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Tribunale di Pisa, Sentenza n. 104/2026 del 28-01-2026

... godute €.105,39, gratifica natalizia di €.104,57, quattordicesima mensilità €.104,57, bonus L.207/2024 di €.102,25, con un netto di €.1.403,00; sul punto, occorre evidenziare che il netto indicato dalla ricorrente per dimostrare la percezione da parte della figlia di un importo maggiore di €.1.000,00 mensili, non trova prova nella busta paga depositata, considerati gli emolumenti legati sia al periodo natalizio, alla quattordicesima ed a ferie non godute. Tutto ciò considerato, quindi, rilevato che non esiste prova in atti di alcuna proroga ulteriore del contratto, se non quella depositata dal padre e relativa alla durata fino al 31/05/2025, il Collegio ritiene la mancata prova dell'autosufficienza economica della figlia maggiorenne ### in quanto un lavoro precario e di durata limitata non determinano il venir meno dell'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti della prole. Residua, dunque, la questione del mantenimento se diretto da parte dei genitori o solo a carico della madre, in quanto il padre ha allegato che la figlia si reca presso di lui ogni fine settimana, mentre nella dichiarazione olografa, priva di data, riferita a ### è attestata una realtà diversa. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. N. R.G. 3350/2022 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv., RONDONI ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del difensore. 
RICORRENTE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  #### ed elettivamente domiciliat ###/A presso lo studio del difensore. 
RESISTENTE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate dalle parti in funzione di sostituzione dell'udienza del 27/03/2025. 
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte del 19/03/2025: “conclude come da comparsa conclusionale del 22.11.2024 e replica del 12.12.2024 chiedendo al Tribunale che - laddove fossero confermati i provvedimenti di cui al 06.06.2024- l'assegno di mantenimento di ### possa essere versato direttamente alla giovane per tutto il periodo in cui la stessa sarà occupata e vivrà lontano da casa come da dichiarazione di cui all'allegato 6”; comparsa conclusionale del 22/11/2024: “.Voglia il Tribunale 1)### la separazione personale dei coniugi con addebito al coniuge sig. ### rimettendo al Tribunale ogni valutazione sul danno ; 2)### i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza; 3) ### condiviso del figlio ### ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso il padre e collocamento paritetico. 
Il minore trascorrerà una settimana presso un genitore e la settimana successiva presso l'altro; ### è divenuto maggiorenne valga il provvedimento del 06.06.2024 4) ### le vacanze estive i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, alternativamente sia con il padre che con la madre, in periodi e località che i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente con un anticipo di almeno tre mesi. Si applicherà la regola della alternanza per tutte le festività natalizie, pasquali ed ogni altra festa da calendario, con preavviso e concordo tra le parti entro il 30 novembre di ogni anno. Entrambi i ragazzi sono maggiorenni 5) In considerazione delle rispettive condizioni patrimoniali dei coniugi e dei relativi oneri i genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli ### e ### per il periodo che gli stessi trascorreranno presso ciascun genitore o il mantenimento come disposto dal Tribunale all'udienza del 06.06.2024 laddove permanga l'attuale situazione di collocamento dei figli. 6);I coniugi si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, del pagamento delle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. e delle spese necessarie per l'acquisto dei libri scolastici ed in ogni caso di tutte le spese qualificate come straordinarie e che a titolo esemplificativo si indicano di seguito: 1.  spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino; 2. spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli; 3. spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago; spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature; ### verranno sostenute al 50% dai coniugi solo purché previamente ed espressamente concordate se in misura superiore ad €. 100,00 e fornite di specifico, valido documento giustificativo. In mancanza di tale preventivo accordo la spesa straordinaria resterà a totale carico del genitore che l'avrà sostenuta. Con condanna alle spese della presente lite del convenuto ### attesa la condotta endoprocessuale tenuta dallo stesso”, replica del 12/12/2024: “### il Tribunale 1)### la separazione personale dei coniugi con addebito al coniuge sig. ### rimettendo al Tribunale ogni valutazione sul danno ; 2)### i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza; 3) ### condiviso del figlio ### ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso il padre e collocamento paritetico. Il minore trascorrerà una settimana presso un genitore e la settimana successiva presso l'altro; ### è divenuto maggiorenne valga il provvedimento del 06.06.2024 4) ### le vacanze estive i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, alternativamente sia con il padre che con la madre, in periodi e località che i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente con un anticipo di almeno tre mesi. Si applicherà la regola della alternanza per tutte le festività natalizie, pasquali ed ogni altra festa da calendario, con preavviso e concordo tra le parti entro il 30 novembre di ogni anno. Entrambi i ragazzi sono maggiorenni 5) In considerazione delle rispettive condizioni patrimoniali dei coniugi e dei relativi oneri i genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli ### e ### per il periodo che gli stessi trascorreranno presso ciascun genitore o il mantenimento come disposto dal Tribunale all'udienza del 06.06.2024 laddove permanga l'attuale situazione di collocamento dei figli. 6);I coniugi si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, del pagamento delle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. e delle spese necessarie per l'acquisto dei libri scolastici ed in ogni caso di tutte le spese qualificate come straordinarie e che a titolo esemplificativo si indicano di seguito: 1. spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino; 2. spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli; 3. spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago; spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature; ### verranno sostenute al 50% dai coniugi solo purché previamente ed espressamente concordate se in misura superiore ad €. 100,00 e fornite di specifico, valido documento giustificativo. In mancanza di tale preventivo accordo la spesa straordinaria resterà a totale carico del genitore che l'avrà sostenuta. 
Con condanna alle spese della presente lite del convenuto ### attesa la condotta endo processuale tenuta dallo stesso”. 
Parte resistente ha concluso come da note scritte del 18/03/2025: “### riportandosi integralmente a quanto già richiesto e concluso nella comparsa conclusionale datata 04/11/2024 e successiva comparsa conclusionale di replica”; comparsa conclusionale del 04/11/2024: “### riportandosi integralmente a quanto richiesto e concluso nella memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. n. 1 datata 10/08/2023, che per comodità si ritrascrive, espungendo dalla stessa i punti c), d) e), f) e g) riguardanti il diritto di visita e di frequentazione del figlio ### che, nelle more è divenuto maggiorenne il quale potrà pertanto vedere e frequentare i propri genitori secondo una sua libera scelta : ### l'###mo tribunale di Pisa, 1) respingere la richiesta di addebito della separazione al ### in virtù di tutto quanto premesso, nonché e conseguentemente, respingere la condanna al risarcimento dei danni; 2) atteso che è stata emessa la sentenza di separazione parziale sullo stato, accogliere le seguenti condizioni : a) I coniugi vivranno separati e liberi con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno potrà fissare il proprio domicilio e residenza ove riterrà opportuno; b) la ###ra ### ha trasferito la propria residenza in altro immobile sito in ### ed a lei intestato, mentre la casa ex residenza coniugale verrà assegnata al marito il quale vi vivrà con i figli essendo, questi ultimi, collocati prevalentemente presso il padre, come di fatto già avviene dalla primavera 2022 e non economicamente autosufficienti; c) la ###ra ### provvederà a versare al #### l'importo complessivo di € 500,00 mensili quale contributo al mantenimento di entrambi i figli, ### e ### entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, i quali, hanno entrambi, liberamente scelto di abitare continuativamente con il padre;d) Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli faranno carico, nella misura del 50% a ciascuno dei due genitori. Ed in particolare, verranno ripartite nella misura percentuale del 50% tra le parti le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. e le spese necessarie per l'acquisto dei libri scolastici ed in ogni caso tutte le spese qualificate come straordinarie e che a titolo esemplificativo si indicano di seguito : - ### mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino; spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli; - ### per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago; spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature, costi per la partecipazione a gare o stage formativi; - ### spese verranno sostenute nella misura del 50% dai coniugi solo purché previamente ed espressamente concordate se in misura superiore ad € 100,00 e fornite di specifico, valido documento giustificativo. In mancanza di tale preventivo accordo la spesa straordinaria resterà a totale carico del genitore che l'avrà sostenuta. Nel caso di anticipazione di dette spese da parte di uno dei genitori, queste dovranno essere rimborsate entro e non oltre 10 giorni successivi dalla data di esibizione della relativa documentazione tramite mail o whatsapp. Se un genitore ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro tramite mail o whatsapp indicando la spesa ed ogni documento giustificativo; l'altro genitore dovrà rispondere entro e non oltre 7 giorni con le medesime modalità (mail o whatsapp) esprimendo il consenso, il dissenso motivato o formulando una proposta alternativa. La mancata risposta nel termine vale come silenzio assenso e quindi chi ha effettuato il pagamento trasmetterà all'altro la documentazione attestante e dovrà essere rimborsato del 50% entro e non oltre i 7 giorni dall'invio della ridetta documentazione. e) I coniugi, i quali sono economicamente indipendenti e, pertanto, si chiede che non vengano disposti provvedimenti economici per i medesimi; f) ### unico universale verrà percepito per l'intero dal #### 3) ### parte ricorrente alle spese e compensi legali del presente giudizio, iva e cnap come per legge”; comparsa conclusionale di replica: “### luce di tutto quanto sopra esposto, il #### insiste nelle conclusioni già rassegnate con al comparsa conclusionale datata 04/11/2024”. 
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ###, ### chiedeva fosse pronunciata la separazione giudiziale nei confronti del marito ### matrimonio celebrato in data ### nel Comune di #### dalla cui unione sono nati due figli, in data #### ed in data #### entrambi in ####. 
Parte ricorrente riferiva della crisi coniugale e del suo imposto allontanamento dalla casa familiare a seguito di un grave episodio del 2022, recandosi presso la propria madre; allegava le condotte aggressive ed arbitrarie del coniuge nell'impedimento alla stessa di rientrare in casa, tratteneva beni della moglie, aveva una relazione extraconiugale. Dopo un periodo, le parti sottoscrivevano un ricorso congiunto, senza che ne seguisse il deposito. Parte ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio allora minorenne, il contributo al mantenimento degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie. 
Con comparsa del 02/11/2022, si costituiva ### contestando la ricostruzione attorea degli eventi, allegando il mancato esito del ricorso congiunto sottoscritto per aver scoperto, successivamente alla firma, l'entità dei costi per le sanatorie edilizie di immobili oggetto dell'accordo. 
Allegava, infine, dei tentativi fatti per evitare il disgregarsi dell'ambiente familiare, respingendo anche le accuse di adulterio mosse dalla moglie. Tutto ciò premesso, aderiva alla richiesta di separazione, di affidamento condiviso del figlio minore, l'assegnazione della casa familiare allo stesso, chiedeva il mantenimento diretto dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie, il 50% dell'assegno unico. 
All'udienza presidenziale, sentite le parti, rinviava per l'ascolto del minore ### all'esito venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori: “Le parti sono d'accordo sulle modalità di frequentazione dei figli (una settimana ciascuno) e anche sul mantenimento diretto dei figli. ### sentite le parti, emette i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “### i coniugi a vivere separati; ### l'affido condiviso del figlio minore ### ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre e collocamento paritetico. In particolare, il minore trascorrerà una settimana presso un genitore e la settimana successiva presso l'altro, con il regime dell'alternanza; ### che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in forma diretta per i periodi in cui gli stessi trascorrano presso ciascun genitore”; nominava se stesso ### e rinviava, concedendo i termini per le memorie integrative. 
Su istanza, veniva fissata l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni sul vincolo e con sentenza n. 938/2023 del 14/07/2023, e pubblicata in data ###, veniva dichiarata la separazione giudiziale con rinvio tramite ordinanza in pari data, con cui venivano concessi i termini di cui alle memorie ex art.183 comma VI c.p.c.; successivamente, veniva fissata l'udienza del 06/06/2024 di svolgimento delle prove testimoniali dei figli divenuti maggiorenni. 
All'esito, ### “### la richiesta di parte resistente di cui alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. di modifica dei provvedimenti provvisori; ### atto delle dichiarazioni oggi rese da entrambi i figli maggiorenni escussi come testimoni e rilevato che emerge che anche il figlio ### si è ormai trasferito in modo stabile a vivere con il padre dal quale è mantenuto, preso atto che lo stesso ### ha dichiarato che la madre non contribuisce in alcun modo al suo mantenimento ormai da tempo; Rilevato che anche la figlia ### vive stabilmente con il padre e non frequenta la casa materna e rilevato che la stessa ### ha riferito che, fatta eccezione per gli ultimi giorni, la madre non contribuisce al suo mantenimento; ### che la stessa ### non è economicamente indipendente, percependo solo un reddito di euro 600,00 e solo nel periodo primavera/estate; ### atto del reddito dichiarato dalla signora ### e del fatto che la stessa non ha spese abitative; P.Q.M. A parziale modifica dei provvedimenti provvisori, ### che la signora ### versi al sig. ### a titolo di contribuito al mantenimento di entrambi i due figli, la somma mensile di euro 500,00 (250,00 per figlio) a far data con decorrenza dalla richiesta (10 agosto 2023), mantenimento da versarsi entro giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e rivalutabile secondo incidici ### DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate; il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva; l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso; in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento; ### immediata”. 
Su istanza di parte ricorrente, veniva fissata l'udienza di comparizione personale delle parti per tentare la conciliazione del 24/09/2024; all'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c. 
Con ordinanza del 12/02/2025, rilevato che il resistente chiedeva il contributo al mantenimento dei figli a carico della ricorrente in quanto i figli sono con lo stesso conviventi, se pur maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, letta la memoria della ricorrente del 20/1/2025 nella quale dava atto delle mutate condizioni economico-reddituali dei figli quali circostanze sopravvenute, il ### rimetteva la causa sul ruolo, per l'aggiornamento sulla situazione abitativa, l'attuale frequentazione della casa paterna e sulla condizione economico reddituale e lavorativa di entrambi i figli, assegnando termini per il deposito alle parti, e fissava udienza cartolare di precisazione delle conclusioni. 
Il resistente depositava memoria autorizzata in data ### allegando e producendo quanto richiesto oltre alle note scritte in sostituzione dell'udienza; parte ricorrente depositava le note scritte ex art.127 ter c.p.c. producendo la documentazione. 
Con ordinanza del 26/11/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, tenuto conto che le parti si riportavano alle comparse conclusionali e di replica già depositate, previa trasmissione al ###.  ### nulla opponeva.  **** 
Sulla domanda di separazione giudiziale si è già pronunciato il Tribunale di Pisa con la sentenza 938/2023 del 14/07/2023, e pubblicata in data ###; residuano le domande accessorie di addebito della separazione giudiziale, l'assegnazione della casa coniugale al resistente ove vive con i figli, il contributo al mantenimento di questi ultimi. 
Sull'addebito della separazione giudiziale In virtù della ripartizione dell'onere probatorio, la parte che chiede l'addebito della separazione è tenuta a dimostrare la sussistenza degli elementi per la relativa pronuncia; in assenza, la domanda deve essere rigettata. Sul punto alcuna risultanza è emersa né in sede di ascolto del minore né dall'escussione testimoniale dei figli maggiorenni o dalle prove prodotte in causa. La domanda di addebito deve quindi essere rigettata per mancanzadi prova. 
Sulle questioni economiche ###esito dello svolgimento del presente giudizio, durante il quale i figli della coppia sono divenuti maggiorenni e si sono trasferiti a vivere, stabilmente, presso il padre, occorre esaminare le domande di assegnazione della casa familiare al resistente e di contributo al mantenimento dei figli. 
Dall'esame della documentazione aggiornata depositata dalle parti relativamente ai figli, nati in data #### ed in data #### entrambi in ####, è emerso quanto segue. 
Nella memoria autorizzata del 15/02/2025, ### ha allegato che la figlia maggiore ### è stata assunta con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, da una ditta con sede in ####; ### svolge mansioni di cameriera generica ed il contratto prevede 30 ore settimanali, con una retribuzione oraria di € 8,77 con scadenza il ### (doc. n. 1), e una retribuzione mensile di ca. €.1.000,00. Ha, inoltre, riferito che ### provvede alle spese di vitto e alloggio con la suddetta retribuzione, torna presso la casa paterna ogni fine settimana ed è il padre che provvede alle sue esigenze. ### figlio, anch'egli maggiorenne, non svolge alcuna attività lavorativa, è in cerca di occupazione e vive, stabilmente, con il padre. Con note scritte depositate il ### in funzione di sostituzione dell'udienza cartolare, il resistente insisteva come in atti.  ### nelle note scritte ex art.127 ter c.p.c. depositate in data ###, allegava che la figlia ### percepiva una retribuzione maggiore rispetto a quanto allegato dal resistente, ovvero €.1.400,00, come da busta paga del mese di gennaio 2025 (doc.5), unitamente alla dichiarazione manoscritta della figlia stessa nella quale dichiara che vitto e alloggio sono compresi nel contratto di lavoro, quindi lo stipendio è al netto di ogni costo e che dal 21/12/2024, non è più rientrata alla casa paterna se non per recuperare la propria auto (doc.n.6). 
Nulla quaestio sulla condizione di non autosufficienza economica del figlio maggiorenne ### che vive stabilmente presso la casa paterna, per il quale non è contemplabile il mantenimento diretto chiesto dalla madre in quanto permane la convivenza padre/figlio, con aggravio delle spese a carico del genitore: “il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione del figlio maggiorenne rappresenta un contributo concreto alla copertura delle spese coerenti che questi si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti a cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli artt. 147 e 148 cod.civ.; cosicchè la coabitazione può assurgere a univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza fra il figlio maggiorenne e il genitore con cui questi abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze” (Cass. Civ.Sez.I ordinanza n. di raccolta generale ###/2024). 
In merito alla posizione dell'altra figlia maggiorenne, ### invece, il padre ha prodotto un contratto di lavoro non sottoscritto, riferito a quest'ultima, e la madre ha depositato una dichiarazione olografa riferita anch'essa alla figlia, priva di data e senza essere accompagnata da un documento di identità. 
Formalmente, tale ultima produzione non può essere considerata una testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c. mancando i presupposti procedurali e il contratto di lavoro non sottoscritto è, altrettanto, carente; ciononostante, quanto depositato da entrambe le parti costituice un insieme di elementi indiziari di una situazione lavorativa di ### La busta paga del mese di gennaio 2025, depositata dalla madre, poco leggibile, attesta che trattasi di lavoro di barista a chiamata, con retribuzione ordinaria di €.1.254,83, ferie non godute €.105,39, gratifica natalizia di €.104,57, quattordicesima mensilità €.104,57, bonus L.207/2024 di €.102,25, con un netto di €.1.403,00; sul punto, occorre evidenziare che il netto indicato dalla ricorrente per dimostrare la percezione da parte della figlia di un importo maggiore di €.1.000,00 mensili, non trova prova nella busta paga depositata, considerati gli emolumenti legati sia al periodo natalizio, alla quattordicesima ed a ferie non godute. Tutto ciò considerato, quindi, rilevato che non esiste prova in atti di alcuna proroga ulteriore del contratto, se non quella depositata dal padre e relativa alla durata fino al 31/05/2025, il Collegio ritiene la mancata prova dell'autosufficienza economica della figlia maggiorenne ### in quanto un lavoro precario e di durata limitata non determinano il venir meno dell'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti della prole. 
Residua, dunque, la questione del mantenimento se diretto da parte dei genitori o solo a carico della madre, in quanto il padre ha allegato che la figlia si reca presso di lui ogni fine settimana, mentre nella dichiarazione olografa, priva di data, riferita a ### è attestata una realtà diversa. 
Nelle conclusioni precisate, la ricorrente ha chiesto il mantenimento diretto dei figli ed il resistente ha chiesto il versamento a suo favore del relativo contributo. 
Considerate le premesse, il Collegio ritiene di confermare quanto già statuito i via temporanea e urgente in merito al figlio ### maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, convivente con il padre, con contributo a carico della madre a favore del coniuge; in merito alla figlia ### vista la domanda di mantenimento diretto avanzata dalla madre, e stante le incertezze sulla sua autonomia economica, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre il versamento diretto del mantenimento alla figlia da parte di entrambi i genitori, tenuto conto anche della condotta processuale di entrambi, quantificabile di €.150,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ### valutata la precarietà lavorativa della stessa, la giovanissima età (quasi 23 anni) e il dimostrato impegno volto a reperire un'occupazione retribuita, se pur precaria e con retribuzione tale da non permetterle, allo stato, una propria autosufficienza economica (cfr. Cass. Civ. Sez. I ordinanza n.3553/2025). 
Sulle spese di lite ### l'esito della lite, le spese di causa devono essere compensate interamente tra le parti, considerata la soccombenza reciproca e la condotta processuale di entrambe le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: 1) RIGETTA la domanda di addebito avanzata da ### 2) ASSEGNA la casa familiare a ### ove quest'ultimo vive unitamente al figlio ### maggiorenne ma non economicamente autosufficiente; 3) PONE a carico di ### l'obbligo di versare a ### a titolo di contribuito al mantenimento del figlio ### la somma mensile di euro 250,00, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### 4) DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate relativamente al figlio ### il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva; l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso; in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento; 5) PONE a carico di ### e ### l'obbligo di corrispondere, direttamente, alla figlia ### a titolo del contributo al suo mantenimento, la somma totale di €.250,00, divisa per ciascun genitore al 50% (€.125,00 a carico della madre e €.125,00 a carico del padre), rivalutabile annualmente secondo gli indici ### tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, documentate dalla figlia; 6) DISPONE che gli assegni familiari relativamente al solo figlio ### sono percepiti al 100% da ### 7) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 27/01/2026 ### est.  dott.ssa ### n. 3350/2022

causa n. 3350/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Polidori Eleonora

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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 103/2026 del 28-01-2026

... Identico ragionamento può essere replicato per la quattordicesima mensilità (cfr. art. 184 ###, per la quale analogamente il datore di lavoro ha corrisposto la somma lorda di euro 243,17 come da busta paga. Le differenze dovute al ricorrente a titolo di quattordicesima ammontano dunque ad euro 269,84. Il trattamento di fine rapporto dovuto al ricorrente, che il datore di lavoro non ha provato di avere corrisposto, può essere determinato, in applicazione dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 217 ### dividendo la retribuzione complessiva spettante al ricorrente, comprensiva della retribuzione per lo straordinario effettuato sistematicamente (euro 9.085,05), oltre tredicesima (euro 243,17) e quattordicesima (243,17), per 13,5: si ottiene l'importo complessivo di euro 709,00. Tenuto conto che il datore di lavoro ha complessivamente corrisposto al ricorrente la somma pari ad euro 3.904,79, la società convenuta è debitrice nei confronti del ricorrente, a titolo di differenze retributive, per tutti i titoli indicati, della somma complessiva pari ad euro 6.426,83 (euro 10.331,62 - euro 3.904,79), oltre trattamento di fine rapporto per euro 709,00. Sulle differenze retributive spettanti al (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Cassino - Sezione Civile Area Lavoro Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. ### all'esito del deposito delle note di cui all'art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 21 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 427/2022 vertente tra ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliat ###Napoli, ### di ### n. 18 - parte ricorrente E ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliat ####### delle ### n. 20 ### - ### rappresentato e difeso dall'Avv.to ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Cassino, ### s.n.c.  - parti convenute Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
Oggetto: differenza retributive - lavoro straordinario - omissioni contributive - danno da mancata fruizione della ### Conclusioni: come in atti ### ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c. in data ### e ritualmente notificato, ### e ### quali rappresentanti legali del figlio minore ### hanno convenuto in giudizio la società ### S.r.l. e l'### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: − venga dichiarato inefficace ogni documento liberatorio sottoscritto da ### che s'impugna ex art. 2113 c.c. e comunque per vizio di consenso ed illiceità di causa; − venga accertato e dichiarato che tra il sig. ### e l'### è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con l'espletamento, da parte del lavoratore, delle mansioni precisate, nell'arco temporale e con le modalità di svolgimento specificate in premessa; − venga accertato e dichiarato che, per quanto sopra esposto ed in relazione all'intero periodo di lavoro, al sig. ### inquadrato nel 4° livello del predetto ### in virtù dell'orario e dei giorni di lavoro svolto, gli compete il riconoscimento delle somme di €. 7.779,85; − venga accertato e dichiarato che la condotta della soc. ### and ### s.r.l.s, in p.l.r.p.t., ha provocato un grave danno economico al sig. ### nella misura pari alla negata ### che avrebbe dovuto percepire di diritto; − venga, quindi, condannata la soc. ### and ### s.r.l.s., in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di €. 7.779,85 (di cui €. 757,08 a titolo di ### o di quella somma diversa con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c., liquidando altresì il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione del valore dei suoi crediti con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli importi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate; − venga condannata l'### la soc. ### and ### s.r.l.s. in p.l.r.p.t., al pagamento del risarcimento del danno subito dal sig. ### per la negata ### nella misura pari alla somma di € 31.872,00 come determinata al precedente capo 11.2, o di quella somma diversa con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c.; − venga condannata la resistente al pagamento in favore dell'### dei contributi spettanti al sig. ### in relazione all'intero periodo di lavoro, in virtù della corretta retribuzione ed agli adeguamenti oggetto del presente ricorso con le eventuali maggiorazioni e venga, pertanto, dichiarato l'### tenuto a ricevere gli stessi; − venga trasmesso il fascicolo di causa, a seguito dell'emananda sentenza, alle ### competenti al fine di adottare i competenti provvedimenti sanzionatori conseguenti alle violazioni della normativa posta a tutela dei minori ex L. 977 del 17.10.1967 nei confronti dell'### and ### s.r.l.s. e/o del suo amministratore p.t.; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 − venga condannata la convenuta a pagare le spese - comprese quelle generali - e competenze di giudizio comprensive dell' IVA e dell'aliquota della ### da distrarsi in favore degli avv.ti ### e ### che se ne dichiarano anticipatari. 
Parte ricorrente espone che ### ha lavorato alle dipendenze della società ### S.r.l. dal 22.6.2021 al 21.9.2021, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato stagionale sottoscritto il ###, con inquadramento nel 4° livello del ### - ### e mansioni di aiuto cuoco svolte presso il bar - ristorante della convenuta, “### di Mare”, in ### di avere lavorato sette giorni su sette dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00/18.00 alle ore 1.00/2.00, per non meno di dieci ore al giorno, per tutto il periodo; di avere percepito la retribuzione indicata in busta paga, parametrata ad un orario di 40 ore settimanali, nella misura complessiva di euro 3.904,79; di avere prestato la propria attività lavorativa dal 1° al 21 settembre 2021, nonostante nella relativa busta paga fosse fittiziamente indicata per tale periodo la fruizione di permessi non retribuiti; di non avere goduto di ferie e di permessi ### di avere percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità in misura inferiore a quanto spettante; che il datore di lavoro versava i contributi previdenziali e assistenziali per sole 11 settimane, omettendo di versare quelli relativi alle due settimane lavorate del mese di settembre 2021. 
Tanto premesso in fatto ed affermata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, parte ricorrente evidenzia l'erroneità delle tabelle retributive applicate dalla convenuta, atteso che dalle buste paga si evince che è stata erogata al lavoratore, inquadrato nel 4° livello del suindicato ### per i lavoro ordinario prestato, la retribuzione di cui alle tabelle retributive del ### del 18.1.2014 e non del 8.2.2018. Deduce il mancato pagamento, con le maggiorazioni previste dal ### delle ore di lavoro straordinario prestato sistematicamente per tutta la durata del rapporto, ogni giorno della settimana ivi compresa la domenica, almeno nella misura di 128 ore mensili. Asserisce di avere diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie e permessi ROL non goduti, della indennità per festività non godute, dei compensi per lavoro domenicale, delle differenze sulla retribuzione ordinaria e sulle mensilità supplementari, del trattamento di fine rapporto, non corrisposto, nella misura indicata nei conteggi indicati in ricorso. Premesso che il lavoratore era minorenne all'epoca del dedotto rapporto di lavoro, parte ricorrente denuncia le plurime violazioni datoriale delle disposizioni contrattuali collettive e di legge a tutela del lavoro minorile, in materia di orario di lavoro e riposi, instando per la trasmissione degli atti alle competenti autorità. Sostiene, inoltre, di avere diritto al risarcimento del danno da mancata fruizione della ### atteso che il mancato raggiungimento del requisito contributivo minimo delle 13 settimane che ha determinato il rigetto dell'### è conseguenza dell'inadempimento datoriale che ha versato i Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 contributi per sole 11 settimane, omettendo di versare quelli relativi alle due settimane lavorate del settembre 2021. 
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la ### S.r.l. e l'### La società convenuta eccepisce che il ricorrente ha osservato un orario di 40 ore settimanali distribuite su sei giorni lavorativi, senza effettuare lavoro straordinario. Osserva che il lavoratore, in virtù del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c., avrebbe avuto diritto a percepire il trattamento di disoccupazione dall'### nonostante l'omesso versamento contributivo relativo al mese di settembre 2021, cosicché il lavoratore avrebbe dovuto agire nei confronti dell'### per l'erogazione della ### venendo così meno il presupposto per l'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro. In merito ai conteggi di controparte, la resistente ne evidenzia la erroneità sia perché sviluppati a partire da dati fattuali erronei, in particolare per quanto concerne lo straordinario, sia perché non tengono conto della compensazione tra il credito retributivo relativo alla mensilità di settembre 2021 e il controcredito della società per il pagamento del canone di locazione per conto del ricorrente per l'appartamento condotto in locazione in ### dal giugno 2021 al settembre 2021, sia infine perché nel computo delle mensilità supplementari si sono considerate anche le ore di lavoro straordinario asseritamente prestate. 
L'### ha chiesto, nel caso di accertamento del credito del ricorrente per le rivendicate differenze retributive, di accertare il corrispondente obbligo datoriale di versare all'### i contributi previdenziali e assistenziali nei limiti della prescrizione. 
In corso di causa si è costituito in proprio per la prosecuzione del giudizio ### nel frattempo divenuto maggiorenne. La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'escussione dei testi addotti dal ricorrente, essendo parte convenuta decaduta dalla escussione dei propri testi ai sensi dell'art. 208 c.p.c. Il legale rappresentante della resistente, ritualmente intimato per rendere interrogatorio formale, non è comparso senza un giustificato motivo. Conclusa l'istruttoria, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note sostitutive dell'udienza del 21 gennaio 2026 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente agisce in giudizio per la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive asseritamente maturate a titolo di maggior dovuto per le ore di lavoro ordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, compenso per il lavoro straordinario, per quello ordinario e straordinario domenicale, per festività non godute, per indennità sostitutiva di ferie e permessi ROL non goduti e trattamento di fine rapporto, oltre regolarizzazione contributiva con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi all'### sul presupposto di avere prestato attività lavorativa subordinata in favore della convenuta ininterrottamente dal 22.6.2021 al 21.9.2021, in forza di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato stagionale sottoscritto il ###, con inquadramento nel 4° livello del ### e ### e mansioni di aiuto cuoco disimpegnate presso il ristorante bar della resistente in ### Il ricorrente chiede inoltre la condanna della società convenuta al risarcimento del danno per la mancata fruizione della ### in conseguenza della condotta datoriale inadempiente, avendo la ### S.r.l. versato i contributi per sole 11 settimane anziché per le 13 per cui è stata realmente prestata l'attività lavorativa. 
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti. 
È circostanza pacifica e incontestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., prima ancora che riscontrata documentalmente (cfr. contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato stagionale sub all. 2 ric.; buste paga sub all. 4 ric.), che il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato in forza di contratto di lavoro stagionale in favore della ### S.r.l. dal 22.6.2021 al 21.9.2021, con mansioni di aiuto cuoco svolte presso il ristorante bar della convenuta “### di Mare” in ### ed inquadramento nel 4° livello del ### Sebbene nella busta paga di settembre 2021 siano indicati come non lavorati per fruizione di permessi non retribuiti e riposi settimanali domenicali i giorni dal 1 al 21, in primo luogo è la stessa convenuta ad ammettere nella memoria difensiva (cfr. pag. 6, 1° cpv.) che “il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in favore del deducente dal 22/06/2021 al 21/09/2021 per un totale di 13 mesi”, in secondo luogo tutti i testi escussi hanno confermato la effettiva prestazione lavorativa del ricorrente fino al 21 settembre 2021. È altrettanto incontestato che per l'attività lavorativa prestata il ricorrente ha percepito la somma complessiva pari ad euro 3.904,79. La convenuta non ha comunque provato, come era suo onere, di avere corrisposto al lavoratore somme maggiori. 
È invece controverso l'effettivo orario di lavoro osservato da ### Il ricorrente sostiene infatti di avere sempre lavorato sette giorni su sette non meno di 10 ore al giorno, dalle ore 9.00 alle ore Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 13.00 e dalle ore 17.00/18.00 alle ore 1.00/2.00. La convenuta replica che controparte ha osservato l'orario di lavoro contrattuale normale di 40 ore settimanali distribuito su sei giorni lavorativi (per un totale, dunque, di 6,67 ore giornaliere) con riposo domenicale. Si ricorda che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell' “an”, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del “quantum” di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150; Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ.  6623/2001). Tale rigoroso onere probatorio può ritenersi pienamente assolto dal lavoratore nel caso di specie. 
Tutti i testi escussi hanno confermato gli orari di lavoro dedotti in ricorso, con deposizioni puntuali, circostanziate e convergenti, frutto di conoscenza diretta dei fatti riferiti, direttamente percepiti dai dichiaranti che erano colleghi di lavoro del ### nello stesso locale della convenuta e dunque hanno quotidianamente lavorato fianco a fianco con lo stesso nel periodo oggetto di causa. Il teste ### ha così dichiarato: “Ho lavorato nel ristorante ### di ### in ### da metà giugno 2021 al 21 settembre 2021. Io e il ricorrente lavoravamo insieme. Confermo che il ricorrente ha lavorato sette giorni su sette senza riposo settimanale. Il ricorrenze iniziava a lavorare alle 9.00. Terminava alle 13.00, 13.30. Faceva una pausa e riprendeva a lavorare alle ore 17.00 fino all'1.00/1.30. Questo tutti i giorni. La cucina chiudeva verso le 23.30. Il ricorrente restava fino all'1.00/.1.30 per la pulizia della cucina. Io andavo via alle 18.00, 19.00, lavoravo come aiuto cameriere. So che il ricorrente che si tratteneva fino all'1.00 all'1.30 perché attendevo che terminasse di lavorare per bere qualcosa con lui. Questo accadeva ogni giorno. Io dormivo in una villetta, dove alloggiava anche il ricorrente”. Di analogo tenore la deposizione del teste ### “Ho lavorato come cameriera alle dipendenze della società convenuta dal 2 giugno al 20 settembre del 2021. Non ho contenziosi con la predetta società. Il sig. ### attuale ricorrente, ha iniziato a lavorare per la società convenuta una ventina di giorni dopo il giorno in cui ho iniziato io. Abbiamo terminato di lavorare insieme. Il ricorrente lavorava in cucina come aiuto cuoco. Io lavoravo in sala come cameriera. Il ricorrente lavorava sette giorni su sette, non aveva alcun giorno di riposo. Il ricorrente iniziava a lavorare verso le ore 9.00. Io iniziavo due ore prima, verso le 7.00. 
Il ricorrente terminava circa verso le 13.00. Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il ricorrente si occupava di aiutare il cuoco a preparare la “linea”, cioè le pietanze che vengono poi servite a pranzo o per la tavola calda. Il ricorrente riprendeva a lavorare verso le 17.00/18.00, dipendeva dal flusso dei clienti. Il ricorrente andava via verso l'una di notte. Questo tutti i giorni della settimana. All'interno della cucina il personale iniziava a lavorare verso le 9.00. Per i clienti la cucina apriva verso le Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 12.00. Il ricorrente ha terminato di lavorare il 21 settembre 2021, come me. Io ho visto personalmente il ricorrente lavorare in cucina”. Tenuto conto degli esiti della prova testimoniale, si ritiene possa valorizzarsi in chiave confessoria degli orari dedotti in ricorso (cfr. capitolo di prova “f/1”) ai sensi dell'art. 232 c.p.c. la circostanza che il legale rappresentante della convenuta, ritualmente intimato per rendere interrogatorio formale all'udienza del 31.1.2024, non è comparso senza un giustificato motivo (cfr. verbale di udienza). 
Può in conclusione ritenersi accertato che per tutto il periodo lavorativo sopra indicato il ### ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per 10 ore giorno, sette giorni su sette, effettuando così sistematicamente circa 4,3 ore di lavoro straordinario giornaliero, 30 ore di lavoro straordinario settimanale e 128 ore di lavoro straordinario mensile. 
Ciò posto, è possibile esaminare partitamente i singoli titoli retributivi oggetto della domanda e analiticamente quantificati nei conteggi inseriti nel ricorso. La quantificazione merita di essere recepita, perché i calcoli sono stati sviluppati in coerenza con i fatti rilevanti accertati (durata del rapporto, orario di lavoro effettivamente osservato con la prestazione dello straordinario, inquadramento del dipendente) e con le pertinenti previsioni del ### - ### salvo quanto si osserverà in punto di tredicesima e quattordicesima mensilità e conseguente rettifica nella determinazione del trattamento di fine rapporto. 
In ordine alla retribuzione spettante per il lavoro ordinario prestato, i minimi retributivi previsti dal #### ratione temporis applicabile al rapporto (cfr. ### del 8.2.2018 e relative tabelle retributive sub all. 6 ric.) per i lavoratori inquadrati come il ricorrente nel 4° livello ammontano per il periodo in esame, ad euro 1.539,03, di cui euro 1.014,39 quale paga base ridotta (la riduzione è prevista per i pubblici esercizi minori - quale è quello della convenuta - dall'art. 162 ### ed euro 524,64 quale contingenza, cui corrisponde una retribuzione oraria pari ad euro 8,95, atteso che il divisore orario è 172 ai sensi dell'art. 160 ### Nelle buste paga risulta invece corrisposta al lavoratore una retribuzione inferiore, pari ad euro 1.459,03, (ed oraria pari ad euro 8,48), corrispondente ai minimi retributivi previsti nel ### del 18.1.2014 (all. 5), non aggiornati con i successivi incrementi contrattuali. Ne scaturisce una differenza mensile pari ad euro 134 ed oraria pari ad euro 0,47 (euro 8,95 - euro 8,48). Inoltre, dall'esame della busta paga di settembre 2021 risulta l'indicazione del tutto fittizia di giornate non lavorate per permessi non retribuiti dal 1°al 21 settembre 2021, mentre si è visto che tali giornate, per cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione (cfr. la busta paga, ove il netto indicato corrisponde ad altri emolumenti, ossia mensilità supplementari e trattamento di fine rapporto), sono state lavorate e devono quindi essere retribuite, dovendo disattendersi l'eccezione della resistente, del tutto generica e non provata, della estinzione del credito del lavoratore relativo alla retribuzione ordinaria del mese di settembre 2021 per compensazione con il controcredito della società per il pagamento del canone di locazione per conto del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ricorrente per l'appartamento condotto da quest'ultimo in locazione in ### dal giugno 2021 al settembre 2021. Vanno quindi retribuite secondo l'indicata retribuzione tabellare mensile o oraria le 53 ore prestate nel mese di giugno (il rapporto è iniziato il 22 giugno 2021), i mesi di luglio e agosto e le 119,16 ore prestate nel mese di settembre 2021 (il rapporto è cessato il 21 settembre 2021), per un importo totale pari ad euro 4.618,53. 
In merito alla retribuzione per il lavoro straordinario diurno, l'art. 126 del ### prevede una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria, spettante al ricorrente per tali ore di straordinario prestato, nella misura di 27 ore a giugno, 88 ore a luglio, 88 ore ad agosto e 60,84 ore a settembre (considerando, come esposto supra, che sono state provate le 30 ore di lavoro straordinario settimanali e le 128 ore di lavoro straordinario mensili), nella misura di euro 3.069,03 Con riferimento al lavoro ordinario domenicale, l'art. 130 del ### prevede una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestata di domenica. 
Al ricorrente spetta dunque tale maggiorazione per le ore ordinarie prestate nella giornata di domenica, pari a 6,62 ore a giugno, 33,10 ore a luglio, 26,48 ore ad agosto e 19,86 ore a settembre, nella misura di euro 847,06. 
Per quanto concerne il lavoro straordinario domenicale, dal combinato disposto dei menzionati artt. 126 e 130 si ricava l'applicazione di una maggiorazione sulla retribuzione oraria pari al 40%, cumulandosi la maggiorazione per il lavoro straordinario diurno del 30% e quella per il lavoro ordinario domenicale del 10%. Spetta quindi il compenso per il lavoro straordinario domenicale con applicazione della maggiorazione del 40% per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica, pari a 3,38 ore a giugno, 16,90 ore a luglio, 13,52 ore ad agosto e 10,14 ore a settembre, nella misura di euro 550,44. 
Con riguardo alle festività non godute, l'art. 131, punto 4, del ### prevede che, nel caso di coincidenza di una delle festività indicate dalla disposizione contrattuale con la giornata di riposo settimanale, “dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione”. Il giorno del 15 agosto 2021 cadeva di domenica, cosicché per tale giornata, considerato l'orario effettivamente osservato dal ricorrente pari a 10 ore giornaliere, deve essergli corrisposta la ordinaria retribuzione contrattuale per le 10 ore di lavoro, pari ad euro 89,48 (retribuzione oraria pari a 8,948 x ore 10). 
Passando all'esame delle richieste indennità sostitutive delle ferie e dei permessi ROL non goduti, il ricorrente, come emerso dall'istruttoria espletata, avendo lavorato tutti i giorni della settimana per tutto il periodo lavorativo, non ha fruito di alcun giorno di ferie e di alcuna riduzione oraria. ###. 134 del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ### prevede che tutto il personale di diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni, considerandosi la settimana lavorativa di sei giorni. Al punto 9 è stabilito che “In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”. Al ricorrente spetta l'indennità sostitutiva dei 6,5 giorni di ferie non godute (ottenuti dalla riparametrazione, secondo il criterio indicato al citato punto 9, dei 26 giorni spettanti in un anno in ragione della durata del rapporto di lavoro per cui è causa, vale a dire giorni 26/ mesi 4). La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26 (art. 159 ### ed è dunque pari ad euro 59,20 (euro 1.539,03 : 26), importo che va moltiplicato per 6,5 per determinare la somma dovuta a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, pari ad euro 384,76. I permessi per riduzione dell'orario di lavoro (### sono previsti dall'art. 114, punto 1, del ### nella misura pari a 104 ore. Al punto 7 è stabilito che “Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera”. Al punto 13 è precisato: “In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al presente articolo, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà riconosciuta”. Riparametrando il numero dei ROL alla durata del rapporto di lavoro del ricorrente si ottiene il numero di ore di permesso ROL spettante al ricorrente pari a 26 ore (104/4). La relativa indennità sostitutiva è pari ad euro 232,64 (retribuzione oraria pari ad euro 8,948 x 26). 
La tredicesima mensilità può essere determinata dividendo per 12 e moltiplicando per 4 la retribuzione lorda mensile pari ad euro 1.539,03, in ossequio al criterio di cui all'art. 183, punto 2, del ### (“In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”), ottenendosi così l'importo pari ad euro 513,01. Non vanno invece computati i compensi per il lavoro straordinario prestato (cfr. punto 1 dell'art. citato), come correttamente eccepito dalla resistente, cosicché non possono essere valorizzate le somme indicate nei conteggi di parte per le 43 ore di straordinario domenicale. Poiché dalla busta paga di settembre 2021 risulta corrisposta a titolo di tredicesima mensilità la somma lorda di euro 243,17, al ricorrente spetta a titolo di differenza sulla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 tredicesima la somma di euro 269,84 (513,01 - 243,17). Identico ragionamento può essere replicato per la quattordicesima mensilità (cfr. art. 184 ###, per la quale analogamente il datore di lavoro ha corrisposto la somma lorda di euro 243,17 come da busta paga. Le differenze dovute al ricorrente a titolo di quattordicesima ammontano dunque ad euro 269,84. 
Il trattamento di fine rapporto dovuto al ricorrente, che il datore di lavoro non ha provato di avere corrisposto, può essere determinato, in applicazione dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 217 ### dividendo la retribuzione complessiva spettante al ricorrente, comprensiva della retribuzione per lo straordinario effettuato sistematicamente (euro 9.085,05), oltre tredicesima (euro 243,17) e quattordicesima (243,17), per 13,5: si ottiene l'importo complessivo di euro 709,00. 
Tenuto conto che il datore di lavoro ha complessivamente corrisposto al ricorrente la somma pari ad euro 3.904,79, la società convenuta è debitrice nei confronti del ricorrente, a titolo di differenze retributive, per tutti i titoli indicati, della somma complessiva pari ad euro 6.426,83 (euro 10.331,62 - euro 3.904,79), oltre trattamento di fine rapporto per euro 709,00. 
Sulle differenze retributive spettanti al lavoratore, la società convenuta deve versare all'### in accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva formulata in ricorso, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai sensi degli artt. 2115 c.c. e 19 L. n. 218 del 1952. 
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno subito dal ricorrente per mancata fruizione della ### dovuta al mancato versamento datoriale di due settimane di contribuzione (relative al mese di settembre 2021), così che il ricorrente, vantando solo 11 settimane di contributi versati (cfr. estratto contributivo sub all. 3), si è visto rigettare dall'### la domanda di ### per difetto del requisito contributivo minimo delle 13 settimane di contributi ( domanda di ### e comunicazione di rigetto dell'### sub all.ti 7 e 8 ric.). Osta all'accoglimento della domanda il principio di automaticità delle prestazioni, atteso che, ai sensi dell'art. 2116 c.c., “Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”. Il principio di automaticità non può operare in caso di prescrizione dei contributi, atteso che l'art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995 detta in materia di prescrizione una disciplina di rilevanza pubblicistica, sancendo la indisponibilità e irrinunciabilità della prescrizione (“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati…”), mentre il secondo comma dell'art. 2116 stabilisce che, nei casi in cui le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro. Nel caso di specie i contributi previdenziali omessi, relativi alla mensilità di settembre 2021, non sono prescritti, per mancato decorso del termine quinquennale, tenuto conto che la prescrizione è stata interrotta dall'### il quale, nel costituirsi in giudizio con memoria del 27.11.2022, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi che dovessero risultare dovuti sulle maggiori retribuzioni spettanti al lavoratore. Certamente i contributi previdenziali non erano dunque prescritti allorché è stata rigettata la domanda di ### presentata dal ricorrente. Ne discende che il ricorrente aveva l'onere di contestare e impugnare il rigetto della domanda per ottenere dall'ente previdenziale l'erogazione della prestazione ### a lui spettante, ed è invece rimasto inerte, così elidendo il nesso causale tra inadempimento datoriale e mancata erogazione del trattamento di disoccupazione, che peraltro non si è consolidato come danno patrimoniale definitivo nel patrimonio del ricorrente, il quale potrà proporre in altro giudizio domanda di condanna dell'### alla erogazione della prestazione. La domanda di condanna contro l'### proposta nel presente giudizio, nelle note autorizzate depositate il ###, è invece inammissibile, in quanto domanda nuova proposta tardivamente. Per tutte le considerazioni esposte, va rigettata la domanda risarcitoria in esame. 
I fatti accertati nel presente giudizio, in ordine all'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente, che all'epoca dei fatti era minorenne (cfr. carta di identità), evidenziano plurime violazioni delle norme poste a tutela del lavoro minorile, atteso che l'art. 119 del ### prevede che l'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa tra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali, mentre il ricorrente ha sistematicamente lavorato per almeno dieci ore al giorno e sette giorni su sette, senza fruire di alcun riposo settimanale, con ulteriore violazione anche dell'art. 120 del ### il quale stabilisce che ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica e solo per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo il periodo di riposo può essere ridotto ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali disposizioni contrattuali sono riproduttive di specifiche disposizioni di legge, a tutela del lavoro minorile, nello specifico dell'art. 18 della L. n. 977 del 1967, ai sensi del quale “Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali” e dell'art. 22 della medesima legge, ai sensi del quale “Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. 
Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata”. Per tali violazioni, punite con sanzioni sia amministrative che penali dall'art. 26 delle predetta legge, si ritiene Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 doveroso disporre la trasmissione degli atti all'### del ### di ### e alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, per le determinazioni di competenza. 
Le spese processuali, compensate nella misura di un quarto per il rigetto della domanda risarcitoria, per i restanti tre quarti vanno poste a carico della società convenuta e liquidate in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi previsti per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, nonché in favore dell'### con applicazione dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − accerta e dichiara che il ricorrente è creditore nei confronti della società convenuta della somma di euro 7.135,83 per i titoli di cui in motivazione, di cui euro 709,00 per trattamento di fine rapporto; − per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 7.135,83, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; − condanna la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali all'### sulle maggiori retribuzioni dovute al ricorrente ai sensi del capo che precede; − rigetta la domanda risarcitoria; − compensate le spese processuali nella misura di un quarto, condanna la società convenuta a corrispondere ai difensori antistatari del ricorrente i restanti tre quarti, che liquida in euro 4.041,00 e all'### in euro 1.300,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, #### − dispone la trasmissione degli atti all'### del ### di ### e alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per le determinazioni di competenza. 
Cassino, data del deposito telematico ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026

causa n. 427/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaele Iannucci

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Tribunale di Trapani, Sentenza n. 832/2025 del 15-10-2025

... il lavoro ordinario e straordinario prestato, tredicesima, quattordicesima e ### Si costituiva in giudizio la parte resistente, che contestava l'assunto attoreo, negando il lavoro a tempo pieno della ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza. La causa, istruita mediante l'escussione dei testi, ctu e documenti. La domanda è fondata e va accolta per quanto infra. Qualora il lavoratore agisca in giudizio, per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tanto premesso in linea generale, sotto il profilo della prestazione di lavoro supplementare /straordinario, per le ore di lavoro eccedenti l'orario di lavoro part time, da qualificarsi come lavoro supplementare (entro le 40 ore ) e poi come lavoro straordinario, la relativa prova della essere fornita in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di ### funzione di Giudice del ### nella persona del dott.### ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1914 /2022 R.G. promossa da
SCADUTO \### (C.F.### ),rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata in ### -ricorrente contro ### (c.f.### ), rappresentato e difeso dall‘### , elettivamente domiciliat ###ALCAMO -resistenteOGGETTO: differenze retributive. CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 15/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La ricorrente ### con ricorso depositato in data ###, ha evocato in giudizio ### deducendo di aver prestato attività lavorativa subordinata per la resistente presso l'esercizio commerciale gestito dalla medesima, sito in Trapani nella via ### n..77/79/81 dal 19/10/2020 al 31/03/2022, a tempo pieno e senza soluzione di continuità, svolgendo le mansioni di aiuto commessa, riconducibili a livello 5° del ### - commercio e terziario.
La ricorrente ha altresì dedotto che il rapporto di lavoro subordinato era stato denunciato quale rapporto di lavoro part time , mentre l'orario di lavoro settimanale effettuato era il seguente:
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 il lunedi dalle 16.00 alle 20.00 e dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, nonché le domeniche del mese di dicembre 2020 e 2021 con lo stesso orario pieno.
Concludeva chiedendo la condanna della resistente al pagamento di differenze retributive quantificate in complessivi euro 26181,77 a titolo di retribuzione per il lavoro ordinario e straordinario prestato, tredicesima, quattordicesima e ### Si costituiva in giudizio la parte resistente, che contestava l'assunto attoreo, negando il lavoro a tempo pieno della ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi, ctu e documenti.
La domanda è fondata e va accolta per quanto infra.
Qualora il lavoratore agisca in giudizio, per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. 
Tanto premesso in linea generale, sotto il profilo della prestazione di lavoro supplementare /straordinario, per le ore di lavoro eccedenti l'orario di lavoro part time, da qualificarsi come lavoro supplementare (entro le 40 ore ) e poi come lavoro straordinario, la relativa prova della essere fornita in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del quantum debeatur, sul presupposto che risulti già provato l'an.
Calando tali principi al caso in esame, si osserva che l'esistenza del rapporto di lavoro risulta documentalmente provata in parte (contratti a tempo determinato part time, dal 19/10/2020 prorogati senza soluzione di continuità al 31/7/2021 ), ed i testi escussi hanno confermato parzialmente l'impianto deduttivo della ricorrente.
In particolare, la teste ### collega di lavoro, priva di rapporti di parentela con le parti e di procedimenti pendenti nei confronti della resistente, ha cosi
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 affermato “ Ho lavorato alle dipendenze della convenuta dal mese di agosto 2021 fino al gennaio 2022 come addetta alle vendite presso il punto vendita Max & Co. ### in ###” “..Io osservavo un orario di lavoro che andava dalle 9,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 20,00 dal lunedì al sabato e il lunedì solo mezza giornata. ###à era chiusa il lunedì mattina ed anche la domenica, che tuttavia restava aperta nel mese di dicembre.” “La ricorrente già lavorava lì quando io ho cominciato ed ha continuato a lavorare anche quando ho terminato il mio rapporto...”.  “Anche la ricorrente come me , ha lavorato nelle domeniche di dicembre soltanto in orario pomeridiano, svolgendo la medesima attività “ “Confermo che in tutto il periodo in cui ho lavorato io, la ricorrente ha lavorato nel pomeriggio dalle 16,30 alle 20,00. “
La teste Bongiovanni ha cosi riferito “Io sono stata cliente del punto vendita Max & Co. ### di cui era titolare la sig.ra ### fin da qualche mese successiva all'apertura che avvenne nel 2019. Inoltre, ho anche fatto qualche giorno di prova nel mese di giugno o luglio 2021. Conosco la ricorrente perché siamo amiche da circa dieci anni; quindi, sono diventata cliente del punto vendita perché la mia amica vi lavorava.
Preciso che mi sono recata presso il punto vendita come cliente per fare acquisti per circa due o tre volte e quindi circa una volta ogni tre mesi. Tuttavia, mi capitava una/ due volta alla settimana di andare a trovare la ricorrente presso il punto vendita. Il periodo era quello del 2020/2021, mi pare dal gennaio 2020 e se non ricordo male vi ha lavorato fino alla fine del 2021”.
Dalle risposte fornite dai testi, emerge lo svolgimento da parte della ricorrente di una attività lavorativa assai precisa in termini di articolazione oraria limitatmente al solo periodo compreso tra agosto 2021 e gennaio 2022”, non potendosi valorizzare le dichiarazioni della ### che aveva un rapporto sporadico con i luogo di lavoro.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025
In ordine al quantum, il ###.ssa ### ha quantificato le differenze retributive sulla base di un quesito che abbraccia un periodo piu' ampio, che tuttavia va ridotto tenuto conto della valutazione delle risultanze probatorie sopra descritte.
Per il periodo da agosto 2021 a gennaio 2022
Il nominato Ctu ha quantificato le seguenti differenze retributive: ### richiesto### applicato### utile T.F.R.Imponibile previdenziale agosto 2021 1.562,###,17 960,15 1.562,32 1.562,32 settembre 2021 1.506,22 602,17 904,05 1.506,22 1.506,22 ottobre 20211.506,22 602,17 904,05 1.506,22 1.506,22 novembre 2021 1.506,22 602,17 904,05 1.506,22 1.506,22 dicembre 2021 2.973,52 602,20 2.371,32 2.876,65 2.973,52 gennaio 2022 1.506,22 330,36 1.175,86 1.506,22 1.506,22
Pertanto, l'importo complessivamente dovuto per differenze retributive è pari ad euro 7.219,48 oltre al T.F.R. pari a euro 775,10 (### euro 10.463,85 : 13,5), quali somme dovute al lordo delle ritenute di legge.
La domanda della ricorrente va dunque parzialmente accolta, con condanna della parte resistente al pagamento della somma di euro euro 7.994,58 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025
Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, nella contumacia di parte resistente, che dichiara; 1. condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive per il rapporto di lavoro subordinato in motivazione indicato, in misura pari a euro 7994,58 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti. 2. condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.600,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario. 3.pone le spese di ctu definitivamente a carico delle parti in solido. ### 14/10/2025 Il Giudice del lavoro ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025

causa n. 1914/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Marra Antonino

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Tribunale di Isernia, Sentenza n. 17/2023 del 14-02-2023

... retribuzione accessoria costituita da tredicesima e quattordicesima mensilità (previste dal contratto collettivo pacificamente applicato), nonché il pagamento del ### che era stato asseritamente offerto alla lavoratrice (ma di questa offerta non c'è prova fra gli allegati della memoria di costituzione). Non possono tuttavia essere considerati, al fine della liquidazione, i conteggi prodotti da parte ricorrente, che prendono a parametro un orario a tempo pieno non provato; la condanna, quindi, prenderà come riferimento piuttosto lo stipendio pacificamente corrisposto alla ### posto alla base dei conteggi per differenze retributive. Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui sopra. 5. Le spese devono essere compensate, in ragione della soccombenza reciproca. P.Q.M. Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: - Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la società ### a corrispondere a ### tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché il trattamento di fine rapporto, sulla base della retribuzione, pacifica agli atti, corrisposta in virtù della lettera di (leggi tutto)...

testo integrale

Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua Il Giudice del ### Dott.ssa ### ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al numero 243 del ### degli ### dell'anno 2018, discussa e decisa all'udienza del giorno 14/02/2023 e vertente TRA ### elettivamente domiciliata in ###, 86 Isernia, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE E #### elettivamente domiciliat ###c/o avv. #### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE Oggetto: qualificazione e differenze retributive ### in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il ###, la sig.ra ### premettendo di essere stata una dipendente della società resistente con le mansioni di maestra nell'asilo “l'###” sito in ### ha adito il Tribunale di Isernia per vedere riconosciuto ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ l'inquadramento della propria prestazione in quella di “educatrice” e a tempo pieno, con 30 ore lavorative invece che 15, come da lettera di assunzione. A riprova di ciò, depositava un “certificato di servizio” asseritamente proveniente da parte datoriale, e chiedeva l'ammissione di prove orali. In subordine, rivendicava il pagamento di tredicesima, quattordicesima e tfr, non corrisposti a conclusione del rapporto. 
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “a. In via preliminare disporre, ai sensi e per l'effetto dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio da parte della ditta resistente della busta paga di ottobre - novembre - dicembre 2015, nonché il contratto di assunzione stipulato in data ###; b. nel merito, accertare che tra la sig.ra ### e la ditta ### S.E.L.F. Soc. Coop.  ### nel periodo ricompreso tra il giorno 20.10.2015 ed il ###, data delle dimissioni presentate dalla ricorrente, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato; c. per l'effetto, dato atto che parte resistente non ha ancora corrisposto in favore della ricorrente quanto esattamente maturato a titolo di retribuzioni per l'intero periodo lavorato, nonché l'importo dovuto a titolo di ### di ### condannare la ditta S.E.L.F. Soc. Coop. ### in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###(C.F.: ###), al pagamento in favore della sig.ra ### per le causali tutte meglio specificate nelle premesse del presente atto, della complessiva somma di € 7.717,40= settemilasettecentodiciasette/40=), al lordo delle ritenute di legge, o di quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di giudizio o comunque ritenuto di giustizia; d. il tutto maggiorato degli interessi legali sulla predetta somma da rivalutarsi a decorrere dalle rispettive scadenze; e. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfettario e c.p.a. come per legge.” Si è costituita la resistente, ### avversando tutti gli assunti della ricorrente, e in particolare affermando la correttezza dell'inquadramento della dipendente, che non avrebbe avuto titolo per ricoprire la qualifica di educatrice, nonché la veridicità degli orari osservati. Disconosceva espressamente, nella memoria di costituzione, l'attestazione di servizio prodotta dalla ricorrente. 
La causa, inizialmente più volte rinviata su richiesta delle parti per tentativi di bonario componimento, veniva istruita, oltre che documentalmente, con l'escussione dei testimoni ###### per giungere alla decisione all'udienza, trattata in modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c., del 14.02.2023.  ***  2. Il ricorso può essere accolto solo nella domanda avanzata “in estremo subordine”, ossia per il pagamento di tredicesima e quattordicesima mensilità e ### in parte perché generico nelle sue statuizioni ed in parte perché non è stata raggiunta la prova di quanto affermato dalla ricorrente. 
Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. 
Inoltre, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le differenze retributive orarie e le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art.  2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. 
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. 
In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. 
Da ultimo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che "Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.” (cfr. Sent. n. 13150/2018 Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.). 
Qualora poi il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate. 
La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore; b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria; c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte. 
Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale. Inoltre, "ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento" (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Civ.n. 7007/1987n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999).  3. Nel caso di specie, quello che la ricorrente vorrebbe far valere è, più che la prestazione di lavoro straordinario, la natura fittizia della sua prestazione a tempo parziale, nonché la diversa qualifica di “educatrice” di asilo nido.  3.1. In primo luogo, posto che non è effettivamente discussa (se non dalle altre socie della cooperativa in sede di audizione, circostanza che non è stata valorizzata negli scritti processuali) la natura subordinata del rapporto, è opportuno analizzare l'asserito superiore inquadramento richiesto dalla ricorrente.  ### in disparte il fatto che il non poter svolgere la mansione di educatrice non significa che se l'abbia fatto in concreto non abbia diritto ad essere retribuita per quell'inquadramento, la lavoratrice nel ricorso non ha in alcun modo descritto le mansioni effettivamente svolte e le differenze tra queste e quelle proprie del suo ufficiale inquadramento contrattuale, né ha indicato dei parametri del contratto collettivo da prendere come riferimento; non si capisce neanche quale siano le differenze retributive vantate per questo aspetto, sulla base dei conteggi prodotti. Non è possibile, dunque, per questo giudice, valutare un diverso inquadramento.  3.2. Neppure la prestazione di lavoro per ore superiori a quelle della lettera di assunzione può dirsi provata. 
Innanzitutto, non assume alcun valore la certificazione di servizio prodotta dalla ricorrente, che è stata formalmente disconosciuta dalla resistente nella memoria di costituzione e della quale non è stata chiesta la verificazione ex art. 216 c.p.c.; peraltro, non è stato neppure ottemperato l'ordine del giudice di depositarne la copia originale in modo che il documento potesse essere quantomeno leggibile.  ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Deve, pertanto, porsi attenzione esclusivamente alle prove testimoniali, che tuttavia non corroborano la tesi della ricorrente. In particolare, pur prescindendo dalla testimonianza di ### e dall'interrogatorio di ### che parlano di un rapporto pari tra le socie della cooperativa per cui il contratto di lavoro subordinato maschererebbe una prestazione resa in autonomia, l'ex dipendente ### ha parlato di turni di lavoro di quattro ore giornaliere (8-12/12-16), e non di cinque come asserito dalla ricorrente, senza peraltro riuscire a collocare nel tempo la prestazione della ### La sig.ra ### madre di una delle alunne dell'asilo, qualifica la ricorrente come “maestra” e afferma di aver spesso visto sia all'entrata che all'uscita da scuola la stessa, ma in modo del tutto generico e senza specificare se nella stessa giornata; anzi, da questa testimonianza emerge piuttosto una grande flessibilità di orari della ### nella resa della prestazione lavorativa. Il testimone ### peraltro cognato della ricorrente, non dà alcuna indicazione specifica sugli orari della medesima (“mi risulta che la ricorrente svolgesse lo stesso orario di lavoro di mia moglie pari a circa 30 ore settimanali”).  4. Non è contestato da parte resistente, tuttavia, il mancato versamento della retribuzione accessoria costituita da tredicesima e quattordicesima mensilità (previste dal contratto collettivo pacificamente applicato), nonché il pagamento del ### che era stato asseritamente offerto alla lavoratrice (ma di questa offerta non c'è prova fra gli allegati della memoria di costituzione). Non possono tuttavia essere considerati, al fine della liquidazione, i conteggi prodotti da parte ricorrente, che prendono a parametro un orario a tempo pieno non provato; la condanna, quindi, prenderà come riferimento piuttosto lo stipendio pacificamente corrisposto alla ### posto alla base dei conteggi per differenze retributive. Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui sopra.  5. Le spese devono essere compensate, in ragione della soccombenza reciproca.  P.Q.M.  Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: - Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la società ### a corrispondere a ### tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché il trattamento di fine rapporto, sulla base della retribuzione, pacifica agli atti, corrisposta in virtù della lettera di assunzione; - Compensa le spese di lite. 
Isernia, 14.02.2023 ### n. 243/2018

causa n. 243/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Puleio Elvira

M

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 160/2026 del 19-01-2026

... particolari condizioni di lavoro, di tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre che del compenso per lavoro straordinario - solo se svolto in modo continuativo -, dei premi di produttività o delle provvigioni erogati stabilmente e dei buoni pasto, se hanno natura retributiva. Vanno esclusi “i compensi di cui non sia certa la percezione e quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere eventuale, occasionale o eccezionale”. In termini ancora più specifici, la S. C., con sent. 15637/2018, ha precisato che la retribuzione globale di fatto deve essere intesa come il “coacervo delle somme che risultano dovute, anche in via continuativa, purché non occasionali, in dipendenza del rapporto di lavoro ed in correlazione ai contenuti e alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, così da costituire il trattamento economico normale, effettivamente goduto” (cfr. anche Cass. Sez. Un. 15.10.2002 n. 14616; 10.1.2004 n. 215). Nel caso di specie, affoliata al n. 2 della produzione di parte ricorrente è allegata la busta paga del mese di luglio 2006, che riporta il totale lordo di € 1.731,00, che va assunto come (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### nella persona del giudice designato dott.ssa ### all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 14.01.2026, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 3767/2022 R.G. promossa da: ### nato a ####, il ###, e residente ###### rappresentato e difeso dall'Avv. ### presso il quale elettivamente domicilia in ####, in via ### n. 26, come da procura in atti, RICORRENTE CONTRO ### in persona del ### e legale rappresentante p.t., con sede ###### alla via Unità Italiana, n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv.ti ### e ### giusta procura in atti, RESISTENTE OGGETTO: quantificazione su sentenza - Conclusioni delle parti: come da ricorso e da verbali/note sostitutive d'udienza.  ### ricorso introduttivo, depositato il ###, l'odierno ricorrente, ha premesso che, la Corte di Appello di Napoli, ### di #### e ### con sentenza n. 2232 del 26/03/2019, pubblicata il ### - passata in giudicato -, aveva accolto il proprio ricorso in appello (R.G. n. 7747/2013) contro la sentenza di primo grado n. 7099 dell'11/12/2012 del ### di S. ### C.V., riformandola parzialmente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 e condannando l'### 2 al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, liquidato in misura pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto corrisposta, con compensazione delle spese di lite. 
Ha precisato che l'ultima retribuzione di fatto percepita, risalente al luglio 2006, era pari a 1.731,00 euro lordi (cfr. busta paga all. 2) e che, esclusi gli arretrati occasionali non rilevanti ai fini della presente domanda, la base di calcolo era di 1.337,38 euro, ottenuta sommando stipendio tabellare, indennità di qualifica e di presenza, assegni familiari, come da ### Sanitario 2006-2009, per un totale di 8.024,28 euro. 
Ha lamentato che, nonostante la notifica della sentenza munita di formula esecutiva in data 9 febbraio 2022, effettuata via PEC il 17 febbraio 2022, l'### (già ### 2) non ha adempiuto a tale obbligo, omettendo qualsiasi versamento. 
Pertanto, ha adito l'intestato ### al fine di ottenere la condanna della ASL resistente al pagamento in proprio favore dell'importo pari a sei mensilità globali di fatto, e quindi di euro 8.024,28 (1.337,38 x 6 mesi), in esatta determinazione della quantificazione sul danno riconosciuto dalla Corte d'Appello di Napoli, ma non determinato o determinabile. 
Vinte le spese di lite, con attribuzione. 
Con memoria difensiva, depositata in data ###, la ### si è costituita in giudizio e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, deducendo che, con ### n. 12604/2023 del 25/10/2023, aveva manifestato la propria volontà di provvedere alla restituzione al ricorrente della somma di euro 7.965,12. 
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
IN DIRITTO Il ricorrente fonda il proprio diritto sulla sentenza n. 2232 del 26/03/2019, pubblicata il ### dalla Corte d'Appello di Napoli - passata in giudicato -, con cui veniva riformata parzialmente la sentenza di primo grado n. 7099 dell'11/12/2012 del ### di S. ### C.V., con condanna dell'### 2 al risarcimento del “danno comunitario” da illegittima reiterazione del contratto a tempo determinato e nullità del termine apposto ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, liquidato in misura pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto (cfr. sent. in prod. ricorrente).  ### ha provveduto al pagamento della somma netta dovuta a tale titolo come risultante dal cedolino paga di novembre 2023 (cfr. fasc. ###. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026
Nel merito, va dichiarata cessata in parte qua la materia del contendere in relazione alla somma di euro 6.134,00 effettivamente liquidati e corrisposti dalla ASL al ricorrente, come da ### n. 12604/2023 del 25/10/2023. 
In relazione a tali somme deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente. 
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. 
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). 
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav. 7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav. 6.4.83 n. 24069). 
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). 
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, che è costituito, giustappunto, dal riconoscimento da parte della A.S.L.  ### della debenza delle somme dovute a parte ricorrente. 
Nello scambio di note a trattazione scritta intercorso tra le parti e successivo agli atti introduttivi, il ricorrente lamentava che nessun versamento era stato ancora effettuato, precisando altresì che gli importi in oggetto fossero dovuti per “risarcimento del danno” e la Asl depositava copia della busta paga di novembre 2023, con la quale aveva provveduto alla restituzione della minor somma di euro 7.965,12, dovuta “a titolo di differenze stipendiali”. 
Infine, con le note di trattazione scritta del 11.01.2026, il ricorrente confermava di avere ricevuto in data ### a mezzo di bonifico bancario la somma di euro 6.134,00, avente causale “accredito emolumenti”, evidenziando come l'importo richiesto fosse stato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 sottoposto a trattenute fiscali, con una riduzione di euro 1.890,28; chiedeva, dunque, la condanna della resistente al pagamento di tale somma. 
Su queste premesse residua da determinare se il ricorrente abbia diritto anche all'ulteriore somma di euro 1.890,28, come differenza tra l'importo richiesto di euro 8.024,28 lordi (1.337,38 retribuzione dell'ultima mensilità come da busta paga x 6 mesi) e quanto pagato dalla ### euro 6.134,00, che corrispondono alla somma netta della diversa somma lorda calcolata di euro 7.965,12. 
Quanto alla questione del differente calcolo delle spettanze lorde, l'indennità di cui all'art.  32, co. 5, L. 183/2010 va parametrata alla nozione di «retribuzione globale di fatto», il cui perimetro è esattamente stato chiarito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15066/2015, ha stabilito che la RGF è l'insieme di tutte le somme che un lavoratore percepisce abitualmente e continuativamente dal proprio datore di lavoro, con carattere di stabilità e, quindi: retribuzione base prevista dal ### di ### applicabile, comprensiva degli scatti di anzianità e dei superminimi, delle indennità fisse corrisposte per compensare particolari condizioni di lavoro, di tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre che del compenso per lavoro straordinario - solo se svolto in modo continuativo -, dei premi di produttività o delle provvigioni erogati stabilmente e dei buoni pasto, se hanno natura retributiva. 
Vanno esclusi “i compensi di cui non sia certa la percezione e quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere eventuale, occasionale o eccezionale”. 
In termini ancora più specifici, la S. C., con sent. 15637/2018, ha precisato che la retribuzione globale di fatto deve essere intesa come il “coacervo delle somme che risultano dovute, anche in via continuativa, purché non occasionali, in dipendenza del rapporto di lavoro ed in correlazione ai contenuti e alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, così da costituire il trattamento economico normale, effettivamente goduto” (cfr. anche Cass. Sez. Un. 15.10.2002 n. 14616; 10.1.2004 n. 215). 
Nel caso di specie, affoliata al n. 2 della produzione di parte ricorrente è allegata la busta paga del mese di luglio 2006, che riporta il totale lordo di € 1.731,00, che va assunto come parametro di riferimento. 
Da tale somma vanno scomputate le voci afferenti ad emolumenti occasionali, come gli arretrati stipendiali, - e su tanto concorda anche il ricorrente, che effettivamente li sottrae nel proprio calcolo -, oltre che lo straordinario diurno, perché non è stata fornita la prova del carattere continuativo e stabile di tale compenso. Con la conseguenza che la base di calcolo mensile da considerare è costituita dallo stipendio tabellare per euro 1.234,31, maggiorato dell'indennità di qualifica professionale per euro 9,55, dell'indennità di presenza per euro 37,18 e degli ANF per euro 46,48, per una RGF di euro 1.327,52, che, moltiplicata per le sei mensilità di cui al giudicato di condanna, determina la somma complessiva di euro 7.965,12, che è giustappunto quella considerata dalla ASL resistente. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026
Quanto, invece, alle somme sottoposte a trattenuta fiscale, dal cedolino di novembre 2023 prodotto dall'### sanitaria emerge che gli importi riconosciuti al ricorrente vengono definiti “differenze retributive” e sottoposti a ritenuta previdenziale. 
Ebbene, nel caso di specie trattandosi di somme dovute a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, qualificabile come danno da perdita di chance, va dato seguito alla Suprema Corte che, da ultimo con la sentenza 6827/2023, richiamata anche dal ricorrente, ha ribadito che le ### con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al D.lgs. n. 165 del 2011, art.  36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli ### bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.”. 
Anche la giurisprudenza successiva, in analoga fattispecie, ha precisato che, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, “fermo restando il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dell'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui alla l. 4 novembre 2010, n. 183, art.  32, comma 5” (Cass. 15 febbraio 2019, n. 4657).  “Attribuita, pertanto, all'importo corrisposto alla ricorrente, in virtù dei superiori principi, natura risarcitoria da perdita di chance (ovvero di risarcimento di danno comunitario) estranea ai rapporti di lavoro posti in essere nella legittima impossibilità di procedere alla loro conversione, va affermato che gli importi riconosciuti dal Giudice del lavoro quale risarcimento del danno ex D.lgs. n. 165 del 2001, art.  36, comma 5, non sono assoggettabili a tassazione ai sensi del D.P.R. n. 917/1986, art. 6, comma 1, in quanto le relative somma - quand'anche, come nel caso di specie, determinate facendosi riferimento ad un determinato numero di mensilità non corrisposte - hanno funzione esclusivamente risarcitoria, e non sono sostitutive della retribuzione” (Cass. 23 ottobre 2019, n. 27011; v. anche Cass. 12 ottobre 2018, n. 25471). 
Tanto più che, anche qualora si fosse trattato di spettanze retributive, avrebbero dovuto essere liquidate parimenti - appare opportuno precisarlo - al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr. ex plurimis Cass. 6337/2003; Cass. 9198/2000; Cass. 6340/1993). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 ### va pertanto condannata a corrispondere al ricorrente l'ulteriore importo di euro 1.831,12, - differenza tra la somma lorda di euro 7.965,12 e quella netta pagata di euro 6.134,00 - quale saldo risarcimento danni per le causali di cui al ricorso, oltre a interessi al saggio legale, da calcolarsi sull'importo di euro 7.965,12 dalla data della maturazione fino al 27.11.2023 e sulla differenza di euro 1.831,12 fino all'effettivo soddisfo. 
Previa compensazione nella misura della metà, data la soccombenza reciproca e l'intervenuto pagamento immediatamente dopo la celebrazione della prima udienza, la restante metà delle spese di lite va addebitata, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, alla ### Esse sono liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c., avendo riguardo alla natura della controversia, al valore della stessa nei limiti della domanda accolta, alla complessità delle questioni, alle fasi del giudizio, all'opera professionale prestata; inoltre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. vengono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  P. Q. M.  Il Giudice Unico del ### di ### in funzione di Giudice del ### ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede: 1) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, in relazione alla somma di euro 6.134,00; 2) condanna l'ASL al pagamento nei confronti del ricorrente della somma di euro 1.831,12, quale saldo risarcimento danni per le causali di cui al ricorso, oltre a interessi legali come indicati in parte motiva; 3) previa compensazione delle spese per la metà, condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro € 1.100,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e CPA - se dovute -con distrazione, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. 
Così deciso in ### lì data di deposito Si comunichi.   ### dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026

causa n. 3767/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ronsini Federica

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