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N. 2385/2023 R.G. ### *****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE IV CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei ### Dott.ssa ### rel.
Dott.ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta a ruolo al n. r.g. 2385/2023 promossa da: ### (c. f. e P. Iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti #### e ### come da procura in atti; - appellante contro ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti; e ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti; - appellati - avverso la sentenza n.1283/2023 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 7.10.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 22.10.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti ###
Per la parte appellante: “### l'###ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie di legge, riformare la sentenza del Tribunale Civile di ### Giudice Dr.ssa Polidori, n. 1283 del 18/10/2023 nelle parti impugnate, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 91, comma 1, secondo periodo c.p.c., ### condannare il ### al pagamento delle spese legali in favore delle parti convenute, ponendo a carico di questi le spese di ### e di CTP sostenute nel corso del giudizio di primo grado. In via subordinata: - riformare la sentenza del Tribunale Civile di ### Giudice Dr.ssa Polidori, n. 1283 del 18/10/2023 nelle parti impugnate, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e, per l'effetto, disporre la compensazione delle spese tra le parti in causa, ponendo le spese di CTU e CTP a carico solidale di tutte le parti in causa. In ulteriore ipotesi: - riformare la sentenza del Tribunale Civile di ### Giudice Dr.ssa Polidori, n. 1283 del 18/10/2023 nelle parti impugnate, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e, per l'effetto, disporre la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali in favore del ### in misura diversa e minore ai 4/5 disposti in primo grado, ripartendo conseguentemente, e nella misura corrispondente, le spese di CTU e CTP a carico delle parti in causa. In ogni caso, con vittoria delle spese sostenute, delle spese generali e del compenso ex D.M. n.55/2014del presente giudizio compresi oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri a carico dell'avvocato dipendente dell'Ente pubblico, come le sottoscritte, ritenuti corrispondenti alle voci degli oneri accessori proprie dei legali liberi professionisti (cfr. Corte d'### n.1030/2021; Tribunale di ### sent. n. 1039/2020; Giudice di ### di ### sent. n. 271/2020; Giudice di ### di ### sent. n. 558/2020; Corte d'Appello di Firenze sent. n. 1556/2018;### sent. n.1104/2017, ### sent. n.151/2016, ### sent. n.3/2016).” Per la parte appellata ### “### l'###ma Corte di Appello di Firenze, adversis reiectis, rigettare integralmente l'appello e le domande di parte appellante in quanto nulle, generiche, inammissibili, e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra indicati; In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.” Per la parte appellata ### “### l'###ma Corte ### adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 1283/2023, pubblicata il ###, in tesi: in applicazione dell'art. 91, comma 1, secondo periodo c.p.c., condannare il #### al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, ponendo a carico del medesimo le spese di CTU e ### in ipotesi subordinata: disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, ponendo le spese di CTU e CTP a carico solidale delle parti; in via ulteriormente subordinata: disporre la condanne delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del #### in misura diversa e minore alla liquidazione effettuata nella sentenza impugnata, ripartendo di conseguenza e nella misura corrispondente, le spese di CTU e ### In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed anticipazioni del giudizio” ### ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, ### aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### l'### (di seguito ### ed il dott. ### al fine di ottenere - previo accertamento della responsabilità professionale dei medesimi - la loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni da lui subiti per la non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico di mammectomia.
A fondamento della domanda, aveva esposto che: 1) nell'anno 2014, si era rivolto al dott. ### in regime di libera professione intra moenia per un intervento di mammectomia sottocutanea per via perialeolare e riduzione del perimetro dei capezzoli; 2) l'intervento chirurgico era stato eseguito dal dott. ### medico dipendente dell'### in data ###, presso la ### di ### S. Rossore di ### in regime di attività intramoenia, per il corrispettivo di euro 4.950,00, versato alla struttura privata convenzionata; 3) era stato dimesso in data ### con prescrizione di terapia antibiotica ed analgesica e controllo; 4) l'errata esecuzione dell'intervento chirurgico aveva comportato una severa alterazione a carico del complesso areolacapezzolo e la presenza di una residua ginecomastia per insufficiente liposuzione, con un danno biologico permanente del 12-13% ed un periodo di malattia di giorni 60, oltre la personalizzazione del danno, valutata la giovane età e la grave lesione all'equilibrio psicofisico.
Si era costituita in giudizio la ### che aveva chiesto la conversione del rito ed il rigetto della domanda del ricorrente, nonché, in subordine, la riduzione del quantum dovuto.
Si era costituito in giudizio anche ### che aveva aderito alla richiesta di conversione del rito ed aveva eccepito la nullità del ricorso per insufficiente esposizione dei fatti e l'inammissibilità della domanda del ricorrente, nonché chiesto, nel merito, il rigetto della stessa.
Con ordinanza del 28.2.2019, era stato disposto il mutamento del rito ed erano stati concessi i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c.
La causa, istruita con la documentazione depositata dalle parti, l'interrogatorio formale dell'attore e l'espletamento di una c.t.u. medico legale sulla persona del ### era stata decisa dal Tribunale di ### con sentenza n. 1283/2023, pubblicata in data ###, con la quale il predetto Tribunale aveva accertato e dichiarato la responsabilità dei convenuti nell'esecuzione dell'intervento del 19.12.2014 e li aveva condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 4.854,02, oltre gli interessi legali, a titolo di risarcimento del danno, nonché alla rifusione di quattro quinti delle spese di lite, ponendo a carico dei medesimi le spese di CTU e della CTP di parte attrice.
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che: “### ha evocato in giudizio il medico dott. ### che eseguì l'intervento chirurgico, oltre all'### in quanto l'intervento chirurgico è stato eseguito presso la ### di ### che deve ritenersi fosse convenzionata con l'azienda sanitaria.
Per quanto il ricorso infatti non chiarisca in alcun modo il titolo in forza del quale l'azienda era convenuta (visto che l'intervento si era svolto presso una struttura privata), è la stessa difesa della convenuta ### che ammette che l'intervento fu eseguito "presso la ### di ### S. ### in regime di libera professione intra-moenia" Deve quindi ritenersi circostanza pacifica ed esplicitamente ammessa dalla convenuta che il #### svolgesse la propria attività professionale presso l'### e che fosse stato autorizzato dall'### a svolgere la propria attività libero professionale intramuraria c.d. allargata, probabilmente in virtù di una convezione intercorsa tra l'### e la ### di ### Si deve rilevare in proposito che l'attività professionale esercitata intra o anche extra moenia (come, a dire il vero, pare di dover qualificare più correttamente quella in questione) integra una modalità di peculiare svolgimento dell'attività medica che non può essere equiparata sic et simpliciter alla libera professione: infatti riservata ai soli medici che siano dipendenti del ### nazionale, è esercitata in via principale all' interno (appunto intra) degli stessi presidi ospedalieri pubblici ed avvalendosi della strumentazione della struttura pubblica tanto che è disciplinata dal legislatore nazionale e regolamentata a livello locale dalle stesse ASL (possono richiamarsi al riguardo le norme di cui agli artt. 4, comma 10% d.lgs. 502/1992, art. 1 comma 8 e ss. Legge 662/1996; D.M. Sanità 31/7/1997; D.P.C.M. 27.3.2000).
Si tratta quindi di una tipica modalità di svolgimento dell'attività medica consentita allo scopo quanto meno asseritamente - di offrire un servizio sanitario più celere ed efficiente, ricavandone risorse economiche per il servizio pubblico. ### caso di specie peraltro, come detto, parrebbe integrare un caso di attività medica svolta da dipendente del SSN al di fuori di presidi ospedalieri pubblici (c.d. "extra muraria"), attività possibile a condizione che l'ASL interessata non disponga di strutture idonee o sufficienti per il suo esercizio (cfr. art. 5 D.P.C.M. 27/3/2000 art. 1 1. 3.8.2007 n.120).
Come detto, attese le dichiarazioni confessorie sul punto dell'### deve ritenersi che sussistesse un'autorizzazione allo svolgimento dell'attività professionale extra muraria in forza o di un atto di indirizzo emanato dalla ### ovvero di una convenzione tra ente pubblico e soggetti privati (conformi a precisi requisiti e sottoposti a controllo della ASI stessa); sul punto, si specifica che in questo ultimo caso nulla muta sotto il profilo giuridico cambiando soltanto il luogo di esecuzione dell'attività medica.
Del resto a fugare ogni dubbio soccorre la produzione documentale n. 9 di cui al ricorso ossia la fattura per ### 2948 emessa dalla ### convenuta nei confronti del sig ### recante quale causale "ricovero presso ### di ### di ### Ricovero da 19/12/2014 al 20/12/2014", che prova appunto come l'### abbia richiesto al paziente il ### delle prestazioni sanitarie rese a mezzo del proprio dipendente presso una struttura sanitaria privata.
Tanto premesso, la controversia può essere decisa alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio.
Nel merito, dirimenti sono infatti le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio ed in particolare la relazione del Collegio dei c.t.u., depositata il ###, le cui conclusioni sono condivise e fatte proprie dal Tribunale; le argomentazioni e conclusioni dei ### coerenti ancorate a rigorosi riscontri oggettivi e rilievi scientifici, forniscono infatti indicazioni utili alla valutazione delle domande attoree.
In particolare, oggetto dell'esame della CTU è stato l'operato del chirurgo plastico nell'esecuzione di an intervento chirurgico di mammectomia sottocutanea per via periareolare e riduzione del perimetro dei capezzoli, in un soggetto con pregressa patologia di ginecomastia, la cui vicenda è stata ricostruita sulla base degli atti di parte, stante la scarsa documentazione depositata (cartella clinica 1988/2014 ### di ### privata ### relazione della dott.ssa F. Ferraguzzi, psicoterapeuta del 25.09.2015, relazione del dott. ### medico legale, del 16.10.2015).
Inoltre, i consulenti d'### hanno acquisito, direttamente dall' attore, un referto di rx eseguito dallo stesso per motivi di lavoro ed hanno visionato un'ecografia delle mammelle, una mammografia e una rx costato esterno, esami dagli stessi prescritti ed eseguiti dal sig. ### in data ###.
Rispondendo ai quesiti formulati dal Giudice, i consulenti d'ufficio hanno rilevato che partendo da una condizione di ginecomastia di grado medio con eccesso cutaneo, il paziente è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di mammectomia sottocutanea bilaterale con riduzione del diametro areolare, la cui esecuzione, invero, "fu imperfetta sia per l'incompleta adenectomia che per lieve asimmetria prodotta tra le due mammelle; tale insoddisfacente risultato è ascrivile ad una pura imperfezione tecnica del chirurgo che operò il sig. Romeo” (pag. 15 ###). Inoltre, in merito alla qualificazione di speciale difficoltà o meno precedente intervento del 2001 (semplice liposuzione) e di quanto descritto nel registra operatorio (niente di particolare è segnalato in merito), non è dimostrata alcuna speciale difficoltà nel praticare l'intervento in esame".
Rispondendo ai quesiti il Collegio peritale ha quindi concluso (pagg.16, 17 ### che: "Nel caso in esame le condotte censurabili sono relative esplicitamente ed esclusivamente a una imperfetta tecnica chirurgica, che ha prodotto una lieve asimmetria mammaria, e alla carente tenuta della documentazione sanitaria da parte del dott. ### circa la sua attività privata, visto che nulla riguardo alla visita pre-operatoria e ai controlli post-operatori è stato prodotto in atti, neppure dalla stessa parte convenuta .....Esiste un profilo di responsabilità professionale addebitabile al dott. ### per l'imperfezione tecnica nell'intervento chirurgico del 19 dicembre 2014 che cagionò una lieve asimmetria mammaria nel sig. ###...Attualmente il sig. ### mostra una lieve asimmetria delle mammelle, riconducibile a imperfetta esecuzione dell'intervento chirurgico del 19 dicembre 2014, e cicatrici periareolari appena più evidenti del previsto a causa di un'evoluzione sfavorevole della guarigione delle ferite chirurgiche (si verificarono infatti deiscenze delle suture), evoluzione sfavorevole però ascrivibile a complicanza - e quindi ad una causa naturale - e non ad un errore del chirurgo." Inoltre, i consulenti d'ufficio hanno rilevato la carenza nella tenuta della cartella clinica de parte del chirurgo dott. ### Essendo stata rilevata un'imperfetta tecnica chirurgica e una insufficiente annotazione clinica, deve ritenersi accertata la responsabilità professionale del dott. ### per 1'imperfetta esecuzione dell'intervento chirurgico del 19.12.2014 che ha provocato al paziente una lieve asimmetria delle mammelle con conseguente l'obbligo risarcitorio in virtù del contratto intercorso tra il paziente ed il medico, professionista voluto e scelto dal sig ### in regime di libera professione intra moenia.
Deve invece escludersi la riferibilità delle cicatrici periareolari all'operato del chirurgo in quanto esse si innestano nel processo di guarigione delle ferite e sono dovute ad una causa naturale (ag.16 Relazione peritale) Aggiunge infatti il Collegio dei CTU che, se l'intervento fosse stato eseguito a regola d'arte non sarebbero residuati postumi, tranne le cicatrici ordinarie; alla data delle operazioni peritali, a parte un "lieve peggioramento rispetto allo stato anteriore. Nessun'altra conseguenza è dimostrativamente derivata alla salute del ricorrente.' (pag. 18 ###).
In particolare: a) sui postumi permanenti, gli esperti hanno ritenuto la sussistenza di "una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica stimabile nella misura del 3% (tre percento) in riferimento al concetto di danno biologico, tenuto conto delle ### 2016, in particolare per ciò che attiene il pregiudizio estetico in ### I (pag.18 Relazione ctu); b) per quanto concerne l'inabilità temporanea, i CTU hanno concluso che ### cagionato una lieve asimmetria delle mammelle, infatti non cagionò un prolungamento dei tempi di guarigione i quali invece furono incrementati da complicanze differenti (deiscenza delle suture) e naturali" (pag. 18 ###), complicanze non imputabili, come detto, all'operato del chirurgo La responsabilità della struttura di appartenenza nel caso in cui, come nella specie, soltanto il sanitario versi in colpa per l'esito infausto del trattamento medico, deve affermarsi ai sensi dell'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore della prestazione (in questo caso sanitaria) è tenuto a rispondere dell'operato dei propri dipendenti ed addetti, qualora si avvalga di essi per l'adempimento.
Oggi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 L. 24/2017, "1. La struttura sanitaria a sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 122: del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramurara ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il ### sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. 3. ### la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. ..".
Tenuto conto però che l'evento dannoso si è verificato antecedentemente all'entrata in vigore della legge 24/2017, norma non retroattiva (Cass., sentenza n. 28994/2019), i risultati non cambiano anche in forza della normativa pregressa in quanto "in tema di danni da malpractice' medica nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpo esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata " (Cass. Sez. II, 28987/2019).
Ciò posto, anche in capo alla struttura sanitaria sussiste una responsabilità di natura contrattuale diretta. ### relazione dei consulenti d'ufficio appare pregevole sia per il grado elevato di approfondimento dell'indagine e sia per la coerenza delle argomentazioni, tutte ancorate a motivazioni specifiche e riscontrabili. Efficaci ed esaustive sono poi anche le considerazioni del Collegio peritale in risposta alle osservazioni avanzate dai ### di parte attrice, in punto di entità e rilevanza del postumo permanente, avendo questi ultimi rilevato la sussistenza anche di reliquati di natura psichica che dovrebbero trovare un adeguato riconoscimento.
I postumi del 3%, invero, si riferiscono alla parte organica" del danno biologico permanente - come precisato dai ### consistendo in un "danno prettamente estetico di lieve entità senza alcun impatto funzionale...I reliquati di natura psichica, invece, oltre a non trovare adeguato riscontro nella criteriologica medico legale classica (manca, per esempio, la soddisfazione del criterio dell'adeguatezza lesiva e del criterio cronologico), risentono in negativo anche della completa negatività anamnestica (il paziente non ha riferito nulla di specifico al riguardo, se non affermare il proprio risentimento) e della insufficienza documentale" (pag.20 Relazione).
Parte attrice ha depositato la ### della dott.ssa ### psicoterapeuta, relativa ad un unico incontro del 25.09.2015 (allegata alla ###del dott. ### - doc,1 Ricorso introduttivo), dalla quale emerge un quadro di disagio del sig. ### avente origine fin dall'età puberale per la presenza di accumulo di tessuto adiposo nell'area mammellare, al punto da decidere di sottoporsi ad in primo intervento di liposuzione all'età di 22 anni e, poi, affrontarne un secondo nel 2014 per liberarsi dal difetto estetico. La psicoterapeuta riporta che il danno estetico cicatriziale ha infatti determinato uno stato di notevole disagio nelle sitazioni sociali che viveva abitualmente'" (pag. 2), come la frequentazione della palestra, la doccia post-lavoro, la frequentazione della spiaggia o della piscina, oltre all'insicurezza nell'intimità con la moglie, la quale proverebbe una condizione di dolore nel vedere le cicatrici.
Quindi nell'anamnesi la dott.ssa ### ha riportato un narrato di disagio che ha origine in tempi remoti, ossia nell'età puberale, con le difficoltà di mostrarsi in pubblico già all'epoca.
Per cui, tutto ciò premesso, considerato che il minimo esito cicatriziale non è eziologicamente connesso con l'errore nell'esecuzione dell'intervento chirurgico verificato che l'errore medico ha comportato soltanto una lieve asimmetria delle mammelle, la condizione riferita nella ### della psicoterapeuta, per quanto effettiva, non è imputabile all'operato del chirurgo e il postumo residuato non deve essere integrato con un ulteriore cespite di danno biologico, pur potendosi però valutare al fine di ritenere invece integrata la componente morale-subiettiva del danno non patrimoniale che quindi dovrà essere computato (cfr. ###. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016 (Rv. 638731 - 01) "..omissis.. va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità ###, purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento." Non è dovuta, infine, la personalizzazione del danno come invero richiesto dall'attore in assenza di elementi atti a provare che l'invalidità accertata sia tale da incidere in modo particolarmente gravoso, tenuto conto del vissuto pregresso dell'attore.
Sul punto, il Tribunale aderisce alle conclusioni dei ### “Attualmente il sig. ### è portatore di una lieve asimmetria mammaria che rappresenta un lieve peggioramento rispetto allo stato anteriore. Nessun'altra conseguenza è dimostrativamente derivata alla salute del ricorrente." All'udienza del 26.01.2021, è stato sentito in sede di interpello il ricorrente che ha confermato la circostanza della disponibilità del dott. ### ad eseguire la revisione chirurgica della cicatrice per migliorarne l'aspetto, in anestesia locale, ma il sig. ### ha scelto di non procedere.
Accertato, quindi, l'esistenza di un danno biologico permanente risarcibile rientrante nelle c.d. micropermanenti, in punto di quantificazione del danno, devono trovare applicazione le ### per le micropermanenti in attuazione degli artt. 138 e 139 Codice delle ### private, ex ### 209/2005, ex art.7 della ###/2017 e prima ex art. 3 DL 158/2012 ed ### (convertito nella L. 189/2012).
Circa l'applicabilità alla liquidazione del danno non patrimoniale da responsabilità sanitaria delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 Dlgs 209/2005, deve ricordarsi che "In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n..158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della I. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno." (Cass. Sez. 3-, Sentenza n. 28990 del 11/1 1/2019, Rv. 655965 -01).
Quindi dovendo liquidare il danno non patrimoniale in tutte le sue componenti ed in modo unitario, tenuto conto dell'età di ### nel 2014 (37 anni), considerati i postumi permanenti riconosciuti, condivisibilmente, dal Collegio dei CTU in 3%, visto il valore del punto base danno permanente (tabella di riferimento 2022-2023) pari ad €. 870,97, il danno biologico da risarcire è pari ad €. 2.712,20.
La somma dovuta a titolo di danno biologico permanente, computando un danno morale del 33%, è quindi da quantificarsi in €. 3.616,18 da devalutare alla data della domanda stragiudiziale (09.12.2015 messa in mora racc. ar depositata con ### ex art. 702 bis cpc) in €. 3.046,49, somma da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi compensativi come da Cass. Civ. Sez.Un. n.1712/1995 così giungendosi all'importo finale di €. 3.782,42 oltre interessi legali al saldo (trasformandosi il credito di valore in credito di valuta all' atte della liquidazione).
Per quanto concerne la quantificazione del danno patrimoniale, dagli atti risulta che parte attrice ha affrontato le seguenti spese mediche inerenti l'evento per un totale di €. 855,20 (doc. 13 ###, di cui: €.610,00 dr ### visita specialistica e relazione medico legale -ricevuta n.461 del 2.10.2015, pagata; €.80,00 (eco mammaria fattura n.2333/P del 28.04.2017), pagata; €, 165,20 consulenza psicologica e stesura relazione ###ssa ### (ricevuta 118/2015 del 26.09.2015).
Deve qualificarsi alla stregua di danno patrimoniale quantificato I solo esborso per spese mediche comprendenti sia le visite specialistiche sia gli esami diagnostici per l'importo totale di €. 855,20, da rivalutare con interessi dall'epoca della domanda ad oggi in euro 1.071,16. ### ha poi avanzato domanda di risarcimento del danno patrimoniale estendendolo alla ripetizione delle spese sostenute per il ricovero presso la ### di ### (€.2.016,40 fattura n. 133 1/2 del 30.03.2015 ### ricovero presso ### di cura S. ### €,2,950.00 fattura n. 4437 del 22.12.2014 ### per un totale di €. 4.950,00 (doc.ti 9,10,11 del ### attestanti anche l'avvenuto pagamento) oltre alle spese per l'intervento destinato alla ### di ### (es. retta di degenza) di 6.473,08 (fattura n.15/### de 25.03.2015- doc.12 ###, per un totale complessivo di €. 5.423,08, avanzata quale componente del danno patrimoniale, ### peritale sul punto ha evidenziato che i postumi riconosciuti non hanno comportato alcun impatto funzionale bensì soltanto un danno estetico di lieve entità, riparabile con intervento in anestesia locale, anche ambulatorialmente, ma al quale l'attore non ha aderita nonostante la disponibilità del dott. ### come è emerso anche in sede di interpello dell'attore.
Per quanto il rilievo operato sul punto dai c.t.u. non sia pertinente, tale domanda non può trovare accoglimento.
Le voci di spesa delle quali parte attrice chiede il rimborso a titolo di risarcimento del danno non possono in alcun modo qualificarsi come poste risarcitorie ma piuttosto come restituzioni in senso tecnico: sul punto avrebbe dovuto eventualmente proporsi domanda per la restituzione dei compensi per l'intervento chirurgico in una con la correlata domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, domande queste che però non sono state formulate.
Nel caso di specie, peraltro, il sig. ### nella narrativa degli atti ha avanzato istanza di restituzione, ma nelle conclusioni come precisate ha richiesto solo il risarcimento del danno e non ha formulato specificamente anche la domanda di restituzione dell'esborso per l'intervento chirurgico né tanto meno domanda di risoluzione del contratto per prestazione professionale; conseguentemente, la domanda risarcitoria avente ad oggetto tali voci di spesa non può essere accolta ### complessivo del risarcimento liquidabile deve quindi quantificarsi in ### 4.854,02.
Infine, per quanto riguarda le spese di attivazione del procedimento (di mediazione civile di €.48,80), quelle del giudizio, tenuto conto dell'esito negativo della mediazione civile svolta nel 2017 così come del vano tentativo di conciliazione posto in essere in occasione delle operazioni peritali (connotato da una proposta peritale di contenuto superiore alle conclusioni della ###, falliti entrambi per il rifiuto da parte del sig. ### che ha insistito in esose richieste risarcitorie e visto anche l'accoglimento parziale delle domande attoree, le parti convenute devono essere condannate a rifondere le spese dell'attore solo fino alla concorrenza dei quattro quinti.
Le spese di CTU e CTP attorea devono invece gravare sulle parti convenute in solido tra loro.” Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### ha proposto appello avverso la sentenza, impugnandola con un solo articolato motivo di gravame (con i quale si è lamentato dell'avvenuta violazione dell'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. e della condanna alla refusione delle spese di c.t.u. e c.t.p.).
Si sono costituiti in giudizio ### che ha chiesto il rigetto dell'appello, nonché ### che si è associato alle difese della ### La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 7.10.2025 mediante ordinanza emessa dal ### istruttore ex art. 127 ter cpc in data ### e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di condannarla, in solido con il ### al pagamento dei 4/5 delle spese di lite e di porre a loro carico le spese di c.t.u. e quelle di c.t.p. sostenute dal ###
In particolare, la ### in relazione al primo rilievo, ha affermato che il giudice di primo grado, pur avendo accolto la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice nei limiti di euro 4.854,02 (ovvero di una somma notevolmente inferiore a quella richiesta dal ### per una invalidità permanente del 12%), aveva poi liquidato le spese di lite in favore della parte attrice senza tener conto del fatto che il medesimo aveva rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa (avanzata sia in sede ###occasione dello svolgimento delle operazioni peritali) migliore di quella disposta in sentenza.
Il motivo è infondato.
Ed invero, con riferimento al primo rilievo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, la condanna di cui all'art. 91, comma primo, secondo periodo, c.p.c. non costituisce sanzione a fronte di un danno punitivo, ma criterio di riparto dei costi del processo, in applicazione del principio della causalità, sotteso a quello della soccombenza, avendo lo scopo di regolare non le conseguenze della mancata conciliazione, ma quelle derivanti dal comportamento scorretto della parte che, pur sostanzialmente vittoriosa, si sia sottratta ad una seria proposta di conciliazione, atteso che il legislatore, con detta disposizione (ricollegabile, per l'identità di ratio, all'art. 2, comma 2-quinquies, lett. b), della legge n. 89/2001), ha inteso regolare le conseguenze, non tanto della mancata conciliazione in sé, quanto piuttosto dell'abuso del processo e dello scorretto comportamento della parte che, pur nella sostanza vittoriosa, si sia sottratta ad una seria e ragionevole piattaforma conciliativa proposta o accettata dall'avversario, determinando una inutile prosecuzione del giudizio (cfr Cass. civ. ord. n. 7591 del 16.3.2023).
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, il ### non aveva partecipato alla procedura di mediazione, nonostante fosse stato regolarmente convocato (vd verbale di mediazione del 13.6.2017) e che la mediazione si era conclusa senza la formulazione, da parte del mediatore incaricato, di alcuna proposta conciliativa.
Detta circostanza negativa escludeva, pertanto, l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13 del D.lgs 28/2010, atteso che il rifiuto della proposta conciliativa rappresenta il presupposto della condanna della parte vincitrice al pagamento delle spese processuali (“### il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto… ### il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4…).
Inoltre, in relazione ai tentativi di conciliazione esperiti nell'ambito delle operazioni peritali, si evidenzia che neanche in tale sede era stata formulata una effettiva proposta conciliativa, atteso che quella avanzata dai c.t.u. riguardava solo la percentuale di invalidità permanente, quantificata nel 5% (che era maggiore di quella successivamente riconosciuta, pari al 3%, ma anche nettamente inferiore a quella quantificata dal medico di fiducia del ### pari al 12/13%) e non conteneva alcuna previsione di disciplina degli altri elementi di danno (quali ad es. la personalizzazione del danno, il danno morale, la quantificazione delle spese, il rimborso di quanto pagato alla struttura ed al medico per l'intervento chirurgico) e che tale carenza, che non consentiva una effettiva valutazione ex ante della situazione da parte dell'attore, era tale da privare del carattere di pretestuosità il rifiuto della proposta da parte del ### Si osserva, infine, che l'ultimo inciso dell'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c. fa salvo quanto disposto dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., per cui la condanna della parte vittoriosa che si sia vista accogliere la domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa può trovare applicazione soltanto nel caso in cui il giudice non ritenga di provvedere alla compensazione delle spese "per soccombenza reciproca" (come avvenuto nel caso di specie) o per "novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", che possono riguardare circostanze mitigatrici della responsabilità per il mancato accordo, soprattutto per "fatto della controparte", ovvero le stesse circostanze che hanno giustificato il rifiuto della proposta.
Pertanto, poiché, nel caso di specie, ricorreva la predetta clausola di riserva, avendo il giudice di primo grado ritenuto integrata una fattispecie di soccombenza reciproca ex art. 92, secondo comma, c.p.c., legittimante la compensazione parziale delle spese di lite, ne consegue che appare immune da censure la decisione del medesimo di escludere l'applicazione alla fattispecie del predetto dettato normativo.
Con riferimento, poi, al secondo rilievo, si rileva che la decisione del giudice di primo grado di porre a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di c.t.u. e di c.t.p. appare del tutto condivisibile, atteso quest'ultimi, avendo escluso nettamente la propria responsabilità, ne avevano reso necessario lo svolgimento in relazione alla domanda risarcitoria avanzata dal ### Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (esclusa la fase istruttoria, non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022), mentre si ritiene equo compensare le stesse tra l'appellante e l'appellato ### in ragione dell'adesione di quest'ultimo all'appello avanzato dalla ### Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002. P.Q.M. la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla l'### avverso la sentenza n. 1283/2023 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide: - rigetta l'appello; - condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla parte appellata ### nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 3.966,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge; - dichiara interamente compensate le spese di lite tra le altre parti.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così deciso in ### il ###. ### rel. est. ###ssa ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
causa n. 2385/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Carla Santese