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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 1644/2024 del 26-06-2024

... - ### sociale - in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dal funzionario ### ed elettivamente domiciliati in ### alla via ### FATTO E DIRITTO Presentata istanza di atp ed ottenuto il decreto di omologa positivo, la ricorrente, in epigrafe indicata, ha notificato il decreto medesimo all'### al fine di ottenere il pagamento dei rati dovuti a titolo di assegno di indennità di accompagnamento dal mese di giugno 2021. In mancanza di adempimento spontaneo ha adito successivamente l'autorità giudiziaria per il pagamento della prestazione assistenziale rivendicata. Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'### che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che l'### aveva provveduto alla liquidazione della prestazione rivendicata. All'esito del deposito delle (leggi tutto)...

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO #### E ### Il Giudice del lavoro, dott.ssa ### all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 24.06.2024 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8070/2023 R.G. ### avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliat ###atti presso il suo studio legale sito in #### alla ### 39, RICORRENTE E INPS - ### sociale - in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dal funzionario ### ed elettivamente domiciliati in ### alla via ### FATTO E DIRITTO Presentata istanza di atp ed ottenuto il decreto di omologa positivo, la ricorrente, in epigrafe indicata, ha notificato il decreto medesimo all'### al fine di ottenere il pagamento dei rati dovuti a titolo di assegno di indennità di accompagnamento dal mese di giugno 2021. 
In mancanza di adempimento spontaneo ha adito successivamente l'autorità giudiziaria per il pagamento della prestazione assistenziale rivendicata. 
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'### che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che l'### aveva provveduto alla liquidazione della prestazione rivendicata. 
All'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione. 
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso il pagamento della provvidenza economica oggetto di causa, come da univoca dichiarazione resa dal procuratore di parte ricorrente, confermata dalla documentazione depositata nel fascicolo telematico (cfr. comunicazione di liquidazione in atti) Circa le spese di lite va osservato quanto segue. 
Come noto, l'attuale sistema normativo condiziona la proponibilità e la procedibilità delle domande giudiziali contro gli istituti di assistenza e previdenza obbligatorie in funzione deflattiva del contenzioso. 
La previsione di ricorsi amministrativi contro i provvedimenti negativi o l'inerzia degli enti previdenziali comporta che la mancata proposizione di essi, o il mancato decorso del termine fissato per la loro Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/06/2024 definizione, determina l'improcedibilità della domanda e la sospensione del processo fino alla decisione del ricorso o al decorso dei termini previsti, o comunque al termine di 180 giorni (art. 443cpc). 
La giurisprudenza ha rilevato che la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale, prevista dall'art. 443 cpc., presuppone che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'ante, avverso la quale deve essere proposto il ricorso amministrativo, traendone la conseguenza che l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della richiesta non comporta la mera improcedibilità, bensì l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con nullità di tutti gli atti del processo (Cass. civ., 22/03/2001, n.4155, Sez.lav.; Cass. lav., 16.1.96, n. 317; Cass. SS.UU., 5.8.94, n. 7269; lav., 2.7.92, n. 8111; Cass., 21.8.87, n. 6988; Cass., 27.2.84, n. 1407; Cass., 4.11.83, n. 6526). 
Ebbene, l'unica possibile modalità di presentazione della domanda di liquidazione dei ratei a titolo di indennità di accompagnamento è quella telematica, come correttamente richiesto dall'istituto in fase amministrativa. 
Infatti, l'art. 38, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla ### n. 122 del 30 luglio 2010 dispone: “Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le ### fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresi' l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del ### dell'### delle entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge e' sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".” In ottemperanza a quanto stabilito da tale norma di legge, è stata emanata la circolare ### n. 173/2011 - “### n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla ### n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazioni presidenziali n.75 del 30 luglio 2010 e n. 277 del 24 giugno 2011.” Con la determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 “### e servizi ### - ### telematica in via esclusiva - Decorrenze”, pubblicata in ### n. 227 del 29.9.2011, sono state stabilite le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva delle prestazioni, recepite con circolare n. 110 del 30.08.2011 secondo cui: “In relazione a quanto sopra, a decorrere dal 30 settembre 2011, viene attivata la modalità di presentazione telematica in via esclusiva, salvo il periodo transitorio, delle domande inerenti le seguenti prestazioni previdenziali ed assistenziali : ### • supplementi • assegni familiari • ricostituzioni documentali • ricostituzioni contributive • ricostituzioni reddituali ### di anzianità e vecchiaia Assegni Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/06/2024 sociali ###assegni di invalidità e inabilità (esclusi quelli di invalidità civile, cecità civile, sordità civile che sono già telematizzati) ### ai superstiti - reversibilità” Pertanto la modalità telematica di presentazione delle istanze di liquidazione delle prestazioni di assistenza sociale, in particolare di invalidità civile, è stata instaurata e prevista dal legislatore con il citato art. 38, comma 5, e successivamente disciplinata nei suoi aspetti pratici ed operativi dalle circolari citate. Poiché la norma di legge parla espressamente di “utilizzo esclusivo” della modalità telematica, le circolari che a tale disposizione di legge si sono attenute non possono essere tacciate di illegittimità. Di conseguenza a decorrere dal 1-1-2012 l'unica modalità ammessa per la presentazione all'### delle istanze in esame è quella mediante il canale telematico accessibile tramite pin sul portale dell'### e contact center integrato. 
Ebbene, tanto premesso, nella fattispecie in esame, l'unica possibile modalità di presentazione della domanda di liquidazione dei ratei a titolo di indennità di accompagnamento è quella telematica ovvero mediante l'utilizzo del web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite pin dispositivo attraverso il portale dell'### e mediante l'invio, in tale modalità, dell'apposito modello ###. 
Per tali ragioni la domanda di richiesta del pagamento ratei presentata a mezzo pec, come nella fattispecie in oggetto, è tamquam non esset.  ### del ### in relazione alle spese di lite, viene, tuttavia, parzialmente rivisto in considerazione di quanto evidenziato nella sentenza della C.d.A. di Napoli del 16.02.22. 
In particolare, non si condividono in toto le conclusioni ivi raggiunte in ordine alla perdurante possibilità di invio delle richieste con modalità alternativa al canale telematico, in ragione del fatto che, diversamente da quanto statuito nella sentenza richiamata, la determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 espressamente fa riferimento alle prestazioni assistenziali, definendole “già telematizzate”. 
Del resto, tale orientamento ha trovato conforto in altre pronunce, pure di secondo grado (ex plurimis C.d.A. Roma n. 4067/21 che conferma la necessità di invio telematico). 
Nondimeno, le spese sono compensate solo per ¾ tenuto conto del fatto che, per come condivisibilmente rilevato dalla C.d.A. di Napoli, l'### non ha rilevato tale circostanza, non indicandola come ostativa al pagamento. 
In ragione di tali considerazioni le spese di lite vanno compensate tra le parti per ¾, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  ### di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/06/2024 1) dichiara cessata la materia del contendere 2) compensa per ¾ le spese di lite e condanna ### al pagamento della restante parte, che liquida in euro 450,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione in favore dell'avvocato ### comunichi ### deciso in ### data di deposito Il Giudice del ###ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/06/2024

causa n. 8070/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gambardella Roberta

1

Tribunale di Roma, Sentenza n. 10501/2024 del 20-06-2024

... dell'### in persona del legale rappresentante, il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare tra ### nato in ### il 15 aprile 1968, sua moglie ### nata in ### il 25 maggio 1974, e sua figlia, ### nata a ### il 18 febbraio 2005; • dichiara le spese di lite irripetibili. Così deciso in ### 19 giugno 2024. Il Giudice (leggi tutto)...

N. R.G. ###/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A ### 281 TERDECIES C.P.C.  nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. ###/2023, promossa da ### nato in ### il 15 aprile 1968, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli avvocati ### e ### che lo rappresentano e difendono come da procura allegata al ricorso telematicamente depositato - ricorrente - contro MINISTERO DEL### - ### - resistente contumace - Oggetto: diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare. 
Con ricorso depositato il ### il ricorrente, cittadino indiano soggiornante di lungo periodo in ### ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la moglie, ### nata in ### il 25 maggio 1974, e con la figlia, ### nata a ### il 18 febbraio 2005, minore all'epoca della domanda e divenuta maggiorenne nelle more della definizione della procedura, nonché la dichiarazione di illegittimità, e per l'effetto di annullamento, del provvedimento di diniego del nulla osta n. P-RM/F/N/2022/124351 RM 1408204412 emesso dallo ### per l'### di ### il ###. 
Tale provvedimento è stato emesso sulla base dell'asserita mancata prova della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 29 co. 3 del D.lgs. 286/1998, con particolare riferimento a quello di idoneità alloggiativa, “considerato che dalla documentazione allegata all'istanza telematica indicata in premessa, il richiedente non ha dimostrato i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'ammissibilità della domanda; in particolare, non allegando prova della sussistenza del requisito alloggiativo, in quanto non è stato presentato il certificato di idoneità alloggiativa il quale alla data odierna non risulta rilasciato (come da verifica portale ###2022/3/95679)”.
Il ricorrente ha dedotto di avere presentato istanza di attestazione di idoneità alloggiativa presso il Comune di ### in data ###, tre mesi prima dell'istanza di ricongiungimento familiare, ma di averne ottenuto l'esito positivo solo in data ###, pochi giorni dopo la decisione di rigetto impugnata. Il ricorrente ha pertanto lamentato l'illegittimità dell'istruttoria effettuata dall'### che avrebbe potuto verificare la pendenza della pratica di certificazione dell'idoneità alloggiativa ed attenderne l'esito. Rappresentando in ogni caso di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 29 del d.lgs. 286/1998, ha insistito per il rilascio del richiesto nulla osta. 
L'### resistente, benché ritualmente e tempestivamente citata da parte ricorrente il ###, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. 
Il Giudice ha fissato udienza per il ###, poi rinviata al 5.6.2024 ai fini dell'acquisizione di chiarimenti ritenuti necessari per la decisione, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con decreto legislativo n.149/2022. All'esito, la causa deve intendersi trattenuta in decisione.  *** 
Il ricorso deve ritenersi fondato e merita accoglimento, per le ragioni che seguono. 
Quanto preliminarmente al quadro normativo, occorre richiamare nel caso di specie l'art. 29, c. 1, lettere a) e b) del d.lgs. 286/1998, che riconosce il diritto al ricongiungimento familiare con il coniuge (non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni) e con figli minori (non coniugati). Il comma 2 del medesimo articolo chiarisce che “si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento”. La relativa procedura di ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo ### per l'### presso la ### e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di ### la seconda fase si svolge invece dinanzi alla ### e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. 
Nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare con moglie e figlia in ### in data ###, come da provvedimento impugnato e ricevuta dell'inoltro della domanda. All'epoca, la figlia da ricongiungere era minorenne, essendo nata il 18 febbraio 2005, (cfr. passaporto in atti), circostanza che legittimava la domanda di ricongiungimento nei suoi confronti ai sensi della norma sopra citata. L'### competente - ### di #### unico per l'immigrazione - ha tuttavia rigettato tale richiesta, fondando il proprio diniego, come espressamente risulta dal provvedimento impugnato, sulla mancata dimostrazione dell'idoneità dell'alloggio destinato ad ospitare i familiari da ricongiungere, nelle forme di legge. 
Posto che non sia nella fattispecie in contestazione, e dunque in discussione, né il requisito reddituale di cui all'art. 29, comma 3, lett. b) del d.lgs. 286/1998 - d'altra parte provato nel presente giudizio, mediante allegazione in atti della certificazione unica dei redditi del 2022 (anno di riferimento rispetto alla data della domanda), attestante un reddito da lavoro dipendente del familiare in ### pari a 16.392,10 euro, dunque superiore ai 12.158,90 euro richiesti per il ricongiungimento di due familiari nel 2022 - , né la legittimità della disponibilità di un alloggio sulla scorta di un idoneo titolo giuridico, deve rilevarsi come, nel corso del presente giudizio, il ricorrente abbia compiutamente documentato di integrare anche l'ulteriore requisito della disponibilità “di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali” ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 3, lett. a) del d.lgs. 286/1998, l'unico punto effettivamente contestato dall'### Ebbene, il ricorrente ha prodotto in giudizio la stampa dell'esito trasmesso tramite l'apposito portale RIA della valutazione svolta dai competenti uffici del Comune di #### attestante l'idoneità ad ospitare 6 persone, numero che dunque ricomprende i due attuali occupanti (il ricorrente e il figlio residente in #### nato a ### il 27 maggio 2007) e i due familiari da ricongiungere (moglie e figlia). La certificazione di idoneità alloggiativa si riferisce all'abitazione di via ### n. 8 a ### presso la quale il nucleo familiare ha già convissuto sino all'epoca del temporaneo ritorno di moglie e figlia in #### dal quale esse intendono ora tornare in ### per riunirsi al resto della famiglia qui stabilita (come attestato dal certificato di stato di famiglia rilasciato il ### e chiarito con note di trattazione scritta del 29.5.2024). Rispetto al medesimo indirizzo, il ricorrente ha altresì depositato la dichiarazione di consenso all'alloggio dei familiari da ricongiungere compilata dal titolare di tale immobile su apposito modulo S 2. Il complesso della documentazione allegata dimostra dunque come il ricorrente si trovi al momento nella disponibilità di un immobile adeguato in cui realizzare il ricongiungimento con la propria moglie e la propria figlia, idoneo ad ospitare tutti i componenti del nucleo, risultando conseguentemente superata l'unica contestazione che l'autorità amministrativa ha dedotto a fondamento del diniego del richiesto nulla osta. 
Risulta, tuttavia, dagli atti come, sebbene la richiesta di certificazione di idoneità alloggiativa sia stata avanzata dall'odierno ricorrente tramite il portale RIA in data ### (anteriormente rispetto alla domanda di nulla osta del 21.11.2022), l'esito positivo sia pervenuto solo in data ###, dunque successivamente al rigetto emesso dalla ### di ### in data ###.
In conclusione, a salvaguardia del diritto all'unità familiare, costituzionalmente e internazionalmente tutelato, in particolare dall'art. 8 CEDU, deve ritenersi accertato il diritto del ricorrente ad ottenere il nulla osta richiesto, con annullamento del provvedimento di relativo diniego della ### di ### del 14.12.2022, considerato che il ricorrente ha compiutamente dimostrato di possedere tutti i requisiti di legge per l'ottenimento di un nulla osta al ricongiungimento familiare con la propria moglie e la propria figlia, nonché il lungo tempo già decorso dall'inoltro della richiesta di nulla osta (quasi due anni, da agosto 2022, a fronte di un termine per il rilascio fissato in novanta giorni dall'art.  29, comma 8 del d.lgs. 286/1998) e le circostanze personali del nucleo da ricongiungere, laddove il ricorrente è già da tempo solidamente radicato in ### e dispone di un permesso di soggiorno di lungo periodo, oltre che di un lavoro stabile, mentre i due figli, di cui uno ancora minore, sono nati e cresciuti in ### dove l'intera famiglia vive insieme da lunghi anni, essendosi separata solo temporaneamente e non avendo potuto riunirsi prima a causa delle restrizioni legate alla pandemia da ###19. 
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili in considerazione di quanto esposto in ordine ai tempi del rilascio del certificato di idoneità alloggiativa da parte di amministrazione diversa da quella convenuta.  P.Q.M.  Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone: • accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento n. P-
RM/F/N/2022/124351 RM 1408204412 di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare emesso dallo ### per l'### di ### il ###; • ordina al Ministero dell'### in persona del legale rappresentante, il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare tra ### nato in ### il 15 aprile 1968, sua moglie ### nata in ### il 25 maggio 1974, e sua figlia, ### nata a ### il 18 febbraio 2005; • dichiara le spese di lite irripetibili. 
Così deciso in ### 19 giugno 2024.   Il Giudice dott.ssa

causa n. 34664/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Colla Damiana

3

Tribunale di Trento, Sentenza n. 657/2024 del 20-06-2024

... n. 20, in persona del ### suo legale rappresentante pro tempore dott. ### rappresentato e difeso dall'avv. ### de ### (C.F. ###) e presso di lei domiciliato in ### Trento, P.ggio Zippel n. 2, giusta delibera della ### n. 76/21 dd. 16.09.2021 (doc. 1) e procura che si produce unitamente alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTO E Soc. ### s.a.s. di ### & C., nella persona del legale rappresentante sig. ### n. Bagolino ### il ###, ivi residente ###(C.F. ###), con sede ###/f (C.F. e P. IVA ###) (doc. 1), rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. ### del ### di ### (C.F. ###) presso il cui studio in #### - V.le Bassani 44/a elegge domicilio; ### E ### n. Tione di #### il ###, residente ### (C.F. ###), per se stesso e nella qualità di rappresentante legale di ### - (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO SEZIONE CIVILE In persona del Giudice dott. ### pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile promossa DA ### (C.F. ###) nato a ### il ### e residente in ### - Valdaone ### - #### snc, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### (C.F. ###) e dall'avv. ### (C.F.  ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ### - ####, ### n. 70; ATTORE
CONTRO Comune di ### (C.F. ###) corrente in #####, ### n. 20, in persona del ### suo legale rappresentante pro tempore dott. ### rappresentato e difeso dall'avv. ### de ### (C.F. ###) e presso di lei domiciliato in ### Trento, P.ggio Zippel n. 2, giusta delibera della ### n. 76/21 dd. 16.09.2021 (doc. 1) e procura che si produce unitamente alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTO
E Soc. ### s.a.s. di ### & C., nella persona del legale rappresentante sig.  ### n. Bagolino ### il ###, ivi residente ###(C.F.  ###), con sede ###/f (C.F. e P. IVA ###) (doc. 1), rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. ### del ### di ### (C.F. ###) presso il cui studio in #### - V.le Bassani 44/a elegge domicilio; ### E ### n. Tione di #### il ###, residente ### (C.F. ###), per se stesso e nella qualità di rappresentante legale di ### - studio associato di ### con sede ###(C.F. e P.IVA ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### del ### di ### con studio ivi, in via ### n. 150, in virtù di delega ex art. 83 comma III cpc. (C.F. ### - P. IVA ###), ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta; #### azione ex art. 2051 c.c. (risarcimento danni).  CONCLUSIONI DEL### Nel merito, in via principale: -accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di ### ex art. 2051 c.c. nella causazione dell'evento dannoso occorso in data ### all'auto ### tg. ### del sig.  ### -condannare, per l'effetto, il Comune di ### al pagamento in favore del sig. ### della somma di € 13.718,70 - ovvero della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio - a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza del sinistro subito dall'auto ### tg. ### in data ###, oltre interessi legali da calcolarsi dal dì del dovuto (08.11.2020) sino al saldo effettivo; in via istruttoria: solo nel denegato caso in cui questo ###mo Tribunale adito ritenesse di non ammettere le dichiarazioni rese dal teste #### all'udienza del 21.04.2023, ammettere il medesimo teste sulle circostanze di fatto dedotte nei capitoli di prova di cui alle pagg. 2-3 del Foglio di ### delle conclusioni; da sentirsi anche a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente richiesti ex adverso da tutte le altre parti del giudizio ed ammessi da codesto ###mo Tribunale; in ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi.  CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
In via principale: rigettare tutte le domande svolte nei confronti del Comune di ### in quanto infondate in fatto e in diritto; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertare il prevalente, o quantomeno concorrente, concorso di colpa del signor ### nella causazione del sinistro de quo e graduare, anche ex art. 1227 c.c., il risarcimento a lui dovuto; sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente della ### s.a.s. (P. IVA ###) in persona del legale rappresentante pro tempore in 25072 #### - ### 34/F (in proprio e/o quale capogruppo dell'A.T.I) con conseguente condanna della medesima a risarcire i danni riconosciuti dovuti all'attrice e comunque a tenere indenne, manlevare e garantire il comune di ### da quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare, anche per spese, in conseguenza del sinistro; in via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti del Comune di ### accertare il prevalente concorso di colpa della ### s.a.s. (P. IVA ###) in persona del legale rappresentante pro tempore in 25072 #### - ### 34/F (in proprio e/o quale capogruppo dell'A.T.I.) stabilendo le relative quote di responsabilità, con condanna di quest'ultima a tenere manlevato il deducente di quanto quest'ultimo dovesse pagare, ex art. 2055 c.c., oltre la quota di sua responsabilità. 
Compensi e spese rifuse per legge di soccombenza, oltre il 15% spese generali, IVA e ### In via istruttoria: chiede di essere ammessa a prova per testi e per interpello formale dei signori #### e del legale rappresentante di ### s.a.s. sulle circostanze di cui alla pag. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 19.09.2022. 
Si indicano a testi: 1)### c/o ### del ### 5 - ####; 2)### c/o ### del ### n. 5 - ####; 3)Geom. ### c/o Comune di ### - ### n. 20.  ### 1)preliminarmente si reitera l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste ### escusso all'udienza del 21.04.2023, essendo potenzialmente portatore d'interesse in causa; 2)in via principale rigettarsi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto; 3)in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare il prevalente e/o concorrente concorso di colpa del sig. ### nella causazione del sinistro e, per l'effetto, graduare ex art. art. 1227 c.c. il risarcimento dovuto; 4)ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare la esclusiva o concorrente responsabilità nella causazione del sinistro del Comune di ### nella persona del suo sindaco pro tempore, e/o dell'arch. ### e, per l'effetto, condannare questi ultimi a risarcire i danni riconosciuti come dovuti al sig. ### o comunque ordinargli di tenere indenne / manlevare / garantire la ### s.a.s. di ### & C. da quanto quest'ultima fosse condannata a pagare al sig. ### 5)in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di lite, comprese spese generali 15% C.P.A. ed I.V.A.  ### In via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o comunque il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo dell'#### e, per l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi dal procedimento, per i motivi tutti dedotti in narrativa; nel merito: -in via principale: respingere, per le ragioni esposte in narrativa, tutte le domande proposte dall'attore e, nei suoi confronti dalla ### s.a.s., perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto; -in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare il prevalente e/o concorrente concorso di colpa del conducente del veicolo intestato al sig.  ### nella causazione del sinistro e, per l'effetto, graduare ex art. 1227 c.c. il risarcimento dovuto; -sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare la esclusiva o concorrente responsabilità nella causazione del sinistro del Comune di ### nella persona del suo sindaco pro tempore, e/o della ### s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, condannare questi ultimi a risarcire i danni riconosciuti come dovuti al sig. ### -in ogni caso, con favore di diritti, onorari e spese, anche generali, oltre IVA e ### come per legge. 
In via istruttoria: 1)si richiama tutta la documentazione prodotta in atti e chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. ### del ### e legale rappresentante Comune di #### e del legale rappresentante della ### s.a.s. e per testi sui capitoli di cui alle pagg. 3-4 del Foglio di ### Si indicano quali testimoni: -### e/o Comune di ####; -### residente in ####; -#### dei ### di Condino ###. 
Si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi a controparte a mezzo dei suindicati testi.  2) Si ribadisce l'eccezione, già avanzata in memoria ex art. 183 co. 6 n. 3, prima dell'assunzione del teste e successivamente all'assunzione avvenuta in data ###, di incapacità a testimoniare del sig. ### e quindi l'eccezione di nullità della testimonianza del sig. ### assunta in data ###.  3) Chiede di voler disporre ordine di esibizione ex art. 210 cpc. nei confronti dell'attrice, dell'eventuale polizza “Kasko” dell'autovettura ### tg. ### all'epoca del sinistro, oltre che di tutta la documentazione relativa a somme percepite e percipiende, onde essere certi che le somme qui azionate non siano state oggetto di diversa forma satisfattiva.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione dd. 12.07.2021, ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio il Comune di ### chiedendo, nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. nella causazione dell'evento dannoso occorso in data ### all'autovettura ### tg. ### dell'attore; condannare, per l'effetto, il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 11.606,88, ovvero di quella ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza del sinistro subito da detta autovettura in data ###, oltre interessi legali dall'08.11.2020 al saldo effettivo; spese di giudizio rifuse. 
Esponeva in particolare l'attore a sostegno delle domande svolte: 1) che alle ore 10,30 dd. 08.11.2020 ### padre dell'attore, transitava in via ### nel Comune di ### alla guida dell'autovettura ### tg. ### di proprietà del figlio ### (v. doc. 4); 2) che giunto all'altezza della caserma dei ### del ### l'autovettura anzidetta subiva il danneggiamento dei cerchioni anteriore e posteriore dietro e degli ammortizzatori (v. doc. 1) a causa di una buca stradale (v. doc. 2) non segnalata e non visibile; 3) che a seguito dell'impatto il conducente arrestava immediatamente la marcia del veicolo, al fine di evitare ulteriori danni allo stesso, provvedendo a contattare la ### di ### del ### 4) che quest'ultima, giunta sul luogo del sinistro e verificati la dinamica dello stesso, lo stato del manto stradale e i danni subiti, procedeva alla redazione del relativo verbale (v. doc. 3); 5) che come si evinceva dalla documentazione fotografica, di cui al predetto verbale, la buca presente sul manto stradale di via ### non era in alcun modo segnalata, né era immediatamente visibile al conducente; 6) che una volta ultimata la redazione del verbale, l'autovettura veniva trasportata da apposito carroattrezzi presso l'officina autorizzata ### sita in ####, trattandosi di autovettura d'epoca, di particolare pregio e valore (v.  doc. 4); 7) che i lavori di riparazione venivano stimati in € 11.106,88, come da preventivo di riparazione emesso da detta officina in data ### (v. doc. 5); 8) che in data #### inviava al Comune di ### richiesta di risarcimento danni (v. doc. 6); 9) che in data ### UnipolSai, compagnia assicurativa del Comune di ### procedeva ad aprire la pratica del sinistro; 10) che con comunicazione dd. 17.12.2020 (v. doc. 7) la compagnia rigettava la richiesta di risarcimento del danno, adducendo che il tratto di strada interessato dal sinistro era sottoposto a lavori di scavo necessari all'allaccio alla rete di teleriscaldamento ad opera della ### s.a.s., ritenuta unica responsabile per i danni riportati dal veicolo; 11) che tuttavia, come si evinceva dal verbale della ### e dall'allegata documentazione fotografica, la buca in questione si trovava sul lato opposto della carreggiata rispetto al cantiere e non era stata in alcun modo segnalata; 12) che l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita formulato dai legali dell'attore, comunicato al Comune di ### a mezzo pec in data ### (v. doc. 8), non sortiva alcun effetto; 13) che infatti il Comune con pec dd. 01.06.2021 (v. doc. 9) riteneva che “onde non rendere vano il tentativo, sia opportuno coinvolgere la ditta ### s.a.s. di ### & Co. cui l'Ente da me rappresentato aveva appaltato i lavori della realizzazione della nuova ### dei ### del ### volontari di Condino”; 14) che con pec dd. 09.06.2021 (v. doc. 10) il legale del Comune estendeva l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita alla società ### s.a.s., che tuttavia non comunicava le proprie determinazioni nel rispetto del termine di gg. 30, spirato in data ###. 
Costituitosi con comparsa dd. 03.11.2021 il Comune di ### nell'eccepire che il sinistro era ascrivibile a fatto e colpa del conducente dell'autovettura, “che se avesse adottato un comportamento di guida adeguato alle concrete condizioni di tempo e di luogo, ben avrebbe potuto evitare i danni oggi lamentati” e che comunque sarebbe stata tenuta a rispondere la ditta ### s.a.s., cui erano stati appaltati i lavori di realizzazione della nuova caserma dei ### del ### volontari di ### (v. doc. 2), e ciò ai sensi dell'art. 44 punto 3 allegato B al contratto di appalto, contestando altresì l'avversa pretesa anche in punto “quantum”, chiedeva, in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della ditta ### s.a.s. al fine di essere manlevato in ipotesi di condanna; in via principale, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertare il prevalente, o quantomeno concorrente, concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro e, quindi, graduare ex art. 1227 c.c. il risarcimento dovuto; sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente della ditta ### s.a.s., con conseguente condanna della stessa a risarcire i danni riconosciuti dovuti all'attrice o comunque a tenere indenne, manlevare e garantire il Comune di ### da quanto fosse tenuto a pagare; in via ulteriormente subordinata, accertare il prevalente concorso di colpa della ditta ### s.a.s., stabilendo le relative quote di responsabilità, con condanna della stessa a tenere manlevato il deducente di quanto dovesse pagare ex art. 2055 c.c., oltre le quota di sua responsabilità; spese di giudizio rifuse. 
Costituitasi con comparsa dd. 07.02.2022 la terza chiamata società ### s.a.s. di ### & Co., nell'eccepire il difetto di legittimazione passiva della deducente, contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro, come riferita dall'attore, il nesso di causalità tra evento e danno, nonché il “quantum debeatur”, chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa del direttore dei lavori, nella persona dell'arch. ### affinché venisse condannato a manlevare la ### s.a.s. di ### & Co. in ipotesi di condanna della stessa; in via principale, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare il prevalente e/o concorrente concorso di colpa di ### nella causazione del sinistro e, per l'effetto, graduare ex art. 1227 c.c. il risarcimento dovuto; ancora in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare la esclusiva o concorrente responsabilità nella causazione del sinistro del Comune di ### e/o dell'arch. ### e, per l'effetto, condannare quest'ultimi a risarcire i danni riconosciuti all'attore e comunque ordinare loro di tenere indenne/manlevare/garantire la deducente da quanto quest'ultima fosse condannata a pagare al ### spese di giudizio rifuse. 
Costituitosi con comparsa dd. 01.06.2022 il terzo chiamato arch. ### nell'eccepire il difetto di legittimazione passiva in capo allo stesso in quanto il coordinatore della sicurezza era l'arch.  ### e che l'asserita buca si sostanziava in realtà in “una mera abrasione dell'asfalto di profondità trascurabile (circa 0,5 cm), perfettamente visibile dagli utenti della strada in quanto posta in corrispondenza della striscia cementata a seguito dell'allacciamento alla rete elettrica e telefonica, nonché idoneamente segnalata dalla cartellonistica stradale”, contestando altresì l'entità della domanda risarcitoria svolta dall'attore, chiedeva, in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o comunque il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo dell'arch. ### e, per l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi dal procedimento; nel merito, in via principale, respingere tutte le domande proposte dall'attore e, nei suoi confronti dalla ### s.a.s, in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare il prevalente e/o concorrente concorso di colpa del conducente del veicolo intestato a ### nella causazione del sinistro e, per l'effetto, graduare ex art. 1227 c.c. il risarcimento dovuto; sempre in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare la esclusiva o concorrente responsabilità nella causazione del sinistro del Comune di ### e/o della ### s.a.s. e, per l'effetto, condannare quest'ultimi a risarcire i danni riconosciuti come dovuti a ### spese di giudizio rifuse. 
A seguito di ordinanza istruttoria dd. 15.11.2022, venivano assunti all'udienza dd. 21.04.2023 n. 2 testi di parte attorea, n. 2 testi di parte convenuta ed un teste di parte terza chiamata ditta ### s.a.s. 
Con provvedimento in data ### il G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni. 
All'udienza dd. 17.01.2024 il G.T. tratteneva la causa in decisione. 
Ciò premesso, le domande attoree, infondate, vanno rigettate. 
Invero, l'attore, nell'attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro al Comune di ### ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha affermato che quest'ultimo: A) “non si è avveduto che il manto stradale di ### risulta disconnesso, presentando una pericolosa buca stradale”; B) “non ha segnalato agli utenti della strada (veicoli, motocicli, biciclette e pedoni) l'insidiosità della res con la necessaria segnaletica”; C) “non ha provveduto ad inibirne in alcun modo la pericolosità della strada, effettuando tempestivamente i lavori di riparazione della buca” (v. pagg. 7-8 atto di citazione). 
In punto di diritto sostiene l'attore che “### dunque il nesso eziologico tra la cosa in custodia (la sede stradale e, nello specifico, l'asfalto stradale) e l'evento (l'impatto tra le ruote di destra del veicolo e la buca stradale), sufficiente a configurare la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.”, soggiungendo che “E' inoltre comprovato documentalmente che l'asfalto stradale di ### presentava, all'epoca del sinistro, una buca pericolosa in alcun modo segnalata e visibile agli utenti della strada (doc. 2-3). 
Risulta del tutto pacifico, inoltre, il fatto che il Comune di ### sia il “custode” della cosa (### e il suo manto stradale)” (v. pag. 7 atto di citazione). 
All'udienza dd. 21.04.2023 i testi di parte attorea, ### e ### hanno confermato: 1) che alla guida dell'autovettura vi era il primo; 2) che il giorno 08.11.2020 il manto stradale di via ### nel Comune di ### era sconnesso e presentava una pericolosa buca, come da foto sub doc. 2) parte attorea; 3) che la via ### era priva di cartelli stradali di pericolo idonei a segnalare la buca stradale in questione; 4) che a causa del transito sulla buca stradale de qua l'autovettura subiva il danneggiamento dei cerchioni anteriore e posteriore destro e degli ammortizzatori. 
Alla medesima udienza il teste di parte convenuta ### agente di polizia locale, ha confermato che nel giorno in riferimento (08.11.2020) lungo la via ### era presente un cantiere per la realizzazione della nuova ### dei ### del ### di ### che detti lavori erano eseguiti dalla ditta ### s.a.s. ed appaltati dall'### alla A.T.I., di cui la ditta era capogruppo e mandataria (v. docc. da 2) a 9) parte convenuta); che tra le opere vi era all'allaccio all'acquedotto; che nel mese di novembre detti lavori erano ancora in corso; che in particolare non era stato ancora eseguito il ripristino della pavimentazione in asfalto. 
Il teste ha inoltre confermato il cap. 1) della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc. dd. 08.09.2022 della terza chiamata ### s.a.s. (“se vero che il giorno 8/11/2020, all'incirca alle ore 10,30, il Comune di ### era interessato da tempo atmosferico soleggiato e che la carreggiata stradale della sua via ### era asciutta”), mentre in relazione al cap. 3) parte attorea (“vero che la via ### nel Comune di ### era priva di cartelli stradali di pericolo idonei a segnalare la buca stradale di cui ai punti precedenti”), il teste ha affermato che “### un cartello di lavori in corso, come risulta peraltro dalla documentazione fotografica raccolta nell'immediatezza del nostro intervento”. 
Alla medesima udienza il teste di parte convenuta ### tecnico comunale, ha confermato che i lavori di allaccio non erano stati ancora completati dalla ditta ### s.a.s. e che in particolare non era stato ancora eseguito il ripristino della pavimentazione in asfalto, mentre, assunto a prova contraria in ordine al cap. 2) parte attorea (“vero che il giorno 8/11/2020 il manto stradale di via ### nel Comune di ### era sconnesso e presentava una pericolosa buca, come da rappresentazione fotografica prodotta sub doc. 2”), ha confermato la circostanza, affermando che “### arrivate anche a me queste fotografie. Non posso dire se fosse pericolosa o meno”. 
Da ultimo il teste ### di parte terza chiamata ### s.a.s., assunto a prova contraria sui capitoli di parte attorea, ha confermato il cap. 2) (“vero che il giorno 8/11/2020 il manto stradale di via ### nel Comune di ### era sconnesso e presentava una pericolosa buca, come da rappresentazione fotografica prodotta sub doc. 2”), precisando che “In quanto dipendente della ### sebbene non ricordi con esattezza la data, sono sicuro che durante i lavori vi era la buca. Di fronte vi era l'accesso del cantiere. Non sono in grado di definire la pericolosità”, mentre in relazione al cap. 3) (“vero che la via ### nel Comune di ### era priva di cartelli stradali di pericolo idonei a segnalare la buca stradale di cui ai punti precedenti”) ha affermato che “La cartellonistica da cantiere c'era”. 
Orbene, va innanzitutto rilevato il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore ### in quanto questi, per quanto dichiarato dal padre ### assunto in qualità di teste di parte attorea all'udienza dd. 21.04.2023 (“Voglio il risarcimento del danno della macchina, perchè ho dovuto pagare i danni a mio figlio”), risulta essere stato già risarcito per i danni riportati dall'autovettura. 
Quanto al merito, alla luce delle risultanze istruttorie, e segnatamente delle testimonianze rese e della documentazione, anche fotografica, prodotta, deve ritenersi che il sinistro de quo sia ascrivibile esclusivamente alla condotta di guida del conducente dell'autovettura, non adeguata alla situazione dei luoghi. 
In particolare, non vi è dubbio che la via ### percorsa dall'automobilista presentasse una sconnessione del manto stradale in quanto interessata dai lavori in corso eseguiti dalla ditta ### s.a.s., cui era stata commissionata la realizzazione della caserma dei ### del ### Tuttavia, tale anomalia della sede stradale era del tutto percepibile e quindi evitabile dal conducente dell'autovettura qualora fosse proceduto ad una velocità moderata, correlata alla situazione dei luoghi, interessata dalla presenza di un cantiere. 
Sul punto preme evidenziare che la via ### presenta uno sviluppo rettilineo, senza intersezioni, a margine della quale, su entrambe le direzioni di marcia, erano posizionati cartelli segnalanti lavori in corso, così come riferito dai testi ### e ### e come si evince chiaramente dalle foto nn. 4 e 5 allegate al verbale della ### (v. doc. 3) parte attorea). 
A ciò si aggiunge che l'anomalia del manto stradale era facilmente avvistabile, considerato che la giornata in riferimento era soleggiata ed il fondo si presentava asciutto. 
Stante la prevedibilità o comunque l'agevole visibilità della situazione dei luoghi, deve ritenersi che la condotta imprudente dell'automobilista abbia assunto rilevanza causale esclusiva nella verificazione dell'evento, integrando l'esimente del caso fortuito. 
Con specifico riferimento ad una cosa inerte, giova rammentare che “Questa Corte ha già chiarito che, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (### 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Rv. 640508; fattispecie in cui è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta, ritenuta causalmente attribuibile alla disattenzione dello stesso danneggiato)” (v. Cass. n. 10938/2018). 
Negli stessi termini Cass. n. 18100/2020, secondo cui il caso fortuito può essere costituito dalla condotta della vittima anch'essa idonea ad escludere il nesso eziologico tra cosa e danno “…qualora manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito”. 
In linea con il richiamato indirizzo della Suprema Corte, si veda Cass. ord. 6 luglio 2015 n. 13930, secondo cui “ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa (nella specie dissesto stradale noto o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con lo stesso) impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.”. 
Più recentemente la Suprema Corte, in aderenza ai principi richiamati, ha affermato che “In materia di responsabilità per cose in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile e inevitabile. In particolare si fa specifico riferimento pure alla necessità che la condotta del danneggiato sia valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (v. Cass. n. 29634/2023). 
Quanto alle spese di giustizia, liquidate come da dispositivo, l'attore è tenuto alla rifusione di quelle sostenute sia dal Comune convenuto che dai terzi chiamati. 
Sul punto giova rammentare che “…il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda…” (v. Cass. 12301/2005). 
Negli stessi termini Cass. n. 7674/2008, secondo cui “Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte e d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio”.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, il Tribunale di ### così provvede: -rigetta le domande attoree; -condanna l'attore alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Comune convenuto e dai terzi chiamati, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori, in favore di ciascuno di essi.  ### 17.06.2024 Dott. M. ### n. 1961/2021

causa n. 1961/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Massimo Morandini, Pepa Roberto

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3061/2024 del 25-06-2024

... (P.i. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. ### elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Sanfelice, 24, presso lo studio legale degli Avv.ti ### (C.f. ###; p.e.c.: ###) e ### (C.f. ###; p.e.c.: ###), che la rappresentano e difendono come da procura in atti - ### e ### S.r.l. (P.IVA ###) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Napoli alla ### 42 - ### contumace nonché ### in persona del procuratore speciale Dott. ### elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Orsini, 46, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti - ### in causa ####udienza dell'11/03/2024, tenutasi in forma cartolare, le parti concludevano mediante deposito di note riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già (leggi tutto)...

Proc. n. 14498/2017 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Nord - II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa ### pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 14498 dell'anno 2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra #### (C.f. ###) nato a #### il ###, elettivamente domiciliato in #### alla ### 112, presso lo studio dell'Avv. ### (C.f. ###; p.e.c.: ###), che lo rappresenta e difende come da procura in atti - Attore e DOTT. ### (C.f. ###) nato a Napoli il ###, elettivamente domiciliato in Napoli alla ### di ### 260, presso lo studio dell'Avv.  ### (C.f. ###; p.e.c.: ###), che lo rappresenta e difende come da procura in atti - Convenuto e DOTT. ### (C.f. ###) nato a ### de' #### il ###, elettivamente domiciliato in ### alla ### 173, presso lo studio dell'Avv. ### (C.f.: ###; p.e.c.: avvvincenzomaz###), che lo rappresenta e difende come da procura in atti - Convenuto e ### C.G. ### S.p.A. (P.i. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. ### elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Sanfelice, 24, presso lo studio legale degli Avv.ti ### (C.f. ###; p.e.c.: ###) e ### (C.f. ###; p.e.c.: ###), che la rappresentano e difendono come da procura in atti - ### e ### S.r.l. (P.IVA ###) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Napoli alla ### 42 - ### contumace nonché ### in persona del procuratore speciale Dott. ### elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Orsini, 46, presso lo studio dell'Avv.  ### che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti - ### in causa ####udienza dell'11/03/2024, tenutasi in forma cartolare, le parti concludevano mediante deposito di note riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei rispettivi atti difensivi. 
Ragioni in fatto e diritto della decisione La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit. 
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto presso l'intestato Tribunale (notificato alle controparti unitamente al decreto di fissazione d'udienza) ### conveniva in giudizio il Dott.  ### il Dott. ### la ### di ### C.G. ### S.p.A. (di qui in avanti “Ruesch”) e la ### S.r.l. (di qui in avanti “###”) al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale del primo o, in subordine, la malpractice del sanitario e di tutti gli altri convenuti, nonché dell'illiceità dell'intervento sanitario effettuato in difetto di valido consenso informato e, per l'effetto, la condanna in proprio favore al pagamento di €. 26.000,00 a titolo di risarcimento del danno, o della diversa somma determinata secondo equità dal giudicante. 
Specificamente, secondo la ricostruzione elaborata dall'attore, egli, da sempre affetto da leggera miopia e astigmatico, iniziando a riscontrare difficoltà visive per l'insorgenza di cataratta e glaucoma ad entrambi gli occhi, con l'aggravante della presenza di puker maculare a quello destro, si era sottoposto ad una visita specialistica presso lo studio medico del Dott. ### il quale, messo da subito al corrente dal ### dei suoi timori di non poter riuscire a continuare a leggere da vicino senza occhiali di correzione a causa dell'insorta patologia, rassicurava il paziente circa la curabilità della medesima e della possibilità di continuare a leggere senza occhiali anche successivamente all'intervento chirurgico di cataratta, di cui gli comunicava la necessità; la precisa volontà di ### di voler continuare a leggere libri senza occhiali, inoltre, veniva riportata anche nelle cartella cliniche del 20/03/2012 e del 29/10/2013 redatte dal Dott. ### il quale, tra l'altro, illustrava al paziente le caratteristiche del cristallino che gli sarebbe stato impiantato per assecondare le esigenze manifestategli. 
All'esito dell'intervento chirurgico, proseguiva il ricorrente, invece aveva riportato il temuto danno di non riuscire più a leggere libri e scopriva, dalla disamina della cartella clinica della ### di ### di Napoli, di non esser stato operato dal Dott. ### in cui aveva riposto tutta la sua fiducia, bensì dal Dott. ### il ricorrente, dunque, deduceva che il danno si sarebbe prodotto a causa dell'impianto di un cristallino diverso da quello convenuto, delineando profili di responsabilità sia nei confronti del Dott. ### (per la “malpractice” in quanto autore materiale dell'intervento chirurgico o per la mancata esecuzione da parte del medesimo delle indicazioni impartitegli dal Dott. ### sulla scelta del cristallino) sia della clinica ### (per una disorganizzata pianificazione dell'intervento che non avrebbe permesso agli esecutori del medesimo la fruizione/trasmissione delle indicazioni sul cristallino da impiantare) sia della ### (fornitrice del cristallino sbagliato) e sia del Dott. ### (per aver ceduto, senza il consenso del paziente, la gestione di un caso da lui ben conosciuto ad altri professionisti, nonostante il diverso accordo con il ricorrente circa l'esecuzione dell'intervento da parte dello stesso Dott. ###. 
Il ricorrente, infine, lamentava il difetto di consenso informato propedeutico all'intervento chirurgico. 
In data ### costituitosi in giudizio la convenuta ### chiedeva il rigetto della domanda o, nella denegata ipotesi di accoglimento, la condanna esclusiva al risarcimento dell'asserito danno nei confronti degli altri convenuti e, in ogni caso, dichiararsi il proprio diritto di rivalsa per qualsiasi somma essa fosse risultata soccombente all'esito del giudizio, con vittoria di spese e competenze di giudizio, rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. 
La convenuta ### contestava la sussistenza di una sua responsabilità per i danni che l'attore asseriva di aver riportato, sia perché il petitum e il quantum debeatur, in violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., erano stati genericamente rappresentati (rectius, non era stato specificato il nocumento in termini di “danno biologico” e dedotta meramente “la non conformità del risultato ottenuto alle aspettative iniziali”), sia perché essi non erano causalmente correlati ad alcuna sua condotta, evincendosi dalla domanda giudiziale la completa estraneità della ### ad un rapporto professionale che, di contro, era intercorso esclusivamente con tutti gli altri convenuti (con i sanitari, che avevano valutato, in via autonoma e al di fuori dei locali della ### di ### le condizioni cliniche del ### la scelta della tipologia d'intervento e delle fasi post-operatorie, e con la ###, che aveva fornito il cristallino sbagliato), avendo ricevuto dal ricorrente solo la somma di €. 402,00 “per la camera occupata”. Inoltre, la ### sosteneva la regolare acquisizione del consenso informato, deducendo, altresì, che, quand'anche ritenuto non prestato, per il risarcimento derivante dalla sua violazione sarebbe stato necessario il verificarsi di un danno all'integrità psico-fisica in rapporto di causalità con il trattamento medico eseguito, e che, in ogni caso, la manchevole o non corretta compilazione del relativo modulo era imputabile esclusivamente al sanitario operante, ossia al convenuto Dott. ### concludeva affermando che nel caso di specie l'operazione non rientrava tra quelle per le quali il consenso informato è prescritto ex lege. 
In data ### si costituiva in giudizio il convenuto Dott. ### il quale chiedeva, preliminarmente, di essere autorizzato alla chiamata in causa in garanzia della ### (in qualità di istituto garante per la copertura assicurativa dei suoi rischi professionali) e, nel merito, di rigettarsi la domanda, per infondatezza in fatto ed in diritto, e, in via ulteriormente gradata e subordinata alla denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannarsi la chiamata in causa a manlevarlo da ogni conseguenza derivante da una sua condanna, con riferimento sia alla sorta capitale che alle spese giudiziali. 
Specificamente, secondo il convenuto Dott. ### il ### era pienamente consapevole del fatto che l'intervento sarebbe stato eseguito, in presenza del Dott. ### dal Dott.  ### circostanza evincibile dal modulo di consenso informato recante la sottoscrizione di quest'ultimo sotto la dicitura “Il responsabile del trattamento medicochirurgico”. Inoltre, il Dott. ### eccepiva che l'eventuale accertamento del difetto di consenso informato non sarebbe stato, comunque, sufficiente a dimostrare automaticamente una sua responsabilità, essendo necessario, in ogni caso, l'accertamento del nesso causale tra il mancato assenso e la produzione del danno; altrettanto indimostrato, poi, era il nesso eziologico eventodanni, atteso che ### neanche aveva specificato la tempistica entro la quale i problemi sarebbero insorti, limitandosi genericamente a collocarli temporalmente “dopo l'intervento” e senza che fosse presa in considerazione la sua età anagrafica di 73 anni al tempo dell'operazione, ritenuta dal convenuto la principale causa dei disturbi lamentai. Inoltre, il Dott. ### contestava la natura complessa, tutt'altro che routinaria, dell'intervento chirurgico praticato e che, pertanto, poteva sussistere una propria responsabilità solo in caso di accertamento di dolo o colpa grave, in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 2236 c.c. Il resistente eccepiva ai sensi dell'art. 1228 l'esclusiva o concorrente responsabilità della ### in qualità di clinica all'interno della quale egli aveva prestato la propria opera professionale. Infine, attesa l'operatività della polizza assicurativa per rischi professionali, il Dott. ### chiedeva di esser tenuto indenne dalla chiamata in causa ### da ogni conseguenza pregiudizievole conseguente all'eventuale accoglimento della domanda. 
In data ### si costituiva in giudizio il convenuto Dott. ### il quale chiedeva rigettarsi la domanda per infondatezza in fatto e in diritto e, in caso di accoglimento della stessa, condannarsi la chiamata in causa a manlevarlo da ogni conseguenza pregiudizievole, con vittoria di spese e competenze di lite. 
Specificamente, secondo la ricostruzione del convenuto Dott. ### l'intervento cui sarebbe stato sottoposto l'attore era necessario e sarebbe stato eseguito a regola d'arte, essendo stato impiantato il preciso cristallino indicato in biometria senza che ciò avesse comportato alcuna complicanza, dato il regolare decorso post-operatorio; ribadiva, anch'egli, la piena consapevolezza dell'attore su chi sarebbe stato l'esecutore materiale dell'intervento, stante la sua personale sottoscrizione del consenso informato, nonché la consapevolezza che gli sarebbe stato impiantato un cristallino “17”, come da biometria eseguita presso la ### Inoltre, attesa l'operatività della polizza assicurativa per rischi professionali, chiedeva di esser tenuto indenne dalla chiamata in causa ### da ogni conseguenza pregiudizievole conseguente all'eventuale accoglimento della domanda. 
In data ### si costituiva in giudizio la chiamata in causa ### la quale chiedeva, nel merito, di accertarsi e dichiararsi la totale assenza di responsabilità ascrivibile ai resistenti e, per l'effetto, rigettarsi la domanda proposta, poiché infondata. Vinte le spese. 
Non si costituiva in giudizio la convenuta ###, la cui contumacia viene dichiarata nel dispositivo del presente provvedimento.  1. Questioni preliminari Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda formulata dalla ### per violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c., in ossequio al consolidato principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui la nullità per mancata o lacunosa esposizione dei fatti può essere comminata solo laddove l'esplicitazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sia stata, tenuto conto dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati, del tutto obliterata o risulti assolutamente incerta, pregiudicando, in tal modo, il diritto di difesa del convenuto. Tale esigenza difensiva costituisce, dunque, parametro di valutazione dell'invalidità dell'atto, la cui declaratoria di nullità si giustifica solo ove le incertezze nella descrizione degli elementi fattuali precludano al convenuto l'esplicazione di un'adeguata difesa. 
Nel caso di specie, tutte le parti convenute, nonché parte chiamata in causa, hanno apprestato puntuali difese, con ciò dimostrando di disporre di ogni elemento utile a siffatto scopo e, dunque, di non aver subito alcun pregiudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019; Cass. n. 11751 del 15/05/2013; Cass. n. 365 del 14/01/2003), sicché l'atto introduttivo non può essere sanzionato dalla comminatoria di nullità.  2. Nel merito L'#### agisce nei confronti del Dott. ### per un inadempimento consistente nell'aver affidato l'operazione chirurgica di cataratta, consigliatagli da detto luminare in occasione delle visite e consulenze mediche avvenute presso il suo studio, al suo collaboratore Dott. ### inoltre, delinea ulteriori profili di responsabilità sia nei confronti di quest'ultimo, per aver mal condotto l'operazione chirurgica di cataratta o, in ogni caso, per non aver seguito le direttive presumibilmente impartitegli dal Dott. ### circa il cristallino da impiantare, sia nei confronti delle ### per una disorganizzata pianificazione dell'intervento che potrebbe non aver permesso all'esecutore del medesimo di poter fruire delle indicazioni sul cristallino da impiantare, sia nei confronti della ###, per la possibile fornitura del cristallino sbagliato.  2.1 Sulla specificazione del bene della vita che ### assume esser stato leso Preliminarmente, al fine di definire le diverse posizioni delle parti evocate in giudizio, risulta necessario specificare quale sia il bene della vita che l'attore assume leso; egli, in buona sostanza, lamenta un “danno” consistente nella necessità di dover utilizzare gli occhiali per leggere da vicino, dovuto all'insorgere di una presbiopia come conseguenza di un intervento chirurgico di cataratta con il quale gli veniva impiantato un cristallino monofocale; ed è proprio dal tipo di cristallino impiantatogli che prendono le mosse tutte le sue doglianze, atteso che, l'attore, alla luce dell'esigenza di voler continuare a leggere da vicino senza l'ausilio delle lenti (che sarebbe stata manifestata al Dott. ### durante le visite sostenute presso il suo studio e posta come condizione fondamentale dell'assenso all'intervento chirurgico) sostiene che avrebbe dovuto essergli impiantato un cristallino multifocale con il quale si sarebbe curata la cataratta senza la correlata insorgenza della presbiopia; dunque, risulta dirimente comprendere come sia stato possibile l'impianto di un cristallino che il ### asserisce diverso rispetto a quello occorrente a soddisfare le sue esigenze, prontamente manifestate al Dott. ### 2.2 Sull'assenza di responsabilità della convenuta ### premesso, relativamente alla posizione dalla convenuta ### dall'analisi della cartella clinica formata da quest'ultima e, in particolare, della “cartella ambulatoriale n. 2295/2014” può agevolmente evincersi che l'attore non avesse alcun contatto pregresso con la ### di ### (alla quale, non essendo stata individuata personalmente dall'attore come il luogo in cui sarebbe stato eseguito l'intervento chirurgico, alla quale non sarebbero stati pagati i costi dell'opera professionale che di lì a poco sarebbe stata posta in essere), ivi leggendosi che “il sottoscritto/a ### dichiara di volersi avvalere, per l'esecuzione dell'attività chirurgica e, comunque, di qualsivoglia atto medico da compiersi sulla propria persona, dell'opera professionale del dott. ### con il quale intrattiene un rapporto di fiducia e della equipe medica facente capo allo stesso precisando che provvederà, in proprio, a sostenere i costi della suddetta opera professionale riservandosi di regolare, gli stessi, direttamente con i suddetti professionisti; dichiara altresì, espressamente, di aver preso atto che la individuazione della ### di ### è stata effettuata dal suddetto sanitario e, pertanto, anche ai fini del disposto di cui all'art. 1228 c.c., il/la scrivente esonera la stessa ### di ### da qualsivoglia obbligazione ed onere dovesse derivare dalla condotta dello stesso sanitario o dei componenti delle equipe facente capo ad esso, essendo stati, gli stessi, dallo stesso individuati; nel contempo il/la sottoscritto/a esonera la ### di ### da qualsivoglia onere economico nei confronti del professionista e/o dei componenti della equipe di cui innanzi” (cfr. “cartella clinica Ruesch”, pag. 2, allegata al ### ex art. 702 bis c.p.c.); dunque, trova piena conferma quanto dedotto dalla ### circa la circostanza della mera messa a disposizione della camera occupata per il ricovero e, in generale, della struttura clinica con annessi mezzi e strumenti. 
Va escluso, pertanto, ogni addebito di responsabilità nei confronti della ### 2.3 Sull'assenza di responsabilità del convenuto Dott. ### merito alla posizione del convenuto Dott. ### va rilevato che quest'ultimo provvedeva ad impiantare esattamente il cristallino monofocale indicato a seguito di esame biometrico condotto sulla persona di ### presso la sede della ### (cfr. “BIOMETRIA CON ### CRISTALLINO” allegata alla comparsa di costituzione e risposta di ### e, stando a quanto affermato dai consulenti tecnici di ufficio, il risultato dell'intervento chirurgico è stato esattamente quello atteso. Difatti, nella relazione tecnica redatta dai Dott.ri ### e ### si legge che “[…] la misurazione preoperatoria del cristallino da impiantare è stata precisa, la scelta del cristallino da impiantare è stata quella standard, ovvero quella con uno standard cristallino artificiale monofocale, l'intervento risulta essere stato eseguito in maniera corretta in assenza di complicanze peri, intra e post-operatorie. 
Il risultato è stato quello normalmente atteso da tale tipologia di intervento (ottimo visus da lontano, necessità di lenti per la lettura) […]” (cfr. relazione di c.t.u., pag. 7). 
Alla luce di tutto quanto esposto, può escludersi ogni addebito di responsabilità nei confronti del Dott. ### al quale nulla era stato riferito circa le necessità manifestate dall'odierno attore.  2.4. Sull'assenza di responsabilità della convenuta ### nell'analisi della posizione della convenuta ###, deve rilevarsi che nemmeno nei confronti di quest'ultima è possibile configurare alcuna responsabilità, poiché detta società, in vista dell'intervento chirurgico volto ad eliminare la cataratta da cui era affetto l'attore, effettuava l'esame biometrico sulla persona di ### in ossequio alle indicazioni che le forniva il Dott. ### sulla scorta della diagnosi personalmente effettuata da quest'ultimo sul paziente, senza che la stessa avesse mai un contatto diretto con l'attore; non può, dunque, imputarsi a quest'ultima la scelta di fornire un cristallino monofocale, anziché multifocale. 
Pertanto, può escludersi ogni addebito di responsabilità nei confronti della ### S.r.l.  2.5 Sulla responsabilità del convenuto Dott. ### merito alla dedotta responsabilità del convenuto Dott. ### occorre rammentare che la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute (tra le tante, Cass. n. 2854/2015; Cass. 24220/2015; Cass. n. 24074/2017; Cass. n. 16503/2017). ### è a dirsi nell'ottica della legittima pretesa, per il paziente, di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze probabili (ma non anche quelle assolutamente eccezionali ed altamente improbabili) dell'intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza, atteso che la nostra ### sancisce il rispetto della persona umana in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive (###: Cass. n. 21748/2007; Cass. n. 23676/2008, in tema di trasfusioni salvavita eseguite al testimone di ### contro la sua volontà). Ad una corretta e compiuta informazione consegue, difatti: a) il diritto, per il paziente, di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico; b) la facoltà di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari; c) la facoltà di scelta di rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che offrano maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze postoperatorie; d) il diritto di rifiutare l'intervento o la terapia - e/o di decidere consapevolmente di interromperla; e) la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell'intervento, ove queste risultino, sul piano post-operatorio e riabilitativo, particolarmente gravose e foriere di sofferenze prevedibili (per il medico) quanto inaspettate (per il paziente) a causa dell'omessa informazione. Possono, pertanto, prospettarsi le seguenti situazioni. Anzitutto l'omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi nelle medesime condizioni, hic et nunc: in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale (sul punto, Cass. n. 901/2018). Inoltre, l'omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente. Ed ancora, l'omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento, sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all'intervento e quella (comunque patologica) antecedente ad esso. Infine, l'omessa informazione in relazione ad un intervento che non ha cagionato danno alla salute del paziente (e che, di conseguenza, sia stato correttamente eseguito): in tal caso, la lesione del diritto all'autodeterminazione costituirà oggetto di danno risarcibile, sul piano puramente equitativo, tutte le volte che, e solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell'intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse. Condizione di risarcibilità di tale tipo di danno non patrimoniale sarà quella che esso varchi la soglia della gravità dell'offesa secondo i canoni dettati dagli arresti del 2008 della Suprema Corte (###: Cass., S.U., n. 26972/2008 e Cass., S.U., 26975/2008; ma v. anche Cass. n. 16133/2014), predicativi del principio per cui il diritto leso, per essere oggetto di tutela risarcitoria, deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento con il principio di solidarietà secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico. Il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, potrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, onerato della relativa prova (###: Cass. n. 2874/2010), che potrà essere fornita anche mediante presunzioni (###: Cass. n. 16503/2017), fondate, in un rapporto di proporzionalità inversa, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione (###: Cass. Ord. Sez. 3 n. 15749/2018). 
Orbene, nella fattispecie in esame sicuramente si versa in tale ultima ipotesi, essendo stato leso il diritto di autodeterminazione del ### che mai avrebbe prestato il consenso ad una operazione che andava a pregiudicare una sua esigenza imprescindibile, quella di poter continuare a leggere senza occhiali ed essendo stato l'intervento eseguito correttamente, come esplicitato nella memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. n. 1. 
Dalle deduzioni difensive del luminare non si evince alcuna contestazione circa il fatto che egli stesso, all'esito di varie visite eseguite presso il proprio studio, abbia consigliato a ### di sottoporsi all'intervento chirurgico di cataratta che gli aveva provocato l'insorgere della leggera presbiopia di cui l'attore si duole nel presente giudizio; dunque, di fatto, tra il ### e il Dott. ### intercorreva un rapporto di prestazione d'opera intellettuale, consistente nella messa a disposizione da parte di un professionista, iscritto ad apposito albo, delle proprie competenze e risorse intellettuali specifiche ai fini della realizzazione di un risultato utile per il proprio cliente, il quale trova la propria disciplina negli artt. 2230 e ss. c.c.; in particolare, per quanto attiene al presente giudizio, assume rilievo il disposto di cui all'art. 2232 c.c., secondo il quale “Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione”; dunque, uno degli aspetti che caratterizzano il contratto d'opera intellettuale è l'impronta strettamente fiduciaria che intercorre tra il professionista e il proprio cliente, che fa di questo un contratto fondato sull'intuitus personae; ciò non implica, tuttavia, che al professionista sia precluso di avvalersi dell'ausilio di collaboratori, i quali, però, possono svolgere la loro attività solo sotto la direzione e responsabilità del professionista stesso, restando la loro utilizzazione un fatto che assume rilievo solo internamente al rapporto professionista/collaboratore, in quanto il primo è l'unico responsabile a tutti gli effetti nel rapporto con il cliente. 
Chiarita la natura e la sostanza del rapporto intercorrente tra ### e il Dott. ### passando all'esame delle risultanze istruttorie, deve rilevarsi che all'esito della visita medica del 29/10/2013 veniva effettuata un'anamnesi oculare da cui emerge che il paziente “Non ha cambiato lente per vicino perché non le usa” (cfr. “cartella clinica Magli”, pag. 9, allegata al ### ex art. 702 bis c.p.c.); orbene, detta dicitura conferma, se non altro, l'assunto secondo il quale prima dell'intervento chirurgico il ### sicuramente non necessitasse degli occhiali per la lettura, circostanza, questa, confermata anche dai testi ### e ### avendo dichiarato, la prima, che “Mio padre a me ha detto che non avrebbe fatto l'intervento se successivamente questo gli avesse comportato la perdita della facoltà di leggere senza occhiali” e, la seconda, che “Mio padre ha sempre detto a noi familiari che non avrebbe mai fatto l'intervento se ciò avesse comportato la necessità di utilizzare occhiali” (cfr. verbale d'udienza del 05/04/2022). 
Dunque, ritenuto accertato, quantomeno, il mancato utilizzo di lenti per la vicinanza precedentemente all'intervento chirurgico, ai fini del riconoscimento di una responsabilità del Dott. ### risulta necessaria qualche riflessione sul valore che debba attribuirsi ad altre due espressioni riportate nelle anamnesi oculari effettuate con le visite del 20/03/2012 e del 29/10/2013, ossia, rispettivamente, quelle secondo le quali il paziente “OO preferisce asse in uso; OD con forma peggiore” e “Non ha cambiato lente per vicino perché non le usa […] preferisce leggere senza correzione; forame OS 6/10”; esse, lasciano ragionevolmente presumere che il Dott. ### sia stato effettivamente messo al corrente della preminente esigenza del paziente. 
Tale conclusione non è in contrasto con la condotta processuale tenuta dal ### il quale sia in sede di comparsa di costituzione che di memorie ex art. 183 co 6 c.p.c. non ha negato espressamente la circostanza che l'#### gli aveva rappresentato l'esigenza di continuare a leggere senza occhiali anche dopo l'intervento. 
Dunque, premessa e ritenuta sufficientemente dimostrata la consapevolezza da parte del luminare della preminente volontà del ### di voler continuare a leggere senza lenti, destano certamente perplessità sia la circostanza che all'esito dall'esame biometrico effettuato in data ### (dunque, successivamente alle due visite nelle quali il paziente manifestava la proprie volontà) sia stata ordinata la fornitura di un cristallino monofocale (e non quello multifocale, funzionale al soddisfacimento delle esigenze dell'attore) e sia la circostanza che da nessuno degli atti di causa si evince che il luminare fosse presente all'interno della clinica ### nel giorno dell'intervento chirurgico che egli stesso aveva precedentemente consigliato al ### comparendo in tutti i documenti presenti nella cartella clinica della ### solo ed esclusivamente il nominativo del Dott. ### quale esecutore materiale dell'operazione (cfr. “cartella clinica Ruesch” allegata al ### ex art. 702 bis c.p.c.); traspare, in buona sostanza, che il Dott. ### nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale, abbia affidato parte dell'incarico personalmente assuntosi nei confronti del ### ad alcuni propri collaboratori (rectius, la ### per l'esame biometrico e la conseguente fornitura del cristallino e il Dott. ### per l'esecuzione materiale dell'intervento chirurgico) abdicando all'attività di direzione, controllo e coordinamento dei medesimi che, qualora compiutamente svolta, avrebbe potuto forse evitare l'erroneo impianto del cristallino monofocale in luogo di quello multifocale. Per dette ragioni, restando il professionista l'unico responsabile a tutti gli effetti nel rapporto con il cliente, può ritenersi sussistente la responsabilità del Dott. ### nei confronti dell'attore per aver violato il diritto del ### all'autodeterminazione e a non avergli fatto conseguire il “risultato utile” a cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale era finalizzato e a cui poteva astrattamente pervenirsi, atteso che, in ogni caso, la sua effettiva realizzazione rimane una mera possibilità (benché probabile), esclusa in radice dalla condotta del medico; e a nulla rileva, al fine di escludere il detto addebito di responsabilità nei confronti del Dott. ### il diverso concetto di “risultato atteso” dell'intervento chirurgico esaustivamente specificato dai c.t.u. nella loro relazione tecnica (cfr. pagina 10), riferendosi esso, per giunta, ad un intervento correttamente eseguito ma che, stando alla dimostrata volontà dell'attore, mai avrebbe neanche dovuto essere programmato; così come, parimenti, risulta irrilevante il consenso informato prestato dall'attore a detto intervento, atteso che non può certamente imputarglisi di non aver saputo compiutamente leggere e interpretare documenti dal contenuto tecnico (quale la biometria indubbiamente è) prima di prestare il proprio assenso ad un'operazione che, in concreto, si sarebbe poi rivelata diversa da quella ripetutamente prospettatagli dal Dott. ### durante le visite sostenute presso il suo studio medico (rectius, ad un'operazione finalizzata ad impiantare un cristallino monofocale in luogo di uno multifocale). 
Alla luce delle superiori considerazioni può ritenersi sussistente la responsabilità del Dott.  ### In merito alla quantificazione del pregiudizio subito dall'attore, come rilevato poc'anzi il giudice deve procedere ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. Difatti, la liquidazione equitativa al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno. Dunque, nel caso concreto potendosi sostenere l'esistenza di un'oggettiva difficoltà del danneggiato a fornire la prova dell'entità del pregiudizio patito (non potendosi stabilire in che misura possa incidere il nocumento di non poter più leggere da vicino senza occhiali), può riconoscersi all'#### un risarcimento del danno quantificato in via equitativa in €. 6.000,00, al cui pagamento va condannato il convenuto ### 3. Sulla copertura assicurativa della chiamata in causa ### merita accoglimento la domanda di garanzia avanzata dal Dott. ### nei confronti del proprio assicuratore. È incontroversa la validità e l'efficacia della polizza ######3, per la responsabilità professionale sottoscritta dal Dott. ### con la ### tant'è che sin dalla comparsa costitutiva la compagnia assicuratrice non ha negato la sussistenza del contratto di assicurazione. Pertanto, la ### va condannata a tenere indenne il proprio assicurato Dott. ### dalla soccombenza e, quindi, a rimborsare al medico convenuto quanto dovuto all'#### sulla base della presente sentenza.  4. Sulle spese di lite ### gravi motivi per compensare tra le parti costituite le spese di giudizio, stante la pluralità delle situazioni giuridiche coinvolte in giudizio e la complessità di addivenire ad un accertamento di responsabilità nei confronti di una parte, piuttosto che dell'altra. 
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico del convenuto Dott. ### P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli Nord II Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 14498/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### professionale, pendente tra #### Dott. ### Dott.  #### di ### C.G. ### S.p.A., ### S.r.l. e ### ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1. Dichiara la contumacia della convenuta ### S.r.l.; 2. Accoglie parzialmente la domanda proposta dall'#### nei confronti del Dott.  ### per le causali di cui in motivazione e per l'effetto condanna il Dott. ### al pagamento in favore dell'#### della somma di €. 6.000,00 (seimila/00) a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali a decorrere dalla data del 01/10/2014 (dell'intervento chirurgico) e fino al soddisfo; 3. Rigetta le domande proposte dall'#### nei confronti del Dott. #### di ### C.G. ### S.p.A. e ### S.r.l. per le causali di cui in motivazione; 4. Condanna il Dott. ### al pagamento delle spese dei consulenti tecnici di ufficio liquidate con separato decreto; 5. In accoglimento della domanda di garanzia avanzata dal Dott. ### condanna ### a tenere indenne il predetto assicurato da ogni conseguenza patrimoniale derivante nei suoi confronti dalla presente sentenza ivi comprese le spese di ### 6. Tutte le altre spese compensate. 
Così deciso in ### 24/06/2024 Il Giudice Onorario Dott.ssa #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.  

causa n. 14498/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Carmela Esposito

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 3192/2024 del 03-06-2024

... presso l'Avv. ### del ### di ### rappresentante e difensore - ricorrente - MINISTERO DEL###, NON rappresentato né difeso - resistente - e con l'intervento del Pubblico Ministero - interveniente necessario - OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana. * * * * * * * Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano ### nato a ### in data 22 Gennaio 1905 (### 9, 9b e 9c al ricorso) in quale, emigrato nel ### ivi contraeva matrimonio, in ### in data ### con LASHWOOD Violetta (### 10) e dalla loro unione, in data ###, in Broomgrove Victoria Park - Distretto di ### - ### di ####, nasceva la madre del ricorrente, ### (nome mutato poi in “Joan”) (###6). ### (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA * * * 
IL TRIBUNALE DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.  ### ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16057 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente TRA ### nato a #### il ###, cittadino britannico con passaporto UK nr.  539037454 scad. 03.12.2026, attualmente privo di codice fiscale Italiano, res. in Montroig (### - ###, ### de ### 34, elettivamente domiciliato presso l'Avv. ### del ### di ### rappresentante e difensore - ricorrente - MINISTERO DEL###, NON rappresentato né difeso - resistente - e con l'intervento del Pubblico Ministero - interveniente necessario - OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.  * * * * * * * 
Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano ### nato a ### in data 22 Gennaio 1905 (### 9, 9b e 9c al ricorso) in quale, emigrato nel ### ivi contraeva matrimonio, in ### in data ### con LASHWOOD Violetta (### 10) e dalla loro unione, in data ###, in Broomgrove Victoria Park - Distretto di ### - ### di ####, nasceva la madre del ricorrente, ### (nome mutato poi in “Joan”) (###6).  ### mai ebbe a naturalizzarsi come cittadino britannico, come risulta da certificazione di inesistenza naturalizzazione (all.14). 
La madre del ricorrente, nata ### ma che successivamente modificava il proprio nome di battesimo nell'anglicizzato “Joan”, contrasse matrimonio, in ####, in data ### con ### (già noto come ### (###7() dal quale divorziò in data successiva alla nascita del figlio ### odierno ricorrente (###8). 
Il ricorrente contraeva matrimonio con la ###ra Joy Marie DAVISON, in data ### in Goudhurst, ### di #### (###4) dalla quale divorziò in data ### (All.5) Il Ministero dell'### pur regolarmente citato, non si costituiva. 
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'### istituite presso i ### distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani; ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art.  1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis). 
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 1, n. 1, della legge 555/12, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, sussistendo una palese discriminazione in danno dei figli di donne cittadine. 
La stessa Corte ha inoltre riconosciuto che deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. 
Inoltre, con sentenza n. 87 del 16.04.1975, ha autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la ### non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. 
Più di recente le ### della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4466 del 25.02.2009, hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, riconoscendo così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima del 01.01.1948. 
Si deve poi aggiungere che seppure sia possibile rinunciare alla cittadinanza con atto consapevole e volontario, la prova deve essere fornita da chi si oppone alla ricognizione del diritto (v. sul punto Cass. SS. UU. 25.2.2009, n.4466).  ### canto, da ultimo, nel solco di tale orientamento la stessa Corte ha precisato che “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (…). (Cass. SS.UU. 24.8.2022, n.25317). 
Facendo applicazione di tali principi, nel caso in esame, rilevato che ### avo del ricorrente, non ha mai perduto la cittadinanza italiana trasmettendola alla figlia ### (o ###, e quest'ultima non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana acquisita iure sanguinis, né l'ha perduta a seguito del matrimonio con cittadino straniero, trasmettendola pertanto all'odierno ricorrente (v.  allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati); sulla base di tali elementi, in accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi la trasmissione al Ministero dell'### per i conseguenti provvedimenti. 
Le spese del giudizio, stante l'esito e l'opzione di contumacia di parte resistente, restano a carico del ricorrente.  P. Q. M.  definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, il Tribunale in composizione monocratica così provvede: dichiara che il ricorrente: ### nato a #### il ###, res. in Montroig (### - ###, ### de ### 34, è cittadino italiano.  - Lascia le spese di lite a carico del ricorrente.  - Si dispone la trasmissione al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge. 
Così deciso in ### il 3 giugno 2024.  ### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### dr. ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.  

causa n. 16057/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Cancemi Chiara, Lanza Roberto

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