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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 922/2025 del 09-05-2025

... esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che (Cass. civ. 29166/2021). Tanto premesso, giova ricordare che “In tema di distanze legali, peraltro, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, invero, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass. civ. 345/2024; Cass. n. 23843 del 2018; n. 144 del 2016; n. 19530 del 2005)”. Nel caso di specie il (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.g. 3452/2019, promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### presso il cui studio in ### alla ### n.22 è elettivamente domiciliat ###atti ### contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dagli avv.ti ### FATIGATO e ### presso il cui studio in ### alla ### n.42 è elettivamente domiciliat ###atti #### (C.F. ###) con il patrocinio degli avv.ti #### e ### presso il cui studio in ### alla ### n.42 è elettivamente domiciliat ###atti ### Oggetto: proprietà. 
Registrato il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Conclusioni: all'udienza del 23 ottobre 2024, svolta secondo le modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 - applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella - si omette la redazione dello svolgimento del processo.  1. Con atto di citazione del 15/05/2019 ### ha convenuto in giudizio ### e ### deducendo: di essere proprietaria di un immobile sito in ### alla ### n.18, identificato al catasto al foglio 125, part.361 sub.5, comprendente il relativo giardino, confinante con la proprietà dei convenuti, anch'esso dotato di un pertinente giardino; che le due proprietà sono divise da un muro di confine alto m. 1,10; che ### nel 2006 richiedeva al ### “###”, comprensorio in cui sono situati i predetti immobili, il “nulla osta per la realizzazione di una copertura precaria in legno lamellare completamente aperta sul solaio” del box di proprietà #### che in data ### il ### ha rilasciato il predetto nulla osta per l'opera da realizzare, “facendo salvi i diritti dei terzi”; che il convenuto in data ### ha presentato al Comune di ### la D.I.A. e che in data ### ha presentato un permesso di costruire in sostituzione della ### che nella D.I.A. i coniugi ### hanno dichiarato che i lavori avrebbero comportato “la sostituzione di un gazebo mobile con copertura precaria in legno lamellare nel giardino privato” e nella relazione asseverata è stata indicata la “realizzazione di un gazebo autoportante in legno lamellare posto nel giardino privato di pertinenza”; che, secondo la propria ricostruzione, i convenuti avrebbero, invece, realizzato una “vera e propria costruzione”, al posto di un “gazebo mobile con copertura precaria”, chiudendo il predetto manufatto, lungo il perimetro di confine con la proprietà attorea, con “vetrate”, così ampliandone la volumetria; che, sempre secondo la tesi attorea, sarebbe stato “eretto un manufatto edilizio non precario e saldamente ancorato al pavimento, con strutture portanti verticali ed orizzontali in legno lamellare e copertura in legno sormontata da tegole in laterizio”; che all'interno del predetto manufatto vi sono “allestimenti da cucina - soggiorno ed è dotato di impianti elettrico e idrico”; che tale manufatto, secondo la propria tesi, violerebbe “le distanze minime prescritte dalle vigenti norme tra confini di proprietà ex art. 873 c.c. e le distanze minime prescritte per la veduta su proprietà finitime ex art. 905 c.c.”; che, asseritamente, l'opera realizzata avrebbe modificato completamente l'uso del solaio di copertura dei box, essendo stata allestita per un uso permanente e non temporaneo in considerazione delle sue ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 dotazioni; che in data ### l'amministratore del ### “###”, ### asseritamente, avrebbe invitato i coniugi a ripristinare lo stato dei luoghi e avrebbe evidenziato “la difformità di quanto edificato rispetto a quanto autorizzato dall'### dei condomini con la deliberazione del 06/04/2006”; che l'attrice in data ### ha depositato un esposto alla ### di ### al fine di accertare lo stato dei luoghi; che, secondo la propria tesi, la stessa subirebbe un danno, derivante dalla violazione delle norme prescritte in tema di distanze tra le costruzioni; che non è stato possibile risolvere bonariamente la lite e i convenuti non si sono presentati all'incontro di mediazione. 
Pertanto, l'attrice ha concluso chiedendo: “1) accertare e dichiarare, che i ###ri ### e ### hanno realizzato il manufatto edilizio di cui in premessa in violazione delle norme di legge in materia edilizia, di distanze legali ed in violazione delle norme tecniche di esecuzione del ### del Comune di ### in danno della confinante ###ra ### 2) per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale, all'integrale rimozione dell'opera realizzata ripristinando lo stato originario dei luoghi nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice per la limitazione del suo diritto di godimento del fondo, liquidandoli nella complessiva somma di € 10.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà al termine del giudizio o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; 3) condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali”. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ### si sono costituiti ### e ### eccependo “la parziale incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario” in merito all'accertamento “di eventuali violazioni di norme in materia edilizia, riservate al Giudice Amministrativo e nei casi più gravi al Giudice Penale” ed esponendo: di non aver violato norme in materia edilizia né tecniche di esecuzione del ### né quelle riguardanti le distanza legali; che, secondo la propria ricostruzione, essendo le due proprietà divise da un muretto alto m. 1,10, tale muro ai sensi dell'art. 878 c.c. non può essere “computato per il computo della distanza indicato dall'art. 873 c.c.”; che ### essendo presente all'assemblea condominiale in cui è stato concesso il nulla osta per “la costruzione di un gazebo in legno lamellare” e non essendosi opposta, secondo la propria tesi, non potrebbe “invocare la clausola ‘con salvezza dei diritti dei terzi'”, perché terzi sarebbe solo chi è estraneo al condominio; che, asseritamente, l'attrice avendo votato in maniera favorevole alla predetta assemblea avrebbe “assentito la installazione della struttura”, per cui, ora, non le sarebbe “concesso di revocare il proprio consenso sul quale, come su quello degli altri condomini, i convenuti hanno fatto legittimo affidamento”; che, asseritamente, non vi sarebbe alcuna differenza ai fini civilistici e del rispetto del diritto altrui, tra quanto autorizzato dall'assemblea e quanto ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 effettivamente costruito; che non si tratta di una costruzione, ma di un gazebo, in quanto, secondo la propria tesi, la struttura sarebbe “amovibile e smontabile”, “tenuta insieme da bulloni e viti”; che l'originario costruttore realizzò un “patio coperto in muratura e chiuso da tre lati” e che il ### successivamente “ha autorizzato a chiudere sul quarto lato, con una porta di accesso e una finestra”; che il tecnico incaricato dal ### ha verificato che non vi sarebbe alcuna violazione da parte dei coniugi ### i quali avrebbero “semplicemente installato dei vetri”, senza alcun aumento di volumetria; che la costruzione, asseritamente, non sarebbe addossata al confine, ma costruita interamente all'interno della proprietà dei convenuti; che, secondo la propria ricostruzione, l'immobile dell'attrice sarebbe distante “11 metri e 30 centimetri” dal “gazebo”, pertanto non vi sarebbe alcuna violazione della normativa sulla distanze né del divieto di inspicere e prospicere; che a causa dell'altezza del muretto, il costruttore, secondo la propria tesi, non avrebbe inteso limitare “la ispezione e la prospezione da ciascun fondo in quello vicino e confinante”, perché “non solo tra le parti in causa, ma tra tutte le singole porzioni immobiliari del complesso immobiliare, è consentita la veduta reciproca, essendo la media di altezza umana assai superiore al limite del metro e dieci centimetri”; che anche in assenza del gazebo si potrebbe guardare nel fondo del vicino; che gli allestimenti interni del gazebo, asseritamente, non corrisponderebbero alla descrizione fatta dall'attrice e non lederebbero alcun suo diritto; che l'attrice non avrebbe interesse ad agire nel presente giudizio, perché, secondo la propria tesi, il solaio di copertura del box sarebbe rimasto “tale nella sua funzione e nella sua destinazione”, la quale non sarebbe mutata dall'aver “appoggiato” sopra il gazebo; che, sempre secondo la propria tesi, alla ### non potrebbe interessare cosa la convenuta fa del proprio solaio, perché, asseritamente “non viene leso alcun diritto soggettivo dai convenuti”; che non hanno partecipato al tentativo di mediazione, in considerazione di quanto affermato dal tecnico incaricato dal ### che non aveva rilevato alcuna violazione. 
Pertanto, i convenuti hanno così concluso: “- ferme le eccezioni di carenza di interesse e di incompetenza funzionale del Giudice adito in ordine all'accertamento di eventuali violazioni di norme in materia edilizia, riservate al Giudice Amministrativo e nei casi più gravi al Giudice Penale; - ferme le eccezioni di carenza di interesse e di incompetenza funzionale del Giudice adito, per l'accertamento di eventuali violazioni delle norme tecniche di esecuzione del ### generale del Comune di ### - stante la infondatezza della lamentata violazione di distanze legali e della lamentata creazione di servitù di inspicere e prospicere, invece preesistenti e disposte dal costruttore, originario pater familias; - considerata la conseguente inesistenza dei danni lamentati dalla attrice; si conclude per l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di causa comprese quelle tecniche eventualmente a sostenersi”.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Alla prima udienza del 09/10/2019, l'attrice, in aggiunta alle domande già formulate, ha chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Il Tribunale, ritenendo di poter definire la questione riguardante il difetto di giurisdizione unitamente al merito, ha concesso i termini di cui all'art. 183, co.  6 c.p.c. e rinviato la causa all'udienza del 22/04/2020 e, successivamente, al 22/07/2020. 
Esaurita l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale e di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 13/10/2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 02/10/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  *****  1. Eccezione del difetto di giurisdizione.  ### è infondata. ### la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione “le controversie tra proprietari, relative alla violazione delle distanze legali tra le costruzioni o rispetto ai confini, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di cause tra privati, anche quando la violazione denunciata riguardi una costruzione realizzata in conformità ad una concessione edilizia ### illegittima, potendo il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione, vertendosi in tema di violazione di diritti soggettivi, accertare incidentalmente tale illegittimità e disapplicare l'atto” (Cass. civ. 18499/2020, conf. a Cass., Sez. Un., 19 novembre 2011, n. 21578). In particolare con riguardo alla concessione in deroga, nelle controversie “fra privati, proprietari di fondi finitimi, in tema di osservanza delle distanze fra costruzioni, la insorgenza di questione circa la legittimità di licenza edilizia, rilasciata dal sindaco "in deroga", non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, implicando un sindacato incidentale sull'atto amministrativo, al solo fine della sua eventuale disapplicazione, in quanto lesivo delle posizioni di diritto soggettivo dedotte in causa” (Cass., Sez. Un., 15 luglio 1987, n. 6186).  2. Irrilevanza della sussistenza del titolo abilitativo e della conformità della costruzione alla concessione o licenza. Qualificazione del manufatto come costruzione. 
Ai fini della decisione della presente controversia è irrilevante tanto la esistenza della concessione (salva la ipotesi della cosiddetta licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile e agli strumenti urbanistici locali”, costituendo ius receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che (Cass. civ. 29166/2021). 
Tanto premesso, giova ricordare che “In tema di distanze legali, peraltro, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, invero, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass. civ. 345/2024; Cass. n. 23843 del 2018; n. 144 del 2016; n. 19530 del 2005)”. Nel caso di specie il manufatto dei convenuti rientra, per le caratteristiche accertate dal ### ing. ### nella nozione di costruzione, essendo stabilmente ancorato al terreno ed essendo dotato di impianti per la luce, l'acqua e fognario, nonché di angolo cottura e bagno, a nulla rilevando il livello di posa e di elevazione dell'opera, i caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, determinando un incremento del volume, della superficie e della funzionalità” (Cass. 23856/2018; Cass. civ.24473/2017; Cass. civ. 9769/2014; Cass civ. 20340/2013).  3. Violazione della distanza ex art. 873 In punto di violazione della distanza di cui all'art. 873 c.c. la domanda non è fondata, atteso che benché il Ctu abbia accertato che “Il manufatto oggetto di causa, per quanto innanzi relazionato, è stato realizzato dal convenuto in aderenza al muro di cinta di confine con la proprietà della parte attorea, ad una distanza dal fabbricato di quest'ultima di 11,34 m”, deve richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “in tema di limitazioni legali alla proprietà, i requisiti del muro di cinta che, ai sensi dell'art. 878 c.c. non va considerato ai finii del computo delle distanze ed è accomunato ad ogni altro muro isolato che non abbia altezza superiore a tre metri, sono: a) di essere isolato, nel senso che le facce di esso emergano dal suolo e siano distaccate da ogni altra costruzione; b) di essere destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe; c) di avere un'altezza non superiore ai tre metri” (Cass. civ. 12459/2004). 
Nel caso di specie, pertanto, essendo il muro realizzato a confine alto m 1,20, deve applicarsi il disposto di cui all'art. 878 c.c., e la distanza di 10 metri prevista dal regolamento comunale deve ritenersi rispettata.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 4. Violazione delle distanze per le vedute dirette e balconi ### attrice ha lamentato la violazione dell'art. 905 c.c. in proprio danno. 
La domanda è parzialmente fondata, atteso che “Per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 cc, conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 cc in tema di distanze, è necessario che le cd. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza” (Cass. civ. 3043/2020). I convenuti contestano la sussistenza della detta violazione, evidenziando come anche in assenza e prima della realizzazione della costruzione oggetto di causa fossero nella costante condizione di affacciarsi e guardare nella proprietà di parte attrice. ### coglie, invero, solo in parte la realtà fattuale, apparendo indubitabile la maggiore utilità che una costruzione, stabile, che ripara dagli agenti atmosferici, dotata di servizi può arrecare al proprietario, consentendo un utilizzo più intenso ed esteso a tutto l'anno, a differenza del godimento limitato che consente uno spazio scoperto o aperto su uno o più lati. Ed è proprio al permanente utilizzo del bene realizzato che deve ritenersi faccia da contraltare la diminuita riservatezza del vicino. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “per la sussistenza di una veduta è necessario che l'apertura abbia una normale e permanente destinazione alla vista e all'affaccio sul fondo altrui, veduta che non deve subire limitazioni nemmeno a piombo sicché la visione, a carico del vicino sia mobile e globale” (Cass. cic. 4847/2012). 
Nel caso di specie, così come accertato dal ### le cui conclusioni sul punto si condividono, in quanto esenti da vizi logici e di metodo, deve rilevarsi, alla luce della “descrizione e ubicazione del manufatto de quo”, “che esso sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 905 c.c., in quanto con la sua edificazione è stata realizzata una veduta diretta, non distanziata di 1,50 m dal paramento interno del muro di cinta che delimita il confine tra le proprietà delle parti in causa (cfr. foto n. 22)”, a tal riguardo, risultando inconferente ogni riferimento e considerazione in ordine alla limitata altezza del predetto muro di cinta, di soli m. 1,10.  5. Domanda di riduzione in pristino e risarcitoria Preliminarmente, deve rilevarsi che parte attrice assentì alla realizzazione dell'opera oggetto di causa partecipando alla delibera condominiale del 06.04.2006. Ai fini della verifica delle violazioni lamentate non incide, pertanto, la clausola di stile “salvi i diritti di terzi”, la quale non può che riferirsi a soggetti estranei ai condomini che hanno preso parte all'assemblea e hanno validamente deliberato l'assenso all'esecuzione dei lavori di parte convenuta, senza che la delibera sia mai stata impugnata o revocata.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Ai fini della presente controversia, incide invece la difformità tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato. Difformità ampiamente dimostrata in atti, oggetto di accertamento da parte del Comune di ### del Giudice Amministrativo, dell'amministratore del condominio e neanche specificamente contestata. 
Trattasi, tuttavia, di difformità che incide non sulla creazione di una nuova veduta, come potrebbe immaginarsi ove su un muro senza aperture venisse aperta una finestra o costruita una veranda o un balcone prima inesistenti, ma sull'esercizio più intenso e permanente di uno spazio esterno per tutto l'anno, con maggior aggravio a carico del fondo vicino in termini di diminuzione della riservatezza. 
Quanto rilevato, se non giustifica la domanda di riduzione in pristino, nondimeno si traduce in un decremento di utilità per il fondo di parte attrice che merita equitativamente di essere indennizzato.   Quanto alla tutela risarcitoria, le ### con sentenza del 15.11.2022 n. ###, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della ###, e quella della teoria causale, sostenuta dalla ###. La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle ### in senso positivo. È stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato dalla Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente (nel caso di specie non riconosciuta), sia la tutela in forma risarcitoria. ### hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della ###, nel senso che la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. ### hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così tra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
In particolare, la lesione della proprietà - nella specie accertata sotto il profilo previsto dall'art. 905 cod.  civ. - è di per sé produttiva di danno, che consiste proprio nel mancato godimento delle facoltà tipiche della proprietà per effetto dell'altrui illegittimo comportamento (tra le molte, Cass. 31/08/2018, 21501; Cass. 16/12/2010, n. 25475). Pertanto, una volta accertata l'esistenza della lesione è esclusa la necessità di specifica attività probatoria, mentre l'obiettiva difficoltà di determinazione del quantum impone che il giudice proceda alla liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., adottando eventualmente, quale adeguato parametro di quantificazione, quello correlato ad una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (cfr. Vedi anche Cass. 12630/19; Cass. 03/04/2012, n. 5334; Cass. 27/03/2008, n. 7972)”. 
Sul punto giova inoltre precisare che “La liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d. "integrativa" o "suppletiva": l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. 
La liquidazione equitativa ha natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini).  ###à (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva (cioè, positivamente riscontrata e non meramente supposta) ed incolpevole (non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova) (Cass. ord. 17 novembre 2020, n. 26051). 
Nella presente controversia, la difficoltà di quantificazione del danno è effettiva, tanto da essere stata risolta dal Ctu stimando per 43 mesi € 868,60. Estendendo ad un periodo illimitato la detta stima ed escludendo la parte di danno da violazione ex art. 873 c.c., per quanto già esposto, deve ritenersi congrua la condanna di parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 10.000,00, non ritenendosi conculcato il diritto dell'istante a realizzare anche per parte propria un gazebo o un pergolato.  6. Altre domande ### infine essere dichiarata l'inammissibilità di ogni altra domanda non formulata in citazione, come ad esempio, la domanda tesa all'accertamento della lesione del diritto di veduta dell'attrice, formulata in spregio delle preclusioni istruttorie solo ad istruttoria iniziata e precisata in comparsa conclusionale. 
Respinge la domanda per lite temeraria, la cui infondatezza si coglie nell'accoglimento solo parziale della domanda attorea.  7. Spese di lite ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Le spese di lite, attesa il parziale accoglimento della domanda, meritano compensazione nella misura di un mezzo e sono poste a carico di parte convenuta per la restante parte, liquidata applicando i parametri medi delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria. 
Pone le spese di ctu. come in atti liquidate, al 50% a carico di ciascuna delle parti, attesa l'utilità dell'accertamento ai fini della dimostrazione delle parziali ragioni di entrambe.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando in primo grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie parzialmente la domanda e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 10.000,00; - Compensa nella misura di un mezzo le spese di lite, ponendole per la restante parte a carico della parte convenuta e liquidandole, nella misura già dimidiata, per compenso professionale in € 3.808,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.  - pone le spese di Ctu al 50% a carico di ciascuna delle parti. 
Così deciso in ### il giorno 09.05.2025 Il Giudice dott.ssa ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00

causa n. 3452/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Carbonelli Mariangela Martina

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Tribunale di Caltagirone, Sentenza n. 55/2026 del 27-01-2026

... comune e al giardino ai quale si accende dalla via pubblica a mezzo di due cancelli automatici, nessuna delle parti ha prodotto il regolamento di condominio ne, tantomeno, atti di proprietà dai quali si potesse evincere che le botteghe esterne non dovessero partecipare alle relative spese. In assenza di specifica pattuizione, è regola generale, ex articolo 1123, comma uno codice civile, che le spese per le parti comuni, inclusi cortili e giardini, sono a carico di tutti i condomini in proporzione rispettivi millesimi di proprietà, indipendentemente dall'uso effettivo. Relativamente alle botteghe si può ritenere che ricorre il beneficio indiretto, anche se non usano il giardino né il cortile, innanzi tutto ne hanno, insieme agli altri condomini, la proprietà e, in ogni caso, ne traggono beneficio estetico e di valore dell'immobile pertanto devono contribuire poiché il buon mantenimento valorizza tutto l'edificio, ivi compresa anche la loro bottega ### onere dell'amministratore la corretta redazione del bilancio e derivando dalla violazione di quest'obbligo l'illegittimità del bilancio e conseguentemente della delibera che lo ha approvato, non può che gravare sul condominio l'onere (leggi tutto)...

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### del Popolo Italiano Tribunale di Caltagirone Sezione Civile Il Giudice Onorario, Dott. ### nella causa civile iscritta al 743/2016 R.G. promossa da: DA ### (C.F. ###) residente ###, rappresentato e difeso dall'avv. ####### MARCINNÒ (C.F. ###) sito in #### n. 55, in persona dell'### pro tempore Dott.  ### nato a ### il ###, C.F. ###, rappresentato e difeso dall'Avv. #### emesso la seguente ### atto di citazione ritualmente notificato il sig. ### conveniva in giudizio il ### formulando le seguenti conclusioni: . “Voglia l'###mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: 1) per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile, comunque improduttiva di qualunque effetto, la delibera dell'assemblea del 5 marzo 2016, adottata dal ### di B. I. ### relativamente ai punti 1, 2, 4 all'ordine del giorno; 2) accertare e dichiarare, quindi, nulla la nomina dell'amministratore Dr. ### 3) condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge. “ Si costituiva in giudizio il ### convenuto il quale in via preliminare chiedeva di accertare e dichiarare parte attrice decaduta dalla impugnazione della delibera condominiale, ulteriormente dichiarare l'improcedibilità della domanda per non essere stato esperito il tentativo di mediazione su taluni punti del presente giudizio; nel merito chiedeva il rigetto della domanda. Con vittoria dei compensi di giudizio. 
Alla prima udienza del 27/10/2016 parte attrice contestava le eccezioni preliminari di parte convenuta motivandone l'infondatezza ed il carattere speculativo; le parti chiedevano i termini ex art. 183 c.p.c.; il Giudice concedeva i termini e rinviava all'udienza del 28 settembre 2017. 
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. il Giudice, rigettate le richieste istruttorie formulate dal ### convenuto, ritenuta la causa matura per la decisione; rinviava per la precisazione delle conclusioni definitive all'udienza del 12/02/2020. 
Seguivano numerosi rinvii. 
Precisate le conclusioni all'udienza del 23.12.24, con note scritte in sostituzione di udienza, ex art.127ter cpc,, la causa veniva posta in riserva. 
Con provvedimento del 18/02/2025, la causa veniva posta in decisione con termini per comparse e repliche, ex art.190cpc.  ********************** 
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per le ragioni e nei limiti che seguono. 
In ordine alla tempestività dell'opposizione alla delibera assembleare del 5 marzo 2016, va evidenziato che, nel caso che ci occupa, la comunicazione della domanda di mediazione è avvenuta in data ### quindi nel rispetto del termine di 30 giorni dalla delibera, e precisamente al ventiquattresimo giorno, per come rilevato dalla stessa difesa di parte convenuta. ### di mediazione si è svolto il giorno 17 maggio 2016 ed in pari data è stato depositato il verbale dell'incontro conclusosi negativamente. 
Per parte convenuta dal 17 maggio 2016, sarebbe iniziato a decorrere il termine residuale di sei giorni per la proposizione dell'azione dinanzi il Tribunale, ( effetto sospensivo della mediazione) per cui essendo il presente giudizio stato iscritto a ruolo in data ###, l'opposizione sarebbe tardiva e il presente giudizio dovrebbe essere dichiarato inammissibile. 
Parte attrice, invece ritiene infondata tale eccezione, rilevando che l'inizio tempestivo della mediazione interromperebbe i termini di cui all'art.1137cc, per cui dalla data del 17 maggio 2016 sarebbe iniziato a decorrere il nuovo termine di giorni trenta (effetto interruttivo della mediazione) e non quello residuale presunto dal convenuto.  ### 5, comma 6, del decreto legislativo n. 28/2010, applicabile ratione temporis al caso di specie, prevedeva che: “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. 
Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”. 
Dalla lettera della norma emerge che il termine di decorrenza per impugnare la delibera condominiale, in caso di fallimento della mediazione, torni a decorrere per la sua intera durata a partire dalla conclusione della procedura di mediazione, ossia con il deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo. Dalla conclusione della procedura di mediazione e col deposito del verbale negativo della mediazione, inizia a decorrere, per intero ed ex novo, il termine di trena giorni previsto dall'articolo 1137, comma 2, del codice civile.  ### della procedura di mediazione determina, in forza di detta disposizione testuale, non già la sospensione, bensì l'interruzione del termine per impugnare la delibera, giacché la formulazione utilizzata dal legislatore nell'art. 5 d. lgs. n. 28/2010 - “impedisce la decadenza” - e il nuovo termine per la decadenza, in caso di fallimento della mediazione, ritorna a decorrere per la sua intera estensione a far data dalla conclusione della procedura di mediazione, con deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo. (cfr Trib. Monza, sent. n. 65 del 12.01.2016; cfr ####, sent.  n. 244 del 18.02.2022). 
Alla luce di quanto sopra, essendo stato l'atto di citazione notificato in data ###, parte attrice non è incorsa in alcuna decadenza (14 giorni dal deposito del verbale negativo di mediazione). In conclusione, l'eccezione di decadenza è infondata e deve essere disattesa. 
Altrettanto infondata è la seconda eccezione: “- l'improcedibilità della domanda per non essere stato esperito il tentativo di mediazione su taluni punti del presente giudizio”. Tale eccezione è risulta generica, parte convenuta aveva l'onere di specificare in maniera dettagliata in che cosa sarebbe consistita la mancanza di simmetria tra quanto formulato nell'istanza di mediazione con quanto richiesto nella domanda introduttiva del presente giudizio. A tale onere parte convenuta non ha ottemperato, per cui, va interamente rigettata, non spettando al giudice il compito di andare a ricerca in che cosa consista la presunta mancanza di simmetria eccepita dalla difesa del convenuto. 
In ordine all'obbligo di redazione del registro di contabilità, l'articolo 1130 del ###, così come modificato dalla ### di ### 220 del 2012, stabilisce, al numero 7, che l'amministratore di condominio deve curare la tenuta del registro di contabilità. In tale registro, l'amministratore riporta, in ordine cronologico, i singoli movimenti contabili in entrata e in uscita operati sul conto corrente condominiale. ### deve avvenire entro trenta giorni dalla data in cui è effettuata l'operazione. Il successivo articolo 1130 bis stabilisce che l'assemblea dei condomini può nominare un revisore cui far esaminare la correttezza contabile delle voci del registro o può costituire un consiglio di condomini (tre nei condòmini con almeno dodici unità immobiliari) con la funzione di controllo sul bilancio. Il registro di contabilità è parte integrante del rendiconto condominiale. 
Attraverso il registro di contabilità i condòmini possono conoscere in che modo sono stati spesi i loro soldi da parte dell'amministratore nella gestione della cosa condominiale e la correttezza del riparto. 
La mancata allegazione del registro di contabilità determina l'irregolarità del bilancio consuntivo, per cui la contestazione mossa dall'attore risulta fondata. La delibera con la quale viene approvato il bilancio consuntivo è annullabile in caso di mancata allegazione del registro di contabilità, del riepilogo finanziario e della nota sintetica esplicativa ex art.  1130 bis c.c.; documentazione che, nell'insieme, persegue lo scopo di soddisfare l'interesse del singolo condomino ad una corretta informativa. Invero, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 dicembre 2018, n.###, ai sensi dell'art. 1130-bis c.c., il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione annuale sono elementi imprescindibili del rendiconto condominiale, in difetto di siffatti elementi la delibera che approva il bilancio deve considerarsi viziata e, dunque, annullabile. 
Dal bilancio consuntivo prodotto in atti, oggetto del presente giudizio, relativo al periodo di gestione che va dall'1.01,2015 al 31.12.2025, emerge che non è stato ad esso allegato il registro di contabilità, né, tantomeno, il registro risulta essere stato posto nella disponibilità dei condomini in sede assembleare. Risulta al vero, però, che nel bilancio consuntivo veniva espressamente specificato: “…I documenti di spesa sono a disposizione dei ### condomini, per eventuali verifiche, fino al giorno precedente dell'assemblea, previo appuntamento telefonico.” Facoltà che parte attrice non risulta avere esercitato. 
Nessuna copia di richiesta in tal senso risulta agli atti. 
È da rilevare, però, che il condominio opposto ha prodotto in atti verbale del Consiglio del ### del 29.01.2016, nel quale erano presenti i consiglieri sigg. ### e ### assente il terzo consigliere, i quali avrebbero provveduto a verificare la corrispondenza dei dati contabili sia in entrata che in uscita, allegato a detto verbale vi è il registro di contabilità. Alla specifica contestazione di parte attrice, che ha rilevato la mancanza di delibera con la quale il ### e lo ### erano stati nominati consiglieri, per cui non c'è prova della regolare costituzione del ### e della nomina dei due presunti consiglieri sopra indicati, nessuna documentazione a tal proposito è stata prodotta. Appare fondato anche il dubbio sulla effettiva esecuzione della verifica, della corrispondenza della documentazione contabile con quanto riportato dal registro di contabilità (giornale di cassa), composto da due pagine, stante che l'amministratore non lo ha allegato al bilancio consuntivo inviato ai condomini né di di tale verifica è stata data menzione nel verbale di assemblea del 5.03.2016.   Risulta, in ogni caso, non vero che all'istante fosse stato negato il diritto di essere posto a conoscenza dei fatti che nel corso dell'esercizio 2015 avevano inciso sul patrimonio e sull'andamento economico del condominio; che è sarebbe stato leso il suo interesse ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto. Detto ciò, in ogni caso, il bilancio approvato in assenza di allegazione del registro di contabilità che segue il principio di trasparenza è invalido e la relativa deliberazione assembleare può essere impugnata per chiederne l'annullabilità (### di Roma, sentenza del 12 febbraio 2021). Infatti, si ha in tal caso la violazione del diritto all'informazione di cui gode ogni condomino ed inficia il procedimento di formazione della volontà assembleare e dunque la delibera di approvazione (Cass. civ. 12650/2008). Infatti, la mancata allegazione del registro di contabilità non ha permesso di valutare le singole partite di spesa e il loro corretto inserimento nelle varie voci di riparto. Pertanto, la delibera di approvazione del rendiconto va annullata. Con la riforma del 2012, la contabilità dichiarata, dal convenuto, “della massaia” non è più ammissibile. 
Sempre relativamente al bilancio consuntivo de quo e, in particolare, sul riparto delle spese, l'attore lamenta che: “..### delle spese -### per attività fiscali e bancarie” l'amministratore avrebbe ripartito spese di carattere generale quali: tenuta del conto corrente bancario condominiale, spese amministrative per redazione del modello 770, certificazioni fiscali ed altre per l'importo di € 381,36, imputandole soltanto ai proprietari degli appartamenti nella errata convinzione che tali attività non riguardassero tutti i condomini (vedasi Tab 1 Proprietà in “### spese da ripatire” e, colonna ### in “### spese” allegata in atti). Anche tale eccezione è fondata tali spese rientrano nelle spese generali e vanno poste a carico di tutti i condomini. 
Per quanto riguarda le contestazioni mosse sulla ripartizione delle spese relative al cortile comune e al giardino ai quale si accende dalla via pubblica a mezzo di due cancelli automatici, nessuna delle parti ha prodotto il regolamento di condominio ne, tantomeno, atti di proprietà dai quali si potesse evincere che le botteghe esterne non dovessero partecipare alle relative spese. 
In assenza di specifica pattuizione, è regola generale, ex articolo 1123, comma uno codice civile, che le spese per le parti comuni, inclusi cortili e giardini, sono a carico di tutti i condomini in proporzione rispettivi millesimi di proprietà, indipendentemente dall'uso effettivo. Relativamente alle botteghe si può ritenere che ricorre il beneficio indiretto, anche se non usano il giardino né il cortile, innanzi tutto ne hanno, insieme agli altri condomini, la proprietà e, in ogni caso, ne traggono beneficio estetico e di valore dell'immobile pertanto devono contribuire poiché il buon mantenimento valorizza tutto l'edificio, ivi compresa anche la loro bottega ### onere dell'amministratore la corretta redazione del bilancio e derivando dalla violazione di quest'obbligo l'illegittimità del bilancio e conseguentemente della delibera che lo ha approvato, non può che gravare sul condominio l'onere di provare di avere operato secondo le indicazioni di legge, approvando un rendiconto correttamente redatto.  (Cassazione civile, ### II, ordinanza n. 9544 del 7 aprile 2023). Anche su questo punto il riparto di bilancio risulta errato.  ### di indicazione analitica del compenso non esclude che le parti possano convenire il corrispettivo considerando globalmente tutte le attribuzioni dell'amministratore (ex art. 1130 c.c.) e non prestazione per prestazione (o voce per voce). 
La ratio della norma consiste nella necessità che il professionista indichi in modo chiaro il proprio compenso per evitare che i condomini si trovino a dover affrontare pretese economiche non previamente concordate. Riassumendo, gli ermellini precisano che «l'obbligo di “specificare analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta [da svolgersi]”, di cui all'art. 1129, comma 14, c.c., non impedisce alle parti del contratto di amministrazione condominiale di determinare la remunerazione non prestazione per prestazione, ma secondo un sistema globale, e cioè per tutte le attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. e in relazione alla durata annuale ex lege o all'eguale durata del rinnovo dell'incarico (art. 1129, comma 10, c.c.)». (Cass. ###, ### 3 giugno 2025, n. 14428) Per cui avendo fatto riferimento all'importo indicato nel bilancio preventivo l'amministratore, così facendo, ha bloccato il proprio compenso all'importo sopra determinato, per cui non potrà richiede ulteriori compensi extra (lavori straordinari) non essendo stati concordati ulteriori compensi in sede di delibera. Per cui su tale punto la delibera risulta validamente approvata. 
In ordine al bilancio preventivo approvato il 5 marzo 2016, valgono le stesse considerazioni di cui sopra relativamente al riparto delle spese generali e di quelle del cortile -giardino. 
In ordine all'eccezione di parte convenuta relativa alla presunta tardività della riassunzione, la stessa risulta infondata. Questo decidente concorda con quanto già chiarito dal precedente ### Dott.ssa ### col provvedimento del 12 gennaio 2024: “ a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto ai sensi degli artt. 301 e 300, comma terzo c.p.c., decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione (Cass., n. 3782 del 2015; Cass., n. 974 del 2006; Cass. 440 del 2002); ritenuto che l'avviso funebre pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di ### non sia idoneo a configurare la conoscenza legale dell'evento e che pertanto, tramite il ricorso depositato da parte attrice il ###, il giudizio sia stato correttamente proseguito”. 
Alla luce delle superiori considerazioni l'azione promossa dall'attore va accolta nei limiti di cui sopra. 
In ordine alla soccombenza le spese vengono liquidate come da dispositivo, già ridotte di un terzo.  P.Q.M.  ### dott. ### definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, accoglie parzialmente la domanda attorea e in conseguenza: annulla la delibera del 5.03.2016 nella parte in cui approva il bilancio ### gestione 2015, per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva; annulla la delibera del 5.03.2016 nella parte in cui approva il bilancio ### gestione 2016, per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva; rigetta la domanda attorea relativamente alla nomina dell'amministratore e alla determinazione del suo compenso; Condanna il ### a pagare all'attore le spese di lite, già ridotte di un terzo, in €. 3.807,75 Così deciso ### 24.01.2026 ###.O.P. 
Dott. ### 

causa n. 743/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Alfio Filippello

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 822/2026 del 23-01-2026

... ritenuta di giustizia; 3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, in ogni caso, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell'### - I.N.P.S., che è stato evocato in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ### n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto).” Parte ricorrente esponeva in particolare, di aver prestato sevizio presso l'### scolastico indicato in ricorso per l'anno scolastico 2021/2022 in qualità di docente supplente con contratti a tempo determinato per supplenze brevi dal 22 novembre 2021 al 30 giugno 2022 e di non aver tuttavia ricevuto dal Ministero la “retribuzione professionale docenti” (### per la somma complessiva sopra indicata, in violazione del principio di non discriminazione contenuto nella ### 3 di 7 clausola 4 dell'### quadro attuato dalla ### 1999/70/CE del Consiglio dell'### del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma - II sezione ### in persona del giudice, dott. ssa ### all'udienza dell' 23 gennaio 2026, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente ### ex art. 429, 1° comma c.p.c., nel giudizio iscritto al n. ### del ### dell'anno 2024 vertente TRA ### rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### per procura in atti Ricorrente E MINISTERO dell'### e del ### - ####, in persona dei legali rappresentanti p.t., - RESISTENTE contumace ### in p. del l.rp.t. con l'Av.to ### per procura generale alle liti in atti Resistente Motivi in fatto e diritto ### 2 di 7 Con ricorso depositato in data ### e ritualmente notificato in data 21 novembre 2024, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale in funzione di Giudice del ### il Ministero dell'### e del ### richiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la ### di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.); 2. Condannare il Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.), in persona del ### pro tempore, C.F. ###, con sede ###/A, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €. 1.246,90 (euro milleduecentoquarantasei/90), oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; 3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, in ogni caso, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell'### - I.N.P.S., che è stato evocato in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ### n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto).” Parte ricorrente esponeva in particolare, di aver prestato sevizio presso l'### scolastico indicato in ricorso per l'anno scolastico 2021/2022 in qualità di docente supplente con contratti a tempo determinato per supplenze brevi dal 22 novembre 2021 al 30 giugno 2022 e di non aver tuttavia ricevuto dal Ministero la “retribuzione professionale docenti” (### per la somma complessiva sopra indicata, in violazione del principio di non discriminazione contenuto nella ### 3 di 7 clausola 4 dell'### quadro attuato dalla ### 1999/70/CE del Consiglio dell'### del 28 giugno 1999, tra lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e lavoratori assunti con contratto a termine. 
Non si costituiva in giudizio il Ministero dell'### ed occorre pertanto dare atto della sua contumacia. 
L'### evocato in giudizio quale litisconsorte processuale nulla opponeva alle ragioni della ricorrente e chiedeva la compensazione integrale delle spese, attesa l'indifferenza all'esito del giudizio. 
Depositato stato matricolare completo della ricorrente e discussa oralmente la causa all'odierna udienza, la stessa è stata decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica. 
Com'è pacifico e documentato in atti la ricorrente, in ragione del prodotto stato matricolare, ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero convenuto, nel corso dell'a. S. 2021/2022 come docente, con contratti a tempo determinato per supplenze brevi ma non risulta aver percepito la cd. retribuzione professionale docenti istituita dall'art. 7 del CCNL del 2001. 
Ciò premesso si osserva che ###. 7 del CCNL del 2001 introduce la retribuzione professionale docenti “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. 
Prevede, inoltre, che “ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella ### C è riportata la ### 4 di 7 retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del ### 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del ### 4.8.1995”. 
Si osserva inoltre che la clausola 4 dell'### quadro attuato dalla ### 1999/70/CE del Consiglio dell'### del 28 giugno 1999, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'### stabilisce “il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine i quali non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
Sulla questione oggetto di causa, si è espressa la Suprema Corte che, con ### 20015/2018, ha affermato il seguente principio di diritto, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi: « l'art. 7 del ### 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la ### a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio». All'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sopra citata Ordinanza 20015 del 27/07/2018 hanno dato continuità le più recenti pronunce Cass. L., Ord. n. 6293 del 2020 e Cass. sez. Lav. ord. n. 6435 del 2020. 
Pertanto, non essendo il compenso richiesto col ricorso ancorato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, come evidenziato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n 20015 del 2018, non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi il datore di lavoro ad attuare un trattamento economico differente tra docenti di ruolo e docenti assunti a tempo determinato. 
In accoglimento della domanda proposta il Ministero dell'### e del ### va pertanto condannato al pagamento della somma richiesta. In relazione alla quantificazione dell'importo, si osserva che nel ricorso, parte ricorrente ha richiamato la tabella annessa al ### applicato contenente gli importi mensili e giornalieri della ### professionale docenti, in relazione all'anzianità maturata dalla stessa ; ne consegue che il conteggio depositato col ricorso tiene conto dell'importo giornaliero che si ottiene dall'importo mensile di euro 174, 50 per giorni 30 ( pari ad euro 5,82 al giorno ) e dividendo per 30 l'importo mensile di euro 184,50 ( pari ad euro 6,12 al giorno ) per il periodo successivo al 31 dicembre 2021. Moltiplicando pertanto gli importi giornalieri per i giorni di effettivi di lavoro espletati dalla Dr.ssa ### si ottiene l'importo richiesto col ricorso. 
In assenza di elementi diversi risultanti agli atti, la quantificazione proposta merita di essere posta e fondamento della decisione, con conseguenti pronunce come in dispositivo. 
Merita altresì di essere accolta la domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi sull'importo riconosciuto stante la sua natura di credito retributivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari, come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore fino a 5200 euro, valori minimi per le fasi introduttiva e decisoria, in assenza di attività di istruttoria orale espletata e di semplicità della controversia. 
Meritano altresì di essere compensate le spese di lite tra la ricorrente e l'### in ragione dell'assenza capi di condanna a carico di detta parte.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 4 novembre 2024 oggi altra istanza deduzione ed eccezione disattesa così provvede: 1) Accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del ### del 15.3.2001 per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'effetto condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 1.246,90 oltre alla maggior somma tra intessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ; 2) Condanna il Ministero resistente a corrispondere su detta alla ricorrente la contribuzione dovuta su detta somma ; 3) Condanna parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del processo che liquida in € 817 oltre 15% per spese generali, ### CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, Avv.ti #### e ### 4. Dichiara interamente compensate tra la ricorrente e l'### le spese processuali.  ### 23 gennaio 2026 

Il Giudice
Dott.ssa G. ### n. ###/2024


causa n. 39803/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanna Palmieri

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Tribunale di Tivoli, Sentenza n. 129/2026 del 27-01-2026

... di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. 6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TIVOLI ### pronunciata all'udienza del 27.1.2026 nella causa iscritta al n. 5379/2024 r.g.  tra ### , con il patrocinio dell'Avv. ### e dell'Avv.  ###'### ricorrente e ###'ISTRUZIONE, resistente contumace Le domande delle parti 1. Parte ricorrente domanda l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del bonus docente tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015. 
Fatto e diritto 1. Parte ricorrente ha convenuto il Ministero resistente al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del bonus docente tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 con conseguente condanna del Ministero a corrispondere quanto dovuto.  2. ### convenuto è rimasto contumace.  3. La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.  4. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.  5. La disciplina di riferimento si rinviene nell'art. 1, comma 121, l. 107/2015, a norma del quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.  6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato) disciplinava i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della carta per l'a.s. 2015/2016, disponendo all'art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che e' nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. […] 4. ### e' assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e' vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non puo' essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. 
Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata e' recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca disciplina le modalita' di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”. Analoghe previsioni sono contenute nel ### 28 novembre 2016 per gli anni scolastici a partire dal 2016/2017, aggiungendo all'art. 3 che il beneficio è riconosciuto anche ai “docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.  7. Tale normativa si colloca nel più ampio quadro tracciato in materia di obblighi formativi dei docenti dall'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994, il quale sancisce che “### è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.  8. Nell'ambito di tale diritto-dovere all'aggiornamento ed alla formazione permanente, contestualmente alla istituzione della carta docenti ed al relativo stanziamento di risorse sono state stanziate altresì le risorse per le attività di formazione diretta, curate direttamente dalle istituzioni scolastiche a norma dell'art.1, comma 124, della l. 107/2015, laddove dispone che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.”.  9. Il rilievo dalla formazione è recepito anche dalla contrattazione collettiva. ###. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del ### del 4 agosto 1995 dispone che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”. ###.  63 del successivo C.C.N.L. del ### del 27 novembre 2007 ribadisce che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.”. ###. 64 del C.C.N.L. del comparto scuola del 27 novembre 2007 prevede, infine, che “1. la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. … 5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche. ... 12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze”.  10. Il d.l. 69/2023, all'art. 15, ha esteso per l'anno 2023 il beneficio della carta ai docenti precari con incarichi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.  11. Con riferimento a tale quadro normativo, la parte ricorrente pone il tema della disparità di trattamento tra i docenti di ruolo, anche in prova ed anche assunti a tempo parziale, cui è riconosciuto il diritto a beneficiare della carta docenti ai sensi della normativa richiamata, ed i docenti precari.  12. ### disparità di trattamento si pone in potenziale contrasto con i principi comunitari espressi nella clausola 4 dell'### quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa C-307/05, ### 8.9.2011, causa C- 177/10 ###; 9.7.2015, in causa ###/14, ### 20.9.2018, in causa C-466/17, ### e nazionale (Cass. 7.11.2016, n. 22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868 ; Cass. 6.4.2017, n. 8945; Cass., 28.11.2019 n. ###).  13. La normativa comunitaria appena richiamata introduce un principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, sancendo che i primi non possono ricevere un trattamento deteriore rispetto ai secondi - per categorie comparabili - in virtù del mero fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro o la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, giustificandosi una eventuale disparità di trattamento soltanto sulla base di ragioni oggettive sussistenti nel caso concreto. Le ragioni oggettive idonee a giustificare una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo non possono consistere nell'esistenza di una disposizione normativa generale ed astratta, abbia essa natura negoziale o legale, dovendosi invece ricercare in elementi concreti inerenti la natura e le caratteristiche delle mansioni svolte e le specifiche modalità di lavoro (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###.  14. La normativa nazionale si pone inoltre in potenziale contrasto con l'art. 6 dell'accordo quadro, laddove sancisce che “2. ### misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”.  15. Sulla compatibilità della normativa richiamata con tali principi, e quindi sulla possibile disapplicazione della stessa con riconoscimento della carta docenti anche al personale non di ruolo, si è già espressa la Corte di Giustizia dell'### con ordinanza del 18.5.2022 pronunciata nella causa C-450/21. La Corte ha provveduto a norma dell'art. 99 del proprio regolamento di procedura, ritenendo che la risposta alla questione pregiudiziale potesse nel caso di specie essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza non dando adito a nessun ragionevole dubbio. La Corte ha chiarito che la carta docenti rientra appieno nella definizione di “condizioni di impiego”, la cui uniforme applicazione a lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato in condizioni comparabili è tutelata ai sensi della richiamata clausola 4, punto 1, dell'### quadro. Ai fini della delimitazione di tale nozione la Corte valorizza appunto il criterio dell'impiego, ossia dell'esistenza di un rapporto di lavoro sussistente tra le parti (sentenza del 20 giugno 2019, ### C 72/18, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). E' tuttavia rimessa al giudice nazionale la valutazione se, nel singolo caso, la condizione del lavoratore a tempo determinato che invoca il beneficio sia comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, con la precisazione che la mera diversa durata del rapporto non costituisce condizione obiettiva di discriminazione.  16. A fronte delle diverse soluzioni prospettate in giurisprudenza di merito, della questione è stata investita la Corte di Cassazione mediante rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Taranto. ### more del rinvio è stato adottato il menzionato d.l. 69/2023.  17. La Corte si è pronunciata con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023. Con tale pronuncia, la Corte ha innanzitutto chiarito che “la ### ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”, non ostando a tale conclusione il riferimento a software e hardware contenuto nell'art. 1 co. 121 della l. 107/2015, né il riferimento alla possibilità di utilizzare la carta per l'acquisto di servizi di connettività di cui all'art. 2, co. 3, d.l. 22/2020. 
La Corte ha poi individuato la ratio della ### destinazione ai soli insegnanti di ruolo nella “scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo”. Il riferimento ad un importo da corrispondersi su base annua denota poi nella prospettiva della Corte la voluta “connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica”, confermata anche con la richiamata estensione ai supplenti annuali per l'anno 2023. Sottolinea che la finalità espressa del legislatore è sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali, con finalità di miglioramento del servizio, come confermato dal riferimento ad attività coerenti con il ### dell'### (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r.  275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. Conclude la Corte che “la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.”. La Corte evidenzia il carattere politico di tale scelta, ritenuta in quanto tale legittima, e non indicente sul diritto alla formazione dei docenti che non si esaurisce nella misura in esame.  18. La Corte, richiamando il principio eurounitario di non discriminazione, ha quindi ritenuto che debba essere necessariamente riconosciuto il beneficio nelle ipotesi in cui la taratura annua dello stesso - espressione della richiamata scelta di politica educativa - venga a coincidere con le condizioni fattuali caratterizzanti il singolo rapporto di lavoro precario. A tal fine la Corte ha inteso escludere, come pure prospettato in giurisprudenza di merito, che possano assumersi a parametro per la comparabilità fattispecie particolari pure individuate dalla norma, quali il monte ore lavorate dai docenti di ruolo in regime di part time (anche verticale), al fine di riconoscere il beneficio ai supplenti che svolgano la propria attività per un pari numero di ore, sebbene concentrate in un periodo inferiore all'anno. Allo stesso modo la Corte ha escluso di poter dare rilevanza come parametro di comparazione alle altre situazioni del tutto peculiari in cui la carta è riconosciuta ai docenti di ruolo pur non svolgenti per l'intero anno o per frazioni di esso attività didattica (inidoneità per motivi di salute; docenti comandati, distaccati; presa di servizio solo ad anno iniziato). Per le stesse ragioni la Corte ritiene inidoneo il riferimento a frazioni dell'anno rilevanti ai fini di altre disposizioni normative (come i 180 giorni (già) rilevanti ai fini della ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo; la retribuzione nei mesi estivi; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova).  19. La Corte ha richiamato il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., ancora al fine di escludere quindi che possa farsi riferimento ai fini della comparabilità a situazioni specifiche, dovendosi invece avere riguardo alla ratio generale espressa dalla normativa consistente nella valorizzazione della didattica annua, desumibile da quanto fin qui esposto, precisando che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare” (sent. 29961/2023 cit.).  20. Al fine di stabilire come debba intendersi, con riferimento al personale precario, l'annualità dell'attività didattica svolta, la Corte ha assunto a parametro l'art. 4, commi 1 e 2, della L.  124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. Il comma 2 prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», “ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”, come sottolinea la Corte (sent. 29961/2023 cit.). In questi casi, la Corte ritiene che il riferimento alla didattica annua sia univocamente enunciato, trattandosi di supplenze destinate a protrarsi fino alla fine dell'anno scolastico su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché sussistono le esigenze di formazione in relazione all'interesse dei discenti su tale orizzonte temporale valorizzate dal legislatore nel disciplinare l'ambito di applicazione del beneficio della carta docenti. Deve pertanto, in tali casi, rimuoversi la discriminazione rispetto ai docenti a tempo indeterminato.  21. Sul punto è di recente ulteriormente intervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza del 3 luglio 2025, (causa C-268/24, ###, statuendo che per natura del lavoro, condizioni di lavoro e condizioni di impiego, i docenti precari titolari di incarichi di supplenza breve di cui all'art. 4, co. 3 della l. 124/99 sono comparabili, ai sensi dell'accordo quadro e della stessa giurisprudenza eurounitaria, ai docenti a tempo indeterminato. La Corte ha posto l'accento in particolare sull'identità di compiti e di doveri in capo a tali docenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato, l'identità dei doveri nei confronti degli alunni, l'identità degli obblighi formativi, squalificando il criterio della didattica annua individuato dalla Cassazione come sotteso alla ratio legis in quanto tale criterio, traducendosi in una discriminazione basata unicamente sulla durata dell'incarico, non risponderebbe ed anzi contraddirebbe gli obiettivi della ### 1999/70 e dell'### La corte ha inoltre ritenuto che, nonostante la discrezionalità degli stati nella scelta di perseguire un dato scopo in materia di politica sociale e di occupazione, l'esclusione dei docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie dal beneficio della carta docenti non sarebbe una misura concreta, necessaria ed adeguata allo scopo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica annua, poiché dall'identità di funzioni svolte deriva che i docenti precari partecipano della programmazione della didattica annua, mediante la relativa attuazione, al pari dei docenti di ruolo che costituiscono. In ogni caso, la Corte ha sottolineato come tutti i docenti di ruolo beneficiano della carta docenti indipendentemente dallo svolgimento di attività connesse alla didattica annua, e ipotizzato che i docenti che svolgono supplenze brevi possano avere un'esigenza di formazione ancora maggiore. La Corte ha da ultimo escluso il rilievo del principio del pro rata temporis, non considerato dalla legislazione nazionale con riferimento ai docenti in favore dei quali la ### docenti è stata riconosciuta.  22. La Corte ha quindi concluso che la clausola 4 dell'accordo quadro deve interpretarsi nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riconosca il beneficio della carta docenti ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che svolgono supplenze annuali, escludendo i docenti non di ruolo che effettuano docenze brevi e saltuarie, a meno che ciò non risponda a ragioni oggettiva, e non costituisce ragione oggettiva il mero fatto che tale attività non si estenda fino al termine dell'anno scolastico.  23. Né possono ostare a tale conclusione argomenti relativi all'equilibrio di bilancio, elemento recessivo rispetto alla necessaria erogazione dei diritti in condizioni di uguaglianza sostanziale in ossequio all'art. 3 Cost. (Corte Cost., sentenze n. 275/2016 e n. 62/2020) nonché rispetto al principio comunitario di non discriminazione espresso nel più volte menzionato art. 4 dell'accordo quadro (### sent. 3 luglio 2025, C-268/24, cit., punto 74 e giurisprudenza ivi citata).  24. Alla stregua della giurisprudenza ### da ultimo citata, deve riconoscersi il diritto dei docenti precari, anche non investiti di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche (incarichi di cui all'art. 4. co. e co. 2 della L. n. 124/1999) a beneficiare della carta docenti, previa disapplicazione della normativa nazionale che glie lo preclude e quindi dell'art. 1, co. 121, della l.  107/2015, in quanto in contrasto col richiamato art. 4, co. 1, dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato. Il diritto spetta anche in assenza di domanda, a fronte della impossibilità di presentarla per tali categorie di docenti alla stregua della normativa vigente.  25. Quanto alle docenze brevi, i vari criteri elaborati dalla giurisprudenza di merito e già menzionati al precedente punto 18 perdono di rilievo, non essendo più necessario valutare la comparabilità del rapporto di lavoro precario con quello protrattosi per l'anno intero (sia esso stabile o precario), bensì esclusivamente la comparabilità tra la funzione educativa svolta dal corpo docente di ruolo e dal corpo docente precario con riferimento alle rispettive esigenze di formazione.  26. Ebbene, ritiene questo giudicante - come del resto sottolineato anche dalla Corte di Giustizia - che tale funzione sia identica, e che al contrario l'esercizio della docenza svolto in forme saltuarie richieda un impegno formativo ancor più pregnante, a fronte della maggior complessità del compito svolto da un docente costretto ripetutamente a riprendere le fila del discorso altrui, inserendosi solo ad un certo punto del programma, auspicabilmente dando continuità alla programmazione data dal docente titolare della cattedra sotto il profilo temporale, al fine di consentire il rientro del docente assente e la ripresa delle attività didattiche col minor pregiudizio possibile per gli alunni.  27. Quanto al rilievo da riconoscere alle prospettive di seppur minima stabilità del corpo docenti cui il legislatore, anche secondo l'esegesi della Suprema Corte, ha inteso limitare il beneficio, si osserva quanto segue.  28. Tali esigenze di stabilità giustificherebbero un investimento di risorse pubbliche come quello in esame. Sebbene la Corte di Giustizia abbia escluso il rilievo dei profili budgetari, la stabilità può rilevare legittimamente come scelta di politica sociale. È vero infatti che l'istituto della carta docente è destinato non soltanto all'aggiornamento ed alla formazione specifica del docente - assicurata attraverso altri canali e demandata agli istituti scolastici - ma alla sua “formazione” intesa in senso ben più ampio di sviluppo umanistico. Ciò è reso palese dalla larghezza delle ipotesi di utilizzo della carta, ed al loro carattere del tutto svincolato dalla materia specifica di competenza del docente, dall'incarico concretamente ricoperto e da altri elementi specifici e contingenti. Se ne desume che la ratio dell'istituto è quella di assicurare al corpo docenti risorse da investire nella propria vita culturale ampiamente intesa, rimessa nella sua concreta determinazione alla libera scelta di ognuno. Si tratta quindi, con tutta evidenza, di una scelta di politica educativa volta a favorire il mantenimento ed il progressivo arricchimento non tanto della specifica professionalità, quanto dello spessore culturale di una categoria di pubblici dipendenti investiti del ruolo cruciale di contribuire allo sviluppo culturale delle generazioni future. In tale prospettiva, la necessità che tale investimento confluisca su una popolazione individuata come (almeno tendenzialmente) stabilmente investita di tale funzione appare del tutto ragionevole. Ciò spiega anche la scelta legislativa di estendere il beneficio a determinate categorie di docenti che, seppur temporaneamente per varie ragioni non impegnati in attività educativa o didattica, risultino comunque stabilmente inseriti in quel corpo e quindi interessati dalla funzione educativa dalle conseguenti esigenze di formazione culturale nel senso appena esposto. Allo stesso modo, la stabilità giustifica la previsione per cui la fruizione del beneficio è concessa oltre l'orizzonte annuale di riferimento per la relativa concessione.  29. La suddetta ratio dell'istituto non conduce tuttavia necessariamente ad escludere dal beneficio i precari titolari di supplenze brevi. Il sistema delle graduatorie, infatti, costituisce di per sé un elemento da valorizzare nel senso che i docenti precari sono comunque inseriti in modo tendenzialmente stabile - seppure temporaneo - nel sistema educativo. Se la ratio dell'istituto è infatti il sostegno alla formazione culturale del corpo docenti - e non quindi strettamente il loro aggiornamento e la loro formazione continua - la stabilità non può intendersi come relativa al singolo contratto di insegnamento, bensì all'astratta possibilità del singolo docente di essere individuato come titolare di uno o più incarichi. ### temporale cui aversi riguardo non è quindi quello relativo alla durata degli incarichi svolti in un dato anno, bensì quello di validità della graduatoria in cui il docente era - in quanto titolare di incarchi, necessariamente - inserito in tale anno; orizzonte sempre ultra-annuale, che quindi con tutta evidenza soddisfa anche il criterio della stabilità individuato dal legislatore (sebbene da questi illegittimamente declinato in termini di pertinenza alla didattica annuale).  30. Va ancora sottolineata l'irrilevanza, ai fini che qui rilevano, del fatto che alcuni dei contratti stipulati dai docenti precari abbiano ad oggetto una cattedra su spezzone orario. La consistenza oraria dell'incarico non incide infatti sull'annualità dello stesso in base alla richiamata ratio normativa come evidenziata e valorizzata dalla Corte di Cassazione, ossia sull'inerenza di tale incarico alla programmazione della didattica con riferimento all'orizzonte temporale ritenuto rilevante dal complesso di disposizioni normative che disciplinano la pianificazione dell'offerta formativa. La consistenza oraria dell'incarico, infatti, non incide minimamente sulle esigenze di formazione assicurate dall'istituto della carta docenti e da cui discende quindi la spettanza del beneficio.  31. Quanto alla natura della prestazione, la Corte di legittimità nella pronuncia 29961/2023 citata riconduce la pur complessa struttura dell'operazione ad una obbligazione di pagamento sussistente in capo al Ministero nei confronti del docente, condizionata tuttavia dalla destinazione della relativa somma a specifiche tipologie di acquisto. Ne è comunque esclusa testualmente la natura retributiva, e riconosciuta l'azionabilità in relazione ad annualità pregresse, persistendo fino alla cessazione del rapporto l'interesse a fronte della “natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo ( 28 novembre 2019, n. ###), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558)” (sent. cit.).  32. Il concetto di cessazione del rapporto va inteso alla luce della disposizione per cui la carta, una volta sorto il beneficio, può essere utilizzata nell'a.s. successivo, nonché della disposizione per cui, per l'anno 2023, essa è attribuita - con medesime modalità di fruizione eventualmente posticipata - ai docenti precari titolari di supplenze annuali. Se ne desume che il concetto di cessazione, per i docenti precari, non possa ritenersi riferito al singolo incarico di supplenza, ma debba estendersi al perdurante inserimento nel sistema scolastico, coincidente con l'inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto), con la titolarità di una supplenza o con il transito in ruolo. In tal caso, chiarisce la Corte, spetta il diritto all'adempimento, mediante attribuzione della carta docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.  33. Nel caso invece di fuoriuscita dal sistema scolastico per esclusione dalle graduatorie o per cessazione del rapporto, l'unico diritto azionabile è risarcitorio, in relazione ad un pregiudizio costituito da “un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro” (sent. 29961/2023 cit.), che deve essere allegato specificamente dalla parte nei suoi elementi costitutivi e deve parimenti essere provato, essendo ammessa in base ai principi generali la prova presuntiva e ritenendo la Corte possibile procedersi con valutazione equitativa del giudice di merito, nel limite del valore nominale della carta e salva allegazione e prova del maggior danno.  34. Quanto al regime di prescrizione del diritto, la Corte ha chiarito che lo stesso è quinquennale a norma dell'art. 2948, n. 4 c.c., dovendosi avere riguardo quanto alla periodicità all'istituto nella sua astrattezza e non al caso concreto, che ben potrebbe inerire ad una sola annualità soprattutto nel caso di doventi precari. Rispetto a questi ultimi, infatti, l'applicazione dell'art. 4 dell'### quadro impone di riconoscere il medesimo diritto fruito dai docenti a tempo indeterminato, sicché anche per gli stessi opera il termine quinquennale anche considerato che, altrimenti, si opererebbe una inammissibile discriminazione al contrario. Quanto al dies a quo di tale diritto, il momento in cui lo stesso può essere fatto valere, deve individuarsi, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o dal momento eventualmente successivo in cui sia accessibile la procedura telematica disposta secondo il sistema di cui al ### del 2016.  35. Il diritto al risarcimento del danno per i docenti fuoriusciti dal sistema scolastico si prescrive invece in dieci anni dal momento dell'attualizzarsi del danno, coincidente con la cessazione dell'incarico, salvo sia interamente maturata la prescrizione quinquennale in costanza di inserimento nel sistema scolastico.  36. Applicando ai casi di specie i principi espressi dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di ### nell'esercizio delle rispettive funzioni nomofilattiche in sede di rinvio pregiudiziale, si osserva quanto segue.  37. È stata raggiunta la prova, mediante produzione dei contratti, dello svolgimento di attività didattica in qualità di supplente in relazione negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.  38. La domanda è quindi fondata.  39. Quanto agli effetti dell'accertamento del diritto, deve rilevarsi che la parte ricorrente è ad oggi stata immessa in ruolo, come da documentazione in atti, ed è quindi inserita nel sistema scolastico. 
Sussiste pertanto il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della carta docenti secondo modalità analoghe a quelle disciplinate per i dipendenti a tempo indeterminato dal d.P.C.M. 28 novembre 2016.  ### convenuta deve pertanto essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.  40. Le spese di lite segue la soccombenza ed è liquidato come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, parametri tabellari minimi in ragione del carattere seriale della causa.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5379/2024 r.g.: 41. accerta il diritto della parte ricorrente alla assegnazione della ### del Docente prevista dall'art. 1, comma 121, legge 107/2015 in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per l'effetto, condanna il Ministero resistente a provvedervi; condanna il Ministero resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1314,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge ed oltre al contributo unificato versato, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. 
Tivoli, 27.1.2026 ### n. 5379/2024

causa n. 5379/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sibilla Ottoni

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 483/2026 del 16-01-2026

... ritenuta di giustizia; 3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ### n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co. 1-bis, IVA e ### da attribuirsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari “. A sostegno di queste domande, la parte ricorrente premesso di essere stato destinataria negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in qualità di docente , di reiterati incarichi di supplenza breve e saltuaria, come dettagliatamente indicati in ricorso, ha dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato la retribuzione professionale docenti introdotta dall'art. 7 del CCNL del ### del 15.03.2001. La parte ricorrente ha richiamato la (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ###, all'udienza del 16/1/2026 ha pronunciato la seguente sentenza SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23573 R.G. 2024 promossa da: ### con il patrocinio dell' Avv. ### e dell' avv. ### , elettivamente domiciliato in ### TELEMATICO ; contro ###'ISTRUZIONE, contumace ### rappresentato e difeso dall' avv. ### con elezione di domicilio in ### via ### 29 ### ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. 23573/2024 il #### , ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e l' ### chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “ 1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la ### di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.); 2. Condannare il Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.), in persona del ### pro tempore, C.F. ###, con sede in #### 76/A, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €.  1.465,05 (euro millequattrocentosessantacinque/05), oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; 3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ### n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). 
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co. 1-bis, IVA e ### da attribuirsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari “. 
A sostegno di queste domande, la parte ricorrente premesso di essere stato destinataria negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in qualità di docente , di reiterati incarichi di supplenza breve e saltuaria, come dettagliatamente indicati in ricorso, ha dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato la retribuzione professionale docenti introdotta dall'art. 7 del CCNL del ### del 15.03.2001. 
La parte ricorrente ha richiamato la normativa pattizia di riferimento (art. 7 del CCNL del ### biennio 2000-2001 e art. 25 del CCNI del 31.08.2119) rilevando che la stessa, nella parte in cui riserva al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo), ovvero con contratto a tempo determinato ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 (supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche), il diritto a percepire la retribuzione professionale di cui al cit. art. 7, costituisce specifica violazione della clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato (###, allegato alla direttiva 1999/70/CE, il quale, impone la parità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. 
Ha quindi eccepito l'illegittimità della normativa collettiva appena richiamata e, conseguentemente, ha rivendicato il suo diritto a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, con condanna del Ministero dell'### al pagamento delle differenze retributive calcolate in ricorso - sulla base dell'art. 25 del CCNI 31.08.1999 e dell'art. 38 del CCNL di settore - in complessivi € 1.465,05.  ### dell'### e del ### non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. 
Si è costituito l' ### chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### 2) Tenere l'### indenne dalle spese di giudizio. 
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa dal giudice con sentenza contestuale.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito illustrati.  ###. 7 del CCNL del 15.03.2001, rubricato “### professionale docenti” prevede: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. 
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella ### C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del ### 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del ### 4.8.1995.”.  ###. 25 del CCNI 31.08.1999, che disciplina le modalità di erogazione del compenso de quo, elenca al comma 1, lett. a), b) e c) il personale avente diritto “A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei ### delle ### e degli ### è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e ### allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera; b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico; c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.”; nei successivi commi la disposizione in rassegna disciplina le modalità di calcolo e corresponsione dell'emolumento in parola stabilendo, tra le altre, che (commi 4 e 5) : “Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio; Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”. 
Si tratta allora di interpretare le clausole contrattuali di cui sopra, al fine di accertare se effettivamente il disposto delle norme testé richiamate prevedono la corresponsione della retribuzione professionale docente (### esclusivamente al personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche, escludendo dalla platea degli aventi diritto, ai fini che qui interessano, i docenti destinatari di incarichi di supplenza temporanea, ovvero se il rinvio operato dall'art. 7 comma 3 del ### 15.03.2001 all'art. 25 del CCNI, sia limitato alle sole modalità di calcolo e corresponsione della ### ma non anche alle categorie di personale che ne avrebbe diritto. 
A tali fini interpretativi soccorre la sentenza n. 20015/2018 della Corte di Cassazione resa in identica fattispecie, alla quale l'### ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 118 disp. att. c.p.c. 
Nella pronunzia in rassegna la Suprema Corte, dopo aver richiamato le disposizioni che regolano la materia (art. 7 del ### 15.3.2001 e art. 25 del CCNI del 31.8.1999), ha osservato che: “3.dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della ### includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del ### 24.7.2003, art. 83 del ### 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. 17773/2017); 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; 5. la clausola 4 dell'### quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei ### del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del ### comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; 5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (### cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###; 5.2. l'interpretazione delle norme ### è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (fra le più recenti in tal senso 8.2.2016 n. 2468); 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della ### 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto ### 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L.  n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del ### 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; 9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";”. 
Ha quindi concluso enunciando il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del ### 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la ### a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio";”. 
In tali termini, pertanto, la domanda del ricorrente deve essere accolta. 
Ed invero, alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ###, rilevato che nel caso di specie non sussistono “ragioni oggettive” che possano giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, né in relazione a quest'ultima categoria, tra docenti destinatari di incarichi di supplenza annuale ovvero breve e saltuaria - dovendo anche rilevare a tal riguardo che come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata non può ritenersi neppure incompatibile con la fruizione dell'emolumento in parola la durata limitata delle prestazioni rispetto alla durata dell'anno scolastico atteso che l'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 stabilisce le modalità di calcolo anche nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" - si deve ritenere che nulla osta al riconoscimento ai docenti con contratto a tempo determinato con durata “temporanea”, come la ricorrente, della retribuzione professionale di cui all'art. 7 del ### del 15.3.2001; del resto, alla medesima conclusione interpretativa si perviene anche alla luce del tenore letterale della norma (art. 7), la quale non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, non potendo desumersi tale distinzione neppure dal richiamo all'art. 25 del ### 31.8.1999, disciplinante, al contrario, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato “compenso individuale accessorio”. 
Va per l'effetto dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in relazione ai singoli periodi indicati in ricorso, la ### di cui all'art. 7 del ### del 15.03.2001. 
Conseguentemente, rilevato che sotto il profilo del quantum debeatur l'### convenuta non ha operato alcuna contestazione, va condannato il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente delle rivendicate differenze retributive, calcolate in ricorso ,con solo riferimento ai giorni di lavoro effettivamente svolti in complessivi € 1.465,05 oltre interessi legali dal dì di ogni singola scadenza sino al saldo. 
Vanno, invece, compensate le spese nei confronti dell' ### atteso il ruolo assunto in questo giudizio, tenuto conto delle conclusioni del ricorso. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività processuale svolta e alla serialità del contenzioso .  P.Q.M.  Il Giudice del lavoro del Tribunale di ### definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, in relazione ai giorni di lavoro effettivamente svolti, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del ### del 15.03.2001; 2) Condanna il Ministero dell'### al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma pari ad € 1.465,05, oltre interessi come per legge da calcolarsi sulla sorte via via rivalutata da ogni scadenza al saldo; 3) Condanna il Ministero dell'### al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nella complessiva somma di € 700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi; 4) Compensa le spese nei confronti dell' #### 16.1.2026 La Giudice Dott.ssa ### n. 23573/2024

causa n. 23573/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Alfonsina Bellini

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