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Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 278/2022 del 30-06-2022

... pari ad euro 122.598,77, oltre alle provvigioni per un importo complessivo di euro 5.115,38. Il Tribunale, ritenuta tardiva la costituzione del convenuto e sentiti i testi indicati dalla società ricorrente, con sentenza n.1578/2021, pubblicata il ###, ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, condannando il ### al pagamento in favore di ### della somma di euro 76.109,00 a titolo di penale per violazione del patto di stabilità, della somma di euro 61.299,39 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite. ### ha proposto appello chiedendo l'integrale riforma della sentenza. ### ha resistito chiedendo la reiezione del gravame. All'udienza di discussione del 11.5.2022 la causa è stata decisa come da separato dispositivo. (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE ### DI TORINO ### Composta da: Dott. ### Dott.ssa ### Dott. ### ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 46 /2022 R.G.L.  promossa da: ### (CF. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in ### - ### n.38, in forza di procura in atti ### CONTRO ### S.P.A. - ### - ### S.p.A. (P. IVA ###; di seguito “Credem” o la “Banca”) in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ### come da procura notarile del 5 agosto 2019 a rogito notaio ### con sede ####### S. ### n. 4, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dagli avv.ti #### e ### del ### di ### domiciliata digitalmente, ai sensi dell'art. 16-sexies del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, modificato dal D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, presso gli indirizzi PEC indicati in atti ### Oggetto: Rapporto di agenzia ### Per l'appellante: Come da ricorso depositato il ### Per l'appellata: Come da memoria depositata il ### FATTI DI CAUSA Con ricorso in data ###, diretto al Tribunale di #### s.p.a. (### ha chiamato in giudizio ### esponendo di aver sottoscritto con il convenuto un contratto di agenzia, in data ###, per la promozione ed il collocamento dei prodotti e dei servizi finanziari offerti dalla preponente, rinnovato con accordo dell'8.1.2008; di aver l'agente receduto dal contratto, in data ###, invocando una giusta causa; di aver contestato la sussistenza della giusta causa con missiva del 4.10.2017, anticipando l'intenzione di richiedere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e della penale prevista dall'art. 2 dell'allegato C sottoscritto in data ###. 
Tanto premesso, ### ha chiesto la condanna dell'agente al pagamento di euro 61.299,39, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (pari a sei mesi ai sensi dell'art.23.7 del contratto di agenzia), nonché dell'importo di euro 109.283,78 a titolo di penale per la violazione del patto di stabilità di cui all'allegato C sottoscritto il ###.  ### ha resistito e chiesto, in via riconvenzionale, accertarsi che il recesso dal medesimo esercitato in data ### era assistito da giusta causa, con conseguente diritto ad ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso, parti ad euro 61.299,39, nonché l'indennità di cui all'art.1751 c.c., pari ad euro 122.598,77, oltre alle provvigioni per un importo complessivo di euro 5.115,38. 
Il Tribunale, ritenuta tardiva la costituzione del convenuto e sentiti i testi indicati dalla società ricorrente, con sentenza n.1578/2021, pubblicata il ###, ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, condannando il ### al pagamento in favore di ### della somma di euro 76.109,00 a titolo di penale per violazione del patto di stabilità, della somma di euro 61.299,39 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite.  ### ha proposto appello chiedendo l'integrale riforma della sentenza.  ### ha resistito chiedendo la reiezione del gravame. 
All'udienza di discussione del 11.5.2022 la causa è stata decisa come da separato dispositivo.  RAGIONI DELA DECISIONE In estrema sintesi, nella sentenza impugnata si assume che : - il convenuto è decaduto dalla facoltà di richiedere prove, in quanto costituitosi tardivamente (il ###, cadente in giornata di sabato) rispetto alla prima udienza fissata al 16.10.2019 (Cass.n. 21335/2017), e la domanda riconvenzionale formulata con la memoria difensiva è inammissibile; - come dedotto da ### il ### ha ammesso di avere iniziato a lavorare per l'istituto ### il 12 o 18 settembre del 2017 con contratto di agenzia a tempo indeterminato (v. verbale del 16.10.2019) e i testi (in particolare ### e ### hanno confermato che in quello stesso periodo circa 80 agenti della ricorrente sono passati a ### - le accuse mosse a ### dal convenuto con la lettera di recesso sono infondate, la maggior parte di queste sono estremamente generiche ed anche collocate a distanza di due o tre anni prima del recesso, circostanza indicativa della pretestuosità delle ragioni addotte dall'agente (v. deposizioni); - il recesso dell'agente non risulta sorretto da giusta causa, compete invece a ### il diritto di ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, nell'importo reclamato e contabilmente non contestato; - altrettanto è a dirsi per la penale che accede al patto di stabilità, da considerarsi validamente concluso con la scrittura del 24.3.2016 (v. sentenza n.914/2019 Corte d'Appello di ### ), il cui importo può tuttavia essere ridotto in relazione al periodo in cui l'agente ha parzialmente assolto al proprio obbligo, ossia dalla data di efficacia del patto sino al recesso (v. S.U.  n.18128/2005).  ### afferma che il Tribunale ha errato nel dichiarare tardiva la costituzione del 5.10.2019 e nel valutare le risultanze istruttorie in merito alle ragioni poste a fondamento del recesso dell'11.9.2017 ed, inoltre, ha omesso di pronunciarsi quanto all'eccepita invalidità del patto di stabilità e alla domanda riconvenzionale. 
I motivi di appello non introducono profili di novità rispetto alle questioni poste, risolte dal Tribunale con argomentazioni esaurienti ogni profilo ed ampiamente condivisibili per le ragioni di seguito esposte.  1. 
Nel dichiarare la tardività della costituzione in giudizio del ### (rispetto alla prima udienza fissata al 16.10.2019, in quanto avvenuta il ### cadente in giornata di sabato, anziché entro il ###) il Tribunale ha fatto applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “ Il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso"…, ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo” (Cass. n.14767/2014; n.21335/2017; Cass. n.7068/2020). 
Dalla tardività della costituzione discende la decadenza della parte dalla facoltà di richiedere prove. Non può dunque dolersi l'appellante, come invece variamente sostenuto nella formulazione dei successivi motivi, che il Tribunale non abbia esaminato la documentazione prodotta con la memoria difensiva in quanto, appunto, decaduto dalla facoltà di dedurre prove.  2. 
Le ragioni poste a fondamento del recesso dell'odierno appellante sono quelle elencate nella lettera 11.9.2017(v. doc.4.1 appellata) e testualmente trascritte a pag.3 e 4 della sentenza impugnata che, sul punto, deve intendersi qui integralmente riportata per evidenti ragioni di sintesi espositiva.  ### ribadisce che gli addebiti mossi a ### con tale lettera configurano giusta causa del recesso ma non specifica quali siano le risultanze di causa erroneamente valutate dal Tribunale, dalle quali sia ricavabile una ricostruzione dei fatti differente da quella operata in sentenza, né l'appello solleva questioni circa l'attendibilità delle testimonianze raccolte, poste a fondamento della decisione impugnata. 
Si tratta di censure per la gran parte generiche (al pari delle contestazioni contenute nella lettera 11.9.2017) e smentite dalle risultanze di causa, di seguito esposte: 2.1 - in ### il servizio di consulenza è sempre stato a pagamento con la facoltà per il promotore di riconoscere uno sconto (fino ad un certo livello, potendo l'agente proporre uno sconto maggiore per un determinato cliente con decisione finale rimessa alla società, v. deposizione ### - dipendente ### dal 1990 con qualifica di quadro direttivo), sconto che a dire del teste ### (responsabile territoriale per il ### della rete dei consulenti finanziari) il promotore poteva a sua discrezione riconoscere fino al 100%, condizione che il teste ha riferito ricorrere ancora al momento della sua escussione. Entrambi i testi hanno inoltre aggiunto che il ### non si era mai lamentato di tale politica aziendale; 2.2 - i testi hanno smentito l'addotto malfunzionamento del sistema in uso presso ### comunque dotata di un servizio help desk (v. deposizione B. ### riferendo che, in qualche occasione, si era verificato un fermo di due o tre giorni, allorchè il sistema veniva implementato, e che di ciò i promotori erano sempre stati avvisati in anticipo (v. deposizione ### coordinatore per il ###; - quanto alla lettera inviata da ### ai clienti, con richiesta di verificare l'esattezza degli investimenti riassunti nella missiva, i testi hanno riferito che tale comunicazione era stata spedita ad una parte rappresentativa di tutti i clienti della banca, scelti a campione, anche a clienti di altri promotori, al fine di assicurare una maggiore trasparenza nei rapporti banca /cliente, come in uso presso tutte le reti del settore, e che di ciò il ### non si era mai lamentato (v. deposizioni ####; 2.3 - in merito al ritardato pagamento delle provvigioni (in alcun modo specificato e contestualizzato nella lettera 11.9.2017 ed ancora nel presente giudizio) nulla è emerso in giudizio, salvo l'occasionale posticipazione di alcuni accrediti di qualche giorno (fatto verificatosi due o tre volte, ovvero qualche volta, v.  deposizioni ### e ###; il che certamente non vale a giustificare l'immediato recesso dell'agente; 2.4 - ### non ha omesso i versamenti all'### cui invece ha provveduto fino a tutto il 2015 (come nel presente grado sostanzialmente riconosciuto dall'appellante), ma dal gennaio 2016 ha versato la stessa somma sul contratto di assicurazione denominato ### disciplinato da un regolamento accettato e sottoscritto dall'odierno appellante (doc. 9.1, 9.2, 9.3 appellata) e, comunque, ### ha preventivamente comunicato tale sua decisione ai consulenti, mediante il sito intranet e le strutture manageriali (v. deposizione ###; - di tale scelta non può dolersi l'appellante non essendo la banca tenuta ad osservare gli accordi economici collettivi, come chiaramente evidenziato nel contratto di agenzia sottoscritto dal ### fermo restando che nessun motivo specifico è svolto in merito all'eventuale carattere peggiorativo del trattamento derivante dal nuovo contratto, neppure in relazione al passaggio della sentenza ove si legge che gli importi versati presso detto fondo, sarebbero stati liquidati ai consulenti alla data di cessazione del rapporto, unitamente alle indennità previste per la cessazione del rapporto; 2.5 - non risulta provata alcuna diminuzione delle commissioni percepite dal ### ma è dimostrato che solo con riferimento al 2014 ### si è impegnata a corrispondere ai consulenti finanziari una commissione aggiuntiva, calcolata in percentuale sulla giacenza media di conto corrente dei clienti ricompresi nel portafoglio di ciascun consulente; detta commissione per mero errore è stata corrisposta ai consulenti anche per il 2015, di qui il recupero di tali importi indebitamente versati (doc. 10 appellata, v. deposizioni #### e ###; - anche l'asserita diminuzione delle commissioni per la vendita a fine anno, su richiesta del cliente, di parte dei fondi ### è rimasta asserzione del tutto generica, rispetto alla quale nessuna evidenza è emersa, neppure in relazione alle previsioni del contratto di agenzia sottoscritto dalle parti. 
In conclusione, deve escludersi che il recesso dell'agente sia assistito dalla giusta causa addotta restando per contro pacifico che, contestualmente alla cessazione del rapporto, l'odierno appellante è passato ad altro istituto bancario, unitamente ad un elevato numero di consulenti ### 3. 
Sebbene gli ultimi motivi siano riferiti ad un'omessa pronuncia in merito all'eccepita invalidità del patto di stabilità e alla domanda riconvenzionale proposta con la memoria difensiva, invero ciò di cui si duole l'appellante è proprio della decisione assunta da Tribunale, in quanto sfavorevole al ### Anche in questo caso si tratta di censure generiche ed infondate. 
In relazione alla domanda riconvenzionale è sufficiente richiamare quanto sopra esposto, sub. 1 e 2, con la precisazione che sebbene la declaratoria di inammissibilità di tale domanda risulti espressa in motivazione (v. pag.2 della sentenza), nel dispositivo viene esplicitato che ogni altra domanda (eccezione e deduzione) è da considerarsi disattesa. 
Quanto al patto di stabilità, nella sentenza impugnata si assume che in data ### le parti hanno sottoscritto l'allegato A ad integrazione del contratto di agenzia con cui è stato riconosciuto al promotore, con decorrenza 1.4.2016, il livello “excellence” e con cui è stato rideterminato, migliorandolo, il livello provvigionale a lui spettante (doc. 2.2 appellata). In pari data le parti hanno sottoscritto l'allegato C “patti aggiuntivi” quale parte integrante del contratto di agenzia, con decorrenza dal 1.4.2016, a modifica ed integrazione dell'allegato C sottoscritto il ### che prevedeva per il promotore un trattamento economico migliore disponendo l'erogazione del bonus 1 e del bonus 2 (doc. 3.1 e 3.2 appellata). 
Con tale scrittura del 24.3.2016, il ### si è impegnato a mantenere in essere il contratto di agenzia fino al 31.12.2020 e quindi a non esercitare il diritto di recesso dal contratto (se non per giusta causa). Per l'ipotesi di recesso prima di detto termite, le parti hanno stabilito una penale, addebitabile al promotore qualora le somme effettivamente a lui erogate a qualsiasi titolo fossero risultate eccedenti l'importo delle provvigioni percepite, come ricalcolate secondo le tabelle tempo per tempo vigenti; l'importo della penale sarebbe stato pari alla differenza risultante da tale computo, con un minimo di euro 100.000. (doc. 3.2 appellata). 
Al riguardo nessun motivo specifico è svolto ed il quantum della penale (ridotto dal Tribunale in misura corrispondente al parziale adempimento) è rimasto incontestato; ciò di cui si duole l'appellante è che il patto di stabilità abbia inciso sull'art. 1750 c.c. secondo il quale, i termini di preavviso devono essere gli stessi per entrambe le parti. 
Detta censura non è condivisibile. 
La clausola contrattuale prevede l'impegno dell'agente di mantenere in essere il rapporto e detto onere è correlato all'attribuzione, in favore dell'agente stesso, di un superiore trattamento economico. La penale opera in funzione dissuasiva rispetto alla violazione del patto di stabilità, nonchè quale liquidazione convenzionale del danno da inadempimento derivante dall'aver investito nella continuità del rapporto e, necessariamente, nella produttività di un investimento che prevede reciproche obbligazioni, parametrate a previsioni economiche proiettate a medio e lungo termine. La funzione risarcitoria della penale non è quindi riferita al danno che deriva dal mancato rispetto del termine di preavviso e il patto di stabilità non interviene sui termini di preavviso, nel caso di specie pacificamente rimasti identici per entrambe le parti. 
Il richiamo a Cassazione n.24274/06 non è pertinente poiché in quel caso era stata prevista, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una clausola penale a carico del solo agente in caso di inadempimento dell'obbligo di dare il preavviso. 
La sentenza impugnata si è espressa nei termini sopra esposti, in linea con i precedenti di questa Corte che, in cause analoghe (v.  doc.7.2,7.3,11.2,11.3, 15 appellata) hanno ritenuto validamente posto il patto di stabilità (per la conferma di tale statuizione v. 
Cass.23923/2020). 
In definitiva, per le ragioni esposte, assorbenti ogni ulteriore rilievo, l'appello è respinto. Le spese del grado sono regolate dalla soccombenza, secondo la liquidazione fattane in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.  P . Q . M . 
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 9.515,00 oltre rimborso forfettario, Iva e ### Così deciso all'udienza dell'11.5.2022 #### Dott.ssa #### n. 46/2022

causa n. 46/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Visaggi Patrizia Maria, Grillo Pasquarelli Federico, D'Incalci Fortunata

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Tribunale di Torino, Sentenza n. 1578/2021 del 21-12-2021

... il diritto dell'agente di percepire provvigioni sul saldo attivo di conto corrente a seguito delle vendita di fondi da parte di un cliente. In merito alle tempistiche con le quali al convenuto venivano corrisposte le provvigioni, il testimone ### ha dichiarato: «è capitato nel 2016, forse nel 2017, che per due o tre volte a causa di un ritardo informatico, la provvigione sia stata corrisposta con 1 o 2 giorni di ritardo; le due o tre volte in cui ciò è capitato non sono state consecutive. Escludo che possa essere capitato che al convenuto siano stati bloccati dei pagamenti permanenti, perché quando il pagamento delle provvigioni slittava di qualche giorno, io parlavo con il direttore della filiale affinché assicurasse copertura ai pagamenti disposti dai promotori. » . Il testimone ### ha (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO ### la Giudice, ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2673 /2019 R.G.L. promossa da: ### - ### nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ###### domiciliata come da ricorso introduttivo; RICORRENTE CONTRO ### rappresentato e difeso dall'avv. ### domiciliato come da memoria costitutiva; RESISTENTE OGGETTO: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, 3 c.p.c.  CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente: - come in atti. 
Per la resistente: - come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23 aprile 2019, ritualmente notificato, la ### s.p.a. (d'ora in poi ###, ha evocato in giudizio il signor ### chiedendo la sua condanna al pagamento in proprio favore della complessiva somma di euro 166.056,06 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di penale ex art. 2 dell'allegato C del 24 marzo 2016, previo accertamento che il recesso comunicato dall'agente, sig. ### è privo di giusta causa. 
A tal fine la società ### ha esposto: - di aver sottoscritto con il convenuto un contratto di agenzia in data 22 gennaio 2004 per la promozione ed il collocamento dei prodotti e dei servizi finanziari offerti dalla preponente e che nel corso del rapporto il contratto è stato rinnovato con accordo dell'8 gennaio 2008; - che in data 11 settembre 2017 il convenuto ha receduto dal rapporto invocando una giusta causa; - di aver contestato la sussistenza della giusta causa con missiva del 4 ottobre 2017, anticipando l'intenzione di richiedere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e della penale prevista dall'art. 2 dell'allegato C sottoscritto in data 24 marzo 2016. 
La società ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento in proprio favore dell'indennità sostitutiva del preavviso (pari a sei mesi ai sensi dell'articolo 23.7 del contratto di agenzia), quantificata in euro 61.299,39, nonché dell'importo di euro 109.283,78 a titolo di penale per la violazione del patto di stabilità di cui all'allegato C sottoscritto il 24 marzo 2016. 
Il sig. ### si è costituito in giudizio il 5 ottobre 2019 e quindi tardivamente rispetto alla prima udienza fissata al 16.10.2019 (il 6 ottobre 2019 era una domenica e quindi la costituzione sarebbe dovuta avvenire non più tardi di venerdì 4 ottobre 2019; cfr. sul computo dei termini a ritroso che scadano in giorno festivo o di sabato Cass. ord. 21335 del 14 settembre 2017). 
Pertanto, egli è decaduto dalla facoltà di richiedere prove e la domanda riconvenzionale formulata con la memoria di costituzione deve essere dichiarata inammissibile. 
Tentata invano la conciliazione delle parti, la causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali richieste da parte ricorrente e quindi decisa nei termini di cui al dispositivo all'esito della discussione dei ### Rilevato: nella lettera di recesso datata 11.9.2017 l'agente sig. ### imputa alla società una serie di condotte che gli avrebbero impedito di proseguire nello svolgimento della sua attività; si riportano di seguito le plurime condotte addebitate alla società preponente : 1) “mi riferisco ai vostri continui solleciti affinché mi allineassi - con ciò violando gravemente le mie prerogative contrattuali e quelle della mia clientela - al vostro modello di offerta commerciale fatto di commissioni (di consulenza) su commissioni (relativa ai singoli ### sottoscritti dal cliente) e vistosamente «sbilanciato» verso i prodotti di casa” (…) quando in realtà la normativa vigente prevede sì, tra i vari servizi di investimento, la consulenza, ma senza specificare se la stessa debba essere a pagamento oppure no …”; 2) “avete preteso che un mio manager incontrasse i miei principali clienti (#### con un'insistenza che ha generato negli stessi, oltre che il comprensibile fastidio per doversi recare a ### ansia e sfiducia nei confronti del gestore”; 3) «avete preteso spiegazioni, con toni inquisitori, in relazione ad operazioni, disposte autonomamente dalla clientela da me seguita a favore di un primario operatore assicurativo (###: bonifici riguardo ai quali non si capisce, sinceramente, quale rischiosità presentassero, posto che era incontestato che si trattasse di polizze”; 4) “avete inviato ai clienti di cui al punto precedente, insieme a tutti i clienti facente parte del mio portafoglio, la posizione integrata con preghiera di restituirla firmata per conferma: inutile evidenziare come tale iniziativa abbia ingenerato allarme e sfiducia, anche perché, le posizioni che avete mandato non tutte erano complete, al fine di dirimere eventuali dubbi, il cliente era invitato a chiamare il call center e non il proprio gestore”; 5) “specialmente nell'ultimo periodo, mi avete spesso accreditato le provvigioni in ritardo (contrariamente a quanto previsto nelle vostre comunicazioni a riguardo) salvo poi sollecitarmi per gli sconfinamenti sul mio rapporto personale, questi ultimi generati proprio dallo sfasamento tra l'accredito delle provvigioni e gli impegni che (ahimè) vengono addebitati con puntualità”; 6) “il direttore nella persona di ### mi respingeva dei pagamenti permanenti, mettendomi in difficoltà con le società, pur sapendo che per fine mese sarei rientrato (alla faccia della collaborazione).”; 7) “mi avete diminuito le commissioni perché a fine anno avevo venduto parte dei fondi ### (richiesta fatta dai clienti per essere più tranquilli) non tenendo conto che i soldi erano rimasti sui conti e che nei primi giorni di gennaio avevo ristabilito il tutto facendomi perdere parte del guadagno e senza tener conto che per tutto l'anno avevo mantenuto il portafoglio alla soglia stabilita.”; 8) “avete cessato l'accantonamento del ### presso ### con ciò privandomi delle relative coperture assicurative (…) ho potuto verificare a seguito di un controllo casuale che mi avete sempre versato i contributi in qualità di plurimandatario anziché di monomandatario come sarebbe invece corretto”; 9) “avete proceduto al recupero delle provvigioni corrispostemi per le giacenze di conto corrente per l'anno 2015 per motivazioni incomprensibili e con modalità inique.”; 10) “le procedure informatiche risultano essere inefficienti (…) la posizione integrata del cliente (lungi dal rappresentare un valido strumento di lavoro e di relazione con la clientela) presenta macroscopici errori di valorizzazione sia dei rendimenti che delle consistenze, con ciò disorientando la clientela e generando sfiducia nella stessa”; 11) “la collaborazione con le filiali della banca è divenuta, giorno dopo giorno, sempre più faticosa e ottenere un mutuo o un finanziamento per la clientela è sempre più difficoltoso”. 
La società ricorrente a sostegno della insussistenza di una giusta causa di recesso del promotore, ha rilevato come quest'ultimo il giorno successivo al recesso sia stato iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari come consulente della società ### s.p.a. e che altrettanto avevano fatto oltre un'ottantina tra manager e consulenti i quali, senza preavviso e deducendo una giusta causa di recesso, nel periodo ricompreso tra il maggio 2017 ed il febbraio 2019, hanno iniziato una collaborazione con la neocostituita ### s.p.a. (su 96 persone recedute dal rapporto con la società ricorrente nel 2017, 71 sono risultate passate in ### s.p.a.). 
All'udienza del 4 marzo 2021 è stata assunta la testimonianza di ### dipendente della società ricorrente dal 1990 quale quadro direttivo, il quale ha dichiarato: «lavoro all'interno della direzione commerciale che gestisce i consulenti finanziari della banca (…) ho gestito io tutte le attività connesse al recesso di almeno un'ottantina di agenti verificatosi nell'arco temporale di sei mesi; all'epoca gli agenti erano complessivamente 500; almeno il 95% di questi 80 agenti hanno in seguito stipulato un contratto di agenzia con l'istituto ### ho verificato che anche il convenuto ha stipulato un contratto di agenzia con l'istituto ### a cavallo tra il 2017 ed il 2018; anche il dottor ### che era il direttore della rete degli agenti, è migrato in ### Io ho letto tutte le lettere di recesso che gli agenti hanno mandato; in particolare quella del convenuto si fondava su argomentazioni utilizzate anche dagli altri agenti“. 
Il testimone ### ha confermato che in un arco temporale ristretto hanno esercitato la facoltà di recesso circa 80 promotori e che le lettere trasmesse alla società si fondavano sui medesimi argomenti. 
Alla stessa udienza è stata assunta la testimonianza di ### responsabile territoriale della rete dei consulenti finanziari per il ### e la ### e capo mercato dal 1° gennaio 2017. In merito alla decisione del convenuto di recedere dal contratto di agenzia il testimone ha dichiarato : “io non ho letto la lettera di recesso del convenuto; mi aveva detto che sarebbe andato via e che avrebbe seguito il capo mercato precedente, che era ### anche lui è andato a lavorare con ### diventandone il capo.» Il ricorrente all'udienza del 16 ottobre 2019 ha ammesso di avere iniziato a lavorare per l'istituto ### il 12 o 18 settembre del 2017 in forza di un contratto di agenzia a tempo indeterminato, aggiungendo che il rapporto si è concluso il 17 maggio 2019 a seguito di una risoluzione del contratto da parte della preponente. 
Con riferimento agli addebiti mossi dal convenuto nella lettera di recesso, di seguito si riportano le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio: il testimone ### con riferimento al servizio di consulenza ha dichiarato che tale servizio è stato introdotto nel 2012 o 2013 ed è imposto dalla legge e che la società ha ritenuto di renderlo a pagamento con la facoltà per il promotore di riconoscere uno sconto fino a un certo livello, oppure di proporre uno sconto maggiore per un determinato cliente con decisione finale rimessa alla società; ha aggiunto che il convenuto non si era mai lamentato prima di recedere dal contratto di agenzia di questa politica aziendale. 
Anche il testimone ### responsabile territoriale per il ### della rete dei consulenti finanziari della convenuta, ha dichiarato che i servizi di consulenza sono sempre stati a pagamento e che il promotore poteva a sua discrezione riconoscere degli sconti, fino al 100% e che ancora oggi è così. Ha aggiunto che il convenuto non si è mai lamentato di questa decisione dell'azienda. 
Quanto alla lettera ai clienti inviata da ### in cui erano riassunti gli investimenti e contenente la richiesta di verificarne l'esattezza, ### ha precisato come la comunicazione è stata spedita ad una parte rappresentativa di tutti i clienti della banca e quindi anche a clienti di altri promotori diversi dal convenuto al fine di una maggiore trasparenza nei rapporti banca /cliente. 
La circostanza è stata confermata dal teste ### che ha riferito: “la lettera ai clienti contenente la posizione integrata e la richiesta di restituirla firmata per conferma viene mandata a clienti scelti a campione e comunque a clienti di tutti i promotori finanziari; è una cosa abituale che fanno tutte le reti di consulenza; di tutto ciò il convenuto con me non si è mai lamentato.” Rispetto a quanto lamentato dal convenuto nella lettera di recesso circa gli incontri tra i suoi clienti ed un manager della società, ### ha riferito: «poteva accadere che un manager incontrasse i clienti di un promotore, sia perché poteva richiederlo lo stesso promotore, sia per avere chiarimenti dopo aver ottenuto quelle lettere cui prima facevo riferimento“. 
Il teste Solias ha chiarito: “con riferimento a quanto lamentato dal convenuto circa l'incontro con i clienti ### e ### di cui la giudice mi ha letto una parte della lettera di recesso, voglio precisare quanto segue: il manager a cui il convenuto si riferisce sono io ed alla presenza dello stesso convenuto ho incontrato solo il cliente ### di questa decisione il convenuto non si è lamentato e peraltro era un incontro del tutto fisiologico fatto per evitare di inviare al cliente una lettera scritta e finalizzato a verificare la corrispondenza tra gli investimenti risultanti alla banca e gli importi percepiti, anche al fine di verificare il grado di soddisfazione del cliente”. 
Con riferimento ai versamenti effettuati da ### all'### il testimone ### ha dichiarato: “dal 1 gennaio 2016 la banca anziché effettuare i versamenti in favore dell'### ha scelto di versare la stessa somma sul contratto denominato «### che è una sorta di fondo pensione, nel senso che quegli importi saranno liquidati al consulente al termine del contratto di agenzia unitamente alle indennità previste per la cessazione del rapporto. La banca ha informato di questa decisione tutti i suoi consulenti tramite una comunicazione pubblicata sul sito intranet ed anche tramite le strutture manageriali. ### non era obbligata ai versamenti verso l'### perché non obbligata ad osservare gli accordi economici collettivi.» . 
La società ricorrente ha rilevato come nel contratto di agenzia sottoscritto dal convenuto fosse chiaramente evidenziata la non applicabilità al rapporto degli accordi economici collettivi ed ha prodotto, sub doc. 9.1, la comunicazione diramata ai consulenti finanziari circa la scelta di interrompere gli accantonamenti del Fir presso l'### e di provvedere al versamento degli importi sul contratto di assicurazione denominato ### disciplinato da un regolamento accettato e sottoscritto dal convenuto ed idoneo ad assicurare all'agente un trattamento equivalente (cfr. doc. 9.1, 9.2, 9.3). 
Risultano, inoltre, corretti i versamenti effettuati (fino al 31.12.2015) dalla preponente all'### in favore del convenuto quale agente plurimandatario: nel contratto di agenzia sottoscritto dalle parti, infatti, con la clausola 5.11 si è stabilito “il promotore può svolgere attività di promozione e collocamento per conto di terzi solo se riferita prodotti, attività e servizi merceologicamente diversi da quelli di cui al presente contratto e previa comunicazione scritta alla società che identifichi la società terza e l'elenco dei prodotti, attività e/o servizi che intende promuovere.”. Clausola diversa da quelle sub 5.1 e 5.5 con cui l'agente si è assunto l'obbligo di esclusiva in favore della preponente e che in quanto tali non hanno reso l'agente monomandatario. 
Il testimone ### con riferimento al sistema informatico in uso presso ### ha dichiarato che tale sistema non ha mai avuto problemi di funzionamento e che è a disposizione di ogni promotore un servizio di help desk. 
In teste Salami ha riferito «ci sono stati dei mancati funzionamenti del sistema informatico e di questo i promotori sono stati sempre preavvisati; si è trattato dello stop per al massimo due o tre giorni nelle occasioni in cui il sistema veniva implementato.» Il teste ### ha ricordato un'occasione in cui il convenuto gli riferì di alcuni errori commessi dalla società nell'indicazione dei rendimenti di due suoi clienti.  ### ha riferito di aver spiegato in quell'occasione al convenuto “che invece quei rendimenti erano corretti perché calcolati sulla base di uno specifico metodo di calcolo (capitale medio investito dal cliente).”. 
Il testimone ### ha escluso che il convenuto abbia mai avuto difficoltà ad accedere alla filiale ### di ### in cui operava, ha negato che il convenuto si sia mai lamentato con lui della difficoltà incontrata dai clienti seguiti ad ottenere un mutuo o un finanziamento (circostanza confermata dal teste ### «non si è mai lamentato con me della difficoltà dei clienti di ottenere un mutuo o un finanziamento »). 
Riguardo alla lamentata diminuzione delle commissioni il testimone ### ha riferito: «la ### al termine di ogni anno fotografa il portafoglio clienti del singolo promotore e, sulla base della sua consistenza, calcola la tabella provvigionale per l'anno successivo. Quindi nella lettera il convenuto lamenta la riduzione della tabella provvigionale. Per il calcolo delle tabelle provvigionali si fa riferimento agli investimenti e non alle giacenze.» La circostanza è stata confermata dal testimone ### che ha riferito: «è vero che ### per alcuni anni ha pagato ai promotori le provvigioni sulle giacenze di conto corrente e poi ha smesso, ma non ricordo da quando, potrebbe essere il 2014 o 2015”. 
Il testimone ### coordinatore regionale per il ### degli agenti, sempre a questo proposito ha dichiarato: «la richiesta della ### di restituzione della commissione aggiuntiva sulla giacenza di conto corrente è stata fatta a tutti i promotori; tutti sono stati avvisati con anticipo che quelle somme sarebbero state richieste; quello che posso dire è che gli importi richiesti dalla ### al singolo promotore non hanno superato i 100 €, pressappoco» . 
La società ha dimostrato documentalmente di avere assunto soltanto con riferimento al 2014 l'impegno di corrispondere ai consulenti finanziari una commissione aggiuntiva calcolata in maniera percentuale sulla giacenza media liquida di conto corrente dei clienti ricompresi nel portafoglio di ciascun consulente; detta commissione per mero errore è stata corrisposta ai consulenti anche per il 2015, di qui il recupero di tali importi indebitamente (cfr. doc. 10) Nella lettera di recesso il convenuto ha lamentato di aver subito la diminuzione delle commissioni per aver venduto a fine anno parte dei fondi ### su richiesta dei clienti. 
Trattasi di un addebito del tutto generico la cui mancata contestualizzazione, almeno temporale, da parte dell'agente ha impedito ogni specifico accertamento (neppure nella memoria costitutiva il ### ha aggiunto alcunché). 
Fatta questa premessa ed aggiunto che nel corso del rapporto il ### non risulta aver lamentato nulla a questo proposito, dal contratto di agenzia sottoscritto dalla parti non emerge il diritto dell'agente di percepire provvigioni sul saldo attivo di conto corrente a seguito delle vendita di fondi da parte di un cliente. 
In merito alle tempistiche con le quali al convenuto venivano corrisposte le provvigioni, il testimone ### ha dichiarato: «è capitato nel 2016, forse nel 2017, che per due o tre volte a causa di un ritardo informatico, la provvigione sia stata corrisposta con 1 o 2 giorni di ritardo; le due o tre volte in cui ciò è capitato non sono state consecutive. Escludo che possa essere capitato che al convenuto siano stati bloccati dei pagamenti permanenti, perché quando il pagamento delle provvigioni slittava di qualche giorno, io parlavo con il direttore della filiale affinché assicurasse copertura ai pagamenti disposti dai promotori. » . 
Il testimone ### ha riferito a questo proposito: «poteva capitare che le provvigioni venissero pagate con accredito di tre o quattro giorni in ritardo ma sempre con valuta retroattiva» . 
Il convenuto nella lettera di recesso ha poi lamentato come la società gli abbia richiesto spiegazioni, con toni definiti inquisitori, in merito ad operazioni disposte in via autonoma da alcuni suoi clienti in favore di un primario operatore assicurativo. 
La richiesta di chiarimenti a cui il convenuto fa riferimento è datata 16 febbraio 2017, dunque precede di ben sette mesi il recesso dell'agente, ed è stata prodotta dalla società ricorrente quale documento 8.1. 
Non solo non si ravvisano toni inquisitori, ma la richiesta è dipesa non tanto dal timore di ### che clienti appartenenti al portafoglio del ### avessero compiuto operazione ad alto rischio, piuttosto - come chiaramente esposto nella lettera -, il timore che il convenuto avesse posto in essere condotte in violazione del manuale operativo e promosso prodotti di una società concorrente, la compagnia ### in violazione dell'obbligo di esclusiva. 
La società ricorrente ha anche prodotto la risposta fornita dal convenuto quale documento 8.2 e quello che in questa sede preme di evidenziare e che nessun provvedimento la società ha adottato nei confronti dell'agente, ritenendo evidentemente sufficienti le spiegazioni fornite. 
Alla luce delle emergenze istruttorie sopra riportate, deve ritenersi che la società abbia dimostrato l'infondatezza delle accuse mosse dal convenuto nella lettera di recesso a sostegno dell'asserita giusta causa, dovendosi peraltro rilevare come la maggior parte di queste accuse fossero anche estremamente generiche. 
Come correttamente rilevato dalla società ricorrente, infatti, nella lettera di recesso con riferimento al ritardo nel pagamento delle provvigioni, nulla è specificato per chiarire quando ciò sarebbe capitato, per quante volte, la dimensione del ritardo. La stessa censura di generalità vale con riferimento all'accusa dei pagamenti permanenti respinti, a quella della difficoltà di ottenere un mutuo o un finanziamento da parte della clientela, a quella della scarsa collaborazione fornita dalle filiali, a quella attinente la scarsa efficienza del sistema informatico. 
Occorre anche aggiungere che la maggior parte delle condotte attribuite alla ricorrente nella lettera di recesso, siano collocabili due o tre anni prima del recesso, circostanza indicativa della pretestuosità delle ragioni addotte dall'agente. 
Infine, nessun pregiudizio ha arrecato al convenuto la scelta della società di abbandonare l'### e versare importi equivalenti sul contratto di assicurazione ### il cui regolamento consente a ciascun consulente finanziario di riscattare i premi accantonati in caso di recesso dal rapporto di agenzia (come concretamente ha fatto l'odierno convenuto, documenti 4.1 e 4.3 f.r.). 
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, accertata l'insussistenza della giusta causa addotta nella lettera di recesso da parte del convenuto, deve essere dichiarato il diritto della ### di ottenere dal convenuto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura indicata in ricorso pari ad euro 61.299,39, importo che deve ritenersi contabilmente corretto e che non è stato contestato dal convenuto nella propria memoria. 
Il patto di stabilità e la clausola penale. 
In data 24 marzo 2016 le parti hanno sottoscritto l'allegato A ad integrazione del contratto di agenzia con cui è stato riconosciuto al promotore, con decorrenza dal 1.4.2016, il livello “excellence” e con cui è stato rideterminato, migliorandolo, il livello provvigionale a lui spettante (cfr. doc. 2.2 f.r.). 
In pari data le parti hanno sottoscritto l'allegato C «patti aggiuntivi» quale parte integrante del contratto di agenzia, con decorrenza dal 1.4.2016, a modifica ed integrazione dell'allegato C sottoscritto il ### che prevedeva per il promotore un trattamento economico migliore disponendo l'erogazione del bonus 1 e del bonus 2 (cfr. doc. 3.1 e 3.2 f.r.). 
Con tale scrittura del 24.3.2016, il convenuto si è impegnato a mantenere in essere il contratto di agenzia con la società fino al 31 dicembre 2020 e quindi a non esercitare il diritto di recesso per qualsiasi causa dal contratto (eccettuata la sussistenza di una giusta causa); quindi le parti hanno stabilito che, in ipotesi di esercizio del recesso prima di detto termite, la società avrebbe: - regolato le liquidazioni provvigionali successivamente alla data di ricevimento da parte della società della comunicazione di recesso esclusivamente in base alle previsioni economiche della tabella provvigionale in vigore a tale data; - ricalcolato sulla base delle tabelle provvigionali, tempo per tempo vigenti, le commissioni maturate dal 22 gennaio 2004 sino alla data di ricevimento da parte della società della sua comunicazione di recesso e, qualora le somme effettivamente erogate al promotore nel medesimo periodo a qualsiasi titolo eccedessero quanto di sua spettanza in base al calcolo di cui sopra, la società avrebbe provveduto ad addebitare al promotore la differenza a titolo di penale con un minimo di euro 100.000. (cfr. doc. 3.2 f.r.). 
La società ricorrente ha prodotto il documento 6.1, che non ha formato oggetto di contestazione ad opera del convenuto; sulla base di tale documento risulta che la società ha corrisposto al convenuto a titolo di «bonus» l'importo di euro 73.339,47 nel periodo decorrente dal gennaio 2004 al settembre 2017. Il totale dei compensi erogati al convenuto nel periodo predetto, comprensivo di bonus, ammonta ad euro 1.623.175,59; le provvigioni spettanti al convenuto in base alla tabella “ allegato A” , invece, sarebbero state di euro 1.549.836,12. 
La Corte d'Appello di ### nel definire un giudizio analogo a quello in esame, iscritto al numero 1087/2017, ha pronunciato una sentenza, che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in cui ha condivisibilmente rilevato «il patto di stabilità al quale accedeva la clausola penale era sicuramente da ritenersi valido posto che (come rilevato dal primo giudice) era sorretto da una causa concreta essendo stato inserito nel contesto di un regolamento contrattuale (allegato C del 18 marzo 2013) che prevedeva per il promotore il livello di «exellence», un trattamento economico migliore (bonus 1 e bonus 2 di cui ai punti 2 e 3) rispetto a quello standard contemplato dall'allegato A del 18 marzo 2013. Come evidenziato dal tribunale, da un lato vi era l'interesse dell'istituto di credito a mantenere l'appellato principale nella propria rete di promotori in maniera stabile per un quinquennio, tramite la corresponsione di provvigioni più elevate che valorizzavano in misura adeguata l'elevata consistenza del portafoglio clienti che lo stesso portava in dote e, dall'altro, vi era l'interesse del signor ### a vedere adeguatamente riconosciuta la sua competenza professionale (dimostrata dal proprio portafoglio clienti) attraverso il riconoscimento di compensi più consistenti e, a fronte di ciò, si era obbligato a permanere all'interno di ### per 5 anni». 
La Corte, poi, richiamata la pronuncia delle ### della S.C.  18128/2005, ha ritenuto corretto procedere ad una riduzione della penale atteso l'adempimento di parte dell'obbligazione gravante sull'agente, come avvenuto nel caso di specie. 
Ebbene, tenuto conto che il sig. ### ha esercitato il recesso dal contratto di agenzia l'11.9.2017, quando erano trascorsi dalla efficacia del patto di stabilità (1.4.2016) circa 17 mesi, che ha ottenuto a titolo di bonus 73.339,00 euro ( doc. 6.1 f.r.) e che la penale quantificata dalla proponente ammonta ad euro 109.284,00, detta penale deve essere ridotta sulla base del seguente calcolo: 109.284,00 penale / 56 mesi (4 anni e 8 mesi) pari alla durata del patto dal 1.4.2016 al 31.12.2020 =1.951,00 euro; moltiplicando detto importo per 17, quanti sono stati i mesi intercorsi dalla data di decorrenza del patto al recesso, si ottiene l'importo di 33.175,00 euro. 
Quindi sottratto quest'ultimo importo dalla penale di 109.284,00 euro, si ottiene l'importo della penale da ritenersi equo, corrispondente ad euro 76.109,00. 
In conclusione, il convenuto deve essere condannato a pagare in favore della società ricorrente, a titolo di penale per la violazione del patto di stabilità, l'importo di euro 76.109,00, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla notifica del ricorso. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.  P.Q.M.  Visto l'art. 429 c.p.c.   disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, - condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 76.109,00 a titolo di penale per violazione del patto di stabilità, oltre interessi al tasso legale dalla notifica del ricorso, nonché della somma di euro 61.299,39 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre agli interessi al tasso legale dalla cessazione del rapporto avvenuta in data 11 settembre 2017; - condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 6.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa e c.u. se versato.   - fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.   ### 27/10/2021 la ### RG n. 2673/2019

causa n. 2673/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Salvatori Sonia

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 2371/2024 del 27-05-2024

... continuato a operare percependo le provvigioni spettanti. Più nel dettaglio: A) asserita non corretta determinazione delle provvigioni indirette. Il convenuto rivendica il suo diritto a differenze sulle provvigioni indirette (cd. over) corrisposte per l'incarico accessorio di ### (4% aggiuntivo per provvigioni indirette sul portafoglio personale dei ### pari a € 52.971,13). Emerge dagli ### che le provvigioni indirette sono state previste quale compenso per l'attività di coordinamento commerciale, assistenza e supervisione di altri consulenti finanziari nella zona assegnata (art. 1 ### docc. 8, 9-bis, 10 e 11), considerando le diversità dell'impegno richiesto ove nell'area assegnata operasse anche la figura intermedia del ### assente tale figura, in aggiunta a una provvigione indiretta (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice L. Bajardi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G.  23497/22 promossa DA #### in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dagli Avv. C. QUARANTA, C. PAMBIANCHI, L. MOLTENI e L. MOLINARIO come da procura in atti - ricorrente - CONTRO ### rappresentato e difeso dall'Avv. F. CRISANTI come da procura in atti - resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la ### ricorrente ha chiesto al Giudice di “(…) a) accertare e dichiarare (…) il diritto di ### S.p.A. al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso da parte del sig. ### nella misura di 141.383,25 Euro (…) condannare il sig. ### al pagamento (…) dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di 141.383,25 Euro (…) oltre a rivalutazione e interessi (…) b) accertare e dichiarare (…) il diritto di ### S.p.A. al pagamento della penale pattuita per la violazione del patto di stabilità convenuto nell'### sottoscritto l'11 luglio 2018, pari a 100.000 Euro, (…) condannare il sig. ### al pagamento (…) della citata penale, nella misura di 100.000 Euro (…) oltre a rivalutazione e interessi (…) c) accertare e dichiarare (…) il diritto (…) alla restituzione da parte del sig. ### dell'importo di 11.440,65 Euro ricevuti a titolo di anticipi provvigionali in misura maggiore rispetto alle provvigioni effettivamente maturate (…) condannare il sig. ### al pagamento (…) del predetto importo di 11.440,65 Euro per il suddetto titolo (…) oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo (…)”. 
A fondamento della domanda - lo si rileva in estrema sintesi - si deduce che ### già reclutato da ### quale agente plurimandatario, è passato con effetto dal 27.8.16 a ###, presso cui ha prestato attività nell'ambito della promozione e collocamento di prodotti presso il pubblico, e che in data ### lo stesso ha comunicato il suo recesso con effetto immediato dal rapporto di agenzia per asserita giusta causa, rappresentata da condotte poste in essere da ### contrarie ai principi di lealtà e buona fede, tali da compromettere il rapporto fiduciario. 
La ricorrente ha sostanzialmente sostenuto la carenza dei requisiti legittimanti la giusta causa di recesso, il difetto di immediatezza e tempestività del recesso, l'irrilevanza dei suoi presupposti, l'assenza di prova, da parte dell'agente, della sussistenza di ragioni tali da giustificare la repentina interruzione del rapporto, oltre alla circostanza che le vere ragioni di tale interruzione andrebbero piuttosto rinvenute nella necessità di ### di liberarsi velocemente del rapporto con ### per assumere servizio il giorno dopo presso una banca concorrente. 
Ha allegato documentazione. 
Si è costituito in giudizio ### che ha contestato la fondatezza della domanda, replicando diffusamente alle singole censure sollevate dalla controparte, insistendo in particolare sulla sussistenza delle ragioni invocate a base della giusta causa del recesso; ha chiesto il rigetto del ricorso e ha proposto domanda riconvenzionale per “b) accertare e dichiarare la legittimità del recesso per giusta causa (…); c) condannare ### s.p.a. al pagamento (…) di € 52.791,13 a titolo di differenze provvigionali (…); d) condannare ### s.p.a. al pagamento (…) di € 10.361,64 a titolo di differenza tra quanto versato all'### quale agente plurimandatario e quanto dovuto quale agente monomandatario; e) condannare ### s.p.a. al pagamento (…) di € 133.907,21 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1750 c.c. (…); f) condannare ### s.p.a. al pagamento (…) di € 251,082,91 a titolo di indennità ex art. 1751c.c. (…); g) il tutto con rivalutazione monetaria e interessi (…) - in subordine, h) previa declaratoria di nullità della penale stabilità per la violazione del patto di stabilità prevista dall'art. 6 dell'addendum manager (…) dichiarare che nulla è dovuto a tal titolo (…) i) in via estremamente gradata nella denegata ipotesi ritenuta validità della penale (…) ridurla equitativamente fino ad € 2.777,76 (…). 
Ha a sua volta allegato ampia documentazione. 
Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda della ricorrente è fondata e va accolta. 
Si deduce in ricorso, ed emerge documentalmente, quanto segue.  ### ha intrattenuto con ### un rapporto di agenzia a tempo indeterminato come agente plurimandatario; dopo l'acquisizione del ramo di ### tale rapporto di agenzia è stato trasferito in capo a ### Il ### le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto di agenzia a tempo indeterminato, ancora relativo all'attività di promozione e collocamento di prodotti presso il pubblico (doc. 7), con conferimento “dell'incarico di promuovere la conclusione di contratti relativi ai Prodotti quali individuati all'### 1” (clausola 2.1), consistenti in “prodotti e servizi aventi natura finanziaria e assicurativa, inclusi servizi di investimento e accessori propri o di terzi” (cfr. lett. A premesse) (doc. 7 e 7-bis); la zona di svolgimento dell'attività è stata identificata - come da allegato 2 - con il territorio del ### (############ e ### doc. 7-ter); si è previsto che l'attività di ### non potesse svolgersi oltre i limiti territoriali assegnati (clausole 2.5 e 2.6) e che l'incarico dovesse intendersi conferito “senza esclusiva”, con facoltà per la ### “di avvalersi di altri ### Finanziari” (clausole 2.6. e 2.7) nello stesso territorio; la clausola 11 (doc. 7) ha permesso a ### di “trattare affari per altre case mandanti purché relativi a prodotti che non siano in concorrenza con i Prodotti”; lo stesso avrebbe dovuto, ex art. 5.1, “tutelare gli interessi della ### agire con lealtà e buona fede (...) sia con la ### sia con i clienti”, “rispettare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività di consulente finanziario (...) l'attività bancaria, i servizi di investimento (...) con particolare riferimento agli obblighi previsti dalla vigente normativa di vigilanza della ### d'### della ### e dell'IVASS”, “illustrare all'investitore in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione (…) gli elementi essenziali dell'operazione e del Prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e all'adeguatezza/appropriatezza dell'operazione (…) alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento ed alla propensione al rischio”, verificando che “l'investitore abbia compreso le informazioni fornite” (lett. e) ###; la clausola 6.1. ha vincolato ### ad osservare “ogni norma, patto, regolamento e prassi applicabile”; con l'art. 2.1 la ### si è riservata di poter modificare l'elenco dei prodotti già individuati dall'allegato: “l'elenco dei Prodotti oggetto del presente accordo potrà essere modificato in ogni momento dalla ### in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 17” (doc. 7); tale disposizione ha previsto per le variazioni una disciplina differenziata in ragione dell'entità della modifica: “le variazioni di lieve entità di Prodotti e/o clienti e/o della misura delle provvigioni (intendendosi per lieve entità quelle che incidano fino al 5% delle ### di competenza del Consulente Finanziario nell'anno solare precedente la variazione (…) sono sempre e comunque consentite alla banca senza obbligo di preavviso”, le altre modifiche avrebbero potuto essere realizzate con un preavviso di almeno 30 giorni (17.2.); per le variazioni “superiori al 20% del valore delle Provvigioni” (…) la ### comunicherà al consulente finanziario dette variazione con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto (…). Nel caso in cui il Consulente Finanziario comunichi entro 30 giorni di non accettare le variazioni (…) la comunicazione del consulente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia ad iniziativa della Banca”; come corrispettivo dell'attività svolta l'accordo ha previsto il pagamento “di provvigioni sugli affari conclusi per effetto dell'intervento dell'agente determinate secondo i criteri e i parametri dell'allegato 1” (…) “le provvigioni saranno conteggiate sugli incassi effettivi relativi ai contratti bancari, finanziari ed assicurativi sottoscritti. (…) La liquidazione delle provvigioni (…) avverrà preferibilmente entro la fine del mese successivo al periodo di maturazione, come indicato dall'allegato 1 e comunque non oltre il termine dell'art. 1749 c.c. (…)”; è stato mantenuto il sistema di calcolo delle provvigioni già proprio di ### con pagamento di una commissione per ogni specifico prodotto riferibile ad un emittente individuato, con provvigione del 78% della base commissionale; effettuati i conteggi la ### avrebbe emesso fattura in nome e per conto dell'agente, e “gli importi indicati in fattura si intenderanno definitivamente approvati qualora il Consulente Finanziario non sollevi contestazione entro i 30 giorni successivi al ricevimento della fattura” (art. 3.3.); il contratto ha autorizzato la ### ad operare la compensazione ex art. 1252 c.c. con eventuali crediti in suo favore (clausola 3.3) e il diritto di ripetere dal consulente le provvigioni anticipate, ove superiori agli affari andati effettivamente a buon fine (clausola 3.8). 
In punto di recesso l'art. 15.1 ha previsto la facoltà - sia per il consulente, sia per la ### - di recedere “in qualsiasi momento” ma “con un preavviso pari (…) a sei mesi per il sesto anno (di durata del contratto) e tutti gli anni successivi. Resta inteso che in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1750 c.c. il termine di preavviso può scadere in qualsiasi giorno del mese di riferimento”. 
Quanto agli obblighi del consulente dopo la cessazione del rapporto (clausola art. 22) il contratto ha previsto l'obbligo di restituire qualsiasi bene o materiale di proprietà/pertinenza della ### la lista dei clienti assistiti e i relativi dati, il divieto di conservare copia dei beni, documenti o materiali di proprietà o pertinenza della ### il divieto di divulgare notizie inerenti ai rapporti tra ### e clienti, l'obbligo “di collaborare con la ### con gli agenti e con i dipendenti che la ### vorrà indicare, affinché possa essere assicurata la continuità di assistenza alla clientela” (clausola 15). 
Il contratto di agenzia del 3.10.16 ha altresì previsto alla clausola 2.4 la facoltà della ### - previa sottoscrizione di accordo integrativo denominato ### (doc. 8) - di attribuire “un ulteriore incarico avente ad oggetto lo svolgimento di attività di supervisione e coordinamento dell'attività di altri agenti (...) sia la supervisione e il coordinamento dell'attività promozionale di agenti che a loro volta supervisionano e coordinano l'attività di altri agenti. e/o ulteriori attività ancillari”, prestazione a carattere “collaterale ed accessorio” con modalità e compensi “liberamente determinati dalla Banca”. 
In pari data le parti hanno sottoscritto un ### di attribuzione a ### dell'incarico accessorio di ### del ### ciò, “in aggiunta all'attività di promozione e collocamento, costituente oggetto essenziale e preminente del ### di agenzia” (doc. 8); l'incarico è stato affidato in via esclusiva (1.3), ferma per la ### la possibilità di “partecipare, direttamente al coordinamento commerciale, supervisione formazione svolte dai ### nonché all'individuazione di nuovi consulenti finanziari”; è stato altresì convenuto che l'incarico fosse “liberamente modificabile e revocabile dalla ### e rinunciabile dal ### Manager” con preavviso, e che la revoca o rinuncia “non avranno effetto rispetto al Contratto”; per tale attività accessoria di coordinamento è stato previsto un apposito compenso “costituito da provvigioni indirette calcolate sulla base degli affari promossi da parte dei ### coordinati da Lei e conclusi dalla ### (c.d. “Over”). Le provvigioni indirette ammonteranno a una percentuale pari al 78% della ### (…) meno la percentuale provvigionale di competenza di ciascuno dei consulenti supervisionati”. 
Ulteriori provvigioni sono state previste per il reclutamento di ulteriori consulenti finanziari, se la ### “sulla base di valutazioni discrezionali”, li avesse inseriti nella propria rete (art. 3 doc. 8). 
Nel luglio 2017 le parti hanno stipulato un nuovo contratto di agenzia, sostanzialmente sovrapponibile a quello del 2016, confermando l'assenza di esclusiva (clausole 2.6 e 2.7), l'obbligo di rispettare legge e regolamenti, agire in buona fede con la ### e i clienti e illustrare agli investitori in modo chiaro ed esauriente “prima della sottoscrizione (...) gli elementi essenziali dell'operazione e del Prodotto” (art. 5.1. e 6.1.); è stata invece ampliata la sfera di operatività del consulente all'“intero territorio nazionale” (doc.  9); quanto all'incarico accessorio di coordinamento si è precisato (punto 2.8) che “Ove conferito l'incarico accessorio di cui all'addendum Manager” sarà limitato alla zona espressamente prevista nel relativo allegato; tale incarico, in ogni caso non prevederà alcun vincolo di esclusiva a carico della ### la quale potrà pertanto nominare altri soggetti comunque incaricati di svolgere attività di coordinamento di altri consulenti finanziari nelle medesime aree di competenza; resta esclusa in questi casi qualsivoglia pretesa da parte del ### relativa a provvigioni, risarcimenti o indennità a qualsiasi titolo”. 
Le variazioni sono rimaste regolamentate ex artt. 2.1. e 17 come nel contratto precedente, ad eccezione che quanto alla percentuale di variazione per definire le modifiche di lieve entità, aumentata dal 5% al 10% (in senso peggiorativo per l'agente) e quella per le variazioni di rilevante entità, ridotta dal 20% al 10% (in senso migliorativo per l'agente).  ### sostitutivo del nuovo contratto è stato regolamentato dall'art. 27.1, che ha certificato tra le parti la corrispondenza delle pattuizioni alla “loro effettiva volontà di concludere ed eseguire un contratto d'agenzia” e che le disposizioni del contratto avrebbero annullato e sostituito ogni precedente accordo (salva l'anzianità maturata da ### presso ###. 
Le parti hanno altresì pattuito un nuovo allegato di prodotti e provvigioni, da ora privo di elenco nominativo dei singoli fondi o prodotti, ma contenente le relative classi o tipologie, con previsione per ogni diversa categoria di prodotti di una provvigione senza differenziazione tra soggetti emittenti (prodotti del ### e prodotti di terzi, doc. 9-bis); ciò, per garantire l'allineamento del contratto ai prodotti da promuovere, oggetto di possibile variazione. 
Il nuovo contratto ha previsto un nuovo ### quanto all'attività accessoria di coordinamento per “l'area comprendente le regioni del ### -Sud” (1.1.) (doc.  9-ter); è stata eliminata la natura esclusiva dell'incarico di coordinamento, così che la ### avrebbe potuto avvalersi di altri ### è stata confermata la libera revocabilità dell'incarico di cui all'### sempre con preavviso, senza che l'eventuale revoca o rinuncia avessero “effetto rispetto al ### di ### che salvo diversa manifestazione di volontà, rimarrà in vita in caso di cessazione dell'### accessorio” (clausola 1.4). 
Il compenso per l'attività accessoria sarebbe stato costituito “da provvigioni indirette calcolate sulla base degli affari promossi da parte dei ### coordinati da Lei e conclusi dalla ### (c.d. “Over”). Le provvigioni indirette ammonteranno a una percentuale pari al 3% della ### Nel caso non sia presente per alcuni o tutti i consulenti coordinati la figura del ### a tale percentuale sarà aggiunta una percentuale pari al 4% della medesima ### Commissionale”. 
Pertanto, sul coordinamento ### avrebbe maturato il 7% sugli affari degli agenti coordinati senza l'intermediazione di un ### e il 3% in caso di supporto da parte di tale figura. 
Il bonus consulenti reclutati sarebbe stato concesso ove la ### “sulla base di valutazioni discrezionali”, avesse stipulato accordi con consulenti fuori sede “individuati” dall'agente, ma subordinatamente alla sottoscrizione di un “apposito accordo scritto” che ne avrebbe disciplinato il riconoscimento; la clausola 3.2 ha ribadito la libertà discrezionale e insindacabile della ### di concludere o meno i contratti con i soggetti segnalati, anche quando le trattative fossero giunte ad uno stadio avanzato (art. 3.2). 
Per supportare l'agente in fase di avvio il punto 3 dell'### ha previsto un compenso minimo di € 16.000,00 mensili per 24 mesi, fino all'importo complessivo massimo di € 384.000,00, mentre il punto 4 gli ha riconosciuto un bonus iniziale di € 4.168,00 lordi. 
Le modifiche relative alla natura non esclusiva dell'incarico accessorio e alla modifica del compenso sono state sottoscritte da ### “per accettazione”. 
Il ### è stato sottoscritto un nuovo ### manager (doc. 10), che (clausola 5) ha annullato e sostituito quello del 1.7.17 e ha escluso la necessità di preavviso per la revoca dell'incarico accessorio di ### (1.3); non sono state introdotte modifiche sulla natura non esclusiva e sul corrispettivo per l'incarico accessorio, con previsioni ancora sottoscritte dal ### per accettazione. 
In seguito, riferisce ###, l'espansione della propria rete di attività ha evidenziato l'insufficienza di un solo ### a coordinare l'intera area del ### (aumentata da 40 a 100 consulenti in meno di un anno); il ### la ### ha comunicato che l'attività accessoria di coordinamento avrebbe interessato solo ###### e ### (doc. 10-bis), mentre l'incarico di agenzia sarebbe rimasto immutato. 
In data ### è stato sottoscritto un nuovo ### relativo all'attività accessoria di coordinamento (doc. 11), che ha confermato l'ambito territoriale limitando l'incarico alle “regioni #### e Umbria” e ad interim - “fino alla data del 30/09/2018” - alla regione ### tale documento ha escluso il diritto all'esclusiva dell'agente, confermando per la ### la facoltà di attribuire analogo incarico a terzi nella stessa zona; ha previsto la libera modificabilità e revocabilità senza preavviso dell'### (1.4); la modifica dell'### sull'attività accessoria non avrebbe avuto effetto sul contratto di agenzia; è stata confermata la regolamentazione del compenso per l'attività di coordinamento e il bonus per consulenti reclutati (art. 3.2). 
Tale versione dell'### ha ribadito il compenso minimo e ha introdotto un patto di stabilità; il compenso minimo è stato aumentato a € 216.000,00 per 12 mesi, da corrispondersi in quote mensili di € 18.000,00; considerati l'investimento posto in essere dalla ### e i benefici economici previsti per ### (che nel tempo gli ha garantito di percepire provvigioni medie annuali di circa € 240.000,00), all'art. 6 le parti hanno previsto (art. 6) un patto di stabilità per cui “in funzione dei benefici economici” l'agente si è impegnato “a non recedere dal contratto di agenzia, tra di noi intercorrente fino alla data del 30/06/2021”; a garanzia di tale patto è stata prevista una penale, da pagare “dietro semplice richiesta” “quantificata in euro 100.000”. 
Con nota 27.9.18 sottoscritta per accettazione da ### è stato previsto che “a decorrere dal 1° ottobre 2018 la zona di svolgimento dell'incarico accessorio manageriale in oggetto sarà così delimitata: ### e ### Sempre a far data dal 1° ottobre 2018 l'incarico accessorio a Lei assegnato di ### sarà denominato ### Restano invariate tutte le restanti disposizioni contrattuali nelle quali la denominazione ### manager sarà automaticamente sostituita da ### Manager” (doc. 12). 
Nelle zone coordinate da ### è sempre stata presente la figura del ### lo stesso nel 2017 ha coordinato cinque ### (###### e ###, e dal 2018 al maggio 2021 tre ### (#### e ### sino a novembre 2018 e #### e ### dal dicembre 2018 alla cessazione del rapporto); la ricorrente ha sottoscritto con i predetti uno specifico ### per l'attività di coordinamento con previsione di compenso. 
Sono stati presenti altresì alcuni ### (#### e ###.  ### ha percepito le provvigioni indirette maturate (3%) quanto ai consulenti finanziari coordinati (docc. 14 e 15); atteso che nell'area assegnatagli era presente la figura del ### non ha maturato il diritto alle ulteriori provvigioni indirette pari al 4%, previste solo in caso di assenza di tale figura.  ### sottolinea che le modifiche dell'ambito territoriale sono state sempre concordate e condivise tra le parti e hanno riguardato soltanto l'attività accessoria di coordinamento, e non quella principale di promozione, estesa all'intero territorio nazionale, e che le modifiche territoriali in riduzione non hanno prodotto una riduzione delle over, il cui valore di fatto è anzi cresciuto nel tempo.  ### il rapporto la ### ha corrisposto a ### le provvigioni maturate ed i corrispettivi per l'attività di coordinamento nella misura di € 1.180.084,86, di cui € 669.026,09 quali provvigioni indirette per l'attività di coordinamento quale ### (cfr. ricorso, tabella punto 103 e docc. 15 e 15-bis), senza che lo stesso abbia contestato i relativi conteggi. 
Il #### nonostante il patto di stabilità che lo ha vincolato alla ricorrente fino al 30.6.21, ha inviato alla stessa una nota comunicando il “recesso con effetto immediato dal contratto di agenzia” per asserita giusta causa (doc. 17); in data ### lo stesso ha preso servizio presso la concorrente ### del ### ( albo consulenti finanziari, doc. 18), con il medesimo ruolo di ### (doc. 19). 
Ancora in data ### altri cinque consulenti finanziari operativi nel territorio coordinato da ### hanno esercitato il proprio recesso dal rapporto di agenzia, invocando inadempimenti posti in essere a loro danno; il lunedì successivo (31.5) hanno a loro volta assunto servizio presso la ### sotto il coordinamento di ### i colleghi ### e ### (già ### e ### presso ###, poi ### presso ###, oltre a #### e ### quali consulenti finanziari/agenti (docc. 20-23, lettere di recesso e comunicazioni BNL di conferma del reclutamento nel maggio 2021 di ventuno consulenti finanziari, tra cui ### e i cinque colleghi indicati); nei sei mesi successivi altri otto consulenti finanziari già dell'area coordinata da ### sono transitati a ### senza osservare il preavviso e invocando una giusta causa con comunicazioni sostanzialmente sovrapponibili ai primi cinque recessi (doc. 20); si tratta del recesso di: Re il ###, Ricciutelli e ### il ###, Nardi il ###, Comanducci il ###, Morandi il ###, ### il ### e Casinelli il ### (doc. 21-bis, 22 e 23); tali spostamenti sono accolti con note di “benvenuto” postati da ### o da colleghi passati con lui in ### espressivi di gratitudine al convenuto (doc. 25). 
Si osserva a questo punto che nella nota di recesso del 29.5.21 ### richiama - a fondamento della pretesa giusta causa di chiusura del rapporto - : 1) il mancato pagamento negli anni del 4% aggiuntivo (rispetto al 3%) per provvigioni indirette over 4% sul portafoglio personale dei ### per complessivi € 52.971,13 (in particolare € 4.985,26 per il 2017, € 13.865,86 per il 2018, € 13.617,53 per il 2019, € 15.814,42 per il 2020 e € 4,507,06); 2) presunte “pressioni commerciali” per la sottoscrizione di prodotti maggiormente remunerativi per la ### a suo dire non rispondenti agli interessi dei risparmiatori; 3) asserite pressioni della ### per indurre i clienti a sottoscrivere prodotti finanziari meno vantaggiosi, in violazione della normativa in materia di collocamento dei prodotti e degli obblighi impostigli dal contratto; 4) modifiche del territorio assegnato per svolgere l'attività accessoria; 5) pretesa “incuria nella redazione degli statini e sui pretesi malfunzionamenti del ### sistema”, e presunto accantonamento presso ### “di un importo inferiore a quello che avrebbe dovuto accantonare (…) avendo applicato il massimale previsto per i contratti di agenzia plurimandatari anziché monomandatari”. 
Con riferimento alla sussistenza di circostanze tali da giustificare la giusta causa di recesso dell'agente vanno applicati i principi giurisprudenziali in relazione alle dimissioni per giusta causa del lavoratore subordinato ex art. 2119 c.c., “in considerazione delle analogie strutturali tra i rapporti di agenzia e quelli di lavoro subordinato e dell'assenza di una specifica regolamentazione per i primi”(### Milano 691/21, ### Roma 3593/21, ### Milano 400/19, per cui: “in considerazione delle analogie strutturali tra i rapporti di agenzia e quelli di lavoro subordinato e dell'assenza di una specifica regolamentazione per i primi, l'applicabilità analogica a questi dell'art. 2119 c.c. relativamente agli istituti del recesso per giusta causa, dell'una e dell'altra parte, del preavviso e della connessa indennità sostitutiva. Da tale analogia discende l'applicabilità, sia pure con i dovuti adattamenti derivanti dalla peculiarità del contratto di agenzia, dei principi essenziali al riguardo elaborati dalla giurisprudenza”); anche per il recesso dell'agente la giusta causa ricorre solo in presenza dei presupposti ex art.  2119 c.c. (sussistenza di inadempimento di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto e tempestività del recesso).  ### di provare la sussistenza della giusta causa “grava sul soggetto che la alleghi” ( 13533/01, 15406/09, 6008/12), e quindi, nella fattispecie in esame, sul resistente. 
Deve intanto osservarsi - sul punto - che non si è ritenuto di dar corso alla prova testimoniale richiesta dal convenuto, atteso che i capitoli articolati nella memoria di costituzione sulle circostanze che, a suo dire, avrebbero giustificato la repentina interruzione del rapporto (tanto da comportare il rigetto della domanda di parte attrice di rivendicazione dell'indennità di preavviso, e l'accoglimento della sua domanda riconvenzionale in riferimento alla medesima indennità) risultano formulati in maniera sostanzialmente generica; in particolare, i capitoli da 1 a 10 e 13 della memoria di costituzione si limitano ad esporre che la ### “faceva firmare” a ### i contratti ed ### via via indicati - quasi a intendere che la ### lo abbia costretto alle sottoscrizioni -, senza però affatto specificare in che modalità e da parte di chi ciò sarebbe avvenuto; ciò, peraltro, senza che il resistente abbia lamentato un vizio del consenso; i restanti capitoli vertono invece su circostanze che, anche ove astrattamente confermate, non avrebbero mutato l'esito del giudizio alla luce delle considerazioni svolte di seguito in relazione alla non configurabilità delle riferite pressioni commerciali su ### e i consulenti dallo stesso coordinati ad opera di ### (capp. 15-21). 
La sussistenza della giusta causa va verificata sulla base dei motivi comunicati nella lettera di recesso, senza possibilità di allegare fatti nuovi, anche in ossequio agli obblighi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. (tra cui, per il titolare di posizioni creditorie, quello di non porsi in contraddizione con la propria precedente condotta idonea a ingenerare nella controparte il legittimo affidamento sulla conformità e correttezza della propria posizione soggettiva passiva, Cass. 9924/09). 
Considerato che la giusta causa - ex art. 2119 c.c. - è tale ### ove il fatto che la determina non consenta di proseguire il rapporto neppure in via provvisoria, si ritiene che la tardività della contestazione porti di per sé ad escludere che l'inadempimento sia davvero tale da non consentire la prosecuzione del contratto; la stessa non appare quindi riscontrabile ove tra l'asserito inadempimento e la comunicazione di recesso sia trascorso un apprezzabile periodo temporale (sul punto, cfr. giurisprudenza di merito e di legittimità per cui l'assenza di un tempestivo recesso a fronte dell'asserito inadempimento è ragione sufficiente ad escludere una giusta causa: ### Grosseto del 30.3.05 per cui “In tema di dimissioni per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., la reazione all'inadempimento della controparte deve essere immediata; non essendo possibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, non è neppure concepibile un differimento dell'effetto risolutivo del rapporto, salvo che, in relazione alla peculiarità della fattispecie, possa essere giustificato in via del tutto eccezionale un differimento, sempreché ciò avvenga in un brevissimo periodo di tempo”; 6437/20, per cui “la questione delle dimissioni per giusta causa presuppone la soluzione della verifica inerente alla sussistenza del requisito della immediatezza, che condiziona la validità e tempestività delle dimissioni per giusta causa”. 
Ancora in materia di recesso dell'agente, nell'ipotesi di un consulente finanziario dimesso per giusta causa per mancato pagamento di differenze provvigionali, la Cassazione ha confermato la condanna dello stesso al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso, ritenendo insussistente la giusta causa, anche in quanto tardivamente comunicato il recesso (Cass 1376/18: “anche nel rapporto di agenzia l'esonero dalla prestazione di attività durante il periodo di preavviso è incompatibile con una reazione ingiustificatamente ritardata all'inadempimento o agli inadempimenti del preponente. La tempestività della reazione alla condotta che si assume essere irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, tanto da non consentire una prosecuzione neppure provvisoria e limitata al periodo di preavviso del rapporto, seppure da intendersi in termini relativi e con una ragionevole tolleranza, è tuttavia connaturata alla nozione di giusta causa di recesso di tal che una prolungata tolleranza di una situazione di fatto ne esclude la ricorrenza”). 
La difesa ricorrente sottolinea opportunamente che la lettera di recesso inviata da ### riporta ### asserite violazioni che si sarebbero verificate più di quattro anni prima, il che di per sé induce ad escludere che le stesse siano state caratterizzate dalla giusta causa nel senso detto, non potendosi all'evidenza ritenere la condotta imputata alla preponente tale da rendere intollerabile financo la provvisoria prosecuzione del rapporto. 
In particolare, sotto il profilo della tempestività del recesso, con riferimento alle asserite “differenze provvigionali dovutemi per gli anni dal 2017 al 2021” rivendicate da ### emerge come lo stesso non abbia neppure dedotto alcuna ragione a giustificazione della lunga attesa intercorsa tra l'asserito inadempimento posto in essere dalla ### e il suo recesso; non risulta in altri termini idoneamente allegato e dimostrato perché lo stesso non avrebbe potuto, invece, osservare il dovuto preavviso; né risulta che il convenuto abbia inviato alla ### formale diffida di pagamento per le over rivendicate, quantificate solo all'atto della comunicazione di recesso. 
Pure tardivo appare il richiamo ad asserite pressioni commerciali derivanti da una “politica sistematica, reiterata, ancora in corso, volta a far collocare prodotti della casa”, che secondo lo stesso resistente la ### avrebbe posto in essere già “dal febbraio 2019” (lettera di recesso, doc. 17); la censurata politica commerciale sarebbe stata adottata ben due anni prima del recesso, durante i quali ### - sottolinea ancora la difesa istante - ha serenamente svolto la sua prestazione, incassando oltre 1 milione di euro di provvigioni, senza esporre o lamentare alcunché rispetto a tali stigmatizzate pressioni commerciali. 
Con riferimento al periodo temporale in cui la ### avrebbe posto in essere condotte censurabili, restano prive di immediatezza anche le lamentele per cui il personale sarebbe stato remunerato o valutato secondo modalità incompatibili con il “dovere di agire nel migliore interesse dei clienti”, con “incentivi sotto forma di viaggi formativi al raggiungimento di determinati obiettivi di collocamento” “nel febbraio 2019 e nel 2020,”, “istituiti anche per il 2021”. 
Ancora priva di immediatezza la censura relativa alla “riduzione delle zone e degli incarichi”: risulta in atti che tali modifiche, oltre ad essere state tempestivamente sottoposte al vaglio di ### che le ha sottoscritte per accettazione, sono avvenute tre anni prima del recesso, essendo relative all'incarico accessorio di ### tra il gennaio 2018 e marzo 2021. 
Non rilevano in questa sede, perché estranee al rapporto contrattuale ###, le vicende richiamate nella nota di recesso in relazione a altri consulenti (cfr. accenno alla rimozione del collega ### dal ruolo di ### che sarebbe intervenuta a gennaio 2021 e avrebbe causato l'indebolimento della struttura delle ### e all'imminente perdita del ruolo manageriale rivestito da ###; osserva la ricorrente che ### non è stato rimosso, ma ha rinunciato al ruolo (doc. 34); comunque la ### avrebbe potuto rimuovere detto consulente senza che ciò costituisse il diritto di ### al recesso per giusta causa. 
Tardiva è anche la lamentela sul presunto errato versamento dei contributi all'### avendo il resistente sempre ricevuto le certificazioni annuali relative ai contributi versati senza contestare alcunché, neppure quanto alla correttezza dei versamenti. 
Sotto il profilo della gravità della condotta, la difesa ricorrente sottolinea che la giusta causa di recesso è ipotesi di carattere straordinario, consentita solo a fronte di inadempimenti colpevoli e gravi del preponente che ledano in misura considerevole l'interesse dell'agente (Cass. 1376/18); sul punto, Cass. 845/99, per cui “premessa l'applicabilità dell'art. 2119 c.c. al rapporto di agenzia (Cass., nn. 10852/97 e 11376/97), non può non estendersi ad esso la nozione della giusta causa, comunemente accolta per il rapporto di lavoro subordinato, nozione che, come noto, si identifica in un evento (di solito imputabile ad una delle parti), che non rende possibile la prosecuzione "anche provvisoria" del rapporto. Senonché, nell'apprezzamento, in concreto, della giusta causa di recesso - nel significato comune appena visto - il giudice di merito dovrà tener conto della diversa posizione che assumono le parti nel rapporto di lavoro subordinato o nel rapporto di agenzia, con riferimento particolare alla diversa di "resistenza" che ciascuna di esse può manifestare nell'economia complessiva del rapporto in questione. Con la conseguenza che, ad es. mentre nel rapporto di lavoro subordinato l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale, o di breve durata, una particolare gravità (al punto da integrare l'ipotesi di "giusta causa" di dimissioni da parte del dipendente) anche in considerazione della "funzione" sociale e costituzionalmente rilevante (ex art.36 Cost.) della retribuzione, un tale "parametro" non può essere assunto nel valutare - ai medesimi fini - l'inadempimento dell'obbligazione corrispettiva dovuta dal preponente nei confronti dell'agente, la cui gravità va, invece, unicamente commisurata in proporzione alle complessive dimensioni economiche del rapporto, ed all'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti. In altri termini, la giusta causa di recesso - prevista per il rapporto di lavoro subordinato dall'art. 2119 c.c. - può essere identificata, se riferita al recesso dell'agente, con l'inadempimento, colpevole e di non scarsa importanza, del preponente, che leda in misura considerevole l'interesse del primo (…)”; e ### Roma 3593/21, che ha rilevato che “Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, 'anche provvisoria', del rapporto (…)”. 
Con riferimento alle “complessive dimensioni economiche del contratto” nel senso appena detto, si rileva che in quattro anni ### ha percepito un importo superiore a € 1.000.000,00, il che renderebbe di per sé la censura relativa all'asserito suo diritto a differenze provvigionali per € 52.781,00 ragione tale da non giustificare il recesso in tronco; ciò, osserva la difesa ###, anche perché gli importi rivendicati, pure ove in ipotesi dovuti, rappresenterebbero solo il 4,8% delle somme complessivamente percepite, e riguardano un periodo di 4 anni e 5 mesi (dal 2017 alla fine di maggio 2021), con una media annuale di € 11.950,00, a fronte di provvigioni annue corrisposte mediamente nella misura di € 245.000,00: troppo poco per giustificare un recesso in tronco ex art. 2119 Neppure emerge che ### abbia fornito durante il rapporto un conteggio delle asserite differenze provvigionali, né che ne abbia rivendicato il pagamento. 
Neanche l'asserita carenza di versamenti ### potrebbe costituire ragione di recesso senza preavviso, in quanto relativa - eventualmente - all'importo di € 2.000,00 annui, somma che non giustificherebbe di per sé la cessazione in tronco del rapporto. 
E neppure le lamentate “pressioni commerciali” ricevute da parte della ### al fine di favorire il collocamento dei propri prodotti hanno verosimilmente inciso sul rapporto contrattuale; tant'è, che ### non ha lamentato nel relativo periodo una qualche violazione della normativa bancaria e ha comunque continuato a operare percependo le provvigioni spettanti. 
Più nel dettaglio: A) asserita non corretta determinazione delle provvigioni indirette. 
Il convenuto rivendica il suo diritto a differenze sulle provvigioni indirette (cd. over) corrisposte per l'incarico accessorio di ### (4% aggiuntivo per provvigioni indirette sul portafoglio personale dei ### pari a € 52.971,13). 
Emerge dagli ### che le provvigioni indirette sono state previste quale compenso per l'attività di coordinamento commerciale, assistenza e supervisione di altri consulenti finanziari nella zona assegnata (art. 1 ### docc. 8, 9-bis, 10 e 11), considerando le diversità dell'impegno richiesto ove nell'area assegnata operasse anche la figura intermedia del ### assente tale figura, in aggiunta a una provvigione indiretta base del 3% degli affari conclusi dai consulenti coordinati, è stata riconosciuta una provvigione ulteriore del 4%, non dovuta in presenza di ### (compenso costituito “da provvigioni indirette calcolate sulla base degli affari promossi da parte dei ### coordinati da Lei e conclusi dalla ### (c.d. “Over”). Le provvigioni indirette ammonteranno a una percentuale pari al 3% della ### (…). 
Nel caso non sia presente per alcuni o tutti i consulenti coordinati la figura del ### a tale percentuale sarà aggiunta una percentuale pari al 4% della medesima ### Commissionale”, art. 2 ###. 
Nell'area assegnata a ### operavano anche ### titolari di funzioni di coordinamento dei consulenti finanziari, che ricevevano per tale attività una specifica provvigione indiretta; la ricorrente gli ha quindi correttamente corrisposto solo la percentuale base del 3%, senza quella aggiuntiva del 4%; il convenuto ha anche ricevuto la provvigione indiretta del 3% quanto agli affari procurati dai consulenti finanziari con ruolo di ### La clausola non contempla dunque il diritto della provvigione ulteriore del 4% sugli affari conclusi dai ### rispetto ai quali risulta applicabile solo la provvigione base del 3% (clausola per gli affari promossi “dai consulenti coordinati da Lei”); e che si trattasse di ### è confermato dal conteggio, in cui gli stessi sono indicati come tali, e dalla lettera di recesso con cui ### rivendica la spettanza delle over ### del 4% “sul portafoglio personale dei ### Managers”. 
Non è contestato tra le parti che tutti gli ### siano stati sottoscritti dal ### B) asserite pressioni commerciali da parte di #### deduce anche di essere stato indotto al recesso in tronco perché la ricorrente avrebbe “ripetutamente esercitato pressioni commerciali” - su lui e sui colleghi - per indurli a promuovere “prodotti maggiormente remunerativi per la banca senza che ciò corrispondesse all'interesse dei clienti risparmiatori”; la stessa avrebbe anche assegnato “precisi “budget di vendita” e adottato non meglio circostanziate “pratiche coercitive” per favorire il collocamento di prodotti ### contro gli interessi del cliente, tanto da adombrare che la ### avrebbe violato la normativa di settore e commesso il reato di gestione infedele di cui all'art. 167 d. lgs. 58/199823. 
Ciò, già “a partire dal febbraio 2019”, tanto che la difesa ricorrente osserva che appare curioso che il convenuto non si sia peritato di operare in violazione della legge, salvo poi interrompere tale asserita attività illecita solo all'atto di passare alla compagine ### Sul punto, a prescindere dalla circostanza che non risulta che la ### sia stata interessata da contestazioni da parte degli organi istituzionali competenti, si rileva che la documentazione allegata (docc. 26 e 27) attesta che il resistente e i consulenti finanziari da lui coordinati hanno in prevalenza promosso e collocato prodotti di soggetti terzi, e solo in minor misura prodotti del ### tant'è, che ad aprile 2021 (poco prima del recesso) il portafoglio di ### e dei consulenti a lui legati era costituito in misura del 90% circa da prodotti di case terze, e solo del 10% quanto a prodotti del ### osserva ### che “I dati del “patrimonio gestito” indicano in termini monetari il valore del capitale investito nei vari prodotti collocati presso la clientela e quelli relativi all'area sottoposta al coordinamento del sig. ### dimostrano che nell'aprile 2021 il patrimonio gestito dai componenti del team di ### poi passati in ### ammontava a circa 75 milioni; di questi i prodotti “di casa” valevano appena 9 milioni ottocentomila, poco più del 12%”; e che i “prodotti di case terze (…) garantivano loro provvigioni mediamente superiori rispetto a quelle derivanti dal collocamento di prodotti del ### (…) nell'aprile 2021 (come in precedenza) il pay out medio (ossia le provvigioni medie percepite dai consulenti finanziari) dei prodotti di case terze era significativamente più alto rispetto a quello dei prodotti del Gruppo”.  ### parte, va ricordato in via generale che nel campo del collocamento dei prodotti finanziari l'adeguatezza delle caratteristiche dei prodotti offerti considera variabili diverse - ma disciplinate - da valutarsi quanto al singolo cliente sulla base di “logiche, metriche e algoritmi” espressamente definiti da procedure elaborate nel rispetto della normativa di settore; tant'è, che potrebbe definirsi dato di comune esperienza il fatto che, in via generale, il sistema bancario prevede sia rigidi controlli inerenti al target market dei prodotti collocati atti ad impedire di collocare a una determinata tipologia di clientela prodotti inidonei alle relative caratteristiche, sia controlli (pure fondati su articolati sistemi e algoritmi) sulla valutazione di adeguatezza di ogni singola operazione raccomandata al cliente. 
In ogni caso, osserva ancora ###, ### era obbligato da contratto a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari e a individuare il prodotto adatto per i clienti; ove abbia commesso ciò che imputa alla sola ricorrente risulterebbe a sua volta responsabile di una grave violazione del contratto, anche in relazione al suo mandato di coordinamento e supervisione su altri consulenti finanziari. 
Né risulta che la ### abbia ricevuto segnalazioni di violazioni da parte del convenuto e dei consulenti finanziari dal lui coordinati, né che condotte anomale suggerite dallo stesso siano emerse nel corso delle normali e dovute procedure di controllo.  ### deduce - in maniera sostanzialmente generica e non dettagliata - che la ricorrente ha violato l'obbligo di offrire al cliente lo strumento finanziario più adatto alle sue esigenze e ha fatto pressioni sugli agenti per collocare preferibilmente prodotti di ###, a discapito di prodotti di terzi; ciò sarebbe avvenuto con promesse di viaggi premio per i consulenti e con attribuzione ai prodotti propri di coefficienti più alti per raggiungere il punteggio valido per aggiudicarsi detti viaggi, e sarebbe confermato dal fatto che i consulenti sarebbero stati invitati a mantenere la riservatezza su tali moltiplicatori, dall'enfasi attribuita da una mail ai maggiori profitti provvigionali spettanti a chi avesse realizzato a chi avesse promosso prodotti ### e dal controllo da parte di ### sull'andamento del collocamento dei propri prodotti. 
Sul punto si osserva in primo luogo che tali circostanze, per come narrate, non risultano affatto indicative tout court dell'asserita scorrettezza delle pratiche commerciali descritte e della sussistenza di pressioni per attuare politiche contrarie agli interessi dei clienti. 
Emerge in atti (doc. 25 ### che i cd. viaggi premio erano viaggi di formazione, intesi a sviluppare la conoscenza di prodotti e lo spirito di team, riservati a consulenti che si distinguevano per le performances personali; il che è prassi degli operatori del settore; la selezione dei consulenti candidati a detti viaggi si fondava sulle relative prestazioni, in particolare sui risultati ottenuti nell'attività di raccolta realizzata in ciascun comparto, moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda del tipo di prodotto. 
Nel caso indicato da ### hanno ottenuto l'incremento del moltiplicatore sia i prodotti di casa, sia quelli esterni, che hanno avuto un incremento superiore (suo doc.  23). 
Osserva correttamente la difesa ricorrente che: 1) non si può considerare quale pressione la sola circostanza che le comunicazioni sul tema fossero indicate come riservate, essendo le stesse comunque relative a informazioni aziendali confidenziali; 2) né vi è qualcosa di anomalo nell'attività di monitoraggio dei risultati commerciali da parte dei responsabili, che riguardava sia i prodotti ### sia quelli di terzi; 3) neppure appare illecita di per sé l'assegnazione ad un agente di un budget di vendita; 4) le mails indicate da ### a conferma che la ricorrente ha subordinato la concessione di prestiti alla sottoscrizione di prodotti propri indica quali mittenti lo stesso ### e gli agenti dallo stesso coordinati, e non risultano quindi riferibili direttamente a ###; comunque tali messaggi non risultano formulati così da poterne inferire tout court né il carattere di insuperabile pressione da parte ricorrente, né la scorrettezza della procedura commerciale in questione; comunque nulla deduce il convenuto sulla ragione per cui non si è tempestivamente e fattivamente opposto a tali pratiche commerciali, tanto più considerando che a pag. 11 della memoria di costituzione si deduce che la maggior parte degli strumenti finanziari che la ### avrebbe spinto a collocare in maniera indebita riguarda un periodo decorrente già dal febbraio 2019; 5) le mails allegate confermano piuttosto il contrario, e cioè che ### e i suoi consulenti hanno goduto di piena autonomia nel proporre ai propri clienti i prodotti del portafoglio; ed emerge altresì che quelli maggiormente proposti e collocati da ### e gli stessi consulenti sono rappresentati da prodotti di soggetti terzi, e solo in minor misura dell'area ### (docc. 26 e 27), mentre deve presumersi che se le politiche commerciali avessero inteso privilegiare il collocamento di casa si sarebbe dovuto verificare il contrario; tant'è, che nell'aprile 2021 (poco prima del recesso qui in esame) il portafoglio di ### e dei consulenti finanziari era composto al 90% da prodotti di case terze e al 10% da prodotti del ### (docc. appena citati); 6) costituisce dato fisiologico che ### potesse incassare integralmente la commissione di collocamento rispetto ai propri prodotti, o che il valore della commissione di gestione fosse più alta per i prodotti di case terze, atteso che la stessa comprendeva sia il costo del servizio reso, sia il margine dell'emittente, ed era comunque incassata subito per tutti i prodotti; 7) è dedotto senza sufficiente specificazione che i prodotti della ### fossero non soddisfacenti perché caratterizzati da commissioni di uscita del 4%, a differenza che per strumenti di terzi: ### non allega elementi tali da consentire un efficace confronto tra prodotti che neppure dimostra avere identiche caratteristiche; 8) non è neppure meglio circostanziata e dimostrata la deduzione per cui i prodotti di casa avrebbero reso rendimenti “disastrosi” (I cpv. pag. 11 memoria ###. 
Alla luce delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che gli episodi richiamati dal resistente, anche proprio per come descritti, non assumono di per sé il carattere di indebita pressione che lo stesso vorrebbe suggerire, e sembrano invece riferibili a ordinarie dinamiche commerciali, così da non poter giustificare il recesso per giusta causa qui in esame. 
E sul punto si osserva da ultimo che ### dopo aver richiamato più volte la necessità di “perseguire principalmente l'interesse del cliente”, per evitare di concorrere nella commissione del reato ex art. 167 d.lgs. 58/98, sia rimasto sostanzialmente inerte per il significativo periodo nel quale le pratiche scorrette qui denunciate - alle quali lo stesso ha comunque preso parte attesa la sua funzione - sarebbero state poste in essere; e lo stesso, mentre accusa neppure tanto velatamente la ### di aver violato l'art. 93 TUF, non allega neppure un esempio circostanziato in cui al cliente sia stato fortemente raccomandato uno strumento finanziario incongruo in luogo di altro più confacente.; né allega di quale concreta e specifica minaccia da parte di ### sia stato vittima. 
C) modifiche relative all'incarico accessorio di ### convenuto deduce che le zone e gli incarichi assegnatigli sarebbero stati ridotti “a partire dal 2017”, dal che è risultata “una grave alterazione dell'equilibrio contrattuale”. 
Ma tali modifiche risultano concordate ed accettate dal ### che anche rispetto a tale ipotesi sarebbe all'evidenza corresponsabile dell'inadempimento censurato, circostanza che ulteriormente induce nel senso dell'insussistenza di giusta causa di recesso. 
Peraltro, le modifiche non hanno interessato l'attività principale di promozione, “oggetto essenziale e preminente del ### di Agenzia”, ma esclusivamente “l'ulteriore incarico” “collaterale ed accessorio” di supervisione e coordinamento sopra richiamata ( ### manager).  ### evidenzia che l'attività principale di promozione è stata ampliata dal contratto di agenzia sottoscritto il ###, atteso che con il contratto già stipulato tra ### e ### e nei primi mesi dopo il passaggio, il territorio è stato limitato al ### mentre da luglio 2017 detta attività è stata estesa all'“intero territorio nazionale”. 
È comunque verosimile che - come suggerito dalla ricorrente - le modifiche del ### incarico di coordinatore di ### siano state conseguenza dell'aumento della quota dei consulenti finanziari, passati da 68 del 2016 a 410 del 2021, con conseguente necessità di adeguare in favore di questi ultimi l'ampiezza delle zone. 
Neppure emerge che le modifiche concordate abbiano comportato un decremento delle provvigioni di ### che nel 2020 hanno superato € 300.###.  ### concordati hanno altresì precisato che l'incarico accessorio era “liberamente modificabile e revocabile dalla ### e rinunciabile dal ### Manager” e che la revoca o la rinuncia “non avranno effetto rispetto al Contratto”. 
Resta quindi indimostrato che le modifiche concordate potessero essere state foriere di “grave alterazione degli equilibri contrattuali”. 
Del tutto irrilevante la questione sollevata da ### quanto agli incarichi accessori di ### dei consulenti ### e ### la pattuita modificabilità da parte della ricorrente dell'attività di supervisione e coordinamento non ha previsto che il convenuto fosse titolare di un benestare in relazione agli incarichi accessori affidati ad altri consulenti finanziari. 
Quanto alla presunta “estromissione (di ### ndr.) dalla gestione di importanti scelte operative riguardanti i clienti assegnati dalla banca ad alcuni CF (clienti zainetto) senza una logica condivisa col sottoscritto”, non emerge che lo stesso fosse titolare di un potere di veto quanto alle libere scelte di ### sull'assegnazione di specifici clienti ad altri consulenti finanziari D) presunta “incuria nella redazione degli statini” e riferiti malfunzionamenti del sistema. 
Al netto della sostanziale genericità delle allegazioni formulate da ### sul punto, l'esame della documentazione prodotta al doc. 14 del fascicolo ricorrente conferma che, al contrario, gli statini provvigionali risultano redatti in maniera più che dettagliata, in quanto corredati di indicazione della data dell'operazione, della linea di prodotto, del nominativo del cliente, del tipo di operazione, del codice identificativo del rapporto e della misura della provvigione; tanto più considerato che la ricorrente rileva che il contratto di agenzia prevedeva che il consulente potesse “sollevare contestazioni entro 30 giorni”, e che in difetto gli importi individuati si sarebbero intesi “definitivamente approvati” (clausola 3.3. corrispettivo); da ciò la pretestuosità della censura in questione, neppure emergendo in atti che ### abbia formulato specifiche contestazioni sul punto nel corso del rapporto. 
Lo stesso è a dirsi quanti ai pretesi malfunzionamenti, “anomalie sul nuovo processo carte in partnership con Nexi”, “errori su reportistica e clientela, problematiche inerenti versamenti tramite ### in special modo nell'ufficio di Formia”, pure non circostanziati e non oggetto di rilievo da parte del convenuto nel corso dell'attività professionale in favore di ### E) asserita non correttezza dei versamenti effettuati dalla ricorrente a ### non essendo il convenuto agente plurimandatario ma monomandatario. 
Ancora una volta si rileva che non risulta che lo stesso abbia mosso rilievi sul punto nel corso del rapporto, pure a fronte delle certificazioni fornite dal datore di lavoro (doc. 28).  ### parte, osserva la ricorrente, ### è stato agente plurimandatario; l'art. 11 del contratto (doc. 7 ricorrente) ha stabilito solo un obbligo di non concorrenza - “il ### potrà trattare affari per altre case mandanti purché relativi a prodotti che non siano in concorrenza con i Prodotti”- e non un obbligo di esclusiva, permettendo all'agente di ricevere altri mandati, pur nel rispetto del predetto obbligo di non concorrenza e di quello “di informare la Banca”; ciò esclude che ### potesse definirsi agente monomandatario. 
Sottolinea comunque ### che l'errata applicazione del massimale contributivo non potrebbe in ogni caso costituire giusta causa di recesso, atteso che le differenze tra i massimali previsti per l'agente monomandatario e quelli dell'agente plurimandatario sarebbero di soli € 2.182,97, a fronte degli oltre € 300.000,00 percepiti (doc. 33). 
Quanto all'asserito progressivo demansionamento che ### riferisce di avere subìto, costituito dall'allontanamento dal vertice apicale (già ottenuto presso ### tramite l'imposizione di limitazioni territoriali che sarebbe stato costretto a firmare, e dalla gestione di clienti di rilievo, è sufficiente rilevare che tale censura non appare pertinente, atteso che il demansionamento è semmai fenomeno rilevabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e non in quello di agenzia oggi in questione; quest'ultimo è caratterizzato dall'autonomia, e l'art. 2103 c.c. opera invece solo nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato. 
Ai sensi dell'art. 1742 c.c. l'obbligazione tipica e caratterizzante dell'agente è la promozione della conclusione di contratti, e questa attività è sempre rimasta l'oggetto del contratto principale del sig. ### e mentre nel rapporto di lavoro le modifiche sono possibili solo in melius (salvo casi eccezionali), il contratto di agenzia tollera modifiche (di territorio, prodotti e clientela) anche peggiorative, richiedendo solo che le stesse siano concordate o comunicate con congruo preavviso. 
Comunque, le modifiche censurate dal resistente risultano dallo stesso concordate ed accettate, e la deduzione per cui lo stesso sarebbe stato obbligato ad accettarle è formulata in maniera tanto generica e priva di una qualsiasi circostanza di fatto - mancando ogni indicazione di chi, quando e come avrebbe costretto il convenuto a sottoscrivere tali modifiche - che la prova per testi così genericamente formulata, come già rilevato, non è stata ammessa.  ### ipotizza essersi concretizzata un'ipotesi di vizio del suo consenso, che neppure chiede di verificare. 
Sul punto la ricorrente deduce che, a dispetto delle modifiche qui contestate, determinate dalla necessità di adeguare la struttura alla luce della crescita della rete dei consulenti finanziari, ### ha continuato ad essere responsabile e a coordinare un significativo numero di agenti, passati da 39 a 58, e che le modifiche convenute negli ### manager non hanno inciso sulle provvigioni, che nel 2020 sono arrivate a più di € 300.000,00; e l'aliquota provvigionale in suo favore è stata elevata dal 75% della base commissionale presso ### al 78% della base provvigionale. 
Va a questo punto richiamata la giurisprudenza di legittimità che, in materia di recesso per giusta causa dell'agente ha osservato che “premessa l'applicabilità dell'art. 2119 c.c. al rapporto di agenzia (Cass., nn. 10852/97 e 11376/97), non può non estendersi ad esso la nozione della giusta causa, comunemente accolta per il rapporto di lavoro subordinato, nozione che, come noto, si identifica in un evento (…), che non rende possibile la prosecuzione "anche provvisoria" del rapporto. Senonché, nell' apprezzamento, in concreto, della giusta causa di recesso - nel significato comune appena visto - il giudice di merito dovrà tener conto della diversa posizione che assumono le parti nel rapporto di lavoro subordinato o nel rapporto di agenzia, con riferimento particolare alla diversa di "resistenza" che ciascuna di esse può manifestare nell'economia complessiva del rapporto in questione. Con la conseguenza che, ad es. mentre nel rapporto di lavoro subordinato l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale, o di breve durata, una particolare gravità (al punto da integrare l'ipotesi di "giusta causa" di dimissioni da parte del dipendente) anche in considerazione della "funzione" sociale e costituzionalmente rilevante (ex art. 36 Cost.) della retribuzione, un tale "parametro" non può essere assunto nel valutare - ai medesimi fini - l'inadempimento dell'obbligazione corrispettiva dovuta dal preponente nei confronti dell'agente, la cui gravità va, invece, unicamente commisurata in proporzione alle complessive dimensioni economiche del rapporto, ed all'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti. In altri termini, la giusta causa di recesso - prevista per il rapporto di lavoro subordinato dall'art. 2119 c.c. - può essere identificata, se riferita al recesso dell'agente, con l'inadempimento, colpevole e di non scarsa importanza, del preponente, che leda in misura considerevole l'interesse del primo. Una ipotesi del genere potrebbe certamente ricorrere nel caso di avocazione non occasionale e non giustificata di un cliente da parte del preponente con conseguente rifiuto di questi di corrispondere all'agente le provvigioni relative agli affari successivamente conclusi con quello stesso cliente, purché un tale comportamento rivesta i caratteri della gravità nei termini sopra precisati. Deve, in altri termini, trattarsi di una attività organizzata secondo modalità, o in termini quantitativi tali da compromettere apprezzabilmente i risultati del lavoro dell'agente, o le sue aspettative di sviluppo (…)” (Cass. 845/99). 
E secondo Cass. 1376/18 “Va qui ribadito che la regola dettata dall'art. 2119 cod. civ. in relazione al rapporto di lavoro deve essere applicata, nell'ambito del rapporto di agenzia, tenendo conto della diversa natura dei rapporti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello specifico rapporto. ### circa la sussistenza nel caso concreto di una giusta causa - cioè di un evento che non consenta la prosecuzione "anche provvisoria" del rapporto - deve essere compiuto dal giudice di merito tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del rapporto e dell'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti. Se nel rapporto di lavoro l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, è richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente medesimo (cfr.  01/02/1999 n. 845, in generale sulla nozione di giusta causa nel rapporto di agenzia v.  14/02/2011 n. 3595 e 17/02/2011 n. 3869 e più recentemente Cass. 29/09/2015 n. 19300 in motivazione ed ivi richiami di giurisprudenza)”. 
Infine, un solo accenno al fatto che appare davvero francamente difficile, se non impossibile, ipotizzare che soltanto per una mera combinazione ### abbia comunicato il recesso qui in esame in data ####, senza fornire il dovuto preavviso, per essere poi il successivo lunedì 31.5.21 pronto ad iniziare la sua nuova collaborazione presso ### concorrente di ###, occupandosi delle stesse attività svolte nel suo recentissimo passato; tale circostanza induce, quantomeno, a dubitare dell'assenza di pretestuosità delle ragioni del convenuto. 
Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che ### non abbia fornito adeguata dimostrazione sulla sussistenza della giusta causa quanto al recesso in contestazione; lo stesso è quindi obbligato al versamento dell'indennità di mancato preavviso; sul punto va richiamata, tra la giurisprudenza di legittimità, 19579/16, per cui “nel rapporto di agenzia, il recesso per giusta causa dell'agente si converte, ove si accerti l'inesistenza della giusta causa e salvo che non emerga una diversa volontà dell'agente medesimo, in recesso senza preavviso”. 
Va a questo punto precisato che lo stesso ### (pag. 20 sua memoria) quantifica l'indennità sostitutiva del preavviso (rivendicata in via riconvenzionale) in € 133.907,21, includendo nel conteggio gli stessi emolumenti che vorrebbe escludere ove tenuto a pagare la stessa indennità; anche i conteggi del convenuto comprendono nel calcolo del preavviso tutto quanto percepito anche in virtù dell'### manager, somme che definisce come provvigioni e sulle quali basa il calcolo della rivendicata indennità di risoluzione del rapporto. 
Osserva la difesa ### che ### - sostanzialmente - chiede che lo sviluppo di affari e le somme dovute si riferiscano all'attività svolta nell'ambito dell'incarico accessorio, e anzi fonda il suo recesso su asseriti inadempimenti relativi a tale incarico, lamentando il mancato pagamento delle cd. over; ma ciò avrebbe al più consentito il recesso dall'incarico accessorio; la stessa difesa sottolinea altresì che la difesa ### (cfr. pag. 5 della memoria di costituzione) richiama il concetto di cd.  collegamento unilaterale (riferendosi anche a giurisprudenza di legittimità), per cui mentre il recesso dall'incarico accessorio non ha conseguenze su quello principale, il recesso da quest'ultimo travolge quello accessorio. 
Ma tanto, ancora a conferma di quanto già detto sull'assenza di giusta causa, vale, necessariamente, anche in relazione all'inadempimento, nel senso che mentre l'inadempimento di obblighi relativi all'incarico principale consente la risoluzione di quello accessorio, l'inadempimento di un obbligo ex incarico accessorio non consente di risolvere quello principale. 
E proprio tale natura unilaterale del collegamento dimostra - al contrario di quanto dedotto dal convenuto - che lo stesso non avrebbe potuto basare il suo recesso dal contratto sul mancato pagamento delle over, perché, appunto, compensi riferibili al ### rapporto accessorio.  ### parte, la natura provvigionale del compenso previsto per l'attività di cui all'### manager deriva anche dalla terminologia adottata nel contratto, in cui i compensi percepiti sono definiti “provvigioni” indirette, nonché dalla modalità del relativo calcolo, atteso che la base di calcolo delle provvigioni indirette era la stessa delle provvigioni dirette (cfr. art. 2.2. ### manager, per cui “la base commissionale sarà calcolata in conformità con quanto indicato nel contratto di agenzia e nel relativo allegato”). 
Tali provvigioni rappresentano il compenso prevalente e praticamente esclusivo del resistente, e quindi la base di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante alla ricorrente. 
Il contratto di agenzia in questione ha previsto, come da art. 1750, c. 2, c.c., la facoltà di recesso con preavviso di sei mesi per il sesto anno iniziato e per tutti gli anni successivi (cfr. clausola 15.1.); il rapporto di agenzia con ### è stato trasferito alla ricorrente con acquisizione del ramo d'azienda di ### così che lo stesso deve intendersi giuridicamente avviato nel 2007 (anno di reclutamento presso ### e protratto fino al recesso del 29.5.21, con anzianità totale di oltre 14 anni; tale decorrenza dall'aprile 2007 risulta prevista dal contratto a tutti gli effetti, compreso il riferimento al preavviso; tant'è, che è lì previsto che sarebbe rimasta salva - a tutti i fini contrattuali - “l'eventuale anzianità maturata dal ### presso ### (...)” e che “ai fini dell'applicazione degli artt. 1751 e 1750, nonché dell'art. 15” (relativo a durata e cessazione), le parti avrebbero dovuto “considerare il rapporto decorrente dal 04/04/2007 senza soluzione di continuità. Pertanto il periodo di preavviso o la relativa indennità sostitutiva, .... vengono calcolate prendendo in considerazione l'inizio del rapporto di agenzia, instaurato il ### e poi trasferito”. 
Ne consegue che il preavviso dovuto va commisurato a sei mesi, così che la ### ha diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva ex art. 15.2 del contratto, “pari a tanti dodicesimi delle ### liquidate nell'anno solare precedente quanti sono i presi di preavviso”. 
La stessa allega - come da conteggi in atti e considerate le ultime dodici fatture emesse nei dodici mesi antecedenti al recesso - di aver liquidato al ### provvigioni per complessivi € 282.766,50 (cfr. specchietto a pag. 52 del ricorso), e che lo stesso ha ricevuto un anticipo provvigionale mensile di € 22.000,00, indipendente dalle provvigioni maturate in ciascun mese; ne consegue che la ricorrente ha diritto al versamento da parte del convenuto - a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, pari a 6 mensilità, - dell'importo di € 141.383,25 euro (pari a € 282.766,50: 12 x 6 = € 141.383,25). 
Il convenuto va altresì condannato a corrispondere a ### l'importo dovuto a titolo di penale per la violazione del patto di stabilità pattuito nell'### e sottoscritto da ### in data ### (doc. 11). 
Tale pattuizione ha garantito a quest'ultimo di percepire un compenso minimo di € 216.000,00 per dodici mesi, corrisposto con quote mensili di € 18.000,00 (che, peraltro, la ### riferisce non essere stato neppure compensato dalle sue effettive performances); detto impegno è esplicitamente collegato dal patto di stabilità ex clausola 6, per cui “in funzione dei benefici economici” ### si è impegnato “a non recedere dal contratto di agenzia, tra di noi intercorrente fino alla data del 30/06/2021”; in caso di violazione di tale patto è stata prevista una penale da versare “dietro semplice richiesta (…) quantificata in euro 100.000(00)”. 
La clausola è stata accettata e sottoscritta dal resistente. 
Lo stesso ha esercitato il proprio recesso in data ###, anteriormente alla data del 30.6.21, pattuita in sede di accordo sulla stabilità. 
Sul punto si condivide la decisione ### Brescia 182/21, per cui “l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la nullità del patto di stabilità concordato tra le parti. (…) Il patto di stabilità si limitava a prevedere l'obbligo dell'agente a non recedere dal rapporto per cinque anni, salvo giusta causa, e non aveva alcuna incidenza sul preavviso che era rimasto il medesimo per entrambe le parti. Né è possibile sostenere ritenere che attraverso l'obbligo di stabilità unilateralmente assunto dall'agente si verificava comunque a carico dell'agente un risultato vietato dalla legge. Come affermato in maniera condivisibile dal primo giudice, l'agente infatti aveva comunque il diritto di recedere dal contratto prima del 31.12.2019 dando il regolare preavviso dal contratto, solo che in tal caso era vincolato a quanto previsto dalle parti per il caso di violazione del patto di stabilità. (…) la validità dei patti di stabilità nel settore (dove notoriamente il cliente è legato al promotore finanziario da un intenso vincolo fiduciario in forza del quale spesso “segue” il promotore allorché questi instauri un diverso rapporto di agenzia con altra banca) è stata riconosciuta, non solo dalla giurisprudenza di merito (…), ma anche dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 19300/15 ha condannato i promotori finanziari che avevano violato il patto di stabilità a pagare la penale prevista per la violazione del patto (oltre che l'indennità sostituiva del preavviso) (…)”. 
E deve richiamarsi altresì Cass. 19300/15, per cui “### (…) essere esclusa la denunciata natura vessatoria della clausola di stabilità quinquennale, non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, secondo comma c.c.: non, in particolare, nelle restrizioni alla libertà contrattuale nei confronti dei terzi, per la previsione di un periodo di dodici mesi di preavviso ai soli fini della possibilità per la preponente di riliquidazione delle provvigioni in ragione del recesso anticipato dell'agente rispetto al patto di stabilità (in tale senso rettificando la motivazione della sentenza impugnata, secondo la prospettazione del terzo motivo), così da computarle su quanto effettivamente spettante sulla base del trattamento economico scelto dall'agente (di erogazione provvigionale anticipata condizionata al raggiungimento degli obiettivi prefissati e concordati tra le parti, secondo l'allegato C: come indicato a pgg. 1 e 2 del ricorso, 6 e 7 del controricorso al ricorso incidentale). Neppure, tanto meno, ricorre un'ipotesi di nullità per difetto di causa, pienamente integrata dalla corrispettività delle prestazioni rese dall'agente in correlata ragione del trattamento economico liberamente convenuto (…)”. 
Ancora su questione analoga va condivisa la pronuncia ### Roma 4169/20, per cui “il convenuto si è reso inadempiente agli impegni contestualmente assunti, allorquando, con la lettera del 28 febbraio 2007 ha comunicato di voler recedere in tronco dal rapporto, sulla base di una asserita giusta causa che (…) non si desume in alcun modo, dalle allegazioni, produzioni documentali e istanze istruttorie (…). 
È invece certo che il rapporto di agenzia tra le parti si è estinto a causa del recesso dichiarato (…) in un momento anteriore a quello fissato dalle parti come termine per l'acquisizione definitiva degli anticipi provvigionali erogati dalla ### Lo stesso ex agente è quindi onerato (secondo le regole generali in materia) dalla prova dell'esistenza di circostanze tali da integrare in effetti una causa di impossibilità della prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto. 
In altre parole, il recesso in tronco (…) è, di per sé, fonte dell'obbligo del recedente con tale modalità di restituire gli anticipi provvigionali erogati dal preponente e di pagare la penale stabilita nell'ambito dell'accordo (…) nonché di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso. (…) Dalla insussistenza della giusta causa di recesso deriva poi anche l'applicazione della clausola penale contenuta nell'accordo sottoscritto dalle parti (…). Essendo noto che la clausola penale ha una funzione altresì punitiva e sanzionatoria dell'inadempimento del debitore (Cass. n. 9295/2002) che si giustappone, quando addirittura non si sovrappone, alla funzione di determinazione in via preventiva della prestazione risarcitoria dovuta, restando, in tale prospettiva, irrilevante l'esistenza o meno di un danno. In altre parole, le parti del contratto ben possono stabilire, attraverso la penale, una sanzione pattizia, finalizzata a rafforzare il vincolo contrattuale; e tale sanzione si colloca su un piano affatto diverso rispetto al risarcimento del danno (sia pure determinato in via preventiva, appunto, attraverso la penale). 
È infatti evidente che la prestazione risarcitoria non ha di per sé funzione sanzionatoria dell'altrui illecito, bensì soltanto riparatoria della perdita che l'inadempimento ha generato nel patrimonio del creditore. Tali enunciazioni, infatti, sono condivise dalla giurisprudenza prevalente secondo la quale “la clausola penale ha una causa distinta da quella del contratto cui afferisce, rispetto al quale assume una sua rilevanza contrattuale autonoma, anche se collegata e complementare” (v. cass. 10046/2018) e costituisce “una pattuizione accessoria del contratto, che svolge, oltre alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale, quella di stabilire, in via preventiva, la prestazione dovuta per il caso di inadempimento o ritardo, con l'effetto di determinare e limitare a tale prestazione (sempreché non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore) la misura del risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto”(per tutte: Cass. n. 11204/98). 
Anche rispetto alla penale la difesa (…) ha sollevato una serie di contestazioni del tutto infondate sempre sul presupposto di un presunto "squilibrio delle clausole contrattuali sottoscritte", che giungono a scomodare indebitamente la frode alla legge, chiedendo in via subordinata, la sua riduzione (…). 
È infatti evidente che nessuna violazione dell'art. 1750 c.c. è configurabile nel caso di specie: da quanto esposto deriva infatti che la clausola penale prevista nell'accordo in esame, in caso di recesso dell'agente, non ha la funzione, né l'effetto, di dilatare in via generale il preavviso dell'agente, intervenendo, soltanto, nell'ambito dell'accordo complessivo, a sanzionare ulteriormente il comportamento dell'agente recedente in tronco senza giusta causa nell'intervallo di tempo specificato: alla luce dell'interesse della preponente al permanere del rapporto di agenzia per tutto il periodo indicato e della corresponsione dell'importo a titolo di anticipo provvigionale, non vi può essere alcun dubbio circa la validità della clausola penale, che rinviene la propria giustificazione causale già su quel piano.  (…) la difesa della ricorrente ha evidenziato che il (…) non indica neppure gli elementi che dovrebbero integrare la prova di una manifesta eccessività della medesima. 
Pur essendo noto che, in tema di clausola penale, l'esercizio del potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. (…) è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare “ex actis”, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo (Cass. civ. Sez. lavoro, 13 novembre 2006, n. 24166). 
In sintesi, la penale è senz'altro equa anche quanto alla misura. 
Considerando, in particolar modo, i seguenti elementi: a) il termine (qui 30.6.21, ndr.) trascorso il quale, se pure l'agente avesse dichiarato il recesso dal contratto d'agenzia, non sarebbe stato chiamato a corrispondere alla ### la penale; b) la corresponsione dell'anticipo provvigionale al fine di incentivare l'attività dell'agente (…); c) il quantum di tale anticipo (…)”. 
Osserva conclusivamente la difesa ricorrente che la previsione di un patto di stabilità rappresenta pratica comune nei rapporti di agenzia con i consulenti finanziari, atteso che il relativo reclutamento richiede investimenti che solo un periodo di permanenza minimo consente di compensare. 
Si richiamano altresì le decisioni di legittimità che consentono al lavoratore di disporre liberamente della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nel caso di accordo sulla garanzia di sua durata minima (Cass. 1435/98, per cui “non è ravvisabile (…) alcun contrasto della clausola con norme e principi dell'ordinamento giuridico. Nessun limite è infatti posto dalla legge all'autonomia privata per quanto attiene alla facoltà di recesso dal rapporto attribuita al lavoratore, di cui egli può liberamente disporre (come del resto avviene per la pretesa alla prosecuzione del rapporto, nell'ipotesi di recesso della controparte: cfr. per tutte Cass. 4 maggio 1981 n. 2721) pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto, che comporti, fuori dell'ipotesi di giusta causa di recesso di cui all'art. 2119 cod. civ., il risarcimento del danno a favore della parte non recedente, conseguente al mancato rispetto del periodo minimo di durata del rapporto (…)”.  ### parte, il pagamento della penale di cui al patto di stabilità si cumula con quello dell'indennità sostitutiva del preavviso, atteso che l'indennità sostitutiva del preavviso deriva dal mancato rispetto dell'obbligo di preavviso, mentre la penale rappresenta il risarcimento dell'ulteriore violazione del patto di stabilità oggetto di accordo. 
Né va accolta la censura di ### in punto di eccessività della penale, atteso che la decisione di legittimità richiamata dallo stesso sul punto si riferisce alla ### nullità di un patto di stabilità che, oltre al preavviso, ha previsto una clausola penale tanto onerosa da incidere effettivamente, limitandola, sulla facoltà di recedere delle parti (essendo in quell'ipotesi quasi otto volte superiore all'indennità sostitutiva del preavviso, così da neutralizzare del tutto il potere di recesso); nella fattispecie in esame il convenuto ha ricevuto una media di € 245.000,00 di provvigioni l'anno, così che la penale fissata in € 100.000,00 (circa cinque mesi di provvigioni) non può dirsi caratterizzata di effettivo potere deterrente rispetto all'esercizio del diritto di recesso da parte dell'agente.  ### allega che ### non gli ha corrisposto le over sui contratti assicurativi per il periodo 30.4.21-29.5.21, pari a € 18.091,03, ma non formula specifica domanda sul punto. 
Il convenuto richiede invece in via riconvenzionale il pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., deducendo di aver attratto alla ### 58 consulenti finanziari; quantifica detta indennità nella misura di € 251.082,91.  ###. 1751, c. 2, c.c. dispone che l'indennità non è dovuta “quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali l'età, infermità o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività”. 
Per tutte le ragioni sopra indicate, alle quali ci si riporta, va intanto ricordato che è stato ### a comunicare il recesso dal rapporto in assenza di giusta causa, il che, alla luce della disposizione appena richiamata, esclude di per sé la fondatezza della richiesta dell'indennità in questione. 
Per altro verso si rileva che lo stesso non ha comunque fornito in giudizio adeguata e tempestiva dimostrazione né in relazione allo sviluppo di clientela, né in relazione alla conservazione in capo alla ricorrente - anche dopo il recesso - dei benefici tratti dalla sua prestazione. 
Osserva correttamente la difesa ### che il resistente deduce di aver creato una rete di 58 consulenti, con un portafoglio di € 626.000.000,00, ma non produce documentazione al riguardo, né articola prova testimoniale sul punto; neppure indica la situazione di mercato e di struttura alla data del conferimento dell'incarico e a quella del recesso. 
Quanto all'attività di sviluppo della rete dei consulenti la ricorrente osserva che il portafoglio indicato come sopra non era gestito da ### ma dai consulenti che lo stesso ha coordinato; e la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che l'indennità ex art. 1751 c.c. non può essere calcolata in considerazione dell'attività di reclutamento e coordinamento agenti, perché diversamente si compenserebbe per due volte la stessa prestazione di sviluppo, rispetto alla quale l'indennità va già corrisposta agli agenti che hanno fattivamente procacciato i clienti; Cass. 25740/18 osserva infatti - quanto allo svolgimento di attività di coordinamento - che “la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'art. 1751 c.c., escludendo dall'ambito di applicabilità della norma l'attività di reclutamento e coordinamento degli agenti.  8. E' infatti da rilevare che il diritto all'indennità ricorre quando l'agente “abbia procurato nuovi clienti al preponente” (ovvero “abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti”) e il preponente “riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”; quando, inoltre, il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, “in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti” (comma 1).  9. La norma è, pertanto, chiara nella sua volontà di premiare, con l'attribuzione della indennità, l'attività direttamente rivolta alla promozione della clientela, sia nei termini più dinamici di reperimento di nuovi contraenti, sia nei termini di un allargamento della base degli affari con quelli già acquisiti, ad essa riconnettendosi un particolare ed evidente interesse del soggetto preponente ed un gravoso (e così meritevole di riconoscimento economico) impegno personale dell'agente.  10. Ne consegue che restano esclusi dal perimetro applicativo dell'art. 1751, secondo la piana lettura che di esso impongono i plurimi e diffusi riferimenti ai clienti e all'attività incentrata “sugli” stessi, compiti e funzioni che, pur rilevanti sul piano organizzativo, si pongono come strumentali e accessori a tale centrale attività”. 
Considerata l'intervenuta cessazione del rapporto ### dovrà anche restituire a ### l'importo di € 11.440,65, percepiti in più - a titolo di maggiori anticipi provvigionali - rispetto alle provvigioni effettivamente maturate nel periodo luglio 2020-aprile 2021 (art. 3.8 del contratto, doc. 9, sul diritto della ### a “ripetere dal ### le ### anticipate” ove l'affare non fosse andato a buone fine). 
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il ricorso va accolto; per le ragioni pure spiegate va respinta la domanda riconvenzionale. 
Le spese seguono la soccombenza. 
Tali le ragioni di cui al dispositivo.  P.Q.M.  accoglie il ricorso; condanna ### a corrispondere a parte ricorrente la somma di € 252.823,90, oltre accessori dalla maturazione al saldo; respinge la domanda riconvenzionale; condanna il convenuto alle spese di lite, liquidate in € 10.000,00 oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa. 
Roma, 27/02/2024 

Il Giudice
(### RG n. 23497/2022


causa n. 23497/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Bajardi Laura

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 4635/2024 del 30-04-2024

... delle merci al vettore, nonché le provvigioni corrisposte al vettore nei mesi maggio-luglio 2015 (rilevanti ex art. 1510 − l'intervenuta cessione dell'azienda appariva inconferente ai fini del credito azionato essendo comunque la cedente responsabile in via solidale con al cessionaria in caso di debiti risultanti dai libri contabili obbligatori ex art. 2560 c.c. come evidente dall'allegato B all'atto di cessione prodotto. Ha, quindi, chiesto: in via preliminare - rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti in narrativa; nel merito - rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto; - in ogni caso, condannare (leggi tutto)...

R.G. 40984/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 40984/2022 promossa da: ### C.F. ###), quale liquidatrice della FARMACIA DOTT. ### S.A.S. ### & C. (C.F. ###), nonché nella qualità di erede della socia accomandataria della predetta s.a.s., dott.ssa ### con il patrocinio dell'avv. ### e ### (###) VIA M. PIETRAVALLE, 12 80131 NAPOLI; , elettivamente domiciliato in ### 13 80142 NAPOLI presso il difensore avv. ### ATTORE contro ### S.P.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e ### (###) ### 2 84091 BATTIPAGLIA; elettivamente domiciliato in #### - ###5 20122 MILANO presso il difensore avv. ### CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 - ter c.p.c. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### nella sua qualità di liquidatrice della “### dott. ### s.a.s. della dott.sa ### & C.” nonché nella qualità di erede della socia accomandataria della predetta s.a.s., dott.ssa ### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.14827/2022 emesso dall'intestato Tribunale il 9 settembre 2022 con il quale le si ingiungeva di pagare la somma di €. 41.503,83, oltre interessi e spese, in confronto della ### s.p.a. per la “fornitura” di prodotti farmaceutici. 
A sostengo dell'opposizione ha eccepito: − in via pregiudiziale, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato; − in via pregiudiziale la nullità del ricorso ex art. 125 c.p.c. per non aver parte ricorrente indicato l'oggetto delle fatture allegate; − nel merito la mancanza di un contratto sottoscritto di fornitura tra le parti avente ad oggetto la merce indicata in atti nonché la mancata prova dell'avvenuta consegna della merce. 
Eccepiva infine l'intervenuta cessione, in data ###, dell'azienda "#### S.A.S. della ###ssa Adriana” a ''### del ### a ### della ###ssa ### S.A.S.". 
Ha quindi concluso: revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. 
Si è costituita con comparsa di risposta del 26 gennaio 2023 la ### s.p.a. instando per: • il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.  • per, nel merito, la conferma del decreto opposto in quanto: − aveva prodotto il contratto di fornitura sottoscritto tra le parti; − aveva prodotto i DDT (i cc.dd. borderò) integrati alle stesse fatture, distinte di commissione relative alla consegna delle merci al vettore, nonché le provvigioni corrisposte al vettore nei mesi maggio-luglio 2015 (rilevanti ex art. 1510 − l'intervenuta cessione dell'azienda appariva inconferente ai fini del credito azionato essendo comunque la cedente responsabile in via solidale con al cessionaria in caso di debiti risultanti dai libri contabili obbligatori ex art. 2560 c.c. come evidente dall'allegato B all'atto di cessione prodotto. 
Ha, quindi, chiesto: in via preliminare - rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti in narrativa; nel merito - rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto; - in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. 
Il g.i. non ha provveduto sull'istanza di sospensiva in quanto il decreto non era munito della provvisoria esecutorietà, ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 6 luglio 2023. Al suo esito ha: − rilevato l'assenza di istanze istruttorie dedotte dall'opponente (non avendo depositato la seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c.); − ritenuto di non poter concedere in quella fase la provvisoria esecutorietà al decreto opposto vista l'omessa istanza ex art. 648 c.p.c. in sede di comparsa di costituzione e prima udienza da parte della ### S.P.A; − ritenuta la natura documentale dei capitoli di prova dedotti dall'opposta nella propria seconda memoria (1,2); − rinviato la causa all'udienza dell'11 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni. 
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 - ter c.p.c.  ### è infondate a va respinta. 
In limine litis va reietta l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dall'opponente circa la nullità dle ricorso monitorio ex art. 125 c.p.c. e 633 c.c.. 
E' sufficiente ricordare che in tema di procedimento d'ingiunzione, i requisiti di forma-contenuto ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., da cui dipende la validità del ricorso, sono quelli necessari a dedurre il credito nell'ambito di una chiara "causa petendi", riconducibile alle condizioni di ammissibilità dettate dall'art. 633 cod. proc. civ., sicché, ove il ricorrente intenda domandare il pagamento di un credito complessivo, derivante dalla somma di più rapporti omogenei intercorsi fra le stesse parti, non è necessario che il ricorso contenga una narrazione specifica relativa a ciascun rapporto e dia conto delle varie componenti dei distinti obblighi azionati, in quanto queste riguardano l'allegazione dei fatti secondari che, per la loro funzione di prova dei fatti principali, possono essere indicati pure successivamente, entro i termini di decadenza stabiliti per la trattazione probatoria ( II, 27 marzo 2013, n. 7786). 
Nel caso de quo il ricorso recava una tabella riepilogativa in modo analitico dei documenti contabili (fatture e storni) riguardanti i rapporti intrattenuti con la ### cedente e dall'altro lato la ricorrente aveva prodotto in uno con il ricorso la copia delle fatture recanti l'oggetto di tali rapporti giuridici. 
Va anche fatto presente che il procedimento monitorio si articola in una eventuale fase di merito a cognizione piena ove la stringatezza dell'esposizione nel ricorso può essere supplita e approfondita con la comparsa di costituzione e risposta. Così è avvenuto nella presente vicenda ove la ### s.p.a. ha specificato ( e prodotto) il contratto in base al quale aveva agito e la indicazione della prova della consegna dei beni mediante rimessa la vettore. 
Nel merito l'azione creditoria è fondata e va accolta. 
In via preliminare di merito va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva cessione a seguito dell'intervenuta cessione il 5 agosto 2015, dell'azienda "#### S.A.S.  della ###ssa Adriana” alla ''### del ### a ### della ###ssa ### S.A.S.".  ### 2560 c.c. al primo comma stabilisce che l'alienante non è liberato dai debiti inerenti al suo esercizio ed anteriori al trasferimento, se non risulta che creditori vi hanno consentito. Il secondo comma dell'articolo 2560 c.c. prevede che presupposto essenziale per la responsabilità dell'acquirente è l'iscrizione dei debiti anteriori alla cessione di azienda nei libri contabili obbligatori. 
Nella disposizione dell'art.2560 c.c. è rinvenibile una duplice ratio: la prima è quella di tutelare i terzi creditori ,che avendo fatto affidamento sull'azienda per la realizzazione dei loro crediti ,nel caso di trasferimento della stessa, potrebbero vedere diminuita la propria garanzia con la sostituzione di un importante bene del patrimonio del debitore con una somma di denaro, la cui nota volatilità metterebbe in pericolo la realizzazione dei crediti; si risolve in definitiva in un accollo legale; la seconda è quella di tutelare l'interesse economico collettivo alla facilità di circolazione dell'azienda, che sarebbe sicuramente rallentata se il cessionario acquistando l'azienda non fosse messo in grado di conoscere esattamente l'esposizione debitoria di cui sarebbe responsabile insieme al cedente. 
Per la giurisprudenza si sarebbe in presenza di un accollo cumulativo ex lege, più precisamente si sarebbe in presenza per l'acquirente di una responsabilità senza debito, di una solidarietà sui generis, rimanendo il debito sempre nella responsabilità dell'alienante. Sul punto si è sviluppata anche una tesi in senso opposto per cui sia nel trasferimento d'azienda come in quello di ramo d'azienda la titolarità dei debiti inerenti la cessione transita in capo al cessionario, avendo l'obbligazione solidale del cedente unicamente funzione di garanzia (Cass. VI-III, Ord. 26 settembre 2017, n. 22418; Cass. 13 gennaio 1975. n. 113; v. anche Cass. 26 maggio 1962, n. 1247; 14 settembre 1967 n. 2158; 29 maggio 1976, 1726).  ### è che il cedente rimanga responsabile dei debiti già insorti alla data della cessione (5 agosto 2015 doc. 2 fasc. ### tra qui rientrano quelli delle forniture eseguite nei mesi da maggio a luglio 2015. 
La domanda è fondata anche nel suo lato oggettivo. 
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce una mera “fase”, peraltro, eventuale del procedimento c.d. monitorio incardinato inaudita altera parte dal creditore quale domanda diretta alla condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro. Ne segue che l'opponente agisce quale attore formale ma in qualità di convenuto sostanziale rispetto al rapporto di credito fatto valere dall'opposto, il quale, invece, è attore in senso sostanziale nel rapporto processuale. 
Pertanto ”In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (infra Cass. VI-II, Ord. 11 febbraio 2021 n. 3587; Cass. III, 12 febbraio 2010, n. 3373). 
Il rapporto commerciale in essere fra le parti trova la propria scaturigine nel c.d. “Accordo di Fornitura” concluso tra le parti il 16 - 17 dicembre 2014 (doc. 4 fasc. ###. La sua ### lettura consente di far emergere la sua natura giuridica: un contratto di somministrazione. 
Il contratto di somministrazione di merci ex art. 1559 c.c. (in questo caso farmaci/parafarmaci) costituisce un contratto di scambio (di prestazioni periodiche o continuative destinate al soddisfacimento dei bisogni del somministrato verso un corrispettivo) e di durata, ad esecuzione continuata. Ha un effetto obbligatorio nella sua dimensione “normativa” e uno reale all'esecuzione delle singole consegne delle cose somministrate (Cass. II, n. 15189/2011, Cass. III. n. 1444/ 93). 
Uno degli elementi del contratto, pertanto, è la consegna, periodica o continuativa, di cose al destinatario, che se ne serve per un proprio fabbisogno (somministrazione di consumo). 
Esso si differenzia dalla vendita a consegne ripartite che è caratterizzata dall'unicità della prestazione e rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapp. (C. 64/2109, C.civ. 76/4228, C.civ. 83/6864, C.civ. 91/7380 e da ultimo C.civ. 21/###). 
Il contratto prodotto in giudizio prevede una durata, la possibilità di rinnovo e un massimo di imponibile di prodotti farmaceutici acquistabili, distinguendo anche una diversa tipologia di sconto in relazione alla classe di esenzione o meno dal servizio sanitari nazionale. 
Dopotutto, sul piano assertivo, la stessa opposta afferma che le spedizioni dei farmaci nel tempo sarebbero state effettuate sulla scorta di singole richieste formulate dall'opponente (che dovrebbero essere provate dai c.d. loginfra doc. 6 fasc. ###, ma che testimoniano l'assenza di diversi contratti riguardanti i singoli farmaci per i quali oggi agisce. 
Chiarito ciò va evidenziato che l'acquisto delle cose somministrate e, quindi, l'insorgenza del diritto al prezzo in capo al somministrante sorge nel momento in cui queste vengono consegnate al somministrato. 
Al contratto di somministrazione si applicano tutta una serie di disposizione che il Codice Civile prevede in materia di compravendita quali ad esempio: gli artt. 1477, comma terzo, 1491, 1499 e l'art.  1510 comma secondo c.c.. (v. C.civ. 04/18352, C.civ. 00/13533). 
La norma dell'art. 1510, secondo comma c.c., è relativa alla liberazione del venditore dalla sua obbligazione contrattuale di consegna della cosa mediante rimessione della medesima al vettore o allo spedizioniere, che nell'interpretazione della norma a opera della giurisprudenza assume propriamente la veste di ausiliario ex lege del compratore (Cass.. 20 ottobre 1974, n.3205). 
In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all'altro, con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere il venditore trasferisce all'acquirente - salvo patto contrario - la proprietà dei beni medesimi (Cass. 13377/2018; cfr. Cass. 16961/2014, 2817/1999) con quel che ne segue circa la prova del suo adempimento (infra Cass. V-I, Ord. 22 settembre 2020 n. 19719 -nella specie in materia di vendita, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva reputato insufficiente la prova del passaggio della merce al vettore, ritenendo altresì necessaria la dimostrazione della consegna della stessa al destinatario). Insufficienza che si determina nella diversa fattispecie in cui non si faccia questione del valore liberatorioper il venditoredell'atto di consegna della cosa al vettore o allo spedizioniere, ma, più semplicemente, dell'avvenuta consegna della merce nella quantità pattuita, se cioé la relativa obbligazione del venditore medesimo fosse stata esattamente adempiuta (Cass. II, 18/02/1987, n. 1742). 
Circostanza che non ricorre nel caso de quo atteso che le opponenti hanno contestato unicamente la prova della consegna della merce per come offerta dall'opposta senza andare a dolersi della diminuita quantità di merce ricevuta o di una sua divergenza rispetto al pattuito. 
Ora la ### s.p.a. ha prodotto in giudizio (infra doc. 7 fasc. ### i cc.dd.  borderò o documenti di trasporto riepilogativi di una serie di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici rimessi al vettore al fine della loro distribuzione anche in favore della opponente ### dott. ### s.a.s. della dott.sa ### & C.. 
Ne segue che risulta provata la rimessa al vettore delle singole spedizioni (riferite alle fatture oggetto dell'azione creditoria) e quindi adempiuta l'obbligazione in capo al somministrante. 
In termini presuntivi, peraltro, non può sottacersi che il famigerato allegato B all'atto di cessione dell'azienda (infra doc. 2 fasc. ### reca in modo chiaro una posta debitoria a carico della cedente, alla quale si aggiunge la responsabilità della cessionaria, pari ad € 75,457,58. Se ne può inferire in via indiziaria la riconducibilità a tale maggior credito di quello oggi oggetto di azione monitoria. Le opponenti, infatti, non hanno allegato alcun altro rapporto che ebbero ad intrattenere con la ### s.p.a. con quel che ne segue circa la portata presuntiva di quell'appostazione contabile. 
In definitiva il decreto ingiuntivo n.14827/2022 emesso dall'intestato Tribunale il 9 settembre 2022 va confermato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del decisum, dei valori medi per le fasi introduttiva studio e decisoria e dei minimi di quella istruttoria, in € 9.619,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. e vista l'istanza formulata ex art. 93 c.p.c., vanno distratte in favore dei procuratori antistatari.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa - rigetta l'opposizione proposta da ### nella sua qualità di socia accomodante e liquidatrice della “### dott. ### s.a.s. della dott.sa ### & C.” nonché nella qualità di erede della socia accomandataria della predetta s.a.s., dott.ssa ### avverso il decreto ingiuntivo n.14827/2022 emesso dall'intestato Tribunale il 9 settembre 2022 in favore della ### s.p.a. e, visto l'art. 653 c.p.c., lo dichiara definitivamente esecutivo; − condanna ### nella sua qualità di socia accomodante e liquidatrice della “### dott. ### s.a.s. della dott.sa ### & C.” nonché nella qualità di erede della socia accomandataria della predetta s.a.s., dott.ssa ### alla rifusione delle spese processuali della ### s.p.a. che si liquidano in € 9.619,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. e vista l'istanza formulata ex art. 93 c.p.c., le distrae in favore dei procuratori antistatari. 
Milano, 24 aprile 2024 ### 

causa n. 40984/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Azzarito Erminia Monica, Petrucci Alessandro

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Tribunale di Teramo, Sentenza n. 599/2024 del 04-06-2024

... si impegna inoltre al pagamento delle provvigioni maturate dalla società ### S.r.l. per l'opera di mediazione immobiliare svolta.”. Quindi l'opposta conclude espressamente che “Per quanto riguarda il “deposito” della caparra di euro 70.000,00 nella mani della società attrice opponente, soppressa la condizione suindicata - che per brevità e chiarezza riportiamo: “la caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla promittente venditrice a causa del recesso interposto, a titolo risarcitorio e liberatorio. La parte acquirente si impegna inoltre al pagamento delle provvigioni maturate dalla società ### srl per l'opera di mediazione immobiliare svolta” - resta valido ed efficace nonché vincolante per le parti fino alla data del 28.2.2020 il contratto di “deposito”” (cfr. p. 8 comparsa (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa ### letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 106 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra ### S.P.A. (P. I.V.A.: ###) (già “#### S.R.L.” - P. I.V.A.: ###), in persona del legale rappresentante p.t. ### con sede ###via ### n. 5, elettivamente domiciliat ###### n. 10/E, presso e nello studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione.  - parte opponente - e ### (C.F.: ###), nata a ### il ###, residente ###via ### n. 59, rappresentata e difesa dall'Avv. ### di ### in virtù di procura alle liti allegata al ricorso per ingiunzione.  - parte opposta - OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.  CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 marzo 2024.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso avanti al Tribunale di Teramo, ### ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1206/2021 nei confronti di ### S.r.l., trasformatasi successivamente (nello specifico in data 15 febbraio 2023) in ### S.p.A. (mantenendo la stessa compagine societaria, anche rispetto al legale rappresentante p.t.), con cui è stato intimato a quest'ultima il pagamento della somma di € 70.000,00, oltre interessi, spese della procedura monitoria liquidate in € 2.135,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, nonché accessori come per legge. 
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, pubblicato in data 22 novembre 2021, (l'allora) ### S.r.l ha spiegato opposizione con atto di citazione contenente richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo e con il quale, convenendo in giudizio l'ingiungente ### ha chiesto all'intestato Tribunale di “accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'improcedibilità, ovvero l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del ricorso per decreto ingiuntivo 1206/2021 Reg. Ing. e, per l'effetto, dichiarare nullo ovvero annullare ovvero revocare il decreto opposto; accertare e dichiarare altresì che l'asserito credito azionato dall'opposta non è dovuto per le causali di cui in narrativa e che la somma di € 70.000,00 non è mai stata corrisposta a titolo di deposito, essendo qualificabile unicamente come caparra confirmatoria, per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda ex adverso avanzata; - in via gradata, dichiarare la nullità dello “ADDENDUM” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1346 c.c. per le ragioni di cui in narrativa; nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle richieste di parte attrice, dichiarare che la chiamata in causa, ### S.r.l. (P. I.V.A.: ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###### (### alla ### n. 25, sia tenuta a garantire e manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea condannandola a rifondere quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'opposta; condannare sempre e comunque controparte alla refusione delle spese ed alle competenze del presente giudizio nonché della ulteriore somma che verrà ritenuta di giustizia in ragione della temerarietà dell'azione ex art. 96 c.p.c.; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali del giudizio.”. 
Si è costituita in giudizio la sig.ra ### chiedendo di “a) confermare il d.i.  opposto emesso in data ###; b) rigettare la opposizione della parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto accogliendo le argomentazioni contenute nel presente atto ; c) riconoscere e dichiarare l'inadempimento alla obbligazione assunta da parte della società edilprojects srl per la violazione del termine indicato nella scrittura del 13.9.2019 e per la mancata restituzione della somma di euro 70.000,00 ravvisando nel comportamento della medesima la illecita condotta di cui all'art. 646 c.p.; d) condannare la attrice opponente al risarcimento del danno nella misura equitativamente determina dal giudicante ; e) condannare la parte opponente alle spese del presente giudizio in favore del procuratore antistatario.” Rigettata la richiesta avanzata dall'opponente di chiamata in causa del terzo e concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., il precedente titolare del procedimento ha ammesso la produzione documentale delle parti e rigettato tutte le altre istanze istruttorie, rinviando la causa, ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 7 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni. 
A seguito di alcuni rinvii, all'udienza dell'11 marzo 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con successiva dichiarazione - resa con provvedimento del 2 aprile 2024 - di inammissibilità della querela di falso tardivamente proposta, in pari data, dalla odierna parte opposta.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, l'opposizione risulta fondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere revocato. 
Prima di esaminare le questioni - puramente di merito - prospettate dalle parti ed al fine di poter meglio apprezzare le motivazioni sottese all'accoglimento dell'opposizione spiegata da ### S.p.A. - già “### S.r.l., che, per esigenze di semplicità, nel corso del provvedimento verrà definita anche solo “Edilproject” -, giova ricostruire sinteticamente la vicenda fattuale oggetto della presente controversia, che trae origine dal decreto n. 1206/2021 emesso in favore di ### con il quale il Tribunale di ### ha ingiunto all'odierna società opponente di pagare € 70.000,00. 
Nel dettaglio, l'opponente, a supporto della propria domanda, ha assunto che: − ### si era rivolta ad essa società opponente, quale mediatore immobiliare esercitante sotto l'insegna ### (ed affiliata di ###, per valutare la possibilità di acquisto di un immobile sito in ### e che la stessa si era orientata per acquistare l'unità immobiliare meglio individuata nel preliminare di vendita stipulato il 16 agosto 2018 (versato in atti, con promittente alienante indicato nella persona di ### nella sua qualità di ### dal C.d.A. di essa società opponente), con termine sino al 28 febbraio 2019 per la stipula del rogito; − che tuttavia il predetto termine è spirato senza che la sig.ra ### procedesse all'acquisto dell'immobile, con conseguente incameramento della relativa corrisposta caparra confirmatoria di € 70.000,00 ai sensi e per gli effetti di legge, nonché della scrittura privata del 13 settembre 2019 denominata “### - contratto preliminare di vendita” sottoscritta dalle parti; − che, al riguardo, essa opponente contesta la copia fornita da controparte in sede monitoria del documento “### 1 COPIA SCRITTURA PRIVATA DEL 13.09.2019”, laddove la stessa non è invero conforme all'originale, originale che, a ben vedere, è composto unicamente da tre facciate numerate, senza aggiunte a penna e sprovvisto di qualsivoglia allegato, risultando per l'effetto il documento ex adverso prodotto e posto a fondamento della richiesta monitoria non conforme all'originale e, quindi, inutilizzabile, in considerazione del fatto che: ### al foglio n. 3 reca una scritta apposta a mano libera, non comprensibile, che appunto non è presente sull'originale in possesso di essa opponente e ### presenta un ulteriore foglio (anch'esso non presente sull'originale), peraltro privo di numerazione e di dettagli che possano in qualche modo attribuirne la paternità, oltre che svelarne il relativo significato; − che oltretutto, dall'atto in argomento (i.e. “### - contratto preliminare di vendita” del 13 settembre 2019), che non è stato predisposto da un soggetto esperto in materia di diritto, come immediatamente rilevabile dall'improprio utilizzo di alcune espressioni, risulta, ciononostante, chiara ed incontrovertibile la volontà delle parti (venditrice ed acquirente, con l'assistenza di esso mediatore finanziario) di attribuire la somma di € 70.000,00 versata dall'opposta quale caparra confirmatoria “a titolo risarcitorio e liberatorio”; − che, in ragione della nota politica di fidelizzazione sempre adottata con tutti i propri clienti, essa società opponente ha accolto la richiesta formulata dalla sig.ra ### di concedere un nuovo termine per la definizione dell'affare, ### termine entro il quale poter opzionare altro diverso immobile, con possibilità quindi di attribuire la predetta somma di € 70.000,00 quale caparra confirmatoria del nuovo affare; − che tale circostanza spiega quindi il termine “addendum” impiegato nella scrittura privata, ove, infatti la somma di € 70.000,00 al tempo versata dalla sig.ra ### è stata correttamente qualificata come “caparra” per “opzionare altro immobile di proprietà della venditrice”, il cui nuovo termine è stato concordemente fissato dalle parti nel 28 febbraio 2020, quindi a distanza di oltre cinque mesi rispetto alla sottoscrizione dell'atto; − che alcuna ulteriore ed aggiuntiva somma è oltretutto mai stata versata dalla sig.ra ### in occasione dell'addendum, trattandosi unicamente della precedente somma già corrisposta ed incamerata da essa opponente nei termini e modi già indicati; − che, in definitiva, il senso giuridico dell'addendum rispetto alla volontà delle parti consisteva semplicemente nel prorogare il termine originario di stipula del contratto definitivo, la cui inosservanza avrebbe comportato, pertanto, il conclusivo incameramento della somma in questione, tant'è che anche nell' “addendum” i soggetti del rapporto sono i medesimi del contratto preliminare in atti, così come identiche sono le rispettive posizioni (di acquirente e di venditore); − che anche il predetto secondo termine è inutilmente spirato per esclusiva responsabilità della sig.ra ### con definitivo incameramento, da parte di essa opponente, della caparra confirmatoria di € 70.000,00 ai sensi e per gli effetti di legge; − che l'impropria qualificazione giuridica forzosamente attribuita dall'odierna opposta in sede monitoria alla somma di € 70.000,00 (quale deposito) si pone in termini di assoluta dicotomia con il diverso istituto della caparra confirmatoria, per come sempre ed unicamente evocato nell'operazione in questione, non essendo stata corrisposta dalla sig.ra ### ad essa opponente alcuna diversa ed aggiuntiva somma rispetto all'importo “originario” di € 70.000,00 al tempo corrisposto a titolo di caparra confirmatoria, con conseguente impossibilità di attribuire una duplice ed incompatibile qualificazione giuridica alla medesima somma; − che, in via subordinata, l'addendum è nullo ex art. 1346 c.c., laddove si discorre di “caparra versata dalla parte promissaria acquirente” che “verrà mantenuta a deposito fino al 28/02/2020”, concretando l'assoluta incompatibilità dei due distinti istituti l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, con conseguente formulazione virgola in via gradata, ti dichiarare la nullità dell'addendum ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1346 c.c..  ### nel costituirsi in giudizio, ha anzitutto contestato la ricostruzione dei fatti asseritamente alterata da controparte, affermando: − che, con la scrittura privata del 13 settembre 2019, è stato risolto il contratto preliminare del 16 agosto 2018, dando atto del fatto la caparra di € 70.000,00 versata in occasione del precedente preliminare di acquisto è stata trattenuta in “deposito” dalla società promissaria venditrice alla luce della clausola denominata “addendum” contenuta nella predetta scrittura del 13 settembre 2019, a mente della quale “la caparra versata dalla parte promissaria acquirente, e da oggi trattenuta dalla parte promissaria venditrice, verrà mantenuta a deposito fino al 28.2.2020 in modo che la stessa acquirente avrà la possibilità di optare un altro immobile di proprietà della venditrice da acquistare nei medi e nei termini meglio stabiliti nel contratto preliminare che verrà stipulato successivamente al nuovo accordo fra le parti.”; − che nonostante essa opponente aveva chiesto alla società immobiliare di redigere un nuovo preliminare di vendita per un appartamento di più piccole dimensioni, questo non è stato mai redatto, né controparte ha mai mostrato nuovi appartamenti da vendere corrispondenti ai desiderata di essa promissaria acquirente; − che non corrisponde al vero che la scrittura del 13 settembre 2019 prodotta nella fase monitoria non sia conforme all'originale, essendo stata piuttosto la società immobiliare a modificare successivamente tale scrittura, posseduta infatti in originale esclusivamente da essa opponente; − che la scrittura prodotta da parte opponente (in citazione) cui la stessa fa espresso riferimento è datata 16.8.2018, mentre quella, sempre in originale ed in una unica copia prodotta da essa opposta nel monitorio è successiva, in particolare del 13.9.2019, ed in quest'ultima scrittura viene effettivamente dato atto della sottoscrizione del preliminare di vendita in data 16 agosto 2018 e del versamento della somma di € 70.000,00 a titolo di caparra, ma sempre all'interno della stessa è evidenziato che, essendo decorso il termine per la stipula dell'atto pubblico, per bonario accordo, “Le parti dichiarano pertanto che il preliminare di compravendita relativo all'immobile descritto in premessa deve intendersi risolto ed allo stato privo di ogni qualsiasi effetto di legge”; − che, dunque, l'accettazione da parte della promissaria venditrice della risoluzione del preliminare di vendita del 16.8.2018 ha comportato la caducazione di ogni effetto giuridico del preliminare di vendita e che, in ogni caso, le parti hanno concordato che la somma di € 70.000,00, versata in occasione del preliminare a titolo di caparra, viene lasciata in deposito nelle mani del promittente alienante sino alla proposizione di un nuovo immobile ed alla sottoscrizione del preliminare, e comunque entro il 28 febbraio 2020; − che, con particolare riguardo all'eccezione sollevata da controparte di non conformità della scrittura del 13.9.2019 all'originale, invero al foglio n. 3 è possibile leggere la frase “1. Si approva la cancellazione”, riferita alla pagina 2 ove vengono concordemente cancellate alcune condizioni ivi contenute e nello specifico l'inciso “la caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla promittente venditrice a causa del recesso interposto, a titolo risarcitorio e liberatorio. La parte acquirente si impegna inoltre al pagamento delle provvigioni maturate dalla società ### srl per l'opera di mediazione immobiliare svolta”, con la precisazione, fra l'altro, che questa frase non solo reca la dicitura dell'approvazione della cancellazione, ma è stata fisicamente depennata dalla scrittura de qua; invece, in relazione all'affermazione avversaria secondo cui la scrittura in esame “presenti un altro foglio non presente sull'originale prodotta dalla opponente, peraltro privo di numerazione”, essa opposta ritiene che controparte abbia “visionato una differente scrittura di quella oggi in esame e posta a fondamento del D.I. emesso dal Tribunale di ### La scrittura del 13.9.2019 (allegato n. 1 nel procedimento monitorio) reca la precisa numerazione in ogni sua pagina (1,2,3) con il timbro della “immobiliare ### srl” di congiunzione fra la pagina 2 e la 3 pagina; le sottoscrizioni della ### in ogni facciata e la sottoscrizione del legale rappresentante della società attrice opponente.”; − che, in definitiva, con riguardo al “deposito” della caparra di € 70.000,00 in favore dell'opponente, essendo stata concordemente soppressa la condizione sopraindicata ( “la caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla promittente venditrice a causa del recesso interposto, a titolo risarcitorio e liberatorio. La parte acquirente si impegna inoltre al pagamento delle provvigioni maturate dalla società ### srl per l'opera di mediazione immobiliare svolta”), resta valido ed efficace nonché vincolante per le parti fino alla data del 28.2.2020 il contratto di deposito, con conseguente applicazione della relativa disciplina (di cui agli artt. 1766 ss. c.c.) e con conseguente diritto di essa opposta alla relativa restituzione. 
Premessi così i fatti controversi, deve osservarsi quanto segue. 
Prima di procedere al vaglio del merito della controversia, è anzitutto doveroso rammentare che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. 
Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., è l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione (essendo parte opposta), a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte; in altri termini, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore (che riveste la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto con ricorso l'emissione del decreto ingiuntivo) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e sul debitore quello di dimostrare gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento. 
Chiarita quindi la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso per cui è processo, parte opposta non è riuscita a fornire la prova del fatto costitutivo del credito azionato in via monitoria, imponendosi, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
Infatti, dalla documentazione complessivamente versata in atti, emerge che, in data 16 agosto 2018, le parti del procedimento avevano stipulato un contratto preliminare di vendita (cfr. doc. 1 fascicolo di parte opponente), in virtù del quale l'odierna opponente (oggi ### S.p.A., all'esito della trasformazione societaria avvenuta in data 15 febbraio 2023, con mantenimento della stessa compagine societaria, anche rispetto al legale rappresentante p.t.), in qualità di promittente alienante, aveva promesso di vendere all'odierna parte opposta, in qualità di promissaria acquirente, che aveva promesso di acquistare, le unità immobiliari meglio individuate nel citato contratto preliminare, al prezzo di € 290.000,00, di cui, in particolare, “### 5.000,00 (###00) corrisposti a titolo di caparra confirmatoria - da imputare, all'atto del trasferimento definitivo dell'immobile in oggetto, in conto prezzo di acquisto - dalla parte promissaria acquirente alla parte promittente venditrice, alla sottoscrizione del presente contratto a mezzo assegno bancario. ### dell'assegno avrà valore di quietanza per il ricevimento di detta somma; ### 65.000,00 (###00) saranno corrisposti a titolo di caparra confirmatoria - da imputare, all'atto del trasferimento definitivo dell'immobile in oggetto, in conto prezzo di acquisto - dalla parte promissaria acquirente alla parte promittente venditrice, entro e non oltre il ### a mezzo assegno bancario/circolare. ### dell'assegno avrà valore di quietanza per il ricevimento di detta somma; la residuale somma di ### 220.000,00 (###00), verrà corrisposta a saldo dalla parte promissaria acquirente alla parte promittente venditrice contestualmente alla stipula del contratto notarile definitivo di vendita che dovrà essere stipulato tra le parti entro e non oltre il ###.”, con previsione della stipula del contratto definitivo di compravendita entro e non oltre il 28 febbraio 2019. 
All'art. 3 del contratto preliminare, le parti avevano poi stabilito che la rinuncia all'acquisto della parte promissaria acquirente ovvero il rifiuto della stessa di sottoscrivere il rogito definitivo di compravendita nei termini sopra previsti avrebbe comportato, oltre all'immediata risoluzione del contratto nei termini di cui all'art. 1456 c.c., la perdita delle somme versate in favore del promittente alienante. 
Senonché, con successiva scrittura privata del 13 settembre 2019 intitolata “### - contratto preliminare di vendita” (versata in atti tanto da parte opposta nel rispettivo fascicolo della procedura monitoria, quanto da parte opponente sub doc. 6 allegato alla propria memoria n. 2 ex art. 183, co. 6 c.p.c., e non invece con l'atto di citazione), le parti, dopo aver dato atto, in premessa, del fatto ### che, in data 16 agosto 2018, era stato sottoscritto il citato preliminare di vendita, ### che la promissaria acquirente (odierna opposta) aveva versato una caparra confirmatoria di € 70.000,00 mediante due assegni bancari dell'importo di € 5.000,00 e € 65.000,00 (conformemente alle condizioni di cui al preliminare), ### che la data di stipula del contratto definitivo di compravendita era stata fissata entro e non oltre il 28 febbraio 2019, ### che non è stato possibile addivenire alla stipula del definitivo per inadempienza della parte promissaria acquirente e ### che la volontà delle parti era di risolvere in via bonaria la vicenda, hanno espressamente convenuto, specificando all'art. 1 che “La premessa è patto”, che: − art. 2: “Essendo trascorsi i termini stabiliti nel contratto preliminare di compravendita, su espressa richiesta della parte acquirente, le parti decidono di risolvere il suddetto contratto. 
La caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla promittente venditrice a causa del recesso interposto, a titolo risarcitorio e liberatorio. 
La parte acquirente si impegna inoltre al pagamento delle provvigioni maturate dalla società ### S.r.l. per l'opera di mediazione immobiliare svolta.  − Art. 3: “Le parti dichiarano pertanto che il preliminare di compravendita relativo all'immobile descritto in premessa deve ritenersi risolto ed allo stato privo di ogni e qualsiasi effetto di legge, con facoltà delle parti di ritenersi libere da ogni tipo di impegno rinveniente dal detto contratto. Dichiarano altresì di non avere reciprocamente più nulla a che pretendere per nessuna ragione, causale e/o titolo derivante dalle intercorse trattative.” − “ADDENDUM: La caparra versata dalla parte promissaria acquirente, e da oggi trattenuta dalla parte promittente venditrice, verrà mantenuta a deposito fino al 28/02/2020 in modo che la stessa acquirente avrà la possibilità di opzionare un altro immobile di proprietà della venditrice da acquistare nei modi e termini meglio stabiliti nel contratto preliminare che verrà stipulato successivamente al nuovo accordo tra le parti.” Ebbene, il presente giudizio impone la necessità di indagare compiutamente sulla reale portata del contenuto della scrittura privata del 13 settembre 2019 denominata “### - contratto preliminare di vendita” e della relativa clausola denominata “Addendum”, catalizzando quindi l'attenzione sulla dirimente questione giuridica relativa all'interpretazione del vocabolo “deposito” impiegato nel predetto documento. 
Procedendo con ordine, parte opponente, nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, dopo aver preliminarmente eccepito il difetto di conformità all'originale della copia della scrittura privata del 13.09.2019 ex adverso prodotta in fase monitoria, ha evidenziato come, con la predetta scrittura privata, le parti abbiano espressamente chiarito all'art. 2, dopo aver dato atto della comune decisione di risolvere il preliminare precedentemente sottoscritto, che “La caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla promittente venditrice a causa del recesso interposto, a titolo risarcitorio e liberatorio”, così manifestando, pertanto, in maniera chiara ed incontrovertibile, la volontà che la somma di € 70.000,00 versata dalla sig.ra ### appunto a titolo di caparra confirmatoria venga trattenuta dal promittente venditore “a titolo risarcitorio e liberatorio”, e quindi con la stessa funzione assolta dalla caparra confirmatoria. 
Sempre parte opponente, al fine di corroborare la tesi della configurazione dell'addendum in termini di caparra confirmatoria, ha sottolineato come il termine “deposito” ivi previsto non è stato utilizzato in maniera tecnica, essendo stato di fatti semplicemente pattuito che la caparra confirmatoria versata “verrà mantenuta a deposito” sino al 28 febbraio 2020, dovendosi oltretutto valorizzare la frase che immediatamente segue (“in modo che l'acquirente avrà la possibilità di opzionare un altro immobile di proprietà della venditrice da acquistare nei modi e termini meglio stabiliti nel contratto preliminare che verrà stipulato successivamente al nuovo accordo tra le parti”), da cui emerge complessivamente come il senso giuridico dell'addendum era unicamente quello di prorogare il termine originario di stipula dell'affare, la cui inosservanza avrebbe comportato l'incameramento definitivo della somma in questione. 
Al contrario, parte opposta sostiene che il versamento della somma di € 70.000,00 dalla stessa effettuato sia avvenuto a titolo di deposito ex art. 1766 (con conseguente diritto alla restituzione dell'importo trattenuto in deposito), e, a sostegno della predetta impostazione, valorizza: ### l'espressione letterale di cui all'addendum contenuto nella scrittura privata del 13.9.2019, secondo cui la caparra versata dalla promissaria acquirente e trattenuta dal promittente alienante verrà “mantenuta a deposito” sino al 28 febbraio 2020; ### la dichiarazione espressa delle parti secondo cui “il preliminare di compravendita relativo all'immobile descritto in premessa deve intendersi risolto ed allo stato privo di ogni qualsiasi effetto di legge” (art. 3 della scrittura privata citata) e quindi la caducazione di ogni effetto giuridico del contratto preliminare; ### la concordata cancellazione, che risulterebbe dalla scrittura privata in esame (peraltro soltanto secondo la “versione” offerta dall'opposta nel fascicolo monitorio), in virtù della leggibile frase “1. Si approva la cancellazione” apposta a mano libera sul foglio n. 3 della citata scrittura, con riferimento alle seguenti affermazioni (contenute nell'art. 2 della scrittura, situato nel foglio n. 2) “La caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla promittente venditrice a causa del recesso interposto, a titolo risarcitorio e liberatorio. La parte acquirente si impegna inoltre al pagamento delle provvigioni maturate dalla società ### S.r.l. per l'opera di mediazione immobiliare svolta.”. 
Quindi l'opposta conclude espressamente che “Per quanto riguarda il “deposito” della caparra di euro 70.000,00 nella mani della società attrice opponente, soppressa la condizione suindicata - che per brevità e chiarezza riportiamo: “la caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla promittente venditrice a causa del recesso interposto, a titolo risarcitorio e liberatorio. La parte acquirente si impegna inoltre al pagamento delle provvigioni maturate dalla società ### srl per l'opera di mediazione immobiliare svolta” - resta valido ed efficace nonché vincolante per le parti fino alla data del 28.2.2020 il contratto di “deposito”” (cfr. p. 8 comparsa di costituzione). 
Ciò premesso, questo Tribunale non può non constatare l'effettiva divergenza fra la scrittura privata del 13.09.2019 prodotta dall'opposta con il ricorso monitorio da un lato e la scrittura privata del 13.09.2019 prodotta dall'opponente (non con l'atto di citazione, bensì) sub doc. 6 allegato alla propria memoria n. 2 ex art. 183, co. 6 c.p.c. dall'altro, rilevando in particolare come la seconda sia composta da tre sole facciate numerate, senza aggiunte a penna e sprovvista di qualsivoglia allegato, mentre la prima, che è stata posta a fondamento della richiesta monitoria, ### al foglio n. 3 reca una scritta apposta a mano libera, peraltro di non immediata comprensione nel suo significato, che appunto non è presente sulla scrittura prodotta dalla società opponente e ### presenta un foglio ulteriore, peraltro privo di numerazione e di dettagli che possano in qualche modo attribuirne la paternità, oltre che svelarne il relativo significato. 
Al riguardo, l'opponente ha rilevato come, a ben vedere, non corrisponde al vero che la scrittura privata de qua sia stata predisposta in unico originale posseduto dalla sig.ra ### in quanto, all'epoca dei fatti, l'agenzia di intermediazione immobiliare aveva predisposto a ben vedere due originali da far sottoscrivere alle parti, di modo che ognuna potesse avere e conservare un proprio originale. 
Senonché, si ritiene che la descritta divergenza, nonché la questione della sussistenza di due ovvero di un unico documento in originale della scrittura in esame, non precludano, in ogni caso, di poter addivenire ad una decisione. 
Infatti, anche volendo utilizzare la scrittura privata prodotta dalla sig.ra ### ossia quella che al foglio n. 3 contiene, immediatamente dopo l'art. 3, la frase apposta a mano libera - peraltro di comprensione non immediata - “1. Si approva la cancellazione”, non è possibile affermare, come invece pretenderebbe l'opposta, che la stessa sia riferita proprio e specificamente al seguente inciso del ### art. 2 (posto a pagina 2) “la caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla promittente venditrice a causa del recesso interposto, a titolo risarcitorio e liberatorio. La parte acquirente si impegna inoltre al pagamento delle provvigioni maturate dalla società ### srl per l'opera di mediazione immobiliare svolta”. 
In altri termini, non è in alcun modo possibile considerare la frase scritta manualmente “1. Si approva la cancellazione” collegata o addirittura collegabile ai menzionati passaggi dell'art. 2 della scrittura privata, e ciò in quanto siffatta frase apposta a mano libera, oltre ad essere collocata immediatamente dopo il diverso art. 3 e quindi, semmai, a poter essere logicamente riferita a questa disposizione, in ogni caso non contiene alcun riferimento all'art. 2 o alle previsioni ivi previste. 
Inoltre, è sufficiente visionare, prima ancora che leggere, la scrittura privata prodotta dall'opposta con il ricorso monitorio per rendersi conto che non corrisponde al vero che “questa frase non solo reca la dicitura suindicata (si approva la cancellazione) ma viene fisicamente “depennata“ dalla scrittura medesima segno evidente che le parti non hanno voluto più validare la condizione indicata” (p. 6 p. 7 comparsa), non recando invero la stessa alcun segno di depennamento o cancellatura. 
Pertanto, non potendo per le ragioni evidenziate in alcun modo reputarsi soppresse le previsioni contenute nell'art. 2, permane la validità della concordata previsione secondo cui la caparra confirmatoria (di € 70.000,00) versata da ### “verrà trattenuta dalla promittente venditrice a causa del recesso interposto, a titolo risarcitorio e liberatorio”. 
Con riguardo poi all'argomentazione coltivata dall'opposta secondo cui il preliminare è stato risolto e pertanto sono venute meno tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, è sufficiente invero rilevare come, se è innegabile che con la scrittura privata del 13 settembre 2019 è stato espressamente previsto che il contratto “preliminare di compravendita relativo all'immobile descritto in premessa deve intendersi risolto ed allo stato privo di ogni qualsiasi effetto di legge” (art. 3), parimenti, è con la medesima scrittura provata che i paciscenti hanno espressamente convenuto che “la caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla promittente venditrice a causa del recesso interposto, a titolo risarcitorio e liberatorio” (art. 2), con il corollario per cui la suddetta argomentazione non può evidentemente cogliere nel segno. 
Venendo infine alla qualificazione da attribuirsi all'espressione letterale contenuta nell'addendum all'interno della scrittura privata in esame, secondo cui la caparra versata dalla promissaria acquirente e trattenuta dal promittente alienante verrà “mantenuta a deposito” sino al 28 febbraio 2020, non può non rilevarsi come l'impiego del vocabolo “deposito” sia avvenuto in modo a-tecnico, non certamente alludendo al relativo contratto.  ### richiamo nella clausola de qua alla figura negoziale del deposito emerge, infatti, in maniera vivida non solo se si tiene in considerazione quanto dalle parti previsto al precedente art. 2 della scrittura privata in tema di - legittima - trattenuta della caparra da parte del promittente venditore “a titolo risarcitorio e liberatorio”, ma anche semplicemente proseguendo nella lettura dell'addendum stesso, il cui contenuto, per comodità, viene di seguito, ancora una volta, trascritto per intero: “la caparra versata dalla parte promissaria acquirente, e da oggi trattenuta dalla parte promissaria venditrice, verrà mantenuta a deposito fino al 28.2.2020 in modo che la stessa acquirente avrà la possibilità di optare un altro immobile di proprietà della venditrice da acquistare nei medi e nei termini meglio stabiliti nel contratto preliminare che verrà stipulato successivamente al nuovo accordo fra le parti”. 
Il tenore dell'addendum è tale da palesare la continuità fra l'incameramento della caparra intervenuto ai sensi dell'art. 2 della scrittura privata e la ### messa a disposizione della stessa, e ciò al fine di consentire alla promissaria acquirente di poterne beneficiare per opzionare un altro immobile entro il nuovo termine indicato (28 febbraio 2020), con l'effetto, pertanto, di prorogare il termine originariamente concesso per la stipula del contratto definitivo, con la conseguente sanzione derivante dalla inosservanza del predetto nuovo termine, e cioè il definitivo incameramento della somma in questione: e ciò è avvenuto, non avendo la sig.ra ### ritenuto di attivarsi in tal senso neppure a seguito delle diverse e documentate proposte avanzate dall'opponente (cfr. documenti nn. 7, 8, 9 e 10 allegati alla memoria di parte opponente n. 2 ex art. 183, co. 6 c.p.c.), che non sono state mai contestate - neppure genericamente - dall'opposta e dunque da ritenersi pacifiche, in applicazione del principio consacrato dall'art. 115 c.p.c.. 
Infine, con riguardo alla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente sin dall'atto di citazione, il complessivo tenore delle difese svolte dall'opposta, non evidenziando chiari profili di dolo o colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo, ne giustifica il rigetto. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in rapporto allo scaglione minimo per tutte le fasi, in considerazione della non particolare complessità della questione giuridica trattata, dell'assenza di istruttoria orale e dell'attività in concreto svolta dalla difesa delle parti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 106/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così decide: - revoca il decreto ingiuntivo n. 1206/2021, emesso dal Tribunale di ### e pubblicato in data 22 novembre 2021; - rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da ### S.p.A.; - condanna ### alla rifusione, in favore di ### S.p.A., delle spese di lite, che si liquidano nell'importo di € 7.052,00 oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi. 
Così deciso in ### il 1 giugno 2024.  

IL GIUDICE
dott.ssa ###


causa n. 106/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Pedulla' Lorenza

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