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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31169/2025 del 28-11-2025

... iustificato arricchimento del cessionario, in quanto il recupero dell'IVA indebitamente detratta è un onere che ricade (non sul cedente, ma) sull'### In senso contrario non vale invocare Cass. 13338/25. Invero, in quella occasione, la Co rte si è occupata principalmente della legittimazione del cessionario (l'acquirente di beni o servizi, soggetto IVA o consumatore finale) a proporre istanza di rimborso direttamente nei confronti dell'### (l'### finanziaria) per l'IVA di rivalsa, indebitam ente pagata; ed ha stabilito che, di regola, i l cessionario non ha una relazione diretta con l'### per il rimborso dell'IVA di rivalsa, ma deve esercitare un'azione di ripetizione d'indebito di natura civilistica nei confronti del cedente (il fornitore) per le somme versate in eccesso. Nel caso di specie, in vece, il consu matore finale (### ha correttamente esercitato l'azione ordinaria di ripetizione dell'indebito 9 ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti del fornitore (###. ### prom ossa in questo giudizio è di na tura privatistica (tra fornitore e cliente finale) e non di natura tributaria (tra cliente finale e ###. In definitiva, nella specie, viene in discussione (non la legit timazione ad (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 718/2024 R.G. proposto da: ### S.P.A., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato #### , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente contro ### - S.P.A. ### nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 15905/2023 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal #### 1. Nel 2020 la ### s.p.a. conveniva innanzi al Giudice di pace di ### s.p.a. per ottenere la restituzione di € 3.597,24, oltre interessi, versati a titolo di addizionale provi nciale all'accisa sull'energia elettrica per i consumi degli anni 2010-2012. A fondamento della domanda deduceva che l'addizionale, addebitata in bolletta dalla ### s.p.a., fosse illegittima poiché contrastante con l'art. 1, par. 2, della ### 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'### europe a, chieden do quindi la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 ### s.p.a. si costituiva contestando l'avversa domanda ed eccepiva: l'assenza dei presuppo sti per l'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento avvenuto in forza di contratto valido ed efficace; l'inefficacia orizzontale delle direttive europee tra i privati; l'intervenuta prescrizione; la legittimità dell 'addizionale fino al 31 marzo 2010.  ### ice di pace di ### con sentenza n . 3262/20 21, accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione, e condanna va ### a l pagamento di € 2.973,9 0, oltre interessi e spese. 
Avverso tale decisio ne proponeva ap pello ### s.p.a., sottolineando la necessità di un rinvio p regiudiziale al la Corte di Giustizia. 
Si costituiva ### s.p.a., chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.  ### ale di ### con sentenza n . 1590 5/2023, rigettava l'appello e confermava int egralme nte la decisione di primo grado, compensando le spese tra le parti.  2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso ### s.p.a., articolato in quattro motivi. 
Ha resistito con controricorso ### s.p.a. 3 ### non ha rassegnato conclusioni scritte.  ### della società resistente ha depositato memoria. 
La Corte si è riservata il depo sito de lla motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### articola in ricorso quattro motivi. Precisamente: - con il primo motivo denuncia <<### e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3>>, nella parte in cui il giudice di appello ha affermato la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito, nonostante fino al 31 dicembre 2 011 il pagament o dell 'addizionale provinciale fosse dovuto, in esecuz ione di un contratto valido ed efficace alla luce della normativa italiana allora vigente; - con i l secondo motivo denuncia <<### e falsa applicazione dell'art. 6 c.1. D.L. n. 511/1988 e dell'art. 1 par. 2 della Direttiva n. 2008/118/CE, dell'art. 54 della L. 8 giugno 1990 n. 142, dell'art. 149 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - ### e dell'art. 19 ###, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3>> nella parte in cui il giudce di appe llo ha rilevato l'incompatibilità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con il det tato de ll'art. 1 p ar.2 de lla direttiva 2008/118/CE sull'errato presupposto della mancanza di una “finalità specifica” del tributo. Osserva che: a) l'addizionale provinciale ha natura di “accisa”, e non di tributo autonomo, sicché rispetto ad essa non è necessario verificare la sussistenza del requisito della “finalità specifica” richiesto dalla ### tiva europea, ch e è richiesto per l'istituzione di imposte “autonome” e non riguardo ai meri incrementi quantitativi dell'accisa; b) anche a voler ritenere sussistente il requisito della “finalità sp ecifica, questo era stato rispettato dal legislatore nazionale attraverso il D.L. n. 511/1988, sicché la normativa interna 4 non è in contrasto con quella unionale. Chiede, all'occorrenza, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sui quesiti sottesi alla censura; - con il terzo motivo denuncia <<### e falsa applicazione - alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE - dell'art. 6 c. 1. D.L . n. 511/198 8, della ### 2008/118/CE art. 1 par. 2, dell'art. 4 comma 3 del ### dell'art. 288 TFUE, degli artt. 11 e 117 Cost, in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3>>, nella parte in cui il giudice d'appello ha disapplicato la norma interna per contrasto con la direttiva europea, trattandosi di rapporto tra privati, in cui non è ammessa l'efficacia orizzontale delle direttive; - con il quarto motivo denuncia <<### e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3>>, nella parte in cui il giudice di appello ha a sua volta erroneamente affermato il diritto della società ### S.p.A. ad ottenere restituzione dell'importo richiesto a titolo di rimborso dell'IVA sul costo addebitato a t itolo di addizionale provincia le. Osserva che non costituendo, la somma corrisposta a titolo di addizionale, indebito oggettivo, l'Iva era dovuta sull'ammontare complessivo del corrispettivo ai sensi dell'art.  13, comma 1 del d.p.r. n. 633/1972 e che la restituzione del relativo importo, poiché destinat o a gravare definitiv amente soltanto sul consumatore finale e “neutro” p er l'acquirente esercente attività d'impresa, avrebbe comportat o un ingiustificato arric chimento a vantaggio della ### s.p.a. In sostanz a, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente confermato il diritto di ### S.p.A.  alla restituz ione degli importi richiesti a titolo di rimborso dell'### integrando ciò un ingiustificato arricchimento.  2. Il ricorso non è fondato.  2.1. Non fondati sono i primi tre motivi - che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente - ma la motivazione della sentenza impugnata va corretta. 5 ### la giurispruden za di qu esta Corte (cfr. il principio affermato da Cass. 13740/25 e ribadito già finora almeno da Cass. 13741/25, n. 16992/25, n. 16993/25, n. 17642/25, n. 17643/25, 28198/25, n. 28199/25, n. 28200/25, n. 28517/25, n. 28518/25, 28527/25, n. 28840/25, n. 28841/25, n. 29055/25: al quale il Collegio presta convinta ade sione), <<In tema d i addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt.  2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con m odif., dalla l. n. 44 del 20 12), il consumatore fi nale - se h a corrisposto al fornitore di e nergia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il d iritto d ell'### ea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dich iarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione>>. 
Avuto riguardo al disposto di cui sensi all'art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è qui sufficiente fare integrale richiamo alla motivazione della prima delle menzionate sentenze per giustificare il rigetto dei motivi in esame, con op portuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato.  2.2. Non fondato è anche il quarto motivo. 
Questa Corte, ormai da dieci anni (cfr. Cass. n. 9946/2015), ha precisato che: <<In tema di ### ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva del 6 Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione de ll'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali o perazioni atte ngano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indisp ensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'### restano privi di fondame nto il pagamento dell'imposta da parte del ceden te, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da que st'ultimo operata nella su a dichiarazione ### con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'### il rimborso dell'### il cessionario ha dir itto di chiedere al cedent e la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'### ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario>>. 
Dando applicazione a detto principio (ribadito da Cass. 15536/2018, n. 8652/2020, n. 25741/2021 e n. 13149/2024) è stato precisato che: <<il pagame nto dell'IVA sulla t ariffa di igiene ambientale ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. ###), attesa la natura tributaria di detta tariffa e la sua non asso ggettabilit à ad imposta, integra indebito oggettivo e legittima l'azione di ripetizione promossa nei confronti del cedente, non assumendo rilevanza la eventuale detrazione, comunque non consentita, del relativo importo ad opera del cessionario>> (Cass. n. 6149/2020); e che <<la tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. ###), a differenza della cd. ###, avendo natura tri butaria, non è assoggettabile a IVA e, pertanto, le somme versate a tale titolo costituiscono un indebito , che legitt ima l'azione di ripe tizione nei confronti del cedente>> (Cass. n. 10900/2025). 7 Orbene, nella sentenza impugnata, il Tribunale di ### nella sentenza impugnata, ha rigettato il quarto motivo stabilendo che: a) in caso di IVA erroneamente assoggettata, se l'IVA è stata indebitamente versata, restano privi di fondamento il pagamento, la rivalsa e la detrazione; b) il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa; c) la questione relativa alla detrazione IVA già operata dal cliente finale non rileva nel rapporto privatistico con il fornitore, ma riguarda esclusivamente il rapporto tra il cliente e l'### Tanto affermando, il Tribunale di ### si è conformat o alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: a) la detrazione dell'IVA è ammessa solo se le operazioni sono effettivamente assoggettabili all'### se l'operazione è stata erroneamente assoggettata, la detrazione operata dal cessionario è priva di fondam ento; l'erroneo assoggettamento ad IVA esclude la sussistenza di una base legale per i l pagame nto, la rivalsa e la detrazione, in applicazione del principio di neutralità dell'imposta indiretta; b) il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, mentre il cedente ha diritto di chiedere il rimborso all'### Invero, alla luce de lla giurispruden za di questa Corte sopra richiamata, è errat o ritenere che l'eventuale detrazione contabile dell'IVA da parte del cessionario (### precluda l'azione di ripetizione nei confronti del cedente (### energia). 
La corresp onsione dell'IVA calcolata su una somma (l'addizionale) che è risultata non dovuta p erché illegittima (o dichiarata tale ex tun c dalla Corte costituzionale) è essa stessa un indebito e l'azione di ripetizione spett a al consumatore finale n ei confronti del fornitore. Il car attere indebito del capit ale implica il 8 carattere indebito della imposta (che del capitale rappre senta accessorio), con la conseguenza che il cessionar io ha dirit to alla restituzione dell'Iva indebita versata in rivalsa. 
Poiché la Corte costituzionale ha con la citata sentenza dichiarato la illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'addizionale, con efficacia ex tun c, ne risulta che l'imposta era ipso facto i ndebita: essendo la base imponibile illegittima ex tunc, anche l'IVA accessoria risulta indebita. 
Ne consegue che l'argomento centrale di Ene l, basato sull'ingiustificato arricchimento di ### per l'IVA detrat ta, è in contrasto con il meccanismo di neutralizzazione circolare dell'### che impone la restituzione dell'imposta indebita al cessionario da parte del cedente, lasciando all'### il potere-dovere di recuperare l'importo indebitamente detratto. Il carattere indebito del capitale (l'addizionale provinciale illegit tima), si ribadisce, implica il carattere indebito dell'imposta accessoria (l'###; ed è escluso il rischio di ing iustificato arricchimento del cessionario, in quanto il recupero dell'IVA indebitamente detratta è un onere che ricade (non sul cedente, ma) sull'### In senso contrario non vale invocare Cass. 13338/25. Invero, in quella occasione, la Co rte si è occupata principalmente della legittimazione del cessionario (l'acquirente di beni o servizi, soggetto IVA o consumatore finale) a proporre istanza di rimborso direttamente nei confronti dell'### (l'### finanziaria) per l'IVA di rivalsa, indebitam ente pagata; ed ha stabilito che, di regola, i l cessionario non ha una relazione diretta con l'### per il rimborso dell'IVA di rivalsa, ma deve esercitare un'azione di ripetizione d'indebito di natura civilistica nei confronti del cedente (il fornitore) per le somme versate in eccesso. 
Nel caso di specie, in vece, il consu matore finale (### ha correttamente esercitato l'azione ordinaria di ripetizione dell'indebito 9 ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti del fornitore (###.  ### prom ossa in questo giudizio è di na tura privatistica (tra fornitore e cliente finale) e non di natura tributaria (tra cliente finale e ###. In definitiva, nella specie, viene in discussione (non la legit timazione ad agire contro l'### bensì) il diritto del cessionario (### di o ttenere la restituzione dell 'IVA indebita dal cedente (###: Cass. n. 13338/2025 ha definito le eccezioni che consentono al cessionario di agire direttamente contro il ### , mentre nel caso d i specie si tratta di appli care il principio generale, che impone la restituzione dell'IVA indebit a, nel rapporto privato tra cedente e cessionario. ### di ripeti zione contro il fornitore è azione esperibile e non vi ene preclusa dall'eventuale detrazione contabile dell'IVA da parte del cessionario. 
In defi nitiva, il motivo viene deciso sulla ba se del segue nte principio di diritto: <<In tema di imposta sul valore aggiunto (###, ove l'operazione sia stat a erroneamente ass oggettata a tale imposta, in quanto calcolata su una b ase imponib ile che, a seguito di decl aratoria di illegittimità costituzionale ex tunc, è risultata indebita, restano prive di fondamento non solo la corresp onsione dell'imposta da parte del cedente, ma anche la rivalsa da costui effettuata nei confronti d el cessionario e la det razione eve ntualmente operata da quest'ultimo nella sua dichiarazione ### Conseguentemente, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa. 
La possibilità che il cessionario abbia già operato la detrazione contabile dell'IVA non è idonea a precludere l'azione di ripetizione nei confronti del cedente, poiché la restituzione dell'imposta indebita al cessionario da parte del cedente è necessitata dal meccanismo di neutralizzazione circolare dell'###>.  3. Le spe se processuali vann o dichiarate integralmente compensate, in considerazione del fatto che può ancora considerarsi 10 recente il dirimente intervento della Corte costituzionale e della novità della questione sottesa al motivo quarto. 
Al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).  P. Q. M.  La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralment e compensate tra le parti le spese processuali; - ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrent e al compe tente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 19 n ovembre 2 025, nella camera di consiglio della ###.  ### 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Gianniti Pasquale

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11473/2024 del 29-04-2024

... riscossione si fosse attiv ato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sotte se, e perfin o nei cas i in cui vi avesse rinunciato, anche nell'esercizio dell 'autotutela' (rela zione finale della ### in terministeriale per la riforma dell a giustizia tributaria del 30 giugno 2021)” (par. 10). A men te di quanto innanzi, a i fini, eccezionalmente, della diretta impugnabili tà dell'estratto di ruolo, altrimenti, per precisa scelta legisla tiva, non impugnabile, è n ecessario che il debit ore dimostri che dalla pur a e semplice iscriz ione a ruolo possa derivargli un pregiudizio effettivo, concreto ed attuale, in riferimento ad una posizione giu ridica d i vantaggio che già “ab origine” gli appartenga. Siffatte caratteristiche del pregiudizio devono evidentemente sussistere in relazione a tutti i casi tipizzati dall'art. 12, comma 4- bis, del d.P. R. n. 602 del 1973, tra cui, quindi, anche que llo del pregiudizio relativo alla “riscossione di somme [al debitore] dovute dai soggetti pubblici […] per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del [m edesimo] d ecreto”, che abilitano detti soggetti alla tutela anticipata dei lor o crediti mediante la sospensione (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3835/2023 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliat ### -ricorrente contro ### d omiciliato ex lege in #### CAVOUR, presso la ### della CORTE d i ###, rappresentato e difeso dall'avvocato #### (###) -controricorrente e nei confronti di ### -intimata 2 di 11 avverso SENTENZA di ### della SICILIA-PALERMO 6832/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal ### Rilevato che: In data ###, ### acquisiva un estratto di ruolo relativo ai suoi debiti tributari, da cui risultava l'esistenza a suo carico di u na cartella di pag amento, notif icata il 23.6. 2006, recante un carico complessivo di € 231.636,31 oltre accessori per IVA in relazione all'anno d'imposta 2000. 
Il contribuente, con ricorso del 14.10.2009, nella resistenza sia dell'### delle entrate che dell'agent e della riscossione, impugnava l'estratto di ruolo e la cartella sottesa, lamentando di non averne mai ricevuto la notifica.  ### di ### adita impugnatoriamente dal contribuente, con sent enza n. 2231/202 0 del 19.0 9.2020, depositata in data ###, accoglieva il ricorso, così decidendo: “### d i #### dodicesi ma, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso, annulla gli atti impugnati e condanna ### lia S.P .A. e l'### d elle ### nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in 8.895,00 oltre accessori di legge, se dovuti in favore del ricorrente”. 
Proponeva appello l'### delle entrate, cui resi steva il contribuente. 
Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR della ### rigettava il gra vame, osservando che l'estratto di ruo lo è atto autonomamente impugnabile e, nella specie, la cartella presupposta era stata invalidamente notificata. 
Propone ricorso per cassazione l'### delle entrate con un motivo, cui resiste il contribuente con controricorso. L'### delle entrate-### resta intimata. 3 di 11 Considerato che: Con l'unico m otivo di ricorso si denuncia: “### e falsa applicazione degli art. 12, comma 4-bis, DPR 602/73, nonché degli artt. 19, 2 1 e 22 D.Lgs. n. 546/92 (art. 36 0, n. 4, c.p.c.)”.  “Successivamente all'udienza di appello in questione dell'11 luglio 2022, le ### d ella Corte Suprema adita si sono pronunciate con la sentenza del 6 settembre 2022, n. 26283”, per la non autonoma impug nabilità dell'estratto di ruolo, anch e in relazione ai giudizi p endent i, salvo specifico interesse dell'impugnante. “Concludendo, posto che la norma trova applicazione anche nel gi udizio pendente che qui ci occupa, ha errato la CTR a riten ere ‘sic e t simplicite r' am missibile il ricorso proposto avverso l'estratto di ruolo al fine di contestare la notifica della cartella pre supposta, senza verificare la ricorrenza dei presupposti eccezionali di cui all'art. 12 [comma 4-bis, DPR 602 del 1973,] cit., e la sentenza impugnata dovrà quindi essere cassata dall'###ma Corte Suprema”. 
Il contribuente in controricorso oppone quanto segue: - ottenuta totalmente ragione in primo grado, “non avendo avuto riscontro i ripetuti sol leciti inviati al fin e d i ottenere il pagamento di quanto dovuto in forza di detta sentenza, il deducente presentava infine ricorso per ottemperanza (d oc. 03), dal quale originava il giudizio R. G.A. n. 2212/2022 presso la ### per la ### - ### staccata di ### deciso con l'ordinanza ord. coll. n. 3415/2022 (doc. 04) con la quale si disponeva come segue: ‘### […] accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone a carico dell'### delle entrate### e dell '### delle entrate l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla senten za n. 2231/2020 del 19.09.202 0, depositata in data ### nel giudizio r.g.r. n. 2976/2019, che aveva accolto il ricorso e condannato ### S .p.A. e l'### delle entrate, nella misura del 50% ciasc uno, al 4 di 11 pagamento delle spese di giudizio , liquidate in 8.895,00 olt re accessori di legge, n ei limiti imposti dall'art. 48 bis del D.P.R.  602/73'”; - “la norma tiva ‘ex adverso' invocata [nel ricorso per cassazione] - art. 12, co. 4-bis, D.P.R. n. 602/73 - espressamente prevede che il ruol o e la cartell a di pagam ento, che si ass ume invalidamente notificata, siano suscettibili di diretta impugnazione nel caso in cui, al debitore che agisce in giudizio, dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio “per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici (... ) per effet to delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto”; - “il sig. ### era […], nel corso del giudizio di appello, già creditore nei confronti del la ### A mministrazione in virtù di quanto statuito con sentenza n. 2231/2020 del 19.09.2020 (il già citato doc. 02), depositata in data ### nel giudizio r.g.r.  2976/2019, con cui la ### ciale di ### condannava ### S.P.A. e l'Agen zia delle entrate al pagamento delle spese liquidate in euro 8.895,00 oltre accessori”. 
Il motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. 
Sez. U, n. 2628 3 del 06/09/2022, Rv. 665660-01 e 02, ha statuito quanto segue: - in tem a di impugnazione d ell'estrat to di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizion e dell'az ione avente natur a "dinamica" che, come tale, può assumere u na d iversa configurazione, anche per no rma sopravvenuta, fino al m omento della decisione; la citata disposizione , dunq ue, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, 5 di 11 nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrat o, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anc he al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art.  372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio; - in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.  n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come con vertito dalla l. n. 215 d el 2021) trova applicazione nei processi pende nti, poiché specifica, concretizzandolo, l'int eresse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costit uzionale d ella predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con rigu ardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Pro tocollo addizionale n. 1 della Convenzione.  ###. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l.  215 del 2021, recita: 4-bis. ### di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura d i appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del ### dell'economia e del le finanze 18 6 di 11 gennaio 2008, n . 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un be neficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.  ###. 48-bis, comma 1, del medesimo testo recita: 1. A decor rere dal la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui al l'articolo 1, comma 2, del d ecreto legisl ativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque ti tolo, il pagamento di un importo supe riore a cinque mila euro, verificano, anche in via te lematica, se il bene ficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivant e dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale impo rto e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segna lano la circostanza all'agente dell a riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disp osiz ione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca a i sensi d ell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 19 92, n. 306, converti to, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 19 92, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1 965, n. 5 75, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede ###### poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. 7 di 11 Rammentasi che C. Cost. n. 190 del 2023 h a dichiarato inammissibili le questioni di legittimità cost itu zionale del novello art. 12, comma 4-bis, del d.P. R. n. 602 del 1973, nell'interpretazione scaturente da ### U, n . 26283 del 2022, appartenendo alla discrezionalità del legislatore l'individuazione del rimedio alla “situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata” (par. 12), di per sé legittimamente introdotta al fine di porre un freno all'abnorme proliferazione del contenzioso derivante dalla ritenuta, a partire da ### U, n. 19704 del 02/10/2015, Rv.  636309-01, impugnabilità della “cartella di pagamento della quale - a cau sa dell'inv alidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attrav erso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione” (più precisamente: “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a cau sa dell'inv alidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attrav erso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessio nario della riscossi one; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quan to una lettura costituzionalme nte orientat a impone di ritenere che l'impugnabilit à dell'atto p recedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'un ica possibilità di far val ere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittim amente a conoscenza e quindi n on escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del d iritto alla tutela giu risdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”). 
La novella - per utilizzare una felice espressione utilizzata da detta Corte - “[ha] innalza[to ] la sog lia del bisogno di t utela 8 di 11 giurisdizionale dei contribuenti ai fini dell a impugnazione ‘di retta' del ruolo e d ella cartella , invali damente notificati, ma conosciuti occasionalmente [per il] tramite [del]la consultazione dell'estratto di ruolo” (par. 1). Essa, invero, costituisce la risposta del legislatore “‘[al]l'enorme proliferazione, negli ul timi anni, di controversie strumentali di impugnazione degli e stratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo', con ‘un aumento esponenziale delle cause radicate innanzi alle Com missioni ### ai ### di ### e, più in generale, alla ### ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'### e della riscossione si fosse attiv ato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sotte se, e perfin o nei cas i in cui vi avesse rinunciato, anche nell'esercizio dell 'autotutela' (rela zione finale della ### in terministeriale per la riforma dell a giustizia tributaria del 30 giugno 2021)” (par. 10). 
A men te di quanto innanzi, a i fini, eccezionalmente, della diretta impugnabili tà dell'estratto di ruolo, altrimenti, per precisa scelta legisla tiva, non impugnabile, è n ecessario che il debit ore dimostri che dalla pur a e semplice iscriz ione a ruolo possa derivargli un pregiudizio effettivo, concreto ed attuale, in riferimento ad una posizione giu ridica d i vantaggio che già “ab origine” gli appartenga. 
Siffatte caratteristiche del pregiudizio devono evidentemente sussistere in relazione a tutti i casi tipizzati dall'art. 12, comma 4- bis, del d.P. R. n. 602 del 1973, tra cui, quindi, anche que llo del pregiudizio relativo alla “riscossione di somme [al debitore] dovute dai soggetti pubblici […] per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del [m edesimo] d ecreto”, che abilitano detti soggetti alla tutela anticipata dei lor o crediti mediante la sospensione del pagamento dei debiti in funzione d ella fruttuosi tà dell'opponenda eccezione di prescrizione. 9 di 11 Sicché, conclusivamente, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: In tema di diretta impugnazione dell'estrat to di ruolo, sul fondamento, ai sensi dell'art. 12, comma 4- bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, del pregiudizio relativo alla “riscossione di somme [al debitore] dovut e dai soggetti pubblici […] per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del [medesimo] decreto”, le somme la cui riscossione possa essere pregiudicata in ragione dell'anticipata opponibilità, da parte di tali soggetti, dell'eccezione di compensazione fondata sulla cartella, in guisa da eccezionalmen te legitt imare il debitore a reagire già dinanzi alla semplice notizia dell'esistenza del ruolo anco rché non, o non ritualmente, notificatogli, notizia che abbia acquisito solo attraverso l'accesso all'estratto di ruolo, devono afferire a partite creditorie anteriori alla, ed indipen denti dalla, proposizione dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo medesimo. 
Nel caso di specie, il credito dal contribuente vantato e dedotto a fondamento del suo interesse ad aggredire l'estratto di ruolo è sorto solo in conseguen za della, ed in dipendenza dalla, proposizione dell'impugnazione, per effetto della liquidazione delle spese giudiziali in suo favore contenuta nella favorevole sentenza di primo grad o: liquidazione viepiù pre caria, perché legata alla successiva evoluzione del giudizio, tanto da essere stata superata già dalla riforma in appello della suddetta sentenza. 
Né ha pregio l'ulteriore assunto del contribuente secondo cui “in ogni caso l'invocato co. 4-bis [dell']art. 12 D.P.R. n. 602/73 non comporta il divieto per il contribuente di ch iedere l'accertament o negativo del debito contributiv o, se derivant e dal decorso del 10 di 11 termine di prescrizione, ladd ove quest o sia maturato successivamente alla notifica della cartella”. 
Infatti, per un verso , l'azione di acce rtamento neg ativo, notoriamente, non appartiene alla natura ed alla disciplina positiva del giudizio tributario; per altro ver so, la prescrizione asseritamente maturata dopo la notif ica della cartella non è un caso tipizzato dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ai fini dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo: ciò senza che - come osservato da C. Cost. n. 190 del 2023, cui era devoluta una q.l.c. paventante un vuoto di immediata tutela proprio con riferimento a crediti ormai prescritti, possano ammettersi interventi integrativi, che violerebbero la discrezionalità legislativa. 
Talché, in definitiva, il contribuen te non ha offerto la dimostrazione di alcun valido interesse ad impugnare l'estratto di ruolo. 
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio. Invero, questa Suprema Corte, pronunciando su ricorso ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., de ve dich iarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio. 
Per l'effetto, le spese di lite vanno integralmente compensate quanto ai gradi di merito. 
Per quelle relative al presente grado di legittimità, trova applicazione la regola della soccombenz a, con conseguente condanna del contribuente alla rifusione all'### delle entrate di dette spese, liquidate, secondo ### come da dispositivo.  P.Q.M.  In accog limento del ricorso, cassa la senten za impug nata e, pronunciando su ricorso, dichiara inammissibi le il ricorso introduttivo del giudizio. 
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito. 11 di 11 ### a rifond ere all'### delle entrate le spese del presente grado, liquidate in euro 7.000, oltre spese prenotate a debito. 
Così deciso a ### lì 14 marzo 2024.   

Giudice/firmatari: Manzon Enrico, Salemme Andrea Antonio

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32690/2024 del 16-12-2024

... tuttavia, non è stato ritenuto possibile ordinare il recupero delle somme); 5.15 tale ultimo aspetto è stato affrontato e ris olto dalla sentenza depositata dalla Corte di Gi ustizia dell'### 24 ### il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C- 623/16 P, C-624/16, ### S.r.l. vs. ### ed altri, con la quale è stato chiarito che l'ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della sua illegalità e che diversamente si farebbero perdura re gli effetti anticoncorrenziali della misura; i n qu esto senso è stato precisato che le decisioni della ### volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale han no portata generale; 5.16 se ne è concluso, quindi, dando seguito al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17142; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501), che l'esenzione prevista in favore degli enti no n commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 (leggi tutto)...

testo integrale

### ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 22495/2023 R.G., proposti, rispettivamente, DA il Comune di Mel egnano ###, in persona del ### pro tempore, r appresentato e difeso dall' Avv. ### con studio in ####, e dall'Avv. ### con studio in ### ove elettivamente d omiciliato, giusta procura in all egato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO la “### - ONLUS”, ente iscritto nel registro delle persone giuridiche della ### col n. 138, con sede ###persona del presidente del consiglio di amministrazione pro temp ore, ra ppresentata e difesa dall'Avv. ### con studio in ### e dall'Avv.  ### . ### con studio in ### elettivamente domiciliata presso l'Avv.  ### . ### con studio in ### giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; ######## CONTRORICORRENTE E DA la “### - ONLUS”, ente iscritto nel registro delle persone giuridiche della ### col n. 138, con sede ###persona del presidente del consiglio di amministrazione pro temp ore, ra ppresentata e difesa dall'Avv. ### con studio in ### e dall'Avv.  ### . ### con studio in ### elettivamente domiciliata presso l'Avv.  ### . ### con studio in ### giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO il Comune di Mel egnano ###, in persona del ### pro tempore, r appresentato e difeso dall' Avv.  ### o ### con studio in ####, e dall'Avv. ### con studio in ### ove elettivamente d omiciliato, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### il 3 aprile 2023 , 1198/09/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 settembre 2024 dal Dott. ####: 1. il Comune di Mel egnano ###, prima, e la “### - ONLUS”, poi, hanno proposto separati ricorsi per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### il 3 aprile 2023, n. 3 1198/09/2023, la quale, in controversia sull'impugnazione di avviso di accerta mento per l' omesso versamento dell'IMU relativa all'anno 2014, per importo complessivo di € 129.613,00, in relazione ad immobili ubicati in #### e destinati all'esercizio di una pluralità di attività assistenziali, sanitarie e soci o-sanitarie in regime di convenzione con la ### (tra le quali, in particolare, la gestione di una R.S.A. e di un C.D.I. per anziani), di cui la “### - ONLUS” è proprietar ia, ha parzialmente accolto l'appello proposto dal Comune di #### nei confronti della “### - ONLUS” avverso la sentenza depositata dalla ### tributaria provinciale di ### il 22 lu glio 2021, n. 3261/19/2021 , con compensazione de lle spese giudiziali; 2. la ### tributaria regi onale ha parzialmente riformato la decisione di pr ime cure - che a veva accolto il ricorso originario - nel senso di confermare l'atto impositivo «limitatamente agli immobili adib iti a R.S.A., a C. D.I e alle attività pacificamente commerciali (ristorazione, parrucchiere, lavanderia, rive ndita giornali, bar) con co rrispondente riduzione delle sanzioni e degli interessi», annullandolo per il resto; 3. sia il Comune di #### che la “### - ONLUS” hanno resistito con controricorso al ricorso avversario; 4. la “### - ONLUS” ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..  ###: 1. il ricorso del Comune di #### è affidato a tre motivi; 4 1.1 co n il primo moti vo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, c omma 1, lett. i, del d. lgs. 30 novembre 1992, n. 504, e 91-bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.  proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'esenzione potesse spettare «con riferimento agli immobili adibiti allo svolgimento delle quattro attività psichiatriche ges tite dalla ### che “opera in regime di convenzione con il ### sanitario universale, con copertura integrale dei costi ad opera della ### e con erogazione del servizio sanitario psichiatrico senza alcun costo a carico degli utenti”», laddove « ai fabbricati posseduti da enti no profit, nei quali si svolga attività sanitaria, non si applica l'agevolazione solo perché accreditati o convenzionati con una struttura pubblica, né a tal fine rileva la destinazione degli ut ili, eventualmente ricavati, a l perseguiment o di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività»; 1.2 con il sec ondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, co d. proc. civ., per ess ere stato erroneamente ritenuto dal giud ice di secondo grado che la contribuente avesse assolto l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'esenzione, con riferimento agli immobili adibiti allo svolgi mento delle attività psichiatriche, non avendo «tenuto conto della dichiarazione dei redditi della contribuente (prodotta dal ### ne) relativa all'anno di imposta 2014 dalla quale risultava che il totale delle operazioni attive ammontava ad € 17.228.547 a fronte di € 4.270.218 di 5 operazioni passive, con evidente scos tamento anche ai fini fiscali tra corrispettivi e costi (pagg. 6-7 dell'atto di appello e all. 1 alle co ntrodeduzioni di prim o grado)» ed avendo, al contempo, «travisato gli elementari principi in tema dell'onere della prova. Incombeva, infatti, alla ### onlus provare l'esistenza in concreto dei requisiti dell'esenzione, fornendo la prova (onere neanche in parte assolto) che l'attività cui l'im mobile è destinato non si svolgesse con le modalità di un'attività commerciale»; 1.3 co n il terzo motivo, si denuncia omesso e same di fatti controversi e decisivi della causa, in relazio ne all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , per non essere stata esaminata dal giudice di secondo grado «la produzi one documentale del ### (dichi arazione dei redditi della contribuente anno in ordine al punto controverso relativo allo svolgimento delle attività psich iatriche con modalità no n commerciali, quale requisito og gettivo per l'esenzione dal tributo», laddove: «### della dichiarazione dei redditi della ### relativa all'an no di impos ta in contestazione, avrebbe consentito al Giudice di secondo grado di accertare lo svolgimento, con modalità commerciale, delle attività svolte nell'immobile oggetto di controversia»; 2. il ricorso della “### - ONLUS” è affidato a cinque motivi; 2.1 co n il primo moti vo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., anche in riferimento all'art. 324 cod. proc. civ. ed agli artt. 111 e 24 Cost., nonché ai principi in tema di elementi costitutivi della “cosa giudicata”, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stata considerata dal giudic e di secondo grado «l'eccezione della ### 6 ### relativa alla formazione ed all'estensione del giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di I grado in relazione al medesimo rapporto giurid ico ed alle stesse questioni di fatto e di diritto dedotte in secondo gra do di giudizio» (con riguardo alla sentenza depositata dalla ### tributaria provinciale di ### il 30 settembre 2019, n. 3936 /19/2019), deducendo, alt resì la formazione medio tempore di un nuovo giudicato esterno dopo il deposito della sentenza impugnata «tra le stesse parti, in riferimento ai medesimi immobili e med esime questioni di fatto e dir itto» (con riguardo alla sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di ### il 21 ottobre 2022, 2856/05/2022); 2.2 con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, 504, come modificato dall'art. 91-bis, comma 1, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, nonché dell'art. 91-bis, comma 3, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, con vertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, come modificato dall'art. 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, 174, co nvertito, con modificazioni, dalla leg ge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'art. 9, comma 6-ter, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 212, degli artt. 1, comma 1, lett. p, 3 e 4, comma 2, lett. a, d el d.m. 19 novembre 2012, n. 200, nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 6, del d.lgs.  30 novembre 1992, n. 502, dell'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del d.P.C.M. 29 novembre 2001, dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 27, comma 1, lett. e, n. 1, della legge reg. 7 ### 30 dicembre 2009, n. 33, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c od. proc . civ., per ess ere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'esenzione riguardasse «solo l'immobile adibi to ai quattro servizi sanitari e sociosanitari psichiatrici (### di ###, in quanto resi in gratuità, senza alcun costo a carico degli utenti, e non anche gli im mobili adib iti a RSA e CDI (### e padiglione ###, e ciò poiché - a suo dire - la Fonda zione, “oltre al contributo sanitario a carico dell a ### applica all'utenza una retta alberghiera giornaliera”, “offrendo servizi alberghieri per anzian i con modalità concorrenziali, così collocandosi al di fuori della ipotesi di esenzione ### sussistente allorché l'utenza fruisce del servizio a titolo gratuito o fornendo un contributo minimo"»; peraltro: «Riguardo all'i mmobile adibito ai servizi psich iatrici, la conclusione del Giudice di appello è corretta, tenendo conto che sono rispettati i requisiti dell'art. 4, c. 2, lett. a), compresa la gr atuità in favore dell 'utenza. Si ricorda che, essendo servizio svolto ne ll'ambito del ### sanitario pubblico fondato sui principi di copertura universale del servizio e di solidarietà, la gratuità è verso gli utenti, essendo irrilevante la percezione delle tariffe regionali che non sono corrispettivi ma contributi pubblici previsti in entità eguale e predeterminata per tutti gli enti erogatori accreditati, sia pubblici che privati, inseriti nel ### sanitario regionale, per garantire l'erogazione gratuita e la copertura universale del servizio»; tuttavia: «I giudici di appell o hanno violato la predetta normativa sotto due profili: a) ritenendo sussistente una “retta alberghiera giornaliera”, ossia un prezzo per i servizi alberghieri svolti con modalità concorrenziali; b) ritenendo che tale retta possa non rilevare ai fini dell'esenzione ### solo se 8 costituisce un “contributo minimo”», non tenendo conto che «l'ordinamento del ### sanitario pubblico prevede anche la co mpartecipazione ai costi da parte dell'ut enza: di tal e compartecipazione tiene espressamente conto anche l'art. 4, c. 2, lett. a) del D.M. n. 200/2012, che pone, sì, il requisito della gratuità, ma avendo cura di far espressamente “salvo eventuali im porti di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale”. Il riferimento or dinamentale per la sussistenza di una compartecipazione alla spesa in ambito sociosanitario (ciò che viene chiamata “retta”) e per la verifica della relativa entità sono i ### di ### (###, previsti dall'art. 1, comma 6, del D.lgs . n. 502/1992 e disciplin ati dal ### 29/11/2001, ### 1, par. ###, confermato ed esplicitamente richiamato dall'art. 54, c. 2, della legge n. 289/2002. Anche il legislatore regionale lombardo, all'art. 5, c. 3, e 27, c. 1, lett.  e), n. 1 della L.r. n. 33/2009 ha confermato che l'accesso alle unità d'offerta sociosanitarie prevede la co mpartecipazione dell'utente, rinviando poi ai #### di cui al ### 29/11/2001, #### (“###-Sanitaria”), si prevede la compartecipazione a carico dell'utenza, rispetto alla quale non si prescrive che sia “simbolica” ma se ne prevede l'entità in percentuale ai costi complessivi: si fissano infatti le percentuali di contribuzione pu bblica e quella lasciata alla compartecipazione dell'utenza (per le RSA e i CDI al 50%; per le prestazioni sociosanitarie psichiatriche il contributo pubblico è al 100%, salvo la residenzialità a bassa intensità assistenziale per la quale il contributo pubblico è al 60%)»; 2.3 co n il terzo motivo, si denuncia omesso e same di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. 9 civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le rette gravanti sugli utenti costituissero un corrispettivo per i servizi alberghieri, «senza avvedersi che tale condizione è normativamente prevista per le sole attività sanitarie e sociosanitarie non accreditate e convenzionate con il ### pubblico, mentre per quelle accreditate e contrattualizzate l'entità della frazione di costo po sta in compartecipazione è definita dai ### con criterio percentuale (50% per le RSA e ###»; in ogni caso, « anche nella ipotesi in cui [il giudice di secondo grado] ritenesse di estendere il suddetto requisito (“contributo minimo, pari ad una frazione del costo”) anche alle attività accreditate e contrattualizzate con il ### pubblico, la sentenza dovrebbe ugualmente essere cassata per avere i ### di secondo grado omesso di consid erare fatti decisivi per il giudizio, la cui corretta valutazione li avrebbe indotti ad accertare la spettanza dell'esenzione: 1. la circostanza che le re tte d i compartecipazione della RSA e del ### come detto, si pongono al di sotto del 50% delle remunerazioni complessive e dei costi (ricorso introduttivo, pagg. 26-27; controdeduzioni in appello, pag. 26; estratto nota integrativa, doc. 36 in I grado e bilancio 2014 per centri di attività, doc. 35 in I° grado); 2. la circostanza che le rette di compartecipazione sono le più basse di quelle praticate da altre eguali strutture accreditate della zona, così determinate per i fini solidaristici perseguiti (ricorso introduttivo, pagg. 27-28; controdeduzioni in appello, pag. 26- 27; prospetto rette RSA e CDI zona ### doc. 37 in I grado, e prospetto rette RSA 2020, doc. 41 in I° grado); 3. la circostanza che le rette non sono preordinate a conseguire utili, generando perdite (ricorso in troduttivo, pag. 26; controdeduzioni in appello, pag. 25 e 26; bilancio 2014 per 10 centri di attività, doc. 35 in I° grado) 4. la circostanza, che, ove vi fossero ut ili, q uesti verre bbero obbligatoriamente reinvestiti nell'attività (ricorso intro duttivo, pag. 28; controdeduzioni, pag. 27-28; Statuto, doc. 2 in I° grado); 5.  la circostanza che anche i servizi di ### e del ### dell a RSA sono resi gratuitamen te agli utenti, in quanto la degenza è in tegralmente a carico dell a ### (ricorso introduttivo, pagg. 26 e 27, dov e si chiarisce che le rette sono chieste solo il [recte: per] la RSA e il ### contro deduzioni in appello, pag. 29: memoria illustrativa in appello, pag. 5; All. E alla Carta dei servizi 2014, doc, 7 in I° grado)»; 2.4 co n il quarto motivo, si denuncia nu llità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., anche con riferimento all'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente affermato dal giudice di secondo grado che, «“con riferimento alla parte di immobili non adibita ad attivit à istituzionali ma allo svolgimento di attività certamente commerciali quali i servizi di ristorazione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, rivendita di giornali e bar (…)”», re cependo una contestazione mai sollevata dall'ente impositore nella motivazione dell'avviso di accertamento, che è stata così tardivamente integrata in sede giudiziale, laddove «l'unica contestazione mossa dal ### di ### con l'atto di accerta mento originariamente notificato alla ### risiede nel disconoscimento dell'esenzione la cui applicazione sarebbe da negarsi ove non sia provata la “non commercialità” dell'attività, ossia, secondo il ### “che i proventi percepiti per il servizio non siano correlati ai costi ma abbiano natura meramente simbolica”», mentre: « ### in 11 sede ###primo grado (cfr. p. 6), e quindi tardivamente, il ### ha integrato tali origi narie contestazioni, affermando che: “la ### tra l'altro, utilizza gli immobili per attività diverse da quella istituzionale. 
In particolar e, gli spazi vengono ut ilizzati per servizi di ristorazione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, giornali e bar. 
Del resto, non ha mai dimostrato l'esistenza in concreto dei requisiti per ottenere l'esenzi one, vale a dire la prova che l'attività viene svolta con modalità non commerciali. Prova che è a carico del contribuente. ### ha ut ilizzato un'unica partita Iva per le varie attività. Per il 2014, anno d'imposta che ha formato oggetto di accertamento, il “totale delle operazioni attive” ammontava ad € 17.228.547 a fronte di € 4.270.218 di operazioni passive, con evidente scostamento anche ai fini fiscali tra corrispettivi e costi, come comprovato dalla dichiarazione dei redditi 2014, che si allega in copia”»; 2.5 co n il quinto motivo, si denu ncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del l'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, del d.P.R. 14 gennaio 1997, del le deliberazioni adottat e dalla ### il 14 dicembre 2001, n. 7435, ed il 22 marzo 2002, n. 8494, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.  civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudic e di secondo grado che «che la parte degli immobili adibita a servizi di risto razione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, rivendita giornali e bar sia da assoggettarsi a IMU perché si tratterebbero non di attività istituzionali ma (addirittur a) di “attività certamente commerciali”», laddove: «Non si tratta di servizi esterni ed estranei all'attività sociosanitaria ma pacificamente di ser vizi connaturati alla natura residenziale del servizio sociosanitario di RSA e ### non conoscendosi «ospedali in 12 cui si ritenga che il posto letto e la ristorazione dei degenti sia### degli optional, anzi separate attività commerciali: lo stesso vale per le RSA e il ### ancora, che la contribuente abbia omesso l a denuncia dell'utili zzazione mista degli immobili, al fine di escl udere l'esenzione per la quota corrispondente alla superficie destinata ad attività commerciali, laddove: «### è il rilievo del Giudice di appello relativo alla non presentazione dell a dichiarazione, che peraltro ha effetto solo ricog nitivo, dato che la presenza di eventuali attività commerciali è oggetto di accertamento giudiziale: è l'accertamento sostanziale del giudice, e non dati formali dichiarativi, a determinare se vi sono o no attività commerciali svolte in immobile adibito ad attività esenti, concludendo, se vi sono, per la debenza dell'IMU solo per la parte occupata dall'attività commerciale»; 3. preliminarmente, si ril eva che il prin cipio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazi one, con l'atto co ntenente il controricorso; t uttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt.  370 e 371 co d. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi (Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2014, n. 16221; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2016, n. 27301; Cass., Sez. 5^, 6 aprile 2020, n. 13 7695; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2021, n. 13090; Cass., 3^, 23 novembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 126; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13835; Cass., Sez. Lav., 26 gennaio 2023, n. 2393; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446); 3.1 ne consegue che, secondo la sequenza cronologica delle notifiche, il ricorso proposto dal ### di #### (notificato il 2 novembre 2023) deve qualificarsi come “ricorso principale”, ment re il ricorso propos to dalla “### - ONLUS” (notificato il 3 novembre 2023) deve qualificarsi come “ricorso incidentale”; 4. ad ogni buon conto, si deve scrutinare con precedenza il primo motivo del ricorso incidentale, che ha carattere pregiudiziale rispetto al ricorso princip ale, riguardando l'eccezione di giudicato esterno con rig uardo a decisioni di giudici tributari (con esito favo revol e alla contribuente) in procedimenti celebrati tra le medesime parti (in particolare, alla sen tenza depositata dalla ### issione tributaria provinciale di ### il 30 settembre 2019, n. 3936/19/2019, ed alla sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di ### il 21 ottobre 2022, n. 2856/05/2022) in relazione ad altre annate (2013 e 2015) del medesimo tributo (###; 4.1 il suddetto motivo è infondato; 4.2 va premesso che la ricorrente ha integralmente trascritto in ricorso (rispettivamente, alle pagine 13, 18 e 19) il testo letterale delle predette sentenze e ed ha specifica mente indicato gli atti difensivi contenenti la form ulazione (o la riproposizione) dell'exceptio iudicati nei giudizi di merito; inoltre, non vi è c ontestazione tra le parti sul passaggio in giudicato delle predette sentenze, b enché una soltanto sia 14 munita della certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.; pertanto, può richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la pa rte che eccepis ce il passagg io in giudicato di una sentenza ha l'oner e di fornirne la prova mediante produzione della stessa, muni ta del la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno (tra le tante: (Cass., Sez. 6^-1, 1 marzo 2018, n. 4803; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40150; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2022, n. 7740 ; Cass., Sez. 5^, 6 giugn o 2022, n. 1800 1; Cass., Sez. 3^, 28 dicembre 2023, n. ###; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2024, n. 12139); 4.3 ciò detto, per co stante orientamento di qu esta Corte, l'efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva d ell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comun que variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agl i elementi cos titutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qu alificazioni giuridiche preliminari all 'applicazione di un a specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2014, 15 n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, n. 24293; Cass., 5^, 22 marzo 2019, n. 8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2023, 28527; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2864); inoltre, il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno eff icacia tend enzialme nte permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comp rende più periodi d'imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2018, ###; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6273; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2024, 13462); dunque, il giudicato esterno incentra la sua potenziale capacità espansiva in funzione regolamentare solo su quegli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto non può precludere l'esame del merito delle controversie che atteng ono all a medesima questione, riferita ad annualità di imposta diverse; ciò in quanto solo l' accerta mento su questioni di fatto e di diritto definito con sentenza passata in giudicato può precludere il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (in 16 materia di ### Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. ###); 4.4 nella specie, il giu dicato esterno è stato invo cato dal contribuente con particolare riguardo alla sussistenza del requisito oggettivo - vale a dire il carattere non commerciale delle attività svolte - per i l riconoscimento dell 'esenzione; tuttavia, è evidente che trattasi di condotte destinate a rinnovarsi anno per anno con peculiari modalità e condizioni, che, quindi, devono essere accertate e valutate dal giudice di merito per ciascun anno di riferimento, non potendo essere ultrattivamente vincolanti gli accertamen ti relativi ad anni precedenti; 5. per il resto, il ricorso principale ed i restanti motivi del ricorso incidentale possono essere congiuntament e scrutinati per la comune attinenza (sotto distinti e contrappos ti profili) ai requisiti necessari per il riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, 504; 5.1 ora, è pacifico che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l'### deve ritenersi adempiuto tutte le v olte in cui il contribuent e sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestar e l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito moti vazionale esige, oltre all a puntualizzazione degli estremi so ggettivi ed ogg ettivi della posizione creditor ia dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenzios a, restando, poi, affidate al giudizio di imp ugnazione dell'atto le questioni 17 riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017 , n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501); né detto onere di motivazione comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dal la legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn. ### e ###; Cass., Sez. 5^, 5 agosto 2024, n. 22031); 5.2 ne discende che l'atto impositivo, co n la contestazione dell'omesso o pa rziale versamento del tributo per l' anno di riferimento, contiene un implicito rigetto della pretesa esenzione, dovendo escludersi a monte la stessa configurabilità di un'ultra-petizione; infatti, per costant e orientamento di questa Corte, il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degl i elementi obiett ivi di identi ficazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non co mpreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti, sicché non incorre nel vizio di ultra-petizione il giudice che esamini 18 una questione (anche se non espressamente formulata), tutte le volte che questa debba ritenersi in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (tra le tante: Cass., Sez. 6^ - 5, 3 luglio 2019, n. 17897; Cass., Sez. 6^-3, 11 giugno 2021, n. 16608; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2021, 18357; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18082; Cass., 5^, 4 dicembre 2023 , n. ###; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2024, nn. 22596 e 22597); 5.3 ad ogni modo, una volta escluso che l'esercizio effettivo delle attività assi stenziali e sani tarie dovesse essere espressamente contestato al contribuente, non si può coerentemente ritenere che l'ente impositore avesse emendato o in tegrato in corso di causa la motivazione dell'avviso di accertamento; p er orientamen to costante di questa Corte, infatti, non è con sentito all'amministrazione finanziaria di sopperire con integrazioni in sede proc essuale alle lacu ne dell'atto impositivo per di fetto di motivazione (tra le ta nte: Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^, 21 maggio 2018, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, 25450; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, n. 14185; Cass., 5^, 18 febbraio 2020, n. 4070; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n. 4339); difatti, è regola fondamentale del diritto tributario quella secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo definiscono i confini del giudizio tributario, che (anche se con sue specifich e caratteristiche) è, pur sempre, un giudi zio d'impugnazione di un atto, sicché l' ufficio finanziario , restandone le contestazioni adducibili in sede contenziosa circoscritte dalla motivazione dell'avviso di accertamento, non 19 può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle definite dalla motivazione suddetta (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11466; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, 29996; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n. 43 39); in altre parole, la motivazione dell'atto impugnato, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni prop onibili dall'amministra zione finanziaria nel successivo giudi zio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributar ia, al fine di approntare un a idonea difesa (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14570; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892); 5.4 per cui, l' ufficio accertator e non può modificare e/o integrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confini della lite (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., 6^-5, 11 luglio 2018, n. 18222; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25529; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., 5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n. 4339), atteso che le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modi fica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si co ncentra su quanto illustrato nella motivazione; 5.5 nella specie, quindi, la censura di una postuma integrazione in sede processuale della motivazione dell'atto impositivo non coglie nel segno, giacc hé l'addebito dello svolgimento in 20 concreto di attività ti picamente ed intrin secamente commerciali («quali i servizi di ristorazione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, rivendita giornali e bar»), a prescindere dall'irrilevanza dell'“accessorietà” e della “ connessione” alla residenzialità degli utenti dei servizi assistenziali e sanitari, era implicitamente insito nella contestazione del mancato versamento dell'imposta per l'anno di riferimento; 5.6 secondo il costante orientamento di questa Corte (vedansi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2019, n. 17256; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6795; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2021, 9211; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9967; Cass., 6^-5, 25 maggio 2021, nn. 14316 e 14317; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, n. 4579; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2023, nn. 4872, 4946 e 4952; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17142; Cass., 5^, 12 marzo 2024, n. 6501), l'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992 , n. 504, nel testo vigente dall'1 gennaio 2003 al 3 ottobre 2005, disponeva l'esenzione dall'ICI per «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assis tenziali, previdenzi ali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive»; 5.7 tale disposizione è stata, in seguito, integrata e modificata dall'art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, 281, che ha esteso l'esenzi one alle attività indicate dalla medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse; un'ulteriore mo difica è, poi, 21 intervenuta con l'art. 39 del d.l. 4 lu glio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, 248, che, sostituendo il comma 2-bis del citato art. 7 del d.l.  30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, ha stabilito che l'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera «che no n abbiano esc lusivamente natura commerciale»; 5.8 occorre precisare, inoltre, che le condizioni dell'esenzione sono cumulative, nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l'attività svolta nell'immobile deve rientrare tra quelle previste dall'art.  7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; deve trattarsi, in particolare, di immobili destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di determinate attività; 5.9 dunque, l'esenzione è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui acc ertamento deve e ssere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2012, 4502; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2016, n. 13966, 13967, 13969, 13970 e 13971; Cass., 22 Sez. 5^, 30 maggio 2017, n. 13574; Cass., Sez. 6^ -5, 3 giugno 2018, n. 15564; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, nn.  10123 e 10124; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. ###; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, nn. 3244, 2345, 3248 e 3249; Cass., 5^, 9 giugno 2021, n. 16262; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2021, n. 24655 e 24644; Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2022, nn. ### e ###; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn.  ### e ###; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2023, n. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17108; Cass., 5^, 12 marzo 2024, n. 6501); 5.10 sul diverso versante della compatibilità della norma in esame con il diritto dell'### da tempo si è affermato un orientamento di legittimità secondo cui, dovendo tenersi c onto della decisione adottata dal la ### issione ### del 19 dicembre 2012, l'esenzione prevista in favore degli enti non co mmercial i dall' art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'### solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non econo mica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovver o dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Se. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, n. 4579; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501); 5.11 sul punto, questa Corte ha verificato se l'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in tema di 23 esenzione da ### nelle sue diverse formulazioni succedutesi nel tempo, concret izzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'### in particolare co n l'art. 107, paragrafo 1, del ### secondo il quale: «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra ### membri, gli aiuti concessi dagli ### ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsin o o minaccino di falsare la concorrenza»; 5.12 è stato, poi, precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato; l a fi nalità sociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente ad escluderne la classificazione in termini di atti vità economica; p er escludere la natura economica dell'attività è necessario che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico; 5.13 né può tenersi conto della circolare emanata dal Ministero dell'### e delle ### il 26 gennaio 2009, n. 2/F, nella parte esplicativa dei criteri utili per stabilire quando le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, debbano essere consi derate di natura «non esclusivamente commerciale»; 5.14 la ### issione ### ha riten uto, infatti, che l'applicazione dei criteri di cui alla citata circolare non vale ad escludere la natura economica delle attività interessate ed ha concluso nel senso che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, costituisce aiuto di Stato (in quella ipotesi, tuttavia, non è stato ritenuto possibile ordinare il recupero delle somme); 5.15 tale ultimo aspetto è stato affrontato e ris olto dalla sentenza depositata dalla Corte di Gi ustizia dell'### 24 ### il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C- 623/16 P, C-624/16, ### S.r.l.  vs. ### ed altri, con la quale è stato chiarito che l'ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della sua illegalità e che diversamente si farebbero perdura re gli effetti anticoncorrenziali della misura; i n qu esto senso è stato precisato che le decisioni della ### volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale han no portata generale; 5.16 se ne è concluso, quindi, dando seguito al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17142; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501), che l'esenzione prevista in favore degli enti no n commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, 504, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa del l'### soltanto qu alora abbia ad oggetto im mobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico; 5.17 ed è qu esta la disposizione normativa (nell'interpretazione “europeisticamente” or ientata di questa Corte) da applicare ratione temporis alla fattispecie in esame, con riguardo al pagamento dell'ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011, prima delle modifiche apportate dall'art. 91-bis del d.l.  24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 11-bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, co nvertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13; 5.18 ora, l'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede che l'esenzione da ICI spetti, oltre che per gli immobili destinati allo svolgimento con modalità non commerciali delle «attività assistenziali , previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive», anche per gli immobili destinati allo svolgimento delle «attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, 222»; 5.19 per sfuggi re ad un assai probabile procedimento per infrazione, il legislator e nazionale ha succes sivamente provveduto ad abrogar e l'ICI e ad introdurre l'IMU sulla componente immobiliare; i n parti colare, il d.lgs 14 marz o 2011, n. 23, ha introdotto nel nostro ordinamento l'IMU con decorrenza dall'anno 2014 (artt. 7 e 8) ed ha confermato anche per essa le esenzioni previste per l'ICI dall'art. 7, comma 1, lett. d e lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 9, comma 8); peraltro, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha modi ficato alcuni aspetti dell'imposta rispetto alla sua concezione originaria, ha poi ritenuto opportuno anticipare in via speri mentale l'applicazione della nuova imposta già con decorrenza dall'anno 2012 (art. 13), senza, comunque, intervenire sull'esenzione per gli immobili di cui al ricordato art.  7, comma 1, lett. d e lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, 504; 5.20 in seguito, l'art. 91-bis, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, con decorrenza dall'1 gennaio 2013 (quindi, 26 esulante dalla fattisp ecie in esame), ha modificato il testo dell'art. 7, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che è stato co sì riformulato: «### esenti dall'imposta: (…) i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87 [ora 73], comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, did attiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, 222»; 5.21 l'esenzione dall'IMU è attu almente fruibile da parte di soggetti che soddisfino con temporan eamente due requisiti: l'uno soggettivo e l'altro oggettivo; ai fini dell'esenzione, gli immobili gravati dal tributo devono essere ut ilizzati direttamente da soggetti (pubblici o privati) che non abbiano come oggetto escl usivo o prin cipale l'esercizio di attività commerciali ed ivi svolgano, effettivamente, con modalità non commerciali, attività «assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché ### di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222»; 5.22 con tale disposizione, dunque, il legislatore nazionale ha riformulato l'esenzione (ora riferita all'###, introducendo l'ulteriore requisito secondo cui l'attività agevolata deve svolgersi con modalità «non commerciali»; p ertanto, ai requisiti oggettivo e soggettivo già vigenti si aff ianca ora il riferimento alle concrete modalità di esercizio dell'attività che deve svolg ersi nell'immobile perché l' esenzione possa applicarsi; in linea con tale ricostruzione, si è affermato che, in 27 tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili di cui all'art. 9, comma 8, del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione e di culto), purché essi siano direttamente utilizzati dall'ente possessore e siano destinati esclusivamente ad attività peculiari non produttive di reddit o, non spettando il beneficio in caso di utilizzazione indiretta, seppur assistita da finalità di pubblico interesse (Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17100); 5.23 si pone, quindi, la questione della prova dei requisi ti previsti dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per beneficiare dell' esenzione dall'ICI (ma lo stesso dicasi per l'esenzione dall'### stante l'esp resso richiamo a tale agevolazione da parte dell'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 5.24 sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori è stato affermato, ed è un principio del tutto condiviso da questo collegio, che «il co ntribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale» (tra le tante: C ass., S ez. 5^, 2 aprile 2015, n.6711; Cass., Sez. 6^-5, 16 luglio 2019, n. 19072; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14316; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28756; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2024, n. 22565); 28 5.25 l'art. 9, comma 6, d el d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, 213, ha poi aggiunto un ulteriore periodo all'art. 91-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedend o che, con successivo decreto del ### dell'### e delle ### siano stabiliti anche «i re quisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali»; 5.26 in ossequio alla previsione dell'art. 91-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il d.m. 19 novembre 2012, n. 200 (portante il regolamento in materia di IMU per gli enti non commerciali) - dopo aver preliminarmente chiarito (art. 1, lett.  f e lett. i) che le attività assistenziali sono «attività riconducibili a quelle di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, esc luse soltanto q uelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministr azione della giustizia» e che le attività sanitarie sono « attività dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ### 29 novembre 2001» - ha previsto, per un verso, “requisiti generali per l o svolgimento con modali tà non commerciali delle attività istituzionali” (art. 3), stabilendo che: «1. Le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non 29 commerciale prevedono: a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavor atori o collabor atori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente; b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale; c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge», e, per altro vers o, “ulteriori requisiti” (art. 4, comm a 2), stabilendo che: «2. Lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modali tà non commerciali quando le stesse: a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le ### e gli enti loca li e sono svolte, in ciasc un ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell '### europea e nazionale, ser vizi sanitari e assiste nziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale; b) se non acc reditate e contrattualizzate o convenzi onate con lo Stato, le ### e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico 30 e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso am bito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio»; 5.27 peraltro, il citato d.m. 19 novembre 2012, n. 200, ha espressamente previsto (ar t. 6) l'ipotesi dell'u tilizzazione “mista” (vale a dire, in parte ad attività commerciale ed in parte ad atti vità non commerciale) di un immobi le, disponendo che dichiarazione di cui all 'art. 9, co mma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, debba indicare «gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi»; in proposito, questa Corte ha chiarito che, in tema di ### l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett . i, del d.lgs . 30 novembre 1992, n. 504, in caso di immobile ad uso misto si app lica proporzionalmente alla porzione destinata ad attività non commerciale, anche laddove non sia possibile proc edere ad una sua autonoma identificazione catastale, purché vi sia una specifica indicazione del contribuente nella apposita dichiarazione (Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2022, n. ###); 5.28 inoltre, l'art. 1, lett. p, del d.m. 19 novembre 2012, 200, sancisce che le “modalità non co mmerciali” so no le «modalità di svolgimento dell e attività istituzionali prive di scopo di lucr o che, conformemente al diritto dell'### per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di so lidarietà e sussidiarietà»; 5.29 ora, in relazione al citato regolamento, con particolare riguardo alle attività assistenziali e sanitarie, la ### ha stabilito che: «Per le attività ass istenziali e 31 sanitarie, devono essere soddisfatti due requisiti alternativi: a) il beneficiario è accr editato dallo Stato e ha concluso un contratto o una convenzione co n le autorità pubbliche; le attività sono svolte in maniera integrativa o complementare rispetto al servizio pubblico, fornendo agli utenti un servizio a titolo gratu ito o dietro versamento di un importo che rappresenta una semplice partecipazione alla spesa prevista per la copertura d el servizio univer sale; b) se l'en te non è accreditato e contrattualizzato o convenzionato, i servizi sono forniti a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e co munque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività realizzate nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio»; 5.30 si tratta, dunque, di controllare se il giudice di merito, nell'accertamento dei vari requisiti, abb ia correttamente applicato l'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato, dapprima, dall'art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, dall'art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in forza del rinvio fattone dall'art. 9, co mma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nell'accezione compatibile con la decisione adottata dalla ### il 19 dicembre 2012, verificando che le attività assistenziali e sanitarie in regime convenzionato (come è paci fico nel caso di speci e) comportino per gli utenti una semplice partecipazione alla spesa prevista per la copertura del servizio, che non ha natu ra di corr ispettivo ed esclude la percezione di un lucro; 32 5.31 peraltro, la questione è stata espressamente ribadita da questa Corte, seppure in materia di ### affermando che per poter usufruire dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, non è sufficiente che l'immobile sia utilizzato per lo svolgim ento di attività sanitaria in regime di convenzione con il S.S.N. da una fondazione, fisiologicamente priva di finalità lucrativa, ma è necessario che il contribu ente dim ostri che l'attività cui l'immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti, non sia svolta con modalità commerciali, poiché, in conformità ai principi eurounitari, la presenza di un'attivi tà con finalità sociale non basta, da sola, ad escluderne l'eventuale natura economica (nella specie, la S.C . ha cassato la sentenza di merito, che aveva desun to l'oggettiva non commerciabi lità dell'attività sanitaria da elementi irrilevanti, quali l'erogazione di prestazioni sanitarie, remunerate attraverso un regime tariffario imposto dalle ### in regime di convenzione con il S.S.N., e l'assenza di finalità lucrative dalla natura di ### della ### (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 3 agosto 2022, n. 24044); a tal fine, tale arresto ha richiamato pregressi orientamenti di questa Corte in tema di attività sanitaria convenzionata, secondo i quali: «È in questi termini superficiale e illogico, quando non manifestamente inconferente, l'assunto secondo cui l'attività di una ### svolta in regime di convenzione con la ### per il solo di fatto di essere il prezzo dell e singole prestazioni fissato nell a convenzione, equivalga ad implicare il suo inserimento in maniera completa ed esclusiva nell'ambito di un servizio pubblico» (Cass., 5^, 2 aprile 2015, n. 6711); «### anche in questo settore non vi è alcun profilo che consenta di affermare che l'attività sia svolta in forma gratuita o semigratuita, dovendosi ritenere 33 che le tariffe convenzionali siano, comunque, dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione, salvo che, in ragione di specifiche circos tanze fattuali, nel cas o di s pecie assenti, possa dirsi che l'immobile viene destinato ad attività sanitaria svolta con modalità non commerciali escludendo la logica del profitto e del mercato. Né assume rilievo ai fini in questione l'osservazione che la prestazione sanitaria sia stata svolta in un mercato non concorrenziale, dal momento che la qualifica dell'attività non dipende dal suo essere esercitata in regime di libero mercato. Né è dirimente il fatto che l'attività sanitaria svolta in regime di convenzionamento si inserisca nel servizio pubbli co (### gestito direttamente da una ### pubblica. ### infatti è attività pubblica ed eventualmente gratuita per quanto riguarda la ### ed i suoi rapporti con il cittadino utente, ma nel caso in cui la P.A. si avvalga dell'opera di privati l'attività svolta da questi ultimi è attività commerciale ove sia prestata dietro corrispettivi pattuiti o stabiliti in funzione dei costi e dell'adeguata remunerazione dei fattori di produzione dei servizi demandati al privato stesso. Non può avere effetto vincolante la contraria qualificazione enunciata nella circolare 26.1.2009, secondo cui "lo svolgimen to di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quand o le stesse (...) sono accreditate, e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Reg ioni e gli enti locali e sono svolte (. ..) in man iera complementare o integrativa rispetto al servizio pu bblico", trattandosi di una circolare amministrativa che ha una valenza interna e non può influire sulla qu alificazione giuridica dell'attività che è invece demandata al giudice» (in termini: Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, nn. 10123 e 10124); 34 5.32 siffatti principi sono stati reiterati da più recenti arresti, che han no confermato la validità sistematica dell'impi anto argomentativo (così: Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2022, ###; Cass., Sez. 5^, 15 gi ugno 2023 , n. 17089), estendendolo anche all'IMU (Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2024, 6095); 5.33 invero, la sopravvenienza del d.m. 19 novembre 2012, 200, in relazione all'### non vale ad alterare la definizione normativa del requisito oggettivo per il riconoscimento dell'esenzione alle attività assistenziali e sanitarie; 5.34 per queste ul time, in re lazione all'### la ci rcolare emanata dal Ministero dell'### e delle ### il 2 6 gennaio 2009, n. 2/F, aveva inizialmente precisato (punto 6) che: « Le attivit à assistenziali sono quelle riconducibili alle attività previste dall'art. 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, secondo il quale per “servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”. Bisogna, inoltre, tener conto della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e cioè la legge 8 novembre 2000, n. 328, che all'art. 1, comma 4, dispone che gli enti locali, le regioni e lo Stato “riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di ut ilità sociale, degli organismi della co operazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo 35 Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (...) Si intendono svolte con modalità non esclusivamente commerciali le attività convenzionate o contrattualizzate per le quali sono previste “rette” nella misura fissata in convenzione. Siffatta circostanza, infatti, garantisce uno standard di qualità e pone un limite alla remunerazione delle prestazioni re se, assicurando che tali prestazioni non siano or ientate alla realizzazione di profitti»; e che: «Le attività sanitarie sono quelle riconducibi li nell'ambito disciplinato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dirette ad assicurare i livelli essenziali di ass istenza definiti dal ### 29 nove mbre 2001. Devono considerarsi svolte con modalità non esc lusivamente commerciali le attività accreditate o contrattualizzate o convenzionate dalla ### e che, pertanto, si svolgono, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico; tale circostanza garantisce uno standard di qualità e pone un limite alla remunerazione dell e prestazioni rese, assicurando che tali prestazioni non siano or ientate alla realizzazione di profitti»; 5.35 tali indicazion i di massima sono state sostan zialmente recepite e dettag liate dalla tipizzazione normativa del successivo regolamento (art. 4, comma 2, lett. a, del d.m. 19 novembre 2012 , n. 200), second o cui, come si è detto, le modalità non commerciali esigono che le attività istituzionali dell'ente no profit: a) siano accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le ### e gli enti locali; b) siano svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al 36 servizio pubblico; c) prestino a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'### europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione all a spesa previsti dall' ordinamento p er la copertura del servizio universale; 5.36 le prescrizioni del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, hanno trovato eco e riflesso nella legge reg. ### 30 dicembre 2009, n. 33, la quale prevede in subiecta materia: - che: «1. I soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari che man tengono la propria aut onomia giuridi ca e amministrativa rientrano nella programmazione e nelle regole del SSL e ne sono parte integrante, concorrono all'erogazione delle prestazioni (...), in relazione al proprio assetto giuridico ed amministrativo. 2. I soggetti erogatori di cui al comma 1, in possesso dei req uisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in coerenza con la programmazione territoriale del SSL [servizio sociosanitario lombardo], so ttoscrivono con le ATS [agenzie di tu tela della salute] competenti per le prestazioni previste dall a programmazione di cui al comma 1 contratti analoghi a quelli previsti per le ### [aziende sociosanitarie territoriali] e le AO [aziende ospedaliere] di cui all'articolo 7, a ssumendo e rispettando i medesimi diritt i e doveri, ove applicabili, previsti per le strutture pubbliche senza contributi aggiuntivi diversi da quelli previsti dalla presente legge» (art. 8, commi 1 e 2); - che la programmazione, la gestione e l'organizzazione del S.S.R. [servizio sanitario e sociosani tario regionale] sono attuate, tra l'altro, in ossequio al principio di «equivalenza e integrazione all'interno del SSL [servizio sociosanitario lombardo] dell'offerta sanitaria e sociosanitaria delle strutture pubbliche e private accreditate, garantendo la parità di diritti e 37 di obblighi per tutti gli erogatori di diritto pubblico e di diritto privato» (art. 2, comma 1, lett. b-bis); - che il finanziament o del servizio sanitario e sociosanitario regionale è assicurato, tra l'altro, anche mediante «le quote di compartecipazione di competenza regionale del cittadino al costo delle pre stazioni sanitarie e, dove pr evisto, sociosanitarie, comprese le eventuali esenzioni e graduazioni in funzione proporzionale al reddito del fruitore delle prestazioni e fino alla data della sua eliminazione con apposito provvedimento che individui la copertura di spesa susseguente ad una maggiore e sufficiente disponibilità regionale del gettito fiscale lombardo» (art. 37, comma 1, lett., n. 1); 5.37 in base all'art. 3-septies, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (sul riordino della disciplina in materia sanitaria), il quale preve deva l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento per assicurare «livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria», è stato emanato il d.P.C.M. 29 novembre 2001, in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, il quale ha stabilito, tra l'altro, per le attività di assistenza sanitaria residenziale e semiresidenziale per anziani il limite di compartecipazione al costo di servizio da parte dell'utente nella misura del 50%; 5.38 ancora, in base all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (sul riordino della disciplina in materia sanitaria), il quale preve deva l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento per definire «i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio dell e attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private», il d.P.R.  14 gennaio 1997 (art. 4, comma 1, lett. c) ha individuato - tra le strutture sanitarie la cui classificazione è rimessa alle ### - quelle «che er ogano prestazioni in regime residenziale, a 38 ciclo continuativo e/o diurno», precisando che le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, «in riferim ento all'attività a ciclo cont inuativo e/o d iurno, posso no essere distinte in tipologie connesse ai livelli di assistenza previsti dal ### queste ultime, poi, sono state suddivise in “residenze sanitarie assistenziali” (###, le quali «sono presìdi [residenziali a ciclo continuativo] che offrono a soggetti non autosufficienti, anzian i e non, con esiti di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello «alto» di assistenza tutelare ed alberghiera, modulate in base al m odello assistenziale adottato dalle ### e ### autonome» e «sono destinate a soggetti non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori di patolog ie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate » (art. 4, commi 4 e 5 ), e in “centri di urni integrati” (###), i quali sono presìdi [semiresidenziali a ciclo diurno] che acc olgono persone anziane provenienti dal loro domicilio, parzialmente o totalmente non autosufficienti, con necessit à socio-assistenziali e capacità residue da sviluppare; essi si collocano nella rete dei servizi sociosanitari per anziani con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali, rivolgendosi ad anziani che vivono in casa, con compromissione totale o parziale dell'autosufficienza e con necessità assistenziali oltre la capacit à del solo intervento domi ciliare, seppure non al punto di richiedere un ricov ero in RSA (vedasi anche la definizione riportata nell'allegato 1 alla deliberazione adottata dalla ### della ### il 22 marzo 2002, 7); 39 5.39 ora, le superiori considerazioni consentono di definire il significato e la portata dei criteri stabiliti dal d.m. 19 novembre 2012, n. 200 (così come quell i stabiliti dal d.m. 26 giugno 2014), c he devono essere appli cati in armonia co n quanto stabilito dalla decisione adottata dalla ### il 19 di cembre, sec ondo i principi posti dalla gi urisprudenza nazionale; in proposito, questa Corte ha reiteratamente ritenuto - con orientamento da cui il collegio valuta di non doversi discostare anche in questa sede - che l'osservanza dei requisiti fissati dall'art. 4, comma 2, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, non dà automaticamente diritto all'esenzione, perché ess a non incide sul potere del l'ente impositor e di eseguire un controllo e una valutazione (nei termini di cui sopra si è detto), né sul potere del giudice di merito di operare un accertamento - che co stituisce giudizio di fatto e quindi sottratto al controllo di legittimità - sulla effettiva sussistenza delle modalità non commerciali (vedansi: Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, 6501; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2024, n. 17327); tanto è chiarito nello stesso allegato al d.m. 26 giugno 2014, laddove si precisa «sulla base degli anzidetti principi enucleati dall a decisione della ### spetta quindi al ### in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non comm erciali valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente co mmerciale non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico perché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della ### l a gi urisprudenza di legittimità, in proposito, ha già avuto occasione di affermare la natura non vincolante del le predette istruzi oni per la compilazione delle dichiarazioni ### posto che esse no n 40 possono derogare, né alla normativa primaria, da interpretarsi in senso co nforme alla citata decisione della ### né all a stessa normativa secondaria alla quale accedono, laddove si ribadisce il criterio del co rrispettivo simbolico (Cass., Sez. 5^, 29 no vembre 2022 , n. ###; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2024, n. 17327); 5.40 ne discende che la sentenza impugnata si è conformata ai principi enunciati, sia in relazione al rico noscimento dell'esenzione per gli immobili destinati allo svolgimento delle attività psichiatriche, a cagi one dell'integra le copertura pubblica del costo del ser vizio (senza alcun onere per gli utenti), che esc lude in radice la stessa ipotizzabilità di una finalità lucrativa (in assenza di corrispettivi anche puramente simbolici), avendo afferma to che: «In rif erimento alla condizione di cui alla lettera a) la ### europea ha precisato (punto 170 della decisione 19.12.2012) che, per la sussistenza dell a “modalità non com merciale”, è necessario che gli enti senza fini di lucro integrati con il servizio sanitario nazionale, al pari degli ospedali pubblici forniscano il servizio a titolo gratuito “o dietro versamento di un importo ridotto che copre soltant o una piccola frazione del costo effettivo del servizio”. In tale ipotesi di esenzione IMU rientrano gli immobili adibiti allo svo lgimento delle qu attro attività psich iatriche gestite dalla ### azione, essendo pacifico, in quanto non contestato da controparte, che la ### opera in regime di convenzione con il ### sanitario universale, con copertura integrale dei costi ad opera della ### one ### e con erogazione del servizio sanitario psichiatrico senza alcun costo a carico degli utenti»; sia in re lazione al disconoscimento dell'esenzione per gli immobili destinati alla 41 R.S.A e al C.D.I., a cagione dell'apprezzamento in concreto delle modalità commerciali delle attività svolte, con riguardo alla comparazione di costi e guadagni, avendo valutato che: «A diversa conclusione si deve giungere in riferimento all'immobile adibito alla attività di R.S.A, con disponibilità di 350 posti letto, e del C.D.I.(Centr o diurno integrato). ### che gestisce la residenza per anziani, ed il ### diurno integrato, oltre a ricevere il contributo sanitario a carico della ### applica all'utenza una retta alberghiera giornaliera che secondo i dati forniti dalla stessa parte appellata (pag.27 controdeduzioni) è sostanzialmente in linea co n i prezzi praticati sul mercato dagli altri operatori e comunque opera anch'essa offrendo servizi alberghieri per anziani con modalità concorrenziali, così collocandosi al di fuori dell a ipotesi di esenzione ### sussistente allorché l'utenza fruisce del servizio a titolo g ratuito o fornendo un contribu to minimo »; sia in relazione al disconoscimento dell'esenzione per gli immobili destinati alle “attività non istitu zionali”, a cagione della intrinseca commercialità a prescindere dal collegamento strumentale co n le “attività istituzionali”, in ra gione della destinazione al perseguimento di ut ili (il cui reimpiego nel finanziamento delle attività assistenziali e sanitarie non basta ad esc ludere la remunerativit à dei servizi erogati), avendo concluso che: « ### è ino ltre dovuta con riferimento alla parte di immobili non adibita ad attività istituzionali ma allo svolgimento di attività certamente commerciali quali i servizi di risto razione, parrucchiere, pedicur e, lavanderia, riven dita giornali e bar (circostanza non negata da controparte, pag.30 controdeduzioni)»; sia anche in relazi one all'i nadempienza della contrib uente all'obbligo dichiarativo con riguardo agli immobili ad utilizzazione “mista”, c he era essenziale per la 42 sottrazione percentuale ad esenzione delle superfici destinate ad attività commerciali, avendo messo in risalto che: « »; 5.41 peraltro, a fronte degli accertamenti in fatto del giudice di appello, le censure del ricorrente principale e della ricorrente incidentale in relazione all'omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti devono essere disattese, emergendo la inequivoca carenza di “decisività” delle circostanze prospettate rispetto alle conclusioni raggiunte, a cagione dell'in idoneità del risultato probatorio a sortire con ragionevole verosimiglianza, sulla base di un giudizio prognostico, un diverso esito della controversia; 5.42 in conclusione, al solo scopo di rinsaldare e consolidare tale interpretazione, il collegio ritiene di enunciare il seguente principio di diritto: «In mater ia di ### per usufru ire dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504 (in forz a del rinvio disposto dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), non è sufficiente che un immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, in regime di convenzione con il S.S.N. e con tariffe imposte dalla ### in ossequio ai limiti fissati dal d.P.C.M. 29 novembre 2001 per la compartecipazione percentuale degli utenti ai costi delle prestazioni eroga te, in presenza dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4, comma 2, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, da una fondazione senza finalità lucrativa e con carattere di ### ma è 43 necessario che quest'ultima - oltre ad as solvere l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 9, comma 6, del d.lgs.  14 marzo 2011, n. 23, nelle forme stabilite dall'art. 6 del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, che è adempimento essenziale ed imprescindibile per godere dell'agevolazione (anche in caso di utilizz azione “mista”)- dimostri che le attività a cu i l'immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti secondo la tipizzazione legislativa e regolamentare, sian o svolte con modalità “non commerciali” nell'accezione sancita dalla decisione adottata dalla ### del 19 dicembre 2012».  6. a lla stregua del le suesposte argomentazion i, dunque, valutandosi la manifesta infondatezza dei motivi dedotti , i ricorsi principale ed incidentale devono essere rigettati; 7. la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali; 8. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico rso principale ed il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta i ricorsi; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente in cidentale, del l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, se dovuto. 44 Così deciso a ### nella camera di consiglio del 24 settembre 

Giudice/firmatari: Paolitto Liberato, Lo Sardo Giuseppe

M
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 3321/2024 del 25-03-2024

... di corrispondere all'I.A.C.P. ( oggi A.C.E.R. ) le somme dovute dal precedente conduttore ### per canoni scaduti e non pagati all'I.A.C.P. in relazione al contratto di locazione stipulato dal predetto conduttore relativamente agli immobili de quo, per la somma di euro 109.849,42, come determinato ed accertato con sentenza del Tribunale di Napoli n. 513/2017 . La opponente ha anche dedotto che già in data ### la A.C.E.R. le aveva notificato telematicamente un atto d'intimazione di sfratto per morosità e conseguente citazione per convalida e che il ### le aveva notificato altro ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo provvedimento per il versamento della somma di euro 38.884,28, quali canoni di locazione non versati ed oggetto del predetto giudizio di sfratto per morosità attualmente pendente dinanzi all'adito Tribunale di Napoli, che sono diversi da quelli considerati dal decreto ingiuntivo n. 7276/2021, opposto nella presente sede. Quindi la ### ha evidenziato l'irreperibilità del ### per la consegna delle chiavi dei locali, ai fini dell'effettuazione dei sopralluoghi ( per rilievi e saggi ) tesi alla formalizzazione delle complessive intese intercorse, ma oggetto di valutazioni (leggi tutto)...

testo integrale

### 26585 / 2021 R.G. 
Tribunale di ### civile ### ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 25/3/2024 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 26585/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione contro decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni e di debiti riconosciuti, dichiarazione nullità, annullamento, risoluzione locazione e risarcimento del danno, e vertente TRA ### s.r.l. con codice fiscale ###, elett.te dom.ta in Napoli al ### n. 21 presso l'avv. ### , rappresentato e difeso da quest'ultimo e dall'avv. ### in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione OPPONENTE - ###.C.E.R. - ### per l'### con codice fiscale ###, elett.te dom.ta presso la propria sede ###Napoli alla via ### n. 75, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta ### : parte opposta conclude come da verbale di udienza del 25/3/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la ### s.r.l. ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo n. 7276/2021 emesso a suo carico ed in favore della A.C.E.R. - ### per l'### il ### all'esito del procedimento monitorio contrassegnato dal numero di ruolo 8916/2021 R.G., per l'importo complessivo di euro 38.884 oltre interessi e spese della procedura, importo richiesto nel relativo ricorso, depositato ex art. 633 c.p.c. dalla ### per essersi resa asseritamente la ### morosa nel pagamento dei canoni di locazione pattuiti in ratei mensili anticipati di euro 1.766,96 , e più in particolare : a) per tutti i canoni scaduti dal mese di gennaio al dicembre 2020 per un totale di euro 25.947,60; b) per tutti i canoni dal mese di agosto 2019 al mese di dicembre 2019 e per la morosità parziale relativa ai canoni di maggio e giugno 2019, per un totale di euro 12.936,67 . 
Il titolo costitutivo del diritto al pagamento è stato identificato dalla A.C.E.R. nel contratto di locazione ad uso commerciale del 12 febbraio 2019, registrato presso l'### delle #### di Napoli il ### , stipulato tra il locatore ### per ### della ### di Napoli ( ora A.C.E.R. ) e la conduttrice ### s.r.l., avente per oggetto i locali terranei siti in Napoli alla via ### n. 69 / 71 / 73 / 77 / 81 / 83 / 87 ed alla ### n. 67 , riportati nel N.C.E.U. del Comune di Napoli - ### SFE - Fg. 3 - Particella n. 179 - sub 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 1, con categoria C 1 ( cfr. doc. 3 allegato al ricorso monitorio, contratto di locazione-articolo 2 ), laddove in data ### si era proceduto alla consegna materiale degli immobili e delle chiavi, giusta verbale di consegna allegato al contratto di locazione ( cfr. doc. 3- verbale di consegna allegato al contratto ). 
Ora, la ### s.r.l. nell'atto di citazione in opposizione ha descritto quelle che erano state le trattative prodromiche alla stipula del negozio del 2019, avendo premesso che il contratto di locazione per cui è causa sarebbe inscindibilmente legato ad altro accordo esistente tra le parti, ove la odierna opponente si era accollata il debito del precedente conduttore, nella persona di ### per canoni scaduti e non pagati pari ad euro 109.849,42 in relazione alla locazione di alcuni degli immobili poi locati nel 2019 alla ### , con il versamento del 10% all'atto della sottoscrizione ( euro 10.984,94 ) e la conseguente concessione di una rateizzazione per l'importo residuo ( euro 98.864,48 ) in 72 rate mensili di euro 1.406,06. 
Trattasi più specificamente di atto di riconoscimento del debito prot. 8633 del 12/2/2019 della ### laddove questa si era assunta espressamente l'obbligazione pecuniaria di corrispondere all'I.A.C.P. ( oggi A.C.E.R. ) le somme dovute dal precedente conduttore ### per canoni scaduti e non pagati all'I.A.C.P. in relazione al contratto di locazione stipulato dal predetto conduttore relativamente agli immobili de quo, per la somma di euro 109.849,42, come determinato ed accertato con sentenza del Tribunale di Napoli n. 513/2017 . 
La opponente ha anche dedotto che già in data ### la A.C.E.R. le aveva notificato telematicamente un atto d'intimazione di sfratto per morosità e conseguente citazione per convalida e che il ### le aveva notificato altro ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo provvedimento per il versamento della somma di euro 38.884,28, quali canoni di locazione non versati ed oggetto del predetto giudizio di sfratto per morosità attualmente pendente dinanzi all'adito Tribunale di Napoli, che sono diversi da quelli considerati dal decreto ingiuntivo n. 7276/2021, opposto nella presente sede. 
Quindi la ### ha evidenziato l'irreperibilità del ### per la consegna delle chiavi dei locali, ai fini dell'effettuazione dei sopralluoghi ( per rilievi e saggi ) tesi alla formalizzazione delle complessive intese intercorse, ma oggetto di valutazioni solo “sulla carta” tra i tecnici delle parti , nonchè lo stravolgimento delle “volontà” contrattuali dello I.A.C.P. che con PEC del 3/10/2018 aveva inizialmente comunicato l'impossibilità di aderire alla proposta previamente effettuata ( ed oggetto dei numerosi incontri avvenuti nel corso dei mesi precedenti ), in quanto “era in fase di esecuzione il recupero giudiziario dei locali ai civici 69, 71 e 73” , locati al ### e che si sarebbe proceduto, quindi, con l'assegnazione competitiva dei beni non appena rientrati nel materiale possesso dello I.A.C.P. In proposito l'opponente ha anche allegato che la conclusione del contratto di locazione del 2019 era stata fortemente influenzata, a suo discapito, dalle “dinamiche” unilaterali che la avevano costretta, in punto di fatto, ad accettare condizioni inique, non essendo in grado di trovare altrove e nel breve periodo altra ubicazione per la propria attività commerciale. 
La opponente ha però lamentato che gli immobili oggetto di locazione erano ( e lo sarebbero tuttora per colpa dell'A.C.E.R. ) inadatti allo svolgimento di qualsivoglia attività: essi, infatti, a suo dire necessitavano di notevoli interventi di restauro e regolarizzazione catastale (v. art. 3, comma 2 del contratto di locazione), che infatti la ### si era impegnata ad eseguire con l'accordo che le spese da essa sostenute sarebbero state detratte sino all'importo massimo di euro 55.000 ( v. art. 3, comma 4 ). 
Ovviamente, per l'esecuzione di tali lavori, ritenendo la conduttrice che sul piano catastale non ci fossero criticità dato che la locatrice era la materiale proprietaria dell'intero immobile in cui si trovavano le unità oggetto di locazione, era necessario munirsi delle preventive autorizzazioni da parte degli ### competenti: di tale attività amministrativa, necessariamente propedeutica all'inizio dei lavori, si era fatta carico nel contratto sempre la ### , e ciò nell'ottica di velocizzare al massimo possibile il tutto, perché l'utilizzo da parte della ### dei locali affittati e, quindi, l'attività produttiva della stessa, era subordinata alla ristrutturazione per ripristinare i locali nel rispetto delle norme di legge. ###.C.E.R., però, si era riservata il diritto contrattuale di esprimere la propria preventiva autorizzazione a qualsivoglia “modificazione ai locali o alle pertinenze e prospetti del fabbricato” prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione di diritto del contratto di locazione ( art. 11, lett. d) del contratto ). Pertanto, prima di presentare agli ### competenti qualsivoglia atto amministrativo ( per es., richiesta di permessi ecc… ), la ### doveva a suo dire ottenere l'autorizzazione dell'A.C.E.R., autorizzazione sempre negata. 
La opponente ha infine asserito che dal raffronto tra la planimetria catastale originaria e la piantina catastale del 20/4/1998 risultarono una serie di abusi edilizi, consistenti soprattutto in aumento di superficie ed altezza, tali da rendere l'immobile locato inidoneo all'uso commerciale previsto in contratto. 
Pertanto essa ha chiesto in via riconvenzionale la dichiarazione di nullità del contratto ex artt. 1346 e 1418 c.c. per impossibilità del suo oggetto, costituito dal godimento per fini commerciali degli immobili locati, non essendo autorizzabile alcun restauro a causa della presenza di abusi edilizi. 
Sempre in via riconvenzionale, la ### ha proposto domanda di annullamento del contratto per dolo dell'A.C.E.R. ex artt. 1427 e 1439 c.c., per avere taciuto la locatrice la reale situazione urbanistica dei beni locati - i preesistenti abusi edilizi - e per averle fatto credere di poter restaurare gli immobili per destinarli all'uso commerciale, addirittura promettendole, per gli interventi di restauro ad effettuarsi, lo sconto sino ad euro 55.000 sui canoni a pagarsi ( art. 3, commi 2 e 4 del contratto di locazione ), o in subordine per errore di fatto essenziale ai sensi degli artt. 1427, 1428 e 1429 c.c., perché se avesse saputo dell'impossibilità di riattare gli immobili locati e di destinarli all'uso commerciale fissato in contratto, certamente non lo avrebbe sottoscritto. 
Ulteriore domanda riconvenzionale è stata proposta per la risoluzione del contratto di locazione, per avere l'A.C.E.R., in violazione delle regole della buona fede, consapevolmente ed illecitamente impedito alla ### di raggiungere lo scopo, dichiarato in contratto, in ragione del quale è nato il rapporto di locazione per cui è causa : utilizzare i locali per svolgervi la propria attività commerciale, o per eccessiva onerosità, data l'impossibilità sopravvenuta di pagamento del canone di locazione e la sua eccessiva onerosità. 
Infine è stata chiesta la condanna della locatrice a risarcire alla ### il danno emergente ed il lucro cessante, nella misura da quantificare in corso di causa : sotto il profilo del danno emergente i costi a qualsivoglia titolo sostenuti in relazione al contratto, la perdita di fatturato, il danno d'immagine e tutti gli altri eventuali danni dovessero derivare, nelle more del giudizio, dai comportamenti avversari; sotto il profilo del lucro cessante, il mancato guadagno e perdita di chance causate dal mancato svolgimento dell'attività commerciale. Il tutto con restituzione alla ### ex art.1458 c.c., di tutti gli importi pagati in relazione al rapporto contrattuale di locazione, nonché dei costi a qualsivoglia titolo sostenuti. 
In via di eccezione la opponente invece ha dedotto l'illegittimo frazionamento del credito e di essere creditrice dell'A.C.E.R., quantomeno, di complessivi euro 23.120 oltre I.V.A., importo speso dalla ### per lavori di manutenzione ordinaria eseguiti sugli immobili locati ( v.: doc.ti 10, 11, 12 e 13 ). Pertanto, è stato chiesto di: a) dichiarare, ove occorra anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., che la ### è creditrice dell'A.C.E.R. del predetto importo di euro 23.120 oltre I.V.A.; b) operare la compensazione tra il credito eventualmente dovuto all'A.C.E.R. ed il predetto credito della ### e condannare l'A.C.E.R. al pagamento dell'eventuale differenza in favore della ### Si è costituita la convenuta ed ha controdedotto che nell'articolo 3) del contratto di locazione, in assenza di ogni clausola condizionale sospensiva o risolutiva, la conduttrice aveva accettato espressamente le seguenti circostanze e obbligazioni: - “ (…) i locali si consegnano all'assegnatario nello stato a lui noto perché egli li ha in precedenza visitati e si impegna ad effettuare i lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle normative vigenti “ . Altresì la conduttrice si era impegnata “ad eliminare eventuali abusi edilizi esistenti ed effettuare a proprie cure e spese le variazioni catastali e regolarizzazioni edilizie conseguenti”. Inoltre la conduttrice si era assunta espressamente l'obbligazione a propria cura e spese ( “cura e onere” ) di acquisire le autorizzazione per la realizzazione dei lavori come pure “ogni responsabilità per atti e fatti connessi alla loro esecuzione”. 
Di qui l'affermazione che l'opponente conosceva tutte le circostanze e lo stato di fatto e diritto della consistenza immobiliare per cui è causa e ciononostante aveva accettato, senza alcuna condizione, di assumersi tutte le obbligazioni, oneri e rischi di cui all'atto di riconoscimento del debito e del contratto di locazione prendendo espressamente in consegna gli immobili oggetto del presente giudizio. 
Con ordinanza del 6/3/2022 sono stati disposti la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. da ordinario a speciale locatizio, con assegnazione anche del termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che ha avuto luogo su iniziativa del creditore opposto, ma senza esito. 
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va integralmente rigettata. Invero la eventuale non conformità dell'immobile locato alla disciplina edilizia e urbanistica non determina la illiceità dell'oggetto del contratto, atteso che il requisito della liceità dell'oggetto, previsto dall'art. 1346 c.c., è da riferire alla prestazione, ovvero al contenuto del negozio e non al bene in sé, né può far ritenere illecita la causa, ai sensi dell'art. 1343 c.c., perché locare un immobile costruito senza licenza, né condonato, non è in contrasto con l'ordine pubblico, da intendere come il complesso dei principi e dei valori che contraddistinguono l'organizzazione politica ed economica della società in un determinato momento storico. Il carattere abusivo di una costruzione, mentre può senz'altro costituire fonte di responsabilità dell'autore nei confronti dello Stato, non comporta, dunque, l'invalidità del contratto di locazione della costruzione stipulato tra privati, trattandosi di rapporti distinti e regolati ciascuno da proprie norme ( v.  civ. sez. III, 12/4/2023, n. 9766 ). Fra l'altro nel caso di specie, per quanto affermato dalla stessa opponente, l'edificio in cui sono ubicati gli immobili oggetto di locazione risale al 1930, e solo con l'art. 4 R.D.L. 640/1935 e con la legge urbanistica n. 1150 del 1942 è stato imposto, per la prima volta, di dotarsi di una licenza edilizia per la costruzione di un fabbricato in centri abitati, tanto è vero che le opere di realizzazione anteriore al 1942 non devono essere oggetto di richiesta di condono, proprio perché non sono da considerarsi illegittime, e ciò che permette di verificare la presenza o meno di un abuso edilizio non è mai il catasto ma solo il titolo abilitativo al Comune, che nel caso di specie non era necessario. 
In generale, poi, al momento di stipulare un contratto di locazione di un immobile destinato a un determinato uso, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività ripromessasi nonché a quanto necessario per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative, sebbene le parti siano comunque libere di pattuire — individuando nel contempo su chi grava il relativo onere economico — tanto l'effettiva possibilità di apportare all'immobile le necessarie modificazioni per poter svolgere l'attività prevista, quanto il fatto che quest'ultimo presenti ( o sia in potenziale condizione di acquisire ) le pertinenti condizioni giuridiche funzionali al rilascio delle autorizzazioni amministrative stesse ( v. Cass. civ. sez. III, 27/52008, n. 13761; civ. sez. III, 31/3/2008, n. 8303 ; Cass. civ. sez. III, 30/4/2005, n. 9019 ). 
In altri termini, se non specificamente pattuito, il locatore non è tenuto ad adeguare i beni locati alle esigenze ricollegabili all'attività esercitata dal conduttore, anche se quest'ultima è stata indicata nel contratto, limitando ad essa l'uso consentito per l'immobile oggetto del rapporto, il che è lo stesso che dire che, pur se l'immobile fosse effettivamente inidoneo, nessuna responsabilità può essere imputata alla parte locatrice . 
Vale infatti “il principio secondo il quale, stipulato un contratto di locazione di un immobile destinato ad un determinato uso ( nella specie commerciale ), grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per l'attività ripromessasi, ed altresì adeguate a quanto necessario per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative” ( Cass. civ. sez. III, 27/5/2008, n. 13761; Cass. civ. sez. III, 31/3/2008, n. 8303; Cass. civ., 30/4/2005, 9019 ) e “nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabile alla legittima utilizzazione del bene locato, per cui, escluso che sia onere del locatore conseguire tali autorizzazioni, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato” ( cfr. Cass. civ. sez. III, 25/01/2011, n. 1735 ; Cass. civ. sez. III, 16/6/2014, n. 13651 ). 
In definitiva, “La destinazione particolare dell'immobile, tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità dell'immobile da parte del conduttore” ( v. sul punto civ. sez. III, 7/6/2018, n. 14731 ) . 
Nella fattispecie in esame, inoltre, la ### s.r.l. è una società commerciale, per tale motivo in possesso delle cognizioni tecniche necessarie per valutare correttamente le condizioni di utilizzabilità dell'immobile preso in locazione fin dall'inizio del rapporto . 
La circostanza è tanto più evidente, perché la conduttrice non solo aveva accettato la consegna dei locati nello stato ad essa noto perché li aveva in precedenza visitati, ma addirittura si era impegnata ad eliminare eventuali abusi edilizi e ad effettuare a proprie cure e spese le variazioni catastali e regolarizzazioni edilizie conseguenti. 
Infine, la conduttrice ha continuato ad occupare il bene immobile senza versare il corrispettivo, tenendo essa un comportamento contrario alla buona fede, nonostante si fosse assunta nel contratto il rischio della acquisizione dei titoli necessari, così liberando la proprietà da ogni e qualsiasi onere. 
In proposito appare evidente che tale accollo del rischio, per quanto dedotto dalla stessa opponente, fu motivato dall'esigenza, nell'immediato, di evitare l'adozione da parte dell'I.A.C.P. di una procedura competitiva per la scelta del contraente, dato che era in fase di esecuzione il recupero giudiziario dei beni di cui ai civici 69, 71 e 73 precedentemente locati al ### e quindi per ottenere il subentro in via preferenziale e senza gara nella detenzione dei beni. 
Da tanto deriva l'inesistenza di tutti i profili di invalidità o di risoluzione del contratto fatti valere dalla opponente, con conseguente rigetto non solo della sua opposizione ma anche delle domande riconvenzionali proposte, ivi compresa quella risarcitoria, e con contestuale dichiarazione di esecutorietà definitiva ex artt. 653 e 654 c.p.c. del provvedimento monitorio, anche se è già stata dichiarata la sua provvisoria esecuzione nel corso del giudizio con ordinanza resa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.. 
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del credito azionato con la domanda giudiziale originaria formulata nell'atto introduttivo del procedimento monitorio ( cd. criterio del disputatum , v. sul punto Cass. civ. sez. sez. II, 11/2/2022, n. 4520 ), pari a sua volta ad euro 38.884. 
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla ### n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il ### è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) . 
Si deve però tener conto, nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, anche del valore della domanda riconvenzionale risarcitoria di valore indeterminabile , la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva ( v. Cass. civ. sez. II, 3/7/1991, n. 7275 ; Cass. civ. sez. III, 29/11/2018, n. ###; Cass. civ. sez. VI, 6/2/2020, n. 2769 ). 
Va infatti considerato che in tema di liquidazione del compenso spettante all'avvocato, la determinazione del valore della causa, anche ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile, deve essere effettuata a norma del codice di procedura civile, con la conseguenza che, in difetto di concreti elementi di stima precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, deve ritenersi di valore indeterminabile la domanda di risarcimento, nella quale gli elementi di valutazione del danno, di cui si chiede il ristoro, costituiscano l'oggetto o uno degli oggetti dell'accertamento e della quantificazione rimessi al ### ( v. Cass. civ. sez. II, 31/03/2014, n. 7508 ). 
Lo stesso vale quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si si aggiunga, come nel caso di specie, l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione ( Cass. civ. sez. I, 26/4/2021, n. 10984 ). 
Tuttavia per la determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore sostanziale, ma, se di valore eccedente a quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore perchè amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile ( cfr. Cass. civ. sez. III, 27/01/2003, n. 1202 ; Cass. civ. sez. II, 14/7/2015, n. 14691 ; Cass. civ. sez. II, 1/8/2023, n. 23406 ). In altri termini, non deve procedersi al cumulo delle domande ma deve tenersi conto solo del maggiore tra i valori delle due contrapposte domande ( v. 
Cass. civ. sez. II, 24/4/2008, n. 10758 ; Cass. civ. sez. II, 20/10/2023, n. 29182 ). 
Per l'appunto nel caso di specie è sempre pari ad euro 7.616 il compenso da liquidare in base al valore della domanda dell'attore sostanziale rispetto a quello delle cause indeterminabili risarcitorie di bassa complessità, per cui questa è la somma al cui pagamento va condannata la opponente. 
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, così provvede : a ) rigetta l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. e per l'effetto , visti gli artt. 653 e 654 c.p.c., dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ; ; b ) rigetta le domande riconvenzionali proposte dall'opponente ; c ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna la ### s.r.l. al rimborso in favore della A.C.E.R. - ### per l'### delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.686, di cui euro 7.616 per compensi ed euro 70 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi. 
Napoli, 25/3/2024 ###.U.  ### 

causa n. 26585/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Felice Angelo Pizzi

M
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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3804/2025 del 02-11-2025

... proprietà dell'immobile), quanto piuttosto promuovendo il recupero del cespite attraverso l'esecuzione forzata. Rappresentava che effettivamente il contratto di locazione si era risolto e che l'immobile risultava quindi ormai vuoto. Concludeva affinché la domanda fosse dichiarata inammissibile o che, in via gradata, fosse dichiarata cessata la materia del contendere. Rigettate le istanze istruttorie articolate dalla parte convenuta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 19.6.2025. La domanda è infondata e va rigettata per le considerazioni che seguono. Con la sentenza n. 9403/2017 del 21.9.2017 il ### di ### ha accolto l'azione revocatoria proposta dalla curatela del fallimento ### s.r.l., dichiarando l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori dell'atto di cessione del contratto stipulato il ###, con cui la ### s.r.l. aveva ceduto alla #### s.r.l. il contratto di vendita con patto di riservato dominio concluso l'1.4.2005 ed avente ad oggetto un locale ### di ### R.G. 2702/2023 commerciale situato nel centro commerciale ### di #### napoletano ha contestualmente accolto l'azione revocatoria anche in relazione (leggi tutto)...

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Tribunale di ###.G. 2702/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### in composizione monocratica e nella persona del dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 2702/2023 avente ad oggetto “rilascio immobile” e pendente ### della ### s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### alla via ### n. 88, è elettivamente domiciliato ### E #### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### alla via ### n. 6, è elettivamente domiciliata #### note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 16.6.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. ### di ### R.G. 2702/2023 RAGIONI IN FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato la curatela del ### della ### s.r.l.  in liquidazione deduceva: che in data ### il ### di ### aveva dichiarato il fallimento della ### s.r.l. in liquidazione e che sette anni prima, in data ###, detta società aveva stipulato con la ### s.p.a. un contratto di acquisto con patto di riservato dominio di un locale commerciale sito all'interno del ### di ### (riportato in catasto al foglio 2, particella 5175, sub 66) per il prezzo complessivo di € 287.773,64, di cui una parte era stata corrisposta al momento della stipula (€ 154.849,62), altra parte in data ### (€ 17.814,56) e la restante quota di € 115.109,46 sarebbe dovuta essere versata in 18 rate semestrali del valore di € 6.394,97 a decorrere dall'1.4.2005 all'1.10.2013; che detto immobile era stato concesso in locazione alla stessa ### s.p.a. contratto dell'8.11.2004, con la previsione di un canone annuo di € 16.979,98 oltre ### che sarebbe andato in compensazione con le rate da doversi versare per l'acquisto; che, con scrittura privata del 30.7.2008, la ### s.r.l.  aveva poi ceduto alla società #### s.r.l. l'intera posizione contrattuale nascente dal contratto di compravendita sopra richiamato, cessione che era avvenuta con il consenso della ### s.p.a.; che, per effetto di tale convenzione, la #### era subentrata in tutti gli obblighi e diritti di credito derivanti dalla vendita, ivi compreso il diritto all'acquisizione della piena proprietà del lotto al pagamento dell'ultima rata del prezzo; che alla #### era stato altresì ceduto il contratto di locazione stipulato con la ### s.p.a.; che nel 2013 la curatela del fallimento della ### aveva promosso dinanzi al ### di ### un giudizio finalizzato ad ottenere una declaratoria di nullità dell'atto di cessione del contratto o, in subordine, di inopponibilità alla curatela ai sensi dell'art. 2901 c.c., con contestuale accertamento della proprietà in proprio favore laddove fosse stata pagata anche l'ultima rata del prezzo; che il ### di ### con sentenza n. 9403/2017, aveva accolto l'azione revocatoria relativa all'atto di cessione del contratto ed alla prodromica cessione delle n. 142 azioni della ### s.p.a., dichiarando in tal modo inefficaci gli atti nei confronti della massa dei creditori; che, avverso detta sentenza, avevano proposto appello sia la #### che la curatela del fallimento ### s.r.l. e, all'esito del giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello di ### con sentenza n. 4038/2021 passata in giudicato, aveva confermato la ### di ### R.G. 2702/2023 dichiarazione di inefficacia della cessione del contratto nei confronti della massa dei creditori e, accogliendo in parte il gravame del fallimento ### aveva accertato che nel corso del giudizio di primo grado era stata pagata l'ultima rata del prezzo della compravendita; che, alla luce di tale accertamento, doveva ritenersi che la proprietà dell'immobile si era definitivamente trasferita in capo alla cessionaria #### che, con comunicazioni del 2.5.2018 e del 7.10.2020, la ### s.p.a. aveva invitato la #### a riacquistare il possesso dell'immobile, che era stato poi rilasciato definitivamente dopo offerta reale a mezzo ufficiale giudiziario in data ###; che l'accoglimento della revocatoria fallimentare di un atto traslativo comportava il diritto alla restituzione del bene all'amministrazione del fallimento; che, tenuto conto del fatto che il rapporto di locazione instaurato con la società ### s.p.a. si era nelle more risolto, la curatela aveva ormai maturato il pieno diritto alla materiale restituzione dell'immobile. 
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché la #### s.r.l. fosse condannata al rilascio del locale commerciale sopra indicato ed alla refusione delle spese processuali. 
Si costituiva la società convenuta che, contestando l'ammissibilità della domanda, evidenziava che il fallimento poteva conseguire la materiale disponibilità del bene non attraverso un'azione ordinaria di rilascio (non potendosi ritenere titolare della proprietà dell'immobile), quanto piuttosto promuovendo il recupero del cespite attraverso l'esecuzione forzata. Rappresentava che effettivamente il contratto di locazione si era risolto e che l'immobile risultava quindi ormai vuoto. 
Concludeva affinché la domanda fosse dichiarata inammissibile o che, in via gradata, fosse dichiarata cessata la materia del contendere. 
Rigettate le istanze istruttorie articolate dalla parte convenuta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 19.6.2025. 
La domanda è infondata e va rigettata per le considerazioni che seguono. 
Con la sentenza n. 9403/2017 del 21.9.2017 il ### di ### ha accolto l'azione revocatoria proposta dalla curatela del fallimento ### s.r.l., dichiarando l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori dell'atto di cessione del contratto stipulato il ###, con cui la ### s.r.l. aveva ceduto alla #### s.r.l. il contratto di vendita con patto di riservato dominio concluso l'1.4.2005 ed avente ad oggetto un locale ### di ### R.G. 2702/2023 commerciale situato nel centro commerciale ### di #### napoletano ha contestualmente accolto l'azione revocatoria anche in relazione all'atto di cessione, dalla ### s.r.l. alla #### s.r.l., di n 142 azioni della ### s.p.a. al prezzo di € 3.666,44. 
Nell'ambito del giudizio definito con tale pronuncia dal tribunale di ### il fallimento ### s.r.l. aveva proposto le seguenti domande: 1) accertarsi e dichiararsi la simulazione della clausola di pattuizione del prezzo di cessione del contratto effettuato con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio ### in data ###, rep. n. 16910, racc. 3326, reg.to il ### e, pertanto, la simulazione e l'inopponibilità al fallimento della quietanza di pagamento del prezzo in esso contenuta, nonché la simulazione e l'inopponibilità al fallimento della clausola di pattuizione del prezzo della prodromica cessione di pari data delle n.142 azioni della ### s.p.a. (al dichiarato prezzo di € 3.666,44) nonché della quietanza di pagamento del prezzo; 2) accertarsi la nullità, per difetto di causa, - dell'atto di “cessione del contratto” del 30/07/2008 effettuato con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio ### rep. n. 16910, racc. 3326, reg.to il ###, con il quale la ### s.r.l. in liquidazione ha ceduto alla ### - ### s.r.l. il contratto avente ad oggetto il locale commerciale (“lotto”) situato nel ### in ### alla strada consortile, agglomerato industriale ### nord denominato "###", esteso circa mq 141,50 (superficie lorda pavimenti) distinto con la sigla 66 (lotto "75p - g"), riportato nel catasto fabbricati del comune di ### in ditta "### s.r.l.", foglio 2, p.lla 5183 (già p.lla 5175) , sub 66, via ### nord snc", piano 1, cat.d/8, rc euro 1.704,00” e delle relative parti e diritti comuni al prezzo dichiarato in atti di ### 250.000,00 oltre Iva e così per complessivi ### 300.000,00; - dell'atto di pari data con il quale sono state cedute dalla ### s.r.l. alla #### s.r.l. le n.142 azioni della ### s.p.a., al prezzo di € 3.666,44; 3) in subordine dichiararsi l'inefficacia, ai sensi degli artt.2901 c.c. e 66 L.F., dei predetti atti di cessione; 4) Accertare che la ### S.p.A. con il consenso della la #### s.r.l. ha ### di ### R.G. 2702/2023 ancora l'uso dell'immobile oggetto della compravendita con patto di riservato dominio; 5) con dichiarazione di opponibilità dell'emittenda sentenza alla ### s.p.a.; 6) in ogni caso condannarsi la ### S.p.A. e/o la #### s.r.l. all'immediato rilascio del locale commerciale sopra indicato (e delle parti comuni oggetto di cessione) nonché al pagamento delle indennità di occupazione del medesimo locale (e delle parti comuni) con decorrenza dall'atto del 30/7/2008 in caso di accoglimento delle azioni di nullità e dalla notifica del presente atto in caso di accoglimento della revocatoria, da liquidarsi in separato giudizio; 7) ordinare e/o condannare la ### S.p.A. a reintegrare la curatela del fallimento ### s.r.l. in liquidazione nell'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione societaria ed a inserire nella comunicazione annuale dell'elenco soci al registro delle imprese il fallimento ### s.r.l. in liquidazione quale titolare di 142 azioni in luogo della #### s.r.l.; 8) Nel caso che nel corso del presente giudizio si dovesse verificare la condizione sospensiva dell'effetto traslativo della proprietà dell'immobile sopra indicato, oggetto del contratto di compravendita ceduto e/o, comunque, nel caso di pagamento dell'ultima rata del prezzo della compravendita con patto di riservato dominio di cui alla richiamata scrittura del 30/07/2008, accertare che la curatela della ### s.r.l. in liquidazione è divenuta proprietaria del locale commerciale (“lotto”) situato nel ### in ### alla strada consortile, agglomerato industriale ### nord denominato "###", esteso circa mq 141,50 (superficie lorda pavimenti) distinto con la sigla 66 (lotto "75p - g"), riportato nel catasto fabbricati del comune di ### in ditta "### s.r.l.", foglio 2, p.lla 5183 (già p.lla 5175), sub 66, via ### nord snc", piano 1, cat.d/8, rc euro 1.704,00” e delle relative parti e diritti comuni, ordinando al ### dei ### tenuti presso l'### di ### - #### di ### immobiliare, di trascrivere/annotare la sentenza anche con riferimento a tale effetto traslativo; 9) Nel caso che il pagamento dell'ultima rata non dovesse essere effettuato accertarsi e dichiarare che la curatela del fallimento ### s.r.l. in liquidazione, ai sensi dell'art.  73 L.F., ha diritto di optare per il subentro nel contratto o di sciogliersi con obbligo del ### di ### R.G. 2702/2023 venditore di restituire le rate riscosse; 10) In conseguenza delle eccezioni dei convenuti accertarsi la nullità, o in subordine l'inefficacia ex art. 2901 c.c., della transazione che le parti convenute avrebbero concluso con la scrittura di accettazione datata 19/07/2013; 11) In via del tutto subordinata, ove si accerti la risoluzione del contratto di vendita con riservato dominio, condannarsi la ### S.p.A. a restituire le rate riscosse (anche ai sensi dell'art. 1526 c.c. ove la risoluzione possa ricondursi ad inadempimento); 12) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. 
Nell'accogliere l'azione revocatoria proposta in via subordinata, il ### di ### ha rigettato la domanda di cui al punto 8) - cioè quella volta all'accertamento dell'avvenuto acquisto, da parte della curatela, della proprietà del locale commerciale, laddove fosse stato dimostrato che la #### aveva versato tutte le rate del prezzo - sul presupposto che le risultanze istruttorie non consentivano di affermare che effettivamente si fosse realizzata la condizione sospensiva del pagamento dell'ultima rata del prezzo. 
Se la domanda di cui al punto 6) era stata oggetto di rinuncia - quella cioè volta ad ottenere il rilascio dell'immobile -, anche le domande di cui ai punti 7) e 9) venivano rigettate sul presupposto che “l'accoglimento dell'azione revocatoria non implica l'invalidità della vendita, ma soltanto la sua inefficacia ed inopponibilità alla massa dei creditori, senza alcun effetto restitutorio” (cfr. pag. 12 della sentenza n. 9403/2017). 
Avverso detta pronuncia proponevano appello sia la #### che il fallimento ### Quest'ultimo censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui non era stata accertato il proprio acquisto della proprietà dell'immobile a seguito dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo da parte della società cessionaria. Si doleva altresì del mancato accoglimento delle domande di cui ai punti 7) e 9). 
Con sentenza n. 4038/2021 del 29.10.2021 - pronuncia di cui è stato documentato l'avvenuto passaggio in giudicato - la Corte d'Appello di ### ha rigettato l'appello proposto dalla #### s.r.l., confermando l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta dal fallimento. 
Con riguardo all'appello proposto dall'odierna parte attrice, la Corte, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, è giunta ad affermare che le emergenze istruttorie ### di ### R.G. 2702/2023 consentivano di ritenere che la #### avesse interamente corrisposto il prezzo della vendita alla ### s.p.a.. Tuttavia, non poteva essere accolta “la domanda di accertamento della qualità di proprietaria dell'immobile in capo alla curatela del fallimento della ### s.r.l. posto che gli effetti costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria sono limitati alla declaratoria di inefficacia ed inopponibilità al fallimento in sede esecutiva dell'atto di cessione del contratto di compravendita e delle partecipazioni sociali oggetto di causa, con conseguente possibilità del fallimento di aggredire in sede esecutiva l'immobile che per effetto dell'accertamento svolto può ritenersi acquistato in via definitiva dalla cessionaria del contratto, essendo stato provato il pagamento dell'ultima rata del prezzo” (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza n. 4038/2021 della Corte d'Appello di ###. 
Nel promuovere il presente giudizio, la curatela fallimentare ha dapprima chiarito che l'immobile oggetto della vendita non era più nella detenzione della ### s.p.a., ma era stato nelle more liberato a seguito della risoluzione del rapporto locatizio anch'esso oggetto di cessione in favore della #### Quindi, ha evidenziato come solo con la materiale acquisizione del bene alla massa fosse possibile procedere alla sua vendita in sede fallimentare. Sulla scorta di tale premessa ha pertanto azionato un'azione restitutoria del cespite nei confronti della società originariamente cessionaria del contratto di vendita.  ### esperita non può trovare accoglimento. 
Invero, costituisce principio giurisprudenziale di recente affermato dalla Suprema Corte quello secondo cui l'accoglimento dell'azione revocatoria - sia quella ordinaria che quella fallimentare - produce un mero effetto reintegrativo della garanzia patrimoniale, attribuendo quindi alla curatela la sola legittimazione ad aggredire in sede esecutiva l'immobile, senza conferire al fallimento alcun diritto alla restituzione dell'originaria posizione negoziale ceduta. 
Invero, quando il bene è uscito dal patrimonio del debitore poi dichiarato fallito ed è entrato in quello dell'acquirente è ovviamente possibile liquidare questo bene a vantaggio dei creditori del debitore dante causa. La strada per ottenere tale risultato (cioè la possibilità di liquidazione) però, non è quella di far rientrare il bene nel patrimonio fallimentare come “bene del fallito”, da liquidare quindi secondo le regole del fallimento alla stregua dei beni esistenti al momento della dichiarazione di fallimento e di quelli ### di ### R.G. 2702/2023 acquistati dal fallito in corso di fallimento, bensì liquidare un bene a favore del ceto creditorio - e conseguire così il risultato che il ### ha evidentemente inteso realizzare - escludendo che il bene stesso sia ###entrato a far parte del patrimonio fallimentare come “bene del fallito”. 
La finalità dell'azione revocatoria ordinaria è quella di permettere al creditore definitivamente vittorioso di aggredire esecutivamente il bene oggetto dell'atto revocato nella forma dell'espropriazione contro il terzo proprietario ex articolo 602, c.p.c.: il creditore, dunque non utilizzerà l'espropriazione contro il debitore come avrebbe potuto (e dovuto) fare se il bene fosse nuovamente del suo debitore al momento del pignoramento, come se fosse, cioè, rientrato nel patrimonio del suo debitore all'esito vittorioso dell'azione revocatoria, proprio perché il risultato dell'esercizio vittorioso e definitivo dell'azione revocatoria ordinaria non consiste nel far rientrare il bene oggetto dell'atto revocato nel patrimonio del dante causa. Come accade quando l'articolo 66, L.F.  mette a disposizione del curatore l'azione revocatoria ordinaria, a vantaggio - in tal caso - dell'intero ceto creditorio che abbia fatto valere le proprie ragioni nel fallimento: si potrà, quindi, conseguire il risultato della liquidazione del bene già oggetto dell'atto revocato; ma anche qui lo si potrà fare senza che il bene sia previamente entrato a far parte del patrimonio fallimentare come bene del fallito. È chiaro e ne consegue che se il fallimento dovesse chiudersi, dopo l'esito vittorioso da parte del curatore dell'azione revocatoria ordinaria, senza che si sia reso necessario liquidare quel bene, il bene continuerebbe a rimanere - come è sempre stato - di chi lo ha acquistato dal debitore poi fallito: l'esito favorevole dell'azione revocatoria risulterebbe a questo punto, a posteriori superfluo: avrebbe consentito di liquidare quel bene se ce ne fosse stato bisogno. Ciò è coerente con lo scopo che il ### mirava a raggiungere consentendo al curatore l'esercizio tanto della revocatoria ordinaria quanto della revocatoria fallimentare, quello cioè di ampliare la platea dei beni da liquidare nel fallimento a favore del ceto creditorio. 
Ne discende che non è con l'esito vittorioso e definitivo dell'azione revocatoria (ordinaria e fallimentare) che il bene esce dal patrimonio dell'acquirente soccombente in revocatoria e rientra tra i beni del fallito (da liquidare): non può quindi essere trattato, ai fini della liquidazione, né come un bene esistente nel patrimonio del fallito al momento della dichiarazione di fallimento, né come un bene acquistato dal fallito durante il fallimento (anche se può essere liquidato a favore del ceto creditorio o tramite procedure competitive ### di ### R.G. 2702/2023 o secondo le norme del codice di procedura civile). 
Il momento in cui l'acquirente soccombente in revocatoria perde la titolarità del bene è necessariamente un momento successivo: quando del bene stesso diviene titolare chi lo acquista dal fallimento, quando cioè, a soddisfazione del ceto creditorio, nel patrimonio fallimentare entra il denaro che ne costituisce il prezzo. ### canto, se la ragione per cui il ### consente al curatore l'esercizio delle revocatorie è quella di accrescere i risultati della liquidazione, e dunque, trattandosi di immobili, a segnare la perdita del diritto (da parte dell'acquirente soccombente in revocatoria) e l'acquisto del diritto (da parte di chi acquista dal fallimento) sarà o il decreto di trasferimento pronunciato dal giudice delegato se si è scelto di liquidare il bene secondo le disposizioni del codice di procedura civile, oppure l'atto notarile tra curatore e acquirente se si è fatto ricorso alle procedure competitive. Si può aggiungere che questa conclusione risulta perfettamente coerente con quanto accade nel caso di esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901, cod. civ. quando il creditore vittorioso abbia successivamente iniziato un'espropriazione contro il terzo proprietario ex art. 602, c.p.c. pignorando il bene dell'acquirente soccombente in revocatoria: anche in questo caso, infatti, perdita del diritto (da parte dell'acquirente soccombente in revocatoria) e acquisto del diritto (da parte di chi acquista nell'ambito dell'espropriazione immobiliare) saranno riconducibili al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ex articolo 586, c.p.c.. 
Decreto che - appunto - trasferirà il diritto dall'uno all'altro soggetto, e che sarà coerentemente trascritto contro l'acquirente soccombente in revocatoria e a favore di chi ha acquistato in vendita forzata. Anche il curatore, così come ogni creditore, dopo aver esercitato vittoriosamente l'azione revocatoria ordinaria, può procedere alla liquidazione del bene già oggetto dell'atto revocato iniziando contro l'acquirente soccombente in revocatoria e dunque iniziare un'espropriazione “contro il terzo proprietario” ex art. 602, c.p.c.. 
Tali argomentazioni di diritto sono state di recente compiutamente riaffermate dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23485/2021, di cui vengono di seguito riportati alcuni decisivi passaggi: “Nel nostro ordinamento concorsuale, invero, è pacifico che le azioni promosse dalla curatela per la dichiarazione d'inefficacia di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal fallito mirano non ad ottenere il sovvertimento, sul piano della validità, degli effetti traslativi degli atti compiuti e dunque il ripristino in capo alla massa ### di ### R.G. 2702/2023 dei creditori esattamente del medesimo titolo già disposto dal fallito, cioè regolato negozialmente in modo ex post dichiarato giudizialmente inefficace, bensì "la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori" (Cass. 9584/2015) mediante la "assoggettabilità ad esecuzione" del medesimo bene che ne sia stato oggetto; con il successo della domanda, dunque, il fallito non ridiventa titolare in senso dominicale dell'identico bene oggetto dell'atto dichiarato inefficace, bensì accade che sia l'organo concorsuale a poter disporne esecutivamente o, se ciò sia impossibile, conseguire il ripristino dell'equilibrio patrimoniale alterato dall'atto, in una misura equivalente alla consistenza che esso aveva nei termini di valore depauperativi accertati…”, chiarendo, altresì, come “…4. l'obiettivo delle azioni revocatorie anche in esame, unificate dalla menzionata inefficacia, è perciò quello di permettere, in capo agli organi concorsuali, "la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore" (Cass. 26041/2013); è così stato chiarito che "oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata" tant'è che quando l'azione sia promossa dopo il fallimento dell'accipiens, non potendo essere esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto - stante l'intangibilità dell'asse fallimentare - "i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione" (Cass. s.u.  12476/2020); altrettanto incontroverso è che la sentenza che accoglie la domanda revocatoria fallimentare ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, "atti che avevano già conseguito piena efficacia", sia "determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto"; con la conseguenza che la situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni) esistente prima del fallimento (né nascente all'atto della dichiarazione dello stesso) e indipendentemente dall'esercizio dell'azione giudiziale, ma rappresenta un vero e proprio diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. s.u. 5443/1996; Cass. s.u.  ###/2018)…”. ### di ### R.G. 2702/2023 Non si ignora in questa sede ###orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto al curatore il potere di apprensione del bene, non soltanto per sottoporlo ad espropriazione, ma anche per gestirlo nell'interesse della massa (cfr. n. ### del 04/12/2018). Tuttavia, in questa sede si intende aderire all'orientamento più di recente sostenuto con la sentenza della Suprema Corte del 2021 sopra richiamata che, in maniera più coerente con le conseguenze di mera inefficacia derivanti dall'accoglimento dell'azione revocatoria - che non implica quindi alcuna invalidità del trasferimento e, quindi, nemmeno il diritto alla materiale apprensione del bene precedentemente ceduto - ha limitato il potere dispositivo del curatore alla sede esecutiva. 
A tale indirizzo ha d'altronde compiutamente aderito anche la Corte d'Appello con la pronuncia sopra richiamata n. 4038/2021, che ha in via definitiva risolto il contenzioso già instauratosi tra le parti (“### ha sul punto correttamente applicato il prevalente orientamento di legittimità secondo cui in tema di fallimento, il curatore che abbia esercitato con successo l'azione revocatoria (fallimentare o ordinaria) della cessione del contratto, già facente capo al fallito, non può esercitare le facoltà previste dall'art. 72 l.fall.  in relazione alla posizione contrattuale originaria, poiché l'accoglimento dell'azione revocatoria non restituisce al fallimento la pienezza della posizione negoziale ceduta, ma attribuisce la sola ed esclusiva legittimazione a procedere alla sua liquidazione. (cfr. per tutte Cass.23485/21 e Cass. 3676/11)” - cfr. pag. 10 della sentenza della C.d.A.) Invero, sulla scorta del medesimo approccio interpretativo, la Corte, oltre ad aver escluso che il fallimento avesse acquistato la proprietà del locale commerciale, ha altresì rigettato il gravame nella parte in cui la curatela aveva chiesto che, in accoglimento dell'originaria domanda di cui al punto 7), la ### s.p.a. reintegrasse la curatela nell'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione societaria atteso che anche l'atto di cessione delle n. 142 azioni della ### s.p.a. era stato revocato ex art. 2901 c.c. dal ### di ### (“Gli stessi principi consentono di respingere la richiesta di ordinare alla reintegrare la curatela del fallimento della nell'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione societaria e ad inserire nella comunicazione annuale dell'elenco soci al registro delle imprese il fallimento della Losdos” ). 
In conclusione, l'azione di rilascio proposta da parte attrice deve essere rigettata. 
La peculiarità del caso concreto e le incertezze giurisprudenziali che emergono da pronunce di merito e di legittimità contrastanti nella materia, integrano gravi ed ### di ### R.G. 2702/2023 eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti alla luce della disciplina che regola la soccombenza come riletta alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.  P.Q.M.  ### in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: • rigetta la domanda; • compensa le spese processuali. 
Così deciso in ### in data ### IL GIUDICE dott.

causa n. 2702/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Alfredo Maffei

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