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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1060/2022 del 14-01-2022

... dal: CONDOMINIO di ### 96 ###- ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in #### 33 - ricorrente - contro ### s.r.l. [già ### s.r.I.] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ####### 83 - controricorrente - contro CONDOMINIO di ### 96 - ####/### e C - ### in persona dell'amministratore pro tempore 2., -intimato e contro ################## in ##### BOTTI, ########### FANTI, ###, ##############, ##### COCCIA, ##### TAGLIACOZZI, nonché del #### N. 96 PAL. ###/###, di #### PEDE, ### e del #### N. 96 PAL. C, oltre che nei confronti di ########### IAPOLO, ##### BATISTA, ##### MICHELI, #### - intimati - avverso la sentenza definitiva n. 5464/2016 della CORTE d'APPELLO di ### notificata il ###; nonché della 2 sentenza parziale n. 2293/2014 resa nel medesimo giudizio depositata il ###; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12/10/2021, dal ###. ##### s.r.l. conveniva in giudizio il ### N. 96 (leggi tutto)...

testo integrale

CC. 12/10/2021 ORDINANZA sul ricorso 29330-2016 proposto dal: CONDOMINIO di ### 96 ###-
ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in #### 33 - ricorrente - contro ### s.r.l. [già ### s.r.I.] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ####### 83 - controricorrente - contro CONDOMINIO di ### 96 - ####/### e C - ### in persona dell'amministratore pro tempore 2., -intimato e contro ################## in ##### BOTTI, ########### FANTI, ###, ##############, ##### COCCIA, ##### TAGLIACOZZI, nonché del #### N. 96 PAL. ###/###, di #### PEDE, ### e del #### N. 96 PAL. C, oltre che nei confronti di ########### IAPOLO, ##### BATISTA, ##### MICHELI, #### - intimati - avverso la sentenza definitiva n. 5464/2016 della CORTE d'APPELLO di ### notificata il ###; nonché della 2 sentenza parziale n. 2293/2014 resa nel medesimo giudizio depositata il ###; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12/10/2021, dal ###. ##### s.r.l. conveniva in giudizio il ### N. 96 #### chiedendo che venisse dichiarata costituita la servitù di passaggio carrabile per l'accesso dalla via pubblica al piano pilotj di sua proprietà, e viceversa, ordinando al ### l'eliminazione di qualsivoglia ostacolo che impedisse detta servitù. La società attrice evidenziava di essere esclusiva proprietaria e di possedere alcune porzioni immobiliari (uffici, boxes per posti auto, un'area scoperta e alcuni piani pilotj) all'interno del ### di via ### numero 96, costituito da quattro fabbricati (###ne A, ###/### e C), inserite in un complesso di area comune e che, per previsione degli allegati regolamenti condominiali delle suddette palazzine (specie art. 5) l'attrice poteva imporre servitù attive e passive e adibire le proprie porzioni immobiliari di proprietà esclusiva a qualsiasi uso. 
Si costituiva il ### convenuto eccependo il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli condomini. ### contestava tale diesa in quanto spettava all'amministratore la rappresentazione in giudizio del ### Il Tribunale di ### disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli comproprietari del ### convenuto.  3 ### era eseguita nei confronti dei singoli condomini intimati e riportati in epigrafe. 
Con sentenza n. 9004/2007, il Tribunale di ### dichiarava l'improcedibilità della domanda sul presupposto che la società attrice non avesse proceduto a integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini. 
Avverso detta sentenza proponeva appello ### s.r.l. in liquidazione, al quale resistevano il ### di ### n. 96 Pal. A, il ### di ### n. 96 Pal. ###/### e #### e ### eccepivano l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, l'infondatezza. 
Con sentenza parziale n. 2293/2014, depositata in data ###, la Corte d'Appello di ### accoglieva l'appello e dichiarava l'integrità del contraddittorio disponendo, come da separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo per procedersi alla trattazione della stessa. In particolare, la Corte d'Appello rilevava che secondo la più recente e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la legittimazione passiva dell'amministratore del ### sussiste, con riguardo ad azioni negatorie o confessorie di servitù, anche ove sia domandata la rimozione di opere comuni o l'eliminazione di ostacoli (come nella fattispecie) che turbino l'esercizio della servitù, non rendendosi necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini (Cass. n. 919 del 2004). 
Con sentenza definitiva n. 5464/2016 la Corte d'Appello di ### accertava l'esistenza della servitù di passaggio carrabile che permettesse l'accesso alla pubblica via a favore delle 4 porzioni immobiliari di proprietà dell'appellante poste al piano pilotj del ### di ### n. 96 Pal. A, ordinando agli appellati l'eliminazione di qualsiasi ostacolo che impedisse il passaggio e l'esecuzione delle opere necessarie; condannava gli appellati in solido al pagamento delle spese del doppio grado. 
Avverso le suddette due sentenze propone ricorso per cassazione il ### di via ### n. 96 Pal. A sulla base di tre motivi. Resiste le ### s.r.l. con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Va preliminarmente affermata l'inammissibilità della eccezione proposta dal controricorrente, per asserita tardività o decadenza del ricorso, per decorso dei termini e mancata formulazione della riserva facoltativa di ricorso ex art. 361 c.p.c.; nonché la inammissibilità e/o improponibilità e/o improseguibilità e/o nullità del ricorso per mancata impugnazione della sentenza parziale nelle conclusioni del ricorso in cassazione.  1.1. - Infatti, nel sistema di riserva facoltativa di impugnazione contro sentenza non definitiva, come la mancata dichiarazione tempestiva di riserva comporta soltanto decadenza dalla facoltà di impugnazione differita e non preclude l'esercizio del potere di impugnazione immediato (entro il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., ovvero, in difetto di notificazione della sentenza, entro quello annuale decorrente, ex art. 327 stesso codice, dalla pubblicazione della sentenza medesima), così la tempestiva formulazione della riserva non costituisce manifestazione della volontà di impugnare, ma semplice strumento di conservazione del relativo potere, sostituendo al 5 dovere di osservare il termine di decadenza l'onere di proporre il gravame insieme con quello contro la sentenza che definisce il giudizio (Cass. n. 5737 del 1990). In ipotesi di sentenza non definitiva pronunciata ai sensi dell'art. 279, secondo comma, 4, cod. proc. civ., l'effetto riconducibile all'omessa riserva di impugnazione nel termine fissato dall'art. 361 c.p.c. non è quello della decadenza del soccombente dal potere di impugnare la sentenza, ma quello più limitato della preclusione circa la facoltà di esercizio dell'impugnazione differita. Ne consegue che la sentenza non definitiva può essere correttamente impugnata entro gli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. ( n. 21417 del 2014; Cass. n. 12614 del 2007; Cass. n. 6951 del 2004). Non foss'altro per il fatto che la controricorrente del presente giudizio di cassazione era parte appellante nelle due sentenze di gravame.  2. - Con il primo motivo, il ### ricorrente lamenta la «violazione di legge (art. 1362 c.c.) sull'interpretazione dell'AH. A al regolamento condominiale del 1979», chiaro nel testo secondo cui: il piano pilotj resta di proprietà della società la quale, all'interno dello spazio di sua proprietà, potrà rimuovere fioriere e aprire varchi. Pertanto, la norma non sarebbe idonea alla costituzione di una servitù. In violazione del canone letterale e del senso della disposizione, il Giudice d'appello attribuisce all'aprire varchi e rimuovere fioriere un significato che va oltre il termine letterale: sono varchi e fioriere sul suolo altrui, quindi è il riconoscimento di una servitù. Si sottolinea che il regolamento ha ad oggetto "i giardini e le fioriere presenti nei ###. ### specie, la Corte d'Appello ha qualificato male il contratto ascrivendolo a titolo flt0-41 servitù (Cass. n. 5893 del 1996).  6 2.1. - Il motivo è fondato.  2.2. - A pagina 8) della sentenza gravata "con autorizzazione irrevocabile alla abolizione delle fioriere in questione, per permettere l'accesso al piano pilotj senza diritto al alcuna indennità", la Corte territoriale attribuisce all'aprire dei varchi ed allo spostamento delle fioriere un significato che va oltre il tenore letterale. Osserva la medesima che era di palmare evidenza che la società appellante si fosse riservata fin dalla costruzione degli enti di gestione la facoltà di destinare il piano pilotj, di sua proprietà ad uso diverso da quello attuale. Laddove, i singoli proprietari condomini, con la sottoscrizione dell'atto di acquisto del proprio immobile e dell'allegato regolamento condominiale avevano concesso alla società appellante la facoltà di modificare lo stato dei luoghi, con autorizzazione irrevocabile alla ablazione delle fioriere in questione per permettere l'accesso al piano pilotj senza diritto ad alcuna indennità.  2.3. - Risulta consolidato che in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento, anche in base al significato letterale delle parole, della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio (cfr. Cass. n. 18509 del 2008), si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, e tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646 del 2014), nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del 7 risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; n. 1754 del 2006). 
Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 8909 del 2013; Cass. 24539 del 2009; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 17248 del 2003).  2.4. - In violazione del canone letterale e del senso della disposizione di cui all'art. 1362 c.c., la Corte di merito attribuiva erroneamente all'aprire dei varchi e allo spostamento delle fioriere il significato per cui "sono varchi e foriere sul suolo altrui"; riconoscimento quindi di una servitù. Ma risulta evidente il fatto che il titolo vada interpretato ai sensi della disciplina codicistica di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ai fini della ricostruzione del contenuto della servitù. 
Osserva dunque il ricorrente che, dalla lettura del titolo, conseguentemente, si evince che controparte può aprire passaggi, ma non aprire e costruire strutture sul suolo altrui per l'attraversamento. Non a caso, dunque, la parte controricorrente aveva articolato anche una domanda per la costituzione della servitù coattiva di passaggio, ben intendendo il regolamento 8 idoneo a difendere la proprietà riservata, ma inidoneo a costituire titolo per la costituzione di una servitù di passo. 
Su questo punto, non vi è stato giudizio né in primo né in secondo grado. ### specie, la Corte territoriale ha qualificato male il contratto, ascrivendolo a titolo per la servitù e non a ricognizione di inesistenza di servitù, usando un criterio improprio di interpretazione.  2.4. - Sotto il secondo profilo, si osserva che l'art. 1362 c.c. non può ausiliare l'interpretazione sotto il profilo della volontà delle parti in quanto la disposizione in commento è stata predisposta da una sola parte. Né l'art. 1363 c.c. che ha favorito l'interpretazione, là dove la Corte non ha chiaramente considerato né il criterio letterale, né quello, pur sempre soggettivo, dell'ausilio che una parte della scrittura può dare alla comprensione dell'altra.  3.1. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva la «### di legge (art. 1073 c.c.)». Si evidenzia che una delle cause di estinzione delle servitù è costituita dal non uso ventennale. Le servitù costituite per titolo non sono sottratte al regime dell'estinzione per non uso.  3.2. - Con il terzo motivo, la ricorrente lamentava la «### di legge (art. 270 c.p.c.)». Si deduce che, quanto all'integrazione del contraddittorio, si è esaurito un grado di merito senza approfondimenti istruttori, non recuperati neanche dalla Corte d'Appello.  4. - In conclusione, va accolto il primo motivo, con assorbimento degli altri due. La sentenza impugnata deve essere dunque cassata, in relazione al motivo accolto, e rinviata ad altra 9 sezione della Corte d'appello di ### che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; con assorbimento di entrambi i due rimanenti motivi, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di ### che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Bellini Ubaldo

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 27698/2025 del 16-10-2025

... elementi tali da escludere l'alienazione del diritto di condominio, non rilevando a tal fine quanto stabili to nel regolamento condominiale, ove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d'acquisto trascritto, ovvero di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costitu ire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai 6 di 11 singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni (Cass. 21440 del 2022 cit.). La Corte d'appello - contrariamente ai principi sopra riportati - ha tratto le deduzioni logiche che l'han no condotta ad attrib uire la proprietà esclusiva dell'area circostante alla proprietà ### non già dal titolo che ha dato luogo alla formazione del «supercondominio» (atto per ### del 16.06.1997), bensì dal primo (seguendo il numero di repertorio più basso) dei due atti di compra vendita consecut ivi (datati 24.02.2006) con i quali la società dante causa aveva costituito il condominio tra le parti del presente giudizio e attribuito le due diverse unità immobiliari (v. sentenza p. 5, 2° capoverso). Tuttavia, nel pervenire a detto convincimento (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14603/2019 R.G. proposto da: ### e ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### - ricorrenti - contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA della CORTE D'### di ### 405/2019, depositata il ###; udita la relazion e svolta nella pubbli ca udienza dal ### 2 di 11 udite le co nclusioni rese dal ### nella persona del dott. ### udita la discussione orale dell'avvocato ### D'### per parte ricorrente, e la discussione orale dell'avvocatessa #### per parte controricorrente.  ### 1. ### con ricorso ex art. 702-bis cod. proc.  civ., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Sciacca, i coniugi ### e ### per sentirli condannare, per qu anto ancora qui rileva , a rim uovere gli oggetti dagli stessi collocati in prossimità della finestra contigua alle scale di accesso al loro appartamento, nello spazio di esclusiva proprietà della ricorrente; a rim uovere il rubinetto collocato nell'area circostante la cisterna dell'acqua, alla qual e han no solo diritto di accedere per l'eventuale manutenzione della stessa; a cessare l'attività di parcheggio della loro autovettura sul terreno di esclusiva proprietà della ### Costituitisi, i coniugi ### contestavano le domande avversarie e, contestualmente, svolgevano domanda riconvenzionale volta all'accertamento del vincolo pertinenziale sulle aree indicate nella planimetria allegata all'originario atto di divisione dei singoli lotti e costituzione del condominio or izzontale (ai sensi dell'art. 1117-bis cod. civ.), risalente al 16.06.1997; nonché all'accertamento della natu ra di pertinenza del posto auto all'unità abitativa di loro proprietà, ai sensi dell'art. 41-sexies legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica).  1.1. ### ale di ### con ordinanza del 19.04.2015, rigettava sia le domande dell'attrice sia la domanda riconvenzionale dei convenuti. 3 di 11 2. La pronuncia ve niva impugnata da ### I gnazia ### innanzi alla Corte d'### di ### che, con sentenza n. 405/2019, riformava parzialmente l'ordinanza del Tribunale, compensando interamente le spese di lite. 
In parti colare, per quel che qui rileva, la Corte d'### llo dalla documentazione in atti traeva la conclusione che l'area inserita nella particella 451 circostante le unità immobiliari alienate ai coni ugi ### fosse di proprietà esclu siva della ### e da tanto discend eva la condanna dei con iugi ### ad astenersi dal collocare oggetti in prossimità della finestra contigua alla scala di accesso al loro appartamento, nonché a rimuovere il rubinetto collocato nell'area circostante la cisterna idrica interrata nella proprietà della ### e, infine, a non usare detta area come parcheggio.  3. La suddetta sentenza è impugnata per la cassazione da ### e ### con ricorso affidato a quattro motivi.  ### ga ### depositando controricorso contenente anche ricorso incidentale. 
In pros simità della pubblica udien za entrambe le parti han no presentato memorie.  ### si è espresso nel senso dell'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, con conseguente superamento del ricorso incidentale, ritenendo infondati il terzo e quarto motivo del ricorso principale.  RAGIONI DELLA DECISIONE I. ### 1. Con il primo motivo si deduce violazione, falsa applicazione, ai sensi dell'art 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ., delle norme di cui agli artt. 117 e 2728 cod. civ., dell'art 1362 cod. civ. e dei principali criteri 4 di 11 di interpretazione delle clausole contrattuali, nonché degli artt. 132 e 156 cod. proc. civ. e 111 Cost., anche sotto il profilo della nullità della sentenza per mancata motivazione in relazione all'omesso accertamento dell'inequivoca volontà dell'originario proprie tario costruttore di riservare a sé le parti condominiali e/o omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., con riferimento alle disposizioni contrattuali da cui desumere l'effettiva volontà delle parti. In sostanza, i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso la natura condominiale dello spazio contiguo alle scale di acc esso alle propr ietà ### e ### della cistern a e dell'area ad essa circostante, nonché degli spazi riservati ai parcheggi, ritenendo detti beni di proprietà esclusiva della odierna resistente, non essendo sussistente alcun titolo dal quale desum ere in via interpretativa l'inequivoca volontà della società venditrice, originaria proprietaria, di riservare a sé la proprietà delle parti condominiali.  1.1. Il motivo è fondato. 
E' bene ricordare che in tema di individuazione delle parti comuni, la presunzione operata dall'art. 1117 cod. civ. non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condòmini, vincibile con qualsiasi prova contraria, potendo essere superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del cond ominio per effetto del frazionamen to dell'edificio in più proprietà individuali. 
Tale «presunzione» - che si sostanzia, nelle specie, nella natura condominiale dello spazio contiguo alle scale di accesso alle proprietà ### e ### della cisterna e dell'area ad essa circostante, nonché degli spazi riservati ai parcheggi - dispensa il condominio o i singoli condòmini dalla prova del diritto, essendo, piuttosto, onere del singolo condòmino che pretenda l'appartenenza esc lusiva di uno dei beni 5 di 11 indicati nell'art. 1117 cod. civ. di dare prova della sua asserita proprietà individuale, senza che, tuttavia, a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ov e non si tratti dell' atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si sia riservato l'esclusiva titolarità del bene. 
Una volta che, in difetto di titolo derogatorio, sia sorta la comproprietà delle parti co muni dell'edi ficio indicate nell'art. 1117 cod. civ., pe r effetto d ella trascrizione dei sin goli atti di acquisto di proprietà esclusiva - i quali comprendono pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, le parti comuni - la situazione condominiale è opponibile ai terzi dalla data dell' eseguita form alità ( ex mu ltis: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. ### del 2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21440 del 06/07/2022, Rv. 665175 - 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3852 del 17/02/2020, Rv. 657106 - 01). 
E' stato anche pr ecisato che l'indivi duazione delle parti comuni, emergente dall'art. 1117 cod. civ. ed operante con riguardo a cose che, per le loro car atteristiche struttu rali, non siano destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari, può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell'atto costitutivo del condom inio - ossia dal prim o atto di trasferim ento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali - ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere l'alienazione del diritto di condominio, non rilevando a tal fine quanto stabili to nel regolamento condominiale, ove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d'acquisto trascritto, ovvero di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costitu ire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai 6 di 11 singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni (Cass. 21440 del 2022 cit.). 
La Corte d'appello - contrariamente ai principi sopra riportati - ha tratto le deduzioni logiche che l'han no condotta ad attrib uire la proprietà esclusiva dell'area circostante alla proprietà ### non già dal titolo che ha dato luogo alla formazione del «supercondominio» (atto per ### del 16.06.1997), bensì dal primo (seguendo il numero di repertorio più basso) dei due atti di compra vendita consecut ivi (datati 24.02.2006) con i quali la società dante causa aveva costituito il condominio tra le parti del presente giudizio e attribuito le due diverse unità immobiliari (v. sentenza p. 5, 2° capoverso). 
Tuttavia, nel pervenire a detto convincimento si è affidata ad un ragionamento deduttivo basato sul la formulazione dei due co ntratti seriali che - in assenza di espresso titolo derogatorio rispetto alla condominialità dell'intera area circostante le unità immobiliari alienate (compresa la p.lla 451, ove è ubicata anche la cisterna) - si espone ad una lettura non univoca e, quindi, non chiara, della volontà delle parti. 
In effetti, dapprima dal «silenzio» del primo atto di vendita (avente ad oggetto il tras ferimento del secon do piano ai coniugi ### - ### in ordine all'area circostante le un ità immobilia ri trasferite, la Corte deduce una riser va di proprietà a favore dell'alienante, così sottraendola alla presunzione di condominialità ex art. 1117 cod. civ. Tale convincimento, peraltro, ha tratto ulteriore conferma dal riferimento , qu esta volta espress o, rinvenibile nello stesso atto ad una parte comune, ossia l'impianto di smaltimento reflui posto nel terreno della società venditrice (v. sentenza p. 5, righi 1-7). 
Di poi, il percorso deduttivo si conclude con l'esame dei confini precisati nel secondo atto di vendita: mancando la venditrice tra i soggetti confinanti con le proprietà delle parti in causa, il giu dice 7 di 11 d'appello ne trae il convincimento che la dante causa si sia spogliata della proprietà dell'area compresa nella p.lla 451 in contestazione per cederla alla ### ti; tanto confermato dall'elaborato planimetrico prodotto dall'appellante (v. sentenza p. 5, ultimo capoverso). 
Per i principi espressi da questa Corte, come sopra riportati, tale ragionamento deduttivo non risponde alle richieste di chiarezza ed univocità necessarie a superare la presunzione di condominialità ex art.  1117 cod. civ., comma 1, lett 1) e 3) vigente ratione temporis, atteso che i fatti noti intorno ai quali si sviluppa la motivazione sono - come sostenuto anche dal P.M. - passibili di interpretazione contraria, nel senso di poter ritenere, altrettanto plausibilmente, che la venditrice si sia spogliata solo dei beni finalizzati alla vendita privata mentre l'area è rimasta nella comunione del condominio.  1.2. La pronuncia merita, pertanto, di essere cassata in parte qua, spettando al giudice del rinvio accertare l'eventuale superamento della presunzione di co ndominialità delle aree strutturalmente e funzionalmente destinate all'uso co mune, avvalendosi dei titoli derogatori disponibili nella fase di costituzione del «supercondominio», non già del condominio tra le parti in causa 2. Con il secondo motivo si deduce violazione falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., degli artt. 132, 156 cod. proc. civ. e 111 Cost., anche sotto il profilo della nullità della sentenza per mancata moti vazione in merito a ll'accertamento della volontà contrattuale relativa mente all'estensione della proprietà dei beni immobili compravenduti, e/o omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., con riferimento all'omesso esame dei titoli di provenienza degli immobili (in particolare: la planimetria e la relativa legenda allegate all'atto notarile con cui gli originari proprietari del complesso di villette del quale fa 8 di 11 parte il condominio oggetto del presente giudizio hanno proceduto alla divisione dei singoli lotti nonché a lla costituzione del condominio orizzontale di cui all'articolo 1117-bis cod. civ.); del materiale fotografico; della dichiarazione del legale rappresentante della società costruttrice originaria proprietaria. A giudizio dei ricorrenti, da tali risultanze probatorie emergerebbe la volontà delle parti di confermare la condominialità dello spazio contiguo alle scale di accesso alle unità immobiliari di proprietà dei ricorrenti ###, nonché dell'area in cui è posta la cisterna; di imprimere un vincolo di pertinenzialità all'area dei parcheggi.  3. Con il terzo motivo si deduce violazione falsa applicazione, ai sensi dell'art 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ., degli artt. 41-sexies della legge n. 1150/42, come modificato dalla legge n. 122/89, e 818 cod. civ. I ricorrenti riten gono violata la normativa vig ente ratione temporis sopra richiamata in materia di spazi riservati a parcheggi: ai sensi dell'art. 41-sexies in particolare - ove non vi sia stata alcuna riserva di proprietà da parte del costruttore e nei singoli atti sia stato omesso qualunque rifer imento ad essi - si consider ano proprietà comune gli spazi dedicati a parcheggi nei condomini ai sensi dell'art.  1117 cod. civ. se ricavati all'interno dell'edificio, ovvero pertinenze se ricavati all'esterno di esso. Erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha affermato che nel caso di specie il preteso rapporto pertinenziale dei posti auto sia incompatibile con l'art. 818 cod. civ. rispetto al quale, all'evidenza, l'art. 41-sexies della legge 1150/42 si pone in rapporto di specialità.  4. Avendo il Collegio accolto il primo motivo, il secondo ed il terzo si dichiarano assorbiti.  5. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. e degli artt. 345, 9 di 11 702-quater, 132 e 156 cod. proc. civ., 111 Cost., anche sotto il profilo della nullità della sentenza per mancata motiva zione in relazione all'accertamento dell'indis pensabilità della concessione edilizia 95/82 prodotta in grado di appello. Deducono i ricorrenti che copia autentica della concessione edili zia menzionata, nonché del l'atto pubblico di convenzione per vincolo permanente e di destinazione, rappresentano documenti che elimi nerebbero ogni dubbio in ord ine all'esatta individ uazione degli spazi che, in base all'art. 41 -sexies, comma 1, legge n. 1150 del 1942, so no riservati ai parcheggi. Ha errato, pertanto, la Corte d'### a non ammettere dette prove alla luce della novell a (legge n. 134/2012), a norm a della quale son o ancora ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione. Dove il concetto di indispensabilità della prova nuova in appello - chiarito dal supremo consesso della Co rte di legittimit à (Cass. Sez. U., 10790/2017) - consiste nell'idoneità della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti indicati nella pronuncia im pugnata, prescindendo dal rilievo che la parte interessata sia in corsa in relazione a quella prova nelle preclusioni istruttorie in primo grado.  5.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., che impone di in dicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass. , Sez. 5, 15/01/2019, n. 777), mediante la riproduzione diretta o indiretta del contenuto che sorregge la censura, precisando, in quest'ultimo caso, la parte del docu mento cui quest' ultima corrisponde (Cass. Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784; Cass. Sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679) e i dati necessari all'individuazione della sua collocazione quanto al momento 10 di 11 della produzione nei gradi dei giudizi di merito (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777). 
I ricorrenti non chiariscono per quale ragione la concessione edilizia menzionata e l'atto pubblico di convenzione per vincolo permanente e di destinazione siano idonei a dissipare ogni possibile incertezza probatoria, eliminando ogni dubbio in merito agli spazi riser vati ai parcheggi, ex art. 41-sexies, comma 1, della legge urbanistica; né sono riportati i passaggi più rilevanti degli atti richiamati, in ossequio al principio di autosufficienza. 
II. ### 6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la ricorrente deduce violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in particolare sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014, e dell'art. 336, cod. proc. civ., nonché degli artt. 132, 156 cod. proc. civ. 111 Cost., anche sotto il profilo della nullità della sentenza per omessa motivazione, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 4), in rel azione alla statuizione afferente la regolamentazione delle spese processuali dei due pregressi gradi di giudizio di merito. La ricorrente osserva che l'esito complessivo della lite è dato dalla soccombenza totale degli appellati/odierni ricorrenti, in contrapposizione all'accertata fondatezza della domanda dell'appellante, con conseguente accoglimento - seppur parziale - del gravame. Dovendo, quindi, il giudice d'appello provvedere ad un nuovo regolamento delle spese di lite alla stregua, a ppunto, dell'esito complessivo della lite, av rebbe dovuto adeguatamente motivare la scelta di derogare alla regola della soccombenza e al principio di causalità. 11 di 11 6.1. Avendo il Collegio accolto il primo motivo del ricorso principale e, per l'effetto, avendo cassato la pronuncia impugnata, l'unico motivo del ricorso incidentale deve logicamente dichiararsi assorbito dovendo il giudice del rinvio riesaminare la vicenda nei limiti di cui in motivazione.  7. Conclusivamente va accolto il primo moti vo del ricorso principale, assorbiti il secondo, il terzo e il ricorso inciden tale, inammissibile il quarto motivo del principale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'### di ### in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda alla luce dei principi sopra illustrati, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo, il terzo e il ricorso inciden tale, inammissibile il quarto moti vo del princip ale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'### di ### in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. 
Così deci so in ### nella camera di consiglio della ### nda ###, il 20 marzo 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Amato Cristina

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 35749/2023 del 21-12-2023

... erroneamente applicato al ### le norme in materia di condominio, in luogo delle norme in materia di associazione e comunione, con conseguente tutela del diritto di libertà di associarsi e di recedere; f) con il sesto (ru bricato qu into ) motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 24 Cost., 36, 1322, 1326, 1372, 2643 e 1407. c.c., nonché delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 c.c., per avere la ### d'appello valorizzato lo ### del ### zio, registrato il ###, in luogo del primo e originario ### trascritto in ### nel 1962 e, così facendo, erroneamente qualificato e obbligazioni dei consorziati come propter rem ; g) con il settimo (rubricato sesto) motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3, 23 e 41 Cost., 14, 24 c.c., 44 della ### fondamentale dei diritti dell'uomo della ### di ### tizia ### a, 1349 , 1362, 1469 bis c.c., del d.lgs. 206/2005, della ### 93/2013, della normativ a in materia di divieto di posizione dominante ex art.3 l.287/1990, 102 RFUE, della normativa in materia di divieto di concessione di aiuti di Stato, della sentenza ### n. 102/2008 (sulla illegittima doppia imposizione tributaria sugli (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da: #### elettivamente domiciliate in ### 98 /E, presso lo studio de ll'avvocato ### (###) che le rappresenta e difend e unitam ente all'avvocato ### (#####), -ricorrenti e ### T ####, domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###) -ricorrente e #### elettivamente domiciliate in ### 30, presso lo 2 di 25 studio dell'avvocato ### (###), rappresentate e dife se dall'avvocato ### (####) -ricorrenti contro ### elettivamente domiciliato in ####, 20, presso lo studio dell'avvocato ### (###), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocat o ### (###), -controricorrente nonchè contro ############## S ### -intimati e ### domiciliat ####### CAVOUR presso la ### della ### E di ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###), -controricorrente e ricorrente incidentale avverso SENTENZA di ### D'#### 360/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal ##### d 'appello di Cagliari, ### distaccata di S assari, con sentenza n. 360/20 19, pubbli cata il ###, - in giud izio 3 di 25 promosso, nel 2001, da ### nziati e ### in qualità di p roprietarie di unità immobiliari situ ate all'interno del ### eralda, al fine di sentire dichiarare la cessazione o lo sciogli mento del ### p er il conseguimento dell'oggetto socia le o per impossibilità di conseguirlo per essere divenute le infrastrutture realizzate opere di natura pubblica, nonché la nullità di alcune clausole statutarie, con specifico riferimento alla clausola solve et repete e all'art.19, che attribuiva il voto plurimo ai soci fondatori, con conseguente nullità di svariat e delibere assembleari tra le quali anche quella con la quale era stata deliberata la proroga del consorzio al 2050, e non debenza degli oneri consortili , giudizio riassunto, a seguito di nullità della decisione di primo grado (di declaratoria del difetto di legittimazione passiva del ### con sentenza del 2007 della ### d'appello (che dichiarava la legittimazione del ### e di ricorso per cassazione (respinto, con sentenza n. 22206 del 2013, che confermava l a legittimazione passiva d el ### io), con notifica al ### ed ai consorzia ti per pubblici proclami - ha confermato la sentenza del Tribunale del 2015 che aveva respinto le domande delle attrici e di ### . 
I g iudici di appello hann o respint o i gravami proposti da ### a ### e ### ana, ### tore ### nonché da ### e ### carlo #### corini, #### e ### (tutti contumaci in primo grado) e, rilevata l'infondatezza delle eccezioni preliminari formulate dal ### e dal ### hanno: a) respinto la doglianza, comune a diversi appellanti, circa lo sci oglimento/la cessazione/l'estinzione del ### - di urbanizzazione - per effett o della ultimazione delle opere di urbanizzazione, acquisite al patrimonio del Comune di ### valutati i compiti e funzioni del ### quali emergenti dall'art.5 dello statuto, e ritenuta comunque non dimostrata la necessaria 4 di 25 condizione della effettiva presa in carico delle infrastrutture da parte del Comune, previa loro regolarizzazione formale, ovvero per scadenza del termine, che nello ### del 1989 era stato fissato al 205 0, ### impegnativ o e vincolante per le consorziate appellanti, che vi avevano aderito liberamente con l'acquisto dell'immobile, dovendo essere ritenute comunque inammissibili per genericità le domande di nul lità di tutte le delibere consort ili adottate con il criterio del voto plurimo dei soci fondatori ovvero tardive le stesse, perché il vizio dedotto, implicando l'annullabilità, non la nullità assoluta, delle delibere per vizi dei quorum costitutivi e deliberativi, doveva essere fatto valere entro il termine di 30 gg.; b) respinto anche, per l'inscindibilità della posizione di consorziato dallo status di propriet ario dell'immobile compreso nel comprensorio della ### eralda, le censure volte a fare accertare la legittimi tà del re cesso dal ### introdotte legittimamente solo dal ### che si era visto respinge re in primo grado una domand a riconvenzionale, m entre le altre parti appellanti avevano inammissibil mente introdotto in a ppello fatti nuovi; c) confermato la statuizione di primo grado circa la piena legittimità dell'art.28 dell o ### che prevede l'obbligo pe r i consorziati di pagare g li oneri consortili per l'anno in corso una volta app rovato il bilancio e non ammett e la po ssibilità di sospensione o ritardo dei p agamenti per eccezioni o pretese di qualsiasi genere, e dell'ar t.9, sulle particolari attribuzioni e prerogative riconosciute all'organo di amministrazione. 
Avverso la suddett a pronun cia, #### e ### hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il ###/2019, affidato a otto motivi, nei confronti di #### (che non svolgono difese), di ### (c he resiste con controricorso e ricorso incide ntale n otificati il ###), del ### (che resiste con controricorso, notificato 5 di 25 il 28/ 11/2019) e di tutti gli altri consorziati (con no tifica pe r pubblici proclami ex art.150 c.p.c.).  ### nziati e la ### hanno propost o auton omo ricors o successivo, notificato il ###, in due motivi, av verso la stessa sentenza e nei confronti del ### (che ha resist ito con controricorso notificato il 2/ 12/2019), nonché di ### di ### e ### di ##### e #### nonché di tutti gli altri consorziati (che non hanno svolto difese). 
Con decreto presidenziale n. 14073 /2022, è stato dichiarato parzialmente estinto il presente processo per rinuncia di ### al ricorso incident ale nei c onfronti di Co nsorzio ### Con atto d el 7/10/2022, ### io ### costituitasi quale avente causa, in quanto unica erede testamentaria di ### co-ricorrente, deceduta il ### 1, ha rinunciato al ricorso. 
Le ricorrent i principali ### e ### quelle incidentali (così qualificate) ### e ### e il controricorrente ### hanno depositato memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le ricorrenti principali ### a ### e ### (essendo la ### deceduta ed avendo la sua avente causa rinunciato al ricorso) la mentano: a) con il primo motivo, in via preliminare, la violazione , ex art.36 0 n. 4 c.p.c., degli artt.24 Cost. , 163, 164, 166, 167, 292, 297 c.p.c. e la nullità dell'intero giudizio e della senten za per una serie di errores in procedendo, per violazione del principio del contraddittorio e/o del giusto processo, del giudizio di primo grado (non avere dichiarato inammissibile, in quanto asseritamente tardiva, la nuova domanda di recesso introdotta d al ### in corso di causa, anziché 6 di 25 respingerla nel merito, no n avere, a segu ito di sospensione del giudizio, disposto, pe r la prosecuzione del giudizio sospeso, la notifica del ricorso anche ai consorziati convenu ti contumaci) confermati dalla ### d'appello; b) con il secondo ( rubricato primo) motivo, violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt.3, 118, 119 Cost. e erronea e falsa applicazione di legge, violazione degli artt.26, 2643 c.c., 2644, 2645 c.c., 115 c.p.c., 12 preleggi, della legge n. 1228/1954, della legge regionale n. 45 del 1989, art.28, della legge n. 4 31/1985, in punto d i mancata declaratoria di intervenuta estinzione o cessazione del ### c) con il terzo (rubricato secondo) mot ivo, la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 23, 2697, 1137, 2909 c.c., 115 c.p.c., 12 preleggi, 111 e 3 Cost., per avere la ### d'appello invertito l'ordine logico delle questioni, riconoscendo la legittim ità della proroga di durata del ### approvata con voto sestuplo di alcuni associati, c.d. soci fondatori, perché, in appl icazione delle norme sul condom inio, trattandosi di mera irregolarità formale, essa si sarebbe do vuta impugnare la delibera nel te rmine di t renta giorni, mentre, applicandosi, correttamente, le norme in materia di associazione, le deliberazioni assembleari adottate con una maggioranza di voti insufficiente dovevano essere dichiar ate inesistenti; d) con il quarto (rubricato terzo) motivo, la violazione, e x art.360 n. 3 c.p.c., degli art.21, 23, 1341, 2602, 2604 c.c., 12 preleggi, 3, 18 Cost. in punto di statuizione di rigetto della domanda di nullità delle clausole statutarie, sulla ripartizione delle spese tra i consorziati, rappresentanza nelle assemblee, voto plurimo sestuplo dei soci fondatori, composizione de ll'organo amministrativo, limitazioni al diritto di sollevare eccezioni, di cui agli artt.9,17,19,21 e 28 dello ### mentre se ne sarebbe do vuto rilevare la nullità ed inefficacia perché vessatorie e n on specificame nte approvate nei singoli atti di acquisto; e) con il quinto (rubricato quarto) motivo, la violazione e falsa applicazione , ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3, 7 di 25 18 Cost., 12 preleggi, 14, 24, 1117 e ss. , 2603 e ss. c.c., 112 e 115 c.p.c., per avere la ### d'appello erroneamente applicato al ### le norme in materia di condominio, in luogo delle norme in materia di associazione e comunione, con conseguente tutela del diritto di libertà di associarsi e di recedere; f) con il sesto (ru bricato qu into ) motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 24 Cost., 36, 1322, 1326, 1372, 2643 e 1407. c.c., nonché delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 c.c., per avere la ### d'appello valorizzato lo ### del ### zio, registrato il ###, in luogo del primo e originario ### trascritto in ### nel 1962 e, così facendo, erroneamente qualificato e obbligazioni dei consorziati come propter rem ; g) con il settimo (rubricato sesto) motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3, 23 e 41 Cost., 14, 24 c.c., 44 della ### fondamentale dei diritti dell'uomo della ### di ### tizia ### a, 1349 , 1362, 1469 bis c.c., del d.lgs. 206/2005, della ### 93/2013, della normativ a in materia di divieto di posizione dominante ex art.3 l.287/1990, 102 RFUE, della normativa in materia di divieto di concessione di aiuti di Stato, della sentenza ### n. 102/2008 (sulla illegittima doppia imposizione tributaria sugli immobili), 1111, 1117 c.c. e 112 c.p.c., per avere la ### d'ap pello ritenu to che gli impe gni derivanti dall'adesione al consorzio avessero natura di obbligazioni propter rem ed avere quindi ritenuto inammissibile il recesso, con violazione del principio di liberà di as sociazione e comunione; g) con l'ottavo (rubricato settimo) motivo, la violazione, ex art.360 3 c.p.c., degli artt. 3, 18 e 24 ### e la falsa applicazione degli artt.1341 , 1362, 1363, 1364, 1469 bis c.c. e degli artt.112, 113, 115 c.p.c., in quanto la ### di merito avrebbe dovuto rilevare, in via offic iosa, l'abnormità della pro rog a (dal 1981 al 205 0), a tempo indeterminato, della durata del ### con conseguente facoltà di recesso d egli associat i in qualsia si momento; h) con il 8 di 25 nono (rubricato ott avo) motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3, 24 ###, 115 e 116 c.p.c., 1362 e ss. c.c., sia l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo qu anto al la ritenuta insussis tenza della facoltà di recesso dal l'associazione consortile da parte dei proprietari di appartamenti, a fronte del documento rappresentato dallo ### o originario, trascritto alla ### toria nell'aprile 1962 che dimostre rebbe la suss istenza del suddetto diritto di recesso, non essendo previsto alcun obbligo in capo al venditore di appartamento di imporre l'impegno e l'obbligo di partecipazione al ### a carico dell'acquirente.  2. Le ricorrenti successive, da qualificarsi pertanto come ricorrenti incidentali, ### e ### lam entano: a) con il primo motivo, sia la violazione dell'art.183 comma 6 c.p.c., per avere la ### d'appello preso in considerazione un documento, lo ### del ### modificato nel 19 89, registrato e non trascritto, depositato in giudizio solo con la «terza» mem oria ex art.13, comma 6, c.p.c., dell'art.18 DPR n. 131/1986, per avere la ### d'appello ritenuto opponibile alle ricorrenti lo ### del ### del 1989, solo registrato e non trascritto , del p rincipio consensualistico dell'art.1376 c.c., per non avere la ### d'appello considerato «la possi bilità di atti traslativi della t itolarità di un immobile con efficacia meramente int er p artes», sia l'omesso esame di fatto d ecisivo, ex art.360 n. 5 c.p .c., avendo la ### territoriale ignorato che la re voca dell'assegnazione al ### della gestione dei servizi idrico-fognari avrebbe attestato l'avvenuto trasferimento in capo al Comune di ### dei poteri dispositivi e gest ori delle opere primarie e secondarie del ### io, con conseguente impossibilità d i proseguire ulteriormente gli scopi consortili, del 1997 e d el 2008; b ) con il secondo motiv o, la violazione dell'art.183 comma 6 c.p.c., per avere la ### d'appello, erroneamente, ritenuto opponibile alle ricorre nti lo ### 9 di 25 registrato nel 1989, ma non trascritto , depositato tardivament e, nonché la violazione dei p rincipi g iurisprudenziali in materia di corretta interpretazione de lla domanda giudiziale, per avere la ### d'app ello ritenuto inammissibile, per indeterminatezza, l'impugnativa delle delibere di proroga della durata del ### senza conside rare che la tardiva individu azione delle deli bere di proroga (del 1973 e del 1989) e ra giustificata dalla acce rtata condotta ostruzionistica del ### e comunque si era, con il deposito delle delibere, su perato la genericità origina ria della domanda, mentre sin dall'atto introduttivo sarebbe stata dedotta la causa pet endi della invalidità, e ssendosi richiamata la nullità dell'art. 19 dello ### successivamente indicato come causa di nullità delle delibe re; infine, sempre con il secondo motivo, si lamenta violazione dell 'art. 23 c.c., per avere la ### d'ap pello applicato alla impugnativa delle delibere di proroga della durata del ### il termine pre visto pe r l'impugnazione delle d elibere condominiali, respingendo la dom anda di accertamento della cessazione del ### per invalidità delle delibere che ne hanno prorogato la durata al 2050.  3. Il ricorso incidentale del ### è stato rinunciato, con decreto presidenziale di estinzione parziale del giudizio.  4. La prima censura del ricorso principale, con la quale si denuncia la null ità dell'intero giudizio e della sentenza per una serie di errores in proceden do, per violazione del principio del contraddittorio e/o del giusto processo, del giudizio di primo grado, cui le ricorr ent i non hanno «potuto» pren dere parte (non avere dichiarato inammissibile, in quanto asseritamente tardiva, la nuova domanda di recesso introdot ta dal ### in cor so di causa, anziché respingerla nel m erito, ritenendo la partecipazione al ### un'obbligazione propter rem, non ché per non avere, a seguito di sospensione del giudizio, disposto, per la prosecuzione del giudizio sospeso, la notifica del rico rso anche ai co nsorziati 10 di 25 convenuti contumaci), confermati dal la ### d'appello, è inammissibile. 
La censura, nella sua prima parte (relativa alla asserita tardività della domanda ri convenzionale del litisconsorte So linas) è inammissibile per difetto di specificità e perché non spiega quando e come, in sede di impugnazione, il vizio specifico della sentenza di primo grado era stato sottoposto alla ### d'appello (che non vi accenna neppure nella decisione qui impugnata). 
La second a parte della dogli anza, in pu nto di asserita n ullità del giudizio per mancata n otifica, ex art.292 c.p.c., in relazione sempre alla domanda di regresso del ### è inammissibile per carenza di interesse, considerato che la nullità derivata de lla sentenza di primo grado avreb be dov uto esser e fatta va lere dal ### nei cui riguardi tale domanda era stata proposta . 
Peraltro, avendo il Sol inas definitamente rinunc iato ad ogni domanda nei confronti del ### pe r intervenuto accordo transattivo tra le suddette parti, tutte le domande avanzate dalle ricorrenti principali dirette sostanzialmente a censurare il capo della sentenza con cui è stata re spint a nel me rito la d omanda del ### sono divenute inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. 
Quanto poi alla nullità del giudizio per mancata notifica ai convenuti contumaci del ricorso per la prosecuzione del giudizio sospeso, risulta dalla stessa sentenza impugnata (e dal controricorso) che, in prim o grado, il giudizio, ne lle more del pro cedimento in cassazione, veniva riassun to dinanzi al Tribunale di Tem pio ### con autorizzazione delle attrici a procedere alla notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c. a tutti i consorziati in qualità di litisconsorti necessari, ai fini dell'integrazione del contraddittorio. 
All'esito della pubblicazione in ### ufficiale, si costituiva il solo consorzia to ### Il giudizio veniva sospeso pendendo ricorso per cassazione. 11 di 25 La censura non è chiara: si afferma che a seguito di sospensione del giudizio, il Tribunale, in violazione dell'art.297 c.p.c., avrebbe disposto, con ordinanza del 2014 , che «non fosse necessaria la notifica del ricorso per la prosecuzione del giudizio sospeso anche ai convenuti contumaci». 
In ogni caso, la doglianza è infondata, alla luce di quanto chiarito da questa ### (Cass. 2315/1987), secondo cui «###. 297 cod.  proc. civ., allorquando stabilisce che dopo la sospensione, il ricorso per la riassunzione del processo con il decreto che fissa l'udienza deve essere not ificato alle alt re parti nel termine stabilito dal giudice, non si riferisce anche alla parte contumace, non rientrando la comparsa riassuntiva tra gli atti che devono essere notificati al contumace a norma d ell'art. 292 cod. proc. c iv..» (conf.  8728/1998; Cass. 17557/2002; Cass. 8162/2003). 
Il principio è stato anche di recente ribadito: «La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli e redi de ll'attore n on richiede la notifica al convenuto contumace, in quanto non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il pro filo oggett ivo o soggettivo, posto che gl i eredi subentrano al loro dante causa nell a medesima posi zione processuale in cui quest'ul timo si t rovava, senza po ter operare alcuna sostanziale modificazione delle domand e e delle eccezioni già precede ntemente proposte in giudizio» (Cass. 26800/2022; vedasi anch e Cass.13015 /2018 : « ### di riassunzio ne senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, come quello dovuto alla morte del difensore, non deve essere notificato alla parte contum ace; infat ti il contumace deve essere posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, dell'atto riassuntivo solo q uando questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazi one 12 di 25 processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione»).  5. Il second o motiv o , con il quale si la menta, con vizio di violazione di legge, che non si sarebbe, erroneamente, dichiarata l' intervenuta estinzione o cessazione de l ### è, del pari, inammissibile. 
Anzitutto, la circostanza fattuale circa l'asserita omessa trascrizione, in vio lazione degli o bblighi di pubblic ità di cui all'art.2643 c.c., dello ### del 1989, soltanto registrato, non emerge dalla sentenza impugnata e viene q uindi eccepita per la prima volta in sede di legittimità, per quanto dedotto in ricorso, ed è fermamente contestata dal ### controricorrente. 
In ogn i caso, riguardo alla cessaz ione del ### per raggiungimento o impossibilità di conseguire lo scopo del consorzio, la ### d 'appello h a rilevato che, avuto riguardo all'art.5 d ello ### del 1989, doveva e scludersi che, per effetto della sola realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il ### avesse esaurito t utte le dive rse finalità da persegu ire, quali «la discip lina e regolamentazione delle costruzio ni edi lizie erette dai consorziati… lo studio e l'esecuzione di opere e impianti, servizi di interesse generale e particolare nell'ambito del comprensorio … la manutenzione e la gestione di ogni installazione di intere sse generale o comune …la partecipaz ione a tutte le iniziative aventi il medesimo scopo o suscett ibili di favorirne lo sviluppo». 
Orbene, anche il testo d ell'art.2 dello ### orig inario del ### quale ritrascritto a pagg. 18-19 del ricorso (secondo cui il ### doveva provvedere allo studio ed esecuzione di opere ed impianti di interesse generale e particolare sui terreni dei suoi partecipanti, alla manutenzione e alla gestione delle dette opere ed installazioni, alla organizzazione ed alla utilizzazione di tutti i servizi 13 di 25 di interesse comune, allo studio ed alla determinazione di un piano edilizio, relativamente alle costruzioni che nasceranno sui terreni appartenenti ai membri del Con sorzio), concern e una serie di attività (in parte coincidenti con quanto indicato nel nuovo ### di cui è indimostrato, per quanto accertato nel merito, l'effettivo completamento ed esaurimento. 
Peraltro, i compiti del ### di urbanizzazione sono stati chiariti da que sta ### (Cass. 9941/201 0): « La stip ulazione con il comune di una convenzione di lottizzazione implica che i proprietari dei terreni interessati alla urbanizzazio ne pongano in essere un negozio ### di costituzione di un consorzio urbani stico volontario - con assunzione delle obbligazioni a fini organizzativi e con cost ituzione degli effetti reali necessari pe r conferire al territorio l'assetto giuridico conforme al progetto approvato dall'### - da ritenersi assoggettato alla disciplina della comunione dettata dal codice civile, ivi compreso l'art. 1101, secondo comma, con la conseguenza che, in difetto di espre ssa deroga convenzionale, giusta la regola da tale norma imposta, le spese per la lottizzazi one (q uali quelle afferenti, fra l'altro, al progetto, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria) ed i pesi alla mede sima inerent i (quali la cessione al comune delle opere di urbanizza zione e l a destinazione di talune aree, con vincolo permanente, a vantaggio dell'intera lottizzazione o di singoli lotti) si ripartiscono e si distribuiscono in proporzione alle quote dei partecipanti» ### poi alla pretesa cessazione del ### per essere i beni di proprietà dello stesso divenuti di proprietà dell'### comunale di ### (in cui rientra la frazione di ###, la ### d'app ello ha accertato che, non essend o sufficien te la sola dichiarazione di uso pubbl ico dell e opere consortili, ai fini che interessano dell'estinzione del ### non vi è alcuna evidenza di un siffatto atto di cessione/trasferimento delle aree consortili e 14 di 25 neppure della volontà dell'Ente locale di assumerne la gestione e la manutenzione. 
Le ricorrent i invocano imprecisati «indici conformativi» adot tati dall'Ente locale, da cui si dovre bbe evincere il passaggio in proprietà comunale. 
La censura si risolve in una ri chiesta di rivalutazione delle circostanze fattuali di merito.  6. La terza censura, con la quale si denuncia violazione di legge, per avere la ### d'appello invertito l'ordine logico delle questioni, riconoscendo la legittimità de lla proro ga di durata del ### approvata con voto sestuplo di alcuni associati, c.d. soci fondatori, perché, in applicazione delle norme sul condominio, trattandosi di mera irregola rità formale, essa si sarebbe do vuta impugnare la delibera nel termine d i trenta giorni , in violazione anche di un giudicato inter partes sulla medesi ma questione, una pronuncia della stessa ### d'appello di Sassari de l 2005, ove si sarebbe sancita l'illegittimità del voto sestuplo adottato dai soci succedutisi ai soci fondatori, è inammissibile . 
Anzitutto, quanto alla asserita violazione del giudicato esterno, il motivo difetta di specifi cità, in quanto « Il giud icato esterno è assimilabile agli "elementi normativi", sicché la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell'esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito d ell'esame degli elementi disp ositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizion e» (Cass. 9140/2016 ; Cass. 24162/2017), cosicché nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità dei giudicat o esterno va coordinato con i crite ri redazionali desumibili dal disposto dell'art. 366, n. 6, cod. proc. 15 di 25 civ.. Nella spec ie, le parti non ha nno rispettato tali criteri redazionali.  ### alla null ità della del ibera di proroga della durata d el ### la ### d'appello ha rilevato che il ### non si era estinto neppure per decorrenza del termine, in quan to, nello statuto del 1989, vigente al momento dell'acquisto da parte delle attrici ### e ### richiamato nell'atto di acquisto, è fissato un termine al 2050 e che, stante la genericità dell'atto di citazione delle att rici ### e ### ana (non rileva ndo integrazioni formulate in appell o), essendo rimasti contumaci in primo grado gli altri consorziati, ad eccezione del ### non era risultata neppure ammissibile la censura circa la nullità «di tutte le delibere consortili adottate con il voto plurimo dei soci fondatori, tra que ste a maggior ragione di que lle con le quali l'assemble a aveva prorogato il termine di durata del ### al 2050», senza indicazione degli estrem i identificativi dei ver bali assembleari impugnati. Ad ulteriore argomentazione, la ### territoriale ha poi rilevato che, anche nell'ipotesi dell'illegittimità del criterio del voto plurimo, la sua concreta applicazione si sarebbe risolta non in un vizio di nullità della delibera ma in un vizio dei quorum costitutivi e deliberativi e quindi di annullabilità, vizio dedotto oltre il termine di trenta giorni fissato per l'impugnazione delle delibere condominiali, applicabile ai consorzi di urbanizzazione. 
La doglianza è inammissibile quindi perché non viene censurata la prima ratio decidendi, con la quale la ### d'appello ha confermato la statuizione di primo grado sulla inammissibilità de lla domanda introduttiva per sua genericità. 
La censura è poi in ammissibil e ex art.360 bis c.p.c., avendo la ### d'appello deciso la causa in applicazione di principi di diritto affermati da questa ### . 
Si è in fatti aff ermato (Cass.10220 /2 010) che « Nei consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni d i persone fi siche o 16 di 25 giuridiche preordinate alla sistemazione od al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - la natura, affermabile di regola, di associazione non riconosciuta si coniuga con un forte profilo di realità, sicché la complessità della loro st ruttura, affidata all'autonomi a privata, rende necessario accertare quale sia la volontà manifestata nello statuto, da cui dipende l'applicabilità della normativa in materia di associazione ovvero di quella in tema di comunione» (conf.  7427/2012). 
I consor zi di urbanizzazione, aggregaz ioni preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione o la fornitu ra di ope re e servizi, sono comunque ritenute « figure atipiche disciplinate principalmen te dallo statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione, non trovando invece applicazione le norme del codice civile in materia d i consorzi» (Cass. 19792/2021). 
Successivamente si è chiarito (Cass. 1468/2 021) ch e l'obbligo dell'associato di consorzio di urban izzazione d i provvedere al pagamento degli oneri consortili n on discende dall'essere proprietario, dunque da una «obligatio propter rem» atipica, ma dal vincolo apposto nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, che impone il loro pagamento per effetto della volontaria adesione al contratto in forza del qual e il consorzio è stato costituito. In sostanza, la fonte deg li obbl ighi del consorziato discende dalla «contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento cond ominiale e ne l contratto di acquisto», con relativa accettazione della convenzione da parte d el proprie tario associato, che «è ten uto al pagamento degli oneri consortili non in quan to proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito» (Cass. 17 di 25 9533/2023). Nella motivazione della pronuncia n. 1468, si è ribadito che « in tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzi o predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione — alla quale si ricollega l'assunzio ne dei corrisp ondenti obblighi dell'aderente — contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo ass enso degli al tri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia d allo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente (Cass. 22 settembre 2016, n. 18560; 27 maggio 2019, n. 14440, cit.)». 
Si è q uindi rite nuto che il consorzio, cost ituito tra proprietari di immobili per la manutenzione di strade ed opere comuni realizzate a seguito dell'attuazione di un piano di lottizzazione, costituisce una figura atipica e, quindi, il rapporto consort ile è discip linato, anzitutto, dalle pattuizioni contenut e nell'atto costitutivo e nello statuto del consorzio e che, qualora in t ali atti ma nchi una disciplina specifica, sono applicab ili le disposizioni più confacen ti alla regolam entazione degli interessi coinvolti dalla controversia «che, nel caso in cui il consorzio abbia ad oggetto la gestione dei beni e dei serviz i comuni di una zona resi denziale, devono individuarsi nelle norme concernenti il condominio, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1118, secondo comma, cod.civ., il consorziato non può, rinunziando al diritto sui beni in comune, sottrarsi al contributo alle spese per la loro conservazione» ( 286/2005; conf. Cass. 20989/2014, Cass. 27634/20 18, 28611/2022). Il principio si trova anche affermato in 24052/2004, ove si evidenzia come, anche in mate ria di deliberazioni delle assemblee condominiali, «alla quale la materia dei consorzi di gestioni di parti comuni, poste al servizio di 18 di 25 proprietà esclusive, è ass imilabile meglio che a quel la dell e comunioni ordinarie», il legisla tore si è uniformato al medesimo indirizzo del diritto societario, assumendo la generalità dei casi di contrasto con la legge o il regolame nto nella categoria dell'annullabilità, e rimanendo la nullità confinata a casi nominati o residuali nell'elaborazione della giurisprudenza (art. 1137 c.c.) La statuizione della ### d'appello circa l'applicabilità, in difetto di revisione statutaria (non de dotta neppure dalle ricorre nti), delle norme in tema di condominio quanto al termine di impugnazione di delibere annullabili per vizio del quorum costitutivo e deliberativo, risulta pertanto adottata in conformità a giurisprudenza costante.  ### d'appello ha poi rilevato che il Tribunale, in primo grado, aveva evidenzia to il nuovo statuto, registrato nel 1989, era pienamente vigente all'atto d i acquisto, nel 1990, da p arte della ### e della ### che vi avevan o consapevolmente aderito.  7. Il quarto motivo, con il quale ci si duole del rigetto del la domanda di nullità dell e clausole statutarie, di cui agli artt.9,17,19,21 e 28 dello ### perché se ne sarebbe dovuta rilevare la nullità ed inefficacia in quanto, in particolare, vessatorie e non specificamente ap provate nei singoli atti di acquisto, è parimenti inammissibile. 
Occorre rilevare che le consorziate ### e ### sono rimaste contumaci in primo grado e hanno proposto appello . ### d'appello, a pag. 19, ha dato atto che diverse questioni e vizi sono state introdotte da tali appellanti solo in grado di appello, oltre i termini previsti i n primo grado per le preclusioni assertive ed istruttorie. 
Ne consegue che le doglianze di cui alle clausole nn. 17 e 28 sono inammissibili, in quanto la relativa nullità non era stata dedotta nel giudizio di merito: invero, della clausola n. 17 la sentenza non fa cenno e le ricorrenti non spiegano dove, come e quando esse ne 19 di 25 avevano invocato l'invalidit à, mentre per la clausola n. 28 (cd.  clausola solve et repete), secondo cui i consorziati non possono sospendere o ritardare il pagamento dei contributi dovuti, la ### d'appello precisa, a pag. 21, che l'eccezione di nullità risulta essere stata sollevata dalle sole appellanti ### e ### e sul punto non v'è censura.  ### alle restant i clausole, è sufficiente rilevare che: a) l'art.1341 c.c. non opera in relazione a clausole di un'associazione, espressione di autonomia negoz iale; b) in relazione alle clausole nn. 19 e 21, la ### d'appello (come il Tribunale) ha dato atto del venir m eno dell'interesse ad agire, trattandosi di clausole del vecchio ### eliminate in sede di approvazione del nuovo nella parte contestata; c) la clausola n. 9, che disciplina la ripartizione delle spese e degli oneri consortil i tra i consor ziati, secondo caratura milionesimale, attribuendo al Consiglio di amministrazione il frazionam ento di detta caratura , tenut o conto del volume dei fabbricati e della po tenziali tà volumetrica dei terre ni, secondo il criterio del buon padre di famig lia, è stata ritenuta legittima espressione del principio di autonomia negoziale. 
La censura, d el tutt o generica, n on attinge tali speci fiche statuizioni.  8. Il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo ed il nono motivo, con i quali si lament a che la ### d'appello abbia errone amente applicato al ### ralda le norme in materia di condominio, in luogo delle norme in materia di associazione e comunione, con con seguente tutela del diritto di libertà di associarsi e di recedere , valorizz ato lo St atuto del ### registrato il ### 89, in luogo del primo e originario ### trascritto in ### nel 1962, e così facendo erroneamente qualificato e obbligazioni dei consorziati come propter rem, nonché abbia ritenuto inammissibile il recesso, con violazione del principio di liberà di associazione e comunione, di vincoli di ordine pubblico 20 di 25 derivanti dall'appartenenz a dell'### alla ### per divieto di concession e di Aiu ti di Stato e abuso d i posizione dominante, senza rilevare in via officiosa l'abnormità della proroga (dal 1981 al 2050), a tempo in determinat o, della durata del ### sono inammissibili in qu anto reiterano doglianze già esaminate nei precedenti mo tivi e giudic ate inammissibili ovvero contengono deduzioni di fatti e argomentazioni nuove e sono del tutto generici, astratt i, privi di specificità, pr ivi di chiarezza e comprensibilità.  ### in particolare, al nono motivo, che denuncia anche vizio di omesso esame di un documento, ex art.360 n . 5 c.p.c. , rappresentato dallo statuto originario, del 1962 , lo stesso è inammissibile poiché* neppure prospetta il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti. 
Peraltro, nella sentenza im pugnata, neppure si trova affermato espressamente che le obbligazioni dei consorziati debbano essere qualificate come obbligazioni proter rem; il T ribunale av eva affermato che l'acquirente dell'immobile si impegnava per ciò solo a risp ettare lo statuto del Co nsorz io e al pagamento delle qu ote consortili, con obbligazione da qualificarsi propter rem, e che quindi non era ipotizzabile un recesso dal ### se non accompagnato dalla vendita dell 'immobile. Le app ellanti ### e ### avevano, nei motivi di gravame (ritrascritti nel la sentenza impugnata), solamente invocato la libertà di ass ociarsi e di recedere in qualunque tempo dall'associazione, a maggior ragione una volta cessat o il suo scopo per e ssere divenu te pub bliche le aree consortili, e la mancata interpretazione dello ### conforme a b uona fede, attribuendo il diritto di recedere ad nut um alla mancata previsione di una clausola limitativa della relativa facoltà.  9. Venen do all'esame del ricorso incidentale de lla ### e ### con il primo motivo, si denunci a anzitu tto la violazione dell'art.183 comma 6 c.p.c., per avere la ### d'appello 21 di 25 preso in conside razione un d ocumento, lo ### o del ### io modificato nel 1989, registrato e non trascritto, che il ### avrebbe depositato in giudizio solo con la terza memoria ex art.13, comma 6, c.p.c.. 
Orbene, il ### afferma ch e, dive rsamente, il documento in oggetto è stato depositato in data ### nel giudizio riassunto, a segu ito di cassazione, con la seconda me moria ex art.183 VI comma c.p.c.. 
Verificati gli atti de l merito, qu ali riprodotti in copia dalle parti, risulta effettivam ente che, nella seconda memoria ex art.183 VI comma c.p.c. datata 13/4/2010, il ### depositava «sub all.to d)» delibera dell'assemblea generale straordinaria del luglio 1989 con al legato nuovo testo dello ### peraltro, le stesse attrici avevano depositato, con la propria seconda memoria in via istruttoria, tale delibera con allegato ### Sempre con il primo motivo, le ricorrenti incidentali lamentano la violazione dell'art.18 DPR n. 131/1986, per avere la ### d'appello ritenuto opponibile alle ricorrenti lo ### del ### del 1989, solo regis trato e non trascritto, e del princ ipio consensualistico dell'art.1376 c.c., per non avere la ### d'appello considerato «la possibilità di atti traslativi del la titolarit à di un immobile con efficacia meramente inter partes». 
Peraltro, tale eccezione non risulta, per quanto emerge d alla sentenza impugnata, in difetto di specificazione al riguardo nel presente ricorso per cassazione, essere stata formulata con l'atto di appello. 
Le doglianze sono poi inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi.  ### d'appello ha affermato che lo ### del 1989 è quello vigente al tempo di adesione delle attrici al ### e richiamato nell'atto di acquisto del 19 /11/19 90, successivo all'adozione del 22 di 25 nuovo ### tra i documenti che parte acquirente dichiarava di ben conoscere e di accettare. 
In relaz ione poi al vizio di omesso esame di fat to deci sivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., per avere la ### territoriale ignorato che la revoca dell 'assegnazione al ### della gestione d ei servizi idrico-fognari avrebbe attestato l'avvenuto trasferimento in capo al Comune di ### de i poteri dis positivi e gestori delle opere primarie e secondarie del ### con conseguente impossibilità di proseguire ulteriormente gli scopi consortili, del 1997 e del 2008, lo stesso è inammissibile, in quanto non denuncia un fatto storico omesso quanto la questione, anzitutto, di diritto, relativa alla estinzione / cessazione del ### sulla quale la ### d'appello si è pronunciata. 
Vanno richiamate le motivazioni di cui al punto 5.  10. Con il secondo motivo, si denuncia, in realtà, una pluralità di violazioni, artificiosamente accorpate in un'unica censura. 
Il primo p rofilo (de posito tardivo dell o ### del 1989) ha formato già oggett o di esame con il primo motivo del ricorso incidentale. 
Circa l'ass erita erronea statuizion e di inammissibilità, p er indeterminatezza, della impugnativa delle delibere consortili, per genericità ed indeterminatezza, il motivo è del tutto infondato.  ### d'appello ha confermato quanto statuito in primo grado circa la g enericità dell'atto di citazione delle attrici ### e ### (non rilevand o integrazioni formu late in sede di comparsa conclus ionale e in appello), cosicché non era risultata neppure ammissibile la censura in ordine alla nullità «di tutte le delibere consortili adottate con il voto plurimo dei soci fondatori, tra que ste a maggior ragione di que lle con le quali l'assemble a aveva prorogato il termine di durata del ### al 2050», senza indicazione degli estrem i identificativi dei ver bali assembleari impugnati. Ad ulteriore argomentazione, la ### territoriale ha poi 23 di 25 rilevato che, anche nell'ipotesi dell'illegittimità del criterio del voto plurimo, la sua concreta applicazione si sarebbe risolta non in un vizio di nullità della delibera ma in un vizio dei quorum costitutivi e deliberativi e quindi di annullabilità, vizio dedotto oltre il termine di trenta giorni fissato per l'impugnazione delle delibere condominiali, applicabile ai consorzi di urbanizzazione.  ### della domanda spetta al giudice di merito e, se è vero che « il giudice del merito, nell'i ndagine dirett a all'individuazione del contenuto e della portata delle do mande sottoposte alla sua cognizione, non è te nuto ad un iformarsi al tenore meramente lett erale degli atti nei quali e sse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prosp ettazione letterale della pretesa, trascurando la ricer ca dell'effettivo suo contenuto sostanziale» (Cass. 118/2016; Cass.7322/2019 ), non si vede come, avendo le attrici originarie chiesto nell'atto introduttivo del giudizio d ichiararsi la nullità dell'art.19 dello ### e della delibera assunta attraverso l'utilizzo del voto plurimo a sseritam ente illegitt imamente conferito da tale clausola ai c.d. soci fondatori, esse avessero, in tal modo, dedotto anche i motivi di invalidità di specifica delibera.  ### doglianza in punt o di violazione dell'art.23 c.c., per avere la ### d'appello applicato alla impugnativa delle delibere di proroga della durata del ### il te rmine previsto per l'impugnazione delle delibere cond ominiali, respingendo la domanda di accertamento della cessazione del ### per invalidità delle delibere che ne hanno prorogato la durata al 2050, è inamm issibile e vanno richiamate alle motivaz ioni rese in relazione ai motivi terzo, quarto e quinto del ricorso principale. 24 di 25 11. Per tutto quant o sopra esposto, vanno respin ti il ricorso principale ### - ### e quello inciden tale #### le spese, liquidate come in dispositivo , seguono la soccombenza nel rapporto tra det te parti e il controricorrente ### nel rapporto tra le ricorrenti ### -### e il controricorrente ### che si è opposto soltanto al primo motivo d'impugnazione, di rilievo pregiudiziale, svolgendo autonomi motivi di ricorso incidentale, in parte anche coincidenti con le censure delle ricorrenti prin cipali, nei confronti del Con sorzio, cui poi ha rinunciato, sussistono giusti m otivi, in considerazione delle rispettive posizioni processuali e dell'esito della lite, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
Deve essere poi dichiarato estin to parzialmen te il giudizio in relazione al ricorso proposto da ### nella qualità, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.; non deve, al riguardo, disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore impo rto a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dil ato rie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ( nella specie, rico rso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n . 13636 d el 2015; 25485/2018).  PQM ### a) resping e il ricorso principale ### - ### e quello incidentale ### b) condanna le ricorrenti principali ### - ### in solido, al rimborso de lle spese processuali del presente g iudizio di legitt imità, nei confronti del controricorrente ### l iquidate in 25 di 25 complessivi € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, n ella misura del 15%, ed agli accessori di legge; c) condanna le ricorrenti incidentali ### nziati-### in solido, al rimborso delle spese processuali d el presente giu dizio di legittimità, n ei confronti del controricorrente ### liquidate in complessivi € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, n ella misura del 15%, ed agli accessori di legge; d) dichiara interamente compensate le spese processuali nel rapporto ricorrenti principali ### e) dichiara estinto il gi udizio, ne l rapporto ### Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto: 1) della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte d elle ricorr enti principali ### - ### e delle ricorrenti incidentali ### dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a n orma del comma 1 bis dello st esso art.13; 2) della non sussistenza dei presupposti per il versamento da p arte della ricorrente principale ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio de l 17 ottobre 

Giudice/firmatari: De Chiara Carlo, Iofrida Giulia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2406/2024 del 25-01-2024

... all'art. 1123, comma 1, c.c., occorre il consenso contrattuale unanime dei condomini. Non è altrimenti configurabile un a formazione o revisione delle tabelle millesimali per "facta conclude ntia" ( Cass. n. 5258 del 2023; ### del 2022; n. 26042 del 2019). 8. Ha tuttavia errato la Corte d'appello di ### a ritenere annullabili le d elibere approvate dall'assemblea del ### nella riunione dell'11 febbraio 2016 per l'erronea individuazione dei quorum costitutivi e deliberativi, desumendo tale vizio dalla ### inattendibilità delle tabelle di ripartizione delle spese che suddividono le q uote in rapporto di 300 0/3000 di cui 1000/1000 attrib uiti a ciascun lotto in parti uguali ed afferman do che la m ancata predisposizione della corretta tabella dei millesimi supercondominiali “basta per giustificare” l'invalidazione delle decisioni collegiali. 8.1. La regola in tem a di impugnazione della delibe razione dell'assemblea condominiale è che l'onere di provare il vizio di 8 di 11 contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, da cui deriva l'invalidità della stessa, grava sul condomino che la impugna (Cass. 28262 del 2023; n. 3295 del 2023). Spettava perciò a ### provare che (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23240/2020 R.G. proposto da: ### elettiva mente domiciliato in #### 107, presso lo studio de ll'avvocata #### che lo rappresenta e difende u nit amente all'avvocato ### ; -ricorrente contro ### rappresentato e difeso dall'av vocato #### -controricorrente avverso la ### della CORTE ### di TORINO 1975/2019, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal ### FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.### ominio ### di ### via ### 19-21 e ### 102, ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la 2 di 11 sentenza n. 1975/2019 della Corte d'appello di ### pubblicata il 12 dicembre 2019. 
Resiste con controricorso ### 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.  3. La Corte d'appello di ### ha respinto il gravame proposto dal ### contro la sentenza n. 2 018/2018 del Tribunale di ### che ave va accolto l'impugnazione ex art. 1137 c.c. avanzata dal condomino ### con riguardo alle delibere approvate dall'assemblea del ### nella riunione dell'11 febbraio 2016, lim itatamente ai punti 2, 3, 4, 5 , 7, per l'erronea determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi. 
Il Tribunale, premesso che il ### è composto dai lotti A, B e C e che i regolam enti cond ominiali conten gono differenziate tabelle di ripartizione delle spese in relazione ai tre lotti, pur non immediatamente riferibili alle rispettive quote millesimali di proprietà, ha non di meno ritenuto inattendibile la determin azione delle quote in rapporto di 3000/3000 di cui 1000/1000 attribuibili a ciascun lotto in parti uguali, ciò p ortando all'annu llabilità del la delibera. 
La Corte d'appello ha confermato tale ragionamento, affermando che, ove sia conf igurabile un supercondominio, devono esistere più tabelle, una concernente i m illesimi supercon dominiali e le altre “interne” ai singoli edifici. Nella specie, il ### inio ### risulta dotato di un regolamento che specifica la ripartizione de lle spese, ma non indica i millesimi di propriet à, funzionali anche ad individuare i quorum assembleari. La mancata predisposizione della tabella dei millesimi su percondomini ali, ad avvis o della Corte d'appello di ### rende ex se “il criterio di computo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea e, quindi dei deliberati in data 3 di 11 11 febbraio 20 16, assolutam ente non rappresentativo de l valore proporzionale dei lotti costituenti il supercond ominio. E tant o basta per giustificare l'annullamento delle deliberazioni oggetto di causa”.  4. Va prem esso che il ricorso si sviluppa in trentuno pagine che denotano altresì una rilevante densità di scrittura per caratteri e per righe, con brani evidenziati in grassetto o sottolineati. 
Nella redazione della presente ordinanza si farà comunque sintetico rinvio per relazione ai motivi ed agli argomenti contenuti negli atti di parte.  5. Il primo m otivo di ricorso den uncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 1137 c.c., “per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, vizio logico di ragionamento, error in procedendo, violazione del principio di non contestazione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. 
Vi si assume, tra l'altro, che “una tabella dei millesimi di proprietà esisteva ed era sempre stata applicata dal condominio per calcolare la partecipazione alle assem blee e per la votaz ione”; che l'attore avrebbe “dovuto dare la pro va che la tabella in uso è errat a” ed “impugnare le tabelle”; che i giudici avrebbero dovuto accertare che i quorum assembleari adottati non rapp resentavano i valori proporzionali dei lotti costituenti il supercondominio. 
Il second o motivo di ricorso d enuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 8, 1136 e 1138 c.c., nonché degli artt.  112, 115, 342 c.p.c., ancora l'omessa, insufficiente motivazione, vizio logico di ragionamento e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Oltre a riproporsi considerazioni già svolte nel primo motivo, si sostiene ch e l'attore Gai avesse do mandato l'annullament o della delibera impugnata “per l'errato calcolo del quorum costitutivo e deliberativo” con riguardo ai valori proporzionali dei tre lotti, sicché ai 4 di 11 giudici era precluso sindacare se la tabella millesimale in uso fosse rappresentativa di tali valori. 
Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p .c. avuto riguardo alla sup posta novità dell'eccezione relativa alla “interferenza del primo giudice nel potere dispositivo delle parti, pronunciand o su questioni n on oggetto d el giudizio e non rile vabili d 'ufficio (pagina 11 della sentenza impugnata”.  6. Opera la previsione d'inammissibilità di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis) per le censure ricondot te all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 
Altrettanto inammissibili sono le denunce del vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione della sente nza, atteso che l'art. 36 0, comma 1, n. 5, c.p .c., introd otto dal d .l. 22 giugno 2012, n . 83, convertito con modifiche ne lla leg ge 7 agosto 2012, n. 134, attribuisce rilievo solo all'omesso esam e di un fatt o decisi vo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. 
La senten za impugnata contiene, infine , le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, e non è perciò affatto “o messa” o “apparente”, consentendo un «effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (cfr. Cass. ### n. 8053 del 2014; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023), come del resto confermano le plurime contestu ali censure strutturate sub specie di viola zione o falsa applicazione di norme di diritto, le quali presuppongono che il giudice del merito abb ia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto.  6.1. Non hanno rilievo i riferimenti che le parti fanno nelle loro difese a sentenze relative alla impugnazione di altre delibere dell'assemblea del ### ed al criterio di riparto delle spese ivi 5 di 11 adottato, non esistendo alcun vincolo di dipendenza indissolubile tra la verifica della validità di quelle delibere e gli accertamenti che sono oggetto del presente giudizio. Quelle sentenze, il cui contenuto non è stato peraltro indicato con la specificità imposta dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., no n assumono, invero, alcuna valenza enun ciativa della regula iuris, prop ria del “giudicato e sterno”, alla qu ale anche questa Corte avrebbe il dovere di conformarsi nel caso concreto, potendosene, piuttosto, ravvisare la loro astratta rilevanza soltanto in relazione a valutazioni di stretto merito, non utilmente deducibili nel giudizio di legittimità.  6.2. Quanto al resto , i primi due m otivi d i ricorso possono essere esaminati congiuntamente , per la loro evidente connessione, e risultano fondati nei sensi di cui alla motivazione che segue; l'accoglimento dei primi due motivi comporta l'assorbimento del terzo motivo di ricorso, il qual e rimane privo di immediat a rilevanza decisoria.  7. Si ha riguardo alla impugnazione, ai sensi dell'art. 1137 c.c., della deliberazione approvata dall'assemblea del ### nella riunione dell'11 febbraio 2016, per l'erronea determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.  7.1. ### il consolidato orientamento di questa Corte (formatosi già con riguardo a fattispecie cui non era applicabile ratione temporis la disc iplina normativa poi introdotta d alla legge n. 220 de l 2012, mediante gli articoli 1117-bis c.c. e 67, terzo e quarto comma, disp.  att. c.c.), il cosiddetto supercondominio viene in essere "ipso iure et facto", o ve il tito lo non d isponga altrimen ti, in presenza di b eni o servizi comuni a più condomìni autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto. I beni ed i servizi ch e sono comuni non soltanto ad un singolo edificio, ma all'intero complesso immobiliare composto da più condomìni, devono essere gestiti attraverso le deliberazioni e gli atti 6 di 11 assunti dai propri o rgani, quali l'as semblea di tutti i proprie tari, l'assemblea dei rappresentant i ex art. 67, comma 3, disp. att.  (per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomìni e per la nomina dell'amminist ratore) e dall'amministratore del supercondominio, ove sia stato nominato (Cass. n. 1366 del 2023; 40857 del 2021; Cass. n. 2279 del 2019; Cass. n. 19558 del 2013; Cass. n. 5172 del 2001).  7.2. Alle assemblee del supercondominio partecipano, dunque, tutti i condòmini, o i loro rappresentanti nelle materie di cui al citato art.  67, comma 3, c.c. e le maggioranze per la costituzione del collegio e per la valid ità delle deliberazioni, le qual i sono immediatamente obbligatorie per gli stessi condòmini, si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto ed al valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell'elemento personale al num ero dei contitolari (da convocare personalmen te o tramite il rappresentante designato) e sot to il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si trat ti di assemblea dei rappresent anti, nella vigenza dell'art. 67, comma 3, c.c.). 
In sostan za, “le disposizioni detta te dall'art . 1136 c.c., in tema di convocazione, costituzione, formazione e calcolo delle maggioranze si applicano con riguardo agli elementi reale e personale de l supercondominio, rispettivamente configurati da t utte le unità abitative comprese nel complesso e da tutti i propriet ari” (in tal senso, Cass. n. 4340 del 2013).  7.3. Proprio al fine di semplificazione d ei rapporti gestori (per agevolare, cioè, lo svolg imento delle rispett ive assemblee, ovvero l'individuazione della composizione del collegio e delle maggioranze, 7 di 11 nonché per ripartire le spese), nei casi, appunto, in cui più edifici o condomìni abbiano parti comuni, ai sensi degli artt. 1117 e 1117-bis c.c., la sentenza n. 19939 del 2012 di questa Corte (poi seguita da Cass. n. ### del 2019) affermò così che “lad dove esiste un supercondominio, devono esistere due tabelle millesimali: a) La prima riguarda i millesimi supercondominiali, e stabilisce la spartizione della spesa non tra i singoli condomini, ma tra gli edifici che costituiscono il complesso. (…) La seconda tabella è quella normale interna ad ogni edificio”. 
Tale “tabella mi llesimale del supercon dominio” va approvata dall'assemblea dei condomini con la mag gioranza quali ficata di cui all'art. 1136, comm a 2, c.c., ove abbia fu nzione merame nte ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge; viceversa, se si intenda derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare la "diversa convenzione", di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., occorre il consenso contrattuale unanime dei condomini. Non è altrimenti configurabile un a formazione o revisione delle tabelle millesimali per "facta conclude ntia" ( Cass. n. 5258 del 2023; ### del 2022; n. 26042 del 2019).  8. Ha tuttavia errato la Corte d'appello di ### a ritenere annullabili le d elibere approvate dall'assemblea del ### nella riunione dell'11 febbraio 2016 per l'erronea individuazione dei quorum costitutivi e deliberativi, desumendo tale vizio dalla ### inattendibilità delle tabelle di ripartizione delle spese che suddividono le q uote in rapporto di 300 0/3000 di cui 1000/1000 attrib uiti a ciascun lotto in parti uguali ed afferman do che la m ancata predisposizione della corretta tabella dei millesimi supercondominiali “basta per giustificare” l'invalidazione delle decisioni collegiali.  8.1. La regola in tem a di impugnazione della delibe razione dell'assemblea condominiale è che l'onere di provare il vizio di 8 di 11 contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, da cui deriva l'invalidità della stessa, grava sul condomino che la impugna (Cass. 28262 del 2023; n. 3295 del 2023). Spettava perciò a ### provare che le deliberazioni adottate dall'assemblea dell'11 febbraio 2016 fossero viziate con riguardo alla carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c., alla stregua del valore proporzionale dell e unità immobiliari dei condomini intervenuti in rapporto al valore dell'intero complesso di u nità im mobiliari, edifici o cond omìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione. 
Quando, infatti, l'imp ugnazione di una delibera de ll'assemblea condominiale sia fondata, come nel caso in esame, sulla deduzione di vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea o alla adozione con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge, la tabella millesimale assume un rilievo dirimente soltanto quando i condomini, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano espressamente dichiarato di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto negli artt. 1118 c.c. e 68 disp. att.  c.c., dando vita sul punto ad una convenzione di valore negoziale, la quale si risolve in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo. 
Ove invece la tabella mi llesimale approvata dall'assemblea ab bia inteso unicamen te determinare quantitativamente la portat a dei rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio sulla base dei criteri legali, l'invalidità di una delibera per difetto dei quorum prescinde dalla necessaria verifica d el rispetto de lle indicazioni tabellari. 
Ciò appu nto perché, secondo consolidato orient amento di questa Corte, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, ma rivela un valore 9 di 11 puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione) (arg. da Cass. Sez. Un ite, n. 18 477 del 2010). Il criterio di identificazione delle quote di partecipazione al condominio, derivando dal rapporto t ra il valore dell'int ero edif icio e q uello relativo alla proprietà del singolo, esiste, dun que, prima ed indipendentemen te dalla formazione della tabella dei millesimi, la cui esistenza ed il cui rispetto non costituiscono, perciò, requisito di validità delle delibere assembleari, essendo consentito sempre d i valutare anche "a posteriori" in giudizio se le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell'assemblea e delle relative deliberazioni siano state raggiunte, in quanto la tabella anzidetta agevola, ma non condiziona lo sv olgimento dell'assemblea e, in genere, la g estione del condominio (così da ultimo Cass. n. 32 95 del 2023, ma già, ad esempio, Cass. n. 17115 del 2011; n. 3264 del 2005; n. 1 e n. 298 del 1977; n. 1664 del 1974). 
Se poi il condomino voglia lamentare che le tabelle millesimali in uso sono e rronee, deve agire per la revisio ne delle stesse a norma dell'art. 69 disp. att. c.c., fermo restando che, secondo l'orientamento di questa Corte, la portata non retroattiva della pronuncia di revisione giudiziale non comporta l'invalidità di tutte le delibere approvate sulla base delle tabelle precedentemente in vigore (Cass. n. n. 2635 del 2021; n. 6735 del 2020; n. 4844 del 2017; ### Unite n. 16794 del 2007).  8.2. La Corte d'appello di ### non avrebbe dovuto, quindi, limitarsi a const atare che mancava un a “attendibile ” tabella millesi male del ### non essendo la pre esistenza di una regolare tabella requisit o di validità delle deliberazioni delle 10 di 11 assemblee di supercondominio, ma avrebbe dovuto valutare, seppur “a posteriori”, se i quorum richiesti per la costituzione dell'assemblea e per l'approvazione delle relative deliberazioni fossero stati, o meno, raggiunti.  9. Si enunciano, pertanto, i seguenti principi di diritto. 
Alle assemblee del supercondominio partecipano tutti i condòmini, o i loro rappresentanti nelle materie di cui all'art. 67, comma 3, disp. att.  c.c., e le maggioranze per la costituzione del collegio e per la validità delle deliberazioni, le quali sono immediatamente obbligatorie per gli stessi condòmini, si calcolano in relazione al numero d egli ave nti diritto ed al valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell'eleme nto pe rsonale al numero dei contitolari (da convocare personalmente o tramite il rappresentante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, nella vigenza dell'art. 67, comma 3). 
Per agevolare lo svolgimento de lle a ssemblee dei condomini e dei rappresentanti di supercondom inio e pe r ripartire le spese, i valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare e di ciascun condominio devono essere espressi in millesimi in apposita tabella, da approvare dall'assemblea dei condomini con la mag gioranza quali ficata di cui all'art. 1136, comm a 2, c.c., purché abbia fu nzione merame nte ricognitiva dei valori e dei criteri stabilit i dalla legge, o altrimen ti all'unanimità ove si intenda derogare a tali va lori e crite ri, non essendo comunque conf igurabile una formazione della t abella millesimale per "facta concludentia". 11 di 11 Il condom ino che impugni una delibe razione dell'assemb lea di supercondominio, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvaz ione con maggioranza inferiore a q uell a prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c., non configurando l 'eventuale mancanza di una reg olare apposita tabella ragione di automatica invalidità delle deliberazioni adottate e dovendo, piuttosto, il giudice comunque accertare, seppur “a posteriori”, se le necessarie maggioranze fossero state, o meno, raggiunte.  10. I primi due motivi del ricorso vanno perciò accolti, nei sensi di cui in mot ivazione, rimanendo assorbito il terzo motivo, e la senten za impugnata deve essere cassata, con rinvio al la Corte d'appe llo di ### in dive rsa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi ai su enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedend o anche sulle spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza in relazione ai motivi così accolti e rinvia alla Corte di appello di ### in dive rsa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione 

Giudice/firmatari: Carrato Aldo, Scarpa Antonio

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Tribunale di Padova, Sentenza n. 1701/2025 del 22-12-2025

... poter deliberare le spese condominiali riguardanti il condominio e di ripartirle tra i singoli secondo le tabelle millesimali ed i criteri dettati dal regolamento, dalla legge oltre all'approvazione del bilancio e del rendiconto annuale. I criteri di ripartizione delle spese sono quelli di cui all'art.1123 c.c. che fissa i criteri legali per la suddivisione delle spese necessarie per la conservazione e godimento delle cose comuni. ### può derogare questi criteri solo con l'unanimità dei consensi ovvero se un diverso accordo sia previsto da un regolamento condominiale di natura contrattuale. Quando un'assemblea condominiale imputa una spesa ad un singolo condomino al di fuori delle ipotesi indicate, agisce attraverso una forma cd. di “autodichia condominiale” cioè stabilisce una responsabilità ed applica la sanzione, cioè la spesa prevista, e travalica i poteri di un'assemblea condominiale invadendo la sfera dei diritti patrimoniali individuali (ex multis Civ. S.U. n.9839 del 14.04.2021, Cass.Civ. 21965.2017, Trib. Monza 30.07.2025). Si ricorda che Dottrina e Giurisprudenza concordemente ritengono che le delibere condominiali siano da ritenersi nulle qualora abbiano un oggetto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale Ordinario di Padova, sezione prima civile, nella persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G.6087/2024 promossa da: ### (C.F. ###) e ### (C.F.###) con il patrocinio dell'Avv. ### del ### di ### elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ### del ### di ### in #### n.78/#### in persona dell'### pro-tempore ### in persona del legale rappresentante pro-tempore ### ( CF ###) , con il patrocinio dell'Avv. ### del ### di ### elettivamente domiciliato c/o lo studio della stessa in #### n.14, ###: condominio Causa trattenuta a decisione all'udienza del 19.12.2025 sulle conclusioni così come depositate e da cui: Conclusioni di parte attrice: voglia il Tribunale di ### dichiarare nulla ovvero annullare la delibera datata 12 giugno 2024 del ### con vittoria di compensi e spese, ivi compresi quelli per il procedimento di mediazione. 
Conclusioni di parte convenuta: Rigettare l'impugnazione avversaria, nonchè tutte le domande, eccezioni e conclusioni proposte da controparte in quanto del tutto infondate per quanto esposto in premessa. 
Con rifusione di spese legali, comprese quelle del procedimento di mediazione. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione del 13.12.2024, regolarmente notificato, ### e ### adiscono codesto Tribunale affermando di essere proprietari di un appartamento sito al terzo piano facente parte del “### Sagittario” in #### locato a terzi, ed intendendo impugnare la delibera assembleare del 12.06.2024 con cui è stato approvato il bilancio consuntivo 2023. Si precisa che nel bilancio è stata addebitata agli attori una spesa di natura personale per un valore di €9.282,90 che deriva da una fattura emessa da ### S.r.l. in data ###. Si evidenzia che nel punto n.1 della delibera sono state chiaramente indicate nel bilancio “spese personali” con il relativo importo. Si riferisce che il verbale assembleare non sia stato sottoscritto in sede di delibera ma successivamente, dopo che una bozza dello stesso sia stata inviata al presidente ###data ### e che, debitamente sottoscritto, sia stato inviato agli stessi condomini. Gli attori non consapevoli dell'addebito della somma indicata nel bilancio della delibera a loro carico hanno indetto una mediazione nella quale è stata messa loro a disposizione la fattura oggetto alla base del debito richiesto. La mediazione non ha avuto esito positivo. La delibera oggetto di impugnazione si ritiene viziata per molteplici motivi. Si ritiene maturata la prescrizione riferendosi ad una spesa di cui alla fattura del 13.10.2018 per opere realizzate nell'abitazione delle parti attoree. 
Il verbale assembleare del 12.06.2024 è di fatto un falso essendo che è stato redatto ben 15 gg dopo che l'assemblea si è svolta. In ultima analisi e principalmente la fattura in contestazione da cui originerebbe l'asserito debito è la n.45/2018 emessa dalla ### s.r.l. nei confronti del committente il ### che ha provveduto a pagare la parziale somma con versamenti accertati per un totale di €8.350,00=. Non è mai stata successivamente avanzata richiesta di pagamento e si ritiene si voglia addebitare agli attori il versamento di una somma per un'obbligazione contratta dal ### in persona di precedente amministratore che aveva incaricato lo svolgimento di lavori ad un soggetto terzo. La somma addebitata agli attori, ritenuta come dovuta, si riferirebbe a lavori su beni personali che non può essere oggetto di bilancio né può essere approvata con delibera, pena la nullità della stessa. Quindi si evidenzia la nullità della delibera per difetto assoluto di attribuzioni, la prescrizione del credito sorto nel 2018, la falsità della delibera assembleare e l'incongruità delle somme richieste. Da ciò la presente azione con le conclusioni ivi riportate. 
Con comparsa del 02.04.2025 si costituisce il ### contestando gli assunti attorei. 
Il credito vantato dal ### non deve ritenersi prescritto in quanto in applicazione dell'art.2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Si precisa che la fattura del 13.10.2018 fa riferimento a lavori che sono stati svolti per conto del ### sulla colonna di scarico ed interventi di opere idrauliche resesi necessarie e lavori svolti nell'ottobre/novembre 2018. I successivi bonifici fatti dal ### a favore della società ### srl, con decorrenza luglio 2019 sino a settembre 2022, sono relativi a lavori realizzati nell'appartamento degli attori ricompresi nella fattura in contestazione e di esclusiva competenza degli attori stessi e richiesti a questi ultimi con l'inserimento nel bilancio consuntivo 2023. Il termine di prescrizione quinquennale, pertanto, considerato dal luglio 2019 al 31.12.2023, non è decorso e non può essere decorso neppure alla data del 12.06.2024 in cui si è svolta l'assemblea per approvare il bilancio 2023 come citato. Il verbale di cui alla detta assemblea deve intendersi valido ed esistente né risulta prova contraria. La norma di cui all'art.1136 c.c non prevede poi che un verbale debba necessariamente essere redatto nell'immediatezza dello svolgimento dell'assemblea condominiale. 
La somma posta a carico degli attori nel bilancio 2023 e corrispondente ad €9.282,90=, fa riferimento al costo sostenuto per il rifacimento completo del bagno dell'appartamento attoreo eseguito dalla società ### srl. Tale somma, precisamente di €8.439,00= più ### indicata nella fattura n.45 della ### srl, è relativa a lavori eseguiti nel bagno come indicato e dettagliatamente descritto dalla stessa ditta ed è stata inserita nella fattura indicata ed intestata al ### è di esclusiva pertinenza dei sigg.ri ### e deve essere dagli stessi sostenuta. Nel 2018 a seguito di una perdita verificatasi nell'appartamento del secondo piano, l'allora amministratore ### ha aperto un sinistro con la compagnia assicurativa del condominio in quanto le cause della perdita riguardavano una colonna di scarico condominiale. In quella occasione è stato fatto un accordo tra il sig. ### e l'amministratore in carica ### affinchè si sistemasse oltre alla colonna di scarico anche il bagno dell'appartamento degli attori, inserendo i lavori di sistemazione in una unica fattura cosicchè l'assicurazione potesse rimborsare l'intero, una volta accertato il problema verificatosi. Il perito si limitò a riconoscere soltanto il danno relativo alla colonna di scarico condominiale non intervenendo per il bagno di proprietà di un condomino, che con l'occasione era stato rifatto, ritenendo tale intervento estraneo al sinistro. Il condominio ha provveduto a versare l'importo di cui alla fattura emessa da chi ha svolto gli interventi descritti ed è quindi divenuto creditore nei confronti dei condomini attori che dovranno pertanto rimborsare quanto anticipato per lavori attinenti esclusivamente alla loro proprietà. Di talchè le conclusioni come indicate. 
In data ### si è conclusa con esito negativo la mediazione, condizione di procedibilità e lege. 
La causa ritenuta documentalmente istruita è trattenuta a decisione in data odierna. 
La domanda attorea si ritiene fondata. 
Con la presente azione si intende impugnare la delibera adottata dal ### in data ### ritenendo la stessa nulla/annullabile in considerazione di varie criticità. Si ritiene in primis che con la stessa siano state poste a carico della parte attrice spese di esclusiva natura personale attraverso l'inserimento in bilancio delle voci corrispondenti e che, sulla base di tale inserimento ed approvazione del relativo bilancio, si voglia addebitare alle parti attrici il pagamento di una somma pari ad €9.282,90=. ### ritiene giustificato tale inserimento e la conseguente attribuzione ai condomini interessati del pagamento delle spese indicate, in quanto trattasi di un intervento che è stato fatto dal ### per un problema condominiale verificatosi nel 2018 e nella realizzazione del quale i proprietari dell'unità di cui alla presente azione hanno fatto inserire, in base ad un accordo, le spese relative al proprio bagno, limitatamente coinvolto nell'intervento, ristrutturandolo. Si riferisce quindi che sia stato concluso tra i condomini della singola unità ed il ### un accordo per cui la spesa per l'intero intervento doveva essere interamente inserita come spesa sostenuta dal ### con specificazione nell'ambito della descrizione lavori, della realizzazione della ristrutturazione del bagno privato di cui si doveva tener conto ed il cui costo doveva essere sostenuto soltanto dai condomini ai quali il bagno era stato rifatto. La spesa è stata anticipata dal ### e solo nel 2023 è stata inserita nel bilancio ed approvata e conseguentemente è stata pretesa. Dai documenti in atti risulta che sia stata approvata in data ### dal ### in ### una delibera formalmente regolare da cui risulta che nell'ODG sia stato approvato il bilancio consuntivo esercizio 2023 (### n.1 doc.1 in atti). In tale bilancio risultano inserite:”…spese personali per un totale di €….”(Doc. 1 citato). Il problema che deve essere affrontato al fine di accertare la validità della delibera approvata oggetto del presente procedimento, è se sia possibile l'inserimento in un bilancio condominiale di una spesa sostenuta da un ### relativamente ad esigenze personali di un solo condomino, qualificate quindi spese personali. Dottrina e Giurisprudenza appaiono granitiche sul punto e si deve ritenere che l'assemblea condominiale non possa approvare spese personali di natura individuale imputandole al singolo condomino. Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art.1135 c.c. per cui la competenza di un'assemblea condominiale è quella di poter deliberare le spese condominiali riguardanti il condominio e di ripartirle tra i singoli secondo le tabelle millesimali ed i criteri dettati dal regolamento, dalla legge oltre all'approvazione del bilancio e del rendiconto annuale. I criteri di ripartizione delle spese sono quelli di cui all'art.1123 c.c. che fissa i criteri legali per la suddivisione delle spese necessarie per la conservazione e godimento delle cose comuni. ### può derogare questi criteri solo con l'unanimità dei consensi ovvero se un diverso accordo sia previsto da un regolamento condominiale di natura contrattuale. Quando un'assemblea condominiale imputa una spesa ad un singolo condomino al di fuori delle ipotesi indicate, agisce attraverso una forma cd. di “autodichia condominiale” cioè stabilisce una responsabilità ed applica la sanzione, cioè la spesa prevista, e travalica i poteri di un'assemblea condominiale invadendo la sfera dei diritti patrimoniali individuali (ex multis Civ. S.U. n.9839 del 14.04.2021, Cass.Civ. 21965.2017, Trib. Monza 30.07.2025). Si ricorda che Dottrina e Giurisprudenza concordemente ritengono che le delibere condominiali siano da ritenersi nulle qualora abbiano un oggetto illecito ed impossibile, siano prive di elementi essenziali, non siano prese in assemblea o incidano sulle proprietà esclusive dei singoli, o violino le norme ed i diritti dei singoli o riguardino un oggetto che esorbiti dalle attribuzioni dell'assemblea (ex multis Cass.Civ.n.24696/2008, 16092/2005, 26468/2007). Ciò consegue che la delibera impugnata è da considerarsi nulla in quanto con la stessa è stato approvato un bilancio con inserite spese personali, imputabili al singolo condomino, e tale previsione viola i disposti di legge ed incide sui diritti dei singoli. Deve ulteriormente rilevarsi che un accordo privato su spese personali, come asserito presente nella fattispecie de qua, non possa avere valenza nell'ambito di un bilancio condominiale nel quale sono previste spese individuali senza supporto alcuno di titoli legali, sentenze e/o decreti ingiuntivi.  ### privato tra un ### ed uno solo dei componenti la compagine condominiale potrebbe essere valido tra le parti ma non può essere inserito nella gestione condominiale, il ### potrà recuperare attraverso una eventuale autonoma azione laddove necessario. Quanto sommariamente esposto deve ritenersi assorbente e rende superflua l'analisi degli altri rilievi lamentati dagli attori in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.. La causa può pertanto essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. n. 11458/2018). Ciò rilevato comporta l'accoglimento della domanda attorea ed il convenuto deve ritenersi soccombente e sarà tenuto al risarcimento delle spese di lite. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come al dispositivo nel rispetto del D.M.  55/2014, aggiornato sulla base del DM n. 147 dell' ### pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate, del valore della controversia e della mediazione.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così dispone: 1) dichiara la nullità della delibera adottata dal ### sito in ####.  ### n.1 in data ###; 2) condanna ### in pers. dell'amm.p.t., alla rifusione in favore di ### e ### delle spese di lite che vengono liquidate in €12.860,00= oltre ### CPA rimborso spese forfettarie con distrazione delle stesse a favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario.  ### lì 19.12.2025 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 6087/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Emanuela Marti

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