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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1248/2025 del 27-11-2025

... instaurata dagli opponenti, attuali appellanti, per il recupero delle somme nei confronti del professionista il quale, in via riconvenzionale, aveva richiesto il pagamento dello stesso credito oggetto del presente procedimento azionato in via monitoria; l'infondatezza nel merito della domanda per l'insussistenza del credito preteso e con l'abuso del relativo diritto, deducendo che la pretesa avanzata dal professionista, #### avrebbe avuto il solo scopo della pag. 5/20 precostituzione di un titolo da opporre alla richiesta di pagamento azionata dagli attuali appellanti nei confronti del professionista in altro e separato procedimento, tanto vero che a sostegno della sua pretesa il ricorrente in monitorio non aveva allegato nulla di concreto idoneo confermare gli assunti dedotti, non rinvenendosi alcuna traccia documentale non solo dell'incarico ricevuto ma neanche del soggetto in favore del quale le prestazioni sarebbero state svolte, non essendo neppure specificato il capannone oggetto della prestazione né la proprietà dello stesso; del resto, anche il visto dell'Ordine di appartenenza sarebbe stato emesso sulla scorta delle sole dichiarazioni fornite dal professionista richiedente il quale, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di ### La Corte d'Appello di L'### composta dai ### rel.  ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 837/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 28 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra ### (C.f. ###); ### (C.f.  ###); ### (C.f. ###); tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ### appellanti contro ### (C.f. ###); rappresentato e difeso dall'Avv. ### appellato pag. 2/20 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. n. 368/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il ###. 
All'udienza del 28 ottobre 2025 tenutasi in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione. 
Conclusioni della parte appellante, in citazione e non modificate: “Voglia l'On.le Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza, e in accoglimento dei motivi innanzi dedotti, così provvedere - In via pregiudiziale: disporre la riunione del presente procedimento in quello avente ad oggetto appello avverso la sent. n. 150/2024 del Tribunale di Pescara, iscritta nel ### della Corte al n. 701/2024, ### Dr.ssa M. ### con udienza fissata al 14/01/2025, relativa alla querela di falso respinta in primo grado; - In via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione presuntiva del diritto avverso ai sensi dell'art. 2956 n. 2 cc, per intervenuto pagamento; - Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento dei motivi di appello sollevati con il presente atto, dichiarare infondata e comunque non provata la pretesa creditoria azionata e, quindi, l'insussistenza del credito adombrato dal ### accertando che nulla devono gli odierni appellanti; - In via subordinata, in accoglimento dell'eccezione d'inadempimento dichiarare inesistente il credito azionato in via monitoria per difetto di rendiconto a carico del ### e in favore degli opponenti e, quindi, per incertezza, inesigibilità e illiquidità del preteso credito.  - Vinte le spese del doppio grado di giudizio”. pag. 3/20 Conclusioni dell'appellato, in comparsa di costituzione e non modificate.  “conclude per la conferma integrale della sentenza appellata”. 
Fatto e diritto 1. Sentenza impugnata. Con sentenza 368/2024 emessa il ### e pubblicata in pari data, il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da #### e ### quali eredi di ### avverso il decreto ingiuntivo n. 314/2021 emesso su istanza dell'#### per richiedere il pagamento della somma di €. 53.281,54, pretesa a titolo di compensi professionali per attività prestata in favore del de cuius, in parziale accoglimento della spiegata opposizione ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato gli opponenti al pagamento pro quota ereditatis in favore dell'opposto della minore somma pari ad €. 11.274,43, oltre interessi, iva e cap, ha compensato tra le parti le spese di lite nella misura del 50% con condanna degli opponenti al pagamento in favore dell'opposto del residuo 50%.  1.2 Premesso che l'attività professionale allegata in monitorio consisteva nella effettuazione della cosiddetta “due diligence” tecnica e amministrativa del capannone industriale sito in ### 2, successivamente venduto a terzi, seguendo sia la parte tecnica delle concessioni con le eventuali varianti, sia le contrattazioni per la vendita, sia l'alienazione definitiva avvenuta per atto notarile redatto dal ### Avv. ###, in data ###, Rep. N. 34.277, Raccolta n. 9.690, a fondamento dell'opposizione gli attuali appellanti eccepivano: la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c. sul rilievo che l'incarico al professionista, in ogni caso non provato, sarebbe stato conferito dal de cuius, ### per effettuare una “due diligence” relativamente ad un capannone industriale sito in ### di cui fra l'altro non era menzionata neppure la effettiva proprietà, in relazione al quale il professionista sosteneva di pag. 4/20 aver curato sia la parte amministrativa e tecnica che le successive fasi di contrattazione e vendita avvenuta, quale atto conclusivo dell'attività, in data ### per atto pubblico notarile, ragione per cui, a prescindere dalla fondatezza nel merito della pretesa creditoria, alla data del deposito del ricorso in via monitoria sarebbe maturata la prescrizione presuntiva per il decorso del termine triennale previsto dal citato art. 2956 c.c., posto che il dies a quo per rivendicare l'importo coincideva con la data del 28.12.2009 in cui l'attività si era definitivamente conclusa; la nullità della domanda per assoluta genericità e difetto degli elementi essenziali per la sua esatta individuazione, poiché priva di causa petendi, non essendo l'atto introduttivo idoneo ad instaurare il contraddittorio e a consentire l'esercizio del diritto di difesa, atteso che risultavano asseriti fatti e circostanze ma senza allegare alcunché a sostegno, non essendo precisati l'oggetto stesso dell'incarico, lo svolgimento e la descrizione del tipo di prestazione indicata genericamente come “due diligence” relativa ad un altrettanto ignoto capannone industriale che sarebbe poi stato ceduto ad una società terza, e mancando altresì la prova del conferimento di incarico e della consegna al de cuius committente di tutta la documentazione comprovante la propria attività professionale presuntivamente svolta, ovvero il rendiconto; la litispendenza (e/o continenza), con la conseguente violazione del divieto del bis in idem sotto specie di incompetenza funzionale del Giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, avanzata sul dato della pendenza di altra causa instaurata dagli opponenti, attuali appellanti, per il recupero delle somme nei confronti del professionista il quale, in via riconvenzionale, aveva richiesto il pagamento dello stesso credito oggetto del presente procedimento azionato in via monitoria; l'infondatezza nel merito della domanda per l'insussistenza del credito preteso e con l'abuso del relativo diritto, deducendo che la pretesa avanzata dal professionista, #### avrebbe avuto il solo scopo della pag. 5/20 precostituzione di un titolo da opporre alla richiesta di pagamento azionata dagli attuali appellanti nei confronti del professionista in altro e separato procedimento, tanto vero che a sostegno della sua pretesa il ricorrente in monitorio non aveva allegato nulla di concreto idoneo confermare gli assunti dedotti, non rinvenendosi alcuna traccia documentale non solo dell'incarico ricevuto ma neanche del soggetto in favore del quale le prestazioni sarebbero state svolte, non essendo neppure specificato il capannone oggetto della prestazione né la proprietà dello stesso; del resto, anche il visto dell'Ordine di appartenenza sarebbe stato emesso sulla scorta delle sole dichiarazioni fornite dal professionista richiedente il quale, però, anche in quella sede non avrebbe fornito alcuna documentazione utile a sostenere le sue ragioni; l'inadempimento del professionista il quale non avrebbe redatto e consegnato né al committente - de cuius né tantomeno ai suoi eredi il rendiconto attestante la effettiva attività espletata, rendiconto da ritenere ancor più necessario tenendo presente che il credito professionale era stato rivendicato nei confronti degli eredi del committente i quali, essendo estranei al presunto rapporto, nulla potevano conoscere in ordine all'incarico conferito dal de cuius ed alla attività svolta dal professionista; da ultimo, l'insussistenza della responsabilità solidale degli eredi ex artt. 752 e 754 c.p.c. con il conseguente difetto di legittimazione passiva degli allora opponenti, adducendo al proposito che la pretesa era stata avanzata del tutto illegittimamente nei confronti di tutti gli eredi per l'intero e quali obbligati in solido, laddove proprio per la loro qualità di eredi -si trattava infatti della moglie e dei figli del de cuius-, la richiesta avrebbe dovuto essere avanzata pro quota ereditatis. 
Per tali motivi, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese di lite.  1.3 In sede di costituzione l'opposto, #### contestava le avverse deduzioni, rilevando in via preliminare l'infondatezza sia dell'eccezione di pag. 6/20 litispendenza, sul presupposto della avvenuta rinuncia alla domanda di accertamento del credito oggetto della presente causa che era stata formalizzata in via riconvenzionale nel giudizio separato per il quale si invocava la litispendenza, sia delle ulteriori eccezioni preliminari di nullità della domanda e di prescrizione del credito, invocando e producendo a sostegno del credito vantato la scrittura privata sottoscritta il ### dal de cuius, ### integrante un riconoscimento del debito, per cui da un lato non vi sarebbe stato alcun onere di deduzione e rendicontazione specifica e dall'altro lato sarebbe intervenuta una rinuncia esplicita da parte dello stesso debitore originario alla prescrizione, con la conseguente conferma del credito avanzato dall'odierno appellato. 
Nel merito insisteva nelle ragioni della sua pretesa, assumendo di aver effettivamente svolto le attività poste a fondamento della domanda ed invocando, ai fini della determinazione del quantum, il parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli ### di ### in relazione alla parcella professionale; infine, contestava la fondatezza dell'avversa eccezione di mancato adempimento dell'obbligo di rendiconto, sul presupposto dell'avvenuto riconoscimento da parte dell'originario debitore sia dell'attività realizzata che del relativo credito che si sarebbe consacrato nella citata scrittura privata del 22.10.2016, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.  1.4 Nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. uno degli opponenti, ### proponeva in via incidentale la querela di falso avverso la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata del 22.10.2016, solo apparentemente riconducibile al de cuius, ### e il relativo procedimento incidentale, iscritto al n. 1837- 1/2021, si concludeva con la sentenza n. 150/2024 con la quale il Tribunale di Pescara rigettava la domanda, rinviando ad altra udienza per la prosecuzione del giudizio nel frattempo sospeso. 
Rigettate tutte le richieste istruttorie perché ritenute inammissibili, compresa la richiesta di ### all'udienza del 28.02.2024 veniva disposta la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pag. 7/20 1.5 A fondamento della decisione il primo giudice assumeva quanto segue: rigettava l'eccezione di litispendenza, avendo l'#### rinunciato alla domanda riconvenzionale avanzata nel separato giudizio, con riserva di agire in autonomo giudizio che poi in effetti aveva intrapreso con l'azione monitoria, per cui al momento dell'introduzione del giudizio oggetto di lite non era più pendente dinanzi al diverso giudice il procedimento avente oggetto lo stesso credito. 
Veniva rigettata, altresì, l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo e, in generale, della domanda per la sua assoluta indeterminatezza, sul presupposto che secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza in forza del quale la declaratoria di nullità della domanda postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della relativa previsione legislativa risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (ex multis, Cass. 21.11.2008 n. 27670 e Cass. 15.5.2013 n. 11751), dall'analisi dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo era risultato che gli opponenti avevano compreso appieno le richieste avanzate dall'opposto in sede monitoria ed avevano potuto predisporre un'adeguata e puntuale linea difensiva, ragione per cui la domanda non risultava indeterminata e, quindi, non poteva essere dichiarata nulla. 
Quanto all'eccezione di prescrizione presuntiva, la stessa veniva rigettata sul rilievo che gli opponenti avevano espletato nel merito delle difese che erano da ritenere del tutto incompatibili con la predetta eccezione che, per la sua ammissibilità, postula l'avvenuto pagamento del credito. 
Per quanto atteneva all'oggetto della pretesa ed al quantm, il Tribunale di Pescara riconosceva soltanto una parte del credito invocato dall'opposto, segnatamente, quello relativo alla attività definita “due diligenze tecnica legale e amministrativa”, essendo stata riconosciuta ed ammessa nella scrittura privata del 22.10.2016 che era da qualificare, pur in assenza dell'importo, come una confessione stragiudiziale sul credito e, pertanto, in parziale accoglimento della spiegata opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti, pro quota ereditatis, al pagamento della minor somma pari ad € 11.274,43, oltre interessi e accessori di legge. pag. 8/20 Infine, compensava al 50% fra le parti le spese di lite, condannando gli opponenti al pagamento in favore dell'opposto del residuo 50%.  2. Appello. Avverso la sentenza pronunciata in primo grado hanno proposto appello #### e ### per i motivi di seguito indicati.  2.1 Erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva. 
Con il primo motivo gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha respinto l'eccezione di prescrizione presuntiva sul presupposto che gli opponenti avessero dedotto nelle difese successive all'eccezione di prescrizione presuntiva, ancorché formulate nella denegata ipotesi di rigetto della superiore eccezione, delle argomentazioni atte a contestare nel merito l'avversa pretesa creditoria, da cui sarebbe conseguita l'implicita ammissione o riconoscimento del debito che, come tale, era da ritenere incompatibile con la predetta eccezione. 
Sotto tale assetto gli appellanti deducono che gli ulteriori motivi di opposizione richiamati nell'atto di opposizione e nelle successive difese non costituivano affatto una implicita ammissione del debito, attraverso la negazione della circostanza dell'avvenuto pagamento, bensì degli argomenti di contestazione del credito legittimamente proponibili in quanto che, diversamente ragionando, sarebbe da ritenere del tutto compromesso il diritto di difesa, restando vincolato ad un solo ordine di motivi, laddove nella fattispecie in esame emergevano diversi profili di nullità e inefficacia del credito.  ### del primo giudice, in particolare, non sarebbe condivisibile né in via di principio e di diritto né in punto di fatto sul presupposto che il debitore avrebbe in ogni caso il legittimo diritto di sollevare l'eccezione di prescrizione presuntiva e, contestualmente, proporre delle difese di merito, come ad esempio contestare l'esistenza del debito, la sua entità ovvero la sua esigibilità, con l'unico limite rappresentato dal fatto che le ulteriori difese non devono porsi in contraddizione con la presunzione di pagamento implicitamente svolta con l'eccezione di prescrizione presuntiva, posto che l'art. 2956 c.c. stabilisce che se il debitore invoca la prescrizione presuntiva non può ammettere di non aver pagato. pag. 9/20 Viceversa, dalla lettura dell'originario atto di opposizione al decreto ingiuntivo emergerebbe come i motivi sollevati nel corpo dell'atto non contenevano alcuna forma di riconoscimento del debito, non potendosi far derivare tale effetto dalla eccezione preliminare in rito relativa alla nullità della domanda, così come dalla eccezione di litispendenza o da quella sulla infondatezza della domanda per carenza di prova dell'incarico ricevuto e dell'attività espletata, né tantomeno dall'eccezione d'inadempimento per l'omesso rendiconto e meno che mai dall'eccezione relativa alla responsabilità pro quota degli eredi in luogo di quella solidale. 
Inoltre, nella fattispecie in esame l'eccezione di prescrizione presuntiva sarebbe ancor più da ritenere legittima sulla base del fatto che gli odierni appellanti, che l'avevano sollevata, non erano le parti originarie del rapporto bensì gli eredi del de cuius, ### che avrebbe assunto la presunta obbligazione. 
Infine, ad ulteriore conferma della fondatezza dell'eccezione vi sarebbe anche l'assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte dell'odierno appellato, sia nel merito che sul piano istruttorio, da cui deriverebbe l'applicabilità del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.  2.2 Nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo della resa del conto in favore degli eredi del de cuius - rilevanza ai fini del decidere. 
Con il secondo motivo viene denunciata la circostanza per cui il primo giudice, a fronte di una specifica e rilevante contestazione sollevata dagli opponenti, i quali avevano eccepito l'inadempimento della prestazione a causa della omessa redazione del rendiconto da parte del professionista, la cui mancanza rendeva incerta, illiquida ed inesigibile la pretesa creditoria, non avrebbe emesso alcuna statuizione, non evincibile neppure per implicito, ravvisandosi dunque una evidente ipotesi di nullità della sentenza che, ritenuta la fondatezza dell'eccezione, dovrebbe essere riformata su tale punto.  ### gli appellanti la fondatezza della eccezione deriverebbe dal fatto che l'obbligo del rendiconto che, in generale, è un onere che rientra tra i doveri primari di informazione previsti inderogabilmente a carico del professionista al fine di giustificare e legittimare la sua pretesa creditoria, a maggior ragione avrebbe dovuto essere pag. 10/20 rispettato nella fattispecie in esame tenuto conto del fatto che il professionista aveva inteso agire direttamente nei confronti degli eredi dell'originario cliente-debitore, i quali, con tutta evidenza, non potevano avere alcuna contezza né dell'incarico ricevuto da parte del de cuius né tantomeno della particolare attività espletata in forza del presunto incarico, per cui avevano il legittimo e inderogabile diritto di essere preventivamente informati dell'attività svolta dal professionista che, dunque, era assolutamente onerato dell'obbligo di giustificare e dettagliare le ragioni del suo credito, specificando l'attività espletata, le spese sostenute e le decisioni assunte nel corso dell'esecuzione del mandato, onde consentire agli eredi dell'originario committente di verificare in concreto le sue pretese e vagliarne la fondatezza, anche per finalità deflattive. 
Ciò in quanto l'obbligo del rendiconto andrebbe ottemperato in tutti i casi in cui da un dato rapporto di natura sostanziale deriva il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, specialmente se, come nel caso in esame, influisce nella sfera patrimoniale di terzi estranei al rapporto originario. 
In sostanza, la mancanza del rendiconto costituirebbe non solo una causa di inefficacia del credito, ma anche un vero e proprio inadempimento dal quale deriverebbe un'inversione dell'onere della prova a favore del mandante-cliente e dei suoi eredi ed a carico del mandatario - professionista che, a fronte della spiegata eccezione di inadempimento, avrebbe dovuto fornire la prova del suo credito, evenienza che invece non sarebbe avvenuta, vista la totale assenza di idonea documentazione giustificativa. 
A tale riguardo, gli appellanti hanno contestato l'affermazione del primo giudice il quale, del tutto erroneamente, avrebbe ritenuto la scrittura privata del 22.10.2016 sottoscritta dal de cuius, ### come un atto costituente a tutti gli effetti una confessione stragiudiziale sul presupposto che, pur in difetto di una espressa indicazione precisa del quantum, conterrebbe delle dichiarazioni riferibili al de cuius riproducenti lo schema tipico della confessione stragiudiziale.  ### gli appellanti tale affermazione sarebbe derivata da una errata e non condivisibile valutazione della citata scrittura privata, sia in punto di diritto che in pag. 11/20 relazione al contenuto stesso della scrittura privata. In primo luogo, perché la dichiarazione contenuta nella scrittura privata del 22.10.2026, a prescindere dalla sua autenticità, difetterebbe in senso assoluto del primario requisito della chiarezza e specificità, sul rilievo che presenterebbe dati per nulla precisi e del tutto generici, senza riferimenti a fatti specifici e determinati e risultando in generale ambigua ed incerta, sia nei presupposti che negli effetti. Dalla lettura della scrittura, infatti, risulterebbe che il credito rivendicato dall'odierno appellato sarebbe derivato da una cosiddetta attività di “due diligence” di cui, però, non vi sarebbe alcuna traccia, né tra gli allegati a supporto dell'istanza di vidimazione della parcella inoltrata all'Ordine né tantomeno nella documentazione prodotta nel giudizio in esame; inoltre, per quanto attiene la determinazione del compenso, si era optato per un rinvio ad un criterio differente dal compenso professionale, posto che le parti avevano deciso di fare riferimento alle “tariffe” applicabili alle intermediazioni immobiliari in vigore sul mercato; ma in tale caso, l'appellato avrebbe dovuto fornire la prova della sua fattiva collaborazione nell'operazione di vendita e allegare i criteri utilizzati per calcolare la provvigione dovuta in materia di intermediazione immobiliare. 
In definitiva, ciò che emerge in modo evidente dal contenuto della scrittura privata sarebbe l'assoluta incertezza e la totale assenza di specificità della dichiarazione, il cui contenuto letterale non ne consentirebbe la sua configurabilità quale confessione stragiudiziale, posto che la dichiarazione contraria al proprio interesse, per esplicare i suoi effetti, dovrebbe indicare con chiarezza sia l'an che il quantum, ma soprattutto dovrebbe essere univoca e non soggetta ad interpretazioni.  2.3 Istanza di riunione. 
Infine, hanno rappresentato che una delle attuali parti appellanti, ### la quale aveva proposto querela di falso avverso scrittura privata del 22 ottobre 2016, contestando l'autenticità della sottoscrizione da parte del de cuius, aveva provveduto ad impugnare sempre davanti alla Corte di appello di L'### la sentenza che aveva rigettato la querela di falso. Rilevato che il relativo procedimento, iscritto al n. 701/2024 di R.G., con udienza fissata al 14/01/2025, sarebbe da ritenere connesso alla presente pag. 12/20 causa, se non addirittura con carattere di pregiudizialità, gli appellanti hanno richiesto in via preliminare che la presente controversia fosse trattata, previa riunione dei procedimenti, dinanzi allo stesso Collegio.  3. Si è costituito in grado di appello ### contestando l'atto di gravame e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto, con la conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite.  4. Motivi della decisione.  4.1 In via preliminare, in relazione all'istanza di riunione tra il presente procedimento e quello iscritto al n. 701/2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza di primo grado che ha rigettato la querela di falso proposta in relazione alla scrittura privata del 22 ottobre 2016, questa Corte ribadisce il rigetto della istanza di riunione per mancanza dei relativi presupposti di legge, disponendo la prosecuzione del presente giudizio. 
Ed invero, aderendosi al principio espresso dalla Corte di legittimità (Cass. 13376/2023), deve ritenersi che “La proposizione, in via principale e in pendenza dell'appello, di una querela di falso avente ad oggetto un documento prodotto in primo grado non consente la sospensione del gravame, prevista dall'art. 355 c.p.c. nella sola ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale; pertanto, se per primo si conclude l'appello, con decisione fondata sull'assunta autenticità di un documento in seguito dichiarato apocrifo nel separato giudizio di falso, la pronuncia sull'impugnazione può essere rimossa col mezzo della revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c., per avere il giudice provveduto in base a prove successivamente rivelatesi false; se per primo si conclude il giudizio di falso, il relativo giudicato può essere invocato nel giudizio d'appello ex art. 2909 c.c., senza che vi ostino le preclusioni proprie del giudizio di appello, irrilevanti rispetto ai fatti sopravvenuti”. 
Nel caso di specie tale principio assume maggior forza in presenza già di una pronuncia di primo grado che ha rigettato la proposta querela di falso.  4.2 Nel merito, l'appello è infondato. pag. 13/20 4.3 La censura sollevata con il primo motivo di gravame deve essere disattesa in quanto non appare ravvisabile il vizio rappresentato dagli appellanti, nel senso che il primo giudice ha correttamente applicato le regole, di diritto ed interpretative, relative alla prescrizione presuntiva del credito. 
In linea generale, la prescrizione presuntiva è disciplinata e prevista dall'art. 2956 c.c. e rappresenta un istituto di natura particolare ed eccezionale in forza del quale, per alcune tipologie di crediti, fra i quali quello oggetto di lite, ovvero il compenso vantato dal professionista, al decorrere di un dato periodo di tempo si ritiene in via di presunzione che il corrispettivo dovuto per la prestazione sia stato pagato dal debitore in favore del professionista. 
In particolare, l'art. 2956, n. 2, c.c. stabilisce un termine di tre anni per la prescrizione del diritto del professionista ad ottenere il compenso per l'attività esercitata e, a differenza della prescrizione ordinaria che comporta l'estinzione del diritto, quella presuntiva si fonda esclusivamente sulla presunzione che, decorso il termine previsto, tale tipologia di credito, unitamente ad altri specificati nello stesso articolo, sia stato onorato dal debitore mediante il pagamento, sul presupposto che nella norma detti crediti per la loro natura vengono pagati in breve tempo rispetto alla esecuzione della prestazione. 
Peraltro, la condizione necessaria ed ineludibile affinché tale presunzione possa validamente ed efficacemente operare risiede nel fatto che il debitore non sollevi ulteriori contestazioni sul credito tali da metterne in dubbio l'esistenza o anche la congruità della somma richiesta. Tale è il principio che è stato ribadito dalla Suprema Corte con una recente pronuncia con la quale, in una fattispecie analoga a quella oggetto di lite in cui si trattava, appunto, di un credito vantato da un avvocato nei confronti di un cliente, ha affermato che la prescrizione presuntiva non può essere invocata ed applicata nel caso in cui il debitore solleva delle contestazioni in ordine alla esistenza stessa del credito o del rapporto sotteso, poiché tali ulteriori eccezioni sono da ritenere del tutto incompatibili con l'istituto della prescrizione presuntiva che presuppone, in via pag. 14/20 esclusiva, l'avvenuto pagamento del credito che, quindi, è da ritenere per sua natura esistente (Cass. Civ. Ord. n. 27709/2025). 
Pertanto, il debitore che nega l'esistenza del credito oggetto della domanda o del rapporto negoziale da cui sarebbe derivato oppure contesta l'esistenza o la prova dell'incarico conferito, le attività che sono state effettuate dal professionista oppure eccepisce che il credito non è mai sorto o che l'importo non è congruo, implicitamente ammette che l'obbligazione non è stata estinta, con la conseguenza che in tale ipotesi l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere disattesa, risultando del tutto incompatibile con la difesa espletata in concreto (Cass. Civ. 2977/2016). 
E l'ammissione implicita di non aver estinto il debito da parte del debitore che, come detto, comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, può legittimamente risultare anche dalla contestazione da parte del debitore circa l'entità o la congruità della somma richiesta (Cass. Civ. 12771/2012).  ### difesa da ritenere non incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, quindi, deve essere ravvisata esclusivamente nell'affermazione da parte del debitore di aver pagato e di volersi, pertanto, avvalere della prescrizione presuntiva. Mentre, le eventuali ed ulteriori deduzioni in ordine all'insussistenza per motivi vari dell'obbligazione di pagamento sono da ritenere inconciliabili con la proposizione della relativa eccezione, valendo come ammissione della mancata estinzione di essa, determinandone il rigetto (Cass. Civ. 26986/2013). 
Delineato il quadro normativo e la relativa interpretazione giurisprudenziale, cui questa Corte intende aderire, condividendone i presupposti e i contenuti, nella fattispecie in esame dalla lettura e dall'esame degli atti di causa emerge come gli attuali opponenti, oltre all'eccezione di prescrizione presuntiva, abbiano sollevato ulteriori eccezioni inerenti al credito in esame, avendone contestato la stessa esistenza attraverso la negazione dell'incarico e del rapporto sottostante, le effettive prestazioni asseritamente svolte dal professionista, la esigibilità del credito, la congruità delle somma richieste e la carenza di documentazione giustificativa delle ragioni del credito. pag. 15/20 Infatti, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo gli odierni appellanti, oltre alla prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c., hanno eccepito la nullità del decreto ingiuntivo e della domanda per il difetto della causa petendi, in quanto sarebbe stato emesso in assenza di idonea documentazione giustificativa, la litispendenza o la continenza delle cause con la violazione del principio del ne bis in idem. Tali eccezioni, attenendo ad aspetti formali e procedurali estranei al merito della vicenda, non possono essere considerate ostative alla ammissibilità della eccezione di prescrizione presuntiva, non potendosi ravvisare alcuna ipotesi di incompatibilità in quanto di per sé non implicano alcuna ammissione implicita di non aver estinto il debito. 
Nell'opposizione, tuttavia, gli attuali appellanti hanno anche eccepito al punto n. 4 l'infondatezza della domanda e l'insussistenza del credito, con la conseguente negazione del rapporto sotteso alla pretesa creditoria per la rilevata assenza di specifica prova documentale a supporto delle ragioni creditorie, non potendo avere alcuna efficacia probatoria neppure il visto di congruità apposto sulla parcella dall'Ordine di appartenenza, rilevato che viene emesso esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'odierno appellato, anche in tale caso, tra l'altro, senza allegare alcuna prova documentale. 
Hanno inoltre contestato la sussistenza delle singole voci poste a fondamento della richiesta di liquidazione, ovvero la redazione della consulenza tecnica, la redazione del progetto della bonifica ambientale e la esecuzione della cosiddetta “due diligence tecnica legale amministrativa”, ravvisando la totale carenza di prove concrete circa la loro esecuzione. 
Risulta evidente come attraverso dette eccezioni gli attuali appellanti abbiano provveduto a disconoscere in via assoluta il credito preteso dall'odierno appellato, contestando in radice “l'esistenza dell'incarico e l'espletamento di qualsiasi attività da parte del Foglia”, asserendo che l'attuale appellato “non ha diritto ad alcuna somma a titolo di compenso”. 
Tale difesa, ponendo in discussione l'esistenza del credito e dello stesso rapporto sotteso invocato a suo fondamento, attraverso la negazione delle ragioni giustificative pag. 16/20 della pretesa creditoria a causa della rilevata e dedotta mancanza della prova dell'incarico affidato all'attuale appellato e delle effettive attività svolte in forza del presunto incarico, in applicazione dei principi regolatori della materia sopra richiamati, normativi e giurisprudenziali, per natura e sostanza appare del tutto inconciliabile ed incompatibile con l'istituto della prescrizione presuntiva che, invece, presuppone l'avvenuto pagamento del credito. 
Questa corte osserva inoltre che nella fattispecie in esame non possono ravvisarsi i presupposti per l'applicabilità del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in materia di non contestazione, in quanto attraverso la produzione della scrittura privata del 22.10.2016, contenente l'ammissione del credito vantato dal professionista da parte del de cuius, con l'indicazione della sua fonte, l'attuale appellato nei fatti ha disconosciuto l'eccezione di prescrizione presuntiva, prendendo posizione avverso la stessa eccezione, deducendo con tale scrittura il mancato pagamento del suo compenso in forza di un intervenuto accordo fra le parti a seguito del quale il de cuius aveva ammesso l'esistenza del credito altrui impegnandosi al relativo pagamento, il che esclude almeno in astratto ogni fondamento alla teoria degli appellanti circa l'inutile decorso del triennio dal quale presumere l'avvenuto pagamento del credito, che rappresenta il presupposto e la condizione essenziale per l'applicabilità dell'istituto della prescrizione presuntiva. 
Per tali motivi, l'eccezione di prescrizione presuntiva va rigettata e il motivo di gravame deve essere disatteso.  4.4 Anche il secondo motivo appare infondato e deve essere rigettato. 
Sotto tale aspetto, in via preliminare occorre verificare ed analizzare la sostanza ed il contenuto della più volte citata scrittura privata del 22.10.2016, onde accertare se ed in quale misura possa essere considerata, come asserito dal primo giudice, quale confessione stragiudiziale con effetti sfavorevoli per il soggetto che l'aveva rilasciata, ### ovvero il de cuius e, quindi, estensibile nei confronti degli eredi, attuali appellanti. Ciò in quanto, l'accertato valore di confessione giudiziale alla scrittura determina delle evidenti conseguenze in ordine all'esistenza del credito e delle sue ragioni giustificative, tali da escludere alla radice ogni rilevanza in ordine alla pag. 17/20 eccezione sollevata dagli attuali appellanti di omessa redazione da parte dell'appellato della rendicontazione della sua attività, quale forma di inadempimento e di inefficacia e inesigibilità del credito. 
Dalla lettura del documento emerge che si trattava di un atto complesso redatto nell'ambito di un più generale rapporto esistente fra i due soggetti, nel quale erano individuabili due distinte posizioni esistenti tra le medesime parti, #### e ### i quali vantavano crediti reciproci fra di loro: da un lato il credito dell'#### derivante da un incarico ricevuto da ### per l'esecuzione della cosiddetta “due diligenze” tecnica e amministrativa riferita al capannone industriale sito in #### 2, successivamente ceduto alla ### nel corso della quale l'appellato aveva seguito sia la parte tecnicoamministrativa, sia la contrattazione per la vendita e sia l'alienazione definitiva avvenuta con atto notarile, con la specificazione che la prestazione non era stata ancora pagata per un accordo intervenuto fra le stesse parti circa la posticipazione dell'incasso effettivo; dall'altro, il credito vantato da ### in forza di un prestito concesso all'#### per la somma di €. 20.000,00. 
La causa del credito vantato dall'odierno appellato, come specificato e riconosciuto dal de cuius nella citata scrittura privata, corrisponde esattamente al titolo cui si fondava la domanda avanzata in sede monitoria nella quale l'appellato deduceva di aver ricevuto dal ### un incarico professionale per effettuare la cosiddetta “due diligenze” tecnica e amministrativa in relazione al capannone industriale sito in ### alla ### n. 2, ceduto in compravendita alla società ### S.p.a.. La stessa causa era stata rappresentata anche nella proposta di parcella sottoposta al parere di congruita dell'### di appartenenza con i relativi parametri per la determinazione del compenso. 
La dichiarazione contenuta nella citata scrittura e riferibile a ### secondo questa Corte deve essere ritenuta a tutti gli effetti una confessione stragiudiziale, della quale ricorrono tutti i presupposti, i requisiti ed i contenuti essenziali, sia dal punto soggettivo che oggettivo. In effetti, appare determinata circa la causa e l'origine del credito, con l'indicazione specifica delle attività effettuate dal professionista e poste a pag. 18/20 base della pretesa creditoria, contiene l'affermazione circa la persistenza attuale dell'obbligazione di pagamento, non ancora onorata, e il motivo per cui il pagamento non era stato ancora eseguito, ed inoltre indica sia le condizioni che il tempo in cui doveva avvenire il pagamento effettivo, ovvero al momento della liquidazione della ### nonché i criteri per la determinazione e liquidazione del compenso che doveva essere quantificato mediante l'applicazione delle tariffe vigenti per le intermediazioni immobiliari in vigore sul mercato, tariffe e valori di riferimento che sono stati riportati nella proposta di parcella sottoposta al vaglio di congruità dell'Ordine di appartenenza. 
Una volta attribuito alla scrittura privata il valore di confessione stragiudiziale, ritenuto che ai sensi dell'art. 2735 c.c. quest'ultima ha la stessa efficacia della confessione giudiziale, quindi, con valore di prova legale vincolante e non sottoposta alla libera valutazione del giudice di merito, nonché di piena prova contro colui che l'ha rilasciata, in diritto ne deriva che deve essere considerata come accertata ed ammessa la circostanza relativa all'esistenza ed alla persistenza del credito in favore dell'odierno appellato che, quindi, all'evidenza non era stato pagato alla data della citata scrittura privata (22.10.2016). 
Si deve ritenere, pertanto, che l'appellato ha assolto l'onere della prova incombente a suo carico posto che, a fronte dell'eccezione di inadempimento formulata dagli odierni appellanti per carenza della rendicontazione sulla effettiva attività espletata, attraverso la produzione della citata scrittura contenente la dichiarazione con valore confessorio l'odierno appellato ha fornito la prova idonea a sostenere la sua pretesa, avendo giustificato l'esistenza e le causali del suo credito, sulla base dell'esecuzione delle attività indicate nella scrittura le quali corrispondono alle ragioni poste a sostegno del decreto ingiuntivo e indicate nella proposta di parcella vidimata. 
In relazione al quantum, non appare condivisibile l'assunto del primo giudice che rileva la congruità del compenso afferente alla prestazione professionale della cosiddetta “due diligence” dalla assenza di contestazione, su tale particolare aspetto, da parte degli attuali appellanti in quanto che, secondo un principio sancito dalla Suprema Corte in una recente pronuncia, la negazione della validità del mandato o comunque la negazione pag. 19/20 dell'attività espletata, che rappresenta il principale fatto costitutivo del diritto al compenso, significa negare e contestare alla radice l'esistenza stessa del diritto (an debeatur), per cui tale contestazione “radicale” ha carattere assorbente e tale da rendere superflua qualsiasi specifica contestazione sull'ammontare ###, posto che negare l'esistenza di un debito nella sua essenza equivale, implicitamente, a negare anche ogni possibile importo (Cass. Civ. Ord. n. 11262/2024). 
Peraltro, data per ammessa l'attività espletata dall'odierno appellato in riferimento alla prestazione professionale di due diligence, tecnico - amministrativa, riferita al capannone industriale sito in ### svolta attraverso la cura della parte tecnica delle concessioni con le eventuali varianti, la conduzione della contrattazione per la vendita e la mediazione per la successiva alienazione definitiva avvenuta in data ###, così come specificate nella scrittura del 22.10.2016, rilevato altresì che la determinazione del compenso elaborata nella proposta di parcella poi vidimata con il visto da parte dell'ordine di appartenenza appare condotta e quantificata sulla base ed in conformità dei criteri indicati nella scrittura privata del 22.10.2016, che risultano compatibili con la natura dell'attività prestata, il calcolo appare congruo e consono alla prestazione, ragione per cui secondo questa Corte deve essere confermato l'importo come quantificato nella parcella, non rilevandosi evidenze tali da porre in dubbio la sua determinazione.  5. Pertanto e conclusivamente, alla luce delle motivazioni riportate nelle premesse, l'appello proposto deve essere rigettato.  6. Alla luce del rigetto del proposto gravame le spese di lite del presente grado devono essere poste a totale carico degli appellanti, in solido fra di loro, secondo la liquidazione fatta nel dispositivo, con esclusione della fase istruttoria non svolta in tale grado.  7. Nel caso in esame trova inoltre applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la pag. 20/20 stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014), in quanto l'appello è stato integralmente rigettato.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sull'appello proposto da #### e ### avverso la sentenza n. 368/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il ###, nei confronti di ### così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2) condanna gli appellanti, ##### in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellato, ### delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate €. 3.966,00 (essendo il valore della causa compreso nello scaglione compreso tra €. 5.201,00 e €. 26.000,00) per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. se dovuta e C.p.a. come per legge; 3) dichiara gli appellanti, in solido fra loro, tenuti al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposta impugnazione. 
Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 ### est.

causa n. 837/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Coccoli Francesca, Barbara Del Bono

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5323/2025 del 28-02-2025

... di 5 ### avv erso la cartella esattoriale per il recupero della contribuzione dovuta alla ##### (in prosieguo: ### o ### negli anni 2008- 2012. 2.La Corte territoria le si poneva in lin ea di dichiarata continuità con il principio affermato d a questa Suprema Corte nella sentenza 5375/2019, secondo il quale l'autonomia regolamentare riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati dall'art. 2 d.lgs. n. 509/1994 era limitata — ai sensi dell' art. 3, comma 12, l. n. 335/1995— alla variaz ione delle aliquote contributive, alla riparametrazione dei coefficienti di rendimento ed agli altri interventi di determinazione del trattamento pensionistico. 3.Pertanto, la disposizione dell'articolo 3, comma 1, del regolamento della ### in vigore dal gennaio 2003, secondo cui erano obbligatoriamente iscritti alla ### i geometri iscritt i all'alb o pr ofessionale che esercitavano la libera professione, anche senza carattere di continuità ed esclusività e che prevedeva, altresì, una presunzione di esercizio della professione derivante dall'iscrizione all'albo— ( salvo prova contraria, da fornire con le modalit à ind icate con delibera del consiglio di amministrazione)— era illegittima. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16332/2020 R.G. proposto da: ####, elettivamente domiciliato in #### 173, pr esso lo studio dell'avvocato #### rappresentato e difeso dagli avvocati #### (####), ### (###) -ricorrente contro ### (###), elettiv amente domiciliato in ### 1, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato #### (###) -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'### O ### n. 202/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 /01/2025 dal #### 1.La Corte d'appello di ### in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, acco glieva la opposizione p roposta da ### 2 di 5 ### avv erso la cartella esattoriale per il recupero della contribuzione dovuta alla ##### (in prosieguo: ### o ### negli anni 2008- 2012.  2.La Corte territoria le si poneva in lin ea di dichiarata continuità con il principio affermato d a questa Suprema Corte nella sentenza 5375/2019, secondo il quale l'autonomia regolamentare riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati dall'art. 2 d.lgs. n. 509/1994 era limitata — ai sensi dell' art. 3, comma 12, l. n. 335/1995— alla variaz ione delle aliquote contributive, alla riparametrazione dei coefficienti di rendimento ed agli altri interventi di determinazione del trattamento pensionistico.  3.Pertanto, la disposizione dell'articolo 3, comma 1, del regolamento della ### in vigore dal gennaio 2003, secondo cui erano obbligatoriamente iscritti alla ### i geometri iscritt i all'alb o pr ofessionale che esercitavano la libera professione, anche senza carattere di continuità ed esclusività e che prevedeva, altresì, una presunzione di esercizio della professione derivante dall'iscrizione all'albo— ( salvo prova contraria, da fornire con le modalit à ind icate con delibera del consiglio di amministrazione)— era illegittima.  4.### non aveva il potere di derogare al disposto dell'articolo 22, comma 2, l. n. 773/1982, secondo il quale l'iscrizione a lla ### è facoltativa per i geometri iscritti a forme di p revidenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza della diversa attività da loro svolta.  5. Nella fa ttispecie di causa, il M ### svolgendo attività di lavoro dipendente, non esercitava la professione in modo continuativo.  6.Ha proposto ricorso p er la cassazione della sentenza la ### articolato in due motivi d i censur a, cui ### E ### ha resistito con controricorso; è rimasta intimata ### RISCOSSIONE. La parte ricorrente ha depositato memoria.  ### 1.Con il primo motivo di ricorso, la ### ha denunciato —in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod .proc.civ.— la violazione e/o falsa applicazione dell'art.1 della legge n. 37 del 1967, degli artt. 10 e 22 della legge n.77 3/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94 e dell'art. 5 3 di 5 dello Statuto della ### addebitando alla Corte d'appello di non avere considerato che nella fa ttispecie si discuteva del pagamento d ella contribuzione minima ( contr ibuto soggettivo minimo, contr ibuto integrativo minimo, contributo di maternità) , in relazione alla quale è irrilevante la continuità dell'esercizio dell'attività professionale. Sul punto vi era un a sostanzia le continuità tra il sistema fissato dalla legge 773/1982, articolo 10— a prescindere dall'accertamento della continuità dell'attività professionale di cui al successivo articolo 22—e q uello successivamente delineato dal regolamento dell'ente.  2.Con il secondo motivo di ricorso, la ### ha censurato la sentenza impugnata— ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod.proc.civ.— per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 37 del 1967, dell' art. 22 della legge n. 773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/1994, degli articoli 3, com ma 12 e 2, comma 26, della legg e n. 335/199 5 (c ome modificato e interpretato dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013),dell'art. 1, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 103/1996, dell'art. 38 Cost. e dell'art. 5 dello Statuto della ### per avere la Corte di appello erroneamente ritenut o che le previsioni regolamentari non fossero rispettose della delega di poteri agli enti previdenziali di cui alla legge n. 509/1994.  3.Ha dedotto: - che l'ar ticolo 5 del nu ovo ### r ibadiva il principio, già contenuto nell'articolo 1 l. n. 37/ 1967, dell'autom atismo tra iscrizione all'albo ed iscrizione alla cassa geometri, salva la pr ova, da parte dell'iscritto, del mancato esercizio della professione. Era, invece, del tutto irrilevante il suo carattere saltuario: in tal senso, l'obbligazione cd. di solidarietà, già prevista dall'articolo 10 della legge n. 773/1982, che non era utile ai fini previdenziali, era stata sostituita con una contribuzione minima, utile ai fini previdenz iali. Già in epoca precedente, l'articolo 22 della legge 773, al comma 6, rimetteva ad un regolamento della ### la determinazione dei criteri di individuazione del requisito della continuità professionale, al fine di dichiarare inefficaci i relativi anni di iscrizione; a contrario, la C ### poteva stabilire in quali ipotesi l'e sercizio della professione, anche non continuativo, determinasse l'obbligo di iscrizione 4 di 5 e contribuzione. In ogni caso, si contesta il principio, posto a base della sentenza impugnata, secondo cui l'autonomia normativa delle Casse è circoscritta ai provvedimenti «nominati» di cui all'art.3, comma 12, della legge n. 335/1995 e si evidenzia che il suddetto articolo 3, comma 12 prevede, piuttosto, che gli enti privatizzati hanno il potere di assumere tutti i provv edimenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio f inanziario di lungo termine.  - che l'articolo 22 l. n. 773/1982, nella parte in cui prevedeva la unicità della copertura previdenziale, escludendo la iscrizione alla cassa geometri in caso di iscriz ione ad altr a gestione (q uale il ### per i ###, era stato superato dalla legge n. 335/1995, che aveva introdotto l'opposto p rincipio secondo il quale a d ogni attività lavorativa deve corrispondere una specifica copertura previdenziale.  4.Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, è fondato.  5.Il principio espresso da Cass. n. 5375/2019, cui ha dato continuità la sentenza impugnata, è stato consapevolmente superato dalla giurisprudenza successiva— a par tire da Cass. 19 febbra io 2021 4568— secondo la quale l'iscrizione all'albo professionale dei geometri è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometr a l'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale di categoria e di pagamento della contribuzione minima, ess endo irrilevante la natura occasiona le dell'esercizio della professione, così com e è irrileva nte la mancata produzione di reddito.  6.### un orientamento pacifico e consolidato (tra le tante ordinanze: Cass. 24 dicembre 2024 n. ###; Cass. 22 novembre 2024 n. ###; Cass. 9 ottobre 2024 n. 26330; Cass. 16 agosto 2024 n. 22880; Cass. 19 giugno 2024 n. 16916; Cass. 9 maggio 2024 n. 12695 e giurisprudenza ivi richiam ata), è legittimo esercizio del potere regolament are della ### l'avere stabilito (articolo 5 dello ### della ### l'obbligo di contribuzione minima anch e in caso di attività esercita ta in forma saltuaria e occasionale.  7.Si è afferm ato che la potestà della ### di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti a ll'albo che non sv olgono attiv ità 5 di 5 professionale continuativa, così come quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento della continuità delle professione, era già prevista nella legge regolatrice d ell'attività della ### e che le previsioni che la ### ha adottato a seguito della sua privatizzazione, trasformando il contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo, sono in linea con l' attribuzione alla ### della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.  8.Neppure la eventuale iscrizione ad a ltra gestione previd enziale può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria: dopo la rifor ma comp lessiva del sistema pensionistico attuata dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, si è affermato il principio generale — opposto rispett o a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22— secondo cui a ciascuna della attiv ità lavorati ve e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.  9. In tali casi, l'iscrizione del contribuente alla ### geometri è, dunque, legittima e la pret esa contributiva non viola il divieto di d oppia contribuzione, poiché, pur essend o il geometra già a ssicurato quale dipendente, trattasi di esercizi o di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, l'altra, invece, quale libera professione.  10. La sentenza im pugnata d eve essere, in conclusione, cassata e la causa rinviata alla Corte di ### di ### in diversa composizione, che si adeguerà nella decisione ai principi qui ribaditi.  11.Il giudice del rin vio provvederà a nche sulle spese del giudizio di cassazione.  PQM La Corte accoglie il ricorso. ### la sentenza impugnata e rinvia— anche per le spese— alla Corte di appello di ### in diversa composizione. 
Così deciso in ### alla adunanza camerale del 15 gennaio 2025  

Giudice/firmatari: Mancino Rossana, Spena Francesca

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 11087/2025 del 28-04-2025

... 10.758,00 per l'anno di imposta 2009 e procedeva al recupero a tassazione delle imposte ### e ### evase. ### di ### adita dal ### - il quale lamentava il difetto di contraddittorio endoprocedimentale, l'assenza dei presupposti per l'accertamento induttivo ed il difetto di motivazione dell'atto impugnato - respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali. ### del ### (d'ora in poi C.T.R.) respingeva il gravame proposto dal ### ritenendo condivisibile la statuizi one adottata in primo grado e precisando, pre vio riassunto del contenuto dei motivi di gravame, che il principio del contraddittorio endoprocedimentale era stato rispettato a mezzo dell'invito a comparire; che gli elementi evidenziati dagli accertatori integravano i presupposti per procedere all'accertamento induttivo, di cui all'art. 39, comma 1, lettera d) del d.p.r. n. 600/73 e che ricadeva pertanto sul contrib uente l'onere della prova contraria; che le fatture inser ite dal l'appellante nel rigo ### della dichiarazione erano state correttam ente inserit e dall' A.F. nel rigo ###. 2.Avverso la precitata sentenza ### di ### ha proposto ricorso, basato su cinque motivi. 3.L'### delle ### (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21950/2018 R.G. proposto da: ### (####), rappresentato e difeso per procura speciale in atti dall'avv. ### del foro di ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in via ### n. 94; - ricorrente - CONTRO ### in persona del ### generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'### dello Stato, presso i cui uffici in ### via dei ### n.12, è domiciliata; -controricorrente avverso la sentenza n. 377/2018 della ### tributar ia regionale del ### depositata in data ###; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno 19.3.2025 dal Cons. ### ara ### ; udit o il P.M. in persona del ### 2 di 10 ### essandro ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per il ricorr ente l'av v. ### ud ito per la controricorrente l'Avvocato dello #### 1.Con avviso di accertamento n. ###/2014, preceduto da invito a comparire n. ###/2012, l'### delle ### - Direzione prov inciale di ### accertava nei confronti di ### medico odontoiatra, compensi non di chiarati per euro 10.758,00 per l'anno di imposta 2009 e procedeva al recupero a tassazione delle imposte ### e ### evase.  ### di ### adita dal ### - il quale lamentava il difetto di contraddittorio endoprocedimentale, l'assenza dei presupposti per l'accertamento induttivo ed il difetto di motivazione dell'atto impugnato - respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  ### del ### (d'ora in poi C.T.R.) respingeva il gravame proposto dal ### ritenendo condivisibile la statuizi one adottata in primo grado e precisando, pre vio riassunto del contenuto dei motivi di gravame, che il principio del contraddittorio endoprocedimentale era stato rispettato a mezzo dell'invito a comparire; che gli elementi evidenziati dagli accertatori integravano i presupposti per procedere all'accertamento induttivo, di cui all'art. 39, comma 1, lettera d) del d.p.r. n. 600/73 e che ricadeva pertanto sul contrib uente l'onere della prova contraria; che le fatture inser ite dal l'appellante nel rigo ### della dichiarazione erano state correttam ente inserit e dall' A.F. nel rigo ###.  2.Avverso la precitata sentenza ### di ### ha proposto ricorso, basato su cinque motivi.  3.L'### delle ### resiste con controricorso.   3 di 10 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con primo motivorubricato «difetto di motivazione: violazione e falsa applicazione dell 'art. 7 della legg e n. 241/1990 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); violazione e falsa applicazione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 12 della legge 212/2000 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) e dell'art. 32, quarto comma, D.P.R. 600/73. Omesso esame di circa un fatto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, 5, c.p.c.)» - il ricorrente lamenta una prolissa pseudo ricostruzione dei presupposti giuridici della controversia, integrante motivazione meramente apparente, poiché non chiarirebbe in alcun modo quale sarebbe stata la co ndotta del rico rrente che aveva giusti ficato l'accertamento. Assume che la motivazione contenuta a pagina 4 della sentenza impu gnata, di cui riporta uno stralcio, sarebbe concettualmente inconsistente, essendo priva di agganci alla concreta vicenda sottoposta all'esame del giudice.  2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.  3. Innanzitutto va ricordato che, ai sensi dell'art. 360, co mma 4, c,p,c,. «Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decis ione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma». Ne consegue che il vizio di “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discu ssione tra le parti” non può essere fatto valere, a meno che la parte non dimostri, mediante trascrizione e raffronto delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, che le rispetti ve decisi oni non si fondan o sulle stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti, onere che la parte ricorrente non ha assolto. La doglianza è pertanto per tale parte inammissibile. 4 di 10 4. Per quanto attiene invece al lamentato difetto di motivazione, va rilevato che, essendosi in presenza di una sentenza e dunque di un atto gi urisdizionale, non può neppure ipotizzarsi la dedotta violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, né la violazione dello ### del contribuente, trattandosi di norme riguardanti gli atti amministrativi, dal che l'infondatezza della doglianza.  5. Con il secondo motivo - rubricato «mancato espletamento del contraddittorio preventivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; violazione e fals a applicazione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 12 dell a legge 212/2000 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); dell'art. 12 della legge n. 212/2000, dell'art. 32, quarto comma, D.P.R. 600/73. Omesso esame di circa un fatto decisivo della cont roversia (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)» deduce che, a seguito della produzione della documentazione richiesta, l'### si era limi tato a spiccare l'avviso di accerta mento impugnato, senza alcuna forma di vero contraddittorio. ###.T.R. aveva dunque errone amente aff ermato che il contraddittorio er a stato concretamente instaurato, gi usto l'invito a compari re e, in risposta allo stesso, l'esibizione della documentazione richiesta. Tale motivazione, a dire del ricorrente, sarebbe del tutto erronea già nella forma sintattica, posto che nella frase manca il soggetto dell'azione, il che evidenzierebbe anche la fragilità della pretesa erariale, ma sarebbe erronea anche sotto il profilo sostanziale, atteso che si tratterebbe di mere formul e di stile, visto che non ne scaturiva alcuna conseguenza concreta sulla posizione del rico rrente. Piuttosto, un contraddittorio av rebbe potuto ritenersi sussistente solo se dopo il deposito dei documenti l'### avesse comunicato in anticipo le contestazioni che avrebbe inteso poi riportare nell'av viso di accertamento e ciò non era avvenuto, con la conseguenza che l'atto era viziato ab origine per totale assenza di contraddittorio. 5 di 10 6. Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso va ricordato che, ai sensi del l'art. 360, comma 4, c,p,c ,. «Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica re lativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma». Ne consegue che il vizio di “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” non può essere fatto valere, a meno che la parte non dimostri, mediante trascrizione e raffronto delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, che le rispettive decisioni non si fondano sulle stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti, onere che la parte ricorrente non ha assolto.  7. Inoltre, il motivo non si confronta con le ragi oni argoment ative esposte nella sentenza impugnata. Inver o, la C.T.R., oltre ad affermare che il contradd ittorio pre ventivo era stato garantito mediante l'invito a comparire, ha altresì dato conto nel la motivazione che l'accertamento non si è basato esclusivamente sugli studi di settore, ma anche sull'esa me della situazione economico finanziaria, finali zzata a commisurare la sua concreta realtà economica, evidenziando che vi erano numerosi elementi idonei a ritenere non congruo il reddito dichiarato, quali il riscontro di un'attiv ità diversa da quella dichiarata, l'indicaz ione, nella sezione dei beni strumentali dello studio di settore presentato, di un numero di cespiti inferiore rispetto a quello indicato nello studio di settore dell'anno successivo, nonché modalità di fatturazione non rispondenti al disposto di cui all' art, 21 del d.p.r. 633/72, circostanza quest'ultima - precisa l a C.T.R.-, in tegrante grave irregolarità che legit tima l' amministrazione finanziaria a ricorrere all'accertamento induttivo del reddito imponibile, ai sensi dell'art.  39, co mma 1, lettera d) del D.P.R. 600/73. Tale completa 6 di 10 ricostruzione, non efficacemente contra stata dalla doglianza formulata dal ricorr ente, rende conto di un'attività accertativa riconducibile al paradigma dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R.  600 del 1973, per il quale non è previsto il co ntraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di accertamento “a tavolin o” riguardante tributi non ar monizzati (cfr. ### e 24823/2015) e rispetto alla quale l'analisi standardizzata opera in funzione ad un tempo di confer ma degli indici stessi e di completamento della ricostruzione analitico induttiva dei ricavi.  8. Con il terzo motivo - rubricato «### di motivazione sulla esatta individuazione dello studio di settore: violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e seguenti del codice di procedura civile (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.»- il ricorrente so stiene che a, fronte della dedu zione, contenut a a pagina 2 dell'atto di appello, second o cui «aveva compilato correttamente lo studio di settore esattamente co rrispondente al codice di attività ### denunciato all'### delle ### per il periodo di imposta 2009, cioè lo studio VK 21### la C.T.R. si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente che «era stata materialmente riscontrata un a tipologia di attività ( studi odontoiatrici) diversa da quella dichi arata (altri studi medici specialistici e poliambul atori)», senza fornire una risposta, anche sintetica ed anzi limitandosi al prevedibile quanto illegittimo “copia incolla” delle deduzioni dell'### io. Sarebbe pertanto evidente la violazione del principio che impone al giudi ce di pronunciare su tutte le domande azionate.  9. Il moti vo è inammissibile. Seco ndo la tesi del ricorrente la motivazione della sentenza in merito allo studio di settore da esso compilato integrerebbe al contempo un'omessa pronuncia ed una motivazione apparente. 7 di 10 10. Questa Corte ha pi ù volte chi arito che ricor re la violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. quando manchi del tutto la pronuncia del giudi ce del merito (cd. omessa pronuncia) sulla domanda (o su un capo di ess a) o su un'eccezione ritu almente proposte: «i vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia sono assai diversi. Con il primo si lamenta la completa omissione del provvedimento indispensabile per la solu zione del caso concreto che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 112 c.p.c., (quindi, né con la denu ncia di violazione di norme di diritto sos tanziale né attrav erso il vizi o di motivazione). Il secondo, invec e, presupp one che la questione oggetto di doglianza sia stata presa in esame dal giudice di merito, ma in modo non corretto, cioè senza adeguata motivazione, e va denunciato ricorrendo all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Dopo la riformulazione dell'art. 360 c.p. c., comma 1, n. 5, l' omessa pronunzia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudice, il quale manchi co mpletamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza via sia stato, ma che esso sia aff etto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza ass oluta di motiva zione, nella motivazione apparente, nella motivazione perpless a o incomprensibi le o nel contrasto irriducibile tra affe rmazioni inconciliabili»( 04/08/2021, n. 22204, Cass. n. 27551/2024). 
Il motivo è pertanto inammissibile, atteso che con esso si deducono vizi tra loro incompatibili. 8 di 10 11. Con il quarto motivo - rubricato «violazione e falsa applicazione degli articoli 62 bis e seguenti del D.L. 30 agosto 1993 n. 331 conver tito in ### 29 ottobre 1993 n. 427 ( art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c.)» - si assume che la C.T.R. avrebbe errato a ritenere corretto l 'operato dell'ufficio, in quanto esso ricorrente aveva correttamente scelto lo studio di settore relativo agli studi medici specialistici, semplicemente perché nel periodo controverso svolgeva la propria attività di odontoiatra all'interno di uno studio medico polispecialistico. Osserva, al riguardo, che tra i due studi di settore non vi era invero alcuna differenza sostanziale, se non quella relativa al diverso regime dei beni strumentali e che al più poteva ritenersi in tegrato un mero er rore materiale, che non poteva certo scatenare l'aggressione dell'### che si fonda quasi sempre su meri pretesti. Il pretesto sar ebbe, nel caso di specie, costituito da due fatture di spesa, relative all'acquisto di materiale odontoiatrico, che la C.T.R. riteneva irrilev anti ai fini della determinazione del reddito laddove invece la questione riguardava la congruità o meno dello studio di settore, che sarebbe risultato congruo se le fatture fos sero state correttamente qualificate indicatori di costo per beni acquistati.  12. Il motivo è inammissibile, atteso che la Corte di cassazione non è legitti mata a compiere una rivalutazione degli atti processuali, dei fatti o delle prove, potendo solo controllare che la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione sia lineare e scevra di vizi logici. (cfr. Cass. Civ. ordinanza 20 luglio 2021, 20753). Peraltro, è la stessa parte ricorrente ad evidenziare che i due studi di settore presentano un diver so regime dei beni strumentali, il che integra di per sé una sostanziale differenza, né spiega per quale motivo un sogg etto che pacificamente svolge l'attività di odontoiatra dovre bbe utilizzare un o studio di settore diverso da quello specificament e previsto per la suddetta attività sol perché esercitata all'interno di un poliambulatorio. 9 di 10 13. Con il quinto motivo - rubricato «erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di compensare le spese di lite.  ### e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ( art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)» - il ricorrente lamenta la rigida applicazione della regola della soccombenza da parte della C.T.R., evidenziando che, a prescindere dall'esito del giudizio, sussistevano ampie e giusti ficate ragi oni che avrebbero potuto e dovuto condurre ad una statuizione di compen sazione delle spese processuali, ragioni che potevano essere compendiate, ad esempio, nella particolare complessità e novità delle questioni trattate, nonché negli el ementi istruttori acquisi ti, che rendevano certamente non temeraria la sua posizione processuale ovvero ancora nella circostanza per cui l' instaurazione della lite era riconducibile anche alla neglig enza della contro parte. Inoltre, la C.T.R. aveva omesso di adottare una specifica motivazione a fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e neppure av eva tenuto cont o della prassi secondo cui , in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria, la regola solitamente applicata era quella della compensazione o al più di una condanna meramente simbolica.  14. Il moti vo è inammissibile. Seco ndo il consolidato orientamento di questa Corte, ment re l'esercizio da parte del giudice di merito del potere di disporre la compensazione è stato, nel tempo, sottoposto a un controllo stringente (dalla formulazione dell'art. 92 c.p.c., alla riforma contenuta nella I. 28 dicembre 2005 n. 263 a quella della legge 18 giugno 2009 n. 69 sino al d.l. 12 settembre 2014 n. 132), con conseguente sindacabilità della motivazione posta a base dell'esercizio di quel potere, il mancato esercizio dello stesso non può esse re dedotto quale motivo di illegittimità della pronuncia di merito che ha applicato il principio della soccombenza (ex plurimis, Cass. n. 4750/2018). 10 di 10 15. Il ricorso va conclusivamente rigettato.  16. Le spese seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Cirillo Ettore, Sali Maria Clara

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 11209/2024 del 26-04-2024

... appalto , formular io della ditta appaltatrice per il recupero di batterie esauste), mancando una concreta prova circa l'effettivo svolgimento del servizio affidato per l'anno in questione, 4 di 10 non essendo stata, in particolare, documentata la compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali, dei f ormular i di identificazione dei rifiuti, né p rodotte le f atture ed i bonifici di pagamento relativi all'anno di imposta in questione; 5. ### S.A.S. di ### proponev a ricorso per cassazione avverso d etta pronuncia con ricorso not ificato tramite posta elettronica certificata il 16 gennaio 2019, formulando quattro motivi di impug nazione, succ essivamente depositando, in data 7 dicembre 2023, memoria ex art. 380-bis 1. cod. proc. civ.; 6. il Comune di ### e l'### delle ### - ### sono restati intimati; ### 1. con il prim o motiv o di impugnazione la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360, prim o comma, num. 3 , cod. proc. civ., la violazione dell'art. 157 cod. proc. civ., assumendo che la questione della notifica dell'avviso impugnato eseguita tramite il servizio postale pr ivato costituiva un a nullità assoluta rilevabile di ufficio e, quindi, (leggi tutto)...

testo integrale

sul ricorso iscritto al n. 2414/2019 del ruolo generale, proposto DA ### S.A.S. (codice fiscale ###), con sede ###, in persona del socio a ccomandata rio, ### rappresentata e difesa, in forza di procur a speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti ### (codice fiscale ##### Z) e ### (codice fiscale ##### L), elettiva mente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### - RICORRENTE - CONTRO il ### (codice fiscale ###), con sede ###, in persona del ### pro tempore.  - INTIMATO - NONCHÉ ### SPECIALI 2 di 10 l'### E ### - ### (codice fiscale ###), in persona del Presidente pro tempore.  - INTIMATA - per la cassa zione della senten za n. 7098/26 /2018 della ### tributaria regionale della ### depositata il 25 luglio 2018, non notificata; UDITA la relazione svolta nell'adunanza camerale del 19 dicembre 2023 dal ####: 1. oggetto di controversia è la pr etesa di cui all'avviso di pagamento e del precedente avviso bonar io con cui ### lia ### S.p.A. - quale capogruppo del relativo ### ruppament o ### di ### - aveva richiesto alla contribuen te, nell'interesse del Com une di ### , il versamento della ### relativamente all'anno di imposta 2012 nella misura di 5.827,00 €; 2. la ### tributaria provinciale di Napoli, con una prima sentenza n.10100/25/2015 del 24 aprile 2015, accoglieva il ricorso della società, annullando l'avviso opposto perché notificato tramite servizio postale pr ivato, ma tale sentenza veniva annullata dalla ### tributaria regionale con la pronuncia n. 3918/52/2016 del 2 maggio 2016, in ragione della mancata notifica del ricorso ad ### S.p.A., così rimettendo la causa al primo Giudice; 3. la Comm issione tribut aria provinciale di Napoli, quindi, rinnovava il giudizio e, con la p ronuncia n. 8370/10/2017 , dichiarava inammissibile il ricorso proposto contr o ### S.p.A., ritenendo che unico legittimato a contraddire fosse il Comune e rigetta ndo, comunque, l'impugnazione proposta dalla contribuente, considerando che: - non vi fossero dubbi circa l'istituzione del servizio di raccolta da parte del Comune nei luoghi di causa; 3 di 10 - la contribuente aveva «[…] omesso una dettagliata, specifica e preventiva denuncia avente ad oggetto da una parte, la tipologia dei rifiuti prodotti e dal l'altra, la porzione delle aree d i godimento destinate alla pr oduzione di tale tipolo gia di rifiuti e la loro percentuale rispetto al totale dei rifiuti prodotti» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata); - «[…] anche a voler superare il dato formale della mancanza di denuncia preventiva al Comune, la domanda non potrebbe trovare accoglimento. La documentazione prodot ta dalla parte ricorrente, infatti, non consente in alcun modo di afferm are il d iritto all'esenzione del pagamento della ### (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata), non essendo stato dimostrato lo smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti da parte della società; 4. con la sentenz a im pugnata la ### tributaria regionale della ### accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla contribuente, osservando preliminarmente che la società con il ricorso originario non aveva mai posto la questione della nullità della notifica dell'avv iso impugnato perché effettuato tram ite posta privata, sicché ogni contestazione sollevata sul punto restava preclusa dalla nov ità della domanda, ne gando, per altr a via, la sussistenza di un giudicato nei confronti del Comune di ### per effetto della pronu ncia n. 10 100/25/2015 della Com missione tributaria provinciale di Napoli, in quanto detta sentenza era stata annullata dal Giudice regionale; 4.1. nel merito la ### e regiona le accoglieva parzialmente l'impugnazione proposta dalla soc ietà, ritenendo che questa non avesse il possesso o la detenzione di immobili ubicati in ### reputando, invece, dovuta l'imposta in relazione agli altri beni, in quanto non era stato dimostrato lo smaltimento dei rifiuti, considerando insufficiente la documentazione prodotta (planimetria, contratto di appalto , formular io della ditta appaltatrice per il recupero di batterie esauste), mancando una concreta prova circa l'effettivo svolgimento del servizio affidato per l'anno in questione, 4 di 10 non essendo stata, in particolare, documentata la compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali, dei f ormular i di identificazione dei rifiuti, né p rodotte le f atture ed i bonifici di pagamento relativi all'anno di imposta in questione; 5. ### S.A.S. di ### proponev a ricorso per cassazione avverso d etta pronuncia con ricorso not ificato tramite posta elettronica certificata il 16 gennaio 2019, formulando quattro motivi di impug nazione, succ essivamente depositando, in data 7 dicembre 2023, memoria ex art. 380-bis 1. cod. proc. civ.; 6. il Comune di ### e l'### delle ### - ### sono restati intimati; ### 1. con il prim o motiv o di impugnazione la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360, prim o comma, num. 3 , cod.  proc. civ., la violazione dell'art. 157 cod. proc. civ., assumendo che la questione della notifica dell'avviso impugnato eseguita tramite il servizio postale pr ivato costituiva un a nullità assoluta rilevabile di ufficio e, quindi, indipendentemente dall'eccezione di parte, per cui erroneamente la ### non l'aveva esaminata, reputando la relativa eccezione non proposta; 2. con la seconda doglianza la contribuente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., «la violazione dell'art. 2697 cod. c iv. sull'onere di espletamento del serviz io di pulizia da parte del Comune di ### (v. pag ina n. 10 del ricorso), rappresentando di aver chiesto di provare, anche tramite testi, che il Comune di Ca soria non aveva svolto, ne aveva documentato di aver svolto regolarmente il servizio di raccolta dei rifiuti nell'area metropolitana circostante g li uffici della società, duolendosi del fatto che «la sentenza impugnata […] nulla dice in maniera esplicita sul regolare svolgimento del servizio di pulizia» (v.  pagina n. 11 del ricorso); 5 di 10 3. con la terza censura la società ha denunciato, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., «la violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. in relazione al giudicato della sentenza n. 10100 /15 della ### tributaria pr ovinciale formatasi nei confronti del Comune di ### (così a pagina n. 11 del ricorso), ponendo in evidenza che detta pronuncia fu impugnata solo da ### ma non anche dal Comune di ### p ur costituito in giudizio e nei confronti del quale, quindi, detta sentenza doveva considerarsi passata in giudicato, sostenendo sul punto che «la declaratoria di nullità della sentenza per non aver correttamente citato in giudizio una parte, non annulla completamente la vicenda di primo grado, ma semmai rimuove gli effetti del procedimento tra le parti interessate» (v. pagina n. 12 del ricorso) e quindi, nel caso che occupa, solo tra ### e la contribuente; 4. con il quarto motivo di impugnazione, l'istante ha contestato, in relazione al paradigma censorio di cui all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. p roc. civ., la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., assumendo che «l'accoglimento pa rzia le del ricorso doveva comportare una diversa regolamentazione delle spese, quanto meno di condanna parziale dell'Ente impositore […]» (v. pagina n. 13 del ricorso); 5. il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni; 6. risultato infondato il primo motivo di ricorso; 6.1. le ### di questa Corte hanno chiarito, in relazione agli giudiziari, che anche «In tema di notificazione di atti processuali […] è nulla e non inesistente la notificaz ione di atto giudiz iario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'ent rata in vigore d ella suddetta direttiva (ndr. direttiva 2008/6/Ce del ### europeo del 20 febbraio 2008) e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017» (cfr. Cass. Sez. U., 10 gennaio 2020, n. 299), il che significa che - a tacer d 'altro - nessuna ipotesi di nullit à poteva essere 6 di 10 rilevata di ufficio dal giudice, una volta che il teorico vizio era stato sanato dall'impugnazione della contribuente; 6.2. le ### di questa Corte con la sentenza n. 8416 del 26 marzo 2019 hanno, inoltre, chia rito che le notifiche degli atti amministrativi effettuate tramite raccomandata dalle agenzie private sono del tutto legittime a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs.  n. 58/ 2011 riservato a ### italiane solo la not ifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, così ribadendo che «[ la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in p ossesso di titolo abilita tivo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberaliz zazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ.  modif., […] quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari» (così, tra le tante, Cass., Sez. T., 7 aprile 2022, n. 29343 e nello stesso Cass., Sez. V, 7 luglio 2 021, n. 19 369; Cass. Sez ., V, 1 2 novembre 2020, n. 25521); 6.3. alla luce dei suindicat i principi, dunq ue, la notifica degli avvisi impugnati tramite posta privata non solo non integrava alcuna ipotesi di nu llità, meno che mai rilevabile di ufficio, ma la loro impugnazione ha posto nel nulla ed in termini a ssorbenti ogni questione, appena aggiungendo sul punto che non possono trovare ingresso gli asseriti vizi della notifica degli atti impugna ti inammissibilmente dedotti nella memoria ex a rt. 380-bis.1. cod.  proc. civ.; 7. il secondo motivo di ricorso, basato sulla dedotta mancat a dimostrazione da parte del ### e del contestato servizio d i raccolta dei rifiuti «[…] nell'area metropolitana circostante gli uffici della Mag gelettro […] (v. pagina n. 11 del ricorso) risulta inammissibile, oltre che infondato; 7.1. sotto il primo profilo, va infatti osservato che la questione dell'effettuazione del servizio di raccolta nella suddett a zona 7 di 10 espressamente riconosciuta dal pr imo Giudice (secondo cui, come riportato nella sentenza impugnata, non vi erano «[…] dubbi circa la istituzione del servizio di raccolta nei luoghi di causa» ) aveva costituito specifico motivo di appello avverso la statuizione del primo Giudice, come riporta to nel ricorso (v. pag ina n. 6, in termini riscontrati dai contenuti del ricorso in appello, prodotto in atti; v.  pagine nn. 9 e ss. di tale atto), ma su tale censura - deve rilevarsi - il Giudice di appello ha omesso di pronunciarsi; 7.1.a. per tale via, il motivo si presenta inammissibile perché diretto a contestare la violazione dei criteri di riparto dell'oner e probatorio in ordine all'espletamento del servizio, laddove nessuna pronuncia è stata resa sul pun to da lla ### regiona le, omissione questa, in realtà, censurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ. per violazione dell'art. 112 cod. proc.  civ., che tuttavia non è stata coltivata dalla contribuente; 7.2. il motivo risulta, in ogni caso, anche infondato sotto l'aspetto censurato; 7.2.a. secondo la tesi della contribuen te «[…] in ### onza e nelle zone li mitrofe, r ientranti nella competenza del com une di ### non è mai stato attivato alcun servizio di raccolta rifiuti» (v.  pagina n. 6 del ricorso in esame); 7.2.b. con tale ragione di contestazione la contribuente non ha dedotto la mancanza di istituzione, organizzazione ed attivazione del servizio di racco lta e smalti mento dei rifiuti urbani per l'intera estensione del ter ritorio comuna le, ma ha censurato ta li carenze soltanto in relazione al trattamento dei rifiuti speciali nella predetta zona; 7.2.c. questa Corte ha, anche da ultimo, chiarito (cfr. Cass. T. 24 febb raio 2023, n. 5766) che, in tema d i ### (ma con valutazione esportabile anche con riferi mento alla ### stante, sul p unto, la continuità norma tiva tra le due fattispecie), pur operando il principio secondo cui è l'ente impositore a dover fornire 8 di 10 la prov a della fonte dell'obbligazione tributaria , grava sul contribuente l'onere di pr ovare la sussistenza delle condiz ioni per beneficiare del diritto a d ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2010, n. 19720; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22130; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 201 9, 14040; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8088; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2022, n. 21335), per cui la mancata istituzione o la mancata attivazione del servizio di gestione dei rifiuti speciali assimilabili ed assimilati in una parte o zona del territorio comunale devono essere provate dal contribuente che pretende di avv alersene dinanzi al giudice tributar io per l'annullamento dell'atto impositivo, non rilevando in senso ostativo che si tratti di “fatti negativi”, potendo la prova essere fornita mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presun zioni d alle quali possa desumersi il fatto negativo (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 15 aprile 2002, n. 5427; Cass., Sez. 3^, 11 gennaio 2007, n. 384; Cass., Sez. 3^, 13 giugno 2013, n. 14854; Cass., Sez. 5^ , 6 febbraio 2020, nn. 2810 e 2811; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2021, n. 4743); 7.2.d. per tale via, il motivo risente dell'erronea impostazione di fondo, basata sull'ordine di idee secondo cui dovesse ess ere l'amministrazione comunale a dimostr are il servizio svolto nella citata «[…] ### e zone limitrofe», incombendo invece alla contribuente l'onere di provare il contrario, prospettiva questa non coltivabile in base alla disciplina processuale vigente con l'articolata prova per testi, tenuto conto del divieto di cui all'art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 8. va re spinto anche il terzo motivo di doglianza, d ovendo osservarsi che la menzionata dichiarazione di nullità della sentenza n. 10100/15 della ### tributaria provinciale di Napoli per il ritenuto difetto di contraddittorio ### necessario nei confronti del concessionario , con rimessione delle parti innanz i al primo 9 di 10 Giudice ai sensi del l'art. 59 d .lgs. 31 dicembre 199 2, n. 546 , preclude ogni giuridica possibilità di riconnettere ad essa l'autorità giudicato nei confronti del ### di ### siccome inconciliabile con la dichiarata nullità dell'intera pronuncia e non di una sua parte; 9. non può ess ere accolta neanche la quarta censura, volta a censurare la sentenza, ai sensi dell'art. 91 (rectius 92) cod. proc.  civ., nella parte in cui ha compensa to le spese di giudizio, nonostante l'accoglimento par ziale della domanda p roposta dalla contribuente; 9.1. la doglianza, inv ero, non ha fondamento, risultando la decisione del Giudice regionale coer ente con il principio di di ritto secondo cui «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tr a le stesse parti o in caso di parz iale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente q uindi la condanna d ella parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2» (Cass., Sez. U., 31 ottobre 2022 , n. 3206 1), ribadita dalla conforme riflessione secondo cui in caso d i accoglimento par ziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa (cfr. Cass., Sez. III, 15 ma ggio 2023, 13212); 9.2. nella specie, risulta dal medesimo contenuto del ricorso e della sentenza impugnata che l'imposta oggetto di contenzioso aveva ad oggetto vari, distinti, beni (quello/i sito/i in ### e quello/i sito/i in ### e dunque più oggetti su cui commisurare l'imposta, per cui, in tale peculia rità, l'accogliment o dell'impugnazione solo per alcuni di essi ha giustificato la disposta 10 di 10 compensazione, trattandosi di fattispecie r iconducibile all'accoglimento di una pa rte dell'unica domanda articola ta in più capi; 10. per quanto sopra osservato, il ricorso va rigettato; non vi è ragione di statuire sulle spese di lite, stante l'assenza di attiv ità difensiva delle controparti; 11. nondimeno, va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualment e dovuta a titolo di contributo un ificato per il ricorso; P.Q.M.  la Corte rigetta il ricorso. 
Dà a tto che ricorrono i p resupp osti di cui all'art 13, c omma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. 
Così d eciso in ### nella camera di consiglio del 19 dicembr e 

Giudice/firmatari: Sorrentino Federico, Candia Ugo

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14423/2023 del 24-05-2023

... stato di detenzione, non erano valutabili ai fini del recupero della capacità genitoriale; - quindi, premessa l'infondatezza dell'eccezione di difetto della regolare instaurazione del contraddittorio, ha condiviso le valutazioni del giudice di prime cure, avuto riguardo alle risultanze istruttorie acquisite, non direttamente contestate dal ricorrente; - il ricorso è affidato a cinque motivi; - resistono con unico controricorso la ### speciale e la ### di A.K. e T.G. ; - le altre parti intimate non spiegano alcuna difesa; - il ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; 27e 7b49e 80139e ###88a FirmEi to Da: #### S. P.A. ### 3 Ser ial*: 5b13 188ta tiba 3f1 :195434a 7db47fdeOa r1 - FirmEi to Da: ACIERNO ts ### E messo Da: ####. P.A. ### 3 Ser ial* Oscuramento d'### registro generale 15479,2022 ### sezionale 525,2023 Nurnero di raccolta generale i 4423f2023 Data pubblicazione 24,1115,2023 ###: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza eio del procedimento per violazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ., nella parte in cui ha omesso di rilevare la mancata evocazione nel giudizio di appello di T.J. I, madre dei (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15479/2022 R.G. proposto da A.A. , rappresentato e difeso dall'avv. ### con domicilio eletto presso il suo studio, sito in ### via ### 14 - ricorrente - contro Curatela speciale e ### di A.K. e ###.G. I, in persona del curatore speciale e tutore pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. ### con domicilio eletto presso il suo studio, sito in ### corso ### 58 - controricorrenti - ### presso la Corte di cassazione - intimato - ### presso la Corte di appello di ### - intimato - ### della Repubblica presso il Tribunale di ### to Da: #####: ### S.
P.A. ### 3 Se rial#: 5bb f88 fa0ba 3f095434a 7db47 fd80a f1 - ### to Da: ###e 7b49e 80139e ###88a
FirmEi to Da: #### S.
P.A. ### 3 Ser ial*: 5b13 188ta tiba 3f1 :195434a 7db47fdeOa r1 - FirmEi to Da: ACIERNO ts ### E messo Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial* Oscuramento d'### registro generale 15479,2022 ### sezionale 525,2023 Nurnero di raccolta generale i 4423f2023 Data pubblicazione 24,1115,2023 - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di ### n. 43/2022, depositata il 5 maggio 2022. 
Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del l° febbraio 2023 e, riconvocato il Collegio, del 9 maggio 2023 dal consigliere #### A.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di ### depositata il 5 maggio 2022, di reiezione sul suo appello per l'annullamento della sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori A.K.  e T.G. e respinto la richiesta di reintegrazione nella responsabilita genitoriale avanzata dall'odierno ricorrente per il predetto A.K.  - la Corte di appello ha dato atto che il giudice di primo grado aveva accertato che la madre dei minori era del tutto scomparsa dalla vita dei figli e che l'odierno ricorrente, all'epoca detenuto con scadenza pena al 30 marzo 2023, si era reso artefice di comportamenti pregiudizievoli per la crescita del minore A.K. e le sue successive condotte, poste in essere in stato di detenzione, non erano valutabili ai fini del recupero della capacità genitoriale; - quindi, premessa l'infondatezza dell'eccezione di difetto della regolare instaurazione del contraddittorio, ha condiviso le valutazioni del giudice di prime cure, avuto riguardo alle risultanze istruttorie acquisite, non direttamente contestate dal ricorrente; - il ricorso è affidato a cinque motivi; - resistono con unico controricorso la ### speciale e la ### di A.K. e T.G. ; - le altre parti intimate non spiegano alcuna difesa; - il ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc.  civ.; 27e 7b49e 80139e ###88a
FirmEi to Da: #### S.
P.A. ### 3 Ser ial*: 5b13 188ta tiba 3f1 :195434a 7db47fdeOa r1 - FirmEi to Da: ACIERNO ts ### E messo Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial* Oscuramento d'### registro generale 15479,2022 ### sezionale 525,2023 Nurnero di raccolta generale i 4423f2023 Data pubblicazione 24,1115,2023 ###: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza eio del procedimento per violazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ., nella parte in cui ha omesso di rilevare la mancata evocazione nel giudizio di appello di T.J. I, madre dei minori e litisconsorte necessario, pronunciando la sentenza senza provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti; - con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza eio del procedimento per violazione dell'art. 102 cod. proc. civ., nella parte in cui ha omesso di rilevare che il giudice di primo grado aveva dato corso all'apertura del procedimento benché non vi fosse prova della notifica del decreto di comparizione nei confronti della predetta T.J.  ###, litisconsorte necessario; - con il terzo motivo si duole della nullità della sentenza eio del procedimento per violazione degli artt. 102 e 143 cod. proc. civ., nella parte in cui ha ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti di T.J. l, in virtù della notifica effettuata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 143 cod.  proc. civ., benché non sussistessero i presupposti per procedere alla notifica dell'atto secondo le modalità descritte da tale disposizione normativa; - evidenzia, in particolare, che il Tribunale, atteso l'esito delle ricerche effettuate dal ### di ### di ### aveva disposto che la notifica nei confronti della donna fosse compiuta secondo le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. e non di cui all'art.  143 cod. proc. civ. e che, comunque, il ricorso a tali ultime modalità presupponeva la impossibilità del superamento della condizione di ignoranza circa il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario medesimo, da accertare mediante il compimento delle indagini possibili nel caso concreto, mentre la relata di notifica dell'atto non recava l'indicazione delle ricerche eseguite a tal fine; 3 27e 7b49e 80139e ###88a
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P.A. ### 3 Ser ial*: 5b13 188ta tiba 3f1 :195434a 7db47fdeOa r1 - FirmEi to Da: ACIERNO ts ### E messo Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial* Oscuramento d'### registro generale 15479,2022 ### sezionale 525,2023 Nurnero di raccolta generale i 4423f2023 Data pubblicazione 24,1115,2023 - con il quarto motivo lamenta la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione e violazione dell'art. 111 Cost., nella parte in cui ha disatteso l'istanza di sospensione del procedimento in attesa della definizione della richiesta, avanzata dal ricorrente medesimo, di riconoscimento della paternità di T.G. e non ha disposto l'ascolto del minore; - con l'ultimo motivo censura la sentenza impugnata per «violazione eio falsa applicazione di norme di diritto del procedimento di adottabilità», nella parte in cui ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori in assenza del previo accertamento e dell'illustrazione dei gravi fatti indicativi dello stato di abbandono morale e materiale; - possono essere esaminati prioritariamente, per motivi di ordine logico-giuridico, il secondo e il terzo motivo; - il secondo motivo è inammissibile; - la Corte di appello, dopo aver ritenuto che la madre dei minori fosse litisconsorte necessario, ha appurato che il decreto di comparizione era stato regolarmente notificato nei suoi confronti ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., per cui non sussisteva l'eccepito difetto di contraddittorio; - la doglianza non si confronta con tale accertamento, non aggredendo, dunque, la ratio decidendi; - il terzo motivo è infondato; - dall'esame degli atti emerge che il Tribunale per i minorenni ha disposto la notifica alla madre dei minori degli atti relativi al procedimento e del provvedimento di convocazione della stessa dinanzi al collegio, da eseguirsi ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. e che, attesa l'irreperibilità della donna, attestata da relativo verbale di vane ricerche redatto dalla ### municipale di ### la notifica degli atti era avvenuta ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ.; - orbene, se è vero che la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc.  civ. richiede che la condizione di ignoranza circa la residenza, la dimora 4 27e 7b49e 80139e ###88a
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P.A. ### 3 Ser ial*: 5b13 188ta tiba 3f1 :195434a 7db47fdeOa r1 - FirmEi to Da: ACIERNO ts ### E messo Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial* Oscuramento d'### registro generale 15479,2022 ### sezionale 525,2023 Nurnero di raccolta generale i 4423f2023 Data pubblicazione 24,1115,2023 o il domicilio del destinatario dell'atto non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 8 giugno 2020, n. 10881; Cass. 31 luglio 2017, 19012), nel caso in esame non può negarsi l'adeguatezza delle ricerche effettuate, avendo la ### municipale attestato nel verbale di aver effettuato «accertamento cio l'indirizzo con esito negativo nonostante diversi accessi in orari e giorni differenziati, senza mai trovare alcuno» e di non aver riscontrato «elementi utili al successivo rintraccio»; - il primo motivo è, invece, fondato; - va premesso che parte ricorrente si duole di un vizio — attinente il difetto del contraddittorio nel grado di appello — cui la stessa avrebbe dato causa omettendo di notificare il gravame a un soggetto ritenuto litisconsorte necessario; - sul punto, va premesso che la regola dettata dal terzo comma dell'art.  157 cod. proc. civ., secondo la quale la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa si riferisce, non riguarda i casi menzionati nella prima parte di detto articolo, nei quali la nullità si deve rilevare d'ufficio, per cui non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi a un difetto di attività del giudice al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare la regolarità del processo e la rilevazione officiosa ad iniziativa del giudice permane anche nel grado di giudizio successivo (cfr. Cass. 30 agosto 2018, 21381; Cass. 18 febbraio 2014, n. 3855; Cass. 4 aprile 2001, n. 4948); - ciò posto, è consolidato principio della giurisprudenza di legittimità quello per cui nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità i genitori del minore sono titolari di una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a fare assumere loro la veste di parte necessari e formali e, dunque, di litisconsorti necessari (cfr. Cass. 15 luglio 2021, n. 20243; Cass. 10 luglio 2018, n. 18148; Cass. 30 ottobre 2013, 5 Oscuramento d'### registro generale 15479,2022 ### sezionale 525,2023 Nurnero di raccolta generale i 4423f2023 Data pubblicazione 24,1115,2023 24482; Cass. 4 luglio 2011, n. 14554); - da ciò consegue che il giudice di appello è tenuto a integrare il contraddittorio nei loro confronti del genitore o dei genitori non costituitisi in tale grado e tale adempimento va osservato anche laddove la parte sia rimasta contumace in primo grado; - laddove la loro mancata partecipazione al giudizio non sia stata rilevata dal giudice, l'intero giudizio è viziato, dovendosi disporre, in sede di legittimità, l'annullamento, anche d'ufficio, della pronuncia; - il quarto motivo è, nei limiti che seguono, fondato; - va preliminarmente osservato che, nonostante il riferimento contenuto nella rubrica del motivo, al vizio di «nullità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione», l'illustrazione della censura rende evidente, in modo inequivocabile, che, con tale espressione, il ricorrente ha inteso contestare la mancata indicazione degli elementi in virtù dei quali era stato compresso il vantato diritto alla genitorialità e non era stato rispettato l'obbligo di sentire il minore IT.G. I, prospettando, in tal modo, un vizio di violazione e falsa applicazione della legge, riconducibile al paradigma di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (cfr., sulla riqualificazione del motivo di ricorso, Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931); - ciò posto, la facoltà di chiedere la sospensione del procedimento abbreviato per la dichiarazione di adottabilità del minore non riconosciuto alla nascita e un termine per provvedere al riconoscimento, prevista in capo a chi si affermi genitore biologico dall'art. 11, secondo comma, I. 4 maggio 1983, n. 184, non è preventivamente rinunciabile, né è soggetta a decadenza, in quanto la richiesta può intervenire fino alla definizione del procedimento di primo grado, dovendo poi il Tribunale per i minorenni valutare, nell'interesse preminente del minore alla sua famiglia di origine, il requisito del perdurante rapporto del genitore biologico con il figlio alla luce delle peculiarità del caso, valorizzando la disponibilità, la capacità e le 27e 7b49e 80139e ###88a
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P.A. ### 3 Ser ial*: 5b13 188ta tiba 3f1 :195434a 7db47fdeOa r1 - FirmEi to Da: ACIERNO ts ### E messo Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial* 27e 7b49e 80139e ###88a
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P.A. ### 3 Ser ial*: 5b13 188ta tiba 3f1 :195434a 7db47fdeOa r1 - FirmEi to Da: ACIERNO ts ### E messo Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial* Oscuramento d'### registro generale 15479,2022 ### sezionale 525,2023 Nurnero di raccolta generale i 4423f2023 Data pubblicazione 24,1115,2023 competenze del genitore biologico, quali connesse alla responsabilità del ruolo (così, Cass. 7 febbraio 2014, n. 2802); - la Corte di appello, pur richiamando tale principio, non ne ha fatto corretta applicazione, in quanto ha omesso di disporre la sospensione del procedimento in ragione di elementi non pertinenti, quali la asserita non compatibilità dei tempi «lunghi» di svolgimento dell'azione di riconoscimento con il preminente interesse del minore, valutata alla luce dell'irreperibilità della madre, dei precedenti e della condotta di vita del richiedente e l'ampio lasso temporale decorrente dalla nascita del minore (anno 2013) sino alla proposizione dell'azione (anno 2021); - inammissibile è la doglianza nella parte in cui contesta la mancata esplicitazione delle ragioni per cui il giudice di merito non ha proceduto all'audizione del minore ### T.G. atteso che il mancato esercizio da parte del giudice di merito del potere di disporre l'ascolto del minore infradodicenne, in vista della dichiarazione di adottabilità, gli impone di motivare sulle ragioni dell'omessa audizione solo nel caso in cui la parte abbia presentato una specifica istanza con cui abbia indicato gli argomenti ed i temi di approfondimento, ex art.  336-bis, secondo comma, cod. civ., su cui ritenga necessario l'ascolto del minore (cfr. Cass. 7 marzo 2017, n. 5676), mentre nel caso in esame il ricorrente non ha allegato di aver presentato una siffatta istanza; - il quinto motivo è fondato; - la dichiarazione di adottabilità di un minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto (così, Cass., Sez. Un., 17 novembre 2021, n. ###); - orbene, come accennato in precedenza, la Corte di appello ha ritenuto 7 27e 7b49e 80139e ###88a Da: ### S.
P.A. ### 3 Ser ial*: 5b13 188ta tiba 3f1 :195434a 7db47fdeOa r1 - FirmEi to Da: ACIERNO ts ### E messo Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial* Oscuramento d'### registro generale 15479,2022 ### sezionale 525,2023 Nurnero di raccolta generale i 4423f2023 Data pubblicazione 24,1115,2023 che la dichiarazione di adottabilità dei minori e di reiezione della domanda di reintegra del ricorrente nella responsabilità genitoriale si imponesse in considerazione del fatto che la madre dei minori era del tutto scomparsa dalla vita dei figli e che l'odierno ricorrente, in stato di detenzione, si era reso artefice di comportamenti pregiudizievoli per la crescita del minore A.K. e che l'avvio di un percorso di recupero del suo ruolo mentre era in stato di detenzione non aveva attinenza con il rapporto padre-figlio e non costituiva, ai fini del giudizio in oggetto, «un fattore di rilevante novità»; - ha, altresì, dato atto della non contestazione delle circostanze fattuali accertate, dell'assenza di un progetto di genitorialità in grado di fornire ai minori una stabilità affettiva, morale e materiale e della sussistenza di una condizione di abbandono, anche in relazione all'inadeguatezza dei genitori a garantire ai minori un normale sviluppo psico-fisico; - ciò posto, si osserva che tali affermazioni risultano generiche e prive della indicazione di attuali e concreti elementi di riscontro, ponendosi in contrasto con il richiamato principio giurisprudenziale; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di ### in diversa composizione P.Q.M.  La Corte accoglie il primo, quarto e il quinto motivo di ricorso e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di ### in diversa composizione. 
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi delle parti e dei minori. 
Così deciso in ### nell'adunanza camerale del 10 febbraio — 9 maggio 2023. 

Giudice/firmatari: Acierno Maria, Catallozzi Paolo

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