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### N 690 /2023 V.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Catania, sezione della ### della ### e dei ### composta dai magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### rel.est. dott. ### privato dott. ### privato con l'intervento del P.G., ha pronunciato la seguente ### cause civili riunite aventi ad oggetto: “### ADOTTABILITA”, iscritte: al n. 690/23 VG promossa da ### nata a ### il ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito in ####, ### n. 14 (tel-fax 0933- 1961367), giusta procura in atti
Appellante e nei confronti di avv. ### , nella qualità di tutore dei minori 1) #### n a ### il #### 2) ### Ketty n a ### 12.3.2010 ### 3) ### a ### 31/10/2016 ### 4) ### n a ### il #### 5) ### n a ### il ####, in giudizio personalmente ex art 86 c.p.c. ### nei confronti di ### nato a ### il ### (###), ivi residente ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (###), con studio in ### V.le Europa n. 32, ove è elettivamente domiciliat ###atti ### n. 796/23 VG promossa da ### nato a ### il ### (###), ivi residente ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (###), con studio in ### V.le Europa n. 32, ove è elettivamente domiciliat ###atti appellante e nei confronti di avv. ### nella qualità di tutore dei minori: 1) #### n a ### il #### 2) ###
Ketty n a ### 12.3.2010 ### 3) ### a ### 31/10/2016 ### 4) ### n a ### il #### 5) ### n a ### il ####, in giudizio personalmente ex art 86 c.p.c. con elezione di domicilio in ### via G ### 60 presso lo studio legale dell'avv ### E ### nata a ### il ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito in ####, ### n. 14 (tel-fax 0933- 1961367), giusta procura in atti ### E ### Con sentenza n. 54/2023 emessa in data ### nel proc. 25/2022 ab., il Tribunale per i ### di ### in accoglimento del ricorso del ### minorile, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori ### (nata ### il ###), ### (nata a ### 12.03.2010), ### (nato a ### 31.10.2016), ### (nato a ### 02.07.2018), ### (nato 23.01.2021); ha vietato qualsiasi contatto dei predetti minori con i genitori, ### e ### con qualsiasi parente, inclusa la sorella ### e con qualsiasi terzo non autorizzato e la consegna dei minori a qualunque parente materno e paterno; ha confermato la nomina del tutore provvisorio Avv. ### Con ricorso depositato in data ###, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza ### che ha eccepito la violazione dell'art. 10 L. n. 184/1983, per la mancata convocazione dei nonni paterni e materni ed altri parenti entro il quarto grado. Nel merito, lamentava la “errata valutazione del Tribunale di prime cure in merito alla condotta genitoriale della sig.ra ### Montemagno”, asserendo che il Tribunale si sarebbe occupato quasi interamente della condotta del padre dei minori e non di quella della ### che è una donna incensurata che da marzo 2022 si trova sottoposta alla custodia cautelare in carcere. Sosteneva che in nessuna relazione in atti sarebbero emersi episodi maltrattanti dell'appellante verso i figli e che il procedimento penale in corso a carico della ### si poggerebbe essenzialmente sulle dichiarazioni rese da ### figlia della ### che sarebbero a giudizio della difesa contraddittorie.
Aggiungeva, inoltre, che le altre parti, sentite in sede di incidente probatorio, avrebbero smentito le dichiarazioni di ### Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, si è costituito il padre dei minori, ### che in via preliminare, ha eccepito che il provvedimento originario non sarebbe stato notificato a tutti i litisconsorti necessari potenziali destinatari della notificazione del decreto di adottabilità, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 184 del 1983 (quali parenti entro il quarto grado) e che sarebbe violato l'art.10 legge n.184/1983 per la mancata convocazione dei nonni paterni e materni ed altri parenti entro il quarto grado.
Nel merito, lamentava che il Giudice di prime cure avrebbe erratamente valutato la condotta genitoriale, sostenendo che il nucleo familiare del ### conduceva una vita semplice “caratterizzata dalla frenesia di essere numeroso per la presenza di sei (6) figli.” e nulla di quanto ascrittogli sarebbe veritiero.
Con comparsa del 05.12.2023 si è costituito l'avv. ### nella qualità di tutrice dei minori, che ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando in primo luogo che la convocazione dei parenti entro il quarto grado andrebbe effettuata solo nel caso in cui manchino i genitori e dunque in fattispecie diverse da quella del presente procedimento. Nel merito, la tutrice evidenziava le profonde carenze genitoriali della coppia, che vanno oltre la “questione penale”, e il fatto che i genitori dei minori non siano in grado di fornire un modello educativo valido, né di impartire le giuste regole educative ai figli.
Con autonomo ricorso anche ### padre dei minori, ha proposto appello avverso la sentenza suddetta, eccependo la mancata convocazione dei nonni paterni e materni ed altri parenti entro il quarto grado e lamentando, nel merito, l'errata valutazione da parte del tribunale di prime cure della condotta genitoriale.
Con ordinanza resa all'udienza del 28.2.2024 la Corte disponeva la riunione dei due procedimenti separatamente incoati.
Con ordinanza del 15.1.2025 la Corte disponeva le audizioni degli afÌidatari dei minori in via riservata, delegando il ### ed i componenti onorari della Corte per tali adempimenti, che sono stati ritualmente espletati.
All'udienza del 10.12.2025, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste, il P.G. ha chiesto il rigetto di tutti i gravami, e la Corte ha posto la causa in decisione.
Preliminarmente, va rilevato che gli appelli, proposti da #### e ### sono tempestivi, posto che i gravami sono stati depositati nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 17 legge n. 184/1983 decorrente dalla notifica della sentenza.
Va, altresi', rilevato che il contraddittorio e' integro, in quanto appare infondata l'eccezione sollevata da entrambi gli appellanti in ordine alla violazione dell'art. 10 L. 184/1983, per non essere stati convocati i nonni, considerato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, gli ascendenti sono legittimati passivi necessari solo quando manchino i genitori (e sempre che, in tal caso, abbiano rapporti significativi con il minore).
Invero, nel procedimento di adottabilità ex art. 10, comma 2, della l. n. 184 del 1983, la partecipazione "ab initio" con assistenza legale degli "altri parenti", purché in rapporti significativi col minore, è necessaria solo quando essi siano avvertiti del giudizio in mancanza dei genitori e non anche quando essi siano "potenziali" parti del giudizio in via sussidiaria, sicché, quando - come nella fattispecie in esamesono presenti entrambi i genitori, i nonni, pur se possono essere sentiti e convocati, non sono parti necessarie del giudizio da assistere tramite difesa tecnica, ferma restando la loro legittimazione ad intervenire nel processo ove da essi ritenuto opportuno (v. Cassazione civile sez. I, 16/05/2023, n.13377).
Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. n. 183 del 1984 "Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui dell'art. 10, comma 2". ### della disgiuntiva "o" e il richiamo all'art. 10, comma 2, rendono evidente che la partecipazione ab initio con assistenza legale degli "altri parenti" - purché in rapporti significativi con il minore - è necessaria solo quando essi siano avvertiti del giudizio in mancanza dei genitori, e non anche quando essi siano "potenziali" parti del giudizio in via sussidiaria. Presenti entrambi i genitori, i nonni - pur se possono essere sentiti e convocati - non sono parti necessarie del giudizio da assistere tramite la difesa tecnica, e ciò ferma restando la loro legittimazione a intervenire nel processo ove lo ritengano opportuno (v. Cassazione civile sez. I, 16/05/2023, n.13377; Cass. n. 18607 del 30/06/2021).
Ciò premesso, nel merito, va evidenziato che la figlia ### che è nata il ###, ha ormai raggiunto la maggiore età. Come è noto, secondo l'orientamento della Suprema Corte, il raggiungimento della maggiore età dei figli, determinando automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, indipendentemente dall'accertamento dell'inosservanza dei doveri posti a carico dei genitori, comporta, laddove sopraggiunga nel corso del giudizio de potestate, il venir meno dell'interesse alla decisione di merito, imponendo la pronunzia di cessazione della materia del contendere, cui consegue la caducazione dei provvedimenti provvisori eventualmente adottati.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla pronuncia di adottabilità della figlia ### Quanto, poi, alla pronuncia dell'adottabilità degli altri figli, ancora minorenni, degli odierni appellanti, ad avviso della Corte, entrambi gli appelli sono infondati, dovendosi ritenere, che sussista, in modo irreversibile, lo stato di abbandono morale e materiale dei minori in epigrafe generalizzati.
Il Tribunale per i minorenni ha posto a fondamento della decisione la seguente documentazione: -l'annotazione di P.G. del 18.08.21 dei Carabinieri di ### all'esito della denuncia della “vendita di una figlia di 14 anni in cambio di venti pecore” da parte di ### - le relazioni dei S.S. del Comune di ### del 30.08.21 e del 03/11/2021, ### già attivati in favore del nucleo ### destinatari di vari benefici economici e negli anni 2010 2011 2012 anche della misura assistenziale dell'educativa domiciliare, ove si segnalala persistente scarsa collaborazione dei genitori e “il carattere impulsivo del capofamiglia che ha avuto anche problemi con la giustizia”, nonchè la mancata adesione richiami educativi da parte di entrambi i genitori, “ che negli ultimi sono apparsi più sfuggenti e meno interessati alle iniziative proposte dal servizio sociale” e la persistente evasione scolastica dei primi quattro figli, come da segnalazione ancora rinnovata nel 2010; - i certificati del casellario giudiziale del ### e del #### - la documentazione riguardante il procedimento penale a carico dei due genitori per riduzione in schiavitù e concorso in violenza sessuale ai danni della figlia minore ### verbali di trascrizione delle intercettazioni, ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti dei predetti, trascrizione dell'audizione delle figlie minori ### e ### in sede di incidente probatorio; -documentazione ASP e relazione ### di ### relativa alle figlie minori ### e ### -verbali di audizione dei genitori; -relazione della comunità che ospita ### dal 13.12.2022; -audizione dei collocatari dei minori; - la relazione dell'### -il verbale di audizione della sorella germana maggiorenne ### -la relazione dell'associazione ### la comunicazione da parte del ### di ### di reato nei confronti di #### fratello germano dei minori. Sulla base di tali risultanze ha ritenuto la coppia ### radicalmente inadeguata al ruolo di genitore.
Nella motivazione, il Tribunale per i minorenni cita diversi episodi in cui il ### si sarebbe dimostrato un modello educativo del tutto inadeguato (ad esempio avrebbe coinvolto in una sparatoria alcuni dei figli minori; avrebbe consentito loro l'utilizzo di armi da fuoco).
La vicenda più grave tra quelle citate nella motivazione è certamente l'accusa, per entrambi i genitori, di concorso nel reato di riduzione in schiavitù per avere “ceduto” come fosse un oggetto la figlia minore ### al pregiudicato quarantaduenne ### “amico di famiglia”, in cambio di denaro. Sempre con riguardo al ### è emerso che lo stesso avrebbe manifestato interesse anche per la piccola ### (dalle intercettazioni emerge in tutta evidenza il suo interesse sessuale per la bambina), e i genitori avrebbero permesso all'uomo di dormire insieme con la minore, che all'epoca aveva soltanto dieci anni. Per tali gravissimi fatti ai danni della prole, la ### e il ### sono tuttora sottoposti, dal 2022, alla misura della custodia cautelare in carcere. Sottolinea il primo Giudice che dalle intercettazioni è emerso, tra le altre cose, che anche la ### come il ### avrebbe gettato tra le braccia del ### la figlia in cambio di vantaggi di vario tipo. Inoltre, dall'istruttoria è emerso che la donna sarebbe rimasta del tutto silente davanti alle violenze consumatesi all'interno del nucleo familiare (es violenze fisiche di varia intensità).
Ritiene la ### -all'esito dell'attenta disamina delle risultanze istruttorie acquisite nell'ambito del giudizio di primo grado e anche alla luce dell'ulteriore documentazione prodotta nella presente fase processualeche gli appelli siano infondati e pertanto debbano essere rigettati, non potendosi che confermare la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale dei minori ###### e la totale irrecuperabilità delle capacità di minima cura da parte dei genitori.
Invero, è granitico il quadro accusatorio nei confronti di entrambi i genitori (chiamati a rispondere dei reati di riduzione in schiavitù e concorso in atti sessuali ai danni della figlia ### all'epoca minorenne) , quadro accusatorio che non è fondato - come invece sostenuto dagli odierni appellanti esclusivamente sulle dichiarazioni della figlia ### (la cui attendibilità viene contestata negli atti d'appello), bensì sull'esito delle intercettazioni che, già esse solo, non lasciano alcun dubbio in ordine gravissima condotta realizzata da entrambi gli odierni appellanti ai danni della prole.
È in atti la sentenza della ### d'### di ### con cui gli odierni appellanti sono stati condannati in primo grado complessivamente alla pena di anni 14 la ### e di anni 14 mesi 6 di reclusione il ### entrambi per il reato di cui all'art. 600 e 602 ter c.p. e per il reato di cui agli art. 110-609 quater, nonché il ### anche per il reato 336 c.p., per avere minacciato (affermando di sapere dove abitava e che gli sarebbe altrimenti bastato pagare 1.000 euro per fare danni) l'assistente sociale del Comune di ### dott.ssa ### la quale lo aveva contattato e gli aveva rappresentato i problemi di dispersione scolastica della figlia ### Ora - a differenza di quanto sostenuto dagli appellantirileva la ### che, nel processo de quo, l'asse portante dell'impianto accusatorio nei confronti di ### e ### è costituito dal corposo esito delle intercettazioni espletate nel corso del procedimento penale e richiamate nella sentenza di condanna in atti (e già presenti negli atti del fascicolo del Tribunale per i minorenni nella richiesta di applicazione di custodia cautelare datata 4.3.2022), intercettazioni che già da sole consentono di delineare un pesantissimo quadro in ordine alle condotte gravemente pregiudizievoli realizzate ai danni della prole dagli odierni appellanti.
Non si tratta di conversazioni isolate, ambigue o interpretabili in chiave neutra, bensì di un flusso continuo di dialoghi che restituisce, con drammatica chiarezza, la strutturazione di un sistema familiare di sfruttamento, fondato sull'abuso dell'autorità genitoriale, sulla violenza e sulla minaccia.
Le numerosissime intercettazioni (riportate nella sentenza di condanna della ### d'### suindicata) non solo comprovano la piena consapevolezza dei genitori rispetto alla relazione sessuale tra la figlia minore e ### ma dimostrano un contributo attivo, causale e funzionale alla prosecuzione di tale relazione, nonché l'esistenza di una controprestazione economica, tanto da qualificare penalmente la condotta in termini di riduzione in schiavitù.
Nell'atto di appello proposto da ### si contesta la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice, sostenendo che nulla di penalmente rilevante emergerebbe a carico della stessa, la quale mai avrebbe tenuto condotte maltrattanti verso la prole.
Osserva la ### che, in realtà, dalle intercettazioni emerge una figura materna che ha completamente abdicato alla funzione di protezione, trasformandosi in intermediaria e beneficiaria dello sfruttamento della figlia.
A differenza di quanto allegato in appello, appare chiaro cha la ### è tutt'altro che ignara, sorpresa o contraria al rapporto della piccola ### con il pluripregiudicato quarantaduenne ### al contrario, il suo linguaggio e le sue iniziative rivelano una piena interiorizzazione del sistema, che ella contribuisce a mantenere e razionalizzare.
Uno degli snodi probatori più rilevanti è costituito dalle richieste di denaro rivolte a ### che si collocano temporalmente in immediata correlazione con la permanenza notturna di ### presso l'abitazione dell'uomo.
Emblematica è l'intercettazione del 6 gennaio 2022 (prog. T.1207).
La conversazione avviene poche ore dopo che ### ha trascorso la notte e la mattinata a casa di ### occupandosi delle faccende domestiche. ### telefona e, con tono apparentemente dimesso ma in realtà assertivo, chiede: “Puoi farmi quel favore… cento euro… devo fare la spesa.” Il contenuto non può essere letto isolatamente. È la sequenza fattuale a conferire alla richiesta un valore decisivo: la figlia ha appena “reso la prestazione” (sessuale e domestica), e la madre incassa, chiedendo denaro per far fronte alle necessità familiari. La promessa di restituzione (“poi te li ridò”) resta priva di concretezza e appare meramente strumentale a mantenere un'apparenza di liceità.
Ulteriore profilo di gravità emerge dalle conversazioni in cui ### aggiorna la madre sulle attività svolte in casa di ### Nelle intercettazioni del 15 dicembre 2021 (prog. T.206) e dell'11 gennaio 2022 (prog. T.587), la giovane ragazzina riferisce di lavare casa, cambiare le lenzuola, sistemare i vestiti del pregiudicato e completare le pulizie prima del suo rientro.
La madre ascolta, approva, talvolta organizza. Non vi è alcuna reazione di allarme rispetto al fatto che una quindicenne svolga mansioni tipiche di una convivente adulta, in un'abitazione estranea, presso un uomo ### di 42 anni.
Queste conversazioni dimostrano che la ### non solo tollera, ma gestisce e normalizza una situazione di servitù, che integra uno degli elementi costitutivi dell'art. 600 c.p.
Di particolare valore sintomatico sono le intercettazioni nelle quali la madre discute con ### di aspetti intimi della figlia, quali l'igiene personale o il ciclo mestruale.
Nell'intercettazione del 6 gennaio 2022 (prog. 81), la ### chiede se ### abbia vestiti puliti presso l'abitazione dell'uomo; nella risposta, ### si esprime con disprezzo sulla ragazzetta, definendola sporca: “ma quella sporca è... una pezza di sporca è, quella se si lava una volta ogni sette giorni”. La madre non reagisce, non contesta, non interrompe la conversazione.
Ancora più rivelatrice è la conversazione del 28 novembre 2021 (prog. T.40), nella quale si fa riferimento al ciclo mestruale della minore con assoluta disinvoltura, in presenza dell'uomo adulto; in tale conversazione la ### sta parlando con la figlia ### e partecipa anche ### Ad un certo punto la madre riprende la figlia dicendole di calmarsi e a tale esortazione replica ### dicendo che ### aveva il “marchisi”.
Queste intercettazioni mostrano la totale dissoluzione del ruolo genitoriale e attestano che la madre accetta e interiorizza la coabitazione di fatto, rinunciando a ogni funzione di protezione.
Dalle intercettazioni emerge un contributo causale della ### anche al reato sessuale. Sono al riguardo significative le conversazioni in cui assiste alle imposizioni di ### non si oppone alla permanenza notturna della figlia, interviene per persuaderla ad adeguarsi.
Nell'intercettazione del 12 febbraio 2022 (prog. 1230), ### afferma: “Da stasera ti corichi qua.” ### reagisce, chiedendo “E chi lo dice?”, ma la madre non interviene a tutela della figlia.
Ancora sono indicative le intercettazioni di cui ai progressivi dal T. 904 al T. 936 del 22/02/2022 ove si registra uno scambio di messaggi tra ### e ### da cui emerge che la minore si è allontanata da casa in quanto era stata picchiata dal padre. La persona offesa, inoltre, afferma che si sarebbe allontanata da tutti, accusando ### di essersi comportato da “traditore” in quanto aveva ancora una volta raccontato ai genitori dei loro litigi. ### cercava di giustificarsi affermando che al loro litigio - nel corso del quale, a suo dire, egli sarebbe stato colpito da ### con uno schiaffo - era presente la madre.
Tali elementi smentiscono categoricamente quanto dichiarato dalla ### dinnanzi all'A.G. e quanto sostenuto nell'appello, ove si asserisce la sua totale estraneità ai gravissimi fatti commessi ai danni della figlia.
Nell'appello proposto da ### si sostiene che non vi sia stato nessun abbandono della prole da parte di quest'ultimo ma “accudimento e dedizione anche in considerazione dello sviluppo psicofisico dei minori” e che “anche sulla base delle evidenti contraddizioni delle dichiarazioni minorili è verosimile ritenere che i genitori possano essere scagionati dalle gravissime accuse più gravi, anche in forza delle di non colpevolezza costituzionalmente garantita”.
Orbene, evidenzia la ### che dalle intercettazioni del procedimento penale richiamate nella sentenza penale in atti di cui sopra, se la madre appare come il gestore economica e organizzativa del sistema, il padre emerge come il braccio coercitivo, colui che garantisce, con la violenza e la minaccia, la permanenza della figlia nello stato di soggezione. ### ambientale del 16 febbraio 2022 (prog. 1371) costituisce uno dei passaggi più gravi dell'intero compendio. ### invita ### a dire ai genitori che resterà a dormire da lui (“non ti vergognare”), ### risponde: “Ma a me cosa stai raccontando? ### che lei faccia la brava con…” Questa frase, per il suo contenuto e per il contesto in cui viene pronunciata manifesta piena consapevolezza della natura della relazione, rivela l'accettazione della subordinazione della figlia, qualifica la permanenza come condizionata a una condotta di compiacimento.
Nella conversazione progressivo 1813 del giorno 25/02/2022 RIT. 3281/21, in presenza del #### e ### parlano, con estrema naturalezza, di biancheria intima, di igiene personale e di assorbenti, in particolare ### dice: “ ### è troppo tardi. Poi devi prendere le mutande”, ### replica “Ma io ce le ho”. ### “### qua ce le hai”, al chè ### “No, c'ho queste messe”, e il ### “E quando ti sei cambiata?” , ### “leri sera. Va beh, già... ce... cioè, avevo messo l'assorbente”, il ### replica: “Con me ti devi lavare”, e ### “Oh! Mi scoccio a lavarmi... “, ### ribadisce “Con me ti devi lavare, eh. Non m'interessa, devi fare la doccia”. E dillo a ### che te li porta Ketty”, ### replica “Non me li porta Ketty” quasi a voler proteggere, purtroppo lei sola e non certo i genitori per come si illustrerà meglio in prosieguo, la sorellina.
La violenza del padre emerge con chiarezza nell'intercettazione del 22 febbraio 2022 (prog. 1609), in cui ### adirato per aver visto la piccola ### “on line”, non esita a minacciarla. Come può vedersi dalla trascrizione, la minaccia consiste nel farle dare “botte” dal padre: “Che poi ti faccio dare botte da tuo padre.” La minaccia è credibile, perché si fonda su una prassi familiare nota alla minore. La reazione di ### (“Va bene”) dimostra l'efÌicacia coercitiva di tale richiamo.
Questo dialogo cristallizza il ruolo di ### come strumento di intimidazione funzionale allo sfruttamento della povera ragazzina.
Ancora nei progressivi, già sopra richiamati a proposito della posizione della ### dal T. 904 al T. 936 del 22/02/2022 si registra uno scambio di messaggi tra ### e ### dai quali emerge che la minore si è allontanata da casa in quanto era stata picchiata dal padre.
Proprio le reazioni dei genitori rappresentano una forte pressione psicologica per la piccola ### della quale il ### si avvale per piegare il volere della persona offesa. Sono tanti i litigi nei quali ### minaccia la piccola ### di parlare con il ### odierno appellante. Nel progr. 58 del 20/01/2022, ad esempio, ### rimprovera a ### di abusare di sostanze alcoliche. Nel corso della discussione, avvenuta tramite scambio di messaggi, il ### usa il ricatto di riferire tutto al padre di ### Per altro quelle del ### non restano solo minacce. Dopo il litigio di cui sopra, in effetti, ### telefona al ### chiedendogli di raggiungerlo a casa. Tale è l'urgenza che ### non finisce di cenare per andare da ### Nel corso della conversazione il ### manifesta tutta la sua insoddisfazione per il comportamento di ### che aveva “sbagliato a parlare'' con lui. In tale contesto ### lungi dal prendere le difese della figlia o, quantomeno, mediare le due posizioni (come ci si potrebbe aspettare da un padre) si mostra completamente asservito alle tesi del ### Gli dice pure che con lui ### aveva troppa libertà e che avrebbe dovuto essere più duro (“E tu sbagli, tu, oggi, non la... .. le dai troppa libertà, un pochettino non... una volta ogni tanto, devi essere più duro, e un pochettino evitare...”). Gli dice, anche, che parlerà con la figlia, senza metterle le mani addosso, ma solo perché il ### non vuole (v. Progressivo 491 giorno 20/01/2022 ore 21:29).
Stessa dinamica si registra nel corso del prog. 190 del 17 /02/2022. Anche in questo caso i due stanno litigando e ### dice a ### che non gli scriverà più. Anche in questo caso il ### reagisce con minaccia di raccontare tutto al padre della ragazza, il cui intervento non si faceva certo attendere. Una volta rientrato in casa, il ### parla subito con la figlia, minacciandola pesantemente. Nella sentenza di condanna si evidenzia che il dialogo che ne segue, letto al di fuori dell'ipotesi accusatoria, è a dir poco surreale: di fronte ad una ragazzina di quattordici anni che sembra volere interrompere la relazione con il pluripregiudicato quarantaduenne, si assiste all'intervento del padre che, anzitutto, costringe la figlia a riprendere i contatti con l'uomo (“tu non lo devi bloccare, ora sbloccalo”). ### minaccia ### dicendole che ciò che fa il ### non le deve interessare (“se beve, se se ne va con una puttana, a te non ti interessa niente, è il tuo padrino e basta”- ### 42 giorno 20/01/2022 ore 21:25:17). Peraltro, il richiamato ruolo di padrino è palesemente una sorta di “mascheramento”, un modo per legittimare la invasiva presenza del ### non solo e non tanto davanti alla figlia, ma soprattutto all'esterno. Infatti, ogni qual volta ci sia stata la necessità di giustificare il rapporto evidentemente anomalo tra i due agli occhi degli estranei che chiedevano spiegazioni, gli appellanti si sono appellati proprio al rapporto “padrino-figlioccia” (si veda l'intercettazione di cui ### T.323 del 12/12/2021 e ancora quella di cui ### 75 del 21/01/2022; anche nel corso del controllo di polizia la sera del 23/06/2021 in casa del ### quando quest'ultimo e il ### giustificavano la presenza di ### proprio evidenziando il rapporto “padrino-figlioccia”). Per altro l'obiettivo della cresima di non è mai emerso nel corso dei diversi mesi di intercettazioni telefoniche.
Questo non perché, come sostenuto dalle difese nel giudizio penale, l'emergenza della pandemia avesse bloccato tutte le celebrazioni (nel 2021 la fase più acuta della pandemia era stata superata e la celebrazione dei sacramenti era ripresa, seppure con le dovute cautele) ma perché non era mai stato un reale obiettivo, essendosi trattato solo di un escamotage per attribuire a ### un legame privilegiato ed insospettabile con la piccola ### Per altro che i genitori fosse ben consapevoli della natura dei rapporti tra la piccola ### e il ### emerge con chiarezza dalle intercettazioni (ed è, sostanzialmente, ammesso dagli stessi appellantisi vedano a titolo meramente esemplificativo: ### n. 1268 del 14/02/2022 in cui ### in presenza dei genitori, rivolgendosi al ### dice “### “ti amo”, dillo” , o ancora nel ### 751 del 31/12/2021 in cui '### “già papà mi ha detto “ti stai sentendo con tuo marito?”, noi eravamo litigati e io gli ho detto “sì, è a posto, è a lavoro, stanno... sta lavorando in campagna”.).
Ancora significativa dell'assoluta inidoneità a svolgere il ruolo genitoriale è la conversazione di cui al progressivo n. 504 del 21/01/2022, nel corso della quale ### fa ascoltare al ### un audio messaggio inviatole dal padre. Nel messaggio il padre rivolge le consuete minacce alla figlia, così da convincerla - o meglio “costringerla” - a rispettare il volere della famiglia ed in particolare di ### (in afÌidamento in prova ai servizi sociali dopo una condanna definitiva a 25 anni di reclusione per omicidio), al quale -a detta dell'odierno appellante, dovrebbe “baciare i piedi” perché solo grazie a lui lo stesso ### non “l'ammazza a legnate”.
Va poi evidenziato che dalle intercettazioni è emerso che gli odierni appellanti non hanno protetto neanche la figlia ### all'epoca di dieci anni, dalle turpi mire del ### Indicativa è una prima conversazione di cui al progr. 59 del 05/01/2022 ore 21:23:57, nel corso della quale il ### - volendo sostenere che ### avesse già avuto esperienze sessuali - ricorda a ### “quel giorno” in cui la sorella si era coricata con entrambi. ### risponde rimproverando al ### di avere fatto qualcosa alla sorella (v. ### telematica ### 59 giorno 05/01/2022).
La seconda conversazione di interesse è contenuta nel progr. 1609 del 22/02/2022 nel quale il ### e ### parlano di ### e il quarantaduenne torna a manifestare interesse sessuale per la bimbetta, manifestando la convinzione che la stessa farebbe ben volentieri sesso con lui.
Alla reazione di ### l'uomo le propone di andare a letto tutti e tre quella sera stessa. Nell'intercettazione, la ragazza accusa il ### di aver fatto qualcosa alla sorella e riferire di essersi anche arrabbiata per tale motivo. Anche in questo caso, il tenore della conversazione è tale da non lasciare dubbi circa la natura sessuale dell'episodio ricordato.
È dunque acclarato che gli odierni appellanti hanno lasciato che la figlia ### all'epoca di dieci anni passasse almeno una notte nel casolare del ### come per altro ammesso dal genitore all'udienza del 4.10.22 ed in ogni caso hanno lasciato che la bambina frequentasse, in loro assenza la casa del ### (un uomo che lo stesso ### ha ammesso che sapeva essere stato in carcere per omicidio).
Dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni rese nel procedimento penale, emerge un altro aspetto che mina fortemente la capacità genitoriale del ### in relazione alla scorretta gestione dell'interesse dei suoi figli all'educazione e all'istruzione: lo stesso ha minacciato l'assistente sociale dr ### che lo aveva richiamato alla responsabilità per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione della figlia ### In particolare, l'odierno appellante, contattato dall'assistente sociale dott.ssa ### per i problemi di dispersione scolastica della figlia ### la minacciava al fine di costringerla a non disporre visite domiciliari, affermando di sapere dove abitava e che gli sarebbe altrimenti bastato pagare 1.000 euro per fare danni.
La prova dell'episodio è integralmente rappresentata dalla conversazione di cui progr. T.324 del 04/01/2022 tra il ### e l'assistente sociale dott. ### la quale lo aveva chiamato per rappresentargli che la figlia ### stava accumulando troppe assenze ed era giunta una segnalazione.
Rappresentata tale situazione, il ### iniziava a perdere il controllo minacciando l'interlocutrice, dicendole di non avere “niente più da perdere dalla vita” e intimandole di cestinare le segnalazioni relative ai suoi figli. ### di intimidazioni proseguiva, soprattutto quando la dott.ssa ### prospettava a ### la possibilità di far dare un aiuto pomeridiano alla figlia ### il ### dice “guardi che sto dicendo la verità, la prossima volta che io entro dentro questo cazzo di ufÌicio, chiudo, sbarro questo ufÌicio e mi faccio il carcere...”, la ### tenta di replicare: “ascolti una cosa signor Montaudo”, ma il ### “ ...e faccio (inc.) e qualcuno se ne va al cimitero e io mi faccio il carcere” e prosegue passando alle minacce dirette alla sua interlocutrice (“io so dove abita lei”). La conversazione si conclude con il ### che minaccia di pagare altre persone per fare “danno a tutti”, “a me mi dovete lasciare perdere perché dottoressa ### io prendo mille euro, me li gioco, mando le persone e le fanno danno, a tutti, ah, lo sta capendo quello che voglio dite io? Le persone come vedono i soldi gli viene la vista degli occhi, invece di muovermi io, prendo mille euro, me li gioco, mando le persone”. Sentita nel giudizio penale, la dott.ssa ### ha confermato l'episodio, aggiungendo anche che il ### era solito a questo tipo di reazioni e ricordando un episodio precedente nel quale l'uomo, preso dall'ira, aveva danneggiato un computer del comune.
Va al riguardo rilevata l'omissione perdurante, da parte degli odierni appellanti, del dovere di istruire i figli; infatti la minore ### veniva bocciata per ben due volte consecutive per le troppe assenze e stessa sorte capitava anche a ### e a ### e ### che hanno interrotto il loro percorso formativo. ### - che ha riportato varie condanne penali per delitti contro la persona, maltrattamenti in famiglia commessi negli anni '90, estorsione continuata nel 1998, violenza privata denunciata nel 2002, minacce commesse tra il 2006 e il 2010, lesioni personali reiterate nel 2009 e ulteriori delitti di danneggiamento seguito da incendio attuato negli anni '90 e reiterate nel 2010- ha perseverato nello stile di vita antisociale anche davanti ai figli: si pensi al compiacimento con cui faceva giocare i piccoli ### e ### con il fucile a piombini; si ricordi la sparatoria avvenuta nel 2021 insieme a ### (fratello di ### e altri soggetti; ancora un episodio avvenuto nel 2021 alla presenza della figlia ### in cui ### aveva litigato con i parenti di ### e aveva ricevuto un colpo d'accetta sul vetro della macchina da parte di ### O ancora, si riporta un episodio del 2021 in cui ### portava il fucile a piombini per usarlo nel litigio con ### e ### alla presenza dei figli ### e ### Il Tribunale ha, anche, correttamente evidenziato anche la totale non curanza delle esigenze di riservatezza e di rispetto della persona e delle tappe evolutive dei figli minori, infatti in casa venivano ospitati amici del padre, anche per periodi prolungati, come accaduto con riferimento a ### O ancora, i genitori lasciavano dormire in casa il fidanzato della figlia #### nello stesso letto in cui si coricavano i minori ### e ### mentre intrattenevano dei rapporti sessuali. E' pensabile che il bambino sia stato vittima anche di violenza assistita e ciò si desume dalla marcata aggressività di ### nei confronti della famiglia afÌidataria. Inoltre, di frequente il bambino ha fatto riferimento a percosse subite da lui e anche dai suoi fratelli e a percosse subite dalla madre ad opera del padre.
Analogo comportamento viene tenuto dal piccolo ### anche lui timoroso dei rimproveri accompagnati da percosse, sicuramente subite nella casa famigliare. Il bimbo, inoltre, una volta entrato nella casa degli afÌidatari, non riusciva a formulare frasi e mostrava un ritardo nello sviluppo psico-motorio.
Analoga valutazione sulla gravissima trascuratezza delle esigenze di crescita dei minori viene fatta con riferimento all'ultimo genito ### arrivato in casafamiglia con evidente ipo-tono, problema collegato esclusivamente all'ipostimolazione.
Conclusivamente la valutazione di assoluta ed irreversibile inidoneità genitoriale di entrambi gli appellanti, nel caso in esame, deve, quindi, pienamente confermarsi, tenuto anche conto dei gravissimi comportamenti tenuti ai danni della prole (in ordine ai quali gli appellanti non mostrano nessuna resipiscenza e anzi cercano di addurre giustificazioni tendenti a minimizzare l'accaduto), e la dichiarazione d'adottabilità va confermata.
La soluzione sopra indicata appare l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, che pure dichiara il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ed in tale ottica, prevede strumenti (quali l'afÌidamento solidaristico, l' inserimento in una comunità di tipo familiare o, in mancanza in un istituto di assistenza pubblico o privato) volti a supportare le famiglie qualora le stesse si trovino in situazioni di difÌicoltà, transeunti e superabili, con l'attivazione di adeguati interventi di sostegno e di aiuto, essendo espressamente previsto che le condizioni di indigenza del minore non possono essere di ostacolo al diritto del predetto alla propria famiglia (art.1 ).
Com'e' noto, la cd. adozione legittimante (art.7) è prevista per i minori dichiarati in stato di adottabilità, per i quali sia accertata la situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori medesimi o dei parenti tenuti a provvedervi (art.8), sempre che la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio (la forza maggiore va esclusa se il nucleo familiare rifiuta le misure di sostegno offerte dai servizi sociali).
Di recente la ### in conformità alla ### ha ribadito il principio secondo cui il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, quantomeno finché ciò sia possibile, considerando l'adozione come misura estrema da adottare quando il programma di sostegno non sortisca l'effetto sperato (Cass. n. 25213/2013), cosicchè l'adozione va applicata solo quando "ogni altro rimedio appaia inadeguato rispetto all'esigenza dell'acquisto e del recupero di uno stabile e adeguato contesto familiare" ( n. 881/2015).
Si è osservato, altresì, che il ridimensionamento dell'istituto dell'adozione quale estrema ratio discende dall'art. 8 della ### dell'### che sancisce, (primo comma), il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, disponendo (al secondo comma), che: “ Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". ### ha ritenuto che il ricorso all'adozione è legittimo solo in presenza di circostanze eccezionali, in particolare, nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni (v. ### 21 ottobre 2008, ### c. ### ric. n. 19537/03), in presenza di atti di violenza o maltrattamento fisico o psichico (v. ### 13 marzo 2005, Y.C. c. ###, ric. n. 4547/10) o di abusi sessuali (v. ### 9 maggio 2003, ### e ### c. ### ric. n. 52763/99) ed in generale qualora il permanere nella famiglia di origine sia di sicuro pregiudizio per il minore. In tale ottica, si è altresì precisato che, essendo l'adozione una misura estrema, gli ### membri hanno l'obbligo di assicurare che le proprie autorità giudiziarie e amministrative adottino preventivamente tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il permanere del minore nella propria famiglia di origine (### 21 gennaio 2014, ### c. ### ric. n. ###/01).
È, dunque, evidente che, essendo questo il quadro normativo nazionale e sovranazionale di riferimento, l'accertamento dello stato di abbandono del minore deve essere condotto in modo particolarmente rigoroso, com'e' avvenuto, del resto, nel caso in esame.
In tal senso, si veda Cass. n.7391/2016, in cui la ### ha specificato che alla “…alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è possibile ricorrere solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto … l'adozione di un minore, recidendo ogni legame con la famiglia d'origine, costituisce misura eccezionale (una estrema ratio) cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, tra le quali vi è anche l'afÌidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio … ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, che è presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufÌicienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale, in concreto, di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi …”.
E cio' fermo restando che, anche nel giudizio inerente alla verifica dello stato d'abbandono, non puo' che assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ( Cass. 5095/2014).
Come e' stato di recente chiarito, invero, il giudice di merito deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali con riferimento, innanzitutto, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto anche futuro di assunzione di responsabilità genitoriale caratterizzato da cura ed accadimento, e solo se, a seguito dei tentativi di recupero, questo progetto sia fallito e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con le necessità dei minori di vivere in un sano contesto familiare e' possibile dichiarare lo stato d'adottabilità ( Cass. 19154/19; Cass. 2017/22589; Cass. 2015/6137); ne consegue che e' irrilevante la mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri ( Cass. 2018/4097; Cass. 2018/26624 e da ultimo Cass. 2019/19156). In conformità ai suddetti principi deve evidenziarsi nel caso in specie: - che la condotta dei genitori si è risolta in reiterati comportamenti fattuali gravissimi e pregiudizievoli per i figli che denotano la sussistenza di una incapacità genitoriale in concreto, non recuperabile in tempi ragionevoli; - che tali gravissimi comportamenti non sono mai stati rivisitati dagli odierni appellanti e sono del tutto incompatibili con una crescita serena dei figli minori.
In tale situazione, non recidere il legame che unisce i minori ai genitori vorrebbe dire esporre i bambini, in modo ingiustificato, dopo i gravi traumi patiti, a pericolose esperienze che, ragionevolmente, aggraverebbero il loro percorso di crescita, in contrasto manifesto con il best interest dei minori stessi, che verrebbero altrimenti esposti a pericolose sperimentazioni ( cfr. 10/1/2014 n. 341; Cass. 12730/2011).
Di essenziale rilevo appare, infine, alla ### rimarcare che, nel caso in esame, nessuna rilevanza ha avuto un eventuale stato di deprivazione economica dei genitori, atteso che la gravissima condotta tenuta in concreto dagli appellanti non puo' certo esser giustificata da tale situazione.
A fronte della situazione gravissima di degrado morale e materiale in cui i reclamanti hanno fatto vivere la prole, la pronunzia della decadenza va integralmente confermata.
Conclusivamente, ritiene il Collegio che, tali essendo le circostanze di fatto, i motivi di gravame, - per vero proposti in termini del tutto generici, inidonei a scalfire la motivazione della sentenza appellata, - devono integralmente rigettarsi, dovendo ritenersi che, nel caso in esame, la dichiarazione di adottabilità sia l'unica misura idonea a tutelare l'interesse dei minori e la soluzione adottata sia l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, laddove deve assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ( Cass. 5095/2014).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Le spese di questo grado del procedimento, liquidate come da dispositivo avuto riguardo alla natura e al valore della causa (indeterminabile modesto) e all'attività difensiva delle parti, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del tutore dei minori come in dispositivo. P.Q.M. la ### definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte al n. 690/23 R.G. V.G. e 712/23 RGVG, in riforma della sentenza impugnata: dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla pronuncia dell'adottabilità di ### n. ### 18.9.2006; conferma nel resto la sentenza impugnata; ### e ### alle spese di lite sostenute dall' avv. ### , nella qualità di tutore dei minori ####### che liquida in € 16485,70, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge e dispone che il pagamento sia effettuato a favore dell'erario ex art. 133 DPR 115/2002.
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### del 10.12.2025. ####
causa n. 690/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Escher Massimo, Viviana Antonella Elvira Di Gesu