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Tribunale di Catania, Sentenza n. 3596/2025 del 15-07-2025

... precisando di non essere un tecnico. Quanto emerso dalle prove testimoniali non risulta smentito dalle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi (in particolare, #### e ###; infatti, seppure essi abbiano dichiarato di non aver mai visto ### incontrare gli attori o di non aver mai visto la stessa far visionare appartamenti a terzi, ciò può spiegarsi in ragione del fatto che ella si recava in cantiere rare volte, come anche confermato dalla teste ### (la quale dichiarava “### veniva pochissimo”); è quindi verosimile che in quelle poche occasioni in cui ### presenziava agli incontri con gli attori non fossero presenti i testimoni che hanno riferito di non averla vista parlare con gli acquirenti. Né infine la presenza di una donna in cantiere può ricondursi solo all'architetto ### che, escussa come teste, ha dichiarato di non conoscere gli attori ed ha precisato di non aver mai parlato con gli acquirenti, precisando che prima di porre in vendita gli immobili, sarebbe stato necessario presentare al Comune una richiesta di variante. Le risultanze istruttorie hanno infine confermato che ### assunta la carica di rappresentante legale, era più volte presente in cantiere e incontrava i coniugi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA La dott. ### Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7056/2020 promossa da: ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ### ATTORI contro Avv. ### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti ### e #### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. #### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. #### (C.F. ###) ###'udienza del 9.1.2025 la causa veniva assunta in decisione e le parti concludevano come da verbale.  #### Gli attori ### e ### riferivano che in data ### avevano sottoscritto preliminare di compravendita con il quale la società A.B. ### s.r.l., aveva promesso di vendere un appartamento in corso di ristrutturazione e un posto auto all'aperto, sito in ### via ### n. 31-33, per il prezzo complessivo di euro 150.000,00; riferivano che in seno al preliminare la società promittente venditrice aveva dichiarato di avere acquistato gli immobili con atto rogato dal ### il ### e di averne piena proprietà e disponibilità; deducevano di aver versato caparra confirmatoria di euro 7.000,00 a mezzo di assegno postale non trasferibile intestato a ### padre della rappresentante legale ### e che il termine essenziale per la stipula del definitivo era stato fissato al febbraio 2017; ### riferiva poi che il ### aveva sottoscritto altro preliminare di compravendita con il quale la società convenuta aveva promesso di vendere un altro appartamento in corso di ristrutturazione e un posto auto all'aperto siti nel medesimo complesso, per il prezzo complessivo di euro 90.000,00, deducendo che il contratto conteneva le medesime dichiarazioni e che era stata versata caparra confirmatoria di euro 10.000,00 a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a ### con termine per la stipula del contratto definitivo al febbraio 2017. Gli attori esponevano che la sottoscrizione dei contratti preliminari era seguita a numerosi sopralluoghi e connesse trattative, intavolate con il sig. ### incaricato dalla figlia ### a coordinare le maestranze nel cantiere ed a intrattenere i rapporti commerciali con le persone interessate ad acquistare gli immobili; aggiungevano che i preliminari e le allegate planimetrie, muniti del timbro della società e della sovrastante apparente sottoscrizione di ### erano fatti firmare dal sig. ### ai promissari acquirenti nel cantiere di via ### Gli attori riferivano che, successivamente alla sottoscrizione dei preliminari, fra il 2016 e il 2017, su richiesta della A.B. ### s.r.l. avevano corrisposto ulteriori somme a titolo di acconto; in particolare, per il preliminare del 9.5.2016, avevano versato euro 16.000,00 e, per il preliminare del 16.5.2016, era stata versata la somma di euro 50.000,00, specificando che i pagamenti erano effettuati tramite assegni e vaglia postali intestati a ### o a dipendenti e fornitori della società promittente venditrice e che in definitiva, per il primo preliminare era stato corrisposto l'importo complessivo di euro 23.000,00 e per il secondo preliminare, l'importo complessivo di euro 60.000,00. 
Precisando che ### era il padre sia di ### legale rappresentante della società al momento della stipula dei preliminari, sia di ### succeduto alla sorella nella qualità di amministratore unico e rappresentante legale della società a far data del 14.6.2016, riferivano che in data ###, in compagnia delle figlie e del tecnico di fiducia, architetto ### si erano recati in cantiere per verificare lo stato dei lavori ed avevano notato che all'interno dell'appartamento oggetto del preliminare del 16.5.2016, si trovava tale ### che dichiarava di essere proprietario dell'unità immobiliare per averla acquistata; deducevano dunque di aver contattato ### che si era giustificato dicendo di essere stato costretto a intestare ad altri soggetti le unità immobiliari oggetto dei due preliminari e che, effettuate le visure catastali e immobiliari, avevano appreso che, alla data di stipula dei preliminari, la società promittente venditrice non era proprietaria esclusiva delle unità immobiliari, bensì solo per i 6/12 indivisi, i restanti appartenendo al sig. ### riferivano altresì di aver dunque appreso che dopo la sottoscrizione dei preliminari, i medesimi immobili erano stati promessi in vendita a terzi con preliminari di vendita appositamente trascritti e che l'immobile oggetto del secondo preliminare era stato già trasferito a terzi; riferivano ancora di aver appreso che nel corso dei pagamenti era stato concesso e trascritto un sequestro conservativo per euro 250.000,00 sugli immobili oggetto dei preliminari, circostanza dolosamente taciuta; riferivano di aver dunque proposto querela e ricorso per sequestro conservativo nei confronti di ##### e di A.B. ### s.r.l. , concesso inaudita altera parte fino alla concorrenza di euro 120.000,00 nei soli confronti di A.B. ### s.r.l. ed esteso poi nei confronti di tutte le parti convenute con ordinanza del 17.2.2020 del Tribunale di ### deducevano che il Giudice della cautela: 1. aveva ritenuto sussistenti gli estremi del reato di truffa; 2. aveva ritenuto che il dominus effettivo di A.B. ### s.r.l. fosse ### 3. 
Aveva ritenuto che ### sebbene non avesse sottoscritto i due preliminari di vendita, fosse a conoscenza del rapporto contrattuale, avendo preso parte a un incontro avvenuto in cantiere in cui erano state affrontate tematiche di carattere tecnico relative alla ristrutturazione degli immobili; 4. 
Aveva ritenuto che ### succeduto alla sorella nella carica di amministratore della società, fosse consapevole della circostanza che gli immobili erano stati promessi in vendita ai ricorrenti, avendo partecipato ad almeno due o tre incontri tra l'autunno del 2017 e i primi mesi del 2017 avvenuti con l'ingegnere D'### promettendo in vendita a terzi gli stessi beni; 5. Aveva ritenuto che A.B.  ### s.r.l. dovesse rispondere in via contrattuale della invalidità dei due preliminari (annullabilità in quanto frutto di dolo, ovvero nullità per mancanza di accordo con la società che li ha sottoscritti), essendo alla stessa imputabili sotto il profilo civilistico, le condotte realizzate dai suoi rappresentanti. 
Gli attori riferivano che l'ordinanza cautelare era stata confermata dal Tribunale adito in sede di reclamo e, pertanto, chiedevano: accertarsi la responsabilità di #### e ### per gli illeciti precontrattuali ed extracontrattuali perpetrati, nonché dichiararsi la nullità dei due preliminari stipulati con A.B. ### s.r.l. che non li aveva validamente sottoscritti e dunque per assenza di accordo, ovvero annullarsi i contratti per dolo; in subordine, chiedevano risolversi i contratti per grave inadempimento; chiedevano, pertanto, condannarsi #### e ### alla restituzione delle somme corrisposte ed al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, dagli stessi patiti, con rivalutazione e maggiorazione degli interessi delle somme a essi spettanti e con vittoria di spese e compensi. 
Si costituivano #### e ### A.B. ### s.r.l., era dichiarata fallita in data ### e il ### rimaneva contumace.  ### si costituiva deducendo di non essere mai venuta a conoscenza dei preliminari oggetto di causa, sottoscritti dal padre ### personalmente e in nome proprio, che solo con lui erano state intrattenute le trattative e che solo a lui erano intestati i pagamenti; aggiungeva di non aver mai conferito alcun incarico al padre, di non aver mai avanzato alcuna richiesta di pagamento agli attori e di non aver consegnato al padre il timbro della società o altra documentazione. Contestando poi le risultanze istruttorie della fase cautelare, deduceva di essere stata presente in cantiere solo a partire dal mese di ottobre 2017, quando si era trasferita in uno degli immobili ivi realizzati, riferendo che all'epoca dei fatti era impegnata altrove per la pratica forense e per il corso di preparazione agli esami presso la scuola forense, nonché, successivamente, per gli incombenti relativi alla preparazione del matrimonio celebrato il ###; deducendo pertanto di essere rimasta all'oscuro del presunto operato del padre, contestava di essere venuta meno ai propri doveri di vigilanza, attesa l'assenza di trascrizione dei preliminari nei pubblici registri, l'assenza di qualsivoglia pagamento o titolo ad essa indirizzato e l'assenza di contatto con gli attori; rilevando altresì la breve durata del proprio incarico di amministratore (dal 14.1.2016 al 14.9.2016) ed evidenziando che l'unico preliminare da essa effettivamente sottoscritto e conosciuto, nella qualità di legale rappresentante della A.B. ### s.r.l., era stato redatto innanzi a un notaio e trascritto nei registri immobiliari, allegava il concorso di colpa degli attori ex art. 1227 c.c. che avevano sottoscritto i preliminari in presenza del solo ### senza preoccuparsi di contattare il legale rappresentante della società promittente venditrice e corrispondendo al medesimo gli importi, effettuando per la prima volta una visura degli immobili solamente nel maggio 2018, nonostante fossero assistiti da due tecnici, #### ed #### D'### Contestando le richieste risarcitorie, rilevava che le fatture allegate dagli attori non avessero valore fiscale, evidenziando la singolarità della medesima data (13.5.2018), successiva di ben due anni alla stipula dei preliminari ed eccepiva l'assenza di prova del danno non patrimoniale. 
Chiedeva dunque il rigetto delle domande, accertarsi la propria totale estraneità ed assenza di responsabilità; in subordine chiedeva accertarsi il concorso di colpa degli attori ex art. 1227 c.c., con esclusione o riduzione del quantum del risarcimento da essi richiesto e con vittoria di spese e compensi.  ### si costituiva, deducendo di non essere mai venuto a conoscenza dei preliminari, precisando di essere stato nominato amministratore di A.B. ### s.r.l. il ###, quindi in epoca successiva rispetto alla stipula dei predetti contratti, peraltro mai trascritti. Precisando che all'epoca dei fatti non era ancora maggiorenne e frequentava la V classe del ### G. Verga di ### deduceva di non essere stato presente in cantiere e di non aver partecipato ai sopralluoghi effettuati dal sig. ### rilevando poi che i pagamenti erano stati effettuati o intestati in favore di ### o di soggetti terzi, estranei ad A.B. ### s.r.l., e che, non essendo a conoscenza dei preliminari, aveva legittimamente promesso in vendita la quota indivisa degli immobili di proprietà di ### con scrittura autenticata e regolarmente trascritta l'11.4.2017. 
Allegava il concorso di colpa dei coniugi ### e ### e contestando la quantificazione delle somme richieste a titolo di danno patrimoniale, chiedeva quindi accertarsi l'assenza di propria responsabilità e, in subordine, accertarsi il concorso di colpa degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c., con esclusione o riduzione del quantum del risarcimento da essi richiesto, con vittoria di spese e compensi. 
Si costituiva ### eccependo in via preliminare l'inefficacia del provvedimento cautelare ex art. 669-novies c.p.c., comunicato il ###, laddove il giudizio di merito era stato incardinato con atto la cui notifica si era perfezionata nei propri confronti il ###; eccepiva la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza delle domande, molteplici, tra loro in contraddizione e fondate su diversi presupposti; eccepiva il difetto di legittimazione attiva di ### che non aveva sottoscritto il preliminare del 16.5.2016, nonché il difetto di legittimazione attiva di ### che, pur sottoscrittore del detto contratto, non aveva materialmente corrisposto le somme di denaro, che gli erano state prestate dal fratello, come da esso dichiarato in seno alla querela. Rilevando che i contratti preliminari, quand'anche validi, erano risolti di diritto ex art. 1457 cc per scadenza del termine essenziale, deduceva infatti che alla scadenza del termine del febbraio 2017, gli attori non si erano presentati per la stipula del definitivo, adducendo varie giustificazioni. Riferiva, ancora, che il sig. ### gli aveva rilasciato procura speciale a vendere la quota indivisa di proprietà degli immobili e che in forza di tale procura aveva stipulato i preliminari del 9.5.2016 e del 16.5.2020, assumendo l'obbligazione per conto di ### srl in relazione alla restante metà indivisa, ma precisando di aver sottoscritto e di aver agito per sé e in proprio; ### infine, contestava le somme richieste dagli attori, rilevando che dalla somma di euro 83.000,00 doveva essere scomputata quella di euro 20.000,00 corrisposta in contanti, non essendovi prova di collegamento con i contratti preliminari, nonché la somma di euro 17.200,00, corrisposta a mezzo di assegni intestati a soggetti terzi estranei al giudizio e piuttosto incaricati dagli attori. 
Chiedeva, pertanto, dunque dichiararsi l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità delle domande attoree, la nullità dell'atto di citazione, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva degli attori ed il rigetto di ogni domanda; in subordine chiedeva ridursi il risarcimento richiesto, con vittoria di spese e compensi. 
La controversia, istruita documentalmente e per mezzo della prova testimoniale, veniva assunta in decisione all'udienza del 9.1.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc. 
Deve preliminarmente dichiararsi l'efficacia del sequestro conservativo concesso dal Tribunale di ### - V sezione civile con ordinanza del 17.2.2020. In particolare, il provvedimento cautelare è stato comunicato il ### e il giudizio di merito è stato validamente instaurato il ###, giorno in cui l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario, il quale ha poi eseguito la notifica a mezzo del servizio postale. Occorre infatti richiamare il disposto dell'art. 149, comma 3, c.p.c., il quale prevede che, quando eseguita a mezzo del servizio postale, “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto”. 
In considerazione, dunque, della sospensione dei termini processuali civili disposta dal legislatore dal 9.3.2020 all'11.5.2020 per via dell'emergenza sanitaria da ###19 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020), il giudizio di merito risulta essere stato introdotto entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 669-octies c.p.c In via ulteriormente preliminare, va osservato che parte attrice non ha svolto domande nei confronti del ### srl, sebbene sia stato notificato l'atto di citazione, sicchè non va adottata alcuna pronunzia di eventuale improcedibilità. 
Deve altresì disattendersi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio. 
Diversamente d quanto affermato dal convenuto ### le domande formulate dagli attori sono sufficientemente determinate, sia con riferimento al petitum, sia con riferimento alla causa poetendi. Gli attori hanno formulato molteplici domande, ma tutte fondate sui medesimi presupposti in fatto, allegati con sufficiente precisione. Neppure può ritenersi che le domande siano tra loro contraddittorie, in quanto vengono formulate in via principale le domande volte a far valere l'invalidità dei due preliminari oggetto del giudizio e le conseguenti domande restitutorie e risarcitorie; solo in via subordinata, per l'ipotesi in cui venga riconosciuta la validità dei contratti, vengono formulate la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e le conseguenti domande restitutorie risarcitorie. 
Infondata è altresì l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ### egli, infatti agisce facendo valere diritti di cui afferma essere titolare per avere stipulato i preliminari del 9.5.2016 e del 16.5.2016 e per aver corrisposto le somme di cui in domanda a titolo di caparra e di acconto prezzo in esecuzione di quei contratti. Nessun rilievo ha la circostanza che quelle somme gli siano state girate dal fratello, per conto del quale agiva; trattasi infatti di evento che può al più rilevare nei rapporti interni tra i due. 
In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ### va osservato che in seno alla memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc, ella ha precisato di non aver avanzato domande in relazione al preliminare del 16.5.2020. 
Passando all'esame del merito delle domande, va innanzitutto esaminata la sorte dei due contratti preliminari oggetto del presente procedimento. Orbene, dall'esame dei documenti allegati dagli attori emerge con evidenza che i contratti sono stati stipulati, nella qualità di promittente venditrice, da A.B.  ### s.r.l., tramite il legale rappresentante ### Entrambi i contratti, infatti, indicano esplicitamente quest'ultima, nella qualità di rappresentante legale della società quale parte contrattuale promittente acquirente; è pertanto destituita di ogni fondamento la tesi delle parti convenute secondo cui i contratti sarebbero stati stipulati in nome proprio da ### soggetto del quale il contratto non contiene alcun riferimento. È inconferente il richiamo al disposto di cui all'art. 1478 c.c., che disciplina l'ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, in cui un soggetto vende o promette in vendita a nome proprio un bene appartenente a un soggetto terzo. ### infatti non è il soggetto che ha stipulato i preliminari e non ha promesso di vendere a nome proprio beni appartenenti a un terzo soggetto (la quota indivisa di proprietà della A.B. ### s.r.l.). 
I contratti in questione, vanno ritenuti nulli, essendo emersa la falsità della firma di ### apposta in calce ai due preliminari di vendita; tale circostanza è emersa nel corso del procedimento cautelare ante causam per via del disconoscimento della sottoscrizione da parte della sig.ra ### I due contratti sono dunque nulli ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1325 c.c., per assenza del consenso della parte promissaria venditrice, elemento essenziale del contratto. 
Quanto alle conseguenze restitutorie e risarcitorie della predetta nullità, va esaminata separatamente la posizione delle parti convenute, distinguendo la responsabilità precontrattuale di ### e la responsabilità extracontrattuale di ### e ### La natura precontrattuale della responsabilità di ### va affermata alla luce del ruolo rivestito nel corso delle trattative che hanno preceduto la stipula dei due preliminari; che egli abbia intavolato le trattative con gli odierni attori è circostanza pacifica, neppure contestata dalle parti convenute. È altresì pacifico, perché non contestato, che egli abbia indotto gli attori a stipulare i contratti, poi rivelatisi nulli per la falsità della firma in calce a essi apposta. Trova quindi applicazione il disposto di cui all'art. 1338 c.c., che costituisce specificazione del generale principio di cui all'art.  1337 c.c. e che sancisce la responsabilità precontrattuale della parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte. 
Tuttavia, va precisato che presupposto per l'operatività della responsabilità è non solo la conoscenza o conoscibilità della causa di invalidità di una parte, ma anche l'assenza di colpa dell'altra parte per averla ignorata. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “le norme degli artt. 1337 e 1338 c.c., mirano a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e, comunque, dalla ignoranza della causa d'invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta, ma se vi è colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità del contratto, non è più possibile applicare le norme di cui sopra” (Cass., Sez. III, sent.  dell'8.7.2010, n. 16149). Orbene, nel caso di specie non può configurarsi alcun profilo di colpa nella condotta dei promittenti acquirenti, i quali hanno ragionevolmente confidato sulla validità dei contratti conclusi con ### Tale convinzione derivava ragionevolmente da plurimi elementi: lo strettissimo legame familiare intercorrente tra ### e ### (padre e figlia), il carattere familiare della compagine sociale (nel 2016 ### era socia al 95%, mentre il restante 5 % era in possesso di ### madre di ### e moglie di ###. Inoltre, appare ragionevole l'affidamento degli odierni attori sulla veridicità della firma in considerazione del fatto che ### era e appariva all'esterno il dominus effettivo della A.B.  ### s.r.l., come dimostrato nell'odierno giudizio dalle univoche dichiarazioni rese dai testi escussi #### D'###### e ### Essi hanno riferito che il responsabile del cantiere volto alla ristrutturazione degli immobili era proprio ### sempre presente in cantiere, di cui aveva le chiavi e soggetto che impartiva gli ordini ai dipendenti, ovvero persona a cui i promittenti acquirenti, insieme ai tecnici di fiducia, materialmente si rivolgevano per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori e concordare eventuali modifiche nella ristrutturazione delle unità immobiliari. 
In considerazione di tutti i suesposti elementi, i coniugi ### e ### non avevano ragione di dubitare della buona fede del sig. ### e della veridicità della firma -apparentemente di ### che era apposta in calce ai preliminari che lo stesso presentava a loro per la sottoscrizione. 
In conclusione, la nullità dei contratti, ben nota a ### unitamente all'assenza di qualsivoglia profilo di colpa in capo agli attori, fondano la responsabilità precontrattuale ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. del primo, tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in esecuzione dei preliminari e a risarcire il danno subito dagli attori per effetto dell'invalidità contrattuale. 
Il convenuto ### va quindi condannato a restituire al sig. ### e alla sig.ra ### la somma di € 23.000,00, maggiorata degli interessi legali dalla data della corresponsione, indebitamente ricevuta in esecuzione del preliminare stipulato il ###. In particolare, € 7.000,00 furono corrisposti dai promittenti acquirenti titolo di caparra (documento prodotto dagli attori n.2) e i restanti € 16.000,00 a titolo di acconto prezzo (documenti prodotti dagli attori nn. 5,6,7,8,9,10).  ### va altresì condannato a restituire al sig. ### la somma di € 42.000,00, maggiorata degli interessi legali dalla data della corresponsione, indebitamente versata dall'attore in esecuzione del preliminare stipulato il ###. In particolare, € 10.000,00 furono corrisposti a titolo di caparra (documento prodotto dall'attore n. 4); ulteriori € 32.000,00 furono successivamente corrisposti mediante assegni circolati in favore di ### e in favore di dipendenti e fornitori della A.B. ### s.r.l. (documenti prodotti nn. 11, 14, 16). 
I suddetti obblighi restitutori, trattandosi di debiti di valuta, non sono soggetti a rivalutazione monetaria. 
Le ulteriori somme chieste dall'attore non risultano documentalmente provate. Né può a tal fine farsi riferimento alla ricevuta di pagamento a firma del sig. ### (documento n. 12), atteso che in essa vengono indicate diverse somme, nessuna delle quali trova riscontro con le somme degli assegni circolari prodotti da parte attrice. Per alcune di tali somme vengono altresì indicate le date di pagamento, anch'esse prive di riscontro con le date dei pagamenti documentalmente provati. Detta ricevuta di pagamento non può dunque essere utilizzata a fini probatori, in quanto il suo contenuto è incoerente, non trovando riscontro con le allegazioni di parte attrice e con i documenti da quest'ultima prodotti in giudizio. 
Invece, quanto alla somma di € 17.200,00 corrisposta a mezzo di assegni in favore di soggetti diversi dal sig. ### (doc. n. 11), appare inverosimile la tesi sostenuta da parte convenuta secondo cui si tratterebbe di soggetti che lavoravano saltuariamente nel cantiere su incarico dei sig.ri ### e ### Infatti, tra i beneficiari delle somme, tutte corrisposte lo stesso giorno (il ###), vi è anche il sig. ### il quale, sentito come testimone, ha affermato di conoscere il sig. ### per motivi di lavoro e che saltuariamente lavorava nel cantiere per dare un aiuto; è dunque verosimile che anche gli altri beneficiari dei pagamenti, fossero creditori di ### per motivi di lavoro o perché fornitori della società dallo stesso di fatto amministrata.  ### va infine condannato a risarcire i danni patrimoniali ingiustamente sofferti dal sig.  ### allegati e provati per una somma di € 11.652,00, corrisposta o comunque dovuta all'ingegnere D'### (fattura di pagamento, doc. n. 29, per “competenze tecniche per direzione dei lavori architettonica delle unità immobiliari site in ### via ### n. 31-33-35, con accesso delle stesse unità da via ### Redazione di eventuali planimetrie in variante, assistenza alla scelta definitiva di tutte le opere, pavimentazione, climatizzatori, tinteggiatura, etc. Con l'obbligo di eseguire visite in cantiere almeno una volta a settimana nelle lavorazioni normali, e di più volte nel caso di lavorazioni importanti (piazzamento porte, realizzazione aperture, etc.), compreso l'obbligo dello scrivente di interfacciarsi con l'impresa esecutrice per la scelta dei materiali e delle opere da realizzare, anche in mancanza del committente. Prezzo soltanto delle opere da realizzare €90.000,00”). 
La fattura prodotta in giudizio costituisce idonea prova del danno patito dall'attore, in quanto, seppure non integri dimostrazione dell'effettivo pagamento, attesta l'esistenza di un debito, ovvero dell'obbligo di pagamento dell'attore nei confronti del professionista. Non rileva che la fattura sia stata emessa solo il ###, a distanza di due anni dalla stipulazione dei contratti preliminari, in quanto le prestazioni cui si è obbligato l'### D'### per loro natura erano effettuate nel tempo, durante l'esecuzione dei lavori sulle unità immobiliari; è dunque verosimile che la fattura sia stata emessa in epoca successiva rispetto all'inizio dell'esecuzione dei lavori, peraltro pochi mesi dopo che gli attori scoprivano gli illeciti perpetrati in loro danno nel corso della vicenda contrattuale de quo. 
Nessun danno patrimoniale risulta provato da ### Infine, va rigettata la domanda con cui gli attori chiedono che il sig. ### venga condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, essendo rimasta meramente labiale l'affermazione di aver patito un pregiudizio quantificabile in € 40.000,00. 
Le domande formulate nei confronti di ### e ### sono anch'esse in parte fondate nei termini che si dirà. 
Vanno richiamati alcuni dati di fatto acquisiti e pacifici, quali punti di partenza per la valutazione di tutta la vicenda: A.B. ### s.r.l. è una società a compagine sociale familiare, atteso che ### è socia al 95% mentre il restante 5% è in possesso di ### (madre dei fratelli ### e moglie di ###; ### è stata altresì amministratore unico e legale rappresentante dal 14.1.2016 al 14.9.2016, mesi durante i quali vennero sottoscritti i preliminari di compravendita (maggio 2016); ### è diventato legale rappresentante della società nel mese di settembre ed è colui che, nella veste di legale rappresentante della società, ha trasferito a terzi i beni immobili già promessi in vendita agli attori, nonostante la pendenza del procedimento cautelare per sequestro conservativo, misura poi effettivamente concessa nella misura di € 250.000,00; ### padre degli altri due convenuti, è colui che di fatto gestiva integralmente la società, intrattenendo i rapporti con gli operai, con i terzi, incassando somme, etc.. 
I convenuti ### e ### non potevano non sapere che il padre, ### era colui che gestiva di fatto l'attività della società. La costante presenza nel cantiere del sig. ### che si comportava come colui che ne era responsabile, aprendolo ai terzi, impartendo ordini alle maestranze e intrattenendo le trattative con i terzi interessati all'acquisto degli immobili, è un dato che porta inequivocabilmente a ritenere che gli amministratori (### e, successivamente, ### avevano conferito al padre nei fatti una delega in bianco, ingiustificatamente ampia e contrastante con il ruolo da essi assunto. 
Le risultanze istruttorie hanno altresì confermato la presenza di ### e di ### in occasione di alcuni sopralluoghi effettuati dai sig.ri ### e ### dopo la stipulazione dei preliminari. Essi, dunque, non potevano non sapere che i beni immobili fossero già stati promessi in vendita. 
In particolare, la presenza in cantiere di ### è confermata dalla testimonianza resa dal teste ### che nel 2016 era il tecnico di fiducia dei coniugi ### e ### in forza di un incarico professionale da essi ricevuto. Egli affermava di essersi recato in quanto tale più volte in cantiere e che in occasione di un sopralluogo ### aveva accanto una ragazza, più giovane di lui e di cui non ricordava il nome e il cognome, e che tuttavia riconosceva nella foto che ritraeva ### Il teste aggiungeva che nel corso di quell'incontro la ragazza aveva dato indicazioni su come arredare o completare l'immobile. 
La presenza nel cantiere di ### è emersa altresì dalla testimonianza di ### suocera del fratello di ### la quale dichiarava che, in occasione di un sopralluogo in cantiere avvenuto nel giugno 2016, il sig. ### le presentava la figlia ### la quale commentava le modifiche proposte, affermando che erano realizzabili, seppur affidandosi al giudizio del padre, precisando di non essere un tecnico. 
Quanto emerso dalle prove testimoniali non risulta smentito dalle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi (in particolare, #### e ###; infatti, seppure essi abbiano dichiarato di non aver mai visto ### incontrare gli attori o di non aver mai visto la stessa far visionare appartamenti a terzi, ciò può spiegarsi in ragione del fatto che ella si recava in cantiere rare volte, come anche confermato dalla teste ### (la quale dichiarava “### veniva pochissimo”); è quindi verosimile che in quelle poche occasioni in cui ### presenziava agli incontri con gli attori non fossero presenti i testimoni che hanno riferito di non averla vista parlare con gli acquirenti. Né infine la presenza di una donna in cantiere può ricondursi solo all'architetto ### che, escussa come teste, ha dichiarato di non conoscere gli attori ed ha precisato di non aver mai parlato con gli acquirenti, precisando che prima di porre in vendita gli immobili, sarebbe stato necessario presentare al Comune una richiesta di variante. 
Le risultanze istruttorie hanno infine confermato che ### assunta la carica di rappresentante legale, era più volte presente in cantiere e incontrava i coniugi ### e ### il loro tecnico di fiducia e in un'occasione anche il sig. ### amico dell'attore ### Il teste ### D'### tecnico di fiducia degli attori subentrato al geometra ### dopo l'estate del 2016, riferiva che nel settembre 2016, in occasione di un sopralluogo in cantiere, il sig. ### gli aveva presentato il figlio ### che aveva partecipato alle conversazioni inerenti lo stato di avanzamento dei lavori; ha inoltre aggiunto che successivamente, fino ai primi mesi del 2017, aveva incontrato ### in altre occasioni, e che quest'ultimo assisteva sempre accanto al padre alle conversazioni aventi carattere tecnico, inerenti il capitolato lavori, ovvero l'umidità di risalita e i modi possibili per frenarla. 
Il teste ### ha dichiarato di aver conosciuto ### in occasione di un sopralluogo in cantiere avvenuto nel periodo di ### 2018; ha riferito che era stato ### a presentargli il figlio e che in quell'occasione, ### e ### avevano intrattenuto una conversazione di carattere tecnico e ### era rimasto all'interno dell'automobile, precisando tuttavia che la conversazione era avvenuta a pochissima distanza dall'autovettura. Anche se il testimone si è espresso in termini dubitativi in ordine alla circostanza che ### stesse ascoltando la conversazione, le dichiarazioni provano la presenza del convenuto in cantiere durante un incontro tra il padre ### e i promissari acquirenti. 
In conclusione, raggiunta la prova che i due convenuti erano presenti in cantiere in occasione di alcuni incontri tra ### e gli attori, incontri durante i quali peraltro venivano affrontate tematiche di carattere tecnico riguardanti la ristrutturazione degli immobili promessi in vendita, si può ragionevolmente affermare che ### e ### fossero a conoscenza - ovvero erano nelle condizioni di conoscere e, in qualità del ruolo ricoperto avrebbero dovuto conoscere, informarsi e sapere - che gli immobili erano già stati promessi in vendita. 
Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata la responsabilità dei convenuti per i danni patiti dagli odierni attori per effetto della nullità dei contratti preliminari di che trattasi responsabilità che va ricondotta a quella extracontrattuale, riconducibile al disposto di cui all'art. 2476, comma 6, Ai sensi dell'art. 2476 c.c. gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri a essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società; il comma sesto del medesimo articolo stabilisce che: “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”; il comportamento doloso o colposo dell'amministratore che rileva nella detta fattispecie non può che essere quello inerente il ruolo ricoperto; può poi essere ritenuto che gli obblighi cui è tenuto l'amministratore vadano assolti con la diligenza richiesta in relazione alla natura degli affari di volta in volta considerati, ma pur sempre con un grado di diligenza minima, al di sotto della quale il ruolo di amministratore non può che considerarsi esercitato in senso contrario agli interessi della società, dei soci e dei terzi con cui la stessa si trova a contrattare per qualsivoglia titolo. 
Orbene, nel caso di specie ### deve ritenersi responsabile dei danni subiti dagli attori, atteso che, venuta a conoscenza ( o dovendo conoscere) dell'avvenuta promessa in vendita degli immobili da parte del padre, senza che quest'ultimo fosse munito del potere di rappresentanza della società, non ha esercitato alcuno dei poteri che le spettavano in qualità di amministratore per rimediare agli illeciti posti in essere in nome della società e in danno dei promissari acquirenti. 
Ugualmente, ### deve ritenersi responsabile dei danni subiti dagli attori, atteso che, pur essendo a conoscenza ( o dovendo essere a conoscenza del fatto) che gli immobili erano già stati promessi in vendita ai coniugi ### e ### successivamente ha trasferito a terzi i medesimi beni, nonostante la pendenza del procedimento cautelare per sequestro conservativo, poi effettivamente concesso. 
Va peraltro aggiunto che, anche ove i convenuti non sapessero dell'attività contrattuale realizzata dal padre, essi hanno violato i più elementari doveri di controllo e vigilanza su di essi incombenti per la rivestita qualità di amministratori unici e legali rappresentanti della società. È evidente che essi, che avevano interamente delegato la gestione della società al padre ### non hanno mai svolto in concreto la vigilanza e il controllo sul suo operato. ### di qualsivoglia attività di controllo e vigilanza emerge inequivocabilmente dalle circostanze emerse nel corso del giudizio; in particolare, è emerso che ### era in possesso dei documenti della società inerenti gli immobili, tanto da averne promesso in vendita due, con atti completi di planimetrie e timbri della società, ed è emerso che ### era sempre presente in cantiere e che a lui rispondevano operai e maestranze.  ### anche minimo al dovere di diligenza, di controllo e vigilanza sull'operato dell'amministratore di fatto, avrebbe infatti consentito di apprendere l'illecita stipulazione dei preliminari da parte di ### e l'assunzione dei rimedi per impedire il perpetrarsi degli illeciti in danno degli attori.  ### e ### vanno dunque condannati, in solido con ### a risarcire i danni patiti dai sig.ri ### e ### in esecuzione del preliminare nullo stipulato il ###, danni che ammontano complessivamente a € 23.000,00, di cui €7.000,00 che furono versati a titolo di caparra ed € 16.000,00 che furono pagati a titolo acconto prezzo.  ### e ### vanno altresì condannati, in solido con ### a risarcire i danni patiti dal sig. ### in esecuzione del preliminare nullo stipulato il ###, danni che ammontano complessivamente a € 42.000,00, di cui € 10.000,00 che furono versati a titolo di caparra ed € 32.000,00 che furono successivamente corrisposti mediante assegni circolari in favore di ### e in favore di dipendenti e fornitori della A.B. ### s.r.l. 
Gli stessi convenuti vanno infine condannati in solido a risarcire i danni patiti dal sig. ### pari a € 11.652,00, corrispondenti al debito sorto nei confronti dell'ingegnere D'### per prestazioni professionali inerenti alla ristrutturazione degli immobili. 
Ogni altra domanda va respinta. 
Le spese di giudizio - liquidate tenendo conto di quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014- seguono la soccombenza; pertanto, ##### in solido fra loro, vanno condannati al pagamento delle spese processuali in favore di ### e di ### possono essere compensate le spese del processo nei confronti di ### srl. 
I convenuti #### e ### vanno altresì condannati al pagamento delle spese del procedimento cautelare di ### quantificate tenendo conto del II scaglione della tabella inerente i procedimenti cautelari.  PQM Il Giudice, definitivamente decidendo, così provvede: - Dichiara la nullità del contratto preliminare di compravendita stipulato il ### tra ### e ### da un lato, e A.B. ### s.r.l., dall'altro lato; - Dichiara la nullità del contratto preliminare di compravendita stipulato il ### tra ### e A.B. ### s.r.l.; - Dichiara la responsabilità precontrattuale di ### e la responsabilità extracontrattuale di ### e di ### - #### e ### in solido fra loro, al pagamento in favore di ### e di ### della somma di € 23.000,00, maggiorata degli interessi legali a far data della corresponsione, sino al soddisfo; - #### e ### in solido fra loro, al pagamento in favore di ### della somma di € 42.000,00, maggiorata degli interessi legali a far data della corresponsione, nonché al pagamento della somma di € 11.652,00, rivalutata e maggiorata degli interessi legali, dalla domanda al soddisfo; - Rigetta ogni altra domanda; - ##### in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, liquidate in complessivi € 800,00 per esborsi ed € 7.052,00 ciascuno per compensi oltre a ### CPA e spese generali come per legge; - #### e ### in solido fra loro, al pagamento delle spese del procedimento cautelare di ### liquidate in complessivi € 1751,5 ciascuno per compensi, oltre a ### CPA e spese generali come per legge; - Compensa le spese del procedimento nei confronti di ### di ### srl. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.sa ### presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.sa ### magistrato ordinario in tirocinio.  

causa n. 7056/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Di Bella Gaia

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Tribunale di Benevento, Sentenza n. 37/2026 del 11-01-2026

... l'avverso dedotto asserendo l'insufficienza delle prove a fondamento della domanda. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari. Depositate le note ex art. 171-ter c.p.c. alla prima udienza del 19.02.25, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed era rinviata sino al 29.10.25 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Il giudizio ha ad oggetto la restituzione dell'importo complessivo di € 35.300,00 corrisposto dal genitore degli attori al convenuto dapprima con bonifico di € 15.300,00 intestato all'### srl per pagamento di auto acquistata dal sig. ### in data ### ed, in un secondo momento, con bonifico di € 20.000,00 intestato direttamente al mutuatario in data ###; entrambe le pattuizioni venivano sostanziate nella scrittura privata del 23.10.17, disconosciuta nel giudizio r.g. 571/2022 conclusosi con sentenza n. 1374-24, in data ###, in cui la dott.ssa ### ne accertava la veridicità in qualità di ### Gli attori richiedevano il pagamento con diffida e messa in mora del 15.01.22, senza esito. Gli attori, dunque, agiscono in giudizio per ottenere la restituzione di detti importi, indebitamente (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO II sezione civile - in persona del Giudice Onorario di ###. ### - in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 2717 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, proposta con atto di citazione datato 03.09.24, e vertente TRA #### e ### elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv. ### che li rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto introduttivo #### elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. ### che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione ###: Contratto di comodato ### All'udienza del 29.10.25 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti ### presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit. 
Gli attori citavano in giudizio, con atto di citazione regolarmente notificato, #### per far dichiarare e statuire che tra l'#### ed il convenuto era stato stipulato un contratto di mutuo infruttifero per la somma di € 35.300,00 e che, a fronte dell'inadempienza di quest'ultimo alla restituzione della somma anche a fronte di diffida ad adempiere, doveva essere condannato alla restituzione dell'importo oltre interessi dalla domanda, oltre spese diritti ed onorari della procedura e di quelle stragiudiziali, sia mediazione che negoziazione assistita, entrambe esperite. ### traeva origine da un comodato effettuato dal de cuius degli attori, #### sulla base di scrittura privata del 23.10.17 di cui veniva accertata l'autenticità nel giudizio r.g. 571-22 di questo Tribunale ed in ragione del versamento degli importi mediante due separati bonifici. 
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto contestava tutto l'avverso dedotto asserendo l'insufficienza delle prove a fondamento della domanda. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari. 
Depositate le note ex art. 171-ter c.p.c. alla prima udienza del 19.02.25, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed era rinviata sino al 29.10.25 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il giudizio ha ad oggetto la restituzione dell'importo complessivo di € 35.300,00 corrisposto dal genitore degli attori al convenuto dapprima con bonifico di € 15.300,00 intestato all'### srl per pagamento di auto acquistata dal sig. ### in data ### ed, in un secondo momento, con bonifico di € 20.000,00 intestato direttamente al mutuatario in data ###; entrambe le pattuizioni venivano sostanziate nella scrittura privata del 23.10.17, disconosciuta nel giudizio r.g. 571/2022 conclusosi con sentenza n. 1374-24, in data ###, in cui la dott.ssa ### ne accertava la veridicità in qualità di ### Gli attori richiedevano il pagamento con diffida e messa in mora del 15.01.22, senza esito. 
Gli attori, dunque, agiscono in giudizio per ottenere la restituzione di detti importi, indebitamente trattenuti dall'### Verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, parte convenuta compariva semplicemente deducendo l'infondatezza del giudizio per carenza di prova. 
La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono. 
Va premesso che l'art. 1803 c.c. stabilisce che: “Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.”. In caso di comodato senza termine, l'art. 1810 c.c. afferma il seguente principio: “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”. Infatti, secondo l'orientamento delle ### n. 3168/2011, “nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo; in mancanza di tale destinazione, invece, l'uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile ad nutum da parte del proprietario”. 
Sulla base di tali presupposti e della documentazione agli atti, la scrittura privata del 23.10.17 comporta un'inversione dell'onere della prova ex art. 1988 c.c. in ragione dell'evidente ricognizione di debito ivi contenuta: pur non essendo stata dimostrata la traditio con l'esibizione dei bonifici, doveva essere il convenuto a dimostrare l'inesistenza del debito o la sua estinzione. Tale principio, pacifico in giurisprudenza, è stato di recente confermato dalla Suprema Corte: “la ricognizione di debito ‘non costituisce un' autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto.” (Cass. ord. 15764-25) Gli attori, per quanto detto, hanno dimostrato il pagamento della somma di € 35.300,00 e la successiva richiesta di restituzione entro il ###, per cui il convenuto dovrà restituire tale importo, non avendo egli addotto alcun elemento impeditivo o limitativo del diritto, neppure in relazione al quantum dovuto; la genericità delle deduzioni del convenuto ritengono astrattamente applicabile pure il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. attuabile, come da codice di rito, unicamente tra le parti costituite. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenendo conto degli scaglioni medi per il valore di riferimento del contendere applicati in ragione della vigente legge professionale, al netto della fase istruttoria non tenutasi, oltre le fasi stragiudiziali richieste e comprovate.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da #### e ### nei confronti di ### ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accerta e dichiara che tra ### ed il convenuto ### è stato stipulato un contratto di mutuo infruttifero per la somma di € 35.300,00; 2) Accerta e dichiara, per quanto in motivazione, che ### è debitore di tale importo nei confronti degli attori, eredi del defunto ### e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore di questi ultimi dell'importo di € 35.300,00 oltre interessi dalla domanda; 3) Rigetta ogni altra eccezione e domanda formulate nel corso del giudizio; 4) ### al pagamento delle spese di lite in favore di ##### e ### in solido, che liquida in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 2.905,00 per la fase decisoria, per un complessivo di € 5.810,00, oltre € 545,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario spese generali ex art 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. ### 5) ### al pagamento, in favore di #### e ### in solido, di tutte le spese sostenute per il procedimento di mediazione e per il procedimento di negoziazione assistita ex D.L. 132-14 come dimostrate nel corso del presente giudizio ed ai relativi, ovvero € 536,00 per la fase di attivazione della mediazione ed € 536,00 per la fase di attivazione della negoziazione assistita ex D.L. 132-14, per un complessivo di € 1.072,00 oltre rimborso forfettario spese generali ex art 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. ### dichiaratasi antistataria. 
Benevento, lì 07 gennaio 2026 

IL GIUDICE
ONORARIO DI PACE Avv.


causa n. 2717/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Molino Rosario

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Tribunale di Pistoia, Sentenza n. 422/2024 del 08-11-2024

... udienza), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali). Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: -accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente all'anno scolastici 2019-20 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta la somma di euro 500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite che liquida per l'intero in euro 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA ### Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I ### iscritta al n. r.g. 380/2024 promossa da: ### (C.F. ###) con gli avv.ti. ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###) PARTE RICORRENTE contro ###'#### (C.F./P.IVA ###), contumace PARTE RESISTENTE Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La ricorrente, docente di ruolo presso l'### “### Iozzelli” di ####, lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo ### 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente all'anno scolastico nel quale ha prestato servizio come docente precario alle dipendenze del Ministero dell'### in forza di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Chiede, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale di Pistoia sez. lavoro, in accoglimento del ricorso: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015, per l'importo di € 500,00 annui per l'a.s. 2019-20, per l'effetto, condannare il Ministero dell'### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/11/2024 al pagamento in favore del ricorrente la somma di € 500,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. 
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace. 
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il termine del 7.11.2024. La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.  ***  1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 
Invero, la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto: 1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ###, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/11/2024 graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. 
Tanto osservato, nella specie, la ricorrente ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza nell'anno scolastico 2019-20 in virtù di contratto fino al termine delle attività didattiche ( doc. 2 - ricorso), nonché di essere attualmente interna al sistema delle docenze scolastiche essendo transitata in ruolo in data ### (cfr. doc. 1 - ricorso). 
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge 107/2015, relativamente all'anno scolastico dianzi indicato. 
Posto, poi, che l'amministrazione convenuta - scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio - ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per l'anno scolastico sopra indicato, per complessivi euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/11/2024 2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta; tali spese sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (fino ad euro 1.100) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate; unica udienza), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali). 
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: -accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente all'anno scolastici 2019-20 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta la somma di euro 500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite che liquida per l'intero in euro 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.  - compensa per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.  ### pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c Pistoia, 8 novembre 2024 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/11/2024 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/11/2024

causa n. 380/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Venzo Emanuele

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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n. 1064/2025 del 17-12-2025

... rimanendo pertanto irrilevanti sotto tale profilo le prove orali formulate dal convenuto, sia perché inidonee a fondare un eventuale addebito di responsabilità della risoluzione in capo alla controparte (non essendosi dedotto né provato alcunché in merito all'effettivo impedimento costituito dai cavi elettrici, donde la genericità dell'allegazione e del capitolo di prova testimoniale allo scopo formulato) - con conseguente rigetto in parte qua della conclusione, da intendersi quale domanda riconvenzionale proposta, di accertamento “che i lavori non sono iniziati per causa imputabile esclusivamente alla committente sig.ra ### causando danni al resistente” (pag. 4 comparsa di costituzione) - sia perché in ogni caso inidonee ad impedire l'insorgenza in capo alla convenuta dell'obbligazione restitutoria dell'indebito percepito a seguito della risoluzione del contratto. La generica allegazione di spese sostenute in misura maggiore rispetto all'importo per cui è causa, difatti, priva di ulteriori specificazioni e in ogni caso di elementi di prova a supporto, impedisce ogni ulteriore determinazione al riguardo. Ne viene che risulta provato l'indebito (cioè il pagamento di € 16.500,00 (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Oggi 17 dicembre 2025, alle ore 9:45, innanzi al Giudice dott. ### sono comparsi: ### l'avv. ### sostituita dall'avv. ####.C.P. ### - ### A #### SEMPLIFICATA, l'avv. ### sostituito dall'avv. ####. ### insiste nelle conclusioni formulate e chiede che la causa sia decisa.  ###. ### insiste nelle conclusioni formulate negli atti e verbali di causa. 
Il Giudice Preso atto delle conclusioni formulate, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.  omettendone la lettura in considerazione delle prescritte modalità di celebrazione dell'udienza. 
Il Giudice dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 509/2024, avente ad oggetto ripetizione di indebito, promossa da: ### nata a ### il ###, c.f. ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### c.f. ###, domiciliat ###via ### I n. 51 ATTORE contro N.C.P. ###À ###À ### SEMPLIFICATA, p.i. ###, con sede ###### rappresentata e difesa dall'avv. ### C.F.  ###, domiciliat ###Is. 162/### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso del 23/4/2024 ### rappresentava che con contratto di appalto del 9/4/2022 aveva commissionato alla ### artigiane s.r.l.s. l'esecuzione dei lavori di cui al permesso di costruire n 3406 del 7/4/2022, convenendo il corrispettivo di € 226.333,61 oltre iva ed oltre € 30.000,00 “quale somma in eccesso a carico del committente ed in favore dell'impresa” (pag. 2 citazione), pagata per la metà entro l'inizio dei lavori ed il residuo alle scadenze pattuite; che con bonifico bancario del 22/4/2022 l'attrice pagava la prima rata di € 15.000,00 oltre iva, previa fattura 3 del 12/4/2022; che, stante l'inadempimento della prestazione, nel mese di luglio 2022 le parti risolvevano consensualmente il contratto, senza che tuttavia la convenuta provvedesse a restituire la somma di € 15.000,00. Chiedeva, dunque, la condanna della controparte al pagamento di € 16.500,00, oltre interessi e rivalutazione. 
Con comparsa del 9/1/2025 si costituiva la ### s.r.l.s., deducendo che “Per poter cominciare i lavori il resistente ha dovuto farsi carico dell'acquisto dei materiali e pagare tutte le maestranze necessarie per portare avanti gli impegni contrattuali. Senonchè i lavori non sono iniziati per problematiche tecniche non addebitabili al resistente cha hanno causato un notevole disagio economico al cospetto della perdita dell'intero lavoro di oltre 200.000,00 mila euro. Tanto premesso la somma di euro 15.000,00 è assolutamente insufficiente a coprire le spese necessarie sostenute dalla NCP per la fase prodromica dei lavori” (pag. 3). Chiedeva, pertanto, in via preliminare di elaborare una proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c. e, nel merito, di rigettare la domanda e di accertare “che i lavori non sono iniziati per causa imputabile esclusivamente alla committente sig.ra ### causando danni al resistente” (pag. 4), con vittoria di spese e compensi. 
Con ordinanza del 21/1/2025 questo Giudice formulava la proposta conciliativa richiesta, accettata dall'attrice. Stante la mancata dichiarazione della parte convenuta, all'udienza del 27/5/2025 si disponeva il rinvio allo scopo di acquisire l'adesione o meno. ### veniva formulata con la nota del 4/7/2025, donde la fissazione dell'udienza del 18/11/2025 per la definizione conciliativa della controversia. All'udienza suddetta, però, parte convenuta rappresentava il venir meno della volontà di aderire alla proposta, stante la disposta liquidazione volontaria della società convenuta. Con ordinanza del 13/12/2025 si rigettava l'istanza ex art. 186 bis c.p.c. e veniva fissata l'odierna udienza per la decisione contestuale. 
La domanda è fondata e va accolta. 
Costituiscono, in particolare, fatti non contestati quello relativo alla stipula tra le parti del contratto di appalto (cfr. doc. 1 fascicolo di parte convenuta) e quello relativo alla risoluzione consensuale dello stesso nel luglio 2022. Sebbene parte convenuta abbia dedotto “la presenza di cavi ad alta tensione della luce che hanno ostacolato l'inizio dei lavori e per tale motivi la ### alla presenza del committente ha dovuto lasciare il cantiere. Il resistente ha più volte cercato di riprendere i lavori senza avere mai la possibilità atteso che il committente su cui incombe ex art. 5 del contratto di locazione l'obbligo e l'onere di garantire l'accessibilità ai luoghi di lavoro non ha adempiuto ai propri obblighi” (pag. 3 comparsa), in ogni caso non risulta specificamente contestato il fatto addotto dalla controparte della risoluzione consensuale nel luglio 2022. Peraltro, è opportuno aggiungere che, quand'anche si volesse escludere la risoluzione consensuale nei termini dianzi indicati, è in ogni caso pacifico che il contratto intercorso tra le parti si sia sciolto, rimanendo pertanto irrilevanti sotto tale profilo le prove orali formulate dal convenuto, sia perché inidonee a fondare un eventuale addebito di responsabilità della risoluzione in capo alla controparte (non essendosi dedotto né provato alcunché in merito all'effettivo impedimento costituito dai cavi elettrici, donde la genericità dell'allegazione e del capitolo di prova testimoniale allo scopo formulato) - con conseguente rigetto in parte qua della conclusione, da intendersi quale domanda riconvenzionale proposta, di accertamento “che i lavori non sono iniziati per causa imputabile esclusivamente alla committente sig.ra ### causando danni al resistente” (pag. 4 comparsa di costituzione) - sia perché in ogni caso inidonee ad impedire l'insorgenza in capo alla convenuta dell'obbligazione restitutoria dell'indebito percepito a seguito della risoluzione del contratto. La generica allegazione di spese sostenute in misura maggiore rispetto all'importo per cui è causa, difatti, priva di ulteriori specificazioni e in ogni caso di elementi di prova a supporto, impedisce ogni ulteriore determinazione al riguardo. 
Ne viene che risulta provato l'indebito (cioè il pagamento di € 16.500,00 documentato e non contestato, divenuto indebito a seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale intercorso tra le parti), mentre non risulta provato alcun fatto impeditivo rispetto alla pretesa restitutoria azionata, donde l'accoglimento della domanda. Non è dovuta la rivalutazione richiesta, trattandosi di debito di valuta. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e in diritto, al netto della fase istruttoria non espletata.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna N.C.P. ### s.r.l.s. al pagamento nei confronti della controparte della somma di € 16.500,00, oltre interessi dal 16/2/2023 fino al soddisfo. 
Condanna altresì la parte N.C.P. ### s.r.l.s. a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 237,00 per spese ed in € 1.700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. 
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..  ### di ### 17 dicembre 2025 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 509/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fabrizio Di Sano, Arcilesi Francesca

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Tribunale di Terni, Sentenza n. 920/2025 del 30-12-2025

... della figlia e della ricorrente, sono state ammesse le prove richieste. Con decreto del 20.3.2025 è stata nominata curatrice speciale della minore. Nel corso del giudizio su richiesta delle parti, il giudice istruttore ha riservato al Collegio la sola decisione sullo status, previa rinuncia da parte dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda di separazione deve essere accolta. ### degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Persistendo un contrasto sulle ulteriori domande, il giudizio deve proseguire per la relativa istruttoria, come da ordinanza emessa in data odierna. La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva. P.Q.M. Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i signori ### e ### coniugi per matrimonio celebrato in #### in data ###; dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa ### rel.  dott. ssa ### Giudice dott. ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 433/2023 promossa da: ### nata a #### il ###, con il patrocinio dell'Avv.  ### e dell'Avv.  ####, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti; RICORRENTE E ### nato a #### il ###, con il patrocinio dell'Avv.  #### dell'Avv. ### dell'Avv. ### con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti; RESISTENTE Avv. ### quale ### speciale della minore ### nata ad ### il ###, giusto provvedimento di nomina del 20.3.2025, rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c. elettivamente domiciliata presso il suo studio; ### e con l'intervento del ### presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale ### di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il ###, ### ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, ### , esponendo che il matrimonio è stato celebrato in ### in data ### e che dall'unione è nata in data ### la figlia ### e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati. 
La ricorrente ha evidenziato di aver prestato attività lavorativa presso le numerose attività imprenditoriali del marito, impegnato nell'attività di famiglia di diagnostica, e in numerose altre attività nel campo della nautica, dedicandosi dopo la nascita della minore a tali attività ed alla gestione della figlia, considerando le numerose trasferte, anche all'estero del resistente impegnato in attività di realizzazione di imbarcazioni e in traversate oceaniche. La ricorrente ha quindi rappresentato la scelta del marito di intraprendere un'ulteriore attività imprenditoriale, nel 2019, con la creazione di una società agricola con attività di ricezione (c.d. albergo diffuso), della quale la ricorrente è stata nominata amministratrice, con la scelta del resistente di voler trasferire l'intera famiglia in tale località distante dai luoghi di vita della figlia minore; a fronte della resistenza della ricorrente ad aderire a questa proposta il resistente si sarebbe trasferito a vivere in tale struttura da solo, interrompendo la convivenza coniugale. La ricorrente ha quindi formulato le proprie richieste in ordine alle pronunce accessorie chiedendo l'affidamento esclusivo a sé della figlia lamentando difficoltà di relazione tra il padre e la minore, con collocamento prevalente presso la propria abitazione e disciplina delle frequentazioni padre figlia solo a seguito di valutazioni sulla capacità genitoriale del padre, assegnazione a sé della casa familiare, dando atto dell'intervenuto trasferimento del resistente in altra abitazione e ponendo a carico del resistente contributo di € 1500 per il mantenimento della figlia minore, oltre all'80% delle spese straordinarie, con richiesta di porre a carico del resistente quale contributo per il mantenimento della stessa ricorrente importo mensile di € 2.500,00; con vittoria di spese. 
All'udienza presidenziale dell'8.5.2023 è comparsa la sola ricorrente dichiarando di dimorare con la figlia nella casa familiare, in ### in immobile di proprietà dei genitori del resistente che ne hanno l'usufrutto, di essere amministratrice di società di cui è contitolare il resistente, non percependo alcun reddito, di essere comproprietaria di quota di immobile di abitazione della madre. All'esito dell'udienza è stato disposto l'ascolto diretto della minore e sono stati acquisiti documenti. 
All'esito dell'ascolto della minore e delle acquisizioni documentali sono stati adottati i provvedimenti presidenziali, disponendo l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, attribuendo alla stessa la decisione per le questioni di maggiore rilevanza riguardanti la minore ad eccezione delle scelte relative all'iscrizione della minore nei nuovi cicli scolastici (superiori, universitari etc,), della scelta del cambiamento della residenza abituale della figlia e delle scelte mediche più rilevanti (per interventi chirurgici o interventi ospedalieri analoghi) prevedendo che solo tali scelte di maggiore rilevanza dovessero essere assunte con il necessario consenso paterno, disponendo la collocazione prevalente della figlia minore presso l'abitazione della madre, disciplinando le modalità di frequentazione padre figlia (con la previsione che il pernottamento in ### nel luogo di domicilio del padre, potesse essere possibile solo in mancanza di opposizione da parte della minore), con assegnazione della casa familiare alla ricorrente, determinando in 1.500,00 euro il contributo mensile dovuto da ### per il mantenimento della figlia ### oltre ### annuale, ponendo a carico del padre l'80% e della madre il 20% alle spese straordinarie per la figlia; determinando in 2.000,00 euro il contributo mensile dovuto da ### per il mantenimento della ricorrente. 
In data ### si è costituito ### non opponendosi alla domanda di seprazione formulata dalla controparte, ma contestando le allegazioni contenute negli atti introduttivi della ricorrente, in particolare il resistente ha contestato quanto affermato dalla controparte in merito all'attività lavorativa, asseritamente svolta dalla ### nell'ambito delle imprese di famiglia, evidenziando al contrario le difficoltà caratteriali e gli asseriti problemi psicologici della moglie conseguenza di difficoltà affrontate nell'infanzia, con comportamenti della ### tesi ad allontanare la figlia dal resistente. Il resistente ha sottolineato di aver cercato di accontentare la moglie consentendole un elevato tenore di vita, garantito solo dall'aiuto economico della famiglia di origine dello stesso ### rilevando problematiche nella moglie affetta da sindrome da acquisto compulsivo e da difficoltà di relazione, con difficoltà altresì di gestione della casa familiare non tenuta adeguatamente pulita. Tanto premesso il resistente ha quindi chiesto venisse disposta l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con ampie modalità di frequentazione padre figlia comprensive anche del pernottamento, determinando in € 1000 mensili il contributo da porre a suo carico per il mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie, con richiesta di rigetto della domanda delle ricorrente di determinare contributo per il di lei mantenimento in considerazione dell'elevato titolo di studio ### e delle potenzialità lavorative della stessa; con vittoria di spese. 
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU sulle capacità genitoriali delle parti e sulla condizione della minore, sono stati adottati provvedimenti di modifica delle condizioni di affidamento, è stato disposto il sequestro dei beni del resistente in considerazione del grave inadempimento agli obblighi sullo stesso gravanti di mantenimento della figlia e della ricorrente, sono state ammesse le prove richieste. 
Con decreto del 20.3.2025 è stata nominata curatrice speciale della minore. 
Nel corso del giudizio su richiesta delle parti, il giudice istruttore ha riservato al Collegio la sola decisione sullo status, previa rinuncia da parte dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art.  190 c.p.c. 
La domanda di separazione deve essere accolta. ### degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. 
Persistendo un contrasto sulle ulteriori domande, il giudizio deve proseguire per la relativa istruttoria, come da ordinanza emessa in data odierna. 
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.  P.Q.M.  Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i signori ### e ### coniugi per matrimonio celebrato in #### in data ###; dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di #### (atto 4, parte 2, serie ###, dell'anno 2006); rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.   Così deciso nella camera di consiglio in data #### est.   Dr.ssa ### n. 433/2023

causa n. 433/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Monica Velletti

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