 gennaio 2001 scrisse alla ### una lettera … lamentando che nonostante le numerose richieste non fosse stata ancora fissata la data del rogito ed intimando all'interlocutore di comunicarla entro trenta giorni”; - il ritardo subito dai convenuti non era, dunque, episodico ma “generalizzato a molti altri promissari acquirenti”, i quali, dopo avere avuto la detenzione dei rispettivi immobili, avevano avuto modo di scoprire “la dimensione sistematica e generalizzata dell'inadempimento” che, “prima del rogito”, aveva finito per scatenare “manifestazioni collettive di protesa anche presso la sede dell'impresa contraente” e aveva avuto “risonanza nella realtà sociale circostante”, e ciò “rende impensabile un'ignoranza del problema da parte dei più diretti interessati”.  1.10. I testimoni escussi, inoltre, avevano riferito di “riunioni molto agitate durante le quali i promissari acquirenti in attesa di rogitare”, tra cui il ### “si mostrarono molto preoccupati delle condizioni economiche della ### …”, ed era impossibile supporre, ha osservato la corte, che lo stesso, insieme alla moglie, non avesse “avvertito e condiviso quei ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 problemi e quel clima, trovandosi da anni nella detenzione dell'immobile in attesa del trasferimento, a stretto contatto abitativo con altri soggetti in analoga condizione di angosciosa attesa”.  1.11. Del resto, ha proseguito la corte, l'ostacolo al rogito, discusso nella citata riunione e già affrontato dall'avvocato incaricato dal convenuti nella lettera trasmessa alla ### nel giugno del 2001, e cioè le “iscrizioni ipotecarie gravanti sugli immobili”, era stato risolto, al momento della stipula dell'atto definitivo, “facendo sì che la quota parte del prezzo corrispondente al gravame ipotecario residuo fosse trattenuta dal notaio rogante e consegnata direttamente alla banca creditrice … sebbene il relativo assegno (di € 14.460,79) fosse intestato alla venditrice”: “in pratica, l'importo fu enucleato dal prezzo ed intestato alla società in modo da provare il saldo, ma l'assegno venne materialmente affidato al notaio per garantirne la consegna alla banca”, a dimostrazione non solo dell'incapacità della venditrice di procurarsi autonomamente in precedenza la liberazione del bene, ma anche della preoccupazione che la stessa distraesse ad altri scopi la somma versata dagli acquirenti.  1.12. La corte d'appello, quindi, in totale riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda di revoca proposta dal ### ed ha, per l'effetto, condannato i convenuti alla restituzione dell'immobile nonché, in ragione del godimento indebito dello stesso, al “rimborso dei frutti civili maturati nel corso del giudizio”, pur se in concreto non percepiti, che, a fronte del “valore capitale” dell'immobile (pari ad £.  138.500.000), ha equitativamente quantificato, ai sensi dell'art.  1226 c.c., nella “rendita mensile di natura locativa” realisticamente ipotizzabile, pari ad €. 350,00 al mese, con ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 decorrenza dalla data della domanda (20/8/2004) fino alla restituzione effettiva del bene e/o del passaggio in giudicato della sentenza, e cioè “quando sarà possibile attuare l'espropriazione”.  1.13. ### e ### con ricorso spedito per la notifica il ###, hanno chiesto, per otto motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.  1.14. ### s.n.c. di Bardi & ### ha resistito con controricorso.  1.15. Le parti hanno depositato memorie.  1.16. ###, con memoria del 2/10/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.  1.17. Le parti hanno depositato ulteriori memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 67 l.fall., in relazione all'art. 41 TUB, la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 71 l.fall., in relazione all'art. 111 l.fall., all'art. 41 TUB e agli artt. 1203, comma 1°, 3 e/o n. 5, c.c., 1273 c.c. e 1292 ss. c.c., nonché, a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 100 e 115 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il ### nonostante l'ipoteca iscritta sull'immobile a garanzia del mutuo fondiario a suo tempo concesso alla società poi fallita, avesse comunque l'interesse alla revoca dell'atto di vendita stipulato tra la società poi fallita e gli acquirenti in data ### sul rilievo che l'accollo aveva, in realtà, riguardato soltanto una parte del prezzo e che, pur a fronte del diritto degli acquirenti di insinuarsi al passivo ai sensi dell'art. 71 l.fall. per il prezzo pagato, il recupero del bene risultava nondimeno vantaggioso ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 per la massa, omettendo, tuttavia, di considerare che: - l'immobile venduto con l'atto impugnato era gravato da ipoteca volontaria di primo grado a garanzia di un mutuo fondiario concesso alla società venditrice il ###; - la banca, quindi, in deroga al divieto previsto dall'art. 51 l.fall., era legittimata, in forza dell'art. 41 TUB, ad agire in via esecutiva sull'immobile ipotecato anche in pendenza della procedura concorsuale ai danni della debitrice e ad incamerare le somme rivenienti dalla liquidazione dello stesso, senza che fosse a tal fine necessaria la preventiva declaratoria d'inefficacia dell'atto traslativo e la successiva vendita concorsuale dell'immobile in questione; - il ### come eccepito dai convenuti fin dal primo grado di giudizio, non aveva, pertanto, alcun interesse attuale e concreto alla proposizione dell'azione; - gli acquirenti, dal loro canto, all'esito dell'accoglimento dell'azione proposta dal ### potevano far valere, a norma dell'art. 71 l.fall., il diritto di insinuarsi al passivo, in prededuzione, per l'ammontare delle somme medio tempore corrisposte per l'estinzione dell'ipoteca iscritta sull'immobile nonché di surrogarsi, ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c., nei diritti del creditore fondiario al quale avevano pagato nelle more del giudizio “tutte le rate” della quota n. 4 dell'originario mutuo (avente come scadenza il ###) che, all'esito del frazionamento, si si erano accollati, avvalendosi, di conseguenza, del beneficio previsto dall'art. 41 TUB.  2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2697, commi 1° e 2°, c.c., 2700 c.c., 1362 c.c., 1363 c.c. e 1366 c.c., nonché degli artt. 1282 c.c., 1815 c.c. e 2728 c.c., e degli artt. 14-20 della l.  n. 457/1978, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 
Ric. 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. nonché dell'art. 111, comma 6°, ###, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il contratto impugnato fosse suscettibile di revoca fallimentare sul rilievo che, a fronte di un accollo che ha riguardato soltanto una parte (pari ad €. 51.645,69) del prezzo pattuito (pari ad €. 73.746,38), il ### poteva soddisfarsi sulla parte preponderante del presumibile realizzo dell'immobile venduto e che il recupero dello stesso alla procedura risultava, pertanto, vantaggioso per la massa dei creditori, omettendo, tuttavia, di considerare, attraverso la corretta interpretazione del contratto di vendita e l'individuazione del reale “significato economico” dell'obbligazione assunta dagli acquirenti, che il capitale oggetto dell'accollo da parte di questi ultimi, pari ad €.  51.645,69, era, in realtà, remunerato, come emerge dagli atti pubblici prodotti in giudizio, da interessi pattuiti al tasso annuale fisso del 6,55% per quindici anni, e, dunque, in misura tale da evidenziare “l'eccedenza del totale del credito fondiario (oltre € 80.000) rispetto al prezzo di cessione dichiarato nel contratto (€ 73.746,38)” e, per l'effetto, “attraverso la lettura del piano finanziario articolato nei contratti di mutuo richiamati in quell'atto”, “la totale incapienza del valore-prezzo del bene rispetto al credito fondiario accollato”.  2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.  2.4. ### di questa Corte, infatti, hanno affermato che, ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall'imprenditore poi fallito, ai sensi dell'art. 67, comma 2°, l.fall., (nel testo originario, applicabile ratione temporis), il curatore ha soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente e non anche l'eventus damni, che è in re ipsa e consiste nel fatto ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente al compimento dell'atto di disposizione (Cass. SU n. 7028 del 2006; Cass. n. 11652 del 2018; Cass. n. 2218 del 2022).  2.5. Rimangono, pertanto, del tutto irrilevanti tanto il fatto che l'immobile oggetto dell'atto traslativo sia gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo (pur se fondiario), quanto il fatto che l'acquirente, attraverso l'accollo del relativo debito, abbia pagato il residuo debito garantito da tale ipoteca, trattandosi di vicende che possono al più influire sul diritto restitutorio che lo stesso, all'esito dell'accoglimento della revocatoria, può insinuare al passivo a norma dell'art. 71 l.fall. (nel testo originario, applicabile ratione temporis) e sulla determinazione del relativo quantum, ma che non escludono né la lesione arrecata alla par condicio, in conseguenza del trasferimento del bene in periodo sospetto in favore di chi era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava l'alienante al momento dell'atto di cessione, né l'interesse alla proposizione dell'azione di revoca di tale atto da parte del curatore (del fallimento dell'alienante), poiché è solo in seguito alla ripartizione del ricavato dalla vendita forzata (anche se operata in sede esecutiva) del bene così recuperato all'attivo della procedura che potrà verificarsi se esistono altri creditori (come, ad esempio, le prededuzioni opponibili al creditore fondiario) che (prima, nel corso o dopo l'esercizio dell'azione revocatoria) possono in ipotesi maturare ed essere, come tali, soddisfatti in via prioritaria, a norma dell'art. 111 n. 1 l.fall., rispetto al creditore garantito da ipoteca ### fondiaria (Cass. SU n. 7028 del 2006; Cass. n. 2218 del 2022). 
Ric. 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 2.6. Ed infatti, come evidenziato da Cass. n. 12673 del 2022: - l'art. 41 TUB “assegna al creditore fondiario un privilegio di carattere meramente processuale, essenzialmente consistente, per l'appunto, nella facoltà di avvalersi della esecuzione individuale, privilegio che, però, non incide affatto sulla portata sostanziale del diritto di detto creditore ad essere soddisfatto”; - ciò significa che “il creditore fondiario non può ottenere dalla esecuzione individuale nulla più di quanto otterrebbe attraverso il concorso fallimentare”; - la norma prevista dall'art. 41 TUB, dunque, “non comporta … alcuna deroga alla disciplina dettata in tema di accertamento del passivo, ed in particolare al principio di esclusività della verifica fallimentare previsto dall'art. 52 l.fall. neppure potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore fallimentare (Cass. 11 ottobre 2012, n. 17368, sulla linea di Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2004, n. 23572)”; - “ne discende che l'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale … ha carattere provvisorio, essendo onere del creditore di insinuarsi comunque al passivo del fallimento, in vista della graduazione dei crediti cui è strumentale la procedura concorsuale …”; - “l'esecuzione individuale, perciò, non si sottrae alla disciplina concorsuale in materia di accertamento dei crediti e dei privilegi ed alla ripartizione della somma ricavata (Cass. 21 marzo 2014, n. 6738; Cass. 8 settembre 2011, n. 18436), ed il coordinamento fra esecuzione individuale e concorsuale è … assicurato in ragione dell'attribuzione di provvisorietà all'assegnazione operata in sede di esecuzione forzata individuale, unitamente alla connessa imposizione al creditore dell'onere d'insinuarsi al passivo del fallimento per conseguire il risultato dell'esecuzione”; - “in definitiva, il creditore fondiario ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 vedrà integralmente soddisfatto il suo credito ove nei suoi riguardi, in sede fallimentare, risulti esservi capienza, mentre vedrà il proprio credito falcidiato in presenza di crediti prededucibili o muniti di cause di prelazione di grado superiore al suo, dovendo in tal caso restituire alla massa le somme eventualmente percepite in eccesso rispetto a quelle riconosciute nel riparto fallimentare”.  2.7. Si tratta, a ben vedere, di una regola che vale non soltanto nel caso in cui il bene oggetto dell'ipoteca fondiaria sia rimasto nel patrimonio del debitore poi assoggettato a fallimento, ma anche nel caso, come quello in esame, nel quale il bene sia stato oggetto di un atto di trasferimento da parte di quest'ultimo prima della sentenza dichiarativa.  2.8. Questa Corte, invero, ha, non a caso, di recente cassato una sentenza di merito che aveva escluso la revocabilità di una compravendita immobiliare proprio “in considerazione della garanzia fondiaria gravante sull'immobile, il cui valore sarebbe stato appena sufficiente a soddisfare il creditore fondiario”, evidenziando, per contro, che, “ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall'imprenditore, poi fallito … l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione” (Cass. n. 2218 del 2022, in motiv.).  2.9. Né, d'altra parte, può invocarsi il contrario orientamento, espresso da questa Corte con la sentenza 13996 del 2008, secondo cui “nel caso in cui un immobile di proprietà del fallito, ipotecato a garanzia di un mutuo fondiario, sia stato oggetto di vendita a favore di un terzo, il potere, riconosciuto all'istituto di credito fondiario … dall'art. 41 del Ric. 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 d.lgs. n. 385 del 1993 …, di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale anche in costanza di fallimento, ovvero d'intervenire nell'esecuzione forzata promossa da altri, e di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata, senza obbligo di rimetterla al curatore, con il solo onere di insinuarsi al passivo della procedura fallimentare per consentire la graduazione dei crediti, esclude l'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare al fine di ottenere la dichiarazione d'inefficacia della compravendita nei confronti della massa dei creditori, venendo in tal caso meno uno dei presupposti dell'azione, costituito dall'impossibilità di assoggettare direttamente il bene all'esecuzione concorsuale, in quanto, ponendosi la vendita del bene nell'ambito dell'esecuzione individuale come alternativa a quella nell'ambito della procedura fallimentare, il curatore deve limitarsi a chiedere il versamento della somma assegnata all'istituto, qualora quest'ultimo non abbia chiesto l'ammissione al passivo o il suo credito risulti incapiente” (conf., Cass. n. 15606 del 2014; n. 3795 del 2015).  2.10. Si tratta, in effetti, di un principio che si pone in evidente contrasto con il fatto che, a seguito della vendita dell'immobile gravato da ipoteca fondiaria, l'esecuzione individuale introdotta o proseguita dalla banca è rivolta, a norma degli artt. 602 ss. c.p.c., unicamente contro il terzo acquirente e non contro il venditore, poi fallito, e che, proprio a seguito della vendita (di un bene che non è più del fallito e, dunque, non è compreso tra i beni acquisiti alla procedura), deve escludersi tanto l'onere della banca di insinuarsi al passivo (per il credito derivante dal mutuo concesso al debitore poi fallito) per partecipare al riparto della somma ricavata dalla vendita forzata (in sede individuale) dell'immobile (di proprietà del terzo ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 acquirente) oggetto dell'ipoteca, quanto, e a maggior ragione, il potere del curatore di chiedere il versamento della somma assegnata all'istituto, qualora quest'ultimo non abbia chiesto l'ammissione al passivo o il suo credito risulti incapiente rispetto agli altri crediti, di grado poziore, iscritti in riparto.  2.11. Tale potere, così come previsto dall'art. 41, comma 2, terzo periodo, TUB (“la somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento”), deve ritenersi, infatti, sussistente limitatamente al ### caso contemplato dalla stessa disposizione nella sua parte iniziale, lì dove è stabilito che: - “l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore”; - “il curatore ha la facoltà di intervenire nell'esecuzione”.  2.12. Solo l'esecuzione individuale su beni del mutuatario, poi fallito, di cui lo stesso, al momento dell'apertura della procedura fallimentare, sia rimasto proprietario (e che, come tali, sono acquisiti, a norma dell'art. 42, comma 1°, l.fall., alla massa attiva), può, in effetti, giustificare tanto il potere del curatore del fallimento di intervenire nel relativo procedimento (che riguarda, appunto, beni che, ove il creditore fondiario non avesse proposto o proseguito l'azione esecutiva, avrebbero dovuto essere, appunto, liquidati in sede concorsuale), quanto il potere dello stesso curatore di chiedere al creditore fondiario di versargli le somme eccedenti la quota allo stesso spettante, previa ammissione al passivo, in sede di riparto fallimentare.  2.13. Tali poteri, per contro, devono essere esclusi nell'ipotesi (come quella di specie) in cui la società mutuataria, poi fallita, abbia disposto, prima della sentenza dichiarativa, del bene ipotecato a garanzia del mutuo fondiario: in tal caso, ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 infatti, l'estraneità giuridica del bene alla massa attiva del fallimento esclude sia che il curatore possa intervenire in un'azione esecutiva inter alios, qual è quella proposta o proseguita su tale bene (ormai di terzi) dal creditore fondiario, sia che il curatore possa, all'esito della liquidazione di tale bene (di proprietà non del fallito ma di un terzo), pretendere dal creditore fondiario l'eccedenza di quanto versato allo stesso in sede esecutiva rispetto alla somma per la quale risulta, in ipotesi, iscritto al riparto fallimentare.  2.14. Viceversa, solo se il ### intraprende l'azione di revoca dell'atto di trasferimento compiuto dal mutuatario prima della sentenza dichiarativa del suo fallimento ed, a fronte del suo esito vittorioso, recupera alla massa attiva della procedura il bene ipotecato, il curatore ha il potere di intervenire nella procedura esecutiva che il creditore fondiario abbia eventualmente intrapreso (o proseguito) su tale bene anche in pendenza del fallimento e, all'esito della sua liquidazione in sede esecutiva, di chiedere al creditore fondiario (che, nella misura in cui sia rimasto creditore verso il debitore assoggettato al fallimento, può chiedere ed ottenere l'ammissione al passivo in collocazione ipotecaria pur se il bene non sia attualmente nella disponibilità della massa: cfr. Cass. n. 4565 del 2003; Cass. 17329 del 2017) l'eccedenza tra quanto gli è stato ### attribuito e la somma per la quale lo stesso, previa ammissione allo stato passivo, è stato iscritto (cfr. gli artt.  52, comma 3°, e 110, comma 1°, secondo periodo, l.fall., nella versione successiva al testo applicabile ratione temporis) nel riparto fallimentare.  2.15. ### espresso dalla sentenza n. 13996 del 2008, come in precedenza esposto, trova, del resto, il suo espresso fondamento nel rilievo per cui: - “il bene, che in ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 considerazione dei soli atti di compravendita … avrebbe potuto ritenersi fuoriuscito dalla massa attiva e, quindi, come tale assoggettabile a revocatoria fallimentare, non può più ritenersi tale in considerazione dell'ipoteca, iscritta sul bene stesso dall'istituto di credito fondiario a carico del debitore fallito, nel momento in cui il bene in virtù dell'ipoteca viene sottoposto a pignoramento, dando così inizio alla esecuzione immobiliare …”; - “in siffatta situazione l'azione esecutiva a favore dell'istituto di credito fondiario esclude l'esperibilità dell'azione revocatoria, facendo venir meno una condizione di detta azione”, che è “esperibile solo quando il bene è fuoruscito dal patrimonio del debitore fallito e non v'è possibilità per gli organi del fallimento di assoggettare direttamente il bene, data la sua situazione di estraneità, alla esecuzione concorsuale (o di pretendere l'equivalente se l'oggetto non esiste più od è passato ad altri non raggiungibili giuridicamente per la loro buona fede)”; - “devesi”, infatti, “ritenere che la vendita del bene nell'ambito della esecuzione individuale sia alternativa alla vendita nell'ambito della procedura fallimentare …”; - “in siffatta situazione, al fine di ricondurre al concorso chi se ne sia sottratto, il curatore non può proseguire l'azione revocatoria nei confronti dell'acquirente del bene, che non ha più la disponibilità dello stesso e che se lo è visto sottrarre a seguito dell'azione esecutiva individuale, ma deve chiedere al creditore, che ha promosso o è intervenuto nella esecuzione … la somma che gli è stata assegnata, qualora questo non abbia chiesto l'ammissione del proprio credito al passivo oppure, pur avendola richiesta, il suo credito risulti incapiente”.  2.16. Risulta, dunque, evidente, come ha correttamente evidenziato il ###, che “non è … l'astratta possibilità che venga disposta una procedura esecutiva ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 individuale ex art. 41 Tub a determinare l'impossibilità di procedere alla revocatoria fallimentare, ma l'effettiva instaurazione di tale procedura e la vendita degli immobili all'esito della procedura espropriativa” e che, di conseguenza, “ove tale esecuzione non sia iniziata o, comunque, in ogni caso di inerzia, anche successiva, del creditore fondiario, l'azione revocatoria finalizzata alla successiva esecuzione può essere legittimamente esercitata non essendo ipotizzabile un effetto inibitorio nei confronti della curatela a prescindere da un'esecuzione coattiva e dalla vendita del bene in quella sede”: come, appunto, è, di fatto, accaduto nel caso in esame, nel quale l'esecuzione immobiliare sull'immobile in questione da parte del creditore fondiario non solo non è mai stata iniziata (o proseguita), ma, a ben vedere, neppure potrà più iniziare, posto che, come i ricorrenti hanno dedotto, gli stessi, nelle more del giudizio, hanno versato alla banca tutte le rate delle quota del mutuo originario che, al momento dell'atto di vendita, si sono accollati.  2.17. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 67, comma 2°, e 5 l.fall., nonché degli artt. 2697 c.c., 2727 c.c. e 2729, commi 1° e 2°, c.c., anche in correlazione agli artt. 1322 c.c., 1372 c.c., 1183 c.c., 1185 c.c. e 1186 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 118 disp.att. c.p.c. e dell'art. 111, comma 6°, ###, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il ### aveva dimostrato in giudizio, a mezzo di indizi gravi, precisi e concordanti, la consapevolezza da parte degli acquirenti dello stato d'insolvenza in cui, al momento del contratto definitivo, versava la società venditrice sul rilievo che: - il ritardo tra la ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 sottoscrizione del preliminare (novembre 1995) e la stipulazione del rogito (marzo 2002), era dovuto non alle ordinarie difficoltà burocratiche legate all'attuazione della convenzione amministrativa sottesa all'edificazione, come hanno sostenuto i convenuti, ma alle difficoltà economiche dell'impresa costruttrice nell'estinguere i gravami ipotecari esistenti; - i convenuti, insieme ad altri nelle loro stesse condizioni, di fronte all'inadempimento dell'interlocutore, si erano, del resto, rivolti ad un legale che, in data ###, aveva scritto alla ### una lettera nella quale aveva lamentato che, nonostante le numerose richieste, non era stata ancora fissata la data del rogito, intimando all'interlocutore di comunicarla entro trenta giorni; - i convenuti, pertanto, avevano avuto modo di scoprire, prima del contratto definito, la dimensione sistematica e generalizzata dell'inadempimento della promittente venditrice poi fallita.  2.18. La corte, tuttavia, hanno osservato i ricorrenti, così facendo, ha omesso di considerare che: - il ritardo della vendita, per assurgere a fatto noto dal quale desumere “la prossimità” dei convenuti alle difficoltà economiche della promittente venditrice, avrebbe presupposto l'accertamento, che la corte ha invece omesso, sia del termine entro il quale l'impresa in questione, in forza degli accordi intercorsi con i promissari acquirenti, era tenuta all'adempimento dell'obbligazione assunta con il contratto preliminare del 6/11/1995, sia delle affermate difficoltà economiche dell'impresa costruttrice; - la diffida della promittente venditrice, dal suo canto, non esonerava il giudice dall'accertamento del ritardo della vendita in relazione al termine per l'adempimento, dovendosi escludere che il promissario acquirente di un immobile in costruzione possa sollecitare una prestazione ancora inesigibile; - il ritardo ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 nell'esecuzione della prestazione da parte della promittente venditrice, del resto, non corrisponde al dissesto previsto dall'art. 5 l.fall., il quale, piuttosto, richiede la dimensione assoluta ed irreversibile della crisi tracciata dalla generale incapacità dell'impresa ad onorare con mezzi normale le obbligazioni assunte; - l'immobile venduto ai convenuti era gravato, al momento dell'atto impugnato, da un'unica iscrizione residua, costituita dall'ipoteca volontaria iscritta il ### a garanzia del finanziamento fondiario concesso alla società venditrice, per la somma di €. 14.460,79, che è del tutto fisiologica rispetto all'intervento edilizio che ha dato origine alla vendita.  2.19. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 67, comma 2°, e 5 l.fall., nonché degli artt. 2697 c.c., 2727 c.c. e 2729, commi 1° e 2°, c.c., anche in correlazione agli artt. 1703 c.c., 1704 c.c., 1708 c.c. e 2230 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il ### avesse dimostrato in giudizio, a mezzo di indizi gravi, precisi e concordanti, la consapevolezza da parte degli acquirenti dello stato d'insolvenza in cui, al momento del contratto definitivo, versava la società venditrice sul rilievo, tra l'altro, che: - il ritardo subito dai convenuti era generalizzato a molti altri promissari acquirenti, i quali, dopo avere avuto la detenzione dei rispettivi immobili, avevano avuto modo di scoprire la dimensione sistematica e generalizzata dell'inadempimento che, prima del rogito, aveva scatenato manifestazioni collettive di protesa anche presso la sede dell'impresa contraente; - i testimoni escussi in giudizio avevano, in effetti, riferito di riunioni molto agitate durante le quali i promissari acquirenti in attesa di rogitare, tra cui il #### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 si erano mostrati molto preoccupati delle condizioni economiche della ### per cui era impossibile supporre che i coniugi acquirenti non avessero avvertito e condiviso quei problemi e quel clima, trovandosi da anni nella detenzione dell'immobile in attesa del trasferimento, a stretto contatto abitativo con altri soggetti in analoga condizione di angosciosa attesa; - infine, l'ostacolo al rogito, discusso nella citata riunione e già affrontato dall'avvocato incaricato dal convenuti nella lettera trasmessa alla ### nel giugno del 2001, e cioè le iscrizioni ipotecarie gravanti sugli immobili, era stato risolto, al momento della stipula dell'atto definitivo, facendo sì che la quota parte del prezzo corrispondente al gravame ipotecario residuo fosse trattenuta dal notaio rogante e consegnata direttamente alla banca creditrice, sebbene il relativo assegno (di € 14.460,79) fosse intestato alla venditrice, per cui, in pratica, l'importo fu enucleato dal prezzo ed intestato alla società in modo da provare il saldo, ma l'assegno venne materialmente affidato al notaio per garantirne la consegna alla banca, a dimostrazione non solo dell'incapacità della venditrice di procurarsi autonomamente in precedenza la liberazione del bene, ma della preoccupazione che la stessa distraesse ad altri scopi la somma versata dagli acquirenti.  2.20. Così facendo, tuttavia, hanno osservato i ricorrenti, la corte ha omesso di considerare che: - il ritardo di altre analoghe vendite di alloggi compresi nello stesso fabbricato non costituisce indizio grave e preciso del dissesto economico dell'impresa; - le vendite immobiliari concluse all'esito di interventi edilizi in aree vincolate a programmi di edilizia economica convenzionata presentano tutte una significativa, quanto fisiologica, mobilità dei tempi di attesa delle vendite ai diversi assegnatari; - le proteste verbali costituiscono, poi, un ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 fenomeno non solo costante nella prassi ma anche del tutto compatibile sia con una situazione di dissesto insanabile dell'impresa, sia con le gradazioni meno gravi di mero ritardo nell'esecuzione delle vendite; - la conoscenza da parte degli acquirenti dello stato di insolvenza della società poi fallita non poteva essere tratta dalle generiche preoccupazioni e agitazioni di soggetti terzi, pur se potenzialmente in contatto con i cessionari, specie se collocate in un contesto temporale non precisato; - il pagamento del saldo di prezzo attraverso un assegno intestato alla società venditrice, ma consegnato al notaio per la cancellazione dell'ipoteca, rispondeva, infine, alla prassi consolidata e normale di settore, per non era affatto anomalo che il compito di sistemare la posizione debitoria sottostante alla formalità ipotecaria fosse stato affidato allo stesso notaio rogante.  2.21. Con il quinto motivo, i ricorrenti, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il ### avesse dimostrato in giudizio, a mezzo di indizi gravi, precisi e concordanti, la consapevolezza da parte degli acquirenti dello stato d'insolvenza in cui, al momento del contratto definitivo, versava la venditrice, senza, tuttavia, esaminare i fatti, risultanti dagli atti del giudizio, i quali, per contro, dimostravano che: - il ritardo nella stipulazione del contratto definitivo dipendeva non solo dalle procedure fisiologiche e connaturali al finanziamento fondiario, ma anche alla necessità del frazionamento in quote del contributo pubblico chiesto dall'impresa alla ### - la stipulazione del contratto definitivo, come emergeva dalla missiva in data ###, era stata sollecitata dalla società ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 quando, peraltro, la maggior parte degli atti di vendita era già stato stipulato; - l'impresa, peraltro, al momento della vendita, si trovava, come emergeva dalla mancanza di protesti e di pignoramenti a suo carico e dalla cancellazione delle ipoteche legali e giudiziali iscritte ai suoi danni, in uno stato di normalità operativa, condizione che dimostrava un assetto patrimoniale ed una capacità di reazione alle obbligazioni assunte ancora apprezzabile; - tali risultanze non potevano indurre gli acquirenti ad alcuna ragionevole percezione del dissesto della venditrice, potendo, piuttosto, senz'altro supportare, al pari del regolare pagamento del saldo nei modi invalsi nella comune prassi di settore, il ragionevole affidamento degli stessi nella capacità dell'impresa di far fronte all'impegno assunto, il cui fallimento, in effetti, aveva generato, come emergeva dalle testimonianze assunte, sorpresa e stupore tra i dipendenti e i promissari acquirenti; - gli acquirenti, infine, come risultava dalla quietanza rilasciata in data ### dalla società venditrice, avevano pagato, a mezzo di assegno circolare, il prezzo residuo, per la somma di €. 14.460,79, rimanendo, per contro, irrilevante il comportamento dell'impresa successivo al contratto, e cioè la consegna dell'assegno al notaio per la cancellazione dell'ipoteca.  2.22. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.  2.23. I ricorrenti, infatti, pur lamentando la violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, hanno finito, in sostanza, per censurare la ricognizione asseritamente erronea della fattispecie concreta che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito: lì dove, in particolare, questi, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, hanno ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda di revoca proposta dalla procedura (e cioè il ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 compimento di un atto traslativo da parte del debitore poi fallito in periodo sospetto in favore di un terzo consapevole del suo stato d'insolvenza) e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi (e cioè, in particolare, la scientia decoctionis degli acquirenti al momento della stipulazione del contratto di vendita) in modo nient'affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che i convenuti, nel momento in cui avevano acquistato l'immobile, fossero senz'altro a conoscenza, in ragione del ritardo “generalizzato a molti altri promissari acquirenti”, che l'inadempimento da parte della società aveva “dimensione sistematica e generalizzata” e che la stessa, dunque, versava, “prima del rogito”, in una situazione di dissesto, e cioè di impotenza strutturale a soddisfare regolarmente, nei termini fissati, le obbligazioni assunte (come nei confronti degli acquirenti poi convenuti in giudizio) con i contratti preliminari.  2.24. La valutazione delle prove raccolte, tuttavia, comprese le presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), al pari della scelta degli elementi che ne costituiscono la base ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto ( n. 3854 del 2019; Cass. n. 3336 del 2015), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 esaminati, avrebbero determinato un esito senz'altro diverso della controversia.  2.25. Del resto, se è vero che questa Corte può essere investita, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione, e cioè un'inferenza, che invece non sia tale (o sotto un profilo logico generale ovvero sotto il particolare profilo logico, interno ad una certa disciplina, entro il quale la stessa si collochi) e che la medesima conclusione vale anche per il controllo dei requisiti di precisione e concordanza degli indizi utilizzati, resta, tuttavia, necessario, “per poter rintracciare margini di intervento da parte del giudice di legittimità, nei termini sopra evidenziati dell'integrazione del vizio di falsa applicazione di legge, come tale ricorribile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”, che (a differenza di quanto dedotto in ricorso) “vi sia stata da parte del giudice del merito una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale”, dovendosi intendere come tale, “secondo la migliore teoria epistemologica”, la “proposizione” di una “conseguenza deduttiva probabilistica da una determinata premessa fattuale conosciuta” (Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).  2.26. ### e la selezione tra i fatti noti di quelli sulla cui base far emergere, tramite l'applicazione delle menzionate regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto del ragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessi criteri inferenziali, appartengono, invece, all'ambito di apprezzamento discrezione dei fatti e delle prove, rimesso al giudizio dei giudici di merito, che, se adeguatamente argomentato, non può essere oggetto del sindacato di legittimità. 
Ric. 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 2.27. La critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito, tutte le volte in cui (come nel caso in esame) “si concreta”: - “o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali - in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito - avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo)”; - “o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito” (e ciò “tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali”), “sfugge”, per contro, “al concetto di falsa applicazione” dell'art. 2729, comma 1°, c.c..  2.28. In questi casi, invero, la critica si risolve, con tutta evidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della medesima quaestio, ponendosi la censura in un ambito applicativo che non è quello declinato dal n. 3 dell'art.  360 c.p.c. (e cioè falsa applicazione dell'art. 2729, comma 1°, c.c.) ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazione del giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta.  2.29. Tale sindacato, tuttavia, a fronte dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis, risulta percorribile solo qualora (a differenza del caso in esame) si denunci che il giudice di merito abbia omesso l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto, ai sensi ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., sia puntualmente indicato e dedotto in ricorso, né potendo lo stesso esaurirsi nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria (Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014, per come riprese in motivazione anche da SU n. 1785 del 2018).  2.30. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall'art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).  2.31. La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove indiziarie raccolte in giudizio (come il ritardo “tra la sottoscrizione del preliminare … e la stipulazione del rogito …” e la sua imputazione non alle “ordinarie difficoltà burocratiche legate all'attuazione della convenzione amministrativa sottesa ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 all'edificazione”, ma alle “difficoltà economiche dell'impresa costruttrice … nell'estinguere i gravami ipotecari esistenti”, al pari della missiva del 29/1/2001 con la quale gli stessi convenuti, “insieme ad altri nelle loro stesse condizioni”, a fronte dell'inadempimento della promittente venditrice, avevano lamentato che “nonostante le numerose richieste non fosse stata ancora fissata la data del rogito ed intimando all'interlocutore di comunicarla entro trenta giorni”) ed escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dai convenuti, ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda di revoca proposta dal ### (e cioè la scientia decoctionis di questi ultimi al momento della conclusione del contratto impugnato) in modo nient'affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che i convenuti, nel momento in cui avevano stipulato il contratto di vendita con la società venditrice poi fallita, fossero senz'altro a conoscenza dello stato d'insolvenza in cui la stessa versava.  2.32. Tale apprezzamento, per contro, non è stato utilmente censurato dai ricorrenti (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per essere stato articolato dal giudice di merito senza aver esaminato uno o più fatti storici controversi, principali o secondari, risultanti dal testo della sentenza stessa o dagli atti processuali (e doverosamente esposti in ricorso nel rigoroso rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.) ed aventi carattere decisivo, nel senso che, ove esaminati, gli avrebbero senz'altro imposto di ricostruire la vicenda in termini tali da escludere la sussistenza della scientia decoctionis in capo agli acquirenti (fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non dà luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie: Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).  2.33. Ed una volta affermato che i convenuti erano consapevoli, come emerso dagli indizi raccolti in giudizio, dello stato d'insolvenza in cui al momento dell'atto di vendita versava la società venditrice poi fallita, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che la corte d'appello ha conseguentemente assunto, e cioè, a fronte di un atto traslativo stipulato dalla società venditrice nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento di quest'ultima, l'accoglimento della domanda proposta dal ### in quanto volta, appunto, alla revoca, a norma dell'art. 67, comma 2°, l.fall. (nel testo in vigore ratione temporis), di un contratto di vendita stipulato tra la società venditrice in periodo sospetto ed acquirenti consapevoli dello stato di insolvenza in cui quest'ultima versava al momento della sua conclusione.  2.34. Questa Corte, in effetti, in tema di revocatoria fallimentare, ha ripetutamente affermato che: - la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell'art.  67, comma 2°, l.fall., dev'essere effettiva e non meramente potenziale (Cass. n. 25635 del 2017); - agli effetti della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell'imprenditore, ma soltanto la concreta situazione psicologica dell'acquirente al momento del compimento dell'atto impugnato (Cass. n. 27070 del 2022, in motiv.; Cass. n. 25635 del 2017); - la scientia decoctionis, tuttavia, può essere senz'altro desunta anche da semplici indizi (Cass. n. 3081 del 2018; Cass. n. 13169 del 2020), sempre che questi, in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 siano tali da far presumere l'effettiva scientia decoctionis da parte dell'acquirente (Cass. n. 14978 del 2007; Cass. n. 5265 del 2010; Cass. n. 3299 del 2017; Cass. n. 29257 del 2019; Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n. 13169 del 2020), nel senso che quest'ultimo, a fronte dell'emergenza di siffatte circostanze, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione (che può anche risultare dall'inadempimento di debiti non pecuniari, come quelli assunti a mezzo di contratti preliminari) in cui versava il venditore (cfr. Cass. n. 27070 del 2022; Cass. n. 3081 del 2018; Cass. n. 18196 del 2012; più di recente, Cass. n. 13445 del 2023).  2.35. Quanto al resto, non può che ribadirsi che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretendono i ricorrenti, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).  2.36. Con il sesto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 67, comma 2°, l.fall., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.  nonché dell'art. 111, comma 6°, ###, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, senza alcuna motivazione, ha condannato i convenuti alla restituzione del bene acquistato con ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 il contratto revocato, omettendo, tuttavia, di considerare che l'accoglimento dell'azione revocatoria non determina alcun effetto restitutorio del bene, né l'effetto traslativo dello stesso in favore della massa dei creditori.  2.37. Con il settimo motivo, i ricorrenti, lamentando: - la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 99 c.p.c. e 112 c.p.c., e dell'art. 2907 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; - la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 67, comma 2°, 104 e 107 l.fall., degli artt. 820 c.c. e 821 c.c., 952 ss c.c., degli artt. 1140 c.c., 1147 c.c. e 1148 c.c., dell'art. 1176 c.c. e degli artt. 2043 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; - la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 67, comma 2°, l.fall., degli artt. 2908 c.c. e 2909 c.c. e dell'art. 41, comma 3, ### in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, in ragione della natura indebita del godimento dell'immobile acquistato, ha condannato i convenuti al pagamento, a titolo di frutti civili, della somma di €. 350,00 mensili, dalla data della domanda fino alla effettiva restituzione del bene e/o il passaggio in giudicato della sentenza stessa, omettendo, tuttavia, di considerare che: - il ### nell'atto introduttivo del giudizio, si era limitato a chiedere esclusivamente l'accertamento dell'obbligo dei convenuti di restituzione dei frutti civili prodotti dal bene, ma non anche la condanna al pagamento di tali frutti; - l'azione revocatoria, del resto, è un'azione costitutiva finalizzata a ripristinare, attraverso l'inefficacia relativa dell'atto, le condizioni della par condicio creditorum attraverso il recupero della sola disponibilità giuridica dell'immobile ceduto; - l'atto assoggettato a revocatoria rimane, pertanto, valido ed efficace per tutto il processo, divenendo inefficace solo con il passaggio in giudicato della sentenza di ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 revoca, per cui del tutto legittimamente gli acquirenti avevano esercitato i poteri e le facoltà connesse al titolo d'acquisto della proprietà; - il godimento medio tempore dell'immobile da parte dei convenuti non era, pertanto, indebito, sicché il ### non aveva il diritto nei confronti degli stessi al corrispettivo per tale godimento; - il ### del resto, ha finalità meramente liquidatoria e non può, dunque, ambire a trarre un reddito dai beni acquisiti all'attivo, tanto più a fronte di un immobile di tipo economico e destinato, a norma degli artt. 20 e 21 della l.  457/1978, a prima e unica casa da parte degli acquirenti; - la decorrenza della condanna dalla data della domanda giudiziale, inoltre, è in contrasto con la natura costitutiva dell'azione revocatoria, la quale, come emerge dagli artt. 2908 e 2909 c.c., produce effetti solo al passaggio in giudicato della sentenza; - l'art. 41, comma 3, ### poi, impone al curatore di versare al creditore fondiario le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, con la conseguenza che i frutti civili maturati nel corso del giudizio spettavano al creditore fondiario; - il curatore, del resto, non aveva neppure allegato che, se avesse avuto la materiale disponibilità del bene, il ### avrebbe potuto conseguire redditi o corrispettivi in ragione del godimento dell'immobile; - la norma, infine, se intesa come ritenuto la corte d'appello, pone la questione della sua legittimità costituzionale, sia in relazione agli artt. 3 e 24 ### per la disparità di trattamento tra l'acquirente convenuto in revocatoria, che è tenuto a versare tutti i frutti civili, e il proprietario del bene che viene sottoposto a vendita forzata, che è invece tenuto a versare al creditore pignorante solo i frutti civili effettivamente prodotti dal bene, sia in relazione all'art. 42 e 47 ###, per la compressione che tale condanna arreca al diritto primario alla casa di abitazione. 
Ric. 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 2.38. Con l'ottavo motivo, i ricorrenti, lamentando: - la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 1223 c.c., 1226 c.c. e 2056 c.c. nonché dell'art. 35 della l.  865/1971, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 132 n. 4 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c. e 111, comma 6°, ###, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, senza alcuna motivazione, ha condannato i convenuti al pagamento, a titolo di frutti civili, della somma che ha determinato, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in €.  350,00 al mese, omettendo, tuttavia, di considerare che: - la quantificazione in via equitativa dei frutti civili avrebbe richiesto la specifica allegazione e dimostrazione da parte del ### delle utilità patrimoniali che, secondo un rigoroso giudizio causale, la parte richiedente avrebbe conseguito se avesse avuto l'immediata disponibilità giuridica del bene; - il richiamo al valore capitale del bene, assunto in base al prezzo di vendita indicato nel contratto, non era corretto, poiché occorreva individuare la potenzialità locativa del bene facendo riferimento al valore del diritto effettivamente ceduto, e cioè la proprietà superficiaria, e alla sua durata residua.  2.39. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.  2.40. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che: - il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria o fallimentare del contratto stipulato dal debitore poi fallito non determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente né, tantomeno, alcun effetto traslativo in favore della massa dei creditori, ma comporta esclusivamente l'inefficacia dell'atto rispetto a questi ultimi, rendendo il bene alienato assoggettabile all'esecuzione concorsuale, ma senza in ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione impugnato dal curatore (ex multis, Cass. n. 2154 del 1984; Cass. n. 8962 del 1997; Cass. n. 8419 del 2000; Cass. n. 18573 del 2004; Cass. n. 17590 del 2005; Cass. n. ### del 2018; nel passato, Cass. n. 435 del 1962; più di recente, Cass. SU 12476 del 2020, in motiv.); - tale principio, peraltro, non esclude (anzi, impone) che, com'è accaduto nel caso in esame (v. il ricorso, p. 20 ss), la sentenza che accoglie la domanda di revocatoria proposta dal ### pronunci (anche d'ufficio: Cass. n. 17958 del 2008; Cass. n. 14098 del 2009; Cass. 26425 del 2017), oltre che l'inefficacia dell'atto traslativo impugnato, anche la condanna dell'acquirente alla “restituzione” dell'immobile al ### - la sentenza che accoglie la domanda revocatoria fallimentare, invero, privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, atti che avevano già conseguito piena efficacia, determina, di conseguenza, la restituzione del bene o della somma oggetto degli atti o dei pagamenti revocati alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) e, dunque, alla soddisfazione dei creditori (Cass. SU n. 5443 del 1996; conf., Cass. SU n. 6225 del 1996; Cass. n. 5001 del 1998); - la condanna alla restituzione, dunque, “è conseguente alla modifica delle precedente situazione giuridica determinata dalla stessa sentenza ed ha carattere derivativo dalla pronuncia costitutiva”, sanzionando l'esistenza di “un obbligo che nasce dalla pronuncia costitutiva e ad essa segue come momento logico successivo …” (Cass. SU n. 5443 del 1996; conf., Cass. SU n. 437 del 2000; più di recente, Cass. SU n. ### del 2018); - “la natura costitutiva della sentenza che accoglie l'azione revocatoria costituisce”, in definitiva, “espressione di un insegnamento sedimentato, logico e assolutamente coerente”, basato sulla ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 considerazione che la sentenza “modifica ex post una situazione giuridica preesistente” ed opera “sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto” (Cass. SU n. 12476 del 2020, in motiv.).  2.41. Se, dunque, è vero che la situazione giuridica vantata dal curatore prima della sentenza che accoglie la domanda di revoca non si configura come un diritto di credito (alla restituzione della somma pagata o dei beni trasferiti), esistente prima del fallimento ovvero al momento della dichiarazione di fallimento, trattandosi, piuttosto, di un mero diritto potestativo, che il curatore acquista per effetto della sentenza dichiarativa del fallimento, all'esercizio dell'azione revocatoria, resta, nondimeno, vero che: - in caso di accoglimento della domanda di revoca, la modifica della situazione giuridica preesistente che ne consegue (e cioè l'inefficacia, verso la massa, dell'atto traslativo o del pagamento) attribuisce al ### a seguito del passaggio in giudicato della relativa sentenza, il diritto di credito alla restituzione della somma versata o del bene ceduto con l'atto revocato (cfr. Cass. n. 22366 del 2007, in motiv.; Cass. 10655 del 2010, in motiv.); - l'acquisizione del bene oggetto dell'atto revocato alla massa attiva della procedura non ne comporta, pertanto, unicamente il recupero alla funzione di garanzia generale dei creditori sancita dall'art. 2740 c.c. a carico del patrimonio del debitore esecutato, ma conferisce al curatore (cui compete, ai sensi dell'art. 31 l.fall., l'amministrazione del ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 patrimonio del fallito, compresi i beni sopravvenuti) il potere di apprensione del bene medesimo non soltanto per sottoporlo ad espropriazione, ma anche per gestirlo nell'interesse della massa (cfr. Cass. n. ### del 2018, in motiv.; Cass. n. 22153 del 2021); - l'azione revocatoria proposta in ambito fallimentare ha, dunque, un fisiologico effetto recuperatorio (cfr. Cass. n. 10233 del 2017; Cass. n. 15982 del 2018; Cass. n. ### del 2018).  2.42. La sentenza di revoca pronunciata ai sensi dell'art.  67 l.fall., peraltro, una volta passata in giudicato, retroagisce, a taluni effetti, in forza del “principio che il ritardo della decisione rispetto all'atto introduttivo non può giovare alla parte soccombente e nuocere alla parte vittoriosa”, al momento della domanda, come ai fini del decorso dei frutti sul conseguente debito restitutorio (cfr., in tal senso, Cass. n. 11097 del 2004, in motiv.; Cass. n. 887 del 2006, in motiv.; Cass. SU n. 437 del 2000, in motiv.; Cass. SU n. 5443 del 1996, in motiv.; più di recente, Cass. n. 12850 del 2018; Cass. n. 12736 del 2011; Cass. n. 27084 del 2011; in precedenza, Cass. n. 5843 del 2001; Cass. n. 690 del 1998; Cass. n. 8703 del 1998; Cass. 3155 del 1997; Cass. n. 2468 del 1994).  2.43. Tale conclusione vale, oltre che per gli interessi (che maturano sulla somma da restituire), anche per i frutti che provengono dal bene oggetto dell'atto revocato, siano essi, come prevede l'art. 820 c.c., naturali o civili.  2.44. Gli effetti restitutori che conseguono all'accoglimento della domanda di revoca (come quelli che riguardano i frutti civili prodotti medio tempore dall'immobile oggetto del contratto revocato) risalgono, dunque, al momento della domanda giudiziale (Cass. n. 1001 del 1987; Cass. n. 2909 del 2000; Cass. SU n. 437 del 2000; più di recente, Cass. ### del 2024). 
Ric. 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 2.45. In caso di revoca dell'atto traslativo di un bene fruttifero, il terzo acquirente deve, pertanto, restituire alla massa attiva del fallimento non solo il bene a suo tempo acquistato dal debitore poi fallito ma anche, con decorrenza dalla domanda di revoca, i frutti ritratti dallo stesso (cfr.  n. 5495 del 2022, in motiv., la quale, dopo aver ribadito che l'accipiens, rimasto soccombente rispetto alla domanda ex art.  67 l.fall. svolta nei suoi confronti, ha “l'obbligo di restituzione del bene fuoriuscito dal patrimonio del fallito per effetto dell'atto dichiarato inefficace (bene costituito, nella specie, dagli immobili oggetto delle compravendite revocate)”, ha ritenuto che questi ha anche l'obbligazione accessoria “di rimborso dei frutti indebitamente percepiti”, nel senso che, “indipendentemente dalla buona o mala fede”, “ha anche l'obbligo di restituzione dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa”; conf., Cass. n. 2909 del 2000, per cui “in virtù della natura costitutiva dell'azione, intesa richiamare nella massa i beni da assoggettare alla garanzia patrimoniale del fallito, i frutti civili del bene, oggetto della revocatoria fallimentare, vanno restituiti a decorrere dalla domanda”; Cass. n. 1001 del 1987).  2.46. Escluso, peraltro, ogni rilievo, in quanto manifestamente infondate, alle questioni di illegittimità costituzionale della disciplina come sopra ricostruita, tanto a fronte delle differenze che oggettivamente caratterizzano l'acquirente dal debitore poi fallito di un bene che deve restituire al ### a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di revoca rispetto a quella del debitore che rimane proprietario del bene direttamente assoggettato a liquidazione forzata, quanto in ragione dell'inevitabile recessione del diritto reale sull'immobile adibito ad abitazione in capo all'acquirente ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 rispetto al potere del curatore di acquisirne la disponibilità in funzione della sua vendita forzata, la Corte, quanto al resto, osserva che: - la sentenza impugnata ha ritenuto che i “frutti civili maturati nel corso del giudizio”, che i convenuti erano tenuti a restituire, dovevano essere equitativamente determinati nella “rendita mensile di natura locativa” realisticamente ipotizzabile, pari alla somma di €. 350,00 al mese; - tale statuizione, nella parte in cui ha quantificato i frutti civili in ragione del valore locativo del bene, è giuridicamente corretta; - i frutti civili, infatti, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione (nel caso in esame, neppure prospettati), nei canoni di locazione percepibili per l'immobile (cfr. Cass. n. 20394 del 2013); - la loro quantificazione, peraltro, in quanto fondata su ragioni congrue anche se sommariamente indicate, non è suscettibile, specie nel caso (come quello in esame) in cui non risulta l'emergenza di fattori che depongano in senso contrario (come lo stato effettivo dell'immobile), di sindacato in sede di legittimità.  3. Il ricorso è, dunque, infondato e dev'essere, pertanto, rigettato.  4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.  5. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Ric. 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 P.Q.M.  La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 5.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.  115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l.  228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso a ### nella ### di consiglio della ###, il 29 ottobre 2025.   ### 

causa n. 11481/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Alberto Pazzi

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9512/2024 del 09-04-2024

... raggiunto dalle parti e dovendo anzi essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto sia stato, appunto, diverso (Cass. 16 dicembre 2010, n. 25445; Cass. 7 marzo 2014, n. 5417); 8.1. non può la censura risolversi, come invece si risolve, nella mera con trapposizione dell'interpret azione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. 9 aprile 2021, 9461, in motivazione); posto che essa non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle pl ausibili interpretazioni, non essendo consentito, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, alla parte, che abbia proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legit timità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; Cass. 28 novembre 2017 , n. 28319; Cass. 26 novembre 2019, ###); 8.2. le censure si risolvono nel la sostanza i n una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze proc essuali e ricostruzione della fattispecie oper ata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 8 (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 23252-2019 proposto da: I.T.N. - ### S.P.A. in persona del legale rappre sentante pro tempore e ### elettivamente domiciliati in #####. 2, presso lo ### C. e C. & PARTNERS, - ####.to ###, rappresentati e difesi dall'avvocato ### - ricorrenti - contro ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato #### rappresentato e difeso dall'avvocato ### FAVERO; - controricorrente - ### a progetto - Recesso anticipato - risarcimento danno R.G.N. 23252/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 14/02/2024 CC avverso la sentenza n. 94/2019 della CORTE ### di VENEZIA, depositata il ### R.G.N. 121/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal C onsigliere Dott. ### PATTI.  ### 1. con sentenza 23 maggio 2019, la Corte d'appello di Venezia ha co ndannato I.T.N. s.p.a. al pagamento della so mma di € 70.000,00 oltre a ccessori, in fav ore di ### a titolo risarcitorio per recesso anticipato senza giusta causa dal contratto a progetto tra le parti: così riformando la sentenza di primo grado, di reiezione della domanda del lavoratore; 2. contrariamente al Tribunale, essa ha riten uto, in esito ad argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la prevalenza della copia del contratto a progetto tra le parti recante la correzione del numero “8” con “9” della data di scadenza (2009 anziché 2008), siglata in calce e a margine della pagina dal procuratore della so cietà (sulla base del la sua riconosciuta genuinità dalla perizia grafologica esperita, prevalente sul le diverse testimonianze racco lte; nonostante la mancata attribuzione dal C.t.u. della correzi one al medesimo procuratore), anche in esito al tenore complessivo dell'atto; 3. la Corte d'appello ha pertanto accertato la durata biennale del contratto (al suo p.to g: “la durata del progetto è di 24 mesi con decorrenza dal 01.06.2007 con scadenza il ###“8” ”, poi corretto in 200“9”), anche in ragione della determinazione del compenso “ann uo” in € 70.000,00; e quindi il r ecesso anticipato di un anno privo di giusta causa, con la determinazione del risarcimento in misura del compenso annuo di € 70.000,00 perduto rispetto alla naturale scadenza. 3 4. con atto notificato il 17 luglio 2019, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso; 5. entrambe le parti hanno comunicato m emoria ai sensi dell'art. 380bis1 c.p.c.  6. il collegi o ha riservato la motivazione, ai sensi dell' art.  380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.  ### 1. in via prelimin are, occorre ril evare l'inammissibilità del ricorso di ### per difetto di legittimazione attiva, come anche eccepito dal lavoratore in controricorso: essendosi egli costitui to nel presente giudizio sia in qualit à di legale rappresentante della ditta ### sia “in proprio”, come risultante dall'intestazione del ricorso e da procura alle liti ad esso allegata.  ### la giurisprudenza di leg ittimità, la qualità di parte legittimata a proporre ricorso per cassazione o per resistere ad esso spetta unicamen te a chi abbia formalmente assun to la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata; con la conseguenza della dichiar azione di inammissibilità, per difetto di rituale instaurazione del processo, del ricorso per cassazione proposto da o contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito (Cass. S.U.  15145/2001, Cass. 16 giugno 2006, n . 13594). 
Poiché la pronuncia gravata è stata pronunciata nei confronti del ### in qualità di amministratore unico della società ### ma non anche in nome proprio, il ricorso da questi proposto deve pertanto ess ere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione; 4 2. la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1742, secondo comma c.c., 216 c.p.c., 2702 c.c., 113 e 115 c.p. c., per extrapetizione della sentenza, per av ere riconosciuto al lavoratore, nonostante la limitazione della domanda “all'importo di € 70mila oltre accessori, in relazione al mancato compenso del secondo anno”, un'indennità risarcitoria, anziché retributiva come da lui richiesto (primo motivo); 3. esso è infondato; 4. il vizio di ultra o extra petizione ricorre, in linea generale, quando il giudice pronunci oltre i limi ti delle pretese e del le eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; fermo restando che egli è libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare , indipendentemente dall'iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Cass. 7 dicembre 2005, n. 26999; Cass. 5 agosto 2019, 20932). 
In parti colare, il giudice d'app ello può quali ficare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'amb ito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa lo gico-giuridica, dovendo, altrim enti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita 5 impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente (Cass. 15 maggio 2019, n. 12875); e salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqual ificazione coincidano (o si pongano, comunque, in relazione di continenza) con quelli all egati nell'atto in troduttivo (Cass . 28 dicembre 2023, n. ###, che nella specie, in cui la domanda volta al recupero delle somme versate quali premi assicurativi di polizze rivelatesi false era stata qualificata dal giudice di primo grado azione di ripetizione dell'indebito, ha confermato la sentenza d'appello che l'aveva riquali ficata co me domanda di risarcimento del danno extraco ntrattuale, basandosi sui medesimi fatti oggetto dell'originaria prospettazione dell'attore, che fac eva espresso riferimento alla condotta co lposa delle promotrici finanziarie); 4.1. d'altro canto, costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio (Cass. 11 aprile 2013, n. 8842 ; Cass. 27 settembre 2018, n. 23415); 5. nel caso di specie, il lavoratore ha richiesto l'accertamento di illegittimità del recesso datoriale, in quanto intempestivo e privo di giusta causa e del proprio diritto al “risarcimento dei danni” da liquidare in un importo almeno pari ad € 150.000,00, limitato “all'importo di € 70.000,00 oltre acce ssori in relazione al mancato compenso del secondo anno di contratto” (come da 6 sue conclusioni, quale appellante, trascritte a pgg. 2 e 3 della sentenza qui impugnata); 5.1. appar e evidente la n atura risarcitoria della domanda, limitata dopo il rigetto da parte del Tribunale al compenso annuo di € 70.000,00 , perduto per effetto dell'illegit timo recesso anticipato, in funzione parametrica del risarcimento richiesto, senza alcuna formulazione di una nuova domanda retributiva, nell'identità di causa petendi e sola riduzione del petitum; 6. la ricorrente ha poi dedotto violazione de gli artt. 1742 , secondo comma c.c., 216 c.p.c., 2702 c.c., 113 e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente valorizzato la copia del contrat to, in forma scritta, recante la correzione di data siglata d al procuratore della ricorrente, senza sua analoga sottoscrizione sulla copia non corretta (recante data di scadenza al “31.05.2008”), né del lavoratore su alcuna delle due copie (secondo motivo); violazion e degli artt. 1326, 1352, 1362, primo e secondo comma, 1363, 1368, 2702 c.c., 116 c.p.c., per non av ere la Corte terr itoriale tenuto conto dell'avvenuto disconoscimento di paternità degli incisi corre tti, riconosciuti non autentici dalla C.t.u. grafologica (terzo motivo); 7. ess i, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 8. la Corte d'appello ha esattamente applicato i principi regolanti la materia, in particolare riferimento alla denunciata mancanza di sottoscrizione della copia corretta da parte del lavoratore, che l'ha peraltro prodotta in giudizio (posto che la produzione in giudizio di una sc rittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione: 29 novembre 2018, n. ###; Cass. 12 luglio 2023, n. 19935, in motivazione sub p.to 9) ed alla utilizzabilità della copia come siglata dal procuratore della società datrice (verificata genuina 7 dalla perizia grafologica esperita), in calce e a margine della pagina del contratto a progetto recante le correzioni, alla luce dell'attribuzione di paternità al sottoscrittore che le ha siglate. 
Tanto più, in difetto di alcuna deduzione di abusivo riempimento (così ai du e ultimi capov ersi di pg . 9 della sentenza), non costituendo il mero disconoscimento mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento absque pactis, sia che si tratti di riempimento contra pacta, dovendo essere invece proposta la qu erela di falso, se si sostenga che nessun acc ordo per il riempimento sia s tato raggiunto dalle parti e dovendo anzi essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto sia stato, appunto, diverso (Cass. 16 dicembre 2010, n. 25445; Cass. 7 marzo 2014, n. 5417); 8.1. non può la censura risolversi, come invece si risolve, nella mera con trapposizione dell'interpret azione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. 9 aprile 2021, 9461, in motivazione); posto che essa non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle pl ausibili interpretazioni, non essendo consentito, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, alla parte, che abbia proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legit timità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; Cass. 28 novembre 2017 , n. 28319; Cass. 26 novembre 2019, ###); 8.2. le censure si risolvono nel la sostanza i n una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze proc essuali e ricostruzione della fattispecie oper ata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 8 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. ###; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987; Cass. 13 febbraio 2023, n. 4316), in quanto spettanti esclusivamente al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione; 9. la ricorrente ha infine dedotto violazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per non avere la Corte territoriale compensato le spese di giu dizio, nonostante la limitazione della domanda del lavoratore (da € 150.000,00 a € 70.000,00) e il rig etto dell'eccezione di incompetenza territoriale del lavoratore, nonché solo genericamente determinato l'importo delle spese liquidate, senza indicazione di scaglione né delle aliquote tariffarie applicate, con mero riferimento ai parametri della tabella mi nisteriale 55 /2014 (quarto motivo); 10. esso è infondato; 11. in materia di spese processuali, la compensazione prevista dall'art. 92, secondo comma c.p.c., nel testo risul tante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, è subordinata - oltre che alle ipotesi testuali di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della gi urisprudenza - alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad in dicare esplicitamente nella motiva zione della sentenza (Cass. 24 gennaio 2022, n. 1950); 11.1. nel caso di specie, non ricorre alcuna ipotesi giustificante la compensazione, neppure parziale; in particolare, deve essere esclusa quella di so ccombenza reciproca, cer tamente non integrata dalla limitazione della domanda del lavoratore. Deve in proposito essere richiamato il principio, secondo cui 9 l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibil e, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande cont rapposte formulate nel med esimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la co ndanna della parte vittoriosa al pagament o delle spese processuali in favore della parte s occombente, ma pu ò giustificarne soltanto la compensazione totale o parzi ale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. S.U. 31 ottobre 2022, n. ###); 11.2. infine, è assolutamente generica la contestazione relativa alla determinazione della liquidazione, essendo inammissibile il ricorso per cassazione che si li miti a denunciare l'avvenut a violazione del princip io di inderogabi lità della tariffa professionale, atteso che, in applicazione del principio di specificità del mo tivo, devono ess ere specificati gli errori commessi dal giudice e p recisate le voc i tabellari che si ritengano violate (Cass. 16 settembre 2015, n. 18190, nel caso di specie, per l'impo rtanza del giudizio presupposto e per la complessità delle questioni giuridiche trattate); 11.3. d'al tro canto, in tema di liq uidazion e delle spese processuali successiva al D.M. 55/2014, non sussiste pi ù il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari, posto che i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di or ientamento e indi viduano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; sicché, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai 10 parametri medi (Cass. 15 dicembre 2017, n. ###; Cass. 1 giugno 2020, n. 10343); 11.4. la Corte ha richiamato il parametro tariffario coerente con il valore della causa determinato dalla riduzione della domanda (al p. to 8 di pg. 11 della sentenza), senza alcuna specifica censura re lativa ad un suo scostamento app rezzabile dai parametri medi; 12. pertanto il ricor so di ### co ### deve essere dichiarato inammissibile e il ricorso della società rigettato, con la re golazione delle spese del gi udizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contrib uto unificato, ove spettante nella ricorrenza dei p resupposti proc essuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 sett embre 2019, n. 23535).  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso di ### e rigetta il ricorso della società; condanna ent rambi i ricorrenti alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso nella ### camerale del 14 febbraio 2024 ### (dott. ### 11  

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Patti Adriano Piergiovanni

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Giudice di Pace di Avellino, Sentenza n. 54/2026 del 20-01-2026

... nel rapporto dei ### che rimane assistito da fede privilegiata in ordine ai fatti accertati dai verbalizzanti nell'esercizio delle loro funzioni di pubblici ufficiali, quali le caratteristiche e le condizioni del luogo dove si è verificato l'evento. In tale verbale è stato annotato che la galleria, lunga 42,70 metri, era “non illuminata” e che il fondo stradale “appariva in pessime condizioni ed erano presenti avvallamenti e buche”. I militari descrivono con precisione l'anomalia che ha causato il sinistro: “tra la terra abbattuta ed il cemento, a 26,50 metri dall'inizio della galleria, si era formato un dislivello di circa 15 centimetri di profondità che in galleria dal margine destro terminava al margine sinistro della carreggiata”. La natura insidiosa di tale anomalia è resa palese dalla sua collocazione all'interno di una galleria priva di illuminazione e di segnaletica. La convenuta ### di ### non ha fornito alcuna prova del caso fortuito. Al contrario, la presenza di un dislivello di 15 cm all'interno di una galleria non illuminata costituisce una palese anomalia strutturale e un difetto di manutenzione, e non un evento estemporaneo o imprevedibile. ### relativa (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO Il Giudice di ### di ###.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2744 ### contenzioso dell'anno 2020 e vertente TRA ### (CF ###), rappresentato e difeso dagli avv.ti ### E ##### (CF ###), rappresentata e difesa dagli avv.ti ###### Conclusioni: come da note di trattazione scritta. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DECISIONE ### ha chiesto di accertare e di dichiarare la responsabilità esclusiva della ### di ### e, per l'effetto, ha chiesto all'adito giudice, in via principale, di condannarla al pagamento della somma di € 3.854,75 per i danni subiti dal motociclo ### tg ### e della somma di € 1.615.92 per le lesioni subite e, in via subordinata, nella qualità di peritus peritorum di liquidare le somme, che riterrà giuste ed eque, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle distraende spese di lite.
La convenuta ### di ### si è costituita in giudizio e, in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità ed infondatezza della pretesa sia nell'an che nel quantum e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda. 
La fattispecie al vaglio va inquadrata nel paradigma normativo di cui all'art. 2051 c.c., che prevede l'ipotesi di responsabilità oggettiva del custode (nel caso di specie, l'Ente proprietario della strada) per tutti i danni derivanti dalla cosa, salvo che si provi il caso fortuito. 
La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051c.c. ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità (Cassazione civile sez. un. 30/06/2022, n. 20943; in tema di ripartizione dell'onere della prova, compete all'attore provare "l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore esterno avente i caratteri del caso fortuito" (Cass. n. 1673/2023 e 6529 del 2011), inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n. 27724 del 30/10/2018 e n. 1725 del 23/01/2019).  ### ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante, avendo dimostrato mediante l'istruttoria svolta e l'allegazione del verbale redatto dai ### della ### di ### il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. 
Le deposizioni rese dai testi ### e ### precise e concordanti, hanno inequivocabilmente confermato che il giorno 10 luglio 2018, alle ore 9:30 circa, l'attore, alla guida del proprio motociclo, mentre percorreva la strada di collegamento tra il ### di ### e la località ###, nel Comune di ### all'interno di una galleria, perdeva il controllo del mezzo a causa delle condizioni del manto stradale, rovinando a terra. 
In particolare, il teste ### ha confermato che l'incidente è avvenuto all'interno di “una galleria non illuminata” e che la moto dell'attore “impattò in una piattaforma di cemento presente sul manto stradale”, che “non era segnalata” e “non era visibile”. 
Tali dichiarazioni trovano decisivo riscontro nel rapporto dei ### che rimane assistito da fede privilegiata in ordine ai fatti accertati dai verbalizzanti nell'esercizio delle loro funzioni di pubblici ufficiali, quali le caratteristiche e le condizioni del luogo dove si è verificato l'evento. 
In tale verbale è stato annotato che la galleria, lunga 42,70 metri, era “non illuminata” e che il fondo stradale “appariva in pessime condizioni ed erano presenti avvallamenti e buche”. I militari descrivono con precisione l'anomalia che ha causato il sinistro: “tra la terra abbattuta ed il cemento, a 26,50 metri dall'inizio della galleria, si era formato un dislivello di circa 15 centimetri di profondità che in galleria dal margine destro terminava al margine sinistro della carreggiata”. La natura insidiosa di tale anomalia è resa palese dalla sua collocazione all'interno di una galleria priva di illuminazione e di segnaletica. 
La convenuta ### di ### non ha fornito alcuna prova del caso fortuito. Al contrario, la presenza di un dislivello di 15 cm all'interno di una galleria non illuminata costituisce una palese anomalia strutturale e un difetto di manutenzione, e non un evento estemporaneo o imprevedibile. ### relativa all'impossibilità di esercitare un controllo capillare su un'estesa rete viaria non può trovare accoglimento, in quanto il pericolo non derivava da un fattore transitorio, ma da una condizione statica e permanente del bene demaniale, che l'ente aveva l'obbligo di conoscere e rimuovere. 
Ciò posto, deve tuttavia essere valutata la condotta di guida dell'attore al fine di accertare un suo eventuale concorso di colpa nella produzione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, Con particolare riferimento al danno da cose in custodia deve essere richiamato, in caso di concorso di colpa, il seguente principio: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord. 12/11/2020, n. 25460 e vedi anche ### n. 12663 del 09/05/2024: la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode). 
Il sinistro si è verificato in pieno giorno, alle 9:30 del mattino e l'attore, pertanto, si è trovato a passare repentinamente dalla luce esterna al buio della galleria non illuminata di una strada di montagna. Tale condizione oggettiva impone a qualsiasi conducente e, in particolare, a un motociclista, di usare la massima prudenza e di moderare la velocità in prossimità dell'imbocco del tunnel, proprio per consentire all'apparato visivo di adattarsi alla ridotta luminosità e per poter fronteggiare eventuali ostacoli non visibili dall'esterno. 
Il verbale dei ### descrive la strada come una “strada di montagna” a “doppio senso di marcia, ove in galleria è consentito il passaggio di un solo veicolo a causa della ridotta dimensione della carreggiata”. Tale conformazione dei luoghi esigeva un grado di diligenza e attenzione superiore a quello ordinario. 
Deve ritenersi che una condotta di guida più prudente e consona allo stato dei luoghi e l'utilizzo del faro del motociclo avrebbe, se non evitato, quanto meno ridotto le conseguenze dannose dell'impatto. La condotta dell'attore ha, dunque, concorso a determinare l'evento nella misura del 40%, con conseguente attribuzione del restante 60% della responsabilità all'ente convenuto.
Per i danni subiti dal motociclo l'attore ha prodotto un preventivo di spesa di € 3.854,75, che va comparato ai danni accertati e descritti dai ### nel verbale, che hanno accertato soltanto la rottura della coppa dell'olio, della manopola destra e della leva del freno anteriore, nonché strisciature sulla fiancata destra. 
Alcune delle voci di danno indicate nel preventivo - che autonomamente non può assumere valore probatorio ai fini dei danni conseguenza dell'evento - non sono descritti nel verbale, anche se la configurazione di essi appare pienamente compatibile con una caduta laterale del motociclo conseguente all'impatto con un dislivello trasversale non visibile in galleria. Le tracce oleose rilevate in loco dai ### sono coerenti con la rottura del carter, come da rilievi fotografici allegati in atti. 
Pertanto, questo giudicante ritiene congruo e coerente liquidare la somma di € 1.800,00. 
In ordine alle lesioni subite, dal certificato del ### dell'### di Dio e ### d'### risulta che l'attore ha riportato una contusione escoriata ginocchio sinistro e destro ed una contusione escoriata mano e polso destro, con una prognosi di 8 giorni. Le contusioni guariscono in pochi giorni o poche settimane, non lasciano abitualmente esiti cicatriziali significativi e non interessano strutture anatomiche profonde o funzionalmente importanti. Pertanto, all'attore può essere riconosciuta la somma di € 690,00 per il periodo di invalidità temporanea parziale di giorni 8, valutabile al 75% (€ 86,25 x 8), in assenza di documentazione medica del SSN circa altri periodi di invalidità temporanea parziale e il danno biologico permanente, quale conseguenza diretta delle sole contusioni ed escoriazioni. 
Tuttavia, in ragione dell'accertato concorso di colpa, all'attore va riconosciuta la complessiva somma di € 1.494,00, calcolata in termini monetari attuali, ciò che esime da rivalutazione. 
Le spese di lite vanno compensate tre le parti nella misura del 40%, in ragione del riconosciuto concorso di colpa dell'attore. Il restante 60% va posto a carico della ### di ### per il principio della soccombenza e si liquida come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la convenuta ### di ### responsabile dell'evento per cui è causa nella misura del 60% e, per l'effetto, la condanna a pagare all'attore ### la somma di € 1.494,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo; 2) compensa tra le parti il 40% delle spese di lite e condanna la convenuta a pagare all'attore il restante 60%, liquidato quest'ultimo in € 900,00, di cui € 82,00 per esborsi, oltre I.V.A., c.p.a. come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore degli avv.ti ### e ### Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di ###ssa


causa n. 2744/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Rossella Costanza

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6072/2025 del 06-03-2025

... replica alle contestazioni della ### che l'informativa privilegiata si realizza il 02/12 /2012 quando ### a.d. di Eni, decide di revocare le deleghe di ### in ### l'incontro tra ### e ### fissato per il ### a ### non ha avuto luogo; è ragionevole affermare che ### sia venuto a conoscenza da altra fonte dell'informazione circa le forti discont inuità gest ionali e organizzative di ### dato che la notizia era conosciuta da molte persone operanti nel settore; ### se è vero che l'insider trading si prova con metodo presuntivo, tuttavia, nel caso specif ico non sono provati il passa ggio di informazioni privilegiate da ### a ### né che quest'ultim o abbia acquistato le opzioni put su azioni ### realizz ando un profitto illecito, grazie all'informazione ricevuta da ### E questo perché, pur volendo ammettere che il #### e ### si siano incontrati a ### comunque quel giorno ### non era ancora certo che, di lì a poco, sarebbe stato rimosso dall'incarico di a.d. di Saip em, 4 informazione, que sta, che egli ha appreso solt anto il 03/12/ 2012. Dopo quel momento non ci sono stati altri contatti di alcun tipo tra i due manager e ### ha compiuto l'operaz ione il successivo 5 dicembre. Sicché (pagg. (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso n. 8138/2019 proposto da: CONSOB - ### SOCIETÀ E ### elettivamente domiciliata in Rom a ### ista ### 3, presso lo studio del l'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### misano (####), ### (###).  - Ricorrente - ### elettivamen te domiciliato in ### za ### 15, presso lo stud io dell'avvocato ### rea ### (###) che lo rappresenta e difende.  - ### - ### - Interveniente nel giudizio di merito - Sanzioni amministrative Avverso la sente nza della Corte d'app ello di ### n. 3941/201 8 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal ### Rilevato che: 1. ### ha proposto opposizione dinanzi alla Corte d'appello di ### avverso la delibera n. 19902 dell'08/03/2017 con la qual e la ### gli ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150.000, per la violazione dell'art. 187-bis, comma 1, lett. b), TUF, e quella interdittiva accessoria per il periodo di sei mesi di cui all'art. 187-quater, comma 1, ### per avere comunicato al sig. ### al di fuori del normal e esercizio del lavoro e della funzione, l'informazione privilegiata (di cui egli era in possesso in ragione dell'esercizio del lavoro e della funzione di vice presidente del consiglio di amministratore e amministratore delegato di ###, concernente la promozione di forti discontinuit à gestionali e organizzative in ### che comprendevano anche le sue dimissioni dalle cariche apicali della società. 
La Corte d'appello di ### nel contraddittorio della ### e di ### qua le interveniente adesivo dipenden te, in accoglimen to dell'opposizione, ha annullato la sanzione amministrativa, sviluppando (per ciò che ancora rileva in relazione al seguente esame dei motivi di ricorso per cassazione), questo ragionamento: #### sostiene ch e gli elementi presuntivi raccolti in fase istruttoria sono id onei a fondare la sanzione. In part icolare, il ### risulta una nota del gruppo di lavoro finalizzata alla verifica dell'attiv ità di ### in cui si raccomanda ad essa di assumere immediati interve nti gestionali e organizzativi volti a produrre discontinuità nel management; il ###/2 012, ### responsabile dell'ufficio risorse uman e di ### è chia mato al 3 telefono da ### suo omologo in ### che prospetta la sostituzione di ### il ###, nella riunione del CDA di ### il presidente chiede di proporre iniziative di discontinuità organizzative e gestionali finalizzate a rafforzare i presìdi di controllo e di gestione della società. 
Nella stessa data è chiesto a ### di approfondire le modalità di risoluzione del contratto di dirigente di ### e di una sua possibi le sostituzione; tra il ### e il successivo 1° dicembre, ### ha molte interlocuzioni con ### a partire dal 12/11/2012 risultano numerose mail per l'organizzazione di un possibile incontro tra ### e ### il ###, risulta dalle celle telefoniche dell'utenza di ### che egli si trova in ### il #### acquista opzioni put su azioni ### con scadenza 18/01/2013, per un controvalore di euro 82.493,50, diritti di opzione che vende il ###, realizzando un profitto effettivo di euro 302.506,50; ### l'opponente replica alle contestazioni della ### che l'informativa privilegiata si realizza il 02/12 /2012 quando ### a.d. di Eni, decide di revocare le deleghe di ### in ### l'incontro tra ### e ### fissato per il ### a ### non ha avuto luogo; è ragionevole affermare che ### sia venuto a conoscenza da altra fonte dell'informazione circa le forti discont inuità gest ionali e organizzative di ### dato che la notizia era conosciuta da molte persone operanti nel settore; ### se è vero che l'insider trading si prova con metodo presuntivo, tuttavia, nel caso specif ico non sono provati il passa ggio di informazioni privilegiate da ### a ### né che quest'ultim o abbia acquistato le opzioni put su azioni ### realizz ando un profitto illecito, grazie all'informazione ricevuta da ### E questo perché, pur volendo ammettere che il #### e ### si siano incontrati a ### comunque quel giorno ### non era ancora certo che, di lì a poco, sarebbe stato rimosso dall'incarico di a.d. di Saip em, 4 informazione, que sta, che egli ha appreso solt anto il 03/12/ 2012. 
Dopo quel momento non ci sono stati altri contatti di alcun tipo tra i due manager e ### ha compiuto l'operaz ione il successivo 5 dicembre. Sicché (pagg. 8 e 9) «[n]on è possibil e riten ere con ragionevole certezza che proprio le informazioni p resum ibilmente possedute da ### in data 2 dicembre 2012 (ovvero, informazioni circa il perse guimento da parte di ### di discontinuità ge stionali e organizzative) abbiano determinato la condotta del sig. ### né è possibile, allo stesso modo escludere con ragionevole certezza che il sig. ### fosse già a conoscenza - tramite altre fonti di notizie - di tali discontinuità organizzative e dell'ipotetico mutamento dei vertici di ### 3. la ### ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.  ### ha resistito con controricorso. 
La causa, fissata per la pubblica udienza dell'11/06/2024, è stata rinviata a nuovo ruolo. 
In prossimità della precedente ud ienza il PG ha dep ositato conclusioni scritte e ha chiesto il rigetto del ricorso. 
Per la stessa udienza le parti hanno depositato memorie. 
Considerato che: 1. il primo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell'art.  187-bis, TUF, dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, e degli artt. 2727 e 272 9 c.c., con r iferimento alla legittima formazione della prova indiziaria nella materia di sanzioni amministrative.  ### di ### non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la prova presuntiva degli illeciti relativi agli abusi di mercato, sul piano della logica, perché non ha considerato che gli indizi posti a base della prova presuntiva non debbono condurre alla 5 “ragionevole certezza” d el fatto ignoto, ma a lla sua ragionevole probabilità; 2. il secondo motivo denuncia la falsa applicazione delle norme indicate nel precedente motivo sotto un diverso profilo. 
La sentenza qui impugn ata non è in line a con i p rincipi giurisprudenziali in tema di prova presuntiva dell'insider trading, sul piano della completezza, per avere trascurato di valutare, in maniera organica e completa, tutti gli indizi su cui fondare il ragionamento inferenziale. Nello specifico, espone la ### la CDA di ### ha ignorato il complesso di “fatti noti”, ampiamente riportati nell'atto di accertamento, che - quali elementi gravi, precisi e concordanti - rendevano estremamente concreta e supportata da elementi oggettivi la ricostruzione dei fatti sottesa alla sanzione; 2.1. il primo e il secondo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati; Cass. Sez. 5, Sent enza n. 22 311/2021 - che in mot ivazione menziona la sentenza della Corte n. 17457 del 2007, la sentenza 19485 del 2017 e quella delle ### n. 1785 del 2018 - spiega che «la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all'art. 2729 cod. civ. si può prospettare sotto i seguenti aspetti: aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell'art. 2729 cod. civ., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, preci se e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma; bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della infer enza dal fatto not o della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una su a falsa applicazione, 6 giacché dichiara di ap plicarla assumendola esattam ente n el suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza. Con riferimento a tale secondo profilo, si rileva che, com'è noto, la gravità allude ad un concetto logico, ge nerale o speci ale (cioè rispondente a princìpi di logica in genere oppure a princìpi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient'altro - almeno secondo l'opinione preferibile - che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece, l'idea che vorrebbe sotteso alla “gravità” che l'inferenza presuntiva sia “certa”). La precisione esprime l'idea ch e l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti. La concordanza esprime - almeno secondo l'opinione preferib ile - un requisit o del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione “non falsa” dell'art.  2729 cod. civ.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli al tri due elementi, ben sì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l'idea che, in tant o la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi. Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti con creti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz'altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell'art. 360 cod. proc. 7 civ., n. 3, e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 27 29, cod. civ., oltre ad essere ap plicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell'art. 360, cod. proc. civ., n. 3 dell'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè, un'inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico gen erale o sotto il particola re profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza». 
Più speci ficamente, in materia di prova presuntiva della comunicazione illecita di i nformazioni privilegiate, è orientamento consolidato di questa Corte, al qual e il Collegio intend e dare continuità, che, nel dedurr e il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice di merito incontra il solo li mite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presun zione si fonda non devono essere tali d a far apparire l'esist enza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta e d esclusi va, ma è sufficiente che l'operata inferenz a sia effettuata alla stregu a di un canone di ragionevole probabilità con rifer imento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorre nza può verif icarsi secondo regole di esperienza, basate sull'”id quod plerumque accidit” (Cass. nn. 217 00/2019, 8782/2020, 8785/2020; 2123/2021, 12031/2022). Inoltre, è stato ribadito (da Cass. 212 3/2021, cit., punto 5.1., nel giudizio di opposizione promosso dall'insider secondario ### contro la sanzione al med esimo applicata dalla ### per la violazione dell'art. 187 bis, comma 4, ### per aver venduto 28.180 azioni ### la mattina del 4 dicembre 2012), 8 che, in t ema di sa nzioni amministrative, il ricorso alle presunzioni semplici è possibile (Cass. S.U. 30 settembre 2009, n. 20930; 10 agosto 2007, n. 17615 cit.); in tal caso i fatti sui quali esse si fondano devono essere tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come u na conseguenza de l fatto noto, alla st regua di cano ni di ragionevole probabilità e secondo regole di esperienza.  ### di ### non si è attenuta a questi principi di diritto lì dove ha affermato che la prova presunt iva del cd. market abuse debba essere particolarmente rigorosa e che debba essere idonea a condurre alla “ragionevole certezza” circa l'indebita comunicazione di informazioni privilegiate e circa l'effettivo uso delle informazioni price sensitive da parte d el destin atario di esse. Questa lettura de l dato normativo integra la “falsa applicazione” delle disposizioni in tema di presunzioni (artt. 2727, 2 729 c.c.) prospettata dalla ### in ragione, soprattutto, dalla fa llace esegesi del significato della locuzione “presunzioni gravi”: rileva il Collegio che non è necessario che l'inferenza presuntiva consenta con “r agionevole certezza” di risalire dal fat to noto a l “fat to ignorato”, bensì è suffic iente che il ragionamento presuntivo soddisfi il canon e della ragionevole probabilità. 
Da u n diverso pun to di vista, la sentenza è viziata poiché sottopone a una valutazione atomistica e framme ntata, anziché complessiva e glob ale, gli elemen ti indiziari risultanti dall'attività istruttoria, e si discosta dal consueto indirizzo di legittimità (vedi ### 2, Ordinanza n. 7647 del 16/03/2023, Rv. 667567 - 01; in termini, Cass. nn. ###/2023, 5992/2024, 19856/2024), secondo cui, in tema di sanzioni irr ogate d alla ### ai fini della prova circa la sussistenza dell'illecito contestato, il giudice di merito è tenu to a seguire un pro cedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica 9 degli elementi indi ziari per scartare quelli intri nsecamente privi di rilevanza e conservare, invece , quel li che, presi singo larmente, presentino una positivit à parziale o almen o potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è d overosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva; di talché è censurabile in sede di legittimità la deci sione con la quale il giudice si si a lim itato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi. 
Conclusivamente, all'esito della cassazione dell a sentenza qui impugnata, è demandato al giud ice del rinvio il compito di riesaminare le ris ultanze probatorie conformandosi agli enunciati principi di diritto in tema di prova presuntiva dell'illecito disciplinato dall'art. 187-bis, comma 1, lett. b), TUF; 3. il terzo motivo denuncia la falsa applicazione degli artt. 181 e 187-bis, ### con riferimento alla nozione di falsa informazione. 
La sent enza afferma che, pur ammet tendo che il ### i due manager si siano incontrate a ### comunque, il sig. ### in quella data, non aveva ancora “la certezza” che di lì a poco sarebbe stato rimosso dall a carica di a.d. di Saip em. ### la prospettazione della ### invece, in base all'art. 181, comma 3, ### affinché un'informazione sia “precisa” non occorre che si tratti di un'informazione relativa ad accadime nti “certi”, potendo essa senz'altro riguardare “eventi” o “complessi di circosta nze” (quali progetti, intenzioni) ancora in div enire, dei quali però sia “ragionevolmente” prevedibile il verificarsi; 4. il quarto motivo denuncia la falsa applicazione dell'art. 187-bis comma 1, lett. b), TUF. 10 La decisione della Corte milanese è viziata anche nella parte in cui ritiene che non sarebbe possibile affermare con ragionevole certezza che le informazioni presumibilmente possedute del sig. ### in data ### (cioè, le informazioni circa il perseguimento da parte di ### di una politica di discontinuità gestionali e o rganizzative) abbiano determinato la condotta del sig. ### e che non sarebbe possibile escludere, con ragionevole certezza, che quest'ultimo fosse già a conoscenza, tramite altre fonti, della discontinuità organizzativa e del mutamento dei vertici di ### E q uesto perché, obietta la ### ai fini della configurabil ità dell'illecito di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, ciò che rileva è la prova del possesso dell'informazione privilegiata e della sua comunicazione “al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio”, a prescindere dal fatto che tale informazione venga poi utilizzata dai soggetti a cui è stata divulgata e, a maggior ragio ne, a presci nde re dal fatto che, anche qualora la notizia venga poi utilizzata, la condotta del comunicatore abbia condizionato quella dell'accipiens; 4.1. il terzo e il quarto motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati; la CDA di M ilano argomenta che, anche ammesso che il 02/12//2012 ### e ### si sian o incontrati a ### a, si deve escludere, da un lato, che il ricorrente avesse la certezza che presto sarebbe stato rimosso dalla carica di a.d. di ### dall'altro, che sia possibile ritenere, con ragionevole certezza, che egli abbia svolto un ruolo determinante nella decisione di ### di compiere l'”operazione illecita”. 
Rileva il Collegio che, diversamente da quanto ritiene la CDA di ### l'elemen to oggettivo dell'illecito amministrativo del trading (art. 187-bis, ### - con rifer imento alla condotta (che q ui rileva) 11 della comunicazione a terzi delle informazioni privilegiate (cd. tipping) - non richiede che l'informazione privilegiata sia “certa”, ma postula esclusivamente che l'informazione privilegiata sia di “caratte re preciso”. 
Infatti, ai sensi del primo comm a dell'art. 181, TUF, applicabile ratione temporis, per informazione privilegiata s'intende un'informazione di “carattere preciso” che, così il comma 3, è quella che: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmen te prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficiente mente speci fica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effe tto de l complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari. 
Pertanto, un'informazione può assumere carattere privilegiato anche qualora si riferisca a un complesso di circostanze (passate o future) o a un evento (passato o futuro) che possono incidere sul prezzo degli strumenti finanziari non certi - come afferma la CDA di ### - ma ragionevolmente prevedibili. 
Con riferimento al quarto motivo di ricorso, rileva la Corte che la fattispecie dell'art. 187-bis, comma 1, lett. b), TUF, consiste nella comunicazione illecita della informazione da parte dell'insider primario (colui che, per il ruolo svolto all'interno della società, è in condizione di conoscere l'informazione privilegiata) e non richiede che la comunicazione abbia efficienza causale rispetto alla condotta illecita dell'extraneus. 
Con la conclusiva precisazione che il quarto comma dello ste sso articolo (nella versione anteriore all'abrogazione ex art. 4, comma 9, lett. c), d .lgs. 107/201 8, in vigore dal 29/09/2018) disciplina la diversa fattispecie illecita dell'insider secondario (sul tema, vedi n. ###/2023, cit.); 12 5. in definitiva, accolti i quattro motivi di ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio al g iudice a q uo affinché riesamini la vicenda uniformandosi ai principi di diritto sopra arti colati, e anch e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione 

Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Guida Riccardo

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Giudice di Pace di Novara di Sicilia, Sentenza n. 48/2025 del 28-11-2025

... costante giurisprudenza della Suprema Corte, fa piena prova, solo per quanto concerne: provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, dichiarazioni delle parti, fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Sulla scorta di tale premessa, secondo una lettura ermeneutica corretta ed ispirata a criteri logico - sostanziali, la stessa Suprema Corte ha chiarito che non può essere attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti non avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti impossibili da verificare e controllare secondo un metro obiettivo. Vi è di più per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento o non avvenuti in sua presenza, e come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, (leggi tutto)...

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N.RG 82 / 2025 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOVARA DI SICILIA SENTENZA Il Giudice di ###. ### ha pronunciato, la seguente S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 82/2025 R.G. avente ad oggetto opposizione a verbale di accertamento tra ### nata in ####, il ###, res.te in ####, nella ### n. 102, C.F.: ### e #### nato in ### P.G. ###, il ###, res,te in ####, nella ### n. 102, C.F.: ###, elett.te dom.ti in Furnari ###, nella ### n. 4, presso lo studio dell'Avv. ### che li rapp.ta e difende, giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al ### introduttivo ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.   OPPONENTI c o n t r o ###, in persona del ### pro tempore, rappresentata, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D. Lgs. 1.9.2011, n. 150, dalla Dott.ssa #### nella funzione di ### di ### dell'### a seguito di incarico assegnato con ### prot. n. 41574 del 15.4.2025 ### a t t o Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta con la ### n. 69/2009. 
Nel corso del giudizio venivano esperiti i mezzi istruttori ammessi e disposti.
In data ### la causa era discussa e decisa come da dispositivo. 
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e Con il ricorso depositato gli opponenti chiedevano l'annullamento del verbale di contestazione n. 193291635, serie 2018, datato 20.4.2025, verbalizzato il ### e notificato in data ###, elevato dal N.O.R. del ### della ### di ### P.G.. 
A sostegno dell'opposizione gli opponenti deducevano, tra l'altro, la nullità del verbale, per erronea percezione sensoriale degli agenti accertatori, per erronea applicazione dell'art. 145, comma 2 e 10, del CdS ed omessa motivazione, sostenendo di poter dimostrare quanto prima contestato a mezzo di prova testimoniale.  ### emessa all'udienza del 7.7.2025, venivano ammesse le prove così come richieste ed articolate in ricorso dagli opponenti. 
All'adunanza dell'8.9.2025, venivano escussi i testi ###ri ### e ### Il teste, #### indifferente, preliminarmente confermava la dichiarazione testimoniale da esso sottoscritta ed allegata al fascicolo di parte ricorrente. 
Dichiarava, inoltre, di aver assistito personalmente al verificarsi del sinistro, descrivendo con assoluta precisione l'accadimento dei fatti oggetto di causa e fornendo elementi utili all'accertamento della responsabilità nel realizzarsi del medesimo. 
Allo stesso modo l'altro teste escusso, #### indifferente, confermava, anch'esso, la dichiarazione testimoniale da esso resa e sottoscritta, come allegata al fascicolo di parte ricorrente. 
Affermava, quindi, di aver assistito all'accadimento di causa, descrivendo con precisione, come emerge dalla lettura del verbale di assunzione della prova testimoniale, sia i luoghi, che i tempi dell'occorso, oltre a consentire, con le sue dichiarazioni l'accertamento della responsabilità del contestato accadimento. 
Successivamente, in data ###, veniva, infine, sentito il teste, #### perito assicurativo, che confermava il contenuto della propria consulenza di parte, redatta su incarico della ricorrente, ###ra ### dichiarando, testualmente, che: “### accertamenti effettuati e dalle evidenze riscontrate sui luoghi sono giunto alle conclusioni di cui all'elaborato peritale da me redatto e che qui integralmente confermo”. 
Le dichiarazioni di cui prima non venivano ex adverso confutate. 
Da quanto sopra, nonché dalla documentazione, anche video, prodotta in atti da parte degli opponenti la responsabilità nel verificarsi del sinistro è da addebitarsi in capo alla conducente dell'autovettura ### tg. ### che nell'effettuare manovra di svolta a sinistra, al fine di immettersi sulla ### andava ad occupare la sede stradale di pertinenza delle autovetture che procedevano in senso inverso, finendo, in tal modo, col collidere con l'autovettura, ### tg. ### di proprietà dell' opponente, ###ra ### e condotta nell'occasione dall'altro opponente, #### Inoltre, atteso che l'efficacia dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c., secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, fa piena prova, solo per quanto concerne: provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, dichiarazioni delle parti, fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Sulla scorta di tale premessa, secondo una lettura ermeneutica corretta ed ispirata a criteri logico - sostanziali, la stessa Suprema Corte ha chiarito che non può essere attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti non avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti impossibili da verificare e controllare secondo un metro obiettivo. 
Vi è di più per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento o non avvenuti in sua presenza, e come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito. 
In conclusione, quindi, il ricorso risulta essere fondato e và, pertanto, accolto, con il conseguente annullamento del verbale di contestazione n. 193291635, serie 2018, datato 20.4.2025, verbalizzato il ### e notificato in data ### elevato dal N.O.R. del ### della ### di ### P.G.. 
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e, vanno liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con ricorso in opposizione dai ###ri ### e ### ut supra rapp.ti e difesi, accoglie, per quanto di ragione, le domande avanzate; -Conseguentemente annulla il verbale di contestazione n. 193291635, serie 2018, datato 20.4.2025, verbalizzato il ### e notificato in data ### elevato dal N.O.R. del ### della ### di ### P.G.; -condanna, il resistente, ### del ### di ### in persona del ### pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla ### n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' ### pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi 216,00 per compensi, di cui €.  43,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per ### da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni di ### Così deciso in ### di ### 3.11.2025 Il Giudice di ####

causa n. 82/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Salvatore Sindoni

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