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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 3203/2025 del 14-10-2025

... del termine in corrispondenza alla cessazione del rapporto, anziché al momento di maturazione del credito, valorizzando, erroneamente, l'assenza di stabilità. Ribadiva, quindi, il principio di diritto enunciato da Cass. 3567/2021 e confermato nelle successive pronunce (Cass. n. 2446/2014; Cass. n. 1701/2023; Cass. nn. 20696, 24389, 20696 del 2022) secondo cui «in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela»”. Fatta tale premessa relativa alle vicende processuali del giudizio, necessaria per individuare il thema decidendum in sede di rinvio, va anche chiarito che in questa sede risulta coperta da giudicato interno l'affermazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, ma anche la stessa congruità dei conteggi elaborati dalla lavoratrice - con le dovute rettifiche (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Roma -### composta dai ### 1) dott. ### ___________________ Presidente rel. est.  2) dott. ### ________________________ ### 3) dott. ### _________________ ###udienza pubblica del 14 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente ### procedimento n.534/2025 R.G.A.C.L., cui è riunito quello avente il numero 537/2025 avente ad oggetto il rinvio disposto dalla Cassazione con ordinanza ###/24 del 21 dicembre 2024 e vertente tra L'### C. F. ###, in persona del ### rappresentante pro tempore -rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti #### ed ### (in P.E.C. ###; -RICORRENTE IN RIASSUNZIONE nel proc. n.534/2025 e RESISTENTE In quello 537/2025 ; E ### ( ###) rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli ### e ### ed pec.  #### ;- RESISTENTE IN RIASSUNZIONE nel proc. n.534/2025 e RICORRENTE in quello 537/2025 ; Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.  ### ricorso in riassunzione depositato il giorno 14 marzo 2025, l'### ha investito questa Corte della decisione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte con cui, in accoglimento del primo motivo proposto dalla stessa ### e ritenuti inammissibili gli altri, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di questa Corte di Appello rimettendo al giudice di rinvio l'applicazione del punto di diritto fissato in tema di decorrenza della prescrizione per i crediti nascenti dal rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni. 
In sede di riassunzione è chiesto che venga dichiarata la prescrizione di tutti i diritti di credito maturati dalla ### nel periodo primo giugno 2008 - 30 settembre 2009, tanto a titolo di sorte capitale, che di interessi per l'attività di lavoro subordinato espletata come medico radiologo come accertata dalla sentenza della Corte di Appello n. 4563/19 e, che, conseguentemente, la ### sia condannata alla restituzione delle maggiori somme ricevute in esecuzione della sentenza di appello e divenute indebite a seguito della riforma, importo quantificato dall'### in euro 50.483,20 per sorte capitale, euro 4.047,55 per interessi ed euro 6.023, 97 o per spese di giudizio (di primo e secondo grado) .   L'### ha, al riguardo, elaborato propri conteggi al fine di determinare l'entità dell'obbligo restitutorio di controparte nascente dalla cassazione della sentenza di appello. 
Si è costituita ### nel giudizio di rinvio incardinato dall'### evidenziando di avere, con separato atto, provveduto autonomamente a riassumere il giudizio dinnanzi a questa Corte, chiedendo la riunione e contestando il conteggio operato dalla controparte con l'evidenziare che l'adeguatezza del proprio conteggio,, preso in considerazione nella sentenza di secondo grado era stato confortata dalla Suprema Corte. 
Con autonoma riassunzione la ### riportandosi alle difese svolte anche nel costituirsi nel ricorso in riassunzione depositato dalla controparte, ha riprodotto sinteticamente i dati salienti della vicenda ed ha enucleato le differenti posizioni difensive in ordine alle somme dovute e da restituire chiedendo anch'ella la decisione in applicazione del principio di diritto statuito dalla Suprema Corte.   La causa, previa riunione della causa di più recente iscrizione a quella di iscrizione più remota, all'udienza pubblica del 14 ottobre 2025 fissata per la decisione, è definita dal Collegio, all'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, con sentenza contestuale.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta da ### medico chirurgo specializzato in radiodiagnostica, di riconoscimento della natura subordinata ed unitaria del rapporto di lavoro, protrattosi dal 1 giugno 2008 al 8 marzo, formalmente configurato come una successione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa finalizzati alla realizzazione di un progetto di ottimizzazione delle biopsie eco - tacrmn guidate, e la conseguente condanna della controparte alla corresponsione delle differenze retributive. 
A tal fine la ### allegava che la sua attività di diagnostica strumentale con relativa refertazione era avvenuta con pieno inserimento nel reparto radiologia dell'A.O. ### di ### e nell'osservanza dei turni e degli orari di servizio che le venivano di volta in volta assegnati. 
La domanda, disattesa in primo grado dal Tribunale di ### che si pronunciava nel contraddittorio con l'###costituitasi anche in appelloera, viceversa accolta in secondo grado, ove l'esame delle medesime risultanze istruttorie induceva il Collegio a ravvisare la subordinazione e, riformando la sentenza di primo grado con sentenza n. 4563/2019, ad accogliere parzialmente la domanda accertando la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal primo giugno 2008 all'8 marzo 2012 e condannando l'appellata ### di ### al pagamento, a titolo di differenze retributive e ### della somma di € 145.139,11 oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo. 
Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione l'### articolando quattro motivi di impugnazione che, esaminati nell'ordinanza n. ###/2024, conducevano il Giudice di legittimità ad accogliere unicamente il primo motivo ritenendo inammissibili gli ulteriori. Sinteticamente, la Suprema Corte esprimendosi sui motivi da 2 a 4, che riteneva dovessero essere esaminati con precedenza rispetto al primo per ragioni di ordine logico, affermava quanto segue. 
Sul secondo motivo (violazione degli articoli 115 e 116 cpc, in relazione all'art. 360, n.3 cpc per errata valutazione delle prove),riteneva corretta, in quanto conforme dall'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di qualificazione del rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, come rapporto di pubblico impiego, la valutazione operata dalla Corte di merito che aveva valorizzato, nel valutare il complessivo compendio probatorio, che emergesse, oltre alla difformità della utilizzazione rispetto al progetto indicato nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il pieno inserimento nell'organizzazione della struttura aziendale, senza significative diversità rispetto agli altri dirigenti medici assegnati al medesimo reparto. Inoltre, tale motivo di impugnativa, nel denunciare la violazione degli artt. 115 e 166 cod. proc., nella sostanza, secondo la Suprema Corte sollecitava una diversa valutazione delle risultanze di causa, riservata al giudice del merito e preclusa nel giudizio di legittimità e lo giudicava conseguentemente inammissibile. 
In relazione al terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, trattandosi di fattispecie diversa da quella prevista (prestazione di fatto con violazione di legge) lo riteneva parimenti inammissibile perché tutti gli argomenti sviluppati <<non colgono il decisum e muovono dal presupposto, smentito dalla Corte territoriale, della insussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, rapporto che, invece, il giudice d'appello ha accertato valutando le effettive modalità che avevano caratterizzato lo stesso, al di là della qualificazione contrattuale>>. Riteneva, per altro, corretta l'applicazione dell'art.2126 cod. civ. operata dalla corte di Appello, in quanto del tutto coerente con l'orientamento di legittimità in tema di rapporto di lavoro subordinato instaurato di fatto da un ente pubblico non economico ed affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa. 
Esprimendosi sul quarto motivo che devolveva la violazione ed errata applicazione dell'art. 132 cpc, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc per difetto di motivazione circa il calcolo delle differenze retributive, la Suprema Corte affermava che il giudice di merito non aveva recepito acriticamente i conteggi sviluppati dall'appellante, come sostenuto nel ricorso per cassazione dall'### ma li aveva valutati, escludendo le voci ritenute non dovute (ferie non godute, festività, indennità di esclusività) e considerando anche le contestazioni mosse dall'### (pag. 7 della pronuncia), ritenendole infondate. Anche detto motivo era, pertanto, ritenuto inammissibile in quanto denunciando il vizio motivazionale e l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, non coglieva il decisum della pronuncia gravata insistendo ad esempio sulla non spettanza di emolumenti che il giudice di merito aveva escluso. 
Passando ad esaminare il primo motivo, con cui era dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2956 cod. civ. o, in alternativa, dell'art. 2948 cod. civ. nonché l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendosi che la Corte distrettuale avrebbe dovuto applicare il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 2956 cod. civ., perché la domanda era volta a rivendicare maggiori compensi richiesti per l'opera prestata dal professionista o, in subordine, la prescrizione quinquennale ex art.2948 cc argomentando - fra l'altro che il metus che giustifica la sospensione della prescrizione in pendenza del rapporto non opera nei rapporti con la ### tenuta al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, la Suprema Corte, mentre disattendeva la censura in relazione all'applicazione del termine triennale, la accoglieva in riferimento alla decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2948 cc affermando che erroneamente la Corte di Appello aveva fissato il dies a quo del termine in corrispondenza alla cessazione del rapporto, anziché al momento di maturazione del credito, valorizzando, erroneamente, l'assenza di stabilità. 
Ribadiva, quindi, il principio di diritto enunciato da Cass. 3567/2021 e confermato nelle successive pronunce (Cass. n. 2446/2014; Cass. n. 1701/2023; Cass. nn. 20696, 24389, 20696 del 2022) secondo cui «in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela»”. 
Fatta tale premessa relativa alle vicende processuali del giudizio, necessaria per individuare il thema decidendum in sede di rinvio, va anche chiarito che in questa sede risulta coperta da giudicato interno l'affermazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, ma anche la stessa congruità dei conteggi elaborati dalla lavoratrice - con le dovute rettifiche operate dalla Corte di Appello in ordine alla non debenza di ferie, festività ed indennità di esclusività, giudizio anch'esso coperto da giudicato internoposto che la valutazione della Corte Distrettuale ha superato positivamente il giudizio di legittimità, sicché per determinare l'effettivo credito occorrerà partire da tali conteggi così epurati per ridurre l'ammontare del credito nei limiti della prescrizione. 
Risulta, pertanto, alla stregua di tali considerazioni, superata la questione dell'eterogeneità del conteggio proposto dall'### rispetto a quello proposto dalla ### in riferimento all'obbligo restitutorio, posto che tale obbligo necessariamente verrà determinato consequenzialmente in corrispondenza alle somme eccedenti, rispetto a quelle in questa sede accordate sia a titolo di credito principale (ed accessori) che di spese, che le siano state corrisposte in esecuzione della sentenza riformata e divenute sine titulo nella misura che supera quella in questa sede accordata. 
Per altro, il conteggio dell'### (al di là dell'essere stato eseguito al lordo anche in relazione all'obbligo restitutorio) risulta anche formulato con criteri astratti (on riferimento ad una ipotetica misura media della retribuzione nel periodo ricavata dalla misura del credit differenziale riconosciuto ) e senza verificare l'esatta entità della somme via via percepite e la collocazione delle competenze via via maturate (si legge nel ricorso in riassunzione:<<### essendo stati pagati € 145.139,11 a titolo di differenze retributive per l'attività espletata in 46 mesi, considerando l'importo mensile riconosciuto pari ad € 3.155,20 (€ 145.139,11 : 46 mesi = € 3.155,20) e che la prescrizione è intervenuta per 16 mesi (dal 1.6.08 al 30.9.09) l'importo percepito indebitamente è pari ad € 50.483,20 (€ 3.155,20 X 16 mesi = € 50.483,20) >> . Ciò detto, facendo applicazione del principio di diritto per cui in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela, deve rilevarsi che come è dato desumere dalle allegazioni delle parti e dalla stessa statuizione del ### l'### atto interruttivo di cui tenere conto è la notifica del ricorso introduttivo di primo grado, avvenuta in data 30 settembre 2014, cui consegue l'affermazione della prescrizione dei crediti maturati fino al 29 settembre 2009 e la salvezza di quelli maturati a partire dal 30 settembre successivo. 
In base ai conteggi elaborati dall'originaria ricorrente ed allegati al ricorso di primo grado, così come già decurtati delle voci non dovute (ferie non godute, festività, indennità di esclusività), secondo il criterio valutativo già applicato dalla sentenza 4563/2019 Corte di Appello di ### in diversa composizione, occorre procedere nel modo di seguito indicato. 
Ora al fine di rimodulare il conteggio delle spettanze tenendo conto esclusivamente dei crediti differenziali non colpiti dalla prescrizione in relazione all'anno 2009, occorre detrarre dalle competenze definite mese per mese nel 2009 come riportate nel conteggio elaborato dalla ### gli importi percepiti nello stesso periodo (30 settembre 2009-31 dicembre 2009). Tuttavia, poiché questi ultimi non sono stati riportati nel prospetto di calcolo della lavoratrice in corrispondenza ai singoli mesi di riferimento ma solo in corrispondenza alla mensilità di dicembre nella misura annuale di euro 20.863,00, si deve procedere riproporzionando la somma totale ai 12 mesi lavorati dalla ### nell'anno di riferimento (ed emerge dagli atti che ella venisse pagata mese per mese con compensi professionali in misura fissa come si ricava dal rinvio contenuto nell'atto introduttivo del giudizio a “buste paga” mensili) ed ai periodi non coperti da prescrizione . 
Si ottiene così l'importo di euro 5.215,75 riferibili al periodo dal 30 settembre 2009 al 31 dicembre dello stesso anno, tale importo va detratto da quello delle spettanze indicate nel conteggio della lavoratrice che ammontano, come da conteggio, ad euro 15.908,72 con una somma differenziale di euro 10692,97. 
In relazione ai restanti periodi fino alla cessazione del rapporto considerando i conteggi predisposti dalla lavoratrice si ottiene l'importo di euro 30.840, 34 per l'anno 2010 (51.703,34-20.863,00), euro 37.527,34 per l'anno 2011 (51.703,34-14176) ed euro 12.594,86 per l'anno 2012. In totale l'importo delle competenze mensili ammonta ad euro 91.655,51 oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo. 
A tali somme va aggiunto l'importo di euro 15.960,00 a titolo di ### Va incidentalmente precisato che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarne l'ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del t.f.r. e non come componenti del relativo diritto (Cass. 11579/2014). 
Le somme cui ha diritto la lavoratrice quali crediti pecuniari nascenti dal rapporto di lavoro vanno determinate in sede giurisdizionale, per giurisprudenza costante di legittimità, al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, sicché la condanna avviene al lordo.   Stante la domanda di restituzione delle somme maggiori corrisposte dall'### in esecuzione della sentenza di appello cassata, deve disporsi condanna della ### alla restituzione delle somme superiori a quelle accordate con l'attuale decisione. A tal fine le parti provvederanno all'opportuna compensazione dei crediti reciproci considerando l'importo effettivamente percepito (ossia quello al netto delle ritenute fiscali) dalla ### così come emergente dalla copia del cedolino di marzo 2020. 
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la necessità di valutare unitariamente la vicenda processuale ai fini della soccombenza (complessivamente l'ammontare riconosciuto è pari ad euro 107.615,51 rispetto alla misura dell'originario domandato pari ad euro 173.679,86) ritenuto che comunque debba ritenersi la prevalente soccombenza della ### ed avuto riguardo al valore della causa determinato dal domandato con il correttivo del decisum le spese liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell'### P.Q.M.  La Corte di Appello di ### -###, definitivamente pronunziando in sede di rinvio dalla Cassazione disposto con ordinanza ###/2024, su ricorso per riassunzione proposto dall'### avverso ### in data 14 marzo 2025, e sull'autonomo ricorso in riassunzione proposto da quest'ultima alla stessa data, successivamente riuniti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nei limiti del devoluto, così decide: 1) Dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra ### e l'### dal primo giugno 2008 all'otto marzo 2012 e ritenuta l'estinzione dei crediti fino al 30 settembre 2009, condanna l'### alla corresponsione, a titolo di differenze retributive sulle mensilità, della somma di euro 91.655,51 oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo e della somma di euro 15.960,00 a titolo di TFR oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al soddisfo.  2) Condanna l'### alla rifusione delle spese di tutti i gradi del giudizio che liquida in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e spese generali, per il primo grado, euro 4757,00 oltre iva cpa e spese generali per l'appello, euro 4000,00 oltre iva cpa e spese generali per il giudizio di Cassazione ed euro 5000,00 per il presente grado di rinvio.  3) ### alla restituzione delle maggiori somme ricevute in esecuzione della sentenza di questa Corte di Appello oggetto di riforma in Cassazione.  ### 14 ottobre 2025 ### rel est. ### (dott. ### ( ### Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa #### ordinario in tirocinio.

causa n. 534/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Di Stefano Maria Pia, Romeo Eliana

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8791/2025 del 27-11-2025

... della giurisprudenza di legittimità per il quale il rapporto di lavoro che si instaura tra una società per azioni partecipata da un ente locale e il proprio personale ha natura privatistica, con la conseguenza che ad esso trova applicazione la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private; l'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 c.c. e non dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (v. ex multis, Cass. n.25590 del 01/09/2023; Cass. n. 17631 del 20/06/2023). Nel merito, la domanda risulta fondata. Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto all' inquadramento nel superiore livello ### del ### del settore metalmeccanico industria. In punto di diritto giova premettere che l'art. 2103 cod. civ., per quel che qui ne occupa, è stata modificata dall'art. 3 del d.lg. 15 giugno 2015 n. 81, soltanto con riferimento al lasso di tempo necessario per consolidare in capo al lavoratore il diritto alla promozione automatica fissato, fino al giugno 2015, in tre mesi e successivamente in sei, salva diversa previsione della contrattazione collettiva. Ove, poi, un contratto collettivo (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ### udienza del 27/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 13939/2024 R.G. promossa da: #### con il patrocinio dell'avv. ### con elezione di domicilio in ### 3, NAPOLI, come da procura in atti; RICORRENTE contro: ### S.P.A., con il patrocinio dell'avv. ### con elezione di domicilio in ###. ###/E, ###; RESISTENTE OGGETTO: mansioni superiori ### come in atti.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### il ricorrente in epigrafe, dipendente della società convenuta dall'1-1-2014, da ultimo inquadrato nel 3° livello (ora ###) del ### esponeva che, con disposizione di servizio del 13-12-2019, era stato assegnato alla ### e nominato “### di ### dell'###”; che, in conseguenza dell'incarico aveva assunto la responsabilità delle tre quadre di intervento ed aveva svolto i compiti di cui all'art. 6 del ### di ### che, a decorrere dalla predetta data, aveva pertanto, svolto compiti ascrivibili al superiore inquadramento del livello ### (ex liv.VSuper), come previsto dall'organigramma e dal regolamento aziendale. 
Tanto premesso, ha chiesto il riconoscimento del diritto, ai sensi dell'art. 2103 cc all'inquadramento nel livello superiore ###, o in subordine ###, del ### di categoria, dal mese di dicembre 2019, con condanna della società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze economiche, anche ex art. 2041 c.c., nella misura di € 23.744,22, oltre accessori di legge e regolarizzazione della posizione contributiva.   Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società convenuta che preliminarmente eccepiva l' inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. alle società a partecipazione pubblica soggette alla disciplina di cui al d.lgs n.165 del 2001; nel merito, con varie argomentazioni, sosteneva l'infondatezza della domanda.  ***** 
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione che concerne l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2103 c.c.. 
Sul punto giova il consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità per il quale il rapporto di lavoro che si instaura tra una società per azioni partecipata da un ente locale e il proprio personale ha natura privatistica, con la conseguenza che ad esso trova applicazione la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private; l'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 c.c. e non dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (v. ex multis, Cass. n.25590 del 01/09/2023; Cass. n. 17631 del 20/06/2023). 
Nel merito, la domanda risulta fondata. 
Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto all' inquadramento nel superiore livello ### del ### del settore metalmeccanico industria. 
In punto di diritto giova premettere che l'art. 2103 cod. civ., per quel che qui ne occupa, è stata modificata dall'art. 3 del d.lg. 15 giugno 2015 n. 81, soltanto con riferimento al lasso di tempo necessario per consolidare in capo al lavoratore il diritto alla promozione automatica fissato, fino al giugno 2015, in tre mesi e successivamente in sei, salva diversa previsione della contrattazione collettiva. 
Ove, poi, un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica, superiore non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione cui la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento ( Cass. n. 12092 del 01/07/2004; Cass. n. 10905 del 24/05/2005). 
In applicazione dei principi generali in materia ex art. 2103 cc. il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis n.8025/2003; Cass. n.20523/2005). 
Del tutto irrilevante invece è il confronto con l'inquadramento diversamente riconosciuto ad altri lavoratori che svolgano compiti di analoga portata. 
E' noto, poi, che, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. ex multis n. 20272/2010; Cass. n. 8589 del 28/04/2015; Cass. n. ### del 22/11/2019). 
Pertanto, presupposto essenziale della domanda formulata è l'accertamento delle mansioni svolte per il periodo preso in esame, avuto riguardo unicamente alla portata contenutistica della declaratoria contrattuale del livello rivendicato. 
E' pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (Cass.n. 5203 del 21/4/2000). 
Al fine, poi, dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., è necessario che il lavoratore specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile, non potendo limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata (ex multis Cass. n. 14088 del 13/11/2001; Cass. n. 7524 del 27/03/2009). 
Acclarato che l'atto introduttivo assolve ai predetti oneri, deve, quindi, evidenziarsi, per la esatta delimitazione del tema d'indagine, che le contestazioni della società datrice di lavoro si incentrano, in buona sostanza, da un lato, sul limitato grado di autonomia organizzativa ed esecutiva del ricorrente, essendo l'attività svolta dal ricorrente di mero supporto al personale gerarchicamente sovraordinato e rientrante nelle normali attività di controllo e manutenzione degli istituti scolastici; dall'altro nella mancanza di particolare competenza tecnica non accompagnata da percorsi di formazione professionale. 
E' dato pacifico in causa, invece, che l'istante svolga fin dalla data indicata in ricorso (dicembre 2019) le medesime mansioni corrispondenti alla specifica figura professionale di “### di ### Scolastica”, come da disposizione di servizio del 13-12-2019 di conferimento del relativo incarico. 
Tanto evidenziato, si rende necessario a questo punto riportare testualmente le declaratorie contrattuali alla luce delle quali, da un lato, va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo e, dall'altro, vanno quindi valutate le risultanze dell'istruttoria orale espletata. 
Appartengono al livello ###, nel quale il ricorrente è inquadrato “I lavoratori che con limitata autonomia svolgono attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio ordinarie in un'area di lavoro determinata di uno specifico ambito operativo/produttivo o funzionale. Sono richieste conoscenze e abilità specifiche adeguate all'applicazione di istruzioni e procedure di lavoro utilizzando strumenti e sistemi, anche digitali, preimpostati. In funzione dei contesti aziendali esercitano una limitata iniziativa di adattamento, manutenzione e regolazione su attività e strumenti, interagiscono col proprio gruppo di lavoro, riportano autonomamente gli avanzamenti operativi e le anomalie identificate, utilizzando rapporti preimpostati o informatizzati e semplici strumenti di comunicazione digitale, adottando la corretta terminologia tecnica di base anche di origine straniera. 
Tali lavoratori sono normalmente coinvolti utilizzando le metodologie prescritte nelle eventuali iniziative o sistemi di miglioramento aziendale”. 
Appartengono invece al livello ### rivendicato i “lavoratori che nell'ambito di importanti funzioni o aree di specializzazione, con ampia autonomia operativa e responsabilità dei risultati svolgono attività di elevato livello tecnico. Possiedono competenza e perizia tecnico-specifiche elevate derivanti da articolati percorsi di esperienza e formazione. Guidano, coordinano e conducono con apporto di elevata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori. 
Propongono e realizzano, nel rispetto delle procedure e dei livelli di responsabilità, modifiche e varianti, utilizzando con perizia strumenti di comunicazione ed elaborazione digitale, esprimendosi adeguatamente nella lingua straniera in uso. Contribuiscono con competenze ed attività riferite ad ambiti funzionali anche in diverse aree operative. Sono supportati nello sviluppo di un proprio percorso di apprendimento continuo e contribuiscono allo sviluppo dei collaboratori. ### o sistemi di miglioramento aziendale”. 
Ciò che contraddistingue, quindi, la declaratoria del livello ### è l'ampia autonomia operativa con responsabilità di risultati con impiego di specifica competenza e perizia. 
In ordine all'ampiezza dell'autonomia richiesta, è appena il caso di evidenziare che nel raffronto tra l' ”ampia autonomia” del tecnico di livello ### e la "limitata autonomia " per il tecnico di livello ###, il tratto distintivo va colto nell'apporto individuale che, pur nel rispetto delle procedure e dei livelli di responsabilità, consente di apportare modifiche e varianti in quanto derivante dalle "competenze" e conoscenze specialistiche possedute o acquisite. 
In questi termini la decisionalità operativa presuppone -e non ne è esclusaprocedure anche standardizzate da applicare in relazione alla diversa tipologia di interventi e alle diverse variabili del caso. 
Meramente operativa è, invece, l'autonomia propria del livello ###ì delimitato il campo d'indagine, deve ritenersi che il ricorrente abbia provato il buon diritto azionato in giudizio. 
E' infatti proprio dalla disposizione organizzativa del 13-12-2019 che discende il riconoscimento del livello rivendicato. 
Nell'atto aziendale si conferisce espressamente al ricorrente l'incarico di “### di ### afferente l'### Centro” e, precisandosi che tale incarico afferisce al contratto di servizio “### della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della ### di Napoli”, si elencano le attività, in conformità al ### di ### di supporto tecnico al ### di ### geom. ### assegnate: “### la redazione dei ### di ### di ### (### degli edifici scolastici di competenza; ### la gestione della manutenzione periodica/programmata di opere edili ed impianti degli edifici scolastici di competenza; ### la gestione degli interventi manutentivi a richiesta/guasto degli edifici scolastici di competenza; ### gli interventi programmati tesi al miglioramento della funzionalità e del comfort ambientale; ### l'esecuzione degli interventi manutentivi urgenti ; ### la corretta applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”. 
Non pare dubbio che, quanto all'aspetto dello svolgimento dell'attività “nell'ambito di importanti funzioni o aree di specializzazione”, avuto riguardo all'attività di manutenzione e guardiania scolastica, suddivisa in quattro aree geografiche (v. organigramma aziendale) la commessa della ### metropolitana relativa alla manutenzione scolastica “rappresenta uno dei servizi trainanti dell'attività aziendale essendo la commessa più redditizia tra quelle affidate alla società convenuta” (circostanza non contestata).   La figura professionale del “### di Zona” risulta, poi, espressamente indicata nell'organigramma aziendale con inquadramento nel livello ### corrispondente, secondo il nuovo sistema di classificazione contrattuale, al livello ###. 
Nello stesso senso si esprime il regolamento aziendale ai sensi del quale “### al parametro ### del ### industria le posizioni ed i ruoli ricoperti da addetti tecnici ed amministrativi che, nell'ambito di importanti funzioni /settori aziendali, con ampia autonomia operativa e responsabilità dei risultati conseguiti, svolgono attività di elevato livello tecnicoamministrativo”, elencando tra le figure professionali i “tecnici di ### Scolastica”. 
Rientrano, invece, nel superiore livello ### (ex VI livello) i “### d'### Scolastica”, caratterizzati da funzioni direttive, ovvero la posizione cui il ricorrente è stato, per espressa disposizione aziendale, sottoposto per l'attività di supporto. 
Non è, pertanto, idonea ad inficiare il segno delle conclusioni cui si intende giungere la contestazione per la quale il ricorrente avrebbe svolto mansioni di mero supporto al ### di ### al quale, non a caso, anche nell'organigramma aziendale, è riconosciuto il superiore inquadramento nell'ex VI livello. 
Neppure giova sostenere che il ricorrente si fosse limitato a inserire, tramite un semplice programma gestionale (###, i dati relativi a ferie, assenze e malattie del personale assegnato, perché si tratta, come precisato nella disposizione di servizio del 13-12-2019, di compiti solo accessori e ulteriori, di gestione e coordinamento del personale, rispetto a quelli dianzi indicati maggiormente qualificanti l'incarico attribuito. 
Parimenti poco rilevante l'obiezione circa l'attività di compilazione dei PDM (piano di manutenzione ordinaria), afferenti alla manutenzione di elementi basilari, in quanto meramente riepilogativa, ma sicuramente rilevante sotto il profilo della responsabilità dei risultati, della più articolata e complessa attività di programmazione e gestione della manutenzione che il ricorrente doveva assicurare. 
Ciò posto si rammenta che la Suprema Corte, già con la sentenza n. 11461 del 1997, aveva affermato che: "In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale (come nel caso di specie il regolamento e l'organigramma aziendale), la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o muove" (v., conformi, n. 1093 del 24/01/2003; Cass. n. 27430 del 13/12/2005; Cass. n. 3216 del 18/02/2016). 
Pertanto, alla stregua del raffronto tra la disposizione di servizio con la specifica classificazione aziendale dei profili professionali, deve inferirsi, in base alla stessa valutazione operata in sede aziendale l'ascrivibilità della figura professionale di ### di ### al livello ###. 
Ne consegue che l'inquadramento attribuito dalla società risulta inadeguato alle mansioni svolte, che sono invece correttamente sussumibili nel livello ### del ### applicato, i cui dati connotativi sicuramente si rinvengono nelle modalità attuative dei compiti assegnati al ricorrente come indicati nella disposizione del dicembre 2019. 
Il diritto al superiore inquadramento va quindi riconosciuto, ai sensi dell'art. 2103 cc -nella formulazione successiva alla riforma introdotta dal d.lgs 81/ 2015 in vigore dal 15.6.2015 - a decorrere dal mese di marzo 2020, come previsto dal ### di categoria. 
Ne consegue la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento del superiore inquadramento a decorrere dal13-12-2019, da quantificarsi, così come richiesto negli allegati conteggi non oggetto di specifica contestazione, nella misura di € 23774,22, oltre accessori ex art. 429 cpc. 
Le spese seguono la soccombenza della società e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della non complessità della controversia.  P.Q.M.  Il giudice, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: a) dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello ### del ### industria con decorrenza dal 13 marzo 2020, con condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive conseguenti dal 13-12-2019, nella misura di € 23.774,22, oltre rivalutazione monetarie ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo; c) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to antistatario. 
Così deciso in data ### .  

il Giudice
Dott. ### n. 13939/2024


causa n. 13939/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Picciotti Giovanna

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 425/2025 del 03-12-2025

... adiva il Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, al fine di veder accertato e dichiarato che con la convenuta ### era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 21.02.2024 al 12.11.2024 in forza di contratto di apprendistato professionalizzante, con la qualifica di apprendista operaio e inquadramento nel 2° livello del ### Chiedeva quindi che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto alle differenze retributive maturate in misura di € 6.960,27 con la ### 3 di 7 condanna della società ### a corrispondergli tali differenze, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. A tal fine rappresentava i) di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze alle dipendenze della società ### con sede ###forza di un contratto di apprendistato professionalizzante, con la qualifica di apprendista operaio e inquadrato nel 2° livello del ### ed orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite in 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì; ii) che nel corso del rapporto, la società non avrebbe provveduto a corrispondergli le retribuzioni relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre e ai primi dodici giorni di novembre 2024, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GROSSETO ### ❖➢ in persona del Giudice, dott. ### all'udienza del 3 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 199 del ### dell'anno 2025, vertente TRA ### nato a ### il ### (c.f. ###), residente ###, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti ### e ### del ### di ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in #### n 42, giusta procura in atti telematici. 
RICORRENTE E ### (P.Iva ###), con sede ###, in persona del suo legale rappresentate pro tempore.  ###: pagamento spettanze retributive. ###: Ricorrente: “### all'###mo Giudice del ### adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: - dichiarare che dal 21.02.2024 al 12 novembre 2024 il sig. ### ha lavorato alle dipendenze di ### con sede ###, con contratto di apprendistato professionalizzante, con la qualifica di apprendista operaio e inquadrato nel 2° livello del ### ed orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite in 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì; - dichiarare dovute le retribuzioni richieste per le ragioni sopra esposte; - condannare ### (P.Iva ###), con sede ###, a corrispondere al sig. ### la somma di € 6.960,27, o quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dovuti sino all'effettivo pagamento. 
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, al contributo ### 4% e ad Iva se dovuta”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data #### adiva il Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, al fine di veder accertato e dichiarato che con la convenuta ### era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 21.02.2024 al 12.11.2024 in forza di contratto di apprendistato professionalizzante, con la qualifica di apprendista operaio e inquadramento nel 2° livello del ### Chiedeva quindi che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto alle differenze retributive maturate in misura di € 6.960,27 con la ### 3 di 7 condanna della società ### a corrispondergli tali differenze, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. 
A tal fine rappresentava i) di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze alle dipendenze della società ### con sede ###forza di un contratto di apprendistato professionalizzante, con la qualifica di apprendista operaio e inquadrato nel 2° livello del ### ed orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite in 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì; ii) che nel corso del rapporto, la società non avrebbe provveduto a corrispondergli le retribuzioni relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre e ai primi dodici giorni di novembre 2024, comprensive di paga base, maggiorazione edile del 4,95%, ### indennità sostitutiva di mensa e quota di ### iii) di aver svolto, nel mese di agosto 2024, due interventi di riparazione in regime di reperibilità occasionale nella città di ### insieme ai colleghi ### e ### con partenza da ### alle ore 19 e rientro alle ore 4 del giorno successivo senza ricevere per tali prestazioni compenso alcuno; iv) che il rapporto di lavoro cessava a seguito delle proprie dimissioni con decorrenza dal 13 novembre 2024, rimanendo creditore delle spettanze retributive relative alle mensilità di agosto, settembre, ottobre e ai primi dodici giorni di novembre 2024, quantificate nella somma complessiva di a € 6.639,39, calcolata sulla base dell'ultimo cedolino disponibile (luglio 2024), unico parametro certo, posto che, nonostante le richieste formali la società non ha fornito le buste paga relative alle mensilità di sopra citate, comprensivo della somma di € 320,88 relativa al compenso per le ### 4 di 7 prestazioni svolte nel mese di agosto 2024 in regime di reperibilità occasionale - rientranti nel lavoro straordinario diurno e notturno con relative maggiorazioni del ### oltre alla maggiorazione per trasferta del 22%. Concludeva pertanto come in epigrafe dettagliatamente riportato.  2. La società convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva.  3. All'udienza del 29.07.2025, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della società resistente e ordinava alla società ### di produrre i cedolini con la retribuzione di agosto, settembre, ottobre e 12 giorni di novembre, ordine rimasto inevaso.  4. Escussi due testimoni, all'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è data lettura.  ***  5. Il ricorso è fondato.  6. Il corredo documentale, ha consentito, pur nella contumacia della controparte, di accertare l'esistenza del credito per le spettanze retributive.  7. ###, il mancato adempimento senza giustificato motivo all'ordine di esibizione da parte convenuta consente, ai sensi dell'art. 210, quarto comma c.p.c., di desumere argomenti di prova dal comportamento omissivo della parte nei cui confronti l'ordine di esibizione sia stato impartito a norma dell'articolo 116, secondo comma.  8. Ne consegue che risultano sufficientemente provate tutte le circostanze allegate in ricorso, dedotte con sufficiente precisione, e dunque la ### 5 di 7 mancata corresponsione degli emolumenti richiesti e spettanti per l'attività svolta, il cui contrario onere probatorio sarebbe gravato sul datore di lavoro. Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente a ottenere le spettanze retributive non riscosse maturate nel corso del rapporto di lavoro effettivamente svolto per la resistente #### 9. Ai fini della quantificazione possono essere certamente utilizzati i conteggi allegati al ricorso, che appaiono correttamente elaborati sulla base sulla base dell'ultimo cedolino disponibile (luglio 2024), unico parametro certo in assenza di successive buste paga.  10. In merito alle prestazioni lavorative effettuate in regime di reperibilità e di straordinario notturno, gli interventi svolti nel mese di agosto a ### in orario eccedente la normale prestazione lavorativa risultano suffragati dalle dichiarazioni rese dai colleghi in sede di escussione testimoniale. 
In particolare, il teste ### di professione idraulico, già dipendente della società ### (aprile-settembre 2024) ha confermato che, nel mese di agosto 2024, egli e il ### hanno effettuato due interventi straordinari di reperibilità recandosi da ### a ### Interrogato sul capitolo 1 ha risposto: “#### si è trattato di due interventi straordinari che abbiamo eseguito presso il negozio di ### a I ### in quel caso l'intervento è stato più di natura elettrica che idraulica” ha inoltre confermato che per eseguire ciascuno di tali interventi, sono partiti da ### alle ore 19:00 e sono ritornati alle ore 4:00 del giorno dopo. (cfr. verbale 26.11.25). Il teste ### anche egli già dipendente della resistente (da maggio - settembre 2024), interrogato sul capitolo 1 ha dichiarato: “#### SI è trattato di un intervento a I ### avvenuto di notte. So che il ### è andato con il ### sempre ai ### in un'altra occasione”; ha poi inoltre confermato le circostanze riportate al capitolo 2, ovverosia, che gli spostamenti erano avvenuti con partenza alle 19:00 e rientro intorno alle 4:00 del mattino, dichiarando “#### abbiamo fatto anche le 5 del mattino”. 
Ciò posto, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria espletata, il credito derivante dall'espletamento dell'attività in regime di reperibilità occasionale e di lavoro straordinario deve essere riconosciuto nella somma determinata da parte ricorrente, che appare correttamente calcolata in quanto le relative maggiorazioni sono quelle previste dal ### per lavoro straordinario diurno (25%), straordinario notturno (40%) e trasferta (22%).  11.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 seguono la soccombenza. 
Inoltre, giusta la previsione dell'art. 210 cpc., co. 4, la società contumace, che ha omesso di dar seguito senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, deve essere condannata al pagamento pena pecuniaria, da quantificarsi nel caso di specie in euro 700.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle spettanze retributive rispettivamente maturate e non riscosse nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della ### pari nel complesso ad € 6.960,27; - condanna la società convenuta ### in persona del l.r. pro tempore, a corrispondergli la predetta somma di 6.960,27 euro lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalle scadenze fino all'effettivo soddisfo; - condanna ### in persona del l.r. pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.000 oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa, ove dovute come per legge; - condanna ### in persona del l.r. pro tempore, al pagamento della pena pecuniaria di euro 700.  ### 3 dicembre 2025 

IL GIUDICE
Dott. ### n. 199/2025


causa n. 199/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Grosso Giuseppe

M
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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4049/2025 del 22-10-2025

... disciplinare, con condanna alla reintegra nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno, con vittoria di spese di lite. Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il ### ha deciso la causa con sentenza. ###' #### di nullità del ricorso introduttivo proposta da parte resistente deve essere rigettata in quanto parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum che la causa petendi, soddisfacendo i requisiti di cui all'art. 414, n. 4, c.p.c. Invero, il ricorrente non si è limitato a contestare genericamente il licenziamento, ma ha puntualmente circostanziato: - il titolo del diritto: il rapporto di lavoro subordinato iniziato in data ###; - la ricostruzione in punto di fatto degli accadimenti; - l'illustrazione dei motivi di illegittimità del procedimento e del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare; - l'oggetto della domanda ###, consistente nella richiesta di dichiarazione di nullità/illegittimità del (leggi tutto)...

testo integrale

R.G 7582/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. #### ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7582/2025 R.G. #### D'### n. a NAPOLI ### il ### rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti. 
RICORRENTE E ### S.P.A., in persona del legale rappresentante #### rappresentato e difeso dall'avv. ### RESISTENTE OGGETTO: impugnativa licenziamento - risarcimento del danno ### come in atti ### di fatto e di diritto ### ricorso depositato in data ### parte ricorrente ha dedotto: - di essere stato assunto dalla società resistente in data ### con la qualifica di “###, ### e Sicurezza”;ì Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/10/2025 - di aver ricevuto, in data ###, una contestazione disciplinare per condotte tenute in data ### e per l'assenza ingiustificata del giorno 17.03.2025; - di aver fornito risposta scritta alla contestazione in data ### e di aver partecipato all'audizione disciplinare in modalità telematica in data ###; - di essere stato licenziato per giusta causa in data ###; - che la notificazione avente ad oggetto l'applicazione della sanzione espulsiva non era andata a buon fine, giacché la raccomandata è stata restituita per “destinatario irreperibile”; - di aver ricevuto conoscenza del licenziamento con comunicazione via mail ordinaria, non idonea quale forma di notifica e avvenuta in data ###; - di aver impugnato il licenziamento con lettera di contestazione del 19.05.2025; - di aver subìto a seguito del licenziamento un danno non patrimoniale pari ad € 20.000,00, un danno patrimoniale diretto pari ad € 31.066,14 ed un danno patrimoniale indiretto pari ad € 2.943,11; - di aver percepito una retribuzione mensile lorda pari ad € 3.270,12, come da prospetto paga di febbraio 2025; - la decadenza dal potere disciplinare per violazione del termine di cui all'art. 51 del C.C.N.L. di categoria; - la mancanza di prova obiettive e documentali; - la mancata fornitura degli strumenti minimi per lo svolgimento delle mansioni assegnate; - la violazione dell'art. 7 l. 300/1970 per la violazione del diritto di difesa in sede endoprocedimentale e per la mancata notifica effettiva del provvedimento; - la violazione del principio di proporzione tra fatto contestato e sanzione irrogata. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/10/2025
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di dichiararsi l'illegittimità del licenziamento disciplinare, con condanna alla reintegra nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno, con vittoria di spese di lite. 
Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. 
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il ### ha deciso la causa con sentenza.  ###' #### di nullità del ricorso introduttivo proposta da parte resistente deve essere rigettata in quanto parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum che la causa petendi, soddisfacendo i requisiti di cui all'art. 414, n. 4, c.p.c. 
Invero, il ricorrente non si è limitato a contestare genericamente il licenziamento, ma ha puntualmente circostanziato: - il titolo del diritto: il rapporto di lavoro subordinato iniziato in data ###; - la ricostruzione in punto di fatto degli accadimenti; - l'illustrazione dei motivi di illegittimità del procedimento e del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare; - l'oggetto della domanda ###, consistente nella richiesta di dichiarazione di nullità/illegittimità del licenziamento, con reintegrazione, e nella richiesta di condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. 
Pertanto, il ricorso appare sufficientemente specifico per consentire alla controparte l'esercizio del proprio diritto di difesa e a questo Giudice l'analisi del thema decidendum. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/10/2025 ### tema d'indagine verte sull'impugnativa di un licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore e rientrante nell'ambito di dedotta applicazione nell'ambito di dedotta applicazione dell'art. 2 d.lgs. 23/2015. 
Parte ricorrente, infatti, allega di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 10.2.2025 e, quindi, risulta applicabile la normativa prevista dal d.lgs. 23/2015, in base all'art. 1 d.lgs. cit. 
Tale circostanza è pacifica tra le parti. 
Dalla lettura della lettera di contestazione del 17.3.2025 emerge come la società resistente ha contestato a parte ricorrente di aver abbandonato lo stabilimento produttivo in data ###, dopo una riunione con i vertici aziendali, e di essere risultato assente ingiustificato in data ###. 
Con lettera di licenziamento del 16.4.2025, la società resistente, dopo aver richiamato il contenuto della lettera di contestazione degli addebiti e le giustificazioni rese dal ricorrente e l'audizione orale del 10.4.2025, rilevata la gravità dei fatti addebitati che hanno fatto venir meno il rapporto fiduciario in essere, ha licenziato il ricorrente per giusta causa ex art. 2119 In sede giudiziale il ricorrente contesta il recesso datoriale sotto il profilo sia formale (la violazione dei principi di tempestività della contestazione disciplinare ex art. 51 del C.C.N.L. di categoria e del principio del contraddittorio in sede disciplinare) che sostanziale (l'assenza di prova dei fatti contestati, la violazione del principio di proporzione) e propone anche una domanda risarcitoria per i danni subìti. 
TEMPESTIVITA' ### Il ricorrente contesta la tempestività dell'azione disciplinare. 
Prodromica alla valutazione del motivo di doglianza è, dunque, una ricostruzione della disciplina contrattuale.  ###. 51 C.C.N.L. statuisce: “Le norme relative alle sanzioni disciplinare ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/10/2025
Esse devono applicare quanto in materia è stabilito dalla legge e dal C.C.N.L.  ### restando quando disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e succ.  mod. e int. Non possono essere disposte sanzioni disciplinati che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che le ha determinati. Il lavoratore, entro i 5 giorni successivi dalla contestazione aziendale, potrà addurre le proprie giustificazioni anche mediante assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Qualora l'azienda non commini il provvedimento disciplinare entro il termine di 30 giorni dalla data in cui sono state rese le giustificazioni, le stesse si intenderanno accolte. Sono fatti salvi i casi di istruttoria particolarmente complessa, che, comunicati entro lo stesso termine di 30 giorni al lavoratore, renderà possibile l'adozione il provvedimento disciplinare anche oltre tale periodo. Nel caso non vengano presentate le giustificazioni, il termine di 30 giorni decorre alla scadenza del termine dei 5 giorni previsti dal comma precedente.” Il rigoroso sistema di preclusioni temporali stabilito dal citato art. 51 del C.C.N.L. di categoria non è un mero formalismo procedurale, ma risponde a fondamentali esigenze di bilanciamento tra il potere sanzionatorio del datore di lavoro e la posizione di garanzia del dipendente, costituendo espressione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. e dei principi espressi dall'art. 7 l. 300/1970. 
La previsione di un termine finale di 30 giorni per l'adozione del provvedimento (decorrente dalla data delle giustificazioni) trova la sua ratio principale nel principio di certezza del diritto. Tale principio mira a non lasciare il lavoratore in uno stato di incertezza prolungata in merito al destino del proprio rapporto di lavoro e alla definizione dell'addebito contestato. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/10/2025
In secondo luogo, l'obbligo di tempestività è espressione del principio di immediatezza, che impone al datore di lavoro di agire con la necessaria celerità una volta acquisita la piena conoscenza dei fatti. Questo elemento concorre ad assicurare che la sanzione sia percepita come una risposta effettiva e non pretestuosa alla condotta contestata. 
In merito alla decorrenza del termine perentorio di 30 giorni, occorre chiarire che la previsione contrattuale che lo fa decorrere dalla data in cui "sono state rese le giustificazioni" deve essere interpretata alla luce del principio di massima garanzia del diritto di difesa del lavoratore. 
Qualora la procedura disciplinare non si esaurisca con la mera presentazione delle giustificazioni scritte, ma prosegua con la richiesta del lavoratore (o l'ammissione da parte datoriale) di un'audizione, è quest'ultimo atto difensivo a segnare la conclusione effettiva della fase istruttoria a disposizione del dipendente. ###, infatti, costituisce l'ultimo momento utile in cui il datore di lavoro acquisisce tutti gli elementi necessari per la valutazione finale. 
Di conseguenza, il termine di 30 giorni per la comminazione del provvedimento disciplinare decorre non dalla data della contestazione scritta o dalla scadenza dei 5 giorni per le giustificazioni, ma dal giorno in cui si è tenuta l'audizione a difesa o è stato esperito l'ultimo atto difensivo. 
Solo a partire da tale data, l'azienda si trova nella condizione di aver espletato integralmente il contraddittorio, e il termine contrattuale inizia a decorrere. 
Occorre, poi, sempre con riguardo alla tempestività, valorizzare il dato letterale dell'art. 51 del C.C.N.L. cit. che ricollega il termine di 30 giorni all'adozione del provvedimento. Questo termine che vincola il potere decisionale del datore di lavoro, e va tenuto distinto dal requisito della conoscenza effettiva dell'atto da parte del lavoratore. Il termine di 30 giorni si riferisce, infatti, all'emissione dell'atto e al suo definitivo perfezionamento nella sfera giuridica del datore di lavoro. 
Non è necessario, ai fini del rispetto del termine contrattuale, che l'atto giunga a destinazione in quel lasso di tempo; la produzione degli effetti (la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/10/2025 conoscenza) segue le regole degli atti ricettizi, ma l'azione disciplinare si considera tempestiva se l'invio è stato effettuato entro la scadenza. 
Tanto premesso con riguardo agli istituti positivi e alla normativa di riferimento, occorre evidenziare che l'azione disciplinare appare assolutamente tempestiva; il ricorrente ha reso le proprie giustificazioni in data ###; a tali scritti è seguita l'escussione del 10.04.2025 che, quale ulteriore estrinsecazione del diritto di difesa del ricorrente, per le ragioni già esposte, non può che differire il dies a quo da cui valutare il rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 51 C.C.N.L., come evidenziato da parte resistente nella propria memoria difensiva. 
La sanzione è stata irrogata in data ### e in pari data spedita all'indirizzo comunicato dal lavoratore. 
Indipendentemente dalla questione relativa alla mancata ricezione della comunicazione di licenziamento a mezzo posta ordinaria, la società resistente ha prontamente provveduto a comunicare via mail il recesso in data ### ed agli atti risulta la risposta del ricorrente in pari data ove, in senso opposto a quanto dedotto nel presente giudizio, contesta di non aver ricevuto tale lettera di licenziamento a mezzo mail prima del tentativo di notifica a mezzo posta ordinaria considerando che la posta elettronica è stata la modalità di trasmissione degli atti durante tutto il procedimento disciplinare (“Mi risulta altrettanto anomalo che non mi abbiate anticipato la comunicazione tramite email come finora abbiamo fatto durante il lasso di tempo della “contestazione””.). 
La tempestiva impugnazione stragiudiziale del provvedimento da parte del lavoratore costituisce, infatti, un elemento probatorio di primaria importanza. 
Essa dimostra in modo inequivocabile che l'atto di recesso è pervenuto nella sfera di integrale contezza del dipendente. ### esercitato il diritto di difesa e promosso l'azione giudiziaria nei termini di legge, a prescindere dal difetto nella modalità di notifica (come la raccomandata restituita o l'invio via e-mail), rende ininfluente in concreto ogni potenziale vizio formale della comunicazione. La finalità garantistica della norma - Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/10/2025 assicurare al destinatario il tempo e i modi per difendersi - risulta così pienamente assolta, rendendo irrilevante la doglianza sul piano dell'inefficacia della notifica dell'atto. 
Le concrete modalità di conoscenza del licenziamento, pertanto, non hanno inciso sul diritto di difesa, in quanto il lavoratore è stato puntualmente reso edotto della cessazione ed ha potuto impugnare il provvedimento espulsivo; non sussistono, dunque, vizi di notifica che incidano sulla legittimità del licenziamento.  ### stesso modo, non può ritenersi violato il principio del contraddittorio ex art. 7 l. 300/1970 in quanto parte ricorrente ha esercitato ampiamente il proprio diritto di difesa sia presentando le proprie giustificazioni scritte sia rendendo dichiarazioni in sede ###sede di giustificazioni scritte, inoltre, il lavoratore non ha contestato né di essersi allontanato in data ### dopo il colloquio con i vertici aziendali ma giustifica il proprio comportamento deducendo genericamente di essere stato autorizzato, senza nulla allegare in ordine al soggetto ed alle modalità di tale autorizzazione. 
Allo stesso modo, sempre in tale sede ###essersi presentato a lavoro in data ###.  ### - #### - #### Per quanto riguarda la distribuzione dell'onere probatorio, sul piano normativo, in base all'art. 5 l. 604/1966, l'onere della prova in ordine alla sussistenza della giusta causa di licenziamento è posto inderogabilmente a carico della parte datoriale. Quest'ultima, infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (### civile sez. lav. 29 maggio 2015 n. 11206), deve dimostrare la sussistenza del fatto ascritto al dipendente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/10/2025 sia nella sua materialità sia con riferimento all'elemento psicologico del lavoratore, cui spetta la prova di una esimente. 
La lettera di contestazione degli addebiti non costituisce di per sé prova documentale dell'illecito disciplinare contestato in quanto, ai sensi dell'art.  7 co. 2 l. 300/1970, consiste nella mera descrizione del fatto contestato in relazione al quale è stato avviato il procedimento disciplinare ed è funzionale a garantire l'esercizio del diritto di difesa del lavoratore e a stimolare il contraddittorio con la parte datoriale in un momento antecedente all'inflizione della sanzione disciplinare. Occorre quindi che a tal fine la contestazione sia specifica e motivata. 
La prova dei fatti addebitati, anche attraverso la sola indicazione della/e fonte/i nella lettera di contestazione concerne, invece, il momento della verifica della fondatezza delle accuse mosse al lavoratore, di cui si deve fare carico esclusivamente in giudizio il datore di lavoro, in quanto onerato per legge.  ### la Suprema Corte (Cass. 3045/2025), infatti, “La giurisprudenza di legittimità (Cass. lav. n. 23304 del 18/11/2010; Cass. n. 23408/2017) precisa che la contestazione non deve contenere una dettagliata elencazione delle prove, ma deve consentire al lavoratore di comprendere e difendersi dagli addebiti, come avvenuto nel caso di specie. Né il datore di lavoro ha obbligo lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere dal giudice, nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento, un ordine di esibizione della documentazione stessa (in senso analogo v. pure Cass. lav. n. 18288 del 30/08/2007, conforme id. n. 7153 del 17/03/2008. Cfr. altresì Cass. lav.  n. 6337 del 13/03/2013, secondo cui nel procedimento disciplinare, sebbene l'art. 7 della legge n. 300/70, non preveda un obbligo per il datore di lavoro di mettere spontaneamente a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione, la documentazione su cui essa si basa, egli è però tenuto, in base ai principi di correttezza e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/10/2025 buona fede nell'esecuzione del contratto, ad offrire in consultazione i documenti aziendali all'incolpato che ne faccia richiesta, ove il loro esame sia necessario per predisporre un'adeguata difesa”. 
Nel caso in esame, la parte datoriale ha allegato gli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare posto a fondamento della sanzione espulsiva, ossia un comportamento contrario alle obbligazioni contrattuali. 
Parte ricorrente, come già evidenziato, già in sede ###ha contestato le circostanze indicate (allontanamento dal luogo di lavoro e assenza ingiustificata) ma ha giustificato la propria condotta deducendo di essere stato autorizzato. Si tratta, quindi, di fatti non contestati con conseguente relevatio ab onere probandi in favore della parte datoriale. 
Per tali ragioni, è onere di parte ricorrente allegare e provare le ragioni giustificatrici dei propri comportamenti e sul punto devono essere sanzionate le carenze assertive e probatorie contenute in ricorso in ragione della assoluta genericità delle allegazioni in ordine al contesto spazio-temporale, alle modalità ed all'identità del soggetto che, in ipotesi, abbia autorizzato parte ricorrente. 
Non possono essere, inoltre, valorizzate le deduzioni in punto di fatto formulate per la prima volta solo nelle note depositate da parte ricorrente prima della precedente udienza e nelle note di trattazione scritta in quanto, nel rito del lavoro, le carenze assertive e probatorie risultano correlate agli atti introduttivi. 
Il ricorrente, in particolare, è tenuto ad articolare sin dal ricorso introduttivo tutte le domande, eccezioni e allegazioni di fatto poste a fondamento della propria pretesa, corredandole della relativa documentazione probatoria (art. 414, nn. 4 e 5 c.p.c.). A sua volta, il resistente deve esporre integralmente, nella memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c., le proprie difese in fatto e in diritto, proporre le eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio, nonché indicare specificamente i mezzi di prova e produrre la documentazione a supporto della sua prospettazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/10/2025
Tali oneri si riflettono in un sistema di preclusioni che impedisce alle parti di introdurre, in un momento successivo, nuove allegazioni di fatto o nuove produzioni documentali che avrebbero dovuto essere tempestivamente formulate nei rispettivi atti introduttivi. Ne consegue che il thema decidendum e il thema probandum risultano cristallizzati negli atti introduttivi del giudizio e la successiva attività processuale deve svolgersi nel rispetto dei limiti così tracciati, non potendo parte ricorrente prospettare fatti o elementi di diritto nuovi salvo che dalla difesa di parte resistente siano emersi elementi non conoscibili al momento della presentazione del ricorso introduttivo, nonché nell'ipotesi in cui il ricorrente sia venuto in possesso, in un momento successivo, di documenti non disponibili nella fase introduttiva. 
PROPORZIONALITÀ ### E #### base all'art. 2119 c.c., infatti, la giusta causa di licenziamento costituisce un comportamento, anche extralavorativo, del lavoratore talmente grave da non consentire la prosecuzione neppur provvisoria del rapporto di lavoro in quanto lede in modo istantaneo ed irreversibile la fiducia riposta dal datore sul proprio dipendente. 
Tali considerazioni sono confermate dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 7208/2018) secondo cui “la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale; dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/10/2025
La valutazione di gravità, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, deve, infatti, considerare l'incidenza del fatto sul rapporto di lavoro. Al riguardo, la lesione del vincolo fiduciario va ritenuta esistente ogni qual volta venga meno la possibilità per il datore di lavoro di fare affidamento sulla futura esattezza dell'adempimento e sul rispetto, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza, buona fede e correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa.  ### la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22798/2012), inoltre, “in tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che è diversa l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono, e che il fatto concreto va valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento”. 
La entità del danno subito dal datore di lavoro è del tutto irrilevante, al fine della valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva, proprio in considerazione del particolare rapporto di fiducia determinato dalle mansioni svolte dal ricorrente. Tali considerazioni sono confermate anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 8816/2017; cfr. anche Cass. 6100/1998) “la tenuità del danno non è da sola sufficiente ad escludere la lesione del vincolo fiduciario, atteso che ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non già l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/10/2025
Sul punto, va evidenziato che l'esame della proporzionalità deve muovere dal principio per cui il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo si legittima solo in presenza di un inadempimento che, valutato in base a parametri oggettivi e soggettivi, integri una irrimediabile lesione del vincolo fiduciario. 
Nel caso in esame, pur considerando unitamente le due condotte contestate (allontanamento dal posto di lavoro non autorizzato e assenza non giustificata), deve ritenersi che la sanzione espulsiva risulti sproporzionata rispetto ai fatti contestati e ritenuti sussistenti in ragione del numero di condotte (un allontanamento ed un'assenza ingiustificata), dell'assenza di modalità fraudolente volte ad occultare tali condotte e dell'assoluta genericità delle allegazioni di parte resistente in ordine alla tipologia degli obblighi di controllo e vigilanza gravanti su parte ricorrente (pagina 14 della memoria difensiva) in quanto sulla base di tali criteri non è possibile ritenere sussistente una lesione irrimediabile del vincolo fiduciario che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro.  ### tali ragioni, deve ritenersi applicabile al caso in esame l'art. 3 co. 1 d.lgs. 23/2025 e, per tali ragioni, si dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e si condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenuto conto della minima anzianità di servizio (rapporto di lavoro di pochi mesi) e della gravità del fatto contestato. A tal proposito, la retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. deve ritenersi pari ad € 2.702,66, come risulta dal prospetto paga di marzo 2025.  #### Non risultano, infine, né allegati né provati sia l'aliunde perceptum sia l'aliunde percipiendum. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/10/2025
Le deduzioni formulate da parte resistente risultano generiche ed esplorative. 
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 8306/2023) secondo cui “### infatti, sottolineare che nella motivazione di Cass. civ., sez. lav., 7.2.2022, n. 3824 (e, negli esatti termini, id., sez. lav., 13.4.2022, n. 12034), questa Corte aveva specificato che: "il semplice dato della esplicitazione, nella L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come riformulato dalla L. n. 92 del 2012, della detraibilità dell'aliunde perceptum e percipiendum, non altera la natura dei compensi percepiti nello svolgimento di altre attività lavorative, quali fatti impeditivi della domanda risarcitoria del lavoratore (v. Cass. n. 1636 del 2020; n. ### del 2019), da veicolare nel processo sotto forma di eccezioni, sia pure in senso lato (v. Cass. n. 21919 del 2010; n. 5610 del 2005; n. 10155 del 2005)". E su tali basi era stato ribadito "l'onere, del datore di lavoro che contesti la pretesa risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato, di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, l'aliunde perceptum o percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito ( n. 22679 del 2018; n. 9616 del 2015; n. 23226 del 2010)".  ### rammentato che anche nelle controversie di lavoro - ove la posizione del lavoratore può apparire, in astratto, meritevole di particolare tutela - l'accertamento del danno, tanto morale quanto materiale, non può mai essere oggetto di presunzione automatica, ma deve formare oggetto di puntuale allegazione e rigorosa prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Ciò in coerenza con il principio di neutralità del risarcimento del danno, secondo cui la funzione della responsabilità civile non è punitiva né sanzionatoria, ma eminentemente compensativa, sicché il ristoro non può prescindere Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/10/2025 dall'effettiva dimostrazione del pregiudizio subito in termini di perdita patrimoniale o di lesione di interessi non patrimoniali suscettibili di valutazione economica.  ### di specifica allegazione grava, dunque, sulla parte che invoca il risarcimento, la quale deve individuare la natura del danno, le circostanze del suo verificarsi e la correlazione causale con la condotta illecita dedotta, non potendo il giudice supplire a tali carenze mediante valutazioni equitative in assenza di un minimo quadro probatorio. 
In tale prospettiva, non può ritenersi sussistente un'ipotesi di danno in re ipsa, ove si presume l'esistenza del pregiudizio in base al solo verificarsi dell'illecito, in quanto contrastanti con la logica compensativa della responsabilità civile. 
Allo stesso modo, devono essere rigettate le altre pretese risarcitorie richieste da parte ricorrente e non rientranti nell'indennità riconosciuta.  ### spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, devono essere compensate nella misura del 70% e per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: 1. in accoglimento parziale del ricorso, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la società DI ### s.p.a. al pagamento in favore di parte ricorrente, ### D'### di un'indennità risarcitoria pari ad otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., sulla base dell'importo mensile di € 2.702,66, secondo le modalità di cui all'art. 3 co. 1 d.lgs. 23/2025, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo; 2. rigetta per il resto il ricorso; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/10/2025 3. liquida le spese di lite in complessivi € 3.689,00 oltre rimb. Forf. al 15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 70% e condanna la società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente del restante 30% delle spese. 
Si comunichi. 
Aversa, 21/10/2025 il Giudice del ### dott. #### minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del ### dott.ssa ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/10/2025

causa n. 7582/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Capolongo Barbato

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 24-11-2022

... sia astrattamente idonea a costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo» e comprenda l'attività di studio universitario volta a conseguire la laurea in farmacia. Inoltre, secondo la ### la collaborazione del familiare deve essere continuativa, carattere che «non implica e non va confuso con quello della prevalenza», e non è incompatibile con la distanza geografica tra la residenza «del socio» e quella dell'impresa in quanto «la prestazione può essere fornita con il telelavoro». ### ha quin di proposto ricorso, affid ato ad un motivo, per la cassazione della predetta sentenza d'appello. Il contribuente si è costituito con controricorso. Considerato che: 1. Con l'unico motivo l'### denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 230-bis cod. e 5, quarto comma, d.P.R. n. 917 del 1986.; e dell'art. 115 cod. proc. Assume la ricorrente che il giudice a quo ha errato sia nel non considerare che, ai fini fiscali, l'apporto del familiare all'impresa deve essere n on solo continuativo, ma anche prevalente rispetto ad altre attività svolte dal preteso collaboratore; sia nel valutare merame nte (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14273/2014 R.G. proposto da: ### in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato, con domicilio legale in ### via dei ### n. 12, presso l'### dello Stato.  - ricorrente contro ### rappresentato e difeso, per procura speciale, dall'Avv.  ### con domicilio presso lo studio legale ### in ### via E.Q. 
Visconti, n. 20.  - controricorrente
Avverso la sentenza della ### tributaria regionale della ### 260/03/13, depositata il 25 novembre 2013. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2022 dal ### Rilevato che: 1. L'### delle ### ha notificato a ### M orano avviso d'accertamento, relativo all'anno d'imposta 2005, con il quale ha imputato al contribuente il maggior imponibi le, oltre alle sanzioni, derivante dal disconoscimento dell'attribuzione di quote di redd ito ai figli ### ed An namaria ### studenti universitari della faco ltà di farmacia dell'### “la Sapienza” di ### e con residenza in ### non riconoscendo a questi ultimi, ai fini fiscali, la qualità di prestatori d'opera in favore dell'impresa familiare - di cui agli artt. 230-bis cod. civ. e 5, quarto e quinto comma, d.P.R.  22 dicemb re 1986, n. 917-di gest ione della farmacia sita in ### in provincia di ### Avverso l'atto impositivo il contribuente ha presentato ricorso innanz i alla ### tributaria provinciale di ### che lo ha rigettato. 
Contro tale d ecisione il contrib uente ha p roposto appello, che l'adita ### tributaria regionale della ### ha accolto con la sentenza in epigrafe.  ### ha infatti ritenuto che la collaborazione del familiare all'impresa di cui all' art. 230-bis cod. civ. possa consistere in «qualsiasi tipo di attività […] che sia astrattamente idonea a costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo» e comprenda l'attività di studio universitario volta a conseguire la laurea in farmacia. 
Inoltre, secondo la ### la collaborazione del familiare deve essere continuativa, carattere che «non implica e non va confuso con quello della prevalenza», e non è incompatibile con la distanza geografica tra la residenza «del socio» e quella dell'impresa in quanto «la prestazione può essere fornita con il telelavoro».  ### ha quin di proposto ricorso, affid ato ad un motivo, per la cassazione della predetta sentenza d'appello. 
Il contribuente si è costituito con controricorso. 
Considerato che: 1. Con l'unico motivo l'### denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 230-bis cod.  e 5, quarto comma, d.P.R. n. 917 del 1986.; e dell'art. 115 cod. proc.  Assume la ricorrente che il giudice a quo ha errato sia nel non considerare che, ai fini fiscali, l'apporto del familiare all'impresa deve essere n on solo continuativo, ma anche prevalente rispetto ad altre attività svolte dal preteso collaboratore; sia nel valutare merame nte in astratto ed in pot enza la collaborazione dei familiari in questione, rispetto alla concreta fattispecie oggetto della lite, ed in particolare riguardo alla circostanza che i figli del contribuente nell'anno d'imposta erano studenti universitari e per tale circostanza avevano residenza in un luogo distante dalla sede dell'azienda familiare. 
Il motivo, al contrario di quanto eccepito dal controricorrente, è ammissibile (essendo autosufficiente e specifico) e fondato.  1.1. Va premesso che, dal punto di vista fiscale, l'applicazione del regime dell'impresa familiare, contenuto nell'art. 5, commi quarto e quinto, del d.P.R.  n. 917 del 1986, postula che ricorrano le seguenti condizioni: a) l'indicazione nominativa dei familiari partecipant i all'attività d'impresa, risultante d a atto pubblico o da scrittura priva ta auten ticata an teriore all'inizio del p eriodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro eff ettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e preva lente nel periodo di imposta; c) l'attestazione di ciascun partecipante, nella propria dichiarazione dei redditi, di avere prestato l'attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. 
La ricorrenza degli elementi documentali appena elencati è indispensabile alla dimostrazione della sussistenz a dell'impresa familiare ai fini fiscali ( 31/01/2017, n. 2472; Cass. 28/03/2017, n. 7995) e l'onere della relativa prova spetta al contribuente imprenditore che, in ragione di tale collaborazione e della sussistenza dell'impresa familiare, voglia avvalersi del regime fiscale apposito di cui al ridetto art. 5, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 917 del 1986. 4 Deve tuttavia escludersi che, come pare voler sostenere il controricorrente, la predeterminazione ai fini fiscali (nella forma documen tale delle richieste dichiarazioni di verità) degli elementi dell'impresa familiare, e la stessa scrittura privata costitutiva di tale impresa, precludano all'### finanziaria di contestarne, tramite l'accertamento e poi in giudizio, l'effettiva sussistenza in concreto, o che a tal fine debba esercitarsi azione di simulazione del rapporto intercorrente tra i familiari. 
Esclusa infatti l'appli cabilità di soluzioni giurisprudenziali che riguardano piuttosto pretese di natura civilistica tra le p arti del rapporto derivant e dall'impresa familiare (cfr. Cass. 05/09/2012, n. 14908, richiamata nel ricorso), deve considerarsi che, in generale, in tem a di accertamento delle impos te, l'### finanziaria, assumendo il correlativo onere probatorio - che in quanto terzo, può fornire con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici (Cass. 27/01/2014, n. 1568, ex plurimis)-, ha il potere di riqualificare , prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa, i contratti sottoscritti dal contribuente, ovvero di farne rilevare la simulazione o altri profili di invalidità, quale la nullità p er mancanz a di causa, e, conseguentemen te, applicare un trattamento fiscale meno favorevole di quello conseguente agli effetti ricollegabili allo schema negoziale impiegato (Cass. 19/05/2010, n. 12249, ex plurimis), senza che a tal fine sia necessario esperire previa azione civile di simulazione (Cass. 24/01/2007, n. 1549, ex plurimis). 
Nel caso di specie, pertanto, nonostante i requisiti documentali degli elementi della fattispecie ex art. 5, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 917 del 1986, non era precluso all'### di contestare, come ha fatto con l'accertamento ed in giud izio, la sussist enza in concreto di una colla borazione e ffettiva, continuativa e prevalente, dei figli del contribuente all'impresa familiare, sulla base del dato, indiziante, che essi, nell'anno d'imposta accertato (ed a far data dal 2001) erano studenti della facoltà di farmacia dell'### di ### ove avevano residenza.  ### del contribuente secondo cui tale allegazione de ll'### sarebbe il frutto di un'illegittima doppia presunzione non è specifica in ordine ai termini di tale p resunto dup lice ragionamento inferenziale, ed è comunque 5 infondata, atteso che nel siste ma processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt.  2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea, in quanto a sua volta adeguata a fondare l'accertamento del fatto ignoto ( 01/08/2019, n. 20748 ; Cass. 29/10/2020 n. 23860; Cass. 07/12/2020, 27982). 
Resta poi fermo che la residenza anagrafica in ### dei figli del contribuente costituisce un dato an agrafico che, per qu anto indiziario, trova origine nella stessa volontà dei predetti e non è stato smentito in questa sede dalla deduzione di specifiche risultanze contrarie.  1.2. Tanto premesso, questa Corte ha già sottolineato che « In tema di imposte sui redditi, ai fini del l'applicabilità del regime fiscale de ll'impresa familiare, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, è richiesto, tra l'altro , che il lavoro prestat o dal collaborator e all'int erno dell'impresa familiare sia prevalente rispetto alle altre attività eventualmente svolte.» ( 21/12/2021, n. 40934). Tale decisione ha così evidenziato la ratio e la specificità di tale ulteriore requisito costitutivo dell'impresa familiare, ai fini della disciplina fiscale, rispetto alla normativa civilistica e lavoristica: « il T.u.i.r. (art.5, co.4, lett. c) richiede espressam ente la prevalenza del lavoro del collaboratore all'interno dell'impresa familiare rispetto ad altre attività eventualment e esercitate, requisito che non è invece contemplato nell'art. 230-bis cod. civ.; la specificazione fu appositamente introdotta, a fini antielusivi, dall'art. 3, comma 12, DL 853/1984, in base al quale l'indicazione delle quote di partecipazione dei collaboratori viene effettuata a consuntivo e cioè, contest ualmente all'attestazione dell'imprenditore in ordine alla corrispondenza delle quote attribuite ai collaboratori alla qu antità e qualità del lavoro effet tivamente prestato nell'impresa da c iascuno di essi in modo continuativo e prevalente;[…]». 
E' q uindi errata la sent enza impugnata che, dop o aver individuato la «prevalenza» dell'apporto quale elemento costitutivo della fattispecie normativa astratta fiscale, tuttavia ne prescinde nell'esame del caso concreto, condotto 6 esclusivamente alla stregua della norma civilistica di cui all'art. 230-bis cod. civ., limitandosi ad argomentare che la stessa «prevalenza» non va confusa con la «continuità» e non è in quest'ultima implicito.  1.3. Quanto al requisito della continuità, comune alla fattispecie civilistica ed a quell a fisca le, questa Corte ha riten uto che «La contin uità dell'apporto richiesto dall'art. 230 bis cod. civ. per la configu rabilità della partecip azione all'impresa familiare non e sige la continuità della presenz a in azienda, richiedendo invece soltanto la continuità dell'apporto» (Cass. 23/09/2002, 13849). La conf igurabilità di un apporto continuo d el collabo ratore, che prescinda dalla presenza continuativa dello stesso nei luo ghi in cui l' attività dell'azienda viene esercitata, pre suppone ovviamente l'accertamen to della forma nella quale viene concretamente prestata la collaborazione e della sua compatibilità con la natura e l'organizzazione dell'attività oggetto dell'impresa.  1.4. Sia la contin uità che la preva lenza dell'apporto del collaborator e nell'impresa familiare presuppongo no, necessariamente, che tale at tività di lavoro sia comunque effettivamente prestata. 
Non può cond ividersi, al r iguardo, la tesi della CTR e del controricorrente, secondo cui l'attività d ei figli di collaborazione alla gestione dell a farm acia oggetto dell'impresa familiare coinciderebbe con il mero fatto che essi erano studenti universitari della facoltà di farmacia. 
Il contribuente richiama al riguardo Cass. 27/01/2000, n. 901, pronunciata in una controversia di lavoro, secondo cui «###ipotesi in cui una farmacia sia gestita in regime di impresa famil iare l'attività di stud io del famil iare (nella specie: coniuge) al fine di conseguire il diploma di laurea in farmacia integra il requisito della partecipazione al l'impresa ai fini dell'art . 230 bis cod. civ. in quanto soltanto con il conseguimento della qualifica professionale di farmacista è possi bile vendere i farmaci, sicché l'atti vità in argomento costitu isce un investimento nella formazione professionale economica mente valutabile in quanto può escludere la necessità dell'oneroso ricorso dell'impresa familiare alla prestazione di dipendenti farmacisti. Né assume rilievo in contrario la circostanza che di fatto l'impresa non si sia avvantaggiata del sud detto investimento in 7 quanto una tale evenienza, rientrante ne l normale rischio di i mpresa, non esclude che esso sia stato finalizzato all'interesse aziendale.». 
Al med esimo precedente, pur non citand olo espressamente, pare riferirsi la motivazione della ### Invero la pronuncia invocata appare isolata rispetto all'orientamento consolidato di legittimità secondo cui, ai sensi dell'art. 230-bis cod. civ, costituisce titolo per partecipare all' impresa la prestazione continuativa dell'attività di lavoro nella famiglia che sia correlata all'accrescimento della produttività dell'im presa, procurato dall'apporto dell'attività del partecipante, necessario per determinare la quo ta di partecipazione agli u tili e agli increment i (Cass., Sez. Un., 04/01/1995, n. 89; conformi, ex plurimis, Cass. 18/04/2002, n. 5603; 16/12/2005, n. 27839), sicché la mera attività di studio non costituisce, con riferimento al periodo temporale che qui interessa, di per sé sola un contributo effettivo all'azienda. 
Tanto meno, poi, lo s tesso controricorrente allega in que sta sede ###riferimento anche al contributo istruttorio nei giudizi di merito) lo svolgimento di altre specifiche attività dei figli che, a prescindere dallo studio universitario ed in assenza del titolo ab ilitativo, abbia no concretato, nel l'anno d'imposta in questione, un apporto, continuativo e prevalente, alla produttività dell'impresa familiare, limitandosi ad un elencazione astratta e meramente esemplificativa di ipotetiche forme di collaborazione. 
Altrettanto astratta, e meramente potenziale, è a sua volta l'argomentazione della sentenza impugnata secondo cui « la prestazione di lavoro può essere fornita anche con il telelavoro», scissa dalla previa individuazione dell'effettiva forma di collaborazione che sarebbe stata prestata nel caso concreto.  ### sostanza, dunque, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi in questione, n on avendo valutato in concreto né la sussistenza dell'effettivo apporto dei figli alla produttività dell'azienda nell'anno d'imposta in questione; né la prevalenza dello stesso rispetto ad altre attività svo lte dai pretesi collaboratori (ed in part icolare con l'at tività di studio universit ario in corso); né la sua continuità (da verificare considerando, una volta accertate le specifiche modalità dell' eventuale apporto, anche con riferimento alla 8 compatibilità di queste ultime con la dist anza della sede dell' azienda dalla residenza dei familiari). 
La senten za impugnata va quind i cassata con rinvio al giudice a q uo per l'applicazione di tali principi.  P.Q.M.  Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.   Così deciso in ### nella camera di consiglio del 10 novembre 2022.   

Giudice/firmatari: Cirillo Ettore, Cataldi Michele

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