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Procedendo all'analisi della responsabilità, dal quadro complessivo delle dichiarazioni rese, emerge un sicuro indice di colpevolezza a carico del conducente il mezzo
per l'omesso ossequio agli obblighi prescritti per l'esecuzione della manovra di retromarcia, che proprio per la sua insita pericolosità, impone un comportamento di particolare prudenza ed il compiuto accertamento che l'area da utilizzare, sia libera per tutto lo spazio necessario al completamento della manovra medesima e, ciò, con alto grado di cautela, posta la limitata visibilità disponibile per le condizioni proprie di osservazione, così da poterla svolgere in condizioni di sicurezza.
Si osserva tuttavia, anche a tenore di costante giurisprudenza di legittimità in tema, come la presunzione di colpa del conducente il mezzo investitore non operi in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Ciò, pertanto, dovendosi ritenere doverosa l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con quella presunta del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, (leggi tutto)...
causa n. 485/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pietro Longo