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Tribunale di Milano, Sentenza n. 6058/2024 del 14-06-2024

... attiva della società HDI in quanto la quietanza emessa da quest'ultima non sarebbe idonea a provare la sussistenza di un valido rapporto assicurativo tra essa e ### s.p.a., inoltre la predetta polizza sarebbe priva di data certa, né sarebbe ivi indicato se il firmatario fosse munito o meno di idonei poteri; mancherebbe altresì la prova del pagamento dell'indennizzo ivi indicato, pertanto non vi sarebbe prova che l'asserita cessione dei diritti ovvero che la surroga si sia effettivamente perfezionata; inoltre l'unico soggetto legittimato a percepire l'indennizzo assicurativo sarebbe ### of ###, acquirente e destinatario della medesima; ha evidenziato che, in ogni caso, la domanda principale sarebbe del tutto carente di prova in ordine all'an e al quantum perché non sarebbe stato allegato agli (leggi tutto)...

N. R.G. ###/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. ###/2020 promossa da: ### L'### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 2 20133 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA ### 2 20133 MILANO presso il difensore avv. ### ATTORE contro ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### elettivamente domiciliato in ### 29 48121 RAVENNA presso il difensore; CONVENUTO
TORRESTIR - ### E ### S.A. (P.IVA 5000342206) con il patrocinio dell'avv. ### del ### di ### e dall'avv. S. PATANE' del foro di ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### in ### via ### 6; ### (P.I. 500278725), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 26 20121 #### (###) ### 26 20121 ### elettivamente domiciliato in ### 64 ### ROMA presso il difensore avv.  #### FIDELIDADE COMPAGNIA DE SEGUROS S.A. (P.I. 500918880), con il patrocinio dell'avv.  ### del ### di ### elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ### piazza ### 8/10; ### CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La società attrice ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale la società ### s.r.l. chiedendone la condanna al pagamento della somma di 109.050,83 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 c.c. dal 28.3.2019 al saldo effettivo con vittoria di spese di lite. Ha allegato che, nel marzo 2019, la società ### S.p.a. aveva venduto alla propria consociata ### of ### una partita di occhiali composta da 4.027 articoli del valore complessivo di USD 134.651,20 / Euro 118.249,93 (doc. n. 3); in relazione a tali merci ### S.p.a. aveva affidato a ### le operazioni doganali e il trasporto combinato (stradale e aereo) dal proprio stabilimento di #### fino a #### (###, lasciando ### libera di stabilire la tratta stradale e quella aerea (doc. n. 4); il 22 marzo 2019 le merci, disposte su 8 pallet, erano state prese in consegna dall'incaricato di #### col mezzo targato ### condotto dal ### Borisov (docc. nn. 5-7); in pari data ### aveva emesso la lettera di vettura aerea per la tratta da ### a ### riservandosi peraltro di eseguire parte di tale tratta su strada (doc. n. 8); successivamente, verosimilmente per una diversa scelta dello spedizioniere vettore, le merci erano state trasportate a mezzo camion fino allo stabilimento di ### a #### e qui affidate al vettore ### S.A. per il trasporto stradale fino a ### (doc. n. 9), da dove avrebbero dovuto proseguire per via aerea alla volta degli ### mediante il vettore aereo ### il carico non era mai giunto a destino in quanto nella notte tra il 27 e il 28 marzo 2019 gran parte della merce (sette pallet su otto, cfr. doc. 12) era stata sottratta da ignoti presso l'area di servizio autostradale di ### (nei pressi di ####, dove il mezzo si trovava in sosta (docc. nn. 10-11). Sarebbe stato poi accertato che erano andati perduti sette pallet; dopo la risoluzione del contratto tra ### e ### of ### la società attrice aveva indennizzato la propria assicurata ### per i danno de quo corrispondendole la somma complessiva di 121.646,20 USD, pari a 109.050,83 euro, chiedendo ripetutamente - ma invano - in sede stragiudiziale a ### il pagamento della predetta somma al vettore, determinandosi alfine ad instaurare il presente giudizio deducendo che la responsabilità del vettore fosse da ritenere pacifica ex art. 1693 essendosi il furto verificato mentre la merce si trovava nella disponibilità di quest'ultimo. 
Si è costituita ### s.r.l. la quale ha dedotto in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva avendo assunto nel caso di specie il mero ruolo di spedizioniere; nel merito ha dedotto il difetto di prova della polizza assicurativa (con la conseguente carenza di legittimazione passiva dell'attrice) oltre al difetto di prova del danno; in via di subordine ha dedotto l'applicazione dell'art. 18 comma 4 della ### di ### trattandosi di trasporto aereo internazionale tra ### e ### con la conseguente applicazione delle limitazioni alla risarcibilità del danno ivi specificamente previste; in ogni caso ha dedotto l'esclusiva responsabilità degli effettivi vettori: ### (che aveva preso in consegna la merce), ### (vettore aereo) e ### S.A. subvettore del vettore aereo, chiedendo l'autorizzazione del G.I. alla chiamata in causa dei predetti soggetti e, in ogni caso, in via principale, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti, con vittoria di spese di giudizio. 
Si è costituita la società ### S.A. ### la quale ha dedotto l'infondatezza della domanda di manleva per carenza di prova e dell'ulteriore domanda di regresso svolta da ### in particolare ha evidenziato che la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità effettuata dalla convenuta ### fosse del tutto infondata e fuorviante, come del resto si evincerebbe chiaramente dalla documentazione versata in atti: infatti dalle distinte di carico di cui ai docc. 6, 7 del fascicolo dell'attrice si evincerebbe che la merce era stata presa in carico da ### inoltre dal doc. 8 attoreo, cd. HouseAir Way Bill (emessa e sottoscritta dalla stessa ### in qualità di spedizioniere), non vi sarebbe alcun riferimento a TAP e tale lettera di vettura indicherebbe anche una tratta aerea, da ### a N.Y., che sarebbe diversa da quella effettuata nel caso in esame, inoltre la lettera di vettura internazionale o CMR risulterebbe sottoscritta da ### (quale mittente) e da ### (quale trasportatore); dall'esame di tale documentazione si evincerebbe dunque che ### in qualità di spedizioniere per conto di ### avrebbe organizzato il trasporto internazionale della merce in esame affidandola a tre distinti vettori, ognuno per il proprio tratto di competenza; pertanto sia la domanda di manleva che l'ulteriore domanda di regresso svolta da ### sarebbero destituite di fondamento e in ogni caso la responsabilità sarebbe esclusivamente in capo a ### ha anche dedotto l'infondatezza della domanda per carenza di prova in capo all'attrice della propria pretesa risarcitoria e, in via di subordine, ha dedotto l'applicazione del limite massimo di risarcimento di cui all'art. 22 della ### di ### del 1999; ha altresì proposto domanda trasversale verso la società ### e chiesto in via principale il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti e, in via subordinata, di contenere l'eventuale risarcimento nel limite di cui all'art. 22 ### di ### del 1999 ovvero, in estremo subordine, entro il limite di cui all'art.  1696 c.c.; in via riconvenzionale trasversale ha chiesto che ### fosse tenuta a manlevarla e tenerla indenne in relazione a qualsiasi condanna di cui al presente giudizio, con vittoria di spese di lite. 
Si è costituita la società ### e ### S. A. (### la quale, in via preliminare ha chiesto di essere autorizzata a chiamare la propria compagnia di assicurazioni per essere dalla stessa manlevata in caso di condanna. In via principale ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società HDI in quanto la quietanza emessa da quest'ultima non sarebbe idonea a provare la sussistenza di un valido rapporto assicurativo tra essa e ### s.p.a., inoltre la predetta polizza sarebbe priva di data certa, né sarebbe ivi indicato se il firmatario fosse munito o meno di idonei poteri; mancherebbe altresì la prova del pagamento dell'indennizzo ivi indicato, pertanto non vi sarebbe prova che l'asserita cessione dei diritti ovvero che la surroga si sia effettivamente perfezionata; inoltre l'unico soggetto legittimato a percepire l'indennizzo assicurativo sarebbe ### of ###, acquirente e destinatario della medesima; ha evidenziato che, in ogni caso, la domanda principale sarebbe del tutto carente di prova in ordine all'an e al quantum perché non sarebbe stato allegato agli atti alcun documento atto a provare la quantità ovvero il valore della merce mancante; ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva di ### e il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo essa intrattenuto alcun rapporto né con ### né con ### bensì esclusivamente con ### pertanto ### e, a maggior ragione ### non avrebbe titolo alcuno per agire contro di essa; ha inoltre dedotto l'estinzione di ogni eventuale diritto per intervenuta prescrizione, interrotta per la prima volta con l'atto di citazione di chiamata in causa, notificato il ###; nel merito ha dedotto il difetto di responsabilità in capo a se stessa tenuto conto che in data ### la merce de qua era stata caricata a #### sul veicolo tg. ### e sul rimorchio ###, alla guida del mezzo vi era il sig.  ### di ### autista alle proprie dipendenze dal 16.10.2017 che mai era stato coinvolto in situazioni analoghe; la merce era stata caricata su un semirimorchio telonato su espressa richiesta di TAP (cfr. doc. 1) ed era regolarmente munito di impianto satellitare; il furto era avvenuto nell'area di servizio di ### (#### tra le ore 22,30 del 27.3.2019 e le 9 del 28.3.2019; tale tratto autostradale era ritenuto sicuro da tutti i trasportatori, trattandosi di area illuminata con posti dedicati ad hoc per il parcheggio dei mezzi pesanti, aperta h 24 e fornita anche di telecamere di sorveglianza; il conducente non aveva mai lasciato il veicolo incustodito, né si era mai allontanato dal mezzo, né essa aveva mai ricevuto indicazioni da ### e men che meno da ### o da ### in merito a specifiche aree di servizio da utilizzare, né aveva ricevuto indicazioni su procedure di sicurezza aggiuntive da adottare; il sinistro si era verificato in un'area notoriamente sicura e per tutte le ragioni esposte vi era difetto completo di responsabilità a suo carico. In via di subordine ha chiesto la condanna dei terzi chiamati in via solidale disgiunta a tenerla indenne per ogni condanna o esborso cui essa avrebbe dovuto ritenersi tenuta in relazione al presente giudizio e, in estremo subordine, ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto di regresso ex art. 2055 c.c. verso gli altri terzi chiamati per qualsiasi somma essa fosse stata condannata a titolo risarcitorio verso l'attrice. In via residuale ha dedotto il limite di responsabilità vettoriale e art. 22 ### di ### che disciplina il trasporto internazionale, ovvero l'art. 1696 c.c. ovvero l'art. 23 CMR, non essendo peraltro neanche stata provata nel caso di specie la colpa grave. 
Si è costituta la società ### - ### de ### S.A. quale assicuratore della responsabilità civile vettoriale di ### S.A. accettando il contraddittorio processuale esclusivamente nei confronti del proprio assicurato ma precisando che la parziale coincidenza di interessi propri e del proprio assicurato, la legittimerebbe a prendere specifica posizione e ad argomentare ex art. 100 c.p.c. in merito alle questioni introdotte in giudizio dalle quali possa derivare la condanna del proprio assicurato. Ha evidenziato l'infondatezza sia della domanda dell'attrice che di quella di manleva formulata da ### nei confronti di ### S.A. In via preliminare ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di HDI per difetto assoluto nella quietanza emessa da HDI di elemento alcuno idoneo a identificare il sinistro, il tipo di danno o il riferimento specifico al viaggio e alla merce oggetto di sinistro; inoltre dagli atti non risulterebbe neanche la prova dell'asserito pagamento dell'indennizzo da parte di ### né della sussistenza di un valido rapporto assicurativo; nel merito ha dedotto il difetto di prova dell'an e del quantum della domanda risarcitoria attorea; sempre in via preliminare si è associata all'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di ### e di legittimazione passiva sollevata da ### S.A. ; in particolare ### non avrebbe intrattenuto alcun rapporto contrattuale né con ### né con ### né risulterebbe avere ricevuto alcuna lettera di reclamo ex art. 32 CMR, né richieste risarcitorie da tali ultime società, da tanto deriverebbe che sia ### che, a maggior ragione, HDI non avrebbero titolo alcuno per agire verso di essa; sempre in via preliminare si è associata all'eccezione di prescrizione sollevata da ### ex art. 32 CMR; nel merito ha ribadito il difetto di responsabilità alcuna da parte di ### in relazione al fatto, tenuto conto dell'estrema competenza e professionalità dell'autista e dell'ulteriore circostanza che il mezzo era munito di impianto satellitare; pertanto la domanda sarebbe del tutto infondata sia nel caso in cui ### avesse agito quale mero spedizioniere (caso in cui non avrebbe alcuna azione verso ### sia ove avesse agito quale vettore (caso nel quale dovrebbe escludersi una responsabilità in solido tra i vari soggetti della filiera). In via di subordine ha chiesto l'applicazione del limite risarcitorio di cui all'art. 23.3 CMR e, in via del tutto residuale, in caso di condanna di ### ha dichiarato di mettere a disposizione quanto dovuto in forza del contratto di assicurazione, nei limiti delle condizioni di polizza ivi previste, cause di esclusione, fanchigie e massimali contemplati. 
Nel corso dell'udienza del 7.7.2021 la società attrice ha chiesto di poter estendere la propria domanda di condanna alla terza chiamata ### precisando di agire verso quest'ultima in via extracontrattuale e di far valere a suo carico le negligenze illustrate al punto 10 dell'atto di citazione, mentre la società convenuta ### ha precisato di non volere coltivare la domanda verso la società ### insistendo nelle proprie richieste solo verso le due società convenute in causa in qualità di terze chiamate. 
La causa è andata a sentenza sulla sola documentazione versata in atti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2023. 
Dai documenti prodotti in causa e dalle allegazioni delle parti si evince che nel marzo 2019 ### S.p.a. ha venduto alla propria consociata ### of ### una partita di occhiali composta da 4.027 articoli del valore di USD 134.651,20 / Euro 118.249,93 e ha affidato alla società ### le operazioni doganali e il trasporto delle merci dal proprio stabilimento di #### fino a #### (###. Le merci pertanto sono state ritirate il 22 marzo 2019 dal subvettore ### che le ha trasportate fino allo stabilimento di ### a ####, dove sono state affidate a ### per il trasporto stradale fino a ### il carico non è giunto a destino perché trafugato nella notte tra il 27 e il 28 marzo 2019 presso l'area di servizio autostradale di #### Dopo la risoluzione del contratto tra ### e ### con emissione di nota di credito verso quest'ultima per la somma di 109.050,83 euro e con conseguente indennizzo da parte dell'assicuratore ### quest'ultima ha agito verso ### in surroga della propria assicurata.   ### relativa al difetto di legittimazione attiva di HDI sollevata nell'interesse della convenuta e delle ulteriori parti in causa appare infondato. 
Dagli atti si evince che ### è l'originaria titolare del diritto risarcitorio azionato nel presente giudizio e HDI è subentrata nella titolarità di tale diritto. Nel caso concreto, infatti, mittente del trasporto era ### come provato dai docc. 3 e 4 di parte attrice; inoltre non avendo il vettore provato la richiesta di riconsegna da parte del destinatario, deve ritenersi che i diritti in questione spettino alla mittente ### (che peraltro è pure cessionaria di eventuali diritti di ### cfr. doc. n. 14 attore). Dagli atti si evince anche che l'attrice è subentrata nella titolarità dei diritti e crediti di ### sia in forza di cessione ex art. 1260 c.a., sia in forza di surroga ex art. 1916 In particolare dal doc. n. 17 di parte attrice (“### di ### e Surroga”) si legge: “1. La sottoscritta ### S.p.a. cede fin da ora a ### tutti i propri diritti e crediti relativi al sinistro suindicato, ivi compreso il diritto ad ottenere il risarcimento del danno dai ### responsabili”. Il predetto documento ha data certa in quanto risulta allegato alla pec prodotta dall'attore sub n. 18 e fa inequivocabilmente riferimento al sinistro in oggetto (“### del 22/3/2019”, “### di avvenimento ### di ### autostradale A-1 ### - Spagna”, “### Spa”, “### nr. 6008013552 / 2019”, “Causa del danno ### merce da autocarro del vettore”). Pertanto la società HDI appare pienamente legittimata attiva rispetto alla domanda proposta in causa. 
Nel merito si osserva che l'attrice ha agito in giudizio in forza di cessione dei diritti maturati in capo a ### in seguito all'indennizzo erogato alla propria assicurata in forza del contratto. 
Del pari deve premettersi che si versa nel caso di specie in ipotesi di responsabilità di natura contrattuale e non certamente extracontrattuale, come allegato genericamente nell'interesse dell'attrice, al fine di estendere la domanda alla terza chiamata in causa ### dovendosi ricondurre la causa petendi al contratto di trasporto concluso tra l'attrice ed ### e all'azione proposta nel presente giudizio per responsabilità da inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1693, 1916 Ai sensi dell'art. 1693 c.c. “il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”. Ai sensi dell'art. 1916 1c., c.c. “l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”. 
La premessa sulla cornice della responsabilità contrattuale nell'ambito della quale deve collocarsi la vicenda de qua è fondamentale per precisare sin da subito che non sussiste un rapporto diretto tra ### assicurata di HDI (in qualità di attrice) e i subtrasportatori TAP e ### convenuti dalla medesima attrice nella presente causa, ad eccezione di ### con la quale è stato concluso un contratto di trasporto e rispetto al quale dunque l'attrice può far validamente valere le proprie doglianze relative all'inadempimento contrattuale. 
Né può essere accertata alcuna responsabilità extracontrattuale, genericamente dedotta nell'interesse dell'attrice nei confronti delle altre società terze chiamate, in particolare di ### in mancanza di allegazione alcuna del comportamento specifico ovvero della condotta diversa rispetto a quella da inadempimento contrattuale allegata che rimandi specificamente alla responsabilità aquiliana. 
Sul tema la Corte di Cassazione ha chiarito che “il concorso dei due titoli di responsabilità si verifica allorché una medesima condotta sia tale da ledere un interesse che, oltre a trovare specifica tutelanel contratto intercorso con il danneggiante, sia concorrentemente tutelato dalle norme sui fatti illeciti; quella del contatto di trasporto è una delle ipotesi in cui la giurisprudenza ha tipizzato la sussistenza di un concorso, ammettendo che il vettore sia responsabile dei danni occorsi alle persone o alle cose sia a titolo di inadempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di trasporto, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale; in linea di principio detto cumulo ha un ambito di operatività limitato ai casi in cui un evento dannoso risulti lesivo “dei diritti assoluti che alla persona offesa spettano di non subire pregiudizio all'onore, alla propria incolumità personale e alla proprietà di cui è titolare”; in tali casi al danneggiato è lasciata la scelta dell'azione più favorevole per soddisfare il proprio diritto al risarcimento, in considerazione del fatto che l'azione contrattuale ha il vantaggio di un onere probatorio più alleggerito, e che, invece, l'azione extracontrattuale ha un termine prescrizionale più lungo ed è sottratta al limite di cui all'art. 1225 cod.civ.; di regola, il concorso è escluso quando l'interesse leso dall'inadempimento dell'obbligazione trovi una specifica e compiuta regolamentazione contrattuale (Cass. 18/02/2020, n. 4002; Cass. 06/07/2017, n. 16654). Tuttavia, con riferimento alla perdita delle cose trasportate dovuta al comportamento colpevole del vettore, la giurisprudenza ritiene che il concorso di regola non operi, perché “ai fini della configurabilità del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, costituisca una entità avente autonoma giuridica rilevanza come atto illecito, ai sensi dell'art 2043 cod civ; pertanto, in caso di perdita delle cose trasportate, deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario (mittente o terzo) di esse, in quanto l'obbligazione accessoria della custodia, il cui inadempimento abbia determinato la perdita della merce, non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto” (Cass. 14/05/1979, n. 2773). In tema di responsabilità del vettore, ferma restando l'ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale pe fatti verificatisi durante il trasporto, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini (Cass. 24/06/2020, n. 12420) (cfr. Cass. n.###/23). 
Deve pertanto ritenersi che nel caso concreto sia da escludere in radice la ricorrenza di un comportamento colposo dell'autista ### rilevante ai fini della responsabilità aquiliana, perché la lesione del diritto della parte attrice (e per essa della propria assicurata) non ha trovato il proprio fondamento in qualcosa di estraneo al contratto di trasporto, posto che la perdita del carico è un danno di matrice contrattuale perché deriva dal contratto. 
Dagli atti si evince che le parti hanno realizzato un trasporto combinato o intermodale nell'ambito del quale la parte convenuta ### ha assunto il ruolo di spedizioniere-vettore e le altre parti, ### (verso la quale non è stata più coltivata la domanda attorea), TAP e ### quella di subvettori. Tap in particolare ha assunto il ruolo di vettore aereo (non avendo però mai effettivamente preso in carico la merce) e ### quello di subvettore effettivo, presso il quale si è verificato l'evento, ovvero il trafugamento della merce. 
Il ruolo di spedizioniere-vettore di ### si evince principalmente dalla circostanza che esso ha sottoscritto la lettera di vettura CMR (doc. 9 attrice) che documenta in modo inequivocabile un contratto di trasporto ed è emessa dal soggetto che assume la responsabilità di esso, essa costituisce, infatti, “elemento caratteristico ed esclusivo” del contratto di trasporto, comprovante la conclusione di quest'ultimo e idonea a individuare il vettore (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28282). Nel caso concreto in tale lettera inequivocabilmente riferita al trasporto per cui è causa viene indicato ### quale mittente, nella sua qualità di spedizioniere-vettore - ossia il soggetto che assume il trasporto senza eseguirlo materialmente (###, come dedotto nell'interesse dell'attrice e non specificamente contestato dalla convenuta ### - e ### quale subvettore, mentre il destinatario viene in dicato in ### vettore aereo dell'ultima tratta definita tra le parti. 
Nel caso di specie, avuto riguardo al concreto assetto di interessi posto in essere tra le parti, appare evidente che il tipo giuridico convenuto nella specie sia un trasporto intermodale nell'ambito del quale la conventa ### ha assunto il ruolo di spedizioniere-vettore e deve pertanto anche ritenersi che l'attrice avesse titolo per rivolgersi, come effettivamente ebbe a rivolgersi, anche in via stragiudiziale, a quest'ultima, per il titolo posto a fondamento della domanda nel presente giudizio. 
Del resto deve anche dirsi che la convenuta ### nell'ambito delle interlocuzioni ante causam intervenute con l'attrice, non ebbe mai a contestare il ruolo di vettore assunto nel caso concreto: tale circostanza appare rilevante ai sensi dell'art. 116 2c., c.p.c. per il convincimento del Tribunale e per le determinazioni di cui al presente giudizio. 
Il contratto di spedizione ai sensi dell'art. 1737 c.c. è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie e, ai sensi dell'art. 1741 c.c, allorquando assuma anche la veste di vettore, ha gli obblighi e i diritti del vettore, dunque gli spetta anche il diritto di ottenere il compenso per il trasporto. 
Stante quanto sopra deve ritenersi in primis che la società ### sia responsabile ex recepto, a norma dell'art. 1693 c.c., salvo che dimostri che la perdita è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente, o da quello del destinatario. 
Deve quindi ritenersi la responsabilità del primo vettore per quanto si seguito esposto e poi esaminare gli ulteriori profili di responsabilità dei successivi subvettori, al fine di decidere il merito delle ulteriori domande di manleva proposte nel presente giudizio per valutare, alla fine, su quale dei diversi subvettori chiamati in causa debba gravare in via definitiva la responsabilità per il caso di specie. 
Dagli atti si evince che la terza chiamata ### è il soggetto responsabile in via esclusiva del sinistro verificatosi per essersi il fatto pacificamente verificatosi nel segmento di trasporto tra #### e ### operato proprio da tale vettore terreste, quando la merce si trovava nella esclusiva disponibilità e custodia di quest'ultimo. 
In linea del tutto generale deve dirsi che la responsabilità ascrivibile al vettore ai sensi della norma sopra detta può essere superata infatti solo con la prova specifica di una delle suddette cause di esonero espressamente previste. E' infatti indirizzo ormai del tutto pacifico in giurisprudenza, che deve trattarsi di evento dipendente da causa assolutamente inevitabile e imprevedibile, e, in tema di evento costituente reato quale il furto o l'appropriazione indebita delle cose trasportate, come nel caso concreto, che deve trattarsi di fatto assolutamente inevitabile e del tutto estraneo al vettore stesso, commesso in circostanze di tempo e di luogo imprevedibili, giacché, al di fuori di tali ipotesi, il furto rientra nel rischio tipico dell'attività di trasporto e, in quanto prevedibile, ricade sul vettore (Cass. n. 11004/2003, ex plurimis Cass. n. 317/90). 
Nel caso di specie deve ritenersi l'affidamento della merce al vettore ### e da questi al subvettore ### e l'insussistenza di causa alcuna di esonero dalla responsabilità. 
Invero gli elementi concreti del fatto sono sufficienti a consentire di ritenere acclarata la colpa grave dell'autista di ### nell'ambito del trasporto di cui al caso di specie perché rendono palesi le negligenze del vettore. 
Come risulta infatti dagli atti e dalle reciproche allegazioni delle parti, l'autista ebbe a parcheggiare il mezzo in tempo di notte in una zona sostanzialmente incustodita, il mezzo sul quale era caricata la merce era protetto da un semplice telone, evidentemente rimuovibile senza difficoltà alcuna (come poi effettivamente verificatosi), era privo di antifurto e asseritamente (ma inutilmente) dotato di impianto satellitare gps - che è, evidentemente, un mero rilevatore satellitare, inutile nel caso in cui non vi sia il furto del veicolo - inoltre l'autista non ha evidentemente attivato alcuna sorveglianza e, al contrario, addormentandosi (evidentemente profondamente) non si è avveduto che ignoti malfattori, che pure devono avere agito per diverse ore, hanno rimosso sette interi pallet (doc. 12 attore) di merce del peso complessivo di svariati quintali. Le circostanze sopra esposte rendono palese che il trasporto è stato organizzato in modo evidentemente deficitario e non accurato e che la convenuta non ebbe ad esercitare alcuna forma di controllo sul trasporto affidato al subvettore lasciandolo sostanzialmente libero di organizzare in autonomia la fase esecutiva del trasporto nel senso sopra detto. 
Le circostanze esposte denotano la grave colpa in cui è incorso il vettore per i fatti di causa e l'inapplicabilità di alcuna limitazione di responsabilità, pure allegata dalla convenuta e dalle terze chiamate in causa. 
Quanto all'ammontare del risarcimento esso appare provato dalla fattura di vendita prodotta dall'attore (doc. 3) che si riferisce inequivocabilmente alle merci di cui al trasporto per ci è causa, infatti la fattura riporta i numeri delle distinte di carico di cui ai docc. 6 e 7 dell'attrice, nonché i numeri di delivery indicati nelle distinte di carico (8106675153, 8106675156, 8106675150, 8106675161 e 8106675152), pertanto la fattura in questione si riferisce alle merci di cui alle suddette distinte di carico e le merci di cui alle distinte di carico sono quelle affidate al vettore, come riportate nella lettera di vettura di ### (doc. 8 attore). 
Per quanto attiene al valore della parte di carico perduta, come efficacemente dedotto nell'interesse dell'attrice, in caso di perdita parziale del carico, come nel caso di specie, è onere del vettore provare quale e quanta parte del carico sia stata riconsegnata all'avente diritto (cfr. Cass. 5167/2005). Il suddetto onere non è stato tuttavia assolto dalle controparti di ### nè sono state specificamente contestate la quantità e il valore delle merci perdute allegati da essa al punto 6 dell'atto di citazione (3.577 articoli per ### 109.050,83), ne consegue che per la determinazione del valore delle merci perdute - e quindi dell'entità del danno - non può che farsi riferimento all'importo indicato da ### del resto tale importo coincide con l'ammontare della nota di credito emessa da ### dopo il furto (doc. n. 13 attrice, tradotto sub n. 57).  ### ha prodotto tutta la documentazione comprovante il proprio diritto derivante dal disposto dell'art. 1916 c.c., in particolare ha prodotto la quietanza e la ricevuta di pagamento dell'assicurata ( doc. 17), avente diritto al risarcimento, con la relativa cessione dei diritti in proprio favore (cfr. doc.  14); ha altresì provato che il trafugamento della merce (la cui natura, quantità e valore è stata documentata in atti) è avvenuto mentre la stessa si trovava nella disponibilità del vettore ### che a sua volta, l'aveva affidata ai successivi subvettori, in particolare a ### presso il quale si è verificato il furto. 
Pertanto, in accoglimento della domanda principale, la convenuta ### dovrà essere condannata a corrispondere all'attrice la somma di 109.050,83 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 c.c. dal 28.3.2019 al saldo effettivo. 
Quanto alla domanda di regresso svolta da ### verso le terze chiamate è provato agli atti di causa l'affidamento di essa, da parte della convenuta, al subvettore ### (cfr. doc. 1 ###, che avrebbe poi eseguito la consegna al vettore aereo ### Sul punto l'allegazione di ### secondo la quale il vettore aereo (pur responsabilizzato da ### cfr. doc. 2 memoria ex art. 183 6c., n. 2 convenuta) avrebbe esercitato sul proprio vettore terrestre un controllo e una direzione per il trasporto de quo appare, all'esito del giudizio, del tutto indimostrata. In particolare la lettera di vettura internazionale CMR è stata sottoscritta da ### quale mittente e da ### quale trasportatore e quindi, come peraltro appare anche intuitivo - avuto riguardo alla tratta percorsa dai mezzi - la merce è stata evidentemente presa in consegna da ### nella qualità indicata nella lettera di vettura, per il trasporto sino al luogo di consegna della merce, nella stessa lettera la società TAP è indicata esclusivamente come destinatario del carico medesimo. 
E' pur vero che ### ha inteso provare il ruolo di ### quale propria mandante, mediante la produzione del doc. 1, ovvero dell'email datata 25.3.2019 che proverebbe l'affidamento del carico in questione, tuttavia TAP ha disconosciuto e contestato il ricevimento del documento in questione, in assenza di replica alcuna sul punto da parte di ### In ogni caso la mail in questione, ove anche non disconosciuta e utilizzabile nel presente giudizio, appare di contenuto generico e non idonea a provare inequivocabilmente la tesi di ### Quanto alla posizione di ### devono rigettarsi tutte le eccezioni preliminari (identiche a quelle eccepite nell'interesse di ### da quest'ultima sollevate per le ragioni sopra già esposte, che, per economia processuale, non vengono ripercorse. 
Appare tuttavia rilevante l'eccezione di prescrizione del diritto fatta valere solo nell'interesse di ### quest'ultima ha infatti dedotto il maturare in proprio favore della prescrizione annuale tenuto conto che, a fronte di un fatto verificatosi nella notte tra il 27 e il 27 marzo 2019, il primo atto interruttivo risalirebbe alla notifica dell'atto di citazione di chiamata in causa, in data ###. 
Sul punto la convenuta ### nulla ha dedotto o contestato.  ### invece che, nel corso dell'udienza del 7.7.2021, ha tempestivamente (ai sensi dell'art.  183 5c., c.p.c. vigente ante riforma cd. Cartabia e applicabile ratione temporis alla presente controversia) e subordinatamente inteso estendere la propria domanda di condanna anche a ### sul punto si è difesa ritenendo applicabile il termine quinquiennale di cui all'art. 2947 c.c., precisando di avere agito verso ### a titolo di responsabilità extracontrattuale. La tesi dell'attrice appare infondata in quanto il solo ed esclusivo titolo per il quale la medesima ha agito è, come già sopra detto, quello contrattuale, derivante dal trasporto intermodale stipulato con ### in qualità di spedizionierevettore e, per esso, con tutti gli altri soggetti facenti parte della filiera del trasporto. In ogni caso l'eccezione, pur fondata, non può avere effetto verso l'attrice perché essa ha svolto in via principale una domanda di condanna (da accogliersi) verso la convenuta #### è invece fondata nei confronti di ### per la domanda da quest'ultima proposta nei confronti della terza chiamata ### E tenuto conto che deve escludersi nel caso di specie, per quanto sopra detto, che sia stata TAP la mandante di ### deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione sia idonea a paralizzare la domanda proposta verso il subvettore ### effettivo responsabile del danno. 
La fondatezza dell'eccezione di prescrizione verso ### consente di ritenere assorbite tutte le ulteriori domande proposte “a cascata” in giudizio. 
In conclusione, dev'essere accertato il diritto dell'attrice ex art. 1916 c.c. ad agire in surroga della propria assicurata verso lo spedizioniere vettore ### per i fatti dedotti in causa e, in accoglimento della domanda principale proposta da ### la convenuta ### dev'essere condannata a versare all'attrice la somma di 109.050,83 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 c.c. dal 28.3.2019 al saldo effettivo, come da dispositivo. 
Dev'essere altresì rigettata la domanda di manleva svolta dalla convenuta ### verso ### per il maturare della prescrizione di cui all'art. 2951 c.c., in favore di quest'ultima, con assorbimento delle ulteriori domande di manleva svolte da ### verso Tap e verso la propria compagnia di assicurazione, come da dispositivo. 
Spese di lite secondo soccombenza, come da dispositivo, avuto riguardo alle fasi del giudizio effettivamente svoltesi. 
Per quanto attiene alle spese relative alla chiamata in causa della compagnia di assicurazioni ### da parte di ### del pari esse devono essere poste a carico della convenuta soccombente, dovendosi ritenere del tutto giustificata la chiamata in causa del tutto da parte della chiamante ### tenuto conto della piena operatività della polizza ove il diritto di quest'ultima non fosse stato dichiarato estinto per prescrizione.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda principale condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a ### in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, la somma di 109.050,83 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 c.c. dal 28.3.2019 al saldo effettivo; dichiara estinto il diritto di ### s.r.l., verso ### S.A. per il maturare della prescrizione in favore di quest'ultima; respinge la domanda proposta da ### s.r.l., verso ### S.A.; respinge ogni altra domanda; condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla parte attrice e a tutte le altre parti in causa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, le spese di lite che liquida pro capite in 8.433 euro, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.  ### 13 giugno 2024 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 30553/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Parrella Giovanna, Centola Caterina

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 363/2024 del 23-01-2024

... della dichiarazione rilasciata quale quietanza di pagamento, l'avv. ### aveva rappresentato di non aver mai ricevuto alcun pagamento da parte dell'avv. ### l) di aver richiesto a quest'ultima la rifusione di quanto corrisposto e di non aver ottenuto nessun riscontro. Instaurato il contraddittorio dinanzi al giudice di pace, ### non si è costituita. Svolta l'istruttoria, il giudice di prime cure ha accolto la domanda, convinto della fondatezza della stessa alla luce del dibattito processuale svolto, condannando, quindi, la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 1.512,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. 2. Con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2013 ### ha sperimentato appello avverso la sentenza contrassegnata da numero 4739 del 2012, (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI SALERNO ### sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013 il 21 febbraio 2013 al numero 1287 avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice di pace di ### contrassegnata da numero 4739 del 2012 e pubblicata in data 27 novembre 2012, nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2012 al numero 914 (avente per oggetto una controversia in materia di indebito oggettivo) TRA ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce al ricorso per la riassunzione del processo interrotto del 23 marzo 2021; APPELLANTE E ### rappresentato e difeso, come da procura stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 20 marzo 2018, dall'avv. ### presso lo studio del quale, sito in ### alla via ### n. 4, è elettivamente domiciliato; APPELLATO Lette le note sostitutive dell'udienza - integralmente richiamate in questa sede ###ordinanza del 19 ottobre 2023 il giudice ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data 13 dicembre 2011 ### ha convenuto innanzi al giudice di pace di ### per sentirne accertare la responsabilità e ottenerne la condanna: 1) alla restituzione integrale della somma di euro 1.500,00, oltre alle spese sostenute documentate e notorie, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali dal 29 gennaio 2002 sino al saldo; 2) al risarcimento del danno morale. 
Alla base della sperimentata pretesa, l'attore ha dedotto: a) di aver conferito una procura ad litem all'avv. ### per l'assistenza in un giudizio instaurato contro ### innanzi alla ### di ### b) che era risultato soccombente anche all'esito del giudizio di appello, svolto con l'assistenza del medesimo difensore dinanzi al Tribunale di ### c) di essere stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore della parte avversa, avv. ### d) di avere consegnato la somma di un milione di lire al proprio difensore ai fini del versamento, in virtù dei perfezionati accordi, nelle mani del ridetto avv. ### e) che gli era stata notificata, per ben due volte, la sentenza resa all'esito del giudizio di appello e il pedissequo precetto per l'attuazione della pretesa creditoria facente capo all'avv. ### f) che, convinto del fatto che il pagamento fosse stato già eseguito dal proprio difensore, avv. ### aveva sperimentato opposizione al precetto; g) che, nonostante i solleciti, l'avv. ### non aveva provveduto a risolvere la controversia con l'avv. ### col quale poi aveva transatto la lite, pagando l'importo di euro 1.000,00; h) che, nel corpo della dichiarazione rilasciata quale quietanza di pagamento, l'avv. ### aveva rappresentato di non aver mai ricevuto alcun pagamento da parte dell'avv. ### l) di aver richiesto a quest'ultima la rifusione di quanto corrisposto e di non aver ottenuto nessun riscontro. 
Instaurato il contraddittorio dinanzi al giudice di pace, ### non si è costituita. 
Svolta l'istruttoria, il giudice di prime cure ha accolto la domanda, convinto della fondatezza della stessa alla luce del dibattito processuale svolto, condannando, quindi, la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 1.512,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.  2. Con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2013 ### ha sperimentato appello avverso la sentenza contrassegnata da numero 4739 del 2012, notificatale il 24 gennaio 2013. In particolare, il gravame è stato affidato ai seguenti motivi: 1) nullità della citazione dinanzi al giudice di pace in ragione dell'assoluta incertezza della data d'udienza, individuata nel giorno 28 gennaio 2011, oltre un anno prima della data di notificazione dell'atto; 2) l'inammissibilità della prova testimoniale e la non corretta interpretazione e valutazione degli esiti dell'istruttoria orale; 3) il disconoscimento della lettera evocata dal teste durante l'esame orale, solo apparentemente riferibile alla sua persona; 5) la non corretta applicazione dell'art. 8 del d.m. 8 aprile 2004, che prevede la riduzione alla metà degli onorari spettanti ai praticanti abilitati. 
Dinanzi al Tribunale si è costituito ### il quale ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando: a) la correzione a penna del giorno d'udienza e, in ogni caso, l'intrinseca grossolanità dell'errore materiale eventualmente riscontrabile nell'indicazione della data; b) la genericità del disconoscimento. 
Ritenuto sin da subito matura per la decisione, il processo è stato interrotto per la morte del procuratore della parte appellante. 
Una volta riassunta, la causa è stata più volte rinviata per assicurare la decisione di cause di più risalente iscrizione. Assegnata allo scrivente, è stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.  3. Tanto puntualizzato, l'appello non merita accoglimento. 
Innanzitutto, va evidenziata la validità della citazione dinanzi al giudice di pace, atteso che, pur volendo considerare quale data dell'udienza di prima comparizione, quella del 28 gennaio 2011, non può non condividersi quanto osservato nell'interesse di ### circa la grossolanità dell'errore materiale. Trattasi, infatti, di una data impossibile a fronte di una notificazione avvenuta il 13 dicembre 2011 (si veda l'originale dell'atto contenuto nel fascicolo della parte appellata, già attrice in primo grado) e, pertanto, di un errore agevolmente riconoscibile dal convenuto, come tale inidoneo a generare uno stato patologico di nullità della citazione introduttiva del giudizio dinanzi al giudice di pace (Cass. n. 12546 del 2002; Cass. n. 11780 del 2006). 
Pertanto, non può predicarsi la nullità della citazione sulla base dell'asserita incertezza della data dell'udienza. 
Privo di pregio è anche il motivo di appello afferente alla non corretta valutazione delle prove orali. Ed infatti, il testimone ha espressamente riferito di non aver mai avuto alcun contatto con l'avv. ### la quale ha, invero, incentrato il proprio impianto difensivo sul disconoscimento della lettera cui il testimone ha fatto riferimento durante l'escussione, lettera che il teste ha evidenziato essergli stata esibita dall'appellato il giorno in cui ha transatto la controversia. 
È evidente, allora, che l'appellante non ha specificamente disconosciuto una scrittura privata allegata dalla controparte ovvero prodotta in udienza, ma un documento che il teste ha evocato nel corso dell'esame in termini di “lettera” esibitagli il giorno 29 novembre 2011 [“### ricezione dell'assegno ho rilasciato la ricevuta nel quale precisavo che la lettera che mi veniva esibita (..)”] Un disconoscimento siffatto non appare sussumibile, ad avviso del Tribunale, nella fattispecie di cui all'art. 214 c.p.c., in quanto, a ben vedere, si risolve nella “mera” contestazione di attendibilità del contributo narrativo del testimone escusso sulla scorta della prospettata non veridicità della circostanza di fatto rappresentata dallo stesso, id est l'esibizione della missiva a firma dell'avv. ### Così qualificata, la deduzione dell'appellante non vale, però, neppure a generare gli effetti auspicati, tenuto conto della completezza e specificità delle dichiarazioni testimoniali, le quali, peraltro, trovano pieno riscontro nella documentazione prodotta da ### nel giudizio di primo grado (ci si riferisce, in particolare, al quarto e al sesto allegato).  4. A questo punto, occorre confrontarsi col motivo di appello afferente al governo delle spese. In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe fatto applicazione dell'art. 8 del d.m. n. 127 del 2004, che prevede la riduzione alla metà degli onorari spettanti ai praticanti abilitati. 
Orbene, siffatto motivo non appare delibabile, in quanto l'appellante, pur avendo indicato la norma asseritamente violata nel governo delle spese, non ha sviluppato un prospetto di calcolo volto a consentire, in ragione del valore della controversia, l'apprezzamento del pregiudizio concreto che sarebbe derivato a suo carico e, conseguentemente, la decisività della censura (arg. da Cass. 23132 del 2021). 
Detto altrimenti, l'appellante ha costruito un motivo privo del requisito della specificità (art. 342 c.p.c., ratione temporis applicabile).  5. Rigettato l'appello, non resta che statuire sulle spese, che seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della non complessità delle questioni di fatto e di diritto e dell'attività difensiva concretamente svolta, che orienta verso l'applicazione dei valori minimi. 
Da ultimo, attesa la data di notificazione dell'atto di appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del pagamento, da parte dell'appellante, del cd. doppio contributo unificato di cui al d.P.R.  115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### seconda sezione civile, nella persona del giudice unico, dott. ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza del giudice di pace di ### contrassegnata da numero 4739 del 2012 pubblicata in data 27 novembre 2012, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione: 1) rigetta l'appello; 2) condanna ### alla rifusione delle spese di lite sostenute per il presente giudizio da ### che si liquidano in euro 1.278,00 per competenze della difesa, oltre al rimborso delle spese generali, i.v.a e c.p.a come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, avv. ### dichiaratosi antistatario; 3) dichiara sussistenti i presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art.  13 di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.  ### 19 gennaio 2024 

Il giudice
dott. ###


causa n. 1287/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Ruggiero Sonia, Fortunato Giulio

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Tribunale di Ancona, Sentenza n. 1122/2024 del 31-05-2024

... opponente aveva omesso di richiedere quietanza dei pagamenti effettuati. Costituitosi in giudizio ### ha contestato la ricostruzione della vicenda operata dalla società ### srls ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, allegando che parte opponente non aveva fornito la prova di avere estinto l'obbligazione, rilevava che nella fattura era prevista come modalità di pagamento il bonifico bancario, sottolineava che il pagamento in contanti era in contrasto con la normativa antiriciclaggio che poneva un tetto al pagamento in contanti, deduceva di avere aspettato ad agire in virtù dei buoni rapporti intercorrenti tra le parti, evidenziava che la condotta della società opponente, prima dell'introduzione del giudizio, era significativa posto che, a fronte delle reiterate richieste di (leggi tutto)...

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA ### VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2771/2021 tra ### S.R.L.S. 
ATTORE/I e ### CONVENUTO/I Oggi 31/05/2024 ad ore 09:30 innanzi al dott. ### sono comparsi: ### S.R.L.S. l'avv. ### oggi sostituito dall'avv. #### l'avv. ### oggi sostituito dall'avv. ####. ### precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., in rito insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi, discute riportandosi alle note conclusive depositate in data ###.  ###. ### precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nelle note conclusive 20.5.2024, alle quali si riporta per la discussione. 
Il giudice si ritira in camera di consiglio. 
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti. 
Il Giudice dott. ### (atto sottoscritto digitalmente) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2771/2021 promossa da: ### S.R.L.S. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ####### presso il difensore avv. ### ATTORE/I contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 32 null 60019 Senigallia presso il difensore avv. ### CONVENUTO/I CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 633 c.p.c., ### titolare dell'omonima ditta, ha chiesto all'intestato Tribunale l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di €. 6.315,94 oltre interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. nei confronti di ### s.r.l.s. e a tal fine ha dedotto: -di avere eseguito lavori di manutenzione su incarico della società ### s.r.l.s nel ristorante l'### sito in ### 1/bis; -che, a fronte delle lavorazioni svolte, il ricorrente ha emesso la fattura n. 56/2017, sottoscritta per accettazione dall'ingiunta, per l'importo complessivo di €. 6.315,94; -che la ### srls non ha provveduto al pagamento, nonostante le reiterate richieste. 
Emesso dal Tribunale il decreto ingiuntivo n. 654/2021, la società ### srls, con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio ### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale di Ancona adito, contrariis reiectis, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di giuridico effetto il d.i. n. 654/2021, emesso in data ###, notificato in data ### alla società ### srls odierna opponente che, per le ragioni di cui in narrativa, nulla deve all'opposta”, . 
Ha dedotto a sostegno delle proprie domande: -che essa opponente nell'anno 2017 stipulava con la società l'### srl un contratto di affitto avente ad oggetto l'azienda costituita dallo stabilimento balneare ### bora e dal ristorante l'### -che affidava, nell'aprile 2017 e a più riprese, sempre con contratti verbali, all'opposto lavori di manutenzione dello stabilimento, tra cui anche quelli oggetto della fattura azionata in sede monitoria; -che le prestazioni eseguite dall'opposto erano state integralmente pagate in contanti, così come richiesto dal medesimo; -che nell'anno 2018 l'### eseguiva altre lavorazioni su incarico di essa opponente, lavorazioni che non avrebbe svolto in presenza del mancato pagamento della fattura emessa nell'anno 2017; -che, in ragione dei rapporti esistenti con l'### essa opponente aveva omesso di richiedere quietanza dei pagamenti effettuati. 
Costituitosi in giudizio ### ha contestato la ricostruzione della vicenda operata dalla società ### srls ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, allegando che parte opponente non aveva fornito la prova di avere estinto l'obbligazione, rilevava che nella fattura era prevista come modalità di pagamento il bonifico bancario, sottolineava che il pagamento in contanti era in contrasto con la normativa antiriciclaggio che poneva un tetto al pagamento in contanti, deduceva di avere aspettato ad agire in virtù dei buoni rapporti intercorrenti tra le parti, evidenziava che la condotta della società opponente, prima dell'introduzione del giudizio, era significativa posto che, a fronte delle reiterate richieste di pagamento, nulla aveva eccepito o dedotto, ha, quindi, concluso: “### al Tribunale adito, anche eventualmente con discussione immediata ex art. 281 sexies c.p.c., rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 654/2021 emesso dal Tribunale di Ancona. In rito, poiché l'opposizione è ictu oculi priva di fondamento, si chiede la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto”. 
Concessi i termini ex art. 183 comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione. 
Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  ### è infondata e va pertanto reietta per quanto di ragione. 
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, sicchè il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere, sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti agli atti, all'esame della domanda e, ove ritenga provato il credito, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono semmai influire soltanto sul regolamento delle spese processuali. 
La conferma o meno del decreto ingiuntivo è quindi collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione , e la necessità di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento non si pone neppure agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass. 27.9.1999 n. 10704). 
Infatti il giudizio introdotto con la proposizione di una opposizione a decreto ingiuntivo e concluso con il rigetto della medesima e con il conseguente accoglimento della domanda di condanna proposta con ricorso nella fase monitoria, costituisce una struttura procedimentale essenzialmente unitaria, con la conseguenza che l'organo giurisdizionale, chiamato a definire con sentenza il giudizio, deve pronunciarsi sul diritto al rimborso delle spese sopportato lungo tutto l'arco del procedimento con esclusiva considerazione dell'esito finale della lite, pur restando in sua facoltà di escludere dal rimborso stesso quelle sostenute dalla parte vittoriosa che abbia proposto la domanda di ingiunzione in mancanza delle necessarie condizioni di ammissibilità della medesima (Cass. 16.7.2020 n. 15224). 
In punto di riparto dell'onus probandi, spetta a parte opposta, che si assume creditrice, attore in senso sostanziale, allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre ricade sulla parte opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. 
Ovviamente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura commerciale, titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, non costituisce prova dell'esistenza del credito, dal momento che inquadrandosi tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella mera dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto, anche sotto il profilo qualitativo/quantitativo, è specificamente contestato dall'opponente, la fattura, ancorchè annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto o dell'esecuzione delle prestazioni pattuite, ma al più può rappresentare un mero indizio (Cass. n. 299/2016). 
Infine, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento o per l'adempimento deve solo provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. 
Nel caso in esame, i lavori commissionati all'opposto risultano ammessi e non contestati dall'opponente. 
Parte opponente ha contestato la sussistenza dell'inadempimento ed eccepito di avere pagato in contanti. 
Senonchè, nessun principio di prova corrobora simili circostanze. 
Le richieste istruttorie formulate dall'opponente sono inammissibili, posto che i capitoli di prova vertono su circostanze inidonee, in virtù di espresso divieto normativo, ad essere provate attraverso la prova testimoniale. 
Infatti, in forza del combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c., la prova del pagamento soggiace alle medesime limitazioni probatorie valevoli per il contratto, ispirate, come noto, ad un giudizio di generale sfiducia dell'ordinamento verso la prova non documentale. 
Nel caso di specie, non ricorrono le circostanze indicate in seno all'art. 2724 c.c. (atte a derogare al suddetto divieto normativo) non essendosi offerto alcun principio di prova scritta tale da supportare la verosimiglianza dell'avvenuto pagamento. 
In forza di tutto ciò, è di tutta evidenza che parte opponente non ha assolto all'onere della prova su di essa incombente, non avendo fornito alcun elemento utile a provare l'avvenuto pagamento della fattura. 
Peraltro, non si ravvisano ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, parte opponente non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.   Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. 
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: -rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 654/2021 del 26.4.2021 e lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; -condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive €. 1.700,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.  . 
Ancona, 31 maggio 2024 

Il Giudice
dott. ### (atto sottoscritto digitalmente)


causa n. 2771/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Casoli

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Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 1011/2023 del 12-07-2023

... può esserle riconosciuto il valore di quietanza di pagamento in relazione ai canoni locatizi afferenti l'anno 2017. Infatti, secondo un condivisibile indirizzo della giurisprudenza di merito la quietanza ha la stessa efficacia probatoria della confessione giudiziale e fa piena prova contro lui che l'ha fatta solo qualora siano indicati sia l'obbligazione cui si riferisce che il fatto estintivo (cfr. Tribunale Bolzano sez. II, 18/11/2022, n.996; Tribunale Cosenza sez. I, 22/08/2022, n.1502): elementi entrambi assenti nel documento in disamina. Peraltro l'anno indicato dopo la dicitura “Residuo” risulta poco leggibile in quanto la cifra finale presenta una evidente cancellatura sulla quale è stato riscritto un numero che appare essere un “8” e ciò smentirebbe la ricostruzione di parte (leggi tutto)...

1/9 R.G. n. 119/2020 REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. ### 7.7.###·DUW c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, ha pronunciato la seguente SENTENZA AI SENSI DELL·ART. 429 C.P.C.  nella causa civile di primo grado iscritta al n. 119 del ruolo generale per gli affari ###LRVLGHOO·###, vertente TRA (CF: ), rappresentato e difeso dall·Avv. ### ricorrente E (CF: ), rappresentato e difeso dall·Avv. ### resistente #### di licenza o di sfratto per finita locazione (uso diverso).  CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. 
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. intimava al sig.   lo sfratto per morosità dalla unità immobiliare di sua proprietà sita in 7### H , concessa in locazione all·intimato con contratto del 21.10.1989 registrato in data ###. ####### 2/9 Deduceva che il conduttore si era reso moroso del pagamento delle mensilità decorrenti dal marzo 2017 per un totale, alla data dell'intimazione, di € 21.700,00 (€ 700,00 mensili).  1.1. Si costituiva l'intimato opponendosi alla richiesta di convalida dello sfratto. 
In particolare esponeva: -che da un documento in suo possesso redatto e sottoscritto dallo stesso locatore risulta che quest'ultimo avesse riconosciuto che il conduttore aveva corrisposto i canoni di locazione da marzo 2017 a dicembre 2017, rimanendo solo un residuo di € 150,00 e che lo stesso fosse debitore solo dei canoni relativi alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018; -che il locatore nel corso degli anni aveva acquistato presso il suo negozio ### e ### s.n.c. mobili vari per complessivi € 10.560,00 che il sig. non aveva mai corrisposto in quanto, in virtù degli accordi intercorsi, sarebbero dovuti essere portati in compensazione con i canoni di locazione; -che negli anni era ripetutamente intervenuto per arginare i danni provocati all'immobile dalle infiltrazioni di acqua piovana, stante l'inerzia del locatore, effettuando interventi del costo di complessivi € 5.000,00; -che nel 2017 dette infiltrazioni avevano danneggiato mobili e oggetti che aveva posto in esposizione per la vendita, danni che ammontano ad € 1.050,00; -che il locatore si era reso inadempiente all'obbligo assunto al momento della stipula del contratto di effettuare a proprie cure e spese il cambio di destinazione urbanistica presso il Comune di ### (da magazzino a locale commerciale) e il conseguente mutamento della categoria catastale da ### a -che gli era dovuta la restituzione del deposito cauzionale pari ad € 877,98 e l'indennità di avviamento.  1.2. All'esito dell'udienza di convalida il Tribunale rigettava l'istanza di emissione di ordinanza di rilascio dell'immobile, ex art. 665 c.p.c., e disponeva il mutamento del rito.  2. ### ha depositato memoria integrativa nella quale ha dato atto che l'immobile è stato rilasciato in data ###. Si è dunque riportato a quanto già dedotto nel verbale dell'udienza di convalida ed ha reiterato le contestazioni già avanzate in merito a quanto affermato dall'intimato. 
Ha quindi insistito nella declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore e nella condanna dello stesso al pagamento dei canoni scaduti e non pagati dal mese di marzo 2017 e sino al mese di gennaio 2020.  2.1. La parte intimata, nella propria memoria integrativa depositata in data ### ha reiterato quanto già esposto nella propria comparsa di costituzione, contestando anche l'importo mensile richiesto dall'intimante. 
Ha quindi concluso chiedendo in via riconvenzionale, “di accertare e dichiarare che è creditore nei confronti di per le causali indicate in narrativa, ### 3/9 della somma di € 18.516,92 o della diversa somma (maggiore o minore) ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare al pagamento somma di € 7.391,92, pari alla differenza tra quanto accreditato dall'odierno concludente (€ 18.516,92) e quanto dallo stesso dovuto a titolo di canoni di locazione (€ 11.125,00), o alla diversa somma (maggiore o minore) ritenuta di giustizia; 2) accertare e dichiarare il diritto di al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. per grave inadempimento contrattuale del locatore ex art. 1575 c.c., da determinarsi in via equitativa, per non avere il provveduto ad effettuare il cambio di destinazione urbanistica presso il Comune di ### (da magazzino a locale commerciale) ed il conseguente mutamento della categoria catastale da C/2 a C/1, determinando, con tale comportamento, l'impossibilità, per l'odierno concludente, di ottenere il rilascio, da parte dello stesso Ente, del certificato di agibilità e, per l'effetto, condannare a l pagamento della relativa somma; 3) accertare e dichiarare il diritto di alla corresponsione dell'indennità di avviamento ex art. 34 Legge 27 luglio 1978 n. 392 da determinarsi in via equitativa dal Giudice e, per l'effetto, condannare al pagamento della relativa somma;”.  *****************************  3. Per ragioni sistematiche appare opportuno analizzare in via preliminare le allegazioni di parte resistente concernenti il quantum del canone mensile richiesto.  ### il conduttore la reale misura del canone dovrebbe corrispondere ad € 439,00 al mese, corrispondenti alle ### 850.000 inizialmente pattuite e dunque non ad € 700,00 per come domandato dal locatore, non essendo mai stata avanzata da quest'ultimo richiesta di adeguamento in base agli indici #### è fondato. 
Ai sensi dell'art. 32 Legge del 27/07/1978 - N. 392 è onere del locatore effettuare la richiesta di aggiornamento del canone al conduttore; richiesta che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità può essere formulata, in mancanza della previsione di una forma determinata, anche verbalmente, nonchè implicitamente o per fatti concludenti (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 17/12/2010, n.25645). 
Nel caso di specie nessun richiesta di adeguamento del canone di locazione, neanche in forma implicita, risulta essere stata effettuata dal locatore nel corso della vigenza del contratto. 
Né tale conclusione può essere smentita dal fatto che nel contratto di locazione in oggetto è stato pattuito che “I contraenti convengono espressamente che il canone della locazione, a partire dall'inizio del quarto anno sarà aggiornato, con riferimento alla variazione verificatasi nel biennio precedente, secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”. 
Invero, sussistono evidenti motivi per dubitare della validità di siffatta clausola.  ### la giurisprudenza di legittimità “### stregua del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione, devono ritenersi legittimi, tanto il patto con il quale le parti, all'atto della conclusione del ### 4/9 contratto, predeterminano il canone in una misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto; quanto il patto successivo con il quale le parti provvedono consensualmente, nel corso del rapporto, a stabilire una misura del canone diversa da quella originariamente stabilita; la legittimità di tali patti (iniziali o successivi) dev'essere peraltro esclusa là dove risulti (dal testo del patto o da elementi extratestuali) che le parti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dalla L. n. 392 del 1978, art. 32 (nella formulazione originaria ed in quella novellata dalla L. n. 118 del 1985, art. 1, comma 9-sexies), così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, comma 1, della stessa Legge”. 
Dal testo della clausola contrattuale sopra riportato risulta evidente che attraverso di essa si sia inteso eludere i limiti quantitativi sanciti dall'art. 32 Legge del 27/07/1978 - N. 392 ai sensi del quale l'aggiornamento periodico del canone di una locazione commerciale non può avere luogo in termini quantitativamente superiori al 75% dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'### per le famiglie di operai e impiegati per ciascuna annualità di rapporto. A ben vedere nella pattuizione in disamina non è presente alcun richiamo a tale limitazione. 
Per tali motivi d'ora in poi verrà assunto quale valore di riferimento per il canone mensile l'importo di € 439,00.  4. Fatta tale premessa va osservato, ancora in via preliminare, che l'avvenuto rilascio dell'immobile locato non può, nella contestazione del conduttore, determinare una pronuncia dichiarativa della materia del contendere (cfr. Cass. n. 11962/2005).  ### non appaiono venute meno le ragioni di contrasto tra le parti (cfr., ex multis, ### 1, n. 26299 del 18/10/2018, Rv. 651303 - 01); né risulta che le stesse abbiano reciprocamente attestato il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cassazione civile sez. trib., 28/05/2019, n.14546). 
Ciò posto, passando ad esaminare la domanda di risoluzione avanzata dal locatore, occorre rammentare che secondo i ben noti principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre sul debitore grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). 
Nel caso in disamina è pacifica l'esistenza del contratto di locazione ad uso commerciale intercorso tra le parti.   5/9 Tanto è anche documentalmente dimostrato, essendo agli atti la relativa scheda contrattuale, prodotta dalla parte intimante, che documenta idoneamente il titolo e la scadenza dell'obbligazione il cui inadempimento è stato lamentato nell'intimazione. 
Si ritiene poi comprovato il definitivo mancato pagamento dei canoni locatizi richiesti, non avendo il conduttore, onerato della prova, fornito dimostrazione di aver corrisposto le relative mensilità. 
Il conduttore ha contestato la sussistenza della morosità affermando che in base al documento, prodotto in fotocopia, denominato “promemoria” (all. 3 fascicolo parte resistente), per l'anno 2017 residuerebbe un importo da corrispondere per i canoni locatizi di soli € 150,00. 
Ebbene va detto che non può attribuirsi a tale scrittura alcun valore probatorio in tal senso. 
Trattasi invero di un documento privo di data certa, che non contiene nessun puntuale riferimento al rapporto locatizio oggetto del presente giudizio, presenta in calce una sigla pressoché illeggibile e disconosciuta dal sig. a ll'udienza di convalida e soprattutto non contiene alcuna indicazione del fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento azionata nella presente sede. 
Lo scarno contenuto testuale della scrittura, in particolare, è privo di qualsivoglia dicitura quale “pagato”, “saldo” o simili, di talché non può esserle riconosciuto il valore di quietanza di pagamento in relazione ai canoni locatizi afferenti l'anno 2017. 
Infatti, secondo un condivisibile indirizzo della giurisprudenza di merito la quietanza ha la stessa efficacia probatoria della confessione giudiziale e fa piena prova contro lui che l'ha fatta solo qualora siano indicati sia l'obbligazione cui si riferisce che il fatto estintivo (cfr. Tribunale Bolzano sez. II, 18/11/2022, n.996; Tribunale Cosenza sez. I, 22/08/2022, n.1502): elementi entrambi assenti nel documento in disamina. 
Peraltro l'anno indicato dopo la dicitura “Residuo” risulta poco leggibile in quanto la cifra finale presenta una evidente cancellatura sulla quale è stato riscritto un numero che appare essere un “8” e ciò smentirebbe la ricostruzione di parte resistente che vuole la cifra scritta a fianco della dizione “residuo” (“150”) riferita all'anno 2017. 
Appare poi infondata l'eccezione di inadempimento con contestuale richiesta di risarcimento danni articolata dal conduttore. 
A suo dire, il locatore al momento della stipula del contratto di locazione, si era impegnato ad effettuare a proprie cure e spese il cambio di destinazione urbanistica presso il Comune di ### (da magazzino a locale commerciale) e il conseguente mutamento della categoria catastale da ### a ### non sarebbe stato adempiuto dal sig. e ci ò a vrebbe i mpedito al resistente di ottenere il certificato di agibilità. 
Tali affermazioni non trovano alcun riscontro dagli atti in quanto nel contratto di locazione stipulato tra le parti non vi è traccia di una simile pattuizione per cui nessuna obbligazione può ritenersi assunta dal locatore nei termini riferiti dal sig. ### 6/9 A ciò si aggiunga che secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato, per cui, escluso che sia onere del locatore conseguire tali autorizzazioni, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato (Cassazione civile sez. III, 25/01/2011, n.1735; nello stesso senso Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9670). 
Nel contratto di locazione in oggetto, invero, i conduttori hanno dichiarato di aver esaminato il locale e di “averlo trovato adatto al proprio uso”.  ### nessuna condotta inadempitiva tale da incidere sull'equilibrio sinallagmatico può essere riconosciuta in capo alla parte locatrice.  5. Quanto all'eccezione di compensazione articolata dal conduttore relativamente all'acquisto di mobilio che il sig. a vrebbe effettuato presso il punto vendita del sig. si osserva quanto segue. 
Il locatore nella propria memoria integrativa di fatto non contesta di aver acquistato tale merce per l'importo indicato dal conduttore -€ 10.560,00- e riportato nel preventivo in atti datato 21.12.2014. 
Detta circostanza può quindi dirsi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. 
Tuttavia il ricorrente riferisce che tra le parti fosse già intercorso un accordo di compensazione, che si è avuta con riguardo al fatto che il sig. con il consenso del sig. avrebbe omesso di versare le intere mensilità di novembre e dicembre del 2014 e il 50% delle mensilità da gennaio 2015 a febbraio 2017. 
Il totale, dovendo prendersi come riferimento l'importo di € 439,00 mensili per i motivi già esposti nel precedente paragrafo, ammonta ad € 6.585,00. 
Ebbene si ritiene che tale assunto non sia stato efficacemente contrastato dalla parte resistente, la quale si è limitata a contestarlo in modo generico. 
Ad avviso di questo giudice il conduttore avrebbe dovuto fornire, quale controprova atta a smentire detta allegazione, documentazione attestante l'avvenuto pagamento per intero dei canoni indicati dal ricorrente. Ma ciò non è avvenuto. 
Sicché l'eccezione di compensazione in disamina va parzialmente disattesa, nel senso che deve ritenersi che una parte del controcredito vantato dal sig. per l'acquisto dei mobili sia già stata portata in compensazione con l'importo dei canoni sopra menzionati che il ricorrente non ha dimostrato di aver corrisposto. 
Residua pur sempre un controcredito in favore del sig. di € 3.975,00 (€ 10.560,00 - € 6.585,00) che andranno espunte dall'ammontare delle 34 mensilità scadute e non corrisposte richieste dal locatore, pari ad € 14.926,00 (€ 439,00 x 34). ### 7/9 Il rimanente credito in favore del locatore è dunque pari ad € 10.951,00. 
In ragione dell'entità della mora si ritiene che l'inadempimento del conduttore possa considerarsi grave, dunque tale da determinare l'accoglimento della domanda di risoluzione articolata dall'intimante, in ciò dovendosi vieppiù considerare che: “La sospensione totale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo, altrimenti, un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, atteso che il principio “inadimplenti non est adimplendum” non può prescindere dall'osservanza dei canoni di correttezza e buona fede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che l' inadempimento della parte locatrice, consistito nell'aver concesso in locazione abitativa locali destinati ad uso ufficio ed in precarie condizioni strutturali, aggravate da scosse sismiche, nonché nell'aver omesso di provvedere ad interventi di messa in sicurezza, non legittimasse la totale sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore, il quale aveva continuato ad occupare l'immobile e si era rifiutato di consegnare le chiavi, mostrando univocamente un persistente interesse a conservare la disponibilità del bene locato)” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11783, del 12/05/2017), nonché il principio per cui “in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ., della non scarsa importanza dell'inadempimento - riservata al giudice di merito - deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti” (Cass. civ. Sez. III, 18/11/2005, n. 24460; nello stesso senso Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-09-2017, n. 20957 e Cass. civ. Sez. III, 28/07/2004, n. 14234, secondo cui: “qualora l'inadempimento sia accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1455 cod. civ., che è valutazione riservata al giudice di merito, deve ritenersi implicita”). 
Conclusivamente -tenuto conto della somma versata a titolo di deposito cauzionale (€ 878,00, pari a due mensilità per come risulta dal contratto) e della compensazione operata nei termini sopra descritti, il sig. deve essere condannato a corrispondere la somma di € 10.073,00 per i canoni scaduti e non corrisposti dal marzo 2017 fino alla data del rilascio (31.1.2020), oltre gli interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo effettivo.  6. Va rigettata la richiesta di rimborso di € 5.000,00 formulata dal conduttore per gli interventi di manutenzione asseritamente effettuati sull'immobile. 
Trattasi di richiesta rimasta sfornita di una prova adeguata non essendo stata prodotta documentazione idonea a dimostrare gli esborsi che sarebbero stati sopportati dal conduttore. 
Segnatamente, non vi sono in atti elementi che, ad esempio, consentano di ottenere sufficiente contezza dell'entità degli interventi effettuati, del costo della manodopera e dei materiali acquistati. ### 8/9 Invero, non possono all'uopo ritenersi sufficienti gli elementi evincibili dalla “### tecnica di stima” redatta dal ### considerato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 15/09/2020, n.19187).  ### il quantum richiesto dall'intimato si rivela apodittico e privo di un adeguato riscontro probatorio, posto che nulla viene chiarito in ordine alle circostanze ed alle evidenze concrete da cui tale importo deriverebbe. 
Considerazioni analoghe possono essere svolte in ordine alla richiesta di risarcimento di € 1.050,00 per i danni che secondo il conduttore avrebbero subito i mobili a causa delle infiltrazioni d'acqua presenti nel locale. 
Anche tale domanda è priva di un serio riscontro probatorio posto che l'unico documento versato in atti a supporto della stessa è un mero elenco della merce che sarebbe stata danneggiata, redatto dallo stesso conduttore. 
Merita, da ultimo, di essere rigettata l'istanza volta ad ottenere l'indennità di avviamento, articolata dall'intimato. 
La Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che il conduttore di un immobile utilizzato per uso diverso da quello abitativo, in tanto può rivendicare, alla cessazione del rapporto, il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento, in quanto provi che il locale costituiva luogo aperto alla frequentazione diretta della generalità dei consumatori e, dunque, luogo da sé solo idoneo ad esercitare un richiamo su un pubblico indifferenziato di utenti, sì da essere esso stesso collettore di clientela e fattore locale di avviamento (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2012, n.9305; civ. 3, 21 maggio 2008, n. 13083). 
Nella specie, nulla è stato dedotto o provato in tal senso.  7. In base alle conclusioni sopra raggiunte è ravvisabile una soccombenza reciproca delle parti anche perché la domanda di pagamento articolata dal locatore è stata accolta solo parzialmente; sussistono quindi i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 comma 2 c.p.c..  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita: ACCOGLIE nei termini di cui in motivazione le domande proposte da ; DICHIARA risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti in data ###; ### 9/9 ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione l'eccezione di compensazione avanzata da ; CONDANNA al pagamento in favore di della complessiva somma di € 10.073,00 per canoni scaduti e non pagati, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo effettivo; RIGETTA le ulteriori domande proposte da ; COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti. 
Castrovillari, 11/07/2023.   

Il Giudice
Dott. ####


causa n. 119/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaele Zibellini

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 13-06-2024

... il rimborso dei ### fruttiferi senza la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto. 7.1─ I motivi sono connessi e possono essere trattati unitariamente. Le censure sono infondate. Questa Corte ha rimeditato un suo precedente orientamento e in punto di diritto si è ormai largamente e costantemente consolidato l'orientamento secondo cui in materia di buoni postali frut tiferi cointestati, recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso del l'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'art. 187, comma 1, d.P.R. n. 256/1989, che , in tema di libretti di risp armio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso proposto da ### S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, dell'### di ### s.p.a, in Roma, viale ### 190 -ricorrente ### rappresentata e difesa dall' Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### corso ### 29.  -controricorrente - Avverso la sentenza del Tribunale di ### n.2820/2021 pubblicata il ###, non notificata. 
Oggetto: Buoni postali fruttiferi ### la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.6.2024 dal ### FATTI DI CAUSA 1. ─Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3121/2018 il Giudice di ### di ### ingiu ngeva a ### e ### s.p.a. il pagamento della somma di € 1.637,74, oltre interessi e spese della procedura, in favore di ### quale sottoscrittore del buono postale fruttifero ### O, timbro P/O, del valore nominale di ### 250.000, munito di clausola di «pari facoltà di rimborso», cointestato ad altro soggetto nel frattempo deceduto.  2.− Con atto di citazione notificato in data ###, ### proponeva opposizione. In particolare, ### s.p.a. eccepiva che il venir meno di uno dei coin testatari di un buono fruttifero postale comporta il blocco del titolo, che ne impedisce il rimborso fino alla definizione della pratica di successione e ciò, nonostante la presenza della clausola della “pari facoltà di rimborso” che diviene inefficace; pertanto, il pagamento del titolo poteva essere eseguito solo con la quietanza congiunta e simultanea di tutti gli aventi diritto (eredi e cointestatari viventi), nel rispetto della normativa vigente ed applicabile al caso di specie ossia degli artt. 184, 187 e 203 del D.P.R. n. 256/1989.  3.─ Il Giudice di pace di ### respingeva l'opposizione di ### e conferm ava il decreto ingiuntivo con sentenza 1394/2019.  4.─ ### ha propos to gravame, dinanzi al Tribunale di ### che, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello. 
Per quanto qui di interesse il Giudice di merito ha statuito che: a) Ai fini della definizione della odierna controversia, che si risolve invero nella individuazione della norma applicabile al caso concreto, occorre dare attuazione al principio di diritto recentemente affermato da Cass., 13.9.2021, n 24639: «In materia di buoni postali fruttiferi 3 cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite e' legittimato ad ottenere il rimborso dell'in tera so mma portata dal documento»; b) la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola "pari facoltà di rimborso ", dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi; viceversa, la lettura del dato normativo patrocinata da ### s.p.a., secondo cui, in caso di clausola "pari facoltà di rimborso" di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della app osizione della menzionata clausola, si caratterizzano; c) colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto.  5. ─ ### s.p.a. ha presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria.  ### ha presentato controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente deduce: 6. ─ Con il primo motivo: ### e falsa applicazione degli artt.  178 e 182 d. p.r. n.156/1973, degli ar tt. 203 e 208 d.p.r.  n.256/1989, nonche' dell'art. 113 c.p.c., (art. 360, comma 1, n. 3 c.  p.c.). La sentenza del Tribunale di ### n.2820/2021 è viziata da errore nell'applicazione della normativa speciale relativa al risparmio postale ed in particolare nell'interpretazione della norma estensiva della disciplina sul rimborso di libretti di risparmio postale intestati o cointestati a soggetto deceduto all a fattispeci e di buoni postali fruttiferi intestati o cointestati a soggetto deceduto 7.─ Con il secondo motivo: ### e falsa applicazione degli artt.  178 e 182 d. p.r. n.156/1973 e degli artt. 203, 208, 184, 187, dell'art. 16 d.p.r. 256/1989, nonché degli artt. 1175 e 1176 c.c. (art.  360, comma 1, n. 3, c.p.c.). 
La sentenza del Tribunale di ### n.2820/2021 è viziata in quanto, il giudice di seconde cure, facendo corre tta applicazione all a fattispecie degli artt. 184 e 187 del d.P.R. 256/1989, avrebbe dovuto accogliere l'appello di ### s.p.a e riformare del tutto la sentenza del Giudice di ### di ### n.1394/2019, pubblicata in data ### , in quanto Po ste ### ha tenut o una condotta assolutamente corretta e conforme alle norme e, per l'eff etto, avrebbe dovuto respingere la pretesa della signora ### di ottenere il rimborso dei ### fruttiferi senza la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.  7.1─ I motivi sono connessi e possono essere trattati unitariamente. 
Le censure sono infondate.   Questa Corte ha rimeditato un suo precedente orientamento e in punto di diritto si è ormai largamente e costantemente consolidato l'orientamento secondo cui in materia di buoni postali frut tiferi cointestati, recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso del l'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'art. 187, comma 1, d.P.R.  n. 256/1989, che , in tema di libretti di risp armio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano 'a vista' e tale di verso regime impedisce l'applicazione analogica della citata discipl ina (Cass., 24639/2021; Cass., n. ###/2021; Cass., n. 22577/2023; Cass., n. 19235/2023; Cass., n. 1278/2023; Cass., n. 19092/2023; Cass., n. 3321/2023; Ca ss., n.15655/2024). In particolare, da ulti mo l'ordinanza n. 22577/2023 ha chiarito che: «[…] pur essendo vero 5 che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art.  2002 c.c. e non hanno natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola «pari facoltà di rimb orso»; che, infatti , in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'art. 1260 c.c., l'art.  204, co mma 3, d.P.R. n. 256/19 89 sancisce l 'intrasferibilità del credito portato dai bu oni postali; che i bu oni postali fruttifer i si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce «nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto ‘a vista', all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso”, dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi»; che il contrario assunto secondo cui, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso» di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluder ebbe il rimborso dell'intero agli alt ri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti bu oni, d otati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano; che non rileva la funzione di protezione dell' erede o dei co eredi del cointestatario defu nto al quale l'art. 187, sarebbe strumentale, giacché la normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi; che in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei co ncreditori, «si divid e fra gli er edi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto». 6 8.─ Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in di spositivo. La ri corrente va, inoltre condannata al pagamento di un ulteriore importo ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la indiscussa presenza di un consolidato orientamento di questa Corte contrario a quanto sostenuto dal ricorrente in questo ed in altri giudizi sulla medesima questione.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittim ità a favore di ciascun controricorrente che liquida in € 2.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. 
Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo di € 1.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c.   Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Valentino Daniela

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