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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI ### Il Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. r.g. 400/2025, pendente tra ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ricorrente e ### S.P.A.. elettivamente domiciliata presso ### CLEMENTI, 58 ### ROMA rappresentata e difesa dall'avv.#### giusta procura in atti resistente #### individuale per giustificato motivo oggettivo, superiore inquadramento, demansionamento e risarcimento danni. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 ### ha convenuto la società ### S.p.A. innanzi al Tribunale di Tivoli, settore del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “a) in via principale, condannare la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare il signor ### nel posto di lavoro con le mansioni svolte sino al mese di dicembre 2021 o in altre equivalenti alla professionalità acquisita nel corso del rapporto di lavoro e, comunque, corrispondenti al suo inquadramento contrattuale nel secondo livello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dei circoli sportivi e condannare la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma lorda pari ad euro 34.816,18 a titolo di indennità risarcitoria, o, in subordine, pari ad euro 33.000,00 o, comunque, della somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa di giustizia, oltre ai relativi contributi previdenziali; b) in via subordinata, condannare la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del signor ### della somma lorda pari ad euro 69.632,36 a titolo di indennità risarcitoria, in subordine, pari ad euro 66.031,28, o, comunque, della somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa di giustizia; c) in via ulteriormente subordinata, condannare la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del signor ### della somma lorda pari ad euro 34.816,18 a titolo di indennità risarcitoria, o, in subordine, pari ad euro 33.000,00 o, comunque, della somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa di giustizia; 2) in ogni caso, condannare la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del signor ### della somma di euro 102.642,27 a titolo di differenze retributive maturate dal 4 novembre 2002 al 15 luglio 2024, oltre che alla somma maturata per il medesimo titolo per il periodo successivo a tale data; 3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittima dequalificazione professionale subita dal ricorrente sin dagli inizi del 2022 e, per l'effetto, condannare la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno alla professionalità in misura pari all'importo del 50% della retribuzione mensile che il ricorrente avrebbe avuto, e tutt'ora ha, diritto di percepire in relazione all'inquadramento nel secondo livello del contratto collettivo di riferimento pari ad euro 1.243,43 o in misura pari all'importo della retribuzione di fatto percepita per l'inquadramento nel terzo livello - pari ad euro 1.179, 13 o in quella anche maggiore che sarà ritenuta equa di giustizia per ogni mese di demansionamento; nonché al risarcimento del danno biologico ed esistenziale nella medesima misura individuata per il danno alla professionalità o in quella anche maggiore che sarà ritenuta equa di giustizia; 4) il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati dal dì della maturazione del diritto a quello di effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, anche ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M. n. 37 del 2018”.
A sostegno di tali domande, il ricorrente ha dedotto: di aver prestato la sua attività di lavoro subordinato in favore della ### S.p.A. con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato full-time con mansioni di “impiegato” ed inquadramento nel quarto livello previsto dal contratto collettivo nazione di lavoro “### Sportivi” dal 4 novembre 2002 al 15 luglio 2024 data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; di aver svolto in favore della ### convenuta le mansioni di impiegato suddivise in due macro aree e, cioè, la gestione della pista e la manutenzione dell'autodromo occupando la sua postazione sita in una stanza del primo piano della struttura e, quindi, sopra ai box. Accertandosi di: verificare la presenza del personale addetto alla pista e collocarlo nei posti della pista ad essi preposti; distribuire il materiale ai clienti della pista, ivi compresi il personale addetto, quale, ad esempio, radiotrasmittenti e bandiere; organizzare il bref sull'attività giornaliera; verificare le condizioni della pista per determinare l'agibilità o meno della pista medesima; programmare e coordinare le lavorazioni degli operai al termine dell'utilizzo della pista e, quindi, ad esempio, contattare anche eventuali ditte esterne per il ripristino di protezioni della pista danneggiate, ad esempio, a causa di un incidente (rail, reti tesate, coveret e cioè specifiche coperture per la protezione degli pneumatici sulle barriere in via di fuga etc) o il lavaggio di parte della pista sporca, ad esempio, per la presenza di macchie di olio dovute alla rottura di un motore; curare i rapporti con la clientela e, ad esempio, concordare direttamente con i clienti medesimi eventuali cambiamenti di orario di utilizzo della pista e concordare e proporre il miglior layout della pista nel rispetto dei livelli di sicurezza e, quindi, ad esempio, collocare i birilli sulla pista in caso di richiesta di variazione della pista medesima e suddividere i tracciati della pista per accontentare le richieste dei clienti. In tale fase, è coinvolto anche altro personale della ### convenuta, coordinato dal ricorrente, quale ad esempio, il personale informatico, il personale che si occupa della manutenzione elettrica, idrica e logistica; gestire le comunicazioni con le agenzie e con gli allestitori e controllare che gli allestimenti sia in pista, che nel paddock, o meglio la zona retrostante ai box, che nei box fossero stati eseguiti in sicurezza; gestire la sala regia cd. “race control” e, quindi, gestire e coordinare gli assistenti di gara e le comunicazioni in corso di gara con i ### di gara, con i commissari sportivi, con i responsabili delle varie squadre e team e responsabili “### & Sviluppo”; di aver svolto mansioni relative all'area di manutenzione dell'autodromo occupandosi di coordinare e controllare il lavoro di manutenzione svolto sia da operai dipendenti della ### convenuta, che da operai, anche a chiamata, dipendenti di ditte esterne specializzate in lavorazioni straordinarie e ciò, soprattutto, nei casi di necessità ed imprevisti; di riprogrammare il lavoro, le modalità di svolgimento del medesimo e le relative tempistiche; di aver gestito i mezzi di lavoro e, cioè, 3 trattori 2 moto spazzatrici, 2 ape cargo, 1 trasporter, 4 frese, 1 braccio decespugliatore, la botte del diserbo, al fine di verificarne l'utilizzabilità e chiedere - ove necessario ed autonomamente - interventi di riparazione tramite officine specializzate; di essersi occupato dell'acquisto del materiale di consumo, scegliendo autonomamente le attrezzature da acquistare ed i relativi fornitori; di aver partecipato alle riunioni operative, fissate per due volte alla settimana, ai fini della pianificazione delle attività delle macro aree sopra citate; di aver partecipato - con una frequenza di circa una volta a settimana - alle riunioni dedicate alla direzione dei sopracitati lavori in presenza dell'ingegnere edile, dell'ingegnere elettrico, dell'ingegnere tecnico e dell'architetto, occupandosi di eseguire i sopralluoghi per controllare lo stato di avanzamento dei lavori secondo le direttive impartite dagli ingegneri, anche al fine di ottenere la documentazione utile che il ricorrente ha consegnato e/o inviato alle autorità competenti per ricevere le relative autorizzazioni; di aver condiviso la stanza di lavoro del primo piano della sede della ### convenuta - dalla sua assunzione e, quindi, dal 4 novembre 2002 - con il signor ### e - dagli inizi del 2022 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre che con il signor ### - anche con il signor ### di aver prestato la sua attività lavorativa anche nei giorni del sabato e della domenica per due volte al mese; di essere stato inquadrato, dal gennaio 2006, nel terzo livello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; di essere stato esautorato - dagli inizi del 2022 - della maggior parte delle mansioni sopra descritte ed è rimasto pressoché inattivo; invero, dagli inizi del 2022, il ricorrente è stato privato delle attività riguardanti i contatti con i fornitori e i consulenti della ### convenuta, che sono state - di fatto - assegnate all'altro collega, signor ### assunto dalla ### convenuta proprio agli inizi del 2022; non è stato più chiesto di partecipare alle riunioni operative, alle quali, invece, partecipava il signor ### non ha più ricevuto e-mail dall'A.D., signor ### e dai consulenti della ### convenuta; non ha più gestito i mezzi di lavoro e non ha più chiesto interventi di riparazione tramite officine specializzate; non ha più coordinato gli operai - interni ed esterni - che si occupavano di manutenzione nel campo elettrico, idrico, informatico, della sicurezza e, in particolare, della sicurezza antincendio ed anche di derattizzazione e disinfestazione, dei depuratori ed impianti per lo smaltimento di acque piovane, di movimentazione per opera di intervento sulla pista, ad esempio, per opere di rivestimento e livellamento del terreno sottante la pista, di serramenti e degli impianti di riscaldamento / raffreddamento; di non aver più programmato e coordinato le lavorazioni degli operai al termine dell'utilizzo della pista e, quindi, ad esempio, contattare anche eventuali ditte esterne per il ripristino di protezioni della pista danneggiate, ad esempio, a causa di un incidente (rail, reti tesate, coveret e cioè specifiche coperture per la protezione degli pneumatici sulle barriere in via di fuga etc) o il lavaggio di parte della pista sporca, ad esempio, per la presenza di macchie di olio dovute alla rottura di un motore; di non aver più gestito la sala regia cd. “race control” e, quindi, coordinato gli assistenti di gara e le comunicazioni in corso di gara con i ### di gara, con i commissari sportivi, con i responsabili delle varie squadre e team e responsabili “### & Sviluppo”.
Si è costituita la società ### spa eccependo la decadenza dall'impugnazione, contestando il ricorso e precisando l'assenza di dequalificazione, la correttezza dell'inquadramento, la prescrizione delle pretese per differenze retributive e la sussistenza del motivo oggettivo di licenziamento.
Previo esperimento del tentativo di conciliazione e dell'escussione di testimoni delle parti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note conclusive nonché di note ex art 127 ter c.p.c.
Preliminarmente si osserva come l'eccezione di decadenza sia stata rigettata nel corso del giudizio stante il rispetto dei termini di legge per l'impugnativa giudiziale e stragiudiziale del licenziamento ( cfr. documenti in atti e verbale di prima udienza).
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, il demansionamento subito nonché la declaratoria di illegittimità del licenziamento. domanda proposta volta a far valere il superiore inquadramento rivendicato.
Ha affermato, in particolare, di aver sempre prestato la sua attività lavorativa coordinando e gestendo i compiti affidati agli operai e ai tecnici coinvolti nella manutenzione e nel funzionamento della pista dell'autodromo gestito dalla ### convenuta e al personale coinvolto nelle gare ivi svolte (direttori di gara, personale sanitario, commissari di percorso e commissari sportivi) sottolineando l' elevato grado di professionalità e il coordinamento funzionale con gli obiettivi dell'intera organizzazione aziendale.
Ha rivendicato, quindi, il riconoscimento dell'inquadramento superiore e il pagamento delle relative differenze retributive precisando come, con decorrenza dal 4 novembre 2022 aveva diritto all'inquadramento nel superiore secondo livello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro contratto collettivo nazionale di lavoro “### Sportivi” ed al conseguente pagamento della differenza corrente tra il trattamento economico previsto per la qualifica del secondo livello e quello di fatto percepito - dal 2002 al 2005 - in relazione al quarto livello e - dal 2006 al 2024 - in relazione al terzo livello formalmente assegnatigli.
Al contempo ha affermato come dagli inizi del 2022, è stato privato di alcune mansioni, in particolare quelle attinenti ai contatti con i clienti, i fornitori e i consulenti della ### convenuta, che sono state - di fatto - assegnate all'altro collega, signor ### assunto dalla ### convenuta proprio agli inizi del 2022.
Infine, ha sostenuto la sussistenza di un danno alla crescita professionale, atteso che dagli inizi del 2022 aveva subito un impoverimento della capacità professionale abilmente acquisita e, soprattutto, non aveva potuto acquisire una maggiore capacità, con conseguenti perdite di chances e di ulteriori possibilità di guadagno.
Ebbene, le allegazioni del ricorrente appaiono del tutto contraddittorie oltre che generiche e le richieste retributive sono parametrate sulle voci di un contratto collettivo non applicato in azienda e per la maggior parte comunque prescritte.
In primo luogo, il contratto collettivo applicato dall'azienda convenuta è il C.C.N.L. per il personale dipendente dai ### .
In secondo luogo, partendo dalla richiesta di mansioni superiori, si osserva come al riguardo ed in astratto, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 2103 c.c, a fronte dello svolgimento da parte del lavoratore di mansioni superiori rispetto a quelle previste nel contratto di lavoro (salvo i casi in cui tale svolgimento sia consentito per la sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro), allo stesso spetta automaticamente il diritto a ricevere il correlativo aumento retributivo per il periodo di effettuazione delle prestazioni superiori e all'inquadramento al livello superiore qualora l'assegnazione si protragga per un tempo fissato dalla contrattazione collettiva e comunque non superiore a tre mesi. ### superiore, in ogni caso, presuppone lo svolgimento delle mansioni superiori. Il lavoratore, quindi, che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte, ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale.
Il procedimento logico - giuridico che deve essere seguito per stabilire se sussista lo svolgimento di mansioni superiori e diverse rispetto a quelle contrattualmente previste, consta di tre fasi successive, e cioè, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dalla parte ricorrente, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. 27 settembre 2010, n. 20272). La domanda di riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori avrebbe dunque richiesto anzitutto l'indicazione degli elementi caratterizzanti il livello di inquadramento posseduto e quelli relativi al livello di inquadramento preteso, con conseguente raffronto degli stessi.
Ed infatti, secondo l'autorevole insegnamento della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (### specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV ###, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)”. ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003; ### n.9755/2010).
Si legge infatti nelle motivazioni della sentenza di legittimità: “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”.
Orbene analizzando il ccnl applicabile, il livello di inquadramento del ricorrente il 4 all'inizio del rapporto include “ i lavoratori che eseguono compiti operativi, diversi da quelli di mero supporto amministrativo-gestionale, non iscritti ad albi professionali, anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ad attività che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” ed il 3 include : “Gli impiegati d'ordine con compiti che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza , e lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque conseguita ovvero conseguita con abilitazioni riconosciute sulla base di leggi nazionali o regionali o da strutture riconosciute dal ### 61 ### sportivi e ### sportive Il contenuto di questo contratto è di proprietà di ### - È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma. − ###: massaggiatori sportivi, massofisiokinesiterapista, antidoping, − ### gestionali ausiliari dello sport − Istruttore − ### scuderia − ### cinofilo − ### − ### − ### specializzato provetto, quale ad esempio l'addetto a rifacimento campi sportivi − Contabile, impiegato amministrativo: personale che in condizione di autonomia operativa, sulla base di istruzioni applicando procedure operative complesse, relative a sistema contabile e/o amministrativo, svolge i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi − ### qualifiche di valore equivalente.
Il 2 livello, quello ambito, comprende “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica scientifica. − ### − ### officina − ### centro ippico − ### centro cinofilo − ### di elevata professionalità − ### − ### − ### dell'area o settore − Contabile con mansioni di concetto − ### di direzione con mansioni di concetto con conoscenza in lingue straniere (…)”.
La prova esperita nel corso del giudizio ha chiaramente fatto emergere come il ricorrente svolgesse mansioni riconducibili ai livelli di inquadramento.
Ed infatti, con riferimento alle mansioni i testimoni hanno così riferito: “collaborava con l'ufficio tecnico. (..)Lui organizzava quello che era pianificato; il responsabile dell'ufficio tecnico pianificava le lavorazioni da fare giorno per giorno programmate nel tempo e il ricorrente eseguiva tali disposizioni. Verificavano delle lavorazioni. Per esempio, accompagnavano la ditta dove c'era il guasto, poi verificavano la lavorazione se era eseguita o meno. Il nostro è un impianto complesso ci sono diverse ditte appaltatrici che fanno manutenzione; se succede un guasto viene segnalato dall'ufficio tecnico che chiama la ditta e accompagna il personale della ditta, verifica che sia eseguita la lavorazione poi redigeva un rapportino che portava in direzione in un ufficio dedicato, non a me personalmente. Quando c'era il guasto io non andavo a verificare ma ne ero a conoscenza perché me lo riferivano loro dell'ufficio tecnico. Noi siamo cento ettari almeno e in qualsiasi punto può succedere che qualcosa non funzioni. Il ricorrente era un referente, appurava il guasto e chiamava la ditta competente e poi lo accompagnava e verificava. Le sue mansioni le aveva oltre a lui ### che era il responsabile (…)Il ricorrente collaborava anche con l'organizzazione della pista: noi affittiamo gli impianti dove vengono a fare dei tets macchine e moto, ci sono delle persone che collaborano con noi servizi per poter svolgere l'attività, dottori, pompieri infermieri codificati secodno una nostra procedura in base al test che viene effettuato. Quando noleggiamo l'impianto il ricorrente,se era di servizi,o faceva anche questo consegnava la radio trasmittente alle persone, verificava le persone convocate il numero previsto di persone e indicava la postazione che era già stata concordata. ” (###; “Lui stava all'ufficio tecnico e spesso collaboravamo. Quando c'erano da fare delle lavorazioni per la pista, i fornitori noi scrivevamo delle e-mail per controllare qualcosa, per esempio se c'era da far fare qualcosa per i fornitori scrivevamo all'ufficio tecnico o al ricorrente o al ### Siamo in uffici diversi. Ci sentiamo anche telefonicamente per interfcciarci non solo via email. Io mi interfacciavo con ### e il ricorrente e il ### indifferentemente. Se c'era da allestire il box o da fare qualche lavoro tecnico; per esempio se arrivava un fornitore e doveva scaricare materiale ecc allora noi chiamavamo l'ufficio tecnico e poi l'### tecnico predisponeva le lavorazioni da fare ecc.Il ricorrente lavorava anche in sala regia, controlla la pista, si occupa di rapporti con i fornitori. (…) Per rapporti con i fornitori intendo; se c'era da ordinare materiale di pertinenza della pista o gli operai le faceva direttamente l'### tecnico l'ordine di acquisto.La procedura è fare l'ordine di acquisto che poi passa alla parte amministrativa, direzione e al fornitore. ### sala di regia ci sono i monitor per controllare la pista e l'addetto, come il ricorrente, coordina il lavoro dei commissari di percorso, eventualmente se devono fermare la pista per un incidente via radio interrompono e dicono ai commissari di percorso di dare segnalazioni” (###; “### responsabile dell'### tecnico. Nell'ufficio c'è anche l'ing che si occupa manutenzione dei veicoli, le ISO 9001,20121 e 45001 e di pianificazione delle attività dell'### tecnico oltre alla sicurezza.Il ricorrente era anche lui li.Era addetto all'### tecnico e si occupava di verificare la manutenzione secondo le pianificazioni del ### e prima che ci fosse quest'ultimo le mie. Il ricorrente verificava le problematiche della manutenzione di tutto, uffici o pista, contattava le aziende codificate e verificare che eseguissero e chiudessero il lavoro. Una volta alla settimana quando eravamo in due e, dopo quando eravamo in tre, ogni due settimane si occupava anche dell'attività di pista; verifica dei servizi chiamati per le attività di pista quali commissari di percorso, uomini dell'antincendio, servizio medico e paramedico e eventuali mezzi di soccorso carroattrezzi. Consegnava la mattina le ricetrasmittenti al personale presente sulla pista, effettuava un breefing per spiegare l'andamento della giornata, effettuava la prova radio, faceva un giro e verificava che tutti i servizi fossero nelle postazioni previste. Verificava lo stato della pista eventualmente richiedeva un intervento per pulire la pista ecc. ### sala regia ci lavoriamo quando abbiamo presenza di almeno oltre cinque vetture; succede di solito il sabato e la domenica.Lo facevamo tutti e tre dell'### tecnico a turni. Io e il ricorrente ci dividevamo il lavoro a seconda delle necessità; di diverso io faccio delle verifiche su tutta l'area per esempio per quanto riguarda la cura del verde faccio io la verifica dello stato vegetazionale se deve essere ritagliata l'erba. Il ricorrente poteva verificarne la necessità ma di solito lo facevo io. Poi la pianificazione la facevo io fino a quando è arrivato ### e ora le fa lui. Quando eravamo in tre per esempio per le manutenzioni delle cinque aree didattiche ### di ### dovevano essere puliti gli irrigatori e me ne occupavo io. La pianificazione in pratica era ciò che il ricorrente non ha mai fatto” (### e “### parte dell'### Io sono manutentore quindi il ricorrente era uno dei miei responsabili. I guasti li riscontriamo o ci vengono segnalati dai collaboratori esterni. Segnalavo il problema a chi c'era dell'### tecnico e poi attendevamo le disposizioni. Sulla pista in emergenza intervenivamo noi con poi un riscontro da parte del ricorrente o del ### a seconda di chi c'era quel giorno. Il ricorrente e il ### erano interscambiabili e lo stesso il ### faccio 8:30-13 e 14.30-18 nel periodo estivo e di inverno 14-1730. Io la settimana in cui sono turno pista devo preparare la pista e quindi inizio alle 7 di mattina. ### tecnico per tanti anni aveva solo il ### e il ricorrente e quindi una settimana uno gestiva la pista e l'altro faceva le mansioni delle manutenzioni. Se il ### avesse lavorato il weekend avrebbe riposato il lunedì e il martedì l'unico impiegato rimaneva il ricorrente e poi viceversa. Con l'arrivo del ### si alternavano in tre. ### quanto mi riguarda io ricevevo direttive indifferentemente dall'uno o dall'altro” (###.
Non sono emersi elementi, come evidente scorrendo le dichiarazioni sopra riportate, per ritenere dovuto l'inquadramento superiore del ricorrente essendo le mansioni descritte riconducibili a quelle del profilo di inquadramento 2 e successivamente terzo.
Peraltro, il collega ### che ha avuto alcune mansioni ulteriori rispetto al ricorrente, seppure non al pari di quelle assegnate al ### ancor più qualificate, aveva giustamente un inquadramento superiore.
La richiesta di superiore inquadramento, poi, stride del tutto con l' affermazione dello stesso ricorrente che nell'atto introduttivo ha precisato come dagli inizi del 2022, il era stato lasciato pressoché inattivo.
Le formulazioni altamente contraddittorie contenute nel ricorso fondano ancor più la convinzione del corretto inquadramento datoriale e permettono di rigettare altresì la domanda di dequalificazione e risarcimento del danno da demansionamento.
Certamente in linea generale la negazione o l'impedimento allo svolgimento della prestazione lavorativa comportano una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, implicando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato.
Occorre, però, precisare come solo ove si realizzi uno sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa oppure una non rispondenza delle mansioni assegnate a quelle attribuibili al lavoratore si configuri un demansionamento vietato (per tutte Cass. 21 maggio 2009, n. 11835).
In pratica nel caso di specie, il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al profilo di inquadramento senza che vi sia alcuna prova che abbia subito un demansionamento concretizzatosi nella sua inattività avendo tutti i testimoni descritto compiutamente le mansioni espletate dal ricorrente che risultava certamente attivo.
Non essendovi alcuna prova del damansionamento/inattività del ricorrente deve rigettarsi anche la domanda di risarcimento del danno.
Anche in caso di accertato demansionamento professionale, infatti, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno e del nesso causale con l'asserito demansionamento, ferma la necessità di evitare, trattandosi di danno non patrimoniale, ogni duplicazione con altre voci di danno non patrimoniale accomunate dalla medesima fonte causale (cfr. Cass. 30 giugno 2009, n. 20980). ### l'oramai consolidato orientamento della S.C., dunque, non basta la prova del demansionamento, cioè dell'inadempimento contrattuale del datore di lavoro, ma occorre che sia offerta la prova delle circostanze di fatto da cui risulta l'esistenza dei danni conseguenti all'inadempimento, così come riaffermato con la sentenza della S.C. 1327 del 26/01/2015, nella cui massima si legge: “In tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.” La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, non solo non appare fondata stante l'assenza del demansionamento ma , in ogni caso, non appare sorretta da allegazione ed elementi idonei ad ipotizzare la verificazione del danno lamentato in ricorso, sub specie di danno alla professionalità.
Occorre, infine, analizzare la domanda principale volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento comminato dalla resistente per giustificato motivo oggettivo consistito nella riorganizzazione aziendale con redistribuzione delle mansioni del ricorrente tra colleghi in forza nella società al fine di più economica, efficiente e razionale gestione aziendale.
Giova rammentare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato” (### n. 24235 del 30/11/2010).
Si veda altresì quanto affermato dalla S.C. di Cassazione nella sentenza n. 6559 del 18/03/2010: “Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche, organizzative produttive è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. Pertanto, spetta al giudice il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, e l'onere probatorio grava per intero sul datore di lavoro, che deve dare prova anche dell'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, onere che può essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria, mentre il lavoratore ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di reimpiego”.
In altri termini, grava sul datore di lavoro l'onere di provare: • a) l'effettività e non pretestuosità delle ragioni tecniche, organizzative o produttive formalmente poste a base del licenziamento; • b) il nesso di causalità tra le dette ragioni e il provvedimento espulsivo; e, infine, • c) l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero anche diverse da quelle precedentemente svolte (cd. obbligo di repechage).
Più di recente la S.C. di Cassazione ha anche affermato che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, nel procedere al riassetto della sua impresa, può ricercare il profitto mediante la riduzione del costo del lavoro o di altri fattori produttivi, fermo il limite che il suo obbiettivo non può essere perseguito soltanto con l'abbattimento del costo del lavoro, ossia con il puro e semplice licenziamento di un dipendente non giustificato da un effettivo mutamento dell'organizzazione tecnico-produttiva ma solo dal fine di sostituirlo con un altro meno retribuito, ancorché addetto alle medesime mansioni. Ne consegue che, in caso di riorganizzazione aziendale, il datore di lavoro, al quale l'art. 41 Cost., nei limiti di cui al comma 2, lascia la scelta della migliore combinazione dei fattori produttivi ai fini dell'incremento della produttività aziendale, non è tenuto a dimostrare l'esistenza di sfavorevoli contingenze di mercato, trattandosi di necessità non richiesta dall'art. 3 della L. n. 604 del 1966 e dovendosi altrimenti ammettere la legittimità del licenziamento soltanto laddove esso tenda ad evitare il fallimento dell'impresa e non anche a migliorarne la redditività” (### L, ### n. 13516 del 01/07/2016).
Nel solco di tale orientamento, si è pronunciata, con una recentissima sentenza, la S.C. di Cassazione affermando il seguente principio di diritto: “Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604 del 1966, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa; ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l'esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall'imprenditore” (sent. 7.12.2016 n. 25201).
Nel caso in esame, analizzando la documentazione facente parte del fascicolo di ufficio e all'esito dell'istruttoria orale espletata, è emersa la sussistenza del motivo di licenziamento e la riorganizzazione delle mansioni espletate dal ricorrente che sono state assorbite dai due colleghi rimasti in azienda al fine di garantire una più economica, razionale ed efficiente gestione del lavoro motivo certamente legittimo. ### al riguardo ha dichiarato “. Le sue mansioni le aveva oltre a lui ### che era il responsabile; di solito si scambiavano le lavorazioni tra di loro. Erano in tre all'### ma uno di loro ### si occupa anche di programmazione e gestione. Dopo l'uscita del ricorrente sono state trasferite le competenze sue tra gli altri due” e “### l'uscita del ricorrente c'è stata una riorganizzazione e le sue competenze sono state date alle altre due persone; prima dell'uscita non c'è stata alcuna riorganizzazione; ### ha dichiarato “dopo l'uscita del ricorrente ci siamo ripartiti un po' le lavorazioni ma il carico è sempre quello di prima…all'arrivo di ### diciamo che anche il lavoro del ricorrente si è alleggerito.. Quando lavoravamo tutti e tre le mansioni del ricorrente non le faceva #### l'uscita del ricorrente le mansioni che erano sue le faccio più io rispetto al ### che ne ha già diverse” .
Il testimone del ricorrente ### e il testimone ### non hanno fornito informazioni sulla riorganizzazione delle mansioni avendo solo precisato che ai loro occhi le mansioni del ricorrente e dei colleghi erano interscambiabili tra loro.
Ciò non rende comunque irrazionale la scelta di concentrare le mansioni sui colleghi aventi diverso e più alto inquadramento ( ### e ruolo di responsabile ( ### aventi anche alcune mansioni ulteriori rispetto al ricorrente.
Per la validità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo è necessario, ancora, che l'azienda sia impossibilitata al suo repêchage, ossia non abbia come riutilizzarlo, consideratane la professionalità raggiunta (cfr., ancora, Cass. 18416/13), in altra posizione lavorativa e/o in altra dipendenza aziendale analoga a quella soppressa.
Il relativo onere probatorio grava sul datore di lavoro, cui incombe anche la prova di non avere effettuato, per un congruo periodo di tempo dopo il recesso, nuove assunzioni in qualifiche analoghe a quella del lavoratore licenziato, prova quest'ultima che nel caso di specie è stata fornita (cfr.,pluribus, Cass. n. 13112/14 e Cass. 21579/08). ### probatorio non va addossato al lavoratore che non deve individuare altre postazioni lavorative in azienda ove avrebbe potuto essere utilmente riallocato, così sollevando dal relativo onere probatorio il datore di lavoro.
Esigere che sia il lavoratore licenziato a spiegare dove e come potrebbe essere ricollocato all'interno dell'azienda significa, se non invertire sostanzialmente l'onere della prova (che - invece - l'art. 5 legge n. 604/66 pone inequivocabilmente a carico del datore di lavoro), quanto meno divaricare fra loro onere di allegazione e onere probatorio, nel senso di addossare il primo ad una delle parti in lite e il secondo all'altra.
Si è visto, invece, che l'impossibilità di un utile reimpiego della risorsa licenziata è fatto costitutivo di quella legittimità del licenziamento che è onere esclusivo del datore di lavoro dimostrare.
La Suprema Corte ha precisato che“ alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l'onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l'onere della relativa compiuta allegazione (sull'impossibilità di disgiungere fra loro onere di allegazione e relativo onere probatorio gravante sulla medesima parte anche ex aliís, Cass. n. 21847/14).
Ciò detto, quanto al profilo della scelta del ricorrente rispetto ai colleghi, egli sottolinea in ricorso la sua interscambialità con il ### e la violazione del criterio di scelta da parte datoriale.
E tuttavia il ### aveva un profilo superiore e svolgeva mansioni ulteriori rispetto al ricorrente; anche ove il ricorrente avesse svolto le stesse mansioni, e ciò non si ritiene provato, essendo il ### inquadrato in un profilo più alto non appare irragionevole la scelta datoriale che ha concentrato le mansioni del ricorrente nella persona di un dipendente con un profilo più elevato.
A non differente conclusione sarebbe giunto il giudicante anche nel caso di riconoscimento di mansioni superiori, potendo l'accoglimento della relativa domanda al più determinare il riconoscimento economico legato all'espletamento di mansioni superiori ma non influire sul criterio di scelta seguito dal datore di lavoro all'epoca del licenziamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso in favore della ricorrente dei compensi di avvocato che liquida in € 1673,50 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Tivoli, il ### Il giudice
causa n. 400/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Mariscotti