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Tribunale di Pisa, Sentenza n. 966/2025 del 27-10-2025

... al fine di verificare la sussistenza della concreta responsabilità degli enti convenuti e dei rispettivi titoli di responsabilità. ### non ha neppure provato minimamente i danni che asserisce di aver subito, ed il nesso causale, limitandosi a produrre un preventivo, che è stato specificatamente contestato dai convenuti ( Cass. 27264 del 2020) ed è del tutto inidoneo a dimostrare compiutamente quale sia la reale portata del pregiudizio sofferto. Nè il preventivo è stato accompagnato da perizia tecnica, listino prezzi, preventivi di ricambi, né da fattura e quietanza di pagamento . ### Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “Il preventivo non può avere valore di prova quando: è effettuato da soggetto estraneo alla controversia, quando il medesimo preventivo non è corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio e soprattutto dalle fotografie dello stesso, che avrebbero consentito sia di fissare lo stato del mezzo nei giorni immediatamente seguenti al sinistro, sia di verificare la compatibilità dei danni occorsi con la dinamica dell'incidente descritta nel ### ivi compresa l'eventuale esistenza di altri danni preesistenti al (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Sezione Unica Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica nella persona del Giudice On dr.ssa ### pronuncia Sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al RGC n 2583/2022 promossa da: cod. fisc. , nato a ### del #### il ###, e residente ###, rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione iscritto innanzi al Giudice di ### di ### in data ### nel giudizio avente R.G. n. 2345/2021, dall'Avv. ### cod. fisc. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in ### G. Venezian n. 71, inoltre dichiara insieme al difensore di voler ricevere comunicazioni e notifiche relative alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: attore contro , CF. e P.IVA in persona del Dirigente del ### dott.   rappresentato e difeso in virtù di ### n. 1659 del 23/12/2021, ### Generale n. 51026/21, per procura in calce all'atto di citazione dall' avv. ### (c.f. ###### P. ### ) fax 081.41.38.99); Ai sensi dell' art. 16 sexies del D.L. 90 del 24/06/2014, il sottoscritto difensore dichiara che il proprio “domicilio digitale” è il seguente indirizzo ### risultante dall' elenco di cui all' art.  6 bis del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82, nonché dal ### degli indirizzi elettronici, gestiti dal e comunicato all' Ordine degli Avvocati di Napoli. 
Ai sensi dell' art. 16 sexies del D.L.90/2014 qualunque notificazione, ad istanza di parte, va effettuata presso tale indirizzo ### convenuta contro (C.F. ) in persona del ###.  r appresentata e dif esa dall 'Avv.  ### ancesco U sai ( cod. f isc.  ) ed elettivamente domiciliat ####### 8, giusta procura in calce al presente atto (### f ax: 055-47.64.76); convenuta e contro (C.F: P . I.: ) , cor rente in P isa ( Pi) i n persona del legale rappresentante pro tempore in forza della carica di Presidente ###### della ### n. 174 del 08.07.2021, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ; fax 050.7911562; e-mail: ; pec: , ed elettivamente domiciliata in (56021) #### via ### di ### n. 1/### presso lo studio della medesima, come da procura in calce al presente atto.  convenuto #### P. ##### P. ### P. ##### Avente per oggetto : “### extracontrattuale. 
Passata in decisione alla data del 9.1.2025 con concessione dei termini e art. 190 c.p.c. 
Sulle seguenti conclusioni:” Nell'interesse di parte attrice: Per parte attrice conclude riportandosi agli atti ed ai verbali di causa ed al foglio di precisazione delle conclusioni del 5.12.2024. Nell'interesse di parte attrice, riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa ed alle memorie ex art. 183 c. 6 n. 1, 2, 3, c.p.c. già depositate, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da parte convenuta, voglia l'###mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la richiesta risarcitoria di parte attrice accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità dei convenuti - e /o e/o - in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni nella misura di € 12.357,86 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria. “ Nell'interesse di parte convenuta , come in atti rappresentata e difesa, contestando tutto quanto dedotto e prodotto da controparte, con riserva di prova contraria sulle richieste istruttorie formulate da controparte, conclude affinché il Tribunale adito ### “ 1) In via preliminare: ### la carenza di legittimazione passiva della e conseguentemente rigettare la domanda; 2) Nel merito: rigettare tutte le domande perché, non dimostrate e comunque infondate in fatto e in diritto nonché non provate e per essere l'incidente avvenuto per di esclusiva colpa dell'attore.  3) In subordine: accertare e dichiarare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella causazione dell'evento e conseguentemente, gradare la responsabilità della convenuta e ridurre il risarcimento del danno richiesto; ovvero in via subordinata #### 4 di 13 ridurre comunque il risarcimento del danno richiesto poiché superiore al valore del bene danneggiato.  4) Con condanna al pagamento del compenso e delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario. “ Nell'interesse di parte convenuta Si conclude come da comparsa di costituzione:”### l'###mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione: - in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della - nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea nei confronti della in q uanto in fondata i n f atto e in dir itto p er i mo tivi es posti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di causa.” Nell'interesse di parte convenuta Si conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni:” “### l'###mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria deduzione, domanda o eccezione: nel merito, dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande proposte dal ### perché infondate in fatto e in diritto; nel merito, in via subordinata, ove ritenuta in tutto o in parte fondata la pretesa di parte attrice, accertare e dichiarare l'esatto importo dovuto a titolo di risarcimento del danno effettivamente patito dalla stessa anche in ragione del concorso colposo del danneggiato. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfettario 15 % CPA ed IVA di legge.” FATTO 1.Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, l'attore esponendo che in data ###, alle ore 21.55 circa, mentre si trovava alla #### 5 di 13 guida dell'autovettura ### 180 D, di sua proprietà, targata ### un cinghiale invadeva la strada via ### 22, nel senso di marcia da ### verso ###3 ed andava a colpire il predetto veicolo sul lato sinistro, conveniva in giudizio la la e l' i nnanzi a ll'intestato Tribunale al fine di far accertare e dichiarare anche in via solidale la responsabilità degli ### in relazione al predetto sinistro. In particolare l'attore espone in citazione:” - che, stante la suddetta dinamica del sinistro, appare inconfutabile la responsabilità esclusiva delle e/o della e/ o de ll'### arco ### e ### poiché la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione stradale dei veicoli deve essere imputata all'Ente, sia esso , ### o ### ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della L. n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente; -che, sulla strada ove è occorso il sinistro non si è provveduto all'apposizione di installazione di segnali di pericolo e di segnaletica stradale e che il conducente del mezzo non ha potuto evitare l'impatto con l'animale selvatico, poiché il cinghiale si è fiondato sulla carreggiata improvvisamente, invasione favorita dall'assenza di recinzione alcuna; -che, il danno si assume essere stato causato dalla condotta negligente degli ### cui spettava il compito di porre in essere le misure adeguate di protezione - nel caso de quo omesse - che avrebbero impedito il danno, ovvero, non sono state adottate le opportune misure di cautela e protezione per la collettività; del danno, poiché il sig.   aveva adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela, ovvero il #### 6 di 13 rispetto di tutte le regole del ### della ### ed in particolare il rispetto del limite di velocità - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, anche in virtù del fatto che l'incidente si è verificato di sera, in un'area in cui non era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici ed cosa ancora più grave non vi era alcuna recinzione ai bordi della carreggiata in modo da impedire o rendere più difficoltoso l'invasione della carreggiata; -che, l'ente preposto alla gestione e al controllo della fauna selvatica non ha adeguatamente provveduto ad adottare le opportune misure di cautela e protezione della collettività, ovvero il sinistro occorso non si sarebbe verificato con l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna e di cautele per i terzi. “ chiedeva ,quindi ,la condanna in solido degli ### al risarcimento del danno all'autovettura, quantificato in ### 12.357,86, o comunque ad una somma ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali, deducendo che la strada ove è occorso il sinistro risultava priva di recinzione ed inoltre di illuminazione. 
Nel costituirsi in giudizio, la , impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto e prodotto, eccependo la carenza di legittimazione passiva della ; l'assenza di responsabilità della adeguata segnalazione; il fatto colposo del danneggiato ex art 1227 c.c.; il concorso di colpa del danneggiato ai sensi del 1 e 2 co. 1227 c.c.. 
La eccepiva, con la costituzione in giudizio, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il sinistro de quo sarebbe avvenuto all'interno di un'area protetta, ovvero entro i confini dell' al quale spettano gli oneri di custodia e gestione della fauna selvatica e, fermo quanto sopra, la contestava anche il fatto storico, il nesso di causalità nonché l'eccessiva e comunque non provata quantificazione dei danni. L' Parco contestava in giudizio sia la dinamica del sinistro, non essendo provato l'attraversamento dell'animale e l'urto con il medesimo, sia l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento, ### CP_ ricadendo la strada all'interno del ed essendo contrassegnata da cartellonistica indicante il pericolo di selvaggina vagante anche con appositi segnali luminosi. L contestava altresì il quantum del risarcimento richiesto dall'attore per i danni riportati dal mezzo, risultando eccessivi e comunque non provati. 
Incardinatosi il giudizio rubricato con rg. n. 2583/2022 assegnato alla Dr.ssa T. 
Guerrieri e poi alla Dr.ssa depositate le memorie istruttorie, il GU ammetteva la prova testimoniale chiesta dall'attore, raccolta nell'udienza del 04/06/2024, all'esito della quale rinviava per la precisazione delle conclusioni, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. 
DIRITTO 2) In base al dettato dell'art. 276 comma 2 c.p.c. relativo all'ordine delle questioni da decidere in sentenza, occorrerebbe statuire dapprima relativamente alla legittimazione passiva della de lla o de ll' , questione logicamente preliminare a tutte le altre, ma questione altresì oggettivamente complessa e sulla quale la giurisprudenza ha avuto sensibili oscillazioni; successivamente, individuato il legittimato passivo, occorrerebbe scrutinare nel merito la domanda, verificando se e in che misura debba essere accolta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore. 
Essendo tuttavia fondata la difesa di tutti i convenuti anche in ordine alla mancanza di prova dell'an del fatto storico dedotto e del quantum del danno, occorre partire dalla delibazione del fatto storico dedotto in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. la recentissima e notissima Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché più specificamente Cass. n. 12002/2014, Cass. ### Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. 11356/2006; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Piacenza 22/11/2011 n. 885, 16/2/2011, 28/10/2010 n. 713, Trib. S. ### dei ### 12/1/2011, ### Torino 21/11/2010 n. 6709, App. ### 7/10/2003, ### Lucca 8/2/2001; per questo ##### n. 2039/2012). 
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette ( Cass. Sez. Un. n. 24883/2008) ed in quanto la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso. 
Tanto premesso, si osserva che, alla stregua dei pacifici principi sul riparto dell'onere della prova, era onere dell'attore provare il fatto generatore del danno relativamente al quale è stato richiesto il risarcimento e cioè lo scontro tra la propria vettura ed un cinghiale improvvisamente transitato sulla carreggiata, il nesso causale con il danno e l'ammontare del danno. 
Pertanto, il danneggiato, avrebbe dovuto dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emergesse che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida ### l'unico teste indicato dall'attore ed escusso in giudizio è il consuocero dell'attore, ( come tale si è qualificato in udienza), che ha riferito che quella sera, procedeva con la propria autovettura dietro quella del ### ” Ho assistito al sinistro, mi trovavo dietro di lui, con la mia vettura, mantenevo una distanza di sicurezza, tipo 50 metri più o meno. E' successo a ### mi sembra sulla via livornese dopo ### a ##### 9 di 13 ,” io ero con la mia macchina e lui era davanti a me con la sua vettura , stavamo ritornando a Tirrenia” ed ha laconicamente aggiunto “ io procedevo dietro di lui ed ho visto che ha avuto un impatto. Lì per li era buio, ma ho visto che c'è stato un impatto e lui si è bloccato ed io mi sono bloccato dopo di lui, stavo per tamponarlo.” Ha poi dichiarato: “### sceso dalla macchina ed abbiamo visto che c'era questo cinghiale nella parte anteriore sinistra della vettura di , proprio sotto il paraurti”. Il cinghiale l'ho visto dopo quando sono sceso, la macchina era danneggiata sulla parte anteriore, sulla sinistra della parte anteriore, che va dal centro della macchina verso la ruota, l'impatto è stato dove ci sono tutti radiatori; il cinghiale era morto e c'era il sangue in terra e sulla parte dove ha tamponato e sulla strada.” Dalla prova testimoniale non è dimostrato che l'animale abbia effettivamente attraversato improvvisamente la carreggiata, o se, invece, fosse già presente sulla carreggiata al momento dell'urto e quindi fosse visibile ed evitabile. Né dalla dichiarazione del teste è emersa da quale direzione l'animale sarebbe provenuto da destra o da sinistra prima di andare ad urtare l'auto che conduceva né se l'animale ha attraversato la strada ed il veicolo lo ha impattato o se è il veicolo che, nel deviare dalla propria traiettoria, è andato contro l'animale. Il teste ha visto il cinghiale quando è sceso dall'auto “ ho visto che c'era questo cinghiale sulla parte anteriore sinistra della vettura di , proprio sotto il paraurti. 
Ciò è tuttavia del tutto insufficiente non essendo stato in grado il teste, né è desumibile aliunde in atti, di fornire indicazioni circa l'urto, tra il comportamento tenuto dall'animale e da parte attrice , non potendo ritenersi sufficiente ai fini della prova dell'accadimento e delle modalità del fatto la dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, dovendo essere provato che la condotta dell'animale è stata la causa del danno. 
Nulla risulta in merito alla condotta di guida ed alla velocità tenute dal ### , atteso che dalle dichiarazioni del teste non emergono circostanze di fatto dimostrative che egli aveva, nella specie, adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida dovendo il conducente sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed #### 10 di 13 essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, né che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto.   La dinamica del sinistro descritta dal teste si palesa oltretutto inattendibile e contraddittoria in relazione a quanto dallo stesso teste , -della cui credibilità vi è dunque motivo di dubitare-, precedentemente dichiarato, nella dichiarazione testimoniale scritta allegata alla citazione (cfr. doc. 6 di parte attrice) laddove , non evocando alcun rapporto di conoscenza ( consuocero) dichiara di aver visto che la vettura che procedeva davanti a me sulla stessa direzione fermarsi inaspettatamente a pochi metri da me azionando le doppie frecce, ed ha riferito che nel veicolo al momento del sinistro vi erano “due occupanti” e che dopo il violento urto “l'auto nonostante i danni causati dall'impatto era in condizione di ripartire”, tanto è vero che “la conducente ha potuto andare via per dirigersi verso l'abitazione senza l'intervento del carroattrezzi”,ed invece poi lo stesso teste, all'udienza del 4 giugno 2024 ha dichiarato: “Il giorno del sinistro siamo partiti insieme, io ero con la mia macchina e lui era davanti a me con la sua vettura , stavamo ritornando a Tirrenia” e tale affermazione, ovvero che il veicolo era condotto dal signor , si pone in netto contrasto con quanto precedentemente dichiarato (cfr. “la conducente”) e depone nel senso di incertezza sulla effettiva dinamica del sinistro. 
Ciò che lascia perplessi è anche il fatto che nonostante la gravità del sinistro, non è stato richiesto l'intervento di un carroattrezzi , né è stato sentito come teste il carrozziere che ha reso il preventivo sui danni, né risulta acquisito il rapporto di servizio del personale del che il teste escusso dichiara essere intervenuto ( Si è vero, l'incaricato dal è venuto , ha fatto il sopralluogo, è venuto con un camioncino, ha preso una pala e l'ha tirato fuori dalla strada ed ha recintato con il nastro rosso e #### 11 di 13 bianco ed ha detto che sarebbero venuti i responsabili per prendere la carcassa l'indomani), né sul punto è stata chiesta conferma con la delibazione testimoniale del personale del Né può invocarsi la documentazione fotografica prodotta in citazione, che è stata impugnata specificatamente da , che ha contestato la sua valenza probatoria circa la rappresentatività dello stato dei luoghi all'epoca dell'asserito sinistro posto che è priva del dato temporale. La documentazione non è stata anche essa oggetto di delibazione testimoniale e ciò non porta ad escludere che il danno si sia verificato altrove e/o per ragioni diverse da quelle oggi addotte. 
In contrario al contenuto delle affermazioni attoree, emerge in atti la visibilità dello stato dei luoghi dovendosi porre in rilievo la presenza di segnaletica prima del luogo del sinistro rispetto alla direzione seguita dall'autovettura attorea, come evidenziato dalla relazione tecnica del 19.01.2021 (doc. 5 sub comparsa di costituzione ) la quale ha dato atto che sul lato dx della carreggiata stradale al km 3+200 (direzione ### è presente su piantana la segnaletica verticale ### 25 art. 95 (Pericolo selvaggina vagante). Sul lato sx al Km 3+500 (direzione ### è presente su piantana la segnaletica verticale ### 25 art. 95 (Pericolo selvaggina vagante). La zona del sinistro, pertanto, risulta ricadere all'interno dell'intervallo delimitato dai due segnali di pericolo. Nello stesso intervallo non sono presenti incroci o intersezioni”. 
Conseguentemente dagli elementi emersi in causa non è possibile accertare la effettiva e reale dinamica del sinistro al fine di verificare la sussistenza della concreta responsabilità degli enti convenuti e dei rispettivi titoli di responsabilità.  ### non ha neppure provato minimamente i danni che asserisce di aver subito, ed il nesso causale, limitandosi a produrre un preventivo, che è stato specificatamente contestato dai convenuti ( Cass. 27264 del 2020) ed è del tutto inidoneo a dimostrare compiutamente quale sia la reale portata del pregiudizio sofferto. Nè il preventivo è stato accompagnato da perizia tecnica, listino prezzi, preventivi di ricambi, né da fattura e quietanza di pagamento . ### Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “Il preventivo non può avere valore di prova quando: è effettuato da soggetto estraneo alla controversia, quando il medesimo preventivo non è corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio e soprattutto dalle fotografie dello stesso, che avrebbero consentito sia di fissare lo stato del mezzo nei giorni immediatamente seguenti al sinistro, sia di verificare la compatibilità dei danni occorsi con la dinamica dell'incidente descritta nel ### ivi compresa l'eventuale esistenza di altri danni preesistenti al sinistro stesso” (cfr. ex multis Cass. Corte di Cassazione, sezione ### sentenza 28 novembre 2013, n. 26693). 
Ed ancora, “In tema di risarcimento dei danni, in merito alla determinazione dei costi di ripristino dello "status quo ante", il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, in quanto atto redatto in assenza di contraddittorio, ove non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" (Corte d'###, ### II, Sentenza, 23/07/2020, n. 725). 
Né tale mancanza è stata emendata nel corso del giudizio a mezzo di prova per testi, neppure richiesta sul punto, né tale mancanza poteva essere emendata con una ### quest'ultima mai richiesta da parte attrice e non ammettibile neppure d'ufficio perché all'evidenza esplorativa. 
In detto contesto il giudice non potrebbe mai liquidare i danni in via equitativa, in quanto “la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva dell'onere di allegazione e prova della parte, per cui la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno richiede, oltre all'accertata esistenza di un danno risarcibile, che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità, o l'estrema difficoltà, di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi da cui desumere l'entità del danno” cfr. Cass. civ. sez. VI del 15.4.2015 n. 7635). Infatti che “Il ricorso del giudice alla liquidazione equitativa è legittimo quando la determinazione del preciso ammontare del danno sia impossibile o particolarmente ### 13 di 13 difficile” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 15/12/2020) 26/02/2021, n. 5422) circostanza che non ricorre nel caso di specie. 
In ultimo il decidente rileva che documento prodotto con la memoria di replica conclusionale dall'attore è tardivo ed irrituale perché oltre i termini delle memorie istruttorie e comunque sottratto al dibattito processuale ed alla verifica probatoria nel contraddittorio delle parti, non più consentita con la memoria di replica conclusionale. 
Ne consegue che la domanda è sguarnita di prova sufficiente circa il fatto e sulle modalità di accadimento e va rigettata.  3.La situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e la oggettiva complessità della questione relativa alla legittimazione passiva della della o dell' , sulla quale la giurisprudenza ha avuto sensibili oscillazioni ,consigliano la compensazione integrale delle spese di causa tra le parti.  P.Q.M.  il ### di ### in composizione monocratica; - rigetta la domanda attrice siccome infondata.  - compensa tra tutte le parti le spese di lite.  ### 26.10.2025 

Il Giudice
On dr.ssa ####


causa n. 2583/2022 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M
9

Tribunale di Fermo, Sentenza n. 407/2025 del 04-07-2025

... ricevuto” - Cass. III, 16642/16 “In materia di responsabilità civile, i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle ### toscane ai sensi della l.reg. Toscana n. 3 del 1994, da cui discende la responsabilità delle medesime per i danni cagionati da animali selvatici anche a protezione degli utenti della strada per i rischi riconducibili al ripopolamento della fauna, non determinano l'assunzione di specifici doveri di diligenza, al di là di quello generale assolto con la segnaletica stradale, non potendo discendere in capo all'ente delegato doveri diversi da quelli previsti da specifiche disposizioni normative. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione al danno subito da un'autovettura a seguito dell'impatto con un cinghiale, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti della provincia di ### risultando che questa si era attivata per l'installazione lungo la strada di un segnale stradale di pericolo, attestante l'attraversamento di animali selvatici”); - che il danno materiale patito è così composto: - € 100.00 carroattrezzi - € 348.55 soccorso stradale - € 869.25 custodia - (leggi tutto)...

testo integrale

 n. 2089/2022 R.G. 
Tribunale Ordinario di ### 4 luglio 2025, ad ore 9,04, innanzi al got ### sono comparsi: per parte attrice l'avv. ### oggi sostituito dall'avv. ### per la convenuta l'avv. ### per il convenuto l'avv. ### oggi sostituito dall'avv. ### attrice precisa le conclusioni come segue: Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità ed il relativo gradiente del convenuto assicurato in ordine alla causazione del sinistro oggetto di causa, nonché il diritto sig. ad essere risarcito per le causali di cui in narrativa della somma di € 31.643,04 o in altra che sarà ritenuta di giustizia previa espletanda istruttoria; - conseguentemente condannare i convenuti al pagamento in favore del sig. del risarcimento del danno patito per la somma di € 31.643,04 o ad altra che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; - il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.  precisa le conclusioni come segue: “Piaccia all'###mo Giudice adito, contrariis rejectis, qui richiamati tutti gli argomenti sopra svolti: Nel merito in via principale respingere la domanda di controparte con condanna della stessa alla refusione delle spese di lite”. 
Nel merito in subordine, contenere la domanda dell'attore alla luce di quanto verrà accertato in corso di causa che dovrà tener conto della sua corresponsabilità nell'aver causato il sinistro de quo e sulla base dell'effettivo valore commerciale del mezzo di sua proprietà al momento del sinistro, spese di lite compensate”. 
Il convenuto precisa le conclusioni come segue: “###mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa: 1)in via istruttoria ammettere le prove come richieste con l'atto introduttivo e con le II memorie ex art 183 comma VI cpc, 2) nel merito respingere la domanda proposta dal ovvero in subordine ed in caso di accertata responsabilità, totale o concorrente nell'occorso sinistro da parte del , che venga azionata la manleva da parte della compagnia assicurativa e venga condannata essa in via autonoma ovvero eventualmente in solido con il al pagamento dell'integrale danno riconosciuto al dal Tribunale adito, tenendo comunque ed in ogni caso indenne d a o gni e d e ventuale p retesa ris arcitorio e /o in dennitaria ri chiesta d all'attore e riconosciuta allo stesso dal Tribunale di #### 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di liti”. 
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale i presenti si riportano alle rispettive difese ed in particolare alle note conclusive depositate, alle ore 9,10, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### Il Tribunale, nella persona del got ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2089/2022 promossa da: con l'avv. ### e con domicilio eletto presso il difensore ATTORE contro , con l'avv. ### e domicilio eletto presso il difensore con l'avv. ### e domicilio eletto presso il difensore ### OGGETTO: solo danni a cose ### Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con citazione ritualmente notificata in data ### ha convenuto in giudizio e la di lui compagnia assicuratrice per ### per ottenerne il risarcimento dei danni subiti - quantificati in € 31.643.04 o la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia - il giorno 13.4.22, alle ore 20:00, in località C.da Castelletta di ####, mentre era alla guida del proprio automezzo (modello ### cr-v targato ### ass.to ) , intento a percorrere il tratto la ###, allorquando era entrato in collisione frontale con la vettura tg. ### di proprietà e condotta da che, provenendo dall'opposto senso di marcia, aveva invaso la sua corsia di pertinenza, avendo perso il controllo del mezzo a causa dell'attraversamento di un cinghiale, finendo per scontrarsi violentemente con il mezzo del ribaltandosi poi su se stesso (doc n. 1). 
Ha dedotto: ##### P. ##### - che in conseguenza di tale evento il suo mezzo aveva riportato ingenti danni (doc. n. 2, 3, 4), come da preventivo per la riparazione che allega (doc n. 5); - di averne richiesto il pagamento alle compagnie coinvolte nell'evento, per il tramite della società ### (doc. 6); - che, mentre la compagnia gli aveva comunicato di aver inoltrato la richiesta alla compagnia non essendo applicabile la procedura di indennizzo diretto (doc. n. 7), quest'ultima dava seguito all'apertura del sinistro rimanendo poi silente (doc n. 8), costringendolo ad adire il giudice; - che la responsabilità del sinistro è da attribuire in via esclusiva al sig. posto che questi stava tenendo una velocità sostenuta mentre lui stesso stava percorrendo la propria corsia procedendo a velocità moderata; - che, quand'anche venisse dimostrata una qualche interazione del cinghiale nell'evento, dalla turbativa all'eventuale impatto con il mezzo del sarà quest'ultimo e la propria compagnia a doverne dare dimostrazione (dal verbale redatto infatti dalle ### intervenute emerge solamente la presenza dell'animale a bordo strada); - che su quel tratto di strada sono presenti diversi segnali di pericolo attraversamento fauna selvatica, come si evince dall'immagine che riproduce; - che in tema di responsabilità ex art 2051 cc, la giurisprudenza è chiara (Cass. III, n. ###/19: “Non è possibile riconoscere una responsabilità ex art. 2043 c.c., semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa affida in generale il compito di tutela della suddetta fauna occorrendo la puntuale allegazione, o quantomeno la specifica indicazione, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una condotta omissiva efficiente sul piano della presumibile sua ricollegabilità al danno ricevuto” - Cass. III, 16642/16 “In materia di responsabilità civile, i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle ### toscane ai sensi della l.reg. Toscana n. 3 del 1994, da cui discende la responsabilità delle medesime per i danni cagionati da animali selvatici anche a protezione degli utenti della strada per i rischi riconducibili al ripopolamento della fauna, non determinano l'assunzione di specifici doveri di diligenza, al di là di quello generale assolto con la segnaletica stradale, non potendo discendere in capo all'ente delegato doveri diversi da quelli previsti da specifiche disposizioni normative. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione al danno subito da un'autovettura a seguito dell'impatto con un cinghiale, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti della provincia di ### risultando che questa si era attivata per l'installazione lungo la strada di un segnale stradale di pericolo, attestante l'attraversamento di animali selvatici”); - che il danno materiale patito è così composto: - € 100.00 carroattrezzi - € 348.55 soccorso stradale - € 869.25 custodia - € 23627.00 + iva (28826.04 costo riparazione), a fronte di un valore commerciale di € €21.273.00 - € 1500.00 costo patrocinatore ### (doc. n. 9) Totale = € 31.643,84; - che il costo delle riparazioni è di poco superiore al valore commerciale del mezzo e pertanto liquidabile per intero (“La domanda di risarcimento del danno subìto da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, c. 2, c.c. di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi NOTEVOLMENTE il valore di mercato del veicolo" Cass. VI, 30/03/2022, n.10196). ### Si è costituita per contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, eccependo in v mprocedibilità della domanda in quanto controparte non ha attivato la procedura di negoziazione assistita come dovuto.  ha dedotto: - che il ###, alle ore 20 circa, in località C.da Castelletta di ####, stava percorrendo regolarmente il suo senso di marcia quando veniva improvvisamente colpito sul lato destro del proprio mezzo da un grosso cinghiale; - che il colpo fu così violento che tutti gli airbag dell'auto scoppiarono facendogli perdere il controllo del proprio mezzo che era finito ad invadere la corsia opposta scontrandosi con il mezzo condotto dall'attore (va evidenziato che gli airbag del mezzo condotto da ### scoppiarono a causa del colpo ricevuto dal cinghiale e prima che lo stesso perdesse il controllo del proprio mezzo andando a colpire il mezzo condotto dall'attore).  - che la causa di quanto accaduto, pertanto, risiede nella mancanza di custodia dell'ente che ha la responsabilità e la gestione degli animali selvatici e nei confronti di detto ente l'attore avrebbe dovuto svolgere la propria domanda, mentre nessuna colpa può essere addebitata al sig.   la cui condotta non è stata né causa né concausa di quanto accaduto; - che l'attore ha erroneamente posto la responsabilità di quanto accaduto in capo al sig.  ed esonera l'ente che ha la custodia di detti animali selvatici per il solo fatto che lo stesso ente avrebbe apposto dei segnali di pericolo che avvisavano della possibile presenza di animai selvatici sulla carreggiata; - che invece l'ente che ha la custodia degli animali selvatici è chiamato a mettere in atto tutte le misure possibili per garantire che gli animali di cui ha la custodia non arrechino danni a terzi, nello specifico agli utenti della strada; - che, in particolare, nel territorio dove si è verificato il sinistro de quo che - come le cronache locali riportano (doc. n.3) - è caratterizzato dalla massiccia presenza di cinghiali che sono stati la causa di numerosi e gravi incidenti stradali anche antecedenti quello di cui qui ci stiamo interessando, l'ente che ne ha la custodia avrebbero dovuto dare corso a delle politiche di selezione e contenimento della specie e/o di recinzione delle aree più compromesse; - che la causa di quanto accaduto è da ricondurre all'improvviso attraversamento di un cinghiale della carreggiata di pertinenza del sig. l o d icono s ia g li ac certatori - nella ricostruzione della dinamica del sinistro - sia l'unico teste presente che seguiva l'auto del - che, solo per scrupolo difensivo, nell'ipotesi che le responsabilità di quanto accaduto non vegano individuate secondo quando sopra detto, va segnalata in ogni caso la corresponsabilità dell'attore che, nel tratto di strada che stava percorrendo al momento del sinistro de quo, non portava una velocità adeguata e non teneva strettamente la destra come avrebbe dovuto; - che non è vero che il ribaltamento del mezzo condotto dal sig. è s tata l a conseguenza della sua eccessiva velocità, per il semplice fatto che il mezzo da questi condotto, ponendosi di traverso, veniva colpito dal mezzo dell'attore nella sua parte latero posteriore destra, non apportando pertanto nessuna forza all'urto; - che, anche in merito al “quantum” dei danni richiesti, nel contestare il preventivo prodotto da controparte, si eccepisce che essi non corrispondono a quelli effettivamente subiti; il mezzo dell'attore, al momento del sinistro, aveva un valore commerciale di molto inferiore alla pretesa dell'attore come evidenziato dal tecnico incaricato dalla compagnia che - nonostante la mancata collaborazione di controparte, che non ha fornito nessuna documentazione per la stima dei danni - individua il valore commerciale del mezzo dell'attore al momento del sinistro, detratto il valore del relitto, in € 12.000,00 (doc. n.4); - che contesta le altre voci di danno richieste: i danni conseguenti alla custodia del mezzo in quanto non giustificati e le spese del patrocinante per la fase stragiudiziale (### in quanto non dovute - avendo la espinto il danno - ed in ogni caso riferite ad una supposta attività non provata. ### Si è costituito in giudizio contestando le pretese attoree e chiedendo la manleva da parte della propria compagnia assicurativa per ### .  ### si è associato alla eccezione proposta da sul mancato avvio di negoziazione assistita prima della domanda giudiziale da parte del e chiede che il giudice provveda alla concessione del termine per l'espletamento della medesima, rappresentando, nel merito, che il sinistro è dipeso dal precedente impatto con il cinghiale che ha determinato lo spostamento del mezzo nella corsia opposta con collisione con l'auto dell'attore, per cui lo spostamento del mezzo condotto non è imputabile a lui, ma all'invasione delle corsia da parte del cinghiale. 
Chiede comunque ed in ogni caso che, ove venga condannato in via autonoma o concorsuale, venga integramente manlevato dalla propria compagnia assicurativa in base alla normativa esistente. 
Assegnato in prima udienza termine per l'avvio della negoziazione assistita e preso atto del relativo fallimento, il GI ha formulato proposta transattiva prevedente “pagamento da parte di a della somma di € 8.500,00 + 700 € a titolo di rifusione forfettaria delle spese di lite”, proposta che non è stata accettata dall'attore, rigettato le istanze di prova orale, in quanto vertenti su circostanze incontestate o documentali, e disposto CTU dinamicocinematica e di stima del valore del mezzo dell'attore e dei costi preventivati, affidata al p.i.  e da questi depositata in data ###. 
La causa, così istruita, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza 29.1.26, poi con decreto 12.3.25 delegata a questo got, che ha anticipato per la comparizione delle parti al 28.3.25 e poi per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza 16.5.25, con termine intermedio per note. 
All'udienza 16.5.25, preso atto della mancata comparizione delle parti e dell'intervenuto deposito delle note conclusive, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per lo steso incombente.  * 
La domanda è risultata infondata e va rigettata.  ### perché incontestato, che la vettura di a bbia invaso l'opposta corsia di marcia nel vano tentativo di evitare un cinghiale sbucato all'improvviso dalla propria destra e sia poi ivi stato violentemente urtato dal veicolo condotto dall'attore, tanto da esserne ribaltato e completamente distrutto, così come da rapporto redatto e SIT raccolte dai CC di ### in ### intervenuti.  ### disposta non ha potuto, in mancanza di esame diretto dei veicoli convolti e sulla base del solo fascicolo fotografico prodotto, accertare una diversa dinamica, tantomeno determinare se il s tesse - come l'attore afferma - tenendo velocità elevata. 
Nei casi di attraversamento del cinghiale pressoché contemporaneo al passaggio del veicolo, si è in piena applicazione del caso fortuito, in quanto l'attraversamento dell'animale deve ritenersi esser stato per il sig. inevitabile, nonostante il tentativo di deviare a sinistra verso la opposta corsia di marcia, data la repentinità degli spostamenti dell'animale, e costituisce l'unica causa determinante l'invasione della corsia di marcia opposta. 
Esclusa ogni responsabilità del convenuto e rilevato che l'attore nulla ha dedotto o dimostrato in ordine alla impossibilità di evitare l'urto con la vettura del la domanda del sig.  va rigettata. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 
Le spese di CTU seguono il principio di causalità e vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così ### dispone: 1) rigetta la domanda proposta da 2) condanna a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si liquidano, per ciascuno, in € 7.616,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti; 3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ### liquidate con separato decreto 20.3.25. 
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,29, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.  ### 4 luglio 2025 Il got avv. #### 

causa n. 2089/2022 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Giudice di Pace di Poggio Mirteto, Sentenza n. 29/2025 del 12-12-2025

... Successivamente, constatato il danno, chiamavo il carroattrezzi e poi mi allontanavo”. Sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c. va rilevato che la norma citata stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Tale norma trova applicazione nel caso di specie, configurandosi la strada pubblica comunale come “cosa in custodia” dell'Ente locale. La responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda su una presunzione di colpa che grava sul custode, il quale può liberarsene soltanto fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore, ovvero dimostrando che l'evento dannoso è dipeso da fatto esclusivo del terzo o dello stesso danneggiato. Nel caso in esame, il ### convenuto non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che la buca fosse opportunamente segnalata, che fossero state adottate le necessarie cautele per la sicurezza della circolazione, ovvero che il danno fosse imputabile a caso fortuito o a condotta colposa esclusiva del danneggiato. La responsabilità dell'Ente si configura , altresì, ex art. 2043 c.c. per omessa manutenzione della sede stradale. ### proprietario e gestore (leggi tutto)...

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N.RG 195 / 2022 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO SEZIONE CIVILE SENTENZA Il Giudice di ### di ### Dott. ### nella causa civile R.G. n. 195 / 2022 vertente tra ### (CF ###) - Avv. #### (CF ###) - Avv. ### -### contro ### (CF ###) (rappresentato e difeso dall'Avv. ### -### ha pronunciato SENTENZA FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori ### e ### convenivano in giudizio, dinnanzi al Giudice di ### di ### il ### di ### chiedendo la condanna dell'Ente al risarcimento del danno subito dal veicolo di proprietà di ### e condotto da ### quantificato nella misura di € 500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed oltre spese ed onorari da distrars i i n favo re d el procurato re dichiarat osi antistata rio . La dom anda traeva fondamento dal sinistro verificatosi in data ###, alle ore 19:00 circa, in agro del ### di ### alla via ### quando il sig. ### alla guida della propria autovettura tipo ####, tg. ### finiva con le ruote lato destro anteriore e posteriore in una grossa buca presente sul margine destro della carreggiata e ricoperta da acqua piovana, causando danni al veicolo. Nessun effetto sortiva la lettera di messa in mora del 05.### prodotta in atti, inoltrata al ### convenuto dal procuratore degli attori i ricorrent i com e i l succe ssivo i nvito alla negoziazione assistita, pure in atti. Il Giudice di ### di ### con ordinanza ### n. 430/2022 del 31.03.2022, dichiarava la propria incompetenza per territorio e concedeva alle parti termine di quarantacinque giorni per la riassunzione del giudizio innanzi all'### competente. Con comparsa in riassunzione notificata a mezzo pec in data ###, i ricorrenti riassumevano il giudizio dinnanzi a codesto Giudice di ### riproponendo integralmente le conclusioni dell'atto introduttivo. ### di ### si costituiva con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione e allegata documentazione, contestand o ne l merit o i l fatt o storic o e l a ricostruz ione della dinamica del sinistro, negando la configurabilità della responsabilità sia ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c. e, concludendo per il rigetto della domanda. 
In applicazione dell'art.58 c.2 L.18/6/2009 n.69 e quindi delle novellate disposizioni di cui agli artt.132 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., si omette di dar seguito allo svolgimento delle fasi processuali della lite. Ad ogni buon conto, si precisa che l'istruttoria si riteneva completata con l'escussio ne d el te ste indi cato d agli att ori, co n le produzioni documentali allegate dalla difesa delle parti e con la motivazio ne di seguito descritta. All'udienza dell'11.01.2024 il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, procedeva alla discussione dato atto del deposito di note conclusive e repliche pre autorizzate. La causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda proposta sia fondata e vada accolta per i motivi di seguito analiticamente esposti. Dai documenti agli atti risulta che in data 3 gennaio 2021, alle ore 19:00 circa, il sig. ### alla guida della propria autovettura ####, tg. ### transitava lungo la via ### nel territorio del ### di ### quando il veicolo finiva con le ruote lato destro anteriore e posteriore in una grossa buca presente sul margine destro della carreggiata e ricoperta da acqua piovana. ### risulta documentato dal verbale redatto dai ### della ### di ### - N.O.R. ###, i quali hanno identificato la causa del sinistro nella presenza di una “buca di manto stradale”. Tale verbale, in quanto atto pubblico redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, costituisce elemento probatorio di particolare rilevanza. 
Dalla documentazione fotografica allegata agli atti risult a l o sta to d ei luog hi e la presenza della buc a col ma di acqu a, n on opportunamen te e preventivamente segnalata .Nel corso del giudizio, è stato escusso il teste ### il quale ha confermato gli elementi fattuali relativi al sinistro. In particolare, il teste ha riferito: “È vero quanto mi si legge; sono stato contattato telefonicamente dal sig. ### e mi recavo sul posto e constatavo il danno riportato dall'autovettura e la presenza della buca in oggetto, mancant e d i segnalet ica adegua ta. Successivamente, constatato il danno, chiamavo il carroattrezzi e poi mi allontanavo”. Sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c. va rilevato che la norma citata stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Tale norma trova applicazione nel caso di specie, configurandosi la strada pubblica comunale come “cosa in custodia” dell'Ente locale. La responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda su una presunzione di colpa che grava sul custode, il quale può liberarsene soltanto fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore, ovvero dimostrando che l'evento dannoso è dipeso da fatto esclusivo del terzo o dello stesso danneggiato. Nel caso in esame, il ### convenuto non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che la buca fosse opportunamente segnalata, che fossero state adottate le necessarie cautele per la sicurezza della circolazione, ovvero che il danno fosse imputabile a caso fortuito o a condotta colposa esclusiva del danneggiato. 
La responsabilità dell'Ente si configura , altresì, ex art. 2043 c.c. per omessa manutenzione della sede stradale. ### proprietario e gestore della strada pubblica ha l'obbligo di mantenerla in condizioni di sicurezza per la circolazione, provvedendo alla riparazione dei dissesti e alla loro adeguata segnalazione quando la riparazione immediata non sia possibile. La presenza di una buca colma d'acqua configura una situazione di insidia stradale, caratterizzata dalla non visibilità del pericolo quindi non prevedibile per gli utenti della strad a pe r l a prese nza del ma nto stradale uniformemente bagnato, a causa della pioggia persistente da tre giorni. ### convenuto ha contestato la ricostruzione del fatto storico fornita dai ricorrenti e ha negato la configurabilità della propria responsabilità sia ex art. 2051 c.c. che ex art.  2043 c.c., invocando l'esistenza di caso fortuito o di colpa esclusiva del danneggiato. 
Tali eccezioni risultano infondate alla luce dell'istruttoria espletata, non avendo l'Ente fornito elementi probatori specifici a sostegno delle proprie allegazioni, mentre risulta dagli atti la presenza della buca stradale come accertata dal verbale dei ### e confermata dalla testimonianza acquisita. Il nesso causale tra la condotta omissiva dell'Ente (mancata manutenzione e/o segnalazione della buca) e il danno patito è chiaramente dimostrato:- dal verbale dei ### che identifica la causa del sinistro nella “buca di manto stradale”;- dalla documentazione fotografica che evidenzia lo stato dei luoghi;- dalla testimonianza resa dal teste escusso nel corso del giudizio. 
In ordine al quantum va rilevato che il danno è documentato dalla fattura di riparazione del veicolo per l'importo di € 500,00, importo che appare pienamente congruo rispetto al danno effettivamente patito. La domanda dei ricorrenti risulta fondata tanto sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c. quanto sotto quello della responsabilità ex art. 2043 c.c.### convenuto, al contrario, non è riuscito a fornire alcuna prova idonea ad escludere la propria responsabilità o a dimostrare l'esistenza di cause di esclusione o attenuazione della stessa. 
La domanda va, quindi, accolta e il ### convenuto va condannato al pagamento in favore dei ricorrenti, della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno subito, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria come per legge a far data dal 05.02.2021, data di messa in mora, al saldo. In applicazione del criterio di prevalente soccombenza, il convenuto va pure condannato al pagamento delle spese di lite in favore degli istanti ai sensi del D.M.n.55/2014 da liquidarsi, tenuto conto della durata e della complessità del giudizio come segue: fase di studio della controversia € 102,00; fase introduttiva del giudizio € 102,00, fase istruttoria € 102,00, fase decisionale € 213,00, spese non imponibili € 88,85, così per un totale di € 607,85, di cui € 519,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ### dichiaratasi antistataria. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al giudizio davanti al Giudice di ### di ### conclusosi con ordinanza di incompetenza del 31.03.2022, attesa la non agevole determinabilità della competenza territoriale anch e pe r l a nutrita giurisprudenza non sempre univoca.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sig.ri ### e ### con comparsa in riassunzione notificata a mezz o pe c i n dat a 21.04.2022 , ogn i contrar ia ista nza, ecc ezione e deduzione disattesa, così provvede: - accoglie la domanda proposta dai sig.ri ### e ### e, per l'effetto, condanna il ### di ### al pagamento in favore degli istanti, della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno subito, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria come per legge a far data dal 05.02.2021, data di messa in mora, al saldo.
Condanna altresì il ### convenuto alla refusione in favore degli istanti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 607,85, di cui € 519,00 per compenso ed € 88,85, per spese non imponibili oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a.  dovute come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ### nella qualità di procuratore dichiaratosi antistatario. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al giudizio davanti al Giudice di ### di ### conclusosi con ordinanza di incompetenza del 31.03.2022, per le motivazioni di cui in premessa. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ####

causa n. 195/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Nicola Perrone

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Giudice di Pace di Massa, Sentenza n. 157/2025 del 29-10-2025

... ####### 2 #### (c.f. ###) residente ####: risarcimento danni da incidente stradale. Data di assegnazione a sentenza: 05.03.2025 ### attrice ### “### al Giudice di ###mo, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di ### quale conducente del veicolo #### di proprietà di ### nella determinazione del sinistro di cui è causa, e per l'effetto condannare ### e ### insieme ed in solido, al risarcimento dei danni tutti riportati nel sinistro da ### mediante pagamento, a favore della ### F. ### di ### in persona del suo legale rappresentante e nella qualità di cessionaria del relativo credito, della somma di € 12.186,00 a titolo di riparazione auto, fermo tecnico e soccorso stradale, con interessi legali e rivalutazione monetaria, sulla sorte capitale dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa e rimborso ex art. 15 TPF oltre alle spese di CTU e di ###” contrariis rejectis, premessa e più opportuna declaratoria del caso e di legge e riservata ogni altra difesa: nel merito, in via principale respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, oltre a non provate in ordine all' an circa la (leggi tutto)...

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GIUDICE DI PACE DI MASSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Dott. Avv. ### Giudice di ### di ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta il ###, al n. 586/2022 di R.G., promossa da: ### (P. Iva ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ####, ###. Galvani 10, rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliata, presso il di lui studio, in ### via P. 
Pellegrini 2/#### D.D. (P. Iva ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in #### 31, rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliat ####### 2 #### (c.f. ###) residente ####: risarcimento danni da incidente stradale. 
Data di assegnazione a sentenza: 05.03.2025 ### attrice ### “### al Giudice di ###mo, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di ### quale conducente del veicolo #### di proprietà di ### nella determinazione del sinistro di cui è causa, e per l'effetto condannare ### e ### insieme ed in solido, al risarcimento dei danni tutti riportati nel sinistro da ### mediante pagamento, a favore della ### F. ### di ### in persona del suo legale rappresentante e nella qualità di cessionaria del relativo credito, della somma di € 12.186,00 a titolo di riparazione auto, fermo tecnico e soccorso stradale, con interessi legali e rivalutazione monetaria, sulla sorte capitale dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa e rimborso ex art. 15 TPF oltre alle spese di CTU e di ###” contrariis rejectis, premessa e più opportuna declaratoria del caso e di legge e riservata ogni altra difesa: nel merito, in via principale respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, oltre a non provate in ordine all' an circa la compatibilità dei danni e al quantum debeatur; in via subordinata nella non tenuta ipotesi di accoglimento parziale della domanda di parte attrice, si chiede che venga riconosciuto come dovuto il risarcimento dei danni che risulteranno in effettiva connessione causale con l'evento così come quantificati in corso di giudizio. Sempre ed in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio di legge”. 
Parte convenuta ### rimaneva contumace ###'udienza di prima trattazione per la costituzione delle parti veniva fissata per il giorno 26.10.2022. ### D.D. si costituiva nei termini depositando comparsa di costituzione e risposta mentre il convenuto ### restava contumacia. 
Successivamente, costituitosi regolarmente il contraddittorio, stante la mancata contestazione in ordine all'an debeatur, veniva disposta Ctu tecnica ed all'esito del deposito, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione al 05.03.2025 e la causa veniva trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è risultata fondata e per tale ragione dovrà essere accolta. 
La presente controversia riguarda soltanto il quantum debeatur: infatti costituendosi in giudizio la ### assicuratrice non ha contestato l'an debeatur. La esclusiva responsabilità del #### emerge inoltre dall'esame del rapporto redatto dalla ### intervenuta. Parte attrice inoltre ha depositato la sentenza di annullamento della sanzione amministrativa erroneamente elevata a carico della sig.ra ### Dirimente sul punto è stata la #### ha valutato i danni in €. 11.620,00. ### ha altresì accertato che il valore antesinistro del mezzo era di €. 10.000,00 a cui aggiungere le spese di ### per €. 1.000,00. Detto valore appare pertanto in linea con il costo delle avvenute e documentate riparazioni. Sempre il tecnico ausiliario del Giudice ha ritenuto i danni subiti dal veicolo danneggiato compatibili con la dinamica del sinistro descritta in atto di citazione. La documentazione fiscale prodotta da parte attrice è conforme alle disposizioni di cui all'art. 149 bis del ### del ### e corrisponde all'ammontare dei danni stimati dal ### Le conclusioni a cui giunge il CTU che sono logiche, prive di errori, omissioni e/o vizi formali sono fatte proprie da questo giudicante. Per quanto riguarda le spese di noleggio del veicolo sostitutivo, il Ctu ha stabilito la durata del fermo tecnico in 5 gg. lavorativi corrispondenti alla richiesta del riparatore e documentati nella fattura di nolo auto sostitutiva di €. 366,00. Sul punto si ricorda che con una recente ordinanza, la n. 27389/2022, la Suprema Corte ha ribadito che il danneggiato non è tenuto a provare la necessità di servirsi di un veicolo sostitutivo ma è sufficiente la dimostrazione dell'esborso effettuato mediante il deposito del documento fiscale. Così si legge nell'ordinanza: “### dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo”. In ordine alla richiesta della spesa del soccorso stradale pari ad €. 200,00, questa è stata ritenuta congrua dal ### La necessità dell'intervento del carroattrezzi è documentata dalle fotografie dei danni subiti allegate anche al rapporto delle ### intervenute. Risultano altresì dovute le spese del consulente di parte nominato dalla parte attrice e documentate in €. 761,28 come da progetto di notula versato in atti. Detta spesa rientra tra quelle dovute alla parte vittoriosa come insegna la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26729 del 15 ottobre 2024: «le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.). 
In conclusione, il danno risarcibile ammonta a complessivi €. 12.186,00 di cui €. 366,00 per il nolo di auto sostitutiva ed €. 200,00 per il soccorso stradale. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e si pongono definitivamente a carico di parti convenute, in solido, le spese per ### come liquidate in corso di causa in €. 690,26 e per CTP pari ad €. 761,28.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro di ### condanna ### e ### D.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, insieme ed in solido, al pagamento in favore di parte attrice ### nella sua qualità di cessionaria del credito vantato da ### a titolo di risarcimento danni materiali, della somma di €. 12.186,00. ### e ### D.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, insieme ed in solido, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi €. 2.383,00 di cui €. 2.090,00 per compenso professionale ed €. 293,00 per spese; oltre a spese generali, I.V.A. e C.n.a.p., come per legge a favore di parte attrice. 
Somme tutte da rivalutarsi e da maggiorarsi degli interessi legali dalla data del sinistro al saldo. 
Si pongono definitivamente a carico di ### e ### D.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, insieme ed in solido, le spese per CTU e ### Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.  ### 5 marzo 2025

causa n. 586/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Alfredo Bassioni

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Tribunale di Tivoli, Sentenza n. 1177/2025 del 24-09-2025

... superiore inquadramento, demansionamento e risarcimento danni. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 ### ha convenuto la società ### S.p.A. innanzi al Tribunale di Tivoli, settore del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “a) in via principale, condannare la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare il signor ### nel posto di lavoro con le mansioni svolte sino al mese di dicembre 2021 o in altre equivalenti alla professionalità acquisita nel corso del rapporto di lavoro e, comunque, corrispondenti al suo inquadramento contrattuale nel secondo livello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dei circoli sportivi e condannare la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma lorda pari ad euro 34.816,18 a titolo di indennità risarcitoria, o, in subordine, pari ad euro 33.000,00 o, comunque, della somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa di giustizia, oltre ai relativi contributi previdenziali; b) in via subordinata, condannare la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI ### Il Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. r.g. 400/2025, pendente tra ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ricorrente e ### S.P.A.. elettivamente domiciliata presso ### CLEMENTI, 58 ### ROMA rappresentata e difesa dall'avv.#### giusta procura in atti resistente #### individuale per giustificato motivo oggettivo, superiore inquadramento, demansionamento e risarcimento danni.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 ### ha convenuto la società ### S.p.A. innanzi al Tribunale di Tivoli, settore del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “a) in via principale, condannare la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare il signor ### nel posto di lavoro con le mansioni svolte sino al mese di dicembre 2021 o in altre equivalenti alla professionalità acquisita nel corso del rapporto di lavoro e, comunque, corrispondenti al suo inquadramento contrattuale nel secondo livello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dei circoli sportivi e condannare la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma lorda pari ad euro 34.816,18 a titolo di indennità risarcitoria, o, in subordine, pari ad euro 33.000,00 o, comunque, della somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa di giustizia, oltre ai relativi contributi previdenziali; b) in via subordinata, condannare la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del signor ### della somma lorda pari ad euro 69.632,36 a titolo di indennità risarcitoria, in subordine, pari ad euro 66.031,28, o, comunque, della somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa di giustizia; c) in via ulteriormente subordinata, condannare la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del signor ### della somma lorda pari ad euro 34.816,18 a titolo di indennità risarcitoria, o, in subordine, pari ad euro 33.000,00 o, comunque, della somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa di giustizia; 2) in ogni caso, condannare la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del signor ### della somma di euro 102.642,27 a titolo di differenze retributive maturate dal 4 novembre 2002 al 15 luglio 2024, oltre che alla somma maturata per il medesimo titolo per il periodo successivo a tale data; 3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittima dequalificazione professionale subita dal ricorrente sin dagli inizi del 2022 e, per l'effetto, condannare la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno alla professionalità in misura pari all'importo del 50% della retribuzione mensile che il ricorrente avrebbe avuto, e tutt'ora ha, diritto di percepire in relazione all'inquadramento nel secondo livello del contratto collettivo di riferimento pari ad euro 1.243,43 o in misura pari all'importo della retribuzione di fatto percepita per l'inquadramento nel terzo livello - pari ad euro 1.179, 13 o in quella anche maggiore che sarà ritenuta equa di giustizia per ogni mese di demansionamento; nonché al risarcimento del danno biologico ed esistenziale nella medesima misura individuata per il danno alla professionalità o in quella anche maggiore che sarà ritenuta equa di giustizia; 4) il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati dal dì della maturazione del diritto a quello di effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, anche ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M.  55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M. n. 37 del 2018”. 
A sostegno di tali domande, il ricorrente ha dedotto: di aver prestato la sua attività di lavoro subordinato in favore della ### S.p.A. con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato full-time con mansioni di “impiegato” ed inquadramento nel quarto livello previsto dal contratto collettivo nazione di lavoro “### Sportivi” dal 4 novembre 2002 al 15 luglio 2024 data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; di aver svolto in favore della ### convenuta le mansioni di impiegato suddivise in due macro aree e, cioè, la gestione della pista e la manutenzione dell'autodromo occupando la sua postazione sita in una stanza del primo piano della struttura e, quindi, sopra ai box. Accertandosi di: verificare la presenza del personale addetto alla pista e collocarlo nei posti della pista ad essi preposti; distribuire il materiale ai clienti della pista, ivi compresi il personale addetto, quale, ad esempio, radiotrasmittenti e bandiere; organizzare il bref sull'attività giornaliera; verificare le condizioni della pista per determinare l'agibilità o meno della pista medesima; programmare e coordinare le lavorazioni degli operai al termine dell'utilizzo della pista e, quindi, ad esempio, contattare anche eventuali ditte esterne per il ripristino di protezioni della pista danneggiate, ad esempio, a causa di un incidente (rail, reti tesate, coveret e cioè specifiche coperture per la protezione degli pneumatici sulle barriere in via di fuga etc) o il lavaggio di parte della pista sporca, ad esempio, per la presenza di macchie di olio dovute alla rottura di un motore; curare i rapporti con la clientela e, ad esempio, concordare direttamente con i clienti medesimi eventuali cambiamenti di orario di utilizzo della pista e concordare e proporre il miglior layout della pista nel rispetto dei livelli di sicurezza e, quindi, ad esempio, collocare i birilli sulla pista in caso di richiesta di variazione della pista medesima e suddividere i tracciati della pista per accontentare le richieste dei clienti. In tale fase, è coinvolto anche altro personale della ### convenuta, coordinato dal ricorrente, quale ad esempio, il personale informatico, il personale che si occupa della manutenzione elettrica, idrica e logistica; gestire le comunicazioni con le agenzie e con gli allestitori e controllare che gli allestimenti sia in pista, che nel paddock, o meglio la zona retrostante ai box, che nei box fossero stati eseguiti in sicurezza; gestire la sala regia cd. “race control” e, quindi, gestire e coordinare gli assistenti di gara e le comunicazioni in corso di gara con i ### di gara, con i commissari sportivi, con i responsabili delle varie squadre e team e responsabili “### & Sviluppo”; di aver svolto mansioni relative all'area di manutenzione dell'autodromo occupandosi di coordinare e controllare il lavoro di manutenzione svolto sia da operai dipendenti della ### convenuta, che da operai, anche a chiamata, dipendenti di ditte esterne specializzate in lavorazioni straordinarie e ciò, soprattutto, nei casi di necessità ed imprevisti; di riprogrammare il lavoro, le modalità di svolgimento del medesimo e le relative tempistiche; di aver gestito i mezzi di lavoro e, cioè, 3 trattori 2 moto spazzatrici, 2 ape cargo, 1 trasporter, 4 frese, 1 braccio decespugliatore, la botte del diserbo, al fine di verificarne l'utilizzabilità e chiedere - ove necessario ed autonomamente - interventi di riparazione tramite officine specializzate; di essersi occupato dell'acquisto del materiale di consumo, scegliendo autonomamente le attrezzature da acquistare ed i relativi fornitori; di aver partecipato alle riunioni operative, fissate per due volte alla settimana, ai fini della pianificazione delle attività delle macro aree sopra citate; di aver partecipato - con una frequenza di circa una volta a settimana - alle riunioni dedicate alla direzione dei sopracitati lavori in presenza dell'ingegnere edile, dell'ingegnere elettrico, dell'ingegnere tecnico e dell'architetto, occupandosi di eseguire i sopralluoghi per controllare lo stato di avanzamento dei lavori secondo le direttive impartite dagli ingegneri, anche al fine di ottenere la documentazione utile che il ricorrente ha consegnato e/o inviato alle autorità competenti per ricevere le relative autorizzazioni; di aver condiviso la stanza di lavoro del primo piano della sede della ### convenuta - dalla sua assunzione e, quindi, dal 4 novembre 2002 - con il signor ### e - dagli inizi del 2022 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre che con il signor ### - anche con il signor ### di aver prestato la sua attività lavorativa anche nei giorni del sabato e della domenica per due volte al mese; di essere stato inquadrato, dal gennaio 2006, nel terzo livello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; di essere stato esautorato - dagli inizi del 2022 - della maggior parte delle mansioni sopra descritte ed è rimasto pressoché inattivo; invero, dagli inizi del 2022, il ricorrente è stato privato delle attività riguardanti i contatti con i fornitori e i consulenti della ### convenuta, che sono state - di fatto - assegnate all'altro collega, signor ### assunto dalla ### convenuta proprio agli inizi del 2022; non è stato più chiesto di partecipare alle riunioni operative, alle quali, invece, partecipava il signor ### non ha più ricevuto e-mail dall'A.D., signor ### e dai consulenti della ### convenuta; non ha più gestito i mezzi di lavoro e non ha più chiesto interventi di riparazione tramite officine specializzate; non ha più coordinato gli operai - interni ed esterni - che si occupavano di manutenzione nel campo elettrico, idrico, informatico, della sicurezza e, in particolare, della sicurezza antincendio ed anche di derattizzazione e disinfestazione, dei depuratori ed impianti per lo smaltimento di acque piovane, di movimentazione per opera di intervento sulla pista, ad esempio, per opere di rivestimento e livellamento del terreno sottante la pista, di serramenti e degli impianti di riscaldamento / raffreddamento; di non aver più programmato e coordinato le lavorazioni degli operai al termine dell'utilizzo della pista e, quindi, ad esempio, contattare anche eventuali ditte esterne per il ripristino di protezioni della pista danneggiate, ad esempio, a causa di un incidente (rail, reti tesate, coveret e cioè specifiche coperture per la protezione degli pneumatici sulle barriere in via di fuga etc) o il lavaggio di parte della pista sporca, ad esempio, per la presenza di macchie di olio dovute alla rottura di un motore; di non aver più gestito la sala regia cd. “race control” e, quindi, coordinato gli assistenti di gara e le comunicazioni in corso di gara con i ### di gara, con i commissari sportivi, con i responsabili delle varie squadre e team e responsabili “### & Sviluppo”. 
Si è costituita la società ### spa eccependo la decadenza dall'impugnazione, contestando il ricorso e precisando l'assenza di dequalificazione, la correttezza dell'inquadramento, la prescrizione delle pretese per differenze retributive e la sussistenza del motivo oggettivo di licenziamento. 
Previo esperimento del tentativo di conciliazione e dell'escussione di testimoni delle parti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note conclusive nonché di note ex art 127 ter c.p.c. 
Preliminarmente si osserva come l'eccezione di decadenza sia stata rigettata nel corso del giudizio stante il rispetto dei termini di legge per l'impugnativa giudiziale e stragiudiziale del licenziamento ( cfr. documenti in atti e verbale di prima udienza). 
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, il demansionamento subito nonché la declaratoria di illegittimità del licenziamento. domanda proposta volta a far valere il superiore inquadramento rivendicato. 
Ha affermato, in particolare, di aver sempre prestato la sua attività lavorativa coordinando e gestendo i compiti affidati agli operai e ai tecnici coinvolti nella manutenzione e nel funzionamento della pista dell'autodromo gestito dalla ### convenuta e al personale coinvolto nelle gare ivi svolte (direttori di gara, personale sanitario, commissari di percorso e commissari sportivi) sottolineando l' elevato grado di professionalità e il coordinamento funzionale con gli obiettivi dell'intera organizzazione aziendale. 
Ha rivendicato, quindi, il riconoscimento dell'inquadramento superiore e il pagamento delle relative differenze retributive precisando come, con decorrenza dal 4 novembre 2022 aveva diritto all'inquadramento nel superiore secondo livello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro contratto collettivo nazionale di lavoro “### Sportivi” ed al conseguente pagamento della differenza corrente tra il trattamento economico previsto per la qualifica del secondo livello e quello di fatto percepito - dal 2002 al 2005 - in relazione al quarto livello e - dal 2006 al 2024 - in relazione al terzo livello formalmente assegnatigli. 
Al contempo ha affermato come dagli inizi del 2022, è stato privato di alcune mansioni, in particolare quelle attinenti ai contatti con i clienti, i fornitori e i consulenti della ### convenuta, che sono state - di fatto - assegnate all'altro collega, signor ### assunto dalla ### convenuta proprio agli inizi del 2022. 
Infine, ha sostenuto la sussistenza di un danno alla crescita professionale, atteso che dagli inizi del 2022 aveva subito un impoverimento della capacità professionale abilmente acquisita e, soprattutto, non aveva potuto acquisire una maggiore capacità, con conseguenti perdite di chances e di ulteriori possibilità di guadagno. 
Ebbene, le allegazioni del ricorrente appaiono del tutto contraddittorie oltre che generiche e le richieste retributive sono parametrate sulle voci di un contratto collettivo non applicato in azienda e per la maggior parte comunque prescritte. 
In primo luogo, il contratto collettivo applicato dall'azienda convenuta è il C.C.N.L. per il personale dipendente dai ### . 
In secondo luogo, partendo dalla richiesta di mansioni superiori, si osserva come al riguardo ed in astratto, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 2103 c.c, a fronte dello svolgimento da parte del lavoratore di mansioni superiori rispetto a quelle previste nel contratto di lavoro (salvo i casi in cui tale svolgimento sia consentito per la sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro), allo stesso spetta automaticamente il diritto a ricevere il correlativo aumento retributivo per il periodo di effettuazione delle prestazioni superiori e all'inquadramento al livello superiore qualora l'assegnazione si protragga per un tempo fissato dalla contrattazione collettiva e comunque non superiore a tre mesi.  ### superiore, in ogni caso, presuppone lo svolgimento delle mansioni superiori. Il lavoratore, quindi, che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte, ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale. 
Il procedimento logico - giuridico che deve essere seguito per stabilire se sussista lo svolgimento di mansioni superiori e diverse rispetto a quelle contrattualmente previste, consta di tre fasi successive, e cioè, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dalla parte ricorrente, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. 27 settembre 2010, n. 20272). La domanda di riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori avrebbe dunque richiesto anzitutto l'indicazione degli elementi caratterizzanti il livello di inquadramento posseduto e quelli relativi al livello di inquadramento preteso, con conseguente raffronto degli stessi. 
Ed infatti, secondo l'autorevole insegnamento della giurisprudenza della S.C.  di Cassazione, “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (### specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV ###, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)”. ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003; ### n.9755/2010). 
Si legge infatti nelle motivazioni della sentenza di legittimità: “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”. 
Orbene analizzando il ccnl applicabile, il livello di inquadramento del ricorrente il 4 all'inizio del rapporto include “ i lavoratori che eseguono compiti operativi, diversi da quelli di mero supporto amministrativo-gestionale, non iscritti ad albi professionali, anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ad attività che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” ed il 3 include : “Gli impiegati d'ordine con compiti che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza , e lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque conseguita ovvero conseguita con abilitazioni riconosciute sulla base di leggi nazionali o regionali o da strutture riconosciute dal ### 61 ### sportivi e ### sportive Il contenuto di questo contratto è di proprietà di ### - È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma. − ###: massaggiatori sportivi, massofisiokinesiterapista, antidoping, − ### gestionali ausiliari dello sport − Istruttore − ### scuderia − ### cinofilo − ### − ### − ### specializzato provetto, quale ad esempio l'addetto a rifacimento campi sportivi − Contabile, impiegato amministrativo: personale che in condizione di autonomia operativa, sulla base di istruzioni applicando procedure operative complesse, relative a sistema contabile e/o amministrativo, svolge i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi − ### qualifiche di valore equivalente. 
Il 2 livello, quello ambito, comprende “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica scientifica. − ### − ### officina − ### centro ippico − ### centro cinofilo − ### di elevata professionalità − ### − ### − ### dell'area o settore − Contabile con mansioni di concetto − ### di direzione con mansioni di concetto con conoscenza in lingue straniere (…)”. 
La prova esperita nel corso del giudizio ha chiaramente fatto emergere come il ricorrente svolgesse mansioni riconducibili ai livelli di inquadramento. 
Ed infatti, con riferimento alle mansioni i testimoni hanno così riferito: “collaborava con l'ufficio tecnico. (..)Lui organizzava quello che era pianificato; il responsabile dell'ufficio tecnico pianificava le lavorazioni da fare giorno per giorno programmate nel tempo e il ricorrente eseguiva tali disposizioni. Verificavano delle lavorazioni. Per esempio, accompagnavano la ditta dove c'era il guasto, poi verificavano la lavorazione se era eseguita o meno. Il nostro è un impianto complesso ci sono diverse ditte appaltatrici che fanno manutenzione; se succede un guasto viene segnalato dall'ufficio tecnico che chiama la ditta e accompagna il personale della ditta, verifica che sia eseguita la lavorazione poi redigeva un rapportino che portava in direzione in un ufficio dedicato, non a me personalmente. Quando c'era il guasto io non andavo a verificare ma ne ero a conoscenza perché me lo riferivano loro dell'ufficio tecnico. Noi siamo cento ettari almeno e in qualsiasi punto può succedere che qualcosa non funzioni. Il ricorrente era un referente, appurava il guasto e chiamava la ditta competente e poi lo accompagnava e verificava. Le sue mansioni le aveva oltre a lui ### che era il responsabile (…)Il ricorrente collaborava anche con l'organizzazione della pista: noi affittiamo gli impianti dove vengono a fare dei tets macchine e moto, ci sono delle persone che collaborano con noi servizi per poter svolgere l'attività, dottori, pompieri infermieri codificati secodno una nostra procedura in base al test che viene effettuato. Quando noleggiamo l'impianto il ricorrente,se era di servizi,o faceva anche questo consegnava la radio trasmittente alle persone, verificava le persone convocate il numero previsto di persone e indicava la postazione che era già stata concordata. ” (###; “Lui stava all'ufficio tecnico e spesso collaboravamo. Quando c'erano da fare delle lavorazioni per la pista, i fornitori noi scrivevamo delle e-mail per controllare qualcosa, per esempio se c'era da far fare qualcosa per i fornitori scrivevamo all'ufficio tecnico o al ricorrente o al ### Siamo in uffici diversi. Ci sentiamo anche telefonicamente per interfcciarci non solo via email. Io mi interfacciavo con ### e il ricorrente e il ### indifferentemente. Se c'era da allestire il box o da fare qualche lavoro tecnico; per esempio se arrivava un fornitore e doveva scaricare materiale ecc allora noi chiamavamo l'ufficio tecnico e poi l'### tecnico predisponeva le lavorazioni da fare ecc.Il ricorrente lavorava anche in sala regia, controlla la pista, si occupa di rapporti con i fornitori. (…) Per rapporti con i fornitori intendo; se c'era da ordinare materiale di pertinenza della pista o gli operai le faceva direttamente l'### tecnico l'ordine di acquisto.La procedura è fare l'ordine di acquisto che poi passa alla parte amministrativa, direzione e al fornitore. ### sala di regia ci sono i monitor per controllare la pista e l'addetto, come il ricorrente, coordina il lavoro dei commissari di percorso, eventualmente se devono fermare la pista per un incidente via radio interrompono e dicono ai commissari di percorso di dare segnalazioni” (###; “### responsabile dell'### tecnico. Nell'ufficio c'è anche l'ing che si occupa manutenzione dei veicoli, le ISO 9001,20121 e 45001 e di pianificazione delle attività dell'### tecnico oltre alla sicurezza.Il ricorrente era anche lui li.Era addetto all'### tecnico e si occupava di verificare la manutenzione secondo le pianificazioni del ### e prima che ci fosse quest'ultimo le mie. Il ricorrente verificava le problematiche della manutenzione di tutto, uffici o pista, contattava le aziende codificate e verificare che eseguissero e chiudessero il lavoro. Una volta alla settimana quando eravamo in due e, dopo quando eravamo in tre, ogni due settimane si occupava anche dell'attività di pista; verifica dei servizi chiamati per le attività di pista quali commissari di percorso, uomini dell'antincendio, servizio medico e paramedico e eventuali mezzi di soccorso carroattrezzi. Consegnava la mattina le ricetrasmittenti al personale presente sulla pista, effettuava un breefing per spiegare l'andamento della giornata, effettuava la prova radio, faceva un giro e verificava che tutti i servizi fossero nelle postazioni previste. Verificava lo stato della pista eventualmente richiedeva un intervento per pulire la pista ecc. ### sala regia ci lavoriamo quando abbiamo presenza di almeno oltre cinque vetture; succede di solito il sabato e la domenica.Lo facevamo tutti e tre dell'### tecnico a turni. Io e il ricorrente ci dividevamo il lavoro a seconda delle necessità; di diverso io faccio delle verifiche su tutta l'area per esempio per quanto riguarda la cura del verde faccio io la verifica dello stato vegetazionale se deve essere ritagliata l'erba. Il ricorrente poteva verificarne la necessità ma di solito lo facevo io. Poi la pianificazione la facevo io fino a quando è arrivato ### e ora le fa lui. Quando eravamo in tre per esempio per le manutenzioni delle cinque aree didattiche ### di ### dovevano essere puliti gli irrigatori e me ne occupavo io. La pianificazione in pratica era ciò che il ricorrente non ha mai fatto” (### e “### parte dell'### Io sono manutentore quindi il ricorrente era uno dei miei responsabili. I guasti li riscontriamo o ci vengono segnalati dai collaboratori esterni. Segnalavo il problema a chi c'era dell'### tecnico e poi attendevamo le disposizioni. Sulla pista in emergenza intervenivamo noi con poi un riscontro da parte del ricorrente o del ### a seconda di chi c'era quel giorno. Il ricorrente e il ### erano interscambiabili e lo stesso il ### faccio 8:30-13 e 14.30-18 nel periodo estivo e di inverno 14-1730. Io la settimana in cui sono turno pista devo preparare la pista e quindi inizio alle 7 di mattina. ### tecnico per tanti anni aveva solo il ### e il ricorrente e quindi una settimana uno gestiva la pista e l'altro faceva le mansioni delle manutenzioni. Se il ### avesse lavorato il weekend avrebbe riposato il lunedì e il martedì l'unico impiegato rimaneva il ricorrente e poi viceversa. Con l'arrivo del ### si alternavano in tre. ### quanto mi riguarda io ricevevo direttive indifferentemente dall'uno o dall'altro” (###. 
Non sono emersi elementi, come evidente scorrendo le dichiarazioni sopra riportate, per ritenere dovuto l'inquadramento superiore del ricorrente essendo le mansioni descritte riconducibili a quelle del profilo di inquadramento 2 e successivamente terzo. 
Peraltro, il collega ### che ha avuto alcune mansioni ulteriori rispetto al ricorrente, seppure non al pari di quelle assegnate al ### ancor più qualificate, aveva giustamente un inquadramento superiore. 
La richiesta di superiore inquadramento, poi, stride del tutto con l' affermazione dello stesso ricorrente che nell'atto introduttivo ha precisato come dagli inizi del 2022, il era stato lasciato pressoché inattivo. 
Le formulazioni altamente contraddittorie contenute nel ricorso fondano ancor più la convinzione del corretto inquadramento datoriale e permettono di rigettare altresì la domanda di dequalificazione e risarcimento del danno da demansionamento. 
Certamente in linea generale la negazione o l'impedimento allo svolgimento della prestazione lavorativa comportano una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, implicando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato. 
Occorre, però, precisare come solo ove si realizzi uno sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa oppure una non rispondenza delle mansioni assegnate a quelle attribuibili al lavoratore si configuri un demansionamento vietato (per tutte Cass. 21 maggio 2009, n. 11835).
In pratica nel caso di specie, il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al profilo di inquadramento senza che vi sia alcuna prova che abbia subito un demansionamento concretizzatosi nella sua inattività avendo tutti i testimoni descritto compiutamente le mansioni espletate dal ricorrente che risultava certamente attivo. 
Non essendovi alcuna prova del damansionamento/inattività del ricorrente deve rigettarsi anche la domanda di risarcimento del danno. 
Anche in caso di accertato demansionamento professionale, infatti, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno e del nesso causale con l'asserito demansionamento, ferma la necessità di evitare, trattandosi di danno non patrimoniale, ogni duplicazione con altre voci di danno non patrimoniale accomunate dalla medesima fonte causale (cfr. Cass. 30 giugno 2009, n. 20980).  ### l'oramai consolidato orientamento della S.C., dunque, non basta la prova del demansionamento, cioè dell'inadempimento contrattuale del datore di lavoro, ma occorre che sia offerta la prova delle circostanze di fatto da cui risulta l'esistenza dei danni conseguenti all'inadempimento, così come riaffermato con la sentenza della S.C. 1327 del 26/01/2015, nella cui massima si legge: “In tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.” La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, non solo non appare fondata stante l'assenza del demansionamento ma , in ogni caso, non appare sorretta da allegazione ed elementi idonei ad ipotizzare la verificazione del danno lamentato in ricorso, sub specie di danno alla professionalità. 
Occorre, infine, analizzare la domanda principale volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento comminato dalla resistente per giustificato motivo oggettivo consistito nella riorganizzazione aziendale con redistribuzione delle mansioni del ricorrente tra colleghi in forza nella società al fine di più economica, efficiente e razionale gestione aziendale. 
Giova rammentare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato” (### n. 24235 del 30/11/2010). 
Si veda altresì quanto affermato dalla S.C. di Cassazione nella sentenza n. 6559 del 18/03/2010: “Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche, organizzative produttive è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. Pertanto, spetta al giudice il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, e l'onere probatorio grava per intero sul datore di lavoro, che deve dare prova anche dell'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, onere che può essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria, mentre il lavoratore ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di reimpiego”. 
In altri termini, grava sul datore di lavoro l'onere di provare: • a) l'effettività e non pretestuosità delle ragioni tecniche, organizzative o produttive formalmente poste a base del licenziamento; • b) il nesso di causalità tra le dette ragioni e il provvedimento espulsivo; e, infine, • c) l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero anche diverse da quelle precedentemente svolte (cd. obbligo di repechage). 
Più di recente la S.C. di Cassazione ha anche affermato che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, nel procedere al riassetto della sua impresa, può ricercare il profitto mediante la riduzione del costo del lavoro o di altri fattori produttivi, fermo il limite che il suo obbiettivo non può essere perseguito soltanto con l'abbattimento del costo del lavoro, ossia con il puro e semplice licenziamento di un dipendente non giustificato da un effettivo mutamento dell'organizzazione tecnico-produttiva ma solo dal fine di sostituirlo con un altro meno retribuito, ancorché addetto alle medesime mansioni. Ne consegue che, in caso di riorganizzazione aziendale, il datore di lavoro, al quale l'art. 41 Cost., nei limiti di cui al comma 2, lascia la scelta della migliore combinazione dei fattori produttivi ai fini dell'incremento della produttività aziendale, non è tenuto a dimostrare l'esistenza di sfavorevoli contingenze di mercato, trattandosi di necessità non richiesta dall'art. 3 della L. n. 604 del 1966 e dovendosi altrimenti ammettere la legittimità del licenziamento soltanto laddove esso tenda ad evitare il fallimento dell'impresa e non anche a migliorarne la redditività” (### L, ### n. 13516 del 01/07/2016). 
Nel solco di tale orientamento, si è pronunciata, con una recentissima sentenza, la S.C. di Cassazione affermando il seguente principio di diritto: “Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604 del 1966, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa; ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l'esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall'imprenditore” (sent. 7.12.2016 n. 25201). 
Nel caso in esame, analizzando la documentazione facente parte del fascicolo di ufficio e all'esito dell'istruttoria orale espletata, è emersa la sussistenza del motivo di licenziamento e la riorganizzazione delle mansioni espletate dal ricorrente che sono state assorbite dai due colleghi rimasti in azienda al fine di garantire una più economica, razionale ed efficiente gestione del lavoro motivo certamente legittimo.  ### al riguardo ha dichiarato “. Le sue mansioni le aveva oltre a lui ### che era il responsabile; di solito si scambiavano le lavorazioni tra di loro. Erano in tre all'### ma uno di loro ### si occupa anche di programmazione e gestione. Dopo l'uscita del ricorrente sono state trasferite le competenze sue tra gli altri due” e “### l'uscita del ricorrente c'è stata una riorganizzazione e le sue competenze sono state date alle altre due persone; prima dell'uscita non c'è stata alcuna riorganizzazione; ### ha dichiarato “dopo l'uscita del ricorrente ci siamo ripartiti un po' le lavorazioni ma il carico è sempre quello di prima…all'arrivo di ### diciamo che anche il lavoro del ricorrente si è alleggerito.. Quando lavoravamo tutti e tre le mansioni del ricorrente non le faceva #### l'uscita del ricorrente le mansioni che erano sue le faccio più io rispetto al ### che ne ha già diverse” . 
Il testimone del ricorrente ### e il testimone ### non hanno fornito informazioni sulla riorganizzazione delle mansioni avendo solo precisato che ai loro occhi le mansioni del ricorrente e dei colleghi erano interscambiabili tra loro. 
Ciò non rende comunque irrazionale la scelta di concentrare le mansioni sui colleghi aventi diverso e più alto inquadramento ( ### e ruolo di responsabile ( ### aventi anche alcune mansioni ulteriori rispetto al ricorrente. 
Per la validità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo è necessario, ancora, che l'azienda sia impossibilitata al suo repêchage, ossia non abbia come riutilizzarlo, consideratane la professionalità raggiunta (cfr., ancora, Cass. 18416/13), in altra posizione lavorativa e/o in altra dipendenza aziendale analoga a quella soppressa. 
Il relativo onere probatorio grava sul datore di lavoro, cui incombe anche la prova di non avere effettuato, per un congruo periodo di tempo dopo il recesso, nuove assunzioni in qualifiche analoghe a quella del lavoratore licenziato, prova quest'ultima che nel caso di specie è stata fornita (cfr.,pluribus, Cass. n. 13112/14 e Cass. 21579/08).  ### probatorio non va addossato al lavoratore che non deve individuare altre postazioni lavorative in azienda ove avrebbe potuto essere utilmente riallocato, così sollevando dal relativo onere probatorio il datore di lavoro. 
Esigere che sia il lavoratore licenziato a spiegare dove e come potrebbe essere ricollocato all'interno dell'azienda significa, se non invertire sostanzialmente l'onere della prova (che - invece - l'art. 5 legge n. 604/66 pone inequivocabilmente a carico del datore di lavoro), quanto meno divaricare fra loro onere di allegazione e onere probatorio, nel senso di addossare il primo ad una delle parti in lite e il secondo all'altra. 
Si è visto, invece, che l'impossibilità di un utile reimpiego della risorsa licenziata è fatto costitutivo di quella legittimità del licenziamento che è onere esclusivo del datore di lavoro dimostrare. 
La Suprema Corte ha precisato che“ alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l'onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l'onere della relativa compiuta allegazione (sull'impossibilità di disgiungere fra loro onere di allegazione e relativo onere probatorio gravante sulla medesima parte anche ex aliís, Cass. n. 21847/14). 
Ciò detto, quanto al profilo della scelta del ricorrente rispetto ai colleghi, egli sottolinea in ricorso la sua interscambialità con il ### e la violazione del criterio di scelta da parte datoriale. 
E tuttavia il ### aveva un profilo superiore e svolgeva mansioni ulteriori rispetto al ricorrente; anche ove il ricorrente avesse svolto le stesse mansioni, e ciò non si ritiene provato, essendo il ### inquadrato in un profilo più alto non appare irragionevole la scelta datoriale che ha concentrato le mansioni del ricorrente nella persona di un dipendente con un profilo più elevato. 
A non differente conclusione sarebbe giunto il giudicante anche nel caso di riconoscimento di mansioni superiori, potendo l'accoglimento della relativa domanda al più determinare il riconoscimento economico legato all'espletamento di mansioni superiori ma non influire sul criterio di scelta seguito dal datore di lavoro all'epoca del licenziamento. 
Le spese di lite seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso in favore della ricorrente dei compensi di avvocato che liquida in € 1673,50 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. 
Tivoli, il ### Il giudice

causa n. 400/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Mariscotti

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