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Corte di Cassazione, Sentenza n. 31164/2025 del 28-11-2025

... surrogazione (ex art. 1916 c.c.) nei confronti del terzo responsabile: sia perché la surrogazione è configurata come una successione a titolo par ticolare nel cre dito risarcitorio; sia perché l'assicurato-danneggiato, ave ndo ricevuto il pagamento da parte dell'assicuratore, perde il suo credito risarcitorio, il qu ale si trasferisce ope legis in capo all'assicurator e, con la conseguenza che egli non ha interesse a partecipare a un giudizio che in nessun caso può pregiudicarlo e neppure giovargli>>. 2.2. Parim enti infondata è l'eccezio ne di inammissibili tà del ricorso del ### per difetto di procura speciale. Vero è che nella procura c onferita dal ### al proprio difensore si legge: <<A rappre sentarlo e difenderlo nella presente procedura, in ogni suo stato e grado, compresi il grado di appello le opposizioni l'esecuzione forzata e le opposizioni alla stessa, conferendogli ogni facoltà inerente al man dato co mpresa quella di transigere conciliare chiamare terzi di usare gli altri gi rare titoli accettare rinunce farsi sostituire …>>. Tuttavia, nonostante la mancanza di un riferimento esplicito alla sentenza im pugnata e nonostante l'ambiguità delle espressioni adoperate (leggi tutto)...

testo integrale

rimasto ignoto. Omessa pronuncia su domanda restitutoria. 
Ud pu 19/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6550/2024 R.G. proposto da: ### S.P.A., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente ### nella persona del legale rappresentante in atti indic ato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente successivo -resistente al ricorso ### -resistente al ricorso #### quale titolare della ditta individuale #### E ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliata per legge; -ricorrente successivo -resistente al ricorso ### nonché contro #### e ### -intimati avverso la SENTENZA della CORTE ### di MILANO n. 81/2024 depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ud ienza del 19/11/2025 dal ### udito il ### nella persona del ### VITIELLO, che, richiamate le conclu sioni scritte, ha chiesto l'accoglimento del ricorso della soci età assicuratrice A, nonché la declaratoria di inammissibilità dei restanti due ricorsi; uditi i Difensori delle parti, che hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive richieste.  ### 1. La vicenda riguarda l'incendio divampato il 23 luglio 2018 in un immobile, situato a ### erno, di proprietà di ### e ### e condotto in locazione da ### In data 10 lugl io 2018, quest'ultima sublocò l'immobile all'impresa individuale Ros so ### (### di ### il quale intendeva avviare un'attività di pizzeria d'asporto.  ### stipul ò con ### S.p.A. una polizza assicurativa commerciale in vigore d al 16 luglio 2018 per l'attività imprenditoriale. In pari data avvenne l'immissione della subconduttrice nel possesso dell'immobile. 
Pochi giorni dopo la stipula della polizza, precisamente il 23 luglio 2018, scoppiò un incendio all'interno del locale, causando ingenti danni 3 sia all'immobile sublocato ### che ai diversi immobili adiacenti (anch'essi di proprietà dei coniugi ###. 
Il 31 luglio 2018 la conduttrice ### e il subconduttore ### sottoscrissero un accordo per la risoluzione consensuale e immediata del contratto di sublocazione, senza alcun corrispettivo a carico del conduttore. 
Il 10 gennaio 2019 la compagnia ### ricevuta la denuncia di sinistro, respinse la richiesta di indennizzo sul presupposto dell'inoperatività della polizza (ex art. 1892 c.c.), in quanto l'intercorso contratto assicurativo sarebbe stato inficiato dalle dichiarazioni inesatte e non veriti ere sul rischio assicurato che erano state fornite dal ### titolare della impresa individuale ### al momento della stipula.  ### sosteneva che il ### aveva assicurato un rischio (attività di pizzeria con 5 dipendenti) che non era affatto in essere, poiché il locale era inagibi le e mancavano elementi essenzia li (es. canna fumaria, impianto di riscaldamento) per l'apertura del locale. 
Nel frattempo, ### S.p.A. - in forza di polizza a garanzia dei rischi da incendio in relazione a danni all'immobile confinante con quello oggetto di in cendio - corrispose ai propri assicurati una somma pari ad euro € 25.150,00.  2. I proprietari (#### A.) e la conduttrice (### C.) convenivano in giudizio RAF dinanzi al Tribunale di Monza per il risarcimento dei danni.  ### si c ostitui va, negan do la propria responsabilità (sostenendo che l'incendio non era imputabile a sua condotta negligente) e chiedeva di essere manlevato da ### Egli avanzava anche una domanda riconvenzionale contro ### per ottenere l'indennizzo dei danni subiti dalla pizzeria.  ### interveniva volontariamente per esercitare azione di surroga ex art. 1916 contro il ### in relazione alle somme corrisposte ai propri assicurati. 4 ### ribunale disponeva una co nsulenza tecnica d'ufficio per accertare la natura del l'incendio (dolosa, colposa o fortui ta) e la quantificazione dei danni. 
La c.t.u. acclarava che l'incendio era di natura dolosa. 
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 73/2021: - accoglieva la domanda di indennizzo del ### contro ### rigettando l'eccezione di inoperatività della polizza; - riconosceva l'incendio come caso fo rtuito (fatto del terz o), escludendo la responsabilità del ### nei confronti dei proprietari e della locatrice; - rigettava, di conseguenza, la domanda di surroga di ### contro il ### - condannava ### a rifondere le spese di lite al ### e ripartiva le spese della espletata c.t.u. ponendole a carico degli attori per ¼ e delle altre tre parti per ¼ ciascuna.  ### proponeva appello principale , lamentando l'errore del Tribunale nel rigettare l'eccezione di inoper atività della polizza (ex art. 1892 c.c.) e l'eccezione relativa all'esagerazione dolosa del danno (ex art. 35 CGA).  ### proponeva appello incidentale, contestando la sussistenza del caso fortuit o e la conseguente esclusione della responsabilità del ### ex art. 2051 ### si costituiva nel giudizio di impugnazione, chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli. 
Gli attori in primo grado non si costituivano.  ### il giudi zio di appello, ### produceva nuova documentazione, inclusi gli atti di un procedimento penale a carico del ### per frode assicurativa. 
La stessa compagnia ### avendo dovuto dare esecuzione alla sentenza di primo grado, formulava in appello una domanda di restituzione degli importi versati al ### 5 La Corte d'appello di Milano con sentenza n. 81/2024: - accoglieva l'appello principale di ### - dichiarava l'inoperatività della polizza assicurativa ex art. 1892 c.c., ritenendo che ### avesse reso dichiarazioni inesatte e non veritiere sul rischio (assicurando un'attività non ancora in essere, per la quale mancavano opere necessarie e che sarebbe stata avviata dopo mesi e, comunque, non a breve); e osservava anche che il ### con colpa grave, aveva incrementato il danno richiesto, dichiarando la presenza di cose inesistenti (ex art. 35 CGA); - rigettava la domanda di indennizzo avanzata dal ### - rigettava l'appello incidentale di ### confermando che l'incendio doloso da parte di un terzo costituiva prova liberatoria per il custode (### ex art. 2051 c.c. (caso fortuito); - condannava il ### al pagamento delle spese di lite dei due gradi a favore di ### - condannava ### a rifondere al ### il 50% delle spese di lite dei due gradi di giudizio.  3. Avverso la sentenza della Corte d'appello n. 81/2024 sono stati proposti tre separati ricorsi. Precisamente: - ha proposto ricorso (notificato il ###, ma depositato per primo, il ###/2024) la compagnia ### contro il rigetto del suo appello incidentale, insistendo sulla responsabilità del ### ex art.  2051 c.c. (primo motivo) e lamentando l'errore della corte di merito nell'averla condannata alle spese di primo grado (vizio di ultrapetizione: secondo motivo); - ha proposto ricorso (notificato anch'esso il ###, ma con deposito perfezionatosi s olo il ### ) la compagn ia ### pur vittoriosa nel giudizio di appello, con un u nico motivo, di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sulla domanda di restituzione delle somme versate a RAF in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado; 6 - ha proposto ricorso (notificato per primo, in data ###, ma con deposito perfezionatosi per ultimo, solo in data ###) il ### contro l'accoglimento dell'appello principale di ### contestando, con unico motivo, l'inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c. e la sussistenza di esagerazione dolosa del danno. 
La compagnia ### ha resistito con distinti cont roricors i nei confronti sia del ricorso proposto dal ### che nei confronti del primo dei due motivi di ricorso proposto dalla compagnia #### ha resistito con controricorso ad entrambi i motivi del ricorso della compagnia ### Nessun controricorso è stato depositato dalla compagnia #### uratore ### ha rassegnato co nclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibili sia il ricorso proposto dal ### che il ricorso propos to dalla compagnia ### e chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dalla compagnia #### della compagnia ### ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preli minarmente va dato atto che il ricors o proposto dall a compagnia ### è stato iscritto in data 22 marzo 2024, mentre i ricorsi proposti dalla ### e dal ### sono stati iscritti in data 28 marzo 2024. Ne consegue che i ricorsi ### e ### vanno qualificati successivi al ricorso ### e, pertanto, incidentali rispetto a quello. E va esclusa qualsiasi alterità soggettiva tra ### e la sua impresa (non “ditta”, tanto riferendosi al solo segno distintivo della prima) “### o ### e Fantasia”, come pure qualunque soggettività di quest'ultima, separata dal suo titolare.  2. Semp re in via preliminare, vanno dichiarate in fondate entrambe le eccez ioni so llevate dalla compagnia ### in sede di controricorso al ricorso del ### e in sede di controricorso al ricorso della compagnia ### 7 2.1. Infondata è l'eccezione di <<improcedibilità/inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio - nullità della notifica>>. 
Risulta dal giudizio di merito che gl i originari attori (#### e ###, rimasti contumaci nel giudizio di appello, so no stati regolarmente intimati nel pres ente giudizio soltanto da ### avendo ricevuto la notifica del ricorso presso la loro residenza, mentre non sono stati regolarmente intimati dalla compagnia ### e dal ### che hanno entrambi effettuato la notifica del ricorso nel domicilio eletto dagli attori nel giudizio di primo grado. 
Vero è che, alla luce di consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U., ord. 10817/2008 e successive, tra cui Cass. U., sent. n. 14916/2016 anche sulla qualificazione del vizio quale nullità e non quale inesistenza, cui si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità), la notifica del ricorso da parte della compagnia ### e del ### è irrituale, in quanto, nel caso in cui gli originari attori siano stati contumaci nel giudizio di appello, il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità deve essere notificato alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292 c.p.c.; e, d'altra parte, non avendo gli originari attori pre sentato controricorso, detto vizio non può essere ritenuto sanato. 
Senonché, detti ricorsi possono essere comunque decisi. 
In prim o luogo, va ril evato che un' eventuale irrituali tà della notifica ad un litisco nsorte, se necessari o, implica (non già l'inammissibilità dell'impugnazione, ma) semplicemente la necessità di impartire l'ordine di rinnovazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c. 
In via dirimente, peraltro, la fattispecie va correttamente sussunta entro la previsione dell' art. 332 c.p.c. (rub ricato “### dell'impugnazione relativa a cause scindibili”), con conseguente sostanziale irrilevanza, elassi i termini ivi previsti, della irritualità della notifica dell'impugnazione stessa. 8 Infatti, gli originari attori sono evidentemente privi della qualifica di litisconsorti necessari: non solo nella causa tra il sublocatario (### e la sua ass icurazi one (###, ma anche nella domanda dispiegata in via di intervento, a titolo di surrogazione nei diritti dei suoi ass icurati (ed originari attori ### A.) , nei co nfronti dell'originario convenuto (lo stesso sublocatario ### da lla assicuratrice ### A questo riguardo, infatti: - la surrogazi one è una success ione a titolo particol are nel credito, sicché non v'è bisogno che partecipino al giudizio surrogante e surrogato, per la stessa ragione - ad es. - per la quale il cedente d'un credito non è parte necessaria nel giudizio tra cessionario e ceduto; - il debitore può opporre al creditore surrogante tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al surrogato; se non lo fa (e quindi paga male, perché, ad esempio, la surrogazione non era avvenuta) questo pagamento sarà inopponibile all'originario creditore, che potrà esigere un secondo pagamento; e, se la sentenza gli è inopponibile, non v'è ragione per farlo partecipare al giudizio; - l'assicurato-danneggiato, ricevuto il pag amento dell'assicuratore, perde il suo credito risarcitorio, che si trasferisce ope legis in capo all'assicurato re (i n motivazione, Cass. Sez. U.  12564/2018): e, se l'assicurato non è più creditore di nulla, non si vede a quale titolo dovrebbe partecipare al giudizio; - delle due l'una: se la domanda di surrogazione è rigettata, ciò non può nuocere all'assicurato-danneggiato; se è accolta la sentenza gli è inopponibile per quanto detto; pertanto, l'assicurato-danneggiato non ha interesse a partecipare a un giudizio che in nessun caso può pregiudicarlo e neppure giovargli. 
In definitiva, l'eccezione viene respinta sulla base del seguente principio di diritto: 9 <<In te ma di azione di surrog a promoss a dalla compagnia assicuratrice, l'assicurato-danneggiato, che abbia già rice vuto il pagamento dell'indenn izzo da parte della propria compagnia assicuratrice, non riveste la qualifica di litisconsorte necessar io nel giudizio promosso dall'assicuratore in via di surrogazione (ex art. 1916 c.c.) nei confronti del terzo responsabile: sia perché la surrogazione è configurata come una successione a titolo par ticolare nel cre dito risarcitorio; sia perché l'assicurato-danneggiato, ave ndo ricevuto il pagamento da parte dell'assicuratore, perde il suo credito risarcitorio, il qu ale si trasferisce ope legis in capo all'assicurator e, con la conseguenza che egli non ha interesse a partecipare a un giudizio che in nessun caso può pregiudicarlo e neppure giovargli>>.  2.2. Parim enti infondata è l'eccezio ne di inammissibili tà del ricorso del ### per difetto di procura speciale. 
Vero è che nella procura c onferita dal ### al proprio difensore si legge: <<A rappre sentarlo e difenderlo nella presente procedura, in ogni suo stato e grado, compresi il grado di appello le opposizioni l'esecuzione forzata e le opposizioni alla stessa, conferendogli ogni facoltà inerente al man dato co mpresa quella di transigere conciliare chiamare terzi di usare gli altri gi rare titoli accettare rinunce farsi sostituire …>>. 
Tuttavia, nonostante la mancanza di un riferimento esplicito alla sentenza im pugnata e nonostante l'ambiguità delle espressioni adoperate nel co nferimento del mandato difensivo, non può esser e ritenuto il difetto di procura alla luce dei più recenti arresti delle ### (a partire da Cass. Sez. U. n. ###/2022), che valorizzano la collocazione topografica, intesa ora in ambiente digitale come unione dei file relativi, della procura a preferenza del suo contenuto testuale.  3. Ciò premesso, può passarsi all'esame del ricorso qualificato principale per priorità di iscrizione a ruolo, cioè quello di ### la quale articola due motivi. 10 3.1. Con il prim o motivo la compagnia ricorrente de nuncia <<violazione o falsa applicazione degli articoli 1588 c.c. e 2051 (art. 360, comma 1, numero 3)>>, nella parte in cui la corte territoriale - applicando erroneamente l'articolo 1588 (invece dell'art. 2051 c.c.) - avrebbe erroneamente esc luso la responsabilità della ditta subconduttrice per i danni all'appartamento confinante. 
Sottolinea che l'incendio era partito all'interno dei locali che il ### aveva in uso, ma che l'immobile che aveva subito i danni (da essa indennizzati e per i quali essa si è surrogata nei diritti del proprio assicurato) era (non quello sublocato dal ### ma) un immobile confinante. 
Osserva che la corte territoriale avrebbe dovuto applicare (non i principi in materia di perdita o deterioramento della cosa locata di cui all'art. 1588 c.c. , ma) l'art. 2051 c.c.: i n altr i termini, secondo la compagnia ### il diritto cui la stessa si è surrogata non deriva dai contratti di locazione (o sublocazione) stipulati fra le parti, ma dalla responsabilità extracontrattuale prevista dall'articolo 2051 c.c. a carico di ### titolare dell'impresa individuale ### e ### nel la sua qualità di custode dell 'immobile da dove so no scaturite le fiamme, che avevano poi danneggiato l'immobile vicino. 
Con la conseguenza che il ### per essere mandato esente da re sponsabilità, avrebbe dovuto dare prova positiva, concreta e certa, del fatto del terzo, anche non indi viduato, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e, per di più, carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, incombente questo che non sarebbe stato assolto.  3.2. Con il sec ondo motivo la compagnia ricorrente denuncia <<vizio di ultrapetizione - violazione o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, numero 3)>>, nella parte in cui la corte territoriale l'ha condannata al pagamento della metà delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore della ditta convenuta, benché 11 quest'ultima non avesse impugnato la sentenza di primo grado, che invece aveva compensato le relative spese. 
Osserva che la corte territoriale, tanto affermando, non ha tenuto conto di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (e in particolare affermati da Cass. n. 14916/2020).  4. ### articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia <<nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 comma I n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato>>, nella parte in cui la corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla domanda restitutoria delle somme corrisposte all'originario attore in esecuzione della sentenza di primo grado.  5. ### quale titolare dell'impresa individuale ### e ### articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1892 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto inesatte le dichiarazioni da lui rese al mom ento della conclusione della poli zza con ### e, conseguentemente, ha ritenuto inoperativa la polizza ai sensi dell'art.  35 delle ### nonché nella parte in cui, pur ritenuto assorbito il secondo motivo di appello, ha concluso che lui aveva con colpa grave incrementato il danno richiesto, dichiarando la presenza di cose inesistenti. 
Sostiene che la corte territoriale è caduta in un grave errore, posto che, nel glossario delle condizioni generali di assicurazione, era espressamente indicato che il termine <<attività>> identificava <<l'attività svolta dall'assicurato dichiarata in polizza, compreso: lo svolgimento di attività preliminari e complementari, lo svolgimento di attività accessorie>>. 12 Aggiunge che la suddetta circostanza dovrebbe portare, di per sé sola, alla cassazione della sentenza, trattandosi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, operando la polizza a far tempo dallo svolgimento delle attività prodromiche all'apertura dell'attività.  ### il ricorrente, quand 'anche si volesse ritenere che la polizza stipulata non operava a far tempo dalle attività preliminari all'apertura al pubblico, ma solo dal momento dell'apertura effettiva ai clienti dell'attività commerciale, la corte territoriale avrebbe comunque erroneamente applicato l'art. 1892 c.c., dal momento che di questa norma non ricorrevano i presupposti app licativi. In particolare, non sarebbe stato provato che una eventuale sua dichiarazione inesatta abbia influenzato negativamente il perfezionamento del consenso da parte della compagnia. 
Esclude, infine, di aver posto in essere alcun comportamento atto ad aumentare l'importo indennizzabile, ma ribadisce di essersi limitato a fornire tutta la documentazione in suo possesso.  6. Il primo motivo di ricorso di ### è fondato, come pure è fondato il motivo di ricorso di ### mentre è inammissibile il ricorso del ### 6.1. Il primo motivo di ricorso della compagnia ### è fondato. 
Occorre premettere che dal gi udizio d i merito è risultato che l'incendio è partito dal l'interno dei locali che il ### ma che l'immobile, che ha subito i danni indennizzati da ### S.p.a. (e per i quali la ### si è surrogata nei diritti del proprio assicurato), è stato un immobile confinante con quello locato dal ### non, quindi, l'immobile locato da quest'ultimo. 
In tal e contesto fattuale, la corte di merito ha app licato formalmente l'art. 2051 c.c., ma, nel farlo, confondendo nella sostanza la corretta interpretazione di detto articolo con la corrente interpretazione dell'art. 1588 c.c., ha erroneamente ritenuto provato il 13 caso fortuito sulla base del mero fatto che dalla c.t.u. (espletata in primo grado) e dagli atti relativi al procedimento penale (acquisiti nel giudizio di appello) era risultato provato che l'incendio era dovuto a fatto doloso; inoltre, è ormai non più revocabile in dubbio che tale fatto doloso fosse da ascriversi a persone diverse dall'assicurato (e custode), non risultando adeguatamente contestata in questa sede la relativa conclusione ad opera dei giudici del merito. 
Senonché va rimarc ato che, nella specie, non può trovar e applicazione l'art. 1588 c.c., poiché si tratta di danni da immo bile (oggetto bensì di sublocazione, ma soprattutto di custodia da parte del sublocatario) ad altro immobile e non invece di danni all 'immobile oggetto del contratto di locazione (o di sublocazione). 
A qu esto riguardo, i principi in materia di perdita o deterioramento della cosa locata (art. 1588 c.c.) vanno rigorosamente tenuti distinti dai prin cipi in materia di responsabi lità oggetti va da custodia di cosa (art. 2051 c.c.), in quanto l'art. 1588 c.c. (in materia di locazione) prevede una presunzione di colpa, che può essere superata anche soltanto dando prova positiva di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato, mentre l'art. 2051 c.c. (i n materia di danni da co sa) prevede un a responsabilità oggettiva che non può essere superata dimostrando di aver assolto goni proprio dovere di custodia. 
Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 7789/2024): < <La responsabilità del custode, ai sensi del l'art. 2051 c.c. , può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso i n cui sia cer to l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, 14 qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito>> Occorre qui ribadire che, per principio generale, il custode della cosa, a prescindere da qualsiasi sua condotta colposa, si libera dalla responsabilità per i danni, che siano derivati dalla cosa, solo se prova il caso fortuito, cioè la causa per i quali detta danni si sono verificati. 
Il principio si giustifica alla luce di un argomento di economia del diritto: il costo economico di un danno dev'essere allocato a carico del soggetto che, a prescindere dal fatto che sia stato autore di un a condotta colpevole, per avere a sua disposizione e vantaggio la cosa custodita (tanto d a esercitarvi un'autentica signoria di fatto) è il soggetto più idoneo a sopportare il costo del danno, per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata a evitarlo nel modo più conveniente. 
Pertanto, per essere mandato esente dal la respon sabilità oggettiva che su di lu i gra va, il custode ha l'onere di dare prova positiva, concreta e certa, del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. 
Nel caso di fatto del terzo, che per l'appunto ricorre nella specie, non è necessa rio che il terzo responsabile sia individ uato (non potendosi di certo addebitare al custode l'infruttuoso esito dell'attività investigativa degli organi deputati alle indagini), ma il custode, per provare l'interruzione del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, deve provare la causa concreta di quest'ultimo. 
La causa ignota non va confusa con il fatto del terzo rimasto ignoto. In vero, la causa ignota ricorre quando vi è incertezza sulla individuazione della causa concreta del danno, pur essendo certo che 15 esso deriva dalla cosa: e comporta il permanere della responsabilità a carico del custode. Il fatto del terzo, anche se rimasto ignoto, invece, interrompe il rapporto causale tra la cosa e l'evento, con la conseguenza che del danno il custode è liberato, sempre che vi sia certezza sull'effettivo ruolo che il terzo ha avuto nel la produzi one dell'evento, in relazione alle condizioni della cosa custodita. 
Di tali principi di diritto non ha tenuto conto la corte territoriale, che, si ribadisce, ha erroneamente ritenuto provato il caso fortuito sulla base della mera ritenuta natura dolosa dell'incendio, senza considerare necessario determinare, indipende ntemente dall 'asserita natura dell'incendio, quale sia stata la sua causa effettiva, in modo positivo e concreto, in re lazione alle cond izioni della cosa custodita: qu este sicuramente ascrivibili alla responsabilità del custode. 
In altri termini, quand'anche fosse stato sufficientemente provato che l'incendio era stato causato dal fatto doloso di un terzo rimasto ignoto, sarebbe stato necessario per il giudice del merito accertare le condizioni in cui si trovava la cosa e, soprattutto, che, per la dinamica attentamente ricostruita del fatto, in relazione ad esse questo avrebbe dovuto qualificarsi imprevedibile ed imprevenibile, con l'ordinaria diligenza richiesta secondo un criterio di normalità o regolarità causale, da parte del custode (per un caso speculare, in cui l'imprevenibilità era stata ritenuta, ma in base ad un ragionamento francamente incongruo, si v eda la fattispecie esami nata da Cass. ord. 9990/2025). Perché possa essere affermata la sussistenza del caso fortuito, nella forma del fatto del terzo, capace di interrompere il nesso di causa fra cosa in custodia e danno, non è sufficiente un accertamento per esclusione e in astratto, come quello posto alla base della sentenza impugnata, ma occorre un accertamento positivo e concreto del fatto del terzo, per di più con s pecifico riferimento alle condizioni della cosa custodita, il quale, nella specie, non risulta essere stato effettuato. 16 Occorre ribadire che, in tema di responsabilità per danno da cosa in custodia, ai fini dell'esonero da responsabilità del custode, nel caso in cui l'effettivo ruolo di un terzo nella produzione del danno è certo, la sua individuazione non è indispensabile ai fini dell'esonero del custode da ogni responsabilità, ma la certezza sull'effettivo ruolo che il terzo ha avuto, in relazione alle condizioni della cosa custodita, è imprescindibile affinché il fatto del terzo, rimasto ignoto, interrompa il rapporto causale tra la cosa e l'evento, liberando il custode. 
Pertanto, ai fini dell'esonero da responsabili tà del custode, la causa ignota si distingue dal fatto del terzo rimasto ignoto. La causa ignota ricorre se l'origine del danno rimane ignota, incerta o anche soltanto dubbia: in tal caso, il nesso eziologico tra la cosa e il danno non viene interrotto e la responsabilità per il danno permane sempre in capo al custode. Invece, nel caso del fatto del terzo rimasto ignoto: il custode è esonerato se viene accertato positivamente che il danno è stato causato dal fatto del terzo, sempre che tale fatto abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento in relazione alle condizioni della cosa custodita; se invece, pur essendo certo il fatto del terzo, non risulta provato il ruolo effettivo e esclusivo del terzo come fattore interruttivo, la prova liberatoria non può dirsi raggiunta ed il custode rimane obbligato. Pertanto: l'incertezza sulla causa comporta l'addebito al custode (causa ignota); mentre la certezza sull'intervento causale e sclusivo di un fattore esterno (il fatto del terzo), pu r se l'autore è sconosciuto, esclude la responsabilità (fatto del terzo rimasto ignoto). 
In definitiva, il motivo viene deciso in applicazione dei seguenti principi di diritto: -<<In tema di criteri discretivi tra i presupposti dell'art. 1588 e dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata (art. 1588 c.c.) si distingue dalla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.) 17 per la diversa natura della responsabilità e per il diverso tipo di prova liberatoria richiesta: l'art. 1588 c.c. prevede una presunzione di colpa a car ico del conduttore, con la conseguenza che quest'ultimo, per liberarsi da tale responsabilità, deve fornire la prova positiva che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile (e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato); mentre l'art. 2051 c.c. stabil isce, in capo al c ustode, una responsabilità sostanzialmente oggettiva, che può esse re esclu sa unicamente dalla prova del caso fortu ito. Pertanto, i l custode, a differenza del conduttore ex art. 1588 c.c., non si libera provando di aver assolto ai suoi doveri di diligenza, ma deve dimostrare l'esistenza di u n fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno>>; -<<In tema di responsabilità per danno da cosa in custodia (art.  2051 c.c.), il caso fortuito, che libera il custode, può essere integrato anche da un fatto del terzo. Tuttavia, affinché il custode sia liberato, non è sufficiente la mera possibilità dell'attribuzione dell'evento dannoso al fatto del terzo, ma è necessario un accertamento positivo, concreto e certo del fatto del terzo, ch e deve possedere le caratteristiche dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in relazione alle condizioni della cosa custodita>>.  6.2. Il secondo motivo del ricorso della compagnia ### resta assorbito per effetto dell'accoglimento del primo, essendo relativo alla regolamentazione delle spese, da rinnovarsi in relazione all'esito finale della lite (e, comunque, tenendo conto dell'impossibilità di riformare una statuizione di primo grado sul punto, in difetto di impugnazione che possa dire averla investita).  7. Fondato è pure l'unico motivo di ricorso della compagnia ### Dal gi udizio di merito risulta che: a) la compagnia era stata condannata in primo grado dal T ribunale di Monza a versare a l ### titolare dell'impresa individuale R osso ### e ### la 18 somma di € 22.405,57, oltre alle spese di lite liquidate in € 518 per spese esenti, € 3.000 per compensi, oltre accessori di legge; b) a fronte dell'azione esecutiva promossa dall'impresa RAF (e, in particolare, a seguito di ordinanza di assegnazione 25 /03/2021, successiv a alla instaurazione del giudizio di appello), aveva corrisposto a quest'ultima le somme oggetto della sentenza di condanna di primo grado; c) in sede di precisazione delle conclusioni, aveva provveduto a dedurre l'intervenuto pagamento delle som me nel corso del giudizio , formulando così tempestivamente relativa domanda di restituzione. 
È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordi nare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata tempestivamente formulata la relativa domanda restitutoria (cfr.  n. 7144/2021; cf r. altresì Cass. 2662/2013; Cass. 8639/2016, 2662/2013 e 8639/2016). 
Di tale principio non ha tenuto conto la corte territoriale, che - pur riportand o nella parte introduttiva del la sentenza impugnata le conclusioni rassegnate dalle parti, compresa la domanda di restituzione formulata da ### - ha poi omesso di pronunciarsi rispetto a detta domanda di restituzi one, sia in punto di sua tempestività che nel merito, nonostante l'integrale accoglimento dell'appello promosso dalla compagnia.  8. Inammissibile, invece , è l 'unico motivo del ricorso del ### Invero, il motivo non rispetta il principio di specificit à (mescolando vizi ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.), in quanto il ricorrente lamenta nell'unico motivo di gra vame sia una violazione e falsa applicazione delle norme ex art. 360 n. 3 c.p.c., sia un omesso esame decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., senza illustrare, come era 19 tenuto a fare, quali siano le ragioni poste alla base del primo vizio e quali quelle poste alla base del secondo vizio. 
Inoltre, il ricorrente, pur eccependo formalmente vizi di legge, articola un motivo sostanzi almente diretto a sollecitare un inammissibile riesame del merito della vicenda, per quanto riguarda la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto storico, valutazione e ricostruzione che, come è noto, costituiscono invece attività riservate al giudice di merito e precluse al giudice di legittimità. 
Infine, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorre nte, la sentenza im pugnata è del tutto conforme ai principi espre ssi da consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di art. 1892 (peraltro espressamente richiamata) là dove - dopo aver ha premesso che la re ticenza è causa di annulla mento de l cont ratto allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore; e dopo a ver precisato che l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni (che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa) è a carico dell'assicuratore - applicando correttamente l'art. 1892 c.c., ne ha ravvisato la sussistenza di tutti i requisiti, poiché ha ritenuto provato, ad esito di un accertamento in fatto insindacabile in questa sede, che il ### aveva reso dichiarazioni mendaci o reticenti con consapevolezza circa un'attività che non sarebbe stata svolta per mesi (mancando autorizzazioni e lavori essenziali) e che la sua re ticenza sarebbe stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. 
Al riguardo, deve reputarsi che la censura si infrange contro una chiara valutazione complessiva di fatto. Infatti, pu r potendo - in astratto e in tesi - concludersi che un'attività commerciale non ancora iniziata potrebbe perfin o implicare un rischio mi nore rispetto ad 20 un'attività già iniziata, tanto da escludere la congruità della conclusione del carattere determinante di tale circostanza ai fini della formazione del consenso dell'assicuratrice, è evidente che la corte territoriale ha motivato, sia pure sommariam ente, in tal e ultimo senso non esclusivamente in base al primo (ed effettivament e, di per sé so lo considerato, discutibile) presupposto, ma soprattutto in esito ad una complessiva valutazione del contesto di tutte le condizioni concrete del bene assicurato nel suo assetto anteriore all'avvio dell'attività. 
La Corte ha peraltro anche ritenuto ad abundantiam che il ### aveva incrementato il danno richiesto con colpa grave, dichiarando la presenza di cose inesistenti, il che comportava la perdita integrale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'### 35 delle ### di ### (###: in disparte il fatto che si tratta di un obiter, il motivo di ricorso del sublocatario ass icurato mira a una rivalutazione dei fatti accertati dalla corte territoriale sui quali in questa sede, a fronte della plausibile interpretazione data dalla corte di merito al contratto inter partes, non è consentito tornare.  9. P er le ragioni che pre cedono, dell'impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diver sa questione, s'impone la cassazione in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, che, in diver sa composizione, procederà a nuov o esame delle impugnazioni della compagnia ### e della compagnia ### facendo dei suindicati disattesi principi applicazione e provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio; mentre il ricorso del ### deve essere dichiarato inammissibile , con conseguent e declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, soltanto da parte sua, dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).  P. Q. M.  La Corte: 21 - accoglie il primo motivo di ricorso della ### assorbito il secondo, nonché l'unico motivo di ricorso della ### e, per l'effetto: - cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e - rinvia la causa, anche per le spese del presente giu dizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa com posizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; - dichiara inammissibile il ricorso di ### - ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del solo ### al competente ufficio di merito, dell'importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art.  13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 19 novembre, nella camera di consiglio della ###.   ### estensore ### 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Gianniti Pasquale

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 6530/2025 del 07-11-2025

... suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Non è , dunque, riscontrabile un vizio nel procedimento di formazione legislativa, in quanto il sistema di liquidazione del danno, creato nell'esercizio della delega, è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato, volto ad assicurare un rafforzamento della protezione dei consumatori e dei contraenti deboli attraverso il riconoscimento di un ulteriore modalità di tutela. ( v. anche per l' azione diretta del terzo trasportato nei confronti del responsabile civile ordinanza n. 441/2008 ) . In conformità della interpretazione del giudice delle leggi deve ritenersi pienamente legittima la azione proposta dalla danneggiata nei confronti della compagnia assicuratrice dell' autovettura antagonista , in quanto l' esercizio dell' azione diretta - e a maggior ragione la richiesta stragiudiziale nella fattispecie avanzata dall' attrice nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo di sua proprietà ex art. 149 c.d.a. - non è preclusiva dell' esperimento dei comuni rimedi nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicuratrice . 2.Passando quindi al merito della domanda (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Quinta Sezione Civile Composta dai seguenti ### Dott.ssa ### D' ###.ssa ### rel. 
Dott.ssa ### in ### di Consiglio ha pronunziato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 5542/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 26/6/2025 TRA ### rappresentata e difeso dall' avv. ### .  -appellante - E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### ; -appellata
E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### .  -appellata
E ### ; -appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 pubb. il ### .  CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 26/6/2015 .  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione notificato l'1 aprile 2016, ### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri, la ### spa per sentirla condannare in solido con ### ed ### al risarcimento dei danni a suo dire subiti nel sinistro occorso il 12 ottobre 2013 in ### in ### 2.Deduceva che il giorno dell'evento dannoso, alla guida del veicolo ### tg. ### percorreva via ### in ### allorquando giunta all'incrocio con via ### dopo aver inserito la freccia di sinistra, iniziava la svolta a sinistra per immettersi su via ### e veniva violentemente urtata dalla ### tg. ### di proprietà di ### e condotta da ### intenta ad effettuare una manovra di sorpasso . 3.Allegava lesioni personali quantificate nel 14% di IP, lamentando anche un danno estetico per rimediare al quale sarebbe necessaria una spesa di euro 7.000,00 - 8.000,00 euro, nonché spese mediche pari ad euro 954,49. 
Assumeva che la ### spa, ### della ### aveva versato euro 8.800,00, al netto delle spese di patrocinio, somma trattenuta in acconto sul maggior avere.  4. Si costituiva in giudizio la ### spa, evidenziando che sulla scorta della visita medico legale svolta dalla ### le lesioni residuate da controparte ammontavano al 6% di IP, con conseguente applicazione della ### relativa all'### Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ex art. 149 ### delle ### e nel merito contestava an e quantum ex adverso richiesto.  5.In corso di causa era ammessa ed espletata la ctu medico - legale sulla persona dell' attrice .  6.Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni , con sentenza 149/2019 il Tribunale così decideva : a) dichiara inammissibile la domanda attorea per violazione dell'art. 149 CdA; b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore dei convenuti, che si liquidano per ciascun convenuto, in euro 4835,00 per compenso ex D.M. 55/14, rimb. 
Forf, IVA e CPA come per legge; spese da distrarsi per il convenuto ### in favore dell'avv. ### che le ha anticipate; c) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc proposta da convenuto ### nei confronti dell'attrice”. 7. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello ### lamentando: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 149 D. Lgs 209/2005 - errata decisione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt.  91 e 92 cpc e dell'art. 4 D.M. 55/2014. 
Ha chiesto la riforma integrale della sentenza con conseguente declaratoria di responsabilità di ### ed ### in relazione al sinistro di cui è causa con condanna di tutti gli appellati al risarcimento della somma di euro 26.000,00.  8. Si è costituita la ### spa, eccependo preliminarmente l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame .  9.Si è altresì costituita la ### chiedendo: “ … respingere il gravame promosso da ### per tutte le argomentazioni spese in fatto e diritto, e dunque perché infondato; nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento e riforma della gravata sentenza in punto di ammissibilità della azione promossa, accertare e dichiarare ad minimum la sussistenza della presunzione legislativa del concorso di colpa delle parti #### nella causazione dell'evento ed, in caso di riconoscimento di somme, vista la normativa sulla ### la validità ed efficacia della copertura assicurativa in favore della sig.ra ### mai contestata, polizza ###, ed in assenza di titoli di responsabilità della medesima per omessa custodia del mezzo, dichiarare la ### S.p.A in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire la convenutaappellata contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa, anche di lite, in favore della appellata. Vinte le spese di lite del doppio grado”.  10.Precisate le conclusioni la Corte ha trattenuto la causa in decisione all' udienza in trattazione scritta del 26/6/2025 alla quale si è pervenuti in seguito ad alcuni rinvii disposti per il carico di ruolo previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.  ***  1..Deve in primo luogo esaminarsi la censura riguardante la contestata inammissibilità della domanda avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile e dei responsabili civili in quanto astrattamente idonea a definire la lite . 
Orbene il Tribunale ha così motivato sulla eccezione di improponibilità e difetto di legittimazione passiva di ### ; “Va rilevata la inammissibilità della domanda proposta nei confronti di ### s.p.a. e, conseguentemente nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo antagonista, per violazione dell'art. 149 Cod. ### . La disposizione da ultimo citata prevede infatti che debba ricorrersi alla procedura di indennizzo diretto , richiedendo il ristoro dei danni derivanti da sinistro stradale, anche nell'ipotesi di danno alla persona , ove venga riscontrata una invalidità permanente in misura pari od inferiore al 9%. Nel caso che ci occupa risulta provato per tabulas che l'attrice ebbe a rivolgersi alla propria ### la ### di ### e conseguì il pagamento della somma di € 8800,00 a titolo di ristoro del danno derivante dal sinistro del 12 gennaio 2013 . ### espletata dal Dott. ### , immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal decidente, ha evidenziato che i postumi permanenti subiti dall'attrice a seguito del sinistro de quo sono quantificabili nella misura del 9% ; poiché dunque la riscontrata invalidità permanente è pari proprio al 9% ,che costituisce il limite di inabilità per far luogo alla procedura di indennizzo diretto , deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo ad ### s.p.a. , reputandosi satisfattiva la somma versata dalla ### a titolo di indennizzo diretto”. 
Ad avviso della Corte la decisione del Tribunale non tiene conto della pronunzia resa dalla Corte Costituzionale n. 180/2009 in base alla quale l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, dal momento che il ### delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Non è , dunque, riscontrabile un vizio nel procedimento di formazione legislativa, in quanto il sistema di liquidazione del danno, creato nell'esercizio della delega, è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato, volto ad assicurare un rafforzamento della protezione dei consumatori e dei contraenti deboli attraverso il riconoscimento di un ulteriore modalità di tutela. ( v. anche per l' azione diretta del terzo trasportato nei confronti del responsabile civile ordinanza n. 441/2008 ) . 
In conformità della interpretazione del giudice delle leggi deve ritenersi pienamente legittima la azione proposta dalla danneggiata nei confronti della compagnia assicuratrice dell' autovettura antagonista , in quanto l' esercizio dell' azione diretta - e a maggior ragione la richiesta stragiudiziale nella fattispecie avanzata dall' attrice nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo di sua proprietà ex art. 149 c.d.a. - non è preclusiva dell' esperimento dei comuni rimedi nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicuratrice .  2.Passando quindi al merito della domanda , sempre in via preliminare deve rilevarsi la prestata acquiescenza ex art. 346 c.p.c. alla inammissibilità della domanda di manleva avanzata dalla proprietaria dell' auto, ### nei confronti del conducente ### in quanto impropriamente rivolta nei confronti di altro soggetto rispetto a quello che ha avanzato la domanda principale . 
Invero nel costituirsi in questo grado la ### ha contestato in via del tutto generica il gravame del quale ha chiesto il rigetto, e in via subordinata nell' ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda, ha chiesto di accertare la presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli e dichiarare la compagnia tenuta a manlevarla da eventuali pretese azionate dall' attrice . 
In assenza di specifiche contestazioni avverso la inammissibilità della “ domanda riconvenzionale” la predetta statuizione è passata in giudicato .
Nel merito l' assunto originario della responsabilità esclusiva dei convenuti ### è fondato . 
Dalle dichiarazioni confessorie rese dal conducente dell' autovettura ### ai verbalizzanti in merito alla manovra di sorpasso nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal testimone oculare ### allegate al verbale ( v. doc. n. 5 fasc. attrice), risulta confermato l' assunto del sorpasso dell' autovettura ### condotta dal ### allorchè quest' ultimo, che percorreva Via dei ### in ### , inserita la freccia di sinistra ed accostatosi all' asse della carreggiata , iniziava la svolta a sinistra per accedere su ### veniva violentemente urtato dalla ### condotta dal ### impegnato in una manovra di sorpasso ( v.  dichiarazioni testimone oculare ### “ ### dietro la ### in direzione ### , un veicolo mi sorpassava giunto in prossimità di ### , un veicolo ### svoltava a sinistra inserendo la freccia per accedere su ### un veicolo che sorpassava lo urtava violentemente .Penso che la ### avesse quasi completato la manovra di svolta a sinistra”). 
Dagli elementi acquisiti dai verbalizzanti fidefacienti ( v. descrizione parte danneggiate , posizione statica veicoli ed allegati rilievi ) si evince altresì che i danni riportati dalle autovetture ( parte anteriore ### e laterale sinistra ### ) sono compatibili con la dinamica descritta in citazione ovverossia con un urto avvenuto allorchè la conducente della ### ( che come riferito dal teste ### ) aveva acceso la freccia direzionale di sinistra e si era spostata in prossimità dell' asse della carreggiata per effettuare la manovra di svolta a sinistra in direzione ### veniva urtata nella parte laterale sinistra dell' auto dalla parte anteriore della ### condotta dal ### che la seguiva nella stessa direzione di marcia e la sorpassava sempre a sinistra, tenendo una velocità non adeguata alla situazione dei luoghi( 50 KM orari v. rapporto ) al punto che la ### veniva spostata di circa 12 metri fermandosi contro un muro di recinzione . 
Orbene ad avviso della Corte le prove raccolte depongono senz' altro per la responsabilità esclusiva del ### con superamento della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. Risulta invero accertata violazione da parte del medesimo, degli artt. 141 , 142 nonché dell' art. 148 c.d.s che al comma 2 lett. d) prevede che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare e al comma 7 . Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre. 
Per contro dal rapporto non sono emersi elementi di corresponsabilità della conducente della ### avendo il testimone oculare riferito che la medesima effettuava la svolta a sinistra osservando le cautele imposte dalle norme di comune prudenza e dal codice della strada ( art. 154 c.d.s) . 
Peraltro le prove raccolte rendono superflua l' ammissione delle istanze istruttorie riformulate dalla parte appellata ### . 3.Per quanto attiene alla quantificazione dei danni sulla base dell' elaborato peritale dal quale non si hanno ragioni di discostarsi in quanto esatto, adeguatamente motivato ed esente vizi logici/giuridici è risultato che la ### in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro di cui è causa , ha riportato “### cranico minore. Ferita lacero-contusa della regione fronto-parietale sinistra. Ematoma palpebrale sinistro. ### distorsivo del rachide cervicale”, compatibili con la dinamica del sinistro riferita dalla perizianda e rilevata dall'atto di citazione; non si è evidenziata, all'anamnesi patologica remota, la presenza di processi morbosi incidenti sull'integrità psico-fisica della perizianda antecedentemente al fatto per cui è causa. Pertanto si ritiene che nel caso specifico sia congruo un periodo di invalidità temporanea totale di 20 ### giorni, mentre l'invalidità temporanea parziale al 50% va circoscritta ad un periodo di 15 ### giorni; il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###. Per quanto riguarda la presenza di esiti permanenti, questi possono essere considerati consistenti in: “### cefalea psttraumatica. Cervicalgia post-traumatica persistente con limitazione ai gradi estremi dei movimenti del capo in tutte le direzioni. Esito cicatriziale in regione fronto-parietale sinistra meglio descritto nell'esame obiettivo” e producenti una invalidità permanente, intesa quale ### pari al 9% (nove per cento);. il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###” In base di cui all'art. 139 del ### delle ### (D.lgs. 209/2005) contenente i parametri di valutazione dei danni fisici di lievi entità prodotti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, devono riconoscersi all' appellante le seguenti somme : euro 15.953,90 per IP pari al 9% in soggetto di anni 50 all' epoca del sinistro , euro 1.123,60 per ITA di gg.20 ed euro 421,35 per ITP di giorni 15 , più danno morale 33% in via equitativa di euro 5.823,27 , senza ulteriori personalizzazione in ragione della scarna allegazione delle sofferenze subite confermata dalla ctu , per un complessivo importo di euro 23.331,22 . 
A tali somme devono essere aggiunte le somme sborsate dalla danneggiata per sostenere le spese mediche sostenute per la diagnosi e cura delle lesioni riportate dalla medesima in seguito all'evento per cui è causa, come da documentazione visionata dal ctu, per un totale di € 954,49 che rivalutate alla decisione , è pari a euro 1.106,00 . 
In conclusione, la somma finale dovuta alla ### ammonta a € 24.437,00 dalla quale deve essere detratto l'acconto di € 8.000,00 già corrisposto dalla ### con offerta seguita dalla dazione di assegno per ugual somma del 15/4/2015 accettata dalla ### in acconto del maggior danno . 
Al riguardo, per la determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995), trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore) secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017). 
Per l'effetto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e gli acconti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici ### fino alla data del pagamento degli acconti, detratti i quali, per i periodi successivi, sulla differenza residua troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; a partire da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo. 
In conclusione l' appello deve accogliersi ed accertata la responsabilità esclusiva della proprietaria e conducente dell'autovettura ### nella causazione del sinistro occorso il ### , condannarsi gli appellati in solido al pagamento della somma di euro 24.437,00 da cui detrarre l' acconto ricevuto oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati ed interessi legali dalla decisione alla data del pagamento . 
In applicazione del principio della soccombenza le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dei convenuti/appellati soccombenti e si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva , a valori medi stante la non particolare complessità delle questioni controverse , in base al valore della causa rappresentato dal decisum e con esclusione delle voci trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto . 
Per le stesse ragioni le spese della ctu sono poste definitivamente a carico degli appellati in solido.  PQM La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da ### avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 dep. il ### , in accoglimento dell' appello e totale riforma della impugnata sentenza così provvede : -dichiara ammissibile la domanda proposta da ### ; -accerta la responsabilità esclusiva di ### e ### per la causazione del sinistro verificatosi a ### il ### ; -condanna #### e ### in solido a pagare a ### la somma di euro 24.437,00 per le causali indicate nella parte motiva, da cui detrarre l' acconto , oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri ivi indicati; -condanna #### ed ### in solido tra loro a rifondere a ### le spese di lite del giudizio di doppio grado che, quanto al primo grado, liquida in euro 355,50 per esborsi ed euro 3.800,00 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 382,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali , il tutto oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge ; -pone le spese della ctu medico-legale definitivamente a carico degli appellati in solido. 
Così deciso nella ### di consiglio del 30/10/2025 .  ### estensore Dott.ssa ###ssa ### D'

causa n. 5542/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Falla Trella, Marianna D'Avino

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3349/2025 del 10-02-2025

... costitu iva in giu dizio l'### la quale deduceva che il responsabile del procedimento in data ### aveva proposto alla direzione g enerale di risolve re il contratto per grave inadempimento dell'### mediante provvedimento di rescissione in danno da emettere se sensi dell'art. 119, comma 1, del d.P.R. n. 554 del 1999. L'### oltre a chiedere il rigetto della domanda della ### proponeva domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice. 6. Il tribunale di ### con sentenza n. 8598 del 2012, pubblicata il 27/ 4/2012, rigettava sia le domande principali che quelle riconvenzionali. 6.1. Il giudice di prime cure evidenziava che l'annullamento di alcuni atti della procedura ammin istrativa, pronuncia to dalla sentenza del ### a n. 1790 del 2007, all'esito del giudizio intentato da uno dei privati espropriati nei confronti dell'### non aveva determinato l'invalidità del rapporto negoziale intercorso dalle parti, «in quanto il giudicato amministrativo formatosi a seguito della predetta sentenza era privo di efficacia erga omnes». Il giudicato amministrativo era, dunque, dotato di efficacia erga omnes «nella sola ipotesi in cui l'atto annullato sia un (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso n. 26018/2019 r.g. proposto da: ### s.r.l., in persona del legale rappresent ante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in #### n. 74, giusta procura speciale a margine del ricorso.   -ricorrente - contro Anas s.p. a., in persona del legale rappresent ante pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato, presso cui è domiciliat ###### via dei ### n. 12 2 RG n. 26018/2019 Cons. Est. ### D'### -controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di ### n. 4467/2018, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/2/2025 dal ### dott. ### D'#### 1. Con riferimento ai lavori di adeguamento della SS 96 Barese, variante di ### il Consiglio comunale di ### ura con due deliberazioni n. 166 del 12/1 2/2000 e n. 98 del 23 /10/2001 emetteva atti di adozione di variante al ###, veniva approvato dall'### in data ### il progetto definitivo n. 7566 del 2/10/2002 ex art. 1, legge n. 1 del 1978. 
Il prefett o disponeva l'occupazione te mporanea con provvedimento n. 263 del 17/9/2003. 
Con nota d el 30/9/2003 l'### comunicav a il decreto di occupazione temporanea temporanea ed il giorno fissato per lo stato di consistenza e l'immissione in possesso. 
Il 18/ 11/2003 si procedeva con lo stato di consistenza e l'immissione in possesso.  2. Sul ricorso proposto da ### il ### sezione di ### con la sentenza n. 1790 del 2007, annullava gli atti impugnati. 
In partico lare, il Tar dava atto del de creto di occupazione temporanea n. 263 del 17/9/2003 emesso dal prefetto, della nota dell'### del 30/9/2003, del verbale dello stato di consistenza del 18/11/2003. 3 RG n. 26018/2019 Cons. Est. ### D'### che il ricorrente aveva chiesto l'annullamento, oltre che degli atti sopraindicati, anche di ogni altro atto presupposto, ivi compresi: le due delibere del Comune di ### con adozione di variante al ### la disposizione della direzione generale ### S.p.A.  n. 372 del 9/1/2003, con cui è stato approvato il progetto definitivo n. 7566 del 2/10/2002; il piano particellare di esproprio; l'ordinanza del prefetto n. 181 del 9/6/2003.  ### evidenziava che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 1 del 1978, nel caso in cui l'opera pubblica ricadeva su aree che non erano de stinate a pubblici se rvizi, la deliberazione di approvazione del progetto costituiva adoz ione di variante dello strumento urbanistico e doveva essere approvata con la procedura accelerata prevista dagli articoli 6 e seguenti della legge n. 167 del 1962. 
Tale procedura no n era stata rispettata, non essendo stati eseguiti gli adempimenti stabiliti in tema di approvazione dei piani ex lege n. 167 del 1962, oltre che ai sensi degli articoli 21 e 37 della legge regione ### n. 56 del 1980 (deposito della deliberazione negli uffici della segreteria comunale; notizia del deposito; pronuncia del consiglio comunale sulle eventu ali osservazioni; approvaz ione dell'autorità regionale; approvazione definitiva da parte del consiglio comunale).  3. Nel fratt empo, era stato stipulato in data ### il contratto di appalto tra l'### e la ### s.r.l., in liquidazione, quale mandataria dell'### costituita da ### & ### s.n.c., ### s.r.l., impresa #### s.r.l., ### s.a.s. di ### & C e #### per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento della strada statale 96 Barese. 4 RG n. 26018/2019 Cons. Est. ### D'### 4. A seguito dell'ann ullamento deg li atti amministrativi presupposti la ### s.r.l. chiedeva dic hiararsi la nullità del contratto di appalto per effetto della sentenza del Tar n. 1790 del 2007, oltre alla condanna della committe nte al pag amento dell'importo di euro 10.266.421,58, a titolo di risarcimento dei danni per ritardata consegna dei lavori.  5. Si costitu iva in giu dizio l'### la quale deduceva che il responsabile del procedimento in data ### aveva proposto alla direzione g enerale di risolve re il contratto per grave inadempimento dell'### mediante provvedimento di rescissione in danno da emettere se sensi dell'art. 119, comma 1, del d.P.R. n. 554 del 1999. 
L'### oltre a chiedere il rigetto della domanda della ### proponeva domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice.  6. Il tribunale di ### con sentenza n. 8598 del 2012, pubblicata il 27/ 4/2012, rigettava sia le domande principali che quelle riconvenzionali.  6.1. Il giudice di prime cure evidenziava che l'annullamento di alcuni atti della procedura ammin istrativa, pronuncia to dalla sentenza del ### a n. 1790 del 2007, all'esito del giudizio intentato da uno dei privati espropriati nei confronti dell'### non aveva determinato l'invalidità del rapporto negoziale intercorso dalle parti, «in quanto il giudicato amministrativo formatosi a seguito della predetta sentenza era privo di efficacia erga omnes». 
Il giudicato amministrativo era, dunque, dotato di efficacia erga omnes «nella sola ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque cont enuto inscindibile, circo stanze non ricorrenti nel caso di specie». 5 RG n. 26018/2019 Cons. Est. ### D'### poi alla lamentata ritardata consegna dei lavori da parte della committen te, il tribunale richiamava la giurisprudenza che riconosceva la speciale d isciplina di cui all'art. 10 del de creto legislativo 16/7/1962, n. 1063. È infatti, la ritardata consegna dei lavori da parte della stazione appaltante non conferiva all'appaltatore il diritto di risolvere il contratto ex articoli 1453 e 1450 4 c.c., né di richiedere il risarcimento del danno, «ma unicamente la facoltà di presentare istanza di recesso e, nel solo caso in cui tale istanza non venisse accolta dalla PA il diritto di pretendere un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo (previa iscrizione diritto alle riserve), oltre al diritto di ottenere un prolungamento del termine finale dei lavori» (si citava Cass., n. 3144 del 1994; Cass., n. 54 9/7/1992; Cass. n. 11329 del 1997).  6.2. Il tribunale, poi, re spingeva anche la domanda riconvenzionale proposta dall'### in quanto non provata.  7. Avverso tale sentenza prop oneva appello pri ncipale la ### chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado.  7.1. In particolare, con il primo motivo la ### lamentava che il tribunale non aveva riconosciuto natura di atti normativi agli atti annullati costituiti da: disposizione della direzione generale ### n. 372 del 9/1/ 2003, di ap provazione del progetto definitivo dell'opera pubblica posta a base di gara; la deliberazione del Consiglio comunale di ### n. 166 del 12/12/2000 e n. 98 del 23/10/2001 di adozione di variante allo strumento urbanist ico e approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica; decreto di occupazione di urgenza del terreno. 
Tali atti avre bbero avuto «natura di atti normativi», sicché l'invalidità e l'inefficacia della variante non era idonea a legittimare 6 RG n. 26018/2019 Cons. Est. ### D'### l'inizio dei lav ori, mentre questi ultimi «erano in eseguibili stante l'annullamento del progetto». 
Il tribunale, invece, aveva fatto riferimento ad un'ipotesi diversa da quella in esame, ossia quella di annullamento di «atti plurimi caratterizzati dall'efficacia soggettivamente delimitata ai destinatari individuabili in relazione alla titolarità d i delle si ngole porzioni immobiliari oggetto della potestà ablatoria». 
Nella specie, invece, l'annullamento, coperta da giudicato, degli atti della pro cedura amministrativa a vrebbe determinato «l'invalidità/inefficacia dell'atto negoziale successivamente stipulato». 
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante principale contestava la statuizione im pugnata nella parte relativa alle conseguenze della ritardata consegna dei lavori. Non doveva farsi riferimento all'art. 10 del decreto legislativo n. 1063 del 1962, ma al successivo art. 12, richiamato dal contratto di appalto.  8. Si costituiva nel giudizio di gravame l'### chiedendo il rigetto dell'appello e formulando appello incidentale.  9. Per quel che ancora qui rileva, la Corte d'appello di ### con sentenza n. 4467/2018, pubblicata il ###, rigettava sia l'appello principale proposto da ### - che ancora interessa nel giudizio di legittimità - sia l'appello incidentale articolato dall'### (con la decisione che, in questo caso, non veniva impugnata dinanzi a questa Corte).  9.1. La Corte di merit o, dunque, reputava infondato il primo motivo dell'appello principale della ### in quanto, il giudicato amministrativo aveva efficacia erga omnes nella sola ipotesi in cui l'atto annullato fosse un regolamento ovvero un atto ch e, pur indirizzandosi ad una pluralità di dest inatari, av esse comunque contenuto inscindibile (si citava ### Stato, n. 2350 del 2012). 7 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### però la Corte d'appello che, da come emergeva dalla lettura della sentenza del ### «nessuno degli atti annullati dal giudice amministrativo, in accoglimento del ricorso presentato dal signor ### appare rientrare nella predetta categoria». 
Trattavasi invece di annullamenti che riguardavano «la singola posizione del ricorrente , privi di q ualsiasi valenza generale sui provvedimenti amministrativi coinvolti». Infatti , era stata pronunciata l'illegittimità «dell'occupazione di urgenza “del suolo del ricorrente”, nonché l'illegittimità dell e modalità progettuali “approvate in relazione all'area di proprietà del ricorrente”. 
Ne conseguiva che il principio «dell'efficacia riflessa del giudicato» non poteva trovare applicazione, ma l'annull amento disposto nei confronti di un destinatario non sortiva effetti nei confronti dei terzi, che non avevano partecipato al giudizio. 
Inoltre, era del tutto inconferente il richiamo « all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità in tema di effetti, sul contratto di appalto, della caducazione degli atti del procedimento costitutivo della volontà di contrarre della ### (si citava Cass. n. 9906 del 2008; Cass. n. 7481 del 2007; Cass. n. 12629 del 2006). 
Ad avviso della Corte d'appello, nelle ipotesi richiamate, oggetto delle pronunce della Corte di cassazione, «l'annullamento operato dal giudice amministrativo riguardava infatti gli atti attraverso i quali si era formata la volont à contrattuale de lla PA, trattandosi, a d esempio, della delib erazione di contrarre, de l bando o dell'aggiudicazione, con diretta incidenza quindi dell'annullamento sul contratto». 
Nel caso di specie, invece, si trattava di nullità parziale di alcuni atti ammin istrativi «limitata al rapporto ### p riva di qualsiasi incidenza nei confronti degli altri soggetti destinatari dei medesimi atti amministrativi». 8 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### tali atti non attenevano «al procedimento di formazione della volontà di contrarre della PA, trattandosi dell'approvazione della variante al PRG e dell 'illegittimit à delle modalità progettuali “approvate in relazione all'area di proprietà del ricorrente”.  ### di tali atti non aveva in alcun modo determinato «quale effetto automatico, la caducazione del contratto di appalto, concluso in seguito a gara pubblica.  9.2. La Corte di merit o rigettava anche il secon do motivo di appello incidentale, in quanto effettivamente a seguito dell'inosservanza del termine per la consegna dei lavori da parte della stazione appaltante non originava il diritto dell'appaltatore di risoluzione del rapporto o di avanzare pretese risarcitorie, essendogli attribuita solo la facoltà di p resentare ist anza di re cesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue l'insorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti da ritardo» (si citava Cass., n. 4780 del 2012; Cass. n. 22112 del 2015).  10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ### s.r.l.  11. Ha resistito con controricorso l'#### 1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione o falsa applicazione dei principi in tema di giudicato - Violazione o falsa applicazione articoli 80 e 83 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 2 legge 24 dicembre 1993, n. 537; art. 3 d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 - Violazione o falsa applicazione dei principi in tema di efficacia erga omnes della decisione del giudice amministrativo di annullamento di atti amministrativi incide nti sul la volontà di contrarre da parte della p ubblica amministrazione - ### o falsa applicazione dei principi in tema di redazione ed approvazione della progettazione esecutiva e di deliberazione a contrarre, di opera 9 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### pubblica - errata applicazione dei principi stabiliti dal ### di Stato, sez. III , con la sentenza 20 aprile 2012, n. 2350 - ### o falsa applicazione in tema di invalidità degli atti amministrativi». 
In particolare ad avviso della ricorrente, a seguito del passaggio in giud icato della sentenza del ### lia n. 1790 del 2007, di accoglimento del ricorso proposto da uno dei soggetti interessati alle procedure di espropriazione, risultano «tamquam non essent, perché definitivamente annullati, i seguenti atti:a) disposizio ne della direzione generale ### n. 372 del 9 gennaio 2003, di approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica posta a base di gara; b) deliberazioni del ### comunale di ### numeri 166 del 12 dicembre 2098 del 23 o ttobre 2001 di ado zione di variante allo strumento urbanistico e appro vazione del progetto defin itivo dell'opera pubblica;c) decreto di occupazione di urgenza del prefetto della provincia di ### n. 263 […] del 17 settembre 2003. 
Per la ricorrente, dunque, la decisione di annullamento, che, in linea generale, per i limiti soggettivi del giudicato amministrativo esplicava in via or dinaria effett i soltanto fra le parti in causa, acquistava efficacia erga omnes «solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto ge nerale inscindibile ovvero a cont enuto normativo, nei quali gli effe tti dell'ann ullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza d i un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri» (si cita ### stato., sez. III, 20 aprile 2012, n. 2350). 
Tali principi sono stati applicati in mo do erroneo dalla Corte d'appello. 
Per la ricorre nte, in fatti, non può esservi dubbio ch e «lo strumento urbanistico ha natura di atto normativo in quanto detta 10 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### orientamenti, previsioni e parametri cui la pianificazione comunale deve uniformarsi». 
Lo strumento urbanistico è atto a contenuto generale, recante prescrizioni a carattere normativo programmatorio. 
Per tale r agione - rimarca la ricorre nte - l'annullamento giurisdizionale dello strumento urbanist ico, disposto per vi zi del procedimento di formazione del piano st esso oltre che per vizi sostanziali, «ha efficacia erga omnes e si estende a tutti i soggetti interessati della pianificazione». 
Tra l'altro, in base alla ricostruzione dell a ricorrent e, «l'annullamento degli atti in precedenza citati fa stato nei confronti di ### s.p.a., par te in giudizio di annullamento , nonché ai suoi aventi causa, tra i qual i deve essere annoverata la socie tà ricorrente». 
I m edesimi principi sarebbero stati affermati anche dall'### plenaria del ### di Stato n. 11 del 2017, sicché la nul lità di tutti gli atti col legati, connessi e consequenziali provvedimenti annullati, avrebbe dovuto comportare anche la nullità del contratto d'appalto a valle. 
Erano state annullate anche le delibere consiliari del Comune di ### numeri 166 del 2 098 del 2001, «p erché adottata in difformità rispetto alle previsioni del combinato disposto degli articoli 21 e 37 della legge regione ### 56/80».  ### h a persino elencato le varie fasi della p rocedura di approvazione della variante dello strumento urbanistico «del tutto trascurata nel caso di specie». 
La medesima variante, allora, non era idonea a legittimare inizio e lavori. 11 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### il decreto prefettizio di occupazione temporanea è stato annullato nella sua interezza. Tutti gli atti erano infatti legati da un vincolo di necessaria ed immediata consequenzialità. 
Ad avviso della ricorrente, du nque, «l'annullamen to dell'approvazione del progetto, nella quale è insita la dichiarazione di pubblica utilità, determina il travolgimento di tutta l'occupazione di urgenza per illegittimità derivata».  ### a giudizio della ricorrente, «l'annullamento dei predetti atti e provvedimenti incide, altresì, sulla legittimità della conferenza di servizi del 31 ottobre 2001, disposta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 80 e 83 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, del d.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 ed, in particolare, dell'art. 3, dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge 241/90». 
Nel corso della conferenza di servizi era stato letto anche il parere del Comune di ### relativo alla deliberazione consiliare n. 98 del 23 ottobre 2001. 
La ricorrente osservava che in tema di localizzazione di opere di interesse statale, l'approvazione dei progetti, avvenuta a seguito di conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, se adottata all'unanimità, sostituiva «ad ogni effetto gli atti d i intesa, i pareri, le concessioni anch e edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e regionali». 
Ove non fosse raggiunta tale unanimità, doveva provvedersi ai sensi dell 'art. 81, comma 4, de l d.P.R. n. 616 del 1977 , quindi, sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del ### dei ### su proposta del ministro competente. 12 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### tale ragione, l'annullamento della deliberazione consiliare del Comune di ### presente alla conferenza di servizi, avrebbe inciso sull'evidenziata unanimità. 
Sarebbe allora illogico ritenere che l'annu llamento del provvedimento di approvazione del progetto de finitivo dell'opera pubblica, oltre che del provvedimento di adozione di variante allo strumento urbanistico e approvazione del progetto definitivo, siano riferibili al solo ricorrente e non, invece, a diversi soggetti, tra i quali l'#### degli atti della procedura amministrativa avrebbe determinato l'invalidità e/o l'ine fficacia dell'atto negoziale successivamente stipulato (si richiamano Cass. n. 9906 del 2008; Cass. n. 7481 del 2007; cass. n. 12629 del 2006). 
Avrebbe errato allora la Corte d'appello nel reputare la sussistenza solo di una nullità parziale di alcuni atti amministrativi limitata rapporto tra il ricorrente e l'### da un lato, «priva d i qualsiasi incidenza nei confronti degli altri soggetti destinatari dei medesimi atti amministrativi» e dall'altra non att inente «al procedimento di formazione della volontà di contrarre della ### Nella specie, in realtà, vi sarebbe «in presenza di atti annullati interamente» costituenti «i presupposti immancabili per la determina a contrarre da parte della pubblica amministrazione». 
In ordine, poi, al secondo motivo di appello principale, rigettato dalla Corte d'appello, la ricorrente non condivide le argomentazioni che sono riferite «esclusivamente al mancato recesso da parte della ricorrente dal contratto, mo tivo che p reclude l'iscrizione delle riserve». 
Pertanto, tali argomentazioni possono semmai «essere ritenute attinente all'ipotesi di contratto valido ed efficace». 13 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### caso in esame, in vece, si sarebbe in presenza «di un contratto invalido/ineff icace, che non ha prodotto alcun effetto, documento posto a base della respon sabilità precontrattuale e domanda risarcitoria». 
A seguito dell'annullamento da parte del giudice amministrativo di tut ti gli atti presuppo sti alla stipula del contratt o d'appalto, trattandosi di un atto unitario sostanzialmente e strutturalmente, gli effetti della pronunci a giurisdizionale non p otevano essere circoscritte ai soli ricorrenti. 
Se così è, a giud izio della rico rren te, poiché l'annullamen to dell'approvazione del progetto esecutivo incide in misura decisiva sulla determin a a contrarre e, quindi, su l contratt o, anch'esso travolto dalla decisione del giudice amministr ativo, per fatti e responsabilità dell'appaltante ### la ricorrente non avrebbe «mai potuto recedere» da tale contratto, «in quanto quod nullum est , nullum producit effectum».  2. Il motivo è infondato.  2.1. Deve muoversi dalla considerazione che il ### sezione di ### con la sentenza n. 1790/2007, ha annullato tutti gli att i impugnati: le deliberazioni del ### comunale di ### n. 166 del 12/12/2000 e n. 98 del 23/10/2001, quali atti di adozione di variante al PRG ex art. 1 comma 5 della legge n. 1 del 1978; la disposizione della direzione generale ### n. 372 del 9/1/2003, con cui è stato approvato il progetto definitivo n. 7566 del 2/10/2002, relativo ai lavori di ade guament o della ### vari ante di ###; decreto di occupazione temporanea n. 263 del 17/9/2003 adottato dal prefetto, con consegu ente occupaz ione temporanea; nota dell'### n. 25442 del 30/9/2003, recante la comunicazione del decreto impugnato e del giorno fissato per la redazione dello stato 14 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### di consist enza e l'immissione in possesso; ve rbale dell o stato di consistenza redatto in data ###.  3. Non v'è dubbio che la sentenza del ### sezione di ### n. 1790 del 2007 sia passata in giudicato. 
Vanno individuati, però, i limiti oggettivi del giudicato amministrativo.  3.1. Va chiarito che il ### ha annullato, tra gli altri, la disposizione della direzione gene rale ### n. 372 del 9/1 /2003, quale approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica.  ###. 1, comma 1, della legge n. 1 del 1978 (### delle procedure per la esecuzione d i opere pub bliche e di impianti e costruzioni industriali) stabilisce che «l'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province auton ome di ### to e B olzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse». 
Pertanto, va sottolineato immediatamente che l'approvazione dei progetti di opere pubbliche, e nella specie la disposizione dell'### n. 372 del 9/1/2003, che ha approvato il progetto definitivo della realizzazione della variante di ### equivale a «dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e di indifferibilità delle opere stesse». 
La norma poi distingue l'ipotesi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, nel qual caso l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del ### comunale non comporta necessità di variante allo strumento urbanistico medesimo, dal diverso caso, contemplato nel comma 5, dell'art. 1, in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici appro vati non sono destinate a pubblici servizi. 15 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### tal caso, «la de liberazione del consig lio comunale di approvazione del progetto costituisce adoz ione di variante degli strumenti stessi, non necessit a di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni».  3.2. ###. 1, commi 4 e 5, è stato poi modificato, a partire dal 19/12/1998. 
Si prevede, dunque, al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 1 del 1978 che «nel caso in cui le ope re ricadano su aree c he negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le oper e m edesime e che sono regolament ate con lo standard minimi da norme nazionali e regionali, la deliberazione del consiglio comunale di ap provazione del proge tto pre liminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adoz ione di variante degli strumenti stessi, non ne cessitano di autorizzazione reg ionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dal articoli 6 e segu enti d ella legge 18 aprile 1962 , n. 167, e successive modificazioni».  4. ###. 6 dell a legge 18/4/ 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) prevede che «entro 5 giorni dalla deliberazione di adozione da parte del consiglio comunale, il piano deve essere depositato nella segreteria comunale e rimane rvi nei 10 giorni successiv i. 
Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico […] entro 20 giorni d alla data di inser zione nel foglio annunzi legali, gli interessati possono presentare al Com une le proposizioni. Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale, il 16 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### sindaco comunica il p iano anche alle comp etenti amministrazioni centrali dello Stato […]». 
Si prev ede, poi, all'art. 7 del la legge n. 167 del 1962 che «decorso il periodo p er le opp osizioni e osservazioni, non ché il termine di 30 giorni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, il sindaco, nei successivi 30 giorni trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al provveditore regionale alle opere pubbliche».  4.1. Nell'art. 37 della ### 31/5/1980, n. 56 (Attuazione degli strumenti esecutivi del ### regolatore e pubblica utilità) vi è un espresso richiamo alla legge n. 167 del 1962. 
Ed infatti si prevede che «I piani particolareggiati vanno attuati in un tempo non maggiore di dieci anni e la lor o approv azione equivale a dichiarazione di pu bblica u tilità delle opere in essi previste. 
I piani esecutivi di cui alla legge 18/4/1962, n. 167 e successive modifiche (piani di zona) ed all'art. 27 della legge 22/10/1971, 865 (piani pe r insediamenti produttiv i) vengon o disciplinati dagli articoli 19, 20 e 21 della presente legge ed attuati - per i comuni obbligati al programma pluriennale - mediante la loro inclusione nel P.P.A. medesimo; la loro approvazione produce, ai fini espropriativi e per la durata fissata dalle leggi statali vigenti, gli effetti della pubblica utilità delle opere prev iste. Per i piani d i zona valgo no anche le disposizioni di cui al 4 comma de ll'art. 3 d ella legge statale 18/4/1962, n. 167».  4.2. Nella specie, il ### con la sentenza n. 1790 del 2007, ha evidenziato, sul punto, che «benché i lavori di adeguamento della sede della strada statale 99 siano stati localizzati anche su aree, quale quella del ricorrente, non riservate a servizi pubblici, alle deliberazioni consiliari sopra richiamate, n. 166 del 2000 e n. 98 del 17 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### 2001, non hanno fatto seguito gli adempimenti stabiliti in tema di approvazione dei piani ex lege n. 167/1962 dal combinato disposto degli articoli 21 e 37 della legge regionale ### n. 56/1980 (deposito della deliberazione negli uffici della segreteria comunale; notizia del deposito; pronuncia del consiglio comunale sulle eventuali osservazioni, approvazione dell'autorit à regionale; approvazione definitiva da parte del consiglio comunale)». 
Prosegue il ### nella sentenza citata, affermando che «di conseguenza, la variante, adottata in forza delle deliberazioni sopra richiamate, non avendo acquista to efficacia, non è idonea a legittimare l'inizio dei lavori e, quindi, non giustifica l'emanazione del provvedimento di occupazione di urgenza del suolo del ricorrente». 
Tra l'altro, nel merito, il ### evidenzia anche l'illogicità delle modalità progettuali, in quanto, con l'esecuzione dei lavori di adeguamento della sede stradale «sarà inte rcluso l'accesso al fabbricato del ricorrente». 
Fondate sono risultate anche le cen sure di legittimità delle modalità progettuali approvate «in relazione all'area di proprietà del ricorrente». 
Di conseguen za, per il ### «v a accolta la do manda di annullamento della disposizione dell'### n. 372 del 9/1/2003, delle deliberazioni del Comune di ### di approvazione del progetto delle opere di adeguamento della sede ###e del decreto prefettizio n. 236 […] del 17/9/2003».  5. ### agli effetti del giudicato amministrativo trova conferma la sentenza della Corte d'appello impugnata, in quanto, nella specie, tali effetti non si estendono erga omnes, ma riguardano soltanto le parti del processo svoltosi dinanzi al ### 5.1. Si rileva, in particolare, che il ### di Stato, in ### plenaria (sentenza 27/7/2019, n. 4), ha evidenziato che il giudicato 18 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### amministrativo è sottoposto alle disposizioni processuali civilistiche per cui il giudicato opera solo inter partes, secondo quanto prevede per il giudicato civile l'art. 2909 I casi di giudicato amministrativo con effetti erga omnes sono, quindi, eccezionali e si giustificano in ragione «dell'inscindibilità degli effetti dell'atto e dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rend ere inconcepibile - logicamente, ancor prima che giuridicamente - che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato». 
Sono state individuate talune ipotesi eccezionali di estensione ultra partes del giud icato am ministrativo : l'annullamento di un regolamento (l'efficacia erga omnes in questo caso trova una base normativa indiretta dell'art. 14, comma 3, del d.P.R. 24/11/1971, 1199); l'annullamento di un atto plurimo inscindibile (decreto di esproprio di un bene in comunione); l'an nullamento di un atto plurimo scindibile, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti de stinatari ( decreto di approvazione di una graduatoria concorsuale travolto per un vizio comune ); l'annullamento di un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti (decreto di scioglimento di un consiglio comunale). 
Gli effett i erga omn es dell'annullamento giurisdizionale si verificano solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile ovvero a contenuto normativo (### Stato, sez. III, 20/4/2012, n. 2350). 
In tal senso si è pronunciata anche questa Corte, per la quale, in tema di giudica to ammin istrativo, la regola generale dell'efficacia "inter partes" subisce delle eccezioni nei casi in cui la sua estensione 19 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### si giu stifica o per la particolare natura dell'att o - ad es. un regolamento o un atto plurimo inscindibile - o per la presenza di un legame inscindibile fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del pro vvedimen to, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera g iuridica dei soggetti n on impugnanti; t ale estensione riguarda, tuttavia, solo l'effetto caducatorio dell'annullamento e non anche gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall'art 2909 c.c., poiché , mentre l'elimin azione del provvedimento impugnato non può che fare stato "erga omnes", quanto ai predetti obblighi, la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confro nti di que lla "res iudicata" i donea a vincolare i successivi organi giudicanti (Cass., sez. L, 6/8/2019, 21000).  6. Non v'è dubbio, pe rò, che le deliberazioni del ### comunale di ### a n. 166 del 12/1 2/2000 e n. 98 del 23/10/2001, quali atti di adozione di variante al PRG ex art. 1 legge n. 1 del 1978, sono - per giurisprud enza amministrativa - atti plurimi. 
Si è, infatti, aff ermato che la sentenza che con duce all'annullamento di un atto generale non sempre ha efficacia erga omnes, il che accade facilmente nel caso dell'annullamento di un piano regolatore, in cui l'interesse fatto valere nel ricorso rest a circoscritto alle aree individuate o a parti specifiche del territorio comunale, pertinenti alle posizioni dell'istante (### Stato., sez. IV, 4/4/2018, n. 2097; ### Stato, sez. IV, n. 7771 del 2003). 
Con la precisazione che «le prescrizioni contenute in una variante al piano regolatore generale vanno considerati scindibili, ai fini delle loro event uale annullamento in sede ###la 20 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### conseguenza che, nel caso in cui il ricorso prospetti vizi relativi solo ad alcun e determinazioni, l'annul lamento del provvedimento non può essere che parziale, stante il principio generale della specificità dei motivi proponibili dei ricorsi davanti al giudice amministrativo» (### Stato, sez. IV, 4/4/2018, n. 2097; ### Stato., sez. IV, 8146 del 2003). 
Vanno considerate, dunque, scindibili, ai fini del loro eventuale annullamento, le prescrizioni contenute in una variante al piano regolatore generale; sicché, laddove il ricorso prospetta vizi relativi solo ad a lcune d eterminazioni, l'annullamento del provvedimento non può essere che parziale, stant e il principio gene rale della specificità dei motivi nei rico rsi dinanzi al giudice amministrativo (### Stato, sez. IV, 10/12/2003, n. 8146). 
Del resto, per poter assurgere ad atto normativo, è necessario che l'atto si rivolga a destina tari indeterminabili, per il naturale corollario della gener alità e dell'astrat tezza della previsione normativa (### Stato., Ad. Plen., 20/12/2017, n. 11; ### Stato., sez. VI, 29 /3/2013, n. 1848, in cui la delibera aveva conten uto generale, poiché, recando la mod ificazione dei confini tra due comuni, non era rivolta a destinatari determinati o determinabili a priori ed aveva contenuto unitario ed in inscindibile).  7. Peraltro, anche la giurisprudenza di questa Corte si è occupata della dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e di pubblica utilità, implicita nell'approvazione di u n piano, reputando che l'annullamento del provvedimento non si estende erga omnes.  7.1. Si è ritenuto (Cass., sez. 1, 22/5/2009, n. 11920), quindi, che la parte che non ha partecipato al giudizio amministrativo non può avvalersi del giudicato relativo all'annullamento di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, al fine di ottenere in sede di giudizio ordinario la cancellazione della trascrizione del decreto di 21 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### espropriazione e il risarcimento dei danni, in quanto la dichiarazione di pubblica utilità, implicita nell'approvazione del piano di zona, non è un atto collettivo, ma deve essere inquadrato nella categoria degli atti plurimi, caratterizzati dall'efficacia soggettivamente limitata ai destinatari individuabili in re lazione alla titolarità delle singole porzioni immobiliari og getto della potestà ablato ria, con la conseguenza che il suo an nullamento non sp iega efficacia "erga omnes". 
Pertanto, si è ch iarito ch e la dichiarazione di indifferib ilità ed urgenza e di pubblica utilità, che è implicita nell'approvazione del piano di zona per edilizia economi ca e popolare, n on è un at to collettivo, che in quanto tale è espressione di una volontà unica della pubblica amministrazione, che provvede unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un complesso di interessi considerati non singolarmente, ma come componenti di un gruppo unitario ed indivisibile; essa va al contrario inquadrata nella categoria degli atti plurimi «che sono viceversa caratterizzati dal fatto di rappresentare una esternazione unica di una pluralità di provvedimenti che non perdono la propria individ ualità ( intesa nel senso dell'effic acia soggettivamente limitata a ciascun destinatario) e che riguardano diversi soggetti individuabili in relazione all'appartenenza dei vari beni vincolati e considerati “uti singuli” (Cass. n. 11920 del 2009; Cass. n. 725 del 2004). 
Si è rimarcato che, poiché ognuno di tali soggetti, in relazione al singolo bene, è titolare di distinti diritti ed interessi, l'impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità da parte di alcuno di essi non può spiegare effetto rispetto alle altre situazioni giuridiche (Cass. 11920 del 2009; Cass. n. 2038 del 1996). 
Da ciò consegue che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza de l diritto già affievolit o solo per il 22 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### ricorrente e per la specifica posizione da questo dedotte nel giudizio amministrativo e che, quindi, dello ste sso non p uò avvalersi la ### s.r.l., che al detto giudizio è rimasta estranea.  7.2. Non può che ribadirsi, allora, che l'efficacia erga omnes del giudicato amministrativo ope ra solo con riferimento a peculiari categorie di atti ammin istrativi, e cioè quelli av enti pluralità di destinatari e contenuto inscindibile e siano affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti destinatari (per esempio i provvedimenti tariffari, Cass. sez. 1, 17/12/1994, 10863; Cass., sez. 1, 13/3/1998, n. 2734), come gli atti di natura regolamentare e quelli aventi portata g enerale che sono atti collettivi, generali, indivisibili e che si contrappongono agli atti plurimi e divisibili (Cass., sez. 1, 16/4/2004, n. 7253). 
Pertanto, la dichiarazione di pu bblica u tilità - che è implicit a nell'approvazione del piano di insediamenti produttivi - non è un atto collettivo, ma va inquadrato nella categoria degli atti plurimi, ossia di que lli che riguardano una p luralità di sogge tti indiv iduabili in relazione alla tito larità dei vari beni vincolati e considerati “ uti singuli” (Cass. n. 7253 del 2004).  ### nel caso in esame, si è dinanzi al provvedimento dell'### di appro vazione del progetto defin itivo dell'op era n. 372 del 9/1/2003, che equivale, ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge 1, del 19 78 a «dichia razione di pubblica ut ilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse».  8. Peraltro, nella sentenza del ### n. 1790 del 2007 si sottolinea la portata individuale dell'accertamento giurisdizionale e, dunque, dei limiti soggettivi del giudicato, laddove si fa riferimento alla circostanza che la variante adottata «non giustifica l'emanazione del provved imento di occupazione di urgen za del s uolo del ricorrente», e dove si reputano fondate le censure di legittimità delle 23 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### modalità progettuali «approvate in relazione all'area di proprietà del ricorrente». 
Resta assorbita ogni altra considerazione, in quanto, una volta che non c'è efficacia del giudicato amministrativo nel giudizio civile in esame, diviene ultronea ogni considerazione in ordine all'efficacia del contratto a valle.  9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  rigetta il ricorso. 
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.500,00, oltre spese prenotate a debito, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 1, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025  

causa n. 26018/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, D'Orazio Luigi

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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1781/2025 del 28-11-2025

... TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA ### - ### e ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa ### lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 28 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3991/2024 la seguente ### tra ### C.F. ###, nella qualità di legale rappresentante/responsabile della società ### rappresentato e difeso dall'avv. ### con cui elettivamente domicilia in ### alla via G. ###.31, giusta procura in atti; -ricorrente contro I.N.P.S. - ### della ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### con cui elettivamente domicilia in ### al viale ### n. 82, giusta procura in atti; -resistente Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ### E ### Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-###, OI### e n. OI-###, notificate dall'### in data ###, per l'importo complessivo di € 4.618,00 a titolo di sanzioni amministrative, in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità (leggi tutto)...

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TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA ### - ### e ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa ### lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 28 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3991/2024 la seguente ### tra ### C.F. ###, nella qualità di legale rappresentante/responsabile della società ### rappresentato e difeso dall'avv. ### con cui elettivamente domicilia in ### alla via G. ###.31, giusta procura in atti; -ricorrente contro I.N.P.S. - ### della ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### con cui elettivamente domicilia in ### al viale ### n. 82, giusta procura in atti; -resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ### E ### Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-###, OI### e n. OI-###, notificate dall'### in data ###, per l'importo complessivo di € 4.618,00 a titolo di sanzioni amministrative, in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, L. 638/83, nella Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025 formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016 e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. n. 85/2023. 
Nello specifico, deduceva la nullità delle ordinanze di ingiunzioni per insussistenza della violazione legislativa, per la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti nonché per l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito ingiunto. 
Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, l'### chiedendo di: “1. ### nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà delle impugnate ordinanze di ingiunzione nn. OI ###, ###, OI-###, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra; 2. #### l'opposizione e per l'effetto annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace le opposte ordinanze-ingiunzione di pagamento nn. OI ###, ###, OI###, emesse il ### e notificata il 08 luglio 2024 e di conseguenza anche i verbali di accertamento recante nn. prot. 6700.03/09/2019.### del 03.09.2019, 6700.07.10.2021.### del 07.10.2021 e 6700.03/09/2019.### del 03.09.209 e quindi dichiarare estinta la pretesa dell'### per tutti i motivi enucleati in ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza, prescrizione dei contributi previdenziali e quindi del credito azionato e per tutti gli altri vizi già enucleati e con ogni statuizione.” vinte le spese di lite, con distrazione. 
Si costituiva in giudizio l'### che, ricostruendo la natura del giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione, eccepiva la corretta notificazione degli avvisi di accertamento sottesi alle ordinanze di n. OI-###, n. OI ### e n. OI-###, nonché l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e di prescrizione. 
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, con conferma delle restanti ordinanze ingiunzione impugnate. 
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.  *******  1. In via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione. 
Sul punto l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 prevede che avverso le ordinanze-ingiunzione: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. 
Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato l'atto introduttivo depositato il ### a fronte delle notificazioni dei titoli opposti intervenute in data ###. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025 2. Nel merito, come anticipato, il thema decidendum attiene alla legittimità delle ordinanze ingiunzione emesse dall'### nei confronti del ricorrente, quale responsabile dell'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relative ai periodi 2017, 2018 e 2019. 
Ciò premesso, ai fini della soluzione della controversia va osservato, in via preliminare, come il giudizio di opposizione ad ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/83 conv. in L. 638/83 che, testualmente, prevedeva: “### versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”. 
Com'è noto con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penale, il legislatore ha spacchettato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ai 10.000,00 € annui, il reato è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi, altresì, la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa nel caso in cui l'autore della violazione provveda “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. 
Inoltre, l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. 
La materia è, dunque, regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. 689/1981, “in quanto applicabili”.  ### parte, con l'entrata in vigora del ### lavoro n. 48/2023 conv.  in L. n. 85 del 2023, il legislatore ha inteso intervenire sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo una sanzione più proporzionata e ragionevole rispetto all'importo omesso, al contempo dilatando i tempi di notifica dell'illecito (in deroga dei 90 giorni previsti dell'art. 14, L. n. 689/1981) e rendendo più agevole l'attività di accertamento dell'### a partire dalle violazioni commesse soltanto dal 1° gennaio 2023. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025
Sul punto, l'art 23 prevede che “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». 2. ((Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023)), gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.” 3. Premessa la fattispecie in esame va esaminata, in via assorbente, la doglianza attorea consistente nell'asserita violazione del termine previsto dall'art. 14 della L. n. 689/81 applicabile ratione temporis al caso in esame. 
Sul punto, giova ribadire che, a mente della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 7681 del 2 aprile 2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito. 
A tal uopo, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla ### per giungere a una completa conoscenza dell'illecito, anche in relazione alla complessità della fattispecie l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa ( Cass. Sez. Unite 31.10.2019, n. 28210; Cass. 25.10.2019 n. 27405, 29.10.2019, n. 27702). 
Ancora, il ### (cfr. Sez. L., Sentenza n. 11559 dell'11 maggio 2017) ha precisato che l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione -da parte della P.A.- della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della L. n. 689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, emettere l'ordinanza motivata di ingiunzione. 
Orbene, deve ritenersi fondata -anche alla luce delle odierne deduzioni di parte ricorrentela doglianza attorea in ordine alla tardività della notifica degli atti di accertamento prodromici (cfr. prod.ne ### alle ordinanze ingiunzione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025 qui impugnate, rilevandosi che l'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento di adozione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, tra cui è ricompreso l'art. 14 sopra citato. 
Peraltro, in assenza della prova circa il momento di trasmissione degli atti da parte dell'### ovvero della ### della ### ex art.  9 d.lgs. 8/2016, tale dies a quo può essere individuato nella successiva data di entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. 8/2016, ossia sin dal 6 febbraio 2016 (in tali termini, cfr. Cass. n. 7641/2025). 
Nel caso di specie, posto che la presunta omessa contribuzione si è configurata in un periodo successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs.  8/2016, va osservato come il dies a quo del citato termine decadenziale possa essere agganciato alla data di scadenza del versamento dei contributi. 
Ciò posto, dato che l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad € 10.000,00 nell'anno solare (indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità), esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare o, se successiva, alla scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo (ossia l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003), perché in tale momento si cristallizzano le trattenute denunciate e i versamenti effettuati e quindi l'eventuale differenza (inferiore ad € 10.000, altrimenti si avrà illecito penale). 
A tal fine, vale rilevare che l'### non ha -d'altra partefornito elementi dai quali poter desumere, in relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa, ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito per la corretta formulazione dell'addebito de quo; sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti sopra ricordati fosse necessario per svolgere indagini, rammentandosi -peraltroche i mod. ###/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell'### un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo; indi per cui il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, con la conseguenza che le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025
Pertanto, la tesi difensiva del resistente, a sostegno del proprio ritardo, appare del tutto sprovvista di riferimenti temporali che consentano a questo giudice, eventualmente di valutare il diverso dies a quo dal quale far decorrere il termine dell'art. 14, essendosi l'### limitato a dedurre il completamento delle indagini necessarie ai fini dell'accertamento della violazione solo a ridosso della notificazione, senza tuttavia specificare né il contenuto delle stesse, né l'effettiva data di conclusione del procedimento. 
Deve, dunque, concludersi che la notifica degli atti di accertamento ( ### 6700.03/09/2019.###, n. ### 6700.07/10/2021.### e n. ### 6700.03/09/2019.###) delle violazioni di cui all'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 risultano effettuate rispettivamente soltanto in data ### e in data ### e, quindi tardivamente rispetto al termine di 90 giorni, trattandosi di ritenute relativamente all'annualità 2017, 2018 e 2019. 
Alla luce delle argomentazioni espresse il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento delle ordinanze di ingiunzione impugnate.  4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte ai minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza dell'### resistente.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in persona della dott.ssa ### quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze di ingiunzione ingiunzione n. OI-###, n. OI### e n. OI-###; - condanna l'### in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 886,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  ### 28 novembre 2025 ###.O.P.  dr.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025

causa n. 3991/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paola Gargano

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26691/2025 del 03-10-2025

... in fatti ormai principio assodato che il giudice (civile, penale, tributario) possa e debba disapplicare - sebbene senza annullarlo - il regolamento eventualmente illegittimo. Del resto, che una tale disciplina debba essere regolam entata è princi pio de rivante dalla normativa e giurisprudenza comunitaria, la quale prevede che l'eventuale smaltimento dei rifiuti speciali a cura del produttore deve ricevere una regolamentazione e una riduzione d ell'imposta. Alla luce di ciò, l 'appello non merita accoglimento e va respinto. Le spese seguono la soccomb enza e sono 4 di 12 liquidate nella misura indicata nel dispositivo>. Avverso detta sentenz a, il Comune propon e ricorso affidato ad un unic o motivo. Replica con controricorso la società. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con un unico motivo proposto ai sensi dell'art.360, primo comma, numero 5, c.p.c. , si deduce la violazione de gli artt. 7, comma 1 della legge 212/2000, 24, comma 2, del d.lgs. 546/1992 e 112 del codice di rito per illogicità della motivazione. S i afferma che, contrariam ente a quanto asserito nella motivazione impugnata, l'accertamento emesso dal Comune di ### soddisfaceva pienamente i requisiti di cui all'articolo (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4106/2024 R.G. proposto da: ### rapp resentato e difeso dall'avvocato #### (###) -ricorrente contro #### S .A.S., rappresentata e difesa dall' avvocato ### (###) -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE DI GIU STIZIA T ### SARDEGNA n. 896/2023 depositata il ###.  2 di 12 Udita la relazione sv olta nell a camera di consiglio del 18/09/2 025 dal #### 1.La società ### impugnava l'accertamento ### annualità di imposta 2013, chiedendo ne l'annullamento per asse rita nullità della notificazione e l'esenzione per stagionalità dell'attività esercitata. 
Il Giudice di prima istanza, disapplicando il regolamento comunale ### e ritenendo indimostrata la prete se impositiva dell'Ente, annullava l'att o accertativo.  ### comunale appellava la decisione di prime cu re richiedendone alla Corte di ### regionale sarda la riforma integrale.  ### d'appello confermava la pronuncia di prime cure, così statuendo <### è infondato e non merita accogl imento. Prelim inarmente, secondo la giurisprudenza di legittimità (senten za Cassazione Sez. V 3971 del 19.3.2022) si deve osservare che sarebbe stato onere della parte che solleva l'e ccezione forni re la prova della causa della mancanza d i legittimazione processuale e attraverso la pro duzion e di idonea prova documentale. In ogni caso, a prescindere dal la prova d ella mancanza di legittimazione processuale, è decisivo il fatto che già il giudice di primo grado si è pronunciato sul merito della causa, dando così implicitamente per accertata la legittimazione processuale del Comune, e sul punto non è stato proposto appello dalla parte contribuente. ### relativa alla mancanza di legittimazione processuale dev'essere, pertanto, rigettat a. 
Invero, assorbente app are la ragione-già ritenut a dal giudice di primae curae-della carenza di m otivazione, ovvero sotto altri p rofili di m ancata allegazione dei documenti richiamati nell'atto. Infatti, correttamente il giudice di primo gr ado ha riten uto che il Comune non avesse allegat o il regolamento comunale che disciplin a la materia ### presso que ll'ente territoriale. E' vero come sostiene l'appellante che il regolamento è un atto a contenuto generale, la cui allegazione - in quanto atto normativo conoscibile 3 di 12 dai consociati - non appare indispensabile per la legittimità dell'atto impositivo. Ma è altresì vero che l'Ente ha l'onere di indicare (proprio per consentire al contribuente l'esercizio compiuto del proprio diritto di difesa) quantomeno gli estremi dell'atto re golamentare presupp osto rispetto alla tassazione, dovendo consentire al soggetto p ercosso dal tributo di verificarne la corretta applicazi one. Nel caso di sp ecie, premesso che il regolamento non è stato allegato all'atto impugnato (dato pacifico, su cui peraltro non è stata neppure avanzata al cuna conte stazione), il Comune avrebbe dovuto ind icare gli estremi del Re golamento, non essendo sufficiente una generica indicazione del “regolamento ###, giacché non è affatto impossibil e che nel tempo di succedano diversi regolament i, che i medesimi vengano revocati o cambi ati, che le delibere di aggiornamento degli importi sian o ivi contenuti, che i presupposti di tassaz ione vengan o modificati. Insomma, la generica indicazione non consente al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa (fosse anche solo per verificare la correttezza dei calcoli matematici di imposizione), e come tale concretizza una carenza di motivazione che inficia l'atto impositivo. Neppure fondato, ad abundantiam, appare il motivo di appello relativo alla mancata deduzione del “giudicato esterno”, e ciò sia perché tale motivo era stato correttamente avanzato dal ricorrent e nei motivi aggiunti, ma soprattutto p erché tale concreta situazione giuridica è rilevabile d'ufficio, attenendo alla correttezza della domanda e, in fondo, alla regolarità della tassazione. Infine, fondato appare altresì il motivo accolto dal giudice di primo grado relativamente alla illegittimità del regolamento, per mancata indicaz ione della di sciplina dei rifiuti speciali. E' in fatti ormai principio assodato che il giudice (civile, penale, tributario) possa e debba disapplicare - sebbene senza annullarlo - il regolamento eventualmente illegittimo. Del resto, che una tale disciplina debba essere regolam entata è princi pio de rivante dalla normativa e giurisprudenza comunitaria, la quale prevede che l'eventuale smaltimento dei rifiuti speciali a cura del produttore deve ricevere una regolamentazione e una riduzione d ell'imposta. Alla luce di ciò, l 'appello non merita accoglimento e va respinto. Le spese seguono la soccomb enza e sono 4 di 12 liquidate nella misura indicata nel dispositivo>.   Avverso detta sentenz a, il Comune propon e ricorso affidato ad un unic o motivo. 
Replica con controricorso la società.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con un unico motivo proposto ai sensi dell'art.360, primo comma, numero 5, c.p.c. , si deduce la violazione de gli artt. 7, comma 1 della legge 212/2000, 24, comma 2, del d.lgs. 546/1992 e 112 del codice di rito per illogicità della motivazione. S i afferma che, contrariam ente a quanto asserito nella motivazione impugnata, l'accertamento emesso dal Comune di ### soddisfaceva pienamente i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 212/2000, in quanto alla resistente erano stati indicati tutti i presupposti giustificativi della pre tesa impositiva; in particolare, venivan o richiamate le normative di legge e di regolamento che disciplinano il tributo, gli estremi catastali dei cespiti ogge tto di imposizione , le rispettive categorie, e aliquote appl icate , il lasso di tempo considerato, la base imponibile, la percentuale di possesso, le modalità e i termini per proporre eventuali impugnazioni, l'### innanzi al quale presentarle, il responsabile del procedimento. Ad avviso del Comune si appalesa erronea l'asserzione contenuta a pagina 4 della pronuncia impugnata, secondo cui “…la generica ind icazione non consente al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa (fosse anche solo per verificare la correttezza dei calcoli matematici di imposizione), e come tale concretizza una carenza di motivazione che inficia l'atto impositivo…”. 
Si osserva che secondo il precetto normativ o contenuto nell'artic olo 1 , comma 161 , primo periodo, de lla legge 296 /2006 “…Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono…all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo post a con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato…”. 5 di 12 Si obiett a che la mancata prod uzione dell'at to rego lamentare non ha comportato una menomaz ione del diritto di difesa e che il Collegio, incurante della circostanza che il documento non indicato fosse costituito da un atto amministrativo di carattere generale, infrangeva l'insegnamento della Corte secondo cui l'obbligo di allegazione degli atti sui quali si basa l'atto impositivo non opera per quelli che - essendo assoggettati a forme di pubblicità legale per il loro carattere generale e normativo - debbono ritenersi da questi conosciuti o conoscibili.   Si lamenta altresì che nei motivi d'appello era stata censurata la statuizione di primo grado con riferimento alla affermata illegittimità del regolamento, in quan to tale doglianza no n e ra stata dalla contribu ente indicata quale motivo di ricorso introdut tivo ma era stata sollevata, inammissibilmente, soltanto nella memo ria aggiuntiva, in pal ese violazione dell'articolo 24 , comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 che ammette la possibilità di integrare gli originari motivi d i ricorso esclu sivamente nel caso di “…deposito di documenti non conosciuti…o per ordine della commissione…”. 
Tuttavia, nel giudizio, il ### ne aveva depo sitato esclusivamente il regolamento ### che non poteva certam ente defin irsi ignoto all a resistente.   ### ricorrente aggiunge che il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di un atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispo ndenza tra ch iesto e pronunciato, cosicché quando la parte chieda la dichiarazione di in validità di un a tto pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati. Come evidenziato nel gravame di seconde cure, la contribue nte giammai ave va richiesto al ### la dichiarazione di nullità e/o la disap plicazione dell'atto rego lamentare: conseguentemente, il decidente non avrebbe d ovuto p ronunciarsi sulla legittimità del medesimo, disapplicand olo, né avrebbe potuto annullare l'accertamento perché scaturito da regolamento asseritamente illegittimo.  2. Il motivo è fondato. 6 di 12 2.1. ###. 71, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, abrogato dall'art. 1, comma 172, l n. 296/2006 (e, quindi, ratione temporis non applicabile alla fattispecie in esame, riferentesi alla ### dovu ta per l'anno 2013) obbligava il ### ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicit are la form ula utilizzata per la determinaz ione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (Cass. 24267 del 18/11/20 11; conf. Cass. n. 22470 del 09/09/2019; Cass. 15793/2025).  2.2.In tema di ### in questo caso ### la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento va ora condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertame nto dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della l. n . 296 del 2006, sicché, ove l'accertamento venga effettuata sulla base dell'omesso versamento, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della superficie accertata o della tariffa ritenu ta applicabile, in quanto tali e lementi, integrati con gli att i generali (quali i re golamenti o altre delib ere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, poten do ciò avvenire nell'eventu ale successiva fase contenziosa (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20620 del 31/07/2019).  2.3. Orbene, l'avvi so di accertamento in esame riporta i l prospetto delle somme da pagare con l'indicazione delle superfici e delle tariffe applicabili a ciascuna di esse, la quota fissa e quella va riabile, l'acco nto versato e la somma ancora dovuta, nonché il riferimento alla delibera C.C. n. 45 del 28 ottobre 2013. Ebbene detto avviso contiene tutti gli elementi necessari per comprendere i presupposti di fatto e di diritto dell'imposizione (vale a dire, l'indirizzo, le superfici, le tariffe e l'importo).  3. Le delibere comunali al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolgon o ad u na pluralità ind istinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, 7 di 12 di locali ed aree tassa bili (cfr. Cass. s ez. 5, 23 ottobre 2006, n. 2 2804; Cass. sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass. n. 16165 del 2018 e n. 7437 del 2019), sono atti generali per i quali è prevista una pubblicità legale e non sono, pertanto, soggette all'obbligo di allegazione ovvero di indicazione dei loro estremi, perché la loro conoscibilità è presunta (cfr., ex plurimis, Cass. n. 26336 del 09/10/2024;Cass. 25/11/2022 n ###, che adde Cass., 21 novembre 2018, n. ###; Cass., 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5 755; Cass., 2 1 novembre 2018, n. ###; Cass., 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755).  4.In continuità con quanto già affermato da quest a Corte in merito agli oneri motivazional i di ogni atto impositivo va innanzit utto riba dito che l'avviso di accerta mento soddisfa l'obbligo di motivazione quando po ne il contribuente nella condizione di conosce re esattamente la pre tesa impositiva, individuata nel "petitum" e nella "causa petendi", mediante una fedele e ch iara ricostruzione degli element i costitutivi dell'o bbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori po sti a fondamento dell'atto imp ositivo, in ragione della ne cessaria trasparenza dell'attività della ### razione, in vista di un i mmediato controllo della stessa.( vedi da ultimo Cass. n. ### del 2018). Tale condivisibile principio di portata generale, è fondato sulla necessità che in ogni avviso di accertamento e di r ettifica sian o presenti gli elementi identificativi della pretesa tributaria, dovendosi escludere ogni formalismo nell'indicazione delle norme di diritto violate, quando chiaramente evincibili, o di tutti gli elementi di prova, eventualmente integrabili in sede di giudizio purché siano indicati gli elementi di fatto e istruttori del procedimento; in sintesi l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dalla motivazione dell'avviso emerga una fedele e ch iara ricostruzione di tut ti gli elementi costitutivi dell'obbligazione tribu taria, così da consentire una adeguata, efficace e piena di fesa in giu dizio del contrib uente. Un tale es tensione dell'obbligo motivazionale soddisfa del resto la declinazione di legittimità di cui all'art. 7 legge n. 212 del 2000 (### del contribuente), che a sua 8 di 12 volta richiam a l'art. 3 legge n. 241 del 19 90, secon do cui all'### finanziaria è tenuta ad indic are nei suoi atti "i presupposti di fatto e le ragioni giuridi che che hanno determinato la decisione dell'amministrazione".  5. In materia opera, poi, altro principio per il quale "la poli sistematicità del sistema tributario comporta necessariamente che, in relazione a ciascuna imposta, la esistenza e la congruità de lla motivazione del singolo atto impositivo sia verificata secondo le re gole dettate per il tributo cui l'at to stesso afferisce" (###. n. 5190 del 2015; n. 24267 del 2011; n. 1332 e n. 8451 del 2005, n. 17356 del 2003).  6. Va pe rtanto escluso c he possa essere censurata come mancanza di motivazione l'omessa individuazione di tutte le fonti regolamentari per rideterminare l'area, ben po tendo tali indicazioni essere fo rnite nell'eventuale successiva fase contenziosa, in cui l'### ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio p rescelto ed il contribue nte la possibilità d i contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.  7.Quanto alla disapplicazione del regolamento comunale operata dal giudice d'appello per la carente disciplina in materia di rifiuti speciali, si osserva che secondo l'orientamento già espresso da questa Corte e a cui si intende dare continuità, il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti presupposti non può prescindere completamente dai motivi di impugnazione dedotti in relazione all'atto impugnato, ma deve essere effettuato con riferimento alla domanda del contribuente, alla luce di quanto disposto dall'art. 7, ultimo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ( Cass. n. 12545/2016; 2012/6724. In senso conforme, Cass. 2008/15285).  7.1.Nel caso di specie, la ### tributaria regionale, in violazione del principio sopra enunciato, ha disapplicato il regolamento del Com une di ### in materia di rifiuti, per la mancanza di una disciplina in relazione ai rifiuti speciali, ancorché la contribuente, con il ricorso introduttivo, avesse posto a base dell'impugnazione dell'avviso di accertamento ### oltre al motivo relativo al deficit motivazionale dell'atto impositivo, la circo stanza 9 di 12 della natura stagionale dell'attività, come emerge dal testo delle decisioni di primo e secondo grado. Il tutto in violazione del principio secondo il quale, nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'### razione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione( Cass. n.23856/2024; Cass. n. 9637 del 2017).  7.2. Né dal testo della sent enza di primo g rado né da quella di ap pello emerge che la società abbia dedotto - con il ricorso originario - la censura relativa alla in tassabilità di parte delle superfici produttive in via esclusiva di rifiuti speciali previa presentazione della necessaria denuncia relativa alla produzione di rifiuti special i non assim ilabili agli urban i e di averli autosmaltiti, allegazione proposta evidentemente in seguito alla produzione in giudizio del regolamento comunale, ma che si rivela del tutto disancorata da det to documento (peraltro già conoscibile dalla contribuente) e che addirittura introduce nel giudizio un thema decidendum del tutto originale rispetto al ricorso introduttivo. Il tutto trova conferma nella circostanza che i giudici di primo grado hanno citato altra decisione della ### - 27/2015 - che si era già occupata di questioni ulteriori e diverse rispetto a quelle oggetto della presente controversia.  8. Sotto altro profilo, anche a voler considerare l'inamm issibile domanda proposta con i motivi aggi unt i, o ccorre chiarire che, in t ema di ### (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), la tariffa si articola in una quota fissa e una quota variabile. La quota fissa è sempre dovuta per intero sul mero presuppost o del possesso o detenzione di superfici ne l territorio comunale astrattamente idonee ad ospitare attività inquinanti, in quanto destinata a finanziare i costi essenziali e generali del servizio nell'interesse 10 di 12 della collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dall'effettiva fruizione del servizio comunale, purché questo sia apprestato e messo a disposizione. La quota variabile non è invece dovuta, o è soggetta a riduzione, solo qualora il contribuente provi di produrre in maniera esclusiva rifiuti speciali n on assimilabili o non assim ilati e di provvedere al loro smaltimento autonomamente tramite ditte autorizzate. A tal fine non è sufficiente la mera presentazione della denuncia relativa alle superfici esenti, ma occorre che il contribuente dimostri sia la natura dei rifiuti, mediante formulari di identificazione e altra documentazione idonea, sia le spe cific he superfici che generano esclusivame nte tali rifiuti, sia l'effettivo auto smaltimento mediante operatori autorizzati (### contratti, fatture). La disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina infatti una presunzione iuris tantum di p rodutti vità degli stessi, che pu ò essere superata solo dalla prova contraria del detentore e la natura dei rifiuti non può essere desunta dalla sola tipologia di attività svolta dall'impresa. Del resto, l'eventuale prod uzione di rifiuti speciali in una porzione dell'insediamento produttivo non esclude la pro duzione anche di rifiuti urbani ordinari, collegata ex lege al fatto m ateriale della d etenzione dei locali. Le condizioni per la non applicazione della t assa non sono automatiche ma devono essere di volta in volt a dedot te e accertate con procedimento amministrativo basato su elementi obiett ivi o idonea documentazione (Cass. n.23530/2024 ; Cass. n. 8205-8222/22; Cass. 7187/21; Cass. n. 5360/20).  9.Ne consegue che, in ogni caso, pur volendo esam inare le inammissibili nuove censure formula te dalla societ à, i giudici distrettuali no n potevano confermare l'annullamento totale dell'avviso, ma al più accertare, sulla base di motivi originariamente proposti, le superfici ove si producevano in via esclusiva nell'anno 2013 - come d a preventiva ob bligatoria denuncia - rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili. Al riguardo vale osservare che le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma post ulano che il contribuen te dia 11 di 12 indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo suffic iente la sola dimost razione successiva della sussistenza di un'ip otesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto (Cass. n. 8595/2025).  10. Infine, l'u so stagionale degli immobili non esc lude la ricorrenza del presupposto impositivo, qual legato alla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 1; v., ex plurimis, Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459 ; con riferimento al d.lgs. n. 507 de l 1993, art. 6 6, Cass., 23 maggio 2019, n . 14037 cui adde Cass., 3 dice mbre 20 19, n. ###): la mancata utilizzazione della struttura in questione per alcuni mesi dell'anno di per sè non può corrispo ndere alla previsi one di esenzione dal tributo.  ###. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 /1993 (a l'art. 33 d el Regolamento presuppone una licenza stagionale) indica, difatti, come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di "o biettiva" impossibili tà di utilizzo dell'immobile, che - di certo - non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volont à o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente (Cass. 18316/04, 17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 (### Cass. n. 22576/2016; Cass. n. 9633 del 13/06/2012; Cass. 22770/09).  10.1.Occorre considerare, dunque, che parte contribuente deve adeguatamente provare di avere diritto ad esenzioni o riduzioni in ragione del carattere stagionale della attivit à sulla scorta delle previsioni regolamentari del ### adottate in relazione alla normativa vigente (art.  33 del ###; v. Cass. n.21181/2024).  11. Il ricorso va pertanto accolto; la sent enza de ve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### in diversa composizione, che dovrà accertare se la società era fornita di licenza 12 di 12 stagionale - unica residua doglianza proposta e non esaminata - e se era prevista dal regolamento comunale una riduzione tariffaria per detta attività non applicata nell'avviso opposto.  P.Q.M.  Accoglie il ricorso, cassa la sent enza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secon do grado della ### in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione del 18.09.2025.  ###  

Giudice/firmatari: Socci Angelo Matteo, Balsamo Milena

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