testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND. ### nale, nella person a del Giudice dott.ssa ### all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 3378/2022 promossa da: ### (###), rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. ### presso il cui studio in ### alla via ### dei ### n. 62 è elettivamente domiciliata ### contro ### (###), rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. ### presso il cui studio in ### alla via ### n. 14 è elettivamente domiciliato ### parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato l'11 luglio 2022 ### conveniva in giudizio ### premettendo che: -in data 10 ottobre 2019 stipulava con ### un contratto preliminare rogato innanzi al ### di ### con il quale egli si impegnava e prometteva di venderle la piena proprietà della porzione immobiliare sita nel Comune di ### con accesso dalla strada vicinale ### n. 35, così individuata: porzione immobiliare formata da piano terra, composta da due vani e lavanderia e da primo piano composto da quattro vani e balcone, da distaccarsi dalla maggiore consistenza del fabbricato formato da piano seminterrato, piano terra, primo e secondo piano, compreso dell'antistante pertinenziale giardino di esclusiva proprietà e un posto macchina ad uso box della consistenza di mq. 20 circa e senza, nel piano seminterrato distinto con il n. 2, distinto in catasto urbano al fg. 40, p.lla 344, categoria A/7; - nel contratto preliminare la parte promittente venditrice dichiarava che: a) l'immobile oggetto del contratto era immune da vizi di cui all'art. 1490 c.c.; b) l'intero fabbricato era stato costruito in forza della concessione edilizia 26/93 rilasciata dal Comune di ### in data 19 marzo 1993, seguita da autorizzazione di abitabilità e agibilità rilasciata in data 3 aprile 1995, pratica n. 9/95; c) dalla stipula del preliminare non erano state eseguite variazioni essenziali tali da richiedere licenze edilizie, concessioni ad edificare o in sanatoria e/o D.I.A., S.C.I.A. e C.I.L.A; d) si obbligava a consegnare alla parte acquirente, prima della stipula del rogito notarile, l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.); e) quanto promesso in vendita era libero da qualsiasi ipoteca, trascrizione pregiudizievole ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta, in favore dell'Avv. ### ai nn. 21303/2385, per un debito di euro 40.405,70, di cui obbligava a provvedere a propria cura e spese al relativo annotamento di cancellazione prima della stipula del rogito notarile; f) avrebbe provvedu to a sua cura e spese al frazionam ento dell'intero fabbricato con distacco dalla parte contornata in giallo dalla maggiore consistenza, e che a suo carico sarebbero state le relative spese per il suddetto frazionamento, lasciando indenne la parte promissaria acquirente da ogni responsabilità al riguardo; - la parte promittente venditrice, avendo ereditato l'immobile per successione testamentaria della moglie ### (verbale di pubblicazione testamento olografo a rogito del notaio ### di ### in data ####. 306, ###. 172, registrato all'### del Registro in ### il ### al n. 627 del volume 9990), dichiarava che dalle ispezioni ipotecarie non risultava trascritta l'accett azione d'eredità relativa alla successione ai sensi dell'art. 2648 c.c., e conseguentemente, non era stata osservata la continuità delle trascrizioni previste dall'art. 2650 c.c. Dunque, in sede di preliminare si obbligava a procedere, fino al m oment o dell'att o notarile, alla dichiarazione di accettazione di eredità con spese a suo carico; - le parti si impegnavano a stipulare l'atto di compravendita definitivo entro il 31 dicembre 2021, e comunque dopo la dimost razione dell'avven uto frazionamento a norma di legge, non ché la cancellazione dell'ipoteca volontaria; - il prezzo del preliminare di compravendita veniva stabilito in euro 125.000,00 da pagare al rogito notarile, a cui doveva essere sottratta la somma versata al momento della stipulazione del preliminare, a titolo di caparra confirmatoria, pari ad euro 10.000,00; - in sede di stipula del preliminare le parti convenivano, altresì, una penale pari all'importo della caparra confirmatoria a titolo di risarcimento danni a carico della parte inadempiente, facendo salva la facoltà della parte adempiente di rifiutarla e chiedere l'esecuzione in forma specifica del contratto e maggiori danni; - decorsi infruttuosamente tre anni senza che si addivenisse alla stipula del contratto definitivo, in data 7 gennaio 2022 ### con racc. a.r. costituiva in mora ### poiché quest'ultimo aveva omesso - pur incassando l'intero prezzo della compravendita - di depositare, per tempo, presso lo studio notarile rogante, i seguenti documenti: a) la copia della documentazione attestante la agibilità e la abitabilità dell'immobile; b) la copia dell'atto di accettazione dell'eredità della de cuius con la certificazion e autentica della cancellazione dell'ipoteca esistente; c) la integrale produzione documentale tecnica ed amministrativa attestante l'intervenuto frazionamento della proprietà, con il distacco di quanto frazionato; - l'inadempimento del ### comportava la mancata stipula del definitivo per la data prevista del 31 dicembre 2021; - invero, alla data del 26 gennaio 2022 il ### ancora non aveva assolto agli obblighi su di lui gravanti, omett endo di fornire al notaio i documenti occorrenti per la stipula; - il 15 maggio 2022 il ### inform ava la parte acqu irente della sua intenzione di vendere ad altri il medesimo immobile oggetto del preliminare.
Concludeva, quindi, chiedendo, in primo luogo, l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre il definitivo ai sensi dell'art. 2932 c.c.; in subordine - accertata e dichiarato il grave inadem pimento del venditore - di con dannare quest'ultimo, per effetto del recesso ex art. 1385 c.c., a rimborsare la somma di 125.000,00, unitamente alla condanna del pagamento della somma di euro 20.000,00; in estremo subordine, la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., e per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata stipulazione del definitivo, pari ad euro 41.650,00.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi interrogatorio formale di ### Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 giugno 2023 si costituiva in giudizio ### il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva che: -la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. era inammissibile per due ordini di motivi: a) la ### in via stragiudiziale ed anteriore, aveva accettato di sciogliere consensualmente il contratto, dichiarando la sua disponibilità ad ottenere in restituzione quanto versato, aumentato della penale di euro 10.000,00, prevista in contratto; b) non aveva versato l'intero prezzo pattuito, ma solo euro 92.000; - nella porzione di fabbricato in vendita, era stata realizzata una scala in legno in vista del “frazionamento di fatto” dell'ampia villa in tre autonomi appartamenti; - il giorn o 27 gennaio 2023 gli è st ata notificata ordinanza di ingiu nzione di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi; - la predetta circostanza avrebbe comunque impedito l'emissione della sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c.; - la domanda - avanzata in via subordinata - di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 1385 c. c., era già stata proposta, in via st ragiudiziale, con la disponibilità alla restituzione delle somme versate, il cui prospetto non era stato mai fornito dall'attrice; - dunque, non si opponeva all'accoglimento della pronuncia di scioglimento del contratto per recesso, con restituzione delle somme versate, aumentata della penale di euro 10.000,00 pattiziamente concordata; - aggiungeva, altresì (si confronti, la pagina 4) che “all'atto della sottoscrizione del contratto la sig.ra ### consegnava un assegno di € 10. 000,00 a titolo di caparra confirm atoria, che sarebbe stata scomputata dal saldo in occasione del trasferimento della proprietà. Ma non solo. Si ribadisce, quanto ai residui € 92.000,00, che gli stessi siano stati tutti realmente versati al convenuto in esecuzione del preliminare in oggetto. Per poter avanzare la richiesta di emissione della sentenza traslativa della proprietà la sig. ra ### dovrebbe , pertanto, allo stato, preliminarmente offrire il pagamento del saldo mai riscosso dal ### offerta non effettuata”; - l'attrice era già a conoscenza della circostanza per cui fosse stato conferito ad un'agenzia immobiliare l'incarico di reperire altro acquirente per la villa, giacché in più occasioni si era fatta richiesta di consentire l'accesso all'appartamento; - l'ulteriore richiesta di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. era inammissibile, stante l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c.; - anche l'istanza ex art. 186bis-ter c.p.c. non poteva trovare accoglimento, essendo stato contestato l'importo di cui si chiedeva la restituzione per effetto del recesso.
Con ordinanza del 27 gennaio 2024 il Giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la quale, tuttavia, veniva accettata dalla sola parte attrice, e non dalla part e convenuta che, invece, subordinava all'accettazione della proposta l'accoglimento di altre domande mai propost e in corso di causa e, dunque, inammissibili.
La causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3 aprile 2025, la cui trattazione veniva disposta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda è fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione.
Nel caso di inadempimento di un contratto preliminare il contraente adempiente ha due possibili rimedi: può agire, ai sensi dell'art. 2932 c.c., al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, ovvero può chiedere la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
La scelta tra i due rimedi è condizionata dalla pattuizione della caparra confirmatoria, in funzione di conferma del contratto, di anticipo parziale della prestazione, con la conseguenza che chi la percepisce fa affidamento sul buon esito dell'acquisto da parte del compratore; il compratore da par suo, corrispondendola, è sicuro di tutelarsi nei confronti di un eventu ale inadem pimento o illegittimo recesso del venditore, legittimando, in caso di inadempimento, il primo, a trattenere la caparra a lui già versata, e al secondo, di richiederne il doppio, a titolo di risarcimento del danno, per aver violato i doveri di lealtà e correttezza nella esecuzione del contratto. Quindi, la caparra confirmatoria rappresenta la predeterminazione del danno patito dalla parte non inadempiente, con l'ulteriore vantaggio per la stessa di non dover fornire la prova dell'entità del vulnus patito perché già preventivamente quantificato e stabilito (art. 1385 co. 2 c.c.).
Ciò posto, deve evidenziarsi il disinteresse, ancorché sopravvenuto, alla prosecuzione della domanda ex art. 2932 c.c., avanzata in prim'ordine dalla parte attrice.
Invero, la stessa, menziona la richiesta di esecuzione ai sensi dell'art. 2932 c.c. solo nell'atto introduttivo, per poi abbandonarla nei successivi scritti difensivi, stante la espressa volontà - peraltro già manifestata nella pec del 28 aprile 2024 - di risolvere il contratto. ###, anche nelle note conclusive, la parte attrice ha limitato le sue richieste al recesso disciplinato dall'art. 1385 Tuttavia, secondo una giurisprudenza cui si intende dare continuità, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequ ivoca di insistere sulla doman da pretermessa (Cass. Civ., 15860/2014; Cass. Civ., n. 17875/2015; Cass. Civ., n. 17582/2017; Cass. Civ., 1785/2018).
Ebbene, nel caso in esame, si ritiene che la condotta della parte attrice, considerata nella sua complessità, possa condurre ad un giudizio di verosimiglianza in ordine alla rinuncia tacita alla domanda, essendovi incompatibilità assoluta tra il comportamento serbato e la volontà di proseguire nella domanda proposta (Tribunale, ### 50/2023).
Inoltre, dalla mera connessione o collegamento della domanda non riproposta con quelle espressam ente coltivata non può desu mersi la volontà inequivocabile dell'attrice di insistere su quella ex art. 2932 c.c., considerato anche il rapporto di alternatività e incompatibilità tra le azioni proposte.
Ad ogn i buon cont o, la domanda avanzata ai sensi dell'art. 2932 c.c. sarebbe, comunque, da considerarsi inammissibile, in ragion e della presen za di vizi sull'immobile in questione, costituiti da irregolarità edilizie ed urbanistiche.
Invero, la stessa parte convenuta nei propri scritti difensivi ha rappresentato di essere stata destinataria in data 27 gennaio 2023, (dunque successivamente alla stipula del preliminare), di ordinanza di ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate in assenza del permesso di costruire sull'immobile oggetto del preliminare.
Nello specifico, erano state rilevate n. 2 bucature nel solaio delle dimensioni di 1,22 m x 1,22 m, e l'inserimento di n. 2 scale di legno, le quali determinavano, di fatto, un frazionamento dell'immobile in tre distinte unità abitative, operato senza titolo.
Le predette opere, stante la loro consistenza, dovevano essere considerate come interventi di nuova costruzione, riconducibili alla definizione di cui all'art. 3 lett. e) del D.p.r. n. 380/2001, in quanto costituenti inconfutabilmente nuovi organismi edili, caratterizzati da un proprio impatto volumetrico e, dunque, idonei a determinare una trasformazione permanente urbanistico-edilizia ed ambientale del bene.
Ebbene, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, non può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., non solo allorché l'immobile sia stato costruito senza licenza o concessione edilizia (e manchi la prescritta documentazione alternativa: concessione in sanatoria o domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione), ma anche quando l'immobile sia caratterizzato da totale difformità dalla concessione (e manchi la sanatoria) (Cass. Civ., n. 8081/2014).
Dunque, il vizio derivante da tali opere va ben oltre la soglia della parziale difformità rispetto alla originaria concessione, e dunque preclude, in astratto, la possibilità di addivenire ad una pronuncia ex art. 2932 La parte attrice ha anche proposto, in via subordinata, la domanda di recesso ex art. 1358 c.c. - a cui la parte convenuta non si è opposta - con conseguente condanna del #### della somma di euro 125.000,00, nonché di euro 20.000,00 quale importo pari al doppio della caparra negoziata.
È noto che il recesso ex art. 1385 c.c. rappresenta una particolare figura di risoluzione per inadempimento, di natura legale che, pertanto, non va ricondotta all'ipotesi convenzionale di cui agli artt. 1373 e 1386 c.c., bensì all'istituto disciplinato dagli artt. 1453 c.c., con il quale ha affinità sostanziale e teleologica, postulando i medesimi presupposti dell'istituto generale, e l'effetto risolutivo ad esso sotteso non è subordinato né all'esistenza di un termine essenziale, né all'intimazione di una diffida ad adempiere (Cass. Civ., n. 1972/2019). ### dottrina e giurisprudenza unanimi, il recesso di cui all'art. 1385 co. 2 c.c. è attivabile senza dover proporre azione giudiziale o intimare la diffida (sul punto, Civ., n. 11784/2012 secon do cui: “il recesso ex art. 1385 c.c. costituisce uno strumento speciale di risoluzione del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria quale determinazione convenzionale del danno risarcibile”), da ciò discendendo che di fronte all'inadempimento della controparte, il contraente non inadempiente può ottenere lo scioglimento del rapporto contrattuale per effetto di una mera comunicazione fatta pervenire all'altra parte, con la chiara espressione della volontà di avvalersi del diritto di recesso in questione, che ben può essere contenuta - come avvenuto nel caso di specie - in un atto di citazione (Tribunale, ### 3249/2019).
Va, infatti, sottolineato come la richiesta - avanzata dalla ### - di condanna al versamento del doppio della caparra ex art.1385 c.c. contenga implicitamente la richiesta di declaratoria di legittimità del recesso (Cass. Civ., n.2032/1994).
Ai fini dell'utile esperimento dell'azione ex art. 1385 c.c. occorre, pertanto, verificare in primo luogo, se il contratto preveda effettivamente il pagamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria e se si possa ritenere coerente rispetto alle previsioni negoziali globalmente disposte, all'intenzione delle parti e alla funzione dell'istituto disciplinato dall'art. 1385 c.c., l'attribuzione di caparra confirmatoria all'importo di euro 10.000.
Ebbene, nel contratto è espressamente previsto che “a titolo di caparra confirmatoria viene pattuita una somma di euro 10.000,00, oggi versata…”.
Tale clausola riveste carattere bilaterale (dunque, prevista a favore di entrambi i contraenti) ed è stata approvata specificamente, anche ai sensi dell'art. 1341 co. 2 Dunque, la consegna di una caparra confirmatoria implica, nel caso in esame, il diritto di recesso esercitabile dalla parte non inadempiente al verificarsi dell'inadempimento dell'altro contraente.
Occorre, altresì, verificare l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1385 c.c. e l'assolvimento degli oneri probatori previsti dall'art. 2697 co. 1 c.c. in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi necessari per l'accoglimento della domanda azionata.
Il creditore che agisce in giudizio, per la risoluzione (e dunque anche per il recesso), deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001).
Nel caso in esame, parte attrice ha correttamente adempiuto all'onere probatorio su di sé gravan te, mediante la produzione in giudizio del contratto preliminare di compravendita stipulato il 10 ottobre 2019 nonché del pagamento della caparra confirmatoria pari ad euro 10.000,00 (che si evince dalla lettura stessa del preliminare).
Inoltre, dalla pec inoltrata il 28 aprile 2022, emerge chiaramente la volontà della ### di risolvere il contratto, previa restituzione dell'importo di euro 135.000,00 da parte del ### Sul punto, è bene precisare che non preclude l'azione di accertamento di legittimo esercizio del recesso ex art. 1385 c.c. la dichiarazione stragiudiziale con cui si ritiene il contratto risolto per inadempimento e con cui si esige la restituzione del prezzo e il risarcimento, ben potendo la parte scegliere di far valere in giudizio il diritto di recesso e di ritenzion e della caparra anche se in precedenza abbia stragiudizialm ente prospettato la volontà di risolvere il contratto (Tribunale, ### n. 2994/2021).
Ciò posto, la disciplina dettata dall'art. 1385, 2° co. c.c. in tema di recesso per inadempimento, nell'ipotesi in cui sia stata versata una caparra confirmatoria, non deroga affat to alla disciplina generale della risoluzione per inadem piment o, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e non di scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente, poiché esso viene esercitato come reazione contro chi violi quel contratto.
In questo senso, nell'indagine sull'inadempimento contrattuale, da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione; occorre, in ogni caso, una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venire meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio (Cass. S.U. 553/2009).
Dunque, ai fini della legittimità del recesso ex art. 1385 c.c., in ipotesi di versamento di caparra confirmatoria, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica della non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo.
Ebbene, nel caso in esame può serenamente ritenersi che l'inadempimento (protrattosi per oltre tre anni) del promittente venditore sia di non scarsa importanza e, perciò, idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 1385 Infatti, la condotta omissiva del ### nella presentazione della documentazione necessaria alla stipula del definitivo ha inciso in maniera rilevante sul sinallagma contrattuale, da cui è derivata l'inutilità del contratto stesso per la ### ( Civ., n. 9226/2020).
Di talché, sulla base delle considerazioni sopra esposte, ritenuto legittimo il recesso esercitato dalla ### ra Vit agliano ai sensi dell'art. 1385 c.c., il Lopetu so va condannato alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 20.000,00 pari al doppio della caparra versata.
A tale importo deve essere aggiunta l'ulteriore somma di € 92.000,00 che il convenuto ha riconosciuto di aver incamerato dall'attrice in esecuzione del contratto (si confronti, sul punto, la pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta in cui il convenuto ha espressamente dichiarato che “all'atto della sottoscrizione del contratto la sig.ra ### consegnava un assegno di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, che sarebbe stata scomputata dal saldo in occasione del trasferimento della proprietà.
Ma non solo. Si ribadisce, quanto ai residui € 92.000,00, che gli stessi siano stati tutti realmente versati al convenuto in esecuzione del preliminare in oggetto”.
Può dunqu e prescindersi dall'esame dell'ulteriore domanda propost a in via subordinata e “meramente eventuale” dalla parte attrice, ai sensi dell'art. 1453 c.c., poiché quest'ultima resta sospensivamente condizionata al rigetto di quella principale.
Ad ogni modo, vi è un'incompatibilità strutturale, sotto il profilo risarcitorio, tra la facoltà di recesso ex art. 1385 c.c. e la domanda di risoluzione per inadempimento, nonostante i due strumenti di tutela citati sian o accomu nati dal presupposto dell'inadempimento contrattuale.
Invero, dallo stesso art. 1385 c.c. si desume la funzione della caparra confirmatoria ex art. 1385 co. 2 c. c., quale quella di liqu idare conven zionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole ex lege, sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell' an e nel quantum (Cass., Civ., n. 417/2016).
In ragione delle considerazioni testè esposte, la domanda proposta dall'attrice può essere accolta per quanto di ragione, dovendo il convenuto essere condannato alla restituzione dell'importo incamerato in esecuzione del contratto preliminare, pari ad € 92.000,00, e del doppio della caparra confirmatoria versata in occasione della stipula del detto contratto, pari ad € 20.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ### e liquidate in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario, in € 545,00 per spese borsuali ed in € 10.560,00 per compensi (applicate le tariffe medie per le prime due fasi di giudizio e le tariffe massime per la fase decisionale, in considerazione del rifiuto della proposta conciliativa, tenuto conto della complessità delle questioni oggetto di domanda ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022 dello scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, non liquidata la fase istruttoria in quanto non svolta), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e ### P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nel giudizio rg. n. 3378/2022 introdotto da ### nei confronti di ### con atto di citazione notificato il 10 luglio 2022, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così dispone: 1) accoglie la domanda, per quanto di ragione, e per l'effetto dichiara la legittimità del recesso esercitato dalla promitt ente acquirent e ### in relazione al contratto preliminare stipulato in data 10 gennaio 2019, per inadempimento del promissario venditore; 2) per l'effetto, condanna ### a restituire a ### l'importo incamerato in esecuzione del contratto prelimin are, pari ad € 92.000,00 nonché il doppio della caparra confirmatoria versata in occasione della stipula del detto contratto, pari ad € 20.000,00, oltre interessi legali della domanda al saldo; 3) condanna ### al pagamento delle spese legali in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario, che si liquidano in € 545,00 per spese borsuali ed in € 10.560,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e ### Sentenza resa all'esito dell'udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ### 23 aprile 2025 Il Giudice dott.ssa
causa n. 3378/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Sammarco