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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 2489/2023 del 13-12-2023

... al ### la corresponsione delle proprie provvigioni, emettendo la fattura n. 17 del 31.12.2012, pari ad € 689,70 (inerente la locazione) e quella n. 15 del 28.12.2014, pari ad € 6.559,41 (relativa alla compravendita), per un totale di € 7.249,11 (oltre interessi); che tali richieste erano rimaste senza esito. 1.2. - In data ###, il tribunale di ### emetteva il decreto ingiuntivo n. 84/2015 che veniva notificato, in data ###, a ### il quale, nel proporre opposizione, esponeva: di non aver dato nessun incarico al ### di individuare persone interessate all'acquisto o alla locazione dell'immobile di sua proprietà; che, infatti, il ### si era occultamente inserito nella trattativa all'insaputa di entrambe le parti, tacendo la sua qualità di mediatore; che, del resto, esso ### residente a ### (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei ### dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 1322/2021 promossa da: ### (C.F. ###) con il patrocinio dell'Avv.  #### APPELLANTE/I nei confronti di ### (CF ###) con il patrocinio dell'Avv. ### (CF ###) APPELLATO/I avverso la sentenza n. 584/2021 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il ### CONCLUSIONI In data ### la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per parte appellante: “### l'ill.ma Corte di appello adita, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 584/2021 ogni diversa istanza disattesa: sul merito: - ### le pretese avanzate dall'opponente in quanto illegittime, generiche, indeterminate oltre che assolutamente non veritiere e non provate, per l'effetto dichiarare pienamente valido ed efficace il decreto ### n. 84/2015 emesso dal Tribunale di Arezzo in data ###. - Accertare e dichiarare inoltre che l'opponente ha agito in giudizio con mero intento defatigatorio e/o dilatorio dell'adempimento dovuto all'odierno appellante e con piena cognizione dell'infondatezza delle ### il: 08/01/2024 n.74/2024 importo 200,00 proprie domande e, per l'effetto, condannare ### al risarcimento dei danni per responsabilità processuale da liquidarsi in via equitativa in favore di ### ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. - Sulle spese e compensi professionali ### la sentenza di condanna agli oneri professionali disposti a carico di ### e stabilire vittoria di compensi e spese per entrambi i gradi di giudizio”. 
Per parte appellata: “affinché l'Illma Corte di Appello di Firenze , ogni contraria istanza disattesa e reietta , ### respingere l'appello proposto da ### poiché inammissibile ed infondato e per l'effetto ### confermare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Arezzo n. 584/2021 pubblicata in data ###, riportandosi alle conclusioni svolte in primo grado dall'appellato ### così come formulate con atto depositato in data ### dinanzi al Tribunale di Arezzo. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, regolarmente notificato, ### conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, ### proponendo gravame avverso la sentenza n. 584/2021, emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il ###, che, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dal ### l'aveva accolta, con conseguente condanna del ### al pagamento delle spese di lite.  1 - Il giudizio di primo grado.  1.1. - Con ricorso proposto in via monitoria, ### esponeva: di svolgere la professione di agente immobiliare, con studio in ### via ### n. 4; che, nel 2012, ### aveva deciso di mettere in vendita e/o in affitto l'immobile di sua proprietà ubicato in #### n. 10 (Via Margaritone) e, per questo motivo, aveva dato carico, nel gennaio 2012, per il tramite di sua madre ### ad esso ### di individuare, in qualità di intermediario, persone interessate all'acquisto o alla locazione dell'immobile di sua proprietà; che, pertanto, il ### aveva messo in contatto ### con ### il quale si era dimostrato interessato sia alla locazione che all'acquisto dell'immobile; che, in particolare, la ### ed il ### alla presenza e con l'ausilio del ### avevano stabilito che quest'ultimo avrebbe percepito la provvigione della mediazione inerente sia alla locazione che all'eventuale vendita; che, nel marzo 2012, il ### ed il ### avevano stipulato il contratto di locazione cui era seguito, il ###, la stipula della compravendita per il prezzo di € 180.698,00; che, nel dicembre 2012, il ### era venuto a conoscenza della stipula di entrambi i contratti, circostanza che gli era stata taciuta dalle parti; ### il: 08/01/2024 n.74/2024 importo 200,00 che, quindi, il ### aveva chiesto al ### la corresponsione delle proprie provvigioni, emettendo la fattura n. 17 del 31.12.2012, pari ad € 689,70 (inerente la locazione) e quella n. 15 del 28.12.2014, pari ad € 6.559,41 (relativa alla compravendita), per un totale di € 7.249,11 (oltre interessi); che tali richieste erano rimaste senza esito.  1.2. - In data ###, il tribunale di ### emetteva il decreto ingiuntivo n. 84/2015 che veniva notificato, in data ###, a ### il quale, nel proporre opposizione, esponeva: di non aver dato nessun incarico al ### di individuare persone interessate all'acquisto o alla locazione dell'immobile di sua proprietà; che, infatti, il ### si era occultamente inserito nella trattativa all'insaputa di entrambe le parti, tacendo la sua qualità di mediatore; che, del resto, esso ### residente a ### aveva autonomamente apposto un cartello “affittasi” sul portone condominiale del proprio appartamento, con il recapito telefonico della di lui madre, ### che abitava ad ### che, inoltre, anche la ### non aveva mai dato alcun incarico al ### che, al momento della visita dell'appartamento, non si era qualificato come agente immobiliare con nessuna delle parti; concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.  1.3. - Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio ### contestando integralmente l'opposizione della quale chiedeva il rigetto.  1.4. - All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale, nella impugnata sentenza, rilevava: che non sussisteva la prova del conferimento dell'incarico al mediatore, stante l'inattendibilità della testimonianza di ### all'epoca dei fatti collaboratrice dell'agenzia immobiliare, la quale aveva riferito di aver sentito, in occasione di una telefonata in viva voce, la ### dare l'incarico al ### che, infatti, la predetta teste aveva parlato di ben tre incontri avvenuti, a breve distanza di tempo (il 3, il 4 e l'8 gennaio), nell'appartamento, riferendo pure che lo stesso era privo di corrente elettrica sebbene condotto in locazione da terzi, circostanze di per sé poco credibili; che, peraltro, il conferimento dell'incarico a ### per la stipula del contratto di locazione, non si conciliava con l'attribuzione dell'incarico di mediazione al ### così come anche l'apposizione, da parte di quest'ultimo, di un cartello pubblicitario recante il proprio numero di telefono; ### il: 08/01/2024 n.74/2024 importo 200,00 che, inoltre, fortemente significativa era pure la mancata indicazione, come teste, di ### che, pertanto, l'opposizione andava accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. 
Le spese seguivano la soccombenza.  2 - Il giudizio di secondo grado.  2.1. - Avverso tale sentenza proponeva appello ### articolando le seguenti censure: 1) il tribunale aveva errato nel considerare non attendibile la testimonianza di ### in quanto: (-) l'essersi le parti incontrate molte volte, prima di arrivare al raggiungimento di un accordo, rappresentava senz'altro la normalità nei rapporti commerciali; (-) l'avere il teste riferito che, in occasione delle visite dell'immobile, l'appartamento era privo della corrente elettrica non poteva avere alcuna rilevanza sulla sua attendibilità; (-) il primo giudice non aveva considerato che il predetto teste era stato espressamente ritenuto attendibile dalla Corte di Appello di Firenze che, con sentenza n. 2593/2019, nel riformare la decisione di primo grado, aveva respinto l'opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo n. 1969/2014 ottenuto dal ### in relazione alla medesima attività di mediazione; tale sentenza era stata completamente trascurata dal tribunale che non si era pronunciato neppure sull'ammissibilità della relativa produzione documentale; 2) inoltre, la decisione impugnata non era condivisibile anche per le seguenti considerazioni: (-) la mancata intimazione di ### derivava dal fatto che egli era interessato alla causa, in quanto parte dell'altro procedimento civile instaurato dal ### (-) nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla stipula del contratto di locazione presso l'associazione “Confabitare”, avendo il ### svolto la sua attività in epoca antecedente; (-) parimenti irrilevanti erano le testimonianze di ### e di ### essendo gli stessi genitori di ### e, quindi, interessati alla causa (pur non avendo smentito la partecipazione e/o la presenza di ### alle trattative); (-) il primo giudice non aveva considerato che, vertendosi in tema di mediazione tipica, il mediatore aveva diritto alla provvigione a prescindere da un apposito incarico delle parti; (-) risultava provato che l'affare tra il ### ed il ### si era concluso solo per effetto dell'intervento di ### che aveva messo in contatto compratore e venditore; Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.  ### il: 08/01/2024 n.74/2024 importo 200,00 2.2. - Radicatosi il contraddittorio, ### nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.  2.3. - La causa è stata trattenuta in decisione in data ###, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  ***  3 - ### del gravame 3.1. - ### è infondato e va respinto, anche se la motivazione della sentenza gravata deve essere ampiamente integrata.  3.1.1. - In primo luogo, mette conto di evidenziare come dalla stessa narrazione dei fatti fornita dal ### il presunto incarico per lo svolgimento dell'attività di mediazione (in ordine alla vendita e/o alla locazione dell'immobile ubicato in #### n. 10) venne a lui conferito non dal proprietario ### bensì da sua madre ### (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo, comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, pag. 2, nonché atto di appello, pag. 2). 
Del resto, anche la teste ### a prescindere per il momento da ogni valutazione in ordine alla sua attendibilità, nel rispondere sui cap. 3 (“D.C.V. che ### ha contattato ### in qualità di Agente Immobiliare, per locare o vendere un appartamento di proprietà del di lei figlio ### sito in ### alla ### nr.10”) e 4 (“D.C.V. che ### conferiva verbalmente incarico professionale a ### di occuparsi della locazione e/o vendita dell'immobile di cui al cap. 3”) della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte opposta, ha dichiarato, sul cap. 3: “Io lavoro come infermiera professionale, mentre all'epoca dei fatti ero collaboratrice nell'ufficio di ### e collaboravo con lui; è vero, io ero in ufficio e ### aveva parlato al telefono in via voce ed avevo sentito la conversazione”; sul cap.4: “È vero, sia dell'affitto che della vendita”. 
Peraltro, non risulta che il mediatore ebbe mai modo di relazionarsi con il ### dal momento che tutti gli incontri per discutere dell'operazione avvennero, secondo la versione dei fatti fornita dall'appellante (e confermata dalla teste ### sempre tra il ### la ### ed il medesimo ### In particolare, sarebbero stati ### e ### a mettersi d'accordo prima sulla locazione e poi sulla vendita ed a pattuire la provvigione del 3% da corrispondere al mediatore (come allegato dall'appellante e confermato sempre dalla predetta teste).  ### il: 08/01/2024 n.74/2024 importo 200,00 3.1.1.a - Orbene, come affermato dalla Suprema Corte: “accanto al rapporto di mediazione "tipico" è configurabile un rapporto di mediazione "atipico" a favore di un terzo, che ricorre allorché l'attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo - purché abbia un interesse pure solo morale o affettivo a che altri concluda un affare - può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l'eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l'incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta la attività intermediatrice ha concluso l'affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo” (cfr. Cassazione civile, sentenza dell'11.12.2002, n. 17628, nella cui parte motiva si legge: “### un'autorevole dottrina classica e remoti precedenti giurisprudenziali, che questa Corte ritiene di condividere, è possibile configurare anche la mediazione atipica a favore di un terzo. Infatti, non può escludersi che anche un terzo, avendo interesse che altri concludano un affare, possa richiedere l'opera di un intermediario che ne agevoli la conclusione, ed impegnarsi validamente a corrispondere l'eventuale provvigione. Tale rapporto, pur presentandosi simile nel suo aspetto strutturale, non può qualificarsi come mediazione tipica, appunto perché l'attività intermediatrice viene prestata a favore di un soggetto diverso da quello che ha promesso la provvigione e che ha conferito l'incarico mediatorio. Inoltre, e soprattutto, l'atipicità della mediazione discende dal fatto che quest'ultimo soggetto è estraneo alla conclusione dell'affare. In questo caso, però, è necessaria la dimostrazione di quello specifico incarico conferito al mediatore dal terzo e l'assunzione del correlativo obbligo di corrispondere la provvigione (Cass. 9.4.1954, n. 1134; Cass. 29.3.1956, n. 900). In questa ipotesi, per i principi che regolano il contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.), applicabili nei soli limiti in cui gli stessi siano compatibili con il contratto di mediazione (se si segue la teoria prevalente della natura contrattuale della mediazione, anche se va considerato che pure coloro, che escludono detta natura, ritengono tuttavia ammissibile detta mediazione a favore di terzo, come ipotesi atipica di mediazione a natura negoziale), occorre che il terzo abbia interesse (che nel contratto a favore di terzo può anche essere solo morale o affettivo, Cass. n. 3749 del 1979) a detta attività di mediazione in favore di un altro soggetto e che detto soggetto beneficiario della prestazione mediatoria non rifiuti la stessa. In questo caso il diritto alla provvigione sorgerà per il mediatore allorché il terzo, a cui favore è stata effettuata l'attività mediatoria, abbia concluso l'affare, ed il soggetto tenuto alla prestazione della provvigione è colui che ha conferito l'incarico al mediatore, anche se è estraneo all'affare concluso”).  3.1.1.b - Principio che risulta certamente applicabile anche alla fattispecie per cui è causa, sulla base di quanto dedotto dall'appellante e cioè: i) che sarebbe stata la ### a conferire ### il: 08/01/2024 n.74/2024 importo 200,00 l'incarico ### di mediazione al ### ii) che l'impegno al pagamento della provvigione sarebbe stato assunto dalla medesima ### Del resto, non consta che il ### fosse stato al corrente dell'attività di mediazione posta in essere dal ### né che la ### avesse mai speso il nome del figlio, con conseguente produzione degli effetti giuridici nella sfera giuridica di quest'ultimo (c.d. “contemplatio domini”). 
Trattasi, peraltro, di circostanza che non risulta neppure allegata dal ### il quale si è limitato a sostenere che la ### agiva “per conto e nell'interesse del figlio” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 2), ma non anche che costei rivestisse la qualità di suo rappresentante.  3.1.1.c. - In ogni caso, l'esistenza di una contemplatio domini, oltre a non essere stata dedotta, non è stata neppure provata dall'appellante. 
In proposito, si applica il seguente principio: “in tema di mandato con rappresentanza, la "contemplatio domini", che rende possibile l'imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che lo ha concluso, non esige - nel caso in cui l'atto da porre in essere non richiede una forma solenne - l'uso di formule sacramentali e può, quindi, essere desunta anche da un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a rendere edotto l'altro contraente che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche in nome del rappresentato, nella cui sfera giuridica gli effetti dell'atto sono destinati a prodursi direttamente; l'onere della relativa prova in giudizio incombe su chi afferma avere assunto la veste di rappresentante e, ove sia mancata l'allegazione e la prova del predetto comportamento, è insufficiente, ai fini di una diretta imputazione degli effetti dell'atto al mandante, la circostanza che l'atto sia stato posto in essere nel suo interesse” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 31.3.2011, n. 7510). 
Ne deriva che, essendosi in presenza - secondo la stessa prospettazione dell'appellante - di una mediazione atipica in favore di terzo, soggetto obbligato al pagamento della provvigione, insieme al ### era, in ipotesi, solo la ### (e non anche il ###.  3.1.1.d. - Al riguardo, giova considerare che “la legittimazione "ad causam" dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a "subire" la pronuncia giurisdizionale. 
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non di una condizione per la trattazione del merito della ### il: 08/01/2024 n.74/2024 importo 200,00 causa, qual è la "legitimatio ad causam", ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Tale ultima questione concerne il merito della causa: per cui il giudice che riconosca fondata detta eccezione, correttamente decide la controversia, non con una pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa” ( Cassazione civile, sentenza del 6.4.2006, n. 8040). 
Nella specie, a venire in rilievo è, dunque, un difetto di legittimazione passiva (sotto il profilo del difetto di legittimazione a contraddire), come tale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 7.12.2000, n. 15537).  3.1.2. - Ad ogni modo, deve condividersi la valutazione di inattendibilità della testimonianza di ### operata dal tribunale. 
Innanzi tutto, l'essere all'epoca la ### collaboratrice e compagna del ### (cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, pag. 2) induce a dubitare della genuinità delle sue dichiarazioni, essendo la stessa potenzialmente interessata a fornire una versione dei fatti favorevole all'odierno appellante, anche in ragione di un'eventuale compartecipazione agli utili derivanti dagli affari conclusi. 
In ogni caso, la predetta testimonianza presenta evidenti incongruenze che ne minano in radice la credibilità.  3.1.2.a - Difatti, la ### ha riferito di aver partecipato a tre incontri tenutisi il 3, 4 e l'8 gennaio presso l'appartamento del ### dichiarando “la prima volta andammo di pomeriggio, verso le cinque, era piuttosto buio dato che non c'era luce elettrica”. Tuttavia, essendo all'epoca l'immobile ancora locato ad un terzo (###, è evidente come trattasi di circostanza inverosimile, anche in ragione del fatto che, considerata l'ora ed il periodo dell'anno, l'incontro sarebbe avvenuto completamente al buio (e, probabilmente, al gelo). 
Ebbene, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, trattasi di circostanza tutt'altro che secondaria, in quanto è indicativa di una incoerenza, sia intrinseca che estrinseca, delle predette dichiarazioni, anche in ragione del fatto che la partecipazione della ### ai predetti incontri non risulta confermata da alcun altro testimone.  3.1.2.b - Inoltre, se nel rispondere sul cap. 10 della memoria istruttoria di parte opposta (“D.C.V.  che l'ultimo incontro tra ### e ### è avvenuto presso l'abitazione di quest'ultima, sita in ### presso la ### alla presenza anche dell'Agente Immobiliare”) la ### ha dichiarato: “Io non ero presente a tale incontro; di ciò me ne ha parlato il sig. Calamia”, nel rispondere sul cap. 11 (“D.C.V. che locatore e conduttore, alla ### il: 08/01/2024 n.74/2024 importo 200,00 presenza di ### stabilivano in € 570,00 il canone mensile di locazione, ed in € 230.000 il prezzo per l'eventuale vendita immobiliare”), ha, invece, riferito: “è vero tutto quanto in capitolo”. 
Anche in questo caso emerge la contraddizione in cui è caduto il teste il quale, pur non avendo partecipato all'ultimo incontro ### avvenuto tra il ### e la ### ha confermato i termini del presunto accordo finale (senza nemmeno specificare che lo stesso costituiva, eventualmente, oggetto di conoscenza de relato). 
È evidente, quindi, l'inclinazione del teste a fornire una versione dei fatti favorevole all'appellante, il che appare sintomatica di un interesse alla causa e, comunque, di una scarsa genuinità delle sue dichiarazioni.  3.1.2.c - Peraltro, tali dichiarazioni contrastano con quelle rese dall'altra teste ### presidente provinciale della ### la quale ha confermato di essere stata lei a svolgere attività di consulente per la stipula della locazione, dal momento che “la ### è mia cliente da venti anni circa e tutti i suoi contratti li faccio io” aggiungendo “alla stipula del contratto non c'era il sig. ### che non ha svolto alcun ruolo in questo contratto”.  3.1.2.d - Non rileva, poi, che la ### sia stata ritenuta attendibile da questa Corte nel giudizio promosso dal ### nei confronti del ### dal momento che, dalla lettura della relativa sentenza, si evince che il giudizio di attendibilità della teste si fondava sull'esito positivo del riscontro delle sue dichiarazioni con le altre emergenze processuali, che dimostravano lo svolgimento della mediazione per conto del ### mentre, in questo giudizio, tale esito, con riferimento alla posizione del ### è senz'altro negativo. 
Del resto, parte appellante non ha neppure indicato le circostanze sulle quali la teste è stata chiamata a deporre nell'altro giudizio, sicché non è possibile apprezzare compiutamente la valutazione di attendibilità fatta, in quella sede, delle sue dichiarazioni.  3.1.3. - Ad ogni modo, è la stessa versione dei fatti fornita dall'appellante ad essere intrinsecamente non credibile. 
Difatti, il ### nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado (pag. 3), ha affermato che “### rimaneva soddisfatto dell'appartamento visionato e interessato al prezzo proposto a tal punto che proponeva a ### di prendere l'appartamento inizialmente in locazione con l'opzione poi di poterlo acquistare in futuro, qualora il conduttore si fosse realmente trovato a suo agio e ne fosse voluto divenire proprietario. La proposta del promittente acquirente veniva accettata dalla promittente venditore e, pertanto, l'accordo veniva concluso dalle parti pochi giorni dopo la visione dell'immobile, presso l'abitazione della parte venditrice/locatrice alla presenza dell'agente immobiliare; in tale occasione le parti contrattuali ### il: 08/01/2024 n.74/2024 importo 200,00 stabilivano congiuntamente che quest'ultimo avrebbe percepito la mediazione per la locazione, e, se nel futuro vi sarebbe stata la compravendita dell'immobile, l'agente immobiliare avrebbe percepito anche quella per la vendita”. 
Ebbene, è assai arduo ritenere che un agente immobiliare, anche solo minimamente avveduto, dopo aver consentito la conclusione di una locazione - con pattuizione del diritto d'opzione, a favore del conduttore, nel caso di successiva compravendita dell'immobile - non si premunisca di documentare per iscritto la sua attività, procedendo egli stesso alla stesura del contratto. 
Ciò tanto più se si considera che, nonostante l'accordo ### raggiunto a gennaio 2012, il ### avrebbe omesso qualsiasi sollecito nei confronti delle parti per pervenire alla sua formalizzazione, di cui si sarebbe del tutto disinteressato, venendo a conoscenza, per sua stessa ammissione, solo a dicembre 2012 che la locazione era stata nel frattempo stipulata l'1.3.2012. 
Senza pretermettere che, se tale attività di mediazione fosse stata effettiva, la ### evidentemente, non si sarebbe rivolta a ### per la stipula del contratto di locazione, in quanto ciò avrebbe rappresentato per lei un ulteriore costo da sostenere.  3.1.4. - In definitiva, non solo difetta completamente la prova dell'attività posta in essere dal ### ma, inoltre, è la stessa versione dei fatti dallo stesso fornita ad essere incoerente con l'esistenza del diritto reclamato. 
Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.  4 -Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da 5.201-26.000): Fase di studio della controversia (valore medio): € 1.134,00 Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 921,00 Fase decisionale (valore medio): € 1.911,00 Compenso tabellare: € 3.966,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge. 
Si esclude la fase istruttoria/trattazione in quanto non svolta. 
Sussistono, infine, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da ### avverso la sentenza 584/2021 emessa dal Tribunale di ### e pubblicata il ###, così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; ### il: 08/01/2024 n.74/2024 importo 200,00 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge. 
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante. 
Firenze, 29.11.2023 ### relatore ed estensore dott. ### dott. ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.  ### il: 08/01/2024 n.74/2024 importo 200,00

causa n. 1322/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Andreozzi Nicola, Picardi Antonio, Afeltra Simonetta

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Tribunale di Arezzo, Sentenza n. 584/2021 del 08-06-2021

... sorto il diritto a conseguire le provvigioni in capo al convenuto opposto, non appare provato. Ed, invero, a sostegno della tesi relativa alla stipula, verbale, di detto contratto, il signor ### porta quale unico riscontro probatorio la testimonianza dell'allora collaboratrice signora ### che riferisce di aver appreso da una telefonata ascoltata in “viva voce” del conferimento dell'incarico di mediazione da parte della signora ### a ### La teste, tuttavia non appare credibile, allorchè riferisce che nell'appartamento - condotto in locazione ed allora abitato dall'### Tagliabue - non vi fosse la luce elettrica (cap. 5: “è vero, ci sono stati tre incontri, il 3,il 4 e l'8 di gennaio, cui ero presente anche io; la prima volta andammo di pomeriggio, verso le cinque, ed era piuttosto buio (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI AREZZO ### 08/06/2021 nel procedimento n. 999 /2015 davanti al Giudice Istruttore G.O.T.  dr. ### sono comparsi: per parte attrice ### l'Avv. ### e per parte convenuta ### l'Avv. ### nonché la dr. ### ai fini della pratica forense Le parti congiuntamente si riportano ai propri scritti difensivi e chiedono l'accoglimento delle spiegate conclusioni Il Giudice Il giudice dato atto dichiara chiusa la discussione orale e si riserva di dare lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione che formano parte integrante del presente verbale all'esito della camera di consiglio Il Giudice Dr. ### il verbale alle ore 17.20 il Giudice in assenza delle parti da lettura del provvedimento che segue REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Tribunale di Arezzo il Giudice Istruttore G.O.T. dr. ### al termine dell'udienza di discussione orale del 28/05/2019 ha pronunciato a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e dei motivi, la seguente Sentenza Nella causa recante il numero di ruolo 999 /2015 tra le parti ####, rappresentata e difesa dall'Avv. #### - parte attrice - contro #### rappresentato e difeso dall'Avv. #### - parte convenuta Causa avente ad oggetto: ### del processo: Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69/2009 Motivi della decisione: Come evidenziato dal verbale di udienza che precede, la presente causa viene decisa ex art.  281-sexies del ### di Procedura Civile, prescindendo, quindi, dalle indicazioni contenute nell'art. 132 del medesimo ### Trattandosi di norma di accelerazione processuale ai fini della produzione della sentenza, l'art. 281-sexies consente al Giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c. perchè le stesse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal Giudice (conforme: Cass. Civ. 19 ottobre 2006 n. 22409). 
Passando alla disamina della res controversa: la domanda giudiziale è fondata e la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto merita di trovare accoglimento. 
Occorre preliminarmente osservare che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore. 
Esaminato l'art. 2697 c.c. concernente le linee guida generali che presiedono alla ripartizione in sede processuale dell'onere della prova, si deve ritenere che il creditore, attore in senso sostanziale, debba fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza) mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. 
Al contrario la posizione sostanziale di convenuto del debitore nel giudizio di opposizione impone allo stesso di contestare il diritto vantato dal creditore, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa di quest'ultimo o la esistenza di fatti modificativi o estintivi di tale diritto (si veda, da ultimo, sentenza Cassazione sezione prima numero 2421 del 3 febbraio 2006). 
Nel giudizio in oggetto, tuttavia, il contratto di mediazione immobiliare, dal quale sarebbe sorto il diritto a conseguire le provvigioni in capo al convenuto opposto, non appare provato. 
Ed, invero, a sostegno della tesi relativa alla stipula, verbale, di detto contratto, il signor ### porta quale unico riscontro probatorio la testimonianza dell'allora collaboratrice signora ### che riferisce di aver appreso da una telefonata ascoltata in “viva voce” del conferimento dell'incarico di mediazione da parte della signora ### a ### La teste, tuttavia non appare credibile, allorchè riferisce che nell'appartamento - condotto in locazione ed allora abitato dall'### Tagliabue - non vi fosse la luce elettrica (cap. 5: “è vero, ci sono stati tre incontri, il 3,il 4 e l'8 di gennaio, cui ero presente anche io; la prima volta andammo di pomeriggio, verso le cinque, ed era piuttosto buio dato che non c'era la luce elettrica”). 
Peraltro appare già poco verosimile che vengano fatti tre incontri a distanza così ravvicinata: 3-4-8 gennaio in un appartamento condotto in locazione da terzi. 
Del resto che l'appartamento fosse condotto in locazione ed abitato da terzi, fatto peraltro provato per testi: “cap. 4: la vista durò cinque minuti dato che l'appartamento era occupato, anche se non era in casa l'### Tagliabue, che mi aveva dato le chiavi per fare la visita” (a teste ### non appare contestato. 
Premesso che, la circostanza del conferimento dell'incarico per la mediazione appare recisamente contestata da parte opponente e che le deposizioni dei testi intimati: ##### e ### queste ultime testi indifferenti, appaiono precise e concordanti, si osserva altresì: 1) il preteso conferimento di incarico appare di per sé in contrasto, con il comportamento di chi affigga un cartello, offrendo direttamente in locazione il proprio appartamento ai terzi ed indicando il proprio recapito telefonico per tale incombente; 2) il conferimento di incarico a ### comportamento abituale della ### non concorda con l'incarico di mediazione per il contratto di locazione che si deduce affidato a ### peraltro assente alla stipula come dichiarato dalla teste ### (A dr: ### stipula del contratto non c'era il sig. ### che non ha svolto alcun ruolo in questo contratto); 3) appare fortemente significativo che non sia stato intimato quale testimone il sig. ### prima conduttore e successivamente acquirente dell'immobile. 
Non risultando provata la stipula del contratto di mediazione tra le parti, non è certamente dovuto il diritto di provvigione derivante dal contratto medesimo ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato Le spese si liquidano come da dispositivo e seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede: 1) in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 84/2015 N. Decr.  e N. 5350/2014 N. R.G.) emesso dal Tribunale di Arezzo in data ### opposto e per l'effetto 2) condanna il convenuta opposta ### al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attore opponente ### che si liquidano in € 157,73 per spese ed € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali IVA e CSI come per legge. 
Il G.I. 
Dr. ### 

causa n. 999/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Colombo Cristina

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5907/2024 del 10-06-2024

... di 5.000,00€, quale differenza tra le provvigioni concordate sul prezzo di euro 306.000,00 (pari a euro 11.475,41 oltre iva) e quelle derivanti dalla vendita del bene ad un prezzo inferiore,, oltre al danno non patrimoniale. Si costituivano in giudizio le sig.re ### assicurando che, allo stato, ogni problema strutturale dell'immobile doveva dirsi superato, ed invero, dal mese di gennaio dell'anno 2002, la soc. GEO - SURVEYNG aveva impiantato una nuova rete di monitoraggio e aveva eseguito una serie di rilevazioni, di cui l'ultima in data 15 dicembre 2020; dalla relazione accompagnatoria alla rilevazione emergeva una sostanziale situazione di stabilità che ripartiva omogeneamente su tutti i punti spia una variazione in aumento di circa 2 decimi di millimetri. Conseguentemente, le venditrici (leggi tutto)...

n. 28325/2020 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio n. 28325/2020 R.G.   TRA #### A NAPOLI IL ### (CF: ###), ### CARUSO 16 E #### A #### 21.05.1985 (CF: ###), ### A ### ( RC ) ### LIBERTÀ 24, ### TE DOM. TI IN NAPOLI ### N. 10, C/O E #### (CF: ###) E ### - CF: ### - DAI QUALI SONO RAPPRESENTATI E #### -Attori #### A NAPOLI IL 27 LUGLIO 1963, IVI ### S. EFRAMO VECCHIO N. 16, C.F. ###, #### A NAPOLI IL 08 OTTOBRE 1967, IVI ### N. 39/C, C.F. ###, ED #### A NAPOLI IL 04 APRILE 1960, #### N. 87, C.F. ###, ### RAPPRESENTATE E DIFESE DAL###. ##### E ### DOMICILIANO, ### G. SANTACROCE N. 7, -Convenute E SOC. ###### 95/D, P.I. ### - ISCRITTA AL REA CON N. ### IN PERSONA DELL' ### P.T. SIG.  #### P. DELLA VALLE 4, C/O E #### ( CF: ###, FAX ### - #### DAL QUALE È ### E DIFESA, IN UNO AL###. ### ( CF: ###### CONGIUNTAMENTE E DISGIUNTAMENTE PER ### -Convenuta ### Con le note scritte depositate, i difensori delle parti si richiamavano ai propri scritti difensivi e il G.I. con ordinanza del 18-3-2024 tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.  RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con l'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, gli attori affermavano quanto segue: - di aver acquistato, in data ###, per il tramite del ### dott. ### l'appartamento in ### alla via A. ### n. 36, posto al 3° piano della scala D - distinto dal n. di interno 7, con annessa cantinola al piano seminterrato, per il prezzo di 306.000,00 € dalle germane #### e ### (docc. 1 e 2 nel fascicolo attoreo); - di essere venuti a conoscenza, solo dopo l'acquisto dell'appartamento, del fatto che l'intero fabbricato di cui è parte l'appartamento è sottoposto a monitoraggio per problemi strutturali che avevano portato, nel 1999, perfino allo sgombero di tutta la scala D (docc.3, 4 e 5 nel fascicolo attoreo); - di non esser stati edotti di detta circostanza né dalle venditrici, né dall'agenzia immobiliare a mezzo della quale erano venuti a conoscenza della vendita dell'immobile, con conseguente responsabilità solidale dei due danneggianti ex art. 2055 c.c. per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli acquirenti.  - conseguentemente, chiedevano accertarsi l'esistenza del vizio denunciato e condannare i convenuti al pagamento di una somma non inferiore a 70.000,00 €, corrispondente alla differenza tra il prezzo pagato ed il reale valore del cespite (per effetto dell'esistenza del vizio rappresentato), nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ovvero, in via gradata, condannarsi le sorelle ### al pagamento della somma di euro 70.000,00 e il mediatore al pagamento della somma di 5.000,00€, quale differenza tra le provvigioni concordate sul prezzo di euro 306.000,00 (pari a euro 11.475,41 oltre iva) e quelle derivanti dalla vendita del bene ad un prezzo inferiore,, oltre al danno non patrimoniale. 
Si costituivano in giudizio le sig.re ### assicurando che, allo stato, ogni problema strutturale dell'immobile doveva dirsi superato, ed invero, dal mese di gennaio dell'anno 2002, la soc. GEO - SURVEYNG aveva impiantato una nuova rete di monitoraggio e aveva eseguito una serie di rilevazioni, di cui l'ultima in data 15 dicembre 2020; dalla relazione accompagnatoria alla rilevazione emergeva una sostanziale situazione di stabilità che ripartiva omogeneamente su tutti i punti spia una variazione in aumento di circa 2 decimi di millimetri. Conseguentemente, le venditrici adducevano che alcun tipo di deprezzamento o di decremento del valore del bene oggetto di vendita potesse loro essere contestato, stante la tempestiva risoluzione delle problematiche strutturali del bene. 
In subordine, per il caso in cui fossero stati accertati i pretesi danni patiti dagli acquirenti, le venditrici spiegavano domanda riconvenzionale, onde accertare la responsabilità contrattuale esclusiva della ### immobiliare ### s.r.l. per violazione degli artt. 1176, 2236 e 1759 cod.  Ed invero, le venditrici adducevano di aver tenuto una condotta conforme ai doveri di buona fede, informando debitamente l'agenzia immobiliare delle pregresse problematiche che avevano interessato l'edificio condominiale, di talché “ogni responsabilità e danno, se esistente, dovrà ricadere a carico dell'### “### s.r.l.”, quale intermediario professionista inadempiente”. 
Si costituiva in giudizio la #### srl, eccependo l'improcedibilità dell'azione per mancato previo avvio della negoziazione assistita, nonché contestando l'inesistenza delle presunte responsabilità, non avendo giammai appreso in sede stragiudiziale dei vizi dedotti nell'atto di citazione. 
Con provvedimento del 22.04.2021, respinta l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, il G.U. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6, nn. 1,2 e 3 cpc. 
In data ###, questo ### nominava ctu l'ing. ### e accoglieva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti. 
All'udienza del 30.11.2023, il G.U. procedeva all'escussione di due testi delle convenute ### mentre non compariva, ai fini dell'interrogatorio formale, il legale rappresentante della soc. ### srl. 
Tanto premesso, in fatto e in diritto, si osserva quanto segue. 
Giova preliminarmente osservare, quanto alla sussistenza dei vizi lamentati, che il CTU ha verificato che l'immobile per cui è causa “era ed è tuttora affetto da importanti problematiche strutturali” in quanto “la scala D alla quale appartiene l'appartamento fonda su pali sospesi, non attestati nel tufo, immersi in un terreno incoerente di riporto, con caratteristiche geotecniche molto scarse”, in ragione delle quali, “sul finire del 1996, un'infiltrazione d'acqua proveniente dalla rete condominiale di raccolta delle acque pluviali diede origine ad un vistoso abbassamento del fabbricato, che si protrasse lungamente nel tempo, fin quando nel dicembre 1999 fu disposto lo sgombero dell'intera verticale della scala D”. 
A parere del consulente, sebbene sia stato eseguito un intervento di consolidamento del terreno di fondazione, con conseguente emissione di un certificato di eliminato pericolo del 20.04.2001 (depositato nel fascicolo delle venditrici ###, “i danni strutturali dell'edificio, riconducibili all'abbassamento di 14 cm dal lato del cortile con conseguente strapiombo in sommità pari a 25 cm, non furono sanati”. 
Ed ancora, “### al monitoraggio del 20.06.2020, infatti, il fabbricato ha continuato a muoversi, ad un ritmo anche di 1 millimetro all'anno tra il ### ed il ###, contro i precedenti movimenti dell'ordine di qualche decimo di millimetro. 
È vero quindi che rispetto all'ultimo monitoraggio del 03.02.2023 la rotazione del fabbricato si è assestata, ma dal punto di vista più generale si ha conferma che la rotazione inesorabilmente continua, con alterne fasi di accelerazione e decelerazione, al punto che in soli 3 anni l'abbassamento lato cortile è aumentato di altri 1,3 mm, con conseguente aumento dello strapiombo” (pag. 58 della ###. 
Attestata la permanenza dei vizi strutturali dell'edificio, il Consulente procedeva alla quantificazione della riduzione del valore dell'appartamento di proprietà degli attori alla luce del valore di mercato del cespite all'epoca in cui veniva trasferito con atto per ### dell'8.06.2020. Nella specie, il CTU individuava il valore di mercato dell'immobile al 2020 in euro 305.000,00, ai quali devono essere detratte “le possibili spese alle quali poteva (e potrebbe tuttora) andare incontro il nuovo proprietario in conseguenza dei vizi strutturali accertati”, pari ad ### 45.000, nonché “i danni irreversibili non ripristinabili che pure incidono sul valore del bene, come l'inclinazione dei solai”, quantificati in - 3% del valore dell'immobile esente da vizi, per un importo quindi pari ad ### 9.150.  ### luce di tutto quanto sopra, l'#### stimava che “### valore di mercato dell'immobile all'epoca della stipula del contratto, considerando cioè anche gli esistenti vizi strutturali, risulta quindi pari ad ### 250.850”. 
La suddetta consulenza tecnica appare completa, tutt'altro che superficiale ed immune da vizi logici, oltrechè tecnici. Corretti appaiono i criteri seguiti dal ctu nell'espletamento dell'incarico. ### ritiene, dunque, di condividere e di fare proprie le risultanze della ctu. 
Conseguentemente, attestata la sussistenza di un effettivo ed attuale difetto strutturale dell'immobile, occorre vagliare la responsabilità dei convenuti. 
Orbene, le venditrici hanno spiegato domanda riconvenzionale onde affermare l'esclusiva responsabilità della ### asserendo di aver debitamente informato quest'ultima degli storici problemi dell'edificio, essendo allora onere del professionista rendere edotti di tanto i potenziali acquirenti. 
Si segnala che la circostanza dell'avvenuta comunicazione dei difetti all'### è provata mediante mezzi di prova costituendi, quali la prova testimoniale e la mancata partecipazione dell'### all'interrogatorio formale. 
Ed invero, quanto alle prove testimoniali, si segnala che, essendo venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., per effetto della sentenza della ### Cost, n. 248 del 1974, i soggetti che, come nel caso di specie, sono legati alle parti processuali da vincoli di parentela e coniugali, possono (e devono) essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva la successiva valutazione di attendibilità dei testimoni, all'esito del loro esame. (### di Cassazione, ordinanza n. 2295/2021). 
Orbene, ai fini che qui rilevano, si osserva che i testi della parte venditrice hanno affermato che le sig. ### all'atto del conferimento dell'incarico all'### informavano l'### medesima delle pregresse problematiche condominiali. 
Quantunque detta prova testimoniale possa apparire poco attendibile, stanti i rapporti di parentela tra i testi e le odierne convenute, non può mancarsi di rilevare che i relativi esiti risultano comprovati dalla mancata comparizione in quella sede dell'interrogando. 
Ed infatti, l'art. 232 c.p.c. afferma che “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio “ dacché, valutando tale condotta processuale contestualmente al verbale di audizione dei testi di parte convenuta, risulta provata l'intercorsa comunicazione all'### dei vizi strutturali dell'immobile. A ciò va aggiunto che anche dalle due e-mail trasmesse, rispettivamente, il ### e il ### dal sig.### alla ### depositate dalla convenute ### in data ###, si ricavano elementi per ritenere che la ### fosse, in ogni caso, a conoscenza delle problematiche interessanti il fabbricato de quo, perché con la e mail del 18-11-2019 venivano trasmessi il certificato di sicurezza abitativa, la relazione del 20/9/1997 dell'ing.Cacace sulle condizioni statiche del fabbricato e la relazione dell'ing.Cacace sulle cause dei dissesti, mentre con al seconda email veniva trasmessa alla ### l'ultima rilevazione di gennaio 2019 della società ### di ### & C. snc. 
Sul punto, si sottolinea che l'agente immobiliare ha degli specifici doveri nei confronti dei contraenti, la cui inosservanza determina l'insorgere di ipotesi di responsabilità a carico dello stesso. In particolare, costui ha un preciso dovere di informazione, giusta la previsione dell'art. 1759 comma 1 cod. civ. , ai sensi del quale “il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso”. 
Ne consegue che il criterio della media diligenza professionale impone all'agente immobiliare di adempiere al proprio dovere di informazione comunicando alle parti tutte le notizie conosciute o facilmente conoscibili secondo la media diligenza professionale. 
La Cassazione ha statuito, con l'Ordinanza n. 20512 del 2020, che tale dovere di informazione riguarda tutte le questioni che avrebbero potuto determinare o meno le parti alla conclusione dell'affare, e anche quelle che ne avrebbero potute modificare le condizioni ed i patti, includendo tra esse le informazioni in merito alla capacità patrimoniale delle stesse.  ### luce di tutto quanto sopra, allora, discende la responsabilità del mediatore immobiliare per mancata comunicazione all'acquirente di circostanze rilevanti ai fini dell'acquisto, la cui conoscenza è stata oggetto di prova in giudizio per le ragioni anzidette. 
Cionondimeno, tale responsabilità non è esclusiva, come invece sostenuto dalle venditrici nella domanda riconvenzionale, atteso che la presenza dell'### non comporta un diverso atteggiarsi degli ordinari doveri di buona fede e correttezza del venditore.  ### ai sensi dell'art. 1490 c.c., “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. Orbene, “La vendita di cosa viziata non integra l'inadempimento di un'obbligazione da parte del venditore bensì una violazione della lex contractus per imperfetta attuazione del risultato traslativo che dà luogo ad una responsabilità contrattuale speciale la quale prescinde da un giudizio di colpevolezza” (Cass. civ., SS.UU., 03.05.2019, n. 11748). 
Ai fini che qui rilevano, la garanzia per vizi gravante sul venditore rimane intatta, con conseguente esposizione delle venditrici all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria.” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 14.02.2019, n. 1437; Cass. civ., SS.UU., 13.11.2012, n. 19702). 
Nel caso che ci occupa, dunque, gli acquirenti, avendo provato la sussistenza dei vizi al momento dell'acquisto, ed essendo tale circostanza pacifica per ammissione degli stessi testi di parte venditrice, hanno diritto alla riduzione del prezzo del contratto alla luce dei sottaciuti vizi del bene, senza che a tal fine rilevi l'elemento psicologico che ha animato la condotta delle venditrici sig.re ### Ne discende che le parti convenute sono tenute, in via solidale tra di loro ex art. 2055 c.c., a risarcire i nocumenti occorsi agli attori. Sul punto, si sottolinea che “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni”. (Cassazione civile, ### Unite, sentenza n. 13143 del 27 aprile 2022) Con riferimento al quantum del risarcimento del danno, poi, giova osservare che esso va limitato all'accertata riduzione del valore di mercato del bene immobile in forza dei sottaciuti difetti, mentre non è dovuto alcunché a titolo di danno non patrimoniale (quantificato dagli attori in euro 10.000,00). 
In merito, gli attori adducevano in modo generico che dalla scoperta di detti vizi sarebbero derivati “l'ansia e le preoccupazioni di forti cedimenti del fabbricato, dove hanno acquistato la loro casa coniugale”. 
Detta circostanza, tuttavia, si pone in contrasto con la scelta processuale di chiedere la riduzione del prezzo del bene e non già la risoluzione del contratto di compravendita. In altre parole, gli attori hanno sostenuto che, ove debitamente informati dei vizi, avrebbero concluso il contratto ad un prezzo inferiore, non già che avrebbero desistito dalla relativa conclusione. 
Infine, deve essere rigettata la pretesa attorea nella parte in cui, in modo arbitrario e impreciso, pretende di ridurre il costo di mediazione in quanto “su una somma più ridotta sarebbero stati inferiori di almeno 5.000,00”. 
Da tutto quanto sopra discende un credito attoreo pari ad euro 54.150,00, come stimato dal ctu, quale differenza tra il corrispettivo versato per l'acquisto dell'immobile (306.000,00) e il minor valore del bene risultante dalla perizia tecnica per la presenza dei vizi. Il tutto oltre interessi legali dalla proposizione della domanda (23-12-2020) al saldo. 
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante i risultati conseguiti (accoglimento della domanda in misura inferiore a quella richiesta). 
Le spese di ctu, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, vanno sopportate in via definitiva dai convenuti soccombenti in ragione del 50% a carico delle convenute ### e del restante 50% a carico della convenuta #### srl, affiliata ### P.Q.M.   Il Tribunale di #### civile, in persona del Giudice dott.ssa ### definitivamente pronunciando in primo grado, così decide: 1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna tutti i convenuti, solidalmente ex art. 2055 c.c., al pagamento della somma di euro 54.150,00, oltre interessi legali a far data dal 23-12-2020 e fino all'effettivo soddisfo; 2) dispone che le spese di ctu, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, siano sopportate in via definitiva dai convenuti soccombenti, in ragione del 50% a carico delle convenute ### e del restante 50% a carico della convenuta #### srl, affiliata ### -condanna i convenuti in solido al rimborso in favore degli attori delle spese di lite, che si liquidano in euro 7052,00 per compensi ed euro 823,69 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge. 
Così deciso in ### in data ### 

Il Giudice
( dott.ssa ###


causa n. 28325/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Stravino Luigia, Sepe Roberta

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Giudice di Pace di Eboli, Sentenza n. 289/2024 del 06-06-2024

... come ad es. i costi di istruttoria, provvigioni all'intermediario del credito; è parimenti noto che questi costi possono essere finanziati (andando ad accrescere il debito totale da restituire) o non finanziati (determinando una riduzione della somma erogata dall'istituto bancario). Va da sé che tali costi rientrano nel calcolo del ### (### annuo effettivo globale) inizialmente determinato (che nel contratto in esame è del 7,91 %), conseguentemente esso risulterebbe alterato nel caso di esercizio della facoltà di estinzione anticipata (come verificatosi nella specie) questo perché il ### è congegnato in modo da tener conto dei costi iniziali come se fossero spalmati sull'intera durata del finanziamento; sicché se il finanziamento si estingue prima della sua naturale scadenza si verifica (leggi tutto)...

_____________________________ Proc. n. 1347/2023 R.a. UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EBOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di pace, dr.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile n. 1347/2023 Ruolo Generale Civile vertente TRA ### (###), nata il ### a ####, ivi residente ###rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###) del ### di ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in #### alla ### n. 24, come da mandato alle liti in atti ### E ### in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede ###### del ### S.p.A. (C.F. ###, P.I. ###), con sede ###### via Venti Settembre, n. 30, in persona dell'Avv. ### (###), giusta procura per atto Notar Dott. ### del 11/05/2021, rep. n. 7971, racc. n. 6451 e registrata a ### il ###, n. 9192 Serie ###, di ### del ### S.p.A., rappresentata e difesa, con poteri disgiunti, in forza di mandato alle liti in atti, dall'Avv. ### (###) del ### di ### e dall'Avv.  ### (###) del ### di ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in ### 12, 84025, #### CONVENUTA
Oggetto: Azione di rimborso somme. 
Conclusioni: ### da verbale di udienza del 27/05/2024, da intendersi qui interamente ripetuto e trascritto. 
FATTO E DIRITTO ### come innanzi generalizzata, con atto di ricorso debitamente notificato in uno a decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio, innanzi a questa autorità giudiziaria, IBL -### del ### S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., per ottenere la restituzione di somme pagate anticipatamente alla data di decorrenza del contratto di finanziamento (n. 449805) dell'importo di € 35.760,00 (rimborsabile mediante n. 120 rate mensili di € 298,00) con decorrenza dal _____________________________ Proc. n. 1347/2023 R.a. mese di novembre 2021 e non interamente maturati alla data di estinzione anticipata dello stesso avvenuta nel mese di febbraio 2022, in corrispondenza della 16^. Esposte le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda chiedeva, quindi, il rimborso dei costi del credito non maturati secondo il criterio “pro rata temporis” complessivamente quantificati in € 2.886,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione anticipata del finanziameno fino al soddisfo, ovvero, in subordine, dalla domanda all'effettivo soddisfo; vinte le spese e competenze di lite, con attribuzione all'avvocato antistatario. Si costitutiva la società convenuta che contestava interamente l'avverso dedotto come da comparsa di costituzione in atti a cui si rinvia anche in ordine alle conclusioni ivi rassegnate. Alla udienza del 27/05/2024, il giudicante, già acquisita agli atti la documentazione prodotta sulle conclusioni delle parti, come rassegnate in atti, tratteneva la causa per la decisione.  **************** 
Preliminarmente, va disattesa la eccezione di incompetenza per valore come sollevata in atti da parte convnuta. 
Osserva il decidente che parte ricorrente ha richiesto l'accertamento del diritto di credito vantato nei confronti di parte convenuta quantificando la debenza restitutoria in € 2.886,69, con espressa rinuncia all'esubero; per cui non è ravvisabile alcun cumulo di domande idoneo a determinare il superamento della competenza per valore dell'adito giudice di pace ex artt. 7 e 10 c.p.c.. 
Oltretutto, non pare superfluo dire che l'accertamento di nullità della clausola contrattuale che esclude la rimborsabilità delle somme in esame (ove richiesto) è di tipo meramente incidentale quale presupposto per la evenuale declaratoria di condanna della parte convenuta al quantum restitutorio; sicché il petitum della della domanda in concreto introdotto è di condanna alla restituzione delle somme ivi specificate. 
La Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il principio che ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore (nel caso di specie oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto), e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda, con la conseguenza che l'eccezione del convenuto in ordine alla validità delle clausole che ne stabiliscono i criteri di rimborso in caso di estinzione anticipata e, quindi, del rapporto contrattuale sul quale è basata la domanda, comporta lo spostamento della competenza, in dipendenza del maggior valore dell'intero rapporto rispetto al valore della domanda, solo nel caso in cui l'eccezione non sia stata proposta come mero mezzo di difesa, ma dia luogo ad una questione pregiudiziale da risolversi con efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 34 c.p.c.. (tra tante, civ., sez. III, sent. 2/04/2002, n. 4638). Rilevato dunque, che nel caso in esame né sulla base del petitum in concreto introdotto dall'attrice nè sulla base delle argomentazioni difensive della convenuta si è in presenza di una pregiudiziale da risolversi con efficacia di giudicato ex art. 34 c.p.c. come sopra specificato, la eccezione va disattesa. _____________________________ Proc. n. 1347/2023 R.a. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa la eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata della convenuta in ordine alle pretese restitutoria per i costi di intermediazione. 
Si è del parere che la domanda di ### volta ad ottenere la restituzione, pro rata temporis, degli importi innanzi indicati non può che essere rivolta ad IBL -### del ### S.p.a., unica controparte contrattuale della ricorrente. Non v'è dubbio infatti, che il mediatore creditizio (### S.r.l.) non ha agito in proprio ma in nome e per conto della convneuta, com'è desumibile dal contratto di prestito in atti; per cui ai sensi dell'art. 1704 c.c. (“mandato con rappresentanza”) occorre fare riferimento all'art. 1388 c.c. a mente del quel “Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato nei limiti delle facoltà conferitegli produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato” -cfr. art. cit.. 
In proposito valga anche il richiamo alla decisone n. 6042/2016 del 30/06/2016 di ### Collegio di Napoli che, conformemente a quanto già affermato in passato (decisione n. 1639 del 17 marzo 2014) ha ribadito che “la conclusione del rapporto di finanziamento per il tramite di società mandataria del finanziatore impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti, di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest'ultima”, sicché non può sottrarsi alle richieste di rimborso per tali commissioni (nello stesso senso, ### decisione n. 4138 del 14 giugno 2013). 
Va altresì, disattesa per ragioni di speditezza, la istanza di integrazione del contraddittorio con lo Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei ### pro tempore per la domanda di manleva come formalizzata in atti dalla convneuta potendo la stessa proporre l'azione in separata sede; in caso contrario si appesantirebbe oltre modo il presente giudizio. 
Passando al merito è pacifico in atti, in quanto non contestato dalla convenuta oltre che documentato, che l'attrice stipulava con IBL -### del ### S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di seguito indicato in forma abbreviata ### per il tramite di agente finanziario ivi indicato, contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione “pro solvendo” di quote della pensione (n. 4498050 del 26/10/2020) per l'importo lordo di € 35.760,00 (comprensivo di interessi e costi connessi al finanziamento) da restituire in n. 120 rate di € 298,00 cadauna, con decorrenza da 01/12/2020 e non interamente maturati alla data di estinzione anticipata dello stesso avvenuta nel mese di febbraio 2022. 
E' parimenti dimostrato in atti che l'istituto di credito convenuto con comunicazione del 10/02/2022 provvedeva ad inviare all'attrice i conteggi relativi all'estinzione anticipata del contratto con indicazione dell'importo da versare a saldo e, vale a dire, di € 25.801,67; può ritenersi altresì, dimostrato, in quanto non contestato, che il suddetto finanziamento si estingueva anticipatamente nel mese di febbraio 2022, in corrispondenza della 16^ rata mediante il pagamento degli importi richiesti dall'ente finanziatore, come da conteggio di estinzione in atti. _____________________________ Proc. n. 1347/2023 R.a. Acclarato quindi, l'avvenuto pagamento delle somme chieste dalla società convenuta a titolo di rimborso dei finanziamento e quindi, del relativo spostamento patrimoniale (c.d. rimessa solutoria o pagamento) per la estinzione anticipata dello stesso, può passarsi ad esaminare la questione relativa al diritto dell'attrice alla restituzione “pro quota temporis” dei costi sostenuti all'atto della stipula del contratto (e, segnatamente, un costo di € 470,00 a titolo di spese di istruttoria della pratica di finanziamento ed un costo pari ad € 2.860,80 a titolo di costi di intermediazione, come specificatamente indicato nel contratto acquisito agli atti di causa ed a cui si rinvia. 
Osserva il decidente che tale diritto trova fondamento nel principio di equa riduzione del costo del finanziamento, riconosciuto in capo ai consumatori dalle norme del testo unico bancario. Ed infatti, l'art.  125 sexies t.u.b. (inserito dall'art. 1 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) prevede espressamente che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e che “in tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"-cfr. artt. cit.. 
Con espresso riferimento ai costi oggetto del rimborso, questo decidente condivide gli arresti giurisprudenziali allineati nel ritenere rimborsabili, in fase di estinzione del contratto, tutti i costi del contratto senza più alcuna differenza tra costi up front e costi recurring nel senso che ai fini del rimborso non occorre più considerare solo i costi soggetti a maturazione nel tempo c.d. recurring ossia legati alla durata del contratto di finanziamento. 
E' noto che il contratto di finanziamento contempla una serie di costi in aggiunta all'importo netto finanziato di cui il consumatore /mutuatario si fa carico all'atto della sottoscrizione del contratto, come ad es. i costi di istruttoria, provvigioni all'intermediario del credito; è parimenti noto che questi costi possono essere finanziati (andando ad accrescere il debito totale da restituire) o non finanziati (determinando una riduzione della somma erogata dall'istituto bancario). Va da sé che tali costi rientrano nel calcolo del ### (### annuo effettivo globale) inizialmente determinato (che nel contratto in esame è del 7,91 %), conseguentemente esso risulterebbe alterato nel caso di esercizio della facoltà di estinzione anticipata (come verificatosi nella specie) questo perché il ### è congegnato in modo da tener conto dei costi iniziali come se fossero spalmati sull'intera durata del finanziamento; sicché se il finanziamento si estingue prima della sua naturale scadenza si verifica inevitabilmente un aumento del ### a posteriori. Da qui deriva che appare equo riconoscere al consumatore il rimborso di una parte dei costi che si è anticipatamente accollato nel caso di esercizio della facoltà di estinguere anticipatamente il contratto. In giurisprudenza si è da tempo affermato il diritto del consumatore alla restituzione di una parte dei costi/oneri iniziali; restituzione che però dipendeva dalla natura degli oneri, individuandosi infatti, due tipi di costi: 1) ### cioè soggetti a maturazione nel corso del rapporto, com'è il caso ad es. di commissioni varie, premi assicurativi la cui funzione di copertura del rischio viene a mancare se il prestito si estingue; 2) Up-front, che invece sono relativi ad _____________________________ Proc. n. 1347/2023 R.a. adempimenti preliminari, come di provvigioni dell'intermediario o spese di istruttoria la cui funzione si esaurisce con la concessione del credito. 
E' altrettanto noto che fino all'anno 2019 in cui è stata emessa la nota sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 383 dell'11 settembre 2019 (c.d. “Sentenza Lexitor”) solo i costi recurring venivano considerati restituibili pro-quota, mentre i costi up-front erano considerati come definitivamente incamerati dall'istituto finanziario e dunque non soggetti a ripetizione. La predetta sentenza ha affermato che in caso di cessazione anticipata del rapporto di credito, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi posti a suo carico, per il periodo di durata residua non goduta del credito. Siffatto principio è stato subito accolto dall'#### - con la decisione del ### di ### n. 2625 dell'11 dicembre 2019, successivamente confermata in numerosissime pronunce successive (v. decisione n. 10159 del 2020 e decisione n. 3068/2022). Non sono tuttavia mancati contrasti interpretativi sulla diretta applicabilità nell'ordinamento italiano e quindi, nei rapporti tra privati, come quello tra la ### erogante il credito ed il singolo cliente, dei principi espressi dalla sentenza ### della Corte di Giustizia Europea e ciò, anche in considerazione del fatto che il nostro legislatore ha accolto la suddetta sentenza attraverso una modificazione dell'art. 125-sexies del ### bancario (avvenuta con l'art. 11-octies del D.L. 73/2021, “### Bis”), la quale dispone che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.- art. cit.. Modificazione questa che non poteva che disporre per l'avvenire, cioè dal 25 luglio 2021 in poi, escludendo quindi la retroattività del nuovo impianto e ciò alla luce del principio generale della efficacia della legge nel tempo di cui all'art. 11 delle preleggi a mente del quale di “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo” -cfr. art. cit. Pure questo decidente in diverse pronunce aveva optato per la tesi più restrittiva in adesione all'orientamento che la “sentenza Lexitor” della Corte di Giustizia Europea avesse una funzione meramente interpretativa della ### 2008/48/UE (tra varie Tribunale di Napoli, sentenza n. 2391 del 10/03/2020) e ciò, anche considerato che le direttive (differentemente dai regolamenti che si applicano direttamente agli ### membri) devono essere prima recepite attraverso l'adozione di misure di portata nazionale che consentono di conformarsi ai risultati previsti (da raggiungere) dalle direttive, come di fatto avvenuto con la legge citata. 
Bisogna, ad ogni modo, prendere atto che la questione è stata rimessa alla valutazione della Corte Costituzionale con ordinanza del 2 novembre 2021 del Tribunale di Torino. 
Ebbene, la ### con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, ha infine dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, nella parte in cui il diritto alla riduzione dei costi è limitato solo a quelli di tipo “recurring” con l'immediata conseguenza che il consumatore che estingue anticipatamente un debito appartenente alla famiglia del credito al consumo, ha diritto al rimborso pro-quota sia dei costi _____________________________ Proc. n. 1347/2023 R.a. recurring che di quelli up-front, anche per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021. In altre parole, con la succitata sentenza la Corte Costituzionale ha stabilito che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota dei costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies del ### Facendo quindi, applicazione degli esposti principi nel caso di specie, di contratto di prestito rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile, stipulato in data ### ( 449805) ed estinto anticipatamente nel mese di febbraio 2022, va affermato il diritto dell'attrice ad ottenere la restituzione con il criterio pro rata temporis dei costi del credito anticipatamente calcolati e non interamente maturati all'atto della estinzione anticipata avvenuta in corrispondenza della della 16^ rata quando residuavano 104 rate (come evincesi dagli atti di causa). 
Devono pertanto, ritenersi nulle per contrarietà a norme imperative (art. 1418 cc) le clausole contrattuali che escludono o limitano il diritto dell'attrice/ mutuataria al rimborso. Ciò è stato recentemente affermato dal ### con ord. n. 25977 del 06/09/2023 a mente della quale “una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005”. (Cass., ord.cit.) La nullità è rilevabile d'ufficio dal giudice (art. 127 TUB) e comporta la sostituzione automatica (ex art. 1419 cod civ.) della clausola illegittima con la norma imperativa violata che nelo specifico è quella di cui all'art.  125-sexies cit.. 
Riguardo poi al criterio di calcolo per la determinazione del quantum restitutorio, a parere del decidente vanno esclusi i differenti criteri della “curva degli interessi” o del “costo ammortizzato”, come eccepito da parte convenuta poichè essi non risultano oggetto di espressa pattuizione; né in difetto di espressa pattuizione con la analitica indicazione dei criteri di calcolo, può pretendersi di accollare al consumatore l'onere di effettuare calcoli più compelssi, implicanti conoscenze tecniche, per poter quantificare l'ammontare di somme in restituzione nel caso di estinzione anticipata del finanziamento; mentre il calcolo con crieterio pro rata temporis è indubbiamente più semplice e di agevole applicazione.  ###, l'#### si è, da tempo, espresso a favore della riduzione equitativa “pro rata temporis” dei costi accessori del prestito precisando che esso opererà sempre in via residuale, in assenza cioè di un alternativo criterio di calcolo espresso chiaramente in contratto da parte dell'intermediario o dall'assicuratore e accettato dal cliente (ex multis, v. ### di Napoli, decisioni nn. 4920 e 4931 del 2015). 
Un solo cenno per dire che l'interpretazione dell'art. 125 -sexies TUB in senso conforme ai principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea come è stata recentemente riconosciuta dall'art. 27 del D.L.  104/2023, convertito con la ### n. 136 del 9/10/2023 che ha nuovamente riformato l'art. 11 octies (sul _____________________________ Proc. n. 1347/2023 R.a. quale era recentemente intervenuta la Corte Costituzionale) porta a conclusioni diverse da quelle dedotte da parte convneuta atteso che la sentenza della ### del 9/2/23 (causa C-555/21 UniCredit Bank Austria) riconferma i principi stabiliti dalla Sentenza “Lexitor”, rendendo possibile al legislatore nazionale, nell'ambito dei mutui ipotecari, adottare una disciplina diversa che limiti la riduzione dei costi a quelli “recurring”, laddove invece, nel credito ai consumatori, come nel caso in esame, tutti i costi, anche quelli “up front”, devono essere fatti oggetto di proporzionale riduzione. 
Venendo ora al calcolo dei costi sostenuti per il finanziamento in esame, è emerso che l'attrice ha sostenuto un costo di € 470,00 a titolo di “spese di istruttoria del finanziamento” ed un costo pari ad € 2.860,80 ed a titolo di “provvigioni all'intermediario del credito”; di conseguenza, l'importo complessivo dei costi calcolati nei succitati contratti viene moltiplicato per il numero delle rate residue e poi suddiviso per il numero complessivo delle rate previste; per cui mancanti 104 rate di 120 all'estinzione ‘naturale' del rapporto di finanziamento, il rimborso spettante all'attrice è il seguente: [(€ 3.330,80)* 104/120] per un importo complessivo di € 2.886,69. 
Sull'importo innanzi liquidato, trattandosi di debito di valuta sono dovuti gli interessi legali dalla domanda. 
In ordine alle spese di lite si provvede in dispositivo, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti ex D.M. 55/2014 in relazione al valore e natura della domanda e delle attività in concreto svolte, con attribuzione all'Avv. ### antistatario.  P.Q.M.  Il Giudice di pace di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di IBL -### del ### S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con atto di ricorso notificato come in atti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna IBL -### del ### S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ### della somma di € 2.886,69 oltre interessi legali dalla domanda; b) condanna la predetta convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 625,00 di cui € 125,00 per spese ed € 500,00 per compenso professionale, oltre rimb.  forf. del 15%, Iva e Cna come per legge, con attribuzione all'Avv. ### antistatario. 
Così deciso in ### 01/06/2024 

Il Giudice
di pace (Dr.ssa ###


causa n. 1347/2023 R.G. - Giudice/firmatari: De Vecchi Maria

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1231/2024 del 19-06-2024

... l'attività ed a rivendicare le provvigioni maturate, parte opponente chiede che venga revocato il monitorio opposto per errata quantificazione delle provvigioni rivendicate, non corrispondenti all'originario rapporto presente tra le parti.”. Si costituiva la parte opposta C.D.M. ### s.a.s. di ### in via preliminare, chiedendo di dichiarare il decreto ingiuntivo n. 273/2023 provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione, oltre che infondata, non basata su prova scritta e/o di pronta soluzione, lo scopo meramente dilatorio dell'atto si evinceva dalla circostanza che la ### S.r.l., con la sottoscrizione dell'attestazione del 19.10.2022, i cui dati trovavano riscontro nelle scritture contabili del 12.9.2022, aveva espressamente riconosciuto di essere (leggi tutto)...

TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO ### CAUSA R.G. N.° 1396 / 2023 Giudice dott. ### di ### del giorno 19 giugno 2024 È presente per l'opposta l'avv. ### anche per delega dell'avv.   ### , che si riporta alla comparsa di costituzione e risposta chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. 
Pertanto, dopo che il difensore presente ha concluso, nessuno essendo comparso per la parte opponente, questo Giudice, in assenza del difensore suddetto, nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
Il Giudice dott.ssa ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO - ### - Il Tribunale ordinario di Avellino - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa ### al termine dell'udienza del giorno 19 giugno 2024, ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1396/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “### “ e vertente TRA ### S.r.l., corrente in #### alla via ### n. 1 ### con numero d'iscrizione nel Registro delle ### C.F. e P.iva n.:###, capitale sociale: €.500.000,00 interamente versato, in persona degli amministratori e legali rappresentanti p.t. ### nato ad ### l'1 agosto 1976 - C.F. ### e ### nato ad #### il 16 agosto 1987 - C.F.: ### , rappresentata e difesa, in virtù di mandato alle liti in calce al ### dall'avv. ### (C.F.:###); - RICORRENTE - opponente E C.D.M. ### s.a.s. di ### (C.F./P.I. ###), con sede ###c., in persona del legale rappresentante p.t., sig.  ### (C.F. ###), rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura in calce alla ### di costituzione e risposta, dall'avv. ### (C.F. ###) e dall'avv. ### D'### (C.F.  ###), elettivamente domiciliat ###atti; - RESISTENTE - opposta conclusioni: come da ### dell'odierna udienza di discussione.  RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ### S.r.l.,. con ### depositato in ### in data ###, ha proposto opposizione avverso il ### ingiuntivo n.273/2023, reso in data ### (R.G. n.405/2023) dal ### di ### con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore della ricorrente l'importo di €240.246,64, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, oltre spese e onorari.  ### era fondata sui seguenti motivi: “### - #### S.R.L. E LA C.D.M. #### S.A.S. ### CARMINE”, precisando di svolgere attività di industria conciaria e che, in data 20 aprile 2022, le parti avevano sottoscritto un contratto di agenzia commerciale senza esclusiva e con patto di prova, avente ad oggetto il conferimento di incarico di rappresentanza, per l'attività svolta concordavano la corresponsione di una provvigione del 4% su tutte le vendite concluse ed andate a buon fine (ovvero quelle vendite i cui pagamenti siano andati a buon fine e regolarmente effettuati), il sig. ### già titolare della ditta individuale ### non potendo prorogare la durata del contratto o rinnovare lo stesso per sopraggiunti limiti di età e per aver conseguito le pensioni dall'### e dall' ### aveva costituito una società personale, al fine di fatto d continuare a svolgere l'attività di agente per la ### “### - ### TRA LE PARTI CON INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI UN DIVERSO FORMALE SOGGETTO GIURIDICO”, l'agente ### non potendo continuare a svolgere l'attività di agente, aveva costituito una società personale, al solo fine di eludere i divieti imposti dalla normativa vigente per il settore commercio, continuando di fatto a svolgere l'attività di agente per conto della ### nella medesima zona e con i medesimi clienti con cui aveva operato negli anni precedenti in virtù del contratto sottoscritto nel 1982, il rapporto con la ### pur formalmente iniziato con il ### in proprio, era continuato con il medesimo, nella suddetta qualità di socio accomandatario dell'odierna opposta, l'interposizione soggettiva non era altro che una simulazione di persona, cioè una simulazione relativa riferita ai soggetti di un contratto, per nascondere la vera persona con la quale si vuole contrattare e, per quanto concerne la consapevolezza dell'interposizione in capo all'altro contraente, la stessa è insita, secondo la Cassazione, nella trilateralità del rapporto, a conferma della prosecuzione di un rapporto già consolidato tra le parti sovvenivano le dichiarazioni rese nel contratto con riferimento al patrimonio di clientela maturato dall'agente ### per l'attività svolta con la ditta individuale in virtù del precedente contratto sottoscritto in data 1982, di conseguenza, l'accertata simulazione assoluta dei negozi o contratti ne determinava la loro nullità per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo; “### - ### DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE DEL###. 10 DEL### DEL 30.07.2014 AGENTI E ### INDUSTRIA”, deducendo altresì la nullità del contratto anche per la violazione di norme di legge, avendo l'agente dichiarato di aver raggiunto i limiti di età per lo svolgimento dell'attività di agente e per aver conseguito il diritto alla pensione di vecchiaia da parte dell'### e della pensione di vecchiaia dall'### l'attuale contratto che regolava il rapporto tra le parti era stato solo formalmente sottoscritto dalla ### ma di fatto colui che svolgeva l'attività di agenzia, senza alcuna soluzione di continuità, era ### socio accomandatario e legale rappresentante p.t.., il quale, nel dichiarare di aver incontrato il limite previsto nell'art. 10 del AEC, concludendo un nuovo contratto, di fatto a proprio nome, aveva violato la suddetta norma, con la conseguente nullità e/o inefficacia del nuovo contratto, inoltre, nella zona assegnata (###, l'agente non aveva mai operato in regime di esclusiva, attesa la presenza di altro agente; “### - CONTESTAZIONE DEL CREDITO RIVENDICATO PER ERRATA QUANTIFICAZIONE DELLA PERCENTUALE DOVUTA”, deducendo che il rapporto costituisse una prosecuzione dell'originario contratto di agenzia del 1982, per cui la provvigione dovuta era pari al 3 % e non a quella nella percentuale attualmente richiesta (4%); “### - CONTESTAZIONE DEL PRESUNTO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO”, eccependo che il documento allegato dalla controparte, posto a base del monitorio opposto, non presentasse alcun elemento previsto dalla legge per poter essere qualificato quale ricognizione del debito, il timbro e la firma apposte in calce al detto documento avevano solo il valore di ricezione delle fatture ricevute, il consulente contabile della ditta dichiarava di essere il depositario delle scritture contabili della ### S.r.l., mentre essa aveva una diversa natura giuridica, trattandosi di una società di persone (ossia una s.a.s.) e non di una società di capitali (S.r.l.).  ### concludeva “### e dichiarare che la ### S.r.l. non è tenuta al pagamento di alcuna somma nei confronti della C.D.M. #### per nullità del contratto posto a base del rapporto originario; In via gradata, attesa l'incertezza del credito, del rapporto sottostante e dell'importo rivendicato, parte opponente chiede che venga annullato il decreto opposto. In subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento della legittimità dell'agente a esercitare l'attività ed a rivendicare le provvigioni maturate, parte opponente chiede che venga revocato il monitorio opposto per errata quantificazione delle provvigioni rivendicate, non corrispondenti all'originario rapporto presente tra le parti.”. 
Si costituiva la parte opposta C.D.M. ### s.a.s. di ### in via preliminare, chiedendo di dichiarare il decreto ingiuntivo n. 273/2023 provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione, oltre che infondata, non basata su prova scritta e/o di pronta soluzione, lo scopo meramente dilatorio dell'atto si evinceva dalla circostanza che la ### S.r.l., con la sottoscrizione dell'attestazione del 19.10.2022, i cui dati trovavano riscontro nelle scritture contabili del 12.9.2022, aveva espressamente riconosciuto di essere debitrice, alla data del 14.10.2022, della C.D.M. ### s.a.s. di ### dell'importo di € 161.104,50, circostanza confermata nell'email inviata il ###, con la quale aveva indicato le modalità attraverso le quali intendeva saldare il proprio debito; quanto al merito, eccependo che il riferimento alla fattispecie di “interposizione fittizia di un diverso formale soggetto giuridico” non fosse pertinente, non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, non avendo l'interposto (la C.D.M. ### s.a.s. di ###, l'interponente (il sig. ### e il terzo contraente (la ### S.r.l.) raggiunto alcun accordo simulatorio; con riguardo al riconoscimento del debito, evidenziando che nessuna rilevanza potesse assumere la circostanza che nell'attestazione del 19.10.2022 il dott. ### avesse dichiarato di essere “depositario delle scritture contabili della ### S.r.l.”, indicando erroneamente la ragione sociale della società essendo la stessa una s.a.s., trattandosi di un mero errore materiale e contestando altresì le ulteriori deduzioni; in via gradata, invocando nei confronti dell'opponente l'applicazione dell'art. 2041 ### concludeva “affinché l'###mo ### di ### In via preliminare, dichiarare il decreto ingiuntivo n. 273/2023 provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione infondata in fatto e in diritto, non fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suindicata richiesta, concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma riconosciuta dalla ### S.r.l., pari ad € 161.104,50. Nel merito, in via principale, rigettare la domanda avanzata dall'opponente siccome infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 273/2023 emesso dal ### di ### il ###. Nel merito, in via gradata, nella denegata ipotesi in cui il ### dovesse ritenere nullo il contratto sottoscritto il ###, accertare e dichiarare il diritto del sig. ### nella qualità di legale rappresentante della C.D.M. ### s.a.s. di ### nei confronti della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., ad ottenere il pagamento dell'importo di € 240.246,64, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, avendo lo stesso, con la propria attività di agenzia, senza alcun dubbio, contribuito ad accrescere il patrimonio della società opponente. Con vittoria delle spese e dei compensi dovuti per il procedimento monitorio e per il presente giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”. 
Con Ordinanza del 28/6/2023, veniva denegata la concessione della provvisoria esecuzione in pendenza di opposizione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e non avendo le parti articolato mezzi istruttori o richiesto termini, la causa veniva rinviata per la discussione. 
All'esito dell'odierna udienza di discussione, essa viene decisa. 
Così succintamente esposti i fatti e gli atti di causa, si osserva quanto segue. 
Ai fini della disamina del merito, è bene partire dal noto principio per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; ### 2, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020). Non appare poi fuor di luogo rammentare che, in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio tra creditore e debitore, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a ### abbia notoriamente affermato che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (v. Cass. S.U. n. 13533/2001). 
Venendo alla fattispecie oggetto di vaglio, si deve rilevare come costituisca circostanza documentata e pacifica, perché riconosciuta da entrambe le difese, che, in data 20 aprile 2022, le parti avessero sottoscritto un ### di agenzia commerciale senza esclusiva e con patto di prova, avente ad oggetto il conferimento di incarico di rappresentanza. Tale contratto è stato posto a fondamento della richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, sicché deve ritenersi che, con riguardo al periodo di vigenza e di operatività del contratto, la parte creditrice abbia provato la fonte negoziale della propria pretesa creditoria. Va, altresì, notato come non siano intervenuti ad opera della difesa opponente disconoscimenti espressi o specifiche contestazioni aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di rappresentanza, avendo anzi la difesa opponente dedotto che il rapporto con la ### iniziato con il ### in proprio, fosse continuato con il medesimo ### nella qualità di socio accomandatario dell'opposta, né con riguardo alla circostanza della conclusione di contratti di vendita grazie alla attività di promozione dei prodotti svolta dall'opposta, con il conseguente maturare di provvigioni. Anche tali profili devono giudicarsi, pertanto, pacifici, perché non espressamente contestati e come tali possono porsi a fondamento della presente decisione, ex art. 115 c.p.c., in specie con riguardo al fondamento delle pretese creditorie. 
A questo punto occorre analizzare i motivi di opposizione, ribadendosi come ricadesse sulla parte opponente provare i fatti estintivi o modificativi del diritto di credito. 
Parte opponente ha eccepito, in via riconvenzionale quale motivo atto a paralizzare la pretesa creditoria di parte opposta, la nullità del contratto per “interposizione fittizia di persona”, deducendo che, sebbene esso fosse stato sottoscritto dalla C.D.M. ### s.a.s. di ### l'attività di agenzia fosse stata sostanzialmente esercitata da ### nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante, il quale aveva svolto la medesima attività con la ditta individuale ### dal 1.6.1982 al 31.12.2021. 
Premesso che va qui compiuta una valutazione meramente incidentale, sul punto, va considerato che, secondo costante giurisprudenza (v. in tema ex plurimis Cass. n. 5457/2006 e Cass. n. 4911/1998), nell'interposizione fittizia, l'interposto figura soltanto apparentemente come parte del contratto, mentre gli effetti del negozio si producono in realtà in capo all'interponente (simulazione soggettiva); in tale forma di interposizione (in cui, appunto, la parte sostanziale del negozio differisce dalla parte apparente) implica - pacificamente - sempre un accordo simulatorio tra contraente apparente (o interposto), contraente effettivo (o interponente) e controparte (o terzo). La partecipazione all'accordo simulatorio non può dunque essere limitata solo all'interponente e all'interposto, ma deve necessariamente coinvolgere anche il terzo contraente, nel senso che questi deve dare - contestualmente od anche successivamente alla formazione di quell'intesa, purchè antecedentemente o contestualmente al negozio simulato - la propria espressa adesione all'intesa raggiunta dai primi due soggetti, giacchè egli deve essere in tutto consapevole della funzione meramente figurativa del contraente apparente e deve manifestare la volontà di assumere, nella realtà, gli obblighi ed i diritti contrattuali nei confronti non dell'interposto bensì dell'interponente (v., anche, Cass. 2349/1990; Cass. n. 4911/1998, Cass. n. 13261/1999). Laddove il terzo sia all'oscuro degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto o, conoscendoli, non abbia ad essi prestato adesione, rendendone consapevolmente edotte entrambe le predette parti, il negozio posto in essere tra terzo ed interposto non è inficiato da alcun contrasto tra volontà e dichiarazione e gli effetti si verificano soltanto tra i soggetti che ad esso hanno formalmente preso parte. Sulla base di queste premesse, consegue che, allorchè si deduca la simulazione relativa soggettiva di un contratto, la prova dell'accordo simulatorio deve avere necessariamente ad oggetto anche la partecipazione ad esso del terzo (v. Cass. civile sez. II, 10/03/2015, n.4738 “### fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona.”). 
Nella fattispecie che ci occupa l'esistenza di un accordo simulatorio è stata meramente allegata, ma non è stata dimostrata in alcun modo da parte opponente, che al riguardo non ha articolato prove, né essa potrebbe essere desunta in via presuntiva, come vorrebbe la difesa, dal semplice fatto che il ### avesse continuato ad operare nella zona di sua conoscenza (###, né dal riferimento nel contratto al patrimonio di clientela dallo stesso maturato. 
Il motivo di opposizione di cui trattasi va allora respinto perché non dimostrato e come tale infondato.  ###, seguendo nel medesimo ragionamento di cui sopra, ha altresì eccepito la nullità del contratto di agenzia per violazione di legge, ovvero dell'articolo 10 dell'AEC del 30.7.2014. 
Il riferimento è all'### economico collettivo per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale del settore industria e cooperazione (Aec industria 2014), del quale non è dato intendersi l'incidenza sul ### e nella odierna controversia, ancor meno appare pertinente lo specifico richiamo all'articolo 10, che indica le modalità e i criteri da applicare per determinare l'indennità spettante ai rappresentanti ed agli agenti di commercio in caso di cessazione del rapporto di lavoro. 
In ogni caso, come dedotto dalla difesa opposta, è sufficiente osservare che l'articolo 19 del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, ha eliminato il divieto di cumulo esistente tra la pensione e i redditi derivanti dall'attività lavorativa.  ### circostanza dedotta, secondo cui nella zona assegnata (###, l'agente non operasse operato in regime di esclusiva, è stata solo allegata e non provata. 
Ne consegue che anche il motivo di opposizione sub “secondo bis” vada rigettato. 
Con il motivo sub “secondo ter” l'opponente ha eccepito che, applicandosi il contratto del 1982, la provvigione dovuta fosse pari al 3 % e non a quella nella percentuale del 4% richiesta. 
Il suddetto motivo è logicamente connesso ai motivi precedenti, sicché la mancata dimostrazione della prospettazione offerta non consente di ritenere l'operatività di un contratto intercorso con altro soggetto, ovvero con la ditta individuale ### e cessato per il recesso dell'agente. 
La contestazione relativa agli importi errati richiesti è stata poi solo genericamente proposta e come tale è inammissibile. Al riguardo va considerato che, in forza di quanto detto in apertura di motivazione, l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto, di guisa che ricade sullo stesso l'onere di specifica contestazione, ovvero di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda. Nel caso di specie, la difesa ha dedotto che non sussistesse certezza dell'importo realmente dovuto, senza opporre ulteriori, necessarie dettagliate contestazioni circa la corretta determinazione delle somme dovute, così contravvenendo ai propri oneri (v. in tal senso Cass., 25.05.2007, n. 12231, per quanto concerne specificamente l'onere di contestazione in maniera analitica degli importi oggetto delle fatture poste a base della domanda). 
Anche il motivo di opposizione “secondo ter” va, pertanto, rigettato. 
Infine, l'ultimo motivo di opposizione attiene alla contestazione del presunto riconoscimento di debito, allegato dall'opposta. 
Si tratta di questione già esaminata in sede di decisione circa la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, poi negata, richiamando il vaglio negativo in proposito svolto precedentemente dal giudice del monitorio, provenendo l'attestazione dal “depositario delle scritture contabili” della “### S.r.l.”, mentre la parte odierna opposta è la “C.D.M. ### s.a.s. di ### Atteso che alcuna evidenza di segno diverso è emersa in corso di causa, va confermata la non idoneità di tale documento a fungere da atto di riconoscimento di debito. 
In conclusione, il rapporto è da ritenersi non contestato e comprovato con riguardo al ### del 20 aprile 2022, avente durata dal 1 aprile 2022 al 31 dicembre 2022. 
Deriva allora, in mancanza di validi fatti estintivi o modificativi proposti da parte opponente, il riconoscimento della fondatezza della richiesta di parte opposta di corresponsione delle somme portate dalle allegate fatture, emesse nella vigenza del ### del 20/4/2022, ovvero le fatture n. 3/2022 del 30/04/2022, n. 4/2022 del 31/05/2022, n. 5/2022 del 05/07/2022, n. 6/2022 dell'08/08/2022, n. 7/2022 del 14/10/2022, n. 9/2022 del 31/12/2022, alle quali va detratto l'importo riconosciuto come già versato pari a €28.973,27 per un totale €174.738,52. 
Di contro, la restante parte delle somme oggetto di ingiunzione, in quanto portate da fatture non riferite al periodo temporale di vigenza del contratto ma antecedenti allo stesso, non possono essere riconosciute, non avendo parte opposta per queste dimostrato la fonte negoziale della propria pretesa creditoria. 
Il parziale accoglimento dell'opposizione comporta, dunque, la necessità di revoca del decreto ingiuntivo opposto. Difatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora, in esito all'ordinario giudizio di cognizione, instaurato a seguito dell'opposizione, il credito dell'opposto risulti di importo inferiore a quello ingiunto, il giudice deve accogliere la domanda nei limiti del provato e non limitarsi alla revoca del decreto ingiuntivo. Ciò in quanto la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può, pertanto, essere pronunciata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. 30 aprile 2005, n. 9021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 27/01/2009). 
La parte opposta, in subordine, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto della C.D.M.  ### s.a.s. di ### ad ottenere il pagamento dell'importo di € 240.246,64 nei confronti della ### S.r.l., anche ai sensi dell'art. 2041 Tale domanda è inammissibile, atteso che, per espressa previsione normativa, ovvero ai sensi dell'articolo 2042 c.c., l'azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria, potendo essere proposta solo in mancanza, accertabile anche d'ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (v. ex multis. Cass. civ. sez. III, 14944/2022). Nel caso di specie, l'attrice aveva a disposizione l'azione contrattuale, che ha, difatti, esercitato in via principale, sicché l'azione generale di arricchimento è preclusa, e ciò anche se l'azione contrattuale è stata parzialmente respinta, atteso che il requisito della sussidiarietà deve valutarsi non in concreto bensì in astratto, non essendo l'azione di arricchimento esperibile in via alternativa e subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli (v. Cass., n. 5222/2023, Cass., n. 29988/2018; conforme ###, 28042/2008). 
Deve, quindi, procedersi alla condanna dell'opponente al pagamento, in favore della convenuta/opposta dell'importo pari ad €174.738,52, oltre interessi legali maturandi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, dalle singole scadenze delle fatture e sino all'effettivo soddisfo. 
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. 
Visto l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, le spese del giudizio vanno compensate per la metà, con condanna della parte opponente al pagamento della restante metà, che si liquida d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M vigente, tenendo conto del valore del decisum, della non eccessiva complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e delle attività processuali effettivamente espletate, in particolare dell'assenza della fase istruttoria e della snellezza della fase decisoria. Va, infine, disposta la distrazione, ex art.  93 c.p.c., in favore dei difensori della parte opposta, dichiaratisi antistatari.  P.Q.M.  ### di ### - ### -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ### S.r.l., revoca il ### ingiuntivo n. 273/2023, emesso il ### dal ### di ### B. Condanna parte opponente, società ### S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di €174.738,52, oltre interessi legali ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, dalle scadenze delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo. 
C. ### inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta dall'opposta C.D.M.  ### s.a.s. di ### D. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna parte opponente, società ### S.r.l.,, in persona del legale rapp.te p.t al pagamento, in favore dell'opposta, della restante metà, che si liquida in €3.153,50 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. ### e dell'Avv. ### D'### per dichiarato anticipo. 
Così deciso in ### all'udienza del giorno 19 giugno 2024.  

Il Giudice
dott. ###


causa n. 1396/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Greco Rosita, Rossi Federica

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