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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1893/2025 del 02-12-2025

... data ###; che in data ### veniva presentato per la pubblicazione, con atto per ### rep. 44224, racc. n. 15210, il testamento olografo, presuntivamente redatto in data ### dal de cuius ### con il quale veniva legato alla moglie ### l'immobile riportato nel ### del comune di ### al foglio 21, particella 736 sub. 4; che ### con testamento pubblico, aveva istituito quale sua erede universale ### che sulla base della perizia svolta dalla grafologa dott.ssa ### il testamento risultava apocrifo e, presumibilmente, il testamento sarebbe stato redatto dal germano ### nei cui confronti veniva presentata denuncia querela per il reato di cui all'art. 491 c.p.; che della perizia a firma dell'ing. ### emergeva che il legato alla ### avesse determinato una lesione della legittima dei singoli eredi e in particolare degli attori; che il tentativo di conciliazione preventivamente esperito, si concludeva con un verbale negativo. Per questi motivi chiedevano: “in via principale accertare l'apocrifia dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e dunque dichiararne la nullità e l'inefficacia nei confronti delle parti, con cancellazione della trascrizione e riviviscenza della denuncia (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO Il Tribunale di Avellino, ###, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa ### viste le conclusioni così come precisate dalla parte nelle le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 852/2024 R.G., avente ad oggetto “cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” e vertente TRA ### (c.f. ###), nato #### il ### ed ivi residente ###e ### (c.f. ###), nata in #### il ###, residente ###, rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti ### E ### (c.f. ###), nata a ####, il ### ed ivi residente ###; ### (c.f. ###), nato a ####, il ###, ivi residente ###; ### (c.f.  ###), nato a ####, il ###, residente in ####, alla via A. ###, n. 20/1, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti, #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ed iscritto a ruolo in data ###, ### e ### convenivano in giudizio la sig.ra ### quale erede universale di ### nonché ### e ### Gli attori premettevano: di essere eredi legittimi, unitamente ai germani ### e ### del de cuius ### deceduto in data23/02/2019; che al decesso del de cuius ### sopravviveva la seconda moglie, ### deceduta successivamente in data ###; che veniva presentata denuncia di successione in data ###; che in data ### veniva presentato per la pubblicazione, con atto per ### rep. 44224, racc. n. 15210, il testamento olografo, presuntivamente redatto in data ### dal de cuius ### con il quale veniva legato alla moglie ### l'immobile riportato nel ### del comune di ### al foglio 21, particella 736 sub. 4; che ### con testamento pubblico, aveva istituito quale sua erede universale ### che sulla base della perizia svolta dalla grafologa dott.ssa ### il testamento risultava apocrifo e, presumibilmente, il testamento sarebbe stato redatto dal germano ### nei cui confronti veniva presentata denuncia querela per il reato di cui all'art. 491 c.p.; che della perizia a firma dell'ing. ### emergeva che il legato alla ### avesse determinato una lesione della legittima dei singoli eredi e in particolare degli attori; che il tentativo di conciliazione preventivamente esperito, si concludeva con un verbale negativo.  Per questi motivi chiedevano: “in via principale accertare l'apocrifia dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e dunque dichiararne la nullità e l'inefficacia nei confronti delle parti, con cancellazione della trascrizione e riviviscenza della denuncia di successione presentata e trascritta in data ### trascrizione n. 2468/20 voltura 2173.1/2020, con la quota ideale in essa contenuta; in via gradata dichiarare la nullità dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e il rispristino della situazione originaria al momento dell'apertura della successione, con delazione in favore dei successibili ex lege dei beni indicati in testamento e riviviscenza dell'atto successorio presentato e trascritto in data ### trascrizione n. 2468/20 voltura n. 2173.1/2020, con la quota ideale in essa contenuta; in via ancora più gradata dichiarare la nullità dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e disporre la riduzione delle disposizioni in esso contenuto con delazione delle somme a favore dei legittimari lesi, nei limiti della quota identificata in premessa o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. 
Con comparsa depositata in data ###, si costituivano #### e ### i quali contestavano l'avverso dedotto, ritenuto pretestuoso ed infondato. 
I convenuti deducevano: che i germani ### sono eredi legittimi del de cuius, ### venuto a mancare in data ###, al quale sopravviveva la sua seconda moglie, ### successivamente deceduta il 28 aprile del 2022; che dopo la morte del de cuius, ### si preoccupava, anticipandone le spese, di presentare regolare denuncia di successione in data ###, con la conseguente individuazione dei beni relitti dal compianto genitore; che dopo un paio di anni, lo stesso ### rinveniva tra le carte del padre un testamento olografo redatto dal de cuius in data ###, sicché, in data ###, lo presentava al ### per la sua pubblicazione; che la perizia calligrafica della dott.ssa ### posta a base della domanda non può ritenersi valido strumento per dimostrare l'apocrifia del testamento oggetto di controversia; che la proposta domanda sulla lesione della legittima andava ritenuta certamente inammissibile e/o nulla, in quanto formulata in via assolutamente generica e dubitativa e senza considerare i pesi ereditari e che la stima operata dal tecnico avverso era inficiata da una patente ipervalutazione dei cespiti relitti e di quello oggetto di legato testamentario, oltre a contenere un evidente errore di misura; che il legittimario non ha alcun bisogno di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art.  555 c.c., qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota di riserva quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum; che, in ogni caso, in via assolutamente gradata, ### nella contestata evenienza della asserita lesione di legittima, chiede la definitiva assegnazione del bene, dichiarandosi disponibile a versare in denaro agli attori la quota necessaria a reintegrare la loro quota di riserva, a mente dell'art. 560 coma 2 Per questi motivi concludevano: “A) rigettare ogni domanda attorea, in quanto nulla e/o inammissibile e/o infondata, in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa; B) condannare, comunque, gli attori, in solido tra loro, alla rifusione di spese e compensi del giudizio, oltre accessori, con attribuzione, e al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., in favore dei comparenti, da liquidarsi in misura equitativa”. 
Decorsi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., il giudice nominava CTU la dott.ssa ### al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta da ### al testamento olografo del 12.11.1983 e la riconducibilità dell'intero scritto alla mano del testatore, la quale depositava l'elaborato peritale definitivo in data ###. 
La scrivente nominava CTU l'ing. ### conferendo il seguente incarico “dica se vi sia stata lesione della quota di legittima spettante a ### e ### determinando la porzione disponibile e le quote riservate con riguardo alla massa dei beni appartenenti al "de cuius" al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto (con determinazione, pertanto, del valore avuto al momento dell'apertura della successione); determini, quindi, le quote necessarie spettanti ai coeredi, e dica se il testamento in atti abbia esorbitato la quota disponibile. Individui, quindi, la quota riconosciuta agli attori e dica chiaramente se la stessa sia inferiore a quanto spettante come legittimari”. 
Depositato l'elaborato peritale, la scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, differiva l'udienza al 28/11/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 
Alla prefata udienza la causa veniva trattenuta in decisione.  2. - Sull'apocrifia dell'atto di testamento olografo - La domanda di nullità del testamento olografo è infondata, e va rigettata per le ragioni che seguono.
Va premesso, sotto il profilo procedurale, che la parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l'onere della prova grava sulla parte stessa (cfr. ###.UU. n. 12307/2015, non essendo sufficiente il mero disconoscimento dell'atto (cfr. Cass. n. ###/2021). 
La domanda giudiziale di accertamento della nullità del testamento olografo per mancanza di autografia rappresenta un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura; ne discende che la parte che l'ha proposta è tenuta a dimostrarla, secondo i principi generali previsti in materia di azione di accertamento negativo (cfr. Corte appello ### sez. II, 06/01/2025, n.18) Nella fattispecie in esame, la domanda formulata in via principale dagli attori, finalizzata alla nullità del testamento olografo, va qualificata come domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e di conseguenza correttamente incardinata. 
Ai sensi dell'art. 602 c.c., si intende per testamento olografo quello scritto, datato e sottoscritto a mano del testatore, costituendo tali elementi requisiti essenziali per la sua validità. La presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento, escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni durate la confezione dello stesso e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore. 
Ciò posto, l'istruttoria è fondata sull'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con il deposito della consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa ### che ha esaminato la seguente scheda testamentaria:
Alle risultanze di tale elaborato, questo giudicante fa riferimento, tenuto conto delle specifiche competenze tecniche richieste ai fini dell'accertamento della validità del testamento e, rispetto alle quali, ritenendo che le stesse siano tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina del testamento olografo in contestazione, e siano state condotte con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile. 
Esse possono essere quindi condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere nel presente procedimento, perché complete, precise, persuasive nonostante le argomentazioni e osservazioni contrarie di parte attrice. 
Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. ( 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonché ### 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007).  ### del giudice così conclude: “##### SUL #### 12.11.83 (REP. 44.224 RACC. 15.210), #### (###, #### E ######## SIMBOLI #### (cfr. ctu pp. 53-63).” Difatti, le conclusioni del CTU sono fondate su congrue ed esaurienti motivazioni e su argomentazioni di carattere tecnico e scientifico, cui si è fatto ampiamente richiamo, risultando, per contro, le osservazioni della parte attrice, peraltro esaminate e oggetto di ulteriori precisazioni dalla parte del medesimo ### Le osservazioni di parte attrice sono inidonee ad inficiare la validità della relazione peritale, non avendo svolto argomentazioni che possano fornire elementi tecnici tali da far modificare l'interpretazione del caso.  ### premesse dell'elaborato è stato riportato che “### data figurante sul testamento lo stesso avrebbe avuto cinquantaquattro anni. In sede di apertura operazioni peritali parte attrice ha comunicato che ### scriveva con la mano destra, era in possesso di terza elementare, ha lavorato come muratore e contadino e che alla data figurante sul testamento godeva di buona salute”.  ### all'esito delle osservazioni di parte attrice afferma: “### luce di quanto nuovamente rappresentato si ribadisce, in definitiva, che i simboli grafici Xa con elevata probabilità che rasenta quasi la certezza sono stati vergati da ### mentre i restanti segni grafici Xb con elevata probabilità ai limiti della certezza non sono riferibili al de cuius.”. 
Ebbene, sulla base delle risultanze peritali, le disposizioni di volontà, il luogo, la data e la firma, quali requisiti essenziali ai fini della validità del testamento olografo, vergati a penna, sono tutti riconducibili alla mano del de cuius ### A nulla rileva, ai fini della validità del testamento olografo, che la postilla redatta a matita, ritenuta dal CTU non riferibile al de cuius, atteso che tutti gli elementi essenziali risultano interamente vergati di mano del testatore e non è emerso che durante la confezione del testamento il de cuius abbia subito illecite ingerenze altrui che abbiano potuto incidere sulla sua volontà non formatasi, in tutto o in parte, in modo libero e spontaneo. 
Sul punto la Suprema Corte statuisce che “il rispetto del principio dell'autografia di cui all'art. 620 c.c. non impedisce che, nell'ambito dello stesso documento, siano enunciabili, da un lato, un testamento pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti provenienti da una mano sicuramente diversa - apposti dopo la sottoscrizione da parte del testatore e, perciò, collocati in una parte diversa del documento - i quali, di per sé, non possono invalidare per intero la scheda testamentaria redatta dal testatore” (cfr. Cass. n. 1239/2012). 
Pertanto, trattandosi di una postilla redatta a matita e collocata dopo la scrittura vergata a penna riconducibile alla mano del de cuius, questa non inficia la validità del predetto testamento.  3. - Sull'accertamento della lesione della legittima - Accertata la validità del testamento olografo del de cuius ### va esaminata la fondatezza della domanda di riduzione avanzata dagli attori. 
Anche tale domanda, proposta in via subordinata, è destituita di fondamento. 
Occorre, in primo luogo, prendere le mosse dalle risultanze emergenti dalla CTU espletata in corso di causa, in quanto immuni da vizi logici e di metodo oltre che frutto di un congruamente motivato iter espositivo, nel rispetto del contraddittorio. 
Sul punto ci si riporta agli orientamenti della Suprema Corte richiamati in motivazione. 
Quanto alla verifica della sussistenza della lesione lamentata, va rammentato che per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. 
A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (cfr. Cass. n. 12919/2012; Cass. n. 27352/2014). 
Va rilevato che ai fini dell'individuazione del cd. attivo netto, dal relictum vanno sottratti gli importi documentati, per complessivi € 3.175,00, sostenuti dal convenuto ### per le spese per le onoranze funebri e oneri relativi agli adempimenti successori. 
In merito, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, (Cass. 1994/2016, n. 28/2002, Cass. n. 3489 del 4.8.1977), le spese per le onoranze funebri al de cuius sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - cioè dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità. 
All'esito dell'esame della documentazione prodotta dalle parti, del sopralluogo, dell'individuazione di tutti i beni da dividere e, del valore degli stessi (relictum + donatum) considerata l'assenza dei debiti del de cuius ### e le spese sostenute dal convenuto ### secondo quanto stimato in via definitiva dal ### sulla base dei criteri condivisibili, e all'esito delle modifiche, apportate alla bozza1 inviate alle parti, risulta che: - il valore del “relictum” è pari ad € 48.617,00, così calcolato: #### F. 21, p.lla 736, sub 4 (quota ½) 42.000 €; ###. 21, p.lla 71, sub 1 (quota 5/48) 1.302 €; ###. 21, p.lla 58, sub 13 (quota 5/48) 1.198 €; ###. 21, p.lla 32, sub 3 (quota 5/48) 937 €; ### F. 21, p.lla 67, sub 3 (quota 1/12) 750 €; ### agricolo F. 21, p.lla 420 (quota 1/9) 889 €; ### agricolo F. 22, p.lla 369 (quota 5/48) 208 €; ### agricolo F. 20, ###n € 9.577,12 la quota di eredità pari ad 1/8 dell'intero, che spettava a ciascun figlio, in bozza € 9.180,25 nonché in € 600,00, il valore unitario attribuito all'immobile ubicato alla frazione ### di ### per un valore commerciale pari ad € 84.000,00, in bozza € 500,00 per un valore commerciale pari ad € 70.000,00) accogliendo, quindi, le osservazioni di entrambe le parti in causa, pur non incidendo sulle conclusioni rassegnate nella bozza e confermate in sede di deposito dell'elaborato peritale definitivo. p.lla 304 (quota 2/3) 1.333 €; - spese anticipate da ### sono pari ad € 3.175,00, così calcolate: - fattura n. 40 del 12/06/2019 di € 1.500,00 emessa dalla società “### s.a.s.” di ### & C, avente ad oggetto “servizio di trasporto funebre per il defunto ### Alfonso” con dichiarazione del titolare di aver ricevuto il pagamento in contanti dal sig. ### - fattura n. 130/2023 del 13/02/2023 di € 400,00 emessa dal ### avente ad oggetto “### di successione in morte di ### Alfonso” intestata al sig. ### - fattura n. 03/2020 del 10/02/2020 di € 1.275,00 emessa dal geom. ### D'### avente ad oggetto “ricerca rogito e richiesta copia presso ### presentazione di volture catastali per rettifica intestazione, trasmissione di successione telematica” intestata al sig. ### - il valore del “donatum” è pari ad € 35.000,00, così calcolato: “I beni donati in vita dal defunto sono costituiti dalla struttura in cemento armato di un fabbricato che a quell'epoca era in corso di costruzione (quota 1/3) su di un lotto di terreno dell'estensione di circa 1.400 mq, ubicato alla via ### n. 25 di ### censito in ### al F. 21, p.lla 78, successivamente completato dai donatari”… per un valore “che si approssima in cifra tonda ad € 105.000,00. 
Considerato che il sig. ### era titolare di una quota pari ad 1/3 del totale …”. 
Dunque, sulla base delle risultanze peritali il CTU ha accertato che: “Il valore dei beni del de cuius, sig. ### ammonta: “RELICTUM” + “DONATUM” = € (48.617,00 + 35.000,00) = € 83.617,00. massa ereditaria = € (83.617 - 3.175) = € 80.442,00 La quota di disponibile è pari a ¼ di 80.442,00 = € 20.110,50 ### sig.ra ### coniuge del sig. ### spettava una quota di eredità pari ad ¼ dell'intero, quindi una somma di € 20.110,50. A ciascun figlio spettava una quota di eredità pari ad 1/8 dell'intero, quindi una somma di € 10.055,25. Sottraendo alla massa ereditaria il valore attribuito all'abitazione che il sig. ### ha lasciato alla propria coniuge con il testamento, si ottiene un valore ridotto della stessa pari ad € (80.442 - 35.000) = € 45.442,00, che divisa per i quattro figli restituisce un importo di € 11.360,50 per ciascuno di essi. In definitiva la quota di legittima spettante a ### e ### è coperta dal valore della massa ereditaria privata del fabbricato posto su due livelli, ubicato alla via ### oggi via ### del Comune di ####, censito in ### al foglio di mappa 21, particella n. 736, sub 4, cat. ###, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita 224,92 €; quota di possesso del defunto ½. Dunque anche incrementando il valore del bene alla frazione ### le conclusioni a cui si è giunti nella bozza non cambiano”.  ### ha accertato altresì, che il testamento in atti non ha esorbitato la quota disponibile neppure alla luce della rivalutazione a seguito delle osservazioni di parte attrice, e che, anche nell'ipotesi che non si tenga conto delle spese sostenute da ### dopo la morte del proprio genitore, il valore della quota spettante a ciascun figlio ha un valore superiore a quello della legittima. 
In definitiva, la quota di legittima spettante agli attori ### e ### è coperta dal valore della massa ereditaria privata del bene di cui al testamento olografo impugnato, e che, pertanto, non v'è stata alcuna lesione della legittima agli stessi spettante, con conseguente rigetto della domanda.  4. - Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. - Va respinta a domanda di risarcimento del danno formulata dai convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.  in quanto non sono ravvisabili comportamenti di parte opponente, assunti in mala fede o colpa grave per aver agito o resistito in giudizio. 
Invero, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso di ricondurre la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. ad una particolare forma di illecito la cui regolazione assorbe quella dell'art. 2043 c.c., ponendosi la norma dell'art. 96 (quantomeno nei commi 1 e 2) in termini di specialità rispetto alla norma generale sulla responsabilità civile, vantando natura risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato da c.d. “illecito processuale” (in tal senso, ex multis, Cass. n. 5097/2020; Cass. n. 27623/2017; Cass. n. 12029/2017). Pertanto, ricade sulla parte che richieda la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il medesimo onere probatorio richiesto per il risarcimento del danno extracontrattuale, con riguardo agli elementi costitutivi del fatto illecito, al nesso di causalità, all'ingiustizia del danno ed all'elemento soggettivo. 
Non ricorrono, nella fattispecie, i presupposti di legge, atteso che la condanna per responsabilità aggravata postula, come è noto, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, il che, a prescindere da ogni altra considerazione, nel caso di specie non è avvenuto né è stato provato.  5. - Sulle spese - Le spese di lite, così come le spese delle consulenze tecniche, seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come in dispositivo tenendo conto dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022, del valore della domanda, del III scaglione di riferimento, dell'istruttoria espletata e della decisione assunta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: - rigetta le domande giudiziali; - condanna gli attori ### e ### in via solidale, a pagare in favore dei convenuti #### e ### le spese di lite, liquidate in € 3.800,00 per compensi professionali, oltre iva, se dovuta, e cpa come per legge nonché rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.  - pone definitivamente a carico degli attori ### e ### in eguale quota e in solido tra loro, le spese relative ad entrambi i ###, già liquidate da questo tribunale con separati decreti; - ordina al ### dei ### competente, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della domanda giudiziale, eventualmente presentata dagli attori, con esonero da ogni responsabilità al riguardo. 
Si comunichi. 
Avellino, 2/12/2025 Il giudice Dott.ssa

causa n. 852/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Iandiorio Maria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23637/2025 del 21-08-2025

... fronte del decesso del de cuius in data ### e della pubblicazione del testamento il ###, nessuna delle sorelle si era costituita nei giudizi instaurati ### 2021 n. 4643 sez. ### - ud. 25-3-2025 -4- nel 1981 a iniziativa di ### e nel 1988 a iniziativa di ### che ### aveva compiuto il primo atto implicito d i accettazione dell'eredità nel 1995 con l'alienazione a ### d ei propri diritti, ### aveva espresso la propria volontà di accettare l'eredità solo con la comparsa di costituzione in giudizio del 7/12/2020 e ### non si era mai interessata dei beni ereditari e, infine, che il giudice aveva utilizzato per giungere al rigetto dell'eccezione di prescrizione le una testimonianza de relato actoris e le dichiarazioni a sé favorevoli di un interrogando. 4. ##### nella qualità di procuratore generale di ##### quali eredi della defunta ###### quali eredi della defu nta ### e nell a contumacia di ### con sentenza non definitiva n.3374/2020, qui impugnata, la ### e di appello di Napoli accolse parzialmente l'impugnazione e riformò la sentenza appellata, dichiarando prescritto il diritto di accettare l'eredità da parte delle germane #### (e per lei d ei suoi eredi) e ### e disp onendo il (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 4643 - 2021 proposto da: ##### ARCANGELO nella qualità di procuratore generale di #### e ### quali eredi di ### RAFFAELA; #### e #### qua li eredi di ### elettivamente domiciliati in ### via ### 61, presso lo studio dell'avv. ### rappresentati e difesi dall'avv. ### giusta procura a margine del ricorso, ad eccezione dei primi due difesi per procura notarile, con indicazione dell'indirizzo pec; - ricorrente - contro ##### ARCANGELO, #### quali eredi di B ### elettivamente domiciliati presso lo studio dell 'avv. ### dalla quale sono ### 2021 n. 4643 sez. ### - ud. 25-3-2025 -2- rappresentati e dife si, giust a procura in calce a l controricorso , con indicazione dell'indirizzo pec; - controricorrenti - e contro ### - intimata - avverso la sentenza n. 3374/2020 della CORTE ### di NAPOLI, pubblicata il ###; udita la relazione d ella causa svolta nella came ra di consiglio d el 25/3/2025 dal consigliere ### letta la memoria delle parti ricorrenti.  ### 1. Con atto di citazione, notificato in data ###, ### convenne in giud izio, dinnanzi al Tribunale di Nola, i germani ##### e ### chiedendo lo scioglimento della comunione ereditar ia dei beni appartenuti in vita al pad re ### e alla madre ### Dedusse che i beni del padre, deceduto il ###, erano loro pervenuti per testame nto pubblico, mentre i b eni della madre, deceduta il ###, per successione legittima; rappresentò pure che il padre aveva disposto una donazione in favore di ### in conto di legittima e per l'esubero sulla disponibile e, per testamento, in favore di ### pure in conto di legittima e per l'esubero sulla disponibile.  1.1. Costituendosi, ### eccepì l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità delle germane #### e ### che non erano mai state nel possesso dei beni ereditari, disinteressandone; chiese, pertanto, la conseguente declaratoria di nullità o di annullabilità dell'atto di compravendita per ### 2021 n. 4643 sez. ### - ud. 25-3-2025 -3- atto del notaio ### del 5/10/1995, con cui ### aveva venduto i beni ricevuti per testamento dal padre a ### e a sua mog lie ### chiedendo la chiamata in causa di quest'ultima; eccepì pure l'intervenuto acquisto per usucapione di tutte le u nità immobiliari cadute in successione ma da lui o ccupate continuativamente, subito dopo il decesso del padre; chiese, infine, che si procedesse alla divisione dei beni relitti soltanto tra lui e suo fratello ### 2. Con sentenza n. 1684/2015, nel contraddittorio con la terza chiamata ### e n ella contumacia del la sola ### il Tribunale di Nola dichiarò l'apertura della successione di ### e rigettò l'eccezione di prescrizione del diritto di accet tazione dell'eredità delle germane ### , ### e ### perché «estrem amente generica e comunque priva di qualsivoglia riscontro probato rio», atteso ch e un testimone , non considerato de relato, aveva riferito che le germane avevano contribuito al pagamento delle spese relative ai beni ereditari e che queste dichiarazioni erano stat e confermate in interrogatorio da ### in conseguenza, rigettò la domanda di nullità dell'atto di compravendita dei cespiti eredit ari; rigettò pure la dom anda riconvenzionale di usucapione.  3. Avverso questa sentenza proposero appello ###### e ### in q ualità d i eredi dell'originario convenut o ### rappresentando che il termin e per accettare l'eredità decorre sempre e comunque dalla data di apertura dell a successione, che il primo g iudice n on aveva esaminato le singole posizioni di #### e ### che, a fronte del decesso del de cuius in data ### e della pubblicazione del testamento il ###, nessuna delle sorelle si era costituita nei giudizi instaurati ### 2021 n. 4643 sez. ### - ud. 25-3-2025 -4- nel 1981 a iniziativa di ### e nel 1988 a iniziativa di ### che ### aveva compiuto il primo atto implicito d i accettazione dell'eredità nel 1995 con l'alienazione a ### d ei propri diritti, ### aveva espresso la propria volontà di accettare l'eredità solo con la comparsa di costituzione in giudizio del 7/12/2020 e ### non si era mai interessata dei beni ereditari e, infine, che il giudice aveva utilizzato per giungere al rigetto dell'eccezione di prescrizione le una testimonianza de relato actoris e le dichiarazioni a sé favorevoli di un interrogando.  4. ##### nella qualità di procuratore generale di ##### quali eredi della defunta ###### quali eredi della defu nta ### e nell a contumacia di ### con sentenza non definitiva n.3374/2020, qui impugnata, la ### e di appello di Napoli accolse parzialmente l'impugnazione e riformò la sentenza appellata, dichiarando prescritto il diritto di accettare l'eredità da parte delle germane #### (e per lei d ei suoi eredi) e ### e disp onendo il prosieguo del giudizio per la redazione di un nuovo progetto di divisione con la formazione di sole due quote. 
Per quel che qui rileva, la ### d'appello escluse che l'eccezione potesse considerarsi «generica», in quan to era stat a evidenziata la mancanza di una qualsiasi forma di accettazione tacita; rilevò, quindi, che il primo atto tacito di accettazione risaliva al 1995 per ### con l'alienazione a ### ppe dei propri diritti e addirittura al 20 20 per ### quando oramai era abbondantemente decorso il termine di prescrizione decennale, anche nuovamente decorso dopo l'«interruzione» causata dalla loro citazione in divisione nel 1981; accertò, di conseguenza, la nullità dell'atto di compravendita. Ric. 2021 n. 4643 sez. ### - ud. 25-3-2025 -5- 5. Per la cassazio ne dell a sentenza non definitiva di app ello ##### nella qualità di procuratore generale di ##### quali ere di della defunta ### aela #### o ##### quali eredi della defunta Car mela ### hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.  ###### e ### in qualità di eredi di ### han no resistito mediante con troricorso.  ### ritualmente intimata, non ha svolto difese.  RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve darsi atto che la prescrizione del diritto ad accettare della chiamata Fil omena ### resta accertata con efficacia di giudicato, non avend o ella impugnato la sentenza della ### d'appello.  1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 e n.5 del co. 1 dell'art 360 cod. proc. civ., ### nonché #### nella qualità di procuratore generale di ##### quali eredi della defunta ### nonché #### sa #### quali eredi della defunta ### hanno sostenuto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 480 e 2937 cod. civ. per avere la ### d'appello, nell'accogliere l'eccezione di inte rvenuta p rescrizione del diritto di accettazione dell'eredità, dapprima ravvisato nel l'atto di citazione di divisione notificato dall'originario attore nel 1981 una manifestazione di volontà di rinuncia alla prescrizione maturata dal 1970 (anno del decesso del de cuius), per poi valutarlo alla stregua di un atto interruttivo della stessa, facendo decorrere nuovamente il termine decennale. Ric. 2021 n. 4643 sez. ### - ud. 25-3-2025 -6- 1.1. Il motivo è fondato. Deve innanzitutto rimarcarsi che nella sentenza impugnata la ### d'appello inverte, in fatto, in alcun e argomentazioni, i nomi di ### e ### Sul punto, pertanto, è necessario fare chiarezza in fatto nei termini che seguono.  ### d'appello ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, dopo averne escluso la genericità, rilevando che: - incombe sul coerede chiamato all'eredità, nei cui confronti un altro coerede abbia eccepito la prescrizione del diritto ad accettarla, l'onere di dimostrare di avere, invece, esercitato quel diritto con atti idonei a manifestare la volontà di accettazione; - il termin e per l'accettazione dell 'eredità decor re a norma dell'art. 480 cod. civ. dal giorno dell'apertura della successione e la condotta complessivamente mantenuta delle germane #### e ### evidenzia che le stesse si sono completamente disinteressate dei b eni ereditari, «al punto da non costituirsi nei giu dizi di divisione ins taurati nel 1981 ad istanza di ### e nel 1988 di ### - il primo atto tacito di accettazione risale al 1995 per ### con l'alienazione a ### dei propri diritti e addirittura al 2020 per ### quando oramai era abbondantemente decorso il termine di prescrizione; - un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione de cennale del d iritto di accett are quando nessuno degli interessa ti sollevi tempestivament e l'eccezione di prescrizione; - può ritenersi che la notificazione dell'atto di divisione nel 1981 potesse configurare per l'attore ### (rectius ### atteso che è quest'ultimo ad aver convenuto in divisione i germani nel 1981 - ### 2021 n. 4643 sez. ### - ud. 25-3-2025 -7- n.d.r.) un atto di rinun cia a far valere la prescrizione fino a que l momento maturata; - successivamente, tuttavia, «fino al 1995 e al 2020, è abbondantemente decorso un ulteriore termine decennale»; la circostanza che ### (rectius ### si sia costituito nel giudizio instaurato da ### (rectius ### nel 1988, senza eccepire la prescrizione maturata non può condurre a conclusioni differenti, atteso che a quella data alcun termine di prescrizione poteva ritenersi decorso dal 1981; - #### e ### non compivano alcun atto dal quale potesse desu mersi l'accettazione tacita de ll'eredità e addirittura si disinteressavano de i giudizi instaurati dai fratelli; l'assunzione in giudizio de lla qual ità di erede avrebb e costituito accettazione tacita dell'eredità qualora #### e ### si fossero costituite, dichiarando tale qualità, senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo così un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede. 
Questa motivazione non è interamente conforme ai principi di diritto elaborati da questa ### in materia di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità.  1.2. Deve premette rsi, innanz itutto, che nelle cause di scioglimento della comunione ereditaria, legittimati passivi sono coloro che abbiano accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, nonché i chiamati il cui diritto di accettare non sia stato dichiarato prescritto con sent enza passata in giudic ato, per i quali ricorre un 'ipotesi di litisconsorzio necessario.  ###. 480 cod. civ., infatti, stabilendo il principio che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni, richiam a la causa d i estinzione dei diritti pre vista dall'art. 2 934 cod. civ., disp onendo, quindi, che il chiamato, per il solo fatto della sua inerzia durante quel ### 2021 n. 4643 sez. ### - ud. 25-3-2025 -8- determinato periodo di tempo, perde definitivamente la possibilità di accettare. 
Ciò non toglie, tutt avia, che altro soggetto, interessato al vantaggio prodotto dalla prescrizione e quindi legittimato alla relativa eccezione, possa decidere di non avvalersi di tale causa estintiva del diritto, manifestando - in forma espressa o in modo tacito - l'inequivoca volontà di ri nunciare alla prescrizione già maturata e quindi di considerare come tuttora inte gro ed operante l'altrui diritto ad accettare l'eredità. 
Orbene, l'effetto giuridico d ella rinunzia si risolve, sul p iano processuale, nella perdit a, a carico del rinun ziante, del pote re d i opporre l'eccezione di prescrizione; sul pian o sostanziale, produce quindi una situazion e in cui il diritto colpito dalla prescriz ione, indebolito nella sua tutela dalla possibilità dell'eccezione (dato che la prescrizione non opera ipso iure), riacquista invece il suo vigore, come se il termine di prescrizione non avesse ancora compiuto il suo corso (così Cass. Sez. 2, n. 263 del 15/01 /1996; ### 2, n. 241 1 del 17/03/1999; ### 2, n. 19257 del 2021, non mass.; Sez. 2, n. 18547 del 2022, non mass.). 
La rinuncia alla prescrizione che, a norma dell'art. 2937 terzo comma cod. civ. opera proprio quando il relativo termine è decorso cioè quando la prescrizione è già compiuta, è un negozio unilaterale non recettizio, la cui validità ed efficacia prescinde dalla conoscenza che ne abbia il soggetto intere ssato, essendo necessario soltanto che la volontà del rinunciante risulti in modo inequivocabile (Cass. Sez. 2, 13870 del 15/06/2009). 
In tal senso, la rinun cia può risultare an che soltanto da un comportamento incompatibile con la volont à di opporre la causa estintiva dell'altrui diritto, e, cioè, non altrimenti interpretabile se non ### 2021 n. 4643 sez. ### - ud. 25-3-2025 -9- nel senso di considerare attualmente esistente il diritto medesimo (### 2, n. 263/1996 cit.). 
In particolare , la rinuncia tacita da p arte di un coerede all'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità di altro chiamato rimasto «inerte» è stata ravvisata proprio nel riconoscimento del diritto di que st'ultimo a p artecipare alla divisione dell'ered ità.  (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1228 del 26/02/1982, con indicazione dei precedenti). 
Nella specie, dunque, è accaduto in fatto che lo stesso ### che, nel presente giudizio, instaurato da su o fratello ### nel gennaio 1999, ha propost o e visto accolta la sua e ccezione di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità del padre da parte delle germane, aveva invece e ancor prima, nel 1981, convenuto in divisione i fratelli e, in particolare, proprio le stesse germane, quando il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità del padre era certamente decorso: la notifica alle germane della citazione in giudizio di divisione, in data successiva al compimento del decennio dalla morte del padre, ha implicato allora, nece ssariamente , la rinuncia alla prescrizione del loro diritto ad accettare, ex art. 2937 cod.  1.3. ### d'appello, pur riconoscendo che nella notificazione dell'atto di divisione nel 1981 potesse configurarsi per ### un atto di rinuncia a far valere la prescrizione, ha in realtà considerato quella rinuncia come atto meramente interruttivo e non abdicativo, ritenendo che, successivamente, cioè fino al 1995 e al 2020, quando sarebbero stati posti in e ssere gli atti d i accett azione tacita, fosse «abbondantemente decorso un ulteriore termine decennale» sicché il diritto di accettare risultava comunque prescritto. 
Così decide ndo, la ### d'appello non ha correttament e applicato i principi elaborati da questa ### in materia di rinuncia alla prescrizione. Ric. 2021 n. 4643 sez. ### - ud. 25-3-2025 -10- È stato chiarito, infatti, che una volta maturata la prescrizione, è ipotizzabile non più un atto interruttivo (che presuppon e una prescrizione in corso) e, in conseguenza, il decorso di un nuovo termine decennale, ma soltanto una rinuncia alla prescrizione ormai maturata (Cass. Sez. 2, n. 102 35 del 15/ 07/2002; ### 3, n. 118 82 del 22/05/2007). 
Non rileva che il giudizio del 1981 si sia estinto, perché la rinuncia manifestata dal coered e ### con il suo comportamento processuale - la citazione in divisione delle germane - ha prodotto stabilmente i suoi effetti. 
Sul punto oggetto di censura, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata.  1.3.1. La suesp osta ricostruzione della fattispe cie necessita ancora, tuttavia, di una precisazione sistematica: l'intervenuta rinuncia di un coerede ad e ccepire la prescrizione non corrisponde, evidentemente e per sé sola, all'intervenuta accettazione dell'eredità da parte del chiamato inerte. 
Può accadere, pertanto, che proponga l'eccezione ex art. 480 cod. civ. altro coerede che non abbia già rinunciato ex 2937 cod. civ.: in tale ipotesi, l'eccezione giova a tutti i chiamati all'eredità. 
Sul pun to, infatti, questa ### ha ch iarito che l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità validamente sollevata da uno dei convenuti in divisione è operante ed efficace anche in favore degli altri convenuti, ancorché talu no di essi abbia rinunziato alla prescrizione, poiché il carattere essenzialmente unitario ed inscindibile della situazione soggettiva del chiamato all'eredità implica che il diritto all'accettazione della stessa non possa che estinguersi nei confronti di tutti gli altri chiamati (Cass. Sez. 2, n. 178 del 12/01/1996). 
Ancor prima, poi, deve considerarsi che la semplice delazione, che segue all'ap ertura della successio ne, pur rappresentandone un ### 2021 n. 4643 sez. ### - ud. 25-3-2025 -11- presupposto, non è per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante aditio, oppure per effetto di pro herede gestio, oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ.. 
La prova che vi sia stata in concreto questa accettazione della eredità non è tuttavia impossibile in riferimento al termine di dieci anni di prescrizione del relativo diritto e della forma della sua manifestazione espressa o tacita, perché l'ordinamento consente a chiunque vi abbia interesse, con l'esercizio dell'actio interrogatoria ex art. 481 cod. civ., di acquis ire in qualsiasi mome nto la certezza dell'intervenuta accettazione o non della eredità da parte del chiamato (Cass. Sez. L, n. 2489 del 10/03/1987; ### 2, n. 3696 del 12/03/2003; ### L, 10525 del 30/04/2010).  2. Dall'accoglimento del primo motivo deriva, in logic a conseguenza, l'assorbimento dei restanti motivi concernenti l'omessa valutazione degli atti di accettazione tacita e delle prove raccolte sul punto e, cioè, il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 e n.5 del comma I dell'art 360 cod. proc. civ., con cui i ricorrenti hanno sostenuto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 476 e 477 cod.  civ. per avere la ### d'appello erroneamente dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare gli atti di accettazione tacita, «quanto meno» l'atto di disp osizione del patrimonio ereditario compiuto da ### consistito nella vendita (risalente al 1995) al germano ### e al coniuge ### di quanto ricevuto dal de cuius per testamento, nonché il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art 360 cod. proc. civ., con cui i ricorrenti hanno sostenuto la violazione e la falsa applicazione dell'art 115 cod. proc. civ., per avere la ### d'appello erroneamente ritenuto decorso il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità, in difetto di prova da parte dell'appellante ### del fatto ### 2021 n. 4643 sez. ### - ud. 25-3-2025 -12- estintivo e, comunque, omettendo di motivare sul punto, nonché infine del quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno sostenuto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2730, 2733 e 2697 cod. civ., per avere la ### d'appello omesso di considerare che le dichiarazioni rese da ### in sede d i interro gatorio for male, volte ad evidenziare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte delle sorelle per avere le stesse contribu ito alla gestione della massa ereditaria, costituivano comunque, quanto meno per le germane ### e ### confessioni di fatti a sé sfavorevoli, perché comportanti come risultato la riduzione dei beni ereditari allo stesso spettanti.  3. Il ricorso è perciò accolto limitatamen te al primo motivo, assorbiti i restanti e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla ### d'appello di Napoli in diversa composizione perché provveda alla trattazione della domanda di divisione in applicazione dei principi esposti ai punti precedenti. 
Decidendo in rinvio, la ### d'appello statuirà anche sulle spese di legittimità.  P.Q.M.  ### accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla ### d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. 
Così deciso in ### nella came ra di consig lio della seconda 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Papa Patrizia

M
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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 3463/2025 del 27-11-2025

... affermati, hanno prodotto:  il verbale di deposito e pubblicazione del testamento datato 8 maggio 2001, con cui i loro genitori ### e ### deceduti rispettivamente in data ### e 08.02.2020, hanno lasciato in eredità, ai figli ### e ### (odierni attori), la proprietà dell'immobile sito in ### alla via ### n. 3 e, al figlio ### (padre dell'odierno convenuto ###, la proprietà della relativa area solare; testamento che è stato convalidato ex art. 590 c.c. dagli eredi in data ### per atto pubblico a rogito del notaio Dott.ssa ###  l'atto di acquisto, datato 1 febbraio 1961, del terreno sul quale è stato successivamente edificato l'immobile per cui è causa;  le autorizzazioni rilasciate dal comune di ### per l'edificazione del fabbricato sul suddetto terreno;  le visure catastali aggiornate e la visura storica della p.lla 507, sub 4, fg. 197;  le trascrizioni delle accettazioni, da parte di entrambi gli attori, delle eredità dei genitori. Com'è dato vedere, gli attori, attraverso i titoli prodotti, sono riusciti a provare il possesso dell'immobile per oltre un ventennio a partire dalla data della domanda. In altri termini hanno dimostrato di aver posseduto l'immobile per un (leggi tutto)...

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Tribunale di Lecce REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5296 dell'anno 2024 del ### degli ### civili contenziosi vertente tra ### (C.F. ###) e #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: ### parte attrice contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: ### parte convenuta ### azione di rivendicazione ### all'udienza del 25.11.2025, le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO ### e ### affermandosi proprietari dell'immobile sito in ### alla via ### n. 3, piano terra (distinto in ### del Comune di #### 196, particella 507, Sub 4, ####, ### 5, ### 6 vani, ### 92, ### scoperte 82 mq), hanno agito in rivendica nei confronti dell'occupante ### Con l'atto introduttivo del giudizio, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare in capo agli attori la comproprietà, per la quota di ½ ciascuno, Tribunale di ### dell'immobile posto in ### alla via ### n. 3, piano terra, in ### di detto Comune al foglio 196, particella 507, sub 4, zona censuaria 1^, categoria ###, classe 5^, consistenza vani 6, superficie totale mq 92 (escluse aree scoperte mq 82), rendita catastale euro 526,79; - accertare e dichiarare che il convenuto occupa il detto immobile senza disporre di alcun titolo giustificativo; - per l'effetto, ordinare/condannare il convenuto, ai sensi dell'art. 948 cc, all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa; - con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.”. 
Costituitosi in giudizio, ### ha contestato la fondatezza degli assunti di parte attrice, rassegnando le seguenti conclusioni: “dare atto che l'odierno convenuto, sia in possesso di un titolo idoneo che gli consente di abitare legittimamente l'immobile sito in ### alla via ### n. 3 che da sempre costituisce per il sig. ### la sua casa famigliare sin da quando nel lontano 1980 i suoi nonni paterni decisero di chiederne l'affidamento al Tribunale per i minorenni di ### II. sempre in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata nell'an;”. 
La domanda proposta è meritevole di accoglimento.  ### di rivendicazione è un mezzo di tutela che l'ordinamento offre al proprietario per ottenere la restituzione del proprio bene.  ### che agisce in rivendica è gravato dalla c.d. probatio diabolica ed è quindi tenuto a provare il proprio diritto risalendo, anche attraverso i titoli dei precedenti danti causa, ad un acquisto a titolo originario, ovvero a provare (in caso di contestazione del possesso) di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario al maturare dell'usucapione (in caso di mancata contestazione del possesso, ai fini della prova, è quindi sufficiente analizzare il titolo dell'attore e quelli antecedenti fino a superare il ventennio andando a ritroso dal momento della domanda1).  1 “Peraltro, anche senza tener conto dell'attenuazione dell'onere probatorio, deve osservarsi come la c.d. probatio diabolica consista nella prova di un acquisto a titolo originario, ovvero di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e, cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo che copra un ventennio, termine di compimento dell'usucapione. Infatti, è anche sufficiente che l'attore in rivendicazione dimostri che fra lui ed i suoi danti causa il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo. 
Come ripetutamente affermato da questa Corte: Nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione. Se poi anche il possesso è contestato dal convenuto, l'attore non può limitarsi a dimostrare che il titolo o i titoli (tra i quali, per la Tribunale di ### particolare, la giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che: “l'azione di rivendicazione, al pari di quella di accertamento della proprietà, esercitata da chi non è nel possesso del bene, in quanto diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene (vedi Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; si veda anche Cass. n. 1481/1973), diverga, sotto il profilo probatorio, dall'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, che tende non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; Cass., Sez. 2, 29/3/1976, n. 1122; Cass., Sez. 2, 5/5/1973, n. 1182; Cass., Sez. 2, 9/10/1972, n. 2957). 
Mentre in quest'ultimo caso l'attore è, infatti, soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621), con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod.  e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio (in questi termini Cass., Sez. 2, 7/4/1987, n. 3340), è imposto, viceversa, all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit.; Cass., Sez. 2, 19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940; Cass. n. 1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2, 13/8/1985, n. 4430; Cass., Sez. 2, 2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2, 13/3/1972, n. 732).  ### di tale rigoroso onere probatorio può avvenire con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, ma anche mediante un consulente tecnico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine tecnica) o mediante le risultanze dei registri catastali, le quali, pur non valendo a dimostrare con precisione la proprietà di un immobile, sono tuttavia utilizzabili sua natura dichiarativa, non può annoverarsi la divisione, salvo che si provi il titolo d'acquisto della comunione) risalgono ad un ventennio, ma deve provare che egli o i suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile, salva la presunzione "iuris tantum" di possesso intermedio, senza che il rigore di siffatto onere probatorio sia attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione di usucapione da parte del convenuto, quando queste non siano formulate in modo da comportare il riconoscimento della pregressa titolarità del diritto da parte dell'attore o dei suoi "danti causa" ( Cassazione civile sez. II - 31/12/2024, n. ###).  Tribunale di ### dal giudice di merito come indizi suscettibili di convincimento, se presi in considerazione con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa (Cass., Sez. 2, 14/4/1976, n. 1314; vedi anche Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit., Cass., 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2, 24/6/1971, n. 2000).”2. 
Tanto premesso, nel caso di specie, gli attori, a riprova dei diritti affermati, hanno prodotto:  il verbale di deposito e pubblicazione del testamento datato 8 maggio 2001, con cui i loro genitori ### e ### deceduti rispettivamente in data ### e 08.02.2020, hanno lasciato in eredità, ai figli ### e ### (odierni attori), la proprietà dell'immobile sito in ### alla via ### n. 3 e, al figlio ### (padre dell'odierno convenuto ###, la proprietà della relativa area solare; testamento che è stato convalidato ex art. 590 c.c. dagli eredi in data ### per atto pubblico a rogito del notaio Dott.ssa ###  l'atto di acquisto, datato 1 febbraio 1961, del terreno sul quale è stato successivamente edificato l'immobile per cui è causa;  le autorizzazioni rilasciate dal comune di ### per l'edificazione del fabbricato sul suddetto terreno;  le visure catastali aggiornate e la visura storica della p.lla 507, sub 4, fg.  197;  le trascrizioni delle accettazioni, da parte di entrambi gli attori, delle eredità dei genitori. 
Com'è dato vedere, gli attori, attraverso i titoli prodotti, sono riusciti a provare il possesso dell'immobile per oltre un ventennio a partire dalla data della domanda. In altri termini hanno dimostrato di aver posseduto l'immobile per un tempo sufficiente ad usucapirlo, così assolvendo al proprio onere probatorio. 
Del resto va osservato che il convenuto non ha contestato il possesso degli attori, né ha proposto domande o eccezioni riconvenzionali di usucapione, essendosi limitato, senza peraltro mettere in dubbio l'originaria proprietà del bene in capo ai suoi nonni, a dedurre di avervi vissuto sin dalla nascita per via del suo affidamento ai nonni paterni. 
Ne discende che il convenuto non vanta alcun titolo idoneo a legittimare l'occupazione dell'immobile ed è pertanto tenuto al rilascio dello stesso in 2 Cfr. Cass. 4537/2025.  Tribunale di ### favore degli attori. 
Le spese del presente giudizio, liquidate ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 ex art.  15 c.p.c. (valore della rendita catastale moltiplicato per 200), seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta (mediante l'applicazione dei parametri minimi, in ragione della prossimità del valore della causa allo scaglione inferiore, e con l'esclusione di quelli relativi alla fase istruttoria, in quanto di fatto mancante).  P.Q.M.  Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando: i accerta che ### e ### sono comproprietari dell'immobile sito in ### alla via ### n. 3, identificato al ### di detto Comune al foglio. 196, p.lla 507, sub 4 e, per l'effetto, ordina al convenuto l'immediato rilascio del bene; i condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in € 4.217,00, oltre iva, cpa e spese generali. 
Così deciso in ### in data ### . 
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.  ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44

causa n. 5296/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Daniele Gallucci

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10679/2025 del 19-11-2025

... reale nuovo; - Nel caso di specie, dalla lettura del testamento olografo (che non risulta impugnato e quindi perfettamente valido e vincolante), emerge come il ### abbia costituito in favore della parte attrice un legato obbligatorio sui beni immobiliari posseduti in vita con efficacia di vitalizio, ovvero fino al termine della vita, della ### - Ciò risulta costituito sui seguenti beni: a) ### sito in ####, in ### di ### n. 190, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 1; b) ### sito in ####, in ### di ### n. 192, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 2; c) ### sito in ####, in ### di ### n. 196, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 4; d) ### sito in ####, in ### di ### n. 200, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano 1, foglio 32, particella 87, subalterno 5; e) ### con fabbricato sito in ####, al ### n. 127, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 22; - Tale diritto opera in favore della parte attrice dal momento della pubblicazione del testamento olografo e ciò da solo costituisce l'allegazione probatoria (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA Tribunale di ###.G. 12119/2023 In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli, ###, in persona del Giudice Dott. ### in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente #### nata il ### a Craiova, residente ###/B, C.F.: ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo ### - ### rappresentata e difesa dall'avv. ### attore E ### nata a #### il ###, C.F. ###, residente in #### al ### 127, rappresentata e difesa, dall'avv. ### con studio in #### alla ### 84 #### nata il ### a Napoli, C.F. ###, residente in ### - ### (### a #### E ### nata il ### a Napoli, C.F. ###, residente in ### alla ### 45 ### usufrutto ###'attore ha depositato atto di citazione ritualmente deducendo quanto segue: 1. il sig. ### era proprietario degli immobili di seguito elencati: a) Immobile sito in ####, in ### di ### n. 190, riportato al N.C.E.U.  di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 1; b) ### sito in ####, in ### di ### n. 192, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 2; c) ### sito in ####, in ### di ### n. 196, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 4; d) ### sito in ####, in ### di ### n. 200, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano 1, foglio 32, particella 87, subalterno 5; e) ### con fabbricato sito in ####, al ### 127, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 22; 2. ### nato il ### a ####, è deceduto in data ### a seguito di una grave neoplasia polmonare; 3. ### è stato sposato con la sig.ra ### sino all'anno 2011, quanto i coniugi si sono separati con provvedimento del Tribunale di Napoli, omologato in data ###; nascevano, dalla suddetta unione, le due figlie: ### nata il ### a Napoli, e ### nata il ### a Napoli; 4. ### sin dall'anno 2011, ha convissuto more uxorio con la sig.ra ### presso la sua residenza in #### alla ### n. 82/B, la quale gli è stata vicina e lo ha accudito moralmente e materialmente durante tutto il periodo della malattia che lo ha condotto alla morte; 5. ### in data ###, redigeva testamento olografo nel quale dichiarava testualmente “### inoltre che dal 2011 il sottoscritto convive con La sig.ra ### come coppia di fatto ed è stata tale compagna a prendersi cura di me sia in termini di assistenza che economici, in quanto o per motivi di studio o di lavoro le mie due figlie non hanno potuto sostenermi in quanto residenti fuori sede. Dal mese di luglio di quest'anno sono stato affetto da neoplasia polmonare e per tale motivo ho ripreso quanto iniziato con la separazione del 2011 e perfezionare il divorzio per consentirci di convogliare a nozze con la mia nuova compagna la quale per poter sostenermi nella malattia ha man mano ridotto il suo lavoro da libera professionista fisioterapista fino ad annullarlo data la gravità dello stato di salute del sottoscritto. 
Per tutto quanto detto e nel caso di mia prematura dipartita intendo lasciare, come lascio, alla sig.ra ### mia nuova ### rientrando pienamente nell'ambito della mia ### l'usufrutto su tutte le mie proprietà così come elencate in premessa”; 6. il suddetto testamento olografo, in data ###, veniva pubblicato per atto della dr.ssa #### in ### iscritto presso il ### del ### di ####, con numero di ### n. 2591 e registrato in ### in data ### al n. 13966 7. il testamento olografo pubblicato, in data ###, non è mai stato impugnato ed ha piena validità ed efficacia; 8. ### a mezzo dello scrivente avvocato, inviava raccomandata a.r. alla sig.ra ### e pec alla sig.ra ### con cui le diffidava dal disporre degli immobili elencati nel testamento olografo, atteso il suo diritto di usufrutto, e le invitava a consentire un sopralluogo ed a consegnare le chiavi degli immobili; altresì, la invitava a rilasciare, entro 15 giorni, l'immobile sito in #### al ### n. 127, occupato dalla ### 9. l'avv. ### del foro di Napoli, riscontrava la suddetta missiva, impugnandone e contestandone il contenuto; 10. che tutti gli immobili sopra elencati ed oggetti dell'usufrutto sono nel materiale possesso della sig.ra ### e delle figlie ### e ### tutte eredi del de cuius ### 11. l'istante attivava la regolare procedura di negoziazione assistita prevista dagli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014, e la procedura si concludeva con esito negativo.
La convenuta ### si è costituita in giudizio il ###, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda. 
In data ### Il Giudice disponeva il deposito di note scritte in sostituzione udienza fissato al 18.11.2025. Le note venivano depositate il ### ed il ###. 
La causa è stata trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta da ritenersi sufficiente per addivenire ad una decisione, rileva quanto segue: - la domanda attorea deve essere accolta, poichè deve riconoscersi la liceità dell'operato del defunto ### e di quanto da egli disposto quale volontà testamentaria; - Il legato di usufrutto è un atto di disposizione mortis causa attraverso il quale il testatore costituisce a favore del legatario il diritto (vitalizio o a termine) di godere della cosa altrui, nel rispetto della sua destinazione economica (art. 981, comma 1, c.c.); - Il legatario acquista quindi l'usufrutto iure successionis, senza tuttavia subentrare a titolo universale nelle attività e passività del defunto: il diritto di usufrutto può infatti essere volontariamente costituito, oltre che per contratto, anche mediante testamento; si tratta infatti di un legato reale costitutivo, determinante, cioè, la costituzione di un diritto reale nuovo; - Nel caso di specie, dalla lettura del testamento olografo (che non risulta impugnato e quindi perfettamente valido e vincolante), emerge come il ### abbia costituito in favore della parte attrice un legato obbligatorio sui beni immobiliari posseduti in vita con efficacia di vitalizio, ovvero fino al termine della vita, della ### - Ciò risulta costituito sui seguenti beni: a) ### sito in ####, in ### di ### n. 190, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 1; b) ### sito in ####, in ### di ### n. 192, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 2; c) ### sito in ####, in ### di ### n. 196, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 4; d) ### sito in ####, in ### di ### n. 200, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano 1, foglio 32, particella 87, subalterno 5; e) ### con fabbricato sito in ####, al ### n. 127, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 22; - Tale diritto opera in favore della parte attrice dal momento della pubblicazione del testamento olografo e ciò da solo costituisce l'allegazione probatoria necessaria per far valere quanto disposto dal de cujus; circa la titolarità degli immobili de quibus, la documentazione agli atti, le certificazioni e visure catastali depositate non consentono di dubitare circa la proprietà degli immobili succitati; del resto, ciò non viene posto in discussione neppure dalla parte convenuta; - Non corrisponde al vero che la parte attrice non abbia attivata la procedura di negoziazione assistita che si svolgeva con verbale negativo; - Le doglianze della convenuta (unica costituita risulta la ex coniuge ### mentre le due figlie non risultano essere costituite) non possono essere accolte, limitandosi ad affermare (oltre la citata mancanza di prova circa la proprietà dei beni) che sussisterebbe anche un diritto di abitazione della casa adibita ad uso familiare in favore del coniuge superstite anche in caso di separazione; - Nel caso di specie, non vi è dubbio che ### e ### siano separati dal lontano 2011 e che, senza voler entrare nel merito del principio di diritto testé enunciato, questo è comunque del tutto superato dalle volontà testamentarie del ### la cui validità non può essere messa in discussione, anche considerato che questo non risulta in alcun modo impugnato; - Risulta inequivoca la volontà testamentaria di lascito dell'usufrutto sui beni immobili indicati in favore della parte attrice fino alla morte della stessa; gli eredi conservano la nuda proprietà di tali beni; la nuda proprietà si espanderà alla piena proprietà al momento del decesso della parte attrice.  - Le spese processuali liquidate ex art. 55/2014 seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, ###, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nata il ### a Craiova, residente ###/B , così provvede: 1. ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara il diritto di usufrutto di ### sui seguenti immobili: a) ### sito in ####, in ### di ### n. 190, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 1; b) ### sito in ####, in ### di ### n. 192, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 2; c) ### sito in ####, in ### di ### n. 196, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 4; d) ### sito in ####, in ### di ### 200, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano 1, foglio 32, particella 87, subalterno5; e) ### con fabbricato sito in ####, al ### n. 127, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 22, così come da testamento olografo pubblicato in data ### e non impugnato; 2. ORDINA a #### e ### eredi del de cuius ### l'immediato rilascio dei seguenti immobili: a) ### sito in ####, in ### di ### n. 190, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 1; b) ### sito in ####, in ### di ### n. 192, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 2; c) ### sito in ####, in ### di ### n. 196, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 4; d) ### sito in ####, in ### di ### 200, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano 1, foglio 32, particella 87, subalterno5; e) ### con fabbricato sito in ####, al ### n. 127, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 22.  3. ### al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e ### come per legge. 
Così deciso in Napoli, il ###.  

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 12119/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Monti Mirko

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Tribunale di Trani, Sentenza n. 438/2025 del 23-04-2025

... successione testamentaria della moglie ### (verbale di pubblicazione testamento olografo a rogito del notaio ### di ### in data ####. 306, ###. 172, registrato all'### del Registro in ### il ### al n. 627 del volume 9990), dichiarava che dalle ispezioni ipotecarie non risultava trascritta l'accett azione d'eredità relativa alla successione ai sensi dell'art. 2648 c.c., e conseguentemente, non era stata osservata la continuità delle trascrizioni previste dall'art. 2650 c.c. Dunque, in sede di preliminare si obbligava a procedere, fino al m oment o dell'att o notarile, alla dichiarazione di accettazione di eredità con spese a suo carico; - le parti si impegnavano a stipulare l'atto di compravendita definitivo entro il 31 dicembre 2021, e comunque dopo la dimost razione dell'avven uto frazionamento a norma di legge, non ché la cancellazione dell'ipoteca volontaria; - il prezzo del preliminare di compravendita veniva stabilito in euro 125.000,00 da pagare al rogito notarile, a cui doveva essere sottratta la somma versata al momento della stipulazione del preliminare, a titolo di caparra confirmatoria, pari ad euro 10.000,00; - in sede di stipula del preliminare le parti convenivano, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.  ### nale, nella person a del Giudice dott.ssa ### all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 3378/2022 promossa da: ### (###), rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. ### presso il cui studio in ### alla via ### dei ### n. 62 è elettivamente domiciliata ### contro ### (###), rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. ### presso il cui studio in ### alla via ### n. 14 è elettivamente domiciliato ### parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato l'11 luglio 2022 ### conveniva in giudizio ### premettendo che: -in data 10 ottobre 2019 stipulava con ### un contratto preliminare rogato innanzi al ### di ### con il quale egli si impegnava e prometteva di venderle la piena proprietà della porzione immobiliare sita nel Comune di ### con accesso dalla strada vicinale ### n. 35, così individuata: porzione immobiliare formata da piano terra, composta da due vani e lavanderia e da primo piano composto da quattro vani e balcone, da distaccarsi dalla maggiore consistenza del fabbricato formato da piano seminterrato, piano terra, primo e secondo piano, compreso dell'antistante pertinenziale giardino di esclusiva proprietà e un posto macchina ad uso box della consistenza di mq. 20 circa e senza, nel piano seminterrato distinto con il n. 2, distinto in catasto urbano al fg. 40, p.lla 344, categoria A/7; - nel contratto preliminare la parte promittente venditrice dichiarava che: a) l'immobile oggetto del contratto era immune da vizi di cui all'art. 1490 c.c.; b) l'intero fabbricato era stato costruito in forza della concessione edilizia 26/93 rilasciata dal Comune di ### in data 19 marzo 1993, seguita da autorizzazione di abitabilità e agibilità rilasciata in data 3 aprile 1995, pratica n. 9/95; c) dalla stipula del preliminare non erano state eseguite variazioni essenziali tali da richiedere licenze edilizie, concessioni ad edificare o in sanatoria e/o D.I.A., S.C.I.A. e C.I.L.A; d) si obbligava a consegnare alla parte acquirente, prima della stipula del rogito notarile, l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.); e) quanto promesso in vendita era libero da qualsiasi ipoteca, trascrizione pregiudizievole ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta, in favore dell'Avv. ### ai nn. 21303/2385, per un debito di euro 40.405,70, di cui obbligava a provvedere a propria cura e spese al relativo annotamento di cancellazione prima della stipula del rogito notarile; f) avrebbe provvedu to a sua cura e spese al frazionam ento dell'intero fabbricato con distacco dalla parte contornata in giallo dalla maggiore consistenza, e che a suo carico sarebbero state le relative spese per il suddetto frazionamento, lasciando indenne la parte promissaria acquirente da ogni responsabilità al riguardo; - la parte promittente venditrice, avendo ereditato l'immobile per successione testamentaria della moglie ### (verbale di pubblicazione testamento olografo a rogito del notaio ### di ### in data ####. 306, ###. 172, registrato all'### del Registro in ### il ### al n. 627 del volume 9990), dichiarava che dalle ispezioni ipotecarie non risultava trascritta l'accett azione d'eredità relativa alla successione ai sensi dell'art. 2648 c.c., e conseguentemente, non era stata osservata la continuità delle trascrizioni previste dall'art. 2650 c.c. Dunque, in sede di preliminare si obbligava a procedere, fino al m oment o dell'att o notarile, alla dichiarazione di accettazione di eredità con spese a suo carico; - le parti si impegnavano a stipulare l'atto di compravendita definitivo entro il 31 dicembre 2021, e comunque dopo la dimost razione dell'avven uto frazionamento a norma di legge, non ché la cancellazione dell'ipoteca volontaria; - il prezzo del preliminare di compravendita veniva stabilito in euro 125.000,00 da pagare al rogito notarile, a cui doveva essere sottratta la somma versata al momento della stipulazione del preliminare, a titolo di caparra confirmatoria, pari ad euro 10.000,00; - in sede di stipula del preliminare le parti convenivano, altresì, una penale pari all'importo della caparra confirmatoria a titolo di risarcimento danni a carico della parte inadempiente, facendo salva la facoltà della parte adempiente di rifiutarla e chiedere l'esecuzione in forma specifica del contratto e maggiori danni; - decorsi infruttuosamente tre anni senza che si addivenisse alla stipula del contratto definitivo, in data 7 gennaio 2022 ### con racc. a.r.  costituiva in mora ### poiché quest'ultimo aveva omesso - pur incassando l'intero prezzo della compravendita - di depositare, per tempo, presso lo studio notarile rogante, i seguenti documenti: a) la copia della documentazione attestante la agibilità e la abitabilità dell'immobile; b) la copia dell'atto di accettazione dell'eredità della de cuius con la certificazion e autentica della cancellazione dell'ipoteca esistente; c) la integrale produzione documentale tecnica ed amministrativa attestante l'intervenuto frazionamento della proprietà, con il distacco di quanto frazionato; - l'inadempimento del ### comportava la mancata stipula del definitivo per la data prevista del 31 dicembre 2021; - invero, alla data del 26 gennaio 2022 il ### ancora non aveva assolto agli obblighi su di lui gravanti, omett endo di fornire al notaio i documenti occorrenti per la stipula; - il 15 maggio 2022 il ### inform ava la parte acqu irente della sua intenzione di vendere ad altri il medesimo immobile oggetto del preliminare. 
Concludeva, quindi, chiedendo, in primo luogo, l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre il definitivo ai sensi dell'art. 2932 c.c.; in subordine - accertata e dichiarato il grave inadem pimento del venditore - di con dannare quest'ultimo, per effetto del recesso ex art. 1385 c.c., a rimborsare la somma di 125.000,00, unitamente alla condanna del pagamento della somma di euro 20.000,00; in estremo subordine, la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., e per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata stipulazione del definitivo, pari ad euro 41.650,00. 
In via istruttoria, chiedeva ammettersi interrogatorio formale di ### Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 giugno 2023 si costituiva in giudizio ### il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva che: -la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. era inammissibile per due ordini di motivi: a) la ### in via stragiudiziale ed anteriore, aveva accettato di sciogliere consensualmente il contratto, dichiarando la sua disponibilità ad ottenere in restituzione quanto versato, aumentato della penale di euro 10.000,00, prevista in contratto; b) non aveva versato l'intero prezzo pattuito, ma solo euro 92.000; - nella porzione di fabbricato in vendita, era stata realizzata una scala in legno in vista del “frazionamento di fatto” dell'ampia villa in tre autonomi appartamenti; - il giorn o 27 gennaio 2023 gli è st ata notificata ordinanza di ingiu nzione di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi; - la predetta circostanza avrebbe comunque impedito l'emissione della sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c.; - la domanda - avanzata in via subordinata - di recesso dal contratto ai sensi dell'art.  1385 c. c., era già stata proposta, in via st ragiudiziale, con la disponibilità alla restituzione delle somme versate, il cui prospetto non era stato mai fornito dall'attrice; - dunque, non si opponeva all'accoglimento della pronuncia di scioglimento del contratto per recesso, con restituzione delle somme versate, aumentata della penale di euro 10.000,00 pattiziamente concordata; - aggiungeva, altresì (si confronti, la pagina 4) che “all'atto della sottoscrizione del contratto la sig.ra ### consegnava un assegno di € 10. 000,00 a titolo di caparra confirm atoria, che sarebbe stata scomputata dal saldo in occasione del trasferimento della proprietà. Ma non solo. Si ribadisce, quanto ai residui € 92.000,00, che gli stessi siano stati tutti realmente versati al convenuto in esecuzione del preliminare in oggetto. Per poter avanzare la richiesta di emissione della sentenza traslativa della proprietà la sig. ra ### dovrebbe , pertanto, allo stato, preliminarmente offrire il pagamento del saldo mai riscosso dal ### offerta non effettuata”; - l'attrice era già a conoscenza della circostanza per cui fosse stato conferito ad un'agenzia immobiliare l'incarico di reperire altro acquirente per la villa, giacché in più occasioni si era fatta richiesta di consentire l'accesso all'appartamento; - l'ulteriore richiesta di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. era inammissibile, stante l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c.; - anche l'istanza ex art. 186bis-ter c.p.c. non poteva trovare accoglimento, essendo stato contestato l'importo di cui si chiedeva la restituzione per effetto del recesso. 
Con ordinanza del 27 gennaio 2024 il Giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la quale, tuttavia, veniva accettata dalla sola parte attrice, e non dalla part e convenuta che, invece, subordinava all'accettazione della proposta l'accoglimento di altre domande mai propost e in corso di causa e, dunque, inammissibili. 
La causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3 aprile 2025, la cui trattazione veniva disposta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. 
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento. 
La domanda è fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione. 
Nel caso di inadempimento di un contratto preliminare il contraente adempiente ha due possibili rimedi: può agire, ai sensi dell'art. 2932 c.c., al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, ovvero può chiedere la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
La scelta tra i due rimedi è condizionata dalla pattuizione della caparra confirmatoria, in funzione di conferma del contratto, di anticipo parziale della prestazione, con la conseguenza che chi la percepisce fa affidamento sul buon esito dell'acquisto da parte del compratore; il compratore da par suo, corrispondendola, è sicuro di tutelarsi nei confronti di un eventu ale inadem pimento o illegittimo recesso del venditore, legittimando, in caso di inadempimento, il primo, a trattenere la caparra a lui già versata, e al secondo, di richiederne il doppio, a titolo di risarcimento del danno, per aver violato i doveri di lealtà e correttezza nella esecuzione del contratto. Quindi, la caparra confirmatoria rappresenta la predeterminazione del danno patito dalla parte non inadempiente, con l'ulteriore vantaggio per la stessa di non dover fornire la prova dell'entità del vulnus patito perché già preventivamente quantificato e stabilito (art.  1385 co. 2 c.c.). 
Ciò posto, deve evidenziarsi il disinteresse, ancorché sopravvenuto, alla prosecuzione della domanda ex art. 2932 c.c., avanzata in prim'ordine dalla parte attrice. 
Invero, la stessa, menziona la richiesta di esecuzione ai sensi dell'art. 2932 c.c. solo nell'atto introduttivo, per poi abbandonarla nei successivi scritti difensivi, stante la espressa volontà - peraltro già manifestata nella pec del 28 aprile 2024 - di risolvere il contratto.  ###, anche nelle note conclusive, la parte attrice ha limitato le sue richieste al recesso disciplinato dall'art. 1385 Tuttavia, secondo una giurisprudenza cui si intende dare continuità, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequ ivoca di insistere sulla doman da pretermessa (Cass. Civ., 15860/2014; Cass. Civ., n. 17875/2015; Cass. Civ., n. 17582/2017; Cass. Civ., 1785/2018). 
Ebbene, nel caso in esame, si ritiene che la condotta della parte attrice, considerata nella sua complessità, possa condurre ad un giudizio di verosimiglianza in ordine alla rinuncia tacita alla domanda, essendovi incompatibilità assoluta tra il comportamento serbato e la volontà di proseguire nella domanda proposta (Tribunale, ### 50/2023). 
Inoltre, dalla mera connessione o collegamento della domanda non riproposta con quelle espressam ente coltivata non può desu mersi la volontà inequivocabile dell'attrice di insistere su quella ex art. 2932 c.c., considerato anche il rapporto di alternatività e incompatibilità tra le azioni proposte. 
Ad ogn i buon cont o, la domanda avanzata ai sensi dell'art. 2932 c.c. sarebbe, comunque, da considerarsi inammissibile, in ragion e della presen za di vizi sull'immobile in questione, costituiti da irregolarità edilizie ed urbanistiche. 
Invero, la stessa parte convenuta nei propri scritti difensivi ha rappresentato di essere stata destinataria in data 27 gennaio 2023, (dunque successivamente alla stipula del preliminare), di ordinanza di ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate in assenza del permesso di costruire sull'immobile oggetto del preliminare. 
Nello specifico, erano state rilevate n. 2 bucature nel solaio delle dimensioni di 1,22 m x 1,22 m, e l'inserimento di n. 2 scale di legno, le quali determinavano, di fatto, un frazionamento dell'immobile in tre distinte unità abitative, operato senza titolo. 
Le predette opere, stante la loro consistenza, dovevano essere considerate come interventi di nuova costruzione, riconducibili alla definizione di cui all'art. 3 lett. e) del D.p.r. n. 380/2001, in quanto costituenti inconfutabilmente nuovi organismi edili, caratterizzati da un proprio impatto volumetrico e, dunque, idonei a determinare una trasformazione permanente urbanistico-edilizia ed ambientale del bene.
Ebbene, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, non può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., non solo allorché l'immobile sia stato costruito senza licenza o concessione edilizia (e manchi la prescritta documentazione alternativa: concessione in sanatoria o domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione), ma anche quando l'immobile sia caratterizzato da totale difformità dalla concessione (e manchi la sanatoria) (Cass. Civ., n. 8081/2014). 
Dunque, il vizio derivante da tali opere va ben oltre la soglia della parziale difformità rispetto alla originaria concessione, e dunque preclude, in astratto, la possibilità di addivenire ad una pronuncia ex art. 2932 La parte attrice ha anche proposto, in via subordinata, la domanda di recesso ex art.  1358 c.c. - a cui la parte convenuta non si è opposta - con conseguente condanna del #### della somma di euro 125.000,00, nonché di euro 20.000,00 quale importo pari al doppio della caparra negoziata. 
È noto che il recesso ex art. 1385 c.c. rappresenta una particolare figura di risoluzione per inadempimento, di natura legale che, pertanto, non va ricondotta all'ipotesi convenzionale di cui agli artt. 1373 e 1386 c.c., bensì all'istituto disciplinato dagli artt.  1453 c.c., con il quale ha affinità sostanziale e teleologica, postulando i medesimi presupposti dell'istituto generale, e l'effetto risolutivo ad esso sotteso non è subordinato né all'esistenza di un termine essenziale, né all'intimazione di una diffida ad adempiere (Cass. Civ., n. 1972/2019).  ### dottrina e giurisprudenza unanimi, il recesso di cui all'art. 1385 co. 2 c.c. è attivabile senza dover proporre azione giudiziale o intimare la diffida (sul punto, Civ., n. 11784/2012 secon do cui: “il recesso ex art. 1385 c.c. costituisce uno strumento speciale di risoluzione del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria quale determinazione convenzionale del danno risarcibile”), da ciò discendendo che di fronte all'inadempimento della controparte, il contraente non inadempiente può ottenere lo scioglimento del rapporto contrattuale per effetto di una mera comunicazione fatta pervenire all'altra parte, con la chiara espressione della volontà di avvalersi del diritto di recesso in questione, che ben può essere contenuta - come avvenuto nel caso di specie - in un atto di citazione (Tribunale, ### 3249/2019). 
Va, infatti, sottolineato come la richiesta - avanzata dalla ### - di condanna al versamento del doppio della caparra ex art.1385 c.c. contenga implicitamente la richiesta di declaratoria di legittimità del recesso (Cass. Civ., n.2032/1994). 
Ai fini dell'utile esperimento dell'azione ex art. 1385 c.c. occorre, pertanto, verificare in primo luogo, se il contratto preveda effettivamente il pagamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria e se si possa ritenere coerente rispetto alle previsioni negoziali globalmente disposte, all'intenzione delle parti e alla funzione dell'istituto disciplinato dall'art. 1385 c.c., l'attribuzione di caparra confirmatoria all'importo di euro 10.000. 
Ebbene, nel contratto è espressamente previsto che “a titolo di caparra confirmatoria viene pattuita una somma di euro 10.000,00, oggi versata…”. 
Tale clausola riveste carattere bilaterale (dunque, prevista a favore di entrambi i contraenti) ed è stata approvata specificamente, anche ai sensi dell'art. 1341 co. 2 Dunque, la consegna di una caparra confirmatoria implica, nel caso in esame, il diritto di recesso esercitabile dalla parte non inadempiente al verificarsi dell'inadempimento dell'altro contraente. 
Occorre, altresì, verificare l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1385 c.c. e l'assolvimento degli oneri probatori previsti dall'art. 2697 co. 1 c.c. in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi necessari per l'accoglimento della domanda azionata.
Il creditore che agisce in giudizio, per la risoluzione (e dunque anche per il recesso), deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001). 
Nel caso in esame, parte attrice ha correttamente adempiuto all'onere probatorio su di sé gravan te, mediante la produzione in giudizio del contratto preliminare di compravendita stipulato il 10 ottobre 2019 nonché del pagamento della caparra confirmatoria pari ad euro 10.000,00 (che si evince dalla lettura stessa del preliminare). 
Inoltre, dalla pec inoltrata il 28 aprile 2022, emerge chiaramente la volontà della ### di risolvere il contratto, previa restituzione dell'importo di euro 135.000,00 da parte del ### Sul punto, è bene precisare che non preclude l'azione di accertamento di legittimo esercizio del recesso ex art. 1385 c.c. la dichiarazione stragiudiziale con cui si ritiene il contratto risolto per inadempimento e con cui si esige la restituzione del prezzo e il risarcimento, ben potendo la parte scegliere di far valere in giudizio il diritto di recesso e di ritenzion e della caparra anche se in precedenza abbia stragiudizialm ente prospettato la volontà di risolvere il contratto (Tribunale, ### n. 2994/2021). 
Ciò posto, la disciplina dettata dall'art. 1385, 2° co. c.c. in tema di recesso per inadempimento, nell'ipotesi in cui sia stata versata una caparra confirmatoria, non deroga affat to alla disciplina generale della risoluzione per inadem piment o, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e non di scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente, poiché esso viene esercitato come reazione contro chi violi quel contratto. 
In questo senso, nell'indagine sull'inadempimento contrattuale, da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione; occorre, in ogni caso, una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venire meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio (Cass. S.U. 553/2009). 
Dunque, ai fini della legittimità del recesso ex art. 1385 c.c., in ipotesi di versamento di caparra confirmatoria, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica della non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo. 
Ebbene, nel caso in esame può serenamente ritenersi che l'inadempimento (protrattosi per oltre tre anni) del promittente venditore sia di non scarsa importanza e, perciò, idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 1385 Infatti, la condotta omissiva del ### nella presentazione della documentazione necessaria alla stipula del definitivo ha inciso in maniera rilevante sul sinallagma contrattuale, da cui è derivata l'inutilità del contratto stesso per la ### ( Civ., n. 9226/2020). 
Di talché, sulla base delle considerazioni sopra esposte, ritenuto legittimo il recesso esercitato dalla ### ra Vit agliano ai sensi dell'art. 1385 c.c., il Lopetu so va condannato alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 20.000,00 pari al doppio della caparra versata. 
A tale importo deve essere aggiunta l'ulteriore somma di € 92.000,00 che il convenuto ha riconosciuto di aver incamerato dall'attrice in esecuzione del contratto (si confronti, sul punto, la pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta in cui il convenuto ha espressamente dichiarato che “all'atto della sottoscrizione del contratto la sig.ra ### consegnava un assegno di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, che sarebbe stata scomputata dal saldo in occasione del trasferimento della proprietà. 
Ma non solo. Si ribadisce, quanto ai residui € 92.000,00, che gli stessi siano stati tutti realmente versati al convenuto in esecuzione del preliminare in oggetto”. 
Può dunqu e prescindersi dall'esame dell'ulteriore domanda propost a in via subordinata e “meramente eventuale” dalla parte attrice, ai sensi dell'art. 1453 c.c., poiché quest'ultima resta sospensivamente condizionata al rigetto di quella principale. 
Ad ogni modo, vi è un'incompatibilità strutturale, sotto il profilo risarcitorio, tra la facoltà di recesso ex art. 1385 c.c. e la domanda di risoluzione per inadempimento, nonostante i due strumenti di tutela citati sian o accomu nati dal presupposto dell'inadempimento contrattuale. 
Invero, dallo stesso art. 1385 c.c. si desume la funzione della caparra confirmatoria ex art. 1385 co. 2 c. c., quale quella di liqu idare conven zionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole ex lege, sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell' an e nel quantum (Cass., Civ., n. 417/2016). 
In ragione delle considerazioni testè esposte, la domanda proposta dall'attrice può essere accolta per quanto di ragione, dovendo il convenuto essere condannato alla restituzione dell'importo incamerato in esecuzione del contratto preliminare, pari ad € 92.000,00, e del doppio della caparra confirmatoria versata in occasione della stipula del detto contratto, pari ad € 20.000,00. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ### e liquidate in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario, in € 545,00 per spese borsuali ed in € 10.560,00 per compensi (applicate le tariffe medie per le prime due fasi di giudizio e le tariffe massime per la fase decisionale, in considerazione del rifiuto della proposta conciliativa, tenuto conto della complessità delle questioni oggetto di domanda ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022 dello scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, non liquidata la fase istruttoria in quanto non svolta), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e ### P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nel giudizio rg. n. 3378/2022 introdotto da ### nei confronti di ### con atto di citazione notificato il 10 luglio 2022, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così dispone: 1) accoglie la domanda, per quanto di ragione, e per l'effetto dichiara la legittimità del recesso esercitato dalla promitt ente acquirent e ### in relazione al contratto preliminare stipulato in data 10 gennaio 2019, per inadempimento del promissario venditore; 2) per l'effetto, condanna ### a restituire a ### l'importo incamerato in esecuzione del contratto prelimin are, pari ad € 92.000,00 nonché il doppio della caparra confirmatoria versata in occasione della stipula del detto contratto, pari ad € 20.000,00, oltre interessi legali della domanda al saldo; 3) condanna ### al pagamento delle spese legali in favore dell'avv.  ### dichiaratosi anticipatario, che si liquidano in € 545,00 per spese borsuali ed in € 10.560,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e ### Sentenza resa all'esito dell'udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.  ### 23 aprile 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 3378/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Sammarco

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