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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 59/2026 del 14-01-2026

... nell'occasione, né al paziente e neppure ai suoi familiari, un quadro clinico allarmante e preoccupante o possibili conseguenze nefaste; i genitori, seppur presenti, non furono neppure informati della decisione di ### di dimettersi dall'ospedale né fu chiesto il loro parere, mentre prima dell'intervento si era ritenuta opportuna l'assistenza di uno psichiatra, al fine di dissuadere ### dalla ferma convinzione di non sottoporsi all'intervento chirurgico e al ricovero: i medici non si sono determinati allo stesso modo in occasione della dimissione volontaria; - al detto momento fu prescritta dai medici la terapia post-operatoria, consistente in “eparina a basso peso molecolare ### 4000 e divieto di carico”, nonché una successiva visita per il giorno 21 gennaio 2013, presso l'ambulatorio del medesimo ospedale, per visita, eventuale rimozione dei punti di sutura e confezionamento del gesso, a quel momento non ancora realizzato; - il ###, accompagnato dalla madre e dal padre, ### ha fatto dunque ritorno presso la comunità ### di ### continuando ad assumere sedativi ed eparina come da prescrizione medica; - dopo tre giorni dalle dimissioni (18 gennaio 2013), a carico dello ### è insorto un aumento (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA ### monocratico, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8971 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 posta in deliberazione a seguito dell'udienza cartolare del 18/09/25, con provvedimento del 24/09/25, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente TRA - ### (C.F. ###), ### (C.F.###), ### (C.F. ###), #### (C.F.###), ### (C.F.###), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), in proprio e n.q. di eredi legittimi di ### nato a ### il 22 gennaio 1979 e deceduto nell'### di ### il 24 gennaio 2013, con l'avv. ### (pec: ###) e congiuntamente l'avv. ### (pec: ###) per la sola parte ### - attori - E - ### (C.F./P.IVA ###), in persona del l.r.p.t. e con l'avv. ### (pec: ###) - ###. ### (C.F. ###), con gli avv.ti ### (pec: ###) e ### (pec: ###) - convenuti -
E - ### (P.### 201652061), con sede ###persona del l.r.p.t., con gli avv.ti ### (pec: ###) e ### (pec: ###) - terza chiamata in causa - §§§ Oggetto: risarcimento del danno da responsabilità professionale ### delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ### in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, i su indicati attori, in proprio e quali eredi di ### hanno chiamato in giudizio i su indicati convenuti per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “…ritenere e dichiarare che il decesso di ### si è verificato per colpevole imprudenza, negligenza ed imperizia professionali dei medici dipendenti del presidio ### e del Dott. ### per i motivi e le causali esposti nell'atto di citazione; dichiarare conseguentemente che il decesso di ### si è verificato per esclusiva responsabilità e colpa dei medici del presidio ospedaliero ### che hanno tenuto in cura ### nel periodo 7 gennaio - 15 gennaio 2013 e del dott. ### che ha visitato ### in data 22 gennaio 2013 incorrendo nelle gravi responsabilità descritte in citazione e del Dott. ### che nella fase post operatoria è incorso anch'egli in gravi responsabilità professionali; dichiarare che i medici dipendenti del presidio ### hanno ottenuto da ### per i motivi esposti nel presente atto, un consenso non valido all'esecuzione dell'intervento chirurgico descritto in premessa; dichiarare che l'### di ### in persona del legale rappresentante p.t.  risponde, ex art. 1228 c.c., dei danni cagionati a terzi dai propri dipendenti e nella specie di quelli subiti dagli attori sia in proprio che trasmessi iure successionis, dal colpevole comportamento adottato da tutti i medici del presidio ospedaliero ### dipendenti dalla predetta ### di ###nell'esercizio delle loro incombenze, assegnate dal preponente in virtù del rapporto di lavoro esistente con la convenuta, nella fase preoperatoria, perioperatoria e postoperatoria e dal dott. ### nella fase post operatoria successiva alle dimissioni di ### per l'effetto condannare in solido i convenuti al risarcimento in favore degli attori, del danno da perdita parentale subito in proprio dagli stessi e che si indicano nell'importo di € 840.000,00 per i fratelli ed € 640.000,00 per i genitori ovvero nella somma maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà di liquidare, in esito alle risultanze istruttorie,oltre il danno biologico, da perdità di chances, morale e quello evento e conseguenza derivante dalla mancanza di un valido consenso informato, subiti in proprio da ### e che gli odierni attori vantano iure successionis, in quanto suoi eredi legittimi, da liquidare in via equitativa; il tutto maggiorato degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, risalente al 24 gennaio 2013 fino alla data di effettivo soddisfo.  ### altresì i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in dipendenza della morte di ### e relativi alle spese funerarie pari ad € 2.500,00 (vd. doc. 20) e alle spese sostenute per la relazione dei medici ### e ### pari ad € 7.564,00 (vd. doc. 21 e 22). 
Con vittoria di spese e compenso professionale.” ### mantenute ferme nelle comparse conclusionali di parte. 
Si sono costituiti in giudizio sia la ### responsabile per i presidi ospedialieri di ### e ### che ebbero in cura il paziente e che ha chiesto l'integrale rigetto delle domande attoree, così come il Dr. ### quest'ultimo previa chiamata in causa in garanzia della ### assicuratrice sopra indicata, nei confronti della quale ha subordinatamente concluso per la manleva in caso di condanna. 
Autorizzata la chiamata in garanzia, si è costituita la ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale così ha concluso: “In via principale: - ### per i motivi in atti, le domande tutte proposte e proponende nei confronti di ### In via subordinata: - ### denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualsivoglia responsabilità del Dott. ### e, nonostante le eccezioni sollevate in atti, dovesse essere ritenuta operativa la garanzia assicurativa invocata: ### e dichiarare in quale misura percentuale la condotta del Dott. ### ha contribuito, unitamente alle condotte degli altri soggetti convenuti, a causare il danno; ### la garanzia e l'indennizzo di ### nei limiti e termini di polizza, per la sola quota di responsabilità gravante sull'assicurato e con esclusione quindi del vincolo di solidarietà con le altre parti coinvolte e per i soli danni che verranno provati in corso di causa da parte attrice, ed in ogni caso con una franchigia di € 500,00 per sinistro, entro il massimale di € 1.000.000,00 (un milione di euro); In ogni caso: - ### e dichiarare la violazione da parte dell'assicurato Dott. ### delle ### di ### relativo alla gestione diretta della lite e, conseguentemente, rigettare la richiesta dell'assicurato di rifusione delle spese di resistenza. 
Con il favore di diritti, onorari e spese di lite, oltre cpa ed iva”. 
La causa è stata istruita a mezzo di prove orali e di ctu medico legale, che ha visto coinvolti gli specialisti Dott.ssa ###, in qualità di medico legale, il Dott. ### in qualità di cardiologo, assistiti altresì dal Dott. ### specialista in malattie infettive; all'esito della detta ctu, negata la rinnovazione della ctu medesima richiesta dagli attori, il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza su indicata, per cui è stata disposta la trattazione scritta. 
Sulle conclusioni dei procuratori delle parti, depositate telematicamente, con ordinanza alla data pure su indicata, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Depositate le dette comparse conclusionali, la causa è ora decisa. 
§§§ Gli attori, in fatto, hanno in sintesi esposto che: - ### il quale non faceva più uso di droghe da alcuni anni ed era rimasto presso la ### di ### a lavorare in favore degli altri ragazzi, svolgendo mansioni di vario tipo, il giorno 4 gennaio 2013, mentre appunto si trovava presso la ### è caduto accidentalmente fratturandosi la caviglia destra, essendo subito accompagnato dal personale della comunità presso il pronto soccorso del ### “### Mascia” di ####, ove fu riscontrata la frattura della caviglia destra e prescritto il ricovero al fine di un successivo intervento chirurgico di oteosintesi; - il paziente si dichiarava però dapprima fermamente contrario sia al ricovero che all'intervento, chiedendo le dimissioni volontarie, contro il parere medico, in particolare del Dott. D'### abbandonando anche temporaneamente il reparto di ortopedia; - stante il suo fermo diniego, il paziente è stato sottoposto, su richiesta del Dott. D'### a una consulenza psichiatrica, a seguito della quale lo stesso, cambiando idea, ha sottoscritto il consenso informato, su un modello prestampato, e in conseguenza di ciò n data 7 gennaio 2013, a distanza di tre giorni dalla caduta e dal ricovero, è stato sottoposto - nel ### di ### e ### - a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi del malleolo tibiale con vite e del malleolo laterale con placca e viti; - al momento del ricovero il risultato delle analisi cliniche era nella norma; - prospettatesi in un primo momento già per il 10 gennaio 2013 la possibile dimissione del paziente, in realtà i medici non hanno consentito la stessa, a causa di un persistente edema post operatorio, riscontrato in corrispondenza della caviglia e del piede, che impedì tra l'altro il confezionamento del gesso, non ancora realizzato proprio per l'edema; - nonostante quanto sopra, il giorno 15 gennaio 2013, ### decideva colontariamente di abbandonare il reparto di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero “### Mascia” di ### contro il parere medico; - secondo la prospettazione di parte, tuttavia, i medici non rappresentarono nell'occasione, né al paziente e neppure ai suoi familiari, un quadro clinico allarmante e preoccupante o possibili conseguenze nefaste; i genitori, seppur presenti, non furono neppure informati della decisione di ### di dimettersi dall'ospedale né fu chiesto il loro parere, mentre prima dell'intervento si era ritenuta opportuna l'assistenza di uno psichiatra, al fine di dissuadere ### dalla ferma convinzione di non sottoporsi all'intervento chirurgico e al ricovero: i medici non si sono determinati allo stesso modo in occasione della dimissione volontaria; - al detto momento fu prescritta dai medici la terapia post-operatoria, consistente in “eparina a basso peso molecolare ### 4000 e divieto di carico”, nonché una successiva visita per il giorno 21 gennaio 2013, presso l'ambulatorio del medesimo ospedale, per visita, eventuale rimozione dei punti di sutura e confezionamento del gesso, a quel momento non ancora realizzato; - il ###, accompagnato dalla madre e dal padre, ### ha fatto dunque ritorno presso la comunità ### di ### continuando ad assumere sedativi ed eparina come da prescrizione medica; - dopo tre giorni dalle dimissioni (18 gennaio 2013), a carico dello ### è insorto un aumento della temperatura corporea fino a 39°: su interessamento della mamma, molto allarmata, il responsabile di turno della comunità ebbe a contattare telefonicamente il medico della stessa, Dott. ### il quale consigliò la sola somministrazione di tachipirina, senza visitare ### e senza disporre esami di laboratorio o radiologici, pur in presenza di paziente reduce da un recente intervento chirurgico; - anche con la tachipirina lo stato febbrile persisteva (la temperatura non scendeva mai al di sotto dei 38°) e il giorno 21 Gennaio 2013, verso le ore 11,00, così come prescritto alla dimissione, ### accompagnato dalla madre, oltre che da due membri della comunità #### e ### si è recato presso l'ambulatorio del presidio ospedaliero di ### per la visita di controllo, eventuale rimozione punti e confezionamento di gesso, alla quale provvedeva il Dott. ### al quale la mamma faceva presente lo stato febbrile persistente da quattro giorni; - in tale occasione (la mattina del 21/01/l3) il Dott. ### ha attribuito la febbre a una semplice influenza, non disponendo ulteriori accertamenti, né prescrivendo alcuna ulteriore terapia; - inoltre, gli attori, come si vedrà, hanno messo in dubbio (ma alquanto incongruamente) che solo alla suddetta data fosse stato operato il confezionamento del gesso, non riferendo però esplicitamente se, data la presenza di altri soggetti, dalla suddetta visita lo ### uscisse o meno con la caviglia ingessata (gesso che sarà sicuramente poi rilevato in sede di autopsia); - per niente soddisfatta della visita del Dr. ### e molto preoccupata dalle condizioni fisiche del figlio, in particolare dalla persistenza dello stato febbrile che non accennava a diminuire, la madre di quest'ultimo, nella stessa giornata ha accompagnato il figlio ### presso lo studio di ### del medico della comunità ### il Dott. ### il quale, ancora convinto si trattasse di una comune influenza, prescrisse allo ### una terapia antibiotica a base di ### 500 (un antibatterico generale per uso sistemico), nonché un mero sciroppo ricostituente; - tornato presso la comunità, tuttavia, lo stato febbrile non accennava a diminuire e anzi le condizioni fisiche apparivano più gravi, tanto che il giorno successivo, 22 gennaio 2013, il Dott.  ### recatosi presso la comunità ha sottoposto il paziente a una ulteriore visita medica, disponendo un prelievo di sangue; - la sera del 22 gennaio predetto lo ### secondo la prospettazione attorea, ha accusato, oltre che febbre, affanno e un colorito violaceo sulle mani; - il giorno successivo, il 23 gennaio 2013, il Dott. ### esaminato il risultato delle analisi dallo stesso disposte il giorno precedente, ha riscontrato un aumento dei globuli bianchi e una rilevante riduzione delle piastrine, la cui gravità lo ha indotto a contattare telefonicamente il medico del reparto ematologico dell'### di ### Dott. Grisoglio, e a prenotare una visita presso lo stesso reparto per le 08:30 del giorno seguente, senza ulteriori provvedimenti più urgenti; - la mattina del 24 gennaio 2013, alle ore 08:30, accompagnato ancora una volta dalla madre e dai membri della comunità #### e #### si è recato presso il reparto ematologico dell'### di ### per la visita programmata; tuttavia, appena arrivato, lo ### ha perso conoscenza; - ricoverato presso il pronto soccorso del medesimo ospedale, nonostante i tentativi di rianimazioni posti in essere dal personale in serivizio, alle ore 14.30 circa, è stato comunicato alla ###ra ### madre dello ### l'avvenuto decesso del figlio e che, non apparendo chiare le cause del decesso, sarebbe stata disposta l'autopsia sul cadavere. 
Premesse le dette circostante fattuali, gli attori hanno agito sia nei confronti dei sanitari dell'### di ### e nei confronti della ### oltreché nei confronti del Dott.  ### medico di famiglia, evidenziando: 1) nei confronti dei primi, l'avvenuto intervento chirurgico di osteosintesi senza un valido consenso informato del paziente e, quindi, in violazione del diritto di autodeterminazione dello stesso, come previsto innanzitutto dagli artt. 13 e 32 Cost., con conseguente obbligo di risarcimento del danno specifico da violazione dei detti diritti, nonché di quello conseguente ulteriormente all'evento morte, connesso causalmente al trattamento post operatorio, che si assume non coerente con la diligenza che sarebbe stata richiesta, nonché anche questo conseguenza della mancata acquisizione di valido consenso; 2) nei confronti del secondo, l'omissione dell'intervento diagnostico e quindi terapeutico che sarebbe stato richiesto dalla leges artis, in presenza dei sintomi sopra evidenziati, nel decorso postoperatorio, in occasione dell'insorgenza di sintomi dal giorno 18/01/13 (in cui il medico sarebbe stato contattato telefonicamente) e quindi a seguito delle visite dello ### eseguite in data ### e 22/01/13; con conseguente richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito dal paziente, di cui sarebbero ora titolari i congiunti in quanto eredi dello stesso, nonché del danno patrimoniale e non patrimoniale subito direttamente dagli stessi in conseguenza dell'evento morte del proprio congiunto ### §§§ Pur essendo emersa dall'istruttoria orale svolta conferma sostanziale di molti dei fatti sopra riportati, dalla consulenza d'ufficio svolta in corso di causa, con conclusioni esenti da vizi logici o ricostruttivi, è emersa l'inesistenza del nesso di causalità tra la condotta dei medici chiamati in giudizio e il pur triste e improvviso decesso di ### Sebbene i consulenti nominati in corso di giudizio abbiano in parte corretto, nella ricostruzione del decorso causale degli avvenimenti che coinvolsero il detto paziente, rispetto alla perizia del ### in sede penale, l'individuazione della causa prossima del decesso nel senso suggerito dagli attori (insufficienza multiorgano derivante da shock settico), nelle loro conclusioni hanno però escluso qualsiasi responsabilità per comportamenti commissivi od omissivi in capo ai sanitari chiamati in giudizio e, conseguentemente, della struttura sanitaria datrice di lavoro. 
§§§ A seguito di una esaustiva ricostruzione dei fatti, desunta dalla documentazione sanitaria prodotta dalle parti e dai verbali delle prove orali, i medici consulenti d'ufficio hanno così ricostruito la vicenda, nei suoi elementi salienti: - il sig. ### ex tossicodipendente, di 34 anni all'epoca dei fatti, affetto da pregressi disturbi psicotici e pregresso trattamento per epatite C (terapia con interferone sospesa a dicembre per effetti collaterali), a seguito di una caduta accidentale, il ### fu condotto mediante autoambulanza del ### d'### 118, presso il ### del P.O. “T.  ### Mascia” di ### - ivi fu sottoposto a Rx della caviglia destra che evidenziò frattura del malleolo tibiale e del terzo distale diafisario del perone, con sublussazione tibio-astragalica e distacco a carico del margine posteriore dell'epifisi tibiale: fu dunque ricoverato presso l'U.O. di ### e ### del suddetto nosocomio; - inizialmente il paziente si allontanò dal reparto diverse volte e rifiutò il ricovero (ore 15:00); poco dopo, tuttavia, vi fece ritorno unitamente a due educatori e, a seguito di colloquio intercorso per via telefonica con lo psichiatra di turno (Dott. Tranfaglia), fu ricoverato presso il medesimo reparto, firmò il consenso informato all'intervento chirurgico e in data ###, senza ulteriori incidenti, lo ### fu sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi del malleolo tibiale con vite e del malleolo laterale con placca e viti, con successivo esame radiologico di controllo post-operatorio; - nel corso del post-operatorio presso l'ospedale di ### dal 10/01 al 14/01/13 fu riscontrata la presenza di un edema post-operatorio, annotato in cartella clinica e causa del prolungamento della degenza come già segnalato dagli attori; - il ###, tuttavia, il paziente, ### contro il parere dei medici che lo avevano in cura e nonostante fosse stato informato “delle possibili complicanze medico-legali presenti e future”, ha deciso di dimettersi volontariamente dal nosocomio per fare ritorno presso la comunità ospitante: i medici dunque hanno dimesso il paziente, con proprio parere contrario, con indicazione di divieto di carico dell'arto infortunato e di terapia medica antitrombotica (### 4000 1 fiala sottocute al di x 20 giorni, con controllo periodico della coagulazione); - appare sufficientemente documentato che il paziente, a circa 3 giorni dalle dimissioni, il ### presentò episodio di iperpiressia, a seguito del quale il responsabile di turno della comunità contattò telefonicamente il Dott. ### che consigliò la mera somministrazione di ### cioè di un analgesico e antiperitico; - il paziente, il ###, si presentò alla visita programmata di controllo presso il P.O. “T. ### Mascia” di ### e, in tale occasione, è stato rilevato dal medico di turno “ferita in ordine” con assenza di segni di infezione, fu in tale momento confezionato l'apparecchio gessato trovato all'arto interessato in sede di esame autoptico dopo il decesso e quindi programmata visita di controllo per rimozione immobilizzazione e rx di controllo per l'11/02/13, individuandosi così a quella data un normale decorso post-operatorio e l'inesistenza di infezione nel sito dell'intervento chirurgico; - il ###, tuttavia, a seguito del riscontro di ulteriore episodio di iperpiressia e di ulteriori sintomi, la madre dello ### contattò il Dott. ### il quale, visitato il paziente, lo sottopose in questo caso a prelievo ematico, il quale, refertato il giorno stesso, mostrò in particolare una riduzione delle piastrine (come da relativa documentazione); perciò il Dott. ### consigliò il ricovero ospedaliero urgente per riscontrata “dispnea, iperpiressia, acrocianosi di n.d.d.” e, verosimilmente previ accordi tra il Dott. ### e il Dott. Grisoglio, medico del reparto di malattie infettive degli ### di ### fu concordato il ricovero per la mattinata del 24/01/13; - il ### in effetti ### si è presentato per il day hospital presso l'ambulatorio di ### degli ### di ### ove, tuttavia, lo stesso si è sentito male (episodio lipotimico), a seguito del quale è stato condotto presso il ### del medesimo ospedale in codice rosso e, ivi, il paziente ha lamentato una dispnea ingravescente ed è stato sottoposto a: - esami ematochimici, che hanno mostrato un quadro di grave acidosi metabolica; - esame ### che ha rilevato la presenza di “tachicardia sinusale a 118 bpm. Bassi voltaggi nelle derivazioni periferiche. Scarsa crescita da ### a ###. ST a stella in ###”; - Rx torace a letto e TC cranio con mdc negativi; - TC torace senza e con mdc ev, che ha mostrato un versamento pericardico; - nel corso del ricovero in P.S. il paziente è andato una prima volta in arresto cardiorespiratorio, trattato dal rianimatore, e successiva applicazione del protocollo ### con trasferimento presso l'U.O. di Rianimazione e ### ove ne è stato però constatato il decesso alle 14:35 del 24/01/13; - il ### è stato poi eseguito il riscontro diagnostico sulla salma del paziente, il quale ha rilevato, oltre all'apparecchio gessato in corrispondenza della caviglia destra, a livello della quale è stata rilevata la cicatrice chirurgica da recente intervento ortopedico, il minimo versamento sieroso dei cavi pleurici bilateralmente; polmoni congesti del peso complessivo di 1920 gr, ipertrofia cardiaca (spessore del miocardio pari a cm 2 per il ventricolo sinistro e a mm 8 per il ventricolo destro), individuando in definitiva una ipertrofia cardiaca nonché edema e congestione polmonare; - successivamente si è svolta anche la consulenza tecnica dal Dott. ### esperto nominato dal ###, il quale, sulla base dei riscontri anche del suddetto esame autoptico, ha concluso che la causa della morte di ### deve essere ricondotta a una genesi cardiaca, avendo affermato che “il principale substrato predisponente fu rappresentato dalla ipertrofia cardiaca che - occorrente in assenza di sovraccarico di pressione e/o di malattie infiltrative del miocardio e/o ad altre condizioni, sistemiche o cardiologiche -, potè determinare l'insorgenza di una aritmia sino all'arresto cardiaco ed alla conseguente ischemia miocardica”. 
§§§ Sulla base di tutto quanto sopra ricostruito, i consulenti nominati hanno potuto dare risposta ai quesiti posti dagli attori afferenti alla condotta tenuta dai sanitari chiamati in giudizio, concludendo che: 1) se è pur vero che non possono condividersi le conclusioni della perizia svolta in sede ###relazione alla causa prima del decesso, la quale deve essere ricondotta, non a malformazione cardiaca (l'ingrossamento incapace di produrre l'exitus per come effetivamente verificatosi), bensì a shock settico determinato da infezione, al contempo 2) in data #### è stato sottoposto, con modalità esenti da rilievi, al corretto intervento chirurgico ortopedico di osteosintesi del malleolo tibiale con vite e del malleolo laterale con placca e viti, mentre, altrettanto correttamente, il malleolo posteriore, considerate le scarse dimensioni del distacco, non ha richiesto un intervento cruento; 3) il consenso del paziente all'intervento, dopo le iniziali resistenze dello stesso, è stato validamente acquisito, non risultando in particolare che lo stesso sia mai stato dichiarato incapace di intendere di volere, nonostante la storia clinica e i pregressi espisodi psicotici; 4) più in particolare, a seguito delle dimissioni su richiesta del paziente in data ###, contro il parere dei medici, il gesso molto verosimilmente fu effettivamente confezionato alla visita di controllo del 21/01/13 presso l'ospedale di ### dovendosi presuppore a quel momento la risoluzione dell'edema riscontrato invece in corso di ricovero (dal 10/01 al 14/01/13 e che aveva sconsigliato l'immediata applicazione del gesso all'arto) e, soprattutto, l'assenza di qualsiasi indizio esterno di infezione localizzata nel sito chirurgico; 5) in assenza, fino al giorno 22/01/13, di sintomi ulteriori a parte la iperpiressia, sia il Dott.  ### medico di famiglia, che i sanitari dell'ospedale di ### in ocasione della visita del 21/01/13 hanno agito correttamente, non potendo prevedere, in base al richiesto criterio della prognosi ex ante, l'exitus effettivo; 6) non sono emersi elementi che rendano verosimile un'infezione nosocomiale o perichirurgica all'origine del decesso dello ### molto più probabile essendo l'origine all'esterno dell'ospedale (pag. 35 relazione: “### bisogna chiarire che l'ipotesi flogistico-infettiva a partenza dalla sede ###è al momento né provabile né deducibile come più probabile dai dati documentali. 
Nel caso dello ### dedurre che l'infezione sia partita dal sito chirurgico equivale a compiere l'errore metodologico del post hoc ergo propter hoc, quando invece il paziente trascorse ben 9 giorni (dal 15.01 al 24.01) al proprio domicilio, e dunque, anche volendo avvalorare l'ipotesi infettiva, la stessa potrebbe aver avuto origine puramente comunitaria. Il paziente lamentò solo “dispnea” al momento dell'ultimo ricovero e nessun sanitario ha riscontrato o segnalato in cartella alterazioni del sito chirurgico, né esiste - lo si ribadisce - alcun elemento documentale che supporti l'ipotesi di infezione a partenza da tale sito); 7) la causa ultima del decesso va, in base al criterio del più probabile che non, attribuita comunque alla decisione del paziente di abbandonare le cure ospedaliere in data ###, contro il parere espresso dei medici, cure che avrebbero verosimilmente o prevenuto l'infezione fatale tout court o comunque consentito di effettuare tempestivamente il rilevo diagnostico dell'infezione e/o di prevenire lo shock settico fatale. 
La vicenda avrebbe probabilmente tutt'altro significato nel caso in cui fosse emersa una dimissione disposta dai medici dell'ospedale, ma, nel reale diverso contesto, i ### hanno potuto affermare che, quanto al Dott. ### - (pag. 32 della relazione) “In relazione all'operato del Dott. ### per quanto possibile desumere dalla documentazione in atti, deve precisarsi che lo stesso agì secondo lege artis poiché, a seguito del riscontro di iperpiressia avvenuto in data ###, decise di sottoporre il paziente ad esami emato-chimici e, sulla scorta dei risultati, programmò ricovero urgente presso l'### di Foggia”, - nonché a seguito delle osservazioni critiche di parte che (pag. 37 relazione peritale): “A tal proposito, infatti, si deve precisare che lo ### lamentava febbre in assenza di qualsiasi altro segno clinico di rilievo (in nessun modo lo stesso riferiva segni locali a livello del sito chirurgico, quali calor, dolor o secrezione purulenta) né altro sostanziale segno d'organo. Pertanto, il Dott.  ### considerato che il tutto si verificava nel periodo invernale ed in assenza di qualsivoglia altro sintomo/riscontro obiettivo, raccomandò la somministrazione di terapia sintomatica e correttamente, rimase in attesa, senza prescrivere ulteriori accertamenti diagnostici. In altre parole, per quanto attiene agli atti, al momento della valutazione del 18.01.2013 da parte del Dott.  ### non vi era alcuna ragione di allarme o di urgenza terapeutica diversa dall'attesa e dalla eventuale terapia sintomatica ###”; quindi, pur essendo confermata la chiamata del medico curante in data ###, in tale occasione, in assenza di qualsiasi sintomatologia più specifica e, in particolare, legata al sito chirurgico, la prescrizione dell'antipiretico e l'atteggiamento attendista era quanto previsto dalle leges artis; - analoghe considerazioni devono poi essere svolte per la visita del 21/01/26 “pur ammettendo che, come sostenuto dai consulenti di parte attrice vi fosse necessità di prescrivere esami in data 21.01, è pur vero che nella documentazione sanitaria sono presenti esami ematochimici refertati già in data 22.01 ai quali seguì una richiesta di ricovero urgente da parte del Dott. ### e in data 24.01 lo ### giunse presso il ### dell'### di ### impossibile sarebbe stato avere esami o accertamenti e programmare ricovero e/o indagini strumentali di approfondimento prima di tale data; dunque secondo un ragionamento controfattuale aderente alla logica medico-legale, nulla sarebbe cambiato in termini gestionali; lo ### avrebbe comunque avuto un repentino peggioramento il ###”. 
Quanto invece ai sanitari dell'ospedale di ### in sintesi, i 3 consulenti coinvolti hanno affermato, con motivazione anche qui priva di salti logici che: 1) pur dovendosi effettivamente attribuire allo shock settico la crisi multiorgano che ha condotto lo ### alla morte, e non primariamente al difetto del cuore del paziente come invece indicato nella prima perizia del P.M., tuttavia, 2) l'intervento chirurgico deciso e attuato era quello previsto per la patologia con cui lo ### fu ricoverato in data ### ed è stato eseguito secondo quanto previsto dalle linee guida in materia; 3) l'edema conseguente, che sconsigliò le dimissioni immediate, non ha avuto alcuna incidenza sulla causa della morte dello ### ed era verosimilmente risolto alla visita di controllo del 21/01/13, nel corso della quale, come emerso dall'istruttoria, l'ortopedico di turno ha sicuramente verificato la normale guarigione della ferita chirurgica (avendolo annotato specificamente), nonché la scomparsa dell'edema e realizzato, quindi, il gambaletto gessato ritrovato sull'arto dopo il decesso del paziente: sul punto parte attorea, pur tentando di mettere in dubbio la detta ricostruzione temporale, non è riuscita a dare prova contraria; né la laconicità del referto ospedaliero di quel giorno contraddice comunque la detta serie di eventi, potendosi invece presumere che proprio quanto su indicato fu quanto posto in essere dal medico nella suddetta visita (deducendosi dalla fissazione in quella data di una successiva visita di controllo per la rimozione del gesso all'11/02/13); 4) l'unica anomalia riscontrata nella medesima giornata fu la febbre, la quale, in assenza di ulteriori sintomi, in generale e a carico del sito chirurgico, non poteva a quel momento consigliare interventi ulteriori, così come per il Dott. ### la sera del medesimo giorno; 5) non sono emersi elementi per attribuire l'infezione fatale alla ferita chirurgica, che verosimilmente non ha presentato alcuna evidenza in tal senso nemmeno in sede di esame autoptico: anche per tale aspetto, pur non essendovi una descrizione analitica del sito chirurgico nella relazione peritale a seguito del detto esame, come evidenziato dagli attori in sede di osservazioni, ciò verosimilmente va attribuito, come suggerito dai consulenti, proprio all'assenza di anomalie; 6) in forza, infine, anche della dimissione volontaria del paziente, il giorno 15/01/13, contro il parere dei medici, i consulenti hanno anche ritenuto più in generale non verosimile l'origine nosocomiale dell'infezione fatale e molto più probabile l'origine esterna, stante anche i 9 giorni trascorsi dalla dimissione al giorno 24/01/13, data del decesso. 
In defintiva, pur avendo la CTU dato ragione agli attori in relazione alla causa prima del decesso del congiunto (c.d. M.O.F. da shock settico e non l'ipertrofia cardiaca nella perizia del P.M.), non è emersa alcuna prova di nesso eziologico tra le condotte commissive o omissive dei medici e della struttura sanitaria chiamati in giudizio e l'evento morte così come determinatosi in concreto, dovuto verosimilmente a una infezione contratta dallo ### dopo l'uscita dall'ospedale contro il parere medico, al di fuori dell'ambiente ospedaliero e comunque non correlata alla ferita chirurgica. 
§§§ E' altresì da escludersi, in base a quanto emerso dall'istruttoria, la coercizione denunciata da parte attorea con riguardo all'assenso dello ### all'esecuzione dell'operazione di riduzione delle fratture subite a causa dell'incidente occorso in data ###. 
Parte attorea ha infatti anche eccepito che, in sede di ricovero presso il reparto di ortopedia, in un primo momento il paziente ebbe a rifiutare le cure mediche proposte e, in particolare, l'intervento chirurgico.  ### “fuga” dal reparto del paziente fu risolta solo grazie all'intervento degli educatori, innanzitutto, e poi di una consulenza psichiatrica richiesta dal primario del reparto di ortopedia. 
I rilievi di parte attorea non colgono nel segno. 
Innanzitutto, ne va rilevata la genericità e contraddittorietà. Infatti, da un lato, laddove si lamenta l'effettuazione della consulenza psichiatrica il giorno del ricovero, più avanti nell'atto di citazione si lamenta, a un tempo, la mancanza della consulenza psichiatrica al momento in cui il paziente decise di dimettersi volontariamente dall'ospedale contro il parere medico. 
Allo stesso tempo, non si comprende se secondo parte attorea lo ### era o meno capace di intendere e di volere al momento del ricovero e della dimissione: da un lato, infatti, si rileva l'avvenuto superamento ormai da tempo delle problematiche pregresse legate all'uso di stupefacenti e l'avvio della personale collaborazione con la comunità ### dall'altro si rivendica la necessità del consenso dei genitori sia per l'intervento che per la dimissione. 
Può comunque rilevarsi in ogni caso che i consulenti tecnici non hanno rilevato traccia di uno stato di incapacità di intendere e di volere in capo allo ### Al contempo, può rilevarsi che, al di là dell'episodio del 04/01/13, in sede ###risultano ulteriori incidenti, non dedotti nemmeno dagli attori, prima dell'intervento chirurgico del 07/01/13, il che fa presumere che il paziente si fosse convinto dell'utilità dell'intervento medesimo, così come peraltro emerge dalla sottoscrizione del modello di consenso informato. 
Non vi era dunque alcun obbligo a carico dei sanitari di acquisirlo anche dai genitori. 
Quanto all'anticipata dimissione dall'ospedale dello ### in data ###, gli attori hanno eccepito una lacunosa informazione, a loro dire, sia nei confronti dei genitori che nei confronti del paziente, sulle conseguenze della detta dimissione, tale per cui si potrebbe ipotizzare quantomeno una sorta di concausa del decesso successivamente avutosi a seguito della dimissione volontaria. 
Tuttavia, nel corso del giudizio è emerso, senza alcuna smentita, che ### chiese volontariamente di essere dimesso comunque contro il parere dei medici e tale elemento è dirimente: il parere contrario espresso (cioè a contrario la disponibilità di medici e struttura a continuare le cure) è da ritenersi di per sé idoeno a eslcudere qualsiasi responsabilità dei medesimi soggetti, in questa fase, laddove non può rilevare la lacunosità asserita dell'informazione resa al paziente in aggiunta al detto chiaro parere contrario alla dimissione. 
Peraltro, come visto, da un lato, si contesta l'attività di convincimento svolta dai medici in sede di ricovero e dall'altra e contemporaneamente carenze in capo ai medesimi medici per il mancato tentativo di trattenimento del paziente in ospedale. 
§§§ In definitiva va esclusa qualsiasi responsabilità dei medici e della struttura sanitaria chiamati in giudizio e che ebbero in cura ### §§§ Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014 ss.mm.ii, tenuto conto del valore della domanda, al punto minimo, attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate. 
Gli attori vanno anche condannati a rifondere le spese affrontate dall'assicurazione, terza chiamata in garanzia, avendo dato causa alla chiamata in giudizio, sulla base dei medesimi parametri e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. 
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice soccombente.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### in funzione di ### definitivamente pronunciando sulla domanda su riportatata, così provvede: 1. rigetta integralmente le domande attoree; 2. condanna gli attori al pagameno, in solido tra loro, in favore di ciascuna delle altre parti del giudizio dell'importo di € 18.977,00 per onorari, oltre rimb.forf. (15%) e oltre a iva e cpa come dovute per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. ### dichiaratosi antistatario quanto alla parte Dott. ### 3. pone il costo della CTU espletata definitivamente a carico degli attori in solido tra loro. 
Si comunichi. 
Così deciso lì 14/01/2026 ### dott.

causa n. 8971/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Mercuri Luca

M

Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza n. 227/2023 del 30-05-2023

... e prescrizione di visita neurologica; - Che tale quadro lesivo, dopo diverse visite ed accertamenti, veniva definitivamente cristallizzato in data 11 aprile 2011 dal Dott. ###, in servizio presso il presidio ospedaliero “### II” di ### che diagnosticava all'attrice esiti di trauma distorsivo rachide cervicale, dorso lombalgia post traumatica, contusione regione sternale, trauma cranico; - Che, per quanto sopra rilevato, l'attrice vantava il diritto al risarcimento del danno biologico, oltre al danno morale, da quantificarsi nella somma di euro 18.000,00; - Che l'autovettura condotta dal ### era priva di copertura assicurativa, per cui gli attori inoltravano richiesta risarcitoria alla compagnia convenuta, con contestuale trasmissione per conoscenza all'### in quanto il sinistro si verificava nel tragitto che la ### percorreva per raggiungere il luogo di lavoro, ovvero la ### “Isticadeddu” di ### - Che la responsabilità del sinistro è ascrivibile esclusivamente al ### anche in considerazione degli accertamenti successivamente espletati dalle forze dell'ordine giunte sul luogo dei fatti, che acclaravano che il conducente, al momento del fatto, si trovava in stato di ebbrezza (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### ordinaria CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n.r.g. 200442/2012 promossa da: ### nata ad ### il ###, ivi residente ###(C.F.: ###), e ### nato ad ### il ###, residente ###via ### n. 10 (C.F.: ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### del ### di ### (C.F. ###), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in ### via E. Toti n. 1; ### (C.F. ###), residente in ####. ### 55/13, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F.: ###), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### in #### nr. 37 A; Convenuto #### nato ad ### il ###, ivi residente in ### 37, (C.F.  ###), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (###) e ### (###), elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in #### nr. 3; Registrato il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75 ### nato a #### il ###, (C.F. ###), residente ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F.: ###) del ### di ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in #### n. 3; ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### (p.i. ###), quale impresa designata dal F.G.V.S, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### (###); ### F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore; ### I.N.A.I.L., con sede in #### nr. 8 (C.F.: ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (C.F.  ###) e ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliato in ### presso lo ### dell'Avv. ### in ### nr. 34; ##### e ### Convenuti contumaci ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75 ### S.p.a., con sede ###(P.I.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.: ###) elettivamente domiciliata in ### presso lo studio dell'Avv.to ### in ### nr. 11; ### parti hanno concluso come da fogli depositati al telematico. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione del 16 marzo 2012, gli odierni attori citavano nel presente giudizio la ### S.p.a., ### - ### F.G.V.S., I.N.A.I.L., ### e ### chiedendo a questo Tribunale di condannare la ### S.p.a., in solido con ### e ### al risarcimento del danno materiale subito da ### nonché di tutti i danni subiti da ### a seguito del sinistro per cui è causa. 
A sostegno delle proprie pretese, gli attori deducevano: - Che la mattina del 15 gennaio 2011 la ### si trovava alla guida dell'autovettura, marca ### targata ### di proprietà di ### e percorreva in ### la ### quando, in prossimità dell'incrocio con la ### veniva travolta dall'autovettura marca ### tg. ### di proprietà di ### condotta nell'occasione da ### che, non rispettando il segnale di stop, urtava con la parte anteriore sinistra del proprio mezzo la parte posteriore destra dell'auto condotta dall'attrice; - Che a causa del sinistro, l'autovettura del ### riportava danni quantificabili in euro 1.750,00; - Che la ### veniva trasportata presso il locale nosocomio, dove le venivano diagnosticate lesioni consistenti in distorsione cervicale contusione toracica con prescrizione iniziale di 5 giorni di riposo, nonché visita ortopedica, all'esito della quale le veniva diagnosticato trauma ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75 distorsivo rachide cervicale, dorso-lombalgia post traumatica, contusione regione sternale, trauma cranico, con venti giorni di riposo, uso collare ortopedico per 15 giorni e prescrizione di visita neurologica; - Che tale quadro lesivo, dopo diverse visite ed accertamenti, veniva definitivamente cristallizzato in data 11 aprile 2011 dal Dott. ###, in servizio presso il presidio ospedaliero “### II” di ### che diagnosticava all'attrice esiti di trauma distorsivo rachide cervicale, dorso lombalgia post traumatica, contusione regione sternale, trauma cranico; - Che, per quanto sopra rilevato, l'attrice vantava il diritto al risarcimento del danno biologico, oltre al danno morale, da quantificarsi nella somma di euro 18.000,00; - Che l'autovettura condotta dal ### era priva di copertura assicurativa, per cui gli attori inoltravano richiesta risarcitoria alla compagnia convenuta, con contestuale trasmissione per conoscenza all'### in quanto il sinistro si verificava nel tragitto che la ### percorreva per raggiungere il luogo di lavoro, ovvero la ### “Isticadeddu” di ### - Che la responsabilità del sinistro è ascrivibile esclusivamente al ### anche in considerazione degli accertamenti successivamente espletati dalle forze dell'ordine giunte sul luogo dei fatti, che acclaravano che il conducente, al momento del fatto, si trovava in stato di ebbrezza alcolica, con livello di alcolemia pari a 2,00 g/l, ed ometteva di arrestarsi al segnale di stop, determinando l'urto con l'autovettura condotta dalla ### Si costituiva nel presente giudizio la ### S.P.A., chiedendo, in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva nei confronti della medesima; nel merito, il rigetto della domanda degli attori; in subordine, la condanna dei convenuti ### e ### a rimborsare alla compagnia quanto dalla stessa risarcito agli attori nell'ambito del presente procedimento. 
A sostegno delle proprie pretese, la compagnia convenuta deduceva: - Che non vi è prova della scopertura assicurativa del veicolo condotto dal ### - Che non vi è prova che la responsabilità totale o parziale del sinistro per cui è causa sia riconducibile alla condotta di ### né che i danni lamentati siano conseguenza diretta dello stesso.  ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
Si costituiva nel presente giudizio I.N.A.I.L., chiedendo, preliminarmente, dichiararsi difetto di legittimazione passiva nei propri confronti; nel merito, rigettarsi le domande attoree. 
In particolare, I.N.A.I.L. deduceva: - Che parte attrice era dipendente statale, per cui trovava applicazione il regime di c.d. “gestione per conto dello stato”, di cui all'art. 127, comma 2, D.P.R. 1124/1965; - Che in forza di tale disposizione, in virtù del mandato per cui l'istituto assicuratore agisce per conto dell'### mandante, e quest'ultima provvede poi a rifondere il costo sostenuto, il contraddittorio doveva essere instaurato nei confronti dello Stato, quale unico soggetto legittimato alla rivalsa; - Che, in forza della circolare N. 20 del 01.04.1987, le prestazioni assicurative erogabili ai dipendenti statali sono quelle previste dall'art. 66 D.P.R. 1124/1965, ovvero: la rendita per inabilità permanente (soglia minima 6%), l'assegno per l'assistenza personale continuativa, la rendita ai superstiti ed un assegno una tantum in caso di morte, la fornitura di apparecchi di protesi e che, pertanto, nel caso di specie, nessuna prestazione doveva essere erogata, vista l'insussistenza delle fattispecie sopra indicate; - Che per tali motivi, e per mero scrupolo, l'### diffidava l'infortunata ed i responsabili dall'attuare condotte suscettibili di pregiudicare i diritti di rivalsa di cui all'art. 142 D.lgs.  209/2005, il cui esercizio compete allo Stato, e non all'istituto convenuto. 
Si costituiva ### chiedendo, preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa della ### S.p.a.; nel merito, la rideterminazione del quantum del risarcimento, ed il rigetto della richiesta di risarcimento del danno morale proposta dalla ### in subordine, dichiarare la ### tenuta a manlevare il convenuto dalle somme oggetto di eventuale condanna nell'ambito del presente procedimento. 
Il convenuto non contestava l'an del risarcimento, bensì la determinazione del quantum come richiesta dagli attori. In particolare, il ### rilevava la sproporzione tra la determinazione dell'importo richiesto a titolo di danno materiale dal ### nonché l'infondatezza della pretesa della ### in ordine all'incompatibilità delle lesioni subite, con la dinamica del sinistro per cui è causa. 
Si costituiva la ### chiedendo preliminarmente di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle avverse domande. In particolare, la terza chiamata eccepiva l'assenza di copertura assicurativa del veicolo coinvolto nel sinistro per cui è causa, nel momento in cui il ### non provvedeva al pagamento del premio entro la scadenza prevista al 16 dicembre ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75 2010, ma corrispondeva quanto dovuto soltanto in data 17 gennaio 2011, quindi due giorni dopo il sinistro, verificatosi il 15 gennaio 2011. 
All'udienza del 7 maggio 2013, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto #### e concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, 2, 3 c.p.c. 
La causa veniva istruita con l'escussione di testi, ed esperimento di CTU medico legale sulla persona dell'attrice. 
Nelle more del procedimento, decedeva il convenuto ### e parte attrice depositava ricorso per riassunzione nei confronti degli eredi. 
Con comparsa di costituzione e risposta del 25 giugno 2019, si costituiva nel presente giudizio ### il quale non contestava l'an del risarcimento, bensì il quantum, chiedendo a questo Tribunale la rideterminazione dell'ammontare del risarcimento per cui è causa. 
Si costituiva ### chiedendo dichiararsi difetto di legittimazione passiva nei suoi confronti, stante l'intervenuta rinuncia all'eredità di ### come da atto notarile del #### n. 7836, Raccolta n. 2070, ### all'### delle ### di ### lo stesso 15.7.2019 N. 23163 serie ###. 
All'udienza del 16 aprile 2021 veniva dichiarata la contumacia degli eredi del ### nelle persone di ##### e ### e la #### S.P.A. veniva autorizzata a notificare ai contumaci il verbale di udienza, unitamente alla comparsa di costituzione della convenuta #### Con nota di deposito del 1° ottobre 2021, la compagnia di assicurazioni convenuta depositava prova della predetta notifica nei confronti dei convenuti contumaci, insistendo nelle proprie pretese, e nel riconoscimento del diritto alla rivalsa nei loro confronti. 
Con nota scritta del 5 ottobre 2021, parte attrice dichiarava di voler limitare le proprie domande nei confronti dei soli convenuti che, effettivamente, rivestivano la qualità di eredi del de cuius ### quindi con esclusione di ### e #### per la quale producevano altresì certificato di rinunzia all'eredità. 
Nelle more del giudizio, il presente fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso l'intestato Tribunale il 30 novembre 2022.  ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
All'udienza del 22 febbraio 2023, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati al telematico, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  ***** 
Sulla legittimazione passiva degli eredi. 
Preliminarmente, occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva, con conseguente rigetto della domanda dell'attore, e della domanda di rivalsa della compagnia di assicurazioni convenuta, nei confronti di ### e di ### in quanto risulta documentalmente provata la rinuncia all'eredità del ### da parte degli stessi. 
Si ritiene correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti di ##### e ### legittimati passivi nel presente giudizio, secondo il principio giurisprudenziale per cui “I chiamati all'eredità, se citati in giudizio in qualità di eredi, hanno l'onere di costituirsi contestando l'avvenuta accettazione dell'eredità, diversamente si considerano legittimati passivi alla lite” ((Corte di Cassazione, sez. ###, sentenza n. 17445/19). 
Con riferimento alla posizione dell'I.N.A.I.L. si ritiene superfluo dichiarare il difetto di legittimazione passiva, stante l'assenza di una specifica domanda svolta dall'attore nei confronti dell'istituto, la cui costituzione in giudizio implica una pronuncia in punto spese, come da paragrafo dedicato. 
Sull'instaurazione del contraddittorio nei confronti del F.G.V.S., e sulla chiamata del terzo ### S.p.a. (già ###. 
Come anticipato, il proprietario del veicolo motivava la chiamata in causa della ### sostenendo che l'autovettura ### tg ### intestata al ### e condotta da ### al momento del sinistro fosse provvista di copertura assicurativa. 
In particolare, il ### riteneva che, trattandosi di assicurazione con frazionamento del pagamento semestrale, in assenza di disdetta operava il rinnovo, per cui l'operatività della polizza si esauriva al 16 giugno 2011. A sostegno della propria tesi, il convenuto allegava certificato di assicurazione della polizza nr. 1465 ###, con pagamento del premio al 17 gennaio 2011, dal quale si evince che il periodo di assicurazione per il quale il premio veniva pagato partiva dalle ore 24 del 16/12/2010, e si esauriva alle ore 24 del 16/06/2011.  ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
È pacifico che il sinistro per cui è causa si verificava il 15 gennaio 2011, ed è documentalmente provato che, al momento del sinistro, l'autovettura del ### fosse priva di copertura assicurativa. 
Di fatto, dal verbale n. ###4 del 15 gennaio 2011, redatto dalla ### di ### si evince che il ### (indicato quale trasgressore) circolava “alla guida del veicolo indicato senza che lo stesso fosse provvisto di copertura assicurativa R.C.A. ultima assicurazione presente scaduta in data ### della società U.G.F. ### di ### - infrazione accertata a seguito di sinistro stradale con feriti verificatosi in data ### alle ore 07:20 circa all'intersezione stradale di ###. ### con ### di Olbia”.  ###. 1901 c.c., ai commi 1 e 2, dispone che “Se il contraente non paga il premio o la prima rata del premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fio alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.   Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”. 
Tale disposizione è un'applicazione del principio generale “inadimplenti non est adimplendum” adeguato alle peculiari caratteristiche del contratto di assicurazione, nel quale tra le prestazioni dell'assicurato e quelle dell'assicuratore esiste un rapporto di corrispettività e di interdipendenza. 
La norma, quindi, disciplina le conseguenze dell'eventuale inadempimento dell'assicurato che non versi il premio iniziale, ovvero quelli successivi. 
Nel primo caso, l'assicurazione rimane sospesa sino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'assicurato adempie la propria prestazione (pagando il premio); tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, nell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, l'inadempimento dell'assicurato, qualora si verifichi il sinistro, non è opponibile al terzo danneggiato (Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 2017 n. 4112; Trib. Napoli 17 maggio 2019 n. 5118). 
Il principio, peraltro, si desume dall'art. 127 cod. ass.: la norma, infatti, stabilisce che l'impresa di assicurazione è sempre obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato di assicurazione, e che questa regola è derogata (e dunque l'assicuratore può rifiutarsi di risarcire il danno) se ricorre l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 1901 c.c., ma non anche quella di cui al comma 1 dell'art. 1901 Nel caso di specie è pacifico trattarsi di omesso pagamento dei premi successivi al primo, come si evince dal certificato di assicurazione prodotto dal convenuto, il quale riporta scadenza annualità ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75 assicurativa al 16/06/2011. 
Pertanto, dalla ricostruzione dei fatti, si evince che il ### stipulava una polizza con ### (già ### il 16 giugno del 2010, con rateizzazione semestrale del pagamento e relativa scadenza al 16 dicembre 2010, in occasione della quale l'assicurato non adempieva alla propria prestazione. 
Nel caso di omesso pagamento dei premi successivi al primo, l'assicuratore è obbligato a risarcire il danno quando il sinistro si è verificato nel periodo di “tolleranza”, e cioè entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, indipendentemente dall'effettivo pagamento del premio, o della rata di premio (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2017 n. 17207). 
Ha infatti chiarito la Cassazione che «il mancato pagamento alla scadenza, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'art. 1901, comma 2, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma solo dopo il decorso del periodo di tolleranza di quindici giorni; né la legge subordina questa ulteriore efficacia del contratto al fatto che il premio sia pagato entro il termine medesimo, onde, in caso di protrazione dell'inadempienza dell'assicurato e di successiva risoluzione del contratto a norma del comma 3 del citato art. 1901, l'effetto retroattivo della risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza» (Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2016 n. 26104; vedi in senso conforme Cassazione civile sez. VI, 03/12/2021, n. ###). 
In data ###, il ### rimaneva coinvolto nel sinistro per cui è causa, ed il ### (due giorni dopo il sinistro), si recava presso l'agenzia ### e pagava il premio. 
Dunque, il sinistro si verificava dopo il c.d. periodo di tolleranza in quanto, scadendo il termine per il pagamento della rata del premio al 16.12.2010, i quindici giorni di copertura si esaurivano al 1° gennaio 2011. 
Essendosi, pertanto, verificato il sinistro dopo le ore ventiquattro del quindicesimo giorno dalla scadenza, il mancato pagamento del premio è opponibile ai terzi danneggiati, trovando applicazione - come detto - il comma 2 dell'art. 127 cod. ass. (Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2013 n. 4353, la quale ha ulteriormente precisato che «il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento dei danni direttamente al fondo di garanzia vittime della strada»). 
E non sarà sufficiente il pagamento successivo del premio (e cioè dopo il periodo di proroga) al fine di riattivare la copertura assicurativa con effetti retroattivi (Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2014 n. 23149; Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006 n. 13545).  ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
Questo giudice ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale che, in materia, si esprime nel senso che: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all'art. 1901 cc., comma 2, l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del comma 1 del medesimo articolo - dettata per l'ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata - secondo cui l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all'art. 1901 c.c., la garanzia assicurativa non è operante per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento. Tale principio è ancor più valido nel caso in cui la data del sinistro si collochi nel periodo intercorrente fra la data successiva al termine di tolleranza quindicinale e quella in cui venga pagato il premio per il rinnovo della polizza” (Cassazione civile sez. III, 10/09/2019, n.22543). 
Ed è proprio quest'ultimo il caso, in quanto il sinistro oggetto di decisione si verificava nel lasso di tempo intercorrente tra la data del 2 gennaio 2011 (data successiva al termine di tolleranza di 15 giorni), e la data in cui veniva pagato il premio per il rinnovo della polizza (17 gennaio 2011). 
Del resto, proprio in materia di rateizzazione del premio nei contratti di assicurazione ### la giurisprudenza si esprime nel senso che: “una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto” (Cassazione civile III, 14/03/2014, n.5944). 
Per quanto sopra motivato, si ritiene che gli odierni attori abbiano correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della ### S.p.a., quale impresa designata dal ### per le ### della ### con conseguente difetto di legittimazione passiva nei confronti della ### S.p.a., e rigetto della domanda di garanzia svolta dal convenuto nei confronti della medesima.  ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
Sulla dinamica del sinistro. 
Nessuno dei convenuti contesta la dinamica del sinistro, né la responsabilità del conducente nella verificazione dell'evento. 
Infatti, dalla documentazione in atti, risulta provato che la mattina del 15 gennaio 2011 #### si trovava alla guida dell'autovettura targata ### di proprietà di ### e percorreva la ### in direzione ### quando, giunto all'incrocio in prossimità della ###. ### ometteva di dare la precedenza; quindi, violava il segnale di “Stop” ( doc. 2 e 13 atto di citazione). 
Quanto appena rilevato trovava conferma altresì nelle dichiarazioni dei testi di parte attrice #### e ### entrambi presenti sui luoghi dei fatti, la prima in quanto si trovava a transitare sulla ### il secondo in quanto titolare di un'attività commerciale nella zona di riferimento. 
Sul danno, e sulla correlazione del danno con il sinistro per cui è causa. 
Sono documentalmente provati il danno materiale all'autovettura condotta dalla ### di proprietà del ### nonché le lesioni subite dalla ### in occasione del sinistro per cui è causa. 
Con riferimento al danno materiale subito dal veicolo ### tg. ### come si evince dalle foto allegate da parte attrice, i danni riportati sono compatibili con la dinamica del sinistro, che vede la parte anteriore sinistra del mezzo condotto dal ### urtare la parte posteriore destra dell'auto condotta dall'attrice, nel momento in cui il conducente si immetteva nella strada, ometteva di dare la precedenza, e non rispettava il segnale di stop. 
Con riferimento alle lesioni riscontrate dalla ### dal verbale di accettazione dell'####, si evince che la stessa, il 15 gennaio 2011, alle ore 09:06, accedeva al presidio ospedaliero a seguito di incidente stradale, per cui riferiva “algie toraciche r cervicale”. 
Veniva dimessa nella medesima data con diagnosi di “distorsione cervicale contusione toracica”, con prognosi di giorni 5 e prescrizione di visita ortopedica. Quest'ultima aveva luogo in data 17 gennaio 2011, con diagnosi di “### distorsivo rachide cervicale, dorso lombalgia post-traumatica, contusione regione sternale, trauma cranico”, per cui si prescriveva all'attrice collare ortopedico per 15 giorni, e riposo di altri venti giorni (vedi certificato del 17 gennaio 2011, ### di ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75 ### - ### “### II” - ### di ### e ### redatto dal Dott. D. Rassu). 
Pertanto, non vi sono dubbi in ordine alla sussistenza dei lamentati danni, e della diretta derivazione degli stessi dal sinistro per cui è causa. 
Sulla responsabilità del conducente. 
Neppure vi sono dubbi in ordine all'esclusiva responsabilità del conducente, in ordine al sinistro per cui è causa. 
Del resto, la stessa si evince pacificamente dal verbale di constatazione amichevole redatto in occasione del sinistro, dal quale risulta che il veicolo condotto dal ### non aveva osservato il segnale di precedenza, nonché dalle sommarie informazioni rese nell'immediatezza dei fatti da ### che, in merito all'incidente, dichiarava: “non ho nulla da dichiarare in merito a tutto ho sbagliato” (cfr. verbale di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. del 15 gennaio 2011). 
Parte attrice rilevava che, all'esito degli accertamenti disposti dalla pg operante, al conducente veniva riscontrato, tramite etilometro, un tasso alcolemico pari a 2,00 g/l. 
Benché non risultino prodotti in atti i risultati degli accertamenti medici, non si può dubitare di tale circostanza, anche in considerazione di quanto dichiarato dai testi escussi nel corso del procedimento, i quali confermavano che, al momento dei fatti, il ### “non era molto stabile e proferiva frasi ingiuriose e sconnesse” (cfr. testimonianza di ###, “non posso dire il tasso alcolico, certamente quado è sceso dalla macchina a mio parere, non era in condizioni di guidare” (cfr. testimonianza di ###, “confermo di avere eseguito gli accertamenti di cui mi si chiede; ricordo che il ### era positivo, oggi non ricordo il tasso alcolemico” ( testimonianza di ###. 
Per quanto sopra, considerata altresì la mancata specifica contestazione da parte del convenuto, si ritiene che il sinistro per cui è causa si verificasse esclusivamente per la condotta del #### Ne consegue che ### S.p.a., in qualità di impresa designata dal ### del ### della ### ed i convenuti quali conducente e proprietario del veicolo (ed eredi di quest'ultimo), sono tenuti a risarcire il danno subito dagli odierni attori, nei termini che seguono.  ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
Sui danni risarcibili: 1) Sul danno materiale. 
Una volta dimostrato il nesso causale, ed in assenza di specifiche contestazioni sull'an debeatur, ai fini della determinazione del quantum debeatur, occorre verificare l'effettiva diminuzione patrimoniale subita dal danneggiato a seguito del sinistro, corrispondente alla spesa sostenuta, o da sostenere per le riparazioni del veicolo. 
Nel caso di specie, il ### chiedeva il risarcimento del danno materiale subito dalla propria autovettura, per l'ammontare di euro 1.750,00, oltre all'indennità per fermo tecnico da quantificarsi in via equitativa. A sostegno di tale pretesa, parte attrice allegava copia della fattura della carrozzeria. 
Relativamente alla fattura di riparazione, non si può trascurare il richiamo alla Corte di Cassazione ord.  12 febbraio 2018 n. 3293, la quale, nell'affrontare un caso di danno da circolazione stradale, si esprimeva nel senso che: «Va per altro verso posto in rilievo che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la fattura non costituisce, di per sè, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla (…)». 
Non si ritiene, tuttavia, di violare il predetto principio, nel momento in cui si riconosce il diritto al risarcimento del danno materiale, anche in via equitativa, a fronte della produzione di fattura chiara e leggibile, e non specificamente contestata dalla controparte, in forza dell'assunto di cui all'art. 167 c.p.c., che impone al convenuto l'onere di prendere posizione in modo specifico, e non limitarsi a una generica contestazione del documento (Cassazione n. 27624/2020). 
Nel caso di specie, come già chiarito, non vi sono dubbi, né contestazioni sull'an del risarcimento. Con riferimento al quantum, ed in particolare al danno patito dall'autovettura del ### parte convenuta non contesta la sussistenza di un pregiudizio, bensì la sproporzione tra quanto richiesto dall'attore, ed i danni concretamente subiti dall'autovettura. 
Come già chiarito, la fattura, documento prodotto normalmente dalla stessa parte che intende avvalersene in giudizio (il danneggiato), non può considerarsi, di per sé, documento probatorio a tutti gli effetti, ma può fungere da elemento indiziario. Ciò che va provato, infatti è l'entità dell'esborso compiuto, con allegazione di copia dell'avvenuto bonifico di pagamento in favore del riparatore (carrozziere o chi per esso), ovvero l'eventuale dichiarazione resa in giudizio dal riparatore stesso. 
Nel caso di specie, l'attore non assolveva al predetto onere probatorio, producendo in giudizio soltanto copia della fattura delle riparazioni, senza specificare alcunché in ordine alla correttezza del quantum ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75 indicato rispetto al valore di mercato del bene, prezzi di listino e/o prezzi di mercato per interventi simili ecc….  ### parte, a fronte di una contestazione piuttosto generica di parte convenuta, ed in considerazione degli ulteriori elementi di prova acquisiti nel corso del procedimento, si ritiene equo riconoscere per tale voce di danno un risarcimento in via equitativa. 
Di fatto, il documento prodotto risulta leggibile, e riporta una tipologia di intervento compatibile con il danno subito nel corso del sinistro, così come verificatosi nel caso concreto, come si evince dalle foto allegate, dai verbali redatti dalle forze dell'ordine, dal verbale di constatazione amichevole redatto dai protagonisti dell'incidente nell'immediatezza del fatto, e dalle dichiarazioni dei testi che confermavano la dinamica del sinistro. 
Risulta, infatti, documentalmente provato che l'autovettura marca ### targata ### di proprietà di ### e condotta da ### nel corso del sinistro veniva urtata nella parte posteriore della fiancata destra, riportando i danni che si possono notare nella fotografia allegata. 
Tuttavia, nonostante le riparazioni indicate nel documento nr. 3 di parte attrice (in particolare “### P/###. DX, #####”) siano compatibili con i danni riportati dall'autovettura, non vi è prova dell'effettivo pagamento, né dell'avvenuta riparazione del mezzo, né della congruità del prezzo indicato in fattura con il valore di mercato del bene, e con i prezzi di listino per interventi simili, su veicoli del tipo di quello coinvolto nel sinistro. 
Duque, a fronte degli ulteriori elementi di prova, considerato che la fattura ha ad oggetto la riparazione della sola parte posteriore destra del mezzo, e che trattasi di marca di autovettura diffusa sul mercato, si ritiene equo riconoscere un risarcimento per il danno subito dal ### pari all'importo di euro 600,00. 
Non si ritiene provato il danno da fermo tecnico, in mancanza di specifiche allegazioni di parte a sostegno dell'effettività di tale voce di pregiudizio. 
Di fatto, questo giudice ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Il danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo; il danneggiato deve infatti dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto” (Cassazione civile sez. III, 14/03/2023, n.7358); “Il deprezzamento del veicolo a seguito di incidente, il bollo e l'assicurazione da pagare anche senza godimento del bene sono danni presunti: si tratta infatti di conseguenze pregiudizievoli per il ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75 danneggiato, derivanti dal fatto che il veicolo non può essere utilizzato e che invece alcuni costi normalmente legati al godimento del bene vanno comunque sostenuti, diventando dunque pregiudizievoli per il proprietario. Da ciò consegue che il fermo del veicolo è solo un indice del fatto che quei costi sono un danno per il proprietario e dunque il danno da "fermo tecnico" non è "in re ipsa", ma va allegato e dimostrato, a ciò bastando anche la semplice la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo” (Tribunale Pavia sez. III, 01/03/2023, n.280). 
Ne consegue che al ### potrà essere liquidato in via equitativa unicamente il danno materiale, per l'importo sopra indicato di euro 600,00. 
Su tale somma, previa devalutazione alla data del sinistro 15.11.2011, spettano gli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata sino ad oggi, secondo l'insegnamento della sentenza ### U. n. 1712/95, oltre agli interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data della presente sentenza, sino al saldo.  2) Sul risarcimento del danno nei confronti di ### Alla luce della documentazione medica prodotta in atti, e delle risultanze della CTU svolta dal #### in ###. ### si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale nei confronti dell'attrice, nei termini che seguono: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021 Età del danneggiato alla data del sinistro 54 anni ### di invalidità permanente 5% ### danno biologico € 1.498,45 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 374,61 ### danno non patrimoniale € 1.873,06 ### base I.T.T. € 99,00 Giorni di invalidità temporanea totale 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 50 Danno biologico risarcibile € 5.507,00 ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
Danno non patrimoniale risarcibile € 6.883,00 Invalidità temporanea totale € 1.980,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 742,50 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.237,50 Totale danno biologico temporaneo € 3.960,00 ###: € 10.843,00 Le risultanze della CTU sono assolutamente condivisibili ed adeguatamente motivate, in ordine alle modalità di analisi, ed agli strumenti di ricerca che hanno permesso di individuare gli esiti lesivi indicati, e di correlarli al sinistro per cui è causa. 
Si ritiene equo riconoscere l'incremento per sofferenza soggettiva, nella percentuale indicata del 25%, con relativo punto per il danno non patrimoniale, in considerazione di quanto dedotto dal CTU in merito agli esiti dell'esame psichico, dai quali si evince che l'evento per cui è causa cagionava nella vittima “disturbo d'ansia, con fobia specifica per le auto, con condotta d'evitamento (non è riuscita a guidare per anni) che ha richiesto periodici cicli di terapia farmacologica”. Riscontrando le osservazioni mosse dal ###. NIEDDU, il ### pur giustificando l'esiguità del punteggio assegnato a titolo di invalidità permanente in considerazione del miglioramento clinico recente, acclarava la diretta consequenzialità del turbamento patito dalla ### dal sinistro per cui è causa, anche in considerazione dell'assenza di patologie psichiatriche pregresse, oltreché della continuità dei sintomi patiti con il predetto evento. 
Del resto, è presumibile che un soggetto, a seguito di un sinistro stradale in cui riporta lesioni comportanti limitazioni motorie, cicli di cure, mobilitazioni temporanee ecc…, presenti la sintomatologia descritta nella CTU prodotta in atti, caratterizzata dal timore nel rimettersi alla guida, e dalle difficoltà nel riadattarsi alle attività della vita quotidiana. 
Non si ritiene, tuttavia, doversi riconoscere l'aumento per la personalizzazione, in considerazione della mancata allegazione di circostanze ulteriori e particolari, tali da fare apparire provata una maggiore afflittività del pregiudizio subito, rispetto a quello riconosciuto, e liquidato secondo i criteri generalizzati. 
Di fatto, “La personalizzazione della liquidazione del danno biologico effettuata sulla base dei punti tabellari di invalidità permanente, mediante un aumento dei valori medi previsti, deve essere adeguatamente dedotta e comprovata dalla difesa del danneggiato, sia quanto agli aspetti anatomo### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75 funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva patiti.” (Tribunale Napoli Nord sez. I, 06/02/2023, n.498). 
Non potendo, dunque, fondarsi su di un mero automatismo, legato al punto di invalidità riconosciuto, tale personalizzazione postula l'individuazione di circostanze di danno ulteriori rispetto a quelle "ordinarie" che sono già compensate dalla liquidazione forfetizzata tabellare, con onere di allegazione e prova a carico del richiedente (Tribunale Pavia sez. III, 10/01/2023, n.18). 
Nel caso di specie, la ### ha superato, seppure con le difficoltà indicate nella perizia, l'esperienza di fobia specifica con condotta d'evitamento, avendo ripreso a guidare, motivo per cui anche il CTU riteneva di assegnare un punteggio minimo a titolo di invalidità permanente. Agli atti non risulta alcuna allegazione relativa ad una compromissione straordinaria e particolare degli aspetti dinamico relazionali della vita dell'attrice, rispetto a quanto di norma si verifica in casi del tipo di quello oggetto del presente giudizio. 
In materia di personalizzazione, questo Giudice ritiene di condividere il recente orientamento giurisprudenziale per cui “La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomali o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (Cassazione civile sez. III, 20/01/2023, n.1870). 
Neppure si ritengono riconoscibili danni di natura patrimoniale/reddituale, perché le acquisizioni peritali evidenziano una contenuta lesività del sinistro, non incidente sulla capacità di lavoro della parte attrice, la quale, come già chiarito, non ha fornito alcuna dimostrazione di penalizzazioni reddituali effettivamente patite dopo gli accadimenti in esame. 
Sulla somma liquidata nell'ammontare di € 10.843,00 già da ritenersi valutata all'attualità, sono dovuti gli interessi secondo il criterio indicato dalla sentenza della Suprema Corte n. 1712/1995 e, pertanto, devalutata la predetta somma all'epoca del sinistro, la stessa va maggiorata degli interessi (che si reputa equo quantificare nella misura legale) sulla somma di anno in anno, via via rivalutata. 
Sono inoltre dovuti gli interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla data della presente sentenza, fino al saldo. 
Va inoltre riconosciuta, in favore della ### l'ulteriore somma di € 401,381 per le spese mediche documentate, inerenti ai trattamenti relativi alle sedute di fisioterapia, come da ricevuta quietanzata nr.  3 del 21 marzo 2011, nonché la somma di € 45,00 per l'acquisto del collare “Philadelphia”, come da ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75 fattura nr. 38 del 18 gennaio 2011, con allegata pezza giustificativa, oltre interessi dai singoli esborsi, sino al saldo. 
Per quanto sopra rilevato, in accoglimento delle domande avanzate dagli attori, la ### S.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con ##### e ### sono condannati al pagamento: - in favore di ### dell'importo pari ad euro 600,00 a titolo di danno materiale, oltre agli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata sino ad oggi, previa devalutazione alla data del sinistro, oltre interessi legali dalla data della sentenza, sino al saldo; - in favore di ### dell'importo pari ad € 10.843,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi secondo il criterio indicato dalla sentenza della Suprema Corte n. 1712/1995 e, pertanto, devalutata la predetta somma all'epoca del sinistro, la stessa va maggiorata degli interessi (che si reputa equo quantificare nella misura legale) sulla somma di anno in anno via via rivalutata; oltre agli interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla data della presente sentenza, fino al saldo; nonché l'ulteriore somma complessiva di € 446,381 (€ 401,381 per le spese mediche documentate, ed € 45,00 per l'acquisto del collare “philadeplphia”) oltre interessi dai singoli esborsi, sino al saldo. 
Sull'azione ex art. 292 cod. ass., spiegata in subordine dall'### S.p.a. 
Sin dagli atti introduttivi, la compagnia di assicurazioni convenuta chiedeva, in caso di accertamento della responsabilità del ### nella verificazione del sinistro per cui è causa, e riconoscimento a favore degli attori di eventuali importi dovuti a titolo di risarcimento, di condannare il conducente ed il proprietario del veicolo (nonché gli eredi di quest'ultimo, a seguito di notifica del verbale dell'udienza del 16 aprile 2021, unitamente alla comparsa di costituzione della convenuta #### a restituire alla compagnia gli importi liquidati nell'ambito del predetto procedimento, con le spese di lite sostenute. 
Tale domanda si ritiene meritevole di accoglimento.  ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
Di fatto, "sebbene la condanna alla rivalsa presupponga il già avvenuto pagamento, ad opera di colui in favore del quale la condanna è emessa, di quanto della rivalsa medesima debba formare oggetto, tuttavia non può negarsi l'interesse della parte a richiedere tale condanna, in via condizionata, contestualmente all'accertamento del proprio diritto, fermo restando che tale diritto non sorge se non a seguito dell'avvenuto pagamento della somma di cui il solvens pretende di ottenere rivalsa da altri. Su una tale domanda di condanna il giudice è dunque tenuto a provvedere, non potendo limitarsi a considerarla assorbita in quella di mero accertamento del diritto di rivalsa, essendo quest'ultima inidonea alla formazione di un titolo esecutivo" (Cassazione civile, ### I, sentenza n. 2469 del 19 febbraio ###). Dunque, poiché nel caso di specie l'adempimento agli obblighi risarcitori da parte della compagnia convenuta nei confronti dei danneggiati costituisce un evento futuro ed incerto, il cui verificarsi non deve essere il frutto di altro distinto accertamento di merito da svolgersi in un ulteriore giudizio di cognizione, si ritiene che ###### e ### in solido tra loro, debbano essere condannati a rivalere la ### S.p.a. di quanto pagato a titolo risarcitorio nei confronti di ### e ### oltre interessi come già disposti, e spese come di seguito liquidate. 
Sulle spese di lite. 
Vista la pluralità delle parti in causa, occorre analizzare i singoli rapporti processuali. 
Con riferimento al rapporto attori (### e ### - convenuti (### S.p.a., ##### e ###, le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con riconoscimento dell'aumento in percentuale per la pluralità delle parti in causa. 
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 5.201 a € 26.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 AUMENTI (in % sul compenso tabellare) Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 1.523,10 Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 6.600,10 ### tabellare € 5.077,00 Totale variazioni in aumento + € 1.523,10 Compenso totale € 6.600,10 Non si ritiene accoglibile la domanda svolta dagli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto non risulta provata la mala fede o colpa grave di controparte. 
Con riferimento al rapporto tra gli attori, ed il convenuto ### si ritiene doversi compensare le spese di lite, considerato che parte attrice instaurava il contraddittorio nei confronti degli eredi del ### sulla base di quanto risultava allo stato degli atti, al momento dell'atto di riassunzione, per cui è onere dei chiamati contestare specificamente di aver assunto la qualità di eredi (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, n.25885). 
Del resto, la rinuncia all'eredità da parte del ### avveniva in data 15 luglio 2019, quindi solo successivamente la notifica del ricorso in riassunzione, svolta dagli attori nel mese di maggio 2019, motivo per cui non si può ravvisare in capo agli stessi alcun difetto di diligenza nella convocazione in giudizio del medesimo. 
Peraltro, come già anticipato in premessa, con nota scritta del 5 ottobre 2021, parte attrice già dichiarava di voler limitare le proprie domande nei confronti dei soli convenuti che, effettivamente, rivestivano la qualità di eredi del de cuius ### quindi, con espressa esclusione di ### e ### per la quale producevano altresì certificato di rinunzia all'eredità.  ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
Con riferimento al rapporto processuale instaurato nei confronti dell'I.N.A.I.L., sebbene parte attrice non formulasse alcuna domanda risarcitoria direttamente nei confronti dell'istituto, lo stesso veniva convenuto nel presente giudizio, per cui, a seguito dell'impulso processuale attuato con la domanda attorea, si determinava a svolgere le proprie difese, anche in considerazione della documentazione prodotta dagli attori, dalla quale pare evincersi che gli stessi, ipotizzando un infortunio in itinere, potessero vantare il diritto ad un credito, a titolo di prestazione assicurativa. Giova precisare che " In relazione ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti di amministrazioni statali, in cui queste ultime cumulino, rispetto al lavoratore interessato, la posizione di assicurante e assicuratore, la proposizione da parte del lavoratore delle domande per conseguire le prestazioni assicurative nei confronti dell'### invece che nei confronti dell'amministrazione pubblica, dà luogo al vizio di difetto di legittimazione passiva ad causam, rilevabile d'ufficio e denunciabile per la prima volta in cassazione, e non ad una semplice ipotesi di possibile contestazione della titolarità passiva del rapporto” (Cassazione civile sez. lav., 12/09/2002, n.13323). 
Tuttavia, proprio in considerazione del fatto che parte attrice non svolgeva alcuna specifica domanda nei confronti dell'### e che quest'ultimo, pur rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio, interveniva nella pratica stragiudiziale, attuando le diffide in atti, e richiamando a proprio favore il combinato disposto degli artt. 1916 c.c. e 142 D. lgs 209/2005, vista anche la particolarità della questione, questo Giudice ritiene doversi disporre la compensazione delle spese di lite. 
Con riferimento al rapporto tra attore, convenuti e terza chiamata ### S.p.a., in tema di liquidazione spese occorre temperare il principio di impulso processuale, con quello della soccombenza. 
Alla stregua del primo, l'attore processualmente causa le iniziative difensive adottate dalla controparte del suo rapporto, incluse logicamente pure le espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa. 
Il secondo, viene utilizzato per temperare il primo, negando la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all'attore principale, ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia, o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando, in tale ipotesi, autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato, per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario.  ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
In forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo, chiamato in causa dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso, e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa. 
Nel caso di specie, emerge fin dagli atti introduttivi del presente giudizio, e relative allegazioni documentali, la scopertura assicurativa del veicolo coinvolto nel sinistro per cui è causa, circostanza ben chiara all'attore che, correttamente, instaurava il contraddittorio nei confronti della ### S.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S.. 
La domanda svolta dal convenuto ### nei confronti della ### S.P.A.  (già ### si rivela, pertanto, manifestamente infondata, considerata la pacifica verificazione del sinistro oltre il periodo c.d. di tolleranza, nonché la corresponsione del premio un mese dopo la scadenza della rata prevista, e due giorni dopo l'evento per cui è causa, così da ritenere che non potesse sorgere alcun dubbio circa la correttezza della citazione in giudizio nei confronti dell'impresa designata dal F.G.V.S.. 
Pertanto, si ritiene che gli eredi del convenuto ### nelle persone dei convenuti ##### e ### debbano corrispondere a ### S.p.a. le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (come da tabella sopra riportata). 
Sono altresì a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro, le spese della ### corrisposte dall'attore a titolo di saldo / acconto nella somma di euro 500,00, vista l'assenza di ulteriori istanze di liquidazione presentate dal ### e decreti di liquidazione disposti dal Tribunale.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: DICHIARA il difetto di legittimazione passiva nei confronti dei convenuti ### e ### RIGETTA la domanda svolta da ### nei confronti di ###ni S.p.a.; ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
DICHIARA la responsabilità esclusiva del convenuto ### nella verificazione del sinistro per cui è causa, in qualità di conducente del veicolo ### targato ### di proprietà del ### (deceduto successivamente all'instaurazione del presente giudizio, poi riassunto nei confronti degli eredi); CONDANNA la ### S.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con ###### e ### al pagamento: - in favore di ### dell'importo pari ad euro 600,00 a titolo di danno materiale, oltre agli interessi, come indicati in parte motiva; - in favore di ### a) dell'importo pari ad € 10.843,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi come indicati in parte motiva; b) dell'ulteriore somma di € 446,381 (€ 401,381 per le spese mediche documentate, ed € 45,00 per l'acquisto del collare “Philadelphia”) oltre interessi dai singoli esborsi, sino al saldo; CONDANNA i convenuti ##### e ### a rivalere la ### S.p.A., quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, di quanto da quest'ultima corrisposto agli attori, a titolo risarcitorio ed a titolo di interessi e spese, sulla base di quanto disposto con la presente sentenza, e condizionatamente a tale pagamento; CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 6.600,10 per compensi; oltre esborsi documentati; oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali; ##### e #### a rifondere alla ### s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che si liquidano in € 6.600,10 per compensi; oltre esborsi documentati; oltre i.v.a., c.p.a.  e 12,50 % per spese generali; COMPENSA le spese di lite per le ulteriori parti processuali, come disposto in parte motiva; ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
PONE definitivamente a carico dei convenuti soccombenti le spese della ### limitatamente a quanto liquidato nel presente giudizio.  ### 30 maggio 2023 Il Giudice dott. ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75

causa n. 200442/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Menconi Micol

M
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Tribunale di Terni, Sentenza n. 846/2025 del 10-12-2025

... constatato, mediante elettrocardiogramma, la gravità del quadro clinico, attestando che vi era un infarto in atto e di attivare con estrema urgenza il servizio 118; - che, all'arrivo dei sanitari del 118, gli erano stati nuovamente rilevati i parametri ed erano stati confermati segni di ischemia miocardica acuta per cui era stato trasferito presso il ### dell'### di ### ove, ulteriormente confermata la diagnosi di infarto miocardico acuto in atto, era stato ricoverato presso la cardiologia dello stesso ospedale e sottoposto a coronarografia con angioplastica coronarica su ### - che, in data ###, era stato dimesso e in data ### aveva fatto nuovamente rientro presso lo stesso reparto per effettuare una coronarografia di controllo e completamento della rivascolarizzazione con angioplastica su CX media, con dimissioni due giorni dopo; - che, dall'anamnesi raccolta in occasione del ricovero in urgenza del 23/04/2021, emergeva chiaramente che, in data ###, aveva presentato dolore epigastrico accompagnato successivamente da nausea e vomito; - che, dai fatti sinora descritti era derivata un'insufficienza ventricolare sinistra con acinesia della parete inferiore ed ipocinesia del setto, attribuibile al (leggi tutto)...

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R.G. 575/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 575 dell'anno 2023 e vertente TRA ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ####, via ### n. 38, è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo; - attore CONTRO ### UNITÀ ### 2 (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico dei difensori; - convenuta ### responsabilità sanitaria; CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza dell'08.10.2025, sostituita da note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.  RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data ###, ### evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di #### 2 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale adito, verificate le causali di cui in narrativa, ogni contraria eccezione disattesa, ### la colpa grave dei sanitari del P.S.  dell'###. ### della ### di ### per le causali di cui in narrativa #### la sussistenza di una loro responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'attore, ed una correlativa responsabilità della ### 2 per la violazione degli artt. 1176 c. 1 e 2 c.c., 2236 c.c., per responsabilità solidale ex art. 1218 e 1228 c.c., nonché dell'art. 2043 c.c. e 590 sexies c.p., in ragione del disposto dell'art. 2049 c.c.. ### E ### altresì che la struttura sanitaria è responsabile anche per inadempimento contrattuale e violazione degli artt. 1173 c.c., 1218 c.c., 2236 c.c., per lesione del diritto costituzionalmente garantito alla salute ed all'integrità psicofisica di ogni individuo (artt. 32 e 13 Cost.), nonché per la mancata adozione ed applicazione di protocolli specifici per il trattamento dei pazienti con sintomatologia di dolore toracico o epigastrico ### l'inadempimento contrattuale della convenuta ### la ### 2 convenuta alla rifusione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, anche ex delicto, direttamente o indirettamente causati all'attore per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della medesima e dei sanitari suoi dipendenti o ausiliari, da quantificare nel corso del giudizio in quella somma che emergerà all'esito dell'istruttoria o che sarà liquidata equitativamente dal Giudice, maggiorati degli interessi legali dalla data dell'evento ad oggi e della rivalutazione monetaria, se dovuta”.  1.1. A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva: - di essersi recato, in data ###, a seguito di comparsa di dolore addominale irradiato al torace, accompagnato da nausea e vomito, al ### dell'### della ### di ### - che, a seguito della visita del medico di turno, non gli erano stati rilevati i parametri vitali (ad eccezione della temperatura corporea in occasione del triage infermieristico), gli erano stati prescritti alcuni esami ma nessun farmaco ed era stato dimesso con diagnosi di “colica addominale” e con prescrizione di accedere nuovamente al nosocomio nella giornata di lunedì per effettuare colonscopia; - che, in data ###, sua moglie, sig.ra ### aveva incontrato fortuitamente la dott.ssa ### medico libero professionista sua conoscente, e le aveva chiesto un parere, anche in considerazione del progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute in quanto l'astenia marcata dalla quale era affetto gli impediva anche di alzarsi dal letto e di svolgere qualsiasi minima attività; - che la dott.ssa ### aveva chiesto se gli fosse stato effettuato un elettrocardiogramma e, ricevendo risposta negativa, si era riproposta di eseguirlo lei stessa non appena concluso il suo turno di lavoro; - che, al suo arrivo la dott.ssa ### accompagnata dal marito sig. ### gli aveva rilevato una marcata ipotensione ed aveva constatato, mediante elettrocardiogramma, la gravità del quadro clinico, attestando che vi era un infarto in atto e di attivare con estrema urgenza il servizio 118; - che, all'arrivo dei sanitari del 118, gli erano stati nuovamente rilevati i parametri ed erano stati confermati segni di ischemia miocardica acuta per cui era stato trasferito presso il ### dell'### di ### ove, ulteriormente confermata la diagnosi di infarto miocardico acuto in atto, era stato ricoverato presso la cardiologia dello stesso ospedale e sottoposto a coronarografia con angioplastica coronarica su ### - che, in data ###, era stato dimesso e in data ### aveva fatto nuovamente rientro presso lo stesso reparto per effettuare una coronarografia di controllo e completamento della rivascolarizzazione con angioplastica su CX media, con dimissioni due giorni dopo; - che, dall'anamnesi raccolta in occasione del ricovero in urgenza del 23/04/2021, emergeva chiaramente che, in data ###, aveva presentato dolore epigastrico accompagnato successivamente da nausea e vomito; - che, dai fatti sinora descritti era derivata un'insufficienza ventricolare sinistra con acinesia della parete inferiore ed ipocinesia del setto, attribuibile al danno prodotto dalla perdurante esposizione dell'organo cardiaco agli effetti dell'infarto miocardico acuto, che, non trattato in modo tempestivo e adeguato, aveva aggravato sensibilmente gli esiti dell'evento.  ### parte attrice, in particolare, i profili di inadempimento ascrivibili ai sanitari intervenuti presso la ### sanitaria convenuta consistevano: - nell'omesso immediato rilievo dei parametri vitali (quantomeno la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e la valutazione delle troponine); - nella negligente valutazione della sintomatologia evidenziata dal paziente all'atto dell'accesso, tale da consentire l'identificazione di una patologia cardiaca, possibilità affatto esplorata dai sanitari; - nell'omissione di una consulenza specialistica, pur in presenza di gravi alterazioni dei parametri ematobiochimici, come evidenziati dagli esami richiesti ed effettuati che documentavano numerosi parametri al di fuori del range di normalità che non erano stati neppure indicati nel referto definitivo quali indicazioni per il medico curante; - nella sottovalutazione, quindi, del quadro clinico con conseguente impossibilità di formulare la corretta e tempestiva diagnosi di ischemia miocardica che era certamente in atto al momento dell'accesso in ### pur con caratteri clinici non di estrema gravità.  1.2. ### deduceva, dunque: - di aver patito, in conseguenza della negligenza dei sanitari che l'avevano avuto in cura presso il ### dell'### S. ### di ### ed alla struttura sanitaria stessa, facente parte dell' ### n. 2 dell'### un maggior danno biologico, atteso che, mentre un intervento tempestivo di risoluzione dell'IMA conduce ordinariamente ad un danno residuo valutabile tra il 5 e il 7%, lui era attualmente portatore di un danno compreso tra il 30 ed il 40% (cardiopatia ### di classe ### con frazione di eiezione compresa tra il 40% ed il 30%), tanto che era stato già dichiarato portatore di invalidità civile quantificata nella misura del 55% (pur nel concorso di altre patologie minori), nonostante la giovane età, ed era costretto a svolgere una vita molto misurata, con totale esclusione delle attività sportive, nonché con limitazione delle attività, anche di carattere ludico o lavorativo, implicanti sforzo o affaticamento; - di aver altresì avuto la chiara percezione, documentata da adeguato parere specialistico, di essere in grave pericolo di vita; - di aver inutilmente esperito la procedura di mediazione dinanzi all'### di ### 178/2022 per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito prima di introdurre, all'uopo, il presente giudizio.  1.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### - in vista della prima udienza del 24.05.2023 - si costituiva in giudizio l'### UNITÀ ### 2 chiedendo il rigetto della domanda attorea, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese e ai compensi di lite.  1.4. A tal fine deduceva che alcun inadempimento colposo era addebitabile ai sanitari intervenuti presso il ### dell'### S. ### di ### atteso che: - al momento dell'accesso in ### l'attore presentava vomito e dolore addominale diffuso, ma non aveva mai riferito di provare dolore a livello toracico; - la localizzazione addominale del dolore e gli esami diagnostici per immagini eseguiti avevano evidenziato a livello della fessura splenica un ispessimento della mucosa; - anche gli esami ematochimici erano risultati compatibili con la diagnosi effettuata; - quindi, non vi era alcun elemento clinico che lasciasse supporre che la patologia cardiaca rilevata il ### fosse già presente e in atto in data ###; - i dati a disposizione conducevano, anzi, ad una conclusione di segno opposto; - successivamente, del resto, gli esami eseguiti il ### avevano consentito di rilevare un infarto acuto del miocardio in atto in quel momento o al massimo riconducibile a poche ore prima, non riferibile addirittura a ben tre giorni antecedenti. 1.5. Sotto ulteriore versante, la convenuta eccepiva: - che il danno differenziale di natura non patrimoniale era stato decisamente sovra-stimato dall'attore, il quale aveva attestato in modo del tutto arbitrario che un infarto miocardico acuto tempestivamente trattato avrebbe sempre e comunque provocato un danno biologico contenuto tra il 5 e il 7%; - che, piuttosto, la quantificazione del danno residuato a seguito di un infarto tempestivamente trattato non era individuabile in maniera stereotipata e dipendeva dalle peculiari caratteristiche dello specifico evento patologico che colpiva il singolo paziente; - che, inoltre, non spettava all'attore alcuna somma ulteriore a titolo di rivalutazione; - che, semmai, assumeva rilievo l'acquisizione agli atti del processo di ogni elemento in ordine all'eventuale percepimento da parte del ### di emolumenti previdenziali o assistenziali in conseguenza dell'evento descritto in citazione, poiché l'ammontare capitalizzato di tali emolumenti avrebbe dovuto essere detratto dall'eventuale somma riconosciuta a titolo risarcitorio.  1.6. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante l'escussione dei quattro testi citati da parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con conferimento dell'incarico alla dott.ssa ### medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni, e al dott.  ### medico specialista in cardiologia, mentre veniva rigettata l'istanza della convenuta circa l'emissione di un ordine di esibizione in quanto l'attore aveva già depositato in atti il verbale di invalidità civile, rimasto incontestato e dal quale risultava che questi non percepiva alcun emolumento a seguito dell'invalidità riconosciutagli.  1.7. All'udienza del 24.06.2025, constatata l'impossibilità di definire bonariamente la controversia in considerazione dell'indisponibilità di parte convenuta ad accettare la proposta conciliativa formulata dalla scrivente giudice all'udienza del 15.04.2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza dell'08.10.2025, emessa a seguito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini abbreviati di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. - decorrenti dal giorno di comunicazione dell'ordinanza con esclusione dal computo del dies a quo - e, dunque, giorni 25 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.  2. La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati, svolte alcune premesse funzionali all'inquadramento giuridico dell'oggetto del contendere.  2.1. É noto che l'accettazione di un paziente in una struttura sanitaria, anche ospedaliera, ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto tra il paziente e la struttura sanitaria, come sancito dall'art. 7, co. 1, della L. 24/2017, interamente applicabile ratione temporis, alla fattispecie per cui è causa (v. ex multis Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 11719/2021, Cass. 18610/2015, Cass. 9085/06, Cass. 10297/04, Cass. 11316/03, Cass. 11001/03, Cass. 3492/02). Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), a forma libera (v. Cass. 7256/2011 e 8826/07), in virtù del quale la struttura sanitaria deve fornire al paziente un servizio articolato, genericamente definito di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno - oltre ad una serie di obblighi di protezione e accessori - anzitutto la principale prestazione medica (v. Cass., SS.UU., 577/08 e Cass., SS.UU., 9556/02, Cass. 1267/2019, Cass. 3685/2018, Cass. 1698/06 e Cass., 571/05). Ne discende che la struttura risponde, oltre che ai sensi dell'art. 1218 c.c. per l'inadempimento dei suddetti obblighi di protezione e accessori ad essa direttamente riferibili, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per i fatti ascrivibili ai sanitari in essa operanti, pur se, eventualmente, non alle sue dipendenze (v. le stesse Cass., SS.UU., 577/08 e Cass, ###, 9556/02, nonché Cass. 1043/2019, Cass. 7768/2016, Cass. 1620/2012, 13953/07 e Cass. 8826/07).  2.2. La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, che, sul danneggiato, grava l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito, mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 10050/2022, Cass. 26907/2020, Cass. 24073/2017, Cass. 12516/2016, Cass. 21177/2015, Cass. 8995/2015, 5590/2015, Cass. 22222/2014, Cass. 20547/2014 e Cass. 27855/2013; per i più recenti chiarimenti della Suprema Corte in merito al riparto dell'onere probatorio sul nesso causale tra l'evento dannoso e l'inadempimento del medico o della struttura, con particolare riferimento al c.d. “doppio ciclo causale”, si vedano Cass. 2980/2023; Cass. 13872/2020, Cass. 852/2020, Cass. 28991/2019, Cass. 29331/2019, Cass. ###/2018, Cass. 26700/2018, Cass. 20812/2018, Cass. 19199/2018, Cass. 2061/2018, 29315/2017, Cass. 18392/2017 e Cass. 8665/2017).  2.3. In caso di condotta omissiva, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo la regola del “più probabile che non” ovvero della “evidenza del probabile” - si sostanzia nello stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità statistica o pascaliana), ma anche all'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana, v., tra le molte Cass. 9103/2025; Cass. 16199/2024; Cass. 2472/2021).  2.4. Ancora in punto di onere della prova, deve darsi atto che le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e ss. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (cfr., ex multis, Cass. 16737/2024; Cass. 27288/2022; Cass. 27471/2017).  2.5. Giova precisare, a riguardo, che “la dichiarazione contenuta nella cartella clinica, fatta dal paziente e raccolta dal medico, non rientra nel novero delle valutazioni, delle diagnosi, delle manifestazioni di scienza o di opinione che, a differenza delle attestazioni amministrative, non hanno efficacia di piena prova: l'attestazione fatta dal medico di una dichiarazione resagli dal paziente, è in realtà l'attestazione di un fatto avvenuto in presenza del medico, e dunque rientrante nella fede privilegiata secondo l'art.  2700 c.c.; né, la dichiarazione fatta dal paziente può ritenersi un fatto attestato dal medico per precostituirsi una prova, posto che esso dipende da una volontà altrui, ossia esiste in cartella non per volontà del medico che la redige, ma per volontà del paziente che la compie. Altro è il caso in cui il medico annota in cartella di avere effettuato una visita, in un certo modo, al fine di precostituirsi una prova; altro è il caso in cui egli raccoglie le dichiarazioni del paziente, che senza la volontà di costui di farle, non potrebbero risultare dalla cartella, salvo il falso compiuto dal medico, e contro il quale c'è ovviamente lo specifico rimedio” (così Cass. 6651/2025).  2.6. I principi sinora ripercorsi non valgono, però, per tutte quelle attività che non risultano espressamente indicate come espletate ovvero per le dichiarazioni del paziente non esplicitate nella cartella clinica a causa di una sua lacunosa tenuta che il paziente abbia interesse a far valere.  2.7. A questo proposito, deve ribadirsi il principio secondo il quale la cartella fa fede fino a querela di falso solo in positivo e in relazione ai dati obiettivi in essa contenuti, mentre “in relazione ai dati mancanti, che una delle parti assume dovessero essere riportati, perché relativi ad attività (nel caso in esame, cliniche o terapeutiche) che assume si siano svolte, la prova può essere fornita con ogni mezzo e si tratta di accertamento in fatto, riservato al giudice di merito” (v. Cass. 16737/2024).  2.8. Parimenti, il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse ( 16572/2024; Cass. 27288/2022; Cass. 18868/2015).  3. Tanto premesso in diritto, può dirsi che lo svolgimento dei fatti di causa, nei termini ricostruiti dall'attore in citazione, è sostanzialmente pacifico, oltre che confermato dalla consulenza tecnico peritale redatta dai c.t.u. incaricati, dott.ssa ### medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni e al dott. ### medico specialista in cardiologia.  3.1. All'esito della consulenza espletata, per le ragioni dettagliatamente esposte di seguito, risulta, tuttavia, dirimente la risoluzione di una questione rimasta controversa, ossia se, al momento dell'accesso presso il ### dell'### S. ### di ### l'attore o la moglie abbiano o meno riferito e, in che termini, che questi avvertiva “dolore toracico”.  3.2. Ciò rileva in quanto i periti incaricati - a seguito di un'analisi compiutamente motivata e argomentata, anche alla luce dei puntuali riscontri alle osservazioni ricevute dai consulenti di parte, oltre che connotata da assunti privi di contraddizioni intrinseche ed estrinseche, nonché comprensiva di riferimenti a letteratura internazionale e alle “### guida ### per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico” (### editore), pubblicate nell'anno 2016 - hanno attestato quanto segue: - il paziente si è presentato, in data ###, presso il ### dell'### di ### lamentando episodi di vomito; nel referto di ### non è riportato dolore toracico, né addominale spontaneo (v. all. 6 di parte attrice, dove si legge “dolore rilevato: assente”); - nel corso delle visite, l'addome è risultato globoso e dolente alla palpazione (v. all. 10 di parte attrice), ma non deve equivocarsi il concetto clinico “completamente diverso, tra dolore toracico ed addominale, in quanto tutte le LG considerano applicabile il protocollo del dolore toracico se questo è presente sopra la linea ombelicale e non nei quadranti superiori dell'addome; è notorio che l'infarto miocardico inferiore si può presentare con i caratteri del dolore epigastrico, che per definizione è sopra la linea ombelicale, ma non con dolore esclusivamente addominale” (v.  p. 9 della c.t.u., in risposta alle osservazioni di parte attrice).  - risulta corretta l'esecuzione di una TC addominale, che ha evidenziato alcune anomalie aspecifiche, come anche l'indicazione a colonscopia non urgente; - l'unico rilievo che si potrebbe porre al comportamento dei sanitari sarebbe il mancato rilievo (o la mancata trascrizione) dei comuni parametri cardiovascolari, pressione arteriosa e frequenza cardiaca; - si tratta, tuttavia, di parametri “del tutto aspecifici”, potendo frequentemente essere alterati senza alcuna patologia cardiaca in atto, ovvero per motivi puramente emotivi o psichici; oppure altrettanto frequentemente essere normali nel corso di un infarto miocardico acuto (###; quindi di per sé sono poco significativi, non sensibili né specifici ai fini di una corretta diagnosi; - parimenti, il rilievo del lieve incremento delle transaminasi epatiche non è specifico, in quanto detti enzimi si elevano lentamente nel corso di infarto miocardico acuto (### con inizio dopo 9 ore; - non risultano specifici protocolli internazionalmente asseverati in cui si affermi che, a seguito del solo riscontro di leucocitosi e di lieve alterazione di ### ed ### vadano esaminate le troponine; - gli esami di laboratorio eseguiti in sede ###sarebbero stati idonei a consentire la diagnosi di infarto, né, in presenza di vomito come unico sintomo (di per sé del tutto anomala) vi era un obbligo di procedere all'esecuzione di un ECG o di saggi ematici di enzimi cardiaci; - sulla base del referto di pronto soccorso, ove non è riportata menzione di dolore toracico bensì “episodi di vomito da ieri sera”, l'ipotesi di problematica addominale (“colica addominale”) avanzata dai medici intervenuti era, quindi, plausibile; 3.3. Alla luce dei suesposti rilievi ed assunti, i periti hanno escluso “che ci siano state deviazioni significative dall'applicazione delle moderne linee-guida ma soltanto una generica superficialità nello studio del caso che però non è possibile definire nell'ambito di un ambiente di elevata complessità e velocità di esecuzione come le aree di PS come errore diagnostico; è fuor di dubbio che gli esami #### e leucocitosi non sono idonei a facilitare la diagnosi di infarto miocardico acuto in assenza di sintomatologia ed alterazioni ecg, e non è obbligatorio con corretto criterio ex-ante valutarli in tal senso. Resta invece corretta l'indicazione a colonscopia in paziente con dolore addominale, vomito, ed alterazioni del lume enterico rilevate alla TC” (v. p. 10 della c.t.u.).  3.4. Al contrario, secondo i periti, “se fosse dimostrato che il signor ### aveva riferito in pronto soccorso il dolore toracico associato al vomito, ciò avrebbe dovuto orientare senza indugio ad un infarto cardiaco in corso” e, in particolare, “si sarebbe dovuto prontamente attivare il protocollo del dolore toracico che prevede entro dieci minuti l'esecuzione di un ECG ed il dosaggio seriato degli enzimi cardiaci” (v. p. 11 della c.t.u.), da queste indagini “si ritiene probabile che si sarebbe manifestata qualche anomalia che avrebbe condotto alla diagnosi di ### Infatti, quando tre giorni dopo il paziente si è recato nuovamente in PS, si evidenziò un infarto definito “evoluto” (cioè non acuto). Questo è confermato dall'aspetto dell'### in realtà non del tutto chiarificante, ma soprattutto dal quadro enzimatico, in quanto è constatabile nei primi due giorni di degenza (23 e 24 aprile) una normalità del dosaggio di mioglobina in contrasto con la anormalità dei dosaggi di #### e BNP (pag. 15 e 23 della cartella clinica). Questo fenomeno si verifica non nell'immediatezza dell'infarto ### ma solo alcuni giorni dopo. Infatti, la mioglobina ha un picco immediato e discende altrettanto rapidamente, mentre la ### e il CPK hanno un picco ad uno-due giorni e discendono più lentamente” (v. p. 8 dell'elaborato).  3.5. Qualora, dunque, risultasse provata la tesi attorea, secondo la quale il paziente aveva sin da subito riferito ai sanitari del ### l'ulteriore e specifico sintomo del dolore toracico, secondo i periti incaricati, si sarebbe dovuti addivenire immediatamente ad una diagnosi corretta e tempestiva dell'infarto e “il grado di necrosi cardiaca sarebbe stato minore, perciò è possibile che non sarebbe stata necessaria una seconda procedura di rivascolarizzazione” (v. p. 12 della c.t.u.).  3.6. In particolare, quanto ai danni conseguenza ascrivibili all'errore medico eventualmente accertato, i periti hanno stimato: - una maggiore incapacità temporanea assoluta di dieci giorni e parziale al 50% di ulteriori trenta giorni; - un'invalidità permanente ulteriore del 10%, in differenziale tra il 5% (I classe ### e l'15% (II classe ###, dovendosi precisare che parte attrice non presentava e non presenta menomazioni in concorso o coesistenza.  3.7. Infine, i periti incaricati hanno attestato che: - la terapia farmacologica preventiva cardiaca, che oggi il sig. ### assume (due antipertensivi, antiaggregante e ipolipidemizzante) sarebbe stata analoga anche se l'infarto fosse stato diagnosticato senza ritardi; - non vi erano allegazioni di “particolari attività” del periziando prima svolte e ora precluse o fortemente ridotte; - che gli attuali postumi non si ripercuotono sulla capacità lavorativa specifica di parte attrice.  4. Occorre, quindi, procedere a verificare la fondatezza della tesi attorea, secondo la quale il paziente aveva sin da subito riferito ai sanitari del ### l'ulteriore e specifico sintomo del dolore toracico, alla luce delle risultanze istruttorie accertate.  4.1. Giova premettere che, come ricordato dai c.t.u., nella cartella clinica del paziente relativa alla fase di ingresso al ### non v'è traccia di una dichiarazione siffatta da parte di quest'ultimo, né di una constatazione medica dell'asseritamente riferito dolore toracico (non sovrapponibile, come detto, al mero “dolore addominale”, riferibile al solo dolore che si presenta “sopra la linea ombelicale” e non anche “nei quadranti superiori dell'addome”, v. p. 9 della c.t.u.).  4.2. ### canto, la moglie del sig. ### sig.ra ### escussa all'udienza del 07.05.2024, in risposta ai capitoli di prova 1), 2) e 3) ha dichiarato che, nella mattina del 20.04.2021, il marito aveva accusato dolore addominale irradiato al torace, accompagnato da nausea e vomito e di averlo, quindi, accompagnato presso il ### dell'### della ### di ### ove ha fatto accesso alle ore 10.16, ma “solo fino all'ingresso dell'ospedale, perché in ragione del Covid-19 gli accompagnatori non potevano accedere”, restando comunque “presente al triage infermieristico”, ove “lui ha riferito che si era sentito male con un forte dolore al torace ed era molto debole, non riusciva nemmeno parlare, tanto che è stata presa una sedia a rotelle; le sue condizioni sono state riferite sia da lui che da parte mia agli infermieri; non ero presente nelle fasi in cui ha avuto accesso all'interno del ### ossia nella fase successiva al triage”.  4.3. La teste, unica in grado di riferire in ordine al dichiarato dell'attore al momento del triage, è con lui coniugata in regime di comunione dei beni. Cionondimeno, si tratta di circostanza inidonea a determinare la nullità della testimonianza per incapacità del teste ex art. 246 c.p.c., e ciò sia in quanto l'invalidità non è stata tempestivamente eccepita da parte convenuta, né prima, né dopo la sua escussione (v. Cass., sez. un., 9456/2023), ma anche in quanto il presente giudizio verte in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, posta attiva rientrante tra i “beni personali del coniuge” ai sensi dell'art. 179, co. 1, lett. e), c.c. e, quindi, estranea alla comunione tra i due coniugi, la cui qualità non costituisce di per sé causa di incapacità a testimoniare (v. Trib. Milano sez. I, 21/09/2022, n. 7273).  4.4. In difetto di elementi per dubitare dell'attendibilità della teste - la cui dichiarazione appare, piuttosto, circostanziata, coerente e priva di contraddizioni - deve ritenersi provato che, nel corso del triage infermieristico sia il paziente che la moglie abbiano riferito agli infermieri presenti, che questi accusava, oltre ad astenia e vomito, anche “dolore toracico”.  4.5. La prova testimoniale smentisce, quindi, il lacunoso referto di pronto soccorso, laddove non riporta questo dichiarato in capo al paziente e si limita a recare la dicitura “dolore rilevato: assente” (v. all. 6 di parte attrice) 4.6. Ed invero, sulla base dei principi giurisprudenziali ripercorsi in premessa, deve escludersi che il referto in esame sia coperto da fede privilegiata sia con riguardo alla predetta dicitura, sia con riguardo all'assenza di dichiarazioni del paziente in merito al riferito dolore toracico.  4.7. Tanto può dirsi in quanto, sotto il primo versante, la dicitura “dolore rilevato: assente” appare riferibile più a una valutazione di merito del sanitario intervenuto che ad uno specifico riferito del paziente in ordine all'assenza di dolore provato. E ciò sia in ragione della terminologia utilizzata (“rilevato” e non “riferito”), sia in considerazione delle condizioni fortemente debilitate in cui il paziente si è presentato in ospedale (v., ancora, dichiarazioni della teste ### come sopra riportate), ulteriormente aggravatesi nei giorni successivi (v. ulteriori tre testi escussi), sia in ragione della dolorabilità, perlomeno addominale, accertata poche ore dopo al momento delle dimissioni (v. verbale di dimissioni, all. 10, ove si legge “esame obiettivo: addome globoso dolente alla palpazione sia superficiale che profonda su tutti i quadranti”).  4.8. Sotto ulteriore versante, non occorre la proposizione di una querela di falso per smentire il referto in esame laddove non riporta le dichiarazioni del paziente in merito al riferito dolore toracico, poiché trattasi di mera omissione, non accompagnata da attestazioni di segno contrastante in merito al dichiarato del paziente.  4.9. Del pari, la lacunosità della cartella clinica relativa all'accesso del paziente in ### che non riporta in alcuna parte lo specifico sintomo del dolore toracico, non può riverberarsi in danno del paziente, qualora - come nel caso di specie - questi sia in grado di dimostrare l'accadimento di fatti ulteriori ivi non riportati.  5. Peraltro, non può tralasciarsi l'assunto dell'elaborato peritale laddove, seppur previa esclusione “che ci siano state deviazioni significative dall'applicazione delle moderne linee-guida”, ha comunque constatato “una generica superficialità nello studio del caso che però non è possibile definire nell'ambito di un ambiente di elevata complessità e velocità di esecuzione come le aree di PS come errore diagnostico” (v. p. 10 della c.t.u.).  5.1. ### superficialità nell'affrontare il caso clinico in esame non può che riverberarsi, infatti, in danno della parte convenuta, atteso che, come detto in premessa, una volta appurato che il danno differenziale patito dal paziente sarebbe stato molto probabilmente evitato a fronte di una tempestiva diagnosi, era suo onere dimostrare, l'impossibilità dell'esatto adempimento derivante da causa non imputabile, provando che questo è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua “inimputabilità all'agente” (cfr., da ultimo, 13107/2023), inimputabilità che deve certamente escludersi in presenza della superficialità emersa nelle prime cure prestate al sig. ### nei termini sinora ripercorsi.  5.2. Del resto, i c.t.u. hanno concordato con il medico del lavoro che ha visitato il paziente in data ###, dott.ssa ### (escussa all'udienza del 04.0.2024), nonché con i c.t.p. dell'attore, laddove hanno attestato che l'esecuzione di un ECG ed il dosaggio seriato degli enzimi cardiaci, qualora effettuati, avrebbero probabilmente condotto, già in data ###, al momento dell'accesso del paziente in ### alla diagnosi di infarto, riducendo, così, le conseguenze lesive dell'evento dannoso in termini di invalidità permanente e temporanea.  5.3. Non può, infine, omettersi di considerare che nella lettera di dimissione del paziente datata 23.04.2021 (successiva, quindi, all'intervento risolutivo dell'infarto) tra i “motivi del ricovero” si legge “Lunedì 19/04 comparsa di dolore epigastrico associato a nausea e vomito durato fino a Martedì 20/04” (v. all. 12 alla citazione), con indicazione, quindi, seppur “postuma” deponente nel senso della preesistenza dei sintomi caratteristici dell'infarto già al momento dell'accesso del paziente in ### 6. Ne deriva che il danno biologico ulteriore patito dal paziente in via differenziale rispetto a quello che questi avrebbe comunque patito anche in conseguenza di un infarto tempestivamente diagnosticato e trattato è di natura iatrogena e merita di essergli risarcito da parte della ### sanitaria convenuta nella misura accertata dai c.t.u.  6.1. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che, “in tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (così, da ultimo, 18442/2023, in senso conforme, v. Cass. 28327/2022; Cass. 28986/2019).  7. Tanto premesso, può ora procedersi alla liquidazione del “maggior danno biologico” patito dal sig.  ### (di età 52 anni all'epoca dell'evento dannoso) interamente addebitabile a ciascuna ### sanitaria convenuta a titolo di colpa, procedendo dapprima a quantificare in termini monetari il danno totale dallo stesso patito in termini di invalidità permanente - per poi sottrarre dai singoli importi così ottenuti il valore del pregiudizio psico-fisico che sarebbe comunque conseguito anche in presenza di un diligente operato dei sanitari, in virtù dell'infortunio dal quale è scaturita la menomazione (con la precisazione per cui detta operazione è necessaria unicamente per quantificare l'invalidità permanente e non già per l'inabilità temporanea, in cui il valore del “punto” è fisso e non aumenta con il prolungarsi del periodo).  7.1. Inoltre, anche alla luce del più recente orientamento di legittimità, deve ritenersi che la liquidazione del danno non patrimoniale subito dal ricorrente vada effettuata mediante un utilizzo indiretto della nuova tabella ex art. 138, co. 1, lett. b), d.lgs. 209/05, e ciò al fine di assicurare la massima uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (v., da ultimo, Cass. 11319/2025, nonché, nella giurisprudenza di merito, ### Milano 21 luglio 2025; per l'assegnazione della questione alla terza sezione della Suprema Corte a seguito del rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Milano, si veda il decreto ex art. 363- bis, co. 3, c.p.c. emesso dal ### in data ###, nel quale si dà atto dell'esistenza di due contrapposti orientamenti sul punto).  7.2. Il danno non patrimoniale differenziale patito dal paziente merita di essere aumentato in misura media (pari, stando alla predetta tabella, al 21%) in corrispondenza del danno morale che ad esso è conseguito e si è accompagnato, in considerazione della brevità del termine in cui la patologia si è comunque consolidata a seguito dell'intervento di angioplastica e impianto di stent (eseguito tre giorni dopo il primo accesso in ### e dell'incidenza, appunto, media, della patologia sulle attività quotidiane dell'attore nei termini riferiti dai testi escussi (pregiudizio all'attività fisica e sessuale, tristezza, insonnia, nausea).  7.3. Non risultano, parimenti, comprovati i presupposti per procedere ad un ulteriore aumento del danno a titolo di personalizzazione ai sensi dell'art. 138, co. 3, cod. ass., poiché i periti, in occasione della stima dell'invalidità patita dal paziente secondo le ### hanno già tenuto conto di tutte le ripercussioni normalmente derivanti da lesioni analoghe, mentre non risulta provata la ricorrenza di “circostanze eccezionali e specifiche”, diverse ed ulteriori rispetto a quelle che qualunque vittima interessata dalla medesima lesione e dal conseguente medesimo grado di invalidità deve sopportare, secondo l'id quod plernmque accidit, già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr.  21630/2023; Cass. 24227/2022; Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018; Cass. 10912/2018, 23469/2018, Cass. n. 27482/2018).  7.4. In base ai valori indicati dalla predetta tabella, pertanto, il danno biologico deve essere liquidato nei seguenti importi: - € 2.002,45, per l'invalidità temporanea (10 giorni di inabilità temporanea assoluta, liquidabili in € 800,98 e 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, liquidabili in € 1.201,47); - € 31.573,15 per l'invalidità permanente, avuto riguardo all'età del ricorrente al momento dell'accesso del paziente in ### soccorso del 20.04.2021, pari a 52 anni (€ 37.281,30 per il 15% totale - € 5.708,15 per il 5% che sarebbe comunque conseguito all'infarto verificatosi).  7.5. I valori di danno biologico, permanente e temporaneo, ottenuti, al fine di garantire omogeneità di risultato (dato che il danno che sarebbe comunque derivato al paziente corrisponde a una microlesione, liquidabile secondo la diversa tabella di cui all'art. 139 cod. ass.) meritano, poi, di essere aumentati in misura corrispondente a quella prevista, dalla ### per il danno morale di media entità conseguente ai danni biologici permanenti del 10% (e, quindi, in misura pari al 21%), ottenendo così i seguenti valori, arrotondati per eccesso: - € 2.423,00, per l'invalidità temporanea; - € 38.204,00 per l'invalidità permanente.  7.6. I valori sopra riportati per entrambe le voci di danno non patrimoniale (invalidità permanente e temporanea), alla luce del dato tabellare di riferimento, sono da ritenersi, quindi, onnicomprensivi della sofferenza morale e del danno biologico medicalmente accertabile, oltre che della componente dinamico-relazionale del pregiudizio.  7.7. Il danno non patrimoniale che l'attore ha diritto di vedersi risarcire da parte della ### ospedaliera convenuta è, in definitiva, pari a complessivi € 40.627,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma, devalutata al 20.04.2021 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03), e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ### sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito diventerà di valuta, producendo poi solo interessi; sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito v. ex multis, Cass. 12140/2016, 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02), per un totale pari ad € 44.793,44, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalla data del deposito della presente pronuncia sino al saldo.  8. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, in base ai parametri medi per tutte le fasi processuali (come richiesto nella nota spese depositata in data ### dal difensore di parte attrice, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, se non per lo scaglione di riferimento, v. Cass. 22762/2023) e con distrazione in favore del difensore di parte attrice costituito, dichiaratosi antistatario (dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. da ultimo 10236/2022 e Cass. 8436/2019).  8.1. Per le medesime ragioni ### il compenso liquidato in favore del collegio peritale con decreto emesso in data ### vanno poste (nei rapporti interni tra le parti, e ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti dei consulenti: v. Cass. 3239/2018, 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09), integralmente a carico della parte convenuta.  8.2. Nulla è, invece, dovuto in favore di parte attrice a titolo di rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte, in quanto non documentate e/o quantificate, nemmeno mediante la produzione in atti di notule o fatture.  P.Q.M.  Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da ### nei confronti dell'### 2, condanna quest'ultima al pagamento, in suo favore, della somma di € 44.793,44 (calcolata all'attualità), a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalla data del deposito della presente pronuncia sino al saldo; - condanna l'### 2 a rimborsare in favore di ### le spese processuali, che liquida in complessivi € 7.616,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A.  se dovuta e C.A.P. come per legge e in € 545,00 per esborsi, disponendone la distrazione in favore del difensore di parte attrice costituito, dichiaratosi antistatario.  ### 10/12/2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 575/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Grotteria

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Tribunale di Sciacca, Sentenza n. 10/2026 del 16-01-2026

... ###ra ### emerge che la periziata è affetta da un quadro clinico talmente impegnativo da modificare sicuramente la sfera d'autonomia della periziata sia in rapporto alla vita di relazione, sia nella vita fisiologica... la deambulazione autonoma risulta molto incerta e dolorante, a causa della cedevolezza articolare e del quadro poliartrosico patito dalla ricorrente. Tali infermità hanno carattere di permanenza in senso medico-legale e condizionano il diritto a godere dell'indennità di accompagnamento. La decorrenza per il godimento dei benefici richiesti viene fissata dal mese di marzo del 2024, data di presentazione della domanda amministrativa, in quanto le infermità sopracitate risultano già da allora patite in maniera sostanzialmente analoga all'attuale. Le suddette minorazioni hanno ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione, condizionano il diritto al riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/92 a partire dal mese di marzo del 2024.” insiste per l'accoglimento delle domande e conclusioni (leggi tutto)...

testo integrale

N. 271 /2025 R.G. 
TRIBUNALE CIVILE di #### giudice onorario del lavoro dott.ssa ### all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) - fissata per il ### ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da ### nata a #### il ###, C. 
F. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### CONTRO ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di ### “con le presenti note, il sottoscritto difensore, alla luce delle conclusioni a cui è pervenuto il ### D.ssa ### nel proprio elaborato peritale, depositato al fascicolo di cancelleria n. 271/2025 R.G. Lav., la quale afferma: “dallo studio attento ed accurato della documentazione sanitaria allegata agli atti, dall'analisi del caso e dalla visita medica da me effettuata in questa sede peritale alla ###ra ### emerge che la periziata è affetta da un quadro clinico talmente impegnativo da modificare sicuramente la sfera d'autonomia della periziata sia in rapporto alla vita di relazione, sia nella vita fisiologica... la deambulazione autonoma risulta molto incerta e dolorante, a causa della cedevolezza articolare e del quadro poliartrosico patito dalla ricorrente. 
Tali infermità hanno carattere di permanenza in senso medico-legale e condizionano il diritto a godere dell'indennità di accompagnamento. La decorrenza per il godimento dei benefici richiesti viene fissata dal mese di marzo del 2024, data di presentazione della domanda amministrativa, in quanto le infermità sopracitate risultano già da allora patite in maniera sostanzialmente analoga all'attuale. Le suddette minorazioni hanno ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione, condizionano il diritto al riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/92 a partire dal mese di marzo del 2024.” insiste per l'accoglimento delle domande e conclusioni formulate nel ricorso, opponendosi a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/01/2026 tutte le contestazioni avversarie, con vittoria di compensi ed onorari del giudizio.  vista la nota depositata dal procuratore dell'#### “'### richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte». 
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa ### oggetto ### controversie in materia di assistenza obbligatoria.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il ###, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del ### di ### chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ed allo status di portatore di handicap art. 3 comma 3 Legge 104/1992, non riconosciuta in sede ###condanna dell'### Fissata udienza di comparizione, si costituiva l'### che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione. 
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. -è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta *********** Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario. 
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “### di severa artrosi polidistrettuale a marcata incidenza funzionale in soggetto con scoliosi dorso lombare sinistro convessa, artrosi scapolo-omerale ed acromion-clavicolare bilaterali, plurime ernie discali cervicali e lombosacrali, coxartrosi e gonartrosi bilaterali. Sindrome depressiva in trattamento polifarmacologico. Broncopneumopatia cronica ostruttiva. Ipertensione arteriosa ed ipercolesterolemia in terapia. Incontinenza urinaria per cui indossa pannoloni. 
Tali infermità hanno carattere di permanenza in senso medico-legale e condizionano il diritto a godere dell'indennità di accompagnamento a partire dal mese di marzo del 2024. Le suddette minorazioni hanno ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/01/2026 un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione, condizionano il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/92 a partire dal mese di marzo del 2024. “ (v. conclusioni della relazione tecnica). 
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata. 
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ed allo status di portatore di handicap art. 3 comma 3 Legge 104/1992 con decorrenza dal marzo 2024. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 
Essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. 
Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell'### con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - accoglie la domanda e dichiara che ### presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ed allo status di portatore di handicap art. 3 comma 3 Legge 104/1992 con decorrenza dal marzo 2024.  - condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di ### delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge; - lascia definitivamente a carico dell'### convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) - Così deciso in ### 16/01/2026 Il Giudice Onorario dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/01/2026

causa n. 271/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Sandra Bandini

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 494/2026 del 10-02-2026

... ambito neuropsichiatrico, la ricorrente presenta un quadro clinico di vasculopatia cerebrale cronica associata a sindrome depressiva: dal punto di vista strumentale il referto ### anch'esso effettuato in regime di PS in data ###, non evidenza significative alterazioni a carico del parenchima cerebrale. Viceversa, in ambito psichiatrico, l'ultima valutazione del 04.11.14 descrive un disturbo ansiosodepressivo in terapia medica. Confrontando quanto scritto con l'esame obiettivo personalmente condotto, utilizzando la tecnica del colloquio psicodiagnostico, si evidenza un soggetto vigile, cosciente, sufficientemente curata nella persona eabbigliamento. Presenta normali rapporti cranio-facciali. Dai test somministrati non si segnalano significative alterazioni organiche a carico del ### e ### Collabora attivamente alla ricostruzione anamnestica rispondendo in maniera congrua all'argomento trattato non evidenziando alterazioni delle funzioni cognitive le quali risultano in linea con l'età anagrafica. Presenta umore depresso: riferisce astenia, apatia e stati d'ansia. Non fa rifermento a dispercezioni uditive e/o visive. Attualmente, è in terapia farmacologica con ### e ### In ambito (leggi tutto)...

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R.G. 10342/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Giudice Unico del Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro Dott. ### all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 10342/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 13798/2024 ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli avv.ti ### e ### dai quali è rappresentata e difesa - ricorrente - E ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti - resistente - ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto depositato il ### parte ricorrente ha esposto di essere stata sottoposta a visita medica di revisione all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 100%, con conseguente perdita del precedentemente riconosciuto beneficio dell'indennità di accompagnamento; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all'I.N.P.S., riconoscendola invalida al 100% senza necessità di assistenza continua; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di ### contestando le Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 risultanze della perizia della dott.ssa ### per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione. 
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione. 
Ritualmente citato in giudizio, l'I.N.P.S. si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. 
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza ovvero chiamarsi a chiarimenti il consulente già nominato, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda. 
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ### ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa. 
La controversia - operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. 
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ### la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del ### Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate. 
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ### dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “La ricorrente ### di anni 61 (al momento della visita), sulla base della documentazione sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetta da: “### (8 h/die), ####, ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026
IPERTENSIVA, ###, ### CRONICA, ##### URINARIAI” ### conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad una paziente invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%. Tuttavia, il quadro patologico esaminato, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 18/80, non determina il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.  ### appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “### la sussistenza nella sig.ra ### della totale inabilità che costituisce il presupposto iniziale dell'indennità di accompagnamento come si evince dalla documentazione medica esibita inerente alla varie patologie di cui è affetta, a questo punto è necessario affrontare il concetto relativo alla seconda essenziale condizione, e cioè l'impossibilità a deambulare senza aiuto continuo oppure l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. In una concezione più recente ed oggi condivisa dell'indennità di accompagnamento, si identificano in quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e rendono il minorato che non è in grado di compierle bisognevole di assistenza. Il giudizio su un tal genere di provvidenza non è fondato su criteri e determinazioni di tipo percentualistico, ma tiene conto esclusivamente, pur dopo l'avvenuto riconoscimento della inabilità, della presenza o meno di impedimento alla autonoma deambulazione e/o all'autonoma realizzazione degli atti quotidiani della vita. Nel caso de quo, il quadro patologico è caratterizzato da patologie presenti in forma cronica, a genesi multifattoriale, che interessano diversi distretti anatomici. Tuttavia, esso risulta dominato dalla patologia a carico dell'apparato respiratorio. Nello specifico, la ricorrente è affetta da insufficienza respiratoria cronica secondaria a bronco pneumopatia cronica ostruttiva, in ossigenoterapia. Essa è definita, dalle ultime linee guida internazionali della ### for ### (###, in una patologia caratterizzata da una persistente limitazione del flusso aereo, che è solitamente evolutiva e associata ad una aumentata risposta infiammatoria cronica delle vie aeree e del polmone a particelle nocive o gas. La cronica ostruzione bronchiale caratteristica della ### è causata in parte dalle alterazioni a carico delle piccole vie aeree (bronchiolite ostruttiva) e in parte dalla distruzione parenchimale ###; quest'ultima, determinata anche dai processi infiammatori, porta alla perdita degli attacchi alveolari alle piccole vie aeree e alla riduzione della forza di retrazione elastica polmonare determinando una riduzione della capacità delle vie aeree a mantenersi pervie durante la fase espiratoria. A tale patologia, nel caso in esame, si associa anche l'### (###: essa è una patologia caratterizzata dalla presenza di episodi di completa, parziale o Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 prolungata ostruzione delle vie aeree superiori durante il sonno con persistenza dei muscoli respiratori, cioè sforzi respiratori per mantenere comunque la respirazione anche in assenza di flusso aereo oro-nasale associata a desaturazione di ossigeno ed aumento dell'anidride carbonica. 
Tale patologia si manifesta con sonnolenza diurna e/o alterazioni delle performance diurne, le stesse complicanze possono verificarsi durante il sonno (il soggetto si sveglia o comunque dorme male), al risveglio o durante il giorno (cefalea, sensazione di non aver riposato bene, sonnolenza diurna involontaria), e a lungo termine (sviluppo di ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, insufficienza respiratoria, disturbi metabolici). ### queste breve excursus sulle caratteristiche della patologia in esame, in atti sono presenti diverse valutazioni clinicostrumentali in cui si descrive l'evoluzione e la progressione della patologia respiratoria. Dall'ultima valutazione clinica datata 23.12.24 si descrive un quadro obiettivo caratterizzato da ### insufficienza respiratoria cronica in OLT da sforzo minimo in trattamento con NIV con frequenti riacutizzazioni. Presenta sibili e rari ronchi su tutto l'ambito respiratorio, eupnoica a riposo. In tale data è stato anche rinnovato il piano terapeutico per il trattamento ### con validità fino al 28.06.25, con flusso giornaliero di 8h/die. In ambito strumentale vi è ultimo referto ### del 27.12.24 effettuato in regime di PS presso il P.O. “C.T.O.”, in cui si descrive sporadiche micro-nodulazioni a distribuzione prevalentemente sub-mantellare riferibili a esiti e note di enfisema centrolobulare più evidenti a livello dei lobi superiori. Mentre sul versante cardiologico la valutazione medico-legale del 15.04.24 fa riferimento ad un esame obiettivo caratterizzato da toni cardiaci ritmici in paziente con ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia. In data ###, si è sottoposta anche ad esame ecocardiografico da cui si evidenza un ventricolo sinistro di normali dimensioni con cinesi globale e segmentaria conservata a riposo con normale volumetria atriale omolaterale e sezioni di destra conservate, mentre alla valutazione doppler si rileva una insufficienza mitralica lieve e rigurgito tricuspidalico lieve-moderato. La ricorrente riferisce di effettuare OLT giornaliero 8h/die a cui associa trattamento con NIV notturno: afferma diversi accessi ospedalieri per riacutizzazione della sintomatologia da insufficienza respiratoria. 
Oltre al trattamento descritto assume anche terapia farmacologica. Clinicamente, si evidenza un torace di forma tronco-conica con emitoraci simmetrici e normo-espansibili con gli atti del respiro. 
Non si rilevano segni di cianosi, edemi declivi né sindrome dispnoica a riposo. All'auscultazione fremito vocale tattile ridotto e presenza di respiro aspro diffuso su tutti i campi polmonari bilateralmente con ronchi e rantoli diffusi. Non si segnalano ### patologici sui focolai esplorati con toni puri e pause libere. Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono normosfigmici nei comuni punti di repere. ### pressoria e la frequenza cardiaca sono Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 controllate farmacologicamente. In ambito neuropsichiatrico, la ricorrente presenta un quadro clinico di vasculopatia cerebrale cronica associata a sindrome depressiva: dal punto di vista strumentale il referto ### anch'esso effettuato in regime di PS in data ###, non evidenza significative alterazioni a carico del parenchima cerebrale. Viceversa, in ambito psichiatrico, l'ultima valutazione del 04.11.14 descrive un disturbo ansiosodepressivo in terapia medica. Confrontando quanto scritto con l'esame obiettivo personalmente condotto, utilizzando la tecnica del colloquio psicodiagnostico, si evidenza un soggetto vigile, cosciente, sufficientemente curata nella persona eabbigliamento. Presenta normali rapporti cranio-facciali. Dai test somministrati non si segnalano significative alterazioni organiche a carico del ### e ### Collabora attivamente alla ricostruzione anamnestica rispondendo in maniera congrua all'argomento trattato non evidenziando alterazioni delle funzioni cognitive le quali risultano in linea con l'età anagrafica. Presenta umore depresso: riferisce astenia, apatia e stati d'ansia. Non fa rifermento a dispercezioni uditive e/o visive. Attualmente, è in terapia farmacologica con ### e ### In ambito osteoarticolare, al ricorrente presenta un quadro clinico riconducibile ad una degenerazione artrosica plurilocalizzata: in atti sono presenti diversi referti radiologici in cui si documenta una degenerazione artrosica dei segmenti ossei studiati, inoltre si è sottoposta ad esame mineralometrico da cui si evidenzia una iniziale osteoporosi. All'anamnesi, la ricorrente non riferisce interventi chirurgici né eventi traumatici recenti degni di nota. 
Clinicamente, non si evidenzia una alterazione patologica della statica rachidea da riferire a scoliosi deformanti né a significative modificazioni della fisiologica curvatura (lordosi e cifosi). 
Riferita dolente la digitopressione in corrispondenza delle apofisi spinose del tratto dorso-lombosacrale a cui si associa una limitazione nella flesso-estensione lombare su base antalgica. Nella norma, il tratto cervicale. Bilateralmente, nella norma le articolazioni comprendenti l'arto superiore: conservata la capacità di presa e forza. I movimenti dell'articolazione coxofemorale sono nella norma, indenne anche l'articolazione femoro-tibiale e femoro-rotulea bilateralmente. 
Assenza di ballottamento rotuleo. Tuttavia, riferisce dolore alla digitopressione delle emirime articolari. Funzionalmente e morfologicamente nella norma l'articolazione tibio-tarsica, tarsometatarsale ed interfalangee bilateralmente. Nella norma, il tono e trofismo muscolare ai quattro arti. Oltre alle patologie descritte, la ricorrente è affetta da diabete mellito tipo II: dalla certificazione del 09.02.24 si data l'insorgenza della patologia, verosimilmente, al 2022, in trattamento farmacologico con ipoglicemizzanti orali in buon compenso glicometabolico. Oltre a tale certificazioni in atti sono depositate alcuni referti doppler a carico dei TSA e arti inferiori in cui si reperta una scleroateromasia dei primi e vasculopatia aterosclerotica dei secondi. 
Clinicamente, non si segnalano elementi da ricondurre ad una neuropatia agli arti inferiori, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 mentre, in anamnesi la ricorrente non riferisce altre complicanze micro e macro-angiopatiche. 
Orbene, in virtù di tutto quanto sopra e rifacendosi alla normativa vigente, essa detta i criteri affinché ad un soggetto possa essere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, nello specifico indica nell'impossibilità alla deambulazione autonoma uno degli elementi da considerare nell'emettere un giudizio di positività. Esso è da intendere in un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta e, quindi, tale da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore, la ricorrente appronta una deambulazione autonoma. A riguardo la ricorrente giunge a visita medicolegale su carrozzina. Tale presidio ortopedico risulta prescritto in data ### presso il DS 24 ASL ### Centro, in virtù della seguente diagnosi: ### polidistrettuale severa con impegno funzionale e severo deficit della deambulazione. ### vertiginosa cronica, vasculopatia cerebrale cronica in ### in ###-terapia. A seguire, in data ### alla ricorrente è stato prescritto ulteriore ausilio per la deambulazione come da piano riabilitativo redatto presso il DS 26 ASL ### Centro, in base alla seguente diagnosi: ### respiratoria cronica, artrosi polidistrettuale, deficit deambulatorio. Ciò premesso, durante la visita medico-legale è stato chiesto alla ricorrente di approntare una deambulazione autonoma risultata possibile con appoggio a sinistra per riferita gonalgia omolaterale. È stata in grado di poter effettuare i cambi posturali con appoggio e la stazione eretta è risultata fattibile, sebbene la ricorrente riferisca di una lombalgia in fase acuta. Mentre per quanto riguarda il concetto relativo al compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, confrontando tali considerazioni, di carattere giuridico, al contesto clinico della ricorrente, si può univocamente affermare che il quadro patologico, personalmente verificato, non determina la necessità di assistenza continua al fine del soddisfacimento dei c.d. “atti vitali”, poiché non si evidenziano alterazioni della capacità gestionale, la quale è sufficientemente conservata per l'età. Difatti, in ambito neurologico, la ricorrente non presenta un quadro clinico di alterata funzionalità. Lo stesso dicasi per la patologia respiratoria, che nella ricorrente determina l'insorgenza di una sintomatologia specifica solo per sforzi prolungati. Pertanto, dopo un'attenta valutazione sia della normativa vigente che della documentazione sanitaria acquisita, nonché del resoconto fatto durante la visita medica, personalmente eseguita, si può univocamente affermare che non sussistono i requisiti minimi affinché si possa concedere il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto la ricorrente non è impossibilitata a compiere, o meglio a gestire, molteplici e significativi atti quotidiani della vita, né impossibilitata alla deambulazione autonoma. Quest'ultima considerazione è sostenuta anche dalla duplice relazione fisiatrica contenuta nella relazione di dimissione relativo al ricovero Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 presso la struttura di riabilitazione “### Capodimonte” e rispettivamente datate 16.05.23 e 09.06.23, entrambe successive alla assegnazione dei presidi per la deambulazione”. 
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate - per definizione - da conoscenze tecniche non possedute dal giudice. 
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte. 
Dal canto suo, parte ricorrente si è limitata ad asserire che il CTU ha sottovalutato la gravità delle patologie di cui soffre. 
Tuttavia, i rilievi effettuati dalla ricorrente nella presente opposizione hanno già ottenuto da parte dell'ausiliario del Giudice adeguata risposta. 
Ed invero, la ### in perizia ha avuto modo di replicare: “La scrivente ### dott.ssa ### a riscontro dell'invio dell'elaborato peritale inerente alla relazione ATP del 29.05.2025, ha ricevuto note controdeduttive da parte del legale di parte della ricorrente con richiesta di chiarimenti alle conclusioni della relazione medico-legale. Ciò, a seguito di dichiarazioni di dissenso alle conclusioni di cui alla relazione de qua, depositate tramite pec del 11.06.2025, e alla luce di documentazione sanitaria successiva non autorizzata dal Giudice (visita pneumologica del 10.03.2025 con aumento dell'ossigenoterapia da 4 a 5 l/min) al fine di valutarne l'incidenza sull'accertamento del requisito sanitario in oggetto (diritto all'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980). La sottoscritta dott.ssa ### a seguito delle osservazioni formulate, dopo aver rivalutato attentamente la documentazione clinica e le argomentazioni presentate, perviene alla seguente valutazione: ### chiaramente espresso nelle considerazioni medico-legali della relazione originaria, la valutazione per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento si basa sui criteri normativi dell'art. 1 della L. n. 18/1980, che richiedono alternativamente: i l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore i l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza In riferimento alle note controdeduttive per la sig.ra ### la scrivente ritiene di dover confermare quanto segue: Il legale di parte sostiene che l'utilizzo della carrozzina e la saturazione al 93% a riposo con desaturazione all'88% dopo 100 metri configurino l'impossibilità alla deambulazione autonoma. Tuttavia, dalla valutazione clinica direttamente eseguita il ### è Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 emerso che la ricorrente: i È in grado di alzarsi autonomamente dalla carrozzina i ### effettuare i cambi posturali con appoggio i ### la stazione eretta i ### deambulazione autonoma con appoggio monolaterale a sinistra i Non presenta dispnea a riposo e per piccoli sforzi ### precisato nella normativa e consolidata giurisprudenza, l'impossibilità alla deambulazione deve essere intesa come "un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione difficoltosa e limitata tale da essere fonte di grave pericolo". Nel caso in esame, la ricorrente mantiene capacità deambulatorie residue che, seppur limitate, non configurano l'impossibilità assoluta richiesta dalla legge. Inoltre, il difensore argomenta che la necessità di OLT comporti automaticamente il bisogno di un accompagnatore per il trasporto della bombola. Tale considerazione non trova riscontro nella valutazione clinica, poiché: i ### l'esame obiettivo la ricorrente risultava "eupnoica a riposo" i La gestione dell'ossigenoterapia domiciliare non comporta necessariamente impossibilità alla deambulazione autonoma ### alla documentazione medica successiva alla visita CTU (aumento dell'ossigenoterapia a 5 l/min), si precisa che la valutazione medico-legale si basa necessariamente sullo stato clinico al momento dell'accertamento tecnico (17.03.2025) e sulla documentazione disponibile a quella data, come da consolidata prassi medicolegale. ### di 1 ml con necessità di solo 8 ore non muta assolutamente la valutazione finale. Riprendendo quanto già precedentemente relazionato, la scrivente conferma quanto segue: La ricorrente ### di anni 61 (al momento della visita), sulla base della documentazione sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetta da: "### (8 h/die), #####, ######## conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad una paziente le cui condizioni clinico-obiettive permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100%. Tuttavia, il quadro patologico esaminato, sulla base di quanto previsto dalla L. n. 18/1980 e dai criteri consolidati dalla giurisprudenza, non determina il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non sussistendo i requisiti dell'impossibilità assoluta alla deambulazione autonoma o della necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita. 
Tale valutazione si basa su riscontri clinici oggettivi verificati durante l'accertamento medicolegale e sull'applicazione dei criteri normativi vigenti in materia, confermando integralmente le conclusioni già espresse nella relazione del 29.05.2025”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 ### dunque, conto del fatto che la parte non ha evidenziato alcun tipo di errore concreto commesso dal consulente, essendosi ella limitata a contestare la valutazione contenuta in perizia, è evidente che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In particolare, infatti, appaiono condivisibili alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, le considerazioni svolte dal consulente dell'ufficio, fondate sull'analisi complessiva delle condizioni del periziando. 
È evidente, dunque, che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio. 
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276). 
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ### con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio. 
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. 
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'I.N.P.S. e sono liquidate con separato decreto.  P.Q.M.  Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra ### - nulla per le spese; - liquida le spese della CTU con separato decreto. 
Si comunichi. 
Aversa, 03.02.2026 Il Giudice del lavoro Dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026

causa n. 10342/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Marco Cirillo

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