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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 854/2025 del 23-06-2025

... medesima; D) in subordine: accertare e dichiarare il quantum ex adverso richiesto eccessivo e non provato, diminuendo l'eventuale risarcimento nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria nelle spese, diritti e onorari di causa. Salvis juribus" (v. comparsa di costituzione e successiva conclusionale). -Così instaurato il contraddittorio, il giudizio -interrotto a causa del decesso della convenuta ### veniva ritualmente riassunto nei confronti di ### figlia della ### sul presupposto che la prima fosse l'erede di quest'ultima. -Con comparsa del 28.12.2021 si costituiva ### ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo lei l'erede della ### in riferimento ai luoghi di causa, bensì i nipoti, ### e ### come da testamento pubblico del 30.10.20 a cura del ### da ### del ### per cui concludeva per la estromissione dal giudizio con il favore delle spese. -Con atto di citazione per integrazione del contraddittorio del 24.01.22, notificato il ###, ### citava i predetti nipoti, ### e ### concludendo per la richiesta di condanna al risarcimento danni solo contro questi ultimi. -Si costituivano in giudizio ### e ### riportandosi agli scritti precedenti, curati per conto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE CIVILE in persona del ### ha emesso la seguente ### nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4093 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del 30.04.2025, senza termini ex art.  190 c.p.c., e vertente TRA ### C.F.: ### , rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### e presso il suo studio elettivamente domiciliata , attrice #### C.F.: ####, ### C.F: ###, ### C.F.: ###, ### C.F.: ###, rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ### e presso il suo studio elettivamente domiciliati , convenuti ### risarcimento danni.  CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.  MOTIVI DELLA DECISIONE - Con atto di citazione notificato in data ###, l'attrice ### chiamava in causa la convenuta ### deducendo: “1) che il giorno 04/12/2017, la ###ra ### si recava, in compagnia del marito, presso l'abitazione della figlia, ###ra ### sita all'interno del “### Mammone”, in via ###, ### 2) che detto ### composto da diversi appartamenti, tutti ceduti in locazione per uso abitazione, compreso quello della ###ra ### sono di proprietà della ###ra ### 3) che, la ###ra ### andando via dalla casa della figlia, quando ormai era già sera, inciampava in alcuni mattoni del marciapiede del ### che erano usciti dalla loro sede creando una insidia ancor più perché in quel punto non vi era una adeguata illuminazione; 4) che l'odierna ### inciampando, cadeva rovinosamente a terra e per tale ragione veniva tempestivamente trasportata presso il vicino pronto soccorso di ### dove i sanitari le diagnosticavano una “frattura base falange prossimale V dito mano dx” con prognosi gg clin. 30 S.C. (doc. 1) e in data ###, la ###ra ### veniva sottoposta ad intervento chirurgico con apposizione di un supporto interno; 5) che con raccomandata a.r. del 14/12/2017 (doc. 2), l'### chiedeva alla ### quale proprietaria dell'immobile, il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi; 6) che la ###ra ### con missiva del 22/01/2018, a firma dell'Avv. ### negava ogni responsabilità poiché “non vivendo le predetto stabile ..non poteva certamente essere al corrente della presunta insidia”; pertanto, invitava a rivolgere ogni lamentela e/o richiesta all' #### che si occupava della gestione del ### (doc. 3); 7) che, la ###ra ### inoltrava a mezzo e-mail la detta richiesta di risarcimento all'### (doc. 4) - come suggerito dalla ###ra ### - ma questi rispondeva negando la presenza dell'insidia che aveva causato il sinistro per cui è causa (doc. 5); 8) che, con e-mail del 22/02/2018 (doc. 6) si diffidava ancora una volta la ###ra ### rinnovando la richiesta di risarcimento e con e-mail del 02/03/2018 (doc. 7) si contestava fermamente il contenuto della comunicazione pervenuta dall' ### evidenziando che, contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso, il dissesto del marciapiede sul quale era caduta la ###ra ### era stato verificato e confermato anche da numerosi condomini e si inviava, in una alla e-mail, copiosa documentazione fotografica che ritraeva la buca e i mattoni sollevati; purtroppo entrambe le comunicazioni rimanevano, inspiegabilmente, senza alcun riscontro da parte dei rispettivi destinatari; 9) che, per mero spirito conciliativo e al fine di evitare il giudizio che ci impegna, l'odierna ### si rivolgeva all'organismo di mediazione ### nella speranza di addivenire ad una soluzione transattiva della vicenda, ma la ###ra ### regolarmente invitata all'incontro tenutosi innanzi all'incaricato mediatore, ###ra ### non compariva e nessuno partecipava all'incontro per suo conto, per tale ragione veniva redatto verbale negativo (doc. 8); 10) che la responsabilità di quanto accaduto è da attribuirsi solo ed esclusivamente alla ###ra ### nella qualità di proprietaria dell'intero immobile, compreso, quindi, anche il marciapiede sul quale si era creata l'insidia per cui è causa” (v. atto introduttivo e successiva conclusionale). 
Sulla base delle suestese premesse, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni, come meglio precisate in fase conclusionale: “Piaccia all' ###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e richiesta disattesa accertare e dichiarare che i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ###ra ### a causa del sinistro de quo sono pari ad € 14.900,62 o alla somma ritenuta di giustizia; accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è solo ed esclusivamente dei #### e ### proprietari dell'immobile dove si è verificato il sinistro, e per l'effetto condannarli in solido tra loro a risarcire i suddetti danni corrispondendo alla ###ra ### la somma di € 14.900,62, o di quella somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ponendo definitivamente a carico dei convenuti le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio che si quantificano come segue: compenso tabellare € 5.077,00, totale variazioni in aumento + € 1.523,10, spese generali (15% sul compenso totale) € 990,02, cassa Avvocati (4%) € 303,60, totale € 7.893,72” (v. atto introduttivo del giudizio e successiva memoria conclusionale).  -Si costituiva tempestivamente e ritualmente la convenuta che contestava le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: A) in via pregiudiziale accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione nei confronti della ###ra ### e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito. 
B) nel merito: - dichiarare inesistente il fatto storico contestato e la relativa dinamica, e per l'effetto rigettare la domanda attorea; - accertato eventualmente esistente l'infortunio lamentato dall'attrice, dichiarare l'assenza di responsabilità della ###ra ### per sussistenza del caso fortuito, inteso come la riconducibilità dell'evento alla condotta della danneggiata; C) nel merito, ma in via gradata: dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità concorrente e maggioritaria dell'attrice e, per l'effetto, graduare adeguatamente il grado di colpa della stessa e, di conseguenza, limitare l'eventuale condanna risarcitoria della ###ra ### in favore di costei all'ipotetica e comunque minoritaria, responsabilità della convenuta medesima; D) in subordine: accertare e dichiarare il quantum ex adverso richiesto eccessivo e non provato, diminuendo l'eventuale risarcimento nella misura ritenuta di giustizia. 
Con vittoria nelle spese, diritti e onorari di causa. 
Salvis juribus" (v. comparsa di costituzione e successiva conclusionale).  -Così instaurato il contraddittorio, il giudizio -interrotto a causa del decesso della convenuta ### veniva ritualmente riassunto nei confronti di ### figlia della ### sul presupposto che la prima fosse l'erede di quest'ultima.  -Con comparsa del 28.12.2021 si costituiva ### ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo lei l'erede della ### in riferimento ai luoghi di causa, bensì i nipoti, ### e ### come da testamento pubblico del 30.10.20 a cura del ### da ### del ### per cui concludeva per la estromissione dal giudizio con il favore delle spese.  -Con atto di citazione per integrazione del contraddittorio del 24.01.22, notificato il ###, ### citava i predetti nipoti, ### e ### concludendo per la richiesta di condanna al risarcimento danni solo contro questi ultimi.  -Si costituivano in giudizio ### e ### riportandosi agli scritti precedenti, curati per conto della loro dante causa ### eccepivano l'inesistenza del fatto storico dedotto dall'attrice o, comunque, l'assenza di responsabilità in capo a ### e, per essa, ai suoi aventi causa, per sussistenza del caso fortuito e per la riconducibilità dell'evento alla condotta colposa e imprudente dell'attrice stessa.  -Espletate le prove orali e la CTU medico-legale, rassegnate le conclusioni, la causa viene ora per la decisione, previa concessione dei termini per note difensive conclusionali ritualmente depositate dalle parti. 
Ciò posto, in estrema sintesi in punto di fatto e di svolgimento del processo, ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18; Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025). 
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va rilevato che le doglianze dell'attrice circa i fatti e i danni subiti per come rappresentati e innanzi trascritti, non hanno trovato puntuale conferma nel corso del giudizio, non tanto per la caduta e le lesioni subite dalla ### effettivamente sussistenti, quanto per l'assenza del nesso di causalità. 
Ritiene questo giudice che non è stata raggiunta la prova che la ### sia effettivamente caduta per causa del marciapiede sconnesso o, meglio, per aver inciampato su mattoni del marciapiede sconnesso. 
Tutti i testi escussi hanno affermato di averla già trovata a terra, dunque, non è dato sapere se l'attrice ha perso l'equilibrio perché effettivamente aveva inciampato sui mattoni del marciapiede sconnesso o per altri motivi, atteso che al momento della caduta, nessuno l'ha vista. 
Inoltre, ai fini della presente decisione, rileva anche la conoscenza del luogo ove è avvenuto il sinistro. 
E invero, se il marciapiede era dissestato da tempo -come affermato dai testie se l'attrice conosceva lo stato dei luoghi, perché vi si recava per andare a trovare la propria figlia che abitava in quella struttura, ben poteva l'attrice evitare di camminare proprio in quel punto o quanto meno avrebbe dovuto prestare la massima attenzione. 
Al riguardo, la Giurisprudenza fornita da parte convenuta -che si condivide ai fini della presente decisioneprecisa che la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, il concorso interrompe il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento di danno quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di pericolo e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. 
E nemmeno può addebitarsi ai convenuti la responsabilità sulla mancanza di illuminazione, perché proprio la figlia della ### -sua testeha affermato che le lampadine le cambiavano gli stessi condomini, confermando le dichiarazioni dell'### del #### in sede di escussione testimoniale. 
In definitiva, la convenuta ### proprietaria e dante causa, e oggi ### e ### non possono ritenersi responsabili per i fatti lamentati dalla ### per cui, secondo questo decidente, la domanda attrice non può essere accolta e viene rigettata. 
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzate dalle parti, devono ritenersi ragionevolmente respinte o assorbite dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida. 
Quanto alle spese di giudizio, anche di ### già liquidate con separato provvedimento, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217). 
Tanto anche tenuto conto della pronuncia del ### delle ### con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..  P.Q.M.  ### del Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### + ### ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta la domanda per quanto in motivazione; b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, anche di ### già liquidate con separato provvedimento. 
Così deciso in ### il ####

causa n. 4093/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenza Ovallesco

M

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 219/2026 del 20-01-2026

... incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio ai sensi del successivo comma 3, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta di alcuna delle parti e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice, non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, ma anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (si vedano, Cass. civ., Sez. I, Sent. 09/02/2017, n. 3464, Cass. sent. n.19298/2016; Cass. sent. n.3376/2016; Cass. sent. n.15030/2015, Cass. sent. n.21570/2010). Ogni ulteriore questione rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra. 5. Le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza di parte intimata e sono liquidate come in dispositivo avendo (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 4177/2025 TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4177/2025 dell'udienza del 19.1.2026 Il giorno 19.1.2026, mediante modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art.  127 ter c.p.c. nella ### del Tribunale Ordinario di ###, all'udienza del Giudice dott. ssa ### è chiamata la causa TRA società ### S.r.l. Costruzione e #### E #### Sono state presentate note scritte, mediante le quali ha rassegnato le proprie conclusioni, dalle parti in lite a mezzo del costituito procuratore Il Giudice, letto l'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.  **** 
R.G. 4177/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD II sezione civile ### persona della dott.ssa ### ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.1.2026, in base all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4177/2025 (già 3928/2025) del ###, avente ad oggetto “ intimazione di sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida” e promossa DA società ### S.r.l. Costruzione e ### p.i. ###, con sede in #### alla piazza ### n. 28, in persona dell'### e l.r.p.t. Sig.ra ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) presso il cui studio in Napoli, al ### - ###/7 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata in atti, ### E ### nato a Napoli il ###, C.F. ### dom. to in Giugliano ###, alla via ### A ### n. 72 ed ed el.te dom. to presso lo studio legale dell'Avv. ### sito in Napoli, alla ### n. 64, Cap. 80126, Napoli e che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura a margine della presente comparsa di costituzione (-intimato-resistente) ***  CONCLUSIONI: come da memoria integrativa e note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19.1.2026 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..  ***  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE 1.Con atto notificato in data ### la ricorrente società ### S.r.l. 
Costruzione e ### p.i. ###, conveniva in giudizio il resistente ### onde sentire accogliere la domanda di convalida di sfratto per finita locazione. 
All'uopo la società ricorrente rappresentava di essere proprietaria dell'immobile sito ### in ### alla via ### a ### numero 72, edificio S piano 1 interno quattro composto da 5,5 vani identificato il nuovo catasto edilizio urbano al foglio 55 particella 2850 sub 474 categoria A/2, classe 5 rendita catastale 397,67 con annessi box auto identificato all'edificio S, piano ###, FG 55 particella 2850 sub 485 categoria C/6, classe 4, rendita catastale 86,71 e cantinola identificata l'edificio S piano S uno fg 55 particella 28 50 sub 492 categoria ###, classe 5 RC euro 18,85 oltre posto auto scoperto; che il suddetto immobile insieme ad altri immobili era stato acquistato con atto di compravendita sottoscritto il giorno 8 novembre 2024 dinanzi alla dottoressa ### notaio in ### rep numero 5041 - numero 3985 registrato in ### il ### al numero ### trascritto a Napoli 2 il ###, entrando così oltre che nel possesso degli immobili anche nella piena disponibilità dei canoni di locazione degli immobili acquisiti e già allocati; che il signor ### il 9 gennaio 2018 sottoscriveva con il signor ### precedente proprietario, contratto di locazione ad uso abitativo di immobile sequestrato registrato 16 gennaio 2019 al numero ### serie 3 codice identificativo ### presso ### delle entrate ufficio territoriale di Napoli 1, nonché con l'avallo dell'amministrazione giudiziaria dei beni ### Detto contratto prevedeva all'articolo 4 che “il canone annuale pari ad euro 5400 da corrispondersi 12 rate mensili anticipate di 1,50 € ciascuna da corrispondere in tre non oltre il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico oltre a rivalutazione Istat”; al medesimo articolo era previsto che il conduttore non potrà sospendere o ritardare il pagamento del canone di locazione e di quant'altro dovuto anche per oneri accessori per nessun motivo né per far valere azioni pretese o eccezioni qualunque ne sia il titolo se non aver dopo eseguito il pagamento del canone e degli altri oneri accessori; ancora che il contratto all'articolo 7 prevedeva che la sua durata era strettamente correlata alle vicende della procedura giudiziaria e che in particolare qualora dovesse verificarsi la cessazione della stessa il contratto si sarebbe risolto immediatamente ed automaticamente con conseguente obbligo di restituzione del bene locato nel termine di 30 giorni. 
La ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Napoli sezione 5 collegio c con sentenza numero 422/2024 del 12 gennaio 2024 e successivo provvedimento autorizzatorio del 17/04/2024 aveva disposto il dissequestro dei beni ### e pertanto era venuto a concretizzarsi la clausola risolutiva espressa prevista dal richiamato articolo 7 del contratto di locazione. 
Alla luce di ciò veniva comunicato nelle forme dei tempi di legge a mezzo lettera raccomandata del 04/12/2024 ricevuta il ### l'intervenuto dissequestro e veniva intimato il rilascio dell'immobile stesso nei successivi giorni 30 così come previsto dall'articolo 7. Tuttavia, la ricorrente esponeva che. nonostante il decorso del termine previsto dall'articolo 7 del contratto di locazione, l'intimato non aveva provveduto a riconsegnare l'immobile e le pertinenze sopra identificate e non aveva corrisposto indennità di occupazione per i mesi di dicembre 2024, novembre 2024, ### 2025 per il cui recupero si riservava di agire separatamente. Chiedeva, pertanto, convalidare l'intimato sfratto per finita locazione con vittoria di spese ###udienza dell'8.5.2025 si costituiva nei termini il resistente ### a mezzo procuratore costituito il quale eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione del locatore dovendosi ritenersi tale il sig. ### e non la ricorrente ### srl; esponendo all'uopo che ### sottoscriveva in data ### un contratto di locazione con il sig. ### locatore, avente ad oggetto la locazione dell'appartamento sito in ####, alla via ### a ### n. 72, con decorrenza 15.01.2019 sino al 14.01.2023 e cosi' via e mai disdettato. ### la prospettazione del resistente, il predetto contratto avrebbe trovato fine alla data del 14.01.2027, previa disdetta ancora da ricevere atteso che alcuna disdetta esponeva di aver mai ricevuto; deduceva comunque nel merito che nel contratto di locazione in parola gli amministratore giudiziari indicavano al capo n. 7 la clausola secondo la quale “ se il provvedimento di sequestro venisse annullato, il contratto si risolveva con obbligo di restituzione del conduttore” e che tale clausola fosse da considerarsi vessatoria in quanto unilateralmente predisposta e non sottoscritta da esso resistente . 
Alla predetta udienza, denegato il provvisorio rilascio, mutato il rito, concesso il termine per la mediazione obbligatoria, il processo veniva rinviato all'udienza del 13.10.2025 celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Alla predetta data, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché la memoria integrativa depositata nell'interesse della parte ricorrente e gli atti ad essa allegati e della resistente, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 19.1.2026 celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
Come si evince dalla memoria integrativa in atti, parte ricorrente si riportava alle proprie domande e conclusioni chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione con condanna della convenuta al rilascio dell'immobile con vittoria di spese e condanna alla corresponsione delle somme non versate a titolo di canone di locazione e/o indennità di occupazione.  2. In via preliminare deve dichiararsi la procedibilità della domanda avanzata dalla società ricorrente essendo stato ritualmente esperito nel termine concesso dal giudicante il tentativo di mediazione obbligatoria (cfr. istanza di avvio mediazione e pec allegati n.8 e 8bis; fissazione primo incontro al 17.06.2025 (invito allegato n.9)-verbale negativo allegato n.10).  3. Nel merito, ritiene la scrivente giudicante che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meriti accoglimento nei termini che seguono. 
Preliminarmente, mette conto evidenziare la sussistenza della legittimazione attiva e passiva delle parti in lite. È documentalmente provato che la ricorrente sia proprietaria dell'immobile sito in ### in #### alla via ### a ### n. 72, ###, ### 1, ### 4, composto da 5,5 vani, identificato nel ### al FG 55, P.lla 2850, sub 474, ### A/2, Classe 5, rendita catastale € 397,67, con annessi box auto, identificato all'edificio S, piano ###, FG 55, P.lla 2850, sub 485, ### C/6, Classe 4, r.c. euro 86,71 e cantinola identificata all'edificio S, piano ###, FG 55, P.lla 2850, sub 492, ### C/2, Classe 5, r.c. euro 18,85, oltre posto auto scoperto (titolo di provenienza allegato n.2); e parimenti che i su detti immobili erano stati concessi in locazione al #### in data ### dal precedente proprietario, #### con avallo dell'### giudiziaria dei “beni ### Vincenzo” (contratto di locazione ricevute registrazione allegati n.3, n.3bis e 3ter); e che per effetto della compravendita dell'immobile oggetto di locazione si sia verificata una cessione legale del contratto di locazione in capo all'acquirente di guisa che può ben dirsi che la ricorrente quale cessionario ex lege sia subentrata nella situazione di diritto e di fatto facente capo all'alienante al momento della cessione e dal medesimo trasmessagli con tale atto (cfr. ex multis, “ A norma dell'art. 1602 c.c., l'acquirente dell'immobile locato, subentrando dal giorno dell'acquisto in tutti i diritti e gli obblighi del rapporto che non siano già esauriti, assume la qualità di locatore ed ha, quindi, azione per ottenere dal conduttore il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata riparazione della cosa locata, i quali, ancorché verificatisi prima della vendita, siano esistenti a tale momento. Tale azione è, tuttavia, condizionata dal fatto che non risulti che della minore efficienza della cosa locata si sia tenuto conto nella determinazione del prezzo della compravendita ### 3 - , Ordinanza n. 10203 del 17/04/2023 (Rv. 667401 - 01) Sez. 3, Sentenza n. 7099 del 09/04/2015 (Rv. 635116 - 01). 
Inoltre, emerge documentalmente che con nota del 07.02.2025, la ### S.r.l., in riscontro all'Avv. ### già dichiaratosi procuratore del #### e degli altri occupanti (### avv. ### del 04.01.2025 allegato n.12), comunicava ad ogni effetto la compravendita anche del bene de quo e dunque la nuova titolarità dei cespiti in oggetto e di altri acquistati in blocco, in quanto facente parte di un unico fabbricato (nota riscontro avv. ### allegato n.13 e ricevuta consegna allegato n.14). 
Nel merito occorre evidenziare quanto segue ovvero che il contratto di locazione prevedeva espressamente alla lett.B) che, alla data della sottoscrizione, i cespiti immobiliari concessi in locazione erano sottoposti ad amministrazione giudiziaria ed indicava i riferimenti del decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Napoli, con cui, tra l'altro, venivano nominati quali custodi ed amministratori giudiziari i Dott.ri #### e ### il conduttore, come emerge dalla lett.C) del contratto, dunque, dopo aver appreso della circostanza riportata al precedente paragrafo B), si dichiarava comunque disponibile a prendere in locazione l'immobile; alla lett.D) era previsto che per la stipula del contratto era stata richiesta ed ottenuta formale autorizzazione dal ###. ### all'art.7) che: “La durata del presente contratto rimane strettamente correlata alle vicende della procedura giudiziaria sopra indicata, nel senso che qualora si dovesse verificare la cessazione della stessa per qualsiasi motivo (es: dissequestro e restituzione delle suddette unità immobiliari e/o diversa destinazione delle stesse, anche a seguito di confisca) il presente contratto si intenderà immediatamente ed automaticamente risolto (clausola risolutiva espressa), con conseguente obbligo d restituzione del bene locato nel termine di 30 giorni.”, ed al successivo art.8), ultimo capoverso, che: “### permanenza del conduttore dell'immobile locato intervenuta alla scadenza naturale del contratto o la risoluzione automatica dello stesso per il verificarsi delle condizioni risolutive di cui all'art.7 del presente contratto è considerata senza titolo, anche nel silenzio del locatore o nonostante il versamento di somme a qualsiasi titolo, e legittima, pertanto, l'azione per il rilascio e la corresponsione dell'indennità di occupazione”. 
Ciò posto, con riguardo a tale clausola, pur tacciata di vessatorietà dal resistente, mette conto evidenziare che il contratto oggetto di controversia intercorso tra l'originario locatore e l'odierno conduttore non rientra nella categoria dei contratti per adesione, oltre che essere intercorso tra due soggetti privati e , circostanza ancora più dirimente, consta della doppia sottoscrizione delle parti in ogni sua pagina dagli originari contraenti, ergo ivi incluso l'odierno resistente.
Parimenti mette conto evidenziare che la predetta condizione ex art. 7 risulta essere riportata in maniera chiara stante peraltro l'accettazione del contraente odierno resistente alla lett C della premessa contrattuale. 
Non appare pertinente, pertanto, a parere della scrivente il richiamo alla disciplina dell'art. 1341 c.c. atteso che peraltro la condizione della sussistenza del procedimento penale reale non risulta essere compreso nel dettato normativo. 
Provata altresì è l'avverarsi della condizione ivi espressa ovvero il dissequestro ad opera delle autorità giudiziarie penali (cfr. all 4 prod. ricorrente) nonché la comunicazione del 04/12/2024 ricevuta il ### laddove veniva comunicato al resistente l'intervenuto dissequestro e veniva intimato il rilascio dell'immobile stesso nei successivi giorni 30 così come previsto dall'articolo 7 citato. 
Alla luce delle superiori considerazioni le doglianze del resistente non meritano adesione e pertanto va dichiarata la cessazione del rapporto locativo in oggetto alla data del 17.4.2024 (data del provvedimento autorizzatorio gip cfr. all.4) con la conseguente condanna della parte convenuta al rilascio dell'immobile condotto in locazione. 
Alla condanna della parte convenuta al rilascio dell'immobile consegue, anche, la fissazione della data di esecuzione di tale provvedimento, la quale, conformemente a quanto previsto dall'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e, dunque, tenendo conto del lungo periodo di tempo trascorso non solo dal verificarsi della condizioni risolutiva espressa e dalla manifestazione di volontà del locatore di riavere il bene immobile, ribadita peraltro mediante l'atto introduttivo del presente giudizio), contemperata con la necessità abitative/economiche del conduttore può essere fissata alla data del 3.3.2.2026.  3.Va altresì accolta la domanda di corresponsione in danno del resistente ### al pagamento della indennità di occupazione nell'ammontare complessivo di ### 3.345,49, per come richiesta dalla ricorrente.  ### l'impostazione ormai invalsa nella giurisprudenza di legittimità (cfr.  21242 del 2006; Cass. 15399 del 2010) nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'articolo 665 cod. proc. civ. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di porre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale. 
In tal senso, si è affermato che l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 cod. proc. civ., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte dalla controparte. (cfr. 12247 del 2013). 
Tale facoltà si estende fino a ritenere ammissibile la proposizione da parte del locatore anche di una domanda totalmente nuova in seguito alla trasformazione del rito, purché connessa al petitum mediato del rilascio dell'immobile, tra cui la domanda di pagamento dei canoni di locazione. 
Tale orientamento giurisprudenziale appare del resto in linea con il recente orientamento espresso dalle ### (Cass. S.U. n. 12310 del 15/06/2015), sia pure in tema di rito ordinario, secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. (ma lo stesso può valere, a giudizio di questo Tribunale, anche con riferimento alla modifica consentita dall'art. 420 comma 1 c.p.c.) può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. 
Ed invero, pur avendo continuato a permanere nell'immobile oggetto di contestazione il resistente nulla ha versato a titolo di indennità di occupazione per come contestato dalla ricorrente per i periodi di novembre 2024 all'aprile 2025, per un totale pari ad euro 3.518,49. 
I pagamenti documentati dal resistente attengono a importi già conteggiati. 
Sulle predette somme vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo, in quanto è pacifico che “l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile (nella specie, un appartamento); ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 15/05/2013, n. 11736).  4. Quanto alla richiesta di condanna per temerarietà della lite, avanzata da parte ricorrente, la stessa va disattesa. Ed invero la lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., che disciplina una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dall'abuso dello strumento processuale, rinviene il proprio archetipo normativo nella responsabilità aquiliana, della quale assorbe gli elementi costitutivi. La temerarietà, nel bilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contendenti, è ravvisabile tutte le volte in cui si ha non solo coscienza dell'infondatezza della lite intrapresa, ma anche quando vi è difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Il danno aquiliano, secondo questa prospettiva, è dato dal pregiudizio eziologicamente determinato dell'instaurazione del processo. 
Quanto al regime probatorio per l'accoglimento della domanda per lite temeraria, avendo la responsabilità per lite temeraria natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio ai sensi del successivo comma 3, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta di alcuna delle parti e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice, non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, ma anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (si vedano, Cass. civ., Sez. I, Sent. 09/02/2017, n. 3464, Cass. sent. n.19298/2016; Cass. sent.  n.3376/2016; Cass. sent. n.15030/2015, Cass. sent. n.21570/2010). 
Ogni ulteriore questione rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.  5. Le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza di parte intimata e sono liquidate come in dispositivo avendo come riferimento i valori medi dello scaglione di riferimento corrispondente al valore della controversia indicato dall'intimante, tenuto conto della non complessità della questione e, dell'assenza di attività istruttoria e della modesta rilevanza dell'attività processuale svolta in giudizio.  P.Q.M.  IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD### -nella persona del g.u.  dott.ssa ### definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: - Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara cessata la locazione tra le parti in lite in epigrafe indicate alla data del 17.4.2024, condannando parte resistente ### nato a Napoli il ###, C.F. ### , al rilascio dell'immobile locato libero da persone e cose ovvero dei cespiti siti in ### in #### alla via ### a ### n. 72, ###, ### 1, ### 4, composto da 5,5 vani, identificato nel ### al FG 55, P.lla 2850, sub 474, ### A/2, Classe 5, rendita catastale € 397,67, con annessi box auto, identificato all'edificio S, piano ###, FG 55, P.lla 2850, sub 485, ### C/6, Classe 4, r.c. euro 86,71 e cantinola identificata all'edificio S, piano ###, FG 55, P.lla 2850, sub 492, ### C/2, Classe 5, r.c. euro 18,85, oltre posto auto scoperto, rimettendoli liberi da persone e cose in favore del ricorrente società ### S.r.l. 
Costruzione e ### p.i. ###, con sede in #### alla piazza ### n. 28, in persona dell'### e l.r.p.t. Sig.ra ### -Fissa la data di esecuzione al 3.3.2026; - Condanna, infine, il convenuto intimato ### nato a Napoli il ###, C.F. ### , al pagamento, in favore della parte ricorrente, della indennità di occupazione per complessivi €3.518,49 oltre interessi come in motivazione; • ### nato a Napoli il ###, C.F. ### , al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente società ### S.r.l. Costruzione e ### p.i. ###, con sede in #### alla piazza ### n. 28, in persona dell'### e l.r.p.t. Sig.ra ### , che si liquidano in euro 260,00 per esborsi, euro 2.552,00 per compensi, oltre IVA e CPA ed accessori nella misura di legge.  -Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. 
Aversa, 20.1.2026 il Giudice dott. ssa #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..

causa n. 4177/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Boccia Matilde

M

Tribunale di Trapani, Sentenza n. 806/2025 del 02-12-2025

... convenuti. Tutti gli aspetti enucleati in punto di quantum da parte attrice sono stati apprezzati e valutati nel corso del processo penale e hanno portato alla individuazione del danno non patrimoniale risarcibile nella misura di 250.000 €. Al contrario, certamente non sono stati presi in considerazione in sede penale profili di danno patrimoniale (si pensi alle ipotetiche spese per supporto psicologico sostenute da ### o diverse uscite monetarie affrontate dall'attrice in conseguenza della morte del coniuge) o voci di danno non patrimoniale diverse da quello da perdita del rapporto parentale (es. il menzionato danno biologico iure proprio). Ancora, nulla ha statuito il giudice penale in ordine a profili risarcitori che ### potrebbe aver richiesto quale erede di ### tanto di natura patrimoniale, quanto di natura non patrimoniale. Trattasi, in ogni caso, di voci di danno che non sono state in alcun modo menzionate o approfondite dall'attrice nell'atto di citazione o nelle seguenti memorie e che, pertanto, esulano dal fuoco dell'odierno processo. A nulla rilevano le osservazioni - indubbiamente puntuali - di parte attrice in ordine alla individuazione dell'indennizzo versato dall'### in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### - ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, a seguito di discussione tramite deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1861 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA ### in proprio e nella qualità di moglie ed erede di ### rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliati in ### corso ### Medici, 10 attrice E ### rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###; ### rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###; ### rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###; convenuti MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha convenuto in giudizio i suesposti soggetti al fine di sentirne pronunciare condanna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale patito a causa del decesso del coniuge ### rappresentando che: “il sig. ### dipendente della società ### soc. coop., in data 31 agosto 2012 si trovava a prestare la propria attività lavorativa presso il cantiere edile sito in #### località c/da ### i lavori consistevano nella realizzazione di tre villette plurifamiliari ad uso residenziali, censite nel ### del Comune di ### al foglio n. 7 p.lle 267-269-266 e 888, terreno di proprietà della società G.L.B. s.r.l. il cui amministratore unico era il sig. ### ottenuto il titolo abilitativo, la società G.L.B. s.r.l. ha commissionato la realizzazione delle opere edili alla società ### soc. coop., giusto contratto di appalto del 16.03.2012, ove figurava quale “coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione e esecuzione dei lavori” il geom. ### di contro le opere relative agli scavi ed allo sbancamento erano stati affidati alla società C.E.S.A. s.r.l., di cui sempre il convenuto ### era amministratore e legale rappresentante; nel primissimo pomeriggio del 31 agosto 2012, ovvero alle ore 14.30 circa, il sig. ### è stato vittima di un incidente sul lavoro, in quanto mentre si trovava nel cantiere edile ove si stavano effettuando i lavori si verificò un evento franoso dal quale derivò il seppellimento e poi la morte del ### il quale era sui luoghi unitamente ad altri operai ed al suo datore di lavoro ### Vincenzo”. 
In seguito a tali accadimenti si è celebrato procedimento penale a carico degli odierni convenuti, per il reato di cui agli artt. 113, 40 comma 2, 589 comma 3 c.p. (si rimanda alle sentenze in atti per la compiuta descrizione del capo di imputazione), conclusosi con sentenza del Tribunale di Trapani del 2.2.2017 (dep.  20.3.2017): il Tribunale ha dichiarato gli imputati colpevoli del reato ascritto e, dichiarate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha condannato ### e ### alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, ### alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione. 
I convenuti, inoltre, sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni cagionati: “- alla parte civile costituita ### da liquidarsi nella competente sede civile, assegnando alla stessa una provvisionale di ### 74.757,07 (valutate all'attualità e fino al soddisfo nonché già detratte le somme dovute all'L.N.A.LL.); - alla parte civile costituita ### liquidati nella somma di € 189.437,58 (valutate all'attualità e fino al soddisfo).  - alla parte civile costituita ### di ### liquidati nella somma di € 188.350,67 (valutate all'attualità e fino al soddisfo)”. 
La pronuncia di primo grado è stata confermata dapprima dalla sentenza del 23 ottobre 2020 emessa nell'ambito del procedimento n. 3956/17 Reg. App. la Corte di Appello di ### e, infine, con sentenza n. 27607/2022 del 15 luglio 2022 la Corte Suprema di Cassazione Quarta Sezione Penale ha rigettato i ricorsi presentati da tutti e tre gli imputati, rendendo così definitive le condanne. 
A sostegno della domanda, ### ha allegato una ctp psicologica a firma della dott.ssa ### attestante la sussistenza di un danno di tipo psichico “di tipo gravissimo” e altresì di un “danno esistenziale”, dei quali l'attrice chiede ristoro economico. 
Costituitisi in giudizio, tutti i convenuti hanno contestato le ragioni di parte attrice. Tutti, in particolare, hanno eccepito che il giudice penale si sarebbe già pronunciato, in via definitiva, in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale tanto nei confronti dell'odierna attrice, ### quanto nei riguardi di ### figlia dell'attrice. 
Tenuto conto di quanto già liquidato dall'### in favore di ### il Tribunale di ### - con pronuncia confermata dalla Corte di Appello e da ultimo dalla Corte di cassazione - ha condannato gli odierni convenuti al pagamento della sola somma di € 74.757,07 (somma derivante dalla differenza tra la quantificazione del danno non patrimoniale effettuata in sede penale e quanto già corrisposto dall'###. 
Inoltre, hanno chiesto che sia tenuto in debito conto il comportamento colposo tenuto dal creditore, nel momento in cui ha chiesto all'escavatorista di effettuare modifiche allo scavo non concordate con il geometra. Conseguentemente, gli stessi andrebbero sollevati dal pagamento dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. 
Infine, i convenuti hanno chiesto che sia determinato il rispettivo grado di corresponsabilità, tenuto conto del diverso ruolo tenuto dagli stessi - ognuno con le proprie specifiche osservazioni - nella causazione dell'evento mortale. 
Preso atto della mancata accettazione, da parte dei convenuti, della proposta conciliativa avanzata dal Tribunale in data ###, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc, sostituita dal deposito di note scritte in conformità al disposto dell'art. 127 ter c.p.c.  *** 
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice sia infondata nei termini di cui appresso.  ### procedimento origina dalla tragica scomparsa di ### coniuge dell'attrice, ### Sono stati ritenuti responsabili della scomparsa dell'uomo i tre convenuti, nei confronti dei quali è stata pronunciata la menzionata sentenza del Tribunale di ### - ### - del 2.2.2017 (dep. 20.3.2017), confermata in toto nei seguenti gradi di giudizio. 
Ebbene, la pronuncia in esame ha così statuito in ordine ai profili risarcitori (pagg. 42 e ss.) “All'affermazione della penale responsabilità segue la condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore delle costituite partì civili ### e ### rispettivamente moglie e figlia del ### (cfr. sul punto Cass. sez. U, sent. del 1° luglio 2002 n. 9556; Cass. 31.05.2003, n. 8828, secondo la quale l'evento morte determina «l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, che a loro volta subiscono la lesione dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affitti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare»). 
La quantificazione del danno complessivo prospettato dalla ### — patrimoniale e non patrimoniale (biologico iure proprio) - va rimessa al Giudice civile, non essendovi acquisiti in questa sede tutti gli elementi utili a pervenire a tale determinazione”.   Immediatamente dopo tale affermazione, dalla quale si evince la volontà di rinviare in sede civile la quantificazione del danno complessivamente patito dall'attrice, il Giudice penale scrive “### invece determinarsi la provvisionale con riferimento alla ### in relazione al danno non patrimoniale. Al contempo deve fin d'ora quantificarsi il danno da risarcire alla ### Mariantonella”.
Nel corso del paragrafo, il Tribunale di ### - ### - riconosce che “le parti civili ### e ### risultano legati da un forte vincolo parentale con la vittima (coniuge convivente e figlia non convivente)” e prosegue specificando che procedere alla liquidazione di quella particolare voce - dell'omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale - comunemente individuata come “danno da perdita del rapporto parentale. In particolare, il Giudice penale premette che “Non pare allora revocabile in dubbio che il danno non patrimoniale subito vada inquadrato proprio nel danno da perdita del rapporto parentale, salvo poi verificare quali siano le circostanze di fatto da tenere in considerazione ai finì di un suo eventuale aumento, considerato che quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale (inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato). Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione. (Cassazione, ### U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008)”. 
Successivamente, il decidente fa ampio e corretto ricorso all'elaborazione giurisprudenziale in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, traendo diretto ed esplicito insegnamento dalle statuizioni cristallizzate nelle cd. “tabelle milanesi”. 
Si legge, difatti, che “in relazione al danno da perdita del congiunto, la tabella di ### prevede una forbice (tra un valore minimo e un valore massimo) che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in particolare, nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno tra questi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto con la persona perduta. 
Ciò posto, ai fini della liquidazione deve giungersi a una somma unica che tenga conto dei due profili — già evidenziati - delle conseguenze che la prematura scomparsa del congiunto ha prodotto sulla vita del nucleo familiare e su quella individuale di ciascuno dei componenti, nonché della sofferenza soggettiva toro cagionata dall'evento delittuoso (il ed. "danno morale"): profili che devono considerarsi in sede di "personalizzazione", coerentemente, del resto, con le indicazioni in tal senso fornite dalla giurisprudenza di legittimità in materia di danno alla salute (cfr. Cass. S.U. 26972/2008, la quale da un lato ha affermato che costituisce una sicura duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali derivanti da reato del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, dall'altro ha precisato che il giudice, nella liquidazione di detto danno, debba procedere ad adeguata "personalizzazione"). 
Quanto alla personalizzazione per la sofferenza transeunte, tenuto conto della gravita del fatto perpetrato in uno alle modalità di verificazione dello stesso, può ragionevolmente ritenersi che, a fianco alla perdita parentale, i parenti abbiano subito un turbamento d'animo transeunte”. 
Traendo le mosse dalle suesposte coordinate ermeneutiche, il Giudice ha affermato che “### criteri individuano, per il danno non patrimoniale (comprensivo del cd. danno morale soggettivo e del danno da perdita parentale) i seguenti importi: a favore del figlio per la morte di un genitore e del coniuge convivente non separato da € 163.990,00 a € 327.990,00”. 
Prosegue infine “personalizzando” gli importi di cui alle tabelle milanesi alle diverse situazioni in cui versavano le parti civili, moglie e figlia del de cuius “### quanto alla moglie ### considerato il rapporto di convivenza e l'età della vittima e del danneggiato pare equo riconoscere l'importo di € 250.000,00. 
Quanto alla figlia, considerando l'età della vittima e del danneggiato nonché l'assenza del rapporto di convivenza e l'instaurazione di un proprio nucleo familiare di riferimento, pare equo determinare la somma da risarcirsi in € 180.000,00”. 
Effettuate le operazione di rivalutazione monetaria e calcolo degli interessi, la sentenza penale così conclude “### considerato che l'### costituitasi anch'essa parte civile, ha agito in regresso nei confronti dell'imputato per l'importo di ### 188,350,67 già corrisposto alla ### l'imputato deve essere condannato al pagamento di detto importo in favore dell'ente previdenziale e per la differenza in favore della moglie (€ 74.757,07 = € 263.167,74 - € 188.350,67). In definitiva, gli imputati vanno condannati al pagamento in favore: della ### dell'importo di € 74,757,07 (a titolo di provvisionale)”. 
La sentenza, mai impugnata specificamente dalla ### è divenuta irrevocabile in seguito al rigetto dei ricorsi di legittimità presentati dagli odierni convenuti.  ### è di tutta evidenza che - di là dall'iniziale affermazione riportata nella sentenza penale - il Tribunale di ### si sia già e integralmente pronunciato in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, da perdita del rapporto parentale, patito da ### La sentenza esplicitamente menziona la peculiare lesione di carattere non patrimoniale connessa alla perdita di uno stretto congiunto e fa applicazione dei criteri e dei valori delle “tabelle milanesi” precipuamente individuati per il cd. “danno da perdita del rapporto parentale”.  ### la sentenza penale rimetta al giudice civile “la quantificazione del danno complessivo prospettato dalla ### - patrimoniale e non patrimoniale (biologico iure proprio)”, la stessa procede alla precisa, puntuale e meticolosa quantificazione del danno non patrimoniale nella sua “voce” di danno da perdita del rapporto parentale, tanto nei riguardi della ### quanto nei riguardi di ### Detto in altri termini, il giudice penale ha ritenuto possibile liquidare direttamente il danno connesso alla morte del congiunto prendendo a riferimento i valori contenuti nelle tabelle redatte dal Tribunale di ### e procedendo, altresì, all'ulteriore operazione di “personalizzazione” dei valori ivi indicati, tenendo in debito conto le eterogenee situazioni della ### (moglie convivente del deceduto) e della ### (figlia ormai indipendente e che ha costituito un nucleo familiare a sé). 
Con riferimento a tale voce di danno - unica oggi lamentata dall'attrice - non residua alcun margine di individuazione o rideterminazione: l'intero patimento esistenziale fisiologicamente connesso alla prematura scomparsa di un congiunto è stato analizzato e tradotto in termini monetari dal giudice penale all'esito del processo che ha portato alla condanna dei tre convenuti.
Tutti gli aspetti enucleati in punto di quantum da parte attrice sono stati apprezzati e valutati nel corso del processo penale e hanno portato alla individuazione del danno non patrimoniale risarcibile nella misura di 250.000 €. 
Al contrario, certamente non sono stati presi in considerazione in sede penale profili di danno patrimoniale (si pensi alle ipotetiche spese per supporto psicologico sostenute da ### o diverse uscite monetarie affrontate dall'attrice in conseguenza della morte del coniuge) o voci di danno non patrimoniale diverse da quello da perdita del rapporto parentale (es. il menzionato danno biologico iure proprio). Ancora, nulla ha statuito il giudice penale in ordine a profili risarcitori che ### potrebbe aver richiesto quale erede di ### tanto di natura patrimoniale, quanto di natura non patrimoniale. 
Trattasi, in ogni caso, di voci di danno che non sono state in alcun modo menzionate o approfondite dall'attrice nell'atto di citazione o nelle seguenti memorie e che, pertanto, esulano dal fuoco dell'odierno processo. 
A nulla rilevano le osservazioni - indubbiamente puntuali - di parte attrice in ordine alla individuazione dell'indennizzo versato dall'### in favore della ### corrispettivo monetario che avrebbe esclusivamente liquidato il danno biologico permanente e connesso all'inabilità allo svolgimento di prestazione lavorativa: il Tribunale - ### - dopo aver quantificato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale liquidabile alla ### ha deciso di “scomputare” quanto già corrisposto all'attrice dall'istituto previdenziale, ponendo solo il residuo, in solido, a carico dei coimputati, oggi convenuti. 
Doglianze avverso tale scelta del giudice penale o volte a far valere l'incorrettezza del metodo di liquidazione dallo stesso seguito avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di appello, ritualmente invero presentato da ### Diversamente, la statuizione sul punto è cristallizzata dal passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di tutte le parti dell'odierno giudizio: in questa sede ###viene in considerazione il valore probatorio che riveste la sentenza di condanna penale nel processo civile, bensì si è dinanzi alla integrale liquidazione dell'odierno petitum nel corso del giudizio penale. 
In conclusione, il risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale oggi chiesto dalla ### è stato integralmente liquidato dalla sentenza penale del Tribunale di ### del 2.2.2017, divenuta irrevocabile in ogni sua statuizione. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, ogni altra domanda assorbita, così provvede: - Rigetta la domanda proposta dall'attrice; - Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano in € 6.023,00 ciascuno, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. 
Così deciso in ### in data ###

causa n. 1861/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Restivo Enrico

M

Tribunale di Latina, Sentenza n. 110/2026 del 19-01-2026

... ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum' (così Cass. Sez. 3, sent. 11316 del 2011, cit.), proprio la circostanza che la loro esatta determinazione sia posticipata rispetto alla formazione del titolo, impone che di essi sia offerta rigorosa documentazione. Infine, giustificano ulteriormente l'opzione per l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, tra i due messi qui a confronto, la considerazione della formazione sostanzialmente stragiudiziale, nel presente caso, del titolo esecutivo e, con essa, dell'esigenza di una tutela minimale del debitore esecutando, consistente nella possibilità di essere reso pienamente edotto della natura (ed entità) delle spese delle quali si pretenda ‘in parte qua' il pagamento. Resta, peraltro, fermo che la documentazione - sempre ove non risulti alcuna diversa specifica disposizione nel provvedimento o nell'accordo di separazione - non debba essere trascritta in precetto, ma solo allegata, oppure indicata come messa a disposizione della controparte per un immediato reperimento. (Cass. civ., sez. III, 04/08/2025, 22522, in motivazione). Dunque, il provvedimento con cui si stabilisce che il genitore non collocatario contribuisca pro (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### all'esito dell'udienza del 18/12/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art.  127 ter c.p.c., pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2687 R.G. Cont. dell'anno 2025 TRA ### - C.F. ###, elettivamente domiciliat ###- Latina presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di citazione; ###/#### - C.F. ###, elettivamente domiciliat ### - Roma, presso lo studio dell'avv. ### dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta; ###/###: opposizione a precetto.  CONCLUSIONI: per parte attrice/opponente (note scritte del 17/12/2025): “Voglia l'###mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: In via pregiudiziale e preliminare: ### e dichiarata la tardiva costituzione della sig.ra ### e la conseguente inammissibilità e irrilevanza di tutte le difese, produzioni ed eccezioni da essa formulate, disporre lo stralcio, dal fascicolo di causa, della comparsa di costituzione e risposta, delle note di trattazione scritta e di tutta la documentazione prodotta dalla convenuta-opposta, in quanto tardivamente depositati e, pertanto, processualmente inammissibili e inutilizzabili. In via preliminare di rito: Rigettare l'eccezione di tardività e inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 1, c.p.c.) sollevata da parte convenuta, in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto. Per l'effetto: ### e dichiarare la piena tempestività e, dunque, l'ammissibilità della suddetta opposizione, essendo stata l'azione intrapresa nel pieno rispetto del termine perentorio di venti giorni previsto dalla legge. Tale termine, infatti, ha iniziato a decorrere dal 10 giugno 2025, giorno successivo al perfezionamento della notifica del precetto per compiuta giacenza (avvenuta il 9 giugno 2025, decorsi dieci giorni dalla spedizione della C.A.D. del 30 maggio 2025, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 890/1982, e l'atto di citazione in opposizione è stato notificato in data 26 giugno 2025, ben prima della scadenza del 29 giugno 2025. Nel merito: In via principale (opposizione ex art. 617 c.p.c.): accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data 17 giugno 2025 dalla ###ra ### per violazione dell'art. 480, comma 3, c.p.c. e per l'effetto dichiararlo privo di ogni efficacia giuridica. 
In via subordinata (opposizione ex art. 615 c.p.c.): nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della ###ra ### di procedere ad esecuzione forzata, non costituendo la sentenza n. 358/2015 del Tribunale di Velletri titolo idoneo per le somme precettate, stante la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, non essendo mai state le spese "previamente concordate". Per l'effetto, in ogni caso: dichiarare che non sussiste il diritto della ###ra ### di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del #### per la somma di € 13.177,93, o per qualsiasi altra somma dovuta a tale titolo, e dichiarare nullo e/o inefficace il precetto opposto. In ogni caso, condannare la ###ra ### ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore del #### di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento per responsabilità processuale aggravata. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per parte convenuta/opposta (note scritte del 13/12/2025): “### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare: A. 
Nel merito 1. ###: - ### la domanda attrice in quanto improcedibile e/o prescritta e/o infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del precetto notificato; - ### il sig. ### al risarcimento dei danni in favore della sig.ra ### per lite temeraria ex art. 96 cpc, nella misura ritenuta di giustizia; - ### il sig. ### al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, nella misura ritenuta di giustizia; 2. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.   RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data ###, ### ha proposto opposizione avverso il precetto con cui ### gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 13.177,93, ritenuta come dovuta a titolo di rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie dalla stessa sostenute in favore dei comuni figli ### e ### in forza delle statuizioni contenute nelle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 358/2015, resa all'esito del procedimento R.G. n. 6198/2014, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
Parte opponente ha preliminarmente eccepito la nullità del precetto per vizi formali, stante l'omessa indicazione nel precetto, in violazione dell'art. 480, terzo comma, c.p.c., della residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente. 
Omissione che, secondo quanto prospettato dall'opponente, non costituirebbe una mera irregolarità bensì una grave violazione del diritto di difesa, con conseguente nullità dell'atto di intimazione, vizio da far valere con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, primo comma, c.p.c.). 
Nel merito, parte opponente, a sostegno dell'opposizione proposta, ha dedotto l'inidoneità del titolo esecutivo nonché l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata. 
Espone l'attore/opponente che la sentenza di divorzio posta a fondamento del precetto non costituirebbe valido titolo esecutivo per le somme precettate, non essendo il credito azionato certo, liquido ed esigibile, attesa la genericità della statuizione relativa all'obbligo posto in capo al genitore di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%, che, al contrario, richiederebbe un ulteriore accertamento del giudice in sede di cognizione, al fine di determinarne la debenza e l'esatto ammontare. 
Deduce altresì che l'importo precettato non è dovuto in ragione dell'assenza del preventivo accordo al quale la sentenza ha espressamente subordinato l'obbligo di rimborso delle spese straordinarie sostenute per i figli, spettando al creditore che agisce esecutivamente fornire la prova della corresponsione delle somme e dell'avveramento della condizione, asseritamente non sussistente nel caso di specie. 
Disconosciuta la conformità agli originali di tutte le copie fotostatiche di ricevute, scontrini e documenti allegati all'atto di precetto e formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, parte opponente ha concluso come in epigrafe.  1.1 Con comparsa del 28/11/2025, si è costituita ### la quale ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'opposizione, non potendo la parte proporre cumulativamente l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, e la tardività dell'eccezione di nullità sollevata, essendo, a suo dire, ampiamente decorso il termine normativamente previsto per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi; ha quindi dedotto l'infondatezza nel merito della eccezione di controparte sulla completezza dell'atto di intimazione (mancata indicazione della residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente), trattandosi di indicazione necessaria solo quando l'atto di precetto sia sottoscritto dalla parte personalmente, ipotesi non verificatasi nel caso di specie. 
Affermata l'idoneità della sentenza di divorzio n. 358/2015 a costituire valido titolo esecutivo, con esclusione della necessità di un nuovo intervento del giudice in sede di cognizione, parte opposta, richiamata altresì la sentenza del 02/07/2024, resa dal Tribunale di Roma all'esito del procedimento di modifica delle condizioni (R.G.  ###/2023), ha escluso che fosse necessario un assenso del genitore non collocatario per le spese sanitarie e scolastiche, atteso che, a seguito della modifica delle condizioni, le spese straordinarie sono state poste a carico di entrambe le parti in egual misura, con le specificazioni di cui al protocollo d'intesa con il ### sottoscritto il ###. 
In particolare, tale protocollo opera una distinzione tra spese straordinarie obbligatorie (libri scolastici, spese sanitarie urgenti e indifferibili), per le quali non è previsto il previo accordo, e spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori (scolastiche, di natura ludica o parascolastica, sportive e medico sanitarie), rispetto alle quali il genitore, a fronte delle richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni, decorsi inutilmente i quali il silenzio equivale ad assenso. 
Nella prospettazione di parte opposta, la stessa avrebbe sempre informato l'opponente delle spese sostenute o da sostenersi, il quale non ha risposto nei dieci giorni previsti dal ### d'intesa (richiamato dalla sentenza del 02/07/2024) né le ha mai contestate. 
Dedotta da ultimo la strumentalità della lamentata anomalia dei calcoli e la genericità del disconoscimento della documentazione operato dall'opponente, parte opposta ha così concluso: “### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare: A. ###: ### la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per carenza dei presupposti di legge B. Nel merito 1. ###: - ### la domanda attrice in quanto improcedibile e/o prescritta e/o infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del precetto notificato; - ### il sig. ### al risarcimento dei danni in favore della sig.ra ### per lite temeraria ex art. 96 cpc, nella misura ritenuta di giustizia; - ### il sig.  ### al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, nella misura ritenuta di giustizia”.  1.2 Effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. e confermata l'udienza fissata, con ordinanza del 04/12/2025, ritenuta non necessaria ulteriore attività istruttoria, è stata fissata per la decisione della causa l'udienza del 18/12/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c.. 
All'esito della suddetta udienza il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..  2. Va preliminarmente preso atto della tardiva costituzione della convenuta, costituitasi in data ###, ovverosia oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., nonché oltre il termine previsto per il deposito della seconda memoria integrativa di cui all'art. 171-ter c.p.c. (“Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono: 1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta; 2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; 3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria”), con conseguente decadenza, per quanto di qui interessa, dalla facoltà di indicare prove e documenti a sostegno della linea difensiva adottata nonché di sollevare eccezioni (non rilevabili d'ufficio), essendo maturate le relative preclusioni.  3. Va ora esaminata l'eccezione di tardività della spiegata opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., trattandosi di eccezione, benché sollevata tardivamente da parte convenuta, rilevabile d'ufficio (“La questione della tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di questione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi” Cass. civ., sez. un., 25/03/2021, n.8501).  3.1 Pare opportuno osservare come, nel caso di specie, la notifica dell'atto di precetto può ritenersi perfezionata per compiuta giacenza in data ###, ovverosia dieci giorni successivi alla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). 
Come si evince dall'art. 617 c.p.c., le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto. 
Nel caso in esame, l'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato il ###, dunque, nel rispetto del termine normativamente previsto.  3.2 In ordine alla dedotta improcedibilità dell'opposizione per aver parte ricorrente proposto congiuntamente l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, va osservato come la stessa sia stata sollevata tardivamente da parte convenuta. 
Può, ad ogni modo, osservarsi che nulla osta all'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il medesimo atto di precetto. 
Occorre rilevare che si tratta di due azioni diverse, atteso che l'opposizione all'esecuzione investe l'an delle esecuzioni mentre l'opposizione agli atti esecutivi ha ad oggetto la contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva, ovverosia la parte fa valere i vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, quali il titolo esecutivo e il precetto, nonché la notifica degli stessi (Cass. civ. Sez. III, 4/10/2011, n.20289). 
Tuttavia, ancorché siano azioni aventi presupposti e regimi processuali diversi, nulla esclude che, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta opposta, sia possibile proporre congiuntamente un'opposizione agli atti esecutivi e un'opposizione all'esecuzione. 
Quanto sostenuto trova, peraltro, piena conferma nel principio di diritto, pronunciato in riferimento al regime di impugnazione, alla stregua del quale: “qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv. 632102 - 01; ### 6 - 3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015, Rv. 636948 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 - 01; ### 6 - 3, Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020, Rv. 656752 - 01; ### 6 - 3, Ordinanza n. 3722 del 14/02/2020, Rv. 657020 - 01; ### 3, Ordinanza n. ### del 13/11/2023, Rv. 669336 - 01)” ( civ., sez. III, 12/02/2024, ord. n. 3793, in motivazione).  4. Ancorché tempestiva, l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.  proposta da ### è infondata per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte. 
Parte attrice eccepisce la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 480, terzo comma, c.p.c., stante l'omessa indicazione della residenza ed elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente, essendosi parte conventa limitata ad indicare il domicilio eletto in ### presso lo studio del difensore. 
Dal tenore letterale dell'art. 480 c.p.c. si evince che la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice è necessaria solo se l'atto è sottoscritto personalmente dalla parte, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. 
A ciò si aggiunga che l'indicazione di tali elementi non è prevista a pena di nullità, a differenza di quanto previsto dall'art. 480, secondo comma, c.p.c. (“Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale”).  ### della norma consente, dunque, di ritenere pacificamente che la previsione di tali indicazioni non è stabilita a pena di nullità, diversamente da quanto dedotto da parte opponente.  ### è la stessa norma a prevedere il relativo rimedio.  ### nel precetto di tali elementi, come si evince dall'art. 480, terzo comma, c.p.c., comporta che l'eventuale opposizione deve proporsi davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notifiche alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. 
Va, ad abundantiam, osservato come la giurisprudenza di legittimità, sebbene con riferimento alla nullità della notificazione del precetto o del titolo esecutivo, abbia già più volte chiarito che “la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né, in contrario, vale invocare il disposto dell'art. 617, comma 2, c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità, si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c.” (Cass. civ., sez. VI, 15/12/2016, 25900). 
Il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo è stato da ultimo confermato dalla Suprema Corte in un caso di omessa indicazione nel precetto della data di notifica del decreto ingiuntivo, adempimento che, come è noto, insieme alla indicazione delle parti, è previsto a pena di nullità, diversamente dall'omessa indicazione della residenza ed elezione di domicilio: “### o erronea indicazione degli elementi formali del precetto (ex art. 480 comma 2 c.p.c.) non ne determina automaticamente la nullità, se l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto. La validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito e quale sia il titolo che lo sorregge” (Cass. civ., sez. III, 28/01/2020, n. 1928). 
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di opposizione, da qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), essendo dedotti vizi formali del precetto, è infondato e va, pertanto, respinto.  5. Parte attrice opponente ha altresì dedotto l'inidoneità della sentenza di divorzio a costituire valido titolo esecutivo nonché l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, assumendo la non debenza delle somme precettate, attesa la mancanza, sotto tale profilo, di un preventivo accordo in ordine alle spese straordinarie effettuate dalla convenuta opposta dal 2014 al 2025 e indicate nell'atto di precetto. 
Tale motivo di opposizione è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati. 
Si rende dapprima necessario chiarire che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure ‘pro quota', le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. 23 maggio 2011, n. 11316; Cass. 2 marzo 2016, n. 4182)” (Cass. civ., sez. I, 12/12/2022, n. ###, in motivazione). 
Se è vero che la necessità di non munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, in relazione a spese sanitarie e di istruzione, trova la sua ragion d'essere nel fatto che esse si pongono quali “eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi”, sicché si tratta, in definitiva, di ‘esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum' (così Cass. Sez. 3, sent. 11316 del 2011, cit.), proprio la circostanza che la loro esatta determinazione sia posticipata rispetto alla formazione del titolo, impone che di essi sia offerta rigorosa documentazione. Infine, giustificano ulteriormente l'opzione per l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, tra i due messi qui a confronto, la considerazione della formazione sostanzialmente stragiudiziale, nel presente caso, del titolo esecutivo e, con essa, dell'esigenza di una tutela minimale del debitore esecutando, consistente nella possibilità di essere reso pienamente edotto della natura (ed entità) delle spese delle quali si pretenda ‘in parte qua' il pagamento. Resta, peraltro, fermo che la documentazione - sempre ove non risulti alcuna diversa specifica disposizione nel provvedimento o nell'accordo di separazione - non debba essere trascritta in precetto, ma solo allegata, oppure indicata come messa a disposizione della controparte per un immediato reperimento. (Cass. civ., sez. III, 04/08/2025, 22522, in motivazione). 
Dunque, il provvedimento con cui si stabilisce che il genitore non collocatario contribuisca pro quota alle spese straordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore giudizio di accertamento, purché, laddove non sia previsto il preventivo accordo, il genitore, creditore procedente, alleghi e documenti gli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità. 
Allegazione e documentazione che, stante la necessità di consentire al debitore il pieno esercizio del diritto di difesa - il quale deve essere messo in condizione di poter sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto - va compiuta nello stesso atto di precetto e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione (Cass. civ., sez. III, 23/05/2011, n. 11316).  5.1 Dalla documentazione offerta in comunicazione nel caso di specie si evince che la convenuta opposta non si è limitata ad allegare le singole voci di spesa e gli esborsi di cui chiede ristoro, ma ha anche prodotto, unitamente al precetto, la relativa documentazione probatoria a sostegno. 
A nulla rileva, peraltro, il disconoscimento operato da parte attrice opponente, in quanto “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia fotostatica non può avvenire in modo generico o implicito, ma è necessaria una dichiarazione chiara ed univoca che individui il documento e gli aspetti differenziali della copia rispetto all'originale” (Cass. civ., sez. I, 06/08/2024, n. 22149). 
Dichiarazione chiara ed univoca non sussistente nel caso di specie, stante la genericità del disconoscimento effettuato da parte attrice. Non senza rilevare che si tratta di disconoscimento in senso lato della documentazione allegata a precetto, non proveniente dalla parte che ha formulato il disconoscimento.  5.2 Va, tuttavia, osservato come nella sentenza di divorzio n. 358/2015 del Tribunale di Velletri, che ha acriticamente e senza alcun necessario rilievo di merito recepito le (invero opinabili) condizioni stabilite dalle parti, sia stabilito quanto segue sugli obblighi di mantenimento: “[…] c) il marito corrisponderà alla moglie per il mantenimento dei figli la somma di € 300,00 ### mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche (non coperte dal ###, ortodontiche), scolastiche (comprese le tasse di iscrizione, anche universitarie, ed i testi scolastici), ricreative (gite scolastiche, sport, centri estivi, eventuali corsi di studio anche all'estero, ripetizioni, corsi per la patente di guida), solo se previamente concordate con l'altro coniuge” (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione). 
È purtroppo evidente la poco meditata e frettolosa omologazione di una siffatta condizione, che prevede l'assenso e quindi l'accordo tra ex coniugi (magari in conflitto patente tra loro) in relazione a spese del tutto ordinarie nella vita quotidiana di una famiglia. 
Non può che prendersi atto che, nell'atto di precetto, sono indicate spese sanitarie, spese sportive, spese scolastiche, spese per centro estivo e ripetizioni, spese per viaggi di istruzione e corsi per la patente di guida, come tali rientranti, in forza dell'espressa, incauta previsione nel provvedimento del giudice che costituisce titolo esecutivo ###, nel novero delle spese straordinarie richiedenti il preventivo accordo, che si pone, dunque, quale requisito imprescindibile ai fini del rimborso delle spese straordinarie. 
Va sul punto richiamato il principio di diritto alla stregua del quale: “La convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall'autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario contribuisca alle spese sostenute dall'altro genitore, previo accordo con quest'ultimo, nonché a quelle mediche e scolastiche ordinarie - in tal caso, senza bisogno di preventiva concertazione -, costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, purché il genitore creditore abbia, nel primo caso, conseguito l'accordo con l'altro, e, nel secondo caso, documentato l'entità degli esborsi o, in alternativa, messo a disposizione della controparte la documentazione necessaria.  (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente, quale titolo per l'esecuzione forzata, la mera elencazione nel precetto delle spese straordinarie sostenute dal genitore affidatario, priva dell'allegazione della relativa documentazione giustificativa, necessaria per garantire la certezza, liquidità ed esigibilità del credito)” (Cass. civ., sez. III, 04/08/2025, n. 22522). 
Nel caso di specie, ancorché parte convenuta abbia allegato e documentato tutte le spese richieste, non vi è prova alcuna del preventivo accordo tra le parti, che, si ribadisce, costituisce, per espressa previsione nella sentenza che costituisce il titolo esecutivo, la condizione di esigibilità del diritto di ripetere pro quota quanto corrisposto a titolo di spese straordinarie. 
A tal proposito, pare opportuno rilevare che, anche laddove si volesse attribuire valenza alla documentazione tardivamente offerta in comunicazione da parte convenuta, la corrispondenza via e-mail e whatsapp intercorsa tra le parti, non è idonea a comprovare la sussistenza di un accordo, trattandosi di conteggi e di comunicazioni di spese già effettuate. 
A ciò si aggiunga che alcun rilievo assume la revisione delle condizioni di cui alla sentenza n. 11895/2024 (doc. 3 allegato all'atto di citazione), pubblicata in data ###, con la quale sono poste “a carico di entrambe le parti in egual misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli, con le specificazioni di cui al ### d'intesa con il ### sottoscritto il 17 dicembre 2014”, senza più alcun riferimento al preventivo accordo. 
Va, invero, osservato come tale sentenza non abbia efficacia retroattiva, atteso che “il diritto di un coniuge a percepire l'assegno ed il corrispondente obbligo dell'altro coniuge di versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale omologato, conservano la loro efficacia fino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, trovando applicazione, in mancanza di specifiche disposizioni, i principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus) del giudicato, i quali impediscono di far retroagire gli effetti del provvedimento di revisione al momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno (la Corte ha precisato che la modifica delle condizioni della separazione non può essere fatta decorrere da una data anteriore a quella di proposizione della relativa domanda, ciò perché è da considerare intangibile la precedente statuizione e del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o finanche per la soppressione dell'assegno)” ( civ., sez. I, 13/07/2023, n. 20101). 
Ed ancora: “Il provvedimento di modifica delle statuizioni in tema di assegno di mantenimento, pronunziate in sede di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, produce i suoi effetti dalla data della domanda di modificazione, essendo irrilevante il momento storico in cui si sono verificate le condizioni che hanno legittimato la revisione, nell'an o nel quantum, del provvedimento impositivo del contributo di mantenimento” (Cass. civ., sez. I, 13/07/2023, n. 20101). 
Pertanto, tale modifica non può ritenersi operante in ordine alle spese straordinarie già precedentemente sostenute. 
Né può operare in riferimento alle spese straordinarie sostenute da luglio 2024 a maggio 2025, indicate nell'atto di precetto, atteso che la sentenza n. 11895/2024, pur già esistente, non è stata posta a fondamento dell'atto di precetto (notificato il ###), oggetto del presente giudizio. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione a precetto come opposizione all'esecuzione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.  6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta; scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00; applicati i parametri medi relativi a tutte le fasi ridotti del 30% tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria non espletata) sono regolate secondo i seguenti criteri. 
Nel caso in cui la domanda attorea sia stata solo parzialmente accolta il giudice può, sulla base delli valutazioni inerenti l'esito complessivo del giudizio, compensare, in tutto o in parte, le spese (da ultimo Cass. civ., sez. II, 21/06/2022, n. 19933). 
A tal proposito, stante il rigetto dell'opposizione (agli esecutivi) sotto il profilo della nullità del precetto per vizi formali ed atteso il rigetto di taluni dei motivi di opposizione all'esecuzione proposti, le spese di lite vanno parzialmente compensate nella misura di 1/2, ponendo la restante porzione a carico della parte opposta, soccombente in via prevalente.  6.1 Non sussistono i presupposti per disporre sulla ### richiesta di condanna della controparte per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi malafede o colpa grave nella condotta delle parti. 
La responsabilità aggravata richiesta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.  esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (da ultimo Cass. civ., sez. II, 03/05/2022, n. 13859). 
Una tale evenienza non ricorre nel caso di specie avuto riguardo alle questioni trattate e alle attività processuali svolte finalizzate ad acclarare la fondatezza delle domande proposte. 
A ciò si aggiunga che non vi è alcuna prova in ordine alla sussistenza ed all'entità del danno oggetto della richiesta di risarcimento.   P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide: - accoglie l'opposizione a precetto, quale opposizione all'esecuzione, proposta da ### e dichiara inefficace il precetto notificatogli per compiuta giacenza in data ### da ### - rigetta l'opposizione agli atti esecutivi contestualmente proposta da ### - compensa parzialmente le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna ### alla rifusione della restante parte in favore di ### che liquida in € 132,00 per esborsi ed € 1.188,95 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 
Latina, lì 17/01/2026 Il giudice ### 

causa n. 2687/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Venditto, Giuseppe Valerio

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Giudice di Pace di Avellino, Sentenza n. 54/2026 del 20-01-2026

... ed infondatezza della pretesa sia nell'an che nel quantum e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda. La fattispecie al vaglio va inquadrata nel paradigma normativo di cui all'art. 2051 c.c., che prevede l'ipotesi di responsabilità oggettiva del custode (nel caso di specie, l'Ente proprietario della strada) per tutti i danni derivanti dalla cosa, salvo che si provi il caso fortuito. La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051c.c. ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità (Cassazione civile sez. un. 30/06/2022, n. 20943; in tema di ripartizione dell'onere della prova, compete (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO Il Giudice di ### di ###.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2744 ### contenzioso dell'anno 2020 e vertente TRA ### (CF ###), rappresentato e difeso dagli avv.ti ### E ##### (CF ###), rappresentata e difesa dagli avv.ti ###### Conclusioni: come da note di trattazione scritta. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DECISIONE ### ha chiesto di accertare e di dichiarare la responsabilità esclusiva della ### di ### e, per l'effetto, ha chiesto all'adito giudice, in via principale, di condannarla al pagamento della somma di € 3.854,75 per i danni subiti dal motociclo ### tg ### e della somma di € 1.615.92 per le lesioni subite e, in via subordinata, nella qualità di peritus peritorum di liquidare le somme, che riterrà giuste ed eque, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle distraende spese di lite.
La convenuta ### di ### si è costituita in giudizio e, in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità ed infondatezza della pretesa sia nell'an che nel quantum e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda. 
La fattispecie al vaglio va inquadrata nel paradigma normativo di cui all'art. 2051 c.c., che prevede l'ipotesi di responsabilità oggettiva del custode (nel caso di specie, l'Ente proprietario della strada) per tutti i danni derivanti dalla cosa, salvo che si provi il caso fortuito. 
La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051c.c. ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità (Cassazione civile sez. un. 30/06/2022, n. 20943; in tema di ripartizione dell'onere della prova, compete all'attore provare "l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore esterno avente i caratteri del caso fortuito" (Cass. n. 1673/2023 e 6529 del 2011), inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n. 27724 del 30/10/2018 e n. 1725 del 23/01/2019).  ### ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante, avendo dimostrato mediante l'istruttoria svolta e l'allegazione del verbale redatto dai ### della ### di ### il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. 
Le deposizioni rese dai testi ### e ### precise e concordanti, hanno inequivocabilmente confermato che il giorno 10 luglio 2018, alle ore 9:30 circa, l'attore, alla guida del proprio motociclo, mentre percorreva la strada di collegamento tra il ### di ### e la località ###, nel Comune di ### all'interno di una galleria, perdeva il controllo del mezzo a causa delle condizioni del manto stradale, rovinando a terra. 
In particolare, il teste ### ha confermato che l'incidente è avvenuto all'interno di “una galleria non illuminata” e che la moto dell'attore “impattò in una piattaforma di cemento presente sul manto stradale”, che “non era segnalata” e “non era visibile”. 
Tali dichiarazioni trovano decisivo riscontro nel rapporto dei ### che rimane assistito da fede privilegiata in ordine ai fatti accertati dai verbalizzanti nell'esercizio delle loro funzioni di pubblici ufficiali, quali le caratteristiche e le condizioni del luogo dove si è verificato l'evento. 
In tale verbale è stato annotato che la galleria, lunga 42,70 metri, era “non illuminata” e che il fondo stradale “appariva in pessime condizioni ed erano presenti avvallamenti e buche”. I militari descrivono con precisione l'anomalia che ha causato il sinistro: “tra la terra abbattuta ed il cemento, a 26,50 metri dall'inizio della galleria, si era formato un dislivello di circa 15 centimetri di profondità che in galleria dal margine destro terminava al margine sinistro della carreggiata”. La natura insidiosa di tale anomalia è resa palese dalla sua collocazione all'interno di una galleria priva di illuminazione e di segnaletica. 
La convenuta ### di ### non ha fornito alcuna prova del caso fortuito. Al contrario, la presenza di un dislivello di 15 cm all'interno di una galleria non illuminata costituisce una palese anomalia strutturale e un difetto di manutenzione, e non un evento estemporaneo o imprevedibile. ### relativa all'impossibilità di esercitare un controllo capillare su un'estesa rete viaria non può trovare accoglimento, in quanto il pericolo non derivava da un fattore transitorio, ma da una condizione statica e permanente del bene demaniale, che l'ente aveva l'obbligo di conoscere e rimuovere. 
Ciò posto, deve tuttavia essere valutata la condotta di guida dell'attore al fine di accertare un suo eventuale concorso di colpa nella produzione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, Con particolare riferimento al danno da cose in custodia deve essere richiamato, in caso di concorso di colpa, il seguente principio: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord. 12/11/2020, n. 25460 e vedi anche ### n. 12663 del 09/05/2024: la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode). 
Il sinistro si è verificato in pieno giorno, alle 9:30 del mattino e l'attore, pertanto, si è trovato a passare repentinamente dalla luce esterna al buio della galleria non illuminata di una strada di montagna. Tale condizione oggettiva impone a qualsiasi conducente e, in particolare, a un motociclista, di usare la massima prudenza e di moderare la velocità in prossimità dell'imbocco del tunnel, proprio per consentire all'apparato visivo di adattarsi alla ridotta luminosità e per poter fronteggiare eventuali ostacoli non visibili dall'esterno. 
Il verbale dei ### descrive la strada come una “strada di montagna” a “doppio senso di marcia, ove in galleria è consentito il passaggio di un solo veicolo a causa della ridotta dimensione della carreggiata”. Tale conformazione dei luoghi esigeva un grado di diligenza e attenzione superiore a quello ordinario. 
Deve ritenersi che una condotta di guida più prudente e consona allo stato dei luoghi e l'utilizzo del faro del motociclo avrebbe, se non evitato, quanto meno ridotto le conseguenze dannose dell'impatto. La condotta dell'attore ha, dunque, concorso a determinare l'evento nella misura del 40%, con conseguente attribuzione del restante 60% della responsabilità all'ente convenuto.
Per i danni subiti dal motociclo l'attore ha prodotto un preventivo di spesa di € 3.854,75, che va comparato ai danni accertati e descritti dai ### nel verbale, che hanno accertato soltanto la rottura della coppa dell'olio, della manopola destra e della leva del freno anteriore, nonché strisciature sulla fiancata destra. 
Alcune delle voci di danno indicate nel preventivo - che autonomamente non può assumere valore probatorio ai fini dei danni conseguenza dell'evento - non sono descritti nel verbale, anche se la configurazione di essi appare pienamente compatibile con una caduta laterale del motociclo conseguente all'impatto con un dislivello trasversale non visibile in galleria. Le tracce oleose rilevate in loco dai ### sono coerenti con la rottura del carter, come da rilievi fotografici allegati in atti. 
Pertanto, questo giudicante ritiene congruo e coerente liquidare la somma di € 1.800,00. 
In ordine alle lesioni subite, dal certificato del ### dell'### di Dio e ### d'### risulta che l'attore ha riportato una contusione escoriata ginocchio sinistro e destro ed una contusione escoriata mano e polso destro, con una prognosi di 8 giorni. Le contusioni guariscono in pochi giorni o poche settimane, non lasciano abitualmente esiti cicatriziali significativi e non interessano strutture anatomiche profonde o funzionalmente importanti. Pertanto, all'attore può essere riconosciuta la somma di € 690,00 per il periodo di invalidità temporanea parziale di giorni 8, valutabile al 75% (€ 86,25 x 8), in assenza di documentazione medica del SSN circa altri periodi di invalidità temporanea parziale e il danno biologico permanente, quale conseguenza diretta delle sole contusioni ed escoriazioni. 
Tuttavia, in ragione dell'accertato concorso di colpa, all'attore va riconosciuta la complessiva somma di € 1.494,00, calcolata in termini monetari attuali, ciò che esime da rivalutazione. 
Le spese di lite vanno compensate tre le parti nella misura del 40%, in ragione del riconosciuto concorso di colpa dell'attore. Il restante 60% va posto a carico della ### di ### per il principio della soccombenza e si liquida come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la convenuta ### di ### responsabile dell'evento per cui è causa nella misura del 60% e, per l'effetto, la condanna a pagare all'attore ### la somma di € 1.494,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo; 2) compensa tra le parti il 40% delle spese di lite e condanna la convenuta a pagare all'attore il restante 60%, liquidato quest'ultimo in € 900,00, di cui € 82,00 per esborsi, oltre I.V.A., c.p.a. come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore degli avv.ti ### e ### Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di ###ssa


causa n. 2744/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Rossella Costanza

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