REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale di Napoli, III Sezione Civile - ### in materia di impresa, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### rel. dott. ### dott. ### nella causa civile iscritta al n. 982 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: illecito utilizzo di marchio, illecito concorrenziale ed altro secondo il ### della proprietà industriale, pendente T R A L'### in sigla D.A.S. N.C.B., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### al ### n. 56 PARTE ATTRICE CONTRO ### in qualità di direttore artistico e legale rappresentante protempore del ### nonché in proprio quale titolare di marchio registrato e oggetto di contestazione, residente ###c.
PARTE CONVENUTA CONTUMACE ### anche denominato ### in sigla ### in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in ### alla via delle ### n. 345/b PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
Rimessa in decisione in data 17 marzo 2022 senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per avervi la parte attrice rinunciato MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna parta attrice, ### o in sigla D.A.S.
N.C.B., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Civile di #### in ### di ### il #### anche denominato ### e il sig. ### in qualità di legale rappresentante pro-tempore della suddetta, per ivi sentir così provvedere: “1) accertare e dichiarare negli atti posti in essere dagli odierni convenuti la violazione del nome e dell'identità della parte attrice D.A.S. N.C.B., nonché la configurazione di una fattispecie di illegittimo ed indebito sfruttamento ed utilizzo del marchio “### - NCB”, anche nella sua veste grafica, e tanto anche nel caso di adozione e/o comunque di denominazioni similari recanti sigle aggiuntive, ai sensi e per gli effetti della normativa a tutela del diritto al nome, identità e preuso dei segni per i motivi esplicitati in diritto; 2) accertare e dichiarare negli atti posti in essere dai convenuti e del conseguente sviamento di clientela dell'attrice la configurazione di una fattispecie di concorrenza sleale “confusoria”, nonché violazione dei doveri di correttezza professionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2598 comma 1, n. 1 e 3 c.c., nei termini e per le ragioni esposte in narrativa;3) accertare e dichiarare la nullità del marchio così come registrato dalla parte convenuta, disponendone opportuna pubblicità presso l'Ufficio Italiano Marchi e ### 4) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità parziale del marchio contestato limitatamente alla sigla “### BALLET” ed all'acronimo “NCB”, ordinandone la immediata modifica dal marchio ufficiale registrato, con conseguente pubblicità presso l' U.I.M.B.; 5) in via ulteriormente gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di mancato annullamento del marchio contestato, accertare e dichiarare la notorietà nazionale della denominazione e dei segni distintivi della D.A.S. N.C.B., ed il suo diritto di continuare a fruirne su scala nazionale; 6) definitivamente inibire ai soggetti convenuti, ai sensi dell'art. 124 cpi, ovvero - alternativamente - dell'art. 2599 cod. civ., qualsiasi comportamento e/o condotta consistente nell'utilizzo e riproduzione di servizi ed eventuali prodotti a marchio “### - N.C.B.” o, comunque, similmente denominati e/o contraddistinti, o che costituiscano illecita appropriazione dei segni e/o pregi appartenenti alla parte attrice; 7) definitivamente inibire ex art. 124 cpi, ovvero alternativamente ex art. 2599 c.c. ai soggetti convenuti la prosecuzione di iniziative e/o rapporti (anche commerciali, se intrapresi) con chiunque aventi ad oggetto, tra l'altro, servizi e/o prodotti contraddistinti con il suddetto marchio o, comunque, similmente denominati; 8) definitivamente ordinare ai suddetti convenuti il ritiro immediato - a proprie cure e spese - dalla pubblicità e dall'eventuale commercio, anche su internet ed in particolare dai siti di cui i convenuti risultano essere titolari, di tutti i servizi e/o prodotti recanti il marchio contestato o, comunque, similmente denominati; 9) in caso di accoglimento della domanda, fissare una congrua penale (non inferiore ad € 500,00), per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento; 10) condannare i convenuti - in solido tra loro e/o ciascuna in base ai rispettivi titoli di responsabilità - al risarcimento di tutti i danni subiti (danno emergente, danno da lucro cessante, danno morale) dalla società attrice nella misura di € 25.000,00, ovvero in quell'altra misura, anche maggiore o minore, che sarà ritenuta equa in corso di causa, ove occorra anche a seguito di espletanda c.t.u. tecnico contabile; 11) ordinare, ai sensi dell'art. 126 c.p.i., ovvero alternativamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 2599 e 2600 cod. civ., la pubblicazione della sentenza, per intero o per estratto, su tre quotidiani a tiratura nazionale, a spese dei convenuti; 12) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del procuratore antistatario”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 10 settembre 2019 le parti convenute venivano dichiarate contumaci.
Orbene all'udienza del 17 marzo 2022 la parte attrice, precisava le conclusioni e chiedeva assegnarsi la causa in decisione rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Alla luce della ricostruzione dei fatti operata dalla parte attrice e sulla base della documentazione prodotta nel giudizio e considerata anche la contumacia delle parti convenuti, il Collegio ritiene che la domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito riportati. Giova premettere che la parte attrice ha dichiarato di essere titolare del marchio di fatto “### BALLET” in sigla “D.A.S. N.C.B.” a partire dal 7 marzo 2008, come risulta dal verbale modificativo dello statuto dell'associazione ### 72923/18606 redatto dal notaio ### (doc. n. 2 atto di citazione).
Anteriormente alla suindicata data, la predetta associazione era denominata “### School”, come si attesta dall'atto costitutivo ### n. 67677 Racc. n. 4934 redatto in data 17 novembre 1993 dal notaio ### (doc. n. 1 atto di citazione).
Sennonchè a partire dal novembre 2017, la scuola di danza “### Academy”, sita in ### ha aggiunto al proprio nome il marchio e il relativo segno distintivo “### Ballet” siglato “N.B.C.” con evidenti somiglianze dal punto di vista non solo letterale, ma anche grafico (doc. n. 5 atto introduttivo). Ne seguiva che in data 5 gennaio 2018, la parte attrice notificava ritualmente ai convenuti lettera di diffida e messa in mora, per mezzo della quale contestava e diffidava l'uso improprio del nome “### Ballet” e del relativo acronimo “N.C.B.”, rimasta senza risposta (docc. nn. 7 e 8 atto di citazione). A seguito della suindicata intimazione, in data 8 gennaio 2018 i convenuti presentavano domanda di registrazione del marchio “#### in sigla N.C.B.”, successivamente accolta in data 22 ottobre 2018 con effetti retroattivi alla data del deposito ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.
Lgs. n. 30 del 2005 (docc. nn. 9 e 10 atto introduttivo). Come sopra detto le parti convenute sono rimaste contumaci, pertanto nessuna eccezione è stata opposta ai fatti dedotti e allegati a fondamento della domanda. Nel merito, giova precisare che pacificamente il nostro ordinamento esclude che la contumacia possa equivalere a una fictia confessio; né alla contumacia può applicarsi il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c. in base al criterio di interpretazione letterale della disposizione riguardante la sola “parte costituita” ex art. 12 delle preleggi. Ne discende che “l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema” ( Civ., Sez. III, n. 14623/2009). Ne consegue che, ai fini della soluzione della presente controversia, in base ai principi stabiliti dagli artt. 2697 c.c. e 121 del D. Lgs. n. 30 del 2005, l'onere di provare la nullità del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso sulla parte che impugna il titolo e, a giudizio del Collegio, tale onere è risultato ampiamente soddisfatto dalla parte attrice. Di contro, l'onere della prova contraria consistente nella validità del titolo di proprietà industriale grava sulle parti convenute, che, tuttavia, essendo rimaste contumaci, non hanno allegato alcun fatto estintivo della pretesa azionata in giudizio dall'associazione D.A.S. N.C.B. E valga il vero.
A fondamento della propria domanda, l'odierna attrice dimostra la titolarità del marchio di fatto o del cd. preuso “D.A.S. N.C.B.” riconducibile al nome e all'identità della propria associazione avente il carattere della notorietà nazionale e sovranazionale nell'ambito del mondo della danza. Ciò emerge dalla copiosa documentazione attestante la continuità dei rapporti di lavoro intercorsi con enti di fama internazionale, quali la ### of ### di ### e il ### di ### (docc. nn. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 atto di citazione).
Il carattere della notorietà non meramente locale del marchio di fatto “### Ballet”, di cui è titolare la parte attrice dal 2008, costituisce la condizione ostativa alla registrazione del marchio da parte dei convenuti, stante il difetto di novità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 30 del 2005 relativamente alla sigla “N.C.B.” aggiunta alla denominazione “### Tersicore” a far data dall'8 gennaio 2018.
Alla tutela del marchio di fatto offerta dalla legislazione complementare ex artt. 1 e 2, comma 4 del D. Lgs. n. 30 del 2005, si affianca la disciplina generale codicistica dettata dagli artt. 2569, comma 2, 2571, 2598 comma 1 n.1 e n.3, 2599, 2600 c.c., secondo cui il preuso non solo consente l'utilizzo esclusivo del marchio di fatto da parte del titolare, nonostante la successiva registrazione dello stesso da parte di altri, ma anche la nullità del marchio posteriormente registrato da altri e la conseguente inibitoria dell'attività di concorrenza sleale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che al marchio non registrato deve comunque riconoscersi diritto di cittadinanza nel sistema delle privative industriali, considerato che la mera situazione di fatto può attribuire al suo titolare un diritto esclusivo di proprietà industriale. In questa prospettiva, infatti, i segni distintivi diversi dal marchio registrato ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D. Lgs. n. 30 del 2005 consentono al titolare di esercitare un diritto esclusivo di utilizzazione, nonché di invalidare, al ricorrere di date condizioni, il marchio registrato successivamente da terzi, nel caso sia uguale o simile, in relazione al grado di notorietà. Pertanto, il c.d. preuso (marchio di fatto) richiede la sussistenza del connotato della notorietà diffusa. Infatti, “il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all'art. 48 del R.D. n. 929 del 1942) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione” (ex multis Cass. Civ., I, 20 maggio 2016, n. 10519, Cass. Civ., Sez. I, 2 novembre 2015, n. 22350).
Ne consegue che la domanda attorea è fondata relativamente alla denunciata violazione del nome e dell'identità dell'associazione D.A.S. N.C.B., quale marchio di fatto attivo a partire dal 2008, da parte dei convenuti.
Risulta, altresì, fondata la domanda relativa alla qualificazione della condotta dei convenuti come una fattispecie di concorrenza sleale sia “confusoria”, sia non conforme ai principi di correttezza professionale ex art. 2598, comma 1, nn. 1 e 3 c.c. con riguardo all'illegittimo utilizzo del marchio “### - NCB” anche nella sua veste grafica.
In particolare, è dimostrato che l'utilizzo dell'acronimo “N.B.C.” da parte dell'associazione ### preesistesse da almeno dieci anni dalla data di richiesta di registrazione del marchio “### Ballet”, espletata da parte dei convenuti.
Si sottolinea che la richiesta di registrazione del suddetto marchio “### o N.B.C.” da parte dei convenuti sia stata depositata in data 8 gennaio 2018, a seguito della notifica della diffida e messa in mora datata 5 gennaio 2018 da parte dell'associazione attrice, la quale è rimasta senza risposta.
Sussiste, quindi, un atto di concorrenza sleale compiuto dal ### idoneo sia a produrre confusione con il preesistente marchio non registrato “### o D.A.S.
N.C.B.” ex art. 2598, comma 1, n.1 c.c.; idoneo sia, in difformità ai principi di correttezza professionale, a danneggiare l'associazione attrice ex art. 2598, comma 1, n. 3 c.c. a causa della carenza del requisito della novità ex art. 12 del D.
Lgs. n. 30 del 2005.
Dal punto di vista grafico, infatti, i loghi della D.A.S. N.C.B. e del ### N.C.B. sono pressoché identici, come si desume dagli acronimi riportati in maiuscolo con font quasi sovrapponibili e dal disegno stilizzato di una danzatrice al lato dei rispettivi loghi.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “l'apprezzamento del giudice di merito sulla confodibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (in tal senso, Cass. Civ. 6 aprile 2018, n. 8577; Cass. Civ. 28 gennaio 2010, 1906; Cass. Civ. 7 marzo 2008, n. 6193). Come ribadito di recente, tale accertamento va condotto con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell'altro (cfr. quanto evidenziato in motivazione da Cass. 17 ottobre 2018, n. 26001, attraverso il richiamo a Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405).
Il principio è conforme all'insegnamento della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie: valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (Corte giust. CE 11 novembre 1997, C-251/95, ### 22 e 23; Corte giust. CE 22 giugno 1999, C-342/97, ### 25, la quale precisa, al punto 26, che, il consumatore medio di una data categoria di prodotti, per quanto sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria) (Cass. Civ. ordinanza 12 maggio 2021, n. 12566).
Dal raffronto globale dei marchi suindicati, per mezzo dell'accostamento dei vari elementi grafici, cromatici, lessicali e figurativi degli stessi, emerge una sovrapponibilità dei marchi tale da ingenerare confusione nel pubblico destinatario del medesimo servizio offerto dalle due scuole di danza.
Passando all'esame delle altre domande relative all'accertamento e alla declaratoria della nullità totale o, in via subordinata parziale, del marchio “### Ballet” così come registrato dai convenuti con relativa pubblicità presso l'### italiano ### e ### la domanda trova fondamento stante il connotato della notorietà diffusa del cd. preuso o marchio di fatto “### in sigla D.A.S.
N.C.B.”.
Da quanto innanzi esposto consegue la dichiarazione della nullità parziale del marchio registrato “### Ballet” nella parte in cui reca il preuso avente notorietà diffusa “### Ballet” ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25, comma 1, lett. a) e b) e 27 del D. Lgs. 30 del 2005.
Più precisamente, il marchio “### Ballet” risulta nullo nella parte “### Ballet” per mancanza della capacità distintiva, di cui agli artt. 25 comma 1, lett. a) e 7 del D. Lgs. n. 30 del 2005.
La notorietà sovranazionale del marchio di fatto “D.A.S. N.C.B.”, inoltre, costituisce un impedimento ai fini della registrazione, la quale, laddove effettuata, viene sanzionata con la nullità ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 30 del 2005, ad opera del rinvio espresso all'art. 12 del D. Lgs. n. 30 del 2005. ###. 25 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 30 del 2005 richiama, altresì, tra le ipotesi di nullità del marchio la contrarietà dello stesso al disposto degli artt. 14, comma 1 e 19 comma 2 del D. Lgs. n. 30 del 2005.
Nel caso di specie, il marchio “### o N.C.B.” si pone in contrasto con entrambe le suindicate disposizioni.
In particolare, l'art. 14 comma 1, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 30 del 2005 vieta la registrazione del marchio nelle ipotesi in cui abbia ad oggetto un segno contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; un segno idoneo a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; un segno il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. ###. 19 comma 2 del D. Lgs. n. 30 del 2005 dispone che non può ottenere una registrazione di un marchio di impresa chi abbia fatto domanda in mala fede.
La condotta sopra descritta tenuta dai convenuti dimostra la violazione di entrambe le predette disposizioni, a cui l'ordinamento corrisponde la sanzione della nullità ex art. 25 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 30 del 2005.
Con riguardo alla capacità confusoria del marchio successivamente registrato da parte dei convenuti senza tener conto del connotato di notorietà non meramente locale della titolarità del preuso da parte dell'attrice ci si riporta alle motivazioni sopraindicate. Relativamente al disposto dell'art. 19, comma 2 del D. Lgs. n. 30 del 2005, la mala fede, sottesa alla domanda di registrazione del marchio “### o N.C.B.”, si evince dalla circostanza temporale in base alla quale il deposito della domanda di registrazione è avvenuto tre giorni dopo la notifica della lettera di diffida e messa in mora inviata da parte attrice e rimasta senza risposta. Dalla declaratoria di nullità parziale del marchio “### Ballet” discende l'ordine di immediata modifica del marchio ufficiale registrato, con conseguente pubblicità presso l'### e ### e su tutti i siti internet e su tutte le pagine social, di cui risultano titolari i convenuti. ### della violazione del diritto di utilizzo esclusivo del preuso “### o N.C.B.”, di cui è titolare l'associazione attrice, determina l'applicazione dell'inibitoria dell'utilizzo, della riproduzione o della prosecuzione delle attività in essere contraddistinte con il marchio “### Ballet” da parte dei convenuti ex art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 30 del 2005.
È conseguentemente fissata ai sensi dell'art. 124, comma 2 del D. Lgs. 30 del 2005 una penale pari alla somma di € 50,00 dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Deriva dall'accoglimento delle domande fin qui proposte che il Collegio venga chiamato all'analisi delle ulteriori domande attoree.
Quanto alla prima il Collegio ritiene destituita di fondamento la domanda di risarcimento di tutti i danni (danno emergente, danno da lucro cessante, danno morale) subiti dall'associazione attrice nella misura di € 25.000,00, ovvero in quell'altra misura, anche maggiore o minore, che sarà ritenuta equa in corso di causa, in quanto manca la prova del danno conseguenza ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 30 del 2005. La suindicata disposizione rinvia agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. in ordine ai criteri di liquidazione del danno conseguenza.
Nel caso di specie, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova con riguardo non al danno evento, coincidente con la violazione della tutela del preuso o marchio di fatto di titolarità dell'attrice, ma al danno conseguenza derivante in via diretta e immediata dal cd. danno evento. Nessun elemento probatorio allegato attesta né la perdita subita, né il mancato guadagno, in termini di sviamento della clientela a danno dell'attrice e in favore dei convenuti.
La soluzione della questione sollevata con riferimento a tale ultima domanda implica una ricognizione sulle interpretazioni che nel tempo si sono succedute in ordine all'inammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale cd. in re ipsa.
Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di una lesione di un diritto fondamentale, quale è nel caso di specie il diritto al nome di parte attrice, non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto e a configurare un vero e proprio danno punitivo, attualmente ammesso nel nostro ordinamento alle sole condizioni di tipicità, prevedibilità e proporzionalità descritte dalla sentenza del 5 luglio 2017 n. 16601, pronunciata dalla Cassazione Civile a ### in data (ex multis Cass. Civ. del 18 luglio 2019, n. 19434; Cass. Civ. 29 gennaio 2018, 2056; Cass. Civ. 9 novembre 2018, n. 28742; Cass. Civ. Sez. Un. 11 novembre 2008, nn. 26972- 26975).
Va invece ordinata alle parti convenute, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 30 del 2005, la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, su tre quotidiani a tiratura nazionale, con spese a loro carico. Esso sono così individuati: La Repubblica - ### il ### di ### e ### del ### - ### Ritiene il Collegio, infine, che le spese e le competenze del presente giudizio vadano senza dubbio a carico dei convenuti in solido tra loro, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, che ha visto la soccombenza degli stessi.
Esse sono liquidate come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale di #### - ### in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: i accoglie la domanda proposta dalla parte attrice associazione ### o D.A.S. o N.C.B. in ordine alla denunciata violazione del nome e dell'identità dell'associazione D.A.S.
N.C.B., quale marchio di fatto attivo a partire dal 2008, da parte dei convenuti. i Dichiara fondata la domanda relativa alla qualificazione della condotta dei convenuti come una fattispecie di concorrenza sleale sia confusoria, sia difforme ai principi di correttezza professionale ex art. 2598, comma 1, nn. 1 e 3 c.c. a causa dell'illegittimo utilizzo del marchio “#### - NCB”. i Dichiara la nullità parziale del marchio “### Ballet” nella parte “### Ballet” con ordine di immediata modifica del marchio ufficiale registrato e conseguente pubblicità presso l'### e ### e su tutti i siti internet e su tutte le pagine social, di cui risultano titolari i convenuti. i Dispone l'inibitoria dell'utilizzo, della riproduzione o della prosecuzione delle attività in essere contraddistinte con il marchio “### Ballet” da parte dei convenuti. i Fissa una penale pari alla somma di € 50,00 dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. i Rigetta la domanda di risarcimento del danno. i Ordina ai convenuti la pubblicazione della sentenza per estratto, su tre quotidiani a tiratura nazionale, con spese a loro carico. Esso sono così individuati: La Repubblica - ### il ### di ### e ### del ### - ### i Condanna in solido i convenuti alle spese del presente giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario che liquida in ### 700,00 per spese vive ed ### 5.000,00 per onorario, accessori come per legge.
Così deciso in ### lì 20 aprile 2022. ### relatore dott. ###
causa n. 982/2019 R.G. - Giudice/firmatari: De Rose Patrizia, Graziano Nicola