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Tribunale di Trapani, Sentenza n. 693/2025 del 23-10-2025

... c.c. al fine di verificare l'eventuale esistenza di responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, risultando, pertanto, gli attori nei termini per esperire la presente azione. Gli attori, poi, hanno riferito che “nel tempo, però, dopo vari e gravi disagi correlati all'emersione di muffe all'interno dell'immobile e a fronte del ripetersi di tali eventi, gli odierni attori hanno conferito incarico all'### di accertare la presenza di vizi, le cause e le condizioni strutturali dell'immobile e la rispondenza agli obblighi contrattualmente assunti” ( atto di citazione pag. 2). Invero, gli attori non riferiscono la data della scoperta dei vizi indicati nell'atto di citazione, come sopra riportato, ma nella relazione del CTP allegata all'atto di citazione si legge che il loro consulente di parte ha ricevuto l'incarico in data 11 dicembre 2020 e, seppur la relazione di parte non porta una data di fine rapporto e/o di consegna dell'elaborato agli attori, dalla lettura della stessa è possibile ricavare che in data 20 dicembre 2020 il CTP ha effettuato il sopralluogo nell'immobile e dagli allegati si evince che in data 03 febbraio 2021 venivano effettuate (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di #### 127 TER CPC Il Giudice dott.ssa ### all'esito dell'udienza del giorno 30/09/2025, tenutasi ex artt. 128 e 281 sexies cpc con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter cpc, come disposto con precedente provvedimento, dà atto che sono pervenute da entrambe le parti note d'udienza ritualmente depositate. 
Null'altro consta in esito ad aggiornamento del fascicolo telematico p.q.m.  Dopo la lettura delle note d'udienza, pone la causa in decisione e provvede come da sentenza di seguito resa, e pronunciata e pubblicata mediante deposito telematico.  ### N. R.G. 239/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE ORDINARIA CIVILE In composizione monocratica nella persona del ### dott.ssa ### all'esito dell'udienza del giorno 30/09/2025, tenutasi ex artt. 128 e 281 sexies cpc con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 239/2022 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv.  ### elettivamente domiciliato in ### nella ###. Narici n. 45, presso lo studio dei difensori BUTTICÉ ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### nella via V. Narici n. 45, presso lo studio dei difensori ### CONTRO ### S.A.S. (P. IVA ###7), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio di quest'ultimo difensore ### S.p.A. (P. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliata in ####, ### 8, presso lo studio del difensore #### parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del giorno 09 settembre 2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### e ### hanno convenuto in giudizio ### s.a.s. e HDI ### s.p.a. per ivi sentire ritenere e dichiarare che la prima società convenuta quale impresa costruttrice-venditrice si è resa inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita del 16.05.2018 in forza del quale ha venduto agli attori il fabbricato di civile abitazione sito in ### del ### nella contrada ### s.n. (in catasto al foglio 39, p.lla 941, p.T-1, cat. A/3, classe 6, vani 8,5) inserito nel complesso residenziale “### degli Allori”; che l'immobile venduto agli attori è affetto da gravi e rilevanti difetti causati dalla mancata realizzazione di opere strutturali necessarie, dalla inesatta esecuzione dei lavori nonché dal mancato rispetto delle regole tecniche, della disciplina di legge e delle regole dell'arte, come specificato nella relazione di C.T.U. espletata nel procedimento promosso avanti il Tribunale di Trapani ai sensi dell'art.696 bis c.p.c. portante R.G. 1475/2021 del proprio C.T.P.; che la convenuta ### s.a.s. sia obbligata al risarcimento dei danni arrecati agli attori, da liquidare in misura pari ai costi dei lavori necessari ad eliminare i difetti esistenti, a realizzare le opere strutturali mancanti, alla sistemazione delle opere eseguite in maniera irregolare, a condurre l'immobile alle condizioni igienico sanitarie urbanistiche di corretto godimento abitativo nonché a dare corretta esecuzione agli obblighi secondo il progetto costruttivo esistente ed in conformità alle previsioni legislative e, comunque, ai costi per rimediare ai difetti ed eliminare le cause accertati e stimati mediante la detta C.T.U.; quantificare il risarcimento dei danni subiti dagli attori nella somma di euro 65.494,97 oltre ### come stimati dal C.T.U. e, comunque, in misura pari ai costi per eseguire gli interventi necessari ad eliminare i difetti esistenti, le loro cause e, particolarmente, per eseguire “intervento per il rispetto energetico dell'edificio, intervento su pavimentazione esterna, intervento sugli scarichi, intervento di rifacimento pareti interne” oltre i “lavori in più necessari per la tipologia di intervento di ristrutturazione e riparazione”; ritenere e dichiarare che le obbligazioni contrattuali che la ### s.a.s. non ha adempiuto sono garantite dalla polizza assicurativa n°1126401764 della compagnia ### S.p.a., stipulata in data ### ed espressamente richiamata e allegata all'atto pubblico di compravendita del 16.5.2018; ritenere e dichiarare, pertanto, che l'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla ### s.a.s. comporta che la convenuta ### S.p.a. è obbligata a corrispondere indennizzo in favore degli attori in misura pari all'ammontare dei danni, stimati dal C.T.U. in euro 65.494,97 oltre ### condannare, quindi, i convenuti ### s.a.s. e ### s.p.a. a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento/indennizzo, la somma di euro 65.494,97 oltre IVA ovvero altra somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali; ritenere e dichiarare, inoltre, che l'impresa costruttrice-venditrice ### s.a.s. è obbligata e, quindi, condannarla a risarcire i danni arrecati agli arredi ed ai beni mobili degli attori nonché a risarcire il danno agli stessi provocato per l'impedimento al corretto e pieno godimento abitativo dell'unità immobiliare venduta e ciò dalla data del trasferimento fino alla data in cui saranno corrisposte le somme necessarie all'esecuzione dei lavori per l'eliminare e rimediare ai difetti; liquidare detto danno secondo le risultanze istruttorie ovvero nella misura ritenuta di giustizia e, per quanto riguarda il danno da impedimento al pieno godimento abitativo dell'immobile, in misura pari alla differenza tra il valore locativo che l'immobile avrebbe avuto se fosse stato correttamente costruito ed il minor valore dello stesso a causa dei difetti esistenti, danno stimato dal CTU nella somma di euro 227,50 per mese, oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese e compensi del giudizio. 
Costituitasi, ### S.p.A ha contestato le domande di parte attrice e ne ha chiesto il rigetto stante l'insussistenza di alcun obbligo di garanzia; ha chiesto di accertare l'estraneità dei danni rispetto al rischio assicurato e rigettare la domanda spiegata dagli attori; in subordine, di ritenere prescritto il diritto degli attori nei confronti dell'assicurato o in ogni caso determinare il quantum debeatur tenendo conto del concorso di colpa dei danneggiati e della franchigia fissa prevista dalla polizza; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. 
Costituitasi, ### s.a.s. ha contestato le richieste degli attori ed ha chiesto respingersi le domande tutte dagli stessi proposte nei propri confronti perché inammissibili, improcedibili e/o carenti nei presupposti e/o infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate e/o prescritte o per avvenuta decadenza dalla proposizione della relativa azione; con vittoria di spese e compensi di lite. 
Parte attrice, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, cpc, ha precisato la domanda formulata contro ### s.p.a., era intesa non solo volta a far valere la garanzia assunta da ### ma anche quale azione diretta a far valere l'obbligo di indennizzo previsto in polizza ed assunto in forza della disposizione legislativa a tutela dell'acquirente di immobile. 
In contestazione alle eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dalle convenute gli attori hanno affermato che quella formulata dalla ### è infondata stante che la responsabilità evocata è disciplinata anche dagli artt. 1669 e 1667 c.c. mentre le eccezioni formulate dalla ### s.a.s. sono infondate e anche tardive e, quindi, inammissibili. 
Concessi, appunto, i chiesti termini ex art 183, comma 6 cpc, il processo è stato istruito con prove documentali, susseguitisi diversi G.I. e pervenuto il fascicolo, da ultimo, a questo decidente, all'udienza del 03/12/2024 è stata formulata una proposta ex art. 185 bis cpc e disposta l'acquisizione tramite ### del fascicolo portante R.G. 1475/2021, dell'### svoltosi avanti questo Tribunale, con la CTU redatta dall'ing. ### La proposta conciliativa è stata accettata da parte attrice ma non accettata dalla convenuta società di assicurazione mentre sulla detta proposta l'altra società convenuta non ha preso alcuna posizione; preso atto delle posizioni delle parti sulla proposta conciliativa, sono state fatte nuovamente precisare le conclusioni avanti questo giudice, come sopra riportato, l'udienza di discussione si è svolta a trattazione scritta e i procuratori hanno discusso la causa nelle rispettive note conclusive depositate e la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. 
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate in tempi diversi da entrambe le parti convenute. 
A mente dell'art 1669 c.c. “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”. 
Sul tema della decadenza gli ### hanno affermato che “in tema di appalto, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669, comma 2, c.c, il giudice è tenuto non solo a considerare il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, ma anche ad accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera” (Cass. civ. Sentenza n. 1909 del 27/01/2025). 
Osserva il Tribunale che nel caso di specie, quindi, risulta determinante verificare il temine a quo ossia la data da cui fare partire il conteggio per la verifica della decadenza e della prescrizione. 
È documentalmente provato che il contratto di acquisto dell'immobile è stato stipulato in data 16 maggio 2018 (cfr. allegato n. 1 all'atto di citazione) ed in detto contratto si legge che il “### 2”, di cui fa parte l'immobile oggetto di casa, è stato ultimato (cfr. contratto di compravendita pag. 2); pertanto, alla detta data, di stipula del contratto di compravendita dell'immobile, l'opera oggetto di causa deve ritenersi compiuta. 
Né diversa data di compimento dell'opera risulta riportata dai convenuti, pertanto, è dal sopra indicato giorno che vanno computati i dieci anni indicati dall'art. 1669 c.c. al fine di verificare l'eventuale esistenza di responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, risultando, pertanto, gli attori nei termini per esperire la presente azione. 
Gli attori, poi, hanno riferito che “nel tempo, però, dopo vari e gravi disagi correlati all'emersione di muffe all'interno dell'immobile e a fronte del ripetersi di tali eventi, gli odierni attori hanno conferito incarico all'### di accertare la presenza di vizi, le cause e le condizioni strutturali dell'immobile e la rispondenza agli obblighi contrattualmente assunti” ( atto di citazione pag. 2). 
Invero, gli attori non riferiscono la data della scoperta dei vizi indicati nell'atto di citazione, come sopra riportato, ma nella relazione del CTP allegata all'atto di citazione si legge che il loro consulente di parte ha ricevuto l'incarico in data 11 dicembre 2020 e, seppur la relazione di parte non porta una data di fine rapporto e/o di consegna dell'elaborato agli attori, dalla lettura della stessa è possibile ricavare che in data 20 dicembre 2020 il CTP ha effettuato il sopralluogo nell'immobile e dagli allegati si evince che in data 03 febbraio 2021 venivano effettuate indagini sulle strutture, poi relazionate in data 22 febbraio 2021, e l'attestato di prestazione energetica è stato elaborato il 13 marzo 2021 (cfr. doc.02 allegato all'atto di citazione). 
La denuncia dei vizi, come accertati dal CTP degli attori, risulta redatta in data ### dai procuratori degli attori, e anche da questi ultimi sottoscritta, e inviata a mezzo pec ad entrambi i convenuti in data ###. 
Vista la complessità e l'importanza dei vizi scoperti risulta chiaro che per comprendere la gravità e le origini e correttamente operarne la denuncia gli attori hanno dovuto rivolgersi ad un tecnico competente che, a sua volta, ha dovuto fare accertamenti ed avvalersi di ausiliari, al fine di redigere una compiuta relazione che si ritiene possa essere stata consegnata agli attori alla data coincidente con quella portata dall'ultimo documento allegato alla stessa e, pertanto, il ###. 
Comunque, anche a voler considerare la data del conferimento dell'incarico al CTP (11/12/2020) risulta che la denuncia dei vizi è stata tempestivamente effettuata (21/04/2021) entro il termine di un anno dalla scoperta degli stessi e, pertanto, il termine di decadenza di un anno dalla scoperta previsto dall'art. 1669 c.c. non risulta superato. 
Passando alla verifica del decorso dell'ulteriore termine di prescrizione, deve tenersi conto che la prima fase del presente giudizio si è svolta avanti questo Tribunale con il deposito del ricorso che ha incoato il procedimento di ### portante R.G. 1475/2021 notificato alla società assicuratrice in data ###. 
Sul punto la Suprema Corte nell'Ordinanza n. 26225/23 del 08.09.23, ha affermato che “l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'articolo 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato”. 
Pertanto, nel caso di specie la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza dell'ATP effettuata il ### ha interrotto la prescrizione di un anno che decorreva dalla data della denuncia dei vizi effettuata il ###. 
Infine, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio risulta notificato dagli attori ad entrambi i convenuti a mezzo pec del 01/02/2022, conseguentemente la prescrizione ex art. 1669 non risulta maturata e le relative eccezioni sollevate, sia, tempestivamente, da ### spa sia, tardivamente, da ### s.a.s., costituitosi oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c., nella formulazione allora in vigore, con le preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c., non possono essere accolte. 
Passando ad esaminare la questione nel merito, osserva il Tribunale che ai fini della risoluzione del contratto, la gravità dell'inadempimento deve essere valutata in relazione sia alla parte inadempiuta dell'obbligazione rispetto a questa nel suo complesso, sia alla sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale, ed il giudizio sulla importanza dell'inadempimento deve fondarsi su di un criterio idoneo a coordinare l'elemento obiettivo, rappresentato dalla mancata o inesatta prestazione nel quadro della esecuzione generale del contratto, con l'elemento soggettivo, consistente nell'interesse concreto della controparte alla esatta e tempestiva prestazione. 
Inoltre, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza (Cass. Civ. 18947/2017). 
Nel caso di specie, si osserva che risulta provato e non contestato l'acquisto ed il possesso dell'immobile oggetto di causa dalla data del contratto di compravendita. 
Al fine di verificare l'effettiva esistenza delle difformità e dei vizi lamentati dalla parte attrice e l'esistenza di eventuali danni in capo alla stessa, come detto, è stato espletato ante causam il procedimento di accertamento tecnico preventivo, in cui è stato nominato CTU che ha risposto esaustivamente al quesito posto, ossia “verificare l'esistenza dei danni lamentati dalla ricorrente, la provenienza e la causa di essi, verificando se siano difetti di costruzione, ovvero normali effetti dell'ordinario scorrere del tempo, nonché se fossero già visibili all'epoca della stipula dell'atto di compravendita in questione (…) diretto alla ricostruzione in materia dei danni patiti”, quindi, il relativo fascicolo, con la relazione ed i successivi chiarimenti resi a seguito di osservazioni delle parti, è stato acquisito agli atti del presente fascicolo, secondo le regole del ####, ing. ### dopo avere effettuato un sopralluogo ed i relativi accertamenti, ha accertato e descritto nella relazione datata 03/12/2021, le condizioni dell'immobile oggetto del contratto di compravendita e ha evidenziato che “l'immobile allo stato attuale è rispondente a quanto progettato e a quanto previsto nel contratto di compravendita, a parte alcune differenze nelle rifiniture, probabilmente dovute a scelte e/o modifiche successive apportate dalla ditta proprietaria. (…) è munito di S.C.A. certificazione di agibilità comprendente tutte autorizzazioni, dichiarazioni e atti necessari all'agibilità formale del fabbricato e quindi conforme alle previsioni urbanistiche del comune di ### del ### l'edificio è stato realizzato all'interno di un piano di lottizzazione convenzionato in Z.T.O. C.3.3 approvato con ### del ### n° 115 del 26/09/2011.” (cfr. CTU pag. 9). 
Mentre in relazione alla presenza di muffa, riscontrata dal CTU in alcuni punti, il tecnico ha precisato che “La presenza di ammaloramento lungo la parte inferiore delle pareti è dovuta ad umidità di risalita (…) La presenza di umidità, come detto, è dovuta ad una impermeabilizzazione inadeguata; nel nostro caso è evidente che si verificano infiltrazioni lungo la zoccolatura presente sulle pareti esterne che in diversi punti appare staccata dalla pavimentazione, inoltre le verande esterne presentano in diversi punti sconnessioni nelle fughe di giunzione tra i mattoni (…) ### non presenta isolamento termico nell'involucro esterno del tipo isolamento termico a cappotto, più comunemente definito “cappotto”, con il quale si intende un sistema costruttivo composto da una serie di elementi posati secondo specifiche procedure, finalizzato all'isolamento termico degli involucri edilizi, in particolare per le pareti verticali” (cfr. CTU pag. 10) e, ancora, precisa che “non esiste il cosiddetto “cappotto termico” e l'uso di blocchi di laterizio tipo “poroton” per la realizzazione della tompagnatura esterna non è eseguita secondo le regole dell'arte, in quanto non si sono eliminati la creazione di ponti termici che si creano nei cosiddetti nodi costruttivi, che sono generalmente elementi di discontinuità nei materiali e di forma che causano un'anomalia termica denominata "ponte termico". (…) Si evidenzia la necessità che gli elementi in c.a. devono essere protetti da elementi di laterizio, cosa che non è presente nell'edificio in questione” (### CTU pag. 12). 
In merito all'indicazione della classe energetica dell'immobile oggetto di causa il ### esaminando la documentazione prodotta, afferma che “In entrambi gli APE la classe energetica individuata è inferiore alla classe “B”, che indica, appunto, un edificio di qualità media con un coefficiente correttivo dell'indice ### pari a 1” (### CTU pag. 15) e in relazione alle caratteristiche con le quali è stato realizzato l'immobile il Consulente di ### rispondendo alle osservazioni ricevute dalle parti, nella relazione datata 23/12/2021 afferma che “La classe energetica che ne scaturisce è la “D”” e ne redige il relativo Attestato di ### (cfr. CTU pag. 7-12). 
A seguito di ulteriori esami il CTU precisa che “###analisi delle pareti di tompagnatura perimetrali si evidenziano fenomeni riconducibili a risalita secondaria non capillare. Infatti tutto il massetto pavimentato e la veranda che circonda l'edificio presenta segni di distacco nel giunto zoccolatura verticale a parete e pavimento orizzontale causa evidente di infiltrazione di acqua a cui si somma la mancanza di impermeabilizzazione nella suddetta pavimentazione esterna, tutto ciò provoca una infiltrazione di acqua con conseguente risalita secondaria di tipo non capillare sulle murature perimetrali (…) dalla visione delle pareti laterali del massetto esterno, si evidenzia la mancanza di qualsivoglia tipo di armatura. Le lesioni sono evidenti lungo la pavimentazione, con la creazione di dislivelli anche di qualche mm” (### CTU pagg 16 e 17). 
Infine, in relazione allo smaltimento delle acque reflue dell'immobile il CTU ha accertato che “non essendo presente la fognatura pubblica, in progetto era stato previsto l'installazione di un sistema di smaltimento composto da condotta che convogliano le acque reflue dai servizi igienici e dalla cucina ad una fossa imhoff per la chiarificazione dei reflui e successiva dispersione nel terreno attraverso un pozzo assorbente. ### la visita di sopralluogo non è stato possibile individuare il completo sistema sopra descritto, non avendo potuto trovare il pozzo assorbente nel terreno di proprietà della parte ricorrente. Inoltre, il pozzetto a cui convogliano le tubazioni provenienti dal bagno posto al piano terra si trova ad una quota molto superficiale, cosa che non permette una pendenza corretta per lo smaltimento in tempi giusti delle acque reflue con possibile ristagno della stessa” (cfr. CTU pag. 18). 
In merito, quindi, ai lamentati vizi di parte attrice il CTU ha affermato che “###analisi dell'edificio oggetto di accertamento si sono potuti evidenziare difetti di esecuzione e di progettazione limitatamente alla parte relativa a impermeabilizzazioni, isolamenti e realizzazione di massetti (…) Si può affermare che tali vizi e difetti di realizzazione sono presenti perché si sono realizzati senza seguire le regole dell'arte o senza il rispetto di norme di buona costruzione. (…) I difetti che si sono riscontrati e che sono stati elencati in precedenza possono essere ricondotti a difetti di realizzazione, a loro volta accentuati dal passare del tempo” (cfr. CTU pag. 18). 
Il tecnico ha escluso che la mancata realizzazione di alcuni elementi necessari nella costruzione dell'immobile da cui sono derivati gli ammaloramenti riscontrati e descritti fosse riscontrabile al momento dell'acquisto dell'immobile se non attraverso l'esecuzione di saggi e con la presenza di un esperto. 
In conformità al quesito postogli il ### poi, ha proceduto alla quantificazione dei costi necessari per l'eliminazione dei danni ed elencando i lavori da eseguire per la loro eliminazione e la eliminazione delle cause dei detti danni determinando la complessiva somma di € 65.494,97. 
Non vi sono motivi per i quali il Decidente debba discostarsi delle suesposte conclusioni del ### che si condividono, considerato che il metodo logico della consulenza appare immune da vizi sul piano logico-giuridico e che non è affetto da errori materiali, che gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi ed avendo il CTU esaustivamente risposto alle osservazioni delle parti.  ###istruttoria espletata, dunque, risulta soddisfatto l'onere della prova posto in capo alla parte attrice di dimostrare la sussistenza degli specifici vizi dell'immobile venduto da cui consegue l'obbligo del risarcimento. 
Alla luce delle sopra esposte argomentazioni e tenuto conto del prezzo pagato dalla parte attrice per l'acquisto dell'immobile e dell'importo quantificato dal CTU per eliminare i danni effettivamente provati non può che ritenersi che la relativa domanda di parte attrice debba essere accolta e parte venditrice debba risarcire i danni subiti dagli attori acquirenti. 
Mentre non possono essere accolte le ulteriori altre domande di parte attrice che non sono state in alcun modo provate né avrebbero potuto esserlo anche con l'escussione del teste indicato poiché gli articolati che lo stesso avrebbe dovuto essere chiamato a confermare consistono in espressioni di giudizio e valutazioni non ammissibili e non contengono circostanze rilevanti per la decisione. 
Da quanto sopra ragionato, ne consegue che la parte convenuta ### s.a.s. deve pagare agli attori la somma di € 65.494,97, in solido, con ### spa ma con le specificazioni ed i limiti infra precisati. 
Passando, infine, ad analizzare le ulteriori domande della convenuta ### spa e tenuto conto della precisazione delle domande effettuata dagli attori nella propria memoria ex art. 183, comma 6 cpc, osserva il Tribunale che la polizza n. 1126401764 del 16/04/2018 ossia il contratto di assicurazione originariamente stipulato dalla società ### S.a.s. “per conto di chi spetta”, secondo il principio statuito dall'art. 1891 c.c., può essere azionato solo dall'assicurato e quindi, è stato correttamente azionato dagli attori (cfr. doc. nn. 2 e 3 allegati alla comparsa di risposta della compagnia di assicurazione convenuta). 
Pur considerato l'ambito dei danni indennizzabili previsto in polizza e limitato alla sola ### A, partita ### - ### che comprende, per ammissione di parte convenuta i danni causati all'immobile da rovina totale o parziale e/o da gravi difetti costruttivi, in sostanza gravi danni che interessano le parti dell'immobile destinate a lunga durata. 
Infatti, a pag. 11 delle ### della polizza, all'art. 1. Oggetto dell'### al punto 1.1 - Garanzia struttura dell'immobile, si legge “### delle ### consiste: relativamente alla #### -### nell'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'immobile assicurato da uno dei seguenti eventi: - rovina totale o parziale; - gravi difetti costruttivi purché detti eventi siano derivanti, come previsto dall'art. 1669 del ###, da un vizio del suolo o da un difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata” (### doc. n. 3 alla comparsa di risposta di ### spa). 
Per quanto sopra, deve ritenersi che i danni accertati dal ### come sopra analiticamente riportati, e come visibili dalle fotografie prodotte dagli attori e dalle fotografie allegate alla CTU ( doc. nn. 4,7,8 e 9 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, cpc, secondo termine, di parte attrice) rientrano nella ipotesi coperta dalla polizza in esame, dacché, nello stabilire l'ammontare dell'indennizzo deve tenersi conto soltanto della franchigia del 10% stabilita in polizza, con il minimo fissato in € 10.000,00, che dovrà decurtarsi dall'ammontare dei danni e, quindi, considerarsi rimanente a carico dell'assicurato e, quindi, in capo soltanto all'altra convenuta. 
Da quanto sopra ragionato, ne consegue che la parte convenuta ### spa deve pagare agli attori, in solido con l'altra società convenuta ### sas, la minore somma di € 55.494,97 (65.494,97-10.000,00) rimanendo la restante parte esclusivamente in capo alla società ### s.a.s. 
Tenuto conto del valore della causa, dell'esito della stessa, delle difese spiegate, dell'attività espletata e del comportamento processuale delle parti, anche nel procedimento di ### svoltosi avanti questo Tribunale e portante R.G. 1475/2021, le spese di lite vanno poste, in solido, in capo ai convenuti e liquidate applicando i medi di tariffa per la fase di ### liquidati in € 3.827,00, e per la fase di merito ed i minimi solo per la fase decisionale, resa in forma semplificata, liquidati in € 11.977,00, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014 coordinato con il D.M. 147/2022. 
Per le stesse ragioni le spese della ### svoltasi nel procedimento di ### vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti convenute, in solido, nella misura del 50% ciascuna.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita: - condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore degli attori della somma di euro 55.494,97; - condanna ### s.a.s al pagamento in favore delli attori della ulteriore somma di euro 10.000,00; - condanna entrambi i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida nella complessiva somma di € 15.804,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre le spese per gli esborsi; - pome le spese della CTU dell'ATP a carico di entrambe le parti convenute, in solido, nella misura del 50% ciascuna. 
Così deciso in ### con sentenza emessa a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 128 e 281 sexies c.p.c. e pubblicata tramite deposito telematico il giorno 23 ottobre 2025.

causa n. 239/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanna Orlando

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 3372/2025 del 21-11-2025

... il presente procedimento al fine di far valere la responsabilità ex art. 1669 c.c. delle parti convenute, paventando un inadempimento delle medesime rispetto alle modalità di progettazione ed esecuzione dell'intervento di ristrutturazione realizzato tra gli anni 2017 e 2018. In punto di diritto giovi osservare che “ l'articolo 1669 del cc è applicabile in presenza di gravi difetti di costruzione che, senza influire sulla stabilità o durata dell'edificio, incidono negativamente sulla funzionalità globale dell'opera, menomandone il godimento o impedendo che l'opera fornisca l'utilità cui è destinata. Più in particolare, nei gravi difetti di costruzione per i quali è operante a carico dell'appaltatore la garanzia prevista dall' articolo 1669 del Cc rientrano le infiltrazioni d'acqua perché incidono sulla funzionalità dell'opera menomandone il godimento. “ (cfr. Cass. civ. sent. n. 9620/23), ed ancora “### vizi e difetti dell'immobile compravenduto, edificato dal venditore-costruttore, così come difetto di costruzione rilevante ex art. 1669 c.c. non solo quelli ascrivibili all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di edificazione, ma anche quelli dovuti all'imperfetta o (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI LECCE ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 8520/2023 R.G. contenzioso, vertente TRA ### rappresentata e difesa dall' avv. ### come da mandato in atti; ATTRICE ### srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### come da mandato in atti #### rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### come da mandato in atti ### ass.ni spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.  ### e dall'avv. ### come da mandato in atti #### E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ### la ### adiva il Tribunale d ### al fine di sentir accertare l' esistenza di gravi difetti nell'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione effettuato sull' immobile di sua proprietà sito in ### alla ### n. 9 e, per l'effetto, sentir condannare la società appaltatrice ed il professionista, intervenuto quale progettista e direttore dei lavori, al ristoro dei danni; deduceva, a sostegno delle prefate istanze, che i vizi riscontrati attenessero sia alla presenza di infiltrazioni d'acqua dal pavimento e dai muri, dovute all'inadeguata predisposizione di barriere atte a contenere la condensa nonchè all'inadeguata progettazione delle pendenze e della platea di fondazione sia all'inesatta esecuzione di opere interne; indicava in € 65.010,00 oltre iva l'importo necessario all'eliminazione delle cennate problematiche ed alla realizzazione di accorgimenti funzionali a scongiurarne il riproporsi.  ### costituendosi con comparsa depositata in data ###, evidenziava che i lavori di ristrutturazione in questione fossero stati realizzati, a regola d'arte ed in piena adesione alle indicazioni del direttore dei lavori tra il 2017 ed il 2018, sicchè eccepiva l'intervenuta decadenza dell'attrice dall'azione ex art. 1669 c.c., rimarcando che la prima denuncia dei difetti, dei quali non era stata indicata la data di rilevazione, fosse stata formulata nel 2022; assumeva che comunque eventuali danni fossero riconducibili all'attività del progettista e direttore dei lavori; chiedeva, comunque, autorizzarsi l'evocazione in giudizio di ### ass.ni spa, compagine gerente i propri rischi connessi all'attività.  ### costituendosi con comparsa depositata in pari data, rimarcava l'intervenuta decadenza della ### dall'azione ex art. 1669 c.c. e la tardività della denuncia; deduceva che alcuna contestazione la stessa avesse svolto in costanza di esecuzione dell'intervento di ristrutturazione, né successivamente, sino al 2022; indicava che su eventuali problematiche manifestatesi nell'immobile potessero incidere sia carenze manutentive imputabili alla proprietaria, che ulteriori interventi edilizi; contestava la consistenza del ristoro delineata in citazione ed instava, pertanto, per il rigetto della domanda formulata in proprio danno.  ### ass.ni spa, la cui evocazione in giudizio veniva autorizzata con provvedimento del 13.3.24, si costituiva con comparsa depositata in data ### e, preliminarmente, precisava che la garanzia assicurativa fornita alla convenuta escludesse espressamente i danni da infiltrazioni o risalite d'umido e risultasse, comunque, operante solo rispetto ai pregiudizi occorsi durante l'esecuzione delle opere edili e non anche successivamente; formulava notazioni analoghe a quelle svolte dall'assicurata in ordine alla decadenza dalla garanzia ex art. 1667 e 1669 c.c. , nonché in ordine all'esistenza di un inadempimento alla medesima imputabile; contestava l'entità dei danni prospettati in citazione ed invocava il rigetto delle domande formulate dalla ### nei confronti dell'appaltatrice. 
Con ordinanza emessa in data ###, in ragione della presenza delle eccezioni preliminari e dell'assenza di istanze istruttorie inerenti i profili fattuali alle medesime sottesi, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.; all'udienza del 25.6.25 i procuratori delle parti curavano la formulazione delle definitive istanze, sicchè il giudizio veniva trattenuto a sentenza. 
Parte attrice ha incardinato il presente procedimento al fine di far valere la responsabilità ex art. 1669 c.c. delle parti convenute, paventando un inadempimento delle medesime rispetto alle modalità di progettazione ed esecuzione dell'intervento di ristrutturazione realizzato tra gli anni 2017 e 2018. 
In punto di diritto giovi osservare che “ l'articolo 1669 del cc è applicabile in presenza di gravi difetti di costruzione che, senza influire sulla stabilità o durata dell'edificio, incidono negativamente sulla funzionalità globale dell'opera, menomandone il godimento o impedendo che l'opera fornisca l'utilità cui è destinata. Più in particolare, nei gravi difetti di costruzione per i quali è operante a carico dell'appaltatore la garanzia prevista dall' articolo 1669 del Cc rientrano le infiltrazioni d'acqua perché incidono sulla funzionalità dell'opera menomandone il godimento. “ (cfr. Cass. civ. sent. n. 9620/23), ed ancora “### vizi e difetti dell'immobile compravenduto, edificato dal venditore-costruttore, così come difetto di costruzione rilevante ex art. 1669 c.c. non solo quelli ascrivibili all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di edificazione, ma anche quelli dovuti all'imperfetta o erronea progettazione delle opere( cfr. Cass. civ. sent.  n. 17028/25); tale previsione risulta peraltro, applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che presentino gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene ( cfr. Cass. civ. sent. n. 7756/17). 
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio la circostanza che la ### ben potesse giovarsi della prefata garanzia nei confronti dell'appaltatrice cui era stato demandato l'intervento di ristrutturazione e del professionista che aveva curato la progettazione e monitorato la realizzazione del medesimo, siccome volto all'esecuzione di modificazioni di lunga durata sull'immobile preesistente. 
In ordine alla scansione temporale delineata dalla prefata norma, è stato puntualizzato, dalla corte nomofilattica, che “###. 1669 c.c., in ipotesi di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo prevede una responsabilità decennale dell'appaltatore, ancorando però la relativa azione del committente a precisi termini di decadenza e prescrizione. Infatti, il primo comma pone un termine di decadenza, laddove prevede che la denunzia deve esser fatta entro un anno dalla scoperta dei vizi. Il secondo comma, a sua volta, pone un termine di prescrizione del diritto, che va azionato entro un anno dalla denunzia” (cfr. Cass. civ. sent. n. 28958/23). Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto ex art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, sicché esso può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale. ( cfr. Cass. civ. sent.  n. 20678/25).  ###, a fronte delle contestazioni in ordine alla tempestività della propria iniziativa, è tenuto a dimostrare, rispetto ai suindicati termini di decadenza e prescrizione, la collocazione temporale, in primo luogo, della scoperta dei vizi rispetto della denuncia (cfr. Cass. civ. sent.  n.1031/00); nel caso per cui è controversia, la ### non ha neppure indicato, prima che provato, il periodo in cui le infiltrazioni si sarebbero manifestate, limitandosi ad indicare di aver formalizzato con nota del 16.12.22 la relativa denuncia alle parti convenute; in tale comunicazione era indicato il ricorrere dell'irregolare esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione ed isolamento e tale tenore attesta che ella, a tal data, avesse già acquisito contezza dell'eziologia dei fenomeni, sicchè, con tutta evidenza, nessuna incidenza, rispetto a tali termini, può ascriversi ai successivi accertamenti tecnici effettuati dal professionista la cui relazione è depositata in atti. 
La medesima, pertanto, risulta decaduta dall'azione ex art. 1669 c.c. incardinata, non potendo apprezzarsi il rispetto del termine annuale per la denuncia decorrente dalla scoperta dei vizi; per mero tuziorismo, risultando il prefato profilo assorbente, giovi osservare come il ctp abbia ricondotto i cennati fenomeni all'assenza di barriere al vapore, di membrana impermeabilizzante ed alla scelta relativa alla platea di fondazione, nonché alle pendenze degli scoli dell'area scoperta; in primo luogo la documentazione fotografica relativa allo stato originario dei luoghi allegata alla pratica edilizia attesta come tali fenomeni risultassero preesistenti alla ristrutturazione; ancora, dalla relazione acclusa alla ### in atti si evince che l'intervento demandato alle convenute abbia riguardato unicamente la disposizione degli spazi interni ed abbia, conseguentemente, comportato il mero rifacimento di intonaci interni ed esterni e la risistemazione dei pavimenti; i rilievi delineati dal ctp, pertanto, non risultano conferenti rispetto a tale intervento, menzionando soluzioni tecniche che in parte avrebbero dovuto essere adottate al momento della costruzione dell'edificio - quanto alle membrane sui muri perimetrali ed alle fondazioni - ; né parte attrice ha dedotto, prima ancora che provato, di aver richiesto al progettista la predisposizione di soluzioni atte a scongiurare specifici inconvenienti di portata analoga a quelli lamentati in questa sede ###citazione, pertanto, devono trovare rigetto; risulta, per l'effetto, assorbito il vaglio dell'istanza nei confronti della terza chiamata. 
Le spese di lite, parametrate al valore del giudizio - prossimo al minimo dello scaglione -, alla portata dell'attività difensiva svoltaridotta con riferimento alla fase istruttoria e, quanto alla compagnia, con riferimento a quella decisionale - nonché alla limitata complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza della ### P.T.M. 
Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: - Rigetta le domande formulate in citazione; - Dichiara assorbita la valutazione dell'istanza nei confronti della terza chiamata; - Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite: 1)in favore della società convenuta, liquidandole in € 4.500,00 per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cpa; 2) in favore del professionista convenuto, liquidandole in € 4.500,00 per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cpa; 3) in favore della terza chiamata, liquidandole in € 2.500,00 per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cpa.  ### 21.11.25 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 8520/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Caputo

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Tribunale di Ragusa, Sentenza n. 1627/2025 del 19-11-2025

... essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera. La norma in questione, in particolare, trova applicazione anche quando il venditore-costruttore abbia realizzato l'edificio servendosi dell'opera di terzi, se la costruzione sia a esso riferibile, in tutto o in parte, per aver partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento di attività altrui o di impartire direttive e sorveglianza, sempre che i difetti siano riferibili alla sua sfera di esercizio e controllo. Il venditore - quindi - può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera non soltanto quando i lavori siano eseguiti in economia, ma anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera è affidata a un terzo al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale. Deriva da quanto precede, pertanto, che il giudice di merito, nel verificare la responsabilità del (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 182/2021 promossa da: ### (c.f. ###), ### (c.f.  ###) e ### (c.f. ###), tutte con il patrocinio dell'avv. ###; ATTRICI contro #### (p.iva ###), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. ##### (c.f. ###), in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ####; CONVENUTE ### (c.f. ###), ### (c.f.  ###) e ### (c.f. ###), tutti in qualità di soci della cessata ### S.R.L., con il patrocinio dell'avv. ### BOCCHIERI; ### OGGETTO: ### Per le parti attrici: - Nel merito ritenere e dichiarare l'esistenza del danno ex art 1669 c.c. e per l'effetto condannare ### di ### P. Iva ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ### nato a ### il ###, con sede ###e la ### di ### P. Iva ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###via Corte d'Appello n. 11, in virtù della polizza di assicurazione decennale postuma n. 2016/06/2053831, in solido tra loro, all'indennizzo del danno subito dalle sig.re ##### così calcolato: - per la Sig.ra ### € 20.650,00 di cui € 15.250,00 per opere murarie, € 4.400,00 per le operazioni di sgombero dell'immobile e rimontaggio dei mobili, € 1.000,00 per locazione di altro immobile relativamente al periodo necessario per le lavorazioni de quibus quantificato in 30 giorni ed € 8.000,00 per danni non patrimoniali; - per la ###ra ### € 21.870,00 di cui € 16.470,00 per opere murarie, € 4.400,00 per le operazioni di sgombero dell'immobile e rimontaggio dei mobili, € 1.000,00 per locazione di altro immobile relativamente al periodo necessario per le lavorazioni de quibus quantificato in 30 giorni ed € 8.000,00 per danni non patrimoniali; - per la ###ra ### € 20.040,00 di cui € 14.640,00 per opere murarie, € 4.400,00 per le operazioni di sgombero dell'immobile e rimontaggio dei mobili, € 1.000,00 per locazione di altro immobile relativamente al periodo necessario per le lavorazioni de quibus quantificato in 30 giorni ed € 8.000,00 per danni non patrimoniali. Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. 
Per la convenuta ### di ### - in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della cooperativa ### per vizi ex art. 1669 c.c.; nel merito, dichiarare prescritta ed in ogni caso infondata la domanda per i motivi dedotti in narrativa, conseguentemente e per l'effetto, dichiarare illegittimo, infondato e con qualsivoglia statuizione infondate le ulteriori richieste di danno per smontaggio e rimontaggio mobili, per spese di locazione e per danni non patrimoniali; in subordine, accertare e dichiarare la responsabile dell'impresa ### in liquidazione, p.i. ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via ### 48, Rg per quanto lamentato dagli attori con la conseguente condanna della stessa al risarcimento patito degli attori ovvero accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale per i motivi di cui in narrativa e per conseguenza condannarla al risarcimento del danno nella medesima misura delle somme eventualmente riconosciute alle attrici. Con il favore delle spese e competenze ed onorari. 
Per la convenuta ### di ### - Dichiarare inammissibili o, con qualunque altra statuizione, rigettare le domande attrici essendo carenti di legittimazione, di presupposti e di condizioni oltre che, sia pure in subordine, manifestamente infondate e non provate in fatto e in diritto sotto tutti i motivi e profili svolti, e ciò per le causali di cui in narrativa. In ogni caso e sia pure in subordine, dare atto che la polizza opera con uno scoperto del 10% (con un minimo di € 10.000,00 per sinistro) per i danni diretti, da rimanere a carico esclusivo degli assicurati e/o da detrarsi fino a concorrenza dagli indennizzi eventualmente dovuti a termini di polizza. Con le spese e i compensi, maggiorati di rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge. 
Per i terzi chiamati: - respingere integralmente tutte le domande spiegate dalle attrici siccome infondate e, in ogni caso, ritenere e dichiarare la prescrizione di ogni loro eventuale diritto; - in subordine e senza recesso alcuno, nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ritenere e dichiarare la legittimazione passiva della convenuta ### di ### la responsabilità degli odierni comparenti esclusivamente nei limiti di - ### 7.500,00 (di cui - ### 750,00 a carico del sig. ### - ### 3.375,00 a carico del sig. ### - ### 3.375,00 a carico del sig. ###, dichiarando al contempo la ### in persona del suo legale rappresentante p.t., tenuta in solido al pagamento delle singole somme eventualmente dovute da ciascuno dagli ex soci della ### S.r.L., per i precisati limiti di conferimento a capitale sociale. Con vittoria di spese e compensi di difesa.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, #### e ### convenivano in giudizio la ### di ### quale impresa committente e venditrice, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa dei gravi difetti costruttivi degli immobili di loro proprietà siti in #### via ### convenivano altresì la ### di ### quale obbligata in solido in forza della polizza assicurativa contro i danni n. 2016/06/2053831 stipulata dall'impresa costruttrice ### S.r.l. in favore delle acquirenti.
Le attrici deducevano che, in data ###, la ### di ### acquistava la proprietà del lotto di terreno edificabile sito in #### via ### nel quale realizzare 13 alloggi aventi le caratteristiche costruttive dell'edilizia residenziale; la realizzazione di detti alloggi veniva affidata alla ### S.r.l. 
Ultimati i lavori, con atto del 3.8.2016 il legale rappresentante della ### assegnava in proprietà esclusiva alle socie odierne attrici gli immobili ed il garage pertinenziale, con le seguenti modalità: - a ### è stato assegnato l'alloggio facente parte del “corpo B”, ubicato al piano secondo con annesso piano terzo sottotetto e relativa pertinenza costituita dal vano garage al piano terrato dello stesso corpo del complesso edilizio, annotato al ### di ### al ### 98, ### A, mappali: - 602 sub 16, ### 2-3, ### B, Z.C.1, Cat. A/3, Classe 3, ### 9,5, ### totale mq 192, R.C. € 735,95; - 602 sub. 18, Piano ###, scala B, Z.C. 1, Cat. C/6, Cl. 3, ### mq 25, R.C. € 72,30; - a ### è stato assegnato l'alloggio facente parte del “corpo B” del medesimo complesso edilizio, annotato al ### di ### al ### 98, ### A, mappali: - 602 sub.17, ### 2-3, ### B, Z.C.1, Cat. A/3, Classe 3, ### 9,5, ### totale mq 191, R.C.  € 735,95; - 602 sub. 23, Piano ###, scala B, Z.C. 1, Cat. C/6, Cl. 3, ### mq 25, R.C. € 72,30; - a ### è stato assegnato l'alloggio facente parte del “corpo B”, ubicato al piano terra con annessa area pertinenziale verde e relativa pertinenza costituita dal vano garage al piano terrato dello stesso corpo del complesso edilizio, annotato al ### di ### al ### 98, ### A, mappali: - 602 sub 13, ### T, ### B, Z.C.1, Cat. A/3, Classe 3, ### 7,5, ### totale mq 152, R.C. € 581,01; - 602 sub. 21, ####, scala B, Z.C. 1, Cat. C/6, Cl. 3, ### mq 25, R.C. € 72,30. 
Nello stesso periodo, la ### S.r.l. stipulava con la ### di ### la polizza assicurativa decennale postuma n. 2016/06/2053831, con decorrenza dal 7.12.2016 al 13.12.2026, avente ad oggetto i danni diretti all'immobile, a beneficio delle acquirenti. 
Deducevano le attrici che, tra il settembre del 2019 ed il gennaio del 2020, gli alloggi subivano vari danni, tra cui il distacco dei mattoni dal pavimento, determinati da difetti costruttivi del massetto. 
Nonostante la denuncia e la diffida a riparare i danni indirizzate alla ### e alla G.R.L. ### S.r.l., le stesse rimanevano inerti. Le attrici chiedevano, pertanto, la condanna delle società convenute al risarcimento dei danni patiti ai sensi dell'art. 1669 In data ###, si costituiva in giudizio la ### di ### che in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva la chiamata in causa dell'impresa costruttrice ### S.r.l., unica eventuale responsabile ai sensi dell'art. 1669 c.c. Nel merito, eccepiva la prescrizione della pretesa attorea, da inquadrare nella responsabilità per vizi di cui all'art. 1667 c.c., e comunque ne contestava il fondamento e la quantificazione dei danni. In subordine, chiedeva la condanna della ### S.r.l. al risarcimento dei danni da lei patiti per effetto dei vizi costruttivi. 
In data ###, si costituiva in giudizio la ### di ### che in via preliminare eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa per il danno lamentato dalle parti attrici. 
In via subordinata, eccepiva la prescrizione della pretesa attorea e contestava la quantificazione risarcitoria. 
In data ###, si costituivano in giudizio i terzi chiamati #### e ### in qualità di ex soci della già cessata e cancellata ### S.r.l., che preliminarmente deducevano la legittimazione passiva della committente ### di ### Nel merito: negavano la sussistenza dei vizi lamentati dalle attrici; contestavano la quantificazione dei danni; eccepivano la prescrizione del diritto risarcitorio, da inquadrare nella disciplina di cui all'art. 1667 c.c.; invocavano in loro favore una limitazione di responsabilità, nei soli limiti dei residui conferimenti di capitale sociale non versato in favore della società cessata.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale delle parti attrici, le prove orali ammesse e la CTU tecnica, al fine di verificare: 1) esistenza e consistenza del fenomeno del distacco dei mattoni negli appartamenti di parte attrice; 2) se detto fenomeno è conseguenza di vizi del massetto (cattiva miscelazione dell'impasto del massetto o altro); 3) ove possibile (ed in caso di risposta positiva alle precedenti domande), il momento in cui tale distacco si sia verificato e il momento in cui ragionevolmente parte attrice possa averlo imputato alla cattiva posa del massetto. All'esito della consulenza, la causa veniva rimessa in decisione. 
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono. 
Anzitutto, l'azione proposta dalle parti attrici deve essere inquadrata nell'azione di responsabilità per rovina e gravi difetti di immobili di cui all'art. 1669 c.c., sulla base dell'ampia definizione che ne viene fornita in giurisprudenza. 
I gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 cod. civ. non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidono sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell'opera medesima (Cass. 84/2013). 
Il difetto di costruzione che, a norma dell'art. 1669 c.c., legittima il committente all'esperimento della relativa azione di responsabilità nei confronti dell'appaltatore, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente a un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente e in modo particolarmente considerevole sul godimento dell'immobile medesimo, come nel caso in cui l'imperfezione costruttiva di natura strutturale riguardi la finitura essenziale del pavimento, determinante l'inutilizzabilità dell'abitazione a causa dell'anomalia di posa del sottofondo con correlato cedimento del massetto, in tal modo conseguendo la necessità della rimozione della pavimentazione e della sua successiva completa sostituzione” (Cass. n. 9119/2012). 
Di contro, in tema di appalto, è applicabile la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. e non quella di cui all'art. 1669 c.c. ogni qualvolta i lamentati (e accertati) vizi dell'opera non incidono negativamente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, quindi, sulla sua solidità, efficienza e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico, cosicché il manufatto, pur in presenza dei riscontrati difetti, rimanga integro quanto a funzionalità e uso cui sia destinato (Cass. n. 12879/2011). 
Nel caso di specie, il difetto costruttivo lamentato dalle attrici, e accertato dal consulente tecnico incaricato, consiste nel distacco del pavimento dal massetto, fenomeno diffuso, anche se a chiazze, sull'intera pavimentazione degli immobili. 
Il consulente ha ricollegato tale fenomeno a varie concause, e nello specifico: - il fatto che il massetto risulti essere così polveroso […] può far pensare o ad una miscela non bilanciata o troppa acquosa, facendo pensare ad un possibile fenomeno di segregazione così come allo stesso e/o ad una cattiva asciugatura dello stesso, troppo anticipata rispetto alla posa del collante e della pavimentazione; - la lisciatura dello stesso è non idonea a quanto indicato nella scheda tecnica del 02/09/2024 del produttore del massetto che rispetto a quanto indicato in quella prodotta dal convenuto 16/12/20214, indica come obbligatoria un'accurata carteggiatura mediante disco abrasivo ramato grana 16 o carta abrasiva di grana adeguata, tra 15 e 35. Difatti la graffiatura presente non è compatibile con tale indicazione. Il massetto non risulta essere stato correttamente aspirato dalla polvere, non si spiega la presenza di tale prodotto, di conseguenza, per tutto quanto sinora indicato il bleeding presumibilmente è uno o il problema del distacco; - il primer usato ### G, è di tipo vinilico, quello indicato nella scheda tecnica odierna è un prodotto specifico della ditta produttrice del massetto #### di tipo epossidico. Osservando le foto allegate, si notano delle bollicine di aria che non dovrebbero essere presenti, di conseguenza il pavimento o non è stato coperto interamente o correttamente dal primer lasciando degli interstizi da cui l'umidità di risalita ha causato e/o anche il fenomeno del distacco per ettringite; - la colla è stata posata in un solo strato, solamente sul massetto e non creando un letto con la doppia spalmatura in modo da garantire una migliore adesione, soprattutto nell'appartamento della ###ra ### per via del formato, 15x90, tale accortezza è obbligatoria per quanto indicato nella norma UNI 11493-1; - non andavano eseguite le fughe da 1 mm, negli appartamenti delle ###re ### e ### in quanto vietate dalla norma di cui sopra, il che non ha consentito alle piastrelle un corretto movimento delle stesse; - visto il sottofondo polveroso, presumibilmente umido, la sola colla passata sul massetto, la tecnica di posa con i cunei potrebbe essere stata anch'essa una concausa dell'attuale distacco. 
Dalle risultanze della consulenza tecnica si desume, pertanto, che il distacco della pavimentazione è stato determinato da un difetto di costruzione del massetto, sotto il profilo della composizione, della graffiatura, dell'asciugatura e dell'incollaggio. Il massetto deve essere considerato un elemento strutturale dell'immobile destinato a durare nel tempo e la sua cattiva fattura, con conseguente distacco della pavimentazione sovrastante, riduce in modo apprezzabile il godimento, la funzionalità e l'utilizzabilità del bene immobile; peraltro, l'eliminazione del vizio richiede opere strutturali importanti, quali la rimozione della pavimentazione, la conformazione del massetto e la nuova posa in opera. Il vizio in esame può, pertanto, correttamente inquadrarsi nella categoria dei gravi vizi legittimanti la proposizione dell'azione di cui all'art. 1669 Alla luce di quanto esposto, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta ### di ### La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera. La norma in questione, in particolare, trova applicazione anche quando il venditore-costruttore abbia realizzato l'edificio servendosi dell'opera di terzi, se la costruzione sia a esso riferibile, in tutto o in parte, per aver partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento di attività altrui o di impartire direttive e sorveglianza, sempre che i difetti siano riferibili alla sua sfera di esercizio e controllo. Il venditore - quindi - può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera non soltanto quando i lavori siano eseguiti in economia, ma anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera è affidata a un terzo al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale. Deriva da quanto precede, pertanto, che il giudice di merito, nel verificare la responsabilità del venditore ex art. 1669 c.c., non può limitarsi ad accertare se l'opera sia stata direttamente compiuta dal medesimo, essendo necessario stabilire - anche quando nell'esecuzione siano intervenuti altri soggetti - se la costruzione sia ugualmente a lui riferibile, per avere egli mantenuto il potere di direttiva o di controllo sull'operato dei predetti (Cass. n. 25541/2015). 
Deve, pertanto, essere affermata la legittimazione passiva della cooperativa convenuta, avendo questa assegnato in proprietà alle odierne attrici gli immobili commissionati alla ### S.r.l., salvo l'esame nel merito della sua responsabilità. 
Procedendo all'analisi del merito della controversia, deve anzitutto essere esaminata l'eccezione di prescrizione della pretesa attorea sollevata dalle parti convenute e dai terzi chiamati. 
Ai sensi dell'art. 1669 c.c., il diritto del committente (o acquirente) nei confronti dell'appaltatore (o venditore/committente) si prescrive entro un anno dalla denuncia, che a sua volta deve essere effettuata entro un anno dalla scoperta del vizio a pena di decadenza. 
La società costruttrice deduce che le parti attrici erano a conoscenza del vizio costruttivo già nel 2017, quando hanno chiesto l'intervento della ### S.r.l. per sostituire alcuni mattoni, ma la denuncia formale del vizio alla ### e alla GRL risale al 29.7.2020, oltre il termine di decadenza annuale dalla sua scoperta. In particolare, il teste ### piastrellista che è intervenuto negli immobili di ### e ### su chiamata dalla ditta subappaltante GRL ### s.r.l., alla domanda “### o no che il distacco di alcuni mattoni della pavimentazione del proprio appartamento si è manifestato per la prima volta nell'anno 2017?” ha risposto “ho fatto un intervento nell'appartamento di ### abbiamo come ditta tolto due mattoni e rimessi perché si alzavano e impedivano l'apertura della porta (in particolare un mattone impediva l'apertura, perché era gonfio, l'altro si era scheggiato a causa della sostituzione del primo mattone); su altri mattoni abbiamo ripristinato la fuga e messo del materiale collante, erano mattoni che scricchiolavano (a volte si sentiva questo rumore a volte no, era un rumore tipo noce che scrocchia). In un altro appartamento, di ### a piano terra, abbiamo solo ripristinato la fuga di alcuni mattoni e messo del collante; nell'appartamento di ### non sono mai entrato, non mi hanno chiamato. 
Io ricordo che gli interventi sono stati effettuati tra ottobre e novembre 2017. Non sono stati fatti nel 2019, io ricordo nell'arco del 2017, all'inizio del 2017 avevamo concluso la pavimentazione”. 
Di contro, ### e ### in sede di interrogatorio formale, hanno negato che il distacco dei mattoni dalla pavimentazione dei propri appartamenti si fosse verificato nel 2017, deducendo piuttosto che la problematica in questione fosse emersa nel 2019 e che l'intervento di ### negli immobili di loro proprietà per tentare di risolvere il problema risalisse a quel periodo (### “ho richiesto l'intervento del mattonista nel settembre 2019 … nel 2019 ho chiamato ### che ha provveduto a staccare e riattaccare i mattoni, sostituendone uno, gli altri li ha puliti, perché erano pieni di colla ma la colla non si era attaccata al massetto”; ### “nel 2019 io e mio marito abbiamo chiamato ### titolare o socio della ### la GRL ha soltanto messo la fuga che si era staccata, i mattoni facevano rumore di vuoto, come se si stessero staccando e si era staccata la fuga”). 
Le risultanze dell'interrogatorio risultano supportate dalle testimonianze di ### e ### rispettivamente mariti di ### e ### in regime di separazione dei beni. 
In particolare, ### alla domanda “### che nel mese di ottobre del 2017 un tecnico di fiducia della ### ha effettuato un accesso presso l'immobile di proprietà della sig.ra ### al fine di ripristinare la fuga dei mattoni collocati all'ingresso dell'immobile?” ha risposto “vero, mi ricordo che si chiamava ### e ha ripristinato la fuga dei mattoni”; alla domanda “### che nell'ambito dell'intervento di rispristino della fuga svolto presso l'appartamento della sig.ra ### il tecnico inviato dalla ### ha evidenziato che il problema del distacco dei mattoni era dovuto al modesto strato di stucco applicato tra un mattone e l'altro?” ha risposto è “mi diceva che si staccava la fuga tra i mattoni perché era troppo piccola la fuga; preciso che il distacco dei mattoni è avvenuto successivamente; quando il tecnico è arrivato non ha visto alcun distacco dei mattoni; il distacco dei mattoni è avvenuto nel 2019” e alla domanda “### che il distacco dei mattoni si è presentato in altre porzioni dell'immobile di proprietà della sig.ra ###” ha risposto “il distacco dei mattoni si è presentato nel 2019 in diversi punti della casa, nel soggiorno, nel corridoio, nelle camere … nel 2019 sempre ### ha messo in opera i mattoni che si erano staccati; ad oggi la situazione è peggiorata, alcuni mattoni si sono gonfiati, un mattone si è staccato”. 
Il teste ha, quindi, confermato che l'intervento di ### nell'immobile di proprietà di ### per le problematiche relative al distacco dei mattoni è avvenuto solo nel 2019, momento in cui il fenomeno si è per la prima volta manifestato; ha poi specificato che ### era effettivamente intervenuto in precedenza nell'appartamento, nel corso del 2017, ma per differenti motivazioni, legate al distacco della fuga tra i mattoni. 
Quanto a ### costui ha dichiarato “abbiamo chiamato nel 2019 è venuto il piastrellista a ripristinare la fuga; si chiamava ### era il piastrellista di fiducia del signor ### l'appaltatore. Dopo il 2019 sono “scoppiati” altri mattoni, nel salotto”, così confermando che l'intervento del ### nell'immobile di proprietà ### è avvenuto nel 2019. 
Deve ritenersi che la convenuta ### non abbia assolto l'onere su di lei gravante di provare la tardività della denuncia dei vizi rispetto al momento della scoperta. Non può, infatti, attribuirsi rilievo dirimente alle dichiarazioni di ### operaio che si è occupato della realizzazione del massetto viziato negli immobili per cui è causa e, pertanto, potenzialmente interessato al rigetto della domanda attorea; peraltro, tali dichiarazioni sono state contestate dalle parti attrici in sede di interrogatorio formale e smentite dalle ulteriori testimonianze assunte. Nemmeno possono dirsi risolutive le raccomandate con cui ### in qualità di ex amministratore unico di GRL ### S.r.l., ha riscontrato la denuncia inviatagli dalle parti attrici, riferendo che “nel corso dell'anno 2017 ### S.r.L., su Sua richiesta, per mera cortesia e senza assunzione di qualsivoglia impegno, ha proceduto alla sostituzione di alcuni mattoni. Ne deriva che le S.V. ha già a quel tempo conseguito piena conoscenza degli asseriti difetti, con la conseguenza che non può essere fatta valere alcuna responsabilità ex art. 1669 c.c., ovvero ex art. 1667 c.c., per lo spirare del termine di prescrizione dell'azione”; trattasi, invero, di dichiarazioni di provenienza unilaterale e comunque sfornite di supporto probatorio. 
Quanto alla posizione di ### lo stesso ### ha negato di essere mai stato contattato dall'attrice per lamentele relative a vizi dell'immobile di sua proprietà o di essere mai intervenuto al suo interno. 
In sede di interrogatorio formale, l'attrice ha dichiarato che tra il 2020 e il 2021 la propria abitazione ha subito problemi di innalzamento di taluni mattoni, che le impediscono di chiudere e aprire con facilità il portoncino di ingresso; tale dichiarazione è stata confermata dal teste ### marito della ### in regime di separazione dei beni, che alla domanda “### che il distacco dei mattoni siti all'ingresso dell'appartamento di proprietà della sig.ra ### inibiva l'apertura del portoncino di ingresso all'immobile?” ha risposto “è vero, tutt'oggi abbiamo questo problema, io devo mettermi sopra i mattoni per aprire la porta”. 
In base all'apprezzamento delle prove assunte deve, quindi, ritenersi che le parti attrici abbiano scoperto il vizio costruttivo dell'immobile nel momento in cui hanno subito il distacco e/o l'innalzamento dei mattoni dalla pavimentazione, fenomeno che si è verificato tra il settembre del 2019 e il 2020, e che abbiano proceduto a denunciare il vizio alla ### di ### e alla ### di ### con missiva del 29.7.2020, entro il termine annuale dalla scoperta. ### risarcitoria è stata poi instaurata con atto di citazione notificato in data ###, entro un anno dalla denuncia. Le attrici non sono, pertanto, incorse in alcuna decadenza o prescrizione. 
Procedendo all'esame della responsabilità per i lamentati vizi costruttivi, deve anzitutto essere esaminata la domanda spiegata dalle parti attrici nei confronti della ### di ### Come detto, la parte venditrice/committente è responsabile ex art. 1669 c.c. nei confronti dell'acquirente per i vizi costruttivi cagionati dall'impresa appaltatrice, se dotata di un potere di coordinamento, vigilanza e ingerenza nelle operazioni di costruzione. La giurisprudenza ha chiarito che “allorquando il venditore risulti fornito in astratto della competenza tecnica (nella fattispecie in esame, si tratta di una cooperativa edilizia) per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, grava sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva (Cass. civ., Sez. seconda, ### 17 aprile 2013, n. 9370, nonché ### 13 gennaio 2014, n. 467) […] ### i principi enunciati, sarebbe stato preciso onere della cooperativa fornire la prova, non solo di aver affidato ad altri la progettazione dell'opera e la direzione dei lavori, ma anche di non aver nominato un direttore dei lavori che dipendesse dalle sue istruzioni e di non aver sorvegliato personalmente l'esecuzione dell'opera impartendo precise e continue disposizioni all'appaltatore sui materiali da adoperare, sul modo di procedere e sulle tecniche operative per i singoli elementi edilizi, sì da rendere l'appaltatore un nudus minister ( civ., Sez. seconda, ### 2 ottobre 2000, n. 13003)” (Cass. n. 25541/2015). Nel caso di specie, essendo la società venditrice/committente una cooperativa edilizia, per esimersi da responsabilità la stessa avrebbe dovuto dimostrare l'assenza di poteri di direttiva, controllo e ingerenza sull'impresa appaltatrice. Tuttavia, nulla a tal fine è stato allegato dalla società convenuta. 
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità conferma “l'ammissibilità delle azioni di garanzia proprie del contratto di compravendita anche nei rapporti tra socio e cooperativa, in quanto il primo è parte di due distinti anche se collegati rapporti, l'uno di carattere associativo che discende direttamente dall'adesione a contratto sociale, l'altro sinallagmatico che deriva dal contratto di scambio per effetto del quale egli acquisisce il bene o servizio reso dall'ente” (Cass. n. 5156/2024; n. 10648/2010; 7647/2007). 
Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità della ### di ### nei confronti delle parti attrici ai sensi dell'art. 1669 Procedendo alla quantificazione del risarcimento, occorre rifarsi alle risultanze della CTP prodotta in giudizio dalle parti attrici, redatta dall'ing. ### che riporta nel dettaglio il computo metrico estimativo degli appartamenti e i lavori che devono essere compiuti al loro interno per il ripristino dei vizi. Lo scrivente ritiene sia opportuno, per eliminare in modo definitivo le anomalie presenti nelle unità immobiliari, rimuovere totalmente lo zoccoletto battiscopa, la pavimentazione e i sottostanti massetti di sottofondo, gli infissi interni delle tre unità immobiliari e il conseguente rifacimento di un massetto idoneo del tipo tradizionale (con cemento, sabbia, ghiaia e acqua, nelle giuste proporzioni), la posa in opera di colla di buona qualità e la successiva posa della nuova pavimentazione, dello zoccoletto e degli infissi interni. Si precisa, che l'eventuale utilizzo di un primer fissativo e indurente da applicare sulla superficie esistente, e quindi evitare di demolire il massetto, non è una considerazione che è stata effettuata in quanto potrebbe rischiare di diventare un palliativo e le anomalie alle pavimentazioni potrebbero ripresentarsi. Dalle misurazioni effettuate in sito, viene stimato l'acquisto e la posa in opera di mq 110 di pavimentazione e ml 100 di battiscopa per ciascuno dei tre appartamenti. Pertanto, è stata effettuata una stima delle opere edili da eseguire nelle tre unità immobiliari, le cui lavorazioni sono meglio descritte analiticamente nelle singole voci, dei computi metrici estimativi allegati alla presente relazione (allegato n° 2). La stima degli interventi proposti è stata effettuata considerando lavorazioni o gruppi di lavorazioni, provenienti da quanto previsto nel ### fornito dalla ditta costruttrice alle ditte proprietarie e per quanto non espressamente indicato dalle voci del prezziario regionale vigente e altre valutazioni. In relazione a quanto sopra, la stima delle lavorazioni edili da eseguirsi, ammonta rispettivamente a: - ### di proprietà della ###ra ### € 15.250,00 - ### di proprietà della ###ra ### € 16.470,00 - ### di proprietà della ###ra ### € 14.640,00. 
Non può riconoscersi alcuna ulteriore somma per le operazioni di sgombero dell'immobile e rimontaggio dei mobili, per il canone di locazione di altro immobile nel periodo di tempo necessario per le lavorazioni in questione, né a titolo di danno non patrimoniale, in quanto le relative richieste appaiono prive di supporto probatorio in ordine all'an e al quantum.  ### di ### deve, pertanto, essere condannata a corrispondere a ### la somma di € 15.250,00, a ### la somma di € 16.470,00, a ### la somma di € 14.640,00. 
Di contro, deve essere rigettata la domanda spiegata dalle attrici nei confronti della ### di #### S.r.l. ha stipulato con tale società assicurativa la polizza decennale postuma 2016/06/2053831, con decorrenza dal 7.12.2016 al 13.12.2026, a beneficio delle acquirenti, avente ad oggetto l'indennizzo dei danni materiali e diretti dell'immobile assicurato derivanti dall'art. 1669
La svolta istruttoria ha accertato che la causa dei danni lamentati dalle parti attrici attiene a difetti costruttivi del massetto, vizio che rientra nell'ambito dell'art. 1669 c.c. ma esula dal rischio garantito dalla polizza. ### l'art. 2 lettera j) delle condizioni generali di contratto esclude l'operatività della polizza per i danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci e la pagina 4 delle stesse condizioni definisce le pavimentazioni e i rivestimenti interni come “le pavimentazioni - incluse quelle industriali - complete dei relativi massetti di sottofondo, le pavimentazioni galleggianti ed i rivestimenti delle pareti, realizzate all'interno dell'immobile”. 
Deve, infine, essere esaminata la domanda spiegata dalla convenuta ### di ### nei confronti della terza chiamata ### S.r.l., avente ad oggetto il risarcimento del danno provocato alla committente per effetto dell'inesatta esecuzione dell'appalto. 
Occorre premettere che dalla visura camerale prodotta in giudizio emerge che la ### S.r.l. 
è stata cancellata dal registro delle imprese in data ###, ma in suo luogo hanno accettato il contraddittorio i tre soci #### e ### Nel merito, l'art. 23 del contratto di appalto stipulato dalle parti in data ### afferma “### è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole d'arte, della rispondenza di dette opere o parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, di tutte le norme antinfortunistiche, delle attrezzature antinfortunistiche e di ogni altro provvedimento e cautela per la salvaguardia del personale di cantiere”. ### è, pertanto, unico responsabile nei rapporti interni dei danni riportati dalle opere appaltate per difetti inerenti alla loro esecuzione. Dal momento che si è accertato che gli immobili in questione presentano vizi derivanti da difetti costruttivi del massetto, la società costruttrice deve risponderne nei confronti della cooperativa committente.  ### parte, l'art. 2495 c. 3 c.c. prevede che “### restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”. 
La giurisprudenza interpreta la norma precisando che “incombe sul creditore insoddisfatto, che chiede sentenza di condanna nei confronti dei soci della società di capitali estinta, l'onere di provare la distribuzione ai soci stessi dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione” (Cass. n. ###/2019). Nel caso di specie, il creditore non ha fornito tale prova, essendosi limitato a produrre in giudizio una visura camerale che attesta l'estinzione della società e un bilancio finale da cui nulla risulta in ordine all'eventuale ripartizione degli utili tra gli ex soci. Questi ultimi hanno, tuttavia, dichiarato che all'atto della sottoscrizione del capitale sociale (€ 10.000,00) si sono avvalsi della facoltà di versare solo il 25% della quota, mentre la restante parte (€ 7.500,00, di cui € 750,00 a carico di ### € 3.375,00 a carico di ### ed € 3.375,00 a carico di ### non è stata riscossa dal liquidatore. 
Alla luce di quanto detto, #### e ### rispondono nei confronti della ### di ### nei soli limiti dei residui conferimenti di capitale sociale non versato in favore della società cessata, ed in particolare per la somma complessiva di € 7.500,00, così ripartita: € 750,00 ### (10%), € 3.375,00 ### (45%), € 3.375,00 ### (45%). 
Le spese di lite, nei limiti degli importi effettivamente riconosciuti, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. In particolare, le spese di lite delle attrici vanno poste a carico della ### di ### le spese di lite della ### di ### vanno poste a carico delle attrici in solido (si tiene conto del rigetto della domanda per inoperatività della polizza, non per difetto degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria); le spese di lite della ### vanno poste a carico dei terzi chiamati #### e ### in solido.
Le spese di CTU vanno poste a carico della cooperativa e dei terzi chiamati #### e ### in solido.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: condanna ### di ### al pagamento in favore di ### della somma di € 15.250,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento; condanna ### di ### al pagamento in favore di ### della somma di € 16.470,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento; condanna ### di ### al pagamento in favore di ### della somma di € 14.640,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento; condanna ### al pagamento in favore di ### di ### della somma di € 750,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento; condanna ### al pagamento in favore di ### di ### della somma di € 3.375,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento; condanna ### al pagamento in favore di ### di ### della somma di € 3.375,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento; condanna ### di ### al pagamento delle spese di lite in favore di #### e ### che liquida in complessivi € 8.000,00, oltre ### CPA e rimborso spese generali al 15%; condanna #### e ### in solido al pagamento delle spese di lite in favore di ### di ### che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre ### CPA e rimborso spese generali al 15%; condanna #### e ### in solido al pagamento delle spese di lite in favore di ### di ### che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre ### CPA e rimborso spese generali al 15%, disponendone la ripartizione nei rapporti interni nella misura del 10% a carico di ### e nella misura del 45% a carico di ### e ### pone le spese di ### già liquidate come da separato provvedimento, definitivamente a carico solidale di ### di ### e di #### e #### 19.11.2025 Il Giudice dott.

causa n. 182/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Giampiccolo

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Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza n. 1180/2023 del 26-07-2023

... settembre 2013 dal Tribunale di ### Sussiste, pertanto, la responsabilità dei convenuti, ### S.r.l. committente/venditrice e l'##### quale direttore dei lavori e progettista. Per quanto concerne la committente, tale società è legittimata passiva in relazione all'azione ex art. 1669 c.c., in quanto in tema di appalto, la giurisprudenza ritiene che la responsabilità sancita dall'art. 1669 c.c. sia applicabile al committente - venditore che abbia avuto una qualche ingerenza, sorveglianza o influenza nella realizzazione dell'opera, come può avvenire, esemplificativamente, quando egli nomini il direttore dei lavori o designi il progettista dalla cui negligenza dipenda, sia pure in concorso con l'appaltatore, il vizio lamentato. Come emerge dalla documentazione in atti (doc. 62 di parte attrice), la ### S.r.l. ha dato in appalto le opere di impiantistica alla società ### srl, ad oggi fallita, con attribuzione dei compiti di progettazione e direzione dei lavori all' arch. ### il quale oltretutto, dalla visura camerale in atti, risulta essere socio della ### S.r.l. nella misura del 50% del capitale sociale. All'Ing. ### è stato attribuito il solo compito di coordinamento in fase di progettazione (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Busto Arsizio Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. R.G. 5603/2019 promossa da ### (C.F.: ###) in persona del suo amministratore pro tempore, - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - #### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - #### (C.F.: ###) tutti con il patrocinio dell'avv. ### ATTORI contro ### (C.F.: ###) in persona del suo legale rappresentante sig. ### con il patrocinio dell'avv. ### ARCH. ### (C.F.: ###) con il patrocinio dell'avv. #### CONVENUTI e contro ### (C.F.: ###) con il patrocinio dell'avv.  ##### parti hanno concluso come segue: ### “Voglia il TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO, previa ogni più opportuna declaratoria di rito e di merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 6299/16 R.G. Tribunale di ###, visti gli artt. 1490 e ss., 1669, 2043 C.C. ed ogni altra norma ritenuta pertinente, accertare e dichiarare per le causali esposte in atti, le responsabilità, in via solidale o in via subordinata ciascuno per quanto di propria competenza, dei convenuti ### S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore ed #### e per l'effetto: A) condannare, in via solidale fra loro o in via subordinata ciascuno per quanto di propria competenza, i convenuti ### S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore ed #### al risarcimento a favore del ### e dei condomini attori di tutti i danni relativi e conseguenti ai vizi e difetti costruttivi, manchevolezze, difformità, mancanza di qualità di cui in atti e narrativa e quindi: - al risarcimento e refusione dei costi di eliminazione dei vizi e difetti costruttivi, manchevolezze, difformità, mancanza di qualità tanto nelle parti comuni come nelle conseguenze diramatesi nelle parti esclusive, così come indicati in atti ed in narrativa, nonché dei danni conseguenti. Costi e danni che si quantificano in € 481.679,90 o nella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa.  - alla refusione di tutte le spese di qualsiasi natura (legale e tecnica) affrontate per la verifica ed accertamento stragiudiziale e giudiziale dei suddetti vizi e difetti, nonché per la loro deduzione in giudizio e stragiudiziali (come da fatture prodotte e/o che verranno prodotte e/o come da liquidazioni giudiziali e/o da valutazione equitativa). Spese che si quantificano in € 15.597,07 o la somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa.  - al risarcimento dei danni per il mancato o pregiudicato uso delle parti e dei beni comuni, che si quantificano in € 50.000,00 o le somme maggiori o minori determinate in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa. 
B) condannare, in via solidale fra loro o in via subordinata ciascuno per quanto di propria competenza, i convenuti ### S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore ed #### al risarcimento, anche a titolo di pregiudicato e/o limitato godimento e/o riduzione del corrispettivo, a favore del ### e condomini attori di tutti i danni conseguenti ai vizi e difetti costruttivi, mancanza di qualità, manchevolezze, difformità costruttive afferenti la non corretta installazione delle cappe di esalazione cucina ed interferenze tra appartamenti (punto 12 della CTU dell'####. Danni che si quantificano nella somma di € 20.000,00 per ciascuna unità immobiliare o la somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa ex art. 1226 C) Il tutto, sempre ed in ogni caso, con l'aggiunta degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. 
D) Sempre e in ogni caso rigettare tutte le domande ex adverso proposte poiché inammissibili e infondate in fatto e in diritto. 
E) Sempre e in ogni caso con vittoria di spese (ivi comprese quelle di eventuale consulenza tecnica d'ufficio e di parte) e di compensi professionali. 
F) In via istruttoria: si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate nell'interesse degli attori con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 C.P.C. datata 12/02/2021 e con memoria ex art. 183 VI comma n. 3 C.P.C. datata 04/03/2021 e non ammesse dal Tribunale adito. Dette istanze vengono integralmente richiamate e qui di seguito ritrascritte (salvo errori e/o omissioni): A) ### D'### D'####. 6299/16 R.G. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Si chiede che il TRIBUNALE adito voglia disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento d'istruzione preventiva n. 6299/16 R.G. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO e che, ex art.  698 C.P.C., venga dichiarata l'ammissibilità e rilevanza dell'elaborato peritale del DOTT. ING.  ### (anche prodotto con l'atto di citazione sub doc. 2). 
B) ###'### / ####. ### che valuti quantum, opere e danni ulteriori rispetto a quanto delineato dal #### nel procedimento per ###.G. 6299/16 Trib. ### (le tematiche da -eventualmentesottoporre a integrazione, sono delineate alle pagine 7/11 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 CPC attorea e alle pagine 4/5 della memoria ex art. 183 VI comma n. 3 C.P.C. attorea, qui da intendersi integralmente richiamate). 
C) ### chiede ammettersi l'interrogatorio formale dei convenuti (legale rappresentante pro tempore di ### S.R.L. e #### e la prova testimoniale sui seguiti capitoli di prova: 1) Vero che dal mese di giugno 2017 sono stati eseguiti i seguenti interventi (pagg. 4 e 5 della relazione dell'#### doc. 4 attoreo; contratto di appalto doc 108 attoreo; fatture da 5 a 49 attoree, tutti da mostrare al deponente): a) ampliamento locale ### b) formazione nuovo basamento esterno per consentire l'installazione di unità esterne dell'impianto; c) spostamento delle unità esterne sul basamento di cui al punto b) e rifacimento delle tubazioni gas; d) rifacimento delle colonne di distribuzione impianto idrico sanitario acqua potabile; e) spostamento delle unità interne a seguito dell'ampliamento del locale; f) sostituzione del serbatoio di accumulo inerziale; g) rifacimento delle tubazioni a prevalente percorso orizzontale; h) pulizia, bonifica e risanamento delle tubazioni dell'impianto idrico sanitario acqua potabile; i) pulizia, bonifica, risanamento dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento mediante flussaggio delle colonne montanti e dei singoli circuiti degli impianti a pavimento; j) pulizia e flussaggio degli scambiatori delle unità interne e degli accumuli ### k) fornitura di prodotti chimici e accessori quali pompe dosatrici e contalitri.  2) Vero che le operazioni di pulizia, lavaggio, sufflaggio e risanamento di cui ai al superiore capitolo di prova, svoltesi nell'ultimo semestre dell'anno 2017, si sono rilevate inadeguate per le macchine ### installate all'interno delle centrali condominiali.  3) Vero che nonostante le operazioni di pulizia, lavaggio, sufflaggio e risanamento di cui ai al superiori capitoli di prova, svoltesi nell'ultimo semestre dell'anno 2017, le macchine ### installate all'interno delle centrali condominiali subivano blocchi “###- ### della pompa nel circuito idraulico” (cfr. la relazione dell'#### doc. 4 attoreo da mostrare al deponente).  4) Vero che nel mese di gennaio 2018 il manutentore degli impianti ha sezionato una macchina ### per comprendere la ragione delle problematiche indicate al superiore capitolo di prova.  5) Vero che in data 7 febbraio 2018 il manutentore degli impianti ha escluso la possibilità di riparazione delle macchine ### 6) Vero che per risolvere le problematiche relative alle macchine ### installate all'interno delle centrali condominiali e di cui ai superiori capitoli di prova, è stato necessario (cfr. pagg. 5 e ss.  della relazione dell'#### doc. 4 attoreo da mostrare al deponente nonché le fatture docc.  5/49, sempre da mostrare al deponente): a) recuperare le unità esterne in funzione e ripristinare la centrale con componentistica ### b) sostituzione la distribuzione delle tubazioni interne alla centrale termofrigorifera; c) sostituire i bollitori deputati alla preparazione dell'acqua calda sanitaria; d) sostituire le tubazioni di collegamento delle apparecchiature alle colonne montanti; e) installare n. 3 serbatoi; f) fornire nuove apparecchiature ### : n. 2 unità esterna ### 64 kW ###### n. 2 unità interna ### 64 kW ###; n. 4 unità interna ### 16 kW ###; n. 6 accumulo ### 538/16/0 ### g) smantellare e smaltire l'impiantistica; h) formare nuove linee frigorifere e coibentare le stesse; i) formare nuove linee lato acqua per il circuito tecnologico e per il circuito sanitario e coibentare le stesse; j) procedere a pulizia, bonifica e risanamento dell'impianto di riscaldamento / raffrescamento mediante flussaggio delle colonne montanti e dei circuiti terminali presenti k) bonificare e ripristinare il filtro a sabbia; l) fornire i prodotti chimici per il mantenimento degli impianti.  7) Vero che per emendare i vizi e difetti indicati ai punti da 1 a 6 della perizia dell'#### (doc.  2 attoreo da mostrare al deponente) e in conseguenza degli interventi indicati ai superiori capitoli di prova il ### e i condomini attori hanno sostenuto esborsi pari a € 330.858,90, come da fatture docc. 5/49 allegate alla citazione, da mostrare al deponente e come da disposizioni di pagamento docc.  63/107 allegati alla memoria istruttoria, da mostrare al deponente.  8) Vero che a seguito della sostituzione delle tubature di acciaio zincato con le tubature in multistrato, avvenuta nei primi mesi dell'anno 2018, le problematiche di contaminazione dell'acqua sono cessate.  9) Vero che prima, durante, all'esito dell'accertamento tecnico preventivo e fino al 2018, anno di completamento dei lavori di emenda dei vizi e difetti di cui ai nn. 1/6 della CTU dell'#### all'anno 2018, i condomini del ### attore hanno sofferto le seguenti problematiche: - interruzioni dell'erogazione dell'acqua all'interno delle proprietà esclusive, site nel ### attore; - interruzioni dell'erogazione del servizio di riscaldamento e raffrescamento all'interno delle proprietà esclusive site nel ### attore; - fuoriuscita di acqua sporca - rossa dai rubinetti a servizio delle proprietà esclusive.  10) Vero che a seguito della contestazione dei vizi e difetti per cui è causa (cfr. le raccomandate a.r.  dell'avv. ### docc. 56 e ss. attorei, da mostrare al deponente) sia l'#### che la ### S.R.L. hanno riconosciuto i vizi e difetti denunciati e posto in essere dei tentativi rimediali, rimasti tuttavia privi di risultati.  11) Qualora contestate le fatture docc. 5/49 all. atto di citazione ovvero la descrizione della prestazione ivi indicata, si chiamano come testimoni, a conferma, i soggetti emittenti delle medesime.  ### errori e/o omissioni: - Legale rappresentante pro tempore ### di ### quanto alla fattura 17/2017 (doc. 5 attoreo da mostrare al deponente); - #### titolare della ### quanto alle fatture 17/17, 31/17 (docc. 6 e 7 attorei da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore ### S.N.C. ### & C. S.N.C.  quanto alle fatture 39/17, 55/17, 2/2018, 58/18 (docc. 9, 10, 11, 36 attorei, da mostrare al deponente; - Legale rappresentante pro tempore ### S.P.A. quanto alle fatture 345/DI/17, 447/DI/17, 502/DI/17, 569/DI/17/, 1/DI/18 (docc. 12/16 attorei da mostrare al deponente) e 381/DI/18, 534/DI/18, 687/DI/18 (docc. 42/44 attorei da mostrare al deponente); - Geom. ### quanto alla fattura 5/18 (doc. 17 attoreo da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore/titolare della ### di #### quanto alle fatture 36/17 e 50/17 (docc. 18/19 attorei da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore/titolare ### di ### quanto alla fattura 14/2017 (doc. 20 attoreo da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore/titolare ### quanto alla fattura 58/17 (doc. 21 da mostrare al deponente); - ING. ### quanto alle fatture 36/17, 55/17, 11/18, 35/18 (docc. 22/25 attorei da mostrare al deponente) e alle fatture 60/18, 41/A/19, 35/18 (docc. 46/48 attorei da mostrare al deponente); - legale rappresentante pro tempore studio ### quanto alla fattura 85/2018 (doc. 26 attoreo da mostrare al deponente); - legale rappresentante pro tempore ### S.N.C. ###. BERTO & G. BIRAGHI quanto alle fatture 505/17, 646/17, 263/18, 264/18 e 430/18 (docc. 27/31 attorei da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore A.R.C. #### S.R.L. quanto alla fattura 715/18 (doc. 32 attoreo da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore ### S.R.L., quanto alle fatture 43/18, 55/18, 62/18 e ###/18 (docc. 33/35 e 49 attorei, da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore ### S.R.L. sulle fatture 120/18, 161/18, 162/18, 185/18 e 184/18 (docc. 37/41 attorei da mostrare al deponente) Si indicano come testimoni, su ### i capitoli di prova: • DOTT. #### 13, ### al ####.  • #### 13, ### al ####.  • DOTT. ING. #### 2, ####.  • Legale rappresentante pro tempore ### di ### via ### 36, ####.  • #### titolare della ### via ### 8, ####.  • Legale rappresentante pro tempore ### S.N.C. ### & C. S.N.C., via Merendalunga 1/B, ####.  • Legale rappresentante pro tempore ### S.P.A. ### 1880, ####; via Bergamo 1465, ####; • GEOM. #### 4, ####.  • Legale rappresentante pro tempore/titolare della ### di ##### 9/B, ####.  • Legale rappresentante pro tempore/titolare ### di ### via ### 10/B, ####.  • Legale rappresentante pro tempore/titolare ### via ### 30, ####.  • Legale rappresentante pro tempore #### 13, ### al ####.  • Legale rappresentante pro tempore ### S.N.C. ###. BERTO & G. BIRAGHI, via ### 8, ####.  • Legale rappresentante pro tempore A.R.C. #### S.R.L., ### 19, ####.  • Legale rappresentante pro tempore ### S.R.L., V.lo dell'### 1, ####.  • Legale rappresentante pro tempore ### S.R.L., via Tommaseo ###, ####; via ### 41/47, ####; • Legale rappresentante pro tempore ### C. & C. S.A.S., via Savona 7, ####; via del ### 10, ####; • Legale rappresentante pro tempore ### S.R.L, via ### 13/C, ####.  • ### via ### 38/a, ####. 
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate nell'interesse dei convenuti e della terza chiamata per le ragioni esposte con memoria ex art. 183 VI comma n. 3 C.P.C. attorea. Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze di prova orale formulate nell'interesse dei convenuti, si chiede di essere ammessi a prova contraria con tutti i testi indicati nella memoria ex art. 183 VI c. n. 2 C.P.C.  attorea, datata 12/02/2021.”.  #### E ####: “Voglia l'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, così giudicare: - In via preliminare e/o pregiudiziale autorizzare la chiamata dei terzi in causa: 1) ### P.I. ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in ### (20025-MI) via ### n.13/c; 2) Ass.ni ### (in cui è stata incorporata per fusione la ###ni ###, P.I.  ###, con sede ###### (###-TV) via ### n.14; - Nel merito in via preliminare rigettare le domande attoree nei confronti di entrambi i convenuti, per intervenuta decadenza nonché prescrizione delle relative azioni, a qualsivoglia titolo; - Sempre nel merito: rigettare poichè del tutto infondate per i motivi meglio esposti in narrativa, tutte le domande formulate dagli attori, nei confronti dell'arch. ### e dell'### srl, o in subordine dichiarare questi ultimi responsabili dei soli danni verificatisi per loro diretta azione negligente od imperita, non conforme ai loro obblighi anche professionali, che dovrà essere provata in giudizio; - In ogni caso e sempre nel merito posta la chiamata in causa del terza ### P.I.  ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in ### (20025-MI) via ### n.13/c, ed in relazione ai fatti che saranno oggetto di prova in giudizio, dichiarare quest'ultima responsabile, o quantomeno corresponsabile, dei vizi, difformità, malfunzionamenti manifestatisi nell'impianto di raffrescamento e riscaldamento nonché in quello dell'acqua fredda e calda sanitaria di entrambe le palazzine, per la loro azione negligente od imperita od omissiva; - In ogni caso e sempre nel merito posta la chiamata in causa della terza ###ni ### (in cui è stata incorporata per fusione la ###ni ###, P.I. ###, con sede ###### (###-TV) via ### n.14, ed in relazione ai fatti che saranno oggetto di prova in giudizio, dichiarare quest'ultima tenuta a manlevare e garantire l'arch. ### e la ### srl, in virtù dei contratti assicurativi da loro sottoscritti, e, nella denegata ipotesi di condanna al risarcimento dei danni di questi ultimi, condannare tale compagnia assicuratrice al pagamento diretto dell'importo determinato dall'###mo Tribunale. 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari. 
Dichiara altresì di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate da controparte.”.  ### S.P.A. (###): “In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di ### S.p.A. in quanto infondata in fatto e in diritto. 
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi. 
In via subordinata: previe le opportune declaratorie, nella denegata ipotesi di anche parziale accoglimento delle domande attoree, dichiarare ### S.p.A. tenuta a mantenere indenne la ### S.r.l., da quanto questa sarà condannata a risarcire, esclusivamente entro i limiti, il massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza. 
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.”.  ### S.P.A. (#####: “In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di ### S.p.A. in quanto infondata in fatto e in diritto. 
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi. 
In via subordinata: previe le opportune declaratorie, nella denegata ipotesi di anche parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiarare ### S.p.A. tenuta a mantenere indenne l'arch. ### esclusivamente nella misura corrispondente al grado di responsabilità imputabile allo stesso, ed entro i limiti, il massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza. 
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, regolarmente notificato, il ### corrente in ### via ### n. 38/A e 38/B, e i condomini indicati in epigrafe convenivano in giudizio la ### S.r.l. e l'#### chiedendone la condanna, in via tra di loro solidale o ciascuno per quanto di esclusiva competenza, al risarcimento di tutti i danni conseguenti ai vizi e difetti costruttivi, quantificati in € 481.679,90, oltre alla refusione delle spese resesi necessarie per l'accertamento stragiudiziale e giudiziale dei vizi e difetti quantificati in € 15.597,07 e al risarcimento dei danni per il mancato o pregiudicato uso delle parti comuni pari a € 50.000,00 nonché dei danni a titolo di pregiudicato e/o limitato godimento e/o riduzione del corrispettivo conseguenti ai vizi e difetti afferenti la non corretta installazione delle cappe di esalazione cucina, quantificati in € 20.000,00 in favore del ### e di ciascuna unità immobiliare. 
Esponevano in particolare gli attori che il ### era un complesso immobiliare che constava di due edifici, edificato dietro committenza della venditrice, la società ### S.r.l. e su progetto dall'#### che pure aveva svolto la direzione lavori. La realizzazione del fabbricato condominiale prevedeva la predisposizione di tecnologie edilizie che avrebbero dovuto essere all'avanguardia nel campo del risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. La parte relativa agli impianti era stata appaltata e realizzata dalla ### s.r.l., società dichiarata fallita in data 2 settembre 2013 dal Tribunale di ### Assumevano gli attori che nello stabile si erano manifestati plurimi vizi e difetti, come dettagliatamente indicati nell'atto di citazione, che avevano interessato gli impianti e le opere edili, sia nelle parti comuni che nelle parti di proprietà esclusiva. In particolare, i vizi e difetti venivano accertati dal CTU nominato dal Tribunale di ### in sede di accertamento tecnico preventivo, mentre altre problematiche emergevano successivamente all'### durante i lavori di emenda dei primi 6 vizi rilevati dal CTU che, stante l'urgenza, venivano da subito eseguiti. 
Si costituivano in giudizio, contestualmente con la medesima comparsa di costituzione e risposta, la ### S.r.l. e l'#### eccependo in via preliminare la decadenza nonché la prescrizione della domanda. In particolare, deducevano che, quanto ai vizi elencati ai numeri da 1 a 4 della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, questi dovevano ricondursi alla presenza di ferrobatteri negli impianti, come emerso in sede peritale e come confermato dagli attori nel proprio atto di citazione. I segnali della presenza dei ferrobatteri dovevano farsi risalire alla fine del 2013 ed inizio del 2014, come desumibile dal verbale dell'assemblea condominiale straordinaria del 7.07.2014, nel corso della quale venivano affrontate le segnalazioni di taluni condomini in ordine al riscontro di acqua marrone torbida fuoriuscente dalle tubazioni e veniva dato incarico alla ###ind di ### per l'esecuzione degli interventi all'uopo necessari. Di conseguenza, doveva ritenersi maturata la decadenza nonché la prescrizione ex art. 1669 c.c. dal momento che la denuncia dei vizi alla committente e al direttore dei lavori era pervenuta solo in data 5 agosto 2015. 
Inoltre, secondo la tesi dei convenuti, la provenienza dei ferrobatteri doveva imputarsi alla rete dell'acquedotto come riconosciuto dalla società che aveva gestito la fornitura dell'acqua pubblica, ossia l'### e avvalorato dalla circostanza che anche nelle altre palazzine vicine, servite dal medesimo ramo di rete idrica, si erano verificate analoghe problematiche. Dunque, doveva escludersi ogni responsabilità dei convenuti, ai quali non poteva imputarsi alcuna negligenza per avere realizzato gli impianti con colonne di acciaio e acciaio zincato anziché con tubazioni multistrato in resine sintetiche, dal momento che non vi era alcuna normativa che vietava l'utilizzo di acciaio. 
Sostenevano ancora i convenuti che la realizzazione ed il posizionamento delle colonne montanti con quelle in ferro zincato, erano state eseguite dalla impresa cui era stato appaltato l'esecuzione degli impianti, ### srl di ### senza alcuna ingerenza da parte della committente e senza che fossero state date a riguardo indicazioni da parte dell'arch. ### poiché la direzione dei lavori di fatto era stata assunta dall' ing. ### Ancora, assumevano i convenuti che, quanto ai vizi da 5 a 13 della relazione peritale, relativi per lo più all'impianto ### gli stessi dovevano ricondursi alla disciplina di cui all'art. 1667 c.c. e quindi da denunciare entro due anni dalla consegna dell'opera. Pertanto, parte attrice doveva ritenersi decaduta nonché prescritta l'azione avendo denunciato i vizi dopo tre anni dalla relativa consegna. 
Quanto poi alla carenza di documentazione di cui al punto 13 della relazione tecnica, sostenevano i convenuti che tale documentazione doveva essere fornita dalla ### S.r.l. che aveva realizzato gli impianti e quindi non poteva essere addebitata alcuna responsabilità alla committente e al direttore dei lavori. 
Contestavano, infine, la quantificazione dell'importo richiesto a titolo di danno, nonché la richiesta di rimborso delle spese legali e tecnico peritali. Concludevano chiedendo, preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa di: - ### in quanto società collaudatrice degli impianti e manutentrice dei medesimi che aveva eseguito, su incarico del ### gli interventi volti alla risoluzione della problematica dell'acqua contaminata, al fine di dichiarane la responsabilità per i vizi, difformità, malfunzionamenti manifestatisi nell'impianto di raffrescamento e riscaldamento nonché in quello dell'acqua fredda e calda sanitaria di entrambe le palazzine, - ### al fine di tenere manlevati i convenuti in forza dei contratti assicurativi sottoscritti rispettivamente dall'arch. ### e dalla ### S.r.l.. 
Nel merito, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande ed in subordine la limitazione della condanna ai soli danni verificatosi per loro diretta azione imperita. 
Concessa l'autorizzazione alla sola chiamata in causa di ### e ritualmente notificato l'atto di citazione del terzo, si costituiva la predetta compagnia assicurativa, aderendo quanto al merito della causa alle difese articolate dall'arch. ### Eccepiva, inoltre: - l'inopponibilità alla stessa della CTU resa in sede di accertamento tecnico preventivo, non essendo stata parte del procedimento; - la perdita del diritto degli assicurati a essere tenuti indenni ex art. 1915 c.c. in quanto avevano denunciato il sinistro solo in data ###, quando il procedimento di accertamento tecnico preventivo era già concluso e sebbene avessero ricevuto dal ### la prima lettera formale di messa in mora in data ###; - l'intervenuta prescrizione della copertura, ex art. 2952, com. 2 e 3 c.c. non avendo gli assicurati denunciato il sinistro entro due anni dal giorno in cui il terzo aveva avanzato la richiesta di risarcimento. 
Eccepiva, ancora, l'inoperatività delle polizze stipulate in quanto le stesse coprivano solo i danni causati alle opere in caso di rovina totale delle stesse o di rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per loro natura a durata, compromettendone in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera e tali non potevano considerarsi i vizi de quo, poiché al concetto di rovina indicato in contratto doveva attribuirsi un significato più ristretto di quello elaborato dalla giurisprudenza in ambito di responsabilità ex art. 1669 c.c.. 
In ogni caso, quanto alla polizza contratta con ### S.r.l., la terza chiamata assumeva che la copertura era riconosciuta a condizione che l'opera fosse stata realizzata a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali (art. 3) ed esclusa per danni indiretti e consequenziali, danni causati da ruggine, danni da difettosa impermeabilizzazione (art. 2). Quanto alla polizza contratta dall'arch. ### la copertura non si estendeva alle perdite patrimoniali e ai danni derivanti da mancata rispondenza delle opere all'uso od alle necessità cui erano destinate (art. 1.6 lett. u) ed infine, la garanzia non copriva la responsabilità derivante all'assicurato in forza del vincolo di solidarietà, essendo limitata ai soli danni riconducibili all'operato dell'arch. ### e in misura proporzionale alla quota di responsabilità in capo allo stesso. Concludeva, pertanto, la compagnia assicurativa chiedendo il rigetto delle domande di garanzia ed in subordine, la condanna entro i limiti ed i massimali di polizza. 
All'udienza di comparizione parti del 16 dicembre 2020, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c.  e, successivamente, la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dell'#### l'escussione testimoniale e l'espletamento di ### Terminata l'istruttoria, si perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 5 aprile 2023, per cui la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per le comparse conclusionali ex art. 190 cpc..  *******  ### attrice agisce nel presente giudizio, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno derivante dalla presenza di vizi e difetti costruttivi interessanti il complesso condominiale, sia relativamente alle parti comuni che riguardo alle proprietà esclusive dei singoli condomini. 
Preliminarmente all'instaurazione della presente controversia, nel 2016 l'attrice aveva esperito un accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale la ### incaricata di periziare l'immobile condominiale de quo, aveva evidenziato la presenza dei seguenti vizi e difetti e delle seguenti cause che ne avevano dato origine, enucleati con numerazione da 1 a 13,: 1) ### dell'impianto di riscaldamento.  2) ### dell'impianto idrico sanitario acqua calda 3) ### dell'impianto di ricircolo acqua calda sanitaria 4) ### dell'impianto idrico sanitario acqua fredda In ordine ai suddetti quattro vizi, il CTU aveva accertato come la contaminazione da ferrobatteri fosse l'origine della causa del malfunzionamento, in quanto avevano dato inizio alla corrosione delle tubazioni in ### e di conseguenza alla formazione di sospensione melmosa ferrosa all'interno dell'impianto ### e #### aveva puntualizzato nella parte relativa alle risposte alle osservazioni dei CTP che “non è in grado tecnicamente di relazionare il momento iniziale o il punto zero in cui siano stati immessi i ### negli impianti, ma soprattutto, dovendo il CTU basarsi sempre su dati certi, non può supporre (o prospettare) la loro origine. 
Di sicuro dalle attuali analisi eseguite, verbalizzate, relazionate e allegate, non provengono dall'acquedotto” (pag. 94 della relazione tecnica).  “### di tubazioni in acciaio nero e zincato nell'impianto meccanico di riscaldamento/raffrescamento e idrico sanitario conseguentemente con la presenza di ### nelle stesso impianto ha portato ad avere una situazione attuale come rilevata dai verbali, fotografie e analisi” (pag. 103 della relazione tecnica). 
Dunque, secondo quanto accertato dal ### i ferrobatteri erano già presenti nell'impianto installato dall'appaltatore. 
Alla luce delle risultanze di natura scientifica della ### non possono assumere alcuna rilevanza probatoria le dichiarazioni testimoniali rese nel presente giudizio da ### amministratore del condominio nell'anno 2014, quando in assemblea era stata posta all'ordine del giorno la problematica della fuoriuscita dalle tubature di acqua marrone e si era dato incarico alla società ### ind di effettuare le verifiche del caso e di procedere alla risoluzione della problematica. Il teste ha riportato che altri amministratori di ### ubicati nelle vicinanze del ### de quo, gli avevano riferito della sussistenza della medesima problematica di fuoriuscita di acqua marrone torbida nel medesimo periodo (2014) e che anche il responsabile della società che gestiva il servizio comunale di erogazione dell'acqua potabile, ### di ### gli aveva confermato che la tratta che asserviva il ### era terminale, e come tale più ricca di residui e batteri poiché difficilmente raggiungibile dai prodotti di depurazione; tuttavia la deposizione testimoniale è priva di riscontri oggettivi, basti considerare che altro teste di parte convenuta, ### amministratore di condominio, interrogato sul medesimo cap. 5 affermava che “nel 2014 nei condomini da me amministrati anche in zona non ho memoria di problematiche simili a quelle denunziate dagli attori”. 
Tra l'altro, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, nessuna responsabilità è ravvisabile in capo alla ###ind, posto che secondo la ricostruzione fatta dai convenuti medesimi e confermata anche dalla documentazione in atti (doc. 9 del fascicolo dei convenuti), la problematica di fuoriuscita di acqua marrone era preesistente all'intervento della ###ind, e pertanto non riconducibile al suo intervento.  5) Non corretta installazione delle unità esterne ### marca ### “### posizionamento delle unità esterne, non rispettando le dimensioni minime imposte dal manuale di installazione, non permettono una corretta espulsione e ripresa aria alle motocondensanti Daikin”.  6) Mancanza di scarico a pavimento all'interno della centrale ###frigorifera: “In fase costruttiva della centrale non è stato inserito lo scarico a pavimento per convogliare gli scarichi dell'impianto, dei bollitori e le eventuali perdite di acqua all'interno del locale. La mancanza dello scarico causa la non corretta defluizione delle acque e di conseguenza la loro stagnazione all'interno del locale”.  7) Non corretta installazione delle macchine VMC all'interno degli appartamenti dei condomini ### (edificio A), ### (edificio A), ### (edificio A), ### (edificio A), ### (edificio A), ### (edificio B), ### (edificio B), ### (edificio A), ### (edificio A), ### (edificio B): “### posizionamento delle botole di ispezione nel disimpegno dove è installata la macchina della VMC non permette l'accesso ai filtri della macchina stessa”.  8) Non corretta installazione delle griglie esterne delle VMC a servizio degli appartamenti: “### posizionamento dei canali di immissione aria esterna ed espulsione aria vizia interna crea interferenza sulle griglie esterne”.  9) Non corretta installazione della regolazione batteria delle VMC a servizio degli appartamenti. 
Mancanza di elettrovalvola ### a due/tre vie per il controllo fluido caldo/freddo: “La mancanza di regolazione sulla batteria, dovuta alla non installazione di elettrovalvola, causa il non corretto controllo delle temperature di mandata dell'aria all'interno dell'appartamento servito”.  10) Mancato collegamento della seconda rete condensa prevista nelle macchine VMC installate. A riguardo il CTU ha rilevato che: “### marca ### srl, serie ### ha una doppia funzione: - Ricambio igienico dell'aria attraverso un recuperatore ad alta efficienza al suo interno.  - Deumidificazione ambiente attraverso un circuito frigorifero indipendente al suo interno. 
Di conseguenza sono previsti nr. 2 allacci di condensa alla stessa macchina, uno per la batteria e uno per il recuperatore al suo interno, così come previsto dal manuale tecnico della macchina. Attualmente è stata collegata solamente la condensa della batteria, ma in alcune situazioni dell'anno si crea condensa anche all'interno della bacinella a servizio del recuperatore di calore installato all'interno della macchina. 
Il mancato collegamento della seconda bacinella causa il riversamento dell'acqua di condensa nel controsoffitto”.  11) Mancanza della VMC in nr. 12 locali e precisamente in quelli che hanno accorpato nr. 2 appartamenti o dei locali attigui. ### (edificio A), ### (edificio A), ### (edificio B), ### (edificio B): “E' stato installato il ### a servizio degli ambienti annessi all'appartamento, ma non il ricambio igienico dell'aria come nel resto dell'appartamento. 
La mancanza di VMC in questi ambienti causa un ricircolo continuo della stessa aria interna e un non ottimale ricambio igienico dell'aria, così come avviene in tutti i locali restanti dell'appartamento”.  12) Non corretta installazione dell'esalazioni ### A riguardo il CTU aveva appurato le seguenti irregolarità: “- Tratti orizzontali di tubazioni in PP grigio all'altezza dell'ultima soletta degli edifici con lunghezze di circa 10/15 metri per raggiungere il cavedio di esalazione.  - Presenza di acqua all'interno delle tubazioni orizzontali.  - Tubazioni in contropendenza rispetto al flusso d'aria.  - Mancanza di sistemi raccolta condensa all'interno degli appartamenti.  - Interferenza tra l'appartamento del #### piano secondo edificio “A” e l'appartamento del ### Sartori piano primo edificio “A”, in quanto utilizzano lo stesso condotto di esalazione cappe cucina I lunghi tratti orizzontali delle tubazioni di esalazione delle cappe cucina raffreddano ulteriormente i vapori di cottura delle piastre a induzione, causando la formazione di condensa al loro interno. La stessa ristagna nelle tubazioni in contropendenza e, a causa della mancanza dei sistemi di raccolta condensa, si riversa all'interno degli appartamenti”.  13) Mancanza di documentazione tecnica finale sugli impianti meccanici centralizzati. A riguardo il CTU aveva accertato l'insufficienza della documentazione relativamente alla tipologia impiantistica installata, ritenendo necessaria una integrazione dei certificati e progetti come elencati nella relazione peritale. 
Così sinteticamente descritti i vizi e difetti accertati dal ### il Tribunale reputa provato in giudizio la non conformità delle opere eseguite alle regole dell'arte. 
Le conclusioni a cui giunge il CTU sono pienamente condivise da questo Giudice, in quanto la relazione è accurata e completa sotto ogni profilo e l'iter motivazionale seguito appare congruo alla natura dei quesiti, sorretto da precise argomentazioni tecniche e normative di riferimento e immune da qualsivoglia vizio logico come, analogamente, le controdeduzioni formulate in ordine alle osservazioni fatte dai consulenti di parte. 
In base alle risultanze della consulenza tecnica si ritiene che i su menzionati vizi e difetti, come rilevati e descritti dalla C.T.U., siano riconducibili alla fattispecie dell'art. 1669 c.c.. 
Com'è noto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella nozione di gravi difetti rientrano non solo quelli che possono pregiudicare la sicurezza o la stabilità dell'edificio, ma anche quelli da cui deriva un apprezzabile danno alla funzione economica od una sensibile menomazione del normale godimento dell'edificio o del suo valore di scambio, rivestendo il carattere della gravità tutte quelle alterazioni che incidono sulla sostanza dell'opera e su tutti quegli elementi che devono essere presenti affinché l'opera stessa possa fornire la normale utilità in relazione alla sua funzione economica e pratica (ex pluribus, cfr. Cass. n. 19868/2009 ; Cass. n. 1468/1999, Cass. n. 456/1999, Cass. n. 2977/1998, Cass. 1393/1998, Cass. n. 1203/1998, Cass. n. 7992/1997, Cass. n. 10624/1996, Cass. n. 13106/1995, n. 5103/1995, Cass. n. 1164/1995, Cass. n. 1081/1995, Cass. n. 245/1995, Cass. n. 10218/1994, n. 13112/1992, Cass. n. 9081/1992, Cass. n. 1686/1991, Cass. n. 3339/1990). Consegue che possono integrare la fattispecie prevista dall'art. 1669 c.c. anche i difetti inerenti elementi secondari e accessori purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene secondo la destinazione propria di quest'ultimo (cfr. Cass. SU n. 7756/2017). In particolare, in tema di impianti la Corte di Cassazione ha affermato che “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini.” (Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018) Ed ancora “Il "difetto di costruzione" che, a norma dell'art. 1669 cod. civ. legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" o il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incide negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo, mentre i vizi (o le difformità dell'opera dalle previsioni progettuali o dal contratto d'appalto), legittimanti l'azione di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1667 cod.  non devono necessariamente incidere in misura rilevante sull'efficienza e la durata dell'opera.” ( civ. Sez. 2, Sentenza n. 456 del 19/01/1999). 
Alla luce di tale ricostruzione ermeneutica deve affermarsi che anche i vizi relativi all'impianto di ventilazione meccanica controllata (### devono ritenersi gravi e meritevoli della tutela ex art. 1669 c.c. ancor più nel caso di specie, ove si consideri, altresì, la tipologia di edificazione rappresentata dal ### de quo, che stante la stessa propaganda pubblicitaria effettuata dai convenuti (doc. ### di parte attrice) era stato progettato e realizzato con tecniche improntate ad un ampio risparmio energetico e rispetto dell'ambiente, con ricorso a tecnologie all'avanguardia, di cui il sistema di VMC ne faceva parte integrante essenziale, posto che in tali strutture edilizie la ventilazione meccanica è fondamentale per prevenire problemi di umidità e muffa, conservando al meglio l'edificio e proteggendone il suo valore. 
Dunque, tutti i vizi rilevati dalla CTU rientrano nell'ambito dei gravi difetti ex art. 1996 cc. 
Analogamente vi rientrano tutte le irregolarità o carenze della documentazione elencata nella relazione tecnica resa in sede di ### come ad esempio il certificato di collaudo e taratura dei sistemi di contabilizzazione dell'energia sull'impianto di riscaldamento/raffrescamento e contabilizzazione volumetrica sull'impianto idrico sanitario, nonché il certificato di collaudo e taratura dell'impianto ### installato negli appartamenti ed i progetti costruttivi dell'impianto meccanico realizzato. 
In ordine a tali vizi e difetti non può ritenersi intervenuta alcuna decadenza o prescrizione dall'azione risarcitoria de qua, in quanto per costante orientamento giurisprudenziale si deve ritenere che i termini ex art. 1669 c.c. decorrano dal momento in cui si acquisisce un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva non solo dei difetti ma anche della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, momento coincidente, di regola, con l'acquisizione di relazioni peritali anche solo di parte e, nel caso di specie, dalla redazione della perizia depositata in data 27 aprile 2017 nell'ambito del procedimento per ###.G. n. 6299/16 (ex plurimis Cass., n. 24052/2021). Quindi, i citati termini, nel caso di specie, sono stati rispettati posto che a conclusione del procedimento per ATP su menzionato, con raccomandata del 16 aprile 2018 (doc. 58 del fascicolo attoreo), quindi entro il termine di decadenza di un anno, il ### denunciava i vizi e con raccomandata del 8 aprile 2019 (doc. 59 del fascicolo attoreo) interrompeva il termine prescrizionale di un anno per poi promuovere il presente giudizio con la notifica dell'atto di citazione in data 11 ottobre 2019. 
La circostanza, riportata da parte convenuta, che già nel 2014, nel corso dell'assemblea straordinaria, i condomini avessero lamentato la fuoriuscita di acqua marrone dalle tubature e la società collaudatrice e manutentrice degli impianti, la ###ind di ### avesse dichiarato che l'ingresso di acqua contaminata era da attribuire alla rete pubblica dell'acquedotto, non assume alcuna rilevanza ai fini del decorso del termine di decadenza e di prescrizione in quanto all'epoca non risultava oggettivamente accertata la causa del proliferare dei ferrobatteri, poi verificata in sede di ### il cui esito è stato, oltretutto, diametralmente opposto a quello prospettato dalla ###ind, in quanto è stata esclusa la provenienza dei ferrobatteri dall'acquedotto comunale. 
I vizi rilevati riguardano le opere appaltate dalla ### S.r.l. alla ### s.r.l., società dichiarata fallita in data 2 settembre 2013 dal Tribunale di ### Sussiste, pertanto, la responsabilità dei convenuti, ### S.r.l. committente/venditrice e l'##### quale direttore dei lavori e progettista. 
Per quanto concerne la committente, tale società è legittimata passiva in relazione all'azione ex art.  1669 c.c., in quanto in tema di appalto, la giurisprudenza ritiene che la responsabilità sancita dall'art.  1669 c.c. sia applicabile al committente - venditore che abbia avuto una qualche ingerenza, sorveglianza o influenza nella realizzazione dell'opera, come può avvenire, esemplificativamente, quando egli nomini il direttore dei lavori o designi il progettista dalla cui negligenza dipenda, sia pure in concorso con l'appaltatore, il vizio lamentato. 
Come emerge dalla documentazione in atti (doc. 62 di parte attrice), la ### S.r.l. ha dato in appalto le opere di impiantistica alla società ### srl, ad oggi fallita, con attribuzione dei compiti di progettazione e direzione dei lavori all' arch. ### il quale oltretutto, dalla visura camerale in atti, risulta essere socio della ### S.r.l. nella misura del 50% del capitale sociale. All'Ing. ### è stato attribuito il solo compito di coordinamento in fase di progettazione ed in fase di esecuzione del piano di sicurezza e coordinamento. 
In relazione ai vizi accertati, sussiste, pertanto, anche una concorrente responsabilità ex art. 2055 c.c. del progettista/direttore dei lavori ##### il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in caso di difetti di costruzione rispondono a titolo di concorso con l'appaltatore tutti quei soggetti, quali il progettista ed il direttore dei lavori che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'immobile, abbiano contribuito, per colpa professionale, alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (Cass. 2006 n.3406, Cass. 2012 n.8016). “Il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (Cass., ord. n. 29218/2017). 
Con specifico riferimento al direttore dei lavori, in generale si rileva che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. ### di tali obbligazioni richiede quindi non solo la verifica della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, ma altresì impone l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi e, conseguentemente, l'esercizio del potere concreto di vigilanza e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente” (Cass. 2008 n.10728; Cass. 2006 n.4366). 
In definitiva, va accolta la domanda di parte attrice nei confronti dei convenuti, con condanna dei medesimi in via solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni derivanti dai suddetti vizi. 
Con riferimento al quantum debeatur, il CTU in sede di ATP aveva stimato i costi di emenda pari a complessivi € 159.524,00 oltre #### attrice ha affermato che al termine dell'accertamento tecnico preventivo e prima dell'instaurazione del presente giudizio, stante l'urgenza, ha proceduto all'emenda dei primi sei vizi, avanzando nella presente sede domanda risarcitoria per un importo superiore a quello quantificato in sede di accertamento tecnico preventivo, in quanto nel corso degli interventi correttivi, sarebbero emerse altre problematiche non prevedibili all'epoca dell'accertamento tecnico preventivo e che avrebbero comportato ulteriori costi. 
È stata, pertanto, disposta ulteriore CTU al fine di accertare se gli interventi eseguiti dagli attori siano stati risolutivi di tutti i vizi riscontrati in sede di ATP e se per l'esecuzione dei lavori in connessione ai vizi riscontrati in sede di ATP siano stati necessari ulteriori interventi, accertandone la pertinenza ed i costi. 
A conclusione delle operazioni peritali, il CTU ha potuto accertare che a seguito degli interventi effettuati dal ### “…sono stati solo parzialmente eliminati i vizi riscontrati in A.T.P. 
Nonostante i lavori eseguiti dal ### … si sono riscontrati dopo opportune analisi la presenza di ### e di ferro in sospensione all'interno dei circuiti di distribuzione”, nonché nell'impianto centralizzato di ### e acqua sanitaria fredda/calda/ricircolo. Il risultato delle analisi ha dato un valore della presenza di ferrobatteri superiore ai valori trovati nelle analisi eseguite nell'A.T.P. 
Come relazionato dal ### “### valori stanno a significare che è ancora in atto una proliferazione all'interno dell'impianto, con conseguente aumento del ferro in circolo prodotto da una corrosione in essere. 
Per quanto riguardano i vizi interni agli appartamenti sono stati eseguiti solamente degli interventi parziali senza intervenire in modo risolutivo ai vizi evidenziati in A.T.P., soprattutto in merito alle cappe cucina.” (pagg. 14-15, 22-23 della relazione peritale). 
Quanto agli interventi ulteriori eseguiti dal ### in riferimento a problematiche non emerse né prevedibili in sede di ### dalle operazioni peritali sono risultate necessarie le sole opere di: - Basamento per le unità esterne dell'### “A” e “B” - Piantumazione esterna della zona macchine ### dell'### “A” e “B” in merito allo spostamento delle unità esterne.  - Sostituzione delle unità esterne e relative unità interne, in quanto ad Settembre 2017 il sistema ### è andato fuori produzione per adeguamento normativa ERP e non c'è la retrocompatibilità. 
Si allega comunicazione dell'agenzia ### della provincia ### (pag. 24 della relazione tecnica) per un ammontare dei relativi costi pari a € 65.600,00 oltre IVA da porre in capo ai convenuti. 
Pertanto, il CTU ha ritenuto che in ordine ai vizi e difetti attualmente ancora permanenti ed ai relativi costi, quelli relativi all'impianto centralizzato sono riferibili al ### per la sola parte eccedente la stima fatta in fase di A.T.P. integrata dei costi di € 65.600,00 oltre IVA per le opere su citate; ciò in quanto l'Ente di gestione, ha incaricato e appaltato a proprie imprese tra il 2017/2018/2019 una serie di lavorazioni con l'intento di eliminare i vizi dell'impianto centralizzato rilevati nella precedente A.T.P., interventi che però, in sede ###corso di causa, non sono risultati risolutivi della problematica per ragioni non imputabili ai convenuti. 
In merito ai vizi e difetti rilevati nella precedente A.T.P. all'interno degli appartamenti degli attori, sistemati e parzialmente sistemati dai singoli attori, e agli ulteriori vizi totalmente presenti e sui quali ancora il ### non ha eseguito alcun intervento, il CTU ha confermato la riferibilità dei medesimi ai convenuti. 
La nuova stima dei costi, tenuto conto di quanto evidenziato dal ### ammonta, pertanto, a € 201.940,00 (già comprensiva dell'importo di € 65.600,00 per le ulteriori lavorazioni resesi necessarie successivamente all'A.T.P. ut supra esaminate) oltre ### Si ritiene corretta e condivisibile la nuova stima dei costi di emenda eseguita dal ### in quanto fondata su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivata, avendo esplicitato il consulente le ragioni della valutazione dei vari interventi e avendo replicato puntualmente alle osservazioni dei consulenti di parte. 
Alla luce dei formulati rilievi, il danno risarcibile ammonta complessivamente a ### € 201.940,00 oltre IVA, trattandosi di un costo che rimarrà a carico del ### a seguito dell'esecuzione delle opere di ripristino. Non risulta provato che il ### abbia beneficiato del bonus fiscale del 50% per gli interventi eseguiti, circostanza che è stata meramente allegata dai convenuti ma non sorretta da alcun elemento probatorio. 
Analogamente, deve escludersi il risarcimento per mancato o pregiudicato uso delle parti comuni, avendo parte attrice meramente allegato, senza provare, il danno subito. 
Quanto, invece, all'ulteriore richiesta risarcitoria relativa all'errata installazione delle cappe cucina, la soluzione prospettata dal CTU non è risolutiva del problema ma costituisce solo un palliativo. ### ha infatti, evidenziato che “la totale sistemazione della problematica di formazione condensa e la conseguente rientrata di acqua negli appartamenti è risolvibile solamente con l'installazione di sistemi raccolta condensa per ogni singola tubazione. Questo è quasi totalmente irrealizzabile se non intervenendo in modo pesante a livello edile all'interno delle singole cucine o bagni ciechi” (pag. 68 della relazione tecnica resa in sede di ###. I costi per l'intervento proposto sono stati stimati dal CTU ed inseriti nell'ammontare complessivo dei costi di emenda. Si ritiene equo riconoscere un ulteriore importo di € 1.000,00 per ciascuna unità abitativa a titolo di risarcimento del danno data l'impossibilità di rimediare in toto al vizio accertato. Nulla invece va riconosciuto in ordine a tale voce di danno al ### data la natura di ente di gestione delle parti comuni ed essendo i vizi alle cappe cucina di pertinenza dei singoli appartamenti in proprietà esclusiva. 
Su tali somme sin qui liquidate, spetta la rivalutazione a decorrere dalla data di manifestazione dei danni in parola, riportabile, in assenza di riferimenti temporali certi diversi, alla relazione del CTU in sede di accertamento tecnico preventivo in data 27 aprile 2017, non avendo la CTU nel presente giudizio attualizzato la stima espressa, oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo. 
Ora acclarata la responsabilità dei convenuti in solido va, da ultimo, esaminata la domanda di manleva proposta dagli stessi nei confronti di ### Quest'ultima eccepisce in primis la tardività della denuncia del sinistro in violazione delle ### di ### con la conseguente perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1915 Tale eccezione è infondata. ### l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, “in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sè, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2"; -"l'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta all'assicuratore. Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1 dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dall'art. 1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonchè la misura del pregiudizio sofferto"(Cass. civ. Sez. III, Ord., 30-09-2019, n. 24210). 
Non avendo, la società assicuratrice, soddisfatto nel caso di specie l'onere probatorio posto a suo carico, non può operare il meccanismo di decadenza previsto dalle disposizioni richiamate. 
Venendo all'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2952, terzo comma, c.c. va interpretato restrittivamente: la prescrizione del diritto all'indennizzo decorre dal giorno in cui l'assicurato riceve una richiesta risarcitoria dal significato univoco ed idonea a prospettare una concreta iniziativa del danneggiato, di modo che l'assicurato avverta l'urgenza di darne comunicazione all'assicuratore (Cassazione civile, sez. II, 31 Gennaio 2019, n. 2971). 
Nel caso concreto, la difesa della ### indica quale dies a quo la missiva del 31 agosto 2015 (doc. 56 di parte attrice) inviata dal legale del ### nella quale si invitavano i convenuti a porre rimedio alle problematiche lamentate: “Nel contestarVi quindi la ### esclusiva responsabilità nella determinazione degli eventi denunciati per quanto di ### rispettiva competenza. Vi invito ad un immediato intervento definitivo, precisandoVi che in difetto e senza ulteriori solleciti, procederò giudizialmente nei ### confronti come da mandato già conferitomi”. 
Tuttavia, il tenore letterale della comunicazione citata non è quella esplicita di una richiesta di risarcimento del danno, quale quella inviata dal legale del ### a seguito dell'esperimento dell'accertamento tecnico preventivo in data 16 aprile 2018 (doc. 58 di parte attrice) ove è dato leggere: “… ad ogni effetto di legge sono nuovamente a contestarVi la ### esclusiva responsabilità nella determinazione degli eventi denunciati e ad intimarVi, in via solidale e/o ciascuno per quanto di propria competenza, l'immediato (e comunque entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente) risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, che mi riservo di quantificare. In difetto mi vedrò costretto ad agire giudizialmente nei ### confronti per la tutela degli interessi dei miei assistiti. La presente costituisce atto di costituzione in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione.” In tale ultima missiva vi è una chiara ed inequivoca richiesta risarcitoria, nella quale viene rivolta una espressa intimazione di pagamento entro un termine prestabilito, resa ancor più seria alla luce del precedente esperimento della procedura di accertamento tecnico preventivo che ha riconosciuto la sussistenza dei vizi lamentati dal ### e della relativa responsabilità dei convenuti. 
Da tale momento può ritenersi, dunque, sorta controversia sul punto e, quindi, il dies a quo del termine di prescrizione, in quanto come precisato dalla giurisprudenza di legittimità il termine decorre solo dal momento in cui l'assicurato ha ricevuto una richiesta risarcitoria dal significato inequivocabile, restando escluso il ricorso per accertamento tecnico preventivo (Cass. civ. Sez. III, Ord., 15-06-2020, 11581). 
La prescrizione, nel caso di specie, risulta essere stata interrotta dalla denuncia del sinistro, avvenuta, come dichiarato dalla stessa ### assicurativa, in data 16 ottobre 2017. 
Va, invece, accolta l'eccezione di inoperatività della garanzia con riguardo a entrambe le polizze stipulate dalla ### S.R.L. e dall'#### All'art. 1 della polizza contratta dalla ### S.R.L. risulta che la copertura assicurativa ha ad oggetto “i danni materiali e diretti causati all'opera assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da uno dei seguenti eventi purché derivanti da difetto di costruzione: a) rovina totale dell'opera; b) rovina e gravi difetti di parti dell'opera, destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera; c) certo ed attuale pericolo di rovina dell'opera o delle dianzi indicate parti di essa; d) rovina di parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata, solo se conseguente ad un evento previsto ai punti precedenti.” Analogamente, come si legge alla lett. A delle “### AGGIUNTIVE” della polizza stipulata dall'arch. ### “…la garanzia vale anche per i danni causati alle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i relativi lavori di costruzione a condizione che si verifichi uno dei seguenti eventi: a) rovina totale delle opere b) rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera. Si precisa inoltre che sono comprese in garanzia le spese imputabili all'### per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera, determinando pericolo di rovina dell'opera stessa o di parti di essa, con obbligo da parte dell'### di darne immediato avviso alla Società”.  ### letterale delle clausole negoziali induce, quindi, senza ombra di dubbio a ritenere gli eventi di causa, seppur gravi, non ricompresi nell'oggetto della copertura assicurativa. Ed invero, la natura dei vizi accertati dalla CTU non integra l'ipotesi di rovina totale o parziale dell'edificio ovvero di vizio idoneo a compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità dell'edificio. 
Le spese del presente giudizio nonché quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo, seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, come anche le spese relative alla consulenza tecnica di ufficio disposta in sede di ATP e nel presente giudizio. 
Spetta, altresì, a parte attrice il rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte, avendo natura di allegazione difensiva tecnica (Cass. civ. Sez. 2, 03/01/2013 n. 84), che si liquida nella minor somma di € 2.000,00.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sezione III civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) ### i convenuti ### in persona del legale rappresentante, e l'#### in solido al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c., della somma di ### € 201.940,00 oltre ### oltre a rivalutazione e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal 27 aprile 2017 ad oggi; oltre interessi legali da oggi al saldo.  2) ### i convenuti ### in persona del legale rappresentante, e l'#### in solido al pagamento di € 1.000,00 in ragione di ogni unità abitativa e a favore dei rispettivi proprietari-condomini costituiti nel presente giudizio, a titolo di risarcimento per il deprezzamento di valore dell'immobile dovuto alla non corretta installazione dell'esalazioni cappe cucina, vizio non emendabile, oltre a rivalutazione e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal 27 aprile 2017 ad oggi; oltre interessi legali da oggi al saldo.  3) ### i convenuti ### in persona del legale rappresentante, e l'#### in solido al pagamento in favore degli attori della somma di ### € 2.000,00 a titolo di rimborso delle spese per consulenza tecnica di parte oltre accessori di legge.  4) ### altresì i convenuti ### in persona del legale rappresentante, e l'#### alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore degli attori, che si liquidano in ### 14.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica).  5) ### i convenuti ### in persona del legale rappresentante, e l'#### alla rifusione in favore degli attori delle spese sostenute nel giudizio per ### che si liquidano in ### 3.800,00 per compenso professionale oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica) 6) Pone le spese di ### disposta nel presente giudizio e le spese di CTU nel procedimento di ### definitivamente a carico solidale dei convenuti ### e #### 7) Rigetta le domande di manleva formulate da ### e ##### nei confronti di ### e, per l'effetto, condanna i primi alla rifusione in favore della società assicurativa delle spese di lite del presente procedimento che liquida in complessivi ### 5.000,00.   ### 26 luglio 2023 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 5603/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Paganini Francesco Antonio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8647/2024 del 02-04-2024

... difetti rilevati fossero ascrivibili a ll'opera del sub appaltatore non escludeva la legittimazione passiva dell'appaltatore, a fronte della domanda risarcitoria propos ta dal terzo (nella fattispecie, il ### inio) direttamente nei confronti del comm ittente-venditore e della società appaltatrice. Ed invero, la condotta negligente del subappaltatore non può ingenerare una sua responsabilità - di natura extracontrattuale - ai sensi dell'art. 1669 c.c., presupponendo l'operativ ità di tale norma il rapporto dirett o tra committente ed appa ltatore, solo legittimato passivo, quale unico garante della stabilità e sicurezza dell'edificio, rispetto all'azione in ta l senso proposta dal primo, fatta salva l'azio ne di responsabilità aquiliana generale ex art. 2043 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21719 del 27/08/2019). A fortiori, trattandosi di chiamata in garanzia “impropria” (in rivalsa o in manleva, più che “in regresso”, come impropriamente sancito dall'art. 1670 c.c.: Cass. Sez. 2, Se ntenza n. 8109 del 27/08/1997; ### 2, Sentenza n. 6741 del 12/11/1983) e non per comunanza di causa ex art. 106 c.p.c. (c.d. laudatio auctoris) - ipotesi, quest'u ltima, che consente l'estensione (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. ###/2018) proposto da: ### S.r.l., già ### S.p.A. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, ra ppresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. ### nel cui studio in ### via ### n. 34, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro ### S.p.A. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappr esentata e difesa, giusta procura in ca lce a l controricorso, dagli Avv .ti ### e ### nel cui studio in ### via ### 5, ha eletto domicilio; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché ### S.r.l. (C.F.: ### 02), in persona dei suoi legali rappresenta nti pro - tempore, rapprese ntata e difesa, R.G.N. ###/18 C.C. 20/3/2024 Appalto - Subappalto - Regresso - Responsabilità del subappaltatore - Denuncia dei vizi 2 di 22 giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti ### e ### nel cui studio in ### via ### 5, ha eletto domicilio; e ####/H “TETI” di via ### nn.  22, 28 e 34 in ### in persona del suo amministratore pro - tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 24 aprile 2019, dall'Avv. ### nel cui studio in ### via ### n. 95, ha eletto domicilio; - controricorrenti - nonché ### nsurance ### - ### generale per l'### (P.IVA: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; - intimata - avverso la se ntenza della Corte d'appello di Rom a 6445/2018, pubblicata in data 11 ottobre 2018; udita la rel azione della causa svolta nella cam era di consiglio del 20 marzo 2024 dal Con sigliere rel atore ### richiamata la pre cedente ordinanza int erlocutoria 18026/2023, depositata il 23 giugno 2023, all'esito della camera di consiglio non partecipata del 27 aprile 2023, di rimessione a nuovo ruolo; 3 di 22 lette le memor ie illustrative depositate nell'interesse della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art.  380-bis.1. c .p.c., sia all'esito della fissazione dell'adun anza camerale non partecipata del 27 aprile 2023, sia all'esito della fissazione dell'odierna adunanza camerale non partecipata.  ### 1.- Con a tto di citazione notificato il 30 lug lio 2012, il ### dell'####/H “Teti” di via ### nn.  22, 28 e 34 in ### conveniva, davanti al Tribunale di ### la A mbrosia ### S.r.l. e la ### S.p.A., rispettivamente in qualità di committente -venditrice e di appa ltatrice, per sent ire accertare i vizi di costruzione dell'immobile condominiale, tali da menomare apprezzabilmente il suo normale godimento e da pregiudicarne la conservazione, inciden do sulla stabilità futura, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni causati dai vizi denunciati e riscontrati o, in alternativa, alla loro eliminazione. 
In proposito, l'attore esponeva: - che l'immobil e era stato realizzato dalla ### su commissione dell'### che ne aveva predisposto i progetti, i disegni costrutt ivi e le tavole nonché le norme tecniche, i materiali, le forniture e gli impianti da impiegare e installare; - che i lavori erano stati ultimati nel gennaio 2005; - che l'immobil e aveva presentato dife tti che avevano interessato le parti comuni condominiali e alcune proprietà escl usive, a causa delle gravi infiltr azioni di acqua piovana, difetti appu rati a seguito di una perizia tecnica stragiudiziale del 9 aprile 2012. 4 di 22 Si costituiv ano separatamente in giudizio la ### S.r.l. e la Coge sy S .p.A., le quali contestava no le pretese avversarie e, per l'effetto, concludevano per il rigetto delle spiegate domande. Chiamavano, poi, rispettivamente in garanzia la ### ance ### - ### generale per l'Ita lia, quale im presa assicuratrice della committente, e in regresso la ### S.r.l., quale esecutrice in subappalto dei lavori inerenti all'immobile. 
Si costituiva no in giudizio le terze chiamate, opponendos i all'accoglimento delle doma nde principali e alla ric hiesta di manleva. In particolare, la ### S.r.l. ecce piva ritualmente la decadenza della ### dall'azione di regresso per la violazione del term ine di 60 giorni sta bilito per la comunicazi one della denuncia, decorrente dal ricevimento della denuncia medesima da parte del ### attore. 
Nel co rso del giudizio era espleta ta consulenza tecnica d'ufficio. 
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 19901/2017, depositata il 21 ottobre 2017, condannava la ### S.r.l.  e la ### S .p.A., in solido , al pagamento, in favore del ### istante, della somma di euro 143.300,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti, dichiarando altresì la ### tenuta a manlevare l'### e respingendo ogni altra domanda. 
In specie, era accolta l'eccezione di decadenza sollevata dalla ### S.r.l. e, per l'effetto, era disattesa la domanda di regresso proposta verso q uest'ultima dalla ### escludendo che la necessità della comunicazione di cui all'art. 1670 c.c. fosse venuta 5 di 22 meno in forza dell'impegno assunto con la transazione sottoscritta il 27 febbraio 2009.  2.- Con atto di citazione notificato il 16 novem bre 2017, proponeva appel lo avverso la sentenza di primo grado la ### S.r.l., la quale lamentava: 1) l'erronea valutazione delle prove e l'errata interpretazione delle clausole dell'appalto, da cui sarebbe emersa l'esclusiva responsabilità della ### quale organizzatrice, coordinatrice e realizzatrice delle opere contestate; 2) l'erroneo rigetto delle eccezio ni di decadenza e prescrizio ne dell'azione ex art. 1669 c.c. per difetto di prova sulla tempestività della denuncia dei vizi; 3) l'errata individuazione dei gravi difetti costruttivi e la conseguente incongr ua qu antificazione del risarcimento dei danni; 4) l'errata declaratoria di improponibilità della dom anda di garanzia formulata nei confronti della ### Si costituivano separatamente nel giudizio di impugnazione il ### dell'####/H “Teti” di via ### nn.  22, 28 e 34 in ### la ### - ### generale per l'### e la ### S.r.l., i quali instavano per il rigetto del gravame. 
Si costituiva in sede di gravame anche la ### S.p.A., la quale resisteva all'a ppello avversario e spiega va appello incidentale, adducendo: 1) l'erronea affermazione della responsabilità dell'appaltatore , in quanto la realizzazione dell'edificio era stata af fidat a in subappalto alla ### , la quale aveva eseguito l'ope ra in piena autonom ia tecnica e organizzativa; 2) l'erroneo rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.; 3) l'erronea 6 di 22 quantificazione del danno risarcito; 4) l'erroneo rigetto della domanda di manleva proposta nei conf ronti della ### senza tenere co nto del contenuto della transaz ione sottoscritta il 27 febbraio 2009 e contenente l'impegno di ### ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e dei dif etti dell'opera, emersi anche successivamente alla sottoscrizione dell'accordo. 
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di ### con la sentenz a di cui in epigrafe, accoglieva per quanto di ragione l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, in pa rziale riforma della sentenza impu gnata, condanna va la ### S.p.A. al risarcimento dei danni in favore del ### per la somma di euro 143.300,00 e condannava altresì la ### S.r.l. a tenere indenne la ### y S. p.A. per gli importi da quest'ultima corrisposti in favore del ### per la causale indicata. 
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la responsabilità per i vizi ese cutivi riscontra ti nell'immobile doveva essere attribuita, in ultima analisi, alla ### S.r.l., la quale, come da contratto di subappalto del 6 febb raio 2004, aveva realizzato l'opera in piena autonomia tecnica e organizzativa; b) che, dalla lettura della transazione del 27 febb raio 2009 intervenuta tra ### e ### si evinceva che quest'ultima, in qualità di subappaltatrice, si era impegnata ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere necessarie per l'eli minazione dei vizi e dei difetti che fosse ro stati denu nciati successivamente alla sottoscrizione dell'accordo dagli acquirenti delle unità immobiliari realizzate dalla 7 di 22 Edilmarco, cui era subentra ta la ### c) che la tra nsazione, dunque, contenendo un riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte della subappaltatrice, implicava la superfluità della tem pestiva denuncia a cura del committente nonché l'obbligo di emendare detti vizi, una volta che essi fossero stati giudizialmente accertati.  3.- Avverso la sentenza d 'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la ### S.r.l. 
Ha resistito, con controricorso, la ### S.p.A., proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, articolato in un unico motivo. 
Hanno resistito a ltresì, con separati co ntroricorsi, il ### dell'####/H “Teti” di via ### nn.  22, 28 e 34 in ### e la ### S.r.l. 
È rimasta intimata la ### ance ### - ### generale per l'### 4.- La ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicaz ione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 12 dell e disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte di merito escluso l'applicabilità dell'art. 1670 c.c. nei rapporti tra la società appaltatrice ### e la società sub appaltatrice ### in base alla trans azione stipulata tra tali società in da ta 27 febbraio 2009, in spregio all'accertamen to cont enuto nella sentenza del 8 di 22 Tribunale di ### n. 10279/2017 del 22 maggio 2017, passata in cosa giudicata.  ### tale pronuncia, la circostanza a mente della quale la ### e la ### avevano previsto, all'art. 4.3 della scrittura stipulata il 27 febbraio 2009, l'obbligo della subapp altatrice di provvedere all'elim inazione, a sua cura e spese, dei vizi denunciandi dai titolari degli appartamenti di via ### n. 10, in Fi umicino, non avrebbe escl uso la necessità della comunicazione della denuncia nel termine di decadenza indicato dall'art. 1670 Obietta l'istante ch e sarebbe stato vincolante il precetto stabilito da tale evocata pronuncia, in forza del quale, attraverso la ra ggiunta transazione, le parti non a vevano espressamente derogato alla previsione di cui all'art. 1670 2.- Con il second o motivo la ricorrente prospetta , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322 e 1670 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la transazione conclusa tra la ### e la ### avesse escluso l'applicabilità dell'art. 1670, benché tale inapplicabilità non fosse stat a espressamente prevista. 
Osserva l'istante ch e, in ragione del principio di autonomia contrattuale, qualora i contraenti a vessero inteso derogare ad una disposizione app licabile alla fattispecie, o co munque obbligarsi a non avvalersene, a vrebbero dovuto espressamente dichiararlo, mentre nella transazione stipulata inter partes in data 27 febbraio 2009 nessuna dichiarazione del genere sarebbe stata contemplata. 9 di 22 Aggiunge la ricorrente che, dalla lettura della transazione del 27 febb raio 2009, si evinceva esclusivamente che la ### in qualità di subappaltatrice, si fosse impegnata ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e dei difetti che fossero stati denun ciati successiva mente alla sottoscrizione dell'accordo dagli acquirenti delle unità immobiliari realizzate dalla ### Sicché tale dichiarazione non avrebbe potuto considerarsi un riconoscimento dei vizi, avendo una mera valenza dichiarativa di un obbligo norm ativamente previsto per gli eventuali difetti dell'opera e non potendo configurarsi un riconoscimento per vizi non ancora denunciati, atteso che la denuncia dei danni, da parte del ### inio, era avv enuta, per la prima volta, verso l'### con lettera racco mandata a.r. dell'11 aprile 2012 e, verso la ### con lettera raccomanda ta a.r. del 30 maggio 2012.  3.- Con l'u nico motivo svolto la ricorrente incidentale contesta, ai sensi dell'a rt. 360, primo comma , n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 156 e 132 c.p.c., per essere incorsa la Corte distrettuale in un contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, avendo la pronuncia impugnata, in prima battuta , sancito che la responsabilità per i vizi ese cutivi riscontrati nell'immobile dovesse esse re attribuita alla subappaltatrice, in ragione della piena autonomia tecnica e organizzativa di cui essa godeva, e - all'esito - avendo comunque condannato l'appaltatrice al risarcimento dei danni, nei confronti del ### 10 di 22 Sicché vi sarebbe stata una carenza totale di argomentazioni in ordine alle ragioni giustificatrici della disposta condanna dell'appaltatrice.  4.- É pregiudiziale, sul piano logico e giuridico, la disamina dell'unico motivo del ricorso incidentale. 
La censura è infondata. 
Occorre rilevare, sul punto, che il ### ha agito verso la co mmittente-venditrice ### S.r.l. e l'appalt atrice ### S.p.A ., e non già direttamente verso la subappaltatrice ### S.r.l., invece chiamata in causa, a titolo di “regresso”, dalla ### Con la conseguenza che nessuna azione diretta è stata proposta dal ### verso il subappaltatore, ai sensi dell'art.  1669 c.c. (sulla possibilità che i danneggiati acquirenti possano agire per il risarcimento dei da nni da rovina o difetti di cose immobili di lunga durat a dirett amente verso l'appa ltatore e i subappaltatori nonché verso il costruttore-venditore, allorché esista un potere d irettivo e di co ntrollo di qu est'ultimo sui subappaltatori, che non può essere escluso a priori negli appalti a cascata, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27250 del 16/11/2017). 
Ancora, è utile puntualizzare che il riferimento all'autonomia tecnica e org anizzativa del subappaltatore, per un verso, non implicava che quest'ultimo fosse tenut o direttamente verso il ### e, per altro verso, non escludeva che l'appaltatrice fosse tenuta nei confronti del ### medesim o, avend o inciso il riconoscimento di tale autonomia non già sulla negazione della respo nsabilità dell'appaltatrice, bensì, del t utto 11 di 22 coerentemente, solo sull'integrazione dei presupposti per l'accoglimento della domanda di manleva. 
Nel ca so concreto, la ricondu cibilità dei vizi all'opera autonomamente posta in essere dal subappaltatore ha costituito la co ndizione necessaria per addivenire all'acco glimento, nel merito, della pretesa di rivalsa. 
Infatti, la sentenza impugnata, riformando il corrispondente capo della pronu ncia appellata del Tribunale, in accoglimento dell'interposto a ppello incidentale, ha condan nato la ### a tenere indenne la ### delle somme che quest'ultima avesse corrisposto in favore del ### in attuazione del capo condannatorio principale. 
Tale co ndanna postulava, appunto, l'accerta mento dell'autonomia tecnica e organizzativa del subappaltatore, poiché, ove fosse sta ta verificata un 'ingerenza così pregnant e dell'appaltatore sul subappaltatore da averlo trasformato in mero esecutore di ordini, la responsabilità del subappaltatore chiamato in regresso avrebbe dovu to essere esclusa (Cass. S ez. 3, Sentenza n. 5690 del 12/06/1990; ### 2, Sentenza n. 4186 del 18/07/1984; ### 1, Sentenza n. 1091 del 29/03/1957). 
Ed invero, il contratto di su bappa lto è un contratto ad efficacia obbligatoria mediante il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo il compito di eseguire, integralmente o in parte, i lavori o i servizi che l'appaltatore medesimo si era impegnato a realizzare verso il committente con il contratto principale o padre o ba se di appalto, sicché si tratt a di contratto derivato o subcontratto o di “appalto di seconda mano”, che si inn esta sull'appalto principale. 12 di 22 Il contratto di subappalto è, dunque, un contratto di appalto in cui è esaltato il profilo della dipendenza funzionale tra negozi, poiché l'assuntore reimpiega la posizione contrattuale derivante da un ra pporto in corso di esecuzione. Il secondo co ntratt o è distinto dal co ntratto ba se, sebbene sia da esso derivato logicamente e cronologicamente, sia sul piano so ggettivo, in quanto il subappalto coinvol ge un soggetto terzo rispetto alle parti dell'appalto principale, oltre ad attribuire un ruolo inverso all'appaltatore del contratto principale, che diviene committente nel sub appalto, sia sul piano oggettivo, poiché il su bappalto è funzionalmente dipendente dal contratto principale. 
Ne co nsegue che, nonostante l' autorizzazione del committente, la stipulazione del subappalto instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttament e verso il subappaltatore ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; ### 2, Sentenza n. 16917 del 02/08/2011; ### 1, Sentenza n. 23903 del 11/11/2009; ### 2, Sentenza n. 5237 del 29/05/1999; ### 2, Sentenza n. 8202 del 11/08/1990). 
Pertanto, il subappa ltatore non è un ausiliario dell'appaltatore, in quanto il subappalto, al pari di altre figure di subcontratto, consta di un proprio programm a negoziale, sebbene a larghi tratt i analogo, se non del tutto identico, al contratto da cui deriva, integrand o anch'esso un ordina rio contratto di appalto. 
Il subap palto non perde, infatti, la sua autonomia, con la conseguenza che le condizioni dell'appalto principale non si 13 di 22 estendono automaticamente al contratto di subappalto, essendo viceversa le parti libere di disciplinare il rapporto in modo diverso rispetto al contratto padre (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26862 del 22/10/2019; ### 1, Sentenza n. 9684 del 24/07/2000; ### 2, Sentenza n. 5237 del 29/05/1999; ### 2, Sentenza n. 4656 del 23/05/1990). 
Da ciò deriva che il fatto che il subappalto abbia riguardato la costruzione dell'intera opera app altata e che i difetti rilevati fossero ascrivibili a ll'opera del sub appaltatore non escludeva la legittimazione passiva dell'appaltatore, a fronte della domanda risarcitoria propos ta dal terzo (nella fattispecie, il ### inio) direttamente nei confronti del comm ittente-venditore e della società appaltatrice. 
Ed invero, la condotta negligente del subappaltatore non può ingenerare una sua responsabilità - di natura extracontrattuale - ai sensi dell'art. 1669 c.c., presupponendo l'operativ ità di tale norma il rapporto dirett o tra committente ed appa ltatore, solo legittimato passivo, quale unico garante della stabilità e sicurezza dell'edificio, rispetto all'azione in ta l senso proposta dal primo, fatta salva l'azio ne di responsabilità aquiliana generale ex art.  2043 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21719 del 27/08/2019). 
A fortiori, trattandosi di chiamata in garanzia “impropria” (in rivalsa o in manleva, più che “in regresso”, come impropriamente sancito dall'art. 1670 c.c.: Cass. Sez. 2, Se ntenza n. 8109 del 27/08/1997; ### 2, Sentenza n. 6741 del 12/11/1983) e non per comunanza di causa ex art. 106 c.p.c. (c.d. laudatio auctoris) - ipotesi, quest'u ltima, che consente l'estensione automatica della dom anda dell'attore verso il terzo, presup ponendo 14 di 22 l'individuazione del responsabile sulla base di un rapporto unico - il giudice di merito non avrebbe potuto condannare direttamente il sub appaltatore in favore del ### agente, stante l'autonomia sostanziale dei due ra pporti innestati, ancorché confluiti in un unico processo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. ### del 07/11/2023; ### 6-3, Ordinanza n. 15232 del 01/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020; ### 1, Ordinanza 5580 del 08/03/2018; ### 3, Sentenza n. 23213 del 13/11/2015; ### 3, Sentenza n. 5400 del 05/03/2013; ### L, Sentenza n. 14776 del 27/06/2006; ### 2, Sentenza n. 7273 del 12/05/2003; ### L, Sentenza n. 2471 del 04/03/2000; ### L, Sentenza n. 722 del 24/01/1997).  5.- All'esito, deve essere scrutinata la prima doglianza del ricorso principale. 
Anche tale censura è infondata. 
Infatti, il giudicato esterno non può essere fatto valere in sede di legittim ità all'esito della produzione, con il ricors o in cassazione, della sentenza del Tribunale di ### n. 10279/2017 del 22 maggio 2017, poiché essa è passata in cosa giudicata (il 22 dicem bre 2017) nel corso del giudizio di grava me, apertosi con la citazione notificata il 16 novembre 2017 e chiusosi con la sentenza pu bblicata l'11 ottobre 2018 (con la prima udienza tenuta il 15 marzo 2018), sicché la rel ativa eccezione avrebbe dovuto essere proposta in quel processo. 
Ebbene, nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudica to interno, rilevabile d'ufficio o su impulso di parte, nella sola ipote si in cui detto giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la 15 di 22 produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ostacolo che è, invece, operante ove la parte inv ochi l'efficacia di giu dicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedent i gradi del processo (Cass. S ez. 3, Ordinanza n. 15846 del 06/06/2023; ### 2, Sentenza n. ### del 28/12/2022; ### 5, Sentenza n. 25863 del 02/09/2022; ### L, Ordina nza n. 12754 del 21/04/2022; S ez. 3, Or dinanza 14883 del 31/05/2019; ### 2, Ordinanza n. 1534 del 22/01/2018; ### 5, Sentenza n. 21170 del 19/10/2016; ### U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006). 
Quanto all'ulteriore giudicato esterno dedotto dalla ricorrente principale con le memorie illustrative del 14 aprile 2023, con la contestuale produzione della copia autentica della sentenza della Corte d'appello di ### n. 7494/2019, pubblicata il 28 novembre 2019, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato ex art.  124 disp. att. c.p.c. - in ordine alla quale è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, proprio allo scopo di consentire alle pa rti di controdedurre sul punto, come da ordinanza interl ocutoria 18026/2023, depositata il 23 giugno 2023 -, pur trattandosi di documento sopravvenuto alla pronuncia impugnata e alla notifica del ricorso in cassazione e, dunque, ammissibile in questa sede ###questo caso la preclusione non può operare, in adesione ai limiti oggettivi e soggettivi del giudicato ex art. 2909 E ciò perché l'affermazione circa la necessità della tempestiva comunicazione della denuncia dei difetti da ll'appa ltatore al subappaltatore, a pena di decadenza dell'azione di regresso, ai 16 di 22 sensi dell'art . 1670 c.c., nonostante l'impegno alla loro eliminazione assunto dalla ### verso la ### con la transazione del 27 febbraio 2009, ha r iguard ato i vizi rilevati nelle opere co ndominiali di cui al ### dell'####/F “Thessa” di via ### nn. 23, 29 e 35 in ### mentre l'odierno contenzioso concerne i difetti relativi alle opere di cui al ### inio dell'####/ H “Teti” di via ### nn. 22, 28 e 34 in ### Anche l'ulteriore pronuncia prodotta da ### unitamente alle seconde memorie illustrative - ossia la sentenza della Corte d'appello di ### n. 5807/2023, depositata il 15 settembre 2023 -, rigu arda le azioni ex art. 1669 c. c. promosse dai singoli condomini dell'####/G di via ### n. 4.  6.- Il secondo motivo del ricorso principale è, invece, fondato nei termini che seguono. 
Si premette che la Corte d'app ello ha ritenu to che la comunicazione della denuncia di cui all'art. 1670 c.c., ai fini di potersi avvalere dell'azione di regresso, fosse superflua in esito all'asserito “riconoscimento” potenziale dei vizi (recte all'impegno di eliminare, a proprie cure e spese, i vizi che avrebbero potuto essere denunciat i dagli acquirenti degli appa rtamenti di via ### n. 10), “riconoscimento” di cui a ll'art. 4.3 della scrittura privata sti pulata il 27 febbraio 2009 - contenente transazione raggiunta tra l'a ppaltatrice ### e la subappaltatrice ### -, a vvenuto prima della denuncia a cura del committente. 
Tanto premesso , si evidenzia che l'appaltatore è tenut o a denunciare tempestivam ente al subappaltatore i vizi o le 17 di 22 difformità dell'opera a lui co ntestati dal co mmittente (ovve ro i difetti di cui all'art. 1669 c.c.) e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente, sicché l'appaltatore può agire in giudizio contro il subapp altatore solo all'esi to della tem pestiva denuncia inoltrata da l committente (Cass. Sez. 1, Sentenz a 23903 del 11/11/2009). 
Del resto, la denuncia effet tuata dal committente direttamente al subappa ltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella e ffettuata dall'app altatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo ta le comunicazi one provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già aliunde, come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di a ppalto e di subappalto so no aut onomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa, la quale impone, in base agli artt. 1669 e 167 0 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decad enza, sono destinati a prodursi (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24052 del 06/09/2021; ### 2, Sentenza n. 6192 del 05/03/2021; ### 6-2, Ordinanza n. 23071 del 22/10/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 5096 del 25/02/2020; ### 2, Ordinanza 24717 del 08/10/2018; contra Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26686 del 18/12/2014). 
Questa Corte ha altresì affermato che, in tema di appalto, ai fini della gara nzia per le difformità e i vizi dell'opera , il 18 di 22 riconoscimento del vizio proveniente non dall'appaltatore ma da un subappaltatore, che non abbia operato in rappresentanza o su indicazione dell'appaltatore , non esime il committente dalla denunzia del vizio nel termine di decadenza, stante la reciproca indipendenza del subappalto e dell'appalto, i quali restano distinti e autonomi, nonostante il nesso di derivazione dell'uno dall'altro, sicché nessuna diretta relazione si instaura tra il committente e il subappaltatore. 
Ne co nsegue che l'eventuale ammissio ne, da parte del subappaltatore, dell'esistenza di difformità o vizi dell'opera non può ritenersi equ ipollent e al loro riconoscimento, il quale deve provenire dall'appaltatore ex art. 1667 c.c. (o ex art. 1669 c.c.), per poter costituire ragione di esonero dalla denunz ia che la stessa norm a impone al com mittente di rivolgere, ugualm ente all'appaltatore, entro un certo termine, a pena di decadenza dalla garanzia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22344 del 21/10/2009). 
La ratio della norma sull'onere della tempestiva denuncia ai fini dell'eserciz io del regresso, a cura dell'appalta tore verso il subappaltatore, è ravvisabile, dunque, nell'esigenza di consentire al subappaltatore di provvedere in tempi rapidi agli adeguamenti o a lle riparazioni o, in alternativa, di dimostrare che l'opera in realtà è esente da difformità o vizi o difetti o che essi non sono a lui imputabili. 
In questa prospettiva, il meccanismo rimediale è congegnato in m odo tale per cui il sub appaltatore rim ane so ggetto ai medesimi rimedi dei quali l'appaltante principale si a vvalga nei confronti dell'assuntore, quale frutto della composizione e della convivenza dei due rapporti sosta nziali conca tenati che 19 di 22 discendono d alla stipulazione del subapp alto innestato sull'appalto principale: per un verso, infatti, l'appaltatore non può essere esonerato da responsabilità ver so il committente per il solo fatto che l'esecuzione dell'opera sia stata materialmente realizzata da un diverso soggetto, ossia dal subappaltatore; per altro verso, quest'ultimo non può re putarsi liberato da ogni addebito a scapito della propria controparte. 
Nei term ini anzidetti, la responsabilità del subappaltatore è qualificata come condizionata, appunto perché l'appaltatore può farla valere u nicamente qualora, a s ua volta, il committent e abbia inoltrato identica pretesa nei suoi confronti. 
Alla stregua di queste coordinate, ove il subappaltatore abbia assunto un preliminare impegno verso l'appaltatore ad eliminare i vizi o difetti che dovesse ro in futuro essere denunciati dal committente, tale assunzione di garanzia preventiva non può esonerare l'appaltat ore dall'onere della comunicazione della denuncia inoltrata successiva mente dal comm ittente (o del suo rifiuto dell'opera) , ai sensi dell'art. 1670 c.c., appu nto perché l'interesse alla proposizione dell'azione di regresso diviene attuale solo dopo l'invio della denuncia a cura dell'appaltante. 
Solo rispetto alla co municazi one di tale denuncia il subappaltatore può orientare la propria difesa, a mmettendo l'integrazione dei vizi e difetti denunciati e la loro riconducibilità all'esecuzione del subappalto ov vero nega ndone l'oggettiva esistenza ovvero la subiettiva imputazione. 
I vizi e difetti rispetto a i qu ali l'appaltatore è tenuto a rispondere e che quest'ultimo può “riversare” sul subappaltatore 20 di 22 sono infatt i individuati e circoscritti so lo dalla denuncia dell'appaltante. 
Con la consegue nza che l'impegno all'eliminazio ne genericamente assunto prim a della denuncia - diversamente dall'impegno assunto all'esi to della denuncia - non esonera l'assuntore dall'onere della comunicazione al subappaltatore della denuncia inviata dall'appaltante entro 60 giorni da l suo ricevimento, sotto pena di decadenza dell'azione di regresso. 
Tanto più che la clausola co ntenut a nella richiama ta transazione non prevedeva alcuna espressa dero ga a ll'onere di comunicazione della denuncia contemplato dall'art. 1670 Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che nella transazione del 27 febbraio 2009 il subap palta tore, più che riconoscere in senso proprio degli specifici vizi, si è impegna to “genericamente e preventiva mente” a d eliminare i vizi che “in futuro” gli acquirenti degli immobili dal costruttore-committentevenditore avessero potuto denunciare. 
Mentre l'onere della comun icazione al suba ppaltatore della denuncia ricevuta dall'appaltatore nei 60 giorni dal ricevimento di tale denuncia ex art. 1670 c.c. ha lo scopo di rendere edotto il subappaltatore dei vizi “specifici e concreti” denunciati dal committente, tramite l'appaltatore che agisca in rivalsa. 
Sicché tale impegno pro futuro si è manifestato prima che il ### denuncia sse i vizi e, quindi, non ha ra ggiunto lo scopo difensivo previsto dall'art. 1670. 
In altri termini, il subappalta tore, a fron te dell'impegno “generico e preventivo” assunto, non è venuto a conoscenza degli “specifici e concreti” vizi denunciati dal ### ai fini di 21 di 22 potersi dif endere sui vizi effettivamente denunciati, senz a che possa co stituire un equipollente il generico impegno alla eliminazione dei vizi prima della denunc ia (in difetto di alcuna precisa emarginazione di detti vizi prima della denuncia). 
Diversamente sarebbe stato se tale impegno si fosse perfezionato dopo la denuncia inv iata da l ### o al committente-costruttore-venditore e all'a ppaltatore, ossia sulla scorta di una prec isa e co ncreta - e non già ipotetica - emarginazione dei difetti contestati. 
Ne discende che il giudice di rinvio dovrà riva lutare la vertenza alla luce del suddetto principio.  7.- In conseguenza delle considerazioni esposte, il secondo motivo del ricorso principale deve essere accolto, nei sensi di cui in m otivazione, mentre il primo motivo va respinto e così il ricorso incidentale. 
La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa a lla Corte d'appello di ### in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritt o e tenendo conto dei rilievi s volti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.  “In tema di garanzia per le difformità e i vizi nell'appalto o di rovina o dife tti di cose immobili di lunga durata, ov e il subappaltatore abbia assunto un preventivo e generico impegno verso l'appaltatore ad eliminare i vizi o difetti che dovessero in futuro essere denuncia ti dal comm ittente, tale assunzione di garanzia preventiva non p uò esonerare l'appalta tore da ll'onere della comunicazione della denuncia inoltrata successivamente dal 22 di 22 committente, ai sensi dell'art. 1670 c.c., perché l'interesse alla proposizione dell'azione di regresso diviene attuale solo dopo l'invio della denuncia a cura dell'appaltante”. 
Sussistono i presupposti processua li per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente incidentale, di un ulterio re importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale , cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, a nche per la pronun cia sulle 

causa n. 32029/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Giusti Alberto, Trapuzzano Cesare

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