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Corte di Cassazione, Ordinanza del 01-02-2024

... oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza; - in definitiva, il ricorso è inammissibile; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente; questo è infine condannato al pagamento, in fav ore della resistente, del la ulteriore somma di € 3.000,00, per aver agito con colpa grave; - in re lazione all a data di pro posizione del ricorso (suc cessiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della resistente in € 3.000,00 per comp ensi, (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza N. 12625/2023 R.G. proposto da: ### domiciliato in #### presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv.  ### come da procura in atti - ricorrente - contro ### s.r.l., in persona del le gale rappresentante pro tempore, domiciliato in #### presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv.  ### come da procura allegata alla memoria difensiva; - resistente - avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze, nel procedimento iscritto al N. 1285/2023, depositata in data ###; N. 12625/23 R.G.  udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 28.11.2023 dal Consigliere relatore dr. ### Rilevato che - ### s.r.l. intimò ad ### licenza per finita locazione; l' intimato si oppose, e il Tribunale di Fi renze concesse ordinanza provvisoria di ril ascio ex a rt. 665 c.p.c. del 7.10.2021; la società notificò quindi al conduttore il relativo precetto per dar corso alla procedura esecutiva di rilascio; ### propose quindi opposizione ex ar t. 615, comma 1, c.p.c., chiedendo la sospensione del titolo esecutivo, poi effettivamente concessa dal giudice dell'opposizione preesecutiva. Avve rso tale provvedimento di sos pensione, la stessa ### propose dunque il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., poi accolto dal ### egio, e il giudice dell'opposizione pre-esecutiva vi si conformò con propria ordinanza del 17.1.2023; infine, avverso tale ultima ordinanza, lo ### propose ul teriore reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, rigettò con ordinanza del 26.4.2023, con dannando lo ### alla ri fusione delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria; Considerato che - avverso detta ordinanza, propone regolamento di competenza ### sulla base di un unico articolato motivo, cui resiste con memoria difensiva ### s.r.l., illustrata da ulteriore memoria; - il ### ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; N. 12625/23 R.G. 
Ritenuto che - preliminarmente, vada disattesa l'eccezione di inamm issibilità del ricorso per difetto di specialità della procura, atteso che “Il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di re golamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l'art. 47, comma 1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio” (così, ex multis, la recente n. 5340/2022); - pertanto, la procura allegata al ricorso in esame abiliti l'avv. ### allo ius postulandi ai fi ni della proposizione del regolamento di competenza, tanto non essendo escluso nella procura ad litem rilasciata dallo ### in data ###, allegata al ricorso stesso; Considerato che - il ricorrente, sotto un primo profilo, propone regolamento di competenza avverso una ordin anza resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., sul presupposto che la liquidazione delle spese operata dal giudice del cautelare appartenga invece alla “competenza” del giudice del merito; sotto un ulteriore profilo, il ricorrente invoca il potere regolatorio della Corte in relazione ad un presunto conflitto di competenza tra il giudice dell'opposizione pre-esecutiva, ex art. 615, comma 1, c.p.c., e un non meglio identificato alt ro giudice (“dell'opposizione al precetto e N. 12625/23 R.G.  all'esecuzione”), in ordine al potere di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato per il rilascio; - tuttavia, è assolutamente consolidato - in linea generale - il principio per cui la statuizione del giudice del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.  non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, in quanto priva dei caratteri della definitività e della decisorietà (v. Cass. n. 12229/2018; con specifico riferimento all'ambito del processo esecutivo, v. Cass. 25411/2019); - a ciò deve aggiungersi - con particolare riferimento al regolamento di competenza - che da tale specifico ambito restano senz'altro escluse le decisioni rese in sede di giurisdizione cautelare; - infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, è stato più volte affermato il principio secondo cui “In materia di pro cedimenti cautelari, è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, anche nell'ipotesi di duplice declaratoria d'incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenz a - che, in sede ###possono assurgere al "genus" della sentenza e sono, pertanto, inidonei ad instaurare la pr ocedura di regolamento in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perch é l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, in ragione del peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie, e a seguito di reclamo contro un'ordinanza N. 12625/23 R.G.  emessa in sede cautelare, il Tribunale del lavoro i n comp osizione collegiale aveva declinato la propria competenza a fav ore della Corte d'appello, che, a sua volta, si era dichiar ata inco mpetente ed aveva richiesto, d'ufficio, il regolamento di competenza)” (Cass., Sez. Un., 16091/2009); - e anco ra, quello secondo cui “In tema di procedim enti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvis orietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc . civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del proced imento cautelare nel qu ale andrebbe ad inser irsi. (Così statuendo, la S.C. ha dich iarato in ammissibile, ove qualificato come regolamento di competenza, il ricorso proposto avverso alcune ordinanze cautelari, co n cui l'adito giud ice civile aveva ritenuto inammissibili le domande, con le quali l'istante aveva invocato l'adozione di provvedimenti necessari a consentirgli di difendersi personalmente in un giudizio penale pendente a suo carico, dopo che analoga pretesa era stata disattesa dal giudice di quest'ul timo)” (Cass., Sez. Un., 18189/2013); - da tanto discende che entrambi i profili di censura agitati dal ricorrente (ossia, quello ineren te alla pretesa esclusiva “competenza” circa la N. 12625/23 R.G.  liquidazione delle spese da parte del giudice del merito, nonché quello in ordine al presunto conflitto di competenza circa il potere di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo di cui si è minacciata l'esecuzione) sono inammissibili, neppure essendo ipotizzabile, in materia cautelare - lo si ricorda - il conflitto di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. (v. Cass. 15639/2009); - è infatti palese che le due situazioni oggetto delle due censure svolte dalla parte ricorrent e sono situazioni che, essendo espressione di giurisdizione cautelare, sfuggono, giusta la ricordata giurisprudenza, al potere di questa Corte di intervenire con il regolamento di competenza; Considerato infine che - le caratteristiche dello stesso ricorso conducono tuttavia ad ulteriori riflessioni; - è noto che l'orientamento secondo cui la mera infondatezza in iure delle tesi prosp ettate in sede ###può di per sé in tegrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.  (Cass., Sez. Un., n. 25831/2007) è stato oggetto di un a recente rimeditazione, così giungendosi a conclusioni maggiormente in linea col mutato quadro ordinamentale, sia nazionale che sovra nazionale. In particolare, l'approdo di tale diverso approccio è ben compendiato da Cass., Sez. Un., n. 9912/2018, che ha condivisibilmente affermato che “La responsabi lità aggravata ai sensi dell'art. 96, comm a 3, c.p. c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, N. 12625/23 R.G.  sul pian o soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia l a mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza conso lidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale in fondatezza dei motivi di impugnazione”; - nello scrutinio del ricorso in esame può apprezzarsi non già la sua “mera” inammissibilità, ma la totale ingiustificabilità, al lume dell'insostenibile inquadramento della questione sottoposta a questa Corte - l'appartenere la “competenza” circa la liquidazione delle spese nel giudizio cautelare - ad una vera e propria questione di competenza, come tale suscettibile di regolamento ex art. 42 c.p.c., anche in relazione ad un preteso (ma inesistente, già in astratto) conflitto circa il potere di sospensione dell'efficacia ese cutiva del titolo: pertanto, detta insostenibilità finisce per costituire un elemento dal quale desumere la colpa grave, con sistita come già detto nell' ignorare, senza alcun N. 12625/23 R.G.  atteggiamento consapevole o critico, le interpretazioni consolidate delle norme processuali già tratteggiate; - emblematica, in tal senso, è la recente Cass. n. 4430/2022, che ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione senza av er adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discu ssione, con cr iteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta”; - in relazione al caso che qui occupa, ben possono mutuarsi - mutatis mutandis - le parole della già citata Cass. n. 4430/2022 (in motivazione): “Da ciò deriva che delle due l'una: o il ricorrente - e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confro nti dell a controparte processuale, ex art. 2049 c.c. - ben co nosceva l'insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata; ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una co ndotta gravemente co lposa, consistita nel non esse rsi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall'art. 1176, comma 2, c.c.) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione profes sionale altamen te qualificata qu ale è quella dell'avvocato in generale, e dell'avvocato cassazionista in particolare (ex N. 12625/23 R.G.  aliís, Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051; Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773; Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642)”; - del resto, è ben nota la linea tracciata dal legislatore, specie nell'ultimo decennio (e ancora con la recente legge delega n. 206/2021, cui è stata data attuazione con il d.lgs. n. 149/2022), per rafforzare e qualificare la funzione di leg ittimità e il suo scopo di nomofilachia, intento che resterebbe ovviamente frustrato se la Corte non fosse investita solo di ricorsi che rendano necessario il suo intervento; - ciò in piena coere nza col mutato qu adro ordinamentale, ed in particolare: a) col principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., che impone interpretazion i delle norme proc essuali idonee a rendere più celere il giudizio. Infatti, la celerità del giudizio di legittimità, concentrato com'è in una sola udienza, dipende non tanto e non so lo dalle norme processuali che disciplinano il giu dizio di impugnazione, ma anche e soprattutto dal numer o di giudizi manifestamente infondati pendenti dinanzi la Corte. È dunque evidente che la proposizi one di ricorsi privi di qualsi asi ragionevole chance di accoglimento ha l'effetto di impedirle la celere decisione di quelli che, fondati od infondati che siano, pongano questioni le quali richiedano un intervento correttivo o nomofilattico del giudice di legittimità; b) col principio che considera illecito l'abuso del processo, ovvero il ricorso ad esso con finali tà strumentali (ex mu ltis, Cass. n. 5677/2017); c) col principio secondo cui le norme processuali vanno interpretate in modo da N. 12625/23 R.G.  evitare lo spreco di energie giuri sdizionali (così, Cass., Sez. Un., 12310/2015, in motivazione); - tanto risulta conforme anche alla giurisprudenza sovranazionale in tema di accesso al giudice di legittimità, che salvaguarda lo scopo legittimo della funzione nomofil attica per la cer tezza del diritto e la corre tta amministrazione della Giustizia, con uno strumento che è proporzionale alla struttura ed alla funzione del giudizio di legittimità, nel rispetto dei requisiti della sussistenza di una base normativa, della conoscibilità ex ante (che, al riguar do, è assicurata da una giurisprudenza sufficientemente consolidata o comunque ben nota, tanto che perfino la sua declinazione più rigorosa può essere plausibilmente prevista), con esclusione di un eccessivo formalismo (per tutte: Corte EDU, sez. I, 15 settembre 2016, ### c/ ### in causa n. ###/07, §§ 42-44; Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, ### e altri c/ ### sui ricorsi riuniti nn. 55064/11, ###/13, 26049/14, già citata); - deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi proposto il ricorso in esame quanto m eno con colpa grave, il ricorrente deve essere condannato d'ufficio al pagamento in favore della resistente, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in misura che può stimarsi congruo ragguagliare alle spese processuali liquidate (o ad un loro multiplo), ovvero in relazione al valore della controversia (v. 
Cass. n. 26435/2020), fermo restando che, nella liqui dazione della somma stessa, l'art. 96, comma 3, c.p.c., non fissa un limite minimo o N. 12625/23 R.G.  massimo, solo rinviando al prudente apprezzamento del giudice (v.  n. 8943/2022); - tale somma ben può essere quindi liquidata assumendo a parametro di riferimento anche l'importo delle spese di li te liquidate in virtù della soccombenza dello stesso ricorrente, ex art. 91 c.p.c., avuto riguardo ai compensi (su cui v. infra); nella specie, essa può dunque essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell'importo di € 3.000,00 in favore della resistente, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza; - in definitiva, il ricorso è inammissibile; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente; questo è infine condannato al pagamento, in fav ore della resistente, del la ulteriore somma di € 3.000,00, per aver agito con colpa grave; - in re lazione all a data di pro posizione del ricorso (suc cessiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art.  1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).  P. Q. M.  la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della resistente in € 3.000,00 per comp ensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai sensi del l'art. 96, comm a 3, c.p. c., al pagamento in favore della N. 12625/23 R.G.  resistente della somma di € 3.000,00, oltre interessi legali da oggi al soddisfo. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della Corte di cassazione, 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Saija Salvatore

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 09-06-2022

... ### - ### - Requisiti Presidente: #### pubblicazione: 09/06/###orte di ### - copia non ufficiale ### ha condannato ### al risarcimento dei danni subiti dal primo in conseguenza delle lesioni cagionategli dal personale dipendente della ditta del convenuto (###, incaricata della sicurezza della ### in ### per le percosse inflittegli la notte del 9 dicembre 2012, a seguito di una discussione con uno dei buttafuori; la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza depositata in data 29 marzo 2021, ha dichiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ.. ### propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale con unico mezzo, cui resiste il ### depositando controricorso; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. (leggi tutto)...

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - ### Composta da ### - Presidente ###23/2021 ### - ### - ### - ### - #### - ### - CC - 25/05/2022 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27323/2021 R.G. proposto da ### titolare della ditta ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### d'### - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 410/2020, depositata il 3 giugno 2020. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal ### Rilevato che: il Tribunale di Parma, in accoglimento della domanda proposta da ### - ### - ### - Requisiti Presidente: #### pubblicazione: 09/06/###orte di ### - copia non ufficiale ### ha condannato ### al risarcimento dei danni subiti dal primo in conseguenza delle lesioni cagionategli dal personale dipendente della ditta del convenuto (###, incaricata della sicurezza della ### in ### per le percosse inflittegli la notte del 9 dicembre 2012, a seguito di una discussione con uno dei buttafuori; la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza depositata in data 29 marzo 2021, ha dichiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art.  348-bis cod. proc. civ..  ### propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale con unico mezzo, cui resiste il ### depositando controricorso; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; considerato che: con l'unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art.  360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; afferma che «la circostanza che il titolare della discoteca abbia riferito di avere affidato il servizio di sorveglianza alla ### non può essere considerata di per sé sufficiente a provare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra quest'ultima, nella veste di preponente/datrice di lavoro, e i soggetti qualificati come "addetti alla sicurezza", potendo, tutt'al più, rappresentare una semplice presunzione, improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico»; argomenta al riguardo che i testi, «per diversi motivi, non hanno potuto fornire che scarne, imprecise e vaghe asserzioni tutt'altro che sufficienti ad attribuire l'aggressione subita dal ### al personale della ### e a legittimare la condanna dell' agenzia stessa al Corte di ### - copia non ufficiale risarcimento del danno»; il motivo è inammissibile; anzitutto per la palese inosservanza dell'onere di specifica indicazione, ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., degli atti richiamati (verbali delle deposizioni testimoniali); di essi invero il ricorrente omette di debitamente riprodurre il contenuto nel ricorso ─ per la parte che interessa in questa sede ─ ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di ### al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione ### dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701; Id.  23/09/2019, n. 23553); in secondo luogo, perché quelle proposte — al di là della contraddittoria ma di per sé ininfluente evocazione in rubrica di errores in procedendo ricondotte però alla previsione di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) — sono censure in facto, non in iure, le quali sono, comunque, estranee al paradigma censorio di cui all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.; questo, come noto, secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della Corte di ### - copia non ufficiale motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830); nella specie le censure, lungi dall'indicare un fatto storico, avente le dette caratteristiche, obliterato dal Tribunale, si risolvono nella mera sollecitazione di una nuova valutazione del materiale istruttorio, certamente non consentita in questa sede; è poi appena il caso di soggiungere che la violazione degli artt.  115 e 116 c.p.c. non è dedotta nel modo in cui queste ### l'hanno detto deducibile: si rinvia alla lettura dei principi di diritto enunciati al riguardo da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, e da ultimo ribaditi da Cass. Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020, atteso che l'illustrazione della censura si articola proprio nel senso che la sentenza ha detto estraneo alla corretta deduzione della violazione dei paradigmi di cui a dette norme; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore del Corte di ### - copia non ufficiale controricorrente, delle spese processual i, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contribut o unific ato, in misura pari a quello pre visto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.  P.Q.M.  dichiara inammissibile il ricorso. ### il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenz a dei presupposti processu ali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 25 maggio 2022 Il Presidente (### Numero registro generale 27323/2021
Numero sezionale 5495/2022
Corte di ### - copia non ufficiale

causa n. 27323/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Valia Carmela, Amendola Adelaide

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 33198/2022 del 10-11-2022

... de nunzia un vizio di nul lità della sentenza pe r violazione dell'art. 38 3 primo comma cpc. Osservano le ricorrenti che la decisi one è stata adottata dalla stessa sezione (la seconda) che aveva emesso la sentenza cassata, ad ont a della espressa indic azione, contenuta nella sentenza di legittimità n. 1675/ 2015, sulla diversità della sezione della ### d'Appello di ### designata per il giudizio di rinvio. Il motivo è infondato. La sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplice stat uizione, di competenza funzional e, nella parte in cu i indi vidua l'ufficio g iudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari (leggi tutto)...

SENTENZA sul ricorso 11264-2017 proposto da: ### quale erede di ### e ### in proprio e quale erede di ### elettivamente domiciliate in ### piazza ### 78 presso l'avv. ### che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - ricorrenti - ### E ### quali eredi di ### rappresentate e difese dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliat ###/4 2 di 16 -controricorrenti e ricorrenti incidentali avverso la senten za n. 2 79/2017 della ### E ### di ### depositata in data ###; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del ### dot t.ssa ### ch e ha chiesto l'accoglimento del terzo e del quinto motivo di ricorso, e il rigetto delle restanti censure nonchè del ricorso incidentale; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere #### 1 Nella lite tra ### e i vicini ### e ### sull'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e di acquedotto reclamata dal primo attraverso il fondo dei #### in ### loc. Breccan ecca, la ### d'Appello di ### con sentenza n. 1375/2008 - per quanto ancora interessa in questa sede, - riformò parzialmente la sentenza di primo grado (n. 304/2003 del Tribunale di Chiavari) ed in accoglimento della subordinata domanda riconvenzionale sp iegata dai due appellanti originari convenuti, dispose lo spostamento del luogo di esercizio della servitù, ai sensi dell'art. 1068 Quanto alla servitù di condotta d 'acqua attraverso il fondo ### (della cui esistenza pure si discuteva), la ### genovese, rilevò che il percorso attuale delle condutture era il più conveniente e meno pregiu dizievole p er il fondo servente; confermò dunque il rigetto della relativa domanda riconvenzionale dei convenuti, tendente alla declaratoria di inesistenza della servitù di acquedotto. Confermò, infine, la condanna risarcitoria in favore dell'attore ### limitand osi alla correzione di un errore materiale in cui era incorso il p rimo giudice sul la indivi duazione dell'obbligato (indicato nello stesso attore).  2 Con successiva sente nza n. 167 5/2015 questa ### di Cassazione, sempre per quanto di stretto interesse in questa sede, 3 di 16 accolse solo per vizio di motivazione il terzo e il quarto motivo del ricorso propost o dai ### contro la senten za n.1375/2008, rilevando le seguenti criticità motivazionali: - la ### d'Appello aveva omesso di valutare la sussistenza del requisito dell'apparenza nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi limitata a mot ivare l'accoglimento de lla domanda in virtù dell'uso continuat ivo e costante, p ressoché ab immemorabile, del sentiero oggetto di contestazione da parte dei proprietari d ei fondi limit rofi per raggiun gere il centro, senza valutare se il sentiero in questione presentasse segni oggettivi di destinazione specifica all'utilità proprio e solo del fondo di proprietà attrice, indulgendo invece su di un aspetto personale e comportamentale (id est il passaggio abituale dei componenti della famiglia ###, che attiene non al tema dell'apparenza ma a quello della possessio ad usucapionem. Per poi concludere, in piena contraddizione logica, che si era trattato non di un uso di tutti, un uso pub blico, dunque, ma propriamente de i titolari dei fondi limitrofi. Altra carenza motiv azionale riscontrata riguardava l'accertamento in ordine alla parte t erminale d el sentiero, non essendo stato accertato se lo stradello terminasse all'altezza della proprietà ### o p roseguisse oltre. Insomma, la ### d'Appello aveva derivato incoe rentemente l'ut ilità del fondo dominante dalla stessa attività di passaggio piutto sto che da elementi oggettivi e denotativi. 
Quanto alla servitù di acquedotto a carico del fond o G reco### (oggetto de l quarto motivo di ricorso con cui si denunziava la violazione dell'art. 1037 cc), questa ### rilevò che la ### territoriale non aveva verificato se sussistessero tutte le condizioni per la costit uzione dell a servitù, essendosi lim itata a motivare solo sulla maggior convenienz a e sul carattere me no pregiudizievole del passaggio senza invece soffermarsi sulla verifica degli altri presupposti richiesti dalla norma e cioè se il proprietario 4 di 16 del fondo dominante avesse dimostrato di poter disporre dell'acqua durante il tempo p er cui chiede il passaggio e se l'acqua era sufficiente per l'uso al quale si voleva destinare.   ### d i Cassazione dic hiarò inve ce assorbiti i mot ivi il quinto motivo (viola zione dell'art. 1033 c.c. e la "errata motivazione" sull'imposizione della servitù coattiva d'acquedotto sul giardino della proprietà ###, il sesto motivo (omessa applicazione dell'art. 1068 c.c. e la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione), il settimo motivo (la falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. e la violazione dell'art. 2697 cc c.c., in connessione col vizio d'insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di conferma della condanna equitativa ai danni) e l'ottavo motivo (vizio di motivaz ione in ordine al ripristino del passaggio pedonale); dichiarò altresì assorbiti il primo e terzo motivo de l ricorso incidentale proposto dal ### (rispettivamente, vizio di motivazione sul ripristino del passaggio pedonale e regolamento delle spese).  3 Il giud izio di rinvio, promosso d alle er edi ### nei confronti di ### (erede dell'originario convenuto ### e di ### (in proprio e quale erede del marito defunto) si è concluso con la sente nza della ### d'Appello di ### 279/2017 che: - ha confermato il rigetto della negatoria servitutis proposta in via riconvenz ionale dall'originario convenuto con riferim ento al passaggio pedonale e all'acquedotto coattivo; - in parzia le accoglimento d ella domanda riconvenzionale subordinata spiegata dai convenuti, ha disposto il trasferimento del passaggio in luogo diverso secondo il tracciato indicato a pagg. 4 e 5 della relazione di consulenza tecnica e nella ### allegata, con apposizione di scaletta e consegna di chiavi del cancello alle attrici in riassunzione; 5 di 16 -ha confermato, infine, la condanna risarcitoria in favore delle attrici in riassunzione nella misura equitativamente liquidata di €.  2.000,00. 
Per giun gere a tale conclusione, la ### di rin vio ha osservato: - che il requisito dell'apparenza era desumibile da una serie di circostanze specificamente individuate in base alle mappe catastali e ai rilievi del consulente, tra cui la conformazione dello stradello e in particolare la fine dello stesso nel margine superiore del fondo ### senza proseguire oltre, e il fatto che l'accesso agli altri fondi più a monte presupponeva lo sconfinamento nella proprietà ### -che lo spost amento del passaggio domandato in via riconvenzionale subordinata dai convenuti andava disposto secondo la soluzione proposta dal consulente tecnico, ritenuta la più semplice e rispettosa delle condizioni di legge; -che dalle deposizioni dei te sti e dalle risultanze della consulenza tecnica era emersa la esistenza degli altri requisiti per la config urazione della servitù di acqu edotto, trascurat i nella precedente pronuncia; -che l'inadeg uatezza delle espressioni adoperate dal primo giudice non impedivano di ritenere che lo stesso avesse comunque inteso ritenere su ssistenti le condizioni per una l iquidazione equitativa del danno, anch e perché dalle fotog rafie e dalla consulenza tecnica emergeva la dannosità de gli interventi edilizi posti in essere dai convenuti per l'esercizio del passaggio pedonale.  4. ### tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ### co (erede dell'origi nario convenuto ### e B runa ### (in proprio e quale erede del marito defunto) sulla base di 5 motivi.   Resistono con controricorso ### e ### eredi dell'originario attore ### le quali hanno altresì 6 di 16 proposto ricorso incidentale art icolato in unico motivo e contrastato, a sua volta, da cont roricorso delle due ricorrenti principali. 
Il Pub blico Ministero ha rassegnato conclusioni per iscritto chiedendo l'accoglimento del terzo e del quinto motivo di ricorso, e il rigetto delle restanti censure nonché del ricorso incidentale. 
In prossi mità dell'udienza pubblica le parti hanno depositato memorie e la parte ricorrent e anche una mem oria “in parziale rettifica e sostituzione della precedente”.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Evidenti ragioni di priorità logica rendono opportuno partire dall'esame del secondo mo tivo, che de nunzia un vizio di nul lità della sentenza pe r violazione dell'art. 38 3 primo comma cpc. 
Osservano le ricorrenti che la decisi one è stata adottata dalla stessa sezione (la seconda) che aveva emesso la sentenza cassata, ad ont a della espressa indic azione, contenuta nella sentenza di legittimità n. 1675/ 2015, sulla diversità della sezione della ### d'Appello di ### designata per il giudizio di rinvio. 
Il motivo è infondato. 
La sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c.  contiene una duplice stat uizione, di competenza funzional e, nella parte in cu i indi vidua l'ufficio g iudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alte rità del giud ice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che , se il giud izio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individ uato nella sentenza p redetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste u n vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio d i rin vio si svolge davan ti allo 7 di 16 stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudic e collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla p ronuncia del pro vvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alte rità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità (v. tra le varie, ### 2 - , Sentenza n. 2114 del 29/01/2021 Rv. 660356; Sez. 6 - 5, Ordinanz a n. 11120 del 05/05 /2017 Rv. 643965; Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 02/02/2012 Rv. 621528; Sez. U, Sentenza 5087 del 27/02/2008 Rv. 601949). 
Nel caso di specie, è indiscusso che il giudice di rinvio autore della sentenza im pugnata corrisponde esat tamente all'ufficio giudiziario (### d'Appello di ### designato dalla ### a ### ed è altrettanto pacifico che non risulta assolutamente violata la rego la sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato, per cui è del tutto irrilevante che il procedimento sia stato trattato d a un Collegio della stessa sezione.  ### in cui mostrano di incorre re le d ue ricorre nti - che, peraltro, hanno ritenut o opportuno procrastinare l'eccezione alla fase successiva all a conclusione del g iudizio di rinvi o - consiste quindi nel non ave r considerato l'orientame nto giurispruden ziale ormai consolidato sulla questione, che ha ind ividuato la du plicità della statuizione contenuta nella sentenza che dispone il rinvio ex art. 383 cpc distinguend o sulle conseguenze derivanti dalle rispettive violazioni.  2 Passando adesso al primo motivo, rileva il Collegio che con esso si denunzia la violazione degli artt. 384 e 324 cpc e 2909 cc.  ### le ricorrenti, la ### territoriale di rinvio, nel riesaminare la ricorre nza dell'apparenza della servitù di passaggio e d ei presupposti per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto, 8 di 16 è incorsa negli stessi errori commessi precedentem ente con la sentenza del 2008 aff ermando che il sentiero era utilizzato dai proprietari dei terreni posti a monte e dai proprietari d ei fond i limitrofi e che collegava la pro prietà Man giante con la via provinciale a valle, tutti fatti ritenuti compatibili con una servitù di uso pub blico. Inoltre, avrebbe contraddittoriam ente affermato la destinazione d el sentiero alla utilità del solo fondo attore o, contraddicendosi poi laddove ha riscontrato che esso attraversa tutto il fondo di proprietà dell'attore e termina al confine del fondo superiore (quanto al termine della stradella). 
Ancora, sempre a dire dell e ricorrenti, la ### d i rinvio avrebbe addirittura eluso il giudicato interno formatosi sul carattere pubblico del passaggio per effetto della sentenza di primo grado, e quindi sull'utilizzo d a parte di tutti i proprietari dei fondi p osti a monte, non specificamente impugnata su tale accertamento. 
La censura p rosegue at tingendo la ritenuta suss istenza dei presupposti per la costituzione della ser vitù di acque dotto di cui all'art. 1037 cc che, ad avviso delle ricorrenti, sarebbe affetta da motivazione apparente. 
Il motivo è destituito di fondamento sotto ogni profilo in cui si articola. 
Come già rilevato da questa Co rte con la sentenza 1675/2015, il requisito dell' apparenza della servitù, necessario ai fini del relativ o acquisto per usucapione o per destinazione d el padre di famiglia , si confi gura come presenza di segni visibili di opere permanenti ob iettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratt a di attività compiuta in via precaria, bensì di un p reciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o d i un pe rcorso all'uopo idonei, e ssendo, viceversa, 9 di 16 essenziale che essi m ostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occor rendo, pertanto, un " quid pluris" ch e dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù ( più di recente, ### 6 - 2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021 Rv.  661174; Sez. 6 - 2, Ordinan za n. 7004 del 17/03/20 17 Rv.  643386). 
Ciò premesso in linea di principio, occorre ricordare che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 , comma 1, c.p.c., al principio di diritto e nunciato dalla sentenza di cassazione, senza po ssibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fat ti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche in dagare su alt ri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizio ne da rendere in sostituzione di quell a cassata, ferme le p reclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infin e, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi ne ll'applicazione del p rincipio di diritto, può comportare la va lutazione "ex novo" d ei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (cfr. tra le tante ### 2 - , Sentenza n. 448 del 14/01/2020 Rv. 656830; L., Sen tenza n. 27337 del 24/10/20 19 Rv. 655 553; ### 1, Sentenza n. 17790 del 07/08/2014 Rv. 632551). 
Nel caso in esame, come si è esposto in narrativa, la sentenza era stata cassata solo per vizi di motivazione sul requ isito dell'apparenza (terzo motivo di ricorso ) per non avere la Co rte 10 di 16 d'Appello, una volta riscontrata l'esiste nza dell'ope ra deputata al passaggio, motivato sulla specifica destinazione di tale opera alla utilità del fondo dominante e solo di questo o, peggio, per avere derivato incoerentemente l'utilità dalla stessa attività di passaggio piuttosto che da elementi og gettivi e den otativi. Al tra carenza motivazionale riguardava la verifica della disponibilità dell'acqua e della sufficienza, richieste dall'art. 1037 cc (quarto motivo di ricorso). 
Le censure sulla violazione di norme di diritt o erano stat e invece ritenute inammissibili per mancata proposizione dei relativi quesiti (all'epoca prescritti per la deduzione di violazioni di legge): di conseguenza, in base all'esposto principio, il campo di indagine del giudice di rinvio era più ampio, po tendo quindi spingersi a valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezz amento comp lessivo in fu nzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata. 
Ebbene, nel caso in esame la ### d'Appello si è mossa entro il perimetro del giudizio d i rinvio perché si è li mitata ad una rivalutazione delle risultan ze peritali al fine d i motivare adeguatamente sul requisito dell'apparenza della servitù e a tal fine ha desunto il quid pluris da una serie di elementi di fatto (v. pagg.  6 e 7 ): ha e videnziato in p articolare, d all'esame della mappa di impianto catastale, che il sentiero, dopo avere attraversato il fondo ### “si ferma in corrispondenza del tratto finale del terreno Mangiante” mappale 422 “e non risulta proseguire oltre”. 
Ha altresì rilevato, sulla scorta delle consulenze tecniche svolte nei due gradi di giu dizio di merit o “che non e merge affatto che il sentiero in questio ne sia soltanto un tratto ben più lungo e continuo sentiero snodante si oltre il fondo att oreo dalla parte opposta a quella in cu i t ale fondo confina con quello sottostante ###Vaccarezza”; ancora, ha affermato che la possib ilità di utilizzo anche per l'accesso a terreni di terzi oltre quelli di proprietà 11 di 16 ### dipende “logicamente dal fatto che, una volta raggiunto ed attraversato , grazie al sentiero in questi one, il fondo Mangiante…..era pedonalmente possibile sconfinare e proseguire sul terreno verso altri fondi a monte di proprietà di terzi, ma non può certo assumere significato incompatibile con la configurabilità dell'apparenza della servitù in questio ne, configurabilità adeguatamente configurabile dalla constatazione che il sentiero de quo, sia nella sua rappresentazione nella mappa catastal e di impianto, sia nella sua conformazione materiale, t ermina al margine superiore del fondo ### ed ha una sua individualità che non si espande né prosegue immutata oltre il fondo preteso dominante”. Tali elementi ed in particolare quelli che dimostravano la fine del sentiero nel fondo ### te sono stati quindi considerati per escludere l'ipotesi de lla strada vicinale privata di uso pubblico (v. pag. 7). 
Si trat ta dunque di apprez zamenti in fatto in linea con la giurisprudenza in tema di apparenza della servitù. 
Destituita di fondamento è anche la censura sulla ritenuta sussistenza dei presupposti della servitù coattiva di acquedotto, che, secondo le ricorrenti, sarebbe affet ta da m otivazione apparente.  ### di rinvio, contrariamente a quanto asserito in ricorso, ha desunto la prova della disponibilità dell'acqua e della sufficienza della stessa (richieste dalla disposizione dell'art. 1037 cc) da una serie di circostanze emerse dall'istruttoria (deposizioni testimoniali e consulenza tecnica) dan done adeguata motivazione. Ha richiamato infatti (v. pag. 9) le vicende di natura ne goziale intercorse negli anni 80 tra le parti e la presenza di una tubazione interrata di riserva riscontrata dal ### la motivazione esiste ed è comprensibile, sicché non può dirsi apparente. Del resto, il vizio di motivazione apparente de lla sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 36 0, comm a 1, n. 5, c.p.c. ricorre 12 di 16 quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decision e, perché recante argomentazioni obiettivamente in idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare al l'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipote tich e, congetture (S ez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/202 2 Rv. 664061; Se z. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526). 
La censura, in definitiva, lungi dal dimostrare la ripetizione di errori di diritto o criticit à argomentative, tende a so llecitare una diversa rivalutazione dei fatti, e dunque non coglie nel segno. 
Infondata è altresì la doglianza sulla violazione del giu dicato interno sul carattere p ubblico del p assaggio costituito dalla sentenza di primo grado, posto che al giudice di appello era stata devoluta nuovamente - e senza limitazioni di sorta - la questione della servitù di passaggio pedonale su l fondo d ei convenuti e, d'altra parte, se si fosse format o un giudicato int erno sull'uso pubblico del passaggio, come oggi si assu me, questa ### lo avrebbe senz'altro rilevato già con la sentenza 2015.  3 Col terzo motivo si denunzia la violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia. Si sostiene che la ### di rinvio ha omesso di pron unciare sulla dedotta insussistenza, ai sensi dell'art. 1033 secondo comma cc, delle condizioni per la costituzione della servitù di acqu edotto, in quanto, come accertato anche dal consu lente tecnico, le tubazioni idriche attraversavano il giardino di proprietà del convenuto. 
Il motivo, a differenza dei due precedenti, è fondato. 
Con l'atto di appello i ### avevano dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 1033 cc obiettando (v. pagg. 10 e 11) che detta servit ù non poteva gravare su di un giardino (la doglianza risulta riportata anche nella sentenza di questa ### n. 13 di 16 1675/2015 ove a pag. 6 è trascritta una sintesi della stessa e la relativa risposta data con la prima sentenza di appello del 2008). 
Ebbene, come già esposto in narrativa, la ### di Cassazione con la citata sent enza n. 1675/ 2016 aveva ritenuto assorbito il relativo motivo di ricorso (il quinto, riguardante proprio la violazione dell'art. 1033 cc) e quindi il giudice di rinvio era tenuto a riesaminare la questione de ll'attraversam ento del giardino, riproposta dai ### con la comparsa di riassunzione a pag. 20 (cfr. atti). Infatti, le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione esp ressamente d ichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizion e, non decise e possono essere, quindi, riproposte, essendo impregiudicate, all'esame del giudice di rinvio (cfr. Sez. 2 -, Sen tenza n. 28751 del 30/11/2 017 Rv.  646532; Sez. 2, Sentenza n. 18677 del 12/09/2011 Rv. 618922).  ### d i rinvio, pe rò, ha t ralasciato de l tutto l'esame di questa censura incorren do così nel vi zio di cui all'art. 112 cpc e pertanto la sentenza va cassat a, affinch é un nuovo giudice di rinvio, limitan do il suo esame esclusivamente a tale spe cifica doglianza, provveda a rimediare alla lacuna in cui è incorsa la ### d'Appello con l'impugnata sentenza.  4 ### del motivo che precede assorbe logicamente l'esame del quarto motivo, con cui si denunzia la violazione dell'art.  “2967” ( così testualmente, ndr, ma t rattasi di u n mero errore materiale nella trascriz ione dell'articolo ch e, evidenteme nte è il 2697 cc), degli artt. 2727, 2729, 1033 e 1037 cc per avere la ### d'Appello omesso di considerare l'attraversamento del giardino con le tubazioni.   5 Con il qui nto ed ultimo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1226, 2697 e 29 09 cc per avere la ### d'App ello violato il giudicato interno formatosi con la sentenza di primo grado sulla assenza di prova dei danni in man canza di specifica impugnazione incidentale dell'attore. 14 di 16 La censura è infond ata perché con l'appello era stata interamente devoluta al secondo giu dice la questione de l risarcimento dei danni anche sotto il profilo della prova dell'an e, d'altra parte, l'attore, risultato vittorioso in primo grado, non era di certo tenuto a proporre appello inciden tale sul risarcimento dei danni, liquidatigli equitativamente nell'importo di €. 2.000,00. 
Inoltre, anche in tal caso vale il rilievo tranciant e, esposto nella trattazione de lla p arte finale del primo motivo: se si fosse formato un giudicato interno sull'assenza di prova del danno, come oggi si assume, questa ### lo avrebbe senz'altro rilevato già con la senten za 2015 ed invece h a ritenuto assorbita l a relativa questione (ottavo motivo di ricorso: v. pagg. 13 e 14).  6 Occorre adesso procedere all'esame dell 'unico motivo di ricorso incidentale con cui gli eredi dell'attore denunziano ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc l'omesso esame di fatto decisivo per avere la ### di rinv io omesso di consi derare l'in idoneità della soluzione stabilita dal CTU nell'elaborato peritale del 4.10.2005 in ordine al ripristino del passa ggio pedonale, nonché nell'avere considerato come definitiva una soluzione disposta dalla ### d'Appello solo in via temporanea in sede di inibitoria della sentenza di primo grado. 
Il motivo è inammissibile. 
Come affermato dalle sezioni unite, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 de l d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agost o 2012, n. 134, int roduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabil e per cassazione, relativo all'omesso esame d i un fatto storico, pr incipale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il 15 di 16 ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", te stuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" t ale fatto sia stato ogg etto d i discussione processuale tra le parti e la sua "de cisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in cau sa, sia stato comunque preso in considerazione dal giu dice, ancorch é la sentenza non abbia dato conto di tut te le risu ltanze probatorie (cfr. Se z. U, Sentenza 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831). 
Nel caso in esame, si è chiarament e fuori da tale ipote si perché, come emerge con e strema chiarezza dalla lettura del ricorso inciden tale la censura si appunta essenzialmente su lla motivazione della sentenza (v. pagg. 38, 39, 41, ove di denunzia appunto il “vizio motivazional e”, “il ragionament o errato ed illogico”, “ l'insufficienza e la contraddittorietà della s entenza”, “l'erroneità e insufficienza della motivazione”) e quindi ripropone in sostanza un vizio che, per espressa scelta del legislatore, è stato espunto dal novero di quelli denunziabili in cassazione (cfr. art. 360 comma 1 n. 5, nella versione applicabile alla presente fattispecie considerata la data di pubblicazione della sentenza impugnata). 
Il fatto decisivo era l'acce rtamento dell'esistenza di u n passaggio pedonale alternativo e, seppure con esito difforme dalle aspettative delle eredi ### la ### di merito l'ha esaminato sulla scorta di una diversa valorizzazione degli elementi istruttori (attività, questa, pienamente rie ntrante nelle prerogative del giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità). 
In conclusione, respinti i primi due motivi di ricorso principale nonché il quinto mot ivo e i l ricorso incidentale, accolto il terzo motivo di ricorso principale e dichiarato assorbito il quarto motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata con nuovo 16 di 16 rinvio alla ### d'Appello di ### in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio. 
Sussistono i presupposti processuali p er il versam ento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, 115 -, da parte delle ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contribu to unificat o pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  la ### rigett a il primo, il secondo e il q uinto motiv o di ricorso principale nonchè il ricorso incidentale; accoglie il terzo motivo di ricorso principale e dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugn ata in relazione al motiv o accolto con rinvio alla ### d'Appello di Ge nova in dive rsa composizione anche per le spese del presente giudizio. 
Dà at to della sussist enza dei presuppost i processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delle ricorrenti incidentali di un ulteriore importo a titolo d i contributo unificato pari a q uello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  ### 27.10.2022.   

Giudice/firmatari: Lombardo Luigi Giovanni, Orilia Lorenzo

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4007/2022 del 26-04-2022

... e proporzionalità descritte dalla sentenza del 5 luglio 2017 n. 16601, pronunciata dalla Cassazione Civile a ### in data (ex multis Cass. Civ. del 18 luglio 2019, n. 19434; Cass. Civ. 29 gennaio 2018, 2056; Cass. Civ. 9 novembre 2018, n. 28742; Cass. Civ. Sez. Un. 11 novembre 2008, nn. 26972- 26975). Va invece ordinata alle parti convenute, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 30 del 2005, la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, su tre quotidiani a tiratura nazionale, con spese a loro carico. Esso sono così individuati: La Repubblica - ### il ### di ### e ### del ### - ### Ritiene il Collegio, infine, che le spese e le competenze del presente giudizio vadano senza dubbio a carico dei convenuti in solido tra loro, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale di Napoli, III Sezione Civile - ### in materia di impresa, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### rel.  dott. ### dott. ### nella causa civile iscritta al n. 982 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: illecito utilizzo di marchio, illecito concorrenziale ed altro secondo il ### della proprietà industriale, pendente T R A L'### in sigla D.A.S. N.C.B., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### al ### n. 56 PARTE ATTRICE CONTRO ### in qualità di direttore artistico e legale rappresentante protempore del ### nonché in proprio quale titolare di marchio registrato e oggetto di contestazione, residente ###c. 
PARTE CONVENUTA CONTUMACE ### anche denominato ### in sigla ### in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in ### alla via delle ### n. 345/b PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come in atti. 
Rimessa in decisione in data 17 marzo 2022 senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per avervi la parte attrice rinunciato MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna parta attrice, ### o in sigla D.A.S. 
N.C.B., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Civile di #### in ### di ### il #### anche denominato ### e il sig. ### in qualità di legale rappresentante pro-tempore della suddetta, per ivi sentir così provvedere: “1) accertare e dichiarare negli atti posti in essere dagli odierni convenuti la violazione del nome e dell'identità della parte attrice D.A.S. N.C.B., nonché la configurazione di una fattispecie di illegittimo ed indebito sfruttamento ed utilizzo del marchio “### - NCB”, anche nella sua veste grafica, e tanto anche nel caso di adozione e/o comunque di denominazioni similari recanti sigle aggiuntive, ai sensi e per gli effetti della normativa a tutela del diritto al nome, identità e preuso dei segni per i motivi esplicitati in diritto; 2) accertare e dichiarare negli atti posti in essere dai convenuti e del conseguente sviamento di clientela dell'attrice la configurazione di una fattispecie di concorrenza sleale “confusoria”, nonché violazione dei doveri di correttezza professionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2598 comma 1, n. 1 e 3 c.c., nei termini e per le ragioni esposte in narrativa;3) accertare e dichiarare la nullità del marchio così come registrato dalla parte convenuta, disponendone opportuna pubblicità presso l'Ufficio Italiano Marchi e ### 4) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità parziale del marchio contestato limitatamente alla sigla “### BALLET” ed all'acronimo “NCB”, ordinandone la immediata modifica dal marchio ufficiale registrato, con conseguente pubblicità presso l' U.I.M.B.; 5) in via ulteriormente gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di mancato annullamento del marchio contestato, accertare e dichiarare la notorietà nazionale della denominazione e dei segni distintivi della D.A.S. N.C.B., ed il suo diritto di continuare a fruirne su scala nazionale; 6) definitivamente inibire ai soggetti convenuti, ai sensi dell'art. 124 cpi, ovvero - alternativamente - dell'art. 2599 cod. civ., qualsiasi comportamento e/o condotta consistente nell'utilizzo e riproduzione di servizi ed eventuali prodotti a marchio “### - N.C.B.” o, comunque, similmente denominati e/o contraddistinti, o che costituiscano illecita appropriazione dei segni e/o pregi appartenenti alla parte attrice; 7) definitivamente inibire ex art. 124 cpi, ovvero alternativamente ex art.  2599 c.c. ai soggetti convenuti la prosecuzione di iniziative e/o rapporti (anche commerciali, se intrapresi) con chiunque aventi ad oggetto, tra l'altro, servizi e/o prodotti contraddistinti con il suddetto marchio o, comunque, similmente denominati; 8) definitivamente ordinare ai suddetti convenuti il ritiro immediato - a proprie cure e spese - dalla pubblicità e dall'eventuale commercio, anche su internet ed in particolare dai siti di cui i convenuti risultano essere titolari, di tutti i servizi e/o prodotti recanti il marchio contestato o, comunque, similmente denominati; 9) in caso di accoglimento della domanda, fissare una congrua penale (non inferiore ad € 500,00), per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento; 10) condannare i convenuti - in solido tra loro e/o ciascuna in base ai rispettivi titoli di responsabilità - al risarcimento di tutti i danni subiti (danno emergente, danno da lucro cessante, danno morale) dalla società attrice nella misura di € 25.000,00, ovvero in quell'altra misura, anche maggiore o minore, che sarà ritenuta equa in corso di causa, ove occorra anche a seguito di espletanda c.t.u.  tecnico contabile; 11) ordinare, ai sensi dell'art. 126 c.p.i., ovvero alternativamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 2599 e 2600 cod. civ., la pubblicazione della sentenza, per intero o per estratto, su tre quotidiani a tiratura nazionale, a spese dei convenuti; 12) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del procuratore antistatario”. 
Instaurato regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 10 settembre 2019 le parti convenute venivano dichiarate contumaci. 
Orbene all'udienza del 17 marzo 2022 la parte attrice, precisava le conclusioni e chiedeva assegnarsi la causa in decisione rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.   Alla luce della ricostruzione dei fatti operata dalla parte attrice e sulla base della documentazione prodotta nel giudizio e considerata anche la contumacia delle parti convenuti, il Collegio ritiene che la domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito riportati.   Giova premettere che la parte attrice ha dichiarato di essere titolare del marchio di fatto “### BALLET” in sigla “D.A.S. N.C.B.” a partire dal 7 marzo 2008, come risulta dal verbale modificativo dello statuto dell'associazione ### 72923/18606 redatto dal notaio ### (doc. n. 2 atto di citazione). 
Anteriormente alla suindicata data, la predetta associazione era denominata “### School”, come si attesta dall'atto costitutivo ### n. 67677 Racc. n. 4934 redatto in data 17 novembre 1993 dal notaio ### (doc. n. 1 atto di citazione). 
Sennonchè a partire dal novembre 2017, la scuola di danza “### Academy”, sita in ### ha aggiunto al proprio nome il marchio e il relativo segno distintivo “### Ballet” siglato “N.B.C.” con evidenti somiglianze dal punto di vista non solo letterale, ma anche grafico (doc.  n. 5 atto introduttivo).   Ne seguiva che in data 5 gennaio 2018, la parte attrice notificava ritualmente ai convenuti lettera di diffida e messa in mora, per mezzo della quale contestava e diffidava l'uso improprio del nome “### Ballet” e del relativo acronimo “N.C.B.”, rimasta senza risposta (docc. nn. 7 e 8 atto di citazione).   A seguito della suindicata intimazione, in data 8 gennaio 2018 i convenuti presentavano domanda di registrazione del marchio “#### in sigla N.C.B.”, successivamente accolta in data 22 ottobre 2018 con effetti retroattivi alla data del deposito ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D. 
Lgs. n. 30 del 2005 (docc. nn. 9 e 10 atto introduttivo).   Come sopra detto le parti convenute sono rimaste contumaci, pertanto nessuna eccezione è stata opposta ai fatti dedotti e allegati a fondamento della domanda.   Nel merito, giova precisare che pacificamente il nostro ordinamento esclude che la contumacia possa equivalere a una fictia confessio; né alla contumacia può applicarsi il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c. in base al criterio di interpretazione letterale della disposizione riguardante la sola “parte costituita” ex art. 12 delle preleggi. Ne discende che “l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema” ( Civ., Sez. III, n. 14623/2009).   Ne consegue che, ai fini della soluzione della presente controversia, in base ai principi stabiliti dagli artt. 2697 c.c. e 121 del D. Lgs. n. 30 del 2005, l'onere di provare la nullità del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso sulla parte che impugna il titolo e, a giudizio del Collegio, tale onere è risultato ampiamente soddisfatto dalla parte attrice.   Di contro, l'onere della prova contraria consistente nella validità del titolo di proprietà industriale grava sulle parti convenute, che, tuttavia, essendo rimaste contumaci, non hanno allegato alcun fatto estintivo della pretesa azionata in giudizio dall'associazione D.A.S. N.C.B.   E valga il vero. 
A fondamento della propria domanda, l'odierna attrice dimostra la titolarità del marchio di fatto o del cd. preuso “D.A.S. N.C.B.” riconducibile al nome e all'identità della propria associazione avente il carattere della notorietà nazionale e sovranazionale nell'ambito del mondo della danza. Ciò emerge dalla copiosa documentazione attestante la continuità dei rapporti di lavoro intercorsi con enti di fama internazionale, quali la ### of ### di ### e il ### di ### (docc. nn. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 atto di citazione). 
Il carattere della notorietà non meramente locale del marchio di fatto “### Ballet”, di cui è titolare la parte attrice dal 2008, costituisce la condizione ostativa alla registrazione del marchio da parte dei convenuti, stante il difetto di novità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 30 del 2005 relativamente alla sigla “N.C.B.” aggiunta alla denominazione “### Tersicore” a far data dall'8 gennaio 2018. 
Alla tutela del marchio di fatto offerta dalla legislazione complementare ex artt. 1 e 2, comma 4 del D. Lgs. n. 30 del 2005, si affianca la disciplina generale codicistica dettata dagli artt. 2569, comma 2, 2571, 2598 comma 1 n.1 e n.3, 2599, 2600 c.c., secondo cui il preuso non solo consente l'utilizzo esclusivo del marchio di fatto da parte del titolare, nonostante la successiva registrazione dello stesso da parte di altri, ma anche la nullità del marchio posteriormente registrato da altri e la conseguente inibitoria dell'attività di concorrenza sleale. 
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che al marchio non registrato deve comunque riconoscersi diritto di cittadinanza nel sistema delle privative industriali, considerato che la mera situazione di fatto può attribuire al suo titolare un diritto esclusivo di proprietà industriale. In questa prospettiva, infatti, i segni distintivi diversi dal marchio registrato ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D. Lgs. n. 30 del 2005 consentono al titolare di esercitare un diritto esclusivo di utilizzazione, nonché di invalidare, al ricorrere di date condizioni, il marchio registrato successivamente da terzi, nel caso sia uguale o simile, in relazione al grado di notorietà. Pertanto, il c.d. preuso (marchio di fatto) richiede la sussistenza del connotato della notorietà diffusa. Infatti, “il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all'art. 48 del R.D. n. 929 del 1942) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione” (ex multis Cass. Civ., I, 20 maggio 2016, n. 10519, Cass. Civ., Sez. I, 2 novembre 2015, n. 22350). 
Ne consegue che la domanda attorea è fondata relativamente alla denunciata violazione del nome e dell'identità dell'associazione D.A.S. N.C.B., quale marchio di fatto attivo a partire dal 2008, da parte dei convenuti. 
Risulta, altresì, fondata la domanda relativa alla qualificazione della condotta dei convenuti come una fattispecie di concorrenza sleale sia “confusoria”, sia non conforme ai principi di correttezza professionale ex art.  2598, comma 1, nn. 1 e 3 c.c. con riguardo all'illegittimo utilizzo del marchio “### - NCB” anche nella sua veste grafica. 
In particolare, è dimostrato che l'utilizzo dell'acronimo “N.B.C.” da parte dell'associazione ### preesistesse da almeno dieci anni dalla data di richiesta di registrazione del marchio “### Ballet”, espletata da parte dei convenuti. 
Si sottolinea che la richiesta di registrazione del suddetto marchio “### o N.B.C.” da parte dei convenuti sia stata depositata in data 8 gennaio 2018, a seguito della notifica della diffida e messa in mora datata 5 gennaio 2018 da parte dell'associazione attrice, la quale è rimasta senza risposta. 
Sussiste, quindi, un atto di concorrenza sleale compiuto dal ### idoneo sia a produrre confusione con il preesistente marchio non registrato “### o D.A.S. 
N.C.B.” ex art. 2598, comma 1, n.1 c.c.; idoneo sia, in difformità ai principi di correttezza professionale, a danneggiare l'associazione attrice ex art. 2598, comma 1, n. 3 c.c. a causa della carenza del requisito della novità ex art. 12 del D. 
Lgs. n. 30 del 2005. 
Dal punto di vista grafico, infatti, i loghi della D.A.S. N.C.B. e del ### N.C.B. sono pressoché identici, come si desume dagli acronimi riportati in maiuscolo con font quasi sovrapponibili e dal disegno stilizzato di una danzatrice al lato dei rispettivi loghi. 
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “l'apprezzamento del giudice di merito sulla confodibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (in tal senso, Cass. Civ. 6 aprile 2018, n. 8577; Cass. Civ. 28 gennaio 2010, 1906; Cass. Civ. 7 marzo 2008, n. 6193). Come ribadito di recente, tale accertamento va condotto con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell'altro (cfr. quanto evidenziato in motivazione da Cass. 17 ottobre 2018, n. 26001, attraverso il richiamo a Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405). 
Il principio è conforme all'insegnamento della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie: valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (Corte giust. CE 11 novembre 1997, C-251/95, ### 22 e 23; Corte giust. CE 22 giugno 1999, C-342/97, ### 25, la quale precisa, al punto 26, che, il consumatore medio di una data categoria di prodotti, per quanto sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria) (Cass. Civ. ordinanza 12 maggio 2021, n. 12566). 
Dal raffronto globale dei marchi suindicati, per mezzo dell'accostamento dei vari elementi grafici, cromatici, lessicali e figurativi degli stessi, emerge una sovrapponibilità dei marchi tale da ingenerare confusione nel pubblico destinatario del medesimo servizio offerto dalle due scuole di danza. 
Passando all'esame delle altre domande relative all'accertamento e alla declaratoria della nullità totale o, in via subordinata parziale, del marchio “### Ballet” così come registrato dai convenuti con relativa pubblicità presso l'### italiano ### e ### la domanda trova fondamento stante il connotato della notorietà diffusa del cd. preuso o marchio di fatto “### in sigla D.A.S. 
N.C.B.”. 
Da quanto innanzi esposto consegue la dichiarazione della nullità parziale del marchio registrato “### Ballet” nella parte in cui reca il preuso avente notorietà diffusa “### Ballet” ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25, comma 1, lett. a) e b) e 27 del D. Lgs. 30 del 2005. 
Più precisamente, il marchio “### Ballet” risulta nullo nella parte “### Ballet” per mancanza della capacità distintiva, di cui agli artt. 25 comma 1, lett. a) e 7 del D. Lgs. n. 30 del 2005. 
La notorietà sovranazionale del marchio di fatto “D.A.S. N.C.B.”, inoltre, costituisce un impedimento ai fini della registrazione, la quale, laddove effettuata, viene sanzionata con la nullità ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. a) del D. Lgs.  30 del 2005, ad opera del rinvio espresso all'art. 12 del D. Lgs. n. 30 del 2005.  ###. 25 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 30 del 2005 richiama, altresì, tra le ipotesi di nullità del marchio la contrarietà dello stesso al disposto degli artt. 14, comma 1 e 19 comma 2 del D. Lgs. n. 30 del 2005. 
Nel caso di specie, il marchio “### o N.C.B.” si pone in contrasto con entrambe le suindicate disposizioni. 
In particolare, l'art. 14 comma 1, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 30 del 2005 vieta la registrazione del marchio nelle ipotesi in cui abbia ad oggetto un segno contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; un segno idoneo a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; un segno il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.  ###. 19 comma 2 del D. Lgs. n. 30 del 2005 dispone che non può ottenere una registrazione di un marchio di impresa chi abbia fatto domanda in mala fede. 
La condotta sopra descritta tenuta dai convenuti dimostra la violazione di entrambe le predette disposizioni, a cui l'ordinamento corrisponde la sanzione della nullità ex art. 25 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 30 del 2005. 
Con riguardo alla capacità confusoria del marchio successivamente registrato da parte dei convenuti senza tener conto del connotato di notorietà non meramente locale della titolarità del preuso da parte dell'attrice ci si riporta alle motivazioni sopraindicate.   Relativamente al disposto dell'art. 19, comma 2 del D. Lgs. n. 30 del 2005, la mala fede, sottesa alla domanda di registrazione del marchio “### o N.C.B.”, si evince dalla circostanza temporale in base alla quale il deposito della domanda di registrazione è avvenuto tre giorni dopo la notifica della lettera di diffida e messa in mora inviata da parte attrice e rimasta senza risposta.   Dalla declaratoria di nullità parziale del marchio “### Ballet” discende l'ordine di immediata modifica del marchio ufficiale registrato, con conseguente pubblicità presso l'### e ### e su tutti i siti internet e su tutte le pagine social, di cui risultano titolari i convenuti.  ### della violazione del diritto di utilizzo esclusivo del preuso “### o N.C.B.”, di cui è titolare l'associazione attrice, determina l'applicazione dell'inibitoria dell'utilizzo, della riproduzione o della prosecuzione delle attività in essere contraddistinte con il marchio “### Ballet” da parte dei convenuti ex art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 30 del 2005. 
È conseguentemente fissata ai sensi dell'art. 124, comma 2 del D. Lgs.  30 del 2005 una penale pari alla somma di € 50,00 dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 
Deriva dall'accoglimento delle domande fin qui proposte che il Collegio venga chiamato all'analisi delle ulteriori domande attoree. 
Quanto alla prima il Collegio ritiene destituita di fondamento la domanda di risarcimento di tutti i danni (danno emergente, danno da lucro cessante, danno morale) subiti dall'associazione attrice nella misura di € 25.000,00, ovvero in quell'altra misura, anche maggiore o minore, che sarà ritenuta equa in corso di causa, in quanto manca la prova del danno conseguenza ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 30 del 2005.   La suindicata disposizione rinvia agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. in ordine ai criteri di liquidazione del danno conseguenza. 
Nel caso di specie, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova con riguardo non al danno evento, coincidente con la violazione della tutela del preuso o marchio di fatto di titolarità dell'attrice, ma al danno conseguenza derivante in via diretta e immediata dal cd. danno evento.   Nessun elemento probatorio allegato attesta né la perdita subita, né il mancato guadagno, in termini di sviamento della clientela a danno dell'attrice e in favore dei convenuti. 
La soluzione della questione sollevata con riferimento a tale ultima domanda implica una ricognizione sulle interpretazioni che nel tempo si sono succedute in ordine all'inammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale cd. in re ipsa. 
Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di una lesione di un diritto fondamentale, quale è nel caso di specie il diritto al nome di parte attrice, non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto e a configurare un vero e proprio danno punitivo, attualmente ammesso nel nostro ordinamento alle sole condizioni di tipicità, prevedibilità e proporzionalità descritte dalla sentenza del 5 luglio 2017 n. 16601, pronunciata dalla Cassazione Civile a ### in data (ex multis Cass. Civ. del 18 luglio 2019, n. 19434; Cass. Civ. 29 gennaio 2018, 2056; Cass. Civ. 9 novembre 2018, n. 28742; Cass. Civ. Sez. Un. 11 novembre 2008, nn. 26972- 26975). 
Va invece ordinata alle parti convenute, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs.  30 del 2005, la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, su tre quotidiani a tiratura nazionale, con spese a loro carico. Esso sono così individuati: La Repubblica - ### il ### di ### e ### del ### - ### Ritiene il Collegio, infine, che le spese e le competenze del presente giudizio vadano senza dubbio a carico dei convenuti in solido tra loro, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, che ha visto la soccombenza degli stessi. 
Esse sono liquidate come in dispositivo.  P. Q. M.  Il Tribunale di #### - ### in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: i accoglie la domanda proposta dalla parte attrice associazione ### o D.A.S. o N.C.B. in ordine alla denunciata violazione del nome e dell'identità dell'associazione D.A.S. 
N.C.B., quale marchio di fatto attivo a partire dal 2008, da parte dei convenuti.  i Dichiara fondata la domanda relativa alla qualificazione della condotta dei convenuti come una fattispecie di concorrenza sleale sia confusoria, sia difforme ai principi di correttezza professionale ex art. 2598, comma 1, nn.  1 e 3 c.c. a causa dell'illegittimo utilizzo del marchio “#### - NCB”.  i Dichiara la nullità parziale del marchio “### Ballet” nella parte “### Ballet” con ordine di immediata modifica del marchio ufficiale registrato e conseguente pubblicità presso l'### e ### e su tutti i siti internet e su tutte le pagine social, di cui risultano titolari i convenuti.  i Dispone l'inibitoria dell'utilizzo, della riproduzione o della prosecuzione delle attività in essere contraddistinte con il marchio “### Ballet” da parte dei convenuti.  i Fissa una penale pari alla somma di € 50,00 dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.  i Rigetta la domanda di risarcimento del danno.  i Ordina ai convenuti la pubblicazione della sentenza per estratto, su tre quotidiani a tiratura nazionale, con spese a loro carico. Esso sono così individuati: La Repubblica - ### il ### di ### e ### del ### - ### i Condanna in solido i convenuti alle spese del presente giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario che liquida in ### 700,00 per spese vive ed ### 5.000,00 per onorario, accessori come per legge. 
Così deciso in ### lì 20 aprile 2022.  ### relatore dott. ### 

causa n. 982/2019 R.G. - Giudice/firmatari: De Rose Patrizia, Graziano Nicola

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Giudice di Pace di Taranto, Sentenza n. 984/2024 del 03-06-2024

... dal dì del sinistro sino alla data di pubblicazione della sentenza; dopo la pubblicazione, in virtù della quale tutte le somme liquidate si trasformano in debito di valuta, gli interessi saranno calcolati al tasso legale annuo, fino al soddisfo. Le spese del giudizio sono compensate. P. Q. M. Il Giudice di ### di ### avv. ### definitivamente ronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti del Comune di ### così provvede: 1) ### la responsabilità concorrente delle parti nella determinazione dell'evento per cui è causa, e, per l'effetto, condanna il Comune di ### in persona del ### in carica, al pagamento della somma di euro 931,65 in favore di ### oltre interessi come in motivazione; 2) Condanna il Comune di ### alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore dell'attrice che (leggi tutto)...

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO Avv.  ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2675/2022 del R.G.  riservata per la decisione all'udienza del 24.4.2024 avente per ### risarcimento danni. 
TRA ### elettivamente domiciliata in #### alla via ### Settembre n. 7/A presso lo studio dell'Avv.  ### Maglio che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore; ATTORE
CONTRO Comune di ### in persona del ### in carica, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente Comunale in ### alla via ### B. Margarito n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e delibera di G.C. n. 239/16; CONVENUTO
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 24.4.24 e comparse conclusionali versate in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'azione per avere l'attore provveduto a contenere la domanda nella competenza del giudice adito. 
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e di conseguenza andrà accolta nei limiti di seguito indicati.  ### espletata e la documentazione prodotta in atti, infatti, pur avendo dato prova dell'evento, non hanno dimostrato la piena responsabilità per l'occorso in capo al Comune convenuto che ha l'obbligo di custodia delle parti comuni ove si è verificato l'evento lesivo.  ### ha voluto dimostrare la responsabilità del Comune di ### per i danni subiti in seguito all'evento dannoso occorso il ###, alle ore 20,00 circa, allorquando mentre percorreva a piedi la via ### si imbatteva in un dissesto del manto stradale costituito da una chianca sconnessa in cui inciampava rovinando al suolo così procurandosi lesioni personali come da certificati in atti. 
Radicatosi il contraddittorio si costituiva l'Ente convenuto che contestava la domanda chiedendone il rigetto; in subordi chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'attrice nella determinazione del sinistro con conseguente esclusione del risarcimento; in via più subordinata chiedeva, nell'iposi di condanna dell'Ente Comunale, limitare la stessa in ragione della incidenza concorrente della condotta dell'attrice ex art. 1227 cc graduando le relative responsabilità. 
Il fatto storico risulta provato in seguito all'escussione del teste ammesso che, però, ha riferito una diversa dinamica dell'evento dichiarando che l'attrice “posava il piede su una chianca che traballò al momento del passaggio tanto che la sig.ra ### prendeva una storta e cadeva al suolo”. 
Il teste riconosceva nelle foto allegate al fascicolo dell'attore il luogo del sinistro e le caratteristiche dello stesso da cui emerge che l'insidia consiste in una sconnessione della chianca e del manto stradale come esposto nell'atto di citazione. 
Che sussista a carico del ### l'onere di custodia e che lo stesso poteva e doveva esercitare la vigilanza sulla res in maniera più continua ed accorta in modo che l'oggetto di custodia non diventasse esso stesso fonte di pericolo anche solo potenziale, non è in dubbio visto l'art. 2051 cc. 
Tuttavia anche in questa ipotesi, in cui la legge prevede la responsabilità presunta a carico del custode, va sempre valutata l'esistenza del nesso causale tra bene custodito e danno provocato all'utente e deve anche essere valutata la condotta del danneggiato che si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione dell'art. 1227 cc che richiede si tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela. 
Nella specie deve evidenziarsi che, come emerge dalla documentazione fotografica depositata in atti, che il dissesto è visibile e illuminato dalla luce pubblica, ma, quand'anche fosse stato ricoperto di acqua piovana l'attrice avrebbe dovuto mantenere un comportamento più prudente non calpestando l'eventuale pozzanghera.   Per quanto sopra in considerazione del normale affidamento che l'utente pone nella esatta custodia del bene, contemperato con la normale diligenza che l'attore avrebbe dovuto avere nell'uso della res, che gli avrebbe certamente consentito di evitare l'evento tenendo un comportamento più accorto e diligente, in considerazione della accertata omissione da parte del Comune, appare equo determinare un concorso nell'evento a carico del danneggiato quantificato nella misura del 50%. 
In ordine alle lesioni patite dall'attrice si concorda con le valutazioni del CTU nominato; la quantificazione del danno con i parametri di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 2001 n. 57 ed i successivi aggiornamenti può essere così delineata: ITT (giorni 5 x €.54,80 ) = € 274,00; ITP al 50% ( gg. 15 x euro 27,4)= euro 411,00; ITP al 25% ( gg 15 x euro13,7)= euro 205,5.   Il danno biologico è stato indicato nella misura del 1%, in soggetto di anni 20 al momento del sinistro, per un importo di euro 892,79. Le spese sostenute e documentate ammontano ad euro 80,00. 
Compete, dunque, all'attore la complessiva somma di euro 1.873,29 a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti. Tale somma deve essere decurtata del 50% in ragione del grado di responsabilità addebitato all'attrice per un importo definitivo di euro 931,65.   La suddetta somma è liquidata all'attualità e andranno aggiunti interessi compensativi al tasso del 2,5% annuo determinato in via equitativa ex art. 1226 cc dal dì del sinistro sino alla data di pubblicazione della sentenza; dopo la pubblicazione, in virtù della quale tutte le somme liquidate si trasformano in debito di valuta, gli interessi saranno calcolati al tasso legale annuo, fino al soddisfo. 
Le spese del giudizio sono compensate.  P. Q. M. Il Giudice di ### di ### avv. ### definitivamente ronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti del Comune di ### così provvede: 1) ### la responsabilità concorrente delle parti nella determinazione dell'evento per cui è causa, e, per l'effetto, condanna il Comune di ### in persona del ### in carica, al pagamento della somma di euro 931,65 in favore di ### oltre interessi come in motivazione; 2) Condanna il Comune di ### alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore dell'attrice che liquida in complessivi euro 1760,00, di cui euro 495,00 per spese (compreso spese ###, oltre spese generali IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dell'Avv.   ### Maglie dichiaratosi anticipatario; tale somme deve essere decurtata del 50% in ragione del grado di responsabilità attribuito all'attrice per un importo definitivo di euro 880,00.  ### 15.5.24 Il GdP avv.

causa n. 2675/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Micucci Rosalba

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