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Tribunale di Bari, Sentenza n. 53/2024 del 09-01-2024

... ed agli eredi del de cuius, D'### in relazione al detto cottimo fiduciario, ha riconosciuto di dover effettuare ancora l'erogazione del saldo finale, a favore degli eredi (doc. 4 prod. ricorrente); - Il Ministero in questione non ha mai provveduto ad effettuare il pagamento del dovuto, pari a £. 50.993.590 (euro 26.305,00), neppure dopo essere stato costituito in mora dal curatore dell'### con lettere del 30/07/2008 (doc. 5), del 12/06/2015 (doc.6), del 20/11/2017 (doc. 7) e del 12/03/2018 (doc. 8). Costituendosi in giudizio in concomitanza alla prima udienza di comparizione, le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da controparte, oltre che l'intervenuta prescrizione del credito azionato. Disposto il mutamento del rito, la causa - (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 9197/2019 promossa da: ### quale #### D'### con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti; ATTORE contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E #### REGIONALE PER LE OO.PP. PER LA CAMPANIA, #### E LA BASILICATA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di ### CONVENUTI CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.  MOTIVI DELLA DECISIONE I. - La motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. n. 69/2009. 
II. - Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avv. ### in qualità di ### dell'### di D'### ha agito in giudizio nei confronti del Ministero delle ### e dei ### e del ### per le ### per la ### il ### la ### e la ### al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 26.305,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi fino al soddisfo, a titolo di saldo finale del corrispettivo dovuto per l'esecuzione, ad opera dell'impresa D'#### di ### (###, dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio e antinfortunistica degli impianti tecnologici della ### demaniale della ### di ### di ####, in virtù dell'atto di cottimo fiduciario del 19/06/1990 n. 3570-04 rep. reg. a ### il ### al n. 12607 Atti Registrato il: 28/02/2024 n.2329/2024 importo 1814,00
Privati, autorizzato con D.P. n. 8691 del 13/07/1989, reg. alla Corte dei ### il ### reg. 1 foglio 376. 
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto che: - in data ### è stato redatto lo stato finale dei lavori eseguiti, cui ha partecipato il committente Ministero dei ### (doc. 3 prod. ricorrente); - lo stato finale dei lavori prevedeva un “credito dell'impresa pari a £ 50.993,590” alla data del 09/03/1993; - il committente Ministero dei ### con lettera raccomandata del 30/03/1999, protocollata al n. 3952, inviata all'### ed agli eredi del de cuius, D'### in relazione al detto cottimo fiduciario, ha riconosciuto di dover effettuare ancora l'erogazione del saldo finale, a favore degli eredi (doc. 4 prod. ricorrente); - Il Ministero in questione non ha mai provveduto ad effettuare il pagamento del dovuto, pari a £.  50.993.590 (euro 26.305,00), neppure dopo essere stato costituito in mora dal curatore dell'### con lettere del 30/07/2008 (doc. 5), del 12/06/2015 (doc.6), del 20/11/2017 (doc. 7) e del 12/03/2018 (doc. 8).   Costituendosi in giudizio in concomitanza alla prima udienza di comparizione, le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da controparte, oltre che l'intervenuta prescrizione del credito azionato.   Disposto il mutamento del rito, la causa - istruita solo documentalmente - è infine pervenuta all'udienza del 20/09/2023, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.   III. - Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.   III.1. - La questione della intervenuta prescrizione del credito azionato in giudizio, sollevata dalla parte convenuta, è inammissibile per effetto della tardività della costituzione di quest'ultima: le amministrazioni resistenti, infatti, a seguito della loro costituzione tardiva in giudizio, sono decadute dalla possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione del credito ai sensi dell'art. 702 bis, co. 4, c.p.c., che, come noto, prevede l'obbligo della parte convenuta in giudizio di costituirsi entro un certo termine - dieci giorni - prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, nonché l'obbligo, in sede di costituzione, di sollevare, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui rientra a pieno titolo l'eccezione di prescrizione.   A nulla rileva, poi, che il tema sia stato incidentalmente trattato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio (peraltro al solo fine di escludere la fondatezza dell'eccezione, oggetto di contestazione sollevata da controparte in sede stragiudiziale), atteso che la prescrizione del diritto di credito non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, nei termini processualmente stabiliti, in forza del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi o meno del fatto prescrizionale già compiuto (art. 2938 c.c.), con la conseguenza che il termine decadenziale stabilito (nella specie) dall'art. 702 bis, co. 4, c.p.c. per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio opera comunque, seppure la stessa eccezione sia stata precedentemente sollevata in sede ###tempestivamente riproposta nel giudizio avente ad oggetto il diritto di credito in questione: in arg. cfr. Cass., n. 24490 del 2022).   III.2. - Nel merito, pacifico (in quanto concordemente allegato dalle parti) è che l'impresa D'#### di ### (### abbia eseguito i lavori di adeguamento alla normativa antincendio ed antinfortunistica degli impianti tecnologici della ### della ### di ### di ####, in virtù dell'atto di cottimo fiduciario del 19.06.1990, n. 3570 - 04 rep. reg.  a ### il ###, documentato in atti (all. 3 prod. convenuto).   È poi provato per tabulas, sulla scorta della documentazione prodotta dallo stesso Ministero resistente (cfr. il certificato di regolare esecuzione del 03/04/1993 di cui all'all. 2 prod. convenuto), ### il: 28/02/2024 n.2329/2024 importo 1814,00 che, all'esito dei lavori eseguiti, residuava un credito, in capo all'impresa esecutrice, dell'ammontare di “£ 50.913.593”, somma così computata a titolo di saldo del corrispettivo dovuto, al netto delle penali per ritardata ultimazione dei lavori e respinte le riserva opposte dall'appaltatore.   La parte convenuta ha sostenuto, in giudizio, che l'inadempienza contributiva dell'appaltatore (nei confronti della ### di ### e dell'### di ### ha legittimamente impedito di procedere al pagamento.   Ora, l'art. 19 del d.P.R. n. 1063/1962 (applicabile ratione temporis) prevedeva che “### deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l'appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'### a carico del fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore”.  ###. 18, co. 17, della legge n. 55/1990 stabiliva che “### di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, è altresì responsabile in valida dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. ### e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la ### edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano al cui comma 8. ### e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva”.  ### di cottimo fiduciario con cui sono stati affidati i lavori per cui è causa autorizzava la stazione appaltante a sospendere il pagamento del saldo in caso di accertata inottemperanza dell'appaltatore agli obblighi retributivi e contributivi (cfr. art. 12). 
Ciò posto, nel caso di specie, la parte convenuta ha allegato di aver chiesto agli enti competenti di conoscere la regolarità dell'appaltatore con gli adempimenti previsti, dovendo procedere alla detrazione delle relative somme di cui l'impresa era eventualmente debitrice.   Il convenuto ha poi documentato che: - con lettera acquisita al n. 814 di prot.llo del 19/07/1993 (all. 5), la ### di ### aveva tempestivamente comunicato il debito dell'impresa nei propri confronti, per l'importo di £ 1.782.711 a titolo di accantonamenti e contributi vari; - con la lettera acquisita al prot.llo con n. 390 in data ### l'### aveva invitato l'appaltatore a trasmettere la documentazione attestante l'effettuazione delle operazioni contributive, segnalando che, in caso di non ottemperanza, avrebbe rilasciato certificato negativo e avrebbe ritenuto la ditta inadempiente agli obblighi di legge (all. 4).   La parte resistente ha poi specificato che l'### non ha fornito, in seguito, alcun riscontro e ciò, nell'ottica delle amministrazioni convenute, consentirebbe di ritenere accertata l'inadempienza della ditta agli obblighi legge, giustificando così il rifiuto del pagamento, in base al rilievo per cui il credito azionato “potrebbe essere stato anche integralmente assorbito dall'esposizione debitoria nei confronti dell'INPS”.   ### non merita condivisione.   Invero, la parte resistente ha provato, in giudizio, solo che, al tempo, esisteva un debito nei confronti della ### di ### di £. 1.782.711 (al cambio, di euro 920,69), mentre la circostanza relativa alla dedotta sussistenza di un debito nei confronti dell'### è rimasta indimostrata. 
Infatti, sono stati acquisiti agli atti del giudizio le richieste di informazioni inoltrate dalla stazione appaltante all'ente previdenziale e la richiesta di documentazione inviata da quest'ultimo ### il: 28/02/2024 n.2329/2024 importo 1814,00 all'appaltatore, mentre non vi è traccia del certificato negativo che, pure, l'### avrebbe dovuto rilasciare in caso di inottemperanza al deposito della documentazione attestante il compimento delle operazioni contributivi nel termine di trenta giorni dall'istanza.   Nella specie, non è invero corretto presumere, dal mancato riscontro dell'### alla richiesta di emissione del certificato, che questo fosse negativo, dovendosi invece presumere esattamente il contrario, atteso che il detto istituto, nella già menzionata istanza interlocutoria dell'08/04/1993, preavvertiva che avrebbe emesso un certificato negativo in caso di mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione.   Risulta dunque fallace il ragionamento inferenziale che trae dal mancato riscontro dell'### una conseguenza (l'accertamento in ordine all'inadempienza della ditta agli obblighi contributivi) che da questo non può ragionevolmente discendere.   Dal canto suo, parte attrice ha documentato, in corso di causa, che, a seguito di apposita richiesta inoltrata all'### (sedi di ### e di ###, l'istituto ha informato che non risultavano “pendenze” in relazione alla posizione contributiva riferibile alla impresa esecutrice dei lavori per cui causa (cfr. doc. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte ricorrente).   Il compendio probatorio acquisito al giudizio autorizza dunque un risultato conoscitivo opposto a quello propugnato dalla parte convenuta, inducendo a ritenere indimostrato il presupposto fattuale su cui si fonda il ragionamento presuntivo posto alla base del rifiuto del pagamento opposto dalla stazione appaltante, che, in base alle evidenze documentali disponibili e in conformità alle norme applicabili e alle pattuizioni inter partes, avrebbe potuto legittimamente trattenere solo la quota parte di somme necessarie per l'estinzione della ### posizione debitoria in illo tempore maturata dall'appaltatore nei confronti ### edile di ### (e cioè fino alla concorrenza di euro 920,68), dovendo invece pagare alla ditta ricorrente la restante parte.   Ne deriva l'illegittimità del rifiuto delle amministrazioni resistenti di versare il saldo del corrispettivo riconosciuto nel certificato di esecuzione lavori versato in atti, detratto l'importo corrispondente al debito nei confronti della ### edile di ### per l'ammontare di £ 49.130.882 (al cambio, euro 25.373,98).   Dall'inadempienza della parte convenuta alla propria obbligazione consegue la produzione di interessi di pieno diritto, decorrenti in base alla previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 36, d.P.R.  n. 1063/1962 (per quanto riguarda l'invocata rivalutazione del credito vale invece il principio, ribadito anche dalle ### con la sentenza 23/03/2015, n. 5743, Rv. 634625, secondo il quale “il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art.  1224, secondo comma, cod civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta”).   IV. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.   Alla liquidazione dei compensi difensivi si procede tenuto conto del valore della lite e in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in ragione del carattere documentale della causa, della semplicità delle questioni trattate, della natura meramente riepilogativa degli scritti difensivi finali.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) ACCOGLIE la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, ### la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di € 25.373,98, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione; ### il: 28/02/2024 n.2329/2024 importo 1814,00
C) ### la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi, € 2.540 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.  ### 8 gennaio 2024 

Il giudice
### il: 28/02/2024 n.2329/2024 importo 1814,00


causa n. 9197/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Chibelli Andrea

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 10508/2024 del 19-04-2024

... il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.”; da tale quadro normativo primario e secondario, si ricava la espressa voluntas legis in merito al divieto per le amministrazioni, coerentemente alla funzione essenzialmente di prevenzione di tali ausili, di utilizzare strumenti di rilevazione di velocità che non siano completamente visibili e preventivamente segnalati in modo netto e immediatamente (leggi tutto)...

N.RG 40006 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Napoli
Sezione 05 QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice di ### di Napoli Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 40006 / 2023 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023
 Parte istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###)
 Controparte: PREFETTURA DI NAPOLI - UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO (###)
Ragioni di ### e di ### della Decisione CONCLUSIONI: ### da verbali di causa e scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il dì 2/10/2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso i verbali ### n° ### e n° ###, elevati dalla ### per la violazione dell'art. 142, comma 8, del ### della
Strada commesse in data 8 e 14/8/2023, notificati il ###, dei quali chiedeva l'annullamento previa sospensiva.
A sostegno della domanda deduceva, tra l'altro, la carenza di regolare omologazione e taratura dello strumento di rilevazione e la carenza di adeguata segnaletica.
Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti; comunicato ritualmente tale provvedimento alle parti stesse, il ### non si costituiva; all'udienza fissata compariva il ricorrente e il giudizio veniva deciso come da dispositivo letto. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) La opposizione è fondata e va accolta.
Preliminarmente va rilevato che nel caso di opposizione a sanzione amministrativa, il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale e del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione contestata (cfr. Cass. 24030/2005 e 4588/2001).
Va rilevata in primo luogo la mancanza di prova certa della violazione. Si osserva che il ### ha omesso il deposito degli atti relativi alla contestata violazione, cosicché il Giudice non ha potuto esercitare il doveroso controllo sulla legittimità del processo sanzionatorio. Poiché nel giudizio di opposizione la parte opposta assume la vesta sostanziale di attrice, con i conseguenti oneri probatori, va ritenuta non raggiunta la piena prova in ordine alle violazioni contestate (cfr. Cass. 509/99: “Con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, restando l'assunzione di prove d'ufficio, prevista dall'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1981, una facoltà, e non un obbligo del pretore, il cui esercizio è affidato alla sua discrezionalità. Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art. 23, comma 12, l'opposizione deve essere accolta.”; cfr. anche Giud. ### 28/1/2002 Mazzanti c/### in ### Merito, 2002,748: “Chi fa opposizione all'ingiunzione di pagamento d'una sanzione amministrativa - ai sensi della l. n. 689 del 1981 - assume la veste di convenuto in senso sostanziale, in quanto resiste alla pretesa della p.a. autrice del provvedimento opposto, e pertanto al fine dell'accoglimento dell'opposizione è sufficiente che non emerga prova della fondatezza della pretesa sanzionatoria, in applicazione dei principi civilistici sull'onere della prova.” Giud. ### 4/2//2003 in ### giur. ### 2003, 629: “### opposta deve dar prova della correttezza della propria pretesa sanzionatoria, quanto meno depositando la documentazione richiesta ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 della L. n. 689 del 1981. La mancata ottemperanza a tale invito non produce tout court l'annullamento dell'atto impugnato, ma qualora ciò renda impossibile per il giudice stabilire la legittimità dell'operato della p.a., può comportare l'applicazione del penultimo comma dell'articolo 23 della L. n. 689 del 1981, con accoglimento del ricorso, non sussistendo sufficienti elementi per ritenere fondata la correttezza dell'accertamento.)
Appare quindi fondata, decisiva e assorbente l'eccezione in merito alla mancanza di prova certa della violazione, essendo stato omesso il deposito della documentazione fotografica attestante la presunta infrazione, il che rileva ai sensi dell'art. 7/10, D. lgs. 150/2011.
Va rilevato, inoltre, e ciò ha valore assorbente, che l'art. 142/6 bis del c.d.s. prescrive che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del ### dei trasporti, di concerto con il ### dell'interno.”; il Regolamento attuativo (D.M. Trasporti 15/8/2007 all'art. 1, commi 1 e 2, testualmente dispone “1. 1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. 2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione «controllo elettronico della velocità» ovvero «rilevamento elettronico della velocità», eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.”; l'art. 2, comma 1, poi sancisce che “I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.”; da tale quadro normativo primario e secondario, si ricava la espressa voluntas legis in merito al divieto per le amministrazioni, coerentemente alla funzione essenzialmente di prevenzione di tali ausili, di utilizzare strumenti di rilevazione di velocità che non siano completamente visibili e preventivamente segnalati in modo netto e immediatamente percepibile dall'utente della strada, pena la illegittimità della contravvenzioni elevate; in altre parole non può esservi spazio per impianti trappola che realizzano veri e propri agguati agli automobilisti, con finalità essenzialmente economiche (cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, 31/05/2007, n.12833: “Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, conv. con modif. nella L. 1 agosto 2002, n. 168, norma imperativa, dell'utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve essere data informazione all'automobilista (nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza del giudice di pace, che aveva annullato una multa per eccesso di velocità per la mancanza in loco di cartelli indicanti la presenza di autovelox)”).
Sintomatico, in tal senso, il contenuto della la direttiva emanata dal ### dell'Interno in data ###, con la quale si è inteso inquadrare i criteri degli accertamenti delle violazioni in questione alla luce della legislazione vigente: in particolare il provvedimento prevede un rilevamento selettivo delle infrazioni che consenta di sanzionare i conducenti responsabili dell'eccesso di velocità proporzionalmente al pericolo causato dalla loro condotta di guida, la gestione esclusiva degli apparecchi autovelox et similia da parte delle forze di polizia, la obbligatorietà di segnalazione delle postazioni di rilevazione della velocità, una maggiore tutela della privacy, escludendosi il trattamento di foto e riprese video da parte di persone non appartenenti alle forze di polizia, controlli periodici alle apparecchiature per la rilevazione della velocità, la creazione di un osservatorio finalizzato al monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall'eccesso di velocità e a misurare l'efficacia delle attività di contrasto adottate.
Successivamente, è intervenuto il D.M. n° 282/2017, cd. Direttiva Minniti, che ha sancito, al punto 7.5 allegato al ### che la distanza minima tra il cartello con il limite di velocità e l'autovelox non può essere inferiore a un chilometro. Tanto nel caso in cui la postazione dell'autovelox si trovi fuori dai centri abitati e che il limite di velocità previsto sia inferiore rispetto a quello consentito, in via generale, dal codice della strada per quel tipo di strada (ambedue circostanze riscontrabili nel caso in questione, trattandosi di autostrada. La Suprema Corte (cfr. sent. n° 25544/2023: “È illegittimo il verbale di contestazione della violazione dell'art. 142, comma 9, ### per eccesso di velocità, nel caso di omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e l'autovelox, di cui all'art. 25, comma 2, L. n. 120/2010 e capo 7.6 allegato al D.M.  282/2017.”), è intervenuta sul punto, affermando che il limite di un chilometro vale anche quando la segnaletica che prescrive una velocità inferiore rispetto al codice è la mera ripetizione di un precedente cartello, anch'esso riportante lo stesso limite.
Naturalmente la ### attrice in senso sostanziale del giudizio di opposizione, ha l'onere di provare puntualmente il rispetto di tutte le richiamate condizioni di utilizzo delle apparecchiature destinate al rilevamento della velocità, nel caso di specie non adempiuto.
Altri motivi assorbiti.
La sanzione, pertanto, è da considerarsi illegittima e va annullata, come il relativo verbale di contestazione.
La presente decisione definitiva nel merito travolge la richiesta di sospensiva della esecutività del provvedimento, rendendo affatto superflua ogni decisione separata in merito. 2) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della attività effettivamente espletata e degli esborsi, allo stato, eseguiti. P.Q.M Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### , nei confronti di
PREFETTURA DI NAPOLI - ### , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Il Giudice di ### Avv. ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da de ### contro il ### di Napoli, avverso i verbali ### n° ### e n° ###, con ricorso depositato il dì 2/10/2023, così provvede:
A. annulla il verbale e le sanzioni;
B. condanna il resistente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 43,00 per esborsi ed euro 130,00 per compensi, con distrazione.
Così deciso in Napoli il dì 18/4/2024
Cosi deciso in Napoli, lì 18-4-2024
Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott.


causa n. 40006/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Martinelli Costantino

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1952/2024 del 20-05-2024

... il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, la sentenza passata in giudicato relativa a domanda di riliquidazione dell'indennità di anzianità sulla base dell'incidenza di una determinata voce della retribuzione preclude la proposizione di una successiva domanda con cui si chieda il ricalcolo per ragioni diverse, e specificamente in base al computo di altro elemento retributivo, trattandosi di elementi costitutivi del complessivo trattamento di fine rapporto e, comunque, di elementi concorrenti alla determinazione della base di computo di un unico credito non frazionabile. Di conseguenza, le uniche ipotesi in cui non opera il principio enunciato sono quelle di sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatisi successivamente al formarsi del giudicato o quanto meno (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di ### e di ### ed Assistenza Composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente Dott.ssa ### rel. 
Dott.ssa ### all'esito dell'udienza, e dalla successiva camera di consiglio dell'8 maggio 2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 3285/2022 + 194/2023 RG.   TRA ### nato a ####, il ###, rappresentato e difeso dall'avv.### con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla G. Sanfelice 24. 
Appellante E ### in persona del Presidente della #### legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. ### n. 81, C.F. ###, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'Avv. ### e dall'Avv. ### giusta procura generale ad lites per notaio ### n. ### raccolta 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S.### n.81 Appellata Oggetto: riforma della sentenza resa dal Tribunale di Napoli al n°6082/2022 il ### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il #### chiedeva che il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accertasse e dichiarasse la sussistenza del diritto alla percezione delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto, invece, spettante in riferimento alla 1°qualifica dirigenziale, dal 18/04/1990 al giorno 08/01/2014, data di cessazione del rapporto e, per l'effetto, condannasse la ### al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori, nella misura da liquidarsi in separata sede. 
Il ricorrente, a sostegno della domanda, dichiarava di essere stato immesso nel ruolo speciale dei dipendenti della ### in attuazione di quanto previsto dalla L.730/86 e, quindi, ai sensi della L.Reg.n°4/1990, in data ###; che la detta L. ### prevedeva due qualifiche dirigenziali; di essere stato destinatario di provvedimenti formali di affidamento di compiti ed incarichi comportanti estrema complessità e responsabilità nonché potere di rappresentanza esterna; che detti compiti, ai sensi della L.R.n.27 del 23/05/1984, art.23, erano ascrivibili alla qualifica dirigenziale; che, per contro, lo stesso ricorrente era attribuita l'8° qualifica funzionale sino alla messa in quiescenza avvenuta il giorno 08/01/2014. 
Si costituiva la ### la quale contestava che le funzioni svolte dal ricorrente potessero essere ascritte alla funzione dirigenziale. 
Con sentenza n. 6082/2022 il giudice di prime cure rigettava La domanda con condanna del ### alle spese di lite. 
Avverso la sentenza proponeva impugnazione, in data #### lamentando l'errata ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto così come operata dal Giudice di prime cure e concludeva chiedendo, così, a riforma integrale della sentenza di primo grado, di accogliere la domanda vinte spese del doppio grado.  ### si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. 
La Corte, previa riunione dei procedimenti essendo il n. 194/2023 un mero duplicato informatico, all'esito della odierna udienza, ha deciso la causa come da dispositivo in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### è infondato e va rigettato. 
La sentenza impugnata ha fatto concreta e corretta applicazione del principio - da tempo consolidato in giurisprudenza - secondo il quale “l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte ( giudicato implicito)”, per cui “al titolare di un diritto di credito del quale si sia già giudicato è precluso agire con una seconda domanda relativa a tale diritto, quando essa miri ad ottenerne una diversa quantificazione in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base dell'anteriore statuizione”. 
Di tale consolidato principio la Suprema Corte ha fatto specifica applicazione a fattispecie del tutto simili a quella in esame, precisando che, poichè il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, la sentenza passata in giudicato relativa a domanda di riliquidazione dell'indennità di anzianità sulla base dell'incidenza di una determinata voce della retribuzione preclude la proposizione di una successiva domanda con cui si chieda il ricalcolo per ragioni diverse, e specificamente in base al computo di altro elemento retributivo, trattandosi di elementi costitutivi del complessivo trattamento di fine rapporto e, comunque, di elementi concorrenti alla determinazione della base di computo di un unico credito non frazionabile. 
Di conseguenza, le uniche ipotesi in cui non opera il principio enunciato sono quelle di sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatisi successivamente al formarsi del giudicato o quanto meno non deducibili dalle parti nel primo giudizio. 
Nel caso in esame, in materia di riconoscimento di una qualifica superiore, è stato, altresì, affermato che il giudicato formatosi su tale domanda ricomprende ogni possibile profilo inerente al fatto costitutivo dedotto, e quindi lo svolgimento di mansioni superiori per il periodo di tempo utile al riconoscimento della superiore qualifica. 
Deve, pertanto, ritenersi preclusa la successiva domanda di una qualifica superiore diversa da quella rivendicata in precedenza, seppur avanzata in base ad una diversa norma contrattuale, poiché il fatto costitutivo resta sempre lo stesso (Cass. n.3540 del 11/02/2021). 
Consegue da quanto sinora detto, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, che, ogni doglianza attinente al riconoscimento della superiore qualifica -ovvero alle differenze retributive conseguentiavrebbe dovuto esser fatta valere dal ### nel pregresso giudizio, giacchè tutti i fatti che convergevano a definire il diritto vantato, concorrevano alla produzione di un medesimo effetto giuridico ed in quanto tali dovevano rinvenire in un medesimo contesto di azione.  ### ha assunto, in contrario, che con l'attuale ricorso il riconoscimento delle mansioni superiori era richiesto sulla base di un percorso argomentativo diverso, in quanto prima era stato richiesto sulla base della erroneità della procedura di reinquadramento ed ora, invece, sulla base di una descrizione puntuale delle mansioni di tipo valutativo ed intellettivo e non di tipo tecnico. 
Tuttavia, osserva la Corte, nel precedente giudizio, il ### diversamente da quanto argomentato con l'atto di appello, a fondamento della domanda, oltre a lamentare la erroneità della procedura di reinquadramento, in ogni caso, assumeva, come allegato nel presente giudizio e per il medesimo periodo (dal 18/04/1990 all' ###), che gli incarichi affidati di responsabile di uffici in posizione apicale, con connessi profili di autonomia decisionale, organizzativa e di controllo del personale, fossero ascrivibili al livello dirigenziale. 
La descrizione, dunque, puntuale delle mansioni più articolata ma non diversa da quella originaria nulla aggiunge alla causa petendi, rimasta immutata.  ### dell'eccezione di giudicato ha giustamente precluso al giudice di primo grado l'esame nel merito della questione proposta dal dipendente. 
Consegue pertanto il rigetto totale dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. 
La natura del giudizio costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  La Corte così decide: rigetta l'appello. 
Compensa le spese di lite. 
Sussistono tuttavia i presupposti per la applicazione dei criteri di cui al primo periodo dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012. 
Napoli, 8.05.2024 Il Presidente Dott.ssa ### estensore D.ssa ### n. 3285/2022

causa n. 3285/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Papa Mariavittoria, Tranchino Elvira, Beneduce Anna Maria

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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 773/2024 del 07-06-2024

... a far proprie le risultanze della relazione della consulenza tecnica d'ufficio. 3.4 Vizio di motivazione e difetto di applicazione della normativa emergenziale sulla determinazione dell'importo del compenso in relazione al ### d'intesa ### di ### civile e ### professionali d'### Contesta la vidimazione da parte dell'ordine professionale degli ### della ### parcella relativa alla sostituzione edilizia, effettuata senza previa verifica dell'esistenza dei documenti giustificativi della richiesta ossia una lettera di incarico o uno schema di convenzione fra tecnico incaricato e committente, non rinvenibile in atti. Censura la sentenza di ### che nel liquidare il compenso all'#### non ha considerato che l'attività dell'#### ha riguardato la prima fase dell'opera di - 7 - ricostruzione (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di L'### riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati ### Dott. ### rel. 
Dott. #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 207/2023 R.G., promossa da ### , corrente in L'### via ### nn. 9 e 11 (C.F.: ###) in persona dell'### e legale rappresentante p.t. Per. Ind. ### rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. ### contro ### (C.F.: ###) nato a L'### il ### ed ivi residente ###, rappresentato e difeso come in atti, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### per la riforma della sentenza n. 615/2022 resa dal Tribunale di L'### pubblicata in data 21 settembre 2022 Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 13 febbraio 2024 come disposto con decreto del ### della ### civile con cui, preso atto della entrata in vigore dal 01.01.2023, dell'art. 127 ter nelle formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, si è disposta la trattazione del procedimento con tale modalità e la - 2 - Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica con ordinanza in data 13 febbraio 2024 FATTO E DIRITTO 1).Con atto di citazione il ### sito in L'### via ### n. 9/11, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 13/2015 con cui il Tribunale di L'### ingiungeva il pagamento della somma di € 90.076,68 per competenze professionali in favore dell'#### relative all'incarico di riscostruzione-ristrutturazione del fabbricato, oltre interessi legali come da domanda , spese liquidate in € 1.700,00 per onorari, € 406,50 per esborsi, spese forfettarie, IVA e CAP e successive occorrende.  1.###sponeva che l'assemblea condominiale del 04.08.2009 aveva nominato l'#### quale tecnico responsabile per tutti gli atti tecnici finalizzati alla ricostruzione -ristrutturazione del fabbricato rimasto gravemente danneggiato dal sisma del 2009. 
Eccepiva l'inesigibilità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto non essendo sufficiente ( per procedere al pagamento) la concessione del contributo pubblico, dovendosi attendere che esso entri nella disponibilità del beneficiario ( con il deposito sul c/c dedicato ai costi della ricostruzione) e , riguardo le c.d. spese tecniche ( tra le quali rientrano le competenze del progettista) , la normativa di riferimento richiede che il D.L. rediga il primo S.A.L. e il Comune di L'### autorizzi il relativo pagamento: condizioni non realizzatesi nel caso di specie; inoltre, precisava che al condominio era interdetta la possibilità di anticipare il pagamento e che non vi era stata, in precedenza, la formale richiesta di pagamento per l'attività svolta e, quindi, l'impossibilità di conoscere l'esatto importo dovuto in quanto nell'atto della concessione del ### riconosciuto al condominio non è possibile individuare le competenze maturate dal professionista opposto essendo esse ricomprese , senza alcuna distinzione, nella c.d. spese tecniche; riteneva, infine, non dovuto l'importo di € 735,06 per “diritti di revisione” liquidati dal Consiglio dell'Ordine degli ### ma non riconosciuto dal Comune di L'### 1.2 Si costituiva in giudizio l'#### chiedendo concedersi preliminarmente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; nel merito, il rigetto dell'opposizione e la condanna del condominio al pagamento della somma ingiunta o di quella ritenuta di giustizia, evidenziando in particolare di aver svolto per il committente una duplice attività di riparazione e miglioramento sismico del fabbricato e di ricostruzione ex novo dello stesso ovvero c.d.   - 3 - sostituzione edilizia e che le somme richieste nel decreto ingiuntivo opposto riguardavano il secondo progetto .  1.3 Con ordinanza del 02.07.2015 il G.I. rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo concedendo alle parti i termini ex art 183 c.p.c..; con la 1^ memoria ex art 183 il condominio spiegava l'attività professionale svolta dall'opposto e rilevava che il secondo progetto di ricostruzione ammesso a contributo era stato redatto da un altro professionista ( dopo la revoca dell'incarico all'#### decisa dai condomini all'assemblea del 25.09.13 a seguito delle numerose contestazioni mosse all'opera da questi svolta per difformità al progetto approvato) aggiungendo che l'inadempimento del progettista era conclamato dalla ### del 23/10/2013, prot.n. 80295, con cui il ### privata del Comune dell'### non accoglieva la domanda di rilascio del permesso a costruire atteso che il ### di ricostruzione redatto dall'#### necessitava, per quel tipo di interventi previsti, dell'unanimità dell'### dei ### e comportava lo spostamento di alberi non indicati in progetto. 
All'udienza dell'08.02.2016 il Giudice rigettava le richieste di prova orale e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 09.07.18 il G.I. tratteneva la causa a decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 c.pc. 
Rimessa la causa in istruttoria veniva disposta CTU in ordine alla natura delle varianti apportate dall'#### rispetto al progetto approvato dall'assemblea condominiale e determinazione del compenso. 
All'udienza del 28.09.2020 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche 2). La sentenza di primo grado: Il Tribunale di L'### con la sentenza n. 615/2022 nell'accogliere parzialmente l'opposizione revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 13/2013 e condannava il ### a pagare in favore dell'#### la somma di € 67.641,70 , onere previdenziale del 4%, IVA 22% ed interessi legali , oltre alla rifusione del 50% delle spese di lite liquidate in € 1067 50 per compenso, 50% delle spese di CU, rimb. forf 15% ,IVA e CPA di legge per la fase monitoria ed in € 6.715 per compenso, oltre rimb. forf.  15%, IVA e CPA di legge, per la fase di opposizione; poneva le spese di CTU a carico di parte opponente.  2.1 ### , all'esito del giudizio e sulla base dell'istruttoria svolta, riteneva pacifico che l'#### avesse ricevuto l'incarico dal ### per il compimento di tutte le attività relative al recupero del fabbricato danneggiato dal sisma del 2009, nonché - 4 - l'avvenuta redazione da parte dello stesso del progetto di riparazione e, in seguito ( considerato il superamento del limite di convenienza economica e della delibera all'unanimità di procedere alla sostituzione edilizia , come da verbali di assemblea del 25.05.11, 29.10.12, ) il progetto di ricostruzione dell'immobile, approvato dall'assemblea condominiale il ###. 
Sul punto rilevava che dai verbali assembleari del 29.10.12. e del 09.01.13 non risultava che il condominio avesse prescritto all'opposto di realizzare, con il progetto, un aumento delle superfici al fine di rientrare nel premio di cubatura di cui al ### della ### inoltre nell'assemblea del 09.01.13 il condominio aveva approvato il progetto predisposto dal tecnico avendo saputo dell'impossibilità di ricostruire l'edificio a causa della carenza strutturali del vecchio fabbricato, essendo stato illustrato in quella sede da parte del progettista, che l'immobile sarebbe stato spostato di tre metri per consentire un miglior accesso ai garages che sarebbero stati collocati sul lato nord. 
Evidenziava che dal verbale dell'assemblea del 11.09.13 risultava che il tecnico aveva sconsigliato l'aumento delle superfici e che i condomini, seguendo tale scelta, non prescrivevano nulla al riguardo, approvando il progetto predisposto dall'#### Pertanto, secondo il Tribunale di ### il mancato aumento di superfici e lo spostamento di tre metri del fabbricato non costituivano inadempimento essendo irrilevante che il progetto non sia stato approvato all'unanimità trovando applicazione le diposizioni speciali di cui all'art.  2 dell'OPCM 3790/2009 derogative degli artt. 1120,1121 e 1136 co. 5 c.c. con la conseguenza che potendo approvarsi a maggioranza la demolizione e ricostruzione dell'edificio, ugualmente legittima doveva ritenersi la scelta a maggioranza di spostarne la collocazione di tre metri.  ### considerava la mancata rappresentazione sui progetti, lamentata dall'opponente, degli alberi presenti nella proprietà condominiale costituire un minimo discostamento dal regolamento comunale, irrilevante e facile da correggere, ritendo inoltre non provato il fatto che l'apposizione di ponteggi durante la ricostruzione ne avrebbe determinato l'abbattimento. 
Il Tribunale di Prime Cure riteneva le difformità tra il progetto presentato all'assemblea e quello presentato in Comune, effettivamente riscontrate dal CTU ( riguardanti il quarto piano , la forma della falde di copertura , i balconi), integranti inadempimento non grave, in quanto non incidenti sulla prestazione affidata in via principale al progettista e costituita dalla redazione e presentazione del progetto ai fini della concessione del contributo pubblico; per cui non privando il condominio committente dell'utilità rappresentata dal progetto di ricostruzione approvato dall'assemblea, non poteva escludersi il diritto del progettista al compenso per l'opera utilmente svolta sino alla revoca dell'incarico.   - 5 - In conformità con la giurisprudenza di legittimità, richiamata nella sentenza impugnata, il Tribunale di L'### riconosceva l'obbligo per il condominio di remunerare il professionista per il progetto redatto e approvato dall'assemblea, non sussistendo i lamentati inadempimenti gravi ed essendo ininfluente che il condominio, dopo la revoca dell'incarico all'#### si sia avvalso dell'opera di altro professionista dal momento che tale scelta non era dipesa dall'inidoneità del progetto redatto dall'opposto.  ### quantificava il compenso per l'#### sulla base della CTU (che aveva tenuto conto del ### di ### stipulato tra il ### di protezione Civile e gli ### professionali d'### in data ### e successivo aggiornamento), in € 67.641,70 oltre oneri previdenziali al 4%, IVA 22% ed interessi legali dalla domanda come richiesto in sede monitoria ### la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50%, considerato il divario tra quanto richiesto e il dovuto e la mancanza di documentata richiesta di pagamento antecedente al procedimento monitorio, mentre le spese di CTU venivano poste definitivamente a carico del condominio opponente.  3)Appello: avverso la sentenza n. 615/2022 del Tribunale di L'### proponeva appello il ###chiedendone la riforma per i seguenti motivi: 3.1. Carenza e/o difetto assoluto di motivazione per errata valutazione e contrasto con le prove ed emergenze istruttorie e conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.  relativamente agli inadempimenti, errori, ed omissioni dell'attività professionale svolta dall'#### (violazione art. 4.3 Regolamento edilizio comunale e art. 7 Norme tecniche di attuazione) Con questo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il ### valutato solo alcuni errori ed inadempimenti del professionista incaricato, tralasciando di considerarne altri quali: la mancata rappresentazione sui progetti degli alberi presenti nella proprietà condominiale che ha reso la domanda di permesso di costruire incompleta e non corrispondente a quanto previsto all'art. 4.3 del Regolamento edilizio comunale e all'art. 7 NTA; la difformità tra il progetto approvato dall'assemblea condominiale e quello presentato al Comune, rilevato dal CTU ( e relative per lo più al piano quarto, la forma della falda di copertura, i balconi) e ritenute dal ### tali da non inficiare per il committente l'utilità del progetto del nuovo edificio ( con conseguente diritto al compenso del progettista). Sul punto l'appellante oltre che ad evidenziare che il Comune di L'### in data ### prot. 80295 aveva rigettato il progetto, denunciava la presenza di numerosi vizi e difformità urbanistiche riscontrati dal ### istruttore del Comune di L'### (esame pratica edilizia prot. n. 2244 - 6 - del 14.01.13) evidenziando in particolare che l'indicazione di una maggiore ### ( riferita alle n. 8 mansarde) rispetto a quella realmente esistente aveva comportato un aumento del contributo statale non dovuto a cui l'assemblea del 02.10.13 aveva posto rimedio diffidando l'#### a correggere il dato errato. 
L'### evidenziava vizi e difformità che rendevano l'operato della controparte priva di utilità e che aveva causato la revoca dell'incarico, ritenendo non dovuto il compenso richiesto, ulteriore rispetto a quello già percepito.  3.2 Carenza, difetto e incongruità di motivazione per errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie relativamente ai presupposti necessari all'approvazione del progetto di ricostruzione dell'immobile (violazione art. 2 OPCM n. 3790/2009; violazione art. 934 c.c.; violazione art. 4 Decreto n. 43/2011 Commissario Delegato per la ###.  ### l'appellante la sentenza di primo grado va censurata in quanto il Tribunale ha erroneamente applicato la normativa sulle maggioranze necessarie per l'approvazione in sede di assemblea dovendosi , in realtà, applicare le norme sul condominio in tema di deliberazione assembleari quando, dopo la demolizione, la ricostruzione del nuovo edificio sia conforme a quello preesistente; quando la ricostruzione invece è difforme si applicano, a seguito dell'applicazione dell'istituto giuridico dell'accessione, le regole generali dettate dal codice civile in materia di comunione del suolo. Nel caso di specie il nuovo edificio progettato dall'#### presentava notevoli difformità rispetto allo stato ante sisma e quindi necessitava dell'unanimità dell'approvazione di tutti i proprietari.  3.3 Difetto di motivazione sulle specifiche osservazioni critiche mosse dal CTP Con questo motivo è censurata la sentenza impugnata per non aver compiuto il Tribunale alcuna indagine sul valore della ### non prendendo in considerazione i rilievi presentati dal consulente di parte e limitandosi a far proprie le risultanze della relazione della consulenza tecnica d'ufficio.  3.4 Vizio di motivazione e difetto di applicazione della normativa emergenziale sulla determinazione dell'importo del compenso in relazione al ### d'intesa ### di ### civile e ### professionali d'### Contesta la vidimazione da parte dell'ordine professionale degli ### della ### parcella relativa alla sostituzione edilizia, effettuata senza previa verifica dell'esistenza dei documenti giustificativi della richiesta ossia una lettera di incarico o uno schema di convenzione fra tecnico incaricato e committente, non rinvenibile in atti. 
Censura la sentenza di ### che nel liquidare il compenso all'#### non ha considerato che l'attività dell'#### ha riguardato la prima fase dell'opera di - 7 - ricostruzione dell'immobile e per la quale ha ricevuto il relativo compenso, mentre la seconda fase, relativa al progetto di “sostituzione edilizia” non approvato dal Comune per le difformità riscontrate ( e rilevate anche dal CTU anche se non valutate correttamente) è risultata inservibile tant'è che il ### ha dovuto far ricorso ad altri professionisti; pertanto l'unica causa del mancato pagamento delle ulteriori somme richieste dall'appellato è data dalla condotta di quest'ultimo su cui incombeva un'obbligazione di risultato ossia di redigere un progetto conforme alle regole tecniche, alla normativa urbanistica di riferimento e alle esigenze del committente.  3.4 Si costituiva in appello l'#### per contestare e chiedere il rigetto del gravame; evidenziando di aver correttamente svolto, come risultante agli atti di causa, su incarico dell'assemblea condominiale, l' attività di redazione del progetto di riparazione e miglioramento sismico dell'immobile ### ai fini della richiesta del contributo statale e, successivamente, a causa del superamento del limite di convenienza economica, un secondo progetto di cd. sostituzione edilizia dell'immobile ovvero di demolizione e ricostruzione ex novo dello stesso, per il quale era stato domandato il pagamento delle proprie spettanze.  4). Motivi della decisione.  4.1 I primi due motivi di appello consentono una trattazione congiunta e devono ritenersi privi di fondamento. 
Preliminarmente, la Corte rileva non sussistere ragioni per discostarsi dalla conclusioni della CTU svolta in primo grado, recepite dal Tribunale, che risulta puntuale ed esaustiva rispetto ai quesiti posti dal ### eseguita mediante l'accurato esame della documentazione in atti offerta dalle parti, con la ricostruzione puntuale dei rapporti fra le stesse e dei fatti di causa, mediante sopralluoghi, rilievi fotografici, acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, con applicazione della normativa di riferimento e di criteri metodologici di settore non contrastati dalle osservazioni dei tecnici di parte, a cui il CTU ha puntualmente risposto facendone argomento di analisi specifica nell'ambito della relazione, che viene pertanto condivisa da questa Corte. 
Deve altresì premettersi come risulti sia incontestato, oltre che emergente dal verbale assembleare del 26 maggio 2011, che il ### appellante avesse dato incarico all'#### sia di redigere il progetto di riparazione e miglioramento sismico del fabbricato condominiale, indicandone l'importo, sia il progetto di ricostruzione e sostituzione dell'edificio, con indicazione del relativo importo.   - 8 - Va evidenziato poi come il ### all'assemblea del 26.05.11 aveva deliberato di chiedere al Comune di L'### la sostituzione edilizia (demolizione edificio e ricostruzione ex novo) per superamento della convenienza economica (in base al disposto dell'### 3790/2009 in riferimento alla quale era stata presentata in prima battuta la pratica di riparazione con miglioramento sismico ) e nella successiva assemblea del 31.07.12 all'unanimità aveva deciso che il nuovo edificio avrebbe dovuto avere l'identica sagoma di quello da abbattere cosi come, dopo la concessione del contributo massimo ammissibile ( comunicato dal Comune in data ###), i condomini (assemblea del 29.10.12) sempre all'unanimità deliberarono che il nuovo fabbricato avesse lo stesso numero di appartamenti. 
Nella successiva assemblea del 09.1.13, il nuovo progetto illustrato, che prevedeva uno spostamento dell'allocazione del fabbricato di tre metri verso sud oltre ad altre modifiche, veniva approvato dalla maggioranza dei condomini ma ciò, osserva la Corte, non costituisce alcuna violazione di legge in quanto nel caso di specie, trattandosi di pratica per l'ammissione al contributo statale post sisma disciplinata dall'### 3790/2009 , trova applicazione l'art. 2 dello stesso ove in deroga agli artt. 1120,1121 e 1136 co.5 c.c. in caso di interventi di riparazione con miglioramento sismico di un immobile composto da più unità immobiliari, viene ritenuta sufficiente la maggioranza dei condomini. 
Deve al riguardo sottolinearsi che l'intervento di ricostruzione ex novo dell'immobile è sicuramente attuativo di miglioramento sismico del precedente irrimediabilmente danneggiato dal sisma, essendo quindi sufficiente al fine dell'approvazione assembleare di un tale intervento la maggioranza dei voti dei condomini. 
Né può sostenersi, in tema di maggioranze delle votazioni delle delibere condominiali , la nullità del verbale ( rilevabile d'ufficio come sostenuto dall'appellante) avendo la Suprema Corte (### n. 4806/2005) chiarito , nel distinguere fra delibere nulle e annullabili ( e quindi impugnabili entro 30 giorni) che queste ultime riguardano quelle “ con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quella affetta da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in ### quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto”. 
Va evidenziato che il progetto di ricostruzione ex novo redatto dall'#### (pratica urbanistica n, 2444 presentata il ### superava il vaglio dell'ufficio tecnico ricevendo parere favorevole dell'### del Comune di L'### in data ###.   - 9 - Quanto alla nota del Comune del 23.10.2013 la stessa non appare contenere alcun rigetto della pratica, bensì una richiesta di chiarimenti per la presenza di difformità in ordine alla delibera dell'assemblea ( non assunta all'unanimità) e non essendo stati riportati, negli elaborati grafici, gli alberi presenti nell'area condominiale sul ### Al riguardo la Corte osserva che il riferimento all'unanimità dell'assemblea non appare corretta dal momento che nel caso di specie trova applicazione ,come sopra evidenziato, l'art. 2 ### 3790/2009 che deroga alle maggioranze previste dal codice civile; il riferimento dell'appellante al differente parere espresso in data ### dal Consiglio giuridico del ### straordinario per la ricostruzione non appare rilevante sia perché espresso in relazione a una normativa speciale diversa(D.L. 189/16) e quindi non applicabile per analogia , ma anche perché riferita alla diversa ipotesi di ricostruzione ex novo volontaria e non, come nel caso di specie, necessitata dal superamento della convenienza economica della riparazione dell'edificio con miglioramento sismico. 
Riguardo le piante non riportate nel progetto il ### investito espressamente della questione, oltre a rilevarne la posizione non a norma essendo poste ad una distanza inferiore ai tre metri imposti dalla legge (e quindi in ogni caso da rimuovere per motivi di sicurezza) ha ritenuto la questione superata in quanto negli elaborati presenti in atti (tavola ###) la posizione degli alberi appare correttamente riportata (pag. 22 CTU); inoltre la presenza sugli elaborati progettuali non riveste carattere essenziale ai fini della definizione della pratica edilizia urbanistica, aggiungendosi che l'area verde non sarebbe stata investita da alcuna modifica in base agli elaborati architettonici. 
Le ulteriori difformità denunciate dall'appellante , oggetto di disamina del ### fra le quali anche quella mossa con comunicazione del 01.07.13 (prot, 47478) dal Comune di L'### riguardo lo spostamento dell'edificio di tre metri in direzione sud (dovendosi acquisire il parere del settore ### del Comune, stante la localizzazione dell'edificio in area P.E.E.P.), sono secondo il CTU tutte superabili per cui “il progetto realizzato dai progettisti aveva comunque la sua valenza, tanto che non aveva, da tale punto di vista, avuto osservazioni nel merito nel documento del 23/10/2013 del Comune dell'### Sicuramente occorrevano alcuni documenti aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la pratica presso l'ufficio ### del Comune dell'### In ogni caso, stante la decisione assunta a maggioranza dal ### ed in base al combinato disposto dell'O.P.C.M. 3790/2009 e dell'art. 1120 del ### civile, il progetto risultava correttamente presentabile in quanto derivante da una valutazione di sostituzione edilizia per superamento del limite di convenienza economica del progetto di riparazione con miglioramento sismico” (pag. 27 CTU).   - 10 - Nella relazione del CTU (pagg. 29 e seg.) ,osserva la Corte, sono state esaminate ed oggetto di analisi le osservazioni mosse dai CTP a cui l'ausiliario ha puntualmente risposto ritenendo le problematiche sollevate facilmente risolvibili (indicandone anche le modalità di risoluzione ) trattandosi di “modifiche “tecniche”, riportanti alcuni elementi congruenti con lo stato di fatto e con gli stati assentiti o assentibili, per cui non sarebbe stato necessario ottenere una ulteriore autorizzazione da parte del condominio, in quanto le correzioni richieste dal Comune dell'### dovevano ricondurre gli elaborati ai termini urbanistici previsti senza modificare la sostanza del progetto architettonico” (pagg. 36-37 CTU). 
Nelle conclusioni (pag. 44 relazione peritale) il CTU rimarca come facilmente superabile “la problematica della posizione dell'edificio, con semplici modifiche progettuali, semplicemente riallineando la planimetria dell'edificio all'edificio esistente, senza modificare la progettazione ed i volumi del fabbricato, ed utilizzando quindi gli elaborati progettuali architettonici, impiantistici e strutturali già realizzati e presentati”. 
Dall'esame degli atti di causa e dalle risultanze della ### appare evidente come le difformità progettuali lamentate dall'appellante non sono tali da rendere inservibile il secondo progetto sulla ricostruzione dell'immobile redatto dall'ingegner ### cosicchè le stesse non si ritiene possano costituire inadempimenti gravi di parte appellata. 
Pertanto sussiste il diritto per il progettista a ricevere il compenso per l'attività svolta, in quanto la revoca dell'incarico e successivo affidamento ad altro tecnico da parte dell'assemblea condominiale non è stata la conseguenza di inadempimenti tali da impedire l'approvazione del secondo progetto da parte del Comune di L'### ma di una scelta del condominio che, sebbene legittima essendo venuto meno il rapporto di fiducia, non esime l'appellante dall'obbligo del pagamento dell'attività svolta, sino al momento della revoca, da parte dell'appellato.  4.2 Riguardo le doglianze sul mancato esame da parte del ### del valore della CTU e delle osservazioni del ### osserva la Corte che secondo la giurisprudenza di legittimità “rappresenta ormai un principio consolidato (Cass Cass. nn. 13845/07, 7392/94, 16368/14, 19475/05) quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr. Cass. n. 5229/2011; Cass. 19475/2005). 
In ogni caso, come già evidenziato in precedenza, l'elaborato peritale risulta puntuale ed esaustivo per cui non sussistono ragioni per disattenderne le conclusioni, anche nella parte in - 11 - cui sono state analizzate e contraddette le specifiche osservazioni dei CTP con accertamenti e spiegazioni approfondite condivise da questa Corte. 
Infine giova ricordare che la CTP ha la valenza di semplice allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio “con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” ( Cass. n. 9483/2021).  4.3 Nessuna censura può essere rivolta alla liquidazione dei compensi dovuti all'#### cosi come calcolata dal CTU (pag. 45 relazione peritale) che ha correttamente fatto riferimento al ### di ### all'uopo stipulato tra il ### di ### e gli ### in data ### nella versione aggiornata del 06.11.13, operando le riduzioni gli incrementi indicati e pervenendo così alla somma di € 67.641,20 quale compenso da corrispondere all'appellato per l'attività relativa alla c.d. sostituzione edilizia e non sussistendo alcun dubbio, risultando per tabulas e pacificamente riconosciuto dalle parti, il conferimento dell'incarico professionale all'appellato da parte del ### 4.4 In conclusione, ritenuta assorbita ogni altra questione e, per quanto sopra esposto, del tutto irrilevanti i richiesti approfondimenti istruttori, l'appello proposto va rigettato. 
Quanto alle spese di giudizio d'appello, le stesse seguono la soccombenza secondo la liquidazione indicata in dispositivo fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore da € 52.001,01 ad € 260.000). 
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### in persona dell'### e legale rappresentante p.t. contro la sentenza n. 615/2022 emessa dal Tribunale di L'### pubblicata in data 21 settembre 2022, nei confronti di #### così provvede : 1) Rigetta l'appello; - 12 - 2) Condanna l'appellante a rimborsare le spese di giudizio in favore dell'appellato liquidate in € 9.991,00 per competenze, oltre rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, IVA e CAP come per legge; 3) Dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato. 
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 6 giugno 2024 su relazione della ##### est.   ### 

causa n. 207/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Del Bono Barbara

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 5908/2023 del 22-12-2023

... e le conseguenze dannose riportate (cfr relazione di CTU a firma del Dott. Brancato pag. 3 “ La dinamica del sinistro che mi è stata riferita, durante la visita medica, può essere compatibile con il tipo e l'entità delle lesioni riportate a seguito del trauma patito” nonché deposizione teste ### “A seguito della caduta a causa del fatto che il sig. ### lamentava dolori ad una gamba, non ricordo se destra o sinistra, abbiamo chiamato il 118 e dopo circa 20 min. è intervenuta l'autoambulanza che lo ha portato via con se al Civico”). Non è stata fornita, invece, dall'ente locale la prova liberatoria richiesta ex art. 2051 c.c. (cfr. da ultimo ### 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019 ove si legge: “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle (leggi tutto)...

TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1181/2019 IL Giudice , lette le note di trattazione scritta si ritira in camera di consiglio e all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
RG 1181 /2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### lette le note di trattazione scritta sostitutive della o della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente ### nella causa iscritta al n. 1181/19 del Ruolo Generale degli ### civili contenziosi promossa da ### nato a #### il ###, cod. fisc.: C.F. ###, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### (###;) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in #### n. 86, Attore contro ### in persona del ### pro tempore, domiciliat ###### n.39, sede dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. ### ( ###) ) giusta procura generale alle liti in atti ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Convenuto Oggetto: responsabilità ex art.2051 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato ### conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il ### di ### chiedendone la condanna al risarcimento per danno, con vittoria delle spese di lite. 
Esponeva che: - In data ###, alle 12:30 circa, mentre stava attraversando a piedi la ### di ### (direzione ###, all'incrocio con la ### a causa del fondo stradale dissestato e delle cattive condizioni del marciapiede, era caduto a terra, subendo lesioni fisiche per le quali veniva condotto al ### dell'A.R.N.A.S., Ospedale civico ### - ### di ### - a cagione della caduta aveva riportato un danno biologico del 4 %, ITT di gg 10 ed una ITP di gg 40 al 50% come da CTP che allegava. 
Parte attrice ,quindi, deducendo la responsabilità del ### convenuto, proprietario e custode della cosa, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti quantificati in € 7.546,63, somma comprensiva di spese mediche documentate e del danno morale personalizzato, ovvero in quella diversa somma ritenuta equa e di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo; con vittoria delle spese di lite.  ### di ### ritualmente costituitosi, contestava le allegazioni di parte attrice e chiedeva il rigetto delle domande avversarie, rilevando come nessuna responsabilità fosse ascrivibile al ### convenuto per la caduta del ### imputabile a colpa dello stesso; in subordine, chiedeva riconoscersi il concorso di colpa ex art.1227 c.c., rilevando in ultimo come comunque la pretesa risarcitoria fosse eccessiva nel quantum.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
La causa, istruita a mezzo prova testimoniale e c.t.u., all'udienza del 21 dicembre 2023 veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta. 
Preliminarmente, è necessario procedere all'inquadramento giuridico della fattispecie in esame sussumibile - a parere di questo giudice - nell'alveo normativo di cui all'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, ritenuta ormai pacificamente applicabile anche alla p.a. rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, dovendosi prescindere dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi e dovendosi avere riguardo piuttosto alla causa concreta del danno ( La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art.  2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.( in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass. n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009, 24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).  ### 2051 cc introduce una forma di responsabilità di tipo oggettivo per la cui configurabilità è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode. 
La responsabilità per i danni prodotti da una cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c.,quindi, si fonda non già sull'attività o su un comportamento del custode bensì su una relazione di custodia intercorrente tra costui e la cosa dannosa, sicché anche il limite della responsabilità risiede ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 nell'intervento di un fattore esterno che attiene non al comportamento del danneggiante ma alle modalità di causazione del danno (cfr. Cass. civ. n. 5031/1998). 
Anche dalla semplice interpretazione letterale dell'art. 2051 c.c., emerge che, per l'applicazione della norma, è necessario che il danno sia cagionato dalla cosa e non dal comportamento del custode, essendo sufficiente a fondare la responsabilità la sussistenza del rapporto di custodia intercorrente tra il soggetto chiamato a rispondere del danno e la cosa che il danno medesimo ha prodotto. 
Ora, dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art 2051 cc discende che, in tema di riparto dell'onere probatorio, sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare, da un lato ,che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e ,dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisce la causa o la concausa del danno (cfr.  civ. n. 25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009). 
Va poi precisato che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c Invero come è noto “ il comportamento colposo del danneggiato , anche se non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato” (cfr.  sez. III civ. n. 1127/08); ciò anche in ossequio al principio di principio generale dell'auto responsabilità che impone al danneggiato cautela nell'uso della cosa pubblica. (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004). 
Ora, in punto di fatto, deve evidenziarsi come sia stata raggiunta la prova della caduta dell'attore il quale, in data ###, alle 12:30 circa, mentre stava attraversando a piedi la ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 ### di ### (direzione ### all'incrocio con la ### a causa del fondo stradale dissestato e delle cattive condizioni del marciapiede, cadeva per terra subendo lesioni fisiche. 
In tal senso, infatti, depongono le chiare e dettagliate dichiarazioni del teste escusso ### - della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare stante la precisione e linearità del racconto e l'assenza di legami di parentela con l'attore - la quale ha riconosciuto lo stato dei luoghi nella documentazione fotografica esibitale, riferendo della caduta dell'attore cagionata da un dislivello della pavimentazione, non visibile in quanto ricoperto da rifiuti ( cfr dep del “Io e il sig. ### eravamo colleghi universitari ed io ho assistito all'incidente occorsogli in data ### …ci trovavamo a percorrere la ### con direzione, via ### Lui all'epoca abitava in via ### mentre camminavamo, arrivati all'altezza della via ### mentre attraversavamo la via ### il sig. ### è caduto a terra a ridosso di un dislivello della pavimentazione che non era però visibile in quanto era ricoperto di rifiuti vari e cartacce. Infatti noi ci siamo resi conto del dislivello a seguito della caduta e perché nel cadere i rifiuti si sono spostati e così abbiamo visto la presenza del dislivello che potrei anche definirla buca. Noi non ci eravamo mai accorti della buca, quindi evidentemente i rifiuti la coprivano da tempo. Per andare dall'università verso la via ### era necessario passare dalla via ### in quanto non vi erano altre strade da potere percorrere per raggiungere la via ### A seguito della caduta a causa del fatto che il sig. ### lamentava dolori ad una gamba, non ricordo se destra o sinistra, abbiamo chiamato il 118 e dopo circa 20 min. è intervenuta l'autoambulanza che lo ha portato via con se al Civico…. 
La buca aveva le dimensioni di un foglio ### anzi un po' più grande infatti il sig. ### è caduto proprio sulla buca dentro la quale si è accasciato, la buca era molto profonda circa 20 cm infatti al suo passaggio il piede gli è sprofondato sulle cartacce. Confermo che le fotografie allegate alla nota del 17.aprile riproducono il luogo del sinistro e la buca sulla quale è caduto il sig. ### e confermo che la buca non è quella sopra il marciapiede ma quella posta appena sotto il marciapiede e precisamente quella sulla carreggiata”). 
Le cattive condizioni della strada teatro del sinistro e la presenza in loco del dislivello dettagliatamente descritto dalla ### (con dovizia di particolari in merito a larghezza e ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 profondità della buca) sono poi ulteriormente corroborate dalla dettagliata documentazione fotografica versata in atti da parte attrice, ritraente il marciapiede dissestato e il dislivello ### posto appena sotto il marciapiede, che ha appunto cagionato la caduta del ### (cfr fotografie allegate alla citazione doc “lettera richiesta risarcimento danni del 13.04.2017”); i richiamati reperti fotografici confermano, per altro, la presenza di rifiuti e cartacce che, come riferito dall'attore e dal teste di causa, ricoprivano la buca al momento del sinistro, rendendola non visibile. 
La dinamica così come riportata dal ### trova da ultimo conferma nel referto di PS e nell'anamnesi ivi riportata (“trauma distorsivo caviglia dx e sn occorso accidentalmente in strada questa mattina a causa del fondo stradale dissestato” crf verbale di PS in allegato - certificazioni mediche). 
Risulta, dunque, assolto l'onere della prova da parte dell'attore che ha dimostrato il verificarsi del fatto storico posto a base della sua pretesa, il nesso di causalità tra il dissesto stradale e la caduta nonché tra quest'ultima e le conseguenze dannose riportate (cfr relazione di CTU a firma del Dott. Brancato pag. 3 “ La dinamica del sinistro che mi è stata riferita, durante la visita medica, può essere compatibile con il tipo e l'entità delle lesioni riportate a seguito del trauma patito” nonché deposizione teste ### “A seguito della caduta a causa del fatto che il sig. ### lamentava dolori ad una gamba, non ricordo se destra o sinistra, abbiamo chiamato il 118 e dopo circa 20 min. è intervenuta l'autoambulanza che lo ha portato via con se al Civico”). 
Non è stata fornita, invece, dall'ente locale la prova liberatoria richiesta ex art. 2051 c.c. (cfr. da ultimo ### 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019 ove si legge: “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Non è stato infatti provato dall'amministrazione convenuta l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo alla “cosa in custodia”, imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (e pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode). 
In assenza, dunque, della citata prova liberatoria il ### proprietario della cosa, è chiamato a rispondere ex art. 2051 Accertata la dinamica del fatto va escluso, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, un concorso colposo dell'attore. 
Non è emerso infatti dagli atti del processo alcun comportamento negligente del ### che abbia potuto concorrere al verificarsi della caduta; l'attore infatti, così come confermato anche dal teste escusso, non avrebbe avuto modo, pur applicando un ordinaria diligenza, di prevedere ed evitare il dislivello per altro camuffato ed occultato da rifiuti e cartacce. 
Né sarebbe stato esigibile dal ### un comportamento differente da quello effettivamente tenuto; come chiarito infatti dalla ### “Per andare dall'università verso la via ### era necessario passare dalla via ### in quanto non vi erano altre strade da potere percorrere per raggiungere la via Monfenera” (cfr verbale di udienza del 24.09.2021). 
Né, a fronte di tali dati, la convenuta ha allegato - prima ancora che provato - una condotta atipica dell'attore tale da incidere sul nesso causale. 
Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attore, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite al sinistro in oggetto, che il ### ha riportato in esito alla caduta un danno permanente del 3% , oltre ITT per giorni 10 ed ITP per giorni 15 al 75%, per giorni 20 al 50% e per giorni 20 al 25%. 
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice - “In tema di quantificazione del danno permanente ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. 7513/2018 e n.27482/2018). 
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018). 
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquazione , si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "### predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "### di ### consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di ### peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord.  Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022 Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. 
Nella liquidazione , avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di ### del 2021. 
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di ### le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione - che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 99,00 al giorno, per un totale di € 3.588,75 per i giorni di inabilità temporanea parziale, siccome sopra indicati.   Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 3% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (anni 20 compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € .3661,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” di € 1348,61 (escluso l'aumento del 25% per il danno morale nemmeno chiesto da parte attrice ), da moltiplicare per il grado di invalidità (3) e per il coefficiente (0,905) corrispondente all'età della persona danneggiata. 
Si ritiene, altresì, di non applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte attrice in ordine a condizioni soggettive che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato. 
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro 7.249,75 ( € 3.661,00 + € 3.588,75) , in valori attuali, il quale costituisce - ad avviso di questo giudice - un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.   Su quest'importo compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare. 
Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U.  1772/1995).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ### Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (€ 6.143,86) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito per il danno temporaneo e dalla data di cessazione dell'ITP per il danno permanente, si perviene all'importo di euro € 7.715,24. 
Vanno poi rimborsate le spese mediche sostenute dall'attore che vanno quantificate in euro 396,95 , mentre vanno escluse quelle spese ( scontrini per farmaci non individuati e schede parcheggi ) non univocamente riconducibili alle esigenze dei postumi per cui è causa Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività in concreto svolta, alla luce dei parametri contenuti nel novellato DM 55/2014.   Parimenti le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico del ### di ### PQM IL TRIBUNALE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta da ### contro il ### di ### con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2019: - condanna il ### di ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di ### della somma di € 7.715,24 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo oltre che al di euro 396,95 , oltre a interessi dalla domanda sino al soddisfo - condanna il ### di ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di ### delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 ### oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari .  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 - pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del ### convenuto.  ### 22.12.2023 Il giudice ### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### dr.  ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023

causa n. 1181/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Denaro Cristina

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