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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7679/2021 del 18-03-2021

... del ricorrente si appuntano sulla valutazione delle prove da parte del giudice del merito; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di ricorso per cassazione, l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile in sede ###33 del 2018) e la parte che intenda dedurre la violazione degli artt. 112 e seguenti cod. proc. civ. deve denunziare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente le regole processuali, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass. n.26769 del 2018); il terzo motivo è inammissibile; le prospettazioni del ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti, completa e puntuale, operata dal (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 27938-2019 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### CAVOUR presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### FERRARO; - ricorrente - ### (### AMBIENTALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 20, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2636/2019 della CORTE ### di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2020 dal ###.  ### R.G. 27938/2019 ###: ### impiegato dell'### ambientale - ### s.p.a.  (###, chiede la cassazione della sentenza della Corte d'appello di ### che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato la sua domanda di inquadramento nel superiore livello ### sul presupposto che le mansioni svolte dal lavoratore siano carenti del grado di autonomia operativa richiesto dalla declaratoria contrattuale applicabile alla fattispecie; ### ha affidato le sue ragioni a cinque motivi; l'### ambientale ### s.p.a. (### ha depositato tempestivo controricorso, ed ha altresì proposto ricorso incidentale basato su due motivi, al quale ### non ha opposto difese; entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva in prossimità dell'### camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.  ###: Ricorso principale: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente principale contesta "### dell'art. 16 del CCNL in vigore ante 2002; contesta la scelta della Corte d'appello che avrebbe scelto di privilegiare la testimonianza del dirigente che lo aveva incaricato a sostituire la collega assente mai rientrata nel posto di lavoro, circostanza valutata favorevolmente dall'art. 16 ai fini dell'acquisizione dell'inquadramento superiore; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "### degli artt. 112 e seguenti del c.p.c." per avere il giudice del merito privilegiato la testimonianza di colui che era responsabile del conferimento delle superiori mansioni; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "### apprezzamento del giudice di appello circa il contenuto declaratorio del IV livello", avendo lo stesso inteso impropriamente attribuire all'espressione "autonomia operativa" lo stesso significato riservato all'espressione "autonomia decisionale"; col quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "### dell'art. 2103 c.c."; l'esecuzione della sentenza, che ha comportato la retrocessione al III livello è ancor più pregiudizievole, avendo disposto la restituzione delle somme superiori percepite per l'adibizione del lavoratore nel IV livello contrattuale; col quinto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta "### motivazione circa un punto decisivo della controversia" consistente nell'errata valutazione della circostanza di fatto secondo cui il ricorrente aveva assunto su di sé il carico di lavoro della collega sostituita e che quest'ultima non aveva fatto rientro al lavoro; i primi due motivi, esaminati congiuntamente per intima connessione, sono inammissibili; le critiche del ricorrente si appuntano sulla valutazione delle prove da parte del giudice del merito; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di ricorso per cassazione, l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile in sede ###33 del 2018) e la parte che intenda dedurre la violazione degli artt. 112 e seguenti cod. proc.  civ. deve denunziare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente le regole processuali, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass. n.26769 del 2018); il terzo motivo è inammissibile; le prospettazioni del ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti, completa e puntuale, operata dal giudice di merito; 2 va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di ; merito." (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); \ il quarto motivo è inammissibile; ;) CPU la censura non rende intelligibile g_a_censi.11, dedott quale violazione dell'art. 2013 cod. civ.; in base a quanto ribadito dalle ### nella recente sentenza n.23745 del 2020, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa; il quinto motivo è inammissibile; il ricorrente lamenta l'omesso esame di una circostanza che concerne la valutazione della prova, e che, pertanto, attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, insindacabile in sede di legittimità; è d'uopo ribadire che le ### di questa Corte hanno stabilito che «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co.1, n. 6, e 369, co.2, n. 4, cod.  proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (### Un. n. 8053 del 2014); la formulazione della doglianza da parte del ricorrente finisce per denunciare non già l'omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale. 
R-4 3 Ricorso incidentale: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., la ricorrente incidentale deduce "### della sentenza per extrapetizione, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ."; la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sul motivo d'appello con cui la società aveva chiesto in riconvenzionale di sentir accertare l'obbligo di ### di restituire alla ### l'indennità ad personam assorbibile erogata per perequare l'attuale retribuzione a quella superiore percepita presso la società privata dalla quale l'### proveniva, di cui per errore non era stato disposto l'assorbimento; la Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale, affermando non raggiunta in giudizio la prova dell'obbligo di restituzione delle predette somme, là dove la percezione delle stesse era pacificamente accertata avendo la società assolto al relativo onere probatorio, producendo agli atti la lettera di assunzione in cui si faceva riferimento al superminimo e avendo il lavoratore prodotto le buste paga da cui risultava la costante periodicità dell'erogazione; lamenta che la Corte d'appello non si sia avvalsa di una consulenza tecnico contabile per la quantificazione delle somme che il lavoratore sarebbe stato tenuto a restituire in ragione dell'indebito arricchimento dovuto al mancato assorbimento dell'indennità ad personam; la Corte ha qualificato la domanda riconvenzionale di ### affermando che l' erroneità dell'importo del cd. assegno ad personam assunto a fondamento della pretesa, era contraddetta dalla rettifica dell'assegno ad personam da parte della stessa società comunicata il ###; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "### e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2041 c.c.", invocati espressamente dalla ricorrente incidentale al fine di sostenere l'ingiustificato arricchimento del lavoratore per l'indebita locupletazione, nel corso del rapporto, di corrispettivi non dovuti; il ricorso incidentale è inefficace in quanto tardivo; secondo il principio di diritto affermato da questa Corte "In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per 4 l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile" (Così Cass. 29593 del 2018); in definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre il ricorso l'incidentale va dichiarato inefficace; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente principale; non si provvede sulle spese a carico della ricorrente incidentale, attesa l'assenza di attività difensiva da parte del controricorrente incidentale; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso principale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso; si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso; in tema di impugnazioni, la condanna al pagamento del "doppio" del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 1343 del 2019; Cass. n. 1213 del 2018; Cass. 18348 del 2017); P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in ### 200 per esborsi, ### 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei 5 ### presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### all'### camerale del 16 dicembre 2020 

causa n. 27938/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Leone Margherita Maria, De Felice Alfonsina

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 3857/2021 del 15-02-2021

... incandidabilità, dal rilievo che esso ### non aveva offerto prove di segno contrario, giacché l'applicazione della norma in discorso «non sfugge al criterio generale di regolazione dell'onus probandi, fissato dall'articolo 2697 c.c., giusta il quale, in assenza di dimostrazione della condotta che abbia dato causa allo scioglimento, la proposta di incandidabilità va rigettata». Ed ancora, le omissioni addebitati dalla Corte territoriale travalicavano ampiamente i doveri dell'assessore comunale, avuto riguardo alla previsione dell'articolo 107 del testo unico enti locali, il quale stabilisce che spettano agli organi di governo i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri. 4. — ### ha formulato in entrambi i controricorsi eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione deducendo l'inidoneità al giudicato del provvedimento impugnato, preso nel quadro di applicazione degli articoli 737 e seguenti c.p.c., richiamati dall'articolo 143, 110 comma, del testo unico enti locali, trattandosi di provvedimento sempre revocabili ai sensi dell'articolo 742 c.p.c.. ### è (leggi tutto)...

testo integrale

sul ricorso 25404/2019 proposto da: Cutri' ### domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - e sul ricorso successivo: Peda' ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE ### di ###, del 15/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal cons. #### 1. — ### e ### ricorrono con distinti atti rispettivamente per due mezzi e per un mezzo, nei confronti del Ministero dell'interno, contro il decreto del 15 luglio 2019 con cui la Corte d'appello di ###, provvedendo in riforma del decreto reso tra le parti dal Tribunale di Palmi, ha dichiarato l'incandidabilità del ### e del ### alle prime elezioni, destinate a svolgersi in ### regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali successive al d.p.r. di nomina della ### straordinaria per la gestione del comune di ### del 15 maggio 2017, regolando le spese di lite del doppio grado in applicazione del principio della soccombenza.  2. — Autorizzata l'acquisizione della relazione della ### d'indagine del 19 aprile 2017 presso il Comune di ### la Corte territoriale, recependo gli argomenti svolti dal Ministero nell'atto di reclamo, ha tra l'altro osservato che da detta relazione emergeva: -) che ### suocero del ### era considerato storico imprenditore di riferimento della cosca ### nel settore degli appalti di lavori pubblici edilizio-urbanistici, mentre ### fratello del predetto, era ritenuto partecipe di rango della stessa cosca; egualmente ### figlio di ### e cognato del ### era divenuto egli pure punto di riferimento della cosca, curando in particolare l'attività volta al sistematico condizionamento delle gare d'appalto; ### figlio di ### e cugino del già menzionato ### poi, era abile coadiutore degli zii e del cugino nella gestione ulteriore del gruppo con inframmettenza dei pubblici appalti; -) che le liste riunite dell'allora candidato sindaco ### avevano ottenuto alle elezioni del 14 giugno 2015 il 57,16 dei suffragi e ben 11 dei candidati nelle dette liste risultavano portatori di biografie personali e familiari caratterizzate da collegamenti con la cosca #### risultavano frequentazioni e rapporti solidi e certi tra il sindaco, il vicesindaco, un assessore, cinque consiglieri di maggioranza ed elementi a vario rango appartenenti o fiancheggiatori della cosca, tra i quali in particolare il primo degli eletti tra i consiglieri di maggioranza, che aveva avuto un ruolo particolarmente attivo nell'appoggio elettorale alle liste che sostenevano lo stesso ### -) che in seguito all'elezione del giugno 2015, la compagine di maggioranza e di governo si era caratterizzata per un armonico intreccio con i soggetti già in precedenza impegnati come amministratori con il sindaco ### in numero di otto, e quelli aventi rapporti familiari con precedenti amministratori, in numero di quattro, oltre ai cosiddetti «volti nuovi», in numero di quattro, sicché ben 12 tra consiglieri amministratori, su un totale di 21 dell'amministrazione neoeletta potevano considerarsi a pesante rischio di condizionamento; -) che non era contestabile che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, un periodo di oltre 16 mesi, quale quello intercorso dall'insediamento degli eletti, fosse oggettivamente ampio e più che sufficiente a consentire plurime e ben progettate iniziative di indirizzo politico, ove volute, di contrasto all'illegalità mafiosa, sia sul piano della comunicazione di immagine, sia soprattutto della revisione e la rivisitazione delle prassi e dei regolamenti interni di funzionamento della pubblica amministrazione di riferimento, oltre che per la vigilanza e controllo sul suo quotidiano svolgimento, iniziative delle quali non risultava anche soltanto un fumus d'evidenza, come in un certo senso poteva desumersi anche dalla difesa del ### -) non era esatta l'affermazione secondo cui, in via generale ed astratta, l'organo politico non potesse incidere sull'esecuzione dei rapporti contrattuali in essere, sia mediante il loro rigoroso controllo di regolarità sostanziale e formale ed esattezza degli adempimenti in corso dell'espletamento, sia attraverso le opportune o necessarie iniziative tutorie per l'interesse pubblico, dalla sospensione al recesso e all'unilaterale contestazione, anche in sede giudiziale; -) a fronte degli argomenti sollevati dall'amministrazione reclamante, nulla in senso contrario le avversarie difese avevano offerto; -) che il collegamento indiretto contemplato dal comma 110 dell'articolo 143 del testo unico enti locali poteva essere integrato anche da un ruolo meramente passivo, quale la stessa decisione di candidarsi, necessariamente subordinata, dato l'ambiente, al gradimento e al fattivo appoggio dell'organizzazione criminale.  3. — ### resiste con distinti controricorsi.  4. — Sono state depositate dai ricorrenti distinte memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso il medesimo decreto.  2. — Il ricorso ### contiene due motivi.  2.1. — Il primo mezzo è rubricato: «### e/o falsa applicazione degli articoli 111 Costituzione nonché 116, 135 e 737 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». 
Si sostiene che la Corte d'appello avrebbe assolto il proprio obbligo motivazionale in maniera soltanto apparente, lasciandolo dunque sostanzialmente inadempiuto, tanto più che emergerebbe il mancato esame di fatti decisivi, ed altresì una valutazione soltanto parziale del materiale processuale disponibile. 
In particolare sarebbe apparente la motivazione riferita ai rapporti di affinità del ### con esponenti del gruppo ### giacché essa si risolverebbe nell'affermazione di una presunzione, secondo cui l'affinità implica necessariamente condivisione di interessi; allo stesso modo sarebbe apodittica l'affermazione concernente il pagamento di fatture relative agli appalti in precedenza aggiudicati; sarebbe tautologica la motivazione relativa alla collocazione dell'ingegner ### Per altro verso esso ### avrebbe allegato e dimostrato l'attuazione di attività amministrative volte ad infrangere la situazione precedente.  2.2. — Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 143, 110 comma, del decreto legislativo numero 267 del 2000. 
Si sostiene, in breve, che la Corte d'appello avrebbe formato il proprio convincimento di sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'il° comma della citata disposizione utilizzando «il modulo disciplinare di cui al comma 1 del medesimo articolo e, quindi, ravvisando la sussistenza di quegli elementi fattuali che danno luogo allo scioglimento del consiglio comunale per il potenziale, o attuale, condizionamento mafioso, ma che non sono bastevoli al fine di formulare un giudizio individualizzate di responsabilità dello scioglimento in capo a singoli amministratori».  3. — ### articolato mezzo del ricorso ### denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 143, 110 comma del decreto legislativo numero 267 del 2000, in relazione all'articolo 107, comma 1, dello stesso decreto legislativo e dall'articolo 2697 Si sostiene che l'unico addebito rivolto nei riguardi del ### consisterebbe nel non essersi attivato, nel periodo in cui rivestiva la carica di assessore ai lavori pubblici, per ripristinare la legalità violata dall'aggiudicazione di appalti, avvenuta nel periodo precedente all'espletamento dell'incarico, in favore di imprese collegate alla criminalità organizzata. Si replica che il protrarsi degli effetti prodottisi per effetto della situazione pregressa, antecedente alla tornata elettorale nella quale egli era stato eletto, a cagione dei rapporti tra l'amministrazione e le «consorterie criminali», non varrebbe a palesare la sussistenza di una individuale responsabilità in capo ad uno specifico amministratore: per l'applicazione dell'il.° comma dell'articolo 143 del testo unico enti locali, difatti, occorrerebbe la configurabilità di una personale individuata responsabilità nella realizzazione delle condotte tali da determinare lo scioglimento previsto dal primo comma della stessa disposizione. La disposizione, cioè, richiederebbe «la paternità di atti e/o fatti specificamente connessi all'infiltrazione da parte delle consorterie criminali; atti e/o fatti che non possono essere ravvisate nella generica mancanza di iniziativa al fine di impedire l'infiltrazione medesima, posto che, altrimenti, e si apparirebbero espressivi di una sorta di responsabilità oggettiva degli amministratori, comuni a tutti coloro che sono stati in carica nel momento del riscontro della situazione di illegittimità». 
Inoltre, la Corte territoriale aveva errato a trarre argomento, per i fini dell'addebito della sanzione di incandidabilità, dal rilievo che esso ### non aveva offerto prove di segno contrario, giacché l'applicazione della norma in discorso «non sfugge al criterio generale di regolazione dell'onus probandi, fissato dall'articolo 2697 c.c., giusta il quale, in assenza di dimostrazione della condotta che abbia dato causa allo scioglimento, la proposta di incandidabilità va rigettata». 
Ed ancora, le omissioni addebitati dalla Corte territoriale travalicavano ampiamente i doveri dell'assessore comunale, avuto riguardo alla previsione dell'articolo 107 del testo unico enti locali, il quale stabilisce che spettano agli organi di governo i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri.  4. — ### ha formulato in entrambi i controricorsi eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione deducendo l'inidoneità al giudicato del provvedimento impugnato, preso nel quadro di applicazione degli articoli 737 e seguenti c.p.c., richiamati dall'articolo 143, 110 comma, del testo unico enti locali, trattandosi di provvedimento sempre revocabili ai sensi dell'articolo 742 c.p.c..  ### è evidentemente infondata, dal momento che il decreto reso dalla Corte d'appello, in sede di reclamo avverso quello del Tribunale, si colloca all'esito di un procedimento di natura contenziosa ed incide indubbiamente su un diritto, quello di elettorato passivo, con efficacia di giudicato, tant'è che questa Corte si è già numerose volte pronunciata su ricorsi concernenti appunto l'irrogazione della sanzione di incandidabilità (da ult. Cass. 3 luglio 2020, n. 16562).  5. Il ricorso ### va respinto.  5.1. — Il primo mezzo del ricorso ### è in parte infondato ed in parte inammissibile.  ### concerne l'assunto del ricorrente secondo cui la decisione impugnata sarebbe assistita da una motivazione meramente apparente. 
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nel procedimento camerale di cui all'articolo 143, 110 comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Tribunale, chiamato a valutare, ai fini della dichiarazione di incandidabilità, la sussistenza della responsabilità degli amministratori in ordine alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento, può senz'altro formare il proprio convincimento sulla base degli elementi già contenuti nella proposta di scioglimento del ### dell'interno e nella relazione del prefetto, pur potendo prendere in esame risultanze probatorie ulteriori acquisite, nel contraddittorio tra le parti, nel corso del procedimento (Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2015, n. 1747). 
Nel caso in esame, come si è poc'anzi rammentato, la Corte d'appello, avvalendosi della menzionata documentazione, dopo aver sottolineato gli intrecci ed i collegamenti familiari intercorsi tra il ### ed i menzionati ambienti di criminalità organizzata, ha recepito gli assunti svolti nei suoi riguardi dal reclamante Ministero secondo cui egli aveva nel complesso operato in continuità con le amministrazioni precedenti, già destinatarie di provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose, essendo emerso che avevano avuto luogo fino alla fine del 2016 affidamenti di appalti in numero di 14 su 22 a favore di soggetti gravitanti nel gruppo ### erano state liquidate fatture sebbene prive di regolarità contabile ed effettuati pagamenti privi di autorizzazione; non si era provveduto a neutralizzare l'ingegner ### descritto come «testa di ponte delle cosche per l'acquisizione degli appalti», che anzi era stato spostato dal settore «Ambiente» a quello delicatissimo e nevralgico dei «### pubblici». 
Ciò detto, è di tutta evidenza che la Corte territoriale non abbia semplicemente desunto la responsabilità del ### ai sensi dell'articolo 143 del testo unico enti locali, dalle sue relazioni di affinità, così operando un'indebita inferenza presuntiva, ma abbia invece inquadrato entro l'ambito dei legami che lo ha astringevano ad ambienti legati alle cosche concreti comportamenti posti in essere nell'arco temporale in cui aveva esercitato il ruolo di sindaco. 
Ed al riguardo occorre anzi aggiungere che la decisione della Corte di ### è in linea con il principio, che qui si enuncia, secondo cui, in ambienti caratterizzati da alto tasso di infiltrazione della cosa pubblica da parte della criminalità organizzata, il giudizio di responsabilità, cui consegue la misura dell'incandidabilità degli amministratori, per le condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali, ai sensi del comma 110 dell'articolo 143, in relazione al comma 10 dello stesso articolo, del decreto legislativo numero 267 del 2000, ben può fondarsi sull'elemento gravemente indiziario, in mancanza di chiare prove di segno contrario, del vincolo derivante da relazioni di parentela, come di affinità, dell'amministratore con una famiglia che esercita attività economico-imprenditoriale con metodo malavitoso, in tal modo collocandosi in posizione di conflitto di interessi con altre imprese potenzialmente concorrenti sul mercato. 
Nel nostro caso vi è stato lo scioglimento del consiglio; sono state individuate specifiche condotte addebitabili al ricorrente, tali da aver contribuito a determinare lo scioglimento; il ricorrente, autore di dette condotte, ha legami di affinità con esponenti gravitanti nell'area della criminalità organizzata; e tanto basta all'applicazione della misura dell'incandidabilità. 
Quanto infine alla assunto secondo cui la Corte d'appello avrebbe tralasciato di considerare fatti controversi e decisivi, il motivo è palesemente inammissibile, giacché, lungi dall'attingere a circostanze di per sé decisive, non considerate dal giudice di merito, pone in discussione il governo del materiale probatorio effettuato dalla Corte territoriale, governo che si sottrae al sindacato di legittimità, tanto più che, nel caso di specie, le circostanze addotte a difesa sono state nel decreto impugnato considerate, come emblematicamente è avvenuto per la vicenda ### che il ### ha invocato a propria difesa (avrebbe rimosso la funzionaria dall'incarico al quale era precedentemente addetta), e che invece la Corte territoriale ha inteso quale elemento a carico (il trasferimento era stato effettuato ad incarico ancor più sensibile e tale da facilitare interventi favorevoli alle cosche).  5.2. — Il secondo motivo del ricorso ### è infondato. 
In esso si sostiene in buona sostanza che la Corte territoriale avrebbe fatto scaturire la sanzione di incandidabilità, a mo' di automatismo, dal provvedimento ministeriale di scioglimento del consiglio. 
Il che, se così fosse, certamente vizierebbe il provvedimento, avendo questa Corte giàa avuto già modo di ripetere che, adottato il provvedimento di scioglimento dell'amministrazione comunale, la dichiarazione d'incandidabilità degli amministratori non ne costituisce conseguenza automatica, ma ha carattere autonomo, essendo fondata su presupposti diversi, e segnatamente sull'accertamento della colpa degli amministratori per la cattiva gestione della cosa pubblica (Cass. 22 aprile 2020, n. 8030). E cioè, il provvedimento di scioglimento richiede, ai sensi del primo comma dell'articolo 143 citato, che emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare le conseguenze normativamente previste. Il successivo 110 comma della medesima disposizione prevede la sanzione dell'incandidabilità degli «amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento». Occorre cioè che i concreti, univoci e rilevanti elementi siano addebitabili all'amministratore fatto segno alla sanzione di incandidabilità. 
Ma, nel caso in esame, si è già visto che la Corte d'appello, lungi dal traslare automaticamente in capo al ### il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, ha debitamente vagliato la sua posizione, ritenendo che egli si fosse reso responsabile di condotte tali da favorire la permanenza di infiltrazioni di criminalità organizzata pur antecedenti alla sua elezione.  6. — Il ricorso ### è anch'esso in parte infondato ed in parte inammissibile. 
Non c'è dubbio, e lo si è già visto, che per l'irrogazione della sanzione di incandidabilità occorre la configurabilità di una personale individuata responsabilità nella realizzazione delle condotte tali da determinare lo scioglimento previsto dal primo comma del citato articolo 143. Perchè scatti l'incandidabilità alle elezioni, rileva la responsabilità dell'amministratore nel grave stato di degrado amministrativo causa di scioglimento del consiglio comunale, e quindi è sufficiente che sussista, per colpa dello stesso amministratore, una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio (Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2015, n. 1747). 
Orbene, non v'è dubbio che, come questa Corte ha già chiarito, la responsabilità degli amministratori possa discendere da condotte non soltanto commissive, ma anche omissive, ove dette condotte abbiano dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare o ne siano state una concausa (Cass. 31 gennaio 2019, n. 3024). 
In continuità con detto orientamento occorre ora affermare il principio secondo cui il dar corso a cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio, può realizzarsi anche unicamente omettendo di assumere, sia pure soltanto per colpa, quelle determinazioni utili a rimediare alla situazione di cattiva gestione, quantunque ereditata da precedenti conciliature. Detto principio si giustifica per l'ovvia considerazione che le infiltrazioni mafiose contro le quali la norma si indirizza, ove tuttora in atto, hanno da essere debellate indipendentemente dal momento in cui si siano generate, e cioè, sia se esse siano state secondate dal consiglio in essere, sia se siano insorte nel corso di una conciliatura precedente e non siano state estirpate nell'ambito di quella successiva. 
Ergo, lo scioglimento ben può essere disposto a causa di infiltrazioni precedentemente insorte, ove l'attuale consiglio, in presenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, non abbia provveduto a reciderle: e, dunque, non v'è dubbio che «amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento» non siano soltanto coloro i quali hanno favorito con condotte commissive i fenomeni di infiltrazione mafiosa che la norma intende contrastare, ma possono essere anche coloro i quali, a causa di condotte omissive, beninteso sempre in presenza dei detti collegamenti ovvero forme di condizionamento, non abbiano adottato le misure idonee a bonificare l'ambiente. 
Nel caso in esame, dunque, non ricorre il vizio di violazione di legge per avere la Corte d'appello ritenuto che il ### nel quadro della complessiva situazione di osmosi constatata tra amministrazione e criminalità organizzata, dovesse essere ritenuto responsabile dello scioglimento del consiglio, e perciò passibile di incandidabilità, per essere egli rimasto, come recita il provvedimento impugnato, nel riassumere il punto di vista del ministero, in una situazione, in buona sostanza, di «colpevole inerzia assoluta». Quanto alla violazione dell'articolo 2697 c.c., il motivo sarebbe fondato, se davvero la Corte territoriale avesse addossato al ### l'onere della prova dell'insussistenza di responsabilità dello scioglimento del consiglio: ma, al di là del non felice inciso, secondo cui «nulla le avversarie difese hanno offerto in contrario avviso o rilievo», il decreto impugnato ha semplicemente inteso dire che, offerti dal Ministero, sulla base della relazione, elementi sufficienti a ritenere la responsabilità del ### gli elementi offerti da quest'ultimo non valessero a neutralizzare quelli di segno contrario. Il che vai quanto dire che la Corte d'appello ha addebitato al ### di non aver soddisfatto l'onere probatorio previsto dal secondo comma dell'articolo 2697 c.c., ossia l'onere probatorio che sul medesimo effettivamente gravava, a fronte, ovviamente, della prova, da parte dell'attore, del fatto costitutivo, nei termini di cui si è già detto. 
Fin qui il ricorso ### è infondato. 
Esso è viceversa inammissibile laddove invoca l'articolo 107 del testo unico enti locali, giacché omette di misurarsi con la ratio decidendi di cui si è precedentemente dato conto, secondo la quale «è inesatta l'affermazione secondo cui, in via generale ed astratta, l'organo politico non potesse incidere sull'esecuzione dei rapporti contrattuali in essere, sia mediante il loro rigoroso controllo di regolarità sostanziale e formale ed esattezza degli adempimenti in corso dell'espletamento, sia attraverso le opportune o necessarie iniziative tutorie per l'interesse pubblico, dalla sospensione al recesso e all'unilaterale contestazione, anche in sede giudiziale». 
E cioè, il ricorrente si è limitato a riproporre la tesi già precedentemente svolta, senza spiegare per quale ragione sarebbe errata, in diritto, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui, pur nel riparto di competenze stabilito dal citato articolo 107, l'amministratore, avvalendosi dei suoi poteri, avrebbe potuto intervenire per porre fine alla situazione di infiltrazione che aveva condotto allo scioglimento del consiglio.  7. — Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo.  ### riuniti i ricorsi, li rigetta, condannando i ricorrenti al rimborso, in favore del Ministero controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuno di essi, in complessivi C 6.200,00, oltre alle spese prenotate a debito. 
Così deciso in ### il 2 dicembre 2020. 

Giudice/firmatari: Genovese Francesco Antonio, Di Marzio Mauro

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6338/2025 del 10-03-2025

... analitico e specifico”; hanno escluso, in base alle prove testimoniali, la sussistenza dell'addebito mosso al lavoratore, di negligente adempimento della prestazione nel giorno 11.5.2015, e quindi la sussistenza di una g iusta causa di recesso; hanno ritenuto co mprova to l'intento ritorsivo datoriale in ragione: della palese sproporzione delle sanzioni disciplinari conservative adottate nei confronti del ### nell'anno 2014 (e da questi non impugnate), epoca in cui il da tore era gi à a conoscenza della denunci a penale presentata dal dipendente nei suoi confronti, sanzioni precedute da “un controllo ossessivo del dipendente per il tramite del figlio (del ### e dei capi cantiere” (sentenza, p. 9, primo alinea); della accertata (in sede penale) ostilità del ### nei confronti dei lavoratori aderenti alla ### manifestata attraverso minacce e vessazioni varie per indurli a revocare l'iscrizione al sindacato. Hanno quindi confermato la declaratoria di nullità del licenziamento con applicazione della tutela reintegratoria piena, ma fin o alla data di efficacia del secondo licenziamento (11.10.2017). Hanno compensato per metà le spese del doppio grado di giudizio “in considerazione della (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 19166-2022 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ##### 22, presso lo studio degli avvocati ### VECCHIO, ### A', rappresentato e di feso dall'avvocato ### - ricorrente principale - contro ### nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, domiciliato in ### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZI ONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 468/2022 della CORTE D'### di ### depositata il ### R.G.N. 1323/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dalla #### individuale - tutela - secondo licenziamento R.G.N. 19166/2022 Cron. 
Rep. 
Ud. 28/01/2025 ### che 1. La Corte d'appello di ### ha accolto in parte il reclamo di ### titolare della omonima ditta indi viduale, e in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato nullo il licenziamento perché ritorsivo, applicando la tutela di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 300/1970 come modificato dalla legge n. 92/2912), ha delimitato la condanna alla reintegra del lavoratore fino all a data del sec ondo licenziamento e allo stesso modo h a quanti ficato l'indenn ità risarcitoria in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento con preavviso (26.5.2015) fino al 10.10.2017 (data del secondo licenzi amento), oltre accessori ed ha condannato parte datoriale alla rifusione della metà delle spese processuali, con compensazione della residua metà.  2. La Corte territoriale ha giudicato ammissibile la produzione, ad opera del datore di lavoro, della lettera raccomandata del 2.10.2017, escludendone la tardività rilevata invece dal primo giudice. Ha osservato che nel ricorso in opposizione il ### aveva allegato l' impossibilità di re integrare il dipendente a causa della cessazione dell'appalto cui il medesimo era addetto; che la lettera del 2.10.2017, allegata alle note conclusi onali unitamente all'avviso di ricevimen to, era stata recapitata al destinatario l' ###, come accertato dal tribunale con statuizione non impugnata; che con la citata lettera il ### oltre a riserva re l'impugnazione dell'ordinanz a pronunciata all'esito della fas e sommaria (co municata il ###), informava il lavoratore dell'impossibilità di reintegrarlo data la cessazione dell'appalto relativo alla raccolta dei rifiuti, affidato a far data dall'1.12.2016 ad altra società, obbligata da clausola sociale all'assunzione dei dipendenti impiegati nel l'appalto medesimo. I giudici di appello hanno qualificato la lettera del 3 2.10.2017 come comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, costituente causa sopravvenuta di cessazione del rappor to di lavoro, documento che il tribunale avrebbe dovuto acqui sire, ai sensi dell' art. 421 c.p.c., p oiché indispensabile per stabilire gli effetti della nullità del ### licenziamento oggetto di causa. In or dine ai vizi del primo licenziamento, hanno escluso la genericità della contestazione disciplinare avente, invece, un “contenuto analitico e specifico”; hanno escluso, in base alle prove testimoniali, la sussistenza dell'addebito mosso al lavoratore, di negligente adempimento della prestazione nel giorno 11.5.2015, e quindi la sussistenza di una g iusta causa di recesso; hanno ritenuto co mprova to l'intento ritorsivo datoriale in ragione: della palese sproporzione delle sanzioni disciplinari conservative adottate nei confronti del ### nell'anno 2014 (e da questi non impugnate), epoca in cui il da tore era gi à a conoscenza della denunci a penale presentata dal dipendente nei suoi confronti, sanzioni precedute da “un controllo ossessivo del dipendente per il tramite del figlio (del ### e dei capi cantiere” (sentenza, p. 9, primo alinea); della accertata (in sede penale) ostilità del ### nei confronti dei lavoratori aderenti alla ### manifestata attraverso minacce e vessazioni varie per indurli a revocare l'iscrizione al sindacato. Hanno quindi confermato la declaratoria di nullità del licenziamento con applicazione della tutela reintegratoria piena, ma fin o alla data di efficacia del secondo licenziamento (11.10.2017). Hanno compensato per metà le spese del doppio grado di giudizio “in considerazione della reiterata disponibilità della parte reclamante a conciliare la lite”.  3. Avverso tale sentenza ### ha proposto ricorso per cas sazione affidato a cinque m otivi. ### ccia ha 4 resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.  4. ### si è riservato di de positare l'ordi nanza nei successivi sessanta giorni , ai sensi dell 'art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. 
Considerato che ### principale di ### 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 414 e 421 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. (art.  360 n. 4 c.p.c.) nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). Il rico rrente censura la s entenza d'appello per avere giudicato ammissibile, sebbene tardiva, la produzione, da parte datoriale, della lett era del 2.10.2017 (interpretata come intimazione del secondo licenziamento) avvenuta solo con le note conclusionali del 25.10.2019 nel giudizio di primo grado anziché con il ricorso in opposizione depositato il ###. 
La Corte d'appel lo avrebbe omesso di considerare che nel ricorso in opposizione il ### non aveva allegato l'intervento di un secondo licenziamento, che mancava in atti anche un inizio di prova atto a legittimare il ricorso ai poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., esercitati pure a fronte di una lacuna difensiva di controparte.  6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c., degli artt. 214 e 216 c.p.c., dell'art. 2712 c.c. e dell'art. 34 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.) nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). 
Il ricorrente censura la sentenza d'appello per aver considerato il secondo licenziamento ritualmente comunicato al lavoratore (peraltro con utilizzo di un servizio di spedizione privato) senza 5 tener conto del fatto che questi, nella memoria di costituzione e nella memoria conclusiva nel giudizio di reclamo, ha sempre contestato l'avvenuta consegna e disconosciuto la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e che nessuna istanza di verificazione è stata avanzata da controparte. Inoltre, per avere mal e interpretato la sentenza di primo grado rinvenendo nella stessa (a p. 8, cpv. 8) un a pronuncia con effetto di giudicato sull'avvenuta consegna al lavoratore della citata missiva.  7. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte territorial e interpretato la nota del 2.10.2017 come letter a di licenziamento, in contrasto col tenore letterale della stessa e con l'indicazione dell'oggetto, mentre con tale nota parte datoriale si limitava a informare il ### dell'impedimento alla reintegra, disposta con l'ordinanza pronunciata all'esito della fase somm aria n el giudizi o di impugnativa del licenziamento, a causa della cessazione dell'appalto.  8. Con il quarto motivo si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art.  360 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte di merit o giud icato sufficientemente specifica la contestazione disciplin are dell'11.5.2015 sebbene la stessa non recasse alcuna indicazione delle circostanze di tempo e di luogo della condotta contestata e neppure alcun riferimento allo standard di rendimento non raggiunto dal dipendente; lacune non colmate da parte datoriale né nel corso dell'audizione del lavoratore e neppure nella lettera di licenziamento disciplinare.  9. Con il quinto motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art.  360 n. 5 c.p.c.) e la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 6 c.p.c., per avere la Corte d'appello disposto la compensazione per metà delle spese del doppio gra do anche in ragione dell'offerta conciliativa formulata d alla ditta ### senza considerare che si trattava di una proposta di assunzione a tempo determinato, che non avrebbe permesso al lavoratore di passare alle di pendenze della di tta subentrante nel relativo appalto.  ### incidentale di ### 10. Con il prim o motivo si censura la sentenza per avere disposto la reintegra del lavoratore fino alla data del secondo licenziamento (10.10.2017) anziché fin o alla data del 30.11.2016, momento di subentro di un'altra ditta nell'appalto cui era addetto il ### 11. Con il sec ondo motivo si denu ncia la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per ave re la Corte d'appel lo affermato la natura ritorsiva del licenziamento esonerando il lavoratore dal relativo onere probatorio.   12. Si esamina anzitu tto, per ragioni di priorità logica, il secondo motivo di ricorso incidentale che è inammissibile per assoluto difetto di specificità. Tale requisito, previsto dall'art.  366, comma 1, n. 4 c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, co mma 1, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffro ntarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impu gnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano co l precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con 7 essa (Cass., S.U. n. 23745/2020). Il motivo in esame addebita alla Corte d'appello di avere esonerato il lavoratore dall'onere di prova della ritorsività senza in alcun modo confrontarsi con i passaggi motivazionali della sentenza e con gli elementi di prova dalla stessa scrutinati e da ciò discende il difetto di specificità che determina l'inammissibilità del motivo.  13. Si esamina ora il primo motivo del ricorso principale che è infondato.  14. La Corte d'appello ha accertato che la lettera del 2.10.2017, relativa al secondo licenziamento, era successiva alla pronuncia dell'ordinanza che ha definito la fase sommaria del rito cd. 
Fornero, datata 1.9.2017; ha interpretato il rico rso in opposizione del datore di lavor o e ritenut o che lo stesso contenesse l'allegazione dell'intervenuto secondo licenziamento (“il giudic e di primo grado … ha erroneam ente rilevato la tardività dell'allegazione, al contrario contenuta nel ricorso in opposizione del 20.10.2017”, sentenza, p. 4, § 6); ha giudicato “indispensabile” il documento rappresentato dalla lettera di licenziamento e dal relativo av viso di ricevimento, in qu anto relativo ad una causa sopravvenuta di cessazione del rapporto, come tale suscettibile di acquisizione d'ufficio ai sensi dell'art.  421 c.p. c. ### ricorrente contesta, senza peraltro alcun riferimento ai canoni ermeneutici, l'interpretazione data nella sentenza d'appello, assumendo che il ricorso in opposizione non contenesse la dovuta allegazione ma, soprattutto, censura la decisione dei giudici di appello sulla doverosa acquisizione della lettera del 2.10.2017 poich é indispensabile, sebbene tardivamente prodotta.  15. Al riguardo deve ribadirsi che con l'art. 421, comma 2, c.p.c.  si è inteso affermare che è caratteristica precip ua del rito speciale del lavoro il contemperamento del principio dispositivo 8 con le esigenze della ricerca della verità materiale di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano sig nificativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insuffici enti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provveder e d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti" (cfr. in tal senso Cass., S.U. n. 761 del 2002; S.U. n. 11353 del 2004; S.U. n. 8202 del 2005). Si è poi precisato che nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto (cfr. Cass. 14731 del 2006; n. 6023 del 2009; n. 25374 del 2017; n. 22628 del 2019).  16. Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione contenuta nel ricorso in opposizione sul la “impossibil ità di rein tegra su un posto che non sussiste più nel la disponibilit à dell'opponente, avendo questi cessato il rapporto di appalto con il Comune di ### il ###, con conseguente cessazione del cantiere ove lo stesso opposto era addetto” (v. ricorso in opposizione trascritto a p. 30 del ricorso prin cipale per cassazione), la valutazione dei giudici di appello sulla natura indispensabile dei citati documenti (tale da giustificarne l'acquisizione da parte del tribunale) appare conforme ai principi di diritto sopra richiamati, in quanto finalizzata ad accertare la sussistenza dei presupposti concreti per l'adozione di un a statuizione di condanna alla reintegra del lavoratore e, quindi, il mancato intervento di atti successivi idonei a estinguere il rapporto medesimo. 9 17. Il secondo motivo del ricorso principale è invece fondato.  18. La Corte d'appello ha ritenut o dimostrata l'avvenuta consegna al lavoratore della lettera del 2.10.2017 facendo leva su du e elementi: la statuizione (“non oggetto di appello incidentale”) contenuta nel la sentenza del tribunale che fa riferimento alla “lettera raccomand ata recapitata in data 11 ottobre 2017” e, comunque, l'avviso di ricevimento recante la firma del lavoratore. ### ricorrente ha criticato la decisione d'appello sul punto dedu cendo di avere, nella comparsa di costituzione e nelle note conclusionali del giudizio di reclamo (trascritti per estratto a p. 59 del ricors o per cassazione, localizzati e depositati), co ntestato l'avvenuta ricezione della lettera raccomandata e di avere disconosciuto la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.  19. La statuizione della sentenza di primo grado (p . 8), trascritta a p. 62 del ricor so per cassazione, è del seguente tenore: “pure inammissibili, in quanto tardive, sono le istanze di mezzi istrut tori articolat i nelle suddette note conclusive e segnatamente il giuramento decisorio nonché la richiesta di acquisizione al fascicolo processuale della lettera raccomandata, recapitata in data 11 ottobre 2017, con la quale l'opponente ha comunicato al lavoratore l'impossibilità del la re integra per chiusura del cantiere presso il Comune di ### trattandosi di allegazioni che avrebbe dovuto compiersi unitamente all'atto di opposizione, depositato il successivo 20 ottobre 2017”. Dal tenore letterale di tale brano di motivazione si ricava come il tribunale si sia limitato a riportare il dato del recapito della lettera l'11.10.2017 senza svolgere alcun accertamento in proposito, peraltro superfluo in rag ione del la dichiar ata inammissibilità, per tardività, della produzione docume ntale rappresentata dalla pretesa lettera di ### licenziamento. 10 Erronea è poi l'aff ermazio ne della Corte di merito sulla irrevocabilità della citata statuizione in quanto non oggetto di appello (rectius, reclamo) incidentale da parte del lavoratore. 
Come chiarito da questa Corte, il giudicato interno si determina unicamente su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nel l'ambito della controversia in quanto statuizione che afferma l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (v. Cass. n. 2217 del 2016; n. 12202 del 2017; n. 16853 del 2018) e non è quindi configurabile rispetto alla data di recapito di una lettera.  20. Quanto poi alla sottoscrizi one dell'avviso di ricevimento, deve anz itutto darsi atto di come l'in vio dell a lettera del 2.10.2017 sia avvenuto tramite po sta privata; al riguardo questa Corte ha precisato che l'incaricato di un servizio di posta privata non rives te, a differenza dell' agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (v. Cass. n. 4035 del 2014; v. anche Cass. n. 8513 del 2020). ### del servizio di posta privata i mpedisce quindi di assegnare alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento presunzione di veridicità fino a querela di falso.  21. Deve, tuttavia, rilevarsi come il disconoscimento da parte del lavoratore non sia stato fatto tempestivamente, cioè alla prima udienza utile. Dalle stesse allegazioni del ricorrente in cassazione (ricorso, p. 35, ultimo cpv.) si evince che la lettera del 2.10.2017, con il relativo avviso di ricevimento, fu prodotta dal datore di lavoro unit amente alle note conclu sionali del giudizio di opposizione e che la difesa del lavoratore “nel verbale 11 dell'udienza di discussione del 6.11.2019 (successi va al deposito delle citate note conclusionali, ndr.) eccepì la tardività e la consequenziale inammissibilità di tal e produzione documentale” (ricorso, p. 36, primo alinea) ma evidentemente non provvid e a disconoscere la sottosc rizione dell'avviso di ricevimento. Questa Corte ha precisato che, in tema di disconoscimento della scrittu ra privata, la di sposizione di cui all'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta (così Cass. n. 9690 del 2023; 15780 del 2018). Occorre tuttavia considerare che l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ha natura sostanziale e non è, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio ma deve essere sollevata dalla parte che ha prodotto la scrittura in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura (v. 
Cass. n. 9690 del 2023; n. 23636 del 2019; n. 10147 del 2011; n. 9994 del 2003). Nel caso di specie, parte datoriale non ha in alcun modo all egato di aver e eccepito la tardività del disconoscimento che quindi deve ritener si va lidamente effettuato. A fronte di ciò, la decisione d'appello che ha utilizzato a fin i di prova la scrittura privata nonostante l'interv enuto disconoscimento della sottoscrizi one e l'assenza di qualsiasi istanza di verificazione, integra le violazioni di legge contestate, con riferimento agli artt. 214 e 216 c.p.c. Si è infatti osservato come, in tema di discono scimento della scr ittura privata, la mancata proposizione del l'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzi one legale, ad una dichiarazione d i non 12 volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la co nseguenza che il giudice non deve tenerne con to - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (così Cass. n. 3602 del 2024).  22. Dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso principale discende l'assorbimento del terzo motivo del ricorso principale, attinente alla interpretazione della lettera del 2.10.2017 di cui deve essere prioritariamente accertato il recapito al lavoratore, e del primo motivo di ricorso incidentale, volto a collocare in una data diversa la cessazione del rapporto di lavoro per effetto del cd. secondo licenziamento .  23. Il quarto motivo di ricorso, con cui si censura la decisione d'appello nella parte in cui ha riconosciuto la specificità della contestazione disciplinare, è inammissibile per difetto di interesse avendo il lavoratore ottenuto la tutela reintegratoria piena di cui all'art. 18, comma 2, in ragione della ritorsività del licenziamento, là dove i vizi formali del licenziamento trovano disciplina nel comma 6 del citato art. 18, cui co nsegue una tutela meramente indennitaria.  24. ### motivo di ricorso principale, sulla regolazione delle spese del giudizio di appello, è anch'esso assorbi to dalla cassazione con rinvio.  25. Per le ragioni esposte, deve trovare accoglimento il secondo motivo del ricorso principale, risul tando infondato il primo motivo, inammissibile il quarto ed assorbiti il terzo e il quinto motivo del ricorso principale ed il primo moti vo del ricorso incidentale; in ammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale. La sentenza impugn ata deve essere cassata in 13 relazione al motivo accolt o, co n rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa compo sizione, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accogli e il secondo motivo del ricorso principale, dichiara infondato il primo motivo, inammissibile il quarto ed assorbiti il terzo e il quinto motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso inci dentale; cassa la sentenza impugnata in re lazione al motivo accolto e rinvia all a Corte d'appello di ### in diversa co mposizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso nell'adunanza camerale del 28 gennaio 2025  

Giudice/firmatari: Pagetta Antonella, Ponterio Carla

M

Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1583/2025 del 22-10-2025

... motivazione del giudice per omessa valutazione delle prove ai sensi dell'art 115 cpc, avendo il Giudice di ### grado anche disatteso completamente le risultanze della ### “3) ### dell'art. 113 c.p.c.” in quanto una volta accertati l'esistenza del sinistro e la qualità di trasportato, la responsabilità del convenuto doveva ritenersi certamente acclarata, indipendentemente dalle modalità del sinistro e, quindi, dalla presenza o meno di cinghiali, dall'intervento dei ### o dei mezzi di soccorso, elementi irrilevanti ai fini del decidere. La parte appellante concludeva: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza di I grado, dichiararne la nullità e rimettere il giudizio, per violazione del contraddittorio, al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. ordinando la integrazione del contradditorio nei confronti del sig. ### proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro e accogliere, in ogni caso, le conclusioni rassegnate in primo grado e contrariis rejectis così provvedere: dichiarare la fondatezza della domanda proposta dell'istante e per l'effetto, condannare la ### in solido con il proprietario del veicolo al (leggi tutto)...

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R.G. n. 2939/2022 TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO ####.G. N.° 2939/2022 Giudice dott.ssa ### di ### del giorno 22 ottobre 2025 ###. ### difensore di ### si riporta ai precedenti scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate telematicamente e chiede che la causa venga decisa. 
L' Avv. ### difensore di ### si riporta ai precedenti scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate telematicamente e chiede che la causa venga decisa. L' avv ### dà atto della presenza della parte, ### Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO - ### - Il Tribunale Ordinario di Avellino - ### - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa ### al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 22 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 2939/2022 del ### avente ad oggetto “lesione personale “ e vertente TRA ### (c.f. ###), nato ad ### il 23 luglio 1985, e residente in #### alla ### 58, ed elettivamente domiciliato in #### 41, presso lo studio dell'Avv. ### C.F.  ###, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti; - Appellante - ###.G. n. 2939/2022 ### S.p.A., ( C.F. e P.I. ###), sede ###### n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dr. ### munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 25.06.2021 (Notaio dott.  ### di ### rep./fascicolo n.95251/n.11288), rappresentata e difesa, in forza di procura in margine alla ### di costituzione, dall'avv. ### (####) ed elett.te dom.to presso il suo studio in #### 59 - appellato - E ### C.F. ###, in p.l.r.p.t.; - Appellata contumace ### E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).  ### di citazione, ritualmente notificato, ### proponeva appello avverso la Sentenza n. 15/2022 emessa dal Giudice di ### di ### dei ### pubblicata il ### a conclusione del procedimento iscritto al ruolo generale nr. 56/2018. 
La parte appellante, quanto al giudizio di primo grado, premetteva: che in data ###, egli si trovava, quale terzo trasportato, a bordo del veicolo ### targato ### assicurato ### di proprietà di ### e condotto dal di lui figlio, ### allorquando l'autovettura usciva di strada a causa della presenza improvvisa di cinghiali sulla careggiata, finendo in una scarpata e capovolgendosi più volte, riportando notevoli danni fisici che richiedevano il ricovero presso il pronto soccorso dell'### di ### che, con atto di citazione notificato esclusivamente alla ### egli chiedeva la condanna di quest'ultima al pagamento dei danni subiti in seguito al sinistro occorso; si costituiva in giudizio la ### contestando solo la dinamica del sinistro, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, poiché la responsabilità della presenza di animali selvatici sulla carreggiata era dovuta alla ### il giudice, pretermettendo la richiesta di integrazione del contraddittorio, ammetteva esclusivamente la chiamata in causa della ### che si costituiva in giudizio la ### che chiedeva la propria estromissione; espletati l'interrogatorio formale di esso attore e CTU medica, il Giudice tratteneva in decisione la causa e in data ### veniva emessa l'impugnata sentenza, pubblicata in data ###, con la quale veniva rigettava la domanda attorea.  ### fondava il gravame sui seguenti motivi: “1) ### art. 102 cpc” per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, litisconsorzio necessario del giudizio; “2) ### di motivazione per violazione dell'art 115 cpc”, avendo il giudice di prime cure ritenuto, in maniera viziata, che non fosse provata la circostanza che egli fosse il terzo trasportato, laddove dalla documentazione depositata e dai verbali di causa risultava chiaramente incontestata la circostanza che egli si trovasse a bordo del R.G. n. 2939/2022 veicolo come passeggero e non avendo la stessa convenuta ### mai contestato la sua presenza a bordo del veicolo, ma solo la dinamica del sinistro e il quantum debeatur, risultando palese il difetto di motivazione del giudice per omessa valutazione delle prove ai sensi dell'art 115 cpc, avendo il Giudice di ### grado anche disatteso completamente le risultanze della ### “3) ### dell'art. 113 c.p.c.” in quanto una volta accertati l'esistenza del sinistro e la qualità di trasportato, la responsabilità del convenuto doveva ritenersi certamente acclarata, indipendentemente dalle modalità del sinistro e, quindi, dalla presenza o meno di cinghiali, dall'intervento dei ### o dei mezzi di soccorso, elementi irrilevanti ai fini del decidere. 
La parte appellante concludeva: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza di I grado, dichiararne la nullità e rimettere il giudizio, per violazione del contraddittorio, al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. ordinando la integrazione del contradditorio nei confronti del sig. ### proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro e accogliere, in ogni caso, le conclusioni rassegnate in primo grado e contrariis rejectis così provvedere: dichiarare la fondatezza della domanda proposta dell'istante e per l'effetto, condannare la ### in solido con il proprietario del veicolo al risarcimento delle lesioni personali da esso attore patite e riportate in seguito al sinistro per cui si controverte per i seguenti importi: a favore dell'istante ### € 17.799,78 per le lesioni personali patite e riportate e così determinate: € 14.808,40 per il 09% di danno biologico da I.P. ; € 1.406,40 per 30gg di I.T.T. al 100%; € 703,20 per gg 30 di ITP al 50% ; € 351,60per gg 30 di ITP al 25%; € 530,18 per spese mediche sostenute. In subordine nella misura e per quelle somme che riterrà di determinare equamente in sua giustizia l'On. Giudice di ### adito anche alla luce di eventuale CTI medica quale fin da ora si richiede l'ammissione. 
Il tutto, in ogni caso, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria sulle somme liquidate dal fatto al soddisfo e danno morale” Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. 
In data ### si costituiva, a mezzo di ### di costituzione e risposta, ### spa, in persona del legale rappresentante p.t., eccependo l'infondatezza dell'appello proposto e dei motivi di gravame; inoltre, ai fini devolutivi del giudizio di appello, riproponendo espressamente tutte le eccezioni concernenti la contestazione dell'an e del quantum e in particolare la domanda di manleva nei confronti della ### chiamata in causa nel giudizio di primo grado, quale esclusiva responsabile dell'evento, e in subordine, tenuta a manlevarla da quanto in eventum condannata a pagare nei confronti dell'attore - appellante. 
Parte appellata concludeva chiedendo: “perché l'On.le Tribunale adito ### 1) rigettare l'appello poiché totalmente infondato; 2)in subordine, rigettare le richieste istruttorie formulate dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado; 3) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, anche con rimessione della causa innanzi al Giudice di prime cure, si chiede espressamente l'accoglimento di tutto quanto eccepito e domandato sin dal primo grado e dunque: a) rigettare la domanda siccome infondata e inammissibile; b)in subordine, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'evento in capo alla terza chiamata in causa ### e condannarla alla refusione dei danni in favore dell'attore c)In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della comparente compagnia, condannare la ### esclusiva responsabile dell'evento a rifondere la ### di quanto la stessa sarà tenuta a pagare all'attore per i fatti di causa; 4) ### delle spese e competenze difensive del doppio grado”. 
Il Tribunale, acquisito il fascicolo di primo grado e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava la discussione. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. 
Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. 
Anzitutto, va dichiarata la contumacia della ### parte che, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si è costituita nel presente giudizio di appello. 
R.G. n. 2939/2022 Può, dunque, passarsi alla disamina del gravame. 
Come sopra esposto, l'appellante ha contestato, in primo luogo, la violazione dell'art.  102 cpc, per non avere il Giudice di primo grado dato seguito alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo a bordo del quale egli ha dedotto di viaggiare quale terzo trasportato. 
Il rilievo è fondato. 
E' noto che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d. lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore (cfr. Cassazione n. 7755/2020). Tale indirizzo è stato ribadito sia con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 141, che con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 209 del 2005, con riferimento all'azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del veicolo a bordo del quale lo stesso si trovava, e ciò tanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento di un altro veicolo, quanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento del solo veicolo in cui si trovava il terzo trasportato (cfr. Cassazione n. 27078/2022 “### dell'ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato all'art. 144 comporta, come è evidente, che «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno», da identificare con il proprietario del veicolo. Trattasi di conseguenza dell'azione promossa ai sensi dell'art. 144. Va tuttavia precisato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, a conclusioni diverse non si sarebbe giunti in caso di qualificazione dell'azione ai sensi dell'art.  141. Soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche. Dal punto di vista letterale, prevede l'art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 ed il detto litisconsorzio. Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l'assicuratore) ed un terzo soggetto.  ### del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo. Coerente a tale conclusione è l'indirizzo di questa Corte, già a partire da Cass. 22 novembre 2016, n. 23706, la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d.lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'amministratore. ### si è poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del medesimo decreto legislativo (Cass. 8 aprile 2020, 7755; 20 settembre 2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con riferimento all'art. 141.”). 
Dunque, dai principi sopra riportati consegue che, nel caso di specie, avendo il ### convenuto in giudizio dinanzi al ###ni, agendo quale terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore, sussisteva litisconsorzio necessario con il proprietario del R.G. n. 2939/2022 veicolo assicurato, tanto ex art. 141, quanto ex art. 144 Cod. Ass., che riguarda il caso di sinistro in cui sia stato coinvolto un unico veicolo. A nulla rileva, di contro, che fosse stata autorizzata la chiamata in causa della ### trattandosi di chiamata ex artt. 106 e 269 cpc, richiesta dalla parte convenuta. 
Ne consegue che il giudizio di primo grado si è svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, imponendosi l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure, ex art. 353 e 354 c.p.c. 
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della comune richiesta di integrazione del contradditorio svolta dalle parti in primo e in secondo grado.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### - ### -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1. Dichiara la contumacia della parte appellata ### 2. In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della Sentenza impugnata n. 15/2022, emessa dal Giudice di ### di S. ### dei ### depositata in data ###, per difetto di contraddittorio; 3. rimette la causa al giudice di primo grado assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione; 4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 
Così deciso in ### all'udienza che si è tenuta in data 22 ottobre 2025.  

Il Giudice
dott. ### È verbale. Il Giudice dott. ###


causa n. 2939/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Greco Rosita, Rossi Federica

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Corte d'Appello di Lecce, Sentenza n. 46/2026 del 21-01-2026

... generiche contestazioni e avevano omesso di fornire prove idonee a contrastare le prove offerte dagli attori. Nel dettaglio, il giudice di prime cure evidenziava l'assenza di prova in ordine alla presunta tolleranza dedotta dalla convenuta ### sostenendo che era proprio la richiesta di consegna delle chiavi da parte di quest'ultima a dimostrare l'assenza di tolleranza. In relazione alla circostanza addotta dai convenuti secondo la quale gli attori non potevano vantare un possesso continuo e ininterrotto sui beni oggetto di controversia in ragione del fatto che essi risiedevano stabilmente a ### il Tribunale evidenziava che la continuità del possesso era comprovata dal fatto che questi ultimi, quando rientravano in ### circa 6/7 volte l'anno, si recavano presso gli immobili, anche al fine di pernottare. Il giudice di prime cure rilevava che gli attori, al contrario, avevano dimostrato la sussistenza dei requisiti necessari ad usucapire i beni oggetto di controversia mediante la prova orale espletata in corso di causa, ove era emerso il possesso ad excludendum dell'abitazione e della cantina da parte di ### e dei figli sin dal 1992. Difatti, mediante le dichiarazioni dei testi indicati dagli (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di ### civile ### persone dei seguenti magistrati: Dott. ### - Presidente rel. 
Dott. ### - ###. ### - ### pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 492 del ### delle cause dell'anno 2024 promossa da ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in #### n. 29 appellante e ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ### giusta mandato in calce all'atto di citazione di primo grado, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in #### n. 252 appellati nonché #### appellati contumaci ******* ### parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 20.01.2026 di riserva della decisione al Collegio ex art. 352 cpc ********** MOTIVAZIONE 1. Con sentenza n. 1498/2024, pubblicata in data ###, il Tribunale di ### accertava e dichiarava la titolarità del diritto di proprietà, per intervenuta usucapione, di ##### e ### sui seguenti beni immobili: 1. Abitazione sita in #### censita al ### del Comune di ### al foglio 41, particella 565, sub. 1; 2. 
Cantina/autorimessa sita in #### snc, censita al ### del Comune di ### al foglio 41, particella 565, sub. 2; 3. Terreni in #### Petti, censiti presso il ### di detto Comune al ### 16, partt. 296 e 323, limitatamente alla porzione delimitata dalle recinzioni di confinamento poste in opera dagli attori, quali meglio e più analiticamente evidenziate nella planimetria allegata all'atto di citazione e indicata con lettera “B”, “porzione da assegnare a Claudio”. Il Tribunale dichiarava, invece, cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale proposta da ### 2. Ed invero. 
Con atto di citazione del 22.07.2021, ###### convenivano in giudizio, innanzi il Tribunale di ##### e ### esponendo di aver posseduto in modo pacifico, continuativo ed ininterrotto, da oltre un ventennio, i beni immobili sopra identificati. Gli attori rappresentavano che il possesso era stato acquisito senza il compimento di alcun atto violento e senza l'adozione di comportamenti clandestini da parte di ### a seguito del decesso del proprio genitore avvenuto in data ###. Nel dettaglio, gli esponenti deducevano che a partire da quel momento ### aveva preso materiale possesso dell'appartamento, escludendone dal pari godimento ed utilizzo gli altri eredi e qualsivoglia altro soggetto terzo, provvedendo a cambiare la porta e la serratura di accesso ed effettuando tutti gli interventi manutentivi e conservativi, ordinari e straordinari, finalizzati al miglioramento dell'immobile. Esponevano, inoltre, che ### aveva impedito l'accesso agli altri convenuti al terreno oggetto della domanda di usucapione, sia per l'esercizio dell'attività di coltivazione, sia per differenti utilizzi, mediante la recinzione dello stesso. 
Gli attori specificavano che il possesso di ### si era unito a quello dei figli, ragion per cui chiedevano che, accertata e dichiarata l'immissione degli stessi, da oltre un ventennio, nel possesso dei beni immobili prima identificati, limitatamente alla porzione delimitata dalle recinzioni di confinamento da essi effettuate, fosse accertato e dichiarato che il possesso, non viziato da violenza o clandestinità, era perdurato ininterrottamente sino al momento di proposizione della domanda. Per l'effetto, chiedevano di accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione dei beni immobili oggetto di causa in proprio favore ed in danno dei soggetti convenuti e di ordinare al ### dei ### di ### la trascrizione della emananda sentenza, con esonero per il medesimo da ogni responsabilità consequenziale, con il favore delle spese, competenze ed onorari di giudizio.  2.1. Ritualmente costituito, ### riconosceva il possesso esclusivo dei beni comuni in capo agli attori e spiegava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva l'accertamento del proprio acquisto ad usucapionem dei beni immobili siti in ### alla via ### al ### 41, ### 565/4 e ### 565/5 con ogni accessione, pertinenza e addizione, adducendo di aver esercitato un potere continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico e con l'intenzione di esercitare un potere di signoria corrispondente a quello di proprietario per oltre un ventennio.  2.2. Si costituiva, altresì, in giudizio ### la quale chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree, evidenziando che gli attori risiedevano stabilmente a ### ragion per cui non potevano invocare un possesso utile ai fini dell'usucapione. Rappresentava, inoltre, che tutti i comproprietari avevano posseduto le chiavi dell'abitazione oggetto di causa sino al cambio di serratura effettuato dal germano ### il quale aveva omesso di consegnare le chiavi ai fratelli. Da ultimo, la convenuta sosteneva di aver tollerato il possesso esercitato dall'attore stante il rapporto di parentela e che tale circostanza fosse inidonea a far sorgere un diritto di proprietà per usucapione come invocato.  2.3. Infine, si costituiva ### il quale chiedeva, preliminarmente, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore ### e, nel merito, di dichiarare tutte le domande attoree inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto, con condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze del giudizio 3. La causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale, prova documentale e prova testi. 
Il giudice di prime cure, preliminarmente, riteneva infondata l'eccezione di legittimazione attiva sollevata da ### poiché l'atto di cessione del 2008 concerneva quelle quote di cui l'attore ### era già proprietario e non anche quelle oggetto di controversia, che sarebbero state acquisite per usucapione. Quanto al merito della controversia, il Tribunale rilevava che i convenuti si erano limitati a generiche contestazioni e avevano omesso di fornire prove idonee a contrastare le prove offerte dagli attori. Nel dettaglio, il giudice di prime cure evidenziava l'assenza di prova in ordine alla presunta tolleranza dedotta dalla convenuta ### sostenendo che era proprio la richiesta di consegna delle chiavi da parte di quest'ultima a dimostrare l'assenza di tolleranza. In relazione alla circostanza addotta dai convenuti secondo la quale gli attori non potevano vantare un possesso continuo e ininterrotto sui beni oggetto di controversia in ragione del fatto che essi risiedevano stabilmente a ### il Tribunale evidenziava che la continuità del possesso era comprovata dal fatto che questi ultimi, quando rientravano in ### circa 6/7 volte l'anno, si recavano presso gli immobili, anche al fine di pernottare. 
Il giudice di prime cure rilevava che gli attori, al contrario, avevano dimostrato la sussistenza dei requisiti necessari ad usucapire i beni oggetto di controversia mediante la prova orale espletata in corso di causa, ove era emerso il possesso ad excludendum dell'abitazione e della cantina da parte di ### e dei figli sin dal 1992. Difatti, mediante le dichiarazioni dei testi indicati dagli attori, risultava dimostrato che questi ultimi avevano avuto pacificamente accesso all'immobile e che i convenuti comproprietari non solo non vi si erano recati, ma non avevano neppure la possibilità di accedere, stante il cambio di serratura operato da ### il quale aveva omesso di fornire ai germani copia delle chiavi. Il primo giudice evidenziava, inoltre, che anche le prove fotografiche allegate dagli attori avevano consentito di dimostrare la fondatezza della domanda, essendo emerso che ### si era occupato della ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa, mediante nuova pavimentazione, nuovi impianti ed allaccio della corrente elettrica. 
Da ultimo, il giudice di prime cure dichiarava - come richiesto - cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale proposta da ### essendo stato raggiunto un accordo transattivo tra le parti. 
Le spese di lite di ### venivano compensate interamente tra le parti, stante il raggiungimento dell'accordo e la mancata contestazione della domanda attorea da parte del convenuto. 
Le spese di lite in favore degli attori venivano poste a carico dei soccombenti.  4. Con atto di citazione notificato il ###, ### ha proposto appello avverso la sentenza suindicata, affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente: 1. Erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene non contestati i fatti allegati dagli attori - ### dell'art. 115 c.p.c.: l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha attribuito valore di mancata contestazione alle differenti posizioni processuali assunte dai convenuti, senza considerare che il principio di non contestazione non può applicarsi nei confronti di fatti comuni a più parti convenute in giudizio in ragione del litisconsorzio necessario tra esse esistente. Invero, le mancate contestazioni da parte di ### e ### non possono riverberarsi in danno del deducente, il quale nei suoi scritti difensivi non ha omesso di contestare il possesso ad excludendum; 2. Erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene provati - attraverso le dichiarazioni dei testimoni escussi - i requisiti necessari affinché potesse dichiararsi l'avvenuta usucapione in favore degli attori - ### degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1158 e 2697 c.c.: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata la domanda di usucapione proposta dagli attori mediante un'interpretazione distorta e parziale delle dichiarazioni rese dai testimoni. Nel dettaglio, il deducente rappresenta che alcun valore può attribuirsi alla testimonianza di ### essendo frutto di una valutazione personale e priva di elementi a sostegno della domanda di accertamento dell'usucapione. Parimenti, alcun valore può attribuirsi alle deposizioni dei teste #### e ### i quali, per un verso, hanno riferito circostanze de relato e come tali inidonee a provare gli assunti attorei e, per altro verso, non hanno fornito alcun elemento utile a provare l'esclusione dei coeredi dal compossesso, nonché il decorso del ventennio dal compimento degli atti. Da ultimo, l'appellante sostiene che con l'atto di cessione delle quote del 23.10.2008 l'appellato ### aveva riconosciuto in capo ad esso ed ai fratelli la qualità di comproprietari e di compossessori dell'immobile sito in ### ragion per cui deve ritenersi che a tale data l'appellato non avesse ancora nemmeno iniziato a possedere i beni oggetto di controversia uti dominus.  4.1. . Ritualmente costituiti, ##### e ### chiedono, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso perché infondato in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite.  ### e ### pur ritualmente citati, non si costituivano in appello, sicché ne era dichiarata la contumacia.  5. Alla udienza del 07.11.2024 il Cons. Istruttore, preliminarmente, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di ### e ### e, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni; nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. 
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 20.01.2026 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.  6. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc. 
Gli appellati deducono, invero, che l'appello sia stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze non avendo l'appellante individuato le parti della sentenza di cui richiede la riforma né tantomeno ha compiuto una ricostruzione logico-giuridica di come vorrebbe che il provvedimento fosse riformato in aperta violazione del dettato dell'art. 342 cpc., anche alla luce dei principi più stringenti introdotti dalla ### Tale eccezione non merita accoglimento. Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante, anche tenuto conto delle più preganti esigenze di specificità introdotte dalla riforma ### ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, deducendo sul punto in maniera dettagliata, consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, ed offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. In proposito va tenuto conto che la Corte di Cassazione a ### con ordinanza n. ### del 13.12.2022, , ha recentemente chiarito con statuizione che può comunque essere riferita anche alle modifiche dell'art. 342 cpc introdotte dalla recente riforma come “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.  7. Quanto al merito, va premesso che l'appello si appunta unicamente avverso la statuizione di accoglimento della domanda di usucapione, formulata in primo grado dagli attori, sicché tutte le altre questioni, pure definite in sentenza, ma non oggetto di censura in questo grado di appello, restano ormai coperte dal giudicato e non possono essere oggetto di disamina.  7.1. Ciò posto, l'appello proposto è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.  7.2 Giova ricordare che la situazione fattuale di comproprietà dei beni impone una diversa disamina della fattispecie, richiedendo una prova più pregnante, considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la manifestazione dell'intenzione del comproprietario di possede ###fondo in comunione pro indiviso richiede il compimento di atti idonei inequivocabilmente diretti ad escludere la possibilità di pari godimento del bene da parte degli altri comproprietari ( vedi anche Cass. n. ###/2023). Come noto, affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; in altri termini, occorre che la signoria sulla cosa permanga per tutto il ventennio, quale tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che il rapporto che si instaura con il bene non sia dovuto a mera tolleranza o condiscendenza. Trattandosi, inoltre, di bene indiviso formalmente in comproprietà, il comproprietario che intenda usucapire la quota degli altri è tenuto a provare in giudizio un quid pluris, ovvero di aver goduto della res attraverso un'attività incompatibile con il possesso altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possede ###più uti condominus. Non è, infatti, sufficiente provare che i diversi comproprietari si siano astenuti dall'uso del bene, ma occorre dimostrare di aver sottratto il bene medesimo all'uso comune per l'intero periodo, attraverso una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà. È pacifico che "il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli (quali quelli di amicizia o di buon vicinato), ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo" (cfr. Cassazione civile, sez. II, 18 giugno 2001, n. 8194; Cassazione civile, sez. II, 3 febbraio 1998, n. 1042; Cassazione civile, sez. II, 3 agosto 1995, n. 8498; Cassazione civile, sez. II, 21 ottobre 1991, n. 11118; Cassazione civile, sez. II, 22 maggio 1990, n. 4631). La valenza probatoria della durata della relazione di fatto col bene, pur potendo costituire elemento presuntivo della sussistenza del possesso, si affievolisce quando si sia in presenza di rapporti di parentela, a maggior ragion se stretti, e la trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, pur non richiedendo in tale ipotesi l'interversione nel possesso, postula comunque la sussistenza di una inequivoca volontà di possede ###più uti condominus, da estrinsecare attraverso la comunicazione, anche con modalità informali, agli altri comproprietari della volontà di intendere possede ###via esclusiva. A tal fine, non ha alcuna rilevanza l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune, in difetto della prova di una esclusione degli altri comproprietari. 
La recente sentenza Cass. 26 maggio 2022, n. 17141, in tema di usucapione del comproprietario pro indiviso, ribadisce un orientamento consolidato della Cassazione secondo cui “il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via d'esclusività (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possede ###più uti condominus (ex multis, Sez 2, n. 12260, 20/8/2002, Rv. 556970; Sez. 2, n. 9903, 28/4/2006, Rv.  592523; Sez. 2, n. 19478, 20/9/2007, Rv. 599374; Sez. 2, n. 17462, 27/7/2009, Rv. 609159; Sez. 6 n. 24781, 19/10/2017, Rv. 646754; Sez. 2, n. 10734, 4/5/2018, Rv. 648439). Il ricorso invoca un improprio accertamento di merito (anche evocando aspecificatamente un asserito documento che avrebbe preso in esame il Giudice di primo grado) da parte di questa Corte, sulla base del quale fonda il proprio diritto”. 
Così recentissima anche Cass, ### n. 3493 del 7 febbraio 2024.  7.3. Gli attori, quindi dovevano fornire la prova di aver goduto della cosa esercitando sulla stessa un potere incompatibile con il possesso altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, come non è sufficiente provare che i comproprietari si siano astenuti dall'uso del bene, ma è necessario dimostrare di aver sottratto il bene all'uso comune con una condotta vòlta ad esplicitare che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso. 
Alla luce della giurisprudenza di legittimità, è possibile l'acquisto, da parte di un comproprietario pro indiviso della quota del bene appartenente ad altro comproprietario, una volta trascorso il tempo utile per l'usucapione, tuttavia il compossesso, che consiste nell'esercizio del comune potere di fatto sulla cosa, in tota et in qualibet parte della stessa, da parte di due soggetti, esige però la esclusione del possesso del comproprietario ( così anche Cassazione civile sez. II, 13/06/2023, n.16695). Il comproprietario, che sia nel possesso del bene comune, può usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. . Va considerato poi che ancora di recente la SC ( vedi Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796) ribadisce che l' utilizzo del bene mediante un'attività pienamente compatibile con una relazione materiale con bene fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e che non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, espressione tipica del diritto di proprietà, non realizza un possesso utile alla usucapione.  8. Ciò premesso, la decisione impugnata è censurata in primo luogo perchè ha valorizzato a fini probatori le mancate contestazioni dei convenuti, traendone conseguenze giuridiche -a detta dell'appellante - errate. 
Effettivamente le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno valore confessorio, ma costituiscono comunque elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento.  8.1. Se non può pertanto riconoscersi valenza confessoria alle ammissioni contenute nella comparsa di risposta, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (tra le molte, Cass. 28/09/2018, 23634; Cass. 02/10/2007, n. 20701; Cass. 13/12/2001, n. 15760), che riconnette a tali dichiarazioni valore soltanto indiziario, tuttavia, in forza del principio di "non contestazione" dell'art. 115 c.p.c., le ammissioni e/o le non contestazioni dei convenuti sono valutabili a fini di prova, posto che questi sono tenuti a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda; detti fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica.  8.2 Nella specie, effettivamente a fronte della domanda esposta in citazione, con cui gli attori deducono di aver iniziato a possede ###via esclusiva gli immobili oggetto di causa dopo il decesso del padre, ### ( occorso in data ###) avendo cambiato la serratura e le chiavi di accesso, le difese svolte dalle parti convenute integrano contestazioni assolutamente generiche, perché a) ### non si oppone alla domanda; b) ### dopo aver genericamente impugnato e contestato l'atto di citazione, ammette che gli attori “avevano provveduto autonomamente e senza preavviso al cambio della serratura” e che, una volta richieste le nuove chiavi della abitazione, anche per conto della madre, il ### assicurava che le avrebbe consegnate “anche agli altri comproprietari” non appena “giunto sul posto per l'estate” anche se poi non lo aveva mai fatto; c) ### infine, eccependo la carenza di legittimazione attiva di ###anna ### nega ma in modo evanescente, a fronte della precisa deduzione di parte attrice - inerente la sostituzione delle chiavi di accesso - che ### e/o i figli abbiano mai posto in essere “atti finalizzati a escludere dall'utilizzo del bene i compossessori”, che hanno, invece, sempre amministrato il patrimonio ereditario insieme alla madre, almeno fino alla morte di questa (2021).  8.3. Trattasi di contestazioni assolutamente generiche, che consentono di ritenere provato, in quanto non contestato, il fatto storico che ### abbia sostituito la serratura e le chiavi di accesso all'immobile, escludendo così dal possesso del bene ereditario gli altri compossessori. Va precisato che il cambio della serratura non vale come atto di interversio nel possesso - peraltro non necessaria in tale fattispecie - , ma esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, quale espressione tipica del diritto di proprietà, ed è idonea a realizzare il sorgere di un possesso utile alla usucapione. Il tenore delle difese della parte convenuta dunque dimostra e prova il dato storico della materiale disponibilità dell'immobile in capo agli odierni appellati, da solo sufficiente a fondare la pretesa usucapione, non occorrendo nei rapporti fra comproprietari/ compossessori, atti di interversione nel possesso. 
Sotto questo profilo la sentenza è corretta e la scrutinata censura priva di pregio.  9. E' invece fondato il secondo motivo di appello Il tribunale fonda, invero, la sua decisione, su un errato presupposto giuridico, e cioè che il possesso del bene acquisito ed esercitato da ### e dai suoi figli sarebbe idoneo ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà, trattandosi di un possesso protrattosi per oltre vent'anni. La soluzione cui è pervenuto il primo giudice è, però errata, non essendo stata raggiunta alcuna prova relativamente al dato temporale della durata del possesso utile ad usucapione protrattosi per oltre vent'anni.  9.1. Nell'ottica del principio processuale della "ragione più liquida" appare pertanto, fondato il profilo di censura, relativo alla mancanza di prova del decorso del termine ventennale, necessario ex art. 1158 cc al maturarsi dell'usucapione, profilo che assume valenza assolutamente dirimente ed assorbente di ogni altea doglianza, pure esposta dall'appellante, nel motivo in esame, ### invero ritenersi consentito al giudice, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.( Cassazione civile sez. un., 08/05/2014, n.9936 Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, n.### Cassazione civile sez. trib., 09/01/2019, n.363, Cassazione civile sez. trib. 11.5.2018 n. 11458 fra le altre).  9.2. Ed infatti, non emerge dalle prove articolate, né emerge dalle deduzioni di parte attrice o dal corredo probatorio agli atti, quando il ### in epoca successiva al decesso del padre, sostituendo la serratura della abitazione e recintando il fondo, abbia iniziato a possede ###più uti condominus i beni, che assume aver acquistato per usucapione; il ### , quale erede del padre, afferma di aver iniziato una sua relazione con l'intera res, pure se giustificata dalla situazione di compossesso sul bene in comunione pro indiviso, solo dopo la morte del padre, ma in difetto di prova sull'epoca in cui tale situazione di fatto abbia avuto inzio, non è provato se tale termine ventennale si sia maturato alla data della domanda introduttiva. 
Del resto, quanto riferito dalla sorella ### in ordine ad una richiesta delle nuove chiavi, effettuata ripetutamente e anche per conto della madre, non consente neppure una datazione sicura, se non in epoca, precedente al decesso della madre ### occorso solo nel 2021, quindi assai recente.  10. Va segnato che le dichiarazioni di alcuni testi escussi in primo grado ( ##### che vorrebbero addirittura retrodatare alla fine degli anni 80 ( 86/87) il trasferimento della proprietà sui beni oggetto di causa a seguito di donazione del padre, non sono utili a superare tale lacuna probatoria, vuoi perché le ragioni esposte dagli attori a base della domanda di usucapione nell'atto introduttivo del giudizio indicano chiaramente la sostituzione delle chiavi come evento iniziale del possesso e quale dies a quo un'epoca, non meglio definita, ma certamente successiva al decesso del padre, vuoi perché comunque tutti i testi riferiscono - alcuni anche solo de relato - soltanto di un generico utilizzo del bene svincolato da ogni riferimento temporale e di una altrettanto generica manifestazione della futura volontà di donare il bene, dichiarata da parte dei genitori del ### ma nessuno dei testi indica con precisione quando si sarebbe verificata la materiale apprensione integrale del bene da parte del coerede, sicché i limiti connessi al principio della domanda impediscono di prendere in esame evidenze relative a fatti diversi dall'evento indicato in citazione a fondamento della pretesa. . 
Fatti diversi che comunque sono dedotti in maniera assolutamente generica quanto al dato temporale.  10.1 . Va considerato infatti che neppure le circostanze articolate come capitoli di prova oggetto di inchiesta orale enucleano con precisione il momento in cui la condotta di escludere gli altri compossessori si sarebbe realizzata; i testi, che comunque riferiscono circostanze in maniera assolutamente generica, senza alcun preciso riferimento temporale, e peraltro ininfluenti ( quali inviti a cena o attività di ristrutturazione o utilizzo dell'immobile da parte dei figli del ### dotati di chiavi) perché riportate ad epoca molto recente (2008), non paiono neppure del tutto precisi ed attendibili, se si considera che ricordano circostanze - quale donazione e/o ristrutturazioni - occorse negli anni 80, quando erano poco più che bambini ( sono tutti nati negli anni 72/74).  10.2. Da ultimo, va evidenziato che il quadro, oltre che per quanto detto debole sul piano probatorio, non è neppure univoco, posto che il teste ### ( genero di ### riferisce, invece, che un anno prima della sua deposizione ( ud. 31.5.2023) si sarebbe recato con la suocera presso l'immobile per accedervi, ma le chiavi, con cui in precedenza la ### aveva sempre aperto l'immobile, quella volta non aprivano. E che poi la ### avrebbe riferito in quella circostanza che il fratello ### le avrebbe promesso di consegnare le nuove chiavi: tantoin dispare la valenza di una simile promessa relativa alla consegna delle chiavi ai fini del possesso esclusivo - incide quantomeno sul dato temporale necessario per il maturarsi della prescrizione acquisitiva, stante la perdurante incertezza del dies a quo cui ancorare l'inizio dell'arco di tempo ventennale, in cui ### ha posseduto uti dominus e non più uti condominus .  11. ### va dunque accolto e la sentenza riformata, con il rigetto della domanda proposta in primo grado. 
Assorbite restano tutte le altre questioni.  12. Le spese di lite relative al doppio grado vanno ridefinite, invero, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre). 
Le stesse, quindi, , considerata , la soccombenza degli appellati, ##### valutata in base all'esito complessivo della lite, impone comunque che questi siano condannati alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo. Possono invece essere compensate le spese di primo grato di ### in considerazione dell'esito favorevole del giudizio, da un lato, e dall'altro, del disinteresse manifestato per la vicenda, non costituendosi in appello.  ### invece, il regime delle spese di lite di primo grado, relativo alla posizione di ### non occorre provvedere sulle spese di lite di questo giudizio, nei confronti della parti rimaste contumaci in quanto, non hanno sostenuto alcun esborso, e quindi non ha maturato alcun diritto ad un eventuale rimborso.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### con atto di citazione notificato il ###, nei confronti di ####### e ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1498/2024, pubblicata in data ###, così provvede: 1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda di usucapione formulata da ##### con citazione del 23.7.2021; 2. condanna ##### in solido, al pagamento, in favore di ### delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida per il primo grado in € 5077,00 e per il presente grado in € 5000,00 tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa; 3. Compensa le spese di lite di primo grado con riguardo a ### 4. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. 
Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 ### est.   Dr. ### 

causa n. 492/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Consiglia Invitto

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