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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di ### civile ### persone dei seguenti magistrati: Dott. ### - Presidente rel.
Dott. ### - ###. ### - ### pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 492 del ### delle cause dell'anno 2024 promossa da ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in #### n. 29 appellante e ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ### giusta mandato in calce all'atto di citazione di primo grado, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in #### n. 252 appellati nonché #### appellati contumaci ******* ### parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 20.01.2026 di riserva della decisione al Collegio ex art. 352 cpc ********** MOTIVAZIONE 1. Con sentenza n. 1498/2024, pubblicata in data ###, il Tribunale di ### accertava e dichiarava la titolarità del diritto di proprietà, per intervenuta usucapione, di ##### e ### sui seguenti beni immobili: 1. Abitazione sita in #### censita al ### del Comune di ### al foglio 41, particella 565, sub. 1; 2.
Cantina/autorimessa sita in #### snc, censita al ### del Comune di ### al foglio 41, particella 565, sub. 2; 3. Terreni in #### Petti, censiti presso il ### di detto Comune al ### 16, partt. 296 e 323, limitatamente alla porzione delimitata dalle recinzioni di confinamento poste in opera dagli attori, quali meglio e più analiticamente evidenziate nella planimetria allegata all'atto di citazione e indicata con lettera “B”, “porzione da assegnare a Claudio”. Il Tribunale dichiarava, invece, cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale proposta da ### 2. Ed invero.
Con atto di citazione del 22.07.2021, ###### convenivano in giudizio, innanzi il Tribunale di ##### e ### esponendo di aver posseduto in modo pacifico, continuativo ed ininterrotto, da oltre un ventennio, i beni immobili sopra identificati. Gli attori rappresentavano che il possesso era stato acquisito senza il compimento di alcun atto violento e senza l'adozione di comportamenti clandestini da parte di ### a seguito del decesso del proprio genitore avvenuto in data ###. Nel dettaglio, gli esponenti deducevano che a partire da quel momento ### aveva preso materiale possesso dell'appartamento, escludendone dal pari godimento ed utilizzo gli altri eredi e qualsivoglia altro soggetto terzo, provvedendo a cambiare la porta e la serratura di accesso ed effettuando tutti gli interventi manutentivi e conservativi, ordinari e straordinari, finalizzati al miglioramento dell'immobile. Esponevano, inoltre, che ### aveva impedito l'accesso agli altri convenuti al terreno oggetto della domanda di usucapione, sia per l'esercizio dell'attività di coltivazione, sia per differenti utilizzi, mediante la recinzione dello stesso.
Gli attori specificavano che il possesso di ### si era unito a quello dei figli, ragion per cui chiedevano che, accertata e dichiarata l'immissione degli stessi, da oltre un ventennio, nel possesso dei beni immobili prima identificati, limitatamente alla porzione delimitata dalle recinzioni di confinamento da essi effettuate, fosse accertato e dichiarato che il possesso, non viziato da violenza o clandestinità, era perdurato ininterrottamente sino al momento di proposizione della domanda. Per l'effetto, chiedevano di accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione dei beni immobili oggetto di causa in proprio favore ed in danno dei soggetti convenuti e di ordinare al ### dei ### di ### la trascrizione della emananda sentenza, con esonero per il medesimo da ogni responsabilità consequenziale, con il favore delle spese, competenze ed onorari di giudizio. 2.1. Ritualmente costituito, ### riconosceva il possesso esclusivo dei beni comuni in capo agli attori e spiegava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva l'accertamento del proprio acquisto ad usucapionem dei beni immobili siti in ### alla via ### al ### 41, ### 565/4 e ### 565/5 con ogni accessione, pertinenza e addizione, adducendo di aver esercitato un potere continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico e con l'intenzione di esercitare un potere di signoria corrispondente a quello di proprietario per oltre un ventennio. 2.2. Si costituiva, altresì, in giudizio ### la quale chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree, evidenziando che gli attori risiedevano stabilmente a ### ragion per cui non potevano invocare un possesso utile ai fini dell'usucapione. Rappresentava, inoltre, che tutti i comproprietari avevano posseduto le chiavi dell'abitazione oggetto di causa sino al cambio di serratura effettuato dal germano ### il quale aveva omesso di consegnare le chiavi ai fratelli. Da ultimo, la convenuta sosteneva di aver tollerato il possesso esercitato dall'attore stante il rapporto di parentela e che tale circostanza fosse inidonea a far sorgere un diritto di proprietà per usucapione come invocato. 2.3. Infine, si costituiva ### il quale chiedeva, preliminarmente, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore ### e, nel merito, di dichiarare tutte le domande attoree inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto, con condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze del giudizio 3. La causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale, prova documentale e prova testi.
Il giudice di prime cure, preliminarmente, riteneva infondata l'eccezione di legittimazione attiva sollevata da ### poiché l'atto di cessione del 2008 concerneva quelle quote di cui l'attore ### era già proprietario e non anche quelle oggetto di controversia, che sarebbero state acquisite per usucapione. Quanto al merito della controversia, il Tribunale rilevava che i convenuti si erano limitati a generiche contestazioni e avevano omesso di fornire prove idonee a contrastare le prove offerte dagli attori. Nel dettaglio, il giudice di prime cure evidenziava l'assenza di prova in ordine alla presunta tolleranza dedotta dalla convenuta ### sostenendo che era proprio la richiesta di consegna delle chiavi da parte di quest'ultima a dimostrare l'assenza di tolleranza. In relazione alla circostanza addotta dai convenuti secondo la quale gli attori non potevano vantare un possesso continuo e ininterrotto sui beni oggetto di controversia in ragione del fatto che essi risiedevano stabilmente a ### il Tribunale evidenziava che la continuità del possesso era comprovata dal fatto che questi ultimi, quando rientravano in ### circa 6/7 volte l'anno, si recavano presso gli immobili, anche al fine di pernottare.
Il giudice di prime cure rilevava che gli attori, al contrario, avevano dimostrato la sussistenza dei requisiti necessari ad usucapire i beni oggetto di controversia mediante la prova orale espletata in corso di causa, ove era emerso il possesso ad excludendum dell'abitazione e della cantina da parte di ### e dei figli sin dal 1992. Difatti, mediante le dichiarazioni dei testi indicati dagli attori, risultava dimostrato che questi ultimi avevano avuto pacificamente accesso all'immobile e che i convenuti comproprietari non solo non vi si erano recati, ma non avevano neppure la possibilità di accedere, stante il cambio di serratura operato da ### il quale aveva omesso di fornire ai germani copia delle chiavi. Il primo giudice evidenziava, inoltre, che anche le prove fotografiche allegate dagli attori avevano consentito di dimostrare la fondatezza della domanda, essendo emerso che ### si era occupato della ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa, mediante nuova pavimentazione, nuovi impianti ed allaccio della corrente elettrica.
Da ultimo, il giudice di prime cure dichiarava - come richiesto - cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale proposta da ### essendo stato raggiunto un accordo transattivo tra le parti.
Le spese di lite di ### venivano compensate interamente tra le parti, stante il raggiungimento dell'accordo e la mancata contestazione della domanda attorea da parte del convenuto.
Le spese di lite in favore degli attori venivano poste a carico dei soccombenti. 4. Con atto di citazione notificato il ###, ### ha proposto appello avverso la sentenza suindicata, affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente: 1. Erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene non contestati i fatti allegati dagli attori - ### dell'art. 115 c.p.c.: l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha attribuito valore di mancata contestazione alle differenti posizioni processuali assunte dai convenuti, senza considerare che il principio di non contestazione non può applicarsi nei confronti di fatti comuni a più parti convenute in giudizio in ragione del litisconsorzio necessario tra esse esistente. Invero, le mancate contestazioni da parte di ### e ### non possono riverberarsi in danno del deducente, il quale nei suoi scritti difensivi non ha omesso di contestare il possesso ad excludendum; 2. Erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene provati - attraverso le dichiarazioni dei testimoni escussi - i requisiti necessari affinché potesse dichiararsi l'avvenuta usucapione in favore degli attori - ### degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1158 e 2697 c.c.: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata la domanda di usucapione proposta dagli attori mediante un'interpretazione distorta e parziale delle dichiarazioni rese dai testimoni. Nel dettaglio, il deducente rappresenta che alcun valore può attribuirsi alla testimonianza di ### essendo frutto di una valutazione personale e priva di elementi a sostegno della domanda di accertamento dell'usucapione. Parimenti, alcun valore può attribuirsi alle deposizioni dei teste #### e ### i quali, per un verso, hanno riferito circostanze de relato e come tali inidonee a provare gli assunti attorei e, per altro verso, non hanno fornito alcun elemento utile a provare l'esclusione dei coeredi dal compossesso, nonché il decorso del ventennio dal compimento degli atti. Da ultimo, l'appellante sostiene che con l'atto di cessione delle quote del 23.10.2008 l'appellato ### aveva riconosciuto in capo ad esso ed ai fratelli la qualità di comproprietari e di compossessori dell'immobile sito in ### ragion per cui deve ritenersi che a tale data l'appellato non avesse ancora nemmeno iniziato a possedere i beni oggetto di controversia uti dominus. 4.1. . Ritualmente costituiti, ##### e ### chiedono, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso perché infondato in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite. ### e ### pur ritualmente citati, non si costituivano in appello, sicché ne era dichiarata la contumacia. 5. Alla udienza del 07.11.2024 il Cons. Istruttore, preliminarmente, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di ### e ### e, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni; nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 20.01.2026 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione. 6. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
Gli appellati deducono, invero, che l'appello sia stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze non avendo l'appellante individuato le parti della sentenza di cui richiede la riforma né tantomeno ha compiuto una ricostruzione logico-giuridica di come vorrebbe che il provvedimento fosse riformato in aperta violazione del dettato dell'art. 342 cpc., anche alla luce dei principi più stringenti introdotti dalla ### Tale eccezione non merita accoglimento. Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante, anche tenuto conto delle più preganti esigenze di specificità introdotte dalla riforma ### ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, deducendo sul punto in maniera dettagliata, consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, ed offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. In proposito va tenuto conto che la Corte di Cassazione a ### con ordinanza n. ### del 13.12.2022, , ha recentemente chiarito con statuizione che può comunque essere riferita anche alle modifiche dell'art. 342 cpc introdotte dalla recente riforma come “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 7. Quanto al merito, va premesso che l'appello si appunta unicamente avverso la statuizione di accoglimento della domanda di usucapione, formulata in primo grado dagli attori, sicché tutte le altre questioni, pure definite in sentenza, ma non oggetto di censura in questo grado di appello, restano ormai coperte dal giudicato e non possono essere oggetto di disamina. 7.1. Ciò posto, l'appello proposto è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione. 7.2 Giova ricordare che la situazione fattuale di comproprietà dei beni impone una diversa disamina della fattispecie, richiedendo una prova più pregnante, considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la manifestazione dell'intenzione del comproprietario di possede ###fondo in comunione pro indiviso richiede il compimento di atti idonei inequivocabilmente diretti ad escludere la possibilità di pari godimento del bene da parte degli altri comproprietari ( vedi anche Cass. n. ###/2023). Come noto, affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; in altri termini, occorre che la signoria sulla cosa permanga per tutto il ventennio, quale tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che il rapporto che si instaura con il bene non sia dovuto a mera tolleranza o condiscendenza. Trattandosi, inoltre, di bene indiviso formalmente in comproprietà, il comproprietario che intenda usucapire la quota degli altri è tenuto a provare in giudizio un quid pluris, ovvero di aver goduto della res attraverso un'attività incompatibile con il possesso altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possede ###più uti condominus. Non è, infatti, sufficiente provare che i diversi comproprietari si siano astenuti dall'uso del bene, ma occorre dimostrare di aver sottratto il bene medesimo all'uso comune per l'intero periodo, attraverso una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà. È pacifico che "il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli (quali quelli di amicizia o di buon vicinato), ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo" (cfr. Cassazione civile, sez. II, 18 giugno 2001, n. 8194; Cassazione civile, sez. II, 3 febbraio 1998, n. 1042; Cassazione civile, sez. II, 3 agosto 1995, n. 8498; Cassazione civile, sez. II, 21 ottobre 1991, n. 11118; Cassazione civile, sez. II, 22 maggio 1990, n. 4631). La valenza probatoria della durata della relazione di fatto col bene, pur potendo costituire elemento presuntivo della sussistenza del possesso, si affievolisce quando si sia in presenza di rapporti di parentela, a maggior ragion se stretti, e la trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, pur non richiedendo in tale ipotesi l'interversione nel possesso, postula comunque la sussistenza di una inequivoca volontà di possede ###più uti condominus, da estrinsecare attraverso la comunicazione, anche con modalità informali, agli altri comproprietari della volontà di intendere possede ###via esclusiva. A tal fine, non ha alcuna rilevanza l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune, in difetto della prova di una esclusione degli altri comproprietari.
La recente sentenza Cass. 26 maggio 2022, n. 17141, in tema di usucapione del comproprietario pro indiviso, ribadisce un orientamento consolidato della Cassazione secondo cui “il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via d'esclusività (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possede ###più uti condominus (ex multis, Sez 2, n. 12260, 20/8/2002, Rv. 556970; Sez. 2, n. 9903, 28/4/2006, Rv. 592523; Sez. 2, n. 19478, 20/9/2007, Rv. 599374; Sez. 2, n. 17462, 27/7/2009, Rv. 609159; Sez. 6 n. 24781, 19/10/2017, Rv. 646754; Sez. 2, n. 10734, 4/5/2018, Rv. 648439). Il ricorso invoca un improprio accertamento di merito (anche evocando aspecificatamente un asserito documento che avrebbe preso in esame il Giudice di primo grado) da parte di questa Corte, sulla base del quale fonda il proprio diritto”.
Così recentissima anche Cass, ### n. 3493 del 7 febbraio 2024. 7.3. Gli attori, quindi dovevano fornire la prova di aver goduto della cosa esercitando sulla stessa un potere incompatibile con il possesso altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, come non è sufficiente provare che i comproprietari si siano astenuti dall'uso del bene, ma è necessario dimostrare di aver sottratto il bene all'uso comune con una condotta vòlta ad esplicitare che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità, è possibile l'acquisto, da parte di un comproprietario pro indiviso della quota del bene appartenente ad altro comproprietario, una volta trascorso il tempo utile per l'usucapione, tuttavia il compossesso, che consiste nell'esercizio del comune potere di fatto sulla cosa, in tota et in qualibet parte della stessa, da parte di due soggetti, esige però la esclusione del possesso del comproprietario ( così anche Cassazione civile sez. II, 13/06/2023, n.16695). Il comproprietario, che sia nel possesso del bene comune, può usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. . Va considerato poi che ancora di recente la SC ( vedi Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796) ribadisce che l' utilizzo del bene mediante un'attività pienamente compatibile con una relazione materiale con bene fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e che non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, espressione tipica del diritto di proprietà, non realizza un possesso utile alla usucapione. 8. Ciò premesso, la decisione impugnata è censurata in primo luogo perchè ha valorizzato a fini probatori le mancate contestazioni dei convenuti, traendone conseguenze giuridiche -a detta dell'appellante - errate.
Effettivamente le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno valore confessorio, ma costituiscono comunque elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. 8.1. Se non può pertanto riconoscersi valenza confessoria alle ammissioni contenute nella comparsa di risposta, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (tra le molte, Cass. 28/09/2018, 23634; Cass. 02/10/2007, n. 20701; Cass. 13/12/2001, n. 15760), che riconnette a tali dichiarazioni valore soltanto indiziario, tuttavia, in forza del principio di "non contestazione" dell'art. 115 c.p.c., le ammissioni e/o le non contestazioni dei convenuti sono valutabili a fini di prova, posto che questi sono tenuti a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda; detti fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica. 8.2 Nella specie, effettivamente a fronte della domanda esposta in citazione, con cui gli attori deducono di aver iniziato a possede ###via esclusiva gli immobili oggetto di causa dopo il decesso del padre, ### ( occorso in data ###) avendo cambiato la serratura e le chiavi di accesso, le difese svolte dalle parti convenute integrano contestazioni assolutamente generiche, perché a) ### non si oppone alla domanda; b) ### dopo aver genericamente impugnato e contestato l'atto di citazione, ammette che gli attori “avevano provveduto autonomamente e senza preavviso al cambio della serratura” e che, una volta richieste le nuove chiavi della abitazione, anche per conto della madre, il ### assicurava che le avrebbe consegnate “anche agli altri comproprietari” non appena “giunto sul posto per l'estate” anche se poi non lo aveva mai fatto; c) ### infine, eccependo la carenza di legittimazione attiva di ###anna ### nega ma in modo evanescente, a fronte della precisa deduzione di parte attrice - inerente la sostituzione delle chiavi di accesso - che ### e/o i figli abbiano mai posto in essere “atti finalizzati a escludere dall'utilizzo del bene i compossessori”, che hanno, invece, sempre amministrato il patrimonio ereditario insieme alla madre, almeno fino alla morte di questa (2021). 8.3. Trattasi di contestazioni assolutamente generiche, che consentono di ritenere provato, in quanto non contestato, il fatto storico che ### abbia sostituito la serratura e le chiavi di accesso all'immobile, escludendo così dal possesso del bene ereditario gli altri compossessori. Va precisato che il cambio della serratura non vale come atto di interversio nel possesso - peraltro non necessaria in tale fattispecie - , ma esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, quale espressione tipica del diritto di proprietà, ed è idonea a realizzare il sorgere di un possesso utile alla usucapione. Il tenore delle difese della parte convenuta dunque dimostra e prova il dato storico della materiale disponibilità dell'immobile in capo agli odierni appellati, da solo sufficiente a fondare la pretesa usucapione, non occorrendo nei rapporti fra comproprietari/ compossessori, atti di interversione nel possesso.
Sotto questo profilo la sentenza è corretta e la scrutinata censura priva di pregio. 9. E' invece fondato il secondo motivo di appello Il tribunale fonda, invero, la sua decisione, su un errato presupposto giuridico, e cioè che il possesso del bene acquisito ed esercitato da ### e dai suoi figli sarebbe idoneo ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà, trattandosi di un possesso protrattosi per oltre vent'anni. La soluzione cui è pervenuto il primo giudice è, però errata, non essendo stata raggiunta alcuna prova relativamente al dato temporale della durata del possesso utile ad usucapione protrattosi per oltre vent'anni. 9.1. Nell'ottica del principio processuale della "ragione più liquida" appare pertanto, fondato il profilo di censura, relativo alla mancanza di prova del decorso del termine ventennale, necessario ex art. 1158 cc al maturarsi dell'usucapione, profilo che assume valenza assolutamente dirimente ed assorbente di ogni altea doglianza, pure esposta dall'appellante, nel motivo in esame, ### invero ritenersi consentito al giudice, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.( Cassazione civile sez. un., 08/05/2014, n.9936 Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, n.### Cassazione civile sez. trib., 09/01/2019, n.363, Cassazione civile sez. trib. 11.5.2018 n. 11458 fra le altre). 9.2. Ed infatti, non emerge dalle prove articolate, né emerge dalle deduzioni di parte attrice o dal corredo probatorio agli atti, quando il ### in epoca successiva al decesso del padre, sostituendo la serratura della abitazione e recintando il fondo, abbia iniziato a possede ###più uti condominus i beni, che assume aver acquistato per usucapione; il ### , quale erede del padre, afferma di aver iniziato una sua relazione con l'intera res, pure se giustificata dalla situazione di compossesso sul bene in comunione pro indiviso, solo dopo la morte del padre, ma in difetto di prova sull'epoca in cui tale situazione di fatto abbia avuto inzio, non è provato se tale termine ventennale si sia maturato alla data della domanda introduttiva.
Del resto, quanto riferito dalla sorella ### in ordine ad una richiesta delle nuove chiavi, effettuata ripetutamente e anche per conto della madre, non consente neppure una datazione sicura, se non in epoca, precedente al decesso della madre ### occorso solo nel 2021, quindi assai recente. 10. Va segnato che le dichiarazioni di alcuni testi escussi in primo grado ( ##### che vorrebbero addirittura retrodatare alla fine degli anni 80 ( 86/87) il trasferimento della proprietà sui beni oggetto di causa a seguito di donazione del padre, non sono utili a superare tale lacuna probatoria, vuoi perché le ragioni esposte dagli attori a base della domanda di usucapione nell'atto introduttivo del giudizio indicano chiaramente la sostituzione delle chiavi come evento iniziale del possesso e quale dies a quo un'epoca, non meglio definita, ma certamente successiva al decesso del padre, vuoi perché comunque tutti i testi riferiscono - alcuni anche solo de relato - soltanto di un generico utilizzo del bene svincolato da ogni riferimento temporale e di una altrettanto generica manifestazione della futura volontà di donare il bene, dichiarata da parte dei genitori del ### ma nessuno dei testi indica con precisione quando si sarebbe verificata la materiale apprensione integrale del bene da parte del coerede, sicché i limiti connessi al principio della domanda impediscono di prendere in esame evidenze relative a fatti diversi dall'evento indicato in citazione a fondamento della pretesa. .
Fatti diversi che comunque sono dedotti in maniera assolutamente generica quanto al dato temporale. 10.1 . Va considerato infatti che neppure le circostanze articolate come capitoli di prova oggetto di inchiesta orale enucleano con precisione il momento in cui la condotta di escludere gli altri compossessori si sarebbe realizzata; i testi, che comunque riferiscono circostanze in maniera assolutamente generica, senza alcun preciso riferimento temporale, e peraltro ininfluenti ( quali inviti a cena o attività di ristrutturazione o utilizzo dell'immobile da parte dei figli del ### dotati di chiavi) perché riportate ad epoca molto recente (2008), non paiono neppure del tutto precisi ed attendibili, se si considera che ricordano circostanze - quale donazione e/o ristrutturazioni - occorse negli anni 80, quando erano poco più che bambini ( sono tutti nati negli anni 72/74). 10.2. Da ultimo, va evidenziato che il quadro, oltre che per quanto detto debole sul piano probatorio, non è neppure univoco, posto che il teste ### ( genero di ### riferisce, invece, che un anno prima della sua deposizione ( ud. 31.5.2023) si sarebbe recato con la suocera presso l'immobile per accedervi, ma le chiavi, con cui in precedenza la ### aveva sempre aperto l'immobile, quella volta non aprivano. E che poi la ### avrebbe riferito in quella circostanza che il fratello ### le avrebbe promesso di consegnare le nuove chiavi: tantoin dispare la valenza di una simile promessa relativa alla consegna delle chiavi ai fini del possesso esclusivo - incide quantomeno sul dato temporale necessario per il maturarsi della prescrizione acquisitiva, stante la perdurante incertezza del dies a quo cui ancorare l'inizio dell'arco di tempo ventennale, in cui ### ha posseduto uti dominus e non più uti condominus . 11. ### va dunque accolto e la sentenza riformata, con il rigetto della domanda proposta in primo grado.
Assorbite restano tutte le altre questioni. 12. Le spese di lite relative al doppio grado vanno ridefinite, invero, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre).
Le stesse, quindi, , considerata , la soccombenza degli appellati, ##### valutata in base all'esito complessivo della lite, impone comunque che questi siano condannati alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo. Possono invece essere compensate le spese di primo grato di ### in considerazione dell'esito favorevole del giudizio, da un lato, e dall'altro, del disinteresse manifestato per la vicenda, non costituendosi in appello. ### invece, il regime delle spese di lite di primo grado, relativo alla posizione di ### non occorre provvedere sulle spese di lite di questo giudizio, nei confronti della parti rimaste contumaci in quanto, non hanno sostenuto alcun esborso, e quindi non ha maturato alcun diritto ad un eventuale rimborso. P.Q.M. La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### con atto di citazione notificato il ###, nei confronti di ####### e ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1498/2024, pubblicata in data ###, così provvede: 1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda di usucapione formulata da ##### con citazione del 23.7.2021; 2. condanna ##### in solido, al pagamento, in favore di ### delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida per il primo grado in € 5077,00 e per il presente grado in € 5000,00 tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa; 3. Compensa le spese di lite di primo grado con riguardo a ### 4. Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 ### est. Dr. ###
causa n. 492/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Consiglia Invitto