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N. 917/2017 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE ### 127 ###.P.C.
Il Giudice, dott. ### rilevato che la trattazione del presente procedimento per l'udienza del 12/11/2014 è stata sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; considerato che l'udienza è stata fissata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; verificato che il decreto concernente le modalità di svolgimento dell'udienza è stato regolarmente comunicato alle parti; preso atto delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti e delle conclusioni ivi rassegnate; P.Q.M. pronuncia sentenza come da prosieguo del presente provvedimento al quale si allega.
N. 917/2017 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. ### all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12/11/2024 di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 917 del ### degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto: “revocatoria ordinaria” TRA ### S.p.A. (C.F./P. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### M. Tepedino in #### alla via ### E ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in #### alla via ### n. 86 ###' ### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### alla via ### n. 16 #### S.p.A. (C.F. ### / P.IVA ###), quale procuratrice speciale di ### 2018 S.R.L. (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 21 ###. 111 C.P.C. ### da atti e verbali di causa ### E ### Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, la ### dei ### di ### S.p.A. proponeva azione revocatoria nei confronti di ### in qualità di donante/debitore, e di ### in qualità di donataria, per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto di donazione stipulato in data ### a rogito del notaio ### rentino, registrato a ### il ### al n. 1541 e trascritto in pari data, ai nn. ### Registro generale e 24631 ###, presso l'### del ### rio, ### di #### di ### con cui ### donava alla figlia, ### gli immobili, ubicati nel Comune di ### di seguito descritti: “a) appartamento posto al primo piano dell'unica scala con annessa terrazza a livello, avente accesso dalla porte di fronte per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, composto da tre vani ed accessori, confinante con area di corte, con vano scala e con la particella 1045 sub 7 del medesimo foglio; riportato nel ### del Comune di ### in ditta “### Pietro”, foglio 18, particella 1045, subalterno 8, ### piano 1, categoria A/3, classe 1, vani 5, ### catastale euro 413,17, nonché rappresentato graficamente nella planimetria depositata nel medesimo catasto in data ### reg.ta al n.99. b) locale deposito, di pertinenza dell'appartamento di cui alla lettera a) che precede, posto al piano terra, con annesso suppegno al piano ammezzato, avente accesso dall'area dall'area di corte, della consistenza di circa 117 ### metri quadrati, confinate con area di corte da tre lati e con cassa scale; riportato nel ### del Comune di ### in ditta “### Pietro”, foglio 18, particella 1045, subalterno 6, ### ni piano T, categoria C/2, classe 8, consistenza mq 117, ### catastale euro 163,15 nonché rappresentato graficamente nella planimetria depositata nel medesimo catasto in data ### reg.ta al n.99. c) locale deposito, posto al piano terra, avente accesso dall'area dall'area di corte, della consistenza di circa 52 ### metri quadrati, confinate con area di corte da tre lati e con la particella 1045 sub 3 del medesimo foglio; riportato nel ### del Comune di ### in ditta “
Pietro”, foglio 18, particella 1045, subalterno 4, ### piano T, categoria C/2, classe 7, consistenza mq 52, ### catastale euro 61,77 nonché rappresentato graficamente nella planimetria depositata nel medesimo catasto in data ### reg.ta al n.99. d) appartamento posto al seminterrato dell'unica scala, avente accesso dal vano scala, composto da 3 ### vani ed accessori, confinante con area di corte, con vano scala e con la particella 1045 sub 9 del medesimo foglio; riportato nel ### cati del Comune di ### in ditta “### Pietro”, foglio 18, particella 1045, subalterno 10, ### piano 1-###, categoria A/3, classe 1, vani 4,5, ### catastale euro 371,85, nonché rappresentato graficamente nella planimetria depositata nel medesimo catasto in data ### reg.ta al n.99.” A fondamento della pretesa deduceva che: la società ### & C. s.r.l. stipulava, in data ###, con l'odierna attrice contratto di finanziamento a medio e lungo termine con ammortamento graduale del capitale di € 330.000,00, le cui obbligazioni erano garantite da rilascio di fideiussione da parte di ### chiuso il ###; che la ### & C. s.r.l. intratteneva, altresì, con la predetta ### contratto di anticipazione a fronte di origine/conformità autoveicoli/motoveicoli, chiuso il ###; che la predetta società intratteneva con la ### S.p.A. contratto di c/c n. 15897,48 chiuso il ###; che, in data ### e 20/11/2006, ### rilasciava in favore dell'odierna ricorrente fideiussione personale a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni intrattenute dalla ### & C. s.r.l. sino alla concorrenza dell'importo di € 600.000,00; che, pertanto, alla data di chiusura dei predetti rapporti la ### vantava un credito nei confronti della società della complessiva somma di € 875.328,72; che, infine, la ### & C. s.r.l. con sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 16 del 16/07/2015 era stata dichiarata fallita.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inefficacia dell'atto in oggetto ex art. 2901 c.c., atteso l'evidente intento fraudolento dell'atto di donazione, sussistendone i presupposti costituiti dall'esistenza di un diritto di credito nei confronti del debitore, dal pregiudizio arrecato con l'atto in questione alle proprie ragioni creditorie (c.d. eventus damni), dalla consapevolezza del debitore circa il pregiudizio arrecato (scientia damni) anche senza la specifica intenzione di nuocere allo stesso (animus nocendi) non necessitando, trattandosi di atto a titolo gratuito, il consilium fraudis dell'acquirente.
Con distinte comparse di costituzione e risposta, depositate in data ###, si costituivano in giudizio ### e ### contestando la fondatezza della domanda attorea, inammissibile per difetto dei presupposti di legge, della quale chiedevano il rigetto previa declaratoria incidentale della natura non gratuita dell'atto per ### rentino del 20/08/2015 rep. 450 registrato a ### il ### al n. 1541.
In particolare, evidenziavano che il ### aveva rilasciato fideiussione limitata ad € 600.000,00 e che stava già subendo espropriazione immobiliare promossa dalla ### S.p.A. in relazione al mutuo ipotecario di originari € 750.000,00, contratto successivamente al rilascio della fideiussione ex adverso azionata, e, pertanto, nulla poteva reclamarsi nei suoi confronti. Deducevano, l'insussistenza del lamentato eventus damni in quanto l'atto di disposizione in questione non aveva diminuito il patrimonio immobiliare del ### Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita in via documentale.
Con prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., le parti convenute, ad integrazione delle difese già svolte, deducevano la carenza di legittimazione attiva dell'istituto di credito, attesa la nullità delle fideiussioni aventi ad oggetto clausole relative ad accordi interbancari atti a violare norme anticoncorrenziali (c.d. legge antitrust). Sulla scorta di tanto, integravano le conclusioni già rassegnate nei seguenti termini: “### l'###mo Tribunale adito, dichiarare la nullità delle fideiussioni fatte valere in giudizio dalla ### dei ### di ### siccome racchiuse nel contratto di finanziamento dell'11/9/2009, e nelle scritture del 03/09/2002 e del20/11/2006, e conseguentemente rigettare la domanda attorea , sia perché inammissibile da parte di soggetto non creditore, sia , ovvero in subordine, salvo gravame, per non potersi qualificare come gratuito l'atto per notar ### del 20/8/2015 (a tali fini incidentalmente pronunciandosi), e comunque risultando inammissibile per difetto dei presupposti di legge e comunque infondata in fatto e in diritto l'avversa domanda, con condanna della banca attrice, alla rifusione delle spese e competenze di lite, da attribuirsi……” agli avvocati antistatari.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c., depositata in data ###, si costituiva in giudizio ### S.p.A., quale procuratrice speciale di ### 2018 s.r.l. cessionaria del credito precedentemente facente capo all'originaria attrice ### di ### S.p.A., “riportandosi agli atti e alle produzioni documentali già depositati dai precedenti difensori nell'interesse della ### dei ### di ### S.p.A., quale parte opposta, facendo altresì proprie domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate dalla stessa.”
La causa veniva, dapprima, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Dopo ulteriori rinvii, subentrato lo scrivente sul ruolo in data ###, la causa veniva rinviata in prosieguo precisazione delle conclusioni e, successivamente, all'odierna udienza per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., la cui trattazione è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Con comparsa depositata in data ### si costituiva in giudizio l'avv. ### quale nuovo difensore di ### facendo propri gli atti causa del difensore di prime cure.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare nel merito: a) sospendere il giudizio de quo, in quanto è presente altro giudizio presso il Tribunale di ###. ### iscritto al N. 78/2022 derimente per la causa de quo b) Accertare e dichiarare l'inesistenza dei contratti di cessione del credito pro soluto sottesi alla pubblicazione in G.U. ###. 151 del 23 dicembre 2017. c) Accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva della soc. ### 2018 nel presente giudizio, per come eccepito in narrativa. 2. Nel merito: d) ### rigettare la domanda attorea, in quanto inammissibile per difetto dei presupposti di legge e, comunque, infondata in fatto e diritto.” All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti a mezzo deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. nei termini che seguono.
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Preliminarmente va respinta l'eccezione sollevata da ### di difetto di legittimazione attiva della ### 2018 s.r.l.
In proposito giova richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### ciale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 29 dicembre 2017, n. ###; Cass. 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. 26 giugno 2019, n. 17110). In tale prospettiva, cioè, la Suprema Corte ha ritenuto che l'avviso di cessione oggetto di pubblicazione in ### costituisca un elemento che - laddove contenente l'indicazione dei criteri identificativi delle categorie dei rapporti ceduti in blocco - può essere pienamente utilizzato sul piano probatorio ai fini della prova della legittimazione ad agire. In tal modo, quindi, i giudici di legittimità hanno postulato che il problema della legittimazione attenga al piano delle evidenze documentali da fornirsi, profilo in relazione al quale può assumere per l'appunto rilievo anche l'avviso di cessione depositato dal cessionario.
Ebbene, in proposito i convenuti non hanno sollevato una specifica contestazione in merito all'inclusione del credito tra quelli oggetto dapprima della cessione dalla ### dei ### di ### s.p.a. in favore della ### 2018 s.r.l. con l'atto di cessione del 20/12/2017 oggetto di pubblicazione in ### n. 151 del 23/12/2017.
Giova rilevare, in ogni caso, che l'inclusione del credito originariamente vantato dalla ### dei ### tra quelli oggetto del summenzionato contratto di cessione può ritenersi sufficientemente certa alla luce del tenore dell'avviso di cessione.
Invero, nell'avviso pubblicato sulla G.U. ed allegato agli atti del giudizio (cfr. doc. 3 fascicolo di parte ###, si legge che: “ ### 2018 ### (l' ”Acquirente”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi degli art. 1 e 4 ( come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della ### sulla ### in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 ( il “### di Cessione”) da ### dei ### di ### ( “BMPS” o un “Originator”) un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative:….### rapporti giuridici sorti in capo a ### (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31.12.2016, per l'effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme; ### rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine; ### rapporti giuridici classificati in “sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017…..”.
Orbene l'esame della documentazione prodotta agli atti del giudizio dalla cedente consente di affermare che il credito ceduto è rinveniente da: 1) rapporti giuridici sorti in capo a ### dei ### di ### ( “BMPS”), antecedentemente al 31/12/2016, per l'effetto dell'esercizio dell'attività bancaria, in quanto risalenti al 2002, 2006, 2009 e 2011 ( cfr. doc. da 2 a 9 produzione ###; 2) da rapporti rispetto ai quali era stato esercitato il recesso sin dal 13/10/2014 e la relativa classificazione in “sofferenza” e, dunque, in data antecedente a quelle indicate nell'avviso ( cfr. doc. 10-11 produzione ###.
Il chiaro contenuto dell'avviso e la documentazione richiamata, dunque, consentono di attestare che il credito per cui si procede è stato oggetto di regolare cessione perché relativo a rapporti giuridici sorti, per l'effetto dell'esercizio dell'attività bancaria, in capo a ### dei ### di ### (“BMPS”), antecedentemente al 31/12/2016 e che trattasi di crediti rientranti nei crediti passati a sofferenza in data antecedente a quelle indicate nell'avviso, e cioè 31/12/2016 ovvero 20/12/2017.
Ne consegue, sussistere in atti la prova dell'intervenuta cessione dei crediti da ### a ### 2018 s.r.l..
Resta inteso, però, che pur nell'ammissibilità dell'intervento va dichiarata inammissibile l'istanza di successione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente.
Come chiarito anche da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile I, 22/10/2009, n.22424) “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”( cfr. anche Tribunale Bari sez. I, 12/05/2015, n.2171 ).
In un caso analogo anche la giurisprudenza di merito ha affermato che “### spiegato dal cessionario è avvenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare della S.a.s. relativamente al credito da quest'ultima fatto valere nei confronti della ### appellata. La cessione del credito, infatti, risulta essere avvenuta nella pendenza del giudizio di primo grado. Si tratta di intervento non riconducibile alle tipologie di cui all'art. 105 c.p.c., quanto piuttosto di intervento volontario sui generis, che può anche avvenire in appello...Tuttavia, trattasi di domanda inammissibile, non essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 111, comma 3 c.p.c.. Il cessionario è intervenuto nel processo nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso, ma non vi è stato il consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante. Di talché, ai sensi del quarto comma della medesima norma, la sentenza va pronunciata tra le parti originarie e, dunque, nei confronti della ### (succeduta all'alienante ###, pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare” ( Corte appello ### sez. I, 10/01/2018, n.15 ).
Nel caso di specie è mancata l'autorizzazione di tutte le parti all'estromissione dal giudizio della ### dei ### di ### conseguendone che la pronuncia - salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria - verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Tanto premesso, al fine di inquadrare la controversia, appare opportuno puntualizzare i principi afferenti l'azione cd. pauliana.
In linea generale, va ricordato che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. (c.d. actio pauliana) è quel mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale consistente nel potere del creditore ### di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni.
Funzione dell'azione è, pertanto, quella di tutelare l'interesse del creditore contro atti di disposizione del debitore incidenti in modo pregiudizievole sulla consistenza del suo patrimonio: tale finalità, eminentemente cautelare, si realizza attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione del debitore e consente poi l'esperimento di azioni cautelari e esecutive sul bene distratto.
Presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria risultano essere la sussistenza del credito da parte del soggetto che agisce, l'eventus damni - ovvero il compimento di un atto che non necessariamente determini l'insolvenza del debitore, ma renda anche soltanto più difficoltosa una eventuale futura soddisfazione del creditore mediante una modifica del patrimonio non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello qualitativoe la scientia damni da parte del debitore, consistente nella generica, ma effettiva consapevolezza del danno che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Ove poi l'atto sia a titolo oneroso occorre la prova anche della partecipatio fraudis del terzo.
Quanto all'elemento soggettivo, infatti, trattandosi di atto dispositivo del patrimonio compiuto successivamente al sorgere del credito, è richiesta in capo al debitore la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore.
Il pregiudizio, come si è visto, è dato dal pericolo attuale e concreto di insolvenza.
La conoscenza deve, quindi, avere ad oggetto tale pericolo e non la semplice eventualità che il patrimonio risulti insufficiente.
Non occorre, tuttavia, che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel creditore, essendo sufficiente la previsione dell'insolvenza, la quale colpisce normalmente tutti i creditori (cfr., ad esempio, Cass. civile, sez. III, 23/11/1985, n. 5824, in ### Mass. 1985, fasc. 11: "In tema di revocatoria ordinaria, a tutela di un credito insorto prima dell'atto dispositivo del debitore del quale si chiede la declaratoria d'inefficacia, il requisito della conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto stesso, non richiede la consapevolezza della specifica ragione creditoria dell'attore, essendo sufficiente che tale consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati").
Quale presupposto dell'azione, la prova della conoscenza del danno da parte del debitore è a carico del revocante. Trattandosi di uno stato soggettivo, tale la prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato ( Cass. civile, sez. III, 18 settembre 2015 n. 18315; Cass. civile, sez. VI 18 luglio 2014 16498; Cass. civile, sez. III, 30 dicembre 2014 n. 27546).
Incide sull'analisi delle risultanze istruttorie sia la natura dell'atto (a titolo oneroso o gratuito) sia la sua anteriorità o posteriorità rispetto all'insorgenza del credito.
Al riguardo è opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c., l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere valutata avendo riguardo al momento dell'insorgenza del credito e non della sua scadenza (Cass. n. 17356 del 2011) o del relativo accertamento giudiziario (Cass., n. 1050 del 1996; ### sez. II, 31/01/2020, n.2114).
Difatti, la qualità di creditore è da intendersi in senso ampio, come titolare di un credito già esistente anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una ragione di credito anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso (cfr., tra le altre, Cass., sez. Ili, 15 maggio 2018, n. 11755).
Dunque, “in tema di azione revocatoria ordinaria il legislatore, nell'art. 2901 c.c., distingue il consilium fraudis in: da una parte "consapevolezza del pregiudizio"; dall'altra "dolosa preordinazione". La prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendum ed il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè, la mera consapevolezza da parte del debitore e del ter zo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, inteso come la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore: in sostanza la loro "calliditas", "l'animus nocendi", in luogo della semplice "scientia damni"( ex multis ### 11/08/2020, n.385).
Ebbene nel caso di specie, non possono sussistere dubbi sull'anteriorità dell'insorgenza del credito atteso che il ### aveva rilasciato garanzia fideiussoria in favore della ### ca in data antecedente rispetto al momento dell'atto dispositivo del proprio patrimonio.
Ciò, unitamente al carattere gratuito dell'atto, consente di ritenere non necessaria la prova della partecipatio fraudis della donataria ma solo la consapevolezza da parte del ### di nuocere alle ragioni del creditore (eventus damni).
Principiando da tale ultimo elemento qualificabile come il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'odierna attrice, esso deve ritenersi provato in considerazione del fatto che esso è integrato, nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità, non solo nel caso in cui patto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, restando onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre, Cass., sez. III, 19 luglio 2018, n. 19207).
Sicche', nel caso di specie, detto pregiudizio può ritenersi integrato, atteso che in assenza della prova da parte del convenuto della capienza del proprio residuo patrimonio l'atto di donazione de quo in favore della figlia, ha sicuramente diminuito la consistenza del proprio patrimonio immobiliare ed atteso, altresì, che al momento dell'atto dispositivo il residuo patrimonio immobiliare del ### era gravato da due ipoteche volontarie e da un pignoramento immobiliare (vedi allegati doc. 15,16,17,18 parte attrice) Infine, deve ritenersi comprovata anche la positiva integrazione dell'ulteriore presupposto contemplato dall'art. 2901 c.c., come integrato unicamente dalla cosiddetta scientia damni, atteso che, per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, ai fini della configurabilità del “consilium fraudis”, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (così, ex multis, Cass., sez. III, 22 agosto 2007, n. 17867).
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche rassegnate, deve ritenersi che l'atto in parola fosse a titolo gratuito e che il disponente, nei confronti del quale sussistevano pregresse ragioni di credito della banca, fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alla banca con l'atto dispositivo.
Deve sul punto osservarsi che la donazione modale in parola è un atto a titolo gratuito.
Giova osservare che con l'atto del 20/08/2015 il ### ha donato la proprietà di una serie di immobili alla figlia ### donazione corredata dall'onere a carico di quest'ultima di prestare assistenza materiale e morale al genitore donante gravemente malato. Occorre, in primo luogo, osservare che l'onerosità dell'atto dispositivo è sostenuta dal convenuto alla luce della circostanza che il valore della prestazione dedotta nel modus sarebbe particolarmente gravosa per la donataria, trattandosi di un peso economico di non poco conto ed atteso, altresì, che attiene al mantenimento, alimenti, vitto, alloggio, cure mediche e quant'altro per un periodo di tempo non precisamente definito. ### inerente alla natura onerosa dell'atto stipulato deve, però, ritenersi infondata. Invero, non può che rilevarsi che la natura onerosa o gratuita dell'atto deve essere guardata alla luce della causa che esprime, e non già immediatamente in ragione delle poste economiche coinvolte. Ebbene, è chiaro - come affermato dalla giurisprudenza di legittimità del tutto prevalente - che il modus non è parte integrante della manifestazione di volontà di donare ma integra un elemento accessorio della donazione, di modo che, come ritenuto in tema di collazione, “### del modus non snatura l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus, viene ad esserne limitata.” (cft. Cass. civ., Sez. II, 27 novembre 1985, n. 5888) infatti “La legge non commina la nullità della donazione cui sia apposto un ### modale che assorbisca o addirittura superi l'entità economica della cosa donata, ne l'assoggetta alla disciplina giuridica dei contratti a titolo oneroso. Nel caso in cui l'### modale si concreti in una prestazione vitalizia, come tale a carattere aleatorio, il donatario deve subire l'incidenza dell'alea, e sarà tenuto ad eseguire il modus con il solo limite dell'effettivo arricchimento conseguito (art. 793 cod. civ).” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, ### n. 1668 del 09/06/1973). E' stato poi ritenuto, con decisione non recente ma chiaramente applicabile al caso di specie che “### dal vitalizio oneroso - contratto dal quale deriva no obbligazioni reciproche contrapposte tra i contraenti e nel quale sussiste un nesso di interdipendenza fra le due prestazioni - è, per diversità della causa, della natura giuridica e degli effetti, la donazione cui acceda un ### che comporti l'### giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata. In tal caso la disposizione modale costituisce un elemento accessorio dell'atto di liberalità in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza peraltro condizionarne l'attuazione e senza che, anche quando la disposizione modale preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente, resti modificata la natura e la causa della donazione.” (Cft. Cass. civ., Sez. III, 18 dicembre 1986, n. 7679).
Tale orientamento è stato, da ultimo, ribadito avendo la Suprema Corte con ordinanza chiarito che “La donazione modale (art. 793 c.c.) non introduce elementi di corrispettività nella causa liberale del contratto, il modus non potendosi qualificare in termini di corrispettivo costituendo, piuttosto, una modalità del beneficio attribuito e, in senso proprio, una sua limitazione. Sotto il profilo strutturale, quindi, il modus integra un elemento accessorio della donazione che, volto al conseguimento di finalità diverse e ulteriori rispetto al fine liberale della donazione, non snatura la causa unitaria ### della donazione e non dà vita ad un negozio autonomo con causa propria ovvero ad un negozio complesso nel quale coesistono rapporti a titolo gratuito e a titolo oneroso.
Non sconta l'imposta proporzionale di registro l'atto di donazione (di una farmacia), gravata di un onere modale rappresentato dalla costituzione di una rendita vitalizia in favore del donante.” (Cass. n. 25907 del 16/11/2020).
In questo senso, quindi, non può che ritenersi che l'onere apposto non modifichi la natura gratuita della donazione, anche ai fini dell'azione revocatoria.
In definitiva, la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata dalla ### dei ### di ### S.p.A. va, dunque, accolta con conseguente declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di donazione stipulato in data ### a rogito del ### tino registrato a ### il ### al n. 1541 e trascritto in pari data, ai nn. ### Registro generale e 24631 ###, presso l'### del #### di #### di ### Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo facendo riferimento ai parametri di cui al DM 147/2022, in applicazione dei valori medi, tenuto conto del valore della causa - valore indeterminabile, complessità bassa - e della natura meramente documentale della stessa e sono poste in capo ai convenuti in solido.
Attesa l'identità della posizione processuale della ### cedente e della società intervenuta, e tenuto conto della mancata istanza di estromissione della ### cedente (circostanza che impone, comunque, di procedere alla liquidazione in favore di entrambe le parti), la complessiva determinazione del compenso viene suddivisa alla luce della riconducibilità dell'attività difensiva a ciascuna parte (segnatamente, le voci per la fase di studio, introduttiva, istruttoria in favore della ### cedente; la voce per la fase decisoria in favore tanto della cedente quanto della cessionaria). P.Q.M. ### di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. accoglie la domanda avanzata dalla ### dei ### di ### S.p.A. e, per l'effetto, dichiara inefficace nei suoi confronti l'atto di donazione stipulato in data ### a rogito del notaio ### registrato a ### il ### al n. 1541 e trascritto in pari data, ai nn. #### e 24631 ###, presso l'### del #### di #### di ### 2. ordina al ### dei ### territorialmente competente di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di donazione, con esonero da responsabilità, a cura e spese dell'interessato; 3. condanna in solido ### e ### al pagamento in favore della ### dei ### di ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 565,10 per esborsi (di cui € 518,00 C.U., € 27,00 marca da bollo, ed € 20,10 per notifica) ed € 7.616,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; 4. condanna in solido ### e ### al pagamento in favore della ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.905,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.
causa n. 917/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Izzo Giuseppe