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Giudice di Pace di Palermo Ivª Sezione Civile, Sentenza n. 1855/2025 del 21-06-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO IVª SEZIONE CIVILE Il Giudice di ###.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7249 del ### degli ### dell'anno 2024 vertente #### (C.F.: ###), nata a #### il 26 settembre 1971, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta provvedimento protocollo n. 2024/10583 del 02/04/2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### elettivamente domiciliat ###### di ### n. 13 presso lo studio dell'### dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti -RICORRENTE CONTRO ### - ### con sede ###### n. 14, in persona del ### del #### elettivamente domiciliat ###### D'### n. 164 presso lo studio dell'### che la rappresenta e difende giusta procura in atti -RESISTENTE ### in persona del ### pro tempore, con sede ###### rappresentato e difeso dal ### delegato ### -RESISTENTE E ### in persona del ### pro tempore, con sede ###-RESISTENTE CONTUMACE Conclusioni: come da verbale di udienza del 19 febbraio 2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli articoli 132 c.p.c. e 118 Disp. Att. c.p.c., co (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO IVª SEZIONE CIVILE Il Giudice di ###.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7249 del ### degli ### dell'anno 2024 vertente #### (C.F.: ###), nata a #### il 26 settembre 1971, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta provvedimento protocollo n. 2024/10583 del 02/04/2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### elettivamente domiciliat ###### di ### n. 13 presso lo studio dell'### dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti -RICORRENTE
CONTRO ### - ### con sede ###### n. 14, in persona del ### del #### elettivamente domiciliat ###### D'### n. 164 presso lo studio dell'### che la rappresenta e difende giusta procura in atti -RESISTENTE ### in persona del ### pro tempore, con sede ###### rappresentato e difeso dal ### delegato ### -RESISTENTE
E ### in persona del ### pro tempore, con sede ###-RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19 febbraio 2025.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli articoli 132 c.p.c. e 118 Disp. Att. c.p.c., come riformati dalla ### n. 69/2009 e, pertanto, viene omesso lo svolgimento del processo. 
Appare, comunque, opportuno evidenziare -per una migliore comprensione della ratio decidendiche ### conveniva in giudizio, davanti all'odierno Giudice di ### l'### delle ### il ### di ### e la ### di ### in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, proponendo opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. ### - fascicolo n. 2023/### dell'importo complessivo di ### 36.900,87, notificato in data 8 marzo 2024, con esclusivo riferimento alle cartelle di pagamento n. 296 2018 ### 000, n. 296 2020 ### 000 (limitatamente alle “contravvenzioni” al ### della ###, n. 296 2023 ### 001 e n. 296 2023 ### 000. 
In particolare, l'istante con separati motivi eccepiva: 1) la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per violazione e vizi del procedimento - mancata notifica degli atti prodromici; 2) la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità delle singole cartelle di pagamento per violazione dei vizi procedimentali - mancata notifica dell'atto presupposto e 3) l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo in quanto relativo a bene strumentale ai fabbisogni della famiglia. 
Sulla scorta di tali motivi, chiedeva dichiararsi la nullità, l'annullabilità e l'illegittimità del preavviso di fermo impugnato e delle predette cartelle di pagamento ### il contraddittorio, la ### di ### rimaneva contumace, mentre si costituivano in giudizio l'### delle ### e, a seguito della integrazione del contraddittorio, anche il ### di ### In particolare, l'### delle ### rilevata l'avvenuta notifica delle cartelle in discussione e l'infondatezza del motivo relativo all'eccepita illegittimità del preavviso di fermo che la ricorrente indicava essere bene strumentale ai bisogni personali e della famiglia, chiedeva il rigetto del ricorso ovvero, in caso di accoglimento parziale della domanda, di compensare le spese legali.  ### di ### dal canto suo, propugnata la propria estraneità con riferimento ai motivi di contestazione proposti avverso le cartelle di pagamento, rilevata la rituale notifica dei verbali di contestazione prodromici alle iscrizioni a ruolo, sottolineato che i ruoli erano stati formati e trasmessi entro i termini di legge, chiedeva il rigetto della proposta opposizione e, in caso di omessa notifica delle cartelle, condannarsi l'### delle ### al pagamento delle spese di lite. 
Così sinteticamente ricostruite le posizioni assunte dalle parti in causa, va in via preliminare rilevato che il ### di ### ex art. 82 c.p.c. è autorizzato a stare in giudizio a mezzo di funzionario delegato tenuto conto della natura della questione trattata atteso che, come precisato dalla Suprema Corte, “Nei giudizi davanti al giudice di pace, l'art. 82 cod. proc.  civ. consente alla parte di stare in giudizio personalmente qualora il valore della causa non superi ### 516,46 (oggi ### 1.100,00) oppure dietro autorizzazione del giudice negli altri casi, in considerazione della natura ed entità del giudizio stesso; tale autorizzazione non deve essere preventiva, né formale, potendo essere implicita e deducibile per facta concludentia” (Cass. 28 agosto 2007 n.18159). 
Va, inoltre, dichiarata la legittimazione passiva dell'### e della ### di ### convenute. 
Nel dettaglio, considerato che la legittimazione "ad causam" dal lato passivo spetta al soggetto cui sia attribuito, in base alla richiesta dell'istante, il dovere di subire il giudizio in ordine al rapporto in contestazione, stante che, a norma dell'art. 100 c.p.c., occorre accertare l'interesse a contraddire e, quindi, il dovere del convenuto di subire la domanda ex adverso incoata secondo la prospettazione del rapporto giuridico controverso ivi contenuta, nel caso di specie essa deve ritenersi sussistente anche in capo agli ### impositori, che hanno provveduto alle iscrizioni a ruolo delle sanzioni amministrative, essendo dette parti i soggetti sulla cui sfera giuridica ricadono gli effetti della pronuncia richiesta e che, perciò, hanno interesse a confutare la domanda della ricorrente e ad ottenere una decisione che affermi l'esistenza del credito, riferibile al loro patrimonio.
Tanto stabilito, per quanto riguarda l'eccepita mancata notifica delle cartelle di pagamento di cui al primo ed al secondo motivo di impugnazione va osservato quanto segue: - Per quanto concerne la cartella n. ###711171 000, posto che la stessa risulta essere stata notificata per posta e che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, non coglie nel segno l'eccezione di parte ricorrente secondo cui al momento della spedizione da parte dell'### delle ### avvenuta in data 30 novembre 2018, l'operatore postale privato “Nexive” non era abilitato alle notifiche di detti atti, poiché non aveva ancora ottenuto la ### conseguita solo dall'anno 2019. 
Ed invero, come specificato dalla Suprema Corte, “il tenore letterale del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, …, conseguente alla modifica operata dal D.Lgs. n. 58 del 2011, consente di affermare che, dalla data del 30 aprile 2011, della sua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere stati oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1” (Cass. 20/07/2020 n. 15360, Cass. 12/11/2020 n. 25521, Cass. 07/07/2021 n.19369), sicchè nella specie, trattandosi di atto avente natura amministrativa, non era necessaria la ### “Speciale”, richiesta invece per la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni al ### della ### - La cartella di pagamento n. 296 2020 ### 000 è stata notificata in data ### personalmente a mani della medesima ### e dalla relativa relata risulta, oltre al numero della cartella, anche l'indicazione della destinataria e del relativo indirizzo nonché il nome del notificatore ed il rispettivo codice identificativo, il che è sufficiente a dimostrare la regolarità della notifica, non risultando invece che detta notifica sia stata effettuata, diversamente da quanto ipotizzato in atto di opposizione, a mezzo del servizio postale.  - Per quanto riguarda le cartelle di pagamento n. 296 2023 ### 001 e n. 296 2023 ### 000 le stesse risultano essere state notificate in data ### presso la residenza dell'odierna istante a persona di famiglia ### qualificatasi convivente con invio della rispettiva raccomandata informativa giusta distinta di postalizzazione raccomandate del 2 giugno 2023, allegata da ### di cui ai nn. 363 e 364. 
Va, a tal riguardo, rimarcato, come puntualizzato dalla Corte di Cassazione anche nella recentissima pronuncia n. 3278 del 9 febbraio 2025, che “### chiarito dalle ### di questa Corte, infatti, solo nel caso in cui "l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, ###) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982- esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021). Nelle altre ipotesi, ovverosia quando l'atto è ricevuto persona diversa dal destinatario è previsto "che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell'art. 8, legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la ### comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ibidem in motivazione). 
Ne consegue che la mera prova della spedizione della raccomandata informativa perfeziona il procedimento notificatorio, allorquando il plico sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario. ### canto, come anche recentemente ribadito: "In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art.139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo" (### 1 - Ordinanza n. 11228 del 28/04/2021). Ne consegue che la notificazione allorquando intervenuta a mani di familiare (in questo caso la madre), ancorché non convivente, seguita dalla spedizione della raccomandata informativa in forma semplice deve dirsi perfezionata, ove sia provata la sua spedizione”. 
Di conseguenza, nel caso che ci occupa, la notifica di dette cartelle di pagamento deve ritenersi regolarmente eseguita dovendosi, alla luce della citata giurisprudenza, ritenere che la ### abbia avuto notizia dell'avvenuta notificazione degli atti in parola. 
Discende, pertanto, che i crediti afferenti alle anzidette quattro cartelle e relativi a sanzioni pecuniarie inflitte per violazioni al ### della ### e correlati oneri accessori sono stati legittimamente richiesti con la comunicazione di preavviso di fermo impugnata e le relative doglianze vanno respinte in quanto infondate.
Del pari privo di sussistenza va, infine, ritenuto il terzo motivo con il quale la ricorrente ha eccepito l'illegittimità del preavviso di fermo in quanto bene strumentale ai bisogni personali e della famiglia atteso che l'art. 86, comma 1, del D.P.R. n. 602/73 prevede che l'### delle entrate### possa disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo nel ### (###; il fermo amministrativo non viene, invece, iscritto laddove l'interessato dimostri entro trenta giorni che il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione o viene utilizzato per il trasporto di persone invalide, sicchè, non contemplando la normativa anche i “bisogni personali e della famiglia” e non avendo l'interessata dato prova, né tampoco allegato, l'esistenza dei requisiti ostativi alla iscrizione del fermo amministrativo, la censura sotto tale profilo sollevata dall'istante non può trovare accoglimento e va disattesa. 
E' di tutta evidenza, pertanto, stante l'infondatezza dei motivi tutti di opposizione, la sussistenza del diritto di riscuotere le relative somme il cui pagamento è stato richiesto con l'odierno atto opposto. 
Per le ragioni tutte suesposte, il ricorso va, pertanto, rigettato con consequenziale conferma in parte qua della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. ### - fascicolo n.2023/### e delle cartelle di pagamento ad essa sottese, oggetto di opposizione, n. 296 2018 ### 000, n. 296 2020 ### 000 (limitatamente alle violazioni al ### della ###, n. 296 2023 ### 001 e n. 296 2023 ### 000. 
Per quanto riguarda il regolamento delle spese processuali, considerato che il ### di ### si è costituito tramite un proprio funzionario e non ha documentato con apposita nota di avere sostenuto spese vive per il presente giudizio e che la ### di ### non ha svolto attività difensiva non sussistono i presupposti per la liquidazione delle spese di lite in favore di dette parti, mentre, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della resistente ### delle ### delle spese del giudizio che vengono liquidate, sulla scorta dei parametri di cui al ### del 13 agosto 2022 n. 147, contenente il ### recante modifiche al decreto 10 marzo 2014 n. 55, tenuto presente il relativo scaglione di riferimento (da ### 5.200,01 ad ### 26.000,00) ed applicata, avuto riguardo al valore ed alla natura della controversia, una diminuzione dei relativi valori medi nella misura del 50%, in complessivi ### 1.045,00 per compenso professionale (così determinato: ### 212,50 per la fase di studio, ### 176,00 per la fase introduttiva, ### 283,50 per la fase di trattazione/istruttoria ed ### 373,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del citato D.M. 55/2014, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.  come per legge.  P .Q. M.  Il Giudice di ### di ### quarta sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa e definitivamente pronunciando in contraddittorio con l'### delle ### ed il ### di ### e nella contumacia della ### di ### in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, così provvede: - Rigetta il ricorso proposto da ### avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. ### - fascicolo n. 2023/### con riferimento alle cartelle di pagamento n. 296 2018 ### 000, n. 296 2020 ### 000 (limitatamente alle violazioni al ### della ###, n. 296 2023 ### 001 e n. 296 2023 ### 000 e, per l'effetto, conferma in parte qua l'atto opposto e le anzidette cartelle di pagamento.  - Condanna la ricorrente ### al pagamento, in favore dell'### delle ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio liquidate in complessivi ### 1.045,00 e specificate in parte motiva, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge.  - Nulla per le spese processuali in favore delle restanti parti convenute. 
Così deciso in ### il giorno 19 giugno 2025 ### Dott.ssa

causa n. 7249/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia Giacchino

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8696/2025 del 02-04-2025

... o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civil e. In mancanza dei pre detti indirizzi, l a spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo est ero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero del codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e)». La prima parte del quarto comma è chiara nel p recisare che la notifica al contribuente residente all'estero deve essere effettuata, in primo luogo, presso l'indirizzo estero che risulti dall'### Solo in mancanza, l'indirizzo estero rilevante diventa quello già indicato dal contribuente nelle svariate ipotesi di domande e/ o variazioni anagrafiche precisate al terzo comma. Solamente in caso di esito negativo ai suddetti indirizzi, quindi, diviene applicabile la modalità prevista per la notificazione in caso di irreperibilità assoluta. La modalità di notifica prevista dal quarto comma è alternativa, ed equivalente, a quella prevista, in via ordinaria, dall'art. 142 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15275/2021 R.G. proposto da: ### d omiciliato ex lege in #### presso la ### dell a CORTE di ###, rappresentato e difeso dall'avvo cato ### (###) -ricorrente contro ### elettivamente domiciliata in #### 12, presso l'###, (ADS###) che la rappresenta e difend e -controricorrente ### -intimata 2 di 11 avverso SENTENZA di #### 694/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal ##### ha impugnato la cartella di pagamento con la quale, sulla scorta di du e avvisi di a ccertament o riguardanti la società ### s.r.l., di cui era stato amministratore fino all'1 novembre 2006, veniva reso destinatario di un a richiesta di pagamento di somme a titolo di #### nti ha contestato la validità della notifica degli avvisi, adducendo che, in ogni cas o, i medesimi e rano stati no tificati nell'anno 2015 nei confronti della ### s.r.l. e che egli, avendo cessato molto prima di esserne amministratore legale, non potesse essere chiamato a rispondere - in virtù della contestata cartella - di atti impositivi emessi nei riguardi della persona giuridica.  ### di ### ha accolto il ricorso del contribuente. 
Viceversa la CTR della ### ha accolto l'appello dell'#### si è affidato a undici motivi di ricorso per cassazione. 
L'### si è costituita con controricorso.  ### della riscossione è rimasto intimato.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1335, dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 215 e 2 16 c.p.c., in quant o gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella non sono stati “validamente recapitati a destinazione”, la firma apposta non appartiene a ### che l'ha disconosciuta, e inoltre “nessun soggetto (messo notificatore, postino, addetto al re capito, ecc.) ha attestato 3 di 11 alcunché sull'avviso di ricevim ento stesso (peraltro prodotto i n copia fotostati ca), né vi sono altri elemen ti sull'avviso at ti a far presumere che l'atto accompag nato da ta le avviso sia effettivamente giunto a destinazione”. 
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 1335, dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 215 e 216 c.p.c., degli artt. 12 e 14 L. n. 218 del 1995, in quanto il procedimento notificatorio ha avuto luogo all'interno del territorio monegasco sicché re stava soggetto al diritto del ### di ### non alla legge italiana e - segnatamente - all'art. 1335 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa app licazione dell'art. 145 c.p. c. e dell'art. 2697 c.c., posto che ### “all'epoca della presunta notifica (2014), non era sicuramente (e pacificamente) più legale rappresentante della ### s.r.l.”. 
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 60 d.P.R.  600 del 1973 , in quanto la notifica era indirizzata al la ### lpack s.r.l. sicché si palesava infond ato l'assu nto della CTR second o il quale trattandosi di notificare a cittadino italia no resident e all'esterno, il cui indirizzo risult ava dall'An agrafe italiani r esidenti all'estero (### “non era necessaria l'intermediazione dell'ufficiale notificatore monegasco”. 
Con il quinto motivo si censura la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 1335, dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, la falsa applicazione di ”principi solidaristici cui è informato il sistema giuridico in generale e fiscale in particolare”, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2462 c.c.; la violazione del prin cipio di autonoma soggettività delle persone giuridiche, in quanto gli avvisi 4 di 11 di accert amento “non sono stati n oti ficati al ### F ilanti (poi destinatario della cartella di pagame nto impugnata), b ensì al più nei confronti della ### s.r.l.”. 
Con il sesto motivo di ricorso si contesta, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2462 c.c. e dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto che le passivi tà fi scali della ### s.r .l. si riversassero automaticamente sulla persona fisica di ### Con il settimo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, per apparenza della motivazione in punto di este nsione a ### della “responsabilità per i debiti societari”. 
Con l'ottavo motivo si censura la violazione, ex art. 36 0, n. 3, c.p.c., dell'art. 24 D.Lg s. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto tardivi i motivi aggiunti proposti da ### in data 13 maggio 2016, ancorché i sessanta giorni previsti dal richiamato art. 24 decorressero dall'effettiva conoscenza della costituzione dell'### non dalla possibilità della loro conoscenza. 
Con il nono motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 24 D.Lgs. del 1992 “stante la necessità (costituzionalmente imposta) di applicare una proroga dei termini di impugnazione a motivo della residenza extra-UE del ricorrente”, tenuto conto che il combinato disposto degli artt. 41 e 43 del D.Lgs. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) prevede una proroga di novanta giorni “in caso di ricorre nti residen ti in territorio extra-UE”; in relazione a dette norme in materia d i processo amministrativ o la parte ricorrente insiste per la prop osizione di questione di l egittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. 
Con il decimo motivo si contesta, ex art. 360, n. 4, c.p.c., l'omessa pronuncia in ordine al vizio di difetto di legittimazione passiva di 5 di 11 ### d edotto con i motivi ag giunti e la conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. 
Con l'undicesimo motivo si stigm atizza la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto la motivazione resa in ordine alla determinazione dell'aggio richiesto in cartella è “meramente apparente”. 
Il primo motivo è infondato.  ###. 60, co. 4, d .P.R. n. 600 del 1973, test ualmente prevede: «### quanto previsto dai commi precedenti e d in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di l ettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'### degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civil e. In mancanza dei pre detti indirizzi, l a spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo est ero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero del codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e)». 
La prima parte del quarto comma è chiara nel p recisare che la notifica al contribuente residente all'estero deve essere effettuata, in primo luogo, presso l'indirizzo estero che risulti dall'### Solo in mancanza, l'indirizzo estero rilevante diventa quello già indicato dal contribuente nelle svariate ipotesi di domande e/ o variazioni anagrafiche precisate al terzo comma. Solamente in caso di esito negativo ai suddetti indirizzi, quindi, diviene applicabile la modalità prevista per la notificazione in caso di irreperibilità assoluta. 
La modalità di notifica prevista dal quarto comma è alternativa, ed equivalente, a quella prevista, in via ordinaria, dall'art. 142 c.p.c. 6 di 11 Ciò deriva non solo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 366 del 2006, ma dalla esplicita indica zione del legi slatore («in alternativa a quanto stabil ito dall'articolo 142 del codice d i procedura civile»), operata con il D.L. 25 marzo 20 10 (Cass. ### del 2023; v. anche Cass. n. 22271 del 2024). 
La norma in commento cost ituisce u na disposizione speciale rispetto all'art. 142 c.p. c. (così Cass. n. 202 56 del 2017) e ciò rileva proprio in ordine alla modali tà, sempl ificata, di esecu zione della notifica, essendo sufficiente «la spe dizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera» rilevato dal registro ### mentre nell'altro caso sarebbe stato necessario che l'atto fosse «notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al ### ero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta», sempreché non si fosse dovuto procedere secondo quanto previsto dalle ### (Cass. cit. ### del 2023).  ###, nella specie, ha accertato la regolarità della notificazione degli avvisi di accertamento, essendo stata effettuata nei confronti di “cittadino italiano residente all'estero, il cui indirizzo è risultante dall'### residenti all'estero (###, sicché non e ra necessaria l'intermediazione dell'### notificatore monegasco”. 
Il giudice ha, infatti, soggiunto che “il plico contenente gli avvisi di ricevimento sia stato consegnato all'interessato che ha sottoscritto l'avviso di accer tamento … al l'indirizzo ‘### n. 6 ###, risultante dall'AIRE”. In tal senso, è corretto il richiamo, ad ope ra della ### alla presunzione ex art. 1335 c.c., non occorrendo, come correttamente affermato dal medesimo giudice, di una relazione di notificazione. 
Il secondo motivo è vistosamente infondato. 7 di 11 ###. 12 L. n. 218 del 1995 prevede che “Il processo civile che si svolge in ### è re golato dalla legge i talian a”. Naturalmente, la notifica di un atto int rodutti vo di un giud izio da celebrarsi sotto l'egida del dirit to italiano è re golato dal relativo ordin amento giuridico, dacché alcuna disposizione ne riconduce il procedimento notificatorio all'alveo dell'ordinamento straniero. 
Il terzo, il quarto, il quin to e il sesto motivo, si p restano a trattazione unitaria pe r intima connessione; e ssi sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione. 
Il terzo e il quarto agitano, in effetti, questioni suscettibili, in linea di princip io, di essere adombrati al mome nto della notifica d egli avvisi di accertame nto, ma qu alora gli atti impositivi fossero riferibili alla persona fisica di ### Occorre porre in evidenza tre dati di fatto, accertati in entrambi i gradi di me rito: il primo at tiene alla sussistenza di d ebiti fi scali facenti capo alla società in quanto correlati a rapporti tributari nella titolarità della stessa; il secondo - evincibile dalla terza censura, che riproduce in parte gli avvisi di accertamento, concerne il loro esplicito riferimento alla sola società ### s.r.l. “rappresentata dal ### Mauro”, “nella qualità di rappresentante legale”; il terzo riguarda la circostanza che il ### alla data in cui ricevette la notifica degli avvisi di accertamento non rivestiva più la carica di amministratore della società; Alla stregua d ell'art. 81 c.p.c. second o cui «fuori di casi st abiliti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritt o altrui». Ne discend e che l a persona fisica che abb ia rivestito, ma non rivesta più - com'è pacifico nel caso che occupa - le carich e di amminis tratore e/ o legale rappresentante di una società di capitale è fisiologicamente priva - e lo era il ### al cospetto dei due avvisi di accertamento - della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società. In particolare, il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso 8 di 11 un soggetto non legittimato compete al soggetto cui è diretta la notificazione stessa, non a quello presso cui sia stata erroneamente eseguita la notifi cazione stessa (in tal senso Cass. n. 19870 del 2004; Cass. n. 29628 del 200 8). Nella sp ecie, la destinataria (e intestataria) degli avvisi era la società, essendo il ### evocato, non a titolo pe rsonal e, ma quale legale rappresentante. Ciò comporta che il ### n on essendo , al momento della notifica degli avvisi di acc ertamento, titolare dei rapporti sosta nziali fatti valere in giudizio, non avrebbe potuto sollevare alcuna questione ad essi afferente. In altri termini, in ragione dell'originario difetto di legittimazione attiva in capo ad esso, non avrebbe p otuto intraprendere una causa di impugnazione degli atti impositivi. 
Ora, sul pian o funziona le la cartella è ricompresa t ra gli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 546/1992. La notifica della cartella, nell'economia del sistema, assolve - uno actu - alle funzioni che nella espropriazione forzata del codice di rito civile sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c. e dall a notificazione del precetto. Chiaro su l punto l'av viso del giudice nomofilattico, secondo il quale la notificazione de lla cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte de ll'agente de lla riscossione, atteso che la cartella, a mente dell'art. 25 del d.P.R.  citato, assolve “uno actu” le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica, e che il disposto dell'art. 50 del m edesimo d.P.R. depone univocamente in tal senso (Cass. n. 3021 del 2018). 
La cartell a è trasposizione contabile e sintet ica dell'iscrizion e a ruolo che riguarda il contribuente. In particolare, descrive il titolo e va redat ta sotto pena di nullit à conformement e al modello approvato con d.m. 28 giugno 1999. Contiene l'intimazion e ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta 9 di 11 giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Contempla, altresì, l'indicazione del ruolo e della data in cui questo è stato reso esecutivo (art. 25, d.P.R. n. 602 del 1973) nonchè il nominativo del responsabile del procedimento (art. 36, comm a 4-ter, d.l. n. 248 del 2 007, convertito, con modificazioni, in l. n. 31 del 2008) (Cass. n. 11722 del 2010). 
Ora, nel caso di specie, il ### non essendo il reale destinatario degli avvisi - quindi non essendo n é legittimato, n é tenuto ad impugnare gli atti impositivi in parola - ha corret tamente impugnato la cartella con la quale i medesimi, frattanto trasposti nel ruolo, venivan o messi in e secuzione nei suoi confron ti. Ab origine - quindi al netto dei motivi aggiunti - il ### adombrava l'omessa notifica degli atti di accertamento, ergo la mancanza di un accertamento tributario nei suoi confronti, quale persona fisica. 
Dette censure, ora confluite nel compendio censorio rappresentato dai quattro motivi ora in esame, colgono nel segno nella misura in cui tendono a rimarcare la non riferibilità al ### dei due avvisi di accertamento in contestazione e delle collegate pretese fiscali. In effetti, non può configurarsi in linea astratta u na responsabilità diretta del ### in relazione al pagamento delle imposte evase dalle società St eelpack s.r.l., dovendosi escludere una responsabilità solidale dell'amministratore n ell'obbligazione tributaria di una società di capitali.  ### patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica infatt i l'esclusiva imputabil ità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e tale principio non conosce alcuna d eroga con rifer imento alle obbl igazioni di carattere tributario della società, con eccezione per l'ipote si contenuta nell'art. 36 d. P.R. 602 del 1973 rela tivamente ai liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione. Detta ipotesi di responsabilità per obb ligazione propria ex lege ha, 10 di 11 peraltro, natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civil istico fo ndato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c.; l'art. 3 6 cit. non pone, invero, alcuna coobbligazione di debiti tributari a car ico di t ali soggetti (Cass., Sez. Un., n. 2079 del 1989; Cass. n. 2767 del 1989; Cass. n.10508 del ### di responsabilità è esercitabile, in particolare, ai sensi dell'art. 36, co. 4, d.P.R. n. 602 del 197 3, nei confron ti degli amministratori che abbiano compiut o nel corso degli ultimi due periodi di imposta, precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liqu idazione ovvero abbiano occultat o attività sociali anch e mediante omissioni nelle scritture contabili. 
La norma in parola, avendo natura derogatoria ed essendo peraltro connotata da specialità, non è naturalmente estendibile tout court al di fuori del perimetro da essa specificamente tracciato. Nel caso di specie, tale peculiare ipotesi di responsabilità dell'amministratore non viene neppu re dedo tta, né viene allegata la sussiste nza dei relativi elementi costitu ivi. Va, quindi, esclu sa una responsabilità diretta dell'ex ammini stratore per le obbligazioni tributarie della società. 
Non esiste, in definitiva, come chiarito ancora di recente da questa Corte (v. Cass. n. 8811 del 20 21) una re sponsabilità degli amministratori (anche di fatto) pe r i debiti fiscali de lla società, mancando una norma che i ndichi una sorta di successione o coobbligazione dei debiti tributari, della società, a carico dei suoi amministratori. 
Entro questi lim iti i motivi terzo, quarto, quinto e sesto vanno accolti. 
Il settimo motivo, l'ottavo motivo, il nono motivo, il decimo motivo e l'undicesimo motivo sono assorbiti. 
La senten za va, pertanto, cassat a e, non o ccorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa v a decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso e l'annullamento della cartella. 11 di 11 Le spese de lle fasi di me rito vanno compensate. L'### va condannata, invece, al pagamento delle spese dell'odierno giudizio di legittimità.  P.Q.M.  Rigetta i primi due motivi di ricorso; accoglie per quanto di ragione il terz o, il quarto, il quinto e il sesto m otivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso e ann ulla la cartella impugnata; compensa le spese delle fasi di merito; condann a l'### al pagamento in favore de lla ricorrente delle spese dell'odierno giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.20 0,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie e gli accessori di legge. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Caradonna Lunella, Leuzzi Salvatore

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33771/2021 del 12-11-2021

... fotovoltaico, liquidando le corrispondenti imposte di registro, ipotecaria e catastale. ### impugnò dinanzi alla CTP il detto avviso di liquidazione, deducendo il difetto di motivazione dell'atto impositivo e contestando la riqualificazione operata dall'ufficio. ### accolse il ricorso. Su appello dell'### la CTR del ### confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello l'### delle ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo. ### con controricorso. ### a ridosso dell'adunanza, ha anche depositato una memoria difensiva ai sensi dell'art. 380 bis.1. c.p.c. DIRITTO 1.Con l'unico motivo, rubricato "### e falsa applicazione dell'art. 20 DPR n. 131/1986 e degli artt. 952, 953, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.", l'### delle ### ha dedotto che il contratto di affitto stipulato inter partes sarebbe caratterizzato da anomalie della causa tipica del contratto di locazione/affitto. Tali anomalie sarebbero riscontrabili: nell'attribuzione dello ius aedificandi di impianti fotovoltaici in favore dell'affittuario sul fondo oggetto del contratto; nell'obbligo in capo all'affittuario di provvedere alla (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9536/2017 R.G. proposto da ### in persona del ### p.t., elett.te domiciliata in ### alla via dei ### n. 12, presso l'### dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Terna - ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli #### e ### presso il cui studio è elettivamente domiciliata in ### alla via della ### n. 57; - controricorrente - avverso la sentenza n. 226/3/17 della ### del ### - ### depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2021 dal dott. ### svoltasi mediante collegamento da remoto; ### Con avviso di liquidazione n. 11/###/###/###, l'### riqualificò, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (###, l'atto stipulato tra la ### S.p.A. (d'ora in poi anche "### o "la contribuente") e ### s.r.l.  (d'ora in poi, anche "###), nominalmente indicato come contratto di affitto, come contratto di concessione del diritto reale di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico, liquidando le corrispondenti imposte di registro, ipotecaria e catastale.  ### impugnò dinanzi alla CTP il detto avviso di liquidazione, deducendo il difetto di motivazione dell'atto impositivo e contestando la riqualificazione operata dall'ufficio.  ### accolse il ricorso. 
Su appello dell'### la CTR del ### confermò la sentenza di primo grado. 
Avverso la sentenza di appello l'### delle ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo.  ### con controricorso.  ### a ridosso dell'adunanza, ha anche depositato una memoria difensiva ai sensi dell'art. 380 bis.1. c.p.c. 
DIRITTO 1.Con l'unico motivo, rubricato "### e falsa applicazione dell'art. 20 DPR n. 131/1986 e degli artt. 952, 953, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.", l'### delle ### ha dedotto che il contratto di affitto stipulato inter partes sarebbe caratterizzato da anomalie della causa tipica del contratto di locazione/affitto. Tali anomalie sarebbero riscontrabili: nell'attribuzione dello ius aedificandi di impianti fotovoltaici in favore dell'affittuario sul fondo oggetto del contratto; nell'obbligo in capo all'affittuario di provvedere alla manutenzione straordinaria del fondo e degli impianti fotovoltaici; nell'acquisto della proprietà degli impianti fotovoltaici da parte del proprietario del fondo al termine del rapporto di affitto.  2 Queste "deviazioni" dallo schema tipico dell'affitto giustificherebbero la riqualificazione del contratto quale contratto costitutivo di un diritto reale di superficie in capo a ### considerato anche che al contratto di locazione/affitto è estranea la facoltà attribuita al conduttore di trasformare l'immobile oggetto del contratto.  ### l'### ricorrente, quand'anche si volesse sostenere che civilisticamente il contratto concluso dai paciscenti sia riconducibile alla locazione/affitto, dal punto di vista tributario, in base ad una interpretazione volta a reprimere gli intenti elusivi delle parti, autorizzata dall'art. 20 Tur, quello stesso contratto deve essere inteso quale costitutivo di un diritto reale di superficie in capo a ### considerate le clausole che lo allontanerebbero dallo schema causale tipico della locazione/affitto.  2. Il motivo è infondato.  2.1. Nel ricondurre il rapporto voluto dalle parti al contratto di affitto la CTR non ha violato alcuna norma di legge, muovendosi piuttosto nell'ambito dei confini dei suoi compiti istituzionali di accertamento della volontà negoziale delle parti. 
Tale accertamento non è sindacabile in Cassazione, se non nei limiti della carenza di motivazione e dell'omesso esame di fatto decisivo e controverso, di cui all'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.; vizi che non si riscontrano nella sentenza qui impugnata. 
Né si rinviene, nella sentenza della CTR impugnata, alcuna violazione di legge sostanziale con riferimento al procedimento ermeneutico che ha portato i giudici di appello a qualificare come affitto il contratto da essi esaminato (Cass., sez. 6-3, 3590/2021).  2.2. Ne consegue il rigetto del ricorso.  3. La novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.  3 P.Q.M.  Rigetta il ricorso. 
Compensa le spese del presente giudizio. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso, in ### il 31 maggio 2021. 

Giudice/firmatari: Chindemi Domenico, Napolitano Angelo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 72/2026 del 02-01-2026

... che l'omessa annotazione delle fatture passive nel registro degli acquisti non incide sul diritto alla detrazione dell'imposta, ma solo a condizione che il contribu ente possa dimostrare la sussistenza delle condizioni sostanziali alle qu ali è ricollegato tale diritto . La Corte di giustizia europea ha affermato che non può essere negato il diritto alla detrazione dell'IVA nel caso in cui il soggetto passivo detenga una fattura passiv a che non so ddisfi i requ isiti formali previs ti dalla ### e nel contempo le ### tributarie nazionali dispongano delle informazioni necessarie per accer tare i requisiti so stanziali riguardan ti appunto il diritto a detrazione dell'imposta (C orte di giustizia europea, decisione 15 settembre 2016, C -516/14). 2.2. La Corte euro pea ha tra l'altro precisato , in un altro a rresto , che l'inadempimento o l' inesatto adempimento di obblighi "formali" non legittima gli ### memb ri ad escludere il diritto alla detrazione laddove risultino osservati tutti gli obblighi "sostanziali", fatto salvo il caso in cui la violazione degli obblighi formali "implichi un rischio di perdite di entrate fiscali" o sottenda una operazione inficiata da frode fiscale, od (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13790/2024 R.G. proposto da: ### in persona del ### generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'### dello Stato - ricorrente - ###' ### s.r.l., in persona del curatore fallimentare -intimata avverso la sentenza n. 498/6/2024 della Corte di gi ustizia tributaria di secondo grado della ### sez. di Catania, depositata in data ###, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere ### all 'adunanza camerale del 23.10.2025; ### di accertamento - metodo induttivo puro— riparto oneri probatori.  1. La curatela fall imentare #### s.r.l. impugnav a l'avviso di accertamento n. ###/2010, con il quale la ### di ### sulla base di un P .V.C della Guardia di ### redatto il 30 aprile 2009 ed all a luce del l'omessa presentazione della dichiarazione per gli anni 2006-2007, del l'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie e dell'omessa registrazione delle fatture, rideterminava induttivamente, per l'anno di imposta 2006, gli imponibili della società in epigrafe ai fini #### e ### recuperando imposte, sanzioni ed interessi.  2. ###.T.P . di ### rigettava il ric orso, ritenend o che la cura tela non avesse offerto alcuna prova documentale atta a supp ortare le proprie doglianze.  3. ###.G.T. 2 accoglieva parzialmente il grav ame proposto dalla curatela, limitatamente ai recuperi Iva ed al motivo di impugnazione riguardante la fattura n. 30/200 6, erroneamente sottoposta a tassazione, in quanto relativa ad operazione patrimoniale mai perfezionatasi. Quanto alle fatture passive per le quali non era stata riconosciuta la detrazione dell'Iva e la compensazione del credito di imposta esposto nelle dichiarazioni degli anni precedenti, riteneva che, essendo state contestate alla contribuente solo violazioni formali (omess a presentazione della dichiarazione ann uale, omessa registrazione delle fatture, omessa istituzione e tenuta delle scritture contabili), non poteva dubitarsi dell'effettivo assolvimento dell'Iva esposta in tali fatture. Né era persuasivo l'assunto dell'### secondo cui non sarebbe stata dimostrata l'inerenza dei costi di cui alle fatture passive, atteso che, ai sensi del l'art. 7, comm a 5 bis, del decreto legisl ativo 546/1992, sarebbe stato semmai onere dell'### o di mostrare la non inerenza di tali costi.  4. Avverso la precitata sentenza l'### delle ### ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.  5. La curatela fallimentare è rimasta intimata. 3 6. Per la trattazione del la causa è stata fissata l'adunanza camerale del 23.10.2025.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Premessa la regolare e tempestiva notifica del ricorso alla parte intimata, con il primo motivo - rubricato «. Violazione e falsa applicazione dell'art.  2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)», l'### censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto le ra gioni della cur atela in relazione al riconoscimento della detrazione sulle fatture passive, per violazione e falsa applicazione delle norme invocate e dei principi sul riparto dell'onere della prova. I giudici del gravame affermavano che “### persuade l'assunto secondo cui non sarebbe stata dimostrata dalla parte privata l'inerenza dei costi di cui alle fatture passive, atteso che - viepiù alla luce del principio in materia d i riparto degli oneri probatori di cui all'art. 7 co . 5 bis D.lgs.  546/92 - sarebbe stato semmai oner e dell'u fficio dimostrare la non inerenza di tali costi”. ### la ricorrente, a prescindere dall'erronei tà della pronunci a nella parte in cui richiama un a disposizione (l'art. 7, comma 5 bis, cit.) entrata in vigore il ###, in qu anto introdotta dall'art. 6 comma 1 della L. n. 130/2022 - e quindi inapplicabile ratione temporis alla fattispecie - la pronuncia è manifestament e erro nea nella parte in cui grava l'### dell'onere di provare la mancanza di inerenza dei costi contestati, quando è invero pacifico che , in caso di contestazione della deducibilità/detraibilità di costi, è il contribuente ad essere onerato di provare i relativi presuppos ti, con partico lare riferimento anche alla inerenza, come da ultimo, confermato da Cass. n. 5340/24 e n. 20590/23.  2.Con il secondo motivo, rubricato «### e falsa applicazione dell'art.  132 c.p. c. e dell'art. 36 D.Lg s. n. 546/92, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.», L '### delle ### deduce che la moti vazione è null a in quanto insanabilm ente contraddittoria. Da un lato, infatti, i giudici di seconde cure affermavano, a pag. 9, nel riconoscere la detraibilità dell'IVA sulle fatture passive, che “### viceversa, fondate le successive 4 ragioni di doglianza della curatela, incentrate sul mancato riconoscimento della detrazione sul le fatture passiv e ricevute nell'anno 2006 e sulla mancata compen sazione con il credito di imposta esposto nelle dichiarazioni degli anni precedenti. Invero , sebbene il tenore letterale dell'art. 55 DPR 633/72 potrebbe legittimare una più severa conclusione, integralmente favorevole all'ufficio, non pare possa ignorarsi l'evoluzione interpretativa sollecitata dall'impostazione sostanzialista della giurisprudenza comunitar ia e recepita dalle più recenti pronunce della Corte no mofilattica, incline a ricon oscere tale detraibilità, ladd ove siano addebitabili al soggetto passivo violazioni di natura puramente formale e dichiarativa, che non valgano a revocare in dubbio l'effettivo assolvimento dell'imposta a monte (cfr. Cass. civ n. 28440 del 15.10.2021, n. 16910 del 11.08.2020, n. 1 70043 del 13.08.2020, n. 20617 del 29.09.2020, nel solco peraltro della pronuncia delle ### 17757/16). Né l'uff icio può efficacemente difendersi, assumendo che, nella specie, le violazioni dichiarative e contabili farebbero insorgere un dubbio circa l'effettivo assolvimento dell'imposta: difatti, l'avviso di accertamento si limita effettivamente a contestare in tem a di iva esclusivamente violazioni di carattere formale (omessa presentazione della dich iarazione ann uale, omessa registrazione dell e fatture, omessa istituzione e tenuta delle scritture contabili), sì che non pare possa fondatamente du bitarsi dell'effettivo assolvimento dell'IVA esposta in tale in fattura”; dall'altro, a pag. 10 della sentenza, nel rite nere infondate le censure di parte appellante riguardanti le sanzioni, affermavano che “Né si tratta di sanzioni meramente formali ex art. 6 co. 5 bis D.lgs. 472/97, sia perché residuano imposte dovute al fisco (quanto meno per le ###), sia perché le omissioni dichiar ative e contabili imputabili alla so cietà han no comunque arrecato pregiudizio all'esercizio delle azioni di co ntrollo, legittimando proprio per questo l'avvio dell'accertamento induttivo”. Non si comprenderebbe pertanto se, secondo la Corte di merito le omissioni e 5 irregolarità commess e dalla parte, dichiarative e contabi li, che hanno legittimato il ricorso all'accertamento induttivo, siano formali o sostanziali.  2. Il primo motivo è fondato.  2.1. In particolare, quanto al diritto alla detrazione sulle fatture passive, la giurisprudenza di questa Corte, nel solco della giurisprudenza comunitaria, ha affermato che l'omessa annotazione delle fatture passive nel registro degli acquisti non incide sul diritto alla detrazione dell'imposta, ma solo a condizione che il contribu ente possa dimostrare la sussistenza delle condizioni sostanziali alle qu ali è ricollegato tale diritto . 
La Corte di giustizia europea ha affermato che non può essere negato il diritto alla detrazione dell'IVA nel caso in cui il soggetto passivo detenga una fattura passiv a che non so ddisfi i requ isiti formali previs ti dalla ### e nel contempo le ### tributarie nazionali dispongano delle informazioni necessarie per accer tare i requisiti so stanziali riguardan ti appunto il diritto a detrazione dell'imposta (C orte di giustizia europea, decisione 15 settembre 2016, C -516/14).  2.2. La Corte euro pea ha tra l'altro precisato , in un altro a rresto , che l'inadempimento o l' inesatto adempimento di obblighi "formali" non legittima gli ### memb ri ad escludere il diritto alla detrazione laddove risultino osservati tutti gli obblighi "sostanziali", fatto salvo il caso in cui la violazione degli obblighi formali "implichi un rischio di perdite di entrate fiscali" o sottenda una operazione inficiata da frode fiscale, od integrante uso abusivo delle norme comunitarie (Corte giustizia sent. 8 maggio 2008, cause riunite C- 95 e 96/07).  2.3. La Corte di Cassazione, nel solco della giurisprudenza comunitaria ha affermato (sentenza del 21 maggio 2014 n. 11168) che ove il contribuente non si attenga alle prescrizioni formali e contabili disciplinate dall'ordinamento interno, sarà onere dello stesso, a fronte della contestazione di omessa od irregolare tenuta delle scritture contabili (nella specie, si trattava dei registri IVA dei corrispettivi e degli acquisti), fornire 6 adeguata prova della esistenza delle "condizi oni sostanzi ali" cui la normativa comuni taria ricollega la insorgenza del diritto a detrazione”. 
Successivamente (sentenza del 24 settembre 2015 n. 18924) ques ta Corte ha precisato che il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione IVA deve individuarsi esclusivamente nella duplice condizione essenziale: a)che la obbligazione avente ad oggetto la imposta dovuta in rivalsa, da portare in detrazione, sia stata adempiuta dal soggetto passivo ovvero, sia comunque divenuta esigibile (articolo 17, paragr. 1, 6 dirett. n. 388/1977; articolo 167, dirett. n. 112/2006); b) che il so ggetto passivo abb ia destinato i beni e servizi acquistati/utilizzati per i quali è tenuto in rivalsa al pag amento della imposta, "ai fin i di sue operazioni so ggette ad imposta" (articolo 17, paragr . 2, 6 dirett. n. 388/1977; articolo 168, paragr. 1, dirett. n. 112/2006). Le a ltre formalità che caratterizzano le modalità' di esercizio del diritto rimang ono estranee alla fattispecie costituiva del diritto a detrazione, configurando meri "obblighi formali a fini di co ntrollo" (volti a prevenire ed eliminare il risc hio di frode e di evasione) la cui violazione non autorizza gli ### membri "a precludere al soggetto passivo l'esercizio di tale diritto".  2.4. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa S.C., in tema di ### la possibili tà di portare in detrazione, dall'ammo ntare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, l'imposta ass olta o dovuta dal contribuente e a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, ai sensi dell'ar t. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'ar t. 17 Dir. CEE 17 maggio 1977, n. 388, è consentita, per le operazioni passive, so ltanto "nella misura in c ui i beni e servizi sono im piegati ai fini delle sue operazioni soggette a im posta". In particolare, la possibilità di detrar re l'imposta inerente a opera zioni passive richiede che i beni e i servizi acquisiti siano impiegati nell'ambito di una delle attività economic he indicate nella diretti va e che l'in erenza a tale attività economica sia 7 specificamente provata ogni qual volta essa venga posta in dubbio dall'### (Cass. sez, V, n. 5489/2025, Cass., V, 30 dicembre 2010, n. 26433; Cass., Sez. V, 17 febbraio 2010, n. 3706; Cass., Sez. V, 4 febbraio 2005, n. 2300; Cass., Sez. V, 14 luglio 2004, 13056; Cass., Sez. V, 9 aprile 2003, n. 5599). Ne consegue la necessità di accertare, in concreto, l'inerenza delle spese indicate nelle fatture passive all'attività di impresa attraverso la verifica della sussistenza di un nesso oggettivo tra il bene e l'esercizio dell'attività eco nomica del soggetto passivo, anche tenendo conto di una valutazione meramente prospettica (Cass., Sez. V, 24 settembre 2019, n. 23694).  3. ###.G.T.2 non si è attenuta ai principi sopra riportati. Invero, di fronte ad una contabilità IVA pacificamente irregolare, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto accertare se la curatela a vesse fornito adeguata prova dell'esistenza delle "condizioni sostanziali" cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto a detrazione e se a vesse assolto all'onere probatorio relativo all 'inerenza delle operazioni passive oggetto di accertamento. A tanto provvederà il giudice del rinvio.  4. Il secondo motivo è assorbito.  5. P er quanto esposto, il ricorso va acc olto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di ### di secondo grado della ### sez. distaccata di ### in diversa composizione, che provvederà a nuovo motiv ato esam e, nel rispetto dei principi sopra illustrati, anche per la determinazione delle spese del giudi zio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di ### di secondo grado della ### ia, sez. di staccata di ### in di versa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. 8 Così deciso in ### nella camera di consiglio del 23.10.2025.   ### (Andreina Giudicepietro)  

Giudice/firmatari: Giudicepietro Andreina, Sali Maria Clara

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 19411/2025 del 14-07-2025

... itazioni ai poteri di rappresentanza iscritti nel registro delle persone giuridiche, fra i quali l'attestazione dell'### giuridici della ### tutis ### in da ta 19 maggio 1987, i regola menti generali, i regola menti delle ### italiane, la circolare della ### generalizia, la recognitio della ### del 22 febbraio 1999, la promulgazione della delibera della ### del 27 marzo 1999, la comunicazione del Presidente della ### del 27 aprile 1999, la modifica della misura della somma minima e massima per l'alienazione dei beni fossero stati realmente allegati allo ### Sicché - ad avviso dei rico rrenti principali - sarebbe spettato all'Ente morale dimostrare quali documenti fossero stati prodotti alla ### di ### per legittimare la richiesta di iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 2.1.- Il motivo è infondato. Si evidenzia, in primi s, che il vizio di co nformità dedotto rispetto allo stralcio dello ### prodotto risente di un equivoco di fondo, reiterato anche nel corpo della doglianza esposta: ossia 13 di 36 se ta le difetto sia riferito a ll'incompletezza della produzio ne, in quanto era stato depositato u n mer o stralcio, ovvero se la contestazione inerisse alla difformità dello (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12944/2022) proposto da: ### (C.F.: ###), #### Antonietta (C.F.: ###), in proprio e qua le legale rappresentante della ###E.CO. - ### e ### S.r.l. (C.F.: ###) , quale incorporante per fusione della ### 4 S.n.c., della ### - ### S.r.l. e della ###U.I. S.r.l., e SICUR 2000 di #### in persona del suo titolare ### (C.F.: ###), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. ### con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del difensore; - ricorrenti - Appalto - Autorizzazione - Difetto - Inefficacia - Restituzione degli importi corrisposti R.G.N. 12944/22 U.P. 27/6/2025 2 di 36 contro Ente ecclesiastico “ ### di ### della PIETÀ” dei ### (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappr esentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso con rico rso incidentale, dagli Avv.ti ### a ### e ### con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC dei difensori; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di L'### 1632/2021, pubblicata il 4 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 giugno 2025 dal ### relatore ### viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del ### generale dott.ssa ### che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale; conclusioni ribadite nel corso dell'udienza pubblica; lette le memori e illustrative depositate nell'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all'ud ienza pu bblica, l'Avv. ### per i ricorrenti principali nonch é gli Avv.ti ### e ### per il controricorrente e ricorrente incidentale.   3 di 36 ### 1.- Previa concessione dei provvedimenti cautelari di sequestro co nservativo e giudiziario, con a tto di citazione notificato il 2 agosto 2004, l'Ente ecclesiastico “### di ###ma della Pietà” dei ### nisti co nveniva, dav anti al Tribunale di Chieti (### distaccata di ###, #### la ### 4 di ### & C. S.n.c., la ### S.r.l., la ###U.I. S.r.l., la ###E.Co. - ### e ### S.r.l. e ### rnando, quale titolare della S icur 2000, al fine di sentire: A) confermare il sequestro conservativo autorizzato ante causam; B) dichiarare la nullità o inefficacia di tutti i rapporti co ntratt uali e degli incarichi intercorsi con i convenuti dal 1997 al 2000 e, in particolare, dei mandati del 13 gennaio 1997, del 7 aprile 1997 e del 19 dicembre 1997 nonché degli inca richi inerenti ai 13 immobili di proprietà dell'Ent e; C) dichiarare la nullità degli 8 cont ratti di appalto co nclusi c on la ### S.r.l.; D) condannare ### alla restituzione, in favore dell'Ente, della somma di euro 5.944.423,57 o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, interessi e risarcimento del m aggio r danno; E) in subordine, condannare ### al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento da nni per responsabilità contrattu ale o extracontrattuale nonché al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 25 0.000,00 per la truffa perpetrata ai danni dell'Ente; F) condannare gli altri convenuti, in solido con ### o in via esclusiva, a versare, in favore dell'Ente, le somme indebitamente ricevute, pari per la ### S.r.l. ad euro 1.578.615,80, per ### in qualità di 4 di 36 titolare della ### 2000, ad euro 191.058,07, per la ### 4 S.n.c.  ad euro 86.839,13, per ### ad euro 117.745,98, per la ###E.### S.r.l. ad euro 241.062,97 e per la ###U.I. S.r.l.  ad euro 4.389,88, oltre rivalutazione monetaria e interessi; G) in subordine, condannare i convenuti a titolo di risarcimento danni extracontrattuale per gli importi sopra indicati ovvero a titolo di arricchimento senza giusta causa. 
Si costituiva no in giudizio #### la ### 4 di ### onietta & C. S.n.c., la ### S.r.l., la ###U.I. S.r.l., la ###E.Co. - ### e ### S.r.l. e ### rnando, quale titolare della ### 2000, i quali contestavano la fondatezza, in fatto e in diritto, delle domande avversarie e conclu devano chiedendo: - la re voca del sequestro co nservativo e del sequestro giudiziario disposti ante causam; - la dich iarazione della tardività dei disconoscimenti effettuati nell'atto di citazio ne con riguardo a i ma ndati e ai contratti di appalto, proponendo, in sub ordine, ista nza di verificazione; - il rigetto nel merito delle domande avanzate; - in via riconvenzionale, l'accertamento del loro credito nei confronti dell'Ente per eur o 4.905.909,65, a titolo di prestaz ioni professionali rese, disinfestazione attuata e lavori edilizi eseguiti; - in subordine, l'accertamento e la dichiarazione di inadempimento dell'Ente agli obbligh i di cui ai co ntratti ema rginati, con la condanna al risarcimento dei danni nella misura di euro 3.314.917,20 o della diversa somma ritenut a di giustizia; - in ulteriore subordine, la dichiarazione di recesso dai contratti senza giusta causa da parte dell'Ente, con la condanna dello stesso alla congrua indennità dovuta; - in ult eriore subordine, in caso di 5 di 36 dichiarazione di nullità dei contra tti co nclusi dalle parti, la condanna dell'Ente al pagamento dell'indenn izzo di cui all'art.  2041 c.c. nonché l'accertamento della grave respo nsabilità dell'Ente per aver colposame nte determinato una situazione di apparenza in ordine ai poteri dei soggetti co n cui i convenuti avevano contratta to e con la conseguente validità dei cont ratti, con la cond anna dell'Ente medesimo al risarcimento dei danni quantificati in euro 8.801.500,36 o della diversa somma ritenuta di giustizia. 
Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletat a consulenza tecnica d'ufficio in materia grafologica. 
Quindi, il Tribunale adito, co n sentenza n. 77/2016, depositata l'11 marzo 2016: 1) dichiarava l'inefficacia dei mandati rilasciati in favore di ### il 13 gennaio 1997, il 7 aprile 1997 e il 19 dice mbre 1997 nonché dei contratti di app alto conclusi relativamente agli immobili di ### in ### di ### di ### nna della ### di ### della ### di ### del ### di ### del ### di ### della ### della ### di ### del ### di S an ### di Iso la del ### della M adonna della ### di ### poiché conclusi oltre i limiti del potere di rappresentanza di ### 2) condannava i convenuti alla restituzione, in favore dell'Ente, delle somme indebitamente ricevute, di cui euro 2.074.774,92 a carico di ### euro 1.600.176,73 a ca rico della ###E.### S.r.l., euro 91.937,59 a carico di ### euro 59.004,17 a carico di ### oltre interessi le gali dalla doma nda al so ddisfo; 3) 6 di 36 dichiarava l'inammissibilità delle do mande riconvenzionali spiegate dai convenuti, perché propose tardivamente; 4) rigettava le richieste formula te dalla ###E.### S.r.l. e da ### nei confronti dell'Ente; 5) rigettava la domanda d i condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale.  2.- Con atto di citazione notificato l'11 aprile 2017, #### tta, la ###E.Co. - ### e ### S.r.l., quale incorporante per fusione della ### 4 S.n.c., della ### .Pe. - ### ra S.r.l. e della V al.U.I. S.r.l., e la ### 2000 di ### o, in persona del suo omonimo titolare, proponevano appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) la mancanza di prova della co rrispondenza dello stralcio dello Sta tuto prodotto all'originale dello ### medesimo, all'esito dell'eccezione di non conformità delle pagine prodotte ris petto al testo i ntegrale dell'atto; 2) la viol azione delle norme di diritto ca nonico e del diritto civile ita liano, in ordine a lla qualificazione degli atti di straordinaria amministrazione e all'errore di interpretazione del documento denominato “Attestato”, emesso dalla ### il 21 novembre 1997; 3) l'erronea esclusio ne dell'applicabilità del principio di apparenza del diritto, in relazione all'elevato numero degli incarichi conferiti e all'assenza di qualsiasi contestazione a cura degli altri organi dell'En te; 4) l'erro neo riferimento all'inefficacia degli atti co nclusi d al rappresentante dell'Ente ecclesiastico senza autorizzazione, anziché alla mera annullabilità (con la conseguente prescrizione dell'azione); 5) la violazione del canone 1281, terzo comma, del codice di diritto canonico, secondo 7 di 36 cui la persona giuridica avrebbe dovuto com unque rispondere dell'atto nella m isura in cui ne avesse tratto beneficio, c on la conseguente spettanza delle somme relative alle attività svolte dai convenuti di cui l'Ente a veva beneficiato; 6) l'er ronea dichiarazione di inammissibilità delle domand e riconvenzionali spiegate dai convenuti. 
Proponeva appello anche l'Ente ecclesia stico “### di ###ma della Pietà” dei ### il quale contestava: A) l'erronea negazione della restituzione, nei confronti di ### non solo con riferimento alle somm e incassate direttamente, ma anche con riferimento a quelle utilizzate o mal gestite; B) la spettanza del risarcimento del danno nei confronti di ### anche per le somme incassate dai suoi parenti e collaboratori per attività illegittime e quindi nulle; C) la mancata considerazione degli assegni depositati dall'Ente, i cui importi erano stati riconosciuti dal ### nel conteggio da questi redatto. 
Resistevano alle impugnazioni le rispettive controparti. 
Previa riunione dei giudizi, decidendo sui gravami interposti, la Corte d'appello di L'### con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata. 
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la contestazione della difformità dello stralcio dello ### prodotto dall'originale doveva essere com piuta in modo chiar o e circostanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intend eva contestare, sia degli aspetti per i qu ali si assumeva che lo stesso dif ferisse d all'originale; b) che, nella 8 di 36 fattispecie, la predetta specificità del la cont estazione non ricorreva, essendo stato affermato dai co nvenuti, odierni appellanti, soltanto che il documento era stato prodotto in parte e, comunque, il contenuto del documento, quant o alle norme statutarie, era conforme all'attesta zione proveniente d all'### giuridici del 19 maggio 1987, depositata presso la ### di ### c) che, in base alla valutazione degli atti di amministrazione, da compiersi necessariamente ex a nte, emergeva la loro natura di atti di straordinaria amministrazione secondo il diritto canonico e le disposizioni statutarie dell'Ente - efficaci nell'ordina mento italiano per effetto del riconoscimento dell'Ente medesim o come persona giuridica di diritto privato -, alla stregua del notevole impegno economico e finanziario che essi avevano richiesto, idoneo, in quanto tale , a comporta re un potenziale pregiudizio per il pa trimonio dell'Ente, indipendentemente dall'esito che gli stessi atti avessero effettivamente avuto, considerata la loro idoneità a determinare il citato pregiudizio , il che avrebbe richiesto l'aut orizz azio ne al compimento dei richiamati at ti da parte della ### del ### generale o del ### provinciale; d) che, in ordine alla natura dell'attestato del 21 novembre 1997, doveva essere ribadita la genericità di t ale atto e, qu indi, la sua inidoneità a costituire l'autorizzaz ione richiesta dal diritto canonico e dalle disposizioni statutarie per il compimento degli atti in esame; e) che i limiti o ltre i quali gli atti dovevan o essere autorizza ti, secondo quanto stabilito dall'art. 18 della legge n. 222/1985, erano opponibili ai terzi, a prescindere dallo stato soggettivo di conoscenza di quest'ult imi; f) che il rico noscimento dell'En te 9 di 36 ecclesiastico comportava, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 222/1985, l'applicazione a tale Ente della disciplina delle persone giuridiche private, cosicché la carenza del potere di rappresentanza della persona giuridica, da parte di colui ch e aveva agito in nome e per conto della medesima, non comportava l'annullamento ai sensi dell'art. 1425 c.c., m a l'inefficacia degli atti; g) che la deduzione secondo cui la persona giuridica avrebbe dovuto rispondere dell'atto nella misura in cui ne avesse tratto beneficio, ai sensi del canone 1281, terzo comma, del codice di diritto canonico, evocava la dom anda di arricchimento senza causa, proposta in via riconvenzionale dai convenuti tardivamente e, du nque, inammissibile; h) che, qua nto a lle censure proposte dall'Ente, la legittima zione a dom andare la restituzione di un indebito pagam ento eseguito dal mandatario spettava al mandante, sicché correttamente il Tribunale ave va ritenuto che fosse necessaria la proposizione di una specifica dom anda, da parte dell'Ente, in ordine alla restituzione, nei co nfronti dei beneficiari, dei pagamenti da essi indebitamente ricevuti; i) che all'inefficacia per carenza di a utorizzazione dei mandati e degli appalti seguiva, sotto il profilo patrimoniale, la restituzione delle somme corrisposte, maggiora te degli interessi, in quanto il pagamento era rimasto privo di ogni giustificazione econo micosociale; l) che il consulente tecnico d'ufficio aveva esaminato 805 assegni mentre so lo nella compa rsa conclusionale l'Ent e aveva dato atto del rinven imento di ulteriori 50 assegni compresi nel prospetto allegato dal ### m) che, in ordine a tale prospetto, si doveva però considerare, come pure il Tribunale aveva rilevato, che i rendiconti resi dal Bla sioli erano diversi tra loro e quin di 10 di 36 inattendibili, sicché non erano idonei a provare gli ulteriori crediti dell'Ente, né potevano essere considerati, sotto questo profilo, gli importi relativi agli assegni dei quali le copie non erano state prodotte, non potendo a ssumere valore probatorio, neppure sul piano presuntivo, gli elementi di fatto dedotti dall'Ente pe r la dimostrazione della gestione o dell'incasso, da parte del ### degli assegni emessi a favore di terzi.  3.- Avverso la sentenza d' appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, #### la ###E.Co. - ### e ### S.r.l. e la ### 2000 di ### Ha resistito, con controricorso, l'intimato Ente ecclesiastico “### di ###ma della Pietà” dei ### che - a sua volta - ha proposto ricorso incidentale, articola to in tre motivi.  #### la ### E.Co. - ### e ### S .r.l. e la ### 2000 di ### hanno depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.  ### ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. 
All'esito, le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell'art. 378, secondo comma, c.p.c.   11 di 36 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- In primis, deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla controri corrente in ordine all'inammissibilità del ricorso principale per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza.  1.1.- ### è infondata. 
Dalla lettu ra di tale ricorso è infatti po ssibile evincere le ragioni di ogni singola do glianza , a fronte dei passi della motivazione debitamente contestati della sentenza impugnata.  1.2.- Ancora, deve rilevarsi che la mem oria illustrativa depositata dai ricorrenti principali può essere esaminata solo con riferimento alle argomentazioni che sviluppano le censure già esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità e non già per i rilievi - come corroborati dai documenti allegati - che introducono profili nuovi. 
Infatti, la memoria ex art. 378 c.p. c. non può integrare i motivi del ricorso per cass azione, poiché a ssolve a ll'esclusiva funzione di chiarire ed illust rare i motivi di impugnaz ione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esa urisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8949 del 30/03/2023; Sez. 1, Sentenza n. 26332 del 20/12/2016; ### L, Sentenza 5000 del 08/08/1986).  2.- Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito utilizzato lo stralcio dello ### di cui era stata contestata la conformità all'originale, sebbene la 12 di 36 contestazione fosse stata specifica, avendo gli appellanti indicato con precisione di quale documento si int endeva contestare tale conformità e i motivi per cui era stata formulata la contestazione, ossia la mancata produzione del testo integrale dello ### Obiettano gli istanti che non sarebbe ricaduto sui convenuti appellanti l'onere di provare la suddetta mancanza di conformità, bensì sull'a ttrice appellata l'onere di depositare in giudizio l'originale del documento. 
Né sa rebbe stato dimostrato che gli atti in cui erano riportate le lim itazioni ai poteri di rappresentanza iscritti nel registro delle persone giuridiche, fra i quali l'attestazione dell'### giuridici della ### tutis ### in da ta 19 maggio 1987, i regola menti generali, i regola menti delle ### italiane, la circolare della ### generalizia, la recognitio della ### del 22 febbraio 1999, la promulgazione della delibera della ### del 27 marzo 1999, la comunicazione del Presidente della ### del 27 aprile 1999, la modifica della misura della somma minima e massima per l'alienazione dei beni fossero stati realmente allegati allo ### Sicché - ad avviso dei rico rrenti principali - sarebbe spettato all'Ente morale dimostrare quali documenti fossero stati prodotti alla ### di ### per legittimare la richiesta di iscrizione nel registro delle persone giuridiche.  2.1.- Il motivo è infondato. 
Si evidenzia, in primi s, che il vizio di co nformità dedotto rispetto allo stralcio dello ### prodotto risente di un equivoco di fondo, reiterato anche nel corpo della doglianza esposta: ossia 13 di 36 se ta le difetto sia riferito a ll'incompletezza della produzio ne, in quanto era stato depositato u n mer o stralcio, ovvero se la contestazione inerisse alla difformità dello stralcio dall'originale. 
Al riguardo, la Corte d'appello ha, nell'ordine, precisato: - che la contestaz ione della difformità non era specifica, poiché i convenuti si erano limitati genericamente a so stenere che il documento (recte lo ### era stato prodotto solo in parte; - che, co munque, a fronte di detta contestazio ne, l'accertamento della co nformità poteva avvenire mediante a ltri mezzi di prova, comprese le presunzioni; - che il cont enuto del documento, quanto alle norme statu tarie, era conforme all'at testazione proveniente da ll'### giuridici del 19 maggio 1987, depositata presso la ### di ### Orbene, nessun chia rimento è stato prospett ato in ordine alla mancata deduzione della non genuinità dello stralcio prodotto dello ### to rispetto all'originale, avendo i convenu ti semplicemente sostenuto che tale stralcio era relativo solo ad alcune pagine dello ### Senonché la cont estaz ione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in m odo chiaro e circosta nziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'origi nale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 40750 del 20/12/2021; S ez. 6-5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021; ### 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019; ### 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018; ### 6-5, O rdinanza n. 29993 del 13/12/2017; ### 3, S entenza n. 14 di ### del 21/06/2016; ### 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014; ### 1, Sentenza 14416 del 07/06/ 2013; ### 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009; ### 5, Sentenza n. 11576 del 17/05/2006; ### 5, Sentenza n. 16232 del 19/08/2004; ### 5, Sentenza n. 15856 del 13/08/2004; nel senso, invece, che la contestazione importi la non eq uivoca negazione della conformità a ll'originale, ma non imponga anche la precisazione degli aspetti per i quali si assume tale difformità Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4912 del 27/02/2017). 
E ad ogni modo è stata compiuta una puntuale verifica della conformità del contenuto di tale stralcio, quanto alla limitazione dei poteri del ra pprese ntante dell'Ente morale, alle previsioni di cui all'attestazione proveniente dall'### giuridici del 19 maggio 1987, depositata presso la ### di ### Tale a tto - come gli altri documenti di compa razione prodotti - dovevano ritenersi fidefacienti, a nche co n riguardo all'avvenuto deposito presso la ### (elemento non specificamente contestato nel giudizio di merito), senza che vi fosse alcun onere integrativo ricadente sull'Ente che li ha depositati. 
Né era precluso che, preso atto della contestazione di cui all'art. 2719 c.c., il giudice accertasse la conformità della co pia all'originale anche mediante la comparazione con tali documenti, di provenienz a certa, che riporta vano le stesse limitazioni dei poteri ra ppresentativi contenute nello stralcio dello Sta tuto, appunto in quanto tale conformità può essere acclarata facendo ricorso a q ualsiasi mezzo di prova, eventualmente avvalendosi anche del ragionamento inferenziale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15 di ### del 18/01/2022; ### 5, Sentenza n. 14950 del 08/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 24456 del 21/11/2011; ### 3, Sentenza 9439 del 21/04/2010; ### 1, Sentenza n. 2419 del 03/02/2006; Sez. 1, Sentenza n. 11269 del 15/06/2004; ### 2, Sentenza 866 del 26/01/2000; ### 2, Sentenza n. 5346 del 13/06/1997). 
In ogni caso, lo ### rilevava quale atto gerarchico solo ai fini di stabilire i poteri del rappresentante dell'Ente ecclesiastico per gli atti che non avessero supera to la somma fissa ta dalla ### in ordine ai quali non era richiesta la licenza della ### medesima, mentre - nel caso di specie - i mandati e gli a ppalti, oggetto della declaratoria di inefficacia, superavano tale soglia e, dun que, avrebbero richiesto l'a utorizzazione degli organi superiori secondo il codice di diritto canonico.  3.- Con il secondo motivo i ricorrenti principali contestano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicaz ione del canone 638, terzo comma , e del canone 1295 del codice di diritto canonico, dei regolamenti generali e dei regolamenti delle ### italiane d ella ### della ### di ### per avere la Corte territoriale ritenuto che la natura di atti di straordinaria amministrazione, secondo il diritto canonico e le disposizioni statutarie dell'Ente, dei mandati e degli appalti fosse determinata dal notevole im pegno economico e finanziario che essi avevano richiesto, idoneo, in quanto tale, a comportare un potenziale pregiudizio per il patrimonio dell'Ente, indipendentemente dall'esito che detti a tti avessero effettivamente avuto, dovendo, invece, qualificarsi come atti di straordinaria amministrazione solo quelli che avessero implicato una modificazione del patrimonio e non già quelli limitati alla sfera 16 di 36 di disponib ilità e regolamentazio ne delle sole rendite, ossia funzionali alla conservazione e al miglioramento dell'integrità del patrimonio. 
Osservano gli istanti che solo la modifica o l'alterazione della co nsistenza del patrim onio su cui incidono (ad esempio attraverso donazione o vendita) avrebbe consentito la qualificazione degli atti com e eccedenti l'ordinaria amministrazione, in quanto mirati a produrre un detrimento (recte un pregiudizio patrimoniale), e non gi à gli atti che avessero implicato un mero notevole impegno economico-finanziario, ossia la mera incidenza sulla consistenza patrimoniale, come gli atti di specie, finaliz zati all'esecuzione, mediante contributi pubblici, di lavori di ristruttur azio ne, recupero e valorizzazione di immobili appartenenti all'Ente religioso, i quali, lungi dal diminuire, avrebbero accresciuto il patrimonio di quest'ultimo.  3.1.- Il motivo è infondato. 
Si rileva, anzitutto, che il canone 638, § 3, del codice di diritto canonico st abilisce: “Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal ### iore competente con il consenso del suo consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla ### per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla ### o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della ### stessa”. 
Il canone 12 95 dispone poi che “I requisiti a norma dei canoni 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per 17 di 36 l'alienazione, ma in qualunque a ltro negozio che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione”. 
Le norme im pongono, quindi, il “controllo canonico” nel caso di atti di straordin aria amministrazio ne, che sono a ppunto quelli idonei a mettere a rischio l'integrità del patrimonio, ossia non solo gli atti dispositivi del patrimonio, ma anche qualunque negozio che intacchi o possa determinare detrimento alla situazione patrimoniale della persona giuridica, peggiorandone la condizione. 
Tanto esposto, gli enti ecclesiastici godono di aut onomia statutaria, la quale è co nseguenza delle garanzie costituzionalmente riconosciute all'ordinamento confessiona le e, pertanto, la violazio ne delle regole canoniche sulla corretta formazione e manifestazione della volont à dell'ente acquista rilievo anche per l'ordinamento statale ed è suscettibile di rendere invalidi i negozi di diritto privato dall'ente stesso stipulati. In particolare, per la validità delle alienazioni e degli atti degli enti ecclesiastici, da i quali la situa zione patrimoniale della persona giuridica potrebbe s ubire detrimento, il canone 1292 del codex juris canonici distingue a seconda del valore dei beni: se esso è posto tra la somma minima e quella massima, da stabilirsi dalla ### l'autorità competente per alienare i beni della diocesi è il ### che ha anche bisogno del consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori, nonché degli interessati; ove, invece, il valore del bene ecceda la somma stabilita (o si tratti di ex-voto dona ti alla ### o di oggetti prez iosi di valore ar tistico o storico), per la valida alienazione si richiede la licenza della San ta ### infine, se il 18 di 36 valore è inferiore alla so glia minima, il ### diocesano è legittimato, senza necessità di consenso degli organismi suddetti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8144 del 23/05/2012). 
Delineato il quadro normativo di settore, in applicazione del canone 1281 del c odice di diritto ca nonico e dell'art. 18 della legge n. 222/1985 (relativo all'opponibilità ai terzi delle limitazioni dei poteri di ra ppresent anza risultanti dal codice di diritto canonico), gli amministratori di beni ecclesiastici, in mancanza del permesso scritto del superiore com petente, non possono validamente compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, impegnando l'ente con riguardo a negozi idonei a procurare allo stesso un detrim ento patrimoniale ( Cass. Sez. 2, Sentenza 2117 del 05/02/2015; così anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15026 del 31/05/2019; sulla rilevanza di tali limitazioni nell'ordinamento italiano Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3643 del 07/11/1969). 
Pertanto, l'attività negoziale dell'ente ecclesiastico, quando - come nel caso di specie - non abbia carattere traslativo di diritti dell'Ente, deve essere aut orizzata dal S uperiore se l'Ente possa subire un detrimento da intendersi “co me un pregiudizio che ecceda la semplice insorgenza di un 'obbligazione a carattere corrispettivo”. 
E quindi ricadono nel novero degli att i di straordinaria amministrazione (recte eccedenti l'ordinaria am ministrazione) quelli i cui effetti incidono direttamen te o ind irettamente sul patrimonio, alterandone la consistenza (Cass. Sez. 3, Sentenza 1590 del 20/06/1966). 
Nella fa ttispecie, dette direttrici - rilevanti per la qualificazione dei mandati e degli appalti emarginati come atti di 19 di 36 straordinaria amministrazione - sono state osservate, poiché si è dato atto del notevole impegno economico-finanziario che il loro compimento aveva richiesto, idoneo, in quanto tale, a comportare un potenziale pregiudizio per il patrim onio dell'Ente, indipendentemente dall'esito che gli stessi att i avessero effettivamente avuto, considerata la loro idoneità a determinare il citato pregiudizio. 
Il che avrebbe richiesto l'autorizzazione al compimento dei richiamati atti da parte della ### del ### generale o del ### provinciale.  4.- Con il terzo motivo i ricorrenti principali lamentano, ai sensi dell'art . 360, primo co mma, n. 5, c.p.c., l'om esso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale mancato di accertare quali tra i n umerosissimi att i posti in essere tra le parti, seco ndo un giudizio ex a nte, avessero richiesto un notevole impegno economico-finanziario. 
Deducono gli istanti che i contratti e le delegh e non afferenti alle attività di manutenzione, ristrutturazione, recupero e valorizzazione delle 13 case appartenenti alla ### religiosa, ove singola rmente considerati, sicuramente non avrebbero comportato tale notevole impegno e quindi non avrebbero implicato un potenziale pregiudizio al patrimonio dell'Ente.  4.1.- Il motivo è inammissibile. 
Si tratta, infatti, di un'ipotesi di “doppia conforme “ ex art.  348-ter, ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (norma ora ripres a dall'art. 360, qua rto comma, c.p.c.), a fronte di un giudizio d'appello instaurato dopo l'11 settembre 2012. 20 di 36 E tanto appunto perché nei due gradi di merito le “questioni di fa tto” (sulla rilevante incidenza e conomico-finanziaria dei mandati e degli appalti conclu si) so no sta te decise in base alle “stesse ragioni” e ripercorrendo il medesim o iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2, Ordin anza n. 7724 del 09/03/2022; ### 6 -3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; ### 6-2, Ordinanza n. ### del 11/ 11/2021; ### 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; ### 2, Sentenza 5528 del 10/03/2014).  ###, è onere del rico rrente indi care, allo sco po di escludere la declaratoria di ina mmissibil ità, le ragioni di fat to poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro etero genee (Cass. S ez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; ### 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; ### L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; ### 1, Sentenza n. 26774 del 22/ 12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia.  5.- Con il quarto motivo i ricorrenti principali prospettano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, primo comma, e 1367 c.c., per avere la Corte del gra vame reputa to che l'attesta to del 21 novembre 1997, a ttesa la sua genericità, fosse inidoneo a costituire l'autorizzaz ione richiesta dal diritto canonico e dalle disposizioni statutarie per il compimento degli atti contestati. 
Adducono gli istanti che, in base al tenore letterale chiaro ed un ivoco di tale att estato, sarebbe stato rimesso al lega le 21 di 36 rappresentante il compimento di tutti gli att i occo rrenti per le operazioni di adeguamento, co struzione, potenziamento e restauro del patrimonio della ### di ### della ### impegnando anche l'Ente nei confronti dello Stato italiano, sicché tale attestato avrebbe autorizzato il legale rappresentante a compiere tutto quanto occorrente per effettuare le operazioni sopra descritte, senza alc una condizione, senz a alcun limite all'azione del legale rappresentante e senza che fosse necessaria alcuna preventiva autori zzazione da parte degli organismi superiori. 
Evidenziano altresì i ricorrenti principali che, qualora per il compimento di ognuna delle ope razio ni oggetto della richiesta formulata il 19 novembre 1997 il legale rapp resentante avesse dovuto premunirsi di volta in volta dell'autorizz azio ne del ### provinciale o del ### generale o della ### l'attestato sarebbe stato del tutto superfluo, privo di effetto e pertanto inutile.  5.1.- Il motivo è infondato. 
Ora, la Corte di merito ha escl uso che l'attest ato in questione integrasse una puntuale autorizzaz ione a porre in essere atti che oltrepassassero i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria di cui al canone 1281, proprio esaminando il tenore letterale dell'at to, che non recava al cun riferimento ad un o specifico negozio giuridico, ma solta nto la generica a utorizzazione a compiere atti di conservazione del patrimonio. 
Correttamente, pertanto, tale a utorizzazione poteva intendersi riferita solo ai negozi rie ntranti nei limiti 22 di 36 dell'amministrazione ordinaria, con i cara tteri innanzi delineati, ben diversi da qu elli concretam ente posti in essere dall'Ente, perché ecce denti gli importi indicati nello Sta tuto, come prontamente accertato. 
Né l'atto avrebbe potuto essere interpretato diversamente alla luce del criterio della buona fede, atteso il rigido sistema di controlli canonici previsto dai canoni 1281, 1291 e 1291, volto ad evitare il compimento di atti idonei ad intaccare il patrimonio della persona giuridica, peggiorandone la condizione. 
Quanto al criterio della condott a delle parti ed, in particolare, alla dedotta asse nza di contestazioni da parte dei ### dopo la conclusione dei contr atti oggetto del giudizio, occorre evidenziare che nell'interpretazione del contratto il primo strumento da utilizzare è il senso le tterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 all'art. 1371 c.c. ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6444 del 11/03/2025; ### 1, Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023; ### 2, Ordinanza n. ### del 11/11/2021; ### 2, Ordinanza n. 21576 del 22/08/2019). 
Senonché, nel caso in esam e, il tenore letterale delle espressioni adoperate rivelava di per sé con chiarezza l'intenzione dell'### che a veva emana to l'atto, secondo qu anto esposto dalla sentenza impugnata. 
Peraltro, la violazione denunciata esige necessariamente la deduzione attraverso specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito 23 di 36 si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti in una mera proposta di interpretazione alternativa rispetto all'interpretazione censurata, operazione, com e tale, inammissibile in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 353 del 08/01/2025; ### L, Ordinanza n. 18214 del 03/07/2024; ### 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; ### 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; ### 1, O rdinanza n. 27136 del 15/11/2017; ### 1, S entenza 15471 del 22/06/ 2017; ### L, Sentenza n. 13067 del 17/06/2005; ### 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003).  6.- Con il quinto motivo i ricorrenti principali censurano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione d ell'art. 18 della legge n. 222/1985 e del principio dell'apparenza del diritto, riconducibile al più generale principio dell'affidamento incolpevole, per avere la Corte d'appello stimato che le limitazioni dei poteri di rappresentanza potessero essere conosciute dai convenuti mediante l'impiego dell'ordinaria diligenza, benché in nessuna norma dello ### to dell'Ente religioso o dei regolamenti generali o dei regolamenti provinciali della ### dei ### e in nessun canone del codice di diritt o canonico fosse specificato quali fossero i criteri per distinguere gli atti di ordina ria a mministrazione dagli atti di straordinaria amministrazione. 
Aggiungono gli istanti che, se a nche i ricorrenti avessero consultato lo ### dell'Ente religioso, essi non avrebbero trovato alcunché che avrebbe potuto renderli sicuri sul fatto che il legale rappresentante avesse o meno il potere di porre in essere i negozi giuridici int ercorsi tra le parti, con la conseguenza che i 24 di 36 limiti suddetti - che avrebbero richiesto per il loro superamento una specifica autori zzazione - non sar ebbero stati opponibili ai terzi. 
Tanto più che il terzo contraente avrebbe avuto soltanto la facoltà e non anche l'obbligo di controllare se colui il quale si fosse qualificato rappresentante fosse in realtà tale, sicché non sarebbe bastato un semplice comportamento omissivo del medesimo terzo per co stituirlo in colpa nel ca so di abuso della procura, occorrendo, per converso , ai fini dell 'affermazione della sua carenza di diligenza, il concorso di altri elementi. 
Per l'effett o, dal comporta mento della ### zione, improntato a colpevole negligenza, si sarebbe dovuto desumere che nella condotta dei finanziatori non era ravvisabile alcun profilo di co lpa, ai fini dell'opera tività del principio di apparenz a del diritto, alla stregua della tollerata r appresentanza per qu asi quattro anni.  6.1.- Il motivo è infondato. 
Ed invero l'art. 18 della legg e n. 222/1985, nel disporre che, ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o da l registro delle persone giuridiche, tutela l'affidamento dei terzi, ma non attribuisce loro un potere d' ingerenza sulle rela zioni inter-organiche dell'ordinamento canonico, idoneo a paralizzare l'azione dell'ente ecclesiastico (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23593 del 17/10/2013). 25 di 36 Nel caso in esame, la Corte, dopo avere accertato che nello ### dell'Ente erano specificati, secondo la citata disposizione del codice di diritto canonico, i limiti oltre i quali gli atti dovevano essere autori zzati (pag. 24), ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 18 della legge 222/1985 («### sugli enti e beni ecclesiastici in ### e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi»), ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici, non possono essere opposte a terzi, che non ne fosse ro a conoscenza, le limitazio ni dei poteri di rappresentanza o l'assenza di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o da l registro delle persone giuridiche. 
Sicché dette limitazioni dei poteri di ra ppresentanza, ove previste dal codice di diritto canonico ovvero ove siano oggetto di pubblicazione, costituiscono materia di eccezione in senso stretto riservata all'Ente stipulante e sono opponibili ai terz i, a prescindere d allo stato soggettivo di conosce nza o ignoran za di questi ultimi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26826 del 14/11/2017). 
In base a tale disposizio ne, dunque, ai fini della validità/efficacia degli atti degli enti ecclesiastici, con riguardo alle eventuali limitazioni dei poteri di rappresentanza e alla sussistenza dei necessari co ntrolli canonici, non può ritenersi applicabile il principio dell'affidamento (o dell'apparenza), in base al quale l'ente - oltre a dover eccepire l'invalidit à/inefficacia dell'atto - avrebbe dovuto dimostrare sia la sussistenza delle limitazioni al potere di rappresent anza o l'assenz a dei controll i 26 di 36 canonici necessari, sia la conoscenza del vizio da parte dell'altro contraente. 
Un regim e del genere, secondo diverse gradazioni, è in effetti previsto per l'attività negoziale di altri enti di diritto privato (ad esempio, come evidenziato dalla ### generale, per gli atti delle società di capitali, gli artt. 2384 e 2475-bis c.c. prevedono che le limitazioni ai poteri degli amministratori, che han no la generale rappresentanza della società, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, sa lvo che si provi che qu esti abbiano intenzionalmente agito a danno della società; ovvero, in termini meno rigorosi, per gli atti delle associa zioni e delle fondazioni, l'art. 19 c.c. dis pone che le sud dette limitazioni, se non pubblicate, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza). 
Per co nverso, in forza del citato art. 18 della le gge 222/1985, le limitazioni ai poteri di rappresentanza degli enti ecclesiastici e l'assenza dei co ntrolli, laddove siano previsti dal codice di diritto canonico ovvero siano stati oggetto di pubblicazione, sono comunque opponibi li ai terzi, a prescindere dallo stato sogge ttivo di conosce nza/ignoranza di questi ultimi (che è invece rileva nte solo nel diverso caso di limitazioni non pubblicate o non previste dal codice di diritto canonico). 
Ne discende che non h a alcun rili evo la ricostruz ione dei comportamenti tolleranti dell'Ente, in qua nto la limitazione dei poteri ra ppresentativi risultante dallo ### - in co nformità al codice di diritto canonico - era opponibile ai terzi, a prescindere dallo stato subie ttivo di conoscenza/ ignoranza di tali terzi in 27 di 36 ordine a tale limita zione, alla colpevolez za o meno di tale ignoranza e al contegno assunto dall'Ente. 
Né in questa sede può essere rivalutato l'apprezzamento in fatto relativo al contenuto dello Sta tuto dell'Ente, qu anto alla prescrizione di tali limita zioni, in mancanza di alcuna contestazione circa la violazione dei canoni interpretativi prescritti dagli artt. 1362 e ss.  7.- Con il sesto motivo i ricorrenti principali si dolgono, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1398, 1425 e 1442 c.c., per avere la Corte di seco ndo grado sostenuto che i negozi conclu si dal rappresentante dell'Ente ecclesiastico senza autoriz zazione fossero inefficaci, anziché annullabili. 
Rilevano gli istan ti che la mancanza del le a utorizzaz ioni occorrenti per l'eserciz io dei poteri di ra ppresentanza degli amministratori avrebbe integrato un vizio riguardante la capacità dell'Ente di essere parte del negozio giuridico, sicché il vizio stesso avrebbe dato luogo ad un'ipotesi di annullabilità, la quale avrebbe potuto essere fatta valere dall'Ente nel termine quinquennale di prescrizione previsto, decorrente dalla conclusione del contratto. 
Si sarebbe, dunque, rinvenuta una situazione di incapacità legale a contrarre dell'En te ecclesiastico, privo di licentia, da intendersi come atto di controllo necessariamente preventivo o più precisam ente come autorizzazio ne per poter esercitare un potere del quale si era comunque titolari.  7.1.- Il motivo è infondato. 
Premesso che la doglianza si palesa inammissibile laddove prospetta la ratifica dei negozi inefficaci, perché conclusi dal falsus 28 di 36 procurator, in quanto si tratta di questione nuova, non affrontata dalla sentenz a censurata, la violazione dell'art. 1425 c.c. - che prevede l' annullabilità del negozio se una delle parti era legalmente incapace di cont rattare - non è stata , nella sp ecie, integrata. 
Nel caso concreto non è in discussione che il soggetto che ha concluso i contratti fosse capace di agire ed avesse la qualifica di le gale rappresentante dell'Ent e, ma soltanto che fossero necessarie le autorizzazioni prescritte dal diritto canonico al fine di attivare un potere preesistente, rim uovendo l'osta colo al suo esercizio ed integrando la le gittima zione del soggetto al fine di consentirgli di esercitare i poteri dispositivi concernenti determinati rapporti giuridici. 
Sono le stesse norme dedicate al tema a fare riferimento alla categoria dell'invalidità e inefficacia: l'art. 18 della legge 222/1985 prevede che, appunto “ai fini dell'invalidità o inefficacia di negoz i giuridici” posti in essere da enti ecclesia stici, non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche. 
Evidentemente si intende evocar e la categoria dell'inefficacia in senso lato, qu ale dato co nsequenziale della nullità del negozio (nullità espressa mente invocata dall'En te ecclesiastico). Il contratto nullo non produ ce effetti per una carenza intrinseca alla fa ttispecie negoziale come prevista da lla legge: quod nullum est nu llum effectum produci t. S i rientra, pertanto, nel concetto di inefficacia in senso lato, quale inidoneità 29 di 36 ab origine dell'atto a produrre gli effetti giuridici suoi propri, ossia la m odificazione di una realtà giu ridica, discendendo essa da anomalie strutturali del contratto (nel caso di specie, per il difetto delle relative autorizzazioni necessarie). 
Non si tratt a, dunque, di inefficacia in senso s tretto o tecnico, che non deriva dall'invalidità del contratto, anzi presuppone la sua validità , bensì da profili attinenti al modo di essere del rapporto, ossia da fatti estrinseci che possono essere contestuali (presupposti di efficacia) o successivi alla formazione dell'atto: l'atto non è considerato idoneo sul piano dinamico , ovvero funzionale, a dare piena attuazione all'assetto di interessi previsto dall'autoregolamento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8164 del 22/03/2023). 
Ora, è invalida (e du nque ineff icace) la scrittura privata sottoscritta dal parroco, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ordinario, ai sensi del canone 12 18 del codice di d iritto canonico, se la stessa oltrepass a i limiti dell'o rdinaria amministrazione. Conseguentemente tale invalidità è opponibile ai terzi che avrebbero dovuto conoscere le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici risultanti dagli atti di diritto ca nonico o dal registro delle persone giuridiche (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2117 del 05/02/2015).  8.- Con il settimo e l'ottavo motivo i ricorrenti prin cipali assumono, ai sensi dell'art . 360, primo com ma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del canone 1281, terzo comma, del co dice di diritto ca nonico e dell'art. 167, secondo comm a, c.p.c., per avere la Corte di seconde cure ritenuto che l'istanza - in ba se alla quale si chiedeva che l'Ente rispondesse degli atti 30 di 36 nella m isura in cui ne avesse tratto beneficio - implicasse un'inammissibile domanda di arricchimento senza causa, in quanto proposta tardivam ente, mentre, in realtà, si sarebbe trattato soltanto di un ulteriore tema di indagine atto a giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa. 
E comun que la modifica della domanda sarebbe stata consentita, in ragione della sua connessi one con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio ai fini di non com promettere le potenzialità difensive della controparte o di non allungare i tempi processuali, sicché sarebbe stato possibile proporre la domanda di arricchimento ingiustificato nel corso del giudizio, in quanto essa non avrebbe implicato alcun mutamento della medesima vicenda contrattuale.  8.1.- I motivi sono infondati. 
Non è contestato che la domanda, qualificabile in termini di arricchimento senza causa, sia stata formulata dai convenuti nella comparsa di costituzione, depositata oltre i termini di legge. 
Per l'effetto, dal combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c. (secon do il rito vigente ratione temporis) si evince che il convenuto, a pena di decadenza, rile vabile d'ufficio dal giudice (Cass. Sez. 2, S entenza n. 17121 del 13/08/2020; Se z. 1, Sentenza n. 24040 del 26/09/2019), deve proporre la domanda riconvenzionale nella comparsa di costituzione, co stituend osi almeno 20 giorni prima dell'udienza di com parizione fissata nell'atto di citazione. 
Ne co nsegue che i convenuti erano irrimediabilmente decaduti dalla proposiz ione della doma nda riconvenzionale (con cui intendevano ottenere il riconoscimento di un indennizzo per le 31 di 36 opere svolte di c ui l'Ent e eccl esiastico avev a beneficiato, nonostante l'inefficacia dei sottesi mandati e app alti), appunto perché proposta tardivamente.  9.- Passando all'esame del rico rso incidentale, il primo motivo di tale ricorso investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1705 c.c., anche in relazione agli artt. 2033, 1710 e 1713 c.c., per avere la Corte territoriale limitato la condanna alla restituzione al solo importo degli assegni di cui ### risultava beneficiario diretto, be nché la ripetizione dell'indebito per difetto origina rio della causa solvendi fosse stata chiesta in ordine a tutte le somme versate. 
Espone il ricorrente incidentale che l'obbligazio ne restitutoria avrebbe avuto riguardo alle prestazioni indebite, con l'effetto che, all'esito dell'applicazione dei principi sul rapporto di mandato, il mandatario sarebbe stato tenuto a restituire non solo le somme direttamente incassate, ma anche quelle utilizzate per finalità direttamente o indirettamente proprie o mal gestite, in conseguenza della dichiarazione di nullità dei mandati.  9.1.- Il motivo è infondato. 
In merito la sentenza impugnata h a so stenuto che la legittimazione a domandare la restituzione di un indebito pagamento eseguito dal mandatario in favore di terzi spettava al mandante (peraltro a fronte di un mandato dichiarato inefficace), sicché co rrettamente il Tribunale aveva ritenuto che fos se necessaria la proposiz ione di una specifica domanda, d a pa rte dell'Ente, in ordine alla restituzione, nei confronti dei beneficiari, dei pagamenti da essi indebitamente ricevuti. 32 di 36 Dunque, le somme corrisposte dal mandatario ai terzi non potevano essere rivendicate dal mandante verso il mandatario. 
Sicché all'inefficacia per carenza di autorizz azio ne dei mandati e degli appalti è seguita, sotto il profilo patrimoniale, la restituzione delle so le somme corrisposte in favore del mandatario, maggiorate degli interessi, in qua nto il pagamento era rimasto privo di ogni giustificazione economico-sociale. 
Sotto questo profilo, occorre ribadire che, nell'ipotesi in cui il gestore agisca in nome proprio, atteso che la gestione d'affari costituisce un'ipotesi particol are di mandato, legittim ato attivamente a ripetere, nei confronti dell'accipiens, il pagamento indebito eseguito dal gestore è anche il soggetto gerito, in base all'art. 1705 c.c., c he consente a l mandan te, sostituendo si al mandatario, di esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22302 del 03/11/2016). 
Ne deriva che correttam ente la pronuncia impugnata ha affermato che l'Ente mand ante avre bbe potuto sostituirsi al mandatario nel richiedere la ripetizione dai singoli beneficiari degli assegni versati ex art. 1705 c.c., mentre, in ordine a tali esborsi avvenuti in favore di terzi, la domanda proposta nei confronti del mandatario non avrebbe potuto essere accolta, in qua nto unici legittimati passivi ai sensi dell'art. 2033 c.c. sarebbero stati i detti terzi beneficiari (cui gli assegni erano diretti). 
I richiami agli artt. 1710 c.c., in tema di diligenza del mandatario, e 1713 c.c., che prescrive l'obbligo del rendiconto, sono inconferenti. 33 di 36 10.- Il secondo motivo del ricorso incidentale concerne, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 2735 e 2697 c.c., per avere la Corte distrettuale tenuto conto dei soli assegni considerati dal consulente tecnico d'ufficio e non già del complessivo numero di tali assegni, a lla luce della sopravvenuta produzione di cui alla prima memoria integrativa del thema probandum, di cui lo stesso ### aveva dato atto nell'allegato rendiconto del maggio 2003, per un co mplessivo importo di vecchie lire 590.305.49 0, gran pa rte dei quali risultavano anche dal rendiconto del ### del maggio 2016 per complessive vecchie lire 254.772.500. 
Precisa l'ista nte che i predetti rendiconti avrebbero avu to valore di confessione stragiudiziale, di cui i giudici di merito non avrebbero tenuto conto.  10.1.- Il motivo è fondato nei termini che seguono. 
Sul punto la sentenza impugna ta ha specificato c he il consulente tecnico d'ufficio aveva esaminato 805 assegni mentre solo nella comparsa conclu sionale l'Ente aveva dato atto del rinvenimento di ulteriori 50 assegni compresi nei prospetti allegati dal ### All'esito ne ha ricava to che, in ordine ai prospetti del ### si doveva consid erare, com e pure il ### le aveva rilevato, che i rendiconti resi (sebbene si riferissero a tali ulteriori assegni) erano diversi tra loro e quindi inattendibili, sicché non erano idonei a provare gli ulteriori crediti dell'Ente, né potevano essere considerati, sotto questo profilo, gli importi relativi agli assegni dei quali le copie non erano state prodotte, non potendo assumere valore probat orio, neppure sul piano presuntivo, gli 34 di 36 elementi di fatto d edotti dall'Ente per la dimostrazione della gestione o dell'incasso, da parte del ### degli assegni emessi a favore di terzi. 
Tale conclusione non tiene conto della valenza giuridica del riconoscimento della ricezione e dell'incasso di detti assegni, come riportati in tali prospetti. 
Sicché, a fronte del tenore dei richiamati prospetti (in cui il ### riconosceva di avere ricevuto dall'Ente, nella qualità di mandatario, ulteriori assegni rispetto a quelli indicati dal consulente tecnico d'ufficio), sarebbe stato onere nel ### dimostrare che la restituzione non era dovuta in ordine ad alcuni degli importi di cui agli assegni in essi citati. 
Pertanto, una volta dim ostrata l'esistenza del diritto alla ripetizione, alla stregua dell'inefficacia dei mandati, incombeva sul mandatario l'onere di provare i fatti inibitori del valo re di riconoscimento della ricezione di quei titoli, riconoscimento che esonerava l'Ente dall'onere di dimostrare il versamento anche delle somme riportate in siffatti assegni (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2810 del 05/02/2025). 
Il fatto che le risultanze dei due prospetti fossero diverse non avrebbe potuto determinare l'inutilizzabilità dei riconoscimenti in essi operati, e ciò con riferimento all'ammessa percezione delle somme di cui a ciascuno degli assegni ivi indicati.  11.- Il terzo motivo del ricorso incidentale riguarda, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronu ncia sull'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del primo motivo di grava me, in quanto 35 di 36 tardivamente spiegato, quanto alla conform ità dello stralcio prodotto all'originale dello ### 11.1.- Il motivo è assorbito, in quant o espressamente condizionato all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale.  12.- In definitiva, il ricorso principale deve essere respinto mentre il secon do motivo del ricorso incidentale deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso incidentale va disatteso e il terzo motivo del ricorso incidentale è assorbito. 
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di L'### in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo a nche alla pronu ncia sulle spese del giudizio di cassazione. 
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, 115 -, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di cont ributo unificato pari a quello previsto pe r l'impugnazione, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale , accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo m otivo del ricorso incidentale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dich iara a ssorbito il rimanente motivo del ricorso incident ale, cassa la se ntenza impugnata in relazione al motivo a ccolto e rinvia la causa alla 36 di 36 Corte d'appello di L'### in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella cam era di consiglio della ### nda 

causa n. 12944/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Trapuzzano Cesare

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