testo integrale
composta dai magistrati dott. ### ± Presidente relatore dott. ### ± ### dott.ssa ### ± ######¶DUW -sexies c.p.c. la seguente ### nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8339 del registro generale degli ### , nato a Roma il ###, c.f. , ed ivi residente in via ### 33, elettivamente domiciliat ###, presso lo VWXGLRGHOO¶DYY(PDQXHOH%### difende giusta procura rilasciata su foglio separato e congiun### di appello ) ± ### e (p. iva ) , in persona del liquidatore dr. (C.F. ), con sede ###, rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa GLULVSRVWDGDOO¶############) HG elettivamente domiciliat ###### via ### n. 26 (fax 06/88922360 - p.e.c. ) ± APPELLATA (P.I. , in persona del procuratore speciale elett.te dom.ta in ### alla via &LFHURQHSUHVVRORVWXGLRGHOO¶######) che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta di 1° grado (pec: ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ###### P. ###### P. ##### 2 Con atto di citazione notificato in data ### ha proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di ### n. 20299/10, pubblicata il ###, resa nel giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti del predetto appellante, il quale ha chiamato in causa I fatti di causa sono esposti nella sentenza appellata come qui di seguito riportato.
«Il ragionier dottore commercialista, ha agito in monitorio per il saldo dell'onorario relativo a prestazioni di consulenza in materia di lavoro rese a favore della per un totale di € 16.167,89, come risultante dalla somma di 7 preavvisi di parcella depositati in atti e corredati da parere di congruità del competente ordine professionale. Già nel contesto del ricorso, egli dà atto di alcune contestazioni sollevate dalla società in ordine al suo operato, e già sottoposte al Consiglio dell'Ordine in sede di opinamento delle parcelle, che avevano condotto alla risoluzione del rapporto professionale; ed osserva che l'intimata, pur paventando ipotetici danni economici che sarebbero potuti derivare (ma che, in concreto, non si erano verificati) dagli errori asseritamente commessi nell'espletamento del mandato professionale, e salva la riserva di rivalersi sul professionista, non aveva però contestato il debito risultante dalle parcelle. Avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe, emesso all'esito del ricorso del professionista, ha proposto opposizione la ), reiterando le critiche già precedentemente rivolte all'operato del rag. e contestando, comunque, l'idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria e la congruità delle somme azionate. Ha quindi concluso chiedendo accertarsi il grave inadempimento del professionista con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione professionale e revocarsi il decreto ingiuntivo in quanto nulla sarebbe dovuto al In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento del danno, nella misura di € 27.505,36; somma da portarsi comunque in compensazione del credito eventualmente riconosciuto a favore del professionista.
Resiste il che, in relazione alla domanda riconvenzionale, ha chiamato in garanzia la propria compagnia assicuratrice, a sua volta costituitasi per eccepire la prescrizione del diritto all'indennizzo e l'inoperatività della garanzia ex art. 1892 e seguenti C.C., nonché per associarsi, nel merito, alle difese dell'assicurato, il quale nega gli inadempimenti ### 3 addebitatigli». ### Tribunale, con l'appellata sentenza, ha così deciso: «revoca il decreto ingiuntivo opposto; rigetta la domanda riconvenzionale; pone il 70% delle spese di lite sostenute dall'opponente, liquidate, per tale quota, in € 3.717,06, di cui € 211,29 per anticipazioni esenti, oltre C.P.A. ed I.V.A. di legge, a carico del convenuto opposto, dichiarandone il residuo compensato tra le parti; pone le spese di lite sostenute dal terzo chiamato, liquidate in € 2.472,50, oltre C.P.A. ed I.V.A. di legge, a carico dell'opponente».
La decisione è così motivata.
«Può subito sgombrarsi il campo dall'eccezione di inadeguatezza della documentazione prodotta in fase monitoria. A prescindere dalla sua infondatezza in fatto (poiché la documentazione fu integrata con il parere di congruità e le parcelle così asseverate sono espressamente previste come prova scritta idonea all'emissione dell'ingiunzione) essa è priva di rilievo, perché l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio impugnatorio, avente ad oggetto la regolarità dell'emissione del provvedimento, bensì un procedimento il cui scopo è il definitivo accertamento, in contraddittorio, di una pretesa creditoria già azionata con il ricorso introduttivo e provvisoriamente accolta, inaudita altera parte, dal giudice del monitorio. Quanto alla pretesa genericità delle causali delle parcelle ed al difetto di prova dell'attività svolta, l'eccezione è superata dalla produzione documentale (non contestata) in fase di opposizione, con la quale il convenuto opposto ha dato conto delle prestazioni eseguite nei periodi di riferimento. Alla luce di tale documentazione ed attesa la genericità della contestazione del quantum, non si ravvisa alcun motivo plausibile per discostarsi dall'opinamento del Consiglio dell'Ordine. Tanto più che, prima del giudizio, la società ha dimostrato, con le comunicazioni inviate al professionista ed ora depositate in atti, di condividere, e comunque di non contestare la quantificazione del credito come esposta nelle parcelle. ### opponente, poi, contesta al professionista taluni inadempimenti, in relazione ai quali, da un lato, deduce il venir meno del suo diritto al compenso e, d'altro lato, chiede in via riconvenzionale un risarcimento del danno. Un primo addebito consiste nell'aver il rag. erroneamente inquadrato due dipendenti come apprendisti «con una tipologia contrattuale - ###.00 Apprendistato ex art. 16 L. 196/67 [recte: 196/97] non appropriata, in quanto ormai superata dalla disciplina dell'apprendistato professionalizzante ex D.LGS. 276/2003». Inoltre, il professionista avrebbe errato omettendo di allegare il piano formativo e di informare ### 4 l'azienda della necessità di far frequentare agli assunti specifici corsi formativi. ### non è fondata. ###.LGS. n° 276/03 ha introdotto la figura dell'apprendistato professionalizzante, definita all'art. 47, comma 1, lettera b), ed ulteriormente disciplinata, nelle linee generali, dal successivo art. 49. Quest'ultima disposizione ha peraltro rimesso alla contrattazione collettiva ed alla normazione regionale e delle ### autonome di ### e ### nel rispetto di alcuni principî e criterî direttivi, la disciplina di dettaglio degli aspetti contrattuali e normativi dell'istituto. ###. 85 del medesimo decreto ha disposto l'abrogazione di una serie di leggi, tra le quali figura (alla lettera f)) la L. n° 196/97, limitatamente, però, agli artt. da 1 a 11, e quindi con esclusione dell'art. 16, relativo all'apprendistato ed applicato nella specie. Quest'ultimo articolo risulta invece espressamente abrogato, unitamente agli artt. da 47 a 53 del D.LGS. n° 276/03, dall'art. 7, comma 6, del D.LGS. n° 167/11 (il quale ne ha peraltro disposto l'ultrattività per i rapporti già in corso). Pertanto, all'epoca della contestata assunzione dei due apprendisti (luglio 2010), il loro inquadramento poteva essere alternativamente ricondotto all'una o all'altra delle diverse discipline contemporaneamente applicabili. Quella in concreto prescelta, fondata sulla legge del 1997, non prevedeva l'elaborazione di uno specifico piano formativo, che non appare menzionato nell'art. 16, il quale impone semplicemente che l'impegno formativo sia «normalmente pari ad almeno 120 ore annue». Ciò peraltro emerge implicitamente anche dalla comunicazione in data ### del nuovo studio di consulenza (doc. 15 dell'opponente). Dallo scambio di messaggi prodotto da parte opponente come doc. 14, emerge che, a dicembre 2011, la chiese rassicurazioni circa la posizione di un dipendente apprendista sotto il profilo dell'osservanza dell'obbligo di affiancamento ad un tutor. Nel fornire le rassicurazioni richieste (sulla base di informazioni che provenivano, e non potevano che provenire, dalla stessa società), il rag. ggiuns e che, invece, la situazione dell'azienda non era in regola in relazione alla frequentazione dei corsi formativi. Con mail del 12/1/2012 (doc. 18 del convenuto), la società chiese quindi di risolvere urgentemente la questione, precisando che gli attestati di frequenza di corsi formativi da parte del dipendente coprivano solo 20 ore; il 30 gennaio lo studio rispose fornendo una lista di corsi di prossima attivazione, tra i quali scegliere, e successivamente provvide all'iscrizione ad un corso che avrebbe consentito il completamento delle ore di formazione entro la scadenza del contratto di apprendistato (doc. 19 del convenuto).
Anche sotto questo profilo, non pare quindi ravvisabile la dedotta responsabilità del ### 5 professionista. ### degli addebiti comporta anche che non possa essere ascritto al convenuto opposto il preteso danno, consistente nell'aver dovuto trasformare i contratti di apprendistato in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sebbene i dipendenti in questione non fossero necessari all'azienda, che la deduce come conseguenza dei pretesi errori del professionista. Al che deve peraltro aggiungersi che, a norma dell'art. 16 L. n° 196/97 (ed anche dell'art. 7, comma 1, D.LGS. n° 167/11, entrato in vigore nel corso del rapporto), la conseguenza della mancata o incompleta formazione non era la nullità del contratto e/o la sua trasformazione automatica in rapporto a tempo indeterminato, ma la restituzione dei benefici contributivi goduti. Pertanto, a prescindere da quanto sin qui rilevato, la trasformazione dei contratti de quibus non sarebbe stata una conseguenza imposta dalla mancata o incompleta formazione (ove si fosse verificata tale condizione) ed ascrivibile al consulente (ove pure detta mancata o incompleta formazione fosse stata ad esso addebitabile). A conclusioni diverse deve pervenirsi in ordine agli altri due addebiti mossi al consulente dalla . Con il primo di essi, l'opponente lamenta che il rag. abbia negligentemente gestito una pratica di rateizzazione di un debito verso l' A quanto è dato evincere dai documenti prodotti, una prima domanda di rateizzazione fu inizialmente indirizzata all'ente previdenziale, il quale l'accolse solo in minima parte, perché la maggior quota del debito era già stata iscritta a ruolo e le cartelle esattoriali erano già state emesse. In ragione di ciò, una nuova domanda di rateizzazione fu rivolta all'agente della riscossione, il quale tuttavia la rigettò. Dalle risultanze di causa, il motivo del rigetto non emerge chiaramente. ### le allegazioni (alquanto confuse) del convenuto, egli avrebbe richiesto, con mail del 22/6/2011, «quali sono i mesi non pagati» (cfr. doc. 7 dell'opponente) senza ottenere risposta; egli avrebbe però ugualmente accertato («non è dato sapere» quando e come, atteso il tenore perplesso dell'allegazione difensiva: «[…] una volta fornite, o comunque apprese, le informazioni richieste […]») che il debito pregresso si riferiva ai mesi da novembre 2010 ad aprile 2011 ed avrebbe predisposto ed inviato alla , con mail del 1/8/2011, il prospetto della rateizzazione, chiedendo (ed ottenendo immediatamente) conferma del pagamento dei mesi successivi ad aprile, che il sistema non consentiva di verificare (doc. 8 dell'opponente e 15 dell'opposto). ###, sottoscritta dal legale rappresentante della società, fu quindi inoltrata all' a mezzo fax (e tale modalità d'invio deve ritenersi corretta, contrariamente a quanto sostiene l'opponente, essendo ### 6 espressamente prevista dallo stesso ente previdenziale). Il ###, lo studio del rag. c omunicò alla cliente che, del complessivo debito residuo di € 92.691,12, soltanto € 2.930,40 potevano essere rateizzati dall'ente, mentre la restante quota, già iscritta a ruolo, avrebbe dovuto essere rateizzata dall'esattoria. Una nuova istanza, sempre firmata dal legale rappresentante della società, fu quindi inoltrata ad in data ###, ma, con mail del 10/5/2012, lo studio ne comunicò il rigetto, apparentemente motivato dal fatto che vi erano ulteriori cartelle, per debiti diversi da quelli verso l' che «non risultavano in contenzioso o contestate»; contestualmente, l'opposto informò la società che «dovrebbe comunque esservi stata notificata (presso la sede legale), nella seconda metà di febbraio, la richiesta di documentare la presenza di contenzioso sulle altre cartelle, richiesta che è risultata inevasa e causa del mancato accoglimento della rateazione». ### le allegazioni difensive in comparsa di costituzione, poi, la ragione del rigetto sarebbe, invece, o la «presenza di altre cartelle di natura fiscale» (che, in contrasto con quanto affermato nella mail, avrebbe impedito l'accoglimento dell'istanza a prescindere dalla loro contestazione), oppure l'omessa informazione all'agente della riscossione «circa eventuali cartelle impugnate e contestate» (come già affermato nella citata comunicazione mail). Il tenore perplesso delle difese del convenuto sul punto non ne favoriscono la persuasività. Quale che sia, comunque, la ragione precisa del rigetto, deve osservarsi che il motivo che spinge un soggetto a rivolgersi ad un professionista specializzato risiede proprio nella fiducia che tale soggetto, legittimamente ignaro della materia, deve poter riporre nella competenza del consulente. È quindi còmpito di quest'ultimo - come ripetutamente affermato in giurisprudenza - fornire al cliente tutte le informazioni di natura tecnico-specialistica in suo possesso, consigliarlo in ordine alle migliori scelte da compiere nelle situazioni che via via gli si prospettano e guidarlo negli adempimenti necessari o utili al positivo esito delle iniziative che, su suo suggerimento, egli intraprende. Nella specie, le scarne e sommarie comunicazioni mail prodotte dal convenuto non forniscono la prova (su di esso incombente) di una compiuta e dettagliata informazione resa alla società cliente in ordine a presupposti, condizioni, modalità dell'istanza di rateizzazione da rivolgere all' prima, e ad , poi. Non appare sufficiente, in particolare, l'aver chiesto, dapprima, quali fossero i ratei non pagati e, successivamente, conferma dell'avvenuto pagamento dei mesi successivi ad aprile 2011, non verificabili per via informatica. Alla luce degli esiti della prima domanda, sarebbe stato necessario chiarire alla cliente che la rateizzazione ### 7 poteva essere concessa dall'ente previdenziale direttamente solo per i debiti non ancora iscritti a ruolo, dovendosi in caso contrario rivolgere l'istanza all'agente della riscossione. E, quanto alla seconda istanza, sarebbe stato necessario, prima di procedere, sollecitare la società ad accertarsi che non vi fossero altre cartelle esattoriali, relative a debiti di natura diversa, e/o che tali cartelle, se esistenti, fossero state impugnate o contestate, in modo da presentare una domanda completa e idonea all'accoglimento. Infine, dalla mail del 10/5/2012 emerge che il rag. a quella data, era a conoscenza, o almeno aveva motivo di ritenere, che avesse notificato alla una richiesta di informazioni alla quale era necessario dare risposta, e che ciò fosse accaduto «nella seconda metà di febbraio». Pur dovendosi ammettere che era interesse della società farsi parte diligente per fornire le notizie richieste, o quanto meno per chiedere delucidazioni al suo consulente, non si può tuttavia ritenere del tutto esente da responsabilità il professionista che, a conoscenza del fatto (o potendolo presumere), non sollecitò la cliente (all'epoca ancora tale) ad adempiere a quanto richiesto, rappresentandole che, in difetto, avrebbe perso la possibilità di ottenere il beneficio della rateizzazione. ### addebito che l'opponente muove al rag. riguarda la compilazione delle buste paga dei dipendenti. ### la tesi attorea, che si appoggia su relazioni redatte dal nuovo consulente, il convenuto avrebbe attribuito scatti di anzianità non dovuti ad alcuni dipendenti (provocando un maggior esborso di € 18.607,20 a carico della società), mentre avrebbe omesso di calcolare gli scatti dovuti, invece, ad altri dipendenti (con un debito della società verso questi ultimi pari ad € 8.897,68). Le difese del convenuto sul punto, pur contestando in termini del tutto generici i ### calcoli in base ai quali risulterebbero attribuiti scatti di anzianità non dovuti (mentre non contesta quelli relativi agli scatti dovuti e non conteggiati in busta paga), sostanzialmente ammette, o quanto meno non nega, l'errore in sé e per sé, ma ne attribuisce la causa ad una certa confusione derivante dalle precedenti gestioni del personale, oltre a negare che da esso sia derivato un danno risarcibile. Il complessivo tenore di tali difese e la genericità delle critiche del convenuto opposto inducono a prestar fede ai dettagliati rilievi del nuovo consulente della . ### parte, se può convenirsi con il rag. irca l'origine degli errori, rinvenibile negli errori commessi dai precedenti datori di lavoro, ciò non basta a mandare esente da responsabilità il professionista, il cui còmpito è quello di svolgere ogni necessaria verifica, anche sull'operato dei suoi predecessori, al fine di non perpetuare, ed anzi di risolvere, eventuali pregresse ### 8 criticità. In ragione di quanto sin qui argomentato, ritiene il Tribunale che il rag. bbia pec cato di scarsa diligenza nell'esecuzione del mandato ricevuto e che ciò debba comportare, come dedotto da parte attrice, la perdita del diritto al saldo dei compensi e quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Da ciò non consegue, però, l'accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria. Va infatti osservato che le negligenze imputabili al convenuto non hanno comportato per la esborsi di denaro altrimenti non dovuti o (nel caso degli scatti pagati ai dipendenti che non ne avevano diritto) non recuperabili. Ed invero, i debiti verso l' iscritti a ruolo o no che fossero, dovevano comunque essere sanati e il rigetto delle domande di rateizzazione non ha sostanzialmente aggravato la posizione debitoria della società, pur potendo aver comportato un pregiudizio, che però non è quantificabile. Del pari, gli scatti di anzianità non inseriti nelle buste paga dei lavoratori che ne avevano diritto non risulta, a mente delle allegazioni e delle prove offerte, aver determinato esborsi maggiori di quelli che sarebbero stati comunque affrontati, mentre le somme versate ad altri dipendenti ai quali non spettavano sono, come già accennato, suscettibili di recupero mediante successive trattenute. Al più, si potrebbe ritenere che gli errori di cui si è detto hanno comportato per la società un aggravio di adempimenti per risolvere le situazioni createsi, ma anche questo aggravio non è quantificabile e l'opponente non offre elementi per valutarne l'incidenza economica. Peraltro, tutti gli inconvenienti che possano essere derivati dall'inadempimento del convenuto opposto appaiono pienamente compensati dal risparmio conseguente alla revoca del decreto ed al rigetto della domanda di pagamento delle parcelle. Non vi è luogo di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione contrattuale, essendo il rapporto già pacificamente risolto da tempo. Il rigetto della domanda risarcitoria assorbe ogni pronuncia sul merito nei confronti della compagnia di assicurazioni chiamata in causa. Le spese seguono la soccombenza. Quelle sostenute dall'opponente, parzialmente vittoriosa, vanno poste per il 70% a carico del convenuto opposto, restando il residuo compensato tra le parti, e vanno liquidate, per l'intero, ai sensi del D.M. n° 55/14, in base al valore del petitum, tenuto conto dell'assenza di effettiva attività istruttoria, in € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.120,00 per la fase di trattazione ed € 1.620,00 per la fase di decisione, oltre spese generali al 15%, anticipazioni esenti ed oneri di legge. Quelle sostenute dalla grava no invece sull'opponente in base al principio di causalità, e vanno liquidate, in base ai medesimi criteri e tenuto conto della mancata partecipazione ### 9 effettiva del terzo all'attività di trattazione, in € 650,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva ed € 1.000,00 per la fase di decisione, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge».
Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «In via principale e nel merito: previo accertamento che alcuna violazione del proprio dovere di diligenza e alcun inadempimento sono configurabili in capo al rag. dichia rare l'infond atezza de ll'eccezione di inade mpimento avanzata dalla e l'inoperatività della compensazione come richiamata dal Giudice di prime cure e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla con conseguente conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo n. 25611/13 (n. ###/13 r.g.) emesso dal Tribunale di ### Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio». ### , costituitasi con comparsa di risposta depositata il ###, ha resistito all'appello e ha chiesto: «Nel merito: rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi sopra dedotti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata nella parte relativa all'inadempienza contrattuale del rag. In accoglimento della domanda incidentale spiegata con il presente atto ed in riforma parziale della stessa sentenza, accertare l'inadempimento contrattuale del rag. anche sotto il profilo dell'errato inquadramento contrattuale dei due apprendisti; condannare l'appellante al risarcimento dei danni derivanti dalla inadempienza contrattuale, nelle somme e come sopra indicato nel paragrafo II, alla , oltre interessi come per legge; condannare l'appellante alla ripetizione di quanto ricevuto in pagamento dalla in forza della provvisoria originaria esecuzione del decreto ingiuntivo poi revocato e pari ad € 18.381,99 oltre interessi come per legge dal dovuto al soddisfo; per i motivi innanzi espressi, riformare altresì la sentenza nella parte in cui compensa per il 30% le spese tra le parti, condannando interamente il rag. al pagamento delle spese di primo grado in favore della ed in cui condanna la a rif ondere l e spese so stenute da lla c ompagnia a ssicuratrice , c hiamata in c ausa da l ra g. soccombente, dichiarandole non dovute e/o ponendole a carico del rag. e/o compensandole. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado». ### 10 ### , costituitasi con comparsa di risposta depositata il ###, ha resistito all'appello e ha chiesto: «### l'ecc.ma Corte d'Appello, confermare la sentenza di 1° grado relativamente alla reiezione della domanda nei confronti dell'assicurato ed alla vittoria di spese in favore della terza chiamata e, in caso di appello incidentale spiegato dalla nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, voglia dichiarare la prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952 c.c. nonché inoperatività della garanzia ai sensi degli artt. 1892 e segg. c.c. con rigetto della domanda di manleva azionata dal rag. nei confronti della . ### di spese».
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata ex art. 283 c.p.c., all'odierna udienza i difensori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa. ### principale è fondato.
Col primo motivo di gravame l'appellante principale c ensura la sentenza di primo grado per «### dell'inadempimento e inesistenza del danno.
Errata applicazione dell'art. 1460 c.c.», così argomentando: «La sentenza, nel proprio iter argomentativo, parte dall'accertamento del credito di € 16.167,89 per compensi relativi all'attività professionale svolta dal rag. azionato in via monitoria e opposto dalla società debitrice. In particolare, relativamente alle eccezioni avversarie di genericità delle causali delle parcelle e di difetto della prova dell'attività svolta, il Tribunale ha statuito che le stesse “sono superate dalla produzione documentale (non contestata) in fase di opposizione, con la quale il convenuto opposto ha dato conto delle prestazioni eseguite nei periodi di riferimento”. Inoltre, “non si ravvisa alcun motivo plausibile per discostarsi dall'opinamento del Consiglio dell'Ordine. Tanto più che, prima del giudizio, la società (n.d.r. opponente/appellata) ha dimostrato, con le comunicazioni inviate al professionista ed ora depositate in atti, di condividere, e comunque di non contestare la quantificazione del credito come esposta nelle parcelle”. Sul punto la decisione del giudice è chiara, l'attività del professionista, come portata dalle parcelle e del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine azionati nella fase monitoria, è stata ampiamente dimostrata anche in sede di giudizio di opposizione mediante la documentazione prodotta e l'infondatezza delle eccezioni avversarie. ###, della decisione il giudice era già convinto allorquando, con ordinanza riservata del 6/3/2015, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto, circostanza che, tuttavia, quattro anni dopo, gli è sfuggita quando ha emesso la ### 11 sentenza. Ciò detto, il Tribunale, appurata l'esistenza del credito di € 16.167,89 vantato dal rag. per l'attività di consulenza del lavoro svolta nei confronti della società opponente nei periodi indicati dalle fatture e la non contestazione degli importi, è passato ad analizzare i pretesi inadempimenti contestati dalla in relazione ai quali, la società aveva chiesto il venir meno del diritto al compenso del professionista, da un lato, e, dall'altro ed in via riconvenzionale, la richiesta di risarcimento dei danni. Tralasciando la prima contestazione della rit enuta i nfondata, l'e same de lle alt re due ha port ato i l giudi ce a d affermare che “il rag. bbia peccato di scarsa diligenza nell'esecuzione del mandato ricevuto e che ciò debba comportare, come dedotto da parte attrice, la perdita del diritto al saldo dei compensi e quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto”. A ciò, tuttavia, non è seguito l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dalla in quanto le asserite negligenze imputabili al rag. non hanno comportato per la società opponente esborsi di denaro altrimenti non dovuti o non recuperabili. I presunti errori, al più, hanno comportato, secondo il giudice di prime cure, un aggravio di adempimenti per risolvere le situazioni createsi, non quantificabili economicamente e per i quali l'opponente non ha offerto elementi probatori di supporto utili a valutarne l'incidenza economica. Il giudice, quindi, conclude il ragionamento affermando che “tutti gli inconvenienti che possano essere derivati dall'inadempimento del convenuto opposto appaiono pienamente compensati dal risparmio conseguente alla revoca del decreto ed al rigetto della domanda di pagamento delle parcelle”. La decisione è errata. ### di un contratto relativo a prestazioni professionali - nel caso di specie di un consulente del lavoro - è costituito, ovviamente, non dal mancato raggiungimento del risultato auspicato dal cliente-creditore, bensì da una condotta del professionista-debitore inferiore agli standard medi di perizia e diligenza della relativa categoria. Partendo da tale assunto è evidente che il giudice di prime cure ha qualificato le doglianze di controparte relative all'incarico di rateazione del debito e alla compilazione delle buste alla stregua dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. con conseguente perdita del diritto al compenso da parte del rag. L a giuri sprudenza pressoc hé unanim e, tuttavia, subordina l'esperibilità di detto rimedio e la perdita del diritto al compenso, non alla mera negligenza, imperizia ed imprudenza professionale, bensì al fatto che ciò abbia pregiudicato la possibilità di esito favorevole all'esito dell'attività professionale svolta. Quanto sopra comporta che ### 12 non ci può essere inadempimento tale da giustificare la perdita del compenso in assenza di danno, per cui anche se la domanda o l'eccezione del cliente fosse volta solo a “paralizzare” la richiesta di compenso proposta dal professionista negligente, il giudice dovrebbe comunque scrutinare l'esistenza di un danno. Nel caso di specie, ciò non si è concreto verificato in quanto l'eccezione di inadempimento era accompagnata da una specifica richiesta di risarcimento dei danni che il Tribunale non ha accolto in quanto le asserite negligenze imputabili al rag. “non hanno comportato per la esborsi di denaro altrimenti non dovuti o (…) non recuperabili”, né l'opponente ha offerto elementi per valutarne l'incidenza economica. In particolare, quanto all'incarico relativo alla rateazione dei debiti della società opposta nei confronti dell' debiti che comunque dovevano essere sanati dalla , il Tribunale ha accertato che il rigetto dell'istanza di rateazione non ha comportato un pregiudizio economicamente quantificabile; quanto all'incarico relativo alla redazione delle buste paga, nella sentenza si legge che gli scatti non inseriti nelle buste paga non hanno determinato per la società esborsi maggiori di quelli che sarebbero stati comunque affrontati, mentre gli scatti versati ai dipendenti che non ne avevano diritto sono suscettibili di recupero mediante successive trattenute.
Quindi, a fronte dei presunti inadempimenti, il Tribunale non ha ravvisato alcun danno, solo “inconvenienti”. V'è da dire poi che l'oggetto delle parcelle relative al compenso che è stato escluso (cfr. doc. 4 ed ivi docc. 2-12 e doc. 25 (fasc. monitorio) all.ti 4-10) riguardava attività diverse rispetto a quelle oggetto delle doglianze avversarie per le quali il rag. non ha chiesto alcun compenso. ### giurisprudenziale prevalente - n.d.r. prodottosi essenzialmente all'esito di giudizi riguardanti l'attività professionale degli avvocati ma i cui principi ben possono adattarsi a qualunque tipo di attività professionale - parte dal presupposto che il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia. La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c. la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso.
Tuttavia, l'eccezione d'inadempimento, ai sensi appunto dell'art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente al professionista che abbia violato l'obbligo di diligenza ### 13 professionale purché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove non sia pregiudicata la "chance" di esito positivo (Cass. n. 7309 del 22/3/2017). In tema di compenso degli avvocati - ma, si ribadisce, formulando un principio adattabile, a giudizio della scrivente difesa, a qualsiasi professionista - la Cassazione, a più riprese, ha affermato che “ai fini del riscontro della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, essenziale per la fondatezza dell'exceptio non rite adimpleti contractus, legittimamente il cliente rifiuta di corrispondere il compenso all'avvocato (n.d.r. leggasi qualunque professionista) quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell'attività difensiva (n.d.r. o di altra attività professionale) che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito (della lite) altrimenti ottenibile” (Cass. n. 11304 del 2012; Cass. 6967 del 2006; Cass. n. 5928 del 2002). Quindi il risultato programmato ed auspicato dal cliente/creditore, pur estraneo al “perimetro” della prestazione dovuta, assume rilevanza per valutare se l'inadempimento di quella medesima prestazione rivesta quell'importanza tale da giustificare una domanda di risoluzione o legittimare, escludendo la contrarietà a buona fede, l'eccezione d'inadempimento. Il “risultato”, secondo l'impostazione giurisprudenziale che precede, diventa criterio fondamentale per accertare la rilevanza dell'inadempimento, importanza, tuttavia, da escludersi in assenza di un danno, consistente nell'aver pregiudicato l'ottenimento del risultato altrimenti conseguibile con una probabilità maggiore rispetto all'insuccesso, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1460 c.c. In particolare, avuto riguardo alle istanze di rateazione il giudice di primo grado ripercorre la vicenda sulla base degli scambi di mail allegati in atti e arriva a configurare una responsabilità del rag. laddove lo stesso ha comunicato alla cliente, con la mail del 10/5/2012 ( all. 12 fasc. 1° grado e doc. 4 ed ivi all. 16), che la richiesta non era stata accolta per la presenza di ulteriori cartelle, segnalando che, nel mese di febbraio (2012), alla doveva essere stata notificata presso la sede ###d.r. unico luogo possibile visto che nella domanda di rateazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, presso la sede la società aveva eletto domicilio ai fini dell'istanza (cfr. all. 11 fasc. 1° grado ) - una richiesta di documentazione relativa alla presenza di contenzioso, rimasta inevasa e, quindi, causa del mancato accoglimento dell'istanza. Ecco, secondo la ricostruzione operata in ### 14 sentenza, la violazione del dovere di diligenza del professionista sarebbe ravvisabile in questo ultimo aspetto, il fatto che a febbraio 2012 il rag. sapeva - o poteva presumere - che l'agente della riscossione aveva inviato o poteva inviare una richiesta di documentazione che, se inevasa, avrebbe comportato il rigetto dell'istanza di rateazione. Il giudice, infatti, pur sottolineando che “era interesse della società fornire le notizie richieste, o quanto meno richiedere delucidazioni al suo consulente” afferma che non può ritenersi “esente da responsabilità il professionista che, a conoscenza del fatto (o potendolo presumere) non sollecitò la cliente ad adempiere a quanto richiesto, rappresentandole che, in difetto, avrebbe perso la possibilità di ottenere il beneficio della rateazione”. ### è assolutamente errata. È errato, oltre ad essere ontologicamente impossibile, affermare dapprima che la società si deve fare parte diligente per fornire le informazioni richieste o chiedere delucidazioni al proprio consulente e poi concludere che, per andare esente da responsabilità e rispettare il proprio dovere di diligenza, il professionista dovrebbe prevedere una possibile mancanza di diligenza del cliente - il quale ad esempio omette di avvertire il consulente delle richieste di documenti che riceve - e sollecitarla ad adempiere a quanto richiesto.
Come poteva il rag. sollecitare la cliente ad adempiere se non era stato informato dalla stessa a cosa avrebbe dovuto adempiere, o, cosa ben più inverosimile, come poteva presumere tutto ciò. Le medesime considerazioni valgono per la contestazione relativa alla compilazione delle buste paga dei dipendenti. Il giudice, appurato che l'origine degli errori sulle buste paga non era ascrivibile al rag. lo considera in ogni caso responsabile - n.d.r. degli inconvenienti creatisi, perché anche in questo caso alcun danno si è prodotto - e, per tale motivo, lo priva del diritto al compenso, per non aver svolto “ogni necessaria verifica, anche sull'operato dei suoi predecessori, al fine di non perpetuare, ed anzi risolvere, eventuali pregresse criticità”.
A prescindere dalla circostanza che le verifiche, anche sull'operato dei predecessori, evidentemente sono state fatte perché, altrimenti, le criticità relative agli scatti non sarebbero neanche emerse, è opinione della scrivente difesa che la diligenza del professionista sussiste e l'incarico deve ritenersi positivamente adempiuto laddove il consulente ha segnalato il problema alla cliente e, quando è stato necessario e ne è stato richiesto, lo ha risolto (cfr. doc. 4 ed ivi all. 22 mail del 22/3/2009 e del 23/7/2009). Dal tenore della decisione sembrerebbe, invece, che, secondo il giudice di prime cure, compito del rag. era quello di risolvere tutte le pregresse criticità.
Ebbene, anche sotto tale profilo, la sentenza è errata laddove non considera, od omette ### 15 di considerare, che, con comunicazione del 30/9/2010, il rag. chiedeva alla cliente di concordare una linea di intervento per regolarizzare la questione degli scatti per tutti i dipendenti coinvolti (cfr. doc. 4 ed ivi all. 22 mail del 22/3/2009 e del 23/7/2009). La proposta/indicazione del professionista, come già argomentato negli atti del precedente grado, è rimasta priva di seguito da parte della A conferma dell'atteggiamento tenuto dalla società appellata e dell'infondatezza dell'eccezione di inadempimento formulata, si ribadisce che nei conteggi depositati ex adverso, vengono prese in considerazione, ai fini del ricalcolo degli scatti, anche le buste paga emesse negli anni 2012 e 2013. Come appurato anche dal giudice, tuttavia, dal mese di marzo 2012 in poi le buste paga sono state redatte dallo studio ( doc. 22 fasc. 1° grado ed ivi il file denominato “buste 3-210”) vista la revoca dell'incarico al rag. Pertanto, considerato che la società appellata era a conoscenza del problema degli scatti - problema, come dimostrato, risalente e derivante dai predecessori dal rag. - poteva immediatamente dare incarico al nuovo consulente di verificare la correttezza delle buste e di correggerle. Ciò, tuttavia, non è avvenuto, ma anzi per circa due anni, successivi alla risoluzione del contratto con il rag. il nuovo consulente ha emesso, come dichiarato dallo stesso, buste paga asseritamente errate. È evidente, quindi, che la società non aveva intenzione di regolarizzare nella sua interezza il problema degli scatti ma di farlo, come in concreto è avvenuto, singolarmente, quando il problema si poneva. E ciò per una propria scelta aziendale/imprenditoriale sulla quale non solo il rag. ma qualsiasi professionista esterno, non ha, né aveva, alcun potere di intervento. Pertanto, tenendo a mente che, anche in questo caso, la condotta del professionista non ha causato alcun danno alla società, alcuna violazione del dovere di diligenza era configurabile in capo al rag. il quale: i) ha verificato l'operato dei suoi predecessori; ii) quando gli è stato richiesto, ha risolto le criticità relative agli scatti di singole posizioni lavorative; iii) ha proposto alla società di concordare una linea di intervento per risolvere tutte le criticità che, tuttavia, la società ha deciso di non coltivare perdurando nell'errore anche con il successore del rag. ###, quest'ultimo, senza l'assenso del cliente, non aveva il potere di modificare la busta paga dei dipendenti e di impegnare economicamente la per gli scatti dovuti o di metterla nella situazione di operare trattenute per quei dipendenti che avevano ricevuto scatti non dovuti. Da ultimo, e per completezza, le condotte del rag. non configurano neanche quello che la giurisprudenza, in tema di inadempimento professionale, definisce ### 16 inadempimento assoluto (Cass. 4781/2013). La considerazione nasce dalla circostanza che, con la sentenza, il giudice ha deciso di escludere il compenso richiesto dal professionista per prestazioni diverse rispetto a quelle oggetto delle contestazioni. Si ribadisce, infatti, che il compenso richiesto dall'appellante riguarda parcelle (cfr. doc. 4 ed ivi docc. 2-12 e doc. 25 (fasc. monitorio) all.ti 4-10) relative ad attività diverse rispetto a quelle oggetto delle doglianze avversarie, per le quali il rag. non ha chiesto alcun compenso. ### del professionista viene considerato totale solo allorché l'errore da questi commesso sia definitivo; ossia rappresenti una fonte ultima di danno vanificando tutta l'attività professionale pregressa che, benché svolta, si rileva inutile. Proprio per la sua inanità, la prestazione svolta si considera completamente inadempiuta, giacché risulta improduttiva di effetti favorevoli per il cliente. Nulla di tutto ciò, tuttavia, è configurabile nel caso concreto, né controparte ha offerto la prova del contrario. Tenendo a mente i principi sopra citati e la ricostruzione dei fatti, è chiara l'errata applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 1460 c.c. nella vicenda per cui è causa non configurando le condotte del rag. violazione del dovere di diligenza e non avendo le stesse causato alcun danno alla società appellata, motivo per il quale la sentenza merita di essere riformata e sostituita con un provvedimento che, accertata l'infondatezza delle ulteriori doglianze avversarie, rigetti l'eccezione di inadempimento non essendo configurabile alcuna responsabilità professionale in capo al rag. con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo n. 25611/13 (n. ###/13 r.g.) emesso dal Tribunale di ### La doglianza merita apprezzamento sotto un unico assorbente profilo.
Dagli atti processuali e dalla documentazione prodotta hinc et inde emerge che fra la società e il rag. è intercorso un contratto d'opera professionale avente ad oggetto varie attività di consulenza e assistenza in rapporti tributari, previdenziali e di lavoro subordinato. Per le prestazioni rese nel corso del tempo il rag. ha chiesto in via monitoria a titolo di saldo dei compensi maturati la somma di euro 16.167,89, «come risultante dalla somma di 7 preavvisi di parcella depositati in atti e corredati da parere di congruità del competente ordine professionale» (così in sentenza di primo grado). La società ha eccepito ex art. 1460 l'inadempimento del professionista con riferimento a talune prestazioni (inquadramento di due dipendenti come apprendisti; rateizzazione del debito verso l' ; attribuzione di scatti di anzianità a taluni dipendenti), che essa sostiene essere state inesattamente ### 17 eseguite senza la dovuta diligenza professionale.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento (exceptio inadampleti contractus) è necessario che il rifiuto di adempimento deve «trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate», oltre a non essere contrario a buona fede (Cass. 3-11-2010, n. 22353; Cass. 7-12-1994, 10506).
Nella specie, l'appellante professionista ha dedotto che il compenso da lui chiesto concerne «prestazioni diverse rispetto a quelle oggetto delle contestazioni», riguardando «parcelle (cfr. doc. 4 ed ivi docc. 2-12 e doc. 25 (fasc. monitorio) all.ti 4-10) relative ad attività diverse rispetto a quelle oggetto delle doglianze avversarie, per le quali il rag. non ha c hiesto alcun c ompenso». A fronte di tale specifica deduzione l'appellata nulla ha obiettato, né ha in alcun modo dimostrato la concreta correlazione «tra prestazioni ineseguite (prestazioni professionali oggetto delle contestazioni in punto di mancanza di diligenza) e prestazioni rifiutate (compensi non corrisposti)».
Ne consegue che l'eccezione ex art. 1460 c.c., fatta valere da non è stata legittimamente proposta, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
Ciò posto, atteso che la sentenza appellata ha accertato la sussistenza dei fatti costitutivi del credito azionato dal professionista («### alla pretesa genericità delle causali delle parcelle ed al difetto di prova dell'attività svolta, l'eccezione è superata dalla produzione documentale (non contestata) in fase di opposizione, con la quale il convenuto opposto ha dato conto delle prestazioni eseguite nei periodi di riferimento.
Alla luce di tale documentazione ed attesa la genericità della contestazione del quantum, non si ravvisa alcun motivo plausibile per discostarsi dall'opinamento del Consiglio dell'Ordine. Tanto più che, prima del giudizio, la società ha dimostrato, con le comunicazioni inviate al professionista ed ora depositate in atti, di condividere, e comunque di non contestare la quantificazione del credito come esposta nelle parcelle»), senza che sul punto siano state mosse contestazioni da parte dell'appellata, la domanda proposta dal rag. col ricorso per ingiunzione va accolta, così riformandosi l'appellata sentenza.
Resta assorbito il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante principale ha censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui afferma che «tutti gli inconvenienti che possono essere derivati dall'inadempimento del convenuto ### 18 opposto appaiono pienamente compensati dal risparmio conseguente alla revoca del decreto ed al rigetto della domanda di pagamento delle parcelle».
Passando all'appello incidentale proposto da si rileva che col primo motivo di gravame detta società censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di risarcimento danni, e così argomenta: «La scrivente difesa chiede che venga riformata la sentenza nella parte in cui rigetta la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla accertata negligenza con la quale il rag. ha svolto il suo incarico professionale. In particolare, il giudice dott. ### ha ritenuto che “le negligenze imputabili al convenuto non hanno comportato per la e sborsi di denaro altrimenti non dovuti o (nel caso degli scatti pagati ai dipendenti che non ne avevano diritto) non recuperabili”.
Tale considerazione non risulta condivisibile. Innanzitutto, in ragione della negligente gestione della pratica di rateizzazione del debito prima, e di quello , poi, la società si è vista negare definitivamente la possibilità di ottenere il pagamento dilazionato del debito; circostanza, questa, che ha inciso negativamente sulla sua condizione economica, atteso che non ha potuto giovarsi dei benefici della corresponsione frazionata degli importi. Il saldo del debito in un'unica soluzione ha inciso non poco sullo stato patrimoniale della la quale, nelle more, è stata, peraltro, messa in liquidazione - con tutte le conseguenze che ne derivano. Non va omesso, inoltre, come pare aver fatto il giudice di prime cure, che l'incresciosa situazione scaturita dai reiterati errori del rag. si è protratta per ben 11 mesi, nel corso dei quali la ha versato somme all' successivamente non riconosciute da , oltre ad aver comportato aggravi di costi e sanzioni. Anche gli errori nella compilazione delle buste paga di alcuni dipendenti hanno, invero, inciso sulla condizione economica della società. Se è pur vero, infatti, che gli scatti di anzianità non pagati avrebbero dovuto, in ogni caso, essere corrisposti e che quelli versati in più avrebbero potuto essere recuperati con trattenute, è altrettanto innegabile che affrontare i pagamenti in modo regolare e nei tempi stabiliti piuttosto che rimediarvi successivamente ha determinato comunque un pregiudizio per la società e non solo in termine di adempimenti. Tanto è vero che con i numerosi dipendenti coinvolti da questa serie di errori e con le relative organizzazioni sindacali è sorto un contenzioso che tuttora espone la al rischio di instaurare ulteriori giudizi per tutte le posizioni coinvolte, come si evince dalla ### CP_ ### 19 comunicazione del 30 ottobre 2013 della (all. 19 atto di citazione di primo grado). Il pregiudizio arrecato dagli errori del professionista è tanto più grave, se si considera che oltre a rimediare a tali pagamenti nei confronti dei dipendenti - laddove, peraltro, i crediti degli scatti di anzianità sono recuperabili in modo dilazionato con ritenute, a differenza dei debiti - la società è onerata anche del debito nei confronti dell'ente di riscossione, anche questo da corrispondere senza dilazione.
La negligenza del rag. ha comportato, ovviamente, anche l'affidamento de l nuovo incarico ad altro studio, con ulteriore dispendio di tempo e denaro, sicuramente evitabile se l'appellante avesse correttamente svolto il proprio incarico. Pertanto, alla luce di quanto sin qui argomentato, non può non convenirsi con la scrivente difesa per il necessario ristoro dei danni certamente subiti dall'appellata, quantificati in € 27.505,36, come da documentazione allegata agli atti del giudizio di primo grado e pari alla sommatoria tra € 8.897,68 (scatti di anzianità maturati e non corrisposti) ed € 18.607,20 (scatti di anzianità pagati ma non dovuti), il tutto meglio evidenziato a pag. 12 e ss. dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo al quale ci si riporta».
La censura non ha pregio.
Invero, come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'appellata/appellante incidentale non ha dato alcuna prova di avere concretamente subito alcun danno, né ha dato dimostrazione del quantum effettivo delle perdite asseritamente subite in conseguenza del comportamento negligente del rag.
Resta assorbito il secondo motivo di appello incidentale, col quale c ensura la sentenza di primo grado «nella parte in cui non dispone la ripetizione delle somme versate in ottemperanza al d.i. provvisoriamente esecutivo, poi revocato».
In conclusione, l'appello principale va accolto, nei sensi di cui sopra; l'appello incidentale va rigettato.
Resta assorbita la domanda di manleva proposta dal nei confronti della compagnia assicuratrice .
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'appellata li quidate c ome in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (valore della causa: € 16.167,89; tabelle 2 e 12, 3° scaglione, compensi medi, con riduzione del 70% del compenso per la fase istruttoria/trattazione sia in primo grado, in quanto meramente documentale, sia in appello, limitata alla sola inibitoria). ### 20 ### va, altresì, condannata alla restituzione, in favore di della somma di euro 5.523,62, corrisposta dal pe r le spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado (come da distinta di bonifico prodotta in udienza); su tale somma sono dovuti gli interessi legali dal 14-7- 2020, giorno del pagamento, al saldo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, venendo a rigettarsi l'impugnazione incidentale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con atto di citazione notificato in data ###, nei confronti di e di nonché sull'appello incidentale proposto da , avverso la sentenza del Tribunale ordinario di ### n. 20299/10, pubblicata il ###, così provvede: a) accoglie l'appello principale; per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 25611/13 (n. ###/13 r.g.), emesso dal Tribunale ordinario di ### il ###, su ricorso di nei confronti di b) rigetta l'appello incidentale; c) dichiara assorbita la domanda di manleva nei confronti di ; d) condanna alla rifusione, in favore di e di , delle spese processuali del doppio grado, che liquida, per ciascuna parte, per il primo grado in euro 3.715,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge; per il secondo grado, in euro 4.303,50, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge, ed euro 355,50 per esborsi a favore dell'appellante e) condanna alla restituzione, in favore di della somma di euro 5.523,62, oltre agli interessi legali dal 14-7-2020 al saldo; f) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di .
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 17 novembre 2021. ### est.
Dott. ####
causa n. 8339/2019 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.