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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 1931/2025 del 15-11-2025

... o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Alla notificazione, ai sensi dell'art. 201 comma 3 C.d.S., si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12 del ### cit., dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal ### di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. La notificazione a mezzo del servizio postale è regolata dalla legge n. 890/1982, secondo cui l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale: in tal caso, di regola l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario o a persona di famiglia convivente o altri addetto alla (leggi tutto)...

testo integrale

 TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale di Foggia, ### in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1659/2023 R.G. 
TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti; appellante #### (C.F. ###), in persona del ### p.t., elettivamente domiciliato presso gli avv.ti ### e ### che lo rappresentano e difendono, giusta mandato in atti; appellato ####, in ottemperanza al decreto ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.10.2025, ha depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate e la causa è passata in decisione secondo il rito speciale vigente MOTIVI DELLA DECISIONE Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. 
I.- Con ricorso in appello depositato il ###, ### ha impugnato la sentenza n. 787/2022 del 28.9.2022, con cui il Giudice di ### di ### ha rigettato l'opposizione promossa dall'appellante contro i verbali di contestazione di violazione del ### della ### del
Comune di ### n. Z/1619/2021 del 08.11.2021, Z/1647/2021 del 09.11.2021, Z/1648/2021 del 09.11.2021, Z.1673.2021 dell'11.11.2021, Z/1676/2021 dell'11.11.2021 e Z/1715/2021 del 13.11.2021, tutti notificati il ### mediante consegna a mani proprie.  ### ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di ### ha ritenuto tempestive le notificazioni nonostante fossero state eseguite oltre i novanta giorni previsti dall'art. 201 C.d.S.; in secondo luogo, ha lamentato l'erronea valutazione di inesistenza di autorizzazione al transito in ### nonostante avesse dimostrato la propria qualità di residente della zona e, altresì, in virtù del fatto che il transito è stato effettuato a servizio di un soggetto disabile, come dimostrato dal tagliando comunale per disabili e dalla dichiarazione del trasportato in atti.  ### ha, quindi, rassegnato le proprie conclusioni insistendo per la riforma della sentenza di primo grado e il conseguente annullamento dei verbali impugnati, con condanna del Comune di ### alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Con memoria depositata il ###, si è costituito in giudizio il Comune di ### eccependo l'infondatezza dell'appello in fatto e diritto. 
Quanto al primo motivo di appello, l'appellato ha ribadito la tempestività delle notificazioni eseguite in data ### e, quindi, entro i novanta giorni successivi al tentativo di consegna del 27.1.2022, conclusosi negativamente per irreperibilità del destinatario, alla luce della giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 201 C.d.S.; ha altresì dedotto la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il ### non fosse titolare di alcuna autorizzazione, rilasciata dal Comune, per il transito in ZTL e che non avesse comunicato, entro tre giorni, il transito a servizio di soggetto diversamente abile.  ### ha perciò concluso per il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. 
II.- In assenza di attività istruttoria, salva l'acquisizione del fascicolo di prime cure, la causa è pervenuta per la decisione all'udienza del 13.11.2025, svoltasi in modalità cartolare e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta da parte del Comune, viene decisa con deposito telematico della sentenza. 
III.- In premessa, è opportuno svolgere alcune considerazioni in tema di principio di conservazione degli effetti della notificazione del verbale di contestazione differita per violazione del ### della strada, eseguita tempestivamente ma conclusasi negativamente per causa non imputabile al mittente.
Com'è noto, l'art. 201 C.d.S. prevede che, in caso di infrazioni al ### della strada non immediatamente contestabili, il verbale deve essere notificato entro novanta giorni dall'accertamento all'effettivo trasgressore o al proprietario del veicolo a motore munito di targa risultante dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A; inoltre, qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.   Alla notificazione, ai sensi dell'art. 201 comma 3 C.d.S., si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12 del ### cit., dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal ### di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. 
La notificazione a mezzo del servizio postale è regolata dalla legge n. 890/1982, secondo cui l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale: in tal caso, di regola l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario o a persona di famiglia convivente o altri addetto alla casa o al servizio del destinatario o al portiere dello stabile o al dipendente (art. 7 l.  cit.); in caso di assenza temporanea, l'operatore postale deposita il piego presso il deposito più vicino, dando notizia del tentativo di consegna al destinatario mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata affisso alla porta o immesso nella cassetta postale, con l'effetto che la notificazione dell'atto originario si ha per eseguita trascorsi dieci giorni dalla spedizione di tale ultima raccomandata (art. 8 l. cit.), mentre. in caso di irreperibilità assoluta, “fermo restando quando previsto dal 201 co. 3 c.d.s.”, l'operatore postale restituisce gli invii al mittente (art. 9 l.  cit.), che sarà, quindi, tenuto a procedere ad una nuova notificazione. 
In linea generale, quando la notificazione non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, la giurisprudenza di legittimità, facendo leva sul consolidato principio di scissione degli effetti tra notificante e notificato, ha da tempo chiarito che il mittente può conservare gli effetti della tempestività della notificazione eseguita ove, appreso dell'esito negativo, riattivi il processo notificatorio con immediatezza e svolga con tempestività gli atti necessari al suo completamento entro un tempo ragionevolmente contenuto (Cass. Sez. Un. n. 17352/2009), stabilendo, con riguardo all'art. 325 c.p.c., che il ragionevole tempo per la riattivazione del procedimento notificatorio è pari alla metà di quello originariamente previsto (Cass. Sez. Un.  14595/2016).
Tale principio, affermato con riferimento ai termini processuali, è stato esteso anche ai termini del procedimento notificatorio delle sanzioni amministrative per violazioni del ### della strada ex art. 201 del d.lgs. n. 285 del 1992 (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 28388/2017), in relazione alle quali deve ritenersi che l'onere di riattivazione del procedimento notificatorio vada assolto dal notificante con immediatezza e, comunque, non oltre “il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”. 
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il primo motivo di appello relativo all'eccepita tardività della notifica dei verbali di accertamento impugnati, è fondato e va accolto, atteso che il Comune, a seguito della prima notifica eseguita in data ### e non perfezionatasi per irreperibilità del destinatario (come si evince dall'avviso di ricevimento ritornato al mittente), si è attivato tardivamente e, precisamente, in data ### (mediante la notifica a mezzo messo comunale). 
A tal proposito, non appare in alcun modo condivisibile la tesi sostenuta dal Giudice di prime cure, secondo cui la notifica del 26.4.2022 è da considerarsi tempestiva in quanto effettuata prima dello scadere dei 90 giorni decorrenti dal 27.1.2022, ossia della dichiarazione di irreperibilità del destinatario da parte dell'agente postale, causa di interruzione del termine di cui all'art. 201 C.d.S. 
Difatti, alla luce della richiamata giurisprudenza in termine di salvezza degli effetti della prima notifica rimasta ineseguita per causa non imputabile al mittente (in cui certamente rientra il caso di irreperibilità assoluta del destinatario all'indirizzo di residenza risultante dai pubblici registri), è evidente che il Comune di ### dopo la prima notifica non andata a buon fine il ### (richiamata nei verbali impugnati), lungi dal riattivarsi celermente e comunque entro “il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto”, ha lasciato trascorrere ben 89 giorni prima di procedere alla nuova notificazione, eseguita a mani proprie in data ###, senza allegare - ne tanto meno documentare - circostanze eccezionali (cfr. Cass civ. n. 28388/2017) che potessero giustificare il ritardo nella riattivazione del procedimento notificatorio. 
Non essendosi, dunque, il Comune attivato con tempestività e immediatezza per completare il procedimento notificatorio, quest'ultimo non può ritenersi iniziato il ### (non potendo farsi salvi gli effetti della prima notifica): ne consegue che le notifiche dei verbali di accertamento dell'8- 13.11.2021, eseguite tutte il ###, devono ritenersi senz'altro tardive, in quanto effettuate ben oltre il termine perentorio di 90 giorni dall'accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 201 C.d.S.
Dunque, in accoglimento dell'appello e, quindi, in riforma della sentenza impugnata, i verbali di accertamento di violazione al C.d.S. n. Z/1619/2021 del 08.11.2021, Z/1647/2021 del 09.11.2021, Z/1648/2021 del 09.11.2021, Z.1673.2021 dell'11.11.2021, Z/1676/2021 dell'11.11.2021 e Z/1715/2021 del 13.11.2021 della ### del Comune di ### vanno annullati, in quanto notificati al ### oltre il termine perentorio di cui all'art. 201 ### della strada. 
Resta assorbita ogni ulteriore questione. 
IV.- Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza. 
Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, quanto alle spettanze del primo grado, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, considerando come valore della causa lo scaglione per i giudizi davanti al Giudice di ### fino a € 1.100,00, in ragione del petitum, applicando i valori medi per tutte le fasi, nonché, quanto alle spettanze del secondo grado, ai sensi del D.M. cit., considerando lo stesso scaglione di valore per i procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, stante la natura documentale della causa e l'esigua attività difensiva espletata.  P. Q. M.  Il Tribunale di #### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 787/2022 emessa dal Giudice di ### di ### in data ###, ACCOGLIE l'opposizione spiegata da #### ed ### i verbali di contestazione di violazione al ### della strada nn. 
Z/1619/2021 del 08.11.2021, Z/1647/2021 del 09.11.2021, Z/1648/2021 del 09.11.2021, Z.1673.2021 dell'11.11.2021, Z/1676/2021 dell'11.11.2021 e Z/1715/2021 del 13.11.2021 della ### del Comune di ### 2. CONDANNA il ### alla rifusione, in favore di ### delle spese di lite, che si liquidano per il primo grado in complessivi € 389, di cui € 43 per esborsi ed € 346 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), da distrarsi in favore del procuratore della parte vittoriosa, avv. ### dichiaratosi antistatario, e per il secondo grado di giudizio in complessivi € 526,50, di cui € 64,50 per esborsi ed € 462 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%),
IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte vittoriosa, avv.  ### dichiaratosi antistatario. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.  ### 15 Novembre 2025 Il Giudice -

causa n. 1659/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Margherita Valeriani

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 796/2025 del 31-01-2025

... in servizio. ### canto, dovendo l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo, è indubbio che l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti. Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 CCNL 27.11.2007, laddove è stato disposto che “Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025 verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa ### all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 30.01.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 6072/2024 TRA ### nata a Napoli ###, il ###, C.F. ###, residente in ####, alla ###. ### 7, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### C.F: ### e ### C.F: ###, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Napoli alla ### G. Bovio n. 22 in Napoli, giusta procura in calce al ricorso; Ricorrente CONTRO Ministero dell'### e del ### in persona del legale rappresentante pro tempore; Convenuto contumace ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE OGGETTO: carta docente.  1. 
Con ricorso depositato il ###, la parte ricorrente deduceva di essere docente alle dipendenze dell'### “ITI "### - ### (###) con sede ###anno scolastico, con contratto individuale di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 11.09.2023 e cessazione al 30.06.2024, con la qualifica di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto “Normale” per n. 18 ore settimanali; riteneva di avere avuto una situazione di impiego assolutamente comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dal medesimo datore e nel medesimo lasso temporale; esponeva tuttavia che, in quanto docente a tempo determinato, non aveva potuto usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”). Ritenuta l'esclusione dai destinatari dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (cd. “Bonus della ###”) illegittima alla luce dei principi ### e della normativa ### domandava pertanto di: “a. Accertare e dichiarare sussistente il diritto della ricorrente alla corresponsione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'art. 1 comma 121 della L. 107/2015; e per l'effetto, condannare la resistente al pagamento di ### 500,00 così come previsto dalla carta docenti, per ogni annualità in cui la ricorrente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025 ha svolto la prestazione lavorativa; b. ### parte resistenti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da liquidare al difensore che si dichiara antistatario tenendo conto dell'ormai granitica giurisprudenza che si allega contestualmente al quadro normativo ormai divenuto cristallino”. 
Previa autorizzazione resa da questo Giudice con ordinanza del 01.11.2024, la ricorrente, in data ###, provvedeva alla rinotifica del ricorso nei confronti del Ministero convenuto (e non anche all'### ed all'### territoriale di Napoli, nei cui confronti l'istante ha rinunciato, come da note di trattazione scritta del 30.1.25).  ### convenuto non si costituiva, nonostante la regolare notifica. 
La causa viene decisa all'esito del deposito di note ex art 127 ter cpc. 
Quanto al merito, l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. 
La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.  ### del 23 settembre 2015, sub art. 2 ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. 
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.  ### del 28 novembre 2016 ha previsto sub art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna ### è pari all'importo di 500 euro annui. 2. ### è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3. ### richiede la registrazione dei beneficiari della ### secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la ### secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4.  ### prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”. 
La Corte di giustizia dell'### europea, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025 ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 
Va poi rilevato che, ai sensi dell'art 15 DL 69/2023, “ ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 
Va, dunque, osservato che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. 
Anche con riferimento alle esigenze formative, la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica. 
In particolare, l'art. 282 d.lgs. 297/1994 ha sancito che “### è un dirittodovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.  ###. 28 CCNL comparto scuola 4.8.1995 ha stabilito che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto. 2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'### nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”.  ###. 63 CCNL 27.11.2007 ha previsto che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. 
L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.” ###. 64 CCNL 27.11.2007 ha aggiunto che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
I testi normativi riportati non distinguono in alcun modo tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio.  ### canto, dovendo l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo, è indubbio che l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti. 
Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 CCNL 27.11.2007, laddove è stato disposto che “Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025 verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. Anche in tal caso, infatti, la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio e connessa alle competenze richieste dal “ruolo”, inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore. 
Allo stesso modo non è dirimente il disposto dell'art. 1 comma 124 della ### 107/2015, a tenore del quale: “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, in quanto, a fronte di identiche mansioni di docenza e dei medesimi doveri di formazione individuati dalla normativa sopra richiamata, considerare obbligatorio per il dipendente e per la stessa amministrazione formare unicamente i docenti di ruolo determinerebbe una discriminazione dei docenti a tempo determinato che lede il principio sancito a livello europeo dall'art. 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla ### nella pronuncia sopra indicata. 
La giurisprudenza a tale riguardo ha avuto modo di chiarire che le ragioni oggettive che possono giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato ricorrono ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva ( 24373/2015). 
La Corte di ### ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ### né nel fatto che il datore di lavoro sia una ### né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ###, né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11). 
Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica. 
Si ricorda, al riguardo, quanto affermato nella pronuncia del Consiglio di Stato 1842/2022, che - avendo dichiarato illegittimo l'art 2 del ### 23.9.2015 nella parte in cui sono esclusi i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. ### del docente - ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025 livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. 
Va, poi, rilevato che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale. 
Occorre poi evidenziare che la suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui alla L. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attivita' di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perche' iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, articolo 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, puo' ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura piu' adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione e' funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui e' sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025 registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilita', e' decennale ed il termine decorre, per i docenti gia' transitati in ruolo e cessati dal servizio o non piu' iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
Va altresì specificato che, nel caso in cui il docente, al momento della pronuncia giudiziale, sia interno al sistema delle docenze scolastiche, l'equiparazione del trattamento economico dei lavoratori (per i periodi corrispondenti all'assunzione a tempo determinato) a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto “tramite” l'assegnazione materiale della ### docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art.1, comma 121, L. n.107 cit.). 
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, bensì la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. 
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata: del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. 
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finendo con l'accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, realizzando in questo caso una forma di discriminazione alla “rovescia”. 
Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica. 
Ha precisato, sul punto, la Suprema Corte nella sent. 29961/2023 che “…### operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali…”. 
Alla luce di tali principi, il ricorso va accolto limitatamente alla domanda di riconoscimento del diritto all'attribuzione in favore della ricorrente della ### di cui all'art. 1 comma 121 ### 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00, “per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente all'anno scolastico 2023/2024 indicato in ricorso. 
Va dunque dichiarato il diritto della parte ricorrente - attualmente inserita nel sistema scolastico in quanto assunta, quale docente precario, anche per l'anno scolastico 2024-2025 dal 13/09/2024 al 30/06/2025, come documentato - ad usufruire della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente all'anno Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025 scolastico 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00. 
Va, invece, rigettata la domanda relativa alla condanna del Ministero convenuto “al pagamento di ### 500,00 così come previsto dalla carta docenti, per ogni annualità in cui la ricorrente ha svolto la prestazione lavorativa”, non potendo essere riconosciuto il versamento diretto di una somma di denaro. 
Le spese di lite, per l'accoglimento parziale, vanno compensate nella misura di 1/2, con condanna della parte convenuta al pagamento del residuo liquidato in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice del ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: - dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente all'anno scolastico 2023/2024 con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per la predetta annualità a cura di parte convenuta; - rigetta la domanda di condanna al pagamento della somma di danaro; - compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna il Ministero convenuto al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 160,20, oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari. 
Napoli, 31.01.2025 Il Giudice del lavoro d.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025

causa n. 6072/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Galante Monica

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 02-06-2025

... alle difese dell'amministrazione pubblica resistente, e si intenda sottolineare che la parte resistente deve all'atto della costituzione in giudizio esporre «le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente», in dicando «le prov e di cui intend e valersi » e proponendo «altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio», non per questo può trascurarsi che l'amministrazione fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo o vviamente difforme da quanto riten uto dal contribuente; ne consegue che l'onere di com pletezza della linea di difesa, che in concreto si desume dal suddetto art. 23, per qu anto interpretato in co erenza col principio di non contestazione oggi (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27157/2018 R.G., proposto DA “### ina per le arti cont emporanee ”, co n sede ###perso na del presidente pro temp ore, rappresentata e difesa dal ### Avv. ### con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l' Avv. ### d'### con studio in ### giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Comune di Nap oli, in persona del ### pro temp ore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### e dall'Avv.  ### na ### con stud io in Napoli (presso gli Uf fici dell'###), elettivamen te domiciliat ###studio in ### giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE E ### delle E ntrate - ### con sede ###persona del ### ente del ### vo pro tempore, ### ACCERTAMENTO #### ART. 7 D.LGS. N. 546/1992 rappresentata e difesa dall'### dello Stato, con sede in ### ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla ### tributaria regionale per la ### a il 15 febbraio 2018, 1493/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 gennaio 2025 dal Dott. ####: 1. La “### per le arti contemporanee” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla ### tributaria regionale per la ### il 15 febbraio 2018 , n. 1493/03/2018 , la quale, in co ntroversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di pagamento ###953015/000 notificatole dall'“### S.p.A.” per la ### relativa all'anno 2015 nella misura di € 47.123,00, con riguardo a locali ubicati in Napoli ed adibiti a museo, dei quali essa era proprietaria, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Napoli e dell'### delle ### - ### (quest'ultima, nel frattempo, succedut a all'“### di ### ssione S.p.A.”, a sua volta succeduta all '“### S.p.A.”) avverso la sentenza depositata dalla ### tributaria provinciale di Napoli il 28 giugno 2016, n. 11830/13/2016, con compensazione delle spese giudiziali.  2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente - sul rilievo che: a) il regolamento comunale aveva determinato la tariffa nel rispetto del criterio della copertura dei costi del servizio, essendo rimesso ogni altro aspetto alla discrezionalità 3 dell'ente locale; b) la motivazione dell'avviso di pagamento non doveva riportare anche il contenuto della tariffa; c) la tariffa non doveva obbligatoriamente prevedere una riduzione per le attività svolte dalla contribuente, non essendo state indicate, peraltro, ragioni di irragionevolezza rispetto ad altre attività che bene ficiavano di agevolazioni; d) la tariff a era stata commisurata alla diversa idoneità a produrre rifiuti delle superfici destinate alle varie attività; e) la contribuente non aveva dichiarato circostanze idonee ad escludere la tassazione delle superfici; f) la riduzione prevista dall'art. 25, comma 5, del regolamento comunale (per gli enti dediti alla prestazione gratuita di servizi di protezione civile o salvaguardia ambientale a favore dell'ente impositore) non poteva essere riconosciuta in difetto dei necessari requisiti.  3. ### di Napoli e l'### delle ### - ### hanno resistito con controricorso.  ###: 1. Il ricorso è affidato a sei motivi.  2. Con il prim o motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di sec ondo grado di pronunciarsi su ques tioni sollevate nei gradi di merito, in particolare con riguardo al difetto di legittimazione ad causam e ad processum dell'### delle ### - ### che si era costituita in appello mediante il conferimento di procura ad litem ad un difensore del libero foro (atto del 4 aprile 2017), in palese violazione dell'art. 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, che aveva co nfermato l'appli cabilità alle controversie tributarie dell'art. 11, co mma 2, del d.lgs. 31 4 dicembre 1992, n. 546, quale modificato dall'art. 9, comma 1, del d.lgs . 7 ottobre 2015, n. 156, ed all a mancata specificazione nel regolamento comunale IUC e nelle delibere tariffarie per la ### relativa all'anno 2015, ai fini dell'eventuale disapplicazione ex art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dei criteri di determinazione dell a quota variabile della tariffa ### in re lazione agli indici di produttività (Kb e Kd) previsti nelle tabelle 2 e 4 dell'allegato 1 al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.  2.1 Il predetto motivo è infondato con riguardo ad entrambi i profili.  2.2 Sotto il pri mo aspetto, si ramment a che il vizio di omessa pronunzia è config urabile soltanto nel ca so di mancato esame di questioni di merito e non anche di questioni di rito (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 11 ottobre 2018, n. 25154; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6811; Cass., Sez. 6^ -5, 15 ottobre 2019, n. 25958; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2019, n. 27096; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, 22007; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27804; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2021, n. 41362; Cass., Sez. 3^, 16 ottobre 2024, 26913), quale quella che la ricorrente assume oggetto della mancata decisione. 
In ogni caso, secondo l'art. 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, con vertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, l'### delle ### - ### è autorizzata «ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 d sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di 5 conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2 016, n. 50, ovvero può avvalersi ed esser e rappresentato, davanti al tribunale e a l giudice di pace, da propri dip endenti delegati, che possono stare in gi udizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa», fermo restando che: «Per il patrocinio davanti alle commi ssioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comm a 2, de l decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (...)». Quest'ultima disposizione preve de che «### dell'### delle entrate e dell'### delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata». 
Su tale premessa, questa Corte ha affermato, per un verso, che l'estinzione ope legis delle società del “gruppo Equitalia” ai sensi dell'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, non determina l'interruzione del processo, trattandosi di una forma di successione nel diritto cont roverso, né la necess ità di costituzione in giudizio dell '### delle ### - ### ne deriva che il nuov o ente, ove si limiti a subentrare negli effetti del rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, può validam ente avvalersi dell'attività difensiva 6 espletata dall'avvocato del libero foro già designato dalla società del “gruppo Equitalia” secondo la disciplina previgente; ove, invece, si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno gi à pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fo nti del potere di ra ppresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organ izzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (Cass., 5^, 9 novembre 2018, n. 28741; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1992; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2019, n. 10547); per altro verso, che, per effetto del principio della cosiddetta perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art.  85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione del gruppo ### e l'automatico subentro del successore ### delle ### disposti dall'art.  1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, co nvertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, non privano i l procuratore del la società estinta, che sia gi à ritualmente costituito nel proc esso anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3312). 
Ad ogni modo, anche a seguito del ### d'intesa tra l'### dello Stato e l'### delle ### - 7 ### del 5 luglio 2017 (il cui punto 3.4.2 stabilisce che: «### sta in giudizio avvalend osi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro (...) nelle controversie relative a: (...) - liti innanzi alle ###, nulla esclude che l'### del le Ent rate - ### possa formalmente costituirsi nel corso del giudizio tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali o regionali a mezzo del medesimo difensore del libero foro che aveva assistito fino ad allora l'estinta società del “gruppo Equitalia”. 
Difatti, è ormai pacifico che, in tema di difesa e rappresentanza in giudi zio, l'### delle ### e l''### delle ### - ### si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delib era o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di av vocati del libero foro quando la convenzione non riser va all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette ### dal ricorso all a difesa erar iale per i giud izi innanzi agli organi della giurisdizione tributaria, prevedendola espressamente, invece, per qu ello di legit timità, rispetto a l quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve rit enersi affetta da invalidità (da ultima: Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2024, n. 28199). 
Per cui , nella specie, esse ndo incontro verso tra le parti il conferimento della procura ad litem al difensore del libero foro da parte dell'### delle ### - ### (mediante 8 rogito notarile del 4 aprile 2017), se ne può concludere che quest'ultima si era regolarmente costituita nel giudizio dinanzi alla ### tributaria regionale per la ### 2.3 Sotto il second o aspetto, la censura atti nge l'omessa specificazione nel regolamento comunale IUC e nelle delibere comunali in materia tariffaria dei criteri di determinazione della “quota variabile” della ### (con particolare riguardo agli indici di produttività Kb e Kd previsti nelle tabelle 2 e 4 dell'allegato 1 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158). 
In proposito, si osserva che l'art. 1, commi 651 e 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, se, da un lato, prevede che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (il cui allegato 1, nelle tabelle 2 e 4, contempla i predetti indici per il calcolo della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche), dall'altro lato, consente che, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del prin cipio «chi i nquina paga», il Comune possa commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Per cui, è evidente la facoltatività del ricorso a tali criteri nella determinazione della tariffa. 
Aggiungasi che, i n rigorosa confo rmità alle prescrizioni di legge, il regolamento comunale IUC (per l'anno 2015) prevede che: - «1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di in vestiment o e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 2. I costi del servizio sono definiti, ogni anno, sulla base del ### degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti 9 dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, e approvati dal Comune, prima o co ntestualmente alla appro vazione della delibera di definizi one delle tariffe. 3. ### ano ### redatto in conformità del D.P.R. n. 158/99, indica, tra l'altro, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al ### dell'anno precedente e le relative motivazioni» (art. 11 - Costo di gestione); - «1. Il tributo co munale è corrispos to in base a tariffa commisurata ad anno so lare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributar ia. 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel ### del ### della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. La tariffa è determinata sulla base del ### con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. 4. La deliberazione, anche se app rovata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comm a precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente» (art. 12 - Determinazione della tariffa); - «La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti ess enziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabil e, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di eserci zio, compresi i costi di smaltimento. 2. La tariffa è articolata nelle 10 fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 3.  ### dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai co efficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del ### del ### della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158» (art. 13 - Articolazione della tariffa). 
Dal che discende l'insussistenza dei presupposti per l'invocata disapplicazione.  3. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, sesto comma, ###, 132 cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 24 ###, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione app arente in relazione al diniego della disapplic azione del regolamento comunale IUC per pretesa violazione dell'art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, laddove la contribuente aveva dedotto plurimi motivi di illegittimità del regolamento comunale e degl i atti susseguenti (le delibere in materia tariffaria).  3. Il predetto motivo è infondato.  3.1 ###. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, 546, sulla falsariga dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod.  proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), rispetto alla cui violazione la censura può considerarsi implicitamente formulata in base al tenore espositivo del mezzo, dispone che la sentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)». 11 Per costan te giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondament o dell'atto, poiché intessuta di a rgomentazioni fra loro logicamente inconciliabi li, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Trib., 20 dicembre 2022, n. ###; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9446). 
Peraltro, si è in presenza di una tipi ca fattisp ecie di “motivazione app arente”, all orquando la motivazione della sentenza im pugnata, pur essendo graficamente (e, quin di, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art.  111, ses to comma, ### (tr a le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9446). 
In parti colare, poi, il vizio di motivazione cont raddittoria è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la ide ntificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., 12 Sez. 6^ -5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021 , n. ###; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530).  3.2 Nella specie, tuttavia, la sentenza impugnat a ha adeguatamente argomentato in relazione ai singoli motivi di appello, che sono stati analiticamente illustrati e distintamente esaminati nella sequenza prospettata dall'appellante. 
Quanto, in particolare, al d iniego della disapplicazione del regolamento comunale ### che era stata invocata col primo motivo di appello (sia pure sotto la impropria rubrica del “difetto di motivazione” del la decisione di prime cure, dal momento che il giudizio di appello è un giudizio di merito e non di legittimità e il giudice di appello ha l'onere di motivare a sua volta sulla domanda dell'appellante e non può certo annullare la sentenza per mancanza di motivazione - tra le tante: Cass., Sez. 2^, 12 ottobre 2020, n. 21943; Cass., Sez. Trib ., 12 ottobre 2022, n. 29798; Cass., Sez. Lav., 9 ottobre 2023, 28247), il giudice di secondo grado ha analiticamente esaminato e motivatamente disatteso i vari profili di doglianza. 
Invero, sulla premessa che, «tra le particolarmente numerose deduzioni contro l'applicabilità del regolamento, varie investono il merito delle scelte dell'### e, quindi, non sono ammissibili», la sentenza impugnata, in relazione alla censura della contribuente che «la tariffa sia stata determinata “senza precisa re quale sia il costo e ffettivo del servizi o di smaltimento rifiuti e senza supp ortare la determinazione e deliberazione delle singole tariffe nelle componenti fissa e variabile, con criteri cer ti ed oggettivamente verificabili e, dunque, con i dati consuntivi e previsionali del costo medesimo 13 in violazione dell 'art. 1, comma 654, della l. 174 (rectius: 147)/2013 ...” », ha analiticamente evidenziato che: «Presupposto di tale aff ermazione è che la citata norma prevederebbe una stretta correlazione tra costi e tariffa da riportare espressamente nei regolamenti comunali perché possa essere verificata nel dettaglio. Si tratta, però, di una lettura erronea della citata disp osizione la quale, più banalmente, impone che il Comune non determini la tariffa in misura insufficiente alla copertura dei costi: “In ogni caso deve essere assicurata la copertu ra integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l 'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. La lettura degli ul teriori commi del citato art. 1 è illuminante nell'escludere che, come sembra invece ritenere la contribuente, la tariffa ### sia di fatto predetermina ta per legge sulla scorta di un a stretta correlazione con i costi (che l'appe llante, peraltro, rit iene debbano essere a loro v olta sindacati in questa sed e». 
Laddove: «La disposizione impone solo che il parametro sia “in ogni caso” quello di copertura dei costi. (...) Da ciò consegue che i lunghi argomenti dell'atto di appello dedicati al sindacato del piano economico e finanziario dell'azienda di gestione del servizio rifiuti (### spa), al controllo dei costi esposti e delle modalità contabili di determinazione della tariffa, non riguardano affatto (almeno sulla scorta del parametro legale invocato, ovvero il citato comma 654) la stretta legittimità del regolamento, ma rappresentano un sindacato del merito della determinazione della tariffa, che, certamente, non rientra nei 14 poteri ricon osciuti con l'art. 7 dlgs 546/1992 al giudice tributario che, si ripete, può soltanto disapplicare l'atto esclusivamente per vizi di legittimità». 
Inoltre, il giudice di appello ha messo in risalto come: «### in dettaglio, va affermato che il comma 654 art. citato: - non impone un co ntenuto “rigido” del regolamento in modo da potersi valutare quale diretta violazione di legge lo scostamento da conti che la ### segnala; - non impone, quindi, un rapporto tra le tariffe deliberate ed i dati consuntivi e previsionali del co sto di gestione dei rif iuti (discriminati, inoltre, come si propone nell'atto di appello, in base ad una determinata classificazione eco nomica delle utenze non domestiche) con co nseguente possibilità di un sindacato di legittimità in questa sede ###ra ppresenta quindi una ragione di illegittimità del rego lamento per il “fatto che il Comune non ha app licato correttamen te (nemm eno) la riduzione del costo del servizio di smaltimento elaborato da ### spa nel 2015 rispetto al medesimo costo dell'annualità 2014”, riduzione che la ### riteneva atto dovuto; - non è disp osizione che consenta di tener conto del parere dei revisori dei conti per ricostruire la “legittimità” della tariffa».  4. Con il terzo motivo, si denu ncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.  civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la contribuent e avre bbe i ndebitamente richiesto la disapplicazione del regolamento comunale IUC e le delibere in materia tariffar ia «limitatamente all'atto impugnato», perché la nor ma richi amata consentirebbe soltanto un sindacato di legittimità e non di merito. 15 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 651, 652 e 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e del principio “chi inquina paga” di cui all'art. 191, comma 2, del ### sul funzionamento dell'### in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare l'illegittimità dell'atto impositivo per difformità delle tariffe applicate rispetto alle norme e ai principi richiamati.  4.1 I predetti motivi - la c ui stretta ed intima co nnessione consiglia la trattazione congiunta - sono infondati.  4.2 A ben vedere, il giudice di appello ha ricondotto (e risolto) nell'alveo della norma succitata le censure della contribuente sui criteri di determinazione della tariffa, trattandosi dell'unica limitazione inderogabile al potere regolamentare dei ### in tale materia (cio è, la cop ertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio). 
Come si è visto, i nfatti, s econdo l'art. 11 del regolamento comunale ### «Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati». 
Peraltro, gli artt. 15, 17 e 18 del regolamento comunale IUC rinviano proprio al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ed ai relativi allegati la determinazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche , stabilendo, rispettivamente, che: «1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superf icie dell'allogg io le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del ### del ### della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinat a in 16 relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, d el ### del ### e della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati con la deliberazione di approvazione delle tariffe. 4. Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per cantine, solai e box di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza coin cide con quella applicata all'u nità principale» (art. 15 - ### per le utenze domestiche); «1. La quota fissa della tarif fa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie rif erite alla tipolog ia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del ### del ### della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 2. La quota variabile della tariffa pe r le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie rif erite alla tipolog ia di attività svo lta, calcolate sulla base di coefficienti di potenzi ale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del ### del ### dell a Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria » (art. 17 - ### per le utenze non domestiche); «1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. n. 158/99, di cui all'allegato B, sulla base dell a categor ia di occupazione dichiarata ed in mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ### adotta ta dall'### relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. 2. Gli alberghi per essere ricompresi nella categoria “con ristorante” 17 devono fornire nel corso dell'anno almeno un pasto completo. 
Non vengono ricomprese in questa categoria le strutture che servono in man iera esclusiva il servizio di colazione. 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rif iuti. 4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del med esimo co mpendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 30 mq. 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un 'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata» (art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche). 
Inoltre, la classificazione del le utenze non domesti che (con l'espresso inserimento dei “Musei” nella categor ia 1 dell'allegato B) è pedissequamente conforme alla previsione delle tabelle 3/a e 3/b nell'allegato 1 al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 
Per cui , alla luce di tale verifi ca, in difetto di specifiche e puntuali allegazioni da parte della contribuente, non si può ritenere che la modulazione delle tariffe comunali sia difforme dalle prescrizioni legislative e regolamentari, rientrando nella discrezionalità amministrativa e tecnica dell'ente impositore la concreta declinazione delle modalità applicative (da ul time: Cass., Sez. Trib., 20 giugno 2024, nn. 17038, 17051, 17058 e 17123) in ossequio ai canoni di proporzionalità, adeguatezza e necessarietà (Cass., Sez. 6^-Trib., 24 febbraio 2023, n. 5744). 18 Non a caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è configurabile alcun obbligo di motivazione del la deli bera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (nonché della tariffa di cui all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amm inistrativo a contenuto generale o collettivo, si rivo lge ad una pl uralità indistinta, anche se determinabile ex post , di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass., Sez. 6^-5, 30 giugno 2017, n. 16289; Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2018, n. 16165; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, 7437; Cass., Sez. 5^, 26 g iugno 2020, n. 12783; per la giurisprudenza amministrativa, si rinvia a: ### Stato, 5^, 22 marzo 2023, n. 2910; ### Stato, Sez. 5^, 8 luglio 2024, n. 6021; Cass., Sez. 5^, 7 gennaio 2025, n. 81).  ### parte, secondo la giuri sprudenza am ministrativa (da ultima: ### Stato, Sez. 5^, 7 gennaio 2025, n. 81), rientra nella facoltà dell'ente comunale dare applicazione al metodo normalizzato di cui al comma 651 della legge 27 di cembre 2013, n. 147 (applicazione della tariffa sulla base di parametri predeterminati dal legislatore) oppure al metodo puntuale di cui al successivo comma 652 della stessa legge (applicazione della tariffa sulla base di una valutazione quantitativa dei rifiuti effettivamente producibili). 
Analogamente, anche in base alla giurisprudenza comunitaria (Corte Giust., Sez. 2^, 16 luglio 2009, causa C-254/08, ### srl ### et alii vs. Comune di ### e ### S.p.A. - vedasi anche Corte Giust., Gr. Sez., 24 giugno 2008, causa C-188/07, ### de ### vs. ### et ###, il metodo di calcolo della tariffa 19 per i rifiuti (basata ossia “sulla stima del volum e di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sul quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito”), se da un lato è frutto di discrezionalità tecnica nonché di presunzioni (ossia basato su una stima delle quantità produ cibili e non strettamente commisurato alle quantità effettivamente prodotte e confer ite), dall'altro lato non deve essere manifestamente sp roporzionato e deve tenere conto delle quantità comunqu e “producibili” (anch e se non di qu elle “prodotte”) in termini di natura e volume del rifiuto. In particolare, secondo il giudice euro-unitario: «(...) la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantita tivo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può esser e co nsiderata, allo stato attu ale del diritto comunitario, in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12» (par. 51);«(...) le co mpetenti autorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quanto concerne la determinazione delle modalità di calcolo di siffatta tassa» (par. 55); «Spetta pertanto al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se la tassa sui rifiuti su cui verte la causa principale non comporti che taluni «detentori» … si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili» (par. 56). 
Pertanto, se da un lato è ammissibile e compatibile con il diritto unionale anche il metodo “normalizzato” (basato su stime e presunzioni), dall'altro lato in presenza di indici di manifesta sproporzione ed iniquità (ci rca le tariffe calcolate con metodo “normalizzato”) o ccorre ripiegare su metodi 20 diversamente basati sulle qu antità di rifiuti effettivamente producibili (metodo “puntuale”). 
Ne discende che, non essendo sindacabile tale aspetto specifico delle delibere tariffarie dal giudice tributario (in base alla stessa prospettazione della ricorre nte, che non ha contestato le ragioni poste a monte di tale opzione), la disapplicazione del regolamento comunale IUC per le considerazioni esposte non ha alcun fondamento.  5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'atto impositivo fosse munito di adeguata motivazione.  5.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato 5.2 Anzitutto, il mezzo è carente di autosufficienza, non essendo stata riprodotto né trascritto in ricorso l'impugnato avviso di pagamento. 
Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod . proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativ o, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si as sumono erro neamente interpretati o pretermessi dal giu dice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta con gruità esc lusivamente in base al ricorso 21 medesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. ###; Cass., Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. ###; Cass., Sez. Trib., 26 agosto 2024, n. 23105). Ciò in quanto non è altrimenti possibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell'atto impositivo rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570).  5.3 Ad ogni modo , il giudice di appello ne ha accert ato l'adeguatezza motivazionale, esclude ndo che il richiamo al contenuto degli atti generali di determi nazione delle tar iffe dovesse essere inser ito in motivazione e riten endo che la periodicità dell'imposizi one presupponesse la immutatezza delle superfici tassabili in base alla denuncia originaria. 
In proposito, secondo la sentenza impugnata: «Non può che ribadirsi che nell'atto impu gnato - “semplice” avviso di pagamento - non doveva essere inserito il contenuto degli atti generali di determinazione delle tariffe. Per quanto riguarda la specifica determin azione delle superfici, va considerato che l'atto impugnato è un avviso di pagamento di una tassa periodica e, quindi, la questione tocca l'originar ia determinazione delle superfici tassabili. Per quanto riguarda le indicazioni del responsabile del procedimento etc., oggetto di doglianza nell 'ambito del motivo, va rammen tato che l'atto impugnato non è una cartella, diverso atto cui sono imposti quei contenuti. In generale, per quanto riguarda la mancata 22 indicazione delle tariffe applicate etc., va ribadito che l'avviso di pagamento faceva riferimento a quanto contenuto in atti generali». 
E tanto si colloca in piena sintonia con gli enunciati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ### l'art. 71, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (a tenore del qu ale: «Gli avvi si di accertamento (...) devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale din iego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta disti ntamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità »), nonché, per simmetria, in tema di ### e ### l'art. 1, co mma 162, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (a tenore del quale: «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati»), in virtù del rinvio disposto dagli artt. 14, comma 45, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, co nvertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 1, com ma 705, del la legge 27 dicembre 2013, n. 147, obbliga il Comune ad indi care in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazion e della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tanto meno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (Cass., Sez. 6^-5, 9 settembre 2019, 22470; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1212; Cass., Trib., 2 settembre 2024, n. 23530). 23 6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione del principio di non contestazione per errata e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 167, 416, 88 e 115 cod. proc. civ., 111 ###, in relazione all'art.  360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che l'agente della riscossione non aveva contestato i motivi di appell o che lo riguardavano, con la conseguenza che la nullità dell'avviso di pagamento (p er i vizi imputabili ad “### S.p.A.”) doveva considerar si definitivamente accertata nei suoi confronti.  6.1 Il predetto motivo è infondato.  6.2 ### la ricorrente, il giudice di appello non avrebbe tenuto conto che la concessionaria non aveva co ntestato i motivi di appello sulla nullità dell'atto impositivo. 
Come è stato già precisato da questa Corte, la “ non contestazione”, assurta dopo la novellazione dell'art. 115 cod.  proc. civ. (da parte del l'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69), a principio generale del processo, e come tale suscettibile di essere applicato anche nel giu dizio tributario, seppure al netto della specificità dettata dalla non disponibilità dei diritti controversi nel processo de qu o, concerne esclusivamente il piano ### dell'acquisizione del fatto non contestato, ove il gi udice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo; inoltre, va altre sì considerato che il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui, comunque, un limite strutturale insito nel fatto che l'avviso di accertamento (o di rettifica) non è l'atto introduttivo del processo, quanto piuttosto l'oggetto ###, per lo meno nei casi in cui venga in questione la 24 pretesa fiscale in esso riportata, sicché la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso, e anche laddove, in base all'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'attenzione sia rivolta alle difese dell'amministrazione pubblica resistente, e si intenda sottolineare che la parte resistente deve all'atto della costituzione in giudizio esporre «le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente», in dicando «le prov e di cui intend e valersi » e proponendo «altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio», non per questo può trascurarsi che l'amministrazione fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo o vviamente difforme da quanto riten uto dal contribuente; ne consegue che l'onere di com pletezza della linea di difesa, che in concreto si desume dal suddetto art. 23, per qu anto interpretato in co erenza col principio di non contestazione oggi desumibile dall'art. 115 cod. proc. civ., non può essere considerato come base per affermare esistente, in capo all'amministrazione, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell'atto impositivo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2015, n. 2196; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2018, n. 12287; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2019, 19806; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, n. 22015; Cass., 5^, 22 giugno 2021, n. 17698; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2022, n. 3602 8; Cass., Sez. Trib., 27 dicembre 2022, n .  ###; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2023, n. 16984; Cass., Sez. Tr ib., 8 agosto 2024, n. 22526; Cass., Sez. Trib., 4 ottobre 2024, n. 26019). 
Pertanto, la carente presa di posizione della concessionaria in sede di appello sulle censure relative all'atto impositivo non può equivalere ad una sorta di tacito riconoscimento della loro 25 fondatezza, dovendo altrimenti escludersi la sussistenza stessa del presupposto impositivo.  7. Alla stregua d elle suesposte argomentaz ioni, dunque, valutandosi l'infondatezza/inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.  8. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.  9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricor so; condanna la “ ### na ### per le arti contemporanee” alla rifusione delle spese giudiziali in favore del Comune di Napoli e dell'### delle ### - ### li quidandole, rispetti vamente, per il primo, nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e, per la seconda, nella misura di € 4.000.00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto dell a sussistenza dei presupp osti per il versamento, da parte della “### per le arti contemp oranee”, del l'ulteriore importo a ti tolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio del 23 gennaio 

Giudice/firmatari: Paolitto Liberato, Lo Sardo Giuseppe

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Tribunale di Enna, Sentenza n. 698/2025 del 09-09-2025

... in servizio. ### canto, dovendo l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo è indubbio che l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti. Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 ### 27.11.2007 nella parte citata dall'amministrazione laddove si afferma che “Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che (leggi tutto)...

testo integrale

### n. 1724/2023 R.G. 
IL TRIBUNALE DI ENNA Il giudice, ### le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti; decide la causa come da sentenza. 
Enna, 09 settembre 2025. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice Dott. ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1724/2023 R.G. 
TRA ### nato il ### a Catania ### e residente a #### alla ###.F. Ingrassia n. 305 CAP: 94017 C.F.###; rappresentato e difeso, dagli Avv.ti ### (C.F.:###) e ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in ### di #### alla via ### n. 7; ricorrente ### dell'### dell'### e della ### in persona del ### pro tempore; rappr. e dif dall'### dello Stato di ### Oggetto: mancato riconoscimento del diritto a fruire della c.d. carta elettronica Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/09/2025 ### ricorso depositato in data ###, parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio il ### dinanzi al Tribunale di Enna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del ### Esponeva di aver prestato servizio di insegnamento nella scuola statale con contratti a tempo determinato di durata annuale, fino al termine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni, dall'anno scolastico 2018/2019 all'a.s. 2022/2023 ( escluso l'anno scolastico 2019/2020). 
Lamentava di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di ### 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge N°107/2015 e pedissequi ### del 23-09-2015 e del 28-11-2016, da destinare all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, c.d. carta elettronica del docente. 
Eccepiva l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione degli artt. 63 e 64 ###, oltre che per violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. 
Chiedeva che il Tribunale di Enna in funzione di giudice del ### accertato quanto in premessa, accertasse e dichiarasse il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di ### 500,00 tramite la ### del Docente, per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, e conseguentemente condannasse il Ministero convenuto alla corresponsione al ricorrente del suddetto beneficio. Il tutto oltre interessi legali. 
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. 
Si costituiva in giudizio il ### affermando l'infondatezza delle domande di parte attrice, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. Ne chiedeva pertanto la reiezione, con vittoria di spese di giudizio. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/09/2025
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.  ******* 
Osserva il Tribunale che l'art. 1, comma 121, della ### N°107/2015 ha istituito una carta elettronica, dell'importo nominale di 500,00 ### al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali. 
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 122. 
Successivamente l'art. 2 del #### del 23 settembre 2015 ha statuito che tale somma poteva essere erogata solo ai docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che erano in periodo di formazione e prova, e tale condizione è stata ribadita con il successivo ### del 28 novembre 2016. 
Nell'originaria previsione legislativa dunque, soltanto i docenti assunti a tempo indeterminato potevano beneficiare della carta elettronica, anche se assunti con contratto a tempo parziale ed anche qualora non venissero poi confermati in ruolo e tale beneficio copriva l'intero importo, anche se il docente fosse stato assunto in corso d'anno. 
Nel caso in esame, la ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato sottoposto agli stessi obblighi formativi non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali. 
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari, è privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del ### del 29- 11-2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingue tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/09/2025
Sussiste poi un evidente contrasto con le clausole 4 e 6 dell'### allegato alla ### N°70 del 1999, stante il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in oggetto, e la questione della compatibilità della normativa italiana con il diritto eurocomunitario, è stata sottoposta alla ### che con Ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.  ### resistente ritiene che il mancato riconoscimento del c.d. bonus della ### dei ### agli insegnanti con contratto a tempo determinato sia legittimo, tanto alla luce della ### che della normativa unionale, attese le differenti condizioni di lavoro rispetto agli insegnanti con contratto a tempo indeterminato, ritenendo che i docenti a tempo determinato non siano comparabili a quelli a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/09/2025 tempo determinato per quanto attiene all'aspetto della formazione in servizio, atteso che per i primi la formazione è intesa quale obbligo, mentre per i secondi è un diritto. 
Sul punto è stato correttamente rilevato che “i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. 
Anche con riferimento alle esigenze formative la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didatticopedagogica. 
In particolare, l'art. 282 d.lgs. 297/1994 sancisce che “l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”.  ###. 28 ### comparto scuola 4.8.1995 stabilisce che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto. 2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'### nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”.  ###. 63 ### 27.11.2007 prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/09/2025 per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.” ###. 64 ### 27.11.2007 aggiunge che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
I testi normativi riportati non distinguono in alcun modo tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. ### canto, dovendo l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo è indubbio che l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti. 
Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 ### 27.11.2007 nella parte citata dall'amministrazione laddove si afferma che “Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. 
Anche in tal caso, infatti, la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio e connessa alle competenze richieste dal “ruolo” inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore. Allo stesso modo non è dirimente il disposto dell'art. 1 comma 124 della ### 107/2015, a tenore del quale: “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, in quanto a fronte di identiche mansioni di docenza e dei medesimi doveri di formazione individuati dalla normativa sopra richiamata, considerare obbligatorio per il dipendente e per la stessa amministrazione formare unicamente i docenti di ruolo determina una discriminazione dei docenti a tempo determinato che lede il principio sancito a livello europeo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/09/2025 dall'art. 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla ### nella pronuncia sopra indicata. 
La giurisprudenza a tale riguardo ha avuto modo di chiarire che le ragioni oggettive che possono giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato ricorrono, ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva (Cass. 24373/2015). 
La Corte di ### ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ###; né nel fatto che il datore di lavoro sia una ### né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C- 307/05, ###; né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11). 
Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato come sostenuto dall'amministrazione unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica (Tribunale di Ancona, 21.3.2023). 
Recentemente la Corte di Cassazione, in subjecta materia, ha enunciato i seguenti principi di diritto: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/09/2025 “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/09/2025 prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass. Sez. L. sent. n. 29961 del 04/10/2023). 
Alla luce del citato quadro giurisprudenziale formatosi sulla questione da cui non vi è ragione per discostarsi, e' quindi fondata la domanda giudiziale proposta dal ricorrente. 
Va riconosciuto dunque il diritto alla carta elettronica per il contratto a tempo determinato stipulato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico anche in assenza di espressa richiesta ( Cass 29961/2023) e non essendo decorsa alcuna prescrizione. Il termine è infatti quinquennale e decorre dal momento dell'attribuzione dell'incarico (Cass 29961/2023), termine nella specie non decorso (vedi diffida in atti). 
Ciò vale per l'anno scolastico 2018/2019 e 2022/2023 in cui il ricorrente ha svolto l'annualità di servizio come docente precario in ragione di validi contratti di supplenza temporanei, siccome conferiti prima del 31 dicembre, precisamente a partire dall'avvio dell'anno scolastico, e reiterati senza soluzione di continuità sino al mese di giugno e con orario di 18/21 ore settimanali. 
Diversamente per l'anno scolastico 2020/2021 e 2021/22 non si rientra nelle categorie di cui sopra ( incarico sino al termine delle attività didattiche o sino al 31.08) trattandosi di supplenza a spezzone orario esiguo ( 8 ore per l'anno scolastico 2021/2022) o conferite ad anno scolastico abbondantemente iniziato ( 28.01.2021 per l'a.s. 2020/2021) come tali non equiparabili alle ipotesi individuate dalla giurisprudenza di legittimità come assimilabili, ai fini che occupano, al contratto a tempo indeterminato. 
Deve pertanto escludersi che tale annualità possa essere ricompresa nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione, non configurandosi la circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto possa dirsi essere stata resa su base annua, in guisa da far emergere giustificata l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa. Va, in proposito, evidenziato che la Suprema Corte nella citata sentenza n. 29961/2023 del 27 ottobre 2023, ha rimarcato che “la connessione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/09/2025 dell'attribuzione della ### ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”; ha inoltre evidenziato che “In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica”. 
Rileva infine il Tribunale che tale beneficio non ha natura retributiva e non si risolve in una attribuzione economica, bensì modalità di concorso alla formazione dei docenti, con la conseguenza che sullo stesso, non possono essere riconosciuti accessori. 
Le spese del processo seguono la soccombenza che è reciproca e vanno dunque compensate per 1/ 2 per la parte residua sono poste a carico del ### e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando; Il Giudice del Tribunale di Enna in funzione di Giudice del ### in parziale accoglimento del ricorso dichiara che il ricorrente ha diritto ad usufruire della ### per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per l'anno scolastico 2018/2019 e 2022/2023 nella misura di ### 500,00 cad. 
Condanna il ### al riconoscimento ed alla erogazione tramite ### del beneficio come sopra indicato, per gli anni in oggetto nella misura di ### 500,00 cad. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/09/2025
Rigetta la domanda relativa all'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022. 
Compensa le spese per ½ e condanna parte resistente alla rifusione delle spese residue liquidate in euro 490,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge con distrazione . 
Enna 09-09-2025. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/09/2025###: Il sottoscritto avv. ### del ### di ### cod. fisc. rnnndn70p17l669j, giusta procura versata in atti in data ###, procuratore domiciliatario dell'ing. ### attesta ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e ss.mm.ii., che la superiore Sentenza n. 698/2025, pubblicata il ### -resa nel procedimento R.G. 1724/2023 dal Tribunale di Enna sez. ### è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico predetto. ### lì 20/11/2025••••••Avv. ### Daniele

causa n. 1724/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Balsamo Daniela Francesca

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 20425/2025 del 21-07-2025

... udita la relazione sv olta nell a pubblica udienz a del 6.5.202 5 dal ###; udito il ### , in persona del ### dott. ### S anlorenzo che ha insistito per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. ### per la controricorrente. ### 2 di 11 1. ### ha agito nei confronti della ### esponendo: - di avere svolto reiterati incarichi quale giornalista per testate del ### o ### a far data dal 19 86, remunerati secondo il ### privato dei giornalisti; - di essere stato “stabilizzato” per legge in ragione dell'art. 11 della L.R. Calabr ia n. 8 del 1996, continuando a vedersi applicare il ### dei giornalisti; - di avere subito trattame nti demansionanti d al 2011, con revoca degli incarichi di direzione e di capo ufficio stampa e con riduzione della retribuzione; - di avere sottoscritto nel 20 13 un (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4051/2021 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'Avv.  ### - ricorrente - contro ### rappresentata e difesa dall'A vv. ### POSTORINO - controricorrente - avverso la senten za della Corte d'Appello di Re ggio ### 479/2020, depositata il ###, NRG 589/2018; udita la relazione sv olta nell a pubblica udienz a del 6.5.202 5 dal ###; udito il ### , in persona del ### dott. ### S anlorenzo che ha insistito per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. ### per la controricorrente.  ### 2 di 11 1. ### ha agito nei confronti della ### esponendo: - di avere svolto reiterati incarichi quale giornalista per testate del ### o ### a far data dal 19 86, remunerati secondo il ### privato dei giornalisti; - di essere stato “stabilizzato” per legge in ragione dell'art. 11 della L.R. Calabr ia n. 8 del 1996, continuando a vedersi applicare il ### dei giornalisti; - di avere subito trattame nti demansionanti d al 2011, con revoca degli incarichi di direzione e di capo ufficio stampa e con riduzione della retribuzione; - di avere sottoscritto nel 20 13 un contratto individuale di lavoro ricognitivo della sua situazione in cui si ribad iva l'applicazione di quel ### Egli ha quindi chiesto: - la reintegrazione nelle posizioni direzionali corrispondenti al suo livello di inquadramento , con accertamen to della ritorsività dei comportamenti datoriali; - la condann a della ### al p agamento di varie indennità previste dal ### dei gior nalisti appl icato e in p articolare dell'indennità di “cessione” dal settembre 2012, dell'indennità di funz ione dal luglio 20 12, indebit amente sospese e dell'indennità ”compensativa”, oltre alla contrib uzione ed al risarcimento del danno.  ### ale di ### ha accolt o parzialm ente il ricorso ritenendo che: - la revoca degli incarichi era stata legittima, ma sussisteva il diritto del ricorrente a tornare alle mansioni di caporedattore; - era stata legittima la decurtazione dell'indennità di funzione, stante la legittimità della revoca degli incarichi; - non era legittimo il mancato riconoscimento dell'indennità di cessione; 3 di 11 - l'indennità compensativa era stata ripristinata dalla ### La Corte d'Appello, raggiunta dal gravame principale della ### e dal gravame incidentale del ### ha ritenuto che: - tra le part i era intercorso un rapporto di la voro instaurato senza pub blico concorso, proseguito nel tempo prima attraverso proroghe form alizzate e poi di fatto, con regolazione sulla base del ### dei giornalisti, infine confluito in un contratto di lavoro del 2012 ancora senza concorso e con richiamo al ### dei giornalisti; - i rapp orti erano da ritenere nulli p er difet to del concorso richiesto dalla normativa generale e regionale; - non si poteva sostenere che vi fosse stata stabilizzazione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 8 del 1996, perché l'originaria nullità non lo consentiva; - stante la nullità, non erano tutelabili pretese circa il demansionamento o la dequalificazione, come pure le pretese economiche, in quanto il t rattament o economico doveva trovare fondamento nella contrattazione di comparto e non nelle regole del ### di diritto privato. 
In defi nitiva la Corte d'Appello, accogliendo il grava me dell a ### e rigettando quello incidentale del ### disattendeva integralmente le domande dispiegate da quest'ultimo.  2. ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, resistiti da controricorso della ### è in atti memoria del ###, che ha concluso, come poi confermato in udienza, per il rigetto del ricorso; RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso per cassazione denuncia, richiamando l'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione falsa applicazione degli artt.  1418 e 1421 c.c., nonché della ### n. 8 del 4 di 11 1996 e dell'art. 97 Cost. e con esso si sostiene che la norma regionale, facendo «salvi» i rapporti di lavoro in corso, ne aveva comportato la stabilizzazione, che la Corte territoriale aveva negato fraintendendo il significato di Corte Costituzionale n. 133 del 2020. 
Il secondo motivo afferma la violazione e falsa applicazione della ### n. 9 del 1975, n. 5 del 1991, n. 8 del 1996, nonché dell'art. 9 della legge n. 150 del 2000, degli artt. 1418 ss.  c.c. e degli art. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. 
La censura è sviluppata sostenendo che il rapporto tra le parti era ab origine di natura privatistica e che dunque per esso non fosse necessario il concorso, sicché non ricorreva la nullità ritenuta dalla Corte d'Appello. 
Il terzo motivo è dedicato alla violazione dell'art. 1421 c.c. e degli artt. 3, 111 e 117 della ### con riferimento all'art. 6 della CEDU ed ai p rincipi di certezza d ei rappo rti giuridici e di tutela dell'affidamento. Con esso si palesa l'iniquità di una decisione che profilava una questione di nullità rispetto ad un rapporto perdurato per molti anni e nella vicinanza del ricorrente al pensionamento. 
Il quarto motivo richiama l'art. 2126 c.c., nonché gli artt. 2 e 45 del d. lgs. n. 165 del 2001, l'art. 2 della ### n. 9 del 1975, l'art. 9 della legge n. 150 del 200, oltre che l'art. 18-bis e della dichiarazione cong iunta n. 8 del ### rela tiva al perso nale degli enti locali del 21.5.2018 ed infine gli artt. 111 Cost., e 132 c.p.c. e l'art. 112 c.p.c. 
La censura è finalizzata a sostenere che, se anche i contratti tra le parti fossero da ritenere null i, ciono nostante dovrebbero trova re applicazione le norme del ### da sempre applicato tra le parti.  2. I motiv i po ssono essere esaminati congiunt amente, secon do l'ordine logico-giuridico delle questioni.  3. Va prem essa la rico struzione dell'assetto giuridico i nterno al la ### che rileva rispetto al contenzioso in esame. 5 di 11 4. Nel 198 6, data di instaurazione del primo rapporto di lavoro giornalistico con il ricorrente, l'art. 2 della ### n. 9 del 1975 prevedeva che l'affidamento degli incarichi dovesse avvenire «con d eliberazione del ### regionale» (comma 6) e che ai giornalisti degli uffici stampa si applicasse «il contratto nazionale di lavoro della categoria» (comma 5). 
In quel tempo vigeva l'art. 68 dello ### della ### del 1971, secondo cui «il personal e della ### salvo i casi previsti dalla legge, è assunto mediante pubblico concorso secondo le norme i n materia vigenti e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento statale sul pubblico impiego», sebbene «con delibera del ### possono essere conferiti incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di funzioni direttive dei servizi della ### o per lo svolgimento di compiti particolari».  ### fredi ha poi proseguito di fat to a lav orare per la ### come g iornalista e, quindi, dal 1994 in av anti si sono succedu te delibere di conferimento di incarichi vari. 
Nel fratte mpo, l'art. 18 della ### ione ### n. 11 del 1987, ha stabilito che «i servizi stampa e pubbliche relazioni della giunta e del consi glio regi onale sono dotati di personale appartenenti al ruolo organico regionale e si possono avvalere della specifica competenza di n on più di due giornalisti esterni per ciascuno dei servizi», rinviando comunque anche al già citato art. 2 della L.R. ### n. 9 del 1975. 
Di seguit o si è avuto l'art. 1 1 della ### 8/1996, riguardante le norme sulla dirigenza e l'ordinamento degli ### del ### lio regionale, che ha istituito «una struttura speciale denominata Uf ficio ### che include le testate giornalistiche edite dal ### regionale», stabilendo, per quanto qui interessa, che «in detta struttura, fatti salvi i rapporti di lavoro in corso, posson o essere chiamati a contratto g iornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali». 6 di 11 5. La normat iva così succedutasi nel tempo è da intendere n el senso che, sia per previsione originaria dello ### illo tempore vigente, sia per la necessità di int erpretazione dell'assetto in coerenza con i principi costituzionali (art. 97, co. 4, Cost.), la valida instaurazione di rapporti a te mpo indete rminato necessiti di pubblico concorso (v. anche Cass . 16 ottobre 2024, n. 26849; Corte Costituzionale 6 luglio 2020, n. 133). 
Né ha p regio la t esi del ricorrente secondo cu i quelli in esame sarebbero rapporti di diritto privato, come tali svincolati dalla regola del concorso.  ###.C. ha infatti chiarito (Cass. 24 aprile 2023, 10811; 26 maggio 2020 n. 9786; Cass. 2 dicembre 2016, n. 24666; 7 dicembre 2015, n. 24805; Cass, S.U., 29 luglio 1998 n. 7419) che i rapporti con le P.A. per finalità istituzionali di queste ultime, se anche in talune ipotesi regolati da ### di diritto privato (e così non è in modo assoluto per gli addetti agli uffici stampa, come si dirà), restano di pubblico impiego, sicché vale per essi, specie se si parla di tempo indeterminato, la regola del concorso.  6. La sopra citata pronuncia della Corte Costituzionale rileva poi ulteriormente nel caso di specie. 
La Corte Co stituzionale in quella sede ha infatti ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge ### 31 maggio 2 019, n.14, re cante “### autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8”. 
La norma prevedeva che «il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005), di soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamen to degli ### del ### regionale) - secondo cui «l'incarico è conferito per la durata della l egislatura e può essere rinnovato», n.d.r. - deve 7 di 11 intendersi come confermativo, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro in essere alla data della sua entrata in vigore». 
La Corte Costituzionale ha rilevato che tale previsione, pur essendo formulata come di interpretazione autentica, aveva in realtà effetto innovativo finalizzato a disporre la stabilizzazione dei rapporti di lavoro in essere con gli ### i ### consiliari ed ha altre sì ritenuto che una tale stabilizzazione si ponesse in contrasto con il principio sul pubblico concorso.  6.1 Ne deriva che anche all'or iginaria previsio ne di salvezza dei rapporti in essere di cui all'art. 11 della ### regionale n. 8 del 1996, non può esser e attribuita efficac ia stabilizzante a tempo indeterminato di qualsivoglia rapporto pregresso, dovendosi ad essa attribuire il ben più limitato fi ne, coere nte con l'assetto costituzionale, di assicurare continuità, nonostante il riassetto degli ### ai rapporti in quel frangente esistent i e ciò comunque - secondo quanto giu stamente rileva il ### lico Ministero - in quanto «legittimamente instaurati».  7. Nel caso di specie, è pacifico che vi siano stati solo rapporti a termine, conclusi o proseguiti di fatto e che m ai vi sia stato un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato.  8. La normativa successiva (legge n. 150 del 2000, in specie art. 9) è poi tutta indirizzata a riportare il rapporto di lavoro dei giornalisti in servizio presso gli uffici stampa della P.A. verso il regime proprio del d. lgs. n. 165 del 2001 - seppure con tratti di specialità - il quale, come è noto, rispetto ai rapporti di lavoro subordinato del rango di que lli qui in esame prevede l'accesso solo con pubblico concorso (art. 35, co. 1 lett. a e comma 3). 
Dunque, anche da questo punto di vista non ricorrono normative da cui si p ossa desumere una qualche innova zione destinata alla stabilizzazione o comunque alla sanato ria a temp o indeterminato dei rapporti in essere con il ### 8 di 11 9. È in que sto qua dro che si collocano infine la convenzione del 2010 (così la sentenza di appello) e il contratto del 2012/2013 i quali comunque non possono rivestire alcuna efficacia sanante, non essendo stati anch'essi preceduti da concorso.  10. Da tutto quanto precede deriva che, a parte i periodi regolati da contratti a tempo determinato, nel resto il continuativo rapporto con il ricorrente è consistito, come ritenuto dalla Corte territoriale con ragionamento non inficiato dai motivi di ricorso per cassazione, in un rapporto di fatto - in sé invalido perché i rapporti di lavoro con la P.A. devono essere stipulati per iscritto (artt. 16 e 17 del r.d.  m. 2440 del 1923, nonché, per il principio Cass. 1° febbraio 2024, n. 2992) - e comunque inidoneo a radicare diritti se non nei limiti di cui all'art. 2126 c.c.; o infine, anche quando è intervenuto un contratto senza fissazione d i termine, in un rapporto comun que invalido, perché non conseguente a concorso.  11. Da ciò discendono de plano le relative conseguenze di diritto. 
Il rapporto, avendo avuto di fatto comunque svolgimento, non può essere disconosciuto, né a fini retributivi, nei limiti dell'art. 2126 c.c., né a fini p revid enziali (Cass. 13 ago sto 2008, n. 21591), a quest'ultimo proposito dovendosi anzi rettificare le affermazioni in parte neg ative contenute nella motivazione della sentenza di appello.  11.1 Come giustamente rilevato dalla Corte territoriale, la nullità del rapporto comp orta peraltro l'impossibilità di ragionare in termini di demans ionamen to, perché solo un contratto valido dà diritto all'attribuzione di mansioni corrispondenti a quelle per le quali si sia st ati assun ti o al cui sv olgimento si abbia diritto per evoluzione del rapporto. 
Altrimenti, la tutela è solo retributiva, nel senso che va pagato il lavoro svolto e non altro. 9 di 11 11.2 Ma è co rretta anche l'escl usione del diritto del ricorrente a ricevere emolumenti del ### di diritto privato di cui egli propugna l'applicazione. 
Infatti, l'invalidità del rapporto esclude che esso possa costituire la base per l'acquisizione di diritti sul piano dell'applicazione di una contrattazione collettiva o comunque di una disciplina diversa da quella cui di tempo in tempo dovrebbe soggiacere un dipendente della P.A. addetto a quelle funzioni. 
Le rivendicazioni retributive qui riguardano il periodo successivo al 2012 ed il principio è quello per cui, anche in sede di applicazione dell'art. 2126 c.c. il tratt amento economico del dip endente scaturisce dalla combinaz ione delle regole d ella contrattazione collettiva sulla m isura della retribuz ione con quelle sull'inquadramento del personale, senza possibilità di riconoscere trattamenti e inquadramenti no n previst i dalla stessa contrattazione collettiva o dalla legge, nemmen o se di m iglior favore (Cass. 27 marzo 2025, n. 8134). 
A que ll'epoca non vi era ragione perché ai d ipendenti pubb lici addetti agli uffici stampa non si applicassero le norme del d. lgs.  165 del 2001 e quindi, in attesa della migliore definizione dei profili professionali ai sensi dell'art. 9, co. 5, della legge n. 150 del 2000 nell'ambito dell'istituenda speciale area di contrattazione, i contratti di area, se si trattava di dirigenti o di comparto, se si trattava di personale non dirigente. 
Anche la salvaguardia dei trat tamenti del ### di diritto privat o (prevista dall'art. 1, co. 16 0 della legge n. 160 del 20 19, di introduzione del co. 5-bis all'art. 9 della legge n. 1 50 del 2000, secondo cui «ai dip endenti di ruolo in servizio presso gli uffi ci stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a l triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti 10 di 11 individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibil e, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 , comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro» ) ha per presupposto l'esistenza di validi con tratti cui, secondo gli ordinamenti delle diverse P.A., si applicasse la contrattaz ione di diritto privato, requisito che, proprio per l'invalidità dei contratti di cui si è già detto, qui non ricorre. 
Giustamente, quindi, la Corte di merito ha escluso la possibilità di riconoscere emolumenti, quale l'indennità di cessione di cui all'art.  14 del ### privatistico dei giornalisti o altre indennità soltanto in quella sede previste.  12. Il richiamo del ricorrente nel terzo motivo a generali principi di giustizia ed affidamento non vale a superare gli effetti della nullità che complessivame nte ha riguardato gran parte dei rapporti intercorsi e certamente quelli su cui si fondano le pretese azionate in causa.  ### parte, come si è già detto, sussiste comunque la tutela di cui all'art. 2126 c.c. ed il lavoro non è stato vanamente svolto, restando salvaguardato il diritto alla percezione delle retribuzioni ed al computo di esso a fini previdenziali.  13. Il ricorso va dunque complessivamente rigettato e le spese del grado si regolano secondo soccombenza.  P.Q.M.   11 di 11 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compen si ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese g enerali in misura de l 15% ed accessor i di legge. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussi stenza dei presu pposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Belle' Roberto

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