testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo 5197/2018 r.g., assunta in decisione all'udienza del 22/02/2022, promossa da: ### (C.F. ###), con il proc. dom. avv. ### giusta procura in atti; ATTORE contro ### (C.F. ###), con il proc. dom. avv. ### giusta procura in atti; ### Revocazione di donazione ### precisate dalle parti con le modalità di cui all'art. 221 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni nella L. 16 settembre 2021, n. 126, aggiornato con D.L. 30 dicembre 2021, n. 228.
Per parte attrice: “### all'###mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare: In via preliminare e pregiudiziale: nella denegata e non creduta ipotesi venisse considerata non esperita la procedura di mediazione obbligatoria, concedersi termini di
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 legge per poterla promuovere; In via principale e di merito : previamente - accertarsi - che : A) - l'acquisto del diritto di usufrutto vitalizio, da parte della convenuta, ### della porzione di villetta bifamiliare con annessa autorimessa, sita in ### via ### nr. 27, inserita in complesso immobiliare denominato “villette delle rose “, censita al N.C.E.U. al foglio 5, mapp. 3998 sub 16, piano ###/T/1, cat. A/7, classe 1 - e mapp. 3998 sub 17, piano ###, categ. C/6, classe 1 - avvenuto con atto di compravendita del 21.12.2007, rep. nr. 120392 - racc. nr. ### - notaio ### - nonché - B) l'acquisto della nuda proprietà, sempre da parte di ### e relativamente alla medesima porzione di villetta bifamiliare, sita in ### S'####, alla via ### nr 27, come sopra meglio identificata - stipulato con successivo atto di compravendita del 29.12.2011, Rep. nr. 136811 - Racc. nr. 52571 - del ### - entrambi detti acquisti in capo a ### sono avvenuti in forza di nr. 2 donazioni alla stessa elargite con animus donandi dall'attore, ### - conseguentemente - revocarsi entrambe dette donazioni, indirettamente costituite con gli atti di compravendita ivi richiamati, sul presupposto della sopravvenienza del figlio dell'attore, ### nato in epoca successiva alle predette donazioni, in data ### - ed altresì - condannarsi la convenuta ### alla restituzione del bene immobile oggetto delle disposizioni a ### nella sua piena proprietà e disponibilità, comprensivo di ogni diritto accessorio e di pertinenza, ivi compresa la quota di comproprietà condominiale facente capo al bene immobile; ### di lite: compenso professionale e spese interamente rifuse, oltre rimborso forfettario spese generali ed oneri accessori di legge; in via istruttoria: con riserva ai sensi di legge, di integrare, modificare e/o emendare la domanda nonché indicare prove per interpello e testi e gli altri mezzi istruttori entro i termini previsti nell'art. 183 cpc ess.gg.”.
Per parte convenuta: “In via preliminare e pregiudiziale: dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea per mancato rispetto della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1 bis D. Lgs 28/2010 con ogni conseguente statuizione di merito e rito.
In via principale e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno giudicante non dovesse ritenere assorbente l'eccezione di improcedibilità enunciata in via preliminare e pregiudiziale, per quanto esposto nella parte narrativa del presente atto e documentalmente provato, non avendo parte attrice assolto l'onere della prova ed
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 essendo, comunque sia, infondate le avverse domande sia in fatto che in diritto, rigettare le domande ex adverso formulate. In via istruttoria: 1) ### testimoniali. Parte convenuta chiede di essere ammessa alla prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze di fatto eventualmente epurate da giudizi e valutazioni residue: 1) ### che, la signora ### conosceva il signor ### nell'anno 2007 e che, tra loro, nasceva un forte legame sentimentale che sfociava - nell'estate dello stesso anno - in una convivenza more uxorio presso l'abitazione di comproprietà della signora ### (Bergamo, via ### n. 90) con il proprio ex marito ### a lei assegnata in sede di divorzio. 2) ### che, la signora ### ha due figlie (### e ### avute dal matrimonio con il signor ### e che, alla data di inizio della convivenza con il signor ### le figlie abitavano prevalentemente con la madre ed avevano, rispettivamente, 9 e 5 anni. 3) ### che, per farsi meglio accettare dalle bambine, nel mese di ottobre 2007 il signor ### acquistava un cane di grande taglia (razza boxer) che conduceva a vivere nell'appartamento della signora ### 4) ### che, il signor ### si trovava a disagio nell'abitazione della signora ### per essere la stessa di comproprietà con l'ex marito ### e, conseguentemente, insisteva con la signora ### per trasferirsi altrove. 5) ### che, la signora ### era restia a trasferirsi altrove perché ciò avrebbe implicato la rinuncia all'assegnazione dell'appartamento di cui era comproprietaria con l'ex marito con indiscutibile perdita di un vantaggio patrimoniale. 6) ### che, per superare le ritrosie della signora ### il signor ### le proponeva di compensare detta rinuncia con la cessione del diritto di usufrutto vitalizio sul bene immobile che sarebbe stato acquistato per la convivenza del nuovo nucleo familiare ovverosia l'immobile sito in ### via ### n. 27. 7) ### che, in particolare, con la cessione del suddetto diritto reale il signor ### intendeva anche garantire il futuro della propria compagna e delle di lei figlie con speciale riguardo a ### con la quale il signor ### aveva stretto un rapporto affettivo (peraltro corrisposto) molto intenso e significativo. 8) ### che, infatti, ### era molto affezionata al signor ### posto che aveva trovato in lui una figura maschile di riferimento di cui sentiva la mancanza a causa della minor presenza del padre nella sua vita quotidiana derivata dalla separazione dei genitori. 9) ### che, in data 21.12.2007, quando la signora ### acquistava il diritto di usufrutto sul bene immobile di ### via ### n. 27, e il signor ### acquistava il diritto di nuda proprietà sullo stesso bene immobile, il sentimento del signor
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 ### era quello di gratitudine alla signora ### e l'intenzione del signor ### era quella di compensare quest'ultima per le rinunce (anche patrimoniali) che la compagna aveva dovuto affrontare per acconsentire alla sua richiesta di trasferirsi dall'appartamento che ella possede ###### a quello di ### nonché quella di garantire il futuro della propria compagna e delle di lei figlie. 10) ### che, dal punto di vista psicologico e organizzativo, la convivenza con il signor ### si rivelava impegnativa poiché a quest'ultimo veniva diagnosticata una malattia cronica degenerativa (rene policistico) che abbisognava di uno stile di vita ritirato, di un rigido regime alimentare e di assistenza continuativa. 11) ### che, in particolare, da quando il signor ### affrontava i trattamenti di dialisi a giorni alterni (anno 2010 in avanti) usciva raramente da casa perché era debole e il minimo movimento sbagliato del braccio gli procurava copiose emorragie che preoccupavano tutta la famiglia. 12) ### che, conseguentemente, al fine di mitigare questo stile di vita ritirato e ciò anche per la serenità delle bambine, la signora ### si onerava di invitare ogni fine settimana gli amici di famiglia a casa organizzando e preparando personalmente ricche cene compatibili con il regime alimentare del signor ### 13) ### che, la famiglia ### si adattava al regime alimentare seguito dal signor ### e, così, venivano cucinati in casa tutti gli alimenti consumati (anche il pane) senza l'uso di sale o di ogni altro alimento e/o ingrediente che potesse nuocere alla salute del signor ### 14) ### che, nell'anno 2009, in conseguenza della malattia, il signor ### affrontava un'operazione chirurgica al braccio necessaria per i trattamenti di dialisi (cd. operazione di accesso vascolare) e che la signora ### per potere assistere il compagno durante l'operazione e anche nel prosieguo, chiedeva e otteneva tre mesi di aspettativa non retribuita dal lavoro. 15) ### che, durante i trattamenti di dialisi la signora ### accompagnava e riprendeva il signor ### e lo accudiva nelle ore di post trattamento a causa dello stato di forte debilitazione che quest'ultimo sempre accusava e al fine di prevenire, peraltro, le forti emorragie che potevano scaturire da un movimento sbagliato del braccio che, allorquando accadeva, determinava uno stato di forte turbamento e agitazione nelle bambine. 16) ### che, l'intensità dell'amore provato dalla signora ### per il signor ### portava la prima ad offrire il proprio rene per il trapianto necessario al secondo e che, allo scopo, compiva tutti gli esami di verifica della compatibilità dell'organo che, infatti, veniva giudicata dai sanitari sussistente. 17) ### che, il signor ### rifiutava l'offerta della signora ### di cui al capitolo
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 precedente solo pochi mesi prima di comunicare alla compagna la fine della loro relazione. 18) ### che, secondo gli accordi, durante la convivenza le parti contribuivano alle spese familiari in proporzione alle rispettive possibilità e sostanze e che, a tale scopo, nel 2008, la coppia accendeva un conto corrente comune e cointestato presso il ### (n. 9300) ove venivano addebitate tutte le spese domestiche e le spese relative al menage familiare. 19) ### che, il signor ### e la signora ### approvvigionavano il conto corrente cointestato di cui al capitolo precedente secondo le rispettive capacità patrimoniali ovverosia, quanto al signor ### con somme medie annuali pari a € 26.000,00 e quanto alla signora ### con somme annuali medie pari a € 6.000,00 come da documentazione che mi si rammostra. 20) ### che, in ragione degli accordi di cui ai capitoli precedenti, il signor ### era solito effettuare bonifici bancari una tantum ed erano, dunque, consuetudinari i bonifici di importi uguali e maggiori ad € 10.000,00. 21) ### che, la capacità contributiva della signora ### diminuiva negli anni di convivenza a causa dei minori redditi derivati dal proprio impiego personale nell'assistenza al compagno malato e, dunque, a causa della necessità di assentarsi dal lavoro mediante permessi e periodi di aspettativa non retribuita. 22) ### che, nei mesi che precedevano il termine della convivenza con il signor ### la signora ### si recava da uno psicologo (### psicologo e psicoterapeuta presso il
Conventino a ### per capire come comportarsi con il signor ### che aveva iniziato ad assumere, nei suoi confronti comportamenti insofferenti e scostanti, che ella imputava alla malattia cronica di cui era affetto. 23) ### che, allorquando decideva di terminare la relazione sentimentale con la signora ### il signor ### dichiarava a quest'ultima e alle bambine di avere assunto detta decisione perché non voleva più imporre alla famiglia lo stile di vita di cui ai capitoli che precedono e di aver acquistato un'abitazione propria in ### per ivi andare a “morire” senza disturbare nessuno. 24) ### che, la decisione del signor ### lasciava sgomenta tutta la famiglia ### 25) ### che, adducendo ragioni di salute, il signor ### non voleva prendere con sé il cane boxer dallo stesso acquistato. 26) ### che, in considerazione della giovane età dell'animale e della delegazione esclusiva alla signora ### dell'impegno che l'animale avrebbe comportato fino alla fine della sua vita - tra cui, per esempio, la necessità di dedicargli tempo per le passeggiate, di alimentarlo con prodotti specifici, di provvedere alla sua pulizia, di garantirgli cure veterinarie, di affrontare eventuali spese di cura ordinarie e straordinarie, di praticare una profilassi sanitaria
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 annuale, di comprare prodotti utili al suo benessere (guinzagli, cucce, ciotole, giochi), di pagare una pensione per custodirlo nei periodi di ferie familiare - le parti concordavano che il signor ### avrebbe contribuito al versamento di una somma una tantum compensativa di quanto sopra pari a € 30.000,00. 27) ### che, per le ragioni di cui sopra, il signor ### in data ### effettuava un bonifico a favore della signora ### pari a € 30.000,00. 28) ### che, in data ###, allorquando la signora ### acquistava il diritto di nuda proprietà dell'immobile sito in ### - divenendo esclusiva proprietaria dello stesso - ella vi provvedeva con denaro attinto dal proprio conto corrente che le apparteneva di diritto e a vario titolo in modo esclusivo. 29) ### che, in data ###, quando la signora ### acquistava il diritto di nuda proprietà sul bene immobile di ### via ### n. 27 dal signor ### il sentimento del signor ### era quello di gratitudine e riconoscenza alla signora ### per gli anni di felice relazione, per la cura e l'assistenza ricevuta dalla signora ### e per le privazioni cui quest'ultima e le di lei figlie si erano spontaneamente assoggettate per amor suo, e l'intenzione del signor ### era quella di trasferire l'intera proprietà del bene immobile alla signora ### al fine di compensare quest'ultima per le rinunce (anche patrimoniali) che la compagna aveva dovuto affrontare per acconsentire alla sua richiesta di trasferirsi dall'appartamento di ### per averlo accudito con amore negli anni, per essersi offerta ed essere stata pronta a donargli spontaneamente un rene, per aver sostenuto uno stile di vita difficile e di privazioni nonché, infine, per garantire un futuro più sereno alla propria compagna e alle di lei figlie e, in generale, per soddisfare quell'obbligo morale che sentiva derivargli dalla condivisione del consorzio familiare. 30) ### che, il valore attuale del diritto di piena proprietà sul bene immobile della signora ### in ### nel 2015, era pari a € 245.000,00 (compreso il box) circa e che, oggi, è ulteriormente sceso ad € 200.000,00 (compreso il box). 31) ### che, il valore complessivo del patrimonio finanziario e immobiliare del signor ### supera i € 3.000.000,00 posto che egli possiede numerosi beni immobili nella provincia di ### beni mobili registrati di lusso nonché liquidità di denaro, investimenti finanziari (obbligazionari e azionari), polizze assicurative nei conti correnti e di deposito titoli intrattenuti presso la ### e la ### 32) ### che, il suddetto patrimonio deriva al signor ### in parte, dalle somme ricevute dalla liquidazione delle quote societarie detenute nella società di famiglia (una grande azienda con più di 100 impiegato: la
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 ### di ###, in parte dai proventi derivati dall'investimento di dette somme, in parte dall'attività che il signor ### svolgeva per la ditta ### con la propria impresa individuale (per la quale produceva le schede elettroniche di macchinari), in parte dalle locazioni degli appartamenti di sua proprietà. 33) ### che, il signor ###
è un appassionato di autoveicoli e, per tale ragione, ha acquistato per sé macchine di lusso quali quelle appartenenti alle marche ### e BMW nonché motocicli costosi quali, per esempio, ### 1100, BMW ###, ### 10985. 34) ### che, il signor ### - essendo appassionato di motoveicoli - era iscritto al ### di ### e partecipava alla vita associativa. 35) ### che, il signor ### è altresì appassionato di barche e, per tale ragione, possedeva una barca a doppio motore con 6 posti letto ormeggiata nel porto di ### del ### ove, peraltro, era iscritto al relativo circolo nautico e partecipava alla vita associativa. 36) ### che, il signor ### è proprietario dei seguenti diritti reali su beni immobili: - ### proprietario di N. 1 appartamento di 4 vani sito in ### - ### proprietario di N. 2 box (16 mq ciascuno) siti in ### - ### proprietario di N. 2 appartamenti di 3 vani ciascuno siti in ### - ### proprietario di N. 2 box (14 e 13 mq) siti in ### - ### proprietario di N. 1 appartamento di 5,5 vani sito in ### - ### proprietario di N. 1 box (27 mq) sito in ### - ### proprietario di ### a destinazione ### in ### - Comproprietario di N. 1 appartamento di 6 vani in ### -
Comproprietario di N. 2 box (23 e 15 mq) siti in ### -
Comproprietario di N. 2 appartamenti di 5 vani ciascuno siti in ### -
Comproprietario di N. 2 fabbricati (di 30 e 595 mq) destinati ad esercizio sportivo in
Brembate di ### - Comproprietario di N. 2 ### site in ### di ### -
Comproprietario di N. 1 ### a destinazione ### sita in ### di ### -
Comproprietario di N. 1 appartamento di 7,5 vani sito in ### di ### -
Comproprietario di N. 1 area di 65 mq chiusa con tettoia sita in ### di ### -
Comproprietario di N. 2 appartamenti di 7 e 3 vani siti in ### - Comproprietario di 3 terreni siti in ### - Comproprietario di N. 2 terreni in ### 37) ### che, il signor ### è solito compiere atti di liberalità come, ad esempio, nell'occasione in cui decedeva il signor ### uomo conosciuto durante i trattamenti di dialisi cui il signor ### si era molto legato, allorquando decideva di estinguere il mutuo residuo (pari a € 10.000,00) gravante sull'abitazione in cui abitava la vedova, signora ### e i relativi figli e ciò per mero spirito di liberalità. 38) ### che, la signora
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 ### è stata evocata in giudizio dal signor ### per la revocazione della donazione del denaro ricevuto per l'atto di liberalità di cui al capitolo precedente. 39) ### che, a seguito dell'interruzione della relazione sentimentale con la signora ### il signor ### interrompeva bruscamente anche ogni contatto con le di lei figlie cambiando anche il numero di utenza telefonica e rendendosi, dunque, irreperibile. 40) ### che, soprattutto la signorina ### soffriva a tal punto per l'improvviso abbandono del signor ### da iniziare ad accusare una grave sindrome depressiva. 41) ### che, oggi, ### è affetta da severa anoressia ed è ricoverata in gravi condizioni presso una struttura ospedaliera. 42) ### che, oggi, la signora ### è affetta da neoplasie recidivanti ed è soggetta a cure, costose profilassi e controlli trimestrali. 43) ### che, per far fronte alle ingenti spese sanitarie che la signora ### si è trovata costretta ad affrontare per sé e per la propria figlia ### ha dovuto impiegare la somma mutuata per la ristrutturazione dell'abitazione ove abitano per le suddette cure. Si indica l'interpello del signor ### su tutti i capitoli di prova. Si indicano in qualità di testimoni i signori ### residente in ####, via ### 2 sui capitoli di prova da 1 a 6, da 10 a 16 e da 39 a 43; ### residente ###su tutti i capitoli di prova; ### residente ###su tutti i capitoli di prova; ### residente ###su tutti i capitoli di prova; Dott.ssa ### c/o ### sul capitolo 16; i signori ### residente in ####, via P. Micca n. 9 e ###, residente ###sui capitoli da 1 a 17, da 22 a 26 e da 31 a 43; ### residente ###sui capitoli 37 e 38; il signor ### residente ###### del ### via ### n. 12 sui capitoli da 31 a 43; ### presso il centro ### a ### sul capitolo 22 2)
Consulenza tecnica d'ufficio. Laddove ritenuto opportuno dal Tribunale si chiede disporsi consulenza tecnica atta a stabilire il valore commerciale del bene immobile di proprietà della signora ### sito in ### nonché consulenza tecnico contabile atta a verificare l'effettiva consistenza finanziaria e patrimoniale complessiva del signor ### previa acquisizione della documentazione relativa ai rapporti di conto corrente bancari, di deposito titoli e comunque sia relativi ai rapporti finanziari a lui intestati presso gli ### di ### noti (### BCC e ### oggi
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75
BPM) ovvero a quelli che si andranno ad accertare, dal 2007 ad oggi, nonché, comunque, mediante autorizzazione all'accesso ai sistemi informativi dell'### tributaria, delle
Camere di ### del Pubblico registro automobilistico, delle ### dei registri immobiliari - e ciò anche mediante l'ausilio della ### 3) Ordini di esibizione ex art. 210 e 204 cpc. Alla luce di quanto allegato, argomentato e dimostrato si chiede che il Tribunale Voglia ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 cpc al signor ### di esibire la copia delle dichiarazioni dei redditi dall'anno 2007 ad oggi ovvero, in subordine ex 204 cpc, di rivolgere il medesimo ordine di esibizione all'### delle
Entrate in riferimento al contribuente ### In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data #### conveniva in giudizio ### chiedendo al Tribunale adito di revocarsi le due donazioni indirettamente eseguite in favore dell'odierna convenuta, mediante un primo atto di compravendita stipulato in data ###, avente ad oggetto il diritto di usufrutto vitalizio sulla porzione di villetta bifamiliare, con annessa autorimessa, sita in ### via ### n. 27, ed un successivo atto notarile di compravendita stipulato in data ###, avente ad oggetto la nuda proprietà sulla medesima porzione di fabbricato, sul presupposto della sopravvenienza del figlio ### nato in data ###, dunque in epoca successiva alle predette donazioni, condannandosi, per l'effetto, la convenuta alla restituzione del bene immobile oggetto di liberalità, comprensivo di ogni diritto accessorio e di pertinenza.
A fondamento della domanda l'attore deduceva di aver intrattenuto una convivenza more uxorio dall'anno 2007 al 2011 con ### separata legalmente dal coniuge e già madre di due figlie; che nel mese di dicembre 2007 egli acquistava, con proventi derivanti esclusivamente dalle proprie risorse finanziarie, la porzione di villetta bifamiliare per cui è causa, versando il complessivo importo di euro 375.000,00, riservando a sé la nuda proprietà ed intestando in favore della convivente il diritto di usufrutto vitalizio, senza pretendere alcun corrispettivo, dunque per mero spirito di liberalità determinato dalla volontà di garantire alla medesima una maggiore sicurezza
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 nella crescita delle figlie; che sempre con il medesimo intento di liberalità, nell'anno 2011 egli si determinava a donare alla convivente anche la nuda proprietà del predetto immobile, anticipandole tutti i mezzi finanziari necessari affinché potesse sostenere il prezzo di acquisto mediante la stipula di un ulteriore atto di compravendita; che, infatti, egli non solo non aveva avuto figli, ma versava in condizioni di salute precarie a causa di una insufficienza renale cronica che, aggravatasi col tempo, lo aveva costretto a mettersi in lista d'attesa nella speranza di un trapianto renale, condizione che aveva ingenerato in lui uno stato di incertezza per il futuro, inducendolo a compiere i suddetti atti di liberalità; che però, a breve distanza di tempo, la relazione affettiva con ### cessava e nel dicembre 2012 egli contraeva matrimonio con l'attuale moglie ### dalla cui unione nasceva il suo primogenito ### che, infatti, la gioia per la nascita del suo primo figlio e il buon esito dell'operazione di trapianto renale a cui sottoponeva nell'anno 2014 gli facevano riacquistare serenità e fiducia nel futuro, inducendolo a rivalutare le donazioni eseguite in favore della ormai ex compagna.
Con comparsa di risposta depositata in data ### si costituiva l'odierna convenuta eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per avere l'attore volontariamente eluso, a proprio vantaggio, il termine di prescrizione quinquennale previsto ex lege per l'azione di revocazione della donazione ex art. 803 c.c., promuovendo il presente giudizio senza prima esperire la procedura di mediazione obbligatoria di cui al
D. Lgs. n. 28/2010, avviata in data ###, solamente dopo la notificazione della citazione. In via principale la convenuta chiedeva di rigettarsi la domanda avversaria, non avendo l'attore assolto all'onere della prova della donazione, contestando che dalla documentazione ex adverso prodotta potesse desumersi l'animus donandi, ritenendo che l'attore avrebbe semmai dovuto esperire una querela di falso in atto pubblico, ovvero provare la sussistenza di un negozio simulato. Nel merito, deduceva di aver instaurato la convivenza con l'odierno attore dapprima presso l'immobile adibito ad ex casa coniugale, acquistato in comproprietà con il di lei marito ### e che le era stato assegnato nell'ambito della separazione consensuale omologata nel dicembre 2006, e successivamente presso l'immobile oggetto del contendere, che l'attore proponeva di acquistare “trovandosi in difficoltà a vivere nell'abitazione in cui si era formata la prima famiglia della ###ra Cassinelli”; che la realizzazione del desiderio di ### aveva comportato non pochi problemi per la convenuta, che pertanto rinunciava definitivamente
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 al diritto di assegnazione della ex casa coniugale, che nel maggio 2008 veniva venduta al prezzo di euro 250.000,00, di cui la metà, pari ad euro 125.000,00, veniva “volturata” nel nuovo nucleo familiare formatosi con l'odierno attore per far fronte ad una serie di spese, quali ad esempio all'assunzione della colf a cui era riconosciuto un trattamento economico di euro 600 netti mensili, gli oneri condominiali e i costi di gestione di un cane molosso, per il quale la convenuta aveva affrontato anche le spese di eutanasia, di cremazione e di tumulazione; che, in ogni caso, tutti i bonifici prodotti dall'attore erano stati eseguiti dal suo conto personale a favore del conto corrente cointestato con l'odierna convenuta e che pertanto tali somme erano ancora a disposizione del medesimo attore.
Disposto l'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c. ed esperito senza buon esito il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c., venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e all'udienza del 22/02/2022, senza che venisse dato corso ad alcuna attività istruttoria, le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ebbene, l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda attorea è infondata, e così pure infondata è l'eccezione preliminare di prescrizione fondata sul presupposto che l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere preceduta ex art. 5, comma 2- bis D. Lgs. n. 28/2010 dal previo esperimento della procedura di mediazione (p. 2 memoria ex art. 183, comma 6 n. 1).
Per pacifica giurisprudenza l'elencazione delle materie di cui all'art. 5, comma 1- bis D. Lgs. n. 28/2010 è tassativa e non semplicemente esemplificativa, per cui tale tassatività impedisce qualsiasi interpretazione estensiva ai sensi dell'art. 12 delle ###
La donazione, così come la correlata domanda di revocazione della donazione, non rientra nel campo di applicazione della predetta normativa, che invece menziona le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende etc., con la logica conseguenza che tale giudizio non necessitava del preventivo esperimento della mediazione.
Va precisato che la causa petendi della domanda attorea non attiene alla titolarità di un diritto reale, come tenta di sostenere la difesa della convenuta, tanto è vero che nella presente vicenda non viene messo in discussione l'acquisto o la perdita del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, ma si discute sul fatto se tali acquisti siano avvenuti o
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 meno a titolo donativo. Infatti, condivisibilmente a quanto afferma la convenuta nella comparsa conclusionale “si deve qualificare la materia del contendere avendo riguardo al nomen iuris attribuito ai contratti in discussione”, che infatti nella fattispecie non è dato dal contratto di compravendita, quanto dal negozio giuridico della donazione, non espressamente contemplato nell'elenco tassativo di cui al comma 1-bis dell'art. 5, e ciò anche a prescindere dalla qualificazione che gli abbia dato la parte attrice nella compilazione della domanda di mediazione.
Tanto basterebbe a ritenere infondata la questione pregiudiziale di improcedibilità.
Ma anche qualora la presente controversia fosse rientrata nel campo di applicazione del D.
Lgs. n. 28/2010, parte attrice ben avrebbe potuto esperire l'azione giudiziaria avanti questo
Tribunale senza dare corso al procedimento di mediazione, in attesa che il convenuto eccepisse la questione o che il giudice la rilevasse d'ufficio entro la prima udienza, decorsa la quale il procedimento sarebbe proseguito comunque tra le parti, senza far venir meno gli effetti della domanda giudiziale rispetto all'interruzione della prescrizione. In ogni caso, al fine di ovviare all'eccezione di improcedibilità, la parte che agisce in giudizio, e che ha già notificato la citazione, può intraprendere spontaneamente la procedura mediazione obbligatoria entro la prima udienza ex art. 183 c.p.c., non ravvisandosi nella legge alcuna preclusione in tal senso.
È poi del tutto errata la tesi di parte convenuta laddove afferma che la domanda di mediazione “sospende, ma non interrompe la prescrizione del diritto” (p. 4 comp. risposta). È infatti l'art. 5, comma 6 del citato decreto legislativo ad affermare testualmente che “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”, dunque parificando in tutto e per tutto la domanda giudiziale alla procedura di mediazione anche per quanto concerne l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Nella fattispecie l'azione di revocazione della donazione ai sensi dell'art. 803 c.c. è stata tempestivamente proposta dall'odierno attore, che notificava la citazione alla controparte in data ###, dunque entro il termine di cinque anni dal giorno della nascita del figlio ### avvenuta, come detto, il ###.
Ciò detto, la domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75
In primo luogo va respinto l'assunto di parte convenuta laddove sostiene che l'attore avrebbe dovuto promuovere una querela di falso.
Sul punto, premesso che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale attesta essergli state rese e che, come tali, ha documentate nel proprio atto, pare utile richiamare il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, in base al quale “occorre esperire la querela di falso quando si vuole impugnare la verità intrinseca di un atto, rogato da un notaio con le richieste formalità, per contestare l'attestazione del pubblico ufficiale in ordine alle dichiarazioni resegli, quando si vuole dimostrare non già che sussista una divergenza fra la volontà (nella specie contrattuale) e la sua manifestazione al notaio, ma che esiste una divergenza tra le dichiarazioni resegli dalle parti manifestando la loro volontà perché venisse attestata nell'atto pubblico, e quelle concretamente documentate (Cass. 15.11.1971, n. 3260).
Allorché invece si intende sostenere, come nella fattispecie, che quanto risulta dall'atto notarile, pur corrispondendo alle dichiarazioni rese al notaio al momento della stipula dell'atto pubblico, non corrisponde alla comune volontà delle parti o alla volontà di una delle parti si è completamente fuori dall'istituto della querela di falso, rientrando la fattispecie nel primo caso sotto la disciplina della simulazione e nel secondo caso in quella dei vizi del consenso” (cfr. Cass. sez. III, 14/05/1998, n. 4865). ### promossa dall'odierno attore, infatti, è volta a far accertare che l'acquisto del diritto reale di usufrutto vitalizio, e poi del diritto di nuda proprietà, in capo a ### siano avvenuti senza il versamento di alcun corrispettivo, dunque esclusivamente grazie all'intento liberale che lo muoveva all'epoca della stipulazione degli atti notarili. Nessun dubbio è mai stato sollevato rispetto alla veridicità delle dichiarazioni attestate dal ### al momento della stipulazione degli atti pubblici, rispetto a quelle effettivamente rappresentate dalle parti in quella sede, sicché l'eccezione sollevata dalla convenuta va definitivamente respinta.
Passando al merito della questione, va premesso che la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un diritto proprio presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Affinché possa regolarmente concludersi tale negozio giuridico deve sussistere sia un elemento oggettivo, consistente nell'effettivo arricchimento altrui e nel corrispondente depauperamento del donante, sia un elemento soggettivo, ossia l'animus
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 donandi, da intendersi quale spirito di liberalità frutto della volontà di colui che decide di donare. È importante precisare che non a tutti gli atti che prevedono la costituzione di un diritto reale senza corrispettivo è da attribuirsi il carattere della donazione, occorrendo pur sempre l'accertamento della sussistenza in concreto dell'elemento soggettivo da identificarsi nello "spirito di liberalità", vale a dire che l'attribuzione è stata eseguita a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a se stessa. ### promossa in questa sede va inquadrata nel disposto dell'art. 803 c.c., che prevede che “Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante”, norma che trova la propria ratio nell'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che sorgono al verificarsi di uno di questi eventi tassativamente indicati nella disposizione di legge ( Cass. sez. II sent., 04/05/2012, n. 6761).
Ora, venendo alle attribuzioni liberali oggetto di causa, va detto che esse consistono in donazioni indirette, posto che il diritto di usufrutto vitalizio e il diritto della nuda proprietà sul medesimo cespite immobiliare avvenivano in favore di ### mediante l'acquisito con denaro proprio di ### Risulta documentalmente provato che nell'anno 2007 ### sosteneva integralmente il prezzo di acquisto del bene immobile adibito ad abitazione familiare, versando il complessivo importo di euro 375.000,00, nella specie: euro 2.000,00 a mezzo di assegno bancario consegnato al momento della formulazione della proposta di acquisto (v. doc. 4), euro 38.000,00 a mezzo di assegno circolare in data ### (v. doc. 5), euro 300.000,00 a mezzo di assegno circolare emesso in data ### (v. doc. 6) ed i restanti euro 35.000,00 a mezzo assegno circolare del 21.12.2007 (v. doc. 7), tratti in parte sul conto corrente n. 0003/### acceso presso ### S.p.a. e in parte sul conto corrente n. ### acceso presso ### S.p.a., entrambi i conti esclusivamente intestati all'odierno attore. ### riservato il diritto di usufrutto vitalizio in favore di ### senza che questa abbia in alcuna misura partecipato al pagamento del prezzo di acquisto, configura pertanto una donazione indiretta.
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75
Quanto all'attribuzione avvenuta il ### risulta documentalmente provato che nel corso di quello stesso anno ### trasferiva a ### i mezzi finanziari necessari al perfezionamento della simulata compravendita del diritto di nuda proprietà al prezzo “fittizio” di euro 45.000,00, versato in sede notarile mediante la consegna alla parte venditrice dell'assegno circolare n. 4200306071-00 emesso in data ### (v. doc. 8). Risulta, infatti, che lo stesso ### attraverso plurimi conferimenti di denaro, metteva a disposizione di questa la somma di cui sopra, in particolare in data ###, 19/08/2011 e, ancora, in data ### mediante tre accrediti di euro 10.000,00 ciascuno sul conto corrente cointestato con l'ex convivente, in data 01/12/2011 mediante l'accredito di euro 4.124,78 sul medesimo conto, derivante dal riparto di utili di investimenti finanziari personali di ### e, infine, in data ###, pochi giorni prima del perfezionamento della compravendita, mediante un ulteriore bonifico bancario di euro 30.000,00 sul conto corrente personale di ### con la causale fittizia, e inverosimile, che riportava la dicitura “una tantum alimenti per cane” (docc. 10-13).
Accanto a questi incontrovertibili riscontri documentali, va poi osservato che l'odierna convenuta non solo non ha mai dedotto in alcuno scritto difensivo di aver fornito la provvista necessaria per l'acquisto del diritto di usufrutto ovvero della nuda proprietà della porzione di villetta per cui è causa, ma, anzi, interrogata liberamente dal Giudice ex art. 117 c.p.c., ammetteva di non aver neppure utilizzato l'importo di euro 125.000,00 (ricavato dalla vendita della quota di comproprietà di cui era titolare) per il pagamento del controvalore della nuda proprietà in occasione della stipula del rogito notarile del 29/12/2011 (v. verbale udienza del 28/05/2019).
Nello specifico, la tesi attorea, priva di fondamento per i motivi che verranno a breve illustrati, si fonda sull'assenza di spirito di liberalità o, comunque, sull'assenza di un effettivo arricchimento da parte della donataria ed un corrispondente depauperamento del patrimonio del donante, posto che dette attribuzioni patrimoniali sarebbero state giustificate - a suo dire - dal desiderio di ### di ricompensare la compagna per aver rinunziato all'assegnazione della casa coniugale di cui era stata beneficiata in sede di
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 separazione consensuale, ovvero per le cure e l'assistenza prestatagli durante la convivenza, a causa della malattia di cui era affetto1.
Ora, ribadito che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande ed eccezioni svolte dalle parti, stante l'inammissibilità delle istanze probatorie reiterate dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni in quanto vertenti su circostanze genericamente formulate e comunque ininfluenti ai fini della decisione, si osserva come la tesi di parte convenuta appaia finalizzata a sostenere che le attribuzioni patrimoniali di cui si è detto innanzi si configurerebbero quali obbligazioni naturali, in quanto tali irripetibili ex art. 2034 c.c., ovvero come liberalità fatte “per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione” ai sensi dell'art. 770 c.c., in quanto tali non revocabili “per sopravvenienza di figli” per effetto del disposto dell'art. 805 c.c..
Quanto al primo assunto, che viene ribadito negli scritti conclusivi, basti osservare come l'attribuzione del diritto di usufrutto di un immobile avente un valore di mercato complessivo di euro 375.000,00, in un'epoca in cui le parti avevano appena instaurato la convivenza, esula dall'adempimento di una obbligazione naturale, inquadrandosi a tutti gli effetti in una vera e propria dazione fatta per puro spirito di liberalità. Quanto ai plurimi versamenti di denaro effettuati dal mese di agosto a dicembre 2011, sia per le modalità sia 1. A questo fine la difesa di parte convenuta formulava nella memoria di cui all'art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. i capitoli di prova orale che di seguito si riportano: cap. n. 6 “### che, per superare le ritrosie della signora ### il signor ### le proponeva di compensare detta rinuncia con la cessione del diritto di usufrutto vitalizio sul bene immobile che sarebbe stato acquistato per la convivenza del nuovo nucleo familiare ovverosia l'immobile sito in ### via ### n. 27”; cap. n. 9) “### che, in data ###, quando la signora ### acquistava il diritto di usufrutto sul bene immobile di ### via ### n. 27, e il signor ### acquistava il diritto di nuda proprietà sullo stesso bene immobile, il sentimento del signor ### era quello di gratitudine alla signora ### e l'intenzione del signor ### era quella di compensare quest'ultima per le rinunce (anche patrimoniali) che la compagna aveva dovuto affrontare per acconsentire alla sua richiesta di trasferirsi dall'appartamento che ella possede ###### a quello di ### nonché quella di garantire il futuro della propria compagna e delle di lei figlie”; cap. n. 29) “### che, in data ###, quando la signora ### acquistava il diritto di nuda proprietà sul bene immobile di ### via ### n. 27 dal signor ### il sentimento del signor ### era quello di gratitudine e riconoscenza alla signora ### per gli anni di felice relazione, per la cura e l'assistenza ricevuta dalla signora ### e per le privazioni cui quest'ultima e le di lei figlie si erano spontaneamente assoggettate per amor suo, e l'intenzione del signor ### era quella di trasferire l'intera proprietà del bene immobile alla signora ### al fine di compensare quest'ultima per le rinunce (anche patrimoniali) che la compagna aveva dovuto affrontare per acconsentire alla sua richiesta di trasferirsi dall'appartamento di ### per averlo accudito con amore negli anni, per essersi offerta ed essere stata pronta a donargli spontaneamente un rene, per aver sostenuto uno stile di vita difficile e di privazioni nonché, infine, per garantire un futuro più sereno alla propria compagna e alle di lei figlie e, in generale, per soddisfare quell'obbligo morale che sentiva derivargli dalla condivisione del consorzio familiare”.
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 per il ridotto contesto temporale in cui sono stati eseguiti, peraltro in periodo coincidente con la fine della relazione sentimentale, non paiono in alcun modo rispettare quei principi di proporzionalità e di adeguatezza necessari affinché possa configurarsi l'obbligazione naturale in parola. In ogni caso, a superare qualsiasi dubbio in proposito, la convenuta non ha chiarito con quali altri denari avrebbe compiuto l'acquisto del diritto di nuda proprietà, se non utilizzando quelle stesse somme che ### le aveva fornito in vista della stipulazione del rogito notarile.
Nessun dubbio sulla sussistenza dell'elemento oggettivo della donazione, rappresentato dal depauperamento del patrimonio - per quanto consistente - del donante, con contestuale arricchimento della donataria, che, infatti, all'epoca della prima donazione acquistava il diritto di usufrutto vitalizio dell'immobile per cui è causa e, con la seconda donazione, consolidava l'usufrutto acquisendo la piena ed intera proprietà di un bene immobile di rilevante valore economico senza aver contribuito in alcun modo al suo acquisto.
Proprio perché i diritti acquisiti da ### esorbitano i parametri di adeguatezza e di proporzionalità che connotano le obbligazioni naturali, a parere di questo
Giudice, il vero punctum dolens di questo processo è se le attribuzioni patrimoniali pacificamente avvenute, a titolo gratuito, in favore dell'odierna convenuta siano state motivate da un sentimento di riconoscenza o dal desiderio di “speciale rimunerazione” per i servigi che la donataria asserisce di aver offerto a ### in costanza di convivenza, questione che deve essere risolta indagando i “motivi” che avrebbero animato il donante al tempo del compimento delle predette attribuzioni.
Affinché, infatti, si possa parlare di donazione per riconoscenza o di donazione remuneratoria occorre che l'attribuzione venga effettuata come segno tangibile di speciale gratitudine e apprezzamento dei benefici o servigi ricevuti dal donante, che effettua perciò spontaneamente la donazione, pur sapendo di non esservi tenuto né per legge, né per doveri nascenti dalle comuni norme morali o sociali né per conformità agli usi. Al contempo, però, perché possano configurarsi queste figure particolari di donazione è insito nell'art. 770 c.c. che le opere o i servigi siano stati spontaneamente prestati dal donatario andando ben oltre a quanto sarebbe stato tenuto per legge, per contratto, per consuetudine o in esecuzione di doveri morali o sociali (art. 2034 c.c.), motivo per cui sussiste un reale
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 sentimento di riconoscenza o il desiderio di una “speciale” rimunerazione da parte del donante.
Se così è, appare evidente che prestare cura e assistenza al proprio convivente more uxorio non costituisce motivo di “riconoscenza” o un servizio meritevole di “speciale” remunerazione, trattandosi di doveri morali e sociali inderogabili che trovano fondamento nell'art. 2 Cost.: anche nell'ambito di una unione di fatto, quale formazione sociale che presenta significative analogie con la famiglia fondata su un matrimonio, assumono rilievo i doveri di solidarietà costituzionalmente tutelati a cui è tenuto ciascun convivente nei confronti dell'altro, più in particolare l'obbligo di reciproca assistenza morale e materiale già riconosciuto dal formante giurisprudenziale con la sentenza della
Corte di Cassazione del 22/03/2007, n. 6976, consacrato successivamente dal legislatore nella Legge 20/05/2016 n. 76 recante "### delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
In altri termini, salva prova contraria che nella presente causa non è stata fornita dalla convenuta per via della genericità dei fatti dedotti in atti, si deve presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che l'attribuzione patrimoniale fatta a titolo gratuito in favore di chi è giuridicamente gravato da doveri di solidarietà morale e sociale, non possa fondarsi su particolari motivi di riconoscenza o di “speciale” remunerazione. In altri termini, prestare sostegno morale o materiale o l'assumere un atteggiamento di vicinanza e amorevolezza nei confronti del proprio compagno di vita, soprattutto in una situazione di particolare vulnerabilità come quella in cui versava l'odierno attore a causa della malattia, non è altro che onorare quei basilari doveri di solidarietà che connotano tutte le famiglie, anche quelle “di fatto”. Nell'ambito della vita di coppia, a maggior ragione se sfociata in una convivenza more uxorio, ciascuno compie delle scelte di vita che comportano anche delle rinunzie, come ad esempio, quella della convenuta rispetto all'assegnazione della casa coniugale cointestata con l'ex marito, per intraprendere una nuova convivenza nell'immobile acquistato da ### (fatto che di per sé avrebbe costituito motivo di revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale ex art. 337-sexies c.c.) e tali rinunzie - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente - non conferiscono alcuna valenza indennitaria alle attribuzioni patrimoniali fatte in costanza di convivenza che, ancora una volta, nel caso di specie trovano esclusiva giustificazione causale nel puro spirito di liberalità di ### (cfr. Cass. sez. I, sent. 22/01/2014, n. 1277).
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75
Alcuna valenza indennitaria può, infine, essere eccepita dalla convenuta con riguardo alle spese che ella asserisce di aver sostenuto durante la convivenza more uxorio a titolo di retribuzione della colf, di spese condominiali ovvero di spese di gestione di un cane di grossa taglia. Premesso che tali voci di spesa non possono ricondursi in via esclusiva ai bisogni dell'ex convivente essendo state affrontate per far fronte, evidentemente, alle esigenze dell'intero nucleo familiare composto, oltre che da ### e ### anche dalle due figlie di quest'ultima - tanto è vero che dalla documentazione bancaria versata in atti dall'attore parrebbe che dette spese siano state pagate con la provvista depositata sul conto corrente comune intestato agli ex conviventi (v. doc. 24) - va non di meno osservato che esse rientrano, da un lato, negli obblighi di assistenza morale e materiale posti a carico di ciascun genitore ex art. 337-ter c.c., che ricomprendono anche il dovere di fornire una ambiente domestico adeguato con tutti gli oneri che ne conseguono, e, dall'altro lato, nell'esecuzione di quei doveri morali e sociali discendenti dalla costituzione di una famiglia di fatto, che rientrano più specificatamente nelle obbligazioni “naturali” di cui all'art. 2034 c.c., per le quali non è ammessa la ripetizione.
Nessun dubbio, peraltro, sul carattere necessario delle spese menzionate dalla convenuta e, sopratutto, sul rapporto di proporzionalità rispetto alle capacità reddituali della stessa ### all'epoca dei fatti (pari ad oltre 30.000 euro annui, docc. 11-14).
Al di là del fatto che non vi è prova che la somma di euro 125.000,00, introitata in seguito della vendita dell'immobile in comproprietà con l'ex marito, sia stata interamente destinata alle esigenze del nucleo familiare - peraltro in un tempo limitato ricompreso tra maggio 2008 (quando l'immobile veniva ceduto a terzi) e l'anno 2011 (in cui cessava la convivenza), periodo in cui entrambe le parti pacificamente percepivano i proventi della loro attività lavorativa - va comunque escluso che detti oneri economici, quand'anche sostenuti in via esclusiva da ### in quando espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo, possano essere posti in compensazione dell'attribuzione patrimoniale avvenuta in favore della medesima nell'anno 2007, dunque all'esordio della convivenza, o nell'anno 2011, in corrispondenza della fine della relazione.
Per tutti i motivi sopra esposti, i fatti posti a fondamento delle eccezioni sollevate da parte convenuta debbono ritenersi inconsistenti e, comunque, inidonei a contrastare la legittima pretesa attorea. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono
Registrato il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 stati ritenuti da questo Giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Le domande avanzate da ### vanno pertanto accolte, con conseguente revoca della donazione del diritto di usufrutto vitalizio disposto indirettamente in favore di ### mediante l'atto di compravendita del 21.12.2007, rep. nr. 120392 - racc. nr. ### - ### sulla porzione di villetta bifamiliare con annessa autorimessa, sita in ### via ### nr. 27, inserita in complesso immobiliare denominato “villette delle rose”, censita al N.C.E.U. al foglio 5, mapp. 3998 sub 16, piano ###/T/1, cat. A/7, classe 1 - e mapp. 3998 sub 17, piano ###, categ. C/6, classe 1, nonché della donazione del diritto di nuda proprietà disposto indirettamente in favore di ### mediante l'atto di compravendita del 29.12.2011, rep. nr. 136811 - racc. nr. 52571 - ### sulla medesima porzione di villetta bifamiliare, sita in ### S'### alla via ### nr. 27, come sopra identificata.
Il bene immobile così catastalmente identificato deve, pertanto, essere restituito in favore di ###
In ossequio al principio di soccombenza, ### deve essere condannata a rinfondere in favore di ### le spese di lite di questo giudizio, che, tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 38/2017, del valore della causa e delle quattro fasi di merito, si debbono liquidare in complessivi euro 12.678,00 per compensi professionali, in euro 1.214,00 a titolo di rimborso spese di contributo unificato e marca da bollo, oltre al 15% di rimborso forfettario per spese generali da calcolarsi sui compensi, i.v.a. e c.p.a.. P.Q.M. Il Tribunale di ####, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, disattesa o assorbita, così dispone: 1. ACCOGLIE le domande di ### e, per l'effetto, ### la donazione del diritto di usufrutto vitalizio disposto indirettamente in favore di ### mediante l'atto di compravendita del 21.12.2007, rep. nr. 120392 - racc. nr. ### - ### sulla porzione di villetta bifamiliare con annessa autorimessa, sita in ### il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75 ### via ### nr. 27, inserita in complesso immobiliare denominato “villette delle rose”, censita al N.C.E.U. al foglio 5, mapp. 3998 sub 16, piano ###/T/1, cat. A/7, classe 1 - e mapp. 3998 sub 17, piano ###, categ. C/6, classe 1; ### la donazione del diritto di nuda proprietà disposto indirettamente in favore di ### mediante l'atto di compravendita del 29.12.2011, rep. nr. 136811 - racc. nr. 52571 - ### sulla medesima porzione di villetta bifamiliare, sita in ### alla via ### nr. 27, come sopra identificata; 2. ### a restituire a ### il bene immobile identificato al capo 1), comprensivo di ogni diritto accessorio e di pertinenza; 3. ### a rinfondere in favore di ### le spese di lite, liquidate in complessivi euro 12.678,00 per compensi professionali, in euro 1.214,00 a titolo di rimborso spese di contributo unificato e marca da bollo, oltre al 15% di rimborso forfettario per spese generali da calcolarsi sui compensi, i.v.a. e c.p.a.; 4. RIGETTA nel resto.
Così deciso in ### il ###. ### il: 06/06/2025 n.###/2025 importo ###,75
causa n. 5197/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Marrapodi Veronica, Perretta Giovanna