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Tribunale di Nuoro, Sentenza n. 171/2025 del 16-04-2025

... che rileva, ai fini della pronunzia di responsabilità, è infatti la relazione di fatto sussistente tra il soggetto e la res, che si esplica nell'esercizio di un “potere di governo” sul bene. Tale potere, secondo la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si concretizza in tre aspetti fondamentali: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa al momento in cui si è prodotto il danno. Il fondamento della responsabilità del custode risiede quindi nella violazione del dovere di sorveglianza avendo lo stesso il dovere di adottare tutte le misure idonee ad evitare che il bene possa nuocere a terzi. La presunzione di responsabilità può essere vinta solo dalla prova (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO SEZIONE MONOCRATICA CIVILE PROVVEDIMENTO AI SENSI DEL###. 127 TER, ### C.P.C. 
Il giudice dott.ssa #### che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate; COSI' PROVVEDE lette le note depositate; rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.  ### dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata. 
Si comunichi Il Giudice dott.ssa ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00
N.R.G. 584/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 584/2020 promossa da: ### (C.F. ###), nato a ### il ###, ivi residente in via ###, rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto dall'Avv. ### (###), nel cui studio in ### via ### da ### n. 40 elegge domicilio; -parte attrice contro ANAS - #### (C.F. ###) corr. in Roma, ### N. 10, in persona del legale rappresentante, Avv. ### (P.I. ###) elettivamente domiciliata in ### via ### 33, presso lo studio dell'avv. ### che la difende in forza di delega rilasciata in calce alla copia dell'atto di citazione in data ###; -parte convenuta
Oggetto: risarcimento del danno - responsabilità da custodia ex art. 2051 La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti ### Nell'interesse della parte attrice: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, giudicare: 1) accogliere la domanda attrice, accertando e dichiarando che l'### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, è responsabile per i danni subiti dall'attore in conseguenza dei fatti di cui all'espositiva e, per l'effetto, condannarla, per il titolo di cui sopra, al pagamento della somma di euro €. 165.000,00 ###, o a quella maggiore o minore somma che verrà ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00 accertata in corso di causa, oltre interessi dal fatto all'effettivo pagamento; 2) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. 
In via di subordine e solo ove il Giudice ritenga non sufficientemente provati i fatti di causa, chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nell'atto introduttivo del giudizio e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 in atti. 
Nell'interesse della parte convenuta: si formulano le seguenti ### A) ### S.p.A. da ogni avversa pretesa. 
D) Con vittoria di spese.  ### atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio l'### S.p.a., al fine di ottenere la condanna dell'Ente convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni sofferti in conseguenza del sinistro occorso in data ###. 
A fondamento della propria domanda ha esposto: - che il giorno 26.12.2018 alle ore 5.50, mentre percorreva la SS 389 a bordo del proprio veicolo BMW 116d targato ### con a bordo il #### nato a ### il ###, residente ###via ### n.50, giunti all'altezza del Km. 3.000, a causa di una pozzanghera di acqua ghiacciata presente su entrambe le corsie di marcia, l'autovettura sbandava e, uscendo fuori strada, si ribaltava più volte andando a concludere la sua marcia su un terreno poco distante; - che in conseguenza dell'occorso il ### veniva trasportato presso il ### dell'### di ### ove veniva riscontrato: “trauma cranico non commotivo, con ferita lc in sede occipitale. Tumefazione postraumatico in sede frontale, zigomatica sx e del labbro dx. dorsalgia, opacs:algia alla base degli emitoraci bilateralmente. 
Bacino stabile. Addome trattabile, non dolente né dolorabile alla palpazione superficiale e profonda, non segni di peritonismo. Ferita lc fianco sx. fast: non versamento addominale patologico. arti mobili, non dolenti” e sono state diagnosticate “PNX - ### costali multiple - ### della milza con spandimento emorragico endoaddominale”; - che le lesioni riportate hanno determinato il suo ricovero d'urgenza (dal 26.12.2018 al 07.01.2019) e la sottoposizione ad intervento chirurgico di splenectomia; - che l'attore, nell'immediatezza, è stato sottoposto a prelievo ematico per alcolemia e sostanze stupefacenti con esito negativo; ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00 - che, in conseguenza della guarigione clinica, intervenuta in data ### residuavano in capo all'esponente danni ingenti alla persona e al veicolo che è andato completamente distrutto ed inservibile; - che il sinistro sopra descritto era stato cagionato da un'anomalia stradale, rappresentata da una pozzanghera ghiacciata di rilevanti dimensioni e profondità formatasi su entrambe le corsie di marcia non adeguatamente segnalata; - che l'### s.p.a., quale ente proprietario e gestore della strada su cui si era verificato il sinistro per cui è causa, malgrado fosse a ciò tenuta, aveva omesso di porre in essere le opportune segnalazioni nonché le azioni tese ad impedire la formazione della pozzanghera e del ghiaccio e aveva provveduto a rimuovere il ghiaccio (con spargimento di sale) solo nelle ore successive al verificarsi del sinistro; - che, nei mesi successivi all'occorso, l'### s.p.a. aveva provveduto, tramite impresa esterna, all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause che determinavano la presenza della pozzanghera di acqua sulla carreggiata; - che la responsabilità dell'occorso era dovuta a fatto e colpa esclusivi dell'### s.p.a., quale ente proprietario e tenuto alla custodia e manutenzione del predetto tratto stradale; - che a nulla erano valsi i ripetuti solleciti di adempimento svolti con missive del 25.02.2019 e del 28.10.2019, né era stato dato alcun riscontro alla proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli articoli 2 e 3 del ### 132/2014 inviata all'### s.p.a in data ###; - che, per l'esatta determinazione della natura e dell'entità delle lesioni e delle disfunzioni riportate, l'attore incaricava il consulente medico Dott. ### il quale, dopo aver esaminato la documentazione medica ed effettuato la consueta visita rilevava la presenza di multiple lesioni di natura traumatica e concludeva per la sussistenza dei seguenti esiti lesivi: - inabilità temporanea periodo di malattia e convalescenza (danno biologico temporaneo) protrattasi per complessivi 80 giorni, di cui 60 totale, 20 a parziale al 50%; - danno biologico pari a 25 %; - che il mezzo di proprietà del ### BMW 116d targato ### e dal medesimo condotto in occasione dell'occorso aveva subito danni tali da rendere antieconomica la riparazione e pertanto necessaria la sostituzione: danni allo stato quantificabili, in base al valore del mezzo al momento del sinistro, in misura non inferiore a €. 13.500,00; - che il danno complessivamente subito dall'attore, allo stato e salvo migliore accertamento, si quantificava in somma non inferiore a €. 165.000,00 ###. 
Tutto ciò premesso, ### ha agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti con il favore delle spese.  ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00 *  ### S.p.a. si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data ### e ha contestato il fondamento dell'avversa domanda, sia nell'an che nel quantum, instando per il rigetto della stessa. 
Nello specifico, l'ente convenuto ha contestato la ricostruzione dell'attore secondo cui il sinistro si sarebbe verificato per la presenza della lastra di ghiaccio nella strada, in quanto il sinistro medesimo si era verificato per fatto e colpa del #### il quale non aveva adeguato la sua condotta di guida alle condizioni di tempo e di luogo così come imposto dall'art. 141 C.d.S. 
In particolare, ha evidenziato che: a) stante la stagione invernale e la conseguente rigidità delle temperature era facilmente intuibile che la strada potesse presentare delle insidie per ghiaccio formatosi durante la notte e che il veicolo condotto dall'attore, una BMW 116, era dotato di sofisticati strumenti di controllo che consentivano di regolare e agevolare il conducente in qualsiasi condizione di tempo e della strada; b) che l'evento era da attribuirsi alla condotta imprudente e negligente dell'attore in considerazione dei luoghi e dell'ora; c) che, dalla fotografia prodotta in giudizio, si evinceva che il sinistro si era verificato in un tratto di strada rettilineo e pertanto l'attore ben poteva avvistare l'ipotetica insidia per cui oggi si duole; d) che non risulta inoltre che nel tratto di strada per cui è causa si siano verificati altri sinistri e ciò a dimostrazione che trattasi di comportamento imprudente da parte dell'attore alla guida del proprio veicolo; e) che la strada ### 389, ove si è verificato il sinistro per cui è causa, ha una lunghezza di 179 Km e il controllo e la custodia da parte di ### non può, per evidenti motivi, essere effettiva e capillare con la conseguenza che è inapplicabile il principio di cui all'art. 2051 c.c. invocato da parte attrice e l'ente custode della strada risponderà, se provata la colpa, ex art. 2043 c.c. (Corte di Cassazione 19/6/2015 n. 12821 e Cassazione 19/1/2018 N. 1257). 
Ha rilevato altresì che, secondo la giurisprudenza, la colpa della vittima può escludere, anche totalmente, la responsabilità del custode e che nel caso di specie, anche qualora il giudice ravvisasse un comportamento colposo concorrente da parte di ### questo sarebbe assolutamente minimo rispetto all'apporto causale dell'attore. 
Ha altresì contestato la quantificazione dei danni riportati dal veicolo, sul presupposto che la semplice produzioni di un estratto di ### non ha alcuna valenza nel presente giudizio, così come le richieste avanzate da parte attrice, sia sotto il profilo della stima dei postumi invalidanti ed inabilitanti sia sotto l'aspetto della quantificazione delle varie poste di danno. 
Ha pertanto insistito per il rigetto delle avverse istanze con vittoria di spese e onorari.  * 
All'udienza del 13.10.2021, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, dopo alcuni rinvii subordinati alla verifica della possibilità di una conciliazione della controversia ex ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00 art. 185 bis c.p.c., valutata l'impossibilità per le parti di addivenire a un accordo per mancata adesione della parte resistente, con ordinanza del 27.02.2023, ha disposto una CTU al fine di accertare l'esatta dinamica del sinistro. All'esito della stessa, è stata svolta anche una c.t.u. medico legale per accertare l'entità delle lesioni fisiche riportare dal ### in conseguenza del sinistro. 
La causa è stata rinviata all'udienza del 25.02.2025 per la discussione e la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 281, sexies, c.p.c. ### è stata poi sostituita con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.  ###. 14, comma 1, del ### della ### stabilisce che: “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.  ###. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia) stabilisce a sua volta che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. 
A tale riguardo, si ritiene responsabile del danno proveniente dalla cosa non il proprietario, ma il custode, ossia chi ne ha l'effettiva disponibilità ed esercita un controllo concreto sulla stessa. Ciò che rileva, ai fini della pronunzia di responsabilità, è infatti la relazione di fatto sussistente tra il soggetto e la res, che si esplica nell'esercizio di un “potere di governo” sul bene. Tale potere, secondo la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si concretizza in tre aspetti fondamentali: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa al momento in cui si è prodotto il danno. 
Il fondamento della responsabilità del custode risiede quindi nella violazione del dovere di sorveglianza avendo lo stesso il dovere di adottare tutte le misure idonee ad evitare che il bene possa nuocere a terzi. La presunzione di responsabilità può essere vinta solo dalla prova che il danno è dovuto a caso fortuito ossia che si è verificato in conseguenza di un evento non prevedibile né superabile con l'ordinaria diligenza normalmente richiesta dalla natura della cosa. 
La fattispecie invocata trova oggi pacificamente applicazione anche con riguardo degli enti pubblici, in relazione alle strade demaniali. 
La Cassazione ha infatti mutato il proprio precedente orientamento - secondo cui la demanialità dei beni, in considerazione delle dimensioni degli stessi e dell'uso generale da parte di terzi, fosse incompatibile con l'applicazione dell'art. 2051 c.c., non essendo esigibile da parte della P.A. un ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00 controllo efficace, idoneo ad impedire l'insorgenza di pericoli per gli utenti - ritenendo che l'art. 2051 c.c. possa trovare applicazione anche con riguardo ai beni pubblici avuto riguardo alla tipologia della strada, alla sua estensione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza e sicurezza ( Cass. civ. n. 21508 del 2011). 
Sulla scorta di tale orientamento, l'ente pubblico può pertanto essere chiamato a rispondere dei sinistri cagionati dai beni del demanio ed è tenuto ad assicurare che detti beni, nel caso specifico le strade, non presentino situazioni di pericolo occulto, non prevedibili, né visibili dagli utenti, le c.d. insidie stradali. ### può essere ritenuto esente da responsabilità solo nell'ipotesi in cui si ravvisino gli estremi del caso fortuito, ossia un'alterazione dello stato dei luoghi repentina e imprevedibile, non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. 2010 9546). 
Con riguardo all'onere della prova posto in capo al privato, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il danneggiato debba dimostrare il danno e il nesso causalità tra la cosa e il danno, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di dimostrare il caso fortuito. 
Nell'accertamento della c.d. insidia stradale o trabocchetto, il giudice è altresì tenuto ad accertare, in virtù del principio di autoresponsabilità dei privati, se - avuto riguardo agli standards di diligenza connessi alla visibilità della strada - la situazione di pericolo esistente fosse prevedibile o evitabile. 
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che parte attrice abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in ordine alla sussistenza del danno e del nesso di causalità con la cosa, mentre l'### non ha dato prova della sussistenza del caso fortuito. 
In primo luogo, dalla relazione redatta dai ### della ### di ### intervenuti a svolgere i rilievi, immediatamente dopo il sinistro, emerge che l'occorso si è verificato il giorno 26.12.2018 nelle prime ore del mattino (ore 5.50) lungo la SS 389, in un tratto di strada rettilineo, non illuminato e in orario notturno. Nella stessa si dà atto che il manto stradale era ghiacciato e che il veicolo è fuoriuscito dalla carreggiata presumibilmente per la presenza di un tratto di strada ghiacciato e per l'elevata velocità. 
La dinamica del fatto appare chiara e alcuna specifica contestazione è stata formulata sul punto da parte della compagnia convenuta. 
Invero, alcuna allegazione o prova è stata fornita neanche in ordine al fatto che fosse presente lungo il tratto di strada indicato apposita segnaletica idonea ad avvisare gli utenti della possibile formazione di ghiaccio sul fondo, né è stata data prova del fatto che l'### quale ente gestore della strada, avesse adottato nei giorni precedenti le apposite cautele (quali mezzi spargisale) per evitare il pericolo di slittamento causato dal ghiaccio.  ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00
Peraltro, la circostanza che in quella strada potesse formarsi una pozzanghera di ghiaccio non costituisce certamente un'anomalia idonea a integrare il caso fortuito, ossia un evento repentino e imprevedibile, trattandosi di una condizione che può frequentemente verificarsi nelle giornate invernali caratterizzate da temperature rigide tanto più in orario notturno. 
Per contro, avuto riguardo alle particolari condizioni di tempo e di luogo sopra descritte, alla localizzazione della pozzanghera d'acqua gelata all'interno della carreggiata e alla scarsa visibilità presente al momento del sinistro (favorita dall'orario notturno e dalla mancanza di illuminazione stradale), l'anomalia denunciata presenta tutte le caratteristiche dell'insidia e trabocchetto stradale ed è pertanto idonea a costituire per l'utente un pericolo imprevedibile e inevitabile. 
Non appare condivisibile infatti la ricostruzione dell'odierna convenuta secondo cui la responsabilità del sinistro sarebbe addebitabile unicamente alla condotta negligente del ### e alla elevata velocità tenuta in occasione del sinistro, atteso che alcuna prova può ritenersi raggiunta sul punto. 
La sanzione per violazione dell'art. 141 del ### della ### elevata dai carabinieri a seguito del sinistro, è stata annullata per mancata notificazione nei termini di legge, né altra prova è stata dedotta dall'### al fine di dimostrare il concorso di colpa del danneggiato o le conseguenze in caso di condotta alternativa lecita. 
Al fine di accertare l'effettiva sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa e il sinistro ed eventuali responsabilità del conducente, è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio che ha integralmente confermato la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore in citazione, escludendo il concorso di colpa del danneggiato. 
Il perito del giudice, chiamato ad accertare l'esatta dinamica del sinistro, la causa tecnica dello stesso e le eventuali responsabilità del conducente, ha rilevato quanto segue: «### si è verificato il giorno 26/12/2018 alle ore 05.50 circa sulla SS 389var, in agro del comune di ### direzione ### in prossimità del km. 3+100 (Immagine n.1). Il tratto stradale è classificato come strada extraurbana principale ad una carreggiata e due corsie, una per senso di marcia. Sulla tipologia di strada, salvo diversa segnalazione locale eventualmente presente all'epoca dei fatti, era vigente il limite di 90 Km/h per le strade extraurbane (###142 C.d.S), fatto salvo l'obbligo di regolare la velocità nei casi previsti dall'art. 141 del C.d.S.» Da quanto dichiarato in atti ed in particolare dall'informativa di PG e dai rilievi eseguiti sui luoghi, le condizioni al momento del sinistro erano le seguenti: − stato del fondo stradale: ghiacciato (all'altezza del km 3); − illuminazione: mancante (strada extraurbana priva di illuminazione pubblica); − pavimentazione: asfaltata; − condizioni metereologiche: sereno; − traffico: scarso; − visibilità: visuale ampia seppur limitata dal tratto curvilineo ad ampissimo raggio; − condizioni della strada: senza anomalie.  ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00
Al fine di verificare le condizioni di luminosità e di luce alle ore 5.50 circa del 26 dicembre 2018 si è ricavata la posizione del sole sull'orizzonte mediante apposito software (### n.2). Dal calcolo delle effemeridi del sole risulta che il sinistro è avvenuto circa 1 ora e 54 minuti prima dell'alba (ore 07:44) pertanto è possibile stabilire che all'ora del sinistro ovvero alle 05.50 le condizioni di luce caratterizzavano una condizione di guida notturna. 
Il consulente, nell'esaminare tempo e luogo del sinistro, ha pertanto confermato la presenza di una condizione di scarsa visibilità idonea a rendere non percepibile il pericolo presente. 
Inoltre, con riguardo alla presenza di segnaletica stradale, ha evidenziato come l'ampiezza della carreggiata (8,3 m) al momento del sopralluogo risultasse diversa rispetto a quella presente all'epoca del sinistro (7.7 m).  ### quanto riferito dal Consulente: «(..) il tratto stradale, come si evince dal confronto con le foto in atti fatte all'epoca del sinistro e quelle attuali, è stato interessato dal rifacimento del manto stradale e quindi anche della segnaletica orizzontale che ha determinato un aumento delle dimensioni della carreggiata». Relativamente alla segnaletica verticale, alla data del sopralluogo si è rilevata la presenza per il tratto di interesse della seguente segnaletica: - Segnale strada sdrucciolevole con pannelli integrativi in caso di pioggia o neve e cartello di obbligo catene da neve (poco prima del km 0+500 ### n.1-A).  - Segnale di pericolo banchina cedevole (km 0+500 ripetuto poi poco dopo il km 2+700, ### n.1-B).  - Pericolo attraversamento animali servatici vaganti (km 1+000 (### n.1-C).  - Segnale strada sdrucciolevole con pannelli integrativi in caso di pioggia o neve (km 2+700 ### n.1-D). 
Dalla documentazione in atti e dagli accertamenti svolti sui luoghi non è possibile stabilire quale segnaletica fosse presente all'epoca dei fatti né stabilire se quella suindicata, e presente durante i sopralluoghi eseguiti dallo scrivente, fosse già installata anche alla data del sinistro. 
Sulla scorta di quanto accertato, non può affermarsi neppure che il pericolo fosse prevedibile dal ### non sussistendo in atti la prova della presenza di idonea segnaletica atta a preavvisare l'utente. 
L'### ha infatti omesso di fornire qualsiasi prova sul punto, motivo per cui la stessa deve ritenersi non presente, anche in considerazione del fatto che lo stato dei luoghi è stato modificato in conseguenza del sinistro. 
Con riguardo invece alla condotta di guida dell'attore, il perito sulla base dei calcoli eseguiti, ha evidenziato che: «è possibile stabilire che il veicolo condotto dal sig. ### ha perso il controllo del veicolo a seguito della perdita di aderenza conseguente alla presenza di ghiaccio sulla sede stradale ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00 ad una velocità dell'ordine dei 100 km/h quindi al di sopra del limite imposto per quel tratto stradale e pari a 90 km/h». 
Infine, in ordine all'avvistabilità dello stesso, il consulente del giudice ha precisato che: «dalla documentazione in atti non è stato possibile accertare quale cartellonistica verticale fosse presente all'epoca dei fatti e pertanto verificare se vi fossero presenti cartelli, come quelli attualmente installati, che segnalavano il pericolo di strada sdrucciolevole per presenza di neve. Si precisa che, in condizioni di guida notturna, la presenza di ghiaccio sull'asfalto può essere difficilmente percepibile, in particolare quando si è in presenza del cosiddetto ghiaccio nero2, ovvero una particolare conformazione di ghiaccio altamente trasparente e sostanzialmente indistinguibile dal fondo scuro dell'asfalto. Non è dato sapere se alla data e all'ora del sinistro il sig. ### si sia trovato in tale situazione ma è comunque possibile affermare che, nel caso di assenza di cartelli stradali che segnalassero la possibile presenza di ghiaccio, questa sia da ritenersi una situazione imprevedibile. Emerge dunque che la presenza di ghiaccio sulla strada è stata certamente la causa scatenante del sinistro. In assenza di ghiaccio, anche alla velocità di circa 100 km/h, tenuto conto del tratto ad ampissimo raggio di curvatura, l'auto avrebbe percorso il tratto senza perdere aderenza e il sinistro non si sarebbe verificato. 
In ordine alla responsabilità del conducente e a un possibile concorso nella causazione del sinistro, il perito riferisce: «il conducente percorreva il tratto stradale con una velocità, 100 km/h circa, di poco superiore al limite imposto di 90 km/h ed ha perso il controllo del veicolo a causa della presenza di ghiaccio sulla sede ###è possibile stabilire con certezza che il pericolo palesatosi (la presenza di ghiaccio) potesse essere visibile in tempo utile per permettere al sig. ### di impostare una manovra di emergenza e impedire la perdita di controllo del proprio mezzo. Con riferimento all'eccesso di velocità ritiene che anche per velocità inferiori a quella effettivamente tenuta dal sig.  ### e in particolare per velocità prossime o di poco inferiori al limite di 90 km/h, dunque nel rispetto dei limiti di velocità e dei dettami di prudenza imposti dal CdS (###142 C.d.S e Art.141), la presenza del ghiaccio avrebbe comunque potuto causare la perdita di aderenza e la conseguente fuoriuscita del veicolo dalla sede ###tale ipotesi la dinamica all'esterno della carreggiata sarebbe stata certamente differente, ma considerata la complessità dell'orografia del terreno, nel quale sono presenti alberi, massi di grandi dimensioni e il canale di un corso d'acqua, non è possibile determinare la dinamica alternativa né se ad una velocità inferiore i danni risultanti e la lesività del sinistro sarebbero stati superiori o inferiori. 
Dall'esame dell'istruttoria svolta e della consulenza tecnica espletata, che si condivide integralmente e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, è possibile pertanto affermare come il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva della società convenuta in quanto, anche nell'ipotesi ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00 di condotta alternativa lecita, ovvero nel caso in cui l'attore avesse proceduto alla velocità consentita, peraltro di poco inferiore a quella tenuta, il veicolo avrebbe in ogni caso perso aderenza a causa del ghiaccio stradale che costituiva, per la peculiari condizioni di tempo e di luogo presente, un'insidia imprevedibile e inevitabile. Si richiamano sul punto le conclusioni del c.t.u.: Si precisa che, in condizioni di guida notturna, la presenza di ghiaccio sull'asfalto può essere difficilmente percepibile, in particolare quando si è in presenza del cosiddetto ghiaccio nero, ovvero una particolare conformazione di ghiaccio altamente trasparente e sostanzialmente indistinguibile dal fondo scuro dell'asfalto. Non è dato sapere se alla data e all'ora del sinistro il sig. ### si sia trovato in tale situazione ma è comunque possibile affermare che, nel caso di assenza di opportuni cartelli stradali che segnalassero la possibile presenza di ghiaccio, questa debba ritenersi una situazione imprevedibile. 
È altrettanto pacifico, in quanto non contestato, che le lesioni riportate dall'attore così come i danni all'autoveicolo siano perfettamente compatibili con la dinamica del sinistro. 
Alcun pregio assumono sul punto le difese dispiegate da parte convenuta in ordine all'asserita mancanza di prova del nesso di causalità tra la cosa e l'evento occorso, atteso che la riconducibilità del sinistro alla presenza del manto ghiacciato è ricavabile sia dai rilievi effettuati dai carabinieri sia dalla ricostruzione della dinamica del sinistro svolta dal consulente tecnico che ha chiarito, senza ombra di dubbio, come la perdita di aderenza delle ruote dall'asfalto sia stata causata dalla presenza del ghiaccio sul fondo stradale. 
È bene precisare peraltro che parte opposta non ha mai fornito né in comparsa né nel proseguo del giudizio alcuna ricostruzione alternativa idonea a confutare la prospettazione anzidetta, trincerandosi dietro una presunta responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro che non ha trovato alcun riscontro in giudizio, né ha allegato e provato, come era suo onere fare, l'adozione di tutte le misure necessarie ad impedire l'evento o la presenza di una condizione eccezionale e imprevedibile idonea a integrare il caso fortuito. 
Posto che la presenza di ghiaccio nel manto stradale non può assurgere a evento repentino ed eccezionale, non prevedibile né immediatamente eliminabile, è evidente la responsabilità dell'ente gestore che non ha preventivamente segnalato l'esistenza del pericolo, né ha adottato gli accorgimenti necessari ad evitare il rischio di eventi quale quello concretamente verificatosi (Cass. civ. 6651/2020, nonché Cass. civ. 11802/2016). 
Deve pertanto dichiararsi la responsabilità della società convenuta, quale ente gestore della strada, per il sinistro occorso a ### Accertato l'an della pretesa, occorre esaminare il quantum.  ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00
Per quanto concerne i danni materiali, tenuto conto del fatto che il veicolo è andato completamente distrutto, come attestato dagli agenti accertatori nella relazione depositata in atti, e che qualsiasi riparazione sarebbe stata antieconomica, come allegato dall'attore e non specificatamente contestato dal convenuto, si ritiene che debba essere liquidato in favore dell'attore un danno parametrato al valore del mezzo all'epoca del sinistro, utilizzando come parametro di riferimento l'estratto della rivista “Quattroruote” che attribuisce un valore comparativo di euro 11.500,00. Quanto alla valenza probatoria dell'estratto prodotto, si ritiene infatti che il valore di mercato di un bene possa essere provato anche mediante la produzione e l'utilizzazione in giudizio di riviste specializzate, da ritenersi mezzi di prova idonei a fondare presunzioni semplici di verità dei fatti da provare, salvo contraria dimostrazione, che nel caso di specie non è stata fornita. 
Con riguardo ai danni fisici riportati dal ### devono essere richiamati gli esiti della consulenza medico legale, a firma del dott. ### secondo cui « ### ha riportato nel sinistro del 26.12.2018 per cui è causa un trauma policontusivo con lesioni prevalentemente in sede toracoaddominale (lacerazioni della milza e verosimile lacerazione del ligamento splenocolico con emoperitoneo ed ematoma retro peritoneale; fratture costali multiple emitorace sinistro associate a pneumotorace, falda di emotorace, focolai contusivi polmonari e enfisema sottocutaneo; frattura cuneiforme di ###; ferita lacero contusa fianco sinistro). Inoltre, ha subito un trauma contusivo cranio facciale, senza fratture e perdita di coscienza, con ferita lacero contusa in sede occipitale del cuoio capelluto trattata in ### con punti di sutura» ###esito degli accertamenti svolti, il c.t.u. ha concluso come segue: 1) Il sig. ### presenta attualmente delle buone condizioni generali; presenta esiti di splenectomia totale, dalla documentazione esaminata non sono mai state rilevate finora significative alterazioni della crasi ematica tuttavia la splenectomia può determinare, anche a lungo termine, un incremento della suscettibilità di infezioni; la frattura della prima vertebra lombare determina una sintomatologia algico disfunzionale a carico della colonna con riduzione dei movimenti alla cerniera dorso-lombare e ridotta tolleranza al carico; gli esiti delle fratture costali multiple con pneumotorace e emotorace non hanno determinato documentata compromissione della capacità respiratoria, né deformazione toracica, ma sono causa di apprezzabile sintomatologia algica. Sono inoltre presenti lievi esiti cicatriziali con minimo pregiudizio estetico da ferita lacero contusa del cuoio capelluto, da ferita lacero contusa al fianco sinistro e da esiti chirurgici.  2) In conseguenza del sinistro per cui è causa il #### ha subito: la lesione traumatica della milza che ha reso necessario l'intervento di splenectomia totale; la frattura cuneiforme di ### da compressione nella colonna anteriore con riduzione di altezza di 5 mm rispetto a ###; fratture costali multiple in emitorace sinistro (all'arco medio della VII costa sx, all'arco medio e posteriore della ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00
VIII-IX-X costa sx) con pneumotorace, emotorace, enfisema sottocutaneo; ferita lacero contusa fianco sinistro; trauma cranio facciale non commotivo con ferita lacero contusa del cuoio capelluto.  3) Il periodo della “inabilità temporanea assoluta” ### è valutabile in giorni 40 (di cui 12 ricovero); il periodo di “inabilità temporanea relativa” è valutabile in: giorni 30 al 75%, in giorni 20 al 50% e 20 al 25%.  4) Il danno biologico permanente è valutabile nella misura del 22%, calcolato utilizzando come riferimento le linee guida proposte dalla ### (Società Italiana di ### e delle ###.  5) Non sono documentate spese per cure mediche, ad eccezione della ricevuta per € 300,00 (visita neurochirurgica) del dott. ### del 23.10.2019 stessa data della consulenza medico legale di parte attrice, di congruo importo. Non sono concretamente prevedibili spese mediche future. 
Sulla base degli esiti della consulenza tecnica espletata, che si condivide integralmente e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, deve essere pertanto riconosciuto al ### un risarcimento per i danni non patrimoniali subiti, che deve essere operata attraverso le tabelle di ### in mancanza di elementi specifici che giustifichino una differente liquidazione. 
Pertanto, avuto riguardo all'età dell'attore al momento del sinistro (40 anni) e considerato che la consulenza tecnica di ufficio ha accertato un danno da invalidità permanente pari al 22%, una invalidità temporanea assoluta totale per 40 giorni, temporanea parziale al 75% per 30 giorni, temporanea parziale al 50% per 20 giorni e temporanea parziale al 25% per 20 giorni, il suddetto danno si liquida in complessivi € 108.174,50, comprensivo del danno morale. 
Con riguardo alle sofferenze morali patite dall'attore, avuto riguardo alla gravità delle lesioni riportate, che hanno reso necessario un intervento d'urgenza con conseguente degenza ospedaliera e un lungo periodo di cure, così inibendo o comunque compromettendo lo svolgimento di attività quotidiane e/ o ricreative, si ritiene opportuno riconoscere un danno morale pari al 38 % per ogni punto di danno biologico riconosciuto dal perito. 
Indi, riassumendo le varie voci di danno alla salute: • euro 98.962,00 per danno biologico da invalidità permanente, incrementato del 38% per il danno morale patito; • euro 8.912,50, per danno biologico da invalidità temporanea; • euro 300,00 per spese mediche; Totale: euro 108.174,50 Sugli importi accertati, configurando debiti di valore, devono essere calcolati gli interessi legali. Nel caso di specie il giudice ritiene che, in mancanza di prova di un danno diverso e maggiore, gli interessi debbano essere computati sulla somma che esprime il danno all'epoca del fatto illecito, rivalutata di ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00 anno in anno a decorrere dalla predetta data in base all'indice elaborato dall'### per le famiglie degli operai ed impiegati dell'industria sino alla data di pubblicazione della sentenza. Occorrerà pertanto devalutare la somma sopra indicata dalla data del sinistro e procedere alla rivalutazione di anno in anno da tale data a quella di pubblicazione della sentenza al fine di calcolare annualmente, sulle somme via via rivalutate, gli interessi. Sulle somme finali liquidate in base ai predetti criteri (capitale più interessi) saranno calcolati gli interessi legali (ex art. 1282 c.c.) dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.  * 
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'### S.p.a., come liquidate in dispositivo. 
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come modificato dal D.M.  n. 147 del 13.08.2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra euro 52.000,01 a euro 260.000,00, oltre a spese generali e accessori di legge. 
Le spese di entrambe le consulenze tecniche espletate devono essere poste a carico di ### s.p.a.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è ascrivibile alla responsabilità esclusiva di ### S.p.a. e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna l'ente convenuto al pagamento, in favore di ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 108.174,50, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo; - condanna l'### S.p.a. al risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo pari a euro 11.500,00, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo; - condanna gli odierni convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore di ### che liquida in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, ### CPA ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00 - pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico di ### S.p.a. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice dott.ssa ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00

causa n. 584/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Lecis Francesca

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Tribunale di Arezzo, Sentenza n. 1059/2024 del 16-12-2024

... prevista dall'art 2051 cc, escludere la responsabilità civile del ### scarl nella causazione del sinistro e rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto; - nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertata e dichiarata la quantificazione del danno subito e la percentuale di responsabilità dei soggetti che, a vario titolo, hanno determinato la causazione del sinistro, condannare la società C.M.B. ### srl, quale impresa incaricata delle opere di guardiania e di posa della segnaletica, a manlevare e tenere indenne il ### da quanto quest'ultima sarà tenuta a rifondere, a qualsiasi titolo, nei confronti di parte attrice per i fatti per cui è causa; - nel merito, in via ulteriormente subordinata: (leggi tutto)...

testo integrale

N. R. G. 1098/2020 ### nome del popolo italiano TRIBUNALE DI AREZZO - sezione civile - Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1098/2020 del ###, vertente tra - ### E ### S.r.l. (###), in persona del legale rapp.te p.t. ### parte rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###), come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in ### via ### 87 - parte attrice - CONCLUDE come da verbale ud. 18.9.24: “chiedendo che venga accertato e dichiarato che il sinistro dedotto in giudizio si è verificato per fatto e colpa esclusiva imputabile alla condotta di guida del #### ovvero, laddove il Giudice ne ravvisi la ricorrenza, per fatto e colpa concorrenti imputabili all'ATI - ### scarl - ed eventualmente ai terzi chiamati secondo la graduazione della responsabilità che verrà ritenuta di giustizia e, quindi, per l'effetto condannare, ai sensi e per gli effetti dell' art 2055 cc, in solido tra loro la ### di ### C. ### la ###ni ###, garante per la RCA del veicolo ####, o nel caso ne ricorrano le condizioni - ove il Giudice ritenga sussistente una colpa concorrente - dell'### scarl nonché degli ulteriori terzi chiamati, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ### e ### srl come indicati nella premessa dell'atto di citazione e quantificati, al netto dell'offerta reale ricevuta di € 7000, in complessivi € ###,3 che abbiano derivazione causale o concausale dall'evento pregiudizievole dedotto in giudizio e dipendano dalla condotta dei convenuti e si possano evidenziare anche nel prosieguo del giudizio, e/o nella diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione; vinte le spese della fase stragiudiziale nonché del presente giudizio” - ### S.p.A. (###) in persona del legale rapp.te p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###), come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in ####. Mazzini 24/1 - parte convenuta - CONCLUDE come da verbale ud. 18.9.24: “in tesi ed in via principale respingere e rigettare tutte le domande dedotte da parte attrice e/o da qualsivoglia altra parte processuale, nei confronti della compagnia ###ni ### perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta che in corso di causa; in ipotesi e salvo gravame, liquidare il danno secondo le risultanze processuali. Con vittoria di spese e compensi in tesi, compensazione in ipotesi” - ####. S.A.S. (###), in persona del legale rapp,te p.t., parte rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### (###), ### (###), come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in ### e ### via G. Garibaldi 113 - parte terza chiamata - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta; “- in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità, relativa al sinistro stradale in narrativa, attribuibile alla condotta di guida del ### G. ### e per l'effetto rigettare integralmente la richiesta risarcitoria avanzata dall'odierna attrice nei confronti della società proprietaria del mezzo ### casa di ### & C. sas, in quanto infondata in fatto e diritto; - con condanna di parte attrice, ex art 96 cpc, al risarcimento dei danni da lite temeraria cagionati alla convenuta ### di ### & C.  sas; - in ogni caso, con condanna di controparte alle competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali e c.p.a. come per legge con distrazione a favore dei difensori antistatari ex art 93 cpc o, in subordine, con compensazione delle spese di lite” - ### CONSORTILE a r.l. (###), in persona del legale rapp,te p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###), come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in ### dosso ###, ### del ### n. 8. - parte terza chiamata - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta; “- in via pregiudiziale, con ogni e qualsiasi statuizione, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'illegittimità della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del ### scarl, per violazione degli artt 106 e 267 cpc e per la carenza dei necessari presupposti di legge per l'autorizzazione di detta chiamata; - nel merito, in via principale: accertata e dichiarata la dinamica del sinistro per cui è causa, nonché accertata la sussistenza dell'esimente del caso fortuito prevista dall'art 2051 cc, escludere la responsabilità civile del ### scarl nella causazione del sinistro e rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto; - nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertata e dichiarata la quantificazione del danno subito e la percentuale di responsabilità dei soggetti che, a vario titolo, hanno determinato la causazione del sinistro, condannare la società C.M.B. ### srl, quale impresa incaricata delle opere di guardiania e di posa della segnaletica, a manlevare e tenere indenne il ### da quanto quest'ultima sarà tenuta a rifondere, a qualsiasi titolo, nei confronti di parte attrice per i fatti per cui è causa; - nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del ### a corrispondere qualsivoglia somma in favore dell'attrice per le causali per cui è causa, condannare la società ### società assicuratrice del ### scarl in forza di polizza n. ###, a manlevare e tenere indenne detta società da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dai fatti per cui è causa. Con vittoria di spese competenze, ed onorari di giudizio” - ### S.p.A. in persona del legale rapp,te p.t., (###), parte rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###), come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in ### Via del ### n. 5. - parte terza chiamata - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta; “- In via preliminare e/o pregiudiziale, per quanto di interesse di ###ni ### e con ogni conseguente pronuncia e statuizione, accertare e dichiarare la tardività e/o l'inammissibilità e/o l'illegittimità della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del ### scarl dedotta da parte attrice, stanti le maturate preclusioni processuali e, comunque, per violazione degli artt 106 e 267 cpc e carenza dei necessari presupposti di legge per l'autorizzazione di detta chiamata, rendendo ogni consequenziale pronuncia, anche in relazione alla successiva chiamata in garanzia di ###ni ### - Nel merito, in ### - respingere e rigettare tutte le domande dedotte da parte attrice e/o da qualsivoglia altra parte processuale, nei confronti del ### scano Scarl, perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa; - comunque ed in ogni caso, anche nell'ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, respingere tutte le domande, anche di garanzia, dedotte dal ### e/o da qualsivoglia altra parte processuale avverso ### stante la radicale inoperatività della invocata copertura assicurativa, e poiché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, con vittoria di spese, anche di eventuali CTU e ctp; - Nel merito, in ### nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dedotte nei confronti del ### e di quelle di garanzia e manleva dedotte da quest'ultimo nei confronti di ###ni ### determinare l'importo dovuto sulla base dell'espletanda istruttoria, e nei limiti della copertura assicurativa prestata sulla base del contratto assicurativo stipulato tra ###ni ### e la ### sorzio ### (###, decurtando anche le somme dello scoperto e della franchigia di polizza eccepiti in comparsa di costituzione e risposta, respingendo ogni ulteriore domanda dedotta nei confronti della ### comparente; -In ogni caso: Con vittoria di spese, anche di ### e compensi professionali” - C.M.B. ### S.r.l. (###), in persona del legale rapp,te p.t., parte rappresentata e difesa dagli Avv. ### (###), ### (###) come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il domicilio digitale dei predetti avvocati - parte terza chiamata - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta; “- in via preliminare - accertare e dichiarare l'inammissibilità, per tardività e comunque per le ragioni di cui in narrativa, della chiamata in causa del ### da parte dell'attrice principale e conseguentemente - ed in ogni caso - accertare e dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa della ### srl da parte del ### zio ### - Nel merito - In via principale - previa graduazione delle relative colpe tra i soggetti che a vario titolo hanno provocato il sinistro ovvero attore, altri convenuti e terzi chiamati diversi dalla ### accertare e dichiarare in ogni caso che nessun titolo di colpa e responsabilità può essere ascritto alla ### srl nella causazione del sinistro per cui è lite; dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande proposte dal ### scarl nei confronti della ### srl e dichiarare inammissibili e/o tardive e comunque respingere quelle che fossero eventualmente proposte nei confronti della ### srl da qualunque altra parte del presente giudizio; rigettare comunque la domanda dell'attrice principale, siccome non provata e infondata in fatto e in diritto o in subordine, ridurre l'ammontare del danno richiesto. In via del tutto subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla chiamante ### scarl, e/o di quelle che fossero eventualmente proposte nei confronti della ### srl da qualunque altra parte del presente giudizio, previa reiezione di tutte le eccezioni e/o domande della ###ni in ordine alla pretesa inoperatività della garanzia assicurativa, e salvo gravame: dichiarare ### srl e ### spa, ciascuna per il proprio titolo indicato in narrativa (quanto alla ###ni, in forza delle polizze assicurative in atti e, comunque, in forza della polizza ### vigente al fatto peraltro allegata anche dalla stessa ###ni) tenute a garantire e tenere indenne la ### srl da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio e, conseguentemente, condannare ### srl e ### spa, ciascuna per il proprio titolo, a rimborsare alla ### srl tutto quanto la medesima fosse tenuta a corrispondere al ### e/o alle altre controparti del giudizio in conseguenza delle domande contro di lei proposte nel presente giudizio, per sorte, interessi e spese; - in ogni caso, condannare la ### spa a rimborsare a ### srl le spese di resistenza alla presente azione, incluse quelle legali, anche ai sensi dell'art 1917, c. III cc. Vinte le spese di lite” - ### S.P.A. (###), in persona del legale rapp,te p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###), come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in ### via ### n. 5. - parte terza chiamata - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta; “- In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità o la tardività, per le ragioni di cui in narrativa, della chiamata in causa del ### sorzio ### scarl da parte dell'attrice, nonché della chiamata in causa della C.M.B. ### srl da parte del ### s.c.a.rl. e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa della ### spa da parte della C.M.B. ### - - In tesi, rigettare tutte le domande proposte da parte del ### scarl nei confronti di C.M.B. ### srl, nonché quelle che fossero eventualmente proposte nei suoi confronti da qualunque altra parte processuale, perché infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate; - In ipotesi, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte nei confronti della C.M.B. ### srl, rigettare la domanda di garanzia dedotta da C.M.B. ### srl nei confronti della ### spa, a fronte della radicale inoperatività della copertura assicurativa e perché, comunque, infondate in fatto e in diritto oltre che non provate. Con vittoria di spese e onorari di causa” E - ### S.r.l. (###), in persona del legale rapp,te p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###), come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in ### del ### 42 - parte terza chiamata - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta; “nel rito, dichiarare la tardività e inammissibilità della chiamata in causa della ### da parte di C.M.B. ### nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda e da chiunque proposta nei confronti della ### perché infondate in fatto e in diritto, nell'an come nel quantum debeatur; con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto ### che si dichiara antistatario” Solo danni a cose * * * * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ### e ### (d'ora innanzi “LMM”), premesso che: in data ###, alle ore 07,54, nel ### del ### della ####, sull'######, alla progressiva Km/ca 3+200 si verificava sinistro stradale tra i mezzi: ### (tg ### , agganciato a semirimorchio ### (tg ### , condotto da ### assicurato ### con polizza n. ###, rispettivamente di proprietà LMM e ### S.r.l., semirimorchio concesso in leasing alla utilizzatrice #### (tg ### di proprietà ### di ### e c. S.a.s. (d'ora innanzi “CLIMA”), da quest'ultimo condotto, assicurato da ###ni polizza n. 468/013/65842; #### tg ### di proprietà e condotta da ### assicurato ###ni polizza n. 265724305; la dinamica del sinistro era ricostruita dalla ### di Perugia - ### Cast. del Lago; la responsabilità del sinistro era ascrivibile esclusivamente al conducente del ### assicurato per la RCA con la ###ni S.p.a.; la riparazione doveva ritenersi antieconomica, infatti per l'eventuale ripristino occorrevano oltre € 50.000,00, a fronte di un valore commerciale di € 25.000,00; l'### rendeva disponibile un'offerta reale di € 7.000,00; aveva accettato la somma quale acconto sul maggior avere, essendo l'offerta incongrua rispetto ai danni subiti e documentati, e dovendosi attribuire la corresponsabilità del sinistro, nella misura del 50%, in capo al conducente del veicolo di ### in contrasto con i rilievi effettuati dall'### intervenuta. Ciò premesso adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.   Nel costituirsi, parte convenuta ### S.p.a. contestava l'addebitabilità del sinistro allo ### e la ricostruzione del sinistro prospettata da parte attrice; invero, la segnaletica provvisoria di cantiere, cioè i delineatori centrali flessibili (de.fle.co), era stata divelta da precedente passaggio di complesso veicolare eccezionale, tanto che lo ### non aveva avuto contezza di trovarsi su carreggiata a doppio senso di circolazione. 
Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe. 
Nel costituirsi, parte terza chiamata ### di ### e C. S.a.s. allegava: assenza, al momento del sinistro, della segnaletica relativa al divieto di sorpasso; mancanza dei deflettori flessibili volti a dividere le due corsie di un'unica carreggiata; altre condotte errate/omissive tenute nella notte antecedente l'incidente da terzi che, sommate alla imprudente condotta di guida del ### Stanciulescu, determinavano il verificarsi dell'evento. 
Concludeva come in epigrafe. 
Nel costituirsi, parte terza ### soc. consortile a r.l. (d'ora innanzi “CONSORZIO”) eccepiva l'inammissibilità/illegittimità della chiamata svolta da parte attrice in quanto tardiva; allegava che alla luce dell'ord.za n. 136 di ANAS, rispondeva per danni a persone o cose che si verificassero per mancanza, inefficienza o inadeguatezza di segnalazioni, sollevando questa ed il suo personale dipendente da ogni pretesa e molestia, anche giudiziaria; in ottemperanza a tale obbligo, aveva nominato quale proprio subappaltatore la società C.M.B ### S.r.l. (d'ora innanzi “CMB”); nella notte 5-6.11.18, il passaggio del trasporto eccezionale, della ditta ### S.r.l. (d'ora innanzi “PEPA”), condotto da ### e scortato da n. 3 auto di scorta tecnica della ### S.r.l.., aveva causato l'asportazione dei 380 de.fle.co presenti sul manto stradale, segnalanti il doppio senso di marcia sul raccordo autostradale; era quindi da escludere la responsabilità del ### per i danni derivanti dalle cose avute in custodia, sussistendo l'esimente del caso fortuito. Concludeva come in epigrafe. 
Nel costituirsi, parte terza ### S.p.A. (d'ora innanzi “HDI”) eccepiva: inammissibilità della chiamata operata dall'attrice; conseguente decadenza dalla proposizione di domande avverso il ### tardive rispetto alle preclusioni processuali; genericità/indeterminatezza della domanda di garanzia dedotta dal ### Rilevava, altresì, l'inoperatività della copertura assicurativa in relazione agli addebiti ascritti dall'attrice allo stesso. Concludeva come in epigrafe. 
Nel costituirsi, parte terza C.M.B. ### S.r.l. eccepiva l' tardività/inammissibilità della chiamata per effetto della inammissibilità della chiamata del ### da parte di ### Allegava che: il cartello “divieto di sorpasso” era stato posto sulla rampa dai dipendenti di ### sulla rampa di accesso al raccordo era presente segnale di pericolo che indicava la presenza del cantiere stradale; se lo ### avesse prestato dovuta attenzione, data la presenza dei lavori in corso, avrebbe notato a sua volta i de.fle.co. divelti, posti a terra, e perciò evitato di effettuare il sorpasso; poteva intervenire sulla regolamentazione del traffico solo durante l'esecuzione degli interventi di posa in opera, ma non in fase di manutenzione della segnaletica già posizionata; soltanto l'### o la ### erano competenti a regolamentare il traffico e ad effettuare le relative segnalazioni all'utenza. Concludeva come in epigrafe. 
Nel costituirsi, parte terza ### S.p.a. (d'ora innanzi “SARA”) eccepiva la tardività/inammissibilità della chiamata in causa. Contestava ogni responsabilità per il sinistro in capo a ### ricadendo essa sui conducenti dei mezzi coinvolti - i quali peraltro procedevano ad una velocità superiore al limite consentito nel tratto di strada e, comunque, inadeguata allo stato dei luoghi - nonché sul veicolo eccezionale che colposamente aveva provocato la rimozione della segnaletica provvisoria orizzontale. Allegava che su CMB non ricadeva alcun obbligo di ripristino della viabilità alternativa in caso di emergenza, gravando esso solo su ### o sull'autorità di P.S. Concludeva come in epigrafe. 
Nel costituirsi, parte terza ### S.r.l. eccepiva: tardività della chiamata in causa del ### da parte LMM e, per l'effetto, tardività/inammissibilità della chiamata in causa di CMB e della propria. Allegava essere la ### S.r.l. a gestire la scorta tecnica, concordando e ottenendo le autorizzazioni al transito dagli ### competenti e dirigendo il trasporto, cosicché il conducente ### aveva eseguito le indicazioni ed istruzioni che la scorta tecnica gli aveva comunicato via radio; pur essendo a conoscenza della situazione creatasi con l'abbattimento dei segnalatori di corsia, né CMB né ### erano intervenuti durante le otto ore intercorse fra passaggio del trasporto eccezionale ed evento. 
Concludeva come in epigrafe.  *** 
La descrizione dei fatti, come rappresentata dalle parti in causa, ha trovato conferma nel ### per le annotazioni gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali della #### Perugia - ### Cast.Lago, e poi nella relazione di licenziata ### Il contenzioso verte pertanto sulla attribuzione di una responsabilità civile, in relazione all'accaduto, che è stato rappresentato in maniera uniforme. 
In merito allo svolgersi dei fatti, si osserva. Alle ore 7.54 circa del 06.11.2018, Stopponi ### alla guida del veicolo ### provenendo dalla viabilità ordinaria di ### della ### si immetteva sul raccordo autostradale PG/### in direzione ### e, dopo aver percorso la rampa dello svincolo di accesso su quest'ultima arteria, iniziava a viaggiare sulla corsia di accelerazione che immette nella carreggiata di pertinenza. Sulla stessa corsia di accelerazione, era già presente il veicolo #### che, pochi istanti prima del ### aveva effettuato la medesima manovra. In pratica, sulla rampa di accelerazione, il ### seguiva la ####. 
Sulla carreggiata nella quale i due veicoli si apprestavano a immettersi era in atto, sia prima della alla corsia di accelerazione che dopo, in direzione ### un cantiere stradale che imponeva, tramite cartellonistica stradale, circolazione a doppio senso di marcia. 
Tuttavia, il precedente passaggio di un veicolo eccezionale, avvenuto circa otto ore prima, aveva divelto la segnaletica provvisoria di cantiere, composta dai de.fle.co.. 
Il veicolo ### iniziava quindi manovra di sorpasso del veicolo #### che lo precedeva, non avvedendosi che sulla stessa corsia, adibita al momento al flusso dei veicoli marcianti in senso contrario, stava sopraggiungendo autoarticolato composto da motrice e semirimorchio, a velocità consona. 
La collisione tra i due mezzi avveniva tra il terzo anterolaterale sinistro del ### ed il terzo anteriore sinistro della motrice ### dell' autoarticolato. Per effetto dell' urto, il ### iniziava contemporaneamente una rotazione antioraria ed una traslazione verso destra. ### della roto-traslazione lo conduceva ad invadere la corsia di marcia della #### che, con il proprio terzo anteriore sinistro, entrava in collisione con il secondo-terzo della parte frontale del ### Questi i fatti.  * * * 
In via assolutamente preliminare ed in punto di rito, occorre dare atto dell'inammissibilità della chiamata in causa del terzo ### e, a cascata, delle chiamate in causa dei terzi ###### Ai sensi dell'art. 269, co. III, c.p.c., richiamato dall'art. 183, co. II, c.p.c. “Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. …”. Quindi, la chiamata del terzo da parte dell'attore è consentita ed ammissibile solo laddove l'interesse a detta chiamata sia sorto in seguito alle difese svolte dal convenuto. 
Invece, la chiamata in causa di un terzo su ordine del Giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario. 
Orbene, assume parte attrice che la necessità di chiamare in causa il ### sarebbe sorta a seguito della produzione, da parte della convenuta ### dell'ordinanza n. 136 del 05.10.2018, allegato quale doc. n. 3 della comparsa di costituzione e risposta datata 07.09.2020. 
Tale prospettazione non può essere accolta poiché la LMM avrebbe dovuto citare in giudizio il ### ab initio. Parte attrice, invero, allegava al proprio atto di citazione (notificato in data ###) i rilievi della ### intervenuta sul posto (cfr doc.  2 atto di citazione) ove emergeva, dalle dichiarazioni dei soggetti coinvolti nel sinistro ed escussi immeditatamente dopo il fatto, l'assenza della segnaletica stradale sui luoghi di causa al momento dell'incidente. Inoltre, gli stessi operanti davano atto di aver individuato, quale ulteriore autoveicolo coinvolto nella vicenda, il mezzo targato ### di proprietà della ### Nel caso che ci occupa, le circostanze che vengono addotte dalla convenuta #### erano conosciute o conoscibili dall'attrice LMM sin dal momento della notifica dell'atto di citazione, atteso che la documentazione allegata all'atto introduttivo già esplicava chiaramente la possibile responsabilità nella causazione del sinistro del passaggio di un trasporto eccezionale non autorizzato e del mancato ripristino della segnaletica stradale da parte della società incaricata a tale incombente. 
Né è possibile ritenere che tale chiamata possa rientrare tra i casi previsti per la chiamata del terzo su ordine del giudice, ai sensi dell'art. 107 c.p.c. 
Pertanto, era precluso alla parte attrice la chiamata in causa del terzo ### e, di conseguenza, era preclusa la chiamata anche dei terzi ###### chiamati a loro volta dal ### Ciò premesso, la domanda di parte attrice deve trovare parziale accoglimento, nei termini che seguono. 
La dinamica del sinistro - peraltro non contestata dalle parti in causa - è stata ricostruita come sopra, attraverso l'istruttoria svolta e l'elaborato del C.T.U., il quale ha dimostrato anche il concorso di colpa dei due mezzi coinvolti. Non si ravvedono motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal Consulente, confermate anche a seguito delle contestazioni mosse alla bozza di relazione dai ctp, risultando le stesse immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevre da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo. 
Con riferimento alla responsabilità dell'incidente, la C.T.U. ha concluso affermando che i due conducenti della ### e della ### si sono trovati nelle condizioni sufficienti per scorgersi reciprocamente almeno quattro secondi prima dell'inizio della collisione, e che la visuale a disposizione per i due mezzi era del tutto sgombra, senza cioè la presenza di eventuali fattori tali da compromettere il reciproco avvistamento. Tenendo presente il normale tempo psicotecnico necessario per reagire ad un improvviso pericolo, che è considerato un valore compreso tra 1,0 e 1,2 secondi, si deduce che i tre secondi di tempo rimanenti (avendo sottratto il tempo psicotecnico di reazione) siano da considerarsi un tempo molto ampio per reagire. 
In particolare, valutando i comportamenti che i due conducenti avrebbero dovuto tenere al fine di evitare lo scontro, la C.T.U. ha affermato che lo ### − alla guida del ### - avrebbe potuto e dovuto reagire mettendo in atto una manovra di frenata, neppure eccessivamente brusca, ma idonea da limitare la sua velocità del suo veicolo. Ciò avrebbe potuto permettergli di rientrare con sicurezza nella corsia alla sua destra (quella di marcia normale), in modo tale da mettersi in coda dietro il veicolo ####, così da evitare, di fatto, le collisioni con l'autoarticolato e, in via successiva, con il veicolo ####. 
Non è invero spiegabile come lo stesso ### abbia potuto proseguire la propria marcia senza avvedersi del pericolo e senza quanto meno tentare di mettere in atto la manovra di frenata. 
Allo stesso modo, secondo la C.T.U. non si spiega il motivo per cui lo ### - alla guida dell'autoarticolato - abbia tenuto un comportamento imprudente ed anzi pericoloso, nei secondi prima della collisione. Infatti, il predetto ha invero tentato di frenare, con conseguente decelerazione di -0,28 m/sec², ma solo nell'11° secondo, come è possibile constatare dai dati di marcia del cronotachigrafo, mentre nel 10° e nel 12° secondo la decelerazione risultata uguale a zero: in altri termini, il conducente non ha affatto frenato, e quindi ha proceduto a velocità costante, pari a circa 15-16 km/h.. Considerando che quest'ultimo fosse vigile e non distratto alla guida, la sua visuale all'altezza del suo sguardo era tale da consentirgli di vedere il veicolo antagonista (###, forse anche più di 4 secondi prima dell'inizio della collisione. Per cui non può giustificarsi il fatto che egli non abbia tentato di frenare, bruscamente, per tentare di fermare il mezzo, nonostante comunque marciasse a velocità ridotta. 
A parere della C.T.U., lo ### ha tenuto una condotta di guida pericolosa in relazione alla velocità e alla massa del veicolo che guidava. Tuttavia, la sua condotta, seppur abbia inciso nel sinistro, non si ritiene licenza tale da comportare l'attribuzione di una percentuale di responsabilità superiore al 30%. Ed infatti, l'unica doglianza che si può muovere è di non aver frenato a sufficienza per arrestare il veicolo: egli già viaggiava ad una velocità contenuta (soli 14,9 km/h) sulla corsia che era tenuto ad occupare a causa del cantiere. Tale velocità non è certo elevata, ma non è neanche tale da poter essere derubricata a velocità per cui l'autoarticolato “era praticamente fermo” (cfr. p. 84 C.T.U.). Ciò giustifica l'attribuzione della percentuale di responsabilità del 30%. 
Maggiormente imprudente ed imperita appare, invece, la condotta dello ### il quale viaggiava ad una velocità di circa 65 km/h mentre effettuava una manovra di sorpasso, ma soprattutto invadendo la corsia destinata alla circolazione di senso opposto. Seppur un complesso veicolare eccezionale avesse divelto la segnaletica provvisoria del cantiere composta dai de.fle.co., il conducente avrebbe dovuto valutare meglio le condizioni della strada e soprattutto la segnaletica verticale, prima di effettuare la manovra di sorpasso. In altre parole, lo ### avrebbe dovuto adottare una diversa condotta di guida e, soprattutto, attuare delle manovre (come frenare) le quali avrebbero, con ogni probabilità, impedito la collisione. 
Come affermato dalla C.T.U., sarebbero state sufficienti semplici manovre diversive per poter arrestare entrambi i veicoli, o quanto meno per ottenere una decelerazione tale da consentire di evitare il sinistro, o comunque da rallentare le velocità e da arrivare ad urtarsi, ma con una notevole limitazione dei danni subiti. 
Così ricostruita la dinamica dell'incidente, sulla base del principio che regola il processo civile, e cioè con il criterio del più probabile che non e sulla base dell'art. 1226 c.c., appare del tutto evidente un concorso di colpa nella causazione dell'accaduto che questo Giudice quantifica nella percentuale del 30% in capo all'attore, e 70% in capo al convenuto. 
Con riferimento al valore del trattore stradale ### il C.T.U. ritiene che “lo stesso veicolo si presentasse in buone condizioni d'uso, com'è possibile apprezzare dalle foto in atti scattate al momento del sinistro, e che per il proprietario fosse uno strumento da lavoro sufficientemente efficiente e funzionante, pertanto un valore commerciale congruo riferito al momento del sinistro in via definita possa essere rappresentato dalla quotazione di € 5.000,00 + iva” (p. 44 CTU). 
Si ritiene, quindi, che i danni subito da LMM ammontano complessivamente a € 10.158,30, di cui € 5.000,00 per il valore commerciale del veicolo e € 5.158,30 spese di trasporto dei mezzi, come da fatture. Non risultano provati, invece, i danni a titolo di fermo tecnico e mancato guadagno ovvero per ### In conclusione, parte terza chiamata ### deve essere condannata al pagamento nella misura del 70% dell'importo di cui sopra, e cioè in misura pari ad € 7.110,81, in linea e per sorte capitale. 
Trattandosi di liquidare un' obbligazione, pecuniaria, di valore (determinabile in denaro, ma solo in ragione di un dato valore economico reale, diverso dal denaro), sulla somma dovuta viene riconosciuta d'ufficio la rivalutazione monetaria. In particolare la somma spettante deve essere devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ### e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino alla data del saldo effettivo (Cass., S.U., n. 1712/95). 
Sulla medesima sorte capitale sono dovuti gli interessi compensativi a titolo equitativo e remunerativo del creditore per il mancato suo godimento di somma risarcitoria, in misura legale dal 6.11.2018 ad oggi, poiché espressamente richiesti. 
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 5.077,00 per competenze, oltre alle ### in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge. 
Allo stesso modo, le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate in complessivi € 4.054,37, come da decreto del G.I. del 6.2.2023. 
Quanto, invece, al rapporto processuale tra parte attrice e i terzi da lei chiamati, deve osservarsi che il criterio mediante il quale il giudice deve ripartire le spese di lite del terzo chiamato è quello della fondatezza della sua chiamata in causa in rapporto alla domanda attorea e alle difese del convenuto. Nel caso in esame la chiamata è stata frutto di un'inammissibile iniziativa dell'attore che pertanto deve essere condannato alla refusione delle spese. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 5.077,00 per competenze, oltre alle ### in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge. 
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.  * * * * *  P. Q. M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: - Dichiara inammissibile la domanda di ### e ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di ### bile ### consortile a r.l., in persona del suo legale rappresentante protempore, ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante protempore, C.M.B. ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ### S.p.a., in persona del suo legale rappresentante protempore, ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; - ### di ### e C. S.a.s. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare a ### e ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, € 7.110,81, oltre interessi e rivalutazione, come da motivazione; - ### di ### e C. S.a.s. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a pagare a ### e ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore le spese di giudizio, per € 5.077,00 oltre accessori, come da motivazione; - ### di ### e C. S.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alle spese di C.T.U., per € 4.054,37, oltre accessori, come da motivazione; - ### e ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alle spese di giudizio di ### consortile a r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ### sicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, C.M.B.  ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ### curazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per € 5.077,00 ciascuna, oltre accessori, come da motivazione.  ### 14.12.2024 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 1098/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Pieschi Fabrizio

M
10

Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 845/2023 del 30-05-2023

... per cui è causa nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.. ### meno recente ravvisa nella richiamata norma una responsabilità per colpa presunta, fondata sul fatto del custode, venuto meno al dovere di controllo e di vigilanza affinché la cosa non produca danni a terzi (cfr. Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 1995 n. 11264; Cass. civile, III, 1 giugno 1995, n. 6125); mentre, i più recenti orientamenti ravvisano una responsabilità di tipo oggettivo in capo al custode, la cui condotta non viene in considerazione, essendo sufficiente la sussistenza del nesso eziologico tra cosa in custodia e danno arrecato (### C. Cass. civile, sez. III, 28.6.2012, n. 10860; C. Cass. civile, sez. III, 16.1.2009, n. 993; C. Cass. civile, sez. III, 10.3.2009, n. 5741). ###. 2051 c.c. (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA n° REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, in persona del ###. ### ha emesso la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 5368/2017 del ### promossa #### con l'Avv. G. Pomarico, - attrice ### Comune di ####, in persona del legale rapp.te p.t., con l'Avv. F. Mazzotta, - convenuto  ### delle ### : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.   MOTIVI DELLA DECISIONE 1.### che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU, 642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. 
Osservato che per consolidata giurisprudenza del ###, il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle ### ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata. 
FATTO E DIRITTO Registrato il: 05/04/2024 n.1934/2024 importo 335,75
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle ### Richiamati i provvedimenti del 18.12.2020 e del 25.5.2021. 
Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle ### Richiamate le ordinanze emesse alle udienze del 13.7.2022 e dell'1.2.2023. 
Rilevato che ### attrice ha formulato le conclusioni seguenti : “- in accoglimento della domanda proposta, ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa è imputabile per fatto o colpa esclusiva del Comune di ### e per lo effetto: - in via principale, condannare il Comune di ### in persona del ### protempore, al pagamento in favore della sig.ra ### tenuto conto delle conclusioni del ### alla somma complessiva di € 8.713,88, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dal dì del sinistro al soddisfo, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia; - in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito, dovesse ritenere sussistente un concorso di colpa da parte dell'infortunata, condannare il Comune di ### in persona del ### protempore, al pagamento in favore della sig.ra ### alla minore somma di € 4.356,94, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dal dì del sinistro al soddisfo, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia; - Con vittoria di spese e competenze di causa (comprese quella della espletata CTU medico-legale) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” [in corsivo e grassetto le testuali conclusioni dell'### Visto che ### convenuta ha formulato le conclusioni seguenti : “a) nel merito rigettare la omanda attorea, perché così come proposta nei confronti del Comune di ####, è infondata in fatto come in diritto, in quanto allo stesso Ente non è addebitabile alcuna responsabilità risarcitoria, essendo parte attrice unica ed esclusiva responsabile del sinistro per cui è causa; b) in subordine ridurre congruamente la quantificazione del danno nella misura effettivamente riconducibile ai fatti di causa, tenendo in debito conto il ruolo decisivo oltre che esclusivo svolto dalla colpa dell'attrice nella causazione del sinistro di che trattasi; c) condannare in ogni caso l'attrice alla refusione delle spese e competenze del giudizio.” [in corsivo le testuali conclusioni del Comune convenuto] Osserva.   - Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il Comune di ### in persona del ### e ### rapp.te p.t., innanzi a questo Tribunale per ivi sentire accogliere le sopraestese conclusioni.  - Asseriva l'attrice che in data in data ###, scendendo dal marciapiedi per attraversare la strada di via ### a causa di una disconnessione della pavimentazione, composta da ### il: 05/04/2024 n.1934/2024 importo 335,75 “chianche” traballanti tra l'asfalto e il marciapiedi, non prevedibile, né segnalata. perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo, procurandosi vari danni (“trauma contusivo ginocchio dx; frattura composta della rotula ginocchio dx” con una ITT di gg. 40; una ITP al 50% di gg. 20; una ITP al 25% di gg. 40 ed una IP del 5%), rilevati dal 118 prontamente intervenuto e accertati il giorno successivo presso il ### dell'### in ####, che rendevano necessaria l'applicazione di un tutore protettivo del naso.  - Si costituiva l'### convenuta, impugnando e contestando integralmente gli assunti attorei; nonché, chiedendo il rigetto della domanda.  - In corso di giudizio venivano ascoltati più testimoni, che confermavano dettagliatamente i fatti di causa, così come narrati nell'atto introduttivo del giudizio, e che specificavano che lo stato dei luoghi non era neppure stato modificato e riparato nel corso degli anni trascorsi dal sinistro per cui è causa. 
Veniva altresì nominato CTU il Dr. ### che all'udienza del 13.7.2022 rendeva il giuramento di rito, accettando l'incarico e impegnandosi a rispondere ai seguenti quesiti : “1. ### risponda ai quesiti di cui all'atto introduttivo e alle memorie istruttorie depositate dalle parti.  2. Se dall'illecito siano derivate lesioni personali, descrivendone natura, entità e localizzazione; 3. 
Se le lesioni accertate abbiano cagionato una incapacità temporanea totale e/o parziale di attendere alle ordinarie occupazioni (danno biologico temporaneo); 4. Se siano insorti postumi di natura irreversibile, valutandone l'incidenza percentuale sulla concreta integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata (danno biologico permanente); 5. Se tutti o alcuni dei postumi accertati siano in grado di incidere negativamente anche sulla capacità lavorativa specifica, indicandone globalmente la natura percentuale; 6. Se le spese mediche sostenute in proprio e documentate siano congrue valutando eventualmente necessità ed entità di quelle future”.[in corsivo i testuali quesiti posti al nominato ###.  - All'udienza dell'1.2.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..   1) ### ai fini della decisione sono state le risultanze della relazione tecnica di ufficio del 9.4.2022, secondo cui i danni biologici (“frattura intra-articolare a più rime della rotula destra”), lamentati da ### attrice si possono ricondurre al sinistro per cui è causa e sono stati valutati come segue : gg. 20 di ITT, gg. 20 di ITP al 50%; gg. 20 di ITP al 25%; e IP del 5%.  ### il: 05/04/2024 n.1934/2024 importo 335,75
Dunque, in base alle risultanze della ### alla ### attrice, che al momento del sinistro aveva 68 anni, spetta la complessiva somma di euro 8.713,88= di cui euro 1.015,80 per gg. 20 da ITT, euro 507,90 per gg. 50 di ITP al 50%; euro 253,95 per gg. 20 di ITP al 25%; euro 2.138,31 per danno morale, euro 4.637,92 per 5% di IP; euro 160,00 per spese mediche ritenute congrue dal nominato ### 2) Nel caso di specie si può sicuramente addebitare il sinistro ad un comportamento colpevole dell'### convenuta ed è anche possibile accertare il nesso di derivazione eziologia tra la cosa in custodia (il fondo stradale di una pubblica via) e l'evento dannoso (sinistro per cui è causa), inscrivendo la vicenda per cui è causa nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c..  ### meno recente ravvisa nella richiamata norma una responsabilità per colpa presunta, fondata sul fatto del custode, venuto meno al dovere di controllo e di vigilanza affinché la cosa non produca danni a terzi (cfr. Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 1995 n. 11264; Cass. civile, III, 1 giugno 1995, n. 6125); mentre, i più recenti orientamenti ravvisano una responsabilità di tipo oggettivo in capo al custode, la cui condotta non viene in considerazione, essendo sufficiente la sussistenza del nesso eziologico tra cosa in custodia e danno arrecato (### C. Cass. civile, sez. III, 28.6.2012, n. 10860; C. Cass. civile, sez. III, 16.1.2009, n. 993; C. Cass. civile, sez. III, 10.3.2009, n. 5741).  ###. 2051 c.c. richiede un dovere specifico di contenuto positivo, consistente nel dovere di vigilanza e di controllo sul bene ed adottare le misure idonee ad impedire che la cosa in custodia arrechi danni ai terzi. 
In sostanza, la richiamata norma prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell'evento inevitabile ed imprevedibile.  3) Proprio dall'esame del sinistro per cui è causa, si evince che ### attrice ha assolto al proprio onere probatorio; così, come probante può ritenersi il comportamento dell'### comunale convenuta, che non ha neppure tardivamente posto rimedio allo stato instabile e pericoloso del tratto di pubblica via dove si è verificato il sinistro per cui è causa. 
Il nesso causale tra tali condizioni della strada e il sinistro può considerarsi provato presuntivamente, quale conseguenza logica secondo un criterio di normalità, poiché, tenuto conto della disconnessione della pavimentazione stradale, era plausibile che l'attrice non si avvedesse in tempo dell'insidia, evitandola.  ### il: 05/04/2024 n.1934/2024 importo 335,75
Se è vero che un'insidia stradale oggettivamente visibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza, perché ad esempio segnalata o di dimensioni tali da essere percepibile dalla distanza, non comporta responsabilità risarcitoria in capo all'Ente gestore; è anche vero che l'onere di provare il caso fortuito spetta però sempre all'Ente gestore della strada. 
Tuttavia, quando, come nel caso di specie, il danno sarebbe stato ugualmente subìto al di là di qualsivoglia condotta del danneggiato, l'accertamento di un comportamento colposo dell'odierna ### attrice non avrebbe escluso automaticamente il diritto al risarcimento (C. Cass., 18753/2017), poiché anche il pedone distratto o anziano può avere ragione e quindi ottenere un giusto riconoscimento dei danni subìti per essere incappato in una buca, in un dislivello, in una disconnessione della pavimentazione stradale o comunque in un'insidia. 
Ma, nel caso che ci occupa, l'utente della strada stava procedendo in maniera prudente e accorta e la disconnessione della pavimentazione stradale non era assolutamente segnalata; così che la caduta è stata resa inevitabile. 
Inoltre, questo Giudice ritiene di aderire anche ad un recente orientamento della Giurisprudenza di legittimità (C. Cass. 28.6.2021, n. 17947), che di fatto solleva l'utente dall'obbligo di una condotta di guida o di utenza della strada disciplinata, riconoscendo i danni ad un soggetto anche in seguito a disattenzione, ponendo a carico dell'### ‘custode' l'obbligo risarcitorio in favore di chi sia incappato in un avvallamento o insidia presente sulla carreggiata. 
Con riferimento all'onus probandi in casi analoghi, la Suprema Corte (ex multis, C. Cass., 11.1.2008, n. 390; e, ancor prima, C. Cass., 12.1.1996, n. 191; C. Cass., 3.12.2002, n. 17152) ha riesaminato spesso il tema della responsabilità della PA per i danni derivanti alla persona a causa di una insidia stradale, ovvero da una situazione di pericolo occulto, oggettivamente non visibile né prevedibile anche da parte di persone dotate di normale accortezza e diligenza. 
In particolare la Cassazione ha precisato definitivamente la ripartizione dell'onus probandi tra le parti in giudizio, statuendo che il pedone/utente della strada (o, meglio, la parte che si ritiene danneggiata) ha l'onere di dimostrare: 1) gli elementi costituivi del fatto storico qualificabile come illecito civile; 2) il nesso di causalità; 3) il danno ingiusto; 4) l'imputabilità oggettiva al custode della cosa; all'Ente pubblico incombe, invece, l'onere di provare o l'esistenza del concorso di colpa del danneggiato nell'evento lesivo, oppure la presenza di un caso fortuito che interrompe il nesso di causalità tra l'evento e il comportamento colposamente omissivo della PA. 
Nel caso di specie, il Comune di ### non ha adempiuto in alcun modo all'onere della prova spettategli, posto che non è stato dimostrato - perché indimostrabile - il concorso di colpa dell'utente della strada e neppure il caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra l'evento e il comportamento colposamente omissivo della PA..  ### il: 05/04/2024 n.1934/2024 importo 335,75
E, in proposito, la Corte di legittimità nella richiamata pronuncia ha così statuito: “l'ente pubblico (nella specie il Comune) preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza sulla sicurezza dei tombini che si trovano sui marciapiedi, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente”.  4) Dunque, è stato acclarato indubbiamente il nesso di causalità tra l'azione traumatica, i danni vari riportati da ### attrice e le condizioni dell'assetto stradale. 
Il fatto storico dannoso e lesivo è stato verificato e la dinamica del sinistro, e cioè l'evento dannoso, era stata determinata dalla presenza del trabocchetto (disconnessione della pavimentazione stradale), costituente insidia non prevedibile, né prevenibile. 
Anche se il pedone/utente della strada cade sull'asfalto e si fa male, sono l'### e il manager a trovarsi nella posizione di garanzia e a rischiare la condanna per lesioni personali colpose.  5) Pertanto, i danni, conseguenti agli incidenti determinati dalla negligenza dell'### che ha la proprietà o la disponibilità e il godimento del bene demaniale, in particolare di strada pubblica, allorché si verifichino nel custodire la res e/o nel fornire agli utenti adeguate segnalazioni, devono essere risarciti dal Comune di competenza, in quanto sullo stesso gravano gli obblighi del custode. 
La Corte di legittimità (C. Cass., ###. Pen., depositata il ###) ha sancito il principio, secondo cui la bolla d'asfalto o la buca o la disconnessione, in cui incappa il passante/utente della strada, costituisce un'insidia, se risulta difficilmente visibile e non viene affatto segnalata. 
Nè vale a configurare una condotta abnorme in capo al pedone/utente della strada la circostanza che l'infortunio sia avvenuto mentre il passante/utente della strada si trovava fra il piano di calpestio della carreggiata e il marciapiede. 
Al sinistro per cui è causa possono sicuramente attagliarsi i principi sanciti nelle pronunce fin qui ricordate e gli orientamenti giurisprudenziali, cui questo Giudice ritiene di poter aderire.  “### stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto” (C. 
Cass. Civ., 13.7.2011, n. 15375; ma anche ### Napoli, Sezione 12 civile, sent. 14.4.2014, n. 5687) e “la responsabilità della P.A. in conseguenza di un sinistro cagionato da un bene ad essa appartenente può essere configurata sotto due profili: in primis, la responsabilità colposa della P.A. può discendere dalla “generalklausel” di cui all'art. 2043 c.c., atteso che, secondo la ### il: 05/04/2024 n.1934/2024 importo 335,75 consolidata giurisprudenza, la pubblica amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale nella vigilanza, manutenzione e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile né prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia; inoltre, la responsabilità della pubblica amministrazione può essere ricondotta alla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., per danni causati dall'omessa custodia dei beni demaniali, quali sono le strade pubbliche.” ### stradale è una situazione di pericolo che si può verificare all'insaputa del conducente o del pedone/utente della strada, che in quel momento percorre una pubblica via: “In quest'ottica, l'insidia, cioè quella situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità ed imprevedibilità, integra pericolo occulto, è configurabile anche con riferimento al danno cagionato da cose in custodia, ed in tale ipotesi ha solo l'effetto di caratterizzare l'oggetto concreto dell'onere della prova a carico del custode, nel senso che quest'ultimo, per liberarsi da responsabilità, è tenuto a dimostrare l'insussistenza del nesso eziologico tra la cosa, che ha prodotto o nell'ambito del quale si è prodotta l'insidia, ed il danno, in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione” (C. Cass. 19.11.2009 n. 24428). 
Su questo filone giurisprudenziale, cui si ritiene di dover aderire, si incardina anche l'ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4638, della Corte di Cassazione, sezione VI civile, emessa a seguito di danni da insidia stradale, per i quali l'attore chiedeva il risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza della caduta dalla bicicletta dovuta alla presenza di un tombino e di gravi sconnessioni sul manto stradale, ordinanza con cui i ### di legittimità hanno rilevato e considerato l'efficienza del comportamento imprudente del ciclista, nella produzione del danno : “Nel caso di specie, al contrario, la stessa formulazione del ricorso e della censura qui in esame indica che la richiesta di discussione fu avanzata in sede di precisazione delle conclusioni, di comparsa conclusionale e di replica, con ciò implicitamente ammettendo che la reiterazione che la disposizione in esame esige non ebbe luogo”.  ### della Suprema Corte pure il comportamento dell'infortunato o dell'automobilista, il cui veicolo è coinvolto nel sinistro, che poteva essere indice di disattenzione, non è ritenuto un evento eccezionale idoneo a interrompere il nesso causale fra l'esistenza dell'insidia e il verificarsi dell'incidente, in quanto, secondo la Corte di Cassazione, in base all'art. 2051 c.c., incombe sul Comune sia l'obbligo di custodire e fare manutenzione sulla strada che quello di ridurre, in ogni ### il: 05/04/2024 n.1934/2024 importo 335,75 modo possibile, il pericolo di incidenti mediante segnaletica che evidenzi le condizioni della strada e/o mediante l'impiego di agenti di polizia municipale, come prescritto da diversi articoli del codice della strada. 
Nel caso di specie, come in precedenza evidenziato, non si è potuto accertare e verificare un intervento successivo, modificativo e migliorativo dello stato dei luoghi, scenario del sinistro per cui è causa, ad opera dell'### comunale convenuta, finalizzato a porre rimedio al perdurare dell'insidia. 
Con la sentenza n. 11430 del maggio 2011 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla responsabilità da cose in custodia per le ipotesi in cui i pedoni cadano nelle buche stradali e riportino lesioni, esaminando il caso di una turista che aveva richiesto il risarcimento danni nei confronti di un Comune per le lesioni derivate dalla caduta nella pavimentazione del marciapiede : come nel caso che ci occupa, la presenza di una buca sul fondo stradale giustifica, invero, l'addebito di responsabilità al Comune per difetto di manutenzione e anche il nesso causale fra la situazione della strada e l'infortunio occorso al pedone.  6) Infatti, la presunzione di responsabilità della P.A. si applica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subìti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto (così, C. 
Cass., 15.10.2010, n. 21329), tenuto conto delle circostanze e della natura del tratto di strada in questione.  ### segue un orientamento ormai consolidato (ex multis, C. Cass., 6.7.2006, 15383; C. Cass., 22.4.2010, n. 9546), cui questo ### aderisce, improntato ad una lettura costituzionalmente impostata delle norme di tutela, riferite alla responsabilità civile della ### in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni/utenti della strada. 
Già con una pronuncia del 2008 (C. Cass., n. 11511/2008), che ben si attaglia al caso di specie, la Cassazione ha precisato che la responsabilità del Comune da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., non può essere automaticamente esclusa quando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito ad uso diretto da parte della collettività e si tratti di beni di notevole estensione. 
Tali caratteristiche assumono infatti rilievo esclusivamente per verificare se l'### possa invocare il caso fortuito, sottraendosi alla responsabilità, una volta dimostrato il nesso causale fra lo stato dei luoghi e l'evento dannoso.  ### il: 05/04/2024 n.1934/2024 importo 335,75 7) L'### comunale, odierna convenuta, non ha assolto il proprio onere probatorio, nulla avendo provato con riguardo all'espletamento con la diligenza adeguata alla sua natura e funzione di un'adeguata attività di vigilanza e controllo sul tratto di strada (bene in custodia) ove si è verificato il sinistro, alla luce dell'evidente pericolosità del dissesto del fondo stradale e della pavimentazione in oggetto.  8) ###, non sono emersi nello specifico neppure comportamenti colposi della ### danneggiata, idonei ad integrare il concorso di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del custode danneggiante secondo l'incidenza della colpa della danneggiata. 
Detta norma (espressione del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore) si applica anche nei casi di danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale (in tal senso, sia C.  3651/06, massima 588890, sia C. Cass. 15383/06, massima 591251). 
Invero, le circostanze di fatto consentono di affermare che la condotta della danneggiata non è in alcun modo valutabile come negligente od imprudente, tenuto conto che non può dirsi dimostrato che essa stesse tenendo per strada comportamenti distratti e/o imprudenti e/o negligenti e/o azzardati (### Rimini, 23.4.2010, n. 547).  9) Può ritenersi, insomma, che “la discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica, trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinati quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che l'inosservanza di dette disposizioni e norme comporta la responsabilità dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi“ (C. Cass.Civ., Sez.III, 28.4.1997, n.3631, Anas c.  ### e che “l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a mantenere la stessa in condizioni che non costituiscono per l'utente - che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità - una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto) caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo“ (C. Cass.Civ., Sez.III, 28.4.1997, n.3630, Anas c. Gidia).  10) E', pertanto, configurabile a carico del Comune convenuto una responsabilità ex art. 2051 sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, ex multis, la già richiamata sentenza n. 3651/06 della ### della Corte di Cassazione, secondo cui “la P.A.  (…..) risponde ai sensi dell'art.2051 c.c. dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui a proprietaria (art.14 cod. strada) o custode (tale essendo anche il ### il: 05/04/2024 n.1934/2024 importo 335,75 possessore, il detentore e il concessionario), in ragione del particolare rapporto con la cosa che le deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico essa si liberi dando la prova del fortuito, consistente non già nell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia - ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo-, bensì nella dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla provadi aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni non native (nel caso art.14 cod. strada; art.2 d.lgs. 143/94; D.M.LL.PP. 223/92) e già del principio generale del neminem laedere, di modo che pertanto il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa”. 
Tale orientamento è stato successivamente confermato dalle sentenze 15384/06, 20827/06, 4962/07 e 5309/07 e di merito. 
Cosi, “affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ.. (Nella specie, in cui il giudice di merito aveva ritenuto che l'amministrazione comunale non fosse responsabile del danno patito da un passante inciampato in un marciapiede sconnesso, sul presupposto che l'art. 2051 cod. civ. non potesse essere applicato nell'ipotesi di danni causati da beni demaniali, la S.C. ha cassato tale decisione, formulando il principio di cui in massima)” (C. 
Cass., n. 150421/2008).  11) Con riguardo all'onere probatorio circa le caratteristiche concrete della fattispecie all'esame di questo Giudice, alla danneggiata competeva unicamente - onere assolto - di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, oltre al danno; mentre, ben più gravoso era l'onere probatorio - non assolto - della ### convenuta.  ### il: 05/04/2024 n.1934/2024 importo 335,75
Infatti, quest'ultima avrebbe dovuto fornire la dimostrazione, anche in ossequio al principio di c.d.  vicinanza alla prova, che il danno per cui è causa si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (in tal senso, la già citata C. Cass. 3651/06).  12) ### della ### convenuta è grave e tale da comportare in favore della ### attrice il risarcimento del danno, essendo il pregiudizio dalla stessa patito conseguenza diretta dell'inadempimento della ### anzidetta.  13) Di conseguenza, il Comune di ### riconosciuto responsabile del sinistro per cui è causa, va condannato al pagamento in favore della ### attrice della somma complessiva di euro 8.713,88, quale risarcimento del danno accertato e quantificato con la espletata ### oltre a interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino al soddisfo. 
In applicazione del principio di soccombenza, il Comune di ### va condannato, altresì, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ### attrice, che vengono liquidate in € 6.000 per onorari e in € 600 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e ### come per legge, con distrazione in favore del ### anticipatario.  ⬧⬧⬧ La domanda dell'attrice va integralmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la responsabilità risarcitoria dell'### convenuta. 
Parimenti, le spese relative alla C.T.U. sono definitivamente poste a carico del Comune convenuto.  ### accoglimento della domanda attorea determina la regolamentazione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con l'Avv. ### contro il Comune di ### in persona del legale rapp.te p.t., con l'Avv. ### così provvede: 1) Dichiara che il sinistro per cui è causa e i conseguenti danni si sono verificati esclusivamente a seguito del dissesto e dell'assenza di manutenzione del fondo e della pavimentazione stradale da parte dell'### convenuta.  2) Riconosce l'integrale responsabilità del sinistro di cui è causa in capo al Comune di ### e, per l'effetto, condanna quest'ultimo, in persona del ### rapp.te p.t., al pagamento dell'importo di euro 8.713,88, oltre a interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino al soddisfo, quale risarcimento del danno patito dalla ### attrice a seguito del sinistro oggetto del presente giudizio.  ### il: 05/04/2024 n.1934/2024 importo 335,75 3) Pone definitivamente le spese della C.T.U. a carico del soccombente Comune convenuto.  4) Condanna, altresì, il Comune di ### in persona del ### rapp.te p.t., alla rifusione delle spese di lite sostenute da ### attrice, quantificate € 6.000 per onorari e in € 600 per spese vive, oltre rimborso spese generali, ad IVA e ### come per legge, con distrazione del ### anticipatario. 
Brindisi, 29 maggio 2023 #### il: 05/04/2024 n.1934/2024 importo 335,75

causa n. 5368/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Erriquez Francesca Margherita, Cafaro Rosanna

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Giudice di Pace di Siracusa, Sentenza n. 664/2024 del 13-06-2024

... Si passa quindi all'esame della responsabilità: Si ritiene che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all'### atteso che “l'insidia”, in questo caso è stata determinata dal fatto di un terzo (chi ha perso o lasciato uno pneumatico sulla strada) e non si ha cognizione del momento in cui tale insidia sia stata creata e, quanto alla segnalazione, la stessa risulta effettuata circa 10 minuti prima del fatto, un lasso di tempo troppo breve perché si possa ritenere che il custode non sia intervenuto tempestivamente a rimuovere il pericolo. La presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. è subordinata alla sussistenza del rapporto di custodia tra la “res”, fonte del danno, e il custode, ovvero chi può esercitare il suo potere di fatto sulla cosa. Chiarito il (leggi tutto)...

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N.RG 1945 / 2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Siracusa Sezione 01 SEZIONE UNICA Il Giudice di ### di ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1945 / 2021 ### contenzioso dell'anno 2021 ### istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) E #### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) #### ex art. 132 cpc Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore esponeva che in data ### in ### . ### alla guida dell'### tg ### di proprietà dell'attore, percorreva la SS 114 con direzione ### quando all'altezza del Km 134 impattava contro un grosso pneumatico presente sulla corsia di marcia.
A seguito di ciò l'auto dell'attore riportava danni per € 1.914,49 e lo stesso intraprendeva il presente ### per ottenere il risarcimento dovutogli dall'Ente custode della strada, ex art. 2051 Si costituiva l'### che contestava ogni addebito di responsabilità. 
Le risultanze istruttorie e, segnatamente, l'espletata prova testimoniale, e i documenti prodotti hanno confermato il fatto storico, ovvero che l'auto dell'attore, a seguito dell'impatto con un grosso pneumatico presente sulla carreggiata avrebbe subito un danno all'autovettura. Ed il nesso causale, cioè i danni subiti sono derivati dall'impatto Il caso in esame si inquadra certamente nella fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., in quanto l'### Ente custode della strada è responsabile del danno cagionato a terzi dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.  ### custode, pertanto, risponde dei danni provocati agli utenti in caso di omesso o incompleto adempimento del dovere di mantenere la strada in condizioni da non arrecare danni o creare situazioni di pericolo. 
Si passa quindi all'esame della responsabilità: Si ritiene che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all'### atteso che “l'insidia”, in questo caso è stata determinata dal fatto di un terzo (chi ha perso o lasciato uno pneumatico sulla strada) e non si ha cognizione del momento in cui tale insidia sia stata creata e, quanto alla segnalazione, la stessa risulta effettuata circa 10 minuti prima del fatto, un lasso di tempo troppo breve perché si possa ritenere che il custode non sia intervenuto tempestivamente a rimuovere il pericolo. 
La presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. è subordinata alla sussistenza del rapporto di custodia tra la “res”, fonte del danno, e il custode, ovvero chi può esercitare il suo potere di fatto sulla cosa. 
Chiarito il fondamento giuridico dell'art. 2051, risulta agevole comprendere le ragioni che, nel caso in esame, fanno escludere la responsabilità della convenuta. 
La prova testimoniale ha accertato che il precedente incidente era avvenuto circa 10 minuti prima, quindi intorno alle 15,00, e che le vittime ne avevano fatto segnalazione all'anas; la stradale, che interviene alle 16,00 dichiara nella relazione di servizio che al loro arrivo lo pneumatico era già stato rimosso dall'### Da tali dati è evidente 1) che la presenza del pneumatico si configuri come “caso fortuito”, poichè la situazione di pericolo non era intrinseca alla res, cioè alla strada, ma è stata imprevedibilmente creata da terzi e 2) che la convenuta è diligentemente intervenuta, in tempi abbastanza rapidi, per eliminare il pericolo. 
La Suprema Corte fa una distinzione tra le situazioni di pericolo immanenti, connesse quindi alla struttura e morfologia della strada e le situazioni provocate dagli stessi utenti della strada che, imprevedibilmente alterano lo stato delle cose, ponendo a repentaglio anche l'incolumità degli utenti. 
Per questa seconda ipotesi la Cassazione ritiene che sussista il caso fortuito (Cass. 488/2003). Tale responsabilità è esclusa dal caso fortuito che attiene non ad un comportamento del responsabile della cosa ma ad un elemento esterno che può essere costituito dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato In particolare si ha esonero dalla responsabilità, quando il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti. 
Corte di Cassazione, sez. ### - 3, 30 settembre 2014 n. 20619 Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda deve essere rigettata. 
Le spese di ### seguono la soccombenza e vengono liquidate come da pericolo.  P.Q.M.   Il Giudice di ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1945/21 R.G.  1) Rigetta la domanda; 2) ### al pagamento delle spese di ### che liquida in complessivi € 645,00, per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge ### definitivamente a carico dell'attore le spese di ### deciso in ### lì 10-6-2024 Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott. ###


causa n. 1945/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Pico Donatella

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Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 863/2024 del 21-05-2024

... per cui è causa nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.. ### meno recente ravvisa nella richiamata norma una responsabilità per colpa presunta, fondata sul fatto del custode, venuto meno al dovere di controllo e di vigilanza affinché la cosa non produca danni a terzi (cfr. Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 1995 n. 11264; Cass. civile, III, 1 giugno 1995, n. 6125); mentre, i più recenti orientamenti ravvisano una responsabilità di tipo oggettivo in capo al custode, la cui condotta non viene in considerazione, essendo sufficiente la sussistenza del nesso eziologico tra cosa in custodia e danno arrecato (### C. Cass. civile, sez. III, 28.6.2012, n. 10860; C. Cass. civile, sez. III, 16.1.2009, n. 993; C. Cass. civile, sez. III, 10.3.2009, 5741). ###. 2051 c.c. (leggi tutto)...

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SENTENZA n° REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, in persona del ###. ### ha emesso la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 4545/2015 del ###, promossa #### con l'Avv. ### - attrice ####, con l'Avv. ### - convenuto ###  ### delle ### : come da memorie conclusionali.   MOTIVI DELLA DECISIONE 1.### che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU, 642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. 
Osservato che per consolidata giurisprudenza del ###, il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle ### ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata. 
FATTO E DIRITTO Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle ### Richiamati tutti i provvedimenti resi in corso di causa. 
Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle ### Rilevato che ### attrice ha formulato le conclusioni seguenti : “- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di ### in persona del ### pro-tempore, nella produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento dei danni subìti dall'attore, pari ad € 15.598,72, come a suo tempo spiegato nell'atto di citazione, ovvero all'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia, comunque non inferiore, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di ### - con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario. Riserve e salvezze illimitate”. [in corsivo le testuali conclusioni attoree]. 
Visto che ### convenuta ha formulato le conclusioni seguenti : “respingere la domanda attrice, perchè infondata in fatto e diritto; e, per l'effetto, condannare l'attore a spese e competenze del presente giudizio. In subordine, qualora dovesse ritenersi fondata la domanda attrice, riconoscere concorso di colpa a carico dell'attore, per la condotta imprudente tenuta, dato lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro. Con conseguente statuizione sulle spese”. [in corsivo le testuali conclusioni di ### convenuta]. 
Osserva. 
FATTO E DIRITTO  - Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore lamentava che in data ###, alle ore 13 circa, percorrendo il marciapiede di via F.lli Bandiera in ### cadeva rovinosamente dopo essere incappato in una sconnessione ivi esistente e in un laterizio male e precariamente posizionato, che gli si sbriciolava sotto i piedi. 
Precisava l'attore di essere stato trasportato dal 118 al ### dell'### “D. 
Camberlingo” di ### F.na, dove gli veniva diagnosticato un“ trauma contusivo scapoloomerale dx con lussazione di spalla e frattura trochite omerale e veniva sottoposto ad ingessatura della parte fratturat a” [in corsivo le testuali asserzioni attoree].  - Si costituiva l'### convenuta, impugnando e contestando integralmente gli assunti attorei, chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta inammissibile, non sufficientemente provata e infondata in fatto ed in diritto.  - Veniva svolta attività istruttoria con l'ascolto di testimoni oculari, che confermavano i fatti come esposti dalla ### attrice e le cui risultanze sono state dirimenti ai fini della presente decisione.  - Questo Giudice invitava ### le ### ad addivenire ad una soluzione anticipata in via bonaria del presente giudizio, ricevendone netto diniego.  - Così, all'udienza del 2.2.2024 la causa veniva spedita a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dall'1.3.2024.   I) ### ai fini della decisione sull'entità del danno liquidabile, sono non solo le risultanze della esperita prova testimoniale, ma anche le risultanze dell'esperita e incontestata CTU medico-legale. 
E, per ciò che attiene al quantum, ### attrice ha documentato le spese mediche. 
Il nominato CTU ha, invero, accertato che i postumi permanenti delle lesioni riportate da ### attrice sono valutati in misura del 4 %; mentre, l'I.T.P. al 75% è stato di giorni 30, quello parziale al 50% di gg. 60 e quello parziale al 25% di ulteriori gg. 60, ritenendo congruo l'importo di euro 485,00 per le spese mediche e terapeutiche. 
II) Nel caso di specie si può sicuramente addebitare il sinistro ad un comportamento colpevole dell'### convenuta ed è anche possibile accertare il nesso di derivazione eziologia tra la cosa in custodia (il marciapiede e il fondo stradale di una pubblica via) e l'evento dannoso (sinistro per cui è causa), inscrivendo la vicenda per cui è causa nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c..  ### meno recente ravvisa nella richiamata norma una responsabilità per colpa presunta, fondata sul fatto del custode, venuto meno al dovere di controllo e di vigilanza affinché la cosa non produca danni a terzi (cfr. Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 1995 n. 11264; Cass. civile, III, 1 giugno 1995, n. 6125); mentre, i più recenti orientamenti ravvisano una responsabilità di tipo oggettivo in capo al custode, la cui condotta non viene in considerazione, essendo sufficiente la sussistenza del nesso eziologico tra cosa in custodia e danno arrecato (### C. Cass. civile, sez. III, 28.6.2012, n. 10860; C. Cass. civile, sez. III, 16.1.2009, n. 993; C. Cass. civile, sez. III, 10.3.2009, 5741).  ###. 2051 c.c. richiede un dovere specifico di contenuto positivo, consistente nel dovere di vigilanza e di controllo sul bene ed adottare le misure idonee ad impedire che la cosa in custodia arrechi danni ai terzi. 
In sostanza, la richiamata norma prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell'evento inevitabile ed imprevedibile. 
III) Proprio dall'esame del sinistro per cui è causa, si evince che ### attrice ha assolto al proprio onere probatorio, in quanto sia i fatti di causa sono stati confermati dai testimoni escussi; mentre, non risulta che l'### abbia provveduto a dispiegare alcuna attività probatoria per andare esente da qualsiavoglia responsabilità. 
Il nesso causale tra tali condizioni del marciapiede e il sinistro può considerarsi provato presuntivamente, quale conseguenza logica secondo un criterio di normalità, poiché, tenuto conto dell'incidenza dello stato dei luoghi sul tratto di pubblica via, era plausibile che il pedone non si avvedesse in tempo dell'insidia. 
Con riferimento all'onus probandi in casi analoghi, la Suprema Corte (ex multis, C. Cass., 11.1.2008, n. 390; e, ancor prima, C. Cass., 12.1.1996, n. 191; C. Cass., 3.12.2002, n. 17152) ha riesaminato spesso il tema della responsabilità della PA per i danni derivanti alla persona a causa di una insidia stradale, ovvero da una situazione di pericolo occulto, oggettivamente non visibile né prevedibile anche da parte di persone dotate di normale accortezza e diligenza. 
In particolare la Cassazione ha precisato definitivamente la ripartizione dell'onus probandi tra le parti in giudizio statuendo che la parte che si ritiene danneggiata ha l'onere di dimostrare: 1) gli elementi costituivi del fatto storico qualificabile come illecito civile; 2) il nesso di causalità; 3) il danno ingiusto; 4) l'imputabilità oggettiva al custode della cosa. 
All'Ente pubblico incombe, invece, l'onere di provare o l'esistenza del concorso di colpa del danneggiato nell'evento lesivo, oppure la presenza di un caso fortuito che interrompe il nesso di causalità tra l'evento e il comportamento colposamente omissivo della PA. 
Nel caso di specie, il Comune di ### non ha adempiuto in alcun modo all'onere della prova spettategli, posto che non è stato dimostrato - perché indimostrabile - il concorso di colpa del pedone e neppure il caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra l'evento e il comportamento colposamente omissivo della PA.. 
E, in proposito, la Corte di legittimità nella richiamata pronuncia ha così statuito: “l'ente pubblico (nella specie il Comune) preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza sulla sicurezza dei tombini che si trovano sui marciapiedi, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente”. 
IV) Dunque, il fatto storico dannoso e lesivo è stato verificato e la dinamica del sinistro, e cioè la rovinosa caduta del pedone sullo scenario del sinistro per cui è causa, era stata determinata dalla presenza del trabocchetto, costituente insidia non prevedibile, né prevenibile. 
Se il marciapiede è in condizioni tali da arrecare nocumento a chi percorre quel tratto di pubblica via, sono l'### e il manager a trovarsi nella posizione di garanzia e a rischiare anche la condanna per lesioni personali colpose. 
V) Pertanto, i danni, conseguenti agli incidenti determinati dalla negligenza dell'### che ha la proprietà o la disponibilità e il godimento del bene demaniale, in particolare di strada pubblica, allorché si verifichino nel custodire la res e/o nel fornire agli utenti adeguate segnalazioni, devono essere risarciti dal Comune di competenza, in quanto sullo stesso gravano gli obblighi del custode. 
La Corte di legittimità (C. Cass., ###. Pen., depositata il ###), ad esempio, ha sancito il principio, secondo cui la bolla d'asfalto su cui cade il passante costituisce un'insidia: risulta difficilmente visibile e non viene affatto segnalata e non vale a configurare una condotta abnorme in capo al pedone la circostanza che l'infortunio sia avvenuto mentre il passante si trovava fra il piano di calpestio della carreggiata e il marciapiede. 
Al sinistro per cui è causa possono sicuramente attagliarsi i principi sanciti nelle pronunce fin qui ricordate e gli orientamenti giurisprudenziali, cui questo Giudice ritiene di poter aderire.  “### stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto” (C. 
Cass. Civ., 13.7.2011, n. 15375; ma anche ### Napoli, Sezione 12 civile, sent. 14.4.2014, n. 5687) e “la responsabilità della P.A. in conseguenza di un sinistro cagionato da un bene ad essa appartenente può essere configurata sotto due profili: in primis, la responsabilità colposa della P.A. può discendere dalla “generalklausel” di cui all'art. 2043 c.c., atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza, la pubblica amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale nella vigilanza, manutenzione e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile né prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia; inoltre, la responsabilità della pubblica amministrazione può essere ricondotta alla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., per danni causati dall'omessa custodia dei beni demaniali, quali sono le strade pubbliche.” ### stradale è una situazione di pericolo che si può verificare all'insaputa del conducente o del pedone, che in quel momento percorre una pubblica via: “In quest'ottica, l'insidia, cioè quella situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità ed imprevedibilità, integra pericolo occulto, è configurabile anche con riferimento al danno cagionato da cose in custodia, ed in tale ipotesi ha solo l'effetto di caratterizzare l'oggetto concreto dell'onere della prova a carico del custode, nel senso che quest'ultimo, per liberarsi da responsabilità, è tenuto a dimostrare l'insussistenza del nesso eziologico tra la cosa, che ha prodotto o nell'ambito del quale si è prodotta l'insidia, ed il danno, in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione” (C. Cass. 19.11.2009 24428). 
Su questo filone giurisprudenziale, cui si ritiene di dover aderire, si incardina anche l'ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4638, della Corte di Cassazione, sezione VI civile, emessa a seguito di danni da insidia stradale, per i quali l'attore chiedeva il risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza della caduta dalla bicicletta dovuta alla presenza di un tombino e di gravi sconnessioni sul manto stradale, ordinanza con cui i ### di legittimità hanno rilevato e considerato l'efficienza del comportamento imprudente del ciclista, nella produzione del danno : “Nel caso di specie, al contrario, la stessa formulazione del ricorso e della censura qui in esame indica che la richiesta di discussione fu avanzata in sede di precisazione delle conclusioni, di comparsa conclusionale e di replica, con ciò implicitamente ammettendo che la reiterazione che la disposizione in esame esige non ebbe luogo”.  ### della Suprema Corte pure il comportamento dell'infortunato, che poteva essere indice di disattenzione, non è ritenuto un evento eccezionale idoneo a interrompere il nesso causale fra l'esistenza dell'insidia e il verificarsi dell'incidente, in quanto, secondo la Corte di Cassazione, in base all'art. 2051 c.c., incombe sul Comune sia l'obbligo di custodire e fare manutenzione sulla strada che quello di ridurre, in ogni modo possibile, il pericolo di incidenti mediante segnaletica che evidenzi le condizioni della strada e/o mediante l'impiego di agenti di polizia municipale, come prescritto da diversi articoli del codice della strada. 
Con la sentenza n. 11430 del maggio 2011 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla responsabilità da cose in custodia per le ipotesi in cui i pedoni cadano nelle buche stradali e riportino lesioni. 
Nel caso di specie, analogo a quello che ci occupa, una turista aveva richiesto il risarcimento danni nei confronti di un Comune per le lesioni derivate dalla caduta nella pavimentazione del marciapiede : la presenza di una buca o di una disconnessione sul fondo stradale giustifica, invero, l'addebito di responsabilità al Comune per difetto di manutenzione e anche il nesso causale fra la situazione della strada e l'infortunio occorso al pedone. 
VI) Infatti, la presunzione di responsabilità della P.A. si applica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto (così, C. 
Cass., 15.10.2010, n.21329) , tenuto conto delle circostanze, della natura limitata e periferica del tratto di strada in questione.  ### segue un orientamento ormai consolidato (ex multis, C. Cass., 6.7.2006, 15383; C. Cass., 22.4.2010, n. 9546), cui questo ### aderisce, improntato ad una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela, riferite alla responsabilità civile della ### in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni. 
Già con una pronuncia del 2008 (C. Cass., n. 11511/2008), che ben si attaglia al caso di specie, la Cassazione aveva precisato che la responsabilità del Comune da cose in custodia, prevista dall'art.  2051 c.c., non può essere automaticamente esclusa quando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito ad uso diretto da parte della collettività e si tratti di beni di notevole estensione. Tali caratteristiche assumono infatti rilievo esclusivamente per verificare se l'### possa invocare il caso fortuito, sottraendosi alla responsabilità, una volta dimostrato il nesso causale fra lo stato dei luoghi e l'evento dannoso. 
VII) L'### comunale, odierna convenuta, non ha assolto il proprio onere probatorio, nulla avendo provato con riguardo all'espletamento con la diligenza adeguata alla sua natura e funzione di un'adeguata attività di vigilanza e controllo sul tratto di strada (bene in custodia) ove si è verificato il sinistro, alla luce dell'evidente pericolosità dello stato del marciapiede. 
VIII) ###, non è emerso nello specifico neppure un comportamento colposo del conducente del veicolo danneggiato, idoneo ad integrare il concorso di cui all'art.1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del custode danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato ### norma (espressione del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore) si applica anche nei casi di danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale (in tal senso, sia C.  3651/06, massima 588890, sia C. Cass. 15383/06, massima 591251). 
Invero, le circostanze di fatto consentono di affermare che la condotta di parte odierna istante non è in alcun modo valutabile come negligente od imprudente, tenuto conto che non può dirsi dimostrato che il pedone attore stesse percorrendo quel tratto di strada a passo veloce o fosse particolarmente distratto e quant'altro (### Rimini, 23.4.2010, n. 547). 
IX) Può ritenersi, insomma, che “la discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica, trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinati quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che l'inosservanza di dette disposizioni e norme comporta la responsabilità dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi“ (C. Cass.Civ., Sez.III, 28.4.1997, n.3631, Anas c.  ### e che “l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a mantenere la stessa in condizioni che non costituiscono per l'utente - che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità - una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto) caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo“ (C. Cass.Civ., Sez.III, 28.4.1997, n.3630, Anas c. Gidia). 
X) E', pertanto, configurabile a carico del Comune convenuto una responsabilità ex art. 2051 sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, ex multis, la già richiamata sentenza n. 3651/06 della ### della Corte di Cassazione, secondo cui “la P.A. (…..) risponde ai sensi dell'art.2051 c.c. dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui a proprietaria (art.14 cod. strada) o custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario), in ragione del particolare rapporto con la cosa che le deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico essa si liberi dando la prova del fortuito, consistente non già nell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia - ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo-, bensì nella dimostrazione - in applicazione del principio di c.d.  vicinanza alla provadi aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni non native (nel caso art.14 cod.  strada; art.2 d.lgs. 143/94; D.M.LL.PP. 223/92) e già del principio generale del neminem laedere, di modo che pertanto il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa”. Tale orientamento è stato successivamente confermato dalle sentenze 15384/06, 20827/06, 4962/07 e 5309/07 e di merito. 
Cosi, “affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ.. (Nella specie, in cui il giudice di merito aveva ritenuto che l'amministrazione comunale non fosse responsabile del danno patito da un passante inciampato in un marciapiede sconnesso, sul presupposto che l'art. 2051 cod. civ. non potesse essere applicato nell'ipotesi di danni causati da beni demaniali, la S.C. ha cassato tale decisione, formulando il principio di cui in massima)” (C. Cass., n. 150421/2008). 
XI) Con riguardo all'onere probatorio circa le caratteristiche concrete della fattispecie all'esame di questo Giudice, all'attore-danneggiato competeva unicamente - onere assolto - di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, oltre al danno; mentre, ben più gravoso era l'onere probatorio - non assolto - della ### convenuta. 
Infatti, quest'ultima avrebbe dovuto fornire la dimostrazione, anche in ossequio al principio di c.d.  vicinanza alla prova, che il danno per cui è causa si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (in tal senso, la già citata C.  3651/06). 
XII) ### della ### convenuta è grave e tale da comportare in favore della ### attrice il risarcimento del danno, essendo il pregiudizio economico, da detta ### patito, conseguenza diretta dell'inadempimento della ### stessa. 
XIII) Il risarcimento va determinato con riferimento alla prova fornita da ### attrice, non confutata in alcun modo dal Comune convenuto. 
Di conseguenza, il Comune di ### riconosciuto responsabile del sinistro occorso a ### attrice, va condannato alla rifusione alla stessa della somma complessiva di euro 8.044,62, di cui euro 485 per spese mediche documentate In applicazione del principio di soccombenza, il Comune di ### va condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che vengono liquidate in € 7.000 per onorari e in € 500 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e ### come per legge, con distrazione in favore del ### anticipatario.  ⬧⬧⬧ La domanda dell'attore va integralmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la responsabilità nel sinistro per cui è causa dell'### convenuta.  ### accoglimento della domanda attorea determina la regolamentazione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con l'Avv. ### contro il Comune di ### in persona del ### e ### rapp.te p.t., con l'Avv. ### così provvede: 1) Dichiara che il sinistro per cui è causa e i conseguenti danni si sono verificati esclusivamente a seguito dell'assenza di manutenzione e di vigilanza sullo stato del marciapiede e del fondo stradale, scenario del sinistro per cui è causa, da parte dell'### convenuta.  2) Riconosce l'integrale responsabilità del sinistro di cui è causa in capo al Comune di ### e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al risarcimento del danno patito dalla ### attrice, quantificato in complessivi euro 8.044,62, di cui euro 485 per spese mediche documentate.  3) Condanna il Comune di ### alla rifusione delle spese di lite sostenute da ### attrice, quantificate in euro 7.000 per onorari e in euro 500 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e ### come per legge con distrazione in favore del ### anticipatario. 
Brindisi, 21 maggio 2024 ### Avv. ### n. 4545/2015

causa n. 4545/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Erriquez Francesca Margherita, Rosanna Cafaro

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