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Giudice di Pace di Marano di Napoli, Sentenza n. 2353/2025 del 12-12-2025

... distorsivi spalla sx con interessamento cuffia, trauma del rachide cervicale..”; che tali lesioni sono compatibili con la dinamica dell'investimento e che, in conseguenza delle stesse, sono residuati postumi invalidanti, valutabili come danno biologico nella misura del 8-9% (otto - nove per cento), che si è stabilizzato dopo un periodo di invalidità temporanea, totale e parziale, complessiva di 42 giorni. Attesa, quindi, la documentazione prodotta e tenuto conto dei criteri di liquidazione del danno introdotti dalla legge 57/2001 e costantemente seguiti dalla migliore giurisprudenza di merito essi possono liquidarsi nella misura di € 18.998,72. Nella somma è stato riconosciuto anche il danno morale (nella misura del 20% sul solo danno permanente) in quanto consolidata giurisprudenza afferma che: “…###..il risarcimento del danno morale, ravvisandosi, anche in concreto, gli estremi della fattispecie criminosa delle lesioni personali, di natura colposa (art. 582 c.p.), in quanto non può negarsi il patema d'animo, sicuramente sofferto dalla vittima per effetto dell'essersi trovata coinvolta in un sinistro sulla strada…”, (Cass. civile, Sez. III, n. 339 del 13.01.2016). Sulla (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 8233 / 2020 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - ### - in persona del Giudice Dott.ssa ### G. V. Rabuano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8233/2020 R.G.A.C., le cui conclusioni sono state rassegnate all'udienza del 10.12.2025 ed avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale. 
TRA ####, elettivamente dom.ta in Casoria alla via E. Caruso n. 34 presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti.  #### S.P.A., C.F.: ###, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv. ### de ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.  ###' D'####. 
CONVENUTO -### parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 10.12.2025 che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE È omesso lo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio, dinanzi l'antescritta #### D'### e la ### S.p.A., in persona del l.r.p.t. per sentirli condannare al risarcimento dei danni per le lesioni riportate nel sinistro occorso in #### il giorno 16.01.2019 alle ore 15.00 circa. 
Assumeva l'attrice che in quel giorno, mentre si accingeva ad attraversare la via ### veniva investita dal veicolo ### tg ### di proprietà di ### D'### il cui conducente, non avvedendosi della sua presenza, la investiva facendola rovinare al suolo. Aggiungeva che, a seguito dell'accaduto, si era recata presso il presidio ospedaliero “### dei Fiori” ove i sanitari avevano provveduto alle prime cure del caso. 
Lamentava di aver richiesto invano il risarcimento alla ###ni S.p.A., quale compagnia assicuratrice del veicolo investitore. 
Chiedeva, quindi, che accertata la responsabilità del conducente della vettura ### tg ### i convenuti venissero condannati, in solido o alternativamente, al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento dei danni subiti, limitata nella competenza per valore del giudice adito, oltre interessi e rivalutazione, spese e competenze del giudizio. 
Si costituiva la ###ni S.p.A., contestando l'assunto dell'attrice sia nell'an che nel quantum eccependo l'improponibilità e improcedibilità della domanda e nel merito chiedendone il rigetto perché infondata. 
Restava contumace il responsabile civile, ### D'### Esaminati gli atti di causa, le risultanze dell'istruttoria compiuta e la documentazione prodotta, va affermata la fondatezza della domanda proposta dall'attrice. 
Preliminarmente va affermata la proponibilità della domanda, avendo l'istante adempiuto l'onere di cui agli art. all'art. 145 e 148 del D. lgs. N. 209/2005, con spedizione di raccomandata alla ###ni S.p.A. e avendo osservato le modalità e i termini previsti dalla stessa legge. 
La legittimazione attiva e passiva delle parti risulta dalla documentazione versata in atti e non è stata oggetto di circostanziate contestazioni. 
Il teste escusso, ### ex coniuge dell'attrice, dopo aver confermato le circostanze di tempo e di luogo di accadimento del sinistro, ha riferito: “…mi trovavo a piedi in #### alla ### in compagnia della mia ex moglie quando, mentre la stessa attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investita da un'autovettura ### di colore giallo;…### che la ### colpiva con la sua parte anteriore la gamba destra della mia ex moglie che stava attraversando la strada la quale cadde sul fianco sinistro;…Io ed altre persone ci avvicinammo per verificare le sue condizioni di salute e notai che la mia ex moglie accusava dolori alla gamba destra ed alla spalla sinistra; … presi la mia auto ed accompagnai la mia ex moglie all'ospedale di ### …non è stata chiamata l'ambulanza né alcuna ###;…### che la ### è strada a senso unico;…### che la mia ex moglie si trovava al centro della carreggiata al momento dell'investimento; …### che la ### proveniva dalla destra della mia ex moglie…” La teste ha, quindi, integralmente confermato l'assunto dell'attrice, facendo emergere chiaramente la responsabilità del conducente il veicolo di proprietà della D'### nella produzione del sinistro per cui è causa. Egli, inoltre, appare attendibile avendo reso dichiarazioni precise e circostanziate anche per la posizione assunta rispetto al sinistro (a pochi metri con visuale libera). 
Emerge, quindi, chiaramente la responsabilità del conducente del veicolo ### tg ### Egli ha violato l'art. 2054 1° comma c.c., il quale recita che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno a persone e cose, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo dimostrando di aver agito durante la circolazione con tutta la diligenza, la prudenza e l'attenzione possibile. Ha violato, altresì, l'art. 141 del C.d.S. il quale impone ai conducenti di moderare la velocità quando attraversano un centro abitato in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e conservare il controllo del veicolo per essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile e l'art. 191 del C.d.S. che impone ai conducenti di fermarsi e dare la precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali; di consentire ai pedoni che hanno già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. Il conducente nei confronti del pedone definito “utente vulnerabile” dal ### della ### ha un dovere di attenzione teso all'avvistamento del pedone che si sostanzia in tre obblighi comportamentali: ispezionare la strada; conservare il controllo costante del veicolo in relazione alle condizioni della strada e del traffico; prevedere tutte le situazioni di comune esperienza, in modo da non consentire pericolo o intralcio per gli altri utenti.
Si tratta di obblighi comportamentali da osservare anche per la prevenzione di eventuali comportamenti altrui, nello specifico, nei confronti dei pedoni, dettati dall'art.190 C.d.S. 
Va quindi affermata la responsabilità del conducente dell'autovettura ### tg ### nella causazione del sinistro per cui è causa e la solidale responsabilità di D'### quale proprietario della stessa.  ### del risarcimento ricade sulla compagnia di ###ni ### S.p.A., quale impresa che assicurava per la R.C.A. il veicolo danneggiante al momento del sinistro. 
Le lesioni subite dall'attrice sono state provate attraverso i certificati medici prodotti e le dichiarazioni del teste. 
Accertato il diritto dell'attrice al ristoro dei danni, in ordine al quantum debeatur, questo giudicante condivide le argomentazioni e le conclusioni del C.T.U. Dr. ### dalle quali non sussiste ragione di dissentire in quanto credibili dal punto di vista scientifico e logico, che questo giudicante fa proprie considerandole parte integrante della sentenza.  ###.T.U. ha stabilito che la ### nel sinistro per cui è causa ebbe a riportare: esiti di politrauma con distorsione del ginocchio dx ed interessamento meniscale e legamentoso, esiti di distorsivi spalla sx con interessamento cuffia, trauma del rachide cervicale..”; che tali lesioni sono compatibili con la dinamica dell'investimento e che, in conseguenza delle stesse, sono residuati postumi invalidanti, valutabili come danno biologico nella misura del 8-9% (otto - nove per cento), che si è stabilizzato dopo un periodo di invalidità temporanea, totale e parziale, complessiva di 42 giorni. 
Attesa, quindi, la documentazione prodotta e tenuto conto dei criteri di liquidazione del danno introdotti dalla legge 57/2001 e costantemente seguiti dalla migliore giurisprudenza di merito essi possono liquidarsi nella misura di € 18.998,72. 
Nella somma è stato riconosciuto anche il danno morale (nella misura del 20% sul solo danno permanente) in quanto consolidata giurisprudenza afferma che: “…###..il risarcimento del danno morale, ravvisandosi, anche in concreto, gli estremi della fattispecie criminosa delle lesioni personali, di natura colposa (art. 582 c.p.), in quanto non può negarsi il patema d'animo, sicuramente sofferto dalla vittima per effetto dell'essersi trovata coinvolta in un sinistro sulla strada…”, (Cass. civile, Sez. III, n. 339 del 13.01.2016). 
Sulla indicata somma vanno calcolati gli interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata secondo gli indici ### al 16.01.2019, e annualmente rivalutata secondo gli indici ### fino alla decisione nonché gli interessi al tasso legale su detta somma così come rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. ### il medesimo criterio vanno poste le spese occorse per la c.t.u. come liquidate con separato decreto.  P.Q.M.  Il Giudice di pace di ### di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con atto di citazione nei confronti della ###ni S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t, e di D'### ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: Dichiara la contumacia di ### D'### Accoglie la domanda di ### e, riconoscendo l'esclusiva responsabilità del conducente della ### tg. ### nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, condanna la ###ni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., in solido con D'### al pagamento, a titolo di risarcimento danni alla persona in favore dell'attrice, della somma di euro 18.998,72, oltre interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata secondo gli indici ### al 16.01.2019, e annualmente rivalutata secondo gli indici ### fino alla decisione nonché gli interessi al tasso legale su detta somma così come rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. 
Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in favore di ### che liquida in euro 2.400,00 per competenze professionali, euro 300,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. ### dichiaratosi anticipatario. 
Pone definitivamente a carico delle parti soccombenti in solido le spese occorse per la c.t.u. come liquidata in atti. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di ###. ###


causa n. 8233/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Monica Genoveffa Rabuano

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Tribunale di Frosinone, Sentenza n. 424/2025 del 16-06-2025

... bilaterale” e della “sindrome algo-disfunzionale del rachide lombosacrale di grado moderato consistente in lombalgia cronica”, sulla base dei criteri comunemente utilizzati nella valutazione di menomazioni coesistenti, è stato valutato dal CTU nella misura complessiva del 7% (sette per cento), con decorrenza dalla data del pensionamento (2004). Si osservi che il ### della parte convenuta ha concordato sulle conclusioni peritali, sia in merito alla esclusione della riconducibilità a cause lavorative della patologia del rachide cervicale, della sindrome del tunnel carpale destra e dell'ernia ombelicale, sia in merito alla riconducibilità a cause lavorative e alla valutazione medico-legale del danno biologico conseguente del 7% delle patologia del rachide lombare e di quella dell'apparato uditivo. ### della parte ricorrente ha invece contestato le conclusioni raggiunte dal perito in merito alla esclusione della riconducibilità a cause lavorative della patologia del rachide cervicale, osservando che la patologia del rachide cervicale era stata già riconosciuta come malattia professionale dalla Corte d'Appello di ### che in letteratura esistono studi che ne sostengono l'eziologia (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro, Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al ### di ### per l'anno 2022 al n.247 e ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 16.4.2025, vertente tra ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### e con essi domiciliat ####### n.2, in virtù di procura speciale in calce al ricorso ricorrente contro E-### S.p.A. (già ### S.p.A.) - Società con unico socio (### S.p.A.), in persona della procuratrice Avv. ### in virtù dei poteri conferiti con procura per ### di ### del 12.12.2017, Rep. 55629, Racc. n.27976, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### con domicilio eletto nello studio dell'Avv. ### in #### n.58, giusta procura in calce alla memoria di costituzione resistente ### del giudizio: risarcimento danni da malattia professionale.   Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.  ### ricorso depositato il ###, ### ha convenuto in giudizio innanzi il Tribunale di ### la E-### S.p.A. (già ### S.p.A.), deducendo di essere stato dipendente dell'azienda convenuta dal 1.6.1967 al 31.5.2004, con mansioni di addetto alla costruzione e manutenzione di elettrodotti aerei e sotterranei a media e bassa tensione, e di aver contratto patologie di origine professionale al sistema osteoarticolare e neurotendineo, segnatamente alla colonna vertebrale, agli arti e all'apparato uditivo. Ciò in quanto aveva operato su cantieri disagiati, quale operaio specializzato di rete impiegato per connettere alla rete elettrica le aree metropolitane, i piccoli centri urbani e le comunità montane. Tali gravose attività, protrattesi senza l'uso di dispositivi di protezione individuali, avevano provocato le patologie di cui sopra, oltre a diversi infortuni sul lavoro. Nonostante le numerose segnalazioni, l'azienda era rimasta inerte, con conseguente violazione delle basilari norme di prevenzione e sicurezza della salute dei lavoratori. Al termine del rapporto di lavoro (maggio 2004), aveva presentato tre domande di malattia professionale all'I.N.A.I.L., cui erano conseguiti giudizi nei quali era stata accertata una percentuale di invalidità del 14% e gli era stato liquidato un indennizzo una tantum di €.7.961,06. Tuttavia, aveva diritto ad un risarcimento integrale del danno, da quantificarsi con le tabelle della responsabilità civile, detratto quanto corrisposto dall'I.N.A.I.L..   Su queste premesse, l'attore ha chiesto l'accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta e, per l'effetto, la condanna della stessa al risarcimento del danno subito, pari ad €.34.369,00 (€.46.266,00 con personalizzazione), a titolo di danno biologico, oltre al danno alla salute (cd. da cenestesi lavorativa) e al danno biologico complementare (comprensivo delle lesioni non indennizzate dall'I.N.A.I.L.) dalla data della messa in mora (17.1.2009) sino al soddisfo.   Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita tempestivamente in giudizio la società convenuta, eccependo l'inammissibilità delle domande perché precluse dalle precedenti rinunce del lavoratore. Infatti, in data ### il ricorrente aveva sottoscritto un accordo di incentivo all'esodo ed aveva percepito la somma di €.72.000,00 con espressa rinuncia alla rivendicazione di qualsiasi diritto relativo al rapporto di servizio, ivi compreso il risarcimento del danno biologico e/o professionale e/o morale (cfr. punto 3).   La convenuta ha anche eccepito la prescrizione estintiva, in quanto il ricorso era stato notificato in data ###, a distanza di 18 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta in data ###), con conseguente decorso del termine di prescrizione decennale, che non poteva ritenersi interrotto dalla lettera del 17.1.2009, in quanto si trattava di una generica impugnativa della dichiarazione di rinuncia, non recante alcuna specifica costituzione in mora o espressa intimazione di pagamento di somme ai fini risarcitori ex artt.2043 e 1219 c.c. Vi era poi stata una ulteriore lettera interruttiva datata 14.12.2018, recapitata sempre oltre il termine decennale dalla cessazione del rapporto di lavoro.   La convenuta ha poi eccepito l'inopponibilità ad ### delle risultanze peritali nei giudizi intentati avverso l'I.N.A.I.L. in cui ### non era stata parte. In ogni caso, in relazione alle predette risultanze, andava osservato che la domanda di malattia professionale era stata presentata dall'attore soltanto in data ### (5 anni dopo la cessazione del rapporto), e che nessuna patologia era stata accertata durante i 37 anni di lavoro. Gli infortuni richiamati riguardano poi episodi estranei alle sofferenze del rachide lamentate in ricorso. Non era poi condivisibile la stima del 14% di inabilità stabilita dalla Corte d'Appello di ### all'esito dei giudizi promossi dall'attore contro l'I.N.A.I.L., probabilmente dovuta ad una ricostruzione inveritiera delle condizioni di lavoro, determinatasi in assenza di contraddittorio con ### La convenuta ha poi evidenziato l'insussistenza di una responsabilità di ### in base a criteri civilistici (danno differenziale), ai sensi dell'art.10 D.P.R. n.1124/65, trovando la responsabilità per danno differenziale un inderogabile presupposto nella ricorrenza di una fattispecie di reato procedibile d'ufficio, ancorché non accertato in sede penale. Sul punto la Corte Costituzionale, con sentenza n.74/1981, ha precisato che la responsabilità del datore sussiste qualora venga ad integrare un'ipotesi di reato colposo, lesivo dell'incolumità del lavoratore, con conseguente venir meno dell'esonero da responsabilità civile, laddove, in difetto di condanna in sede penale ovvero di esclusione da parte del giudice di merito dell'esistenza di un fatto reato, il datore va esente dalla predetta responsabilità.   La convenuta ha poi rilevato la carenza di allegazione e prova sulle mansioni e sull'asserito inadempimento di ### dovendosi escludere qualsivoglia ipotesi di responsabilità oggettiva del datore.   La resistente ha anche evidenziato la inammissibilità della prova testimoniale, emergendo per tabulas che le mansioni cui era adibito il ### erano diverse da quelle indicate nel ricorso, non avendo l'attore mai fatto parte di "### ed essendo prevalentemente adibito ad attività operative previste dalla sua declaratoria professionale.   La convenuta ha poi sottolineato l'infondatezza delle doglianze attoree circa la responsabilità ex art.2087 c.c. per danno differenziale, che non era imputabile al datore di lavoro, in quanto dalla normativa in materia di valutazione dei rischi non scaturivano affatto obblighi di sorveglianza sanitaria periodica per le specifiche mansioni. Dunque non c'era stata alcuna violazione di tutele nominate e, peraltro, neanche c'era stata allegazione in ordine alle misure che il datore avrebbe dovuto approntare per evitare rischi intrinseci alla tipologia di lavorazioni.   In relazione alle presunte omissioni datoriali, quanto asserito dal ricorrente non rispondeva al vero, anche perché la vigilanza periodica era stata introdotta solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, come anche l'obbligo della tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio.   Il lavoratore non aveva comunque mai denunciato la gravosità delle mansioni in punto di sicurezza, né aveva prodotto certificazioni mediche attestanti l'esistenza di patologie. In generale, non era mai pervenuta ad ### alcuna denuncia o formale contestazione da parte delle ### circa le condizioni o i carichi lavorativi degli operai delle squadre, in quanto ### aveva organizzato le attività in maniera da attenuare al massimo gli sforzi fisici e le attività faticose prolungate. Inoltre, da quanto risultava dal DVR del 1996, non poteva affatto sostenersi che fosse stata omessa la valutazione dei rischi per patologie da ###posture incongrue/vibrazioni, restando invece estranee le patologie osteoarticolari ricomprese nelle tabelle I.N.A.I.L. solo nel 2008.   Con riferimento, infine, al contenzioso seriale nei confronti di ### a partire dal 2007 i lavoratori interessati alle medesime domande del ricorrente si erano costituiti in associazione allo scopo di richiedere l'indennizzo prima all'I.N.A.I.L. e poi ad ### anche a distanza di molti anni, a riprova che le patologie lamentate erano strettamente collegate all'età e non già all'attività lavorativa.   Non sussisteva poi il nesso di consequenzialità fra patologia e condizioni lavorative, trattandosi di malattia ad eziologia multifattoriale insorta a distanza di moltissimi anni dalla fine delle lavorazioni ritenute gravose, con conseguente esclusione di un ruolo causale diretto e sufficiente delle situazioni lavorative nel determinismo della patologia artrosica.   Sul danno biologico, la convenuta ha dedotto che lo stesso era incluso nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'### ex D.P.R. n.1124/65 e dunque ne era stata già operata una quantificazione con liquidazione dalla data della domanda amministrativa. La convenuta ha poi contestato la personalizzazione del danno biologico operata in ricorso e, sul danno da cenestesi lavorativa, che non andava confuso con la perdita di chances, ha eccepito il difetto di prova. Sul danno biologico complementare, la convenuta ha sostenuto che la relativa domanda era inammissibile, in quanto era stata attivata fruttuosamente l'assicurazione ### In ogni caso era arbitraria la quantificazione del 40%.   Su queste premesse, la convenuta ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare le domande attoree improponibili ed inammissibili perché precluse dalle rinunzie da lui espresse con dichiarazione del 27.11.2003, non suscettibile di successiva impugnativa per intervenuta decadenza e perchè concernente diritti disponibili, come tali liberamente rinunciabili. Nel merito, la convenuta ha chiesto di rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente, in quanto inammissibili nelle prospettazioni e, comunque, infondate in fatto e in diritto, nonché prescritte.   Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa, istruita con la produzione dei documenti, l'escussione dei testimoni ammessi e l'espletamento di una C.T.U. medico legale, è stata infine discussa e decisa all'udienza del 16.4.2025, con il dispositivo riportato in calce, di cui si è data pubblica lettura.   MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande attoree meritano accoglimento, nei limiti e per i motivi appresso indicati.   Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di parte convenuta di inammissibilità delle domande attoree per intervenuta rinuncia e transazione, risultando in atti che il documento sottoscritto tra le parti in data ### - nel quale il ricorrente rinunciava alla rivendicazione di qualsiasi diritto relativo al rapporto di servizio, ivi compreso il risarcimento del danno biologico e/o professionale e/o morale (cfr. punto 3) - intervenne quando l'attore neanche aveva consapevolezza del diritto risarcitorio maturato in suo favore a seguito della responsabilità datoriale per le patologie sofferte. 
Circostanza che si ricava dal fatto che soltanto il ### l'attore depositò i primi certificati medici di malattia professionale (cfr. docc. nn.21, 22 e 23 ###. Quindi, la conoscenza da parte del ricorrente della malattia e della sua origine professionale è maturata in epoca successiva alla sottoscrizione del richiamato documento. Ne consegue che, pur trattandosi di diritti all'epoca esistenti, essi erano ancora ignoti al titolare e quindi non potevano essere consapevolmente oggetto di disposizione.   Venendo al merito della causa, osserva il ### che è emerso dal giudizio che effettivamente l'attore ebbe a contrarre le malattie professionali della “lombalgia cronica da protrusioni discali multiple” e della “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, nel corso del rapporto di lavoro con la convenuta, e che da tali malattie gli sono derivati danni morali e danni alla sua integrità psico-fisica che vanno addebitati alla responsabilità del datore di lavoro.   A queste conclusioni si può arrivare esaminando le circostanze di fatto che emergono da quanto riferito dai testi escussi, che hanno evidenziato che nell'intero periodo di lavoro il ricorrente ha subito una ciclica esposizione a molteplici fattori morbigeni susseguitisi tra loro senza soluzione di continuità, in quanto presenti in ciascuna fase lavorativa propedeutica e conseguenziale alla elettrificazione.   In particolare, dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente - che hanno tutti lavorato a stretto contatto con il ricorrente e gli hanno visto svolgere le attività indicate in ricorso - emerge la gravosità delle lavorazioni svolte dal ricorrente, che eseguiva direttamente i lavori anche nel limitato periodo in cui è stato capo nucleo.   Nello specifico, il teste ### che ha lavorato con il ricorrente, anche negli stessi cantieri, fino al suo pensionamento, ha dichiarato che: “### nella stessa squadra e facevamo buche, anche su rocce, mettevano pali, e questo quotidianamente … Ci occupavano anche del posizionamento di contatori … Le ditte esterne sono arrivate solo in un secondo momento, ma si sono però occupate solo di lavori su linee più grandi … I lavori che comportavano la messa in opera di 4 o 5 pali li facevamo invece noi operai ### … ### attività io le ho svolte fino a 4 o 5 anni fa … Su queste linee facevamo tutti i lavori, dagli scavi alla messa in opera dei pali, all'armamento dei pali stessi.” Il teste ha confermato che i lavori di scavo per la sola posa dei conduttori vennero sì appaltati a ditte esterne da un certo momento in poi, ma gli operai ### hanno continuato ad effettuare gli scavi per i pali: “### fatto anche gli scavi con gli escavatori, ma soltanto fino a quando abbiamo avuto gli escavatori, non so dire fino a quando, poi se ne sono occupate le ditte esterne. Sto parlando degli scavi per la messa a terra di cavi. ### invece continuato a fare le buche per i pali per le linee di 4 o 5 pali che abbiamo continuato a fare noi operai ### Per fare le buche su terra usavano la mototrivella che tenevamo in 4 perché serviva molto forza. Per fare buche su terreni più duri usavamo martelli pneumatici… ### tutti i giorni facevamo le linee di 4 - 5 pali e usavamo i mezzi di cui ho parlato. Ho usato le mototrivelle fino a quando sono state usate in azienda, non ricordo fino a che anno le abbiamo usate, penso fino a 15 anni fa, ma non lo ricordo con precisione. Facevamo anche attività di manutenzione, con la messa in opera dei giunti sotterranei. La buca per mettere i giunti veniva fatta con l'escavatore e poi - nell'ultima parte - a mano per non rovinare i cavi. Per riparare i cavi emettere i giunti occorreva un lavoro di un'ora, un'ora e mezzo, anche due. Con i cavi di mezza tensione ci poteva volere anche mezza giornata. Si doveva lavorare stando piegati sulle ginocchia o con le ginocchia a terra.” Il teste ### ha anche precisato che in caso di pioggia gli interventi che richiedevano il ripristino di energia venivano comunque eseguiti, nonostante il maltempo: “Se era urgente un intervento lo effettuavamo anche con il maltempo, mettendo un telo di copertura”.   Il teste ha inoltre chiarito che quando i contratti con le ditte esterne scadevano si trovavano a svolgere anche i lavori di taglio alberi con motoseghe: “Nel pronto intervento dovevamo fare anche lavori di taglio di alberi con la motosega. I lavori di taglio di alberi in prevenzione venivano fatti da ditte esterne, ma quando i contratti con queste ditte scadevano potevano esserci periodi in cui lo facevano anche noi operai ###” Il teste ### ha poi chiarito che: “i trasformatori venivano portati con la gru e posati davanti alla cabine e da qui sistemati da noi spingendoli all'interno delle cabine, molti avevano le ruote di metallo. 
Nelle cabine portavamo anche i sezionatori del peso di circa 1 quintale, che venivano spostati a mano da un paio di persone e che sistemavamo con un paranchino … I lavori in altezza sui pali li facevano salendo coi ramponi e poi posizionavamo la mensola stando con l'addome all'altezza della cima del palo e tirando su la mensola con le braccia. Il lavoro si faceva anche stando posizionati lungo in posizione quasi orizzontale”.   Il teste ### ha poi riferito anche sui turni reperibilità: “### reperibilità per una volta al mese, ma spesso si faceva due volte al mese, per sostituire colleghi assenti. Io sono arrivato a fare anche 5 settimane di reperibilità consecutive. I riposi compensativi li facevamo, ma in casi di emergenza saltavano” La gravosità del lavoro svolto dall'attore è confermato anche dal teste ### che ha così dichiarato: “### anni ‘70, '80 e '90, avvicinandosi verso il 2000, l'attività è sempre stata molto pesante … ### l'attività sui pali è stata sempre svolta da noi”. Conformemente il teste ### ha dichiarato: “La squadra aggiunte ogni giorno movimentava pali di castagno che pesavano da 1 quintale a 2 quintali, che andavano portate a spalla dai dipendenti compreso il ricorrente per essere posizionati.” Dall'esame delle complessive risultanze istruttorie fornite dai testi addotti da parte ricorrente - la cui particolare attendibilità è da riconnettere alla circostanza che hanno tutti lavorato a stretto contatto con il ricorrente - emerge quindi l'adibizione dell'elettricista del nucleo di distribuzione, quale era l'attore, alle diverse attività manuali descritte, eseguite esclusivamente all'aperto su cantieri temporanei e mobili, generalmente distanti dai centri urbani e spesso in luoghi inaccessibili ai mezzi meccanici, questi ultimi peraltro non sempre disponibili.   Dalla prova è emerso che tutte le attività della filiera hanno comportato l'abituale esposizione del ricorrente ad un concorso di diversi rischi specifici tra loro concatenati, esplicatisi con vibrazioni, posture incongrue e microtraumi ripetuti.   La gravosità del lavoro era poi accentuata da motivi prettamente organizzativi, da correlarsi all'omesso avvicendamento del personale operativo; all'inadeguatezza o assenza dei mezzi speciali (anche il teste di parte convenuta ### ha confermato che i cestelli elevatori sono stati consegnati solo dal 2000); all'inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuali; all'assegnazione di turni di reperibilità fino a due o tre volte superiori a quelli contrattualmente previsti; all'omessa formazione e informazione sui rischi.   Le richiamate risultanze relative all'esame dei testi addotti da parte ricorrente non trovano smentita nell'esame dei testi addotti da parte resistente.   Si osservi che il teste ### non ha saputo riferire nello specifico sul lavoro svolto dall'attore. Invero, il teste ha dichiarato di aver lavorato nel distretto ### fino al 2004 e di essere giunto nel ### solo successivamente, affermando che “E' possibile che abbia anche incontrato il ricorrente ma non lo posso affermare con certezza”.   Anche il teste ### ha precisato di essere stato il responsabile dell'attore a ### per soli 2 anni: “### stato responsabile della ### di ### dal 2002 al luglio 2007, il ricorrente ha lavorato con me fino a quando è andato in pensione nel 2004”.   Il teste ### ha anche dichiarato che: “Dal 1985 al 1987 sono stato a ### e ho visto che non c'erano squadre cd. aggiunte”, ovvero le squadre adibite alle gravose lavorazioni di cui hanno parlato i testi addotti da parte ricorrente. Il teste ha aggiunto: “anche negli anni successivi ho svolto mansioni nel ### che mi consentivano di verificare e oggi di dire che anche dopo non ci sono state squadre aggiunte”.   La circostanza è però smentita dal curriculum aziendale rilasciato all'attore dalla stessa ### (doc. n.1 ###, nel quale si richiamano appunto le squadre distaccate, come quella di ### attive certamente fino a tutto il 2002.   Il teste ### ha anche dichiarato che gli elettricisti provetti del nucleo di distribuzione, quale era l'attore, svolgevano quale attività corrente, quella del “montaggio di contatori”, usando “la normale cassettina con gli attrezzi”. Ciò in quanto “almeno il 95% dei lavori più pesanti” era affidato a ditte esterne … le attività di manutenzione più leggere venivano fatte dagli operai ### le più pesanti da imprese esterne.” In ordine a queste dichiarazioni, deve però osservarsi che l'attore operava quale “### provetto (e poi esperto) del nucleo di distribuzione”, attività distinta da quella dell'operaio addetto esclusivamente all'utenza, identificato come “letturista” o “monoperatore”, che operava da solo, in assenza di lavori pesanti.   Il teste ### ha poi fatto riferimento ai lavori sugli elettrodotti ad alta tensione e media tensione superiori a 3 km, che a partire dalla fine degli anni ottanta sono stati effettivamente appaltati a ditte esterne, ma dalla prova è emerso che, invece, i lavori di costruzione degli elettrodotti a media e bassa tensione fino a 3 km, sono rimasti per tutto il periodo di lavoro del ### a carico esclusivo degli elettricisti del nucleo di distribuzione (provetti ed esperti). Tali lavori erano ugualmente pesanti (come si ricava anche dalla schede metodo e dalle schede tecniche acquisite in atti, nonché dal tipo di macchinari usati e dell'ambiente e clima in cui si svolgevano). Rispetto questi elettrodotti gli elettricisti del nucleo di distribuzione dovevano curare anche la manutenzione ordinaria e straordinaria.   La circostanza che, poi, con l'introduzione dei nuovi contatori elettronici gli operai ### siano stati impegnati nell'attività di sostituzione dei contatori non esclude poi che gli stessi abbiano continuato a svolgere anche i ben più pesanti lavori di costruzione e manutenzione di elettrodotti, ossia sulle reti di distribuzione. Così ha riferito il teste ### “Ci siamo occupati anche della sostituzione dei contatori quando si è passati dal contatore analogico a quello elettronico.” ### canto, lo stesso teste ### ha riferito che i mezzi necessari per eseguire i lavori in altezza (ovvero i cestelli elevatori), che costituiva parte rilevante del lavoro gravoso, siano stati forniti soltanto a partire dal 2000, ossia poco prima del pensionamento dell'attore.   Dalla prova, in definitiva, è emerso è emerso che la prevalenza delle lavorazioni erano manuali (per via dell'inaccessibilità della maggior parte dei cantieri) e che anche quando potevano essere meccanizzate, gli operai erano in ogni caso esposti a molteplici rischi, ivi incluso quelli degli stessi mezzi meccanici, in quanto fonti di evidenti rischi di vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero o al sistema mano-braccia.   ### ha anche evidenziato che la convenuta omise l'adeguamento dei mezzi speciali al numero effettivo di operai (squadre lavoro) ed alle reali condizioni morfologiche dei cantieri e non valutò i rischi specifici connessi ai lavori in altezza, alle vibrazioni al sistema mano-braccia ed al corpo intero, alla movimentazione manuale dei carichi, al sovraccarico biomeccanico, alle posture incongrue e coatte ed al microclima sfavorevole. La convenuta omise poi la sorveglianza sanitaria periodica annuale, obbligatoria a decorrere dal D.P.R. 303/56 per le vibrazioni e gli scuotimenti e dal D.Lgs 626/94 per la movimentazione manuale dei carichi. E fu anche omessa la formazione/informazione dei lavoratori, obbligatoria a decorrere dal D.P.R. 303/56.   E' risultata così provata in giudizio l'esposizione a rischio ambientale negata dalla convenuta.   ### C.T.U. medico-legale ha poi confermato la natura professionale di alcune delle patologie di cui soffre l'attore, da correlare all'esposizione continuativa ai rischi di cui si è dato conto, patologie che comportano a carico del ### un danno biologico in misura del 7%.   ###.T.U., in particolare, ha evidenziato che il ricorrente, è affetto dallo stato patologico dedotto in ricorso, che attualmente consiste in: ### cervicalgia cronica da protrusioni discali da ### a ### e cervico-artrosi con associata sofferenza neurogena cronica nel territorio ###-### sinistro e ###-###-### destro EMG accertata il 03/2015 e il 03/2024; ### lombalgia cronica da protrusioni discali multiple da ### a ###, con segni EMG di sofferenza cronica da ###-###-### bilaterale EMG accertata il 03/2015 e il 03/2024; ### segni EMG (03/2015) di sindrome del tunnel carpale di grado moderato a destra ad attuale lieve impegno funzionale; ### ipoacusia neurosensoriale bilaterale; ### ernia ombelicale.   Il perito, esaminata la storia occupazionale del ricorrente - desunta dalla documentazione versata in atti dalle parti e dalla lettura delle deposizioni dei testi escussi nel corso del giudizio - ha evidenziato che il ricorrente, che è in pensione dal maggio 2004, specie nella prima parte della propria esperienza professionale presso la convenuta, ha svolto attività comportanti la movimentazione manuale di carichi pesanti e ha operato, seppure in modo non continuo, con e in prossimità di attrezzature di lavoro con emissione di rumore a livelli otolesivi (cfr. esame audiometrico del 1989 ove si fa riferimento all'impiego di “strumenti con aria compressa e motori a scoppio”).   Peraltro, il perito, quanto alle patologie di cui ai punti ###, ### e ### in precedenza indicati - patologie del rachide cervicale e dell'arto superiore destro, oltre che l'ernia ombelicale - ha evidenziato che non vi sono allo stato in letteratura elementi a sostegno dell'ipotesi che le stesse possano essere state sostenute, sul piano eziologico, dai fattori di rischio professionale cui è stato esposto il ricorrente (ovvero la movimentazione manuale dei carichi e il rumore).   In effetti, per quanto attiene alla patologia disco-artrosica del rachide cervicale, il perito ha osservato che essa, segnalata per la prima volta dal ricorrente alla metà degli anni '90 e documentata dal 1995 con esami di diagnostica strumentalenon può essere ricondotta, stante la letteratura scientifica disponibile, alle noxae occupazionali cui lo stesso è stato esposto perché i dati statistico epidemiologici disponibili non mostrano, nei soggetti addetti ad analoghe mansioni, una significativa maggiore incidenza della patologia denunciata. In effetti, non sono presenti nella letteratura scientifica dati epidemiologici conclusivi che associno l'esposizione ad attività di movimentazione manuale dei carichi con le patologie osteoartrosiche e discali della colonna cervicale.   Riguardo la patologia che interessa l'arto superiore, il C.T.U. ha evidenziato che anche essa, emersa soltanto nel 2015 (oltre 10 anni dopo la cessazione dell'attività lavorativa) da esame elettromiografico e mai rilevata sul piano clinico-specialistico, non può essere ricondotta, stante la letteratura scientifica disponibile, alle noxae occupazionali cui lo stesso è stato esposto in quanto i dati statistico epidemiologici disponibili non mostrano, nei soggetti addetti ad analoghe mansioni, una significativa maggiore incidenza della patologia denunciata. In effetti, non sono presenti nella letteratura scientifica dati epidemiologici conclusivi che associno l'esposizione ad attività di movimentazione manuale dei carichi con le patologie dei nervi periferici da compressione canalicolare dell'arto superiore.   Infine, riguardo la patologia che interessa la parete addominale, il perito ha evidenziato che neanche essa, emersa soltanto nel 2010 (oltre 5 anni dopo la cessazione dell'attività lavorativa) dalla certificazione medico-legale del Dott. ### del 20.5.2010, può essere ricondotta, stante la letteratura scientifica disponibile, alle noxae occupazionali cui è stato esposto il ricorrente, essendo viceversa pacifico che essa deriva piuttosto da meiopragia d'organo ovvero dalla lassità della parete addominale che di per se sola è in grado di spiegare l'erniazione del viscere.   ###.T.U ha sottolineato, al riguardo, che, sulla base dei dati di letteratura, condizioni necessarie per la fuoriuscita di un'ernia acquisita sono la predisposizione anatomica della parete addominale e l'incremento della pressione addominale. Ciascuno dei due elementi citati non rappresenta invece, singolarmente considerato, ragione sufficiente per lo sviluppo della patologia. Il secondo fattore concausale dell'ernia inguinale ovvero l'incremento della pressione addominale, può essere a sua volta legato a svariate situazioni, molte delle quali direttamente dipendenti dal soggetto (come, ad esempio, le forze generate da situazioni fisiologiche come la defecazione o la tosse, la scarsa forma fisica, l'abitudine al fumo di tabacco), altre da situazioni ambientali e/ lavorative, come ad esempio la movimentazione manuale dei gravi. Quali siano i fattori prevalenti nella causazione dell'incremento della pressione endoaddominale, e dunque, nella erniazione del viscere (se prevalgano cioè i fattori costituzionali e/o fisiologici o quelli legati alla movimentazione manuale dei gravi) non è completamente noto. ### la letteratura scientifica, in molte attività lavorative l'incremento della pressione addominale legata allo sforzo raramente supera le forze generate dalle normali funzioni fisiologiche.   Quanto alle altre due patologie riscontrate a carico del ricorrente - la patologia muscoloscheletrica del rachide lombo-sacrale e la patologia uditiva - il perito ha inquadrato le affezioni in oggetto con riguardo alle conoscenze scientifiche relative alla loro possibile eziologia professionale.   Con particolare riguardo alla patologia che interessa il rachide lombo-sacrale, il C.T.U. ha evidenziato che gli agenti eziologici dell'infermità non sono completamente noti, poiché la medesima viene considerata patologia cronico-degenerativa che interessa tutti gli elementi dell'unità discovertebrale, e per questo è riconducibile all'invecchiamento delle strutture articolari dell'unità medesima (ivi comprese le superficie articolari e il disco intervertebrale). Il disco intervertebrale è una struttura interposta tra le vertebre, costituito da tessuto cartilagineo, sprovvisto di vasi sanguigni, indispensabile a garantire l'articolazione dell'unità disco-vertebrale. Proprio perché privo di vasi sanguigni, esso viene nutrito mediante un meccanismo di diffusione, direttamente influenzato dalla pressione che grava sul disco. Se la pressione applicata sul disco è superiore ad un livello di “pressione critica”, si verifica la spremitura dello stesso con fuoriuscita di liquidi (e la conseguente espulsione di cataboliti, ovvero di sostanze di rifiuto). Quando, viceversa, la pressione applicata sul disco è inferiore al suddetto limite, si ha un richiamo dei liquidi all'interno del disco (in questo modo il disco assorbe sostanze in nutrienti dai tessuti viciniori). È proprio il continuo alternarsi di queste fasi (che sono caratterizzate da iper-pressione e ipo-pressione sul disco) che consente la periodica espulsione di cataboliti e l'assorbimento delle sostanze nutritive, e, dunque, una corretta nutrizione del disco. La permanenza per periodi prolungati, alcune ore, in posizioni che comportano una pressione discale costantemente al di sopra o al di sotto del valore "critico" citato, comporta l'arresto dei meccanismi di ricambio (oppure una inadeguatezza degli stessi meccanismi), con conseguente malnutrizione e precoce invecchiamento del disco stesso. In tali situazioni il disco può dunque andare incontro a rotture (ed erniazioni) con maggiore frequenza e più precocemente. La “discopatia” è la patologia degenerativa causata da usura ed invecchiamento del disco (il disco diventa meno resistente perché con minor contenuto d'acqua e minore elasticità). Ad essa può seguire, a causa della rottura della capsula esterna del disco, l'erniazione del disco stesso (ernia del disco). Tale degenerazione, che procede fisiologicamente con l'età e in funzione delle caratteristiche individuali del soggetto, indipendentemente dall'attività lavorativa svolta, è favorita da tutte quelle noxae che incidono negativamente sulla nutrizione del disco intervertebrale e che possono alterare le forze di carico che gravano sulla colonna medesima. Trattasi dunque di infermità a genesi plurifattoriale, di diffuso riscontro nella popolazione generale e molto spesso priva di specifici connotati eziopatogenetici. Sul piano epidemiologico è noto che le sindromi artrosiche sono in ### le affezioni più diffuse e si osservano in tutte le collettività lavorative (dell'industria, dell'agricoltura e del terziario).   Per le esposte considerazioni, il perito ha evidenziato che il riconoscimento del nesso causale con l'attività svolta di tali infermità può essere considerata credibile solo qualora siano chiaramente dimostrati alcuni specifici requisiti. In particolare, l'anamnesi lavorativa deve evidenziare l'esistenza di un rischio professionale di natura, entità, durata ed intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore, o quanto meno uguale, a quella esercitata da fattori extraprofessionali e/o individuali; il quadro clinico, anatomo-funzionale e radiologico deve presentare caratteristiche specifiche, per intensità, precocità e localizzazione del fenomeno morboso, rispetto alla normalità della popolazione; infine, i dati statistico epidemiologici devono mostrare una significativa ed univoca maggiore incidenza della patologia presso quella determinata categoria professionale.   Nel caso di specie, il C.T.U. ha osservato che i requisiti suddetti sono soddisfatti in quanto: 1) le caratteristiche del rischio professionale (movimentazione manuale di gravi di peso ingente che si svolgeva su terreni accidentati e impervi), la durata dell'esposizione lavorativa (oltre 30 anni), e l'intensità della esposizione al rischio (attività svolta con continuità nel corso della giornata lavorativa) possono essere considerati sufficienti alla causazione delle infermità; 2) il quadro clinico, anatomo-funzionale e radiologico presenta caratteristiche specifiche rispetto alla normalità della popolazione, sia per intensità (protrusioni discali multiple che coinvolgono porzione significativa del rachide lombo-sacrale), sia per precocità (i sintomi d'esordio dell'infermità descritta sono riferiti già alla fine degli anni '60 con intensificazione negli anni ‘80 in un soggetto, all'epoca, poco più che trentenne), sia per localizzazione del fenomeno morboso. Nel caso di specie, la patologia degenerativa del rachide ha interessato, all'esordio, l'ultima parte del rachide lombare e la cerniera lombo-sacrale, e cioè il tratto della colonna maggiormente esposto al rischio perché sollecitato dalla attività di movimentazione manuale. Essa, in epoca successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, è andata incontro a ulteriore progressione anatomo-radiologica e funzionale in parte attribuibile alla fisiologica senescenza delle strutture osteo-articolari; 3) in relazione all'infermità in esame sono disponibili dati statistico epidemiologici conclusivi che dimostrano una particolare frequenza della stessa nei soggetti addetti ad analoghe mansioni che comportano il ricorso alla forza manuale anche attraverso l'utilizzo di strumenti vibranti. Infatti, indagini epidemiologiche hanno fornito una sufficiente evidenza epidemiologica per la presenza della relazione causale tra attività lavorative “gravose”, comportanti movimentazione manuale di gravi, e patologia degenerativa dei dischi intervertebrali della colonna lombare e sacrale.   Il perito ha anche osservato che, nel caso del ricorrente, la patologia osservata in sede di operazioni di consulenza non aveva all'epoca del pensionamento le attuali caratteristiche d'impegno anatomoradiologico e clinico-funzionale. In effetti, dall'esame radiografico della colonna cervicale e lombare eseguito circa 5 anni dopo il pensionamento ovvero l'11.09.2009 si evince un quadro consistente in “segni di spondilosi margino-somatica diffusa a tutto il rachide” e “modesta riduzione in ampiezza dello spazio intersomatico L-5-### nel suo versante posteriore”, mentre la disamina delle certificazioni disponibili mostra un soggetto già da anni sintomatico con documentati ricorrenti episodi di lombosciatalgia (e con la necessità di un ricovero ospedaliero nel 1999). Dalla documentazione in atti si evince altresì una marcata evoluzione del quadro anatomo-radiologico in epoca prossima al 2015, progressione che ad avviso del C.T.U. non può essere attribuita, se non in misura marginale, all'attività lavorativa svolta dal ricorrente alle dipendenze della società convenuta.   Per quanto esposto il perito ha ritenuto che lo stato patologico descritto può essere posto, seppure parzialmente, in correlazione causale con le vicende lavorative occorse al ricorrente alle dipendenze della società convenuta.   Dalla predetta patologia sono residuati postumi menomativi di carattere permanente consistenti in: “sindrome algodisfunzionale del rachide lombo-sacrale di grado moderato consistente in lombalgia cronica da protrusioni discali multiple da ### a ###, con segni EMG di sofferenza cronica da ###-###-### bilaterale EMG accertata il 03/2015 e il 03/2024”. È evidente - ha osservato il perito - la sussistenza di esiti di carattere permanente con incidenza sulla preesistente integrità psicofisica del ricorrente, non solo in riferimento agli aspetti statico-funzionali della lesione, ma anche sulla base dei riflessi dinamico-relazionali che essi determinano rispetto alle attività, alle situazioni e ai rapporti in cui il soggetto esplica se stesso nella propria vita di tutti i giorni (comuni attività “esistenziali”). E, in concreto, la menomazione descritta, incidendo negativamente sulla funzionalità della colonna lombosacrale, agisce sulla tolleranza allo sforzo e sulla resistenza nel corso di attività manuali complesse, durature e impegnative e nel corso di attività che richiedano continui piegamenti della cerniera dorsolombare, il mantenimento continuo della posizione ortostatica o seduta, la corsa e la deambulazione su scale e terreni scoscesi, e, infine, la pratica di molte attività sportive (ancora in parte ammesse, ma con non trascurabili limitazioni).   Per la valutazione del danno biologico, il C.T.U. ha fatto riferimento alla tabella delle menomazioni I.N.A.I.L. sul danno biologico di cui al ### 12/07/2000 e alla tabella allegata all'ultima edizione delle ### della ### di ### e delle ### (2016), le quali, nelle loro proposte valutative per le menomazioni del rachide lombosacrale presentano orientamenti piuttosto omogenei. E dunque, sulla base dei suddetti riferimenti tabellari, tenuto conto del fatto che l'ingravescenza anatomo-radiologica e funzionale della menomazione de quo osservata in epoca successiva al pensionamento non può essere attribuita, se non in misura marginale, alle vicende lavorative per cui è causa, la menomazione dell'apparato muscolo-scheletrico in esame, riconducibile alla sopra indicata eziologia lavorativa, comporta la presenza di esiti permanenti che il perito ha valutato nella misura del 6% con riferimento al danno biologico, con decorrenza dalla data del pensionamento (2004).   Venendo all'infermità della “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, il perito ha osservato che è evidente che l'utilizzo, per lungo tempo, di strumenti e attrezzature di lavoro particolarmente rumorosi abbia determinato l'insorgenza della decritta infermità, la quale, in ragione delle sue caratteristiche e natura così come deducibili dal tracciato audiometrico del 1989, nel caso di specie conserva tutti i requisiti dell'ipoacusia da rumore. Essa è infatti di tipo neurosensoriale, è bilaterale e sufficientemente simmetrica e interessa prevalentemente le alte frequenze del campo tonale.   Anche in questo caso il perito ha evidenziato che la patologia osservata in sede ###aveva le attuali caratteristiche morfologiche, d'impegno audiologico e clinico-funzionale. In effetti, dall'esame audiometrico eseguito circa 15 anni prima del pensionamento ovvero nel 1989 si evince un quadro assai verosimilmente riconducibile in modo esclusivo a trauma acustico cronico (la curva assume la classica forma a cucchiaio) consistente in una ipoacusia neurosensoriale bilaterale “iniziale” con ### interessamento bilaterale della sola frequenza di 4 kHz con minus pari a 60dB a destra e 55dB a sinistra, il cui danno biologico, utilizzando la formula di ### indicata nelle tabelle S.I.M.L.A. e I.N.A.I.L. citate, è valutabile nella misura dello 0.6%, arrotondato 1%, mentre dall'esame audiometrico eseguito circa 10 anni dopo il pensionamento. ovvero nel 2014 (quando il ricorrente aveva 65 anni), si evince quadro assai verosimilmente in parte riconducibile a trauma acustico cronico (la curva perde la classica forma a cucchiaio è in discesa sulle alte frequenze del campo tonale) consistente in una ipoacusia neurosensoriale bilaterale “avanzata” con ### interessamento delle frequenze di 2kHz con minus pari a 35dB a destra e 35dB a sinistra e 4 kHz con minus pari a 75dB a destra e 70dB a sinistra, il cui danno biologico, utilizzando la formula di ### indicata nelle tabelle tabelle S.I.M.L.A. e I.N.A.I.L. è valutabile nella misura del 2,96%, arrotondato, 3%) e, infine, dall'esame audiometrico eseguito circa 20 anni dopo il pensionamento ovvero nel 2024 (quando il ricorrente aveva 75 anni) si evince quadro assai verosimilmente in piccola parte riconducibile a trauma acustico cronico (la curva perde la classica forma a cucchiaio è in discesa sulle alte frequenze del campo tonale), ma più propriamente riconducibile a marcata componente presbiacusica associata alla vasculopatia e alla neuropatia periferica indotta dall'ipertensione arteriosa e dal diabete mellito, consistente in una ipoacusia neurosensoriale bilaterale “avanzata” con interessamento delle frequenze di 1kHz con minus pari a 45dB bilateralmente, di 2kHz con minus pari a 70dB a destra e 75dB a sinistra, di 3kHz con minus pari a 85dB a destra e 80dB a sinistra, e, infine, di 4 kHz con minus pari a 95dB a destra e 100dB a sinistra, il cui danno biologico, utilizzando la formula di ### indicata tabelle S.I.M.L.A. e I.N.A.I.L., è valutabile nella misura del 2,96%, arrotondato, 3%).   E dunque, tenuto conto del fatto che l'ingravescenza audiologica e funzionale della menomazione de quo osservata in epoca successiva al pensionamento non può essere attribuita alle vicende lavorative per cui è causa, la menomazione dell'apparato uditivo in esame (“ipoacusia neurosensoriale bilaterale”), riconducibile alla sopra indicata eziologia lavorativa presso la convenuta, comporta la presenza di esiti permanenti che sono stati valutati dal C.T.U. nella misura pari al 1,5%-2% (un punto e mezzo - due punti percentuali) con riferimento al danno biologico, con decorrenza dalla data del pensionamento (2004).   Il danno biologico attribuibile complessivamente alle infermità della “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e della “sindrome algo-disfunzionale del rachide lombosacrale di grado moderato consistente in lombalgia cronica”, sulla base dei criteri comunemente utilizzati nella valutazione di menomazioni coesistenti, è stato valutato dal CTU nella misura complessiva del 7% (sette per cento), con decorrenza dalla data del pensionamento (2004).   Si osservi che il ### della parte convenuta ha concordato sulle conclusioni peritali, sia in merito alla esclusione della riconducibilità a cause lavorative della patologia del rachide cervicale, della sindrome del tunnel carpale destra e dell'ernia ombelicale, sia in merito alla riconducibilità a cause lavorative e alla valutazione medico-legale del danno biologico conseguente del 7% delle patologia del rachide lombare e di quella dell'apparato uditivo.   ### della parte ricorrente ha invece contestato le conclusioni raggiunte dal perito in merito alla esclusione della riconducibilità a cause lavorative della patologia del rachide cervicale, osservando che la patologia del rachide cervicale era stata già riconosciuta come malattia professionale dalla Corte d'Appello di ### che in letteratura esistono studi che ne sostengono l'eziologia professionale, che la patologia in questione sarebbe riconducibile a causa professionali per via dalle posture mantenute dal ### con il capo in iperestensione, per via anche dell'uso del caschetto che riduce il campo visivo in verticale, e che a tale menomazione può essere attribuito un coefficiente di danno biologico del 12%. ###.T.P. ha poi osservato che la patologia del rachide lombare “già di per sé aggravata dalla presenza di una radicolopatia degli arti inferiori” sarebbe “tale da meritare una valutazione in termini di danno biologico nella misura non inferiore al 14%” e che la patologia uditiva in diagnosi sarebbe “valutabile nella misura non inferiore all'otto per cento”. ###.T.P. ha anche asserito che anche la “sindrome del tunnel carpale bilaterale” sarebbe riconducibile a eziologia lavorativa per via dell'esposizione del ricorrente a vibrazioni e che il danno biologico complessivo dovrebbe essere valutato nella misura del 27%. Ha osservato in ultimo il C.TP. che il C.T.U. ha valutato il caso “in ambito prettamente assicurativo ### e non nell'ambito specifico che ci occupa” e che “le patologie osteoarticolari-degenerative debbono essere valutate non fino all'epoca di cessazione del rapporto di lavorativo, bensì successivamente per il carattere ingravescente delle stesse, ferma restando la sussistenza dei nocivi fattori lavorativi derivanti anche dalle ‘mancanze datoriali' di cui sopra”.   Orbene, sul primo punto oggetto d'osservazione critica il perito ha convincentemente dedotto che non v'è evidenza alcuna che le patologie artrosico-degenerative del rachide cervicale possano essere sostenute dal sovraccarico biomeccanico mentre v'è qualche evidenza per il rischio posturale, il quale, per via delle caratteristiche delle attività svolte dal ricorrente, non può però essere sostenuto nel caso de quo, non essendo stato il ricorrente impiegato in posture quali quelle assunte da un restauratore, né da un pittore edile, né da un intonacatore. Il perito ha anche osservato che la tabella delle malattie professionali non include, tra le patologie oggetto di tutela, quelle de rachide cervicale, né esse sono contenute nelle liste nel D.M. n.141 del 15 novembre 2023.   Sul secondo punto oggetto di osservazione critica da parte del C.T.P., il C.T.U. ha ribadito che l'epoca remota della cessazione dell'attività lavorativa e le molteplici concause sopravvenute (età, sovrappeso - obesità, fattori costituzionali e sovraccarico biomeccanico extra-lavorativo) assorbono del tutto, sul piano quali-quantitativo, l'eziologia dell'ingravescenza sia della patologia uditiva sia di quella del rachide lombare, cui può essere attribuita una valutazione complessiva, in termini di danno biologico, non superiore al 7%.   Circa la sindrome del tunnel carpale destra (destra e non “bilaterale”, come sostenuto dal C.T.P.), il C.T.U. ha evidenziato mancano del tutto, nel caso de quo, i fattori di rischio professionali, considerato che essa è comparsa soltanto nel 2015, oltre 10 anni dopo la cessazione dell'attività lavorativa).   In definitiva, il perito ha concluso nel senso che il ricorrente è affetto dallo stato patologico dedotto in ricorso, che attualmente consiste in: ### cervicalgia cronica da protrusioni discali da ### a ### e cervico-artrosi con associata sofferenza neurogena cronica nel territorio ###-### sinistro e ###-###-### destro EMG accertata il 03/2015 e il 03/2024; ### lombalgia cronica da protrusioni discali multiple da ### a ###, con segni EMG di sofferenza cronica da ###-###-### bilaterale EMG accertata il 03/2015 e il 03/2024; ### segni EMG (03/2015) di sindrome del tunnel carpale di grado moderato a destra ad attuale lieve impegno funzionale; ### ipoacusia neurosensoriale bilaterale; ### ernia ombelicale.   Le infermità di cui ai punti ###, ### e ### non sono eziologicamente riconducibili alle vicende lavorative occorse al ricorrente alle dipendenze della società convenuta. Le infermità di cui ai punti ### e ### - “lombalgia cronica da protrusioni discali multiple” e “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” - sono, seppure parzialmente, in correlazione causale con le vicende lavorative occorse al ricorrente alle dipendenze della società convenuta.   Esse comportano la presenza di esiti permanenti che possono essere valutati nella misura del 7% con riferimento al danno biologico, con decorrenza dall'epoca del pensionamento. Del ricorrente.   Orbene, ritiene il ### che non si possa che giungere ad una conclusione di responsabilità del datore di lavoro nella insorgenza delle richiamate due patologie.   In particolare, pare evidente che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare precauzioni idonee ad evitare che i dipendenti fossero esposti senza alcuna protezione ai molteplici fattori morbigeni susseguitisi tra loro senza soluzione di continuità, in quanto presenti in ciascuna fase lavorativa propedeutica e conseguenziale alla elettrificazione.   Tale obbligo, essenzialmente, può ricollegarsi all'art.2087 c.c., che in generale impone all'imprenditore di adottare ogni misura idonea a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro.   In conseguenza della mancata adozione di queste regole di sicurezza, desumibili dalla disposizione generale in precedenza richiamata, va allora affermata la responsabilità - per colpa generica - del datore di lavoro in ordine all'insorgenza a carico dell'attore delle accertate patologie.   Per completezza va osservato che la responsabilità civile del datore di lavoro avrebbe potuto essere esclusa solo in caso di dolo del lavoratore o nel caso del cd. rischio elettivo - generato da un comportamento del lavoratore non avente rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa ed esorbitante dai limiti di essa - ma situazioni di tal genere non sono affatto emerse dall'istruttoria.   Neanche é stata provata una qualche colpa del lavoratore dovuta ad imprudenza, imperizia, negligenza, atteso che nessun elemento è emerso in giudizio che faccia ritenere che l'attore possa aver anche soltanto concausato l'insorgenza delle riscontrate malattie.   In ogni caso, come osservato chiaramente dalla giurisprudenza della Cassazione (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cass. n.4980/2023), anche l'accertamento di un'eventuale condotta del lavoratore connotata da imprudenza o disattenzione non rileva quando il datore di lavoro abbia omesso di approntare i mezzi di protezione necessari per garantire l'incolumità del lavoratore o abbia omesso di vigilare sull'utilizzo da parte del lavoratore dei mezzi di protezione per lui predisposti.   In tali ipotesi, infatti, la condotta dell'imprenditore si pone quale antecedente causale di per sé sufficiente ad assorbire l'eventuale colpa del danneggiato, con esclusione quindi dell'applicabilità dell'art.1227, 1° comma, c.c. che disciplina la rripartizione dellaresponsabilità nel caso di concorso del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso.   In definitiva, l'entità delle conseguenze risarcitorie - nelle ipotesi viste, che ben si attagliano al caso di specie - grava totalmente sul datore di lavoro.   La conclusione alla quale si è giunti - della sussistenza, cioè, di una responsabilità del datore di lavoro in ordine alla determinazione della malattia professionale - va vista anche nel quadro dei contrapposti oneri probatori gravanti sulle parti nel caso di malattia o infortunio sul lavoro.   Incombe infatti al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, mentre il datore di lavoro ha l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che i danni subiti dal dipendente non siano ricollegabili alla inosservanza di tali obblighi.   Nella specie, il convenuto non ha assolto ai suoi oneri probatori, anzi è emersa la mancanza di quelle misure precauzionali che avrebbero impedito l'insorgenza della emersa tecnopatia.   Venendo alle conseguenze dell'accertata responsabilità civile del datore di lavoro, osserva il ### che è necessario svolgere una serie di considerazioni, tenuto conto che trova applicazione la normativa prevista dal D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, che ha esteso la copertura assicurativa in caso di infortuni o malattie professionali anche al risarcimento del danno biologico, con conseguente esenzione da responsabilità civile del datore di lavoro ex art.10 D.P.R. n. 1124/1965.   In effetti, dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. n.38/2000 la copertura assicurativa dell'I.N.A.I.L.  comprende anche l'indennizzo del danno biologico superiore al 6%.   Da un punto di vista temporale il problema si pone esclusivamente, come già sottolineato, per gli eventi cui si applica il nuovo sistema assicurativo e dunque, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n.38/2000, come modificato dall'art.1 D.Lgs. 19 aprile 2001, n.202, per i soli danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.   Nella specie la normativa in questione risulta applicabile, essendo state le malattie professionali denunciate in epoca successiva al 15.7.2000.   Orbene, ai sensi dell'art.10, comma 7°, D.P.R. n.1124/65, "quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate".   Si osservi che nel presente giudizio non assumono rilievo le modifiche del richiamato art.10 del D.P.R. n.1124 del 1965, introdotte dall'art.1, comma 1126, della L. n.145 del 2018, giacché la Corte di Cassazione ha chiarito che esse non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'1.1.2019, data di entrata in vigore della citata legge (cfr. Cass. n.8580/2019).   Tanto chiarito, va osservato che l'esonero da responsabilità riconosciuto comunque al datore di lavoro dall'art.10, comma 7°, D.P.R. n.1124/65, nella versione applicabile ratione temporis, fino all'ammontare del danno indennizzato (o indennizzabile) dall'I.N.A.I.L. opera ex lege e non può essere condizionato ad una scelta discrezionale del lavoratore.   Si tratta dunque di stabilire se il lavoratore, vittima di un infortunio su lavoro o di una malattia professionale, abbia ancora diritto di chiedere al datore di lavoro - civilmente e penalmente responsabile del fatto - il risarcimento del danno biologico ulteriore (o differenziale) rispetto a quello indennizzato dall'I.N.A.I.L. a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.38/2000.   Ritiene il ### che la complessa e discussa questione richieda alcune premesse si carattere storico e sistematico.   ### l'originario impianto del D.P.R. n.1124/65 la costituzione della rendita I.N.A.I.L.  presupponeva una menomazione comportante una riduzione della “attitudine al lavoro”.   Ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 1124/65, infatti, “agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita la attitudine al lavoro”.   Tale nozione, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, coincideva sostanzialmente con la “capacità lavorativa generica”.   La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre 1997 n.350, ha confermato tale interpretazione, assunta in termini di diritto vivente.   ###.N.A.I.L. risarciva quindi un danno di natura patrimoniale.   ### I.N.A.I.L. prescindeva - e tuttora prescinde - dall'accertamento di una reale perdita di guadagno dovuta all'impossibilità di svolgere attività lavorative specifiche, tant'è che si fa luogo a risarcimento anche laddove il lavoratore, a seguito del danno, continui a svolgere le stesse identiche mansioni, senza alcuna riduzione retributiva.   Non occorreva - e tuttora non occorre - l'esistenza di una effettiva perdita o riduzione dei guadagni, ossia un danno patrimoniale concreto, perché l'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. non assolve ad una funzione propriamente risarcitoria (cfr., Cass. n.1640 del 16.2.2000; conf. Cass. n.16097/2002).   Al momento della emanazione del T.U. n.1124/1965 vi era una sostanziale, ancorché non perfetta, sovrapposizione tra il danno indennizzato dall'I.N.A.I.L. ed il danno quantificabile secondo criteri civilistici.   All'epoca, infatti, e fino a quando la Corte Costituzionale, con la sentenza n.184/1986, ha definitivamente introdotto la nozione di “danno biologico”, il danno risarcibile a seguito della lesione del “bene salute” era essenzialmente patrimoniale (nelle due componenti del “danno emergente” e del “lucro cessante”) e spesso anche in campo civile si faceva riferimento al concetto di perdita della capacità lavorativa generica in luogo del danno emergente e del lucro cessante.   In tale contesto si inseriva armonicamente l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile previsto dall'art.10 del D.P.R. n.1124 /1965.   Il lavoratore veniva indennizzato dall'I.N.A.I.L. indipendentemente dall'esistenza di una colpa in capo al responsabile civile (ovvero al datore di lavoro) e riceveva normalmente un indennizzo non minore del risarcimento che avrebbe ottenuto ove avesse agito civilmente contro il datore di lavoro in colpa, posto che all'epoca in sede civile il danno risarcibile non poteva che avere natura patrimoniale e doveva essere puntualmente provato dal danneggiato.   Nel caso in cui il danno avesse superato l'indennizzo corrisposto dall'I.N.A.I.L. il lavoratore era comunque legittimato a chiedere il danno differenziale, ma soltanto ove la condotta del datore di lavoro fosse stata penalmente rilevante, ovvero in presenza di una colpa del datore di lavoro, non puramente generica.   Ovviamente anche il danno differenziale non poteva che avere natura patrimoniale e doveva essere puntualmente provato dal danneggiato.   Tale sistema garantiva al lavoratore che avesse subito un infortunio sul lavoro un risarcimento sostanzialmente non inferiore a quello a lui spettante ove l'infortunio non fosse avvenuto in occasione di lavoro ed anzi, nei casi in l'indennizzo dell'I.N.A.I.L. risultava più alto del risarcimento dovuto in virtù degli ordinari principi civilistici, il lavoratore godeva di una maggior tutela, maggior tutela peraltro giustificata dalla particolare protezione, costituzionalmente garantita, ai diritti dei lavoratori (desumibile dagli artt. 1, 4, 35 Cost.).   Gli equilibri di tale sistema sono stati posti in crisi negli anni '80 dalla comparsa del danno biologico.   Tale figura di danno nasce in campo prettamente civilistico quale danno relativo alla lesione del bene salute in sé considerato senza alcuna connotazione patrimoniale.   In tal modo il risarcimento del danno civile da lesione non viene più a coincidere con l'indennizzo previdenziale, che risulta nettamente inferiore al danno risarcibile secondo criteri civilistici.   Il sistema normativo sin qui descritto viene quindi profondamente modificato o meglio stravolto da una serie di pronunce della Corte Costituzionale.   Le prime sentenze della Corte incidono sulla necessità dell'accertamento preliminare e pregiudiziale della responsabilità penale del datore di lavoro al fine della successiva azione volta al risarcimento del danno differenziale.   All'esito di tre significative pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n.22/1967; n.102/1981; n.118/1986) l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore che chieda il risarcimento del danno differenziale (così come nei confronti dell'I.N.A.I.L. che agisca in regresso) è oggi svincolato dagli esiti del procedimento penale, salvo che la parte offesa o l'### non abbiano scelto di partecipare al processo penale.   Con tre sentenze intervenute nell'arco dello stesso anno (n.87/1991, n.356/1991 e n.485/1991) la Corte Costituzionale interviene poi sui limiti relativi all'entità del risarcimento che l'infortunato può chiedere al datore di lavoro con l'azione.   Con la sentenza n.87/1991 la Corte, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt.2, 3 e 74 del D.P.R. n.1124/65, afferma espressamente che il danno biologico non rientra nella copertura I.N.A.I.L..   Con la seconda pronuncia (sentenza 18 luglio 1991 n.356) la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.38 Cost., l'art.1916 c.c., nella parte in cui consente all'assicurazione sociale di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.   La Corte afferma in particolare che "le indennità previste dal D.P.R. n. 1124/65 sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti e agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella propria vita".   Infine, con la sentenza 27 dicembre 1991 n.485, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.10 del D.P.R. del 1965 nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare dell'indennità corrisposta dall'I.N.A.I.L. e coerentemente ha ritenuto l'illegittimità dell'art.11 del medesimo decreto nella parte in cui consente all'I.N.A.I.L. l'esercizio del regresso anche per le somme dovute al lavoratore a solo titolo di danno biologico.   In precedenza, infatti, la giurisprudenza, per verificare la sussistenza del "danno differenziale" (ai sensi dell'art.10 del D.P.R. del 1965) procedeva ad una mera operazione di sottrazione di grandezze tra loro solo aritmeticamente omogenee e cioè sottraeva il valore capitale della rendita erogata dall'I.N.A.I.L. all'assicurato dall'importo complessivo del risarcimento, includendo in quest'ultimo anche voci di danno (come il danno biologico ed il danno morale) escluse dalla copertura assicurativa.   Per effetto di questo meccanismo di calcolo, quando l'ammontare delle prestazioni globalmente erogate dall'I.N.A.I.L. era - come spesso avveniva - superiore alla somma complessivamente liquidabile al lavoratore a titolo di risarcimento del danno alla persona secondo le ordinarie regole civilistiche, nulla risultava dovuto per risarcimento del danno alla salute in sé considerato.   A seguito di queste pronunce la regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1124/65 diviene realmente residuale.   Il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno biologico subito dal lavoratore anche nel caso in cui ricorrano gli estremi dell'esonero (per il danno eccedente le prestazioni I.N.A.I.L.).   Anche in assenza di illecito penale (ad integrare gli estremi del quale è comunque sufficiente, secondo la costante giurisprudenza, l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di sicurezza che su di lui incombe ex art. 2087 c.c., essendo indiscussa la indiretta rilevanza penale, sotto il profilo della colpa, di tale norma fondamentale) il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno alla salute patito dal dipendente (sempre che ovviamente ricorrano i consueti presupposti di imputazione della responsabilità civile, cioè un comportamento colposo dell'imprenditore o di un qualsiasi suo dipendente).   Del pari - e sempre limitatamente al danno biologico - la pretesa risarcitoria del lavoratore non risulta in alcun modo limitata dal sistema del "calcolo differenziale" di cui all'art.10, comma 6° e 7°, D.P.R. n. 1124/65.   In tal modo la regola - già residuale - dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni e le malattie professionali risulta ulteriormente ristretta.   ### della sussistenza di un reato rileva quindi ai soli fini del risarcimento del danno non patrimoniale e morale.   Nel quadro normativo derivante dai ripetuti interventi della Corte la tutela apprestata dall'assicurazione sociale si riferisce unicamente alla perdita della c.d. capacità lavorativa generica, con esclusione delle altre voci di danno, al cui risarcimento è tenuto il datore di lavoro.   Interviene a questo punto l'art.13 D.Lgs. 28 febbraio 2000, n.38, che estende la copertura assicurativa dell'I.N.A.I.L. non soltanto al danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa generica, ma anche all'avvenuta lesione permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore in sé e per sé considerata.   ### la nuova disciplina: - le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione; - il danno biologico temporaneo non è indennizzato dall'I.N.A.I.L.; - le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione; - le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione, presunte iuris et de iure.   Recita testualmente l'art. 13 co. 1° d. lgs. n. 38/2000: “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”.   ###.M. 12 luglio 2000 è stata emanata una serie di tabelle che prevedono i gradi percentuali di invalidità corrispondenti a ciascuna singola menomazione; il valore monetario del punto di invalidità, in base al quale liquidare il danno biologico in forma di capitale; il valore monetario delle rendite, in base alle quali liquidare il danno biologico in forma capitale; i coefficienti in base ai quali moltiplicare il reddito dell'infortunato, per liquidare il danno da ridotta capacità lavorativa.   ### una tesi minoritaria la nuova estensione della garanzia assicurativa dell'I.N.A.I.L.  introdotta dal D. Lgs. n. 38/2000 escluderebbe la possibilità di configurare un danno biologico "differenziale" suscettibile di risarcimento da parte del datore di lavoro (Tribunale di Torino, ### 16 giugno 2003 n. 3393; Tribunale di Vicenza, ### 3 giugno 2004 n. 82).   Tale tesi comporta una inammissibile interpretazione abrogatrice dell'art.10, comma 6°, D.P.R.  1124/65 che prevede espressamente - sia come una formulazione letterale che risente dei quattro decenni ormai trascorsi - la configurabilità e la risarcibilità (a determinate condizioni) di un danno differenziale nell'ipotesi in cui le prestazioni erogate dall'I.N.A.I.L. non coprano l'intero danno risarcibile.   In realtà il danno differenziale può essere inteso in due accezioni.   In senso qualitativo costituiscono danno differenziale le tipologie di danno non riconducibili alla copertura assicurativa obbligatoria, quali ad esempio il danno biologico da invalidità temporanea, il danno morale, i vari tipi di danno esistenziale ecc...   Con riferimento a tali tipi di danni non si dubita che perduri la responsabilità del datore di lavoro per i danni non coperti dall'assicurazione I.N.A.I.L..   Prima dell'entrata in vigore dell'art.13 D.Lgs. n.38/2000 era indirizzo giurisprudenziale pacifico quello per cui "in caso di operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, a norma dell'art.10 D.P.R. n.1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale, riguarda la sfera dell'ambito della copertura assicurativa, cioè il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, e invece - in armonia con i principi ricavabili dalle sentenze della Corte costituzionale n.356 e 485 del 1991 e con il conseguente nuovo orientamento della giurisprudenza ordinaria sui limiti della surroga dell'assicuratore - non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all'art.2059 cod. civ., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro"(Cass., 16 giugno 2001, n.8182 ex plurimis; conf. Cass. n.10834/2010).   Il danno differenziale può essere inteso anche in senso quantitativo, correlato essenzialmente alla minor quantificazione economica del danno da invalidità permanente operata dalla tabelle I.N.A.I.L.  del 2000 rispetto a quella operata dalle tabelle create ed applicate, in via equitativa, dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile (per esempio le c.d. tabelle del Tribunale di Milano utilizzate anche da questo Tribunale).   Ritiene il ### che, come del resto sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza allo stato prevalenti, l'indennizzo del danno biologico, introdotto dalla nuova normativa, non precluda il diritto del danneggiato al risarcimento del danno biologico differenziale inteso anche in questa seconda accezione (ovvero in senso quantitativo).   Diversi sono gli argomenti che militano a favore di questa soluzione.   In primo luogo, deve rilevarsi che il D. Lgs. 23 febbraio 2000, n.38 è stato emanato in attuazione dell'art.55 lett. a) legge 17 maggio 1999, n.144, che ha delegato il ### ad emanare, entro nove mesi dalla data della sua entrata un vigore, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia I.N.A.I.L., con previsione in particolare “…nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito di un sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi”.   ### che precluda il diritto del danneggiato al risarcimento del danno biologico differenziale inteso anche in questa seconda accezione (ovvero in senso quantitativo) comporterebbe dunque un evidente eccesso di delega, posto che la legge delega non prevede alcuna riforma o alcun coinvolgimento dell'ordinario sistema risarcitorio civilistico, ma soltanto l'estensione dell'ambito dell'assicurazione I.N.A.I.L. al danno biologico, con l'introduzione di un idoneo indennizzo (e non risarcimento).   Vi è poi un elemento testuale dato dal fatto che l'art.13 che qualifica l'emolumento a carico I.N.A.I.L. come "indennizzo".   Dal punto di vista della teoria generale del diritto, il termine indennizzo indica un concetto del tutto distinto da quello del risarcimento, posto che il risarcimento è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall'evento.   Inoltre, il risarcimento presuppone necessariamente la sussistenza di un illecito (contrattuale od extracontrattuale), mentre le prestazioni assicurative erogate dall'I.N.A.I.L. sono indipendenti dall'esistenza di un illecito civile e sono garantite a prescindere dalla colpa dell'autore della condotta dannosa (e quindi anche in presenza del caso fortuito) e a prescindere anche dall'esistenza di un responsabile diverso dal danneggiato (essendo riconosciute anche in ipotesi di danno verificatosi per esclusiva colpa del danneggiato).   Dunque l'indennizzo I.N.A.I.L. si distingue dal risarcimento anche per l'assenza del presupposto della colpa, condizione invece necessaria per la risarcibilità del danno biologico civile.   ### obbligatoria I.N.A.I.L. prevede cioè la corresponsione di un minimum sociale garantito anche nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile colpa di terzi: il rischio dell'infortunio dovuto a caso fortuito o a colpa dello stesso lavoratore si sposta così sulla collettività.   Da ultimo deve rilevarsi che per postumi inferiori al 6% (e dunque non indennizzati dall'I.N.A.I.L.) nessuno dubita della possibilità del lavoratore danneggiato di agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento pieno del danno, certamente quantificato secondo gli usuali criteri civilistici.   Del tutto irragionevole ed ingiustificato sarebbe allora riconoscere la piena risarcibilità dei danni di minore entità ed invece la risarcibilità soltanto parziale (ovvero nei limiti dell'indennizzo I.N.A.I.L.) per i danni alla salute di maggior incidenza.   Più in generale, ove si ritenesse che la disciplina legislativa del 2000 abbia inteso vincolare il Giudice ad un “tetto massimo” di valutazione del danno biologico patito dal lavoratore, al lavoratore danneggiato verrebbe riconosciuto un trattamento deteriore rispetto al danneggiato non lavoratore (al quale tale limitazione non sarebbe applicabile): il che appare non soltanto illogico - e quindi incostituzionale sotto il profilo del principio di ragionevolezza - ma anche contrario a quel favor lavoratoris che deve permeare tutta la disciplina giuslavoristica in ossequio al dettato degli artt.1 e 35 della nostra ### Si deve infatti ritenere che, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.87 del 1991, "il rischio delle menomazioni dell'integrità psico-fisica del lavoratore, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, debba di per se stesso godere di una garanzia differenziata e più intensa, che consenta quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare".   Dunque, se differenziazioni di tutela possono farsi in relazione al fatto che la menomazione dell'integrità fisica si sia verificata a causa o in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, tali differenziazioni possono essere soltanto in melius.   Deve pertanto concludersi che, come sostenuto in dottrina, l'I.N.A.I.L. non indennizza integralmente il danno biologico. Per la parte non indennizzata, può ritenersi che non vi sia prestazione previdenziale: "se non si fa luogo a prestazione previdenziale, non vi è assicurazione: mancando l'assicurazione cade l'esonero".   Il lavoratore è allora legittimato a richiedere quanto non indennizzato dall'I.N.A.I.L. direttamente al datore di lavoro civilmente responsabile.   La ritenuta differenza ontologica tra il risarcimento del danno e l'indennizzo I.N.A.I.L. (anche se relativo al medesimo danno) comporta che non necessariamente debba esservi omogeneità dei parametri valutativi dell'una e dell'altra categoria: sicché non vi è ragione per cui il Giudice della responsabilità civile non possa continuare ad applicare i consueti criteri equitativi di liquidazione del danno anche in presenza di una fattispecie dannosa comportante l'erogazione di prestazioni da parte dell'I.N.A.I.L..   Si aggiunga che, anche dal punto di vista testuale, l'art. 13 D.Lgs. n.38/2000 introduce una definizione di danno biologico: “in via sperimentale”; “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento”; “ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni su lavoro”.   Ciò significa che tale definizione non può essere estesa ad altri campi del diritto e in particolare a quello civile, per il quale si resta in attesa di una definizione di carattere generale che fissi i criteri per la determinazione del risarcimento.   Si aggiunga che, a distanza di un anno, il legislatore ha introdotto, con l'art.5 della legge n.57/2001, una ulteriore - e diversa - disciplina settoriale del danno biologico, destinata questa volta a valere nell'ambito della responsabilità civile da circolazione stradale e della connessa assicurazione obbligatoria.   Un danno biologico pari all'8% patito da un soggetto di anni 50 viene indennizzato dall'I.N.A.I.L.  con un importo capitale di £ 10.920.000, pari a €.5.693,71.   Lo stesso danno sarebbe stato risarcito in base alle tabelle della L. n.57/2001 in €.8.742,59, oltre all'inabilità temporanea.   Dunque, un lavoratore vittima incolpevole di un incidente stradale “in itinere” dovrebbe accontentarsi del risarcimento previsto dal D. Lgs. n. 38/00, non potendo ottenere l'integrale indennizzo del proprio danno alla salute nei confronti dell'assicurazione del responsabile.   Ove poi non si tratti né di infortunio sul lavoro, né di sinistro automobilistico, per il medesimo danno verrebbe riconosciuto un risarcimento più elevato in base all'applicazione delle tabelle medicolegali e risarcitorie in uso al Tribunale.   In realtà, l'art.5, 4° comma, L. n.57/2001, in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, al di là della quantificazione standard - uguale per tutti - del danno biologico, prevede espressamente la possibilità di ottenere giudizialmente un “risarcimento ulteriore” sotto il profilo della personalizzazione e individualizzazione del danno.   La mancata previsione di tale possibilità nell'art.13 D. Lgs. n.38/00 trova giustificazione e razionale inquadramento sistematico nella perdurante possibilità di richiedere direttamente al datore di lavoro, responsabile civilmente, il risarcimento del danno differenziale.   Deve dunque concludersi che il lavoratore è tuttora legittimato a richiedere direttamente al datore di lavoro civilmente responsabile il risarcimento del danno non indennizzato dall'I.N.A.I.L. (ovvero del c.d. danno differenziale).   In caso di mancata denuncia all'I.N.A.I.L. o in caso di mancata liquidazione dell'indennizzo da parte dell'I.N.A.I.L., si pone il problema se il datore di lavoro continui a rispondere integralmente del danno biologico ai sensi dell'art.2087 c.c. anche per malattie professionali manifestatesi dopo il 25 luglio 2000.   Il disposto dell'art.10, comma 7°, D.P.R. n. 1124/65, ai cui sensi "quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate", sembra imporre una risposta negativa a tale quesito.   ### da responsabilità riconosciuto comunque al datore di lavoro fino all'ammontare del danno indennizzato (o indennizzabile) dall'I.N.A.I.L. opera ex lege e non può essere condizionato da una scelta discrezionale del lavoratore (l'esonero non può, ad esempio, venir meno a seguito dell'inerzia del lavoratore che abbia lasciato decorrere il termine prescrizionale per richiedere le prestazioni I.N.A.I.L.).   In altre parole il lavoratore non può legittimamente disporre, annullandolo, del diritto del datore di lavoro al parziale esonero della responsabilità civile ex art. 10 D.P.R. n. 1125/65.   La norma di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, commi 6 e 7, prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'I.N.A.I.L. in dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità. Tale danno "differenziale" devo essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli art. 1223 e ss., 2056 ss c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall'I.N.A.I.L., riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione (Cass., 25 maggio 2004, n. 10035).   A fronte di tale esonero, si deve dunque comunque detrarre dal risarcimento biologico quanto il lavoratore abbia ottenuto dall'I.N.A.I.L. ovvero avrebbe potuto ottenere usando l'ordinaria diligenza (quantum che corrisponde all'esonero cui il datore di lavoro ha diritto).   Nella specie, si dovrà quindi tenere conto di quanto liquidato dall'I.N.A.I.L. al ricorrente a titolo di indennizzo ex art.13 D.Lgs. 38/2000 per le malattie professionali per cui è causa, indennizzo pari alla misura di €.8.967,44. Si osservi, al riguardo, che la quota di danno biologico erogata dall'I.N.A.I.L. è stata pari a €.7.561,08 (cfr. prospetto di liquidazione I.N.A.I.L.: doc. n.72 ###, alla data del 22.11.2017. Orbene, ai fini dell'individuazione del danno differenziale è necessario riportare gli importi da sommare ### ad una medesima data (in modo da rendere omogenei i valori da sommare). Pertanto è necessario rivalutare gli importi erogati all'attore dall'I.N.A.I.L. alla data di emissione della ### di ### di riferimento, vale a dire alla data del 04.06.2024. Quindi, procedendo alla rivalutazione di €.7.561,08 dalla data di erogazione del 22.11.2017 alla data della tabella attuariale 04.06.2024 si ottiene la su indicata cifra di €.8.967,44- Orbene, in conseguenza delle svolte considerazioni, accertata la responsabilità di E- ### S.p.A. in ordine all'insorgenza a carico dell'attore ### delle malattie professionali della lombalgia cronica da protrusioni discali multiple e della ipoacusia neurosensoriale bilaterale, dalle quali è derivato al ricorrente un danno biologico in misura del 7%, la resistente va condannata a risarcire al ricorrente il danno non patrimoniale subito, detratto l'indennizzo posto a carico dell'I.N.A.I.L., nei termini sopra specificati.   Osserva il ### che si è fatto riferimento genericamente ad un danno non patrimoniale, alla luce del mutamento di indirizzo della Corte di legittimità.   La Cassazione ha stabilito che la nuova lettura costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c., che svincola il danno morale dalla ricorrenza di un reato (vedi Corte Cost. n.233/2003) consente oggi una tutela risarcitoria della persona ricondotta ad un sistema bipolare (e non più tripolare) costituito dal danno patrimoniale e dal danno non patrimoniale; quest'ultimo a sua volta ricomprende in sé sia il danno biologico in senso stretto (compromissione del bene salute sotto il profilo statico, prima ricondotto nell'art. 2043 c.c.), sia il danno morale soggettivo (il pretium doloris), sia il danno conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti (generalmente definito danno esistenziale).   La Corte ha affermato in particolare che il danno non patrimoniale è comprensivo del danno biologico (in senso stretto), del danno morale e della lesione di interessi costituzionalmente protetti; nel vigente assetto dell'ordinamento nel quale assume posizione preminente la ### che all'art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, che non si esaurisca nel danno morale e che non sia correlato alla qualifica di reato del fatto illecito ex art.  185 c.p.; unica possibile forma di liquidazione del danno privo delle caratteristiche della patrimonialità è quella equitativa sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale ma comprensiva di un pregiudizio non economico (vedi Cass. 2004, n.10157; note “sentenze gemelle” 2003, n.8827; 2003, n.8828).   In altri termini, oggi, anche il danno biologico rientra nell'alveo del danno non patrimoniale, accanto al danno morale, esistenziale, professionale che non sono però voci autonome di danno come più avanti meglio si dirà.   ###. 2059 c.c. è diventato il perno del sistema del risarcimento del danno alla persona (salva la separata risarcibilità del danno patrimoniale) ed è divenuta ampia la nozione di danno non patrimoniale nel quale rientrano in definitiva tutti i danni che possano essere qualificati come l'ingiusta lesione di un interesse inerente la persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica e tali valori devono aver nel nostro ordinamento un rilievo ed una tutela di portata costituzionale.   Tale tipo di danno va inteso, quindi, quale danno conseguenza, allegato in giudizio dall'istante e liquidato equitativamente sulla base delle risultanze istruttorie e della comune esperienza.   Logico corollario di tale nuova impostazione è addirittura la possibilità di procedere ad una compensazione monetaria cumulativa, nel senso che possono essere inclusi nel medesimo importo il danno biologico in senso stretto (lesione in sé considerata sotto il profilo statico), il danno morale soggettivo ed il ristoro degli ulteriori pregiudizi diversi dalla mera sofferenza psichica.   Le sezioni unite 2008, n.26972, nel risolvere il contrasto in punto di esistenza del danno esistenziale (risolto negativamente nel senso dell'inesistenza del danno esistenziale inteso quale autonoma categoria di danno), e nell'approfondire la nozione di danno non patrimoniale, hanno sostanzialmente confermato il contenuto delle sentenze gemelle del 2003, nn.8827 e 8828 completandole e chiarendole nei termini che seguono.   In particolare, la Corte ha esposto che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge; tali casi si dividono in due grandi categorie: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quelle in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla ### La decisione, esaminando il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, ha stabilito che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva.   Non è conforme, dunque, al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.   Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.   Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 c.c..   Da ciò le ### hanno tratto spunto per negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cc.dd.  “bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la liquidazione (specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità) di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia.   La sentenza è completata da tre importanti precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, liquidazione e prova del danno.   Con riferimento alla responsabilità contrattuale, le ### hanno precisato che anche dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla ###.   Per quanto attiene, invece, alla liquidazione del danno ed alle modalità di tale liquidazione, le ### hanno precisato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi non corretta la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. Resta per il giudice solo la possibilità di adeguare il complessivo risarcimento alle peculiarità del caso esaminato.   Infine, per quanto attiene la prova del danno, le ###, premessa la necessità di adeguata allegazione e prova del danno in linea generale, hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.   Certamente, infatti, il pregiudizio attiene ad un bene immateriale e si verte nell'ambito della prova di stati soggettivi rispetto ai quali la prova diretta e difficile; pur tuttavia per l'operatività della presunzione e, quindi, per poter risalire al fatto ignoto ### attraverso l'esame dei fatti noti, è sempre necessario che tali ultimi fatti vengano allegati in relazione alla fattispecie concreta e non facendo richiamo a circostanze e formule del tutto astratte e, quindi, di stile.   Orbene, volendo applicare i suesposti principi al caso di specie, va osservato, quanto alla lesione alla salute medicalmente accertata (danno biologico), che il ricorrente ha specificamente dedotto di aver subito un danno differenziale quantitativo, ovvero ha sostenuto che la lesione fisica appurata dal C.T.U., se fosse stata valutata secondo le tabelle giurisprudenziali, avrebbe portato ad una percentuale superiore rispetto quella della tutela I.N.A.I.L., ovvero all'applicazione di un coefficiente di quantificazione superiore e che solo questo maggiore ristoro si palesa equo, secondo le circostanze concrete, a riparare le patologie mediche considerate. Parte ricorrente ha poi invocato il risarcimento del danno differenziale qualitativo, ovvero del danno biologico temporaneo, del danno morale e del danno esistenziale, oggi da considerarsi quali mere componenti del danno non patrimoniale in senso ampio, e non dunque figure autonome di danno, alla luce dei richiamati principi esposti dalle sezioni unite della Cass. 2008, n.26972.   Orbene, a titolo di complessivo danno non patrimoniale subito dal ricorrente, ritiene il ### che si possa liquidare, la complessiva somma di €.18.178,00, tenuto conto della percentuale di danno biologico subito dal ricorrente, accertata in corso di causa (7%) e dell'età di quest'ultimo (59 anni alla data della messa in mora del 17.1.2009: cfr. doc. 73 ###, nonché delle tabelle del Tribunale di ### predisposte appunto in materia di danno non patrimoniale, che - sulla base dei richiamati parametri - fissano la misura di €10.387,00, con aumento personalizzato massimo del 50%, salvo casi eccezionali.   Ritiene il ### che nel caso di specie ricorra una situazione che consente di individuare una percentuale di personalizzazione tale da giungere all'importo di €.18.178,00, sopra indicato, tenuto conto di quanto evidenziato dall'espletata C.T.U e del patema vissuto dall'attore per tutti gli anni di servizio prestato nell'assenza di misure atte a prevenire o ridurre i rischi lavorativi..   Dalle somme sopra indicate, andrà poi detratto l'indennizzo erogato dall'I.N.A.I.L., nella misura sopra indicata..   La convenuta E-### S.p.A. va quindi condannata a risarcire a ### il danno non patrimoniale da questi subito, quantificato in €.18.178,00, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della presente sentenza al saldo, dal quale va detratto quanto liquidato dall'I.N.A.I.L. al ricorrente a titolo di indennizzo ex art.13 D.Lgs. 38/2000, in misura di €.8.967,44. Vanno invece rigettate le pretese attoree di riconoscimento di “interessi compensativi” sulle somme determinate come sopra, considerato che il risarcimento accordato è già stato calcolato “all'attualità”.   In definitiva, per il complesso delle considerazioni che precedono, la causa va decisa nei termini precisati in dispositivo.   Il mancato accoglimento, per l'intero, delle domande attoree impone la compensazione tra le parti, nei limiti di 1/3, delle spese di lite, mentre la residua parte va posta a carico di parte convenuta, stante la sua prevalente soccombenza, con liquidazione operata tenendo conto delle previsioni di cui al D.M.  55/2014, come aggiornato dal DM n.147/2022, mediante versamento all'erario.   Definitivamente a carico della convenuta rimangono anche le spese del C.T.U., liquidate come da dispositivo P.Q.M.   definitivamente pronunciando, così provvede: a) accerta e dichiara la responsabilità di E-### S.p.A. in ordine all'insorgenza a carico dell'attore ### delle malattie professionali della lombalgia cronica da protrusioni discali multiple e della ipoacusia neurosensoriale bilaterale, dalle quali è derivato al ricorrente un danno biologico in misura del 7%; b) per l'effetto, condanna la E-### S.p.A. a risarcire a ### il danno non patrimoniale da questi subito, quantificato in €.18.178,00, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della presente sentenza al saldo, dal quale va detratto quanto liquidato dall'I.N.A.I.L. al ricorrente a titolo di indennizzo ex art.13 D.Lgs. 38/2000, in misura di €.8.967,44; c) rigetta le altre domande attoree; d) compensa tra le parti, nei limiti di 1/3, le spese di lite, ponendo a carico di parte convenuta la residua parte, che liquida in favore dell'attore in €.3.609,96 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari; e) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese del C.T.U. Dott. ### liquidate in complessivi €.700,00, oltre I.V.A. e C.P.; f) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.   ### 16.4.2025 

Il Giudice
del #### n. 247/2022


causa n. 247/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Massimo Lisi

M
1

Tribunale di Ravenna, Sentenza n. 644/2025 del 18-10-2025

... C.T.U. medico-legale ad un “trauma cranio-facciale e cervicale con fratture e/o lussazioni vertebrali” dovuto all'urto del cranio e/o del rachide cervicale contro strutture rigide. Il decesso, inoltre, è avvenuto pressoché istantaneamente (pur non potendo essere individuato con esattezza il momento del decesso). ### ha constatato, inoltre, che la vittima non indossava la cintura di sicurezza sulla base dei seguenti elementi indiziari: lo stato del nastro della cintura (“il nastro della cintura era sporco per una certa estensione; la porzione di nastro pulita è quella che si trova normalmente protetta nell'alloggio interno, in posizione di riposo: la circostanza è una prova del suo mancato utilizzo”; pag. 106); l'ampia movimentazione del corpo della ### all'interno dell'abitacolo e la espulsione dello stesso dall'abitacolo (“### tracce ematiche sono state ritrovate all'interno dell'abitacolo, con una particolare concentrazione in prossimità del montante posteriore destro, sul quale è da presumersi un contatto diretto del corpo della ### In caso di ribaltamento del veicolo, e comunque in moti aberranti come quello in esame, la cintura di sicurezza ha la funzione di evitare (leggi tutto)...

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R.G. 756/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 756/2022 R.G., promossa da: ### (C.F. ###), nato ad ### il ### ed ivi residente ###/F; ### (C.F.  ###), nato ad ### il ### ed ivi residente ###/F e ### (C.F. ###), nata a ### (### il ### e residente ###il patrocinio dell'Avv. ### dell'Avv. ### e dell'Avv. ### tutti del ### di ### e domiciliati presso lo ### del primo ### ATTORI contro ### rappr. gen. ####/P.IVA ###, in persona del rapp.te pro tempore, generalizzata compiutamente nella comparsa di risposta, con il patrocinio dell'Avv. ### del ### di ### e domiciliata presso lo ### del ### CONVENUTA nonché contro #### tutti generalizzati compiutamente nell'atto di citazione introduttivo, non costituiti; ### OGGETTO: sinistro stradale.  CONCLUSIONI: Gli attori ribadivano le istanze istruttorie non accolte e precisavano le conclusioni nei seguenti termini, con nota del 29.5.2025: «Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare che la morte della sig.ra ### avvenuta in ##### in data 20 aprile 2019 alle ore 05:50 circa, e le lesioni personali patite e patiende dal sig. ### nonché quelle cd. riflesse dai sig.ri ### e ### in esito al medesimo incidente stradale dedotto in giudizio, sono direttamente imputabili alla condotta dolosa o, quantomeno, gravemente colposa e quindi sono esclusiva responsabilità del sig. ### che in pari data, e all'incirca alla stessa ora, in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico rilevato quattro volte superiore a quello consentito; primo accertamento: positivo con gm 2.20 g/l, secondo accertamento: positivo con gm 2.09 g/l) e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si poneva alla guida dell'autovettura ### targata ### ###”, di proprietà della sig.ra ### assicurata con la ### assicurazioni (polizza n. 14854170), allorché, percorrendo ad alta velocità la via ### (direzione ###, giunto all'intersezione stradale con la via ### senza moderare la velocitàin un tratto di strada a visibilità limitata e -per giuntain orario notturno (contravvenendo di talché alle disposizioni previste dai commi 3 e 8 dell'art. 148 del C.d.S.), non si fermava in prossimità di uno ### correttamente segnalato con apposita segnaletica stradale: sia verticale che orizzontale (in netto sfregio alle disposizioni previste dai commi 5 e 10 dell'art. 145 del C.d.S.), collidendo violentemente (in tal senso: nessuna evidenza di frenata si segnala sul manto stradale) contro la fiancata destra di una ### targata ### ###” (assicurata con l'### assicurazioni - ### 2015/281694), sulla quale viaggiavano la povera ### (terza trasportata), che, a causa del forte impatto, decedeva sul colpo e #### che, a causa del forte impatto, riportava gravissime lesioni personali. Per gli effetti, condannare le odierne parti convenute, in solido (o non) tra di loro, a risarcire in favore delle odierne parti attrici i danni tutti, da queste patiti e patiendi in conseguenza del sinistro de quo agitur (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: patrimoniali -danno emergente e lucro cessante; non patrimoniali -danno biologico ed inabilità temporanea da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Milano 2024 reperibili all'indirizzo web: https://tribunalemilano.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/ ###_24.pdf con personalizzazione percentuale massima, danno morale, cd. da lutto e/o danno da perdita del rapporto e/o parentale e/o da convivenza e/o affettivo da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Roma 2023 (così come aggiornate con variazione ### del 14.03.2025 reperibili all'indirizzo web: https://www.tribunale.roma.giustizia.it/circolari_operative.aspx?pnl=4) con personalizzazione percentuale massima, nonché il danno biologico di natura psichica strutturatosi in conseguenza immediata e diretta e comunque ricollegabile casualmente con la tragica scomparsa di ### e per le condizioni menomanti fisiche e psichiche di ### faltoni, danno cd. esistenziale e/o da lesione di valori costituzionalmente garantiti, danno da perdita di chance, danno da incapacità lavorativa specifica e/o generica, danno cd. riflesso, danno estetico, danno non patrimoniale da lesione del combinato disposto dall'art. 2059 c.c. con i diritti tutelati dagli artt. 32 e 35 Cost., il danno materiale, il danno da vita di relazione, il danno derivante degli interventi e cure mediche anche future che si renderanno necessarie, ecc.), così come azionati ed indicati in narrativa e sotto tutti gli aspetti risarcibili, patrimoniali e non patrimoniali, i pregiudizi e le spese sostenute, nella misura pari a: - per il sig. ### decurtati gli acconti già ricevuti, €.752.740 ,30 (somma da attualizzare rispetto a quanto indicato in atto di citazione con i valori delle attuali tabelle in vigore di ### 2024 e ### 2023 quali danni non patrimoniali, danno biologico, danno morale, da perdita del legale parentale per la morte della convivente more uxorio ### ecc., come sopra ed in narrativa dell'atto di citazione riportati, tutti con personalizzazione massima) oltre ad €.121.661,95 (somma da attualizzare rispetto a quantoindicato in atto di citazione con le spese mediche, spese medico-legali, spese per consulenti di parte CTP e altre (spese per viaggi per accompagnare il figlio alle visite, alle terapie, ecc.) fino ad oggi sostenute pari ad €.77.208,24 quali danni patrimoniali, danno emergente e lucro cessante, come sopra ed in narrativa dell'atto di citazione riportati) e quindi la somma totale di €.874.402,25, o in quella maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria o che comunque verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto (20/04/2019) fino all'effettivo soddisfacimento; - per i sigg. ### e ### €.419.46 4,00 (somma da attualizzare rispetto a quanto indicato in atto di citazione con i valori delle attuali tabelle in vigore di ### 2024 e ### 2023 quali danni non patrimoniali, danno biologico, danno morale, da perdita del legale parentale per la morte della convivente ### e da danno riflesso per le conseguenze riportate in esito al sinistro dal figlio ### ecc., come sopra ed in narrativa dell'atto di citazione riportati, tutti con personalizzazione massima e danni patrimoniali danno emergente e lucro cessante, come sopra ed in narrativa dell'atto di citazione riportati), cadauno, o in quella maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria o che comunque verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto (20/04/2019) fino all'effettivo soddisfacimento. Vieppiù, per tutte le odierne parti attrice, in merito al pagamento delle spese legali per l'assistenza stragiudiziale già sostenute, pari ad €.49.551,25. Con definitivo ed integrale addebito delle spese di ### a totale carico delle parti convenute. Con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso forfettario al 15% per l'attività legale prestata nel presente giudizio e nella fase stragiudiziale, oltre IVA e CPA e come per legge»” ### - ### per l'### precisava le conclusioni nei seguenti termini, con nota del 28.5.2025: "Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa; - ### dai ###ri ### e ### accertato di quale fosse il legame affettivo tra gli stessi e la defunta ### respingere ogni eventuale pretesa di danno e/o ulteriore pretesa di danno in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata; in subordine che si liquidi il danno nei limiti del legittimo e del provato e tenuto conto della condotta colpevole della de cuius per il mancato/ non corretto uso delle cinture di sicurezza così come accertato nella consulenza d'ufficio acquista agli atti. Spese, funzioni ed onorari come per legge. - ### dal ###re ### dato atto del versamento delle somme di € 80.000,00 - di € 74.500,00 - di € 23.700,00, respingere ogni eventuale pretesa di danno e/o ulteriore pretesa di danno in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata; in subordine che si liquidi il danno nei limiti del legittimo e del provato e tenuto conto della condotta colpevole del danneggiato nella guida dell'autovettura sulla quale viaggiava quale trasportata la ###ra ### e della de cuius per il mancato/non corretto uso delle cinture di sicurezza. Spese, funzioni ed onorari come per legge. In ogni caso il tutto nei limiti del massimale previsto in polizza”. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione #### e ### convenivano in giudizio #### e la #### per sentirli condannare in solido tra loro, previo accertamento della esclusiva responsabilità di ### al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito di sinistro stradale ed ammontanti alla complessiva somma di €. 1.762.881,50 e/o di quell'altra, maggiore o minore, accertata in corso di causa, il tutto con vittoria di spese. 
A fondamento della domanda gli attori deducevano che il giorno 20/04/2019, alle ore 05:50 circa, ### in stato di ebbrezza alcolica ed - altresì- sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si metteva alla guida di una ### targata ### ###”, di proprietà della sig.ra ### assicurata con la ### assicurazioni (polizza n. 14854170), allorché, percorrendo ad alta velocità la via ### (direzione ###, giunto all'intersezione stradale con la via ### senza moderare la velocità in un tratto di strada a visibilità limitata e - per giuntain orario notturno (contravvenendo alle disposizioni previste dai commi 3 e 8 dell'art. 148 del C.d.S.), non si fermava in prossimità di uno ### correttamente segnalato con apposita segnaletica sia verticale che orizzontale (in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 5 e 10 dell'art. 145 del C.d.S.), collidendo violentemente contro la fiancata destra della ### condotta da ### che, al momento dell'impatto, stava percorrendo la predetta via ### in direzione monte-mare. 
In seguito al sinistro stradale de quo, ### terza trasportata nell'autovettura ### a causa del violento impatto, decedeva sul colpo per cause da ricondursi a trauma cranio-facciale e cervicale, con fratture vertebrali e dell'emibacino destro (come desumibile dal verbale di ispezione cadaverica redatto dal medico legale Dr. ### e dal ### di morte della #### n. 4 e Doc. n. 5). 
Alla guida della ### vi era il convivente more uxorio della #### mentre nel sedile del passeggero anteriore, vi era, quale altra trasportata, un'amica della coppia, ### entrambi riportavano lesioni gravissime a seguito del violento impatto. 
Per la descritta condotta, ### veniva sottoposto a procedimento penale, conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.. 
La morte di ### che nella prospettazione attorea occupava la seduta posteriore destra dell'autovettura, era da attribuire integralmente alla condotta del ### poiché la stessa era deceduta sul colpo e ciò sarebbe avvenuto anche se la giovane non avesse indossato la cintura di sicurezza, non svolgendo tale presidio un ruolo significativo in caso di urto laterale. 
La parte attrice, quindi, illustrava le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, anche con riferimento alla perdita del rapporto parentale, in considerazione del forte legame affettivo instaurato con la vittima ### Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni indicate in premessa.  ### (di seguito anche solo ###, costituitasi in giudizio, rilevava come ### non indossasse la cintura di sicurezza al momento del sinistro, con conseguente concorso di colpa sia della vittima trasportata che del conducente ### Contestava, inoltre, le pretese attoree sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum ed evidenziava che all'attore ### erano stati già corrisposti i seguenti importi: - € 80.000,00 in data ### da ### spa (quale avente diritto della trasportata sul mezzo tg. ### ; - € 74.500,00 da ### a titolo di danno traumatico; - € 23.700,00 da ### per danno biopsichico. 
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni indicate in premessa.  ### e ### pur regolarmente evocati in giudizio, non si costituivano. 
La causa veniva istruita mediante CTU cinematico dinamica e medico legale e mediante l'acquisizione della copiosa documentazione, anche relativa ai rapporti familiari, depositata dalle parti.
Essa giunge oggi in decisione, all'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..  ***  1. Con riferimento all'an debeatur, si ritiene che parte attrice abbia provato gli elementi costitutivi della domanda proposta in giudizio. 
Preliminarmente è opportuno ripercorrere la dinamica del sinistro, così come delineata dalla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, non oggetto di contestazioni in parte qua.  ### quanto ricostruito dalla C.T.U. cinematica il giorno 20.04.2019, alle ore 05:50 circa, l'autovettura ### proveniente da monte, in percorrenza di viale ### ad una velocità di 30 km/h circa veniva colpita sul fianco destro dall'autovettura ### sopraggiungente da via ### ad una velocità di 98 km/h circa e pertanto in eccesso al limite vigente (art.142/1° del C.d.S.) e con una velocità non prudenziale (art.141/3° del C.d.S.) senza rispettare il segnale di “fermarsi e dare precedenza” (art.145/4° del C.d.S.). Il suo conducente era sotto l'effetto di sostanze alcoliche e psicotrope (artt.186/2°-3° e 187/1°-7° del C.d.S.) senza il documento di guida con sé (art. 180/1° del C.d.S.).  ### in uscita dal violento impatto fronto-laterale, andava a tamponare la ### in sosta nel primo stallo sul ramo opposto di via ### ad una velocità di 41 km/h, arrestandosi definitivamente contro una limitrofa barriera metallica para-pedoni. ### in roto-traslazione oraria, saliva sul marciapiede e andava ad abbattere arredo urbano (2 pali della segnaletica e una barriera para-pedoni), e quindi colpiva con lo spigolo posteriore sinistro un armadio ### in cemento ad una velocità di circa 37 km/h, prima di arrestarsi sul percorso ciclo-pedonale appresso. Nell'impatto contro l'armadio ### è fuoriuscita dal lunotto posteriore la ### che, dopo un lancio di circa 2,4 metri, trovava quiete nel parcheggio privato posto oltre una siepe di confine. 
La suddetta dinamica consente di superare la presunzione di concorso di colpa paritario nel caso di scontro tra veicoli di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e di ritenere che il sinistro sia stato causato dal ### Invero, quest'ultimo ha posto in essere plurime e gravi violazioni del codice della strada (violava il limite di velocità; il segnale di “fermarsi e dare precedenza”; guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope) laddove il conducente della ### nulla avrebbe potuto fare per evitare l'impatto. Al riguardo, nella CTU si legge “La immissione in carreggiata da parte della ### in sfregio alla segnaletica di “fermarsi e dare precedenza”, si verifica circa 0,1 secondi prima dell'impatto. Probabilmente il conducente della ### non si è neppure reso conto di quanto stava accadendo”.
La causa del decesso della vittima, poi, è stata attribuita dal C.T.U. medico-legale ad un “trauma cranio-facciale e cervicale con fratture e/o lussazioni vertebrali” dovuto all'urto del cranio e/o del rachide cervicale contro strutture rigide. Il decesso, inoltre, è avvenuto pressoché istantaneamente (pur non potendo essere individuato con esattezza il momento del decesso).  ### ha constatato, inoltre, che la vittima non indossava la cintura di sicurezza sulla base dei seguenti elementi indiziari: lo stato del nastro della cintura (“il nastro della cintura era sporco per una certa estensione; la porzione di nastro pulita è quella che si trova normalmente protetta nell'alloggio interno, in posizione di riposo: la circostanza è una prova del suo mancato utilizzo”; pag. 106); l'ampia movimentazione del corpo della ### all'interno dell'abitacolo e la espulsione dello stesso dall'abitacolo (“### tracce ematiche sono state ritrovate all'interno dell'abitacolo, con una particolare concentrazione in prossimità del montante posteriore destro, sul quale è da presumersi un contatto diretto del corpo della ### In caso di ribaltamento del veicolo, e comunque in moti aberranti come quello in esame, la cintura di sicurezza ha la funzione di evitare l'espulsione (trattenimento primario) e limitare il moto dell'occupante all'interno dell'abitacolo (trattenimento secondario). Nessuna delle due funzioni è stata espletata, ad evidente prova del mancato uso della cintura di sicurezza da parte della SANTORELLI”; pag. 106 perizia). 
Quanto al contributo causale del mancato utilizzo della cintura di sicurezza, pur in assenza di elementi per stabilire con certezza la posizione della ### sui sedili posteriori (potendo ella essere posizionata su una qualsiasi seduta posteriore), secondo i CTU l'uso della cintura di sicurezza avrebbe avuto i seguenti effetti protettivi: la limitazione del moto dell'occupante all'interno dell'abitacolo, con conseguente riduzione del rischio di impatto contro strutture rigide (“evitare che gli occupanti siano sbalzati fuori dal proprio sedile, potendo così evitare l'impatto contro strutture rigide indeformabili o poco deformabili comportante una rilevante decelerazione del distretto corporeo; difatti il corpo umano non può sopportare ingenti decelerazioni e quando queste si verificano si possono determinare anche lesioni incompatibili con la vita”); la prevenzione dell'espulsione dall'abitacolo. 
Anche in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte attrice, i CTU hanno evidenziato, secondo criteri e parametri condivisibili ed esaustivi - in quanto incentrati sulla valutazione di tutte le emergenze del caso di specie -, che: i) il passeggero anteriore (lato destro) ### sottoposta a sollecitazione/urto analoghi a quelli verosimilmente subiti dalla ### (ove effettivamente posizionata sul lato destro del sedile posteriore), ma cinturata, non è deceduta; ciò, nonostante la maggiore deformazione strutturale della fiancata destra della vettura in corrispondenza della seduta anteriore (in corrispondenza della quale è stata riscontrata la massima introflessione dell'abitacolo); ii) le macchie ematiche rilevate sul montante posteriore, non consentono di ritenere l'impatto del capo contro il suddetto montante con direttrice dal basso verso l'alto, “dato che se fosse vero che esse sono riconducibili ad un impatto verticale della ###ra ### posizionata sul lato posteriore destro del divanetto, è altamente probabile, per non dire certo, che non vi sarebbe stata l'espulsione del suo corpo dal veicolo” (pag.174); iii) la passeggera posteriore all'urto sarebbe stata proiettata per inerzia verso la fiancata destra a prescindere dalla posizione iniziale; successivamente all'urto il veicolo è stato interessato da notevoli movimenti sussultori (dal basso verso l'alto) a causa dell'interazione col cordolo del marciapiede e gli elementi adiacenti (palo segnaletica e barriera para-pedoni); iv) in definitiva, il mancato uso della cintura di sicurezza ha verosimilmente determinato maggiori sollecitazioni del corpo e possibilità di urto contro strutture rigide indeformabili. 
Pertanto, secondo le conclusioni dei consulenti dell'### con l'utilizzo della cintura di sicurezza, è altamente probabile che le lesioni sarebbero state gravi ma compatibili con la sopravvivenza. 
Ciò posto, pur potendosi condividere le conclusioni dei CTU in merito alla incidenza dell'omesso uso della cintura di sicurezza, deve ritenersi che nella catena causale relativa al sinistro e all'evento lesivo in oggetto abbia avuto un ruolo decisamente prevalente la condotta del conducente della #### Al riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., e legittima la riduzione del risarcimento, ove si alleghi e dimostri che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto od addirittura eliso il danno. 
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, in simile ipotesi ha ritenuto che possa ascriversi una incidenza causale anche al comportamento del conducente che, in violazione del dovere di diligenza, renda possibile la "circolazione" del veicolo con a bordo un trasportato che abbia trasgredito alla norma (art. 172 CdS) che impone l'uso delle cinture (cfr. Cass. ### n. 4993 del 11/03/2004, secondo cui “si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento che consente di ritenere risarcibile, a carico del conducente del veicolo - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - il pregiudizio alla integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, nella misura dell'apporto causale dato con la propria cooperazione colposa” e, più di recente, Ordinanza n. 11095 del 10/06/2020). 
Peraltro, nel caso in esame in cui la domanda risarcitoria è svolta nei confronti dell'assicurazione del veicolo responsabile del sinistro (oltre che del conducente ### e della proprietaria del predetto veicolo), non ha alcun rilievo la misura dell'apporto della condotta di ### (potenzialmente rilevante nel rapporto interno con la vittima e, quindi, con gli altri familiari danneggiati), essendo alla assicurazione convenuta addebitabile nella presente sede il solo apporto causale ascrivibile alla condotta del conducente del veicolo assicurato. 
Orbene, tale prevalente apporto del ### deve determinarsi nella misura dell'80% dovendosi imputare il restante 20% all'omesso utilizzo della cintura di sicurezza. 
Invero, ancorché i CTU abbiano ritenuto che con l'utilizzo della cintura di sicurezza le lesioni riportate dalla ### sarebbero state compatibili con la sopravvivenza, è evidente che se il ### avesse adeguato la propria condotta alle norme del codice della strada, il sinistro e il decesso non si sarebbero verificati, anche senza l'uso della cintura di sicurezza da parte della vittima. 
La suddetta misura del concorso di colpa risulta giustificata anche a fronte della comparazione tra le plurime regole di condotta violate dal ### (violava il limite di velocità; il segnale di “fermarsi e dare precedenza”; guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope) e l'unica norma di condotta violata dalla vittima (l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza all'interno del veicolo in moto). 
Ne consegue che il risarcimento del danno, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima, deve essere ridotto proporzionalmente (cfr. Cass. ### n. 4208 del 17/02/2017, secondo la cui massima “In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima, deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di contributo causale a quell'evento ascrivibile al comportamento colposo del deceduto, non potendosi al danneggiante fare carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa”).  2. Con riferimento al quantum debeatur si osserva quanto segue.  2.1. Danno da perdita del rapporto parentale.
In relazione al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, gli attori lamentano il pregiudizio subito a causa della morte della convivente more uxorio e “nuora di fatto/figlia acquisita” ### richiedendo, a tal fine, il relativo risarcimento del danno in loro favore. 
Giova premettere che con la voce di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si deve intendere quel pregiudizio, subito dal prossimo congiunto, che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale (Cass. n. 28989/2019). Se il congiunto superstite ha sviluppato una patologia medico-legalmente accertabile, è inoltre configurabile un danno biologico in senso stretto. 
La Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento (Cass., n. 26140/2023). 
La Suprema Corte (Cass. n. 25541/2022), ha affermato, al riguardo, che il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, dal momento che la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione. La giurisprudenza ha enucleato, peraltro, delle circostanze (per così dire) “tipiche” da prendere in considerazione, al fine di rendere il risarcimento più aderente possibile alle peculiarità del caso concreto, quali, ad esempio, l'età dei soggetti coinvolti, la convivenza o meno con la vittima primaria, la consistenza (più o meno ampia) del nucleo familiare. 
Con riferimento alla liquidazione di tale pregiudizio, Cass. n. 10579/2021 ha stabilito che, “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. 
Il Tribunale di ### nel giugno 2022, ha elaborato i “nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale” con i quali, al fine di conformarsi ai principi espressi dalla Suprema Corte e di superare i limiti del pregresso criterio a “forchetta”, ritenuto dalla Corte caratterizzato da eccessiva discrezionalità, vengono adottate “### integrate a punti”. 
Tali criteri hanno ricevuto l'avallo della suprema Corte, la quale ha affermato che “le tabelle di ### pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass., n. ###/2022). 
Può quindi procedersi all'accertamento e alla liquidazione del danno lamentato dagli attori, sulla base della ### di ### edizione 2024.  *** 
Nelle suddette tabelle è previsto un punteggio per ognuno dei parametri menzionati dalla giurisprudenza di legittimità: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il “valore punto” (pari ad €. 3.911,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile. 
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici; la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti c.d.  “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.  *** 
Venendo al caso in esame, giova premettere come non sia tanto l'esistenza di un rapporto biologico a determinare il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quanto l'allegazione e prova di un rapporto di affezione tra la vittima e i superstiti. 
Con riferimento alla domanda risarcitoria svolta dai genitori di ### inoltre, la permanenza in vita dei genitori biologici della giovane deceduta a causa del sinistro stradale (e la qualità del rapporto tra i genitori e la figlia) non assume valenza preclusiva. 
Nel caso di specie, quindi, vi sono sufficienti elementi per ritenere provato, in punto an, il danno lamentato dagli attori avendo gli stessi assolto pienamente all'onere di dimostrare la sussistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso tra loro e ### e avendo fornito, in tal senso, plurime prove di natura documentale e indiziaria di particolare pregnanza. 
In particolare, da quanto allegato e documentato dagli attori emerge che ### (nata il ###), sin dall'anno 2009, era andata ad abitare a casa dei genitori del fidanzato ### (cfr. doc. 18, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del padre biologico di ### nella quale costui indicava tra gli “aventi diritto” della defunta: doc. 19, certificato contestuale storico di stato di famiglia e residenza; carta di identità di ###. 
Tale trasferimento fu determinato verosimilmente dal fatto che, almeno in un primo momento, il padre biologico non approvava la relazione tra ### e ### o comunque da una frattura nella relazione con la famiglia d'origine ( ad es. docc. 14 messaggi inviati dal padre biologico della ### 16 diario di ### doc. 17). 
Risulta che ad occuparsi della salute, del mantenimento e delle necessità quotidiane della giovane dopo il suddetto trasferimento fossero ### e ### genitori del fidanzato ### tutti conviventi e costituenti un unico nucleo familiare. 
In particolare, ### era affetta da talune patologie (quali ritardo mentale moderato in dismorfismo facciale, anemia microcitica) e in data ### la Commissione per l'accertamento dell'invalidità Civile le aveva riconosciuto una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 80%, senza prevedere revisioni. Inoltre, il ### la Commissione medica di cui alla legge 68/1999 aveva indicato, tra l'altro: “### di tipo fisico lieve. ### di tipo psichico media… ### funzionale: ### capacità manuali, generiche e fini… ### con il compagno e la famiglia di lui, che provvede alle necessità quotidiane. Riferisce scarsi rapporti con la famiglia di origine. Scarsi rapporti sociali…” (pagg. 15-16 CTU). 
I genitori di ### si sono presi cura di ### occupandosi anche delle sue problematiche di salute, facendola visitare da vari specialisti e seguendola nelle varie terapie. 
Ciò risulta - oltre che desumibile dal rapporto di coabitazione, dalla giovane età e dai problemi della ragazza - anche ampiamente documentato. 
Si vedano ad esempio: - il certificato a firma del dott. ### dell'### (doc. 32), ove si legge tra l'altro: - i docc. 35-40 e, in particolare, la delega al ritiro degli esami rilasciata da ### in favore di ### il modulo privacy in cui viene indicato sempre ### - il doc 42, da cui emerge che fu ### ad occuparsi delle pratiche amministrative finalizzate al riconoscimento della invalidità civile in favore di ### Quanto al legame tra ### e ### e alla affectio tra i due risulta copiosa documentazione (messaggi, fotografie, la dichiarazione sostitutiva di cui sopra, etc) a sostegno della intensità del legame (oltre che il forte elemento indiziario della coabitazione decennale). Inoltre, la reciproca assistenza morale e materiale risulta, ad esempio, dalla dichiarazione dei redditi in cui ### figura tra i familiari a carico di ### (doc. 41 pag. 3); dal libretto postale cointestato tra ### e ### ove confluiva l'assegno di invalidità della prima (doc. 45). 
È significativo, altresì, quanto emerge dal doc. 95 in merito all'affidamento delle ceneri di ### a ### Quanto al legame tra i genitori di ### e la fidanzata del figlio, l'intensità dello stesso emerge dalle sopraindicate circostanze (convivenza, mantenimento, cura) e dai soprarichiamati documenti (oltre che dai numerosi messaggi scambiati tra ### e il padre del suo fidanzato). 
Dalle numerose fotografie prodotte in causa, si evince la presenza costante di ### nel nucleo familiare costituito dal fidanzato ### e dai di lui genitori, la condivisione della vita quotidiana, di vacanze, festività, feste di compleanno, passeggiate all'aperto, momenti che notoriamente vengono immortalati dalle famiglie come ricordo (si vedano ad es. docc. 49-55). 
Il generico disconoscimento effettuato dalla compagnia assicurativa a pag. 32 dell'atto di citazione non si reputa idoneo ad inficiare l'attendibilità della suddetta documentazione, supportata da elementi oggettivi quali, la convivenza, il mantenimento e le cure di cui si è dato atto sopra. 
In definitiva, deve essere risarcito il danno da perdita del rapporto parentale in favore di ciascuno degli attori. 
Ciò posto, per quanto concerne l'attore ### (fidanzato e convivente), in applicazione delle tabelle di ### ed. 2024, elaborate per i “genitori/figli/coniuge/convivente di fatto”, deve dunque rilevarsi che la vittima primaria, al momento del decesso, aveva 28 anni (data di nascita 06.10.1990, decesso 20.4.2019) (punti 24) mentre ### vittima secondaria, aveva 29 anni (data di nascita 22.08.1989) al momento del decesso della sua fidanzata (punti 24); convivevano, dunque con riferimento al parametro C) devono essere attribuiti 16 punti. Con riferimento al parametro D) si ritiene equo riconoscere 12 punti, in quanto pur non avendo la giovane coppia figli - e non potendone avere, per quanto emerge dai messaggi scambiati tra ### e ### - era inserita nel nucleo familiare composto anche dai genitori di ### che con loro condividevano la quotidianità. 
Infine, quanto al profilo c.d. soggettivo di cui alla lettera E), deve rilevarsi come per quanto osservato sopra sia emerso dalla istruttoria lo stabile legame che intercorreva tra ### e ### che convivevano da dieci anni nella medesima abitazione e condividevano la quotidianità, oltre che le numerose occasioni di svago e festività documentate e presumibili per la natura e l'intensità del rapporto. 
Tali circostanze, considerate complessivamente e unitamente al grado di sofferenza determinato dalla privazione dell'affetto e della presenza di colei che era la compagna di vita da 10 anni, giustificano un punteggio pari a 25 in relazione alla quinta circostanza c.d. soggettiva, lett. “E”, di cui alle nuove tabelle milanesi. 
In definitiva - tenuto conto del concorso di colpa della vittima primaria nel proprio decesso, stimata nella misura del 20%, che giustifica la medesima riduzione del risarcimento in analisi - il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito da ### è pari ad €. 316.008,80 (101 punti x euro 3.911,00 = 395.011,00 diminuiti del 20 %). 
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (20/04/2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent.  1712/1995). 
Da tale somma, inoltre, deve essere detratto l'importo di €. 80.000,00 versato da ### s.p.a.. 
Ai fini dello scomputo dell'acconto, giova ricordare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “### prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell'illecito), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” ( vedi n.6347/2014 ) Con riferimento ai genitori di ### va osservato che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, l'assenza di un rapporto di stretta parentela tra nuora e suoceri (affini ai sensi dell'art. 78 c.c.) non è di per sé ostativa al riconoscimento del danno non patrimoniale subito dall'uno per la perdita dell'altro, laddove, al di là del rapporto di convivenza - che può costituire o meno un elemento da valutare per l'accertamento della sussistenza di una solida e duratura relazione affettiva - risulti dimostrato il pregresso ed effettivo reciproco vincolo di affetto familiare e l'intensità del legame affettivo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, Sent., 20/10/2016, n. 21230 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/02/2021, n. 5258). 
Dunque, rispetto alla nuora, il diritto al risarcimento per il danno parentale dei suoceri, lungi dal poter essere negato tout court o subordinato al dato fattuale della convivenza, deve fondarsi sulla prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo, prova che è invece presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela (genitori, coniuge/convivente more uxorio, figli o fratelli; v. Cass. 14 giugno 2016, n. 12146, e l'ordinanza 15 febbraio 2018, 3767; Cass. 18069/2018, che ha chiarito come tale voce di danno sia altresì appannaggio dei nipoti per la perdita del nonno ovvero della nuora per la perdita del suocero a condizione che abbiano assolto all'onere di provare “l'effettività e la consistenza della relazione affettiva”).  ### tali premesse, e venendo alla concreta quantificazione della voce di danno in parola, in assenza di parametri tabellari ad hoc, considerata la specificità del caso concreto, con particolare riguardo alla intensità della relazione affettiva instaurata tra i genitori di ### e la sua fidanzata, si ritiene di poter assimilare il rapporto in esame a quello tra genitori e figlia, che maggiormente si avvicina al rapporto che nel caso di specie si era instaurato tra le parti, così assumendosi come parametro di riferimento quello minimo previsto dalle ### per la perdita di un figlio, che necessita tuttavia di opportuni adeguamenti in considerazione della indubbia diversità del rapporto tra suoceri e nuora (pur legati da intenso legame affettivo) rispetto a quello tra genitori e figlia, il quale inizia pur sempre con l'insorgere della relazione sentimentale tra il figlio e la nuora e ha, dunque, inevitabilmente una durata pregressa molto più limitata nel tempo rispetto a quello tra genitori e figlia. 
Ritiene dunque il Tribunale equo ridurre l'importo tabellare (€. 195.551,59) del 50% (e così sino all'importo di €. 97.775,79) per la suddetta diversità di rapporto e del 20% per il concorso di colpa della vittima, così pervenendosi alla liquidazione in favore di ### e ### per la morte di ### di un danno parentale quantificato nella misura di euro 78.220,64 ciascuno (97.775,79 - 20%: 19.555,15).  2.2. Danno c.d. riflesso patito dai genitori per le lesioni del figlio.
Va osservato, preliminarmente, che il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale può estrinsecarsi nella duplice dimensione della sofferenza interiore e/o nella compromissione della sfera dinamico-relazionale del danneggiato (Cass., n. 23300/2024).  ###, n. 11212/2019, poi, “il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta” (vd. anche ###, n. 23300/2024). 
Nel caso in esame, lo stretto rapporto di parentela (genitori-figlio), la convivenza e la percentuale di invalidità riportata dalla vittima primaria (42%), inducono a ritenere presuntivamente dimostrata la sofferenza morale patita dai genitori di ### per le lesioni dallo stesso subite in conseguenza del grave sinistro per cui è causa, in cui ha perso la vita la sua fidanzata e convivente. 
Non sono state svolte specifiche allegazioni che consentano di apprezzare la componente dinamico-relazionale, nulla essendo stato specificamente dedotto in merito allo sconvolgimento della vita connesso alla assistenza da prestare al figlio.  ### di ### non contempla alcun parametro specifico per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, in quanto - si legge nella relazione di accompagnamento delle ### del 2024 - “per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio. Il giudice potrà valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato”. Al contrario, il sistema orientativo offerto dalla ### romana ha ricevuto l'avallo della ### (cfr. ###, 13540/2023, secondo cui “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di ### le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”). Tale tabella, quindi, prevede una liquidazione a punto. Il punto (il cui valore massimo non può superare gli €.  6.948,00) comprende due componenti: quella relativa al profilo della sofferenza interiore (€. 3.474,00), e quella relativa alla sussistenza di un “riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la cd indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro, posto che è evidente come non sia la stessa cosa dover provvedere a tutta la assistenza con attività personale o dovervi provvedere solo in parte” (tra € 2.450,00 e 3.474,00). Tale seconda componente, come detto, non può essere riconosciuta nel caso di specie. 
Sono previsti, poi, dei punteggi, corrispondenti a una serie di parametri, e segnatamente la relazione parentale, l'età della vittima primaria, l'età del congiunto. La somma di questi punti viene, poi, moltiplicata per un coefficiente differenziato in base al numero dei soggetti tenuti all'assistenza della vittima primaria. Il valore risultante va, quindi, moltiplicato per il valore monetario del punto, e poi per la percentuale di invalidità permanente residuata in capo alla vittima primaria ### chiarito, a ciascuno dei genitori di ### spetta il seguente risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale: valore del punto € 3.470,00 per la sola componente del danno morale; 20 punti per la relazione parentale; 8 punti per l'età della vittima primaria; 4 punti per l'età del parente da risarcire, per un totale di 32 punti, da moltiplicarsi per il coefficiente del numero dei soggetti tenuti all'assistenza (0,8). Il risultato va poi moltiplicato per la percentuale di invalidità riconosciuta. 
Dunque, va riconosciuto il seguente risarcimento: 32 x 0,8 x 3.470 x 42% = 37.309,44 ciascuno.  2.3. Danno da lesione della salute.  a) Danno subito da ### Quanto alla determinazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute subita da ### il CTU ha ritenuto, alla luce della storia clinica del danneggiato, che dal sinistro in esame siano derivati 30 giorni di inabilità temporanea totale, cui vanno aggiunti 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% (cfr. perizia pag.  117). 
Gli esiti permanenti (“esiti di frattura orbitaria destra con nevralgia, esiti di interessamento rachideo cervicale e una condizione di “lutto patologico” rappresentata da un ###, qualificabile di grado lieve”) sono stati valutati nella misura del 42% (pagg. 119-121). 
Infine, il perito ha quantificato in €. 7.925,07 l'ammontare delle spese mediche documentate, congrue e riferibili alle menomazioni riscontrate (pag. 180). 
Quanto al danno da sofferenza soggettiva interiore, lo stesso può desumersi in via presuntiva dal lungo percorso di cure, caratterizzato da sintomatologia dolorosa (tra cui nevralgia del trigemino) e limitazione funzionale, oltre che dai risvolti sul piano psichico accertati in seno alla ###
Venendo quindi alla liquidazione del danno, deve farsi applicazione delle tabelle di ### 2024 sulla liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesione che supera la soglia del 9% risarcibile tramite ricorso alle tabelle cd.  micropermanenti. 
Ebbene, il valore del danno non patrimoniale da lesione alla integrità psico-fisica del 42% per una persona di 29 anni è stimato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di ### (2024) in €. 349.132,00 (di cui 232.754,00 quale “danno biologico/dinamico-relazionale” e €. 116.378,00 quale “danno morale/da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile - id est ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata). 
Tale importo deve ritenersi congruo alla luce del quadro emergente dalla attività assertiva di parte attrice e dalla ### che ha stimato la percentuale di invalidità tenendo conto di tutte le menomazioni (ivi compresa la patologia psichica accertata) e del complessivo quadro clinico algico-disfunzionale (definito dal CTU “complesso, ma con modesti riscontri obiettivi”; e, quanto all'aspetto neurologico, caratterizzato da evidente dissonanza fra quanto lamentato e quanto obiettivabile; pag. 68). 
Non può aderirsi quindi alla richiesta di “personalizzazione”, tantomeno “massima”, dovendosi muovere dal principio per cui essa è possibile solamente qualora l'attore provi delle circostanze del tutto anomale ed eccezionali; sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (### civ. Sez. ###., 11/11/2019, n. 28988). 
Quanto al danno biologico temporaneo, sulla scorta delle indicazioni contenute nella ### esso è liquidabile a valori medi in €. 13.800,00, somma che può aumentata del 50% e così sino ad €. 20.700,00, in considerazione della sintomatologia dolorosa emersa durante il percorso di cure, da presumersi maggiormente intensa nella immediatezza del sinistro. 
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile per la lesione della salute, quindi, ascende ad €. 369.832,00
Trattandosi di debito di valore (cfr. ###, Sez. Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data dell'evento di danno (da individuarsi in corrispondenza dell'intervento del 6.10.2014, nel corso del quale fu contratta l'infezione secondo l'accertamento peritale) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ### sino alla presente pronuncia; il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. 
Dalla suddetta somma, inoltre, deve essere detratto l'importo di €. 98.200,00 versato dalla assicurazione convenuta, con le modalità di cui alla sopracitata pronuncia della Suprema Corte (### n.6347/2014). 
Quanto al lamentato danno da ridotta attitudine lavorativa specifica o, in subordine, generica, va osservato che ai fini del risarcimento di simile danno non basta provare la perdita della capacità di lavoro ma è necessaria la dimostrazione che la perdita di capacità lavorativa specifica si sia tradotta in una effettiva contrazione del reddito del danneggiato. Occorre, in altri termini, la prova dell'incidenza della menomazione della salute sul reddito che la vittima avrebbe presumibilmente conseguito, ove non avesse riportato le lesioni. 
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente - benché ridotta - capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà, un'altra attività lavorativa retribuita (###, 14241/2023). 
Invero, la presenza di postumi macropermanenti non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, dovendosi a tal fine valutare tutte le potenzialità precedenti e residue. Inoltre, l'ausilio delle presunzioni non esonera il danneggiato da allegare e provare in giudizio i fatti sui quali il ragionamento logicopresuntivo del giudicante potrebbe fondarsi. 
Orbene, l'attività assertiva svolta in merito a tale profilo non offre elementi sufficienti alla prova del pregiudizio in esame, con la conseguenza che la domanda attorea non può trovare accoglimento in parte qua.  b) Danno subito da ### e ### alla determinazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute subita da ### e ### , il CTU ha ritenuto che i medesimi abbiano subito un danno biologico permanente di natura psichica rispettivamente del 8-9% (disturbo dell'adattamento con umore depresso, di tipo cronico, qualificabile di entità medio-grave) per ### e del 6-7% (disturbo dell'adattamento con umore depresso, di tipo cronico, qualificabile di entità moderata) per ### Venendo quindi alla liquidazione del danno, deve farsi applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle ### (d.lg. n. 209/2005), trattandosi di lesione che non superano la soglia del 9%. 
Ebbene, il valore del danno non patrimoniale da lesione alla integrità psico-fisica del 8,5%, quale quello subito da ### che aveva 59 anni al momento del sinistro è stimato dalle suddette tabelle in €. 18.183,73. 
Il valore del danno non patrimoniale da lesione alla integrità psico-fisica del 6,5%, quale quello subito da ### che aveva 59 anni al momento del sinistro è stimato dalle suddette tabelle in € 11.395,13. 
Tali importi devono ritenersi congrui in considerazione del fatto che della elevata sofferenza soggettiva causata dal sinistro si è tenuto conto nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (parametrato alla tabella relativa al rapporto genitori-figlia) e del danno c.d. riflesso per le lesioni del figlio. 
Trattandosi di debito di valore (cfr. ###, Sez. Un., n. 1712 del 1995), tali somme andranno maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme dapprima devalutate alla data del sinistro (20/04/2019) e poi via via rivalutate anno per anno secondo gli indici ### sino alla presente pronuncia; il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.  3. Le ulteriori richieste risarcitorie.  ### alle ulteriori richieste risarcitorie, non può riconoscersi il danno da lucro cessante dovuto alla perdita dell'assegno mensile di invalidità percepito da ### in quanto per la esiguità dell'importo (€. 295,99) lo stesso deve ritenersi destinato alla soddisfazione dei di lei bisogni. Va ricordato, in proposito, che ### figurava tra i familiari a carico di ### ed era mantenuta integralmente dal nucleo familiare del fidanzato, fino a quando ella ha potuto fornire il suo “piccolo contributo” con il suddetto importo (il fatto che questo confluisse su un libretto postale cointestato tra i fidanzati è elemento che è stato valutato a sostegno della affectio tra i due, ma che non integra il danno invocato). 
Risultano inoltre documentate spese per assistenza stragiudiziale - danno emergente da risarcire a ### - per €. 7.886,99. Non risultano altre spese di assistenza legale che non possano ricomprendersi nella fase di studio della presente controversia. 
Risulta infine dovuto a ### l'importo di €. 6.763,92 per attività medico legale (consulenza di parte). ***  4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla scorta del D.M. 55/2014 a valori prossimi ai medi per tutte le fasi (scaglione di valore compreso tra €. 520.001,00 ed €. 1.000.000,00, con aumento del 30% per la difesa di tre parti aventi posizioni sostanziali non omogenee). 
Le spese della CTU cinematico dinamica e medico legale devono essere poste definitivamente a carico solidale delle parti convenute.  P.Q.M.  Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede: 1. accerta che la responsabilità del sinistro di cui in motivazione è da ascriversi a ### 2. condanna la #### e ### in solido tra loro, la prima entro il massimale di polizza, a corrispondere in favore di #### la somma di €.  685.840,80 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 20.04.2019 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ### alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo; il tutto detratti gli acconti con le modalità e la misura indicate in parte motiva ### la somma di €. 15.812,06 a titolo di rimborso delle spese mediche e di assistenza stragiudiziale, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo; 3. condanna la #### e ### in solido tra loro, la prima entro il massimale di polizza, a corrispondere in favore di #### la somma di €.  133.713,81 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 20.04.2019 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ### alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo; ### la somma di €. 6.763,92 a titolo di rimborso delle spese per attività medico legale (consulenza di parte); 4. condanna la #### e ### in solido tra loro, la prima entro il massimale di polizza, a corrispondere in favore di #### la somma di €. 126.925,21 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 20.04.2019 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ### alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo; 5. Condanna la #### e ### in solido tra loro, la prima entro il massimale di polizza alla rifusione in favore di #### e ### in solido tra loro, delle spese di lite, che liquida in €. 1.800,00 per esborsi ed €. 38.000,00 per compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA sui soli compensi, se e come dovuti per legge; 6. Pone le spese di ### già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale dei convenuti. 
Così deciso in ### il ###.   Il Giudice dott.ssa

causa n. 756/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Adriana Forastiere

M
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Tribunale di Teramo, Sentenza n. 423/2025 del 17-06-2025

... dx”), e per le altre patologie (“### della colonna cervicale e lombo-sacrale con discomalacia di tutti gli elementi e discopatie multiple a carico del rachide cervicale nei tratti da ### a ###. STC bilaterale. Artropatie a carico delle ossa tarsali e tarso-metatarsali con asperità osteofitosiche marginali e spina calcaneare inferiore ed entesopatia calcaneare superiore piede dx. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”) con decorrenza dal 29 gennaio 2020 (### denuncia ###, ovvero nell'altra data che il giudice riterrà, oltre interessi legali e rivalutazione; C) ### l'### alla refusione delle spese e competenze di lite in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse: a) che, dall'1.04.1988 al 30.09.2019, aveva lavorato alle dipendenze di E- distribuzione S.p.A. (già ### S.p.A.), Distretto degli ### - zona di ### presso la squadra esercizio di ### al Vomano, adibito ai “lavori di squadra” come “Operaio”, categoria CS, con l'ultima qualifica di “Operaio”, categoria ”###”. b) che, con le descritte mansioni, egli era stato addetto in modo esclusivo alla (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO ### in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio e della lettura delle note scritte autorizzate depositate, ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c.  nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 1191 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra: ### (c.f. ###), nato a #### il ### e ivi residente alla #### 22, elettivamente domiciliato in ### alla via A. Gramsci, 2, presso lo studio degli Avv.ti ### e ### che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti; Ricorrente CONTRO INAIL - ### L'#### (c.f. ###), in persona del Dirigente di I fascia con incarico di funzione ### di livello ### di ### della ### dell'### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### elettivamente domiciliato in #### 37, giusta procura in atti; Resistente Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta.  RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### e ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio l'### per sentire accogliere le seguenti conclusioni, vinte le spese di lite: “A) ### e dichiarare, per i fatti di cui in premessa, l'origine professionale delle patologie denunciate; B) ### e dichiarare il diritto del ricorrente alle prestazioni ### ex art. 13, lett. a) e/o b), D.Lgs.  38/2000 e, per l'effetto, condannare l'### in persona del ### p.t. a corrispondergli la rendita se si accerti un grado di invalidità superiore al 15%, ovvero l'indennizzo una tantum per il danno biologico in caso di invalidità inferiore al 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 16 maggio 2018 (1° denuncia ### per “### spalla dx e sn. Lesione del sovraspinoso. Conflitto funzionale. Epicondilite cronica gomito. Osteopatia ginocchio dx”), e per le altre patologie (“### della colonna cervicale e lombo-sacrale con discomalacia di tutti gli elementi e discopatie multiple a carico del rachide cervicale nei tratti da ### a ###. STC bilaterale. 
Artropatie a carico delle ossa tarsali e tarso-metatarsali con asperità osteofitosiche marginali e spina calcaneare inferiore ed entesopatia calcaneare superiore piede dx. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”) con decorrenza dal 29 gennaio 2020 (### denuncia ###, ovvero nell'altra data che il giudice riterrà, oltre interessi legali e rivalutazione; C) ### l'### alla refusione delle spese e competenze di lite in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. 
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse: a) che, dall'1.04.1988 al 30.09.2019, aveva lavorato alle dipendenze di E- distribuzione S.p.A. (già ### S.p.A.), Distretto degli ### - zona di ### presso la squadra esercizio di ### al Vomano, adibito ai “lavori di squadra” come “Operaio”, categoria CS, con l'ultima qualifica di “Operaio”, categoria ”###”.  b) che, con le descritte mansioni, egli era stato addetto in modo esclusivo alla costruzione/manutenzione/smantellamento e ammodernamento di elettrodotti aerei e sotterranei a media e bassa tensione (M.T. e B.T.) senza limiti di estensione nel distretto di sua competenza (provincia di ### e di L'###, nonché, anche fuori ### per gli interventi post calamità; c) che le particolari condizioni orografiche del territorio di competenza, in prevalenza zone montane della provincia di ### e di L'### insieme alla tipologia dei macchinari adoperati (vibranti e fonte di scuotimenti) e alla gravosità dei lavori - comportanti movimentazione manuale dei carichi su piani inclinati e sdrucciolevoli, movimenti abnormi e ripetuti del tronco e degli arti superiori, mantenimento di posture incongrue e coatte della colonna vertebrale e degli arti - avevano rappresentato la causa (o concausa) idonea ed efficiente a determinare patologie dell'apparato osteo-articolare e muscolo-tendineo del rachide cervico-lombo-sacrale, degli arti inferiori (ginocchio e piede) e superiori (distretto polso-gomito-spalla) e di quello uditivo, i cui danni neurologici sono stati strumentalmente confermati dall'esame elettroneuromiografico del 04.06.2014 e dall'esame audiometrico; d) che, pertanto, in data ### e in data ###, egli aveva presentato la domanda all'### per ottenere l'indennità per le malattie professionali contratte. 
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato. 
Si è costituito in giudizio l'### il quale ha eccepito l'improcedibilità della domanda atteso che, quanto alle richieste di malattia professionale M.P.  516269996 “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e M.P. n. 516269994 “sindrome del tunnel carpale bilaterale” non erano stati ancora definiti i relativi procedimenti amministrativi e, quanto alle richieste M.P. n. 516262181 “Epicondilite cronica gomito” e M.P. n. 516262183 “### ginocchio dx”, il ricorrente non si era presentato alle visite medico-legali. Nel merito, inoltre, il resistente ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di lite. 
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e prova orale. È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata al dott. ### La causa è stata poi rinviata durante l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità. Giunta all'odierna udienza per la discussione - con note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene quindi decisa con la presente sentenza. 
Ritiene il decidente che il ricorso è fondato per i motivi che seguono.  1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati. 
Il legislatore ha così esteso la tutela I.N.A.I.L. anche al danno biologico conseguente ad infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al 9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m.  12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data ###). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale. 
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art.  2697 cod. civ. - l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia. 
Quando la malattia è indicata nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella; l'### può fornire la prova contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale. 
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, come quella in esame, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".  2. Ciò posto, devono anzitutto rigettarsi le eccezioni sollevate dall'### circa l'improcedibilità della domanda sollevata dal resistente. 
L'### rileva che, prima di procedere al deposito del ricorso giudiziale, il ricorrente avrebbe dovuto esperire il relativo procedimento amministrativo, che doveva quindi completarsi prima di adire questa ### In sostanza, a detta del resistente, il presente giudizio sarebbe improcedibile ai sensi degli artt. 442-443 c.p.c. 
La tesi dell'### tuttavia, non è accoglibile. 
A mente dell'art. 443, comma I, c.p.c.: “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”. 
Nel caso di specie, le domande amministrative sono state presentate il ### e il ###, mentre il ricorso è stato depositato il ### e notificato il ###, quindi, ben oltre lo spirare del termine anzidetto. Pertanto, l'eccezione di improcedibilità della domanda va respinta. 
Parimenti, non può accogliersi l'ulteriore eccezione di improcedibilità sollevata dall'### la quale, non ha dimostrato in giudizio, come era suo onere, la circostanza dell'ingiustificata mancata presentazione del ricorrente alle visite medico legali presso gli ambulatori ### a seguito degli inviti, circostanza tale da aver precluso il completamento dell'iter amministrativo di legge.  3. Tanto premesso, passando al merito della causa, deve rilevarsi che tutti i testi escussi - ##### e ### - hanno confermato le mansioni svolte dal ricorrente, sub specie di attività di costruzione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di elettrodotti a media e bassa tensione, comportanti lo svolgimento di mansioni manuali coinvolgenti carichi pesanti ovvero tali da assoggettare l'esecutore a gravi sollecitazioni (cfr. processi verbali delle udienze del 10.05.2023 e del 16.06.2023). 
Espletata la ### l'ausiliare del giudice ha innanzitutto accertato che il ### è affetto dalle patologie denunciate e, in particolare, da spondilodiscoartrosi cervico-dorso-lombare, tendinopatia sovraspinoso spalla dx e sin, stc bilaterale specie a dx, osteo-condropatia ginocchio dx e sx, sin ipoacusia neurosensoriale bilaterale epicondilite gomito. 
Il consulente, inoltre, ha evidenziato che il ricorrente presenta artropatia delle ossa tarsali, tarso-metatarsali spina calcaneare inferiore piede dx e entesopatia calcaneare superiore piede dx.  ### il CTU “### i presupposti per ammettere il nesso causale tra l'attività lavorativa e le MP denunciate. Infatti, il soggetto in esame, nel corso delle attività lavorative espletate per ### S.p.A nel periodo 1-4- 1988 /4-8-2019, per circa 30 anni, per l'espletamento delle attività svolte per ### S.p.A ,in qualità di ### Addetto ai ### di ### adibito alla costruzione e manutenzione di linee di distribuzione di energia elettrica a media e bassa tensione, ed alla gestione dei pronto intervento, è stato esposto non occasionalmente ai rischi di vibrazioni meccaniche, posture incongrue, sovraccarico biomeccanico e movimentazione manuale di carichi su piani inclinati e terrenisconnessi, in condizioni microclimatiche sfavorevoli. Per il lavoro espletato come operaio ### è stato addetto anche alla guida di mezzi utilizzati su terreni sconnessi con ulteriore esposizione alle vibrazioni. Dette attività hanno determinato quantomeno concausalmente (accelerando e aggravando) le patologie osteoarticolari denunciate come M.P. all' INAIL”. 
In ordine all'eventuale incidenza di altre cause o concause extralavorative, il CTU ha chiarito che “Indubbiamente le patologie rilevate presentano una componente concausale legata all'età sia per quanto attiene i reperti rilevati a carico dei distretti scheletrici sede di degenerazione artrosica (rachide, ginocchio dx piede dx) sia per l'ipoacusia che per la sua modestia incide marginalmente nella definizione del grado di invalidità. Va peraltro considerato che in ambito ### la concausa non esclude in nesso tra l'attività lavorativa e le patologie accertate” e che “Non ci sono incidenze di fattori sopravvenuti. Il tipo di lavoro particolarmente faticoso ha esposto comunque a rischio il periziato ed è stato comunque causa o concausa prevalente e determinante nell'accelerazione del decorso della malattia”. 
Sulla scorta di tali considerazioni, il CTU ha concluso che il danno biologico riportato dal ricorrente è quantificabile nella misura del 16%. 
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'espletata indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico. 
Nessuna contestazione è stata sollevata dall'### in sede di osservazioni alla ### 4. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per la malattia professionale, calcolato sulla base di una invalidità permanente del 16% ex art.13 del D. Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa al saldo. Di conseguenza, l'### va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente il predetto indennizzo, da erogarsi in capitale con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8.3.2018 n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del giudizio; alla luce del medesimo criterio, vanno poste a carico dell'### le spese di ### liquidate con separato decreto.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: - dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per malattia professionale, nella misura del 16% e, per l'effetto, condanna l'### alla corresponsione in suo favore del predetto indennizzo, da erogarsi in capitale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo; - condanna l'### al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi €.2.000,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti ### e ### dichiaratasi antistatari; - pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separato decreto, a carico dell'#### 17 giugno 2025 Il Giudice del

causa n. 1191/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Codispoti Silvia

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 2293/2025 del 21-11-2025

... diffusa con particolar localizzazione al segmento cervicale e lombosacrale con protusioni discali multiple ed ernia discale ###-### e ###-### con conseguente rigidità del rachide e limitazioni della mobilità e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/11/2025 della motilità su base antalgica. Si evidenzia altresì una modificazione della postura per rettilinizzazione della lordosi cervicale e lombare, sbandamento del tronco e flessione in avanti del tronco nella deambulazione. ### clinico evidenzia una sofferenza radicolare delle radici del plesso lombosacrale dei metameri ###-### e ###-### per ernie discali. La sintomatologia dolorosa caratterizzata da cervicalgia e lombalgia cronica è presente da molti anni e pur tenendo conto delle concause extralavorative quali l'età, sesso e conformazione anatomica, queste non spiegano fino in fondo come tali lesioni si siano manifestate in maniera significativa in età relativamente giovane. Pertanto, è da ritenere convalidato il nesso concausale con le mansioni svolte dal ricorrente e le lesioni riportate. Il ricorrente è stato esposto per anni a sforzi per sollevamento carichi anche superiori ai 25 kg con un impegno muscolare statico e (leggi tutto)...

testo integrale

 ##### Il giudice, dott.ssa ### quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c.  ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 4594 del 2023 del R.G. ### e #### nato a ### di #### il ### e residente in ### di ####, alla ### n. 307, c.f.  ###, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso, dall'avv. ### c.f. ###, presso lo studio del quale elettivamente domicilia, in ####, al ### n. 95 RICORRENTE CONTRO ### per l'### contro gli ### sul ### - ### - P. 
IVA ### - ### Fisc. ### - ### - ### di NAPOLI in persona del ### pro-tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti, in atti, dall'Avv. ### - CF ###, elett.te domiciliato nella ### di Napoli - ### - ang. S.  ### CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### Con ricorso depositato in data ###, l'istante in epigrafe esponeva: che nel corso della sua vita professionale, aveva lavorato, tra le altre, per conto della C.N.F. S.r.l. e della ### S.r.l., all'interno delle strutture dello stabilimento dei cantieri navali ### S.p.a. di ### di ### dal 2000 al 2018, con qualifica di operaio; che le aziende di cui innanzi operavano nel comparto della cantieristica meccanica e navale e si occupavano delle attività connesse e complementari a quelle svolte dai cantieri navali ### S.p.a. di ### di ### che, più precisamente, il ricorrente era stato impiegato -per l'intero periodo consideratoal magazzino delle predette ditte con compiti di addetto al carico ed allo scarico dei materiali, addetto alla conduzione di muletto per il carico e lo scarico oltre ad essere impiegato alla movimentazione manuale di carichi, con pesi variabili dai 10 ai 60 kg; che, a seguito dell'insorgenza di spondilodiscopatia con ernia discale, ritenuta correlata direttamente alle lavorazioni svolte, il ricorrente, in data ###, provvedeva a denunciare la detta patologia all'### che l'### previdenziale provvedeva all'apertura della posizione relativa alla denunciata malattia professionale -cui era assegnato il n. 515739036 del 26.02.2020- e, all'esito dell'iter amministrativo non riconosceva la presenza di rischio specifico connesso alla patologia denunciata. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/11/2025
Tanto esposto in punto di fatto, dedotta la illegittimità della valutazione compiuta dall'ente previdenziale ed evidenziata la natura professionale della descritta infermità, adiva questo ### in funzione di giudice del lavoro, chiedendo il riconoscimento della natura professionale della patologia lamentata con un danno non inferiore al 6%, o nella diversa misura accertata all'esito di consulenza tecnica di ufficio, con ogni conseguente statuizione. 
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'### contestando la fondatezza del ricorso, di cui, pertanto, chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza di legge. 
Veniva disposta consulenza medico legale. 
All' esito dello scambio di note e conclusioni, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..  ***** 
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione. 
Il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell'### di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo, anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge (cfr. Sez. L, Sentenza n. 15733 del 21/06/2013. 
In ogni caso, a fronte della domanda amministrativa del 26.2.2020, l'azione giudiziale, depositata in data ###, è stata esperita nel termine. 
Ciò premesso, va rilevato che ### dipendente della C.N.F. e della ### srl, all'interno delle strutture dello stabilimento dei cantieri navali ### S.p.A. di ### di ### dal 2000 al 2018 con la qualifica di operaio, addetto alla movimentazione di carichi con uso del muletto, in data ### provvedeva a denunciare la patologia vertebrale di cui è sofferente all' ### L'### non riconosceva l'origine professionale della patologia denunciata. 
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente esperiva il ricorso in esame. 
Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre. 
In via preliminare, va rilevato che non vi è alcuna contestazione da parte dell'### circa la sussistenza del rapporto assicurativo, per cui la presente controversia si incentra sulla disamina della sussistenza di un nesso causale tra la patologia lamentata dall'istante e la lavorazione cui lo stesso ha dichiarato di essere addetto, non vertendosi nel caso in esame in alcuna delle ipotesi previste nella tabella allegata al DPR 1124/65. 
Invero, la domanda è stata formulata nel presente giudizio a seguito della declaratoria di illegittimità dell'art. 3 comma I del DPR 1124/65 nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate, purché la loro origine sia imputabile a causa di lavoro. 
In punto di diritto, va precisato che l'assicurato che deduca una malattia professionale non tabellata deve provare sia l'esposizione a rischio e, quindi, le mansioni svolte, sia la causalità adeguata dell'agente patogeno dedotto. 
Peraltro, poiché la dimostrazione che l'agente patogeno indicato ha causato la malattia non tabellata può essere raggiunta solo attraverso una valutazione tecnica, è sufficiente che la parte ricorrente solleciti il giudice a disporre consulenza tecnica d'ufficio (cfr. sul punto Cass. 12629/2002). 
Ebbene, il ctu nominato dal ### ha così concluso: “dall'insieme dei dati anamnestici e clinici ora descritti risulta che, il #### presenta una patologia osteoarticolare caratterizzata da spondiloartrosi diffusa con particolar localizzazione al segmento cervicale e lombosacrale con protusioni discali multiple ed ernia discale ###-### e ###-### con conseguente rigidità del rachide e limitazioni della mobilità e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/11/2025 della motilità su base antalgica. Si evidenzia altresì una modificazione della postura per rettilinizzazione della lordosi cervicale e lombare, sbandamento del tronco e flessione in avanti del tronco nella deambulazione. ### clinico evidenzia una sofferenza radicolare delle radici del plesso lombosacrale dei metameri ###-### e ###-### per ernie discali. La sintomatologia dolorosa caratterizzata da cervicalgia e lombalgia cronica è presente da molti anni e pur tenendo conto delle concause extralavorative quali l'età, sesso e conformazione anatomica, queste non spiegano fino in fondo come tali lesioni si siano manifestate in maniera significativa in età relativamente giovane. Pertanto, è da ritenere convalidato il nesso concausale con le mansioni svolte dal ricorrente e le lesioni riportate. 
Il ricorrente è stato esposto per anni a sforzi per sollevamento carichi anche superiori ai 25 kg con un impegno muscolare statico e dinamico che hanno avuto ripercussioni sull'apparato osteoarticolare specialmente del rachide lombosacrale per una continua e duratura ricerca dell'equilibrio cui sottende tutta la muscolatura ed in particolare quella del tronco e degli arti inferiori che alla lunga determinano contratture che assumono i caratteri di patologia. Le ripercussioni sulle strutture osteoarticolari sono determinate da tali microtraumi ripetuti con fenomeni precoci osteodegenerativi che colpiscono i dischi intervertebrali, le docce paravertebrali e di conseguenza le radici nervose. Le patologie in oggetto, in un primo tempo non tabellate, come malattie professionali, successivamente hanno trovato collocazione nelle tabelle del danno biologico introdotte con il D.M.  12/07/2000 ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b, del D.L. del 23/02/2000 , n. 38 . Per la diagnosi del ricorrente: ernia discale ###-### e ###-### è giusto fare riferimento al codice 213 che prevede un percentuale di danno biologico fino al 12%, la presenza di protusioni discali multiple a livello lombosacrale, con sofferenze radicolari croniche fanno orientare per una patologia osteoarticolare cronica ingravescente. Da quanto finora esposto, tenuto conto della anamnesi, della visita e del riscontro funzionale obiettivo si può concludere che il periziando presenta postumi invalidanti conseguenti all'attività professionale svolta che menomano il suo stato di salute e di benessere psico-fisico nella misura dell' 8% di invalidità permanente inteso come danno biologico a partire dalla data della domanda amministrativa. Si riconferma compatibile il rapporto causale eziologico tra l'attività svolta dal ricorrente e la patologia riscontrata.” ### operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del ### Peraltro, le conclusioni rassegnate non sono state oggetto di specifica contestazione. Il ricorso, pertanto, deve trovare accoglimento. 
Spese secondo soccombenza. 
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'### P.Q.M.  Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara che al ricorrente è derivato un danno biologico nella misura dell'8%, in conseguenza della malattia professionale indicata in motivazione e, per l'effetto, condanna l'### al pagamento della relativa prestazione, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo; condanna l'### al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 2.697,00, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione; pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell'### Si comunichi.  ### 21.11.2025 Il giudice dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/11/2025

causa n. 4594/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Molinario Marianna

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