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Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza n. 415/2024 del 28-05-2024

... veste di ampia e liberatoria quietanza a saldo per qualsiasi titolo derivante dal sinistro sopra indicato, ivi comprese le spese mediche, ospedaliere e di ogni altra natura.”. Attraverso questo contratto di transazione, le parti hanno regolato i rapporti nati dal precedente contratto per il quale è sorta la lite ma hanno anche dato vita ad un nuovo rapporto giuridico che si pone in situazione di incompatibilità oggettiva col persistere del vecchio rapporto che deve ritenersi estinto per novazione. Si tratta, in sostanza, della ipotesi della c.d. transazione novativa. ### la Corte di ### “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Tempio Pausania Sezione Civile Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1080/2017 R.G.A.C. promossa da: ### (###) nato a #### il ### elettivamente domiciliato in ### presso e nello studio dell'Avv. ### in ### n. 54/E che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione; nei confronti di ### s.r.l. (###) con sede in ####, ### del Popolo n. 19/C, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ### elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio degli Avv.ti ### e ### che la rappresentano e difendono, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta; e di ### (###) nato a #### il ### e residente ###### n. 3, int.9, rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. ### del foro di ### con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ### del foro di ### sito in #### n. 95; con chiamata in causa di ### s.p.a. (###), con sede ###, in persona del Presidente del Consiglio di ### e legale rappresentante pro tempore Avv. ### rappresentata e difesa, in forza di procura speciale, dagli #### ed ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in ####, ### n. 1; avente ad oggetto lesione personale e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti ###interesse della parte attrice ### I) contrariis reiectis; II) accertare la responsabilità medica della ### quale clinica e del dott. ### in relazione al danno estetico subito dal ### in occasione degli interventi di trapianto di capelli eseguiti fra il 2012 ed il 2013; III) condannare i convenuti anche in solido fra loro al pagamento di ### 11.570,00 oltre interessi legali dalla data al saldo oltre costi di CTU sopportati, s.e. e o. e salvo veriore somma accertanda, a favore di ### IV) con vittoria di spese, diritti e onorari.  ###interesse della parte convenuta ### s.r.l.: Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, - in via pregiudiziale, per i motivi meglio specificati nella parte espositiva, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione oggi promossa in quanto la transazione ha estinto l'obbligazione originale; - in via preliminare subordinata, preso atto della dichiarazione liberatoria in data ### a firma ### statuire l'inammissibilità delle domande proposte dall'attore, con ogni conseguenza di legge; - in ulteriore subordine, per l'eventualità di accoglimento delle domande attoree, accertato e dichiarato l'inadempimento alla transazione, porre a carico dell'### s.p.a., qualora venisse chiamata in causa dal dott. ### il risarcimento dovuto al sig. ### - in ulteriore subordine, salvo gravame, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree e di accertamento della responsabilità solidale dei convenuti, condannare il dott. ### in via di regresso a tenere indenne e manlevare la ### s.r.l. da quanto dovesse essere condannata a pagare in favore del sig.  ### in forza dell'emananda sentenza; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.  ###interesse della parte convenuta ### In via preliminare: - accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto dott.  ### rispetto alle domande svolte da parte attrice e, conseguentemente, disporsi l'estromissione del convenuto dal processo, comunque rigettandosi integralmente le domande di parte attrice, mandandosi il deducente assolto da ogni avversa pretesa; - disporsi per ragioni di opportunità e ai sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c., la chiamata in causa per ordine del ### di ### compagnia di assicurazioni s.p.a, con sede ###### 53 41018 ### sul #### P.I ###, pec: ###, con onere imposto a carico di parte attrice, alla luce delle ragioni evidenziate in narrativa; - solo ove il ### non ritenesse di ordinare la chiamata in giudizio nella forma poc'anzi espressa, si chiede che venga autorizzata la chiamata in causa ### compagnia di assicurazioni s.p.a, con sede ###### 53 41018 ### sul #### P.I ###, pec: ###, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. e ciò in quanto soggetti legittimati passivi delle domande svolte da parte attrice, chiedendo conseguentemente il differimento dell'udienza di prima comparizione e trattazione al fine di consentire la chiamata dei terzi nel rispetto dei termini di comparizione; - in ulteriore subordine, autorizzarsi la chiamata in causa della terza compagnia ### compagnia di assicurazioni s.p.a, con sede ###### 53 41018 ### sul #### P.I ###, pec: ###, con conseguente spostamento dell'udienza, con la quale il dott. ### ha stipulato la polizza n. ###4 al fine di essere eventualmente manlevato da qualsivoglia responsabilità dovesse essere accertata nel presente giudizio, rimanendo indenne da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole patrimoniale; Nel merito: - respingersi ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, mandandosi il dott. ### assolto da ogni pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo evocata; - giudicarsi, comunque, satisfattive le somme percepite da parte attrice in sede stragiudiziale, mandandosi assolto il convenuto da ogni avversa pretesa; Nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del medico convenuto, condannarsi ### s.p.a. a tenere manlevato il dott. ### da qualsivoglia responsabilità dovesse essere accertata nel presente giudizio, rimanendo indenne da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole patrimoniale; - condannare ### s.p.a. a rifondere al dott. ### le spese sostenute per resistere in giudizio e quelle per resistere al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 1917 c.c.; In ogni caso: - con vittoria di spese di lite.  ###interesse della terza chiamata ### s.p.a.: Piaccia all'###mo Tribunale adito, 1 - in via preliminare, rigettare l'### in quanto inammissibile e/o improponibile e/o infondata per le ragioni esposte al paragrafo 1 della presente comparsa di costituzione e risposta; 2 - in via principale, rigettare l'### in quanto infondata in fatto ed in diritto.  3 - in via subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'### rigettare la ### di ### per la non operatività della copertura assicurativa prestata con la ### ai sensi degli artt. 1892 c.c. e 17 delle condizioni generali, per avere l'### al momento della stipula del contratto di assicurazione, taciuto, con dolo o colpa grave, circostanze di rischio obiettivamente rilevanti ai fini della formazione del consenso della ### con conseguente sua decadenza dal diritto all'indennizzo per l'annullabilità dello stesso contratto; 4 - in via ulteriormente subordinata, rigettare la ### di ### per la non operatività, in concreto, della copertura assicurativa prestata con la ### ai sensi dell'art. 16, 3° comma, nn.  2), 3) e 4), delle condizioni generali con riferimento sia all'### che alla ### di ### ciò perché: 4a - con riferimento all'### essa opera in secondo rischio, oltre il massimale della garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi contratta dalla ### e comunque, anche in ipotesi di inesistenza o non operatività di tale garanzia assicurativa rispetto al sinistro per cui è causa, perché la sua operatività in primo rischio ha come condizione la insolvenza della ### insolvenza però certamente non ricorrente nel caso di specie; 4b - con riferimento alla ### di ### la ### che l'ha proposta, non ha posto a suo fondamento la colpa grave dell'### e in ogni caso per la palese non configurabilità e riconoscibilità di detta colpa grave in capo allo stesso ### 5 - in via di estremo subordine, per la recisamente denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità dell'### della ### di ### e della ### di ### 5a - da un lato condannare il dott. ### a pagare le somme determinate e liquidate a titolo di risarcimento dei danni causalmente riconducibili, in via diretta ed immediata, alla sua condotta illecita, tenendo conto delle somme comunque già percepite dall'attore; 5b - dall'altro lato, accertare essere la ### tenuta a indennizzare l'### nei seguenti limiti: 5b1 - per la sola quota di responsabilità diretta che compete all'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via di solidarietà; 5b2 - in via espressamente subordinata alla eccezione opposta al precedente punto 3, per il caso l'###mo ### adito dovesse ritenere che la reticenza dell'assicurato rilevante ex art. 1892 c.c. non sia da imputare a dolo o colpa grave, bensì a semplice colpa, con riduzione, ai sensi dell'art. 1893, 2° comma c.c., dell'indennizzo dovuto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose; 5b3 - fino al massimale assicurato, unico per sinistro e per anno assicurativo, di € 500.000,00. 
Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge; condanna da porsi a carico: - del signor ### in caso di accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti 1 o 2.  - del dott. ### in caso di accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti 3 o 4. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione. Le questioni non trattate non devono essere ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto concretamente ritenuto provato. 
Nel 2012 l'odierno attore ### affetto da incipiente calvizie, si rivolse alla #### al fine di risolvere, o comunque migliorare, la sua situazione. 
In data ###, si sottopose quindi, ad un primo intervento di trapianto di capelli eseguito dal dott. ### ma, all'esito, contestò alla ### ed al dott. ### la correttezza dell'intervento. 
In merito a detto intervento, le parti addivennero ad un accordo transattivo che prevedeva la restituzione al #### della somma di € 4.700,00 da questi pagata per l'intervento e l'esecuzione gratuita sempre da parte del dott. ### di un secondo intervento di trapianto di capelli. 
In data ###, il sig. ### rilasciò a ### una dichiarazione del seguente tenore: “Io sottoscritto ### (…), presente oggi in ### per sottoporsi al secondo intervento di trapianto di capelli, dichiaro di ricevere euro 4.700,00 in contanti, a titolo di rimborso di tutte le spese sostenute per il primo intervento di trapianto di capelli avvenuto in data 14 aprile 2012 e non andato a buon fine. Dichiaro inoltre, DI NON AVERE NULLA PIU' A PRETENDERE in merito agli interventi di trapianto in questione”.  ### il primo comma dell'art. 1965 c.c., “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”. 
Detto contratto ha avuto regolare esecuzione con la conseguenza che tutto ciò che riguarda il primo intervento è coperto dalla transazione raggiunta dalle parti. 
Conseguentemente, l'accordo di eseguire un nuovo intervento raggiunto fra le parti ha dato vita ad un nuovo contratto di prestazione d'opera professionale. 
Con riguardo al nuovo intervento, il #### ne contestò l'esatta esecuzione tanto che, in data ###, depositò presso il ### di ### un ricorso per accertamento tecnico preventivo (### al fine di accertare la sussistenza o meno del nesso causale tra i due interventi di trapianto di capelli e i danni asseritamente subiti. 
In data ###, a seguito del deposito della perizia, le parti coinvolte nel giudizio che ci occupa (ma anche e medesime del procedimento di istruzione preventiva) addivennero ad un nuovo accordo transattivo con il quale, testualmente, “### […] dichiara di accettare in via di transazione, con reciproche concessioni in ordine all'entità delle pretese di cui al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., - la somma di € 1.000,00 dal dott. ### - la somma di € 1.000,00 da parte di ### s.r.l.  - la somma di € 6.000,00 da parte di ### di assicurazioni s.p.a.  a saldo e stralcio del danno patito in conseguenza del trattamento al quale fu sottoposto il paziente e oggetto di procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RGN 766/2015. 
Dichiara altresì di rinunciare ad ogni pretesa ed azione in qualsiasi sede, anche eventualmente già in corso nei confronti di ### di ### s.r.l. e di ### di assicurazioni s.p.a. e di ogni altro obbligato e coobbligato e si impegna a non promuovere azione penale o a rinunciare a quella già eventualmente promossa. 
Ad avvenuto ricevimento della suddetta somma complessiva, a completa tacitazione di ogni e qualsiasi diritto per tutti i danni alla persona e/o alle cose, patrimoniali e non, anche futuri e indiretti, il presente atto, che viene sottoscritto in un unico originale, acquisterà veste di ampia e liberatoria quietanza a saldo per qualsiasi titolo derivante dal sinistro sopra indicato, ivi comprese le spese mediche, ospedaliere e di ogni altra natura.”. 
Attraverso questo contratto di transazione, le parti hanno regolato i rapporti nati dal precedente contratto per il quale è sorta la lite ma hanno anche dato vita ad un nuovo rapporto giuridico che si pone in situazione di incompatibilità oggettiva col persistere del vecchio rapporto che deve ritenersi estinto per novazione. Si tratta, in sostanza, della ipotesi della c.d. transazione novativa.  ### la Corte di ### “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni” (cfr. ### civile, ### VI-1, ordinanza n. 21371 del 6 ottobre 2020). 
Nel caso che ci occupa, non vi è dubbio che le obbligazioni assunte dalla clinica, dal medico e dalla compagnia assicuratrice con il contratto di transazione (corrispondere al paziente determinate somme di denaro a fronte della rinuncia ad azioni giudiziarie) siano oggettivamente diverse dalle obbligazioni derivanti dal preesistente contratto di prestazione d'opera intellettuale (eseguire un autotrapianto di capelli in cambio di corrispettivo in denaro). 
La transazione ha, quindi, estinto il precedente rapporto contrattuale fra le parti originarie. 
In conclusione, per effetto delle due transazioni (a seguito delle quali l'odierno attore ha percepito la complessiva somma di € 6.700,00), devono ritenersi estinti entrambi i contratti di prestazione professionale, con la conseguenza che deve essere rigettata la domanda dall'attore volta a “accertare la responsabilità medica della ### e del dott. ### in relazione al danno estetico subito dal ### in occasione degli interventi di trapianto di capelli eseguiti fra il 2012 ed il 2013 e di condannare i convenuti anche in solido fra loro al pagamento di ### 11.570,00 oltre interessi legali dalla data al saldo oltre costi di CTU sopportati, s.e. e o. e salvo veriore somma accertanda, a favore di ### Francesco” essendo fondata sull'accertamento della responsabilità medica per inadempimento contrattuale. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo e vengono compensate nei confronti P.q.m.  ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta la domanda proposta da ### - condanna ### alla rifusione in favore di ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle competenze legali per il presente giudizio che liquida in € 4.835,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge; - condanna ### alla rifusione in favore di ### delle competenze legali per il presente giudizio che liquida in € 4.835,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge; - condanna ### alla rifusione in favore di ### s.p.a.., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle competenze legali per il presente giudizio che liquida in € 4.835,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge.  ### 28/05/2024 

causa n. 1080/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Pastorino Sergio Fortunato

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 1510/2023 del 05-04-2023

... somma di euro 8.000,00, a fronte della quietanza rilasciata dalla società oggi fallita, sicché detto importo deve ritenersi distratto dalle casse di SO.GE.CO.SI, con imputazione dell'illecito all'amministratore ### In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che, in mancanza agli atti della contabilità fino al 01.01.2006, rimane preclusa la possibilità di esperire verifiche in merito all'eventuale contabilizzazione dell'incasso in esame sino a detta data; resta tuttavia possibile un'accertamento di tipo induttivo, in quanto dall'esame delle registrazioni riportate sui libri giornale di contabilità disponibili, ed in particolare della sopra descritta registrazione del 05.09.2007, risulta l'annotazione contabile del minor importo di euro 234.734,74 rispetto a quello quietanzato nell'atto di (leggi tutto)...

R.G. 6368/2018 TRIBUNALE DI CATANIA Sezione specializzata in materia di impresa IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Catania, composto dai signori magistrati dott. ### dott.ssa ### dott.ssa ### relatore-estensore ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 6368/2018 promosso da ### SOCIETÀ ### - ### S.R.L, C.F.  ###, in persona del curatore avv. ### rappresentato e difeso dall'AVV.  ### C.F. ###, ed elettivamente domiciliat ###, Catania (studio avv. ###; attore contro ### C.F. ###; ####; ####; tutti rappresentati e difesi dall'AVV. ### C.F. ###, ed elettivamente domiciliat ###, Siracusa; convenuti avente ad oggetto: azione di responsabilità nei confronti di amministratore, liquidatore e socio di s.r.l. - concorso del terzo. 
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al ### designato, subentrato nella titolarità del procedimento nell'anno 2020, all'udienza del 30.05.2022, tenuta con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 co. VII lett. h d.l. 18/20, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione per essere riferito al Collegio, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.  MOTIVI IN FATTO E ### (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma II, della legge 18.6.2009 n. 69) La curatela del fallimento di ### s.r.l. (d'ora in poi, SO.GE.CO.SI.) ha proposto azione di responsabilità nei confronti di #### e ### chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni provocati alla società ed ai creditori sociali, ciascuno secondo le rispettive qualità (legale rappresentante il primo, socio la seconda e concorrente nella distrazione preferenziale e nel danno da aggravamento del dissesto la terza).  ### s.r.l. ha come oggetto sociale “esecuzione lavori edilizi in genere; costruzione, acquisto, vendita, affitto e conduzione di immobili, acquisto e rivendita di aree edificabili; costruzione, realizzazione, gestione di alberghi, centri turistici e sportivi, parchi di divertimento, attrezzature sportive; qualsiasi attività finanziaria connessa; partecipazione ad iniziative immobiliari, edilizie e turistiche di qualunque tipo” ed è stata dichiarata fallita con sentenza 46/2016 emessa in data ### dal Tribunale di Siracusa, in esito alla rinuncia (depositata in data ###) alla proposta di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 co. VI l.f. formulata dalla società in data ###. Il fallimento, in particolare, è stato dichiarato in accoglimento delle istanze depositate da alcuni acquirenti degli immobili del complesso edilizio denominato “Ai Portici” , tutti titolari di diritti di credito risarcitori nei confronti della società in bonis. 
SO.GE.CO.SI., al momento della dichiarazione di fallimento, aveva una compagine composta da ### (titolare del 40% delle partecipazioni sociali) e ### s.r.l. in liquidazione (già ### s.r.l., socio per il restante 60%); quest'ultima quota era precedentemente nella titolarità di ### Amministratore della società, sin dal 24.01.1989, è stato ### medesimo, nominato altresì liquidatore in data ###, a seguito di delibera di scioglimento volontario adottata in esito alla riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale. 
Acquisita la documentazione contabile e fiscale ed il complesso dei documenti disponibili - in parte consegnati dal legale rappresentate della società ed in parte autonomamente acquisiti dal curatore (quali atti notarili reperiti presso i notai roganti, documentazione depositata in altri giudizi, esecutivi, concorsuali e di merito) sono stati individuati atti ed omissioni, imputabili a ### il quale - in concorso con il socio e con il terzo anch'essi convenuti - non avrebbe ottemperato ai doveri inerenti alla propria carica, demandatigli dalla legge e dallo statuto, né osservato gli obblighi relativi alla conservazione del patrimonio sociale, causando un danno alla società ed ai creditori sociali, ulteriormente aggravato dalla ritardata emersione dello stato di dissesto e dalla ritardata declaratoria di fallimento.Tali condotte, secondo la prospettazione della curatela, hanno creato un danno che deve essere risarcito alla massa dei creditori, oltre che ex art.  2391 e 2392 c.c., anche ai sensi dell'art. 2394 c.c., tenuto conto del fatto che l'art. 2485 c.c. dispone che “gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi”. 
In particolare, la curatela ha imputato all'amministratore convenuto la violazione: a) del dovere su di lui incombente di buona amministrazione; b) del dovere di astenersi dal compiere atti in conflitto di interessi; c) del dovere di astenersi dallo svilire il patrimonio sociale percependo, in un periodo in cui era noto lo stato di decozione, la retribuzione nel proprio esclusivo interesse ed in danno dei creditori, ovvero provvedendo ad operare illegittime restituzioni di prestiti ai soci (nella persona del coniuge ###; d) del dovere di non compiere atti di gestione allorquando il capitale sociale era andato completamente perduto; e) del dovere di preservare il patrimonio sociale omettendo di compiere, dopo la perdita del capitale ed in presenza di un evidente stato di decozione, atti di gestione tendenti a sottrarre i beni della società fallita favorendo ### s.p.a., società di appartenenza di stretti congiunti (moglie e figli) ed amministrata dal proprio coniuge (socio altresì della società fallita); f) il dovere di astenersi dal procedere a pagamenti preferenziali in violazione delle regole del concorso e con lesione della par condicio, nonché a beneficio anche di stretti congiunti (la nuora ###; g) del dovere di preservare il patrimonio sociale omettendo di attivarsi per impedire il decorso del possesso ad usucapionem nonché amministrando gli immobili residui in violazione degli obblighi di custodia; h) del dovere di non ritardare la dichiarazione di fallimento e di non aggravare lo stato di dissesto. 
La curatela attrice, in particolare, ha individuato i danni risarcibili in misura non inferiore a quella di seguito indicata: a) euro 748.000,00 per distrazione dei cespiti immobiliari (siti in #### venduti in data ### a ### s.r.l. ad un prezzo inferiore di almeno il 70% del loro valore di mercato, peraltro senza la prova dell'effettivo pagamento del corrispettivo; di tale voce di danno (da liquidarsi, in tutto o in parte, anche in via equitativae e che, peraltro, costituisce parziale effetto, causativo di danni, delle nuove operazioni eseguite successivamente all'integrale perdita del capitale sociale) sarebbe tenuta a rispondere, in concorso con l'amministratore unico ### anche il socio ### (quest'ultima comunque socio di maggioranza e legale rappresentante della beneficiaria ### s.r.l.), per avere espressamente approvato la distrazione, anche attraverso l'approvazione dei bilanci d'esercizio, oltre che per averne comunque beneficiato direttamente (sia pure in forma mediata, a motivo della posseduta partecipazione nella società beneficiaria); b) euro 2.700.000,00 per distrazione di somme e pagamenti preferenziali eseguiti in favore di ### s.p.a. e ### in particolare attraverso la delegazione di pagamento contenuta nell'atto di cessione del complesso alberghiero in favore di ### s.p.a., stipulato in data ###; di tale voce di danno - che peraltro costituisce parimenti parziale effetto, causativo di danni, delle nuove operazioni eseguite successivamente all'integrale perdita del capitale non ricostituito - sarebbe tenuta a rispondere, in concorso con l'amministratore unico, anche ### personalmente (quantomeno ed in via subordinata, limitatamente all'importo della sola distrazione preferenziale operata in suo favore), avendo la stessa concorso alle distrazioni medesime, consentendo il soddisfacimento di crediti (tra cui il proprio) in via preferenziale sia rispetto ai creditori di rango anteriore, sia rispetto agli altri creditori concorrenti nello stesso rango, in violazione della par condicio e nella piena consapevolezza dell'insolvenza; c) euro 630.407,16 per distrazione di somme e prelevamenti indebiti effettuati dall'amministratore, negli anni esaminati (2006-2015), attraverso artifici contabili ed operazioni di giroconto operate sui conti “clienti c/caparre” e “clienti c/anticipi”, con registrazioni spesso prive di giustificazione ovvero finalizzate all'estinzione di debiti appositamente creati; d) euro 596.747,45 per sottrazioni totali o parziali dell'incasso di talune vendite eseguite nel periodo 2006-2012 (descritte, nelle loro concrete modalità operative, nella relazione del consulente della curatela); e) euro 141.900,00 per distrazione di somme e prelevamenti indebiti effettuati dall'amministratore negli anni dal 2006 al 2012 - pur in difetto di delibera assembleare autorizzativa e con preferenza rispetto agli altri creditori sociali in un contesto di dissesto o quantomeno di grave squilibrio che non consentiva comunque l'erogazione - a proprio compenso; di tale voce di danno sarebbe tenuta a rispondere, in concorso con l'amministratore, anche il socio ### per avere espressamente autorizzato la distrazione attraverso l'approvazione dei bilanci d'esercizio, oltre che per averne comunque beneficiato direttamente; f) euro 81.000,00 per distrazione di somme e prelevamenti indebiti effettuati dall'amministratore negli anni dal 2006 al 2014 ed imputati - con preferenza rispetto agli altri creditori sociali e sempre in un contesto di dissesto o quantomeno di grave squilibrio che non consentiva comunque alcuna erogazione - a rimborso di finanziamenti a soci; della presente voce di danno sarebbe tenuta a rispondere, in concorso con l'amministratore, anche il socio ### per avere espressamente autorizzato la distrazione ed il pagamento preferenziale attraverso l'approvazione dei bilanci d'esercizio, oltre che per averne comunque beneficiato direttamente; g) euro 298.500,60, pari alla misura minima del danno accertato - anche in via equitativa - per la violazione dei doveri di custodia e buona amministrazione del patrimonio immobiliare, per l'omessa attivazione di procedure idonee ad interrompere il possesso utile ad usucapionem, per l'omessa liberazione degli immobili occupati sine titulo e per l'omessa riscossione delle relative indennità e fruttificazioni; h) euro 74.049,00 per costi ed oneri prededucibili maturati per accedere alla procedura concorsuale minore, ritardando in tal modo la dichiarazione di insolvenza; della presente voce di danno sarebbero tenute a rispondere, in concorso con il liquidatore ### anche il socio ### ed il terzo ### per avere entrambe prestato il proprio assenso al differimento della dichiarazione di insolvenza (procrastinando lo stato di decozione ed aggravando il dissesto), anche per il tramite della sottoscrizione delle rinunce ai propri crediti condizionate all'omologazione del concordato; i) tutti i costi di gestione, retribuzioni, imposte, tasse, contributi non tempestivamente pagati, debiti verso l'erario (ivi inclusi i debiti ### questi ultimi dell'ammontare pari a poco meno di euro 900.000,00), oltre a sanzioni ed interessi, mora ed aggio su debiti tributari, sanzioni, interessi ed aggio su debiti previdenziali, interessi e rivalutazione sui rimanenti debiti, inclusi gli interessi passivi dei mutui fondiari oggetto di accollo a terzi e non frazionati, se ed in quanto definitivamente ammessi al passivo fallimentare, con un importo risarcitorio da determinarsi - anche ricorrendo a liquidazioni equitative, specie in ragione della considerevole retrodatazione della perdita e delle oggettive difficoltà di individuare i singoli effetti dannosi delle complesse e molteplici nuove operazioni frattanto perseguite - in misura in nessun caso inferiore alla differenza dei saldi di patrimonio netto di periodo ovvero, in subordine, alla differenza tra attivo e passivo fallimentare; di tale voce di danno sarebbe parimenti tenuta a rispondere, in concorso con l'amministratore, anche il socio ### quantomeno a far data dalla messa in liquidazione della società, avvenuta per la perdita o la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, comunque rilevata - sebbene già esistente sin dall'anno 2000 - nel bilancio chiuso al 31.12.2012, con evidenza del valore del patrimonio netto negativo pari ad euro 6.057.275,00. 
La curatela ha dunque concluso chiedendo condannarsi i convenuti, nelle rispettive qualità, al risarcimento dei superiori danni causati alla società ed alla massa dei creditori, complessivamente quantificati in misura non inferiore a euro 5.270.604,21.  #### (coniuge del primo) e ### (già nuora dei coniugi ### in quanto ex moglie del figlio di costoro, ### si sono costituiti congiuntamente, eccependo l'assenza di condotte illecite e la riconducibilità della crisi sociale al mancato esito positivo dell'operazione edilizia relativa al complesso “I Portici”, dovuta al fatto che l'istituto mutuante, come rappresentanto nella proposta concordataria, si era rifiutato di procedere al frazionamento del mutuo originariamente concesso per la realizzazione della costruzione, così impedendo i trasferimenti immobiliari ai singoli acquirenti. 
I convenuti hanno eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione, in quanto il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2749 c.c. decorre dal momento in cui è stata posta in essere la condotta censurata, ovvero, per l'azione di cui all'art. 2394 c.c., dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale risulti da un qualunque fatto astrattamente conoscibile da parte dei creditori; in via subordinata, hanno eccepito il decorso del termine prescrizionale quinquennale in tema di risarcimento del danno e, in ultimo, del termine di prescrizione ordinario decennale, decorrenti entrambi dalla data di compimento degli atti censurati. 
Nel merito, i convenuti hanno contestato le censure formulate dalla curatela nei confronti di ### in quanto attinenti a scelte contabili inidonee in sé ad incidere sul patrimonio sociale o ad arrecare nocumento ai creditori ed hanno altresì evidenziato l'assenza di profili di responsabilità in capo a ### la quale, in qualità di soci, non avrebbe mai avuto conoscenza di fatti diversi da quelli risultanti dai bilanci, o in capo a ### terza estranea che non avrebbe mai ricevuto alcun pagamento preferenziale, né concorso in condotte distrattive. In generale, i convenuti hanno eccepito l'assenza di prova - sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale dell'amministratore, sia sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale del socio e del terzo - in quanto la curatela non avrebbe allegato e provato l'esistenza di un comportamento antigiuridico imputabile all'organo amministrativo o ai soci nei rispettivi ambiti di competenza, né l'esistenza di un danno costituente conseguenza diretta ed immediata del comportamento antigiuridico, nè il nesso eziologico esistente tra il comportamento illecito ed il danno oggetto della pretesa risarcitoria, né l'intenzionalità della condotta rispetto al nocumento arrecato al patrimonio sociale, ai creditori ed ai terzi. In particolare, la citazione sarebbe nulla nei confronti di ### per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda nei confronti del socio, tenuto conto del disposto dell'art. 2476 co. VII c.c., secondo cui la responsabilità di questi è limitata all'intenzionale decisione o autorizzazione al compimento di atti dannosi per la società, situazione che non può essere integrata dalla mera manifestazione del voto in sede ###ordine al bilancio di esercizio. La stessa eccezione è stata formulata dalla parte convenuta con riferimento all'azione spiegata dalla curatela attrice nei confronti del terzo, ### totalmente estranea alla compagine ed agli interessi sociali. 
Tanto premesso, va innanzitutto esaminata l'eccezione preliminare di prescrizione formulata dai convenuti.  #### e ### hanno eccepito la prescrizione dell'azione, con decorrenza, ex art. 2749 c.c., dal momento in cui è stata posta in essere la condotta censurata, o, per l'azione prevista dall'art. 2394 c.c., dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale è divenuta conoscibile da parte dei creditori, da identificarsi con la data di deposito del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012 da parte della fallita o, addirittura, con le date, precedenti, di instaurazione delle diverse procedure esecutive promosse, in quanto, in ragione del regime di pubblicità che assiste le procedure esecutive immobiliari (peraltro azionate in forza di titoli iscritti nei pubblici registri e rimasti insoluti), qualunque creditore diligente sarebbe stato in grado di apprezzare, secondo la prospettazione di parte, la dedotta incapienza patrimoniale di ### s.r.l. Analogamente, secondo i convenuti, con riferimento alle singole operazioni censurate, sarebbe decorso il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2949 c.c., decorrente dal compimento di ciascuna operazione, e, in via gradata, sarebbero spirati anche il termine prescrizionale quinquennale previsto in tema di risarcimento del danno ed il termine di prescrizione ordinario decennale, decorrenti entrambi dalla data di compimento degli atti censurati. 
Tale eccezione non può essere condivisa. 
Va a tale proposito ricordato che l'azione esperita dalla curatela ai sensi dell'art. 146 l.f. cumula in sé, per giurisprudenza costante, l'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2393 c.c. e l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, garanzia dei soci e dei creditori (ex multis, civ., nn. 10378/2013, 15955/2012, 17033/2010, nonché ### un., n. 1641/2017). Tanto premesso, il termine prescrizionale - quinquennale per entrambe le azioni, ai sensi dell'art. 2949 c.c. - non può ritenersi spirato, in quanto lo stesso inizia a decorrere dal momento in cui l'azione può essere esercitata ai sensi dell'art. 2935 c.c. e dunque - per entrambe le azioni (### Milano, Sezione specializzata impresa, 3.11.2017) o, quantomeno, per l'azione di responsabilità esperibile dai creditori (Cass. civ., nn. 24715/2015 e 10378/2012) - dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente percepibile. Tale momento deve identificarsi con quello della dichiarazione di fallimento e, considerando tale dies a quo, il termine di prescrizione non può dirsi spirato, essendo stato dichiarato il fallimento in data ### ed essendo stato notificato l'atto di citazione, sul versante del notificante, in data ### (ex multis, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., nn. 22077/2019, 16505/2019, ###/2017, 24715/2015, 24178/2015, 8426/2013, 9619/2009, 10476/2008, 941/2005; nella giurisprudenza di merito, #### specializzata in materia di impresa, 10.08.2017). 
A diversa conclusione potrebbe giungersi solo nel caso in cui risultasse provata una conoscenza anticipata rispetto al momento in cui è stata accertata o è divenuta percepibile l'insolvenza o l'inadeguatezza del patrimonio sociale. Nel caso di specie, tuttavia, non è stata fornita la prova di “fatti sintomatici di assoluta evidenza” a tale riguardo, identificati dalla giurisprudenza, ad esempio, nella chiusura della sede sociale o nell'assenza di cespiti sucettibili di esecuzione forzata ( civ., n. 8516/09, nonché nn. 24715/15 e 13378/2014). 
Non risultano a tale proposito rilevanti le deduzioni in ordine alla pretesa conoscibilità da parte dei creditori sociali (terzi estranei) dell'insufficienza medesima sulla scorta degli atti relativi alle procedure esecutive immobiliari evocate, tenuto anche conto del fatto che la definizione transattiva di quella rubricata al n. 320/2001 R.G.Es. costituisce di contro, per i terzi, palese smentita dell'insufficienza patrimoniale medesima. Inoltre, pacifica ed incontestata è la circostanza per cui, prima della rilevazione tardiva dell'integrale perdita del capitale sociale nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2012, il patrimonio netto esposto nei bilanci degli esercizi precedenti (sino a quello al 31.12.2011) era sempre positivo (circostanza che verrà esaminata a breve in sede di analisi della rettifica delle scritture contabili), in maniera tale da indurre i creditori sociali a confidare nella solidità dell'impresa, così smentendo l'assunto della percepibilità dell'insufficienza patrimoniale in epoca anteriore. Peraltro, risulta documentalmente provato, mediante la visura camerale storica versata in atti, che il bilancio dell'esercizio al 31.12.2012 - benché approvato nell'assemblea del 29.03.2013 - è stato depositato presso il registro delle imprese solo in data ### (non potendo prima di tale data essere conosciuto dai terzi, creditori sociali), mentre la delibera di scioglimento e messa in liquidazione volontaria per il verificarsi di una causa di scioglimento (integrale perdita del capitale), benché adottata dall'assemblea in data ###, è stata depositata presso il registro delle imprese solo in data ###, non potendo anche tale atto - prima di tale data - essere conoscibile per i terzi creditori sociali. 
Rispetto a tali date, la notifica dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio si è perfezionato per i convenuti ### e ### ex art. 140 c.p.c., comunque in epoca antecedente il decorso del quinquennio valevole ai fini della prescrizione (25.11.2018, ovvero, al più, 23.04.2018), mentre, per la convenuta ### la notifica si è perfezionata a mani proprie addirittura in data ###, e, dunque, ancor prima che il bilancio dell'esercizio 2012 fosse approvato dalla società e dunque reso conoscibile per creditori e terzi. Tale conclusione va altresì considerata tenuto conto del fatto che, ex art. 1310 c.c., l'interruzione della prescrizione nei confronti del condebitore solidale spiega i suoi effetti anche nei confronti degli altri obbligati in solido, e che - in ogni caso - la curatela ha dedotto, sin dall'atto di citazione, la sussistenza anche di addebiti attribuiti ex artt. 216 e 217 l.f. ai convenuti in concorso, con la conseguenza che opererebbe comunque la prescrizione dell'azione prevista dalla norma penale incriminatrice, ai sensi dell'art. 2947 comma III c.c.. 
Si osserva, inoltre, che anche se “l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali”, tuttavia “tali azioni (…) non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione” (ex multis Cass. civ., 04.12.2015 n. 24715), con la conseguenza che, per l'azione esercitata dal curatore in vece della società, opera comunque la causa di sospensione prevista dall'art. 2941 n. 7 c.c., in ragione del rapporto fiduciario intercorrente tra l'ente ed il suo organo gestorio (ex multis, Cass. civ., 21.06.2012, n. 10378). 
Per tali motivi, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata e deve procedersi all'esame delle doglianze formulate nel merito. 
Va in primo luogo ricordato che l'azione sociale di responsabilità (che la curatela esercita, unitamente all'azione spettante ai creditori sociali, secondo quanto sopra richiamato) ha natura contrattuale, con la conseguenza che parte attrice, sulla base dei principi contenuti negli artt. 1218 e 2697 c.c. (quali interpretati, per tutti, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001) ha solo l'onere di provare il titolo e può limitarsi ad allegare l'inadempimento ed il nesso causale, mentre incombe sulla parte convenuta provare il corretto adempimento della propria obbligazione (principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità; ex multis, Cass civ., nn. 2975/2020, 17441/2016 e 25977/2008). 
In tale ottica, deve affermarsi la responsabilità dell'amministratore per la violazione delle obbligazioni gravanti su di sé e per i conseguenti costi che sono derivati alla società, in quanto la curatela ha provato il titolo della responsabilità - e cioè gli obblighi gravanti sull'amministratore e, nei termini che verranno a chiariti a breve, sul liquidatore - ed ha allegato l'inadempimento, mentre parte convenuta non è riuscita a dare prova liberatoria in ordine all'assenza o alla non imputabilità del mancato adempimento. 
Infatti, ai sensi dell'art. 2476 c.c., l'amministratore è responsabile dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo (obblighi nei confronti della società, dei soci e dei terzi); rientra tra gli obblighi dell'organo amministrativo di una s.r.l., in particolare, quello della conservazione del patrimonio sociale, con conseguente obbligo di adottare le determinazioni previste dal codice - in termini di riduzione del capitale, trasformazione, ricapitalizzazione o messa in liquidazione - nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, con mantenimento, nelle more della liquidazione da deliberare in assenza di altro rimedio, di una gestione meramente conservativa. 
Il procedimento è stato istruito, con ordinanza del 25.02.2019, mediante consulenza tecnica contabile, che ha consentito di accertare la responsabilità dei convenuti, secondo le rispettive qualità, nei termini che seguono (mentre con ordinanza del 25.11.2019 è stata rigettata l'istanza di ammissione di prova testimoniale formulata dalla convenuta). In particolare, è stato conferito al c.t.u. l'incarico di: “1) accertare quando si è verificata la perdita del capitale sociale della società fallita e quale fosse, a tale data, l'ammontare del patrimonio netto della società; 2) indicare l'ammontare del patrimonio netto alla data della messa in liquidazione della società ed alla successiva data di fallimento; 3) individuare - con riferimento a ciascuno dei dies ad quem indicati al precedente punto - la differenza dei patrimoni netti escludendo le passività che si sarebbero prodotte anche nel caso di tempestiva messa in liquidazione della società; 4) accertare e quantificare i danni alla società ed ai creditori sociali provocati dagli ulteriori atti di mala gestio ascritti all'amministratore/liquidatore e dettagliatamente indicati dalla curatela attrice in seno all'atto di citazione ed alle memorie ex art.183, c. VI, cpc; 6) accertare, sulla base della documentazione in atti e previa verifica dell'attendibilità delle scritture contabili, le singole operazioni produttive di danno poste in essere successivamente all'erosione del capitale sociale e l'incremento del deficit dalle stesse causato, quantificando l'ammontare del danno imputabile ai convenuti”. 
Il c.t.u. ha esaminato la copiosa documentazione in atti, ammontante a quasi 250 tra documenti e scritture contabili, in parte consegnati dal liquidatore (già amministratore) ed in parte costiuiti, come già chiarito, dalla documentazione reperita dalla curatela presso l'### delle entrate o comunque acquisita dal cassetto fiscale, mediante l'esame delle domande di insinuazione al passivo di riscossione, dagli istituti di credito, dai fascicoli dei giudizi che hanno riguardato la società o (per quanto concerne gli atti di trasferimento immobiliare) dai pubblici registri immobiliari o dai notai roganti. Il consulente ha innanzitutto ricostruito i fatti di maggior rilievo avvenuti in epoca antecedente alla sentenza dichiarativa di fallimento (emessa dal ### di Siracusa in data ###), ovverosia: il giudizio promosso da ### e conclusosi con la sentenza n.600/2000 del ### di Siracusa; le procedure esecutive immobiliari instaurate dinanzi al ### di Siracusa iscritte ai nn. R.G.E.I. 320/2001, 42/2004 e 545/12; le istanze di fallimento reiteratamente presentate sin dal 2007 (ricostruzione per la quale si rinvia alla p. 20 ss. della relazione di consulenza). Il c.t.u. ha operato sulla base della documentazione contabile e del mandato conferito, dando ampio conto dei principi contabili applicati e seguendo un iter argomentativo che appare immune da vizi ed i cui esiti il Collegio ritiene di condividere, nei termini che seguono.   Conformemente al mandato, è stato innanzitutto accertato il momento della perdita del capitale sociale e sono stati rettificati i bilanci, alla luce dell'omessa contabilizzazione della sentenza 600/2000 emessa dal ### di Siracusa e sopra citata. La vicenda può essere ricostruita nei seguenti termini: nell'anno 1989 ### aveva promosso nei confronti di ### s.r.l.  un giudizio avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di permuta di cosa presente con cosa futura ed il risarcimento del relativo danno da inadempimento; con la sentenza in parola il ### di Siracusa aveva disposto il trasferimento dei fabbricati costruiti in favore dell'attore ### la condanna della società convenuta al rilascio degli immobili, al pagamento delle spese legali, nonché al risarcimento del danno per la mancata consegna di un edificio (importo così suddiviso: a) L. 9.525.800.000, pari a euro 4.919.665,13, per sorte capitale, oltre interessi legali dalla data della domanda, 05.05.1989; b) L. 150.000.000, pari a euro 77.468,53, per sanzione pecuniaria per il ritardo da giorno 01.01.1987 al 10.09.2000; c) L.  30.000 al giorno, pari a euro 15,49 dal 11.09.2000 alla data di adempimento); tale sentenza è passata in giudicato, per mancanza di impugnazione. 
Successivamente, con atto di cessione del 26.02.2003, l'attore vittorioso ### aveva ceduto a D'### parte del suo credito, pari ad euro 2.582.284,50, per il corrispettivo di euro 129.114,00. Dal successivo atto del 29.03.2007 risulta che con ulteriore atto del 08.03.2004 il predetto D'### aveva altresì acquistato da ### tutti i crediti vantati dal cedente verso ### s.r.l. in forza della sentenza n. 600/2000; in seguito, D'### aveva ceduto a ### (alla presenza dello stesso ### tutti i crediti, con i relativi interessi, accessori, garanzie pretese ed azioni, derivanti dalla citata sentenza n. 600/2000, con esclusione dei diritti di proprietà sui terreni e su due appartamenti ivi descritti, per il corrispettivo di euro 950.000,00. 
Il debito derivante dalla suddetta sentenza, tuttavia, non risulta correttamente iscritto in bilancio.  ### quanto esposto nei bilanci redatti dalla società, il capitale sociale sarebbe infatti andato perduto solo a seguito della perdita patita nell'esercizio 2012, pari ad oltre euro 6.078.0000,00, con la conseguenza che il patrimonio netto soltanto in tale esercizio sarebbe divenuto negativo, nella misura di euro 6.057.275,00. A tale riguardo, l'assemblea totalitaria tenutasi in data ### aveva deliberato di non procedere né alla ricostituzione del capitale nè alla trasformazione della società a mente dell'art. 2482 c.c., e, preso atto della sopravvenuta causa di scioglimento ex art.  2482 comma I n. 4 c.c., aveva nominato ### quale liquidatore. In data ###, l'assemblea sociale aveva dunque approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2012 quale predisposto dal liquidatore e riportato a nuovo la perdita, pari a euro 6.078.678,49. 
Tuttavia, già in conseguenza della condanna contenuta nella sentenza n. 600/2000 emessa dal ### di Siracusa, la società aveva perduto integralmente in capitale sociale. 
Va precisato che il c.t.u. ha svolto le operazioni senza disporre del libro giornale di contabilità per il quinquennio 2000-2005, con la conseguenza che è rimasta preclusa ogni possibilità di verifica della sussistenza o meno dell'avvenuta contabilizzazione degli accadimenti patrimoniali ### ed economici ### derivanti dalla citata sentenza e dalla mancata impugnazione della stessa. 
Tuttavia, dalla lettura e disamina dei bilanci sociali e delle relative note integrative afferenti il medesimo quinquennio non si rinviene alcun riferimento o altra indicazione utile dalla quale si possa evincere la contabilizzazione e la conseguente rappresentazione in bilancio della suddetta condanna. Al contrario, secondo quanto rilevato dalla curatela attrice in seno alla relazione di parte in atti, la posta patrimoniale debitoria ed il relativo costo derivanti dalla sentenza a favore del suddetto ### risultano contabilizzati, ancorché parzialmente, solo nel corso degli esercizi 2007 e 2012. 
Più in dettaglio, secondo quanto rassegnato dal c.t.u. sulla base degli atti di causa, in data ### risulta trascritta sul libro giornale in atti la registrazione “spese causa ### a ### euro 1.800.000,00 - descrizione: ### conto incasso transazione causa atto 21.12.07 - causa ### Pagamento”, con la quale è stato contabilmente rilevato sia il costo di euro 1.800.000,00 (che trova rappresentazione nel bilancio 2007 tra gli oneri diversi di gestione), sia la riduzione di una parte del credito vantato verso ### in forza della vendita a quest'ultima del complesso alberghiero denominato “### Palace”, oggetto della procedura esecutiva 320/2001(importo, peraltro, pari quanto corrisposto a ### a mezzo delegazione di pagamento quale creditore intervenuto nella procedura esecutiva, profilo sul quale si tornerà infra). 
In altri termini, la suddetta registrazione contabile non può ritenersi eseguita ai fini della compiuta rilevazione del debito (e del costo) in relazione alla sentenza ottenuta da ### quanto, piuttosto, alla riduzione di parte del credito vantato verso ### per effetto della vendita del complesso alberghiero, il cui ricavato è stato utilizzato per il pagamento dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva (tra i quali ### per aver la stessa acquistato da D'### il credito a quest'ultimo ceduto dal suddetto ### e derivante proprio dalla sentenza n. 600/2000). 
Nella successiva data 31.12.2012 risulta trascritta sul libro giornale in atti la seguente registrazione: “Sopravv. pas. inded. a Debiti D'### euro 4.919.665,13 - Descrizione: Sopravvenienze passive per debito D'### sent. n. 600 del 14/9/2000”. Con tale annotazione sono stati contabilmente rilevati il costo ed il debito nei confronti del suddetto D'### (subentrato al ### nei termini esposti) nella misura pari alla sola quota capitale statuita nella più volte citata sentenza, ammontante, per l'appunto, a euro 4.919.665,13. Proprio in relazione alla perdita contabilizzata nell'esercizio 2012 per un totale euro 6.078.678,49 (buona parte della quale ascrivibile alla contabilizzazione del costo appena descritto) SO.GE.CO.SI. è stata posta in liquidazione. 
Alla luce della ricostruzione delle due superiori annotazioni, deve dunque ritenersi che solo tardivamente, nell'esercizio 2012, l'organo gestorio ha ritenuto di contabilizzare, seppur in parte, il debito ed il costo derivante dalla sentenza e ciò allorquando la perdita di gestione, anche al netto dell'importo di euro 4.919.665,13, aveva interamente eroso il capitale (euro 6.078.678,49 - euro 4.919.665,13 = euro 1.159.013,36). 
Tanto chiarito, qualora la società poi fallita avesse correttamente provveduto, già nell'esercizio 2000, alla contabilizzazione del debito e del relativo costo rinveniente dalla sentenza del 26.09.2000, si sarebbe determinata una perdita pari a euro 9.138.520,75, con la conseguente totale erosione del capitale sociale ed un patrimonio netto negativo di euro 9.110.077,21 già nel bilancio chiuso al 31.12.2000; di conseguenza, il bilancio dell'esercizio 2000 deve essere rettificato ed analogamente devono essere rettificati tutti i successivi bilanci di esercizio, computando nel conto economico, tra i costi di ciascun esercizio, anche le somme maturate a titolo di interessi legali e sanzioni. 
Rispondendo al quesito relativo all'ammontare del patrimonio netto alla data della messa in liquidazione della società ed alla successiva data di fallimento, nonché alla differenza dei patrimoni netti tra i due suddetti momenti (rectius, tra il momento della perdita del capitale e la delibera di messa in liquidazione), con esclusione delle passività che si sarebbero prodotte anche nel caso di tempestiva messa in liquidazione della società, il c.t.u. ha poi estrapolato i seguenti dati: dal bilancio al 31.12.2000 quale redatto dall'amministratore unico ed approvato dall'assemblea sociale si rileva un patrimonio netto pari ad euro 25.136,83; dal bilancio al 31.12.2000, quale rettificato in conseguenza degli effetti della sentenza citata, il capitale sociale risulta integralmente perduto e pari a euro -9.110.077,20; alla data in cui è stata posta in liquidazione (29.03.2013) la società, secondo quanto risultante dalla contabilità rettificata in conseguenza degli effetti della suddetta sentenza, aveva un patrimonio netto negativo pari a euro -10.066.263,57; alla data del fallimento (27.06.2016), sempre sulla base della contabilità rettificata, è esposto un patrimonio netto negativo pari a euro -10.310.159,72. 
Il consulente ha proceduto, conformemente al mandato, all'esame del quesito relativo all'esclusione dai superiori valori differenziali delle passività che si sarebbero determinate anche nel caso di tempestiva messa in liquidazione, riscontrando peraltro l'impossibilità del conteggio, tenuto conto dell'incompletezza dell'impianto contabile disponibile, nonché della pendenza di una pluralità di giudizi di opposizione allo stato passivo. In ogni caso, si osserva che tale profilo non incide sulla determinazione del danno risarcibile da operarsi nell'odierna sede. 
Infatti, deve ritenersi non applicabile il criterio, pur invocato dalla curatela attrice, della c.d.  perdita incrementale o differenza dei netti patrimoniali, desunta raffrontando l'attivo patrimoniale alla data in cui la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione e l'attivo patrimoniale alla data in cui la stessa è stata effettivamente posta in liquidazione. 
Tale criterio, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultima, Cass. civ., Sez. I, 30.09.2019, n. 24431) - in maniera analoga a quanto avviene, mutatis mutandis, per il criterio della differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede ###applicabile al caso di specie e relativo all'ipotesi in cui l'attore abbia allegato inadempimenti dell'amministratore astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito del tutto l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo, secondo quanto ritenuto da Cass. civ., Sez. Un.  9100/2015 e ### I, n. 2500/2018) - può essere infatti applicato soltanto qualora sia impossibile una ricostruzione analitica, per l'incompletezza dei dati contabili o per la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento (Cass. civ., Sez. I, 9983/2017). 
I suddetti criteri sono stati da ultimo recepiti ed anzi ampliati dal ### della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui art. 378 comma II ha aggiunto all'art. 2486 c.c. il comma ### in base al quale “### è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura, e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura” (tale norma, si osserva, non è comunque applicabile all'ipotesi odierna, in quanto ius superveniens - entrato in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla ### ufficiale, avvenuta in data 14 febbraio 2019 - non suscettibile di operare, nei giudizi in già pendenti, con riferimento a condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore, alla luce del principio espresso dall'art. 11 delle preleggi; in questo senso Corte appello #### I, 16.01.2020, n. 136). 
In altri temini, il criterio della differenza dei netti patrimoniali ha carattere residuale ed equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c. e non può essere invocato quando, come nel caso in esame - sebbene siano state riscontrate le carenze di natura contabile contestate dalla curatela fallimentare - è stato comunque possibile per il consulente pervenire alla ricostruzione degli atti di mala gestio posti in essere dai convenuti, individuare l'esercizio nel corso del quale è stato integralmente eroso il capitale sociale (retrodatando tale evento rispetto alla sua manifestazione contabile) e determinare il pregiudizio dipendente dai singoli illeciti; di conseguenza, il danno deve essere quantificato facendo riferimento analiticamente alle conseguenze pregiudizievoli, sotto il profilo patrimoniale, delle singole violazioni. La giurisprudenza richiamata, precedente al codice della crisi ed alla novellazione dell'art. 2486 c.c., ha infatti costantemente affermato che il ricorso al criterio della differenza dei netti è possibile solo laddove l'attore alleghi inadempimenti dell'amministratore idonei a porsi come causa del danno lamentato e specifichi le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta; la norma novellata dal d. lgs. 14/2019 fa altresì salva “la prova di un diverso ammontare”, che l'attore è tenuto a dare ove la situazione della società e la documentazione disponibile - come appunto nel caso di specie - lo consentano (sotto diverso profilo, il richiamo alla “presunzione” è inserito nella disposizione in modo atecnico: il meccanismo legale è congegnato in modo che il ### debba far luogo alla metodica dei netti patrimoniali salvo che le parti non gli sottopongano elementi fattuali che rendano possibile adottare una metodologia liquidativa analitica più aderente alla realtà della fattispecie e non un metodo sintetico). 
Passando, dunque, alla verifica dei singoli atti di mala gestio ascritti ai convenuti dalla curatela attrice, deve innanzitutto essere esaminata la vicenda relativa alla compravendita del 05.09.2007 con acquirente ### s.p.a., precisando sin da ora che la disamina di tutti gli addebiti prenderà le mosse dalla posizione dell'amministratore (e successivamente liquidatore) ### con specificazione successiva in merito alle posizioni di ### e ### Il c.t.u., con riferimento a tale atto negoziale, ha affermato che non risulta comprovata, sulla base della documentazione in atti, l'avvenuta contabilizzazione dell'incasso della somma di euro 8.000,00, a fronte della quietanza rilasciata dalla società oggi fallita, sicché detto importo deve ritenersi distratto dalle casse di SO.GE.CO.SI, con imputazione dell'illecito all'amministratore ### In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che, in mancanza agli atti della contabilità fino al 01.01.2006, rimane preclusa la possibilità di esperire verifiche in merito all'eventuale contabilizzazione dell'incasso in esame sino a detta data; resta tuttavia possibile un'accertamento di tipo induttivo, in quanto dall'esame delle registrazioni riportate sui libri giornale di contabilità disponibili, ed in particolare della sopra descritta registrazione del 05.09.2007, risulta l'annotazione contabile del minor importo di euro 234.734,74 rispetto a quello quietanzato nell'atto di compravendita, pari a euro 242.734,34 . Peraltro, l'assoluta genericità della voce di mastro “clienti c/caparre”, che alla data 01.### aveva un saldo di euro 332.130.33, preclude la possibilità di verificare l'esatto ammontare del superiore saldo, esclusivamente riferibile alla caparra di pertinenza del “cliente” ### s.p.a. in forza di quanto contabilmente rilevato nel periodo per il quale la contabilità sociale non è stata fornita alla curatela fallimentare. Alla luce di ciò, deve dunque ritenersi che non risulta comprovata l'avvenuta contabilizzazione dell'incasso della somma di euro 8.000,00 a fronte della quietanza rilasciata dalla società oggi fallita, con la conseguenza che tale somma deve essere ascritta all'amministratore quale danno cagionato alla società ed ai creditori, per omesso incasso a dispetto del negozio concluso. 
Con riguardo, invece, al danno complessivo determinato a seguito della vendita effettuata a ### s.p.a., che la curatela deduce essere stata pattuita a prezzo vile, l'atto di compravendita in esame non può ritenersi causa del pregiudizio ascritto ai convenuti, non essendo stata provata l'asserita sproporzione tra il valore del compendio ed il corrispettivo previsto, dedotta dalla curatela attrice. 
La vicenda può essere ricostruita nei seguenti termini: con atto del 05.09.2007 la società oggi fallita aveva venduto a ### s.p.a., in persona dell'amministratore unico ### un compendio composto da nove immobili. Nel medesimo atto ### s.r.l. si era impegnata ad estinguere il residuo debito derivante dal mutuo erogato da ### di ### Coop. a r.l. (poi ###, curando la relativa cancellazione delle formalità, entro i successivi sei mesi. Il corrispettivo della vendita era stato stabilito nella misura di euro 242.734,74 oltre IVA (complessivi euro 291.281,69), importo relativamente al quale parte venditrice aveva rilasciato quietanza di pagamento. Dalla contabilità in atti si rileva che il corrispettivo della vendita nella misura di euro 234.734,74 risulta portato a deconto della voce di mastro “clienti c/caparre” con rilevazione sul libro giornale del 05.09.2007, ma, come sopra chiarito, per la differenza di euro 8.000,00 (242.734,34 - 234.734,74), ancorché quietanza, dalla contabilità in atti non risulta alcun incasso. 
Tanto premesso, parte attrice ha dedotto che, dopo l'acquisto, ### s.p.a., previo frazionamento catastale, avrebbe trasferito ad una pluralità di terzi acquirenti, nel triennio 2008- 2010, le particelle da 39 a 55 dell'immobile in esame al prezzo complessivamente pari a euro 983.428,57, determinato tenendo conto sia alcuni atti di vendita disponibili (vendite #####, sia i prezzi medi al mq ricavati dai parametri OMI per la tipologia di immobile alienato; sulla base di tali dati, secondo la prospettazione della curatela, la vendita a ### s.p.a. (società il cui capitale sociale ed amministrazione risulta riconducibile alla famiglia ### risulterebbe eseguita a prezzo vile (inferiore a circa il 70% rispetto a quello di mercato), con il conseguente ingiusto depauperamento del patrimonio sociale della società fallita, corrispondente euro 740.000,00, pari alla differenza, arrotondata, tra il valore del prezzo di cessione (euro 242.734,34) ed il ricavato delle vendite immobiliari conseguito da ### s.p.a.  (ben euro 983.428,57), oltre ai suddetti euro 8.000,00 (parte del prezzo che risulta oggetto di quietanza nell'atto di vendita, ma contabilmente non incassata). 
Sul punto, non può condividersi la prospettazione della curatela in ordine al pregiudizio da depauperamento, pari ad euro 740.000,00. 
Deve infatti osservarsi, in conformità con quanto ritenuto da c.t.u., che, sebbene la comparazione tra il prezzo di vendita a ### s.p.a., riportato nell'atto di vendita del 05.09.2007 (pari a euro 242.734,74 oltre ### ovverosia complessivi euro 291.281,69) con il valore quale determinato dalla curatela (pari ad euro 983.428,57) determini una differenza espressa in termini percentuali pari al 70%, il mero confronto tra i due sopra citati valori - che secondo la prospettazione della curatela acclamerebbe lo svilimento del corrispettivo della vendita a ### s.p.a., con il conseguente danno ascritto ai convenuti - non appare condivisibile. 
Per un verso, parte convenuta ha versato agli atti di causa un preliminare di vendita del 24.05.1999 (peraltro richiamato in seno all'atto del 05.09.2007), concluso ben sette anni prima del successivo atto di vendita in esame, all'interno del quale il corrispettivo della cessione del compendio immobiliare era stato pattuito inter partes a corpo in L. 470.000.000 (pari a euro 242.734,74) oltre ### sicché non può ritenersi coerente la comparazione tra valori così lontani nel tempo tra loro, considerato il fatto che le vendite assunte a riferimento dalla curatela risalgono al triennio 2008-2010. Deve a tale proposito osservarsi che sia nelle note di trattazione scritta del 5.7.2021, sia diffusamente in sede di comparsa conclusionale, la curatela ha rilevato che la compravendita in parola non costituisce peraltro esecuzione di tale preliminare. 
Tuttavia, il rilievo relativo al raffronto, anche temporale, tra contratto preliminare e definitivo non è dirimente per la valutazione in ordine alla sussistenza di una vendita al prezzo vile, che può essere esclusa già sulla base di altri elementi. 
In particolare, la vendita è stata effettuata a ### s.p.a. determinando il corrispettivo “a corpo”, mentre il valore di euro 983.428,57 ottenuto dalla curatela è dato dalla somma di una pluralità di singole vendite delle unità immobiliari individuali, che, peraltro, erano state oggetto di prodromico frazionamento delle particelle acquistate dalla suddetta ### sicché appare evidente la discrasia dell'oggetto delle due vendite poste a confronto. 
Altro elemento di non comparabilità tra le due vendite è dato dalla circostanza che tutti gli appartamenti, costituenti la parte più rilevante della vendita a ### s.p.a., erano stati ceduti quando gli stessi erano ancora, in maniera incontestata, “in corso di costruzione”, muniti di “soli tamponamenti esterni ed interni”, mentre gli immobili erano stati successivamente alienati a terzi previa ristrutturazione ed ultimazione, circostanze idonee ad innalzare il valore delle singole unità. 
In ultimo, la determinazione del prezzo operata dalla curatela (pari a euro 983.428,57) deve ritenersi meramente induttiva, in quanto basata solamente sul prodotto tra i metri quadrati di ciascun immobile trasferito ed i prezzi medi al mq desunti dalla banca dati OMI (### del mercato immobiliare) allegata in atti, sebbene quest'ultima sia riferita ai valori del II semestre 2016 (i parametri considerati sono pari a euro 600,00 al mq per le categorie di immobili A/2 e A/10, rappresentative della quasi totalità di quelli in considerazione). Non risulta neppure dirimente la sproporzione invocata dalla curatela sulla base dei prezzi effettivi di vendita (ricavabili dagli atti pubblici prodotti agli atti) degli immobili venduti da SO.GE.CO.SI. nello stesso complesso immobiliare in ### nel medesimo periodo della vendita in esame, in quanto trattasi anche in questo caso di valutazione induttiva e, inoltre, diversi elementi probatori a riguardo sono stati solo tardivamente offerti in sede di memoria di replica della curatela. 
Di conseguenza, l'atto di compravendita concluso in data ### tra la società oggi fallita e ### s.p.a. non può ritenersi causativo del danno ascritto dalla curatela attrice al convenuto ### se non per la quota di euro 8.000 già esplicitata; ogni ulteriore valutazione coinvolgerebbe la delibazione del merito di un'operazione imprenditoriale, determinando il danno in funzione del risultato di altra autonoma ed indipendente operazione imprenditoriale (ristrutturazione e vendita immobili) posta in essere da ### s.r.l. 
Quanto alla posizione del socio ### la stessa non può ritenersi responsabile della suddetta distrazione per l'importo di euro 8.000, secondo quanto invece dedotto dalla curatela, “per avere espressamente approvato la distrazione, anche attraverso l'approvazione dei bilanci d'esercizio oltre che per averne comunque beneficiato direttamente (sia pure in forma mediata, a motivo della posseduta partecipazione societaria della società beneficiaria)”. 
Infatti, sotto il primo profilo, ai sensi del comma VII dell'art. 2476 c.c. i soci sono solidalmente responsabili con gli amministratori solo se hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, mentre nel caso di specie la curatela non ha allegato (se non tardivamente, in sede di memoria di replica) e provato la sussistenza del dolo, quale piena coscienza di compiere un atto decisionale o autorizzatorio potenzialmente dannoso e, in definitiva, della riferibilità psicologica dell'atto al socio (#### specializzata in materia di impresa, 18.01.2019, n. 80 e #### specializzata in materia di impresa, 12.12.2016, n. 23021). 
Anche sotto il secondo profilo ### non può ritenersi responsabile, tenuto conto del fatto che il danno è stato riconosciuto solo per l'importo di euro 8.000 e che dalla contabilità risulta che la stessa, nella qualità di amministratore unico di ### s.p.a., ha versato l'importo in esame (oggetto di quietanza da parte di SO.GE.CO.SI.), con successiva distrazione ad opera di ### Una seconda voce di danno imputabile all'amministratore ### nonché, per la quota di pertinenza, alla convenuta ### è costituita dai pagamenti preferenziali eseguiti in favore di quest'ultima e di ### eseguiti con il ricavato della vendita del complesso alberghiero “### Palace” a ### s.p.a. in data ###. 
In particolare, ### s.r.l. ha alienato a ### s.p.a. il suddetto complesso alberghiero, cespite oggetto della procedura esecutiva iscritta al n. R.G.Es.I. 320/01 ### di Siracusa, dichiarata estinta in pari data. La cessione è avvenuta per un corrispettivo complessivo di euro 6.300.000,00, di cui euro 95.050,00 incassati dalla venditrice ed il restante importo di euro 6.204.950,00 utilizzato, con delegazione di pagamento, per estinguere debiti azionati nei confronti della società nella suddetta procedura esecutiva immobiliare, nei seguenti termini: euro 3.300.150,00 in favore di ### di ### euro 900.000,00 in favore di ### euro 204.800,00 in favore dell'avv. ### euro 1.800.000,00 in favore di ### Tale condotta configura l'illecito di pagamento preferenziale, in quanto soltanto l'istituto ### di ### avrebbe potuto essere soddisfatto in via prioritaria sul ricavato della vendita, in virtù delle iscrizioni ipotecarie a garanzia del proprio credito, e ciò in una situazione in cui dai bilanci sociali relativi agli esercizi 2006 e 2007 si rilevava la sussistenza anche di altri ingenti debiti (anche non oggetto di intervento nella suddetta procedura esecutiva) assistiti da privilegio e tenuto, altresì, conto dello stato di insolvenza nel quale versava all'epoca la società. In particolare, dal bilancio chiuso al 31.12.2006, quale redatto dall'organo gestorio ed approvato dall'assemblea sociale, il monte debitorio è pari a euro 7.971.870; dall'esame dei conti chiusi al 31.12.2006 esposti sul libro giornale di contabilità il c.t.u. ha rilevato la sussistenza di debiti che possono ritenersi assistiti dal rango privilegiato quali, quantomeno, quelli riferiti ai mutui erogati dalle banche (che complessivamente ammontano a euro 4.829.925,18) e quelli verso l'### (pari a euro 448.821,91 e la cui effettiva consistenza è da ritenersi ben superiore a quella apparente, tenendo conto anche degli interessi e sanzioni rinvenienti dagli omessi versamenti).   Di conseguenza, i pagamenti in favore di ### (euro 900.000,00) e ### (euro 1.800.000,00) sono avvenuti in via preferenziale sia rispetto ai creditori muniti di rango anteriore, sia con riguardo agli altri creditori concorrenti dello stesso rango, in violazione del principio della par condicio creditorum e risultano, dunque, fonte di danno ai creditori - rappresentati dalla curatela che esercita anche l'azione a questi spettante - nella misura complessiva di euro 2.700.000,00 (euro 900.000 + 1.800.000) rispetto all'amministratore ### e di euro 1.800.000,00 in capo a ### in quanto terzo che ricevuto il pagamento preferenziale. 
Non può dubitarsi infatti, della possibilità di configurare il concorso del terzo nell'illecito dell'amministratore e della sussistenza dei presupposti della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto ### ha ricevuto il pagamento preferenziale, tale atto ha cagionato un danno alla società eziologicamente collegato alla sua condotta di creditore soddisfatto e la medesima - non titolare di cause di prelazione a fronte di una società che dai pubblici registri immobiliari risultava titolare di cespiti gravati da ipoteche (con conseguente grado privilegiato di altri ceditori di SO.GE.CO.SI.) - non poteva non ritenersi quantomeno in una situazione soggettiva di colpa, se non di dolo, stante i plurimi rapporti con la società emergenti dai fatti di causa ed il rapporto di parentela con l'amministratore (sul concorso del terzo nell'illecito dell'amministratore si rinvia a ### di Milano, ### specializzata in materia di impresa, 25.11.2021).   Una terza voce di danno imputabile all'amministratore ### è costiuita dalla sottrazione di disponibilità liquide. A tale riguardo, il c.t.u. ha testualmente concluso nel senso che “le rilevazioni contabili (…) mettono in evidenza un palese scollamento tra l'impianto contabile posto in uso dalla ### fallita e una pluralità di accadimenti documentalmente comprovati risultanti dagli atti pubblici di vendita e dagli estratti conto bancari in atti; invero, le plurime discrasie rilevate (…) possono qualificarsi non già come semplici ed occasionali errori tecnicocontabili, quanto piuttosto quali veri e propri artifici contabili posti in essere con la finalità di dissimulare una molteplicità di distrazioni di somme dalle casse sociali”. 
In particolare, all'esito delle complesse verifiche tecnico-contabili condotte, il c.t.u. ha accertato che attraverso meri artifizi contabili posti in essere utilizzando strumentalmente il conto “clienti c/caparre” sono state innanzitutto distratte dal patrimonio sociale, in quanto non contabilizzate, somme di denaro ammontanti a complessivi euro 154.699,16 e mediante analoghi artifizi contabili posti in essere utilizzando il conto “clienti c/anticipi” sono state distratte dal patrimonio della società fallita somme ammontanti a complessivi euro 475.708,00, con un complessiva distrazione di somme, nel periodo 2006-2015, pari a complessivi euro 630.407,16. 
Tali artifizi contabili si trovano compiutamente ricostruiti nella relazione di consulenza (p. 74 ss.), i cui esiti devono condividersi anche in tale caso, essendo stata l'attività peritale condotta sulla base del mandato e dei documenti in atti e con la chiara esposizione dei principi della scienza contabile applicati e dell'iter logico che ha condotto ai risultati esposti. In particolare, gli artifizi sono stati operati sui conti “crediti verso clienti” e “clienti conto anticipi”, mediante decrementi indebiti di saldi passivi ed impropri azzeramenti di crediti, a fronte di verosimili pregressi incassi non contabilizzati; analogamente, è stato tenuto in maniera fraudolenta il libro giornale di contabilità, con distrazione od omesso incasso dei corrispettivi monetari di vendite immobiliari, e sono state compiute distrazioni mediante pagamenti ingiustificati eseguiti a favore delle società ### e ### oltre a distrazioni dirette di denaro dalle casse sociali. 
In secondo luogo, dai riscontri analitici condotti tra i dati risultanti dalla contabilità e quelli rinvenienti sia dai singoli atti di compravendita sia dalla documentazione bancaria disponibile, il c.t.u. ha altresì accertato omesse contabilizzazioni parziali o totali di incassi, per vendite eseguite nel periodo 2006-2010, ammontanti a complessivi euro 579.997,45 (somma che non include l'importo di euro 8.000 sopra esaminato). Anche a tale riguardo, devono condividersi gli esiti cui è giunto il consulente alle p. 98 ss. della relazione, quali compendiati nella tabella sinottica contenuta a p. 117 della relazione medesima. 
In ragione di tali condotte distrattive, ### è da ritenersi dunque responsabile del danno cagionato alla società ed ai creditori sociali, per gli importi di euro 630.407,16 ed euro 579.997,45. 
Un quarto addebito rivolto nei confronti dell'amministratore riguarda il fatto che, in assenza di una delibera assunta dall'assemblea dei soci tra il 1998 ed il 2015, sono stati accertati compensi corrisposti all'amministratore unico (rectius, dallo stesso prelevati) nel periodo 2006-2014 per un carico finanziario complessivo in capo alla società oggi fallita pari ad euro 141.900,00 secondo la prospettazione della curatela e ad euro 119.400,00 secondo i conteggi eseguiti dal c.t.u.  (quest'ultimo importo origina da compensi netti per euro 95.520,00, oltre ritenute fiscali di legge); da tale condotta, ad avviso della curatela attrice, deriverebbe un'illegittima distrazione dalle casse sociali per il corrispondente importo (profilo approfondito altresì nella memoria di replica della curatela, p. 11 ss.). 
Tale condotta, tuttavia, ad avviso del Collegio, non può essere ritenuta illecita e fonte di danno alla società o ai creditori sociali. 
Infatti, l'art. 2389 c.c. prevede che “I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea” e che “la rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale”; tale norma costituisce un'applicazione della regola generale prevista dall'art. 1709 c.c., secondo cui “Il mandato si presume oneroso” e “La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice”. 
Della questione del diritto al compenso dell'amministratore e della sua misura, in assenza di apposita delibera, si è occupata la giurisprudenza, che ha affermato che “la pretesa di un amministratore di società al compenso per l'opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto, sicché, ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita nell'atto costitutivo o dall'assemblea, ne può essere chiesta al giudice la determinazione” (Cass. civ., Sez. lav., 16.04.2014, n.8897; in senso conforme Cass. civ., 24.02.1997 n. 1647 e 09.08.2005 n. 16764). In ordine alla quantificazione, è stato altresì affermato che tra i parametri utili alla determinazione equitativa del compenso dell'amministratore rientra “il compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di simili dimensioni” (Cass. civ., Sez. VI, 04.03.2021, n. 6056), nonché i seguenti elementi: le tariffe professionali, in relazione al tipo di prestazioni svolte ed alla qualifica professionale dell'amministratore; la proporzionalità con l'entità delle prestazioni eseguite e con il risultato fatto conseguire dalla società; il tipo di attività svolta dalla società; l'eventuale compenso riconosciuto al liquidatore giudiziale ove presente (Cass. civ., nn. 15382/2017, 8897/2014, 5747/1984, 23004/2014; ### 23.01.2017, n. 1084). 
In altri termini, quello di amministratore di società è un contratto che la legge presume oneroso ai sensi dell'art. 1709 c.c., norma dettata con riferimento allo schema generale dell'agire gestorio e senz'altro applicabile anche alla materia societaria, posta alla base delle previsioni dell'art. 2389 c.c., specificamente dettate per il tipo società per azioni; non v'è dunque ragione di ritenere che il diritto a percepire il compenso rimanga subordinato ad una richiesta che l'amministratore rivolga alla società amministrata durante lo svolgimento del relativo incarico. Come ha precisato la pronuncia Cass. civ., 21.06.2017, n. 15382, “con l'accettazione della carica, l'amministratore di società acquisisce il diritto a essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli”; un'eventuale gratuità dell'incarico può discendere, di conseguenza, unicamente da un'apposita previsione dello statuto della società interessata o da una specifica clausola del contratto di amministrazione. Tale ricostruzione non esclude, naturalmente, che, una volta instaurato il rapporto, l'amministratore possa rinunciare al compenso che gli spetta (sul carattere disponibile del diritto al compenso dell'amministratore ai rinvia, da ultima, a Cass. civ., 22.06.2018, n. 16530), ma l'effettivo esercizio di una simile facoltà deve inquadrarsi nello schema generale della remissione del debito, di cui agli artt. 1236 c.c. s.s., con applicazione delle relative regole (si rinvia, ex multis, a Cass. civ., Sez. VI, 03.10.2018, n. 24139). 
In base a tali principi, la domanda della curatela sul punto va dunque rigettata, non tanto per difetto di prova, ma perché la stessa risulta fondata sul mero presupposto che non sia stata mai stata convocata l'assemblea per la determinazione del compenso, a fronte del fatto che la delibera assembleare deve ritenersi non necessaria, stante la natura onerosa dell'incarico di amministratore, cui consegue il diritto al compenso. Si osserva, altresì, che la curatela non ha dedotto in che senso ed in quale misura il compenso percepito da ### possa ritenersi sproporzionato e quindi illegittimo e foriero di danno, rispetto a quello (non indicato) da considerarsi, di contro, congruo e, dunque, legittimo; di conseguenza, dee ritenersi che la curatela non ha adempiuto l'onere assertivo e probatorio sulla stessa gravante ex art. 146 l.f. (conclusione conforme a quella già adottata da questa ### con la sentenza che ha definito il procedimento iscritto al n. R.G. 6847/2016). 
Un quinto addebito formulato dalla curatela nei confronti dei convenuti riguarda il fatto che nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2009, dalla ricostruzione contabile eseguita, risulterebbero illegittimante effettuati, con preferenza rispetto agli altri creditori sociali, rimborsi ai soci dei finanziamenti in precedenza dagli stessi eseguiti per complessivi euro 81.000,00, con conseguente illegittima distrazione dalle casse sociali del corrispondente importo; tali rimborsi, infatti, sarebbero stati eseguiti in un contesto di dissesto o quantomeno di grave squilibrio, che non ne consentiva l'effettuazione, ai sensi dell'art. 2467 A tale riguardo, il c.t.u. ha provveduto, in relazione al periodo per il quale è stata versata in atti la documentazione contabile, alla ricostruzione analitica del conto di mastro “soci c/finanziamenti ###” alla luce delle registrazioni eseguite sul libro giornale di contabilità ed ha individuato una serie di versamenti ai soci, eseguiti tra il ### ed il ###. In particolare, tutti i finanziamenti erogati dai soci e le relative restituzioni sono avvenute in contanti e sempre con contropartita contabile il conto “cassa”; si osserva, altresì, che la maggior parte dei finanziamenti sono stati erogati e rimborsati nel corso dell'esercizio 2009, fatta eccezione per i primi due (dell'importo di euro 10.000,00 ciascuno) erogati nel secondo semestre 2006 e rimborsati ai soci allo spirare dello stesso esercizio (un ulteriore finanziamento non rimborsato è stato contabilizzato in data ### per euro 4.500,00), per un totale di euro 81.000.  ### risulta fondato, in quanto ai sensi dell'art. 2467 c.c. “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito” (co. I) e “ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” (co. II). Nel caso di specie, i finanziamenti sono stati eseguiti in un periodo in cui era conclamato lo stato di crisi di SO.GE.CO.SI., in quanto il capitale sociale era già stato interamente perduto - in ragione della condanna contenuta nella sentenza n. 600/2000 emessa dal ### di Siracusa, secondo quanto sopra chiarito - e sarebbero stati ragionevoli dei conferimenti, per la reintegrazione del capitale sociale quantomeno al minimo legale. Di conseguenza, le restituzioni devono ritenersi soggette al principio della postergazione ai sensi dell'art. 2467 c.c. e , dunque, illegittimamente operate; per tali ragioni, deve ritenersi causalmente imputabile all'operato dell'amministratore ### la voce di danno in esame, per l'importo complessivo di euro 81.000.  ### la prospettazione della curatela, di tale voce di danno (così come di quella, non riconosciuta, legata alla percezione dei compensi non deliberati) sarebbe tenuta a rispondere, in concorso con l' amministratore, anche il socio ### per avere espressamente concorso nella distrazione e nel pagamento preferenziale attraverso l'approvazione dei bilanci d'esercizio, oltre che per averne comunque beneficiato direttamente. 
La domanda, tuttavia, non può essere accolta nei suoi confronti. 
Infatti, va ribadito che, ai sensi del comma VII dell'art. 2476 c.c. i soci sono solidalmente responsabili con gli amministratori solo se hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, mentre nel caso di specie difetta, nei termini già chiariti, tale prova. In ogni caso, va rilevato che nessuna prova è stata fornita circa la percezione di rimborsi proprio da parte della suddetta ### risultando dalle scritture contabili esaminate dal consulente solo la restituzione di finanziamenti “ai soci” (annotazioni facenti piena prova nei confronti dell'amministratore che le ha predisposte). 
Passando all'esame del sesto addebito, relativo alla violazione dei doveri di custodia e buona amministrazione del patrimonio immobiliare della società da parte dall'amministratore ### la censura deve ritenersi parzialmente fondata, in quanto è incontestato il fatto storico dell'omessa attivazione da parte dell'organo sociale rispetto alle attività di liberazione di taluni immobili sociali (avendo il convenuto eccepito, piuttosto, la carenza di prova in ordine al periodo dell'altrui possesso o in merito all'antigiuridicità della condotta). 
Tale condotta omissiva è suscettibile di cagionare alla società un danno, in quanto l'amministratore ha trascurato di percepire o recuperare i relativi frutti, così venendo meno agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale ed esponendo altresì la società al possibile depauperamento del patrimonio a motivo del prolungato possesso dei terzi occupanti anche per un tempo utile ad usucapionem. 
In proposito, la curatela attrice ha quantificato in complessivi euro 298.500,60 i danni rinvenienti dalla sopra descritta condotta, computati sulla base degli elementi che di seguito si espongono schemativamente: 1) omessa percezione di canoni locativi, ovvero di indennità di occupazione sine titulo, per complessivi euro 168.000,00, riferiti a sette unità immobiliari (n. 6 garage e n. 1 appartamento) site nel Comune di ### V.le ### snc; 2) omessa percezione di canoni locativi, ovvero di indennità di occupazione sine titulo, per complessivi euro 93.225,60, riferiti ad un appartamento ed un garage siti in ### V. le Scala Greca, rispettivamente ai civici nn. 372 e 163; 3) omesso recupero dell'indennità di occupazione, per complessivi euro 37.275,00, avente ad oggetto un appartamento sito nel Comune di ### Via V. ### n. 747, oggetto di contratto preliminare di vendita stipulato in data ### tra la società oggi fallita e ### Ritiene il Collegio che tale danno possa essere solo parzialmente riconosciuto, in quanto, con riferimento al primo immobile, difetta la prova dell'occupazione per il periodo dedotto dalla curatela, dal momento che la documentazione depositata, relativa all'immissione nel possesso da parte del custode nominato all'interno della procedura esecutiva iscritta al n. R.G. Es. 545/2012 ### di ### instaurata nei confronti della società, non consente di considerare provato il tempo del lamentato possesso ad opera di terzi a fronte dell'allegata inerzia dell'amministratore, né la prova è stata fornita aliunde. 
Analogo rilievo deve svolgersi con riferimento al secondo immobile citato, oggetto di domanda di usucapione promossa da ### in quanto in atti è stato depositato solo l'atto di citazione relativo a tale giudizio, ma non è stato allegato e provato alcun elemento idoneo alla dimostrazione del possesso da parte di costei per il periodo dedotto dalla curatela, con la conseguenza che anche rispetto a tale bene ed al danno conseguente non può ritenersi adempiuto l'onere della prova gravante su parte attrice ai sensi dell'art. 2967 c.c. Lo stesso deve ritenersi per il garage indicato anch'esso sub 2, che la curatela ha dedotto essere occupato da almeno sedici anni dai terzi ### e ### ma anche in tal caso senza che la circostanza sia provata. 
A diversa conclusione può invece giungersi con riferimento al terzo immobile menzionato, che in maniera incontestata è stato oggetto di una sentenza risolutiva di contratto preliminare di vendita immobiliare con condanna alla restituzione alla società da parte dell'occupante ### mai eseguita (all. n. 219). Con riferimento a tale bene può dunque considerarsi provata l'occupazione con riferimento a quanto accertato nella sentenza e, in punto di quantificazione, può recepirsi il criterio equitativo e presuntivo invocato dalla curatela e fondato sui valori dell'### del mercato immobiliare (###; ciò tenuto conto del fatto che, per un verso, il convenuto non ha allegato e provato alcun elemento concreto che possa incidere sull'applicazione dei suddetti parametri (con riferimento, ad esempio, alle spese da sostenersi, allo stato dell'immobile o alle oscillazioni subite dal valore locativo nel tempo) e, per altro verso, non può condividersi la doglianza di ### relativa alla riconducibilità della mancata liberazione ad una scelta imprenditoriale, giacchè il valore derivante dalla fruttificazione è in re ipsa e, inoltre, l'affermata scelta di mantenere gli immobili liberi al fine della vendita è contraddetta dalla stessa circostanza dell'occupazione del compendio in parola. In relazione a tale addebito, il solo ### deve essere condannato a risarcimento del danno per l'importo di euro 37.275,00, quale richiesto dalla curatela. 
Quanto all'addebito relativo alla ritardata richiesta di fallimento ed al conseguente aggravamento del dissesto, tale censura deve ritenersi fondata, nei termini seguenti. 
Infatti, l'amministratore ### ha presentato, per conto di SO.GE.CO.SI., una richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo, così procrastinando la dichiarazione di fallimento, circostanza dalla quale richiesta è derivato l'onere per i creditori sociali riferito al compenso liquidato dal ### al commissario ### avv. ### ed ammesso al passivo fallimentare in sede di verifica dei crediti (all. n. 234 di parte attrice). 
In particolare, in data ### - nel corso dell'istruttoria sull'istanza di fallimento depositata in data ### da ### ed altri sedici comproprietari degli immobili siti nel condominio “Ai Portici” - ### s.r.l., già posta in liquidazione in data ###, aveva depositato ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ex art. 161 co. VI l.f. Alla luce di quanto esposto in seno alla relazione del commissario giudiziale ex art. 173 l.f. e dei gravi fatti in danno dei creditori ivi rappresentati, il ### di ### aveva di seguito disposto, in data ###, l'avvio della procedura di revoca, cui aveva fatto seguito, in data ###, la rinunzia da parte della società stessa alla domanda di concordato, con la conseguente dichiarazione di fallimento in data ###. 
All'interno di tale vicenda, l'atto sul quale si basava la proposta di concordato è da individuarsi nell'atto di remissione del credito di oltre euro 9.000.000,00 vantato da ### (già, si ricorda, nuora di ###, ancorché condizionatamente all'omologa del concordato. 
Tuttavia, tale atto di rinunzia condizionata, secondo quanto accertato dal commissario giudiziale all'interno della propria relazione depositata in atti, si è rilevato falso per ammissione della stessa ### la quale ha disconosciuto la firma ivi apposta, con conseguente inammissibilità della proposta e dell'asseverazione, in quanto fondate proprio sulla falsa rinuncia. La presentazione, da parte di ### nella qualità di liquidatore, del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ex art. 161 co. VI l.f. il cui cardine era proprio la rinuncia rivelatasi falsa per ammissione della stessa creditrice non può che ritenersi un atto di mala gestio compiuto in danno della società e dei creditori sociali (peraltro in pendenza della richiesta di fallimento avanzata da ### e dagli altri sedici comproprietari degli immobili siti nel condominio “Ai Portici”). Si osserva, per completezza, che la stessa rinuncia alla domanda di concordato avanzata in data ### da ### non esime lo stesso dalle proprie responsabilità, dal momento che già in precedenza (14.06.2016) il ### di ### aveva disposto l'avvio della procedura di revoca dell'ammissione alla procedura concordataria. 
Il danno derivante da tale condotta può essere quantificato nella misura di euro 74.049,00 richiesta nell'atto di citazione, importo pari al compenso liquidato al commissario giudiziale della procedura, somma comprovata dall'ammissione al passivo di tale voce, effettuato per euro 90.265,20 (pari ad euro 74.049,00 al lordo degli accessori previdenziali ed al netto dell'###. Tale danno può essere ascritto solo a ### e non, come richiesto dalla curatela, anche a ### non essendo stata allegata e provata una sua condotta di concorso nella formazione o consegna del documento falso sopra evocato. 
Tenuto conto delle superiore motivazioni, la domanda della curatela va dunque parzialmente accolta e - accertate le relative responsabilità nei termini esposti - la condanna deve dunque essere emessa, con esclusione della convenuta della convenuta ### per gli importi che sinteticamente di seguito si indicano: 1. nei confronti di ### per l'importo di euro 4.110.728,61, ottenuto dalla somma delle seguenti voci: a) euro 8.000 per mancata contabilizzazione di parte del corrispettivo relativo alla compravendita conclusa con ### s.p.a.; b) euro 2.700.000,00 (euro 900.000 ed euro 1.800.000) per pagamenti preferenziali; c) euro 630.407,16 ed euro 579.997,45 per distrazioni; d) euro 81.000 per illegittima restituzione di finanziamenti ai soci; e) euro 37.275,00 per violazione dei doveri di custodia e buona amministrazione del patrimonio immobiliare; f) euro 74.049,00 per revoca dell'ammissione al concordato preventivo; 2. nei confronti di ### per euro 1.800.000,00, per il pagamento preferenziale ricevuto. 
Su tali importi vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale (Cass. Civ., Sez. un., 17.02.1995, 1712), nonché la rivalutazione, trattandosi di debito di valore (in questo senso, ex multis, Cass. civ., Sez. I, 25.05.2005, n. 11018 e ### 29.03.2019, n.1320), a decorrere, in mancanza di diversa allegazione, dalla data della domanda (8.4.2028 per ### e 29.03.2018 per ### date di rispettiva notifica dell'atto di citazione). 
In applicazione del principio della soccombenza, i convenuti ### e ### vanno dunque condannati alla rifusione, in favore della parte attrice - e, dunque, stante l'ammissione di questa al patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'### ex art. 133 d.P.R.  115/2002 - delle spese annotate nel foglio-notizie della causa e ai compensi, nella misura, già dimezzata ex art. 130 del medesimo decreto, che si liquida nel dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (euro 4.000.000-8.000.000) rispetto all'importo riconosciuto (euro 4.110.728,61 per ### ed euro 1.800.008,00 per ### e dell'attività processuale in concreto espletata, con applicazione dei parametri minimi per le quattro fasi, ai sensi del D.M. n. 55/2014 nella formulazione ratione temporis applicabile (quella precedente al D.M. 147/2022). Ai sensi dell'art. 97 c.p.c., considerato il rispettivo interesse nella causa e gli importi per i quali sono state pronunciate le rispettive condanne, le spese vanno poste nella misura dei 2/3 a carico del convenuto ### e 1/3 a carico del convenuto ### Con riguardo alla liquidazione dei compensi di difesa, questo ### è consapevole dell'esistenza di un più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice civile, a differenza di quello penale, non sarebbe tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002 (t.u.s.g.) e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processual-penalistico di patrocinio a spese dello Stato. 
Tale indirizzo afferma che, in tal modo, si eviterebbe che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consentirebbe allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (si vedano ad esempio Cass. civ., Sez. II, 26.04.2021, n. 10914; Sez. II, 08.01.2020, n. 136; Sez. VI, 03,05,2019, n. 11590; Sez. II, 11.09.2018, n. 22017). 
Tuttavia, si ritiene opportuno aderire alla diversa interpretazione, secondo la quale, qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 t.u.s.g, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale (nella giurisprudenza di questo ##### specializzata in materia di impresa del tribunale, 16.11.2021). 
Infatti, la stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere destinataria dell'azione di rivalsa ad opera dello Stato, ai sensi dell'art. 134 co. I t.u.s.g, che così dispone: “Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa” (con le specificazioni e le ulteriori ipotesi di cui ai commi seguenti del medesimo articolo con riguardo alle spese prenotate a debito e alle spese anticipate). Da tale norma si comprende che la parte ammessa al beneficio può essere destinataria della rivalsa solo per gli importi effettivamente annotati nel foglio-notizie della causa (prenotate e anticipate, come da commi II ss. dell'articolo in commento) e solo se (al di là dei casi di rinuncia, estinzione e transazione, che in questa sede non rilevano) la vittoria della causa l'abbia messa in condizione di restituire tali somme e lo Stato non le abbia recuperate ai sensi dell'art. 133 t.u.s.g., cioè non abbia avuto buon esito l'escussione della parte non ammessa alla rifusione delle medesime spese. 
Ne deriva che, stante lo stretto collegamento, per esplicita voluntas legis, tra l'art. 133 e l'art.  134 del d.P.R. n. 115/2002, ben che si comprende come il credito oggetto di recupero da parte dello Stato sia costituito da quello emergente dalle annotazioni del foglio-notizie della causa e che il meccanismo di cui agli artt. 133 e 134 serva esclusivamente ad individuare la parte nei cui confronti lo Stato abbia diritto di recupero e la relativa tipologia di importi (spese prenotate o anticipate). Né si comprenderebbe perché, riguardando in sé la statuizione condannatoria ex art. 133 nei confronti della parte non ammessa la rifusione di tutte le spese in favore dello Stato (cioè di tutte quelle annotate nel foglio-notizie ex art. 280, per esplicito dettato dell'art. 134 comma I, riguardate dalla dimidiazione ex art. 130), la medesima statuizione condannatoria ex art. 133 non dovrebbe patire il dimezzamento ai sensi dell'art. 130 (oltre a non incontrare i limiti di cui all'art. 82, comma I) per la sola liquidazione dei compensi di difesa, laddove tale dimezzamento continuerebbe ad attingere, pur nella stessa statuizione ex art. 133, i compensi degli ausiliari del magistrato e di giustizia (consulente tecnico d'ufficio), oltre che quelli degli ausiliari della parte ammessa. Da tale impianto normativo emerge che il patrocinio a spese dello Stato nei processi civili risulta imperniato sulla coincidenza degli importi tra la statuizione ex art. 133 cit. e le annotazioni recate nel foglio-notizie ex art. 280 t.u.s.g. e le due quantificazioni, di conseguenza, non possono divergere tra loro. 
Tanto chiarito in merito alla condanna dei convenuti soccombenti al pagamento delle spese di lite a favore dell'### nei confronti di ### sussistono invece i presupposti per la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quale interpretato da Corte cost., n. 77/2018, tenuto conto della complessità del giudizio, delle circostanza della sua co-difesa unitamente agli altri convenuti, delle domande formulate nei suoi riguardi nell'economia complessiva del procedimento, nonché della sua posizione sia nella compagine sociale di SO.GE.CO.SI., sia all'interno di ### turismo s.r.l., sia nel contesto della famiglia ### Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 3.12.2019, vengono infine poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti ### e ### in solido.  P.Q.M.  ### in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 6368/2018, così decide: - in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna ### a corrispondere alla curatela del fallimento ### s.r.l. euro 4.110.728,61, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione a decorrere da giorno 8.4.2018, e ### a corrispondere alla curatela del fallimento ### s.r.l. euro 1.800.000,00, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione a decorrere dal 29.03.2018; - rigetta le domande proposte dalla curatela del fallimento ### s.r.l. nei confronti di ### - condanna ### nella misura dei 2/3 e ### nella misura di 1/3 al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 18.103,50 oltre accessori, a favore dell'### - compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra ### e la curatela del fallimento ### s.r.l.; - pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 3.12.2019, definitivamente a carico di ### e ### in solido. 
Così deciso in ### in data ###, nella camera di consiglio della ### specializzata in materia di impresa.   ### estensore ### dott.ssa ### dott. ### n. 6368/2018

causa n. 6368/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Salamone Chiara, Sciacca Mariano

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 3202/2022 del 18-07-2022

... al proprietario dell'immobile , come da quietanza liberatoria del 15/12/2015. In base a ciò, ha domandato di accertare il suo credito nei confronti della c ondannandola al pagamento di €. 6.247,55. Ritualmente costituitasi in giudizio in seguito alla notifica del decreto di fissazione udienza, ha chiesto il rigetto della domanda. Quanto al credito preteso dalla ricorrente per aver pagato le somme oggetto della transazione stipulata con il la resistente ha segnalato che si tratta di poste passive a lei non riferibili. In particolare, premettendo che il contratto di locazione di è stato stipulato il 22 luglio 2011, ha rilevato: che l'imposta di registro e la riferibili al 2010 non erano da lei dovute perché precedenti al rapporto di locazione; la riferibile al 2011 era dovuta da lei (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI PALERMO Verbale udienza ex art. 429 c.p.c. 
All'udienza del 14/07/2022 davanti al giudice Dr. ### sono comparsi per l'Avv. ### in sostituzione dell'Avv. ### per l'Avv.  ### D'### in sostituzione dell'Avv. ### Le Parti si riportano al contenuto delle note depositate e discutono insistendo nelle relative conclusioni. 
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio. 
Il Giudice, alle ore 18.00, all'esito della camera di consiglio del 14/07/2022, riaperto il verbale del procedimento n. 3443 del RG dell'anno 2021 , pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in ### Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI PALERMO Nella persona del Dott. ### in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n° 3443 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 TRA con sede ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### del foro di ### presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente in atti su foglio separato Ricorrente CONTRO ) con sede ###persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'Avv.  ### del foro di ### presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione. 
Resistente ### P. ### CoP. ### 2 Oggetto: azione di accertamento del credito e condanna al relativo pagamento. 
DISPOSITIVO Definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda ed eccezione: Accerta il debito di nei confronti di nel limite di euro 1.500,92 e la condanna al relativo immediato pagamento. 
Respinge per il resto la domanda della ricorrente. 
Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 1.100,00 oltre ### cpa e rimborso forfettario del 15% come per legge ~~~~~~~~~~~~~~ MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 10 marzo 2021, l'associazione (in avanti soltanto ha riferito di essersi resa cessionaria di (in avanti soltanto dei rami di azienda aventi ad oggetto la gestione di servizi sociali e socio sanitari, rispettivamente correnti in ### e . 
In particolare con scritture del 31/12/2013 e con decorrenza dal gennaio 2014 la prima concedeva in affitto la gestione dei due rami d'azienda per un corrispettivo mensile di €.  1.200,00 (incluso ### e successivamente, con atti ricevuti dal ### del 10/12/2014 ne disponeva la cessione. Tanto premesso, ha dedotto di essere subentrata nei due contratti di locazione stipulati dalla cedente e relativi alle sedi aziendali e di aver pagato al posto della cedente oneri e tributi riferibili al periodo della sua conduzione immobiliare. Rispetto al valore di tali pagamenti ha proposta domanda di restituzione, previo accertamento del credito.   In particolare, ha riferito che il subentro nel contratto di locazione di era stato oggetto di opposizione da parte del proprietario ex art. 36 della l. n. 392/1978 a causa, tra l'altro della morosità del cedente (all. n. 8). Per superare l'opposizione era stata conclusa una transazione avente a oggetto il pagamento di pretese creditorie vantate dal conduttore nei confronti della cedente e relative perciò a obbligazioni sorte nel periodo antecedente la cessione. In particolare, in virtù di quella transazione, il aveva ricevuto il pagamento delle somme pretese dal Comune di ### con le cartelle esattoriali n. 296 2013 ###; n. 296 2012 ###; n.296 2011 ###; n. 296 2015 ###, per una somma totale di euro 2.240,77.   Per quanto riguarda la cessione del contratto di locazione di , ha riferito di aver assolto, al posto della cedente, al pagamento della somma di euro ### 3 4.006,78, riferibili a oneri condominiali maturati e non pagati dalla cedente, come da prospetto condominiale prodotto dall'amministrazione condominiale (studio ### e relativi a consumi idrici e conguagli per il periodo che va dal 2011 al 2013. Somma versata al proprietario dell'immobile , come da quietanza liberatoria del 15/12/2015.   In base a ciò, ha domandato di accertare il suo credito nei confronti della c ondannandola al pagamento di €. 6.247,55.   Ritualmente costituitasi in giudizio in seguito alla notifica del decreto di fissazione udienza, ha chiesto il rigetto della domanda.   Quanto al credito preteso dalla ricorrente per aver pagato le somme oggetto della transazione stipulata con il la resistente ha segnalato che si tratta di poste passive a lei non riferibili. In particolare, premettendo che il contratto di locazione di è stato stipulato il 22 luglio 2011, ha rilevato: che l'imposta di registro e la riferibili al 2010 non erano da lei dovute perché precedenti al rapporto di locazione; la riferibile al 2011 era dovuta da lei soltanto per cinque mesi -successivi alla stipula del contratto; che le cartelle esattoriali non le erano state mai notificate e si riferivano comunque a pretese tributarie prescritte. Pertanto, secondo la scelta di di pagare al le somme oggetto dell'accordo transattivo concluso in seguito all'opposizione dell'art. 36, legge n. 392/1978 non corrispondono a un suo debito ma si inseriscono nella risoluzione di quella opposizione costituendo il mezzo per “accattivarsi la fiducia del proprietario dell'immobile al fine di ottenere un proprio vantaggio”.   Con riguardo al credito allegato dalla ricorrente per aver pagato debiti condominiali riferibili a data antecedente alla cessione del contratto di locazione, a eccepito la genericità delle allegazioni; ha riferito di aver già concluso una transazione con il ### tramite l'Avv.  ### , per il mancato pagamento di pregressi oneri condominiali da lei dovuti; ha eccepito l'assenza di un titolo giuridico che legittimi a chiedere la restituzione delle somme di denaro da Lei pagate spontaneamente per suo conto e riferibili a poste passive anche in questo caso già prescritte al tempo del pagamento. A margine di ciò, ha segnalato che la somma pretesa oggi dalla è superiore, per euro 873,53, a quella indicata nella fase pregiudiziale in vista della mediazione obbligatoria, con la conseguenza che, per quella differenza la domanda non è procedibile. Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande.   Per l'istruttoria della causa sono stati acquisiti i documenti prodotti ritualmente delle ### e sono state assunte fonti orali.  *** ### 4 Risulta provato in atti che dal 22 luglio 2011 diveniva titolare del ramo d'azienda esercitato dentro i locali di , subentrando nel relativo contratto di locazione ex art. 36 della l. n. 392 del 1978 al precedente e originario titolare -estraneo a questo giudizio (cfr. premesse della scrittura privata datata 22 dicembre 2013, avente a oggetto la concessione in affitto del medesimo ramo d'azienda ad . Non vi è perciò dubbio che dal 22 luglio 2022 era tenuta ad adempiere a tutti gli obblighi connessi alla sua posizione di conduttrice. Tra questi, in base a quanto dispongono gli artt. 62, 63, 64, l.  507/1993, si annoverava l'obbligo di pagamento della . In base all'art. 70 del medesimo testo di legge: “I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate […]”. Ne consegue che la notifica delle cartelle esattoriali nei confronti del proprietario dell'immobili e l'applicazione degli interessi, dell'aggio e dei costi di riscossione, sono riferibili all'inerzia della che non ha provveduto a tale adempimento. Con riferimento all'anno 2011 (ruolo n. 960/2012), tenuto conto della data di inizio della detenzione, e ra tenuta a versare la somma di euro 150,31 (360,76/12*5¸ all. n. 7); con riferimento 2012 era tenuta a pagare la somma di euro 358,61 (ruolo n. 7382/12¸ all. n. 7); per l'anno 2013, e ra tenuta a pagare la somma di euro 992,00 a titolo di ### ( avviso di pagamento in atti; all. n. 7). Non erano riferibili alla resistente i tributi e le imposte relativi all'anno 2010.   Tanto premesso occorre considerare che i debiti riferibili alla e pagati al proprietario dell'immobile dalla non sono stati presi in esame ai sensi dell'art. 2560 cpv. c.c. all'atto di cessione dell'azienda, con la conseguenza che il relativo debito non era di per sé riferibile alla cessionaria odierna ricorrente. Il pagamento da lei effettuato in base alla transazione concluso con in data ### è perciò sussumibile nell'alveo normativo dell'art. 1272 c.c. con la conseguenza che, in assenza di un rapporto di provvista che consenta di riferire anche all'espromittente l'obbligazione assunta ed estinta, si deve riconoscere il suo diritto ad agire in regresso ex artt. 1298, 1299 c.c. per l'intero (### 3, Sentenza n. 1855 del 20/03/1980). Tale conclusioni non è superata dal fatto che l'espromissione sia stata conclusa in sede ###il creditore originario. ### di da parte di ha costituito la contropartita finanziaria della transazione con il senza obliterare la sua causa interna, consistente nell'assunzione dell'obbligazione altrui pur in ### 5 assenza di un rapporto di provvista. Infine, non sono fondate le generiche contestazioni mosse dal debitore originario all'espromittente in base all'asserita prescrizione del credito principale. 
Invero, anche volendo assimilare l'azione di regresso ad una surroga ex art. 1203, n. 3 c.c., l'eccezione di prescrizione è nel caso di specie del tutto sguarnita di specificità e non può essere assecondata.   In definitiva, la domanda azionata da nei confronti della resistente con riguardo al debito relativo ai tributi riferibili alla detenzione dell'immobile di è fondata nei termini sopra indicati e perciò per euro 1.500,92.   Per quanto riguarda le somme richieste dalla ricorrente in quanto asseritamente corrisposte a per gli oneri condominiali di , si deve considerare quanto segue. La pretesa della ricorrente prende le mosse dalla quietanza di pagamento datata 15 dicembre 2015 (all. n. 10). Si tratta però di un documento il cui contenuto non è coerente con lo svolgimento del rapporto controverso. Non è certamente riferibile alla resistente la somma di euro 873,53 espressamente imputata al debito di pre cedente inqui lina. 
Analogamente, non è valido, ai fini che ci impegnano, il riferimento all'anno 2014, atteso che sin dal 31 dicembre 2013 era subentrata nel rapporto locatizio. È utile allora soffermare l'attenzione sulle schede contabili allegate in calce alla quietanza. Analizzando la scheda contabile relativa agli anni 2011-2013 si evince, come eccepito in modo condivisibile dalla resistente, che alcune somme (euro 224,00 ed euro 154,00) si riferiscono a un periodo precedente al 22 luglio 2011 e perciò non sono a lei imputabili. Il debito riferibile alla conduttrice ammonta, in definitiva, alla minor somma -rispetto a quella oggetto della domandadi euro 2.755,25.   Orbene, nel corso del giudizio è stato sentito l'Avv. ### il quale, autorizzato ad analizzare gli atti giudiziari da lui elaborati in esecuzione del mandato conferito dal per recuperare gli oneri condominiali dovuti dalla , ha riferito di aver ricevuto la somma di euro 2.800,00, di cui 900,00 in contanti ed euro 1.900,00 mediante bonifico. Il titolo del pagamento si riferisca agli oneri condominiali maturati sino a dicembre 2013. Tali dichiarazioni risultano coerenti con quelle rese dall'amministratrice di condominio che, sentita nel corso dell'udienza del 28/10/2021, ha riferito di come, grazie all'intervento professionale dell'Avv. ### le somme dovute dalla vennero recuperate dal ### Tanto basta a ritenere infondata la domanda di restituzione avanzata dalla ricorrente, non essendovi elementi validi per affermare che il pagamento delle somme pretesa corrisponda alla ### 6 fattispecie dell'art. 1180 c.c. La quietanza di pagamento allegata dalla ricorrente, risulta in definitiva non sufficiente a dimostrare la pretesa avanzata, atteso che il suo contenuto, oltre che generico è superato dalle fonti orali.   Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo e si liquidano tenuto conto del valore concreto della pretesa accertata e dell'attività svolta. 
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito. 
Così deciso a ### 14/07/2022 

Il giudice
### Presti


causa n. 3443/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Filippo Lo Presti

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 570/2024 del 29-05-2024

... invece, si sia in presenza di una mera quietanza, recte dichiarazione di scienza”). Applicando tali criteri nella fattispecie in controversia, si rileva che, dal testo della predetta quietanza liberatoria e dalle coeve condotte delle parti, non emergono elementi da cui possa ravvisarsi la volontà della lavoratrice di dichiararsi soddisfatta e di rinunciare non solo alle retribuzioni corrisposte ed indicate nel documento stesso, ma altresì ad ogni altro diritto retributivo. Difatti, non vi sono elementi specifici, soprattutto nel testo della scrittura de qua, che consentano di ritenere rinunciato anche il diritto a percepire una maggior retribuzione, ad esempio per il lavoro straordinario e per i ratei di mensilità aggiuntiva. A ciò si aggiunga che la quietanza de qua, sottoscritta addì (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO ### e ### del lavoro, dott. ### all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3007/2020, introdotta DA ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. ### presso cui è elettivamente domiciliata; RICORRENTE CONTRO ### (c.f.: ###), in persona dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. ### presso cui è elettivamente domiciliata.   RESISTENTE CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato full time da aprile 2017 a settembre 2018, condannare ### al pagamento di € 25.695,79, di cui € 4.879,00 per somme non corrisposte nel periodo non regolarizzato ed € 19.320,72 a titolo di differenze retributive, nonché al pagamento di € 1.612,79 a titolo di T.F.R., o della maggiore o minore somma di giustizia; ordinare al resistente la regolarizzazione dei contributi; con vittoria di spese, con attribuzione; PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. 
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con tempestivo ricorso in riassunzione depositato in data ###, la sig.ra Di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 ### riassumeva tempestivamente il precedente giudizio introdotto innanzi al Tribunale di Nola, sezione lavoro, iscritto al R. G. n. 4745/2019, all'esito del quale il giudice designato, con ordinanza del 3.11.2020, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale. 
Esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa individuale ### esercente attività di parrucchiere, con mansioni di acconciatore, parrucchiera e shampista dall'1.4.2017 sino al mese di febbraio 2018 senza alcun contratto, per poi essere assunta con contratto part time dal 2.2.2018 al 30.9.2018, pur avendo, di fatto, sempre osservato un orario full time. 
Esponeva di aver osservato per tutti i giorni un orario di lavoro dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 21:00, ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 21:30, e di aver ricevuto, per il lavoro prestato, la somma mensile di € 225,00 in contanti. 
Rappresentava di aver sempre svolto, sin dall'inizio del rapporto lavorativo, le mansioni di parrucchiera di III livello C.C.N.L. acconciatori estetiste parrucchiere barbieri, con diritto alla corrispondente retribuzione. 
Lamentava che nulla le era stato proporzionalmente corrisposto a titolo di ratei di 13° e 14° mensilità, festività, ferie e T.F.R.. 
Quantificava il proprio credito, per il periodo non regolarizzato, in € 19.320,72 e, per il periodo formalizzato, € 1.612,79 a titolo di T.F.R. ed € 4.879,00 per differenze retributive, il tutto per complessivi € 25.695,79. 
Tanto premesso, conveniva in giudizio ### n. q., innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso. 
In specie, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto generico ed indeterminato, nonché per carenza di indicazione dei riferimenti normativi di settore e per l'assenza di declaratoria professionale. 
Impugnava i conteggi allegati al ricorso e deduceva che la ricorrente aveva lavorato alle proprie dipendenze dal 2.2.2018 al 30.9.2018. 
Depositava un verbale ispettivo del 27.11.2017, nel quale i funzionari di vigilanza non avevano rilevato la presenza della lavoratrice nel salone. 
Contestava e disconosceva i messaggi istantanei affoliati in atti dalla ricorrente. 
Precisava che essa era stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato full time, con mansione di shampista di II livello C.C.N.L. di categoria. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024
Rappresentava che la ricorrente aveva lavorato per 5 giorni a settimana, per un totale di 40 ore settimanali, sicché nulla era dovuto per lavoro straordinario. 
Precisava, altresì, che i contributi assistenziali e previdenziali erano stati interamente versati agli enti di competenza. Concludeva ut supra. 
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.  MOTIVI della DECISIONE 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati. 
Quanto al periodo lavorativo dal 2.2.2018 al 30.9.2018, parte resistente ha inteso paralizzare la domanda producendo quietanza di pagamento del 30.9.2018. 
In tale documento, si legge, tra l'altro, quanto segue: “…### - che la sig.ra ### ha lavorato alle dipendenze della impresa individuale ### dal 2.02.18 al 30.09.18 con contratto di lavoro a tempo determinato full time, con mansioni di shampista in quanto priva di qualifica professionale. - che la sig.ra ### ha richiesto che la paga mensile venisse liquidata in contanti perché non possiede un conto corrente e/o carta con codice ### abbinato per ricevere i bonifici; - che la sig.ra ### ha percepito, in contanti, dal sig. ### per il mese di febbraio euro 701,85, per il mese di marzo euro 710,59, per il mese di aprile euro 675,82, per il mese di aprile euro 675,82, per il mese di maggio euro 670,07, per il mese di giugno euro 667,10, per il mese di luglio euro 720,42, per il mese di agosto euro 668,43 e per il mese di settembre euro 660,91. Ciò premesso, la sig.ra ### con la sottoscrizione della presente scrittura dichiara di aver ricevuto dal sig. ### a titolo di retribuzione per il rapporto di lavoro intercorso dal 2.02.2018 al 30.09.2018, le seguenti mensilità: per il mese di febbraio euro 701,85, per il mese di marzo euro 710,59, per il mese di aprile euro 675,82, per il mese di aprile euro 675,82, per il mese di maggio euro 670,07, per il mese di giugno euro 667,10, per il mese di luglio euro 720,42, per il mese di agosto euro 668,43 e per il mese di settembre euro 660,91, come da buste paga di volta in volta ricevute ed euro 431,00 a titolo di T.F.R., a mezzo vaglia postale. Pertanto non ha null'altro a pretendere dal sig. ### in relazione al rapporto di lavoro intercorso…”. 
Tuttavia, a parere del giudicante, siffatto documento non è idoneo allo scopo invocato alla luce del contenuto delle dichiarazioni sopra riportate, che ne rivelano la natura di mera dichiarazione di scienza, senza alcun effetto transattivo o abdicativo. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024
In sostanza, sottoscrivendo tale scrittura, le parti non hanno concluso alcuna transazione, non ravvisabile nella fattispecie poiché difetta l'elemento delle reciproche concessioni, bensì hanno perfezionato un documento ricognitivo dei pagamenti ricevuti dalla ricorrente, che ne ha confermato la percezione. 
La successiva dichiarazione della lavoratrice di non avere altro a pretendere non può configurare una rinuncia ad ogni eventuale diritto di credito nascente dal rapporto di lavoro, e ciò in quanto non solo essa ha portata generica, non individuando con la necessaria specificità i crediti rinunciati, ma altresì in quanto, da essa, non può trarsi alcuna certezza in ordine all'effettiva consapevolezza della sig.ra ### del complesso dei diritti che sarebbero investiti dalla rinuncia. 
In altri termini, la dichiarazione di rinuncia non può dirsi estesa a crediti diversi da quelli soddisfatti con i pagamenti indicati nel documento sopra riportato. 
In materia, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che la quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore sia connotata da specificità in ordine alle operate rinunce ovvero che da essa, ove generica, possa comunque ricavarsi, in via interpretativa, la volontà e la consapevolezza del lavoratore nell'abdicazione dei propri diritti (Cassazione civile, sez. lav., 19/09/2016, n. 18321: “La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, in quanto assimilabile alle clausole di stile e non sufficiente di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva, può assumere il valore di rinuncia o di transazione a condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi”; conforme: Cassazione civile, sez. lav., 21/03/2022, n. 9160; nello stesso senso: Cass. civ., sez. lav., n. 8991/2008; n. 11536/2006; n. 13792/2006). 
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che la dichiarazione di rinuncia resa dal lavoratore può assurgere ad atto transattivo o abdicativo ex art. 2113 c.c. solo se sia ravvisabile l'elemento soggettivo della consapevolezza dei diritti rinunciati, ove espressamente determinati oppure oggettivamente determinabili (Cassazione civile, sez. lav., 07/11/2018, n. 28448: “Al fine di potere qualificare come transazione la dichiarazione liberatoria del lavoratore, contenuta nel verbale della conciliazione avvenuta in sede sindacale, è necessario non soltanto ravvisare nel testo, o aliunde, elementi che manifestino la chiara e piena consapevolezza del dichiarante di abdicare o transigere diritti determinati o oggettivamente determinabili, ma anche le reciproche concessioni tra le parti, escludendosi l'applicazione dell' art. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 2113, comma 4, c.c. , qualora, invece, si sia in presenza di una mera quietanza, recte dichiarazione di scienza”). 
Applicando tali criteri nella fattispecie in controversia, si rileva che, dal testo della predetta quietanza liberatoria e dalle coeve condotte delle parti, non emergono elementi da cui possa ravvisarsi la volontà della lavoratrice di dichiararsi soddisfatta e di rinunciare non solo alle retribuzioni corrisposte ed indicate nel documento stesso, ma altresì ad ogni altro diritto retributivo. 
Difatti, non vi sono elementi specifici, soprattutto nel testo della scrittura de qua, che consentano di ritenere rinunciato anche il diritto a percepire una maggior retribuzione, ad esempio per il lavoro straordinario e per i ratei di mensilità aggiuntiva. 
A ciò si aggiunga che la quietanza de qua, sottoscritta addì 30.9.2018, risulta seguita da missiva di costituzione in mora, consegnata a mezzo lettera racc. a. r. in data ###, ossia a distanza di meno di un mese, con la quale la lavoratrice, a mezzo del proprio procuratore, diffidava il datore a corrisponderle pagamenti per specifiche poste retributive, anche legate all'espletamento di lavoro straordinario, ivi indicate nei seguenti termini: Di conseguenza, pur volendo qualificare la predetta quietanza in termini di rinuncia transattiva, essa deve ritenersi nulla poiché impugnata entro il termine di decadenza semestrale ex art. 2113 co. 2 c.c., a fronte della proposizione di rivendicazioni retributive, come articolate nella prefata missiva, contrastanti con una abdicazione delle rispettive posizioni giuridiche.  2. Pertanto, occorre procedere ad un esame complessivo della domanda, senza delimitazione alcuna, esame che ne rivela la fondatezza solo parziale. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024
Difatti, è infondata la domanda di accertamento del rapporto subordinato dall'1.4.2017 sino all'1.2.2018.  ### giudiziale ha lasciato emergere un quadro probatorio inidoneo a confermare quanto dedotto in ricorso in punto di retrodatazione del rapporto di lavoro. 
In relazione a detto segmento temporale, trattandosi di c.d. “lavoro in nero”, ossia di rapporto non regolarizzato, l'esistenza stessa del rapporto di lavoro si configura quale elemento costitutivo della pretesa azionata, sicché l'onere della prova incombe, ex art.  2697 c.c., sulla parte ricorrente. 
Infatti, è onere del lavoratore fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, e articolazione oraria, nonché del conseguente diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. 
Tale criterio di riparto probatorio va perciò esteso anche al secondo periodo lavorativo, fino alla sua cessazione addì 30.9.2018, per il quale la ricorrente, come si vedrà appresso, ha invece fornito prova di aver osservato un orario più esteso, rispetto al quale la retribuzione ricevuta si rivela quantitativamente sproporzionata per difetto. 
In punto di distribuzione dell'onere della prova, deve rammentarsi che l'attore che agisca per l'esatto adempimento, per la risoluzione del rapporto o per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, allegando l'inadempimento (totale o parziale), cosicché il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, a lui non imputabile (Cass., S.U., n. 13533/2001: “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”). 
Tale regola non trova deroghe nel contratto di lavoro subordinato, trattandosi di contratto di diritto comune, sicché il prestatore dovrà provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e soprattutto delle fondamentale caratteristica della subordinazione, ossia l'etero-organizzazione dell'attività di lavoro da parte del datore di lavoro, allegando l'inadempimento datoriale dell'obbligazione di pagamento, ed a fronte di ciò il datore resistente avrà l'onere di provare l'esatto adempimento.  3. Così ricostruito il quadro delineato dalla giurisprudenza di legittimità in materia, è necessario passare all'esame delle risultanze della prova orale espletata in corso di causa. 
Queste le dichiarazioni rese dai testi escussi. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 ### “### la ricorrente in quanto siamo amici di famiglia, ci frequentiamo da lunga data, fin da piccoli. Poiché la sig.ra ### non è automunita, io e sua madre ci alternavamo per accompagnarla ed andarla a prendere presso il luogo di lavoro, o la mattina o il pomeriggio. 
Preciso che lavorava in un negozio di parrucchiere per donna in ###, sito in una strada a senso unico. Non so dire se la ricorrente abbia o meno la patente. Ciò è avvenuto nel periodo 2017 - 2018, non so essere più preciso. Non sono mai entrato nel negozio, però a volte, quando la andavo a prendere, mi capitava di doverla aspettare e da fuori la vedevo pulire e fare le attività di chiusura. 
Non conosco personalmente il titolare dell'attività. So che è il sig. ### ma l'ho solo visto qualche volta. Non so dire se la ricorrente si occupasse anche del taglio, ma certamente si occupava dello shampoo in quanto notavo spesso, nel periodo invernale, che aveva la mani rovinate e talora macchiate dalla tinta per capelli. La mattina l'accompagnavo alle 8:30. Quando andavo a prenderla di sera, l'orario si aggirava intorno alle 20:30 - 21:00, ma poteva differire di qualche decina di minuti. 
Di pomeriggio, invece, era sempre la madre della ricorrente ad andarla a prendere ed a riaccompagnarla. Non so dire quante persone lavorassero nel negozio. Il negozio era posto fronte strada, aveva una finestra ed una vetrina oscurata, con sopra impresso il logo con il nome ### Ricordo che la ricorrente talvolta si lamentava del lavoro poiché erano troppe ore. La ricorrente mi riferiva di percepire circa € 200,00 al mese perché stava imparando. Che io sappia, prima di questo lavoro la ricorrente non ha svolto altre attività lavorative. In quel periodo, io ero disoccupato. Oggi lavoro. All'epoca, ossia nel 2017 - 2018, avevo una ### di mia proprietà. 
Ricordo che il sig. ### aveva una ### di colore rosso; talvolta mi è capitato di incrociarlo con il mio veicolo”. 
Serino Angelina: “### un'amica di famiglia della ricorrente, la conosco dal 2015, cioè quando eravamo vicine di casa a ####. Io poi mi sono trasferita, da circa un anno, a ### (NA. Avevamo ed abbiamo un rapporto di amicizia, anzi quando stavo a ### ci vedevamo spesso. Io andavo insieme alla madre della ricorrente ad accompagnarla al lavoro, e ciò dalla metà del 2017 fino al settembre del 2018. La accompagnavamo presso un salone di parrucchiere in ####, credo solo per donna non avendovi mai visto uomini, dove ho iniziato anche io a fruire delle prestazioni. Infatti, ricordo che numerose volte ### mi ha fatto lo shampoo e la tinta. Il negozio si trovava in una strada a senso unico, era posto a fronte strada ed aveva una vetrina di colore grigio con dei vetri opachi. Il titolare del negozio è ### nel negozio, quando andavo di mattina trovavo sempre ### ed ### quando andavo di pomeriggio, invece, vedevo che lavorava, oltre ad ### anche la moglie di ### non ricordo come si chiama, non ci ho parlato spesso ma solo raramente. Ricordo che la madre di ### la accompagnava con una ### di colore scuro a cinque porte. La mattina la accompagnavamo sempre noi, doveva trovarsi al lavoro alle 8:30. Preciso che la mattina, tutti i giorni, io e la mamma di ### andavamo ad accompagnare le nostre figlie alle scuole medie, con la #### casalinga, anche all'epoca lo ero. La mattina, dopo aver lasciato i ragazzi a scuola, portavamo ### al lavoro, e questo tutti i giorni tranne il lunedì, quando il negozio era chiuso. Poi alle 13:00 andavamo a prendere le ragazze a scuola, le lasciavamo a casa e poi andavamo a prendere #### doveva ritornare al lavoro di pomeriggio. A me è capitato poche volte di andare con la mamma ad accompagnarla di pomeriggio, perché dovevo stare Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 a casa con mia figlia per i compiti. Quando è capitato di accompagnarla di pomeriggio, andavamo verso le ore 14:30 - 15:00. La sera, alla fine del lavoro, andavamo a prenderla o io e la mamma oppure una persona che so essere il cognato, anche se non so precisare se di ### o della mamma. Quando sono andata a prenderla di sera, erano le 20:30 - 21:00, a seconda delle esigenze del negozio. Qualche volta ho sentito ### lamentarsi del lavoro mentre si parlava in macchina, ma non ho approfondito perché sono una persona riservata. Ad agosto, sia nel 2017 nel 2018, sono andata al mare nel mese di agosto e non dire se la ricorrente abbia lavorato o meno. Non sono mai andata al negozio nel mese di agosto. Non so dire se la ricorrente andasse al mare di agosto o in vacanza. Da quando ho conosciuto ### nel 2015 e fino all'inizio dell'attività lavorativa presso la parruccheria nel 2017, ricordo che la ricorrente non ha svolto altri lavori, se non qualche giornata presso il ristorante dove lavorava la mamma. Non ricordo come si chiama il cognato che andava a prendere ### al lavoro. Non conosco il sig. ### cioè il teste che è uscito prima. Non ho mai visto il sig. ### andare a prendere ### oppure accompagnarla al lavoro”.  ### “### una cliente del sig. ### sin dal 1991 cioè da quando ha aperto il negozio in ### al C.so Garibaldi, nelle vicinanze della casa di mia madre dove io mi trovo quotidianamente. 
Frequentavo il negozio di parrucchiere del resistente due o tre volte alla settimana e ciò fino a prima della pandemia. Anche mia madre era cliente. Fino alla pandemia nel negozio lavorava il sig. ### successivamente all'attualità vi lavora la moglie. Ricordo che nel negozio hanno lavorato anche altre persone, tra cui la signorina ### nel 2018. Di solito vado al negozio di mattina, ma anche di pomeriggio a seconda delle esigenze. Ricordo che nel 2018 quando sono andata al negozio ho sempre trovato la signorina ### a lavoro. Di solito al negozio mi trattengo un'oretta. ### faceva solo la shampista e non faceva tagli. Trovavo la signora ### sia quando andavo di mattina sia quando andavo di pomeriggio. Ricordo che la ricorrente ha lavorato circa sei o sette mesi, cioè dal periodo invernale fino alla chiusura estiva del negozio ad agosto. Non so dire perché il rapporto di lavoro della ricorrente sia cessato. Il negozio resta chiuso per circa tre settimane nel mese di agosto. Il negozio è aperto dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, salvo alcune occasioni in cui chiude prima”.  ### “### consulente fiscale e del lavoro del resistente. Il signor ### è da sempre un cliente del mio studio, sin dagli anni 80, prima di mio padre e ora mio. Io sono anche una cliente del signor ### e vado almeno una volta a settimana al suo negozio per fruire del servizio di parruccheria. Ricordo di aver visto la signora ### lavorare presso il negozio da febbraio 2018, e mai in precedenza. Ricordo che, dopo settembre 2018, non ho più visto la ricorrente lavorare quando andavo al negozio. In particolare, sono certa che non vi lavorava più nel periodo delle festività natalizie. Di solito vado al negozio il fine settimana ed in orario pomeridiano, e ciò anche nel 2018. 
Quando ho visto la ricorrente al lavoro, si è sempre occupata solo dell'attività di shampista. Non l'ho mai vista fare tagli. Non so dire se facesse anche le pulizie. Il negozio si trova in ### ed è grande circa 30-40 mq.. Ricordo che vi lavoravano il sig. ### oltre a sua figlia, ed alla ricorrente. Non so essere più precisa per quanto riguarda i periodi, ma sono certa che i rapporti siano stati regolarizzati in quanto ho curato io i relativi adempimenti formali. Posso dire che quando andavo al negozio, mi trattenevo almeno un'ora. Il negozio ricordo che chiudeva per ferie ad agosto per dieci o quindici Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 giorni. Non sono mai stata al negozio durante giornate festive, ma posso dire che era chiuso la domenica e il lunedì. Ho sempre consigliato al signor ### di pagare le retribuzioni con modalità tracciabili, anche in ragione dell'obbligo di legge. Tuttavia, la signora ### era sfornita di conto corrente o altro rapporto finanziario presso cui eseguire l'accredito. La stessa signora ### mi confermò personalmente tale circostanza quando venne al mio studio, insieme alla madre. Difatti, ricordo che, per dare una tracciabilità al pagamento del ### il resistente si avvalse di un vaglia postale. Ricordo anche che la ricorrente sottoscrisse una quietanza di pagamento attestante la ricezione delle retribuzioni e del TFR”. 
Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale. 
Di conseguenza, le testimonianze riportate risultano credibili ed idonee a fondare il convincimento del giudicante. 
Ciò ad eccezione di quella resa da ### che questo giudice ritiene inattendibile. 
Difatti, non è né verosimile né credibile che il teste detto si recasse quotidianamente con il proprio autoveicolo dal #### a #### di mattina e di sera, percorrendo in totale circa 40 km per le due tratte di andata e ritorno, con ogni connesso costo, in virtù di un mero rapporto amicale con la ricorrente e senza uno specifico rapporto sentimentale o affettivo, nonché senza condivisione, neppure occasionale, dei costi di trasferta, e per di più sovrapponendosi con la madre della ricorrente, che, secondo quanto riferito dalla teste ### (della cui attendibilità, invece, non v'è motivo di dubitare) tutti i giorni accompagnava la figlia presso il luogo di lavoro con la propria autovettura di mattina e nel primo pomeriggio, prelevandola all'ora di pranzo e di sera. 
Non v'è dubbio che sia oggettivamente impossibile che fossero due persone ad accompagnare contemporaneamente la ricorrente al lavoro: tuttavia, mentre ciò è ragionevolmente verosimile che sia avvenuto da parte della madre della lavoratrice, almeno secondo l'id quod plerumque accidit, non lo è altrettanto da parte di un semplice conoscente, benché di lunga data, come ### il quale neppure ha giustificato la trasferta, ad esempio, deducendo di doversi comunque recare quotidianamente in #### per lavoro o per altri affari o interessi. 
Di contro, si reputano utilizzabili a fini decisori le altre tre dichiarazioni.  4. Il complessivo esame del compendio istruttorio rivela, anzitutto, l'assenza di una prova sufficientemente certa in ordine al periodo in cui la ricorrente ha dedotto di aver lavorato in assenza di formalizzazione del rapporto. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024
Sul punto, mentre i testi ### e ### entrambe in veste di clienti dell'attività del resistente, hanno del tutto escluso che la ricorrente abbia lavorato prima del 2018, la teste ### ha fatto riferimento, per l'inizio dell'attività lavorativa della sig.ra ### dapprima alla metà del 2017 e poi, ancor più genericamente, al 2017. 
Come si vede, manca un preciso appiglio temporale che permetta, con la necessaria sicurezza, di retrodatare l'inizio del rapporto ad una data certa, anteriore al 2.2.2018, almeno su base mensile. 
In altri termini, non è possibile affermare che il rapporto di lavoro sia iniziato a metà 2017, come riferito dalla teste, la quale non è stata in grado di fornire uno specifico riferimento cronologico, benché riferito ad un determinato mese del 2017. 
In ogni caso, quanto sul punto riferito dalla teste ### si pone in aperto contrasto con quanto dichiarato dalle altre due testi ### e ### sicché non può dirsi comunque raggiunta la prova dell'espletamento dell'attività di lavoro nell'anno 2017. 
La contraddittorietà tra le deposizioni sopra riportate, con specifico riferimento al momento iniziale del rapporto, impone di escludere l'assolvimento dell'onere probatorio ad opera della lavoratrice che ne è gravata. 
Non possono condurre a diverse conclusioni gli screenshots del sistema di messaggistica istantanea ### prodotti dalla ricorrente, non essendovi certezza sull'identità del soggetto con cui sono state intrattenute le conversazioni ivi raffigurate, poiché non ne è riportato né il numero di utenza telefonica né il nominativo per esteso, bensì solo due nomi di battesimo (### e ###. 
Tale segmento della domanda va perciò disatteso.  5. Di contro, si rivela fondata la domanda diretta a rivendicare una maggior retribuzione differenziale rispetto a quella percepita. 
Dalle dichiarazioni delle tre testimoni e dalla documentazione fornita (cfr. prospetti paga agli atti), si evince che la ricorrente ha osservato un orario di lavoro articolato su una media di 50 ore settimanali, distribuite su 5 giorni lavorativi, dal martedì al sabato. 
A tale conclusione si perviene sulla scorta di quanto riferito dalla teste ### che ha confermato la tesi esposta in ricorso laddove ha dichiarato di aver visto che la sig.ra ### osservava un orario di lavoro dalle 8:30 alle 20:30, con circa due ore di pausa, verosimilmente dalle 13:00 alle 15:00. 
Il diverso orario riferito dalla teste ### cioè dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, si riferisce all'orario di apertura al pubblico dell'esercizio commerciale, mentre è noto, secondo la comune esperienza, che i lavoratori subordinati inizino e finiscano Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 l'attività di lavoro prima e dopo l'orario di apertura al pubblico per assolvere ai necessari incombenti di preparazione e pulizia del locale commerciale e delle attrezzature, per le operazioni di apertura e chiusura della cassa, per predisposizione dell'organizzazione lavorativa, ecc.. 
Sulla scorta di tali dati orari, può ritenersi dimostrato che la ricorrente abbia sì osservato, nel periodo lavorato (dal 2.2.2018 al 30.9.2018), un orario di lavoro a tempo pieno, come previsto dal contratto individuale (e come risulta dal modello ### agli atti), per 40 ore settimanali, in conformità al C.C.N.L. applicato e riportato per estratto nella sua produzione di parte, ma che essa abbia altresì svolto almeno 10 ore di lavoro straordinario settimanale, per il quale vi è domanda di pagamento in ricorso. 
Sulla scorta di tali dati orari, è possibile ricostruire il credito spettante alla lavoratrice, la quale ha diritto alla retribuzione del lavoro straordinario espletato. 
Difatti, i prospetti paga prodotti dal datore di lavoro lasciano evincere la contabilizzazione e la retribuzione dell'orario di lavoro ordinario (8 ore al giorno per 5 giorni, per 40 ore settimanali), con quantificazione della paga base che deve ritenersi corrispondente al canone di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost.. 
Dalle buste paga emerge, invero, che la paga base oraria applicata dal datore ammonta ad € 7,57040 all'ora, corrispondenti ad una paga base mensile di € 1.211,26, mentre, nella c.t.p. contabile della ricorrente, la paga base indicata risulta più bassa, ossia pari ad € 6,98843, che si determina dividendo il minimale retributivo mensile ivi indicato (€ 1.209,00, in conformità a quello esposto nell'estratto di C.C.N.L. Confartigianato barbieri e parrucchieri) per il divisore orario contrattuale (173, che, come noto, indica il monte orario mensile per l'orario a tempo pieno). 
Né rileva che la paga base oraria esposta nelle buste paga sia composta da due voci (paga base ed indennità), giacché nell'estratto di C.C.N.L. non è contemplata alcuna maggiorazione per indennità. 
In forza del criterio ex art. 112 c.p.c., risulta quindi irrilevante verificare l'inquadramento della ricorrente e la corretta individuazione del minimale di paga, giacché deve ritenersi satisfattiva quella applicata dal datore per il lavoro ordinario, risultando essa già superiore a quella prospettata in ricorso. 
Giova, in ogni caso, segnalare che la omessa produzione in giudizio del testo integrale del C.C.N.L. di settore, debitamente munito delle declaratorie professionali, avrebbe comunque impedito l'esame di merito della domanda diretta ad ottenere un superiore inquadramento contrattuale, giacché, come noto, il contratto collettivo dei settori Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 privati non beneficia del criterio iura novit curia ex art. 113 c.p.c., sicché esso non è conoscibile d'ufficio dal giudice senza la collaborazione della parti, a differenza del contratto collettivo di comparto del pubblico impiego privatizzato, che, invece, è pubblicato in ### ai sensi dell'art. 47 co. 8 D. Lgs. 165/2001 (Cassazione civile, sez. lav., 07/01/2020, n. 112: “La conoscibilità di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, nel primo caso, il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio. Nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia”). 
Le relative somme devono poi ritenersi interamente corrisposte in forza della quietanza liberatoria sopra riportata, la quale, benché invalida a fini transattivi ed abdicativi, conserva piena efficacia in punto di prova della ricezione dei pagamenti ivi indicati, che risultano corrispondenti agli importi esposti nei prospetti paga, ad eccezione del mese di agosto 2018, laddove residua, in favore della lavoratrice, una differenza di € 49,79. 
La quantificazione per il lavoro straordinario va individuata applicando i criteri di cui all'estratto di C.C.N.L. in atti, che prevede una maggiorazione del 25% per lo straordinario diurno rispetto alla paga ordinaria, ossia in misura pari ad € 9,463 l'ora. 
Pertanto, considerando che l'attività di lavoro si è estesa, nel periodo in questione, per 8 mesi, corrispondenti a 34 settimane, può ritenersi che la ricorrente abbia espletato almeno 330 ore di lavoro straordinario, dovendosi escludere le giornate in cui la prestazione non è stata espletata, sicché la sig.ra ### ha diritto ad una retribuzione differenziale pari ad € 3.122,79. 
Competono altresì 8 ratei di mensilità aggiuntiva, non presenti nei prospetti paga, per complessivi € 807,51, non essendo prevista dal C.C.N.L. la 14a mensilità. 
Inoltre, dai prospetti paga in atti, risulta che la ricorrente non ha fruito di ferie nel periodo lavorativo, sicché, essendo cessato il rapporto, compete altresì la relativa indennità sostitutiva. 
In specie, dalla busta paga conclusiva, emerge un saldo ferie positivo pari a 106,67 ore, sicché la ricorrente ha diritto alla relativa monetizzazione per l'importo di € 807,53. 
Infine, non risultando, dal già citato estratto di C.C.N.L., alcuna deroga contrattuale al principio di onnicomprensività ex art. 2120 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 01/10/2012, n. 16636: “Il concetto di retribuzione recepito dagli artt. 2118, comma secondo, cod. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 civ. (ai fini del calcolo dell'indennità di preavviso in caso di licenziamento) e 2120 cod. civ. (ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto) è ispirato al criterio dell'onnicomprensività, nel senso che in detti calcoli vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente per la relativa fruizione, quand'anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro”), il trattamento di fine rapporto spettante alla lavoratrice andrà maggiorato rispetto a quello ricevuto e quietanzato, dovendosi tenere conto anche della retribuzione per lavoro straordinario e della mensilità aggiuntiva. 
Dunque, applicando il criterio di calcolo di cui al citato art. 2120 c.c., per tale titolo spetta alla ricorrente la somma di € 291,13. 
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639). 
Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo. Assorbito ogni altro profilo.  6. Quanto alla domanda inerente alla regolarizzazione della posizione previdenziale, da qualificarsi come azione di accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro, si osserva che, nella fattispecie, essendo stato accertato il diritto ad una retribuzione di fatto più elevata, su tale maggior importo retributivo sono dovute le contribuzioni di previdenza, per un altrettanto maggior importo rispetto a quanto già versato. 
Del resto, tale accertamento risulta ricompreso nella pronuncia di condanna del datore al pagamento delle differenze retributive in misura lorda, somme che, quindi, già contengono gli importi dovuti all'I.N.P.S. a titolo di contributi. 
Tale domanda, poi, non ha richiesto il necessario coinvolgimento in giudizio dell'I.N.P.S., non essendo stata altresì proposta domanda di condanna del datore al pagamento dei contributi (Cassazione civile, sez. lav., n. 701 del 09/01/2024: “### litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art.  102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c.”). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo contributivo dell'impresa individuale resistente in relazione alle maggiori retribuzioni accertate.  7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II, 08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II, 24724/2019), l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti e le rispettive condotte processuali e preprocessuali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito di C. Cost.  77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo. 
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.  P. Q. M.  Il dott. ### quale ### del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) condanna ### nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, al pagamento, in favore di ### della somma lorda di € 5.078,75, di cui € 3.980,09 lordi per differenze retributive, € 807,53 lordi per indennità sostitutiva di ferie non godute ed € 291,13 lordi per maggior T.F.R., oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti sino al saldo; 2) dichiara sussistente il correlato obbligo contributivo a carico di ### 3) rigetta per il resto il ricorso; 4) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna ### al pagamento della residua parte, che liquida in € 880,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### lì 29.5.2024.  ### del lavoro dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024

causa n. 3007/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Del Gaudio Cinzia, Vernillo Domenico

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Tribunale di Paola, Sentenza n. 399/2024 del 28-05-2024

... firma della presente ### rilascia ampia quietanza; e la stessa li consegnerà al responsabile legale del M.P.S. Avv. ### facendosi rilasciare dallo stesso quietanza liberatoria. ### 20.000 alla ### quale corrispettivo per l'accettazione della vendita del credito senza aver nulla a pretendere e per il pagamento della quota di terreno di cui in premessa di ME 2126 […] edificabili in zona “B”, con la firma della presente entrambi rilasciano ampia e liberatoria quietanza” (art. 1); - “### “### P.L. srl” e il #### concordano la necessità di costituirsi in una società di capitale a responsabilità limitata (s.r.l.) con quote paritarie del 50% (cinquanta per cento) cadauno e i soci saranno indicati dagli stessi all'atto della costituzione; il tutto si rende necessario ed urgente, per (leggi tutto)...

N. 1270/2016 RGAC (cui è riunito il 1333/2022 RGAC) ### SEZIONE CIVILE * * *  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ### di ### Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili iscritte con i numeri di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi indicati in epigrafe tra ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ### (c.f. ###) - attore nel n. 1270/2016 RGAC, convenuto nel n. 1333/2022 RGAC - contro ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (c.f. ###) in entrambe le cause e dall'Avv. ### (c.f. ###) esclusivamente nella n.1333/2022 RGAC - convenuto n. 1270/2016 RGAC, attore nel n. 1333/2022 RGAC - e ### P.L. ### (P.I. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.f. ###) - convenuta nel n. 1270/2016 RGAC e nel n. 1333/2022 RGAC - CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. - ### (debitore esecutato) ha introdotto - con atto di citazione dell'8.9.2016 (iscritto con il n. 1270/2016 RGAC), ritualmente notificato a ### e alla ### P.L. ### (creditori intervenuti), nel termine assegnato dal G.E. con ordinanza dell'8.7.2016 - la fase di merito dell'opposizione all'intervento spiegato in data ### dal predetto ### (asserito creditore del SIA in forza della scrittura privata stipulata il ### con ### P.L.  per € 200.796,32 alla data del 6.12.2011, oltre interessi maturandi), nella procedura instaurata dalla ### (creditore procedente), chiedendo di: 1) dichiarare che egli nulla deve a ### per le causali dedotte con l'atto di intervento; 2) dichiarare la nullità, l'inefficacia o la risoluzione o pronunciare l'annullamento della citata scrittura privata del 5.12.2011; 3) condannare ### per lite temeraria ex art. 96 cpc. 
Ha dedotto che: - l'intervento del ### nella procedura esecutiva era inammissibile in quanto privo di titolo esecutivo e, comunque, di diritto di credito nei confronti del ### - infatti - a differenza di quanto sostenuto dal ### con il medesimo atto di intervento (avere acquistato, con scrittura privata del 5.12.2011, dalla ### il 50% del credito che quest'ultima, a sua volta, aveva precedentemente comprato dalla ### ossia il credito vantato dal predetto istituto bancario, in forza del decreto ingiuntivo n. 377/93 emesso dal ### di ### il ###, nei confronti di SIA ### - la MPS aveva ceduto l'intero credito nei confronti del SIA alla ### soltanto con atto del 2.7.2013 per Notar GIGLIO; - in ogni caso, il prezzo dell'asserita cessione del 5.12.2011 (€ 100.000,00), corrisposto dal ### gli era stato quasi interamente restituito (attraverso l'esecuzione, da parte di ### di lavori edili per € 13.670,00 finalizzati alla trasformazione di un garage in ### località ### part. 1234 ex 866, sub 16 ex 6, ed il di più pagato in forza della compravendita del 12.11.2011, della retro carta di pari data e del successivo recesso del 30.3.2012 da parte del ### nonché mediante bonifici della ### per complessivi € 55.000), residuando il minore importo di € 25.000, oltre interessi (se dovuti); - in realtà, la scrittura privata del 5.12.2011 era stata stipulata per ottenere in capo al ### ed alla ### l'assegnazione di unità abitative nel quadro della costituzione di una società a responsabilità limitata; - tale scrittura era, quindi, nulla in quanto priva della forma dell'atto pubblico prescritta ad substantiam per la costituzione della società, oltre che per mancata individuazione delle unità abitative, e comunque, er inefficace “o da annullarsi per errore nella formazione della volontà delle parti, o risolta e cessata per impossibilità sopravvenuta o per il mancato avveramento dell'evento presupposto, o ancora risolta, cessata e privata di qualsiasi effetto per mutuo consenso o per facta concludentia”.  1.2. - Si è costituito ### il quale ha preliminarmente eccepito: - l'incompetenza territoriale del ### di ### in favore del ### di Torino in quanto la scrittura privata del 5.12.2011 era stata sottoscritta a ### ove risiede il medesimo convenuto ### - l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio in materia contrattuale; - il difetto di legittimazione attiva dell'attore in quanto la scrittura privata di cessione del credito del 5.12.2011 era stata stipulata dal ### con la ### mentre il SIA aveva partecipato, quale debitore ceduto, ai soli fini dell'accettazione; Ha, poi, evidenziato, nel merito, che: - il titolo esecutivo in forza del quale era intervenuto nella procedura esecutiva a carico del SIA è il decreto ingiuntivo n. 377/93 del ### di ### avente ad oggetto il credito della MPS nei confronti del ### poi ceduto dalla MPS alla ### e da questa, in misura del 50%, al ### con la scrittura privata del 5.12.2011; - tale scrittura non era stata oggetto di recesso o risoluzione; - i rapporti tra il SIA ed il ### oggetto della compravendita del compravendita del 12.11.2011 e della retro carta di pari data non aveva riguardato in alcun modo la cessione del credito oggetto della scrittura privata del 5.12.2011 e non rilevavano nella controversia che qui occupa; - i versamenti tramite bonifico eseguiti dalla ### in favore del ### costituivano parziale adempimento della scrittura del 5.12.2011, nel difetto di ulteriori rapporti con la predetta società (circostanza ribadita nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, cpc); - l'eccepita nullità della costituzione della società a responsabilità limitata per difetto dell'atto pubblico non travolgeva la cessione del credito oggetto della scrittura del 5.12.2011 in quanto si trattava di vicende non interdipendenti. 
Ha, pertanto, chiesto di dichiarare l'incompetenza in favore del ### di ### o l'improcedibilità della domanda per difetto della mediazione obbligatoria o il difetto di legittimazione attiva dell'attore o, nel merito, di rigettare l'opposizione e qualsiasi domanda proposta dal ### 1.3. - Si è costituita anche la ### la quale ha aderito alle domande dell'attrice, condividendo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione.  1.4. - ### è consistita nell'assunzione delle testimonianze di ### (udienza del 12.7.2019) ### (udienza del 21.5.2021) e dell'interrogatorio formale dell'attore, ### (udienza del 24.3.2022) 2. - Al contempo, ### con atto di citazione del 26.9.2022, iscritto in data ### con il n. 1333/2022 RGAC, notificato nei confronti di ### e di ### ha riassunto - a seguito di ordinanza di incompetenza pronunciata il ### dal ### di ### ex art. 40 cpc - il giudizio ivi originariamente istaurato (con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il ###, proc. n. 19383/2020 ### per sentire accertare: 1) l'autenticità della sottoscrizioni apposte alla scrittura privata del 5.12.2011 per finalità di trascrizione (previa verificazione in caso di eventuale disconoscimento); 2) prodotto l'effetto, ivi previsto, di cessione del 50% del credito della MPS nei confronti di ### 3) prodotto il trasferimento, previsto con la medesima scrittura privata, di tre quote di terreno per complessivi 2126 mq edificabili, in zona B, nel più ampio complesso edilizio denominato “### Misa” riporti al foglio 11, particelle 865-873-874, oggi 1233-1241-1242, nel Comune di ### frazione ### 3.1. - Con provvedimento del 9.12.2022, il proc. n. 1333/2022 ### è stato riunito al più risalente n. 1270/2016 ### per connessione oggettiva e soggettiva. 
Con ordinanza del 20.1.2023, è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione del proc. n. 1333/2022 ### nei confronti a SIA ### e ### P.L. ### per mancato rispetto del termine a comparire inferiore a quello previsto dall'art. 164 cpc. 
Successivamente, l'Avv. ### nell'interesse di ### ha svolto attività difensiva anche con riferimento alla causa n. 1333/2022 ### (nella quale si era costituita in forza di procura in atti). 
Si è, poi, costituito anche l'Avv. ### nell'interesse delle ### P.L. ### con riferimento ad entrambe le cause riunite.  4. - Ciò posto, vanno innanzitutto affrontate le questioni pregiudiziali sollevate in entrambi i giudizi.  4.1. - Preliminarmente occorre evidenziare come il giudizio originariamente instaurato davanti al ### di ### (n. 19383/2020 ### sia stato ritualmente assunto (proc. n. 1333/2022 #### e non sia estinto.  ### con atto del 26.9.2022, ha riassunto il giudizio originariamente instaurato davanti al ### di ### citando ### e la ### davanti al ### di ### per l'udienza del 9.12.2022. 
Le notifiche sono state eseguiti a mezzo pec il ###, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125 disp. att. cpc e 170 cpc, presso i procuratori costituiti davanti al ### Avv. ### per ### e Avv. ### per ### Con separate note scritte depositate il ###, in relazione al termine di scadenza ex art. 127 ter fissato nel 19.1.2023, in luogo dell'originaria udienza di pari data, quale prima udienza successiva alla riunione disposta con ordinanza del 9.12.2022, l'Avv.  ### per ### e l'Avv. ### per #### hanno eccepito la nullità della riassunzione per mancato rispetto del termine a comparire di 90 giorni ex art. 163 bis cpc. 
Con la successiva ordinanza del 20.1.2023, rilevato il mancato rispetto del termine a comparire ex art. 163 bis cpc, è stato ordinato a ### di procedere alla rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione iscritto con il 1333/2022 ### nei confronti di ### e ### entro il termine perentorio del 20.4.2023, fissando l'udienza successiva in data ###, ore 9:00.  ### ha, quindi, proceduto a notificare l'originario atto di riassunzione - unitamente all'ordinanza di riunione 9.12.2022 ed a quella di rinnovazione notifica del 20.1.2023, contenente la fissazione della successiva udienza in data ### -, a mezzo pec, il ###, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125 disp. att. cpc e 170 cpc, presso i procuratori costituiti davanti al ### Avv. ### per ### e Avv. ### per ### Queste seconde notifiche dell'atto di riassunzione sono rituali. 
Non si ignora che, per giurisprudenza ormai consolidata, “l'atto di citazione, così come quello di rinnovazione, è diretto ad una parte non ancora assistita dal difensore, che ha diritto di sentirsi indicare chiaramente quale è l'udienza di prima comparizione rispetto alla quale costituirsi tempestivamente, pena le decadenze previste; chiarezza che manca - evidentemente - laddove la parte si veda notificare una citazione che indica l'udienza di prima comparizione per una data già trascorsa e una ordinanza (verbale di udienza) che non chiarisce che la data di rinvio deve considerarsi come nuova data di prima comparizione; né può pretendersi dal comune cittadino una conoscenza dei meccanismi processuali che lo induca ad identificare senz'altro nell'udienza di rinvio quella di nuova prima udienza” (così testualmente ### 3, Ordinanza n. 28810 dell'8/11/2019; conf. Sez. 3, Ordinanza ### del 6/11/2023; analogamente, in precedenza, ### 1, Sentenza n. 279 del 10/1/2017; ### 1, Sentenza n. 10852 del 05/12/1996). 
Tuttavia, nella vicenda in esame - di riassunzione di giudizio nei confronti di parti costituite - la nuova notifica dell'atto di riassunzione, unitamente alle ordinanza di riunione e di rinnovazione della notifica, è stata eseguita non già nei confronti delle parti personalmente (come, invece, presupposto dal principio giurisprudenziale in esame), ma, ai sensi degli artt. 125 disp. att. cpc e 170 cpc, a mezzo pec, ai loro procuratori costituiti davanti al ### (Avv. ### per SIA ### e Avv. ### per ###, sicché nessuna ragionevole confusione sulla individuazione della successiva udienza può essere ragionevolmente insorta nei professionisti destinatari della pec, certamente attrezzati per compiere un'agevole lettura integrata degli atti e ben capaci di comprendere che l'udienza di rinvio era stata fissata in data ###, ore 9:00. 
Inoltre, dopo la riunione del proc. n. 1333/2022 ### al n. 1270/2016, l'Avv. ### munito di procura rilasciata da ### per il giudizio pendente davanti al ### di ### e riassunto con il n. 1333/2022 ### da subito, sin dalle note scritte depositate il ### (per la prima udienza successiva alla riunione), ha svolto concreta attività difensiva anche per il proc.  1333/2022, eccependo la nullità della riassunzione e l'estinzione del giudizio. 
Si è da ultimo costituito, come detto, anche l'Avv. ### per #### in relazione ad entrambe le cause riunite.  4.2. - ### di incompetenza territoriale formulata dal convenuto nel proc. n. 1270/2016 ### non può considerarsi utilmente proposta alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, in quanto non sono stati presi in esami tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cpc, e più specificamente, quello del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (cfr. Sez. 3, Sentenza 10577 del 24/10/1998, ### 3, Sentenza n. 8224 del 28/7/1999, ### 3, Sentenza 6893 del 21/5/2001, ### 3, Ordinanza n. 3111 del 4/3/2002, ### 2, Ordinanza 12465 del 23/8/2002, ### 3, Ordinanza n. 5709 del 10/4/2003, ### 3, Ordinanza 16136 del 27/10/2003, ### 1, Ordinanza n. 5572 del 15/3/2005).  4.3. - ### di difetto del preventivo esperimento del procedimento di mediazione è stata genericamente formulata dal convenuto nel n. 1270/2016 ### senza neppure indicare la fattispecie normativa nel quale dovrebbe sussumersi la presente causa. 
In ogni caso, né l'art. 5 d.lgs. 28/2010 né altra disposizione normativa prevedono l'obbligatorietà del procedimento di mediazione in materia contrattuale.  4.4. - Ancora, con riferimento alla causa n. 1270/2016 ### SIA ### è effettivamente privo della legittimazione attiva rispetto alle azioni di annullamento ex art. 1441 c.c. della scrittura privata del 5.12.2011 giacché non è parte di essa, mentre è legittimato a proporre a proporre azioni di nullità ex art. 1421 c.c. o comunque dichiarative di inefficacia della cessione del credito contenuta nella predetta scrittura privata, avendo il concreto ed attuale interesse ad individuare il soggetto al quale deve corrispondere la somma oggetto del decreto ingiuntivo n.  377/93 del ### di ### 4.5. - Infine, è vero che con ordinanza del G.E. del 25.5.2020, è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva n. 250/1994 RG nell'ambito della quale era stato spiegato, da parte di ### l'intervento oggetto dell'opposizione che qui occupa. 
Nondimeno, permane l'interesse dell'attore all'opposizione all'esecuzione proposta, diretta ad accertare l'insussistenza di titolo esecutivo e di credito in favore di ### Invero, “è principio consolidato in materia che, ove siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporti la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi; permanendo invece l'interesse alla decisione per le opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (Cass. 16 novembre 2005, n. 23084; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4498; Cass. 31 gennaio 2012, n. 1353; Cass. 10 luglio 2014, n. 15761). E ciò si comprende per l'autonomia dell'accertamento in ordine all'esistenza del titolo esecutivo e del credito rispetto alla vicenda della singola procedura esecutiva, che non esaurisce la "spendibilità" del titolo né, tanto meno, del credito” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 13817 del 31/5/2017).  5.1. - Nel merito, non vi è dubbio che ### era intervenuto nella procedura esecutiva n. 250/1994 RG in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 377/93 del ### di ### che ha cristallizzato il credito della MPS nei confronti del ### poi ceduto dalla MPS alla ### e da questa, in misura del 50%, al ### in virtù della scrittura privata del 5.12.2011.  5.2. - Nessuna obiezione specifica è stata formulata dall'opponente con riferimento al decreto ingiuntivo n. 377/93, mentre è contestato il trasferimento del 50% del relativo credito a ### in forza della scrittura privata del 7.12.2011. 
Tale contratto è stato firmato da ### da ### quale amministratore unico della ### (con relativo timbro) e da ### per la ditta ### (con relativo timbro). 
Nessuna delle parti del presente giudizio ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte, che, quindi, devono intendersi riconosciute ai sensi dell'art. 215 cpc.  5.3. - Quanto al contenuto del predetto contratto, le parti hanno premesso che: - “la ditta ### è debitrice nei confronti della ### dei ### di Siena” di € 109.793,56 quale capitale oggetto del decreto ingiuntivo n. 377/93 del ### di ### € 274.285,60 per interessi moratori al 19,50% sul predetto capitale alla data del 6.12.2011 ed € 17.543,49 per spese legali relative alla fase monitoria ed esecutiva, oltre interessi al tasso legale; - “è intendimento della ### “### PL” acquistare le suddette ragioni di credito dalla ### dei ### di ### mediante il pagamento transattivo della somma complessiva di ### 145.000,00”; - la ### “con ### del 29 Giugno 2011 avente in oggetto, ### di ### ha sottoscritto l'acquisto del credito sopra indicato, dalla ### dei ### di ### e per suo tramite l'Avv.  ### quale responsabile dell'### per la ### della ### con sede ###, versando la somma di ###65.000,00 (eurosessantacinquemila virgola zero) con assegni circolari intestati alla medesima ### dei ### di ### a titolo di acconto sulla maggiore somma. (allegato B)”; - “### intende partecipare all'acquisto del credito sopra citato e vantato dalla ### dei ### di ### per la somma complessiva di cui sopra di ### 401.592,65 […] unitamente alla ### “### PL” alle condizioni che in seguito saranno dettagliatamente precisate”; - “la ditta ### interviene nel presente atto al fine di accettare la cessione di credito di cui infra, inoltre la stessa cede a titolo oneroso tre quote di terreno per complessivi metri quadrati 2126 edificabili in zona “B” nel più ampio complesso edilizio denominato “### Misa” riportati al foglio 11 particelle 865-873-874 oggi 1233-1241-1242 ricadenti nel Comune di ### alla frazione Torremezzo”. 
Hanno, poi, convenuto che: - “La società “### PL” con la presente ### cede al #### o a persona o ### che lo stesso indicherà, il 50% (cinquanta per cento) del credito compromesso e acquistato dalla ### dei ### di ### che ammonta ad ### 401.592,65 […] per la insuperabile e totale somma di ### 100.000,00 (euro-centomila virgola zero), che saranno pagati nel seguente modo: ### 80.000 (euroottantamila virgola zero) con assegni circolari intestati direttamente alla ### dei ### di ### S.P.A. non trasferibili, consegnati alla “### PL” che con la firma della presente ### rilascia ampia quietanza; e la stessa li consegnerà al responsabile legale del M.P.S. Avv. ### facendosi rilasciare dallo stesso quietanza liberatoria. ### 20.000 alla ### quale corrispettivo per l'accettazione della vendita del credito senza aver nulla a pretendere e per il pagamento della quota di terreno di cui in premessa di ME 2126 […] edificabili in zona “B”, con la firma della presente entrambi rilasciano ampia e liberatoria quietanza” (art. 1); - “### “### P.L. srl” e il #### concordano la necessità di costituirsi in una società di capitale a responsabilità limitata (s.r.l.) con quote paritarie del 50% (cinquanta per cento) cadauno e i soci saranno indicati dagli stessi all'atto della costituzione; il tutto si rende necessario ed urgente, per regolarizzare con rogito notarile la cessione del credito con la ### M.P.S. atteso che la stessa è stata con la presente scrittura già interamente pagata, pertanto il loro Responsabile Avv. ### sarà convocato presso un notaio di fiducia della costituenda società per la stipula dell'atto pubblico di che trattasi. 
Amministratore Unico della futura costituenda ### per accordi fra le parti, sarà una persona anche non socio indicato dal sig. ### e lo stesso potrà essere nominato delegato in quanto socio della stessa” (art. 2); - “Dopo la costituzione della futura ### (s.r.l.) e l'atto notarile di cessione, sarà celermente inoltrata domanda al Giudice dell'### presso il ### di ### per l'assegnazione delle ### di che trattasi, sino alla concorrenza della somma riportata in pressa e precisamente ### 401.596,65 […], tenuto conto della valutazione fatta dal C.T.U. nominato dal Giudice e la scelta degli immobili da parte dei soci sarà, per garantire un sicuro, congruo e veloce UTILE” (art. 3); - “Contestualmente al ### per la cessione del credito della MPS alla futura costituenda ### avverrà anche il trasferimento del terreno, di cui in premessa, da parte della ditta ### alla stessa futura ### Società” (art. 4). 
In sintesi, quindi, con la scrittura privata del 5.12.2011, ##### ed ### hanno previsto: - il trasferimento del 50% del credito oggetto decreto ingiuntivo n. 377/93, maggiorato di interessi e spese per la procedura monitorio - indicato come metà di € 401.596,65, quale sommatoria di € 109.793,56 (capitale oggetto del decreto ingiuntivo n. 377/93 del ### di ###, € 274.285,60 (interessi moratori al 19,50% sul predetto capitale alla data del 6.12.2011) ed € 17.543,49 (spese per il procedimento monitorio ed il procedimento esecutivo) - da ### a ### con l'accettazione del debitore, ### - il pagamento di € 80.000,00 (per cui è stata rilasciata quietanza con la medesima scrittura privata), da ### a ### (mediante assegni circolari consegnati alla ### anche se intestati direttamente alla ###, quale corrispettivo della predetta cessione del credito; - il pagamento (per cui è stata rilasciata quietanza con la medesima scrittura privata) di € 20.000, in contanti (modalità implicita), da #### a ### quale corrispettivo complessivo tanto per l'accettazione della cessione del credito quanto per il trasferimento, da ### a ### del terreno edificabile sito nel Comune di ### frazione ### attualmente identificato nel ### al foglio 11, particelle 1233-1241-1242 da SIA ### a ### - il trasferimento della proprietà del predetto terreno da ### a ### - l'obbligo di costituzione di una società a responsabilità limitata, con pari quote, tra ### ed ### 5.4. - Tuttavia, ### e la ### hanno contestato il prodursi dell'effetto traslativo del credito e del terreno in favore di #### sotto tre profili: 1) la previsione esclusivamente di effetti obbligatori piuttosto che traslativi (mero obbligo di trasferire il credito ed il terreno); 2) l'assenza di titolarità del credito in capo alla cedente per difetto del precedente trasferimento da ### 3) la travolgente nullità del preliminare di costituzione di società in difetto della necessaria forma pubblica.  5.5. - Ebbene, il senso letterale delle parole usate, l'interpretazione complessiva delle clausole e la comune intenzione delle parti (ricostruita attraverso il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto) fanno riconoscere nella medesima scrittura privata una vendita di credito - a rigore, vendita di costa altrui - ed una vendita di terreno, collegate tra loro ma non dipendenti dal preliminare di costituzione di società a responsabilità previsto contestualmente. 
Più specificamente, sul piano letterale, le espressioni utilizzati prima face potrebbero sembrare contraddittorie nel descrivere il precedente acquisto del credito da parte di ### Da un lato, infatti, affermare che “è intendimento della ### “### PL” acquistare le suddette ragioni di credito dalla ### dei ### di ### mediante il pagamento transattivo della somma complessiva di ### 145.000,00” e che “### intende partecipare all'acquisto del credito sopra citato e vantato dalla ### dei ### di ### per la somma complessiva di cui sopra di ### 401.592,65” lascerebbe intendere che l'operazione di trasferimento del credito, alla data della medesima scrittura privata (5.12.2011) non si era ancora perfezionata. Dall'altro, dichiarare che la ### “con ### del 29 Giugno 2011 avente in oggetto, ### di ### ha sottoscritto l'acquisto del credito” da ### “versando la somma di ### 65.000,00 (euro-sessantacinquemila virgola zero) con assegni circolari intestati alla medesima ### dei ### di ### a titolo di acconto sulla maggiore somma” dovrebbe far ritenere già prodotto l'effetto traslativo in favore di #### sebbene non fosse stato integralmente versato il corrispettivo, da soddisfare anche attraverso gli assegni circolari non trasferibili intestati a ### (per un valore complessivo di € 80.000,00) che ### consegnava, sulla base della medesima scrittura privata del 5.12.2011, a ### a fronte del proprio acquisto del credito. 
Nondimeno, l'apparente contraddittorietà si spiega e si risolve se si considera - alla luce degli elementi che saranno appresso esaminati - che la cessione del credito da ### a ### sarebbe stata perfezionata di lì a breve, nella stessa giornata del 7.12.2011, in cui è stata stipulata la cessione da ### a ### Sono, infatti, inequivoche le parole scelte dalle parti per descrive la cessione del credito da ### a ### Affermare, infatti, che la ### “con la presente ### cede” a ### significa esprimere in modo chiaro la concorde volontà delle parti di produrre l'effetto traslativo senza necessità di ulteriori atti tra le medesime parti: un effetto immediato nel caso di precedente titolarità del credito in capo a ### ovvero differito, ai sensi dell'art. 1478, 2° comma, c.c., al successivo momento in cui ### avrebbe acquistato il credito, ma, in ogni caso, senza alcun obbligo di stipula di un ulteriore atto di cessione del credito da ### a #### La vendita del credito contenuta nella scrittura privata del 5.12.2011 non è, quindi, un preliminare, ma un contratto definitivo. 
A rigore, come anticipato, si tratta di una vendita di cosa altrui, il cui effetto traslativo si è prodotto successivamente, anche se nella stessa giornata del 5.12.2011. 
Invero, dal contenuto della scrittura privata del 26.6.2011 - allegata con la lettera B al contratto del 5.12.2011 come prova dell'avvenuta cessione da MPS a ### - si ricava che, a ben vedere, la “trattativa” ed il “buon esito negoziale” della cessione del credito da MPS a ### non erano ancora portati a termine alla data del 26.6.2011 nonostante le parti avessero raggiunto un accordo sugli elementi essenziali del contratto, tanto che ### chiedeva il differimento della stipula dell'atto notarile di cessione e versava a garanzia un acconto di € 50.000,00: le parti, quindi, lasciavano intendere implicitamente di subordinare il perfezionamento dell'accordo all'effettivo integrale pagamento del corrispettivo, manifestando l'intenzione di formalizzare la cessione con atto notarile. 
Più specificamente, l'Avv. ### “esclusivamente in nome e per conto della ### P.L. SRL”, dopo avere premesso che è “necessario un ulteriore lasso di tempo per il reperimento delle somme necessarie al perfezionamento dell'atto notarile di cessione”, chiedeva ad ### (procuratrice di ### “il differimento della stipula del detto atto di cessione entro e non oltre la data del 10 settembre 2011”, evidenziando che “a garanzia del buon esito negoziale e della concretezza della trattativa, la ### P.L. s.r.l.”, effettuava “in data odierna un pagamento di € 50.000,00 mediante consegna di cinque assegni circolari” specificamente indicati, nelle mani dell'Avv. ### il quale dichiarava di “intervenire nella sua qualità di ### dell'### di ### di ### SPA” (procuratrice di ### e di acconsentire “mediante la sottoscrizione della presente scrittura […] al detto differimento”, rilasciando “quietanza del ricevimento dei suddetti assegni”. La scrittura privata del 29.6.2011 era, quindi, sottoscritta dall'Avv.  “### n.q.” e dall'Avv. ### quale ### dell'### di ### di ### Sul medesimo documento - allegato della scrittura privata del 5.12.2011 e, quindi, riconosciuto dalla parti di essa - sono presenti anche le sottoscrizioni di SIA #### e ### quale amministratore unico della ### P.S. ### Successivamente, però, non è stato redatto alcun atto scritto di cessione del credito da MPS a ### È, invece, stato stipulato tra il dott. ### in nome e per conto della ### l'Avv. ### quale legale rappresentante della #### e ### quale titolare dell'omonima impresa individuale, l'atto pubblico del 2.7.2013, per ### di ### intitolato “surroga ipotecaria conseguente a cessione di credito”. Con tale atto, le parti, dopo aver premesso che “la ### ha acquistato” il credito della MPS nei confronti di ### oggetto del decreto ingiuntivo 377/1993 del ### di ### mediante il pagamento della somma di € 145.000, hanno convenuto che la MPS ha ceduto, a titolo oneroso e pro soluto, alla ### (art. 1), con l'accettazione di SIA ### (art. 5), il predetto credito, garantito dall'ipoteca specificamente indicata contro ### e la garante ### al prezzo di € 145.000 già versato alla cessionaria mediante cinque assegni circolari specificamente indicati, ultimo dei quali emesso il ### (art. 2).  ###, quindi, per le inequivoche espressioni utilizzate, in conformità al suo titolo, non è una cessione del credito, ma una “surroga ipotecaria conseguente a cessione di credito” che dà atto della precedente cessione. 
Al contempo, il medesimo atto vale a provare il perfezionamento della precedente cessione da MPS a ### a seguito del pagamento integrale del prezzo concordato di € 145.000. 
Il fatto che non sia stato stipulato un atto pubblico di cessione non costituisce neppure una vera e propria modifica del programma negoziale contenuto nella scrittura privata del 26.6.2011 giacché comunque le stesse parti si sono date reciprocamente atto, nel medesimo rogito, della precedente cessione, conferendo una veste pubblica quanto meno alla prova della cessione. 
In ogni caso, la scelta di non procedere alla conclusione di un atto notarile di cessione non vizia in alcun modo la vendita del credito per la quale, con l'atto pubblico del 2.7.2013, è stata concordata la surroga ipotecaria. 
Infatti, per giurisprudenza consolidata, il contratto di cessione del credito non richiede la stipula di un atto pubblico in quanto è a forma libera (cfr. da ultimo ### 3, Sentenza n. 12616 del 19/5/2017: “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e forma libera, sicché il cessionario, in assenza di contestazione da parte del cedente e, soprattutto, del ceduto, può fornire la prova della sua legittimazione anche producendo in giudizio un documento non sottoscritto dal primo, non rilevando, in contrario, che la cessione riguardi un credito verso la P.A., atteso che la forma eccezionalmente solenne, prevista dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 con riferimento a talune cessioni di somme dovute dallo Stato, introduce un'ipotesi di inefficacia nell'interesse esclusivo del debitore ceduto, il quale, pertanto, è il solo titolato a farla valere, con la conseguenza che il rilievo d'ufficio della carenza di forma comporterebbe il vizio di ultra o extra petizione”). 
Nella vicenda che qui occupa, quindi, in mancanza di contratto scritto di cessione del credito da MPS a ### l'effettiva conclusione di esso si ricava dall'allegato B della scrittura del 5.12.2011 (che documenta lo stato avanzato delle trattative alla data della precedente scrittura privata del 26.6.2011 con pagamento di un acconto pari ad oltre il 30% del prezzo) e dal rogito del 2.7.2013 (nel quale le parti danno atto dell'avvenuta cessione a seguito del pagamento del corrispettivo). 
La cessione deve, quindi, ritenersi perfezionata, in conformità ai predetti atti, con l'emissione dell'ultimo assegno circolare in data ### che sancisce il pagamento integrale del corrispettivo, come implicitamente previsto nella scrittura privata del 26.6.2011.  ### non può che avere consegnato a MPS gli assegni emessi da ### dopo averli da lui ricevuti in occasione della stipula della scrittura privata del 5.12.2011. 
Pertanto, l'effetto traslativo del credito in capo a ### è stato prodotto sempre il ### (data dell'ultimo assegno) ancorché, a rigore, ex art. 1478, 2° comma, cc, con la consegna degli assegni da ### a ### successivamente alla sottoscrizione della scrittura privata del 5.12.2011 tra ### SIA e ### 5.6. - Ancora, il tenore letterale delle espressioni utilizzate nella medesima scrittura privata non lascia dubbi di alcun tipo circa l'immediata produzione del trasferimento oneroso della proprietà del terreno da ### a #### collegato alla cessione del credito. 
Infatti, è detto chiaramente che: “### interviene nel presente atto al fine di accettare la cessione di credito di cui infra, inoltre la stessa cede a titolo oneroso tre quote di terreno per complessivi metri quadrati 2126 edificabili in zona “B” nel più ampio complesso edilizio denominato “### Misa” riportati al foglio 11 particelle 865-873-874 oggi 1233-1241-1242 ricadenti nel Comune di ### alla frazione Torremezzo” e che ### versa “euro 20.000 alla ### quale corrispettivo per l'accettazione della vendita del credito senza aver nulla a pretendere e per il pagamento della quota di terreno di cui in premessa di ME 2126 ### edificabili in zona “B”, con la firma della presente entrambi rilasciano ampia e liberatoria quietanza” (art. 1). 
Il pagamento di € 20.000 da ### a ### quindi, costituisce un corrispettivo complessivo tanto per l'accettazione della cessione del credito da parte del creditore ceduto quanto per il trasferimento del terreno. 
La contestuale stipula della vendita del credito (da ### a ### con l'accettazione di ### e del terreno (da SIA a ###, la previsione di un corrispettivo unitario ed indistinto (€ 20.000) per l'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto e per il trasferimento del terreno e la qualificazione del predetto corrispettivo come parte del più ampio corrispettivo per cessione del credito (indicato in € 100.000,00, di cui € 80.000,00 da ### a ### tramite assegni intestati alla MPS ed € 20.000,00 in contanti da ### a SIA per accettazione di cessione e trasferimento di terreno) assicurano il collegamento negoziale tra i predetti contratti, considerati parti integranti di una unitaria operazione conclusa nello stesso momento.  5.7. - Non è, invece, provato l'ulteriore collegamento negoziale tra le predette vendite ed il preliminare di costituzione della ### La sola stipula di quest'ultimo con la medesima scrittura privava del 5.12.2011 non appare sufficiente a dimostrate una effettiva interdipendenza funzionale dei contratti. 
Le parti erano indubbiamente in affari e progettavano ulteriori iniziative: alcune di esse erano così concluse (vendita del credito con collegata vendita del terreno), mentre altre erano in fase di realizzazione (cfr. retrocarta al contratto di compravendita del 12.11.2011, allegata con il n. 10 al fascicolo ### ed altre ancora si prospettavano per il futuro, tanto da formalizzare l'impegno alla costituzione di una società a responsabilità limitata. 
Tuttavia, non vi è alcuna ragione per affermare che gli affari già conclusi (vendita del credito con collegata vendita del terreno) fossero subordinati all'effettivo perfezionamento delle ulteriori operazioni in essere e, più specificamente, alla costituzione di una società. 
Per di più, come è espressamente evidenziato nella c.d. retrocarta al contratto di compravendita del 12.11.2011 (cfr. allegato 10 al fascicolo ###, stipulata tra SIA ### e ### costoro erano ben consapevoli che “una eventuale società formulata con accordo privato è nulla in quanto priva di ogni efficacia giuridica”.  ### a costituire una società a responsabilità era, quindi, secondo la comune intenzione delle parti, un vincolo morale più che giuridico (tenuto conto della nullità per difetto di atto pubblico ex art. 2463 cc), non interferente in alcun modo sulle vendite di credito e di terreno contestualmente stipulate il ###.  5.8. - In conclusione, la ricostruzione complessiva della comune intenzione delle parti che hanno concluso la scrittura privata del 5.12.2011 conforta la già illustrata interpretazione letterale, esprimendo l'inequivoca volontà delle parti di procedere con effetti immediati alla vendita di credito collegata alla vendita di terreno, quali prima affari già conclusi ed indipendenti rispetto alle ulteriori operazioni.  5.9. - Conseguentemente, in ragione dell'assenza di prova che, senza il preliminare di costituzione di società a responsabilità limitata, le pari non avrebbero stipulato la vendita del credito collegata alla vendita di terreno, deve ritenersi che la nullità del predetto preliminare (per carenza di atto pubblico ex art. 2463 cc) non travolge le citate vendite ex art. 1419 cod. civ. (Sez. 1, Sentenza n. 13888 del 06/07/2015: “###esercizio dell'autonomia contrattuale, le parti possono dar vita, con un solo atto, a diversi e distinti contratti, i quali, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale e rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, sono tra loro collegati funzionalmente e in rapporto di reciproca interdipendenza, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotano sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., la nullità parziale di uno dei contratti o quella di singole clausole importa la nullità, rilevabile d'ufficio, dell'intero contratto, senza che le parti, che non abbiano mostrato interesse - dandovi esecuzione - a mantenere in vita l'altro contratto, siano tenute ad allegare la situazione di interdipendenza funzionale tra i singoli rapporti”; ### 1, Sentenza 17899 del 10/09/2015: “Il collegamento tra negozi, tutti già dedotti in giudizio, può essere individuato dal giudice di merito anche d'ufficio, rientrando nel suo potere di verifica e valutazione dei fatti costitutivi della pretesa attorea in base all'interpretazione degli atti negoziali sottoposti alla sua attenzione. Ne consegue che l'esistenza del collegamento negoziale non è oggetto di eccezione in senso stretto, ma di mera difesa, deducibile dalla parte convenuta anche con l'atto di appello”).  5.10. - Non sono, infine, provati fatti che avrebbero fatto venir meno gli effetti traslativi del credito e della proprietà del terreno. 
Neppure si comprende quale prestazione sarebbe divenuta impossibile atteso che l'effetto traslativo è automatico ed il pagamento del corrispettivo è pacificamente avvenuta da parte di ### (come da quietanze rilasciata dalla ### e da ### con la medesima scrittura privata). 
Non vi sono, poi, elementi per ricondurre, in presenza di una pluralità di affari tra le pari (cfr. retrocarta al contratto di compravendita del 12.11.2011, allegato 10 al fascicolo ###, i pagamenti dedotti da ### nei confronti di ### e addirittura il valore di lavori eseguiti da ### in favore del ### alla restituzione del corrispettivo versato dal ### per la cessione del credito e del terreno quale comportamento concludente dell'intervenuto recesso o della risoluzione concordata della medesima cessione. 
Gli unici pagamenti documenti eseguiti da ### di cui è dimostrata l'attinenza alla scrittura privata del 5.12.011 sono, infatti, i due bonifici ### - Postagiro (€ 20.000 in data ### ed ulteriori € 20.000,00 il ###) eseguiti espressamente “per conto della società ### PL” e “giusto contratto del 05/11/2011” (cfr. allegato 14 al fascicolo ###. Essi, quindi, secondo l'esplicita causale che contenevano, non era disposti per restituire parte del corrispettivo versato da ### sul presupposto dell'inefficacia delle vendite, ma costituivano parziale attuale della scrittura privata del 5.11.2011 e, quindi, parziale pagamento del credito che, con tale atto, era stato acquistato dal ### 5.11 - La domanda del SIA di dichiarare che nulla deve a ### e, comunque, di imputare al suo debito i pagamenti dedotti, infine, impone di accertare all'attualità il credito acquistato dal ### con la scrittura privata del 5.12.2021. 
Come detto, però, gli unici pagamenti del predetto credito sono i due bonifici per il complessivo importo di € 40.000,00, che, in mancanza di consenso del creditore, deve essere imputato agli interessi art. 1194, 2° comma, cpc. 
Pertanto, il credito di ### nei confronti di SIA ammonta ad € 63.668,67 a titolo di capitale, così calcolato: - € 54.896,78, pari alla metà di € 109.793,56 oggetto del decreto ingiuntivo n. 377/93 del ### di ### - € 8.771,89, pari alla metà di € 17.543,49 per spese legali relative alla fase monitoria ed esecutiva. 
Devono poi aggiungersi gli interessi come segue: - interessi moratori al tasso annuale del 19,50% sul capitale di € 54.896,78, pari ad € 137.142,80 (la metà dell'importo di € 274.285,60, indicato nella scrittura privata del 5.12.2011) fino al 6.12.2011 e successivamente, sempre al tasso annuale del 19,50% fino al soddisfo; - interessi legali sul capitale di € 8.771,89 dal 5.12.2011 (data della scrittura privata di cessione, in mancanza di indicazione di diverso dies a quo) al soddisfo; - dalla sommatoria degli interessi deve essere detratto il pagamento parziale complessivo di € 40.000 (€ 20.000,00 tramite bonifico del 3.10.2014 ed ulteriori € 20.000,00 tramite bonifico del 29.5.2015) ex art. 1194, 2° comma, cpc.  6. - Segue, per la soccombenza, la condanna ### e ### al pagamento delle spese di giudizio, liquidate alla luce dei parametri medi previsti per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in relazione ai procedimenti di cognizione davanti al ### appartenenti al quinto scaglione di valore, di € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di ### P.Q.M.  ### di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara che sono autentiche le sottoscrizioni apposte alla scrittura privata del 5.12.2011 a nome di #### e SIA ### quale amministratore unico della ### b) dichiara che, in forza della predetta scrittura privata del 5.12.2011, metà del credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 377/93 emesso dal ### di ### il ### nei confronti di ### maggiorato di spese legali ed interessi (come precisato in motivazione), è stato trasferito da ### a ### c) dichiara che il credito sub b) trasferito a ### attualmente ammonta ad € 63.668,67 a titolo di capitale, oltre interessi (da calcolarsi come precisato in motivazione, detratto sui medesimi interessi il pagamento parziale ricevuto di € 40.000,00); d) dichiara che, in forza della predetta scrittura privata del 5.12.2011, la proprietà del terreno sito nel Comune di ### frazione ### attualmente identificato nel ### al foglio 11, particelle 1233-1241-1242, è stata trasferita da ### a #### e) rigetta ogni altra domanda; f) condanna ### e ### al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di ### Manda alla ### per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.  ### 26 maggio 2024 ### 

causa n. 1270/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Scortecci Antonio

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