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Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza n. 415/2024 del 28-05-2024

... veste di ampia e liberatoria quietanza a saldo per qualsiasi titolo derivante dal sinistro sopra indicato, ivi comprese le spese mediche, ospedaliere e di ogni altra natura.”. Attraverso questo contratto di transazione, le parti hanno regolato i rapporti nati dal precedente contratto per il quale è sorta la lite ma hanno anche dato vita ad un nuovo rapporto giuridico che si pone in situazione di incompatibilità oggettiva col persistere del vecchio rapporto che deve ritenersi estinto per novazione. Si tratta, in sostanza, della ipotesi della c.d. transazione novativa. ### la Corte di ### “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Tempio Pausania Sezione Civile Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1080/2017 R.G.A.C. promossa da: ### (###) nato a #### il ### elettivamente domiciliato in ### presso e nello studio dell'Avv. ### in ### n. 54/E che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione; nei confronti di ### s.r.l. (###) con sede in ####, ### del Popolo n. 19/C, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ### elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio degli Avv.ti ### e ### che la rappresentano e difendono, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta; e di ### (###) nato a #### il ### e residente ###### n. 3, int.9, rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. ### del foro di ### con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ### del foro di ### sito in #### n. 95; con chiamata in causa di ### s.p.a. (###), con sede ###, in persona del Presidente del Consiglio di ### e legale rappresentante pro tempore Avv. ### rappresentata e difesa, in forza di procura speciale, dagli #### ed ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in ####, ### n. 1; avente ad oggetto lesione personale e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti ###interesse della parte attrice ### I) contrariis reiectis; II) accertare la responsabilità medica della ### quale clinica e del dott. ### in relazione al danno estetico subito dal ### in occasione degli interventi di trapianto di capelli eseguiti fra il 2012 ed il 2013; III) condannare i convenuti anche in solido fra loro al pagamento di ### 11.570,00 oltre interessi legali dalla data al saldo oltre costi di CTU sopportati, s.e. e o. e salvo veriore somma accertanda, a favore di ### IV) con vittoria di spese, diritti e onorari.  ###interesse della parte convenuta ### s.r.l.: Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, - in via pregiudiziale, per i motivi meglio specificati nella parte espositiva, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione oggi promossa in quanto la transazione ha estinto l'obbligazione originale; - in via preliminare subordinata, preso atto della dichiarazione liberatoria in data ### a firma ### statuire l'inammissibilità delle domande proposte dall'attore, con ogni conseguenza di legge; - in ulteriore subordine, per l'eventualità di accoglimento delle domande attoree, accertato e dichiarato l'inadempimento alla transazione, porre a carico dell'### s.p.a., qualora venisse chiamata in causa dal dott. ### il risarcimento dovuto al sig. ### - in ulteriore subordine, salvo gravame, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree e di accertamento della responsabilità solidale dei convenuti, condannare il dott. ### in via di regresso a tenere indenne e manlevare la ### s.r.l. da quanto dovesse essere condannata a pagare in favore del sig.  ### in forza dell'emananda sentenza; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.  ###interesse della parte convenuta ### In via preliminare: - accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto dott.  ### rispetto alle domande svolte da parte attrice e, conseguentemente, disporsi l'estromissione del convenuto dal processo, comunque rigettandosi integralmente le domande di parte attrice, mandandosi il deducente assolto da ogni avversa pretesa; - disporsi per ragioni di opportunità e ai sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c., la chiamata in causa per ordine del ### di ### compagnia di assicurazioni s.p.a, con sede ###### 53 41018 ### sul #### P.I ###, pec: ###, con onere imposto a carico di parte attrice, alla luce delle ragioni evidenziate in narrativa; - solo ove il ### non ritenesse di ordinare la chiamata in giudizio nella forma poc'anzi espressa, si chiede che venga autorizzata la chiamata in causa ### compagnia di assicurazioni s.p.a, con sede ###### 53 41018 ### sul #### P.I ###, pec: ###, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. e ciò in quanto soggetti legittimati passivi delle domande svolte da parte attrice, chiedendo conseguentemente il differimento dell'udienza di prima comparizione e trattazione al fine di consentire la chiamata dei terzi nel rispetto dei termini di comparizione; - in ulteriore subordine, autorizzarsi la chiamata in causa della terza compagnia ### compagnia di assicurazioni s.p.a, con sede ###### 53 41018 ### sul #### P.I ###, pec: ###, con conseguente spostamento dell'udienza, con la quale il dott. ### ha stipulato la polizza n. ###4 al fine di essere eventualmente manlevato da qualsivoglia responsabilità dovesse essere accertata nel presente giudizio, rimanendo indenne da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole patrimoniale; Nel merito: - respingersi ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, mandandosi il dott. ### assolto da ogni pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo evocata; - giudicarsi, comunque, satisfattive le somme percepite da parte attrice in sede stragiudiziale, mandandosi assolto il convenuto da ogni avversa pretesa; Nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del medico convenuto, condannarsi ### s.p.a. a tenere manlevato il dott. ### da qualsivoglia responsabilità dovesse essere accertata nel presente giudizio, rimanendo indenne da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole patrimoniale; - condannare ### s.p.a. a rifondere al dott. ### le spese sostenute per resistere in giudizio e quelle per resistere al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 1917 c.c.; In ogni caso: - con vittoria di spese di lite.  ###interesse della terza chiamata ### s.p.a.: Piaccia all'###mo Tribunale adito, 1 - in via preliminare, rigettare l'### in quanto inammissibile e/o improponibile e/o infondata per le ragioni esposte al paragrafo 1 della presente comparsa di costituzione e risposta; 2 - in via principale, rigettare l'### in quanto infondata in fatto ed in diritto.  3 - in via subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'### rigettare la ### di ### per la non operatività della copertura assicurativa prestata con la ### ai sensi degli artt. 1892 c.c. e 17 delle condizioni generali, per avere l'### al momento della stipula del contratto di assicurazione, taciuto, con dolo o colpa grave, circostanze di rischio obiettivamente rilevanti ai fini della formazione del consenso della ### con conseguente sua decadenza dal diritto all'indennizzo per l'annullabilità dello stesso contratto; 4 - in via ulteriormente subordinata, rigettare la ### di ### per la non operatività, in concreto, della copertura assicurativa prestata con la ### ai sensi dell'art. 16, 3° comma, nn.  2), 3) e 4), delle condizioni generali con riferimento sia all'### che alla ### di ### ciò perché: 4a - con riferimento all'### essa opera in secondo rischio, oltre il massimale della garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi contratta dalla ### e comunque, anche in ipotesi di inesistenza o non operatività di tale garanzia assicurativa rispetto al sinistro per cui è causa, perché la sua operatività in primo rischio ha come condizione la insolvenza della ### insolvenza però certamente non ricorrente nel caso di specie; 4b - con riferimento alla ### di ### la ### che l'ha proposta, non ha posto a suo fondamento la colpa grave dell'### e in ogni caso per la palese non configurabilità e riconoscibilità di detta colpa grave in capo allo stesso ### 5 - in via di estremo subordine, per la recisamente denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità dell'### della ### di ### e della ### di ### 5a - da un lato condannare il dott. ### a pagare le somme determinate e liquidate a titolo di risarcimento dei danni causalmente riconducibili, in via diretta ed immediata, alla sua condotta illecita, tenendo conto delle somme comunque già percepite dall'attore; 5b - dall'altro lato, accertare essere la ### tenuta a indennizzare l'### nei seguenti limiti: 5b1 - per la sola quota di responsabilità diretta che compete all'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via di solidarietà; 5b2 - in via espressamente subordinata alla eccezione opposta al precedente punto 3, per il caso l'###mo ### adito dovesse ritenere che la reticenza dell'assicurato rilevante ex art. 1892 c.c. non sia da imputare a dolo o colpa grave, bensì a semplice colpa, con riduzione, ai sensi dell'art. 1893, 2° comma c.c., dell'indennizzo dovuto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose; 5b3 - fino al massimale assicurato, unico per sinistro e per anno assicurativo, di € 500.000,00. 
Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge; condanna da porsi a carico: - del signor ### in caso di accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti 1 o 2.  - del dott. ### in caso di accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti 3 o 4. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione. Le questioni non trattate non devono essere ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto concretamente ritenuto provato. 
Nel 2012 l'odierno attore ### affetto da incipiente calvizie, si rivolse alla #### al fine di risolvere, o comunque migliorare, la sua situazione. 
In data ###, si sottopose quindi, ad un primo intervento di trapianto di capelli eseguito dal dott. ### ma, all'esito, contestò alla ### ed al dott. ### la correttezza dell'intervento. 
In merito a detto intervento, le parti addivennero ad un accordo transattivo che prevedeva la restituzione al #### della somma di € 4.700,00 da questi pagata per l'intervento e l'esecuzione gratuita sempre da parte del dott. ### di un secondo intervento di trapianto di capelli. 
In data ###, il sig. ### rilasciò a ### una dichiarazione del seguente tenore: “Io sottoscritto ### (…), presente oggi in ### per sottoporsi al secondo intervento di trapianto di capelli, dichiaro di ricevere euro 4.700,00 in contanti, a titolo di rimborso di tutte le spese sostenute per il primo intervento di trapianto di capelli avvenuto in data 14 aprile 2012 e non andato a buon fine. Dichiaro inoltre, DI NON AVERE NULLA PIU' A PRETENDERE in merito agli interventi di trapianto in questione”.  ### il primo comma dell'art. 1965 c.c., “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”. 
Detto contratto ha avuto regolare esecuzione con la conseguenza che tutto ciò che riguarda il primo intervento è coperto dalla transazione raggiunta dalle parti. 
Conseguentemente, l'accordo di eseguire un nuovo intervento raggiunto fra le parti ha dato vita ad un nuovo contratto di prestazione d'opera professionale. 
Con riguardo al nuovo intervento, il #### ne contestò l'esatta esecuzione tanto che, in data ###, depositò presso il ### di ### un ricorso per accertamento tecnico preventivo (### al fine di accertare la sussistenza o meno del nesso causale tra i due interventi di trapianto di capelli e i danni asseritamente subiti. 
In data ###, a seguito del deposito della perizia, le parti coinvolte nel giudizio che ci occupa (ma anche e medesime del procedimento di istruzione preventiva) addivennero ad un nuovo accordo transattivo con il quale, testualmente, “### […] dichiara di accettare in via di transazione, con reciproche concessioni in ordine all'entità delle pretese di cui al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., - la somma di € 1.000,00 dal dott. ### - la somma di € 1.000,00 da parte di ### s.r.l.  - la somma di € 6.000,00 da parte di ### di assicurazioni s.p.a.  a saldo e stralcio del danno patito in conseguenza del trattamento al quale fu sottoposto il paziente e oggetto di procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RGN 766/2015. 
Dichiara altresì di rinunciare ad ogni pretesa ed azione in qualsiasi sede, anche eventualmente già in corso nei confronti di ### di ### s.r.l. e di ### di assicurazioni s.p.a. e di ogni altro obbligato e coobbligato e si impegna a non promuovere azione penale o a rinunciare a quella già eventualmente promossa. 
Ad avvenuto ricevimento della suddetta somma complessiva, a completa tacitazione di ogni e qualsiasi diritto per tutti i danni alla persona e/o alle cose, patrimoniali e non, anche futuri e indiretti, il presente atto, che viene sottoscritto in un unico originale, acquisterà veste di ampia e liberatoria quietanza a saldo per qualsiasi titolo derivante dal sinistro sopra indicato, ivi comprese le spese mediche, ospedaliere e di ogni altra natura.”. 
Attraverso questo contratto di transazione, le parti hanno regolato i rapporti nati dal precedente contratto per il quale è sorta la lite ma hanno anche dato vita ad un nuovo rapporto giuridico che si pone in situazione di incompatibilità oggettiva col persistere del vecchio rapporto che deve ritenersi estinto per novazione. Si tratta, in sostanza, della ipotesi della c.d. transazione novativa.  ### la Corte di ### “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni” (cfr. ### civile, ### VI-1, ordinanza n. 21371 del 6 ottobre 2020). 
Nel caso che ci occupa, non vi è dubbio che le obbligazioni assunte dalla clinica, dal medico e dalla compagnia assicuratrice con il contratto di transazione (corrispondere al paziente determinate somme di denaro a fronte della rinuncia ad azioni giudiziarie) siano oggettivamente diverse dalle obbligazioni derivanti dal preesistente contratto di prestazione d'opera intellettuale (eseguire un autotrapianto di capelli in cambio di corrispettivo in denaro). 
La transazione ha, quindi, estinto il precedente rapporto contrattuale fra le parti originarie. 
In conclusione, per effetto delle due transazioni (a seguito delle quali l'odierno attore ha percepito la complessiva somma di € 6.700,00), devono ritenersi estinti entrambi i contratti di prestazione professionale, con la conseguenza che deve essere rigettata la domanda dall'attore volta a “accertare la responsabilità medica della ### e del dott. ### in relazione al danno estetico subito dal ### in occasione degli interventi di trapianto di capelli eseguiti fra il 2012 ed il 2013 e di condannare i convenuti anche in solido fra loro al pagamento di ### 11.570,00 oltre interessi legali dalla data al saldo oltre costi di CTU sopportati, s.e. e o. e salvo veriore somma accertanda, a favore di ### Francesco” essendo fondata sull'accertamento della responsabilità medica per inadempimento contrattuale. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo e vengono compensate nei confronti P.q.m.  ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta la domanda proposta da ### - condanna ### alla rifusione in favore di ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle competenze legali per il presente giudizio che liquida in € 4.835,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge; - condanna ### alla rifusione in favore di ### delle competenze legali per il presente giudizio che liquida in € 4.835,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge; - condanna ### alla rifusione in favore di ### s.p.a.., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle competenze legali per il presente giudizio che liquida in € 4.835,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge.  ### 28/05/2024 

causa n. 1080/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Pastorino Sergio Fortunato

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5676/2024 del 03-06-2024

... di mutuo, l'atto di erogazione, la quietanza e la certificazione del credito ai sensi dell'art. 50 t.u.b. ha assolto l'onere probatorio gravante su di essa, fornendo prova tanto del titolo negoziale quanto dell'erogazione delle somme mutuate” (ex multis cfr. ### sez. III, 19/05/2023, n.2075). ###, se è vero che “In presenza di contratto di mutuo con piano di ammortamento predeterminato o predeterminabile, non è necessario che la banca creditrice che agisce in monitorio debba fornire gli estratti conto, posto che questi sono necessari solo per i rapporti di conto corrente. Nel caso di mutuo, invece, è sufficiente che il mutuante dimostri il proprio credito allegando il contratto ed il piano di ammortamento e, di contro, sul mutuatario incombe l'onere di provare o l'inesistenza (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI NAPOLI II sezione Civile Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero ### del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 7848/18 del 19.10.18 TRA ### S.r.l in liquidazione, con sede ###, cod.  fisc. e P. I.V.A. ###, in persona del liquidatore p.t. Dott. ### rappresentato e difeso, dagli ### (cod. fisc. ###) e ### (cod. fisc.  ###) (studio legale associato ### P. I.V.A. ###) numero fax 081/4104070, p.e.c. ###, ### presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. 
Fiorelli n. 14, giusta procura alle liti rilasciata su foglio a parte e depositata unitamente al ricorso in riassunzione OPPONENTE E Fallimento della ### - ### S.r.l. (già S.p.A.) in liquidazione, cod. fisc. e P. I.V.A. ###, fallimento Tribunale di Napoli n. 43/2021, in persona del ### p.t., Avv. ### (cod. fisc. ###) OPPONENTE CONTUMACE E Fallimento della ### S.r.l. - società a socio unico in liquidazione, cod. fisc. e p. IVA ###, fallimento Tribunale di Napoli n. 60/2021, in persona del ### p.t. Avv.  ### E ### S.p.a., rapp.to e difeso dall'Avv. ### (del ### di Napoli, e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via G. Verdi, n. 18, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, OPPOSTA CONCLUSIONI All'udienza del 23.01.23 celebrata con la modalità della trattazione scritta, le parti presenti, insistevano nelle note autorizzate per l'accoglimento delle proprie difese e istanze. Il GU con ordinanza comunicata alle parti in data ### assegnava la causa in decisione con i termini ex art.  190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione, notificato alla ### di ### S.p.a., in data ###, le società ### S.p.a. in Liquidazione, la ### S.r.l. nonché la ### S.r.l. in Liquidazione, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo a loro notificato il ###, concesso alla parte opposta dal Tribunale di Napoli il ###, pubblicato il ###, con n. 7848/18 - Rg. 25220/18, con cui era stato ingiunto loro, in solido, il pagamento della somma di € 898.710,27 -limitata fino alla concorrenza di € 715.000,00 per la ### S.r.l. in Liquidazioneoltre interessi al tasso convenzionale come indicato nei singoli contratti di finanziamento fino al soddisfo, nonché spese e competenze di procedura monitoria rispettivamente per € 870,00 ed € 5.441,00 oltre spese generali, cnpa ed iva come per legge. 
Il suddetto credito derivava dall'inadempimento da parte della debitrice principale ### S.p.a. in Liquidazione - con posizione ceduta unitamente al ramo di azienda alla ### S.r.l. con atto notarile del 23.09.2013 - di tre rapporti di mutuo ed era così composto : 1. € 171.058,38, quale saldo debitore del finanziamento chirografario del 24.02.2010 dell'originario importo di € euro 350.000,00 da restituirsi in 60 rate costanti mensili, giusta contratto del 24.02.2010, con il quale le parti avevano pattuito ogni regolamento fra cui il tasso di interessi di ammortamento del 5% con una maggiorazione di 2 punti in caso di mora; 2. Euro 65.363,34, quale saldo debitore del finanziamento chirografario del 26.02.2013 dell'originario importo di €uro 50.000,00 da restituirsi in 60 rate costanti mensili, giusta contratto del 26.02.2013, con il quale le parti avevano pattuito ogni regolamento fra cui il tasso di interessi di ammortamento del 7% con una maggiorazione di 3 punti in caso di mora; 3. Euro 662.288,55, quale saldo debitore del finanziamento chirografario del 22.03.2013 dell'originario importo di €uro 500.000,00 da restituirsi in 60 rate costanti mensili, giusta contratto del 22.03.2013, con il quale le parti avevano pattuito ogni regolamento fra cui il tasso di interessi di ammortamento del 7% con una maggiorazione di 3 punti in caso di mora. 
I crediti erano stati garantiti dalla fideiussione del 22.03.2013 rilasciata dalla ### s.r.l. per tutte le obbligazioni a carico della ### S.p.a. nei confronti della ### sino all'importo di €uro 715.000,00. 
Con l'opposizione spiegata dalla debitrice principale, dalla cessionaria del ramo d'azienda e dal fideiussore venivano formulate le seguenti contestazioni : 1) incertezza dei crediti vantati dalla banca in quanto non provati documentalmente; 2) nullità dei contratti di finanziamento per vizi relativi all'usurarietà degli interessi pattuiti ed alla modalità di pattuizione degli interessi, oltre che all'indebita capitalizzazione ; 3) compensazione con le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni per omesso rispetto del mandato a vendere le azioni per acquistare le quali uno dei mutui era stato acceso ( doc. sub. 4 costituzione parte opposta); 3) compensazione con le somme dovute a seguito di ricalcolo di altri tre rapporti (conti correnti affidati : 228 del 10.###, n. 2710 del 31.03.2006 e 3081 del 11.06.2007) accesi tra le parti a seguito dell'accertamento di nullità di varia natura (interessi usurari; interessi ultralegali non previamente pattuiti; commissioni indeterminate; anatocismo non concordato); 5) nullità delle fideiussioni prestate per violazione della normativa antitrust. 
Ritenendo non provati i crediti azionati o comunque fondati su titoli anche solo parzialmente nulli e compensati dai controcrediti di cui chiedeva l'accertamento in corso di giudizio, la debitrice principale spiegava altresì domanda riconvenzionale per la ripetizione degli addebiti illegittimamente trattenuti dalla banca nel corso degli anni. 
Si costituiva la banca opposta contestando le avverse difese e deduzioni e allegando di aver compiutamente provato il proprio credito anche a mezzo di ulteriori documenti versati in atti ( piani di ammortamento dei mutui) e deducendo che le somme portate dal provvedimento monitorio non erano mai state contestate dalla debitrice principale che, anzi, aveva più volte riconosciuto la debitoria formulando in più occasioni ( relazione della gestione liquidatoria) istanza di moratoria ( nella quale riferiva che la vendita delle azioni era destinata al ceto creditorio e di difficile liquidazione) e che alcuna forma di incertezza nella determinazione degli interessi era rilevabile dai contratti in atti. 
Quanto alla dedotto usura il CTP di parte opponente aveva utilizzato metodi di calcolo non in linea con i criteri previsti dalla ### d'### con conseguente non affidabilità delle risultanze di essa mentre con riguardo agli altri rapporti la domanda era nulla per indeterminatezza e, comunque non provata ed infondata. 
Invero, la ### s.p.a. in liquidazione aveva volutamente omesso la documentazione contrattuale a fondamento dei rapporti tra le parti che la banca aveva depositato unitamente alla costituzione in giudizio, dalla quale emergeva la regolarità e validità delle pattuizioni in materia di interessi, cms, capitalizzazione trimestrale e variazioni ex art. 118 TUB, in quanto molte di esse corredate anche dalla doppia sottoscrizione ex art. 1341 e 1342 Quanto al fideiussore, alcuna contestazione poteva essere mossa riguardo ai rapporti di finanziamento, in considerazione della natura di garanzia autonoma prestata dall'### s.r.l., mentre negava che alcuna invalidità sui contratti a valle potesse derivare dalla nullità dell'intesa anticoncorrenziale a monte, peraltro inesistente anche in considerazione della datazione del contratto (2013). 
Ciò premesso, chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione come da istanza formulata e nel merito confermare il decreto opposto con il rigetto delle domande riconvenzionali spiegate. 
Rigettata l'istanza ex. art. 648 c.p.c. in prima udienza, il GU disponeva la mediazione a carico della parte opponente, fallita la quale le parti erano ammesse al deposito delle note ex art. 183 VI co. c.p.c. 
Depositate le note, rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c. come formulata dalle parti opponenti avendo la banca depositato gli estratti conto relativi a tutti i rapporti contestati dalla ### s.p.a., il GU ammetteva la CTU richiesta dagli opponenti e volta a verificare le censure spiegate sia in tema di rapporti di finanziamento che in tema di rapporti di conto corrente alla base della domanda riconvenzionale di ripetizione.  ### l'espletamento della ### il tecnico riferiva al Giudice dell'intervenuto fallimento della ### s.p.a. e della ### s.r.l.; il GU sospendeva le operazioni peritali e alla successiva udienza dichiarava l'interruzione del giudizio. 
Con ricorso tempestivamente depositato la ### s.r.l. chiedeva la prosecuzione del giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto opposto e di coltivare le domande ed eccezioni spiegate dalla debitrice principale. 
Mentre rimanevano contumaci le curatele, depositava memoria difensiva la ### s.p.a. nella quale, oltre che insistere in tutte le difese spiegate, deduceva il difetto di legittimazione attiva del garante a coltivare le azioni e le eccezioni della debitrice principale (domande riconvenzionali di risarcimento e ripetizione). 
Disposta la prosecuzione della CTU sui soli rapporti di finanziamento a cura del Dott. ### depositata la relazione peritale, il GU all'udienza del 23.01.24, raccolte nelle note autorizzate le conclusioni delle parti, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica dalla data di comunicazione dell'ordinanza (24.01.24). 
In via preliminare e di rito, va dichiarata la tempestività della riassunzione del giudizio ad opera del garante ### s.r.l. (deposito del ricorso in data ###) rispetto alla declaratoria di interruzione del giudizio (16.11.21) e la contumacia delle curatele del ### s.p.a.  e del ### s.r.l., destinatarie di regolare notificazione a mezzo pec del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. 
Ancora, va dichiarata la tempestività dell'opposizione per essere la stessa stata notificata alla parte odierna opposta entro il termine di 40 giorni (28.11.18 ) dalla notifica del ricorso e del decreto a ciascuna delle parti odierne opponenti ( 19.10.18) e la sua procedibilità, essendo il giudizio stato iscritto a ruolo nel successivo termine di giorni 10 ( 05.12.18). 
Va altresì dichiarata l'improcedibilità della domanda di pagamento formulata in via monitoria dalla ### s.p.a. verso le due società debitrici principali dichiarate fallite in virtù del noto assunto per cui “Il rito fallimentare gode di una "vis attractiva" in virtù della quale esso si sostituisce al rito ordinario non solo per le azioni che originano dallo stato di dissesto, ma per tutte quelle che sono comunque destinate ad incidere sul patrimonio del fallito. Pertanto nel caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori, previa domanda di ammissione al passivo, attesa l'inopponibilità al fallimento di un decreto non ancora definitivo. Di conseguenza la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche in cassazione, derivando da norme dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum" ( ex multis Tribunale Bari sez. IV, 28/07/2023, n.3181). 
Ne consegue che la mancata costituzione in giudizio delle curatele, anche solo per coltivare le domande riconvenzionali spiegate (risarcimento dei danni; ripetizione delle somme indebitamente trattenute stante la nullità dei contratti di accensione di conto corrente e conto anticipi), ha comportato che sulle stesse il Giudice abbia perso potestas iudicandi, difettando in capo al fideiussore la legittimazione attiva a proporle ed a proseguirle in assenza del soggetto realmente legittimato. 
Il dato rileva ai fini della mancata istruzione delle stesse a seguito della declaratoria di fallimento ( ordinanza del 22.04.22) che in questa sede ###rigetto dell'istanza della parte opponente di riapertura dell'istruttoria con remissione della causa sul ruolo): invero, ferma la facoltà del fideiussore di eccepire in compensazione giudiziale l'eventuale controcredito del debitore principale, l'assenza in giudizio del legittimato attivo a far accertare tale posta attiva a mezzo dell'esperimento di domande di nullità e di ripetizione, ha reso inammissibile da parte del Tribunale l'esame delle censure mosse in opposizione dalla ### s.p.a. anche solo al fine di istruire l'eccezione di compensazione inizialmente formulata da quest'ultima. 
Ciò premesso, va esaminata la posizione della ### s.r.l. ed in primis valga qualificare il contratto del 26.03.13. 
Sul punto la scrivente, in difformità ad un consolidato orientamento personale, sulla scorta delle motivazioni di cui infra ed in adesione all'orientamento della sezione nonché della locale sezione specializzata delle ### (cfr. ex multis sentenza del 17.02.23) ne esclude la natura di contratto autonomo, pure in presenza di clausole derogatorie da quelle proprie del contratto di fideiussione. 
Invero, va ritenuto maggiormente significativo ai fini di tale qualificazione, piuttosto che il criterio letterale, il profilo della causa che, nel caso del rapporto controverso, esaminando il testo del contratto, non può coincidere con la funzione indennitaria propriamente caratterizzante il ### quanto invece con quella satisfattiva, propriamente fideiussoria, di adempimento della medesima obbligazione pecuniaria dovuta dal debitore principale, rispetto la quale risulta infatti del tutto sovrapponibile e qualitativamente omogenea quella dovuta dal fideiussore. 
Come parimenti ritenuto da altre decisioni di merito condivise dal Tribunale, gli ulteriori elementi rinvenibili nella controversia de qua che inducono a far rientrare il contratto intercorso tra le parti nell'ambito delle fideiussioni omnibus sono rappresentanti dal fatto che a) la fideiussione è stata ricevuta da una banca (fid. attiva), mentre quella autonoma vede la stessa banca nel ruolo di garante (fid. passiva), b) la fideiussione concerne obbligazioni future, mentre la garanzia autonoma dovrebbe accedere ad obbligazioni contestuali all'assunzione della garanzia, c) la garanzia autonoma nei rapporti garante-debitore principale ha un carattere necessariamente oneroso, a differenza del carattere gratuito della fideiussione acclusa agli atti, non potendosi evincere per essa alcuna onerosità (su tutte, sent. Corte d'Appello di Napoli, 3378/2022). 
Ciò chiarito, il contratto de qua è una fideiussione omnibus ossia quella garanzia di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della cd clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri che il debitore ha assunto o abbia da assumere, entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1398 c.c. Tanto si evince senza dubbio dalla previsione in forza della quale la garanzia è stata prestata dagli opponenti a favore della società garantita per “l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca (ossia la convenuta) dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite” (allegato n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta).  ###, la presenza di una clausola a prima richiesta come nel caso di specie, ( art. 7 “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”) non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita. Per poter configurare un negozio fideiussorio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare in modo assoluto - anche in un secondo momento - eccezioni (cfr. Cass. n. 16825 del 9.8.2016). 
Sebbene l'inserimento dell'inciso “a semplice richiesta” possa, in astratto, essere un indice della volontà delle parti di elidere il nesso di accessorietà tipico della fideiussione, al fine di operare una più corretta qualificazione giuridica dell'impegno assunto dal garante è necessario esaminare l'intero contesto delle pattuizioni (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3947/2010; ### Firenze, n. 1722/2020; Corte Appello Venezia, 2.7.2020). In tal senso, quindi assumono rilevanza le ulteriori clausole previste nella fideiussione; infatti, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.  ### canto, sarebbe incompatibile con un contratto autonomo una garanzia che, come la fideiussione omnibus, non predetermini in maniera precisa l'oggetto della prestazione del garante, ma lo individui in relazione al debito del debitore principale (limitatamente all'importo massimo garantito), che può variare nel tempo: l'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione del garantito, che vale ad escludere la sua accessorietà e la possibilità di proporre le eccezioni del debitore principale, richiede la sussistenza di un contratto (anziché un atto unilaterale di prestazione di garanzia) e la predeterminazione della somma di denaro che il garante in via autonoma si obbliga a corrispondere, in via sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Tale contenuto, che risponde al requisito di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.), richiesto a pena di nullità (art. 1418 comma II c.c.), è incompatibile con una fideiussione omnibus che indica solo l'importo massimo garantito e che comporta, da parte del garante, l'impossibilità di conoscere preventivamente la prestazione che si obbliga ad effettuare a semplice richiesta. 
In altri termini, una garanzia personale che, come quella di cui si discute, indica un importo massimo garantito - e la prestazione alla quale sarà tenuto il garante non ha alcun carattere di autonomia rispetto all'obbligazione principale, dalla quale dipende il quantum garantito - può qualificarsi solo come fideiussione per obbligazioni future. 
Alla luce di quanto esposto, il contratto posto all'esame del ### concreta indubbiamente la fattispecie giuridica della fideiussione omnibus, che consente all'opponente di usufruire del regime di eccezioni del debitore principale ( art. 1945 c.c.). 
Va, a questo punto, esaminata la contestazione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. 
Intanto, va rigettata l'eccezione di incompetenza funzionale in favore del ### delle ### come formulata dalla parte opposta sin dal primo atto difensivo, in considerazione del fatto che “Il giudizio che decide circa la nullità delle clausole di un contratto di fideiussione "omnibus" contrarie al diritto antitrust, in specie perché riproduttive dello schema contrattuale Abi contrastanti con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/1990, è di competenza del tribunale specializzato delle imprese, in quanto l'accertamento della nullità di tali clausole comporta quello della contrarietà alla normativa antitrust dell'intesa. Diversamente, nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui venga proposta eccezione riconvenzionale con cui si chiede l'accertamento della nullità delle clausole per i medesimi presupposti descritti, in quanto in questo caso il giudice ordinario conosce delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla banca opposta con riferimento all'eccezione "de qua", in quanto, avendo l'opponente sollevato tale ultima eccezione in via riconvenzionale, ben poteva, pertanto, essere valutata incidentalmente la validità delle fideiussioni in esame onde verificare se potessero essere poste a fondamento della domanda monitoria in virtù della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto)”( cfr. ex multis ### sez. II, 01/06/2022, n.1310). 
Ciò premesso, deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria compiuta non vi sia la prova della illiceità della condotta della banca per violazione della normativa antitrust. 
Invero, nel caso di specie, la parte opponente sin dall'atto di citazione in opposizione ha sostenuto che il contratto di fideiussione stipulato in data ### fosse nullo perché contenente le tre clausole, di deroga del termine di decadenza ex art. 1957 c.c., di c.d. “reviviscenza” e di c.d. “sopravvivenza”, contenute nel modello ABI e censurato dal provvedimento di ### d'### n. 55/2005, con cui è stato, come noto, appurato che «gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90». 
Orbene, il ### rileva che la fideiussione prodotta dall'opponente quale documento contenga, effettivamente, tutte le clausole nn. 2, 6 e 8 dell'archetipo ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie; segnatamente, all'identica numerazione utilizzata in quello schema corrisponde il medesimo contenuto precettivo. 
In tal caso, tuttavia, la produzione in giudizio del provvedimento della ### d'### non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di oltre otto anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005. 
Come chiarito anche dal ### di Milano, sez. specializzata ### con la decisione del 14/02/2023, n.1171 in un caso similare “La specifica vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. “follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, perché un simile accertamento o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore”. 
La sussumibilità della controversia tra le cause “stand alone” fa sì che la parte eccipiente sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa. In tal senso, la Corte Suprema di Cassazione con la decisione a ### del 2021: • ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio 2005 secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della ### d'### hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005; • ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'### Il caso di specie si colloca invece a oltre otto anni di distanza dall'accertamento della ### d'### circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale. 
Nel caso di specie, il fideiussore si è limitato a produrre la decisione della ### d'### del 2005 senza curarsi di provare che la diffusione delle fideiussioni del tenore sanzionato dall'### di controllo ( poi sostituito dall'### per il ### e la ### si fosse perpetrata su tutto il territorio da istituti bancari di varie dimensioni anche a distanza di anni dalla censura e senza che le parti eccipienti abbiano fornito la prova idonea a dimostrare che nel 2013 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. 
Essendo stata affermata, come è noto, dalle ### n. 41994/2021 la sola eventuale nullità parziale del contratto relativamente alle clausole n. 2, 6 e 8 ( eccezione riconvenzionale pure formulata in via subordinata dai ### nel caso concreto, si può ritenere, in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario, che il fideiussore avrebbe, in ogni caso, prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia ( nel medesimo senso anche ### spec. ### 17/02/2023, secondo cui “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole (le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ### non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” ; ma in tal senso, ### Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche ### Siena 12 febbraio 2022 131; ### Prato 16 gennaio 2021 n. 28; ### Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; ### Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; ### Torino 17 aprile 2019 n. 1970; ### Roma 11 settembre 2019 n. 17243; ### Roma 3 maggio 2019 n. 9354; ### Velletri 14 maggio 2019 n. 921). 
Di qui il rigetto dell'eccezione riconvenzionale ed affermazione della validità sotto questo profilo della garanzia prestata dall'### s.r.l., compresa la deroga all'art. 1957 c.c. che può validamente operare diversamente da come sostenuto dall'opponente - pervero tardivamente e non in sede di opposizione - sulla scorta del superamento del termine semestrale tra la scadenza dell'obbligazione (risoluzione dei contratti di mutuo ) e l'azione monitoria. 
A questo punto valga affrontare le doglianze mosse dalla parte opponente in ordine alla validità dei contratti di mutuo oggetto di giudizio, partendo dalla censura di usurarietà. 
Intanto, va puntualizzato che in ossequio all'onere probatorio su di essa gravante la banca ha provato il suo credito derivante da ciascuno dei contratti in atti, depositando per ciascuna le convenzioni e gli estratti conto ex art. 50 TUB ed essendo rimasta incontestata l'erogazione delle somme. 
Invero, è noto che “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attivato dal debitore, essendo strutturato come un ordinario giudizio di cognizione, è regolato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere probatorio. ###, pur assumendo formalmente la posizione di convenuta, in senso sostanziale riveste la qualità di attrice essendo tenuta a provare il suo diritto di credito. La società opposta producendo a sostegno della propria pretesa creditoria i contratti di mutuo, l'atto di erogazione, la quietanza e la certificazione del credito ai sensi dell'art. 50 t.u.b. ha assolto l'onere probatorio gravante su di essa, fornendo prova tanto del titolo negoziale quanto dell'erogazione delle somme mutuate” (ex multis cfr. ### sez. III, 19/05/2023, n.2075).  ###, se è vero che “In presenza di contratto di mutuo con piano di ammortamento predeterminato o predeterminabile, non è necessario che la banca creditrice che agisce in monitorio debba fornire gli estratti conto, posto che questi sono necessari solo per i rapporti di conto corrente. 
Nel caso di mutuo, invece, è sufficiente che il mutuante dimostri il proprio credito allegando il contratto ed il piano di ammortamento e, di contro, sul mutuatario incombe l'onere di provare o l'inesistenza dell'obbligazione per cause di invalidità del contratto o l'avvenuto adempimento o la sussistenza di altri fatti estintivi dell'obbligazione, in quanto detta documentazione avendo natura negoziale costituisce non solo una ricognizione del debito, ma anche una promessa di pagamento "titolata" e, come tale, sufficiente ad attestare l'obbligazione restitutoria ed è assolutamente irrilevante la circostanza che la ### depositi, o meno, attestazione contabile relativa allo svolgimento del rapporto. (…)” ( ex multis ### sez. I, 27/02/2023, n.414; ### sez. I, 22/12/2021, n.1699), la banca ha depositato in giudizio unitamente ai contratti, in sede di merito, i piani di ammortamento ( docc. n. ###, ### allegati alla comparsa di costituzione, ###) allegato alla II memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.) chiarendo e provando - senza necessità di una specifica delle somme richieste - definitivamente l'ammontare del dovuto.  ### a fugare ogni dubbio, non deve dimenticarsi che la parte opponente ha depositato in atti tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente bancario n. 228 su cui sono stati erogati i tre finanziamenti ( cfr. estratti al 24.02.10, al 26.02.13 e al 22.03.13) e sui cui i medesimi sono stati regolati e ciò anche a voler tenere in considerazione l'ultimo arresto sul tema della Suprema Corte di Cassazione n. 5373/24 del 29.02.24 ( non massimata ) per cui “la produzione del solo estratto conto finale del conto corrente su cui è regolato il finanziamento non può dare adeguatamente prova dell'annotazione del contratto di finanziamento nel conto corrente prima, e nel conto sofferenza, poi” essendo necessaria la produzione integrale degli estratti. 
Procedendo all'esame della contestazione di usurarietà, in via di metodo, è opportuno chiarire la disciplina di riferimento in tema di usura che, ad onta dell'estremo tecnicismo della materia, impone il rigoroso rispetto di criteri oggettivi e prestabiliti. 
La declaratoria di nullità degli interessi usurari impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal ### ossia il ### risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla ### d'### per conto del Ministero dell'### e delle #### riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L.  108/1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito. 
La legge tollera costi eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal ### purché contenuti entro uno spread limitato, che all'attualità è calcolato aumentando il ### di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (cd. tasso soglia), con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali: solo il superamento di questo tasso soglia, così calcolato, dà luogo ad usura. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, ed è applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il ###; prima di questa data, il tasso soglia si otteneva aumentando il ### del 50 per cento. 
La determinazione del ### è quindi momento imprescindibile e cruciale per l'accertamento dell'usura. 
Il criterio di rilevazione dei tassi medi trova legittimazione nella legge, essendo stato recepito dall'art.  2 L. 108/1996, allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà mediante un parametro largamente condiviso. Si intendeva in questo modo superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario che, dipendendo da variabili contingenti ed indeterminate, rischiava di promuovere domande al buio, accertamenti differenziati ed esiti aleatori.  ###à del giudizio impone necessariamente che il calcolo del ### sia affidato alle formule adottate dalla ### d'### che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie ### le uniche attendibili e in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito. E infatti “Ai fini della verifica dell'usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della ### n. 108/96, comporta, quale ovvio corollario, che debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi soglia sia quello con cui viene calcolato l'eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presuppore che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio" (cfr. ### Monza, 20/07/2016 n. 2205; negli stessi termini ### di Ferrara, 13/12/2016 n. 1123).  ### della ### d'### in tema di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate da disposizioni della legge ordinaria (L. 108/1996, art. 1815 c.c. e art. 644 c.p.), che da queste sono periodicamente integrate, e “se è pur vero che il giudice non sia vincolato al rispetto delle ### della ### d'### quali fonti di diritto, tuttavia, occorre considerare che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette ### un eventuale calcolo del TEG applicato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da ### d'### rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato… il criterio di calcolo in esse indicato, infatti, appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di ### sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia, come nel caso di specie, frutto di scelte razionali e ragionevoli” (### sez. I, 20/07/2016, n.2205; in termini anche ### di Milano 3/6/2014 n. 7234; ### 09/03/2018, n.299; ### 04/03/2019, n.619; ### 27/01/2020, n.77). 
Del resto, come si è osservato nella giurisprudenza di merito, la mancata applicazione delle ### della ### d'### nella determinazione del TEG condurrebbe, oltre ad un tradimento del dettato normativo, anche ad un “risultato inattendibile e ingiusto” (### sez. VI, 08/06/2017, n.6505). 
Nel sistema così ricostruito ed apparentemente lineare, non si è mancato di registrare alcune criticità, attinenti principalmente la verifica di usurarietà degli interessi diversi da quelli corrispettivi. Gli interessi di mora, infatti, non rientrano tra i parametri adottati dai decreti ministeriali per la definizione del ### e, quindi, del tasso soglia, per cui a lungo si è dubitato della effettiva possibilità per il giudice di accertarne il carattere usurario, pena la violazione del principio di simmetria tra TEG e ### Inoltre gli interessi moratori rappresentano un costo per il debitore soltanto eventuale, incertus nell'an e nel quando, per cui appariva di dubbia utilità una pronuncia giudiziale di accertamento sul superamento del tasso soglia degli interessi pattuiti nel caso di esatto adempimento delle prestazioni. 
Anche a voler ammettere l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora, si nutrivano forti dubbi in merito al parametro da adottare per procedere a tale verifica. Era solida però la convinzione che il tasso soglia non potesse in ogni caso essere confrontato con una mera sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, trattandosi di tassi dovuti in via alternativa tra loro, in momenti diversi, con funzioni diverse (remuneratoria e risarcitoria) e basi di calcolo diverse: infatti gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere in una fase fisiologica del rapporto, mentre l'interesse moratorio sostituisce il corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto, al verificarsi della mora, quindi in una fase patologica del rapporto (### di Cremona, 9/1/2015; ### di Treviso, 9/12/2014; ### di Roma, 16/9/2014; ### di ### 15/9/2014; ### di Sciacca 13/8/2014; ### di Parma 25/7/2014; ### di Verona 27/4/2014; ### 31/1/2019 n. 85; Cass. 17/10/2019 n. 26286, ### 11/01/2019, n.6, ### 09/09/2020, n.673). 
Restava comunque in dubbio l'esatta quantificazione del parametro da adottare per la verifica del superamento del tasso soglia; in particolare, si dubitava della supposta applicabilità al ### della maggiorazione del 2,1%, elaborata su base statistica in base alle rilevazioni di mercato per gli interessi di mora generalmente applicati dagli operatori (tra i più recenti, ex multis, ### Lecce 905/2020). 
In senso favorevole si è pronunciata definitivamente la giurisprudenza a ### della Corte di Cassazione che, risolvendo un annoso dibattito giurisprudenziale sul punto, ha evidenziato come la primordiale ratio di tutela del risparmiatore imponga l'applicabilità della disciplina antiusura a tutte le voci di costo, ivi compresi gli interessi moratori. In caso contrario, ha argomentato la Corte, si vanificherebbe lo sforzo di offrire al debitore una tutela quanto più possibile oggettiva ed uniforme sul piano nazionale e tale tutela non può essere garantita dal rimedio, ormai diffusosi nella giurisprudenza di merito, della riduzione officiosa di cui all'art. 1384 c.c. Ad analoghe conclusioni concorrono anche le altre rationes legis, quali “la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario”, tutte rivolte a contenere normativamente il fenomeno usurario (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 19597). 
Una simile prospettiva non è preclusa dalla mancata considerazione degli interessi moratori nel calcolo del ### contenuta nei decreti ministeriali. ### è stata motivata dall'esigenza di evitare un incremento sproporzionato delle soglie tramite inclusione di operazioni anomale, in danno della clientela, ma non può risolversi in uno strumento di legittimazione di surrettizi fenomeni usurari, in spregio alla ratio legis di tutela del debitore. Il problema è stato superato in quanto, a partire dal D.M. 25/3/2003, questi decreti hanno riportato a fini meramente statistici la media delle maggiorazioni a titolo di interessi moratori praticata dagli operatori del settore e rilevata sul mercato: tale valore, ancorché non incluso nel ### può fornire un criterio oggettivo valido per la verifica di usurarietà delle singole operazioni in caso di mora. Tra l'altro, a partire dal D.M. del 21 dicembre 2017, la rilevazione di questo tasso a fini conoscitivi è stata declinata in funzione di tre diverse categorie contrattuali: mutui ipotecari ultraquinquennali, operazioni di leasing e complesso degli altri prestiti, sicché “nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno; è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali; si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla ### d'### da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti”. I decreti ministeriali forniscono così “il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione” (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n. 19597). 
Il calcolo della soglia usuraria dovrà pertanto tener conto della predetta maggiorazione, calcolata sul ### per il trimestre di riferimento; su questa base andrà applicato poi lo spread previsto dall'art.  2 L. 108/1996, incrementando i tassi medi di un quarto più altri 4 punti percentuali (o aumento della metà prima del d.l. 70/2011). Tale valore andrà posto in raffronto con il valore percentuale degli interessi di mora convenzionalmente pattuiti o, nel caso, di quelli effettivamente applicati perché, ove al verificarsi della mora sia stato applicato in concreto un interesse diverso, è con riferimento a quest'ultimo che deve accertarsi l'usura. 
In termini algebrici, la nuova formula per la determinazione del tasso soglia di mora può essere più sinteticamente espressa così: (T.e.g.m. + spread ) x 1,25 + 4 o ante 2011 ( ### + spread) + ½. 
Quanto alle conseguenze in caso di positivo accertamento dell'usura, anche per gli interessi moratori si deve ritenere applicabile il disposto di cui all'art. 1815 co. 2 c.c. che, a differenza di altri ordinamenti europei, commina la nullità parziale della sola clausola del mutuo attinente agli interessi. 
Diverse però sono le conseguenze rispetto agli interessi corrispettivi: di norma infatti, in caso di accertata nullità usuraria della pattuizione di questi interessi, il mutuo si converte da oneroso in gratuito e alla banca non sono dovuti interessi, con un meccanismo sanzionatorio che pone il debitore al riparo da esorbitanti richieste di restituzione del capitale. Per gli interessi moratori invece non è concepibile analogo meccanismo, perché la nullità di ogni interesse premierebbe l'inadempimento e lo renderebbe più appetibile per il debitore moroso, lasciando insoddisfatto il creditore danneggiato: pertanto deve ritenersi operante il disposto dell'art. 1224 c.c. che, in caso di mancata pattuizione di interessi moratori (o, come in questo caso, di nullità della relativa pattuizione), li presume dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi dal giorno della mora.  ### è una riduzione del costo del denaro e non il suo totale azzeramento. Naturalmente, tale risultato può essere perseguito in giudizio sul presupposto che il debitore vanti un concreto interesse ad agire. Qualora le somme a titolo di interessi moratori usurari siano state effettivamente versate, emerge con tutta evidenza l'utilità pratica per il debitore di agire per la restituzione dell'indebito e chiedere la condanna del mutuante alla restituzione del maltolto; diversamente, qualora l'inadempimento non si sia ancora verificato, è difficile immaginare un'utilità pratica in capo al debitore, perché non è possibile ripetere ciò che non si è pagato.  ### hanno chiarito però che anche in tali ipotesi il debitore vanta un interesse ad agire in giudizio, sebbene per un risultato pratico diverso e minore, consistente nell'accertamento di una res dubia, in specie dell'usurarietà della clausola determinativa degli interessi di mora: infatti l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva circa la titolarità dei diritti oggetto di giudizio. 
In questo caso, la sentenza di mero accertamento non produce l'effetto immediato di riduzione degli interessi moratori, ma rappresenta un titolo spendibile pro futuro per il caso di mora, per impedire al finanziatore condotte illecite ed inibire l'applicazione della clausola usuraria dichiarata nulla. 
In altre parole, seguendo la motivazione della Suprema Corte, “ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 c.c.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato”. 
Tanto premesso in punto di diritto, è possibile ora esaminare nel dettaglio il contratto censurato dagli attori e spiegare le ragioni per le quali non si ravvisa alcun profilo usurario. 
Invero, la domanda è sostenuta da premesse di metodo non pienamente condivisibili. 
A tal proposito, va ribadita la precipua importanza del rispetto dei criteri di calcolo stabiliti dalla ### d'### che ricevono legittimazione normativa nell'art. 2 L. 108/1996, affinché il giudizio di usurarietà sia condotto in maniera uniforme e condivisa sul piano nazionale. ### di metodi e formule diverse si pone contra legem e determina l'infondatezza delle censure avanzate. 
Preso atto che il criterio della “usura additiva”, prospettato in sede ###conflitto con i criteri di calcolo largamente condivisi e con la unanime giurisprudenza di merito, che ha evidenziato l'illogicità del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, di natura diversa e tra loro alternativi, non può essere condiviso neanche il rilievo di una “usura soggettiva”, come fenomeno patologico alternativo al matematico superamento del tasso soglia perché, come già ribadito, l'evoluzione normativa spinge nel senso di oggettivizzare la valutazione di usurarietà su parametri certi e predeterminati. 
Orbene, va premessa una breve descrizione delle condizioni contenute nei tre finanziamenti oggetto di controversia evincibile dalla CTU depositata in atti: 1. Finanziamento chirografario di € 350.000,00: Relativamente a tale finanziamento, erogato in un'unica soluzione il ### sul conto corrente ordinario n. 228-2, è presente agli atti di causa il relativo contratto datato 24.02.2010 (cfr. all.to n. 3) le cui pattuizioni rilevanti ai fini della presente perizia sono le seguenti: ✓ il tasso annuo nominale di interesse fisso: TAN 5,00%; ✓ la durata del preammortamento: i giorni intercorrenti tra il ### (data di erogazione) e il ###; ✓ la durata dell'ammortamento e le modalità di rimborso: 60 mesi con il pagamento di altrettante rate mensili posticipate di € 6.604,93 cadauna a decorrere dal 01.03.2010 (con prima scadenza, quindi, il ###); ✓il tasso di mora: 7% (pari al tasso corrispettivo maggiorato del 2%); ✓ le spese d'istruttoria una tantum: € 500,00; ✓ la penale di estinzione anticipata: 1% da applicarsi sul capitale residuo; ✓ l'imposta sostitutiva, pari allo 0,25% dell'importo finanziato; ✓ il TAEG (###, ovvero il costo totale dell'operazione, pari al 5,17%; 2. Finanziamento chirografario di € 50.000,00 Relativamente a tale finanziamento, erogato in un'unica soluzione il ### sul conto corrente ordinario n. 228-2, è presente agli atti di causa il relativo contratto datato 26.02.2013 (cfr. all.to n. 8) le cui pattuizioni rilevanti ai fini della presente perizia sono le seguenti: ✓ il tasso annuo nominale di interesse fisso: TAN 7,00%; ✓ la durata del preammortamento: i giorni intercorrenti tra il ### (data di erogazione) e il ###; ✓ la durata dell'ammortamento e le modalità di rimborso: 60 mesi con il pagamento di altrettante rate mensili posticipate a decorrere dal 01.03.2013 (con prima scadenza, quindi, il ###); ✓ il tasso di mora: 10% (pari al tasso corrispettivo maggiorato del 3%); ✓ le spese d'istruttoria una tantum: 1% dell'importo erogato, pari ad € 500,00; ✓ commissione di gestione una tantum: 1% dell'importo erogato, pari ad € 500,00; ✓ spese per avviso scadenza rata, pari ad € 2,00 mensile; ✓ la penale di estinzione anticipata: 1% da applicarsi sul capitale residuo; ✓ l'imposta sostitutiva, pari allo 0,25% dell'importo finanziato, pari ad € 125,00; ✓il TAEG (###, ovvero il costo totale dell'operazione, pari al 8,49%; 3. Finanziamento chirografario di € 500.000,00 Relativamente a tale finanziamento, erogato in un'unica soluzione il ### (con data valuta il ###) sul conto corrente ordinario n. 228-2, è presente agli atti di causa il relativo contratto datato 22.03.2013 (cfr. all.to n. 14) le cui pattuizioni rilevanti ai fini della presente perizia sono le seguenti: ✓ il tasso annuo nominale di interesse fisso: TAN 7,00%; ✓ la durata del preammortamento: i giorni intercorrenti tra il ### (data di stipula) e il ###; ✓ la durata dell'ammortamento e le modalità di rimborso: 60 mesi con il pagamento di altrettante rate mensili posticipate a decorrere dal 01.04.2013 (con prima scadenza, quindi, il ###); ✓ il tasso di mora: 10% (pari al tasso corrispettivo maggiorato del 3%); ✓ le spese d'istruttoria una tantum: 1% dell'importo erogato, pari ad € 5.000,00; ✓ commissione di gestione una tantum: 1% dell'importo erogato, pari ad € 5.000,00; ✓ spese per avviso scadenza rata, pari ad € 2,00 mensile; ✓ la penale di estinzione anticipata: 1% da applicarsi sul capitale residuo; ✓ l'imposta sostitutiva, pari allo 0,25% dell'importo finanziato, pari ad € 1.250,00; ✓ il TAEG (###, ovvero il costo totale dell'operazione, pari al 8,49%. 
Orbene, per ciascuno di essi il ### applicando la formula della ### d'### ed escludendo altre metodologie di computo, ha negato il superamento del cd. tasso soglia di periodo sia per gli interessi corrispettivi nominali che per il tasso di mora nominale: 1. Relativamente al contratto del 24.02.10 “il TEG applicato dalla banca, pari al 5,17%, NON ha superato la soglia usuraria TEG bancario 5,17% minore ### soglia 8,145%; Per quanto attiene alle verifiche richieste sul tasso nominale di mora convenuto pari al 7,00%, ovvero al tasso corrispettivo convenuto (TAN 5,00%) maggiorato di uno spread del 2%, si può affermare che esso risulta essere inferiore al tasso soglia applicabile alla fattispecie, pari all'11,295% (determinato sommando al ### del 5,43% la maggiorazione del 2,1%, il tutto incrementato della metà). Infatti: ### mora contrattuale 7% minore ### soglia 11,295%” ( cfr. pagg. 9 e 10 relazione peritale); 2. Relativamente al contratto del 26.02.13, “Come si evince dalla ### allegata (cfr. all.to 10), si può affermare che il TEG applicato dalla banca, pari all'8,34%, NON ha superato la soglia usuraria. TEG bancario 8,34% minore ### soglia 17,65%; Per quanto attiene agli accertamenti richiesti sul tasso nominale di mora convenuto pari al 10,00, ovvero al tasso corrispettivo convenuto (TAN 7,00%) maggiorato di uno spread del 3%, si può affermare che esso risulta essere inferiore al tasso soglia applicabile alla fattispecie, pari al 20,275% (determinato sommando al ### del 10,92% la maggiorazione del 2,1%, il tutto maggiorato di1/4 + ulteriori 4 punti percentuali). Infatti: ### mora contrattuale 10% minore ### soglia 20,275%”( cfr. pagg. 14 e 15 relazione peritale); 3. Relativamente al contratto del 22.02.13, “Come si evince dalla ### allegata (cfr. all.to 16), si può affermare che il TEG applicato dalla banca, pari all'8,25%, NON ha superato la soglia usuraria TEG bancario 8,25% minore ### soglia 17,65%. Per quanto attiene agli accertamenti richiesti sul tasso nominale di mora convenuto pari al 10,00%, ovvero al tasso corrispettivo convenuto (TAN 7,00%) maggiorato di uno spread del 3%, si può affermare che esso risulta essere inferiore al tasso soglia applicabile alla fattispecie, pari al 20,275% (determinato sommando al ### del 10,92% la maggiorazione del 2,1%, il tutto maggiorato di1/4 + ulteriori 4 punti percentuali). Infatti: ### mora contrattuale 10% minore tasso soglia 20,275%”( cfr. pag. 20 relazione peritale). 
Per ciò che riguarda, invece, la verifica dell'usurarietà della mora in concreto il CTU per tutti i contratti in atto non è stato in grado di effettuare l'esame delle singole voci di mora in assenza sia delle date di incasso delle rate pagate ( pervero evincibili dagli estratti conto in atti), ma soprattutto del periodo considerato e delle le modalità utilizzate dalla banca per la determinazione dei citati interessi moratori ex art. 50 TUB (ad es.: se calcolati sul capitale residuo ovvero su ciascuna rata scaduta e non pagata, ecc.), con impossibilità di determinazione del tasso di mora in concreto applicato da comparare al cd. tasso soglia di mora. 
La circostanza ridonda sull'impossibilità della verifica della censura le cui allegazioni, però, spettavano alla parte eccipiente e non alla banca. 
Passando, invece, alla contestazione di indeterminatezza dei tassi di interesse, se il contratto del 24.02.10 è andato esente da censure da parte del CTU ( “### verifica delle clausole determinative degli interessi non si ravvede alcun carattere di indeterminatezza in quanto : a) la rata viene indicata chiaramente, sia in ordine al tasso applicato che all'importo della stessa; riferimento temporale di calcolo risulta individuato nell'anno commerciale (360/360 giorni) sia nel contratto all'art. 3 che nel documento di sintesi; c) il tasso di mora, pari al 7%, ovvero al tasso contrattuale maggiorato del 2%, risulta chiaramente indicato” cfr. pagg. 8 e 9 relazione peritale), negli altri due il CTU ha ravvisato l'assenza di determinatezza - per quel che qui rileva - del days count convention, recando sia il contratto del 26.02.13 che del 22.03.13 una discrasia tra il metodo della base di calcolo degli interessi, ovvero anno civile nel frontespizio del documento di sintesi e anno commerciale nell'art. 3 n. 1 del contratto. 
Senonchè come chiarisce la giurisprudenza di merito, “con riferimento a tale aspetto (c.d. days count convention), si può stabilire che i mesi siano tutti composti da 30 giorni e che un anno sia formato da 360 giorni (“anno commerciale” o “360/360”). Esistono però numerose modalità alternative attraverso cui è possibile determinare il numero di giorni, rapportati ad anno, intercorrenti tra due date di pagamento consecutive. Quando si impiega il metodo di ammortamento “alla francese”, per stabilire l'importo della rata costante, si utilizza una formula che presuppone un anno commerciale. Per tale via in genere si riesce ad affermare la determinabilità del criterio in esame, qualora nel mutuo sia espressamente convenuto l'utilizzo dell'ammortamento “alla francese”( cfr. ### di Udine 04.01.21). 
Orbene, proprio a differenza del caso la cui massima è stata supra riportata, invece, in entrambi i contratti era bene esplicito che il metodo di ammortamento delle rate era mediante “rate costanti e consecutive e posticipate comprensive di capitale crescente e interessi decrescenti” ovvero “alla francese” con impiego pertanto come da testo contrattuale dell'anno commerciale. 
Quanto, poi, all'assenza di indicazione dell'ammontare della rata, la stessa non risulta elemento essenziale del contratto essendo, piuttosto, il mutuo bancario determinato con l'indicazione del capitale finanziato, della durata e del tasso di interesse nominale ed essendo la rata ricavabile a mezzo di formule matematiche e, nel caso di specie, evincibile anche dai piani di ammortamento la cui consegna all'atto della conclusione del contratto non è stata mai oggetto di contestazione della debitrice nel corso del giudizio. 
Ne consegue che alcun ricalcolo ai sensi dell'art. 117 TUB ( come pure ipotizzato dal ### può essere eseguito neanche per la rideterminazione del saldo dei contratti di finanziamento del 26.02.13 e del 22.03.13. 
Passando, poi, all'ultima censura relativa ai predetti rapporti (violazione dell'art. 1283 c.c.; violazione della trasparenza del metodo di capitalizzazione), la stessa si appalesa ugualmente infondata. 
Ebbene, intanto va evidenziato che dalla lettura combinata dei singoli contratti di mutuo, documento di sintesi e piano di ammortamento era ben comprensibile ( anche a soggetti non esperti nella materia bancaria) che lo sviluppo del mutuo prevedeva una rata costante con inziale deconto prevalente degli interessi e successivo maggiore peso del capitale nella composizione della rata. 
Trattasi - come prima anticipato - del cd. piano di ammortamento alla francese. 
Invero, in ogni contratto di mutuo in cui è previsto, il piano di ammortamento “alla francese” è caratterizzato dalla predisposizione di un piano di pagamento a rata costante, all'interno delle quali la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente. 
Nel mutuo cd. “all'italiana”, invece, il pagamento di ogni rata abbatte il capitale in misura uguale e mantenendosi il capitale costante, la rata è per forza di cose crescente con il passare del tempo. 
Come illustrato chiaramente dal ### di Roma, “Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa” (### sez. XVII, 26/08/2020, n.11741). 
Questo meccanismo però non implica in alcun modo la produzione di interessi ulteriori sugli interessi già scaduti: il piano di ammortamento non presenta profili di illiceità perché stabilito con il consenso dei contraenti nel rispetto dell'art. 1194 c.c. che, disciplinando l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi, consente questa opzione, a condizione che vi sia appunto il consenso delle parti. Pertanto la concorde volontà dei contraenti consente di avere già chiaro dall'inizio del rapporto il suo sviluppo concreto e, se da un lato consente alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi, dall'altro non presenta profili di illiceità. Del resto, è costante l'affermazione nella giurisprudenza di merito secondo cui “la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso” (ex multis, Corte d'Appello di ### 19/02/2020, n.772). 
Dunque, nel contratto di mutuo, l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporta l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacchè la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario meno l'importo pagato con la/e rata/e precedente/i): non vi è, pertanto, una capitalizzazione composta degli interessi. 
In assenza di prova circa l'applicazione di interessi su interessi non autorizzata e non espressamente prevista in contratto, alcun ricalcolo ai sensi dell'art. 117 TUB è stato necessario conferire al ### Proprio da ultimo (Cass. ### 29.05.23 del 15130/24) - ponendo fine a una questione controversa - la Suprema Corte a ### ha affermato che «In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti». 
Per tali ragione anche tale doglianza di parte attrice non merita accoglimento e va rigettata. 
In definitiva, denegate tutte le contestazioni mosse ai rapporti oggetto di procedimento monitorio, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto opposto, nei limiti del valore della fideiussione prestata (euro 715.000,00). 
Le spese di lite, liquidate secondo il suo valore e la complessità e pregio dell'attività processuale svolta sulla base dei parametri ex DM 147/22, seguono la soccombenza. 
Le spese di ### liquidate come da separato decreto in atti, sono poste per il medesimo principio definitivamente in capo a parte opponente soccombente.  PQM ### di ### II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Dichiara la contumacia nel giudizio riassunto della ### s.p.a. in liquidazione e della ### s.r.l.; 2. Dichiara improcedibile la domanda di pagamento formulata da ### di ### s.p.a. verso la ### s.p.a. in liquidazione e della ### s.r.l.; 3. Rigetta il difetto di legittimazione attiva della ### s.r.l. relativamente alle domande riconvenzionali spiegate in opposizione dalla ### s.p.a. e dalla ### s.r.l.; 4. Rigetta l'opposizione e, conferma per l'effetto il d.i. n. 7848/2018 del 18.10.18 nei limiti della fideiussione prestata da ### s.r.l. ( euro 715.000,00); 5. Condanna per l'effetto ### s.r.l. al pagamento in favore di ### di ### s.p.a. in persona del legale rappresentante delle spese di lite che si liquidano ed euro 23.668,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso forfetario al 15% ; 6. Pone le spese di CTU come liquidate da separato decreto definitivamente in atti in capo a ### s.r.l.  ### 30.05.24 Il GU Dott.ssa ### 

causa n. 33477/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Auriemma Rocco, De Falco Maria Carolina

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Giudice di Pace di Marano di Napoli, Sentenza n. 2675/2024 del 12-06-2024

... più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass.19 luglio 2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla. A tal proposito va affermato il principio giurisprudenziale per cui le spese sopportate per le riparazioni sono risarcibili soltanto in misura corrispondente all'obiettivo costo di esse, desumibile dai prezzi di mercato ordinariamente praticati in un determinato territorio, con valutazione di congruità devoluta al giudicante. Infatti secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza, i maggiori esborsi, ancorché effettivamente sostenuti, non possono essere posti a carico del responsabile -salva la prova che l'ulteriore spesa sia giustificata da particolari circostanze oggettive-, in quanto danni (leggi tutto)...

N.RG 613 / 2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Marano di Napoli Sezione 01 SEZIONE UNICA Il Giudice onorario di ### di ### di Napoli Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 613 / 2019 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2019 promossa con atto notificato in data ### TRA Parte istante: ### (###), n. a Napoli il ###, ed elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ###) che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione #### ATTORE contro Controparte: ### (###) in persona del lrpt elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv.  ######) che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta #### CONVENUTA
E Controparte: #### (###) CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale ### come da verbali di causa del 15.04.2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato ### premesso che il giorno 12.06.2018 alle h.9,45 circa in ### alla ### il veicolo di sua proprietà, una #### mentre percorreva la detta strada veniva in collisione con una vettura ### 322 NJ di proprietà di ### tanto premesso conveniva quest'ultima con la Axa ass.ni , innanzi al Giudice onorario di ### di ### di Napoli per sentirli condannare al risarcimento per i danni materiali subiti e quantificati in complessivi € 5.130,10#, con vittoria di spese ed onorari. 
Rassegnate dalle parti le conclusioni in formato telematico e riportate in epigrafe, la causa era riservata in decisione alla udienza del 15.04.2024. 
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ### regolarmente citata e non costituitasi. 
Ancora preliminarmente va riscontrata la procedibilità dell'azione, preceduta da rituale richiesta ai sensi dell'art 141 del D.lgs. 7.09.2005 n.209, alla compagnia assicuratrice del vettore ed essendo decorso il termine dilatorio di legge. 
Nessun dubbio sulla legittimazione della ### ass.trice, in quanto la stessa nulla ha dedotto in ordine alla copertura assicurativa. 
Ed invero va rilevato che nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una parte vanno considerati pacifici e quindi possono essere posti a fondamento della decisione quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa abbia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza. (cfr.  22.10.02 n.14880). 
La proprietà dei veicoli coinvolti è provata per il convenuto con un certificato cronologico rilasciato dal Pra di Napoli e per la parte attorea con la fotocopia della carta di circolazione del veicolo a lui intestato. ### parte la titolarità delle parti è provata altresì dal deposito, nella produzione di parte convenuta, sia dell'assegno inviato alla parte convenuta, per il ristoro dei danni che la stessa avrebbe subito a seguito dell'indicato incidente, sia dalla querela sporta dalla ### alla #### Al fine di esaminare la fondatezza della domanda proposta dall'attore risulta necessario esaminare le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso della istruttoria. 
Il teste attoreo ### ricorda che nel mese di giugno del 2018 alle h.  9,50 circa si trovava alla guida del proprio veicolo percorrendo in ### la ### Riferisce di aver veduto che il veicolo ### della parte attorea, suo amico, era innanzi, quando un veicolo ### nell'uscire da un distributore “Ecogpl” nell'immettersi sulla strada andava ad urtare la vettura ### del ### Riferisce che l'urto avvenne tra la parte anteriore sinistra della Kia e la parte laterale sinistra del veicolo attoreo, il cui conducente per evitare l'urto sterzava a sinistra ed andava anche ad urtare la parte posteriore del veicolo che lo precedeva.  ### teste attoreo, ### moglie della parte attorea, ricorda che nel giugno del 2018 si trovava nel veicolo del marito percorrendo la ### in ### Precisa che la vettura del marito percorreva la ### quando un'auto ### nell'uscire da una area di servizio e nell'immettersi sula strada, andava ad urtare la vettura ### alla fiancata sinistra. Ricorda infine che il marito sterzava a sinistra e andava ad urtare una vettura, tipo ### che la precedeva. Ricorda, poi, che i danni alla ### interessarono la fiancata laterale sinistra. 
Va a questo punto rilevato che il secondo teste, moglie dell'attore, seppure trasportato nell'auto attorea non può essere dichiarato incapace a testimoniare. 
Invero il teste escusso ha dichiarato di essere trasportato nel veicolo danneggiato ed infatti la vittima di un sinistro stradale ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. "diritto quesito", quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia. 
Tale principio è sempre stato applicato dalla Suprema Corte ed in tal senso, è la motivazione di ### 2, Sentenza n. 9353 dell'8.6.2012, ove si legge che "l'incapacità prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece, rilevanza l'interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio stesso". 
Il trasportato danneggiato, pertanto, ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l'antagonista, quanto a quella introdotta da quest'ultimo contro il primo. 
Così nell'uno, come nell'altro caso, infatti, il trasportato-testimone può avere interesse, esemplificando :a) all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per beneficiare del cumulo di due massimali assicurativi; b) all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per potere inoltrare la propria richiesta ad un secondo debitore, nel caso di renitenza od insolvenza del primo; c) all'accertamento dell'assenza della ricorrenza d'un caso fortuito, per potere evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilità invocando il disposto dell'art. 141 cod. ass.. 
Ma nel caso di specie deve ritenersi sanata ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., Sul punto infatti si sono espresse con sentenza n. 9456 del 6/4/2023 le ### Unite della Suprema Corte enunciando i seguenti principi di diritto, così massimati: “###à a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova”; “Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”.  “La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione”. 
Ebbene nel caso di specie non solo la eccezione non è stata formulata preventivamente, ma anche dopo la escussione del teste nulla è stato eccepito dall'ente assicuratore, il quale nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni ha mai rilevata la incapacità del teste. 
In ordine alla incapacità del teste escusso in quanto moglie in regime di comunione di beni con la parte attorea, va rilevato che va escluso, nella specie, e cioè in una controversia avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni cagionati da un incidente stradale, la sussistenza di una causa di incapacità a testimoniare del coniuge del danneggiato ancorché in regime di comunione legale dei beni, sulla base della duplice argomentazione che "l'incapacità a testimoniare, come disciplinata dall'art. 246 cod. proc. civ., non (può) essere estesa, per giurisprudenza costante (Cass. n. 324 del 1980), oltre l'ambito delle persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio" e che "l'eventuale azione esecutiva del creditore può essere esercitata solo nei limiti di consistenza della quota di spettanza del debitore sui beni in comunione con il coniuge, la cui posizione patrimoniale rimane pertanto intangibile". 
In proposito, deve qui rilevarsi che, nella giurisprudenza della Suprema Corte, si è escluso che lo status di coniuge in comunione legale dei beni comporti, di per sé e sempre, ex art. 246 cod. proc. civ., la incapacità a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge. In particolare, si è ritenuto che "il coniuge in regime di comunione legale non è incapace a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, ove esse abbiano ad oggetto crediti derivanti dall'esercizio dell'impresa di cui sia titolare esclusivo l'altro coniuge, in quanto essi diventano comuni solo al momento dello scioglimento della comunione e nei limiti in cui ancora sussistano, non essendo egli, in questo caso, titolare di un interesse che ne legittimi la partecipazione al giudizio", con l'ulteriore precisazione che in siffatta ipotesi, il giudice non può escludere a priori l'attendibilità della testimonianza in considerazione del rapporto di coniugio, ma deve fare riferimento ad ulteriori elementi (Cass., 5 marzo 2004, n. 4532). 
Si è altresì esclusa l'incapacità del coniuge del convenuto in regime di comunione legale dei beni quando oggetto della controversia sia la violazione della disciplina delle distanze di una costruzione dal confine, in quanto l'incremento eventuale del patrimonio comune non è strettamente connesso e dipendente dall'oggetto della lite, e perciò l'interesse del coniuge escusso è di mero fatto, influente sulla valutazione della sua attendibilità, ma inidoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio (Cass., 9 ottobre 1997, n. 9786). 
Emerge dunque dalla giurisprudenza della Suprema Corte la non configurabilità, in via astratta ed assoluta, di un divieto di testimonianza del coniuge in comunione legale dei beni, nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, dovendosi al contrario verificare, di volta in volta, la natura del diritto oggetto della controversia. 
E ciò tanto più si rivela necessario, ove si consideri che le norme sulla incapacità a testimoniare, introducendo una deroga al generale dovere di testimonianza, sono di stretta interpretazione (in tal senso, v. Cass., 14 gennaio 1980, n. 324) e che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 247 cod. proc. civ., è stato espunto dall'ordinamento processuale civile il generale divieto di testimonianza del coniuge, ancorché separato, dei parenti o affini in linea retta e di coloro che siano legati ad una delle parti da vincoli di affiliazione (Corte cost., sentenza n. 248 del 1974). 
Non a caso, del resto, nella citata sentenza n. 62 del 1995 della Corte Costituzionale, si è rilevato, nella parte in fatto della motivazione, che dall'ordinanza di rimessione emergevano elementi tali da indurre a ritenere rilevante la sollevata questione, essendosi precisato, da parte del giudice remittente, che i coniugi non avevano operato la scelta ex art. 162 cod. civ. e che, in relazione all'autovettura coinvolta nel sinistro, del quale in quel giudizio si discuteva, operava la presunzione di comunione legale del bene. 
Orbene, venendo al caso di specie, occorre rilevare che oggetto della controversia in cui l'incapacità del coniuge in regime di comunione legale dei beni a deporre dovrebbe operare, è l'accertamento della responsabilità civile dell'altro coniuge a seguito di sinistro stradale. 
Si tratta, dunque, di un'obbligazione di natura extracontrattuale e personale, della quale, in linea di principio, la comunione legale non dovrebbe rispondere. Si potrebbe, invero, ipotizzare una corresponsabilità della comunione stessa, ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, cod. civ.; tuttavia, una simile ipotesi richiederebbe un accertamento, in fatto, che consentisse di escludere che il veicolo sia di proprietà, o nella disponibilità, esclusiva di uno dei coniugi. 
Poiché, però, dalla istruttoria è emerso che il veicolo coinvolto nel sinistro era condotto dal proprietario, non è sufficiente invocare il regime patrimoniale di comunione legale dei coniugi per inferirne la sussistenza di un interesse del coniuge del convenuto idoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio, e, quindi, la sua incapacità a deporre, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ (Cass. 9 febbraio 2005 n. 2621, 5 marzo 2004 n. 4532). 
Senza dire che, nel caso di specie, l'azione è stata proposta nei confronti del danneggiante e della compagnia di assicurazioni presso la quale questi era obbligatoriamente assicurato per la responsabilità civile, sicché, in ogni caso, tenuto conto della entità dei danni cagionati, in alcun modo sarebbe ipotizzabile, in riferimento alla quota dell'altro coniuge, una incidenza sul patrimonio comune e, conseguentemente, una legittimazione di quest'ultimo a partecipare al giudizio. 
Come è dato ravvisare in diverse pronunce della Suprema Corte, in tema di prova testimoniale, l'insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 cod. proc.  civ. non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cass. n. 17630/2010; così anche Cass. n. 17384/2004, secondo cui l'insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n, 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 cod. proc. cív. non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse). 
Cosicché la testimonianza di ### non è stata aprioristicamente omessa da questo giudicante, ma è stata ammessa e sarà dal giudice valutata in concorso con ogni altro utile elemento. 
Orbene ricostruita così la dinamica del sinistro, emerge la prova della responsabilità del conducente il veicolo convenuto, il quale ebbe a tenere una condotta di guida contraria sia a norme generiche e specifiche che regolano la circolazione stradale, non avendo adoperato quella accortezza e prudenza richieste sia di colpa specifica per aver violato specifiche norme sulla circolazione che impongono a coloro che guidano veicoli di mantenere sempre il controllo del veicolo tenendo un assetto di guida che non crei intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada. 
Ebbene in materia di circolazione stradale, il conducente che si immette su di una strada è tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 145, comma 6 ### e 154, comma 1 (obblighi per chi si immette nel flusso della circolazione), codice della strada, per tutto il corso della manovra e non solo al momento iniziale. Tale obbligo sussiste anche se un altro veicolo sta percorrendo quella strada in eccesso di velocità (cfr. Cassazione Civile sentenza 26 febbraio 2014, n. 4561). 
Inoltre in mancanza di prova contraria fornita dai convenuti che non hanno dedotto alcun elemento diverso da quello fornito dall'attore e nella contumacia del responsabile civile ( sul punto va ribadito che - pur a fronte della sostanziale neutralità ai fini della formazione del convincimento del giudice della mancata difesa attiva nel processonon sono state prospettate circostanze diverse e idonee a destituire di credibilità alle dichiarazioni dei testi ed a escludere l'addebito a carico del conducente l'auto convenuta), deve confermarsi che non emerge alcun possibile addebito al conducente il veicolo attoreo. 
Va, infatti, rilevato che nella produzione di parte convenuta non risulta nemmeno depositato atto di intimazione notificato al teste per le udienze del 11.05.2022 e 1.03.2023. 
A questo punto va rilevato che nella produzione dell'ente assicuratore risulta depositato assegno inviato alla parte convenuta ### che sarebbe stata risarcita dei danni subiti a seguito del sinistro di cui è causa. 
Ebbene tale circostanza è irrilevante in ordine alla responsabilità nel sinistro non potendo inferirsi dal pagamento, che la responsabilità del sinistro sia da ascriversi alla condotta imprudente di guida dell'attore. 
Tale circostanza (ossia la liquidazione stragiudiziale del danno al veicolo del convenuto) appare non decisiva ai fini del giudizio, non implicando necessariamente riconoscimento della fondatezza della pretesa risarcitoria, ben potendo perseguire obiettivi meramente conciliativi onde evitare l'alea del giudizio reputata meno conveniente della liquidazione dell'importo richiesto per danno patrimoniale. Varrà al riguardo rammentare che una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (così Cass. Sez. U. 25/03/2013, n. 7381; Cass. 19/11/2010, n. 23495 ed altre conformi). 
Ed ancora ### dell'assicuratore per la responsabilità civile auto non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, quindi, non è una dichiarazione confessoria né di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio. 
Infatti, quando avanzata, l'offerta è fonte dell'obbligazione di pagare la somma ivi indicata, ma soltanto allo scopo di pervenire alla liquidazione stragiudiziale del danno. La norma dell'art.148, invece, non consente di applicare, come vorrebbe il ricorrente, l'art.1988 cc nel giudizio risarcitorio che faccia seguito al fallimento della procedura stragiudiziale di liquidazione. La mancata accettazione dell'offerta da parte del danneggiato non determina nel processo da questi instaurato per ottenere il risarcimento dei ### danni alcuna astrazione processuale né alcuna inversione dell'onere della prova”. “In conclusione, va affermato che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, la comunicazione dell'offerta dell'impresa di assicurazione ai sensi dell'art.148 D.lgs. 7 settembre 2005 n.209, non accettata dal danneggiato, e il pagamento della somma offerta non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio - per il risarcimento dei danni, a cose e/o alla persona, causati dal medesimo sinistro - dagli oneri di allegazione e di prova che incombono sull'attore. Il pagamento effettuato prima del giudizio, in caso di mancata accettazione dell'offerta, comporta che sia impedita la mora dell'impresa di assicurazione e che la somma già corrisposta sia imputata alla liquidazione definitiva del danno.  ### va fatta, all'esito della liquidazione giudiziale, sull'importo complessivamente riconosciuto come spettante al danneggiato, non distinguendo tra le singole voci di danno ed imputando tutta intera la somma corrisposta, senza tenere conto dei criteri seguiti dall'impresa per la sua determinazione.” ( 27/11/2015, n. 24205). 
Nel caso di specie, mutatis mutandis, in sostanza la presenza dell'offerta, anche con il relativo pagamento, lascia intatte le posizioni processuali delle parti e il solo pagamento non è elemento sufficiente per ritenere provata (in tutto o in parte) la domanda e nel caso di specie i fatti impeditivi all'accoglimento della domanda attorea, con la conseguenza che l'onere della prova non viene modificato. 
Va pertanto dichiarata la esclusiva responsabilità di ### per i danni cagionati al veicolo di proprietà dell'attore, avendo la sua condotta determinato l'evento dannoso. 
Per quanto attiene all'entità dei danni al veicolo attoreo, parte attorea ha provveduto a depositare una fattura di spesa per € 5.130,10# della srls ### Ebbene va posto in rilievo che giusto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass.19 luglio 2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla. 
A tal proposito va affermato il principio giurisprudenziale per cui le spese sopportate per le riparazioni sono risarcibili soltanto in misura corrispondente all'obiettivo costo di esse, desumibile dai prezzi di mercato ordinariamente praticati in un determinato territorio, con valutazione di congruità devoluta al giudicante. 
Infatti secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza, i maggiori esborsi, ancorché effettivamente sostenuti, non possono essere posti a carico del responsabile -salva la prova che l'ulteriore spesa sia giustificata da particolari circostanze oggettive-, in quanto danni evitabili mediante l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art.1227, comma secondo, c.c. In questa prospettiva, si ritiene che il danneggiato, nell'adempimento del dovere di evitare un aggravio della posizione del danneggiante, sia tenuto a scegliere il rivenditore che pratichi i prezzi più modici per le riparazioni e nel contempo abbia il dovere di evitare l'esborso di importi per riparazioni non dovute. 
Cosicché tenuto conto di quanto sopra, della deposizione resa dal teste, della natura e consistenza dei danni che risultano dalle foto, dell'anno di immatricolazione del veicolo (2011), della dinamica dell'incidente, della circostanza che vengono indicati interventi di ripristino con costo a “corpo” senza alcuna specifica circa il costo orario della mano d'opera applicata ed i relativi tempi di intervento; ritenuto inoltre eccessivi i costi relativi alla portiera anteriore sx e della porta posteriore sx, in quanto non conformi a quelli previsti sia dalla ### sia per quelli applicati a vetture comunque non di recente immatricolazione, si stima equo liquidare il danno in € 3.500,00# all'attualità, cui andranno aggiunti gli interessi e la rivalutazione come da dispositivo. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia del 13.08.2022 n. 147.  P.Q.M.  Il Giudice onorario di ### di ### di Napoli definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### e #### ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: a) accoglie parzialmente la domanda proposta da ### e per l'effetto, dichiarata la esclusiva responsabilità di ### nella determinazione del sinistro per cui è causa, la condanna in solido con la Axa ass.ni al pagamento in favore di ### a titolo di risarcimento di tutti i danni riportati nel sinistro per cui è causa, della complessiva somma di € 3.500,00# oltre interessi dalla domanda; b) condanna i convenuti ### e la Axa ass.ni al pagamento dei compensi di lite in favore di ### liquidati in complessivi € 1.265,00# oltre spese per € 200,00#, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. ### che ha dichiarato di averne fatto anticipo. 
Cosi deciso in ### di Napoli, lì 6-6-2024 Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott. ### RG n. 613/2019


causa n. 613/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Ciaccio Dario

Tribunale di Catania, Sentenza n. 2060/2024 del 26-04-2024

... ad operare, risolvendosi invece in una quietanza di pagamento, sia perché, in ogni caso e anche secondo l'interpretazione offerta da parte convenuta, non si tratterebbe di una dichiarazione di tipo confessorio, bensì di una scrittura con cui la coerede ### la quale in questa sede espressamente afferma il contrario, avrebbe reso una irrilevante dichiarazione favorevole a sè e agli altri coeredi diversi da ### affermando implicitamente che un conto apparentemente cointestato con ### in realtà era riferibile interamente alla de cuius e oggi ai suoi eredi. Le somme e i titoli di cui ai rapporti bancari, per come in citazione, devono essere quindi attribuiti per un quarto ciascuno, o per un ottavo nel caso di cointestazione, a ogni coerede, tenendo conto che, non trattandosi di denaro liquido, il (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10707/2020 promossa da: ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), e ### (C.F. ###), domiciliat ###atti; rappresentati e difesi dall'avv. ### e dall'avv. #### giusta procura in atti.  ATTORI contro ### (C.F. ###), domiciliat ###atti; rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### giusta procura in atti.  CONVENUTO CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.11.2023 le parti hanno concluso come in verbale. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.) Gli attori #### e ### hanno esposto che, in data ###, è deceduta la de cuius ### lasciando quali chiamati all'eredità ab intestato i quattro figli, ossia gli attori e il convenuto ### Hanno inoltre descritto l'asse relitto, composto da due beni immobili in #### (appartamento con garage, nn. I e II di cui alla citazione), nonché dai seguenti titoli e somme (comunque meglio descritti in citazione, alla quale per brevità si rinvia): ### quote n. 7.637,376, versate nel ### n. 16612124 in essere presso ### s.p.a., agenzia sita in #### 8, per un valore complessivo di € 50.143,44; IV) metà delle somme depositate nel Libretto Postale n. 2959249, aperto presso l'Ufficio Postale di ### metà delle somme pari a € 11.084,02; da detto libretto postale il ###.2017 è stato effettuato un prelievo non giustificato di € 5.020,76; V) conto corrente 1628 acceso presso il ### ag. 294, sita in ### contenente la somma di € 14.408,00; VI) metà delle somme depositate nel ### di ### nominativo 11040368, aperto presso il ### ag. 294, sita in ### metà delle somme pari a € 7,60; ### metà delle somme depositate nel ### di ### nominativo 11040380, aperto presso il ### ag. 294, sita in ### metà delle somme pari ad € 1,33; ### metà delle somme depositate nel ### di ### nominativo 11040381, aperto presso il ### ag. 294, sita in ### metà delle somme pari ad € 0,66; IX) metà delle somme depositate nel ### di ### nominativo 11040382, aperto presso il ### ag. 294, sita in ### metà delle somme pari ad € 1,37.  ### parte attrice, inoltre, la de cuius avrebbe indirettamente donato al convenuto strumenti finanziari per un importo complessivo di € 147.000,00, utilizzando allo scopo denaro proveniente dal conto corrente n. 1628 intestato alla ### Lo stesso convenuto, infine, ha trasferito al figlio ### con atto privo di efficacia (atto del ### dott.ssa ### del 15/2/2017, registrato ad ### il ###), la propria quota sugli immobili per cui è causa, riservandosi il diritto di abitazione e d'uso. 
Ciò premesso, parte attrice ha in primo luogo chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria, formando quattro quote e rilevando che, sebbene in modo non opponibile agli altri coeredi, il convenuto ha provveduto a disporre dei suoi diritti sui beni immobili rientranti nella massa in favore del figlio ### In secondo luogo, parte attrice ha chiesto la condanna di ### alla restituzione alla massa delle somme oggetto della donazione indiretta o delle somme detratta la quota di un quarto spettante allo stesso convenuto. 
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il convenuto ### in sintesi non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione (salvo il rilievo della mancata produzione della necessaria documentazione e, dopo la c.t.u., della non commerciabilità degli immobili, privi di conformità catastale), chiedendo eventualmente di estendere il contraddittorio nei confronti del figlio ### negando di avere ricevuto la donazione indicata dalla controparte e chiedendo di ricomprendere nell'asse relitto l'intero e non la metà delle somme esistenti, al momento della morte di ### nel conto deposito titoli n. 16612124 presso ### s.p.a. e del saldo attivo portato dal libretto postale n. 2959249 presso l'Ufficio Postale di ### nonché le somme indebitamente prelevate dagli attori ### e ### Orbene, deve in primo luogo ribadirsi che il contraddittorio risulta integro, nonostante l'omessa citazione in giudizio di ### Vero è, difatti, che con atto a rogito del ### prodotto in atti, il convenuto ha trasferito al proprio figlio ### la proprietà gravata del diritto di abitazione sulla quota ideale di sua pertinenza dei beni immobili relitti, a fronte dell'obbligo di assistenza perpetua (c.d. rendita alimentare). 
Tuttavia, al suddetto negozio, interpretato nel senso che possa avere qualche effetto, non può essere attribuita efficacia reale, perché l'erede, prima dello scioglimento della comunione ereditaria, può vantare sul patrimonio del de cuius un diritto che non attiene a singoli beni (specificamente individuati), bensì alla massa. Basti pensare che, in presenza come nella fattispecie di più beni, gli stessi avrebbero potuto anche essere attribuiti per intero agli attori, salvo conguaglio. Ne deriva che il singolo erede non è legittimato a disporre unilateralmente di una parte dei beni. 
E' però altrettanto vero che, come eccepito da parte convenuta e non specificamente contestato da parte attrice, ferma l'inopponibilità agli altri eredi il negozio può conservare efficacia obbligatoria fra il convenuto, che rimane titolare della quota e unico passivamente legittimato in sede di divisione, e il figlio. 
Quanto al disposto del terzo comma dell'art. 1113 c.c., va ricordato che l'intervento di coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile oggetto di divisione (e dei creditori), non è previsto ai fini dell'integrità del contraddittorio, bensì ai fini dell'opponibilità della divisione. Pertanto, poiché le parti non hanno chiaramente manifestato un interesse in proposito, non si è disposta alcuna estensione del contraddittorio. 
Va inoltre aggiunto che l'opportunità di estendere il contraddittorio si è rivelata ancor meno consistente all'esito della c.t.u., non potendosi provvedere alla attribuzione o vendita dei suddetti immobili, non conformi catastalmente. 
Segnatamente, come sul punto condivisibilmente dedotto da parte convenuta, entrambi gli immobili relitti - appartamento e garage - sono infatti difformi rispetto alle planimetrie catastali, perché l'appartamento comprende anche un ripostiglio che non figura in planimetria catastale e il garage risulta soppalcato per buona parte della sua superficie. 
Viene quindi in rilievo non tanto e non solo una questione di difformità urbanistica in senso proprio, sulla quale occorre in effetti tenere conto dell'interpretazione restrittiva da ultimo prevalsa nella giurisprudenza di legittimità richiamata dagli attori, bensì una rilevante difformità catastale. 
Le difformità catastali sono anche autonomamente ostative allo scioglimento della comunione con riferimento ai beni che presentano la suddetta condizione, almeno quando, come nella fattispecie, si tratti di difformità riguardanti gli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato mutamenti ai quali consegue la variazione delle relative rendite catastali (art. 12 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652). 
Difatti ai sensi dell'art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'articolo 19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, gli atti di costituzione o scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. 
In proposito, va osservato che la planimetria deve consentire di verificare l'esatta consistenza dell'unità immobiliare e, conseguentemente, il corretto calcolo della rendita catastale. 
Vero è che la norma deve essere interpretata tenendo conto dello scopo perseguito dal ### ossia quello di sanzionare le difformità rilevanti sul piano fiscale. 
Il concetto di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, deve più in pericolare tenere conto della complessiva disciplina introdotta dall'art. 19 del d.l. n. 78, e segnatamente del disposto dei commi 8 e 9 che individuano l'oggetto dell'aggiornamento delle banche dati e contemporaneamente delineano l'ambito dell'emersione, che nell'ottica del contrasto all'evasione deve riguardare quegli elementi che comportino una variazione dell'imponibile catastale dei fabbricati urbani, sia essa totale o parziale. In tale prospettiva, non ogni difformità dello stato di fatto dalle risultanze planimetriche e dai dati catastali risulta ostativa ad una dichiarazione di conformità, ma solo quella riguardante gli immobili non dichiarati e quelli oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato mutamenti determinanti la variazione delle relative rendite catastali (art. 12 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652). Tali dati sono individuabili nella classe (che viene attribuita in relazione alla diversa capacità di reddito), nella categoria (che viene attribuita in relazione alla destinazione d'uso), nella consistenza (numero dei vani e/o la superficie e/o la cubatura a seconda della diversa categoria) e nella rendita catastale (che dipende dai tre dati precedenti: classe, categoria e consistenza in relazione alla tariffa d'estimo stabilita per gli immobili ricompresi nello stesso Comune ovvero nella stessa zona censuaria in relazione alla categoria ed alla classe di appartenenza) nonché nella eventuale zona censuaria (per la rilevazione della tariffa d'estimo da utilizzare per il calcolo della rendita). La suddetta conclusione si pone in linea con quanto afferma l'### (### del ### 2 del 9 luglio 2010) riguardo all'obbligo di denuncia di variazione, che sussiste nei casi in cui la variazione incida sullo stato, sulla consistenza, sull'attribuzione della categoria e della classe, a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni, cambio di destinazione d'uso, ecc. o con cui si realizza una rilevante redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l'utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze. 
Nella fattispecie le modifiche non sono né meramente interne, comportando l'utilizzazione di fatto di superfici più ampie rispetto a quelle descritte catastalmente, né, in ogni caso, lievi, in quanto, come si evince dalla c.t.u. a firma dell'#### quanto all'appartamento (### immobiliare ad uso residenziale identificata al foglio 4 - ### 16 -sub 12), è stata accertata la presenza di un ripostiglio, in corrispondenza del corridoio, non rappresentato nella planimetria catastale. Per quanto concerne il garage (### immobiliare ad uso garage identificato al N.C.E.U. al foglio 4 - ### 16 - sub 111), è stata riscontrata la presenza di un soppalco, capace di coprire parte della superficie calpestabile. In particolare, il soppalco presenta una superficie pari a 7,90 mq ed un'altezza pari a 1,60m da terra. 
Alla luce di tale stato di fatto, appare convincente anche quanto sostenuto da parte convenuta allo scopo di illustrare la rilevanza della difformità, in quanto, da un lato, la creazione di un ripostiglio nell'appartamento, ferma restando la superficie utile, crea un nuovo locale accessorio e determina un aumento della consistenza di almeno mezzo vano catastale, e, dall'altro, il soppalco realizzato nel vano garage non solo maggiora la superficie utile ma, migliorando la fruibilità dell'immobile, dovrebbe comportare anche un aumento della classe di merito. 
La domanda di scioglimento della comunione con riferimento agli immobili deve essere pertanto rigettata, con conseguente assorbimento delle questioni concernenti in particolare il valore dei beni, le modalità di scioglimento della comunione e la produzione della documentazione necessaria. 
Occorre, a questo punto, interrogarsi sulla possibilità di procedere alla divisione solo parziale dell'asse ereditario, considerando solamente il denaro e i titoli con esclusione degli edifici abusivi che ne facciano parte, dal momento che siffatta possibilità potrebbe apparire preclusa dal principio della c.d. universalità della divisione ereditaria, in forza della quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario. 
In proposito, le ### della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25021 del 7.10.2019, hanno però affermato che il principio di universalità della divisione ereditaria, desumibile dal sistema e fondato sull'esigenza di attribuire agli eredi porzioni omogenee tra loro e proporzionali ai valori delle quote di partecipazione alla comunione, non ha carattere assoluto e inderogabile, essendone consentita la deroga in via legislativa (v. artt. 713, comma 3, 720, 722 e 1112 c.c.) e in via pattizia mediante accordo unanime dei condividenti. 
Le superiori considerazioni trovano indiscutibile conferma nel disposto dell'art. 762 c.c., che, coerentemente, non commina la sanzione della nullità per l'ipotesi in cui in sede di divisione sia omessa la considerazione di uno o più beni ereditari, ma, diversamente, impone soltanto la necessità di procedere ad un supplemento della divisione, così sancendo la piena validità ed efficacia della divisione parziale. 
Il Supremo Collegio ha dunque condiviso il già diffuso orientamento che ammette la divisione parziale dei beni ereditari sia per via contrattuale, allorquando vi sia apposito accordo tra tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando, essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda chiedendo a loro volta la divisione dell'intero. 
Con la divisione parziale dei beni ereditari, in particolare, ciò che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva, mentre i beni non divisi rimangono in comunione, che conserva la sua originaria natura ereditaria, con la conseguenza che al suo scioglimento sono applicabili i principi, anche di carattere processuale, propri della divisione ereditaria e che l'ultima porzione da attribuirsi va determinata, salvo patto contrario, attraverso una valutazione globale di tutti i beni, quelli già divisi e quelli rimasti in comunione, secondo un criterio uniforme e riferito allo stesso momento temporale. 
Risolvendo il contrasto insorto in materia in giurisprudenza, le ### hanno infine specificato che, “allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti”. 
Per sostenere tale conclusione, la Corte di Cassazione ha evidenziato che la necessità del consenso di tutti i coeredi alla divisione parziale dell'eredità ha come suo presupposto logico la giuridica divisibilità di tutti i beni ereditari, nel qual caso la pretesa di uno dei coeredi di procedere a divisione solo parziale - con conseguente prosecuzione della comunione ereditaria per altri cespiti - deve essere coniugata con il diritto di ciascun condividente di ottenere la divisione dell'intero patrimonio ereditario comune (espresso dal brocardo “nemo invitus in communione compellitur detineri”). 
Nell'ipotesi invece in cui il patrimonio ereditario comprenda beni abusivi, il coerede che limita la domanda divisionale ai beni diversi da quelli abusivi non compie una scelta di convenienza potenzialmente lesiva del diritto di divisione universale spettante agli altri condividenti, ma adotta un comportamento imposto dalla disciplina che vieta lo scioglimento della comunione relativa ad immobili di carattere abusivo o catastalmente difformi. 
Non ravvisandosi alcuna compressione del diritto potestativo, spettante ad ogni coerede, di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, non v'è ragione di attribuire rilievo al dissenso espresso dagli altri coeredi - convenuti nel giudizio divisorio - alla divisione parziale, che in siffatta evenienza si traduce infatti nello scioglimento della comunione ereditaria dell'intero complesso di beni per i quali essa è giuridicamente possibile. 
In ogni caso nella fattispecie parte convenuta ha contestato soltanto la divisione con riferimento agli immobili, per il resto deducendo nel merito. 
Passando quindi all'esame della questione relativa alla donazione indiretta, ritiene il decidente che la somma di € 147.000,00 indicata da parte attrice sia stata interamente oggetto di donazione e che, come tale, debba essere conferita ai coeredi ex art. 737 c.c., oltre agli interessi dal giorno dell'apertura della successione ex art. 745 In proposito va osservato che, sin dalla citazione, parte attrice ha specificamente dedotto l'esistenza di una donazione indiretta, in forza della quale ### avrebbe acquistato, in tre diverse soluzioni, rispettivamente in data ###, 17/10/2005, 29/9/2006, con denaro proveniente dal conto 1625, a lei intestato, a nome di ### strumenti finanziari per complessivi € 147.000,00. 
A tal fine parte attrice ha prodotto anche i documenti (allegato D) a sostegno della pretesa, ossia in primo luogo gli estratti conto al 30.06.2004 e al 30.09.2003 del c/c n. 1628 intestato ad ### che documentano l'addebito sul c/c di € 147.000,00 a fronte della sottoscrizione di quattro titoli: (1. 30.06.2003 € 23.000,00 BPN RANGE 3'03/06; 2. 22.08.2003 € 24.000,00 BPN RANGE ###.03/08; 3. 30.09.2003 € 50.000,00 BPN RANGE 6'03/084. 30.09.2003 € 50.000,00 BCA POP NOVARA 11 STEP), per un importo complessivo di € 147.000,00. 
Oltre all'esborso da parte della ### risulta anche documentata la disposizione in favore del convenuto ### perché i titoli sono stati collocati sul conto ### 0294.801628 intestato a ### come si evince dagli ordini, prodotti sempre unitamente alla citazione. 
La suddetta documentazione è invero già sufficiente per dimostrare il trasferimento dei valori, per presumibile spirito di liberalità, dalla madre al figlio, con conseguente obbligo di collazione e restituzione alla massa. A risultati non dissimili si giungerebbe invero considerando la donazione diretta e nulla per difetto di forma. 
A fronte di tale specifica allegazione e prova, parte convenuta, in comparsa, si è limitata a rilevare, in primo luogo, che la prova del fatto costitutivo della donazione grava sulla controparte e che dalle indagini bancarie effettuate mediante richiesta dell'estratto conto della de cuius, per il biennio 2005/2006, non risulterebbe traccia alcuna dell'esborso di denaro che la stessa avrebbe utilizzato per l'acquisto degli strumenti finanziari predetti. ### risulta però in contrasto, come sopra rilevato, anche con la produzione in quel momento già effettuata unitamente alla citazione. 
In secondo luogo, secondo parte convenuta, la tesi della donazione sarebbe smentita dal giudicato di cui alla sentenza n. 1553/2017, Rg 1258/2015, che ha dichiarato priva di alcun riscontro la deduzione posta in essere dai germani ### “in ordine alla messa a disposizione della provvista per l'acquisto dei titoli costituiti in garanzia”. 
In proposito la deduzione è tuttavia eccessivamente generica, considerando anche che non sussiste alcun obbligo di esaminare d'ufficio la sentenza nel suo complesso per verificare la sussistenza di una conferma o meno della tesi del convenuto. La più condivisibile giurisprudenza afferma infatti che, ai fini della utilizzabilità come prova dei documenti, non è sufficiente che essi siano allegati nell'atto introduttivo ma è invece necessario che sia descritto il loro contenuto nella parte idonea ad attestarne la rilevanza ai fini decisori, in particolar modo quando essi non sono di immediata comprensione ed intelligibilità (###, ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 21032 dell'1.08.2008). Nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (cfr.  s.u. 2435/2008). 
Nella fattispecie la sentenza non è stata resa fra tutte le odierne parti in causa e comunque la rilevata assenza di prova “in ordine alla messa a disposizione della provvista per l'acquisto dei titoli costituiti in garanzia” non consente di ricondurre univocamente, considerando anche la contestazione della controparte e la non coincidenza delle operazioni negoziali e degli importi menzionati, la statuizione sull'assenza di prova in merito alla provvista di non meglio identificati titoli costituiti in garanzia alla specifica donazione per cui è causa di € 147.000,00, come da estratti conto. 
Per altro verso con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., parte convenuta ha, in primo luogo, aggiunto nuove deduzioni, nel merito non convincenti, per confutare la tesi della donazione indiretta in suo favore. 
Più in particolare, a fronte di operazioni del tutto analoghe, ha genericamente eccepito che taluni titoli sarebbero sicuramente di proprietà di soggetto diverso dall'interessato, senza però meglio specificare né l'identità del terzo né i titoli allo stesso riferibili; inoltre il convenuto ha introdotto un elemento di valutazione di tipo meramente presentivo e non chiaramente riferibile alla documentazione prodotta dalla controparte, evidenziando come sarebbe difficile ipotizzare la donazione di titoli il cui frutto periodico resti di pertinenza del donante. 
Per quel che maggiormente rileva, inoltre, parte convenuta ha depositato nuova documentazione tesa a dimostrare sostanzialmente la non coincidenza fra il conto titoli indicato da parte attrice e quelli effettivamente di pertinenza di ### A tal proposito deve tuttavia evidenziarsi che si tratta di titoli e di documentazione di data successiva rispetto a quelli indicati da parte attrice, che non è idonea a negare la tesi dell'ingresso delle somme nel patrimonio del convenuto, salvo successivo reinvestimento. 
In ogni caso, proprio perché parte attrice ha prodotto nuovi documenti, risulta ammissibile, a prova contraria, anche la produzione documentale della parte attrice effettuata in sede di terze note 183 c.p.c., completa di specifica e convincente consulenza tecnica di parte che, oltre a confermare l'acquisto di titoli del convenuto con risorse della de cuius, ricostruisce le operazioni successive, spiegando in particolare come, con il denaro ricavato dalla vendita dei titoli ottenuti con fondi della madre, il convenuto abbia comprato altri titoli a nome proprio, come da documentazione in atti. 
La somma in questione deve quindi essere attribuita a tutti i coeredi, nella misura di un quarto per ciascuno, e ### deve restituire la somma di € 36.750,00 ciascuno in favore di #### e ### Ciò detto quanto alla donazione, ### incontroversa la composizione della restante massa, ritiene che rientrino nell'asse ereditario relitto sia l'intera proprietà (e non la metà indivisa) di quanto esistente, al momento della morte di ### sul conto deposito titoli n. 16612124 presso ### s.p.a. sia l'intero saldo attivo portato dal libretto postale n. 2959249 presso l'Ufficio Postale di ### formalmente cointestati all'attore ### Non vi è tuttavia prova sufficiente in tal senso, con conseguente conferma della composizione della massa descritta in citazione, anche con riferimento alla suddetta cointestazione. 
In proposito, trattandosi di rapporti cointestati il principio di diritto applicabile, correttamente ricordato anche da parte convenuta, è quello secondo cui deve operare la presunzione di uguaglianza tra le quote interne dei singoli creditori (o condebitori) solidali di cui al secondo comma dell'art. 1298 Difatti, nella non dissimile ipotesi del conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono in generale regolati dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali. 
Vero è che la suddetta disciplina trova applicazione solo se non risulti diversamente, che la presunzione iuris tantum ex art. 1298 c.c. ammette la prova contraria e che la stessa può essere fornita con ogni mezzo. 
Le suddette presunzioni semplici devono però essere gravi, precise e concordanti (Cass. 28839/2008; Cass. n. 21482/2007; Cass. n. 1087/2000) e, nella fattispecie, dovrebbero logicamente dimostrare che l'intero saldo attivo deriva in realtà da versamenti della de cuius. Non vi è però prova adeguata in tal senso, in quanto parte convenuta si è limitata ad affermare, più che a provare, la cointestazione solo apparente. 
Più in particolare, indipendentemente dalla sua contestata autenticità, non può a tal fine essere sufficiente la dichiarazione resa da ### in data ###, con sottoscrizione autenticata, sia perché la stessa non riconosce realmente la proprietà esclusiva della de cuius sui rapporti finanziari cointestati col fratello ### o sui quali lo stesso era abilitato ad operare, risolvendosi invece in una quietanza di pagamento, sia perché, in ogni caso e anche secondo l'interpretazione offerta da parte convenuta, non si tratterebbe di una dichiarazione di tipo confessorio, bensì di una scrittura con cui la coerede ### la quale in questa sede espressamente afferma il contrario, avrebbe reso una irrilevante dichiarazione favorevole a sè e agli altri coeredi diversi da ### affermando implicitamente che un conto apparentemente cointestato con ### in realtà era riferibile interamente alla de cuius e oggi ai suoi eredi. 
Le somme e i titoli di cui ai rapporti bancari, per come in citazione, devono essere quindi attribuiti per un quarto ciascuno, o per un ottavo nel caso di cointestazione, a ogni coerede, tenendo conto che, non trattandosi di denaro liquido, il valore e il saldo attuale potrebbe non essere del tutto coincidente con quello di cui alla citazione. 
Deve infine aggiungersi che, con riferimento al ### n. 2959249, aperto presso l'### di ### secondo parte attrice è stato effettuato un prelievo non giustificato di € 5.020,76. Non risultano tuttavia ulteriori deduzioni, con particolare riferimento all'autore del prelievo e quindi alla rilevanza ai fini del presente giudizio.  ### convenuta ha inoltre aggiunto, nel proporre domanda riconvenzionale di restituzione alla massa, che #### e ### avrebbero disposto indebitamente di somme di proprietà della de cuius, e segnatamente: - assegno di € 25.000,00 intestato allo stesso ### tratto in data 3 agosto 2005 dal conto di proprietà della de cuius n. 1628; - la somma di € 40.000,00 portata dal conto n. 107214465 presso ### s.p.a.  intestato a #### ed ### stornata in data ### nel conto n. 10620228 intesto ai soli germani ### ed ### - le somme prelevate da ### dai libretti postali cointestati con ### in data ###, ossia: € 3.508,00 prelevati dal libretto n. ###7 lasciando un residuo di € 1,27; € 3.840,00 prelevati dal libretto n. ###0 lasciando u residuo di € 2,65; € 177,00 prelevati dal libretto n. ###2 lasciando un residuo di € 0,36; € 1.678,00 prelevati dal libretto n. ###1 lasciando u residuo di € 1,23; € 750,00 prelevati dal libretto n. ###2 lasciando u residuo di € 2.73. 
Le suddette allegazioni risultano tuttavia innanzitutto generiche, perché muovono dal non dimostrato presupposto della intestazione solo formale dei rapporti cointestati con l'attore ### con conseguente obbligo di integrale restituzione. Si tratta invece di somme di denaro prelevate, mentre era ancora in vita la de cuius, dal contitolare dei rapporti. 
Pertanto, la singola operazione non può avere rilievo decisivo, dovendosi piuttosto ricostruire il complesso delle operazioni sul conto al fine di verificare se uno dei contitolari abbia disposto di una provvista non propria o non interamente propria, con presunzione di contitolarità sul saldo risultante. 
In ogni caso, quanto all'assegno di € 25.000,00, parte attrice, non negando di avere incassato la somma, ha specificamente allegato e dimostrato a mezzo prova per testi di avere operato su richiesta della ### e nell'interesse dei nipoti, consegnando € 5.000,00 a ciascuno dei 4 nipoti, ossia i due figli di ### una figlia di ### un figlio del convenuto, e disponendo della restante somma di € 5.000,00 in favore dell'attrice ### sposata senza figli. 
In particolare, i fatti in parola, sia in ordine al mandato conferito dalla ### sia in ordine all'adempimento da parte di ### sono stati confermati dai testi ### e ### i quali, pur certamente di giovane età all'epoca dei fatti, sono proprio i nipoti della de cuius, che ben possono ricordare un regalo importante della nonna in loro favore, soprattutto se, come confermato da ### si trattava di un dono da lungo tempo sollecitato. 
Vero è, piuttosto, che tali emergenze istruttorie comprovano, come dedotto dal convenuto, una donazione di modico valore per € 5.000,00 in favore dell'attrice ### da restituire alla massa previa detrazione di quanto spettante alla stessa attrice (€ 1.250,00 per ciascuno). 
Anche con riferimento alla somma di € 40.000,00 portata dal conto n. 107214465, ### ha ammesso di averne disposto, chiarendo però, anche a mezzo prova testimoniale, di avere operato come mandatario della ### e in base alle disposizioni di quest'ultima. 
Quanto alle operazioni sui libretti, la documentazione risulta carente sia in ordine al libretto stesso sia in relazione alla affermata cointestazione fra la ### e ### Difatti lo stesso convenuto, con le seconde memorie ex art. 183 c.p.c., ha in gran parte riconosciuto di non poter ricondurre i libretti alla massa. 
Tali presupposti risultano inoltre non contestati da parte attrice soltanto con riferimento a due prelievi di modesto importo (€ 1.678,00 dal libretto ###1 e € 750,00 e dal libretto ###2); tuttavia, lo si ripete, si tratta di modesti prelievi effettuati sotto il presumibile controllo della ### e nell'interesse di quest'ultima, non di disposizioni in favore dell'attore (che infatti ha dedotto di avere impiegato il denaro nell'interesse della madre) o di prelievi effettuati da un solo erede dopo l'apertura della successione.. 
Non rileva infine, quanto alla produzione attorea, la comunicazione di ### amministratore del condominio dello stabile sito in ### nel ### 22, in tesi attestante il pagamento di € 13.091,00 effettuato per lavori condominiali, da parte di ### in nome e per conto di tutti gli eredi dell'immobile della de cuius ### perché non sussistono provvedimenti da adottare d'ufficio in proposito e parte attrice, entro i termini di rito, non ha proposto alcuna domanda di rimborso spese fra comunisti. 
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nei giudizi per divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione; valgano al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa. Discende da tale principio che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali vere e proprie domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma la valutazione deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n. 2770). 
Nel caso in esame il giudizio, pur avendo in senso lato ad oggetto una divisione con questioni accessorie, non vi è in massima parte un interesse comune, bensì sono state prospettate singole questioni controverse rispetto alle quali è individuabile una maggior soccombenza, in danno del convenuto ### Più in particolare, si ritiene che in virtù del principio della maggior soccombenza il convenuto ### vada condannato al pagamento dei due terzi delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo (valore della causa indeterminabile, complessità media; tariffa media in relazione a tutte le fasi), in favore di parte attrice. 
Le restanti spese processuali vanno compensate, attesa in parte la soccombenza reciproca. 
Le spese di c.t.u. vanno invece poste a carico degli attori, in solido, perché funzionali principalmente alla domanda di scioglimento della comunione con riferimento agli immobili, sulla quale gli attori sono rimasti soccombenti.  P.Q.M.  Il Giudice del Tribunale di ### dott. ### in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 10707/2020: 1) rigetta la domanda di divisione relativamente all'appartamento (### immobiliare ad uso residenziale identificata al foglio 4 - ### 16 -sub 12) e al garage (### immobiliare ad uso garage identificato al N.C.E.U. al foglio 4 - ### 16 - sub 111); 2) dispone, per il resto, lo scioglimento della comunione sussistente inter partes, e per l'effetto: - dichiara che ### è tenuto a conferite in collazione la donazione di € 147.000,00 e a restituire, detratta la quota di spettanza, le somme di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna ### al pagamento della somma complessiva di € 36.750,00 ciascuno in favore di #### e ### oltre interessi dal giorno dell'apertura della successione al soddisfo; - dispone l'attribuzione a ciascuno degli eredi, ossia ##### e ### a) di un quarto delle n. 7.637,376, quote versate nel ### n. 16612124 in essere presso ### s.p.a., agenzia sita in #### 8, per un valore complessivo, al momento della citazione, di € 50.143,44; b) di un ottavo delle somme depositate nel ### n. 2959249, aperto presso l'### di ### c) di un quarto delle somme di cui al conto corrente n. 1628 acceso presso il ### ag. 294, sita in ### contenente al momento della citazione la somma di € 14.408,00; d) di un ottavo delle somme depositate nel ### di ### nominativo n. 11040368, aperto presso il ### ag. 294, sita in ### e) di un ottavo delle somme depositate nel ### di ### nominativo n. 11040380, aperto presso il ### ag. 294, sita in ### f) di un ottavo delle somme depositate nel ### di ### nominativo n. 11040381, aperto presso il ### ag. 294, sita in ### g) di un ottavo delle somme depositate nel ### di ### nominativo n. 11040382, aperto presso il ### ag. 294, sita in ### 3) dichiara che ### è tenuta a conferite in collazione la donazione di € 5.000,00 e a restituire, detratta la quota di spettanza, le somme di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna ### al pagamento della somma complessiva di € 1.250,00 ciascuno in favore di #### e ### oltre interessi dal giorno dell'apertura della successione al soddisfo; - rigetta per il resto le domande riconvenzionali del convenuto ### 4) condanna ### al pagamento, in favore di parte attrice, dei due terzi delle spese processuali, che in tal misura ridotta liquida in complessivi € 7.240,00 per compensi professionali, oltre spese vive per € 400,00, oltre rimborso forfetario al 15% sui compensi ex art. 2 DM 55/2014, IVA e ### 5) compensa per il resto le spese processuali; 6) pone le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate in atti, definitivamente a carico degli attori #### e ### in solido. 
Così deciso in ### il 26 aprile 2024 

Il GIUDICE
dott. #### 15 D.M. 44/2011


causa n. 10707/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Angelo Pappalardo

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 14256/2024 del 11-06-2024

... tabulas (v. in atti sentenza del Gdp e quietanza di pagamento agli atti) e dal comportamento processuale del convenuto che, con la mancata costituzione in giudizio, fa presumere che nulla aveva da eccepire sul punto. Va poi premesso che è principio pacifico che laddove “una delle parti abbia chiesto la registrazione della sentenza ed abbia pagato la relativa imposta (dovuta anche nel caso in cui la decisione sia ancora impugnabile), ovvero l'abbia pagata per esserne stato richiesto dall'ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall'altra con l'azione di regresso (Corte di Cassazione - ### - sentenza 27.6.2011, n. 14192.) Ciò posto dall'istruttoria svolta e dalla documentazione depositata agli atti l'attore (leggi tutto)...

N.RG ### / 2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Napoli QUINTA SEZIONE CIVILE Il Giudice di ### di Napoli Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. ### / 2021 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2021 TRA ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) ATTORE
E ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) CONVENUTA
NONCHE' ### delle entrate-### in p.l.r.p.t con sede in ### alla via ### n°14 P.IVA ### CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE Oggetto: rimborso somme. 
Ragioni di ### e di ### della Decisione Con atto di citazione l'istante conveniva ### deducendo che con sentenza n°###/2019 emessa dal Giudice di ### di Napoli la convenuta ### risultava parte soccombente nel giudizio civile instaurato da esso attore e che, per l'effetto avrebbe dovuto pagare le spese di registrazione fissate per la suddetta sentenza. Stante la comunicazione di avviso n.2019/009/SC/###/0/001 pervenuta da parte dell'### rimasto senza esito il sollecito di pagamento inviato alla ### , ed al fine di incorrere in eventuali sanzioni l'attore procedeva ad effettuare il pagamento della tassa di registrazione versando l'importo di €*217,50*. Tanto ciò premesso chiedeva, previo accertamento del credito, la condanna della convenuta al pagamento di quanto versato dall'attore a titolo di spese di registrazione oltre interessi e rivalutazione e con vittoria delle spese di lite. 
Si costituiva la soc. ### la quale chiedeva il rigetto della domanda attrice, tenuto conto che a seguito del sollecito aveva provveduto al versamento dell'imposta di registro, per cui stante l'adempimento, deduceva che unico soggetto obbligato alla ripetizione era l'### Sulla scorta delle eccezioni sollevate dalla convenuta ### veniva autorizzata la chiamata in causa dell'### Adempimento effettuato dalla parte attrice che nelle conclusioni, stante anche
NRG.###/2021 - pag.2 la contumacia dell'### chiedeva condannarsi le parti convenute in via alternativa a quanto versato. 
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della chiamata in causa ### non costituitasi in giudizio benché ritualmente convenuta. 
Va, poi, riconosciuta, la legittimazione attiva dell'istante, nonché la legittimazione passiva della convenuta, che risultano provate per tabulas (v. in atti sentenza del Gdp e quietanza di pagamento agli atti) e dal comportamento processuale del convenuto che, con la mancata costituzione in giudizio, fa presumere che nulla aveva da eccepire sul punto. 
Va poi premesso che è principio pacifico che laddove “una delle parti abbia chiesto la registrazione della sentenza ed abbia pagato la relativa imposta (dovuta anche nel caso in cui la decisione sia ancora impugnabile), ovvero l'abbia pagata per esserne stato richiesto dall'ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall'altra con l'azione di regresso (Corte di Cassazione - ### - sentenza 27.6.2011, n. 14192.) Ciò posto dall'istruttoria svolta e dalla documentazione depositata agli atti l'attore ha fornito prova di aver provveduto all'integrale pagamento dell'imposta di registro della sentenza ( Mod. ### agli atti) sebbene la ### risulti soccombente nel relativo giudizio. 
Quest'ultima, però, ha fornito prova contraria depositando documentazione dalla quale si evince che successivamente al sollecito effettuava il versamento integrale richiesto dall'### Vanno, però, rigettate le deduzioni formulate da quest'ultima in merito all'infondatezza della richiesta attorea, atteso che, pur provvedendo al pagamento, non ha ritenuto di fornire riscontro al sollecito inviato dall'attore il cui comportamento processuale non può essere censurato. 
In base a tale documentazione l'### delle entrate-### avendo incassato per due volte l'imposta di registro, è tenuta alla ripetizione dell'indebito nei confronti dell'attore l'intero importo per cui va condannata al pagamento di €*217,50** oltre interessi legali dalla data del versamento fino all'effettivo soddisfo. 
La soccombenza della chiamata in causa ### comporta, altresì, la condanna della stessa al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, a favore del procuratore anticipatario dell'attore. Tenuto conto del mancato riscontro da parte della ### nei confronti dell'attore e considerato che il pagamento è avvenuto in breve tempo, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.  PQM Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### ,ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1)Accoglie parzialmente la domanda attorea condannando l' ### delle entrate-### al pagamento, in favore dell' attore ### della somma di €*217,50* oltre interessi legali dalla data del versamento fino all'effettivo soddisfo.  a) condanna la ### delle entrate-### al pagamento in favore di ### delle spese di giudizio che si liquidano in complessive €*278,00* per compensi professionali oltre €*43,00* per spese vive oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.  2) Rigetta la domanda attorea nei confronti della soc. ### in p.l.r.p.t.  3) Compensa le spese di lite tra l'attore e la ### Cosi deciso in Napoli, lì 10-6-2024 per Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott. ###


causa n. 30273/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Barone Olga Rossella

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