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Giudice di Pace di Agropoli, Sentenza n. 613/2025 del 01-12-2025

... dr ### con decreto dell'11 marzo 2025 concedeva la provvisoria esecuzione dell'impugnato provvedimento di preavviso di fermo e rinviava per la decisione. Alla udienza del 1 dicembre 2025 tenuta mediante deposito di note scritte di udienza, le parti hanno rassegnato le conclusioni e la causa è stata decisa. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. Il ricorrente ha utilizzato il rimedio della opposizione ex art. 7 d.lgs 150/2011, impugnando il fermo e ritenendo di non aver mai ricevuto la notifica né dei verbali di violazione del c.d.s., né della intimazione, come richiamati nel documento di preavviso di fermo, quindi con azione recuperatoria. ### è stata proposta tempestivamente con deposito del 1 marzo 2025, in seguito a notifica del 31 gennaio 2025, e quindi nei 30 giorni di legge, tenuto conto che il mese di febbraio consta di 28 giorni. ### è pertanto tempestiva e procedibile. Per la tipologia di azione proposta è, pertanto, corretto anche il coinvolgimento in giudizio dell'ente impositore, che non si è costituito, nonostante le notificazioni da parte della cancelleria del decreto di fissazione udienza con il ricorso introduttivo. Nel merito del giudizio la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AGROPOLI Sezione Civile Il Giudice di ### di ###. ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 245/2025 - ### contenzioso civile tra ### nata a #### il 1° gennaio 1960 e residente ###(c.f.: ###), rappresentata e difesa -giusta procura in calce al presente attodall'avv. #### - ### cf ###), con sede ###, in persona del legale rapp.te p.t., , nella qualità di ### per la riscossione del Comune di #### rappresentato e difeso giusta mandato in calce del presente atto, dall'avv. #### - non costituito ### ricorso ex art. 7 d. lgs. 150/2011 avverso preavviso-comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. ### del 21/11/2024. notificato in data ### dalla ### - ### quale concessionario per la riscossione coattiva del ### di ### sulla somma di euro 236,51, asseritamente derivante da mancato pagamento di sanzione per violazione del C.d.S.  CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “ -nel merito, accogliere il presente ricorso, annullare e comunque dichiarare inefficace la “### d'### del ### Amministrativo” n. ### del 21/11/2024 sull'autovettura targata ### -condannare il “R.T.I. ### S.p.A.-### S.r.l.” e il comune di ### in solido, alla refusione delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario; -condannare le parti convenute, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 co. 3, c.p.c., al pagamento a favore della ricorrente, di una somma equitativamente determinata.. “ CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE - ### - ### “-dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e condannare il ricorrente alle spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario; - il rigetto integrale dell'opposizione nel merito, con vittoria di spese e compensi di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ; - in mero subordine, ove il ricorso venga accolto per soli vizi inerenti l'attività posta in essere dall'### ovvero gestita da quest'ultima , compensare le spese di giudizio tra la parte opponente ed il ### della riscossione .” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 7 d.lgs 150/2011, ### , impugnava la comunicazione di iscrizione preventiva di fermo, n. ### del 21/11/2024 sull'autovettura targata ### notificata in data 31 gennaio 2025, ritenendola illegittima , per non aver mai ricevuto gli atti ad essa presupposti . Altresì, lamentava di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti ed indicati nel preavviso, costituiti dall'ingiunzione di pagamento CDS 2016 ### asseritamente notificata il ### e dalla ### n. ###16702 asseritamente rinotificata il ###. Ad abuntantiam, rilevava che dal preavviso di fermo non era dato conoscere il verbale inizialmente sotteso alla procedura esattoriale, ma era in possesso di una ricevuta di pagamento, afferente il “Verbale n. ###### del 18 agosto 2016” , relativo ad una infrazione al C.d.S. commessa il ###, compilato negli ### della ### di ### il ### e notificato il ###. Per tal motivo aveva inoltrato istanza di riesame e seguente sollecito, all'esattore, allegando la ricevuta di pagamento e richiedendo l'annullamento in via amministrativa della procedura esattoriale, ma senza ottenere alcun riscontro. In subordine eccepiva nel merito anche la violazione dell'art. 1 co. 544 L. 228 del 24 dicembre 2012 . Per tali motivi si vedeva costretta ad impugnare il preavviso di fermo e concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese e con condanna dell'esattore ex art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata. 
Si costituiva l' Esattore che deduceva la regolare notifica di tutti gli atti presupposti al preavviso di fermo e concludeva per il rigetto della domanda. 
Il Giudice di pace istruito della causa, illo tempore, dr ### con decreto dell'11 marzo 2025 concedeva la provvisoria esecuzione dell'impugnato provvedimento di preavviso di fermo e rinviava per la decisione. 
Alla udienza del 1 dicembre 2025 tenuta mediante deposito di note scritte di udienza, le parti hanno rassegnato le conclusioni e la causa è stata decisa. 
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. 
Il ricorrente ha utilizzato il rimedio della opposizione ex art. 7 d.lgs 150/2011, impugnando il fermo e ritenendo di non aver mai ricevuto la notifica né dei verbali di violazione del c.d.s., né della intimazione, come richiamati nel documento di preavviso di fermo, quindi con azione recuperatoria.  ### è stata proposta tempestivamente con deposito del 1 marzo 2025, in seguito a notifica del 31 gennaio 2025, e quindi nei 30 giorni di legge, tenuto conto che il mese di febbraio consta di 28 giorni. ### è pertanto tempestiva e procedibile. 
Per la tipologia di azione proposta è, pertanto, corretto anche il coinvolgimento in giudizio dell'ente impositore, che non si è costituito, nonostante le notificazioni da parte della cancelleria del decreto di fissazione udienza con il ricorso introduttivo. 
Nel merito del giudizio la domanda è fondata e merita accoglimento. 
Invero dalla ingiunzione di pagamento n. ### , prodotta in atti dall'esattore, si evince che il verbale sotteso alla procedura esattoriale è effettivamente il ###. ###### | DEL 18/08/2016 ### 10/11/2016 | ####di cui la ricorrente ha prodotto prova dell'avvenuto pagamento. 
A mente dell'articolo 201 c.d.s. comma 5, l'obbligo di pagare la sanzione amministrativa si estingue con l'avvenuto pagamento della stessa nel termine prescritto. Così come l'articolo 28 della legge 689/81 stabilisce che il diritto dell'ente a riscuotere le somme dovute per violazioni amministrative si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. 
Ne consegue che l'avvenuto pagamento ha estinto il credito esattoriale oggetto dell'impugnato atto e determina la inesistenza del diritto a procedere alla esecuzione esattoriale per inesistenza del titolo presupposto .  ### del motivo, secondo il principio della ragione più liquida, preclude l'esame delle ulteriori doglianze che rimangono assorbite.
Per l'effetto va annullata la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo ### del 21/11/2024, notificato in data ### dalla ### - ### quale concessionario per la riscossione coattiva del ### di ### sulla somma di euro 236,51 e per il pagamento di sanzione amministrativa di cui al verbale N. ###### | del 18/08/2016 notificato in data ### |in danno della ricorrente. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste in solido a carico di entrambi i convenuti, perchè il comune di ### ha trasmesso i ruoli esattoriali senza tenere conto dell'avvenuto pagamento e l'esattore, seppur responsabile della sola fase esattoriale, non ha provveduto all'esame della richiesta di riesame notificata a mezzo pec in data ###, sia a ### che a #### Entrambi gli enti potevano evitare questo giudizio utilizzando la ordinaria diligenza. 
Invece, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto non vi è prova della mala fede o colpa grave delle stesse , ai fini della applicazione della dichiarazione di responsabilità aggravata.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### contro ### - ### in solido, così decide: -accoglie il ricorso e annulla la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. ### del 21/11/2024. notificata in data ### dalla RTI ### in danno di ### -condanna i resistenti i solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 125,00, oltre c.u. anticipato, oltre iva e cpa come per legge ed oltre spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. 
Così deciso in ### il 1 dicembre 2025.  

Il giudice
ordinario di pace, dott.ssa


causa n. 245/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Lucilla Nigro

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 482/2025 del 13-03-2025

... 648 c.p.c., il decreto opposto della clausola di provvisoria esecutorietà assegnando termine per mediazione ex art. 5 del d.lgs. 28/2010 e rinviando la causa all'udienza del 26.1.2023. In data ###, parte opposta depositava verbale di mediazione con esito negativo (“perché le parti non hanno ritenuto sussistere i presupposti di cui all'art. 8 c. 1 d.lgs. 28/2010”) Il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. per il deposito di memorie Con la memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., ### s.r.l. allegava che l'estratto conto prodotto in sede monitoria era munito di autenticazione notarile e conforme all'art. 119 T.U.B.; produceva contratto di apertura di credito ed estratti conto dall'apertura alla sofferenza; contestava l'eccezione di nullità della fideiussione avanzata da controparte. La causa era avviata alla fase decisoria; con memorie conclusionali depositate in data ###, ### s.r.l. adduceva come la contrarietà alla normativa antitrust desse luogo sì a nullità, ma solo parziale; come, in ogni caso, non fosse stato prodotto provvedimento della ### d'### n. 55/2005 di accertamento dell'intesa anticoncorrenziale, tra l'altro riferibile ai soli contratti “a valle” (leggi tutto)...

testo integrale

113/2021 R.G. 
TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA ### Oggi 13/03/2025, alle ore 11.22, innanzi al Presidente di ### dott. ### sono comparsi: per ### e ### l'Avv. ### il quale si riporta in atti evidenzia che l'allegato alla fideiussione indica una data antecedente alla fideiussione stessa e riporta nomi diversi da quelli del garante; evidenzia che la fideiussione è nulla nella parte in cui deroga all'art.1957 c.c. come meglio articolato in atti per ### S.R.L. l'Avv. R. Staiti per delega degli avv.ti ### e ### il quale si riporta alla comparsa conclusionale in atti; ### di ### la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. 
Le parti discutono oralmente la causa.  ### di ### esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI MESSINA ### In fatto ed in diritto Con atto di citazione regolarmente notificato, ### (c.f.: ###) - nata a #### il ### - e ### (c.f.: ###) - nato a ### il ### - proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1279/2020, emesso dal Tribunale di Messina all'esito del procedimento monitorio n. 2143/2020 R. G. e notificato in data ###, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in favore di ### s.r.l. della somma di € 351.920,39, oltre interessi e spese e compensi del processo monitorio. 
Gli opponenti si dolevano a) della carenza di prova del fatto costitutivo del credito allegato, l'estratto conto prodotto da controparte mancando dei requisiti di cui all'art. 50 T.U.B. e, quindi, sprovvisto di valenza probatoria anche in sede monitorio; b) della nullità del contratto di fideiussione dalle stesse stipulato, difettando la forma di cui all'art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione da parte del funzionario bancario (c.d. monofirma) e mancata corrispondenza della data allegata in atti con quella riportata sul documento prodotto, nonché per omessa indicazione dell'importo massimo garantito (trattasi di c.d. fideiussione omnibus, il cui massimale è indicato su documento separato e sprovvisto della medesima data del contratto) e perché stipulato a valle di una intesa qualificata dalla competente ### indipendente come anticoncorrenziale, con conseguente caducazione integrale del negozio de quo; c) del corretto calcolo degli interessi rivendicati. 
Con comparsa depositata in data ###, si costituiva in giudizio la #### s.r.l. - per il tramite della rappresentante ### s.r.l. -, la quale allegava che, con contratto del 20.1.2017, il ###' ### aveva ceduto alla ### s.r.l. crediti in sofferenza, tra i quali quello vantato nei confronti della ### s.r.l., assistito da garanzia personale da fideiussione; che, con contratto del 22.11.2019, la ### s.r.l. aveva ceduto a ### s.r.l.  crediti tra cui quello verso la ### s.r.l., mediante cartolarizzazione come da pubblicità nella ### n. 141 del 30.11.2019; allegava, altresì, che il credito maturato nei riguardi della ### s.r.l., pari a € 351.920,39, era derivato da scopertura del conto corrente n. 712 (2226/1992) alla data del 20.1.2017, con applicazione di interessi moratori, al tasso del 7,45 %, decorrenti dal 21.1.2017 al soddisfo; che, in data ###, era stato stipulato contratto di fideiussione c.d. omnibus con garanti della ### s.r.l. gli odierni opponenti, per un importo massimo pari a € 315.000,00; che, in data ###, era stato intimato il pagamento di quanto dovuto al debitore principale e ai garanti; contestava, infine, le allegazioni e lagnanze avversarie, formulava, con riferimento all'eccezione di nullità della fideiussione, eccezione di incompetenza DEL Tribunale adito in favore del Tribunale delle imprese, segnatamente di ### chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il favore delle spese. 
Con note depositate in data ###, la ### s.r.l. chiedeva la concessione di termine per esperire tentativo di mediazione. 
In data ###, la causa veniva differita all'udienza del 18.11.2021 - con trattazione cartolare - all'esito della quale, con ordinanza, il Giudice istruttore muniva, ai sensi dell'art.  648 c.p.c., il decreto opposto della clausola di provvisoria esecutorietà assegnando termine per mediazione ex art. 5 del d.lgs. 28/2010 e rinviando la causa all'udienza del 26.1.2023. 
In data ###, parte opposta depositava verbale di mediazione con esito negativo (“perché le parti non hanno ritenuto sussistere i presupposti di cui all'art. 8 c. 1 d.lgs.  28/2010”) Il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. per il deposito di memorie Con la memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., ### s.r.l. allegava che l'estratto conto prodotto in sede monitoria era munito di autenticazione notarile e conforme all'art. 119 T.U.B.; produceva contratto di apertura di credito ed estratti conto dall'apertura alla sofferenza; contestava l'eccezione di nullità della fideiussione avanzata da controparte. 
La causa era avviata alla fase decisoria; con memorie conclusionali depositate in data ###, ### s.r.l. adduceva come la contrarietà alla normativa antitrust desse luogo sì a nullità, ma solo parziale; come, in ogni caso, non fosse stato prodotto provvedimento della ### d'### n. 55/2005 di accertamento dell'intesa anticoncorrenziale, tra l'altro riferibile ai soli contratti “a valle” stipulati tra il 2002 e il 2005. 
Con comparsa conclusionale depositata in data ###, gli opponenti lamentavano come gli estratti conto prodotti da controparte non assurgessero a prova del fatto costitutivo del credito. 
All'udienza odierna del 13.3.2025 la causa era decisa.  ### è infondata nel merito e va, pertanto, rigettata. 
Preliminarmente, occorre rilevare come, per costante orientamento giurisprudenziale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge; pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, di talché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). 
Dal che consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria. 
Va, comunque, osservato, nella misura in cui ciò rileva sul piano della regolamentazione delle spese di lite della fase monitoria, che è infondata nel merito la doglianza facente leva sul fatto che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso sulla base di una documentazione inidonea a dimostrare il titolo giustificativo del credito allegato.  ###. 50 del D.Lgs. n. 385 del 1993 prevede, infatti, che: "la ### d'### e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 c.p.c. e anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido". 
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente. 
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B., riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. 
Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. 
In fase monitoria (come anche nel presente giudizio d'opposizione) parte ricorrente (odierna opposta) ha prodotto, con il documento n. 1 il contratto intercorso con il debitore principale, nonché, con il documento n. 2, l'estratto conto, al 20.1.2017, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, con inclusa la dichiarazione che il credito è vero e liquido e dell'adeguamento, sul fronte della capitalizzazione degli interessi debitori, alla delibera ### del 9.2.2000. 
Deve, poi, rammentarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'inadempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ. Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). 
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore (l'attore in senso sostanziale, l'odierno opposto) è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. 
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa. 
Ciò posto, nella presente sede, la parte opposta ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo a carico dei signori ### (c.f.: ###) - nata a #### il ### - e ### (c.f.: ###) - nato a ### il ### -, quali garanti della società ### s.r.l., debitrice dell'opposta per la somma di euro € 351.920,39, pari alla scopertura del conto corrente alla data del 20.1.2017, con applicazione di interessi moratori, al tasso del 7,45 %, decorrenti dal 21.1.2017 al soddisfo.  ### e ricorrente nel giudizio monitorio - già in sede monitoria - ha prodotto e poi veicolato nel presente giudizio la seguente documentazione: 1) contratto apertura di credito su conto corrente; 2) certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, con inclusa la dichiarazione che il credito è vero e liquido e dell'adeguamento, sul fronte della capitalizzazione degli interessi debitori, alla delibera ### del 9.2.2000; 3) la fideiussione omnibus garanzia n. ### sottoscritta questa dagli opponenti odierni; 4) estratti conto; né gli opponenti hanno formulato specifiche e dirette contestazioni sulla contabilizzazione degli addebiti. 
Gli opponenti si sono limitati ad eccepire l'assenza di comunicazione periodica degli estratti da parte dell'### bancario ovvero a contestare genericamente il dovuto, omettendo però di contestare nel dettaglio il quantum del credito allegato. 
Tanto premesso e in relazione alla prova del credito esercitato giudizialmente dall'opposta nei riguardi degli odierni opponenti, va giudicata infondata l'eccezione di invalidità del contratto di fideiussione stipulato tra la ### di ### l'originaria titolare de creditor, da un lato, e ### e ### dall'altro. 
Al riguardo, la parte opposta ha versato in atti documento, datato 3.11.2020, relativo alla garanzia personale n. ###, in virtù del quale gli odierni opponenti hanno assunto l'obbligo solidale di garanzia del credito che l'### bancario avrebbe maturato nei riguardi di ### s.r.l., alla stregua della clausola di cui all'art. 1, secondo cui: “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”. 
Il contratto di fideiussione - stipulato il ### (la diversa data del 2008 essendo il frutto di un mero errore materiale in seno al ricorso monitorio) tra il creditore e i garanti ### e ### (e non anche ### come dedotto dagli opponenti), il debitore principale rimanendo estraneo al rapporto - regolarmente sottoscritto dagli opponenti odierni reca anche l'indicazione a lettere dell'importo massimo garantito da costoro pari ad euro 315.000,00 (a nulla rilevando il documento aggiuntivo prodotto nel presente giudizio e riferibile ad altro garante ### estraneo al giudizio), genera obbligazioni in capo ai fideiussori che si affiancano a quella gravante sul debitore principale (nella specie la ### S.r.l.), sì da aversi solidarietà passiva. Ciò al fine di consentire al creditore di disporre anche dei patrimoni dei fideiussori quale garanzia generica per una eventuale esecuzione forzata per espropriazione del proprio credito. 
Nel caso di specie, trattasi di una fideiussione omnibus, caratterizzata dall'impegno assunto da un soggetto (privato, società o altra banca) verso una banca, con cui il primo garantisce l'adempimento di tutti i debiti - compresi quelli che potranno sorgere successivamente al rilascio della fideiussione - che un terzo (beneficiario della garanzia, debitore principale della banca) risulterà avere verso la banca nel momento della scadenza pattuita, ovvero nel momento in cui la banca deciderà di recedere dal rapporto e domandare il saldo dei propri crediti. La fideiussione omnibus concretizza, in sostanza, una particolare ipotesi di fideiussione per obbligazioni future ex art. 1938 c.c., la cui specificità sta nel fatto che è futuro, rispetto al momento della conclusione del contratto di fideiussione, non solo il sorgere del credito, ma può essere futuro anche l'atto generatore del credito. Essa si caratterizza per una peculiare funzione economico-sociale, consentendo di evitare di dover richiedere una nuova garanzia ad ogni nuova operazione realizzata dall'obbligato principale, il che assume specifico rilievo nel settore dei rapporti bancari, favorendo l'accesso del terzo garantito alle più varie prestazioni bancarie di cui intenda avvalersi. Tale tipologia di fideiussione è stata oggetto di attenzione legislativa: il legislatore, infatti, è intervenuto nel 1992 per tutelare il fideiussore contro il rischio di ignoranza della effettiva espansione del totale dei debiti del soggetto garantito, modificando l'art. 1938 c.c. e subordinando la validità della fideiussione alla specificazione dell'importo massimo garantito. 
Orbene, il contratto di fideiussione de quo è stato stipulato per un importo massimo di € 315.000,00 (come su riferito), così come risultante dal documento n. 3 del fascicolo della fase monitoria veicolato nel presente giudizio d'opposizione e reca la sottoscrizione di entrambi gli opponenti. 
Gli odierni opponenti e convenuti in senso sostanziale hanno lamentato, in ordine alla sottoscrizione della garanzia, l'assenza di firma da parte del funzionario bancario, e, quindi, sollevato eccezione di nullità per difetto di forma. 
Al riguardo, la ### I della Corte di cassazione ha ribadito un precedente orientamento secondo il quale “Il contratto cosiddetta monofirma è valido. I contratti bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, pertanto, non sono nulli per difetto della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (Cass., Sez. I, 30/06/2023, n.18590) e tra questi la stessa produzione in giudizio del documento. 
Con riferimento, poi, all'eccezione di nullità della fideiussione perché stipulata a valle di una intesa anticoncorrenziale - raggiunta in sede ABI e integrante, quali condizioni generali, i contratti con l'utenza del singolo ### di credito - devesi rilevare che di essa il Tribunale adito può conoscere in ragione del fatto che la nullità è stata veicolata in via di eccezione, sicché di essa occorre compiere solo una valutazione in via incidentale; diversamente, laddove fosse stato necessario in via principale e non incidentale, conoscere di intesa anticoncorrenziale la competenza sarebbe stata della ### specializzata per le imprese.  ### di nullità è infondata; giova evidenziare che, il provvedimento della ### di ### di accertamento dell'intesa concorrenziale menzionato dagli opponenti è stato adottato nel 2005 e che la garanzia personale prestata dagli odierni opponenti è sopravvenuta in data ###; a distanza di 8 anni dallo schema ABI menzionato nel provvedimento sanzionatorio della ### d'### e di 5 anni da quest'ultimo, invero chiaramente riferibile ai contratti di garanzia sottoscritti tra il 2002 ed il 2005; in altri termini, gli opponenti avrebbero dovuto provare il fatto impeditivo della pretesa attorea, oggetto della eccezione avanzata; più nel dettaglio:, l'arco temporale intercorrente tra l'illecito antitrust (2002) e il contratto di fideiussione (2010) di cui si censura la nullità è tale da imporre agli opponenti la prova di una ulteriore intesa anticoncorrenziale o, comunque, della adesione della ### contraente all'intesa sanzionata; a siffatto onere gli opponenti si sono sottratti. 
Dalle superiori considerazioni discende l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta. 
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, confermato. 
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale di cui alle tabelle 2014-2018, in ragione della natura delle questioni trattate, seguono la soccombenza, sicché ### e #### devono essere condannati al pagamento di esse - liquidate in dispositivo - in favore di ### S.R.L., e per essa di ### S.R.L., parte opposta P.Q.M.  il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di ### dott. U. ### sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 113/2021 R.G. promossa da ### (c.f.: ###) - nata a #### il ### - e ### (c.f.: ###) - nato a ### il ### - entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura in atti, parti opponenti, contro ### Formattato: ### al centro
Formattato: #### riga: 1,25 cm s.r.l., con socio unico, C.F. P.I. Reg. Imprese di ### n. ### con sede in ### (prov. di ###, ### n. 1, in persona del suo legale rappresentante in carica, Dott.ssa ### e per essa proposto da ### S.r.l., in persona del Suo leg. rapp. p.t., Dott. ### con sede ####### n. 16 - P.I. e C.F. ###, quale mandataria con rappresentanza in forza di procura per atto a rogito ### di ### del 18.12.2019 (Rep. n. 55730 - Fasc.  41254, registrato a ### il ### al n. 17833 serie ### - ###1) della società ### S.P.A. con unico socio (già ### S.p.A.), con sede #######, ### 1, capitale sociale euro 71.817.500,00 interamente versato, numero di codice fiscale e iscrizione al ### di ####, R.E.A. n. TV-###, (precisandosi che la società "### S.p.A.", con sede ###, codice fiscale e iscrizione al ### di ### n. ###, R.E.A.  n. TV-279905, si è fusa per incorporazione nella società "#### S.P.A.", giusta atto di fusione del ### di ### in data 26 ottobre 2020 rep. n. 54597/###, registrato a ### il 26 ottobre 2020 n. 29243 serie ###- ###2), quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di ### S.r.l., giusta procura per atto a rogito ### di ### del 9.12.2019 (Rep. n. 28365/12029, registrato a ### il ### al n. 50268 serie ### - All.3), ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa in virtù di procura speciale autenticata nella firma per atto a rogito del notaio ### in data ### (Rep n. 71029 Racc. 26678 registrata a ### il ### al n. 7462 - All.4), dagli avv.ti ### (il quale dichiara il seguente codice fiscale: ### e la seguente #### e ### (la quale dichiara il seguente codice fiscale: ### e la seguente ####), ed elettivamente domiciliat ###studio in ### di #### alla ### 358, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazione presso le seguenti pec, parte opposta, così provvede: a) rigetta l'opposizione; b) conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto; c) condanna ### e ### al pagamento in solido tra loro delle spese di lite in favore di ### S.R.L., e per essa #### S.R.L., che liquida in € 5.737,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa. 
Messina, il #### di ### dott. ### 

causa n. 113/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Scavuzzo Ugo

M

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5282/2022 del 14-12-2022

... un'area residuale di un suolo oggetto di occupazione provvisoria da parte della ### occupazione poi, negli anni ottanta, formalizzata su una minore consistenza. Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 16 - ### quanto riferito dal teste “il terreno era condotto in affitto da tale ### prima il padre, poi il figlio”, ed il ### aveva a sua volta dei subaffittuari, tra cui ### che occupava il suolo in forza di un rapporto con il ### Il medesimo teste ha altresì riferito di aver conosciuto l'appellante incidentale nel corso dei sopralluoghi eseguiti per conto della mostra negli anni 1997/1998, testualmente aggiungendo: “l'### mi risulta essere subaffittuario del ### e pagare un canone a quest'ultimo. Con alcuni subaffittuari fu possibile sanare la situazione facendo dei contratti diretti tra gli interessati e la ### In particolare ciò accadde con la ### di ### e ### con i f.lli Napolitano. Con l'### non fu possibile raggiungere un accordo perché il canone preteso dalla mostra era maggiore di quello versato al ### e perciò non conveniva all'### Proprio io mi recai sul posto e contattai l'### per un eventuale accordo ripeto nel 1998 o comunque contestualmente (leggi tutto)...

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Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 1 - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ssa ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr.ssa ### - ### relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.371/2016, riservata in decisione, all'esito dell'udienza del 15 giugno 2022 - celebrata nella forma della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, commi 2 e 4, del D.L. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, come prorogato dall'art.16 del decreto legge n.228 del 2021- con ordinanza resa in data 15 giugno 2022 e comunicata in data 17 giugno 2022, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.  per il deposito degli scritti conclusionali e vertente ### d'### s.p.a. ( partita IVA e ### al Registro delle ### di Napoli n.###) rappresentata e difesa dall'avv. ### attrice in riassunzione Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 2 - CONTRO ### cod. fisc. ###; ### cod.  fisc. ### ; ### fisc. ### ; i suddetti anche nella qualità di eredi della loro genitrice e coniuge del de cuius #### nata a Napoli il ### e deceduta ivi il ###; nonché ### cod. fisc. ###, tutti nella qualità di eredi dell'originario appellato #### nato a Napoli il ### ed ivi deceduto ab intestato il ###, rapp.ti e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ### - #### - e dall'avv. #####, anche disgiuntamente.   ###' ### CONVENUTI in riassunzione nonché ### cod. fisc. ###, in qualità di erede di ### in riassunzione CONTUMACE Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con sentenza n. 10476/2006, il Tribunale di Napoli, provvedendo sulle domande proposte dalla ### d'### s.p.a. nei confronti di ### - volte a veder dichiarare l'occupazione sine titulo ad opera del convenuto dell'immobile sito in Napoli, alla via ### n.10; dichiarare l'acquisto in favore dell'attrice della proprietà delle costruzioni ivi realizzate, senza autorizzazione e a spese proprie del convenuto; ordinare il rilascio dell'immobile abusivamente occupato, libero da persone e vuoto da cose, nella piena disponibilità della ### d'### s.p.a.; condannare il convenuto al pagamento della somma di € 133.312,96 a titolo di indennità di occupazionenonché sulla domanda riconvenzionale proposta da ### volta a veder dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di ### dell'area di circa 520 mq sita in Napoli, alla via ### n. 10, rigettava sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale. 
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 3 - Segnatamente, il Giudice di prime cure riteneva che dalla prova testimoniale espletata, mediante l'escussione del testi #### e ### tutti dipendenti della società attrice, risultasse confermato che l'area occupata da ### faceva parte di una più estesa consistenza concessa in locazione a ### in un primo periodo, dall'inizio degli anni settanta al 1978, per coltivarla, e dal ### subaffittata, su concessione dello ### ad altri soggetti, tra cui proprio ### successivamente, a partire dall'anno 1982, secondo quanto ritenuto dal Tribunale, tale area era stata locata dalla ### sempre a ### perché fosse utilizzata per finalità commerciali, “con facoltà per il ### di cessioni parziali della predetta area, cessioni che in effetti il ### aveva effettuato subaffittando parte di tale area ad altri soggetti tra i quali l'Esposito”.   Sulla scorta di tale premessa, il Tribunale partenopeo riteneva che ### detenesse l'area sita in Napoli, alla via ### n.10, in virtù della cessione effettuata da ### che a sua volta risultava essere, ancora, conduttore della più ampia consistenza contraddistinta al catasto del Comune di Napoli dalle particelle 58 e 60 del foglio di mappa n. 21, di proprietà della ### d'oltremare s.p.a. 
Pertanto, se era da escludersi la fondatezza della domanda principale, non potendo l'occupazione dell'### essere considerata sine titulo, del pari andava rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, che, in quanto detentore qualificato dell'area, in difetto di prova di atti di interversione, non poteva aver esercitato un possesso utile ad usucapire la proprietà della frazione occupata.  2. Con sentenza n.2826/2012, la Corte d'appello di Napoli, provvedendo sugli appelli principale e incidentale proposti dalla ### d'oltremare s.p.a. e da ### avverso la sentenza di primo grado, rigettava l'appello principale ed accoglieva, per quanto di ragione, l'appello incidentale, dichiarando, in riforma della sentenza impugnata, avvenuto l'acquisto della proprietà in favore di ### a seguito di usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., dell'area di circa 520 mq sita in Napoli, alla via ### n. 10, individuata al catasto terreni di Napoli alla partita 3013, Chiaia, foglio 205, p.lla 60. 
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti a fondamento della pronuncia, la Corte distrettuale, dopo aver escluso che l'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla ### fosse Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 4 - qualificabile in termini di rei vindicatio, definendola, piuttosto, come un'azione di natura personale e meramente restitutoria, rilevava, in ordine al primo motivo di impugnazione proposto dalla ### - teso a denunciare una violazione dell'art. 112 c.p.c- che l'esistenza di un titolo detentivo era stata allegata proprio dalla difesa della ### nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c., per contrastare le deduzioni istruttorie articolate dall'### al fine di suffragare la domanda riconvenzionale di usucapione. 
La Corte, tuttavia, riteneva fondati i rilievi critici mossi dall'appellante incidentale alla valutazione delle prove compiute dal Giudice di prime cure, assumendo che la ### non avesse, difformemente da quanto opinato dal Tribunale, offerto idonea prova dell'esistenza di un rapporto di subaffitto, non potendo a tanto valere né le dichiarazioni rese dall'### in sede di libero interrogatorio, né i documenti esibiti dal teste ### all'udienza del 5.2.2002, trattandosi di produzione proveniente da “soggetto non legittimato” e avvenuta ampiamente oltre i termini di decadenza di cui all'art. 184 c.p.c., assegnati all'udienza del 28.10.1999. 
Quanto poi alle deposizioni testimoniali, il teste ### aveva reso dichiarazioni generiche, dichiarando che il terreno era stato concesso in fitto a ### dal 1970 circa, con facoltà di subaffittare l'area per attività diverse, e che il ### si sarebbe lamentato con lui del comportamento del subaffittuario, senza specificare chi fosse; le dichiarazioni rese dal teste ### in ordine alla partecipazione dell'### in tale sede qualificatosi come subaffittuario, ad un incontro avvenuto in data ###, finalizzato ad identificare i soggetti aventi titolo ad indennità dalla ### di Napoli, che aveva avviato procedura di esproprio delle aree in zona, non potevano assumere valenza decisiva, “non potendosi escludere che la qualifica soggettiva affermata allora dall'### tenuto conto della finalità dell'incontro, fosse funzionale a vantare un titolo, in realtà inesistente, che lo legittimasse ad accampare pretese e indennizzi”; il teste ### responsabile dell'### dell'### aveva dichiarato che l'### occupava il suolo in forza di un rapporto intercorrente con il ### e che il convenuto gli risultava essere subaffittuario del ### e pagare un canone a quest'ultimo, senza Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 5 - specificare, tuttavia, “la fonte ove avrebbe acquisito la conoscenza delle circostanze riferite”. 
Ritenuta, per converso, la persuasività delle deposizioni testimoniali rese dai testi indicati dall'##### e ### e ritenuta non dimostrata la corresponsione di un corrispettivo per la detenzione, né al ### né alla ### accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dall'### nei termini sopra precisati .  3. Con sentenza n. 18896 del 2015, la Corte di Cassazione, provvedendo sul ricorso proposto dalla ### d'### s.p.a., avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2826/2016, accoglieva il primo ed il secondo motivo di ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa, anche per la pronuncia in ordine alle spese relative al giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. 
In particolare, la Suprema Corte, nel ritenere la fondatezza del primo motivo impugnazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, evidenziava che la Corte partenopea - per stabilire se ### fosse un subaffittuario, come dedotto dalla ### o avesse il possesso ad usucapionem del fondo - aveva a disposizione le deposizioni dei testi ### e ### Il primo di essi aveva riferito di aver sentito ### dichiararsi subaffittuario del fondo; il secondo aveva dichiarato di “sapere che ### era subaffittuario”.   La Corte d'appello, nel reputare irrilevanti tali prove, affermando che “l'### avrebbe potuto rendere una dichiarazione falsa per ottenere indennizzi non dovutigli” e che il teste ### non aveva riferito la fonte della sua conoscenza, aveva speso motivazioni illogiche. 
La prima motivazione era illogica perché qualsiasi persona le cui dichiarazioni sono riferite da un testimone potrebbe in realtà mentire, e su qualsiasi cosa: quel che infirma una testimonianza de relato non è l'astratta possibilità che il terzo abbia mentito, ma l'esistenza di concreti elementi oggettivi dai quali desumere la falsità delle dichiarazioni riferite de relato. 
La Corte d'appello avrebbe potuto dunque trascurare la deposizione ### solo indicando per quali elementi concreti ed oggettivi doveva ritenersi inveritiera la Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 6 - dichiarazione di ### riferita dal testimone, e non già argomentando sulla mera “possibilità” che ### avesse mentito dichiarandosi subaffittuario. 
Non meno illogica era la motivazione con cui la Corte d'appello aveva svalutato la deposizione del teste ### A quel testimone la Corte d'appello non aveva creduto, poiché non aveva riferito la fonte di quanto dichiarato al giudice (l'essere, cioè, ### un subaffittuario). Risultava tuttavia dagli atti che il teste ### nulla aveva detto sulla fonte della sua conoscenza perché nessuno glielo aveva chiesto. 
La Corte distrettuale era pertanto incorsa in una evidente contraddizione logica, ritenendo inattendibile un testimone che non aveva riferito in ordine a circostanze che mai gli erano state chieste: se infatti il giudice ritiene decisiva la conoscenza di una circostanza sulla quale formalmente il testimone non era chiamato a riferire (perché non compresa nei capitoli ammessi), l'ordinamento gli accorda il potere di rivolgere al testimone “tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti” (art.253, comma 1, c.p.c.), come pure di richiamare il testimone già escusso, non essendo il giudice un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone. 
La sentenza veniva dunque cassata con rinvio su questo punto, dovendo il giudice di rinvio attenersi al seguente principio: “ se un testimone nulla riferisce su circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda, ma che non formarono oggetto dei capitoli ammessi, il giudice non può, senza contraddirsi, dapprima omettere di formulare al testimone qualsiasi domanda a chiarimento, e quindi rigettare la domanda ritenendo rilevanti e non provate le circostanze taciute. 
Del pari, la Corte di legittimità accoglieva il secondo motivo di ricorso proposto dalla ### d'### s.p.a., con cui era stata denunciata sia una violazione di legge, che un vizio di motivazione, per aver errato la Corte d'appello nell'escludere dal novero delle prove i documenti prodotti da uno dei testimoni, ed acquisiti dal Tribunale. 
Il giudice di primo grado aveva ordinato l'acquisizione agli atti dei documenti utilizzati da un testimone per aiuto alla memoria; la Corte d'appello aveva invece ritenuto quei documenti inutilizzabili perché acquisiti dopo lo spirare del termine per le richieste istruttorie. 
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 7 - Tuttavia, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, il provvedimento con cui il giudice acquisisce documenti da un testimone va qualificato come ordine di ispezione del documento (art.118 c.p.c.) rivolto d'ufficio ad un terzo (il testimone), come tale non soggetto ad alcuna decadenza. Era dunque, fuori luogo qualsiasi riferimento all'art. 345 c.p.c. ed alla tempestività della loro produzione.  ### trattandosi di prova acquisita d'ufficio, le parti avrebbero potuto chiedere di essere ammesse alla prova contraria resa necessaria dall'acquisizione d'ufficio: ma non avendolo fatto, restava ormai preclusa ogni questione al riguardo. 
Anche sotto questo aspetto la sentenza veniva dunque cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, la quale nel riesaminare il caso avrebbe dovuto attenersi al seguente principio di diritto: “è consentito al giudice ordinare al testimone, ai sensi dell'art. 118 c.p.c., di consentire l'ispezione di documenti utilizzati per aiuto alla memoria, che restano in tal caso acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono utilizzabili ai fini del decidere, quand'anche l'acquisizione avvenga dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie, salvo il diritto delle parti di essere ammesse alla prova contraria resa necessaria dalla acquisizione d'ufficio”.  4. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto il giudizio, ai sensi dell'art.392 c.p.c., al fine della celebrazione della fase di rinvio, l'originaria appellante principale, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello proposto e delle domande così come proposte nel giudizio di primo grado.  5. Si sono altresì costituiti in giudizio ##### e ### quali eredi di ### mentre ### che pure è stato evocato in giudizio in tale qualità ed in tale qualità ha partecipato al giudizio di Cassazione, è rimasto contumace.  6. Tanto debitamente premesso, preliminarmente mette conto rilevare - al fine di delineare l'ambito del sindacato devoluto a questa Corte distrettuale, nel presente giudizio rescissorio, alla luce delle contestazioni mosse dalla difesa degli ### - che la pronuncia rescindente della Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado, accogliendo integralmente il ricorso proposto dall'odierna riassumente ### d'oltremare s.p.a. 
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 8 - Invero, in base agli artt. 342 e 346 c.p.c., da un lato, e agli artt. 324 c.p.c., e 2909 c.c., dall'altro, valevoli per l'intero sistema delle impugnazioni, l'effetto devolutivo al giudice successivo è segnato dalla iniziativa delle parti nella delimitazione del materiale cognitivo e dell'oggetto sostanziale della lite, che determina la progressiva formazione della cosa giudicata, in cui si inserisce il giudizio di rinvio nella sua veste rescissoria del giudizio di cassazione. ( Cass.n. 13358/2014). 
Per arrivare alla pronuncia di accoglimento o rigetto, il giudice del rinvio, allora, deve fare i conti con quanto fissato nel corso dei primi due gradi di giudizio in aggiunta al giudizio di cassazione e rilevare quanto oramai passato in giudicato, poi deve passare a statuire - nei limiti segnati dalla pronuncia di legittimità che ha effetto vincolante - sulle questioni oggetto del ricorso accolto e con riferimento alle quali è stato disposto il rinvio, oltre a quelle che ne dipendono per effetto del cosiddetto effetto espansivo interno (art. 336 c.p.c., comma 1). 
In riferimento all'oggetto del giudizio di rinvio propriamente rescissorio, la regola generale è dunque che al giudice del rinvio è devoluto il riesame della causa limitatamente alle parti della sentenza d'appello impugnate dalla parte soccombente e che, a seguito dell'accoglimento del ricorso, la sentenza rescindente della Cassazione ha cassato, disponendo il rinvio. La sentenza rescindente, quindi, costituisce la misura del giudizio di rinvio. Così che, alla cassazione totale segue un giudizio di rinvio equivalente a quello del giudizio che ha messo capo alla sentenza caducata. In ipotesi di cassazione parziale, al giudice del rinvio saranno devoluti solo i capi di sentenza annullati dalla Cassazione, oltre i capi da essi dipendenti ai sensi dell'art. 336 c.p.c..  ### è pure che, nella devoluzione del capo annullato, la sentenza rescindente fissa con il principio di diritto la premessa maggiore del sillogismo giudiziale, a carattere vincolante (salvo lo ius superveniens retroattivo) per il giudice del rinvio, al quale demanda la premessa minore costituita dalla quaestio facti, delegando il compimento delle attività consequenziali precluse alla Corte di legittimità; il principio di diritto, alla base del motivo di ricorso accolto dalla sentenza rescindente, “funziona come giuntura tra la fase di cassazione e la fase di rinvio”. 
Sulla scorta di tali premesse sistematiche, deve ritenersi escluso dalla delibazione di questa Corte il primo motivo di appello principale, teso a protestare la violazione del Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 9 - principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per aver il Giudice di prime cure, qualificando ### come un subaffittuario, riconosciuto allo stesso un bene della vita non richiesto né in via di azione né tanto meno in via di eccezione, in tal modo rilevando d'ufficio un'eccezione in senso stretto, interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle parti ed alterando gli elementi di identificazione dell'azione e dell'eccezione (petitum e causa petendi). 
Tale motivo di impugnazione, infatti, è stato rigettato dalla Corte d'appello di Napoli con la precitata sentenza n. 2826/2012, con statuizione che, non essendo stata attinta da ricorso in cassazione, deve ritenersi coperta da giudicato interno. 
Del pari devono ritenersi coperte da giudicato interno, in difetto di impugnazione per cassazione, in via principale o incidentale, sul punto, della sentenza n.2826/2012, la qualificazione contenuta nella predetta sentenza dell'azione intrapresa dalla ### in termini di azione personale di restituzione, e non di azione reale di rivendicazione come pure l'accertamento, contenuto nella sentenza di di primo grado, non gravata sul punto da appello principale o incidentale, della titolarità in capo alla ### d'### s.p.a. della consistenza oggetto di causa .  7. Ragioni di priorità logico giuridica impongono poi il preventivo esame, nel rispetto dei principi di diritto impartiti dalla Suprema Corte nella pronuncia rescindente, dell'appello incidentale proposto da ### e coltivato nella presente fase di rinvio dai suoi eredi ##### e ### teso a censurare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10476/2006, nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da ### avente ad oggetto l'acquisto per usucapione della proprietà dell'area di mq 520, alla via ### n. 10, in catasto terreni di Napoli part. 3013, sezione ### fol. 205, p.lla 60, oggetto di causa. 
Infatti, ove dovesse escludersi in capo all'### la qualità di subaffittuario e quindi detentore, risulterebbe assorbito l'esame del secondo motivo dell'appello principale, teso a protestare la cessazione del rapporto di subaffitto nel 1984, essendo cessato il rapporto principale di locazione tra la ### d'### s.p.a e ### alla scadenza contrattualmente fissata del 30.6.1984. 
Orbene, rivalutate le risultanze istruttorie, sia testimoniali che documentali, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, si rivelano ampiamente infondate Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 10 - le ragioni di censura esposte da ### avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva qualificato in termini di detenzione, anziché di possesso ad usucapionem, la relazione di fatto intercorrente tra l'### e l'area oggetto di contesa. 
A dire dell'appellante incidentale, infatti, l'originario affittuario ### mai aveva considerato inclusa nel proprio contratto di affitto la consistenza oggetto di causa e mai ne aveva assunto il possesso o la detenzione, avendo piuttosto suggerito all'### suo amico di occuparla ed utilizzarla per la sua attività. 
Peraltro, l'affitto da parte del ### nato nel 1899, era venuto a cessare nel marzo del 1978, allorquando la provincia di Napoli si immetteva nel possesso di tale fondo con contestuale rilascio da parte dell'affittuario. Solo in data ###, la ### d'oltremare, stante l'avvenuta restituzione dei terreni da parte della provincia di Napoli, aveva stipulato un nuovo contratto di fitto con ### ma per un'area ben più circoscritta di quella locata negli anni settanta - come evincibile dall'esame del contratto esibito dal teste ### locazione che, per stessa ammissione dell'appellante principale, era venuta a cessare nell'anno 1984. Pertanto, avendo L'### continuato ad occupare ininterrottamente l'area in questione tra il 1978 e il 1982, risultava evidente che in quel periodo alcun rapporto di sublocazione poteva essere intercorso tra il ### e l'####, quindi, risultava essersi verificata quantomeno per il decorso del termine ventennale tra il marzo 1978, epoca in cui il ### aveva rilasciato il fondo in favore della provincia, e l'8.1.1999, data di notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, primo intempestivo atto interruttivo del termine per usucapire posto in essere dalla ### d'oltremare dal 1978 in poi.   A conferma del possesso uti dominus dell'area andavano poi considerati “l'inesistenza di pagamento a chichessia a titolo di canone di locazione o altro”, l'avvenuta edificazione di un capannone in lamiera e, nel 1978, dopo la stipula del contratto di utenza ### di un fabbricato in muratura e di altri capannoni, oltre che della recinzione dell'intera area di mq 520 chiusa con un cancello, opere che, oltre ad essere confermative del possesso uti dominus, denotavano una interversio possessionis, che Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 11 - trovava ulteriore conferma nel documento ex adverso evocato, e cioè il verbale del marzo 1978. 
I rilievi che precedono, all'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie sulla scorta dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, non possono in alcun modo essere condivisi, dovendo ritenersi l'infondatezza dell'appello incidentale per avere la ### d'oltremare s.p.a. idoneamente assolto all'onere probatorio, su di essa incombente, in ordine all' esistenza di un'ipotesi di detenzione, promanando il potere di fatto esercitato sul bene dall'### da un contratto ad effetti obbligatori. 
E' vero, in linea di principio, che l'articolo 1141 c.c., al primo comma, stabilisce che "si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto", presunzione quindi insita proprio nell'esercizio di detto potere fattuale (cfr. p. es . Cass. sez. 2, 2 dicembre 2013 n. 26984, Cass. sez. 6-2, ord. 5 aprile 2011 n. 7757, Cass. sez. 2, 4 aprile 2006 n. 7817 e Cass. sez. 2, 27 maggio 2003 n. 8422); tale presunzione, però, sulla scorta della medesima previsione normativa, è senz'altro superabile dalla prova contraria il cui contenuto risiede nella dimostrazione che l'esercizio del potere di fatto discende da una mera detenzione ("prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione"). ( cfr. in termini, di recente, Cass. sez. 3, sentenza n. 14640 del 13/06/2017 ) Integra dunque un principio pacifico l'affermazione secondo cui quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso; per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della "possessio ad usucapionem". ( Cass. sez. 2, ### 26984 del 02/12/2013 ). 
Pertanto, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; sul convenuto grava invece l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 12 - un diritto di carattere soltanto personale. ( Cass. sez. 2 ordinanza n.22667 del 27.9.2017). 
Nel caso di specie, tale prova appare ampiamente assolta dall'appellante principale. 
Depongono univocamente in tal senso sia le emergenze del testimoniale raccolto che le risultanze documentali acquisite agli atti, la cui piena utilizzabilità è stata affermata dalla Suprema Corte in accoglimento del secondo motivo di ricorso, quali il verbale di occupazione, relativo agli accessi eseguiti sia in data 28 febbraio 1978 che in epoca successiva, ed il contratto di locazione del 15.9.1982. 
In particolare, il precitato verbale di occupazione risulta redatto da funzionari dell'amministrazione provinciale di Napoli in occasione dell'occupazione temporanea di un'area di mq 13.417 facente parte della consistenza riportata al catasto del Comune di Napoli al foglio 205, partita catastale 3013, particella catastale 60 alla ditta “ ### d'### e del ### nel mondo”. Da quanto si evince dal predetto verbale, i funzionari della ### rinvenivano in loco, in data 28 febbraio 1978, il geometra ### escusso pure come teste, secondo quanto si dirà infra in rappresentanza della ### d'### e ### e ### in qualità di “locatari dei suoli oggetto della presente procedura assistiti dall'ing. ### Mare”. 
Quanto al suolo concesso in fitto a ### che in questa sede ###nome e per conto dei propri assistiti, evidenziava che il “ suolo concesso in fitto al sign. ### è stato da questi subaffittato a diverse altre persone che ivi esercitano attività varie come precisato negli stati di consistenza, intorno alle quali orbitano numerose persone.” Dopo aver reclamato, mediante il ### “ la determinazione e la liquidazione di tutte le indennità, a qualsiasi titolo spettanti a tutti gli interessati..”, il ### testualmente indicava “i subaffittuari di parte del fondo a lui locato dall'### Mostra” tra cui, al numero 3), “### officina autocarrozzeria” . 
Il medesimo ### unitamente ad altri subaffittuari indicati nel corso del precedente accesso dal ### presenziava poi al successivo accesso del 7 marzo 1978, nel corso del quale veniva rappresentato ai funzionari della provincia lo svolgimento di attività lavorativa ad opera dei detentori delle singole porzioni immobiliari con Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 13 - conseguente disponibilità al rilascio della materiale disponibilità dei fondi solo dopo la liquidazione delle indennità a ciascuno spettanti; cosicché i rappresentanti dell'amministrazione provinciale procedevano “all'occupazione legale dell'immobile anzidetto, limitatamente alle parti condotte dai costituiti che restano nel possesso materiale delle stesse, stante il loro atteggiamento e la loro attività innanzi dichiarata”. 
Appare evidente dalla lettura del predetto verbale che la qualità di subaffittuario veniva affermata non solo dal medesimo ### ma anche da ### che con ogni evidenza non aveva uno specifico interesse a dichiarare che ### fosse uno dei suoi subaffittuari. Tali dichiarazioni venivano poi rese alla presenza del legale rappresentante della ### lo svolgimento dell'attività di officina di autocarrozzeria, ad opera del subconduttore, era pertanto pienamente noto alla proprietaria e dalla essa assentito, in ragione della facoltà concessa al conduttore di sublocare singole porzioni del fondo. Il verbale del 7 marzo 1978, poi - costituente parte dell'unitario documento intitolato “verbale di occupazione”, prodotto dal teste ### contenente verbalizzazione dei diversi accessi eseguiti dai funzionari provinciali - reca sottoscrizione sia di ### che di ### risultando pertanto palesemente smentita la ricostruzione, ventilata dagli appellanti incidentali in comparsa conclusionale, secondo cui avrebbe presenziato agli accessi esclusivamente ### persona diversa dall'appellante incidentale.  ### fosse un subaffittuario del ### emerge poi con univoca evidenza dalle deposizioni dei testi ### e ### ampiamente congruenti con le risultanze documentali finora esaminate. 
In particolare ### escusso all'udienza del 5 febbraio 2002, ha testualmente riferito: “### dipendente della ### d'### dal gennaio 1970 quale responsabile dell'ufficio tecnico. Premetto che il terreno per cui è causa faceva parte di una maggiore consistenza concessa in affitto a ### dico ### con facoltà di subaffitto, alla morte del quale è subentrato il figlio, a sua volta di nome ### Il terreno fu oggetto di esproprio da parte della ### di Napoli, con atto provvisorio che riguardava l'intera area. Dopo l'identificazione degli spazi effettivamente da utilizzare la ### come è prassi, ha restituito le aree rimaste Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 14 - libere, tra queste anche l'area già condotta dal ### Ciò è accaduto nel 1978. Dopo la restituzione da parte della ### di parte dei suoli alla ### d'### il ### stipulò un nuovo contratto di affitto intorno al 1980. ### in effetti non utilizzava in proprio il suolo in quanto era autorizzato a subaffittare. Ho conosciuto l'### in occasione di un incontro avuto con la proprietaria, cioè l'### rappresentata da me e i conduttori ed i rappresentanti della ### al fine di identificare le attività e i soggetti aventi diritto ad eventuali indennità. Di tale incontro è stato redatto verbale di occupazione in data ### che esibisco in copia. In tale sede il ### si dichiarò conduttore precisando di aver dato in subaffitto a diverse altre persone tra le quali l'### che a sua volta si riconobbe subaffittuario del #### corrispondeva un canone alla ### non so se l'### corrispondesse o meno un canone al ### Ho assistito, come già detto, all'incontro del 28.2.78 e alla mia presenza il ### si qualificò conduttore e l'### subaffittuario del ### Di tanto si è dato atto nel verbale che esibisco, sottoscritto da tutte le parti presenti, anche dall'### ed anche da me per la ### d'Oltremare”. Appare evidente che il teste, nel porre riferimento al verbale del 28.2.78, data del primo accesso, non potesse che riferirsi all'integrale verbale, versato in atti, delle operazioni di occupazione, svoltesi durante più accessi, tra cui appunto quello del 7 marzo 1978, a cui presenziava ### Il medesimo teste ha poi utilizzato, in aiuto della memoria, il contratto di locazione del 15.9.1982, intercorso tra la ### d'### e ### nato il ### - la cui utilizzabilità ai fini della decisione è stata pure sancita dalla Corte di Cassazione in cui risulta precisato che, essendo intervenuto avviso di occupazione per esproprio della particella n. 58 del foglio di mappa 21, per la costruzione dell'edificio scolastico ### di ### non essendo stata ancora eseguita la materiale occupazione dell'area predetta, il ### aveva “assunto la riconduzione del fondo del fondo rappresentato dalle particelle 60 e 58 per complessivi mq 5.500”, essendosi “concordato di prorogare il contratto di affitto per la durata di anni due a partire dal 20 luglio 1982 al 30 giugno 1984 dietro corrispettivo di un canone di locazione di £ 3.720.000 annui, pagabili in due rate anticipate”, ferma la possibilità Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 15 - di anticipata risoluzione limitatamente alla parte soggetta ad espropriazione nel caso di intervento del decreto di esproprio. 
Nel medesimo contratto, costituente evidentemente proroga del precedente, restava fissata “la durata dell'affittanza in anni due dal 20/7/82 al 30/6/84 con un canone di £ 3.720.000 annui pagabili in due rate semestrali anticipate”, aggiungendosi, all'art.  4, conformemente a quanto riferito dal teste ### anche con riferimento al contratto originario, che “la superficie di cui sopra potrà essere utilizzata dal ### per attività commerciali e viene data in affitto con espresso divieto di cessioni del contratto medesimo. Il sign. ### è però autorizzato ad effettuare cessioni parziali, rimanendo tuttavia sempre unico diretto responsabile del presente contratto e dei patti in esso contenuti”.  ### da quanto dedotto dall'### - con argomentazioni comunque irrilevanti, ove si consideri la comprovata concessione della detenzione del fondo ad ### ad opera del ### ab origine affittuario, in data antecedente alla proroga contrattuale del 1982 - dal contratto in oggetto, del 1982, e stipulato dal subaffittante ### nato il ###, non è alcun modo inferibile che la consistenza concessa fosse diversa da quella originaria, e non includesse quella detenuta da ### ivi discorrendosi di “riconduzione del fondo rappresentato dalle particelle 60 e 58 per complessivi mq 5.500” e di “proroga del contratto di fitto”. 
La maggior consistenza indicata nel verbale di occupazione, peraltro, era dichiaratamente comprensiva non solo dell'area concessa in locazione a ### e da lui subaffittata, ma anche di quella concessa al diverso locatario ### Completa il quadro istruttorio, inoltre, la deposizione del teste ### escusso alla medesima udienza del 5 febbraio 2002, che ha dichiarato di aver preso conoscenza diretta della vicenda oggetto di causa dal 1995, cioè da quando aveva assunto l'incarico di responsabile dell'### della società convenuta, avendo appunto appreso in tale veste che il terreno oggetto di causa faceva parte di un'area residuale di un suolo oggetto di occupazione provvisoria da parte della ### occupazione poi, negli anni ottanta, formalizzata su una minore consistenza. 
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 16 - ### quanto riferito dal teste “il terreno era condotto in affitto da tale ### prima il padre, poi il figlio”, ed il ### aveva a sua volta dei subaffittuari, tra cui ### che occupava il suolo in forza di un rapporto con il ### Il medesimo teste ha altresì riferito di aver conosciuto l'appellante incidentale nel corso dei sopralluoghi eseguiti per conto della mostra negli anni 1997/1998, testualmente aggiungendo: “l'### mi risulta essere subaffittuario del ### e pagare un canone a quest'ultimo. Con alcuni subaffittuari fu possibile sanare la situazione facendo dei contratti diretti tra gli interessati e la ### In particolare ciò accadde con la ### di ### e ### con i f.lli Napolitano. Con l'### non fu possibile raggiungere un accordo perché il canone preteso dalla mostra era maggiore di quello versato al ### e perciò non conveniva all'### Proprio io mi recai sul posto e contattai l'### per un eventuale accordo ripeto nel 1998 o comunque contestualmente agli altri accordi.” Tali deposizioni testimoniali, per la loro concordanza e la piena congruenza con il documentale in atti appaiono - in difetto di ragioni effettivamente idonee a minarne la credibilità, certamente non integrate esclusivamente dal rapporto di dipendenza dei testi con la ### d'### s.p.a. - senz'altro attendibili. 
Ciò tanto più ove si consideri che alcun effettivo apporto, ai fini della qualificazione come possesso o detenzione della relazione di fatto intrattenuta con la res, hanno arrecato le deposizioni dei testi indicati dall'### che hanno riferito di circostanze essenzialmente pacifiche, come la risalente occupazione del fondo ad opera dell'appellante incidentale e l'impiego dello stesso per lo svolgimento della sua attività di officina di carrozzeria. 
Deve dunque ritenersiall'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorieche il dante causa degli appellanti incidentali detenesse la res in contestazione, per effetto di un contratto di natura obbligatoria e comunque per effetto della permissio dell'affittuario ### inidonea a costituire fondamento per l'acquisto del possesso . 
Orbene, la materiale disponibilità della res nella quale il conduttore o il colono, come pure il comodatario, viene immesso, in esecuzione dei relativi contratti, ha natura di detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine e non di Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 17 - possesso, possesso che il detentore può, dunque, opporre al proprietario concedente solo nei modi previsti dall'art. 1141 c.c., in particolare assumendo e dimostrando un'intervenuta interversio possessionis. 
Ed è naturale, oltre che assolutamente pacifico in giurisprudenza, che siffatta interversione non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi: manifestazione, peraltro, che, dovendo essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, deve tradursi in atti di concreta opposizione all'esercizio del possesso, da parte dello stesso (confr. Cass. 8 marzo 2011, n. 5419; Cass. civ. 15 marzo 2010, n. 6237; Cass. civ. 29 gennaio 2009, n. 2392) ; tra tali atti, ove non accompagnati da altra manifestazione dotata degli indicati connotati dell'opposizione, non possono ricomprendersi ne' quelli che si traducano in una inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi in tal caso un'ordinaria ipotesi d'inadempimento contrattuale, ne' quelli che si traducano in ordinari atti d'esercizio del possesso, verificandosi in tal caso una mera ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. 
Orbene, dagli atti di causa non può in alcun modo desumersi una compiuta interversione del possesso, tale non potendo intendersi né il mancato pagamento del canone, dedotto dalla difesa dell'### né la protratta occupazione del fondo in epoca successiva alla cessazione del rapporto contrattuale principale, intercorrente tra la ### e ### - protrazione inidonea a modificare il titolo della disponibilità materiale (Cass. Sez. 2, ### n. 27432 del 30/12/2014, secondo cui la mera prosecuzione del pregresso rapporto di fatto, anche da parte degli eredi, non integra una idonea condotta del terzo, trattandosi di comportamento materiale neppure astrattamente idoneo a trasferire un diritto sul bene)- né la realizzazione del capannone, coperto con lamiera, di incerta datazione, strettamente funzionale allo svolgimento Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 18 - dell'attività assentita sul fondo in locazione, che era stato concesso al ### con facoltà di cessioni parziali, per lo svolgimento di attività di tipo commerciale. 
Se è vero, infatti, che "la interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali”, è necessario che “esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa", evenienza senz'altro non ravvisabile nel caso di specie, in cui risulta che, dopo un primo periodo di impiego dell'area nuda, il detentore provvide a dotarla di uno spazio coperto necessario allo svolgimento dell'attività di carrozzeria, pacificamente assentita, sia pur tacitamente, dalla concedente, come desumibile dal precitato verbale di occupazione (v. Cass. 2, n. 12968/06, nonché, tra le altre precedenti, Cass. 1802/95; Cass. sez. 2, ### n. 2390 del 13/11/1970). 
Difetta in buona sostanza una inequivoca e palese esternazione di pretese dominicali sul bene, trascendenti i limiti della detenzione, sia pur qualificata, come tali idonee ad integrare gli estremi di un atto d'interversione, comportante il mutamento della detenzione in possesso ai sensi dell'art. 1141 c.c., comma 2, dovendo senz'altro escludersi che le manifestazioni esteriori invocate dall'appellante incidentale denotino “in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa” (cfr., in termini Cass. Sez. 2, sentenza n. 12968 del 31/05/2006; nonché Sez. 2 - ordinanza n. 17376 del 03/07/2018). 
Del resto, secondo quanto riferito dal teste ### ancora nell'anno 1998, e cioè poco prima dell'introduzione del presente giudizio, l'### lungi dall'accampare prerogative di tipo petitorio in ordine alla consistenza utilizzata da epoca risalente, partecipava alle trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione con la concedente, non pervenendo ad un accordo in ragione dell'entità del canone preteso dalla proprietaria, superiore rispetto a quello pattuito con il ### Devono pertanto ritenersi pienamente condivisibili le conclusioni a cui è giunto il Tribunale di Napoli con la sentenza n.10476/2006 nel qualificare in termini di Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 19 - detenzione la relazione fattuale in oggetto, escludendo pertanto la ricorrenza di un idoneo possesso ad usucapionem e rigettando la domanda riconvenzionale proposta da ### volta a veder dichiarare l'intervenuto acquisto ad usucapionem della consistenza oggetto di causa. 
Da tanto consegue il rigetto dell'appello incidentale proposto da ### 8. Merita per converso emenda la sentenza gravata, in accoglimento del secondo motivo di appello principale proposto dalla ### d'### s.p.a., nella parte in cui ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per l'accoglimento della domanda di rilascio, in quanto il contratto di locazione del 15.9.1982 stipulato tra la ### ed il ### doveva ritenersi tuttora efficace, risultando “dagli atti e dalla prova testimoniale esperita” che lo stesso, che doveva avere la durata di anni due, si era prorogato tacitamente tra le parti, essendo succeduto nella conduzione dell'immobile il figlio di ### senza che fosse stato comunicato il recesso dal contratto.  ### quanto dedotto dalla ### con il secondo motivo dell'appello principale, intitolato “sulla detenzione dell'area per cui è causa da parte del convenuto in virtù di sublocazione da parte del sign. ### Vincenzo”, difformemente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, era inequivocabilmente emersa dall'istruttoria espletata la cessazione del rapporto di locazione intercorrente tra il ### e la ### con conseguente cessazione anche della dedotta sublocazione di ### ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c., in virtù del principio resoluto iure dantis revolvitur et ius accipientis. 
In realtà, il rinnovo del rapporto principale di locazione tra la ### d'### s.p.a.  e ### non era mai intervenuto, sicché lo stesso, alla scadenza contrattualmente fissata al 30.6.1984, era cessato. 
In particolare, la cessazione del predetto rapporto di affitto tra la ### d'### e ### risultava documentalmente e incontestabilmente provata dalla sentenza n. 242/2003 del Tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, del 25.11.2002, pubblicata il ###, con la quale era stata dichiarata l'occupazione sine titulo da parte del ### dell'area di proprietà della società attrice sita in Napoli, alla via ### e in particolare dell'area riportata in catasto, alla sezione ### folio 205, p.lla 60, ovvero di quella parte dell'intero fondoin cui era compresa l'area Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 20 - oggetto del presente giudizioancora personalmente detenuta dal ### che non ne aveva disposto in favore di terzi. 
Gli argomenti che precedono appaiono senz'altro condivisibili. 
Deve infatti darsi atto che, costituendosi in giudizio in grado di appello in data 9 novembre 2007, l'appellante principale versava in atti sentenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, n. 242/2003, pronunciata nei confronti del figlio di ### ( anch'egli di nome ### con cui, dopo aver precisato che il contratto stipulato, in data ###, tra ### ( nato il ###) e la ### d'### s.p.a., era scaduto fin dal 30.6.1984, si aggiungeva che in tale contratto non vi era alcuna menzione di un obbligo di coltivazione del fondo, essendo invece previsto lo svolgimento di attività di natura commerciale. 
Per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta dalla #####, veniva condannato al rilascio della consistenza da lui materialmente occupata della superficie di circa 2.500,00 mq, evidentemente inferiore alla consistenza complessiva di mq 5.500,00 indicata nel precitato contratto di locazione del 15.9.1982- in favore della ### d'### s.p.a. 
Tale sentenza - comunque pubblicata, in data 10 gennaio 2003, in epoca successiva al maturare delle preclusioni istruttorie relative al giudizio di primo grado - è senz'altro utilizzabile ai fini della decisione, sebbene non ne sia dimostrato il passaggio in giudicato, sulla scorta della formulazione dell'art. 345 c.p.c. applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, nell'interpretazione offertane dalla Corte nomofilattica ( cfr. Cass. Sez. U, sentenza n. 10790 del 04/05/2017; Cass. sez. 1, ordinanza n. 24164 del 13/10/2017; Cass. sez. 2 , ordinanza n. 24129 del 03/10/2018), laddove ha avuto modo di precisare che “nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 21 - incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”. 
A fronte della comprovata risoluzione, alla scadenza contrattuale del 30.6.1984, del contratto principale di locazione, non può che ritenersi risolto anche il subcontratto intercorso tra #### e l'appellante incidentale ### alla stregua della previsione testuale dell'art. 1595 c.c., norma, espressione del principio “resoluto iure dantis resolvitur iure accipientis”, secondo cui “senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui” ( cfr. Cass. 3, ### n. 4138 del 25/06/1981; Cass. sez. 3, ### n. 11003 del 06/11/1993; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022). 
Da tanto consegue, in riforma della sentenza gravata, la condanna degli eredi di ### privi di un titolo per occupare l'immobile, al rilascio, in favore dell'appellante principale ### d'### s.p.a., dell'immobile oggetto di causa, sito in Napoli, alla via ### n. 10.  9. Merita altresì di essere accolta la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo. 
Sulla scorta degli argomenti esposti al paragrafo precedente, risulta accertato che ### a far data dalla scadenza del contratto di locazione intercorso tra ### e la ### d'### s.p.a., scadenza risalente al 30.6.1984, ed in difetto di qualsiasi vincolo contrattuale direttamente intercorrente con la ### d'### non fosse munito di alcun titolo per occupare l'immobile oggetto di causa. 
Volgendo dunque all'esame della relativa domanda risarcitoria, mette conto richiamare una recentissima pronuncia delle ### della Suprema Corte (### n. ### del 15 novembre 2022) che, decidendo su questione di contrasto e di massima di particolare importanza, sulla configurabilità di un danno “in re ipsa” nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, hanno affermato che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 22 - corrispettivo, che è andata perduta; e che se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.  ### della Suprema Corte sono state dunque chiamate a comporre un contrasto manifestatosi tra le sezioni seconda e terza, involgente la problematica del danno in re ipsa con riferimento al danno emergente (danno da perdita subita - del godimento), secondo un'impostazione, contrastata dalle più recenti pronunce della sezione terza, tesa ad individuare l'esistenza di un danno risarcibile per il sol fatto che il proprietario sia stato privato della facoltà di godimento a causa dell'occupazione abusiva dell'oggetto del suo diritto . 
In particolare la giurisprudenza, soprattutto della ### favorevole al danno in re ipsa nell'ipotesi di occupazione sine titulo di immobile tendeva a mettere in risalto la natura fruttifera del bene (Cass. 25 maggio 2022, n. 6359; 31 luglio 2019, n. 20708; 6 agosto 2018, n. 20545; 28 agosto 2018, n. 21239; 17 novembre 2011, 24100; 10 febbraio 2011, n. 3223; 11 febbraio 2008, n. 3251). 
Pure nel caso di preclusione dell'uso, anche solo potenziale, della res da parte del comproprietario ad opera di altro comproprietario, si discorreva in alcune pronunce di danno in re ipsa, liquidabile in base ai frutti civili ritraibili dal bene (Cass. 28 settembre 2016, n. 19215; 12 maggio 2010, n. 11486; 30 ottobre 2009, n. 23065). 
Sempre secondo la giurisprudenza della ### era data però al convenuto la possibilità di fornire la prova contraria del danno in re ipsa allegato, dimostrando che il proprietario si è intenzionalmente disinteressato dell'immobile (Cass. 22 aprile 2022, n. 12865; 15 febbraio 2022, n. 4936; 31 gennaio 2018, n. 2364; 9 agosto 2016, n. 16670; 15 ottobre 2015, n. 20823; 7 agosto 2012, n. 14222). In questo quadro è stato precisato che non può sostenersi che si tratti di un danno la cui sussistenza sia irrefutabile, posto che la locuzione “danno in re ipsa” rinvia «all'indisponibilità del bene fruttifero secondo criteri di normalità, i quali onerano l'occupante alla prova dell'anomala infruttuosità di uno specifico immobile» (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39). 
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 23 - Proprio le ### hanno pertanto dato atto che nella stessa ### è emerso un più recente orientamento secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno normale” o “danno presunto”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865). 
Il Giudice nomofilattico, nel rimarcare che la questione posta dal contrasto era se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, fosse suscettibile di tutela risarcitoria, ha dato dunque risposta positiva al quesito, “nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della ### secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865)”.  ### quanto precisato dalle ### “tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. La linea da perseguire è infatti, secondo le ### quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della ### e quella della teoria causale, sostenuta dalla ### Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela” quale riflesso processuale della distinzione sostanziale fra regole di proprietà (property rules) e regole di responsabilità (liability rules).   Se, come ripetutamente affermato dalla ### la fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza, poiché la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056, ai fini della definizione del danno risarcibile da violazione dell'ordine giuridico, deve muoversi, Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 24 - ad avviso delle ### dalla distinzione fra la lesione del bene costituente l'oggetto del diritto di proprietà e la lesione del contenuto stesso del diritto. 
Quando l'azione dannosa attinge sulla base del nesso di causalità materiale il bene, l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, ma affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso.   ### di danno riguarda allora non la cosa oggetto di proprietà, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa; pertanto “il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. 
Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale.” ### quanto precisato dalla Corte nomofilattica, “l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc.  civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 25 - mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”. 
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, appare senz'altro accoglibile la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ### d'### s.p.a. 
Vengono al riguardo in rilievo, non solo, le specifiche allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ove testualmente si evidenziava: “ un notevole pregiudizio per L'### impossibilitato ad utilizzare l'area per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, venendo immediatamente a mancare: - la disponibilità di vasti spazi che consentirebbero alla ### la migliore organizzazione di eventi rilevanti e di maggior richiamo;- i conseguenti maggiori proventi ricavabili da dette attività; lo sfruttamento del proprio patrimonio immobiliare, attraverso la capitalizzazione del potenziale ed elevato valore locativo dell'area (oltre 500 mq in zona centrale nel quartiere ###. A titolo esemplificativo si segnala che l'U.T.E. di Napoli stima correttamente in £ 12.500 al mq il valore del canone locativo mensile di aree di proprietà dell'### attigue ed omologhe per caratteristiche e dimensioni a quella di cui è causa”; ma anche gli esiti della prova testimoniale espletata, avendo in particolare il teste ### specificamente riferito delle iniziative intraprese dall'appellante principale nei confronti degli ex subaffittuari di ### tra cui ### proprio al fine di concordare una nuova locazione. 
Quanto all'entità del risarcimento, deve darsi atto che l'appellante principale, anche nella presente fase di rinvio - evidentemente al fine di evitare il dispendio di costi e tempi connessi all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, a fronte di un giudizio che si protrae fin dall'anno 1999- ha inteso rapportare il quantum domandato Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 26 - all'entità del danno quantificato, sulla scorta della perizia di parte, nel corso del giudizio di primo grado, chiedendo, anche nell'atto di citazione in riassunzione, oltre che nelle note di trattazione scritta depositate in data 7 giugno 2002, di condannare i convenuti nella misura quantificata in primo grado di € 133.312,96 “pari al canone di locazione corrente di mercato con decorrenza dall'inizio dell'occupazione all'effettivo rilascio” ( così, testualmente, anche la comparsa conclusionale depositata in data ### dalla ### d'### s.p.a.: “in ordine alla quantificazione di detta indennità, onde evitare di tediare oltremodo l'###ma Corte adita, ci si riporta integralmente al computo ed ai relativi criteri specificati nella comparsa conclusionale depositata il ###, in forza del quale è possibile quantificare il risarcimento in misura non inferiore ad euro 133.312,96 (pari al doppio del corrispettivo vantato dalla ### per i frutti dovuti per gli anni dal 1998 ad oggi), salvo differente valutazione, eventualmente anche in via equitativa, da parte del Giudice di gravame”) Tale misura deve ritenersi senz'altro non eccessiva - in difetto pure di una tempestiva proposizione, nel giudizio di primo grado, di eccezione di prescrizioneove si consideri l'ingiustificata occupazione dell'immobile protrattasi dal 30.6.1984 all'attualità, per circa trentotto anni, e la stima del canone locativo di mercato contenuta nella perizia di parte versata in atti, allegata all'estratto catasto terreni, le cui risultanze non appaiono in alcun modo contestate dagli appellanti incidentali, ove risulta indicato, alla data del 20.2.1998, un canone annuo di locazione di £ 18.660.000 (6% del valore di mercato dell'immobile all'epoca della stima), pari ad € 9.637,09, canone determinato dal consulente di parte in base al procedimento comparativo sintetico, tenendo conto delle caratteristiche costruttive del manufatto, dell'estensione di mq 518,60 e delle indagini di mercato, analiticamente richiamate nella relazione di parte, riguardanti immobili commerciali con caratteristiche analoghe. 
Il predetto importo di € 133.312,96 che, superflua ogni ulteriore indagine tecnica, può essere senz'altro riconosciuto, nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno ed alla luce delle richieste formulate dall'appellante principale, deve essere poi, tenuto conto della sua natura di debito di valore, e della relativa quantificazione all'epoca del giudizio di primo grado, maggiorato di rivalutazione monetaria ed Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 27 - interessi compensativi, da computarsi sul capitale progressivamente rivalutato - sulla scorta dei criteri sanciti dalle ### unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883) - a far data dal deposito della sentenza di primo grado ( 20 ottobre 2006), alla pronuncia della presente sentenza. 
Sulla scorta dei criteri che precedono, ###### e ### in qualità di eredi di ### andranno condannati al pagamento in favore dell'appellante principale ### d'### s.p.a. del complessivo importo di € 209.491,29, di cui € 45.859,66 a titolo di rivalutazione monetaria, ed € 30.318,67 a titolo di interessi. 
Per effetto della condanna al pagamento, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, saranno poi dovuti sul complessivo importo liquidato gli interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.  10. Merita infine accoglimento la domanda volta a veder dichiarare la proprietà in capo alla ### d'oltremare s.p.a. delle costruzioni realizzate dall'### sull'area oggetto di causa. 
Le costruzioni realizzate sul suolo dell'appellante principale devono ritenersi infatti acquisite a titolo originario dalla proprietaria del suolo per accessione, istituto di cui è espressione la norma dell'art. 934 c.c., che consacra il generale principio superficies solo cedit, principio informatore della disciplina della materia ed operante - salvi i distinguo in tema di ius tollendi e spettanza ed entità dell'indennizzo, che in questa sede ###difetto di proposizione della relativa domanda - sia nell'ipotesi di opere realizzate da un terzo (art.936 c.c.), che di opere realizzate dal conduttore (art.1593 c.c.; cfr. Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2501 del 04/02/2013) . 
In particolare, se risulta sia dal libero interrogatorio di ### che dalla prova testimoniale espletata la realizzazione, ad opera dell'### di un capannone adibito allo svolgimento dell'attività di autocarrozzeria, per la relativa descrizione - impregiudicato ogni profilo in ordine alla legittimità urbanistica delle opere, che non rileva in questa sede - può porsi riferimento alla precitata perizia di parte, versata in atti dall'appellante principale, che qualifica l'unità immobiliare con ingresso alla via ### n.10, occupata dall'### riportata “al N.C.T. del Comune di Napoli Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 28 - al foglio 205, intra la maggiore consistenza della particella 60”, come un ampio corpo di fabbrica, al piano terra. ### quanto incontestatamente accertato in tale perizia di parte, a firma dell'ing. ### “il capannone, che ha struttura verticale in muratura e copertura in lamiera d'acciaio, ha accesso dal civico 10 di via ### tramite cancello in ferro. ### occupa una superficie di mq 518,60 circa e dispone di un'altezza interna di ml 3,50. … Il capannone confina per un lato con la via ### e per altri tre lati con la ### dell'### d'### avente ingresso dal civico 9, di cui al punto B).. nell'ambito di tale capannone vi sono inoltre un locale destinato ad ufficio…., un adiacente WC di mq 4,40 circa e due piccoli locali destinati a deposito.” Va dunque dichiarato che la ### d'### s.p.a. è divenuta proprietaria, per accessione, del capannone in oggetto.  11. Volgendo infine al governo delle spese, relative al giudizio di primo grado, al grado di appello, di Cassazione ed al presente grado di rinvio, deve farsi applicazione del criterio della soccombenza, con conseguente condanna degli eredi di ### alla relativa refusione in favore della società appellante principale, con attribuzione all'avv. ### dichiaratosi anticipatario. 
Alla relativa liquidazione si provvederà in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal DM n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.  P.Q.M.  la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.10476/2006, così provvede: 1) Rigetta l'appello incidentale proposto da ### 2) In accoglimento dell'appello principale proposto dalla ### d'### s.p.a., condanna ###### ed ### quali eredi di ### al rilascio in favore della ### d'### s.p.a., libera da persone e da cose, dell'area di circa 520 mq sita in Napoli, alla via ### n. 10, individuata al ### di Napoli alla p.ta 3013, sez. ### fol.205, intra la maggiore consistenza della particella 60; 3) Dichiara che la ### d'### s.p.a. è proprietaria dei manufatti ubicati sulla Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 29 - predetta area, ed in particolare del “capannone, che ha struttura verticale in muratura e copertura in lamiera d'acciaio”, che “occupa una superficie di mq 518,60 circa e dispone di un'altezza interna di ml 3,50”, come descritto nella perizia di parte a forma dell'ing. ### versata in atti dalla parte appellante principale; 4) ###### ed ### quali eredi di ### al risarcimento dei danni in favore della ### d'### s.p.a., per il complessivo importo di € 209.491,29 (liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi), oltre ulteriori interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo; 5) ###### ed ### quali eredi di ### alla refusione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, al giudizio di appello, al giudizio di Cassazione ed al presente giudizio di rinvio in favore della società appellante principale ### d'### s.p.a. che liquida, quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 14.103,00 per compenso professionale ed € 75,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; quanto al giudizio di appello, nell'importo di € 356,09 per spese ed € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge; quanto al giudizio di Cassazione, nell'importo di € 7.655,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; quanto al presente giudizio di rinvio, nell'importo di € 790,00 per esborsi ed € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, il tutto da attribuirsi all'avv. ### dichiaratosi anticipatario . 
Così deciso in Napoli, nella ### di Consiglio del 23 novembre 2022 ### estensore ### dott.ssa ### dott. ssa ### d'appello di Napolisezione seconda RGn°371/2016-sentenza - 30 - 

causa n. 371/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Ioni Gabriella, Papa Rosaria, Martorana Paola

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 315/2026 del 09-01-2026

... di documentazione attestante la completa ed esatta esecuzione dei servizi e forniture fatturate, nonché la non corretta applicazione, in alcuni casi, dei prezzi previsti nelle offerte. Per tali motivi concludeva chiedendo che, in accoglimento dei motivi di opposizione, il Tribunale disponesse la revoca del D.I. opposto e, in via subordinata, rideterminasse il credito vantato dall'### nella minor somme emergente all'esito del giudizio. Vinte le spese di lite Si costituiva l'opposta, contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione. Espletate le verifiche preliminari e scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., disposta la personale comparizione delle parti per l'udienza del 20 novembre 2025 anche al fine di tentare la conciliazione della lite, con ordinanza di pari data, preso atto della comparizione del solo legale rappresentante dell'opposta, il Giudice provvedeva concedendo la provvisoria esecuzione del D.I opposto e la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8 gennaio 2026. Sostituita tale (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI NAPOLI UNDICESIMA SEZIONE CIVILE ### 8/01/2026 ###.G. ###. 9489 /2025 Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell' udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto; lette le note depositate in atti da ambo le parti, con le quali sono state richiamate le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni; decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza Il Giudice dott.ssa
N. 9489/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - ### - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa ### pronunzia la seguente ### emessa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella controversia civile iscritta al n. 9489 del ### dell'anno 2025, vertente TRA ### S.R.L., C.F./P.IVA ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### del ### di ### (pec: ###), presso il cui studio sito in ##### 250 elett. domicilia, e ### del foro di ### (pec: ###), come da mandato in atti ###'### S.R.L. (C.F. ### / P.I. ###), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Caivano ###, alla ###. ### n.29, presso lo studio dell'avv.  ### (pec: ###), che la rappresenta e difende, come da mandato in atti ###: opposizione a decreto ingiuntivo ### con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 8 gennaio 2026 le parti concludevano come da atti introduttivi ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### s.r.l ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 1265/25, emesso in data ### dal Tribunale di Napoli, con il quale le veniva ingiunto di pagare all'opposta, ### S.r.l., la somma di euro 63856,01, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per i servizi di noleggio mezzi pesanti, trasporto rifiuti e altre forniture, prestazioni indicate nella fatture poste a corredo del ricorso monitorio. 
A sostegno dell'opposizione ### s.r.l. eccepiva: che le offerte commerciali, prodotte dalla ricorrente in monitorio, non comprovavano la conclusione di alcun contratto, nonché l'inidoneità probatoria delle fatture a comprovare le prestazioni di cui veniva chiesto il pagamento, evidenziando la mancata produzione di documentazione attestante la completa ed esatta esecuzione dei servizi e forniture fatturate, nonché la non corretta applicazione, in alcuni casi, dei prezzi previsti nelle offerte. 
Per tali motivi concludeva chiedendo che, in accoglimento dei motivi di opposizione, il Tribunale disponesse la revoca del D.I. opposto e, in via subordinata, rideterminasse il credito vantato dall'### nella minor somme emergente all'esito del giudizio. Vinte le spese di lite Si costituiva l'opposta, contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione. 
Espletate le verifiche preliminari e scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., disposta la personale comparizione delle parti per l'udienza del 20 novembre 2025 anche al fine di tentare la conciliazione della lite, con ordinanza di pari data, preso atto della comparizione del solo legale rappresentante dell'opposta, il Giudice provvedeva concedendo la provvisoria esecuzione del D.I opposto e la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8 gennaio 2026. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa veniva quindi decisa, in pari data, con la presente sentenza.   Preliminarmente, si dà atto che il difetto di procura alle liti, eccepito dall'opposta, è stato sanato giusta produzione nei termini a tal uopo concessi con provvedimento del Tribunale del 21.11.2025 di rituale mandato, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ### s.r.l. 
Nel merito, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, ###, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347). 
Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitoreopponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo). 
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a ### 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; ### Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; ### Salerno, 27 marzo 2015, 1439). 
Va poi chiarito che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è gravato dall'onere di contestazione specifica, proprio della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione anche al fine di scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I.  eventualmente richiesta dal creditore opposto, qualora non lo sia stata dal giudice del monitorio.
Ciò posto, osserva il ### che la lettura dell'atto di opposizione lascia innanzitutto ritenere del tutto pacifica, in quanto non contestata, l'esistenza dei rapporti tra le parti dedotti dall'opposta a fondamento del credito oggi reclamato. 
Al riguardo le eccezioni dell'opponente risultano contenute, infatti, su di un profilo meramente formale, volto a negare valenza contrattuale ai documenti riportanti le offerte economiche prodotte dall'### (in quanto in parte non oggetto di sottoscrizione). 
Tali contestazioni non valgono, quindi, a smentire la sussistenza degli accordi commerciali sulla base dei quali l'opposta ha reso i servizi di cui domanda il pagamento. Anzi mette conto evidenziare che è la stessa opponente che, nel portare avanti le proprie contestazioni riguardanti l'applicazione dei prezzi concordati nella fatturazione di alcune di tali prestazioni, espressamente fa riferimento agli accordi trasfusi in tali offerte. 
Posto allora che alcun obbligo formale assiste la conclusione dei contratti, che nella specie vengono in rilievo, la stessa deve ritenersi non contestata, risultando gli accordi in ogni caso conclusi in via verbale e per facta concludentia, anche mediante l'emissione di ordinativi e l'accettazione delle prestazioni rese dalla controparte, in relazione alle quali, come a breve si dirà, si contesta non l'inadempimento, ma l'inesatto adempimento: circostanza che corrobora l'esistenza di accordi commerciali per l'esecuzione dei servizi e forniture oggetto di fatturazione. 
Venendo ora all'esame delle contestazioni avanzate dall'opponente con riguardo al numero ed esecuzione dei servizi e forniture , di cui trattasi, occorre evidenziare che per la gran parte tali contestazioni si fermano ad un tale livello di genericità da non consentire l'esclusione dell'operatività, ai sensi dell'art 115 c.p.c., del principio della relevatio ad onere probandi in favore dell'opposta. 
Un esame attento di tali allegazioni consente di evidenziare che ciò che si contesta è l'insufficienza della produzione delle fatture a fornire prova del credito, in assenza di ulteriore documentazione atta a comprovare l'esecuzione delle prestazioni ivi indicate. 
A fronte di tale formale contestazione ( che mai consente di evidenziare, sul piano fattuale, la precisa negazione dell'esecuzione di specifiche prestazioni) si osserva che l'opposta ha punto per punto smentito le difese di parte opponente, producendo documentazione da ritenersi del tutto adeguata ai fini della prova della correttezza delle fatturazioni operate. 
Prendendo in esame le contestazioni formulate dall'opponente si osserva, dunque, che: Con riguardo alla fattura n. 444 dell'importo di €12.200,00, parte opponente sostiene che la stessa indebitamente computerebbe 4 giorni di noleggio autogru ad € 2.500,00 al giorno, per un totale di €10.000,00, in assenza di rapporti di intervento attestanti l'effettivo utilizzo dell'autogru per 4 giorni nei giorni 20-24 settembre e 02-03 ottobre 2024, come ivi indicato.  Premesso che tale allegazione, per come formulata, vale solo a negare la valenza probatoria della fattura, ma non a contestare, con il dovuto grado di precisione, l'esecuzione materiale della prestazione, emerge, in ogni caso, che parte opposta, a comprova di tali prestazioni, ha prodotto i documenti di noleggio del camion/gru con verricello, impiegato nei giorni 20-24 settembre e 2-3 ottobre 2024 presso il cantiere ### della funicolare ### in Napoli ( v. doc n. 108 e 109 fasc.  parte opposta). 
Con riguardo alla fattura 445 dell'importo di €7.965,35, parte opponente sostiene che: con la stessa indebitamente verrebbe richiesto il pagamento per lo smaltimento di rifiuti CER 16.02.13, per 620 kg a €3,50/kg (€ 2.170,00) , posto che l'offerta commerciale non avrebbe contemplato questa tipologia di rifiuto e relativa tariffa; con la stessa indebitamente sarebbero stati computati i costi di 4 operatori per 2 ore ciascuno (8 ore totali) nella data del 09/09/2024, mentre nel rapporto di intervento n. 514 del 09/09/2024 veniva riportato l'impiego non di 4 operatori ma solo 2; con la stessa fattura verrebbe addebitato smaltimento CER 16.02.14 con "minimo fatturabile" €100, mentre alcun minimo fatturabile sarebbe previsto nell'offerta originaria. 
Emerge tuttavia che il trasporto e lo smaltimento di Kg 620 di rifiuti CER 16.02.13 risultano documentati nel FIR ### del 09.09.2024 (Cfr. - doc. “07_FIR_compressed”, pag. 1/26, fasc monitorio). La lettura del rapporto di intervento n. 514 del 09/09/2024, contrariamente da quanto riferito dall'opponente, riporta i nomi di 4 operatori (### doc n.. “08_Rapporti di intervento_compressed”, ### 01/10 fasc. monitorio). Il computo in fattura del minimo fatturabile appare poi corretta avuto riguardo alle emergenze riscontrabili dall'esame del FIR 75141/2024 e nell'offerta economica n. 133/24, ove per il rifiuto CER 16.02.14 veniva previsto il costo di smaltimento di € 0,15 + IVA per Kg, con “minimo fatturabile su oneri di smaltimento € 100,00 + ###” ( v. doc. n. 7, pag. 02/26 e 4 pag1/32 fasc monitorio).   Con riguardo alla fattura n. 448 dell'importo di €3.660, parte opponente contesta che la stessa indebitamente computerebbe € 2.000,00 per noleggio camion/gru con verricello, atteso che l'offerta n. 271/2024 del 10/10/2024 non specificherebbe, invece, la durata del noleggio e che non vi sarebbero rapporti di intervento documentanti l'effettivo utilizzo del mezzo. 
Emerge tuttavia che con l'ordine n. 351 dell'11.10.2024 la ### S.R.L. richiedeva il “noleggio camion/gru con verricello, per movimentazione scarico pallets dalla strada al piano -1” e il “trasporto nr. 2 pallets da Ns. cantiere ### a Via delle ### e dei ### a ### de ### la circostanza che in tale ordine non fosse indicata la durata del noleggio a nulla rileva, posto che non vale a negare l'utilizzo del bene noleggiato per i giorni indicati in fattura, sicché tale utilizzo va remunerato ( v. doc n. “05_Ordini_compressed”, ### 5/11 e doc.  04_Offerte commerciali_compressed”, ### 19/32).Utilizzo che in ogni caso risulta anche comprovato dal DDT n 124 del 10.10.2024, attestante la movimentazione da ### a ### de'### ( v. doc. n. 111 parte opposta) e dai rilievi fotografici dell'intervento (doc. . 112 parte opposta ), nonché dal documento di noleggio del camion/gru con verricello (doc. 113 parte opposta). 
Con riguardo alla fattura n. 461 dell'importo di €1.830,00, parte opponente contesta che la stessa indebitamente computerebbe €1.500,00 per operazioni di scarico/ricarico di 4 bancali, senza specificazione del tempo impiegato, posto che non sussisterebbero rapporti di intervento documentanti queste operazioni . 
Anche in questo caso l'allegazione, per come formulata, vale solo a negare la valenza probatoria della fattura, ma non a contestare, con il dovuto grado di precisione, l'esecuzione materiale della prestazione: ma ad ogni modo corrobora il convincimento del giudice circa l'esecuzione delle predette prestazioni la mail del 23.10.2024 con cui l'### chiedeva alla ### conferma della fattura n. 461/24 per procedere alla trasmissione nel ### cui seguiva riscontro da parte di quest'ultima società di piena conferma senza riserva alcuna ( v.doc. n. 165 fasc parte opposta). 
Con riguardo alla fattura n. 462 dell'importo di €3.660,00 parte opponente contesta che la stessa indebitamente computerebbe € 3.000,00 per operazioni di scarico di fune in acciaio , posto che non sussisterebbero rapporti di intervento documentanti queste operazioni. 
Anche in questo caso l'allegazione, per come formulata, vale solo a negare la valenza probatoria della fattura, ma non a contestare, con il dovuto grado di precisione, l'esecuzione materiale della prestazione. 
Ad ogni modo, l'esecuzione della prestazione può ritenersi comprovata, stante la produzione del documento di noleggio del camion/gru con verricello, impiegato il ### presso il cantiere ### della funicolare ### in Napoli per il trasporto e lo scarico delle bobine (doc. n. 116 fasc. parte opposta). 
Con riferimento alla fattura n. 469/24 ( erroneamente indicata in citazione con n. 444) parte opponete contesta che la stessa ingiustificatamente addebiterebbe €18.000,00 per operazioni di ramazzatura, separazione e selezione rifiuti, posto che l'offerta n. 276/2024 del 16/10/2024 indicherebbe il minor prezzo di €16.900 e non vi sarebbero rapporti di intervento dettagliati documentanti le operazioni per 5 giorni lavorativi, come previsto dall'offerta. 
Premesso ancora una volta che alcuna negazione della effettiva esecuzione delle prestazioni è stata avanzata, a fronte di tale contestazione parte opposta ha tuttavia dedotto e documentato che il corrispettivo di € 18.000,00 derivava dalla somma dei prezzi indicati nelle offerte commerciali nn. 276/24 (Cfr. DOC. “04_Offerte commerciali_compressed”, ### 21/32, fasc. monitorio ) e 283/24 (doc n. 117 fasc. opposta).  ### delle prestazioni è, poi, documentata dal rapporto di intervento n. 791 del 18.10.2024, (doc. n. 118 fac. opposta), dai FIR del 23.10.2024 nn. 75277 (doc n. 119 fasc. parte opposta), 75278 (doc. 120 fasc. parte opposta), 75279 (doc 121 fasc. parte opposta), dal DDT 50 del 18.10.24 (doc. 122 fasc. parte opposta) e dalle foto dei giorni in cui è stata svolta l'attività, ossia 18,21,22,24 e 25 ottobre (### 123, 124, 125, 126, 127 parte opposta). 
Con riferimento alla fattura n. 492/24 dell'importo di €2.684, parte opponente contesta che la stessa ingiustificatamente addebiterebbe € 2.200,00 per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, in assenza di codici CER dei rifiuti smaltiti, formulari (### e rapporti di intervento documentanti la prestazione. 
Notato ancora una volta che tali contestazioni valgono a negare il valore probatorio delle fatture, ma non costituiscono negazione specifica dell'esecuzione delle prestazioni sul piano materiale, si osserva che parte opposta a fronte delle stesse ha in ogni caso documentato l'esecuzione dei servizi di cui trattasi mediante la produzione dei rapporti di intervento n. 991 e 992, dei rilievi fotografici relativi ai predetti interventi, nonché dei FIR nn. 75288 , 75289 e 7531 relativi alla movimentazione indicata in fattura ( v. doc da 129 a 135 fasc. parte opposta). 
Corrobora, poi, il convincimento del giudice circa l'esecuzione delle predette prestazioni la mail del 7.11.2024 con cui l'### chiedeva alla ### conferma della fattura n. 492/24 per procedere alla trasmissione nel ### cui seguiva riscontro da parte di quest'ultima di piena conferma senza riserva alcuna ( v.doc. n. 136 fasc parte opposta). 
Con riguardo alla fattura 493 dell'importo di €6.480,66, parte opponente contesta che la stessa addebiterebbe ingiustamente lo smaltimento CER 17.04.05 per 1.380 kg a €0/kg , sebbene il servizio di trasporto dovesse ritenersi gratuito, nonché che con la stessa verrebbero ingiustamente addebitati 5 operatori per 2,5 ore ciascuno per il ###, laddove il rapporto di intervento n. 970 del 03/10/2024 non avrebbe giustificato l'impiego di 5 operatori. 
A tale riguardo, si osserva che, salva l'ipotesi di tipi negoziali gratuiti per legge ( nella specie non configurabili) i contratti a prestazioni corrispettive hanno natura onerosa e la gratuità della prestazione avrebbe quindi dovuto essere comprovata da chi la eccepisce: a tal proposito quella della opponente risulta essere una allegazione sfornita di alcun sostegno probatorio, come evidenziato dall'opposta ( senza che sul punto l'opponente nulla abbia contestato) con riguardo al contenuto dell'offerta commerciale n. 133/24. 
Per quanto concerne il numero di operatori impiegati da l'### si rileva che nel rapporto d'intervento n. 970 del 03.10.2024 sono indicati i nomi di 5 operatori: ###### e ### (### documentazione procedimento monitorio - ### “08_Rapporti di intervento_compressed”, ### 01/10). 
A tanto si aggiunge che avvalora il convincimento del giudice circa l'esecuzione delle predette prestazioni la mail del 7.11.2024 con cui l'### chiedeva alla ### conferma della fattura n. 493/24 per procedere alla trasmissione nel ### cui seguiva riscontro da parte di quest'ultima di piena conferma senza riserva alcuna ( v.doc. n. 136 fasc parte opposta). 
Con riguardo alla fattura 514 dell'importo di € 1.586,00 parte opponente contesta che con la stessa verrebbero indebitamente computati €1.300,00 per noleggio camion/gru con verricello, posto che l'offerta n. 314/2024 non specificherebbe la durata del noleggio e non sussisterebbero rapporti di intervento documentanti l'utilizzo dei mezzi. 
Rilevato ancora una volta che tale contestazione vale a negare il valore probatorio delle fatture, ma non costituisce negazione specifica dell'esecuzione delle prestazioni, si osserva che parte opposta a fronte della stessa ha in ogni caso documentato l'esecuzione dei servizi di cui trattasi mediante produzione del FIR 75357/24 (doc 138) e dei rilievi fotografici riguardanti lo svolgimento delle attività in data ### (doc 139). 
Corrobora, poi, il convincimento del giudice circa l'esecuzione delle predette prestazioni la mail del 21.11.2024 con cui l'### chiedeva alla ### conferma della fattura n. 493/24 per procedere alla trasmissione nel ### cui seguiva riscontro da parte di quest'ultima di piena conferma senza riserva alcuna ( v.doc. n. 140 fasc parte opposta). 
Con riguardo alla fattura 13 dell'importo di € 854,00 parte opponete contesta che con la stessa verrebbero indebitamente addebitati € 700,00 per raccolta, trasporto e smaltimento CER 17.04.05, sebbene l'offerta n. 336/2024 del 29/11/2024 non specificherebbe il prezzo del servizio e non sussisterebbero formulari e rapporti di intervento documentanti i servizi fatturati ### ancora una volta la mancanza di specificità della contestazione con riguardo alla negazione della prestazione, si rileva ad ogni modo che parte opposta ha fornito prova dell'esecuzione dei servizi mediante produzione del FIR 75417/24 (### 141) del rapporto di intervento n. 151 del 10.12.2024 (DOC. 142) e foto attività in pari data (### 143), Corrobora la correttezza dei prezzi applicati la mail del 7.1.2025 con cui l'### chiedeva alla ### conferma della fattura n. 13/25 per procedere alla trasmissione nel SDI cui seguiva riscontro da parte di quest'ultima di piena conferma senza riserva alcuna ( v.doc. n. 144 fasc parte opposta). 
Ciò posto, a fronte della copiosa documentazione prodotta dall'opposta a sostegno della correttezza del proprio adempimento e della consequenziale richiesta di pagamento, secondo gli importi computati in fatture, per come testé riportata, parte opponente non ha compiutamente contestato le relative risultanze materiali, ossia gli specifici dati fattuali, aventi valenza probatoria, dalle stesse emergenti.   Nelle memorie ex art 171 ter c.p.c. parte opponente si è limitata a ripetere la negazione del valore probatorio delle fatture ( difesa da intendersi del tutto superata per quanto sopra evidenziato). 
Quanto poi al disconoscimento delle e- mail, formulato dall'opponente, lo stesso appare del tutto inammissibile, in quanto formulato ai sensi dell'art 214 c.p.c., e fuori dalle ipotesi di relativa operatività, risultando in igni caso lo stesso del tutto vago e, pertanto, ancora inammissibile, come anche deve ritenersi, per tale motivo, il disconoscimento dei rilievi fotografici. 
Le contestazioni operate dall'opponete con riguardo al mancato rispetto delle modalità formali indicate per il PCT per il deposito dei documenti di controparte sono state tardivamente formulate solo nella seconda memoria ex art 171 ter c.p.c. ( laddove la prima occasione utile era costituita dalla prima di tale memorie, trattandosi di documenti già prodotti dall'opposta in sede di costituzione). 
La documentazione prodotta dall'opposta risulta visionabile sia dal ### che da controparte, che non ha negato il relativo esame, sicché ogni eventuale irritualità deve ritenersi senz'altro sanata. 
Rafforza il convincimento del ### circa la fondatezza della pretesa dell'### il fatto che l'emissione della fatture fosse conosciuta dall'opponente ( tramite sistema ### e che l'opposta, prima di richiedere la concessione del decreto ingiuntivo, abbia sollecitato il pagamento delle stesse senza ricevere alcun riscontro: l'odierna opposizione risulta invero essere il primo atto con cui la ### ha provveduto a contestare il credito vantato dal L'### ( v. solleciti di pagamento doc 9 fasc. parte opposta). 
A tal proposito, è stato più volte chiarito che per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento (exceptio inadampleti contractuts) è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza. Al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto (tra le varie, cfr. Cass. 7 dicembre 1994, n. 10506)" (così Cass. Civ., n. 22353/2010).
Anche sotto tale profilo, quindi, il rifiuto di pagare, opposto dalla ### appare ingiustificato, contraddittorio e non coerente rispetto ai principi di correttezza che devono governare i rapporti obbligatori. 
In ultimo deve darsi atto che parte opposta ha prodotto anche estratto autenticato da ### del ###, produzione che valutata ai sensi dell'art 2710 c.c. costituisce ulteriore elemento di valutazione positivo nel senso della fondatezza della pretesa dell'opposta.  ### va quindi rigettata e il decreto ingiuntivo opposto dichiarato definitivamente esecutivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della attività processuale espletata ( ritenendosi congrui i minimi per la fase di trattazione, non seguita da istruttoria) e del numero e della media complessità delle questioni trattate, con applicazione dei compensi previsti dalle vigenti tabelle professionali di cui al D.M.  147/2022 ( scaglione: cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00). 
La condotta dell'opponente assume, poi, rilievo ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., norma la cui operatività può essere disposta anche d'ufficio. 
Al riguardo, la Cassazione ha precisato che: "La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione" (cfr. Cass. civile, sez. un., 20/04/2018, n. 9912). 
La Suprema Corte ha precisato, altresì, che: "La responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie. Il presupposto per l'applicabilità della norma è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 dell'art.  96 c.p.c." (cfr. Cass. civile, sez. III, 29/09/2016, n. 19285).
Nella specie deve, quindi, aversi riguardo alla condotta processuale dell'opponente che ha sviluppato, quanto meno con colpa grave, una difesa dimostratasi, all'esito del processo del tutto priva di consistenza sul piano giuridico e fattuale, e che , senza comprovato motivo, non ha presenziato all'udienza fissata dal Giudice per tentare la conciliazione della lite abusando così dello strumento processuale, ai danni della controparte e dello stesso sistema giustizia. Si condanna pertanto l' opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., a corrispondere all'opposta una ulteriore somma la cui misura appare equo determinare in 1/2 dei compensi liquidati alla controparte. 
Ai sensi dell'art 96 comma 4 c.p.c. parte opponete va altresì condannata al pagamento di una somma in favore della ### delle ### che si reputa di quantificare, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza dell'affare e di ogni altra circostanza riguardante la condotta processuale, in euro 2.000,00 P.Q.M.  ### di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto 1265/25; 2) condanna parte opponente al pagamento, in favore della opposta , delle spese relative al presente procedimento, che liquida in euro 6713,00, per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).  3) Condanna l'opponente ex art. 96, comma 3 c.p.c. a corrispondere all'opposta la somma di ### 3356,00.  4) Condanna l'opponente ex art. 96, comma 4 c.p.c. al pagamento in favore della ### delle ### della somma di ### 2000,00. 
Napoli, 8.1. 2026 

Il Giudice
dott. ssa


causa n. 9489/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Vollero Flora

M
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Tribunale di Genova, Sentenza n. 2330/2025 del 20-10-2025

... 02.08.2021); • nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione (in senso conforme, cfr. Cass. sentenza n. 12911 del 24.07.2012). Le eccezioni suddette dovevano, quindi, essere proposte in sede di merito, ossia nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. né, come detto, è più ammissibile l'opposizione tardiva consentita, in base alle ### n. 9479/2023, solo per far valere l'abusività delle clausole da parte del consumatore, qualifica esclusa nel caso di specie (cfr., ancora, Cass. n. 3277 del 18.02.2015: “l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è limitata all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia, in quanto l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Genova Settima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "###").  nella causa civile di I ### iscritta al N. 11899/2024 R.G. promossa da: ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) con il patrocinio degli Avv.ti ### e ### presso il cui studio in ####.R. 
Ceccardi 2/10, sono elettivamente domiciliati.  ### contro: ### S.R.L. rappresentata (in forza di procura speciale conferita il ### per atto a rogito del ### di ### rep. ###, racc. 22224) da ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### come da procura in atti, ed elettivamente domiciliat ####### 5/6.  ###### e ### “Voglia l'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, I. in via preliminare e/o pregiudiziale, I.1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte intimante/convenuta/opposta, con conseguente immediata revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, nonché declaratoria di nullità, e/o inefficacia, e/o come meglio, dell'opposto atto di precetto, per i motivi di cui in atti; I.2. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle asserite ragioni di credito di parte intimante/convenuta/opposta, e/o l'estinzione del rapporto fideiussorio, sia per il decorso del tempo, sia ai sensi degli artt. 1956 e 1957 Cod. Civ., con conseguente immediata revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, nonché declaratoria di nullità, e/o inefficacia, e/o come meglio, dell'opposto atto di precetto, per i motivi di cui in atti; II. nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto, nonché dichiarare nullo e/o inefficacie, e/o come meglio, l'atto di precetto opposto, in quanto illegittimo/irrito/nullo e/o e/o recante pretese ragioni di credito estinte per prescrizione, e/o comunque infondate, e/o come meglio, per i motivi di cui in atti; III. in ogni caso, con vittoria di spese a favore degli scriventi ### i quali si dichiarano antistatari delle stesse”.  ### S.R.L.: “All'Ill.mo Giudice adito: In via ### Rigettare l'istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, ai sensi dell'art. 615, I comma, c.p.c. dell'efficacia esecutiva del titolo precettato formulate da controparte in quanto infondate sia in fatto che in diritto, non sussistendone alcun requisito e, in particolare, i gravi motivi il fumus bonis iuris e il periculum e, conseguentemente confermare la piena efficacia esecutiva del titolo azionato, con diritto di ### di procedere con le azioni esecutive necessarie al recupero del credito precettato; Rigettare l'eccezione avanzata dagli opponenti di difetto di legittimazione attiva dell'esponente, in quanto infondata in fatto e in diritto oltre che non sorretta da nessuna prova e per l'effetto dichiarare, per i motivi esposti, la legittimazione attiva di ### in persona del legale rapp.te pro tempore e, conseguentemente confermare l'efficacia e legittimità del ### n. 4357/2013 tardivamente opposto e dell'atto di precetto notificato; Rigettare, per i motivi sia in fatto che in diritto esposti, la domanda degli opponenti di avvenuta prescrizione delle asserite ragioni di credito di ### nonché di estinzione del rapporto fideiussorio, in quanto infondate e prive di supporto probatorio e conseguentemente confermare l'efficacia e legittimità del ### n. 4357/2013 tardivamente opposto e dell'atto di precetto notificato; #### l'inammissibilità e non fondatezza dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, primo comma, cpc proposta dagli opponenti alla stregua dei motivi sopra esposti con conseguente rigetto delle domande avanzate in quanto infondate in fatto e in diritto e conseguentemente confermare l'efficacia e legittimità dell'atto di precetto notificato; Rigettare per tutti i motivi esposti la domanda di nullità e/o inefficacia e/o altra meglio vista dell'atto di precetto opposto nonché di prescrizione delle azioni di ### in quanto in fondate in fatto e in diritto e non provate e conseguentemente confermare l'efficacia e legittimità del ### n. 4357/2013 emesso da Tribunale di ### tardivamente opposto e dell'atto di precetto notificato. 
Sempre nel ### Ove ritenuta necessaria dall'###mo Tribunale, previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 con onere in capo agli odierni opponenti della relativa istanza, non essendo l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc inclusa nel novero dei procedimenti di cui all'art. 5 bis, primo comma della medesima legge: ### l'inammissibilità, per motivi esposti, della domanda di opposizione tardiva ex art. 650 cpc al ### n. 4357/2013 emesso dal Tribunale di ### in quanto e per l'effetto confermare l'efficacia e legittimità del ### n. 4357/2013 emesso da Tribunale di ### Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc al D.I.  4357/2013 previo, ove ritenuto, esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'artt.5 d.lgs.28/2010 con onere in capo agli odierni opponenti della relativa istanza non essendo l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc inclusa nel novero dei procedimenti di cui all'art. 5 bis, primo comma della medesima legge: Rigettare l'opposizione tardiva a ### ex art. 650 cpc, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto dichiarare la piena validità e legittimità del titolo azionato e conseguentemente confermare il ### n. 4357/2013 tardivamente opposto, nonché la sua efficacia, legittimità e decisione in esso presa, nonché dell'atto di precetto notificato. 
Con riserva di ogni più ampia difesa sia merito che in via istruttoria e di produzione documentale. 
Vinte le spese, con applicazione lite temeraria art. 96 cpc”.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ##### e ### hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli il ### e con il quale ### S.r.l. ha intimato loro il pagamento della somma complessiva pari ad euro 490.664,02, ciascuno nei limiti di euro 382.178,11, oltre alle spese di precetto, in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 8649/2013 R.G. n. 4357/2013 emesso in data ###. 
Gli opponenti hanno eccepito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, l'avvenuta prescrizione del credito azionato, l'estinzione del rapporto fideiussorio per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., l'abusività delle clausole delle fideiussioni e dei contratti stipulati e, infine, il recesso dalle fideiussioni e l'estinzione delle stesse. 
Costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 27.01.2025, anche per il sub procedimento cautelare di sospensiva con apposita memoria, parte opposta ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione medesima. 
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo con ordinanza del 07.02.2025, all'udienza del 23.04.2025 la causa, ritenuta documentalmente istruita, è stata rinviata all'udienza del 08.10.2025 per la discussione orale e, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.  2. ### è infondata per le ragioni che seguono. 
Sul difetto di legittimazione del creditore. 
Le parti opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione del creditore procedente ad agire esecutivamente per carenza di prova della titolarità del credito azionato, contestando l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa tra la ### cedente e il cessionario opposto.  ### non è fondata. 
Sul punto si osserva preliminarmente e in via generale che, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, la sola legittimata passiva è proprio la cessionaria che succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 c.1 L 190/1999 e 58 c. 2 e 4 T.U.B., la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla ### e tale adempimento produce ex lege gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie. 
Se è vero che la pubblicazione dell'avviso di cessione nella ### ai sensi dell'art. 58 TUB, sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 1264 c.c. (notifica o accettazione del debitore ceduto), è però altrettanto vero che, come da orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di prova di cessione di crediti in blocco (Cass., sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866; Cass. n. 17944 del 22 giugno 2023; Cass. 9412 del 5 aprile 2023), tale pubblicazione non esonera la cessionaria dall'onere di provare l'inclusione del credito specifico, nell'ambito della cessione in blocco, quando agisce in giudizio quale successore a titolo particolare. ### probatorio gravante sulla cessionaria può dirsi sicuramente assolto qualora l'avviso pubblicato in ### rechi indicazioni sufficientemente chiare e univoche, tali da consentire l'immediata e certa riconducibilità del credito azionato tra quelli oggetto della cessione in blocco. 
In assenza di tali requisiti, ai fini della prova dell'inclusione dei crediti tra quelli oggetto di cessione in blocco, si rende necessaria la produzione del contratto di cessione - con i relativi allegati - ovvero di altra documentazione idonea a comprovare l'effettivo trasferimento del credito specifico. 
Nel caso di specie, la banca cessionaria non solo ha documentato l'avvenuta pubblicazione nella G.U. n. 45 del 19/04/2022 (doc. 4), ma ha prodotto sia i documenti contrattuali dai quali origina il credito (cfr. produzioni da 5 a 12 opposta), sia la dichiarazione della cedente (prod. n. 3 opposta), che richiama la suddetta pubblicazione in GU, di intervenuta cessione del credito per cui è causa: Da tali documenti si evince chiaramente che la suddetta cessione ha incluso i crediti vantati nei confronti della ### S.p.A. in liquidazione (di cui gli odierni opponenti sono garanti in via solidale nella qualità di fideiussori). 
Nessun dubbio, quindi, che la sola legittimata ad agire esecutivamente sia proprio la società cessionaria opposta che, per effetto della cessione del credito, è succeduta a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente, compresi quelli per cui è causa. 
Sull'eccezione di prescrizione del credito azionato. 
Gli opponenti hanno eccepito la prescrizione del credito per essere stato azionato esecutivamente - tramite notificazione dell'atto di precetto avvenuta in data ### - oltre dieci anni dopo dalla notificazione del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo n. 8649/2013 del 27.11.2013; R.G. n. 4357/2013) effettuata in data ### nei confronti di #### e ### e in data ### per il sig.  ### Parte opposta ha però documentato l'avvenuta interruzione della prescrizione del credito riconosciuto dal titolo esecutivo versando in atti documentazione comprovante l'esistenza di svariati atti interruttivi della prescrizione effettuati dalla precedente titolare del credito ### anche anteriori alla formazione del titolo giudiziale. In particolare, a dimostrazione dell'interruzione del corso della prescrizione, parte opposta ha prodotto: - la lettera raccomandata A/R del 26.02.2013 (ricevuta in data ### da ### e ### e in data ### da ### e ### e dalla ### S.p.A. in liquidazione) con cui ### S.p.A. comunicava alla società e a tutti i garanti fideiussori la revoca degli affidamenti e la messa in mora per il pagamento del dovuto (prod. n. 13); - la comunicazione di recesso del 22.3.2013 dal contratto di c/c n. 175/1000/4594 e 175/1000/12710 (prod. n. 14); - la lettera raccomandata A/R del 02.05.2013 con cui ### S.p.A. comunicava alla società la risoluzione dal finanziamento n. 50807277 (prod. n. 16); - la comunicazione raccomandata A/R del 15.05.2013 (ricevuta in data ### da #### e ### e in data ### da ### e in data ### dalla ### S.p.A. in liquidazione) di messa in mora dei fideiussori per il pagamento del credito ancora vantato (prod. n. 17); - il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti depositato in data ### poi emesso in data ### e munito di formula esecutiva in data ###, notificato unitamente ad atto di precetto il ### (prod. n. 18); - l'atto di precisazione del credito nell'ambito della procedura di concordato preventivo della società debitrice aperta con decreto del Tribunale di ### in data ### (prod. n. 20 e 21). 
Parte opposta ha poi prodotto l'istanza, promossa dalla ### cedente in data ###, di insinuazione e di ammissione al passivo fallimentare della procedura concorsuale della società debitrice, aperta con sentenza del Tribunale di ### del 02.02.2017 (prod. n. 22 e 23): In relazione all'efficacia interruttiva di tale atto, trova applicazione il condivisibile principio di diritto ribadito a più riprese dalla Suprema Corte, secondo cui: “La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura” (Cass., sentenza n. 16415 del 09.06.2023); principio espresso anche con specifico riferimento ai fideiussori del fallito da Cass., ordinanza n. 9638 del 19.04.2018, secondo cui “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.”. 
Da quanto sopra deriva, quindi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale del credito azionato attesa l'intervenuta interruzione della prescrizione già dalla data di insinuazione del passivo del 14.04.2017 e sino alla data di chiusura della procedura concorsuale, avvenuta ex art. 118 n.3 l.f. in data ### (prod.  24 opposta): Sull'eccezione di estinzione delle fideiussioni per decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 Parimenti infondata risulta l'eccezione di estinzione delle garanzie per decorso del termine di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., atteso che l'istanza di insinuazione al passivo del 14.04.2017 risulta tempestivamente effettuata dalla creditrice nel termine di sei mesi decorrente dalla data di dichiarazione di fallimento (dichiarato con sentenza del 02.02.2017: prod. n. 22 opposta). Infatti, “il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore” ( Cass. ordinanza n. 24296 del 16/10/2017). 
Sulla nullità dei contratti stipulati tra le parti e sulla qualità di consumatori delle parti attrici opponenti. 
Le parti opponenti hanno altresì contestato la validità delle fideiussioni e dei contratti intercorsi tra le parti eccependone la nullità poiché contenenti clausole abusive non oggetto di adeguata valutazione in sede monitoria, qualificando la relativa domanda quale “opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.” sulla scorta dei principi di diritto stabiliti dalla nota pronuncia della Corte di Cassazione n. 9479 del 06.04.2023. 
Sul punto, si ribadisce innanzi tutto quanto già affermato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo del 07.02.2025, in relazione all'inapplicabilità al caso di specie della suddetta sentenza e dei principi ivi affermati. 
Più nel dettaglio, va premesso, in generale, quanto alla qualificazione del garante come consumatore, che la Corte di Giustizia, con l'Ordinanza emessa in data ### all'esito del giudizio C-74/2015 (caso Tarcău c/ ### Comercială ###, ha ribaltato totalmente l'orientamento sino ad allora dominante nelle varie corti nazionali, e ha affermato la necessità di dare rilevanza non più al dato oggettivo dell'accessorietà del contratto di fideiussione rispetto a quello da cui origina il credito, bensì a quello soggettivo della qualità del fideiussore. In particolare, la Corte europea ha affermato che “quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un «consumatore» […] occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito”; ha concluso, poi, affermando che “spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva (…)”. 
La giurisprudenza di legittimità nazionale si è adeguata da tempo a tale orientamento, ritenendo sempre più spesso applicabile la disciplina consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica in favore di una società. Esplicativa è, sul punto, la sentenza del 16.01.2020 n. 742, nella quale la Corte di cassazione afferma che l'accessorietà fideiussoria “non può venire proiettata fuori da esso, per spingerla sino a incidere sulla qualificazione dell'attività - professionale o meno - di uno dei contraenti; tanto meno, l'accessorietà potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)”. La qualificazione del contraente persona fisica, infatti, deve essere valutata alla stregua del criterio generale del consumatore di cui all'art. 3 del Codice del consumo. Conclude, dunque, affermando che dev'essere considerato consumatore “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)”. 
Con l'ordinanza del 27.02.2023 n. 5868, le ### hanno confermato l'orientamento introdotto dalla giurisprudenza eurounitaria, superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, stabilendo che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che «Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società». 
Sulla scorta di tali principi le ### della Corte di Cassazione n. 9479 del 06.04.2023 hanno ulteriormente ribadito che, ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica, deve ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento. La recente giurisprudenza successivamente formatasi in materia ha poi avuto modo di precisare che “la qualifica di fideiussore consumatore non è automatica per le persone fisiche, ma dipende dallo scopo dell'atto. Un forte collegamento funzionale e oggettivo con l'entità debitrice, come il possesso di cariche sociali o quote rilevanti, sposta la natura della garanzia da atto privato a atto professionale” (Cass., ordinanza n. 8669 del 01.04.2025); e che “poiché i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), assumono poi rilievo profili quali l'entità della partecipazione al capitale sociale, o la qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore” (da ultimo, Cass., ordinanza n. 18834 del 10.07.2025). 
Ciò posto, nel caso di specie parte opposta ha prodotto la visura storica ### della società debitrice e la storia delle partecipazioni nella predetta società (prod. n. 27 e 29 opposta), da cui si evince la qualità di soci di tutti i garanti odierni opponenti, qualità assunta in data anteriore alla costituzione delle garanzie: • il Sig. ### era già socio e Presidente della società dal 30.10.1995; il Sig. ### era già socio e consigliere della società dal 30.10.1995 (cfr. prod. n. 27, pag. 57): Le fideiussioni a favore della società risultano sottoscritte dai ###ri ### e ### in data ###, per la somma iniziale di ### 430.000.000; aumentato nella linea di credito per la somma di ### 740.000.000 ciascuno in data ###, oggi euro 382.178,11 (prod. nn. 9 e 10 opposta); • ###re ### e ### erano già socie dal 30.4.1997 (cfr. rispettivamente prod. n. 29, pag. 2 e prod. n. 27, pag. 62). Le fideiussioni a favore della società risultano da esse sottoscritte in data ###, per la somma iniziale di ### 430.000.000; aumentato nella linea di credito per la somma di ### 740.000.000 ciascuno in data ###, oggi euro 382.178,11 (prod. nn. 11 e 12 opposta). 
Considerato che dalla visura camerale storica della società tutti gli odierni opponenti risultavano già soci (ciascuno per una quota sociale pari al 23,01% del capitale sociale di 600.000 euro, corrispondente a 138.062,00 euro; eccetto la sig.ra ### titolare di una quota sociale minore pari al 11,51% del capitale sociale e corrispondente a euro 69.031: cfr. prod. 27 pag. 6 e 61; prod. 29 pag. 2) al momento della sottoscrizione delle fideiussioni, si deve concludere che, dal punto di vista quantitativo la loro partecipazione sia dunque di entità “non trascurabile”, ai sensi della giurisprudenza comunitaria sopra citata. 
Non appare, pertanto, possibile affermare che gli stessi rivestissero la qualifica di consumatori all'epoca del rilascio delle fideiussioni. 
Peraltro, non solo risulta documentalmente dimostrato il possesso - come detto già al momento del rilascio delle garanzie - di una partecipazione rilevante al capitale sociale, ma anche una partecipazione attiva di tutti gli odierni opponenti nell'ambito della stessa società debitrice, attesa l'assunzione di diverse cariche sociali (il sig.  ### quale rappresentante dell'impresa nonché Presidente della società; il #### e la sig.ra ### quali soci e consiglieri della società; la sig.ra ### quale socia) o comunque lo svolgimento di attività strettamente correlate all'esercizio dell'impresa (si veda, ad esempio, il conferimento della delega ad operare sul conto corrente intestato alla società in favore della socia ### prod. n. 6, pag. 15 opposta; la mail del 19.03.2010 con cui la sig.ra ### chiede all'istituto di credito lo svincolo delle garanzie e contestualmente la concessione di un nuovo finanziamento: prod. n. 26 opposta). 
Depongono poi in favore della tesi della qualifica non consumeristica degli opponenti i seguenti ulteriori indici: - la stipulazione dei contratti di garanzia in epoca successiva rispetto all'ingresso dei garanti all'interno della compagine sociale; - la natura commerciale della società debitrice e la notevole rilevanza quantitativa degli importi garantiti (come detto, per ciascun fideiussore, pari ad euro 382.178,11); - la concessione delle garanzie per qualunque debito della società (c.d. fideiussione omnibus) non limitate a singole operazioni o attività; - la mancata allegazione da parte degli opponenti di aver svolto all'epoca della sottoscrizione delle garanzie una differente attività professionale. 
Da tutti gli elementi finora evidenziati emerge dunque, in modo inequivoco, l'insussistenza dei requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica agli opponenti, dovendo negarsi che essi abbiano concluso i contratti di fideiussione quali consumatori avendo, al contrario, agito nell'ambito della loro attività professionale, stipulando i contratti di garanzia per finalità tutt'altro che estranee all'impresa, ma proprio, invece, per affectio societatis. 
Ne consegue che, proprio alla luce dei principi di diritto stabiliti dalla pronuncia evocata dagli stessi opponenti, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. risulta in questa sede inammissibile, atteso il definitivo passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo portato in esecuzione. 
Pertanto, le eccezioni attinenti al merito (nullità delle clausole di cui alle fideiussioni e dei contratti stipulati, il recesso dalle fideiussioni intervenuto nel 2010 e, quindi anteriormente alla formazione del titolo, l'estinzione delle stesse: punti III e IV dell'atto di citazione) - a prescindere dalla loro fondatezza - sono inammissibili in questa sede. 
Il titolo esecutivo azionato esecutivamente è, infatti, costituito dal decreto ingiuntivo n. 8649/2013 del 27.11.2013 (R.G. n. 4357/2013) ed è pacifico in giurisprudenza che: • nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio (in senso conforme cfr. Cass. sentenza n. 22402 del 05.09.2008); • con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (in senso conforme cfr. Cass. sentenza n. 8928 del 18.04.2006); • in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede ###senso conforme cfr.  ordinanza n. 22090 del 02.08.2021); • nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione (in senso conforme, cfr. Cass. sentenza n. 12911 del 24.07.2012). 
Le eccezioni suddette dovevano, quindi, essere proposte in sede di merito, ossia nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. né, come detto, è più ammissibile l'opposizione tardiva consentita, in base alle ### n. 9479/2023, solo per far valere l'abusività delle clausole da parte del consumatore, qualifica esclusa nel caso di specie (cfr., ancora, Cass. n. 3277 del 18.02.2015: “l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è limitata all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia, in quanto l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo esecutivo può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscono il contenuto o di circostanze che in quanto verificate in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero ancora essere fatte valere nel procedimento di cognizione”). 
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta.  3. Le spese di lite, anche in relazione alla fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti opponenti. 
Le spese sono dunque liquidate, in conformità al D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, per la fase cautelare: tipologia procedimenti cautelari, valore della causa nello scaglione di riferimento da euro 260.001 a euro 520.000, onorari corrispondenti ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e per la fase decisionale ed esclusa la fase istruttoria, e così euro 3.686,00 per la fase di studio della controversia, euro 1.559,00 per la fase introduttiva, euro 2.552,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 7.797,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge; per il merito: tipologia giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore della causa nello scaglione di riferimento euro 260.001 a euro 520.000, onorari corrispondenti ai parametri minimi per la fase istruttoria e ai medi per le restanti fasi e così euro 3.544,00 per la fase di studio della controversia, euro 2.338,00 per la fase introduttiva, euro 5.206,00 per la fase istruttoria ed euro 6.164,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 17.252,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge. 
In ultimo, deve respingersi la domanda formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c., atteso che l'infondatezza nel merito, seppur legata a profili giuridici, non è di per sé rivelatrice di mala fede o colpa grave, tenuto conto anche del fatto che le ulteriori censure evidenziate dalle parti opponenti esulano dal presente giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: - Rigetta l'opposizione; - respinge la domanda di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; - condanna le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.797,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, per la fase cautelare e in euro 17.252,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge per la fase di cognizione. 
Si comunichi.  ### 20.10.2025 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 11899/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Monteleone Chiara

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