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Tribunale di Como, Sentenza n. 51/2026 del 27-01-2026

... applicazione pena su richiesta N. 756/2024 per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie, il protrarsi della separazione di fatto tra i coniugi sono elementi tutti idonei a rivelare l'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi e di una loro riconciliazione. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, per pronunciare la separazione, il ### deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3618/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO - ### - Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. ### dott.ssa ### rel. est.  dott.ssa ### D'### onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA ### nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da ### (C.F. ###), nata in ### il ###, rappresentata e difesa dall'avv.  ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore RICORRENTE CONTRO ### (C.F. ###), nato in ### il ### RESISTENTE CONTUMACE Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'### del ###, in persona del ### - ### della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento. 
OGGETTO: ### CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE rassegnate all'udienza del 1.12.2025, a seguito di discussione orale Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri scritti introduttivi e chiede che la causa sia rimessa al Collegio per la decisione, riportandosi alle conclusioni in atti, chiedendo anche l'integrale attribuzione dell'assegno unico alla madre, con effetto retroattivo.  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Processo Con ricorso depositato in data ###, ### ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito, ### sposato in ### in data ### (atto non trascritto in ###. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affidamento esclusivo a sé dei figli all'epoca ancora minorenni della coppia, ### (nato il ###) e Adam (nato il ###), con collocamento presso di sé, nella casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione, di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 300 per ciascun figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie ed un contributo al proprio mantenimento di € 200 mensili. 
All'udienza del 31.3.2025, -RILEVATO che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza non si è regolarmente perfezionata nei confronti del resistente in quanto trattasi di notifica ex art 140 c.p.c. (per compiuta giacenza) presso la casa coniugale, ove lo stesso pacificamente non vive e risulta peraltro essere stato sottoposto, in data ###, alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale, con divieto di avvicinamento e comunicazione nei confronti della moglie; ### in ogni caso, che prima di procedere alla notifica nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. (con certificato di residenza aggiornato) occorre effettuare adeguate ricerche che, al di là delle risultanze anagrafiche, comprendano ad esempio il tentativo di notifica presso il datore di lavoro indicato dalla ricorrente in udienza (### srl) o gli stretti congiunti del destinatario; ### opportuno, nell'esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui il ### del conflitto familiare dispone, acquisire sin d'ora un quadro aggiornato sulla situazione economica del resistente che, secondo quanto riferito dalla moglie, sarebbe a conoscenza del procedimento e non contribuisce in alcun modo al mantenimento dei figli ed anche allo scopo di individuare con certezza il datore di lavoro presso il quale effettuare la notifica;- con provvedimento a verbale, il ### delegato ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza e del verbale e ha assegnato termine a parte resistente per la costituzione in giudizio, ha fissato udienza di comparizione in data ###, preceduta dal deposito di documentazione economica aggiornata e ha ordinato a ### per l'##### delle ### la produzione in giudizio di documentazione attinente la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di ### All'udienza di comparizione del 1.12.2025 -sentita la sola ricorrente, attesa la mancata costituzione del resistente, nonostante la regolarità della notifica, con conseguente dichiarazione di contumaciail ### delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha ammesso il difensore alla discussione orale e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle relazioni trasmesse dai ### nell'ambito del precedente procedimento di separazione, instaurato dalla moglie nel 2022 e conclusosi con la riconciliazione dei coniugi. 
Il materiale probatorio Il Tribunale osserva preliminarmente ce il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente. 
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni della madre e le risultanze acquisite anche attraverso le relazioni dei ### trasmesse nell'ambito del precedente procedimento di separazione, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse dell'unico figlio ancora minore della coppia, ### (nato il ###), che diventerà maggiorenne a breve. 
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto del minore in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto delle risultanze in atti, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4 c.p.c., in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il ### ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327). 
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed esibita per ordine del ### delegato. 
La domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.  ### e ### hanno contratto matrimonio in ### in data ### (atto non trascritto in ###. Dalla loro unione, sono nati i figli ### (nato il ###), ### (nato il ###) e ### (nato il ###). 
La comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è però ormai venuta meno da tempo, come risulta dalle allegazioni della ricorrente, confermate anche in udienza di comparizione. In particolare, la ferma volontà di separarsi manifestata dalla moglie, il procedimento penale a carico del marito conclusosi con sentenza di applicazione pena su richiesta N. 756/2024 per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie, il protrarsi della separazione di fatto tra i coniugi sono elementi tutti idonei a rivelare l'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi e di una loro riconciliazione. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. 
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, per pronunciare la separazione, il ### deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. 30.1.2013 n. 2183). 
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti. 
La domanda di addebito Con riferimento alla domanda di addebito della responsabilità della separazione formulata dalla moglie nei confronti del marito per violazione dei doveri coniugali e, in specie, per condotte violente, con aggressioni fisiche e minacce anche di morte, tenute dal marito nei confronti della moglie negli ultimi 6-7 anni della convivenza coniugale, anche in stato di ebbrezza (cfr. denuncia querela del 15.10.2023), vanno svolte le seguenti considerazioni. 
Occorre premettere che, secondo costante giurisprudenza, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore; ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (da ultimo, 30.5.2025, n. 14465). 
Le condotte del marito, oggetto di denuncia in data ###, risultano pienamente provate mediante gli atti delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale N. 6023/2023 RGNR a carico del marito e conclusosi con sentenza di applicazione pena su richiesta N. 756/2024 per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie ed in particolare: la denuncia querela del 15.10.2023 sporta dalla moglie, il verbale di arresto del 15.10.2023 (ove risulta lo stato di agitazione in cui è stata trovata la donna ed un arrossamento delle guance, verosimilmente attribuibile ai colpi ricevuti dall'aggressore), il referto medico del 15.10.2023 con prognosi di giorni 3, la richiesta del PM di convalida dell'arresto del 16.10.2023 e l'ordinanza del GIP di convalida dell'arreso e applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con prescrizione di non avvicinarsi alla moglie e divieto di ogni forma di comunicazione, con qualunque mezzo ed anche per interposta persona (fondata anche sulle precedenti denunce del 6.6.2021 e del 15.5.2022 e sul referto medico del 5.6.2021 con prognosi di giorni 10), emessa in data ### e revocata in data ###.  ### civile, infatti, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda (Cass. 24164/11), elementi di prova che sono stati sopra richiamati. 
Per tutti i motivi esposti, la domanda di addebito della separazione al marito deve essere accolta. 
La responsabilità genitoriale ### all'affidamento del figlio minore ### (nato il ###), il Tribunale ritiene non sussistano, allo stato, le condizioni per mantenere l'affido condiviso ad entrambi i genitori, che presuppone un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima, nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana, né per disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, chiesto da quest'ultima, in considerazione delle fragilità della donna che ha più volte denunciato il marito, rimettendo successivamente le querele (cfr. verbale di arresto e denunce in atti), senza riuscire a tutelare né sé stessa né i figli, per un lungo periodo. 
A fronte della complessa situazione familiare emersa -caratterizzata da condotte violente del marito nei confronti della moglie, riconducibili anche ad un abuso di sostanze alcoliche, protrattesi per lungo tempo, sino all'arresto, nel settembre 2023, l'interruzione, da allora, dei rapporti tra i coniugi, nonché dal coinvolgimento del figlio minore ### in fatti di rilevanza penale ed anche del figlio maggiorenne ### che ha scontato periodi detentivi (cfr. relazione dei ### del 31.3.2023 e verbale udienza del 1.12.2025 e atti del procedimento penale N. 6023/2023 RGNR in atti)- l'affidamento del minore all'Ente e la limitazione della responsabilità genitoriale risultano necessari per assicurare le decisioni nell'interesse del figlio, mediare le posizioni dei due genitori e sostenere ### nel rapporto relazionale con entrambi. 
Deve essere mantenuto il collocamento del minore presso la madre, con la quale ha sempre vissuto e che risulta essere figura di prevalente riferimento, prevedendo una libera frequentazione padre-figlio, in considerazione dell'età di ### e di quanto avviene da tempo (cfr. verbale udienza del 1.12.2025). 
L'### proseguirà nell'attività di attento monitoraggio sul nucleo familiare, segnalando immediatamente a questa A.G. eventuali situazioni di pregiudizio per il minore, che rendano necessari ulteriori provvedimenti a sua tutela.  ### della casa coniugale ### poi disporsi l'assegnazione della casa coniugale -condotta in locazionealla madre, che ivi è rimasta a vivere con i figli, così da garantire loro la conservazione dell'habitat in cui sono cresciuti, secondo quanto disposto dall'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 12.10.2018, n. 25604; Cass. 7.2.2018, n. 3015; Cass. 18.9.2013, n. 21334; Cass. 4.7.2011, 14553). 
Il contributo al mantenimento dei figli Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto dei figli ### ed ### deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013). 
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007). 
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012). 
Ciò premesso, ### ha dichiarato di essere rimasta a vivere, a seguito dell'arresto del marito, con tutti e tre i miei figli nella casa coniugale (in locazione con canone di € 500 mensili): ### lavora come rapper con reddito non conosco il suo reddito, potrebbero essere 1.500 al mese mediamente, paga lui la locazione e le utenze e anche la spesa, ### studia alla scuola professionale, gli mancano 2 anni per finire, ### fa la scuola professionale e gli mancano 3 anni. Mio marito ha sempre lavorato come operaio con stipendio di € 1.600-1.700, credo. Io ho iniziato a lavorare nel 2016, con lavoretti in nero per cui prenderò circa € 600-700. Fino a un anno fa, ho lavorato per qualche anno con contratto, prendendo circa € 700 mensili. ### unico lo prendiamo io e mio marito al 50%, a me arrivano € 100. Non ho altri ingressi. 
Non ho finanziamenti o mutui. Mio marito ha lasciato tanti debiti con ### perché lui ha fatto tanti incidenti ma le macchine erano a me intestate…sarà un debito di oltre 35 mila euro, per cui pago € 700 mensili che in realtà paga ### (cfr. verbale udienza del 1.12.2025). Dalla documentazione economica depositata, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su 12 mensilità di circa € 765 nel 2022 (CU 2023) e di circa € 740 nel 2023 (CU 2024). Fino a maggio 2025, ha percepito la ### Dalle indagini svolte, ### risulta lavorare, dal 2005, presso ### S.R.L., come dipendente (cfr. estratto conto previdenziale di aprile 2025) e, secondo quanto comunicato da ### percepisce l'assegno unico per i figli. Inoltre, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su 12 mensilità di circa € 2.363 nel 2023 (CU 2024) e di circa € 1.910 nel 2022 (mod. 730/2023). 
Alla luce di quanto sopra evidenziato, tenuto conto della rispettiva situazione lavorativa, personale ed economica delle parti come sopra illustrata, valutate tutte le esigenze del figlio minore ### e del figlio maggiorenne, ancora studente, ### in considerazione dell'età e dell'assenza di oneri di mantenimento diretto in capo al padre, tenuto conto di quanto di seguito disposto in relazione al percepimento dell'assegno unico, il Collegio reputa congruo ed equo, porre a carico di ### un contributo indiretto al mantenimento dei figli nella misura di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno come da ### in uso presso il Tribunale di Como. Le statuizioni assunte in via definitiva devono farsi decorrere dalla mensilità di dicembre 2024, giacché il ricorso è stato depositato il ### ed è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno delle parti. 
Come ulteriore quota di mantenimento, l'assegno unico ed universale per il figlio dovrà essere interamente percepito dalla madre, genitore collocatario del minore (Cass. 22.2.2025, n. 4672). 
La domanda di mantenimento per sé avanzata dalla moglie Al riguardo va preliminarmente osservato che il riconoscimento, in sede di separazione, dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. ha la finalità precipua di garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza al coniuge che non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione, in presenza di una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. 
Trattasi, però, di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato (Cass. 11.7.2013 n. 17199). 
Tanto premesso, considerato che il ménage familiare risulta essere stato sostanzialmente alimentato dalla redditualità del marito, il Collegio ritiene di porre a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 300 (somma peraltro “lorda” per l'avente diritto e importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali), proporzionata alle condizioni economiche delle parti come emerse e soprariportate. 
Spese al definitivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, così decide: 1. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi ### e ### sposati in ### in data ### (atto non trascritto in ###.  2. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., la separazione addebitabile al marito, #### 3. AFFIDA ex art. 333 c.c. il figlio minore ### (nato il ###) all'EnteComune di ### (in relazione al luogo di attuale residenza del minore), con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, che verranno assunte dall'###, sentiti i genitori e con oneri al 50% a carico degli stessi; 4. DISPONE che l'### mantenga il minore collocato presso la madre, anche ai fini anagrafici; 5. DISPONE, attesa l'età del figlio, che le frequentazioni padre-figlio avvengano secondo accordi diretti; 6. DISPONE che i ### dell'###-Comune di ### in collaborazione anche con i ### dell'### ciascuno per quanto di rispettiva competenza, mantengano un'attenta presa in carico del minore e del nucleo familiare, provvedendo a: - monitorare la serenità delle frequentazioni padre-figlio; - avviare e proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo (anche domiciliari) e/o di supporto psicoterapeutico ritenuti necessari o anche solo opportuni per il minore, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore stesso; - acquisito il consenso delle parti, avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità, mirati all'implemento delle capacità genitoriali e/o percorsi di sostegno psicologico individuale, per elaborare eventuali nuclei problematici, con presa in carico di ### presso il ### competente con periodici controlli, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori; - svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, trasmettendo una relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare entro il ### e segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore che richiedano un intervento del Tribunale; 7. PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei ### incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei ### potranno essere assunti provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi; 8. ASSEGNA la casa coniugale sita ### via ### 16 a ### 9. PONE a carico di ### con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli ### e ### mediante versamento a ### in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 400 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ### prima rivalutazione dicembre 2025), oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal ### in uso presso il Tribunale di Como, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal ### d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal ### spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal ### ovvero previsti dal ### ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (###; e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola; spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti; d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in ### e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei; d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari; f) viaggi studio in ### e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori; g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. 
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.  10. DISPONE che l'assegno unico per i figli venga interamente percepito dalla signora ### genitore collocatario; 11. PONE a carico di ### con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, ### mediante il versamento a quest'ultima, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 300 (importo annualmente rivalutabile secondo indici ### prima rivalutazione dicembre 2025); 12. RIMETTE la causa sul ruolo del ### delegato, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio; 13. ### al definitivo. 
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1). 
MANDA alla ### perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'### di ### del Comune di ### (Comune di residenza delle parti), per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 
MANDA alla ### per la comunicazione ai ### dell'Ente affidatario-Comune di ### Così deciso in ### nella camera di consiglio in data ###.  ####ssa #### n. 3618/2024

causa n. 3618/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Abate Agostino, Martina Roberta Manenti

M

Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 613/2025 del 28-04-2025

... cui appunto il resistente è stato condannato per il reato previsto dall'articolo 570 bis cp non avendo versato il mantenimento delle tre figlie. Tale comportamento omissivo è un elemento ulteriore che si aggiunge alla sopra ricordata assenza anche attuale di volontà sia nel ricostruire un valido rapporto con le figlie che quello di superare le dipendenze da cui risulta egli è ancora affetto: elementi tutti che danno prova di una sorta di inadeguatezza a svolgere il ruolo genitoriale del resistente e che così giustificano la scelta dell'affido super-esclusivo delle minori alla madre. Le due figlie minori ### e ### vengono così affidate ai sensi dell'art. 337 quater cc esclusivamente alla madre , la quale avrà, altresì, del tutto l'esclusivo onere di provvedere anche alla soluzione delle questioni fondamentali delle medesime in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita, rapporti con la PA per autorizzazioni o documenti, le stesse vengono collocate presso la madre. - Sul diritto di visita del padre Relativamente al diritto di visita non può che accogliersi la tesi degli operatori sociali che rilevano la necessità dello svolgimento da parte del ### (leggi tutto)...

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 2931 / 2023 R.G. N. Sent. N. Cron.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa ### rel.  dott.ssa ### dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 22993311 //22002233 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 2277..44..2233 ddaa ### (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv.  ### del foro di ### RICORRENTE contro: ### (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv.  ### del foro di ### RESISTENTE E con l'intervento necessario del ### procuratore della ricorrente ha concluso come da fogli allegati per l'udienza ex art. 473 bis-28 cpc del 30.1.25 che si intendono trascritti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso debitamente notificato la ricorrente ### conveniva in giudizio il marito, ### al fine di ottenere dal Tribunale la declaratoria di separazione giudiziale con addebito allo stesso. In fatto premetteva di aver contratto matrimonio nel Comune di ### in data 13 ottobre 2001 e che dall'unione erano nate tre figlie, ### in data 11 dicembre 2005, ### in data 27 Febbraio 2008 e ### in data 3 luglio 2012, e aveva assumeva quindi di aver lasciato la casa coniugale in data 12 luglio 2022 a causa del comportamento violento del marito, che abusando di alcol era spesso ubriaco e aveva assunto sempre più insostenibilmente dei comportamenti violenti sia nei suoi confronti che nei confronti delle figlie. A prova di tale dipendenza ricordava come lo stesso avesse avuto ritirata la patente per il superamento della soglia dell'alcol e come, in preda ad un attacco di ira avesse anche impugnato un fucile in data ### dando origine ad una situazione talmente violenta per sé e gli altri da dover essere, alla fine, ricoverato presso il reparto psichiatrico dell'ospedale. Da un punto di vista prettamente economico ricordava come il marito era dapprima falegname, quindi artigiano, e che dal 2017 era divenuto dipendente della ditta ### 1970 ### da cui poi si era dimesso a causa dell'abuso di alcol in data 12 luglio 2022 . La ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione con addebito al marito per la mancata assistenza e attenzione nei confronti appunto suoi e della famiglia, l'affido super esclusivo delle figlie minori, richiedeva un assegno di € 250,00 a figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, che le visite del padre si svolgessero in modo protetto e chiudeva, infine, anche un assegno di € 350,00 per il mantenimento proprio. 
Si costituiva il resistente, richiedendo a sua volta l'addebito, che assumeva che la crisi coniugale era intervenuta per motivi economici , soprattutto quando aveva deciso di cambiare il lavoro da artigiano a operaio dipendente della ### 1970 srl e che a causa del reddito più basso era spesso rimproverato dalla moglie anche davanti alle figlie, con una conseguente perdita di autostima e la nascita di una forte depressione che lo aveva poi portato ad abusare di alcol, vino e birra in particolare. Negava di avere avuto mai atteggiamenti violenti nei confronti dei familiari, ricordando come egli stesso si era rivolto ad una ### per risolvere i propri problemi, come aveva risarcito il soggetto del sinistro stradale causa per l'ubriachezza ricordando anche che la patente gli era stata restituita. Riferiva che, di contro a quanto dedotto dalla ricorrente, egli non si era dimesso, ma era stato licenziato dalla società quando ancora era ricoverato presso il reparto psichiatrico, così da contestare ogni motivo di addebito. A sua volta rilevava che la moglie se ne era andata da casa e ciò doveva essere considerato vero e proprio abbandono del tetto coniugale, come tale motivo per chiedere a sua volta l'addebito della separazione in capo alla moglie. Si doleva infine del fatto che la madre impedisse qualunque tipo di contatto tra lui e le figlie, come poteva dedursi dall'essere rimasto egli del tutto privo di indicazioni sia per il cambio delle scuole che della stessa residenza delle figlie. Affermava di aver trovato lavoro presso la ditta ### con un reddito mensile di € 1.647,94 e contestava di dover versare alcunchè per il mantenimento della ricorrente che, seppure in nero, lavorava come collaboratrice domestica almeno presso due famiglie di cui dava il nome e percepiva integralmente l'assegno unico pari ad € 494,30, ### chiedendo la pronuncia della separazione con declaratoria di addebito alla moglie, si dichiarava disponibile a versare un assegno di € 200,00 a figlia, quindi in totale di € 600,00, per il mantenimento ordinario delle figlie, oltre al. 50% delle spese straordinarie, instando per l'affido condiviso delle minori. 
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti il ### delegato del 19.9.23 (così motivando “…rilevato che le condizioni di salute del resistente meritano di essere approfondite, anche alla luce degli episodi plurimi dalle parti stesse riferite e da quanto lo stesso ### ha riconosciuto circa la difficoltà di terminare un intero percorso di riabilitazione dall'alcol piuttosto che dalla stessa depressione; - che ciò induce prudenzialmente ad optare per la forma di affido esclusivo delle figlie minori, quanto meno fino a quando non si abbiano elementi di oggettiva rassicurazione; - considerati i diversi redditi delle parti e quindi l'attuale lavoro del resistente ed i beni immobili di cui lo stesso è proprietario rispetto al guadagno dalle locazioni della ricorrente, nonché dalla più volte enunciata volontà di lasciare del tutto alla ricorrente l'AU pari ad € 494,30, appare allora equo riconoscere a carico del resistente l'onere di versare un assegno di mantenimento di € 210,00 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie per le stesse necessarie; - che la rottura dei rapporti tra le figlie ed il padre merita di essere esaminata e necessita di ogni ausilio necessario per il superamento e che per questo dovrà essere opportuno richiedere l'intervento dei SS competenti per territorio che avranno altresì il compito di valutare la specifica idoneità genitoriale delle parti, anche per quanto si legge circa l'operato della madre che non aiuterebbe la ripresa dei rapporti tra le minori e l'altro genitore;…”) affidava le figlie minori in via esclusiva alla madre presso cui venivano collocate, predisponeva visite alla presenza di un operatore sociale, lasciando ai SS competenti per territorio la facoltà della graduale liberalizzazione delle stesse, poneva a carico del resistente l'obbligo di versare a titolo di mantenimento ordinario un assegno di € 210,00 a figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, dando atto della disponibilità del padre al percepimento in via integrale dell'AU di € 494,30 alla madre, dando quindi delega ai SS competenti per territorio di monitorare il nucleo familiare, programmare le visite padre/figlie con la predisposizione di tutti i percorsi necessari al fine di riavvicinare le figlie al padre, in collaborazione con il ### e con l'### dal medesimo frequentato, anche richiedendo specifici esami in grado di escludere alcuna attuale dipendenza dall'alcol o da altre sostanze. 
In via istruttoria la causa si istruiva con la prova per testi, non potendosi svolgere il pur ammesso interrogatorio formale del resistente il quale in occasione delle udienze a tal uopo predisposte presentava certificati medici atti a documentare la propria inidoneità psicofisica “a reggere un'udienza” per la depressione in atto da ultimo mezzo rinunciato dalla ricorrente, dando peraltro il procuratore della stessa ricorrente atto del mancato versamento degli assegni di mantenimento e della stessa irreperibilità dello stesso per la partecipazione di alcuna vicenda relativa alle figlie. Terminata l'escussione dei testi indicati veniva quindi fissata l'udienza ex art. 473bis-28 cpc del 30.1.25 e quindi la causa rimessa avanti al Collegio per la decisione. 
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.   Sulla richiesta di addebito ### le parti hanno richiesto la declaratoria di addebito, sebbene vale la pena sottolineare che prima del termine per il deposito della precisazione delle conclusioni il procuratore del resistente rinunciava al mandato così da non precisare o depositare alcun atto conclusionale con la conseguenza che la valutazione delle richieste del resistente non possono che essere ricostruite dagli atti versati durante il giudizio. 
La ricorrente ha giustificato la richiesta della declaratoria di addebito assumendo comportamenti violenti del marito nei suoi confronti e nei confronti delle figlie da ricollegare spesso all'abuso di alcol. 
La domanda svolta da parte della ricorrente appare fondata e viene per questo accolta. 
Deve premettersi innanzitutto che il concetto stesso dell'addebito presuppone una responsabilità da poter ascrivere ad un coniuge i cui comportamenti devono porsi all'origine della crisi coniugale e pertanto possono essere considerati tutti quei comportamenti che sono in qualche misura da riportare consapevolmente ad una scelta del soggetto stesso. Nell'esaminare la richiesta della ricorrente in effetti i comportamenti contestati appaiono essere sufficientemente gravi da poter, nell'insieme, considerarsi all'origine della crisi della coppia. In particolare, infatti, la ricorrente ha evidenziato come il progressivo abuso di sostanze alcoliche da parte del marito abbia fatto implodere la famiglia avendo anche come conseguenza comportamenti disinteressati, anomali, ma, soprattutto, violenti che il marito ha assunto nei confronti delle figlie oltre che della stessa. ### si è soffermata in modo particolare su tre episodi, tra i più gravi, nei quali il marito si sarebbe appunto reso colpevole di tali di tali atteggiamenti. Così ha ricordato come nel settembre 2020, a causa dell'abuso di alcol, egli aveva provocato un sinistro stradale senza prestare neanche soccorso proprio per essere ubriaco e come così aveva avuto il ritiro della patente ed era stato imputato dei reati di cui agli art. 186 e 189 del cds, riportando anche l'effetto conseguente per cui avrebbe dovuto essere lei a portare il marito al lavoro non potendo questi utilizzare l'auto. Ricordava quindi almeno due importanti episodi di violenza del marito nei confronti del padre di lui, signor ### e come in dette occasioni erano stati chiamati ed intervenivano i ### che le consigliavano di passare la notte fuori da casa insieme alle minori per non avere pericoli (ciò era capitato nel maggio e nel giugno del 2022), con lei che doveva recarsi presso i suoi genitori ove pernottare con le figlie. Ricordava quindi l'episodio più grave accaduto il 20 giugno 2022 in cui era successo che il marito, rincasando in condizioni alterate, si era recato nella soffitta dell'immobile dei genitori, adiacente alla casa coniugale, aveva sottratto un fucile con quattro proiettili e con esso aveva attraversato il giardino di casa salutando e terrorizzando le figlie minori ### e ### che stavano ivi giocando dicendo loro < non vi preoccupate, ora sistemo tutto io> e quindi si era sentito in lontananza il colpo del fucile: erano stati così allertati i ### e l'ambulanza e, grazie anche all'aiuto di un vicino di casa, si ritrovava il signor ### che, dopo una lunga trattativa, veniva trasportato in ospedale e ricoverato presso il reparto di psichiatria. La ricorrente si soffermava poi in modo analitico nel sottolineare come il marito si era quindi allontanato da tale presidio e , anche dopo le dimissioni, avvenute nel luglio successivo, con il trasferimento presso diversa struttura non continuava la terapia propostagli , rifiutando le cure e alla fine , contro il parere dei sanitari, procedendo alle dimissioni volontarie; lo stesso comunque non riuscendo a terminare alcun percorso neppure presso il CPS o il ### una volta ritornato in famiglia. Va detto che l'incapacità di seguire percorsi o comunque cure tali da superare la propria dipendenza viene di fatto confessoriamente riportato dal medesimo resistente già in seno alla comparsa di costituzione. Viene evidenziato come tale dipendenza dall'alcol sia alla base del licenziamento di lui dalla società presso cui lavorava .   Di tale situazione di dipendenza dall'alcol che piuttosto relativamente all'episodio che ha visto coinvolto il resistente con un'arma si ha ampio riscontro nelle affermazione dei testi escussi, che si danno per riportate. Sempre i testi confermano l'atteggiamento violento del padre nei confronti di ### e ciò a causa dei lividi che la minore aveva sulle gambe, causati appunto dai calci o comunque dagli agiti del padre. Si ha contezza così vuoi della dipendenza del resistente dall'abuso di alcol, sia della incapacità e assenza di volontà del medesimo a superare tali problematiche non riuscendo neppure a sottoporsi volontariamente alle cure necessarie per la disintossicazione, cure infatti tutte prematuramente o addirittura dopo pochissimo tempo interrotte, sia, infine, di atteggiamenti violenti nei confronti di una figlia in modo particolare. 
Ebbene il Collegio ritiene che proprio tali atteggiamenti complessivi, e cioè da un lato, la assenza di volontà nel voler superare la propria dipendenza dall'alcol nonostante le gravi conseguenze che ne derivavano in concreto (da ultimo anche la perdita del lavoro), e dall'altro la violenza svolta nei confronti della minore, possono in effetti concretare la causa della rottura del matrimonio e quindi a rendere fondata la richiesta di addebito a carico del marito. 
La richiesta di addebito svolta da parte del resistente viene fondata sull'asserito abbandono della casa coniugale da parte della moglie che si allontana insieme alle figlie. 
Tale domanda non può essere accolta proprio alla luce di quanto si è detto prima e di quanto, anche attraverso le testimonianze, si è potuto appurare e cioè che l'allontanamento dalla casa coniugale posto in essere dalla ricorrente non abbia causato la crisi coniugale, quanto piuttosto sia stato la conseguenza di una situazione di crisi già conclamata nell'ambito del nucleo familiare e anzi la dettata dalla necessità di sottrarre le figlie dagli atteggiamenti violenti del padre.
Da ciò il rigetto della domanda svolta da parte del resistente.  - Sulla richiesta di affido delle figlie minori. 
La coppia ha avuto tre figlie e due delle quali oggi ancora minori perché la prima, nelle more del giudizio, ha raggiunto la maggiore età.   La ricorrente ha chiesto l'affido super esclusivo delle due figlie minori , ### e ### , e questo anche alla luce delle relazioni dei servizi sociali intervenuti ### ritiene di dover accogliere tale domanda anche sulla base delle risultanze del monitoraggio e dell'accertamento delle figure genitoriali di questo nucleo familiare. 
Vale la pena, da un lato, ricordare come dall'ultima relazione del ### il resistente risulti positivo ad alcol e alla cocaina, dall'altro, evidenziare la situazione di forte disagio riportato nella relazione del 23 luglio del 2024 ove gli operatori sociali riferiscono sugli incontri padre/ figlie, nei quali le minori hanno riportato la sofferenza legata proprio agli eventi vissuti in famiglia, < unitamente al rammarico, preoccupazione e delusione per i comportamenti espressi dal padre. La madre viene vissuta come un genitore presente, affettivo e responsivo, il padre come un genitore problematico, ambivalente, disturbato, disturbante e spaventante ….. Non appena si parla del padre si genera tra le sorelle, anche a tutt'oggi, un clima di tensione>. Relativamente alla madre, il servizio la considera dotata di buone competenze genitoriali e quindi in grado di fornire protezione ed accudimento alle figlie, nonostante la sofferenza emotiva vissuta. Per quanto invece riguarda il resistente, da un lato i servizi hanno anche certificato come non sia stata possibile svolgere una indagine approfondita allo stesso in quanto egli non si sarebbe mai presentato al servizio, così come non ha mai preso contatti presso ### o CPS per il superamento dell'esito positivo degli esami tossicologici , tanto che gli stessi servizi così concludono < il servizio scrivente ritiene di proporre che le figlie siano affidate esclusivamente alla madre, signora della ### con residenza presso la stessa, si ritiene che prima di valutare le modalità di riavvicinamento tra padre e figlie, il signor ### debba affrontare un percorso personale di supporto alla disintossicazione, un percorso di valutazione del servizio scrivente, nonché una presa in carico ai servizi CPS e ### Si evidenzia inoltre come il resistente non versi l'assegno per il mantenimento ordinario e straordinario delle figlie anche dopo la prima udienza di comparizione, nell'ambito della quale egli aveva dichiarato di poter versare € 250,00 a figlia per aver trovato un lavoro che glielo consentiva: di tale omissione colpevole si ha prova documentale nel recente decreto penale di condanna n 949 del 28 luglio del 2024, in cui appunto il resistente è stato condannato per il reato previsto dall'articolo 570 bis cp non avendo versato il mantenimento delle tre figlie. Tale comportamento omissivo è un elemento ulteriore che si aggiunge alla sopra ricordata assenza anche attuale di volontà sia nel ricostruire un valido rapporto con le figlie che quello di superare le dipendenze da cui risulta egli è ancora affetto: elementi tutti che danno prova di una sorta di inadeguatezza a svolgere il ruolo genitoriale del resistente e che così giustificano la scelta dell'affido super-esclusivo delle minori alla madre. 
Le due figlie minori ### e ### vengono così affidate ai sensi dell'art. 337 quater cc esclusivamente alla madre , la quale avrà, altresì, del tutto l'esclusivo onere di provvedere anche alla soluzione delle questioni fondamentali delle medesime in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita, rapporti con la PA per autorizzazioni o documenti, le stesse vengono collocate presso la madre.  - Sul diritto di visita del padre Relativamente al diritto di visita non può che accogliersi la tesi degli operatori sociali che rilevano la necessità dello svolgimento da parte del ### di percorsi specifici, alla luce delle particolari emozioni negative e devastanti che le figlie minori hanno evidenziato davanti agli operatori sociali nel momento in cui si rapportano con il padre.   Ciò induce questo Collegio a ritenere come forma più tutelante nei confronti delle due minori la previsione di un diritto di visita che avvenga presso i ### previa calendarizzazione e accordo che il medesimo padre dovrà raggiungere con gli operatori sociali competenti per territorio (Comune di ### lasciando agli operatori stessi, vuoi la predisposizione di percorsi finalizzati alla crescita personale e nella genitorialità del resistente, vuoi anche per la graduale liberalizzazione delle visite, laddove si abbiano le necessaria condizioni .  - Sull'assegno di mantenimento. 
Considerando che il resistente ha affermato di non essere più artigiano/falegname, ma di aver trovato un nuovo lavoro presso la ditta ### (vedi la prima udienza di comparizione, risalente al 19 settembre 2023) da cui egli stesso riconosce di avere un guadagno mensile di circa € 1.600,00 , seppur gravato dal pagamento di un mutuo di € 260,00, con scadenza prossima nel 2026. Ecco allora che appare equo riconoscere a carico del resistente un assegno di € 250,00 a figlia, detta somma essendo peraltro quella che, per prassi, oggi è considerata come somma minima a garantire la dignitosa esistenza di un figlio a carico: il padre, dunque, viene obbligato a versare mensilmente un assegno di mantenimento pari a totali € 750,00 (€ 250,00 a figlia) entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da nuovo protocollo di questo Tribunale che si riporta per esteso in seno al dispositivo. A ciò si aggiunga che fin dall'inizio del presente giudizio il resistente ha riconosciuto la possibilità di lasciare integralmente l'### alla ricorrente e ciò ancor prima che fosse disposto l'affido super-esclusivo che lo riconosce già per legge al genitore così affidatario.  - Sulle spese di lite ### luce del principio di soccombenza le spese di lite devono porsi a carico del resistente e si quantificano in seno al dispositivo in base ai parametri del decreto ministeriale 147/22, (causa di valore indeterminabile e di bassa complessità, valutata ai valori medi).  PQM Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede: - Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi ### nata a #### il ### e #### nato a #### il ### (atto n. 12, parte ### serie A, registro del Comune di ### , ### di ### dell'anno 2001) - Pronuncia l'addebito della separazione a carico del resistente ### - ### la domanda di addebito proposta dal resistente - ### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (### dello ###) - - Affida le due figlie minori ### e ### in via esclusiva alla madre, la quale avrà altresì l'esclusiva responsabilità nell'assumere le decisioni di maggiore interesse per le medesime relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e per i rapporti con la PA in tema di autorizzazioni e rilascio documenti, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime figlie; - dispone che il padre potrà vedere le i figli minori presso i ### previa calendarizzazione e accordo che il medesimo padre dovrà raggiungere con gli operatori sociali competenti per territorio (Comune di ### lasciando agli operatori stessi vuoi la predisposizione di percorsi finalizzati alla crescita personale e nella genitorialità del resistente, vuoi anche la graduale liberalizzazione delle visite, laddove si abbiano le necessaria condizioni .  - pone a carico del resistente l'onere di versare entro il 10 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento delle tre figlie, la prima maggiorenne ma non autonoma e le altre due minori, alla ricorrente la somma complessiva di € 750,00 (€ 250,00 a figlia) oltre rivalutazione annuale ### - Si pone a carico su ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno , l'onere delle spese straordinarie relative alle figlie in base al ### di questo Tribunale che si riporta: o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria; b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal ### purché prescritti dal medico di assistenza primaria; d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria; f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal ### g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico; o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal ### e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria; o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno; d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto; e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e ###; f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento; g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno; h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato; i) mensa; o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati; b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in ### e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato; e) alloggio presso la sede universitaria; o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio; c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la ### e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti; o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente; c) viaggi e vacanze; d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.  - Modalità di concertazione ex ante delle spese - ### riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.  - Modalità di documentazione e rimborso spese - Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.  - Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.  - Deducibilità fiscale e varie - La detrazione delle spese straordinarie ai fini ### sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse; a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.  - Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ### per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.  - Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente che si liquidano in € 98,00 di spese ed € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1204,00 per la fase iniziale, € 1806,00 per la fase istruttoria ed € 2905,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso spese generali 15% Così deciso in #### di Consiglio del 17.4.2025 ### est.  (dott.ssa ###

causa n. 2931/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Caprino Maria Concetta Elda

M

Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 58/2026 del 15-01-2026

... quindi già pendente il giudizio di separazione) per il reato di maltrattamenti e stalking in danno della moglie e dei figli; per tali episodi, contestualizzati sino al mese di marzo 2022, il predetto è stato dapprima attinto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento al coniuge ed ai figli, successivamente condannato in primo grado alla pena di anni tre di reclusione; in appello, vi è stato il patteggiamento che ha così definito il processo penale; - Dalla lettura degli atti, è risultato anche un episodio di violenza fisica risalente al mese di aprile 2016 (con tanto di certificazione medica) di cui, però, non vi è menzione negli scritti difensivi depositati nel corso della separazione; - Parimenti nella sentenza del gip del Tribunale di ### è rimarcato un fatto del 2017 di violenza ed insulti alla figlia ### (cfr pag 11); - La giurisprudenza di legittimità, anche più recente, ha ribadito, in linea con quanto già in precedenza costantemente stabilito che “La sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile può costituire un indizio, utilizzabile insieme ad altri indizi. Pertanto, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###'### composta dai ### magistrati: Dott.ssa ###ssa #### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 284/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note e vertente TRA ➢ CINA' ### (cf ###) rappresentata e difesa dall'avv. ### LORETO del foro di ### ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti; ### ➢ ### (cf ###) rappresentato e difesa dall'avv.  ### e dall'avv. ### entrambi del foro di ### ivi elettivamente domiciliato presso il loro studio giusta procura in atti; ➢ Avv. ### quale curatore speciale dei minori #### e #### l'intervento del ### appello avverso sentenza del Tribunale di ### n. 132/25 del 3 febbraio 2025 in tema di separazione personale dei coniugi. 
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta.  RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.1.Il Tribunale di ### facendo seguito alla sentenza non definitiva n. 732/24 relativa al solo status (peraltro non impugnata e quindi passata in giudicato), ha deciso l'articolato giudizio di separazione tra i coniugi ### e ### unitisi in matrimonio, secondo il rito concordatario il 2 giugno 2012 e genitori di tre minori: la primogenita ### nata prima della celebrazione delle nozze il 12 settembre 2010, e dei gemelli ### e ### (nati il 4 marzo 2015). 
La decisione del Collegio ha rappresentato l'ultimo, in ordine cronologico, provvedimento emesso riguardo al nucleo familiare inizialmente attenzionato anche dal Tribunale per i ### con l'adozione di un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti del ### per condotte penalmente rilevanti ed anche in corso di causa dallo stesso tribunale pescarese con l'assunzione di misure volte a regolare l'affidamento ed il collocamento dei minori.  1.2. Nel corpo della motivazione, sono state riportate le singole prospettazioni dei coniugi nei termini di seguito indicati. 
Il giudizio è stato introdotto nell'anno 2020 dal ### il quale, in estrema sintesi, dopo aver ripercorso le tappe della relazione ed esplicitato le ragioni che hanno condotto alla fine dell'affectio maritalis, ha chiesto inizialmente l'affido congiunto dei figli con collocamento prevalente presso la madre (e conseguente assegnazione in suo favore anche della casa coniugale), regolamentazione del proprio diritto di visita ed obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento unicamente dei soli figlioli mediante la corresponsione della somma di € 800,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. 
Per converso, la ### pur non opponendosi alla domanda di separazione, ha fornito una diversa rappresentazione dei fatti lamentando in particolare di essere stata oggetto di condotte minacciose, aggressive ed offensive della sua dignità di donna e di madre. 
Ed allora, muovendo da queste premesse ha spiegato domanda riconvenzionale di addebito e per ottenere (sostanzialmente aderendo alle richieste della controparte quanto all'affidamento ed al collocamento dei minori) il riconoscimento anche in proprio favore di un mantenimento indicato nella misura di € 1.000,00 peraltro identica a quella ritenuta come congrua anche per la prole alla luce delle disponibilità economiche del marito. 
Al giudizio (alla luce dei provvedimenti provvisori emessi in corso di causa sull'affidamento) ha anche partecipato il curatore speciale che si è limitato a chiedere l'assunzione di provvedimenti idonei a meglio tutelare gli interessi della prole.  1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono essere così sintetizzate: - la domanda di addebito è stata rigettata in quanto, sebbene il ### abbia definito (in appello e come meglio si dirà nel prosieguo) con patteggiamento della pena il giudizio penale a suo carico per condotte di maltrattamenti e stalking in danno non solo della moglie, ma anche dei figli, negli scritti difensivi iniziali la ### non ha (limitandosi invero ad una generica indicazione dei fatti) specificato e provato le condotte poste in essere e tali da giustificare l'accoglimento della domanda soprattutto per quanto concerne l'esistenza di una stretta relazione tra tali comportamenti e la fine del rapporto coniugale; - con riguardo all'ulteriore profilo dell'affidamento e collocamento dei minori, sono state integralmente recepite le conclusioni della CTU espletata in corso di causa; l'esperto, in estrema sintesi (la sentenza in otto punti, dalle pagine 13-18, ha distintamente riportato i passaggi salienti dell'elaborato), ha evidenziato l'indispensabilità di sottrarre i minori al clima fortemente conflittuale tra i genitori di cui ha comunque rilevato delle carenze in ordine alla capacità genitoriale; per tale ragione, previa revoca della precedente statuizione sull'affidamento ai ### del Comune di ### è stato disposto il collocamento dei figli (essendo indispensabile che stiano insieme) presso i nonni paterni con l'affidamento in capo al nonno ### contestualmente, è stato poi regolamentato anche l'esercizio del diritto di visita in capo a ciascuno dei genitori; - sul versante del mantenimento, è stata operata una distinzione tra la posizione dei minori e quella della ### per i primi, entrambi i genitori sono stati onerati di provvedere al mantenimento; quanto alla modalità, è stato stabilito che per la ### si provveda unicamente (non risultando che la stessa svolga un'occupazione fissa) mediante la devoluzione della quota parte del 50% dell'assegno unico elargito dall'### per quanto concerne, invece, il ### (titolare di un reddito da lavoro dipendente di circa 2.000 euro mensili), oltre alla metà dell'assegno unico di sua spettanza, è stato previsto un ulteriore importo di € 250,00; tenendo conto del divario reddituale tra i coniugi, le spese straordinarie sono state regolate a carico del padre per la misura del 75% e per il restante 25% a carico della madre; - riguardo al mantenimento della ### dopo aver dato atto della posizione assunta sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, è stato stabilito che il ### provveda al versamento, in favore della moglie, della somma di € 1.000,00 entro il giorno 10 di ogni mese e con decorrenza dal febbraio 2025; - atteso l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite, al pari di quelle di ### sono state integralmente compensate; 1.4. La pronunzia del Collegio pescarese è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dalla ### attraverso l'articolazione di tre sostanziali motivi. 
La prima doglianza ha inteso contestare la valutazione operata sulla domanda di addebito ed a tal fine l'appellante ha lungamente insistito sul fatto che il corretto assolvimento dell'onere probatorio (che quindi avrebbe dovuto comportare una diversa soluzione) deve desumersi dagli sviluppi della vicenda e comunque dal riconoscimento delle condotte di maltrattamenti e stalking ascritte al ###
Con il secondo motivo, invece, è stato censurato il capo che ha disposto l'affidamento ed il collocamento dei minori tanto da comportare, quale ulteriore conseguenza, la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale. 
A tale riguardo, sono state indicate una serie di circostanze non adeguatamente considerate invece nella sentenza impugnata ovvero: a) la totale adesione alle conclusioni del CTU senza operare alcuna valutazione delle osservazioni tanto da insistere per una rinnovazione dell'accertamento; b) la mancata considerazione della particolare condizione delle parti ai fini della valutazione dei test somministrati; c) la sperequazione della soluzione in quanto di fatto permette al padre di poter vedere con maggiore facilità essendo presso i suoi genitori; d) la mancata audizione dei minori; e) l'acritica valutazione delle relazioni dei #### profilo di censura ha riguardato il mantenimento dei figli rivendicato sull'assunto dell'accoglimento del primo motivo e quindi quale conseguenza dell'affidamento e collocamento degli stessi disposto in favore dell'appellante. 
Si sono costituiti sia il ### che il curatore speciale; entrambi hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ed in particolare il primo anche per la violazione del canone di sinteticità degli atti processuali attese le dimensioni della citazione. 
Ad ogni buon conto, hanno dedotto l'infondatezza nel merito dell'interposto gravame insistendo quindi per il suo integrale rigetto. 
Anche il ### a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi, ha concluso analogamente. 
Rigettata l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado. 
Come stabilito nell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, è stata acquisita la relazione dei ### del Comune di ### All'esito dell'udienza di discussione del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata, ai sensi dell'art. 474 bis.34 cpc, essendo assoggettata al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/2022, trattenuta in decisione.  2. In assenza di questioni preliminari (quelle sull'inammissibilità, infatti, devono ritenersi integralmente assorbite e superate dall'esito finale del giudizio), la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.  ### ampiezza dell'atto di appello ed in generale degli scritti difensivi, impone di procedere ad una preventiva delimitazione del perimetro del thema decidendum del presente giudizio.
A tale fine, è possibile affermare che è passato in giudicato, in quanto non oggetto di specifica impugnazione, il capo della sentenza di primo grado che ha riguardato il riconoscimento, in favore della ### dell'assegno di mantenimento nella misura di € 1.000,00.  ### infatti, non ha spiegato appello incidentale concludendo per la conferma integrale della decisione impugnata. 
Di conseguenza, le questioni sulle quali occorre soffermare l'attenzione sono sostanzialmente tre: a) la declaratoria di addebito; b) il regime dell'affidamento e del collocamento dei minori; c) il tema del loro mantenimento in caso di accoglimento del secondo motivo. 
Su tali aspetti della lite, in quanto diversi tra loro, deve procedersi separatamente ed a tal fine merita, in estrema sintesi, osservare quanto segue.  3.1. La declaratoria di addebito (oggetto del primo motivo) è stata rigettata dal Tribunale di ### in quanto sfornita di adeguato riscontro probatorio. 
Scendendo nel dettaglio, secondo il primo giudice i messaggi prodotti sono riferiti ad un periodo in cui la crisi del rapporto coniugale risultava già irreversibile, mentre “….Quanto, invece, alle condotte contrastanti con i doveri nascenti dal matrimonio che sarebbero state tenute dal ### nel corso della convivenza matrimoniale - peraltro allegate in modo generico - , la resistente non ne ha fornito alcuna prova, anche perché le prove orali articolate dalla medesima non sono state ammesse perché articolate genericamente e in modo da comportare valutazioni. E' vero che il ### con sentenza del Tribunale di ### n. 72/2023 depositata in data ###, successivamente confermata con sentenza della Corte di Appello di L'### n. 1136/2023 depositata in data ### con pena concordata e passata in giudicato, è stato condannato per i reati di cui agli artt.572 e 612 bis c.p. commessi in danno della moglie e dei figli, ma la circostanza non consente di accogliere la domanda in esame, relativa a pronuncia che non può essere adottata d'ufficio, perché nella comparsa di costituzione e nella memoria integrativa la ### ha omesso di esporre a fondamento della propria domanda di addebito i fatti poi contestati al ### in sede ###il capo di imputazione, pur essendo l'imputazione stata formulata proprio in base al contenuto della denuncia penale della ### e della documentazione dalla medesima fornita al ###. 
Ed invero nel processo civile le parti hanno l'onere di allegare a fondamento delle proprie domande circostanze specifiche - prima ancora di provarle - e il giudice non può accogliere domande sulla base di fatti mai specificamente allegati entro il termine della prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. e, dunque, da ritenere estranei al thema decidendum (e conseguentemente al thema probandum), salvo che per le pronunce adottabili d'ufficio e su diritti indisponibili (come ad esempio quelle relative alla disciplina della responsabilità genitoriale sui figli minori)” (cfr pag 11 della motivazione). 
Tale percorso argomentativo, tuttavia non può essere condiviso in quanto: - Nella comparsa di costituzione del 4 marzo 2021, la ### ha lamentato “una imprudente ed aggressiva condotta volta al totale dispregio della personalità della coniuge e del proprio ruolo di madre, così sottraendosi ad ogni più elementare dovere di convivenza coniugale oltre che civile, anche in riferimento alla sottrazione di affetti ed attenzioni nei confronti del proprio nucleo familiare e dei figlioli di minori età” (cfr pag 4); - Nella successiva comparsa, depositata il 27 aprile 2021 per la fase di merito a seguito di quella presidenziale, la stessa ha fatto cenno a “continue e pervicaci umiliazioni, attribuendole epiteti offensivi e mortificanti da soggetto incapace sia come donna che come madre, durante il lungo periodo antecedente al proprio allontanamento dalla casa coniugale avvenuto nel mese di aprile dell'anno 2020, bensì ha continuato ad impunemente reiterare e minacciare la stessa di adottare le maniere forti onde ricondurla alla propria insana previsione di totale soggiacenza ai propri voleri ed intenzioni, con uno spirito crudele ed indifferente ad ogni tentativo e richiesta di ripensamento sui propri comportamenti da parte della istante” (cfr pag 7) aggiungendo di un “comportamento aggressivo ed offensivo del ricorrente nei confronti della resistente…..di comportamenti assolutamente esasperati e violenti nei confronti della stessa e dei figli sin dal periodo precedente la separazione che successivamente” (cfr pag 22); - Nel ricorso in appello (cfr pagg. 45-49), la ### ha in effetti richiamato i principi giurisprudenziali, peraltro pacificamente condivisi, sulla rilevanza anche di un solo episodio di violenza ai fini della declaratoria di addebito, ed insistendo sul fatto che l'assenza del riscontro probatorio indicato in sentenza è diretta conseguenza della mancata ammissione delle prove (senza tuttavia che un'istanza in tal senso sia stata formulata nello stesso libello introduttivo); - Ad ogni buon conto, deve rilevarsi che agli atti, come in effetti evidenziato anche dal Tribunale, vi è una copiosa produzione di messaggi intercorsi tra i coniugi comunque in gran parte riferiti al periodo successivo al mese di aprile 2020 ovvero dopo che il ### ha lasciato la casa coniugale; per quelli del 2019 (invero sul finire dell'anno) deve rilevarsi che comunque denotano, dal contenuto, l'esistenza di un clima fortemente conflittuale che deve fondatamente indurre a ritenere come già a quel periodo l'affectio maritalis (anche in assenza di elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti) fosse in effetti già venuta meno; - Negli scritti difensivi iniziali del giudizio di separazione, la ### ha comunque fatto cenno ad episodi di minaccia ed a comportamenti aggressivi posti in essere dal coniuge; - In questo quadro, si inserisce la vicenda penale che ha riguardato ### questi, come risulta dalla documentazione prodotta, è stato denunziato nel 2022 (e quindi già pendente il giudizio di separazione) per il reato di maltrattamenti e stalking in danno della moglie e dei figli; per tali episodi, contestualizzati sino al mese di marzo 2022, il predetto è stato dapprima attinto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento al coniuge ed ai figli, successivamente condannato in primo grado alla pena di anni tre di reclusione; in appello, vi è stato il patteggiamento che ha così definito il processo penale; - Dalla lettura degli atti, è risultato anche un episodio di violenza fisica risalente al mese di aprile 2016 (con tanto di certificazione medica) di cui, però, non vi è menzione negli scritti difensivi depositati nel corso della separazione; - Parimenti nella sentenza del gip del Tribunale di ### è rimarcato un fatto del 2017 di violenza ed insulti alla figlia ### (cfr pag 11); - La giurisprudenza di legittimità, anche più recente, ha ribadito, in linea con quanto già in precedenza costantemente stabilito che “La sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile può costituire un indizio, utilizzabile insieme ad altri indizi. Pertanto, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale ( Sez. 3 -, ordinanza n. 2897 del 31/01/2024; Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 20170 del 30/07/2018).” (cfr ###, ### 4.8.2025 n. 22456); - Costituisce altresì principio largamente condiviso che anche un unico episodio di violenza può essere sufficiente, operando una necessaria valutazione complessiva della vicenda, ai fini della declaratoria di addebito; - Il rito dei giudizi di separazione (all'epoca dell'instaurazione della lite) si caratterizzava per una evidente deformalizzazione; ne discende che ai fini dello scrutinio della domanda è indispensabile una tempestiva allegazione delle condotte poste a fondamento della domanda di addebito essendo consentito poi corroborare tale prospettazione nel corso del giudizio con l'indicazione anche di ulteriori profili fattuali purchè la controparte sia posta nella condizione di poter esplicitare le proprie prerogative difensive; - ### è fondato sulla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio a cui corrispondono diritti del coniuge, che lamenta tale situazione, da considerarsi indisponibili (altro tema che supporta la tesi della possibilità di allegazione di fatti oltre i termini tradizionali di cristallizzazione della domanda nel processo di cognizione); - Alla luce pertanto delle considerazioni svolte il primo motivo di appello deve trovare accoglimento e la separazione deve conseguentemente essere addebitata a ### 3.2.1. La disamina del secondo motivo intercetta il punto nevralgico della lite riguardando l'affidamento dei minori che, per le plurime ragioni a cui si è già fatto cenno nelle pagine che precedono, l'appellante sostiene debba esserle attribuito. 
Anche su tale aspetto, però, le doglianze della ### non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise. 
Deve, innanzitutto, affermarsi che la soluzione adottata dal Tribunale di ### dell'affidamento dei minori al nonno paterno, al pari del loro collocamento, trova adeguato riscontro non solo nella CTU espletata, ma anche nel poderoso compendio probatorio di causa (di matrice peraltro prettamente documentale). 
Ed infatti, dall'esame di tale documentazione è possibile affermare che: - Dinanzi al Tribunale per i minorenni vi è stata l'audizione dei minori avvenuta in data 19 dicembre 2022; nel verbale si legge (verosimilmente si tratta di ###: “Ho sofferto per la separazione di mamma e papà…vorrei sentire liberamente al papà e la sua famiglia …ma la mamma mi ha fatto bloccare tutti i loro numeri ..perchè dice che quando sto con lei non posso sentire nessuno di loro..Questa cosa mi rende triste ma di questa tristezza non ho mai parlato con mamma perché tanto so che sarebbe inutile perché mamma non cambia idea facilmente…### d'estate, noi volevamo andare a casa dei nonni a giocare in piscina con i cuginetti ma lei non ci mandava e ci diceva che dovevamo andare per forza alla colonia” ed ancora “### stavano insieme litigavano sempre si dicevano parolacce a vicenda . Ad un certo punto papà non ce l'ha fatta più ed ha fatto le valigie”; anche i gemelli hanno confermato quanto riferito dalla sorella più grande; - Il nucleo familiare, da tempo in realtà, è stato seguito dai ### del Comune di ### che per un certo periodo sono stati anche designati quali affidatari; nella sentenza di primo grado gli è stato demandato di relazionare, a cadenza trimestrale, al Giudice Tutelare al fini di vigilare sull'andamento del percorso della famiglia; agli atti vi è traccia di diverse relazioni; in quella del giugno 2025, è riferito del collocamento a partire dal mese di febbraio di quello stesso anno presso la casa dei nonni paterni; è stata fornita anche una descrizione analitica dell'immobile evidenziando la presenza di spazi ben definiti per i minori; nella suddetta relazione, in particolare, è stata rappresentata la situazione di malessere della primogenita ### tanto da essere stata seguita sia dal NPI presso la ASL di ### che anche dalla struttura ### nella relazione, peraltro allegata e quindi pienamente utilizzabile ai fini della decisione, del dott. ### è messo in risalto che “se sottoposta a specifici input, in particolare riguardanti la relazione con la figura materna ed il rifiuto ad un qualsiasi contatto con questa, risponde ancora con molta reattività ed espressioni di forte risentimento e chiusura” ed un tale comportamento è stato ricondotto “a vissuti di dolore”; con riguardo al comportamento dei genitori, i ### hanno rilevato che la ### si è lamentata del fatto che il coniuge ha riferito nei dettagli ai minori i risvolti della vicenda giudiziaria creando di conseguenza un clima di tensione emotiva con efficacia destabilizzante per il loro già precario equilibrio; il ### invece, ha dichiarato di aver intrapreso un percorso a sostegno della genitorialità; in esecuzione di quanto stabilito nell'ordinanza del 17 luglio 2025 di questo Collegio, i ### hanno provveduto al deposito di una ulteriore relazione peraltro successiva alla CTU e quindi da ritenersi la fonte più attuale della condizione del nucleo familiare; in estrema sintesi, è risultata (per la prima volta) la volontà della ### (trasferitasi a ### dopo la riconsegna dell'abitazione assegnatale quale collocataria dei minori) di intraprendere un percorso analogo di supporto, mentre il nonno paterna si è attivato per l'inizio di un percorso psicoterapeutico anche per i minori; in ultimo, è stato rimarcato che, nonostante la diminuzione degli episodi di conflittualità tra i genitori, nel periodo estivo, in concomitanza con le ferie in compagnia del padre, la madre, sebbene avvertita, ha contattato la figlia ### rappresentando di non sapere dove si trovassero i minori; - Nel mese di ottobre 2025 (in attuazione della procedura di vigilanza del giudice tutelare) è stata depositata una nuova relazione in cui si è dato atto dell'inizio del percorso di supporto di psicoterapia da parte dei minori; - All'interno di questo quadro, va inserita la ### l'esperto, nel corposo elaborato, ha dapprima provveduto (come peraltro già evidenziato nel dettaglio dal Tribunale di ### ad una sintetica ricostruzione dei passaggi maggiormente rilevanti dell'articolato iter processuale soprattutto per quanto concerne l'affidamento ed il collocamento dei minori nonché di alcuni episodi (si segnala in particolare il transito al pronto soccorso di ### in data 12 aprile 2023 accompagnata dalla madre per cefalea; successivamente sono stati effettuati colloqui con i genitori, nonni paterni, insegnati e servizi sociali, mentre ai minori, al pari dei genitori, sono stati somministrati (dall'ausiliario psicoterapeuta all'uopo nominato) specifici; - In definitiva, dall'elaborato è riscontrabile quanto segue; a) dal colloquio con le insegnanti “i bambini vengono descritti come intelligenti, sensibili, riservati e coinvolti nelle questioni familiari; i docenti rilevano che abbiano attraversato vari momenti di minore serenità, ma che, negli ultimi mesi, appaiano più distesi. Viene descritta, attraverso episodi, una certa scarsa attenzione della madre alla puntualità, alla reperibilità in caso di bisogno e al non filtrare sufficientemente questioni adulte alla presenza dei figli.”; b) nel corso del colloquio personale, la primogenita ### ha palesato di non saper se vuole stare con la madre (cfr pag 66), tuttavia il CTU ha rilevato per tutti e tre i minori una vicinanza psicologica con la figura materna e paterna; c) i ### hanno rappresentato anche al CTU (così confermando quanto emerso nelle relazioni a cui si è già fatto cenno) i comportamenti reticenti soprattutto per l'adesione dei gemelli al percorso neuropsichiatrico e contraddittori (consistenti nell'aver prima manifestato adesione al percorso di sostegno della genitorialità per poi cambiare idea) della madre tant'è vero che è specificato che “il dottor ### parla, inoltre, di una la relazione su ### ad opera della ### di ### su una valutazione psicologica datata 29 maggio ( che ci consegna in copia), in cui si afferma che si riscontrano in lei difficoltà emotive, quali insicurezza, tendenza alla chiusura emotiva, insoddisfazione per la propria immagine corporea e percezione dell'ambiente come stressante, difficoltà non espresse dalla bambina per timore del giudizio; nella relazione si fa riferimento anche a sentimenti ambivalenti, verosimilmente riconducibili alla conflittualità genitoriale, per cui si consiglia un percorso psicologico includendo anche le figure genitoriali”; d) La figura dei nonni paterni è stata definita accudente e certamente molto attenta a salvaguardare, come obiettivo primario, il superiore interesse dei minori nonostante siano emerse delle frizioni soprattutto tra le figure femminili riconducibili a situazioni del passato non più risolte; e) ### dei testi ha rivelato quanto al padre che “### l'esame di realtà sia adeguato indicando che l'esaminato è capace di vedere le cose così come le vedono gli altri, sono altrettanto frequenti i momenti in cui l'esaminato può distorcere quanto percepisce di ciò che gli accade, arrivando così a conclusioni erronee; in particolare, sembrerebbe che ciò accada soprattutto nelle situazioni di vita più familiari e convenzionali”; per la madre invece “### una significativa criticità nella misura in cui l'esaminata, pur essendo in grado di percepire la realtà circostante in modo ordinario e mostrando una condivisione di base del pensiero comune, mostra una significativa inadeguatezza dell'esame di realtà. ### non solo una visione troppo semplificata e rigida della stessa, ma una operazione sistematica e rilevante di distorsione ed interpretazione errata degli stimoli percepiti che facilmente può portarla ad assumere giudizi sbagliati, inoltre, tali distorsioni si verificano anche nelle situazioni più comuni, convenzionali e familiari”; f) in conclusione, il CTU ha ritenuto che per il ### “pur se egli si stia sforzando di collaborare, di evitare i conflitti, apparendo anche come un padre amorevole e interessato al benessere dei figli, non si possa escludere che, nelle relazioni egli porti anche una struttura di base di significativa intolleranza, di scarso riconoscimento dei propri sentimenti profondi e avversi che vengono, a difesa, attribuiti all'Altro” (cfr pag. 140); per la ### “è da evidenziare una significativa inadeguatezza dell'esame di realtà, dunque non solo una visione troppo semplificata e rigida della stessa, ma una operazione sistematica e rilevante di distorsione ed interpretazione errata degli stimoli percepiti che facilmente può portarla ad assumere giudizi sbagliati, che si verificano anche nelle situazioni più comuni, convenzionali e familiari. ### forte il bisogno di centralità della signora, eccessivo, per quel che ci interessa, nella genitorialità ( ### attiva=13, passiva=2), che supera il livello funzionale della presenza per sfociare nella limitazione della libertà dei figli di potersi esprimere autenticamente e senza essere influenzati dalle opinioni, non sempre “legittime”, della madre.” (cfr pag. 139); sulle capacità genitoriali di entrambi “La storia della coppia, raccolta nei colloqui individuali con entrambi, si delinea come caratterizzata un'immaturità sia della signora ### che del signor ### e, dunque, del loro ### le reciproche aspettative deluse, il diventare genitori prima del consolidamento del rapporto, lo sbilanciamento dell'apporto delle famiglie di origine ( molto presente una, assente l'altra), le personali impreparazioni alla vita assieme ( rispetto alle pregresse esperienze interiorizzate di “sistema familiare” e alle rigide “difese” reciproche), la tipologia delle personalità di ognuno non hanno favorito un'evoluzione positiva del rapporto, a discapito dei figli: sono mancati e mancano, oggi come coppia genitoriale, consapevolezza sulle proprie responsabilità e fiducia reciproca……si ritiene che madre e padre siano stati fortemente assorbiti dal loro conflitto e abbiano perso di vista ciò di cui i tre bambini avrebbero avuto bisogno.” (cfr pagg. 143, 146); “i tre bambini sono molto protettivi verso i genitori” (cfr pag 148), mentre con riguardo alla primogenita è stato affermato che “### i genitori sono chiamati a un intervento educativo che consenta ad ### di restare nello spazio positivo della sua stessa mente, senza cadere negli eccessi, senza violare le regole in modo rischioso e senza sfogare la giovane energia esplosiva nella opposizione aggressivo-passiva…..### vuole bene alla sua mamma, ne ha bisogno, ma è necessario che la signora ### destini parte delle proprie, tante energie nel “curare”, limitare le proprie “guerre” interiori a favore della costruzione di una relazione più empatica con la figlia, evitando di leggere in lei solo le manipolazioni paterne e mostrandole Fiducia…..La relazione da parte della ### della ASL di ### del 29.05.2023, a seguito di una valutazione psicologica, conclude “Si riscontrano difficoltà emotive quali insicurezza, tendenza alla chiusura emotiva, insoddisfazione per la propria immagine corporea. La bambina percepisce l'ambiente come stressante, ma tende a non esprimere le difficoltà per timore del giudizio. Sono presenti sentimenti ambivalenti verosimilmente connessi alla conflittualità genitoriale. Si consiglia di intraprendere un percorso di sostegno psicologico che preveda anche uno spazio per le figure genitoriali;” (cfr pag 150, 151, 152); infine, quanto alla migliore soluzione per i minori “Una frequentazione regolare e continuativa di entrambi i genitori rappresenta quindi l'optimum, per evitare che i minori siano sottoposti a due stress: la separazione dei genitori e la separazione da un genitore. Il collocamento prevalente presso uno di loro non li proteggerebbe - per la vita intera, anche adultadallo squilibrio e dalla disarmonia interiori così spesso derivanti dalle esperienze di una crescita più con l'uno che con l'altro genitore. La vera scissione alla quale il figlio è costretto non è quella relativa ad avere, come da alcuni ritenuto, due abitazioni, ma è quella alla quale è continuamente sottoposto nel dover scegliere tra un genitore primario e uno secondario, tra quello prevalente e quello di minore importanza, in quanto il minor tempo trascorso con uno dei genitori corrisponde, purtroppo, all'attribuzione a questo di un minor valore, ad una ridotta incidenza nella propria vita, con tutto quello che consegue a livello di insorgenza di sensi di colpa e di conflitti di lealtà nei confronti del genitore non convivente, sentimenti coi quali il figlio deve fare continuamente i conti.” (cfr pag 155); - ### ha anche risposto alle osservazioni dei periti di parte ed anche quindi di quello della ### in effetti, quelle del dott. ### dopo la premessa della sostanziale condivisione delle conclusioni del CTU (senza quindi critiche specifiche sulla metodologia seguita), si addentra nella interpretazione delle dinamiche del nucleo familiare seguendo la prospettiva esclusiva della ### e quindi con un approccio che il CTU ha correttamente ritenuto di non poter condividere in quanto non basate su una valutazione critica della consulenza; per completezza, poi, va anche le ulteriori osservazioni pervenute a firma del procuratore costituito (quindi ridondanti avendovi già provveduto il consulente di parte) si sono sostanziate in una rappresentazione della fondatezza delle ragioni della ### e pertanto hanno riguardato, non come di contro avrebbe dovuto essere (attesa la finalità delle osservazioni), profili di merito; 3.2.2. Dall'insieme delle considerazioni svolte è quindi possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive (pienamente confermative della soluzione resa dal Tribunale di ###. 
In materia di affidamento e collocamento della prole, l'unico criterio ermeneutico da assumere a parametro di riferimento è costituito dal superiore interesse dei minori. ### in altri termini, si vuol significare che la soluzione preferibile è certamente quella che più di ogni altra privilegi il benessere psico fisico dei figli anche in considerazione della loro età e del contesto familiare. 
Individuata, senza peraltro neppure la indispensabilità di menzionare specifici riferimenti giurisprudenziali, la linea guida può anche verificarsi che la soluzione che l'intero impianto normativo da tempo ha oramai pacificamente privilegiato, dell'affido condiviso possa essere disattesa allorquando diventi obiettivamente impraticabile per situazioni emerse nel corso del giudizio. 
Uno di questi fattori in grado di derogare alla regola generale è certamente da individuarsi nella situazione di forte ed insanabile conflitto tra i coniugi. 
Non solo la ### ma invero tutto il poderoso compendio probatorio (che si è cercato, per evidenti ragioni di economia espositiva, di sintetizzare nel paragrafo precedente) ha fatto emergere un tono eccessivamente elevato di conflitto tra i genitori. 
Ai fini che qui ci occupano, non è rilevante (diversamente da quanto pare ritenere l'appellante) stabilire la genesi delle responsabilità in capo all'uno piuttosto che all'altro, in quanto il dato pacifico (evidenziato da alcuni episodi verificatisi anche nell'estate scorsa) è dato dall'impossibilità, perlomeno allo stato, per i genitori di creare le basi per un rapporto che, mettendo definitivamente da parte le rivendicazioni personali, riesca a trovare un suo equilibrio unicamente per quanto concerne la gestione dei figli. 
I test somministrati, sulla cui rilevanza ed attendibilità non possono realmente nutrirsi seri dubbi, risultando oramai ampiamente condivisi dalla letteratura di settore, hanno evidenziato una situazione di chiaro malessere che, soprattutto per ragioni anagrafiche (essendo la primogenita), ha avuto manifestazioni più evidenti in ### (nella relazione di agosto 2025 è riportato che “### confermato invece il distacco tra la genitrice e ### che persiste per volontà di quest'ultima”). 
Anche nella relazione del mese di ottobre 2025 (nell'ambito del percorso psicoterapico a cui è stata sottoposta) è stato evidenziato che ### non è riuscita a ripristinare un dialogo aperto e collaborativo con la figura materna a causa del mancato superamento di dissapori maturati nel passato. 
Ciò non permette di formulare una prognosi positiva sul fatto che le medesime ripercussioni sul loro equilibrio psico fisico complessivo si possano verificare, con il passare del tempo (e quindi con la crescita) anche per i gemelli ### e ### Di certo vi è che l'accertata (ed anche condivisa perché non adeguatamente contestata dal consulente di parte della ### indispensabilità che tutti i figli delle parti (e non soltanto ### inizino un percorso psicologico, è la dimostrazione tangibile di un quadro emotivo fortemente pregiudicato dall'esasperato clima teso nei rapporti tra i genitori.
I minori, volendo scendere ancor più nel dettaglio, corrono, laddove al padre ed alla madre venga attribuito l'affidamento, il serio rischio (peraltro già verificatosi) di trovarsi in mezzo a tale diatriba. 
La fine di una relazione sentimentale e quindi anche di un matrimonio non può comportare che i figli siano chiamati a dover scegliere tra le due figure genitoriali a cui al contrario devono (e peraltro anche in sede di audizione la circostanza è stata ampiamente confermata) essere parimenti legati. 
Questo impone agli adulti di compiere un deciso salto di qualità nella gestione del loro rapporto, non più come coppia, bensì come genitori ed in questo senso devono essere eliminati una serie di comportamenti che certamente non favoriscono una crescita equilibrata, sana e soprattutto serena dei figli. 
All'esito ### del percorso di supporto da parte di tutti i componenti del nucleo familiare (gemelli, padre e madre) sarà certamente possibile procedere ad una rivisitazione della soluzione dell'affidamento. 
Dunque, anche le aperture manifestate soprattutto dai gemelli negli ultimi incontri di ripristinare un sistema che preveda l'affido ai genitori non possono essere assecondate. 
A prevalere in questa fase deve essere certamente la prioritaria esigenza che i fratelli continuino a vivere insieme ed il rapporto tra ### e la madre deve essere ricostruito per volgere verso una situazione di equilibrio stabile. 
Muovendo, allora, da tali considerazioni risulta di chiara evidenza che la soluzione dell'affidamento dei minori al nonno paterno ed il collocamento presso la sua abitazione, rappresenti quella che, allo stato, meglio salvaguarda il superiore interesse dei minori. 
Ai genitori, difatti, è stato richiesto (come precondizione indispensabile anche per la eventuale rivisitazione dell'affido) l'inizio di un percorso di supporto del loro ruolo che il ### ha certamente intrapreso. 
Per la ### invece, soltanto dopo la definizione del giudizio di primo grado (come emerso nell'ultima relazione dei ### è emersa un'apertura verso un siffatto percorso.  3.2.3.A fronte di quanto sin qui esposto, le ulteriori argomentazioni svolte dall'appellante non persuadono. 
Innanzitutto, non ricorrono le condizioni per l'audizione dei minori per una serie di ragioni in rito e di merito. 
Sul primo versante, è sufficiente osservare che i figli della coppia sono stati sentiti dinanzi al Tribunale per i ### ed il relativo è stato acquisito agli atti di questo giudizio così da essere pienamente utilizzabile ai fini della decisione.
In ogni caso, poi, non è fuor d'opera considerare che l'appellante, soltanto nel corpo dell'atto di appello ha fatto cenno all'audizione senza però insistere (come di contro avrebbe invece dovuto) in sede ###è secondario, così entrando nel profilo di merito, neppure considerare che nell'ambito della CTU espletata, ### ed i gemelli sono stati sentiti direttamente dall'esperto il che ha soddisfatto ogni garanzia di loro tutela e pertanto una nuova audizione (a fronte di un quadro assolutamente chiaro) varrebbe unicamente ad accrescere il già elevato grado di stress emotivo che la situazione familiare comporta. 
Neppure il fatto che l'attuale collocamento dei minori possa favorire il padre rispetto alla madre nella loro frequentazione ancora al di fuori dei giorni prestabiliti, può valere per una rivisitazione della decisione.  ### non possa, in effetti, negarsi che il ### (abitando anche vicino) può certamente avere più occasioni per stare con i figli, tuttavia, in assenza di valide alternative (ed essendo comunque stato garantito alla ### l'esercizio del diritto di visita), la soluzione assunta dell'affido e del collocamento rappresenta la migliore per i minori. 
Infatti, dalla CTU espletata ed anche dalle iniziative assunte (si pensi all'attivazione del percorso psicologico per i minori, l'allestimento di stanze nella casa) può fondatamente ritenersi che, allo stato quanto meno, la figura del nonno paterno è certamente quella che meglio di tutte è in grado di esercitare l'affidamento sui minori avendo egli mostrato anche la capacità, chiaramente per il bene esclusivo dei nipoti, di superare le frizioni ed i contrasti con la nuora ponendosi dinanzi ai minori rispetto alla stessa ed al suo ruolo di madre, in termini costruttivi. 
Sulla scorta, pertanto, delle considerazioni svolte anche il secondo motivo di appello non può che essere rigettato.  3.3. Consequenziale a quanto sin qui esposto è il rigetto anche del terzo ed ultimo motivo sul mantenimento dei minori. 
Certamente, in quanto non affidataria e soprattutto non collocataria, la ### non può avanzare alcuna rivendicazione di natura economica (assegnazione della casa coniugale in effetti già liberata) e patrimoniale (sul mantenimento in favore dei minori). 
Piuttosto, deve essere certamente condivisa l'ulteriore soluzione del Tribunale di primo grado di imporre, anche a carico della madre, il mantenimento che è stato commisurato, sulla scorta delle disponibilità della stessa, nella devoluzione della quota parte dell'assegno unico ### elargito a favore della prole. 4.In definitiva, quindi, l'appello deve essere parzialmente accolto con conseguenza addebito della separazione a ### 4.1.### del giudizio non è destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese di lite del primo grado non essendovi stata impugnazione del relativo capo. 
Tuttavia, le spese del presente grado devono essere modulate diversamente nel rapporto tra l'appellante ed il ### e tra la medesima ed il curatore speciale. 
Con riguardo al primo, l'accoglimento della domanda di addebito e tenuto conto del fatto che il rigetto del gravame ha investito la parte relativa all'affidamento ed al collocamento dei minori (in ordine alla quale il padre risulta unicamente litisconsorte necessario essendo gli stessi rappresentati dal curatore speciale), ricorrono le condizioni per procedere alla loro integrale compensazione. 
E' dunque possibile fare applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/18 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 comma 2° cpc, nella formulazione successiva all'entrata in vigore della L. 162/14 nella parte in cui ha escluso la compensazione in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.  4.2. Seguono, invece, il criterio della soccombenza le spese nel rapporto tra l'appellante ed il curatore speciale che pertanto vanno liquidate come di seguito indicato. 
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali: a) valore e natura della pratica; b) importanza, difficoltà, complessità della pratica; c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente e) pregio dell'opera prestata; Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dello Stato essendo il curatore speciale ammesso al gratuito patrocinio la somma di € 4.996,00 ciascuno per compensi professionali attenendosi ai valori minimi di liquidazione di cui al D.M.  147 del 13 agosto 2022 attesa la non particolare complessità delle questioni (valore della controversia indeterminabile bassa complessità) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
La Corte di Appello di L'### sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di ### n.132/25 così decide nel contraddittorio delle parti: a) In parziale accoglimento dell'appello, dichiara l'addebito della separazione a ### b) Conferma nel resto la sentenza impugnata; c) ### alla rifusione in favore dello Stato essendo il curatore speciale ammesso al gratuito patrocinio delle spese del presente grado che liquida in € 4.996,00 per ciascuno per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge; d) Compensa integralmente le spese di lite del presente grado nel rapporto tra l'appellante ed il ### e) Dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza. 
Così deciso in L'### nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 ### estensore dott. ### dott.ssa

causa n. 284/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Orlandi Nicoletta, Dell'Orso Andrea

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Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 1705/2025 del 23-12-2025

... anni 14 mesi 6 di reclusione il ### entrambi per il reato di cui all'art. 600 e 602 ter c.p. e per il reato di cui agli art. 110-609 quater, nonché il ### anche per il reato 336 c.p., per avere minacciato (affermando di sapere dove abitava e che gli sarebbe altrimenti bastato pagare 1.000 euro per fare danni) l'assistente sociale del Comune di ### dott.ssa ### la quale lo aveva contattato e gli aveva rappresentato i problemi di dispersione scolastica della figlia ### Ora - a differenza di quanto sostenuto dagli appellantirileva la ### che, nel processo de quo, l'asse portante dell'impianto accusatorio nei confronti di ### e ### è costituito dal corposo esito delle intercettazioni espletate nel corso del procedimento penale e richiamate nella sentenza di condanna in atti (e già presenti negli atti del fascicolo del Tribunale per i minorenni nella richiesta di applicazione di custodia cautelare datata 4.3.2022), intercettazioni che già da sole consentono di delineare un pesantissimo quadro in ordine alle condotte gravemente pregiudizievoli realizzate ai danni della prole dagli odierni appellanti. Non si tratta di conversazioni isolate, ambigue o interpretabili in chiave neutra, bensì di (leggi tutto)...

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### N 690 /2023 V.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Catania, sezione della ### della ### e dei ### composta dai magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### rel.est.  dott. ### privato dott. ### privato con l'intervento del P.G., ha pronunciato la seguente ### cause civili riunite aventi ad oggetto: “### ADOTTABILITA”, iscritte: al n. 690/23 VG promossa da ### nata a ### il ### (C.F.  ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito in ####, ### n. 14 (tel-fax 0933- 1961367), giusta procura in atti
Appellante e nei confronti di avv. ### , nella qualità di tutore dei minori 1) #### n a ### il #### 2) ### Ketty n a ### 12.3.2010 ### 3) ### a ### 31/10/2016 ### 4) ### n a ### il #### 5) ### n a ### il ####, in giudizio personalmente ex art 86 c.p.c.  ### nei confronti di ### nato a ### il ### (###), ivi residente ###, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### (###), con studio in ### V.le Europa n. 32, ove è elettivamente domiciliat ###atti ### n. 796/23 VG promossa da ### nato a ### il ### (###), ivi residente ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (###), con studio in ### V.le Europa n. 32, ove è elettivamente domiciliat ###atti appellante e nei confronti di avv. ### nella qualità di tutore dei minori: 1) #### n a ### il #### 2) ###
Ketty n a ### 12.3.2010 ### 3) ### a ### 31/10/2016 ### 4) ### n a ### il #### 5) ### n a ### il ####, in giudizio personalmente ex art 86 c.p.c. con elezione di domicilio in ### via G ### 60 presso lo studio legale dell'avv ### E ### nata a ### il ### (C.F.  ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito in ####, ### n. 14 (tel-fax 0933- 1961367), giusta procura in atti ### E ### Con sentenza n. 54/2023 emessa in data ### nel proc. 25/2022 ab., il Tribunale per i ### di ### in accoglimento del ricorso del ### minorile, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori ### (nata ### il ###), ### (nata a ### 12.03.2010), ### (nato a ### 31.10.2016), ### (nato a ### 02.07.2018), ### (nato 23.01.2021); ha vietato qualsiasi contatto dei predetti minori con i genitori, ### e ### con qualsiasi parente, inclusa la sorella ### e con qualsiasi terzo non autorizzato e la consegna dei minori a qualunque parente materno e paterno; ha confermato la nomina del tutore provvisorio Avv. ### Con ricorso depositato in data ###, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza ### che ha eccepito la violazione dell'art. 10 L. n. 184/1983, per la mancata convocazione dei nonni paterni e materni ed altri parenti entro il quarto grado. Nel merito, lamentava la “errata valutazione del Tribunale di prime cure in merito alla condotta genitoriale della sig.ra ### Montemagno”, asserendo che il Tribunale si sarebbe occupato quasi interamente della condotta del padre dei minori e non di quella della ### che è una donna incensurata che da marzo 2022 si trova sottoposta alla custodia cautelare in carcere. Sosteneva che in nessuna relazione in atti sarebbero emersi episodi maltrattanti dell'appellante verso i figli e che il procedimento penale in corso a carico della ### si poggerebbe essenzialmente sulle dichiarazioni rese da ### figlia della ### che sarebbero a giudizio della difesa contraddittorie. 
Aggiungeva, inoltre, che le altre parti, sentite in sede di incidente probatorio, avrebbero smentito le dichiarazioni di ### Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, si è costituito il padre dei minori, ### che in via preliminare, ha eccepito che il provvedimento originario non sarebbe stato notificato a tutti i litisconsorti necessari potenziali destinatari della notificazione del decreto di adottabilità, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 184 del 1983 (quali parenti entro il quarto grado) e che sarebbe violato l'art.10 legge n.184/1983 per la mancata convocazione dei nonni paterni e materni ed altri parenti entro il quarto grado. 
Nel merito, lamentava che il Giudice di prime cure avrebbe erratamente valutato la condotta genitoriale, sostenendo che il nucleo familiare del ### conduceva una vita semplice “caratterizzata dalla frenesia di essere numeroso per la presenza di sei (6) figli.” e nulla di quanto ascrittogli sarebbe veritiero. 
Con comparsa del 05.12.2023 si è costituito l'avv. ### nella qualità di tutrice dei minori, che ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando in primo luogo che la convocazione dei parenti entro il quarto grado andrebbe effettuata solo nel caso in cui manchino i genitori e dunque in fattispecie diverse da quella del presente procedimento. Nel merito, la tutrice evidenziava le profonde carenze genitoriali della coppia, che vanno oltre la “questione penale”, e il fatto che i genitori dei minori non siano in grado di fornire un modello educativo valido, né di impartire le giuste regole educative ai figli. 
Con autonomo ricorso anche ### padre dei minori, ha proposto appello avverso la sentenza suddetta, eccependo la mancata convocazione dei nonni paterni e materni ed altri parenti entro il quarto grado e lamentando, nel merito, l'errata valutazione da parte del tribunale di prime cure della condotta genitoriale. 
Con ordinanza resa all'udienza del 28.2.2024 la Corte disponeva la riunione dei due procedimenti separatamente incoati. 
Con ordinanza del 15.1.2025 la Corte disponeva le audizioni degli afÌidatari dei minori in via riservata, delegando il ### ed i componenti onorari della Corte per tali adempimenti, che sono stati ritualmente espletati. 
All'udienza del 10.12.2025, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste, il P.G. ha chiesto il rigetto di tutti i gravami, e la Corte ha posto la causa in decisione.
Preliminarmente, va rilevato che gli appelli, proposti da #### e ### sono tempestivi, posto che i gravami sono stati depositati nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 17 legge n. 184/1983 decorrente dalla notifica della sentenza. 
Va, altresi', rilevato che il contraddittorio e' integro, in quanto appare infondata l'eccezione sollevata da entrambi gli appellanti in ordine alla violazione dell'art. 10 L. 184/1983, per non essere stati convocati i nonni, considerato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, gli ascendenti sono legittimati passivi necessari solo quando manchino i genitori (e sempre che, in tal caso, abbiano rapporti significativi con il minore). 
Invero, nel procedimento di adottabilità ex art. 10, comma 2, della l. n. 184 del 1983, la partecipazione "ab initio" con assistenza legale degli "altri parenti", purché in rapporti significativi col minore, è necessaria solo quando essi siano avvertiti del giudizio in mancanza dei genitori e non anche quando essi siano "potenziali" parti del giudizio in via sussidiaria, sicché, quando - come nella fattispecie in esamesono presenti entrambi i genitori, i nonni, pur se possono essere sentiti e convocati, non sono parti necessarie del giudizio da assistere tramite difesa tecnica, ferma restando la loro legittimazione ad intervenire nel processo ove da essi ritenuto opportuno (v. Cassazione civile sez. I, 16/05/2023, n.13377). 
Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. n. 183 del 1984 "Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui dell'art. 10, comma 2". ### della disgiuntiva "o" e il richiamo all'art. 10, comma 2, rendono evidente che la partecipazione ab initio con assistenza legale degli "altri parenti" - purché in rapporti significativi con il minore - è necessaria solo quando essi siano avvertiti del giudizio in mancanza dei genitori, e non anche quando essi siano "potenziali" parti del giudizio in via sussidiaria. Presenti entrambi i genitori, i nonni - pur se possono essere sentiti e convocati - non sono parti necessarie del giudizio da assistere tramite la difesa tecnica, e ciò ferma restando la loro legittimazione a intervenire nel processo ove lo ritengano opportuno (v. Cassazione civile sez. I, 16/05/2023, n.13377; Cass. n. 18607 del 30/06/2021). 
Ciò premesso, nel merito, va evidenziato che la figlia ### che è nata il ###, ha ormai raggiunto la maggiore età. Come è noto, secondo l'orientamento della Suprema Corte, il raggiungimento della maggiore età dei figli, determinando automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, indipendentemente dall'accertamento dell'inosservanza dei doveri posti a carico dei genitori, comporta, laddove sopraggiunga nel corso del giudizio de potestate, il venir meno dell'interesse alla decisione di merito, imponendo la pronunzia di cessazione della materia del contendere, cui consegue la caducazione dei provvedimenti provvisori eventualmente adottati. 
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla pronuncia di adottabilità della figlia ### Quanto, poi, alla pronuncia dell'adottabilità degli altri figli, ancora minorenni, degli odierni appellanti, ad avviso della Corte, entrambi gli appelli sono infondati, dovendosi ritenere, che sussista, in modo irreversibile, lo stato di abbandono morale e materiale dei minori in epigrafe generalizzati.
Il Tribunale per i minorenni ha posto a fondamento della decisione la seguente documentazione: -l'annotazione di P.G. del 18.08.21 dei Carabinieri di ### all'esito della denuncia della “vendita di una figlia di 14 anni in cambio di venti pecore” da parte di ### - le relazioni dei S.S. del Comune di ### del 30.08.21 e del 03/11/2021, ### già attivati in favore del nucleo ### destinatari di vari benefici economici e negli anni 2010 2011 2012 anche della misura assistenziale dell'educativa domiciliare, ove si segnalala persistente scarsa collaborazione dei genitori e “il carattere impulsivo del capofamiglia che ha avuto anche problemi con la giustizia”, nonchè la mancata adesione richiami educativi da parte di entrambi i genitori, “ che negli ultimi sono apparsi più sfuggenti e meno interessati alle iniziative proposte dal servizio sociale” e la persistente evasione scolastica dei primi quattro figli, come da segnalazione ancora rinnovata nel 2010; - i certificati del casellario giudiziale del ### e del #### - la documentazione riguardante il procedimento penale a carico dei due genitori per riduzione in schiavitù e concorso in violenza sessuale ai danni della figlia minore ### verbali di trascrizione delle intercettazioni, ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti dei predetti, trascrizione dell'audizione delle figlie minori ### e ### in sede di incidente probatorio; -documentazione ASP e relazione ### di ### relativa alle figlie minori ### e ### -verbali di audizione dei genitori; -relazione della comunità che ospita ### dal 13.12.2022; -audizione dei collocatari dei minori; - la relazione dell'### -il verbale di audizione della sorella germana maggiorenne ### -la relazione dell'associazione ### la comunicazione da parte del ### di ### di reato nei confronti di #### fratello germano dei minori.   Sulla base di tali risultanze ha ritenuto la coppia ### radicalmente inadeguata al ruolo di genitore. 
Nella motivazione, il Tribunale per i minorenni cita diversi episodi in cui il ### si sarebbe dimostrato un modello educativo del tutto inadeguato (ad esempio avrebbe coinvolto in una sparatoria alcuni dei figli minori; avrebbe consentito loro l'utilizzo di armi da fuoco). 
La vicenda più grave tra quelle citate nella motivazione è certamente l'accusa, per entrambi i genitori, di concorso nel reato di riduzione in schiavitù per avere “ceduto” come fosse un oggetto la figlia minore ### al pregiudicato quarantaduenne ### “amico di famiglia”, in cambio di denaro. Sempre con riguardo al ### è emerso che lo stesso avrebbe manifestato interesse anche per la piccola ### (dalle intercettazioni emerge in tutta evidenza il suo interesse sessuale per la bambina), e i genitori avrebbero permesso all'uomo di dormire insieme con la minore, che all'epoca aveva soltanto dieci anni. Per tali gravissimi fatti ai danni della prole, la ### e il ### sono tuttora sottoposti, dal 2022, alla misura della custodia cautelare in carcere. Sottolinea il primo Giudice che dalle intercettazioni è emerso, tra le altre cose, che anche la ### come il ### avrebbe gettato tra le braccia del ### la figlia in cambio di vantaggi di vario tipo. Inoltre, dall'istruttoria è emerso che la donna sarebbe rimasta del tutto silente davanti alle violenze consumatesi all'interno del nucleo familiare (es violenze fisiche di varia intensità). 
Ritiene la ### -all'esito dell'attenta disamina delle risultanze istruttorie acquisite nell'ambito del giudizio di primo grado e anche alla luce dell'ulteriore documentazione prodotta nella presente fase processualeche gli appelli siano infondati e pertanto debbano essere rigettati, non potendosi che confermare la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale dei minori ###### e la totale irrecuperabilità delle capacità di minima cura da parte dei genitori. 
Invero, è granitico il quadro accusatorio nei confronti di entrambi i genitori (chiamati a rispondere dei reati di riduzione in schiavitù e concorso in atti sessuali ai danni della figlia ### all'epoca minorenne) , quadro accusatorio che non è fondato - come invece sostenuto dagli odierni appellanti esclusivamente sulle dichiarazioni della figlia ### (la cui attendibilità viene contestata negli atti d'appello), bensì sull'esito delle intercettazioni che, già esse solo, non lasciano alcun dubbio in ordine gravissima condotta realizzata da entrambi gli odierni appellanti ai danni della prole. 
È in atti la sentenza della ### d'### di ### con cui gli odierni appellanti sono stati condannati in primo grado complessivamente alla pena di anni 14 la ### e di anni 14 mesi 6 di reclusione il ### entrambi per il reato di cui all'art. 600 e 602 ter c.p. e per il reato di cui agli art. 110-609 quater, nonché il ### anche per il reato 336 c.p., per avere minacciato (affermando di sapere dove abitava e che gli sarebbe altrimenti bastato pagare 1.000 euro per fare danni) l'assistente sociale del Comune di ### dott.ssa ### la quale lo aveva contattato e gli aveva rappresentato i problemi di dispersione scolastica della figlia ### Ora - a differenza di quanto sostenuto dagli appellantirileva la ### che, nel processo de quo, l'asse portante dell'impianto accusatorio nei confronti di ### e ### è costituito dal corposo esito delle intercettazioni espletate nel corso del procedimento penale e richiamate nella sentenza di condanna in atti (e già presenti negli atti del fascicolo del Tribunale per i minorenni nella richiesta di applicazione di custodia cautelare datata 4.3.2022), intercettazioni che già da sole consentono di delineare un pesantissimo quadro in ordine alle condotte gravemente pregiudizievoli realizzate ai danni della prole dagli odierni appellanti. 
Non si tratta di conversazioni isolate, ambigue o interpretabili in chiave neutra, bensì di un flusso continuo di dialoghi che restituisce, con drammatica chiarezza, la strutturazione di un sistema familiare di sfruttamento, fondato sull'abuso dell'autorità genitoriale, sulla violenza e sulla minaccia. 
Le numerosissime intercettazioni (riportate nella sentenza di condanna della ### d'### suindicata) non solo comprovano la piena consapevolezza dei genitori rispetto alla relazione sessuale tra la figlia minore e ### ma dimostrano un contributo attivo, causale e funzionale alla prosecuzione di tale relazione, nonché l'esistenza di una controprestazione economica, tanto da qualificare penalmente la condotta in termini di riduzione in schiavitù.
Nell'atto di appello proposto da ### si contesta la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice, sostenendo che nulla di penalmente rilevante emergerebbe a carico della stessa, la quale mai avrebbe tenuto condotte maltrattanti verso la prole. 
Osserva la ### che, in realtà, dalle intercettazioni emerge una figura materna che ha completamente abdicato alla funzione di protezione, trasformandosi in intermediaria e beneficiaria dello sfruttamento della figlia. 
A differenza di quanto allegato in appello, appare chiaro cha la ### è tutt'altro che ignara, sorpresa o contraria al rapporto della piccola ### con il pluripregiudicato quarantaduenne ### al contrario, il suo linguaggio e le sue iniziative rivelano una piena interiorizzazione del sistema, che ella contribuisce a mantenere e razionalizzare. 
Uno degli snodi probatori più rilevanti è costituito dalle richieste di denaro rivolte a ### che si collocano temporalmente in immediata correlazione con la permanenza notturna di ### presso l'abitazione dell'uomo. 
Emblematica è l'intercettazione del 6 gennaio 2022 (prog. T.1207). 
La conversazione avviene poche ore dopo che ### ha trascorso la notte e la mattinata a casa di ### occupandosi delle faccende domestiche. ### telefona e, con tono apparentemente dimesso ma in realtà assertivo, chiede: “Puoi farmi quel favore… cento euro… devo fare la spesa.” Il contenuto non può essere letto isolatamente. È la sequenza fattuale a conferire alla richiesta un valore decisivo: la figlia ha appena “reso la prestazione” (sessuale e domestica), e la madre incassa, chiedendo denaro per far fronte alle necessità familiari. La promessa di restituzione (“poi te li ridò”) resta priva di concretezza e appare meramente strumentale a mantenere un'apparenza di liceità. 
Ulteriore profilo di gravità emerge dalle conversazioni in cui ### aggiorna la madre sulle attività svolte in casa di ### Nelle intercettazioni del 15 dicembre 2021 (prog. T.206) e dell'11 gennaio 2022 (prog. T.587), la giovane ragazzina riferisce di lavare casa, cambiare le lenzuola, sistemare i vestiti del pregiudicato e completare le pulizie prima del suo rientro. 
La madre ascolta, approva, talvolta organizza. Non vi è alcuna reazione di allarme rispetto al fatto che una quindicenne svolga mansioni tipiche di una convivente adulta, in un'abitazione estranea, presso un uomo ### di 42 anni. 
Queste conversazioni dimostrano che la ### non solo tollera, ma gestisce e normalizza una situazione di servitù, che integra uno degli elementi costitutivi dell'art. 600 c.p. 
Di particolare valore sintomatico sono le intercettazioni nelle quali la madre discute con ### di aspetti intimi della figlia, quali l'igiene personale o il ciclo mestruale. 
Nell'intercettazione del 6 gennaio 2022 (prog. 81), la ### chiede se ### abbia vestiti puliti presso l'abitazione dell'uomo; nella risposta, ### si esprime con disprezzo sulla ragazzetta, definendola sporca: “ma quella sporca è... una pezza di sporca è, quella se si lava una volta ogni sette giorni”. La madre non reagisce, non contesta, non interrompe la conversazione.
Ancora più rivelatrice è la conversazione del 28 novembre 2021 (prog. T.40), nella quale si fa riferimento al ciclo mestruale della minore con assoluta disinvoltura, in presenza dell'uomo adulto; in tale conversazione la ### sta parlando con la figlia ### e partecipa anche ### Ad un certo punto la madre riprende la figlia dicendole di calmarsi e a tale esortazione replica ### dicendo che ### aveva il “marchisi”. 
Queste intercettazioni mostrano la totale dissoluzione del ruolo genitoriale e attestano che la madre accetta e interiorizza la coabitazione di fatto, rinunciando a ogni funzione di protezione. 
Dalle intercettazioni emerge un contributo causale della ### anche al reato sessuale. Sono al riguardo significative le conversazioni in cui assiste alle imposizioni di ### non si oppone alla permanenza notturna della figlia, interviene per persuaderla ad adeguarsi. 
Nell'intercettazione del 12 febbraio 2022 (prog. 1230), ### afferma: “Da stasera ti corichi qua.” ### reagisce, chiedendo “E chi lo dice?”, ma la madre non interviene a tutela della figlia. 
Ancora sono indicative le intercettazioni di cui ai progressivi dal T. 904 al T.  936 del 22/02/2022 ove si registra uno scambio di messaggi tra ### e ### da cui emerge che la minore si è allontanata da casa in quanto era stata picchiata dal padre. La persona offesa, inoltre, afferma che si sarebbe allontanata da tutti, accusando ### di essersi comportato da “traditore” in quanto aveva ancora una volta raccontato ai genitori dei loro litigi. ### cercava di giustificarsi affermando che al loro litigio - nel corso del quale, a suo dire, egli sarebbe stato colpito da ### con uno schiaffo - era presente la madre. 
Tali elementi smentiscono categoricamente quanto dichiarato dalla ### dinnanzi all'A.G. e quanto sostenuto nell'appello, ove si asserisce la sua totale estraneità ai gravissimi fatti commessi ai danni della figlia. 
Nell'appello proposto da ### si sostiene che non vi sia stato nessun abbandono della prole da parte di quest'ultimo ma “accudimento e dedizione anche in considerazione dello sviluppo psicofisico dei minori” e che “anche sulla base delle evidenti contraddizioni delle dichiarazioni minorili è verosimile ritenere che i genitori possano essere scagionati dalle gravissime accuse più gravi, anche in forza delle di non colpevolezza costituzionalmente garantita”. 
Orbene, evidenzia la ### che dalle intercettazioni del procedimento penale richiamate nella sentenza penale in atti di cui sopra, se la madre appare come il gestore economica e organizzativa del sistema, il padre emerge come il braccio coercitivo, colui che garantisce, con la violenza e la minaccia, la permanenza della figlia nello stato di soggezione.  ### ambientale del 16 febbraio 2022 (prog. 1371) costituisce uno dei passaggi più gravi dell'intero compendio.  ### invita ### a dire ai genitori che resterà a dormire da lui (“non ti vergognare”), ### risponde: “Ma a me cosa stai raccontando? ### che lei faccia la brava con…” Questa frase, per il suo contenuto e per il contesto in cui viene pronunciata manifesta piena consapevolezza della natura della relazione, rivela l'accettazione della subordinazione della figlia, qualifica la permanenza come condizionata a una condotta di compiacimento. 
Nella conversazione progressivo 1813 del giorno 25/02/2022 RIT. 3281/21, in presenza del #### e ### parlano, con estrema naturalezza, di biancheria intima, di igiene personale e di assorbenti, in particolare ### dice: “ ### è troppo tardi. Poi devi prendere le mutande”, ### replica “Ma io ce le ho”. ### “### qua ce le hai”, al chè ### “No, c'ho queste messe”, e il ### “E quando ti sei cambiata?” , ### “leri sera. Va beh, già... ce... cioè, avevo messo l'assorbente”, il ### replica: “Con me ti devi lavare”, e ### “Oh! Mi scoccio a lavarmi... “, ### ribadisce “Con me ti devi lavare, eh. Non m'interessa, devi fare la doccia”. E dillo a ### che te li porta Ketty”, ### replica “Non me li porta Ketty” quasi a voler proteggere, purtroppo lei sola e non certo i genitori per come si illustrerà meglio in prosieguo, la sorellina. 
La violenza del padre emerge con chiarezza nell'intercettazione del 22 febbraio 2022 (prog. 1609), in cui ### adirato per aver visto la piccola ### “on line”, non esita a minacciarla. Come può vedersi dalla trascrizione, la minaccia consiste nel farle dare “botte” dal padre: “Che poi ti faccio dare botte da tuo padre.” La minaccia è credibile, perché si fonda su una prassi familiare nota alla minore. La reazione di ### (“Va bene”) dimostra l'efÌicacia coercitiva di tale richiamo. 
Questo dialogo cristallizza il ruolo di ### come strumento di intimidazione funzionale allo sfruttamento della povera ragazzina.
Ancora nei progressivi, già sopra richiamati a proposito della posizione della ### dal T. 904 al T. 936 del 22/02/2022 si registra uno scambio di messaggi tra ### e ### dai quali emerge che la minore si è allontanata da casa in quanto era stata picchiata dal padre. 
Proprio le reazioni dei genitori rappresentano una forte pressione psicologica per la piccola ### della quale il ### si avvale per piegare il volere della persona offesa. Sono tanti i litigi nei quali ### minaccia la piccola ### di parlare con il ### odierno appellante. Nel progr. 58 del 20/01/2022, ad esempio, ### rimprovera a ### di abusare di sostanze alcoliche. Nel corso della discussione, avvenuta tramite scambio di messaggi, il ### usa il ricatto di riferire tutto al padre di ### Per altro quelle del ### non restano solo minacce. Dopo il litigio di cui sopra, in effetti, ### telefona al ### chiedendogli di raggiungerlo a casa. Tale è l'urgenza che ### non finisce di cenare per andare da ### Nel corso della conversazione il ### manifesta tutta la sua insoddisfazione per il comportamento di ### che aveva “sbagliato a parlare'' con lui. In tale contesto ### lungi dal prendere le difese della figlia o, quantomeno, mediare le due posizioni (come ci si potrebbe aspettare da un padre) si mostra completamente asservito alle tesi del ### Gli dice pure che con lui ### aveva troppa libertà e che avrebbe dovuto essere più duro (“E tu sbagli, tu, oggi, non la... .. le dai troppa libertà, un pochettino non... una volta ogni tanto, devi essere più duro, e un pochettino evitare...”). Gli dice, anche, che parlerà con la figlia, senza metterle le mani addosso, ma solo perché il ### non vuole (v. Progressivo 491 giorno 20/01/2022 ore 21:29).
Stessa dinamica si registra nel corso del prog. 190 del 17 /02/2022. Anche in questo caso i due stanno litigando e ### dice a ### che non gli scriverà più. Anche in questo caso il ### reagisce con minaccia di raccontare tutto al padre della ragazza, il cui intervento non si faceva certo attendere. Una volta rientrato in casa, il ### parla subito con la figlia, minacciandola pesantemente. Nella sentenza di condanna si evidenzia che il dialogo che ne segue, letto al di fuori dell'ipotesi accusatoria, è a dir poco surreale: di fronte ad una ragazzina di quattordici anni che sembra volere interrompere la relazione con il pluripregiudicato quarantaduenne, si assiste all'intervento del padre che, anzitutto, costringe la figlia a riprendere i contatti con l'uomo (“tu non lo devi bloccare, ora sbloccalo”). ### minaccia ### dicendole che ciò che fa il ### non le deve interessare (“se beve, se se ne va con una puttana, a te non ti interessa niente, è il tuo padrino e basta”- ### 42 giorno 20/01/2022 ore 21:25:17). Peraltro, il richiamato ruolo di padrino è palesemente una sorta di “mascheramento”, un modo per legittimare la invasiva presenza del ### non solo e non tanto davanti alla figlia, ma soprattutto all'esterno. Infatti, ogni qual volta ci sia stata la necessità di giustificare il rapporto evidentemente anomalo tra i due agli occhi degli estranei che chiedevano spiegazioni, gli appellanti si sono appellati proprio al rapporto “padrino-figlioccia” (si veda l'intercettazione di cui ### T.323 del 12/12/2021 e ancora quella di cui ### 75 del 21/01/2022; anche nel corso del controllo di polizia la sera del 23/06/2021 in casa del ### quando quest'ultimo e il ### giustificavano la presenza di ### proprio evidenziando il rapporto “padrino-figlioccia”). Per altro l'obiettivo della cresima di non è mai emerso nel corso dei diversi mesi di intercettazioni telefoniche. 
Questo non perché, come sostenuto dalle difese nel giudizio penale, l'emergenza della pandemia avesse bloccato tutte le celebrazioni (nel 2021 la fase più acuta della pandemia era stata superata e la celebrazione dei sacramenti era ripresa, seppure con le dovute cautele) ma perché non era mai stato un reale obiettivo, essendosi trattato solo di un escamotage per attribuire a ### un legame privilegiato ed insospettabile con la piccola ### Per altro che i genitori fosse ben consapevoli della natura dei rapporti tra la piccola ### e il ### emerge con chiarezza dalle intercettazioni (ed è, sostanzialmente, ammesso dagli stessi appellantisi vedano a titolo meramente esemplificativo: ### n. 1268 del 14/02/2022 in cui ### in presenza dei genitori, rivolgendosi al ### dice “### “ti amo”, dillo” , o ancora nel ### 751 del 31/12/2021 in cui '### “già papà mi ha detto “ti stai sentendo con tuo marito?”, noi eravamo litigati e io gli ho detto “sì, è a posto, è a lavoro, stanno... sta lavorando in campagna”.). 
Ancora significativa dell'assoluta inidoneità a svolgere il ruolo genitoriale è la conversazione di cui al progressivo n. 504 del 21/01/2022, nel corso della quale ### fa ascoltare al ### un audio messaggio inviatole dal padre. Nel messaggio il padre rivolge le consuete minacce alla figlia, così da convincerla - o meglio “costringerla” - a rispettare il volere della famiglia ed in particolare di ### (in afÌidamento in prova ai servizi sociali dopo una condanna definitiva a 25 anni di reclusione per omicidio), al quale -a detta dell'odierno appellante, dovrebbe “baciare i piedi” perché solo grazie a lui lo stesso ### non “l'ammazza a legnate”.
Va poi evidenziato che dalle intercettazioni è emerso che gli odierni appellanti non hanno protetto neanche la figlia ### all'epoca di dieci anni, dalle turpi mire del ### Indicativa è una prima conversazione di cui al progr. 59 del 05/01/2022 ore 21:23:57, nel corso della quale il ### - volendo sostenere che ### avesse già avuto esperienze sessuali - ricorda a ### “quel giorno” in cui la sorella si era coricata con entrambi. ### risponde rimproverando al ### di avere fatto qualcosa alla sorella (v.  ### telematica ### 59 giorno 05/01/2022). 
La seconda conversazione di interesse è contenuta nel progr. 1609 del 22/02/2022 nel quale il ### e ### parlano di ### e il quarantaduenne torna a manifestare interesse sessuale per la bimbetta, manifestando la convinzione che la stessa farebbe ben volentieri sesso con lui. 
Alla reazione di ### l'uomo le propone di andare a letto tutti e tre quella sera stessa. Nell'intercettazione, la ragazza accusa il ### di aver fatto qualcosa alla sorella e riferire di essersi anche arrabbiata per tale motivo. Anche in questo caso, il tenore della conversazione è tale da non lasciare dubbi circa la natura sessuale dell'episodio ricordato. 
È dunque acclarato che gli odierni appellanti hanno lasciato che la figlia ### all'epoca di dieci anni passasse almeno una notte nel casolare del ### come per altro ammesso dal genitore all'udienza del 4.10.22 ed in ogni caso hanno lasciato che la bambina frequentasse, in loro assenza la casa del ### (un uomo che lo stesso ### ha ammesso che sapeva essere stato in carcere per omicidio).
Dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni rese nel procedimento penale, emerge un altro aspetto che mina fortemente la capacità genitoriale del ### in relazione alla scorretta gestione dell'interesse dei suoi figli all'educazione e all'istruzione: lo stesso ha minacciato l'assistente sociale dr ### che lo aveva richiamato alla responsabilità per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione della figlia ### In particolare, l'odierno appellante, contattato dall'assistente sociale dott.ssa ### per i problemi di dispersione scolastica della figlia ### la minacciava al fine di costringerla a non disporre visite domiciliari, affermando di sapere dove abitava e che gli sarebbe altrimenti bastato pagare 1.000 euro per fare danni. 
La prova dell'episodio è integralmente rappresentata dalla conversazione di cui progr. T.324 del 04/01/2022 tra il ### e l'assistente sociale dott.  ### la quale lo aveva chiamato per rappresentargli che la figlia ### stava accumulando troppe assenze ed era giunta una segnalazione. 
Rappresentata tale situazione, il ### iniziava a perdere il controllo minacciando l'interlocutrice, dicendole di non avere “niente più da perdere dalla vita” e intimandole di cestinare le segnalazioni relative ai suoi figli.  ### di intimidazioni proseguiva, soprattutto quando la dott.ssa ### prospettava a ### la possibilità di far dare un aiuto pomeridiano alla figlia ### il ### dice “guardi che sto dicendo la verità, la prossima volta che io entro dentro questo cazzo di ufÌicio, chiudo, sbarro questo ufÌicio e mi faccio il carcere...”, la ### tenta di replicare: “ascolti una cosa signor Montaudo”, ma il ### “ ...e faccio (inc.) e qualcuno se ne va al cimitero e io mi faccio il carcere” e prosegue passando alle minacce dirette alla sua interlocutrice (“io so dove abita lei”). La conversazione si conclude con il ### che minaccia di pagare altre persone per fare “danno a tutti”, “a me mi dovete lasciare perdere perché dottoressa ### io prendo mille euro, me li gioco, mando le persone e le fanno danno, a tutti, ah, lo sta capendo quello che voglio dite io? Le persone come vedono i soldi gli viene la vista degli occhi, invece di muovermi io, prendo mille euro, me li gioco, mando le persone”. Sentita nel giudizio penale, la dott.ssa ### ha confermato l'episodio, aggiungendo anche che il ### era solito a questo tipo di reazioni e ricordando un episodio precedente nel quale l'uomo, preso dall'ira, aveva danneggiato un computer del comune. 
Va al riguardo rilevata l'omissione perdurante, da parte degli odierni appellanti, del dovere di istruire i figli; infatti la minore ### veniva bocciata per ben due volte consecutive per le troppe assenze e stessa sorte capitava anche a ### e a ### e ### che hanno interrotto il loro percorso formativo.  ### - che ha riportato varie condanne penali per delitti contro la persona, maltrattamenti in famiglia commessi negli anni '90, estorsione continuata nel 1998, violenza privata denunciata nel 2002, minacce commesse tra il 2006 e il 2010, lesioni personali reiterate nel 2009 e ulteriori delitti di danneggiamento seguito da incendio attuato negli anni '90 e reiterate nel 2010- ha perseverato nello stile di vita antisociale anche davanti ai figli: si pensi al compiacimento con cui faceva giocare i piccoli ### e ### con il fucile a piombini; si ricordi la sparatoria avvenuta nel 2021 insieme a ### (fratello di ### e altri soggetti; ancora un episodio avvenuto nel 2021 alla presenza della figlia ### in cui ### aveva litigato con i parenti di ### e aveva ricevuto un colpo d'accetta sul vetro della macchina da parte di ### O ancora, si riporta un episodio del 2021 in cui ### portava il fucile a piombini per usarlo nel litigio con ### e ### alla presenza dei figli ### e ### Il Tribunale ha, anche, correttamente evidenziato anche la totale non curanza delle esigenze di riservatezza e di rispetto della persona e delle tappe evolutive dei figli minori, infatti in casa venivano ospitati amici del padre, anche per periodi prolungati, come accaduto con riferimento a ### O ancora, i genitori lasciavano dormire in casa il fidanzato della figlia #### nello stesso letto in cui si coricavano i minori ### e ### mentre intrattenevano dei rapporti sessuali. E' pensabile che il bambino sia stato vittima anche di violenza assistita e ciò si desume dalla marcata aggressività di ### nei confronti della famiglia afÌidataria. Inoltre, di frequente il bambino ha fatto riferimento a percosse subite da lui e anche dai suoi fratelli e a percosse subite dalla madre ad opera del padre. 
Analogo comportamento viene tenuto dal piccolo ### anche lui timoroso dei rimproveri accompagnati da percosse, sicuramente subite nella casa famigliare. Il bimbo, inoltre, una volta entrato nella casa degli afÌidatari, non riusciva a formulare frasi e mostrava un ritardo nello sviluppo psico-motorio. 
Analoga valutazione sulla gravissima trascuratezza delle esigenze di crescita dei minori viene fatta con riferimento all'ultimo genito ### arrivato in casafamiglia con evidente ipo-tono, problema collegato esclusivamente all'ipostimolazione. 
Conclusivamente la valutazione di assoluta ed irreversibile inidoneità genitoriale di entrambi gli appellanti, nel caso in esame, deve, quindi, pienamente confermarsi, tenuto anche conto dei gravissimi comportamenti tenuti ai danni della prole (in ordine ai quali gli appellanti non mostrano nessuna resipiscenza e anzi cercano di addurre giustificazioni tendenti a minimizzare l'accaduto), e la dichiarazione d'adottabilità va confermata. 
La soluzione sopra indicata appare l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, che pure dichiara il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ed in tale ottica, prevede strumenti (quali l'afÌidamento solidaristico, l' inserimento in una comunità di tipo familiare o, in mancanza in un istituto di assistenza pubblico o privato) volti a supportare le famiglie qualora le stesse si trovino in situazioni di difÌicoltà, transeunti e superabili, con l'attivazione di adeguati interventi di sostegno e di aiuto, essendo espressamente previsto che le condizioni di indigenza del minore non possono essere di ostacolo al diritto del predetto alla propria famiglia (art.1 ). 
Com'e' noto, la cd. adozione legittimante (art.7) è prevista per i minori dichiarati in stato di adottabilità, per i quali sia accertata la situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori medesimi o dei parenti tenuti a provvedervi (art.8), sempre che la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio (la forza maggiore va esclusa se il nucleo familiare rifiuta le misure di sostegno offerte dai servizi sociali). 
Di recente la ### in conformità alla ### ha ribadito il principio secondo cui il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, quantomeno finché ciò sia possibile, considerando l'adozione come misura estrema da adottare quando il programma di sostegno non sortisca l'effetto sperato (Cass. n. 25213/2013), cosicchè l'adozione va applicata solo quando "ogni altro rimedio appaia inadeguato rispetto all'esigenza dell'acquisto e del recupero di uno stabile e adeguato contesto familiare" ( n. 881/2015). 
Si è osservato, altresì, che il ridimensionamento dell'istituto dell'adozione quale estrema ratio discende dall'art. 8 della ### dell'### che sancisce, (primo comma), il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, disponendo (al secondo comma), che: “ Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".  ### ha ritenuto che il ricorso all'adozione è legittimo solo in presenza di circostanze eccezionali, in particolare, nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni (v. ### 21 ottobre 2008, ### c. ### ric. n. 19537/03), in presenza di atti di violenza o maltrattamento fisico o psichico (v. ### 13 marzo 2005, Y.C. c. ###, ric. n. 4547/10) o di abusi sessuali (v. ### 9 maggio 2003, ### e ### c. ### ric. n. 52763/99) ed in generale qualora il permanere nella famiglia di origine sia di sicuro pregiudizio per il minore.   In tale ottica, si è altresì precisato che, essendo l'adozione una misura estrema, gli ### membri hanno l'obbligo di assicurare che le proprie autorità giudiziarie e amministrative adottino preventivamente tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il permanere del minore nella propria famiglia di origine (### 21 gennaio 2014, ### c. ### ric. n. ###/01). 
È, dunque, evidente che, essendo questo il quadro normativo nazionale e sovranazionale di riferimento, l'accertamento dello stato di abbandono del minore deve essere condotto in modo particolarmente rigoroso, com'e' avvenuto, del resto, nel caso in esame. 
In tal senso, si veda Cass. n.7391/2016, in cui la ### ha specificato che alla “…alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è possibile ricorrere solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto … l'adozione di un minore, recidendo ogni legame con la famiglia d'origine, costituisce misura eccezionale (una estrema ratio) cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, tra le quali vi è anche l'afÌidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio … ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, che è presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufÌicienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale, in concreto, di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi …”. 
E cio' fermo restando che, anche nel giudizio inerente alla verifica dello stato d'abbandono, non puo' che assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ( Cass. 5095/2014). 
Come e' stato di recente chiarito, invero, il giudice di merito deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali con riferimento, innanzitutto, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto anche futuro di assunzione di responsabilità genitoriale caratterizzato da cura ed accadimento, e solo se, a seguito dei tentativi di recupero, questo progetto sia fallito e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con le necessità dei minori di vivere in un sano contesto familiare e' possibile dichiarare lo stato d'adottabilità ( Cass. 19154/19; Cass. 2017/22589; Cass. 2015/6137); ne consegue che e' irrilevante la mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri ( Cass. 2018/4097; Cass. 2018/26624 e da ultimo Cass. 2019/19156).   In conformità ai suddetti principi deve evidenziarsi nel caso in specie: - che la condotta dei genitori si è risolta in reiterati comportamenti fattuali gravissimi e pregiudizievoli per i figli che denotano la sussistenza di una incapacità genitoriale in concreto, non recuperabile in tempi ragionevoli; - che tali gravissimi comportamenti non sono mai stati rivisitati dagli odierni appellanti e sono del tutto incompatibili con una crescita serena dei figli minori. 
In tale situazione, non recidere il legame che unisce i minori ai genitori vorrebbe dire esporre i bambini, in modo ingiustificato, dopo i gravi traumi patiti, a pericolose esperienze che, ragionevolmente, aggraverebbero il loro percorso di crescita, in contrasto manifesto con il best interest dei minori stessi, che verrebbero altrimenti esposti a pericolose sperimentazioni ( cfr.  10/1/2014 n. 341; Cass. 12730/2011). 
Di essenziale rilevo appare, infine, alla ### rimarcare che, nel caso in esame, nessuna rilevanza ha avuto un eventuale stato di deprivazione economica dei genitori, atteso che la gravissima condotta tenuta in concreto dagli appellanti non puo' certo esser giustificata da tale situazione. 
A fronte della situazione gravissima di degrado morale e materiale in cui i reclamanti hanno fatto vivere la prole, la pronunzia della decadenza va integralmente confermata. 
Conclusivamente, ritiene il Collegio che, tali essendo le circostanze di fatto, i motivi di gravame, - per vero proposti in termini del tutto generici, inidonei a scalfire la motivazione della sentenza appellata, - devono integralmente rigettarsi, dovendo ritenersi che, nel caso in esame, la dichiarazione di adottabilità sia l'unica misura idonea a tutelare l'interesse dei minori e la soluzione adottata sia l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, laddove deve assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ( Cass. 5095/2014). 
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado va integralmente confermata. 
Le spese di questo grado del procedimento, liquidate come da dispositivo avuto riguardo alla natura e al valore della causa (indeterminabile modesto) e all'attività difensiva delle parti, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del tutore dei minori come in dispositivo.  P.Q.M.  la ### definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte al n. 690/23 R.G. V.G.  e 712/23 RGVG, in riforma della sentenza impugnata: dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla pronuncia dell'adottabilità di ### n. ### 18.9.2006; conferma nel resto la sentenza impugnata; ### e ### alle spese di lite sostenute dall' avv. ### , nella qualità di tutore dei minori ####### che liquida in € 16485,70, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge e dispone che il pagamento sia effettuato a favore dell'erario ex art. 133 DPR 115/2002. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### del 10.12.2025.   ####

causa n. 690/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Escher Massimo, Viviana Antonella Elvira Di Gesu

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Tribunale di L'Aquila, Sentenza n. 829/2025 del 17-12-2025

... guerra, la giurisprudenza ha chiarito che anche se il reato fosse stato commesso prima dell'entrata in vigore delle norme internazionali sull'imprescrittibilità, il principio si applica retroattivamente per ragioni di diritto internazionale e costituzionale, specialmente per il risarcimento. La prigionia ed il trattamento subito dal de cuius integra un crimine juris gentium in netta violazione con quanto statuito già dalla ### dell'Aja del 18 ottobre 1907, recettiva delle preesistenti e cogenti norme consuetudinarie, e pertanto fa nascere il diritto al risarcimento dei conseguenti danni non patrimoniali richiesti. Sulla natura di crimine di guerra e contro l'umanità si è già espressa la costante giurisprudenza di merito nel motivare la rilevanza del rinvio alla Corte Costituzionale, richiamando il puntuale argomento adottato dalla Corte di Cassazione . Si legge infatti in Cassazione Sez. Un. Civili , 29 maggio 2008, n. 14202 che la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato “ è un crimine contro l'umanità , venendo in particolare, sempre a livello di comunità internazionale, così considerata come inequivocabilmente, tra l'altro, emerge dallo ### delle ### (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI L'### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. ### ha pronunciato la seguente ### causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1951/22 promossa da: ### nella sua qualità di discendente in linea retta superstite del defunto #### figlia del de cuius, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### del ### di ### e ### del ### de L'####, in persona del legale rappresentante pro tempore ###, in persona del Presidente p.t. , rappresentata e difesa ex lege dall'### dello Stato di L'####'#### in persona del ### p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di L'### OGGETTO: responsabilità extracontrattuale per crimini di guerra #### Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### in qualità di discendente in linea retta, superstite del defunto ### ha intrapreso azione per risarcimento extracontrattuale per danni da crimini di guerra perpetrati a carico del padre ###14 ### 52612, che fu catturato, durante la seconda guerra mondiale sul fronte greco, da forze militari tedesche del ### e deportato in ### presso il campo di internamento di ### B ### nord della ### come da ### caratteristico dell'### rilasciato dal ### di ### (### n. 1 atto di citazione), per essere adibito ai lavori forzati dall'12/09/1943 fino al 29/06/19452. Che veniva trattenuto poi liberato dalle forze alleate il ###; Che il signor ### decedeva in data ### come da certificato di morte rilasciato dal Comune di #### (### n. 2 atto di citazione).  ### ha concluso pertanto: “### l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertare e dichiarare la responsabilità della ### della ### per ingiusta detenzione e deportazione e per essere stato adibito ai lavori forzati nei confronti del danneggiato fu #### dall'12/09/1943 fino al 29/06/1945 e per l'effetto condannarla ad un risarcimento dei danni pari ad € 50.000,00 a favore della sua erede ### cui deve aggiungersi anche il risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, mediante il riconoscimento agli eredi del danneggiato degli interessi al tasso che, in via equitativa, appare giusto fissare nel 4% annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia che appare equo fissare al 1° gennaio 1945 (in questo senso Corte d'appello ### sent. 480/2011), sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione (contra Corte d'Appello di ### cit.) all'1.1.1945 e sino al giorno del pagamento. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.” Si è costituito il ###'#### in persona del ### p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di L'### in persona del legale rapp.te pro tempore. 
Ha dedotto che trattandosi - nel caso di specie - di un'azione giudiziaria introdotta dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, essa avrebbe dovuto essere proposta esclusivamente nei confronti del Ministero dell'### nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio originariamente contratto dallo Stato tedesco. 
Ha eccepito la prescrizione del diritto ad agire, la decadenza e l'infondatezza della domanda pertanto così concludendo: Ha così concluso: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ritenuta e affermata la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'### e delle ### giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e - per l'effetto - escludendola in capo alla ### di ### dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile e conseguentemente rigettarle; - nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere - in sede di quantificazione del danno - l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, come per legge; ” ### è rimasta contumace.  ### ha visto prova documentale. 
Precisate le conclusioni, il giudizio è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc. con concessione dei termini per le rispettive difese.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta. 
Infondata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato sul difetto di legittimazione passiva. 
La Cassazione confermato che l'art. 43 D.L. 36/2022 non crea una surrogazione del MEF nella legittimazione passiva, né esclude la possibilità di convenire in giudizio la ### per l'accertamento del danno: l'effetto dell'art. 43 è confinato alla fase esecutiva, mediante il meccanismo del ### che si attiva solo una volta ottenuta la condanna dello Stato tedesco. 
Quanto all'eccezione di prescrizione, va detto che l'azione risarcitoria per i crimini di guerra e contro l'umanità non è soggetta a prescrizione; sia la ### (1968) che lo ### di ### (1998) stabiliscono l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, impegno recepito dallo stata italiano; la Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito riconoscono l'imprescrittibilità, estendendo il principio anche all'azione civile per il risarcimento, ritenendo incostituzionale l'applicazione della prescrizione. 
Del resto proprio con riferimento ai crimini di guerra, la giurisprudenza ha chiarito che anche se il reato fosse stato commesso prima dell'entrata in vigore delle norme internazionali sull'imprescrittibilità, il principio si applica retroattivamente per ragioni di diritto internazionale e costituzionale, specialmente per il risarcimento. 
La prigionia ed il trattamento subito dal de cuius integra un crimine juris gentium in netta violazione con quanto statuito già dalla ### dell'Aja del 18 ottobre 1907, recettiva delle preesistenti e cogenti norme consuetudinarie, e pertanto fa nascere il diritto al risarcimento dei conseguenti danni non patrimoniali richiesti. 
Sulla natura di crimine di guerra e contro l'umanità si è già espressa la costante giurisprudenza di merito nel motivare la rilevanza del rinvio alla Corte Costituzionale, richiamando il puntuale argomento adottato dalla Corte di Cassazione . Si legge infatti in Cassazione Sez. Un. Civili , 29 maggio 2008, n. 14202 che la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato “ è un crimine contro l'umanità , venendo in particolare, sempre a livello di comunità internazionale, così considerata come inequivocabilmente, tra l'altro, emerge dallo ### delle ### firmato a ### l'8 agosto 1945, sub art. 6, lett. b); dalla ### 95 dell'11 dicembre 1946 della ### delle N.U., dai Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla ### delle N.U., sub 6^, dalle ### del Consiglio di ### n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex ### (artt. 2 e 5) e lo ### del Tribunale penale internazionale per il ### (art. 3); sia, infine, dalla ### con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a ### il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8)). 
Risulta perciò accertato che la condotta responsabile del trattamento disumano cui è stato sottoposto il signor ### integri un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. .  ### di ### in nessun giudizio, tantomeno in questo in cui è rimasta contumace, ha contestato la responsabilità del ### né la continuità giuridica con esso. ### va dichiarata responsabile dell'illecito subito dal sig. ### illecito che ha prodotto un grave pregiudizio non patrimoniale conseguente alle orrende sofferenze fisiche e psichiche da lui stesso narrate e non contestate: sofferenze che si sono concretizzate nel totale, ancorché temporaneo, annientamento della sua dignità di persona. 
In atti vi è prova delle circostanze di fatto indicate, cattura e prigionia del sig. ### ; Benché si tratti di fatti risalenti nel tempo la memoria storica ha, non senza fatica, portato sino all'attualità la conoscenza precisa delle condizioni disumane sopportate nei lager del ### Senza che si possa fare distinzione tra deportati per ragioni di razza, deportati per ragioni politiche, deportati appartenenti alle forze armate italiane come il padre dell'attrice.   Giurisprudenza di merito costante, cui questo giudice si rifà, ritiene che tra i profili risarcibili perché fortemente lesivi della personalità e della salute psicofisica vi sia in primo luogo l'aver assistito di persona all'orrore del programmato sterminio. Aver assistito direttamente alla estrema sofferenza fisica e morale di centinaia di persone contemporaneamente, aver assistito alla sopraffazione umana delle vittime ed alla morte dei sopraffatti costituisce di per sé una ferita morale che ha certamente prodotto per lunghissimo tempo un dolore morale lancinante in ogni vittima e dunque nel sig. ### Sulle condizioni materiali subite direttamente dal ### non è necessario soffermarsi troppo. Si pensi solamente al protrarsi per mesi della condizione di terrore per la propria sopravvivenza. Si pensi alla sofferenza psichica e fisica al momento nella deportazione in territorio di guerra dove le condizioni erano già pesanti e dove sarebbero rimaste tali per il periodo in cui il signor ### è stato segregato. 
Per quanto sopra va accolta la richiesta di risarcimento e liquidazione del danno come avanzata e pertanto all'attrice, che agisce quale erede legittima del ### va riconosciuto il danno patito dal suo dante causa e che si liquida in euro 50.000,00, cui deve aggiungersi gli interessi di mora nella percentuale del 4 % annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia che appare equo fissare al 1° gennaio 1945 sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione e sino al giorno di pubblicazione della presente sentenza.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa così provvede: - dichiara la responsabilità della ### della ### per ingiusta detenzione e deportazione e per aver adibito ai lavori forzati il fu #### dall'12/09/1943 fino al 08/05/1945 e per l'effetto, - condanna la ### della ### al risarcimento dei danni pari ad € 50.000,00 a favore dell'erede del danneggiato, ### oltre il risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, mediante il riconoscimento alla stessa erede del danneggiato, odierna attrice, degli interessi al tasso che, in via equitativa, fissa nel 4% annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia del 1° gennaio 1945 sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione all'1.1.1945 e sino al giorno del pagamento.  - condanna la ### di ### a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in complessivi euro 7.616,00 oltre spese vive, rimborso forfetario e accessori di legge ### deciso in L'### il 18 dicembre 2025 

Il Giudice
Onorario (avv. ###


causa n. 1951/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giuliani Annarita

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