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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6168/2022 del 24-02-2022

... delibera n. 142 del 1998, della costituzione di una rendita vitalizia reversibile mediante versamento di una riserva matematica, calcolata coi criteri dell'art. 13 I. n. 1338 del 1962; ### aveva rifiutato l'offerta, con lettera del 9 maggio 2000, salvo chiedere poi, il 19 giugno 2006, dopo oltre sei anni, la costituzione della rendita vitalizia, quando ormai la proposta della ### valida fino alla data del 30 giugno 2000, era inutilmente scaduta; contemporaneamente il geometra aveva potuto ottenere, finalmente, la liquidazione della pensione di vecchiaia, essendo nel frattempo maturati i requisiti a prescindere dall'accredito degli anni oggetto della domanda di retrodatazione, rigettata dalla ### avverso il diniego della ### di riconoscere il diritto alla costituzione alla rendita vitalizia a proprio favore previo versamento della corrispondente riserva matematica aveva proposto ricorso ### davanti al Tribunale di Spoleto, il quale aveva accolto la domanda; entrambe le parti avevano appellato la decisione di prime cure: da un lato, la ### chiedendo la ripetizione dei ratei pensionistici erogati al geometra nel periodo luglio 1998 - agosto 2005 e dallo stesso indebitamente percepiti; da un (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 1626-2016 proposto da: ### domiciliato in ### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### CENTOFANTI; ricorrente principale contro #### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 108, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### 23 - controricorrente - ricorrente incidentale - contro ### - ricorrente principale - controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 72/2015 della CORTE ### di PERUGIA, depositata il ### R.G.N. 222/2013 + 1; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal ###.  ### R.G. 1626/2016 ###: il geometra ### aveva instaurato un primo giudizio diretto al riconoscimento del proprio diritto alla retrodatazione dell'iscrizione alla ### italiana di ### e ### dei ### (d'ora in avanti ### per gli anni 1960-1965, in base alla delibera n. 383 del 1994 con cui veniva consentita agli inadempienti una via per sanare i loro obblighi contributivi; tale giudizio si era definitivamente concluso con il rigetto della domanda da parte di Cass. n. 25750 del 2009; la Corte di ### aveva dichiarato legittima la revoca, da parte della ### della delibera n. 383 del 1994 che ammetteva la retrodatazione dell'iscrizione - e, di conseguenza, della pensione di anzianità temporaneamente liquidata in forza della retrodatazione - con successiva delibera n. 142 del 1998, in virtù del fatto che la "nuova" I. n. 335 del 1995 aveva stabilito l'irricevibilità delle contribuzioni prescritte; alla sentenza era conseguita la revoca della pensione da parte della ### atteso che l'annullamento, per via giudiziaria, dei periodi originariamente accreditati allo ### in forza della retrodatazione, aveva determinato l'insussistenza del requisito minimo di contribuzione in capo allo stesso; nelle more del giudizio, la ### con nota 17 aprile 2000, aveva proposto allo ### di sanare la propria posizione contributiva utilizzando lo strumento, contemplato nella delibera n. 142 del 1998, della costituzione di una rendita vitalizia reversibile mediante versamento di una riserva matematica, calcolata coi criteri dell'art. 13 I. n. 1338 del 1962; ### aveva rifiutato l'offerta, con lettera del 9 maggio 2000, salvo chiedere poi, il 19 giugno 2006, dopo oltre sei anni, la costituzione della rendita vitalizia, quando ormai la proposta della ### valida fino alla data del 30 giugno 2000, era inutilmente scaduta; contemporaneamente il geometra aveva potuto ottenere, finalmente, la liquidazione della pensione di vecchiaia, essendo nel frattempo maturati i requisiti a prescindere dall'accredito degli anni oggetto della domanda di retrodatazione, rigettata dalla ### avverso il diniego della ### di riconoscere il diritto alla costituzione alla rendita vitalizia a proprio favore previo versamento della corrispondente riserva matematica aveva proposto ricorso ### davanti al Tribunale di Spoleto, il quale aveva accolto la domanda; entrambe le parti avevano appellato la decisione di prime cure: da un lato, la ### chiedendo la ripetizione dei ratei pensionistici erogati al geometra nel periodo luglio 1998 - agosto 2005 e dallo stesso indebitamente percepiti; da un altro lato, il geometra, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla costituzione di una rendita vitalizia previo versamento della riserva matematica, nonché il risarcimento del danno per le perdite professionali subite a causa della cancellazione dall'albo, avvenuta dopo che la ### lo aveva "illuso" di una disponibilità a erogargli la pensione di anzianità a seguito della retrodatazione; la Corte d'Appello di Perugia, in riforma della pronuncia del primo giudice ha rigettato la domanda di costituzione della rendita vitalizia, sostenendo trattarsi di rimedio applicabile ai soli lavoratori dipendenti; ha ammesso la legittimità dell'estensione volontaria della misura da parte della ### geometri, secondo regole procedurali "disegnate" ad hoc, rilevando tuttavia che, nel caso di specie, esse erano state disattese avendo, lo ### fatto trascorrere inutilmente il termine dell'offerta; la sentenza d'appello ha, poi, confermato la sentenza del Tribunale di Spoleto quanto alla condanna del geometra a restituire alla ### i ratei della pensione di anzianità 1998 - 2005 indebitamente percepiti, e ha rigettato la domanda risarcitoria, non riscontrando il compimento di nessun illecito da parte della ### ai danni dell'appellante; ha, infine, rigettato l'appello incidentale della ### circa la decorrenza degli interessi, la rivalutazione monetaria e l'inclusione delle ritenute fiscali nelle somme da restituire; la cassazione della sentenza è domandata da ### sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; la ### ha opposto difese ed ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato basato su due motivi, avverso il quale ### ha depositato tempestivo controricorso.  ###: Ricorso principale: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., il ricorrente principale contesta "### dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ.; ### e falsa applicazione dell'art. 416 cod. proc. civ. e degli artt. 1321 e 1324 cod. civ."; sostiene che all'atto della proposizione del ricorso (2006) la delibera a lui nota (n. 142 2 del 1998) non conteneva nessun termine entro il quale avrebbe dovuto accettare fa proposta di costituzione della rendita vitalizia; che solo tardivamente la ### aveva prodotto le ulteriori delibere; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 e n. 5 cod. proc.  civ., denuncia "### e falsa applicazione degli artt. 1326, 1337, 1338, 1174, 1362, 1364, 1366, 1367, 1369, 1370, 1371, 1324, 2043 cod. civ. - Omesso esame circa n. 8 fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti"; il motivo contesta l'interpretazione data dalla Corte d'appello alla nota del 17.04.2000, segnatamente con riguardo alla fissazione del limite temporale; denuncia la sentenza per aver legittimato una sperequazione fra le parti, in violazione dei criteri sull'interpretazione del contratto, non avendo considerato che la perentorietà della validità della proposta entro un termine dato, aveva privato lo ### di una facoltà concessa in via generale a tutti i geometri posti nelle sue condizioni; afferma che egli avrebbe declinato la prima proposta poiché all'epoca percepiva la pensione di anzianità, giusta il riconoscimento giurisdizionale della retrodatazione da parte del Tribunale di Spoleto, ed era comunque impegnato nel giudizio in corso, perciò non poteva fare altro che rifiutarsi di versare la riserva matematica; segue un'altra serie di rilievi formali sulla nota della ### col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta "### e falsa applicazione degli artt. 41 c.p., 1218, 1223, 1337, 1338, 2043, 2056 e 1362 c.c. - Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti"; il motivo si appunta sul rigetto della domanda risarcitoria, subordinata, di cui si denuncia l'esame frammentario ed estemporaneo da parte del giudice dell'appello, e sulla mancata ricostruzione della globalità della complessa vicenda, la quale sarebbe stata originata dall'illegittimo comportamento della ### (mancato accertamento del nesso causale); il primo motivo è infondato; la sentenza d'appello ha accertato in fatto che con nota del 17.04.2000 la ### comunicò allo ### che la somma da versare a titolo di riserva matematica per l'integrale mantenimento della pensione in godimento era di ### 64.604,496, precisando che la risposta doveva intervenire entro e non oltre il 30 giugno del 2000 (p. 5 sent.); in base a tale accertamento in fatto - che le allegazioni del ricorrente non scalfiscono minimamente - la Corte territoriale ha costruito il proprio iter motivazionale, condotto sulla base dell'assunto che l'art. 13 non è applicabile ai liberi 3 professionisti; che, così come la ### geometri ha volontariamente (e legittimamente) inteso avvantaggiare i propri iscritti prevedendo la possibilità della costituzione della rendita, ben ha potuto fissare anche una scadenza temporale alla facoltà di accettazione di tale proposta, limite disatteso dall'interessato; l'imprescrittibilità del diritto di cui al richiamato art. 13, non preclude, in definitiva, secondo la motivazione della Corte territoriale, che qui si condivide, l'introduzione di un meccanismo su base volontaria atteso che il richiamo, contenuto nella delibera della ### è operato non quanto all'applicabilità alla fattispecie dell'integrale disciplina, ma quanto alle sole modalità di calcolo della riserva matematica, al fine di scongiurare l'eventualità che l'ente previdenziale, in termini statistici, debba sopportate sia pur in minima parte il costo della rendita; il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per logica connessione, vanno dichiarati inammissibili; quanto alle censure di violazione di legge, le prospettazioni del ricorrente mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito; in particolare nel terzo motivo la sentenza gravata ha negato esplicitamente che siano state compiute illegittimità da parte della ### ma il ricorrente non contesta specificamente tale affermazione; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); quanto alle censure per omesso esame di fatti decisivi, quelli dedotti non concernono certamente "...un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)"(### Un. n. 8053 del 2014); le ### di questa Corte hanno precisato che «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc.  civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il 4 vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» ( ### Un. n. 8053/2014); la formulazione delle doglianze da parte del ricorrente finisce, in definitiva, per denunciare non già l'omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale. 
Ricorso incidentale: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., la ricorrente incidentale lamenta "### dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione pregiudiziale d'inammissibilità dell'appello" sollevata dalla difesa della ### col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., deduce "### degli artt. 112, 414,418 e 345 c.p.c."; il geometra avrebbe allegato un diverso titolo costitutivo del suo diritto, rappresentato dalla costituzione della rendita vitalizia in luogo dell'originario diritto alla pensione di anzianità oggetto di causa; il ricorso incidentale condizionato risulta assorbito in ragione del rigetto del ricorso principale; in definitiva, il ricorso principale va rigettato, assorbito il ricorso incidentale condizionato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in ### 200,00 per esborsi, ### 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei 5 presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### all'### camerale dell'Il gennaio 2022 

causa n. 1626/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Bronzini Giuseppe, De Felice Alfonsina

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Tribunale di Locri, Sentenza n. 681/2025 del 10-06-2025

... corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia o in conto capitale (ovvero di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, procedendo alla unifica con le altre patologie sofferte e portate dalle altre pratiche impugnate con il presente ricorso, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; 2) ### altresì, l'### in persona della legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e ### con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario. 2) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte, che le patologie lamentate - già riconosciute di natura professionale - relativamente alla pratica n. 515452310 abbia un grado di inabilità di percentuale superiore, rispettivamente al 5% con individuazione della sua gravità e del relativo grado di inabilità e la sua incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa nonchè sotto il profilo del danno biologico, con condanna dell'### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di ### in materia di lavoro e previdenza N. R.G. 3675/2021 ### all'udienza del giorno 10.06.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3675/2021 R.G.L., e vertente TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.  ### in virtù di procura in atti ricorrente E ### L'#### (I.N.A.I.L.), (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso l'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in ### da ### dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 della raccolta ### 2 di 10 resistente ### malattia professionale. 
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione scritta depositate e nel verbale dell'udienza odierna. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ###, ### deduceva: - di aver lavorato presso il Comune di ### come LSU dal 1995 al 2010; - di aver lavorato dal 2010 e di lavorare tutt'oggi, sempre presso il Comune di ### con la qualifica di autista; - che, in qualità di autista, è adibito in particolare alla raccolta rifiuti ed è esposto, in maniera ripetuta e continua, ad un elevato sforzo fisico; - che tale attività ha compromesso il suo stato di salute provocandogli “tendinopatia spalla destra e sinistra; ernie discali; ipoacusia bilaterale”; - che, essendo evidente il nesso causale tra l'attività svolta e le patologie da cui è affetto, con domanda dell'08.11.2018, da cui scaturivano le pratiche di malattia professionale recanti i numeri 515451741- 515451742, e con domanda del 16.07.2019, da cui scaturiva la pratica di malattia professionale recante il numero 515452310, presentava denuncia all'### - che l'### con lettera del 22.05.2019, relativamente alla pratica n. 515451741, e con lettera del 22.02.2010, relativamente alla pratica n. 515451742, comunicava che “gli accertamenti medico-legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di un nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/è esposto e la malattia denunciata. La pratica, pertanto, viene archiviata”; - che l'### con lettera del 25.02.2021, relativamente alla pratica 515452310, comunicava “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal D.lgs. 38 del 23.02.2000. La menomazione accertata è la seguente: tendinopatia bilaterale di spalle; grado complessivo: 005%”; - che avverso detti provvedimenti venivano proposti i ricorsi in opposizione, rimasti privi di riscontro. 
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «Accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e nella misura che verrà stabilita dalla CTU medico-legale, anche alla luce del certificato medico valutativo attributivo: 1. a) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte, la natura professionale delle patologie non riconosciute al ricorrente - casi n. 515451741-515451742 - ma da questi sofferte - sia nei termini di esistenza del rischio connaturato alla specificità delle attività svolte dalle quali scaturiscono le patologie sofferte, sia di idoneità dello stesso a determinare il nascere della malattia stessa nonché di idoneità della documentazione medica in suo possesso - con individuazione della sua gravità e del relativo grado di inabilità e la sua incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa, con condanna, in ogni caso, dell'### in persona del suo legale rappresentante p.t., al riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita; b) la decorrenza delle malattie dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal ### considerando singolarmente ovvero unitariamente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate; c) accertato, con riferimento ai casi n. 515451741-515451742 il grado di inabilità e la sua origine professionale e condannato l'### al ### 4 di 10 riconoscimento della relativa percentuale riconosciuta, condannare l'### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia o in conto capitale (ovvero di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, procedendo alla unifica con le altre patologie sofferte e portate dalle altre pratiche impugnate con il presente ricorso, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; 2) ### altresì, l'### in persona della legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e ### con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario. 2) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte, che le patologie lamentate - già riconosciute di natura professionale - relativamente alla pratica n. 515452310 abbia un grado di inabilità di percentuale superiore, rispettivamente al 5% con individuazione della sua gravità e del relativo grado di inabilità e la sua incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa nonchè sotto il profilo del danno biologico, con condanna dell'### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita; b) la decorrenza della malattia dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal ### considerando singolarmente ovvero unitariamente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate; c) accertato, con riferimento alla pratica n. 515452310 il grado di inabilità e la sua origine professionale condannare l'### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia ovvero ### 5 di 10 in conto capitale (nonché di adeguamento del beneficio che sia goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal tuo dovuto al soddisfo; condannare, altresì, l'### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA con distrazione ex articolo 93 c pc in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario». 
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'I.N.A.I.L.  eccependo, in via preliminare, la nullità della domanda per indeterminatezza ai sensi degli artt.156, 414, 416 e 442 c.p.c.; nel merito, la correttezza della valutazione effettuata in via amministrativa e l'infondatezza della domanda mancando la prova del nesso eziologico in ordine alle condizioni di lavoro e le patologie denunciate. 
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite. 
La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante con prova testimoniale, venendo altresì disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale. 
All'udienza odierna, sentito a chiarimenti il CTU dott.ssa ### all'esito della discussione, il ### ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.  *** 
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente di nullità della domanda stante l'indeterminatezza della stessa, occorre rilevare che seppure in presenza di allegazioni generiche, laddove dall'atto introduttivo nel suo complesso, e dalla documentazione ### 6 di 10 versata in atti, sia possibile ricostruire la causa petendi ed il petitum detta nullità non sussiste in quanto la parte resistente potrà comunque efficacemente approntare la propria linea difensiva (v. Tribunale di Milano, sez. ### n. 1758/2019) . 
Nel caso di specie l'I.N.A.I.L. ha concretamente provveduto ad esercitare il proprio diritto di difesa e pertanto l'eccezione suddetta deve ritenersi superata e deve essere rigettata. 
Ritenuta la causa matura per la decisione, nel merito, il ricorso deve trovare accoglimento nei termini e limiti di seguito precisati. 
La questione controversa nel presente giudizio concerne il riconoscimento della natura professionale di una parte delle patologie denunciate dal ricorrente (domanda n. 515451741 e 515451742) nonché la percentuale del danno biologico dipendente dalle malattie professionali allegate (anche domanda n. 515452310), con la relativa decorrenza. 
All'esito della prova orale espletata, deve ritenersi riscontrata sia l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, così come dedotta nel ricorso, sia il nesso causale tra la stessa e le patologie denunciate, come accertato anche dalla consulenza tecnica medico-legale disposta. 
Il teste ### in particolare, all'udienza del 15.11.2023, così riferiva: “conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme, lo conosco dal 1995, lavoravamo per il comune di ### ci occupavamo principalmente della raccolta di rifiuti, fino al 2010 siamo stati LSU e dal 2010 siamo stati stabilizzati, abbiamo fatto sempre lo stesso lavoro. Lui faceva l'autista e io materialmente raccoglievo i rifiuti, talvolta mi ha aiutato anche a fare quello. Lavoravamo dal lunedì al sabato, non avevamo un orario preciso, comunque non meno di otto ore al giorno. ###. 7 di 10 maggioranza del tempo il signor ### stava seduto perché guidava. 
Guidava dei camioncini e camion più grandi. Erano compattatori, il rumore era assordante e continuo perché si svuotava il bidone nella vasca e si azionava la presa di forza cominciava a scendere la pala che mandava dentro la roba. Quando mi dava una mano fuori dal veicolo anche lui sentiva le ripercussioni dl freddo o il caldo. Entrambi lavoriamo ancora per il comune di ### Adesso il ricorrente non si occupa più di raccolta rifiuti perché il servizio è stato privatizzato da tre/quattro anni, ora è autista generico”. 
Dimostrato lo svolgimento dell'attività lavorativa allegata, devono essere esaminate le risultanze della espletata CTU medico-legale, la quale è stata affidata alla dott.ssa ### che ha effettuato la seguente diagnosi: “Sulla base dell'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo, dall'anamnesi raccolta dal periziando e dalla visita peritale effettuata è possibile affermare che il signor ### è affetto dalle seguenti patologie: 1)### del sopraspinoso spalla dx e sx maggiore a dx e artropatia degenerativa.(Eco e RM accertati) 2) ### -lombosacrale con protrusioni discali ( ###-###e ###-###e ###-###)e sindrome da conflitto discoradicolare.(RM accertate) 3) ### bilaterale( vedi esame audiometrico allegato)”. 
In particolare, il tecnico nominato così concludeva l'elaborato peritale: “In conclusione, dall'attento esame dei dati emersi dall'anamnesi, dall'esame obiettivo, dalla documentazione sanitaria agli atti risulta che il signor ### autista è affetto dalle seguenti infermità: “### del sopraspinoso spalla dx e sx maggiore a dx e artropatia degenerativa.  ### lombosacrale con protrusioni discali ( ###-###e ###-###e ###-###) e ### 8 di 10 sindrome da conflitto disco-radicolare. ### bilaterale.” e che, tra le stesse e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ### esiste nesso di causalità e pertanto possono essere considerate tecnopatie che determinano una inabilità complessiva del 27%, a decorrere dalla data di esecuzione dell'esame audiometrico (01.08.2018).”. 
Dall'esame di quanto nell'elaborato peritale, ritiene questo giudice che la consulenza vada condivisa e posta alla base della presente pronuncia, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente e priva di vizi logici anche alla luce dei chiarimenti resi all'udienza odierna. 
Sul punto occorre peraltro evidenziare che l'### resistente ha mosso censure all'elaborato peritale senza però precisare per quale ragione le conclusioni tratte dal CTU ed i calcoli disposti dallo stesso sarebbero errati. 
All'udienza odierna, fissata anche per chiarimenti alla presenza del tecnico, nessuno è comparso per la parte resistente che quindi non ha coltivato le eccezioni sollevate ni precedenti scritti difensivi. 
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che parte ricorrente abbia soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico, dando riscontro dell'attività lavorativa svolta e della riconducibilità alla stessa delle patologie denunciate, dovendosi altresì rilevare che anche la quantificazione operata nell'atto introduttivo in ordine alla misura dell'inabilità lavorativa ha trovato rispondenza nelle risultanze peritali, essendo stata accertata in misura superiore rispetto a quanto riconosciuto in sede amministrativa. 
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei termini suindicati e l'I.N.A.I.L dovrà essere condannato all'indennizzo in rendita per danno biologico da ### 9 di 10 malattia professionale in favore del ricorrente, accertato nella misura complessiva del 27% (formula ###, a decorrere dal giorno 01.08.2018. 
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito. 
Le spese di lite seguono la soccombenza dovendo essere liquidate ai valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto spiccatamente complesse (D.M. 55/2014 e succ. modif.). 
Anche le spese di CTU vanno poste a carico dell'### come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa ### P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di ### del ### definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da ### (C.F.  ###), R.G. n. 3675/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: - accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in rendita per danno biologico da malattia professionale accertato nella misura complessiva del 27% a decorrere dal giorno 01.08.2018, e, per l'effetto, condanna I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali, detratto quanto eventualmente già corrisposto; - condanna l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 1.312,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari nonché al pagamento delle spese della CTU espletata, liquidate con separato decreto in favore della ### 10 di 10 dott.ssa #### 10.06.2025 ###ssa ### - - RG n. 3675/2021

causa n. 3675/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Caselli Francesca, Schirripa Vincenzo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32500/2021 del 08-11-2021

... occupa, del diritto potestativo alla costituzione della rendita vitalizia, a spese del datore di lavoro, istituto di carattere generale dell'assicurazione obbligatoria al fine di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione correlato al diritto al recupero dei contributi da parte dell'### per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica nel relativo fondo di destinazione (arg. da Cass., Sez.Un., n. 21302 del 2017, in tema di regolazione della giurisdizione sulla domanda di accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia sensi dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962, strumentale alla costituzione della riserva matematica per la regolarizzazione della posizione contributiva); 5 19. l'azione nella quale vengono in gioco l'interesse del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell'### alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica), l'interesse dell'### a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa, e non fittizia, di rapporti di lavoro e, infine, l'interesse del datore di lavoro a non (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 4023-2016 proposto da: ### elettivamente domiciliata in #### 94, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### BECCARIA 29, presso l'### dell'### rappresentato e difeso dagli ###, #### D'###### - controricorrente - nonché contro ### - intimato - avverso la sentenza n. 909/2015 della CORTE ### di PALERMO, depositata il ### R.G.N. 234/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal ###. ### MANCINO.  \ R.G.4023/2016 ### 1. con sentenza n. 909 del 2015, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda svolta dall'attuale ricorrente, nei confronti dell'### e di ### per il riconoscimento della pensione di reversibilità, la condanna del predetto ### datore di lavoro del coniuge deceduto, alla regolarizzazione contributiva e per la costituzione della rendita vitalizia; 2. il giudice di primo grado aveva dichiarato la parte decaduta dall'azione giudiziaria per il riconoscimento della pensione di reversibilità, ritenuto proponibile la domanda di costituzione della rendita vitalizia, acquisita la prova del pregresso rapporto lavorativo e, per essere maturata la prescrizione dei contributi omessi, aveva condannato l'### a corrispondere la prestazione correlata al rapporto di lavoro accertato, con rimborso, a carico del ### dell'onere economico sopportato dalla ### per la costituzione della prescritta riserva matematica; 3. la Corte di merito, in accoglimento del gravame principale svolto dall'### riteneva assorbente la maturata decadenza in ordine alla domanda di costituzione della rendita vitalizia, per essere decorso, alla data di proposizione del ricorso (2 luglio 2013), il termine triennale computato a partire dal termine massimo di esaurimento del procedimento amministrativo sulla relativa domanda amministrativa (del 20 agosto 2009, in riferimento alla quale il diniego amministrativo era intervenuto il 12 novembre 2013, pendente il giudizio di primo grado); 4. la doglianza svolta con il gravame incidentale dall'attuale ricorrente per la mancata condanna del ### alla regolarizzazione contributiva - per avere il giudice di primo grado, acquisita la prova del pregresso rapporto lavorativo nel periodo 23 giugno 1998/30 agosto 2000 (ad eccezione del periodo tra 6 e 21 settembre 1999), ritenuto prescritto l'onere contributivo - veniva rigettata dalla Corte di merito, per decorso del termine quinquennale di prescrizione (la prima richiesta rivolta al datore di lavoro risaliva al 6 giugno 2009); 1 5. ancora, quanto al gravame incidentale avverso l'affermata improponibilità della domanda per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, la Corte di merito riteneva non dedotto alcun elemento utile, pertinente e idoneo ad infirmare la declaratoria di improponibilità per il vano decorso del termine di cui all'art. 47 d.P.R.  n.639 del 1970 (in riferimento alla domanda amministrativa del 22 luglio 2003 proposta dalla coniuge superstite); 6. avverso tale sentenza ### ha proposto ricorso, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l'### con controricorso; ### è rimasto intimato; ### 7. con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt 112,333, cod.proc.civ., art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, art.  47 d.P.R. n.227 del 1970, artt. 1175,1176,2116 cod.civ., e si assume che l'### ricevuta comunicazione dell'omissione contributiva, anche da parte del superstite del lavoratore, sia obbligato a riscuotere il credito e a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore; che, incontestati i contributi settimanali di 5 anni e 4 mesi maturati dal de cuius, con l'accredito dei contributi scattava il diritto alla pensione di reversibilità e, quanto alla prescrizione, la denuncia della superstite, il 22 luglio 2003 e, ancora, il 15 giugno 2009, rendeva applicabile la prescrizione decennale alla stregua dell'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, come peraltro confermato da missiva dell'### (del 20 dicembre 2012) il cui tenore escludeva che i contributi fossero prescritti, e conseguentemente l'### anche in considerazione dell'incapienza patrimoniale del datore di lavoro, accertata con la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto erogare la prestazione richiesta; che la richiesta di accredito dei contributi, non soggetta ad alcun termine di decadenza, non può formare oggetto di domanda amministrativa ed è inapplicabile l'art. 47 d.P.R. n.227 del 1970 cit.; che con l'accredito automatico dei contributi la coniuge ed erede del lavoratore acquisisce il diritto alla pensione di reversibilità e ha inoltre errato la Corte di merito nel ritenere necessaria la richiesta del lavoratore al datore di lavoro della regolarizzazione contributiva, in ogni caso formulata; 8. con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 47 d.P.R. n.639 del 1970 e dell'art. 13 legge n.1338 del 1962, e si assume che la domanda di costituzione della rendita vitalizia non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 47 d.P.R. n.639 del 1970 per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, come confermato dall'art. 13 legge n. 1138 del 1962 che, per l'esercizio del diritto non indica alcun termine di prescrizione e la pretesa può essere fatta valere in ogni tempo, anche dai superstiti del lavoratore; 9. il primo motivo è da rigettare; 10. l'ampia censura svolta con il primo motivo è volta a sentire affermare la regola del diritto del coniuge superstite a percepire la pensione di reversibilità con l'accredito automatico dei contributi omessi a decorrere dalla domanda amministrativa con argomentazioni già svolte innanzi al giudice del gravame ma la sintesi così descritta si risolve in argomentazioni difensive in ordine alla protezione del diritto del lavoratore alla posizione assicurativa che non incrinano in alcun modo la sentenza impugnata che ha confermato la declaratoria di improponibilità per il vano decorso del termine di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 decorrente, al più tardi, dalla scadenza dei termini legali previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (ampiamente decorso tra la domanda amministrativa del 22 luglio 2003 e la proposizione dell'azione, in data 2 luglio 2013, come rilevato dalla Corte territoriale); 11. nondimeno va rammentato, a fronte degli ampi argomenti spesi nel senso dell'affermazione del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti per effetto di un automatico accredito dei contributi omessi, che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il nostro ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 cod.civ. e la facoltà di chiedere all'### la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge 1338 del 1962 (fra tante, Cass. n. 6569 del 2010; Cass. n. 3491 del 2014, Cass. nn. 2164 e 6722 del 2021); 12. il secondo motivo, incentrato sulla questione della non assoggettabilità della domanda di rendita vitalizia alla decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, è da accogliere; 13. il citato art.47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come più volte statuito da questa Corte di legittimità, è dettato a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (Cass. nn. 12508 del 2000, 18528 del 2011, 3990 del 2016, 28639 del 2018; da ultimo, 5820 del 2021); 14. è consolidato il principio secondo cui la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal citato articolo 47, nel testo sostituito dall'art. 4, d.l. n. 384 del 1992 (conv. con legge n. 438 del 1992), per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile per beneficiare di un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione, ad esempio alla stregua dell'art. art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 (v., fra tante, Cass. n. 11183 del 2019 ed ivi ulteriori precedenti); 15. non viene in rilievo, nella specie, una prestazione pensionistica sibbene il detrimento pensionistico conseguente all'intervenuto omesso versamento dei contributi dovuti, detrimento che, ricorrendone gli specifici presupposti, può essere eliminato attraverso la costituzione della rendita vitalizia; 16. come affermato da Cass. n. 12213 del 2004 l'omissione contributiva produce un pregiudizio patrimoniale, a carico del prestatore di lavoro, distinto in due tipi di danno: la perdita, totale o parziale, della 4 prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al raggiungimento dell'età pensionabile, e la necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere il beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva ed eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 cit. (v., sul duplice pregiudizio patrimoniale prodotto al lavoratore dall'omissione contributiva, da ultimo, Cass. n. 18661 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti); 17. dall'art. 13 cit., che permette al lavoratore di chiedere che il datore versi la provvista per la costituzione della rendita, come affermato da n. 12213 del 2004 cit., si evince la natura di risarcimento in forma specifica del danno da omissione contributiva e gli approdi ermeneutici, da Cass. Sez.Un. n. 3678 del 2009 fino a Cass. n. 17320 del 2020, che hanno affermato la necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale nella controversia in cui si lamenti, da parte del lavoratore, il mancato versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro, hanno definito l'azione per la costituzione della rendita vitalizia come azione risarcitoria (v. anche Cass. n. 2630 del 2014); 18. non si verte, dunque, per poter invocare l'estensione del regime decadenziale, nell'ambito della protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (fra tante, Cass. n. 13630 del 2020), controvertendosi, nella vicenda che qui occupa, del diritto potestativo alla costituzione della rendita vitalizia, a spese del datore di lavoro, istituto di carattere generale dell'assicurazione obbligatoria al fine di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione correlato al diritto al recupero dei contributi da parte dell'### per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica nel relativo fondo di destinazione (arg. da Cass., Sez.Un., n. 21302 del 2017, in tema di regolazione della giurisdizione sulla domanda di accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia sensi dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962, strumentale alla costituzione della riserva matematica per la regolarizzazione della posizione contributiva); 5 19. l'azione nella quale vengono in gioco l'interesse del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell'### alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica), l'interesse dell'### a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa, e non fittizia, di rapporti di lavoro e, infine, l'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo, è affatto estranea, per la sua natura risarcitoria, sia al novero dei trattamenti pensionistici stricto sensu sia all'ambito dei benefici contributivi speciali idonei a incrementare, a totale carico del sistema previdenziale pubblico, le provvidenze spettanti all'assicurato; 20. in conclusione, l'azione per la costituzione della rendita vitalizia, con onere per il datore di lavoro di versare la riserva matematica per costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione, non è assoggetta a decadenza - che avrebbe come conseguenza normale e indefettibile, l'estinzione definitiva del diritto che ne è oggetto e l'impossibilità di conseguirlo mediante una nuova domanda - ma a prescrizione trattandosi di un credito risarcitorio (v. Cass. n. ### del 2017; 21. il secondo motivo del ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame della fattispecie, facendo applicazione dei principi sopra esposti; 22. al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.  La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia a ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.  6 Così deciso in ### nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 ### 

causa n. 4023/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Berrino Umberto, Mancino Rossana

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Tribunale di Lagonegro, Sentenza n. 660/2024 del 22-11-2024

... preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente, resti modificata la natura e la causa della donazione.” (Cft. Cass. civ., Sez. III, 18 dicembre 1986, n. 7679). Tale orientamento è stato, da ultimo, ribadito avendo la Suprema Corte con ordinanza chiarito che “La donazione modale (art. 793 c.c.) non introduce elementi di corrispettività nella causa liberale del contratto, il modus non potendosi qualificare in termini di corrispettivo costituendo, piuttosto, una modalità del beneficio attribuito e, in senso proprio, una sua limitazione. Sotto il profilo strutturale, quindi, il modus integra un elemento accessorio della donazione che, volto al conseguimento di finalità diverse e ulteriori rispetto al fine liberale della donazione, non snatura la causa unitaria ### della donazione e non dà vita ad un negozio autonomo con causa propria ovvero ad un negozio complesso nel quale coesistono rapporti a titolo gratuito e a titolo oneroso. Non sconta l'imposta proporzionale di registro l'atto di donazione (di una farmacia), gravata di un onere modale rappresentato dalla costituzione di una rendita vitalizia in favore del donante.” (Cass. n. 25907 (leggi tutto)...

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N. 917/2017 R.G. 
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE ### 127 ###.P.C. 
Il Giudice, dott. ### rilevato che la trattazione del presente procedimento per l'udienza del 12/11/2014 è stata sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; considerato che l'udienza è stata fissata per discussione e decisione ai sensi dell'art.  281 sexies c.p.c.; verificato che il decreto concernente le modalità di svolgimento dell'udienza è stato regolarmente comunicato alle parti; preso atto delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti e delle conclusioni ivi rassegnate; P.Q.M.  pronuncia sentenza come da prosieguo del presente provvedimento al quale si allega.
N. 917/2017 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. ### all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12/11/2024 di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 917 del ### degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto: “revocatoria ordinaria” TRA ### S.p.A. (C.F./P. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.  ### M. Tepedino in #### alla via ### E ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in #### alla via ### n. 86 ###' ### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### alla via ### n. 16 #### S.p.A. (C.F. ### / P.IVA ###), quale procuratrice speciale di ### 2018 S.R.L. (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 21 ###. 111 C.P.C.  ### da atti e verbali di causa ### E ### Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, la ### dei ### di ### S.p.A. proponeva azione revocatoria nei confronti di ### in qualità di donante/debitore, e di ### in qualità di donataria, per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto di donazione stipulato in data ### a rogito del notaio ### rentino, registrato a ### il ### al n. 1541 e trascritto in pari data, ai nn. ### Registro generale e 24631 ###, presso l'### del ### rio, ### di #### di ### con cui ### donava alla figlia, ### gli immobili, ubicati nel Comune di ### di seguito descritti: “a) appartamento posto al primo piano dell'unica scala con annessa terrazza a livello, avente accesso dalla porte di fronte per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, composto da tre vani ed accessori, confinante con area di corte, con vano scala e con la particella 1045 sub 7 del medesimo foglio; riportato nel ### del Comune di ### in ditta “### Pietro”, foglio 18, particella 1045, subalterno 8, ### piano 1, categoria A/3, classe 1, vani 5, ### catastale euro 413,17, nonché rappresentato graficamente nella planimetria depositata nel medesimo catasto in data ### reg.ta al n.99. b) locale deposito, di pertinenza dell'appartamento di cui alla lettera a) che precede, posto al piano terra, con annesso suppegno al piano ammezzato, avente accesso dall'area dall'area di corte, della consistenza di circa 117 ### metri quadrati, confinate con area di corte da tre lati e con cassa scale; riportato nel ### del Comune di ### in ditta “### Pietro”, foglio 18, particella 1045, subalterno 6, ### ni piano T, categoria C/2, classe 8, consistenza mq 117, ### catastale euro 163,15 nonché rappresentato graficamente nella planimetria depositata nel medesimo catasto in data ### reg.ta al n.99. c) locale deposito, posto al piano terra, avente accesso dall'area dall'area di corte, della consistenza di circa 52 ### metri quadrati, confinate con area di corte da tre lati e con la particella 1045 sub 3 del medesimo foglio; riportato nel ### del Comune di ### in ditta “
Pietro”, foglio 18, particella 1045, subalterno 4, ### piano T, categoria C/2, classe 7, consistenza mq 52, ### catastale euro 61,77 nonché rappresentato graficamente nella planimetria depositata nel medesimo catasto in data ### reg.ta al n.99. d) appartamento posto al seminterrato dell'unica scala, avente accesso dal vano scala, composto da 3 ### vani ed accessori, confinante con area di corte, con vano scala e con la particella 1045 sub 9 del medesimo foglio; riportato nel ### cati del Comune di ### in ditta “### Pietro”, foglio 18, particella 1045, subalterno 10, ### piano 1-###, categoria A/3, classe 1, vani 4,5, ### catastale euro 371,85, nonché rappresentato graficamente nella planimetria depositata nel medesimo catasto in data ### reg.ta al n.99.” A fondamento della pretesa deduceva che: la società ### & C. s.r.l. stipulava, in data ###, con l'odierna attrice contratto di finanziamento a medio e lungo termine con ammortamento graduale del capitale di € 330.000,00, le cui obbligazioni erano garantite da rilascio di fideiussione da parte di ### chiuso il ###; che la ### & C. s.r.l. intratteneva, altresì, con la predetta ### contratto di anticipazione a fronte di origine/conformità autoveicoli/motoveicoli, chiuso il ###; che la predetta società intratteneva con la ### S.p.A. contratto di c/c n. 15897,48 chiuso il ###; che, in data ### e 20/11/2006, ### rilasciava in favore dell'odierna ricorrente fideiussione personale a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni intrattenute dalla ### & C. s.r.l. sino alla concorrenza dell'importo di € 600.000,00; che, pertanto, alla data di chiusura dei predetti rapporti la ### vantava un credito nei confronti della società della complessiva somma di € 875.328,72; che, infine, la ### & C. s.r.l. con sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 16 del 16/07/2015 era stata dichiarata fallita. 
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inefficacia dell'atto in oggetto ex art. 2901 c.c., atteso l'evidente intento fraudolento dell'atto di donazione, sussistendone i presupposti costituiti dall'esistenza di un diritto di credito nei confronti del debitore, dal pregiudizio arrecato con l'atto in questione alle proprie ragioni creditorie (c.d. eventus damni), dalla consapevolezza del debitore circa il pregiudizio arrecato (scientia damni) anche senza la specifica intenzione di nuocere allo stesso (animus nocendi) non necessitando, trattandosi di atto a titolo gratuito, il consilium fraudis dell'acquirente. 
Con distinte comparse di costituzione e risposta, depositate in data ###, si costituivano in giudizio ### e ### contestando la fondatezza della domanda attorea, inammissibile per difetto dei presupposti di legge, della quale chiedevano il rigetto previa declaratoria incidentale della natura non gratuita dell'atto per ### rentino del 20/08/2015 rep. 450 registrato a ### il ### al n. 1541. 
In particolare, evidenziavano che il ### aveva rilasciato fideiussione limitata ad € 600.000,00 e che stava già subendo espropriazione immobiliare promossa dalla ### S.p.A. in relazione al mutuo ipotecario di originari € 750.000,00, contratto successivamente al rilascio della fideiussione ex adverso azionata, e, pertanto, nulla poteva reclamarsi nei suoi confronti. Deducevano, l'insussistenza del lamentato eventus damni in quanto l'atto di disposizione in questione non aveva diminuito il patrimonio immobiliare del ### Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita in via documentale. 
Con prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., le parti convenute, ad integrazione delle difese già svolte, deducevano la carenza di legittimazione attiva dell'istituto di credito, attesa la nullità delle fideiussioni aventi ad oggetto clausole relative ad accordi interbancari atti a violare norme anticoncorrenziali (c.d. legge antitrust). Sulla scorta di tanto, integravano le conclusioni già rassegnate nei seguenti termini: “### l'###mo Tribunale adito, dichiarare la nullità delle fideiussioni fatte valere in giudizio dalla ### dei ### di ### siccome racchiuse nel contratto di finanziamento dell'11/9/2009, e nelle scritture del 03/09/2002 e del20/11/2006, e conseguentemente rigettare la domanda attorea , sia perché inammissibile da parte di soggetto non creditore, sia , ovvero in subordine, salvo gravame, per non potersi qualificare come gratuito l'atto per notar ### del 20/8/2015 (a tali fini incidentalmente pronunciandosi), e comunque risultando inammissibile per difetto dei presupposti di legge e comunque infondata in fatto e in diritto l'avversa domanda, con condanna della banca attrice, alla rifusione delle spese e competenze di lite, da attribuirsi……” agli avvocati antistatari. 
Con comparsa ex art. 111 c.p.c., depositata in data ###, si costituiva in giudizio ### S.p.A., quale procuratrice speciale di ### 2018 s.r.l. cessionaria del credito precedentemente facente capo all'originaria attrice ### di ### S.p.A., “riportandosi agli atti e alle produzioni documentali già depositati dai precedenti difensori nell'interesse della ### dei ### di ### S.p.A., quale parte opposta, facendo altresì proprie domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate dalla stessa.”
La causa veniva, dapprima, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. 
Dopo ulteriori rinvii, subentrato lo scrivente sul ruolo in data ###, la causa veniva rinviata in prosieguo precisazione delle conclusioni e, successivamente, all'odierna udienza per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., la cui trattazione è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. 
Con comparsa depositata in data ### si costituiva in giudizio l'avv. ### quale nuovo difensore di ### facendo propri gli atti causa del difensore di prime cure. 
Rassegnava le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare nel merito: a) sospendere il giudizio de quo, in quanto è presente altro giudizio presso il Tribunale di ###. ### iscritto al N. 78/2022 derimente per la causa de quo b) Accertare e dichiarare l'inesistenza dei contratti di cessione del credito pro soluto sottesi alla pubblicazione in G.U. ###. 151 del 23 dicembre 2017. c) Accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva della soc. ### 2018 nel presente giudizio, per come eccepito in narrativa. 2. Nel merito: d) ### rigettare la domanda attorea, in quanto inammissibile per difetto dei presupposti di legge e, comunque, infondata in fatto e diritto.” All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti a mezzo deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.  nei termini che seguono. 
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento. 
Preliminarmente va respinta l'eccezione sollevata da ### di difetto di legittimazione attiva della ### 2018 s.r.l. 
In proposito giova richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### ciale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 29 dicembre 2017, n. ###; Cass. 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. 26 giugno 2019, n. 17110). In tale prospettiva, cioè, la Suprema Corte ha ritenuto che l'avviso di cessione oggetto di pubblicazione in ### costituisca un elemento che - laddove contenente l'indicazione dei criteri identificativi delle categorie dei rapporti ceduti in blocco - può essere pienamente utilizzato sul piano probatorio ai fini della prova della legittimazione ad agire. In tal modo, quindi, i giudici di legittimità hanno postulato che il problema della legittimazione attenga al piano delle evidenze documentali da fornirsi, profilo in relazione al quale può assumere per l'appunto rilievo anche l'avviso di cessione depositato dal cessionario. 
Ebbene, in proposito i convenuti non hanno sollevato una specifica contestazione in merito all'inclusione del credito tra quelli oggetto dapprima della cessione dalla ### dei ### di ### s.p.a. in favore della ### 2018 s.r.l. con l'atto di cessione del 20/12/2017 oggetto di pubblicazione in ### n. 151 del 23/12/2017. 
Giova rilevare, in ogni caso, che l'inclusione del credito originariamente vantato dalla ### dei ### tra quelli oggetto del summenzionato contratto di cessione può ritenersi sufficientemente certa alla luce del tenore dell'avviso di cessione. 
Invero, nell'avviso pubblicato sulla G.U. ed allegato agli atti del giudizio (cfr. doc. 3 fascicolo di parte ###, si legge che: “ ### 2018 ### (l' ”Acquirente”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi degli art. 1 e 4 ( come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della ### sulla ### in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 ( il “### di Cessione”) da ### dei ### di ### ( “BMPS” o un “Originator”) un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative:….### rapporti giuridici sorti in capo a ### (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31.12.2016, per l'effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme; ### rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine; ### rapporti giuridici classificati in “sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017…..”. 
Orbene l'esame della documentazione prodotta agli atti del giudizio dalla cedente consente di affermare che il credito ceduto è rinveniente da: 1) rapporti giuridici sorti in capo a ### dei ### di ### ( “BMPS”), antecedentemente al 31/12/2016, per l'effetto dell'esercizio dell'attività bancaria, in quanto risalenti al 2002, 2006, 2009 e 2011 ( cfr. doc. da 2 a 9 produzione ###; 2) da rapporti rispetto ai quali era stato esercitato il recesso sin dal 13/10/2014 e la relativa classificazione in “sofferenza” e, dunque, in data antecedente a quelle indicate nell'avviso ( cfr. doc. 10-11 produzione ###. 
Il chiaro contenuto dell'avviso e la documentazione richiamata, dunque, consentono di attestare che il credito per cui si procede è stato oggetto di regolare cessione perché relativo a rapporti giuridici sorti, per l'effetto dell'esercizio dell'attività bancaria, in capo a ### dei ### di ### (“BMPS”), antecedentemente al 31/12/2016 e che trattasi di crediti rientranti nei crediti passati a sofferenza in data antecedente a quelle indicate nell'avviso, e cioè 31/12/2016 ovvero 20/12/2017. 
Ne consegue, sussistere in atti la prova dell'intervenuta cessione dei crediti da ### a ### 2018 s.r.l.. 
Resta inteso, però, che pur nell'ammissibilità dell'intervento va dichiarata inammissibile l'istanza di successione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente. 
Come chiarito anche da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile I, 22/10/2009, n.22424) “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”( cfr. anche Tribunale Bari sez. I, 12/05/2015, n.2171 ). 
In un caso analogo anche la giurisprudenza di merito ha affermato che “### spiegato dal cessionario è avvenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare della S.a.s. relativamente al credito da quest'ultima fatto valere nei confronti della ### appellata. La cessione del credito, infatti, risulta essere avvenuta nella pendenza del giudizio di primo grado. Si tratta di intervento non riconducibile alle tipologie di cui all'art. 105 c.p.c., quanto piuttosto di intervento volontario sui generis, che può anche avvenire in appello...Tuttavia, trattasi di domanda inammissibile, non essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 111, comma 3 c.p.c.. Il cessionario è intervenuto nel processo nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso, ma non vi è stato il consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante. Di talché, ai sensi del quarto comma della medesima norma, la sentenza va pronunciata tra le parti originarie e, dunque, nei confronti della ### (succeduta all'alienante ###, pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare” ( Corte appello ### sez. I, 10/01/2018, n.15 ). 
Nel caso di specie è mancata l'autorizzazione di tutte le parti all'estromissione dal giudizio della ### dei ### di ### conseguendone che la pronuncia - salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria - verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio. 
Tanto premesso, al fine di inquadrare la controversia, appare opportuno puntualizzare i principi afferenti l'azione cd. pauliana. 
In linea generale, va ricordato che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. (c.d. actio pauliana) è quel mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale consistente nel potere del creditore ### di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni. 
Funzione dell'azione è, pertanto, quella di tutelare l'interesse del creditore contro atti di disposizione del debitore incidenti in modo pregiudizievole sulla consistenza del suo patrimonio: tale finalità, eminentemente cautelare, si realizza attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione del debitore e consente poi l'esperimento di azioni cautelari e esecutive sul bene distratto. 
Presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria risultano essere la sussistenza del credito da parte del soggetto che agisce, l'eventus damni - ovvero il compimento di un atto che non necessariamente determini l'insolvenza del debitore, ma renda anche soltanto più difficoltosa una eventuale futura soddisfazione del creditore mediante una modifica del patrimonio non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello qualitativoe la scientia damni da parte del debitore, consistente nella generica, ma effettiva consapevolezza del danno che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore. 
Ove poi l'atto sia a titolo oneroso occorre la prova anche della partecipatio fraudis del terzo. 
Quanto all'elemento soggettivo, infatti, trattandosi di atto dispositivo del patrimonio compiuto successivamente al sorgere del credito, è richiesta in capo al debitore la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore. 
Il pregiudizio, come si è visto, è dato dal pericolo attuale e concreto di insolvenza. 
La conoscenza deve, quindi, avere ad oggetto tale pericolo e non la semplice eventualità che il patrimonio risulti insufficiente.
Non occorre, tuttavia, che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel creditore, essendo sufficiente la previsione dell'insolvenza, la quale colpisce normalmente tutti i creditori (cfr., ad esempio, Cass. civile, sez. III, 23/11/1985, n. 5824, in ### Mass. 1985, fasc. 11: "In tema di revocatoria ordinaria, a tutela di un credito insorto prima dell'atto dispositivo del debitore del quale si chiede la declaratoria d'inefficacia, il requisito della conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto stesso, non richiede la consapevolezza della specifica ragione creditoria dell'attore, essendo sufficiente che tale consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati"). 
Quale presupposto dell'azione, la prova della conoscenza del danno da parte del debitore è a carico del revocante. Trattandosi di uno stato soggettivo, tale la prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato ( Cass. civile, sez. III, 18 settembre 2015 n. 18315; Cass. civile, sez. VI 18 luglio 2014 16498; Cass. civile, sez. III, 30 dicembre 2014 n. 27546). 
Incide sull'analisi delle risultanze istruttorie sia la natura dell'atto (a titolo oneroso o gratuito) sia la sua anteriorità o posteriorità rispetto all'insorgenza del credito. 
Al riguardo è opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c., l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere valutata avendo riguardo al momento dell'insorgenza del credito e non della sua scadenza (Cass. n. 17356 del 2011) o del relativo accertamento giudiziario (Cass., n. 1050 del 1996; ### sez. II, 31/01/2020, n.2114). 
Difatti, la qualità di creditore è da intendersi in senso ampio, come titolare di un credito già esistente anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una ragione di credito anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso (cfr., tra le altre, Cass., sez. Ili, 15 maggio 2018, n. 11755). 
Dunque, “in tema di azione revocatoria ordinaria il legislatore, nell'art. 2901 c.c., distingue il consilium fraudis in: da una parte "consapevolezza del pregiudizio"; dall'altra "dolosa preordinazione". La prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendum ed il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè, la mera consapevolezza da parte del debitore e del ter zo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, inteso come la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore: in sostanza la loro "calliditas", "l'animus nocendi", in luogo della semplice "scientia damni"( ex multis ### 11/08/2020, n.385). 
Ebbene nel caso di specie, non possono sussistere dubbi sull'anteriorità dell'insorgenza del credito atteso che il ### aveva rilasciato garanzia fideiussoria in favore della ### ca in data antecedente rispetto al momento dell'atto dispositivo del proprio patrimonio. 
Ciò, unitamente al carattere gratuito dell'atto, consente di ritenere non necessaria la prova della partecipatio fraudis della donataria ma solo la consapevolezza da parte del ### di nuocere alle ragioni del creditore (eventus damni). 
Principiando da tale ultimo elemento qualificabile come il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'odierna attrice, esso deve ritenersi provato in considerazione del fatto che esso è integrato, nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità, non solo nel caso in cui patto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, restando onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre, Cass., sez. III, 19 luglio 2018, n. 19207). 
Sicche', nel caso di specie, detto pregiudizio può ritenersi integrato, atteso che in assenza della prova da parte del convenuto della capienza del proprio residuo patrimonio l'atto di donazione de quo in favore della figlia, ha sicuramente diminuito la consistenza del proprio patrimonio immobiliare ed atteso, altresì, che al momento dell'atto dispositivo il residuo patrimonio immobiliare del ### era gravato da due ipoteche volontarie e da un pignoramento immobiliare (vedi allegati doc. 15,16,17,18 parte attrice) Infine, deve ritenersi comprovata anche la positiva integrazione dell'ulteriore presupposto contemplato dall'art. 2901 c.c., come integrato unicamente dalla cosiddetta scientia damni, atteso che, per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, ai fini della configurabilità del “consilium fraudis”, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (così, ex multis, Cass., sez. III, 22 agosto 2007, n. 17867). 
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche rassegnate, deve ritenersi che l'atto in parola fosse a titolo gratuito e che il disponente, nei confronti del quale sussistevano pregresse ragioni di credito della banca, fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alla banca con l'atto dispositivo. 
Deve sul punto osservarsi che la donazione modale in parola è un atto a titolo gratuito. 
Giova osservare che con l'atto del 20/08/2015 il ### ha donato la proprietà di una serie di immobili alla figlia ### donazione corredata dall'onere a carico di quest'ultima di prestare assistenza materiale e morale al genitore donante gravemente malato. Occorre, in primo luogo, osservare che l'onerosità dell'atto dispositivo è sostenuta dal convenuto alla luce della circostanza che il valore della prestazione dedotta nel modus sarebbe particolarmente gravosa per la donataria, trattandosi di un peso economico di non poco conto ed atteso, altresì, che attiene al mantenimento, alimenti, vitto, alloggio, cure mediche e quant'altro per un periodo di tempo non precisamente definito.  ### inerente alla natura onerosa dell'atto stipulato deve, però, ritenersi infondata. Invero, non può che rilevarsi che la natura onerosa o gratuita dell'atto deve essere guardata alla luce della causa che esprime, e non già immediatamente in ragione delle poste economiche coinvolte. Ebbene, è chiaro - come affermato dalla giurisprudenza di legittimità del tutto prevalente - che il modus non è parte integrante della manifestazione di volontà di donare ma integra un elemento accessorio della donazione, di modo che, come ritenuto in tema di collazione, “### del modus non snatura l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus, viene ad esserne limitata.” (cft. Cass. civ., Sez. II, 27 novembre 1985, n. 5888) infatti “La legge non commina la nullità della donazione cui sia apposto un ### modale che assorbisca o addirittura superi l'entità economica della cosa donata, ne l'assoggetta alla disciplina giuridica dei contratti a titolo oneroso. Nel caso in cui l'### modale si concreti in una prestazione vitalizia, come tale a carattere aleatorio, il donatario deve subire l'incidenza dell'alea, e sarà tenuto ad eseguire il modus con il solo limite dell'effettivo arricchimento conseguito (art. 793 cod. civ).” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, ### n. 1668 del 09/06/1973). E' stato poi ritenuto, con decisione non recente ma chiaramente applicabile al caso di specie che “### dal vitalizio oneroso - contratto dal quale deriva no obbligazioni reciproche contrapposte tra i contraenti e nel quale sussiste un nesso di interdipendenza fra le due prestazioni - è, per diversità della causa, della natura giuridica e degli effetti, la donazione cui acceda un ### che comporti l'### giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata. In tal caso la disposizione modale costituisce un elemento accessorio dell'atto di liberalità in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza peraltro condizionarne l'attuazione e senza che, anche quando la disposizione modale preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente, resti modificata la natura e la causa della donazione.” (Cft. Cass. civ., Sez. III, 18 dicembre 1986, n. 7679). 
Tale orientamento è stato, da ultimo, ribadito avendo la Suprema Corte con ordinanza chiarito che “La donazione modale (art. 793 c.c.) non introduce elementi di corrispettività nella causa liberale del contratto, il modus non potendosi qualificare in termini di corrispettivo costituendo, piuttosto, una modalità del beneficio attribuito e, in senso proprio, una sua limitazione. Sotto il profilo strutturale, quindi, il modus integra un elemento accessorio della donazione che, volto al conseguimento di finalità diverse e ulteriori rispetto al fine liberale della donazione, non snatura la causa unitaria ### della donazione e non dà vita ad un negozio autonomo con causa propria ovvero ad un negozio complesso nel quale coesistono rapporti a titolo gratuito e a titolo oneroso. 
Non sconta l'imposta proporzionale di registro l'atto di donazione (di una farmacia), gravata di un onere modale rappresentato dalla costituzione di una rendita vitalizia in favore del donante.” (Cass. n. 25907 del 16/11/2020). 
In questo senso, quindi, non può che ritenersi che l'onere apposto non modifichi la natura gratuita della donazione, anche ai fini dell'azione revocatoria. 
In definitiva, la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata dalla ### dei ### di ### S.p.A. va, dunque, accolta con conseguente declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di donazione stipulato in data ### a rogito del ### tino registrato a ### il ### al n. 1541 e trascritto in pari data, ai nn.  ### Registro generale e 24631 ###, presso l'### del #### di #### di ### Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo facendo riferimento ai parametri di cui al DM 147/2022, in applicazione dei valori medi, tenuto conto del valore della causa - valore indeterminabile, complessità bassa - e della natura meramente documentale della stessa e sono poste in capo ai convenuti in solido. 
Attesa l'identità della posizione processuale della ### cedente e della società intervenuta, e tenuto conto della mancata istanza di estromissione della ### cedente (circostanza che impone, comunque, di procedere alla liquidazione in favore di entrambe le parti), la complessiva determinazione del compenso viene suddivisa alla luce della riconducibilità dell'attività difensiva a ciascuna parte (segnatamente, le voci per la fase di studio, introduttiva, istruttoria in favore della ### cedente; la voce per la fase decisoria in favore tanto della cedente quanto della cessionaria).  P.Q.M.  ### di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. accoglie la domanda avanzata dalla ### dei ### di ### S.p.A. e, per l'effetto, dichiara inefficace nei suoi confronti l'atto di donazione stipulato in data ### a rogito del notaio ### registrato a ### il ### al n. 1541 e trascritto in pari data, ai nn. #### e 24631 ###, presso l'### del #### di #### di ### 2. ordina al ### dei ### territorialmente competente di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di donazione, con esonero da responsabilità, a cura e spese dell'interessato; 3. condanna in solido ### e ### al pagamento in favore della ### dei ### di ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.  t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 565,10 per esborsi (di cui € 518,00 C.U., € 27,00 marca da bollo, ed € 20,10 per notifica) ed € 7.616,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; 4. condanna in solido ### e ### al pagamento in favore della ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.905,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.

causa n. 917/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Izzo Giuseppe

M
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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 2366/2025 del 29-11-2025

... riconosciuta dall'### e fondante il pagamento della rendita vitalizia, integrava un diverso evento invalidante rispetto alle patologie riconosciute dalla ### ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 75%. Conseguentemente non opera il divieto di cumulo, in base alla giurisprudenza di legittimità citata. Infatti l'### non ha contestato in modo idoneo, come era suo onere, che le patologie poste a base della rendita ### fossero diverse da quelle poste a base della concessione dell'assegno di invalidità civile. Non è stata, inoltre, prodotta alcuna valida rinuncia al diritto, successiva alla predetta sentenza del 2023. Per tali motivi la domanda è fondata e merita Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/11/2025 accoglimento. L'### deve, pertanto, essere condannato al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dal 1 maggio 2021 sino al soddisfo con interessi legali, oltre ulteriori accessori di legge, al netto di quanto corrisposto. Considerata la novità e controversia della materia trattata che ha dato luogo anche a contrasti giurisprudenziali le spese devono essere compensate. P.Q.M. Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: a) dichiara (leggi tutto)...

testo integrale

 #### giudice, dott. ### , presso il ### di ### in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6196/ 2024 TRA ### nato a ### STABIA ### il ### rappresentato e difeso dall'avv.  ### presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv.to ### con il quale elettivamente domicilia in #### Resistente RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto ritualmente depositato il ### il ricorrente, premesso che era stato riconosciuto dall'### invalido civile a decorrere dal maggio del 2021, e che con la successiva sentenza n° 976/2023 pubbl. il ###, del ### di ### era stata dichiarata la compatibilità fra la prestazione della rendita e quella dell'assegno di invalidità civile, adiva questo giudice al fine di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/11/2025 ottenere la condanna dell'### al pagamento dei ratei della rendita, a decorrere dal maggio 2021, con interessi legali, oltre ulteriori accessori di legge, e alla conseguente dichiarazione dell'insussistenza di alcun indebito dell'### spese vinte. 
L'### si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, rilevando che il mancato adempimento era dovuto alla circostanza della percezione dell'assegno di invalidità civile, incompatibile con la rendita ### da parte del ricorrente. 
In via pregiudiziale si deve rilevare che non è stata prodotta in giudizio un'idonea attestazione di passaggio in giudicato della predetta sentenza n° 976/2023 pubbl. il ###. Inoltre le parti non hanno dedotto, in modo idoneo, sull'eventuale passaggio in giudicato della statuizione sulla compatibilità delle prestazioni, nel caso in esame (qualora emerga che le infermità che hanno determinato la concessione della rendita siano diverse da quelle poste a base della concessione dell'assegno di invalidità civile), che ovviamente vincolerebbe il presente giudice. 
Tanto premesso anche in questa sede si deve rilevare che secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità “In tema di prestazioni previdenziali, il presupposto del medesimo evento invalidante posto a base del divieto di cumulo, di cui all'art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità, quando la prestazione a carico dell'### e quella per l'invalidità pensionabile o l'assegno di invalidità a carico dell'### siano fondate sullo stesso quadro morboso, potendosi ipotizzare solo in tal caso quella duplicazione di tutela che giustifica la scelta legislativa di un unico intervento del sistema di sicurezza sociale.” (cfr. Cass. 5636/2016, nello stesso senso Cass. Sent. n. 25197/2019, pur nella consapevolezza che non si tratta di un orientamento univoco). 
Appare sostanzialmente non contestato (oltre che emergere dalla sentenza citata n° 976/2023 pubbl. il ###) che la patologia, riconosciuta dall'### e fondante il pagamento della rendita vitalizia, integrava un diverso evento invalidante rispetto alle patologie riconosciute dalla ### ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 75%. 
Conseguentemente non opera il divieto di cumulo, in base alla giurisprudenza di legittimità citata. Infatti l'### non ha contestato in modo idoneo, come era suo onere, che le patologie poste a base della rendita ### fossero diverse da quelle poste a base della concessione dell'assegno di invalidità civile. Non è stata, inoltre, prodotta alcuna valida rinuncia al diritto, successiva alla predetta sentenza del 2023. Per tali motivi la domanda è fondata e merita Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/11/2025 accoglimento. L'### deve, pertanto, essere condannato al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dal 1 maggio 2021 sino al soddisfo con interessi legali, oltre ulteriori accessori di legge, al netto di quanto corrisposto. 
Considerata la novità e controversia della materia trattata che ha dato luogo anche a contrasti giurisprudenziali le spese devono essere compensate.  P.Q.M.  Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: a) dichiara la compatibilità fra la rendita ### e l'assegno di invalidità civile concessi al ricorrente, condannando l'### a porre in essere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento del diritto alla rendita dal 1 maggio 2021, come specificato in motivazione; b) compensa le spese di lite; c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..  ### 26/11/2025 IL GIUDICE (dott. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/11/2025

causa n. 6196/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Favi Giovanni

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