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N. R. G. 1098/2020 ### nome del popolo italiano TRIBUNALE DI AREZZO - sezione civile - Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1098/2020 del ###, vertente tra - ### E ### S.r.l. (###), in persona del legale rapp.te p.t. ### parte rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###), come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in ### via ### 87 - parte attrice - CONCLUDE come da verbale ud. 18.9.24: “chiedendo che venga accertato e dichiarato che il sinistro dedotto in giudizio si è verificato per fatto e colpa esclusiva imputabile alla condotta di guida del #### ovvero, laddove il Giudice ne ravvisi la ricorrenza, per fatto e colpa concorrenti imputabili all'ATI - ### scarl - ed eventualmente ai terzi chiamati secondo la graduazione della responsabilità che verrà ritenuta di giustizia e, quindi, per l'effetto condannare, ai sensi e per gli effetti dell' art 2055 cc, in solido tra loro la ### di ### C. ### la ###ni ###, garante per la RCA del veicolo ####, o nel caso ne ricorrano le condizioni - ove il Giudice ritenga sussistente una colpa concorrente - dell'### scarl nonché degli ulteriori terzi chiamati, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ### e ### srl come indicati nella premessa dell'atto di citazione e quantificati, al netto dell'offerta reale ricevuta di € 7000, in complessivi € ###,3 che abbiano derivazione causale o concausale dall'evento pregiudizievole dedotto in giudizio e dipendano dalla condotta dei convenuti e si possano evidenziare anche nel prosieguo del giudizio, e/o nella diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione; vinte le spese della fase stragiudiziale nonché del presente giudizio” - ### S.p.A. (###) in persona del legale rapp.te p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###), come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in ####. Mazzini 24/1 - parte convenuta - CONCLUDE come da verbale ud. 18.9.24: “in tesi ed in via principale respingere e rigettare tutte le domande dedotte da parte attrice e/o da qualsivoglia altra parte processuale, nei confronti della compagnia ###ni ### perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta che in corso di causa; in ipotesi e salvo gravame, liquidare il danno secondo le risultanze processuali. Con vittoria di spese e compensi in tesi, compensazione in ipotesi” - ####. S.A.S. (###), in persona del legale rapp,te p.t., parte rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### (###), ### (###), come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in ### e ### via G. Garibaldi 113 - parte terza chiamata - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta; “- in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità, relativa al sinistro stradale in narrativa, attribuibile alla condotta di guida del ### G. ### e per l'effetto rigettare integralmente la richiesta risarcitoria avanzata dall'odierna attrice nei confronti della società proprietaria del mezzo ### casa di ### & C. sas, in quanto infondata in fatto e diritto; - con condanna di parte attrice, ex art 96 cpc, al risarcimento dei danni da lite temeraria cagionati alla convenuta ### di ### & C. sas; - in ogni caso, con condanna di controparte alle competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali e c.p.a. come per legge con distrazione a favore dei difensori antistatari ex art 93 cpc o, in subordine, con compensazione delle spese di lite” - ### CONSORTILE a r.l. (###), in persona del legale rapp,te p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###), come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in ### dosso ###, ### del ### n. 8. - parte terza chiamata - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta; “- in via pregiudiziale, con ogni e qualsiasi statuizione, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'illegittimità della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del ### scarl, per violazione degli artt 106 e 267 cpc e per la carenza dei necessari presupposti di legge per l'autorizzazione di detta chiamata; - nel merito, in via principale: accertata e dichiarata la dinamica del sinistro per cui è causa, nonché accertata la sussistenza dell'esimente del caso fortuito prevista dall'art 2051 cc, escludere la responsabilità civile del ### scarl nella causazione del sinistro e rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto; - nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertata e dichiarata la quantificazione del danno subito e la percentuale di responsabilità dei soggetti che, a vario titolo, hanno determinato la causazione del sinistro, condannare la società C.M.B. ### srl, quale impresa incaricata delle opere di guardiania e di posa della segnaletica, a manlevare e tenere indenne il ### da quanto quest'ultima sarà tenuta a rifondere, a qualsiasi titolo, nei confronti di parte attrice per i fatti per cui è causa; - nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del ### a corrispondere qualsivoglia somma in favore dell'attrice per le causali per cui è causa, condannare la società ### società assicuratrice del ### scarl in forza di polizza n. ###, a manlevare e tenere indenne detta società da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dai fatti per cui è causa. Con vittoria di spese competenze, ed onorari di giudizio” - ### S.p.A. in persona del legale rapp,te p.t., (###), parte rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###), come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in ### Via del ### n. 5. - parte terza chiamata - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta; “- In via preliminare e/o pregiudiziale, per quanto di interesse di ###ni ### e con ogni conseguente pronuncia e statuizione, accertare e dichiarare la tardività e/o l'inammissibilità e/o l'illegittimità della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del ### scarl dedotta da parte attrice, stanti le maturate preclusioni processuali e, comunque, per violazione degli artt 106 e 267 cpc e carenza dei necessari presupposti di legge per l'autorizzazione di detta chiamata, rendendo ogni consequenziale pronuncia, anche in relazione alla successiva chiamata in garanzia di ###ni ### - Nel merito, in ### - respingere e rigettare tutte le domande dedotte da parte attrice e/o da qualsivoglia altra parte processuale, nei confronti del ### scano Scarl, perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa; - comunque ed in ogni caso, anche nell'ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, respingere tutte le domande, anche di garanzia, dedotte dal ### e/o da qualsivoglia altra parte processuale avverso ### stante la radicale inoperatività della invocata copertura assicurativa, e poiché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, con vittoria di spese, anche di eventuali CTU e ctp; - Nel merito, in ### nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dedotte nei confronti del ### e di quelle di garanzia e manleva dedotte da quest'ultimo nei confronti di ###ni ### determinare l'importo dovuto sulla base dell'espletanda istruttoria, e nei limiti della copertura assicurativa prestata sulla base del contratto assicurativo stipulato tra ###ni ### e la ### sorzio ### (###, decurtando anche le somme dello scoperto e della franchigia di polizza eccepiti in comparsa di costituzione e risposta, respingendo ogni ulteriore domanda dedotta nei confronti della ### comparente; -In ogni caso: Con vittoria di spese, anche di ### e compensi professionali” - C.M.B. ### S.r.l. (###), in persona del legale rapp,te p.t., parte rappresentata e difesa dagli Avv. ### (###), ### (###) come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il domicilio digitale dei predetti avvocati - parte terza chiamata - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta; “- in via preliminare - accertare e dichiarare l'inammissibilità, per tardività e comunque per le ragioni di cui in narrativa, della chiamata in causa del ### da parte dell'attrice principale e conseguentemente - ed in ogni caso - accertare e dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa della ### srl da parte del ### zio ### - Nel merito - In via principale - previa graduazione delle relative colpe tra i soggetti che a vario titolo hanno provocato il sinistro ovvero attore, altri convenuti e terzi chiamati diversi dalla ### accertare e dichiarare in ogni caso che nessun titolo di colpa e responsabilità può essere ascritto alla ### srl nella causazione del sinistro per cui è lite; dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande proposte dal ### scarl nei confronti della ### srl e dichiarare inammissibili e/o tardive e comunque respingere quelle che fossero eventualmente proposte nei confronti della ### srl da qualunque altra parte del presente giudizio; rigettare comunque la domanda dell'attrice principale, siccome non provata e infondata in fatto e in diritto o in subordine, ridurre l'ammontare del danno richiesto. In via del tutto subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla chiamante ### scarl, e/o di quelle che fossero eventualmente proposte nei confronti della ### srl da qualunque altra parte del presente giudizio, previa reiezione di tutte le eccezioni e/o domande della ###ni in ordine alla pretesa inoperatività della garanzia assicurativa, e salvo gravame: dichiarare ### srl e ### spa, ciascuna per il proprio titolo indicato in narrativa (quanto alla ###ni, in forza delle polizze assicurative in atti e, comunque, in forza della polizza ### vigente al fatto peraltro allegata anche dalla stessa ###ni) tenute a garantire e tenere indenne la ### srl da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio e, conseguentemente, condannare ### srl e ### spa, ciascuna per il proprio titolo, a rimborsare alla ### srl tutto quanto la medesima fosse tenuta a corrispondere al ### e/o alle altre controparti del giudizio in conseguenza delle domande contro di lei proposte nel presente giudizio, per sorte, interessi e spese; - in ogni caso, condannare la ### spa a rimborsare a ### srl le spese di resistenza alla presente azione, incluse quelle legali, anche ai sensi dell'art 1917, c. III cc. Vinte le spese di lite” - ### S.P.A. (###), in persona del legale rapp,te p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###), come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in ### via ### n. 5. - parte terza chiamata - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta; “- In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità o la tardività, per le ragioni di cui in narrativa, della chiamata in causa del ### sorzio ### scarl da parte dell'attrice, nonché della chiamata in causa della C.M.B. ### srl da parte del ### s.c.a.rl. e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa della ### spa da parte della C.M.B. ### - - In tesi, rigettare tutte le domande proposte da parte del ### scarl nei confronti di C.M.B. ### srl, nonché quelle che fossero eventualmente proposte nei suoi confronti da qualunque altra parte processuale, perché infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate; - In ipotesi, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte nei confronti della C.M.B. ### srl, rigettare la domanda di garanzia dedotta da C.M.B. ### srl nei confronti della ### spa, a fronte della radicale inoperatività della copertura assicurativa e perché, comunque, infondate in fatto e in diritto oltre che non provate. Con vittoria di spese e onorari di causa” E - ### S.r.l. (###), in persona del legale rapp,te p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###), come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in ### del ### 42 - parte terza chiamata - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta; “nel rito, dichiarare la tardività e inammissibilità della chiamata in causa della ### da parte di C.M.B. ### nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda e da chiunque proposta nei confronti della ### perché infondate in fatto e in diritto, nell'an come nel quantum debeatur; con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto ### che si dichiara antistatario” Solo danni a cose * * * * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ### e ### (d'ora innanzi “LMM”), premesso che: in data ###, alle ore 07,54, nel ### del ### della ####, sull'######, alla progressiva Km/ca 3+200 si verificava sinistro stradale tra i mezzi: ### (tg ### , agganciato a semirimorchio ### (tg ### , condotto da ### assicurato ### con polizza n. ###, rispettivamente di proprietà LMM e ### S.r.l., semirimorchio concesso in leasing alla utilizzatrice #### (tg ### di proprietà ### di ### e c. S.a.s. (d'ora innanzi “CLIMA”), da quest'ultimo condotto, assicurato da ###ni polizza n. 468/013/65842; #### tg ### di proprietà e condotta da ### assicurato ###ni polizza n. 265724305; la dinamica del sinistro era ricostruita dalla ### di Perugia - ### Cast. del Lago; la responsabilità del sinistro era ascrivibile esclusivamente al conducente del ### assicurato per la RCA con la ###ni S.p.a.; la riparazione doveva ritenersi antieconomica, infatti per l'eventuale ripristino occorrevano oltre € 50.000,00, a fronte di un valore commerciale di € 25.000,00; l'### rendeva disponibile un'offerta reale di € 7.000,00; aveva accettato la somma quale acconto sul maggior avere, essendo l'offerta incongrua rispetto ai danni subiti e documentati, e dovendosi attribuire la corresponsabilità del sinistro, nella misura del 50%, in capo al conducente del veicolo di ### in contrasto con i rilievi effettuati dall'### intervenuta. Ciò premesso adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. Nel costituirsi, parte convenuta ### S.p.a. contestava l'addebitabilità del sinistro allo ### e la ricostruzione del sinistro prospettata da parte attrice; invero, la segnaletica provvisoria di cantiere, cioè i delineatori centrali flessibili (de.fle.co), era stata divelta da precedente passaggio di complesso veicolare eccezionale, tanto che lo ### non aveva avuto contezza di trovarsi su carreggiata a doppio senso di circolazione.
Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte terza chiamata ### di ### e C. S.a.s. allegava: assenza, al momento del sinistro, della segnaletica relativa al divieto di sorpasso; mancanza dei deflettori flessibili volti a dividere le due corsie di un'unica carreggiata; altre condotte errate/omissive tenute nella notte antecedente l'incidente da terzi che, sommate alla imprudente condotta di guida del ### Stanciulescu, determinavano il verificarsi dell'evento.
Concludeva come in epigrafe.
Nel costituirsi, parte terza ### soc. consortile a r.l. (d'ora innanzi “CONSORZIO”) eccepiva l'inammissibilità/illegittimità della chiamata svolta da parte attrice in quanto tardiva; allegava che alla luce dell'ord.za n. 136 di ANAS, rispondeva per danni a persone o cose che si verificassero per mancanza, inefficienza o inadeguatezza di segnalazioni, sollevando questa ed il suo personale dipendente da ogni pretesa e molestia, anche giudiziaria; in ottemperanza a tale obbligo, aveva nominato quale proprio subappaltatore la società C.M.B ### S.r.l. (d'ora innanzi “CMB”); nella notte 5-6.11.18, il passaggio del trasporto eccezionale, della ditta ### S.r.l. (d'ora innanzi “PEPA”), condotto da ### e scortato da n. 3 auto di scorta tecnica della ### S.r.l.., aveva causato l'asportazione dei 380 de.fle.co presenti sul manto stradale, segnalanti il doppio senso di marcia sul raccordo autostradale; era quindi da escludere la responsabilità del ### per i danni derivanti dalle cose avute in custodia, sussistendo l'esimente del caso fortuito. Concludeva come in epigrafe.
Nel costituirsi, parte terza ### S.p.A. (d'ora innanzi “HDI”) eccepiva: inammissibilità della chiamata operata dall'attrice; conseguente decadenza dalla proposizione di domande avverso il ### tardive rispetto alle preclusioni processuali; genericità/indeterminatezza della domanda di garanzia dedotta dal ### Rilevava, altresì, l'inoperatività della copertura assicurativa in relazione agli addebiti ascritti dall'attrice allo stesso. Concludeva come in epigrafe.
Nel costituirsi, parte terza C.M.B. ### S.r.l. eccepiva l' tardività/inammissibilità della chiamata per effetto della inammissibilità della chiamata del ### da parte di ### Allegava che: il cartello “divieto di sorpasso” era stato posto sulla rampa dai dipendenti di ### sulla rampa di accesso al raccordo era presente segnale di pericolo che indicava la presenza del cantiere stradale; se lo ### avesse prestato dovuta attenzione, data la presenza dei lavori in corso, avrebbe notato a sua volta i de.fle.co. divelti, posti a terra, e perciò evitato di effettuare il sorpasso; poteva intervenire sulla regolamentazione del traffico solo durante l'esecuzione degli interventi di posa in opera, ma non in fase di manutenzione della segnaletica già posizionata; soltanto l'### o la ### erano competenti a regolamentare il traffico e ad effettuare le relative segnalazioni all'utenza. Concludeva come in epigrafe.
Nel costituirsi, parte terza ### S.p.a. (d'ora innanzi “SARA”) eccepiva la tardività/inammissibilità della chiamata in causa. Contestava ogni responsabilità per il sinistro in capo a ### ricadendo essa sui conducenti dei mezzi coinvolti - i quali peraltro procedevano ad una velocità superiore al limite consentito nel tratto di strada e, comunque, inadeguata allo stato dei luoghi - nonché sul veicolo eccezionale che colposamente aveva provocato la rimozione della segnaletica provvisoria orizzontale. Allegava che su CMB non ricadeva alcun obbligo di ripristino della viabilità alternativa in caso di emergenza, gravando esso solo su ### o sull'autorità di P.S. Concludeva come in epigrafe.
Nel costituirsi, parte terza ### S.r.l. eccepiva: tardività della chiamata in causa del ### da parte LMM e, per l'effetto, tardività/inammissibilità della chiamata in causa di CMB e della propria. Allegava essere la ### S.r.l. a gestire la scorta tecnica, concordando e ottenendo le autorizzazioni al transito dagli ### competenti e dirigendo il trasporto, cosicché il conducente ### aveva eseguito le indicazioni ed istruzioni che la scorta tecnica gli aveva comunicato via radio; pur essendo a conoscenza della situazione creatasi con l'abbattimento dei segnalatori di corsia, né CMB né ### erano intervenuti durante le otto ore intercorse fra passaggio del trasporto eccezionale ed evento.
Concludeva come in epigrafe. ***
La descrizione dei fatti, come rappresentata dalle parti in causa, ha trovato conferma nel ### per le annotazioni gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali della #### Perugia - ### Cast.Lago, e poi nella relazione di licenziata ### Il contenzioso verte pertanto sulla attribuzione di una responsabilità civile, in relazione all'accaduto, che è stato rappresentato in maniera uniforme.
In merito allo svolgersi dei fatti, si osserva. Alle ore 7.54 circa del 06.11.2018, Stopponi ### alla guida del veicolo ### provenendo dalla viabilità ordinaria di ### della ### si immetteva sul raccordo autostradale PG/### in direzione ### e, dopo aver percorso la rampa dello svincolo di accesso su quest'ultima arteria, iniziava a viaggiare sulla corsia di accelerazione che immette nella carreggiata di pertinenza. Sulla stessa corsia di accelerazione, era già presente il veicolo #### che, pochi istanti prima del ### aveva effettuato la medesima manovra. In pratica, sulla rampa di accelerazione, il ### seguiva la ####.
Sulla carreggiata nella quale i due veicoli si apprestavano a immettersi era in atto, sia prima della alla corsia di accelerazione che dopo, in direzione ### un cantiere stradale che imponeva, tramite cartellonistica stradale, circolazione a doppio senso di marcia.
Tuttavia, il precedente passaggio di un veicolo eccezionale, avvenuto circa otto ore prima, aveva divelto la segnaletica provvisoria di cantiere, composta dai de.fle.co..
Il veicolo ### iniziava quindi manovra di sorpasso del veicolo #### che lo precedeva, non avvedendosi che sulla stessa corsia, adibita al momento al flusso dei veicoli marcianti in senso contrario, stava sopraggiungendo autoarticolato composto da motrice e semirimorchio, a velocità consona.
La collisione tra i due mezzi avveniva tra il terzo anterolaterale sinistro del ### ed il terzo anteriore sinistro della motrice ### dell' autoarticolato. Per effetto dell' urto, il ### iniziava contemporaneamente una rotazione antioraria ed una traslazione verso destra. ### della roto-traslazione lo conduceva ad invadere la corsia di marcia della #### che, con il proprio terzo anteriore sinistro, entrava in collisione con il secondo-terzo della parte frontale del ### Questi i fatti. * * *
In via assolutamente preliminare ed in punto di rito, occorre dare atto dell'inammissibilità della chiamata in causa del terzo ### e, a cascata, delle chiamate in causa dei terzi ###### Ai sensi dell'art. 269, co. III, c.p.c., richiamato dall'art. 183, co. II, c.p.c. “Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. …”. Quindi, la chiamata del terzo da parte dell'attore è consentita ed ammissibile solo laddove l'interesse a detta chiamata sia sorto in seguito alle difese svolte dal convenuto.
Invece, la chiamata in causa di un terzo su ordine del Giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario.
Orbene, assume parte attrice che la necessità di chiamare in causa il ### sarebbe sorta a seguito della produzione, da parte della convenuta ### dell'ordinanza n. 136 del 05.10.2018, allegato quale doc. n. 3 della comparsa di costituzione e risposta datata 07.09.2020.
Tale prospettazione non può essere accolta poiché la LMM avrebbe dovuto citare in giudizio il ### ab initio. Parte attrice, invero, allegava al proprio atto di citazione (notificato in data ###) i rilievi della ### intervenuta sul posto (cfr doc. 2 atto di citazione) ove emergeva, dalle dichiarazioni dei soggetti coinvolti nel sinistro ed escussi immeditatamente dopo il fatto, l'assenza della segnaletica stradale sui luoghi di causa al momento dell'incidente. Inoltre, gli stessi operanti davano atto di aver individuato, quale ulteriore autoveicolo coinvolto nella vicenda, il mezzo targato ### di proprietà della ### Nel caso che ci occupa, le circostanze che vengono addotte dalla convenuta #### erano conosciute o conoscibili dall'attrice LMM sin dal momento della notifica dell'atto di citazione, atteso che la documentazione allegata all'atto introduttivo già esplicava chiaramente la possibile responsabilità nella causazione del sinistro del passaggio di un trasporto eccezionale non autorizzato e del mancato ripristino della segnaletica stradale da parte della società incaricata a tale incombente.
Né è possibile ritenere che tale chiamata possa rientrare tra i casi previsti per la chiamata del terzo su ordine del giudice, ai sensi dell'art. 107 c.p.c.
Pertanto, era precluso alla parte attrice la chiamata in causa del terzo ### e, di conseguenza, era preclusa la chiamata anche dei terzi ###### chiamati a loro volta dal ### Ciò premesso, la domanda di parte attrice deve trovare parziale accoglimento, nei termini che seguono.
La dinamica del sinistro - peraltro non contestata dalle parti in causa - è stata ricostruita come sopra, attraverso l'istruttoria svolta e l'elaborato del C.T.U., il quale ha dimostrato anche il concorso di colpa dei due mezzi coinvolti. Non si ravvedono motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal Consulente, confermate anche a seguito delle contestazioni mosse alla bozza di relazione dai ctp, risultando le stesse immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevre da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo.
Con riferimento alla responsabilità dell'incidente, la C.T.U. ha concluso affermando che i due conducenti della ### e della ### si sono trovati nelle condizioni sufficienti per scorgersi reciprocamente almeno quattro secondi prima dell'inizio della collisione, e che la visuale a disposizione per i due mezzi era del tutto sgombra, senza cioè la presenza di eventuali fattori tali da compromettere il reciproco avvistamento. Tenendo presente il normale tempo psicotecnico necessario per reagire ad un improvviso pericolo, che è considerato un valore compreso tra 1,0 e 1,2 secondi, si deduce che i tre secondi di tempo rimanenti (avendo sottratto il tempo psicotecnico di reazione) siano da considerarsi un tempo molto ampio per reagire.
In particolare, valutando i comportamenti che i due conducenti avrebbero dovuto tenere al fine di evitare lo scontro, la C.T.U. ha affermato che lo ### − alla guida del ### - avrebbe potuto e dovuto reagire mettendo in atto una manovra di frenata, neppure eccessivamente brusca, ma idonea da limitare la sua velocità del suo veicolo. Ciò avrebbe potuto permettergli di rientrare con sicurezza nella corsia alla sua destra (quella di marcia normale), in modo tale da mettersi in coda dietro il veicolo ####, così da evitare, di fatto, le collisioni con l'autoarticolato e, in via successiva, con il veicolo ####.
Non è invero spiegabile come lo stesso ### abbia potuto proseguire la propria marcia senza avvedersi del pericolo e senza quanto meno tentare di mettere in atto la manovra di frenata.
Allo stesso modo, secondo la C.T.U. non si spiega il motivo per cui lo ### - alla guida dell'autoarticolato - abbia tenuto un comportamento imprudente ed anzi pericoloso, nei secondi prima della collisione. Infatti, il predetto ha invero tentato di frenare, con conseguente decelerazione di -0,28 m/sec², ma solo nell'11° secondo, come è possibile constatare dai dati di marcia del cronotachigrafo, mentre nel 10° e nel 12° secondo la decelerazione risultata uguale a zero: in altri termini, il conducente non ha affatto frenato, e quindi ha proceduto a velocità costante, pari a circa 15-16 km/h.. Considerando che quest'ultimo fosse vigile e non distratto alla guida, la sua visuale all'altezza del suo sguardo era tale da consentirgli di vedere il veicolo antagonista (###, forse anche più di 4 secondi prima dell'inizio della collisione. Per cui non può giustificarsi il fatto che egli non abbia tentato di frenare, bruscamente, per tentare di fermare il mezzo, nonostante comunque marciasse a velocità ridotta.
A parere della C.T.U., lo ### ha tenuto una condotta di guida pericolosa in relazione alla velocità e alla massa del veicolo che guidava. Tuttavia, la sua condotta, seppur abbia inciso nel sinistro, non si ritiene licenza tale da comportare l'attribuzione di una percentuale di responsabilità superiore al 30%. Ed infatti, l'unica doglianza che si può muovere è di non aver frenato a sufficienza per arrestare il veicolo: egli già viaggiava ad una velocità contenuta (soli 14,9 km/h) sulla corsia che era tenuto ad occupare a causa del cantiere. Tale velocità non è certo elevata, ma non è neanche tale da poter essere derubricata a velocità per cui l'autoarticolato “era praticamente fermo” (cfr. p. 84 C.T.U.). Ciò giustifica l'attribuzione della percentuale di responsabilità del 30%.
Maggiormente imprudente ed imperita appare, invece, la condotta dello ### il quale viaggiava ad una velocità di circa 65 km/h mentre effettuava una manovra di sorpasso, ma soprattutto invadendo la corsia destinata alla circolazione di senso opposto. Seppur un complesso veicolare eccezionale avesse divelto la segnaletica provvisoria del cantiere composta dai de.fle.co., il conducente avrebbe dovuto valutare meglio le condizioni della strada e soprattutto la segnaletica verticale, prima di effettuare la manovra di sorpasso. In altre parole, lo ### avrebbe dovuto adottare una diversa condotta di guida e, soprattutto, attuare delle manovre (come frenare) le quali avrebbero, con ogni probabilità, impedito la collisione.
Come affermato dalla C.T.U., sarebbero state sufficienti semplici manovre diversive per poter arrestare entrambi i veicoli, o quanto meno per ottenere una decelerazione tale da consentire di evitare il sinistro, o comunque da rallentare le velocità e da arrivare ad urtarsi, ma con una notevole limitazione dei danni subiti.
Così ricostruita la dinamica dell'incidente, sulla base del principio che regola il processo civile, e cioè con il criterio del più probabile che non e sulla base dell'art. 1226 c.c., appare del tutto evidente un concorso di colpa nella causazione dell'accaduto che questo Giudice quantifica nella percentuale del 30% in capo all'attore, e 70% in capo al convenuto.
Con riferimento al valore del trattore stradale ### il C.T.U. ritiene che “lo stesso veicolo si presentasse in buone condizioni d'uso, com'è possibile apprezzare dalle foto in atti scattate al momento del sinistro, e che per il proprietario fosse uno strumento da lavoro sufficientemente efficiente e funzionante, pertanto un valore commerciale congruo riferito al momento del sinistro in via definita possa essere rappresentato dalla quotazione di € 5.000,00 + iva” (p. 44 CTU).
Si ritiene, quindi, che i danni subito da LMM ammontano complessivamente a € 10.158,30, di cui € 5.000,00 per il valore commerciale del veicolo e € 5.158,30 spese di trasporto dei mezzi, come da fatture. Non risultano provati, invece, i danni a titolo di fermo tecnico e mancato guadagno ovvero per ### In conclusione, parte terza chiamata ### deve essere condannata al pagamento nella misura del 70% dell'importo di cui sopra, e cioè in misura pari ad € 7.110,81, in linea e per sorte capitale.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione, pecuniaria, di valore (determinabile in denaro, ma solo in ragione di un dato valore economico reale, diverso dal denaro), sulla somma dovuta viene riconosciuta d'ufficio la rivalutazione monetaria. In particolare la somma spettante deve essere devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ### e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino alla data del saldo effettivo (Cass., S.U., n. 1712/95).
Sulla medesima sorte capitale sono dovuti gli interessi compensativi a titolo equitativo e remunerativo del creditore per il mancato suo godimento di somma risarcitoria, in misura legale dal 6.11.2018 ad oggi, poiché espressamente richiesti.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 5.077,00 per competenze, oltre alle ### in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
Allo stesso modo, le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate in complessivi € 4.054,37, come da decreto del G.I. del 6.2.2023.
Quanto, invece, al rapporto processuale tra parte attrice e i terzi da lei chiamati, deve osservarsi che il criterio mediante il quale il giudice deve ripartire le spese di lite del terzo chiamato è quello della fondatezza della sua chiamata in causa in rapporto alla domanda attorea e alle difese del convenuto. Nel caso in esame la chiamata è stata frutto di un'inammissibile iniziativa dell'attore che pertanto deve essere condannato alla refusione delle spese. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 5.077,00 per competenze, oltre alle ### in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09. * * * * * P. Q. M. Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: - Dichiara inammissibile la domanda di ### e ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di ### bile ### consortile a r.l., in persona del suo legale rappresentante protempore, ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante protempore, C.M.B. ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ### S.p.a., in persona del suo legale rappresentante protempore, ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; - ### di ### e C. S.a.s. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare a ### e ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, € 7.110,81, oltre interessi e rivalutazione, come da motivazione; - ### di ### e C. S.a.s. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a pagare a ### e ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore le spese di giudizio, per € 5.077,00 oltre accessori, come da motivazione; - ### di ### e C. S.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alle spese di C.T.U., per € 4.054,37, oltre accessori, come da motivazione; - ### e ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alle spese di giudizio di ### consortile a r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ### sicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, C.M.B. ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ### curazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per € 5.077,00 ciascuna, oltre accessori, come da motivazione. ### 14.12.2024 Il Giudice
Dott. ###
causa n. 1098/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Pieschi Fabrizio