TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice L. Bajardi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. 23497/22 promossa DA #### in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dagli Avv. C. QUARANTA, C. PAMBIANCHI, L. MOLTENI e L. MOLINARIO come da procura in atti - ricorrente - CONTRO ### rappresentato e difeso dall'Avv. F. CRISANTI come da procura in atti - resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la ### ricorrente ha chiesto al Giudice di “(…) a) accertare e dichiarare (…) il diritto di ### S.p.A. al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso da parte del sig. ### nella misura di 141.383,25 Euro (…) condannare il sig. ### al pagamento (…) dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di 141.383,25 Euro (…) oltre a rivalutazione e interessi (…) b) accertare e dichiarare (…) il diritto di ### S.p.A. al pagamento della penale pattuita per la violazione del patto di stabilità convenuto nell'### sottoscritto l'11 luglio 2018, pari a 100.000 Euro, (…) condannare il sig. ### al pagamento (…) della citata penale, nella misura di 100.000 Euro (…) oltre a rivalutazione e interessi (…) c) accertare e dichiarare (…) il diritto (…) alla restituzione da parte del sig. ### dell'importo di 11.440,65 Euro ricevuti a titolo di anticipi provvigionali in misura maggiore rispetto alle provvigioni effettivamente maturate (…) condannare il sig. ### al pagamento (…) del predetto importo di 11.440,65 Euro per il suddetto titolo (…) oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo (…)”.
A fondamento della domanda - lo si rileva in estrema sintesi - si deduce che ### già reclutato da ### quale agente plurimandatario, è passato con effetto dal 27.8.16 a ###, presso cui ha prestato attività nell'ambito della promozione e collocamento di prodotti presso il pubblico, e che in data ### lo stesso ha comunicato il suo recesso con effetto immediato dal rapporto di agenzia per asserita giusta causa, rappresentata da condotte poste in essere da ### contrarie ai principi di lealtà e buona fede, tali da compromettere il rapporto fiduciario.
La ricorrente ha sostanzialmente sostenuto la carenza dei requisiti legittimanti la giusta causa di recesso, il difetto di immediatezza e tempestività del recesso, l'irrilevanza dei suoi presupposti, l'assenza di prova, da parte dell'agente, della sussistenza di ragioni tali da giustificare la repentina interruzione del rapporto, oltre alla circostanza che le vere ragioni di tale interruzione andrebbero piuttosto rinvenute nella necessità di ### di liberarsi velocemente del rapporto con ### per assumere servizio il giorno dopo presso una banca concorrente.
Ha allegato documentazione.
Si è costituito in giudizio ### che ha contestato la fondatezza della domanda, replicando diffusamente alle singole censure sollevate dalla controparte, insistendo in particolare sulla sussistenza delle ragioni invocate a base della giusta causa del recesso; ha chiesto il rigetto del ricorso e ha proposto domanda riconvenzionale per “b) accertare e dichiarare la legittimità del recesso per giusta causa (…); c) condannare ### s.p.a. al pagamento (…) di € 52.791,13 a titolo di differenze provvigionali (…); d) condannare ### s.p.a. al pagamento (…) di € 10.361,64 a titolo di differenza tra quanto versato all'### quale agente plurimandatario e quanto dovuto quale agente monomandatario; e) condannare ### s.p.a. al pagamento (…) di € 133.907,21 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1750 c.c. (…); f) condannare ### s.p.a. al pagamento (…) di € 251,082,91 a titolo di indennità ex art. 1751c.c. (…); g) il tutto con rivalutazione monetaria e interessi (…) - in subordine, h) previa declaratoria di nullità della penale stabilità per la violazione del patto di stabilità prevista dall'art. 6 dell'addendum manager (…) dichiarare che nulla è dovuto a tal titolo (…) i) in via estremamente gradata nella denegata ipotesi ritenuta validità della penale (…) ridurla equitativamente fino ad € 2.777,76 (…).
Ha a sua volta allegato ampia documentazione.
Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda della ricorrente è fondata e va accolta.
Si deduce in ricorso, ed emerge documentalmente, quanto segue. ### ha intrattenuto con ### un rapporto di agenzia a tempo indeterminato come agente plurimandatario; dopo l'acquisizione del ramo di ### tale rapporto di agenzia è stato trasferito in capo a ### Il ### le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto di agenzia a tempo indeterminato, ancora relativo all'attività di promozione e collocamento di prodotti presso il pubblico (doc. 7), con conferimento “dell'incarico di promuovere la conclusione di contratti relativi ai Prodotti quali individuati all'### 1” (clausola 2.1), consistenti in “prodotti e servizi aventi natura finanziaria e assicurativa, inclusi servizi di investimento e accessori propri o di terzi” (cfr. lett. A premesse) (doc. 7 e 7-bis); la zona di svolgimento dell'attività è stata identificata - come da allegato 2 - con il territorio del ### (############ e ### doc. 7-ter); si è previsto che l'attività di ### non potesse svolgersi oltre i limiti territoriali assegnati (clausole 2.5 e 2.6) e che l'incarico dovesse intendersi conferito “senza esclusiva”, con facoltà per la ### “di avvalersi di altri ### Finanziari” (clausole 2.6. e 2.7) nello stesso territorio; la clausola 11 (doc. 7) ha permesso a ### di “trattare affari per altre case mandanti purché relativi a prodotti che non siano in concorrenza con i Prodotti”; lo stesso avrebbe dovuto, ex art. 5.1, “tutelare gli interessi della ### agire con lealtà e buona fede (...) sia con la ### sia con i clienti”, “rispettare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività di consulente finanziario (...) l'attività bancaria, i servizi di investimento (...) con particolare riferimento agli obblighi previsti dalla vigente normativa di vigilanza della ### d'### della ### e dell'IVASS”, “illustrare all'investitore in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione (…) gli elementi essenziali dell'operazione e del Prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e all'adeguatezza/appropriatezza dell'operazione (…) alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento ed alla propensione al rischio”, verificando che “l'investitore abbia compreso le informazioni fornite” (lett. e) ###; la clausola 6.1. ha vincolato ### ad osservare “ogni norma, patto, regolamento e prassi applicabile”; con l'art. 2.1 la ### si è riservata di poter modificare l'elenco dei prodotti già individuati dall'allegato: “l'elenco dei Prodotti oggetto del presente accordo potrà essere modificato in ogni momento dalla ### in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 17” (doc. 7); tale disposizione ha previsto per le variazioni una disciplina differenziata in ragione dell'entità della modifica: “le variazioni di lieve entità di Prodotti e/o clienti e/o della misura delle provvigioni (intendendosi per lieve entità quelle che incidano fino al 5% delle ### di competenza del Consulente Finanziario nell'anno solare precedente la variazione (…) sono sempre e comunque consentite alla banca senza obbligo di preavviso”, le altre modifiche avrebbero potuto essere realizzate con un preavviso di almeno 30 giorni (17.2.); per le variazioni “superiori al 20% del valore delle Provvigioni” (…) la ### comunicherà al consulente finanziario dette variazione con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto (…). Nel caso in cui il Consulente Finanziario comunichi entro 30 giorni di non accettare le variazioni (…) la comunicazione del consulente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia ad iniziativa della Banca”; come corrispettivo dell'attività svolta l'accordo ha previsto il pagamento “di provvigioni sugli affari conclusi per effetto dell'intervento dell'agente determinate secondo i criteri e i parametri dell'allegato 1” (…) “le provvigioni saranno conteggiate sugli incassi effettivi relativi ai contratti bancari, finanziari ed assicurativi sottoscritti. (…) La liquidazione delle provvigioni (…) avverrà preferibilmente entro la fine del mese successivo al periodo di maturazione, come indicato dall'allegato 1 e comunque non oltre il termine dell'art. 1749 c.c. (…)”; è stato mantenuto il sistema di calcolo delle provvigioni già proprio di ### con pagamento di una commissione per ogni specifico prodotto riferibile ad un emittente individuato, con provvigione del 78% della base commissionale; effettuati i conteggi la ### avrebbe emesso fattura in nome e per conto dell'agente, e “gli importi indicati in fattura si intenderanno definitivamente approvati qualora il Consulente Finanziario non sollevi contestazione entro i 30 giorni successivi al ricevimento della fattura” (art. 3.3.); il contratto ha autorizzato la ### ad operare la compensazione ex art. 1252 c.c. con eventuali crediti in suo favore (clausola 3.3) e il diritto di ripetere dal consulente le provvigioni anticipate, ove superiori agli affari andati effettivamente a buon fine (clausola 3.8).
In punto di recesso l'art. 15.1 ha previsto la facoltà - sia per il consulente, sia per la ### - di recedere “in qualsiasi momento” ma “con un preavviso pari (…) a sei mesi per il sesto anno (di durata del contratto) e tutti gli anni successivi. Resta inteso che in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1750 c.c. il termine di preavviso può scadere in qualsiasi giorno del mese di riferimento”.
Quanto agli obblighi del consulente dopo la cessazione del rapporto (clausola art. 22) il contratto ha previsto l'obbligo di restituire qualsiasi bene o materiale di proprietà/pertinenza della ### la lista dei clienti assistiti e i relativi dati, il divieto di conservare copia dei beni, documenti o materiali di proprietà o pertinenza della ### il divieto di divulgare notizie inerenti ai rapporti tra ### e clienti, l'obbligo “di collaborare con la ### con gli agenti e con i dipendenti che la ### vorrà indicare, affinché possa essere assicurata la continuità di assistenza alla clientela” (clausola 15).
Il contratto di agenzia del 3.10.16 ha altresì previsto alla clausola 2.4 la facoltà della ### - previa sottoscrizione di accordo integrativo denominato ### (doc. 8) - di attribuire “un ulteriore incarico avente ad oggetto lo svolgimento di attività di supervisione e coordinamento dell'attività di altri agenti (...) sia la supervisione e il coordinamento dell'attività promozionale di agenti che a loro volta supervisionano e coordinano l'attività di altri agenti. e/o ulteriori attività ancillari”, prestazione a carattere “collaterale ed accessorio” con modalità e compensi “liberamente determinati dalla Banca”.
In pari data le parti hanno sottoscritto un ### di attribuzione a ### dell'incarico accessorio di ### del ### ciò, “in aggiunta all'attività di promozione e collocamento, costituente oggetto essenziale e preminente del ### di agenzia” (doc. 8); l'incarico è stato affidato in via esclusiva (1.3), ferma per la ### la possibilità di “partecipare, direttamente al coordinamento commerciale, supervisione formazione svolte dai ### nonché all'individuazione di nuovi consulenti finanziari”; è stato altresì convenuto che l'incarico fosse “liberamente modificabile e revocabile dalla ### e rinunciabile dal ### Manager” con preavviso, e che la revoca o rinuncia “non avranno effetto rispetto al Contratto”; per tale attività accessoria di coordinamento è stato previsto un apposito compenso “costituito da provvigioni indirette calcolate sulla base degli affari promossi da parte dei ### coordinati da Lei e conclusi dalla ### (c.d. “Over”). Le provvigioni indirette ammonteranno a una percentuale pari al 78% della ### (…) meno la percentuale provvigionale di competenza di ciascuno dei consulenti supervisionati”.
Ulteriori provvigioni sono state previste per il reclutamento di ulteriori consulenti finanziari, se la ### “sulla base di valutazioni discrezionali”, li avesse inseriti nella propria rete (art. 3 doc. 8).
Nel luglio 2017 le parti hanno stipulato un nuovo contratto di agenzia, sostanzialmente sovrapponibile a quello del 2016, confermando l'assenza di esclusiva (clausole 2.6 e 2.7), l'obbligo di rispettare legge e regolamenti, agire in buona fede con la ### e i clienti e illustrare agli investitori in modo chiaro ed esauriente “prima della sottoscrizione (...) gli elementi essenziali dell'operazione e del Prodotto” (art. 5.1. e 6.1.); è stata invece ampliata la sfera di operatività del consulente all'“intero territorio nazionale” (doc. 9); quanto all'incarico accessorio di coordinamento si è precisato (punto 2.8) che “Ove conferito l'incarico accessorio di cui all'addendum Manager” sarà limitato alla zona espressamente prevista nel relativo allegato; tale incarico, in ogni caso non prevederà alcun vincolo di esclusiva a carico della ### la quale potrà pertanto nominare altri soggetti comunque incaricati di svolgere attività di coordinamento di altri consulenti finanziari nelle medesime aree di competenza; resta esclusa in questi casi qualsivoglia pretesa da parte del ### relativa a provvigioni, risarcimenti o indennità a qualsiasi titolo”.
Le variazioni sono rimaste regolamentate ex artt. 2.1. e 17 come nel contratto precedente, ad eccezione che quanto alla percentuale di variazione per definire le modifiche di lieve entità, aumentata dal 5% al 10% (in senso peggiorativo per l'agente) e quella per le variazioni di rilevante entità, ridotta dal 20% al 10% (in senso migliorativo per l'agente). ### sostitutivo del nuovo contratto è stato regolamentato dall'art. 27.1, che ha certificato tra le parti la corrispondenza delle pattuizioni alla “loro effettiva volontà di concludere ed eseguire un contratto d'agenzia” e che le disposizioni del contratto avrebbero annullato e sostituito ogni precedente accordo (salva l'anzianità maturata da ### presso ###.
Le parti hanno altresì pattuito un nuovo allegato di prodotti e provvigioni, da ora privo di elenco nominativo dei singoli fondi o prodotti, ma contenente le relative classi o tipologie, con previsione per ogni diversa categoria di prodotti di una provvigione senza differenziazione tra soggetti emittenti (prodotti del ### e prodotti di terzi, doc. 9-bis); ciò, per garantire l'allineamento del contratto ai prodotti da promuovere, oggetto di possibile variazione.
Il nuovo contratto ha previsto un nuovo ### quanto all'attività accessoria di coordinamento per “l'area comprendente le regioni del ### -Sud” (1.1.) (doc. 9-ter); è stata eliminata la natura esclusiva dell'incarico di coordinamento, così che la ### avrebbe potuto avvalersi di altri ### è stata confermata la libera revocabilità dell'incarico di cui all'### sempre con preavviso, senza che l'eventuale revoca o rinuncia avessero “effetto rispetto al ### di ### che salvo diversa manifestazione di volontà, rimarrà in vita in caso di cessazione dell'### accessorio” (clausola 1.4).
Il compenso per l'attività accessoria sarebbe stato costituito “da provvigioni indirette calcolate sulla base degli affari promossi da parte dei ### coordinati da Lei e conclusi dalla ### (c.d. “Over”). Le provvigioni indirette ammonteranno a una percentuale pari al 3% della ### Nel caso non sia presente per alcuni o tutti i consulenti coordinati la figura del ### a tale percentuale sarà aggiunta una percentuale pari al 4% della medesima ### Commissionale”.
Pertanto, sul coordinamento ### avrebbe maturato il 7% sugli affari degli agenti coordinati senza l'intermediazione di un ### e il 3% in caso di supporto da parte di tale figura.
Il bonus consulenti reclutati sarebbe stato concesso ove la ### “sulla base di valutazioni discrezionali”, avesse stipulato accordi con consulenti fuori sede “individuati” dall'agente, ma subordinatamente alla sottoscrizione di un “apposito accordo scritto” che ne avrebbe disciplinato il riconoscimento; la clausola 3.2 ha ribadito la libertà discrezionale e insindacabile della ### di concludere o meno i contratti con i soggetti segnalati, anche quando le trattative fossero giunte ad uno stadio avanzato (art. 3.2).
Per supportare l'agente in fase di avvio il punto 3 dell'### ha previsto un compenso minimo di € 16.000,00 mensili per 24 mesi, fino all'importo complessivo massimo di € 384.000,00, mentre il punto 4 gli ha riconosciuto un bonus iniziale di € 4.168,00 lordi.
Le modifiche relative alla natura non esclusiva dell'incarico accessorio e alla modifica del compenso sono state sottoscritte da ### “per accettazione”.
Il ### è stato sottoscritto un nuovo ### manager (doc. 10), che (clausola 5) ha annullato e sostituito quello del 1.7.17 e ha escluso la necessità di preavviso per la revoca dell'incarico accessorio di ### (1.3); non sono state introdotte modifiche sulla natura non esclusiva e sul corrispettivo per l'incarico accessorio, con previsioni ancora sottoscritte dal ### per accettazione.
In seguito, riferisce ###, l'espansione della propria rete di attività ha evidenziato l'insufficienza di un solo ### a coordinare l'intera area del ### (aumentata da 40 a 100 consulenti in meno di un anno); il ### la ### ha comunicato che l'attività accessoria di coordinamento avrebbe interessato solo ###### e ### (doc. 10-bis), mentre l'incarico di agenzia sarebbe rimasto immutato.
In data ### è stato sottoscritto un nuovo ### relativo all'attività accessoria di coordinamento (doc. 11), che ha confermato l'ambito territoriale limitando l'incarico alle “regioni #### e Umbria” e ad interim - “fino alla data del 30/09/2018” - alla regione ### tale documento ha escluso il diritto all'esclusiva dell'agente, confermando per la ### la facoltà di attribuire analogo incarico a terzi nella stessa zona; ha previsto la libera modificabilità e revocabilità senza preavviso dell'### (1.4); la modifica dell'### sull'attività accessoria non avrebbe avuto effetto sul contratto di agenzia; è stata confermata la regolamentazione del compenso per l'attività di coordinamento e il bonus per consulenti reclutati (art. 3.2).
Tale versione dell'### ha ribadito il compenso minimo e ha introdotto un patto di stabilità; il compenso minimo è stato aumentato a € 216.000,00 per 12 mesi, da corrispondersi in quote mensili di € 18.000,00; considerati l'investimento posto in essere dalla ### e i benefici economici previsti per ### (che nel tempo gli ha garantito di percepire provvigioni medie annuali di circa € 240.000,00), all'art. 6 le parti hanno previsto (art. 6) un patto di stabilità per cui “in funzione dei benefici economici” l'agente si è impegnato “a non recedere dal contratto di agenzia, tra di noi intercorrente fino alla data del 30/06/2021”; a garanzia di tale patto è stata prevista una penale, da pagare “dietro semplice richiesta” “quantificata in euro 100.000”.
Con nota 27.9.18 sottoscritta per accettazione da ### è stato previsto che “a decorrere dal 1° ottobre 2018 la zona di svolgimento dell'incarico accessorio manageriale in oggetto sarà così delimitata: ### e ### Sempre a far data dal 1° ottobre 2018 l'incarico accessorio a Lei assegnato di ### sarà denominato ### Restano invariate tutte le restanti disposizioni contrattuali nelle quali la denominazione ### manager sarà automaticamente sostituita da ### Manager” (doc. 12).
Nelle zone coordinate da ### è sempre stata presente la figura del ### lo stesso nel 2017 ha coordinato cinque ### (###### e ###, e dal 2018 al maggio 2021 tre ### (#### e ### sino a novembre 2018 e #### e ### dal dicembre 2018 alla cessazione del rapporto); la ricorrente ha sottoscritto con i predetti uno specifico ### per l'attività di coordinamento con previsione di compenso.
Sono stati presenti altresì alcuni ### (#### e ###. ### ha percepito le provvigioni indirette maturate (3%) quanto ai consulenti finanziari coordinati (docc. 14 e 15); atteso che nell'area assegnatagli era presente la figura del ### non ha maturato il diritto alle ulteriori provvigioni indirette pari al 4%, previste solo in caso di assenza di tale figura. ### sottolinea che le modifiche dell'ambito territoriale sono state sempre concordate e condivise tra le parti e hanno riguardato soltanto l'attività accessoria di coordinamento, e non quella principale di promozione, estesa all'intero territorio nazionale, e che le modifiche territoriali in riduzione non hanno prodotto una riduzione delle over, il cui valore di fatto è anzi cresciuto nel tempo. ### il rapporto la ### ha corrisposto a ### le provvigioni maturate ed i corrispettivi per l'attività di coordinamento nella misura di € 1.180.084,86, di cui € 669.026,09 quali provvigioni indirette per l'attività di coordinamento quale ### (cfr. ricorso, tabella punto 103 e docc. 15 e 15-bis), senza che lo stesso abbia contestato i relativi conteggi.
Il #### nonostante il patto di stabilità che lo ha vincolato alla ricorrente fino al 30.6.21, ha inviato alla stessa una nota comunicando il “recesso con effetto immediato dal contratto di agenzia” per asserita giusta causa (doc. 17); in data ### lo stesso ha preso servizio presso la concorrente ### del ### ( albo consulenti finanziari, doc. 18), con il medesimo ruolo di ### (doc. 19).
Ancora in data ### altri cinque consulenti finanziari operativi nel territorio coordinato da ### hanno esercitato il proprio recesso dal rapporto di agenzia, invocando inadempimenti posti in essere a loro danno; il lunedì successivo (31.5) hanno a loro volta assunto servizio presso la ### sotto il coordinamento di ### i colleghi ### e ### (già ### e ### presso ###, poi ### presso ###, oltre a #### e ### quali consulenti finanziari/agenti (docc. 20-23, lettere di recesso e comunicazioni BNL di conferma del reclutamento nel maggio 2021 di ventuno consulenti finanziari, tra cui ### e i cinque colleghi indicati); nei sei mesi successivi altri otto consulenti finanziari già dell'area coordinata da ### sono transitati a ### senza osservare il preavviso e invocando una giusta causa con comunicazioni sostanzialmente sovrapponibili ai primi cinque recessi (doc. 20); si tratta del recesso di: Re il ###, Ricciutelli e ### il ###, Nardi il ###, Comanducci il ###, Morandi il ###, ### il ### e Casinelli il ### (doc. 21-bis, 22 e 23); tali spostamenti sono accolti con note di “benvenuto” postati da ### o da colleghi passati con lui in ### espressivi di gratitudine al convenuto (doc. 25).
Si osserva a questo punto che nella nota di recesso del 29.5.21 ### richiama - a fondamento della pretesa giusta causa di chiusura del rapporto - : 1) il mancato pagamento negli anni del 4% aggiuntivo (rispetto al 3%) per provvigioni indirette over 4% sul portafoglio personale dei ### per complessivi € 52.971,13 (in particolare € 4.985,26 per il 2017, € 13.865,86 per il 2018, € 13.617,53 per il 2019, € 15.814,42 per il 2020 e € 4,507,06); 2) presunte “pressioni commerciali” per la sottoscrizione di prodotti maggiormente remunerativi per la ### a suo dire non rispondenti agli interessi dei risparmiatori; 3) asserite pressioni della ### per indurre i clienti a sottoscrivere prodotti finanziari meno vantaggiosi, in violazione della normativa in materia di collocamento dei prodotti e degli obblighi impostigli dal contratto; 4) modifiche del territorio assegnato per svolgere l'attività accessoria; 5) pretesa “incuria nella redazione degli statini e sui pretesi malfunzionamenti del ### sistema”, e presunto accantonamento presso ### “di un importo inferiore a quello che avrebbe dovuto accantonare (…) avendo applicato il massimale previsto per i contratti di agenzia plurimandatari anziché monomandatari”.
Con riferimento alla sussistenza di circostanze tali da giustificare la giusta causa di recesso dell'agente vanno applicati i principi giurisprudenziali in relazione alle dimissioni per giusta causa del lavoratore subordinato ex art. 2119 c.c., “in considerazione delle analogie strutturali tra i rapporti di agenzia e quelli di lavoro subordinato e dell'assenza di una specifica regolamentazione per i primi”(### Milano 691/21, ### Roma 3593/21, ### Milano 400/19, per cui: “in considerazione delle analogie strutturali tra i rapporti di agenzia e quelli di lavoro subordinato e dell'assenza di una specifica regolamentazione per i primi, l'applicabilità analogica a questi dell'art. 2119 c.c. relativamente agli istituti del recesso per giusta causa, dell'una e dell'altra parte, del preavviso e della connessa indennità sostitutiva. Da tale analogia discende l'applicabilità, sia pure con i dovuti adattamenti derivanti dalla peculiarità del contratto di agenzia, dei principi essenziali al riguardo elaborati dalla giurisprudenza”); anche per il recesso dell'agente la giusta causa ricorre solo in presenza dei presupposti ex art. 2119 c.c. (sussistenza di inadempimento di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto e tempestività del recesso). ### di provare la sussistenza della giusta causa “grava sul soggetto che la alleghi” ( 13533/01, 15406/09, 6008/12), e quindi, nella fattispecie in esame, sul resistente.
Deve intanto osservarsi - sul punto - che non si è ritenuto di dar corso alla prova testimoniale richiesta dal convenuto, atteso che i capitoli articolati nella memoria di costituzione sulle circostanze che, a suo dire, avrebbero giustificato la repentina interruzione del rapporto (tanto da comportare il rigetto della domanda di parte attrice di rivendicazione dell'indennità di preavviso, e l'accoglimento della sua domanda riconvenzionale in riferimento alla medesima indennità) risultano formulati in maniera sostanzialmente generica; in particolare, i capitoli da 1 a 10 e 13 della memoria di costituzione si limitano ad esporre che la ### “faceva firmare” a ### i contratti ed ### via via indicati - quasi a intendere che la ### lo abbia costretto alle sottoscrizioni -, senza però affatto specificare in che modalità e da parte di chi ciò sarebbe avvenuto; ciò, peraltro, senza che il resistente abbia lamentato un vizio del consenso; i restanti capitoli vertono invece su circostanze che, anche ove astrattamente confermate, non avrebbero mutato l'esito del giudizio alla luce delle considerazioni svolte di seguito in relazione alla non configurabilità delle riferite pressioni commerciali su ### e i consulenti dallo stesso coordinati ad opera di ### (capp. 15-21).
La sussistenza della giusta causa va verificata sulla base dei motivi comunicati nella lettera di recesso, senza possibilità di allegare fatti nuovi, anche in ossequio agli obblighi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. (tra cui, per il titolare di posizioni creditorie, quello di non porsi in contraddizione con la propria precedente condotta idonea a ingenerare nella controparte il legittimo affidamento sulla conformità e correttezza della propria posizione soggettiva passiva, Cass. 9924/09).
Considerato che la giusta causa - ex art. 2119 c.c. - è tale ### ove il fatto che la determina non consenta di proseguire il rapporto neppure in via provvisoria, si ritiene che la tardività della contestazione porti di per sé ad escludere che l'inadempimento sia davvero tale da non consentire la prosecuzione del contratto; la stessa non appare quindi riscontrabile ove tra l'asserito inadempimento e la comunicazione di recesso sia trascorso un apprezzabile periodo temporale (sul punto, cfr. giurisprudenza di merito e di legittimità per cui l'assenza di un tempestivo recesso a fronte dell'asserito inadempimento è ragione sufficiente ad escludere una giusta causa: ### Grosseto del 30.3.05 per cui “In tema di dimissioni per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., la reazione all'inadempimento della controparte deve essere immediata; non essendo possibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, non è neppure concepibile un differimento dell'effetto risolutivo del rapporto, salvo che, in relazione alla peculiarità della fattispecie, possa essere giustificato in via del tutto eccezionale un differimento, sempreché ciò avvenga in un brevissimo periodo di tempo”; 6437/20, per cui “la questione delle dimissioni per giusta causa presuppone la soluzione della verifica inerente alla sussistenza del requisito della immediatezza, che condiziona la validità e tempestività delle dimissioni per giusta causa”.
Ancora in materia di recesso dell'agente, nell'ipotesi di un consulente finanziario dimesso per giusta causa per mancato pagamento di differenze provvigionali, la Cassazione ha confermato la condanna dello stesso al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso, ritenendo insussistente la giusta causa, anche in quanto tardivamente comunicato il recesso (Cass 1376/18: “anche nel rapporto di agenzia l'esonero dalla prestazione di attività durante il periodo di preavviso è incompatibile con una reazione ingiustificatamente ritardata all'inadempimento o agli inadempimenti del preponente. La tempestività della reazione alla condotta che si assume essere irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, tanto da non consentire una prosecuzione neppure provvisoria e limitata al periodo di preavviso del rapporto, seppure da intendersi in termini relativi e con una ragionevole tolleranza, è tuttavia connaturata alla nozione di giusta causa di recesso di tal che una prolungata tolleranza di una situazione di fatto ne esclude la ricorrenza”).
La difesa ricorrente sottolinea opportunamente che la lettera di recesso inviata da ### riporta ### asserite violazioni che si sarebbero verificate più di quattro anni prima, il che di per sé induce ad escludere che le stesse siano state caratterizzate dalla giusta causa nel senso detto, non potendosi all'evidenza ritenere la condotta imputata alla preponente tale da rendere intollerabile financo la provvisoria prosecuzione del rapporto.
In particolare, sotto il profilo della tempestività del recesso, con riferimento alle asserite “differenze provvigionali dovutemi per gli anni dal 2017 al 2021” rivendicate da ### emerge come lo stesso non abbia neppure dedotto alcuna ragione a giustificazione della lunga attesa intercorsa tra l'asserito inadempimento posto in essere dalla ### e il suo recesso; non risulta in altri termini idoneamente allegato e dimostrato perché lo stesso non avrebbe potuto, invece, osservare il dovuto preavviso; né risulta che il convenuto abbia inviato alla ### formale diffida di pagamento per le over rivendicate, quantificate solo all'atto della comunicazione di recesso.
Pure tardivo appare il richiamo ad asserite pressioni commerciali derivanti da una “politica sistematica, reiterata, ancora in corso, volta a far collocare prodotti della casa”, che secondo lo stesso resistente la ### avrebbe posto in essere già “dal febbraio 2019” (lettera di recesso, doc. 17); la censurata politica commerciale sarebbe stata adottata ben due anni prima del recesso, durante i quali ### - sottolinea ancora la difesa istante - ha serenamente svolto la sua prestazione, incassando oltre 1 milione di euro di provvigioni, senza esporre o lamentare alcunché rispetto a tali stigmatizzate pressioni commerciali.
Con riferimento al periodo temporale in cui la ### avrebbe posto in essere condotte censurabili, restano prive di immediatezza anche le lamentele per cui il personale sarebbe stato remunerato o valutato secondo modalità incompatibili con il “dovere di agire nel migliore interesse dei clienti”, con “incentivi sotto forma di viaggi formativi al raggiungimento di determinati obiettivi di collocamento” “nel febbraio 2019 e nel 2020,”, “istituiti anche per il 2021”.
Ancora priva di immediatezza la censura relativa alla “riduzione delle zone e degli incarichi”: risulta in atti che tali modifiche, oltre ad essere state tempestivamente sottoposte al vaglio di ### che le ha sottoscritte per accettazione, sono avvenute tre anni prima del recesso, essendo relative all'incarico accessorio di ### tra il gennaio 2018 e marzo 2021.
Non rilevano in questa sede, perché estranee al rapporto contrattuale ###, le vicende richiamate nella nota di recesso in relazione a altri consulenti (cfr. accenno alla rimozione del collega ### dal ruolo di ### che sarebbe intervenuta a gennaio 2021 e avrebbe causato l'indebolimento della struttura delle ### e all'imminente perdita del ruolo manageriale rivestito da ###; osserva la ricorrente che ### non è stato rimosso, ma ha rinunciato al ruolo (doc. 34); comunque la ### avrebbe potuto rimuovere detto consulente senza che ciò costituisse il diritto di ### al recesso per giusta causa.
Tardiva è anche la lamentela sul presunto errato versamento dei contributi all'### avendo il resistente sempre ricevuto le certificazioni annuali relative ai contributi versati senza contestare alcunché, neppure quanto alla correttezza dei versamenti.
Sotto il profilo della gravità della condotta, la difesa ricorrente sottolinea che la giusta causa di recesso è ipotesi di carattere straordinario, consentita solo a fronte di inadempimenti colpevoli e gravi del preponente che ledano in misura considerevole l'interesse dell'agente (Cass. 1376/18); sul punto, Cass. 845/99, per cui “premessa l'applicabilità dell'art. 2119 c.c. al rapporto di agenzia (Cass., nn. 10852/97 e 11376/97), non può non estendersi ad esso la nozione della giusta causa, comunemente accolta per il rapporto di lavoro subordinato, nozione che, come noto, si identifica in un evento (di solito imputabile ad una delle parti), che non rende possibile la prosecuzione "anche provvisoria" del rapporto. Senonché, nell'apprezzamento, in concreto, della giusta causa di recesso - nel significato comune appena visto - il giudice di merito dovrà tener conto della diversa posizione che assumono le parti nel rapporto di lavoro subordinato o nel rapporto di agenzia, con riferimento particolare alla diversa di "resistenza" che ciascuna di esse può manifestare nell'economia complessiva del rapporto in questione. Con la conseguenza che, ad es. mentre nel rapporto di lavoro subordinato l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale, o di breve durata, una particolare gravità (al punto da integrare l'ipotesi di "giusta causa" di dimissioni da parte del dipendente) anche in considerazione della "funzione" sociale e costituzionalmente rilevante (ex art.36 Cost.) della retribuzione, un tale "parametro" non può essere assunto nel valutare - ai medesimi fini - l'inadempimento dell'obbligazione corrispettiva dovuta dal preponente nei confronti dell'agente, la cui gravità va, invece, unicamente commisurata in proporzione alle complessive dimensioni economiche del rapporto, ed all'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti. In altri termini, la giusta causa di recesso - prevista per il rapporto di lavoro subordinato dall'art. 2119 c.c. - può essere identificata, se riferita al recesso dell'agente, con l'inadempimento, colpevole e di non scarsa importanza, del preponente, che leda in misura considerevole l'interesse del primo (…)”; e ### Roma 3593/21, che ha rilevato che “Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, 'anche provvisoria', del rapporto (…)”.
Con riferimento alle “complessive dimensioni economiche del contratto” nel senso appena detto, si rileva che in quattro anni ### ha percepito un importo superiore a € 1.000.000,00, il che renderebbe di per sé la censura relativa all'asserito suo diritto a differenze provvigionali per € 52.781,00 ragione tale da non giustificare il recesso in tronco; ciò, osserva la difesa ###, anche perché gli importi rivendicati, pure ove in ipotesi dovuti, rappresenterebbero solo il 4,8% delle somme complessivamente percepite, e riguardano un periodo di 4 anni e 5 mesi (dal 2017 alla fine di maggio 2021), con una media annuale di € 11.950,00, a fronte di provvigioni annue corrisposte mediamente nella misura di € 245.000,00: troppo poco per giustificare un recesso in tronco ex art. 2119 Neppure emerge che ### abbia fornito durante il rapporto un conteggio delle asserite differenze provvigionali, né che ne abbia rivendicato il pagamento.
Neanche l'asserita carenza di versamenti ### potrebbe costituire ragione di recesso senza preavviso, in quanto relativa - eventualmente - all'importo di € 2.000,00 annui, somma che non giustificherebbe di per sé la cessazione in tronco del rapporto.
E neppure le lamentate “pressioni commerciali” ricevute da parte della ### al fine di favorire il collocamento dei propri prodotti hanno verosimilmente inciso sul rapporto contrattuale; tant'è, che ### non ha lamentato nel relativo periodo una qualche violazione della normativa bancaria e ha comunque continuato a operare percependo le provvigioni spettanti.
Più nel dettaglio: A) asserita non corretta determinazione delle provvigioni indirette.
Il convenuto rivendica il suo diritto a differenze sulle provvigioni indirette (cd. over) corrisposte per l'incarico accessorio di ### (4% aggiuntivo per provvigioni indirette sul portafoglio personale dei ### pari a € 52.971,13).
Emerge dagli ### che le provvigioni indirette sono state previste quale compenso per l'attività di coordinamento commerciale, assistenza e supervisione di altri consulenti finanziari nella zona assegnata (art. 1 ### docc. 8, 9-bis, 10 e 11), considerando le diversità dell'impegno richiesto ove nell'area assegnata operasse anche la figura intermedia del ### assente tale figura, in aggiunta a una provvigione indiretta base del 3% degli affari conclusi dai consulenti coordinati, è stata riconosciuta una provvigione ulteriore del 4%, non dovuta in presenza di ### (compenso costituito “da provvigioni indirette calcolate sulla base degli affari promossi da parte dei ### coordinati da Lei e conclusi dalla ### (c.d. “Over”). Le provvigioni indirette ammonteranno a una percentuale pari al 3% della ### (…).
Nel caso non sia presente per alcuni o tutti i consulenti coordinati la figura del ### a tale percentuale sarà aggiunta una percentuale pari al 4% della medesima ### Commissionale”, art. 2 ###.
Nell'area assegnata a ### operavano anche ### titolari di funzioni di coordinamento dei consulenti finanziari, che ricevevano per tale attività una specifica provvigione indiretta; la ricorrente gli ha quindi correttamente corrisposto solo la percentuale base del 3%, senza quella aggiuntiva del 4%; il convenuto ha anche ricevuto la provvigione indiretta del 3% quanto agli affari procurati dai consulenti finanziari con ruolo di ### La clausola non contempla dunque il diritto della provvigione ulteriore del 4% sugli affari conclusi dai ### rispetto ai quali risulta applicabile solo la provvigione base del 3% (clausola per gli affari promossi “dai consulenti coordinati da Lei”); e che si trattasse di ### è confermato dal conteggio, in cui gli stessi sono indicati come tali, e dalla lettera di recesso con cui ### rivendica la spettanza delle over ### del 4% “sul portafoglio personale dei ### Managers”.
Non è contestato tra le parti che tutti gli ### siano stati sottoscritti dal ### B) asserite pressioni commerciali da parte di #### deduce anche di essere stato indotto al recesso in tronco perché la ricorrente avrebbe “ripetutamente esercitato pressioni commerciali” - su lui e sui colleghi - per indurli a promuovere “prodotti maggiormente remunerativi per la banca senza che ciò corrispondesse all'interesse dei clienti risparmiatori”; la stessa avrebbe anche assegnato “precisi “budget di vendita” e adottato non meglio circostanziate “pratiche coercitive” per favorire il collocamento di prodotti ### contro gli interessi del cliente, tanto da adombrare che la ### avrebbe violato la normativa di settore e commesso il reato di gestione infedele di cui all'art. 167 d. lgs. 58/199823.
Ciò, già “a partire dal febbraio 2019”, tanto che la difesa ricorrente osserva che appare curioso che il convenuto non si sia peritato di operare in violazione della legge, salvo poi interrompere tale asserita attività illecita solo all'atto di passare alla compagine ### Sul punto, a prescindere dalla circostanza che non risulta che la ### sia stata interessata da contestazioni da parte degli organi istituzionali competenti, si rileva che la documentazione allegata (docc. 26 e 27) attesta che il resistente e i consulenti finanziari da lui coordinati hanno in prevalenza promosso e collocato prodotti di soggetti terzi, e solo in minor misura prodotti del ### tant'è, che ad aprile 2021 (poco prima del recesso) il portafoglio di ### e dei consulenti a lui legati era costituito in misura del 90% circa da prodotti di case terze, e solo del 10% quanto a prodotti del ### osserva ### che “I dati del “patrimonio gestito” indicano in termini monetari il valore del capitale investito nei vari prodotti collocati presso la clientela e quelli relativi all'area sottoposta al coordinamento del sig. ### dimostrano che nell'aprile 2021 il patrimonio gestito dai componenti del team di ### poi passati in ### ammontava a circa 75 milioni; di questi i prodotti “di casa” valevano appena 9 milioni ottocentomila, poco più del 12%”; e che i “prodotti di case terze (…) garantivano loro provvigioni mediamente superiori rispetto a quelle derivanti dal collocamento di prodotti del ### (…) nell'aprile 2021 (come in precedenza) il pay out medio (ossia le provvigioni medie percepite dai consulenti finanziari) dei prodotti di case terze era significativamente più alto rispetto a quello dei prodotti del Gruppo”. ### parte, va ricordato in via generale che nel campo del collocamento dei prodotti finanziari l'adeguatezza delle caratteristiche dei prodotti offerti considera variabili diverse - ma disciplinate - da valutarsi quanto al singolo cliente sulla base di “logiche, metriche e algoritmi” espressamente definiti da procedure elaborate nel rispetto della normativa di settore; tant'è, che potrebbe definirsi dato di comune esperienza il fatto che, in via generale, il sistema bancario prevede sia rigidi controlli inerenti al target market dei prodotti collocati atti ad impedire di collocare a una determinata tipologia di clientela prodotti inidonei alle relative caratteristiche, sia controlli (pure fondati su articolati sistemi e algoritmi) sulla valutazione di adeguatezza di ogni singola operazione raccomandata al cliente.
In ogni caso, osserva ancora ###, ### era obbligato da contratto a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari e a individuare il prodotto adatto per i clienti; ove abbia commesso ciò che imputa alla sola ricorrente risulterebbe a sua volta responsabile di una grave violazione del contratto, anche in relazione al suo mandato di coordinamento e supervisione su altri consulenti finanziari.
Né risulta che la ### abbia ricevuto segnalazioni di violazioni da parte del convenuto e dei consulenti finanziari dal lui coordinati, né che condotte anomale suggerite dallo stesso siano emerse nel corso delle normali e dovute procedure di controllo. ### deduce - in maniera sostanzialmente generica e non dettagliata - che la ricorrente ha violato l'obbligo di offrire al cliente lo strumento finanziario più adatto alle sue esigenze e ha fatto pressioni sugli agenti per collocare preferibilmente prodotti di ###, a discapito di prodotti di terzi; ciò sarebbe avvenuto con promesse di viaggi premio per i consulenti e con attribuzione ai prodotti propri di coefficienti più alti per raggiungere il punteggio valido per aggiudicarsi detti viaggi, e sarebbe confermato dal fatto che i consulenti sarebbero stati invitati a mantenere la riservatezza su tali moltiplicatori, dall'enfasi attribuita da una mail ai maggiori profitti provvigionali spettanti a chi avesse realizzato a chi avesse promosso prodotti ### e dal controllo da parte di ### sull'andamento del collocamento dei propri prodotti.
Sul punto si osserva in primo luogo che tali circostanze, per come narrate, non risultano affatto indicative tout court dell'asserita scorrettezza delle pratiche commerciali descritte e della sussistenza di pressioni per attuare politiche contrarie agli interessi dei clienti.
Emerge in atti (doc. 25 ### che i cd. viaggi premio erano viaggi di formazione, intesi a sviluppare la conoscenza di prodotti e lo spirito di team, riservati a consulenti che si distinguevano per le performances personali; il che è prassi degli operatori del settore; la selezione dei consulenti candidati a detti viaggi si fondava sulle relative prestazioni, in particolare sui risultati ottenuti nell'attività di raccolta realizzata in ciascun comparto, moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda del tipo di prodotto.
Nel caso indicato da ### hanno ottenuto l'incremento del moltiplicatore sia i prodotti di casa, sia quelli esterni, che hanno avuto un incremento superiore (suo doc. 23).
Osserva correttamente la difesa ricorrente che: 1) non si può considerare quale pressione la sola circostanza che le comunicazioni sul tema fossero indicate come riservate, essendo le stesse comunque relative a informazioni aziendali confidenziali; 2) né vi è qualcosa di anomalo nell'attività di monitoraggio dei risultati commerciali da parte dei responsabili, che riguardava sia i prodotti ### sia quelli di terzi; 3) neppure appare illecita di per sé l'assegnazione ad un agente di un budget di vendita; 4) le mails indicate da ### a conferma che la ricorrente ha subordinato la concessione di prestiti alla sottoscrizione di prodotti propri indica quali mittenti lo stesso ### e gli agenti dallo stesso coordinati, e non risultano quindi riferibili direttamente a ###; comunque tali messaggi non risultano formulati così da poterne inferire tout court né il carattere di insuperabile pressione da parte ricorrente, né la scorrettezza della procedura commerciale in questione; comunque nulla deduce il convenuto sulla ragione per cui non si è tempestivamente e fattivamente opposto a tali pratiche commerciali, tanto più considerando che a pag. 11 della memoria di costituzione si deduce che la maggior parte degli strumenti finanziari che la ### avrebbe spinto a collocare in maniera indebita riguarda un periodo decorrente già dal febbraio 2019; 5) le mails allegate confermano piuttosto il contrario, e cioè che ### e i suoi consulenti hanno goduto di piena autonomia nel proporre ai propri clienti i prodotti del portafoglio; ed emerge altresì che quelli maggiormente proposti e collocati da ### e gli stessi consulenti sono rappresentati da prodotti di soggetti terzi, e solo in minor misura dell'area ### (docc. 26 e 27), mentre deve presumersi che se le politiche commerciali avessero inteso privilegiare il collocamento di casa si sarebbe dovuto verificare il contrario; tant'è, che nell'aprile 2021 (poco prima del recesso qui in esame) il portafoglio di ### e dei consulenti finanziari era composto al 90% da prodotti di case terze e al 10% da prodotti del ### (docc. appena citati); 6) costituisce dato fisiologico che ### potesse incassare integralmente la commissione di collocamento rispetto ai propri prodotti, o che il valore della commissione di gestione fosse più alta per i prodotti di case terze, atteso che la stessa comprendeva sia il costo del servizio reso, sia il margine dell'emittente, ed era comunque incassata subito per tutti i prodotti; 7) è dedotto senza sufficiente specificazione che i prodotti della ### fossero non soddisfacenti perché caratterizzati da commissioni di uscita del 4%, a differenza che per strumenti di terzi: ### non allega elementi tali da consentire un efficace confronto tra prodotti che neppure dimostra avere identiche caratteristiche; 8) non è neppure meglio circostanziata e dimostrata la deduzione per cui i prodotti di casa avrebbero reso rendimenti “disastrosi” (I cpv. pag. 11 memoria ###.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che gli episodi richiamati dal resistente, anche proprio per come descritti, non assumono di per sé il carattere di indebita pressione che lo stesso vorrebbe suggerire, e sembrano invece riferibili a ordinarie dinamiche commerciali, così da non poter giustificare il recesso per giusta causa qui in esame.
E sul punto si osserva da ultimo che ### dopo aver richiamato più volte la necessità di “perseguire principalmente l'interesse del cliente”, per evitare di concorrere nella commissione del reato ex art. 167 d.lgs. 58/98, sia rimasto sostanzialmente inerte per il significativo periodo nel quale le pratiche scorrette qui denunciate - alle quali lo stesso ha comunque preso parte attesa la sua funzione - sarebbero state poste in essere; e lo stesso, mentre accusa neppure tanto velatamente la ### di aver violato l'art. 93 TUF, non allega neppure un esempio circostanziato in cui al cliente sia stato fortemente raccomandato uno strumento finanziario incongruo in luogo di altro più confacente.; né allega di quale concreta e specifica minaccia da parte di ### sia stato vittima.
C) modifiche relative all'incarico accessorio di ### convenuto deduce che le zone e gli incarichi assegnatigli sarebbero stati ridotti “a partire dal 2017”, dal che è risultata “una grave alterazione dell'equilibrio contrattuale”.
Ma tali modifiche risultano concordate ed accettate dal ### che anche rispetto a tale ipotesi sarebbe all'evidenza corresponsabile dell'inadempimento censurato, circostanza che ulteriormente induce nel senso dell'insussistenza di giusta causa di recesso.
Peraltro, le modifiche non hanno interessato l'attività principale di promozione, “oggetto essenziale e preminente del ### di Agenzia”, ma esclusivamente “l'ulteriore incarico” “collaterale ed accessorio” di supervisione e coordinamento sopra richiamata ( ### manager). ### evidenzia che l'attività principale di promozione è stata ampliata dal contratto di agenzia sottoscritto il ###, atteso che con il contratto già stipulato tra ### e ### e nei primi mesi dopo il passaggio, il territorio è stato limitato al ### mentre da luglio 2017 detta attività è stata estesa all'“intero territorio nazionale”.
È comunque verosimile che - come suggerito dalla ricorrente - le modifiche del ### incarico di coordinatore di ### siano state conseguenza dell'aumento della quota dei consulenti finanziari, passati da 68 del 2016 a 410 del 2021, con conseguente necessità di adeguare in favore di questi ultimi l'ampiezza delle zone.
Neppure emerge che le modifiche concordate abbiano comportato un decremento delle provvigioni di ### che nel 2020 hanno superato € 300.###. ### concordati hanno altresì precisato che l'incarico accessorio era “liberamente modificabile e revocabile dalla ### e rinunciabile dal ### Manager” e che la revoca o la rinuncia “non avranno effetto rispetto al Contratto”.
Resta quindi indimostrato che le modifiche concordate potessero essere state foriere di “grave alterazione degli equilibri contrattuali”.
Del tutto irrilevante la questione sollevata da ### quanto agli incarichi accessori di ### dei consulenti ### e ### la pattuita modificabilità da parte della ricorrente dell'attività di supervisione e coordinamento non ha previsto che il convenuto fosse titolare di un benestare in relazione agli incarichi accessori affidati ad altri consulenti finanziari.
Quanto alla presunta “estromissione (di ### ndr.) dalla gestione di importanti scelte operative riguardanti i clienti assegnati dalla banca ad alcuni CF (clienti zainetto) senza una logica condivisa col sottoscritto”, non emerge che lo stesso fosse titolare di un potere di veto quanto alle libere scelte di ### sull'assegnazione di specifici clienti ad altri consulenti finanziari D) presunta “incuria nella redazione degli statini” e riferiti malfunzionamenti del sistema.
Al netto della sostanziale genericità delle allegazioni formulate da ### sul punto, l'esame della documentazione prodotta al doc. 14 del fascicolo ricorrente conferma che, al contrario, gli statini provvigionali risultano redatti in maniera più che dettagliata, in quanto corredati di indicazione della data dell'operazione, della linea di prodotto, del nominativo del cliente, del tipo di operazione, del codice identificativo del rapporto e della misura della provvigione; tanto più considerato che la ricorrente rileva che il contratto di agenzia prevedeva che il consulente potesse “sollevare contestazioni entro 30 giorni”, e che in difetto gli importi individuati si sarebbero intesi “definitivamente approvati” (clausola 3.3. corrispettivo); da ciò la pretestuosità della censura in questione, neppure emergendo in atti che ### abbia formulato specifiche contestazioni sul punto nel corso del rapporto.
Lo stesso è a dirsi quanti ai pretesi malfunzionamenti, “anomalie sul nuovo processo carte in partnership con Nexi”, “errori su reportistica e clientela, problematiche inerenti versamenti tramite ### in special modo nell'ufficio di Formia”, pure non circostanziati e non oggetto di rilievo da parte del convenuto nel corso dell'attività professionale in favore di ### E) asserita non correttezza dei versamenti effettuati dalla ricorrente a ### non essendo il convenuto agente plurimandatario ma monomandatario.
Ancora una volta si rileva che non risulta che lo stesso abbia mosso rilievi sul punto nel corso del rapporto, pure a fronte delle certificazioni fornite dal datore di lavoro (doc. 28). ### parte, osserva la ricorrente, ### è stato agente plurimandatario; l'art. 11 del contratto (doc. 7 ricorrente) ha stabilito solo un obbligo di non concorrenza - “il ### potrà trattare affari per altre case mandanti purché relativi a prodotti che non siano in concorrenza con i Prodotti”- e non un obbligo di esclusiva, permettendo all'agente di ricevere altri mandati, pur nel rispetto del predetto obbligo di non concorrenza e di quello “di informare la Banca”; ciò esclude che ### potesse definirsi agente monomandatario.
Sottolinea comunque ### che l'errata applicazione del massimale contributivo non potrebbe in ogni caso costituire giusta causa di recesso, atteso che le differenze tra i massimali previsti per l'agente monomandatario e quelli dell'agente plurimandatario sarebbero di soli € 2.182,97, a fronte degli oltre € 300.000,00 percepiti (doc. 33).
Quanto all'asserito progressivo demansionamento che ### riferisce di avere subìto, costituito dall'allontanamento dal vertice apicale (già ottenuto presso ### tramite l'imposizione di limitazioni territoriali che sarebbe stato costretto a firmare, e dalla gestione di clienti di rilievo, è sufficiente rilevare che tale censura non appare pertinente, atteso che il demansionamento è semmai fenomeno rilevabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e non in quello di agenzia oggi in questione; quest'ultimo è caratterizzato dall'autonomia, e l'art. 2103 c.c. opera invece solo nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato.
Ai sensi dell'art. 1742 c.c. l'obbligazione tipica e caratterizzante dell'agente è la promozione della conclusione di contratti, e questa attività è sempre rimasta l'oggetto del contratto principale del sig. ### e mentre nel rapporto di lavoro le modifiche sono possibili solo in melius (salvo casi eccezionali), il contratto di agenzia tollera modifiche (di territorio, prodotti e clientela) anche peggiorative, richiedendo solo che le stesse siano concordate o comunicate con congruo preavviso.
Comunque, le modifiche censurate dal resistente risultano dallo stesso concordate ed accettate, e la deduzione per cui lo stesso sarebbe stato obbligato ad accettarle è formulata in maniera tanto generica e priva di una qualsiasi circostanza di fatto - mancando ogni indicazione di chi, quando e come avrebbe costretto il convenuto a sottoscrivere tali modifiche - che la prova per testi così genericamente formulata, come già rilevato, non è stata ammessa. ### ipotizza essersi concretizzata un'ipotesi di vizio del suo consenso, che neppure chiede di verificare.
Sul punto la ricorrente deduce che, a dispetto delle modifiche qui contestate, determinate dalla necessità di adeguare la struttura alla luce della crescita della rete dei consulenti finanziari, ### ha continuato ad essere responsabile e a coordinare un significativo numero di agenti, passati da 39 a 58, e che le modifiche convenute negli ### manager non hanno inciso sulle provvigioni, che nel 2020 sono arrivate a più di € 300.000,00; e l'aliquota provvigionale in suo favore è stata elevata dal 75% della base commissionale presso ### al 78% della base provvigionale.
Va a questo punto richiamata la giurisprudenza di legittimità che, in materia di recesso per giusta causa dell'agente ha osservato che “premessa l'applicabilità dell'art. 2119 c.c. al rapporto di agenzia (Cass., nn. 10852/97 e 11376/97), non può non estendersi ad esso la nozione della giusta causa, comunemente accolta per il rapporto di lavoro subordinato, nozione che, come noto, si identifica in un evento (…), che non rende possibile la prosecuzione "anche provvisoria" del rapporto. Senonché, nell' apprezzamento, in concreto, della giusta causa di recesso - nel significato comune appena visto - il giudice di merito dovrà tener conto della diversa posizione che assumono le parti nel rapporto di lavoro subordinato o nel rapporto di agenzia, con riferimento particolare alla diversa di "resistenza" che ciascuna di esse può manifestare nell'economia complessiva del rapporto in questione. Con la conseguenza che, ad es. mentre nel rapporto di lavoro subordinato l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale, o di breve durata, una particolare gravità (al punto da integrare l'ipotesi di "giusta causa" di dimissioni da parte del dipendente) anche in considerazione della "funzione" sociale e costituzionalmente rilevante (ex art. 36 Cost.) della retribuzione, un tale "parametro" non può essere assunto nel valutare - ai medesimi fini - l'inadempimento dell'obbligazione corrispettiva dovuta dal preponente nei confronti dell'agente, la cui gravità va, invece, unicamente commisurata in proporzione alle complessive dimensioni economiche del rapporto, ed all'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti. In altri termini, la giusta causa di recesso - prevista per il rapporto di lavoro subordinato dall'art. 2119 c.c. - può essere identificata, se riferita al recesso dell'agente, con l'inadempimento, colpevole e di non scarsa importanza, del preponente, che leda in misura considerevole l'interesse del primo. Una ipotesi del genere potrebbe certamente ricorrere nel caso di avocazione non occasionale e non giustificata di un cliente da parte del preponente con conseguente rifiuto di questi di corrispondere all'agente le provvigioni relative agli affari successivamente conclusi con quello stesso cliente, purché un tale comportamento rivesta i caratteri della gravità nei termini sopra precisati. Deve, in altri termini, trattarsi di una attività organizzata secondo modalità, o in termini quantitativi tali da compromettere apprezzabilmente i risultati del lavoro dell'agente, o le sue aspettative di sviluppo (…)” (Cass. 845/99).
E secondo Cass. 1376/18 “Va qui ribadito che la regola dettata dall'art. 2119 cod. civ. in relazione al rapporto di lavoro deve essere applicata, nell'ambito del rapporto di agenzia, tenendo conto della diversa natura dei rapporti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello specifico rapporto. ### circa la sussistenza nel caso concreto di una giusta causa - cioè di un evento che non consenta la prosecuzione "anche provvisoria" del rapporto - deve essere compiuto dal giudice di merito tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del rapporto e dell'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti. Se nel rapporto di lavoro l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, è richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente medesimo (cfr. 01/02/1999 n. 845, in generale sulla nozione di giusta causa nel rapporto di agenzia v. 14/02/2011 n. 3595 e 17/02/2011 n. 3869 e più recentemente Cass. 29/09/2015 n. 19300 in motivazione ed ivi richiami di giurisprudenza)”.
Infine, un solo accenno al fatto che appare davvero francamente difficile, se non impossibile, ipotizzare che soltanto per una mera combinazione ### abbia comunicato il recesso qui in esame in data ####, senza fornire il dovuto preavviso, per essere poi il successivo lunedì 31.5.21 pronto ad iniziare la sua nuova collaborazione presso ### concorrente di ###, occupandosi delle stesse attività svolte nel suo recentissimo passato; tale circostanza induce, quantomeno, a dubitare dell'assenza di pretestuosità delle ragioni del convenuto.
Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che ### non abbia fornito adeguata dimostrazione sulla sussistenza della giusta causa quanto al recesso in contestazione; lo stesso è quindi obbligato al versamento dell'indennità di mancato preavviso; sul punto va richiamata, tra la giurisprudenza di legittimità, 19579/16, per cui “nel rapporto di agenzia, il recesso per giusta causa dell'agente si converte, ove si accerti l'inesistenza della giusta causa e salvo che non emerga una diversa volontà dell'agente medesimo, in recesso senza preavviso”.
Va a questo punto precisato che lo stesso ### (pag. 20 sua memoria) quantifica l'indennità sostitutiva del preavviso (rivendicata in via riconvenzionale) in € 133.907,21, includendo nel conteggio gli stessi emolumenti che vorrebbe escludere ove tenuto a pagare la stessa indennità; anche i conteggi del convenuto comprendono nel calcolo del preavviso tutto quanto percepito anche in virtù dell'### manager, somme che definisce come provvigioni e sulle quali basa il calcolo della rivendicata indennità di risoluzione del rapporto.
Osserva la difesa ### che ### - sostanzialmente - chiede che lo sviluppo di affari e le somme dovute si riferiscano all'attività svolta nell'ambito dell'incarico accessorio, e anzi fonda il suo recesso su asseriti inadempimenti relativi a tale incarico, lamentando il mancato pagamento delle cd. over; ma ciò avrebbe al più consentito il recesso dall'incarico accessorio; la stessa difesa sottolinea altresì che la difesa ### (cfr. pag. 5 della memoria di costituzione) richiama il concetto di cd. collegamento unilaterale (riferendosi anche a giurisprudenza di legittimità), per cui mentre il recesso dall'incarico accessorio non ha conseguenze su quello principale, il recesso da quest'ultimo travolge quello accessorio.
Ma tanto, ancora a conferma di quanto già detto sull'assenza di giusta causa, vale, necessariamente, anche in relazione all'inadempimento, nel senso che mentre l'inadempimento di obblighi relativi all'incarico principale consente la risoluzione di quello accessorio, l'inadempimento di un obbligo ex incarico accessorio non consente di risolvere quello principale.
E proprio tale natura unilaterale del collegamento dimostra - al contrario di quanto dedotto dal convenuto - che lo stesso non avrebbe potuto basare il suo recesso dal contratto sul mancato pagamento delle over, perché, appunto, compensi riferibili al ### rapporto accessorio. ### parte, la natura provvigionale del compenso previsto per l'attività di cui all'### manager deriva anche dalla terminologia adottata nel contratto, in cui i compensi percepiti sono definiti “provvigioni” indirette, nonché dalla modalità del relativo calcolo, atteso che la base di calcolo delle provvigioni indirette era la stessa delle provvigioni dirette (cfr. art. 2.2. ### manager, per cui “la base commissionale sarà calcolata in conformità con quanto indicato nel contratto di agenzia e nel relativo allegato”).
Tali provvigioni rappresentano il compenso prevalente e praticamente esclusivo del resistente, e quindi la base di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante alla ricorrente.
Il contratto di agenzia in questione ha previsto, come da art. 1750, c. 2, c.c., la facoltà di recesso con preavviso di sei mesi per il sesto anno iniziato e per tutti gli anni successivi (cfr. clausola 15.1.); il rapporto di agenzia con ### è stato trasferito alla ricorrente con acquisizione del ramo d'azienda di ### così che lo stesso deve intendersi giuridicamente avviato nel 2007 (anno di reclutamento presso ### e protratto fino al recesso del 29.5.21, con anzianità totale di oltre 14 anni; tale decorrenza dall'aprile 2007 risulta prevista dal contratto a tutti gli effetti, compreso il riferimento al preavviso; tant'è, che è lì previsto che sarebbe rimasta salva - a tutti i fini contrattuali - “l'eventuale anzianità maturata dal ### presso ### (...)” e che “ai fini dell'applicazione degli artt. 1751 e 1750, nonché dell'art. 15” (relativo a durata e cessazione), le parti avrebbero dovuto “considerare il rapporto decorrente dal 04/04/2007 senza soluzione di continuità. Pertanto il periodo di preavviso o la relativa indennità sostitutiva, .... vengono calcolate prendendo in considerazione l'inizio del rapporto di agenzia, instaurato il ### e poi trasferito”.
Ne consegue che il preavviso dovuto va commisurato a sei mesi, così che la ### ha diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva ex art. 15.2 del contratto, “pari a tanti dodicesimi delle ### liquidate nell'anno solare precedente quanti sono i presi di preavviso”.
La stessa allega - come da conteggi in atti e considerate le ultime dodici fatture emesse nei dodici mesi antecedenti al recesso - di aver liquidato al ### provvigioni per complessivi € 282.766,50 (cfr. specchietto a pag. 52 del ricorso), e che lo stesso ha ricevuto un anticipo provvigionale mensile di € 22.000,00, indipendente dalle provvigioni maturate in ciascun mese; ne consegue che la ricorrente ha diritto al versamento da parte del convenuto - a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, pari a 6 mensilità, - dell'importo di € 141.383,25 euro (pari a € 282.766,50: 12 x 6 = € 141.383,25).
Il convenuto va altresì condannato a corrispondere a ### l'importo dovuto a titolo di penale per la violazione del patto di stabilità pattuito nell'### e sottoscritto da ### in data ### (doc. 11).
Tale pattuizione ha garantito a quest'ultimo di percepire un compenso minimo di € 216.000,00 per dodici mesi, corrisposto con quote mensili di € 18.000,00 (che, peraltro, la ### riferisce non essere stato neppure compensato dalle sue effettive performances); detto impegno è esplicitamente collegato dal patto di stabilità ex clausola 6, per cui “in funzione dei benefici economici” ### si è impegnato “a non recedere dal contratto di agenzia, tra di noi intercorrente fino alla data del 30/06/2021”; in caso di violazione di tale patto è stata prevista una penale da versare “dietro semplice richiesta (…) quantificata in euro 100.000(00)”.
La clausola è stata accettata e sottoscritta dal resistente.
Lo stesso ha esercitato il proprio recesso in data ###, anteriormente alla data del 30.6.21, pattuita in sede di accordo sulla stabilità.
Sul punto si condivide la decisione ### Brescia 182/21, per cui “l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la nullità del patto di stabilità concordato tra le parti. (…) Il patto di stabilità si limitava a prevedere l'obbligo dell'agente a non recedere dal rapporto per cinque anni, salvo giusta causa, e non aveva alcuna incidenza sul preavviso che era rimasto il medesimo per entrambe le parti. Né è possibile sostenere ritenere che attraverso l'obbligo di stabilità unilateralmente assunto dall'agente si verificava comunque a carico dell'agente un risultato vietato dalla legge. Come affermato in maniera condivisibile dal primo giudice, l'agente infatti aveva comunque il diritto di recedere dal contratto prima del 31.12.2019 dando il regolare preavviso dal contratto, solo che in tal caso era vincolato a quanto previsto dalle parti per il caso di violazione del patto di stabilità. (…) la validità dei patti di stabilità nel settore (dove notoriamente il cliente è legato al promotore finanziario da un intenso vincolo fiduciario in forza del quale spesso “segue” il promotore allorché questi instauri un diverso rapporto di agenzia con altra banca) è stata riconosciuta, non solo dalla giurisprudenza di merito (…), ma anche dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 19300/15 ha condannato i promotori finanziari che avevano violato il patto di stabilità a pagare la penale prevista per la violazione del patto (oltre che l'indennità sostituiva del preavviso) (…)”.
E deve richiamarsi altresì Cass. 19300/15, per cui “### (…) essere esclusa la denunciata natura vessatoria della clausola di stabilità quinquennale, non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, secondo comma c.c.: non, in particolare, nelle restrizioni alla libertà contrattuale nei confronti dei terzi, per la previsione di un periodo di dodici mesi di preavviso ai soli fini della possibilità per la preponente di riliquidazione delle provvigioni in ragione del recesso anticipato dell'agente rispetto al patto di stabilità (in tale senso rettificando la motivazione della sentenza impugnata, secondo la prospettazione del terzo motivo), così da computarle su quanto effettivamente spettante sulla base del trattamento economico scelto dall'agente (di erogazione provvigionale anticipata condizionata al raggiungimento degli obiettivi prefissati e concordati tra le parti, secondo l'allegato C: come indicato a pgg. 1 e 2 del ricorso, 6 e 7 del controricorso al ricorso incidentale). Neppure, tanto meno, ricorre un'ipotesi di nullità per difetto di causa, pienamente integrata dalla corrispettività delle prestazioni rese dall'agente in correlata ragione del trattamento economico liberamente convenuto (…)”.
Ancora su questione analoga va condivisa la pronuncia ### Roma 4169/20, per cui “il convenuto si è reso inadempiente agli impegni contestualmente assunti, allorquando, con la lettera del 28 febbraio 2007 ha comunicato di voler recedere in tronco dal rapporto, sulla base di una asserita giusta causa che (…) non si desume in alcun modo, dalle allegazioni, produzioni documentali e istanze istruttorie (…).
È invece certo che il rapporto di agenzia tra le parti si è estinto a causa del recesso dichiarato (…) in un momento anteriore a quello fissato dalle parti come termine per l'acquisizione definitiva degli anticipi provvigionali erogati dalla ### Lo stesso ex agente è quindi onerato (secondo le regole generali in materia) dalla prova dell'esistenza di circostanze tali da integrare in effetti una causa di impossibilità della prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto.
In altre parole, il recesso in tronco (…) è, di per sé, fonte dell'obbligo del recedente con tale modalità di restituire gli anticipi provvigionali erogati dal preponente e di pagare la penale stabilita nell'ambito dell'accordo (…) nonché di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso. (…) Dalla insussistenza della giusta causa di recesso deriva poi anche l'applicazione della clausola penale contenuta nell'accordo sottoscritto dalle parti (…). Essendo noto che la clausola penale ha una funzione altresì punitiva e sanzionatoria dell'inadempimento del debitore (Cass. n. 9295/2002) che si giustappone, quando addirittura non si sovrappone, alla funzione di determinazione in via preventiva della prestazione risarcitoria dovuta, restando, in tale prospettiva, irrilevante l'esistenza o meno di un danno. In altre parole, le parti del contratto ben possono stabilire, attraverso la penale, una sanzione pattizia, finalizzata a rafforzare il vincolo contrattuale; e tale sanzione si colloca su un piano affatto diverso rispetto al risarcimento del danno (sia pure determinato in via preventiva, appunto, attraverso la penale).
È infatti evidente che la prestazione risarcitoria non ha di per sé funzione sanzionatoria dell'altrui illecito, bensì soltanto riparatoria della perdita che l'inadempimento ha generato nel patrimonio del creditore. Tali enunciazioni, infatti, sono condivise dalla giurisprudenza prevalente secondo la quale “la clausola penale ha una causa distinta da quella del contratto cui afferisce, rispetto al quale assume una sua rilevanza contrattuale autonoma, anche se collegata e complementare” (v. cass. 10046/2018) e costituisce “una pattuizione accessoria del contratto, che svolge, oltre alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale, quella di stabilire, in via preventiva, la prestazione dovuta per il caso di inadempimento o ritardo, con l'effetto di determinare e limitare a tale prestazione (sempreché non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore) la misura del risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto”(per tutte: Cass. n. 11204/98).
Anche rispetto alla penale la difesa (…) ha sollevato una serie di contestazioni del tutto infondate sempre sul presupposto di un presunto "squilibrio delle clausole contrattuali sottoscritte", che giungono a scomodare indebitamente la frode alla legge, chiedendo in via subordinata, la sua riduzione (…).
È infatti evidente che nessuna violazione dell'art. 1750 c.c. è configurabile nel caso di specie: da quanto esposto deriva infatti che la clausola penale prevista nell'accordo in esame, in caso di recesso dell'agente, non ha la funzione, né l'effetto, di dilatare in via generale il preavviso dell'agente, intervenendo, soltanto, nell'ambito dell'accordo complessivo, a sanzionare ulteriormente il comportamento dell'agente recedente in tronco senza giusta causa nell'intervallo di tempo specificato: alla luce dell'interesse della preponente al permanere del rapporto di agenzia per tutto il periodo indicato e della corresponsione dell'importo a titolo di anticipo provvigionale, non vi può essere alcun dubbio circa la validità della clausola penale, che rinviene la propria giustificazione causale già su quel piano. (…) la difesa della ricorrente ha evidenziato che il (…) non indica neppure gli elementi che dovrebbero integrare la prova di una manifesta eccessività della medesima.
Pur essendo noto che, in tema di clausola penale, l'esercizio del potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. (…) è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare “ex actis”, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo (Cass. civ. Sez. lavoro, 13 novembre 2006, n. 24166).
In sintesi, la penale è senz'altro equa anche quanto alla misura.
Considerando, in particolar modo, i seguenti elementi: a) il termine (qui 30.6.21, ndr.) trascorso il quale, se pure l'agente avesse dichiarato il recesso dal contratto d'agenzia, non sarebbe stato chiamato a corrispondere alla ### la penale; b) la corresponsione dell'anticipo provvigionale al fine di incentivare l'attività dell'agente (…); c) il quantum di tale anticipo (…)”.
Osserva conclusivamente la difesa ricorrente che la previsione di un patto di stabilità rappresenta pratica comune nei rapporti di agenzia con i consulenti finanziari, atteso che il relativo reclutamento richiede investimenti che solo un periodo di permanenza minimo consente di compensare.
Si richiamano altresì le decisioni di legittimità che consentono al lavoratore di disporre liberamente della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nel caso di accordo sulla garanzia di sua durata minima (Cass. 1435/98, per cui “non è ravvisabile (…) alcun contrasto della clausola con norme e principi dell'ordinamento giuridico. Nessun limite è infatti posto dalla legge all'autonomia privata per quanto attiene alla facoltà di recesso dal rapporto attribuita al lavoratore, di cui egli può liberamente disporre (come del resto avviene per la pretesa alla prosecuzione del rapporto, nell'ipotesi di recesso della controparte: cfr. per tutte Cass. 4 maggio 1981 n. 2721) pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto, che comporti, fuori dell'ipotesi di giusta causa di recesso di cui all'art. 2119 cod. civ., il risarcimento del danno a favore della parte non recedente, conseguente al mancato rispetto del periodo minimo di durata del rapporto (…)”. ### parte, il pagamento della penale di cui al patto di stabilità si cumula con quello dell'indennità sostitutiva del preavviso, atteso che l'indennità sostitutiva del preavviso deriva dal mancato rispetto dell'obbligo di preavviso, mentre la penale rappresenta il risarcimento dell'ulteriore violazione del patto di stabilità oggetto di accordo.
Né va accolta la censura di ### in punto di eccessività della penale, atteso che la decisione di legittimità richiamata dallo stesso sul punto si riferisce alla ### nullità di un patto di stabilità che, oltre al preavviso, ha previsto una clausola penale tanto onerosa da incidere effettivamente, limitandola, sulla facoltà di recedere delle parti (essendo in quell'ipotesi quasi otto volte superiore all'indennità sostitutiva del preavviso, così da neutralizzare del tutto il potere di recesso); nella fattispecie in esame il convenuto ha ricevuto una media di € 245.000,00 di provvigioni l'anno, così che la penale fissata in € 100.000,00 (circa cinque mesi di provvigioni) non può dirsi caratterizzata di effettivo potere deterrente rispetto all'esercizio del diritto di recesso da parte dell'agente. ### allega che ### non gli ha corrisposto le over sui contratti assicurativi per il periodo 30.4.21-29.5.21, pari a € 18.091,03, ma non formula specifica domanda sul punto.
Il convenuto richiede invece in via riconvenzionale il pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., deducendo di aver attratto alla ### 58 consulenti finanziari; quantifica detta indennità nella misura di € 251.082,91. ###. 1751, c. 2, c.c. dispone che l'indennità non è dovuta “quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali l'età, infermità o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività”.
Per tutte le ragioni sopra indicate, alle quali ci si riporta, va intanto ricordato che è stato ### a comunicare il recesso dal rapporto in assenza di giusta causa, il che, alla luce della disposizione appena richiamata, esclude di per sé la fondatezza della richiesta dell'indennità in questione.
Per altro verso si rileva che lo stesso non ha comunque fornito in giudizio adeguata e tempestiva dimostrazione né in relazione allo sviluppo di clientela, né in relazione alla conservazione in capo alla ricorrente - anche dopo il recesso - dei benefici tratti dalla sua prestazione.
Osserva correttamente la difesa ### che il resistente deduce di aver creato una rete di 58 consulenti, con un portafoglio di € 626.000.000,00, ma non produce documentazione al riguardo, né articola prova testimoniale sul punto; neppure indica la situazione di mercato e di struttura alla data del conferimento dell'incarico e a quella del recesso.
Quanto all'attività di sviluppo della rete dei consulenti la ricorrente osserva che il portafoglio indicato come sopra non era gestito da ### ma dai consulenti che lo stesso ha coordinato; e la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che l'indennità ex art. 1751 c.c. non può essere calcolata in considerazione dell'attività di reclutamento e coordinamento agenti, perché diversamente si compenserebbe per due volte la stessa prestazione di sviluppo, rispetto alla quale l'indennità va già corrisposta agli agenti che hanno fattivamente procacciato i clienti; Cass. 25740/18 osserva infatti - quanto allo svolgimento di attività di coordinamento - che “la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'art. 1751 c.c., escludendo dall'ambito di applicabilità della norma l'attività di reclutamento e coordinamento degli agenti. 8. E' infatti da rilevare che il diritto all'indennità ricorre quando l'agente “abbia procurato nuovi clienti al preponente” (ovvero “abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti”) e il preponente “riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”; quando, inoltre, il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, “in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti” (comma 1). 9. La norma è, pertanto, chiara nella sua volontà di premiare, con l'attribuzione della indennità, l'attività direttamente rivolta alla promozione della clientela, sia nei termini più dinamici di reperimento di nuovi contraenti, sia nei termini di un allargamento della base degli affari con quelli già acquisiti, ad essa riconnettendosi un particolare ed evidente interesse del soggetto preponente ed un gravoso (e così meritevole di riconoscimento economico) impegno personale dell'agente. 10. Ne consegue che restano esclusi dal perimetro applicativo dell'art. 1751, secondo la piana lettura che di esso impongono i plurimi e diffusi riferimenti ai clienti e all'attività incentrata “sugli” stessi, compiti e funzioni che, pur rilevanti sul piano organizzativo, si pongono come strumentali e accessori a tale centrale attività”.
Considerata l'intervenuta cessazione del rapporto ### dovrà anche restituire a ### l'importo di € 11.440,65, percepiti in più - a titolo di maggiori anticipi provvigionali - rispetto alle provvigioni effettivamente maturate nel periodo luglio 2020-aprile 2021 (art. 3.8 del contratto, doc. 9, sul diritto della ### a “ripetere dal ### le ### anticipate” ove l'affare non fosse andato a buone fine).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il ricorso va accolto; per le ragioni pure spiegate va respinta la domanda riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza.
Tali le ragioni di cui al dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso; condanna ### a corrispondere a parte ricorrente la somma di € 252.823,90, oltre accessori dalla maturazione al saldo; respinge la domanda riconvenzionale; condanna il convenuto alle spese di lite, liquidate in € 10.000,00 oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa.
Roma, 27/02/2024 Il Giudice
(### RG n. 23497/2022
causa n. 23497/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Bajardi Laura