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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32337/2024 del 13-12-2024

... sente nza impugnata appare, infat ti, come u n mero refuso, riferendo si tale norma ad una fattispeci e estranea al thema decidendum e non risultando neppure trattata d alle parti o nella motivazione de lla Corte d'app ello. Né vi sono elementi per ritenere la sudde tta statuizione collegata all'eliminazione de lle asserite b arriere architettoniche in tesi presenti presso l'abitazione di A ndrea ### e ### argomento anch'esso non sollevato in sede di rinvio. 3. Il terzo mezzo di ricorso si appunta sulla violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte d 'appello, a dire de lla ricorrente , avrebbe omesso di pronunziarsi in ordine alla richiesta d ella ### la di valutare la possibilità di utilizzare accessi alternativi al fondo dominante o di adottare soluzioni diverse rispetto a quella riconosciuta dal ### Il motivo è infondato. ### la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12427/2022 R.G. proposto da: ### S.R.L., e lettivamente domicilia ta in ###. 466 , presso lo studio dell'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) -ricorrente contro #### elettivamente domiciliati in ### C/O ### presso lo studio dell 'avvocato ### (###) che li rappresenta e difende 2 di 11 -controricorrenti avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 77 /2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere dr. ### FATTI DI CAUSA La Corte d 'Appello di Trieste, in rifor ma della sentenza di primo grado, la q uale aveva costituito servitù coattiva di passagg io pedonale e con mezzi motorizzati a favore dell'immobile abitativo di ### e ### e a carico del co mplesso immobiliare di proprietà della Scu ola del ### s.r.l., (determinando l'indennizzo in € 28.800, 00), accolse il gravame reputando sussistere preclusion e derivante da precedente giudicato. 
Infatti, con sentenza dive nut a definitiva la mede sima Corte d'appello aveva accertato la l ibertà del fondo di proprietà della ### del ### e rigettato la riconvenzionale di usucapione. 
Su ricorso del ### e della ### questa Suprema Corte - con sentenza n. 2124 depositata il 29 gennaio 2021 - cassava la sentenza impugnata, f issando il principio per il quale "### del diritto di servitù ai diritti autodeterminati, cioè a quei diritti (nella specie reali), che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova, non preclude, dopo che sia passata in giudicato la sentenza che affermi la libertà del fondo, la proposizione di una domanda volta all'otteni mento, in presenza di attualità dei presupposti di legge, della costit uzione giu diziale di una servit ù 3 di 11 coattiva di passaggio" e rinviava alla Corte d'appello di Trieste per un nuovo giudizio. 
Con sentenza n. 77 depositata il 3 marzo 2022, la Corte triestina, in sede di rinvio, costituiva la servitù di passaggio coattivo invocata dagli originari attori “secondo il percorso individuato nella relazione del CTU datata 5-3-2013” e liquidava l'indennizzo in favore della controparte in ragione di € 28.800,00 oltre rivalutazione monetaria. 
La Corte d 'appello richiamava all'uopo la consulenza te cnica d'ufficio espletata in primo grado, la quale aveva ver ificato che l'accesso ad altro percorso esistente era “particolarmente impervio e praticam ente inaccessibile, di difficile utilizz o per una persona priva di disabilità motoria e sicuramente inutilizzabile pe r un portatore di handicap”. ### nde, i l tracciato sarebbe stato già utilizzato dai fruitori della ### con passaggio di auto e persone, così da importare un pregiudizio soltanto lieve e da giustificare la misura dell'indennità riconosciuta in primo grado dal Tribunale. 
Contro tale sentenza, la s .r.l. ### del ### lletto ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di otto motivi.  ### e ### resistono con controricorso. 
Il consigliere delegato ha proposto la declaratoria di inammissibilità o comunque di manifesta infondatezza dell'impugnazione. 
A seguito della tempest iva opposizione dell a ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, che ha chiesto la decisione, la causa è stata avviata alla camera di consiglio del 6 novembre 2024. 
In prossi mità dell'udienza, entrambe le p arti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con la pri ma doglianza, la ricorre nte assume la v iolazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1051 comma 2°, 1052, 1063, 1064 comma 1° e 1065 c.c. 4 di 11 Sostiene che la Corte territoriale avrebbe disposto la costituzione della servitù coat tiva sulla sola base del l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1052 c.c., senza fornire alcuna specificazione con riferimento all'estensione ed alle modalità di esercizio del diritto. In particolare, avrebbe dovuto precisare che il passa ggio poteva essere esercitat o al solo fine di consentire l'accesso al fondo a persone portatrici di ha ndi cap ed avrebbe, quanto meno, dovuto assoggettare i fruitori agli stessi limiti imposti a chi già utilizzava il tracciato. 
Il rilievo è infondato. 
Rispondendo ad un analogo motivo di gravame, la Corte di rinvio ha rilevato che il ### officiato dal Tribunale, aveva sottolineato la sostanziale inaccessibilità de l varco posto a servizio del fondo attoreo; second o la Corte di merito, “il fatto che il fondo asservendo sia inserito in u n compren sorio scolastico non è ostativo, essendovi già pre sente una strada di accesso frequentemente utilizzata. Non sono ravvisabili vinco li di tipo urbanistico o violazioni de l ### (peraltro non specificati nella impugnazione della società appellante) nel caso di costituzione di servitù di passaggio, essendo, come det to, il percorso individuat o dal consulente tecnico del Tribunale già utilizzato come passaggio di auto e pe rsone . Non appare incompatibile la destinazione d'uso del fondo serven te con il consentire il passaggio a favore del fondo dominante”. 
La Corte d i rinvio si è dunq ue basata sull a individ uazione de l tracciato fatta dal consu lente tecnico e la crit ica mossa dalla ricorrente investe la valutazione delle risultanze istruttorie. 
Giova in proposito considerare che la “lettura” delle prove raccolte, ivi compresi gli accertamenti tecnici di natura peritale, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudic e di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fat tuale non sono sindacabili 5 di 11 in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincim ento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 , commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale is truttorio me diante la valutazione della maggiore o minore atte ndibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa int erpretazione al fin e di ottenere la revisione da parte d el giudic e di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. 
In ogn i caso, l'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non in tercluso, non solo p er esigenze dell'agricoltu ra o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 d el 1999, un m utamento d i prospettiva secondo il q uale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale (### 2, n. 8817 del 10 aprile 2018; ### 2, n. 14477 del 6 giugno 2018). 
In definitiva, la Corte d'appello ha applicato il principio del minimo mezzo, ai sensi dell'art. 1051 c.c.: il relativo giudizio compete, in ogni caso, al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se cong ruamente e logicamente motivat o, come in questo caso (### 2, n. 8779 del 12 maggio 2020).  2. Con la seconda censura la società ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 1029 c.c., osservando che la servitù coattiva era stata costituita a prescindere dalla previa eliminazione delle barriere architettoniche presso l'abitazione delle controparti, che ne avrebbero impedito il suo esercizio. 
Il mot ivo è inammissibile perché investe una questio ne nuova implicante accertamenti in fatto. 6 di 11 Il riferime nto all'art. 1029 c.c. nel dis positivo della sente nza impugnata appare, infat ti, come u n mero refuso, riferendo si tale norma ad una fattispeci e estranea al thema decidendum e non risultando neppure trattata d alle parti o nella motivazione de lla Corte d'app ello. Né vi sono elementi per ritenere la sudde tta statuizione collegata all'eliminazione de lle asserite b arriere architettoniche in tesi presenti presso l'abitazione di A ndrea ### e ### argomento anch'esso non sollevato in sede di rinvio.  3. Il terzo mezzo di ricorso si appunta sulla violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. 
La Corte d 'appello, a dire de lla ricorrente , avrebbe omesso di pronunziarsi in ordine alla richiesta d ella ### la di valutare la possibilità di utilizzare accessi alternativi al fondo dominante o di adottare soluzioni diverse rispetto a quella riconosciuta dal ### Il motivo è infondato.  ### la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondament o della sua decisione, e dovendo rit enersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espre ssamente esaminat i, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argoment azione, la decisio ne adottata in contrasto con la pret esa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (### 2, n. 12652 del 25 giugno 2020). 7 di 11 Nella specie, è evidente che la solu zione indicat a dal CTU non aveva alternative apprezzabili o comunque idonee a contemperare i contrapposti interessi più di quanto lo fosse il tracciato , già esistente e già utilizzato dai fruitori della ### 4. Attraverso la quarta lagnanza, la s. r.l. Scu ola del ### o assume che la senten za impugnata avrebbe omesso di valutare l'esistenza di accessi alternativi al fond o dominante o vvero di soluzioni differenti rispetto a quella prospettata dal ### ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Tale valutazione avrebbe avuto rilevanza decisiva ai fini dell'esito del giudizio.  4.1. La sesta doglianza concerne l'omesso esame della perdita di valore del fondo servente e degli interventi edilizi sul comprensorio scolastico, a seguito del diritto di accesso da parte di estranei, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. 
Afferma la ricorrent e che, ove i giudici del rinvio avesser o considerato tali aspe tti, sarebbero p ervenuti ad una differente e ben maggiore quantificazione dell'indennità. 
Questi due mezzi - che ben possono essere scrutinati insieme, considerato il comune richiamo al medesimo motivo di ricorso - sono inammissibili.  ###. 360 1° comma n. 5 c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specific o denunciabile per cassazione, rela tivo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sente nza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di d iscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire ch e, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che , nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° comma, n. 6, e 369, 2° comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", 8 di 11 fermo restando ch e l'omesso esame di elementi is truttori non integra, di per sé, il vizio di o messo esame d i un fat to deci sivo qualora il fatto sto rico, rilevan te in causa, sia st ato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (### U. n. 8053 del 7 aprile 2014; ### 2, n. 27415 del 27 ottobre 2018). 
Pertanto, il vizio evocato richiede la sussistenza di un fatto storico concreto, che la ricorrente ha invece ricondotto, per un verso, ad un'ipotesi alternativa indimostrata, ed oltretutto apparenteme nte estranea ad una discussione processuale e, per altro verso, a criteri valutativi astratti ed ipotetici. 
Nel caso in esame, non è dato ravvisare l'omesso esame di fatti decisivi: la Corte d'Appello a pagina 13 ha considerato la natura impervia dell'accesso a favore del fondo della parte attrice ed ha altresì considerato, quanto al fondo da asservire, che trattasi di un comprensorio scolastico.  5. Col quinto rilievo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1053 c.c., ai sensi del l'art. 3 60 n. 3 c.p.c., nella determinazione dell'indennizzo spettante ai proprietari del fondo servente. 
La Corte d istrettu ale - si afferma - avrebbe utilizzato criteri e parametri diver si da quelli previsti per legge , mancando di considerare tutti i preg iudizi arrecati al fondo servente, quali l'asservimento dell'intero fondo, la concreta destinazione d'uso dello stesso ed il c orrelato aum ento del risch io per la sicurezza, oltre al decremento di valore dell'immobile. 
Il motivo è infondato. 
La Corte di merito, come si è già detto, ha considerato che il fondo da asservire è rappresentato da una scuola e quindi gli elementi indicati sono stati certamente presi in esame. 
La differente lettura delle risultanze istruttorie p roposta dalla ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un 'inammissibile istanza d i revisione delle 9 di 11 valutazioni e del convincime nto de l giudice di merit o, volta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (### 5, ### del 22 novem bre 2023; ### 2, n . 20553 del 19 luglio 2021). 
È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanz a assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decis ivo per il giudizio m iri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (### U, n. ### del 27 dicembre 2019 ; ### 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).  6. La settima censura concerne la violazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. 
La Corte d istrettu ale avrebbe erroneamente accolto l'appell o incidentale delle controparti, nonostante il loro difetto d'interesse ad ottenere una pronuncia preventiva (a non frapporre ostacoli), giacché, come riconosciuto da lla st essa sentenza impugnata, il divieto di ost acolare l'eserci zio della servitù sarebbe stat o immanente alla costituzione del medesimo diritto. 
Il motivo è del tutto privo di rilievo pratico, e quindi va disatteso. 
Infatti, la costituzione di una servitù impone logicamente il divieto di frapporre ostacoli al suo esercizio, come del resto prevede l'art.  1079 c.c. in tema di azione confessoria, sicché la mera precisazione della Corte d'Appello non è censurabile.  7. Con l'ultima doglianza, la ricorrente ### del ### to lamenta la violazione degli artt. 841 e 1064 c.c., ai sensi dell'art.  360 n. 3 c.p .c., giacché , ove la statuizione della Corte d'app ello dovesse essere intesa come inibizione radicale a chiudere i cancelli fuori dagli o rari scolastici (chiusura che è invece ne cessaria per motivi di sicurezza e consentita dalla legge), ledereb be il diritto 10 di 11 dominicale del proprietario, senza neppure regolamentare l'accesso da parte di terzi. 
Il predetto motivo è infondato. 
La sentenza impugnata non ha vietato l'installazione di cancelli, ma ne ha rimesso la realizzazione alla scelta della parte (v. pag. 14 sentenza). E l'ave re rit enuto non ne cessaria la costruzione di cancelli non e quivale certamente a d ivieto, anche perché pe r costante giurisprudenza il proprietario del fondo servente può recintare l'area, consegnando le chia vi al titolare del fondo dominante. 
E, d'altronde, la servitù va esercitata secondo le norme regolatrici di cui ag li artt. 1 063 e ss. c. c., senza necessit à che il provvedimento di costituzione del giudice riport i nel de ttaglio le disposizioni analitiche che devono g overnare i singoli casi. E' dunque evidente che il proprietario che abbia chiuso il fondo servente, dotandolo di cancello automatico, è tenuto all'installazione di dispositivi ovvero ad individuare modalità atte a garantire, ai sensi dell'art. 1064, comma 2, c.c., il diritto al libero e comodo acc esso ad esso da p arte de l propriet ario del fond o dominante e dei terzi - da lui autorizzati, nei limiti della normalità - senza che ciò comporti alc un ampliamen to delle facoltà del proprietario del fondo dominante, con aggravamento della servitù (### 6-2, n. 21928 del 2 settembre 2019; ### 2, n. ### del 29 dicembre 2017). 
In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ### del ### risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. 
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., con conseguente condanna 11 di 11 della ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, di una somma equ itativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di u na ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende. 
Considerato il tenore dell a pronun cia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processual i per il versame nto di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giud izio di legittimit à, che liquid a in € 5.000,00 ### per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200,00. 
Condanna altresì la parte ricorr ente, ai sensi dell'art. 96 commi terzo e quarto c.p.c., al pagamento, in favore ### e ### di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 ### in favore della cassa delle ammende. 
Dichiara la sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ### del ### s.r.l., di un ulteriore importo a titolo d i contributo unif icat o pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### il 6 novembre 2024, nella camera di consiglio 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Mocci Mauro

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4874/2025 del 25-02-2025

... contenuto nell'art. 2 dell'atto del 1990 era un mero refuso, stante anche l'indeterminatezza del bene in esso indicato e il contrasto con le clausole contenute negli artt. 1 (che conteneva l'oggetto del trasferiment o) e 4, oltre alla produzione della nota di trascrizione. 5.1 Il terzo motivo di ricorso principale e il terzo e quarto di ricorso incidentale, come detto da tratt are congiuntamente in quanto afferenti tutti alla idonei tà del titolo al trasferimento della corte contesa e alla prova di esso, sono infondati. Occorre innanzitutto chiarire come la domanda di accertamento della proprietà e quella di rivendicazione, esercitate da chi non è nel posse sso del bene, non divergono risp etto all'ampie zza e rigorosità della prova sulla spettanza del diritto, essendo entrambe azioni a contenuto p eti torio dirette al conseg uimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da part e di chi la possi ede o la d etiene (ve di Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., 2, 27 /4/1982, n. 2621; si veda anche Cass. n. 1481/1973), diversamente da quanto accade per l'azione di acc ertamento esercitata da chi è nel possesso (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20407/2020 R.G. proposto da ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in ### via ### n. 60.  - ricorrente - contro ### e ### rappresentati e difesi dall'avv.  prof. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  ### -controricorrenti ### rappresentato e di feso dall'avv. ### nel cui studi o in ### via ### n. 1/bi s, è elettivamente domiciliato -controricorrente-ricorrente incidentale
Oggetto: Esecuzione forzata - ### atti di disposizione 2 di 22 avverso la sentenza n. 264/2020 della Corte d'Appello di Genova, pubblicata in data ### e notificata il ### ai ricorrenti e il ### direttamente al ricorrente incidentale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dalla dott.ssa ### Rilevato che: 1. Co n atto d i citazione de l 31/07/2008, ### e ### premesso che avevano acquistato, con distinti a tti rispettivamente del 18/04/1990 e 25/7/2003, l'immobi le sito in ### di ### via ### n. 61, identificato al Fg. 103, part. 453 sub 4, che, col primo atto del 1990, era stata acquistata dalla venditrice ### s.p.a., anche la proprietà comune della corte insistente fra il predetto immobile, contraddistinto dal n. 61, e quel lo contraddistinto da l n. 63, acquistato il ### da ### dal proprio dante causa, ### il quale lo aveva, a sua volta, acquistato dalla medesima società ### con atto d el 07/10/1996, che pertanto l'ori ginario unico proprietario ### s.p.a. aveva trasferito la comunione della corte e che questa e ra stata comunque com posseduta per un periodo di tempo sufficiente all'acquisto per usucapione decennale, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Massa - ### di #### a al fine di sentire dichiarare nei suoi confronti che la corte pertinenziale, identificata al Fg. 103, Mapp.  452, era di comune proprietà, per titoli, tra gli attori e la convenuta e, in subordine, per intervenuta usucapione breve ex art. 1159 cod.  civ.. 
Costituitasi in giudizio, ### a chiese di chiamare in giudizio il proprio dante causa, ### svolgendo nei suoi confronti domanda di garanzia per l'eventuale evizione, con riserva 3 di 22 di chiedere il risarcimento del danno in separato giudizio, contestò, nel merito la domanda attorea, sostenendo di avere validamente acquistato per titoli la pr oprietà esclus iva del bene conteso, catastalmente graffato al n. 63 fin dall'atto del 22/12/1987, con cui la ### iolina s.p.a. aveva acquistato ent rambi gli imm obili dall'unica proprietaria ### cconi ### e chiese, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquist o esclusivo della proprietà per intervenuta usucapione breve ex art. 1159 cod.  ### in giudizio, ### contestò la domanda attorea, aderì, in via riconvenzionale, a quella di accertamento dell'acquisto della proprietà del bene per intervenuta usucapione breve proposta da ### za ### e contest ò l'azione di garanz ia prop osta nei suoi confronti. 
Con sent enza n. 377/2016 del 15/4/20 16, il Tr ibunale di Massa rigettò le domande avanzate d a ### etta e ### dichiarando assorbite quelle proposte da ### e ### Il giudizio di gravame, instaurato da ### e ### con atto di citazione del 18/5/2016, si concluse, nella resistenza di ### e di ### con la sentenza n. 364/2020, pubblicata il ###, con la quale la Corte d'Appello di Genova riformò la sentenza impug nata, accer tando e dichiarando la proprietà condominiale della c orte pertinenziale dell'immobile identificato al Fg. 103, mappale 452 di propri età ### con l'immobile identificato al Fg. 103, mappale 452 sub 4, di proprietà di ### coletta e ### accogliendo la domanda di garanzia per evizi one e condannando Pi sani ### a tenere indenne ### a dalle conseguenze derivanti dall'accoglimento della domanda degli appellanti. 
Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che la comune dante causa, ### s.p.a., avesse trasferito alla ### e ad altre 4 di 22 persone, con atto del 18/4/1990, anche l'area condominiale, tra cui la cor te interna, che la stess a, pertanto, non avreb be potuto trasferire al ### con l'atto del 7/10/1996, l'intera proprietà della corte, benché ciò fosse detto nell'atto, in quanto godeva, all'epoca, della sola comproprietà della stessa, che l'atto del 1990 fosse stato trascritto, come risultante dalla documentazione prodotta in copia e non disconosciuta, e che non vi fossero gli elementi per affermare l'intervenuta usucapione decennale dell a corte da parte del medesimo ### e della ### a in quanto non era st ato dimostrato l'animus possidendi.  2. Contro la predetta sentenza, ### propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resistono con controricorso ### che propone anche ricorso incidentale affidato a sei motivi, e ### e ### Fissata l'adunanza in camera di consiglio le parti hanno depositato memorie illustrative. 
Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod.  proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in ragione dell'eccepita illegittimità costituzionale della legge 9 agosto 2013, n. 98, artt. da 62 a 72, di conversione, con modificazione, del d.l.  21 giugno 2013, n. 69, in relazione agli artt. 3, 25, primo comma, e 106, s econdo comma, ###, per avere l a Corte d'Appello d i ### affidato la d ecisione della causa a l coll egio di cui aveva fatto parte il giudice ausiliario con incaric o di relatore e di estensore della sentenza.  1.2 I l primo m otivo di ricorso p rincipale deve essere t rattato unitamente al primo motiv o di r icorso incidentale, co l quale si lamenta parimenti l'illegittimità costituzionale degli artt. da 62 a72 della legge 9 ago sto 2013, n. 98, di conv ers ione, con 5 di 22 modificazione, del d.l. 21 giugno 2013, n.98, siccome in contrasto con gli ar tt. 102, primo c omma, 106 commi primo e secondo, ###, e conseguente nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod . proc. civ., in relaz ione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello di ### affidato la d ecisione della causa a colleg io di cui aveva fatto parte un g iudice ausiliari o c on incarico di relatore ed estensore della sentenza gravata.  1.3 Entrambi i motivi sono infondati. 
Questa Corte ha già avuto modo di affer mare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt.  62-72 della legge n. 98 del 2013, in relazione all'art. 106, primo e secondo comma, ###, nell a parte in cui cons entono la partecipazione di un giudice ausiliario al collegio di corte d'appello, atteso che la Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 2021, ha r itenuto la "temporanea toll erabili tà costituzionale" per l'incidenza di concorrenti val ori di rang o costituzionale, della formazione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizi oni che garantiscono l'indipendenza e la terzietà anche di que sti magist rati onorari, fino al com pletamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi contemplati dall'art. 32 del d. lgs. n. 116 del 2017 (in questi termini, Cass., Sez. 1, 28/5/2021, n. 15045). 
Deve pertanto confermarsi il principio affermato da Cass., Sez. 6-2, 5/11/2021, n. ###, secondo cui, in seguito alla citata sentenza della ###, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizion i, contenute nel d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. nella l. n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo "status" di componente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello, queste ultime potranno legittimamente continuare 6 di 22 ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma co mplessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili.  2. Con il terzo motivo di ricorso principale, da trattare per primo per motivi di priorità logica, si l amenta la vi olazione o falsa applicazione degli artt. 1325, 1346, 1362, 1363, 1364, 1376, 1470, 948, 2644 e 2697 cod. civ., i n relazione all'art. 360, n. 3, cod.  proc. civ., per avere la ### d'App ello di ### a ritenuto sussistente, nel contratto del 1990, una volontà tras lativa della comproprietà di una corte, non meglio individuata, ravvisandola in una m era clausola di stile, in pieno contras to col ch iaro oggetto della vendita e col comportamento complessivo dei contraenti. 
Premesso che la società ### aveva acquistato il ### due immob ili, il primo posto al primo piano dell o stabile condominiale e il secondo autonomo e dotato di cortil e pertinenziale esterno da sempre catastal mente graffato in favore dello stesso, la ricorrente ha evidenziato come gli atti del 1990 in favore della ### e del 1996 in favor e del ### ripo rtasser o rispettivamente, nella descrizione, ciascuna delle d ue unità immobiliari acquistate dalla società, come la descrizione catastale della corte, quale pertinenza della casa autonoma, e la graffatura non fossero mai state modificate, come il cortile non fosse neppure raggiungibile dalla casa degli originari attori, essendo questa posta al pri mo piano, e come la cas a autonoma della r icorre nte non facesse parte del co ndominio, in cui e ra invece inse rito l'appartamento dei ### ma vantasse una ser vitù di 7 di 22 passaggio attraverso l'androne del condominio onde raggiungere la pubblica via. 
I giud ici erano, dunque, caduti in er rore allorché avevano valorizzato prioritariamente l'ante riorità delle trascrizioni, senza valutare adeguatamente che cosa le parti avessero inteso trasferire con l'atto del 18/4/1990, avendo tenuto conto del solo art. 3, che, includendo tra le parti trasferit e anche le q uote comuni e l'area cortilizia nonostante l'immobile della ricorrente e il cortile fossero estranei al condominio, conteneva una mera clausola di stile priva di valenza innovativa, e non anche dell'art. 5, che escludeva dal trasferimento la maggior consistenza d ell'att o di acquisto della società del 22/12/1987, os sia la casa dell a ricorrente e l'area cortilizia. 
Inoltre, i giudici non av evano co nsiderato che l'immobile deg li originari attori non aveva sbo cchi nel cortile, che questo era catastalmente graffato a favore della pr oprietà della ricorr ente e che tale requisito non era stato mai modificato dopo l'acquisto.  3. Col terzo motivo di ricorso incidentale, da trattare unitamente al terzo di ricorso principale, in quanto ad esso connesso, vertendo entrambi sull'interpretazi one del contratto di trasferimento del 18/4/1990 in favore di ### si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, primo comma, e 948 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché la ### d'Appello di ### aveva ritenuto provato l'acquisto, da parte dei ### della cort e, ancorché questa fos se sempre stata identificata quale esclusiva pertinenza dell'immobile ricadente nel mappale 452 di proprietà ora della ### senza considerare che gli o riginari attori erano soggetti alla probatio diabolica prescritta per la rivendicazione della proprietà e che essi, pur non essendo nel possesso dell'area esterna, non avevano prodotto né l'atto di acquisto del 1990, ma solo una minuta priva di 8 di 22 sottoscrizioni, né la nota di trascrizione, né un tito lo che identificasse con precisione il bene. Inoltre, nella minuta depositata in pri mo grado e nella copi a del titolo de positat a in appello risultava chiaramente che la descrizione del bene era contenuta nel solo art. 1, che non conteneva il richiamo al cortile, che l'art. 2, che invece lo richiamava tra le parti comuni, conteneva mere clausole di stile , e che l'art.5 escludev a chiarame nte dal tras ferimento la restante porzione che la ### aveva acquistato nel 1987 e, dunque, anche il cortile.  4. Col quarto motivo di ricorso incidentale, da trattare unitamente al ter zo di ricorso princ ipale e al terzo di ricorso incident ale, in quanto connessi, vertendo entrambi sull'inte rpretazione del contratto di trasferimento del 18/4/1990 in favore di ### si lamenta la violazione e/o falsa app licazione degli artt. 1325, 1346, 1362, 1363, 1364, 1376, 1470, 948, 2644 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la ### d'Appello di ### affermato che la proprietà della corte fosse stata trasferita con entrambi i contratti del 1990 e del 1996, con la conseguenza che il trasferimento in favore del ### era avvenuto a no n domino , s enza verificare se l'oggetto del contratto intercorso con i ### comprendesse anche la corte, da sempre pertinenza dell'adiacente immobile della ### non facente parte del condominio in cui era, invece, inserita la proprietà dei primi. I l fatto che entrambi i beni fosser o originariament e di proprietà della società ### lina e che questa p otesse disporne liberamente non significava, infatti, ad avviso del ricorrente, che il trasferimento della corte ai ### fosse stato effettivamente voluto, atteso che il contratto avrebbe dovuto essere interpretato tenendo conto sia del senso letterale delle parole, sia del contenuto delle clausole da valutarsi le une per mezzo delle altre, e che il suo oggetto avrebbe dovuto es sere determinato, sicché non poteva 9 di 22 considerarsi rilevante al riguardo la cl ausola che richiamava le “parti comuni e condominiali tra cui la piccola corte pertinenziale catastalmente graffata scoperta”, posto che l'immobile d ella ### di cui detta area era pertinenza e di cui manteneva il medesimo identificativo catastale 452, era autonomo, mentre era condominiale solo quello dei ### avente ident ificativo catastale 453 sub 4.   Il ricorrente ha poi affermato che l'art. 2644 cod. civ. sulla priorità delle trascrizioni non poteva trovare applicazione, in quanto postulava l'identità dell'oggetto dei due atti a confronto, mentre in questo caso il richiamo al cortile contenuto nell'art. 2 dell'atto del 1990 era un mero refuso, stante anche l'indeterminatezza del bene in esso indicato e il contrasto con le clausole contenute negli artt. 1 (che conteneva l'oggetto del trasferiment o) e 4, oltre alla produzione della nota di trascrizione.  5.1 Il terzo motivo di ricorso principale e il terzo e quarto di ricorso incidentale, come detto da tratt are congiuntamente in quanto afferenti tutti alla idonei tà del titolo al trasferimento della corte contesa e alla prova di esso, sono infondati. 
Occorre innanzitutto chiarire come la domanda di accertamento della proprietà e quella di rivendicazione, esercitate da chi non è nel posse sso del bene, non divergono risp etto all'ampie zza e rigorosità della prova sulla spettanza del diritto, essendo entrambe azioni a contenuto p eti torio dirette al conseg uimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da part e di chi la possi ede o la d etiene (ve di Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., 2, 27 /4/1982, n. 2621; si veda anche Cass. n. 1481/1973), diversamente da quanto accade per l'azione di acc ertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, tendendo essa non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di 10 di 22 uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritt o (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; Cass., 2, 29/3/1976, n. 1122; Cass., Sez. 2, 5/5/1973, n. 1182; Cass., Sez. 2, 9/10/1972, n. 2957). 
Soltanto in quest'ultimo caso l'attore è soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad alleg are e p rovare esclusivamente il proprio titolo di acq uisto, ma no n anche i vari trasferimenti della proprietà sino al la copertura del t empo sufficiente ad usucapire (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621), mentre con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di accertam ento in asse nza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilas cio (in questi termini Cass., Sez. 2, 7/4/1987, n. 3340), è imposto all'attore di fornire la c.d.  probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquis to proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., 2, 3/ 8/2022, n. 24050, cit.; Ca ss., Sez . 2, 19/1/2022, n. 1569 ; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940; Cass. n. 1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2, 13/8/1985, n. 4430; Cass., Sez. 2, 2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2, 13/3/1972, n. 732), ### di tale rigoroso onere probatorio può avvenire con qualsiasi mezzo, non necess ariamente documentale, ma anche mediante un consulente tec nico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine te cnica) o mediant e le risultanze dei registri cat astali, le quali, pur non valendo a 11 di 22 dimostrare con precisione la prop rietà di un immobile, sono tuttavia utilizzabili dal giudice di merito come indizi suscettibili di convincimento, se presi in considerazi one con rig ore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa (Cass., 2, 14 /4/1976, n. 1314; vedi anche Cass., Se z. 2, 3/8/2022, 24050, cit., Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 24/6/1971, n. 2000), sebbene il relativo rigore non possa che stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia. 
Infatti, il criter io di mass ima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa d ella sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti a seconda della linea difensiva adot tata dal convenuto (Cass., Sez. 6-2, 19/1/2022, n. 1569), non nel senso che la mancat a dimos trazione dell'us ucapione da parte di quest'ultimo esoneri l'attore in rivendicazione dall'onere di provare il propr io diritto, ma nel senso che detto onere resta attenuato allorché il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti caus a all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2, 19/10/2021, n. 28865). Ne deriv a che, ov e il convenuto spieghi una d omanda ovvero un'eccezi one riconvenzionale, invocando un possesso ad usucapionem iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in riv endica ( o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su ques t'ultimo si riduce alla prova del suo t itolo d'acqui sto, nonché dell a mancanza di un successivo titolo di acquisto p er usucapione da parte del convenuto, attenendo il thema disputandum all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e 12 di 22 non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore (Cass., Sez. 2, 22/04/2016, n. 8215). 
In ragione di ciò, l'attore in rivendicazione è tenuto ad allegare i fatti storici su cui fonda la proprietà, in g uisa da c onsentire all'avversario di prendere consapevolmente posizione al riguardo, anche ai fini dell'ev entuale delimit azione della catena probatoria dei titoli di acquisto, non potendo la relevatio ab onere probandi correlata al principio di no n contestazione ex art. 115, pri mo comma, cod. proc. civ., prescind ere da essa (Cass., Sez. 2, 27/11/2023, n. ###). 
Nella specie, le parti concordano nel ritenere sussistente il titolo di acquisto del comune dante causa, la societ à ### s.p.a., essendo la divergenza limitata all'estensione dell'oggetto del titolo di acquisto vantato dagli attori-odierni controricorrenti, ### con la conseguenza che la prova non può che essere circoscritta all'esame del titolo da essi vantato, con conseguente attenuazione del rigore della c.d. probatio diabolica. 
Al rig uardo, i giudici di merit o hanno ri tenuto sussistente la contitolarità tra le parti della prop rietà dell 'area corti lizia ed escluso, perciò, la proprietà esclusiva vantata da ### arguendola dall'esame degli atti di provenienza e dalla descrizione del bene oggetto di ciascuno di essi. 
Partendo, infatti, dalla descrizione dei rispettivi beni come risultanti dall'atto di acquisto dell a società ### s.p.a. dall'unica proprietaria ### del 22/12/1987, consistenti in a) un appartamento al civico 61, posto al primo piano con annesso vano soffitta, confinante con via ### cortile, vano scale, salvo se altri (in catasto al Fg. 103, part. 453 sub 4), l'uno, e da b) un p iccolo fabbricato di solo piano terra in ### di ### numero civico 63 -posto internamente alla via ### con accesso mediante passo attraverso il fabbricato sopra descritto 13 di 22 con annessa piccola porzione di terreno (in catasto al Fg. 103, part.  452), l'altro, i giudici hanno evidenziato come la predetta società, con l'atto del 18/4/1990, avesse v enduto a ### oletta, ### a, #### pe e ### in parti uguali e pro indiviso , no n solo la “porzione del vecchio fabbricato in ### na di ### 61 e precisamente” quella “costituita da un appartamento in primo piano con accessoria soffitta”, identificato al Fg. 103, part. 453, sub 4, ma anche, in virtù de ll'art. 2 del predetto c ontratto, la corte scoperta, in quanto l'art. 2 prevedeva che “detto immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni azione e ragione, accessione, accessori, pertinenze e dipendenze, infissi e impianti, p arti co muni e condominiali, tra cui la p iccola corte pertinenziale catastalmente graffata scoperta”. 
Essendo pertanto il t rasferimento avvenuto per att o dell'unico proprietario, i giudici di merito hanno ri tenuto c he l'alienante avesse inteso trasferire con esso anche la corte, benché pertinenza del solo civico 63, che detto trasferimento non potesse considerarsi un mero errore descrittivo, come viceversa affermato dal giudice di primo grado, e fosse anzi provenuto a domino, con la conseguenza che il suc cessivo t rasferimento del 7/10/1996, da parte dell a medesima società, al ### de lla “annessa pertinenziale pi ccola corte” in uno con l'appartamento al civico 63, non poteva essere avvenuto in proprietà esclusiva, potendo il venditore disporre della sola sua comproprietà.  5.2 O rbene, la contestazione del Pis ani in merito all'indeterminatezza dell'oggetto del contratto non può che considerarsi inammissibile, atteso che nella sentenza impugnata non vi è alcun richiamo a tale questione giuridica e che il predetto, nel proporla in questa sede, ha omesso di allegare l'avvenuta sua deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di 14 di 22 autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa ### di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la c ensura stes sa (Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. ###; Cass., Sez. 6-1, 13/6/2018, n. 15430). 
In assenza di tali chiarimenti, la censura è allora inammissibile, non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidend um ed impli chino indagini ed accertament i di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si trat ti di ques tioni rilevabi li d'uffici o (Cass., Sez. 2, 15/3/ 2022, n. 12 877; Cass., Sez. 2, 06/06/2018, 14477).  5.3 I ricor renti hanno altresì lamentato la scorret tezza dell'interpretazione del contratto offerta dai giudici di merito, non avendo essi tenuto conto della natura pertinenziale dell a corte rispetto alla sola abitazione auto noma della Sc arazza e non del condominio adiacente, della persist ente graffatura catastale dell a stessa in favore dell a medes ima abitazione, dell 'assenza di collegamento di tale area con l'appartamento degli originari attori, sita al primo piano, e, correlativamente, de ll'esclusione dell'abitazione autonoma dal complesso condomi niale, della clausola contenuta nell'art. 5 del contratto del 1990 che escludeva dal trasferimento la maggior consistenza dell'atto di acquisto della società del 22/12/1987, os sia la casa dell a ricorrente e l'area cortilizia. 
Le relati ve doglianze non tengono però conto del fatto che l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede ###nell 'ipotesi di violazione dei canoni legal i di erme neutica contrattuale, di cui all'art. 1362 cod. civ., e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, no n idonea a consentire la ricostruzion e 15 di 22 dell'iter logico seguito per giungere alla decisione), sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia di scostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motiv azione e si risolva, in realtà, nella pr oposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536).  ### parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudic e del merito al contrat to non deve es sere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in ast ratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12/7/2007, n. 15604; Cass. 22/2/2007, n. 4178), con la conseguenza che non può trovar e ingresso in sede di legittimità la critica d ella ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati, sicché, quando di una claus ola contratt uale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che ave va prop osto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legit timità del fatto che fosse stata privile giata l'altra (Cas s., Sez. 2, 15/5/20 18, n. 11823; Cass. 7500/2007; 2453 9/2009), come, invece, preteso nella specie.  6.1 Col quinto motivo di ricorso incidentale, da trattare per primo per motivi di priorità logica, si l amenta la vio lazione e/o falsa applicazione degli artt. 2719 cod. civ. 214 e 215 cod. proc. civ., con riferimento al combinato disposto degli. 1325, primo comma, n. 4, 1350, primo comma, n. 1, 1418 e 2690, primo comma, cod.  civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., 16 di 22 per avere la ### d'Appello di ### erroneamente ritenuto che una sorta di minuta, ossia dei fogli dattiloscritti privi di qualsivoglia firma e/o sot toscrizione e /o autentica potessero avere la stessa efficacia delle copie autent iche ove non espressam ente disconosciuti, non avendo considerato che il difetto di forma scritta non pot eva essere surrogato dalla non contestazione e c he l'assenza della nota di tr ascrizione costit uiva l'unico d ocumento idoneo a provare l'op poni bilità a terzi, sicché i ### non avevano assolto all'onere probatorio su di essi gravante.  6.2 Il quinto motivo di ricorso incidentale è infondato. 
Si leg ge nella sentenza impugn ata che i giudic i di merito hanno ritenuto di superare l'eccezione sollevata dagli appellati in merito alla mancata p roduzione dell a copia autentica degli atti notaril i, evidenziando come la copia prodott a in giudizio deb ba rite nersi conforme all'originale e p ossa essere esaminato e vagliato dal giudice, che ne può ordinare in ogni caso l'esibizione, ai fini della formazione del suo convincimento, quando non sia espressamente disconosciuto dalla controparte a norma dell'art. 2719 cod. civ., e come l'eventuale co ntestazione ai sensi di tal e disposizione non impedisca al giudice di accertarne la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, sostenendo che nella s pecie non foss e stato proposto il di sconosc imento ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ.. 
Orbene, quanto alla questione della produzione in giudizio di una mera minuta priva delle sottoscrizioni, non vi è alcuna menzione nella sentenza, s icché vale anche in ques to caso il principi o secondo cui, implicando e ssa un accer tamento di fatto, il ricorrente, nel proporla in sede di legittimità, avrebbe dovuto, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo al legare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di mer ito, ma anche, per il princ ipio di 17 di 22 autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa ### di contro llare ex actis la ver idicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la c ensura stes sa (Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. ###; Cass., Sez. 6-1, 13/6/2018, n. 15430), non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidend um ed impli chino indagini ed accertament i di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si trat ti di ques tioni rilevabi li d'uffici o (Cass., Sez. 2, 15/3/ 2022, n. 12 877; Cass., Sez. 2, 06/06/2018, 14477). 
Quanto invece alla dedotta difformità della copia prodotta rispetto all'originale, che poi è la questione analizzata dai giudici di merito, si osserva come non possa trovare applicazione il principio secondo cui il criterio della mancata contestazione ai sensi dell'art. 115 cod.  proc. civ. non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richi esta ad pro bationem, l 'osservanza dell'onere formale non è prescrit ta esclusivamente ai fi ni della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pert anto, può es sere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass., Sez. 1, 17/10 /2018, n. 25999; Cass., Sez. 1, 10/8/2001, 11054), posto che, nella specie, il documento è stato prodotto, sia pure in copia. 
Ciò che rileva, nella specie, è invece il disposto dell'art. 2719 cod.  civ., valevole tanto per le copie di scritture private, quanto, come nella specie, di atti pubblici (Cass., Se z. 20/2/2008, n. 1852), il 18 di 22 quale è applic abile s ia alla ipotesi di disconosciment o della conformità della copia al suo originale (che, p ur tendente ad impedirne l'attribuzione della stessa efficacia probatoria dell'originale, non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde, anche tramite presunzioni), sia a quella di disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione (che, invece, preclude definitivamente l'utilizzabilità del docume nto fotostatico come mezzo di prova, sal va la prod uzione, da parte di chi ebbe a presentarlo ed intenda comunque avvale rsene, del relativo originale, onde accertarne la genuinità all'esito della procedura di verificazione - non ammessa per le copie - di cui all'art. 216 cod.  proc. civ.), con la conseguenza che l a copia foto statica non autenticata si ha per ricono sciuta, tanto nell a sua conformità all'originale, quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la part e comp arsa non la disconosc e in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass., Sez. 2, 18/7/2024, n. 19850). 
Ciò compo rta che i giudici di merit o non hanno err ato allo rché hanno ric hiamato tali disposizioni, soste nendo che i doc umenti prodotti dagli appellanti non fossero stati disconosciuti. 
Ciò comporta l'infondatezza della censura.  7.1 Co l sesto m otivo di ricorso i ncidentale, si lamenta, infine, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c od. proc. c iv., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345, terzo comma, cod.  proc. civ., in vigore ratione temporis, in relazione all'art. 360 primo comma, n. 3, cod. pr oc. civ ., p er avere la Cor te d'Appello di ### omesso di esaminare l'eccezione d i inammissi bilità della nuova produzione effettuata da ### e ### con l'atto d'appello di “copia autentica dell'atto di vendita 18/4/1990, rep. 9043, con attestazione dell'avvenuta trascrizione”. 19 di 22 7.2 I l sesto m otivo di ricorso i ncidentale resta assorbito dalla decisione sul quinto motivo.  8. Co n il se condo mot ivo di ricorso principal e, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2643, 2644, 2659, 948 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.  proc. civ., per avere la ### d'Ap pello di ### va affermato che l'originaria comune dante causa, la Mag giolina s.p.a., in quant o unica propr ietaria dell'intero compendio immobili are venduto a ### e a ### aveva la facoltà di scomporre i lotti, rispetto alla loro originaria consiste nza, e che fosse, pertanto, irri levante l'originaria natura pertinenziale del cortile alla villetta poi venduta al ### ritenendo provata l'intervenuta trascrizione del titolo del 1990 e la sua conseguente opponibilità ai successivi aventi causa attraverso i contenuti dell'atto del 25/3/2003, con il quale gli altri comproprietari del bene acquistato da ### oletta avevano venduto le proprie quote al figlio di quest'ultima, ### in quanto recante, nella parte afferente ai riferimenti di provenienza del bene, la data della trascrizione. 
Ad avviso della ricorrente, tale motivazione si poneva in contrasto con i pri ncipi i n materia, potendo la trascriz ione es sere provata soltanto attraverso la p roduzione della relativa nota, si ccome l'unica idonea a s tabilire se e limiti dell'opponibilità di un atto ai terzi, senza necessi tà di esaminare anche il contenuto del titolo, oltre ad essere st ata tard iva la produzione della co pia autentica dell'atto di vendita del 1990, con attestaz ione dell'avvenuta trascrizione, dimostrato in primo grad o solo attraverso la produzione di una minuta priva della sottoscrizione delle parti e del notaio, siccome intervenuta solo in appello e irrilevante in assenza, ancora una volta, della nota di trascrizione.  9. Co l secondo motivo di ricorso incide ntale, da trattare congiuntamente al secondo di ricorso principale, in quanto afferenti 20 di 22 entrambi alla prova delle trascrizioni, si lamenta la violazione e/o falsa appli cazione degli artt. 2697, primo comma, 2643, 2644 e 2659 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.  proc. civ., per avere la ### d'Ap pello di ### va erroneamente ritenuto sussistente la prova del diritto di proprietà condominiale della corte pertinenziale in assenza della produzione della prescritta nota di trascrizione del titolo di acquisto ex adverso invocato, posto che i ### avevano acquistato l'immobile di cui al mappale 453 sub 4, ma non anche il mappale 452 riguardante il cortile, e che questo era stato invece acquistato dal ricorrente incidentale e poi trasferito alla ### 10. Il secondo motivo di ricorso principale e il secondo di ricorso incidentale sono fondati. 
Come noto, l'istituto della trascrizione attua una forma di pubblicità a t utela della circol azione dei beni, fina lizzata alla soluzione di conflitti fra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo dante causa, ma non incide sul la vali dità e sull'efficacia del l'atto, ancorché non trascritto, salvo la concorrenza con altri atti trascritti, senza avere alcuna influenza sulla validità e sull'efficacia dell'atto, anche se non trascritto, salvo la concorrenza con altri atti trascritti (Cass., Sez. 2, 09/09/2013, n. 20641; Cass., Sez. 2, 05/07/1996, n. 6152; Cass., Sez. 2, 02/06/1993, n. 6159), sicché, configurandosi come un onere, è un quid pluris rispetto all'atto trascrivendo (Cass., Sez. 3, 12/12/2003, n. 19058). 
In quanto finalizzata a risolvere il conflitto tra soggetti che hanno acquistato lo stesso dirit to dal me desimo titolare, la trasc rizione può essere provata soltanto a mezzo della produzione in giudizio - in originale o in copia conforme - della nota di trascrizione, la quale ha la funzione di fonte della pubblicità immobiliare, improntata al principio di autoresponsabilità, secondo il quale, essendo la nota di trascrizione un atto di parte, gli effetti connessi alla formalità della 21 di 22 trascrizione si producono in conformit à ed in str etta relazione al contenuto della nota stessa (Cass., Sez. 1, 05/07/2000, n. 8964). 
Solo le indic azioni in essa riportate consentono, infatti, di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli elementi essenziali del negozio, i beni ai quali esso si riferisce e il soggetto al quale la domanda sia rivolta, senza che possa essere surrogata nè dai contenuti dei titoli presentati o depositati con la nota stessa, nè dalla confessione della controparte (Cass., Sez. 3, 19/02/2019, 4726; Cass., Sez. 1, 27/12/2013, n. 28668; Cass., Sez. 3, 01/06/2006, n. 13137; Cass., Sez. 3, 11/01/2005, n. 368).  ### della nota di trasc rizione rispetto al titolo è data proprio dai suoi contenuti, tant'è che l'inesattezza nella nota di cui all'art. 2659 cod. civ., ad esempi o, dell'indicaz ione della data di nascita del dante c ausa di un trasferi mento immobil iare, con conseguente annotazione del titolo nel conto di diverso soggetto, determinando incertezza sulla perso na a cui si riferisce l'atto, nuoce, ai sensi dell'ar t. 2665 cod. civ., al la validità della trascrizione stessa, da considerarsi, in concreto, occulta ai terzi, i quali non sono posti in grado, secondo gli ordinari criteri nominativi di tenuta d ei registri immobiliari, d i conoscere l'esistenza di tale atto (Cass., Sez. 2, 07/06/2013, n. 14440). 
Orbene, la decisione assunta dai giudici di merito non si conforma affatto ai suddett i princ ipi, avendo essi ritenuto provat a la trascrizione del contratto del 1990, p ur in assenza del la relativa nota, alla stregua della sola indicazione della data di trascrizione contenuta nel contratto del 2003, così ponendosi in contrasto col principio di diritto che di seguito si formula: “in tema di trascrizione, il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo dante causa si risolve sulla base della priorità delle rispettive trascrizioni, la quale può essere provata in giudizio soltanto attraverso la produzione - in originale o in copia conforme 22 di 22 - della nota di trascrizione, siccome improntata al pri ncipio di autoresponsabilità, secondo il quale, essendo la stessa un atto di parte, gli effett i connessi alla relativa formalità si prod ucono in conformità e in stretta relazione al contenuto della nota stessa, che contiene gli elementi essenziali del negozio, i beni ai quali esso si riferisce e il soggetto al quale la domanda sia rivolta”. 
Ciò comporta la fondatezza delle censure.  11. In conclusione, dichiarata la fondatezza del secondo motivo di ricorso principale e l'infondatezza del primo e del terzo, nonché la fondatezza del secondo mo tivo di rico rso incidentale, l'assorbimento del sesto e l'infondatezza de i restanti, il ricorso principale e quello incidentale devono essere accolti e la sentenza cassata, con rinvio alla ### d 'Appello di ### in d iversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.   ### e accoglie il se condo motivo di ricorso p rincipale e il secondo del ricorso i ncidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla ### d 'Appello di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 20/2/2025.   

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Pirari Valeria

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4205/2025 del 28-11-2025

... la segnalazione effettuata dall'####, inerente il refuso della percentuale da scomputare, il quadro economico espresso in bozza viene così rimodulato: A tale importo vanno detratti i costi per i ripristini delle opere eseguite in difformità che si assumono pari al 20% dell'importo totale lavori eseguiti. ### per cui si ha il seguente prospetto di calcolo: 3.0) ### …………………..…………..…...… 25.213,43 € 3.1) ### ripristino opere difformi (20%): ……………….….….. 5.042,68 € ### per cui, l'importo finale delle opere realizzate dall'appaltatore risulta essere pari a: 25.213,43 € - 5.042,68 € = 20.170,74 € oltre IVA al 10%...vista la rimodulazione prospettata al quesito precedente, si precisa che il credito ancora vantato dall'impresa risulta essere pari a 20.170,74 - 17.272,72 = 2.898,02 € oltre IVA al 10%” Orbene, sulla scorta delle conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, che vengono integralmente condivise da questo giudice, deve ritenersi che la domanda dell'attrice è fondata e va accolta nei limiti della somma determinata dal CTU e pari ad € 2.898,02 € oltre IVA al 10%. 4. Non può trovare accoglimento la (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, seconda sezione civile, nella persona del Giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14717/2019, avente ad oggetto: azione di adempimento contrattuale, promossa da: ### Coop. di Lavoro a r.l. (partita iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore ### alla via ### nn. 21, 23, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###), dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti; attrice - e- convenuta in riconvenzionale contro ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (C.F. ###) e dell'avv.  ### (C.F. ###) che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti; convenutie- attori in riconvenzionale ### come in atti.  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La presente motivazione viene redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 cod. proc.  civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla legge n. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, co. 2, di quest'ultima legge.  2. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la ### Coop. di Lavoro a r.l. conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale i coniugi ### e ### deducendo: - di essere creditrice nei loro confronti di un importo pari ad € 24.746,26, iva esclusa, dovuto a titolo di saldo del corrispettivo concordato per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti presso l'immobile ubicato in sito in ### alla via ### n. 25, piano 3, interno 3, in virtù di contratto di appalto del 17 marzo 2015; - che, nel corso dei lavori, venivano apportate varianti al progetto originario su indicazione del ### dei ### per cui l'importo complessivo dovutole era pari ad € 45.489,74, ma i committenti avevano versato soltanto la somma di € 19.000,00 (dei quali € 1.000,00, a titolo di IVA al 10%); - che eseguiva tutte le opere appaltate, contrattuali ed extracontrattuali, sino alla data del 23 luglio 2015, quando dinanzi al rifiuto dei committenti di versare la differenza dovuta e per cui è causa, sospendeva definitivamente i lavori lasciando il ponteggio in uso alla committenza sino alla data dello smontaggio avvenuto in data ###; - che instaurava procedimento di ATP avente R.G. n. 10113/2015, al fine di verificare, lo stato dei luoghi e accertare la fondatezza delle proprie richieste; - che il C.T.U. ing. ### le riconosceva soltanto un credito pari ed € 6.200,75, in quanto non computava una serie di interventi realizzati. 
Concludeva chiedendo la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di € 24.746,26, iva esclusa, per spese sostenute, lavori eseguiti e mancato guadagno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, in via subordinata, al pagamento di € 15.000,00, per indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., a titolo di diminuzione patrimoniale subita. 
Si costituivano in giudizio i coniugi ### e ### i quali in via principale eccepivano l'infondatezza della avversa domanda, chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, chiedevano all'adito Tribunale di condannare l'attrice al pagamento a titolo di risarcimento danni della somma di € 12.524,87 (di cui € 5.250,00 a titolo di penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna del cantiere, e la restante parte dovuta per danni all'appartamento sottostante dei committenti, per la pulizia del cantiere e smaltimento dei rifiuti, per danni da vacanza rovinata). 
In particolare, i convenuti sostengono di non essere tenuti al pagamento di alcunché a titolo di saldo a causa del mancato completamento o in ogni caso della mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori in questione, in quanto i lavori non sarebbero stati portati a termine e comunque le opere eseguite presenterebbero vizi e difetti.  3. La domanda attorea va accolta nei limiti che seguono. 
Per quanto concerne le opere eseguite dall'attrice, i vizi contestati, ed il credito vantato dall'attrice, occorre richiamare le conclusioni rassegnate nella relazione tecnica d'ufficio dal consulente Dott. Ing.  ### il quale, atteso il notevole lasso di tempo intercorso tra l'epoca dei lavori e la data delle operazioni peritali, considerato che le opere commissionate sono state poi completate da un soggetto terzo, rilevando, quindi, di doversi necessariamente rifare alla consulenza depositata nel procedimento di ATP dell'#### ha rilevato che: “ad oggi le opere sono ###. Queste sono state, in parte effettuate dall'appaltatore CMS il quale, giova ricordare, è stato presente in cantiere fino al giorno 23/07/2015. Di contro, il completamento, è stato effettuato da soggetti terzi non coinvolti nel presente giudizio…Per quanto concerne la conformità, o meno, alla regola dell'arte queste riguardano “i lavori di giunzione tra i profili metallici. Tali condizioni, concordato con quanto relazionato dal precedente ### possono essere facilmente eliminabili attraverso una preventiva ispezione di tutti i cordoni di saldatura ed integrando, dove serve, materiale d'apporto nei punti di discontinuità ed, in corrispondenza di ogni giunzione, andando a saldare nuovi elementi di irrigidimento…### la documentazione depositata in atti, ed approfondite tutte le vicende oggetto di ### si può affermare che il contratto disciplinava le seguenti voci di spesa: 1.0) ### ……………………...…………………...……. ….36.171,20 € 1.1) ### “a corpo”: ………………………..……...……. 15.000,00 € 1.2) ### “a misura”: ……………………..…………….. 21.171,21 € A costo di risultar pedante, si ribadisce che alla data in cui si scrive NON È PIÙ ### RISCONTRARE nulla. Ragion per cui, per completezza di trattazione si riporta la contabilità proposta dal precedente ### 2.0) ### “a corpo”: …………………..……… 15.000,00 € 2.1) ### “a misura”: …………..……….….. ..10.213,43 € 2.2) ### ……………………….……………… 25.213,43 € A tale importo vanno detratti i costi per i ripristini delle opere eseguite in difformità che si assumono pari al 15% dell'importo totale lavori eseguiti. Ragion per cui si ha il seguente prospetto di calcolo: 3.0) ### …………………..…………..…...… 25.213,43 € 3.1) ### ripristino opere difformi (15%): ………………………..3.782,01 € ### per cui, l'importo finale delle opere realizzate dall'appaltatore risulta essere pari a: 25.213,43 € - 3.782,01 € = 21.431,42 € oltre IVA al 10%.… complessivamente, alla data 15/06/2015 venivano versati all'impresa 19.000,00 € comprensivo di ### e dunque corrispondente a 17.272,72 € oltre iva al 10%. Dunque, il credito ancora vantato dall'impresa risulta essere pari a 21.431,42 - 17.272,72 = 4.158,70 € oltre IVA al 10%. 
Tuttavia, vista la segnalazione effettuata dall'####, inerente il refuso della percentuale da scomputare, il quadro economico espresso in bozza viene così rimodulato: A tale importo vanno detratti i costi per i ripristini delle opere eseguite in difformità che si assumono pari al 20% dell'importo totale lavori eseguiti. ### per cui si ha il seguente prospetto di calcolo: 3.0) ### …………………..…………..…...… 25.213,43 € 3.1) ### ripristino opere difformi (20%): ……………….….….. 5.042,68 € ### per cui, l'importo finale delle opere realizzate dall'appaltatore risulta essere pari a: 25.213,43 € - 5.042,68 € = 20.170,74 € oltre IVA al 10%...vista la rimodulazione prospettata al quesito precedente, si precisa che il credito ancora vantato dall'impresa risulta essere pari a 20.170,74 - 17.272,72 = 2.898,02 € oltre IVA al 10%” Orbene, sulla scorta delle conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, che vengono integralmente condivise da questo giudice, deve ritenersi che la domanda dell'attrice è fondata e va accolta nei limiti della somma determinata dal CTU e pari ad € 2.898,02 € oltre IVA al 10%.  4. Non può trovare accoglimento la domanda proposta in via riconvenzionale dai coniugi ### e ### relativa al risarcimento dei danni all'appartamento sottostante dei committenti in quanto lo stesso #### riportandosi alla relazione resa nel procedimento di ATP rileva che “In primo luogo, giova evidenziare che a pag. 11 della ### si legge quanto segue: “### risulta completa di ciò che ne impedisce l'accesso agli estranei ed infiltrazioni da acqua piovana”.  ### per cui emerge che ci sono tutti gli apprestamenti e tutto quanto necessario per evitare danni derivanti da infiltrazioni d'acqua e/o da infrazioni derivanti da accesso di soggetti terzi.” 4.1. Del pari infondata è la domanda riconvenzionale relativa al risarcimento danni per la pulizia del cantiere e smaltimento dei rifiuti e per danni da vacanza rovinata, in quanto non provata dai convenuti.  4.2. Deve essere rigettata anche la domanda riconvenzionale con cui si chiede la condanna dell'appaltatrice al pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di penale “per il ritardo nella consegna del cantiere, a far data dal 22.06.2015, giorno dell'ingiustificato abbandono del cantiere, e sino alla liberazione del cantiere avvenuta in data ###, per un ammontare complessivo di € 5.250,00 (€ 50,00 ###. 105)”. (cfr. contratto di appalto allegato produzione parte attrice). 
Al riguardo, si osserva anzitutto che l'art. 13 del contratto depositato in atti prevede che “l'impresa dovrà iniziare i lavori entro e non oltre il giorno 23.03.2015 ed ultimarli entro e non oltre il giorno 30.05.2015. ### di questo termine comporterà una penale pecuniaria…”, sicché la penale contrattualmente prevista è relativa al ritardo nell'ultimazione dei lavori appaltati, e non per il ritardo nella consegna del cantiere, come richiesto dai committenti. 
Inoltre, le parti concordavano il differimento della consegna dei lavori dal 30 maggio al 30 luglio 2015 (cfr. allegato al contratto di appalto) e l'impresa appaltatrice in data ### aveva sospeso definitivamente i lavori atteso il protrarsi dell'inadempienza contrattuale da parte della committenza.
Ebbene, va in ogni caso osservato che in ipotesi di clausola penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'appaltatore può sempre provare che l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia stato determinato da una impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. 
Nel caso di specie, se da un lato, riulta provato che i tempi contrattualmente previsti per l'ultimazione delle opere non siano stati rispettati dalla ### d'altro lato, quest'ultima ha provato che il suddetto ritardo sia stato dovuto ad una causa non imputabile alla stessa, sicché la penale de quo non può essere riconosciuta. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi essere accolta la domanda principale proposta da ### e rigettate le domande riconvenzionali proposte dai coniugi committenti, con la conseguenza che va riconosciuto il diritto della ### ad ottenere la condanna dei committenti in solido al pagamento dell'importo di € 2.898,02 € oltre IVA al 10%, a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti.  5. Atteso l'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore a quella richiesta da parte attrice, le spese di lite si dichiarano interamente compensate. 
Vanno poste a carico dei convenuti ### e ### le spese dell'espletata consulenza tecnica, che si liquidano come da separato decreto.  PQM Il Tribunale di ###, in persona del Giudice dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 14717/2019 R.G., così provvede: - accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna ### e ### in solido tra loro al pagamento, in favore di ### Coop. di Lavoro a r.l. della somma di € 2.898,02 € oltre IVA al 10%, a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti; - rigetta la domanda riconvenzionale; - compensa interamente le spese di lite; - pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico di ### e ### in solido tra loro. 
Aversa, 28.11.2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 14717/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Caserta Paola

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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 889/2025 del 12-09-2025

... in data ###, con cui si evidenzia la presenza di un refuso nel dispositivo della sentenza n. 889/2025, emessa da questa Corte in data ### e pubblicata in data ###; rilevato che, in particolare, gli errori denunciati riguardano l'indicazione delle generalità degli appellanti contenute nella parte iniziale del dispositivo; constatata la presenza degli errori denunciati, che, pertanto, vanno emendati; Accoglimento n. cronol. 4223/2025 del 17/11/2025 RG n. 100/2023 -1 P.Q.M. Dispone la rettifica della sentenza n. 889/2025, emessa da questa Corte in data ### e pubblicata in data ### e, per l'effetto, prescrive che, nella parte iniziale del dispositivo, laddove è scritto “definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### e ### Teresa” debba leggersi e intendersi “definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ####### quale erede di ### e ### Carmela”. Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Così deciso da remoto, il #### dott.ssa RG n. 100/2023 -1 ###: #####: 639cf784a53b6495 (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di ### in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: 1) Dott.ssa ### 2) Dott.ssa ### rel.  3) Dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 100 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 17 giugno 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente TRA ### (cod. fisc. ###), ### (cod. fisc.  ###), ### (cod. fisc. ###), ### (cod. fisc. ###), ### (cod. fisc. ###), quale erede di ##### (cod. fisc. ###), tutti rappresentati e difesi, come da mandato in calce all'appello, dall'avv. ### = ### = CONTRO ### (cod. fisc. ###), ### (cod.  fisc. ###), e ### (cod. fisc.  ###), anche nella loro qualità di eredi del ##### (cod. fisc. ###), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### giusta procura in calce alla comparsa di costituzione; = ### = Sentenza n. 889/2025 pubbl. il ###
RG n. 100/2023
Nel contraddittorio con ### di ### (cod. fisc. ###), appellante deceduto in corso di causa, in data ### RAGIONI DI FATTO E ### Con atto di citazione, notificato a #### e ### gli appellanti ######## e ### impugnavano la sentenza n. 1010/2022 emessa dal Tribunale di ### in data ###, pubblicata in data ###, con cui il giudice adito aveva accolto la domanda di rivendica, proposta dagli attori ##### e ### dichiarando il diritto di proprietà di costoro sul terreno sito nel Comune di ####, alla località “### Luca” riportato nel N.C.T. del predetto Comune al foglio di mappa 45, particelle 15/e e 15/f, con conseguente condanna dei convenuti a rilasciare immediatamente il predetto terreno illegittimamente occupato, rigettando le ulteriori domande attoree e la riconvenzionale formulata dai convenuti, con compensazione delle spese di lite. 
Assumendo l'errata ricostruzione ed interpretazione delle risultanze istruttorie, gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza impugnata, con il favore delle spese. 
Si costituivano gli appellati, anche in qualità di eredi di ### contestando l'avversa impugnazione, di cui domandavano la reiezione; spiegavano appello incidentale avverso i capi della sentenza rispetto ai quali erano rimasti soccombenti. 
Respinta l'istanza inibitoria, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
In data ### interveniva il decesso dell'appellante ### Con provvedimento depositato in data ###, comunicato in data ###, sulla concorde richiesta delle parti la Corte dichiarava interrotto il processo per intervenuto decesso dell'appellante ### ritualmente dichiarato dalla relativa difesa. Il processo non veniva riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione di cui all'art. 305 c.p.c.. 
In data ###, la difesa degli appellati depositava istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c., così, di fatto, riassumendo il giudizio non per proseguirlo ma, appunto, al solo fine di sentirne dichiarare l'estinzione. 
Sentenza n. 889/2025 pubbl. il ###
RG n. 100/2023
Instaurato il contraddittorio tramite notifica dell'istanza e decreto di fissazione di udienza alle parti originarie e agli eredi di ### la causa, all'udienza del 17.6.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione. 
Tanto premesso, va accolta l'eccezione di estinzione, sollevata dalla difesa delle parti appellate. 
Infatti, dichiarata l'interruzione del giudizio per decesso di una delle parti costituite, la causa non è stata riassunta nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, con conseguente sua estinzione, per come disposto dall'art. 305 c.p.c.. 
Posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. “### opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”, s'impone l'emissione di sentenza in conformità.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Catanzaro, ###, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### e ### avverso la sentenza 1010/2022 emessa dal Tribunale di ### in data ###, pubblicata in data ###, così provvede: - dichiara l'estinzione del processo. 
Cosi deciso, nella camera di consiglio da remoto in data #### est. ### dott.ssa ### dott.ssa ### n. 889/2025 pubbl. il ###
RG n. 100/2023
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SEZIONE PRIMA CIVILE n. 100-1/2023 R.G.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa ### dott.ssa ### rel.  dott.ssa ### esaminati gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4.11.2025, tenutasi con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in forza di decreto del ### del collegio del 14.10.2025, ha emesso la seguente ### procedimento di correzione di errore materiale indicato in epigrafe, promosso da: ### (cod. fisc. ###), ### (cod. fisc. ###), e ### (cod. fisc.  ###), rappresentati e difesi dall' avv. ### ricorrente Nei confronti di ### (cod. fisc. ###), ### (cod. fisc.  ###), ### (cod. fisc. ###), ### (cod. fisc. ###), ### (cod. fisc. ###), quale erede di #### (cod. fisc. ###) resistenti viste le note ex art. 127 ter c.p.c di trattazione scritta depositate dalla difesa dei ricorrenti; letto il ricorso depositato, in data ###, con cui si evidenzia la presenza di un refuso nel dispositivo della sentenza n. 889/2025, emessa da questa Corte in data ### e pubblicata in data ###; rilevato che, in particolare, gli errori denunciati riguardano l'indicazione delle generalità degli appellanti contenute nella parte iniziale del dispositivo; constatata la presenza degli errori denunciati, che, pertanto, vanno emendati; Accoglimento n. cronol. 4223/2025 del 17/11/2025
RG n. 100/2023 -1 P.Q.M.  Dispone la rettifica della sentenza n. 889/2025, emessa da questa Corte in data ### e pubblicata in data ### e, per l'effetto, prescrive che, nella parte iniziale del dispositivo, laddove è scritto “definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### e ### Teresa” debba leggersi e intendersi “definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ####### quale erede di ### e ### Carmela”. 
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. 
Così deciso da remoto, il #### dott.ssa
RG n. 100/2023 -1 ###: #####: 639cf784a53b6495

causa n. 100/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Raschella' Anna Maria, Foresta Adele, Talenti Carmela

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21959/2022 del 12-07-2022

... coltivate e dunque inammissibili, costituiscano un refuso contenuto nella rubrica del motivo stesso. Ai sensi dall'art. 43, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, «nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del[l'allora quinto, ora settimo] anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata». 3 Il presupposto obiettivo per l'applicazione del termine lungo di accertamento è indicato "sic et simpliciter" nell'«omessa presentazione della dichiarazione» o nella «presentazione di dichiarazione nulla», ragion per cui, come correttamente osservato dalla ### missione tributaria regionale nella sentenza impugnata, è il fatto in sé e per sé dell'omissione, o della nullità, della dichiarazione, a venire in linea di conto. La "ratio" della disposizione è invero quella di consentire all'### di fruire, per i controlli, di un termine più lungo rispetto alla situazione in cui invece disponga di una valida ed efficace dichiarazione da eventualmente solo rettificare. Siffatto termine più lungo è collegato cioè alla mancata collaborazione (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25795/2015 R.G. proposto da ### n. a Subiaco il 12 aprile 1945 e residente ###, C.F. ###, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a #### della ### n. 1 - ricorrente - contro ### delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliat ### - controricorrente - nonché contro ### delle entrate-### di ###
Ufficio legale, in persona del legale rappresentante "pro tempore" - intimata - avverso la sentenza della ### del ### n. 1864/22/15, depositata il 25 marzo 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal #### 1. Con la sentenza impugnata, la ### tributaria regionale del ### rigettava, previa riunione delle cause, gli appelli proposti da ### avverso le sentenze della ### tributaria provinciale di ### nn. 370/10/13, 371/10/13 e 373/10/13 del 23 ottobre 2013 di rigetto delle impugnazioni dal medesimo proposte contro tre distinti avvisi di accertamento a fini #### ed ### rispettivamente per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, in relazione alla produzione di redditi d'impresa nel settore edile in assenza di formale presentazione di dichiarazioni.  2. ### tributaria regionale osservava in particolare che, quanto all'avviso di accertamento relativo all'anno 2004, la notificazione dello stesso era da considerarsi tempestiva, stante la mancata presentazione della dichiarazione nel 2005, in ragione dell'art. 43, secondo comma, del decreto del Presidente della ### blica 29 settembre 1973, n. 600, e che, quanto a tutti e tre gli avvisi, infondate erano le doglianze concernenti l'origine di liberalità dei versamenti bancari rilevati in sede di controllo e le mancanze motivazionali.  3. Avverso detta sentenza della ### tributaria regionale propone ricorso per cassazione il ### deducendo cinque motivi, ulteriormente illustrati con memoria. Resiste l'### delle ### con articolato controricorso.  ### 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, primo comma, e 43 d.P.R. n. 600 del 1973, decadenza dell'### dalla potestà accertativa e tardivi 2 tà dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2004, oltreché «tardiva comunicazione di avviso di fissazione di udienza» e «nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa». 
Con riferimento all'anno 2004, il termine per l'accertamento di maggiori imponibili andava a scadere il 31 dicembre 2009, con conseguente tardività dell'avviso notificato solo il 17 novembre 2010, atteso che, in quell'anno, il ricorrente, titolare di soli redditi da pensione soggetti a ritenuta alla fonte e di redditi fondiari non soggetti a dichiarazione, aveva assolto agli obblighi dichiarativi ai sensi dell'art. 1, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, in ragione della mera trasmissione del modello ###2004 da parte dell'ente erogatore della pensione. Il ricorrente avrebbe aperto la partita IVA solo nel 2005, peraltro in relazione ad attività diversa da quella nel settore edile presunta dall'### Talché erroneamente la ### missione tributaria regionale ha ritenuto applicabile il termine lungo di accertamento previsto dall'art. 43, secondo comma, d.P.R.  600 del 1973, mancando il presupposto di alcun obbligo dichiarativo in capo al ricorrente.  1.1. Il motivo è infondato. 
Preliminarmente occorre rilevare che le censure di «tardiva comunicazione di avviso di fissazione di udienza» e di «nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa» non sono sviluppate, né in alcun modo riprese, nel corso dell'illustrazione delle ragioni a fondamento del motivo, talché deve ritenersi che le stesse, in ogni caso non coltivate e dunque inammissibili, costituiscano un refuso contenuto nella rubrica del motivo stesso. 
Ai sensi dall'art. 43, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, «nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del[l'allora quinto, ora settimo] anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata».  3 Il presupposto obiettivo per l'applicazione del termine lungo di accertamento è indicato "sic et simpliciter" nell'«omessa presentazione della dichiarazione» o nella «presentazione di dichiarazione nulla», ragion per cui, come correttamente osservato dalla ### missione tributaria regionale nella sentenza impugnata, è il fatto in sé e per sé dell'omissione, o della nullità, della dichiarazione, a venire in linea di conto. La "ratio" della disposizione è invero quella di consentire all'### di fruire, per i controlli, di un termine più lungo rispetto alla situazione in cui invece disponga di una valida ed efficace dichiarazione da eventualmente solo rettificare. 
Siffatto termine più lungo è collegato cioè alla mancata collaborazione iniziale del contribuente, mediante l'osservanza degli obblighi dichiarativi, che mette l'### in una condizione di maggiore difficoltà per l'effettuazione dei controlli. 
Donde, con specifico riferimento al caso che ne occupa, è da concludersi che l'essere il contribuente, in ordine ai rapporti trasparentemente intrattenuti con il ### esonerato dall'obbligo di presentare dichiarazione non lo esentava altresì dagli obblighi dichiarativi in ordine ai rapporti con riferimento ai quali è contestata e ritenuta un'evasione totale d'imposta: è esclusivamente rispetto a questi ultimi, e non ai primi, infatti, che l'omissione assume rilevanza.  2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell'art. 112 cod. proc.  civ., in ragione dell'omessa pronuncia sulla domanda svolta in appello circa gli addebiti sul conto corrente oggetto di indagini. 
Il motivo si incentra sull'omessa disamina, da parte della ### missione tributaria regionale, della doglianza, già formulata in primo grado, relativa all'indebita ripresa a tassazione degli addebiti risultanti dal conto corrente del ricorrente, con particolare riguardo alle due poste passive di euro 100.000,00 nel 2004 e di euro 18.800,00 nel 2006, rispettivamente relative, nella prospettazione difensiva, al pagamento di una prima "tranche" di una transazione 4 dal ricorrente conclusa a definizione di posizioni debitorie proprie e di una società di famiglia ed alla realizzazione di un atto di «cortesia» in favore del marito straniero della badante di un congiunto.  2.1. Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato. 
Invero, a fronte di una specifica formulazione della doglianza di cui si tratta, supportata, sempre alla stregua della prospettazione difensiva, dal richiamo di documenti versati in atti (con particolare riguardo, quanto alla prima posta passiva, alla matrice dell'assegno circolare di euro 100.000,00 del 24 settembre 2004 dato in pagamento ad ### s.r.I., alla relativa ricevuta ed alla proposta di definizione delle pendenze con tale S.I.B. s.p.a.  e, quanto alla seconda, alla contabilizzazione del versamento di contanti per euro 18.800,00 effettuato in data 14 febbraio 2006 e del bonifico su estero del 20 successivo per euro 18.821,99), la ### tributaria regionale omette alcuna pronuncia. 
A tenore della motivazione della sentenza impugnata, detta ### infatti, si limita ad esaminare il solo profilo dei «versamenti bancari rilevati nei controlli», con riferimento ai quali respinge «le censure concernenti l'origine di liberalità» degli stessi, ma in nessun passaggio della motivazione stessa affronta altresì l'ulteriore profilo, ancorché ritualmente devolutole, delle poste passive registrate in conto, medesimamente considerate negli avvisi ai fini della determinazione del reddito d'impresa. 
Ne consegue la necessità dell'annullamento con rinvio, "in parte qua", della sentenza impugnata, affinché il nuovo giudice, con assoluta libertà di giudizio, esamini anche le censure concernenti le suddette poste passive e renda adeguatamente conto della decisione in motivazione.  3. Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che possono essere enunciati ed esaminati congiuntamente per evidente connessione delle censure, si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi controversi, con riferimento, rispettivamente, all'omesso esame dei documenti 5 prodotti in ordine ai versamenti ed agli addebiti registrati nel conto corrente ed all'omesso esame dei documenti prodotti in ordine al presunto esercizio dell'attività d'impresa nel 2004. 
Più nel dettaglio, il ricorrente, nel quarto motivo, sostiene che, in modo del tutto apodittico, la ### tributaria regionale ha ritenuto la correttezza della sentenza di primo grado, senza render conto del percorso motivazionale seguito e senza compiere alcun concreto richiamo ai pur numerosi elementi di prova a sostegno delle allegazioni difensive, con particolare riguardo alle dichiarazioni di terzi prodotte al fine di giustificare i versamenti in conto; nel quinto motivo, sostiene che erroneamente detta ### ha affermato l'esercizio di attività d'impresa unitariamente per tutti gli anni d'imposta, compreso il 2004, sul fondamento di cinque versamenti in contanti, di cui solo due però avvenuti nel 2004, di cinque bonifici per il pagamento di lavori edilizi e di due utenze elettriche non abitative, senza considerare che nessuno dei cinque bonifici è stato ricevuto nel 2004 e, rispetto alle due utenze elettriche non abitative, l'una si riferisce ad un box di pertinenza dell'abitazione del ricorrente e l'altra a tale D.G. Arredamenti s.r.I., alla quale, come da dichiarazione del legale rappresentante della medesima, il ricorrente era estraneo.  3.1. Entrambi i motivi, ad avviso del Collegio, sono inammissibili e comunque manifestamente infondati per una pluralità di ragioni. 
A prescindere dall'eccezione d'inammissibilità dei motivi formulata dall'### delle entrate ai sensi dell'art. 348-ter cod. proc.  civ. (rispetto alla quale il ricorrente oppone, nella memoria depositata, che i motivi fonderebbero sull'omesso esame di un fatto «ricostruibile compiutamente» in ragione di documenti prodotti solo in appello), a venire prioritariamente e decisivamente in linea di conto è che la dedotta mancata disamina di documenti, di cui è menzione finanche nelle rubriche dei motivi, di per se stessa non può mai costituire vizio di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ex 6 art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., potendo al più - ricorrendone le condizioni, nondimeno neppure implicitamente allegate in ricorso - rilevare come semplice vizio motivazionale del provvedimento oggetto di ricorso. 
Talché, in sostanza, è lo stesso paradigma legale evocato a fondamento delle censure a dimostrarsi di per sé incoerente rispetto sia alla loro rubrica sia, oltre, al loro contenuto, per l'effetto votandole "ah origine" all'inammissibilità. 
Ulteriormente, il terzo motivo di ricorso, in particolare, difetta dei necessari requisiti di specificità a misura che invoca il «mancato esame dei documenti probatori dimessi dal ricorrente con riferimento ai versamenti ed addebiti» (documenti tuttavia consistenti, a tenore dello stesso sviluppo argomentativo del motivo, in «autodichiarazioni» di terzi a giustificazione dei soli versamenti) sotto il profilo che «la valutazione del valore probatorio delle autodichiarazioni non sarebbe dovuta avvenire in via autonoma, bensì insieme agli altri numerosissimi elementi di prova depositati dal ricorrente agli atti del giudizio» (pp. 50 e 51 del ricorso). 
Per un verso, non constano neppure indicati detti «numerosissimi elementi di prova»; per altro verso, non è "a fortiori" allegato alcun collegamento rilevante tra le «autodichiarazioni» che ne occupano e le diverse prove, in guisa da dimostrare la sussistenza di vizi logici e giuridici nel percorso valutativo seguito dai giudici di merito. 
Infine, entrambi i motivi in disamina comunque sono altresì manifestamente infondati. 
Più precisamente, - entrambi non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata laddove questa - ricostruite con chiarezza le poste attive registrate nel conto corrente alla stregua di un coerente quadro unitario tipicamente riconducibile ad un'attività d'impresa in ragione sia di natura, frequenza ed importi dei versamenti anche in contanti, «assolutamente al di fuori della quotidianità per tale ge 7 nere di versamenti», sia delle causali finanche esplicite esibite da «cinque cospicui bonifici», siccome riferite al «pagamento di lavori edilizi» - dimostra di aver preso in considerazione anche gli elementi di prova addotti dal ricorrente a sostegno delle allegazioni difensive, espressamente confutando la tesi, dal medesimo sostenuta, dell'«origine di liberalità dei versamenti bancari» in considerazione dell'assenza di «contratti a monte» e di «congrue garanzie» che normalmente assistono rilevanti dazioni di denaro, pur erogate per spirito di liberalità; - il quarto motivo, poi, riguardato da un punto di vista esclusivamente logico-giuridico, e dunque a prescindere da valutazioni di merito, precluse a questa Suprema Corte, prende bensì posizione critica sui bonifici e sulle utenze elettriche non abitative (adducendo che i primi non riguardano il 2004 e le seconde servono immobili non riconducibili ad un'attività d'impresa), ma, quanto ai due non contestati versamenti in contanti intercorsi, come ricordato dalla sentenza impugnata, il 20 febbraio 2004 per euro 43.000,00 ed il 24 settembre 2004 per euro 35.200,00, si limita ad opporre che essi sarebbero inidonei ad «avvalorare - da sol[i] - la presunzione utilizzata dall'### in tal guisa, 'nondimeno, il motivo, che di per sé sconta un'evidente assoluta genericità nella stessa formulazione letterale, non dimostra alcuna idoneità a confutare l'apprezzamento di detti versamenti compiuto dalla ### tributaria regionale (non già "da soli", bensì) nel contesto di un "continuum" che li collega alle evidenze dimostrative dell'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo duraturo, riguardante bensì il 2005 ed il 2006, epperò anche - proprio in ragione dei versamenti stessi - il 2004.  4. Con il quinto motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in ragione dell'omessa pronuncia sul difetto di allegazione degli estratti dei conti correnti e delle notizie riservate acquisiti dall'### ai sensi dell'artt. 32, primo comma, 8 7, d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, del decreto del Presidente della ### 26 ottobre 1972, n. 633, e di conseguenza sulla carenza di motivazione e di prova ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973. 
Deduce il ricorrente di aver contestato sin dal primo grado di giudizio, ed ancora in appello, che, quantunque gli avvisi di accertamento impugnati fossero fondati su dati e notizie ac. quisite da istituti bancari ai sensi delle disposizioni di legge evocate in rubrica, l'### non aveva provveduto all'ostensione della documentazione pervenutale, né mediante allegazione agli avvisi stessi né, di poi, mediante produzione in corso di giudizio. A fronte di ciò, prosegue il ricorrente, la ### tributaria regionale incorre in omessa pronuncia per aver completamente trascurato di esaminare la doglianza.  4.1. Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato. 
In effetti, la sentenza impugnata, pur dando atto, nella parte dedicata all'illustrazione dei motivi d'appello, della doglianza di cui si tratta (cfr., in particolare, le ultime righe di p. 2), non vi si sofferma poi, neppure implicitamente, in alcun luogo della successiva motivazione, al fine di espressamente esaminarla e prendere sulla stessa posizione, limitandosi (a p. 5) ad affermare - tuttavia su un piano del tutto diverso - che è «riscontrabile agli atti l'autorizzazione del ### del ### Ne deriva la fondatezza della censura e, quindi, la necessità dell'annullamento con rinvio, "in parte qua", della sentenza impugnata, affinché il nuovo giudice esamini la doglianza di cui sopra, alla luce degli avvisi di accertamento e degli atti e documenti di causa.  5. In definitiva, il ricorso deve essere respinto quanto al primo, al terzo ed al quarto motivo; deve essere invece accolto quanto al secondo ed al quinto, con rinvio, relativamente a questi, alla ### missione tributaria regionale del ### in diversa composizione, per 9 nuovo esame e per la regolazione tra le parti delle spese, anche in ordine al presente giudizio di legittimità.  P.Q.M.  Rigetta il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso. 
In accoglimento del secondo e del quinto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla ### tributaria regionale del ### in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione tra le parti delle spese, anche in ordine al presente giudizio di legittimità. 
Così deciso a ### nell'adunanza camerale del 1 aprile 2022. 

Giudice/firmatari: Manzon Enrico, Salemme Andrea Antonio

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