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Corte di Cassazione, Ordinanza del 22-07-2025

... concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (mini mi, ove previsti e) massimi fissati dal le tabelle vigenti, che restano appan naggio del potere discrezionale del giudice di merito. 6 di 7 Peraltro, va rilevato nel cas o che non vi er a una recip roca soccombenza, avendo operato la corte una valutazione di soccombenza sostanziale del datore (tenut o a pagare diverse somme e perciò condannato). Ne consegue il rigetto del ricorso principale. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, nei riguardi del ricorrente principale. Venendo al ricors o in cidentale, l'unico motivo lamenta violazione dell'art. 91 per violazione dei minimi tabellari. Al fine di potere stabilire lo scaglione applicabile alla fattispecie, va precisato il valore della controversia in relazi one all'indenn ità risarcitoria maturata dal giorno del recesso alla data del 27.10.21, pari a complessivi 52 mesi, per retribuzione globale di fatto di euro 2.004,58, con indennità totale dunque di euro 104.238, 16, oltre accessori: si rientra dunque nello scaglione da euro 52.000 a euro 260.000. Il ricorre nte (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11525/2023 R.G. proposto da: ### in persona del legale rappresentante p.t.  elettivamente domiciliato in ###, 9 INT.2, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende -ricorrente contro ###, elettivamente domiciliato in #### 9, presso lo studio dell'avvocato #### (###) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale 2 di 7 contro ### -intimato avverso SENTENZA di CORTE D'### O ### n. 1413/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal ####: Con sentenza del 31.3.23 la Corte d'appello di ### in parziale riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, ha condannato la odierna ricorrente principale a pagare al lavoratore un indennità risarcitoria sostitutiva della reintegra commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal la data del licenzi amento al 27.10.21, detratto l'aliunde perceptum da altre attività lavorative svolte dopo l' estromissione. Con l' originario ricorso il lavorato re aveva dedotto di essere stato assunt o di fatto in qualità di cameriere in data ###, di essere stato licenziato verbalmente in data ### 1 e quindi riassunto il ### co n regolarizzazione successiva del rapporto in data ### con qualifica di apprend ista e rapporto a tempo parziale e quindi nuovamente licenziato verbalmente in data ### . Il Tribunale all'esito della opposizi one proposta dal lavoratore dichiar ava inefficace il licenziamento del 3.6.2017 e condannava la società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'ind ennità risarc itoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento all 'effettiva reintegrazione , dedotto quanto nelle more percepito dal lavoratore per l'espletamento di altre attività lavorative, rigettando nel resto il ricorso. 3 di 7 Rispetto alla pronun cia di primo grado la Corte terri toriale ha rideterminato la retribuzione globale di fatto tenendo conto delle mensilità aggiuntive, del ### del compenso per lavoro straordinario (ritenuto provato); ha quindi condannato a pagare le spese di lite secondo soccombenza. 
Avverso tale sentenza ricorre il datore per cinque motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore, che propone ricorso incidentale per un motivo rispetto al quale il datore è rimasto intimato.  ### egio, all'esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.  ###: Quanto al ricorso princip ale, il primo motivo deduce violazione dell'art. 416, 414 c.p.c., per avere la Corte territoriale respinto la deduzione della società in punto di tardività dell'eccezione di nullità del contratto di apprendistato. 
Il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 2041 c.c., per avere la Corte territor iale omesso di detrarre ai fini dell'aliund e perceptum l'indennità di disoccupazione e quella connessa a lla cassa integrazione. 
Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 18, comm a quattro, st.lav., per non a vere la Corte di merito indicato l'ammontare dell'aliunde perceptum in concreto. 
Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 2697 c.c., per aver la Corte territorial e onerato il datore di prova re l'occasionalità del lo straordinario. 
Il qu into motivo deduce violazione dell'art. 91 c.p. c., per aver condannato la parte al pagamento delle spese di lite nonostante la reciproca soccombenza. 
I motivi del ricorso principale sono infondati. 
Il prim o motivo di ricorso presenta un profilo di inammissibi lità connesso al difetto di compiu ta esposi zione della vicenda 4 di 7 processuale, come indispensabile al fine della verifica della dedotta tardività della eccezione di nullità del contratto di apprendistato. In ogni caso parte ricorrente sembra fo ndare la censura articolata sull'assunto della necessità di definizione completa d el thema decidendum già nella fas e di cognizi one sommaria del cd rito ### e ciò in contrasto con consolidati approdi di questa Corte in ordine all'unicità del giudizio di primo grado a composizione bifasica ( ex plurimi s v. Cass. 9458/2019) . Nel merito si osser va che certamente è nullo l' apprend istato, che è del tutto privo dei requisiti formali come accertato dalla Corte (motivo primo) (v. 
Cass. Sez. L - , Sentenza n. 6704 del 13/03/2024, Rv. 670355 - 01, sec ondo la quale n tema di co ntratto di apprendistato, il requisito della forma scritta, previsto ratione temporis dall'art. 2, comma 1, lett. a), d. lgs. n . 167 del 2011, va in teso in senso funzionale, in quanto prescritto a pena di nullità "di protezione" di una delle parti contrattuali, sicché esso è rispettato solo quando è redatto per iscritto anche il piano formativo individuale). 
In re lazione al secondo motivo si osserva che l'indennità di disoccupazione e la cassa integrazione non sono detraibili secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa sentenza, di secondo grado, trattandosi di somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta a misure sostitutive del reddito in favore d el lavoratore (motivo secondo) (tra le tante, Cassazione Sez. L - , Or dinanza n. 23306 del 18/09/2019,Rv.  655059 - 01), ### L - , Ordinanza n. 22428 del 06/08/2021, Rv.  662090 - 01). 
Quanto al terzo motivo, se è vero (cfr. Sez. L, Sentenza n. 6668 del 05/04/2004, Rv. 571850 - 01) che in rifer imento al licenziamento dichiarato illeg ittimo, ai fini della sottrazione "dell'aliunde perceptum" dalle re tribuzioni dovute al lavoratore ingiustamente licenziato a titolo di risarcimento del danno secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, è 5 di 7 necessario che risulti la prov a, da qu alsiasi parte provenga, non solo del fatto che il lavor atore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presuntova rilevato che nel caso di specie la sentenza impugnata a pag. 7 par.  4.2.3. ha conferm ato la statuizione del tribunale che a veva calcolato le somme percepite (tenendo conto espressamente dei documenti prodotti dall'orig inario rico rrente a seguito di apposito ordine pronunciato dal giudice nella fase somm aria); a fronte di tale statuizione, la parte avrebbe dovuto appellare con indicazione delle somme a suo dire corrette, laddove tale appello non è stato presentato. 
Nessuna inversione all'onere della prova è stata imposta dalla corte territoriale, posto che lo straordinario è stato provato dalla sua dimensione continuativa dal lavoratore (quarto motivo). 
Infine (motivo quinto), occorre premettere che il regolamento delle spese di lite e la mancata compensazione del le stess e non è censurabile in sede di legittimità: come precisato tra le tante da ### 5 - , Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025 (Rv. 674674 - 01) secondo cui, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della socco mbenza va inteso nel senso che so ltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pag amento delle stesse; ne co nsegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ip otesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (mini mi, ove previsti e) massimi fissati dal le tabelle vigenti, che restano appan naggio del potere discrezionale del giudice di merito. 6 di 7 Peraltro, va rilevato nel cas o che non vi er a una recip roca soccombenza, avendo operato la corte una valutazione di soccombenza sostanziale del datore (tenut o a pagare diverse somme e perciò condannato). 
Ne consegue il rigetto del ricorso principale. 
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, nei riguardi del ricorrente principale. 
Venendo al ricors o in cidentale, l'unico motivo lamenta violazione dell'art. 91 per violazione dei minimi tabellari. 
Al fine di potere stabilire lo scaglione applicabile alla fattispecie, va precisato il valore della controversia in relazi one all'indenn ità risarcitoria maturata dal giorno del recesso alla data del 27.10.21, pari a complessivi 52 mesi, per retribuzione globale di fatto di euro 2.004,58, con indennità totale dunque di euro 104.238, 16, oltre accessori: si rientra dunque nello scaglione da euro 52.000 a euro 260.000. 
Il ricorre nte incidentale ha operato i calcoli dei co mpensi professionali sulla base di detto scaglione: anche solo a considerare le attività di studio, quella introduttiva e quella decisionale, senza tener conto della fase istruttoria a merito pieno, in difetto di prova di svolgiment o in appello, risultano violati i mini mi t ariffari, che ammontano ad euro 4.522 per la fase sommaria ed euro 5.103 per l'opposizione di primo grado (secondo tabelle all'epoca vigenti) e 4.997 pe r l'appello (sec ondo le nuove tabelle medio tempore entrate in vigore), laddove la sentenza impugnata ha liquidato euro 2500 per la fase sommaria, 4000 per la fase di opposizione e 4.500 per l'appello. 
In accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza va cassata in parte qua in re lazione al motivo e la causa va rinviata all a medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese di legittimità.   7 di 7 p.q.m.  accoglie il ricorso incidentale, rigettato quello principale; cassa la sentenza impugnata in parte qua in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla medesima co rte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per il regolament o delle spese del giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, del l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.   

Giudice/firmatari: Pagetta Antonella, Buffa Francesco

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Giudice di Pace di Barra Per L'udienza Del 10/10/2021, Sentenza n. 1826/2025 del 20-05-2025

... prevedere eventuali concorsi di colpa. Venendo quindi alla quantificazione dei danni, parte attrice ha deposito fattura riparazione del veicolo di € 2.367,08. Tuttavia, l'ammontare ivi indicato appare eccessivo, infatti, è il caso di ricordare che preventivi di spesa, relazioni di perizia, ricevute fiscali e quant'altro, sono atti di parte e, pertanto, non rivestono valore probatorio assoluto (Cass. 245/95; Cass. 2402/98).Ciò considerato, questo Giudice ritiene di poter quantificare il danno riportato del veicolo attoreo -anche ex art.1226 CC-, sulla base dei rilievi fotografici e della comune esperienza dei prezzi delle parti di ricambio e dei costi della manodopera nonché del valore commerciale del veicolo (immatricolato nel 2017), in € 1.300,00=, liquidati all'attualità. Sulla somma liquidata, proprio perchè all'attualità, non è dovuta la rivalutazione monetaria, come da condivisibile ed autorevole orientamento della S.C. (S.U. n.1712 del 17.2.95). Per quel che attiene agli interessi, il Giudice ritiene equo quantificarli nella misura del 2,5 % annuo, con decorrenza dalla data dell'evento al deposito della sentenza. Successivamente a tale data sono dovuti gli interessi al tasso (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di ### di ### nella persona dell'Avv. ###, ha pronunziato la seguente ### causa civile iscritta al n. RG 11251 degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: risarcimento danni derivante da circolazione stradale, TRA ### (C.F. ###), e ### (C.F.  ###) elett.te domiciliati in Napoli al viale ### 38, scala B piano 5 presso lo studio dell' avv.to ### (C.F. ###), pec ###, che li rapp.ta e difende, in virtù procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato ### CONTRO ### (C.F.) nato a Napoli il ### e residente in Napoli quartiere ### al viale della ### lotto M, #### Oi 3 int. 403 ###' ### S.p.A (C.F. ###) nella qualità d'impresa designata dalla ### per la ### alla gestione del ### di ### della ### in persona del legale rapp.te p.t. con sede in #### alla via ### all'udienza del 29/01/2025: come da atti e da verbale ### atto di citazione notificato alle ### s.p.a., F.G.V.S, in persona del legale rapp.te p.t., in data ### ed a ### ai sensi del 143 c.p.c. in data ###/, gli istanti convenivano in giudizio i predetti innanzi al Giudice di ### di ### per l'udienza del 10/10/2021.
Premettevano di essere proprietari del veicolo ### tg. ### che in data ###, alle ore 12,00 circa, in Napoli -### alla via delle ### tale veicolo veniva urtato e danneggiato dal veicolo ### tg. ### proveniente da tergo; che a seguito dell'urto ricevuto, l'autovettura dell'istante, veniva sospinta con la parte anteriore destra contro il fianco sinistro dell'autoveicolo ### tg. ### ferma alla destra della strada di percorrenza; che l'autovettura dell'istante, ### riportava danni diretti al lato posteriore e danni indiretti al lato anteriore destro; che al momento del sinistro l'autovettura tg. ### risultava di proprietà del sig. ### e priva di copertura assicurativa per la r.c.a; che aveva inviato, senza esito, richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 283 lett. b del D. Lgs 209/2005 alle ### S.p.A. FGVS e alla ### S.p.A.; chiedeva pertanto la condanna della convenuta ### s.p.a., nella spiegata qualità, previa declaratoria di responsabilità del proprietario del veicolo investitore, al pagamento di tutti i danni provocati al veicolo degli istanti, con vittoria di spese di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario. Produceva in atti alla costituzione in giudizio, nel fascicolo di parte, atto di citazione, copia lettera di costituzione in mora del 14/04/2021, visura PRA veicolo attorio e convenuto, rilievi fotografici del veicolo attoreo, lettera ### del 06/12/2024, preventivo lavori. ### spa e il responsabile civile rimanevano contumaci. 
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del 29/01/2025 il Giudice si riservava per la decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle ### spa e di ### che seppur regolarmente citati, non si costituivano in giudizio. 
La fattispecie dedotta in giudizio rientra nella procedura di risarcimento danni da circolazione legittimante la vocatio in ius delle ### S.p.A quale impresa designata dalla ### S.p.A alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S. per la ### La proposizione della domanda è stata ritualmente preceduta da richiesta risarcitoria inviata, a mezzo pec in ossequio alla normativa vigente del caso di specie. 
La legittimazione delle parti, dalla documentazione versati in atti, risulta provata solo per il convenuto e non per l'attore, e dall'istruttoria svolta da cui risulta, a seguito di ispezione ### che il veicolo tg. ### alla data del 01/04/2021 non risultava presente la copertura assicurativa.   Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.   Invero, dalle risultanze processuali, ed in particolare dalla prova testimoniale espletata in data ### con l'escussione del teste indotto da parte attorea, ### risultano confermate le circostanze di cui all'atto di citazione; invero il teste ha confermato le circostanze di tempo e di luogo e le modalità dell'incidente, dichiarandosi di trovarsi presente ai fatti sui luoghi del sinistro; di contro, nulla è stato dimostrato da parte avversa. Ebbene, dalla descrizione del sinistro emersa a seguito dell'istruttoria, va esclusa la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., in quanto appare chiara una responsabilità del conducente del veicolo investitore che non si è attenuto alle regole di comune prudenza e perizia prescritte dal ### Inoltre, nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova liberatoria in ordine a diversa responsabilità o quanto meno circostanze tali da far prevedere eventuali concorsi di colpa. Venendo quindi alla quantificazione dei danni, parte attrice ha deposito fattura riparazione del veicolo di € 2.367,08. Tuttavia, l'ammontare ivi indicato appare eccessivo, infatti, è il caso di ricordare che preventivi di spesa, relazioni di perizia, ricevute fiscali e quant'altro, sono atti di parte e, pertanto, non rivestono valore probatorio assoluto (Cass. 245/95; Cass. 2402/98).Ciò considerato, questo Giudice ritiene di poter quantificare il danno riportato del veicolo attoreo -anche ex art.1226 CC-, sulla base dei rilievi fotografici e della comune esperienza dei prezzi delle parti di ricambio e dei costi della manodopera nonché del valore commerciale del veicolo (immatricolato nel 2017), in € 1.300,00=, liquidati all'attualità. Sulla somma liquidata, proprio perchè all'attualità, non è dovuta la rivalutazione monetaria, come da condivisibile ed autorevole orientamento della S.C.  (S.U. n.1712 del 17.2.95). Per quel che attiene agli interessi, il Giudice ritiene equo quantificarli nella misura del 2,5 % annuo, con decorrenza dalla data dell'evento al deposito della sentenza. 
Successivamente a tale data sono dovuti gli interessi al tasso legale sino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza a vengono liquidate come da dispositivo, in ossequio al ### del Ministero di Giustizia n. 55/2014, tenuto conto della natura e della complessità della controversia.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### nella persona dell'Avv. ###, definitivamente pronunciando, così provvede: a) Dichiara l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa a carico di ### quale proprietario del veicolo ### tg. ### b) Conseguentemente condanna la ### S.p.A quale impresa designata dalla ### S.p.A alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S. per la ### in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore degli istanti ### e ### della somma di € 1.300,00 a titolo di risarcimento, come da motivazione, oltre interessi nella misura del 2,5% annuo dal fatto al deposito della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale da tale data al soddisfo; c) Condanna altresì la ### S.p.A quale impresa designata dalla ### S.p.A alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S. per la ### in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle competenze di giudizio, in favore del procuratore degli attorei dichiaratosi anticipatario, e quantificate in complessivi € 990,00=, di cui € 130,00= per esborsi, IVA e CPA come per legge oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ex D.M. 55/2014; Sentenza esecutiva ex lege. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
Onorario di ###


causa n. 11251/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cira Santaniello

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 2054/2025 del 21-11-2025

... rientrante nelle c.d. micropermanenti, in punto di quantificazione del danno, devono trovare applicazione le ### per le micropermanenti in attuazione degli artt. 138 e 139 Codice delle ### private, ex ### 209/2005, ex art.7 della ###/2017 e prima ex art. 3 DL 158/2012 ed ### (convertito nella L. 189/2012). Circa l'applicabilità alla liquidazione del danno non patrimoniale da responsabilità sanitaria delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 Dlgs 209/2005, deve ricordarsi che "In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n..158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della I. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la (leggi tutto)...

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N. 2385/2023 R.G.  ### ***** 
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE IV CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei ### Dott.ssa ### rel. 
Dott.ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta a ruolo al n. r.g. 2385/2023 promossa da: ### (c. f. e P. Iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti #### e ### come da procura in atti; - appellante contro ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti; e ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti; - appellati - avverso la sentenza n.1283/2023 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 7.10.2025, con ordinanza collegiale ex art.  127 ter c.p.c. del 22.10.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti ###
Per la parte appellante: “### l'###ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie di legge, riformare la sentenza del Tribunale Civile di ### Giudice Dr.ssa Polidori, n. 1283 del 18/10/2023 nelle parti impugnate, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 91, comma 1, secondo periodo c.p.c., ### condannare il ### al pagamento delle spese legali in favore delle parti convenute, ponendo a carico di questi le spese di ### e di CTP sostenute nel corso del giudizio di primo grado. In via subordinata: - riformare la sentenza del Tribunale Civile di ### Giudice Dr.ssa Polidori, n. 1283 del 18/10/2023 nelle parti impugnate, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e, per l'effetto, disporre la compensazione delle spese tra le parti in causa, ponendo le spese di CTU e CTP a carico solidale di tutte le parti in causa. In ulteriore ipotesi: - riformare la sentenza del Tribunale Civile di ### Giudice Dr.ssa Polidori, n. 1283 del 18/10/2023 nelle parti impugnate, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e, per l'effetto, disporre la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali in favore del ### in misura diversa e minore ai 4/5 disposti in primo grado, ripartendo conseguentemente, e nella misura corrispondente, le spese di CTU e CTP a carico delle parti in causa. In ogni caso, con vittoria delle spese sostenute, delle spese generali e del compenso ex D.M. n.55/2014del presente giudizio compresi oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri a carico dell'avvocato dipendente dell'Ente pubblico, come le sottoscritte, ritenuti corrispondenti alle voci degli oneri accessori proprie dei legali liberi professionisti (cfr. Corte d'### n.1030/2021; Tribunale di ### sent. n. 1039/2020; Giudice di ### di ### sent. n. 271/2020; Giudice di ### di ### sent. n. 558/2020; Corte d'Appello di Firenze sent. n. 1556/2018;### sent. n.1104/2017, ### sent.  n.151/2016, ### sent. n.3/2016).” Per la parte appellata ### “### l'###ma Corte di Appello di Firenze, adversis reiectis, rigettare integralmente l'appello e le domande di parte appellante in quanto nulle, generiche, inammissibili, e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra indicati; In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.” Per la parte appellata ### “### l'###ma Corte ### adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 1283/2023, pubblicata il ###, in tesi: in applicazione dell'art. 91, comma 1, secondo periodo c.p.c., condannare il #### al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, ponendo a carico del medesimo le spese di CTU e ### in ipotesi subordinata: disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, ponendo le spese di CTU e CTP a carico solidale delle parti; in via ulteriormente subordinata: disporre la condanne delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del #### in misura diversa e minore alla liquidazione effettuata nella sentenza impugnata, ripartendo di conseguenza e nella misura corrispondente, le spese di CTU e ### In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed anticipazioni del giudizio” ### ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, ### aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### l'### (di seguito ### ed il dott.  ### al fine di ottenere - previo accertamento della responsabilità professionale dei medesimi - la loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni da lui subiti per la non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico di mammectomia. 
A fondamento della domanda, aveva esposto che: 1) nell'anno 2014, si era rivolto al dott. ### in regime di libera professione intra moenia per un intervento di mammectomia sottocutanea per via perialeolare e riduzione del perimetro dei capezzoli; 2) l'intervento chirurgico era stato eseguito dal dott. ### medico dipendente dell'### in data ###, presso la ### di ### S. Rossore di ### in regime di attività intramoenia, per il corrispettivo di euro 4.950,00, versato alla struttura privata convenzionata; 3) era stato dimesso in data ### con prescrizione di terapia antibiotica ed analgesica e controllo; 4) l'errata esecuzione dell'intervento chirurgico aveva comportato una severa alterazione a carico del complesso areolacapezzolo e la presenza di una residua ginecomastia per insufficiente liposuzione, con un danno biologico permanente del 12-13% ed un periodo di malattia di giorni 60, oltre la personalizzazione del danno, valutata la giovane età e la grave lesione all'equilibrio psicofisico. 
Si era costituita in giudizio la ### che aveva chiesto la conversione del rito ed il rigetto della domanda del ricorrente, nonché, in subordine, la riduzione del quantum dovuto. 
Si era costituito in giudizio anche ### che aveva aderito alla richiesta di conversione del rito ed aveva eccepito la nullità del ricorso per insufficiente esposizione dei fatti e l'inammissibilità della domanda del ricorrente, nonché chiesto, nel merito, il rigetto della stessa. 
Con ordinanza del 28.2.2019, era stato disposto il mutamento del rito ed erano stati concessi i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. 
La causa, istruita con la documentazione depositata dalle parti, l'interrogatorio formale dell'attore e l'espletamento di una c.t.u. medico legale sulla persona del ### era stata decisa dal Tribunale di ### con sentenza n. 1283/2023, pubblicata in data ###, con la quale il predetto Tribunale aveva accertato e dichiarato la responsabilità dei convenuti nell'esecuzione dell'intervento del 19.12.2014 e li aveva condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 4.854,02, oltre gli interessi legali, a titolo di risarcimento del danno, nonché alla rifusione di quattro quinti delle spese di lite, ponendo a carico dei medesimi le spese di CTU e della CTP di parte attrice. 
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che: “### ha evocato in giudizio il medico dott. ### che eseguì l'intervento chirurgico, oltre all'### in quanto l'intervento chirurgico è stato eseguito presso la ### di ### che deve ritenersi fosse convenzionata con l'azienda sanitaria. 
Per quanto il ricorso infatti non chiarisca in alcun modo il titolo in forza del quale l'azienda era convenuta (visto che l'intervento si era svolto presso una struttura privata), è la stessa difesa della convenuta ### che ammette che l'intervento fu eseguito "presso la ### di ### S. ### in regime di libera professione intra-moenia" Deve quindi ritenersi circostanza pacifica ed esplicitamente ammessa dalla convenuta che il #### svolgesse la propria attività professionale presso l'### e che fosse stato autorizzato dall'### a svolgere la propria attività libero professionale intramuraria c.d. allargata, probabilmente in virtù di una convezione intercorsa tra l'### e la ### di ### Si deve rilevare in proposito che l'attività professionale esercitata intra o anche extra moenia (come, a dire il vero, pare di dover qualificare più correttamente quella in questione) integra una modalità di peculiare svolgimento dell'attività medica che non può essere equiparata sic et simpliciter alla libera professione: infatti riservata ai soli medici che siano dipendenti del ### nazionale, è esercitata in via principale all' interno (appunto intra) degli stessi presidi ospedalieri pubblici ed avvalendosi della strumentazione della struttura pubblica tanto che è disciplinata dal legislatore nazionale e regolamentata a livello locale dalle stesse ASL (possono richiamarsi al riguardo le norme di cui agli artt. 4, comma 10% d.lgs. 502/1992, art. 1 comma 8 e ss. Legge 662/1996; D.M. Sanità 31/7/1997; D.P.C.M. 27.3.2000). 
Si tratta quindi di una tipica modalità di svolgimento dell'attività medica consentita allo scopo quanto meno asseritamente - di offrire un servizio sanitario più celere ed efficiente, ricavandone risorse economiche per il servizio pubblico.  ### caso di specie peraltro, come detto, parrebbe integrare un caso di attività medica svolta da dipendente del SSN al di fuori di presidi ospedalieri pubblici (c.d. "extra muraria"), attività possibile a condizione che l'ASL interessata non disponga di strutture idonee o sufficienti per il suo esercizio (cfr. art. 5 D.P.C.M. 27/3/2000 art. 1 1. 3.8.2007 n.120). 
Come detto, attese le dichiarazioni confessorie sul punto dell'### deve ritenersi che sussistesse un'autorizzazione allo svolgimento dell'attività professionale extra muraria in forza o di un atto di indirizzo emanato dalla ### ovvero di una convenzione tra ente pubblico e soggetti privati (conformi a precisi requisiti e sottoposti a controllo della ASI stessa); sul punto, si specifica che in questo ultimo caso nulla muta sotto il profilo giuridico cambiando soltanto il luogo di esecuzione dell'attività medica. 
Del resto a fugare ogni dubbio soccorre la produzione documentale n. 9 di cui al ricorso ossia la fattura per ### 2948 emessa dalla ### convenuta nei confronti del sig ### recante quale causale "ricovero presso ### di ### di ### Ricovero da 19/12/2014 al 20/12/2014", che prova appunto come l'### abbia richiesto al paziente il ### delle prestazioni sanitarie rese a mezzo del proprio dipendente presso una struttura sanitaria privata. 
Tanto premesso, la controversia può essere decisa alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio. 
Nel merito, dirimenti sono infatti le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio ed in particolare la relazione del Collegio dei c.t.u., depositata il ###, le cui conclusioni sono condivise e fatte proprie dal Tribunale; le argomentazioni e conclusioni dei ### coerenti ancorate a rigorosi riscontri oggettivi e rilievi scientifici, forniscono infatti indicazioni utili alla valutazione delle domande attoree. 
In particolare, oggetto dell'esame della CTU è stato l'operato del chirurgo plastico nell'esecuzione di an intervento chirurgico di mammectomia sottocutanea per via periareolare e riduzione del perimetro dei capezzoli, in un soggetto con pregressa patologia di ginecomastia, la cui vicenda è stata ricostruita sulla base degli atti di parte, stante la scarsa documentazione depositata (cartella clinica 1988/2014 ### di ### privata ### relazione della dott.ssa F. Ferraguzzi, psicoterapeuta del 25.09.2015, relazione del dott. ### medico legale, del 16.10.2015). 
Inoltre, i consulenti d'### hanno acquisito, direttamente dall' attore, un referto di rx eseguito dallo stesso per motivi di lavoro ed hanno visionato un'ecografia delle mammelle, una mammografia e una rx costato esterno, esami dagli stessi prescritti ed eseguiti dal sig. ### in data ###. 
Rispondendo ai quesiti formulati dal Giudice, i consulenti d'ufficio hanno rilevato che partendo da una condizione di ginecomastia di grado medio con eccesso cutaneo, il paziente è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di mammectomia sottocutanea bilaterale con riduzione del diametro areolare, la cui esecuzione, invero, "fu imperfetta sia per l'incompleta adenectomia che per lieve asimmetria prodotta tra le due mammelle; tale insoddisfacente risultato è ascrivile ad una pura imperfezione tecnica del chirurgo che operò il sig. Romeo” (pag. 15 ###). Inoltre, in merito alla qualificazione di speciale difficoltà o meno precedente intervento del 2001 (semplice liposuzione) e di quanto descritto nel registra operatorio (niente di particolare è segnalato in merito), non è dimostrata alcuna speciale difficoltà nel praticare l'intervento in esame". 
Rispondendo ai quesiti il Collegio peritale ha quindi concluso (pagg.16, 17 ### che: "Nel caso in esame le condotte censurabili sono relative esplicitamente ed esclusivamente a una imperfetta tecnica chirurgica, che ha prodotto una lieve asimmetria mammaria, e alla carente tenuta della documentazione sanitaria da parte del dott. ### circa la sua attività privata, visto che nulla riguardo alla visita pre-operatoria e ai controlli post-operatori è stato prodotto in atti, neppure dalla stessa parte convenuta .....Esiste un profilo di responsabilità professionale addebitabile al dott. ### per l'imperfezione tecnica nell'intervento chirurgico del 19 dicembre 2014 che cagionò una lieve asimmetria mammaria nel sig. ###...Attualmente il sig. ### mostra una lieve asimmetria delle mammelle, riconducibile a imperfetta esecuzione dell'intervento chirurgico del 19 dicembre 2014, e cicatrici periareolari appena più evidenti del previsto a causa di un'evoluzione sfavorevole della guarigione delle ferite chirurgiche (si verificarono infatti deiscenze delle suture), evoluzione sfavorevole però ascrivibile a complicanza - e quindi ad una causa naturale - e non ad un errore del chirurgo." Inoltre, i consulenti d'ufficio hanno rilevato la carenza nella tenuta della cartella clinica de parte del chirurgo dott. ### Essendo stata rilevata un'imperfetta tecnica chirurgica e una insufficiente annotazione clinica, deve ritenersi accertata la responsabilità professionale del dott. ### per 1'imperfetta esecuzione dell'intervento chirurgico del 19.12.2014 che ha provocato al paziente una lieve asimmetria delle mammelle con conseguente l'obbligo risarcitorio in virtù del contratto intercorso tra il paziente ed il medico, professionista voluto e scelto dal sig ### in regime di libera professione intra moenia. 
Deve invece escludersi la riferibilità delle cicatrici periareolari all'operato del chirurgo in quanto esse si innestano nel processo di guarigione delle ferite e sono dovute ad una causa naturale (ag.16 Relazione peritale) Aggiunge infatti il Collegio dei CTU che, se l'intervento fosse stato eseguito a regola d'arte non sarebbero residuati postumi, tranne le cicatrici ordinarie; alla data delle operazioni peritali, a parte un "lieve peggioramento rispetto allo stato anteriore. Nessun'altra conseguenza è dimostrativamente derivata alla salute del ricorrente.' (pag. 18 ###).
In particolare: a) sui postumi permanenti, gli esperti hanno ritenuto la sussistenza di "una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica stimabile nella misura del 3% (tre percento) in riferimento al concetto di danno biologico, tenuto conto delle ### 2016, in particolare per ciò che attiene il pregiudizio estetico in ### I (pag.18 Relazione ctu); b) per quanto concerne l'inabilità temporanea, i CTU hanno concluso che ### cagionato una lieve asimmetria delle mammelle, infatti non cagionò un prolungamento dei tempi di guarigione i quali invece furono incrementati da complicanze differenti (deiscenza delle suture) e naturali" (pag. 18 ###), complicanze non imputabili, come detto, all'operato del chirurgo La responsabilità della struttura di appartenenza nel caso in cui, come nella specie, soltanto il sanitario versi in colpa per l'esito infausto del trattamento medico, deve affermarsi ai sensi dell'art.  1228 c.c., in forza del quale il debitore della prestazione (in questo caso sanitaria) è tenuto a rispondere dell'operato dei propri dipendenti ed addetti, qualora si avvalga di essi per l'adempimento. 
Oggi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 L. 24/2017, "1. La struttura sanitaria a sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 122: del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramurara ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il ### sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. 3. ### la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. ..". 
Tenuto conto però che l'evento dannoso si è verificato antecedentemente all'entrata in vigore della legge 24/2017, norma non retroattiva (Cass., sentenza n. 28994/2019), i risultati non cambiano anche in forza della normativa pregressa in quanto "in tema di danni da malpractice' medica nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpo esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata " (Cass. Sez. II, 28987/2019). 
Ciò posto, anche in capo alla struttura sanitaria sussiste una responsabilità di natura contrattuale diretta. ### relazione dei consulenti d'ufficio appare pregevole sia per il grado elevato di approfondimento dell'indagine e sia per la coerenza delle argomentazioni, tutte ancorate a motivazioni specifiche e riscontrabili. Efficaci ed esaustive sono poi anche le considerazioni del Collegio peritale in risposta alle osservazioni avanzate dai ### di parte attrice, in punto di entità e rilevanza del postumo permanente, avendo questi ultimi rilevato la sussistenza anche di reliquati di natura psichica che dovrebbero trovare un adeguato riconoscimento. 
I postumi del 3%, invero, si riferiscono alla parte organica" del danno biologico permanente - come precisato dai ### consistendo in un "danno prettamente estetico di lieve entità senza alcun impatto funzionale...I reliquati di natura psichica, invece, oltre a non trovare adeguato riscontro nella criteriologica medico legale classica (manca, per esempio, la soddisfazione del criterio dell'adeguatezza lesiva e del criterio cronologico), risentono in negativo anche della completa negatività anamnestica (il paziente non ha riferito nulla di specifico al riguardo, se non affermare il proprio risentimento) e della insufficienza documentale" (pag.20 Relazione). 
Parte attrice ha depositato la ### della dott.ssa ### psicoterapeuta, relativa ad un unico incontro del 25.09.2015 (allegata alla ###del dott. ### - doc,1 Ricorso introduttivo), dalla quale emerge un quadro di disagio del sig. ### avente origine fin dall'età puberale per la presenza di accumulo di tessuto adiposo nell'area mammellare, al punto da decidere di sottoporsi ad in primo intervento di liposuzione all'età di 22 anni e, poi, affrontarne un secondo nel 2014 per liberarsi dal difetto estetico. La psicoterapeuta riporta che il danno estetico cicatriziale ha infatti determinato uno stato di notevole disagio nelle sitazioni sociali che viveva abitualmente'" (pag.  2), come la frequentazione della palestra, la doccia post-lavoro, la frequentazione della spiaggia o della piscina, oltre all'insicurezza nell'intimità con la moglie, la quale proverebbe una condizione di dolore nel vedere le cicatrici. 
Quindi nell'anamnesi la dott.ssa ### ha riportato un narrato di disagio che ha origine in tempi remoti, ossia nell'età puberale, con le difficoltà di mostrarsi in pubblico già all'epoca. 
Per cui, tutto ciò premesso, considerato che il minimo esito cicatriziale non è eziologicamente connesso con l'errore nell'esecuzione dell'intervento chirurgico verificato che l'errore medico ha comportato soltanto una lieve asimmetria delle mammelle, la condizione riferita nella ### della psicoterapeuta, per quanto effettiva, non è imputabile all'operato del chirurgo e il postumo residuato non deve essere integrato con un ulteriore cespite di danno biologico, pur potendosi però valutare al fine di ritenere invece integrata la componente morale-subiettiva del danno non patrimoniale che quindi dovrà essere computato (cfr. ###. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016 (Rv. 638731 - 01) "..omissis.. va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità ###, purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento." Non è dovuta, infine, la personalizzazione del danno come invero richiesto dall'attore in assenza di elementi atti a provare che l'invalidità accertata sia tale da incidere in modo particolarmente gravoso, tenuto conto del vissuto pregresso dell'attore. 
Sul punto, il Tribunale aderisce alle conclusioni dei ### “Attualmente il sig. ### è portatore di una lieve asimmetria mammaria che rappresenta un lieve peggioramento rispetto allo stato anteriore. Nessun'altra conseguenza è dimostrativamente derivata alla salute del ricorrente." All'udienza del 26.01.2021, è stato sentito in sede di interpello il ricorrente che ha confermato la circostanza della disponibilità del dott. ### ad eseguire la revisione chirurgica della cicatrice per migliorarne l'aspetto, in anestesia locale, ma il sig. ### ha scelto di non procedere. 
Accertato, quindi, l'esistenza di un danno biologico permanente risarcibile rientrante nelle c.d.  micropermanenti, in punto di quantificazione del danno, devono trovare applicazione le ### per le micropermanenti in attuazione degli artt. 138 e 139 Codice delle ### private, ex ### 209/2005, ex art.7 della ###/2017 e prima ex art. 3 DL 158/2012 ed ### (convertito nella L. 189/2012). 
Circa l'applicabilità alla liquidazione del danno non patrimoniale da responsabilità sanitaria delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 Dlgs 209/2005, deve ricordarsi che "In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l.  n..158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della I. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno." (Cass. Sez. 3-, Sentenza n. 28990 del 11/1 1/2019, Rv. 655965 -01).
Quindi dovendo liquidare il danno non patrimoniale in tutte le sue componenti ed in modo unitario, tenuto conto dell'età di ### nel 2014 (37 anni), considerati i postumi permanenti riconosciuti, condivisibilmente, dal Collegio dei CTU in 3%, visto il valore del punto base danno permanente (tabella di riferimento 2022-2023) pari ad €. 870,97, il danno biologico da risarcire è pari ad €. 2.712,20. 
La somma dovuta a titolo di danno biologico permanente, computando un danno morale del 33%, è quindi da quantificarsi in €. 3.616,18 da devalutare alla data della domanda stragiudiziale (09.12.2015 messa in mora racc. ar depositata con ### ex art. 702 bis cpc) in €. 3.046,49, somma da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi compensativi come da Cass. Civ. Sez.Un.  n.1712/1995 così giungendosi all'importo finale di €. 3.782,42 oltre interessi legali al saldo (trasformandosi il credito di valore in credito di valuta all' atte della liquidazione). 
Per quanto concerne la quantificazione del danno patrimoniale, dagli atti risulta che parte attrice ha affrontato le seguenti spese mediche inerenti l'evento per un totale di €. 855,20 (doc. 13 ###, di cui: €.610,00 dr ### visita specialistica e relazione medico legale -ricevuta n.461 del 2.10.2015, pagata; €.80,00 (eco mammaria fattura n.2333/P del 28.04.2017), pagata; €, 165,20 consulenza psicologica e stesura relazione ###ssa ### (ricevuta 118/2015 del 26.09.2015). 
Deve qualificarsi alla stregua di danno patrimoniale quantificato I solo esborso per spese mediche comprendenti sia le visite specialistiche sia gli esami diagnostici per l'importo totale di €. 855,20, da rivalutare con interessi dall'epoca della domanda ad oggi in euro 1.071,16.  ### ha poi avanzato domanda di risarcimento del danno patrimoniale estendendolo alla ripetizione delle spese sostenute per il ricovero presso la ### di ### (€.2.016,40 fattura n. 133 1/2 del 30.03.2015 ### ricovero presso ### di cura S. ### €,2,950.00 fattura n. 4437 del 22.12.2014 ### per un totale di €. 4.950,00 (doc.ti 9,10,11 del ### attestanti anche l'avvenuto pagamento) oltre alle spese per l'intervento destinato alla ### di ### (es.  retta di degenza) di 6.473,08 (fattura n.15/### de 25.03.2015- doc.12 ###, per un totale complessivo di €. 5.423,08, avanzata quale componente del danno patrimoniale, ### peritale sul punto ha evidenziato che i postumi riconosciuti non hanno comportato alcun impatto funzionale bensì soltanto un danno estetico di lieve entità, riparabile con intervento in anestesia locale, anche ambulatorialmente, ma al quale l'attore non ha aderita nonostante la disponibilità del dott. ### come è emerso anche in sede di interpello dell'attore. 
Per quanto il rilievo operato sul punto dai c.t.u. non sia pertinente, tale domanda non può trovare accoglimento.
Le voci di spesa delle quali parte attrice chiede il rimborso a titolo di risarcimento del danno non possono in alcun modo qualificarsi come poste risarcitorie ma piuttosto come restituzioni in senso tecnico: sul punto avrebbe dovuto eventualmente proporsi domanda per la restituzione dei compensi per l'intervento chirurgico in una con la correlata domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, domande queste che però non sono state formulate. 
Nel caso di specie, peraltro, il sig. ### nella narrativa degli atti ha avanzato istanza di restituzione, ma nelle conclusioni come precisate ha richiesto solo il risarcimento del danno e non ha formulato specificamente anche la domanda di restituzione dell'esborso per l'intervento chirurgico né tanto meno domanda di risoluzione del contratto per prestazione professionale; conseguentemente, la domanda risarcitoria avente ad oggetto tali voci di spesa non può essere accolta ### complessivo del risarcimento liquidabile deve quindi quantificarsi in ### 4.854,02. 
Infine, per quanto riguarda le spese di attivazione del procedimento (di mediazione civile di €.48,80), quelle del giudizio, tenuto conto dell'esito negativo della mediazione civile svolta nel 2017 così come del vano tentativo di conciliazione posto in essere in occasione delle operazioni peritali (connotato da una proposta peritale di contenuto superiore alle conclusioni della ###, falliti entrambi per il rifiuto da parte del sig. ### che ha insistito in esose richieste risarcitorie e visto anche l'accoglimento parziale delle domande attoree, le parti convenute devono essere condannate a rifondere le spese dell'attore solo fino alla concorrenza dei quattro quinti. 
Le spese di CTU e CTP attorea devono invece gravare sulle parti convenute in solido tra loro.” Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### ha proposto appello avverso la sentenza, impugnandola con un solo articolato motivo di gravame (con i quale si è lamentato dell'avvenuta violazione dell'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. e della condanna alla refusione delle spese di c.t.u. e c.t.p.). 
Si sono costituiti in giudizio ### che ha chiesto il rigetto dell'appello, nonché ### che si è associato alle difese della ### La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 7.10.2025 mediante ordinanza emessa dal ### istruttore ex art. 127 ter cpc in data ### e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di condannarla, in solido con il ### al pagamento dei 4/5 delle spese di lite e di porre a loro carico le spese di c.t.u. e quelle di c.t.p. sostenute dal ###
In particolare, la ### in relazione al primo rilievo, ha affermato che il giudice di primo grado, pur avendo accolto la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice nei limiti di euro 4.854,02 (ovvero di una somma notevolmente inferiore a quella richiesta dal ### per una invalidità permanente del 12%), aveva poi liquidato le spese di lite in favore della parte attrice senza tener conto del fatto che il medesimo aveva rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa (avanzata sia in sede ###occasione dello svolgimento delle operazioni peritali) migliore di quella disposta in sentenza. 
Il motivo è infondato. 
Ed invero, con riferimento al primo rilievo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, la condanna di cui all'art. 91, comma primo, secondo periodo, c.p.c. non costituisce sanzione a fronte di un danno punitivo, ma criterio di riparto dei costi del processo, in applicazione del principio della causalità, sotteso a quello della soccombenza, avendo lo scopo di regolare non le conseguenze della mancata conciliazione, ma quelle derivanti dal comportamento scorretto della parte che, pur sostanzialmente vittoriosa, si sia sottratta ad una seria proposta di conciliazione, atteso che il legislatore, con detta disposizione (ricollegabile, per l'identità di ratio, all'art. 2, comma 2-quinquies, lett. b), della legge n. 89/2001), ha inteso regolare le conseguenze, non tanto della mancata conciliazione in sé, quanto piuttosto dell'abuso del processo e dello scorretto comportamento della parte che, pur nella sostanza vittoriosa, si sia sottratta ad una seria e ragionevole piattaforma conciliativa proposta o accettata dall'avversario, determinando una inutile prosecuzione del giudizio (cfr Cass. civ. ord. n. 7591 del 16.3.2023). 
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, il ### non aveva partecipato alla procedura di mediazione, nonostante fosse stato regolarmente convocato (vd verbale di mediazione del 13.6.2017) e che la mediazione si era conclusa senza la formulazione, da parte del mediatore incaricato, di alcuna proposta conciliativa. 
Detta circostanza negativa escludeva, pertanto, l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13 del D.lgs 28/2010, atteso che il rifiuto della proposta conciliativa rappresenta il presupposto della condanna della parte vincitrice al pagamento delle spese processuali (“### il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto… ### il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4…). 
Inoltre, in relazione ai tentativi di conciliazione esperiti nell'ambito delle operazioni peritali, si evidenzia che neanche in tale sede era stata formulata una effettiva proposta conciliativa, atteso che quella avanzata dai c.t.u. riguardava solo la percentuale di invalidità permanente, quantificata nel 5% (che era maggiore di quella successivamente riconosciuta, pari al 3%, ma anche nettamente inferiore a quella quantificata dal medico di fiducia del ### pari al 12/13%) e non conteneva alcuna previsione di disciplina degli altri elementi di danno (quali ad es. la personalizzazione del danno, il danno morale, la quantificazione delle spese, il rimborso di quanto pagato alla struttura ed al medico per l'intervento chirurgico) e che tale carenza, che non consentiva una effettiva valutazione ex ante della situazione da parte dell'attore, era tale da privare del carattere di pretestuosità il rifiuto della proposta da parte del ### Si osserva, infine, che l'ultimo inciso dell'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c. fa salvo quanto disposto dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., per cui la condanna della parte vittoriosa che si sia vista accogliere la domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa può trovare applicazione soltanto nel caso in cui il giudice non ritenga di provvedere alla compensazione delle spese "per soccombenza reciproca" (come avvenuto nel caso di specie) o per "novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", che possono riguardare circostanze mitigatrici della responsabilità per il mancato accordo, soprattutto per "fatto della controparte", ovvero le stesse circostanze che hanno giustificato il rifiuto della proposta. 
Pertanto, poiché, nel caso di specie, ricorreva la predetta clausola di riserva, avendo il giudice di primo grado ritenuto integrata una fattispecie di soccombenza reciproca ex art. 92, secondo comma, c.p.c., legittimante la compensazione parziale delle spese di lite, ne consegue che appare immune da censure la decisione del medesimo di escludere l'applicazione alla fattispecie del predetto dettato normativo. 
Con riferimento, poi, al secondo rilievo, si rileva che la decisione del giudice di primo grado di porre a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di c.t.u. e di c.t.p. appare del tutto condivisibile, atteso quest'ultimi, avendo escluso nettamente la propria responsabilità, ne avevano reso necessario lo svolgimento in relazione alla domanda risarcitoria avanzata dal ### Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (esclusa la fase istruttoria, non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022), mentre si ritiene equo compensare le stesse tra l'appellante e l'appellato ### in ragione dell'adesione di quest'ultimo all'appello avanzato dalla ### Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.  13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.  P.Q.M.  la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla l'### avverso la sentenza n. 1283/2023 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide: - rigetta l'appello; - condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla parte appellata ### nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 3.966,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge; - dichiara interamente compensate le spese di lite tra le altre parti. 
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000. 
Così deciso in ### il ###.   ### rel. est.   ###ssa ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 2385/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Carla Santese

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Giudice di Pace di Pescara, Sentenza n. 795/2025 del 04-11-2025

... quantificare i danni) il sottoscritto non effettua una quantificazione del danno subito, ma una quantificazione dei costi necessari per eseguire le riparazioni a regola d'arte. Alla luce di quanto rilevato è necessario ripristinare correttamente l'alloggiamento della sospensione anteriore sinistra, sostituendo anche il montante anteriore sx, comprensivo del relativo supporto. Inoltre, deve essere ripristinato a regola d'arte il ### dell'ammortizzatore e la geometria delle ruote. Per questioni di sicurezza e per il ripristino a regola d'arte, infine, deve essere sostituito l'ammortizzatore anteriore sinistro che potrebbe aver lavorato in maniera inopportuna, il che comporta la sostituzione di entrambe gli ammortizzatori con deprezzamento al 50% per usura. Come meglio specificato nell'allegato riassuntivo dei costi, le operazioni di ripristino a regola hanno un costo di 1183,44 € + 260,36 € IVA = 1443,80.” 6. In conclusione in ordine alla quantificazione dei danni, le opere necessarie per la messa in sicurezza ed il ripristino a regola d'arte, come accertato dal ctu, comportano un esborso pari ad €.1.443,80. Inoltre devono essere rimborsate le spese comprensive di esborsi e compenso per (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 452 / 2025 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA
Unica
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott. ### ha pubblicato la seguente sentenza nella causa civile R.G. n. 452 / 2025 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro ### 2013 ### (CF ###) ### -RESISTENTEOGGETTO: risarcimento danni. ###: all'udienza del 20/10/2025 il ricorrente precisava le conclusioni come da relativo verbale che qui si abbia per richiamato e trascritto. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE. 1. Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ritualmente notificati, ### adiva l'intestato ### per ivi sentire: accertare e dichiarare le responsabilità della società ### 2013 s.r.l. in luogo della garanzia dai vizi e la garanzia di difetto di conformità dell'autovettura oggetto della compravendita; per l'effetto, condannare la società ### 2013 s.r.l. al risarcimento del danno pari ad
Euro 1.443,80 subito dalla sig.ra ### nonché al pagamento di ### 1.517,73 in favore della ricorrente a titolo di rimborso per la procedura ### come da decreto di liquidazione del Tribunale di ### Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva per la resistente che veniva dichiarata contumace. ### si compendiava nelle produzioni documentali, all'esito della quale, dopo la precisazione delle conclusioni e discussione, la causa veniva trattenuta in decisione. 2. Preliminarmente è stata correttamente dichiarata la contumacia di ### 2013 s.r.l., non comparsa né costituita, attesa le regolarità della notificazione degli atti introduttivi del giudizio. Infatti il ricorso introduttivo e la procura, unitamente al decreto di fissazione di udienza risultano ritualmente notificati alla resistente a mezzo posta elettronica certificata in data ### all'indirizzo pec ### estratto dal registro INI-PEC, come da ricevute di accettazione e consegna in formato .eml depositate nel fascicolo telematico in pari data. La prima udienza era stata fissata per il ### onde risultano rispettati i termini liberi a comparire prescritti dall'art.281 undecies, comma II, c.p.c.. 3. Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate. La ricorrente ha agito in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dalla vendita di un bene non conforme per per vizi e difformità nelle parti meccaniche dell'autoveicolo usato, acquistato da poco.
Dispone la giurisprudenza in proposito: “La garanzia per vizi prevista dall'art. 1490 cod. civ. deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio della cosa, ed, in particolare, il vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso. E, anche nei casi di vendita di beni usati (quale una autovettura usata) i contraenti nell'ambito della loro autonomia contrattuale possono derogare alla disciplina legale della garanzia per vizi della cosa venduta, con l'inserimento nel contratto di apposita clausola, ammessa dall'art. 1490, II comma, cod. civ. e debitamente approvata per iscritto ex art. 1341 comma 2, cod. civ..” (Cass. Civ. 19/10/2016 n.21204).
E' stato altresì precisato da ###. 30/3/2017 n.8285 che: “In ordine all'applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che va considerata come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5251 del 15/03/2004;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23346 del 04/11/2009).”
Più specificamente il codice del consumo all'art.133 stabilisce che il venditore è responsabile a norma dell'art.130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.  il Codice del ### è applicabile anche ai beni usati, come espressamente previsto all'art.128 ultimo comma, ma per tale categoria di beni il difetto di conformità
è difficilmente enucleabile, in quanto tale disposizione va coordinata con le definizioni di tale concetto contenute nell'art.129. Per i beni usati l'art.128 comma quinto precisa che l'applicabilità delle disposizioni in tema di beni di consumo è limitata ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa, dovendosi tener conto del tempo del pregresso utilizzo.
Si ritiene da parte della dottrina che l'estensione all'acquirente di merce usata della tutela dai difetti di conformità debba costituire un indubbio fattore di progresso e tendere a responsabilizzare i venditori professionali, chiamati a garantire la funzionalità del bene per non meno di un anno, in armonia con quanto stabilito dall'art.133 comma quarto (che per tali beni vieta di limitare la durata della responsabilità per un periodo di tempo inferiore ad un anno).
Orbene, in via generale l'obbligazione che grava sul venditore consiste nel consegnare un bene conforme al contratto, contrassegnato dalle qualità e caratteristiche che il bene deve possedere secondo le pattuizioni negoziali o in mancanza secondo regole integrative o suppletive stabilite dall'art.129, regole che, secondo la dottrina, devono essere applicate in via cumulativa, a meno che la singola regola risulti non pertinente, cioè incompatibile con la peculiarità del caso concreto.
Per l'ipotesi di venditore di beni usati, specie se trattasi di professionista del settore, si richiede che il veicolo debba essere idoneo alla circolazione, tenuto conto dei chilometri già percorsi e risultanti dal relativo misuratore, nonché in generale dell'usura delle parti meccaniche e non, oltre che tenersi conto del prezzo e della documentazione consegnata unitamente al bene. 4. Nel caso di specie è stata fornita la prova che il veicolo, al di là delle normali condizioni di usura tipiche di un mezzo usato, presentava vizi e difetti agli ammortizzatori, manifestatisi dopo pochi giorni dall'acquisto. 
Infatti l'istruttoria documentale svolta ha permesso di accertare che la ricorrente, dopo aver acquistato presso la concessionaria ### 2013 s.r.l. l'autovettura ### targata ### al prezzo di ### 10.000,00 (diecimila/00) ed aver ritirato in data ### l'automobile presso la sede della società ### 2013 s.r.l. sita in
Sora ###, la riportava in #### il giorno seguente per farla ispezionare dalla ### sita in ####.
All'esito dei controlli risultavano vizi occulti dell'autovettura appena acquistata; in particolare il mezzo presentava una modifica dell'attacco dx e sx dell'ammortizzatore, nello specifico erano stati asolati i fori di attacco del piatto dei soprammenzionati ammortizzatori. Se ne deduceve pertanto, ad avviso del sig.### che aveva redatto la perizia, che il veicolo era incidentato e non era stato riparato a regola d'arte e secondo gli standard.
La ricorrente, a mezzo del proprio procuratore, con comunicazione del 18.09.2019 trasmessa a mezzo pec alla concessionaria ### 2013 s.r.l., denunciava i vizi riscontrati a seguito dell'ispezione eseguita dalla ### con l'invito a definire in via stragiudiziale la vicenda, ma la concessionaria rifiutava tale proposta, non ravvisando nella specie alcuna responsabilità, pur riconoscendo di aver provveduto alla modifica degli attacchi degli ammortizzatori.
Successivamente in data ### la sig.ra ### adiva il Tribunale di ### per la procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis c.p.c all'esito della quale il consulente incaricato, mediante deposito dell'elaborato peritale, confermava l'esistenza dei lamentati difetti. 
In questo giudizio la ricorrente ha correttamente depositato gli atti i documenti sopra richiamati: in particolare il contratto di acquisto del veicolo, la copia della perizia del sig.### copiosa documentazione fotografica; la lettera a mezzo pec del 18/9/2019, la lettera a mezzo pec del 10/10/2019 dell'avv.### procuratore della resistente, il ricorso per accertamento tecnico preventivo; il verbale del procedimento RG 4760/2019 Tribunale di ### la relazione del ctu ing.### il decreto di liquidazione del compenso del ctu da parte del Tribunale di ### 5. In particolare il ctu designato nella procedura di accertamento tecnico preventivo, dinanzi al Tribunale di ### nella relazione depositata - nel complesso ben motivata, esente da errori logico-giuridici e fondata sugli opportuni accertamentiin risposta ai quesiti posti nelle conclusioni ha precisato quanto segue: “1) Nell'autovettura #### risultano modifiche dell'attacco sinistro dell'ammortizzatore.  2) Non è possibile stabilire con certezza se dette modifiche siano state rese necessarie per riparare la già menzionata autovettura in seguito ad un incidente stradale o ad altra incidentalità subita dall'autovettura stessa. Tuttavia, le riparazioni riscontrate anche sulla carrozzeria rendono molto probabile che la modifica dell'ammortizzatore di destra si sia reso necessario a seguito di un sinistro stradale subito dal veicolo.  3) Il sottoscritto, sulla base delle verifiche effettuate, ritiene che il mezzo non abbia subito una svalutazione commerciale ma lo stesso debba essere ripristinato a regola d'arte per garantire la migliore sicurezza e stabilità. Una volta ripristinato a regola d'arte il mezzo non sarà soggetto ad alcuna svalutazione.  4) Gli interventi effettuati alla sospensione di sinistra non hanno compromesso la stabilità e sicurezza del veicolo allo stato attuale. Tuttavia, si potrebbero verificare situazioni in cui in veicolo potrebbe presentare una instabilità e quindi una pericolosità maggiore rispetto ad un veicolo in condizioni dello stato dell'arte. Come rilevato e sottoscritto dalle parti, nel caso in cui vi fosse un allentamento dei bulloni di sinistra il veicolo diverrebbe certamente ingovernabile e pericoloso, mentre se la stessa remota circostanza si verificasse sull'ammortizzatore si destra l'assenza di giochi dei bulloni e la presenza del perno garantirebbe una minima governabilità. La risposta del gruppo sospensione di destra a torsioni o flessioni del gruppo sospensione, che si possono verificare in violenti urti contro marciapiedi e/o buche sarebbe ottimale e non varierebbe la geometria e stabilità del veicolo, aspetto invece che potrebbe variare se le stesse sollecitazioni si verificassero sulla sospensione di sinistra.  5) Nella seguente risposta (al quesito di quantificare i danni) il sottoscritto non effettua una quantificazione del danno subito, ma una quantificazione dei costi necessari per eseguire le riparazioni a regola d'arte. Alla luce di quanto rilevato è necessario ripristinare correttamente l'alloggiamento della sospensione anteriore sinistra, sostituendo anche il montante anteriore sx, comprensivo del relativo supporto. Inoltre, deve essere ripristinato a regola d'arte il ### dell'ammortizzatore e la geometria delle ruote. Per questioni di sicurezza e per il ripristino a regola d'arte, infine, deve essere sostituito l'ammortizzatore anteriore sinistro che potrebbe aver lavorato in maniera inopportuna, il che comporta la sostituzione di entrambe gli ammortizzatori con deprezzamento al 50% per usura.
Come meglio specificato nell'allegato riassuntivo dei costi, le operazioni di ripristino a regola hanno un costo di 1183,44 € + 260,36 € IVA = 1443,80.” 6. In conclusione in ordine alla quantificazione dei danni, le opere necessarie per la messa in sicurezza ed il ripristino a regola d'arte, come accertato dal ctu, comportano un esborso pari ad €.1.443,80.
Inoltre devono essere rimborsate le spese comprensive di esborsi e compenso per lil consulente nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, pari ad €.1.517,73 come da decreto di liquidazione del Tribunale di ###
Quindi in definitiva è risultato accertato che a ### sia stato venduto un autoveicolo non conforme all'uso con vizi e difformità per la riparazione dei quali occorre una spesa così come quantificata e dettagliata dalla richiamata perizia dell'ATP onde la società resistente deve essere condannata al risarcimento dei danni pari ad €.1.443,80 oltre al rimborso della somma di €.1.515,73 per le spese di ### spese di questo giudizio seguono la soccombenza come per legge e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da ### nei confronti di ### 2013 s.r.l., ogni altra eccezione o deduzione respingendo, così provvede: -accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la resistente al risarcimento dei danni, in favore del ricorrente, pari ad €.1.443,80; -condanna altresì la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €.1.515,73 a titolo di rimborso delle spese per la procedura di accertamento tecnico preventivo, come disposto dal Tribunale di ### -condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della ricorrente e da distrarre all'avv.### dichiaratosi procuratore antistatario, che liquida in complessivi €.1.390,00 di cui €.125,00 per esborsi ed €.1.265,00 per compenso professionale di avvocato, oltre rimborso forfettario 15% Cpa ed Iva se dovuti come per legge.
Così deciso in ### il ###
Il Giudice di ###

causa n. 452/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Fabrizio Straccialini

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6161/2025 del 02-12-2025

... danno terminale jure hereditario; sia in punto di quantificazione del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale. Pertanto, in definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto; ne consegue l'integrale conferma della pronuncia di primo grado. A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese. Sul regime delle spese del presente grado Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante #### pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima. Trovano applicazione le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22. In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio. Per quel che concerne il valore della causa, ci troviamo dinanzi a sei appellati (vale a dire gli originari attori), con la medesima posizione processuale. Pertanto, il valore va parametrato all'importo più elevato, riconosciuto a titolo di risarcimento danni. Ebbene, l'importo più elevato corrisponde agli euro 184.118,43, riconosciuti jure proprio a ### Di conseguenza, si rientra nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00. Con riferimento al compenso professionale per il presente grado, si ritiene equo e (leggi tutto)...

testo integrale

Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 2 Dicembre 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 5291 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “### sanitaria”, Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9319/23, pubblicata il 12 Ottobre 2023, e notificata in data 24 Ottobre 2023; causa fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza collegiale del 2 Dicembre 2025, e pendente: TRA ### (P.IVA: ###), in persona del ### p.t., rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti ### (###) e ### (###), con i quali è elettivamente domiciliata presso i seguenti indirizzi di ###### (###), ### (###), ### (###), ### (###), ### (###), ### (###), quest'ultima anche quale tutrice della minore ### tutti in proprio e quali eredi di ### (deceduto il 4 Dicembre 2015), e tutti rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dagli avv.ti ### (###) ed ### (###), con le quali sono elettivamente domiciliati presso i seguenti indirizzi di ####### Con citazione notificata il 6 Novembre 2019, ####### e ### (quest'ultima anche quale tutrice della minore ###, tutti in proprio e nella qualità di eredi di ### citavano innanzi al Tribunale di ### al fine di accertare la responsabilità colposa della struttura sanitaria, con riferimento alle circostanze del decesso del de cuius ### Quest'ultimo (nato il 27 Gennaio 1960) era stato operato nell'anno 2006 all'### ed era stato successivamente trattato con terapia endovascolare. 
Quindi il paziente era stato ricoverato, tra il 27 Maggio 2015 ed il 16 Giugno 2015, presso il ### di ### In tale sede ###parte trombizzato per aneurisma del top dell'arteria basilare.  ### era stato dimesso dal ### dato che le condizioni generali erano migliorate (residuava soltanto una lieve paresi parziale del terzo n. a sinistra). 
Successivamente, il 15 Luglio 2015, egli era stato ricoverato presso l'### per cefalea ed instabilità della postura. 
Iniziava un lungo ricovero, che si sarebbe protratto senza soluzione di continuità fino al 4 Dicembre 2015 (data dell'exitus). 
In particolare, in data 23 Luglio 2015 il paziente era stato sottoposto ad un intervento endovascolare di embolizzazione della sacca aneurismatica. 
Il 26 Luglio 2015 era stato trasportato in ### poiché presentava difficoltà respiratoria per sanguinamento del cavo orale ed alle narici. 
Nell'Agosto 2015 si profilava la necessità di posizionare una protesi endo-esofagea, essendo evidente la presenza di una fistola tracheo-esofagea.  ### 2015 era emersa l'impossibilità di posizionare la protesi endoscopica; pertanto, si era considerata la necessità di procedere ad un trattamento chirurgico di esclusione esofagea cervicale in gastrostomia di scarico, ed una digiunostomia di alimentazione. 
Ed effettivamente in data 11 Settembre 2015 era stato eseguito l'intervento di gastrostomia e digiunostomia, in paziente portatore di fistola tracheoesofagea…esclusione esofago-cervicale. 
Tracheostomia trans-cervicale.
Anche a fronte di un successivo intervento in data 25 Novembre 2015, le condizioni del paziente erano progressivamente peggiorate, fino a giungere al decesso in data 4 Dicembre 2015. 
Nell'immediatezza dell'evento ### vedova di ### aveva presentato denunciaquerela, contro ignoti, presso il ### di ### Ne era derivato un procedimento penale per il delitto di omicidio colposo, ed il ### presso il Tribunale di ### aveva disposto l'esame autoptico sul cadavere di ### In particolare, il P.M. aveva incaricato un collegio di consulenti, composto da un medico legale, da un neurochirurgo, da un anatomo-patologo e da uno specialista in ### e ### (è in atti in copia la relazione dei consulenti del P.M.). 
Sulla base di tali circostanze di fatto, gli attori ponevano l'accento sull'imperizia dei sanitari del ### con particolare riferimento alla procedura di intubazione orotracheale, necessaria per l'esecuzione dell'embolizzazione dell'aneurisma cerebrale. 
Quindi, ad avviso degli eredi, la morte del de cuius era ascrivibile alla negligenza e/o imperizia dei sanitari dell'### Dunque gli eredi di ### così concludevano: Accogliersi la domanda attorea e, per l'effetto, dichiararsi la responsabilità ex art. 1218 cc. dell'ospedale ### per i danni da loro subìti (sia jure hereditario che jure proprio), a causa del negligente, imprudente ed imperito trattamento sanitario; Di conseguenza condannarsi l'### convenuta al risarcimento di tutti i danni, nella misura da determinarsi in corso di causa (anche a mezzo di espletanda CTU medico-legale), oltre interessi e rivalutazione; il tutto, con vittoria delle spese del giudizio. 
Si costituiva la convenuta ### deducendo l'insussistenza della pretesa colpa medica. Quindi l'### convenuta chiedeva rigettarsi le domande risarcitorie attoree. 
Nel corso del giudizio, veniva espletata CTU medico-legale, a cura del Collegio composto dal dott. ### medico legale, e dal dott. ### specialista in ### e #### peritale veniva depositato in data 27 Aprile 2022. 
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di ### n. 9319/23, pubblicata il 12 Ottobre 2023, e notificata il 24 Ottobre 2023. 
Il primo Giudice, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato ### al pagamento delle seguenti somme, a titolo di risarcimento danni: euro 56.014,94, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di ###### e ### jure hereditario; euro 184.118,43, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di ### jure proprio; euro 141.629,57, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di ### jure proprio; euro 148.711,04, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di ### jure proprio; euro 148.711,04, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di ### jure proprio; euro 148.711,04, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di ### jure proprio; quindi complessivi euro 827.896,06; Ha condannato ### al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in euro 545,00 per esborsi ed euro 25.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per ### con attribuzione; Infine, ha posto le spese dell'espletata CTU medico-legale a carico della convenuta ### Il Tribunale, in adesione a quanto accertato dai cc.tt.uu., ha ravvisato la responsabilità della struttura sanitaria sotto un duplice aspetto: errata manovra di ### (### da parte dell'anestesista o del rianimatore; ritardo diagnostico e soprattutto terapeutico.  ### fu sottoposto il 23 Luglio 2015 ad un intervento endovascolare di embolizzazione della sacca aneurismatica. 
All'esito dell'intervento, il quadro neurologico si presentava delicato ma non grave. 
Invero il sangue dal cavo orale dopo IOT è un'evenienza non rara; tuttavia, alla luce degli abbondanti coaguli, il sanguinamento era frutto di un'errata manovra in sede ###altri termini, si era verificata una lesione tracheale iatrogena.  ### il criterio del “più probabile che non”, la lesione tracheale si era verificata in corso di anestesia generale, all'atto dell'### preparatoria rispetto all'intervento di embolizzazione del 23 Luglio 2015. 
Hanno osservato i cc.tt.uu.: la genesi della fistola tracheo-esofagea è da correlarsi ad errata manovra di ### cioè è dipesa da “malpractice” e non già da una complicanza iatrogena. Il ritardato trattamento (finalizzato all'esclusione della fistola tracheoesofagea) ha comportato il peggioramento del quadro clinico. 
La presenza della fistola, diagnosticata il 5 Agosto 2015, ha comportato una più lunga degenza in rianimazione, con prolungata assistenza ventilatoria; tutto ciò ha avuto ripercussioni sul quadro clinico generale. 
I consulenti tecnici di ufficio hanno anche censurato il fatto che, per lungo tempo, non sia stato posto in essere alcun tentativo di svezzamento dalla ventilazione meccanica, né alcun tentativo di confezionamento di tracheostomia. 
Dunque il primo giudicante ha aderito alle conclusioni dei consulenti dell'ufficio, anche in punto di non condivisione della tesi espressa dai consulenti dell'### convenuta (per cui ### sarebbe deceduto per problematiche cardiologiche, indipendenti dalla vicenda sin qui descritta). 
Ed infatti i consulenti d'ufficio hanno insistito nell'evidenziare il nesso eziologico tra i profili di colpa sopra descritti ed il decesso di ### Per quel che concerne il profilo del quantum debeatur, il Tribunale ha innanzi tutto riconosciuto agli attori, jure hereditario, il danno terminale, considerato che il paziente ha avuto coscienza dell'approssimarsi dell'exitus (la liquidazione è stata effettuata in base alle tabelle milanesi del 2021, vigenti all'epoca di pubblicazione della sentenza di prime cure). 
Altresì il G.M. ha riconosciuto, in favore degli attori, il danno non patrimoniale jure proprio, da perdita anticipata del rapporto parentale. 
Il primo giudicante ha applicato il sistema specifico “a punti” (in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale), elaborato dall'### per la ### di ### nel Giugno 2022. Appunto, trattasi della tabella ad hoc, con cui l'### si è adeguato alle indicazioni provenienti da plurime pronunce della Suprema Corte del 2021 (pronunce in cui la Cassazione ha espresso il favor per il sistema “a punti”, caratterizzante le tabelle romane). 
Il sistema in oggetto prevede, oltre all'adozione del criterio a punti, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi. 
Avverso tale sentenza ha proposto appello ### con citazione notificata in data 22 Novembre 2023. 
La struttura sanitaria chiede, in riforma della pronuncia di prime cure, ed in accoglimento del gravame, di rigettarsi integralmente la domanda avanzata in primo grado dagli odierni appellati; in subordine l'### chiede, nella denegata ipotesi di conferma della declaratoria di responsabilità per il decesso in esame, di ridursi l'entità della condanna risarcitoria (anche alla luce degli esiti incerti dell'espletata ###; il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado. 
Sotto il profilo istruttorio, ### invoca la rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado. 
L'### impugnante evidenzia come non vi sia certezza sul fatto che l'evento lesivo tracheale si sia prodotto con la prima ### del 23 Luglio 2015. 
Invero - ad avviso di ### - è ampiamente probabile che la lesione tracheale si sia verificata nella terza ### o comunque a seguito della permanenza in sede dell'intubazione….elemento che configurerebbe un quadro temporale molto diverso, e con assenza di ritardi, relativamente alla diagnosi del tramite fistoloso… ### l'### appellante: la consulenza gastroenterologica del 22 Agosto 2015, effettuata a 14 gg.  dalla consulenza chirurgica del 7 Agosto, non può essere considerata tardiva, ma semplicemente eseguita ad una scadenza temporale logica, in relazione alle condizioni generali del paziente ### Dunque per parte appellante la valutazione espressa dai cc.tt.uu. ### e ### (ed “acriticamente” fatta propria dal Tribunale), è viziata da considerazioni contraddittorie, e da una visione parziale delle varie fasi, che caratterizzarono il ricovero di ### In tale contesto ### si richiama alla relazione dei suoi consulenti di parte, ed insiste nel rimarcare che la diagnosi di fistola risale al 5 Agosto 2015, e l'intervento chirurgico di gastrostomia e tracheostomia fu eseguito l'11 Settembre 2015; orbene, nell'ottica dell'odierna appellante si è trattato di un intervallo di tempo (dal 5 Agosto all'11 Settembre) ininfluente nella gestione del paziente, e comunque poco valutabile, anche in ragione dei rischi connessi ad un ipotetico intervento anticipato. 
Da qui la ritenuta mancanza di prova certa, circa il nesso eziologico tra le cure prestate dai sanitari del ### ed il decesso del paziente, sopraggiunto il 4 Dicembre 2015. 
In subordine, sotto il profilo del quantum debeatur, ### pone l'accento sulla serietà delle pregresse condizioni di salute del de cuius ### - pregresso quadro clinico che ha inciso sull'exitus finale. Pertanto, si invoca una rideterminazione del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, orientata verso i minimi. 
A mezzo della comparsa depositata il 20 Marzo 2024 si sono costituiti gli appellati eredi di ### vale a dire ####### e ### (costei anche in qualità di tutrice della minore ###. 
Gli appellati hanno chiesto di rigettarsi il gravame.
La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 3 Aprile 2024, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza; in particolare ha ritenuto assorbente la ricorrenza del pregiudizio grave ed irreparabile, alla luce del rilevante importo della somma complessiva oggetto di condanna, senza necessità di verificare anche la ricorrenza del requisito alternativo della manifesta fondatezza del gravame. 
Inoltre si è ritenuta superflua la rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado, rinnovazione invocata da parte appellante. 
Infine, è stata fissata la discussione collegiale, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis cpc, per l'udienza del 10 Giugno 2025 (discussione poi rinviata di ufficio all'odierna udienza del 2 Dicembre 2025). 
Le parti costituite si sono avvalse della facoltà di depositare note di discussione (depositate rispettivamente, in data ### dagli appellati ### + 5, ed in data ### dalla ### appellante). 
All'odierna udienza, alla presenza delle parti costituite, la causa è stata discussa e decisa. 
Innanzi tutto è d'uopo, per completezza, dare conto del procedimento penale inerente al decesso di ### procedimento derivato dalla denuncia-querela per il delitto di omicidio colposo, presentata da ### (vedova del ###, nelle ore immediatamente successive all'exitus. 
Il procedimento penale, contro ignoti, è stato definito con decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di ### in accoglimento della richiesta di archiviazione del ###. 
Orbene, l'esito dell'archiviazione in sede ###è in alcun modo vincolante, in sede risarcitoria civile - e questo proprio per la natura intrinsecamente provvisoria, “allo stato degli atti”, del provvedimento di archiviazione (per nulla equiparabile ad una sentenza di assoluzione, divenuta irrevocabile). 
Peraltro, in sede di indagini penali, i consulenti del P.M. hanno proceduto all'esame autoptico sulla salma di ### (è in atti copia dell'elaborato del collegio di consulenti del P.M.). Significativamente, in tale elaborato, con riferimento alla problematica della fistola esofago-tracheale, i consulenti del ### avallano l'ipotesi che la comunicazione fistolosa si sia prodotta a seguito di lesioni della mucosa tracheale, determinatesi nel corso delle manovre di intubazione oro-tracheale (manovre necessarie ai fini della embolizzazione dell'aneurisma cerebrale). 
Ciò premesso, ritiene il Collegio che non si possa prescindere dalle osservazioni svolte dai consulenti d'ufficio di primo grado, nell'elaborato depositato il 27 Aprile 2022. 
Indubbiamente il paziente ### era stato caratterizzato da una pregressa seria patologia vascolare cerebrale. 
Quindi - pochi giorni dopo il ricovero presso l'ospedale ### e precisamente in data 23 Luglio 2015 - il paziente è stato sottoposto a trattamento endovascolare, in anestesia generale.  ### il criterio del “più probabile che non”, l'incongrua ed imperita manovra di ### tracheale, posta in essere il 23 Luglio 2015, ha determinato la lesione tracheale. 
Tale lesione (di inequivoca origine iatrogena) ha determinato il fatto che ### restasse ricoverato in ### per oltre un mese. 
Parimenti, l'intervento di tracheostomia dell'11 Settembre 2015 è derivato dalla necessità di porre rimedio alla lesione tracheale. 
Nel modulo di consenso informato all'intervento di tracheostomia dell'11 Settembre (modulo sottoscritto dal coniuge ###, si dava atto che la fistola tracheo-esofagea era “secondaria ad intubazione per aneurisma cerebrale”. Quindi, in sostanza, la struttura sanitaria “ammetteva” l'origine iatrogena della lesione tracheale e della pedissequa fistola tracheo-esofagea.
La lesione fu diagnosticata dai sanitari del ### soltanto il 5 Agosto, e cioè diversi giorni dopo il trauma. 
Soltanto il 3 Settembre 2015 si pose in opera un tentativo di chiusura del tramite fistoloso. 
A giusta ragione il G.M. di ### (sulla scorta delle conclusioni dei consulenti tecnici di ufficio) ha censurato l'eccessivo tempo trascorso tra l'insorgere del danno iatrogeno ed i tentativi di chiusura della fistola. 
Laddove la procedura di intubazione fosse stata eseguita correttamente (evitandosi la lesione tracheale), il paziente non sarebbe andato incontro a tutte le complicanze successive ed ai successivi interventi chirurgici. 
Il paziente ### è andato incontro ad una serie di complicanze non rare in pazienti immobilizzati a letto per lungo periodo (tra cui la broncopolmonite da stasi, che ha poi dato un decisivo contributo all'insufficienza cardiorespiratoria terminale). 
Si ribadisce come la prolungata degenza sia stata determinata dalla lesione tracheale, con la conseguente fistola tracheo-esofagea. 
I cc.tt.uu. di primo grado, nel loro elaborato, hanno anche puntualmente replicato alle osservazioni formulate dai consulenti dell'### convenuta. 
All'atto del ricovero del ### presso il ### (nel Luglio 2015), il pregresso quadro neurologico era delicato, ma non gravissimo.  ### il criterio del “più probabile che non” gli elementi raccolti sono univoci, nel far risalire la genesi della lesione tracheale all'intubazione del 23 Luglio 2015. 
Significativamente dalla cartella clinica della ### non risultano i plurimi tentativi di intubazione, cui fanno riferimento i consulenti di parte convenuta.  ### in sostanza, non ha adeguatamente replicato alle inequivoche osservazioni dei cc.tt.uu., sull'inerzia conseguente alla diagnosi della presenza della lesione tracheale, risalente agli inizi dell'Agosto 2015. 
Pur nel contesto di una situazione stabile (almeno dal punto di vista neurologico), i sanitari hanno cercato di porre rimedio alla lesione tracheale, soltanto con l'endoscopia del 3 Settembre 2015, e con l'intervento chirurgico dell'11 Settembre. 
Peraltro, non vi era possibilità che la lesione tracheale e la conseguente fistola tracheo-esofagea regredissero spontaneamente. 
Inoltre, i cc.tt.uu. smentiscono la tesi dei consulenti della struttura sanitaria, secondo i quali il ### già soffriva (all'atto del ricovero) di cardiopatia ischemica cronica. 
Dalla documentazione medica non risulta alcuna cardiopatia ischemica pregressa. 
Significativamente, all'atto dell'ingresso al ### nel Luglio 2015, si evidenziò come il paziente presentasse un buon compenso emodinamico. 
Sono coerenti e lineari le conclusioni dei consulenti tecnici di ufficio, nel senso che la lesione tracheale iatrogena del 23 Luglio 2015 sia stata determinante, ai fini del verificarsi del decesso. 
E' innegabile che - all'atto dell'ingresso all'ospedale ### - ### fosse caratterizzato da una pregressa patologia vascolare cerebrale. 
Però non va trascurato come il ### avesse 55 anni di età (quindi un'età anagrafica che consentiva margini di recupero e di miglioramento). 
Ergo, non può condividersi la tesi dell'### appellata, secondo la quale le cure somministrate tra il Luglio ed il Dicembre 2015 avrebbero riguardato un paziente in qualche modo dalle condizioni di salute già irrimediabilmente compromesse. 
Ed un'eco di questa tesi si coglie anche in punto di quantum debeatur, laddove ### invoca una liquidazione del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, orientata verso i minimi (stante la pregressa precarietà delle condizioni di salute di ###.
In definitiva il G.M. ha correttamente aderito alle conclusioni dei cc.tt.uu. di primo grado; non può revocarsi in dubbio il nesso eziologico tra la lesione tracheale, di natura iatrogena, e l'evento morte - in un contesto in cui vi è certezza sulla sopravvivenza di ### in assenza del descritto danno iatrogeno. 
Più in generale, ### nell'atto di gravame ha riproposto le argomentazioni dei propri consulenti, ed ha ribadito valutazioni già puntualmente smentite - in contraddittorio - dai consulenti di ufficio. 
L'### odierna appellante insiste nella tesi per cui sarebbe stato fisiologico il lasso temporale di oltre 30 gg., trascorso tra la diagnosi di fistola (5 Agosto 2015) e l'intervento di gastrostomia e tracheostomia (eseguito l'11 Settembre). 
Al contrario i consulenti di ufficio hanno ben evidenziato l'erroneità e pericolosità di tale ritardo. 
A fronte di ciò, ### soltanto genericamente ha accennato ai rischi connessi ad un'anticipazione dell'intervento di tracheostomia, rispetto alla data dell'11 Settembre 2015. 
Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, il Collegio deve anche ribadire la valutazione di superfluità ed inutilità della rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado, invocata dall'azienda appellante (valutazione già espressa nell'ordinanza collegiale del 3 Aprile 2024). 
Del tutto generiche risultano le censure mosse da parte impugnante alla sentenza di prime cure, sotto il subordinato profilo del quantum debeatur. 
Dunque la pronuncia del G.M. di ### è meritevole di integrale conferma, sia in punto di riconoscimento del danno terminale jure hereditario; sia in punto di quantificazione del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale. 
Pertanto, in definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto; ne consegue l'integrale conferma della pronuncia di primo grado. 
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese. 
Sul regime delle spese del presente grado Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante #### pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima. 
Trovano applicazione le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22. 
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio. 
Per quel che concerne il valore della causa, ci troviamo dinanzi a sei appellati (vale a dire gli originari attori), con la medesima posizione processuale. 
Pertanto, il valore va parametrato all'importo più elevato, riconosciuto a titolo di risarcimento danni. 
Ebbene, l'importo più elevato corrisponde agli euro 184.118,43, riconosciuti jure proprio a ### Di conseguenza, si rientra nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00. 
Con riferimento al compenso professionale per il presente grado, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi (nell'ambito dello scaglione di riferimento), dato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità. 
Quindi, a titolo di compenso professionale di base per il presente grado, si liquida, in favore di parte appellata, la somma di euro 7.160,00. 
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi relativi non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche inerente alla fase istruttoria (infatti, come esemplificato dalla succitata ordinanza del 3 Aprile 2024, nel presente grado si è delibata l'istanza di sospensiva ex art. 283 cpc, nonché si è esaminata l'istanza di rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado).
Tuttavia, il suddetto importo di euro 7.160,00 integra soltanto il compenso professionale “di base”; infatti, ai sensi dell'art. 4 co.2 D.M. n. 55/14, deve tenersi conto degli incrementi percentuali, pedissequi alla presenza di ulteriori cinque assistiti dai medesimi co-difensori, rispetto alla citata ### Pertanto il compenso complessivo, con i dovuti incrementi percentuali, ammonta ad euro 17.900,00. 
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'appellante ###, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.  P.Q.M.  La Corte di Appello di #### civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### in persona del ### p.t., nei confronti di ####### e ### (quest'ultima anche quale tutrice della minore ###, avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 9319/23, pubblicata il 12 Ottobre 2023, e notificata il 24 Ottobre 2023, così provvede: A) Rigetta l'appello; B) ### al pagamento delle spese del presente grado in favore degli appellati ### + 5 - spese che liquida in euro 17.900,00 (diciassettemilanovecento/00) per compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %; C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ### dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit.. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 2 Dicembre 2025.  ### est. ### dott. ### dott.

causa n. 5291/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Criscuolo Gaito, Eugenio Forgillo

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