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Tribunale di Milano, Sentenza n. 7804/2025 del 17-10-2025

... n. 2597/06 già disposta dal primo Giudice”). Il punctum dolens della vicenda è duplice in quanto: A. la sentenza che decide in merito ad un'opposizione all'esecuzione costituisce un titolo di accertamento negativo (in tutto od in parte) del diritto a procedere ad esecuzione forzata ma non in meri termini procedimentali (come in caso di patologia del procedimento esecutivo o di emissione di mera ordinanza sospensiva poi travolta dall'estinzione del processo esecutivo) ma di merito. Ciò è particolarmente evidente laddove il thema decidendum del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. sia stato esteso dalle parti attraverso la proposizione di eccezioni o domande riconvenzionali (qualora ammissibili poiché esterne a fatti riguardanti i processi nei quali si sono formati i titoli giudiziali); B. qualora il dictum finale della sentenza pronunciata dal Tribunale di ### il 26 aprile 2017, 4650 dovesse esser ritenuto di carattere procedimentale o, comunque, meramente endo - esecutivo, con la riviviscenza dell'azionabilità dei titoli giudiziali spesi dalla ### S.a.s. a seguito del venir meno del titolo provvisoriamente esecutivo ottenuto illo tempore da ### si porrebbe un problema di (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 9250/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 9250/2023 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### ed, elettivamente domiciliato in ### 32 NAPOLI presso il difensore avv.  ### ATTORE contro ### S.a.s. di ### & C. (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (C.F. ###), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ### - ### n. 25 ### parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 - ter c.p.c. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20655/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 28 dicembre 2022 con il quale gli si chiedeva di pagare la somma di € 83.704,14, oltre interessi e spese, in favore della ### S.a.s. di #### & C., quale sommatoria di diverse causali e rapporti. 
A sostegno dell'opposizione ha eccepito: • “l'incompetenza per territorio del ### adito, ritenendo sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 18 c.p.c. (a motivo della residenza in Napoli dell'esponente ### …non sussistendo i criteri di certezza e di liquidità dell'obbligazione richiesti dal terzo dell'art. 1182 c.c., al fine di individuare il forum destinatae solutionis quale criterio speciale di competenza giurisdizionale”. “### e l'entità del credito di euro 83.704,16 non è attualmente individuabile attraverso la visione di un titolo giuridico costitutivo del credito ed, in ogni caso, le rappresentate avverse “indicazioni… determinano che, allo stato, l'esistenza e l'entità del credito vantato non possano essere individuabili attraverso il richiamo a criteri esterni” • “Il difetto di legittimazione sostanziale e processuale della ### S.a.s. di ### rispetto al credito di euro 13.353,42, attesa la carenza di titolarità dello stesso”. La “### S.a.s. di ### non sia legittimata ad avanzare tale richiesta di rimborso, trattandosi di importi che la detta ### ha versato nella qualità di terzo pignorato, a seguito di una ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento di esecuzione 7880/2016 R.G. Tribunale di Milano, instaurato dal sig. ### nei confronti del socio illimitatamente responsabile ### Francesco”; • la “carenza degli evocati titoli giudiziali posti alla base della domanda creditoria” in quanto: − rispetto “al credito di euro 61.978,74, la ### S.a.s. di ### Francesco” ha prodotto “giudizio esclusivamente la detta sentenza 4650/2017 Tribunale di Milano che, di fatto, non costituisce il titolo originario costitutivi del credito di euro 61.978,74 vantato dalla detta Società”; − “relativamente all'importo di euro 8.372,00, la ### S.a.s. di ### Francesco… sostiene che tale credito è stata oggetto di compensazioni di reciproci crediti effettuato con il ### oggi oggetto di domanda di rimborso. Va evidenziato che, allo stato, la avversa rappresentazione di tali operazioni contabili di compensazione non è supportata da alcuna documentazione giustificativa dell'asserito credito, rendendo la domanda monitoria priva di ogni fondamento probatorio”; Ha così concluso: “AArevocare il decreto ingiuntivo n. 20655/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 28 dicembre 2022 (reso nel procedimento monitorio n. ###/2022 R.G. Tribunale di Milano) perché nullo per difetto di competenza del Tribunale adito; BBdichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, per le motivazioni di cui al capo 1 della premessa che precede; CCsempre in via preliminare, accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui al capo 2 della premessa che precede, la carenza di legittimazione sostanziale e processuale della ### S.a.s.  di ### per carenza di titolarità del diritto di credito oggetto della domanda monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 20655/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 28 dicembre 2022 (reso nel procedimento monitorio n. ###/2022 R.G. Tribunale di Milano); DDnel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suindicate eccezioni, rigettare la domanda monitoria per difetto di sussistenza delle ragioni creditorie come ivi quantificate, per le motivazioni di cui al capo 4 della premessa che precede e, per l'effetto, revocare, in accoglimento della presente opposizione, il decreto ingiuntivo n. 20655/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 28 dicembre 2022 (reso nel procedimento monitorio n. ###/2022 R.G. Tribunale di Milano) EEin ogni caso, condannare la ### S.a.s. di ### alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario”. 
Si è costituita con comparsa di risposta del 29 maggio 2023 la ### S.a.s. di #### & C., insistendo nella pretesa creditoria e allegando che: ➢ la competenza dell'adito Tribunale risultava radicata “posto che l'obbligazione pecuniaria avrebbe dovuto essere adempiuta presso la residenza del debitore”. ### credito di € 61.978,74, si riferisce alla causa promossa avanti il Tribunale di Milano dall'odierno opponente il quale, oggi, solleva l'eccezione di incompetenza territoriale del medesimo foro”. il titolo a fondamento del credito di € 8.372,00 è rappresentato dalla sentenza n. 4650/17 del Tribunale di Milano”; ➢ la legittimazione attiva alla restituzione della somma pagata in sede ###0/16 R.G.E. 
Tribunale di Milano, instaurato dal sig. ### nei confronti del socio illimitatamente responsabile ### nonché della ### S.a.s”. Somma assegnata sul conto corrente della società ### S.a.s.”; ➢ la fondatezza nel merito delle poste creditorie azionato in quanto: I. “il Tribunale di Milano con sentenza n. 7480/09 in cui si legge: “accoglie la domanda della convenuta e condanna ### al pagamento a favore di ### di ### dell'importo di € 34.440.  condanna ### al pagamento a favore di ### di ### delle spese di causa che si liquidano in € 129,90 per spese, € 2.140,00 per diritti, € 5.220,00, e accessori; II. “la Corte di Appello di Milano con sentenza n. 2120/12, ### al ristoro delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da ### S.a.s. liquidate in complessivi € 6.195,44, oltre ### se dovuta e C.p.a., come per legge, e per la ### di ### in complessivi € 7.743,00, oltre accessori di legge”; III. ### di € 8.732,00 è fondato sulla sentenza del Tribunale di Milano con sentenza 4650/17; IV. ### di € 13.353,42 fondato sul riconoscimento di debito di controparte in quanto versato nella citata pignoramento presso terzi rubricato al n. 9632/2014 R.G.E. nel cui precetto dava atto di tale previo pagamento. 
Ha, quindi, domandato: “In via pregiudiziale di rito: - accertata la competenza del Tribunale adito, rigettare la domanda dell'attore opponente; - accertata la legittimazione sostanziale e processuale di ### S.a.s., in relazione al credito di € 13.353,42 e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea; ### In via principale: - - Previe le declaratorie del caso, rigettare tutte le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 20655/22 emesso dal Tribunale di Milano in data 28 dicembre 2022.  - - Essendo la causa di pronta soluzione in forza della natura del credito vantato dalla convenuta, che risulta essere fondato su prova scritta, e tenuto conto altresì che l'opposizione risulta essere destituita in fatto e in diritto, non suffragata da alcuna prova scritta e palesemente proposta a fini defatigatori: - disporre la provvisoria esecuzione del decreto opposto - ordinare l'immediata precisazione delle conclusioni ### di lite interamente rifuse In via riconvenzionale ### e dichiarata una responsabilità aggravata ex art. 96 co 1 e co 3 c.p.c. in capo all'attore opponente, per tutti i motivi suesposti, condannare, anche d'ufficio, il sig. ### al pagamento in favore di ### di una somma pari all'importo delle spese riconosciuto alla parte vittoriosa o al pagamento di una somma equitativamente determinata”. 
Il g.i. non ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto opposto (per i motivi di cui all'ordinanza del 5 ottobre 2023), ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 7 marzo 2024. Con ordinanza del 13 marzo 2024 ha: − ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dall'opposta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. appaiano poiché aventi ad oggetto circostanze documentali o da provarsi documentalmente (cap. 1,2,3); − ritenuta la natura documentale della causa; − rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 marzo 2025. 
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 - ter c.p.c. 
In limine litis va revocato il decreto ingiuntivo n. 20655/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 28 dicembre 2022 anche solo per ragioni processuali attesa l'insussistenza primigenia dei presupposi per la sua concessione trattandosi di: A. un cumulo di domande aventi causae petendi (mai spesa in termini giuridici dalla parte ricorrente) disomogenee fra loro ed inidonee ad essa vagliate in via delibativa ed inaudita altera parte n sede ###sostrato documentale non autosufficiente ai fini dell'emissione di un titolo inaudita altera parte, soprattutto in relazione alla necessità di vagliare l'interesse ad agire nuovamente in giudizio nonostante l'allegazione di diversi titoli giudiziali quali fonti del credito. Fatto processuale impossibile da vagliare in sede ###via pregiudiziale di rito va reietta l'eccezione di incompetenza per territorio. 
Essa si palesa infondata sulla scorta della stessa prospettazione dei titoli azionati in giudizio dalla ricorrente - opposta che si riducono a sentenze passate in giudicato pronunciate dal Tribunale di Milano nonché ad una restituzione dell'indebito rispetto a ciò che sarebbe stato pagato in precedenza dall'opposta. 
In primis va ricordato che ai fini della competenza per territorio la liquidità e la certezza del credito vanno apprezzate ex ante, in base alla domanda della parte, e non ex post, in base alle risultanze dell'istruttoria emerse all'esito del giudizio. Chi si affermi creditore di "100", convenendo la persona indicata come debitore dinanzi al giudice del luogo di propria residenza, radica correttamente il giudizio, e la competenza del giudice adito non potrà certo venir meno in articulo mortis, per il fatto che, all'esito del giudizio, la domanda attorea si sia rivelata infondata nel merito. Eventuali eccezioni del convenuto circa l'esistenza o l'ammontare del credito non rendono illiquido quest'ultimo, ma - integrando fatti impeditivi della domanda - possono incidere solo sul merito della causa, non sulla individuazione del giudice competente (Cass. VI-III, Ord. 23 febbraio 2021, n. 4792; Cass. II, 30 maggio 1997, n. 4821; così pure ### 16 aprile 1971, n. 1085 del 16/04/1971). 
Evidente il corollario nella presente causa: il ricorrente attore ha prospettato di avere un credito derivante da titoli giudiziari che recavano l'indicazione di un preciso ammontare con ciò soddisfacendo il requisito della liquidità necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 1182 comma terzo c.c. e 20 c.p.c.. 
La difesa opponente, infatti, si è soffermata (in modo esorbitante rispetto all'esiguità del tema competenza) sull'assenza del prova dei titoli giustificativi in cui sarebbe incorsa l'opposta. E' evidente l'attinenza al merito della questione ovvero alla fondatezza o meno della domanda che nulla ha a che fare con l'ambito di accertamento del criterio di collegamento ai fini della competenza per territorio. 
In secundis in tema di competenza per territorio derogabile, laddove l'azione di ripetizione di indebito involga anche la richiesta di accertamento dell'inesistenza, oggettiva o soggettiva, del rapporto obbligatorio in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, l'applicazione dei fori concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c. va fatta riferendosi non già all'obbligazione di restituzione dell'indebito in quanto tale, bensì a quella in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita, sicché il "forum contractus" è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, del quale si chiede accertare l'inesistenza, mentre il "forum destinatae solutionis" è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta tale obbligazione (infra Cass. VIIII, ### 12 ottobre 2015, n. 20391). Ciò riguarda la domanda di restituzione (indebito oggettivo) del credito di € 13.353,42 versato dalla convenuta opposta, in ossequio all'ordinanza di assegnazione somma emessa dal Tribunale di Milano. 
R.G.E 9632/2014 (il cui venir meno del titolo a monte dovrebbe costituire il fondamento dell'obbligazione restitutoria). Ne segue che si tratta di una somma la cui fonte obbligatoria è da radicarsi nell'ordinanza di assegnazione somme sulla cui scorta fu adempiuta dall'odierna opposta e, quindi, in ### In tertiis va rammentato che basterebbe l'esistenza di uno dei criteri di collegamento presso l'adito Tribunale per una sola delle domande proposte per aversi il compiuto radicamento territoriale per le altre. ###. 104 c.p.c., là dove prevede che nel caso di pluralità di domande nei confronti della stessa parte possa aversi deroga alla competenza per valore, implica la possibilità di una deroga anche alla competenza per territorio derogabile, nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle domande consente la trattazione anche delle altre (infra; ###-II, 16 luglio 2020, n. 15252). 
Quella fondata in via “diretta” sui titoli giudiziali (indiscutibilmente emessi in ### non potrebbe che attrarre anche quella per indebito oggettivo a non volerla ritenere avere alcuna ragione di collegamento con l'odierno ### Nel merito la domanda creditoria è infondata. 
Il Tribunale deve prendere le mosse dell'intervenuta sentenza pronunciata dal Tribunale di ### il 26 aprile 2017, n. 4650 (doc. 4 fasc. MONITORIO) con la quale l'organo giudiziario ebbe a decidere sulle tre riunite opposizioni alle esecuzioni svolte vicendevolmente tra le parti R.G.###/2014+26303/16+###/16. Sentenza da cui esitò il seguente dictum: − “in accoglimento della eccezione di compensazione formulata da ### accerta il diritto di ### al percepimento della minor somma di € 22.262,92.  − ### alla rifusione delle spese di lite sostenute da ### che liquida in € 7.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA”. 
La stessa parte ricorrente in monitorio afferma (e l'opponente non ha contestato tale evenienza in citazione), né sono stati prodotti ulteriori documenti di segno contrario nl corso del giudizio, che tale sentenza sia passata in giudicato. Da qui la sua natura di regula iuris del caso concreto ed elemento di diritto e non fatto cui l'odierno giudicante viene investito in base al principio dello iuri novit curia. ### di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede ###quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (infra Cass. VI-III, Ord. 7 gennaio 2021, n. 48). 
La quaestio facti dell'irretrattabilità della citata sentenza può essere rilevata ex officio nel presente giudizio ancorchè la sentenza prodotta non sia munita della certificazione di passaggio in giudicato. Sul punto può aderirsi all'orientamento di legittimità secondo cui l'efficacia del giudicato consegue, ope legis, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. civ., al verificarsi di uno degli eventi ivi previsti, ossia all'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, e che la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc.  civ., secondo il tenore testuale della norma, ha per oggetto non il passaggio in giudicato della sentenza, bensì la mancata presentazione di impugnazione, posto che la norma recita che, a prova del passaggio in giudicato, il cancelliere certifica la mancata presentazione dei gravami. Sotto il profilo sistematico, tale mezzo non è comunque l'unico idoneo a fornire tale prova potendo essa trovare idoneo equipollente nella esplicita ammissione, circa la formazione del giudicato, della parte nei cui confronti è invocato il giudicato e che avrebbe interesse a negarlo (Cass. III, 28 dicembre 2023, n. ###; Cass., sez. 5, 09/03/2022, n. 7740; Cass., n. 4803/18) poiché in tal caso la certificazione perde di rilievo, non necessitando di alcuna prova un fatto pacificamente ammesso agli atti (infra amplius Cass. III, 5 febbraio 2025, n. 2827). 
La sentenza in questione è stata pronunciata, come detto, nell'ambito delle tre opposizioni all'esecuzioni riguardanti i medesimi titoli sostanziali e giudiziali che oggi vengono offerti dal ricorrente quale sostrato documentale su cui appuntare la propria azione monitoria. A questa si aggiungono le sentenze successive de: • la Corte di cassazione n. 472/2019 (doc. 2 fasc. MONITORIO) che ha annullato con rinvio quella pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli n. 4276/2013 (confermativa del decreto ingiuntivo n. 2597/06 emesso a favore ###; • la Corte di Appello di Napoli n. 1742/2021 della (doc. 3 fasc. MONITORIO) che ha revocato in via definitiva (visto il suo successivo passaggio in giudicato) il titolo provvisoriamente esecutivo a suo tempo speso ### nei citati procedimenti di esecuzione (“rigetta l'appello principale avverso la medesima decisione dal ### confermando la revoca del decreto ingiuntivo n. 2597/06 già disposta dal primo Giudice”). 
Il punctum dolens della vicenda è duplice in quanto: A. la sentenza che decide in merito ad un'opposizione all'esecuzione costituisce un titolo di accertamento negativo (in tutto od in parte) del diritto a procedere ad esecuzione forzata ma non in meri termini procedimentali (come in caso di patologia del procedimento esecutivo o di emissione di mera ordinanza sospensiva poi travolta dall'estinzione del processo esecutivo) ma di merito. Ciò è particolarmente evidente laddove il thema decidendum del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. sia stato esteso dalle parti attraverso la proposizione di eccezioni o domande riconvenzionali (qualora ammissibili poiché esterne a fatti riguardanti i processi nei quali si sono formati i titoli giudiziali); B. qualora il dictum finale della sentenza pronunciata dal Tribunale di ### il 26 aprile 2017, 4650 dovesse esser ritenuto di carattere procedimentale o, comunque, meramente endo - esecutivo, con la riviviscenza dell'azionabilità dei titoli giudiziali spesi dalla ###
S.a.s. a seguito del venir meno del titolo provvisoriamente esecutivo ottenuto illo tempore da ### si porrebbe un problema di interesse ad agire nel presente giudizio quantomeno rispetto ai crediti veicolati dalle sentenze (passate in giudicato) del Tribunale di ### n. 7480/09 e 26 aprile 2017, n. 4650 (nel capo relativo alle spese) e della Corte d'Appello di ### n. 2120/12 (nel capo relativo alle spese) il ricorrente in monitorio avrebbe dei titoli esecutivi da azionare in autonomia senza alcuna necessità di ottenerne di nuovi. 
Ad avviso del Tribunale la questione sub A è in grado di risolvere la controversia comportamento l'assorbimento di quella sub B. 
La natura e gli effetti della sentenza pronunciata dal Tribunale di ### il 26 aprile 2017, n. 4650. 
Ad avviso della giurisprudenza più recente (sulla scia della preferibile dottrina) l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione è un'azione di accertamento negativo della sussistenza del diritto posto a base dell'esecuzione minacciata od iniziata. Ne segue che il giudice dell'opposizione può alternativamente: a) riconoscere l'infondatezza dell'opposizione e, quindi, rigettarla in toto, qualora accerti l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa esecutiva nella loro interezza; b) al contrario, nel presupposto del riconoscimento della loro totale inesistenza, accogliere l'opposizione in toto, negando il diritto di procedere esecutivamente nella sua totalità; c) ma anche riconoscere la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di procedere esecutivamente soltanto pro parte, qualora il diritto per cui è minacciata od iniziata l'esecuzione concerna un oggetto divisibile, di modo che il diritto stesso possa esistere per parte di esso, e, quindi, in tal caso accogliere soltanto parzialmente l'opposizione all'esecuzione e rigettarla per la parte restante, con la conseguenza che quel diritto resta accertato come esistente in parte e come inesistente per il residuo (infra Cass. III, del 25 maggio 2007 n. 12239). 
Ciò appare corroborato dal regime processuale che si è andato formando rispetto alla latitudine del giudizio di opposizione all'esecuzione. 
In epoca risalente si affermava che l'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione era circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che non sarebbe consentito alle pari proporre, ed al giudice esaminare, "questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validità del titolo esecutivo, ovvero domande che non siano in riferimento o siano in contrasto con il contenuto di esso", salvo il caso di espressa accettazione del contraddittorio (infra Cass. III, 19 marzo 1979, n. 1602). 
E' ormai acquisito che la circostanza che seppur il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (artt. 104 c.p.c.) e di connessione per riconvenzione (art. 36 c.p.c.). Si è perciò ammesso che l'opponente possa legittimamente chiedere con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione (Cass. III, 23 luglio 2003, n. 11449; così pure ### 3, Sentenza n. 971 del 20/04/1963). Analogamente, e latere creditoris, si è ammesso che il convenuto nel giudizio di opposizione possa formulare domande riconvenzionali: ad esempio, esercitando in quella sede l'azione pauliana per sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto negoziale posto a base dell'opposizione (Cass. III, Ord. 13 febbraio 2020, n. 3697); oppure formulando una domanda diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo (Cass. III, 29 marzo 2006, n. 7225; così, peraltro, già Cass. III, 18 maggio 1963, n. 1282). 
Allo stesso modo, e a fortiori, è ammissibile la proposizione dell'eccezione di compensazione a seconda che si sia verificata prima o dopo la formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto.
Nel primo caso vale il principio generale, secondo il quale il giudicato che è stato incorporato nel titolo esecutivo impedisce la proposizione dei fatti estintivi o impeditivi ad esso contrari. Nel secondo caso, l'eccezione di compensazione può essere fatta valere in sede di esecuzione (Cass. I 24 aprile 2007, 9912; Cass. III, 20 aprile 2009, n. 9347; Cass. 24.4.2007 n. 9912; Cass. 30 novembre 2005 n. 26089; Cass. 25.3.1999 n. 2822). 
Orbene non appare trascurabile segnalare che la ### S.a.s. non soltanto avesse proposto eccezione di compensazione all'altrui azione esecutiva (fondata su titolo provvisorio) ma due azioni esecutive sulla base delle citate sentenze passate in giudicato di cui aveva acquistato il credito (con gli effetti tipici per l'avente causa di cui all'art. 2909 c.c.) nel 2014. Tanto è vero che la sentenza del Tribunale di ### 26 aprile 2017, n. 4650 costituisce il frutto della riunione di tre diversi processi di opposizione all'esecuzione di cui due instaurati dall'odierno opponente.  ### finale che ebbe a trarne quel giudice, procedendo alla riunione e decisione unica delle cause, fu quello di accogliere l'eccezione di compensazione e riconoscere in favore di ### il diritto suscettibile di esecuzione forzata nella minor somma di € 22.000,00 a danno della #### S.a.s.. 
La circostanza che tale sentenza sia passata in giudicato comporta inevitabilmente l'irretrattabilità del suo accertamento nei limiti oggettivi del thema decidendum trattato. Ambito di indagine che è corrispondente all'odierno oggetto del giudizio atteso che l'eccezione poteva essere efficacemente proposta e vagliata in quella sede, atteso che la coesistenza del credito a favore della #### S.a.s. era sopravvenuta: il suo acquisto e la titolarità soggettiva risalgono al 2014 mente la sentenza che aveva ripristinato l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo ottenuto da ### era stata pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli nel 2013. 
La vexata quaestio, tuttavia, è rappresentata proprio da ciò ovvero che il giudice dell'esecuzione ebbe ad applicare un principio oramai da considerarsi superato a quel tempo: l'operatività della compensazione legale anche nella ricorrenza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo rispetto ad uno definitivo. Come noto, la giurisprudenza di legittimità nella sua espressione nomofilattica ( SS.UU. 15 novembre 2016, n. 23225) ebbe a negare il carattere di certezza ai fini dell'art. 1243 c.c. ad un titolo giudiziale di natura provvisoriamente esecutiva ai fini dell'operatività del meccanismo estintivo. 
E' indubbio, tuttavia, che la sentenza pronunciata dal giudice dell'esecuzione ha statuito comunque su tali presupposti passando in giudicato e senza che nessuna delle parti ebbe a proporre appello. Da qui l'irrilevanza processuale e sostanziale della successiva revoca del decreto ingiuntivo poi sanzionata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1742/2021. 
Il governo dei rapporti di dare - avere tra le parti era stato già regolamentato in via definitiva in sede di opposizione all'esecuzione. Ciò pare difficilmente dubitabile vista la moderna giurisprudenza che ammette pacificamente non solo la natura di accertamento negativo della relativa sentenza, che se concernente il titolo in sé preclude definitivamente l'esecuzione sella base di quello, ma anche dalla concentrazione in quella sede dell'esame di eccezioni e domande autenticamente di merito. Fatti e causae petendi che vengono accertate nell'ambito dell'esecuzione forzata ma in un suo momento di cognizione con tutto quello che ne segue ex art. 2909 Sotto questo profilo, quindi, appare “arduo” sostenere la possibilità di ottenere un nuovo accertamento dello stesso credito che era stato dichiarato estinto per intervenuto compensazione in una sentenza passata in giudicato. La sopravvenuta caducazione del titolo provvisorio sulla cui scorta fu accertata l'intervenuta compensazione appare irrilevante agli odierni fini. In senso contrario dovrebbe porsi nel nulla l'accertamento di estinzione del credito per compensazione veicolato da una sentenza irrevocabile. Ciò significherebbe sconfessare tanto la natura di merito e cognizione del giudizio ex art. 615 c.p.c., quanto quella della irretrattabilità del giudicato e della responsabilità delle parti nel proporre l'impugnazione delle sentenze recanti un eventuale error iuris. 
In sintesi, i rapporti di dare ed avere tra le parti sono regolati dal dictum della sentenza pronunciata dal Tribunale di ### il 26 aprile 2017, n. 4650, passata in giudicato, la quale non può essere messa in discussione da fatti sopravvenuti, compresa la caducazione di uno dei titoli giudiziali. 
Ne segue che sugli stessi fatti non può agirsi nuovamente in via di cognizione per far accertare il medesimo diritto di credito che la citata sentenza ebbe a conoscere nel merito e a “comporre” nella compensazione finale con supero. 
Ogni altra questione rimane assorbita Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del disputatum (ovvero del valore del credito azionato in monitorio ma poi rigettato). Vanno riconosciuti, tuttavia, i valori minimi per ogni fase vista l'assenza di pregio nella proposizione dell'opposizione incentrata su una inesistente incompetenza per territorio e senza alcun riferimento al reale thema decidendum della causa. Esse vanno liquidate in € 379,50 per anticipazioni non imponibili, € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. e vista l'istanza ex art. 93 c.p.c. vengono distrae in favore del patrono anticipatario.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa - in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 20655/2022 emesso dal Tribunale di ### il 28 dicembre 2022; - dichiara assorbita ogni altra domanda o eccezione; - condanna la ### S.a.s. di ### & C., a rifondere le spese legali di ### che si liquidano in € 379,50 per anticipazioni non imponibili, € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. e vista l'istanza ex art. 93 c.p.c. le distrae in favore del patrono anticipatario.  ### 17 ottobre 2025

causa n. 9250/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Alessandro Petrucci

M

Tribunale di Biella, Sentenza n. 132/2025 del 10-04-2025

... pegno) e con garanzie assicurative o bancarie. Il vero punctum dolens dell'interpretazione di tale testo normativo (nella versione comunque precedente a quella attualmente in vigore, di cui si dirà meglio infra) attiene, quindi, al contenuto da attribuire all'espressione “garanzia […] assicurativa e bancaria”. Appare non revocabile in dubbio che detta ultima species di garanzie si riferisca a quelle personali e, quindi, anche alle fideiussioni; ciò che potrebbe risultare controverso è stabilire se la natura assicurativa o bancaria discenda dalla natura oggettiva della garanzia prestata oppure dal soggetto che la presta. Come è noto, con un'ordinanza ampiamente citata il Tribunale di Torino ha optato per la prima tesi ricostruttiva, ovverosia ritenendo, in particolare, che “[…] le fideiussioni […], pur essendo garanzie personali, ben possono rivestire natura “bancaria”, come nel caso di specie (essendo predisposta su modello bancario e prestata a favore di una ### ed a garanzia di un contratto bancario)” (cfr. ord. 4.7.2022). Tale motivazione non è condivisa da chi scrive almeno per due ordini di ragioni: per un verso, un'interpretazione tanto estensiva della richiamata (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BIELLA - ### - Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1273 del ### dell'anno 2023 avente ad oggetto: ### contratti atipici - ### a decreto ingiuntivo promossa da ### SOCIETÀ ### (P.IVA ###) in persona del l.r.p.t., con sede ###### via ### n. 129, ### S.R.L. (P. I.V.A. ###) in persona del l.r.p.t., con sede ###### via ### n. 117, ### (C.F.  ###), residente ###e ### (C.F. ###), residente ###, rappresentati e difesi dall'avv. ### del ### di ### in forza di procure alle liti allegate all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliati per il presente giudizio presso e nel suo studio in ### via ### n. 120; #### (C.F. ###) in persona del l.r.p.t., con sede ####### G.  ### n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. ### del ### di ### giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in #### G. ### n. 2; ###'udienza del 17.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 281quinquies, co. 2 c.p.c., le parti effettuavano la discussione orale della causa e precisavano le conclusioni come da verbale in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### in persona del l.r.p.t, #### e la ### S.r.l. in persona del l.r.p.t. hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 453/2023 emesso dal Tribunale di ### in data ###, con cui erano stati ingiunti di pagare, in solido tra loro ed in favore di ### S.p.A., la somma di €. 451.815,55, oltre interessi e spese, a titolo di debito residuo del contratto di mutuo chirografario n. #### 891162578 del 24.9.2020 e del correlativo conto interessi infruttifero (doc. 1-3.1 fasc. monitorio). A garanzia dell'esposizione debitoria maturata dalla società correntista, ### soc. coop., erano state rilasciate in favore dell'istituto di credito le seguenti garanzie personali: 1. quanto a ### i. in data ### per €. 120.000,00; ii. in data ### per €. 60.000,00, aumentata di ulteriori €. 84.000,00 in data ###; iii. in data ### per €.  84.000,00; iv. in data ### per €. 180.000,00; v. in data ### per €. 90.000 (cfr. doc. 4-9 fasc.  monitorio), così per un complessivo imposto massimo garantito di €. 618.000,00; 2. quanto a ### i. in data ### per €. 390.000,00; ii. in data ### per €. 84.000,00; iii. in data ### per €. 144.000,00 (cfr. doc. 10-12 fasc. monitorio), così per un complessivo imposto massimo garantito di €. 618.000,00; 3. quanto alla ### S.r.l., i. in data ### per €. 120.000,00; ii. in data ### per €. 498.000,00 (cfr. doc. 13 e 14 fasc. monitorio), così per un complessivo imposto massimo garantito di €. 618.000,00. 
A sostegno della propria opposizione, gli opponenti hanno eccepito: a) la nullità parziale delle fideiussioni omnibus prestate, per un verso, per violazione dell'art 4.4 D.M. 23.9.2005, poiché il credito di cui al contratto di mutuo chirografario per cui è causa è assistito anche dalla garanzia del ### di ### e, per altro verso, per contrasto con la normativa antitrust in quanto le stesse risultano aderenti al modello elaborato dall'ABI nel 2003 e sanzionato nel 2005 con provvedimento della ### d'### b) l'intervenuta estinzione delle garanzie fideiussorie, sia in conseguenza della nullità parziale della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., sia per violazione dell'art.  1956 c.c.. 
Si è ritualmente costituita in giudizio ### S.p.A., eccependo, in via pregiudiziale, la “incompetenza del Tribunale ordinario di ### in favore della ### in ### d'### di Torino” relativamente all'eccezione di nullità delle fideiussioni e specificamente contestando nel merito tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto. 
Tutto ciò premesso, la spiegata opposizione deve essere rigettata per le ragioni meglio di seguito esposte. 
In apertura di motivazione deve ricordarsi che, come noto, l'opposizione non è una mera impugnazione del decreto ingiuntivo, finalizzata esclusivamente a farne valere i vizi od originarie ragioni di invalidità, ma è lo strumento che introduce un ordinario giudizio di cognizione, che tende all'accertamento dell'esistenza e della validità del diritto azionato in via monitoria (ex multiis Cass. n. 5984 del 17.6.1999 e Cass. n. 14126 del 26.10.2000). La peculiarità dell'oggetto del giudizio de quo spiega altresì l'altrettanto peculiare posizione rivestita dalle parti, ovverosia, più precisamente, la non coincidenza tra parte in senso formale e riparto dell'onere della prova. Infatti, sebbene sia l'intimato a rivestire la veste di attore in senso processuale ###, il medesimo assume, sul piano sostanziale, la posizione di convenuto, gravando, per converso, sul convenuto in opposizione ### - attore in senso sostanziale - l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato nei confronti del debitoreopponente. 
Con maggiore impegno motivazionale, quindi, si evidenzia come spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio). 
Ancora in apertura di motivazione, lo scrivente Giudice ritiene altresì di dover fare applicazione del principio di diritto della cd. ragione più liquida, in forza del quale, stante l'assoluta infondatezza delle eccezioni e domande svolte nel merito, è possibile non esaminare un'eccezione preliminare o pregiudiziale. Nel caso di specie, in applicazione di detto principio, è, quindi, omesso l'esame dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza funzionale del Tribunale adito, sollevato dalla difesa della banca opposta. 
Venendo, quindi, al merito dell'opposizione, occorre evidenziare che la convenuta opposta ha compiutamente ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante nei termini sopra richiamati, giacché ha fornito la dimostrazione dell'esistenza del rapporto negoziale da cui trae origine il credito per cui è causa; la stessa, infatti, innanzitutto ha depositato già in sede monitoria la copia del contratto di mutuo chirografario del 24.9.2020, corredato del relativo piano di ammortamento (cfr. doc. 1 e 3.1. fasc.  monitorio). Il documento contrattuale, non specificamente contestato dalla società mutuataria, la NCC ### soc. coop., odierna opponente e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della stessa (con sottoscrizione non disconosciuta), dimostra senza dubbio l'esistenza del rapporto contrattuale fonte della pretesa azionata in via monitoria ed il contenuto delle relative clausole negoziali. 
Sempre sin dalla fase monitoria, la banca opposta ha altresì prodotto la certificazione ex art. 50 TUB del relativo conto mutuo n. #### 89116257 0 alla data della revoca e del correlativo conto interessi infruttifero (cfr. doc. 2 e 3 fasc. monitorio), fornendo altresì la prova del quantum del proprio credito. 
Poiché alcuna censura è stata mossa dagli opponenti in ordine alla validità ed efficacia del contratto de quo, devi concludersi per la piena sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla banca in punto tanto di an che di quantum debeatur nei confronti, in primis, della ### soc. coop., quale debitrice principale in quanto mutuataria. 
Infatti, tutti i motivi su cui si fonda l'opposizione proposta afferiscono alle fideiussioni omnibus prestate in favore dell'istituto bancario, a garanzia dell'esposizione debitoria della ridetta società, dagli opponenti, #### e la ### S.r.l. in persona del l.r.p.t.. 
Ad avviso di chi scrive alcuna delle doglianze mosse è meritevole di accoglimento; più precisamente: a. con riferimento all'eccepita nullità parziale delle ridette fideiussioni per essere il credito per cui è causa assistito altresì dalla garanzia pubblica del ### per le piccole e medie imprese (### 1996/662 “### del Fondo”), occorre evidentemente muovere dall'analisi della normativa vigente in materia e specificatamente dall'art. 4.4 del D.M. 23.9.2005 secondo cui “sulla quota di finanziamento garantita dal ### non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”. 
La norma, quindi, prevede espressamente la possibilità d'integrare la ### del ### per il presidio delle obbligazioni derivanti dal finanziamento bancario con garanzie reali (ipoteca e pegno) e con garanzie assicurative o bancarie. 
Il vero punctum dolens dell'interpretazione di tale testo normativo (nella versione comunque precedente a quella attualmente in vigore, di cui si dirà meglio infra) attiene, quindi, al contenuto da attribuire all'espressione “garanzia […] assicurativa e bancaria”. 
Appare non revocabile in dubbio che detta ultima species di garanzie si riferisca a quelle personali e, quindi, anche alle fideiussioni; ciò che potrebbe risultare controverso è stabilire se la natura assicurativa o bancaria discenda dalla natura oggettiva della garanzia prestata oppure dal soggetto che la presta. 
Come è noto, con un'ordinanza ampiamente citata il Tribunale di Torino ha optato per la prima tesi ricostruttiva, ovverosia ritenendo, in particolare, che “[…] le fideiussioni […], pur essendo garanzie personali, ben possono rivestire natura “bancaria”, come nel caso di specie (essendo predisposta su modello bancario e prestata a favore di una ### ed a garanzia di un contratto bancario)” (cfr. ord. 4.7.2022). 
Tale motivazione non è condivisa da chi scrive almeno per due ordini di ragioni: per un verso, un'interpretazione tanto estensiva della richiamata disposizione ne altera non solo la lettera ma anche la ratio, considerato che la stessa non pone alcun limite, espresso o implicito, per le garanzie personali diverse da quelle rilasciate da compagnie assicurative e da banche. In altri termini e con maggior impegno motivazione, si intende, cioè significare che se il legislatore avesse voluto estendere tale limite ad ogni forma di garanzia, avrebbe adottato una terminologia generica ed onnicomprensiva, con riferimento alle garanzie tout court, senza ricorrere alle qualificazioni dettagliate presenti nella ridetta disposizione (in tal senso, cfr. Trib, Pavia, sent. 11.7.2024, n. 1124). 
Per altro verso, appare più corretto da un punto di vista sistematico ritenere che la qualifica della garanzia come “bancaria” o “assicurativa” derivi piuttosto dalla natura giuridica del soggetto che la presta. 
Deve, pertanto, ritenersi valida ed efficace senza limiti la fideiussione, quale garanzia personale prestata da una persona fisica e, quindi, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla ### del ### Tale conclusione trova conferma nelle decisioni rese dell'### e ### (“ABF”), con riferimento alle disposizioni dei decreti del Ministero dello sviluppo economico del 26 aprile 2013 e del 23 novembre 20125 relativi alle condizioni di ammissibilità alla ### del ### In particolare, nella pronuncia ### Collegio di ### 19.7.2021, n. 17052 si legge che: “[…] i decreti del ministero dello sviluppo economico del 26 aprile 2013 e del 23 novembre 2012, relativi alle condizioni di ammissibilità alla garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, prevedono che “sulla quota di finanziamento garantita dal ### non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”. Come questo ### ha già affermato, tale previsione ha la finalità di salvaguardare la ricchezza dell'impresa garantita vietando l'ipoteca e il pegno sui beni della stessa società e il ricorso a garanzie bancarie e assicurative, ma non esclude la prestazione di garanzie fideiussorie da parte di soggetti terzi rispetto alla società, che devono ritenersi valide (Collegio di ### decisione 23742/2020).” La motivazione di tale conclusione è stata così argomentata: “- non rientrandosi in concreto nel campo del divieto applicativo della possibile raccolta di garanzie personali (fideiussioni o avalli), posto che l'esclusione, da interpretarsi in modo tassativo in quanto norma eccezionale limitativa della libertà negoziale delle parti, riguarda espressamente e soltanto le garanzie reali (pegno o ipoteca) di natura ed origine sia assicurativa che bancaria.”.  ### Collegio di ### 28.12.2020, n. 23742 si evidenzia altresì che: “Del resto, è coerente con la ratio normativa il fatto che l'agevolazione pubblicistica degli investimenti delle PMI sia perseguita dal legislatore mediante il divieto di ipoteche su immobili a salvaguardia della ricchezza patrimoniale propria della società garantita ma non attraverso l'esclusione di garanzie personali fideiussorie prestate da soggetti terzi rispetto alla società in quanto persone fisiche.” (in tal senso un precedente anche di questo Tribunale, sent. n. 217 del 23.5.2018), con la conclusione che la: “ […] garanzia fideiussoria prestata da [...] è stata legittimamente assunta ed escussa ..”, per cui “non risulta integrata la fattispecie di nullità virtuale parziale per contrasto con norma imperativa del contratto fideiussorio (ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c.)”. 
E ancora ABF, Collegio di ### 21 settembre 2021, n. 20294: “La richiamata disposizione [art. 4.4. delle ### del ### di ### contempla limitazioni che concernono le “garanzie reali, assicurative e bancarie”, mentre non esclude la possibilità di stipulare garanzie personali rilasciate da soggetti che agiscano al di fuori della loro attività professionale, quali sono le fideiussioni oggetto di contestazione. ### di nullità dei contratti di fideiussione è dunque, sotto questo profilo, priva di pregio e non merita accoglimento.” Infine, ad ulteriore conferma - sia pure ex post - della conclusione appena esposta basti rilevare che l'attuale testo (in vigore del 14.10.2022) delle ### del ### di ### approvato con ### del Ministero dello sviluppo economico del 3.10.2022, prevede (in continuità con il D.M.  12.2.2019 e con il D.M. 13.5.2021) per quanto d'interesse: “C.4 #### 1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale; b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia. 2. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia non è possibile acquisire pegni su denaro o su valori mobiliari quotati. 3. 
Ai fini del rispetto della condizione di cui al precedente paragrafo C.4.1, lettera b), si tiene conto del valore cauzionale delle garanzie reali, assicurative, bancarie. Tale valore, determinato secondo le percentuali riportate nella seguente tabella, non può superare la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”. 
La formulazione del testo vigente delle ### del ### di ### non genera dubbio sull'ammissibilità di acquisizione, senza alcun limite di importo, delle garanzie personali concesse da persone fisiche a presidio delle obbligazioni derivanti da finanziamento assistito dalla ### del ### In conclusione, quindi, l'eccezione di nullità virtuale parziale dei vari contratti fideiussori per contrasto con norma imperativa è priva di pregio e deve essere confermata la validità ed efficacia delle garanzie personali prestate dagli odierni opponenti, #### e la ### S.r.l. in persona del l.r.p.t., anche con riferimento al contratto di mutuo chirografario per cui è causa.  b. Analogamente del tutto priva di pregio è l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni omnibus di cui si tratta per contrasto con la normativa antitrust. 
Come è noto, la questione oggetto d'esame trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla ### d'### in funzione di ### della ### tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'### con la L. n. 262 del 2005 con decorrenza dal 12.1.2016) e relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit.; in particolare con tale provvedimento, la ### d'### ha espresso parere negativo relativamente alle clausole di reviviscenza della fideiussione (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”), di permanenza del vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale (art. 8: “qualora le obbligazioni garantire siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e di deroga all'art.  1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1975 cod. civ., che si intende derogato”), in quanto - ove applicate in modo uniforme - manifesterebbero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. 
Sulla ridetta questione - e, tra le altre, sulle conseguenze della conformità tra modello ABI e fideiussione a valle - sono intervenute di recente le ### della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021 hanno sancito il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.  2, co. 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del ### sul funzionamento dell'### sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Pertanto, ad avviso del ### per il caso di violazione della disciplina antitrust, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, si configura anche la tutela reale costituita dalla nullità parziale (ovverosia limitata alle sole clausole contrattuali illecite), unica sanzione che meglio si contempera con il principio generale di conservazione dei negozi giuridici. 
Ciò precisato, in continuità con l'orientamento già manifestato dallo scrivente Giudice in ordine a tale questione, il provvedimento n. 55/2005 della ### d'### costituisce prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nel medesimo arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ovverosia tra il 2002 ed il maggio 2005. Diversamente, tale efficacia probatoria deve negarsi con riguardo a quelle fideiussioni stipulate ben oltre detto periodo e, quindi, anche rispetto a quelle per cui è causa (datate: 1. quanto a ### 3.5.2011, 27.3.2013, 27.9.2018, 7.8.2014, 22.9.2017 e 27.8.2020; 2. quanto a ### 22.9.2017, 31.10.2018, 28.8.2020; 3. quanto alla ### S.r.l., 13.12.2012 e 27.8.2020). ###, conferma della correttezza del rilievo appena richiamato si trae - in via induttiva - dall'esame dello stesso testo delle fideiussioni de quibus, nelle quali non è dato rinvenire alcuna clausola che riproduca il contenuto né dell'art. 2, né dell'art. 8 del modello ABI 2003 (ma, unicamente, quello di cui all'art. 6). 
Pertanto, rispetto a delle fideiussioni come quelle oggetto di causa, temporalmente così lontane dalle indagini svolte dalla ### d'### è la parte interessata a far dichiarare la nullità delle singole clausole ad essere onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990. 
Poiché una simile allegazione e prova sono del tutto mancate nella fattispecie per cui è causa, anche tale eccezione di nullità parziale non può che essere rigettata perché infondata, con conseguente assorbimento di quella relativa all'asserita estinzione delle stesse in applicazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c..  c. Quanto, infine, all'eccezione di liberazione dei fideiussori opponenti ai sensi e per gli effetti dell'art.  1956, la stessa è stata solo genericamente formulata in diritto senza alcun riferimento a fatti e periodi temporali concreti, non consentendo sul punto la difesa ed il contraddittorio di controparte. La contestazione è, dunque, nel merito infondata e deve essere rigettata. 
Sul punto, la Cassazione (### 1, Sentenza n. 21730 del 22/10/2010) ha affermato che: “se, nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 cod. civ., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia”. 
Quanto agli elementi costitutivi della fattispecie in questione, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10870 del 23/05/2005 ha ritenuto, in particolare, che: “in tema di fidejussione per obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956, mentre vanno ricomprese nell'ambito delle semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano a sostenere l'inesistenza di tali fatti”. 
Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, lo scrivente Giudice ritiene che parte opponente non abbia soddisfatto l'onere di allegazione e di prova ex art. 2697 c.c. degli elementi della fattispecie normativa di cui all'art. 1956 c.c., sulla medesima ricadente (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23422 del 17/11/2016, secondo cui: “Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche”), considerato che: i. in primo luogo, dalle allegazioni di parte risulta del tutto carente il requisito oggettivo della concessione di ulteriore credito successivo al deterioramento (peraltro indimostrato) delle condizioni economiche, posto che il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto è scaturito unicamente dal contratto di mutuo chirografario del 24.9.2020, senza che alcun altro contratto di finanziamento e/o apertura di credito successivi a questo siano stati oggetto delle richiesta monitoria della banca. Quindi, a ben vedere, nella fattispecie per cui è causa manca del tutto il requisito normativo tipico dell'art. 1956 c.c. e della sua formulazione letterale, ovvero la concessione di ulteriore credito a seguito della stipula della fideiussione in difetto di autorizzazione della garante e nel caso ### di peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali della garantita; ii. in secondo luogo, e a fortiori, è carente pure la dimostrazione nonché ancora prima l'allegazione da parte opponente dell'elemento soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. Infatti, nessun elemento è stato fornito quanto al dissesto, all'insolvenza o anche alla semplice carenza di liquidità della società (quali pignoramenti, sequestri, esecuzioni pendenti ecc.). 
Ad abundantiam, e fermo il rilievo assorbente di quanto sopra esposto, si noti come la giurisprudenza di legittimità ritiene che la necessità di autorizzazione da parte del fideiussore (e la conseguente liberazione dalla garanzia in difetto di essa) venga meno quando si versi in ipotesi di garanzia personale prestata dal legale rappresentante o amministratore della società garantita, così come dal socio intraneus, che ben conosce o dovrebbe conoscere in base all'ordinaria diligenza la reale situazione patrimoniale ed in ogni caso presterebbe un consenso superfluo, in quanto la richiesta di credito sulla quale opera la garanzia sarebbe già proveniente da soggetto in grado di esprimere la volontà della persona giuridica, anche in virtù del principio di rappresentanza organica. In tal senso, si vedano ex multis Cass. Sez. I, Sentenza 3761 del 21/02/2006: “la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore”; Cass. Sez. III, Sentenza n. 12456 del 09/12/1997: “nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore, previsto dall'art.  1956 cod. civ., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. I presupposti di applicabilità dell'art. 1956 cod. civ. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito”, ed infine Cass. Sez. III, Sentenza n. 7587 del 05/06/2001: “nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 cod. civ., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. I presupposti di applicabilità dell'art. 1956 cod. civ. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito”. Del resto, la Suprema Corte ha oltretutto condivisibilmente rilevato che: “in tema di liberazione del fideiussione, l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non è configurabile come accordo “a latere” del contratto bancario cui la garanzia accede, sicché non richiede la forma scritta “ad substantiam” e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4112 del 02/03/2016). 
Deve rilevarsi sul punto che dalla visura camerale della ### soc. coop. (cfr. doc. 15 fasc.  monitorio e doc. 4 comparsa) emerge come tanto ### quanto ### abbiano stabilmente composto il consiglio di amministrazione della società (il primo rivestendone più volte la carica di presidente) in epoche temporalmente coincidenti con le date di rilascio delle rispettive fideiussioni; di tal ché la circostanza di rivestire una carica direttiva e gestoria rende assolutamente inverosimile la mancata conoscenza ab intrinseco delle reali condizioni economiche societarie e del loro eventuale peggioramento. Lo stesso è a dirsi con riguardo all'altro fideiussore, la ### S.r.l. che, come emerge dall'atto costitutivo della società e dalla visura aggiornata (cfr. doc. 4 fasc. monitorio e doc. 5 comparsa) vede il #### quale ### oltre che socio per il 75%. 
Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi la verosimile ed altamente probabile la conoscenza, da parte dei singoli garanti - che agivano per un proprio fine lucrativo ed un personale interesse imprenditoriale - della situazione economica e finanziaria della società garantita; ne consegue la superfluità di qualunque ulteriore forma autorizzativa anche separata, non richiesta ai sensi dell'art. 1956 c.c.. 
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve concludersi per la piena validità ed efficacia delle fideiussioni omnibus prestate da #### e ### S.r.l. in persona del l.r.p.t. e, quindi, per la conseguente sussistenza delle condizioni per emettere l'originaria ingiunzione di pagamento anche nei loro confronti. 
Il rigetto dell'opposizione comporta la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'ammontare del credito ingiunto e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (non essendo stata svolta attività istruttoria).  P.Q.M.  Il Tribunale di ### nella persona del giudice monocratico, dott.ssa ### definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da ### SOCIETÀ ### in persona del l.r.p.t, ### S.r.l. in persona del l.r.p.t., ### e ### disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede: - rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 453/2023 emesso dal Tribunale di ### in data ###; - condanna ### SOCIETÀ ### in persona del l.r.p.t, ### S.r.l. in persona del l.r.p.t., ### e ### al pagamento, in solido tra loro ed in favore di ### S.p.A. in persona del l.r.p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 17.252,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 3.544,00 per la fase di studio; €. 2.338,00 per la fase introduttiva; €. 5.206,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed €. 6.164,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.  ### 10.4.2025 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 1273/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ventriglia Vincenzo, Garambone Maria Donata

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Tribunale di Potenza, Sentenza n. 1891/2025 del 30-09-2025

... disponibilità di tale somma in capo all'attrice. Il punctum dolens, infatti, non riguarda la destinazione astratta della somma, in altri termini il motivo per cui sono stati effettuati i prelievi, in epoca anteriore alla successiva emersione della problematica dentale (secondo la prospettazione di parte), quanto l'effettiva utilizzazione della stessa, sì da non essere più disponibile per far fronte al pagamento dell'intervento medico, circostanza rimasta incerta e, dunque, in applicazione del riparto dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ., ricadente sulla parte che aveva l'onere di provarla con conseguente reiezione della pretesa. Priva di fondamento è, altresì, l'affermazione dell'appellante secondo cui: “non risponde al vero che parte attrice non abbia contestato i fatti asseriti da parte convenuta e relativi alla somma complessiva di € 3.000,00” poiché “i testi citati, sig.ra ### figlia del sig. ### le sig.re. ### e la sig.ra ### ritualmente ascoltati in udienza, hanno confermato tutti i capitoli di prova a loro sottoposti durante la prova per testi”, giacché i predetti testi nulla hanno riferito a riguardo. Né può essere condivisa l'affermazione dell'attrice (leggi tutto)...

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92/2018 r.g.a.c. Pag. 1 N. 92/2018 R.Gen.Aff.Cont. 
Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### giudice, dott.ssa ### pronunzia la seguente ### causa iscritta al n. 92/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 19.03.2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.  e vertente TRA ### c.f. ###, elettivamente domiciliata in #### alla ###. Albini n. 96, presso lo studio dell'Avv. ### da cui è rappresentata e difesa in virtù di giusta procura allegata in calce all'atto di citazione in appello; -#### c.f. ###, elettivamente domiciliato in #### alla via ### n. 30/2, presso lo studio dell'Avv. ### da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di costituzione in appello; -###: appello avverso la sentenza n. 111/2017 del Giudice di ### di ### CONCLUSIONI: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di rimessione della causa in decisione.  RAGIONI DI FATTO E ### §1. Con atto di citazione ritualmente notificato ### ha proposto appello avverso la sentenza n. 111/2017, emessa dal Giudice di ### di ### in data ###, con cui veniva accolta solo parzialmente la domanda di condanna avanzata nei confronti 92/2018 r.g.a.c. Pag. 2 dell'appellato ### per violazione degli obblighi di cui all'art. 143 co. 2 cod.   Il giudizio originava dalla domanda avanzata, con atto di citazione del 22.04.15, con cui l'appellante chiedeva la condanna del coniuge al pagamento della somma di € 4.490,00, necessaria per far fronte alle cure odontoiatriche cui avrebbe dovuto sottoporsi, nonché dell'ulteriore somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno patito. 
Si costituiva in giudizio il convenuto, ### odierno appellato, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese. 
La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale e prova per testi, veniva decisa dal Giudice di ### adito con accoglimento della domanda per la limitata somma di € 1.490,00 e rigetto della domanda risarcitoria. 
Avverso la suddetta sentenza ha proposto, pertanto, appello ### deducendo la nullità della sentenza per contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione, per la mancata ammissione delle prove orali e della ctu richiesta, nonché per violazione ed erronea applicazione dell'art. 115 cod. proc.  In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, a pagina 4 dal rigo 5 al rigo 18, ha motivato “### discorso per l'importo di € 3.000,00, prelevato a mezzo tre assegni postali di € 2.000,00, € 500,00 ed € 500,00 rispettivamente nel settembre 2014, ottobre 2014 e novembre 2014, secondo quanto risulta dalla documentazione versata in atti. A fronte del rilievo di parte convenuta del prelievo da parte della ### di detto importo, che si trova nella sua disponibilità, e a mezzo del quale ella può far fronte alle spese per le cure odontoiatriche, parte attrice nulla eccepisce, lasciando quindi intendere che detta somma è effettivamente nella sua disponibilità e non destinata ad altri impegni di spesa. Conseguentemente questo giudice, ai sensi dell'art. 115 cod.  proc. civ., deve considerar ai fini della decisione il fatto allegato da parte convenuta e non specificamente contestato dalla parte attrice, la quale mentre ha argomentato in ordine alle ricariche su postepay, nulla ha eccepito in ordine ai detti prelievi. Si ritiene, pertanto, di dover considerare la somma di € 3.000,00 nella disponibilità dell'attrice per il pagamento delle cure odontoiatriche, non essendovi stata, come già detto, alcuna contestazione specifica a riguardo. Pertanto avendo parte attrice agito, richiedendo la somma di € 4.490,00 per sostenere le spese per gli interventi odontoiatrici, considerato che il Dott. ### in sede di prova testimoniale, dichiarava - di aver visitato la ### in data ### e quantificava la somma occorrente per l'intervento odontoiatrico in € 4.490,00, stante l'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, derivante dall'art. 143 c.c., non avendo parte attrice autonoma fonte di reddito, ed essendo 92/2018 r.g.a.c. Pag. 3 comunque nella sua disponibilità la somma di € 3.000,00, per quanto già sopra detto, ### va condannato al pagamento della somma di € 1.490,00. Alcuna somma può essere riconosciuta per il danno patito per il mancato pagamento delle spese mediche, non ricorrendone i presupposti, non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso e non essendo stato allegato in modo specifico il danno patito”.  ### l'appellante, dunque, il Giudice di prime cure avrebbe fatto erronea applicazione del principio di non contestazione essendo stato provato mediante l'istruttoria che la somma di € 3.000,00 non fosse stata utilizzata per le cure odontoiatriche. 
Il giudice, inoltre, non avrebbe considerato che ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., spettava al convenuto provare le proprie affermazioni, considerato peraltro che gli assegni prodotti dalla controparte erano tutti antecedenti al sorgere del problema odontoiatrico. 
Sulla base di tali premesse, ha chiesto, dunque, in riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento dell'ulteriore somma di € 3.000,00, negata dal giudice di pace, oltre all'accoglimento della rigettata domanda risarcitoria, con vittoria di spese del presente giudizio di appello, ### in giudizio l'appellato ### ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha contestato la fondatezza delle avverse censure, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. 
Il procedimento assegnato alla scrivente in data ###, dopo alcuni differimenti per ragioni di ruolo, è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art.  190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente. 
§2. ### è ammissibile. 
Il gravame contiene, ex art. 342, 1° comma c.p.c. (anche nella sua formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), l'analitica formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata. 
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio 92/2018 r.g.a.c. Pag. 4 prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 
Parimenti, si rileva che il gravame non è stato ritenuto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c, prima della trattazione dello stesso, non sussistendo gli estremi per una pronuncia di inammissibilità per manifesta infondatezza. 
§3. Tanto premesso, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito chiarite. 
Come noto, la giurisprudenza ha affermato che “l'assistenza (morale e) materiale prevista dall'art. 143 c.c., co. 2, costituisce effetto essenziale del matrimonio, presupponendo la fisiologia del rapporto di coppia o una sua crisi non formalizzata dalla domanda di separazione e quindi non rilevante a livello giuridico, esprimendo un dovere di carattere generale che grava su ciascun coniuge nell'interesse stesso della famiglia, affinché ai bisogni di quest'ultima contribuiscano "entrambi i coniugi" in ragione delle rispettive "sostanze" e della "capacità di lavoro professionale o casalingo" di ciascuno (art. 143 co.  3 c.c.)” (vedasi: Cass. Civ., Sez. II, n. 6403 del 21/03/2011).  ### e ### all'epoca della notifica dell'atto di citazione (11/05/2015) separati solo di fatto, certamente intercorreva un reciproco obbligo di assistenza, anche materiale, essendo stata la separazione omologata in data ###. 
Tale obbligo non è, però, illimitato; esso ha carattere relativo dovendosi commisurare alle sostanze e alle capacità di lavoro di ciascun coniuge, non potendosi concretizzare nel diritto indiscriminato di uno di ricevere dall'altro tutto ciò di cui ha bisogno, a prescindere da una valutazione della sostenibilità economica per l'altro coniuge della prestazione richiesta. 
Peraltro, di recente la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “non esiste norma che stabilisca la misura minima del contributo che ciascun coniuge è tenuto a fornire alla famiglia; come pure non esiste norma che stabilisca come devono essere distribuiti tra i coniugi i diversi pagamenti che accompagnano lo svolgersi della vita ordinaria della maggior parte delle famiglie (spese per i viveri e per il vestiario; spese per l'auto e per la casa; imposte e tasse, ecc.)” (Cass. Civ., Sez. III, n. 5385 del 21/02/2023, in particolare il considerato in diritto 2.2). 
Orbene, risulta documentalmente provato che la ### nel periodo da dicembre 2014 a ottobre del 2015, in cui si è protratta la crisi del rapporto di coniugio, ha percepito dal convenuto, attraverso regolari versamenti sul conto postepay a lei intestato, la somma di euro 2.800,00 oltre ad aver avuto libero accesso al conto corrente postale n. 9117163, cointestato ai due coniugi, dal quale, in tre differenti occasioni, ha prelevato complessivamente la somma di euro 3.000,00 (in relazione a tali circostanze si vedano gli allegati alla comparsa di costituzione in primo grado). 92/2018 r.g.a.c. Pag. 5 La pretesa dell'appellante, invero, è viziata in premessa: non è onere del convenuto dimostrare di aver corrisposto alla moglie le somme indicate (mediante le ricariche postepay e consentendo i prelievi dal conto cointestato) con la specifica finalità di provvedere alle cure odontoiatriche, ma è onere della moglie che agisce in giudizio provare di non avere alcuna disponibilità per far fronte alle cure mediche, dimostrando - di fronte alle contestazioni di controparte - che le somme percepite erano già state utilizzate per altre finalità (anche eventualmente di natura personale e sinanche di carattere voluttuario giacché impiegate prima della scoperta di aver bisogno di sottoporsi ad un importante intervento sanitario). 
Del resto, in sede di escussione, la teste ### figlia dei coniugi, ha dichiarato come “mio padre diceva a mia madre che per il pagamento delle predette (spese mediche, ndr) avrebbe dovuto usare le somme versate mediante il conto postpay intestato alla stessa sig.ra ### Non so quanto veniva versato sul predetto conto. Mio padre suggeriva a mia madre di rivolgersi al SSN e le faceva notare che aveva la disponibilità economica di € 5.800,00per far fronte alle spese odontoiatriche”, con ciò confermando la posizione assunta in giudizio da parte convenuta. 
Considerato che l'oggetto del presente appello è limitato all'accertamento della spettanza dell'ulteriore somma di € 3.000,00, non riconosciuta dal Giudice di ### non può che confermarsi la sentenza impugnata sul punto non avendo l'attrice affatto chiarito l'effettiva destinazione delle somme, di cui non ha mai contestato l'effettiva percezione e non avendo l'istruttoria, documentale ed orale, fornito alcun elemento di segno contrario rispetto all'effettiva percezione o all'ulteriore concreta destinazione dei prelievi. 
Invero, nel procedimento di primo grado, la ### non ha mai espressamente contestato di aver prelevato somme dal conto cointestato al ### né ha dedotto e provato che l'importo di € 3.000,00 fosse stato da lei utilizzato per far fronte alle esigenze della famiglia o per sostenere spese straordinarie, quali , ad esempio, quelle mediche dei propri figli (in particolare si veda l'atto introduttivo del giudizio, la memoria ex art. 320 c.p. dell'attrice e i verbali di udienza del giudizio RG n. 328/2015); né ha diversamente dedotto o provato quale sia stata l'effettiva destinazione delle somme prelevate. 
Dunque, non merita di essere condivisa la doglianza dell'appellante concernente la violazione dell'art. 115 c.p.c. 
Infatti, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto “di dover considerare la somma di € 3.000,00 nella disponibilità dell'attrice per il pagamento delle cure Odontoiatriche”, condannando il ### alla rifusione del solo importo di euro 1.490,00. 92/2018 r.g.a.c. Pag. 6 Sul punto, la giurisprudenza ha, in più occasioni, precisato che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e, quindi, non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo perciò trattarsi anche di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata.” (Cass. Civ., Sez. Lav. n. 12636 del 13.06.2005; cfr: Cass. Civ., Sez. 3, n. 5356 del 05/03/2009). 
Alcuna rilevanza assume, poi, il fatto che i 3.000,00 euro siano stati prelevati, in tre trances, prima del 24.11.2014 (data in cui il teste Dott. ### ha dichiarato di aver visitato per la prima volta l'attrice), in quanto, oltre ad essere circostanza introdotta dalla ### per la prima volta, solo in sede di appello, comunque, nulla aggiunge in ordine alla disponibilità di tale somma in capo all'attrice. 
Il punctum dolens, infatti, non riguarda la destinazione astratta della somma, in altri termini il motivo per cui sono stati effettuati i prelievi, in epoca anteriore alla successiva emersione della problematica dentale (secondo la prospettazione di parte), quanto l'effettiva utilizzazione della stessa, sì da non essere più disponibile per far fronte al pagamento dell'intervento medico, circostanza rimasta incerta e, dunque, in applicazione del riparto dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ., ricadente sulla parte che aveva l'onere di provarla con conseguente reiezione della pretesa. 
Priva di fondamento è, altresì, l'affermazione dell'appellante secondo cui: “non risponde al vero che parte attrice non abbia contestato i fatti asseriti da parte convenuta e relativi alla somma complessiva di € 3.000,00” poiché “i testi citati, sig.ra ### figlia del sig. ### le sig.re. ### e la sig.ra ### ritualmente ascoltati in udienza, hanno confermato tutti i capitoli di prova a loro sottoposti durante la prova per testi”, giacché i predetti testi nulla hanno riferito a riguardo. 
Né può essere condivisa l'affermazione dell'attrice secondo cui “l'art. 115 c.p.c. non può trovare applicazione nella valutazione espressa dal giudice di prime cure, atteso che la valutazione espressa dal giudicante inverte l'onere della prova che grava sul convenuto”, essendo onere di quest'ultima dare specifica prova, anche documentale, delle proprie sostanze, al fine di dimostrare l'insostenibilità dell'esborso richiesto per le cure odontoiatriche; prova che, nel caso di specie, è mancata. 
Va respinta, ulteriormente, la domanda di risarcimento del danno, reiterata in appello, correttamente rigettata dal giudice di primo grado per mancata allegazione e prova dell'esistenza di un danno risarcibile. 92/2018 r.g.a.c. Pag. 7 Per tutto quanto sin qui osservato l'appello non può che essere rigettato. 
§4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in base alle tariffe di cui al D.M. 140/2012, così come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, in applicazione dei parametri minimi tenuto conto del valore e della natura della controversia e della modesta attività difensiva svolta dall'appellato.  P.Q.M.  Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di ### di ### n. 111/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 111/2017 del Giudice di ### di ### 2) ### al pagamento, in favore di #### delle spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano complessivamente in € 1.278,00 oltre ### e spese generali come per legge; Così deciso in ### il ###.   Il Giudice dott.ssa

causa n. 92/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Rachele Dumella De Rosa

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 3611/2024 del 03-04-2024

... sul piano preliminare, va subito evidenziato che il punctum dolens della vicenda in esame è invero rappresentato dalla decadenza - tempestivamente eccepitadal termine di 8 giorni come previsto dall'art. 1495 c.c. . Infatti, si è già visto che gli stessi attori riferiscono in citazione, rispetto al rogito del 10/7/08, che a distanza di poco tempo dalla compravendita sono intervenuti i (poi denunciati) fenomeni infiltrativi e di allagamento, in uno ai conseguenti danni: ebbene, una tale riferita locuzione temporale -da “poco tempo”- può ragionevolmente riferirsi, rispetto all'anteriore rogito, ad accadimenti pregiudizievoli di qualche settimana successivi, o di qualche mese dopo, o magari della fine dello stesso anno 2008 ma, invero, non può essere intesa o riferita -la dichiarazione stessacome affermazione per cui i danni si sarebbero all'incirca verificati o palesati dopo addirittura un anno dalla stipula dell'atto notarile : se, quindi, come appare del tutto ragionevole ritenere in base alle medesime deduzioni attoree, i fatti dannosi in rassegna sono intervenuti entro qualche mese dall'atto oppure entro lo stesso anno 2008 o magari ad inizio 2009, allora la conseguente denuncia (leggi tutto)...

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### nome del Popolo Italiano Tribunale civile di ###^ sezione civile Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 70634/11 del ruolo generale degli affari contenziosi, passata in decisione con gg.60+20 per scritti difensivi finali, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente TRA ### C.F. ###, e ### C.F.  ###, rapp.ti e difesi dagli Avv.ti ### D'#### e ### - attori - E ### C.F. ###, ### C.F. ###, ### C.F. ###, rapp.ti e difesi dall'Avv.  ### ; - convenuti - E ### C.F. ###, ### C.F.  ###, rapp.ti e difesi dall'Avv. #### C.F. ###, D'### C.F.  ###, rapp.ti e difesi dall'Avv. #### C.F. ###, rapp.ta e difesa dall'Avv. ### rotta; ### C.F. ###, ### C.F. ###, rapp.ti e difesi dall'Avv. ### - chiamati in causa NONCHE': ##### - convenuti contumaci CONCLUSIONI - come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.   Ragioni di ### e ### citazione notificata il ###/3/11, ### e ### ca esponevano che con atto per notar ### del 10/7/08 acquistavano da ### al prezzo di euro 244.996,00, un'unità immobiliare sita in ### alla I ### composta da alloggio terraneo con sottostante cantina ed area scoperta giardinata, distinta in ### dalla p.lla 40/14 (PT-###), deducendo in sintesi che “a distanza di poco tempo dalla compravendita” tale appartamento veniva colpito da fenomeni di tracimazione (dagli impianti del bagno) e di infiltrazione acquea, riportando per l'effetto molteplici danni ai nuovi arredamenti e suppellettili già all'uopo sistemati all'interno dell'abitazione stessa (testualmente, si legge in citazione “che, a distanza di poco tempo dalla compravendita, l'appartamento de quo è stato interessato da fenomeni di infiltrazioni e di reflusso di liquidi di scarico che, provenienti dai servizi igienici, hanno provocato l'allagamento dell'unità abitativa con conseguenziali gravissimi danni all'arredamento nuovo e alle suppellettili ivi contenute”). Situazione che -stante l'indifferente contegno di controparte/venditrice all'uopo avvisata con raccomandate del 6/7/09 e poi del 2010- imponeva dunque il diretto ripristino dei luoghi stessi la cui fruizione, infatti, era a sua volta limitata o fortemente intralciata da siffatti fenomeni infiltrativi (con dette raccomandate - come altresì si legge in citazioneessi istanti “provvedevano a segnalare ai venditori i difetti dell'immobile trasferito, chiedendo la riduzione del prezzo di vendita oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi”) . Affermavano ancora, tra l'altro, che “la responsabilità per gli eventi e i danni per cui è causa è da attribuirsi integralmente a parte convenuta, quali venditori, per aver taciuto in malafede ai sigg.ri ### e ### i vizi dell'immobile alienato ed in ogni caso per aver violato gli artt. 1490 e ss c.c., il quale stabilisce che < il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”, chiedendo infine di dichiarare che l'immobile in questione è “stato trasferito ad essi istanti in violazione degli obblighi di garanzia per vizi ex artt. 1490 e 1494 c.c. e per l'effetto…condannare i sigg.ri Paone…al risarcimento in favore degli attori…(della somma di)..euro 21.150,00…e in via subordinata…condannare i sigg.ri Paone…al risarcimento ex art. 2043 e ss c.c….” (v., amplius, detta citazione introduttiva). 
Per tali riassunti motivi, essi attori chiedevano quindi accogliersi la formulata domanda introduttiva. 
I convenuti ### tempestivamente costituitisi, deducevano a loro volta il mancato previo esercizio della mediazione obbligatoria, la illegittima costituzione attorea in giudizio, la decadenza dal termine di 8 giorni di cui all'art. 1495 cc (inclusa afferente istanza risarcitoria non altrimenti surrogabile) e, in ogni caso, l'infondatezza della proposta domanda, servendo il discusso impianto fognario bene tre adiacenti scale di plesso abitativo ###
Casa sin dai tempi di realizzazione dell'edificato stesso, apparendo pertanto disagevole o anzi da escludersi che il prospettato danno fognario potesse ascriversi ad essi contitolari del singolo immobile compravenduto. Chiedendo per l'effetto, infine, il rigetto di ogni pretesa ex adverso avanzata (v. comparsa di risposta in atti).  ### rimanevano invece contumaci. 
Si costituivano gli altri soggetti evocati in giudizio, come indicati in epigrafe, che si riportavano tutti ai rispettivi atti (v. oltre). 
Nell'eccepire anzitutto il mancato esercizio della preventiva mediazione obbligatoria, parte convenuta isola e concentra la propria censura sul fatto che si controverta e discuta di “diritti reali” mentre, in realtà, a prescindere da altre possibili considerazioni, si deduce piuttosto -nella speciedi azione risarcitoria di garanzia che, come tale, non rientra né tra i rappresentati diritti su cosa né nel catalogo delle esercitabili istanze risarcitorie di cui all'art. 5 DLGS 28/10 (qui ratione temporis applicabile e) che attiene invece, a sua volta, ad ipotesi reintegratorie senz'altro diverse. Con l'effetto che la sollevata eccezione appaia nella specie inconferente, ciò che assorbe anche la questione, ulteriore, se la procedura di mediazione si fosse o meno già anteriormente perfezionata. 
Anche la costituzione attorea risulta dal canto suo idonea, pur se formalizzata prima delle notificazioni (cfr. ad es. Cass. 8003/12). 
Va inoltre osservato, more solito, che la controversia in rassegna proviene dalla ex-sezione di ### risultando poi via via connotata da vari cambi/giudice, con una intermedia interruzione processuale, venendo quindi affidata allo scrivente dopo sette anni dal suo inizio, oltre ad essere infine interessata, durante il suo corso, da una sequela di rinvii finalizzati all'esperito tentativo -rimasto però vanodi bonario componimento inter partes. 
Ciò detto sul piano preliminare, va subito evidenziato che il punctum dolens della vicenda in esame è invero rappresentato dalla decadenza - tempestivamente eccepitadal termine di 8 giorni come previsto dall'art. 1495 c.c. . 
Infatti, si è già visto che gli stessi attori riferiscono in citazione, rispetto al rogito del 10/7/08, che a distanza di poco tempo dalla compravendita sono intervenuti i (poi denunciati) fenomeni infiltrativi e di allagamento, in uno ai conseguenti danni: ebbene, una tale riferita locuzione temporale -da “poco tempo”- può ragionevolmente riferirsi, rispetto all'anteriore rogito, ad accadimenti pregiudizievoli di qualche settimana successivi, o di qualche mese dopo, o magari della fine dello stesso anno 2008 ma, invero, non può essere intesa o riferita -la dichiarazione stessacome affermazione per cui i danni si sarebbero all'incirca verificati o palesati dopo addirittura un anno dalla stipula dell'atto notarile : se, quindi, come appare del tutto ragionevole ritenere in base alle medesime deduzioni attoree, i fatti dannosi in rassegna sono intervenuti entro qualche mese dall'atto oppure entro lo stesso anno 2008 o magari ad inizio 2009, allora la conseguente denuncia del 6/7/09 si appalesa dunque del tutto tardiva, in aperta violazione del ripetuto termine di 8 giorni di cui all'art.  1495 c.c., a sostanziale conferma della sollevata eccezione di parte convenuta (v. comparsa di risposta cit.). Considerata anzi la significativa apprezzabilità dell'intermedio periodo di tempo frattanto decorso, tra l'accadimento degli eventi -di poco successivi al rogito del 10 luglio 2008- e la poi lontana denuncia del 6/7/09, ne discende dunque, in convergente verosimiglianza, che la contestazione ex art. 1495 risulti in tale guisa intervenuta ben dopo la scadenza del relativo termine legale. Inoltre, in prosieguo, va osservato che la mancata presentazione giudiziale delle parti convocate per rendere il chiesto interrogatorio formale non appare idoneo a confutare o sovvertire le considerazioni appena svolte, anche perché la ripetuta affermazione attorea -secondo cui la denuncia è appunto di poco successiva al rogito d'acquistonon consente di ritenere al contrario che il manifesto vizio della cosa sia stato scoperto solo in data di molto successiva rispetto al 10/7/08, così ipoteticamente legittimando l' (invece tardivo) atto nunciativo del 6/7/09 : invero, i fenomeni infiltrativi, anche verosimilmente produttivi di esalazioni puteolenti, si sono subito imposti nella loro immediata visibilità e percezione e, quindi, nella loro ineluttabile e piena conoscenza da parte degli acquirenti. Del resto, l'ulteriore affermazione attorea per cui, “…a seguito delle verifiche tecniche effettuate, è emerso che tali eventi sono stati causati da difetti nel sistema delle condotte idriche” - come da richiamato elaborato tecnico del CT di parte arch.EduardoPinto del 30/3/10, riferita ad eventi del “giugno 2009”- può se del caso rappresentare, specificandola, una più chiara dinamica dei fatti in rassegna o può ipoteticamente indicare asserite (ed indimostrate) vicende dannose di prosieguo, in continuazione, ma non esclude affatto -si ripeteche gli stessi gravissimi stessi si siano già apprezzabilmente verificati, nel loro nucleo essenziale e primigenio, poco dopo l'acquisto notarile, come si legge in citazione, risultando così immediatamente visibili e percepibili a cagione della disfunzionalità dei servizi igienici, stante la difettosità dell'impianto idrico/fognario da cui sono all'evidenza provenuti i perniciosi rigurgiti di acque scure. Insomma, siffatte evidenze dichiarate dalla medesima parte attrice, di immediata e rilevante percezione almeno nel loro primo evento fondante (post/vendita), già significativo e dannoso, sono risultate così ab initio note e rilevanti -poco dopo il ripetuto rogitosì da procurarne la riferita pronta conoscenza di essi compratori, odierni attori. ### canto, un tale abbondante ed invasivo fenomeno idrico/fognario -di palese percezione, sì da apparire immediatamente certo, obiettivo e sufficientemente completo sul piano lesivo (con risalita e conseguente fuoriuscita di acque -anche luridedai servizi igienici di casa)- avrebbe dovuto indurre un qualsiasi normale compratore di ordinaria o minima diligenza, per prima cosa, ad avvertire ed allertare prontamente per iscritto, o almeno in via telefonica (!), la persona che gli ha da poco venduto l'appartamento, si da notificarle eventi e fatti dapprima sconosciuti ad essa parte acquirente. Ciò che nella specie non risulta però avvenuto, non tempestivamente (quanto alla sicura e sufficiente condizione di conoscenza del danno da parte degli odierni attori -novelli proprietariallorquando vi sono subito state le richiamate vicende infiltrative, intrinsecamente manifeste, con la conseguente necessità di una tempestiva osservanza del gravante onere di denuncia, cfr. ad es., tra le tante, Cass.###/22 secondo cui, in generale, “…in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente l'onere della prova di aver denunciato (con qualunque mezzo idoneo e, quindi, anche mediante comunicazione telefonica: Cass. SU n. 328 del 1991; n. 5142 del 2003) i vizi nel termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c., pari ad otto giorni dalla scoperta del vizio occulto (Cass. n. 13695 del 2007; Cass. n. 844 del 1997; Cass. n. 11046 del 2016, in motiv.), e, per altro verso, che tale termine decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa (Cass. n. 28454 del 2020, in motiv.; Cass. 11046 del 2016)…”; cfr. ancora per il principio Cass.21084/22, che si richiama al noto e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il compratore che esercita le azioni edilizie di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi del bene venduto [oltre al noto precedente di Cass., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748, in ### it., 2019, I, 9, 2726, vengono in tal senso indicate le più recenti pronunce di Cass., ord. 17 gennaio 2022, n. 1218, in ### Giust. 3 civ., 2022; Cass., ord. 16 novembre 2021, n. ###, Cass. 5 ottobre 2020, 21258, Cass., ord. 28 luglio 2020, n. 16073, Cass. 27 aprile 2020, n. 8199] ). Analogamente, per il medesimo principio sull'onere probatorio ricadente sul compratore ex art. 1495 cc, si veda altresì la più recente Cass. 12337/23. 
Insomma, la dichiarazione nunciativa in questione risulta all'evidenza tardiva, essendo mancata già per il primo dedotto e fondante evento dannoso -per gli acquirentidi poco successivo alla vendita del 10/7/08, rispetto al quale eventuali fatti ulteriori non ne rappresenterebbero altro che il “naturale” prosieguo, sub specie di continuative conseguenze negative di vicende pregiudizievoli preesistenti e, quindi, già ormai conosciute dai nuovi compratori ed alle quali, invero, non può agganciarsi un nuovo dies a quo rimontante ex art. 1495 a nuovi più recenti termini di denunciabilità degli eventi in rassegna. Ma, come si legge nell'allegato elaborato di parte attrice -prima indicatodel 30/3/10, l'incaricato arch.EduardoPinto rileva tra l'altro che “### specifico, l'esteso fenomeno di infiltrazioni di acque nere di scarico, si è verificato in data 14 giugno 2009…” : ciò significa che anche a voler far decorrere la ipotizzata conoscenza o idonea conoscibilità dei fatti di causa (trattandosi di immobile già comprato dagli odierni attori da quasi un anno) solo a partire dalla successiva data del 14/6/09, ne deriva, all'evidenza, che la posteriore denuncia inviata a sua volta addì 6 luglio 2009 risulti comunque essere ampiamente tardiva rispetto al termine di 8 giorni -in ogni caso elassodi cui all'art. 1495 c.c., ad oggettiva e manifesta conferma della condotta gravemente inerziale di parte attrice. 
Ciò posto, occorre poi osservare che mentre in tali ripetute missive del 6/7/09 gli acquirenti chiedono la riduzione del prezzo (v. richiami in citazione) nella presente sede, invece, essi direttamente domandano solo un onnicomprensivo risarcimento dei danni per suddetti euro 21.150,00: in tale contesto l'istanza risarcitoria, peraltro “in ogni caso” formulabile ex art. 1494 c.c., segue invero il regime dei medesimi artt. 1490 e ss c.c. nella specie appositamente azionati. 
Con il coerente effetto che, essendo tardiva la denuncia per vizi ex art. 1490, ne risulta altresì tardiva anche la conseguente richiesta reintegratoria, ex art.  1494 cit. (infatti, secondo Cass. 1218/22, “…sebbene l'azione di risarcimento del danno spettante all'acquirente per l'inadempimento del venditore abbia carattere autonomo, nel senso che è proponibile indipendentemente dall'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto o di quella di riduzione del prezzo, occorre pur sempre, tuttavia, che ricorrano i presupposti dell'azione di garanzia, e che siano quindi non solo dimostrati la sussistenza e la rilevanza dei vizi, ma anche osservati i termini di decadenza e di prescrizione e, più in generale, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione ( Cass. n. 15481 del 2001; Cass. n. 3527 del 1993)”). 
Sicchè, in sostanza, la tardiva denuncia dei vizi stessi trascina con sé -e determinala pari tardività anche della collegata istanza di risarcimento proposta ex art. 1494 cit. . 
Rimane allora solo da vagliare, de residuo, la possibilità di esercitare -o meno la ordinaria azione risarcitoria nella specie altresì avanzata dagli attori, in via subordinata, ai sensi del diverso art. 2043 cc . 
In primo luogo, occorre osservare che nella vicenda in esame appare più complesso agire -da parte degli stessi istanti e contro gli stessi convenuti nell'unico eguale procedimento giudizialeper il risarcimento in via extracontrattuale dopo ed in subordine all'esercizio di una azione contrattuale (rivelatasi tardiva) da risarcimento per inadempimento. In questo caso, si dubita che l'esperimento della subordinata sia praticabile ove la principale risulti appunto inammissibile per la appurata tardività di un previo procedimento di denuncia negoziale, previsto quale condizione dell'azione ed avente appunto ad oggetto i lamentati vizi della cosa. Non si può cioè agire in via secondaria ed aquiliana perché la primaria via negoziale, prevista ex lege, non sia stata tempestivamente attivata, non potendosi cioè surrogare una precedente lacuna giuridico/cronologica (in cui l'interessato sia già di fatto incorso) con un altro rimedio subordinatamente esperito, eccetto il caso in cui la tutela ex art. 2043 c.c. rivesta invece, ovviamente, una propria ed autonoma rilevanza giuridica, al di fuori del prestabilito perimetro contrattuale. Infatti, va in assorbimento osservato che Cass. 16654/17 definisce appunto l'ipotesi nella quale è ammesso, a certe condizioni, il cumulo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cumulo da ritenersi invece escluso quando il danno lamentato sia comunque riconducibile ad un inesatto inadempimento -ad esempio, per mancanza della qualità del bene oggetto di compravenditadell'obbligazione contrattuale per cui è causa. Con siffatta pronuncia la SupremaCorte afferma che, in materia di compravendita, nell'ipotesi di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità da inadempimento o da inesatto adempimento è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del trasferente stesso ma solo qualora il pregiudizio arrecato al compratore, come accennato, abbia leso interessi di quest'ultimo che siano sorti al di fuori del contratto ed abbiano dunque la consistenza di diritti assoluti. Ne consegue che non è ipotizzabile a carico del dante causa il doppio titolo di responsabilità qualora il compratore lamenti il pregiudizio derivante dal fatto -nel caso ivi scrutinatoche il fondo compravenduto sia risultato inquinato ed abbia avuto bisogno di opere di bonifica, benché significative; in tali situazioni, infatti, il pregiudizio lamentato è la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione, o di un suo intrinseco difetto di qualità, che resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono pertanto soggette alla prescrizione annuale di cui al comma 3 dell'art. 1495 c.c.. Anche nel caso in rassegna, invero, trattasi di responsabilità negoziale (rispetto altresì alla accedente garanzia legale per i vizi occulti della cosa) fatta valere con apposita istanza risarcitoria esplicitamente riconducibile, e ricondotta, agli artt. 1490 e ss c.c. (v. sopra), di talchè, rimanendosi entro l'ambito e nel perimetro di detta imputazione contrattuale e della relativa disciplina normativa, non risulta per l'effetto configurabile o applicabile la diversa disciplina aquiliana, di cui all'art. 2043 c.c. . 
Analogamente, e sia pure per caso pratico diverso, la Suprema Corte ( 2023 n. ###) ha ancora di recente ribadito in punto di diritto, ed in tema di concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, che “### ai fini del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, rivesta un'autonoma rilevanza giuridica come atto illecito ex art 2043 c.c., in caso di perdita delle cose trasportate deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario di esse (sia questi il mittente o un terzo) per inadempimento dell'obbligazione accessoria della custodia, che non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto”. 
Insomma ed in sintesi, non può invocarsi, nemmeno subordinatamente, un preteso titolo extracontrattuale se si adducano fatti propriamente contrattuali. 
Sicchè, anche in applicazione dei riferiti principii giurisprudenziali, ne discende in definitiva che : -rispetto all'azione contrattuale di garanzia primariamente ed esplicitamente esercitata ex art. 1490 e ss c.c., emerge l'ampia scadenza dell'eccepito termine di 8 giorni di cui all'art. 1495 c.c.; -tale essenziale scadenza travolge altresì, in conseguenza, la derivata istanza risarcitoria/contrattuale (ex art. 1494 c.c.); -questa situazione, tutta riconducibile ed esplicitamente ricondotta alla asserita responsabilità negoziale del venditore ex artt. 1490 e ss, non consente come tale di dare quindi corso alla subordinata domanda risarcitoria/aquiliana a sua volta possibile solo se il diritto reclamato rivesta autonoma rilevanza come conseguenza dell'atto illecito ex art. 2043 cc (v. sopra) mentre, nella specie, discutendosi piuttosto di asserito inadempimento tutto interno al rapporto negoziale e alla sua relativa disciplina normativa, non è dato perciò configurare alcuna ipotetica responsabilità di natura appunto extracontrattuale. 
Sicchè, sotto ogni descritto profilo, la proposta domanda introduttiva risulta dunque inammissibile (sul piano sostanziale) e, per l'effetto, va in definitiva respinta. 
Inoltre, questo rigetto rende sostanzialmente superflua l'analisi della posizione di tutti i terzi chiamati, indicati in epigrafe e che, parimenti, hanno anzitutto richiesto la reiezione delle istanze attoree oltre, in qualche caso, al rigetto in subordine della esercitata domanda di manleva formulata da parte convenuta, apparendo inoltre opportuno compensarne -per interole relative spese di giudizio, incluse le posizioni dei restanti convenuti rimasti a loro volta contumaci. 
Infine, la natura essenzialmente preliminare e non di merito della decisione - relativa a risalente controversia in cui le parti, nonostante i tentativi all'uopo esperiti, non sono riuscite ad accordarsi sebbene, invero, parte attrice avesse accettato un primo ipotizzato accordo tra esse ma non assentito tuttavia, non complessivamente, dai soggetti convenutinonché l'infondatezza di alcune pregiudiziali eccezioni di parte convenuta (v. in premessa), oltre alla non escludibile conoscenza di parte convenuta dei fatti contestati, inducono nell'insieme a compensare per 4/5 -tra attori e convenuti ### costituitisile sostenute spese di lite ed a condannare parte attrice al pagamento, come in dispositivo, del restante 1/5, da attribuirsi al procuratore di parte convenuta dichiaratosi antistatario.   PQM il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### to ### e ### con citazione notificata il ###/3/11 (e sulle chiamate dei terzi in causa), così provvede: a)respinge la domanda proposta da ### e ### b)compensa per 4/5 tra le parti (attrice/convenuta) le spese di giudizio e condanna ### a pagare il restante 1/5 che per questa frazione liquida in complessivi euro 600,00 di cui euro 100 per esborsi, più forfettarieCPA-IVA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte convenuta dichiaratosi antistatario.   Così deciso in Napoli il ###. 

Il giudice
unico ###


causa n. 70634/2011 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Attanasio, Giannoni Valeria

M

Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 1470/2022 del 15-06-2022

... obbligazioni naturali, a parere di questo Giudice, il vero punctum dolens di questo processo è se le attribuzioni patrimoniali pacificamente avvenute, a titolo gratuito, in favore dell'odierna convenuta siano state motivate da un sentimento di riconoscenza o dal desiderio di “speciale rimunerazione” per i servigi che la donataria asserisce di aver offerto a ### in costanza di convivenza, questione che deve essere risolta indagando i “motivi” che avrebbero animato il donante al tempo del compimento delle predette attribuzioni. Affinché, infatti, si possa parlare di donazione per riconoscenza o di donazione remuneratoria occorre che l'attribuzione venga effettuata come segno tangibile di speciale gratitudine e apprezzamento dei benefici o servigi ricevuti dal donante, che effettua perciò spontaneamente la donazione, pur sapendo di non esservi tenuto né per legge, né per doveri nascenti dalle comuni norme morali o sociali né per conformità agli usi. Al contempo, però, perché possano configurarsi queste figure particolari di donazione è insito nell'art. 770 c.c. che le opere o i servigi siano stati spontaneamente prestati dal donatario andando ben oltre a quanto sarebbe stato tenuto (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo 5197/2018 r.g., assunta in decisione all'udienza del 22/02/2022, promossa da: ### (C.F. ###), con il proc. dom. avv. ### giusta procura in atti; ATTORE contro ### (C.F. ###), con il proc. dom. avv. ### giusta procura in atti; ### Revocazione di donazione ### precisate dalle parti con le modalità di cui all'art. 221 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni nella L. 16 settembre 2021, n. 126, aggiornato con D.L. 30 dicembre 2021, n. 228.
Per parte attrice: “### all'###mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare: In via preliminare e pregiudiziale: nella denegata e non creduta ipotesi venisse considerata non esperita la procedura di mediazione obbligatoria, concedersi termini di
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 legge per poterla promuovere; In via principale e di merito : previamente - accertarsi - che : A) - l'acquisto del diritto di usufrutto vitalizio, da parte della convenuta, ### della porzione di villetta bifamiliare con annessa autorimessa, sita in ### via ### nr. 27, inserita in complesso immobiliare denominato “villette delle rose “, censita al N.C.E.U. al foglio 5, mapp. 3998 sub 16, piano ###/T/1, cat. A/7, classe 1 - e mapp. 3998 sub 17, piano ###, categ. C/6, classe 1 - avvenuto con atto di compravendita del 21.12.2007, rep. nr. 120392 - racc. nr. ### - notaio ### - nonché - B) l'acquisto della nuda proprietà, sempre da parte di ### e relativamente alla medesima porzione di villetta bifamiliare, sita in ### S'####, alla via ### nr 27, come sopra meglio identificata - stipulato con successivo atto di compravendita del 29.12.2011, Rep. nr. 136811 - Racc. nr. 52571 - del ### - entrambi detti acquisti in capo a ### sono avvenuti in forza di nr. 2 donazioni alla stessa elargite con animus donandi dall'attore, ### - conseguentemente - revocarsi entrambe dette donazioni, indirettamente costituite con gli atti di compravendita ivi richiamati, sul presupposto della sopravvenienza del figlio dell'attore, ### nato in epoca successiva alle predette donazioni, in data ### - ed altresì - condannarsi la convenuta ### alla restituzione del bene immobile oggetto delle disposizioni a ### nella sua piena proprietà e disponibilità, comprensivo di ogni diritto accessorio e di pertinenza, ivi compresa la quota di comproprietà condominiale facente capo al bene immobile; ### di lite: compenso professionale e spese interamente rifuse, oltre rimborso forfettario spese generali ed oneri accessori di legge; in via istruttoria: con riserva ai sensi di legge, di integrare, modificare e/o emendare la domanda nonché indicare prove per interpello e testi e gli altri mezzi istruttori entro i termini previsti nell'art. 183 cpc ess.gg.”.
Per parte convenuta: “In via preliminare e pregiudiziale: dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea per mancato rispetto della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1 bis D. Lgs 28/2010 con ogni conseguente statuizione di merito e rito.
In via principale e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno giudicante non dovesse ritenere assorbente l'eccezione di improcedibilità enunciata in via preliminare e pregiudiziale, per quanto esposto nella parte narrativa del presente atto e documentalmente provato, non avendo parte attrice assolto l'onere della prova ed
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 essendo, comunque sia, infondate le avverse domande sia in fatto che in diritto, rigettare le domande ex adverso formulate. In via istruttoria: 1) ### testimoniali. Parte convenuta chiede di essere ammessa alla prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze di fatto eventualmente epurate da giudizi e valutazioni residue: 1) ### che, la signora ### conosceva il signor ### nell'anno 2007 e che, tra loro, nasceva un forte legame sentimentale che sfociava - nell'estate dello stesso anno - in una convivenza more uxorio presso l'abitazione di comproprietà della signora ### (Bergamo, via ### n. 90) con il proprio ex marito ### a lei assegnata in sede di divorzio. 2) ### che, la signora ### ha due figlie (### e ### avute dal matrimonio con il signor ### e che, alla data di inizio della convivenza con il signor ### le figlie abitavano prevalentemente con la madre ed avevano, rispettivamente, 9 e 5 anni. 3) ### che, per farsi meglio accettare dalle bambine, nel mese di ottobre 2007 il signor ### acquistava un cane di grande taglia (razza boxer) che conduceva a vivere nell'appartamento della signora ### 4) ### che, il signor ### si trovava a disagio nell'abitazione della signora ### per essere la stessa di comproprietà con l'ex marito ### e, conseguentemente, insisteva con la signora ### per trasferirsi altrove. 5) ### che, la signora ### era restia a trasferirsi altrove perché ciò avrebbe implicato la rinuncia all'assegnazione dell'appartamento di cui era comproprietaria con l'ex marito con indiscutibile perdita di un vantaggio patrimoniale. 6) ### che, per superare le ritrosie della signora ### il signor ### le proponeva di compensare detta rinuncia con la cessione del diritto di usufrutto vitalizio sul bene immobile che sarebbe stato acquistato per la convivenza del nuovo nucleo familiare ovverosia l'immobile sito in ### via ### n. 27. 7) ### che, in particolare, con la cessione del suddetto diritto reale il signor ### intendeva anche garantire il futuro della propria compagna e delle di lei figlie con speciale riguardo a ### con la quale il signor ### aveva stretto un rapporto affettivo (peraltro corrisposto) molto intenso e significativo. 8) ### che, infatti, ### era molto affezionata al signor ### posto che aveva trovato in lui una figura maschile di riferimento di cui sentiva la mancanza a causa della minor presenza del padre nella sua vita quotidiana derivata dalla separazione dei genitori. 9) ### che, in data 21.12.2007, quando la signora ### acquistava il diritto di usufrutto sul bene immobile di ### via ### n. 27, e il signor ### acquistava il diritto di nuda proprietà sullo stesso bene immobile, il sentimento del signor
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 ### era quello di gratitudine alla signora ### e l'intenzione del signor ### era quella di compensare quest'ultima per le rinunce (anche patrimoniali) che la compagna aveva dovuto affrontare per acconsentire alla sua richiesta di trasferirsi dall'appartamento che ella possede ###### a quello di ### nonché quella di garantire il futuro della propria compagna e delle di lei figlie. 10) ### che, dal punto di vista psicologico e organizzativo, la convivenza con il signor ### si rivelava impegnativa poiché a quest'ultimo veniva diagnosticata una malattia cronica degenerativa (rene policistico) che abbisognava di uno stile di vita ritirato, di un rigido regime alimentare e di assistenza continuativa. 11) ### che, in particolare, da quando il signor ### affrontava i trattamenti di dialisi a giorni alterni (anno 2010 in avanti) usciva raramente da casa perché era debole e il minimo movimento sbagliato del braccio gli procurava copiose emorragie che preoccupavano tutta la famiglia. 12) ### che, conseguentemente, al fine di mitigare questo stile di vita ritirato e ciò anche per la serenità delle bambine, la signora ### si onerava di invitare ogni fine settimana gli amici di famiglia a casa organizzando e preparando personalmente ricche cene compatibili con il regime alimentare del signor ### 13) ### che, la famiglia ### si adattava al regime alimentare seguito dal signor ### e, così, venivano cucinati in casa tutti gli alimenti consumati (anche il pane) senza l'uso di sale o di ogni altro alimento e/o ingrediente che potesse nuocere alla salute del signor ### 14) ### che, nell'anno 2009, in conseguenza della malattia, il signor ### affrontava un'operazione chirurgica al braccio necessaria per i trattamenti di dialisi (cd. operazione di accesso vascolare) e che la signora ### per potere assistere il compagno durante l'operazione e anche nel prosieguo, chiedeva e otteneva tre mesi di aspettativa non retribuita dal lavoro. 15) ### che, durante i trattamenti di dialisi la signora ### accompagnava e riprendeva il signor ### e lo accudiva nelle ore di post trattamento a causa dello stato di forte debilitazione che quest'ultimo sempre accusava e al fine di prevenire, peraltro, le forti emorragie che potevano scaturire da un movimento sbagliato del braccio che, allorquando accadeva, determinava uno stato di forte turbamento e agitazione nelle bambine. 16) ### che, l'intensità dell'amore provato dalla signora ### per il signor ### portava la prima ad offrire il proprio rene per il trapianto necessario al secondo e che, allo scopo, compiva tutti gli esami di verifica della compatibilità dell'organo che, infatti, veniva giudicata dai sanitari sussistente. 17) ### che, il signor ### rifiutava l'offerta della signora ### di cui al capitolo
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 precedente solo pochi mesi prima di comunicare alla compagna la fine della loro relazione. 18) ### che, secondo gli accordi, durante la convivenza le parti contribuivano alle spese familiari in proporzione alle rispettive possibilità e sostanze e che, a tale scopo, nel 2008, la coppia accendeva un conto corrente comune e cointestato presso il ### (n. 9300) ove venivano addebitate tutte le spese domestiche e le spese relative al menage familiare. 19) ### che, il signor ### e la signora ### approvvigionavano il conto corrente cointestato di cui al capitolo precedente secondo le rispettive capacità patrimoniali ovverosia, quanto al signor ### con somme medie annuali pari a € 26.000,00 e quanto alla signora ### con somme annuali medie pari a € 6.000,00 come da documentazione che mi si rammostra. 20) ### che, in ragione degli accordi di cui ai capitoli precedenti, il signor ### era solito effettuare bonifici bancari una tantum ed erano, dunque, consuetudinari i bonifici di importi uguali e maggiori ad € 10.000,00. 21) ### che, la capacità contributiva della signora ### diminuiva negli anni di convivenza a causa dei minori redditi derivati dal proprio impiego personale nell'assistenza al compagno malato e, dunque, a causa della necessità di assentarsi dal lavoro mediante permessi e periodi di aspettativa non retribuita. 22) ### che, nei mesi che precedevano il termine della convivenza con il signor ### la signora ### si recava da uno psicologo (### psicologo e psicoterapeuta presso il
Conventino a ### per capire come comportarsi con il signor ### che aveva iniziato ad assumere, nei suoi confronti comportamenti insofferenti e scostanti, che ella imputava alla malattia cronica di cui era affetto. 23) ### che, allorquando decideva di terminare la relazione sentimentale con la signora ### il signor ### dichiarava a quest'ultima e alle bambine di avere assunto detta decisione perché non voleva più imporre alla famiglia lo stile di vita di cui ai capitoli che precedono e di aver acquistato un'abitazione propria in ### per ivi andare a “morire” senza disturbare nessuno. 24) ### che, la decisione del signor ### lasciava sgomenta tutta la famiglia ### 25) ### che, adducendo ragioni di salute, il signor ### non voleva prendere con sé il cane boxer dallo stesso acquistato. 26) ### che, in considerazione della giovane età dell'animale e della delegazione esclusiva alla signora ### dell'impegno che l'animale avrebbe comportato fino alla fine della sua vita - tra cui, per esempio, la necessità di dedicargli tempo per le passeggiate, di alimentarlo con prodotti specifici, di provvedere alla sua pulizia, di garantirgli cure veterinarie, di affrontare eventuali spese di cura ordinarie e straordinarie, di praticare una profilassi sanitaria
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 annuale, di comprare prodotti utili al suo benessere (guinzagli, cucce, ciotole, giochi), di pagare una pensione per custodirlo nei periodi di ferie familiare - le parti concordavano che il signor ### avrebbe contribuito al versamento di una somma una tantum compensativa di quanto sopra pari a € 30.000,00. 27) ### che, per le ragioni di cui sopra, il signor ### in data ### effettuava un bonifico a favore della signora ### pari a € 30.000,00. 28) ### che, in data ###, allorquando la signora ### acquistava il diritto di nuda proprietà dell'immobile sito in ### - divenendo esclusiva proprietaria dello stesso - ella vi provvedeva con denaro attinto dal proprio conto corrente che le apparteneva di diritto e a vario titolo in modo esclusivo. 29) ### che, in data ###, quando la signora ### acquistava il diritto di nuda proprietà sul bene immobile di ### via ### n. 27 dal signor ### il sentimento del signor ### era quello di gratitudine e riconoscenza alla signora ### per gli anni di felice relazione, per la cura e l'assistenza ricevuta dalla signora ### e per le privazioni cui quest'ultima e le di lei figlie si erano spontaneamente assoggettate per amor suo, e l'intenzione del signor ### era quella di trasferire l'intera proprietà del bene immobile alla signora ### al fine di compensare quest'ultima per le rinunce (anche patrimoniali) che la compagna aveva dovuto affrontare per acconsentire alla sua richiesta di trasferirsi dall'appartamento di ### per averlo accudito con amore negli anni, per essersi offerta ed essere stata pronta a donargli spontaneamente un rene, per aver sostenuto uno stile di vita difficile e di privazioni nonché, infine, per garantire un futuro più sereno alla propria compagna e alle di lei figlie e, in generale, per soddisfare quell'obbligo morale che sentiva derivargli dalla condivisione del consorzio familiare. 30) ### che, il valore attuale del diritto di piena proprietà sul bene immobile della signora ### in ### nel 2015, era pari a € 245.000,00 (compreso il box) circa e che, oggi, è ulteriormente sceso ad € 200.000,00 (compreso il box). 31) ### che, il valore complessivo del patrimonio finanziario e immobiliare del signor ### supera i € 3.000.000,00 posto che egli possiede numerosi beni immobili nella provincia di ### beni mobili registrati di lusso nonché liquidità di denaro, investimenti finanziari (obbligazionari e azionari), polizze assicurative nei conti correnti e di deposito titoli intrattenuti presso la ### e la ### 32) ### che, il suddetto patrimonio deriva al signor ### in parte, dalle somme ricevute dalla liquidazione delle quote societarie detenute nella società di famiglia (una grande azienda con più di 100 impiegato: la
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 ### di ###, in parte dai proventi derivati dall'investimento di dette somme, in parte dall'attività che il signor ### svolgeva per la ditta ### con la propria impresa individuale (per la quale produceva le schede elettroniche di macchinari), in parte dalle locazioni degli appartamenti di sua proprietà. 33) ### che, il signor ###
è un appassionato di autoveicoli e, per tale ragione, ha acquistato per sé macchine di lusso quali quelle appartenenti alle marche ### e BMW nonché motocicli costosi quali, per esempio, ### 1100, BMW ###, ### 10985. 34) ### che, il signor ### - essendo appassionato di motoveicoli - era iscritto al ### di ### e partecipava alla vita associativa. 35) ### che, il signor ### è altresì appassionato di barche e, per tale ragione, possedeva una barca a doppio motore con 6 posti letto ormeggiata nel porto di ### del ### ove, peraltro, era iscritto al relativo circolo nautico e partecipava alla vita associativa. 36) ### che, il signor ### è proprietario dei seguenti diritti reali su beni immobili: - ### proprietario di N. 1 appartamento di 4 vani sito in ### - ### proprietario di N. 2 box (16 mq ciascuno) siti in ### - ### proprietario di N. 2 appartamenti di 3 vani ciascuno siti in ### - ### proprietario di N. 2 box (14 e 13 mq) siti in ### - ### proprietario di N. 1 appartamento di 5,5 vani sito in ### - ### proprietario di N. 1 box (27 mq) sito in ### - ### proprietario di ### a destinazione ### in ### - Comproprietario di N. 1 appartamento di 6 vani in ### -
Comproprietario di N. 2 box (23 e 15 mq) siti in ### -
Comproprietario di N. 2 appartamenti di 5 vani ciascuno siti in ### -
Comproprietario di N. 2 fabbricati (di 30 e 595 mq) destinati ad esercizio sportivo in
Brembate di ### - Comproprietario di N. 2 ### site in ### di ### -
Comproprietario di N. 1 ### a destinazione ### sita in ### di ### -
Comproprietario di N. 1 appartamento di 7,5 vani sito in ### di ### -
Comproprietario di N. 1 area di 65 mq chiusa con tettoia sita in ### di ### -
Comproprietario di N. 2 appartamenti di 7 e 3 vani siti in ### - Comproprietario di 3 terreni siti in ### - Comproprietario di N. 2 terreni in ### 37) ### che, il signor ### è solito compiere atti di liberalità come, ad esempio, nell'occasione in cui decedeva il signor ### uomo conosciuto durante i trattamenti di dialisi cui il signor ### si era molto legato, allorquando decideva di estinguere il mutuo residuo (pari a € 10.000,00) gravante sull'abitazione in cui abitava la vedova, signora ### e i relativi figli e ciò per mero spirito di liberalità. 38) ### che, la signora
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 ### è stata evocata in giudizio dal signor ### per la revocazione della donazione del denaro ricevuto per l'atto di liberalità di cui al capitolo precedente. 39) ### che, a seguito dell'interruzione della relazione sentimentale con la signora ### il signor ### interrompeva bruscamente anche ogni contatto con le di lei figlie cambiando anche il numero di utenza telefonica e rendendosi, dunque, irreperibile. 40) ### che, soprattutto la signorina ### soffriva a tal punto per l'improvviso abbandono del signor ### da iniziare ad accusare una grave sindrome depressiva. 41) ### che, oggi, ### è affetta da severa anoressia ed è ricoverata in gravi condizioni presso una struttura ospedaliera. 42) ### che, oggi, la signora ### è affetta da neoplasie recidivanti ed è soggetta a cure, costose profilassi e controlli trimestrali. 43) ### che, per far fronte alle ingenti spese sanitarie che la signora ### si è trovata costretta ad affrontare per sé e per la propria figlia ### ha dovuto impiegare la somma mutuata per la ristrutturazione dell'abitazione ove abitano per le suddette cure. Si indica l'interpello del signor ### su tutti i capitoli di prova. Si indicano in qualità di testimoni i signori ### residente in ####, via ### 2 sui capitoli di prova da 1 a 6, da 10 a 16 e da 39 a 43; ### residente ###su tutti i capitoli di prova; ### residente ###su tutti i capitoli di prova; ### residente ###su tutti i capitoli di prova; Dott.ssa ### c/o ### sul capitolo 16; i signori ### residente in ####, via P. Micca n. 9 e ###, residente ###sui capitoli da 1 a 17, da 22 a 26 e da 31 a 43; ### residente ###sui capitoli 37 e 38; il signor ### residente ###### del ### via ### n. 12 sui capitoli da 31 a 43; ### presso il centro ### a ### sul capitolo 22 2)
Consulenza tecnica d'ufficio. Laddove ritenuto opportuno dal Tribunale si chiede disporsi consulenza tecnica atta a stabilire il valore commerciale del bene immobile di proprietà della signora ### sito in ### nonché consulenza tecnico contabile atta a verificare l'effettiva consistenza finanziaria e patrimoniale complessiva del signor ### previa acquisizione della documentazione relativa ai rapporti di conto corrente bancari, di deposito titoli e comunque sia relativi ai rapporti finanziari a lui intestati presso gli ### di ### noti (### BCC e ### oggi
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75
BPM) ovvero a quelli che si andranno ad accertare, dal 2007 ad oggi, nonché, comunque, mediante autorizzazione all'accesso ai sistemi informativi dell'### tributaria, delle
Camere di ### del Pubblico registro automobilistico, delle ### dei registri immobiliari - e ciò anche mediante l'ausilio della ### 3) Ordini di esibizione ex art. 210 e 204 cpc. Alla luce di quanto allegato, argomentato e dimostrato si chiede che il Tribunale Voglia ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 cpc al signor ### di esibire la copia delle dichiarazioni dei redditi dall'anno 2007 ad oggi ovvero, in subordine ex 204 cpc, di rivolgere il medesimo ordine di esibizione all'### delle
Entrate in riferimento al contribuente ### In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data #### conveniva in giudizio ### chiedendo al Tribunale adito di revocarsi le due donazioni indirettamente eseguite in favore dell'odierna convenuta, mediante un primo atto di compravendita stipulato in data ###, avente ad oggetto il diritto di usufrutto vitalizio sulla porzione di villetta bifamiliare, con annessa autorimessa, sita in ### via ### n. 27, ed un successivo atto notarile di compravendita stipulato in data ###, avente ad oggetto la nuda proprietà sulla medesima porzione di fabbricato, sul presupposto della sopravvenienza del figlio ### nato in data ###, dunque in epoca successiva alle predette donazioni, condannandosi, per l'effetto, la convenuta alla restituzione del bene immobile oggetto di liberalità, comprensivo di ogni diritto accessorio e di pertinenza. 
A fondamento della domanda l'attore deduceva di aver intrattenuto una convivenza more uxorio dall'anno 2007 al 2011 con ### separata legalmente dal coniuge e già madre di due figlie; che nel mese di dicembre 2007 egli acquistava, con proventi derivanti esclusivamente dalle proprie risorse finanziarie, la porzione di villetta bifamiliare per cui è causa, versando il complessivo importo di euro 375.000,00, riservando a sé la nuda proprietà ed intestando in favore della convivente il diritto di usufrutto vitalizio, senza pretendere alcun corrispettivo, dunque per mero spirito di liberalità determinato dalla volontà di garantire alla medesima una maggiore sicurezza
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 nella crescita delle figlie; che sempre con il medesimo intento di liberalità, nell'anno 2011 egli si determinava a donare alla convivente anche la nuda proprietà del predetto immobile, anticipandole tutti i mezzi finanziari necessari affinché potesse sostenere il prezzo di acquisto mediante la stipula di un ulteriore atto di compravendita; che, infatti, egli non solo non aveva avuto figli, ma versava in condizioni di salute precarie a causa di una insufficienza renale cronica che, aggravatasi col tempo, lo aveva costretto a mettersi in lista d'attesa nella speranza di un trapianto renale, condizione che aveva ingenerato in lui uno stato di incertezza per il futuro, inducendolo a compiere i suddetti atti di liberalità; che però, a breve distanza di tempo, la relazione affettiva con ### cessava e nel dicembre 2012 egli contraeva matrimonio con l'attuale moglie ### dalla cui unione nasceva il suo primogenito ### che, infatti, la gioia per la nascita del suo primo figlio e il buon esito dell'operazione di trapianto renale a cui sottoponeva nell'anno 2014 gli facevano riacquistare serenità e fiducia nel futuro, inducendolo a rivalutare le donazioni eseguite in favore della ormai ex compagna.
Con comparsa di risposta depositata in data ### si costituiva l'odierna convenuta eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per avere l'attore volontariamente eluso, a proprio vantaggio, il termine di prescrizione quinquennale previsto ex lege per l'azione di revocazione della donazione ex art. 803 c.c., promuovendo il presente giudizio senza prima esperire la procedura di mediazione obbligatoria di cui al
D. Lgs. n. 28/2010, avviata in data ###, solamente dopo la notificazione della citazione. In via principale la convenuta chiedeva di rigettarsi la domanda avversaria, non avendo l'attore assolto all'onere della prova della donazione, contestando che dalla documentazione ex adverso prodotta potesse desumersi l'animus donandi, ritenendo che l'attore avrebbe semmai dovuto esperire una querela di falso in atto pubblico, ovvero provare la sussistenza di un negozio simulato. Nel merito, deduceva di aver instaurato la convivenza con l'odierno attore dapprima presso l'immobile adibito ad ex casa coniugale, acquistato in comproprietà con il di lei marito ### e che le era stato assegnato nell'ambito della separazione consensuale omologata nel dicembre 2006, e successivamente presso l'immobile oggetto del contendere, che l'attore proponeva di acquistare “trovandosi in difficoltà a vivere nell'abitazione in cui si era formata la prima famiglia della ###ra Cassinelli”; che la realizzazione del desiderio di ### aveva comportato non pochi problemi per la convenuta, che pertanto rinunciava definitivamente
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 al diritto di assegnazione della ex casa coniugale, che nel maggio 2008 veniva venduta al prezzo di euro 250.000,00, di cui la metà, pari ad euro 125.000,00, veniva “volturata” nel nuovo nucleo familiare formatosi con l'odierno attore per far fronte ad una serie di spese, quali ad esempio all'assunzione della colf a cui era riconosciuto un trattamento economico di euro 600 netti mensili, gli oneri condominiali e i costi di gestione di un cane molosso, per il quale la convenuta aveva affrontato anche le spese di eutanasia, di cremazione e di tumulazione; che, in ogni caso, tutti i bonifici prodotti dall'attore erano stati eseguiti dal suo conto personale a favore del conto corrente cointestato con l'odierna convenuta e che pertanto tali somme erano ancora a disposizione del medesimo attore. 
Disposto l'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c. ed esperito senza buon esito il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c., venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e all'udienza del 22/02/2022, senza che venisse dato corso ad alcuna attività istruttoria, le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ebbene, l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda attorea è infondata, e così pure infondata è l'eccezione preliminare di prescrizione fondata sul presupposto che l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere preceduta ex art. 5, comma 2- bis D. Lgs. n. 28/2010 dal previo esperimento della procedura di mediazione (p. 2 memoria ex art. 183, comma 6 n. 1).
Per pacifica giurisprudenza l'elencazione delle materie di cui all'art. 5, comma 1- bis D. Lgs. n. 28/2010 è tassativa e non semplicemente esemplificativa, per cui tale tassatività impedisce qualsiasi interpretazione estensiva ai sensi dell'art. 12 delle ###
La donazione, così come la correlata domanda di revocazione della donazione, non rientra nel campo di applicazione della predetta normativa, che invece menziona le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende etc., con la logica conseguenza che tale giudizio non necessitava del preventivo esperimento della mediazione. 
Va precisato che la causa petendi della domanda attorea non attiene alla titolarità di un diritto reale, come tenta di sostenere la difesa della convenuta, tanto è vero che nella presente vicenda non viene messo in discussione l'acquisto o la perdita del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, ma si discute sul fatto se tali acquisti siano avvenuti o
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 meno a titolo donativo. Infatti, condivisibilmente a quanto afferma la convenuta nella comparsa conclusionale “si deve qualificare la materia del contendere avendo riguardo al nomen iuris attribuito ai contratti in discussione”, che infatti nella fattispecie non è dato dal contratto di compravendita, quanto dal negozio giuridico della donazione, non espressamente contemplato nell'elenco tassativo di cui al comma 1-bis dell'art. 5, e ciò anche a prescindere dalla qualificazione che gli abbia dato la parte attrice nella compilazione della domanda di mediazione.
Tanto basterebbe a ritenere infondata la questione pregiudiziale di improcedibilità.
Ma anche qualora la presente controversia fosse rientrata nel campo di applicazione del D.
Lgs. n. 28/2010, parte attrice ben avrebbe potuto esperire l'azione giudiziaria avanti questo
Tribunale senza dare corso al procedimento di mediazione, in attesa che il convenuto eccepisse la questione o che il giudice la rilevasse d'ufficio entro la prima udienza, decorsa la quale il procedimento sarebbe proseguito comunque tra le parti, senza far venir meno gli effetti della domanda giudiziale rispetto all'interruzione della prescrizione. In ogni caso, al fine di ovviare all'eccezione di improcedibilità, la parte che agisce in giudizio, e che ha già notificato la citazione, può intraprendere spontaneamente la procedura mediazione obbligatoria entro la prima udienza ex art. 183 c.p.c., non ravvisandosi nella legge alcuna preclusione in tal senso.
È poi del tutto errata la tesi di parte convenuta laddove afferma che la domanda di mediazione “sospende, ma non interrompe la prescrizione del diritto” (p. 4 comp. risposta). È infatti l'art. 5, comma 6 del citato decreto legislativo ad affermare testualmente che “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”, dunque parificando in tutto e per tutto la domanda giudiziale alla procedura di mediazione anche per quanto concerne l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Nella fattispecie l'azione di revocazione della donazione ai sensi dell'art. 803 c.c. è stata tempestivamente proposta dall'odierno attore, che notificava la citazione alla controparte in data ###, dunque entro il termine di cinque anni dal giorno della nascita del figlio ### avvenuta, come detto, il ###. 
Ciò detto, la domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75
In primo luogo va respinto l'assunto di parte convenuta laddove sostiene che l'attore avrebbe dovuto promuovere una querela di falso. 
Sul punto, premesso che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale attesta essergli state rese e che, come tali, ha documentate nel proprio atto, pare utile richiamare il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, in base al quale “occorre esperire la querela di falso quando si vuole impugnare la verità intrinseca di un atto, rogato da un notaio con le richieste formalità, per contestare l'attestazione del pubblico ufficiale in ordine alle dichiarazioni resegli, quando si vuole dimostrare non già che sussista una divergenza fra la volontà (nella specie contrattuale) e la sua manifestazione al notaio, ma che esiste una divergenza tra le dichiarazioni resegli dalle parti manifestando la loro volontà perché venisse attestata nell'atto pubblico, e quelle concretamente documentate (Cass. 15.11.1971, n. 3260).
Allorché invece si intende sostenere, come nella fattispecie, che quanto risulta dall'atto notarile, pur corrispondendo alle dichiarazioni rese al notaio al momento della stipula dell'atto pubblico, non corrisponde alla comune volontà delle parti o alla volontà di una delle parti si è completamente fuori dall'istituto della querela di falso, rientrando la fattispecie nel primo caso sotto la disciplina della simulazione e nel secondo caso in quella dei vizi del consenso” (cfr. Cass. sez. III, 14/05/1998, n. 4865). ### promossa dall'odierno attore, infatti, è volta a far accertare che l'acquisto del diritto reale di usufrutto vitalizio, e poi del diritto di nuda proprietà, in capo a ### siano avvenuti senza il versamento di alcun corrispettivo, dunque esclusivamente grazie all'intento liberale che lo muoveva all'epoca della stipulazione degli atti notarili. Nessun dubbio è mai stato sollevato rispetto alla veridicità delle dichiarazioni attestate dal ### al momento della stipulazione degli atti pubblici, rispetto a quelle effettivamente rappresentate dalle parti in quella sede, sicché l'eccezione sollevata dalla convenuta va definitivamente respinta.
Passando al merito della questione, va premesso che la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un diritto proprio presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Affinché possa regolarmente concludersi tale negozio giuridico deve sussistere sia un elemento oggettivo, consistente nell'effettivo arricchimento altrui e nel corrispondente depauperamento del donante, sia un elemento soggettivo, ossia l'animus
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 donandi, da intendersi quale spirito di liberalità frutto della volontà di colui che decide di donare. È importante precisare che non a tutti gli atti che prevedono la costituzione di un diritto reale senza corrispettivo è da attribuirsi il carattere della donazione, occorrendo pur sempre l'accertamento della sussistenza in concreto dell'elemento soggettivo da identificarsi nello "spirito di liberalità", vale a dire che l'attribuzione è stata eseguita a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a se stessa. ### promossa in questa sede va inquadrata nel disposto dell'art. 803 c.c., che prevede che “Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante”, norma che trova la propria ratio nell'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che sorgono al verificarsi di uno di questi eventi tassativamente indicati nella disposizione di legge ( Cass. sez. II sent., 04/05/2012, n. 6761).
Ora, venendo alle attribuzioni liberali oggetto di causa, va detto che esse consistono in donazioni indirette, posto che il diritto di usufrutto vitalizio e il diritto della nuda proprietà sul medesimo cespite immobiliare avvenivano in favore di ### mediante l'acquisito con denaro proprio di ### Risulta documentalmente provato che nell'anno 2007 ### sosteneva integralmente il prezzo di acquisto del bene immobile adibito ad abitazione familiare, versando il complessivo importo di euro 375.000,00, nella specie: euro 2.000,00 a mezzo di assegno bancario consegnato al momento della formulazione della proposta di acquisto (v. doc. 4), euro 38.000,00 a mezzo di assegno circolare in data ### (v. doc. 5), euro 300.000,00 a mezzo di assegno circolare emesso in data ### (v. doc. 6) ed i restanti euro 35.000,00 a mezzo assegno circolare del 21.12.2007 (v. doc. 7), tratti in parte sul conto corrente n. 0003/### acceso presso ### S.p.a. e in parte sul conto corrente n. ### acceso presso ### S.p.a., entrambi i conti esclusivamente intestati all'odierno attore. ### riservato il diritto di usufrutto vitalizio in favore di ### senza che questa abbia in alcuna misura partecipato al pagamento del prezzo di acquisto, configura pertanto una donazione indiretta.
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75
Quanto all'attribuzione avvenuta il ### risulta documentalmente provato che nel corso di quello stesso anno ### trasferiva a ### i mezzi finanziari necessari al perfezionamento della simulata compravendita del diritto di nuda proprietà al prezzo “fittizio” di euro 45.000,00, versato in sede notarile mediante la consegna alla parte venditrice dell'assegno circolare n. 4200306071-00 emesso in data ### (v. doc. 8). Risulta, infatti, che lo stesso ### attraverso plurimi conferimenti di denaro, metteva a disposizione di questa la somma di cui sopra, in particolare in data ###, 19/08/2011 e, ancora, in data ### mediante tre accrediti di euro 10.000,00 ciascuno sul conto corrente cointestato con l'ex convivente, in data 01/12/2011 mediante l'accredito di euro 4.124,78 sul medesimo conto, derivante dal riparto di utili di investimenti finanziari personali di ### e, infine, in data ###, pochi giorni prima del perfezionamento della compravendita, mediante un ulteriore bonifico bancario di euro 30.000,00 sul conto corrente personale di ### con la causale fittizia, e inverosimile, che riportava la dicitura “una tantum alimenti per cane” (docc. 10-13). 
Accanto a questi incontrovertibili riscontri documentali, va poi osservato che l'odierna convenuta non solo non ha mai dedotto in alcuno scritto difensivo di aver fornito la provvista necessaria per l'acquisto del diritto di usufrutto ovvero della nuda proprietà della porzione di villetta per cui è causa, ma, anzi, interrogata liberamente dal Giudice ex art. 117 c.p.c., ammetteva di non aver neppure utilizzato l'importo di euro 125.000,00 (ricavato dalla vendita della quota di comproprietà di cui era titolare) per il pagamento del controvalore della nuda proprietà in occasione della stipula del rogito notarile del 29/12/2011 (v. verbale udienza del 28/05/2019).
Nello specifico, la tesi attorea, priva di fondamento per i motivi che verranno a breve illustrati, si fonda sull'assenza di spirito di liberalità o, comunque, sull'assenza di un effettivo arricchimento da parte della donataria ed un corrispondente depauperamento del patrimonio del donante, posto che dette attribuzioni patrimoniali sarebbero state giustificate - a suo dire - dal desiderio di ### di ricompensare la compagna per aver rinunziato all'assegnazione della casa coniugale di cui era stata beneficiata in sede di
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 separazione consensuale, ovvero per le cure e l'assistenza prestatagli durante la convivenza, a causa della malattia di cui era affetto1. 
Ora, ribadito che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande ed eccezioni svolte dalle parti, stante l'inammissibilità delle istanze probatorie reiterate dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni in quanto vertenti su circostanze genericamente formulate e comunque ininfluenti ai fini della decisione, si osserva come la tesi di parte convenuta appaia finalizzata a sostenere che le attribuzioni patrimoniali di cui si è detto innanzi si configurerebbero quali obbligazioni naturali, in quanto tali irripetibili ex art. 2034 c.c., ovvero come liberalità fatte “per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione” ai sensi dell'art. 770 c.c., in quanto tali non revocabili “per sopravvenienza di figli” per effetto del disposto dell'art. 805 c.c..
Quanto al primo assunto, che viene ribadito negli scritti conclusivi, basti osservare come l'attribuzione del diritto di usufrutto di un immobile avente un valore di mercato complessivo di euro 375.000,00, in un'epoca in cui le parti avevano appena instaurato la convivenza, esula dall'adempimento di una obbligazione naturale, inquadrandosi a tutti gli effetti in una vera e propria dazione fatta per puro spirito di liberalità. Quanto ai plurimi versamenti di denaro effettuati dal mese di agosto a dicembre 2011, sia per le modalità sia 1. A questo fine la difesa di parte convenuta formulava nella memoria di cui all'art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. i capitoli di prova orale che di seguito si riportano: cap. n. 6 “### che, per superare le ritrosie della signora ### il signor ### le proponeva di compensare detta rinuncia con la cessione del diritto di usufrutto vitalizio sul bene immobile che sarebbe stato acquistato per la convivenza del nuovo nucleo familiare ovverosia l'immobile sito in ### via ### n. 27”; cap. n. 9) “### che, in data ###, quando la signora ### acquistava il diritto di usufrutto sul bene immobile di ### via ### n. 27, e il signor ### acquistava il diritto di nuda proprietà sullo stesso bene immobile, il sentimento del signor ### era quello di gratitudine alla signora ### e l'intenzione del signor ### era quella di compensare quest'ultima per le rinunce (anche patrimoniali) che la compagna aveva dovuto affrontare per acconsentire alla sua richiesta di trasferirsi dall'appartamento che ella possede ###### a quello di ### nonché quella di garantire il futuro della propria compagna e delle di lei figlie”; cap. n. 29) “### che, in data ###, quando la signora ### acquistava il diritto di nuda proprietà sul bene immobile di ### via ### n. 27 dal signor ### il sentimento del signor ### era quello di gratitudine e riconoscenza alla signora ### per gli anni di felice relazione, per la cura e l'assistenza ricevuta dalla signora ### e per le privazioni cui quest'ultima e le di lei figlie si erano spontaneamente assoggettate per amor suo, e l'intenzione del signor ### era quella di trasferire l'intera proprietà del bene immobile alla signora ### al fine di compensare quest'ultima per le rinunce (anche patrimoniali) che la compagna aveva dovuto affrontare per acconsentire alla sua richiesta di trasferirsi dall'appartamento di ### per averlo accudito con amore negli anni, per essersi offerta ed essere stata pronta a donargli spontaneamente un rene, per aver sostenuto uno stile di vita difficile e di privazioni nonché, infine, per garantire un futuro più sereno alla propria compagna e alle di lei figlie e, in generale, per soddisfare quell'obbligo morale che sentiva derivargli dalla condivisione del consorzio familiare”.
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 per il ridotto contesto temporale in cui sono stati eseguiti, peraltro in periodo coincidente con la fine della relazione sentimentale, non paiono in alcun modo rispettare quei principi di proporzionalità e di adeguatezza necessari affinché possa configurarsi l'obbligazione naturale in parola. In ogni caso, a superare qualsiasi dubbio in proposito, la convenuta non ha chiarito con quali altri denari avrebbe compiuto l'acquisto del diritto di nuda proprietà, se non utilizzando quelle stesse somme che ### le aveva fornito in vista della stipulazione del rogito notarile. 
Nessun dubbio sulla sussistenza dell'elemento oggettivo della donazione, rappresentato dal depauperamento del patrimonio - per quanto consistente - del donante, con contestuale arricchimento della donataria, che, infatti, all'epoca della prima donazione acquistava il diritto di usufrutto vitalizio dell'immobile per cui è causa e, con la seconda donazione, consolidava l'usufrutto acquisendo la piena ed intera proprietà di un bene immobile di rilevante valore economico senza aver contribuito in alcun modo al suo acquisto.
Proprio perché i diritti acquisiti da ### esorbitano i parametri di adeguatezza e di proporzionalità che connotano le obbligazioni naturali, a parere di questo
Giudice, il vero punctum dolens di questo processo è se le attribuzioni patrimoniali pacificamente avvenute, a titolo gratuito, in favore dell'odierna convenuta siano state motivate da un sentimento di riconoscenza o dal desiderio di “speciale rimunerazione” per i servigi che la donataria asserisce di aver offerto a ### in costanza di convivenza, questione che deve essere risolta indagando i “motivi” che avrebbero animato il donante al tempo del compimento delle predette attribuzioni. 
Affinché, infatti, si possa parlare di donazione per riconoscenza o di donazione remuneratoria occorre che l'attribuzione venga effettuata come segno tangibile di speciale gratitudine e apprezzamento dei benefici o servigi ricevuti dal donante, che effettua perciò spontaneamente la donazione, pur sapendo di non esservi tenuto né per legge, né per doveri nascenti dalle comuni norme morali o sociali né per conformità agli usi. Al contempo, però, perché possano configurarsi queste figure particolari di donazione è insito nell'art. 770 c.c. che le opere o i servigi siano stati spontaneamente prestati dal donatario andando ben oltre a quanto sarebbe stato tenuto per legge, per contratto, per consuetudine o in esecuzione di doveri morali o sociali (art. 2034 c.c.), motivo per cui sussiste un reale
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 sentimento di riconoscenza o il desiderio di una “speciale” rimunerazione da parte del donante.
Se così è, appare evidente che prestare cura e assistenza al proprio convivente more uxorio non costituisce motivo di “riconoscenza” o un servizio meritevole di “speciale” remunerazione, trattandosi di doveri morali e sociali inderogabili che trovano fondamento nell'art. 2 Cost.: anche nell'ambito di una unione di fatto, quale formazione sociale che presenta significative analogie con la famiglia fondata su un matrimonio, assumono rilievo i doveri di solidarietà costituzionalmente tutelati a cui è tenuto ciascun convivente nei confronti dell'altro, più in particolare l'obbligo di reciproca assistenza morale e materiale già riconosciuto dal formante giurisprudenziale con la sentenza della
Corte di Cassazione del 22/03/2007, n. 6976, consacrato successivamente dal legislatore nella Legge 20/05/2016 n. 76 recante "### delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". 
In altri termini, salva prova contraria che nella presente causa non è stata fornita dalla convenuta per via della genericità dei fatti dedotti in atti, si deve presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che l'attribuzione patrimoniale fatta a titolo gratuito in favore di chi è giuridicamente gravato da doveri di solidarietà morale e sociale, non possa fondarsi su particolari motivi di riconoscenza o di “speciale” remunerazione. In altri termini, prestare sostegno morale o materiale o l'assumere un atteggiamento di vicinanza e amorevolezza nei confronti del proprio compagno di vita, soprattutto in una situazione di particolare vulnerabilità come quella in cui versava l'odierno attore a causa della malattia, non è altro che onorare quei basilari doveri di solidarietà che connotano tutte le famiglie, anche quelle “di fatto”. Nell'ambito della vita di coppia, a maggior ragione se sfociata in una convivenza more uxorio, ciascuno compie delle scelte di vita che comportano anche delle rinunzie, come ad esempio, quella della convenuta rispetto all'assegnazione della casa coniugale cointestata con l'ex marito, per intraprendere una nuova convivenza nell'immobile acquistato da ### (fatto che di per sé avrebbe costituito motivo di revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale ex art. 337-sexies c.c.) e tali rinunzie - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente - non conferiscono alcuna valenza indennitaria alle attribuzioni patrimoniali fatte in costanza di convivenza che, ancora una volta, nel caso di specie trovano esclusiva giustificazione causale nel puro spirito di liberalità di ### (cfr. Cass. sez. I, sent. 22/01/2014, n. 1277).
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75
Alcuna valenza indennitaria può, infine, essere eccepita dalla convenuta con riguardo alle spese che ella asserisce di aver sostenuto durante la convivenza more uxorio a titolo di retribuzione della colf, di spese condominiali ovvero di spese di gestione di un cane di grossa taglia. Premesso che tali voci di spesa non possono ricondursi in via esclusiva ai bisogni dell'ex convivente essendo state affrontate per far fronte, evidentemente, alle esigenze dell'intero nucleo familiare composto, oltre che da ### e ### anche dalle due figlie di quest'ultima - tanto è vero che dalla documentazione bancaria versata in atti dall'attore parrebbe che dette spese siano state pagate con la provvista depositata sul conto corrente comune intestato agli ex conviventi (v. doc. 24) - va non di meno osservato che esse rientrano, da un lato, negli obblighi di assistenza morale e materiale posti a carico di ciascun genitore ex art. 337-ter c.c., che ricomprendono anche il dovere di fornire una ambiente domestico adeguato con tutti gli oneri che ne conseguono, e, dall'altro lato, nell'esecuzione di quei doveri morali e sociali discendenti dalla costituzione di una famiglia di fatto, che rientrano più specificatamente nelle obbligazioni “naturali” di cui all'art. 2034 c.c., per le quali non è ammessa la ripetizione.
Nessun dubbio, peraltro, sul carattere necessario delle spese menzionate dalla convenuta e, sopratutto, sul rapporto di proporzionalità rispetto alle capacità reddituali della stessa ### all'epoca dei fatti (pari ad oltre 30.000 euro annui, docc. 11-14).
Al di là del fatto che non vi è prova che la somma di euro 125.000,00, introitata in seguito della vendita dell'immobile in comproprietà con l'ex marito, sia stata interamente destinata alle esigenze del nucleo familiare - peraltro in un tempo limitato ricompreso tra maggio 2008 (quando l'immobile veniva ceduto a terzi) e l'anno 2011 (in cui cessava la convivenza), periodo in cui entrambe le parti pacificamente percepivano i proventi della loro attività lavorativa - va comunque escluso che detti oneri economici, quand'anche sostenuti in via esclusiva da ### in quando espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo, possano essere posti in compensazione dell'attribuzione patrimoniale avvenuta in favore della medesima nell'anno 2007, dunque all'esordio della convivenza, o nell'anno 2011, in corrispondenza della fine della relazione. 
Per tutti i motivi sopra esposti, i fatti posti a fondamento delle eccezioni sollevate da parte convenuta debbono ritenersi inconsistenti e, comunque, inidonei a contrastare la legittima pretesa attorea. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 stati ritenuti da questo Giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Le domande avanzate da ### vanno pertanto accolte, con conseguente revoca della donazione del diritto di usufrutto vitalizio disposto indirettamente in favore di ### mediante l'atto di compravendita del 21.12.2007, rep. nr. 120392 - racc. nr. ### - ### sulla porzione di villetta bifamiliare con annessa autorimessa, sita in ### via ### nr. 27, inserita in complesso immobiliare denominato “villette delle rose”, censita al N.C.E.U. al foglio 5, mapp. 3998 sub 16, piano ###/T/1, cat. A/7, classe 1 - e mapp. 3998 sub 17, piano ###, categ. C/6, classe 1, nonché della donazione del diritto di nuda proprietà disposto indirettamente in favore di ### mediante l'atto di compravendita del 29.12.2011, rep. nr. 136811 - racc. nr. 52571 - ### sulla medesima porzione di villetta bifamiliare, sita in ### S'### alla via ### nr. 27, come sopra identificata. 
Il bene immobile così catastalmente identificato deve, pertanto, essere restituito in favore di ###
In ossequio al principio di soccombenza, ### deve essere condannata a rinfondere in favore di ### le spese di lite di questo giudizio, che, tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M.  38/2017, del valore della causa e delle quattro fasi di merito, si debbono liquidare in complessivi euro 12.678,00 per compensi professionali, in euro 1.214,00 a titolo di rimborso spese di contributo unificato e marca da bollo, oltre al 15% di rimborso forfettario per spese generali da calcolarsi sui compensi, i.v.a. e c.p.a.. P.Q.M. Il Tribunale di ####, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, disattesa o assorbita, così dispone: 1. ACCOGLIE le domande di ### e, per l'effetto, ### la donazione del diritto di usufrutto vitalizio disposto indirettamente in favore di ### mediante l'atto di compravendita del 21.12.2007, rep. nr. 120392 - racc. nr. ### - ### sulla porzione di villetta bifamiliare con annessa autorimessa, sita in ### il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 ### via ### nr. 27, inserita in complesso immobiliare denominato “villette delle rose”, censita al N.C.E.U. al foglio 5, mapp. 3998 sub 16, piano ###/T/1, cat. A/7, classe 1 - e mapp. 3998 sub 17, piano ###, categ. C/6, classe 1; ### la donazione del diritto di nuda proprietà disposto indirettamente in favore di ### mediante l'atto di compravendita del 29.12.2011, rep. nr. 136811 - racc. nr. 52571 - ### sulla medesima porzione di villetta bifamiliare, sita in ### alla via ### nr. 27, come sopra identificata; 2. ### a restituire a ### il bene immobile identificato al capo 1), comprensivo di ogni diritto accessorio e di pertinenza; 3. ### a rinfondere in favore di ### le spese di lite, liquidate in complessivi euro 12.678,00 per compensi professionali, in euro 1.214,00 a titolo di rimborso spese di contributo unificato e marca da bollo, oltre al 15% di rimborso forfettario per spese generali da calcolarsi sui compensi, i.v.a. e c.p.a.; 4. RIGETTA nel resto.
Così deciso in ### il ###. ### il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75

causa n. 5197/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Marrapodi Veronica, Perretta Giovanna

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