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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### all'esito dell'udienza del 18/12/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c., pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2687 R.G. Cont. dell'anno 2025 TRA ### - C.F. ###, elettivamente domiciliat ###- Latina presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di citazione; ###/#### - C.F. ###, elettivamente domiciliat ### - Roma, presso lo studio dell'avv. ### dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta; ###/###: opposizione a precetto. CONCLUSIONI: per parte attrice/opponente (note scritte del 17/12/2025): “Voglia l'###mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: In via pregiudiziale e preliminare: ### e dichiarata la tardiva costituzione della sig.ra ### e la conseguente inammissibilità e irrilevanza di tutte le difese, produzioni ed eccezioni da essa formulate, disporre lo stralcio, dal fascicolo di causa, della comparsa di costituzione e risposta, delle note di trattazione scritta e di tutta la documentazione prodotta dalla convenuta-opposta, in quanto tardivamente depositati e, pertanto, processualmente inammissibili e inutilizzabili. In via preliminare di rito: Rigettare l'eccezione di tardività e inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 1, c.p.c.) sollevata da parte convenuta, in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto. Per l'effetto: ### e dichiarare la piena tempestività e, dunque, l'ammissibilità della suddetta opposizione, essendo stata l'azione intrapresa nel pieno rispetto del termine perentorio di venti giorni previsto dalla legge. Tale termine, infatti, ha iniziato a decorrere dal 10 giugno 2025, giorno successivo al perfezionamento della notifica del precetto per compiuta giacenza (avvenuta il 9 giugno 2025, decorsi dieci giorni dalla spedizione della C.A.D. del 30 maggio 2025, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 890/1982, e l'atto di citazione in opposizione è stato notificato in data 26 giugno 2025, ben prima della scadenza del 29 giugno 2025. Nel merito: In via principale (opposizione ex art. 617 c.p.c.): accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data 17 giugno 2025 dalla ###ra ### per violazione dell'art. 480, comma 3, c.p.c. e per l'effetto dichiararlo privo di ogni efficacia giuridica.
In via subordinata (opposizione ex art. 615 c.p.c.): nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della ###ra ### di procedere ad esecuzione forzata, non costituendo la sentenza n. 358/2015 del Tribunale di Velletri titolo idoneo per le somme precettate, stante la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, non essendo mai state le spese "previamente concordate". Per l'effetto, in ogni caso: dichiarare che non sussiste il diritto della ###ra ### di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del #### per la somma di € 13.177,93, o per qualsiasi altra somma dovuta a tale titolo, e dichiarare nullo e/o inefficace il precetto opposto. In ogni caso, condannare la ###ra ### ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore del #### di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento per responsabilità processuale aggravata. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per parte convenuta/opposta (note scritte del 13/12/2025): “### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare: A.
Nel merito 1. ###: - ### la domanda attrice in quanto improcedibile e/o prescritta e/o infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del precetto notificato; - ### il sig. ### al risarcimento dei danni in favore della sig.ra ### per lite temeraria ex art. 96 cpc, nella misura ritenuta di giustizia; - ### il sig. ### al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, nella misura ritenuta di giustizia; 2. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data ###, ### ha proposto opposizione avverso il precetto con cui ### gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 13.177,93, ritenuta come dovuta a titolo di rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie dalla stessa sostenute in favore dei comuni figli ### e ### in forza delle statuizioni contenute nelle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 358/2015, resa all'esito del procedimento R.G. n. 6198/2014, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte opponente ha preliminarmente eccepito la nullità del precetto per vizi formali, stante l'omessa indicazione nel precetto, in violazione dell'art. 480, terzo comma, c.p.c., della residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente.
Omissione che, secondo quanto prospettato dall'opponente, non costituirebbe una mera irregolarità bensì una grave violazione del diritto di difesa, con conseguente nullità dell'atto di intimazione, vizio da far valere con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, primo comma, c.p.c.).
Nel merito, parte opponente, a sostegno dell'opposizione proposta, ha dedotto l'inidoneità del titolo esecutivo nonché l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Espone l'attore/opponente che la sentenza di divorzio posta a fondamento del precetto non costituirebbe valido titolo esecutivo per le somme precettate, non essendo il credito azionato certo, liquido ed esigibile, attesa la genericità della statuizione relativa all'obbligo posto in capo al genitore di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%, che, al contrario, richiederebbe un ulteriore accertamento del giudice in sede di cognizione, al fine di determinarne la debenza e l'esatto ammontare.
Deduce altresì che l'importo precettato non è dovuto in ragione dell'assenza del preventivo accordo al quale la sentenza ha espressamente subordinato l'obbligo di rimborso delle spese straordinarie sostenute per i figli, spettando al creditore che agisce esecutivamente fornire la prova della corresponsione delle somme e dell'avveramento della condizione, asseritamente non sussistente nel caso di specie.
Disconosciuta la conformità agli originali di tutte le copie fotostatiche di ricevute, scontrini e documenti allegati all'atto di precetto e formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, parte opponente ha concluso come in epigrafe. 1.1 Con comparsa del 28/11/2025, si è costituita ### la quale ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'opposizione, non potendo la parte proporre cumulativamente l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, e la tardività dell'eccezione di nullità sollevata, essendo, a suo dire, ampiamente decorso il termine normativamente previsto per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi; ha quindi dedotto l'infondatezza nel merito della eccezione di controparte sulla completezza dell'atto di intimazione (mancata indicazione della residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente), trattandosi di indicazione necessaria solo quando l'atto di precetto sia sottoscritto dalla parte personalmente, ipotesi non verificatasi nel caso di specie.
Affermata l'idoneità della sentenza di divorzio n. 358/2015 a costituire valido titolo esecutivo, con esclusione della necessità di un nuovo intervento del giudice in sede di cognizione, parte opposta, richiamata altresì la sentenza del 02/07/2024, resa dal Tribunale di Roma all'esito del procedimento di modifica delle condizioni (R.G. ###/2023), ha escluso che fosse necessario un assenso del genitore non collocatario per le spese sanitarie e scolastiche, atteso che, a seguito della modifica delle condizioni, le spese straordinarie sono state poste a carico di entrambe le parti in egual misura, con le specificazioni di cui al protocollo d'intesa con il ### sottoscritto il ###.
In particolare, tale protocollo opera una distinzione tra spese straordinarie obbligatorie (libri scolastici, spese sanitarie urgenti e indifferibili), per le quali non è previsto il previo accordo, e spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori (scolastiche, di natura ludica o parascolastica, sportive e medico sanitarie), rispetto alle quali il genitore, a fronte delle richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni, decorsi inutilmente i quali il silenzio equivale ad assenso.
Nella prospettazione di parte opposta, la stessa avrebbe sempre informato l'opponente delle spese sostenute o da sostenersi, il quale non ha risposto nei dieci giorni previsti dal ### d'intesa (richiamato dalla sentenza del 02/07/2024) né le ha mai contestate.
Dedotta da ultimo la strumentalità della lamentata anomalia dei calcoli e la genericità del disconoscimento della documentazione operato dall'opponente, parte opposta ha così concluso: “### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare: A. ###: ### la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per carenza dei presupposti di legge B. Nel merito 1. ###: - ### la domanda attrice in quanto improcedibile e/o prescritta e/o infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del precetto notificato; - ### il sig. ### al risarcimento dei danni in favore della sig.ra ### per lite temeraria ex art. 96 cpc, nella misura ritenuta di giustizia; - ### il sig. ### al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, nella misura ritenuta di giustizia”. 1.2 Effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. e confermata l'udienza fissata, con ordinanza del 04/12/2025, ritenuta non necessaria ulteriore attività istruttoria, è stata fissata per la decisione della causa l'udienza del 18/12/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
All'esito della suddetta udienza il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.. 2. Va preliminarmente preso atto della tardiva costituzione della convenuta, costituitasi in data ###, ovverosia oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., nonché oltre il termine previsto per il deposito della seconda memoria integrativa di cui all'art. 171-ter c.p.c. (“Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono: 1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta; 2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; 3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria”), con conseguente decadenza, per quanto di qui interessa, dalla facoltà di indicare prove e documenti a sostegno della linea difensiva adottata nonché di sollevare eccezioni (non rilevabili d'ufficio), essendo maturate le relative preclusioni. 3. Va ora esaminata l'eccezione di tardività della spiegata opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., trattandosi di eccezione, benché sollevata tardivamente da parte convenuta, rilevabile d'ufficio (“La questione della tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di questione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi” Cass. civ., sez. un., 25/03/2021, n.8501). 3.1 Pare opportuno osservare come, nel caso di specie, la notifica dell'atto di precetto può ritenersi perfezionata per compiuta giacenza in data ###, ovverosia dieci giorni successivi alla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Come si evince dall'art. 617 c.p.c., le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto.
Nel caso in esame, l'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato il ###, dunque, nel rispetto del termine normativamente previsto. 3.2 In ordine alla dedotta improcedibilità dell'opposizione per aver parte ricorrente proposto congiuntamente l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, va osservato come la stessa sia stata sollevata tardivamente da parte convenuta.
Può, ad ogni modo, osservarsi che nulla osta all'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il medesimo atto di precetto.
Occorre rilevare che si tratta di due azioni diverse, atteso che l'opposizione all'esecuzione investe l'an delle esecuzioni mentre l'opposizione agli atti esecutivi ha ad oggetto la contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva, ovverosia la parte fa valere i vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, quali il titolo esecutivo e il precetto, nonché la notifica degli stessi (Cass. civ. Sez. III, 4/10/2011, n.20289).
Tuttavia, ancorché siano azioni aventi presupposti e regimi processuali diversi, nulla esclude che, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta opposta, sia possibile proporre congiuntamente un'opposizione agli atti esecutivi e un'opposizione all'esecuzione.
Quanto sostenuto trova, peraltro, piena conferma nel principio di diritto, pronunciato in riferimento al regime di impugnazione, alla stregua del quale: “qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv. 632102 - 01; ### 6 - 3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015, Rv. 636948 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 - 01; ### 6 - 3, Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020, Rv. 656752 - 01; ### 6 - 3, Ordinanza n. 3722 del 14/02/2020, Rv. 657020 - 01; ### 3, Ordinanza n. ### del 13/11/2023, Rv. 669336 - 01)” ( civ., sez. III, 12/02/2024, ord. n. 3793, in motivazione). 4. Ancorché tempestiva, l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. proposta da ### è infondata per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
Parte attrice eccepisce la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 480, terzo comma, c.p.c., stante l'omessa indicazione della residenza ed elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente, essendosi parte conventa limitata ad indicare il domicilio eletto in ### presso lo studio del difensore.
Dal tenore letterale dell'art. 480 c.p.c. si evince che la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice è necessaria solo se l'atto è sottoscritto personalmente dalla parte, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
A ciò si aggiunga che l'indicazione di tali elementi non è prevista a pena di nullità, a differenza di quanto previsto dall'art. 480, secondo comma, c.p.c. (“Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale”). ### della norma consente, dunque, di ritenere pacificamente che la previsione di tali indicazioni non è stabilita a pena di nullità, diversamente da quanto dedotto da parte opponente. ### è la stessa norma a prevedere il relativo rimedio. ### nel precetto di tali elementi, come si evince dall'art. 480, terzo comma, c.p.c., comporta che l'eventuale opposizione deve proporsi davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notifiche alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Va, ad abundantiam, osservato come la giurisprudenza di legittimità, sebbene con riferimento alla nullità della notificazione del precetto o del titolo esecutivo, abbia già più volte chiarito che “la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né, in contrario, vale invocare il disposto dell'art. 617, comma 2, c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità, si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c.” (Cass. civ., sez. VI, 15/12/2016, 25900).
Il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo è stato da ultimo confermato dalla Suprema Corte in un caso di omessa indicazione nel precetto della data di notifica del decreto ingiuntivo, adempimento che, come è noto, insieme alla indicazione delle parti, è previsto a pena di nullità, diversamente dall'omessa indicazione della residenza ed elezione di domicilio: “### o erronea indicazione degli elementi formali del precetto (ex art. 480 comma 2 c.p.c.) non ne determina automaticamente la nullità, se l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto. La validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito e quale sia il titolo che lo sorregge” (Cass. civ., sez. III, 28/01/2020, n. 1928).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di opposizione, da qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), essendo dedotti vizi formali del precetto, è infondato e va, pertanto, respinto. 5. Parte attrice opponente ha altresì dedotto l'inidoneità della sentenza di divorzio a costituire valido titolo esecutivo nonché l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, assumendo la non debenza delle somme precettate, attesa la mancanza, sotto tale profilo, di un preventivo accordo in ordine alle spese straordinarie effettuate dalla convenuta opposta dal 2014 al 2025 e indicate nell'atto di precetto.
Tale motivo di opposizione è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Si rende dapprima necessario chiarire che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure ‘pro quota', le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. 23 maggio 2011, n. 11316; Cass. 2 marzo 2016, n. 4182)” (Cass. civ., sez. I, 12/12/2022, n. ###, in motivazione).
Se è vero che la necessità di non munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, in relazione a spese sanitarie e di istruzione, trova la sua ragion d'essere nel fatto che esse si pongono quali “eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi”, sicché si tratta, in definitiva, di ‘esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum' (così Cass. Sez. 3, sent. 11316 del 2011, cit.), proprio la circostanza che la loro esatta determinazione sia posticipata rispetto alla formazione del titolo, impone che di essi sia offerta rigorosa documentazione. Infine, giustificano ulteriormente l'opzione per l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, tra i due messi qui a confronto, la considerazione della formazione sostanzialmente stragiudiziale, nel presente caso, del titolo esecutivo e, con essa, dell'esigenza di una tutela minimale del debitore esecutando, consistente nella possibilità di essere reso pienamente edotto della natura (ed entità) delle spese delle quali si pretenda ‘in parte qua' il pagamento. Resta, peraltro, fermo che la documentazione - sempre ove non risulti alcuna diversa specifica disposizione nel provvedimento o nell'accordo di separazione - non debba essere trascritta in precetto, ma solo allegata, oppure indicata come messa a disposizione della controparte per un immediato reperimento. (Cass. civ., sez. III, 04/08/2025, 22522, in motivazione).
Dunque, il provvedimento con cui si stabilisce che il genitore non collocatario contribuisca pro quota alle spese straordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore giudizio di accertamento, purché, laddove non sia previsto il preventivo accordo, il genitore, creditore procedente, alleghi e documenti gli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità.
Allegazione e documentazione che, stante la necessità di consentire al debitore il pieno esercizio del diritto di difesa - il quale deve essere messo in condizione di poter sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto - va compiuta nello stesso atto di precetto e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione (Cass. civ., sez. III, 23/05/2011, n. 11316). 5.1 Dalla documentazione offerta in comunicazione nel caso di specie si evince che la convenuta opposta non si è limitata ad allegare le singole voci di spesa e gli esborsi di cui chiede ristoro, ma ha anche prodotto, unitamente al precetto, la relativa documentazione probatoria a sostegno.
A nulla rileva, peraltro, il disconoscimento operato da parte attrice opponente, in quanto “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia fotostatica non può avvenire in modo generico o implicito, ma è necessaria una dichiarazione chiara ed univoca che individui il documento e gli aspetti differenziali della copia rispetto all'originale” (Cass. civ., sez. I, 06/08/2024, n. 22149).
Dichiarazione chiara ed univoca non sussistente nel caso di specie, stante la genericità del disconoscimento effettuato da parte attrice. Non senza rilevare che si tratta di disconoscimento in senso lato della documentazione allegata a precetto, non proveniente dalla parte che ha formulato il disconoscimento. 5.2 Va, tuttavia, osservato come nella sentenza di divorzio n. 358/2015 del Tribunale di Velletri, che ha acriticamente e senza alcun necessario rilievo di merito recepito le (invero opinabili) condizioni stabilite dalle parti, sia stabilito quanto segue sugli obblighi di mantenimento: “[…] c) il marito corrisponderà alla moglie per il mantenimento dei figli la somma di € 300,00 ### mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche (non coperte dal ###, ortodontiche), scolastiche (comprese le tasse di iscrizione, anche universitarie, ed i testi scolastici), ricreative (gite scolastiche, sport, centri estivi, eventuali corsi di studio anche all'estero, ripetizioni, corsi per la patente di guida), solo se previamente concordate con l'altro coniuge” (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione).
È purtroppo evidente la poco meditata e frettolosa omologazione di una siffatta condizione, che prevede l'assenso e quindi l'accordo tra ex coniugi (magari in conflitto patente tra loro) in relazione a spese del tutto ordinarie nella vita quotidiana di una famiglia.
Non può che prendersi atto che, nell'atto di precetto, sono indicate spese sanitarie, spese sportive, spese scolastiche, spese per centro estivo e ripetizioni, spese per viaggi di istruzione e corsi per la patente di guida, come tali rientranti, in forza dell'espressa, incauta previsione nel provvedimento del giudice che costituisce titolo esecutivo ###, nel novero delle spese straordinarie richiedenti il preventivo accordo, che si pone, dunque, quale requisito imprescindibile ai fini del rimborso delle spese straordinarie.
Va sul punto richiamato il principio di diritto alla stregua del quale: “La convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall'autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario contribuisca alle spese sostenute dall'altro genitore, previo accordo con quest'ultimo, nonché a quelle mediche e scolastiche ordinarie - in tal caso, senza bisogno di preventiva concertazione -, costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, purché il genitore creditore abbia, nel primo caso, conseguito l'accordo con l'altro, e, nel secondo caso, documentato l'entità degli esborsi o, in alternativa, messo a disposizione della controparte la documentazione necessaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente, quale titolo per l'esecuzione forzata, la mera elencazione nel precetto delle spese straordinarie sostenute dal genitore affidatario, priva dell'allegazione della relativa documentazione giustificativa, necessaria per garantire la certezza, liquidità ed esigibilità del credito)” (Cass. civ., sez. III, 04/08/2025, n. 22522).
Nel caso di specie, ancorché parte convenuta abbia allegato e documentato tutte le spese richieste, non vi è prova alcuna del preventivo accordo tra le parti, che, si ribadisce, costituisce, per espressa previsione nella sentenza che costituisce il titolo esecutivo, la condizione di esigibilità del diritto di ripetere pro quota quanto corrisposto a titolo di spese straordinarie.
A tal proposito, pare opportuno rilevare che, anche laddove si volesse attribuire valenza alla documentazione tardivamente offerta in comunicazione da parte convenuta, la corrispondenza via e-mail e whatsapp intercorsa tra le parti, non è idonea a comprovare la sussistenza di un accordo, trattandosi di conteggi e di comunicazioni di spese già effettuate.
A ciò si aggiunga che alcun rilievo assume la revisione delle condizioni di cui alla sentenza n. 11895/2024 (doc. 3 allegato all'atto di citazione), pubblicata in data ###, con la quale sono poste “a carico di entrambe le parti in egual misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli, con le specificazioni di cui al ### d'intesa con il ### sottoscritto il 17 dicembre 2014”, senza più alcun riferimento al preventivo accordo.
Va, invero, osservato come tale sentenza non abbia efficacia retroattiva, atteso che “il diritto di un coniuge a percepire l'assegno ed il corrispondente obbligo dell'altro coniuge di versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale omologato, conservano la loro efficacia fino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, trovando applicazione, in mancanza di specifiche disposizioni, i principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus) del giudicato, i quali impediscono di far retroagire gli effetti del provvedimento di revisione al momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno (la Corte ha precisato che la modifica delle condizioni della separazione non può essere fatta decorrere da una data anteriore a quella di proposizione della relativa domanda, ciò perché è da considerare intangibile la precedente statuizione e del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o finanche per la soppressione dell'assegno)” ( civ., sez. I, 13/07/2023, n. 20101).
Ed ancora: “Il provvedimento di modifica delle statuizioni in tema di assegno di mantenimento, pronunziate in sede di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, produce i suoi effetti dalla data della domanda di modificazione, essendo irrilevante il momento storico in cui si sono verificate le condizioni che hanno legittimato la revisione, nell'an o nel quantum, del provvedimento impositivo del contributo di mantenimento” (Cass. civ., sez. I, 13/07/2023, n. 20101).
Pertanto, tale modifica non può ritenersi operante in ordine alle spese straordinarie già precedentemente sostenute.
Né può operare in riferimento alle spese straordinarie sostenute da luglio 2024 a maggio 2025, indicate nell'atto di precetto, atteso che la sentenza n. 11895/2024, pur già esistente, non è stata posta a fondamento dell'atto di precetto (notificato il ###), oggetto del presente giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione a precetto come opposizione all'esecuzione è fondata e merita, pertanto, accoglimento. 6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta; scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00; applicati i parametri medi relativi a tutte le fasi ridotti del 30% tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria non espletata) sono regolate secondo i seguenti criteri.
Nel caso in cui la domanda attorea sia stata solo parzialmente accolta il giudice può, sulla base delli valutazioni inerenti l'esito complessivo del giudizio, compensare, in tutto o in parte, le spese (da ultimo Cass. civ., sez. II, 21/06/2022, n. 19933).
A tal proposito, stante il rigetto dell'opposizione (agli esecutivi) sotto il profilo della nullità del precetto per vizi formali ed atteso il rigetto di taluni dei motivi di opposizione all'esecuzione proposti, le spese di lite vanno parzialmente compensate nella misura di 1/2, ponendo la restante porzione a carico della parte opposta, soccombente in via prevalente. 6.1 Non sussistono i presupposti per disporre sulla ### richiesta di condanna della controparte per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi malafede o colpa grave nella condotta delle parti.
La responsabilità aggravata richiesta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (da ultimo Cass. civ., sez. II, 03/05/2022, n. 13859).
Una tale evenienza non ricorre nel caso di specie avuto riguardo alle questioni trattate e alle attività processuali svolte finalizzate ad acclarare la fondatezza delle domande proposte.
A ciò si aggiunga che non vi è alcuna prova in ordine alla sussistenza ed all'entità del danno oggetto della richiesta di risarcimento. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide: - accoglie l'opposizione a precetto, quale opposizione all'esecuzione, proposta da ### e dichiara inefficace il precetto notificatogli per compiuta giacenza in data ### da ### - rigetta l'opposizione agli atti esecutivi contestualmente proposta da ### - compensa parzialmente le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna ### alla rifusione della restante parte in favore di ### che liquida in € 132,00 per esborsi ed € 1.188,95 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Latina, lì 17/01/2026 Il giudice ###
causa n. 2687/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Venditto, Giuseppe Valerio