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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12947/2025 del 14-05-2025

... tante, ### 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, ### punti 27 e 28; ### 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministero dell'### e delle ### punti 107, 108, 122, 123; ### 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, ### e altri, punti 74 e 75; v., altresì, ### 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/### a C-624/###, ### punti 103 ss.) e che , pertanto, le finalit à sociali, e di solidarietà, eventualmente perseguite non escludono la riconducibilità delle relative attività a detta nozione in quanto ( anche ) un'impresa che agisca senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato e, così, porsi in concorrenza con altre imprese - ha, difatti, considerato quale aiuto di stato, incompatibile con il mercato interno (art. 107 TFUE), l'esenzione ICI di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), cit., e, per converso, lecita, perché non costituente aiuto di Stato, l'esenzione IMU che, seppur riconducibile al d.lgs. n. 504, cit., art. 7, comma 1, conseguiva dalla rimodulazione regolatoria di questa stessa disposizione (ai sensi del d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis, cit.); 3.3 - i principi di diritto sopra esposti, quanto alla connotazione oggettiva (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22431/2023 R.G. proposto da ### del ### re (###), in perso na del suo legale rappresentante p.t., rappresent ato e difeso dall'avvocato ### mo ### (###; ###); - ricorrente - contro Comune di ### (###), in p ersona de l suo ### p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###; ###); - controricorrente - avverso la sentenza n. 4829/2023, depositata in data 11 agosto 2023 e notificata il 31 agosto 2023, della Corte di g iustizia tribut aria di secondo grado del ### udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024, dal ### dott. ##### che: 1. - con sentenza n. 4829/2023, depositata in data 11 agosto 2023 e notificata il 31 agosto 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del ### ha accolto, per quanto di ragione, l'appello proposto dal Comune di ### così pronuncian do in parziale riforma delle decisione di prime cure che aveva accolto le impugnazioni di due avvisi di accertamento dal Comune emessi in relazione all'IMU ed alla ### dovute dalla contribuente per l'anno 2015, e per il possesso di tre unità immobiliari; 1.1 - a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - l'appello andava accolto in re lazione al possesso di due unità immobiliari (censite in catasto al fol. 81, part.lla 1451, sub 7 e sub 8) - rispettivamente adibite a casa famiglia/residenza per ferie ed a scuola materna parit aria - in qua nto le attivit à didattiche e que lle ricettive risultavano svolte dietro percezione «di rette di valore, per stessa ammissione dell'### tutt'altro che meramente simbolico»; - difatti, mentre per le attività di didattiche venivano corrisposte rette che «risultano oscillare tra 200 e 180 euro mensili, la tassa di iscrizione e le spese extra (come il prolungamento di orario)», quanto alla residenza per ferie risultavano «applicate tariffe medie di circa € 25 per pe rsona», così che d oveva e scludersi la na tura meramente simbolica dei corrispettivi percepiti né diversamente rilevava la perdita di bilancio «in quanto l'erogazione di un servizio verso il corrispettivo di una remunerazione (qual è in sostanza la retta) costituisce esercizio di una attività con mo dalità commerciale, indipend ent emente dal risultato economico della gestione stessa.»; - a diversa conclusione, però, doveva pervenirsi quanto all'unità immobiliare (censita in catasto al fol. 86, part. 406 sub 30) adibita a residenza delle suore siccome così venendo in rilievo, secondo dicta 3 della giurisprudenza di legittimità, fattispecie esente da ricondurre alla disposizione di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i); 2. - l'### del ### ricorre per la cassaz ione della sentenza sulla base di quattro motivi; - resiste con controricorso il Comune di ### che ha depositato memoria. 
Considerato che: 1. - i primi tre motivi di ricorso espongono le seguenti censure: 1.1 - il primo m otivo, formulato ai sensi d ell'art. 3 60, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 30 dicembre 1992, 504, art. 7, comma 1, lett. i), ed al d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art.  9, assumendo la ricorrente che: - le d isposizioni di favore, nella fattispe cie applicabili , debbono essere interpretate nel senso che l'esenzione deve essere ad ogni modo riconosciuta per quella «attività che seppur commerciali sono comunque strettamente conn esse ai fini istituzionali di un ente e costituiscono uno strumento per il loro raggiungimento», laddove «la didattica svolta da un ### religioso costituisce un'evidente e storica espressione di apostolato, come anche quella di accoglienza.»; - in tema di attività didattica deve aversi riguardo alle istruzioni allegate al d.m. 26 giugno 2014, così detta attività dovendosi ritenere di nat ura non commerciale ladd ove il corrispettivo medio percepito ### risulti inferiore, così come nella fattispecie, al ### per Studente (### oggetto di rilevazione da parte del Ministero; - quanto all'unità immobiliare adibita a casa per ferie rilevava che «le tariffe praticate presso la struttura sono significativamente ridotte rispetto ai comuni prezzi di mercato …tali tariffe, infatti, sono state stabilite nella cifra fissa di eu ro 25 per camera d all'### d i 4 ### di ### e, per di più, la struttura ricettiva era stata «spesso contattata dai servizi sociale del Comune di ### per richiedere l'accoglienza di persone in situazione di disagio.»; 1.2 - col seco ndo motivo, sempre ai sensi d ell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 10 marzo 2000, n. 62, art.  1, commi 1, 2 e 3, alla l. 25 marzo 1985, n. 121, artt. 7 e 9, ed agli artt. 20 e 33 Cost., assumendo, in sintesi, che - con riferimento allo svolgimento di attività didattica da parte di un ente ecclesiastico - la scuola paritaria, in quanto comp onente del sistema di istruzione nazionale, deve essere ricondotta all'àmbito applicativo dell'esenzione; - si soggiun ge, poi, che la relativa imp osizione costituirebbe violazione del principio di libertà religiosa (sotto il profilo del gravame fiscale impost o; art. 7,comma 1, cit.) e del d iritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione (art.  9, comma 1, cit.) oltreché dell'art. 20 Cost., col conseguente «assurdo logico e g iuridico che un immobile destina to a scuola st atale non pagherebbe l'Ici ed uno destinato a scuola p aritaria invece la pagherebbe, violando così il disposto dell'art. 20 Costituzione, in quanto - di fatto - il gravame Ici colpirebbe un attività, altrimenti esente, per il solo fatto di essere svolta da un ente ecclesiastico.»;.  1.3 - col terzo motivo, sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorre nte denuncia violazione e falsa applicazione del ### sul funzionamento dell'### artt.  14, 106, 107 e 165, atteso che - secondo ### della stessa ### e dicta della Corte di Giustizia, l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato deve essere considerata un attività non economica; 5 - pertanto detta attività deve riguardarsi alla stre gua di un «“servizio di interesse economico generale” (### od addirittura un “servizio di interesse generale” (### di cui al protocollo n. 26 allegato al ### di ### con la conseguenza che la scuola paritaria non è da ritenersi un attività commerciale o comunque non avente (ai fini nazionali ### “nat ura esclusivamente commerciale”»; laddove l'imposizione fiscale finirebbe col preg iudicare ### l'obiettivo di «“sviluppo di un'istruzione di qualità”» di cui all'art. 165, cit.; 2. - i tre motivi - che vanno congiuntamente esaminati perchè disarticolano, in plurimi profili, comuni questioni qualificatorie di fondo - sono destituiti di fondamento, e vanno senz'altro disattesi; 3. - il qua dro normativo di riferimento della fattispecie in contestazione espone i seguenti dati di regolazione: a. - il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 8, espressamente rinvia, in tema di esenzioni dall'imposta municipale propria, al d.lgs.  504 del 1992, art. 7, lett. i), cit.; - del pari a de tta disposi zione rinvia l'esenzione prevista, con riferimento alla ### (il cui presupposto impositivo, a s ua volta, si raccorda a quello dell'### l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 669), dal d.l. 6 marzo 2014, n. 16, art. 1, comma 3, conv. in l. 2 maggio 2014, n. 68; b. - il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27, cit., ha quindi disposto nei seguenti termini: - «Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "allo svolgimento" sono inserite le seguenti: "con modalità non commerciali".» (comma 1); - «Qualora l'unità imm obiliare abbia un'util izzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti 6 esclusivamente a tale attività. Alla restan te parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonom ia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizi oni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2 006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o at tribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013.» (comma 2); - «Nel caso in cui non sia p ossibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da app osita dichiarazione. Con successivo decreto del ### dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevan ti ai fini de ll'individuazione del rapporto proporzionale, nonchè i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell' articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1 992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali.» (comma 3, come modificato dall'articolo 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in l. 7 dicembre 2012, n. 213); c. - in attuazione dell'art. 91-bis, comma 3, cit., è stato adottato il d.m. 19 novembre 2012, n. 200, che, per quel che qui rileva, ha così disposto (all'art. 4): - «Lo svolgimen to di attività didattiche si ritiene effettu ato con modalità non commerciali se: …c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso» (comma 3); 7 - «Lo svolgim ento di attività ricettive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le ste sse sono svolte a tit olo gratuito ovvero dietro versamen to di corrispet tivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.» (comma 4); d. - il d.m . 26 giugno 201 4 ha, poi, approvato il modello di dichiarazione «da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, ai sensi dell 'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2 012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», con le allegate istruzioni; 3.1 - la disposizione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), cit., è stata interpretata dalla Corte, secondo un risalente e consolidato orientamento in terpretativo, nel senso che le previste esenzioni «presuppo ngono il ricorrere di una duplice condizione costituita dall'utilizzazione d iretta degli immobili da parte dell'en te possessore e dall'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano pro duttive di reddito » (così Cass. Sez. U., 26 novembre 2008, n. 28160 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 luglio 2016, n. 14913; Cass., 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., 6 dicembre 2013, n. 27418; Cass., 11 maggio 2012, n. 7385); e si è, quindi, rimarcato che, ai fini dell'integrazione dell'esenzione, occorrono un req uisito oggettivo - rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attivit à equip arate dal legislatore ai fini dell'esenzione - ed un requisito soggettivo - costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali - (v., ex plurimis, Cass., 30 aprile 2019, n. 11409; Cass., 8 20 luglio 2016, n. 14913; Cass., 4 maggio 2016, n. 8870; Cass., 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., 21 marzo 2012, n. 4502); - detti arresti sono stati ulteriormente ribaditi dalla Corte, anche in fattispecie perfezionatesi in epoca antecedente alla modifica normativa dell'art. 7, comma 1, lett. i), cit., ad opera del d.l. n. 1 del 2012, art.  91-bis, comma 1, cit., essendosi rilevato che il diritto all'esenzione dall'ICI presuppone che l'utilizzo, pur indiretto, dell'unità immobiliare avvenga con modal ità non commerciali, così come ritenuto nella decisione della ### dell'U nione ### del 1 9 dicembre 2012, al fine di evitare che il regime dell'esenzione si risolva in un aiuto di Stato; così che è necessario, al fine dell'esclusione d el carattere economico dell'attività, che quest'ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico (Cass., 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., 5 settembre 2019, n. 22223; Cass., 15 marzo 2019, n. 7415; Cass., 8 luglio 2016, n. 13970); 3.2 - difatti, le disposizioni introdotte dal d.l. n. 1 del 2012, art.  91-bis, cit., come la Corte ha in più occasioni rimarcato, risultavano specificamente dirette a rendere compatibile la disciplina interna con quella eurounitaria in tema di aiuti di Stato, essendosi rilevato che il diritto all'esenzione presupp one che l'utiliz zo dell'unità immobiliare avvenga con modalità non commerciali, così come ritenuto ne lla decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, della ### dell'### al fine di evitare che il regime dell'esenzione si risolva in un aiuto di Stato (v., ex plurimis, Cass., 27 luglio 2023, 22954; Cass., 14 settembre 2 021, n. 2 4655; Cass., 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., 5 settembre 2019, n. 22223; Cass., 15 marzo 2019, n. 7415; Cass., 8 luglio 2016, n. 13970); - la citata decisione della ### - nel rilevare che, secondo la ste ssa giurisprudenza uniona le, in tema di aiuti di Stato e di concorrenza, la nozione di impre sa, a presci ndere dal suo status 9 giuridico, si correla allo svolgimento di un'attività economica (v., tra le tante, ### 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, ### punti 27 e 28; ### 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministero dell'### e delle ### punti 107, 108, 122, 123; ### 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, ### e altri, punti 74 e 75; v., altresì, ### 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/### a C-624/###, ### punti 103 ss.) e che , pertanto, le finalit à sociali, e di solidarietà, eventualmente perseguite non escludono la riconducibilità delle relative attività a detta nozione in quanto ( anche ) un'impresa che agisca senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato e, così, porsi in concorrenza con altre imprese - ha, difatti, considerato quale aiuto di stato, incompatibile con il mercato interno (art. 107 TFUE), l'esenzione ICI di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett.  i), cit., e, per converso, lecita, perché non costituente aiuto di Stato, l'esenzione IMU che, seppur riconducibile al d.lgs. n. 504, cit., art. 7, comma 1, conseguiva dalla rimodulazione regolatoria di questa stessa disposizione (ai sensi del d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis, cit.); 3.3 - i principi di diritto sopra esposti, quanto alla connotazione oggettiva dell'attività suscettibile di essere ricondotta all'esenzione in esame, sono stati di recent e riba diti ### a riguardo dell o svolgimento di attività didattica (v., in tema di ### Cass., 26 luglio 2024, n. 20971; Cass., 9 febbraio 2024, n. 3674; Cass., 2 ottobre 2023, n. 27821; in tema di ### Cass., 13 aprile 2023, n. 9927; Cass., 16 febbraio 2023, n. 4946, Cass., 29 novembre 2022, n. ###) e, nello specifico, è stato posto il principio di diritto secondo il quale, con riferimento all'esenzione prevista, per l'attività didattica, dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992, il corrispettivo simbolico è quello caratterizzato da u n ricavo irrisorio, marginale e del tut to residuale rispetto alla natu ra della prestazione, tale da non potersi 10 porre in relazione con il servizio re so, in quanto avente natu ra meramente formale e utile a rendere la prestazione più prossima a un'erogazione gratuita che a quel la sottoremunerata rispett o ai parametri medi di settore (così Cass., 2 ottobre 2023, n. 27821, cit.); - e ad analoghe c onclusioni la Corte è pervenuta in tema di esenzione prevista per lo svolgimento di attività ricettive (Cass., 27 luglio 2023, n. 22954; Cass., 14 settembre 2021, n. 24655; Cass., 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., 15 marzo 2019, n. 7415); - a riguardo, poi, del criterio qualificatorio prospettato nel primo motivo di ricorso - riassumibile nell'indicazione conten uta nelle istruzioni allegate al d.m . 26 giugno 2014, secondo la quale se il corrispettivo medio ### percepito dall'Ente è inferiore o uguale al costo medio per studente (### «ciò significa che l'attività didattica è svolta con modalità non commerciali e, quindi, non è assoggettabile a imposizione» - si è, in particolare, rilevato, da un lato, che «le istruzioni ministeriali non possono vi ncolare l'interpretazione de l dato normativo» e, dall'altro, che «l'imprescindibile punto di riferimento è rappresentato dalla previsione normativa del D.M. 19 novembre 2012, art. 4, comma 3, lett. c), che ha costituito diretta attuazione del D.L.  24 gennaio 2012, n. 1, art. 91, comma 3-bis, circa la determinazione dei "requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), come svolte con modalità non commerciali"» (così Cass., 13 aprile 2023, n. 9927, cit.; v. altresì Cass., 16 febbraio 2023, n. 4946, cit.; Cass., 29 novembre 2022, n. ###, cit.; v., ancora, il d.l. 10 ottobre 2012, 174, art. 9, comma 6-ter, conv. in l. 7 dicembre 2012, n. 213, secondo il quale «Le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del 11 presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del ### dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200»); - così che in queste ultime pronunce si è rilevato che la valutazione implicata dall'art. 4, comma 3, lett. c), del d.m. 19 novembre 2012 - che (va ribad ito) espressa mente dispone che «Lo sv olgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se: … c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di impo rto simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso» - «non può essere riducibile all'applicazione meccanica di un parametro (come il citato rapporto tra CM e ### di cui alle citate istruzioni) stabilito in via generale, una volta per tutte, come t ale funzionale ad un a elaborazione forfettaria del r equisito, giacché, in termini del tutto diversi, il dato normativo obbliga ad una valutazione puntuale, non predeterminata, riferita alla spe cifiche condizioni in cui op era il sin golo contribuente , delineando u n accertamento basato sulla verifica dell'irrisorietà della retta, in ragione della sua inid oneità a porsi pure come larvata forma retributiva dell'attività didattica prestata, come precisato da questa Corte secondo cui "a fare il discrimine in questo caso è la retta (Cass. 18831/2020; 3369/2019; n. 201 9/13787, in motiv; 24308/2019; Cass. 10754/2017; Cass. n. 10483 del 2016; n. 19773 del 2019; n. 13970 del 2016, massimate)" (così Cass., Sez. V/T, 15 dicembre 2020, 28578)»; 3.4 - le conc lusioni appena esposte vanno senz'altro ribadite ### a riguardo del complessivo assetto regolatorio delle ### paritarie private (l. 10 marzo 2000, n. 62); 3.4.1 - nella sopra ricordata decisione (2013/284/UE, punto 172), la ### - a riguardo dello svolgimento dell'attività didattica da parte di una scuola paritaria - ha specificamente osservato che «La 12 natura non economica dell'istruzione pubbl ica non vien e in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di esercizio del sistema scolastico, purché tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano pertanto considerarsi una retribuzione del servizio prestato», così che «le rette di importo simbolico cui si riferisce il decreto non possano essere considerate una remunerazione del servizio fornito»; - e l'osservazione in questione si raccorda, poi, agli stessi dicta della giurisprudenza della Corte di Giustizia che - riconducendo, come anticipato, la nozione di «impresa» a qualsiasi entità che, a prescindere dal suo status giuridico, eserciti un'attività economica volta ad offrire beni e servizi su l mercato - in tem a di attività didatt ica ha, p er l'appunto, rimarcato che non sussiste impresa, e attività economica, «nel caso dei corsi impartiti da taluni istituti che facciano parte di un sistema di insegnamento pubblico e che siano finanziati, interamente o preva lentemente, mediante fondi pubblici. Infatti, istit uendo e mantenendo un siffatto sistema di insegnamento pubblico, finanziato di norma dal bilancio pubblico e non dagli studenti o dai loro genitori, lo Stato non intende impegnarsi in attività remunerate, bensì adempie la prop ria missione nei sett ori sociale, culturale e educativo n ei confronti della propria popolazione» (### 27 giugno 2017, causa C- 74/16, ### de ### punto 50; v., altresì, ### 11 settemb re 2007, ### e ### s-### procedimento C-76/05, punto 39); 3.4.2 - come, però, la giurisprudenza nazionale ha in più occasioni rilevato, il finanziamento pubblico delle scuole paritarie (l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 636; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art.  138) - scuole che pur concorrono ad integrare il sistema nazionale di istruzione (l. n. 62 del 2000, cit.) - in ragion e dello stesso testo 13 costituzionale - secondo il quale «### e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.» (art.  33, terzo comma) - non forma ogge tto di un diritto soggettivo, in quanto il riconoscimento della parità scolastica «non può costituire dì per sé fondamento sufficiente al fine di estendere alle scuole private paritarie i finanziam ent i statali e le provviste di beni e servizi naturalmente diretti agli uffici e alle istituzioni scolastiche statali.»; così che deve essere ricondotta «alla ### discrezionalità pianificat oria degli enti competenti … la definizione delle modalità e la quantificazione delle risorse economiche disponibili (in un quadro finanziario che, per giunta, non può non tenere conto degli stringenti vincoli contabilistici e della scarsità delle risorse pubbliche … ) per la contribuzione a favore delle scuole non statali.» (così Consiglio di Stato, sez. V, 19 agosto 2019, n. 5739 cui adde #### IV, 18 gennaio 2023, 415; v., altresì, Consiglio di Stato, sez. VI, 18 maggio 2015, n. 2517; per il rilievo che «Le provvidenze finanziarie d ello Stato, lun gi dal risolversi in un trasferimento allo Stato dell'intero costo sostenuto dalla scuola privata … rap presentano piuttost o u n contributo a parziale copertura di quel costo: un contributo la cui misura è fissata - come stabilisce il D.P.R. n. 23 del 2008 - nel limite dello stanziamento di bilancio sull'apposito capitolo di spesa», v. Cass. Sez. U., 20 aprile 2017, n. 9966 nonchè Cass. Sez. U., 16 maggio 2014, n. 10821); - né l'introdu zione di specifici benefici previsti in favore degli studenti, piuttosto che, dunque, delle scuole paritarie, - benefici volti a sostenere i costi del servizio reso dalla scuola paritaria, così rendendo possibile l'esercizio della stessa libertà di scelta della scuola, - è idoneo ad incidere sulla nozione (che qui rileva) di impresa, ove dunque il versamento di rette (pur te mperato da provvidenze pubblich e) costituisce pur sempre la remunerazione del servizio reso dalla ### 14 3.4.3 - in un siffatto contesto regolatorio, pertanto, e come dalla Corte già rilevato, il criterio qualificatorio rilevante ai fini dell'esenzione - identificato, come anticipato, nel rapporto tra corrispettivo medio ### percepito dall'Ente e costo medio per studente (### rilevato dal Ministero su base nazionale - non è in alcun modo idoneo a qualificare il presupposto dell'agevolazione (svolgimento di attività con modalità non commerciali) ch e deve raccordarsi al versamento di un corrispettivo «di importo simbol ico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso»; - il criterio in questione risulta, in eff etti, replicato dai decreti ministeriali che (a decorrere dall'anno scolastico 2015/2 016) hanno determinato criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie (l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 636, cit.), criterio assunto (in tesi) in recepimento di quanto statuito dal G.A. che aveva annullato, per quanto di ragione, il d. m. 30 gennaio 2013, 46 (recante criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi pubblici alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2012/2013) rilevando, nello specifico, che doveva ritenersi illegittimo «l'art. 4 del d. m. n. 46 del 2013 nella parte in cui identifica le scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico "senza fini di lucro", quali destinatarie di contributi pubblici in via prioritaria rispetto alle altre scuole paritarie, ai sensi dell'art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("legge finanziaria 2007"), con le scuole paritarie "gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro", seguendo così il criterio "soggettivo -formale" della natura giuridica dell'ente gestore, anziché fare applicazione del criterio "oggettivo" -coerente con la giurisprudenza euro unitaria in materia di aiuti di Stato, e con la giurisprudenza nazionale, di cui si dirà al p. 4.1., in base a l quale il fine di lucro della scuola paritaria va po sto in correlazione diretta con le caratteristiche, economico-commerciali, o 15 meno, dell'attività e sercitata, e non, come detto, con la natura dell'ente; sicché, diversamente da quanto stabilito nel citato art. 4 del decreto impugnato in primo grado, per scuole paritarie senza scopi di lucro, ai fini dell'erogazione di contributi pubblici in via prioritaria, non devono intendersi quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, e neppure possono essere presi in considerazione gli istituti ammessi a p rodurre utilità apprezzabili sul piano economico, ossia contrassegnati dalla presenza di "lucro in senso oggettiv o" ma assoggettati al divieto di distribuzione degli eventuali utili in favore di amministratori o soci (c. d. "assenza di lucro soggettivo"), ma debbono considerarsi tali le scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito, o dietro versamento di un corrispett ivo solo simbolico per il servizio scolas tico prestato , o comunque di un corrispettivo tale da coprire solamente una frazione del costo eff ettivo del servizio, dovendo, in questo con testo, il pagamento di rette di importo non minimo essere considerato fatto rivelatore dell'eserciz io di un'attività con modalità commercial i.» (Consiglio di Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 292); - se, allora, il parametro in questione è posto in relazione ai criteri di determinazione dei contributi pubblici previsti per le scuole paritarie - e, dunque, a fondamento di un provvedimento volto ad incidere sulla determinazione della stessa misura dei contributi in questione (l . 7 agosto 1990, n. 241, art. 12), secondo una ratio di differenziazione dei trattamenti che non mette cura di esaminare in questa sede ###di meno non è utilmente predicabile con riferimento alla normativa primaria volta a disciplinare «i requisiti, gene rali e di set tore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali» (d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis, commi 1 e 3, cit.; d.m. 19 novembre 2012, n. 200, art. 4, comma 3, cit.); 16 - sotto questo secondo profilo, difatti, viene in rilievo - piuttosto che la ragione di attribuzione di un vantaggio economico (concesso secondo le effettive disp onibilità del bilancio pubblico ) - la stre tta necessità di raccordare u n'agevolazione fi scale (una esenzione d al tributo patrimoniale) al suo presupposto che, come dalla Corte già rilevato, impone la specifica valutazione in concreto delle modalità di svolgimento dell'attività (di natura non commerciale) e, con questa, la sua riconduzione ad un parametro che - indiscussa, come anticipato, la natura di corrispettivo dei versamenti eseguiti per i servizi offerti da una scuola p aritaria (servizi suscett ibili di essere, a loro volta, ricondotti a prestazione ulteriori rispetto a quella che ha ad oggetto l'istruzione, e così ad at tività di trasporto, rist orazione o an che ricreative) - non può risolversi nel mero confronto (in astratto) tra un corrispettivo medio percepito ### ed il costo medio per studente (### siccome quel corrispettivo deve connotarsi come «simbolico» perché, ad ogni modo, idoneo a «coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso»; - e la verifica di tale connotazione del corrispettivo impone una valutazione puntuale - non predetermin ata e riferita alle specifiche condizioni in cui opera il singolo contribuente (v., per tutte, Cass., 2 ottobre 2023, n. 27821, cit.) - che nella fattispecie, come anticipato, è stata compiutamente e legittimamente eseguita dal giudice del gravame che, nel rilevare l'entità delle rette e delle tariffe percepite e la loro natura corrispettiva del servizio reso, ha, per l'appunto, dato compiuta attuazione ai principi di diritto dalla Corte esposti; 3.5 - i rili evi sin qui svolti danno, poi, conto - col rile vato svolgimento di attività didattica d i natura co mmerciale - dell'infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente a riguardo della disciplina unionale degli aiuti di Stato che, va ribadito, la stessa citata 17 Decisione della ### - in una alla giurisprudenza della Corte di ### tizia - correla alla sopra ricostruit a nozione di att ività economica; - né, del resto, risultano fondate le censure di violazione di legge sotto il profi lo della d isciplina (anche cost ituzionale) della libertà religiosa, e del diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e is tituti d i educazione, a fro nte della rilevata natura commerciale dell'attività svolta [v. la l. 20 maggio 1985, n. 222, art.  16, lett. b)] e dell'incide nza dell'imposizione in relazio ne a detto presupposto che (del tutto) presci nde, come si è anticipato, dalla qualificazione soggettiva dell'ente gestore dell'attività didattica; 4. - col quarto motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, assumendo che, nella fattispecie, senz'altro avrebbe dovuto riconoscersi quell'obiettiva incertezza normativa che la citata disposizione ascrive a presupposto della disapplicazione delle sanzioni; 5. - il motivo è fondato, e va accolto, nei soli limiti di quanto in appresso precisato; 5.1 - in termini generali la Corte ha già avuto modo di rilevare l'insussistenza di una obiettiva incertezza normativa ### a decorrere dal periodo di imposta 2012 (v. Cass., 22 luglio 2024, 20236) atteso che risultava inequivoco che l'esenzione spettasse solo a fronte dello svolgimento di attività [tra quelle assentite dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)] «con modalità non commerciali» (d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis, comma 1, cit.; d.m.  200 del 2012, cit.) e che, peraltro, già da tempo risalente la Corte aveva statuito c he la sussistenza del req uisito oggettiv o dell'agevolazione [da identificare con l'effetto svolgimento delle attività assentite dall'art. 7, comma 1, lett. i), cit.] «non può essere desunta 18 esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare - ed anche sotto questo aspetto l'onere della prova spetta al contribuente - che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale» (così Cass., 21 marzo 2012, n. 4502; Cass., 29 febbraio 2008, n. 5485; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20776); - e, nella fattispecie, detta conc lusione va confermata con riferimento al tributo (ed alla conseg uente sanzione) relativi al possesso di unità immobil iare destinata allo svolg imento di attività ricettiva; 5.2 - quanto, invece, alla unità i mmobiliare destin ata allo svolgimento di attività didattica deve pervenirsi a diversa conclusione; - come si è rilevato, secondo un consolidato principio di diritto, in tema di sanzioni amminist rative per violazioni di norme tributarie, «l'incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui dest inatari della norma tributaria, o vverosia l'insicurezz a ed equivocità del risultato conseguito at traverso il procedim ento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di in terpretazione nor mativa q ualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tant o men o all'### finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata i nterpretaz ione. Tale verifica è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non implicando un giudizio di fatto, riservato all'esclusiva competenza del giudice di merito, ma una questione di diritto, nei limiti in cui la stessa risulti 19 proposta in riferimento a fatti già accertati e categorizzati nel giudizio di merito.» (così Cass., 28 novembre 2007, n. 24670 cui adde, ex plurimis, Cass., 1 febbraio 2019, n. 3108; Cass., 23 novembre 2016, n. 23845; Cass., 2 dicembre 2015, n. 24588; Cass., 24 febbraio 2014, n. 4394; Cass., 22 febbraio 2013, n. 4522; Cass., 27 luglio 2012, 13457; Cass., 16 febbraio 2012, n. 2192); - e si è, in particolare, rimarcato che - costituendo l'incertezza normativa oggettiva u na situazione diversa rispetto alla soggett iva ignoranza incolpevole che trova il suo fondamento, piu ttosto che nell'ignoranza giustificata, nell'imp ossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giurid ica tributaria - l'essenza del fenomen o «si può rilevare attraverso un a serie di fatti indice, che spetta al giudic e accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza d i informazioni amministrative o nella lor o contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precede nti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati da lla sollecitazione, da parte dei ### comuni, di un interven to chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 1 0) nell'adozione di norme di interpret azione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente» (v. 
Cass., 28 novembre 2007, n. 24670 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 20 aprile 2019, n. 10313; Cass., 13 giugno 2018, n. 15452; Cass., 17 maggio 2017, n. 12301; con riferimento alla ricorrenza di contrasti giurisprudenziali, nella giurisprudenza di legittimità e anche di merito, cfr. Cass., 23 novembre 2016, n. 23845, cit.; Cass., 2 dicembre 2015, n. 24588, cit.; per la considerazione di una pluralità di disposizioni «il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso, per l'equivocità del loro contenuto», v. Cass., 24 febbraio 2014, n. 4394, cit.; Cass., 22 febbraio 2013, n. 4522, cit.); 5.3 - nella fattispecie, come si è anticipato, le istruzioni allegate al d.m. 26 giugno 2014 (fol. 25) espressamente precisavano che «Se il Cm è inferiore o uguale al ### ciò significa che l'attività didattica è svolta con modalità non commerciali e, quindi, non è assoggettabile a imposizione.» e, dunque, ch e le modalità non commerciali conseguivano dal risultare il corrispettivo me dio praticato dal contribuente inferiore al costo me dio per studente rilevato dal Ministero; né ### veniva in considerazione la ### indicazione secondo la qu ale «### base degli anz idetti p rincipi enucleati dalla decisione della ### europea spetta, quindi, al comune, in sede di verific a delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commercial i, valutare la sim bolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della ###» (v. Cass., 29 novembre 2022, n. ###), indicazione che, in effett i, risultava posta a riguardo di distinte attività e non replicata con riferimento alle attività didattiche (in specie per le scuole paritarie); - va, ancora, considerato che il criterio di qualificazione in discorso risultava replicato, come già si è rilevato, negli stessi decreti aventi ad oggetto la determinazione dei contributi pubblici per le scuole paritarie 21 e che lo stesso è stato ritenuto dirimente nelle interpretazioni di alcune pronunce di merito, in difetto di uno specifico intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità al momento dell'illecito sanzionato; - per di più, va rilevato, le stesse osservazioni svolte nella ridetta decisione della ### (2013/284/UE, punto 172, cit. ) implicavano un rinvio alla giurispruden za della Corte d i ### relativamente alla nozione di impresa - in ipotesi insussistente «nel caso dei corsi impartiti da taluni istituti che facciano parte di un sistema di insegn amento pubblico e che siano finanziat i, interamente o prevalentemente, mediante fondi pubblici.» - così che l'espresso riferimento al rapporto tra corrispettivo medio ### e costo medio per studente (### implicava un confronto interpretativo che - al di là di una siffatta espressa correlazione tra CM e CMS - doveva prendere in considerazione ### le dis posizioni nazionali di discip lina dei contributi pubblici previsti per le scuole paritarie (v. Cass., 26 marzo 2025, n. 7998; Cass., 6 marzo 2025, n. 5962); 6. - l'impugnata sentenza va, pertant o, cassata per quanto di ragione in relaz ione al motivo accolt o (il quarto) - e, dunqu e, con riferimento alla sanzione applicata sull'unità immobiliare funzionale allo svolgimento di attività didattica - con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del L azio che, in diversa composi zione, procederà al riesame della questione relativa alle sanzioni applicate attenendosi al principio di diritto sopra esposto.  P.Q.M.  La Corte, accoglie il quarto motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e rigetta i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo di censura accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giu dizio di legittim ità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del ### in diversa composizione. 22 Così deciso in ### nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.   

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Paolitto Liberato

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6313/2025 del 07-12-2025

... inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017). Nel merito, esso è infondato e deve essere rigettato. Con unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice afferma, a pag. 9, la non operatività della polizza stipulata con la ### sul presupposto che il periodo di vigenza della polizza assicurativa tra l'ente ospedaliero convenuto e la società chiamata in causa in manleva era terminato in virtù della clausola “claims made” prevista in contratto. Assume, in senso contrario, l'appellante che la clausola claims made, invocata dalla compagnia assicurativa, era senz'altro affetta da (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CIVILE NONA (ex ### A) riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott.ssa ### rel./est.  ha pronunciato la seguente ### nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1081/2020 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 7.10.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente TRA ### - #### (C.F. ###), in persona del procuratore speciale l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati ### (c.f. ### - pec: ###) e ### (c.f. ### - pec: ###), elett.te dom.ta nel loro studio in Napoli, ### 22
E ### (CF e P. IVA ###), in persona del suo legale rappresentante P.T., rappresentata e difesa dall'avv. ### (###) ed elettivamente domiciliata presso il suo ### sito in ### alla ### 4 - ####' ### S.p.A. (###), in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (###), col quale elettivamente domicilia in Napoli, ### n. 45/B nello studio dell'avv. ### - ####' ### (###) e ### (###), in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori ### e #### rapp.ti e difesi in primo grado dagli avv.ti ### e ### domiciliat ####### dei ### 38 - ### - ### APPELLATI - ### Oggetto: appello avverso la sentenza n. 86/2020 del 16.1.2020 del Tribunale di ### notificata il ##### Con citazione del 06/03/2020 la ### di ### - ### di ### di ### - ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di ### l'ha condannata al pagamento, in favore dei coniugi ### e ### in proprio e quali genitori dei minori ### e ### della somma di euro della somma complessiva di € 75.502,67, oltre accessori e spese di lite, a ristoro del danno patito dagli attori in conseguenza del trattamento chirurgico di riduzione della frattura pluriframmentaria scomposta ### distale omero dx, riportata da ### in seguito a sinistro stradale, praticato presso l'### di ### di ### Con la citata pronuncia il Tribunale ha, inoltre, accolto la domanda di manleva proposta dalla ### nei confronti di ### (già #### S.p.A., rigettando invece quella formulata nei confronti di ### sul presupposto che il periodo di vigenza della polizza assicurativa tra l'ente ospedaliero convenuto e la società chiamata in causa in manleva era terminato in virtù della clausola “claims made” prevista in contratto. 
Con il proposto gravame la ### ha censurato la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di garanzia proposta nei confronti della ### deducendo l'operatività della polizza per vessatorietà della claims made, e ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso della condanna anche di ### di assicurazioni al pagamento diretto ex art. 1917 c.c. o, comunque, a tenerla indenne dalle conseguenze negative del giudizio. 
Ha precisato che l'atto di appello è stato notificato anche alle parti attrici in primo grado (### ed ### in proprio e nella qualità), e ad ### ass.ni ### per ragioni di litisconsorzio processuale, ma senza proporre alcuna domanda nei loro confronti. 
Radicatasi la lite, si è costituita la ### con comparsa dell'11.9.2020 (per l'udienza del 20.9.2020, differita d'ufficio al 25.9.2020), deducendo l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse alla pronuncia, e, nel merito, la sua infondatezza.  ### si è costituita il ###, svolgendo difese adesive a quelle esposte nell'atto di gravame della ### e concludendo per la riforma della sentenza nel senso di “eliminare o, in subordine, ridurre l'obbligo di manleva” imposto in suo danno, “quanto meno alla misura della metà degli importi dovuti agli attori dalla ### assicurata”, con condanna della ### di ### soc. coop. a r.l. “alla manleva per l'intero, ovvero per il residuo dovuto”. 
I coniugi ### e ### benché ritualmente evocati in lite, sono rimasti contumaci. 
Mutati la ### e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata assegnata a sentenza, con concessione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
In sede conclusionale l'appellante ha precisato di aver definito il contenzioso con ### “mediante rinunzia alla domanda di manleva e compensazione delle spese di lite” e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione di spese.
In ordine alla domanda verso ### “consapevole dell'intervenuta modifica dell'orientamento circa la clausola claims made”, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.  MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che, come precisato nell'atto di gravame, le doglianze dell'appellante non hanno investito le statuizioni rese dal Tribunale sulla domanda di manleva proposta dalla ### nei confronti di ### nei cui confronti la notifica dell'appello ha avuto efficacia di mera litis denuntiatio.  ### vi è spazio, dunque, per la pronuncia di parziale cessazione della materia del contendere invocata dall'appellante in sede conclusionale, per la semplice ragione che non vi era, ab origine, materia del contendere nei rapporti tra la ### ed ### Ciò premesso, si impone l'esame, nel merito, del gravame proposto contro la ### atteso che le conclusioni rassegnate all'appellante (che, “consapevole dell'intervenuta modifica dell'orientamento circa la clausola claims made”, ha chiesto la compensazione delle spese di lite) non rivestono i requisiti formali di una rinuncia agli atti del giudizio, da reputarsi, peraltro, esclusa dalla circostanza che essa si è riportata, in via preliminare, nel medesimo atto, “a tutto quanto già dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito in corso di causa in atti e verbali tutti, nessuno escluso”. 
Va subito osservato che non sussiste l'eccepito difetto di interesse alla pronuncia, essendo evidente l'interesse dell'assicurata a conseguire il riconoscimento di una duplice copertura assicurativa rispetto al medesimo rischio, se non altro per l'estensione della garanzia. 
Il gravame è, poi, rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei ### nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.  27199/2017). 
Nel merito, esso è infondato e deve essere rigettato.
Con unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice afferma, a pag. 9, la non operatività della polizza stipulata con la ### sul presupposto che il periodo di vigenza della polizza assicurativa tra l'ente ospedaliero convenuto e la società chiamata in causa in manleva era terminato in virtù della clausola “claims made” prevista in contratto. 
Assume, in senso contrario, l'appellante che la clausola claims made, invocata dalla compagnia assicurativa, era senz'altro affetta da nullità rilevabile di ufficio, facendo dipendere la prestazione dell'assicuratore, oltre che da un evento - futuro ed incerto - ascrivibile a colpa dell'assicurato, anche da un ulteriore evento - la richiesta di risarcimento - altrettanto futuro ed incerto ma rimesso alla volontà del terzo danneggiato, estraneo al rapporto, ed il cui avveramento esulerebbe, pertanto, dalla sfera di dominio dell'assicurato. 
In questi termini la clausola si porrebbe in contrasto con l'art. 1322 cod. civ., e col principio secondo il quale il rischio assicurato deve essere un evento futuro, incerto e non voluto. 
Essa porrebbe, inoltre, l'assicurato nella condizione di dover attendere la richiesta di risarcimento pur sapendo di avere causato un danno, senza poter sollecitare la domanda di risarcimento, poiché in tal modo violerebbe l'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1915 In ultimo, elevando la richiesta del terzo a “condizione” per il pagamento dell'indennizzo, la clausola legittimerebbe l'assicuratore a sottrarsi alle proprie obbligazioni (di solidarietà) ove quella richiesta mancasse, con la conseguenza che, se l'assicurato ha adempiuto spontaneamente la propria obbligazione risarcitoria prima ancora che il terzo glielo abbia richiesto, l'assicuratore potrebbe rifiutare l'indennizzo, assumendo che mai nessuna richiesta è stata inoltrata dal danneggiato. 
La condizione servirebbe, in ultima analisi, a fidelizzare a sé il cliente, restando la ### sostanzialmente, padrona del rapporto assicurativo, non restando all'assicurato altra scelta che quella di procrastinare la durata della polizza originaria, in modo da non avere periodi di scopertura, anche a costo di subire incrementi di premio. 
La polizza azionata dall'appellante non supererebbe il giudizio di meritevolezza, contenendo clausole abusive (recesso dell'assicuratore in caso di denunce di sinistro; condizioni svantaggiose per l'assicurata; mancata conservazione dello scopo pratico perseguito dalle parti). 
Le doglianze non sono fondate.
E' ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art.  2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 12908 del 22/04/2022; conf. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6490 del 12/03/2024; Cass. sez. III, 02/02/2024, n. 3123; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9861 del 15/04/2025). 
In conformità a quanto ritenuto da Cass. n. 12908/2022, la richiesta del danneggiato è, dunque, fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato. 
La condizione racchiusa nella clausola consente o preclude l'operatività della garanzia in dipendenza dell'iniziativa di un terzo estraneo al contratto, ma tale iniziativa incide non sulla sorte di un già insorto diritto all'indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita del diritto stesso. 
Ne deriva che non v'è spazio per una verifica di compatibilità della clausola con il disposto dell'art.  2965 c.c. (Cass., S.U., n. 9140/2016, § 6.2). 
Da ciò consegue la validità della claims made contenuta nel contratto assicurativo stipulato con la #### deve essere, pertanto, rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata. 
Le oscillazioni giurisprudenziali, da valutarsi in relazione all'epoca di introduzione del giudizio, e il contegno processuale delle parti consentono di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione delle spese di lite del grado tra tutte le parti. 
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il ### (Cass. SS.UU. 3774/2014).  P. Q. M. La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: - Rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, integralmente la sentenza impugnata; - Compensa le spese del grado; - Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione. 
Così deciso in Napoli, il ##### dott.ssa ### dott. ###

causa n. 1081/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Ceccarelli Natalia, Forgillo Eugenio

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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 1403/2025 del 08-10-2025

... riduzione in pristino per le violazioni lamentate ai punti c), d), e), f) e g) dell'atto di citazione; - condanna il ### a ripristinare il rispetto delle distanze legali mediante abbattimento - sino al rispetto della distanza legale di mt. 3 - delle solette dei balconi siti al piano rialzato e al primo piano dell'edificio di sua proprietà sito in ### alla via ### n. 20-22 nonché della sovrastante porzione di soletta del lastrico solare, prospicenti i muri di confine della proprietà attorea indicati dal ctu come confine A e confine B, il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici del ctu riportati nell'allegato alla relazione del 7.11.2017, alle pagine 28 e 29 dei chiarimenti; - dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte attrice perché tardiva; - dichiara compensate tra le parti le spese relative al sub-procedimento cautelare; - condanna il convenuto alla refusione in favore di parte attrice della metà delle spese di lite che si liquidano per la fase di a.t.p. in €113,43 per ½ esborsi documentati ed in €1.528,00 1f3fcd###f955bef2dfc8a5c per ½ compensi professionali e per la fase di merito in €241,40 per ½ esborsi documentati (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte di Appello di Bari - ### - La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa ### - Presidente rel.  dott. ### - ### dott.ssa ### - ### ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 306/2024, la seguente: SENTENZA tra: ### (##### P) rappresentato e difeso dall'Avv. ### (##### D) presso il cui studio in ### è elettivamente domiciliato ### avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.4034/2023, pubblicata il ###. 
E ### (##### P) rappresentato e difeso dall'Avv. ### (##### V), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo: ### ed elettivamente domiciliat ###### C.so Cavour n.201, giusta mandato in calce all'atto di costituzione nel presente giudizio.  ###'udienza collegiale del 7.10.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precisate le conclusioni e depositate le note e le repliche, la causa è stata riservata per la decisione.  ### atto di citazione notificato il ###, ### (proprietario della villetta unifamiliare in ### alla via ### 24) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di #### per sentir accertare, per quanto ancora di interesse, la violazione, da parte di quest'ultimo, delle distanze legali, attuata mediante la realizzazione del fabbricato adiacente, e sentirlo condannare all'esecuzione di tutte le opere necessarie per l'eliminazione di tale violazione. 
Costituitosi in giudizio, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda, osservando che il proprio fabbricato era stato realizzato in conformità alle norme tecniche in attuazione presso il Comune di ### e al ####. 344 del 04/05/1972 e D.R. Puglia 533 del 16/03/77, oltre che in conformità del titolo abitativo (DIA prot. 62258 del 20/11/2008) salvo piccole variazioni interne che, però, non avendo previsto variazioni prospettiche, né di sagoma né di volumetrie, non incidevano affatto sulle distanze tra i due fabbricati.  ###, a mezzo dell'### - ove si rilevava che “la costruzione (del convenuto ndr) con i balconi e terrazzo affaccianti sui rispettivi confini di proprietà attrice, non rispetta le distanze legali e quindi necessita di interventi per poter rispettare la legalità del manufatto”, con la sentenza n.4034/2023, pubblicata il ###, oggi impugnata, il Tribunale, così provvedeva: “- dichiara in parte cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di esecuzione delle opere di riduzione in pristino per le violazioni lamentate ai punti c), d), e), f) e g) dell'atto di citazione; - condanna il ### a ripristinare il rispetto delle distanze legali mediante abbattimento - sino al rispetto della distanza legale di mt. 3 - delle solette dei balconi siti al piano rialzato e al primo piano dell'edificio di sua proprietà sito in ### alla via ### n. 20-22 nonché della sovrastante porzione di soletta del lastrico solare, prospicenti i muri di confine della proprietà attorea indicati dal ctu come confine A e confine B, il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici del ctu riportati nell'allegato alla relazione del 7.11.2017, alle pagine 28 e 29 dei chiarimenti; - dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte attrice perché tardiva; - dichiara compensate tra le parti le spese relative al sub-procedimento cautelare; - condanna il convenuto alla refusione in favore di parte attrice della metà delle spese di lite che si liquidano per la fase di a.t.p. in €113,43 per ½ esborsi documentati ed in €1.528,00 1f3fcd###f955bef2dfc8a5c per ½ compensi professionali e per la fase di merito in €241,40 per ½ esborsi documentati e in €3.808,00 per ½ compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute; dichiara compensata la restante parte; - pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nel corso del procedimento di atp e del giudizio di merito a carico della parte convenuta.”. 
Il Tribunale, per quanto ancora di interesse, sul presupposto che, a mente dell'art.873 c.c., “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri”, osservava che, nella specie il convenuto avesse realizzato una <nuova costruzione>, successivamente al fabbricato preesistente dell'attore, in violazione della distanza di tre metri prescritta dalla norma dell'art.873 c.c e tanto deduceva dalle conclusioni rese dal CTU nominato nell'ambito del giudizio. 
Pertanto, in applicazione della norma violata, il Tribunale disponeva l'eliminazione di quelle parti di costruzione pertinenti all'immobile del convenuto che erano risultate appunto realizzate a distanza inferiore a quella (3 metri) prescritta. 
Il primo giudice evidenziava altresì che “in base alle conformazione dello stato dei luoghi, nonché alla apprezzabile profondità ed ampiezza dei balconi di cui si discute”, questi non potessero ritenersi meramente ornamentali, e, quindi, come tali, esenti dal rispetto delle distanze legali.  ### ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, in riforma della sentenza appellata, il rigetto della domanda proposta dal ### nel giudizio di primo grado, con riferimento alla violazione delle distanze con vittoria di spese. 
Costituitosi, ### ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. 
Accolta l'istanza inibitoria, con ordinanza del 10.09.2024, all'udienza del 7.10.2025, precisate le conclusioni e discussa la causa in modalità cartolare, previo deposito delle memorie difensive la causa è stata riservata per la decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### è infondato e va respinto avendo il primo giudice fatto buon governo di principi normativi e giurisprudenziali relativamente alla fattispecie in esame. 
Con il primo motivo l'appellante si è doluto del fatto che il primo giudice avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 873 cc (distanze fra costruzioni) anziché quella di cui all'art.905 c.c. (in tema di vedute) incorrendo per questo in errore. 
La censura è inammissibile oltre che infondata. 
Rileva la Corte che tale argomento è stato introdotto in giudizio solo con l'atto di appello e mai sollevato in primo grado. 
La questione è da considerarsi nuova e, quindi, inammissibile, stante il diverso scopo perseguito dai due istituti, senza che rilevi la natura autodeterminata dei diritti coinvolti poiché dette azioni non riguardano l'accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, postulando, al contrario, che questi non siano controversi. - Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11226 del 24/04/2019 (Rv.  653638 - 01)-. 
Diversi sono, infatti, natura giuridica, presupposti di fatto e contenuto precettivo delle due norme poiché l'art. 905 cc mira a tutelare il proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, mentre l'art.  873 cc è volto ad evitare la formazione di intercapedini dannose - cfr. Cass. Sez. 2, ### n. 16808 del 09/08/2016 (Rv. 640995 - 01)-.
In ogni caso l'argomento è anche del tutto infondato. 
Dagli accertamenti espletati, sia in sede di ### sia nel corso del giudizio di primo grado mediante ### è emerso che il convenuto ### nel realizzare la propria costruzione, aveva violato le distanze legali rispetto alla costruzione dell'attore. 
Si legge infatti nella ### di CTU - sul punto rimasta incontestata dal convenuto - che “le solette dei balconi poste al piano rialzato e al primo piano del convenuto come anche la soletta del lastrico solare siano ad una distanza inferiore a tre metri dall'edificio attoreo, ovvero pari a: - 1,92 m. dal muro che va da nord-est a sud-ovest del fabbricato di parte attrice (confine B) e 2,33 m. dal muro che va da sud-est a nord-ovest del fabbricato di parte attrice (confine A), per quanto concerne il piano rialzato e il primo piano (cfr. ‘stato dei luoghi misurati' di cui alla rappresentazione grafica di pag. 17 della relazione del ctu ing. ### depositata il ###); - 2,10 m. dal muro che va da nord-est a sudovest del fabbricato di parte attrice (confine B) e 2,40 m. al muro che va da sud-est a nord-ovest del 0fabbricato di parte attrice (confine A), per quanto concerne il lastrico solare” Su tale premessa, il Tribunale, osservando che, per costruzione, deve intendersi qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo che, per solidità, struttura e sporgenza dal terreno, possa creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima tra le costruzioni, intende evitare e che costituiscono corpo di fabbrica tutte le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, “ove siano di apprezzabile profondità ed ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitati coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati” ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 873 cc. 
Tale decisione è conforme ai principi dettati in modo ormai consolidato dalla SC di Cassazione - ex plurimis Cass. Sez. 2, 17/09/2021, n. 25191, Rv. 662253 - 02) -che ha osservato che “il balcone costituisce una parte dell'edificio, ond'esso va considerato, ai fini del calcolo delle distanze tra fabbricati, o tra essi ed il confine. E lo è la seconda, in base al consolidati principio -al quale il collegio ritiene di dare continuità- secondo cui "In tema di distanze legali fra edifici non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati.”(…). 
A giudizio della SC, infatti, la nozione di "corpo di fabbrica" è sinonimo di "costruzione" agli effetti dell'art. 873 cod. civ., e non può essere derogato da norme secondarie, se non per stabilire distanze maggiori dal confine, ma “deve essere interpretato nel senso che la lunghezza delle facciate degli edifici dev'essere computata così da escludere solo le sporgenze aventi funzione ornamentale e non anche quelle che prolungando il fronte eccedono detta funzione (cfr. anche Cass. Sez. 2, ### 1.2964 del 31/05/2006, Rv. 593831; conf. Cass. Sez. 2, ### n. 5963 del 25/03/2004, Rv. 571526; Cass. Sez. 2, ### n. 1556 del 26/01/2005, Rv. 578604)”. 
Ne deriva che i balconi devono sempre essere considerati ai fini del calcolo della distanza tra edifici e tra questi ed il confine. Le sole parti delle quali può non tenersi conto, in detto calcolo, sono quelle aggettanti, aventi una funzione esclusivamente artistica ed ornamentale, quali fregi, sculture in aggetto e simili.
Anche il rilievo relativo al confine B^ non è condivisibile.  ### sostiene, infatti, che sul confine B^ “la proprietà del ### si affaccia sul fondo ### salvo che per una limitatissima zona edificata non riportata in progetto e da ritenersi, quindi, inesistente”, con conseguente applicabilità dell'art.905 c.c. (mt.1,5 dal confine) e non dell'art.873 8 (distanza di mt.3 dal confine). 
Si rileva sul punto che, anche a prescindere dall'inammissibilità di una indagine, in questa sede sulla regolarità della costruzione ### del ### in quanto solo in questa sede proposta, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità la Cassazione - cfr. per tutte Cass. civ., II, 04 febbraio 2021, n. 2637 - vale il principio per cui, ai fini che ci occupano, a nulla rileva il carattere abusivo della costruzione confinante, trattandosi di circostanza che “pur legittimando provvedimenti demolitori o ablativi da parte della pubblica amministrazione e pur essendo astrattamente idonea a fondare una pretesa risarcitoria in capo al presunto danneggiato, non integra, in alcun modo, gli ### estremi della violazione delle norme di cui agli artt. 873 c.c. e ss.”. 
In altre parole “la natura abusiva della costruzione (preventivamente realizzata) rileva unicamente nei rapporti con l'amministrazione pubblica e non anche ai fini del rispetto delle distanze legali”, così delimitandosi il perimetro del diritto soggettivo tutelabile a soli rimedi postumi all'illecito (appunto, il risarcimento dei danni e l'ordine di demolizione) con esclusione di una forma di tutela anticipatoria che consenta al danneggiato di non considerare l'attività illegittima del vicino.  ### è quindi respinto con ogni conseguenza in ordine alle spese che vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (III scaglione valori medi). 
Non si procede alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale <<In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m.  55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>. 
Si applica alla presente impugnazione il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.  P.Q.M. La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n.4034/2023, pubblicata il ###, rigetta l'appello e conferma il provvedimento impugnato. 
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di ### delle spese sostenute per la difesa nel presente giudizio, liquidate in euro 3.966,00, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali del 15% e ulteriori accessori come per legge. 
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co. 1 - quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12. 
Così deciso nella ### di Consiglio della I ### del 7.10.2025.  ### est.  (###.

causa n. 306/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Mitola Maria, Di Gioia Tiziana

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 4034/2023 del 12-10-2023

... attrice, che: Le parti dichiarano che le situazioni dai punti C, D, E, F (di cui si allega collaudo statico), G sono state definite e quindi non sono oggetto di ulteriore indagine' e che, pertanto ‘in seguito a quanto dichiarato dalle parti, le restanti violazioni denunciate dall'attore non saranno prese in considerazione'. Tanto precisato, resta da valutare la domanda d condanna all'esecuzione delle opere in relazione alle violazioni delle distanze legali indicate ai punti a e b dell'atto di citazione (pag. 2). Tale domanda è fondata per le ragioni di seguito indicate. La fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della disciplina dettata in tema di distanze dalle costruzioni e dal confine dal codice civile, osservando, infatti, che il proprietario ha diritto di godere e di disporre della cosa nel modo che preferisce, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Tra i limiti alle facoltà del proprietario vanno ricordati, per il rilievo che possono assumere nella presente controversia, quelli che impongono al proprietario di osservare nelle costruzioni sia le norme di edilizia e di ornato pubblico stabilite dalla legge speciale e dai (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI Terza Sezione Civile Il Tribunale di Bari, ###, in composizione monocratica, nella persona del giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 94001113/2012 R.G.A.C. vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura a margine dell'atto di citazione; -attore
E ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura a margine della comparsa di costituzione; -convenuto
Oggetto: proprietà, violazione distanze legali. 
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'1.6.2023 da intendersi qui integralmente trascritte quali parti integranti della presente sentenza. 
Svolgimento del processo - ### della decisione La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009). 
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### premesso di essere proprietario di una villa unifamiliare sita in ### alla via ### nr. 24, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari-Sezione distaccata di #### per sentirlo condannare alla ‘esecuzione di tutte le opere che verranno ritenute necessarie per l'eliminazione delle violazioni perpetrate da parte del convenuto, come descritte in narrativa, e per il ripristino della legalità'. 
A fondamento della domanda, l'attore deduceva che la costruzione confinante con la propria, sita in ### alla via ### nr. 20-22, era stata realizzata dal convenuto in epoca successiva alla propria, previa demolizione di un preesistente fabbricato, in aderenza, per il piano terra rialzato, alla propria abitazione; che la costruzione realizzata, sopraelevata rispetto alla propria, non rispettava le distanze legali di cui all'art. 873 c.c., in relazione, in particolare, alla distanza tra il muro di confine e la soletta dei balconi della costruzione del convenuto, ivi compreso la soletta del lastrico solare (punti a e b pag. 2 dell'atto di citazione); che era stato realizzato al primo piano dell'edificio un bagno con appoggio del lavello e della doccia sul muro di confine, in spregio delle distanze legali stabilite dall'art.  839 c.c. (id est art. 889 cc.; punto c pag. 3 atto di citazione); che le tubazioni di smaltimento delle acque reflue e di raccolta delle acque piovane non erano state poste a distanza conforme all'art. 889 c.c. (punto d ed e pag. 3 dell'atto di citazione); che il giunto antisismico non era stato realizzato a regola d'arte (punto f pag. 3 dell'atto di citazione); che l'acqua piovana finiva sul suo terrazzo (punto g. pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione). 
Evidenziava, in particolare, l'attore che quanto lamentato era già stato oggetto di accertamento tecnico da parte del consulente nominato dal Tribunale nel giudizio di atp intercorso tra le parti, rubricato al n. rg 19/2011, e nell'ambito del quale l'ausiliario nominato aveva accertato il mancato rispetto delle distanze legali da parte del ### mediante la realizzazione dell'adiacente fabbricato. 
Per tali motivi, adiva l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni sopra richiamate. 
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio ### sostenendo di aver realizzato la propria costruzione in ossequio alle ‘norme tecniche di attuazione allegate allo studio particolareggiato delle aree edificate esistenti del Comune di ####-###-B/C' e in conformità alla DIA rilasciata dal Comune di ### avente prot. n. 62258 del 20.11.2008. 
Assumeva, inoltre, di non aver potuto completare il giunto elastico antisismico a causa del comportamento ostruzionistico dell'attore e che, per tale motivo, si verificavano i fenomeni infiltrativi lamentati dallo stesso. 
Il convenuto, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: ‘-rigettare la domanda attrice perché assolutamente infondata in fatto e in diritto; -per quanto concerne la copertura del giunto sismico dichiarare la responsabilità dell'attore per aver impedito il completamento dello stesso e per l'effetto essere l'unico responsabile del verificarsi dell'evento infiltrativo; -condannare il prof. ### al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio'. 
Nel corso del giudizio di merito, con ricorso ex art. 700 cpc depositato il ###, ### chiedeva di ordinare al ### di consentire al ricorrente in sede cautelare di accedere al terrazzo di proprietà dello stesso ### e di permanervi per il tempo necessario a compiere tutte le attività utili a completare i lavori relativi al giunto, lamentando all'uopo un comportamento ostruzionistico della controparte e infiltrazioni alla propria abitazione. 
A seguito della costituzione del ### nell'ambito del sub-procedimento, concessi taluni rinvii per bonario componimento, il ricorso cautelare era definito con pronuncia resa a verbale del 19.1.2016 con la quale era dichiarata la cessazione della materia del contendere rimettendo alla sede di merito ogni valutazione in ordine alla liquidazione delle spese. 
La causa, istruita con l'acquisizione del fascicolo di atp, dei documenti depositati dalle parti e consulenza tecnica di ufficio, era dichiarata interrotta con provvedimento del 19.4.2021 in ragione del decesso del difensore costituito per la parte convenuta. 
A seguito della riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato, avvenuta con provvedimento presidenziale n.5/2023, la causa, all'udienza dell'1.6.2023, verificato l'esito infruttuoso della trattative di bonario componimento intraprese sin dal 6.11.2018, era trattenuta in decisione previo invito rivolto alle parti di precisare le conclusioni, e con assegnazione dei termini stabiliti dall'art. 190 cpc. 
Le parti depositavano le memorie conclusionali come in atti.  ***** 
In via del tutto preliminare deve darsi atto dell'assenza in atti del fascicolo di parte convenuta, il cui difensore (e, per esso, il sostituto d'udienza), dopo averlo ritiro all'udienza dell'1.6.2023 (cfr. firma apposta a margine del verbale dell'indicata udienza), non ha provveduto a depositarlo in occasione dello scadere dei termini per la produzione della comparsa conclusionale. 
È noto che l'onere delle parti di restituire il proprio fascicolo prima della decisione ("al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale", art. 169,2. comma c.p.c.) dopo averlo ritirato al momento della rimessione per la decisione debba essere collegato al principio della disponibilità delle prove di cui all'art. 115 c.p.c.: poiché è onere della parte - ai sensi degli artt. 72 e 74 disp. att. al c.p.c. - depositare in giudizio il proprio fascicolo con gli atti e i documenti di causa che pretende siano utilizzati come fonti di prova, ne consegue che, in caso di mancato deposito del fascicolo stesso, il giudice non può rimettere la causa sul ruolo per il relativo adempimento, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte e in quello d'ufficio.  ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, “ove il giudice accerti che una parte ha ritirato regolarmente il proprio fascicolo, ai sensi dell'art.  169 c.p.c., ma esso non risulti nuovamente depositato nè reperito al momento della decisione, in difetto di annotazioni di cancelleria (ex art. 77 disp. att. c.p.c.) e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che rendano doverosi gli accertamenti presso la propria cancelleria, rese al riguardo dalla parte che risulti priva del fascicolo contenente le sue produzioni, lo stesso giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti” (Cass. 25.05.2015 n. 10741). 
Il termine previsto dall'art. 169, comma II, c.p.c., di restituzione del fascicolo ritirato al momento della riserva in decisione della causa entro il termine per il deposito della comparsa conclusionale, deve essere qualificato come perentorio, in quanto secondo la Corte di Cassazione "(...) il mancato (o tardivo) deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 comma 2 c.p.c. comporta che la decisione deve essere assunta dal giudice prescindendo dai documenti contenuti nel fascicolo, ferma restando la possibilità della loro produzione nel giudizio di appello, trattandosi di documenti già prodotti in primo grado, senza che sia configurabile la nullità del procedimento o altra conseguenza pregiudizievole" (Cass. civ. 5681/2006, da ultimo anche Cass. civ. 29309/2017). 
Costituisce, dunque, diritto vivente il principio secondo cui il giudice, ove accerti che una parte abbia ritualmente ritirato il proprio fascicolo, ma che questo non sia stato nuovamente depositato nel termine previsto dall'art. 169, comma II, c.p.c., ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti (v. Cass. civ. 10741/2015). 
La violazione del termine posto per la restituzione del fascicolo è rilevabile d'ufficio e non costituisce inutile formalismo, giacché la ratio della perentorietà del termine per la restituzione del fascicolo di parte è da rinvenire nel fatto che la controparte deve essere posta in grado di verificare che il contenuto del fascicolo ri-depositato sia esattamente quello del fascicolo ritirato, allorché ancora è in tempo per far rilevare al Giudice il contrario, al fine ultimo di scongiurare la non impossibile evenienza che in sede di decisione il Giudice medesimo sia indotto a valutare una documentazione in qualsiasi modo alterata (cfr. in termini ### Nola sez. I, 23/01/2019, n. 194). 
Quindi, trattandosi di un termine perentorio, la sua violazione deve essere rilevata d'ufficio a prescindere da una specifica eccezione di controparte, anche in considerazione del momento del suo verificarsi. 
Ne consegue che la causa deve essere decisa sulla base dei soli atti presenti nel fascicolo d'ufficio (in atti sono presenti, per quanto concerna la parte convenuta, gli allegati sub. 4 e 7 e il fascicolo relativo alla fase cautelare, contenete una relazione tecnica a firma del geom. Mangialardi). 
Sempre in via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di condanna alla esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle violazioni con precipuo riferimento alle seguenti asserite e denunciate violazioni, esposte in narrativa dal ### ‘c) Il convenuto, inoltre, ha realizzato un bagno a piano primo, appoggiando il lavello e la doccia sulla muratura a confine con il ### non rispettando le distanze legali previste dall'art.889 del c.c.; d) Si è altresì rilevata una tubazione, di smaltimento delle acque reflue del bagno realizzato al piano primo, visibile sul balcone a piano terra-rialzato, distante 60 cm dalla muratura di confine, non rispettando la distanza minima richiesta dall'art.889 c.c. per le tubazioni di smaltimento acqua reflue, appoggiando il lavello e la doccia sulla muratura a confine con il ### non rispettando le distanze legali previste dall'art.839 del c.c.; e) Inoltre a piano interrato è stata rilevata una tubazione che serve a raccogliere le acque piovani del cortile retrostante, e la distanza dell'asse del tubo dalla muratura di confine è di mt.1,95; f) Nella realizzazione del giunto antisismico, previsto dell'ampiezza di 10 cm, non sono stati osservati accorgimenti a regola d'arte, infatti: - I pannelli isolanti in polistirolo sono stati infilati alla meno peggio, dopo la realizzazione della intercapedine, senza curarsi di dare uno stesso spessore ed una completa schermatura della parete; - La sigillatura superiore è stata effettuata con materiale di risulta riveniente dalla lavorazione sulle murature esistenti e legando solo la parte superiore, rivestita con piastrelle; - ### il muro del terrazzo della proprietà ### l'intercapedine si riduce di circa 4 cm., anche questo in contrasto con la regola d'arte, che prevede ci sia un allargamento della intercapedine ad altezza più elevata; g) ### va evidenziato che, malgrado gli impegni assunti e le rassicurazioni effettuate durante lo svolgimento dei lavori, il convenuto, con la realizzazione del fabbricato, non ha posto in essere i dovuti accorgimenti idonei ad evitare che l'acqua piovana finisca, sistematicamente, nella proprietà ### (sul relativo terrazzo)'; è incontestato, difatti, che trattasi di questioni orami superate come appurato dal consulente dell'ufficio ing. ### e dichiarato dalla parte attrice nel corso del presente giudizio (cfr. altresì comparsa conclusionale di parte attrice) e dalla parte convenuta. 
Orbene, la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si è iniziato il giudizio; transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia; rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia. 
È pacifico invero che, venuto meno l'interesse delle parti alla sentenza: ‘per il giudice davanti al quale la domanda è stata proposta, viene meno il dovere di pronunciare sul merito della medesima domanda ed egli deve chiudere il giudizio pendente davanti a sé con una pronuncia in rito, quale è quella che dichiara cessata la materia del contendere' ( s.u. sent. n. 6226 del 1997). 
La cessazione della materia del contendere deriva, in particolare, dall'accertamento effettuato in sede peritale dal nominato consulente tecnico di ufficio, il quale verificava che: ‘In relazione ai richiamati capoversi c), d), e), f) e g) dall'atto di citazione del legale di parte attrice, a seguito di indagini non essendo emerso nulla, il sottoscritto CTU richiedeva un ulteriore incontro nella giornata del 04/10/2017 in cui le parti espressamente dichiaravano nel verbale sottoscritto, comprensivo il CTP di parte attrice, che: Le parti dichiarano che le situazioni dai punti C, D, E, F (di cui si allega collaudo statico), G sono state definite e quindi non sono oggetto di ulteriore indagine' e che, pertanto ‘in seguito a quanto dichiarato dalle parti, le restanti violazioni denunciate dall'attore non saranno prese in considerazione'. 
Tanto precisato, resta da valutare la domanda d condanna all'esecuzione delle opere in relazione alle violazioni delle distanze legali indicate ai punti a e b dell'atto di citazione (pag. 2). 
Tale domanda è fondata per le ragioni di seguito indicate. 
La fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della disciplina dettata in tema di distanze dalle costruzioni e dal confine dal codice civile, osservando, infatti, che il proprietario ha diritto di godere e di disporre della cosa nel modo che preferisce, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. 
Tra i limiti alle facoltà del proprietario vanno ricordati, per il rilievo che possono assumere nella presente controversia, quelli che impongono al proprietario di osservare nelle costruzioni sia le norme di edilizia e di ornato pubblico stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali, sia le norme in materia di distanze nelle costruzioni. 
Sul tema delle distanze legali, la norma di cui all'art. 873 c.c. dispone che le costruzioni, elevate su fondi finitimi, sempreché non si tratti di opere “unite o aderenti”, devono avere una distanza non minore a 3 metri', salvo che una maggiore distanza sia prevista dai regolamenti locali. 
Sempre con riferimento alla disciplina delle distanze legali, per consolidata giurisprudenza di legittimità, è da intendersi per costruzione qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo che per solidità, struttura e sporgenza dal terreno, possa creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima tra le costruzioni, intende evitare (ex multis, Civ., sez. II, sent. n. 5116 del 22.05.98; Cass. Civ., sez. 6, ord. n. 5753 del 12.03.2014). 
Sul punto deve precisarsi che, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria di limitata entità, come le mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie e simili, rientrano nel concetto civilistico di “costruzione” le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati (c.d. aggettanti) che, seppure non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato (Cass. II, n. 1556/2005; Cass. II, n. 12964/2006; ad avviso di Cass. II, n. 25181/2021, non sono computabili per la misurazione delle dette distanze esclusivamente ‘le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati'). 
Nel caso di specie, non vi è dubbio che il convenuto abbia realizzato una “nuova costruzione” (trattandosi di opera che ha determinato un aumento di volumetria e superfici), successiva al fabbricato preesistente dell'attore, in spregio alla distanza di 3 metri prescritta dalla norma di cui all'art. 873 c.c., a nulla rilevando la conformità dell'opera realizzata alle autorizzazioni edilizie rilasciate dal Comune di ### Il mancato rispetto delle distanze da parte dell'edificio realizzato dal ### in relazione alla proprietà attorea è chiaramente evincibile dalle conclusioni rese dal ctu nominato nell'ambito del presente giudizio, le quali, in quanto frutto di accurata indagine ed apparentemente esenti da vizi logici e di metodo, oltre a non essere contestate con valide argomentazioni dalla parte convenuta, possono essere recepite da questo ### Il consulente, all'esito dei sopralluoghi eseguiti, dell'esame dei documenti di causa, e delle misurazioni delle distanze tra la proprietà attorea e del convenuto, ha affermato, difatti, che: ‘la costruzione individuata con i balconi e terrazzo affaccianti sui rispettivi confini di proprietà attrice non rispettano tale distanza legale e quindi necessitano di interventi per poter ripristinare la legalità del manufatto'. 
Precisamente, il ctu ha accertato come le solette dei balconi poste al piano rialzato e al primo piano del convenuto come anche la soletta del lastrico solare siano ad una distanza inferiore a tre metri dall'edificio attoreo, ovvero pari a: - 1,92 m. dal muro che va da nord-est a sud-ovest del fabbricato di parte attrice (confine B) e 2,33 m. dal muro che va da sud-est a nord-ovest del fabbricato di parte attrice (confine A), per quanto concerne il piano rialzato e il primo piano (cfr. ‘stato dei luoghi misurati' di cui alla rappresentazione grafica di pag. 17 della relazione del ctu ing. ### depositata il ###); - 2,10 m. dal muro che va da nord-est a sud-ovest del fabbricato di parte attrice (confine B) e 2,40 m. al muro che va da sud-est a nord-ovest del fabbricato di parte attrice (confine A), per quanto concerne il lastrico solare (cfr. ‘stato dei luoghi misurati' di cui alla rappresentazione grafica di pag. 18 della relazione del ctu ing. ### depositata il ###). 
Sulla base delle risultanze istruttorie, e segnatamente della consulenza tecnica corredata di documentazione fotografica e di grafici attestanti lo stato dei luoghi misurati, può dunque affermarsi che la costruzione realizzata dalla parte convenuta non rispetti le distanze legali dalla preesistente proprietà attorea. 
Pertanto, alla stregua delle condivisibili conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio ing. ### nominato nel presente procedimento - che possono essere integralmente fatte proprie da questo ### in quanto immuni da vizi logici e di merito - deve dunque affermarsi il mancato rispetto da parte del convenuto della distanza tra le costruzioni in oggetto. 
Facendo applicazione dell'art. 873 c.c., deve disposarsi, dunque, l'eliminazione di quelle parti di costruzione di pertinenza dell'immobile del convenuto che sono risultate essere in contrasto con la richiamata disposizione e, segnatamente, l'abbattimento - sino al rispetto della distanza legale di mt. 3 - delle solette dei balconi siti al piano rialzato e al primo piano e della porzione di soletta del lastrico solare, prospicenti i muri di confine della proprietà attorea indicati dal ctu come confine A e confine B, il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici del ctu riportati nell'allegato alle relazione del 7.11.2017, alle pagine 28 e 29 (si evidenzia che, nonostante tali elaborati indicano, con il colore rosso, la linea di arretramento delle ringhiere e/o parapetti suggerita dal ctu, possono essere tuttavia richiamati ai fini dell'eliminazione delle parti di fabbricato non rispettose delle distanze legali). 
A tal riguardo non appare inutile evidenziare che, in base alla conformazione dello stato dei luoghi nonché alla apprezzabile profondità ed ampiezza dei balconi di cui si discute ( stralcio planimentrico in atti presentato al Comune di ### il ### presente nel fascicolo d'ufficio come all.7), questi non possono ritenersi meramente ornamentali, secondo la definizione fornita dalla giurisprudenza e, quindi, come tali esenti dal rispetto delle distanze legali, dovendo a tal fine aversi riguardo all'opera così come realizzata e non solo alla parte da eliminare. 
Deve altresì soggiungersi che le soluzioni alternative all'abbattimento suggerite dal ctu potevano essere adottate dalle parti solo mediante una definizione transattiva della lite, pure fortemente sollecitata in corso di causa dal ### adito. 
Stante, pertanto, l'esito infruttuoso delle trattative intraprese, deve ordinarsi l'eliminazione di quelle parti della costruzione che violano le distanze legali come sopra meglio precisato. 
Deve essere, in ultimo, dichiarata inammissibile la richiesta avanzata dalla parte attrice di risarcimento danni perché trattasi di domanda nuova, formulata tardivamente, anche oltre i termini assertivi. 
Venendo al governo delle spese processuali, per quanto concerne il procedimento subcautelare, avendo riguardo alle ragioni del contendere, all'attività in concreto espletata e alla definizione transattiva della questione, le relative spese devono essere integralmente compensate tra le parti. 
Per quanto concerne le spese della fase di atp e del presente giudizio di merito, le spese di lite devono essere compensate per un mezzo in ragione del comportamento collaborativo manifestato dalle parti per la soluzione di gran parte delle questioni oggetto del contendere e della pronuncia di inammissibilità della domanda di risarcimento formulata dalla parte attrice ed essere poste, per la restante parte, a carico del convenuto secondo il principio di maggiore soccombenza. 
Le spese di lite si determinano in base ai parametri medi stabiliti dal dm 147/2022 per le cause di valore indeterminato di non elevata complessità (da 26.000,00 a €52.000,00). 
Le spese di entrambe le ctu devono porsi a carico del convenuto in ragione del principio di causalità.  P.Q.M.  ### di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio n. 94001113/2012 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così statuisce: - dichiara in parte cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di esecuzione delle opere di riduzione in pristino per le violazioni lamentate ai punti c), d), e), f) e g) dell'atto di citazione; - condanna il ### a ripristinare il rispetto delle distanze legali mediante abbattimento - sino al rispetto della distanza legale di mt. 3 - delle solette dei balconi siti al piano rialzato e al primo piano dell'edificio di sua proprietà sito in ### alla via ### n. 20-22 nonché della sovrastante porzione di soletta del lastrico solare, prospicenti i muri di confine della proprietà attorea indicati dal ctu come confine A e confine B, il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici del ctu riportati nell'allegato alla relazione del 7.11.2017, alle pagine 28 e 29 dei chiarimenti; - dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte attrice perché tardiva; - dichiara compensate tra le parti le spese relative al sub-procedimento cautelare; - condanna il convenuto alla refusione in favore di parte attrice della metà delle spese di lite che si liquidano per la fase di a.t.p. in €113,43 per ½ esborsi documentati ed in €1.528,00 per ½ compensi professionali e per la fase di merito in €241,40 per ½ esborsi documentati e in €3.808,00 per ½ compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute; dichiara compensata la restante parte; - pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nel corso del procedimento di atp e del giudizio di merito a carico della parte convenuta. 
Bari, 2 ottobre 2023 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 94001113/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Di Gioia Tiziana

M
1

Tribunale di Roma, Sentenza n. 20/2026 del 02-01-2026

... attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la ### pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di ### che (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### Il Giudice dott.ssa ### scaduto in data ### il termine ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa R.G. n° 17586 /2025 vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE CONTRO MINISTERO DELL'#### in persona del ### pro tempore ###: carta elettronica docenti ### ricorso depositato in data ### ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente attualmente in servizio in virtù di contratto di supplenza avente decorrenza dal 01/09/2025 e scadenza il ###; esposto, altresì, di aver prestato servizio in favore della resistente in virtù di contratti a tempo determinato e segnatamente, per l'a.s. 2024/2025 con il contratto relativo al seguente periodo: dal 09/12/2024 e cessazione al 30/06/2025; dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente; richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente; lamentata l'illegittimità della condotta del Ministero concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della ### nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'### sul lavoro a tempo determinato recepito dalla ### 1999/70 del Consiglio dell'### come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del ### del ### che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato; ha quindi concluso chiedendo di: “### l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo gli incombenti di rito, nel merito, ### e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 500,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il Ministero dell'### del merito alla refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato; In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari”. 
Instaurato il contraddittorio, il Ministero convenuto è rimasto contumace.
La difesa istante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha chiesto rinvio per discussione. 
Scaduto in data ### il termine per note ex art. 127 ter c.p.c, acquisita la prova del perdurante inserimento della parte ricorrente nel sistema scolastico (in virtù di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2025/2026), si è decisa la causa con la presente sentenza.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Questioni preliminari 1.1. Preliminarmente appare opportuno affermare la giurisdizione del giudice adito, atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del 2015, disposizione di legge che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo; sicché le doglianze attoree prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di Stato che, avendo qualificato i ### attuativi come provvedimenti aventi “la natura di atti di microorganizzazione”, ha ritenuto la propria giurisdizione (vedi sent. n.9544 del 2016).  1.2. Ed ancora, deve ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dal contratto in corso alla data di deposito del ricorso si evince come la parte ricorrente abbia ricevuto incarico di supplenza presso ### scolastico di ### 1.3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la parte ricorrente, tuttora inserita nel sistema scolastico (in virtù di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2025/2026) vanti interesse ad agire. Infatti, solo la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, ### 28 novembre 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”, dovendosi peraltro “connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita … dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della ### Docente” (v. recente sentenza della Suprema Corte n. 29961/2023 più ampiamente richiamata in seguito).  2) Nel merito 2.1. ###. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. 
Con disposizione del tutto coerente il ### n.### del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del Ministero dell'### n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla ### ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato. 
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria. 
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ### che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.  2.2. In merito è intervenuta la Corte di ### che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La menzionata pronuncia della Corte di ### ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs.  297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo ### specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”. 
A loro volta gli artt. 63 e 64 del ### del ### prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.  ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente la formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo. 
Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'### ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della ### ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di ### 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della ### attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la ### pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di ### che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. 
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”. 
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “###. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, con richiamo a Corte di ### 8 novembre 2011, ### quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di ### 9 marzo 1978, ### in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal ###, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”. 
Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'### e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.  2.3. Ritiene l'### che, nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, sussistano i presupposti per l'equiparazione della parte ricorrente ai docenti di ruolo, avendo la predetta dimostrato (v. contratti prodotti) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per l'a.s. 2024/2025, in forza di incarico sino al termine delle attività didattiche (su cd. vacanze su organico di fatto) non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio.  2.3.1. Va quindi accerto il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa.  2.3.2. Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna con l'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la ### atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. Ed infatti la ### ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata ( 29961/2023) , ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. 
Ne consegue la condanna del Ministero resistente all'attribuzione alla parte ricorrente della ### di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per l'a.s.  2024/2025, per un valore totale di € 500,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3. Le spese di lite, secondo soccombenza, vengono poste a carico del Ministero e liquidate nell'ammontare tenuto conto della serialità del contenzioso.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, così provvede: 1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire per l'a.s. 2024/2025 della ### del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015; 2. per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla parte ricorrente la ### per il suddetto anno scolastico, per un valore totale di € 500,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; 3. condanna il Ministero convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; spese liquidate in complessivi €. 700,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e ### Si comunichi. ### 02/01/2026.   

Il Giudice
del ###ssa


causa n. 17586/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Savignano Amalia

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