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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 292/2023 del 23-01-2023

... intimato, pari ad euro 12.785,16; i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, pari ad euro 2.130,86; i quindici giorni di ferie non godute, pari ad euro 1.065,43; il TFR, pari ad euro 27.074,00. Il tutto per un importo complessivo di euro 45.595,93; -che la certificazione unica presentata dal ### sas di ### riportava nel CUD del 2017 come pagata la somma che ella avrebbe dovuto percepire a titolo di ### stipendio, tredicesime e quattordicesima mensilità, ferie, che, invece, non sono mai state percepite. Per tali ragioni ella adiva codesto Tribunale chiedendo, previa declaratoria del rapporto di lavoro svolto dal 24.3.2000 al 1.7.2016, di condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 45.595,93, con vittoria di spese e attribuzione. Si costituiva in giudizio la società indicata in epigrafe, la quale resisteva con diverse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree. Nello specifico, parte resistente eccepiva, in via preliminare, la nullità del ricorso e la mancata indicazione del ### di riferimento; nel merito, essa evidenziava che la ricorrente, in qualità di socia, aveva ceduto le proprie quote (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 7630/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. ###, ### i procuratori delle parti all'udienza del 16.1.2023; Sciolta la riserva assunta in tale data; Nella causa avente n. R.G. 7630/2020; Ha pronunciato la seguente: #### rapp. e dif. dall'avv. ### presso il cui studio elett.  dom. in ### in ### S. ### n. 1, giusta procura in atti RICORRENTE E ### in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv. ### presso il cui studio elett. dom. in Napoli alla via ### da ### n. 3, giusta procura in atti RESISTENTE OGGETTO: differenze retributive MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente in epigrafe ha dedotto: -di aver lavorato presso il ### sas di ### successivamente denominato ### sas di ### con la qualifica di ### dal 24 marzo 2000 sino al 1 luglio 2016; -di aver ricevuto in data 27 maggio 2016 una raccomandata contenente la propria revoca dall'incarico di ### -di aver inviato in data ###, con una raccomandata, la quale veniva rifiutata, un certificato medico di malattia sino al 12 giugno 2016; -che in data ### il ### sas di ### succeduto al ### sas di ### le intimava il licenziamento senza alcun preavviso; -che ad ella non venivano corrisposte le seguenti spettanze: i cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2016, data in cui ebbe a transigere per il pregresso tutte le sue pendenze lavorative con la vecchia gestione ### sas di ### pari ad euro 409,62; lo stipendio del mese di giugno 2016, pari ad euro 2.130,86; i quattro mesi di preavviso non intimato, pari ad euro 12.785,16; i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, pari ad euro 2.130,86; i quindici giorni di ferie non godute, pari ad euro 1.065,43; il TFR, pari ad euro 27.074,00. Il tutto per un importo complessivo di euro 45.595,93; -che la certificazione unica presentata dal ### sas di ### riportava nel CUD del 2017 come pagata la somma che ella avrebbe dovuto percepire a titolo di ### stipendio, tredicesime e quattordicesima mensilità, ferie, che, invece, non sono mai state percepite. 
Per tali ragioni ella adiva codesto Tribunale chiedendo, previa declaratoria del rapporto di lavoro svolto dal 24.3.2000 al 1.7.2016, di condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 45.595,93, con vittoria di spese e attribuzione. 
Si costituiva in giudizio la società indicata in epigrafe, la quale resisteva con diverse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree. Nello specifico, parte resistente eccepiva, in via preliminare, la nullità del ricorso e la mancata indicazione del ### di riferimento; nel merito, essa evidenziava che la ricorrente, in qualità di socia, aveva ceduto le proprie quote della società ### di ### al ### e ### spa, socio di maggioranza del ### di ### per una somma di euro 35.000,00 e che l'atto di cessione prevedeva una clausola di esonero della responsabilità per tutti i debiti pregressi. Altresì, il convenuto sottolineava che la stessa ### nel ricorso affermava di aver transatto con la vecchia gestione del ### di ### tutte le sue pregresse pendenze lavorativa. Pertanto, esso concludeva chiedendo il rigetto del ricorso; spese vinte con attribuzione. 
La causa, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata allo scrivente, in virtù di decreto presidenziale, per la prima volta all'udienza del 14.2.2022, dove il ### esperiva il tentativo di conciliazione. 
Constatato il fallimento della conciliazione, in quanto la ricorrente dichiarava di non accettare la proposta del Tribunale, mentre il resistente aderiva alla stessa, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 16.1.2023 onerando le parti al deposito di documentazione integrativa. 
In tale udienza, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, il Giudice si riservava. 
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. 
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta dalla parte resistente. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (Cassazione civile, ### Lavoro, sentenza n. 3126 dell' 8 febbraio 2011). 
Orbene, dal principio suesposto discende che, muovendo da una valutazione complessiva degli atti di parte ricorrente, le carenze espositive della domanda introduttiva non hanno inciso sulla determinazione del petitum e della causa petendi, che risultano chiari ed intellegibili nella loro sostanza. 
Nel rito del lavoro, poi, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto, trattandosi di circostanza inidonea a compromettere la possibilità di individuare con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, potendo la stessa incidere solo sulla fondatezza di merito della pretesa (così Cass. 22 gennaio 2009, 1629). Pure l'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta, quindi, la nullità del ricorso (così Cass. 5 aprile 2002, 4889; si veda anche, per l'affermazione del medesimo principio, Cass. 18 giugno 2002, n. 8839). 
Nel merito, la ### assume di aver diritto al pagamento del TFR per l'intero rapporto intercorso alle dipendenze del ### sas di ### nonché delle differenze retributive non corrisposte, a seguito del cambio di denominazione societaria, dalla società convenuta, così come indicate in ricorso. 
Tali deduzioni risultano fondate. 
Occorre, innanzitutto, rilevare che dalla visura camerale storica della società resistente ### srl, al punto 10 -rubricato “storia delle modifiche”- ( all.to n. 4 di parte convenuta), si evince che con protocollo del 9.6.2016 a seguito della cessione delle quote della società ### di ### sas alla società ### e ### spa e a ### (cfr. sul punto, altresì, l'atto di cessione delle quote -all.to n. 3 di parte resistente-), vi è stato un mutamento della denominazione societaria del ### sas di ### in ### sas di ### Successivamente, con protocollo del 29.7.2020 vi è stata un'ulteriore variazione della denominazione societaria, nonché della forma giuridica, la quale è mutata in ### di ### srl di ### A quanto precede consegue che la mera variazione di denominazione non ha inciso sull'esistenza della società originariamente datrice della ricorrente e che, pertanto, il soggetto giuridico resta unico ed unitario, non essendosi verificata la sua cessazione e la nascita di una nuova società, ma configurandosi esclusivamente, in tal guisa, una modifica di un aspetto organizzativo interno al medesimo soggetto. Sul punto, giova rammentare i principi dettati di recente dalla Corte di cassazione, la quale ha stabilito che: “1.1. - Le modificazioni che possono interessare il soggetto collettivo e la sua attività, pur nella permanenza dei soci e dell'intrapresa economica sul mercato, sono varie e di diversa intensità, da minima a massima. 
Ci si vuol riferire a quelle varie operazioni che, usualmente di competenza dell'assemblea straordinaria, ma a volte anche degli amministratori, comportano un profilo di riorganizzazione dell'impresa e, dunque, ricevono una disciplina ad hoc, atta a renderla giuridicamente più agile ed economicamente meno onerosa, riducendo i costi di transazione. 
Si va dal mutamento della denominazione, la quale lascia sussistere il medesimo soggetto, sia pure diversamente nominato; alla cessione e all'affitto di azienda o di ramo d'azienda, ove muta il gestore della stessa, senza modificazione né soggettiva del concedente, né oggettiva dell'azienda come universitas facti, quale complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.), arrestandosi l'efficacia della vicenda modificativa al solo trasferimento della proprietà o godimento dell'azienda (art.  2556 c.c.); alla trasformazione, la quale del pari, sebbene sotto un'altra forma, lascia permanere l'ente nella sua originaria identità; sino alla fusione ed alla scissione, in cui, al contrario, almeno in alcuni casi e per taluni dei soggetti partecipanti (società incorporate, società fuse, società scissa che assegni l'intero suo patrimonio a più società), il mutamento è radicale, con la scomparsa di essi dalla scena giuridica, allo stesso modo dello scioglimento e della liquidazione della società, seguite dalla cancellazione dal registro delle imprese.  1.2. - Pertanto, è stato da tempo chiarito che il mutamento della denominazione sociale configura una modificazione dell'atto costitutivo (Cass. 28 giugno 1997, n. 5798), ma non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto giuridico, comportando solo l'incidenza su di un aspetto organizzativo della società (fra le tante, Cass. 29 dicembre 2004, n. 24089); del pari, si è precisato che, in caso di trasferimento della sede ###mutamento di identità non potrebbe essere ricollegato al contemporaneo cambiamento della denominazione sociale, che non fa venir meno la "continuità" giuridica della società (Cass. 28 settembre 2005, n. 18944). 
Nelle società di persone, parimenti, il mutamento della ragione sociale per effetto della sostituzione del socio, come accade per l'unico socio accomandatario ex art. 2314 c.c., determina esclusivamente una modificazione dell'atto costitutivo, ma non la nascita o il mutamento della società in un soggetto giuridico diverso, onde essa non si estingue, né sorge una diversa società (Cass. 29 luglio 2008, n. 20558; Cass. 14 dicembre 2006, 26826, sia pure massimata, erroneamente, con riguardo alla medesimezza del soggetto nella trasformazione; Cass. 13 aprile 1989, n. 1781; con qualche episodica incertezza: Cass. 2 luglio 2004, n. 12150, in tema di contenzioso tributario). 
Gli stessi principi sono sottesi ad altre decisioni, pur rese in una prospettiva diversa, quale la tutela della denominazione in presenza del mutamento dell'oggetto sociale (Cass. 13 marzo 2014, n. 5931) ed a fronte della prospettata perdita dell'avviamento dovuta al mutamento del nome (Cass. 17 luglio 2007, n. 15950)” (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/07/2021, n.21970). 
Quanto affermato comporta che la società convenuta resta debitrice dei crediti da lavoro vantati dalla ricorrente anche per il periodo antecedente all'atto della cessione delle quote societarie del 26.5.2016 a cui la stessa non ha espressamente rinunciato. 
A questo punto, è opportuno procedere all'accertamento della domanda di pagamento del TFR proposta dalla ricorrente. Sotto il profilo probatorio, va premesso che “il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art.  1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale ### criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al ### a tutto ciò che il ### di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057); di conseguenza, spetta al datore fornire la prova dell'avvenuto pagamento del ### Nel caso di specie, non risulta fondata l'eccezione spiegata dalla società resistente la quale sostiene che il TFR non debba essere corrisposto alla ### in virtù dell'inserimento nell'accordo di cessione delle quote societarie di una clausola di esonero della responsabilità per i debiti esistenti verso terzi alla data della sua stipulazione. Essa, invero, non può essere opposta alla ricorrente, innanzitutto, perché non si è verificato un cambiamento del soggetto giuridico e, dunque, un mutamento del datore di lavoro che rimane sempre il medesimo. 
Inoltre, il diritto al TFR matura esclusivamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non può essere rinunciato in via preventiva dal lavoratore. In argomento, infatti, la Suprema Corte ha affermato che: “Il diritto alla liquidazione del t.f.r., nonostante l'avvenuto accantonamento delle somme, non può ritenersi entrato nel patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto, sicché per il dipendente ancora in servizio costituisce un diritto futuro, la cui rinuncia è radicalmente nulla, per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, e dell'art. 1325 c.c.” (Cassazione civile sez. lav., 28/05/2019, n.14510). Pertanto, da un lato, il diritto alla liquidazione del TFR della ### non può in ogni caso rientrare tra quelli oggetto della clausola di esonero della responsabilità prevista dall'atto di cessione delle quote, poiché in tale data il rapporto di lavoro era ancora sussistente, e, dall'altro, per le medesime ragioni, tale diritto non può essere ricompreso nell'atto di rinunzia alle spettanze lavorative del 20.5.2016 sottoscritto dalla ricorrente, il quale involge le altre voci retributive maturate sino a quel momento, che, infatti, non sono state richieste in questo giudizio. 
A corroborare quanto espresso in narrativa vi è anche il dato documentale rappresentato dalla ### del 2017 rilasciata dalla società convenuta inerente alla posizione lavorativa della ### (cfr. all.to n. 2 di parte ricorrente), che indica l'importo di euro 20.931,89 a titolo di TFR accantonato in azienda. Tale certificazione riveste, a ben vedere, natura confessoria, operando in questa ipotesi i principi della giurisprudenza secondo cui “### depositato dal datore di lavoro (anche dopo qualche mese la data delle dimissioni rassegnate dal lavoratore) costituisce prova documentale dell'esistenza del credito a titolo di tfr spettante al lavoratore” (Corte appello ### sez. lav., 30/07/2019, n.1581). 
Allo stesso tempo, è infondata l'eccezione di parte resistente secondo cui la certificazione in questione rappresenterebbe un errore del consulente aziendale. Ciò in quanto il convenuto non ha allegato e provato di essersi attivato per emendare a tale presunto errore, né di aver redatto un atto di rettifica all'### delle ### per rimediare allo stesso. E neppure il documento citato costituisce prova dell'avvenuto pagamento del ### in tal caso, infatti, trovano applicazione i principi stabiliti dalla giurisprudenza secondo cui: “Non costituisce prova del pagamento del TFR la dichiarazione contenuta nel CUD proveniente dal datore e non accompagnata da un atto di quietanza del lavoratore” (Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, n.###). 
Venendo, invece, alle altre differenze retributive vantate dalla ricorrente per il periodo successivo al mutamento della denominazione societaria sino al licenziamento, ovvero il rateo dello stipendio di maggio 2016 e lo stipendio del mese di giugno 2016, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità per i mesi di maggio 2016 e giugno 2016 e l'indennità di mancato preavviso quantificati in 4 mesi di retribuzione, la loro debenza non è stata specificamente contestata nella memoria difensiva dal resistente. Quest'ultimo, infatti, si è limitato ad affermare l'impossibilità di accertarne la determinazione in quanto la richiesta di controparte risultava priva di uno sviluppo contabile e di un riferimento contrattuale, ma non hai mai contestato la debenza anche nel corso del giudizio. Di conseguenza, trova applicazione nel caso de quo il principio di non contestazione. Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., invero, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati. Come chiarito dalla giurisprudenza, tale onere riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti ( Cass. 12748/2016). Pertanto, in assenza di specifica e tempestiva contestazione, si considera pacifica la debenza delle differenze retributive diverse dal TFR richieste nel ricorso, anche alla stregua della circostanza secondo cui, sulla base della giurisprudenza summenzionata, grava in capo al datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuta corresponsione di tali voci retributive. 
Con espresso riferimento, poi, all'indennità sostituiva del mancato preavviso, essa “ha una funzione diversa in base al soggetto che subisce il recesso. Nel caso di licenziamento la sua funzione è quella di garantire al lavoratore la percezione di una somma di denaro, al fine di garantirlo per il tempo che si presume necessario al reperimento di un nuovo lavoro. Nel caso di dimissioni invece il preavviso ha la funzione di agevolare il datore nel reperimento di una figura sostitutiva, con lo scopo di non compromettere l'organizzazione aziendale. In effetti, l'istituto del preavviso che è proprio dei contratti di durata a tempo indeterminato, ha sempre la ratio di alleviare, per la parte che lo subisce, le conseguenze pregiudizievoli dell'interruzione del rapporto” (Corte appello ### sez. lav., 20/04/2022, n.164). 
In relazione all'onere della prova di tale indennità, è d'uopo evidenziare i principi delineati dalla giurisprudenza ad avviso della quale: “Una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, per la ripartizione dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 c.c., incombe al datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni a suo carico derivanti dal medesimo rapporto. Spetta, pertanto, al datore dimostrare che la cessazione del rapporto lavorativo è avvenuta in seguito alle dimissioni del lavoratore; in assenza di tale prova, il datore sarà tenuto a versare anche l'indennità di preavviso” (Cassazione civile sez. lav., 06/10/2009, n.21311). 
Nella fattispecie in esame, nonostante il Tribunale abbia onerato entrambe le parti a dedurre sullo specifico punto chiedendo chiarimenti sulle modalità del licenziamento, le stesse non hanno allegato nulla; di guisa che, in mancanza della prova da parte del datore di aver intimato il preavviso di licenziamento o che lo scioglimento del rapporto è avvenuto per dimissioni della lavoratrice, oltre che di contestazioni specifiche al riguardo, deve essere corrisposta l'indennità in parola.  ### l'art. 136 del ### “Dei dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali”, applicato al rapporto in questione, il preavviso di licenziamento è pari a 120 giorni del calendario per gli impiegati di livello F e i ### con anzianità superiore agli anni 10. Ebbene, la ### la quale rivestiva l'incarico di ### del ### di ### (cfr. lettera di revoca da incarico -all.to n. 4 di parte ricorrente-) ed ha prestato attività lavorativa almeno da aprile del 2000 (cfr. buste paga-all.to n. 6 di parte ricorrente-) ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella suddetta misura. 
Per tutto quanto esposto, dunque, alla ricorrente spetta il pagamento del TFR e delle altre differenze retributive innanzi elencate, compresa l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, di fine rapporto. 
Venendo al quantum, prendendo a parametro i conteggi riformulati da parte ricorrente con note depositate in data ### su onere del Tribunale, immuni da vizi logici e ontologici e coerenti con il dato normativo e documentale in atti, e non contestati in modo specifico dal resistente, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento in favore della ### della somma di euro 32.345,51 per differenze retributive, di cui euro 20.931,89 a titolo di ### per le causali di cui in motivazione. 
Su tali somme, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e 150 disp. att., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ### nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. 
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerando la complessità delle questioni trattate, nonché il comportamento assunto dalle parti nel corso del giudizio, per compensare le spese di lite per la metà, mentre per la residua frazione esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.  P.Q.M.  Il Giudice di ###, Dott. ###, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione: a) Accoglie il ricorso; b) Per l'effetto condanna la società ### srl al pagamento in favore della ricorrente ### della somma complessiva di euro 32.345,51, di cui euro 20.931,89 a titolo di ### oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo, per le causali di cui in motivazione; c) Condanna la società ### srl al pagamento in favore della ricorrente ### della metà delle spese del giudizio che si liquidano in tale misura ridotta in euro 1.844,50, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito; d) Compensa le spese di lite tra le parti per la residua metà. 
Si comunichi. 
Aversa, 20.1.2023 

Il Giudice
del lavoro Dott. ### n. 7630/2020


causa n. 7630/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Paladino Giannicola

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 02-05-2025

... criteri di determinazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima, indennità per lavoro domenicale e festivo, differenze retributive, lavoro straordinario, erano infondate. 3. Avverso la decisione di secondo grado ### spa proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resistevano con controricorso i due lavoratori. 4. La società depositava memoria. 5. ### si riservava il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. ### 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge e la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc e comunque la violazione dell'art. 2118 cc. la società deduce la motivazione apparente in relazione al fatto travisato (esistenza del recesso del datore di lavoro) evidenziando che agli atti non vi era alcuna comunicazione di recesso di ### spa, presupposto imprescindibile e necessario perché si potesse ritenere maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso. 3. Il motivo è infondato. 4. Giova premettere che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto (leggi tutto)...

testo integrale

### 'A' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ### - Presidente - Dott. ### - ### - Dott. ### - #### - Dott. ### - ### - Dott. ### - ### - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15069-2023 proposto da: ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro #### elettivamente domiciliati in #### FAÀ ### 89, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1441/2023 della CORTE ### di ### depositata il ### R.G.N. 1138/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal #####à sostitutiva preavviso R.G.N. 15069/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 04/02/2025 CC copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc ### 1. I lavoratori in epigrafe indicati esponevano di essere stati dipendenti della ### spa -sottoposta ad amministrazione straordinariadal 18.1.2017 al 5.2.2000, data di cessazione dell'appalto e di decorrenza del contratto lavorativo con la ### spa e di avere prestato la loro attività lavorativa presso l'impianto ferroviario ### di ### con mansioni di operai addetti alle pulizie del materiale rotabile, inquadrato nel #### in favore della committente ### Deducevano che, al termine del rapporto lavorativo con ### spa risultavano creditori di voci retributive (nello specifico, ratei mensilità aggiuntive, indennità per lavoro domenicale e festivo, una tantum e indennità di mancato preavviso di licenziamento) e chiedevano, pertanto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs.  276/2003, 118 Codice degli ### e 1676 cc, la condanna di ### spa al pagamento di euro 6.181,53 in favore di ### e di euro 7.268,01 in favore di ### 2. ### Tribunale di ### accoglieva le domande e la Corte di appello capitolina confermava la pronuncia di prime cure specificando che: a) ### spa era soggetta alla disciplina di cui all'art. 29 D.lgs. n. 276/2003; b) l'indennità sostitutiva del preavviso ex art.  1218 cc aveva natura indennitaria e retributiva, giammai risarcitoria; c) l'eccezione riguardante il carattere meramente indennitario e non retributivo della indennità contrattuale una tantum doveva essere disattesa in quanto formulata per la prima volta nelle difese in grado di appello; d) i lavoratori risultavano applicati all'appalto; e) le contestazioni sui criteri di determinazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima, indennità per lavoro domenicale e festivo, differenze retributive, lavoro straordinario, erano infondate.  3. Avverso la decisione di secondo grado ### spa proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resistevano con controricorso i due lavoratori.  4. La società depositava memoria.  5. ### si riservava il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.  ### 1. I motivi possono essere così sintetizzati.  2. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge e la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc e comunque la violazione dell'art.  2118 cc. la società deduce la motivazione apparente in relazione al fatto travisato (esistenza del recesso del datore di lavoro) evidenziando che agli atti non vi era alcuna comunicazione di recesso di ### spa, presupposto imprescindibile e necessario perché si potesse ritenere maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso.  3. Il motivo è infondato.  4. Giova premettere che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).  5. Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguata motivazione che consente di ripercorrere l'iter logico-giuridico seguito, ha sottolineato che, nei verbali di cambio appalto e nelle lettere di assunzione della società subentrante, emergeva incontrovertibilmente che il rapporto di lavoro con la società ### spa era stato chiuso a seguito della cessazione dell'appalto e che il personale già impiegato era stato successivamente assunto dalla società subentrata nel contratto di appalto.  6. I giudici di seconde cure, pertanto, nella ricostruzione della vicenda in fatto hanno ritenuto che l'originario rapporto di lavoro con ### spa fosse cessato e che vi era stata una nuova assunzione, a seguito del recesso, con la società subentrante.  7. Si verte in un accertamento di fatto, e non di travisamento della prova (che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio), in relazione ad un fatto desunto dalla interpretazione di atti di autonomia privata, non efficacemente contestati sotto il profilo della violazione dei criteri ermeneutici, di talché esso è insindacabile in questa sede ###il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003, in relazione all'art.  360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente soggette al vincolo solidale le somme richieste a titolo di indennità sostitutiva del preavviso la quale, avendo natura indennitaria, non rientrava tra gli emolumenti aventi natura strettamente retributiva che, secondo i principi affermati in sede di legittimità, sono compresi nell'ambito applicativo dell'art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003 ove si prevede la responsabilità solidale del committente dell'appalto.  9. Il motivo è fondato.  10. In primo luogo, deve rilevarsi che la corretta individuazione della natura giuridica dell'indennità sostitutiva del preavviso, se cioè di carattere indennitario, retributivo o risarcitorio, attiene ad una questione di qualificazione giuridica dell'istituto, di competenza del giudice, riguardante una ragione giustificativa della tesi della società basata su un fatto impeditivo che non richiedeva l'espletamento di nuove indagini (Cass. n. 2641/2013; Cass. 5051/2016).  11. In secondo luogo, va osservato che, in tema di “trattamenti retributivi” di cui al D.lgs. n. 276/2003, art. 29 co. 2, questa Corte più volte ha affermato che la detta locuzione deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti (Cass. n. 1450/2025; Cass. 5247/2022; Cass. n. 23303/2019; Cass. n. 10354/2016).  12. E' sotto questo profilo che, quindi, la responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003 in ordine al pagamento della indennità da parte del responsabile committente deve essere valutata e non con riguardo alla debenza della stessa da parte della recedente.  13. Né può valere che, ai fini previdenziali, la indennità sostitutiva del preavviso sia assoggettata a contribuzione, come rilevato dai giudici di seconde cure conformemente a Cass. 17606/2021 per desumerne la natura esclusivamente retributiva, stante appunto l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, caratterizzato, rispetto al primo, dai requisiti di corrispettività e sinallagmaticità.  14. Alla stregua di quanto esposto, il secondo motivo del ricorso va accolto, rigettato il primo.  15. La gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di ### in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto, avendo riguardo alla duplice natura dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché al fatto che questa, pur essendo assoggettata a contribuzione, viene in rilievo unicamente allorquando il contratto di lavoro sia risolto.  PQM La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di ### in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, il 4 febbraio 2025 ###ssa ### 

causa n. 15069/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Adriana Doronzo

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 2242/2023 del 28-06-2023

... complessivo a lui spettante di quanto richiesto a titolo di quattordicesima mensilità e #### della Giustizia resiste al suindicato motivo di impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello. ___________________________________________________________________ 3 N . 677/2022 R.G.S.L. Corte di Appello di ###odierna udienza la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da dispositivo che segue. 4. - ### merita accoglimento. 4.1. - Osserva la Corte, in via preliminare, che la gravata sentenza non è stata impugnata con riguardo alle statuizioni relative alla competenza funzionale del giudice del lavoro, alla competenza territoriale del Tribunale di ### ed alla fondatezza della domanda di adeguamento della mercede ai sensi dell'art. 22 legge n. 354/1975, ragion per cui tali specifiche statuizioni risultano ormai passate in giudicato. Resta, pertanto, devoluto alla cognizione del giudice di appello unicamente il capo della sentenza che ha dichiarato non dovuto alcun importo a titolo di quattordicesima mensilità e di ### 4.2. - Come già osservato da questa Corte, con pronuncia che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. da ultimo ### sentenza n. 1874/2023), (leggi tutto)...

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###. 2242/2023 Reg. gen. Sez. Lav. N. 677/2022 ### nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott. ### rel. 
Dott.ssa ###ssa ### il giorno 26/05/2023, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 677 del ### dell'anno 2022 vertente TRA ### (c.f. ###) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. ### con domicilio eletto ### 52 - #### ( c.f. ###), rappresentato e difeso dall'### presso cui domicilia ex lege in ### 12 - ####: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, n. 7388/2021, pubblicata in data ###.  ___________________________________________________________________ 2 N . 677/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### ___________________ 1. - Con ricorso depositato in data 13 luglio 2020, ### conveniva il Ministero della Giustizia innanzi al Tribunale di ### S.L., per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “[…] accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 - a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi; conseguentemente, condannare il Ministero della Giustizia, in persona del ### pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di € 7.030,45 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, ### indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di € 1.031,69 a titolo di trattamento di fine rapporto; e, così, complessivamente la somma di € 8.062,14 (ottomilasessantadue/14), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo […].” A sostegno delle suindicate pretese, il ricorrente rappresentava di essere recluso senza soluzione di continuità dal 2001 presso vari istituti di pena, all'interno dei quali aveva svolto attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria - ai sensi e per gli effetti della L. 354/1975; in particolare, deduceva di aver lavorato dal mese di giugno 2002 al mese di dicembre 2019, e di aver espletato le precise mansioni lavorative di “scopino”; “spesino”; “piantone”, “portavitto” e “addetto alle pulizie”. 
Al riguardo, il ricorrente specificava come solo dal 1.10.2017 il Ministero aveva provveduto ad adeguare le mercedi (sino a quel momento rimaste invariate e non più aggiornate dalla ### dal 10.11.1993); per tal motivo, le remunerazioni per le mansioni svolte anteriormente al 2017 dovevano essere ricalcolate poiché inadeguate, in relazione ai contratti collettivi di lavoro succedutisi nel periodo in esame.  ### della Giustizia, benché regolarmente citato in giudizio, rimaneva contumace.  2. - Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, condannando il Ministero alla giusta corresponsione al ricorrente di € 6.081,94 per l'attività lavorativa svolta dal detenuto, con l'esclusione delle somme spettanti a titolo di 14^ mensilità e ### trattandosi di istituti pacificamente contrattuali che non potevano essere riconosciuti, trovando applicazione il ### unicamente come parametro in via equitativa.  3. - Avverso la richiamata pronuncia, ### propone appello con un unico ed articolato motivo di gravame, lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha statuito la decurtazione dal trattamento economico complessivo a lui spettante di quanto richiesto a titolo di quattordicesima mensilità e #### della Giustizia resiste al suindicato motivo di impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello.  ___________________________________________________________________ 3 N . 677/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ###odierna udienza la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da dispositivo che segue.  4. - ### merita accoglimento.  4.1. - Osserva la Corte, in via preliminare, che la gravata sentenza non è stata impugnata con riguardo alle statuizioni relative alla competenza funzionale del giudice del lavoro, alla competenza territoriale del Tribunale di ### ed alla fondatezza della domanda di adeguamento della mercede ai sensi dell'art. 22 legge n. 354/1975, ragion per cui tali specifiche statuizioni risultano ormai passate in giudicato.   Resta, pertanto, devoluto alla cognizione del giudice di appello unicamente il capo della sentenza che ha dichiarato non dovuto alcun importo a titolo di quattordicesima mensilità e di ### 4.2. - Come già osservato da questa Corte, con pronuncia che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. da ultimo ### sentenza n. 1874/2023), in tema di lavoro carcerario, <<l'art. 22 della L. 354/1975 dispone: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.  ### tenore della norma palesa che la mercede per i detenuti, che prestano attività di lavoro in ambito carcerario, deve corrispondere a un minimo tassativo, pari a due terzi del trattamento economico previsto dal ### di categoria, minimo che può comunque essere aumentato in relazione alla qualità e quantità del lavoro dovuto giusta una valutazione di natura equitativa operata da un apposito organo. 
Dunque, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, il trattamento economico previsto dal ### costituisce, nei suoi due terzi, la misura legale inderogabile per la determinazione della mercede, secondo una scelta del legislatore che vincola senza dubbio l'interprete e che rende ultronea rispetto a tale compenso “base” qualsiasi verifica di sufficienza ex art. 36 Costituzione.  ### canto, il richiamo nell'art. 22 citato alla nozione di “trattamento economico” del ### proprio per la sua portata ampia e inclusiva, porta a dire che detta misura minima e inderogabile della mercede va rapportata ai due terzi di tutti i compensi previsti dai contraenti collettivi per i rapporti di lavoro afferenti al settore merceologico di riferimento>>. 
In altri termini, la percentuale di due terzi, calcolata sul trattamento economico previsto dai contratti collettivi, va applicata per esplicita previsione di legge, sebbene mediante rinvio alla contrattazione collettiva, e non anche in virtù di un criterio equitativo e/o di adeguatezza (cfr. anche Corte di appello di ### n. 2672/2022).  ___________________________________________________________________ 4 N . 677/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### 4.3. - Ebbene, l'appellante ha dedotto e provato che i plurimi ### d'interesse rispetto alla fattispecie controversa, contemplano nell'alveo del trattamento economico ivi stabilito anche la quattordicesima mensilità e i ### 4.4. - Inoltre, con riguardo ai ### vale evidenziare che, in effetti, giusta questa tipologia di permessi è attribuito al lavoratore un trattamento “economico”, dal momento che, a fronte del monte ore prestabilito in cui non vi è prestazione lavorativa, è conservato in suo favore il diritto alla retribuzione e, specularmente, ove nelle ore destinati ai permessi vi sia stata invece prestazione di lavoro, all'evidenza eccedente rispetto a quella dovuta per contratto, sorge in suo favore - secondo i principi generali della materia - il diritto a un emolumento corrispettivo. 
Pertanto, nel trattamento economico che integra il parametro legale, in ragione del quale riliquidare la mercede percepita dall'odierno appellante, vanno inseriti anche gli istituti in parola.  4.5. - Osserva poi la Corte che l'appellante, fin dall'originario ricorso: - ha indicato e provato le mansioni svolte nell'intero periodo dedotto in giudizio (scopino, spesino, porta vitto, addetto alla cucina: v. buste paga nel fascicolo di primo grado); - ha identificato il ### di riferimento; - ha specificato il raccordo tra l'inquadramento carcerario, quale riconosciutogli dall'amministrazione nei cedolini paga, e l'inquadramento di diritto comune così come individuato dalla nota del Ministero della Giustizia del 10 novembre 1993 (v. doc. 5 fascicolo primo grado); - ha provato di non aver goduto di permessi ROL (v. buste paga, in cui sono indicati, rispetto al mese di riferimento, i giorni di lavoro prestati dall'appellante e quelli di assenza ad altro titolo, ossia ferie o malattia). 
Questa Corte, inoltre, osserva che il ricorrente di prime cure ha quantificato la mercede di sua spettanza avuto riguardo ai due terzi del trattamento economico previsto dai predetti ### elaborando dettagliati conteggi in aderenza ai principi logico-giuridici da applicare -per quanto esposto - alla fattispecie e ai dati di fatto sopra elencati. Detti conteggi, che sono rimasti incontestati agli effetti dell'art. 115 c.p.c., seppure, con riferimento alle voci controverse, sulla base di una mera sommatoria, determinano un ulteriore creditoria pari a € 1785,62 ( composta dalle voci di 14^ e rol per ciascun anno di riferimento: 161,94 +101,13 + 82,23 +127,03; 357,01 + 202,06 + 457,90 + 296,32 =1785,62) in relazione alla quattordicesima mensilità e ai ### Tale somma va maggiorata con i soli interessi legali, secondo il regime stabilito dal Tribunale senza devoluzione al grado.  4.6. - Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va dunque accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto dev'essere confermata, il Ministero appellato va condannato a pagare all'appellante la maggior somma di € 1.785,62 in aggiunta a quella già liquidata dal Tribunale.  5. - Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario, tenuto conto del valore della controversia (espresso, per il giudizio di primo grado, dall'ammontare ___________________________________________________________________ 5 N . 677/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### dell'intero credito azionato e, per il giudizio di secondo grado, giusta il principio del disputatum, esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado: v. al riguardo, Cass. 10206/21).   P.Q.M.   La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: a) in parziale riforma di detta sentenza, ferma nel resto, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di €.1.785,72 oltre interessi dalla maturazione al saldo, in aggiunta all'importo già liquidato dal Tribunale.   b) Condanna il Ministero appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, quanto al primo grado, nella misura ivi determinata (€ 1.400.00), e quanto al presente grado, in complessivi € 980,00, oltre rimborso spese generali forfetarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. ### Così deciso in ### il ###### (F.to dig.te) RG n. 677/2022

causa n. 677/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Chiriaco Carlo

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 4008/2025 del 27-11-2025

... ricorso, rigettando la domanda con riferimento alla quattordicesima, ai ROl e alla indennità sostitutiva delle ferie non godute. In data #### propone appello articolando i seguenti motivi di gravame: 1) erronea qualificazione della domanda azionata in ricorso; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 22 L. 354/1975; 3) violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. - Assolvimento dell'onere della prova in merito alla spettanza della 14^ e dei ### 5) diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie; 6) erroneità della sentenza impugnata, in punto di prescrizione parziale. In particolare l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza laddove, nel motivare il mancato riconoscimento di quanto richiesto a titolo di 14^ mensilità e ### muove dall'assunto che la domanda articolata impone che la quantificazione del dovuto debba avvenire in via equitativa. Sostiene l'appellante che il richiamo all'art. 36 Cost. non possa trovare spazi in questo giudizio perché per il lavoro carcerario (a differenza degli altri settori) - esiste un minimo di retribuzione inderogabilmente stabilito dalla legge che deve (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: ### de' ### relatrice ###udienza del 27/11/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al 2141 del ### degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente ### tra ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in atti; ### - ####: appello avverso la sentenza n. 1835/2025 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata il ### CONCLUSIONI: come in atti e verbale d'udienza. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, #### in qualità di lavoratore detenuto, conveniva il Ministero della Giustizia chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'adito Giudice - ogni contraria istanza e deduzione disattesa e previa ogni più opportuna declaratoria -: ### accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 - a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi; ### conseguentemente, condannare il Ministero della Giustizia, in persona del ### pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di ### 4.258,90 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di ### 297,32 a titolo di trattamento di fine rapporto; e, così, complessivamente la somma di ### 4.556,22 (quattromilacinquecentocinquantasei/22), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti; ### quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo; ### con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;”.   ### ricorrente, a supporto della propria domanda, rappresentava: di essere detenuto dal mese di agosto 2014 sino al mese di marzo 2017 presso l'### “G. Pagliei” di ### dal mese di aprile 2017 sino alla data di redazione del ricorso presso l'### di ### di ### durante detto complessivo periodo di reclusione, e più nello specifico dal mese di settembre 2014 sino al mese di agosto 2023 , il ricorrente ha continuativamente prestato attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 20 et ss. della L.  354/1975, percependo una retribuzione inadeguata e non proporzionata alla quantità e qualità di lavoro svolto nonché non corrispondente alla previsione contrattuale collettiva, stante il mancato adeguamento delle mercedi da parte del Ministero della Giustizia ex art.  22 della legge n. 354 del 1975, avvenuto solo a decorrere dall'ottobre del 2017.  ### resisteva alla domanda ed eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti.  ### si costituiva con memoria chiedendo dichiararsi l'incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di ### e nel merito “nell'ipotesi di accertato e dichiarato rapporto di lavoro con il datore di lavoro, odierno resistente, e/o accertato dovuto pagamento di retribuzione anche a titolo di trattamento accessorio al ricorrente, condannare il datore di lavoro, nella qualità, al versamento della contribuzione previdenziale, se dovuta, con aggravio di sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall'### nei limiti della prescrizione ex lege”. 
A definizione del giudizio, il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso condannando il Ministero della Giustizia, in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di ### della somma di € 2.019,02, oltre interessi legali come per legge e al versamento all'### dei contributi sulle differenze maturate a gennaio e febbraio 2017, rigettando nel resto il ricorso, rigettando la domanda con riferimento alla quattordicesima, ai ROl e alla indennità sostitutiva delle ferie non godute. 
In data #### propone appello articolando i seguenti motivi di gravame: 1) erronea qualificazione della domanda azionata in ricorso; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 22 L. 354/1975; 3) violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. - Assolvimento dell'onere della prova in merito alla spettanza della 14^ e dei ### 5) diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie; 6) erroneità della sentenza impugnata, in punto di prescrizione parziale. 
In particolare l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza laddove, nel motivare il mancato riconoscimento di quanto richiesto a titolo di 14^ mensilità e ### muove dall'assunto che la domanda articolata impone che la quantificazione del dovuto debba avvenire in via equitativa. 
Sostiene l'appellante che il richiamo all'art. 36 Cost. non possa trovare spazi in questo giudizio perché per il lavoro carcerario (a differenza degli altri settori) - esiste un minimo di retribuzione inderogabilmente stabilito dalla legge che deve essere quantificato prendendo a riferimento un ammontare corrispondente ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. Ne consegue che laddove tali contratti collettivi, come nel caso di specie, prevedano la corresponsione della 14^ mensilità ed il riconoscimento dei ### è l'art. 22 della L. 354/1975 ad imporne la corresponsione (e non l'art. 36 Cost).  ### ribadisce infine che nel corso di tutto il periodo lavorativo - a fronte del lavoro effettivamente espletato (quale comprovato dalle buste paga versate in atti) - non ha fruito delle ferie maturate e non ha percepito alcuna indennità sostitutiva in spregio all'art. 36, comma 3, ###, all'art. 2109 cod. civ. nonché alle rigide prescrizioni della contrattazione collettiva. 
Quanto al sesto motivo d'appello l'appellante si duole della erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della disciplina sulla prescrizione dei crediti contributivi nel lavoro penitenziario. Ritiene la statuizione palesemente erronea e in contrasto con il consolidato e recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, nonché della stessa Corte d'Appello di ### in materia di prescrizione dei crediti - tanto retributivi quanto contributivi - derivanti dal lavoro penitenziario, secondo cui la sospensione di tutti i crediti (anche contributivi) permane sino alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro detentivo, con la conseguenza che nel caso di specie non si pone alcuna questione di prescrizione. 
Ritualmente evocato in giudizio, il Ministero della Giustizia resiste ai suindicati motivi di impugnazione, chiedendo il rigetto dell'appello. 
All'odierna udienza la causa è decisa.  ### merita parziale accoglimento. 
Con i primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, l'odierno appellante si duole del mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, dell'importo richiesto per parte degli emolumenti rivendicati, ossia indennità sostitutiva delle ferie, ROl e 14° mensilità, rappresentando come il Tribunale sia incorso in una erronea qualificazione della domanda proposta, nonché in una falsa applicazione dell'art. 22 L. 354/1975. 
Tale assunto è corretto, dal momento che, in tema di lavoro carcerario, l'art. 22 della L. 354/1975 dispone: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”. 
Come già osservato da questa Corte, con pronuncia che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. da ultimo ### sentenza n. n. 756/2025), l'univoco tenore della norma palesa che la mercede per i detenuti, che prestano attività di lavoro in ambito carcerario, deve corrispondere a un minimo tassativo, pari a due terzi del trattamento economico previsto dal ### di categoria, minimo che può comunque essere aumentato in relazione alla qualità e quantità del lavoro dovuto giusta una valutazione di natura equitativa operata da un apposito organo. Pertanto il trattamento economico previsto dal ### costituisce, nei suoi due terzi, la misura legale inderogabile per la determinazione della mercede, secondo una scelta del legislatore che vincola senza dubbio l'interprete e che rende ultronea rispetto a tale compenso “base” qualsiasi verifica di sufficienza ex art. 36 ### In altri termini, la percentuale di due terzi, calcolata sul trattamento economico previsto dai contratti collettivi, va applicata per esplicita previsione di legge, sebbene mediante rinvio alla contrattazione collettiva, e non anche in virtù di un criterio equitativo e/o di adeguatezza (cfr. anche Corte di Appello di ### n. 2672/2022). 
A conforto di una tale interpretazione della normativa evidenzia, altresì, il Collegio che il nuovo testo dell'art. 22 della L. n. 354 del 1975 (per come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D. L.vo n. 124 del 2018), dispone che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, prevedendo, quindi, quale minimo di retribuzione inderogabile stabilito dalla legge per la mercede carceraria, i due terzi del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. 
Pertanto, nel caso di specie, tenuto conto che il ### versato in atti (### e ### - applicabile al in virtù delle mansioni dallo stesso svolte di barbiere e inserviente di cucina (rientranti nell'inquadramento carcerario degli “addetti ai servizi vari di istituto”, circostanza non contestata dal in appello ove si è costituito) - prevede la 14° mensilità ed i ROL (v. artt. 161 e 111 del ###. 
Con il terzo e il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza del primo Giudice per omessa valutazione delle circostanze non contestate dal Ministero convenuto, in violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., e si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. operata dal Giudice di prime cure, ritenendo correttamente assolto l'onere della prova in merito alla spettanza delle differenze economiche rivendicate. 
Tali doglianze sono fondate. 
Al riguardo, in primo luogo, si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha affermato che “### di specifica contestazione, introdotto per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. 353/1990, dall'art. 167 cod. proc.  civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbano essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. 12231/2007)” e che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. … Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. 4051/2011). 
Osserva a tal proposito la Corte che, così come rappresentato da parte appellante, il Ministero, nel giudizio di primo grado nulla ha contestato in merito a quanto dedotto nel ricorso introduttivo circa i periodi di lavoro, l'orario osservato, la contrattazione collettiva applicabile, le mansioni e i relativi inquadramenti. Parimenti incontestati sono rimasti i conteggi formulati dall'allora ricorrente, che risultano peraltro correttamente formulati sulla base del ### di riferimento, depositato in atti, in misura pari ai 2/3 del trattamento economico ivi previsto. 
Non appare invece fondato il motivo di appello afferente alla indennità sostitutiva delle ferie. 
Nella pronuncia di primo grado sul punto si legge quanto segue: “### altresì l'eccezione relativa al maturato per ferie poiché il dovuto viene calcolato non per differenze tra quanto percepito nelle giornate riconosciute e retribuite in busta paga e quanto per tali giornate dovuto secondo i minimi ma in relazione alle ferie maturate nel mese. Ebbene, gli importi richiesti non possono essere riconosciuti poiché non vi è prova che il ricorrente abbia omesso di fruire delle ferie maturate durante i mesi per i quali non ha prodotto buste paga, ad esempio da ottobre 2014 a febbraio 2015 o successivamente a marzo 2017 (inammissibili i capitoli di prova nn. da 1 a 7 del ricorso in merito alla cui ammissione opportunamente non ha insistito la difesa istante in sede di udienza essendo i medesimi inerenti a fatti da provarsi documentalmente o di natura valutativa). Né ritiene questo giudice, per necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di poter di propria iniziativa operare conteggio alternativo del dovuto per differenze sulle ferie godute per come risultanti dalle buste paga poiché ciò richiederebbe calcolo del tutto difforme per criterio di computo da quello operato in ricorso”. 
Parte appellante non confronta in alcun modo con tale passaggio motivazionale limitandosi ad asserire di non aver fruito delle ferie maturate e di non aver percepito la relativa indennità sostitutiva. 
Non spetta pertanto la somma pari ad € 874,12 asseritamente dovuta a titolo di ferie per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017. 
Con il sesto motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneo accertamento dell'intervenuta prescrizione quinquennale circa le pretese azionate in giudizio. 
La Corte ritiene fondata tale censura. Si richiama, in primo luogo, la consolidata giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 27340/2019, Cass. n. 7147/2015, Cass. n. 3925/2015, Cass. n. 3062/2015, Cass. n. 2696/2015) secondo cui “la prescrizione non decorre in costanza di rapporto tra il detenuto-lavoratore e l'### carceraria, ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso”. Inoltre, come affermato da questa Corte di appello in numerose pronunce (cfr. sentenze nn. 3140/2023, 3147/2023, 674/2024 e 677/2024), pur nella diversità delle mansioni - riconducibili tutte, comunque, alla figura di addetto ai servizi vari dell'### di pena - e pur nella diversità dei luoghi di espletamento di tali mansioni (le varie ### circondariali), il rapporto de quo è caratterizzato dalla unicità e dalla continuità; in altri termini, appare dirimente sottolineare che non siamo in presenza di una pluralità di rapporti distinti, ma di un unico rapporto di lavoro, svoltosi continuativamente durante il periodo di detenzione anche se non coincidente con la durata di quest'ultimo (tanto che qui il dies a quo si fa decorrere dalla “cessazione del rapporto di lavoro”, e non dal “fine pena”, ossia dalla scadenza dello stato di detenzione). Va poi evidenziato che l'esistenza di fatti estintivi del “rapporto di lavoro carcerario”, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, deve essere provata da chi l'adduce, e non può essere desunta dal fatto che l'attività sia stata svolta in diverse carceri, posto che il rapporto di lavoro si instaura con il Ministero, e non con l'### di pena - argomentando da Cass. n. 12205/2019 e Cass n. 18308/2009 - sicché il trasferimento del detenuto non comporta, di per sé, cessazione del rapporto né, del resto, la cessazione del rapporto può essere desunta dal mero mutamento di mansioni via via assegnate. Deve infine segnalarsi che le suindicate considerazioni hanno trovato conferma nella recente sentenza della Suprema Corte n. 17478/2024, che ha ribadito il principio secondo cui la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione, ma va collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie). 
Ebbene, nel caso di specie non è decorso alcun termine di prescrizione quinquennale dal momento che è specificamente dedotto in ricorso ex art 414 cpc e non contestato dal Ministero che l'appellante, detenuto presso l'### di ### di ### dal mese di settembre 2014 sino al mese di agosto 2023 ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 20 et ss.  della L. 354/1975.   Alla luce di tali considerazioni, rimanendo così assorbita ogni altra questione proposta dalle parti, l'appello merita parziale accoglimento e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, il Ministero appellato va condannato a pagare all'appellante la somma complessiva di € 3.682,10 pari al differenziale tra la somma richiesta (€ 4.556,22) e quanto dovuto una volta scorporata la somma indicata a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, ossia € 874,12, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.   La condanna del Ministero appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, segue la soccombenza.  P.Q.M.   La Corte in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna il Ministero appellato a corrispondere all'appellante la somma complessiva di € 3.682,10 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione; condanna il Ministero appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 1.350,00 per il primo grado e in € 962,00 per l'appello, oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi.  ### 27/11/2025 ### est. ### de'

causa n. 2141/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Beatrice Marrani, Fabio Eligio Anzilotti Nitto De' Rossi

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Tribunale di Teramo, Sentenza n. 768/2025 del 26-11-2025

... 992,00 per la tredicesima 2022, €. 992,00 per la quattordicesima 2022, €. 992,00 per la tredicesima 2023, €. 992,00 per la quattordicesima 2023, €. 992,00 per la tredicesima 2024, €. 992,00 per la quattordesima 2024, €. 180,00 per la tredicesima 2025, €. 180,00 per la quattordicesima 2025, €. 485,00 per l'indennità dovuta per le dimissioni per giusta causa, €. 1.628,87 per le ferie maturate e non godute, €. 274,81 per i rol maturati e non goduti, €. 641,17 per le festività maturate e non godute ed €. 3.366,19 per il tfr, a titolo di differenze retributive, o quella differente somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo, così come calcolata nei conteggi analitici in allegato con vittoria delle competenze del presente giudizio, oltre accessori e con distrazione delle suddette competenze professionali in favore del sottoscritto Avvocato antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso le competenze.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data #### ha agito in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, al fine di (leggi tutto)...

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R.G.N. 1267 /2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO GIUDICE DEL LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice del ### dott.ssa ### a seguito dell'udienza del 26/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente ### motivazione contestuale nella causa civile di I ### promossa da: ### nato ad ### il ###, residente in ### alla #### alla ### n. 24, C.F. ###, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. ### (C.F. ###- pec: ### fax 085.7950506), elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### Il suindicato Avvocato dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione inerente il presente giudizio all' indirizzo pec: ### RICORRENTE ### (CF. ###), in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in #### alla via ### n. 1/A. 
RESISTENTE contumace ### Parte ricorrente: “In via ### accertare e dichiarare, che la resistente non ha corrisposto al lavoratore le retribuzioni di maggio 2024, di gennaio 2025, di febbraio 2025, le ore di ferie, rol e festività maturate e non godute, l'indennità dovuta per le dimissioni per giusta causa ex art. 2119 e 2118 c. 2 cc., tutte le tredicesime e quattordicesime degli anni 2022-2023-2024-2025, il tfr maturato, come descritto in dettaglio nel ricorso, e, per l'effetto, condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la somma di s.e.e.o. euro 16.128,49, di cui €. 1.140,15 per la retribuzione di maggio 2024, €. 1.140,15 per la retribuzione di gennaio 2025, €. 1.140,15 per la retribuzione di febbraio 2025, €. 992,00 per la tredicesima 2022, €. 992,00 per la quattordicesima 2022, €. 992,00 per la tredicesima 2023, €. 992,00 per la quattordicesima 2023, €. 992,00 per la tredicesima 2024, €. 992,00 per la quattordesima 2024, €. 180,00 per la tredicesima 2025, €.  180,00 per la quattordicesima 2025, €. 485,00 per l'indennità dovuta per le dimissioni per giusta causa, €. 1.628,87 per le ferie maturate e non godute, €. 274,81 per i rol maturati e non goduti, €. 641,17 per le festività maturate e non godute ed €. 3.366,19 per il tfr, a titolo di differenze retributive, o quella differente somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo, così come calcolata nei conteggi analitici in allegato con vittoria delle competenze del presente giudizio, oltre accessori e con distrazione delle suddette competenze professionali in favore del sottoscritto Avvocato antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso le competenze.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data #### ha agito in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, al fine di ottenere la condanna del proprio datore di lavoro, società ### al pagamento della somma complessiva di € 16.128,49 a titolo di 13° e 14° mensilità mai corrisposte, ### retribuzione di maggio 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025, nonché a titolo di indennità per ferie maturate e non godute e indennità sostitutiva del preavviso.   A sostegno della domanda ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della ### dal 10.02.2022 al 06.03.2025, con la qualifica e mansione di “### consegnatario”, inquadrato al livello ### del ### con orario di lavoro part-time al 64,10 e di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data ### in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni. 
Assumeva che nel corso del rapporto di lavoro non aveva mai ricevuto la 13° e 14° mensilità degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, oltre a non aver percepito la retribuzione del mese di maggio 2024, la retribuzione di gennaio 2025, la retribuzione di febbraio 2025, nonché le ferie e festività e ROL non goduti ed il ### rappresentando sotto tale ultimo profilo, di possedere CU 2025 da cui emergeva un TFR al 31.12.2024 di €. 3.197,28.   1.2. La parte resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e all'udienza del 9.10.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.   1.3. Così radicatosi il contraddittorio, emessa ordinanza ex articolo 423 c.p.c. per la somma di € 4.150,24, risultante documentalmente, di cui € 3.197,28 a titolo di TFR maturato fino al 31.12.2024, come dal CUD 2025, ed € 952,96 a titolo di busta paga di maggio 2024, la parte ricorrente veniva onerata a precisare i criteri di calcolo utilizzati per la determinazione delle differenze retributive, alla luce delle discrasia evidenziate e la causa veniva rinviata al 26.11.2025 per l'esame degli stessi.   ### di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.   A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, parte ricorrente ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.   2. La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento nei limiti che di seguito si espongono. 
Il ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento in proprio della retribuzione ordinaria per i mesi di maggio 2024, gennaio e febbraio 2025, 13° e 14° mensilità per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025, TFR e spettanze di fine rapporto, maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la società resistente.   In punto di diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.  Applicando tali principi al caso di specie, risulta per tabulas che il ricorrente è stato assunto dalla società ### in data ###, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed a tempo parziale di 25 ore settimanali, pari a 64,10%, come riportato nelle buste paga, con la qualifica di autista consegnatario ed inquadramento nel livello ### del ### (cfr. contratto di assunzione). 
Il rapporto di lavoro veniva trasformato a tempo indeterminato in data ###, per poi cessare in data ### a seguito di dimissioni per giusta causa rassegnate dal ricorrente, in ragione del “mancato pagamento mensilità di maggio 2024, 13° mensilità 2024 e gennaio 2025”. 
Esaminando le buste paga prodotte non risulta mai corrisposta né la 13° mensilità, né la 14° mensilità, entrambi emolumenti espressamente previsti dagli articoli 18 e 19 del ### di riferimento. 
Ebbene, stante la prova della durata del rapporto di lavoro, è indubbio il diritto del lavoratore a vedersi corrisposto la retribuzione ordinaria maturata per le mensilità di maggio 2024, gennaio e febbraio 2025. 
Se per la mensilità di maggio 2024 è stata depositata la busta paga, ai fini della determinazione del quantum debeatur per le restanti mensilità è necessario fare riferimento al conteggio di parte, come rielaborato in data ###, conformemente alle previsioni tabellari di riferimento. 
Spettano, altresì, la 13° e 14° mensilità maturate nel corso del rapporto di lavoro e mai corrisposte dalla società resistente, nell'importo rideterminato nel conteggio prodotto in data ###. 
Come sopra esposto, infatti, tali emolumenti sono espressamente previsti dal ### applicabile. 
Va, inoltre, riconosciuto il trattamento di fine rapporto. 
Il trattamento di fine rapporto, previsto dall'art. 2120 c.c., costituisce, un diritto del prestatore d'opera collegato alla cessazione del rapporto di lavoro e proporzionale, sotto il profilo quantitativo, alla anzianità del servizio prestato.  ###.F.R. è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello di prestazione dell'attività lavorativa. Esso è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente e si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. In caso di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, la quota della retribuzione da accantonare deve essere proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno, computando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. 
Ai fini del quantum debeatur rileva sia il CU 2025, riferito all'anno 2024, da cui emerge l'importo del TFR maturato fino al 31.12.2024, a cui aggiungere la quota di TFR maturata nel periodo successivo, fino alla cessazione del rapporto di lavoro. 
Quanto, infine, alle spettanze di fine rapporto a titolo di ferie, festività e ROL non goduti, il fondamento della domanda trova supporto nelle risultanze della busta paga di dicembre 2024 (l'ultima a disposizione del ricorrente), in cui risultano annotate le ferie residue e spettanze residue.  ### aspetto da analizzare riguarda l'indennità di mancato preavviso, conseguente alle dimissioni rassegnate dal ricorrente in data ### per giusta causa. 
Ai sensi dell'art. 2119 c.c. ciascuna delle parti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta neanche la prosecuzione provvisoria del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al lavoratore che recede per giusta causa compete l'indennità sostitutiva di preavviso. 
Nell'ipotesi in cui il prestatore di lavoro interrompa il rapporto per motivi riconducibili a una giusta causa, deve provare la legittimità del recesso mediante l'allegazione di circostanze gravi e specifiche che giustifichino tale scelta. ### il disposto di cui all'art. 2119 c.c., affinché il recesso sia giustificato, è necessario che il datore di lavoro abbia posto in essere condotte inadempienti o lesive degli obblighi contrattuali, tali da rendere insostenibile la prosecuzione del rapporto, anche in via provvisoria, alla luce di un apprezzamento che tenga conto dei doveri di collaborazione e rispetto reciproco tra le parti, propri della buona fede contrattuale. 
Il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni spettanti al lavoratore è stato ritenuto integrante la giusta causa di dimissioni senza preavviso. 
Ai sensi dell'articolo 36 del ### di categoria il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, che nel caso del personale operaio è di sei giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.
Nel caso di specie il ricorrente ha rassegnato le dimissioni per omesso versamento delle retribuzioni di dicembre 2024, gennaio 2025 e 13° mensilità 2024, inadempienze che, valutate congiuntamente all'omissione costante nel pagamento della 13° e 14° mensilità per tutto il periodo lavorativo, valgono ad integrare la fattispecie della giusta causa di dimissioni. 
In definitiva sintesi, deve ritenersi che il ricorrente abbia fornito documentale dimostrazione del credito vantato, a titolo di 13° e 14° mensilità, retribuzione ordinaria per i mesi di maggio 2024, gennaio e febbraio 2025, ### spettanze di fine rapporto ed indennità di mancato preavviso, per un importo totale di € 13.150,73, come ricalcolato nel conteggio depositato in data ###, a seguito di richiesta di chiarimenti. 
Al riguardo, il contegno processuale della parte resistente, che ha deciso di rimanere contumace - oltre a rivelare una significativa indifferenza della stessa per la vicenda - non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria; l'allegazione del ricorrente di non essere stato pagato delle poste economiche riconosciute, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, della quale era la debitrice ed essere onerata. 
Per mera completezza espositiva valga rilevare che nel fascicolo telematico è presente una dichiarazione del 7.10.2025 con cui ### (presumibilmente per la resistente) chiede breve rinvio per poter “espletare l'ordine del Giudice ed eventualmente costituirsi”, con allegata certificazione medica. 
Ebbene tale documento non ha alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio, non rilevando in alcun modo quale valida costituzione nel processo, con conseguente sua assoluta inammissibilità. 
Non risulta, infatti, agli atti del processo alcuna regolare costituzione di parte resistente che, infatti, è stata dichiarata contumace all'udienza del 9.10.2025.   In definitiva sintesi, il ricorso può essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati, con condanna della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 13.150,73 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo. Detratto quanto eventualmente corrisposto o ottenuto dal dipendente in esecuzione dell'ordinanza ex articolo 423 c.p.c.  3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022, senza liquidazione della fase istruttoria, nei valori minimi considerata la natura contumacia della causa.  P.Q.M.  Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1267/2025 contrariis reiectis, così provvede: • In accoglimento della domanda, condanna ### (CF. ###), in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 13.150,73, a titolo di 13° e 14° mensilità, retribuzione ordinaria per i mesi di maggio 2024, gennaio e febbraio 2025, ### spettanze di fine rapporto ed indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, detratto quanto eventualmente ottenuto a seguito di ordinanza ex articolo 423 c.p.c.; • Condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 2.108,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario. 
Teramo, 26.11.2025 

Il Giudice
del ###ssa


causa n. 1267/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Daniela Matalucci

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