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Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 1237/2025 del 15-11-2025

... i principi che depongono per la sussistenza di una rappresentanza connessa alla rappresentanza apparente. ### è infondato e l'impugnata decisione va esente da censure. Il primo ### ha correttamente riportato (a pag. 4 dell'impugnata decisione) le tre condizioni in presenza delle quali, secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, sez. II, Sentenza n. 11036 del 5 maggio 2017; sez. II, Sentenza n. 17243 del 22 luglio 2010; sez. III, Sentenza 9328 del 8 maggio 2015; sez. III, Sentenza n. 1451 del 27 gennaio 2015), opera l'istituto della rappresentanza apparente e il contratto, pur concluso da soggetto che non aveva potere di rappresentanza, produce effetti nei riguardi dell'apparente rappresentato. I tre elementi che, per l'operatività della rappresentanza apparente, devono ricorrere congiuntamente, sono: a) l'esistenza di una situazione apparente che non corrisponde alla realtà giuridica; b) il comportamento colposo del falso rappresentato, che deve avere posto in essere un comportamento, non meramente omissivo, oggettivamente idoneo a ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione dell'effettivo conferimento del potere rappresentativo; c) la buona fede del (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 661/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### dai ### Dott. ###. #### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da: ### srl, in persona de legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in ### V. Mazzini 44 bis, è elettivamente domiciliata, ### contro ### spa (già ### spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv. ### e #### sio Iannelli, presso il cui studio in ### V. ### 2/44, è elettivamente domiciliata, #### la parte ### “piaccia all'###ma Corte di Appello di ### respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: nel merito, di rigettare, per le motivazioni espresse in narrativa, le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta alla società appellata per le causali spiegate con l'atto introduttivo del presente giudizio; • di rite nere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comparente poiché non ha mai sottoscritto alcun contratto di trasporto e\o spedizione con la società attrice ovvero con la società spedizioniere ### né li ha mai conclusi con le stesse. Con vittoria di spese e dei compensi difensivi di entrambi i gradi del giudizio.”. 
Per la parte ### “### all'###ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, a conferma della sentenza N. 761/2023 emessa dal Tribunale di ### in data ### e pubblicata in data ###: In via principale: - ### inammissibile l'appello proposto da ### per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa; - Rigettare l'appello proposto da ### in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare pienamente la sentenza N. 3294/2023, emessa dal Tribunale di ### in data ###; In ogni caso Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”. 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE ### spa (ora ### spa, nel prosieguo anche soltanto ### spa) evocava in giudizio ### lara ### srl deducendo di aver stipulato con la convenuta, tramite lo spedizioniere ### srl, un contratto per il trasporto di merce consistente in un impianto per la produzione di cemento; di aver emesso in data ### la definitiva conferma booking n. ###; che la merce, destinata alla società ### co, era stivata all'interno di tre contenitori, imbarcati a bordo della m/v ### con destinazione ### di Al ‘### e ivi sbarcati in data ###; che la merce non era stata ritirata da parte del ricevitore e, pertanto, al termine del periodo di free time, erano maturati i costi di conteiner demurrages per USD 145.447,50, che l'attrice chiedeva le venissero rimborsati dalla convenuta.  ### srl (nel prosieguo anche soltanto ### srl) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea per non aver concluso alcun contratto di trasporto/spedizione con parte attrice, non aver mai conferito mandato per tale contratto alla società attrice o allo spedizioniere CCS e, comunque, non essere mai stata proprietaria della merce oggetto del contratto. 
Con sentenza n. 3294 del 29 dicembre 2023 il Tribunale di ### ritenuto che al caso di specie dovessero applicarsi l'istituto della rappresentanza apparen te e che il contratto concluso in nome altrui dal rappresentante senza poteri (lo spedizioniere ### vincolasse il falso rappresentato (### s.r.l.), così statuiva: “Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione: 1. Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna ### rati S.r.l. al pagamento in favore di ### S.p.A. della somma di USD 145.477,50 (pari a 176.987,92 euro al cambio del 13.1.2021), oltre interessi dalla domanda al saldo; 2. ### S.r.l. al pagamento in favore di ### tima ### S.p.A. delle spese di lite liquidate in euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e oneri di legge” Avverso tale decisione interponeva appello ### srl, con atto di citazione ritualmente notificato in data 24 giugno 2024, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto. 
Si costituiva ritualmente in giudizio ### spa (già ### spa), con comparsa depositata in data 26 novembre 2024, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt.  348 bis e 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, la reiezione. 
Con ordinanza 12 febbraio 2025 il Collegio sospendeva l'esecutività della decisione impugnata e fissava l'udienza del 29 ottobre 2025 avanti il ### per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, primo comma, numeri 1, 2 e 3 c.p.c., al 30 luglio 2025 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, al 29 settembre e al 14 ottobre 2025 per il deposito di memorie conclusionali e repliche. 
Con provvedimento 22 settembre 2025 il Presidente, visto il programma per il raggiungimento degli obiettivi del P.N.N.R, disponeva l'assegnazione della controversia a ### ferma la già disposta udienza del 29 ottobre 2025. 
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisavamo le conclusioni e, con ordinanza 3 novembre 2025, il ### istruttore tratteneva la causa a decisione per riferirne al Collegio. 
KKK 1. Le eccezioni preliminari ### di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis, sebbene coltivata da ### spa in sede di precisazione delle conclusioni, è già stata rigettata da questa Corte con la citata ordinanza 12 febbraio 2025.  ### di inammissibilità del gravame ec art. 342 c.p.c. si palesa infondata atteso che, come affermato dalla Suprema Corte a ### (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L.  n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021). 
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'atto di appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, posto che parte appellante, con l'articolato motivo d'appello di cui appresso, ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.  2. #### censura la decisione di primo grado con un unico articolato motivo con cui, in sintesi, deduce che il primo ### è pervenuto a ritenere sussistenti, nella fattispecie, i presupposti per l'applicazione del principio della rappresentanza apparente a seguito dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie. 
Il primo ### ha ritenuto che sussistessero, nella fattispecie, a) l'apparenza di poteri rappresentativi (cioè indici esteriori e obiettivi tali da legittimare l'impressione che i poteri rappresentativi esistessero; b) l'imputabilità di tale apparenza al falso rappresentato; c) l'affidamento incolpevole del terzo contraente circa l'esistenza dei poteri rappresentativi. 
In realtà, evidenzia l'appellante, ### srl non aveva conferito alcun potere al falsus procurator CCS ###. ###, contenuta a pag. 5 della decisione impugnata, secondo cui l'odierna appellante non avrebbe contestato in corso di rapporto di essere mandante della CCS è, ad avviso dell'appellante, incomprensibile perché ### aveva invece costantemente contestato la circostanza, smentita anche dalle risultanze istruttorie ### al primo presupposto (apparenza di poteri rappresentativi), l'appellante osserva che il teste ### amministratore e spedizioniere che ha gestito il trasporto (escusso all'udienza del 16 febbraio 2022), ha dichiarato di averlo fatto in nome e per conto del cliente giordano, affermando che CCS non ha operato per conto di ### ma direttamente su mandato del cliente giordano interessato al trasporto per ### La circostanza è stata confermata anche dalla teste ### che ha affermato di essere stata contattata da uno spedizioniere giordano, la ### e che ### fu contattata come shipper, ovvero come caricatore, riferendo altresì: “ “in data ### ricevemmo da ### la dichiarazione dual use necessaria per la spedizione”.  ### non ha inoltre affermato che la merce sia stata caricata dagli stabilimenti di ### bensì di non ricordare la circostanza (che non poteva ricordare, posto che i beni vennero caricati non dagli stabilimenti della ### ma dai locali della società ### dove si trovavano). 
A pagina due della comparsa di costituzione la convenuta/ odierna appellante aveva detto che la merce era stata smontata dal cliente finale giordano presso gli stabilimenti della ### in contrada ### di ### - in provincia di ### e a proprie spese e cure trasportato al porto di Palermo (come confermato dal teste ### in sede di prova delegata). 
Il primo ### ha ciò nonostante affermato che i beni oggetto del trasporto erano allocati presso gli stabilimenti della ### ubicati in ### e non a ### in provincia di #### ha poi ammesso di avere fatto inserire ### quale shipper/spedizioniere motu proprio, senza che vi fosse specifica indicazione di ### medesima e senza che vi fosse un rapporto tra quest'ultima e ### Contrariamente a quanto opinato dal primo ### non sussistevano dunque indici esteriori e obiettivi tali da legittimare l'impressione che i poteri rappresentativi esistessero in capo al rappresentante senza poteri CCS (lo spedizioniere).
Difetterebbe poi anche, prosegue l'appellante, il secondo presupposto invocato dal ### di prime cure, ovverosia l'imputabilità di tale apparenza al falso rappresentato, che abbia colposamente concorso a crearla o tollerarla. 
Il teste ### e la teste ### hanno ammesso di avere avuto incarico da un soggetto giordano di curare la spedizione e di avere inserito autonomamente ### quale shipper. ### ha anche ammesso di avere ricevuto la documentazione dual use da parte di ### e che tutta la documentazione relativa alla spedizione era su carta intestata ### Tale documentazione, sebbene intestata a ### proveniva dalla mail di ### e per questa ragione, ha asserito la teste ### gno, ella ha ritenuto di indicare quest'ultima come shipper. 
Ad avviso dell'appellante, tuttavia, da questo insieme di circostanze non poteva desumersi che ### avesse colposamente concorso a creare e tollerare l'apparenza del potere di rappresentanza. 
Vi è stata piuttosto superficialità dello spedizioniere ### vero responsabile della vicenda, che per propria comodità ha ritenuto di creare un caricatore/shipper diverso da quello che lo aveva incaricato o che risultava dai documenti allo stesso pervenuti. 
Il teste ### ha dichiarato di non avere mai ricevuto incarico da parte di ### di prendere contatti con la società ### che non ha mai sentito nominare e gli unici rapporti li ha avuti con l'### cui ha trasmesso la fattura del ### Il teste ha chiarito che non vi erano rapporti tra ### la proprietaria dei beni trasferiti in ### e la ### né tanto meno tra quest'ultima e #### decisione avrebbe pertanto, ad avviso dell'appellante, sovvertito i principi che depongono per la sussistenza di una rappresentanza connessa alla rappresentanza apparente.  ### è infondato e l'impugnata decisione va esente da censure. 
Il primo ### ha correttamente riportato (a pag. 4 dell'impugnata decisione) le tre condizioni in presenza delle quali, secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, sez. II, Sentenza n. 11036 del 5 maggio 2017; sez. II, Sentenza n. 17243 del 22 luglio 2010; sez. III, Sentenza 9328 del 8 maggio 2015; sez. III, Sentenza n. 1451 del 27 gennaio 2015), opera l'istituto della rappresentanza apparente e il contratto, pur concluso da soggetto che non aveva potere di rappresentanza, produce effetti nei riguardi dell'apparente rappresentato. 
I tre elementi che, per l'operatività della rappresentanza apparente, devono ricorrere congiuntamente, sono: a) l'esistenza di una situazione apparente che non corrisponde alla realtà giuridica; b) il comportamento colposo del falso rappresentato, che deve avere posto in essere un comportamento, non meramente omissivo, oggettivamente idoneo a ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione dell'effettivo conferimento del potere rappresentativo; c) la buona fede del terzo contraente, che deve aver fatto un affidamento ragionevole e incolpevole sull'esistenza dei poteri rappresentativi .  ### decisione ha verificato la sussistenza delle citate condizioni attraverso la scrupolosa valutazione delle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, valutazione che questa Corte condivide appieno. 
Nessun dubbio può infatti esservi sull'esistenza dell'apparenza dei poteri rappresentativi, desumibile dall'inserimento di ### quale schipper nella polizza di carico (doc. 6 fascicolo primo grado appellata), mentre non possono essere condivisi gli assunti dell'appellante circa il fatto che detto inserimento sia avvenuto per decisione unilateralmente assunta dallo spedizioniere CCS. 
Dalle deposizioni di ### legale rappresentante dello spedizioniere, e di ### impiegata di CCS che ha materialmente curato la predisposizione dei documenti di trasporto, è infatti emerso che vi era confusione tra due soggetti, ### e ### perché i rapporti erano curati da ### (cfr. deposizione ### escussa all'udienza del 16 febbraio 2022: “ ... io ho sempre intrattenuto rapporti con la ### e, più precisamente, con il sig. ### che credo fosse l'### o il ### cialista” e ancora: “Ho menzionato indifferentemente ### o ### ra perché non solo la fattura, ma tutte le comunicazioni provenivano da e.mail ### pur essendo su carta intestata ### ... “, nonché “la fattura che mi viene mostrata - n.d.r.: il doc. 1 fascicolo di parte odierna appellante - indica la merce oggetto di trasporto, ma quella su cui lavorai io aveva intestazione conforme, ma timbro Pullara”). 
Escusso come teste a mezzo prova delegata, in data 18 ottobre 2023, ### cipato ha a propria volta chiarito di essere stato, all'epoca dei fatti, dipendente proprio di ### e di avere “usato la casella email di ### rati per conto di ### srl esclusivamente per trasmettere la docu mentazione allo spedizioniere #### mi aveva indicato di usare la email della ### Conglomerati”.  ### si apprende dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, è il legale rappresentante dell'odierna appellante. 
La confusione tra i due soggetti è dunque stata colpevolmente determinata dall'odierna appellata e anche circa la sussistenza del secondo elemento appare pertanto pienamente condivisibile l'impugnata decisione (cfr. pag. 5) laddove afferma appunto, che ### ha creato “l'apparenza della rappresentanza di ### per fatto di suo dipendente, autorizzato dal suo legale rappresentante”.   Non possono esservi dubbi circa l'incolpevole affidamento dell'odierna appellata in ordine al potere di rappresentanza di #### spa non aveva ragioni per dubitare che quanto riportato nei documenti di spedizione fosse corretto, a maggior ragione perché l'odierna appellata, allorché lo spedizioniere le comunicò ripetutamente che la merce non veniva ritirata e che ciò comportava il maturare di costi di conteiner demurrage (cfr. deposizione ###, non si curò di rispondere per chiarire l'equivoco circa il proprio ruolo nella vicenda, così come non diede riscontro alcuno alle messe in mora del legale e all'invito alla negoziazione assistita.  ###, a pag. 8 dell'atto introduttivo del presente giudizio, assume che non sarebbe dato capire come il Tribunale abbia potuto affermare che l'appellante non avesse contestato in corso di rapporto di non essere mandante della ### laddove tale circostanza era invece stata contestata sia in comparsa che in memoria istruttoria. 
Occorre allora osservare che il Tribunale, a pag. 5 dell'impugnata decisione, ha invece correttamente valorizzato il fatto che la convenuta non avesse contestato di essere lo shipper o il mandante di CCS “in costanza di rapporto ... neppure a fronte delle comunicazioni indirizzate direttamente dalla parte attrice a ### in data ### (doc. 8 attore) e in data 15.7. 2019 (cfr. doc. 9 attore).”. 
Il primo ### con tutta evidenza, non argomenta in relazione a una mancata contestazione nell'ambito del processo ma si riferisce al fatto che, con il silenzio serbato non rispondendo alle diverse missive e per tutta la fase antecedente all'introduzione del giudizio, ### ha alimentato l'apparenza del potere di rappresentanza in capo allo spedizioniere.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e l'impugnata decisione integralmente confermata.  3. Le spese di lite Le spese di lite, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al DM 147/2022 nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e della natura della controversia: 1. fase di studio € 2.977,00 2. fase introduttiva € 1.911,00 3. fase di trattazione € 4.326,00 4. fase decisionale € 5.103,00 Totale complessivi € 14.317,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e ### fini dell'art. 1 comma 17 della ### 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (### unico in materia di spese di giustizia), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente rigettato.  P.Q.M.  La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando: 1) Rigetta l'appello; 2) Dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge; 3) Dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto; 4) Manda alla ### per quanto di competenza.   Così deciso in camera di consiglio alli 6 novembre 2025 ### rel.   ####

causa n. 661/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Silvestri Rosella, Roberta Di Maggio

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Tribunale di Teramo, Sentenza n. 754/2025 del 24-06-2025

... in atti; #### S.r.l., e per essa la mandataria con rappresentanza ### S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti; ### contratti bancari. Conclusioni delle parti: come in atti e come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 3.04.2025. Registrato il: 05/08/2025 n.3607/2025 importo 200,00 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione iscritto a ruolo in data ### e ritualmente notificato, #### e ### hanno adito questo Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via principale dichiarare nulla perché usuraria la pattuizione relativa agli interessi passivi (…) e, per l'effetto, rideterminare il debito originante da esso contratto per complessivi € 130.000,00 al lordo delle rate già versate. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 39 co. 5 TUB, restringere la garanzia ipotecaria al solo terreno agricolo seminativo-arborato di mq 92.571 del valore di € 138.857,00, costituito dalle particelle distinte in ### al foglio 87, mappali 116, 155, 208, 210, 48,49, con liberazione di tutti gli altri beni immobili attualmente gravati; 2) In via subordinata dichiarare nulla perché indeterminata ed (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERAMO SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 353 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in delibazione all'udienza del 3.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promossa DA ### (c.f. ###) nato ad #### il ###, ### c.f. (###) nata ad #### il ###, i, ### (c.f. ###) nato ad #### il ###, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. #### ed elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'Avv. ### via V. Comi n. 26, giusta procura in atti; #### S.r.l., e per essa la mandataria con rappresentanza ### S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti; ### contratti bancari. 
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.  per l'udienza del 3.04.2025. 
Registrato il: 05/08/2025 n.3607/2025 importo 200,00 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione iscritto a ruolo in data ### e ritualmente notificato, #### e ### hanno adito questo Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via principale dichiarare nulla perché usuraria la pattuizione relativa agli interessi passivi (…) e, per l'effetto, rideterminare il debito originante da esso contratto per complessivi € 130.000,00 al lordo delle rate già versate. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 39 co. 5 TUB, restringere la garanzia ipotecaria al solo terreno agricolo seminativo-arborato di mq 92.571 del valore di € 138.857,00, costituito dalle particelle distinte in ### al foglio 87, mappali 116, 155, 208, 210, 48,49, con liberazione di tutti gli altri beni immobili attualmente gravati; 2) In via subordinata dichiarare nulla perché indeterminata ed indeterminabile la pattuizione relativa agli interessi passivi (…) e, per l'effetto, rideterminare il debito originante da esso contratto con l'applicazione degli interessi passivi al saggio corrispondente al rendimento medio dei BOT annuali e, quindi, complessivi € 145.000 al lordo delle rate già versate. Conseguentemente, restringere la garanzia ipotecaria al solo terreno agricolo di complessivi mq 158.547 del valore di € 189.209,00 costituito dalle particelle distinte in ### al foglio 87, mappali 116, 155, 208, 210, 46, 48, 49, 50 con liberazione di tutti gli altri beni immobili attualmente gravati; 3) In via ulteriormente subordinata, in ogni caso ai sensi dell'art. 39 co. 5 TUB restringere la garanzia ipotecaria all'intera superficie agricola di complessivi mq mq 158.547 del valore di € 189.209,00 costituito dalle particelle distinte in ### al foglio 87, mappale 211, sub 2 e 3 del valore di € 106.000,00 e quindi per un valore complessivo di € 295.209,00 sempre con liberazione di tutti gli altri beni immobili attualmente gravati; in ultimo subordine, comunque liberare da ogni carico ipotecario almeno la porzione dell'immobile in corso di costruzione distinta in ### al foglio 87, realizzata dal #### ed in suo possesso”. 
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse: Registrato il: 05/08/2025 n.3607/2025 importo 200,00 a) che, in data ###, con atto notarile rep. 25146, la banca ### s.p.a.  aveva concesso, a titolo di mutuo fondiario ad ### titolare della ditta individuale "### di ###, la somma di euro 130.000,00 e che, a garanzia della somma mutuata, la ### aveva preteso che i coniugi ### ed ### (nata ad ### il 4 dicembre 1937) si rendessero datori di ipoteca fino alla concorrenza di euro 260.000,00 (art. 6 del contratto); b) che, in forza di tale regolamento pattizio, la banca aveva quindi iscritto ipoteca sui beni immobili in comproprietà dei coniugi al 50% (analiticamente individuati nell'atto introduttivo), gravando tutto il loro patrimonio immobiliare; c) che, in data ###, ### era deceduta in ### lasciando quale erede testamentaria, la nuora ### e, quali eredi necessari il coniuge, ### e i figli, ### e ### d) che, in data ###, su incarico di ### il tecnico incaricato aveva stimato il valore complessivo dell'asse patrimoniale in euro 666.459 e che, da una verifica contabile effettuata sul contratto di mutuo sopra citato del 26/06/2012, era emerso che tale negozio era viziato: ### da un tasso di interesse superiore alla soglia usuraria; ### dalla difformità tra il tasso pattuito e quello ### effettivamente applicato; e) che, pertanto, gli odierni attori avevano avviato, nei confronti di #### e della ### s.p.a. ### l'istanza di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010 finalizzata ad ottenere: a) la liberazione di parte degli immobili ipotecati, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 5, d. lgs. 01/09/1993 n. 385; b) il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo in modo che fossero rispettate sia le disposizioni cogenti dettate dalla legge 108/96, sia le previsioni contrattuali legittimamente adottate, con ogni conseguente ### il: 05/08/2025 n.3607/2025 importo 200,00 rideterminazione del residuo mutuo, anche in considerazione delle somme già versate dalla mutuataria; f) che la mediazione - poi estesa alla cessionaria di ### - aveva avuto esito negativo e che, pertanto, essi attori avevano agito in giudizio per ottenere, da un lato, la restrizione ipotecaria a norma dell'art. 39 co. 5 T.U.B., dall'altro, la declaratoria di nullità degli interessi usurari pattuiti in contratto. 
Tanto dedotto, gli attori hanno concluso come sopra riportato. 
Si è costituita in giudizio ### S.p.a., quale mandataria di ### S.P.V. s.r.l., a sua volta cessionaria di ### chiedendo: “1) In via preliminare, in rito, dichiarare il giudizio incardinato improcedibile per carenza di legittimazione attiva ex art. 24 Cost. e 100 c.p.c.; 2) In via preliminare, nel merito, dichiarare l'estromissione della ### cedente ### S.p.A. in quanto non legittimata a contraddire in giudizio a seguito della avvenuta cessione del credito derivante dal mutuo fondiario citato nelle premesse e, per l'effetto, non destinataria degli emanandi provvedimenti. 3) In via principale, nella denegata ipotesi in cui l'indagine del ### dovesse estendersi anche al merito del presente giudizio, respingere in toto l'avversa domanda di riduzione delle somme e restrizione di ipoteca ai sensi del combinato disposto degli artt. 2873 c.p.c. e 38- 39 TUB, in quanto infondata in fatto ed in diritto.”. 
La convenuta ha eccepito, in sintesi e per quanto di interesse: 1) che, in virtù di contratto stipulato inter partes in data ### ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 130/1999 (legge sulla cartolarizzazione), ### S.p.A. aveva ceduto pro soluto, in favore di ### S.r.l., tutti i crediti pecuniari identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla ### della ### - ### n. 5 del 15.1.2015 (Avviso n. ###) e che, tra essi, era incluso anche quello vantato nei confronti di ### quale titolare della ditta individuale “### di ### il: 05/08/2025 n.3607/2025 importo 200,00 ### Alessandra” e derivante dal contratto di mutuo fondiario del 26/06/2012; 2) che, pertanto, la banca ### avrebbe dovuto essere estromessa dal giudizio; 3) che gli attori non erano legittimati attivi della pretesa fatta valere, in quanto, ai sensi degli artt. 2873 c.c. e della disciplina speciale di cui agli artt. 38 e 39 del ### la restrizione ipotecaria può essere chiesta esclusivamente dal debitore e non dai terzi datori di ipoteca; 4) che, nel merito, le censure relative alla presunta usurarietà degli interessi pattuiti nel mutuo, erano infondate. 
Tanto eccepito, la convenuta ha concluso come sopra riportato. 
Così radicatosi il contraddittorio delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 6.03.2018 dal Giudice precedente assegnatario, per la precisazione delle conclusioni limitatamente alle eccezioni preliminari inerente al difetto di legittimazione attiva degli attori. La causa è stata quindi parzialmente definita con la sentenza n. 195/2018 del 6.03.2018 la quale, respingendo l'eccezione della convenuta, ha dichiarato la legittimazione attiva degli attori. 
La causa, previa rimessione sul ruolo, è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l'espletamento della consulenza tecnica contabile, affidata al dott. ### e con successiva integrazione peritale, a seguito di ulteriore rimessione della causa in istruttoria in data ###, a seguito della sentenza selle ### n. 19597/2020 in materia di interessi di mora e usura. 
Assegnata alla scrivente giudice in data ###, la causa ha subito diversi rinvii d'ufficio, dapprima, per esigenze organizzative di ruolo, poi per l'assenza della scrivente Giudice per congedo straordinario di maternità. All'udienza del 4.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e relative repliche.  ### il: 05/08/2025 n.3607/2025 importo 200,00 I. Delimitazione del thema decidendum. 
Gli attori hanno instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo, perché usuari e la restrizione dell'ipoteca dai medesimi concessa ai sensi dell'art. 39 co. 5 t.u.b. 
Da parte sua, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda eccependo l'infondatezza della pretesa attorea.  1.1. Questioni preliminari. 
Preliminarmente questo Giudice rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale depositato dalla parte attrice (doc. n. 8 fascicoli attori). 
Inoltre, va dichiarata la contumacia di ### e di ### in qualità titolare della ditta individuale "### di ###, in quanto, benché regolarmente citati in giudizio, hanno scelto di non costituirsi. 
Quanto all'eccezione preliminare relativa alla legittimazione attiva degli attori - come sopra esposto - la stessa è stata già oggetto di delibazione con la sentenza non definitiva n. 195/2018. 
In assenza di ulteriori questioni preliminari o pregiudiziali, le domande possono essere esaminate nel merito. La disamina riguarderà la domanda attorea, suddivisa sulla base dei diversi petitum relativi all'usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo e alla restrizione dell'ipoteca. 
II. Il merito della causa.  2.1. ###à. 
Gli attori hanno dedotto e provato di aver concesso ipoteca, in qualità di terzi, a garanzia del mutuo fondiario concesso da ### s.p.a. in data ### (atto notarile rep. 25146) a ### titolare della ditta individuale "### di ###, avente ad oggetto la somma di euro 130.000,00; i medesimi attori hanno evidenziato che l'ipoteca grava sull'intero compendio immobiliare di loro proprietà.  ### il: 05/08/2025 n.3607/2025 importo 200,00 Ciò posto, gli attori lamentano che i tassi d'interesse applicati dalla ### superino il tasso soglia, con conseguente usurarietà e gratuità del mutuo ex art.  1815 c.c., comma 2. 
La doglianza non è fondata. 
Al fine di accertare l'eventuale pattuizione e applicazione di interessi usurari, il Tribunale ha disposto l'espletamento di una consulenza contabile, alla quale è seguita un'integrazione, alla luce della pronuncia resa dalle ### della Cassazione civile 18/09/2020, n.19597 in materia di interessi di mora e usura. 
In proposito, è opportuno precisare quanto segue.  2.2 La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, per cui non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti. 
Il superamento del tasso-soglia deve essere valutato, ai fini dell'usurarietà del tasso d'interesse, non con riferimento al tasso nominale, bensì al tasso effettivo globale (###, che comprende commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese varie collegate alla erogazione del credito (cfr. art. 644, comma 4, c.p.). 
Tale ultima previsione mira evidentemente ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie. Per la determinazione della fattispecie “usura” sono dunque rilevanti tutti gli oneri che un utente sopporta in connessione con l'uso del credito/costo del denaro. Infatti, per giurisprudenza che non registra arresti di sorta, «nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito» (ex multiis Cass. n. 28928/2014).  ### il: 05/08/2025 n.3607/2025 importo 200,00 2.3. Ciò posto, nel caso di specie, all'esito dell'indagine peritale, la CTU - con argomentazioni che il Tribunale intende senz'altro far proprie, perché chiare e corrette - ha accertato che il tasso di mora iniziale, al momento della stipula del contratto, risulta inferiore al tasso soglia rilevato da ### d'### per il periodo e la classe di operazioni su menzionati (tasso mora iniziale pari al 9,000 % < tasso soglia pari all'11,200 %). 
Pertanto, la domanda formulata dagli attori deve ritenersi infondata.  2.4 Restrizione d'ipoteca. 
Gli attori hanno dedotto che, in forza del contratto di mutuo del 26.06.2012, si sono costituiti terzi datori di ipoteca fino alla concorrenza di €.260.000,00 ( art. 6 del contratto) e che la banca ha iscritto ipoteca su tutti i beni immobili di loro proprietà - meglio individuati nell'atto introduttivo - come da nota di iscrizione del 29/06/2012, reg. gen. 9566, reg. part. 1146. 
Precisando che il valore del compendio immobiliare ipotecato ammonterebbe ad €.666.459,00, gli attori hanno quindi chiesto, ai sensi dell'art. 39, comma 5, ### la restrizione della garanzia ipotecaria, perché l'ammontare dei beni ipotecati sarebbe eccessivo rispetto all'importo del credito garantito. 
Anche questa domanda è infondata.  ###. 39, comma 5 TUB recita "i debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38". 
Tanto la lettera della norma quanto l'interpretazione logico-sistematica di essa smentiscono alla radice l'assunto degli attori. È vero, in breve, che la norma contempla due distinte fattispecie (riduzione della somma iscritta a garanzia e restrizione dei beni vincolati), ma si tratta di fattispecie che hanno titolo nel medesimo presupposto e cioè che il debito originario sia stato estino almeno per un quinto. Ciò si evince dall'avverbio "ancora" che figura nella seconda ### il: 05/08/2025 n.3607/2025 importo 200,00 disposizione che non può che essere letto in connessione con la prima presupponendo che, per potere essere ancora dovute, le somme inizialmente poste a debito siano state appunto ridotte. Conferma di tale ragionamento è l'assetto grafico della norma che non è contenuta in un comma isolato, ma segue al primo inciso contenente la condizione della riduzione della quinta parte del debito. La decisiva conferma la si ha, infine, sul piano logico: non avrebbe senso, infatti, consentire di procedere alla restrizione dell'ipoteca in difetto di una riduzione dell'ammontare delle somme iscritte a garanzia, ovvero della riduzione del debito originario appunto nella misura di un quinto. 
Ciò, tanto più considerando che la prestazione della garanzia, rispetto alla quale la restrizione dovrebbe rendersi efficace, è di regola commisurata all'entità del debito che deve garantire, sicché non sarebbe concepibile una riduzione di essa svincolata dalla riduzione del debito iniziale (cfr. in tal senso, Cassazione Civile sez. I, 02/05/2022, n.13812 così massimata: “In tema di mutuo fondiario, la liberazione di uno o più immobili ipotecati a favore dell'istituto di credito, prevista dall'art. 39, comma 5, d.lgs. n. 385 del 1993, richiede il pagamento di almeno un quinto del debito originario, in quanto la norma istituisce un collegamento necessario fra la liberazione degli immobili posti a garanzia delle somme "ancora" dovute e la misura del pagamento previsto ai fini della riduzione delle somme garantite, così come richiesto dalla prima parte della medesima disposizione”; cfr. anche Cassazione Civile sez. I, 15/02/2016 n.2914). 
Non avendo gli attori nemmeno allegato la riduzione del debito originario, la domanda di restrizione va respinta.  ###, anche la pretesa attorea di giustificare la restrizione dell'ipoteca alla luce della declaratoria di nullità degli interessi - pretesa che peraltro si è rivelata infondata - esula anch'essa dal dato normativo testé illustrato. 
III. Risultanze finali e spese di lite. 
Le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto di tutte le domande proposte dagli attori.  ### il: 05/08/2025 n.3607/2025 importo 200,00 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 147/2022. 
Non sussistono invece i presupposti per la condanna degli attori ai sensi dell'art.  96 c.p.c.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: 1) rigetta le domande proposte dagli attori; 2) condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in €.7.202,00, oltre oneri di legge.  ### 24 giugno 2025 ### il: 05/08/2025 n.3607/2025 importo 200,00

causa n. 353/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Codispoti Silvia

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Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 190/2026 del 27-01-2026

... materia di società in nome collettivo, “### che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza”; o come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento non è invocabile in presenza di mezzi di pubblicità che consentano, con l'ordinaria diligenza, di controllare la consistenza effettiva dell'altrui potere, ma non considera che si è precisato che “tuttavia, anche in tale ipotesi, il principio dell'affidamento può essere invocato, qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 determinati atti e senza particolari formalità” (v. Cass., 10297/2010)” (Cass. n. 29833/2024); o dalla visura commerciale della ### E #### (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ###. n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 2585/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. ### pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2585 del ### degli ### dell'anno 2025, vertente tra: ### S.R.L.S. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del difensore; ricorrente-opponente contro #### & ### S.N.C. (C.F. ###), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### (C.F.  ###) e dell'avv. ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dei difensori; Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 convenuta-opposta ### Nell'interesse della parte opponente (precisate all'udienza del 14.1.2026): “insiste quindi nella declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”. 
Nell'interesse della parte opposta (rassegnate nelle note conclusive depositate il ### e confermate all'udienza del 14.1.2026): “Ci si riporta a tutte le difese, eccezioni e conclusioni già rassegnate, insistendo per il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Si chiede, altresì, la condanna della società ### s.r.l.s., ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa nella misura che il Giudice riterrà di giustizia. 
Con vittoria di spese e competenze di lite”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il ### nella cancelleria di questo Tribunale, la #### & ### S.N.C. ha chiesto decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, di 34.238,30 euro - di cui 27.530,17 euro per capitale e 6.708,13 euro per interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 (maturati fino al giugno 2024), “oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi fino al saldo effettivo, nonché spese e competenze legali per la presente procedura” - a carico della ### S.R.L.S., esponendo quanto segue: a. il credito azionato derivava dalle forniture di materiale edile ed articoli igienicosanitari effettuate nel 2022 e nel 2023 in favore della suddetta società (specializzata in ristrutturazioni, costruzioni e nella realizzazione di campi sportivi), ed oggetto delle seguenti fatture: “n° 234 del 31/03/22 con scadenza il ### di importo pari a euro 2.867,78 Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 n° 294 del 30/04/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 453,25 n° 295 del 30/04/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 612,28 n° 296 del 30/04/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 51,02 n° 297 del 30/04/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 424,22 n° 299 del 30/04/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 203,63 n° 301 del 30/04/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 221,74 n° 302 del 30/04/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 1.589,33 n° 303 del 30/04/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 1.152,64 n° 388 del 31/05/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 55,29 n° 389 del 31/05/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 531,41 n° 391 del 31/05/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 344,81 n° 394 del 31/05/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 232,15 n° 396 del 31/05/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 1.565,97 n° 478 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 214,59 n° 479 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 60,46 n° 480 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 53,67 n° 481 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 247,42 n° 482 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 638,58 n° 483 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 59,06 n° 484 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 605,32 n° 485 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 521,39 n° 486 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 155,12 n° 487 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 350,48 n° 488 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 2.410,61 n° 542 del 29/07/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 605,71 n° 543 del 29/07/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 87,06 n° 544 del 29/07/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 90,91 n° 545 del 29/07/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 84,57 n° 546 del 29/07/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 461,68 n° 547 del 29/07/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 891,27 n° 548 del 29/07/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 131,96 n° 549 del 29/07/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 814,67 n° 562 del 12/08/22 Rimessa diretta 12/08/22 di importo pari a euro 774,40 n° 608 del 31/08/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 132,33 n° 637 del 21/09/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 2.818,22 n° 733 del 30/09/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 227,48 n° 734 del 30/09/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 234,72 n° 735 del 30/09/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 27,08 n° 736 del 30/09/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 224,96 n° 737 del 30/09/22 22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 182,15 n° 738 del 30/09/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 70,46 n° 739 del 30/09/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 272,93 n° 824 del 31/10/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 455,34 n° 825 del 31/10/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 22,50 Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 n° 826 del 31/10/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 1.235,80 n° 827 del 31/10/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 348,77 n° 828 del 31/10/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 949,07 n° 829 del 31/10/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 117,67 n° 830 del 31/10/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 377,98 n° 831 del 31/10/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 727,58 n° 832 del 31/10/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 418,07 n° 833 del 31/10/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 22,79 n° 906 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 1.135,39 n° 907 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 160,49 n° 908 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 110,00 n° 909 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 209,02 n° 910 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 216,87 n° 911 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 132,83 n° 912 ### del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 215,61 n° 913 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 1.326,68 n° 914 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 43,91 n° 915 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 1.515,75 n° 916 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 79,26 n° 917 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 1.175,18 n° 980 del 31/12/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 47,92 n° 666 del 29/09/23 Con scadenza il ### di importo pari a euro 2.038,91 e con importo residuo dovuto pari a euro 538,91 (detratto il pagamento di euro 1.500,00 del 5/10/23)”; b. nonostante i numerosi solleciti ricevuti e il riconoscimento del debito effettuato il ### (con contestuale formulazione di una proposta transattiva, non accettata dalla ricorrente) la debitrice non aveva provveduto al pagamento del dovuto.  2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 234/2025, non provvisoriamente esecutivo, emesso il ### nel procedimento n. 642/2025 RAC, dell'importo di 27.530,17 euro, gli interessi come da domanda e le spese della procedura, liquidate in “€ 1370,00 per competenze professionali ed € 259,00 per esborsi, oltre € 27,00 per spese d'iscrizione ed oltre rimborso spese forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a.  come per legge”.  3. Con ricorso ex artt. 281 undecies ss. c.p.c., depositato il ###, la ### S.R.L.S. 
Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede, così difendendosi: a. ha esposto quanto segue: i. in seguito al sollecito datato 17.2.2023 - relativo al pagamento delle fatture azionate con la domanda monitoria - il ### essa società ricorrente aveva rappresentato all'opposta di versare in una situazione di difficoltà economica, manifestando la volontà di adempiere tramite la cessione di crediti d'imposta garantiti dall'### delle ### proposta non accettata dalla convenuta fino alla comunicazione del 30.12.2023, nella quale quest'ultima aveva dichiarato che “### telefonate intercorse col sig. nicola pilia si apre alla contrattazione della cessione dei crediti verso le società da voi rappresentate come emmelis srls e prospetivi edili srl per saldare il debito da voi corrisposto di circa 45000,00 (quarantacinquemila/00) con uno scambio al 40% + della cifra netta da voi dovuta …di crediti esigibili e certificati per un ammontare di euro 64400,00 (sessantaquattromila,00) di crediti esigibili per azzerare la v/s posizione debitoria nei n/s confronti; si attende proforme dei crediti per effettuare l'accettazione e procedere alla liberatoria … in attesa saluti stefano pilia”; ii. il ### la società convenuta aveva tuttavia preteso nuovamente il pagamento delle fatture, mentre essa opponente aveva ribadito la propria disponibilità alla cessione di crediti sopra menzionata; Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 iii. il ###: o il legale di essa opponente aveva rappresentato alla convenuta di avere ricevuto da ### (uno dei due amministratori di quest'ultima), in data ###, tutta la documentazione utile per procedere con la cessione dei crediti d'imposta; o la società convenuta aveva inviato una successiva PEC nella quale si era resa disponibile ad addivenire ad un accordo, tramite il pagamento di un acconto di 20.000,00 euro e di 14.238,30 euro attraverso la cessione dei crediti d'imposta (in ragione del capitale di 27.530,17 euro e degli interessi di mora di 6.708,13 euro); o con PEC del 24.7.2024 essa opponente aveva comunicato all'avv.  ### (difensore della convenuta), “che le parti gli ultimi giorni del 2023 si erano accordate per compensare il credito della ### con crediti d'imposta certificati dell'esponente e che solo a fine giugno del 2024 quest'ultima aveva consegnato la documentazione necessaria per dar corso al convenuto”, mentre con successiva PEC del 9.1.2025 aveva trasmesso alla medesima legale lo schema di cessione dei crediti d'imposta già concordato; o con PEC del 10.1.2025 l'avv. ### aveva infine comunicato la mancata accettazione della proposta; iv. alla luce delle vicende sopra esposte, ha sostenuto quanto segue: o la ### aveva tardivamente inviato la documentazione Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 necessaria per predisporre lo schema di contratto di cessione dei crediti e formalizzarlo, mentre essa opponente non aveva mai voluto sottrarsi all'adempimento, avendo peraltro proposto il pagamento di una somma superiore al capitale dovuto; o quantomeno alla data del 30.12.2023, esse parti addivenute ad un accordo di massima, con conseguente novazione del rapporto originario; o in ogni caso, gli interessi di mora erano dovuti dal luglio 2024, atteso che fino a tale data la convenuta era d'accordo per l'estinzione del debito attraverso la compensazione con i crediti d'imposta; o non ricorrevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.  4. Con comparsa di risposta, depositata il ###, la BE.MA. ### & #### S.N.C. ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo (con contestuale condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.), sostenendo quanto segue: a. con la PEC del 30.12.2023, preso atto della difficoltà economica in cui versava la ### S.R.L.S., essa convenuta si era resa disponibile ad accettare la cessione dei crediti fiscali proposta dalla debitrice in luogo del pagamento, purché il dovuto fosse maggiorato del 40%, ciò al fine di “recuperare i corrispettivi di cessione che sarebbero maturati in seguito all'ulteriore cessione dei medesimi crediti”, Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 invitando quindi l'odierna opponente a trasmettere i proforma dei suddetti crediti, richiesta rimasta inevasa da quest'ultima; b. in seguito al sollecito di pagamento del debito originario (PEC del 20.6.2024), con PEC del 28.6.2024 l'opponente aveva sostenuto di avere ricevuto da poco tempo la copia delle fatture, missiva alla quale essa convenuta aveva replicato in pari data, negando che fosse stato raggiunto qualsivoglia accordo, nonché proponendo il “pagamento immediato di un acconto di euro 20.000,00 e pagamento del residuo, pari a euro 14.238,30 maggiorato del 40%, a mezzo cessione di crediti fiscali esigibili negli anni 2025/2026/2027”; c. poiché la proposta menzionata nel punto che precede non era stata neppure riscontrata dall'opponente, essa convenuta l'aveva nuovamente diffidata al pagamento immediato del dovuto (PEC del 18.7.2025), mentre, con successiva PEC del 25.7.2025 la ### S.R.L.S. aveva rappresentato di essere pronta ad inviare la proposta di cessione di credito in base all'accordo asseritamente raggiunto il ###; d. solo il ### la ### aveva inviato una proposta avente ad oggetto il pagamento tramite la cessione dei crediti fiscali, senza ivi allegare i relativi proforma, oltre a ricomprendere l'estinzione di un ulteriore debito maturato dalla medesima opponente nei confronti di essa convenuta, proposta non accettata sia perché non comprensiva degli interessi maturati e da maturare, sia perché prevedeva il pagamento di 12.000,00 euro da parte di essa opposta; Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 e. essa convenuta non era incorsa in alcun ritardo nella consegna delle fatture, invero inviate prima dell'apertura delle trattative, considerato peraltro come la cessione dei crediti presupponesse unicamente l'inoltro di questi ultimi nel cassetto fiscale del creditore; f. esse parti non erano mai addivenute ad un accordo, con conseguente insussistenza di qualsivoglia novazione del rapporto originario; g. l'eccezione relativa alla posticipata decorrenza degli interessi era quindi infondata, non essendo ravvisabile alcun inadempimento di essa convenuta; h. ricorrevano i presupposti per l'autorizzazione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.  5. Con ordinanza pronunciata il ### (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.9.2025) il giudice ha autorizzato l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “A definizione integrale della vertenza, l'opponente rinuncia all'opposizione e versa l'importo di cui al decreto ingiuntivo (capitale, interessi e spese della fase monitoria) con integrale compensazione delle spese di lite della presente fase di opposizione”.  6. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il ### dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.  7. Nell'udienza del 16.12.2025: a. la parte opponente ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, rappresentando che nelle more era stato Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 raggiunto tra le parti un accordo transattivo, richiamando le note depositate il ### e la documentazione prodotta a corredo; b. la parte opposta ha contestato l'avvenuta stipulazione dell'accordo, domandando un termine per prendere posizione sulla nota depositata dall'opponente; c. il giudice ha assegnato all'opposta un termine per prendere posizione sulla nota depositata dall'opponente il ### (e per eventuali produzioni documentali) e ha rinviato al 14.1.2026.  8. Nell'udienza del 14.1.2026: a. la parte opponente ha insistito nella declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite; b. la parte opposta ha richiamato le note depositate il ###, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate; c. le parti hanno dichiarato di rinunciare all'assegnazione di termini per il deposito di note conclusive; d. il giudice si è riservato di depositare la sentenza entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.  ***  9. Occorre preliminarmente osservare che non ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, sui seguenti rilievi: a. come oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la cessazione della materia del contendere si ha, infatti, per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, indipendentemente da un espresso accordo delle parti” (Cass. n. 23936/2025, 8014/2025, n. ###/2023), anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, “perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. ### del 31/10/2023, Rv. 669310; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del 07/05/2009, Rv. 607814)” (Cass. n. 8590/2024); b. l'opponente sostiene che la materia del contendere è cessata in virtù dell'accordo transattivo concluso tra esse parti il ### (doc. 1 allegato alle “deduzioni difensive depositate il ###, peraltro, neppure autorizzate), di seguito riportato: Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 c. alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, deve escludersi che le parti abbiano medio tempore stipulato un accordo transattivo, per due ragioni, ciascuna delle quali autonomamente sufficiente a ritenere insussistenti i presupposti per la declaratoria invocata dall'opponente, in particolare: i. in primo luogo, sul piano oggettivo, il documento sopra riportato - contenente unicamente difetta radicalmente dei requisiti minimi necessari Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 per l'integrazione di un atto transattivo; in proposito, secondo la giurisprudenza di legittimità, “dalla scrittura contenente la transazione - che, al di fuori dei rapporti considerati nell'art.  1350, n. 12), c.c., è richiesta solo ad probationem e non esige formule sacramentali - devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, e il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite, mentre non è indispensabile che le parti enuncino le rispettive tesi contrapposte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9114 del 04/09/1990; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3969 del 07/05/1997)” (Cass. n. ###/2025, n. 8917/2016); quand'anche nel documento riportato nel punto 9-b che precede si ritenesse sufficientemente indicato il nuovo regolamento di interessi (non sono peraltro menzionate la decorrenza iniziale delle rate, né tantomeno gli specifici crediti che sarebbero stati oggetto di cessione), difettano tutti gli altri elementi, ossia la manifestazione espressa della comune volontà di comporre una lite e l'esplicazione (quantomeno sintetica) dell'oggetto di quest'ultima; tali requisiti sono invero presenti nella “scrittura privata di conferma di avvenuta transazione” inviata via PEC il ### dal difensore Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 dell'opponente ai legali dell'opposta (all. 14 prodotto da quest'ultima a corredo delle note depositate il ###), documento che tuttavia non è stato mai sottoscritto dalle parti; ii. ad abundantiam, deve peraltro evidenziarsi come nel suddetto documento prodotto dall'opponente non è stata validamente manifestata la volontà negoziale della società opposta, poiché: o ai sensi dell'art. 2298 c.c., in materia di società in nome collettivo, “### che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza”; o come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento non è invocabile in presenza di mezzi di pubblicità che consentano, con l'ordinaria diligenza, di controllare la consistenza effettiva dell'altrui potere, ma non considera che si è precisato che “tuttavia, anche in tale ipotesi, il principio dell'affidamento può essere invocato, qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 determinati atti e senza particolari formalità” (v. Cass., 10297/2010)” (Cass. n. 29833/2024); o dalla visura commerciale della ### E #### S.N.C., iscritta in data ### nella sezione ordinaria del Registro delle ### di ### si apprende che “l'amministrazione, la firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano ai soci ### e ### per il compimento disgiuntamente tra loro di tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per gli atti di seguito elencati e precisamente: l'assunzione di fidi bancari allo scoperto, il rilascio di cambiali, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, l'acquisto di beni mobili soggetti ad iscrizione in pubblici registri, l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, la costituzione di ipoteche o di pegni su beni di proprietà della società, il rilascio di procure generali e, comunque, per le operazioni di importo superiore ad euro 10.000 ###, per il cui compimento occorrerà l'intervento congiunto degli amministratori”; o l'opponente sostiene di avere fatto legittimo affidamento sul carattere disgiuntivo dell'amministrazione della ###, siccome avente sempre manifestato la sua volontà negoziale nella presente controversia in persona di un unico amministratore, sia perché la Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 procura alle liti era stata sottoscritta dal solo ### sia perché il regime disgiuntivo dell'amministrazione era stato espressamente indicata nel ricorso monitorio e nella comparsa di risposta della presente fase di opposizione; o tali argomenti non sono condivisibili, tenuto conto: • del chiaro tenore letterale della clausola statutaria, ove l'amministrazione congiunta è prevista in relazione ad un numero limitato di fattispecie chiaramente individuate, tra le quali “le operazioni di importo superiore ad euro 10.000”, laddove per operazioni si intendono chiaramente gli atti negoziali, non già le controversie giudiziarie; • in disparte la considerazione che, come detto, lo statuto della società opposta è pubblicato nel Registro delle ### la suddetta visura commerciale è stata depositata come doc. 1 a corredo del ricorso monitorio; • il documento del 29.10.2025 è stato quindi sottoscritto ben cinque mesi dopo il deposito del ricorso con cui la ### S.R.LS. ha introdotto la presente fase di opposizione, previa visione del fascicolo del procedimento monitorio, con conseguente possibilità (essendo peraltro assistita da un difensore tecnico) di piena conoscenza della clausola statutaria, con conseguente insussistenza Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 dell'invocato affidamento incolpevole • né, peraltro, è ravvisabile qualsivoglia negligenza da parte dell'opposta, tale da concorrere ad ingenerare l'invocata situazione di apparenza giuridica, laddove, al di fuori del documento del 29.10.2025 prodotto dall'opponente, dalle medesime allegazioni di quest'ultima non è rinvenibile alcun atto, assoggettato al regime della rappresentanza congiunta, che sia stato compiuto dalla società opposta in persona di un unico amministratore.  10. ### deve essere parzialmente accolta, per le ragioni che seguono.  10.1 È noto, in linea generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo “dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni ( 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371)” ( n. 20597/2022, n. 13240/2019). 
Quanto ai criteri di riparto dell'onere della prova nell'ordinario giudizio di cognizione - e, quindi, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo - la regola cardine del sistema è stabilità dall'art. 2697 c.c., in virtù del quale chiunque voglia far valere in giudizio un diritto deve allegare gli elementi fattuali su cui il medesimo si fonda e, del tutto specularmente, mentre chi voglia eccepire l'inefficacia dei fatti addotti (ovvero la modificazione o l'estinzione del diritto) deve provare i fatti sui quali l'eccezione si fonda. (art. 2697 c.c.). 
In tema di rapporti obbligatori è consolidato l'insegnamento secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (tra le tante, Cass. n. 8903/2025, 3587/2021, n. 98/2019, n. 6844/2017, n. 7530/2012, n. 15659/2011, n. 1743/2007, 20073/2004, ### n. 13533/2001).  10.2 Applicando le condivisibili coordinate ermeneutiche sopra esposte al caso in esame, deve concludersi che la ### E ### S.N.C. ha assolto all'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, poiché: a. è incontestato tra le parti l'originario rapporto di fornitura dei materiali indicati nelle fatture prodotte a corredo del ricorso monitorio (elencate nel punto 1-a della parte espositiva che precede), né sono state sollevate eccezioni in ordine all'integrale esecuzione delle prestazioni da parte dell'odierna convenuta; b. l'opposta ha allegato l'inadempimento dell'opponente in ordine al pagamento dell'importo di 27.530,17 euro per capitale (oltre agli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002).  10.3 ## disparte l'asserita transazione (trattata nel punto 9 che precede), l'opponente si è invece limitata ad eccepire un unico fatto modificativo, costituito a suo dire dall'accordo novativo raggiunto con l'opposta quantomeno dal 30.12.2023, allegazione recisamente smentita dalle allegazioni della medesima attrice e dalla documentazione versata in atti.  ### condivisibilmente osservato dal giudice istruttore, le comunicazioni via PEC Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 prodotte dalle parti sono certamente idonee a dare conto delle trattative intercorse tra le parti per la cessione dei crediti fiscali in luogo ### del pagamento diretto degli importi dovuti all'odierna opposta, non già tuttavia a disvelare l''intervenuto perfezionamento di qualsivoglia negozio. 
Sul punto - posto che l'invocato accordo del 30.12.2023 è definito “di massima” dalla medesima opponente (pag. 4 dell'atto di citazione) - sono dirimenti sul punto le bozze “di cessione di crediti d'imposta” versate a corredo dell'atto di citazione (documenti 12 e 12-a), poiché: i. da un lato, rendono inverosimile che fosse stato già raggiunto un accordo, circostanza peraltro già desumibile dal tenore letterale della suddetta corrispondenza, laddove nella PEC inviata dalla ### il ### (doc. 4 atto di citazione) ### afferma che “si apre alla contrattazione”, nonché come “si attende proforme dei crediti per effettuare l'accettazione e procedere alla liberatoria”, mentre nella PEC del 28.6.2024 (doc. 7 atto di citazione) la medesima opponente dichiara di avere ricevuto tutti i documenti “per poter impostare il contratto di cessione di crediti”; ii. d'altra parte, trattasi di bozze non seguite da alcuna accettazione della parte opposta. 
La mancata conclusione di un accordo trova ulteriore conferma nell'unico capitolo di prova per testimoni formulato dall'opponente (“vero che il ### il sig. ### quale legale rappresentante della ### di ### e ### s.n.c., consegnava alla ### srls la documentazione necessaria (ovvero, fatture) per dar Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 corso alla cessione dei crediti d'imposta per €. 27.530,17, più altri €. 12.000,00 e per esaminare il testo dell'accordo della cessione stessa”), da cui si evince chiaramente che al 25.6.2024 non era ancora stato esaminato il testo della bozza di cessione. 
È quindi pienamente condivisibile la valutazione effettuata dal giudice istruttore nell'ordinanza del 20.9.2025, in base alla quale è stata autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. 
Le suesposte considerazioni hanno reso del tutto irrilevante il suddetto capitolo di prova per testimoni formulato dall'opponente, oltre che evidentemente superfluo quello articolato dalla convenuta nella sua comparsa di risposta (relativo alla non cedibilità dei crediti proposti dall'opponente, prova peraltro chiesta unicamente in ipotesi di ammissione di quella dedotta da quest'ultima). 
È inoltre del tutto superflua la delibazione delle ragioni che hanno portato al fallimento delle trattative tra le parti, non avendo l'opponente formulato alcuna domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 1337 10.4 Nonostante l'insussistenza di qualsivoglia accordo novativo (ante causam) o transattivo (in corso di causa) tra le parti, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, poiché: a. il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. In conseguenza, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22 l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (Cass. 24 settembre 2013, n. 21840: sul punto cfr. pure, ad es.: Cass. 17 ottobre 2011, n. 21432; 22 maggio 2008, n. 13085)” (Cass. n. 7360/2025) e, ancora, “il giudice, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente, con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass., Sez.U., 7/7/1993, n. 7448)” (Cass. n. 1213/2025); b. a corredo delle note depositate il ### la parte opponente ha prodotto il bonifico di 1.200,00 euro (doc. 5) effettuato in favore dell'opposta in data ###, pagamento di cui non può non tenersi conto, richiamato l'insegnamento secondo cui “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso” (Cass. n. 27427/2023, 26275/2017), laddove la parte opposta non ha neppure sostenuto che detto versamento avrebbe dovuto essere imputato ad un credito differente; c. riguardo alla cessione di crediti fiscali documentata dall'opponente (all. 16 delle Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 23 suddette note depositate il ###), deve tenersi conto unicamente del bonifico di 120,29 euro disposto in data ### (all. 17 delle predette note) - per la medesima ragione esposta nel punto che precede - non anche del valore dei crediti ivi indicati, sul rilievo che detta cessione non è stata accettata dall'opposta.  10.5 La società convenuta è quindi attualmente creditrice della società opponente dell'importo residuo di (27.530,17-1.200,00-120,29=) 26.209,88 euro, su cui competono alla creditrice gli interessi previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002), con decorrenza dalle scadenze delle singole fatture e fino al saldo.  11. In ragione dell'esito complessivo della causa - la sussistenza integrale del credito vantato dall'opposta, marginalmente ridottosi solo in seguito ai pagamenti effettuati dall'opponente in corso di causa - sia le spese della fase monitoria (richiamato l'insegnamento secondo cui “la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”, Cass. n. 24482/2022), sia le spese di lite della fase di opposizione debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi, poste interamente a carico dell'opponente, non ravvisandosi ragioni che possano giustificare la compensazione neppure parziale tra le parti. 
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 24 previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro - in base all'importo di 26.209,88 euro accertato all'esito della causa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M. - per la fase monitoria mentre, riguardo alla presente fase di opposizione, deve applicarsi la riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare: a. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto; b. per la fase istruttoria, nella quale l'opposta ha depositato alcuni documenti e ha formulato un unico capitolo di prova per testimoni; c. per la fase decisionale, considerato che la causa viene decisa senza l'assegnazione di un termine per note conclusive, a cui le parti hanno espressamente rinunciato all'udienza del 14.1.2026.  12. La domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta - la quale non ha specificato quale tra le ipotesi annoverate da detta norma stessero invocando (in disparte il comma 2, che nulla ha a che vedere con la presente causa) - deve essere respinta, sui seguenti rilievi: a. quanto al primo comma (“Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”), la pretesa non è fondata perché il chiamato in causa non ha allegato, né tantomeno provato, quali danni avrebbe concretamente subito in conseguenza dell'opposizione proposta dalla società attrice; Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 25 b. in relazione al terzo comma (“il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”), giacché: i. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tale ipotesi di responsabilità presuppone “sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. n. 19948/2023, ### n. 9912/2018); ii. nel caso in esame non è emerso alcun indice rivelatore di abuso dello strumento processuale da parte dell'opponente, elemento come detto non ravvisabile nella mera infondatezza delle difese articolate da quest'ultima, tenuto peraltro conto del contegno non propriamente cristallino da parte degli amministratori della società opposta in corso di causa.  ### 13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a. accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla ### S.R.L.S. e, per l'effetto: Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 26 i. revoca il decreto ingiuntivo n. 234/2025, emesso da questo Tribunale il ### nel procedimento n. 642/2025 RAC; ii. condanna la ### S.R.L.S. a pagare alla #### & ### S.N.C. 26.209,88 euro, oltre agli interessi previsti dall'art.  5 del D.Lgs. 231/2002, con decorrenza dalle scadenze delle singole fatture (elencate nel punto 1-a della parte espositiva che precede) e fino al saldo; b. condanna la ### S.R.L.S. a rimborsare alla #### & ### S.N.C. le spese di lite del procedimento monitorio n. 642/2025 RAC, così liquidate: € 1.370,00 per compenso di avvocato; € 27,00 per spese di iscrizione a ruolo; € 259,00 per contributo unificato; € 1.656,00, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge; c. condanna la ### S.R.L.S. a rimborsare alla #### & ### S.N.C. le spese di lite della presente fase di opposizione, così liquidate: € 850,50 per compensi di avvocato della fase di studio; € 602,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva; € 903,50 per compensi di avvocato della fase istruttoria; € 1.452,50 per compensi di avvocato della fase decisionale; € 3.808,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge; d. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla #### & ### S.N.C.  ### 26.1.2026 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 2585/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Falzoi Salvatore

M
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 16052/2024 del 10-06-2024

... l'amministratore aveva ecceduto i propri poteri di rappresentanza processuale conferendo a se stesso un mandato professionale oneroso. 3 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 707472023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale ###,2024 Data pubblicazione 107116.2024 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione G.G. affidandosi a due motivi. Si è difeso con controricorso G.P. Il ricorrente ha depositato memoria. ### 1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il provvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, stante la mancata concessione dei termini per il deposito sia delle memorie istruttorie che delle memorie conclusionali e delle relative repliche ex art. 190 c.p.c., nonché in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 45 disp. att. c.c. terzo comma, in applicazione del quale l'impugnazione del rendiconto dell'amministratore deve decidersi con sentenza dal Tribunale in sede (leggi tutto)...

testo integrale

A.M.  ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ### sul ricorso iscritto al n. 7074/2023 R.G. proposto da: G.G. , avvocato orni ssis rappresentato e difeso da se stesso ex art 86 c.p.c.  -ricorrente ###.P. I, elettivamente domiciliato in ### TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###), come da procura speciale in atti.  -controricorrente nonché contro ###.G. LI -intima ti
Avverso il ### della CORTE ### di TORINO 45/2022 depositato il ###. ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 ### sezionale 1879,2024 Nurnero di raccolta generale 16052f2024 Data pubblicazione 10,136,2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal #### ha impugnato il decreto reso in data 20 febbraio 2020 con il quale il Giudice Tutelare di ### non approvando i rendiconti relativi agli anni 2015,2016, 2017 da lui presentati in qualità di amministratore di sostegno della madre R.D. I nonché il rendiconto finale 2018 ha dichiarato chiusa l'amministrazione di sostegno a favore della signora ###.D. Unelle more interdetta su iniziativa dell'altro figlio) disponendo la trasmissione del provvedimento alla ### della Repubblica per le valutazioni di competenza in ordine alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 314, 323, 328 c.p. nonché al tutore e al protutore per le iniziative ex art. 382 e 411 Ai rendiconti erano state presentate osservazioni depositate dal tutore della signora R.D. L, avv. ###.M. I, nonché dall'altro figlio I dell'amministrata, G.P. e dal nipote, evidenziando prelievi non giustificati da parte dell'amministratore di sostegno per rilevanti importi negli anni 2015-2016-2017-2018, con bonifici in favore dello stesso amministratore per oltre 100.000,00 euro nel 2015, per oltre 230.000,00 euro nel 2016, per oltre 220.000,00 euro nel 2017 e per oltre 275.000,00 euro nel 2018. Si contestava che l'amministratore di sostegno, avvocato, avesse provveduto ad assumere, di propria iniziativa ed omettendo di informare il Giudice tutelare, il patrocinio della madre in numerose cause giudiziali e controversie stragiudiziali che avevano visto la beneficiaria contrapposta ai familiari; inoltre che le consistenti parcelle fatturate per asserite prestazioni professionali rese nell'interesse dell'amministrata fossero state emesse in autonomia, avendo provveduto l'amministratore di sostegno ad autoliquidare in proprio favore i compensi per le diverse prestazioni legali e a 2 di 1 1 G.G. ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 ### sezionale 1879,2024 Nurnero di raccolta generale 16052f2024 Data pubblicazione 10,136,2024 prelevare direttamente i relativi importi dal conto corrente della beneficiaria senza alcun nulla asta o autorizzazione del Giudice tutelare; ed infine l'omesso tempestivo deposito dei rendiconti annuali, deposito ottenuto solo dopo reiterati solleciti da parte del Giudice tutelare. 
G.G. ha proposto reclamo, osservando che il Giudice tutelare avrebbe errato a consentire la presentazione di osservazioni da parte di soggetto che non era il tutore o erede e in ogni caso che i suoi rendiconti erano regolari, poiché egli non necessitava di autorizzazione alcuna per proporre giudizi o resistere in giudizio a difesa della madre, essendo il suo legale rappresentante. 
La Corte d'appello, adita in riassunzione dopo che il Tribunale di ### si era dichiarato incompetente, ha respinto il reclamo, osservando che l'art. 380 secondo comma c.c., dettato in materia di tutela, ma richiamato dall'art. 411 c.c., consente al giudice di sottoporre il conto annuale dell'amministrazione a qualche prossimo parente o affine; ha ritenuto infondato il secondo motivo di reclamo relativo alla pretesa omessa concessione di un termine per controdeduzioni, richiesta valutata come meramente dilatoria, posto che nella relazione acconnpagnatoria G.G.  aveva già depositato note di replica ai rilievi sulla gestione contenuti nelle memorie di osservazioni del tutore e, nel merito, ha ritenuto che i prelievi fossero ingiustificati poiché in ragione di quanto disposto dal decreto di apertura della misura di protezione la beneficiaria non poteva assumere obbligazioni per importi superiori ad euro 500,00 se non con l'assistenza dell'amministratore e l'autorizzazione del Giudice tutelare; nella specie, ha osservato la Corte che l'amministratore aveva ecceduto i propri poteri di rappresentanza processuale conferendo a se stesso un mandato professionale oneroso.  3 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 707472023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale ###,2024 Data pubblicazione 107116.2024 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione G.G. affidandosi a due motivi. Si è difeso con controricorso G.P. Il ricorrente ha depositato memoria.  ### 1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il provvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all'art.  360, n. 4, c.p.c., per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, stante la mancata concessione dei termini per il deposito sia delle memorie istruttorie che delle memorie conclusionali e delle relative repliche ex art. 190 c.p.c., nonché in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 45 disp. att.  c.c. terzo comma, in applicazione del quale l'impugnazione del rendiconto dell'amministratore deve decidersi con sentenza dal Tribunale in sede ###composizione collegiale ex art.  50 bis c.p.c. (D.Igs. n. 51 del 1998, art. 56); si deduce la erronea applicazione, in ipotesi di giudizio di rendiconto della amministrazione di sostegno ex art. 386 ult. co. c.c., del rito camerale in luogo del rito ordinario di cognizione. La parte contesta la competenza della Corte d'appello rilevando che il decreto di non approvazione del rendiconto si impugna -come egli ha fattocon un atto di citazione che introduce un giudizio ordinario innanzi al Tribunale e che per questo provvedimento non vale la regola enunciata dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 21985/2021 in ordine alla reclamabilità in Corte d'appello dei decreti del Giudice tutelare. Pertanto, rileva il ricorrente, erroneamente il Tribunale di ### ha dichiarato la propria incompetenza. Osserva che egli, riassumendo il giudizio innanzi alla Corte d'appello, ha proposto detta eccezione di incompetenza "in via preliminare" e cioè alla prima udienza di trattazione del 20 maggio 2022, rilevando a verbale espressamente l'incompetenza 4 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale 18052,2024 Data pubblicazione 107116.2024 funzionale della Corte per essere ancora competente in materia il Tribunale di ### in composizione collegiale; ed, in ogni caso, sempre in via preliminare, chiedendo la concessione dei termini per deduzioni istruttorie e per le doverose repliche, istanze istruttorie e repliche difensive. 
Controparte eccepisce che il ricorrente invece di riassumere innanzi alla Corte avrebbe dovuto proporre regolamento di competenza e comunque che la relativa eccezione è stata dedotta in udienza e non con il ricorso per riassunzione.  2.- Il motivo è inammissibile. 
Il ricorrente deduce di avere contestato la competenza innanzi alla stessa Corte d'appello davanti alla quale aveva riassunto il giudizio, ma non di avere proposto regolamento di competenza ex art 42 c.p.c. e quindi ha prestato acquiescenza alla decisione del Tribunale di ### che ha dichiarato la propria incompetenza e indicato la competenza della Corte d'appello, inquadrando il provvedimento reso dal Giudice tutelare tra quelli impugna bili ex art. 720 bis c.p.c. (ratione temporis vigente e come intrepretato dalle sezioni unite di questa Corte). Deve qui ricordarsi che la riassunzione, anche a fini cautelativi, non preclude di per sé la contestazione della competenza (Cass. n. 19654 del 13/09/2006) che è però preclusa dall'inutile scadere del termine di cui all'art. 47 c.p.c.; e nel caso di specie non risulta che la parte, riassumendo davanti al giudice indicato come competente, abbia anche e separatamente proposto, nei termini, il regolamento di competenza. Come correttamente osserva la controparte, è improduttiva di effetti la contestazione della competenza esplicitata nel giudizio di riassunzione -e peraltro non con il ricorso ma solo in udienzapoiché le pronunce negative sulla competenza si impugnano soltanto con il regolamento di competenza.  5 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale 18052,2024 Data pubblicazione 107116.2024 Ne consegue anche l'inammissibilità del rilievo in ordine alla mancata concessione dei termini per la comparsa conclusionale, dal momento che la parte, non impugnando la decisione sulla competenza, ha accettato tutti gli aspetti della pronuncia negativa del Tribunale di ### presupposti e connessi con la declinatoria della competenza, in essi compresi quelli relativi al rito applicabile. 
Il Tribunale di ### infatti ha negato la propria competenza poiché ha inquadrato il provvedimento di mancata approvazione del rendiconto nell'ambito di quelli resi ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c.  ratione temporis vigente, da trattarsi con il rito camerale. 
Quanto al resto, la Corte d'appello ha verificato che il contraddittorio era stato rispettato, accertando che la parte aveva avuto modo di contraddire ai rilievi presentati dal tutore, così attenendosi al principio che il rito camerale è improntato alla regola della flessibilità e quindi, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme; a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, e segnatamente quelle relative alla assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ( Cass. n. 29865 del 12/10/2022).  3.-Con il secondo motivo del ricorso si censura il provvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all'art.  360 n. 5 c.p.c. per errore nella ricostruzione del fatto posto a fondamento della decisione e per omesso esame ed omessa motivazione sulla giustificazione della intera attività gestionale compiuta in continuità e in virtù della procura notarile già esistente al momento della nomina quale amministratore di sostegno e contenente un mandato gestionale in rem propriam, illimitato ex art. 1723 comma 2 cc, nonché una procura generale alle liti ex art.  1722 c.c.; con la conseguente totale obliterazione di elementi 6 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 ### sezionale 1879,2024 Nurnero di raccolta generale 16052f2024 Data pubblicazione 10,136,2024 decisivi regolarmente dedotti che ove valutati dalla Corte torinese avrebbero comportato una diversa decisione sulla autorizzazione dell'intera attività compiuta e pertanto sulla approvazione previa ratifica del rendiconto dell'amministratore di sostegno in esame. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Torino è incorsa in un errore evidente e grave nella ricostruzione di un fatto posto a fondamento della decisione, laddove ha omesso completamente di valutare l'esistenza, pacificamente documentale, dell'atto notarile contenente la procura speciale con un mandato anche in rem propriam irrevocabile al ricorrente a gestire tutto il patrimonio immobiliare della amministrata, anche per quota indivisa, con poteri di incasso e spese e compensazione senza limiti di prelievo e di spesa e una procura generale alle liti. Si tratta di un atto notarile precedente all'incardinarsi del procedimento di amministrazione di sostegno, valutato dal Giudice tutelare del Tribunale di ### che ne ha tenuto in debito conto, come si evince dal decreto di nomina in continuità gestionale amministrativa. La parte deduce che il mandato ricevuto aveva pacificamente per oggetto atti relativi all'esercizio di una attività continuativa (dal 1985) di gestione e messa a reddito di immobili che, non essendo la sopravvenuta incapacità del mandante idonea all'estinzione, è certamente da considerarsi in vigore in perfetta continuità, essendo irrevocabile non avendo il provvedimento di nomina ad amministratore di sostengo reso dal Giudice tutelare stabilito diversamente sul punto. 
Il ricorrente in memoria precisa, inoltre, che nel procedimento penale aperto in seguito alla segnalazione del Giudice tutelare il P.M. ha formulato richiesta di archiviazione.  4.- Il motivo è inammissibile.  4.1.- In primo luogo, si osserva che la parte pur deducendo che si tratta di un fatto pacifico e documentale non spiega quando, dove e in che termini lo ha sottoposto ai giudici di merito; nel 7 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 ### sezionale 1879,2024 Nurnero di raccolta generale 16052f2024 Data pubblicazione 10,136,2024 provvedimento impugnato non si fa cenno della questione, tanto che la controparte ne eccepisce la novità, in quanto solo oggi il ricorrente, per la prima volta, parla di una procura generale mentre innanzi al Tribunale aveva parlato di un mandato per obbligazioni contratte in precedenza; il controricorrente peraltro contesta articolatamente che le attività per cui il ricorrente si è autoliquidato le parcelle fossero comprese nella procura generale. 
Deve qui richiamarsi il principio secondo il quale ove una determinata questione giuridica — che implichi un accertamento di fatto — non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 24/01/2019, n. 2038; Cass., 28/07/2008, n. 20518; 907/2018).  4.2.- Deve anche osservarsi, sotto il profilo della rilevanza della censura e della pretesa decisività del fatto dedotto, che, come questa Corte ha già affermato, il decreto di apertura della amministrazione di sostegno toglie efficacia alla procura volontaria se e nella misura in cui la procura riguardi quegli atti per i quali il Giudice tutelare estende al beneficiario le limitazioni previste dalle norme che regolano l'interdizione e la inabilitazione. 
Qualora la persona, anteriormente all'apertura di amministrazione di sostegno abbia rilasciato una procura generale o speciale in favore di un terzo (o di un parente, come nella fattispecie) essa ha con questo atto, fondato sulla capacità di liberamente disporre dei propri diritti, espresso la volontà di 8 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ###### registro generale 707472023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale ###,2024 Data pubblicazione 107116.2024 o in parte, al mandatario. Se successivamente è nominato un amministratore di sostegno e sono conferiti al predetto poteri di rappresentanza o di assistenza, decade di per sé la procura anteriore, se riguarda quegli atti per cui sono estese al beneficiario le stesse limitazioni dell'interdetto o dell'inabilitator venendo meno il presupposto sul quale la procura si fonda, e cioè la piena capacità di esercitare quei diritti e di disporne. A mente dell'ad 1722 c.c., infatti, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante comporta l'estinzione del mandato; nulla dice la norma, per il caso in cui il mandante divenga beneficiario di un provvedimento di amministrazione di sostegno, ma è evidente che lo scopo della norma è di affermare che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nel momento in cui si limita la capacità di agire del mandante ( n. 3600 del 08/02/2024, in motivazione).  ### 1722 c.c. è stato scritto in un momento storico in cui le uniche misure limitative della capacità di agire erano la interdizione e la inabilitazione, e — verosimilmente per un difetto di coordinamentonon è stato aggiornato dopo l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6 che introduce nel codice la nuova misura di protezione per la persona priva di autonomia. Tuttavia, l'art. 411 c.c., introdotto dalla predetta legge 6/2004, consente di estendere al beneficiario gli stessi effetti limitazioni e decadenze previste per l'interdetto o l'inabilitato, sebbene con la specifica indicazione degli atti che il beneficiario non può compiere o non può compiere da solo e ispirandosi al principio che la capacità di agire va limitata nella minore misura possibile; ne discende -a cascatache si estendono al beneficiario gli effetti delle limitazioni imposte che siano previsti ex lege (e quindi anche gli effetti previsti dall'ad 1722 c.c.) sia pure con riferimento ai soli atti espressamente indicati dal Giudice tutelare. Ciò vale non solo nel 9 di 1 1 Oscuramento disposto d'ufficio affidare la gestione dei suoi interessi, in tutto ### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale 18052,2024 Data pubblicazione 107116f2024 caso in cui sia nominato amministratore di sostegno persona diversa dal precedente rappresentante volontario, ma anche nel caso in cui sia nominata la stessa persona che, in questo caso, trarrà la fonte dei suoi poteri non più dalla procura, ma dal decreto di apertura della amministrazione di sostegno, entro il perimetro tracciato e con i limiti in esso imposti, ad esempio l'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare.  4.3.- Nel caso di specie, la Corte ha accertato che gli atti compiuti dall'amministratore erano atti per i quali la capacità di agire della beneficiaria era stata limitata, prevedendo che detti atti si potessero compiere solo con la assistenza dell'amministratore e previa autorizzazione del Giudice tutelare e ed è questo il punto qui rilevante, e non gli esiti del procedimento penale, di cui peraltro non si ha piena contezza. 
Quanto al resto, si tratta di osservazioni di merito che non trovano ingresso in sede di legittimità, dovendosi qui ricordare che la censura ex art 360 n. 5 c.p.c. non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). 
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. 
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.  ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ###### disposto d'ufficio ### registro generale 707472023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale ###,2024 Data pubblicazione 10,1:### P.Q.M.  - Dichiara inammissibile il ricorso; - ### il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.  - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52; - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.  ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a 704 Da: ##### 

Giudice/firmatari: Tricomi Laura, Russo Rita Elvira Anna

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17394/2022 del 30-05-2022

... parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso, essendo l'esclusività negata qualora accanto a compiti riconducibili alla attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell'ente svolgano mansioni amministrative o, comunque di natura diversa; conf. Cass., Un., n. 3733 del 2002), risulta tuttavia evidente, in ragione dell'iscrizione all'albo circondariale, sebbene in un elenco speciale, che si tratta di soggetti legittimamente esercenti la professione forense, la cui assistenza impone a favore della parte vittoriosa che si sia avvalsa delle loro prestazioni, che la liquidazione avvenga sulla base delle tariffe forensi vigenti. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, come da dispositivo. 61 • Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ### di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2018 R.G. proposto da ### rappresentato e difeso dagli avvocati ##### e ### giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'ultimo difensore; - ricorrente - contro ### E ### - CONSOB, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati #### e ### con domicilio eletto in ####.B. Martini n. 3; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 55/2018, cfL depositata in data ###.  7.5 23 i 24 1„.-1 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2021 dal ### Osserva in fatto e in diritto ### che: - con delibera n. 19934/2017, la ### ha applicato a ### componente del Consiglio di ### della ### popolare di ### (da ora ###, in carica dal 01.01.2014 al 28.02.2015, la sanzione pecuniaria di euro 100.000,00, oltre a quella accessoria della perdita per la durata di due mesi dei requisiti di idoneità previsti dal t.u.f. per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e l'incapacità, per il medesimo periodo, ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentari o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo, per violazione dell'art. 94 t.u.f., per avere la banca realizzato una campagna sollecitatoria volta ad offrire ai clienti, in contropartita diretta, i titoli azionari presenti nel ### da intendere quale ipotesi di offerta al pubblico di prodotti finanziari ex art. 1 comma 1 lett. t) t.u.f., senza la preventiva pubblicazione del prospetto informativo. In particolare, veniva rilevato che dall'attività ispettiva emergeva la vendita di azioni del detto ### nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 28 febbraio 2015 in maniera sistematica, ed in regime di contropartita diretta, ai clienti della stessa banca, e ciò tramite una serie di iniziative volte ad incentivare tale acquisto, indirizzate ad una pluralità di persone non individuabili ex ante, coinvolgendo sia coloro che erano già soci sia coloro che ancora non lo erano, il tutto applicando condizioni di prezzo uniformi.  ### ha proposto opposizione avverso siffatta delibera, con ricorso depositato in data ###, cui ha resistito la ### chiedendone la reiezione.  2 La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 55 del 3 maggio 2018 ha rigettato l'opposizione condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite. 
Disattese le questioni preliminari relative alla carenza di motivazione, alla pretesa decadenza dal potere sanzionatorio per il decorso del termine di cui all'art. 195 co. 1 t.u.f. e per il superamento del termine ragionevole di definizione del procedimento sanzionatorio, la sentenza ribadiva la legittimità dell'applicazione del principio tempus regit actum nel caso di specie, esclusa la retroattività alla legge più favorevole, non trattandosi di sanzioni di natura penale. 
Ancora, reputava infondata la deduzione circa la genericità e contraddittorietà dell'atto di contestazione ed escludeva la violazione del contraddittorio quanto all'accesso alle prove raccolte dalla ### nella fase ispettiva, nonché in ordine alle modalità di formazione delle prove impiegate nel procedimento sanzionatorio, escludendo altresì la violazione del principio di imparzialità e separazione della funzione istruttoria e decisoria. 
Quindi, riassunte le vicende del gruppo ### di ### con il richiamo all'intervento della BCE che aveva proceduto ad un attento riesame dei requisiti patrimoniali dei vari istituti di credito, così da evitare squilibri nell'applicazione degli obblighi di ricapitalizzazione, ricordava come fossero stati resi oltre modo stringenti i presupposti per l'acquisto di azioni proprie, stabilendo una soglia massima per l'utilizzo del ### in conformità della disciplina codicistica (artt. 2357 e 2357 ter c.c.) e di quella comunitaria (### UE n. 575/2013). 
Dalle verifiche svolte in sede ispettiva risultava confermato che la ### al fine di sostenere l'acquisto del proprio titolo azionario, in vista del comprehensive assessment della ### e tenuto conto delle imminenti operazioni di aumento del capitale, tra il 2014 ed il 2015 aveva in maniera continuativa sollecitato ad un'ampia platea di clienti l'acquisto delle azioni proprie sul mercato secondario, con c 3 condizioni di prezzo uniformi, facendo però figurare le operazioni come esecutive di ordini impartiti su iniziativa degli stessi clienti. 
Era da condividere la valutazione della ### che aveva ritenuto che si trattasse in realtà di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari, e ciò in vista dell'obiettivo di evitare il superamento del vincolo alla normativa prudenziale quanto alla consistenza del ####, quale componente del CdA aveva condiviso ed avallato l'offerta compiuta con tali modalità, autorizzando anche sistematiche operazioni di vendita in contropartita diretta con i clienti. 
La sentenza, dopo avere ampiamente illustrato gli elementi probatori emersi in sede ispettiva e ribadito che gli stessi davano contezza dell'elemento oggettivo dell'illecito contestato, evidenziava che non sussistevano dubbi circa la qualificazione della vicenda in termini di offerta al pubblico, trattandosi di iniziativa che proveniva dall'emittente, e che non rispondeva ad un'esigenza di dare esecuzione ad ordini provenienti dalla clientela. 
Non rilevava altresì che l'attività fosse stata comunicata senza avvalersi di mezzi di comunicazione di massa, ma mediante l'informativa realizzata nei confronti dei vari clienti della banca, a tal fine appositamente contattati (e senza che rilevasse la non uniforme modalità di comunicazione).  ###à era stata condotta in maniera continuativa, sistematica e pianificata dalla rete commerciale, secondo specifiche direttive ed obiettivi fissati dai vertici aziendali, dando vita ad una campagna definita convenzionalmente come "svuotafondo". 
La stessa era funzionale anche all'esigenza di consentire il soddisfacimento delle richieste di disinvestinnento della clientela, che sollecitava la vendita delle azioni della banca, assicurando così che il fondo azioni proprie fosse contemporaneamente svuotato con la collocazione delle azioni presso la clientela.  % 4 Emergeva altresì che il prezzo delle azioni era risultato nella sostanza uniforme e standardizzato, senza la possibilità di procedere ad una trattiva individuale, e senza che rilevasse a tal fine che la sua determinazione fosse opera, in ordine cronologico, prima di una delibera assembleare (dal 1 gennaio 2014 al 7 maggio 2014) e poi dell'assemblea dei soci, essendo ai fini sanzionatori rilevante che il prezzo stesso fosse predeterminato all'atto della formulazione dell'offerta ai clienti. 
Inoltre non incideva sulla vicenda la circostanza che il periodo dell'offerta non fosse stato predeterminato, essendo la durata della medesima determinabile per relazione in vista dell'attuazione della campagna c.d. svuotafondo. 
Né poteva ragionevolmente pretendersi, in considerazione delle stesse modalità di comportamento della rete commerciale, che di tale offerta fosse fatta una formalizzazione ufficiale. 
Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, la Corte d'Appello, rilevava che erano note agli operatori del settore le implicazioni poste dall'entrata in vigore del ### UE 575/2013 e dal ### delegato UE n. 241/2014, in forza della ### IV, che imponevano il rispetto dei ratios patrimoniali imposti. 
Ancora risultava nota al CdA l'enorme quantità di richieste di cessioni di azioni della BPV da parte dei soci, e ciò per i numerosi reclami presentati a causa dei lunghi tempi per l'evasione delle richieste. 
Era quindi nota la situazione di sbilanciamento delle operazioni sul ### che aveva indotto i vertici aziendali a promuovere la detta campagna svuotafondo. 
Ciò indusse anche ad una gestione opportunistica del cd. blocking period, essendosi rimossi i limiti alle operazioni sulle azioni in forza di decisioni ampiamente discrezionali della banca, con una serie di deroghe non predeterminate in maniera oggettiva. 
Il blocco venne nella sostanza eluso quanto alla alienazione delle azioni ricadenti nel ### e ciò anche al fine di far acquisire al 5 maggior numero di clienti la qualità di soci, onde poter poi essere coinvolti nelle successive operazioni di aumento del capitale. 
Il ricorrente aveva avuto modo di partecipare a numerose sedute del ### e pertanto non poteva non avvedersi dei plurimi segnali di allarme che gli imponevano di attlivarsi, anche in considerazione del fatto che dal 7.10.2011 al 12.2.2015 nell'ambito del CdA non furono conferite deleghe. 
Anche gli amministratori non esecutivi avevano quindi il dovere di agire informati e le criticità bene potevano essere intercettate in ragione dell'elevato volume delle vendite di azioni proprie, essendo l'anomalia iscritta in un quadro significativamente inciso dal mutamento normativo e dall'esigenza di rispettare i parametri di solidità imposti dalla normativa comunitaria. 
Andava quindi affermata la responsabilità del ricorrente, anche sul piano soggettivo, in virtù della norma di cui all'art. 3 della legge 689/1981, e ciò perché questi aveva acquisto consapevolezza della necessità della banca di alienare in breve tempo le azioni detenute nel detto fondo tramite un'attività rientrante nella nozione di offerta al pubblico, ma senza premurarsi di assicurare anche la pubblicazione del doveroso prospetto informativo. 
Infine, alcuna rilevanza poteva assegnarsi alla circostanza (peraltro non provata) che l'ideazione ed attuazione della campagna fossero ascrivibili ai vertici aziendali ed ai collaboratori della rete commerciale, senza che mai fosse stata evidenziata la presenza di criticità, e ciò in quanto tale condotta non rendeva inevitabile l'omissione dell'agire incombente sul ricorrente. 
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso ### sulla base di sedici complessivi motivi, raggruppati e titolati fra: motivi di diritto (2.1 e 2.2), motivi per vizi formali (premessa, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6), motivi per vizi sostanziali: l'elemento soggettivo (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6) e motivi per vizi sostanziali: l'elemento oggettivo (5 e 6).  ### ha resistito con controricorso.  6 , In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie illustrative, accompagnate per il ricorrente anche da richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.c. 
Atteso che: - preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale allegata alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. da parte ricorrente, di cui va ritenuta l'inutilizzabilità ai fini della decisione, in particolare della richiesta di archiviazione dell'08.04.2011 depositata dalla ### della Repubblica presso il Tribunale Penale di ### in ordine alla posizione del ### trattandosi di documenti che esulano dal novero dei documenti di cui all'art. 372 c.p.c. in quanto non attinenti all'ammissibilità del ricorso o del controricorso. 
Occorre qui ribadire che la richiesta di archiviazione della ### della Repubblica quanto alla posizione del ricorrente in ordine alle fattispecie penali per le quali era indagato, in concorso con altri, in ragione delle rispettive qualità, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per la responsabilità di avere avallato la prassi aziendale volta ad effettuare operazioni con finanziamenti strutturati per l'acquisto di azioni dell'istituto - diversamente da quanto adombra lo stesso ### - non comporta il venir meno dell'elemento costitutivo della medesima fattispecie per essere la stessa condotta, di omessa vigilanza, oggetto di contestazione nel presente giudizio a titolo di illecito amministrativo, per effetto del principio dell'efficacia riflessa del giudicato, sussistendo un regime di assoluta autonomia tra procedimento penale e procedimento sanzionatorio amministrativo, sicché risulta esclusa la possibilità stessa di far valere nel procedimento amministrativo l'efficacia della pronuncia adottata in sede penale. Senza dire che, nel caso di specie, non ricorre neanche una situazione di opponibilità a ### della pronuncia 7 adottata in sede ###considerazione del fatto che ### non risulta essere stata parte di quel procedimento; - passando al merito, con il primo motivo il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del GO per incongrua lettura del dato normativo attributivo della potestas iudicandi e comunque in subordine l'incostituzionalità dell'art. 195 commi 4-8 t.u.f., nella parte in cui attribuisce al GO la giurisdizione sulle opposizioni alle sanzioni amministrative con violazione del principio del giusto processo di cui agli artt. 111 e 113 Cost., nonché dell'art. 47 par. 1 della ### dei diritti fondamentali (### e dell'art. 6 CEDU. 
Sostiene il ricorrente che sin dall'atto di opposizione era stato sottolineato come il procedimento di opposizione di cui all'art. 195, nel porre limiti all'introduzione di eventuali ulteriori domande, anche di carattere risarcitorio, non garantisce la piena ed effettiva tutela prevista dalle norme costituzionali e da quelle di carattere internazionale. 
Infatti, la limitazione dell'oggetto della cognizione alla sola contestazione della legittimità dell'atto sanzionatorio preclude la cumulabilità anche della domanda risarcitoria. 
Come del pari si palesa l'illegittimità della previsione in rapporto ad altri procedimenti sanzionatori per i quali l'opposizione è invece riservata dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
E' pur vero che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2012 ha dichiarato incostituzionale l'art. 4 comma 1 n. 19 all. 4 del d.lgs.  n. 104/2010, che disponeva l'abrogazione dei commi da 4 ad 8 dell'art. 195, in punto di giurisdizione della Corte di appello quanto alle sanzioni irrogate dalla ### ma successivamente l'art. 3 del d.lgs. n. 160/2012 ha soppresso il citato n. 19, dovendosi quindi ritenere che a seguito di tale soppressione sia restata immutata la portata della disposizione generale in tema di giurisdizione 8 esclusiva del GA ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, con la conseguente attrazione a tale giurisdizione anche delle sanzioni amministrative oggetto di causa. 
Sussiste quindi, ad avviso del ricorrente, il difetto di giurisdizione del GO sostenendosi, in subordine, l'illegittimità costituzionale delle norme di cui in rubrica, ove interpretate nel senso della attribuzione della giurisdizione a detto giudice. 
Il motivo è manifestamente infondato. 
Deve ricordarsi che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dinanzi alla Corte di appello non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio (Cass. n. 13150 del 2020). 
In primo luogo, rileva il Collegio che secondo la propria giurisprudenza (Cass. n. 16714 del 2003) nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, avuto riguardo al suo oggetto limitato all'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale (poteri istruttori ufficiosi, inappellabilità delle decisioni etc.) non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico configurato dalla legge, quale una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall'opponente (conf. Cass. n. 12190 del 1999), dovendosi quindi ritenere che la peculiare natura del giudizio preluda la cumulabilità nello stesso giudizio della richiesta di tutela di pretese di carattere diverso, che sono tuttavia suscettibili di essere autonomamente fatte valere in un separato giudizio. 
Il pur riscontrabile sacrifico al principio di economia processuale trova in tal caso una giustificazione nella peculiare natura del giudizio di opposizione (nella specie devoluto alla cognizione in unico grado di merito della Corte di appello), sicchè è proprio 9 l'esigenza di tutela del principio del doppio grado di merito (sebbene non costituzionalizzato) per le diverse pretese scaturenti dal giudizio di opposizione che impone, in assenza di una pari previsione derogatoria da parte del legislatore, la non cumulabilità di altre diverse domande nel medesimo giudizio di opposizione. 
Si tratta in ogni caso di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e che non determina una violazione irreparabile del diritto di difesa, stante appunto la possibilità di poter autonomamente proporre domanda per la tutela delle situazioni connesse alla vicenda sanzionatoria. 
Si è peraltro da tempo evidenziato che l'impossibilità di celebrare un unico giudizio per più pretese scaturenti dalla medesima vicenda è mera tecnica processuale che non limita - in realtà - il diritto di azione, né quello di difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere comunque fatta valere nella competente, pur se distinta, sede ###pienezza di contraddittorio e di difesa, non configurandosi neppure una lesione del principio di ragionevole durata del processo (Corte cost. n. 251 del 2003; Cass. n. 124 del 2005). 
Quanto invece al diverso profilo relativo alla giurisdizione del GO, ritiene il Collegio che si palesi erronea la lettura del ricorrente circa gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità degli art. 133 comma 1 lett. I), 135 comma 1 lett. c) e 134 comma 1 lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Attuazione dell'art. 44 I. 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del GA con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del ### - sede ###materia di sanzioni irrogate dalla ### nazionale per le società e la borsa (###, e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, ritenendo che tali norme violano l'art. 76 Cost. in quanto, trattandosi di una delegazione di mero 10 ..  riassetto normativo, i principi debbono essere interpretati in senso e restrittivo. 
La motivazione della pronuncia del Giudice delle leggi sottolinea che la Corte di cassazione aveva sempre precisato che la competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni avverso le sanzioni inflitte dalla ### spettava all'autorità giudiziaria ordinaria, e che anche tali sanzioni, non diversamente da quelle pecuniarie, debbono essere applicate sulla base della gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva e quindi sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalità amministrativa (Cass., Sez. Un., 22 luglio 2004 n. 13703; nello stesso senso Cass. 11 febbraio 2003 n. 1992; Cass. 11 luglio 2001 n. 9383). Ad analoghe conclusioni era peraltro pervenuto anche il Consiglio di Stato che aveva riconosciuto la propria giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto sanzioni inflitte dalla ### ma solo a seguito della previsione di cui all'art. 133 (materia di giurisdizione esclusiva), comma 1, lettera I), del d.lgs. n. 104 del 2010, che prevedeva testualmente che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori, ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati (...) dalla ### nazionale per la società e la borsa» (Consiglio di Stato, sezione VI, 19 luglio 2011 10287). 
In precedenza, però lo stesso Consiglio di Stato aveva aderito all'impostazione della Cassazione, secondo cui deve attribuirsi al giudice ordinario la giurisdizione sulle sanzioni inflitte dalla ### (Consiglio di Stato, sezione VI, 6 novembre 2007 n. 6474; cfr. in precedenza, Consiglio di Stato, sezione VI, 19 marzo 2002 4148). 
Il carattere innovativo della previsione normativa del 2010 è stato ritenuto fondante ai fini del riscontro dell'eccesso di delega ed è stato quindi precisato che a seguito della declaratoria di illegittimità 11 costituzionale tornano ad avere applicazione le disposizioni previgenti.  ### è quindi quello del ripristino, con efficacia ex tunc, della giurisdizione del GO e senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza alla previsione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 160/2012, che invece funge da conferma degli effetti della sentenza della Corte costituzionale. 
In tal senso depone anche la giurisprudenza della Corte costituzionale che con la sentenza n. 94 del 2014, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli art. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c) e 135, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il ### - sede di ### anche le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla ### d'### Nel ribadirsi che in tal modo il legislatore delegato era intervenuto in modo innovativo sul riparto di giurisdizione, senza tenere in debita considerazione i principi e i criteri enunciati dalla delega per il riordino normativo del processo amministrativo e del riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e amministrativi contenuta nell'art.  44 della I. n. 69 del 2009, il quale richiedeva, tra l'altro, di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, incidendo profondamente sul precedente assetto, illegittimamente discostandosi dalla consolidata giurisprudenza delle ### civili della Corte di cassazione circa la spettanza alla giurisdizione ordinaria delle controversie "de quibus", nel dare atto che l'art. 4, comma 1, numero 19), dell'### 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 era stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza 162 del 2012, nella parte in cui si riferiva alle sanzioni ### ha ricordato che tale norma era stata poi integralmente soppressa, dal 12 legislatore delegato, con il decreto legislativo "correttivo" 14 settembre 2012, n. 160 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), con effetti però solo pro futuro. Ha quindi tratto la conseguenza che fosse necessario rimuovere il vizio di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'### 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abrogava gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 58 del 1998, là dove attribuiscono alla Corte di appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla ### d'### E' evidente quindi che già la Corte costituzionale abbia offerto un'autorevole interpretazione della norma invocata da parte ricorrente, pervenendo alla conclusione della sua inidoneità ad incidere sul riparto di giurisdizione secondo le regole anteriori all'intervento illegittimo del 2010, mirando solo a ripristinare tale regola, ma per il futuro, essendosi quindi reso necessario l'intervento del giudice delle leggi, quanto alle sanzioni ### d'### per il periodo di vigenza dell'art. 4 co. 1 n. 19 dell'ali. 4 del d.lgs. n. 104/2010. 
Va infine ricordato come la soluzione a favore della giurisdizione del GO sia stata di recente ribadita da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Cass., Sez. Un., n. 4362 del 2021), laddove ha affermato che le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrativi irrogate dalla ### d'### ex artt.  145 d.lgs. n. 385/1993 per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività bancaria sono devote alla giurisdizione del giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento finale, per i quali sussiste la concreta e diretta giustificativa della potenza sanzionatoria esercitata nel caso concreto e incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del 13 conferimento, con una motivazione che, sebbene espressamente riferita alle sanzioni della ### d'### si presta adeguatamente a sorreggere identica conclusione anche per le sanzioni ### (per le sanzioni ### e nel medesimo senso si veda anche Cass., Un., n. 25476 del 2021). 
Le superiori considerazioni, che hanno trovato anche il conforto del giudice delle leggi, rendono altresì contezza della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate da parte ricorrente. 
Come si è detto, infatti, la giurisdizione sul potere sanzionatorio della pubblica amministrazione appartiene di regola alla cognizione del giudice ordinario posto che il giudizio verte non sull'atto ma sul rapporto. In altri termini oggetto del giudizio non è la legittimità del provvedimento amministrativo visto nell'ottica dei vizi propri della giurisdizione amministrativa di legittimità, quanto piuttosto l'accertamento circa la sussistenza dell'illecito sotto il profilo oggettivo, condotta attiva od omissiva, e sotto il profilo soggettivo, colpa o dolo. 
La situazione giuridica soggettiva di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi o in modi non stabiliti dalla legge, infatti, ha comunque consistenza di diritto "perfetto" (Cass., Un., 4 febbraio 2005 n. 2205).  ### parte, è questa la ragione per la quale, da sempre, si è affermato che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio (ex plurimis Cass. 13150 del 2020). 
Ne consegue che la materia sanzionatoria può essere sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo, come eccezione alla regola generale, solo in presenza di un'apposita disposizione di legge, costituendo i provvedimenti sanzionatori la reazione a 14 comportamenti del privato assunti come illegittimi, in relazione ai quali non si pone la difficoltà - alla base della previsione di giurisdizione esclusiva - di distinguere gli aspetti concernenti diritti soggettivi da quelli riguardanti interessi legittimi, poiché, come si è detto, la situazione giuridica di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e nei modi non stabiliti dalla legge, ha consistenza di diritto soggettivo perfetto (Cass., Sez. Un., 2 luglio 2008 n. 18040). 
Una questione di costituzionalità sotto questo profilo, pertanto, può al più porsi in senso inverso, sulla legittimità dell'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle suddette controversie. 
In proposito la Corte Costituzionale ha chiarito che l'art. 103 Cost., nel prevedere la giurisdizione esclusiva "in particolari materie indicate dalla legge", legittima tale giurisdizione solo in riferimento esclusivo alle materie prescelte dal legislatore ed all'esercizio, ancorché in via indiretta o mediata, di un potere pubblico (v. sent. 
Corte costituzionale n. 204 del 2004, n. 191 del 2006 e n. 94 del 2014). Da ciò discende la necessità ai fini della compatibilità costituzionale delle norme di legge devolutive di controversie alla detta giurisdizione, che vi siano coinvolte situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse; che il legislatore assegni al giudice amministrativo la cognizione non di "blocchi di materie", ma di materie determinate; e che l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli consensuali, sia mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio (Corte costituzionale n. 35 del 2010). 
La Corte costituzionale, in applicazione di tali principi, ha ritenuto inammissibile in più occasioni una pronuncia additiva, come quella 15 invocata nel caso in esame. Si è detto, infatti, che l'introduzione di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva può essere effettuata solo da una legge — come prescrive l'art. 103, primo comma, ###, e nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla sentenza n. 204 del 2004, pertanto risulta inammissibile il petitum posto dal giudice rimettente, che si risolve nella richiesta di introdurre, con una sentenza additiva, un nuovo caso, che può invece essere frutto di una scelta legislativa non costituzionalmente obbligata" (Corte costituzionale n. 259 del 2009). 
Anche nel caso in esame, la questione di costituzionalità posta dal ricorrente è dichiaratamente volta ad ottenere una pronuncia additiva, che estenda le ipotesi di giurisdizione esclusiva, sino a riconnprendervi la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti sanzionatori della ### (e di conseguenza della ### d'###. Sicché, come evidenziato dal giudice delle leggi, una tale richiesta non tiene conto della previsione di cui all'art. 103 ###, laddove stabilisce che sia la legge ad indicare le "particolari materie" nelle quali è attribuita agli organi di giustizia amministrativa la giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi. 
In altri termini la riserva legislativa in ordine alla delimitazione della giurisdizione esclusiva determina l'inammissibilità di una sentenza di tipo additivo, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nell'ambito di un ventaglio di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta; - con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art.  360 n. 4 c.p.c., la violazione del contraddittorio perpetrata nel giudizio avanti alla Corte lagunare, con violazione del diritto di difesa per illegittima compressione del contraddittorio anche ai sensi dell'art. 24, comma 2 e 111 ### dell'art. 6 CEDU e dell'art.  16 47, par. 1 della ### dei diritti fondamentali UE. Espone il ricorrente di avere il ### depositato, nel corso della prima udienza, istanza di rinvio per la necessità di espletamento di una compiuta difesa in ragione della copiosa documentazione prodotta dalla ### per essere obiettivamente inadeguato il termine di 10 giorni prima dell'udienza calendarizzata ex art. 195, comma 6 t.u.f.  per la disamina di una memoria di oltre novanta facciate, corredata dal deposito di 364 documenti, rinvio che veniva negato dal giudice e nonostante la non opposizione della medesima ### sul rilievo che era stata disposta l'acquisizione delle 'note d'udienza' e dei documenti ad essa allegati proprio per soddisfare l'esigenza difensiva prospettata dalla parte ricorrente. Ad avviso del ricorrente il diniego di un termine per la replica sostanzierebbe una palese lesione del diritto di difesa garantito sia dalla nostra ### fondamentale sia dal diritto UE. La tutela del contraddittorio avrebbe dovuto implicare che alla parte, a cui sia stato contrapposto un nuovo atto, fosse data la possibilità di controdedurre, avvalendosi di mezzo - lo scritto - che non poteva certo essere ricondotto alle note d'udienza. 
Il motivo è privo di pregio. 
Il procedimento di cui all'art. 195 TUF, già nella formulazione anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 72/2015, pur traendo linfa da due distinti modelli normativi (l'opposizione a sanzioni amministrative prevista in generale dalla L. n. 689 del 1981 ed il rito camerale disciplinato dagli art. 737 ss. c.p.c.), si caratterizzava in termini di modello procedimentale autonomo (Cass., Sez. Un., 20930 del 2009), i cui caratteri di specialità dovevano, di volta in volta, essere ricostruiti dall'interprete. Tale originalità del modello procedimentale delineato dall'art. 195 TUF va a maggior ragione confermata all'esito della novella introdotta dal D.Igs. 72/2015, diretto ad assicurare, nel rispetto dei principi desumibili dalla sentenza ### del 4 marzo 2014, celerità ed efficienza del procedimento, pur nel rispetto della pubblicità dell'udienza. Il rito di 17 opposizione a sanzioni costituisce, del resto, materia rientrante nella esclusiva discrezionalità del legislatore, il quale è libero di effettuare una scelta delle diverse soluzioni procedimentali adottabili nei procedimenti amministrativi, pur riferibili allo schema delineato dalla I. n. 689/1981, onde deve ritenersi precluso alla Corte ogni qualsivoglia intervento additivo (Corte cost. 4 giugno 2003 n. 185). 
Né può lamentarsi che tale disciplina implichi una compressione del diritto di difesa dell'opponente, posto che la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza della Corte territoriale, prevista dell'art.  195 comma 6 del ### garantisce il sindacato di legittimità sull'osservanza delle regole processuali. 
In definitiva il motivo di ricorso è del tutto infondato risolvendosi in una mera petizione di principio, giacché non offre alcuna specificazione in ordine al pregiudizio che concretamente sarebbe derivato alla parte dallo svolgimento del processo pur sempre in udienza pubblica e nel rispetto dei termini stabiliti dalla medesima norma. 
Come ripetutamente affermato da questa Corte, l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla parte, non potendo esaurirsi in un mero interesse astrat-to ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (tra le tante, Cass. n. 15353 del 2010; Cass. n. 13373 del 2008; Cass. n. 11844 del 2006). 
Nel caso di specie il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio abbia subito in concreto da una decisione adottata dalla Corte d'Appello all'esito di una trattazione svoltasi in pubblica udienza (e non in sede camerale), cioè secondo un rito notoriamente caratterizzato da maggiori garanzie per l'interessato; - con il terzo motivo il ricorrente - esposta una premessa sulla natura dei procedimenti sanzionatori ### nel quadro dei principi regolatori domestici ed europei dell'azione amministrativa punitiva 18 - denuncia la violazione dell'art. 3 della legge n. 689/1981 nella parte in cui la Corte d'Appello ha negato la violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità dell'atto applicativo della sanzione, insite nel fatto che l'accertamento risulta nella sostanza motivato per relationem, (avendo recepito per intero e senza approfondimenti, le proposte dell'###, omettendo di considerare che le previsioni della legge generale sul procedimento amministrativo non possono trovare applicazione nell'ambito dei procedimenti sanzionatori. 
Si deduce che la sentenza impugnata ha disatteso l'analogo motivo di opposizione, osservando che le deduzioni svolte dal ricorrente erano state esaminate dall'autorità di vigilanza ed erano state respinte, sicché la doglianza investiva non già l'omessa loro disamina, quanto la decisione di disattenderle. 
Inoltre, ha aggiunto che la giurisprudenza amministrativa non prevede che dall'esame delle memorie e dei documenti debba discendere un'analitica confutazione, essendo a tal fine sufficiente una motivazione che renda in maniera sostanziale percepibile la ragione del mancato recepimento delle deduzioni del privato. 
Nel motivo si sostiene invece che il provvedimento sanzionatorio debba essere autosufficiente sul piano della motivazione, senza poter far ricorso ad interazioni esterne. 
Il principio di cui alla legge n. 241/1990 in punto di motivazione per relationem non appare estensibile ai procedimenti sanzionatori, con la conseguenza che, avuto riguardo alla delibera impugnata, il rinvio operato dalla ### agli atti dell'ufficio proponente non può supplire alla carenza motivazionale. 
Il motivo è evidentemente privo di fondamento, avendo la sentenza impugnata deciso in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte che ha a più riprese ribadito che l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una r\O motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. 16316/2020; Cass. n. 8649/2006). 
Infatti, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede ###comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. (Cass. n. 12503 del 2018; Cass. n. 17779 del 2014; Cass., Sez. Un., n. 1786 del 2010); - con il quarto motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 195 comma 1 t.u.f. nella parte in cui la sentenza impugnata ha operato una valutazione della complessità dell'accertamento avulsa dal caso concreto, contrariamente alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità; omesso esame di fatto decisivo, in ogni caso, nella parte in cui la Corte di appello ha giustificato la protrazione dei tempo dell'accertamento in ragione di una pretesa connessione tra le violazioni omettendo di esaminare i contenuti oggettivi delle stesse per verificare in concreto la sussistenza della presunta complessità dell'accertamento. 
Si deduce che era stata eccepita la nullità del provvedimento in quanto emesso dopo il termine di 180 giorni dall'avvenuto accertamento, quanto meno in relazione alle singole contestazioni.  20 La sentenza ha disatteso tale censura con una motivazione contraria ai principi espressi dal giudice di legittimità, avendo omesso di compiere la verifica in fatto in merito alla coerenza temporale dell'iniziativa amministrativa, riscontrando in particolare se le acquisizioni documentali successive alla data del 17.09.2015 fossero effettivamente essenziali ai fini dell'accertamento. 
La sentenza, venendo meno a tale dovere, ha per l'effetto ritenuto giustificato il protrarsi dell'istruttoria sulla base di documenti che non potevano che essere assolutamente irrilevanti, come confermato dal fatto che solo il giorno seguente alla loro ricezione (avvenuta il ###), era depositata una corposa relazione ispettiva. Inoltre, ad avviso del ricorrente, risulta sussistente anche il vizio di omesso esame di fatto decisivo, essendosi affermata la necessità di valutare la connessioni delle condotte, a fronte della propria deduzione secondo cui in realtà si trattava di violazioni conseguenza di condotte naturalisticamente separate. 
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha rigettato la tesi del ricorrente rilevando che "### materia delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va (..) individuata nel giorno in cui la ### d'### o la ### in composizione collegiale dopo l'esaurimento dell'attività istruttoria, siamo in grado di adottare le decisioni di loro competenza. La pura "costatazione" dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con raccertannento"; nell'attività di regolazione e supervisione delle attività private vi sono ambiti, come appunto quello dell'intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell'immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio. Ciò, tuttavia, non esclude che a tali valutazioni si debba procedere in un tempo ragionevole e che in sede di opposizione il giudice, ove l'interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del 21 provvedimento sanzionatorio, sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto - e quindi dovuto - esserlo" (cfr. Cass. 30 ottobre 2017 n. 25730, in motivazione). 
Ha aggiunto che la valutazione dell'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine resta rimessa all'autorità competente e che il giudice non può sostituirsi dunque all'organo addetto al controllo nel valutare l'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine per riscontrare la sussistenza dell'illecito, ma può e deve apprezzare, in base alle deduzioni dell'amministrazione ed all'esame degli atti relativi all'accertamento, se sia stato osservato il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla completa conoscenza dell'illecito, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità comunque che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo. 
Nel caso in esame, alle acquisizioni documentali effettuate dagli ispettori nelle date del 30.4.2015, 8.5.2015, 30.6.2015, 24.7.2015 e 17.9.2015 (allegati B, C, D, E, F alla relazione ispettiva) hanno fatto seguito le ulteriori acquisizioni del 20.10.2016 (all. G, che attesta l'acquisizione dei documenti dal n. 1510 al n. 1886), del 20.1.2016 (all. H, che attesta l'acquisizione dei documenti dal 1887 al n. 2741) e del 24.2.2016 (all. I, che attesta l'acquisizione dei documenti dal n. 2742 al n. 2801). 
La relazione ispettiva era stata depositata il ###, per cui la contestazione contenuta nell'atto notificato al ricorrente in data ### risultava tempestiva (e ciò tenuto conto che, anche a voler prendere in esame il termine di partenza del 17.09.2015, la spedizione della contestazione era avvenuta in data ###, appena 17 giorni dopo il decorrere del termine di 180 giorni, occorrendo tenere conto della necessità di assicurare alla ### un congruo spatium deliberandi).  22 Ritiene la Corte che la decisione impugnata sia incensurabile e che il motivo debba essere rigettato. 
Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte che ha ribadito che, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della ### va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni (Cass. n. 21171 del 2019), competendo (cfr. Cass. 27405 del 2019) al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. 
Infatti, (cfr. Cass. n. 8687 del 2016) solo l'assoluta carenza di motivazione in merito a tale verifica permette al giudice di legittimità di sindacare l'operato del giudice di merito, occorrendo però ribadire che (Cass. n. 21171/2019 cit.) la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate, dovendo la valutazione della superfluità degli atti di indagine essere svolta con giudizio "ex ante", restando irrilevante la loro inutilità "ex post" (conf. Cass. 9254 del 2018).  23 La censura sollevata, pur a fronte della formale deduzione di una violazione di legge, attinge però direttamente una valutazione di merito riservata alla Corte di appello, e soprattutto risulta ancorata ad un giudizio di superfluità delle ulteriori acquisizioni documentali secondo una valutazione ex post che, come detto, non è applicabile in merito alla verifica circa la necessità o meno di ulteriori attività istruttorie nella fase procedimentale. 
La sentenza gravata ha ritenuto oggettivamente giustificata la successiva acquisizione documentale, evidenziando oltre alla connessione delle violazioni da contestare (unico profilo sul quale specificamente si appunta la critica del ricorrente, e che appare confortato, quanto alla correttezza del giudizio della Corte distrettuale, dall'obiettivo intersecarsi dei profili fattuali relativi alle violazioni contestate), anche che, pur volendo aderire alla tesi del ricorrente, secondo cui l'esaurimento dell'attività ispettiva andava fatto risalire alla data del 17.09.2015, il termine previsto dalla legge era da intendersi rispettato, atteso che la contestazione era stata inviata appena 13 giorni dopo la scadenza dei 180 giorni, sul presupposto che tale ulteriore lasso temporale fosse necessario ad assicurare una attività di valutazione circa le emergenze probatorie risultanti dall'attività ispettiva. 
Trattasi di considerazioni che danno contezza del giudizio effettivamente compiuto circa la non superfluità, e sulla base della valutazione ex ante imposta in questo caso, degli approfondimenti istruttori, i quali hanno spostato in avanti il termine in cui può ritenersi maturato il dies a quo per la contestazione. 
Inoltre sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente indica come fatto di cui sarebbe stata omessa la disamina l'insussistenza di una connessione interna tra i vari illeciti contestati, ma risulta evidente che in tal modo individui come fatto quello che è invece la risultanza di un giudizio, il che denota l'inammissibilità della censura in parte qua; 24 - con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.  19, comma 3 legge n. 689/1981, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione al'art.360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello ha negato la decadenza del potere punitivo per superamento del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio opinando l'inconferenza della norma rispetto all'ambito delle sanzioni amministrative. Ad avviso del ricorrente, un qualificato indice positivo indica in sei mesi il periodo massimo entro cui dovrebbe concludersi l'iniziativa repressiva e la Corte distrettuale è giunta a ritenere il rispetto di siffatto termine di durata del procedimento sulla base di ipotesi di sospensione del termine non contemplate dalla norma di rango primario, oltre ad essere state ritenute cause di sospensione circostanze occorse allorchè il termine semestrale era già irreversibilmente decorso. 
Inoltre la Corte di merito ha erroneamente escluso la rigorosa applicazione del termine di sei mesi contemplato dall'art. 19, comma 3 I. 689/1981 per non essere equiparabile il procedimento amministrativo sanzionatorio a quello penale, senza considerare che comunque è norma speciale concepita appositamente per il procedimento amministrativo sanzionatorio, come quello ### Con la conseguenza che essendo pacificamente stato superato nel caso di specie il termine semestrale, vi sarebbe la decadenza della ### dall'esercizio del potere sanzionatorio. 
Il motivo è manifestamente infondato. 
Come già chiarito con riferimento al terzo mezzo, in giurisprudenza è consolidato il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della ### va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto 25 anche con riferimento al contenuto ed alle date delle operazioni (Cass. 3 maggio 2016 n. 8687). La ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all'acquisizione informativa, e in particolare la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono, poi, elementi rimessi al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede ###limitatamente al vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nei ridotti limiti in cui il relativo scrutinio è oggi ammesso: cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 cit.). 
Precisamente, in relazione al sindacato sulla tempistica degli atti di indagine, questa Corte ha affermato: ### che il giudice deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto anche conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio; ### che la valutazione della superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il giudice deve rilevare l'evidente superfluità, per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità delle violazioni, senza omettere di considerare anche la possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare), essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili (Cass. 30 ottobre 2017 25730; Cass. 16 aprile 2018 n. 9261). 
Orbene, la Corte territoriale, facendo puntuale applicazione dei suesposti principi, ha dato ampiamente conto (cfr. sentenza impugnata, come già riportata con riferimento al terzo motivo) delle ragioni che l'hanno portata a ritenere tempestiva la contestazione - avvenuta il 1 aprile 2016 - della violazione in questione al ### individuando il dies a quo, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 195, comma 1, del ### in 26 quello (17 settembre 2015) in cui è terminata l'ispezione, questa essendo la data in cui è avvenuto l'accertamento dei fatti, considerati nel loro complesso. 
A tale riguardo, la Corte di ### ha evidenziato come nel caso in esame, alle acquisizioni dei documenti effettuate dagli ispettori dal 30.03.2014 al 17.09.2015 (allegati B, C, D, E ed F della relazione ispettiva), hanno fatto seguito quelle del 20.10.2015 (allegato ###, del 20.01.2016 (allegato H) e del 24.02.2016 (allegato I) relative ai documenti dal 1501 al n. 2801, cosicchè non era sostenibile che già all'esito dell'acquisizione di documenti effettuata il ### il corredo probatorio fosse esaustivo (v. pag. 9 della sentenza gravata). 
Né coglie nel segno la difesa della parte ricorrente, là dove invoca il termine dell'art. 19, comma 3 legge n. 689 del 1981: si tratta di termine che attiene specificamente al tempo massimo di efficacia della misura ablatoria del sequestro amministrativo e, dunque, norma specialissima che non può essere applicata a fattispecie diversa da quella contemplata; - con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 72 del 2015, come interpretato alla luce dell'art. 7 ### dell'art. 49, par. 1 e 52, par. 5 della ### dei diritti fondamentali UE, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto non fondata la già prospettata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 d.lgs. n. 72/2015 e dell'ivi contenuta previsione che esclude la retroattività della disciplina più favorevole a ### illeciti compiuti anteriormente alla sua entrata in vigore. 
Si evidenza che il ricorrente aveva sottolineato come a seguito della novella del 2015 fosse tendenzialmente esclusa la punibilità in via amministrativa delle persone fisiche, essendo la società il soggetto passivo della pretesa punitiva (fatte salve alcune specifiche ipotesi derogatore).  27 Si assume che in tal modo sarebbe intervenuta una norma più favorevole che, in virtù del principio della lex mitior avrebbe dovuto trovare immediata applicazione. 
Stante il carattere afflittivo, e quindi sostanzialmente penale delle sanzioni oggetto di causa, la norma de qua dovrebbe quindi trovare immediata applicazione, essendo quindi illegittima la diversa soluzione del giudice di merito che ha richiamato i precedenti che negano l'immediata applicazione del principio invocato alle sanzioni di carattere amministrativo. 
In primo luogo, in relazione alla censura in esame, e interessando la questione anche la risoluzione di alcuni dei profili implicati anche dai successivi motivi di ricorso, deve affermarsi che, diversamente da quanto rimarcato dal ricorrente nella premessa all'esposizione dei vizi formali di cui sarebbe affetta la decisione gravata, deve escludersi per le sanzioni oggetto di causa la loro natura sostanzialmente penale. 
Risulta, invero, incensurabile la conclusione del giudice di merito che ha ritenuto che (cfr. Cass. n. 20689 del 2018) le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla ### diverse da quelle di cui all'art. 187 ter TUF non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle appunto irrogate dalla ### per manipolazione del mercato, sicchè esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 ### agli effetti, in particolare, della violazione del "ne bis in idem" tra sanzione penale ed amministrativa comminata sui medesimi fatti. 
Trattasi di principio già affermato in precedenza (cfr. Cass. n. 8855 del 2017; Cass. n. 1621 del 2018) e che risulta confermato anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito che (cfr. Cass. n. 4 del 2019; Cass. n. 5 del 2019; Cass. n. ### del 2019) con riferimento alle stesse, non si pone un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 28 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo né di applicabilità del successivo art. 7 della medesima ### Da tale premessa, questa Corte (Cass. n. 1621 del 2018) ha poi tratto l'ulteriore corollario che in tema di sanzioni amministrative il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689; ne consegue che non assume alcuna rilevanza il termine di trecentosessanta giorni per la conclusione del procedimento di cui all'art. 4 del regolamento ### 2 agosto 2000, n. 12697 attesa l'inidoneità di un regolamento interno emesso nell'erroneo convincimento di dover regolare i tempi del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 a modificare le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981 (Cass. n. 4873 del /2007; Cass. n. 22199 del 2010 in motivazione; Cass. n. 4329 del 2008 in motivazione). 
Il motivo è, dunque, infondato alla luce delle superiori considerazioni quanto al carattere delle sanzioni oggetto di causa, per le quali deve escludersi che possano ritenersi sostanzialmente penali. 
E' destinata in tal caso a prevalere la volontà espressa dal legislatore che ha chiaramente statuito all'art. 6 del citato d.lgs.  72 che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla ### e dalla ### d'### secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla ### e dalla ### d'### continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.  29 Va quindi confermato l'orientamento già espresso in passato secondo cui le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 non si applicano alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla ### e dalla ### d'### poiché in tal senso dispone l'art. 6 del d.lgs. n. 72 cit., né trova applicazione alle sanzioni amministrative, in assenza di una specifica disposizione amministrativa, il principio del c.d. "favor rei", di matrice penalistica. Tale interpretazione non viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 (### ed altri c/o ### - secondo la quale l'avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate sui medesimi fatti violerebbe il principio del "ne bis in idem" - atteso che tali principi non possono indurre a ritenere che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 ### (Cass. n. 13433 del 2016; Cass. n. 26131 del 2015). 
Sebbene i criteri ### - alla cui stregua va accertata l'eventuale natura penale della sanzione - siano alternativi e non cumulativi (### § 94) e che, ai fini dell'applicazione del criterio della gravità della sanzione, deve aversi riguardo alla misura della sanzione di cui è a priori passibile la persona interessata e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta (### § 98) - va tuttavia considerato che la valutazione sull'afflittività economica di una sanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce. 
Da tale prospettiva, specie sul terreno delle violazioni consumate nell'ambito del settore bancario e finanziario (che contempla sanzioni penali finanche detentive, nonché sanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle per gli abusi di mercato, possono 30 ascendere a molti milioni di euro) una sanzione pecuniaria compresa tra il minimo edittale di euro 2.500 ed il massimo edittale di euro 250.000, non corredata da sanzioni accessorie né da confisca, non può ritenersi connotata da una afflittività così spinta da trasmodare dall'ambito amministrativo a quello penale. 
La natura non penale della sanzione irrogata esclude che la disciplina processuale sia in contrasto con le garanzie fissate dall'art. 6 ### Più di recente questa Corte ha ribadito tale soluzione (cfr. Cass. 16323 del 2019, in motivazione), che ha disatteso analoga censura proprio in relazione a sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 190 t.u.f. 
E' stato sottolineato che i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui all'art. 1 della legge 24.11.1981, n. 689, in tema di sanzioni amministrative, comportano infatti l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ah origine", senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, cod. pen., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore (Cass. n. 29411 del 2011). E' stata altresì ritenuta irrilevante un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 ###, aggiungendosi che le conclusioni risultavano confortate anche dalla giurisprudenza della ### la quale con la pronuncia n. 193 del 20.7.2016 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, ###, 6 e 7 ### nella parte in cui — nel definire il principio di legalità che 31 consente di irrogare sanzioni amministrative solo in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e nei casi e per i tempi ivi considerati — non prevede l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. In tal senso la ### ha osservato che la giurisprudenza della ### europea dei diritti dell'uomo, che ha enucleato il principio di retroattività della legge penale meno severa, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale. ### intervento additivo risulta travalicare l'obbligo convenzionale e disattende la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione come convenzionalmente penale. Nel quadro delle garanzie apprestato dalla ### come interpretate dalla ### di ### non si rinviene l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli ### aderenti, del principio di retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Né sussiste un analogo vincolo costituzionale poiché rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore. Il differente e più favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni, come quelle tributarie e valutarie, trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non può trasformarsi da eccezione a regola, coerentemente con il principio generale di irretroattività della legge e con il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali (artt. 11 e 14 delle preleggi). Le considerazioni in questione hanno poi portato ad affermare che, proprio in ragione dell'esclusione della natura penale delle sanzioni in esame, non si profila nemmeno un ipotetico vizio di eccesso di 32 delega (tenuto conto che la legge in questione affidava al legislatore delegato una valutazione autonoma in merito all'opportunità di estendere il principio del favor rei a seguito della novella), né appariva configurabile la dedotta violazione degli artt.  117 e 3 ###, dovendosi quindi disattendere la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale, da ritenere peraltro manifestamente infondata proprio alla luce della motivazione del precedente della ### sopra indicato (in senso conforme Cass. n. 17209 del 2020, nonché Cass. n. 16517 del 2020, quanto alle sanzioni irrogate dalla ### d'###. 
Né infine può deporre in senso contrario l'intervento della ### di cui alla sentenza n. 63/2019, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, in relazione agli artt. 3 e 117 comma 1 della ### quest'ultimo per rinvio all'art. 7 della ### nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli apportate dal terzo comma dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, avendo chiaramente ribadito che la regola di derivazione penale deve ritenersi applicabile anche agli illeciti amministrativi aventi natura e funzione punitiva, salvo che vi sia la necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti tali da resistere al « vaglio positivo di ragionevolezza », al cui metro debbono essere valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius. 
La dedotta esclusione del carattere sostanziale penale delle sanzioni oggetto di causa esclude quindi la possibilità di invocare a favore della tesi del ricorrente l'arresto del giudice delle leggi; - con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 6 ### dell'art. 47 Carda dei diritti fondamentali UE, dell'art. 15 legge n. 689/1981, dell'art. 195, comma 7 t.u.f., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., per avere la ### negato la pur patente 33 violazione del contraddittorio sia nelle limitazioni imposte all'accesso agli atti da parte di ### sia nell'acquisizione della prova tanto in fase amministrativa quanto in sede di revisione giurisdizionale. 
Lamenta che sia stata disattesa la censura con la quale si doleva di non aver potuto avere accesso alla documentazione raccolta dalla PA procedente, avendo avuto visione di soli 360 documenti, a fronte di ben 2800 acquisiti. Aggiunge, inoltre, che la prova era stata assunta senza la sua partecipazione.  ### di appello, poi, avrebbe immotivatamente respinto le doglianze, ponendosi in contrasto con le norme di cui in rubrica, trascurando che la messa a disposizione dell'intero materiale documentale avrebbe permesso il reperimento di argomenti difensivi o di elementi di prova utili. Il rigetto è poi nella sostanza immotivato. Prosegue che anche il procedimento amministrativo sanzionatorio deve assicurare le stesse garanzie del processo, sicché si imponeva la reiterazione delle prove e dell'acquisizione delle informazioni nel contraddittorio con il sanzionato.  ### d'Appello ha evidenziato nel rigettare la richiesta di accesso che era pacifica la circostanza che i documenti di cui, in maniera generica e indistinta, il ricorrente denunciava la mancata ostensione non costituiscono il corredo delle prove costituite posto a fondamento degli addebiti a lui mossi dalla ### cosicché neppure astrattamente la loro messa a disposizione appariva funzionale a garantire all'opponente l'esercizio del diritto di difesa, posto che la incolpazione si fonda su profili giuridico fattuali indubbiamente portati a conoscenza del ricorrente. E', invero, proprio la irrilevanza (ai fini dell'incolpazione) della documentazione non allegata alla relazione ispettiva, in quanto estranea all'illecito amministrativo, a giustificarne la mancata ostensione, sol che si consideri come, relativamente alla pertinenza della medesima, richiesta ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, la ### costituzionale abbia indicato nella sentenza n. 460 del 2000 34 un criterio di "rilevanza" legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, ha precisato che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della ### "posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 I. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni" (cfr. ### cost. n. 460/2000 cit. in motivazione). 
Inoltre, ha aggiunto che i documenti di cui il ricorrente denunciava la mancata ostensione furono oggetto di acquisizione da parte della ### in diverse date, come è comprovato dai processi verbali allegati alla relazione ispettiva, nei quali è indicato l'oggetto specifico di ciascuno dei 2.801 documenti acquisiti dalla ### In relazione ad essi il ricorrente non ha formulato ulteriori istanze di accesso, posto che la sua richiesta di ostensione fu limitata agli ulteriori atti utilizzati ai fini della contestazione. 
La censura non può trovare ingresso. 
In primo luogo, il motivo si palesa inammissibile in quanto risulta del tutto generica l'allegazione circa la lesione del principio del contraddittorio, avendo questa ### ribadito che per validamente allegare la violazione del contraddittorio occorre allegare e dimostrare una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa (Cass., Sez. Un., n. 20935 del 2009). 
Trattasi di una ricaduta del principio secondo cui (Cass. n. 8046 del 2019) le garanzie del contraddittorio previste per il procedimento 35 sanzionatorio davanti alla ### prima delle modifiche introdotte dalla delibera n. 29158 del 29 maggio 2015 della medesima ### sono da ricondurre al livello proprio del contraddittorio procedimentale, di solito di tipo verticale, svolgendosi esso tra l'amministrazione e l'interessato su un piano non di eguaglianza, ma in funzione collaborativa, partecipativa e non difensiva, non già di quello di matrice processuale, di tipo orizzontale, che riguarda due parti in posizione paritaria rispetto ad un decidente terzo e imparziale (nella specie, la S.C., dissentendo dall'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1596 del 2015, ha ritenuto che le menzionate garanzie fossero soddisfatte dalla previa contestazione dell'addebito e dalla valutazione, prima dell'adozione della sanzione, delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, non essendo necessarie né la trasmissione a quest'ultimo delle conclusioni dell'### sanzioni amministrative della ### né la sua personale audizione) (conf. Cass. n. 20689 del 2018). 
Infatti, è opinione consolidata quella secondo, cui, soprattutto in caso di sanzioni non penali dal punto di vista sostanziale, il procedimento sanzionatorio della ### d'### ai sensi dell'art.  195 TUF, non viola l'art. 6, par. 1, della ### europea dei diritti dell'uomo, perché questo esige solo che, ove il procedimento amministrativo sanzionatorio non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l'incolpato possa sottoporre la questione della fondatezza dell'"accusa penale" a un organo indipendente e imparziale, dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale gli consente di fare tramite l'opposizione alla corte d'appello (Cass. n. 25141 del 2015, che richiama anche ### europea dei diritti dell'uomo, 4 marzo 2014, ### e altri c. ### Cass. n. 9371 del 2020; Cass. n. 16517 del 2020, per la quale è esclusa la diretta applicabilità, in tale ambito, dei precetti costituzionali degli artt. 24 e 111 ###, invocabili solo con riferimento al processo che si svolge davanti al giudice, innanzi al 36 quale l'incolpato può impugnare il provvedimento sanzionatorio con piena garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio. 
La doglianza appare priva di fondamento quanto alla violazione che si assume verificatasi nella fase procedimentale, mentre quanto all'analogo diniego ricevuto in sede giurisdizionale, come detto, la censura risulta del tutto generica ed inammissibile, in quanto priva dell'indicazione dei documenti (il cui oggetto specifico era evincibile dai processi verbali allegati alla relazione ispettiva) la cui mancata ostensione avrebbe pregiudicato il diritto di difesa, e non si confronta con il tenore della motivazione del giudice di appello che ha sottolineato come al ricorrente fossero stati messi a disposizione proprio quei documenti su cui si fondava l'impianto accusatorio della delibera impugnata. 
In modo pertinente la pronuncia ha richiamato i principi espressi dalla ### costituzionale (sentenza n. 460/2000), evidenziando la necessaria sussistenza - a tal fine - di un criterio di "rilevanza" legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il giudice delle leggi ha posto in rilievo che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della ### "posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 I. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni" (cfr. ### cost. n. 460/2000 in motivazione).  37 In via di fatto poi, i documenti di cui trattasi erano stati acquisiti in date diverse (come era emerso dai verbali allegati alla relazione ispettiva, nei quali è indicato l'oggetto specifico di ciascuno dei 2.801 documenti acquisiti dalla ### e riguardo ad essi non risultava introdotto alcuna domanda di accesso, limitata - invece - agli ulteriori atti utilizzati ai fini della contestazione. 
In presenza di un giudizio di irrilevanza della richiesta di esibizione, la censura appare - anche nel merito - destituita di fondamento. 
A tal fine rileva poi proprio quanto ribadito dalla ### nella sentenza del 30/6/2011 C. 25041/07, richiamata dalla difesa del ricorrente, che ha escluso la violazione delle norme della ### osservando (cfr. punto 61) che il richiedente non aveva indicato quali elementi non fossero stati versati nel fascicolo e che avrebbero potuto contribuire alla sua difesa, il che escludeva che (cfr. punto 63) che fosse stata validamente allegata l'offesa al contradditorio ed alla giustizia della procedura. 
Risulta poi del tutto inconferente rispetto alla fattispecie il richiamo alla previsione di cui all'art. 15 della legge n. 689/1981, essendosi nel caso in esame al cospetto di prove documentali, per le quali non è dato invocare la diversa previsione dettata in materia di accertamenti su campioni. 
Quanto infine alle censure che investono la valutazione negativa delle richieste istruttorie in sede giurisdizionale, va ribadito che, in tema di garanzia del giusto processo, non può predicarsi, tanto alla stregua delle norme di rango costituzionale, quanto ai sensi dell'art. 6 ### un obbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione di qualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da una valutazione di rilevanza dei fatti da provare, atteso che, da un lato, l'art. 6 cit., pur garantendo il diritto ad un processo equo, non contiene alcuna disposizione riguardante il regime di ammissibilità delle prove o sul modo in cui esse dovrebbero essere valutate, trattandosi di questioni rimesse alla regolamentazione della legislazione nazionale, dall'altro, la 38 necessità, da parte del giudice, di scrutinare la rilevanza ed ammissibilità dei singoli mezzi proposti dalla parte si coniuga ed è coerente con i principi della ragionevole durata del processo, con cui collide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue ai fini della pronuncia (Cass. n. 16517 del 2020, dettata proprio in tema di procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative).  ### ricostruzione delle vicende operata in sentenza, con la puntuale indicazione delle fonti di prova utilizzate, rende altresì contezza del giudizio, quanto meno implicito, di superfluità delle richieste istruttorie avanzate dal ricorrente in sede ###l'ottavo motivo il ricorrente denuncia l'art. 244 c.p.c. e dell'art. 195, comma 7 t.u.f., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha omesso l'audizione del ricorrente che ne aveva espresso richiesta. Ad avviso di ### la ### distrettuale avrebbe violato il suo diritto di difesa per non avere proceduto all'audizione del ricorrente benchè egli ne avesse fatto richiesta, perché non indicate le circostanze sulle quale avrebbe voluto essere sentito. Tutto ciò nonostante l'art. 195, comma 7 t.u.f. sia stato riformato dopo la sentenza ### attribuendo un vero e proprio diritto autonomo al ricorrente, esercitabile e incomprimibile dal giudice. 
La censura è immeritevole di accoglimento. 
Come questa ### ha già affermato (v. in termini, Cass. n. 4642 del 2018), nel procedimento sanzionatorio di cui all'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, applicabile ratione temporis al caso in esame, il diritto di difesa dell'incolpato era garantito dalla previsione di un congruo termine (trenta giorni) per il deposito di difese scritte, mentre la sua audizione personale non costituiva un incombente imprescindibile, come risulta dal confronto con l'art.  196 dello stesso T.U.F., riguardante i promotori finanziari ( 1065/2014) e dall'omologa norma dell'art. 145 comma 6 TUB.  39 ### personale della parte costituiva dunque una mera facoltà, onde non appare configurabile alcuna violazione di legge in conseguenza del mancato esercizio di tale facoltà. 
Inoltre il ricorrente non ha evidenziato la facoltà difensiva che sarebbe stata in concreto compromessa o pregiudicata dalla lamentata mancata audizione; - con il nono motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 3 legge n. 689 del 1981, come interpretato alla luce dell'art. 6 ### nonché dell'art. 7, comma 10 d.lgs. n. 150 del 2011, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., per essere stato disatteso il principio di presunzione di innocenza. 
Lamenta il ### che la ### d'Appello, anche per le ipotesi di sanzioni sostanzialmente penali, abbia escluso che all'illecito amministrativo possano essere applicati tutti i presidi che la ### appronta per le misure anche formalmente penali tra cui la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 ### Ad avviso del ricorrente trattasi di conclusione erronea e che non si confronta con il dettato dell'art. 7 co. 10 del D. Lgs. n. 150/2011, che esclude ogni agevolazione probatoria per la PA nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa. La sentenza impugnata, nel ritenere che la colpa si presuma una volta fornita la prova del fatto nella sua oggettività, ha erroneamente applicato l'art. 3 citato. 
Inoltre, deduce che non può presumersi la colpa dalla semplice difformità della condotta in assenza di prescrizioni di carattere specifico. 
La verifica dell'adeguatezza dei sistemi di controllo impone l'individuazione del patrimonio informativo disponibile e quindi l'esistenza di elementi percepibili anche a chi è tenuto al suo aggiornamento e sufficientemente univoci, poiché solo in tal caso è dato ravvisare una colpa omissiva. 
Il decimo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per avere la ### d'Appello deciso sulla base della c.d.  40 presunzione di colpevolezza ritraibile dall'art. 3 della legge 689/1981, omettendo di valorizzare il limite all'operare della stessa, quale individuato nella giurisprudenza di ### connesso alla circostanza - pacifica in casu - dell'occultamento della propria condotta illecita da parte di un gruppo di dirigenti al livello della ### e ciò pur in presenza di fatti accertati ed incontroversi in tal senso risultanti dallo stesso atto di accertamento. 
Rileva, altresì, che il limite alla colpa anche presunta è costituito dall'inesigibilità della condotta, la quale nella fattispecie deva ravviarsi per l'anomalia delle condotte tenute dall'alta dirigenza della società, che si connotavano come tendenzialmente occulte, ed essendo emerse solo dall'attività ispettiva che aveva avuto acceso a dati di norma non conoscibili dal ricorrente. 
I motivi che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione argomentativa, sono infondati. 
Come sottolineato anche in controricorso, il mezzo di censura parte anche in questo caso dalla non condivisibile premessa della natura sostanziale penale delle sanzioni oggetto di causa, al fine di invocare le garanzie predisposte dalla ### e dalle fonti sovranazionali per le sanzioni penali. 
La sentenza impugnata ha, altresì, sottolineato che la banca era munita, sino alla data del 13.02.2015, di un comitato esecutivo di cui l'opponente era componente, essendo stata reintrodotta solo successivamente la figura del consigliere delegato. 
In precedenza non furono conferite deleghe, così che all'intero CdA competeva il ruolo di organo di supervisione strategica e di organo di gestione. 
Avuto riguardo quindi ai doveri imposti dalla regolamentazione della ### e della ### d'### era quindi tutto il CdA chiamato a dare attuazione alle norme volte ad assicurare il corretto espletamento dei servizi di investimento.  41 Ne derivava che il d.lgs. n. 58/1998 ha individuato una serie di fattispecie a carattere ordinatorio destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate su mere condotte doverose, essendo quindi il giudizio di colpevolezza, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, ancorato a parametri estranei al dato puramente piscologico, dovendosi solo verificare la suitas della condotta, incombendo sul trasgressore l'onere di provare di avere agito in assenza di colpevolezza. 
Quanto all'esimente della buona fede la stessa può essere invocata solo quando la condotta sia inevitabile e ciò per effetto di un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, ovvero allorché emerga che l'autore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, senza che nessun rimprovero possa essergli mosso. 
La precondizione per il corretto svolgimento dei servizi di investimento è l'adozione di idonee procedure e di una altrettanto idonea organizzazione, cautele che sebbene rimesse alla scelta discrezionale dell'intermediario, devono in ogni caso assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della tutela del risparmio, nel rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza. 
Il livello di diligenza in concreto esigibile dal ricorrente, anche in ragione degli elevati, peculiari requisiti richiesti dalla legge per l'assunzione della carica dall'art. 13 t.u.f. non poteva non far sorgere dubbi sulla colpevole violazione del dovere di informarsi, anche con l'interlocuzione con le strutture interne dell'intermediario, non potendosi quindi fare affidamento sulle sole rassicuranti comunicazioni offerte dai report delle strutture interne. 
Ciò trovava conferma anche in alcune dichiarazioni dei consiglieri (in particolare di quella di ### che confermava come la prassi dei finanziamenti era nel senso di legare gli stessi al possesso della qualifica di socio da parte della clientela beneficiaria del finanziamento.  42 Inoltre era stata la ### già nel 2014 a sollecitare una verifica dei legami tra i componenti del CdA ed i sindaci con soggetti beneficiari di finanziamenti, richiesta che doveva indubbiamente far sorgere dei seri interrogativi in un consigliere che avesse improntato la propria condotta a regole di diligenza (analoghe conclusioni scaturivano anche per effetto della nota della ### del 16/5/2014 che sollecitava la banca a porre attenzione al tema dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni derivanti dagli aumenti di capitale del 2014). 
Così sinteticamente riassunte le motivazioni della ### d'Appello, le censure del ricorrente si palesano, come detto, prive di fondamento.  ### ha anche di recente ribadito che (Cass. n. 24081 del 2019) l'art. 3 della I. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa (nella specie, la S.C. ha applicato il sopraindicato principio in relazione al provvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998, dalla ### nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una banca, affermando che spetta ad essi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore). 
Infatti, sia pure con riferimento a sanzioni amministrative irrogate dalla ### d'### (Cass. n. 9546 del 2018), si è precisato che il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta inosservante sicché, integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul 43 trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della I. n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. 
Ne consegue che (Cass. n. 1529 del 2018) sebbene l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a carico dell'### la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, nel caso dell'illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della "suità" della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento (conf. Cass., Un., n. 20930 del 2009). Così intesa la "presunzione di colpa" non si pone in contrasto con gli artt. 6 ### e 27 ### E ciò anche nel caso in cui la sanzione abbia natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva. 
Non è quindi necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. n. 11777 del 2020). 
La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione dei principi in tema di interpretazione dell'art. 3 citato palesandosi anche infondate le critiche che investono la asserita genericità dell'affermazione di responsabilità quanto alla verifica dell'adeguatezza della struttura organizzativa dell'impresa. 
In tal senso rileva la considerazione che le norme in tema di intermediazione finanziaria, nel prevedere, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza, tra l'altro, delle "disposizioni generali o particolari impartite dalla ### o dalla ### d'###, non costituiscono norme punitive "in bianco", né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché, atteso il particolare 44 tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, ma realizzano solo una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, 689 (Cass. n. 18683 del 2014).  ### specie, la sentenza impugnata, tenuto conto delle indicazioni fornite in sede regolamentare dall'autorità di vigilanza, ha riscontrato le evidenti violazioni procedurali e comportamentali poste in essere dall'intermediario, non senza sottolineare che la stessa gravità delle violazioni non sarebbe potuta sfuggire ad un operatore che avesse improntato la propria condotta ai principi di diligenza e correttezza, secondo le possibilità correlate alla qualifica professionale richiesta dalla legge per ricoprire un determinato incarico, palesandosi quindi come colpevole, nel senso sopra indicato, l'inerzia del ricorrente, pur in presenza di un disegno fraudolento dell'alta dirigenza, del quale sarebbe stato in ogni caso possibile avvedersi ove fosse stato adottato un comportamento proattivo. 
Giova a tal fine ricordare che la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei component, nella specie del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sugli stessi, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare ### a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla ### 45 d'### ed alla ### (Cass. n. 1602 del 2021; cnf. Cass. n. 6037 del 2016). 
Con specifico riferimento agli amministratori è stato conformemente affermato che l'obbligo imposto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'### di vigilanza (Cass. n. 19556 del 2020). Inoltre è stato precisato che il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione 46 concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. n. 24851 del 2019; conf. Cass. n. 5606 del 2019). 
Proprio le peculiarità del settore bancario hanno quindi indotto ad affermare il principio per cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla ### d'### anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l'autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. 22848 del 2015). 
Ne deriva che, avuto riguardo al caso in esame, a prescindere dalla qualità di consigliere esecutivo o meno, tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, devono svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della 47 società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente (Cass. n. 2620 del 2021). 
Tali considerazioni permettono altresì di escludere la fondatezza dell'altro motivo di ricorso in esame, emergendo come appunto, la sola attuazione dei doveri comportamentali connessi alla carica di amministratore avrebbe permesso di rilevare le anomalie poi riscontrate in sede ispettiva, senza potersi individuare nella condotta, sia pure illecita dell'alta dirigenza, l'idoneità a rendere inesigibile la condotta addebitata al ricorrente, come espressamente ribadito in sentenza (il che denota come, pur a voler sorvolare circa il fatto che la deduzione non riguarda un fatto ma piuttosto un giudizio, vi è stata in ogni caso un'espressa disamina da parte del giudice di merito); - con l'undicesimo motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la ### di appello ritenuto comunque irrilevante l'attività dolosa dell'alta dirigenza della ### e l'effettivo funzionamento dei controlli interni, onde escludere la colpa in capo al ricorrente.  ### lamenta che in realtà che la ### di appello abbia affrontato il tema dell'incidenza sull'elemento soggettivo delle condotte dolose ascritte al ### generale e al ### direttore generale, senza però farne discendere le ovvie conseguenza in assenza di rilievi di azioni anomale da parte delle strutture interne di controllo della ### (audit e compliance), a fronte di un sistema di controllo interno adeguato, circostanze tutte di cui la ### distrettuale non ha fatto alcuna menzione. 
Inoltre, la sentenza non ha tenuto conto del fatto che la ### aveva comunque adottato un sistema organizzativo conforme alle 48 prescrizioni dell'art. 15 del ### congiunto ### d'### Il motivo è inammissibile in quanto sollecita un'indebita rivalutazione del merito da parte del giudice di legittimità. 
Una volta richiamati i principi espressi in occasione della disamina del precedente motivo, quanto in particolare all'estensione dei doveri incombenti sui componenti del ### e ribadito che ( Cass. n. ### del 2017), come già condivisibilmente statuito da Cass., Sez. Un., n. 20933 del 2009, tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, i componenti del consiglio di amministrazione di una società (ovvero l'amministratore delegato unico), chiamati a rispondere per la violazione dei doveri inerenti alla prestazione dei servizi di investimento posti a tutela degli investitori e del buon funzionamento del mercato, non possono sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito siano state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto che abbia agito per conto della società, gravando a loro carico un dovere di vigilanza sul regolare andamento della società, la cui violazione comporta una responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto (prova che, nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto non fornita dal ricorrente), la doglianza mira ad ottenere una rivalutazione della condotta illecita dell'alta dirigenza della società, condotta che la sentenza, con accertamento in fatto, ha escluso che fosse idonea a determinare l'inesigibilità dell'obbligo di agire informati gravante su ogni amministratore, anche non esecutivo, così come imposto dall'art. 2381 c.c., e ciò anche in merito al rispetto delle procedure ed in relazione alle condotte dei dipendenti della banca, attesa la obiettiva percepibilità delle anomalie riscontrate, che non potevano giustificare l'inerzia del ricorrente.  49 Nè deve trascurarsi, alla luce della nozione di fatto di cui si denuncia l'omessa disamina, quale configurato nell'interpretazione del n. 5 dell'art. 360 comma 1 c.p.c., come scaturente dalla novella del 2012, che anche in questo caso si lamenta la mancata condivisione di un giudizio della parte, e precisamente dell'apprezzamento in merito all'incidenza causale della condotta dei vertici aziendali sulla esigibilità della diversa condotta omissive del ricorrente, avendo comunque la sentenza tenuto conto del fatto costituito dall'attività di occultamento posta in essere dalla direzione generale (ma reputata in concreto non avere carattere tale da rendere inesigibile il compito incombente sul ricorrente). 
Infine, va nuovamente sottolineato che la sentenza ha in concreto, ed avvalendosi del potere di accertamento dei fatti rimesso al giudice di merito, escluso che vi fosse traccia della dolosa macchinazione dell'alta dirigenza e dei componenti della rete commerciale; - con il dodicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2392 co. 1 c.c. nonché dell'art. 53 co. 1 TUB e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate dalla ### d'### con le circolari nn. 285 del 17.12.2013 e 263 del 27.12.2006 nel testo applicabile all'epoca dei fatti, per avere la sentenza impugnata ritenuto di poter formulare un giudizio di imputazione di responsabilità al ricorrente, pretermettendo la considerazione di quali sono - a norma di legge e di regolamento - le effettive facoltà di controllo del CdA e dei suoi componenti sulla struttura aziendale di una ### Viene dedotto che è stata affermata la responsabilità del ricorrente nella sua veste di componente del ### essendo venuto meno al dovere di agire informato ovvero di informarsi, trascurando la rigida compartimentazione delle attribuzioni all'interno delle aziende bancarie.  50 La decisione ha erroneamente individuato le conseguenze da trarsi dall'assenza di un amministratore delegato, trascurando che però anche in tale situazione solo il Presidente ha la facoltà di accedere alla documentazione aziendale. 
Peraltro, non può scattare alcun obbligo di attivarsi in presenza di informazioni complete, coerenti e ritenute affidabili, provenienti dagli organi di controllo interno. 
Inoltre, dal solo incarico ricoperto si è tratta una presunzione di competenza "enciclopedica" che avrebbe investito il ricorrente di una acutissima capacità di avvedersi delle anomalie riscontrate. 
Peraltro, sono proprio le prescrizioni regolamentari adottate dalla ### d'### che confermano come gli amministratori privi di delega non possano essere onerati del controllo sull'attività comportamentale delle strutture, essendo la trasmissione delle informazioni sempre veicolata dal Presidente del ### Il motivo è manifestamente infondato alla luce del richiamato orientamento di questa ### secondo cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla ### d'### anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l'autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. 22848 del 2015; Cass. n. 18846 2018, non massimata; Cass. 2737 del 2013; Cass. n. 17799 del 2014).  51 Né può condividersi l'interpretazione delle circolari della ### d'### richiamate in motivo, così come operata dal ricorrente in quanto idonee ad escludere la responsabilità anche degli amministratori non esecutivi.  ## disparte la riferibilità delle violazioni oggetto di causa all'attività di prestazioni di servizi di investimento, per i quali si rivela maggiormente appropriato il richiamo alle previsioni di cui al ### congiunto ### d'### del 29/10/2007, non può ritenersi che le previsioni di cui alla circolare n. 285/2013 della ### d'### abbiano travolto gli assetti ed i rapporti societari quali dettati da norme di rango primario, quale in primo luogo l'art.  2381 c.c. In tal senso rileva il fatto che si tratta, per quelle regolamentari, di disposizioni volte a rafforzare proprio l'assetto delineato dal codice civile, con la individuazione di regole più specifiche per il settore bancario, e nel rispetto delle fonti di derivazione comunitaria (in particolare la direttiva 2013/36/### IV), ma sempre in vista di un armonico coordinamento tra la disciplina societaria di carattere generale e quella settoriale bancaria, ed il tutto in correlazione con il ### 575/2013, con il quale va a comporre il quadro normativo di disciplina delle attività bancarie, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. 
Le previsioni della circolare, sebbene richiamino l'esigenza di una chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli organi, aggiungendo che l'articolazione della struttura interna deve comunque assicurare l'efficacia dei controlli e l'adeguatezza dei flussi informativi, tuttavia non possono essere intese come un'autorizzazione alla preventiva deresponsabilizzazione dei componenti del ### Pur ad ammettere che la circolare della ### d'### abbia, in vista del buon funzionamento delle imprese bancarie suggerito delle strutture rigide e chiaramente individuatrici delle competenze e delle funzioni, non può però avallare la conclusione per cui non 52 sarebbe esigibile da parte degli amministratori non esecutivi la verifica di ogni singolo atto di impresa, dovendosi, quanto agli indici di allarme, confidare sulle rassicurazioni offerte dagli uffici interni deputati al controllo sulla correttezza dell'agire delle singole articolazioni societarie. 
Va invece ribadito, come già fatto in occasione della disamina dei precedenti motivi che le previsioni codicistiche, ed in particolare l'art. 2381 co. 3 c.c., suggeriscono che, proprio sulla base delle previsioni della circolare della ### d'### sia il CdA a dover esaminare i piani strategici, le norme regolamentari di settore sull'organo con funzione di supervisione strategica, debba deliberare sugli indirizzi di carattere strategico e verificarne nel continuo l'attuazione, e ciò alla luce del fatto che in base alla circolare esso " definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, e verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze". 
Ed è sempre la ### (part. I, titolo IV, capitolo I, sezione ### §2, lett. b) ad imporre all'organo con funzione di supervisione strategica di dover approvare "l'assetto organizzativo e di governo societario della banca", nonché i sistemi contabili e di rendicontazione e di assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte. 
Ne risulta quindi la centralità nella governance delle imprese bancarie del ruolo degli amministratori non esecutivi, essendo "compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. ### e la professionalità dei consiglieri non esecutivi devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e r\V prudente gestione della banca" (circolare n. 285, parte I, titolo IV, cap. I, sez. IV, §.1). 
Anche a voler dar credito alla tesi del ricorrente secondo cui lo stesso fosse privo di deleghe, ciò non lo esimeva dall'adempiere all'obbligo di tenersi adeguatamente informato, non potendo a tal fine invocare la settorialità delle proprie competenze, una volta che l'accettazione dell'incarico di amministratore non esecutivo imponeva il rispetto di tutti gli oneri ed obblighi connessi alla carica, in linea con quanto a livello di normativa primaria detta l'art. 2381 co. 6 ### è la stessa ### della ### d'### che, a prescindere dall'insorgenza di segnali di allarme, impone agli amministratori non esecutivi di dover acquisire informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, avvalendosi sia degli eventuali comitati interni sia in via diretta del management, delle revisione interna e delle altre funzioni di controllo (### 285/13, parte I, titolo IV, cap. 1, sez. IV, §.2.2). 
Ne deriva che, anche alla luce del quadro normativo invocato da parte ricorrente, deve darsi continuità al principio secondo cui, in tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente. (Cass. n. 2620 del 2021; Cass. 24851 del 2019), non potendo a tal fine assumersi come causa 54 esimente l'assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno (Cass. n. 5606 del 2019, relativa a sanzioni irrogate al presidente del consiglio di amministrazione di una società finanziaria, privo di deleghe e membro, altresì, del comitato investimenti che si occupava della gestione strategica, per l'inadeguatezza dello scambio di informazioni tra i due organi, per l'assenza di un effettivo monitoraggio dell'esito delle operazioni approvate e di un controllo sulla liquidità dei fondi di investimento). 
A tale principio si è quindi adeguata la sentenza gravata, il che implica il rigetto del motivo in esame; - con il tredicesimo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha fondato l'accertamento della negligenza del ricorrente quanto al 'dovere di agire informato' su una pretesa anomalia del numero delle transazioni, del tutto esclusa dalle acquisizioni in atti. 
Assume il ricorrente che la sentenza ha valorizzato l'enorme numero delle richieste di vendita delle azioni provenienti dai clienti, sostenendo che questo fosse un segnale di allarme idoneo a fondare la responsabilità. Soprattutto si è ravvisata, sempre come elemento sintomatico dell'operazione di collocamento dei titoli, avvenuta senza il rispetto delle regole imposte, la circostanza che vi fosse una campagna di vendita massiccia e priva di precedenti, affermazione questa però smentita dai dati numerici relativi ad altre annualità, che rivelano come il numero della turnazioni fosse rimasto pressoché invariato, se non inferiore per il periodo interessato dalla contestazione. 
Inoltre, quanto alle deroghe al cd. blocking period, la sentenza non ha tenuto conto che le deroghe riguardano non solo le vendita ma anche gli acquisti delle azioni. 
Il motivo è inammissibile.  55 In primo luogo, richiamando la nozione di fatto decisivo idoneo a fondare in caso di omesso esame il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c., è evidente che quello denunziato non sia un fatto ma un giudizio espresso dalla ### d'Appello, sulla scorta dei dati numerico rilevati in sede ispettiva. Ma ancor più depone per l'inammissibilità la circostanza che l'andamento delle operazioni nel corso degli anni è stato oggetto sdì specifica e puntuale valutazione in sentenza, essendosi sottolineato al fine di ricavare la ricorrenza di un segnale di allarme, la collocazione delle operazioni in un determinato quadro circostanziale profondamente inciso dalle novità normative, e che poneva come priorità la vendita delle azioni del fondo, onde rispettare i parametri imposti in sede comunitaria. Trattasi di valutazioni adeguatamente motivate e che escludono che le circostanze riferite in ricorso, anche ove riguardate come fatti, non siano state esaminate dal giudice di merito; - con il quattordicesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 191 t.u.f., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha confermato la sanzione applicata al ricorrente a titolo di colpa, là dove la fattispecie prevede la sanzionabilità solo a titolo di dolo. 
Il ricorrente assume che tanto nel proprio atto di opposizione e poi nelle note di udienza e ciò nonostante la ### di merito ha escluso di dover affrontare un'esegesi dell'illecito di abusiva sollecitazione dell'art. 191, comma 1 t.u.f., impiegando una espediente verbale nel senso che l'elemento soggettivo è presunto dalla negligenza per avrebbe colposamente agevolato o reso possibile la realizzazione della sollecitazione abusiva. 
Il motivo è privo di pregio. 
Se infatti, in linea generale, è stato affermato che, in virtù della modifica dell'art. 2392 c.c. avvenuta a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, gli amministratori privi di deleghe (c.d.  56 non operativi) non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi in virtù della conoscenza - o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. - di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (in questi termini Cass. n. 17441 del 2016), va tuttavia considerato, per contro, che, nell'ordinamento sezionale del credito, il dovere di agire informati si connota con caratteristiche di particolare incisività, perché si inscrive in una sfera di responsabilità dell'amministratore che non è soltanto quella, di natura contrattuale, di cui il medesimo è gravato nei confronti dei soci della società ma è anche quella, di natura pubblicistica, di cui il medesimo è gravato nei confronti dell'### di vigilanza. ### infatti, non ha mancato di sottolineare che, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e le disposizioni attuative dettate con le ### di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi (cfr. Cass. 22848 del 2015). 
Nelle sentenze nn. 2737 del 2013, 5606 del 2019 e 24851 del 2019 si è poi ulteriormente precisato che, in tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società 57 bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art.  2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. 
Ed invero (fermo il principio, in materia di sanzioni amministrative, di tipicità e di riserva di legge fissato dall'art. 1 della legge 689/1981) la portata precettiva del 2° co. dell'art. 191 t.u.f., nella formulazione applicabile ratione temporis, si specifica anche in conformità al disposto del 2° co. dell'art. 2392 c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie - e dunque pur le funzioni sottese alla prefigurazione normativa di cui al vigente 2° co. dell'art. 191 cit., "chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7 (...)" - e dei consiglieri esecutivi e dei consiglieri non esecutivi di società per azioni altresì "in chiave omissiva" alla stregua dell'inciso "in ogni caso gli amministratori (...) sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto 58 quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose". 
In tal guisa appieno si legittima la contestazione di "omessa vigilanza", in toto si accredita l'affermazione della corte distrettuale secondo cui "l'eventuale responsabilità dell'amministratore non delegato (...) discende pur sempre dal peculiare compito istituzionale attribuito al medesimo in seno all'organismo societario" (così decreto impugnato, pag. 8) e per nulla si giustifica la prospettazione del ricorrente secondo cui "deve (...) escludersi che gli amministratori non esecutivi possano essere ritenuti responsabili per la violazione di altri soggetti (...) delle condizioni di svolgimento delle attività indicate dagli artt. 94 e 113 T.U.F." (Cass. n. 27365 del 2018); - con il quindicesimo motivo il ricorrente denuncia, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, la violazione degli artt. 94 e 191 t.u.f. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha confermato la sanzione ritenendo sussistente un fenomeno sollecitatorio in presenza di condizioni di acquisto non standardizzate, così incongruamente riconducendo nell'ambito dell'art. 94 t.u.f. quella che al più potrebbe essere qualificata solo come prestazione di servizi di investimento.  ### deduce che la vendita delle azioni è stata il frutto di trattative individuali con la clientela, senza che fosse possibile ravvisare una standardizzazione dell'offerta.  ### d'Appello ha trascurato i molteplici elementi che invece escludevano il carattere uniforme e standardizzato della vendita. 
Il motivo è inammissibile in quanto anche in questo caso attinge un accertamento di merito riservato alla ### d'appello ed operato dalla stessa con motivazione connotata da logicità e coerenza. 
Ed, invero, ribadito con la precedente giurisprudenza di questa ### (Cass. n. 4642 del 2018) che le azioni di banche di credito cooperativo ovvero delle banche popolari sono però qualificabili 59 come prodotti finanziari, poiché rappresentano una forma di investimento di natura finanziaria di cui all'art. 1 comma 1, lett. u) t.u.f., non vi è sostanziale differenza nella nozione di offerta al pubblico individuata dal giudice di merito rispetto a quella propugnata dal ricorrente, differendo le due posizioni unicamente in ragione del convincimento del secondo che nella specie ne mancherebbero i presupposti fattuali, costituiti dalla offerta in incertam personam ed in base a condizioni predeterminate ed uniformi.  ### del ricorrente secondo cui si tratterebbe a ben vedere di ordini impartiti dal cliente ed in ogni caso frutto di trattative individuali risulta smentita dalla sentenza impugnata che, sulla base della ricostruzione in fatto, non censurabile in questa sede, ha invece ritenuto che, pur con diverse modalità comunicative, fosse stata rivolta una determinata offerta di vendita delle azioni alla clientela, massivamente contattata dalla rete commerciale, clientela alla quale era offerto un titolo secondo un prezzo predeterminato e uniforme. 
Ne deriva che la censura è inammissibile perché anche in questo caso attinge una valutazione di merito riservata alla ### d'Appello; - con il sedicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui la ### d'Appello ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della ### nonostante quest'ultima si sia difesa con funzionari interni e non con avvocati del libero foro, senza peraltro incorrere in alcuna spesa (al di là dello stipendio già garantito ai medesimi funzionari) per la difesa in giudizio. 
Rileva che la giurisprudenza di questa ### ha reiteratamente affermato che ove la PA si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario appositamente delegato, ove la stessa e risulti vittoriosa, vanno riconosciute le sole spese vive debitamente 60 documentate, non potendo trovare riconoscimento la richiesta di pagamento dei diritti e degli onorari (cfr. Cass. n. 17674 del 2004; Cass. n. 12232 del 2003). 
Poiché la ### è stata difesa da propri dipendenti non potevano esserle liquidate le spese in base ai parametri previsti per le spese di lite. 
Il motivo è evidentemente destituito di fondamento. 
Il principio richiamato in motivo si attaglia alla ipotesi in cui il funzionario che assista la PA non rivesta nella specie la qualità di avvocato, in quanto non iscritto, come invece i difensori di parte controricorrente, all'elenco speciale in passato disciplinato dall'art.  3 co. 4 lett. B del RD n. 1578/1933, ed oggi dall'art. 15 lett. C) della legge n. 247/2012. 
Pur dovendosi ribadire le peculiarità della disciplina approntata per tale categoria di professionisti (si veda Cass., Sez. Un., n. 19547 del 2010, secondo cui l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati e procuratori legali dipendenti da enti pubblici richiede, quale presupposto imprescindibile, la "esclusività" dell'espletamento, da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso, essendo l'esclusività negata qualora accanto a compiti riconducibili alla attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell'ente svolgano mansioni amministrative o, comunque di natura diversa; conf. Cass., Un., n. 3733 del 2002), risulta tuttavia evidente, in ragione dell'iscrizione all'albo circondariale, sebbene in un elenco speciale, che si tratta di soggetti legittimamente esercenti la professione forense, la cui assistenza impone a favore della parte vittoriosa che si sia avvalsa delle loro prestazioni, che la liquidazione avvenga sulla base delle tariffe forensi vigenti. 
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, come da dispositivo.  61 • Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ### in data 30 novembre 2021. 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Falaschi Milena

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