blog dirittopratico

3.659.328
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
4

Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 2403/2025 del 17-11-2025

... produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.”, Sez. U - , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021 (Rv. 660953 - 01). Il canone è perciò prescritto; d) canone 2004: il primo sollecito del 30.9.2009, mentre non vi sono altri solleciti nel termine prescrizionale, poiché non vi è prova della notifica del sollecito n. 13 del 2014 poiché esso, contrariamente a quanto affermato dal Comune, è stato notificato ex art. 140 c.p.c., e non ex art. 138 comma 2, e non è stata prodotta la ### Il canone è perciò prescritto; e) canone 2005: anche questo canone è prescritto, dal momento che non è stata prodotta la CAD e manca quindi la prova dell'invio dell'atto interruttivo della prescrizione nel termine quinquennale; f) canone 2006: il canone è prescritto dal momento che non è stata prodotta la CAD e manca quindi la prova dell'invio dell'atto interruttivo della prescrizione nel termine quinquennale; g) canone 2009: il canone è prescritto dal momento che non è stata prodotta la CAD e manca quindi la prova (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 2813/2023 Tribunale Ordinario di ### persona del giudice ### all'esito dell'udienza del 17.11.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate, ha emesso la seguente ### art. 281 sexies c.p.c.  ### c.f. ###, difeso dall'Avv.  #### ATTORE e SO.G.E.T. S.P.A. c.f. ###, difeso dall'Avv. ### e ### p.i. PI###, difeso dall'avv.ta ### e dall'avv. ### Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) RAGIONI DELLA DECISIONE ### ha proposto opposizione avverso il fermo amministrativo ###/2022 disposto da ### S.p.A. sul proprio autoveicolo per il mancato pagamento della somma di € 11.163,49 relativa ai canoni idrici per gli anni 2010-2005- 2001-2006-2011-2002-2012-2003-2013-2004 e 2009 (ente impositore Comune di ###, chiedendone la declaratoria di illegittimità e la condanna della ### alla cancellazione dell'iscrizione. 
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 86 del d.p.r. 602/73 per l'omesso invio della comunicazione preventiva dell'iscrizione, il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che la ricorrente non è mai stata titolare di un contratto per la fornitura idrica e la prescrizione dei crediti sottesi al fermo. 
Si sono costituiti i convenuti chiedendo il rigetto dell'opposizione. 
Sono palesemente infondate le eccezioni relative alla mancanza del preavviso di fermo, di cui ### ha provato la notifica, e al difetto di legittimazione passiva, dal momento che, a fronte dell'allegazione dei convenuti per cui la legittimazione passiva della ricorrente deriva dalla sua qualità di erede ### essa nulla ha contestato nella prima difesa utile. 
È, invece, fondata l'eccezione di prescrizione: a) canone 2001: risultano i seguenti atti interruttivi della prescrizione: sollecito di pagamento n° 1055, notificato in data ### (cfr. doc. 10); sollecito n. 631 inviato in data ### ma ricevuto il ### (cfr. doc. 11), e quindi oltre il termine quinquennale. Il canone è perciò prescritto; b) canone 2002: risultano i seguenti atti interruttivi della prescrizione: sollecito di pagamento n. 774, notificato in data ### ai sensi dell'art. 138, comma 2, c.p.c.  (non è quindi ovviamente necessaria la produzione della ###; ingiunzione 584/2012, ritualmente notificata in data ###. Nel temrine quinquennale, che scadeva il ###, non risultano atti interruttivi. Di conseguenza il credito relativo a tale canone è prescritto; c) canone 2003: il sollecito n. 312 non è stato ritualmente notificato perché non è stato notificato ex art. 140 c.p.c. e non è stata prodotta la CAD (“In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, ###) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.”, Sez. U - , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021 (Rv. 660953 - 01). Il canone è perciò prescritto; d) canone 2004: il primo sollecito del 30.9.2009, mentre non vi sono altri solleciti nel termine prescrizionale, poiché non vi è prova della notifica del sollecito n. 13 del 2014 poiché esso, contrariamente a quanto affermato dal Comune, è stato notificato ex art.  140 c.p.c., e non ex art. 138 comma 2, e non è stata prodotta la ### Il canone è perciò prescritto; e) canone 2005: anche questo canone è prescritto, dal momento che non è stata prodotta la CAD e manca quindi la prova dell'invio dell'atto interruttivo della prescrizione nel termine quinquennale; f) canone 2006: il canone è prescritto dal momento che non è stata prodotta la CAD e manca quindi la prova dell'invio dell'atto interruttivo della prescrizione nel termine quinquennale; g) canone 2009: il canone è prescritto dal momento che non è stata prodotta la CAD e manca quindi la prova dell'invio dell'atto interruttivo della prescrizione nel termine quinquennale; h) canoni 2010, 2011, 2012 e 2013: ### ha allegato di aver notificato gli avvisi di pagamento n. ###759787 il ###, l'avviso di pagamento ###428172.000 in data ###, l'avviso n. ###913054.000, notificato 18 gennaio 2018 e l'avviso n. ###.000, notificato il 31 ottobre 2018, senza però indicare la documentazione a supporto. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: a) dichiara l'illegittimià dell'iscrizione del fermo amministrativo indicato in motivazione e ordina ai convenuti la cancellazione del medesimo; b) condanna i convenuti alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 1.700 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Si comunichi 18/11/2025

causa n. 2813/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gianluca Mula'

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19681/2024 del 17-07-2024

... a mano, le comunicazioni sono effettuate tram ite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo”. Sostiene il ricorrente incidentale che la notifica della contestazione disciplinare debba obbligatoriamente avvenire a mezzo posta elettronica certificata, ove il dipendente ne sia munito. 13 Egli afferma, poi, che l'UPD non gli avrebbe inviato d irettamente detta comunicazione, ma avrebbe dato l'incarico di provvedere in tal senso ad un ufficio diverso da quello ove egli prestava servizio. La dog lianza è infondata, atteso che la disposiz ione consente alla P.A. di ricorrere a più modalità di comunicazione, rilevando esclusivamente il fatto che siffatta comunicazione arrivi a conoscenza dell'interessato, il che, nella specie, è avvenuto. Allo stesso modo, non ha alcuna incidenza il coinvolgimento di un'altra P.A. per la sped izione, n on essendo contestato che il mitte nte fosse l'UPD competente. Peraltro, si evidenzia che il d.lgs. n. 165 del 2001 non sanziona il mancato rispetto delle modalità di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. ###/2019 proposto da: Ministero degli ### esteri e della cooperazione internazionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato in ### via dei ### 12; -ricorrente contro ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### presso cui è elettivamente domiciliato in ### via ### di ### 153; -controricorrente e ricorrente incidentale avverso la SENTENZA della Corte d'appello di ### n. 2424/2019, pubblicata il 24 giugno 2019. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/05/2024 dal #### ricorso depositato il 18 dicembre 2013 ### console generale d'### a ### con qualific a d i dirigente, ha convenuto, dav anti al Tribunale di ### il M inistero de gli ### esteri e de lla cooperaz ione internazionale (da ora ###, chiedendo: la declaratoria di nullità, illegittimità e inefficacia dei provvedimenti disciplinari impugnati (sospensione dal serviz io e dalla retribuzione e successivo trasferimento in ###; la condanna della P.A. a corrispondere gli emolumenti non pagati e a restituire il periodo di anzianità; la condanna della P.A. a risarcire il danno subito; il riconoscimento dell'applicabilità dell'art. 147 del d.P.R. n. 18 del 1967; la decl aratoria del suo diritto a recup erare le ore prestate in più rispetto all'orario di lavoro.  ### ale di ### nel contradd ittorio delle parti, con sentenza 2424/2019, ha rigettato il ricorso.  ### ha proposto ap pello che la Corte d'app ello di ### nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2424/2019, ha accolto limitatamente all'illegittimità del provvedimento di rientro in It alia, condann ando la P.A . a risarcire il danno nella misura di € 246.010,00.  ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.  ### si è difeso con controricorso, ha proposto ricorso incidentale sulla base di 17 motivi e ha depositato memoria.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo e il secondo motivo che, per ragione di connessione, vanno trattati insieme, il ### contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del d.P.R. n. 18 del 1967, in combinato disposto con l'art. 110 del d.P.R. n. 18 del 1967 e dell'art. 2697 c.c. 3 ### lamenta che la corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che la revoca dell 'incarico del controricorrente non avrebbe rispettato l'art. 34 menzionato, in quanto il relativo provvedimento non conterrebbe l'indicazione di specifiche esigenze di servizio le quali, poi, non sarebbero state provate in giudizio. 
In particolare , non sarebbe stata cond ivisibile l'affermazio ne del carattere sanzionatorio della revoca in esame, ritenuta alla luce della contiguità di essa rispetto alla sospensione del servizio inflitta al dipendente e della mancanza di una valida motivazione del provvedimento contestato. 
Il giudice di secondo grado non avrebbe valutato che, nella specie, non sarebbe venuto in rilievo il conferimento di un incarico, ma solo la movimentazione di personale per esigenze di servizio, con l'effetto che non avrebbe potuto parlarsi di una revoca di siffatto incarico. 
Neppure avrebbe potuto ipotizzarsi un rientro anticipato, atteso che il d.P.R.  n. 18 del 1967 stabiliva, per le destinazioni all'estero dei funzionari diplomatici, un periodo minimo di due e massimo di quattro anni prima dell'avvicendamento e che il controricorrente era rimasto in ### per tre anni. 
Il fenomeno in questione sarebbe consistito in una semplice movimentazione del personale, consentita dal d.P.R. n. 18 del 1967 per esigenze di servizio. 
Detta movimentazione sarebbe avvenuta con decreto, per il quale non sarebbe stato previsto dalla legge un obbligo di specifica motivazione, essendo sufficiente il rinvio alle menzionate esigenze di servizio, in quanto l'avvicendamento de quo sarebbe stato espressione di un potere discrezionale del datore di lavoro, che avrebbe dovuto tenere conto di ogni aspetto dell'attività di servizio nell'ambito di un sistema pi ù generale, alla luce della p eriodica riorganizzazione dei movimenti di personale su scala mondiale. 
La stessa giurisprudenza am ministrativa in materia avrebbe chiarito che l'obbligo di motivazione dei provv edimenti in questione sarebbe stato da considerare attenuato, riducendosi il sindacato giurisdizionale al riscontro della manifesta illogicità o del travisamento dei fatti. 
Non vi sarebbe stato nessun diritto del controricorrente a restare all'estero per quattro anni e la corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto che egli aveva 4 prestato servizio all'estero in via continuativa per un totale di sette anni, a fronte di una durata massima di otto anni consentita dalla legge. 
La Corte d'appello di ### avrebbe errato a dare rilievo al fatto che i consoli precedenti fossero rimasti in carica per quattro anni, trattandosi di circostanza priva di va lore, e ad invertire l'onere della prova, p oiché sarebbe stato il dipendente a d overe dimostrare che avrebbe avuto un diritto soggettivo a permanere nella sede di ### e che il richiamo a ### sarebbe stato illegittimo o irragionevole.  ###, in tema di atti ritorsivi nell'ambito lavorativo, l'onere della prova della natura di tali atti sarebbe gravato sul lavoratore, il quale sarebbe stato tenuto a provare l'intento di rappresaglia del datore e che questo sarebbe stato il solo motivo alla base del provvedimento. 
La corte territoriale non avrebbe, poi, nulla detto in ordine alla motivazione della sentenza di primo grado, che avrebbe rilevato come la P.A. avesse spiegato le ragioni del ritorno del controricorrente a ### desumibili da una missiva del 29 maggio 2 013 dell'### ore italiano in ### mentre, invece, il dipendente non avrebbe dimostrato il carattere ritorsivo o san zionatorio del provvedimento. 
Le doglianze meritano accoglimento. 
In ordine all'inquadramento normativo della vicenda, si osserva quanto segue.  ###.A. ricorrente sostiene che la fattispecie sarebbe regolata dagli artt. 34 e 110 d.P.R. n. 18 del 1967, i quali contengono le seguenti prescrizioni: Art. 34, comm i 1 e 2, d.P.R. n. 18 del 19 67, intitolato destinazioni e accreditamenti: Art. 110 d.P.R. n. 18 del 1967, intitolato “Avvicendamenti”: “I funzionari diplomatici vengono destinati ad ogni sede ###periodo minimo di due anni e uno massi mo di quattro an ni, salva la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi. 
I funzionari diplomatici non possono rimanere in servizio all'estero per più di otto anni consecutivi, detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede, salva la facoltà dell'ammin istrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti. 
Successivamente al periodo di servizio all'estero, essi prestano servizio a ### per un periodo non inferiore a due anni.  (…)”. 
Si rileva che la sentenza di primo grado ha affermato (ciò si ricava da pagina 3 della sentenza di appello) che il controricorrente è un dirigente amministrativo appartenente ai ruoli ### che ha ricoperto un posto funzione presso una sede estera, e che alla sua posizione si applica il d.P.R. n. 18 del 1967. 
La decisione di appello, invece, ha ritenuto applicabile l'art. 34 del d.P.R. n. 18 del 1967 e ha stabilito in quattro anni il termine di durata massima dell'incarico attribuito al controricorrente, ai sensi dell'art. 5 del d.m. n. 71 del 2007. 
Il lavorat ore, che espone di non avere mai stipula to un contratto p er l'assegnazione dell'incarico a ### precisa nel suo controricorso che l'art.  110 citato non si applicherebbe, in quanto riguarderebbe solo il personale della carriera diplomatica, mentre egli sarebbe un dirigente amministrativo al quale sarebbe stato conferito un posto funzione all'estero in virtù del d.P.R. n. 368 del 2000. 
Egli contesta pure l'applicabilità del d.m. n. 71 del 2007 in quanto, a suo avviso, la fattis pecie sarebbe regolata dall'art. 19 d. lgs. n. 16 5 del 2001 e dall'art. 20 CCNL. 
La sua ricostruzione è che esisterebbe una posizione di dirigente presso il ### a ### e che il relativo incarico dovrebbe avere una durata 6 minima di tre e mass ima di cin que anni, a i sensi dell e disposizioni app ena menzionate. 
In particolare, non essendo stata determinata una durata di detto incarico fin dall'inizio, questa dovrebbe ritenersi pari a cinque anni. 
Le affermazioni del dipendente non sono condivisibili.  ###. 93 del d.P.R. n. 18 de l 1967 prevede che “
Non trovano applicazione, allora, né l'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 né l'art.  20 CCNL menzionato in ordine alla durata della presenza della parte in ### trattandosi di prescrizioni generali, prevalendo il d.P.R. n. 18 del 1967 in quanto lex specialis. 
Lo spostamento del ricorrente incidentale a sede ###è, quindi, un atto di conferimento di incarico dirigenziale e il suo ritorno a ### è un semplice rientro che non ha inciso sulla sua qualifica dirigenziale. 
Il dirigente assegnato a sede ###ha un diritto soggettivo a restare in detta sede, in quanto la movimentazione avviene per esigenze di servizio della P.A. di appartenenza e nell'interesse esclusivo di quest'ultima, come si evince dall'art. 34 . 
Tecnicamente non viene in questione neppure un vero trasferimento da sede a sede , essendo unic a la sede ###### ma u n'assegnazione temporanea, necessaria in ragione delle particolari esig enze d el Ministero, il quale, con i suoi dipendenti, deve essere presente in tutti i ### che hanno rapporti con l'### Questo in quanto, nella specie, il ricorrente incidentale avrebbe trascorso in ### ben tre anni e, dunque, un tempo superiore a quello minimo indicato dal d.m. citato, pari a due anni. 
Sulla base di questa ricostruzione dei fatti e della normativa applicabile, si evidenzia che la Corte d'appello di ### ha dato rilievo, ai fini dell'accoglimento del gravame, alla circostanza che il provvedimento contestato non sarebbe stato specificamente motivato e che la P.A. non avrebbe provato e allegato la sussistenza delle esigenze di servizio previste dalla legge. 
Al riguardo, si osserva che quello che è stato contestato, trattandosi di pubblico impiego privatizzato, è, comunque, un atto gestorio del rapporto di lavoro di diritto privato posto in essere dal datore di lavoro nell'ambito dei suoi poteri di direzione imprendit oriale e, come tale, assoggettato all'ordinario controllo giudiziale. 
Con riferiment o ai ### atti di gestione del rapporto di lavoro tra i direttori degli ### italiani di cultura all'estero (ex art. 14 della legge n. 401 del 1990) e il Ministero degli affari esteri, la S.C. ha chiarito che questi non sono assimilabili né equiparabili a quelli con il personale appartenente alla carriera diplomatica, ma sono adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato e devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 28873 del 1° dicembre 2017). 
Indubbiamente, il datore di lavoro non può ledere diritti del lavoratore che, però, nel caso in esame, non sono in questione, almeno nei termini prospettati dal dipendente, in quanto, come detto, non vi era un suo diritto a restare nella sede di ### per cinque anni. 
Gli atti de quibus non possono essere dichiarati inefficaci per il semplice fatto di non essere stati dettagliatamente motivati, essendo, per sua natura, come evidenziato, il menzionato potere di direzione non strettamente vincolato, ma 10 possono essere censurati in sede ###questo contesto, le ragioni concrete del provvedimento possono essere valutate. 
In particolare, gli atti in esame possono essere contestati e sanzionati se, all'esito dell'esame giudiziario, si rivelino non basati su esigenze di servizio o fondati su un a motivazione gravemente illogica o su un travisament o delle circostanze, essendovi, in queste eventualità, un inadempimento del datore di lavoro ai suoi obblighi, fra cui vi sono anche quelli espressione dei principi di correttezza e buona fede. 
Altra ipotesi nella quale è possibile chiedere tutela al giudice è, poi, quella in cui l'atto sia discriminatorio o ritorsivo. 
Dalla lettura d ella sentenza impu gnata, quest'ultima circostanza è quella dedotta dal controricorrente a sostegno della sua pretesa. 
La corte territoriale ha fondato la sua decisione sull'assunto che non vi fosse “una valida motivazione in ordine all'anticipato rientro rispetto al termine di permanenza massima” e che “la revoca dell'incarico di ### Generale” fosse contigua “rispetto alla sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 40 giorni irrogata dal MAECI”, con la conseguenza che doveva ritenersi il carattere “sanzionatorio della suddetta revoca”. 
Il giudice di appello, però, non ha considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimento del datore di lavoro a carattere ritorsivo, l'onere della prova su tale natura dell'atto grava sul lavoratore, potendo esso essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici, che facciano ritenere con su fficiente certezza l'intento di rappresaglia, il q uale deve ave re avuto efficacia determinativ a esclusiva della volontà del datore di lavoro, an che rispetto ad altri fatti rilevan ti ai fini della configurazione de l provvedimento illegittimo. In particolare, il lavoratore non può limitarsi a dedurre circostanze rilevanti in astratto ai fini della ritorsione, ma deve indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causali tà tra le circostanze pretermesse e l'asserito intento di rappresaglia (Cass., Sez. L, n. 18283 del 5 agosto 2010). 11 Nella specie, la Corte d'appello di ### ha posto a carico della P.A. l'onere di dimostrare che il suo provvedimento era giustificato da specifiche esigenze di servizio, ma, in questo modo, non ha rispettato la menzionata giurisprudenza. 
Soprattutto, una responsabilità della P.A. non pote va ricavarsi né dalla mancata indicazione, nell'atto contestato, delle specifiche esigenze di servizio che lo avevano giustificato, non essendo ciò imposto da qualche disposizione, né dalla contiguità temporale dello stesso atto con la sanzione inflitta, trattandosi di circostanza equivoca.  ###, ragionando diversamente, sarebbe, in astratto, sempre censurabile l'atto organizzatorio che coinvolga la posizione di persone coinvolt e in procedimenti disciplinari e sarebbe vietato alla P.A. di spostare in altro ufficio, a parità di mansioni, il personale sanzionato, persino quando la censura inflitta potrebbe giustificare, di per sé, l'avvicendamento. 
Questa impostazione trova riscontro nella giurisprudenza della S.C. (Cass., Sez. L, n. 3811 del 2014, pur se resa con riferimento alla precedente versione dell'art. 93 del d.P.R. n. 18 del 1967) la quale ha già affermato che la disciplina dettata per il personale assegnato alle sedi estere prevede che la distribuzione dei posti in organico nelle sin gole sedi diplomatiche sia rapportata specificatamente alle funzioni che ivi devono essere svolte (posti-funzione) e che l'istituzione e la soppressione dei posti di organico siano modulate sulla base delle esigenze di servizio dell'ufficio. 
Il dipendente non è, quindi, titolare di un diritto a continuare a prestare la sua attività nella sede ###precedenza assegnata. 
Il rapporto di servizio del personale del Ministero degli affari esteri presenta, infatti, delle peculiarità per le quali si può svolgere per periodi determinati anche in terr itorio straniero, e ciò con l'adesione del dipendente , ma nel l'interesse proprio della P.A.  2) Con il terz o motiv o la P.A. ricorrente lamenta la violazione e fa lsa applicazione dell'art. 171 del d.P.R. n. 18 del 1967 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel parametrare il risarcimento riconosciuto al controricorrente sull'indennità estero giornaliera e sul num ero di giorni mancanti per il 12 raggiungimento del quarto anno di servizio in ### Essa non avrebbe tenuto conto, però, della natura indennitaria e non risarcitoria dell'indennità in esame. 
La censura merita accoglimento.  ###à di servizio all'estero di cui agli artt. 170 e 171 del d.P.R. n. 18 del 1967, per il personale dipendente dall'### degli affari esteri, non ha natura retributiva, in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera, sicché la stessa non concorre a determinare il danno patrimoniale subito dal dipendente illegittimamente richiamato presso la sede centrale (Cass., Sez. L, n. 14112 dell'11 luglio 2016).  3) Deve essere esaminato, quindi, il ricorso incidentale.  4) Con il primo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001 e la violazione dell'art. 132 c.p.c.  ###. 55 bis, comm a 5, d.lgs. n. 165 del 2 001, stabilis ce che “### comunicazione al dipenden te, ne ll'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipenden te dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contest azione dell'addebito, il dipendent e può indicare, altresì, un nu mero di fax, di cui egli o il suo pro curatore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tram ite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo”. 
Sostiene il ricorrente incidentale che la notifica della contestazione disciplinare debba obbligatoriamente avvenire a mezzo posta elettronica certificata, ove il dipendente ne sia munito. 13 Egli afferma, poi, che l'UPD non gli avrebbe inviato d irettamente detta comunicazione, ma avrebbe dato l'incarico di provvedere in tal senso ad un ufficio diverso da quello ove egli prestava servizio. 
La dog lianza è infondata, atteso che la disposiz ione consente alla P.A. di ricorrere a più modalità di comunicazione, rilevando esclusivamente il fatto che siffatta comunicazione arrivi a conoscenza dell'interessato, il che, nella specie, è avvenuto. 
Allo stesso modo, non ha alcuna incidenza il coinvolgimento di un'altra P.A.  per la sped izione, n on essendo contestato che il mitte nte fosse l'UPD competente. 
Peraltro, si evidenzia che il d.lgs. n. 165 del 2001 non sanziona il mancato rispetto delle modalità di invio della comunicazione ad opera della P.A., con la conseguenza che il procedimento disciplinare non può essere considerato nullo per le ragioni indicate dal lavoratore.  5) Con il secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 196 del 2003, artt. 7, 11, punto 1, lett. a e b, 13 e 8 CCNL 2006-2009, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l'omessa motivazione e statuizione quanto al diritto di accesso in o rdine alla comunicazione all'UPD di suoi dati personali e alla richiesta di risarcimento danni correlata. 
Afferma che la com unicazione del p rocediment o all'### italiana in ### non sarebbe avvenuta per fini istituzionali e che non vi sarebbe stata la preventiva informazione all'interessato per il trattamento dei dati personali. 
Sostiene che gli atti tratt ati in vio lazione del d.lgs. n. 196 del 2 003 non avrebbero potuto essere utilizzati. 
Allo stesso modo, non avrebbero potuto essere impiegate la contestazione di addebito e la sanzione disciplinare. 
La doglianza è inammissibile per plurime ragioni. 
Innanzitutto, vi è difetto di interesse, in quanto il d.lgs. n. 165 del 2001 e, nella specie, l'art. 55 bis, non prevedono alcuna sanzione per le condotte indicate dal ricorrente incidentale. 14 Le uniche circostanze rilevanti ai fini della comunicazione della contestazione disciplinari sono la sua formazione ad opera dell'UPD e la sua ricezione da parte del destinatario e nessuna censura, al riguardo, è stata proposta. 
Quanto all'omessa pronuncia e all'omessa motivazione, si evidenzia che la doglianza è inammissibile per contraddittorietà e perché la corte territoriale ha esaminato le doglianze in te ma di tutela dei dati personali d el ricorren te incidentale, rigettandole tutte con motivazione completa, con la quale ha chiarito espressamente che non erano stati comunicati né dati sensibili né dati giudiziari del dipendente. 
Inoltre, il ricorrente incidentale non ha adeguatamente criticato l'accertamento in fatto (che, a questo punto, non è ormai più censurabile in sede di legittimità) compiuto dalla Corte d'appello di ### che, come detto, ha escluso che fossero stati trattati e trasferiti a terzi illegittimamente i menzionati datti sensibili e giudiziari. 
Ne deriva che correttame ne la corte territoriale ha rigettato il mot ivo concernente i danni per violazione della privacy.  6) Con il terzo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 2087 c.c., degli artt.  3 e 41 Cost. e 6 CEDU e ### 2003/88/CE per la convocazione in località distante dal luogo di lavoro e per n on avere considerato servi zio il te mpo necessario per sostenere il contraddittorio disciplinare. 
Egli chiede l'app licazione dell'art . 147 del d.P.R. n. 18 del 1967, che riconosceva al personale in servizio all'estero che intervenga alla trattazione orale il trattamento previsto per il personale chiamato temporaneamente in ### per ragioni di servizio. 
La doglianza è infondata, in quanto, in tema di procedimento disciplinare, al personale contrattualizzato del Ministero degli affari esteri, cui fanno eccezione i soli diplomatici, si applicano, a far data dall'entrata in vigore del ### del 16 febbraio 1995 per il comparto ### in uno alle disposizioni di quest'ultimo, quelle del d.lgs. n. 29 del 1993, poi confluito nel d.lgs. n. 165 del 2001, il cui art. 72 espressamente esclude l'applicabilità a detto personale delle norme in 15 materia disciplinare contenute nel d.P.R. n. 3 d el 1957 e di quelle ad esso collegate, tra cui anche l'art. 147 del d.P.R. n. 18 del 1967 sui rimborsi spese (Cass., Sez. L, n. ### del 15 dicembre 2017). 
Inoltre, si osserva che l'art. 55 bis citato stab ilisce che l'UPD 10) Con il settimo motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis, punto 4, d.lgs. n. 165 del 2001 e, in subordine, art.  6, punti 3, della ### per mancato esame delle ragioni sostanziali di nullità per incompetenza della ### La doglianza che, nella sostanza, ripropone una delle censure prospettate con il precedente motivo, è inammissibile, non essendo stata proposta nel ricorso davanti al Tribunale di ### 11) Con l'ottavo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 55 bis, punto 4, d.lgs. n. 165 del 2001 e, in subordine, dell'art. 6, punto 3, della ### per mancato esame delle ragioni sostanziali di nullità e illegittimità per adozione della sanzione disciplin are con decreto ministeriale. 
La doglianza che, nella sostanza, ripropone una delle censure prospettate con il sesto motivo, è inammissibile, non essendo stata proposta nel ricorso davanti al Tribunale di ### 12) Con il nono motivo il ricorrente incidentale contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis, punto 4, d.lgs. n. 165 del 2001, e dell'art. 6, punto 3, ### per mancata specificità della contestazione disciplinare e dell'art. 51 c.p. e dell'art. 17 del d.P.R. n. 3 del 1957, nonché il mancato esame di un fatto decisivo inerente alla sussistenza dell'obbligo del pagamento in valuta locale dei lavoratori brasiliani e la contraddittorietà della motivazione. 
Egli eviden za che, nel ricorso in troduttivo, avrebbe fatto notare l'indeterminatezza di alcuni fatti contestati e che la corte territoriale avrebbe omesso di accertare se il fatto contestato fosse realmente accaduto e se fosse disciplinarmente rilevante. 18 Si riferis ce, in particolare, alla circostanz a che egli si sarebbe rifiutato di eseguire un ordine. 
La doglianza è inammissibile. 
In primo lu ogo, s i rileva che la contraddittorie tà della motivazione di u na sentenza di appello non è più denunciabile in cassazione. 
Inoltre, si osserva che la corte territoriale ha accertato, con un giudizio di merito non più contestabile nella presente sede, che l'omessa esecuzione della richiesta avanzata dal ### Amb. ### era stata contestata. 
Per ciò che concerne il mancato accertamento, ad opera del giudice di appello, della circostanza che l'ordine in esame avrebbe comportato una responsabilità penale, si evidenzia che il ricorrente incidentale non ha riportato nel suo atto di impugnazione la parte del ricorso introduttivo in cui il motivo sarebbe stato proposto negli stessi termini in cui è prospettato in questa sede. 
Peraltro, si sottolinea come e gli non abbia neanche indicato gli elemen ti specifici in base ai quali la corte terr itoriale avreb be dovu to ritenere, con ragionevole certezza, la rilevanza penale dell'esecuzione della richiesta citata. 
Si precisa che detta rilevanza non inciderebbe, comunque, sulla questione della completezza della contest azione. Infatti, il g iudice di appello h a censurato specificamente, come pure l'atto di contestazione, la condotta del dipendente per essersi rifiutato di ottemperare ad un ordine senza coinvolgere direttamente anche l'### Osserva ancora il ricorrente incidentale che l'### non avrebbe svolto, in materia, alcun ruolo di supremazia gerarchica e che, comunque, egli avrebbe rilasciato una certificazione, anche se non nei termini a lui richiesti. 
Al riguardo, si evidenzia che, innanzitutto, non risulta che queste censure siano state proposte negli stessi termini nel ricorso introduttivo e, quindi, nell'atto di appello. 
Inoltre, si precisa che queste affermazioni confermano il contenut o della contestazione disciplinare, vale a dire il mancato coinvolgimento della gerarchia amministrativa e la non esecuzione dell'ordine.  13) Con il decimo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione dell'art.  55 bis, punto 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 e il mancato esame di un fatto decisivo inerente all'informativa da lui data all'### oltre alla contraddittorietà della motivazione. 
Egli afferma che la motivazione della sanzione sarebbe stata illogica, in quanto vi sarebbe stato contrasto fra ciò che era affermato a pagina 3, punto 3, della stessa, ove era scritto che non avrebbe dato valide motivazioni del mancato invio all'### in ### della comunicazione del 2 aprile, e la considerazione contenuta a pagina 3, punto 1, ove sarebbe stato contestato “l'aver inoltrato una comunicazione ministeriale gravemente lesiva per toni e contenuti dell'immagine personale e professionale del capo d ell'### de lla ### e dell'### stessa”. 
La doglianza è inammissibile. 
Innanzitutto, il ricorrente incidentale non ha riportato le parti del ricorso di primo e di secondo grado in cui aveva sollevato specificamente come motivo di impugnazione la censura in questione. 
Inoltre, la corte territoriale ha accertato il verificarsi delle condotte contestate, di per sé idonee a giustificare la sanzione.  ###, il dipendente non ha negato di non avere reso noto lo scritto del 2 aprile all'### di ### così scegliendo di non comunicare il recente contrasto con il capo dell'### della ### al soggetto compente, ma di diffonderne il contenuto con modalità non consone ad altri destinatari.  14) Con l'undicesimo motivo il ricorrente incidentale contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 e 51 c.p. in quanto la corte territoriale avrebbe travisato il concetto di denuncia di cui all'art. 54 bis citato e quello di rapporto di polizia giudiziaria. 
Inoltre, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere tale circostanza non dedotta nel ricorso introduttivo di primo grado. 
Peraltro, il suo rapporto di pol izia giudiziaria non avrebbe potuto essere allegato al ricorso di primo grado. 20 Infine, ha evidenziato che la denuncia da lui presentata sarebbe stata inviata anche a suoi superiori gerarchici, essendo stata comunicata ad autorità centrali. 
La doglianza è inammissibile, non avendo il ricorrente incidentale colto la ratio della decisione. 
La corte territoriale ha ritenuto non applicabile il citato art. 54 bis in quanto la denuncia in esame non era stata fatta al superiore gerarchico del ricorrente incidentale, ma a quello del denun ciato, come pre vist o dalla disposizione in commento. 
Del tutto irrilevante è il fatto che, fra i molti destinatari dell'atto in questione, vi fossero anche autorità centrali, atteso che è proprio l'invio dello stesso a una pluralità di soggetti, fra cui alcuni di certo estranei alla gerarchia qui rilevante, uno degli elementi che ha condotto alla sanzione disciplinare. 
Inoltre, la Corte d'appello di ### ha rilevato che non assumeva rilievo la denuncia inoltrata all'autorità giudiziaria il 22 aprile 2013, considerato che era successiva alla contestazione dell'addebito. 
Peraltro, si evidenzia an cora che la sanzione disciplinare è stata inflitta al ricorrente incidentale per le modalità con cui aveva reso noto a vari soggetti diversi dall'### il suo contrasto con il capo dell'### della ### utilizzando espressioni ingiuriose, il che esclude che possa applicarsi l'art. 51 c.p.  (in ordine a questa disposiz ione, poi, si sottolinea che il lavorat ore non ha indicato in quali punti dei ricorsi di primo e secondo grado ne avrebbe denunciato la violazione).  15) Con il dodicesimo motivo il ricorrente incidentale lamenta la mancata applicazione della scriminante prevista dall'art. 598 c.p., in quanto le espressioni da lui usate avrebbero rappresentato un suo atto di difesa in un procedimento amministrativo per impedire illegittime e illecite interferenze nella sua attività certificativa. In particolare, lo scambio di e-mail con il ### sarebbe rientrato in un procedimento amministrativo di rimostranza. 
La doglianza è inammissibile. 21 A prescindere dal fatto che il ricorrente incidentale non ha dedotto di avere proposto la censura in primo e in secondo grado, si rileva che l'esimente di cui all'art. 598 c.p., che è funzionale al l ibero eser cizio del diritto di dif esa, è applicabile unicamente alle espressioni offensive contenute in scritti difensivi inviati alle parti processuali attuali del giudizio ordinario o amministrativo al quale siano riferite (Cass., pen., n. ### del 2019).  16) Con il tred icesimo motivo il ricorrente incidentale contest a l'omessa motivazione, la contraddittorietà e il travisamento dei fatti nel ritenere esistenti e provate le ragioni indicate nei punti 2 e 3 della sanzione disciplinare. 
Egli sostiene che la corte territoriale non avrebbe motivato sull'incompetenza degli uffici a ricevere la denuncia e avrebbe riconosciuto come inesistente la motivazione di cui al punto 2 dell'atto sanzionatorio. 
La doglianza è inammissibile. 
In primo luogo, si rileva che la Corte d'appello di ### ha espressamente affermato che il ricorrente incidentale non aveva inviato la denuncia che ha dato origine alla vicenda al superiore sp ecificamente competente, ossia all'### in ### Inoltre, il lavoratore non contesta ancora adeguatamente la ratio della sanzione che non si riferisce ad una generica comunicazione di alcuni fatti a dei soggetti qualsiasi, ma all'invio a più organi della P.A. di appartenenza, non tutti interessati, per competenza, alla notizia (fra cui mancava, poi, l'###, di uno scritto conten ente sue valutazioni personali offensive in ordine a uno scambio di e-mail con un suo collega. 
Il fatto che della questione tecnico-amministrativa l'### fosse stata in qualche modo informata in precedenza non fa venire meno la responsabilità del dipendente. 
Il giudice di appello ha, poi, motivato in maniera compiuta quanto all'esistenza dell'illecito disciplinare (si leggano le risposte ai motivi cinque e sei degli atti di appello, contenute alle pagine da 12 a 16).  17) Con il qua ttordicesi mo motivo il ricorrente incidentale lamenta l'esecuzione della san zione con modalità ill ecite e la vi olazione e falsa applicazione degli artt. 183 d.P.R. n. 18 del 1967, 1343 c.c. e 347, comma 2, c.p., nonché un travisamento di fatto e di diritto. 
Egli afferma di avere sollevato la questione dell'illegittimità delle modalità di esecuzione della s anzione disciplinare d i sospensione dal serviz io, che gli avrebbe imposto di mantenere ancora la responsabilità della gestione, e che la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare tale motivo. 
La doglianza è inammissibile. 
In primo luogo, il ricorrente incidentale non ha riportato il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, confermata dalla corte territoriale, che, pronunciandosi sul relativo motivo di appello (il numero 10), ha chiarito che era inammissibile per non essersi l'appellante correttamente confrontato con la decisione del Tribunale di ### Inoltre, la Corte d'appello di ### ha verificato che il ricorrente incidentale durante il periodo di sospensione era stato sostituito dal reggente. 
Peraltro, dalla lettura del p resente motivo, s i evince che il ### aveva risposto al ricorrente incident ale che, durante la detta sospensio ne, era da considerare come assente.  18) Con il quindicesimo motivo il ricorrente incidentale lamenta l'errata e falsa applicazione dell'art. 20 del ### 2002-2005 e dell'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 per la durata dell'incarico dirigenziale non fissato con l'atto di conferimento, per il correlato risarcimento del danno per rimozione ritorsiva dall'incarico e per l'illegittima acquisizione nel processo di un documento presentato tardivamente su cui si sarebbe fondata la decisione. 
Egli sostiene che la durata dell'incarico non sarebbe stata predeterminata dal ### con la conseguenza che egli, legittimamente, avrebbe potuto ritenere che questo durasse almeno cinque anni. 
La corte territoriale avrebbe errato nel fare riferimento all'art. 5 del d.m. n. 71 del 2007 e non avrebbe motivato in ordine alla sua legittimità e vigenza. 23 In particolare, detto d.m. avrebbe dovuto operare secondo quanto previsto dall'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 e 20 del ### relativo al personale dirigente ### 1. Pertanto, non avrebbe potuto prescrivere un termine di durata minimo di due e massimo di quattro anni della sua assegnazione ad un posto funzione dirigenziale all'estero di ### di un consolato generale, atteso che il d.lgs. e il ### sopra menzionati la fissavano in minimo tre e massimo cinque anni. 
Peraltro, il d.m. in e same sarebbe stato abrogato dal successivo d.m.  5011/1212 del 28 giugno 2013 e, comunque, sarebbe stato depositato per la prima volta dal ### in maniera irrituale solo con l'allegato 14 alla memoria difensiva per l'udienza del 9 giugno 2014. 
Inoltre, osserva il ricorrente incidentale che il d.m. n. 71 del 2007 non avrebbe avuto valenza di decret o regolame ntare, in quan to non comunicato alla ### del ### prima dell'emanazione, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere disapplicato. Detto d.m., poi, essendo un atto gestionale, sarebbe stato emanato da un soggetto non competente, vale a dire il ### in luogo del dirigente, come previsto dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. 
La doglianza è infondata. 
Infatti, nella specie non trovano applicazione né l'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 né l'art. 20 ### indicato. 
Come chiarito in precedenza, nell'esame d ei motiv i di ricorso principale, l'assegnazione del ricorrente incidentale a sede ###è un atto di conferimento di incarico dirigenziale. 
Egli era già dirigente ed è stato inviato, su sua richiesta, all'estero. Il fatto che sia stato richiamato a ### non ha comportato il venire meno della sua qualifica dirigenziale, ma, semplicemente, il cambio della sua sede. 
Il dirigente assegnato a sede ###ha un diritto soggettivo a restare in detta sede, in quanto lo spostamento avviene per esigenze di servizio della P.A.  di appartenenza e nell'interesse esclusivo di quest'ultima, tanto da avere per sua natura carattere sempre temporaneo. 
La situazione è regolata dal d.P.R. n. 18 del 1967 e, precisamente, dal suo art.  34, in ragione del disposto dell'art. 6, comma 5, primo periodo, d.lgs. n. 165 del 2001, in base al quale per il Ministero degli affari esteri sono fatte salve le 24 particolari disposizioni dettate dalle normative di setto re quanto all'organizzazione e alla disc iplina degli uffici, nonché alla consiste nza e alla variazione delle dotazioni organiche, e dell'art. art. 45, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, per cui le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del d.P.R. n. 18 del 1967, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri. 
Tale d.P.R. non prevede una durata minima o massima dei servizi prestati all'estero presso gli uffici consolari dal personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, m a si limita a stabilire, all'art. 34, commi 1 e 2, che i movimenti del personale sono dispo sti per esig enze di servizio e che, salvo quanto previsto dall'art. 36 per la nomin a dei capi dell e rappresentan ze diplomatiche, la destinazione all'estero, il trasferimento da sede a sede e il richiamo al Ministero del personale sono disposti con decreto del ### Non è indicata siffatta durata minima in quanto non si tratta, diversamente da ciò che sostiene il ricorrente incidentale, del conferimento di incarichi dirigenziali, ma della semplice movimentazione di dipendenti (nella specie, già dirigenti) del Ministero presso sedi estere. 
Stando così le cose, non h anno alcu n rilievo le doglian ze del ricorrente incidentale in ordine al d.m. n. 17 del 2007. 
Questo potrebbe assumere al massimo, nell'ambito del rapporto di lavoro in esame, il valore di at to di g estione interno al Mi nistero, il quale si autoimporrebbe, per ragioni organizzative sue proprie, un limite alla facoltà di spostare i lavoratori mandati all'estero. 
Peraltro, nella specie, il ricorrente incidentale avrebbe trascorso in ### ben tre anni e, dunque, un tempo superiore a quello indicato del d.m. citato.  19) Con il sedicesimo motivo il ricorrente incidentale contesta la violazione dell'art. 20 ### 2002-2005 e dell'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001, il mancato accoglimento del provvedimento di reintegra e la parametrazione del danno. 
Egli censura la sentenza di appello perché avrebbe ritenuto non esercitata tempestivamente in primo grado la domanda di reintegra. 
Sostiene il dipendente che egli non avrebbe proposto la domanda di reintegra da subito perché il suo trasferimento sarebbe avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio. 
La doglianza è inammissibile, non avendo il ricorrente incidentale dichiarato nel suo ric orso se la dom anda in questione e que lle ad essa strettame nte correlate siano state proposte nel primo atto processuale o nel primo verbale di causa (se anteriore) successivo alla comunicazione del suo spostamento a ### La dog lianza andrebbe, comunque, respinta, essendo stata accertata la correttezza della condotta della P.A.  20) Con il diciassettesimo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 20 ### 2002-2005 e dell'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 in ordine alla mancata reintegra nell'incarico dirigenziale. 
La doglianza deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità del motivo precedente.  21) Il ricorso principale è accolto e quello incidentale è rigettato. 
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in applicazione dei seguenti principi di diritto: “Il dirigente del Ministero degli ### e della ### internazionale non appartenente alla carriera diplomatica ch e sia stato destinato a un posto funzione all'estero non ha un diritto soggettivo a restare in questa sede per il tempo indicato nell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e nell'art. 20 del #### I - DIRIGENZA, ### normativo 2002/2005 - ### economico 2002/2003, del 21 aprile 2006, ben potendo la P.A., nell'esercizio dei suoi poteri datoriali, richiamarlo in ### con decreto emesso ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 26 n. 18 del 1967 per esigenze di servizio; tale decreto può essere contestato dal lavoratore in sede ###particolare in caso di violazione d i diritti riconosciuti dalla normativa o dalla contrattazione collettiva vigenti e nelle ipotesi in cui n on sia fondato su esig enze di servizio, sia basato su motivazione assolutamente illogica o su travisamento dei fatti o abbia natura discriminatoria o ritorsiva , in q uest'ultim a evenienza gravando sul dipendente l'onere di dimostrare detta natura”; “###à di servizio all'estero di cui agli artt. 170 e 171 del d.P.R. n. 18 del 1967, per il personale dipendente dall'### degli affari esteri, non ha natura retributiva, in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera, sicché la stessa non concorre a determinare il danno patrimoniale subito dal dipendente illegittimamente richiamato presso la sede centrale”. 
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.  P.Q.M.  La Corte, - accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; - cassa la sent enza imp ugnata con ri nvio alla Corte d'appello di ### i n diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità; - attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### della Corte Suprema di cassazione, il 7 maggio 2024.   ### 27  

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Cavallari Dario

M
2

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8560/2018 del 05-10-2018

... prodotto la ### il: 15/01/2021 n.1622/2021 importo 200,00 raccomandata inviata da spa ### ad ### presso la sua residenza (anche attuale, dichiarata nell'atto di opposizione) di Napoli, ### 165, con la quale la mutuante comunicava al mutuatario che era decaduto dal beneficio del termine; tale raccomandata risulta recapitata in data ### con la compiuta giacenza, essendo il destinatario risultato assente al momento della consegna; eventuali vizi di tale procedimento di comunicazione (come la mancata specificazione dell'avvenuto rilascio dell'avviso di giacenza) non impediscono al credito in questione di rientrare tra quelli ceduti, essendo chiara la volontà delle parti di includere nella cessione tutti i crediti per i quali la cedente ha inteso manifestare in quel determinato periodo la decadenza del debitore dal beneficio del termine. In ogni caso, il contenuto di questo documento non è mai stato contestato dall'### Pertanto, il credito risulta tra quelli ceduti, ed il motivo di opposizione va rigettato. Col secondo motivo, si eccepisce che la procura alle liti in base alla quale è stato proposto il ricorso monitorio sia nulla, non essendo stata sottoscritta dal legale rappresentante di srl ### (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico ### ha deliberato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 28175/2016 RGAC e vertente TRA ### elettivamente domiciliata in Napoli alla ### 282 presso l'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce all'atto di opposizione ### E ### in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla ### 265 presso l'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce alla comparsa di risposta, unitamente all'avv. ### di ### dal quale è rappresentata e difesa come da procura rilasciata in data ### in ### con atto per notaio ### rep. ####: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per rimborso di finanziamento ### il: 15/01/2021 n.1622/2021 importo 200,00 MOTIVI DELLA DECISIONE Il decreto ingiuntivo opposto va revocato, ma la domanda proposta col ricorso monitorio è fondata e va accolta. 
Con decreto ingiuntivo 4844/2016 questo Tribunale ha ordinato ad ### di pagare a spa ### la somma di € ###,50, oltre interessi e spese della procedura, quale saldo del finanziamento del finanziamento concesso all'### da spa ### con contratto 166052, di cui € 19191,98 in linea capitale ed € 17765,52 a titolo di interessi di mora al tasso contrattualmente previsto e comunque nei limiti della soglia dell'usura - credito ceduto dalla originaria mutuante a srl ### come da GU del 28/12/2013, e poi ulteriormente ceduto da quest'ultima alla odierna ricorrente in data ###; si è opposto ### chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, di dichiarare nulla la procura alle liti in base alla quale la ricorrente è stata rappresentata nella fase monitoria, di revocare comunque nel merito il decreto ingiuntivo, o subordinatamente revocarlo applicando i tassi sostitutivi ex art. 117.7 Tub, con vittoria delle spese di lite con distrazione; si è costituita spa ### chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo, o subordinatamente condannare l'opponente a pagare la stessa somma portata dal decreto ingiuntivo o la diversa somma da accertare oltre interessi competenze e spese, o ancor più subordinatamente nel caso il contratto di finanziamento venisse dichiarato nullo condannare l'opponente a pagare la somma di € 18640,55 pari alla differenza tra gli € 19630,55 ricevuti e i 990 restituiti, con vittoria delle spese di lite; nel corso della istruttoria è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. ### ora la causa va decisa. 
Il credito vantato da spa ### è documentato dal modulo di richiesta di prestito personale flessibile sottoscritto in data ### da ### su modulo di spa ### relativo ad un mutuo di € 18000 da restituire con gli interessi in 120 rate mensili da € 247,50 ciascuna per un totale di € 29700, contenente tutte le condizioni economiche e normative del rapporto; non è contestato che il credito sia stato erogato; poi vi sono la ### del 28/12/2013 dalla quale risulta la cessione dei crediti da spa ### (anche quando ha agito sotto la precedete denominazione di spa ### a srl ### e le lettere del 27/11/2015 che dimostrano la cessione di crediti da srl ### a spa ### il riepilogo dettagliato del credito vantato, e l'estratto conto del rapporto. 
Col primo motivo di opposizione, si deduce che la GU del 28/12/2013 non provi che il credito per cui è causa sia stato effettivamente ceduto da spa ### a srl ### infatti, i crediti ceduti con l'atto riportato in quella GU sono tutti quelli per i quali sia stata dichiarata da parte di spa ### la decadenza dal beneficio del termine tra il ### e il ### - e dagli atti, secondo parte opponente, non risulterebbe mai comunicata la decadenza dal beneficio del termine, relativamente al mutuo per cui è causa. Costituendosi, la società opposta ha prodotto la ### il: 15/01/2021 n.1622/2021 importo 200,00 raccomandata inviata da spa ### ad ### presso la sua residenza (anche attuale, dichiarata nell'atto di opposizione) di Napoli, ### 165, con la quale la mutuante comunicava al mutuatario che era decaduto dal beneficio del termine; tale raccomandata risulta recapitata in data ### con la compiuta giacenza, essendo il destinatario risultato assente al momento della consegna; eventuali vizi di tale procedimento di comunicazione (come la mancata specificazione dell'avvenuto rilascio dell'avviso di giacenza) non impediscono al credito in questione di rientrare tra quelli ceduti, essendo chiara la volontà delle parti di includere nella cessione tutti i crediti per i quali la cedente ha inteso manifestare in quel determinato periodo la decadenza del debitore dal beneficio del termine. In ogni caso, il contenuto di questo documento non è mai stato contestato dall'### Pertanto, il credito risulta tra quelli ceduti, ed il motivo di opposizione va rigettato. 
Col secondo motivo, si eccepisce che la procura alle liti in base alla quale è stato proposto il ricorso monitorio sia nulla, non essendo stata sottoscritta dal legale rappresentante di srl ### Effettivamente, la procura ad litem allegata al ricorso monitorio non risulta sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente, e per questo appare inesistente, e non nulla, poiché manca completamente qualsiasi atto di volontà riferibile a spa ### La totale mancanza di procura ad litem non è sanabile ai sensi dell'art. 182 cpc, contrariamente alla nullità della stessa. Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Tuttavia, costituendosi (con difensore munito di valida procura) a seguito della notificazione dell'atto di opposizione, l'opposta ha insistito comunque perché l'opponente venisse condannato a pagare la somma di cui al ricorso monitorio, e per le stesse ragioni, e su tale domanda bisogna che il giudice si pronunci. 
Col terzo motivo di opposizione - o a questo punto, più propriamente, di resistenza alla domanda proposta da spa ### costituendosi - l'### ha chiesto di dichiarare prescritta ogni ragione di credito vantata dalla società finanziaria nei propri confronti, sostenendo che non essendogli pervenuta la raccomandata di spa ### di comunicazione dell'avvenuta cessione e di messa in mora del gennaio 2015, ed essendogli stato notificato solo in data ### il decreto ingiuntivo, il credito vantato dalla opposta si sia prescritto in 5 anni. In realtà, alle obbligazioni del mutuatario non si applica la prescrizione quinquennale, bensì quella ordinaria decennale, si veda Cass. 18951/2013: “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti.”; inoltre, come affermato da Cass. 17798/2011 “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.”; quindi, considerato che il mutuo è stato concesso nel 2009, ### il: 15/01/2021 n.1622/2021 importo 200,00 già solo per questo il credito vantato in questa sede non si è prescritto, tanto più che la decadenza dal beneficio del termine risale al 2011. 
Col quarto motivo, si deduce che il contratto di mutuo sia nullo ai sensi dell'art.  117.1 Tub, essendo stato sottoscritto solo dal mutuatario e non anche dalla mutuante, e non rivestendo quindi la forma scritta imposta dalla norma richiamata, applicabile ai contratti di credito al consumo (come quello per cui è causa) ai sensi dell'art. 124.1 Tub nella formulazione vigente quando venne stipulato il contratto. Va applicato il principio enunciato da Cass. SU 898/2018: “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.”; tale principio, enunciato espressamente in relazione all'art. 23 Tuf, è valido anche per l'art. 117 Tub, il cui testo e le cui finalità sono analoghi. Nella prima pagina del modulo contrattuale, nel penultimo riquadro, il mutuatario dichiara “di aver contestualmente ritirato copia della presente richiesta completa in ogni sua parte; ritirata l'informativa relativa ai sistemi di informazione creditizia; ritirato l'avviso e il foglio informativo (### alla ###”; quindi, del contratto è stata consegnata copia al cliente; inoltre, è pacifico che la mutuante ha dato esecuzione al contratto; pertanto, il contratto deve considerarsi valido. Per questo motivo, l'opponente va condannato a rimborsare alla opposta le spese della consulenza tecnica d'ufficio, disposta per ricalcolare il saldo del rapporto nella ipotesi che il contratto di mutuo fosse effettivamente nullo. 
Col quinto motivo, si deduce che il ### del mutuo sia stato erroneamente indicato nel contratto nella misura del 9,63% “mentre quello effettivamente applicato è invece del 11,67% come evidenziato nella perizia di parte che verrà depositata”; pertanto, la clausola determinativa degli interessi sarebbe nulla, ed andrebbero applicati i tassi sostitutivi ex art. 117.7 Tub. Così come formulata, la deduzione è generica ed inammissibile, poiché nell'atto di opposizione non si spiega perché il ### sarebbe maggiore di quello dichiarato, né può supplire il mero richiamo ad una relazione peritale di parte: come affermato da Cass. 29241/2008 per definire petitum e causa petendi di una domanda a tale scopo non si può “tenere conto della documentazione allegata dall'attore all'atto di citazione, poiché la relativa produzione, a norma dell'art.  165 cod. proc. civ., avviene successivamente, al momento della sua costituzione con finalità meramente probatorie”. In ogni caso, il ### ha finalità meramente informative, poiché si tratta di un dato che comprende tutti i costi indicati in altri luoghi del contratto, per cui anche se errato, ciò non significa che il tasso dell'interesse corrispettivo o moratorio non sia determinato, essendo indicati appunto separatamente; piuttosto, l'opponente avrebbe potuto sostenere di essersi determinato a stipulare il contratto per essere stato indotto in errore dalla falsa informazione contenuta nel ### - ma questa deduzione non è stata fatta. Attualmente, l'art. 125 ### il: 15/01/2021 n.1622/2021 importo 200,00 bis.6 Tub, per i contratti di credito al consumo, stabilisce: “### nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel ### pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.”; ma quando è stato stipulato il contratto per cui è causa, tale norma non vigeva. 
Col sesto e ultimo motivo, l'opponente sostiene che “l'ipotetico credito della odierna opposta è, comunque, largamente inferiore a quello richiesto ex adverso”, evidenziando “che nella lettera del 30.11.2015 (mai ricevuta dall'### e depositata dall'opposta, l'importo dovuto a quella data era pari a 24.446,24 mentre, appena sette mesi dopo, diventa pari ad ####,50”. Ma la società finanziaria ha depositato un documento “### interessi di mora” nel qual si spiega come siano stati calcolati appunto gli interessi moratori su un capitale di € 19191,98 dal 26/2/2011 al 13/6/2016; parte opponente nulla ha dedotto su tale dettagliato conteggio. 
Come si vede, il decreto ingiuntivo va revocato, ma la domanda proposta dalla opposta costituendosi va integralmente accolta. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo.   PQM Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico ### definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 28175/2016 rgac tra: ### opponente; spa ### opposta; così provvede: 1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna ### a pagare a spa ### la somma di € ###,50, oltre ulteriori interessi moratori su € 19191,98 al tasso contrattualmente previsto e nei limiti del tasso soglia ex lege 108/1996, dal 14/6/2016 al soddisfo; 2) Condanna l'opponente a rimborsare alla società opposta le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in € 1300, oltre 4% ed ### 3) ### a rimborsare a spa ### le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 5000 per compenso, oltre spese generali, Iva e ### Così deciso in ### in data ### Il giudice unico ### il: 15/01/2021 n.1622/2021 importo 200,00 ### il: 15/01/2021 n.1622/2021 importo 200,00

causa n. 28175/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Pastore Alinante Ettore, Bonelli Maria Nunzia

M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8684/2025 del 02-04-2025

... ### comunale e, a detta della contribuente, senza raccomandata 3 informativa. Detta cartella veniva poi notificata una seconda volta in data ###. 1.3. Successivamente in data ### veniva notificata l'intimazione di pagament o sempre a lla vedova del ### ma all'indirizzo di ### ove si era trasferita. 2. A seguito di impugnazione sia degli avvisi di accertamento, sai della cartella di p agamento che d ell'intim azione di pagamento da parte della coniuge erede del ### la CTP respinse il ricorso e la CTR con sentenz a 89 /7/2018, respinse l'app ello che riteneva inammissibile in quanto in tale sede ###causa l'### delle entrate - ### Con ordinanza n. 5705 del 2020, la Corte d i cassazio ne accolse il ricorso della ### e cassò la suddetta sentenza con rinvio. 3. Riassunto il giudizio dinanzi alla CTR del ### questa pronunciava la sentenza impugnata con cui respingeva l'appello della ricorrente. 3.1. Sostenevano i giudici di appello che «l'uffici o ha correttamente ritenuto di notificare ai singoli soci in via principale, tutti in rappresentanza della società di fatto, gli avvisi di accertamento relativi ai debiti de lla società. Per quanto riguarda le notif iche dell'avviso di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3075‒2022 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al rico rso, dall'av v. ### (pec: ###), elettivamente domiciliato in ### alla piazza dei Re, n. 3, presso lo studio legale dell'avv. ### - ricorrente - contro ### in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in ### alla via dei ### n. 12; - controricorrente - Oggetto: TRIBUTI - società di fatto - atto impositivo e cartella di pagamento - notifica - sanzioni - intrasmissibilità e contro ### - ### in p ersona de l Presidente pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 969/03/2021 della ### tributaria regionale del ### depositata in data ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 gennaio 2025 dal ### relatore dott. #### 1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, risulta che l'### delle entrate, sulla scorta di un p.v.c. della G.d.F. di Cuneo, accertata l'esistenza fra Ono fri ### raglia ### e ### ra ### di una società di fatto per la gestione di una sala bingo, attribuiva alla stessa una partita IVA e procedeva all'emissione di due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2001 e 2002 per riprese a tassazione ai fini IVA ed ### che notificava ai predetti soci.  1.1. Con riferimento alla posizione del socio ### che qui viene in rilievo, una prima notifica, effettuata in data ###, non andò a bu on fine ed il plico venne restituito al mittente con annotazione dell'intervenuto decesso del destinatario in data ###. Successivamente, in data ### la notifica venne indirizzata nei confronti di A nna ### erede del ### ma ritirata da tale ### indicata nell'avviso di ricevimento quale “familiare convivente”.  1.2. Con riferimento alla cartella, la stessa risultava notificata alla vedova erede del sig. ### per la prima volta in data ### sempre all'indirizzo di via ### 52, mediante deposito nella ### comunale e, a detta della contribuente, senza raccomandata 3 informativa. Detta cartella veniva poi notificata una seconda volta in data ###.  1.3. Successivamente in data ### veniva notificata l'intimazione di pagament o sempre a lla vedova del ### ma all'indirizzo di ### ove si era trasferita.  2. A seguito di impugnazione sia degli avvisi di accertamento, sai della cartella di p agamento che d ell'intim azione di pagamento da parte della coniuge erede del ### la CTP respinse il ricorso e la CTR con sentenz a 89 /7/2018, respinse l'app ello che riteneva inammissibile in quanto in tale sede ###causa l'### delle entrate - ### Con ordinanza n. 5705 del 2020, la Corte d i cassazio ne accolse il ricorso della ### e cassò la suddetta sentenza con rinvio.  3. Riassunto il giudizio dinanzi alla CTR del ### questa pronunciava la sentenza impugnata con cui respingeva l'appello della ricorrente.  3.1. Sostenevano i giudici di appello che «l'uffici o ha correttamente ritenuto di notificare ai singoli soci in via principale, tutti in rappresentanza della società di fatto, gli avvisi di accertamento relativi ai debiti de lla società. Per quanto riguarda le notif iche dell'avviso di accertamento. La prima inviata a ### in dat a 25/10/2005 è tornata al mittente per d ecesso del destinatario, la seconda inviata sempre a ### in data ### è stata ritirata dalla sig. ### ini che, a detta della contribuente, non ha mai consegnato la raccomandata alla vedova ricorrente. Tale circostanza non è mai stat a ogget to di quere la di falso e d inoltre la sig.ra ### viveva veramente allo stesso indirizzo della contribuente. 
Le dinamich e tra la contribuente e la sign ora ### non ci riguardano questa sede, ma potrebbero essere acclarate in altra sede diversa dalla ### tributaria. Tale avviso di accertamento non 4 è stato impugnato nei termini previsto dalla legge. La prima notifica della cartella de l 1/6/2007 è stata seguita dalla racco mandata informativa, prevista dalla sentenz a della corte di Cassazione 258/2012, in data ### n. 133691 82008 perfezion atasi per compiuta giacenza e pertanto essa risulta reg olare. L a seconda notifica della cartella in data ### 9 non è stata consegnata perché la contribuente risultava assente, e comunque non avrebbe spostato i termini per l'impugnazione della cartella avvenuta con la prima notifica. La regolare notifica dell'avviso di intimazione avvenuto in data ### non consente quindi di impugnare anche gli atti presupposti dal momento che essi sono stati regolarmente notificati e non impugnati».  2. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La ricorrente chiede, altresì, la condanna dell'intimata per responsabilità aggravata ex art. 96 cod.  proc.  3. Replica la sola ### delle entrate restando intimato l'agente della riscossione.  4. La ricorrente deposita memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motiv o di ricor so la ricorrente deduce, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, così come richiamato dall'art. 56 comma 1 del DPR 633/1972, per non av ere la ### e ### per il Pi emonte rilevato l'inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento» intestati a persona deceduta.  1.1. Sostiene, al riguardo, che «### di accertamento intestato a contribuente deceduto, che sia stato notificato nell'ultimo domicilio dello stesso, nonché la relativa notificazione, sono affetti da nullità assoluta ed insanabile, in quanto, a norma dell'art. 65 DPR 5 600/73 l'atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi co llettivamente ed impersonalmente, purché questi non abbiano effettuato, almeno trenta giorni prima, all'ufficio imposte del domicilio fiscale del de cuius le proprie generalità e proprio domicilio fiscale (dato questo che non esiste nel procedimento)»; che nel caso di specie «è dato pacifico che gli avvisi di accertamento de qua agitur, per debiti tributari anteriore al decesso, furono inviati ed intestati, meramente, al ### quale socio della società di fatto irregolare una prima volta nell'ultimo domicilio fiscale della persona defunta sin dalla data del 26.11.2004 in ### 26 e restituiti all'### con annotazione dell'avvenuto decesso. Una seconda volta, sempre intestati solamen te al defunto, non al suo ultimo domicilio fiscale ma a quello della consorte, in ### via ### 52, luogo di presunta residenza della sua consorte. E' quindi pacifico che, essendo l'### venuto a conoscenza del decesso del socio ### e n on aven do gli eredi p rovveduto alla relativa comunicazione né alla indicazione del loro domicilio, la successiva comunicazione doveva rispettare le prescritte formalità di legge e gli atti relativi al dante causa dovevano essere notifica ti nell'ultimo domicilio dello stesso, intestati collettivamente ed impersonalmente agli eredi, pena, come già rilevato, la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso di accertamento».  2. Il motivo, prima ancora che inammissibile, come eccepito dalla controricorrente, per novità della questione dedotta «non essendo stato trattato dalla sentenza d'appello» (controricorso, pag. 7) e per difetto di specificità, non avendo la ricorrente riprodotto il contenuto degli atti di merito in cui aveva posto la questione, che soltanto con la mem oria ha localizzato (v. pag . 3 della m emoria di parte ricorrente), è sicurame nte infondato alla stregua de l principio 6 giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo cui, «In ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notif icata a m ani proprie di uno di essi presso il domicilio del defunto, non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comu nicazione del domicilio fiscale d i ciascuno degli eredi» (Cass. n. 15544 del 01/06/2023, Rv. 668359 - 01).  2.1. In motivazione si afferma, in maniera più corretta rispetto alla massima sopra trascritta, che «pu r in assenza di questa comunicazione», ovvero di quella ex art. 65, comma 4, citato, «la notifica possa essere effe ttuata personalme nte al singolo e rede coobbligato presso il suo domicilio, ove l'ufficio ne conosca il domicilio».  2.2. Ed è proprio quello che è accaduto nel caso di specie per come acc ertato dalla ### La n otifica dell'avviso di accertament o emesso nei confront i del ### d eceduto, è stata effettuata all'erede odierna ricorrente, presso il suo domicilio, la quale, peraltro, non ha mai contestato detta qualità, sicché la notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi regolare.  3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione del principio della unitarietà d ell'accertamento fiscale di cu i all'art. 14 d. lgs.  546/1992 e nullità o inesisten za degl i avvisi di accertamento per mancata notifica a tutti i soci della società di fatto». 7 3.1. Occorre premettere, preliminarmente, che la contribuente non ha mai pro spettato in giudizio questioni attinenti alle ragioni creditorie dell'amministrazione finanziaria, né alla qualità di socio del de cuius, essendosi limitata a contestare esclusivamente la regolarità delle notifiche degli atti impositivi (avvisi di accertamento, cartella di pagamento e intimazione di pagamento) effettuate nei suoi confronti quale erede del socio deceduto.  3.2. Ciò preci sato, va preli minarmente rilevato il difetto di interesse della ricorrente a contestare l'omessa notif ica d egli atti impositivi anche agli altri soci della società di fatto, con conseguente difetto di legittimazione sul punto.  3.3. È infondata, invece, la censura proposta con riferimento alla violazione del litisconsorzio.  3.4. Al riguardo questa Corte, a ### unite (Cass., Sez. U, 1052 del 2007), ha affermato che «la disposizione di cui al D.Lgs. 546 del 1992, art. 14, comma 1 si muove in una prospettiva diversa da quella nella quale si collocano le rego le relative all'obbligazione solidale, obbligazione la cui ### sussistenza non realizza un presupposto per l'applicazione della norma in questione».  3.5. E q uella dei soci di una società irregola re o “di fatto ” è indubbiamente obbligazione solidale ex art. 2 297 cod. civ., disposizione applicabile anche ai rapporti tributari, in assenza di espressa deroga, di natura paritetica (arg. da Cass., Sez. U, n. 7620 del 2019).  3.6. Pertanto, i soci d i un a società di fatt o rispondono solidalmente ed illimit atamente delle obbligazioni t ributarie con la conseguenza che l'amministrazione finanziaria può procedere in via esecutiva con la notifica dell'intimazione di pagamento direttamente e per l'intero credito erariale indifferentemente nei confronti di uno o dell'altro socio. 8 3.7. Nel caso in esame, in cui non può farsi più questione in ordine alla sussistenza del credito erariale risultante da atti impositivi (avvisi di accertamento e cartella di pagamento) divenuti definitivi per mancanza di tempestiva impugnazione, né viene fatta questione in ordine alla natura irregolare o “di fatto” della società cui il de cuius partecipava, legittimamente l'amministrazione finanziaria si è rivolto ad uno solo dei condebitori solidali per la soddisfazione del proprio credito, notificando l'intimazione di pagamento all'erede di uno dei soci e pretendendo da questi il pagamento dell'intero debito erariale.  4. Con il terzo motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ. con riferimento alla notifica della cartella di pagamento che, pertanto, sarebbe nulla.  4.1. Il motivo è inammissibile.  4.2. I giudici di appello hanno accertato ed affermato che «la prima notific a della cartella del 1/6/ 2007 è stata seguita dalla raccomandata informativa, prevista dalla sentenza della corte di Cassazione n. 258/2012, in data ### n. ### perfezionatasi per compiuta giacenza e pertanto essa risulta regolare. 
La second a notifica della cartella in data ### non è stata consegnata perché la contribuente risultava assente, e comunque non avrebbe spostato i termini per l'impugnazione della cartella avvenuta con la prima notifica».  4.3. Orbene, quella della ritualità della notifica della cartella di pagamento costituisce oggetto di un accertamento di fatto compiuto dai giudici di appello censurabile in sede ###come ha fatto la ricorrente, ovvero deducendo un error in iudicando, ex art.  360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ma soltanto negli stretti limiti del vizio motivazionale di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. 9 proc. civ., nel cui ambito, però, non si colloca la statuizione in esame che è sorretta da motivazione congrua, coerente e completa.  5. Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 5 , cod. pro c. civ., il vi zio di «ome ssa motivazione circa un fatto contro verso e de cisivo per il g iudizio, ovvero la intrasmissibilità di sanzioni e interessi all'erede - violazione dell'art. 8 d. lgs. 472/1997».  5.1. Sostiene che nella sentenza impugnata «non vi è traccia di specifica motivazione sul punto» (ricorso, pag. 19).  5.2. Il motivo, con cui la ricorrente sostanzialmente deduce il vizio di omessa pronuncia su specifica questione dedotta in giudizio, e che va in tale senso riqualificat o in ragio ne del contenuto de lle argomentazioni in esso svolte, benché fondato non può essere accolto alla stregua del principio in base al quale nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi d i economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., una volta verif icata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti, come nel caso in esame, di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (in termini, Cass. n. 17416 del 2023; Cass. n. 16171 del 2017; Cass. n. 21968 del 2015).  5.3. Ciò precisato, la questione su cui la sentenza impugnata ha omesso di pronun ciare att iene alla trasmissibilità agli eredi degli interessi e delle sanzioni tributarie.  5.4. Al riguardo, deve preliminarmente ricordarsi che, secondo un consolidato orientamento di que sta Corte, la mancanza nella società di fatto di una personalità distinta da quella dei pretesi soci impone di ritenere comun que rif erito, già nella contestazione dell'### individualmente ad ogni ipotizzato socio l'avvenuto 10 svolgimento di quell'attività economica prod uttiva d i reddito imponibile, con la conseguenza dell'assunzione "ex lege", da parte del medesimo, della qualità di soggetto passivo di entrambe le imposte» (Cass. n. 17228/2013; Cass. n. 27641 del 2021).  5.5. Si è quind i affermato il condivi sibile principio in base al quale, in tem a di violazioni trib utarie imputab ili a società privi di personalità giuridica, «regola generale è qu ella secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito» (Cass. n. 20697 del 2024 che richiama Cass. n. 12334 del 2019 in cui si precisa che «### tale conclusione l'art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, il quale prevede la responsabilità solidale delle società senza perso nalità g iuridica per le san zioni amminis trativ e irrogate a carico della persona fisica autrice della violazione, qualora la viola zione sia stata commessa "ne ll'interesse" della società rappresentata o amministrata»; e tanto ciò è vero che «a contrariis, che qualora la persona fisica autrice della violazione non abbia agito nell'interesse della società, ma abbia perseguito un interesse proprio o comunque diverso da quello sociale, non sussiste la responsabilità solidale per le s anzioni ammin istra tive della società priva di personalità giuridica, ed allo st esso modo non sussiste la responsabilità esclusiva della società dotata di personalità giuridica ex art. 7 d.l. n. 269 del 2003, ma trova applicazione la regola generale sulla responsabilità personale dell'autore della violazione commessa nell'interesse esclusivamente proprio»).  5.6. Ma la respo nsabilità del socio di società d i fatto per le sanzioni collegate ai t ributi dovuti no n si trasmett e al suo erede ostandovi il disposto dell'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 (rubricato «### delle sanzioni agli eredi»), secondo cui «### al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi». Questa Corte ha chiarito, con riferimento al diverso regime 11 successorio delle sanzioni civili rispetto a quelle amministrative, che, mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689) e quelle tributarie (di cui alla legge n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, n ei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità (Cass. n. 15067 del 2008; Cass. n. 25315 del 2022).  5.7. Orbene, applicati detti principi al caso di specie, discende che alla ricorrente, chiamata rispondere del debito tributario del socio defunto della società di fatto, in qualità di erede del predetto socio, non sono trasmissibili le s anzioni. Son o invece trasmissi bili gli interessi maturati sui tributi dovuti, quali accessori di questi ultimi, con conseguente rigetto della relativa domanda.  6. Conclusivamente, quindi, va accolto il quarto motivo di ricorso, nei termini di cui si è detto, mentre vanno rigettati tutti gli altri. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere, la causa va decisa nel merito, con parziale accoglimento dell'originario ricorso della ricorrente, limitatamente alle sanzioni.  ### del giudizio, olt re a rendere palesemente infondata la richiesta avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comporta l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio. 12 P.Q.M.  accoglie il quarto motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, rigettati gli altri. ### la sente nza impugnat a e, decidendo nel merito, accoglie l'or iginario ricorso de lla ricorrente limitatamente alle sanzioni. 
Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. 
Così deciso in ### in data 30 gennaio 2025 e, in 

Giudice/firmatari: Caradonna Lunella, Luciotti Lucio

M
2

Giudice di Pace di Milano, Sentenza n. 7140/2025 del 01-12-2025

... temporanea del destinatario, con successivo invio della raccomandata informativa e, secondo la prospettazione del Comune resistente, si sarebbero perfezionate, rispettivamente, in data ### e in data ### La difesa del ricorrente ha però prodotto documentazione da cui emerge che dal giorno 2/08/2018 il signor ### non era più residente ###, ma si era trasferito in ### in via S. Lega n. 11, come risulta sia dal certificato di residenza che dalla dichiarazione di trasferimento rilasciata, in pari data, dal signor ### al Comune di ### (doc. 3) con riferimento al veicolo targato ### e cioè con riferimento al medesimo veicolo indicato nell'ingiunzione impugnata nel presente procedimento. Sul punto questa giudicante richiama pronuncia della Suprema Corte, che ha così statuito: “in tema di violazioni del codice della strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della M.C.T.C. e del P.R.A., il mancato aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A. solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine (leggi tutto)...

testo integrale

 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI MILANO − #### in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. R.G. 12328/2024 #### (C. F.: ###) nato il ### a Grosseto ed ivi res.te in ###. Lega 11 non in proprio ma quale procuratore generale ad oggi non revocata, del 2.09.10 ai rogiti del ### di ### rep.  74405 (doc. A), espressamente estesa, ai sensi degli artt. 12 e 13 della stessa, alla facoltà firmare e produrre ricorsi nonché costituirsi in ogni causa attiva e passiva e nominare avvocati, di ### (C. F.  ###) nato a ### il ### e residente nel #### elettivamente domiciliato in #### 35/b presso lo studio dell'avv. ### (C. F. ###) dal quale è rappresentato e difeso in forza di delega in calce e congiunta al presente atto ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di ### al numero di fax 0564-1881267 ovvero alla pec ### -OPPONENTE contro COMUNE di ### (###) in persona del ### in carica pro tempore, con sede in ### piazza della ### n° 2, rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti ### e ### del ### di ### presso il cui studio in ### via G. Leopardi n° 12 è elettivamente domiciliato in forza di procura generale in calce alla comparsa di costituzione e risposta - ### - OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento MOTIVI in fatto ed in diritto della DECISIONE Con ricorso ai sensi dell'art. 6-7 del D. Lgs. n° 150/2011, il signor ### tramite il proprio procuratore generale, signor ### si opponeva all'ingiunzione di pagamento, meglio descritta in dispositivo, con la quale gli era stato richiesto il pagamento di € 755,85 a seguito della mancata oblazione di due verbali d'accertamento elevati dal Comune di ### per infrazioni al codice della strada. 
Eccepiva l'opponente, da una parte, la mancata notifica dei verbali sottesi all'ingiunzione impugnata e, dall'altra, la prescrizione del credito vantato. 
Nelle more della prima udienza si costituiva il Comune opposto, depositando comparsa e relativa documentazione, chiedendo disporsi il mutamento del rito in ordinario, alla luce della natura del provvedimento impugnato e, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato. 
Alla prima udienza, comparivano entrambe le parti, parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione del Comune di ### rispetto alla data di udienza e l'inammissibilità della documentazione ex adverso prodotta, riportandosi alle conclusioni rispettivamente rassegnate e chiedendo termine per il deposito del certificato di residenza storico del ricorrente.  ### opposto si riportava alle proprie difese, non opponendosi alla richiesta di termine, come formulata da controparte. 
Il giudice, mutato il rito, concedeva il termini richiesti e successivamente fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la spedizione a sentenza e in data ### tratteneva la causa in decisione. 
Premesso che “nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare” (Cass. n. ###/2021), oggetto del presente giudizio, come già sopra ricordato, è un'ingiunzione di pagamento elevata dal Comune di ### a seguito della mancata oblazione di 2 verbali elevati per violazione al codice della strada e il ricorrente, nel proprio ricorso, ha dedotto la mancata notifica di entrambi i verbali. 
Esaminata la documentazione prodotta dal Comune opposto, risulta che entrambi i verbali, sottesi all'ingiunzione impugnata nel presente giudizio, siano stati notificati all'odierno ricorrente, a mezzo posta, in ### via dei ### n. 8. 
Entrambe le notifiche sono avvenute per irreperibilità temporanea del destinatario, con successivo invio della raccomandata informativa e, secondo la prospettazione del Comune resistente, si sarebbero perfezionate, rispettivamente, in data ### e in data ### La difesa del ricorrente ha però prodotto documentazione da cui emerge che dal giorno 2/08/2018 il signor ### non era più residente ###, ma si era trasferito in ### in via S. Lega n. 11, come risulta sia dal certificato di residenza che dalla dichiarazione di trasferimento rilasciata, in pari data, dal signor ### al Comune di ### (doc. 3) con riferimento al veicolo targato ### e cioè con riferimento al medesimo veicolo indicato nell'ingiunzione impugnata nel presente procedimento. 
Sul punto questa giudicante richiama pronuncia della Suprema Corte, che ha così statuito: “in tema di violazioni del codice della strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della M.C.T.C. e del P.R.A., il mancato aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A. solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante verificare se quest'ultimo, all'atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell'infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla PA l'erronea notificazione del verbale di accertamento presso l'indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale». A tale regula iuris (la quale, peraltro, costituisce esplicazione e sviluppo di argomentazioni già in precedenza svolte dal giudice della nomofilachia circa i rispettivi doveri del privato e della P.A. in tema di aggiornamento delle banche dati deputate a consentire l'identificazione del soggetto cui effettuare la notifica dei verbali di accertamento: ex plurimis, Cass., Sez. U, 09/12/2010, n. 24851), va data espressa continuità, mentre errata appare la tesi, seguita nella decisione impugnata, sulla sufficienza della mera dichiarazione all'anagrafe del trasferimento di residenza senza ulteriori specificazioni, risolvendosi tale ragionamento in una sostanziale interpretatio abrogans del citato art. 247, chiaro nell'imporre anche l'indicazione dei dati di identificazione dei veicoli per i quale deve avvenire poi l'annotazione presso i registri automobilistici.” (Cass. n. ###/2022). 
Nel caso di specie il ricorrente ha fornito la prova richiesta dalla Suprema Corte e cioè la prova di aver indicato, all'atto della richiesta di cambio di residenza, anche il numero di targa del veicolo oggetto dell'infrazione. 
Il ricorso va quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna di parte resistente, quale soccombente, al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate equitativamente come da dispositivo.  P.Q.M definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione disattesa e respinta così dispone ### il ricorso proposto avverso l'ingiunzione di pagamento ###2 emessa dal Comune di ### annullandola e condannando il Comune resistente al pagamento delle spese di lite, spese che equitativamente pone in complessivi 180,00 oltre oneri e accessori di legge ### deciso in ### 1°/12/2025 

Il Giudice
di ### dott.ssa


causa n. 12328/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Nicoletta Brighenti

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22487 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.106 secondi in data 14 dicembre 2025 (IUG:4A-066F0A) - 1780 utenti online