N. R.G. ###/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. ###/2020 promossa da: ### L'### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 2 20133 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA ### 2 20133 MILANO presso il difensore avv. ### ATTORE contro ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 29 48121 RAVENNA presso il difensore; CONVENUTO
TORRESTIR - ### E ### S.A. (P.IVA 5000342206) con il patrocinio dell'avv. ### del ### di ### e dall'avv. S. PATANE' del foro di ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### in ### via ### 6; ### (P.I. 500278725), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 26 20121 #### (###) ### 26 20121 ### elettivamente domiciliato in ### 64 ### ROMA presso il difensore avv. #### FIDELIDADE COMPAGNIA DE SEGUROS S.A. (P.I. 500918880), con il patrocinio dell'avv. ### del ### di ### elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ### piazza ### 8/10; ### CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La società attrice ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale la società ### s.r.l. chiedendone la condanna al pagamento della somma di 109.050,83 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 c.c. dal 28.3.2019 al saldo effettivo con vittoria di spese di lite. Ha allegato che, nel marzo 2019, la società ### S.p.a. aveva venduto alla propria consociata ### of ### una partita di occhiali composta da 4.027 articoli del valore complessivo di USD 134.651,20 / Euro 118.249,93 (doc. n. 3); in relazione a tali merci ### S.p.a. aveva affidato a ### le operazioni doganali e il trasporto combinato (stradale e aereo) dal proprio stabilimento di #### fino a #### (###, lasciando ### libera di stabilire la tratta stradale e quella aerea (doc. n. 4); il 22 marzo 2019 le merci, disposte su 8 pallet, erano state prese in consegna dall'incaricato di #### col mezzo targato ### condotto dal ### Borisov (docc. nn. 5-7); in pari data ### aveva emesso la lettera di vettura aerea per la tratta da ### a ### riservandosi peraltro di eseguire parte di tale tratta su strada (doc. n. 8); successivamente, verosimilmente per una diversa scelta dello spedizioniere vettore, le merci erano state trasportate a mezzo camion fino allo stabilimento di ### a #### e qui affidate al vettore ### S.A. per il trasporto stradale fino a ### (doc. n. 9), da dove avrebbero dovuto proseguire per via aerea alla volta degli ### mediante il vettore aereo ### il carico non era mai giunto a destino in quanto nella notte tra il 27 e il 28 marzo 2019 gran parte della merce (sette pallet su otto, cfr. doc. 12) era stata sottratta da ignoti presso l'area di servizio autostradale di ### (nei pressi di ####, dove il mezzo si trovava in sosta (docc. nn. 10-11). Sarebbe stato poi accertato che erano andati perduti sette pallet; dopo la risoluzione del contratto tra ### e ### of ### la società attrice aveva indennizzato la propria assicurata ### per i danno de quo corrispondendole la somma complessiva di 121.646,20 USD, pari a 109.050,83 euro, chiedendo ripetutamente - ma invano - in sede stragiudiziale a ### il pagamento della predetta somma al vettore, determinandosi alfine ad instaurare il presente giudizio deducendo che la responsabilità del vettore fosse da ritenere pacifica ex art. 1693 essendosi il furto verificato mentre la merce si trovava nella disponibilità di quest'ultimo.
Si è costituita ### s.r.l. la quale ha dedotto in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva avendo assunto nel caso di specie il mero ruolo di spedizioniere; nel merito ha dedotto il difetto di prova della polizza assicurativa (con la conseguente carenza di legittimazione passiva dell'attrice) oltre al difetto di prova del danno; in via di subordine ha dedotto l'applicazione dell'art. 18 comma 4 della ### di ### trattandosi di trasporto aereo internazionale tra ### e ### con la conseguente applicazione delle limitazioni alla risarcibilità del danno ivi specificamente previste; in ogni caso ha dedotto l'esclusiva responsabilità degli effettivi vettori: ### (che aveva preso in consegna la merce), ### (vettore aereo) e ### S.A. subvettore del vettore aereo, chiedendo l'autorizzazione del G.I. alla chiamata in causa dei predetti soggetti e, in ogni caso, in via principale, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti, con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituita la società ### S.A. ### la quale ha dedotto l'infondatezza della domanda di manleva per carenza di prova e dell'ulteriore domanda di regresso svolta da ### in particolare ha evidenziato che la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità effettuata dalla convenuta ### fosse del tutto infondata e fuorviante, come del resto si evincerebbe chiaramente dalla documentazione versata in atti: infatti dalle distinte di carico di cui ai docc. 6, 7 del fascicolo dell'attrice si evincerebbe che la merce era stata presa in carico da ### inoltre dal doc. 8 attoreo, cd. HouseAir Way Bill (emessa e sottoscritta dalla stessa ### in qualità di spedizioniere), non vi sarebbe alcun riferimento a TAP e tale lettera di vettura indicherebbe anche una tratta aerea, da ### a N.Y., che sarebbe diversa da quella effettuata nel caso in esame, inoltre la lettera di vettura internazionale o CMR risulterebbe sottoscritta da ### (quale mittente) e da ### (quale trasportatore); dall'esame di tale documentazione si evincerebbe dunque che ### in qualità di spedizioniere per conto di ### avrebbe organizzato il trasporto internazionale della merce in esame affidandola a tre distinti vettori, ognuno per il proprio tratto di competenza; pertanto sia la domanda di manleva che l'ulteriore domanda di regresso svolta da ### sarebbero destituite di fondamento e in ogni caso la responsabilità sarebbe esclusivamente in capo a ### ha anche dedotto l'infondatezza della domanda per carenza di prova in capo all'attrice della propria pretesa risarcitoria e, in via di subordine, ha dedotto l'applicazione del limite massimo di risarcimento di cui all'art. 22 della ### di ### del 1999; ha altresì proposto domanda trasversale verso la società ### e chiesto in via principale il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti e, in via subordinata, di contenere l'eventuale risarcimento nel limite di cui all'art. 22 ### di ### del 1999 ovvero, in estremo subordine, entro il limite di cui all'art. 1696 c.c.; in via riconvenzionale trasversale ha chiesto che ### fosse tenuta a manlevarla e tenerla indenne in relazione a qualsiasi condanna di cui al presente giudizio, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita la società ### e ### S. A. (### la quale, in via preliminare ha chiesto di essere autorizzata a chiamare la propria compagnia di assicurazioni per essere dalla stessa manlevata in caso di condanna. In via principale ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società HDI in quanto la quietanza emessa da quest'ultima non sarebbe idonea a provare la sussistenza di un valido rapporto assicurativo tra essa e ### s.p.a., inoltre la predetta polizza sarebbe priva di data certa, né sarebbe ivi indicato se il firmatario fosse munito o meno di idonei poteri; mancherebbe altresì la prova del pagamento dell'indennizzo ivi indicato, pertanto non vi sarebbe prova che l'asserita cessione dei diritti ovvero che la surroga si sia effettivamente perfezionata; inoltre l'unico soggetto legittimato a percepire l'indennizzo assicurativo sarebbe ### of ###, acquirente e destinatario della medesima; ha evidenziato che, in ogni caso, la domanda principale sarebbe del tutto carente di prova in ordine all'an e al quantum perché non sarebbe stato allegato agli atti alcun documento atto a provare la quantità ovvero il valore della merce mancante; ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva di ### e il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo essa intrattenuto alcun rapporto né con ### né con ### bensì esclusivamente con ### pertanto ### e, a maggior ragione ### non avrebbe titolo alcuno per agire contro di essa; ha inoltre dedotto l'estinzione di ogni eventuale diritto per intervenuta prescrizione, interrotta per la prima volta con l'atto di citazione di chiamata in causa, notificato il ###; nel merito ha dedotto il difetto di responsabilità in capo a se stessa tenuto conto che in data ### la merce de qua era stata caricata a #### sul veicolo tg. ### e sul rimorchio ###, alla guida del mezzo vi era il sig. ### di ### autista alle proprie dipendenze dal 16.10.2017 che mai era stato coinvolto in situazioni analoghe; la merce era stata caricata su un semirimorchio telonato su espressa richiesta di TAP (cfr. doc. 1) ed era regolarmente munito di impianto satellitare; il furto era avvenuto nell'area di servizio di ### (#### tra le ore 22,30 del 27.3.2019 e le 9 del 28.3.2019; tale tratto autostradale era ritenuto sicuro da tutti i trasportatori, trattandosi di area illuminata con posti dedicati ad hoc per il parcheggio dei mezzi pesanti, aperta h 24 e fornita anche di telecamere di sorveglianza; il conducente non aveva mai lasciato il veicolo incustodito, né si era mai allontanato dal mezzo, né essa aveva mai ricevuto indicazioni da ### e men che meno da ### o da ### in merito a specifiche aree di servizio da utilizzare, né aveva ricevuto indicazioni su procedure di sicurezza aggiuntive da adottare; il sinistro si era verificato in un'area notoriamente sicura e per tutte le ragioni esposte vi era difetto completo di responsabilità a suo carico. In via di subordine ha chiesto la condanna dei terzi chiamati in via solidale disgiunta a tenerla indenne per ogni condanna o esborso cui essa avrebbe dovuto ritenersi tenuta in relazione al presente giudizio e, in estremo subordine, ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto di regresso ex art. 2055 c.c. verso gli altri terzi chiamati per qualsiasi somma essa fosse stata condannata a titolo risarcitorio verso l'attrice. In via residuale ha dedotto il limite di responsabilità vettoriale e art. 22 ### di ### che disciplina il trasporto internazionale, ovvero l'art. 1696 c.c. ovvero l'art. 23 CMR, non essendo peraltro neanche stata provata nel caso di specie la colpa grave.
Si è costituta la società ### - ### de ### S.A. quale assicuratore della responsabilità civile vettoriale di ### S.A. accettando il contraddittorio processuale esclusivamente nei confronti del proprio assicurato ma precisando che la parziale coincidenza di interessi propri e del proprio assicurato, la legittimerebbe a prendere specifica posizione e ad argomentare ex art. 100 c.p.c. in merito alle questioni introdotte in giudizio dalle quali possa derivare la condanna del proprio assicurato. Ha evidenziato l'infondatezza sia della domanda dell'attrice che di quella di manleva formulata da ### nei confronti di ### S.A. In via preliminare ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di HDI per difetto assoluto nella quietanza emessa da HDI di elemento alcuno idoneo a identificare il sinistro, il tipo di danno o il riferimento specifico al viaggio e alla merce oggetto di sinistro; inoltre dagli atti non risulterebbe neanche la prova dell'asserito pagamento dell'indennizzo da parte di ### né della sussistenza di un valido rapporto assicurativo; nel merito ha dedotto il difetto di prova dell'an e del quantum della domanda risarcitoria attorea; sempre in via preliminare si è associata all'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di ### e di legittimazione passiva sollevata da ### S.A. ; in particolare ### non avrebbe intrattenuto alcun rapporto contrattuale né con ### né con ### né risulterebbe avere ricevuto alcuna lettera di reclamo ex art. 32 CMR, né richieste risarcitorie da tali ultime società, da tanto deriverebbe che sia ### che, a maggior ragione, HDI non avrebbero titolo alcuno per agire verso di essa; sempre in via preliminare si è associata all'eccezione di prescrizione sollevata da ### ex art. 32 CMR; nel merito ha ribadito il difetto di responsabilità alcuna da parte di ### in relazione al fatto, tenuto conto dell'estrema competenza e professionalità dell'autista e dell'ulteriore circostanza che il mezzo era munito di impianto satellitare; pertanto la domanda sarebbe del tutto infondata sia nel caso in cui ### avesse agito quale mero spedizioniere (caso in cui non avrebbe alcuna azione verso ### sia ove avesse agito quale vettore (caso nel quale dovrebbe escludersi una responsabilità in solido tra i vari soggetti della filiera). In via di subordine ha chiesto l'applicazione del limite risarcitorio di cui all'art. 23.3 CMR e, in via del tutto residuale, in caso di condanna di ### ha dichiarato di mettere a disposizione quanto dovuto in forza del contratto di assicurazione, nei limiti delle condizioni di polizza ivi previste, cause di esclusione, fanchigie e massimali contemplati.
Nel corso dell'udienza del 7.7.2021 la società attrice ha chiesto di poter estendere la propria domanda di condanna alla terza chiamata ### precisando di agire verso quest'ultima in via extracontrattuale e di far valere a suo carico le negligenze illustrate al punto 10 dell'atto di citazione, mentre la società convenuta ### ha precisato di non volere coltivare la domanda verso la società ### insistendo nelle proprie richieste solo verso le due società convenute in causa in qualità di terze chiamate.
La causa è andata a sentenza sulla sola documentazione versata in atti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2023.
Dai documenti prodotti in causa e dalle allegazioni delle parti si evince che nel marzo 2019 ### S.p.a. ha venduto alla propria consociata ### of ### una partita di occhiali composta da 4.027 articoli del valore di USD 134.651,20 / Euro 118.249,93 e ha affidato alla società ### le operazioni doganali e il trasporto delle merci dal proprio stabilimento di #### fino a #### (###. Le merci pertanto sono state ritirate il 22 marzo 2019 dal subvettore ### che le ha trasportate fino allo stabilimento di ### a ####, dove sono state affidate a ### per il trasporto stradale fino a ### il carico non è giunto a destino perché trafugato nella notte tra il 27 e il 28 marzo 2019 presso l'area di servizio autostradale di #### Dopo la risoluzione del contratto tra ### e ### con emissione di nota di credito verso quest'ultima per la somma di 109.050,83 euro e con conseguente indennizzo da parte dell'assicuratore ### quest'ultima ha agito verso ### in surroga della propria assicurata. ### relativa al difetto di legittimazione attiva di HDI sollevata nell'interesse della convenuta e delle ulteriori parti in causa appare infondato.
Dagli atti si evince che ### è l'originaria titolare del diritto risarcitorio azionato nel presente giudizio e HDI è subentrata nella titolarità di tale diritto. Nel caso concreto, infatti, mittente del trasporto era ### come provato dai docc. 3 e 4 di parte attrice; inoltre non avendo il vettore provato la richiesta di riconsegna da parte del destinatario, deve ritenersi che i diritti in questione spettino alla mittente ### (che peraltro è pure cessionaria di eventuali diritti di ### cfr. doc. n. 14 attore). Dagli atti si evince anche che l'attrice è subentrata nella titolarità dei diritti e crediti di ### sia in forza di cessione ex art. 1260 c.a., sia in forza di surroga ex art. 1916 In particolare dal doc. n. 17 di parte attrice (“### di ### e Surroga”) si legge: “1. La sottoscritta ### S.p.a. cede fin da ora a ### tutti i propri diritti e crediti relativi al sinistro suindicato, ivi compreso il diritto ad ottenere il risarcimento del danno dai ### responsabili”. Il predetto documento ha data certa in quanto risulta allegato alla pec prodotta dall'attore sub n. 18 e fa inequivocabilmente riferimento al sinistro in oggetto (“### del 22/3/2019”, “### di avvenimento ### di ### autostradale A-1 ### - Spagna”, “### Spa”, “### nr. 6008013552 / 2019”, “Causa del danno ### merce da autocarro del vettore”). Pertanto la società HDI appare pienamente legittimata attiva rispetto alla domanda proposta in causa.
Nel merito si osserva che l'attrice ha agito in giudizio in forza di cessione dei diritti maturati in capo a ### in seguito all'indennizzo erogato alla propria assicurata in forza del contratto.
Del pari deve premettersi che si versa nel caso di specie in ipotesi di responsabilità di natura contrattuale e non certamente extracontrattuale, come allegato genericamente nell'interesse dell'attrice, al fine di estendere la domanda alla terza chiamata in causa ### dovendosi ricondurre la causa petendi al contratto di trasporto concluso tra l'attrice ed ### e all'azione proposta nel presente giudizio per responsabilità da inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1693, 1916 Ai sensi dell'art. 1693 c.c. “il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”. Ai sensi dell'art. 1916 1c., c.c. “l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
La premessa sulla cornice della responsabilità contrattuale nell'ambito della quale deve collocarsi la vicenda de qua è fondamentale per precisare sin da subito che non sussiste un rapporto diretto tra ### assicurata di HDI (in qualità di attrice) e i subtrasportatori TAP e ### convenuti dalla medesima attrice nella presente causa, ad eccezione di ### con la quale è stato concluso un contratto di trasporto e rispetto al quale dunque l'attrice può far validamente valere le proprie doglianze relative all'inadempimento contrattuale.
Né può essere accertata alcuna responsabilità extracontrattuale, genericamente dedotta nell'interesse dell'attrice nei confronti delle altre società terze chiamate, in particolare di ### in mancanza di allegazione alcuna del comportamento specifico ovvero della condotta diversa rispetto a quella da inadempimento contrattuale allegata che rimandi specificamente alla responsabilità aquiliana.
Sul tema la Corte di Cassazione ha chiarito che “il concorso dei due titoli di responsabilità si verifica allorché una medesima condotta sia tale da ledere un interesse che, oltre a trovare specifica tutelanel contratto intercorso con il danneggiante, sia concorrentemente tutelato dalle norme sui fatti illeciti; quella del contatto di trasporto è una delle ipotesi in cui la giurisprudenza ha tipizzato la sussistenza di un concorso, ammettendo che il vettore sia responsabile dei danni occorsi alle persone o alle cose sia a titolo di inadempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di trasporto, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale; in linea di principio detto cumulo ha un ambito di operatività limitato ai casi in cui un evento dannoso risulti lesivo “dei diritti assoluti che alla persona offesa spettano di non subire pregiudizio all'onore, alla propria incolumità personale e alla proprietà di cui è titolare”; in tali casi al danneggiato è lasciata la scelta dell'azione più favorevole per soddisfare il proprio diritto al risarcimento, in considerazione del fatto che l'azione contrattuale ha il vantaggio di un onere probatorio più alleggerito, e che, invece, l'azione extracontrattuale ha un termine prescrizionale più lungo ed è sottratta al limite di cui all'art. 1225 cod.civ.; di regola, il concorso è escluso quando l'interesse leso dall'inadempimento dell'obbligazione trovi una specifica e compiuta regolamentazione contrattuale (Cass. 18/02/2020, n. 4002; Cass. 06/07/2017, n. 16654). Tuttavia, con riferimento alla perdita delle cose trasportate dovuta al comportamento colpevole del vettore, la giurisprudenza ritiene che il concorso di regola non operi, perché “ai fini della configurabilità del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, costituisca una entità avente autonoma giuridica rilevanza come atto illecito, ai sensi dell'art 2043 cod civ; pertanto, in caso di perdita delle cose trasportate, deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario (mittente o terzo) di esse, in quanto l'obbligazione accessoria della custodia, il cui inadempimento abbia determinato la perdita della merce, non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto” (Cass. 14/05/1979, n. 2773). In tema di responsabilità del vettore, ferma restando l'ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale pe fatti verificatisi durante il trasporto, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini (Cass. 24/06/2020, n. 12420) (cfr. Cass. n.###/23).
Deve pertanto ritenersi che nel caso concreto sia da escludere in radice la ricorrenza di un comportamento colposo dell'autista ### rilevante ai fini della responsabilità aquiliana, perché la lesione del diritto della parte attrice (e per essa della propria assicurata) non ha trovato il proprio fondamento in qualcosa di estraneo al contratto di trasporto, posto che la perdita del carico è un danno di matrice contrattuale perché deriva dal contratto.
Dagli atti si evince che le parti hanno realizzato un trasporto combinato o intermodale nell'ambito del quale la parte convenuta ### ha assunto il ruolo di spedizioniere-vettore e le altre parti, ### (verso la quale non è stata più coltivata la domanda attorea), TAP e ### quella di subvettori. Tap in particolare ha assunto il ruolo di vettore aereo (non avendo però mai effettivamente preso in carico la merce) e ### quello di subvettore effettivo, presso il quale si è verificato l'evento, ovvero il trafugamento della merce.
Il ruolo di spedizioniere-vettore di ### si evince principalmente dalla circostanza che esso ha sottoscritto la lettera di vettura CMR (doc. 9 attrice) che documenta in modo inequivocabile un contratto di trasporto ed è emessa dal soggetto che assume la responsabilità di esso, essa costituisce, infatti, “elemento caratteristico ed esclusivo” del contratto di trasporto, comprovante la conclusione di quest'ultimo e idonea a individuare il vettore (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28282). Nel caso concreto in tale lettera inequivocabilmente riferita al trasporto per cui è causa viene indicato ### quale mittente, nella sua qualità di spedizioniere-vettore - ossia il soggetto che assume il trasporto senza eseguirlo materialmente (###, come dedotto nell'interesse dell'attrice e non specificamente contestato dalla convenuta ### - e ### quale subvettore, mentre il destinatario viene in dicato in ### vettore aereo dell'ultima tratta definita tra le parti.
Nel caso di specie, avuto riguardo al concreto assetto di interessi posto in essere tra le parti, appare evidente che il tipo giuridico convenuto nella specie sia un trasporto intermodale nell'ambito del quale la conventa ### ha assunto il ruolo di spedizioniere-vettore e deve pertanto anche ritenersi che l'attrice avesse titolo per rivolgersi, come effettivamente ebbe a rivolgersi, anche in via stragiudiziale, a quest'ultima, per il titolo posto a fondamento della domanda nel presente giudizio.
Del resto deve anche dirsi che la convenuta ### nell'ambito delle interlocuzioni ante causam intervenute con l'attrice, non ebbe mai a contestare il ruolo di vettore assunto nel caso concreto: tale circostanza appare rilevante ai sensi dell'art. 116 2c., c.p.c. per il convincimento del Tribunale e per le determinazioni di cui al presente giudizio.
Il contratto di spedizione ai sensi dell'art. 1737 c.c. è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie e, ai sensi dell'art. 1741 c.c, allorquando assuma anche la veste di vettore, ha gli obblighi e i diritti del vettore, dunque gli spetta anche il diritto di ottenere il compenso per il trasporto.
Stante quanto sopra deve ritenersi in primis che la società ### sia responsabile ex recepto, a norma dell'art. 1693 c.c., salvo che dimostri che la perdita è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente, o da quello del destinatario.
Deve quindi ritenersi la responsabilità del primo vettore per quanto si seguito esposto e poi esaminare gli ulteriori profili di responsabilità dei successivi subvettori, al fine di decidere il merito delle ulteriori domande di manleva proposte nel presente giudizio per valutare, alla fine, su quale dei diversi subvettori chiamati in causa debba gravare in via definitiva la responsabilità per il caso di specie.
Dagli atti si evince che la terza chiamata ### è il soggetto responsabile in via esclusiva del sinistro verificatosi per essersi il fatto pacificamente verificatosi nel segmento di trasporto tra #### e ### operato proprio da tale vettore terreste, quando la merce si trovava nella esclusiva disponibilità e custodia di quest'ultimo.
In linea del tutto generale deve dirsi che la responsabilità ascrivibile al vettore ai sensi della norma sopra detta può essere superata infatti solo con la prova specifica di una delle suddette cause di esonero espressamente previste. E' infatti indirizzo ormai del tutto pacifico in giurisprudenza, che deve trattarsi di evento dipendente da causa assolutamente inevitabile e imprevedibile, e, in tema di evento costituente reato quale il furto o l'appropriazione indebita delle cose trasportate, come nel caso concreto, che deve trattarsi di fatto assolutamente inevitabile e del tutto estraneo al vettore stesso, commesso in circostanze di tempo e di luogo imprevedibili, giacché, al di fuori di tali ipotesi, il furto rientra nel rischio tipico dell'attività di trasporto e, in quanto prevedibile, ricade sul vettore (Cass. n. 11004/2003, ex plurimis Cass. n. 317/90).
Nel caso di specie deve ritenersi l'affidamento della merce al vettore ### e da questi al subvettore ### e l'insussistenza di causa alcuna di esonero dalla responsabilità.
Invero gli elementi concreti del fatto sono sufficienti a consentire di ritenere acclarata la colpa grave dell'autista di ### nell'ambito del trasporto di cui al caso di specie perché rendono palesi le negligenze del vettore.
Come risulta infatti dagli atti e dalle reciproche allegazioni delle parti, l'autista ebbe a parcheggiare il mezzo in tempo di notte in una zona sostanzialmente incustodita, il mezzo sul quale era caricata la merce era protetto da un semplice telone, evidentemente rimuovibile senza difficoltà alcuna (come poi effettivamente verificatosi), era privo di antifurto e asseritamente (ma inutilmente) dotato di impianto satellitare gps - che è, evidentemente, un mero rilevatore satellitare, inutile nel caso in cui non vi sia il furto del veicolo - inoltre l'autista non ha evidentemente attivato alcuna sorveglianza e, al contrario, addormentandosi (evidentemente profondamente) non si è avveduto che ignoti malfattori, che pure devono avere agito per diverse ore, hanno rimosso sette interi pallet (doc. 12 attore) di merce del peso complessivo di svariati quintali. Le circostanze sopra esposte rendono palese che il trasporto è stato organizzato in modo evidentemente deficitario e non accurato e che la convenuta non ebbe ad esercitare alcuna forma di controllo sul trasporto affidato al subvettore lasciandolo sostanzialmente libero di organizzare in autonomia la fase esecutiva del trasporto nel senso sopra detto.
Le circostanze esposte denotano la grave colpa in cui è incorso il vettore per i fatti di causa e l'inapplicabilità di alcuna limitazione di responsabilità, pure allegata dalla convenuta e dalle terze chiamate in causa.
Quanto all'ammontare del risarcimento esso appare provato dalla fattura di vendita prodotta dall'attore (doc. 3) che si riferisce inequivocabilmente alle merci di cui al trasporto per ci è causa, infatti la fattura riporta i numeri delle distinte di carico di cui ai docc. 6 e 7 dell'attrice, nonché i numeri di delivery indicati nelle distinte di carico (8106675153, 8106675156, 8106675150, 8106675161 e 8106675152), pertanto la fattura in questione si riferisce alle merci di cui alle suddette distinte di carico e le merci di cui alle distinte di carico sono quelle affidate al vettore, come riportate nella lettera di vettura di ### (doc. 8 attore).
Per quanto attiene al valore della parte di carico perduta, come efficacemente dedotto nell'interesse dell'attrice, in caso di perdita parziale del carico, come nel caso di specie, è onere del vettore provare quale e quanta parte del carico sia stata riconsegnata all'avente diritto (cfr. Cass. 5167/2005). Il suddetto onere non è stato tuttavia assolto dalle controparti di ### nè sono state specificamente contestate la quantità e il valore delle merci perdute allegati da essa al punto 6 dell'atto di citazione (3.577 articoli per ### 109.050,83), ne consegue che per la determinazione del valore delle merci perdute - e quindi dell'entità del danno - non può che farsi riferimento all'importo indicato da ### del resto tale importo coincide con l'ammontare della nota di credito emessa da ### dopo il furto (doc. n. 13 attrice, tradotto sub n. 57). ### ha prodotto tutta la documentazione comprovante il proprio diritto derivante dal disposto dell'art. 1916 c.c., in particolare ha prodotto la quietanza e la ricevuta di pagamento dell'assicurata ( doc. 17), avente diritto al risarcimento, con la relativa cessione dei diritti in proprio favore (cfr. doc. 14); ha altresì provato che il trafugamento della merce (la cui natura, quantità e valore è stata documentata in atti) è avvenuto mentre la stessa si trovava nella disponibilità del vettore ### che a sua volta, l'aveva affidata ai successivi subvettori, in particolare a ### presso il quale si è verificato il furto.
Pertanto, in accoglimento della domanda principale, la convenuta ### dovrà essere condannata a corrispondere all'attrice la somma di 109.050,83 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 c.c. dal 28.3.2019 al saldo effettivo.
Quanto alla domanda di regresso svolta da ### verso le terze chiamate è provato agli atti di causa l'affidamento di essa, da parte della convenuta, al subvettore ### (cfr. doc. 1 ###, che avrebbe poi eseguito la consegna al vettore aereo ### Sul punto l'allegazione di ### secondo la quale il vettore aereo (pur responsabilizzato da ### cfr. doc. 2 memoria ex art. 183 6c., n. 2 convenuta) avrebbe esercitato sul proprio vettore terrestre un controllo e una direzione per il trasporto de quo appare, all'esito del giudizio, del tutto indimostrata. In particolare la lettera di vettura internazionale CMR è stata sottoscritta da ### quale mittente e da ### quale trasportatore e quindi, come peraltro appare anche intuitivo - avuto riguardo alla tratta percorsa dai mezzi - la merce è stata evidentemente presa in consegna da ### nella qualità indicata nella lettera di vettura, per il trasporto sino al luogo di consegna della merce, nella stessa lettera la società TAP è indicata esclusivamente come destinatario del carico medesimo.
E' pur vero che ### ha inteso provare il ruolo di ### quale propria mandante, mediante la produzione del doc. 1, ovvero dell'email datata 25.3.2019 che proverebbe l'affidamento del carico in questione, tuttavia TAP ha disconosciuto e contestato il ricevimento del documento in questione, in assenza di replica alcuna sul punto da parte di ### In ogni caso la mail in questione, ove anche non disconosciuta e utilizzabile nel presente giudizio, appare di contenuto generico e non idonea a provare inequivocabilmente la tesi di ### Quanto alla posizione di ### devono rigettarsi tutte le eccezioni preliminari (identiche a quelle eccepite nell'interesse di ### da quest'ultima sollevate per le ragioni sopra già esposte, che, per economia processuale, non vengono ripercorse.
Appare tuttavia rilevante l'eccezione di prescrizione del diritto fatta valere solo nell'interesse di ### quest'ultima ha infatti dedotto il maturare in proprio favore della prescrizione annuale tenuto conto che, a fronte di un fatto verificatosi nella notte tra il 27 e il 27 marzo 2019, il primo atto interruttivo risalirebbe alla notifica dell'atto di citazione di chiamata in causa, in data ###.
Sul punto la convenuta ### nulla ha dedotto o contestato. ### invece che, nel corso dell'udienza del 7.7.2021, ha tempestivamente (ai sensi dell'art. 183 5c., c.p.c. vigente ante riforma cd. Cartabia e applicabile ratione temporis alla presente controversia) e subordinatamente inteso estendere la propria domanda di condanna anche a ### sul punto si è difesa ritenendo applicabile il termine quinquiennale di cui all'art. 2947 c.c., precisando di avere agito verso ### a titolo di responsabilità extracontrattuale. La tesi dell'attrice appare infondata in quanto il solo ed esclusivo titolo per il quale la medesima ha agito è, come già sopra detto, quello contrattuale, derivante dal trasporto intermodale stipulato con ### in qualità di spedizionierevettore e, per esso, con tutti gli altri soggetti facenti parte della filiera del trasporto. In ogni caso l'eccezione, pur fondata, non può avere effetto verso l'attrice perché essa ha svolto in via principale una domanda di condanna (da accogliersi) verso la convenuta #### è invece fondata nei confronti di ### per la domanda da quest'ultima proposta nei confronti della terza chiamata ### E tenuto conto che deve escludersi nel caso di specie, per quanto sopra detto, che sia stata TAP la mandante di ### deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione sia idonea a paralizzare la domanda proposta verso il subvettore ### effettivo responsabile del danno.
La fondatezza dell'eccezione di prescrizione verso ### consente di ritenere assorbite tutte le ulteriori domande proposte “a cascata” in giudizio.
In conclusione, dev'essere accertato il diritto dell'attrice ex art. 1916 c.c. ad agire in surroga della propria assicurata verso lo spedizioniere vettore ### per i fatti dedotti in causa e, in accoglimento della domanda principale proposta da ### la convenuta ### dev'essere condannata a versare all'attrice la somma di 109.050,83 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 c.c. dal 28.3.2019 al saldo effettivo, come da dispositivo.
Dev'essere altresì rigettata la domanda di manleva svolta dalla convenuta ### verso ### per il maturare della prescrizione di cui all'art. 2951 c.c., in favore di quest'ultima, con assorbimento delle ulteriori domande di manleva svolte da ### verso Tap e verso la propria compagnia di assicurazione, come da dispositivo.
Spese di lite secondo soccombenza, come da dispositivo, avuto riguardo alle fasi del giudizio effettivamente svoltesi.
Per quanto attiene alle spese relative alla chiamata in causa della compagnia di assicurazioni ### da parte di ### del pari esse devono essere poste a carico della convenuta soccombente, dovendosi ritenere del tutto giustificata la chiamata in causa del tutto da parte della chiamante ### tenuto conto della piena operatività della polizza ove il diritto di quest'ultima non fosse stato dichiarato estinto per prescrizione. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda principale condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a ### in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, la somma di 109.050,83 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 c.c. dal 28.3.2019 al saldo effettivo; dichiara estinto il diritto di ### s.r.l., verso ### S.A. per il maturare della prescrizione in favore di quest'ultima; respinge la domanda proposta da ### s.r.l., verso ### S.A.; respinge ogni altra domanda; condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla parte attrice e a tutte le altre parti in causa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, le spese di lite che liquida pro capite in 8.433 euro, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. ### 13 giugno 2024 Il Giudice
dott. ###
causa n. 30553/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Parrella Giovanna, Centola Caterina