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Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 1 - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ssa ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr.ssa ### - ### relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.371/2016, riservata in decisione, all'esito dell'udienza del 15 giugno 2022 - celebrata nella forma della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, commi 2 e 4, del D.L. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, come prorogato dall'art.16 del decreto legge n.228 del 2021- con ordinanza resa in data 15 giugno 2022 e comunicata in data 17 giugno 2022, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente ### d'### s.p.a. ( partita IVA e ### al Registro delle ### di Napoli n.###) rappresentata e difesa dall'avv. ### attrice in riassunzione Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 2 - CONTRO ### cod. fisc. ###; ### cod. fisc. ### ; ### fisc. ### ; i suddetti anche nella qualità di eredi della loro genitrice e coniuge del de cuius #### nata a Napoli il ### e deceduta ivi il ###; nonché ### cod. fisc. ###, tutti nella qualità di eredi dell'originario appellato #### nato a Napoli il ### ed ivi deceduto ab intestato il ###, rapp.ti e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ### - #### - e dall'avv. #####, anche disgiuntamente. ###' ### CONVENUTI in riassunzione nonché ### cod. fisc. ###, in qualità di erede di ### in riassunzione CONTUMACE Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con sentenza n. 10476/2006, il Tribunale di Napoli, provvedendo sulle domande proposte dalla ### d'### s.p.a. nei confronti di ### - volte a veder dichiarare l'occupazione sine titulo ad opera del convenuto dell'immobile sito in Napoli, alla via ### n.10; dichiarare l'acquisto in favore dell'attrice della proprietà delle costruzioni ivi realizzate, senza autorizzazione e a spese proprie del convenuto; ordinare il rilascio dell'immobile abusivamente occupato, libero da persone e vuoto da cose, nella piena disponibilità della ### d'### s.p.a.; condannare il convenuto al pagamento della somma di € 133.312,96 a titolo di indennità di occupazionenonché sulla domanda riconvenzionale proposta da ### volta a veder dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di ### dell'area di circa 520 mq sita in Napoli, alla via ### n. 10, rigettava sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale.
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 3 - Segnatamente, il Giudice di prime cure riteneva che dalla prova testimoniale espletata, mediante l'escussione del testi #### e ### tutti dipendenti della società attrice, risultasse confermato che l'area occupata da ### faceva parte di una più estesa consistenza concessa in locazione a ### in un primo periodo, dall'inizio degli anni settanta al 1978, per coltivarla, e dal ### subaffittata, su concessione dello ### ad altri soggetti, tra cui proprio ### successivamente, a partire dall'anno 1982, secondo quanto ritenuto dal Tribunale, tale area era stata locata dalla ### sempre a ### perché fosse utilizzata per finalità commerciali, “con facoltà per il ### di cessioni parziali della predetta area, cessioni che in effetti il ### aveva effettuato subaffittando parte di tale area ad altri soggetti tra i quali l'Esposito”. Sulla scorta di tale premessa, il Tribunale partenopeo riteneva che ### detenesse l'area sita in Napoli, alla via ### n.10, in virtù della cessione effettuata da ### che a sua volta risultava essere, ancora, conduttore della più ampia consistenza contraddistinta al catasto del Comune di Napoli dalle particelle 58 e 60 del foglio di mappa n. 21, di proprietà della ### d'oltremare s.p.a.
Pertanto, se era da escludersi la fondatezza della domanda principale, non potendo l'occupazione dell'### essere considerata sine titulo, del pari andava rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, che, in quanto detentore qualificato dell'area, in difetto di prova di atti di interversione, non poteva aver esercitato un possesso utile ad usucapire la proprietà della frazione occupata. 2. Con sentenza n.2826/2012, la Corte d'appello di Napoli, provvedendo sugli appelli principale e incidentale proposti dalla ### d'oltremare s.p.a. e da ### avverso la sentenza di primo grado, rigettava l'appello principale ed accoglieva, per quanto di ragione, l'appello incidentale, dichiarando, in riforma della sentenza impugnata, avvenuto l'acquisto della proprietà in favore di ### a seguito di usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., dell'area di circa 520 mq sita in Napoli, alla via ### n. 10, individuata al catasto terreni di Napoli alla partita 3013, Chiaia, foglio 205, p.lla 60.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti a fondamento della pronuncia, la Corte distrettuale, dopo aver escluso che l'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla ### fosse Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 4 - qualificabile in termini di rei vindicatio, definendola, piuttosto, come un'azione di natura personale e meramente restitutoria, rilevava, in ordine al primo motivo di impugnazione proposto dalla ### - teso a denunciare una violazione dell'art. 112 c.p.c- che l'esistenza di un titolo detentivo era stata allegata proprio dalla difesa della ### nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c., per contrastare le deduzioni istruttorie articolate dall'### al fine di suffragare la domanda riconvenzionale di usucapione.
La Corte, tuttavia, riteneva fondati i rilievi critici mossi dall'appellante incidentale alla valutazione delle prove compiute dal Giudice di prime cure, assumendo che la ### non avesse, difformemente da quanto opinato dal Tribunale, offerto idonea prova dell'esistenza di un rapporto di subaffitto, non potendo a tanto valere né le dichiarazioni rese dall'### in sede di libero interrogatorio, né i documenti esibiti dal teste ### all'udienza del 5.2.2002, trattandosi di produzione proveniente da “soggetto non legittimato” e avvenuta ampiamente oltre i termini di decadenza di cui all'art. 184 c.p.c., assegnati all'udienza del 28.10.1999.
Quanto poi alle deposizioni testimoniali, il teste ### aveva reso dichiarazioni generiche, dichiarando che il terreno era stato concesso in fitto a ### dal 1970 circa, con facoltà di subaffittare l'area per attività diverse, e che il ### si sarebbe lamentato con lui del comportamento del subaffittuario, senza specificare chi fosse; le dichiarazioni rese dal teste ### in ordine alla partecipazione dell'### in tale sede qualificatosi come subaffittuario, ad un incontro avvenuto in data ###, finalizzato ad identificare i soggetti aventi titolo ad indennità dalla ### di Napoli, che aveva avviato procedura di esproprio delle aree in zona, non potevano assumere valenza decisiva, “non potendosi escludere che la qualifica soggettiva affermata allora dall'### tenuto conto della finalità dell'incontro, fosse funzionale a vantare un titolo, in realtà inesistente, che lo legittimasse ad accampare pretese e indennizzi”; il teste ### responsabile dell'### dell'### aveva dichiarato che l'### occupava il suolo in forza di un rapporto intercorrente con il ### e che il convenuto gli risultava essere subaffittuario del ### e pagare un canone a quest'ultimo, senza Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 5 - specificare, tuttavia, “la fonte ove avrebbe acquisito la conoscenza delle circostanze riferite”.
Ritenuta, per converso, la persuasività delle deposizioni testimoniali rese dai testi indicati dall'##### e ### e ritenuta non dimostrata la corresponsione di un corrispettivo per la detenzione, né al ### né alla ### accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dall'### nei termini sopra precisati . 3. Con sentenza n. 18896 del 2015, la Corte di Cassazione, provvedendo sul ricorso proposto dalla ### d'### s.p.a., avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2826/2016, accoglieva il primo ed il secondo motivo di ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa, anche per la pronuncia in ordine alle spese relative al giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.
In particolare, la Suprema Corte, nel ritenere la fondatezza del primo motivo impugnazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, evidenziava che la Corte partenopea - per stabilire se ### fosse un subaffittuario, come dedotto dalla ### o avesse il possesso ad usucapionem del fondo - aveva a disposizione le deposizioni dei testi ### e ### Il primo di essi aveva riferito di aver sentito ### dichiararsi subaffittuario del fondo; il secondo aveva dichiarato di “sapere che ### era subaffittuario”. La Corte d'appello, nel reputare irrilevanti tali prove, affermando che “l'### avrebbe potuto rendere una dichiarazione falsa per ottenere indennizzi non dovutigli” e che il teste ### non aveva riferito la fonte della sua conoscenza, aveva speso motivazioni illogiche.
La prima motivazione era illogica perché qualsiasi persona le cui dichiarazioni sono riferite da un testimone potrebbe in realtà mentire, e su qualsiasi cosa: quel che infirma una testimonianza de relato non è l'astratta possibilità che il terzo abbia mentito, ma l'esistenza di concreti elementi oggettivi dai quali desumere la falsità delle dichiarazioni riferite de relato.
La Corte d'appello avrebbe potuto dunque trascurare la deposizione ### solo indicando per quali elementi concreti ed oggettivi doveva ritenersi inveritiera la Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 6 - dichiarazione di ### riferita dal testimone, e non già argomentando sulla mera “possibilità” che ### avesse mentito dichiarandosi subaffittuario.
Non meno illogica era la motivazione con cui la Corte d'appello aveva svalutato la deposizione del teste ### A quel testimone la Corte d'appello non aveva creduto, poiché non aveva riferito la fonte di quanto dichiarato al giudice (l'essere, cioè, ### un subaffittuario). Risultava tuttavia dagli atti che il teste ### nulla aveva detto sulla fonte della sua conoscenza perché nessuno glielo aveva chiesto.
La Corte distrettuale era pertanto incorsa in una evidente contraddizione logica, ritenendo inattendibile un testimone che non aveva riferito in ordine a circostanze che mai gli erano state chieste: se infatti il giudice ritiene decisiva la conoscenza di una circostanza sulla quale formalmente il testimone non era chiamato a riferire (perché non compresa nei capitoli ammessi), l'ordinamento gli accorda il potere di rivolgere al testimone “tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti” (art.253, comma 1, c.p.c.), come pure di richiamare il testimone già escusso, non essendo il giudice un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone.
La sentenza veniva dunque cassata con rinvio su questo punto, dovendo il giudice di rinvio attenersi al seguente principio: “ se un testimone nulla riferisce su circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda, ma che non formarono oggetto dei capitoli ammessi, il giudice non può, senza contraddirsi, dapprima omettere di formulare al testimone qualsiasi domanda a chiarimento, e quindi rigettare la domanda ritenendo rilevanti e non provate le circostanze taciute.
Del pari, la Corte di legittimità accoglieva il secondo motivo di ricorso proposto dalla ### d'### s.p.a., con cui era stata denunciata sia una violazione di legge, che un vizio di motivazione, per aver errato la Corte d'appello nell'escludere dal novero delle prove i documenti prodotti da uno dei testimoni, ed acquisiti dal Tribunale.
Il giudice di primo grado aveva ordinato l'acquisizione agli atti dei documenti utilizzati da un testimone per aiuto alla memoria; la Corte d'appello aveva invece ritenuto quei documenti inutilizzabili perché acquisiti dopo lo spirare del termine per le richieste istruttorie.
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 7 - Tuttavia, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, il provvedimento con cui il giudice acquisisce documenti da un testimone va qualificato come ordine di ispezione del documento (art.118 c.p.c.) rivolto d'ufficio ad un terzo (il testimone), come tale non soggetto ad alcuna decadenza. Era dunque, fuori luogo qualsiasi riferimento all'art. 345 c.p.c. ed alla tempestività della loro produzione. ### trattandosi di prova acquisita d'ufficio, le parti avrebbero potuto chiedere di essere ammesse alla prova contraria resa necessaria dall'acquisizione d'ufficio: ma non avendolo fatto, restava ormai preclusa ogni questione al riguardo.
Anche sotto questo aspetto la sentenza veniva dunque cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, la quale nel riesaminare il caso avrebbe dovuto attenersi al seguente principio di diritto: “è consentito al giudice ordinare al testimone, ai sensi dell'art. 118 c.p.c., di consentire l'ispezione di documenti utilizzati per aiuto alla memoria, che restano in tal caso acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono utilizzabili ai fini del decidere, quand'anche l'acquisizione avvenga dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie, salvo il diritto delle parti di essere ammesse alla prova contraria resa necessaria dalla acquisizione d'ufficio”. 4. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto il giudizio, ai sensi dell'art.392 c.p.c., al fine della celebrazione della fase di rinvio, l'originaria appellante principale, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello proposto e delle domande così come proposte nel giudizio di primo grado. 5. Si sono altresì costituiti in giudizio ##### e ### quali eredi di ### mentre ### che pure è stato evocato in giudizio in tale qualità ed in tale qualità ha partecipato al giudizio di Cassazione, è rimasto contumace. 6. Tanto debitamente premesso, preliminarmente mette conto rilevare - al fine di delineare l'ambito del sindacato devoluto a questa Corte distrettuale, nel presente giudizio rescissorio, alla luce delle contestazioni mosse dalla difesa degli ### - che la pronuncia rescindente della Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado, accogliendo integralmente il ricorso proposto dall'odierna riassumente ### d'oltremare s.p.a.
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 8 - Invero, in base agli artt. 342 e 346 c.p.c., da un lato, e agli artt. 324 c.p.c., e 2909 c.c., dall'altro, valevoli per l'intero sistema delle impugnazioni, l'effetto devolutivo al giudice successivo è segnato dalla iniziativa delle parti nella delimitazione del materiale cognitivo e dell'oggetto sostanziale della lite, che determina la progressiva formazione della cosa giudicata, in cui si inserisce il giudizio di rinvio nella sua veste rescissoria del giudizio di cassazione. ( Cass.n. 13358/2014).
Per arrivare alla pronuncia di accoglimento o rigetto, il giudice del rinvio, allora, deve fare i conti con quanto fissato nel corso dei primi due gradi di giudizio in aggiunta al giudizio di cassazione e rilevare quanto oramai passato in giudicato, poi deve passare a statuire - nei limiti segnati dalla pronuncia di legittimità che ha effetto vincolante - sulle questioni oggetto del ricorso accolto e con riferimento alle quali è stato disposto il rinvio, oltre a quelle che ne dipendono per effetto del cosiddetto effetto espansivo interno (art. 336 c.p.c., comma 1).
In riferimento all'oggetto del giudizio di rinvio propriamente rescissorio, la regola generale è dunque che al giudice del rinvio è devoluto il riesame della causa limitatamente alle parti della sentenza d'appello impugnate dalla parte soccombente e che, a seguito dell'accoglimento del ricorso, la sentenza rescindente della Cassazione ha cassato, disponendo il rinvio. La sentenza rescindente, quindi, costituisce la misura del giudizio di rinvio. Così che, alla cassazione totale segue un giudizio di rinvio equivalente a quello del giudizio che ha messo capo alla sentenza caducata. In ipotesi di cassazione parziale, al giudice del rinvio saranno devoluti solo i capi di sentenza annullati dalla Cassazione, oltre i capi da essi dipendenti ai sensi dell'art. 336 c.p.c.. ### è pure che, nella devoluzione del capo annullato, la sentenza rescindente fissa con il principio di diritto la premessa maggiore del sillogismo giudiziale, a carattere vincolante (salvo lo ius superveniens retroattivo) per il giudice del rinvio, al quale demanda la premessa minore costituita dalla quaestio facti, delegando il compimento delle attività consequenziali precluse alla Corte di legittimità; il principio di diritto, alla base del motivo di ricorso accolto dalla sentenza rescindente, “funziona come giuntura tra la fase di cassazione e la fase di rinvio”.
Sulla scorta di tali premesse sistematiche, deve ritenersi escluso dalla delibazione di questa Corte il primo motivo di appello principale, teso a protestare la violazione del Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 9 - principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per aver il Giudice di prime cure, qualificando ### come un subaffittuario, riconosciuto allo stesso un bene della vita non richiesto né in via di azione né tanto meno in via di eccezione, in tal modo rilevando d'ufficio un'eccezione in senso stretto, interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle parti ed alterando gli elementi di identificazione dell'azione e dell'eccezione (petitum e causa petendi).
Tale motivo di impugnazione, infatti, è stato rigettato dalla Corte d'appello di Napoli con la precitata sentenza n. 2826/2012, con statuizione che, non essendo stata attinta da ricorso in cassazione, deve ritenersi coperta da giudicato interno.
Del pari devono ritenersi coperte da giudicato interno, in difetto di impugnazione per cassazione, in via principale o incidentale, sul punto, della sentenza n.2826/2012, la qualificazione contenuta nella predetta sentenza dell'azione intrapresa dalla ### in termini di azione personale di restituzione, e non di azione reale di rivendicazione come pure l'accertamento, contenuto nella sentenza di di primo grado, non gravata sul punto da appello principale o incidentale, della titolarità in capo alla ### d'### s.p.a. della consistenza oggetto di causa . 7. Ragioni di priorità logico giuridica impongono poi il preventivo esame, nel rispetto dei principi di diritto impartiti dalla Suprema Corte nella pronuncia rescindente, dell'appello incidentale proposto da ### e coltivato nella presente fase di rinvio dai suoi eredi ##### e ### teso a censurare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10476/2006, nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da ### avente ad oggetto l'acquisto per usucapione della proprietà dell'area di mq 520, alla via ### n. 10, in catasto terreni di Napoli part. 3013, sezione ### fol. 205, p.lla 60, oggetto di causa.
Infatti, ove dovesse escludersi in capo all'### la qualità di subaffittuario e quindi detentore, risulterebbe assorbito l'esame del secondo motivo dell'appello principale, teso a protestare la cessazione del rapporto di subaffitto nel 1984, essendo cessato il rapporto principale di locazione tra la ### d'### s.p.a e ### alla scadenza contrattualmente fissata del 30.6.1984.
Orbene, rivalutate le risultanze istruttorie, sia testimoniali che documentali, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, si rivelano ampiamente infondate Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 10 - le ragioni di censura esposte da ### avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva qualificato in termini di detenzione, anziché di possesso ad usucapionem, la relazione di fatto intercorrente tra l'### e l'area oggetto di contesa.
A dire dell'appellante incidentale, infatti, l'originario affittuario ### mai aveva considerato inclusa nel proprio contratto di affitto la consistenza oggetto di causa e mai ne aveva assunto il possesso o la detenzione, avendo piuttosto suggerito all'### suo amico di occuparla ed utilizzarla per la sua attività.
Peraltro, l'affitto da parte del ### nato nel 1899, era venuto a cessare nel marzo del 1978, allorquando la provincia di Napoli si immetteva nel possesso di tale fondo con contestuale rilascio da parte dell'affittuario. Solo in data ###, la ### d'oltremare, stante l'avvenuta restituzione dei terreni da parte della provincia di Napoli, aveva stipulato un nuovo contratto di fitto con ### ma per un'area ben più circoscritta di quella locata negli anni settanta - come evincibile dall'esame del contratto esibito dal teste ### locazione che, per stessa ammissione dell'appellante principale, era venuta a cessare nell'anno 1984. Pertanto, avendo L'### continuato ad occupare ininterrottamente l'area in questione tra il 1978 e il 1982, risultava evidente che in quel periodo alcun rapporto di sublocazione poteva essere intercorso tra il ### e l'####, quindi, risultava essersi verificata quantomeno per il decorso del termine ventennale tra il marzo 1978, epoca in cui il ### aveva rilasciato il fondo in favore della provincia, e l'8.1.1999, data di notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, primo intempestivo atto interruttivo del termine per usucapire posto in essere dalla ### d'oltremare dal 1978 in poi. A conferma del possesso uti dominus dell'area andavano poi considerati “l'inesistenza di pagamento a chichessia a titolo di canone di locazione o altro”, l'avvenuta edificazione di un capannone in lamiera e, nel 1978, dopo la stipula del contratto di utenza ### di un fabbricato in muratura e di altri capannoni, oltre che della recinzione dell'intera area di mq 520 chiusa con un cancello, opere che, oltre ad essere confermative del possesso uti dominus, denotavano una interversio possessionis, che Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 11 - trovava ulteriore conferma nel documento ex adverso evocato, e cioè il verbale del marzo 1978.
I rilievi che precedono, all'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie sulla scorta dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, non possono in alcun modo essere condivisi, dovendo ritenersi l'infondatezza dell'appello incidentale per avere la ### d'oltremare s.p.a. idoneamente assolto all'onere probatorio, su di essa incombente, in ordine all' esistenza di un'ipotesi di detenzione, promanando il potere di fatto esercitato sul bene dall'### da un contratto ad effetti obbligatori.
E' vero, in linea di principio, che l'articolo 1141 c.c., al primo comma, stabilisce che "si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto", presunzione quindi insita proprio nell'esercizio di detto potere fattuale (cfr. p. es . Cass. sez. 2, 2 dicembre 2013 n. 26984, Cass. sez. 6-2, ord. 5 aprile 2011 n. 7757, Cass. sez. 2, 4 aprile 2006 n. 7817 e Cass. sez. 2, 27 maggio 2003 n. 8422); tale presunzione, però, sulla scorta della medesima previsione normativa, è senz'altro superabile dalla prova contraria il cui contenuto risiede nella dimostrazione che l'esercizio del potere di fatto discende da una mera detenzione ("prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione"). ( cfr. in termini, di recente, Cass. sez. 3, sentenza n. 14640 del 13/06/2017 ) Integra dunque un principio pacifico l'affermazione secondo cui quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso; per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della "possessio ad usucapionem". ( Cass. sez. 2, ### 26984 del 02/12/2013 ).
Pertanto, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; sul convenuto grava invece l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 12 - un diritto di carattere soltanto personale. ( Cass. sez. 2 ordinanza n.22667 del 27.9.2017).
Nel caso di specie, tale prova appare ampiamente assolta dall'appellante principale.
Depongono univocamente in tal senso sia le emergenze del testimoniale raccolto che le risultanze documentali acquisite agli atti, la cui piena utilizzabilità è stata affermata dalla Suprema Corte in accoglimento del secondo motivo di ricorso, quali il verbale di occupazione, relativo agli accessi eseguiti sia in data 28 febbraio 1978 che in epoca successiva, ed il contratto di locazione del 15.9.1982.
In particolare, il precitato verbale di occupazione risulta redatto da funzionari dell'amministrazione provinciale di Napoli in occasione dell'occupazione temporanea di un'area di mq 13.417 facente parte della consistenza riportata al catasto del Comune di Napoli al foglio 205, partita catastale 3013, particella catastale 60 alla ditta “ ### d'### e del ### nel mondo”. Da quanto si evince dal predetto verbale, i funzionari della ### rinvenivano in loco, in data 28 febbraio 1978, il geometra ### escusso pure come teste, secondo quanto si dirà infra in rappresentanza della ### d'### e ### e ### in qualità di “locatari dei suoli oggetto della presente procedura assistiti dall'ing. ### Mare”.
Quanto al suolo concesso in fitto a ### che in questa sede ###nome e per conto dei propri assistiti, evidenziava che il “ suolo concesso in fitto al sign. ### è stato da questi subaffittato a diverse altre persone che ivi esercitano attività varie come precisato negli stati di consistenza, intorno alle quali orbitano numerose persone.” Dopo aver reclamato, mediante il ### “ la determinazione e la liquidazione di tutte le indennità, a qualsiasi titolo spettanti a tutti gli interessati..”, il ### testualmente indicava “i subaffittuari di parte del fondo a lui locato dall'### Mostra” tra cui, al numero 3), “### officina autocarrozzeria” .
Il medesimo ### unitamente ad altri subaffittuari indicati nel corso del precedente accesso dal ### presenziava poi al successivo accesso del 7 marzo 1978, nel corso del quale veniva rappresentato ai funzionari della provincia lo svolgimento di attività lavorativa ad opera dei detentori delle singole porzioni immobiliari con Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 13 - conseguente disponibilità al rilascio della materiale disponibilità dei fondi solo dopo la liquidazione delle indennità a ciascuno spettanti; cosicché i rappresentanti dell'amministrazione provinciale procedevano “all'occupazione legale dell'immobile anzidetto, limitatamente alle parti condotte dai costituiti che restano nel possesso materiale delle stesse, stante il loro atteggiamento e la loro attività innanzi dichiarata”.
Appare evidente dalla lettura del predetto verbale che la qualità di subaffittuario veniva affermata non solo dal medesimo ### ma anche da ### che con ogni evidenza non aveva uno specifico interesse a dichiarare che ### fosse uno dei suoi subaffittuari. Tali dichiarazioni venivano poi rese alla presenza del legale rappresentante della ### lo svolgimento dell'attività di officina di autocarrozzeria, ad opera del subconduttore, era pertanto pienamente noto alla proprietaria e dalla essa assentito, in ragione della facoltà concessa al conduttore di sublocare singole porzioni del fondo. Il verbale del 7 marzo 1978, poi - costituente parte dell'unitario documento intitolato “verbale di occupazione”, prodotto dal teste ### contenente verbalizzazione dei diversi accessi eseguiti dai funzionari provinciali - reca sottoscrizione sia di ### che di ### risultando pertanto palesemente smentita la ricostruzione, ventilata dagli appellanti incidentali in comparsa conclusionale, secondo cui avrebbe presenziato agli accessi esclusivamente ### persona diversa dall'appellante incidentale. ### fosse un subaffittuario del ### emerge poi con univoca evidenza dalle deposizioni dei testi ### e ### ampiamente congruenti con le risultanze documentali finora esaminate.
In particolare ### escusso all'udienza del 5 febbraio 2002, ha testualmente riferito: “### dipendente della ### d'### dal gennaio 1970 quale responsabile dell'ufficio tecnico. Premetto che il terreno per cui è causa faceva parte di una maggiore consistenza concessa in affitto a ### dico ### con facoltà di subaffitto, alla morte del quale è subentrato il figlio, a sua volta di nome ### Il terreno fu oggetto di esproprio da parte della ### di Napoli, con atto provvisorio che riguardava l'intera area. Dopo l'identificazione degli spazi effettivamente da utilizzare la ### come è prassi, ha restituito le aree rimaste Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 14 - libere, tra queste anche l'area già condotta dal ### Ciò è accaduto nel 1978. Dopo la restituzione da parte della ### di parte dei suoli alla ### d'### il ### stipulò un nuovo contratto di affitto intorno al 1980. ### in effetti non utilizzava in proprio il suolo in quanto era autorizzato a subaffittare. Ho conosciuto l'### in occasione di un incontro avuto con la proprietaria, cioè l'### rappresentata da me e i conduttori ed i rappresentanti della ### al fine di identificare le attività e i soggetti aventi diritto ad eventuali indennità. Di tale incontro è stato redatto verbale di occupazione in data ### che esibisco in copia. In tale sede il ### si dichiarò conduttore precisando di aver dato in subaffitto a diverse altre persone tra le quali l'### che a sua volta si riconobbe subaffittuario del #### corrispondeva un canone alla ### non so se l'### corrispondesse o meno un canone al ### Ho assistito, come già detto, all'incontro del 28.2.78 e alla mia presenza il ### si qualificò conduttore e l'### subaffittuario del ### Di tanto si è dato atto nel verbale che esibisco, sottoscritto da tutte le parti presenti, anche dall'### ed anche da me per la ### d'Oltremare”. Appare evidente che il teste, nel porre riferimento al verbale del 28.2.78, data del primo accesso, non potesse che riferirsi all'integrale verbale, versato in atti, delle operazioni di occupazione, svoltesi durante più accessi, tra cui appunto quello del 7 marzo 1978, a cui presenziava ### Il medesimo teste ha poi utilizzato, in aiuto della memoria, il contratto di locazione del 15.9.1982, intercorso tra la ### d'### e ### nato il ### - la cui utilizzabilità ai fini della decisione è stata pure sancita dalla Corte di Cassazione in cui risulta precisato che, essendo intervenuto avviso di occupazione per esproprio della particella n. 58 del foglio di mappa 21, per la costruzione dell'edificio scolastico ### di ### non essendo stata ancora eseguita la materiale occupazione dell'area predetta, il ### aveva “assunto la riconduzione del fondo del fondo rappresentato dalle particelle 60 e 58 per complessivi mq 5.500”, essendosi “concordato di prorogare il contratto di affitto per la durata di anni due a partire dal 20 luglio 1982 al 30 giugno 1984 dietro corrispettivo di un canone di locazione di £ 3.720.000 annui, pagabili in due rate anticipate”, ferma la possibilità Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 15 - di anticipata risoluzione limitatamente alla parte soggetta ad espropriazione nel caso di intervento del decreto di esproprio.
Nel medesimo contratto, costituente evidentemente proroga del precedente, restava fissata “la durata dell'affittanza in anni due dal 20/7/82 al 30/6/84 con un canone di £ 3.720.000 annui pagabili in due rate semestrali anticipate”, aggiungendosi, all'art. 4, conformemente a quanto riferito dal teste ### anche con riferimento al contratto originario, che “la superficie di cui sopra potrà essere utilizzata dal ### per attività commerciali e viene data in affitto con espresso divieto di cessioni del contratto medesimo. Il sign. ### è però autorizzato ad effettuare cessioni parziali, rimanendo tuttavia sempre unico diretto responsabile del presente contratto e dei patti in esso contenuti”. ### da quanto dedotto dall'### - con argomentazioni comunque irrilevanti, ove si consideri la comprovata concessione della detenzione del fondo ad ### ad opera del ### ab origine affittuario, in data antecedente alla proroga contrattuale del 1982 - dal contratto in oggetto, del 1982, e stipulato dal subaffittante ### nato il ###, non è alcun modo inferibile che la consistenza concessa fosse diversa da quella originaria, e non includesse quella detenuta da ### ivi discorrendosi di “riconduzione del fondo rappresentato dalle particelle 60 e 58 per complessivi mq 5.500” e di “proroga del contratto di fitto”.
La maggior consistenza indicata nel verbale di occupazione, peraltro, era dichiaratamente comprensiva non solo dell'area concessa in locazione a ### e da lui subaffittata, ma anche di quella concessa al diverso locatario ### Completa il quadro istruttorio, inoltre, la deposizione del teste ### escusso alla medesima udienza del 5 febbraio 2002, che ha dichiarato di aver preso conoscenza diretta della vicenda oggetto di causa dal 1995, cioè da quando aveva assunto l'incarico di responsabile dell'### della società convenuta, avendo appunto appreso in tale veste che il terreno oggetto di causa faceva parte di un'area residuale di un suolo oggetto di occupazione provvisoria da parte della ### occupazione poi, negli anni ottanta, formalizzata su una minore consistenza.
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 16 - ### quanto riferito dal teste “il terreno era condotto in affitto da tale ### prima il padre, poi il figlio”, ed il ### aveva a sua volta dei subaffittuari, tra cui ### che occupava il suolo in forza di un rapporto con il ### Il medesimo teste ha altresì riferito di aver conosciuto l'appellante incidentale nel corso dei sopralluoghi eseguiti per conto della mostra negli anni 1997/1998, testualmente aggiungendo: “l'### mi risulta essere subaffittuario del ### e pagare un canone a quest'ultimo. Con alcuni subaffittuari fu possibile sanare la situazione facendo dei contratti diretti tra gli interessati e la ### In particolare ciò accadde con la ### di ### e ### con i f.lli Napolitano. Con l'### non fu possibile raggiungere un accordo perché il canone preteso dalla mostra era maggiore di quello versato al ### e perciò non conveniva all'### Proprio io mi recai sul posto e contattai l'### per un eventuale accordo ripeto nel 1998 o comunque contestualmente agli altri accordi.” Tali deposizioni testimoniali, per la loro concordanza e la piena congruenza con il documentale in atti appaiono - in difetto di ragioni effettivamente idonee a minarne la credibilità, certamente non integrate esclusivamente dal rapporto di dipendenza dei testi con la ### d'### s.p.a. - senz'altro attendibili.
Ciò tanto più ove si consideri che alcun effettivo apporto, ai fini della qualificazione come possesso o detenzione della relazione di fatto intrattenuta con la res, hanno arrecato le deposizioni dei testi indicati dall'### che hanno riferito di circostanze essenzialmente pacifiche, come la risalente occupazione del fondo ad opera dell'appellante incidentale e l'impiego dello stesso per lo svolgimento della sua attività di officina di carrozzeria.
Deve dunque ritenersiall'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorieche il dante causa degli appellanti incidentali detenesse la res in contestazione, per effetto di un contratto di natura obbligatoria e comunque per effetto della permissio dell'affittuario ### inidonea a costituire fondamento per l'acquisto del possesso .
Orbene, la materiale disponibilità della res nella quale il conduttore o il colono, come pure il comodatario, viene immesso, in esecuzione dei relativi contratti, ha natura di detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine e non di Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 17 - possesso, possesso che il detentore può, dunque, opporre al proprietario concedente solo nei modi previsti dall'art. 1141 c.c., in particolare assumendo e dimostrando un'intervenuta interversio possessionis.
Ed è naturale, oltre che assolutamente pacifico in giurisprudenza, che siffatta interversione non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi: manifestazione, peraltro, che, dovendo essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, deve tradursi in atti di concreta opposizione all'esercizio del possesso, da parte dello stesso (confr. Cass. 8 marzo 2011, n. 5419; Cass. civ. 15 marzo 2010, n. 6237; Cass. civ. 29 gennaio 2009, n. 2392) ; tra tali atti, ove non accompagnati da altra manifestazione dotata degli indicati connotati dell'opposizione, non possono ricomprendersi ne' quelli che si traducano in una inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi in tal caso un'ordinaria ipotesi d'inadempimento contrattuale, ne' quelli che si traducano in ordinari atti d'esercizio del possesso, verificandosi in tal caso una mera ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.
Orbene, dagli atti di causa non può in alcun modo desumersi una compiuta interversione del possesso, tale non potendo intendersi né il mancato pagamento del canone, dedotto dalla difesa dell'### né la protratta occupazione del fondo in epoca successiva alla cessazione del rapporto contrattuale principale, intercorrente tra la ### e ### - protrazione inidonea a modificare il titolo della disponibilità materiale (Cass. Sez. 2, ### n. 27432 del 30/12/2014, secondo cui la mera prosecuzione del pregresso rapporto di fatto, anche da parte degli eredi, non integra una idonea condotta del terzo, trattandosi di comportamento materiale neppure astrattamente idoneo a trasferire un diritto sul bene)- né la realizzazione del capannone, coperto con lamiera, di incerta datazione, strettamente funzionale allo svolgimento Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 18 - dell'attività assentita sul fondo in locazione, che era stato concesso al ### con facoltà di cessioni parziali, per lo svolgimento di attività di tipo commerciale.
Se è vero, infatti, che "la interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali”, è necessario che “esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa", evenienza senz'altro non ravvisabile nel caso di specie, in cui risulta che, dopo un primo periodo di impiego dell'area nuda, il detentore provvide a dotarla di uno spazio coperto necessario allo svolgimento dell'attività di carrozzeria, pacificamente assentita, sia pur tacitamente, dalla concedente, come desumibile dal precitato verbale di occupazione (v. Cass. 2, n. 12968/06, nonché, tra le altre precedenti, Cass. 1802/95; Cass. sez. 2, ### n. 2390 del 13/11/1970).
Difetta in buona sostanza una inequivoca e palese esternazione di pretese dominicali sul bene, trascendenti i limiti della detenzione, sia pur qualificata, come tali idonee ad integrare gli estremi di un atto d'interversione, comportante il mutamento della detenzione in possesso ai sensi dell'art. 1141 c.c., comma 2, dovendo senz'altro escludersi che le manifestazioni esteriori invocate dall'appellante incidentale denotino “in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa” (cfr., in termini Cass. Sez. 2, sentenza n. 12968 del 31/05/2006; nonché Sez. 2 - ordinanza n. 17376 del 03/07/2018).
Del resto, secondo quanto riferito dal teste ### ancora nell'anno 1998, e cioè poco prima dell'introduzione del presente giudizio, l'### lungi dall'accampare prerogative di tipo petitorio in ordine alla consistenza utilizzata da epoca risalente, partecipava alle trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione con la concedente, non pervenendo ad un accordo in ragione dell'entità del canone preteso dalla proprietaria, superiore rispetto a quello pattuito con il ### Devono pertanto ritenersi pienamente condivisibili le conclusioni a cui è giunto il Tribunale di Napoli con la sentenza n.10476/2006 nel qualificare in termini di Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 19 - detenzione la relazione fattuale in oggetto, escludendo pertanto la ricorrenza di un idoneo possesso ad usucapionem e rigettando la domanda riconvenzionale proposta da ### volta a veder dichiarare l'intervenuto acquisto ad usucapionem della consistenza oggetto di causa.
Da tanto consegue il rigetto dell'appello incidentale proposto da ### 8. Merita per converso emenda la sentenza gravata, in accoglimento del secondo motivo di appello principale proposto dalla ### d'### s.p.a., nella parte in cui ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per l'accoglimento della domanda di rilascio, in quanto il contratto di locazione del 15.9.1982 stipulato tra la ### ed il ### doveva ritenersi tuttora efficace, risultando “dagli atti e dalla prova testimoniale esperita” che lo stesso, che doveva avere la durata di anni due, si era prorogato tacitamente tra le parti, essendo succeduto nella conduzione dell'immobile il figlio di ### senza che fosse stato comunicato il recesso dal contratto. ### quanto dedotto dalla ### con il secondo motivo dell'appello principale, intitolato “sulla detenzione dell'area per cui è causa da parte del convenuto in virtù di sublocazione da parte del sign. ### Vincenzo”, difformemente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, era inequivocabilmente emersa dall'istruttoria espletata la cessazione del rapporto di locazione intercorrente tra il ### e la ### con conseguente cessazione anche della dedotta sublocazione di ### ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c., in virtù del principio resoluto iure dantis revolvitur et ius accipientis.
In realtà, il rinnovo del rapporto principale di locazione tra la ### d'### s.p.a. e ### non era mai intervenuto, sicché lo stesso, alla scadenza contrattualmente fissata al 30.6.1984, era cessato.
In particolare, la cessazione del predetto rapporto di affitto tra la ### d'### e ### risultava documentalmente e incontestabilmente provata dalla sentenza n. 242/2003 del Tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, del 25.11.2002, pubblicata il ###, con la quale era stata dichiarata l'occupazione sine titulo da parte del ### dell'area di proprietà della società attrice sita in Napoli, alla via ### e in particolare dell'area riportata in catasto, alla sezione ### folio 205, p.lla 60, ovvero di quella parte dell'intero fondoin cui era compresa l'area Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 20 - oggetto del presente giudizioancora personalmente detenuta dal ### che non ne aveva disposto in favore di terzi.
Gli argomenti che precedono appaiono senz'altro condivisibili.
Deve infatti darsi atto che, costituendosi in giudizio in grado di appello in data 9 novembre 2007, l'appellante principale versava in atti sentenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, n. 242/2003, pronunciata nei confronti del figlio di ### ( anch'egli di nome ### con cui, dopo aver precisato che il contratto stipulato, in data ###, tra ### ( nato il ###) e la ### d'### s.p.a., era scaduto fin dal 30.6.1984, si aggiungeva che in tale contratto non vi era alcuna menzione di un obbligo di coltivazione del fondo, essendo invece previsto lo svolgimento di attività di natura commerciale.
Per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta dalla #####, veniva condannato al rilascio della consistenza da lui materialmente occupata della superficie di circa 2.500,00 mq, evidentemente inferiore alla consistenza complessiva di mq 5.500,00 indicata nel precitato contratto di locazione del 15.9.1982- in favore della ### d'### s.p.a.
Tale sentenza - comunque pubblicata, in data 10 gennaio 2003, in epoca successiva al maturare delle preclusioni istruttorie relative al giudizio di primo grado - è senz'altro utilizzabile ai fini della decisione, sebbene non ne sia dimostrato il passaggio in giudicato, sulla scorta della formulazione dell'art. 345 c.p.c. applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, nell'interpretazione offertane dalla Corte nomofilattica ( cfr. Cass. Sez. U, sentenza n. 10790 del 04/05/2017; Cass. sez. 1, ordinanza n. 24164 del 13/10/2017; Cass. sez. 2 , ordinanza n. 24129 del 03/10/2018), laddove ha avuto modo di precisare che “nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 21 - incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”.
A fronte della comprovata risoluzione, alla scadenza contrattuale del 30.6.1984, del contratto principale di locazione, non può che ritenersi risolto anche il subcontratto intercorso tra #### e l'appellante incidentale ### alla stregua della previsione testuale dell'art. 1595 c.c., norma, espressione del principio “resoluto iure dantis resolvitur iure accipientis”, secondo cui “senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui” ( cfr. Cass. 3, ### n. 4138 del 25/06/1981; Cass. sez. 3, ### n. 11003 del 06/11/1993; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022).
Da tanto consegue, in riforma della sentenza gravata, la condanna degli eredi di ### privi di un titolo per occupare l'immobile, al rilascio, in favore dell'appellante principale ### d'### s.p.a., dell'immobile oggetto di causa, sito in Napoli, alla via ### n. 10. 9. Merita altresì di essere accolta la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
Sulla scorta degli argomenti esposti al paragrafo precedente, risulta accertato che ### a far data dalla scadenza del contratto di locazione intercorso tra ### e la ### d'### s.p.a., scadenza risalente al 30.6.1984, ed in difetto di qualsiasi vincolo contrattuale direttamente intercorrente con la ### d'### non fosse munito di alcun titolo per occupare l'immobile oggetto di causa.
Volgendo dunque all'esame della relativa domanda risarcitoria, mette conto richiamare una recentissima pronuncia delle ### della Suprema Corte (### n. ### del 15 novembre 2022) che, decidendo su questione di contrasto e di massima di particolare importanza, sulla configurabilità di un danno “in re ipsa” nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, hanno affermato che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 22 - corrispettivo, che è andata perduta; e che se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. ### della Suprema Corte sono state dunque chiamate a comporre un contrasto manifestatosi tra le sezioni seconda e terza, involgente la problematica del danno in re ipsa con riferimento al danno emergente (danno da perdita subita - del godimento), secondo un'impostazione, contrastata dalle più recenti pronunce della sezione terza, tesa ad individuare l'esistenza di un danno risarcibile per il sol fatto che il proprietario sia stato privato della facoltà di godimento a causa dell'occupazione abusiva dell'oggetto del suo diritto .
In particolare la giurisprudenza, soprattutto della ### favorevole al danno in re ipsa nell'ipotesi di occupazione sine titulo di immobile tendeva a mettere in risalto la natura fruttifera del bene (Cass. 25 maggio 2022, n. 6359; 31 luglio 2019, n. 20708; 6 agosto 2018, n. 20545; 28 agosto 2018, n. 21239; 17 novembre 2011, 24100; 10 febbraio 2011, n. 3223; 11 febbraio 2008, n. 3251).
Pure nel caso di preclusione dell'uso, anche solo potenziale, della res da parte del comproprietario ad opera di altro comproprietario, si discorreva in alcune pronunce di danno in re ipsa, liquidabile in base ai frutti civili ritraibili dal bene (Cass. 28 settembre 2016, n. 19215; 12 maggio 2010, n. 11486; 30 ottobre 2009, n. 23065).
Sempre secondo la giurisprudenza della ### era data però al convenuto la possibilità di fornire la prova contraria del danno in re ipsa allegato, dimostrando che il proprietario si è intenzionalmente disinteressato dell'immobile (Cass. 22 aprile 2022, n. 12865; 15 febbraio 2022, n. 4936; 31 gennaio 2018, n. 2364; 9 agosto 2016, n. 16670; 15 ottobre 2015, n. 20823; 7 agosto 2012, n. 14222). In questo quadro è stato precisato che non può sostenersi che si tratti di un danno la cui sussistenza sia irrefutabile, posto che la locuzione “danno in re ipsa” rinvia «all'indisponibilità del bene fruttifero secondo criteri di normalità, i quali onerano l'occupante alla prova dell'anomala infruttuosità di uno specifico immobile» (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39).
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 23 - Proprio le ### hanno pertanto dato atto che nella stessa ### è emerso un più recente orientamento secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno normale” o “danno presunto”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865).
Il Giudice nomofilattico, nel rimarcare che la questione posta dal contrasto era se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, fosse suscettibile di tutela risarcitoria, ha dato dunque risposta positiva al quesito, “nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della ### secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865)”. ### quanto precisato dalle ### “tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. La linea da perseguire è infatti, secondo le ### quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della ### e quella della teoria causale, sostenuta dalla ### Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela” quale riflesso processuale della distinzione sostanziale fra regole di proprietà (property rules) e regole di responsabilità (liability rules). Se, come ripetutamente affermato dalla ### la fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza, poiché la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056, ai fini della definizione del danno risarcibile da violazione dell'ordine giuridico, deve muoversi, Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 24 - ad avviso delle ### dalla distinzione fra la lesione del bene costituente l'oggetto del diritto di proprietà e la lesione del contenuto stesso del diritto.
Quando l'azione dannosa attinge sulla base del nesso di causalità materiale il bene, l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, ma affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso. ### di danno riguarda allora non la cosa oggetto di proprietà, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa; pertanto “il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale.” ### quanto precisato dalla Corte nomofilattica, “l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 25 - mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, appare senz'altro accoglibile la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ### d'### s.p.a.
Vengono al riguardo in rilievo, non solo, le specifiche allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ove testualmente si evidenziava: “ un notevole pregiudizio per L'### impossibilitato ad utilizzare l'area per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, venendo immediatamente a mancare: - la disponibilità di vasti spazi che consentirebbero alla ### la migliore organizzazione di eventi rilevanti e di maggior richiamo;- i conseguenti maggiori proventi ricavabili da dette attività; lo sfruttamento del proprio patrimonio immobiliare, attraverso la capitalizzazione del potenziale ed elevato valore locativo dell'area (oltre 500 mq in zona centrale nel quartiere ###. A titolo esemplificativo si segnala che l'U.T.E. di Napoli stima correttamente in £ 12.500 al mq il valore del canone locativo mensile di aree di proprietà dell'### attigue ed omologhe per caratteristiche e dimensioni a quella di cui è causa”; ma anche gli esiti della prova testimoniale espletata, avendo in particolare il teste ### specificamente riferito delle iniziative intraprese dall'appellante principale nei confronti degli ex subaffittuari di ### tra cui ### proprio al fine di concordare una nuova locazione.
Quanto all'entità del risarcimento, deve darsi atto che l'appellante principale, anche nella presente fase di rinvio - evidentemente al fine di evitare il dispendio di costi e tempi connessi all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, a fronte di un giudizio che si protrae fin dall'anno 1999- ha inteso rapportare il quantum domandato Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 26 - all'entità del danno quantificato, sulla scorta della perizia di parte, nel corso del giudizio di primo grado, chiedendo, anche nell'atto di citazione in riassunzione, oltre che nelle note di trattazione scritta depositate in data 7 giugno 2002, di condannare i convenuti nella misura quantificata in primo grado di € 133.312,96 “pari al canone di locazione corrente di mercato con decorrenza dall'inizio dell'occupazione all'effettivo rilascio” ( così, testualmente, anche la comparsa conclusionale depositata in data ### dalla ### d'### s.p.a.: “in ordine alla quantificazione di detta indennità, onde evitare di tediare oltremodo l'###ma Corte adita, ci si riporta integralmente al computo ed ai relativi criteri specificati nella comparsa conclusionale depositata il ###, in forza del quale è possibile quantificare il risarcimento in misura non inferiore ad euro 133.312,96 (pari al doppio del corrispettivo vantato dalla ### per i frutti dovuti per gli anni dal 1998 ad oggi), salvo differente valutazione, eventualmente anche in via equitativa, da parte del Giudice di gravame”) Tale misura deve ritenersi senz'altro non eccessiva - in difetto pure di una tempestiva proposizione, nel giudizio di primo grado, di eccezione di prescrizioneove si consideri l'ingiustificata occupazione dell'immobile protrattasi dal 30.6.1984 all'attualità, per circa trentotto anni, e la stima del canone locativo di mercato contenuta nella perizia di parte versata in atti, allegata all'estratto catasto terreni, le cui risultanze non appaiono in alcun modo contestate dagli appellanti incidentali, ove risulta indicato, alla data del 20.2.1998, un canone annuo di locazione di £ 18.660.000 (6% del valore di mercato dell'immobile all'epoca della stima), pari ad € 9.637,09, canone determinato dal consulente di parte in base al procedimento comparativo sintetico, tenendo conto delle caratteristiche costruttive del manufatto, dell'estensione di mq 518,60 e delle indagini di mercato, analiticamente richiamate nella relazione di parte, riguardanti immobili commerciali con caratteristiche analoghe.
Il predetto importo di € 133.312,96 che, superflua ogni ulteriore indagine tecnica, può essere senz'altro riconosciuto, nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno ed alla luce delle richieste formulate dall'appellante principale, deve essere poi, tenuto conto della sua natura di debito di valore, e della relativa quantificazione all'epoca del giudizio di primo grado, maggiorato di rivalutazione monetaria ed Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 27 - interessi compensativi, da computarsi sul capitale progressivamente rivalutato - sulla scorta dei criteri sanciti dalle ### unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883) - a far data dal deposito della sentenza di primo grado ( 20 ottobre 2006), alla pronuncia della presente sentenza.
Sulla scorta dei criteri che precedono, ###### e ### in qualità di eredi di ### andranno condannati al pagamento in favore dell'appellante principale ### d'### s.p.a. del complessivo importo di € 209.491,29, di cui € 45.859,66 a titolo di rivalutazione monetaria, ed € 30.318,67 a titolo di interessi.
Per effetto della condanna al pagamento, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, saranno poi dovuti sul complessivo importo liquidato gli interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo. 10. Merita infine accoglimento la domanda volta a veder dichiarare la proprietà in capo alla ### d'oltremare s.p.a. delle costruzioni realizzate dall'### sull'area oggetto di causa.
Le costruzioni realizzate sul suolo dell'appellante principale devono ritenersi infatti acquisite a titolo originario dalla proprietaria del suolo per accessione, istituto di cui è espressione la norma dell'art. 934 c.c., che consacra il generale principio superficies solo cedit, principio informatore della disciplina della materia ed operante - salvi i distinguo in tema di ius tollendi e spettanza ed entità dell'indennizzo, che in questa sede ###difetto di proposizione della relativa domanda - sia nell'ipotesi di opere realizzate da un terzo (art.936 c.c.), che di opere realizzate dal conduttore (art.1593 c.c.; cfr. Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2501 del 04/02/2013) .
In particolare, se risulta sia dal libero interrogatorio di ### che dalla prova testimoniale espletata la realizzazione, ad opera dell'### di un capannone adibito allo svolgimento dell'attività di autocarrozzeria, per la relativa descrizione - impregiudicato ogni profilo in ordine alla legittimità urbanistica delle opere, che non rileva in questa sede - può porsi riferimento alla precitata perizia di parte, versata in atti dall'appellante principale, che qualifica l'unità immobiliare con ingresso alla via ### n.10, occupata dall'### riportata “al N.C.T. del Comune di Napoli Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 28 - al foglio 205, intra la maggiore consistenza della particella 60”, come un ampio corpo di fabbrica, al piano terra. ### quanto incontestatamente accertato in tale perizia di parte, a firma dell'ing. ### “il capannone, che ha struttura verticale in muratura e copertura in lamiera d'acciaio, ha accesso dal civico 10 di via ### tramite cancello in ferro. ### occupa una superficie di mq 518,60 circa e dispone di un'altezza interna di ml 3,50. … Il capannone confina per un lato con la via ### e per altri tre lati con la ### dell'### d'### avente ingresso dal civico 9, di cui al punto B).. nell'ambito di tale capannone vi sono inoltre un locale destinato ad ufficio…., un adiacente WC di mq 4,40 circa e due piccoli locali destinati a deposito.” Va dunque dichiarato che la ### d'### s.p.a. è divenuta proprietaria, per accessione, del capannone in oggetto. 11. Volgendo infine al governo delle spese, relative al giudizio di primo grado, al grado di appello, di Cassazione ed al presente grado di rinvio, deve farsi applicazione del criterio della soccombenza, con conseguente condanna degli eredi di ### alla relativa refusione in favore della società appellante principale, con attribuzione all'avv. ### dichiaratosi anticipatario.
Alla relativa liquidazione si provvederà in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal DM n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. P.Q.M. la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.10476/2006, così provvede: 1) Rigetta l'appello incidentale proposto da ### 2) In accoglimento dell'appello principale proposto dalla ### d'### s.p.a., condanna ###### ed ### quali eredi di ### al rilascio in favore della ### d'### s.p.a., libera da persone e da cose, dell'area di circa 520 mq sita in Napoli, alla via ### n. 10, individuata al ### di Napoli alla p.ta 3013, sez. ### fol.205, intra la maggiore consistenza della particella 60; 3) Dichiara che la ### d'### s.p.a. è proprietaria dei manufatti ubicati sulla Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 29 - predetta area, ed in particolare del “capannone, che ha struttura verticale in muratura e copertura in lamiera d'acciaio”, che “occupa una superficie di mq 518,60 circa e dispone di un'altezza interna di ml 3,50”, come descritto nella perizia di parte a forma dell'ing. ### versata in atti dalla parte appellante principale; 4) ###### ed ### quali eredi di ### al risarcimento dei danni in favore della ### d'### s.p.a., per il complessivo importo di € 209.491,29 (liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi), oltre ulteriori interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo; 5) ###### ed ### quali eredi di ### alla refusione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, al giudizio di appello, al giudizio di Cassazione ed al presente giudizio di rinvio in favore della società appellante principale ### d'### s.p.a. che liquida, quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 14.103,00 per compenso professionale ed € 75,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; quanto al giudizio di appello, nell'importo di € 356,09 per spese ed € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge; quanto al giudizio di Cassazione, nell'importo di € 7.655,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; quanto al presente giudizio di rinvio, nell'importo di € 790,00 per esborsi ed € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, il tutto da attribuirsi all'avv. ### dichiaratosi anticipatario .
Così deciso in Napoli, nella ### di Consiglio del 23 novembre 2022 ### estensore ### dott.ssa ### dott. ssa ### d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 30 -
causa n. 371/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Ioni Gabriella, Papa Rosaria, Martorana Paola