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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4794/2023 del 15-02-2023

... accertamento compiuti; 2) per quanto concerneva la responsabilità della contribuente in relazione agli assunti comportamenti omissivi e/o illeciti di un terzo (da identificarsi, nella specie, nel coniuge ### al quale era stata rilasciata apposita procura ad operare in banca senza obbligo di rendiconto), l'appellante non aveva adempiuto all'obbligo di contro llo nell'esecuzione del mandato conferito a quest'ultimo per cui non poteva sottrarsi alle conseguenze del suo comportamento colposo; -l'### delle entrate è rimasta intimata; ### -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 per avere la CTR ritenuto correttamente irrogate nei confronti della contribuente le sanzioni ancorché l'omissione di taluni incombenti - quali, nella specie, la presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte e il versamento delle stesse - fosse addebitabile esclusivamente al terzo ### al quale era stato conferito mandato dalla contribuente per la gestione dell'attività commerciale, senza che, in capo a quest'ultima, fosse config urabile (leggi tutto)...

testo integrale

### ricorso iscritto al numero 21256 del ruolo generale dell'anno 2016, proposto ### rappresentata e difesa, gi usta procur a speciale a margine del ricor so, dall'Avv.to ###, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (### del difensore ### -ricorrente Oggetto: ### 12, comma 5, della legge n. 212 del ### delle entrate, in persona del ### pro tempore -intimata per la cassazione della sentenza della ### tributaria regionale della ### n. 892/29/16 depositata in data 4 febbraio 2016, non notificata. 
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023 dal #### di #### -### propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la ### della ### aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'### delle entrate, in persona del ### pro tempore, avverso la sentenza n. 20807/02/2014 della ### di Napoli che av eva rigettato il ricorso della contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio di nastri e dischi e rivendita autorizzata ### avverso avviso di accertamento con il quale l' ### previo p.v.c. del 28 giugno 12 del la G.d.F. di Castellammare di ### aveva contestato - con metodo sintetico, in assenza di presentazione della dichiarazione fiscale - maggiore reddito di impresa ai fini #### e ### oltre sanzioni, per l'anno 2007; - in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha affermato che:1) premesso che il periodo di permanenza presso la sede del contribuente andava computato in base ai giorni di effettiva presenza dei verificatori, non rilevando il periodo intercorso tra l'inizio (in data 8 febbraio 2010) e la fine del la verifica (in data 28 giugno 2012) - “anche a voler e 3 ammettere un'eventuale violazione dell'art. 12, comma 5, dello ### del contribuente” la stessa non comportava né l'inutilizzabilità delle prove raccolte né la nullità degli atti di accertamento compiuti; 2) per quanto concerneva la responsabilità della contribuente in relazione agli assunti comportamenti omissivi e/o illeciti di un terzo (da identificarsi, nella specie, nel coniuge ### al quale era stata rilasciata apposita procura ad operare in banca senza obbligo di rendiconto), l'appellante non aveva adempiuto all'obbligo di contro llo nell'esecuzione del mandato conferito a quest'ultimo per cui non poteva sottrarsi alle conseguenze del suo comportamento colposo; -l'### delle entrate è rimasta intimata; ### -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 per avere la CTR ritenuto correttamente irrogate nei confronti della contribuente le sanzioni ancorché l'omissione di taluni incombenti - quali, nella specie, la presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte e il versamento delle stesse - fosse addebitabile esclusivamente al terzo ### al quale era stato conferito mandato dalla contribuente per la gestione dell'attività commerciale, senza che, in capo a quest'ultima, fosse config urabile l'ipotesi di culpa in eligendo , ess endo stati gli ordinari criteri di diligenza soddisfatti dal requisito “fiduciario” stante l'esistenza di un rapporto ultraventennale sempre positivo e puntuale; - il motivo è infondato; - questa Corte, a sezioni unit e, nella sentenza n. 28640 del 2021 nell'evidenziare il rapporto di specialità/gen eralità tra l 'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423 (che fa rifer imento ai "dottori 4 commercialisti", per l'attività svolta in dipendenza del loro mandato professionale) e l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 472/1997, ha affermato che quest'ultimo prevede “una causa -generaledi non punibilità dei contribuenti (in senso lato) per omesso versamento di tributi addebitabile al fatto di un terzo (cfr. Cass., 19422/2018, 24535/2017)”. La norma generale (art. 6 d. lgs. n. 472/1997) prevede che "il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autor ità giudiziaria e addebita bile esclusivamente a terzi", indipendentemente dalla ricorrenza delle ulteriori condizioni previste dalla l. n . 423 del 1995, art. 1 , per la sospensione del ruolo a carico del contribuente e la sua commutazione in capo al professionista responsabile della violazione; - in re lazione ai casi di omesso pagamento del tributo da omessa dichiarazione, quale quello che - come emerge dal ricorso - ricorre nella specie, va rilevato che la giurisprudenza costante di questa Corte ha statuito che il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente ### delle ### essendo tenuto a vigilare affin ché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabi lità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (### VI-5, Ordinanza n. 11832 del 2016). Sez. V, ord. n. 12473 del 2010, afferma testualmente che "gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribu ente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un'attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto 5 superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto". Inoltre la prova dell'assenza di colpa grave, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del profess ionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest'ultimo (### V, n. 6930 del 2017; Cass., Sez. 5 - , Ordinanza 24535 del 18/10/2017, Rv. 646676 - 01); -nel caso di specie, il giudice di appello si è attenuto ai suddetti principi nell'escludere che, nel caso concreto, la violazione potesse ritenersi attribuibile esclusivamente al terzo ### cui era stata affidata la gestione dell'attività commerciale per non avere la contribuente - con ciò effettuando un accertamento in punto di fatto insindacabile in sede di legittimità - adempiuto all'obbligo di controllo nell'esecuzione del mandato conferito al terzo, con conseguente responsabilità della stessa per il comportamento colposo; - con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 5, l. 27 lu glio 2000, n. 212 per av ere la CTR ritenuto erroneamente che la violazione del termine di permanenza di cui all'art. 12, comma 5, cit. degli oper atori dell'### ne finanziaria presso la sede ###inficiasse la validità dell'accertamento; -in primo luogo, il motivo si profila inammissib ile per di fetto del requisito di specificità, av endo la ri corrente riportato, nella parte argomentativa, le statuizioni della sentenza della CTR della ### n. 8321/28/2015 (“In realtà il primo accesso è stato effettuato in data ### e il sec ondo l'11.01.2012, ossia quattro mesi dopo e, 6 quindi in eccedenza del trimestre contemplato dall'art. 12 della L.  212/2000, considerando ulteriormente che la conclusione è stata tratta il sedicesimo giorno lavorativo pur in assenza di proroghe” pag. 10 del ricorso) diversa da quella impugnata n. 892/29/2016; - in ogni caso, anche a volere ritenere tale richiamo un mero errore materiale (p er avere la contribuente riportato correttamente il contenuto della motivazione della sentenza impugnata a pagg. 4-6 del ricorso), il motivo è infondato; - questa Corte ha ribadito il principio di diritto, cui deve darsi continuità, secondo cui “in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'### finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenu ta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'i nvalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del cont ribuente costituzionalmente tutelati In tema di verifiche tributarie, la violazione del termi ne di permanenza degli operator i dell'### finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata d al man cato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati” (Cass. Sez. 5, Or dinanza n. 6779 del 01/03/2022; Cass., Sez. V, 27 gennaio 2017, n. 2055; Cass., Sez. V, 15 aprile 2015, n. 7584; Cass., Sez. V, 05 ottobre 2012, n. 17002); nella specie, il giudice di appello si è attenuto al suddetto principio, 7 nell'affermare che “anche a volere ammettere un'eventuale violazione dell'art. 12, comma 5, dello ### del contribuente” la stessa non comportava né l'inutilizzabilità delle prove raccolte né la nullità degli atti di accertamento compiuti; -in conclusione, il ricorso va rigettato; - nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimata l'### delle entrate e non avendo svolto atti vità difensiva; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato; P.Q. M.  La Corte rigetta il ricorso; Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il 27 gennaio 2023  

Giudice/firmatari: D'Aquino Filippo, Putaturo Donati Viscido Di Nocera Maria Giulia

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Tribunale di Savona, Sentenza n. 393/2025 del 20-06-2025

... dichiarare che il dott. #### a seguito di espresso mandato conferitogli dai convenuti ##### e ### a decorrere dall'anno 2011 e sino al febbraio 2016 ha svolto l'attività professionale, mai contestata, descritta nelle note spese di cui in premessa; pertanto, accertare e dichiarare che l'attore ha maturato il diritto di credito derivante dai compensi dovutigli per l'attività professionale espletata per conto e nell'interesse dei convenuti; per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, alla corresponsione a favore dell'attore di una somma non inferiore ad euro 260.152,50 - cui aggiungere oneri previdenziali ed assistenziali - a titolo di compensi maturati per l'attività professionale espletata e mai contestata nel periodo 2011/2016 (al netto degli acconti ricevuti nell'anno 2013 e 2016); b) accertare e dichiarare che il dott. #### a decorrere dall'anno 2011, in aggiunta all'attività professionale di cui sopra e sempre a seguito di espresso mandato conferitogli dai convenuti ##### e ### compì, nell'esclusivo interesse dei convenuti, le seguenti prestazioni procuratorie complementari: gestione ed amministrazione di conto corrente; gestione ed utilizzo di carta di debito (###; (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. ### lorenzo ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 1979/2020 R.C.  tra ### nato a (cod.fisc.###) residente in ### alla via ### da ### n. 151, difeso e rappresentato dall' avv.to ### del ### di ### (cod.fisc.###) e presso il suo studio di ### alla via ### n. 8/2, elettivamente domiciliat ###calce all'atto di citazione ATTORE= contro ### nato a ### (### il ### (###) ### nata a ### (### il 06.'05.1981 (###) ### nato a ### (### il ### (###) tutti residenti in ### 6, D 41844 ### nata a ### (### il ### (###) residente in ### (#### 15, tutti difesi e rappresentati dall'avv.to Avv. ### (###) con studio in #### n. 3 e dall' Avv. ### (###), presso il cui studio in ### n. 1/11, elettivamente domiciliati (mail: ###; ec: ### CONVENUTI= CONCLUSIONI: ###.to ### per l'attore #### parte attrice: ““Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, in via principale, a) accertare e dichiarare che il dott. #### a seguito di espresso mandato conferitogli dai convenuti ##### e ### a decorrere dall'anno 2011 e sino al febbraio 2016 ha svolto l'attività professionale, mai contestata, descritta nelle note spese di cui in premessa; pertanto, accertare e dichiarare che l'attore ha maturato il diritto di credito derivante dai compensi dovutigli per l'attività professionale espletata per conto e nell'interesse dei convenuti; per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, alla corresponsione a favore dell'attore di una somma non inferiore ad euro 260.152,50 - cui aggiungere oneri previdenziali ed assistenziali - a titolo di compensi maturati per l'attività professionale espletata e mai contestata nel periodo 2011/2016 (al netto degli acconti ricevuti nell'anno 2013 e 2016); b) accertare e dichiarare che il dott. #### a decorrere dall'anno 2011, in aggiunta all'attività professionale di cui sopra e sempre a seguito di espresso mandato conferitogli dai convenuti ##### e ### compì, nell'esclusivo interesse dei convenuti, le seguenti prestazioni procuratorie complementari: gestione ed amministrazione di conto corrente; gestione ed utilizzo di carta di debito (###; gestione ed utilizzo di una carta di debito (###; stipula di atti pubblici relativi a n. 2 procure intestate all'attore; sottoscrizione, in qualità di procuratore, di contratti preliminari di compravendita mediante atto pubblico; ricerca ed acquisizione di indici edificatori; trattative di acquisto; effettuazione di pagamenti; stipule di atti di donazione e compravendita; sottoscrizione di scritture private; ricerca di confinanti; gestione amministrativa di proprietà immobiliari liquidazione di parcelle ad altri professionisti; gestione logistica e amministrativa relativa alla manutenzione agricola di proprietà immobiliari; acquisto di beni e servizi; acquisti attrezzatura e relativa manutenzione (trattore, escavatore, motocarriola, soffiatore olive, reti per raccolta olive ecc.); ricerca, assunzione temporanea e pagamento del personale indispensabile per la manutenzione ed il ripristino di piantagione agricola con cicli di potatura e concimazione di oltre 400 piante di olivo; installazione e gestione d'impianto d'irrigazione per detta piantagione; preparazione, raccolta, frangitura di olive finalizzate alla produzione di olio di oliva ed organizzazione di mezzi e persone; gestione fiscale delle proprietà immobiliari in ### definizione, rettifica e liquidazione di avviso di accertamento; gestione pratica per richiesta attribuzione codice fiscale e preparazione delega per il commercialista; apertura, gestione e domiciliazione fiscale presso lo studio professionale di ### in regime di esonero (###) per coltivazione di frutti oleosi; domiciliazione utenza acquedotto ### (soc.  ###) e pagamento fatture; domiciliazione corrispondenza e ricerca compagnia assicurativa, consulenze con agenzie immobiliari; stipula e/o ricerca di contratti per utenze pubbliche e/o private (acqua, luce, telefono, internet); gestione iscrizione presso ### e pagamento annualità; gestione contestazioni varie con confinanti direttamente o tramite assistenza legale; gestione consulenze legali per rischio lottizzazione abusiva e perfezionamento pratica edilizia; trattative per accordi di servitù; trattative con confinanti e gestione atti per ### per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro alla corresponsione di una somma pari ad euro 97.500,00 oltre alla somma mensile di euro 750,00 a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino alla data di revoca della procura stessa, cui aggiungere oneri previdenziali ed assistenziali, e/o quella emergenda in corso di causa anche in via equitativa; c) accertare e dichiarare che l'attore per oltre sei anni ha posto a disposizione all'indirizzo del proprio studio professionale la domiciliazione fiscale per i signori ### ed i figli #### e ### assumendosi le relative responsabilità, al fine di poter affrontare tutte le incombenze richieste per l'espletamento dei mandati ricevuti; per l'effetto condannare i convenuti alla corresponsione della somma pari ad euro 23.600,00 e/o a quella emergenda in corso di causa e/o da valutarsi, eventualmente anche in via equitativa. 
Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge decorrenti dal giorno del dovuto e sino al dì dell'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, oltre agli oneri previdenziali e fiscali come per ### e spese di CTU”. Sentenza esecutiva ###. ### per ### ed i figli #### e ### convenuti: “Respinta ogni avversa domanda ed eccezione: Nel merito: respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti di causa; Nel merito in via riconvenzionale principale: ordinarsi all' attore di rendere il conto ex art. 1713 c.c., con riferimento alle procure rilasciate allo stesso in data ### e 30.04.2014, come motivato in atti di causa ed, in ogni caso, accertato il grave inadempimento dell' attore, con riferimento all' obbligo di rendiconto per i motivi esposti negli atti di causa, condannare lo stesso al pagamento in restituzione in favore dei convenuti dell' importo di €. 158.888,02, o la diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo a titolo di risarcimento dei danni Nel merito in via riconvenzionale subordinata: qualora il Tribunale di ### ritenesse di confermare il rendiconto sulla base delle conclusioni della relazione peritale della ###. ### in data ###, darsi atto che non risultano comunque giustificati i prelevamenti effettuati dall' attore sul c/c 102191134 presso ### di ### per il complessivo importo di €. 4673,23 e conseguentemente, condannarsi l' attore al pagamento in restituzione in favore dei convenuti di tale somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento danni Nel merito in via riconvenzionale: accertare l' attività effettivamente svolta dall' attore in favore dei convenuti, sulla base dei rapporti negoziali intercorsi tra l' #### e il signor ### e i figli di quest' ultimo, signori #### e ### e determinarne il relativo corrispettivo nella misura di €. 89.343,97 oltre Iva e oneri previdenziali, così come quantificato,, con riferimento alle prestazioni professionali svolte dall' attore, dal #### nella relazione peritale in data ### e nella misura di €. 29.525,84, oltre Iva e oneri previdenziali, con riferimento all' attività procuratoria e di domiciliazione svolta dall' attore, così come quantificata dal ### Dott. ### nella relazione peritale in data ###; il tutto per il complessivo importo di €.  150.822,01 (Iva e oneri previdenziali compresi); conseguentemente, dato atto che i convenuti hanno già corrisposto all' attore complessivamente la somma di €.  199.557,37, condannare l' attore a restituire ai convenuti la somma di €. 48.735,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo o comunque, la diversa maggiore o minore somma che verrà quantificata dal Tribunale adito, già versata dai convenuti all' #### in eccedenza rispetto a quelle sopra quantificate dai ###il tutto come motivato in comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti di causa e come verrà illustrato in sede di discussione scritta ex art. 190 cpc; In via di estremo subordine: operata ogni opportuna compensazione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai convenuti all' attore o comunque, quantificare il minor importo eventualmente dovuto dai convenuti all' attore, con riferimento alle domande proposte dallo stesso” Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio, ivi compresi quelli relativi alla fase dello stesso antecedente alla sentenza parziale n. 799/2021. Condannare altresì parte attrice alla rifusione delle spese della consulenza tecnica d' ufficio svolta dal #### e a quella svolta dalla ### Dott. ### nonché alle spese relative all' attività del consulente tecnico di parte convenuta P.i.e.  ### di cui alla fattura n.338/2024, già prodotta con le note di trattazione scritta depositate per l' udienza del 13.12.2024.  ### atto di citazione depositato il ### l'arch. ### con l'avv.to ### del ### di ### conveniva in giudizio davanti al Tribunale di ### il sig.  ### la sig.ra ### il sig. ### e la sig.ra ### per sentirli condannare in via solidale alla corresponsione di - una somma “non inferiore a €. 260.152,50, oltre oneri” per compensi asseritamente maturati per l' attività professionale espletata in loro favore nel periodo 2011/2016; - di una somma pari a €. 97.500,00, oltre ad una somma mensile di €. 750,00, a decorrere dal 01.01.2018 sino alla revoca, per l' attività svolta in esecuzione di n. 2 procure notarili, rilasciategli in data ### e 30.04.2014 rispettivamente dal signor ### e dai di lui figli ### e ### - di una somma pari ad €. 23.600,00 (o quella diversa accertata come dovuta in corso di causa) da valutarsi anche in via equitativa per l' attività di domiciliazione fiscale da ### svolta presso il proprio studio, sito in ### - di una somma pari a euro 250,00 mensili, decorrente dal 1 ottobre 2013 e conteggiata sino alla data dell' effettivo rilascio per l' occupazione di un suo magazzino sito in ### concesso in uso per il deposito di attrezzature varie.   ******
I convenuti, signori #### e ### , costituendosi in giudizio, eccepivano - in via preliminare la carenza di giurisdizione invocando l' art 18 del regolamento ###. 1215/2012 del ### e del Consiglio del 12.12.2012, e sostenendo che i convenuti, per la loro qualità di consumatori avrebbero dovuto essere convenuti avanti all' ### giurisdizionale tedesca.   - Sempre in via preliminare, con riferimento alla sola domanda relativa al pagamento dell' indennità di occupazione di immobile sito in ### eccepivano l' incompetenza territoriale del Tribunale di ### in favore del Tribunale di Imperia e comunque l' improcedibilità di tale domanda per il mancato, preventivo esperimento della mediazione obbligatoria.  - Nel merito i convenuti contestavano le domande attoree, chiedendone il rigetto e ponevano questione di difetto di giurisdizione - In via riconvenzionale chiedevano di ordinare all' ### di rendere il conto con riferimento all'attività svolta in esecuzione delle procure rilasciategli e sopradescritte chiedevano altresì la sua condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi dai convenuti conseguenti all'omissione della rendicontazione.  - sempre in via riconvenzionale, chiedevano, previo accertamento dell' effettiva attività professionale svolta dall' #### di determinare il relativo corrispettivo con la conseguente condanna dell'attore a restituire quanto già ricevuto in eccedenza. 
Il Giudice del Tribunale di ### in allora assegnatario della causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., con provvedimento in data ###, rilevata l'esistenza di questioni pregiudiziali suscettibili di determinare la definizione del giudizio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies all' udienza del 15.10.2021. A tale udienza, il Giudice pronunciava sentenza parziale, n. 799/2021, con la quale respingeva l' eccezione di carenza di giurisdizione ed accoglieva l' eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti con riferimento alla domanda relativa all' occupazione di magazzini siti in ### ed assegnava all' attore termine per la riassunzione della relativa domanda avanti il Tribunale di Imperia. 
Con la medesima sentenza rimetteva la causa in istruttoria, disponendo consulenza tecnica d' ufficio, al fine di quantificare il corrispettivo delle sole prestazioni professionali svolte dall' #### nell' interesse dei convenuti nominando Ctu l' ####. In accoglimento della domanda riconvenzionale ordinava all' ### di depositare il rendiconto dell' attività procuratoria svolta nell' interesse dei propri mandanti, signori ### Il rendiconto veniva dall'attore depositato in data ###; alla successiva udienza del 30.11.2021, il Giudice allora assegnatario formulava al ### Auxilia il quesito peritale e assegnava a parte convenuta termine fino al 27.01.2022 per esame del rendiconto e relativa replica. Il ### veniva contestato il rendiconto; il ### il ### Auxilia depositava la propria relazione e all' udienza del 17.02.2023 il Giudice si riservava sulle ulteriori istanze istruttorie delle parti. Con ordinanza dell'11.04.2023, il Giudice, sciogliendo la riserva, ammetteva parzialmente i capitoli di prova per testi dedotti dall' attore, nonché la prova per interrogatorio formale e per testi dedotta da parte convenuta nelle memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2 e n. 3. 
Nelle more, in data ###, il fascicolo veniva assegnato a chi scrive. 
Veniva quindi esperita l'istruttoria, con l'audizione dei numerosi testi indotti dalle parti e l'interrogatorio formale dell'attore; all'esito con provvedimento in data ###, il Giudice nuovo assegnatario della causa per avvicendamento, assegnava termine sino al 30.03.2024 per il deposito di note scritte in relazione al rendiconto e sino al 30.4.2024 per il deposito di note di replica. Alla successiva udienza del 24.05.2024, con riferimento al rendiconto depositato dall' attore, veniva disposta consulenza tecnica d' ufficio, con nomina quale Ctu della Dott. ### al Ctu veniva anche richiesto di quantificare i compensi dovuti all'attore ### per l'attività procuratoria svolta e per l'attività di domiciliazione.   La relazione veniva depositata dalla Dott. ### il ### e il Giudice alla successiva udienza del 13.12.2024, non ritenendo necessaria l'audizione della teste di parte convenuta, signora ### e ritenuta la causa matura per la decisione, revocava l' ordinanza di ammissione della teste predetta e fissava per la precisazione delle conclusioni l' udienza del 10.01.2025.   A tale udienza, infine, il Giudice, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata decisione con termine di sessanta giorni per il deposito delle conclusionali e di ulteriori venti giorni per eventuali repliche ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Le questioni poste dalle parti in via preliminare
Parte convenuta ha preliminarmente sollevato 1. eccezione di difetto di giurisdizione dell'### italiana in favore di quella tedesca, in ragione della qualità di consumatori ravvisabile in capo ai convenuti medesimi, a fronte della qualifica di professionista propria dell'attore, implicante l'applicabilità del ### n. 1215/2012; 2. eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva in relazione alla posizione dei convenuti ##### e 3. eccezione di incompetenza del Tribunale di ### in relazione alla domanda sub d), relativa all'occupazione del magazzino di ### Tali questioni sono state risolte con ### non definitiva del 15.10.2021 con la quale venivano 1) dichiarata la giurisdizione del Giudice Italiano 2) declinata la competenza, con riferimento alla sola domanda sub lettera d) relativa al corrispettivo dovuto per l'occupazione del magazzino di ### in favore del Tribunale di Imperia, con l'indicazione del termine di legge per la riassunzione, e 3) disposta la prosecuzione del giudizio nei confronti di tutti i convenuti così superando anche la questione relativa all'eccepito difetto di legittimazione passiva dei convenuti ##### . Con spese al definitivo.   Quanto al merito ###. ### in ragione dei rapporti professionali e procuratori con i convenuti ha chiesto di condannarli (in solido tra loro) al pagamento in suo favore di quanto segue: 1 - una somma “non inferiore a €. 260.152,50, oltre oneri” per compensi asseritamente maturati per l' attività professionale espletata in loro favore nel periodo 2011/2016; 2- una somma pari a €. 97.500,00, oltre ad una somma mensile di €. 750,00, a decorrere dal 01.01.2018 sino alla revoca, per l' attività svolta in esecuzione di n. 2 procure notarili, rilasciategli in data ### e 30.04.2014 rispettivamente dal signor ### e dai di lui figli ### e ### 3- una somma pari ad €. 23.600,00 (o quella diversa accertata come dovuta in corso di causa) da valutarsi anche in via equitativa per l' attività di domiciliazione fiscale da ### svolta presso il proprio studio, sito in ###
Compensi dovuti per attività professionali Per quanto riguarda i rapporti professionali correlati alla attività di architetto svolta per i convenuti dall' ### è stata disposta una prima CTU e l'arch ####, a cui è stato richiesto di descrivere l'attività effettivamente compiuta dall'attore sotto il profilo degli elaborati progettuali e delle attività connesse con il mandato professionale quale progettista, e quindi di determinare e quantificare il lavoro svolto stimando il compenso spettante in base alle relative tariffe professionali ove applicabili.  ### nella sua relazione depositata il ###, dopo avere descritto dettagliatamente l'opera eseguita dal professionista analizzando tutti i progetti e le altre attività professionali commissionate e svolte e precisando altresì se perfezionate o svolte in modo parziale, (pagg 3-10) ha provveduto a stimare il compenso spettante per le attività di progettazione e per tutte le attività a questa direttamente riconducibili, specificando di aver proceduto in applicazione dei criteri di calcolo di cui al DM 140/2012 con analitca indicazione dei parametri utilizzati. 
Si riporta di seguito il riepilogo conclusivo delle attività svolte e dei relativi compensi spettanti all'arch ### secondo la valutazione del ### rimandando per la descrizione delle singole valutazioni al testo della relazione alle pagg 11-14. 
Prospetto di riepilogo: 1 ### 27.859,26 € 2 ###.1 17.292,66 € 3 ### 10.781,50 € 4 #### 10.420,88 € 5 ### 1 1.623,80 € 6 ### 1 1.009,68 € 7 ### 2 422,00 € 8 #### 2 3.986,68 € 9 #### 3 1.056,85 € ### 74.453,31 € ### 20% 14.890,66 € A+B ### E ### A ### 89.343,97 € Il corrispettivo dovuto all'arch. ### per l'attività professionale prestata in favore dei convenuti (non risulta in contestazione che le attività indicate dal professionista siano state poste in essere) è stato dunque quantificato in complessivi € 89.343,97 oltre accessori di legge= e in tale misura deve essergli riconosciuto, alla luce delle richiamate valutazioni dell CTU che il ### non può che condividere e fare proprie, avendo l' ### Auxilia risposto in modo completo ed esaustivo anche a tutte le osservazioni critiche formulate dalle parti nelle rispettive osservazioni.   ************* 
Quanto alle ulteriori richieste dell'attore, e in relazione al rendiconto - depositato e ritualmente contestato da controparte - è stata disposta CTU con la nomina della D.ssa ### alla quale in data ### (con integrazione disposta in data ### ) è stato affidato il seguente quesito: “Voglia il CTU quantificare, sulla base dei documenti prodotti dalle parti e delle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi, in quanto relative a documenti costituenti principio di prova scritta, quali siano le spese effettivamente sostenute dall' attore #### nell'interesse dei convenuti e quali spese, di qualsiasi genere, siano già state ristorate. Quantifichi altresì, se del caso valendosi di ausiliario esperto nella materia, alla indicazione del quale viene sin da ora autorizzato, quali siano i compensi dovuti a ### per l'attività procuratoria che risulta svolta, secondo quanto risulta dagli atti. Proceda infine il CTU a tentativo di conciliazione tra le parti nel momento ritenuto più utile. Nello svolgimento dell'incarico il CTU si atterrà ai seguenti principi di diritto: “La deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c. Va confermato il principio per cui, poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.(Cfr in tal senso Cass. 20.4.2020 n. 7940, 25.5.1993 n. 5884, nonché Cass. 7.6.2013 n. 14457 e Corte di appello di Roma, sentenza del 20.9.2022, n. 572.). 
La relazione peritale, dettagliata, articolata, e corredata da specifici ### di ricostruzione contabile in relazione alle diverse parti del quesito, è stata depositata in data ###, e riporta, nelle conclusioni, a pag. 21 della relazione, quanto segue: 1. RENDICONTO: Analisi spese sostenute da parte attrice e spese ristorate.   ### delle spese indicate nel rendiconto, ma prive di documentazione giustificativa comprovante l'effettivo esborso, anche alla luce delle prove testimoniali come richiesto nel quesito, così come determinato dal ### ammonta a complessivi € 4.673,23, come indicato nel ### di ricostruzione rendiconto in allegato n. 2. Si precisa che gli importi percepiti dall'#### a titolo di compensi indicati nel rendiconto predisposto dallo stesso risultano complessivamente pari ad € 92.100,00, mentre gli importi percepiti a titolo di compensi dal sig. ### risultano complessivamente pari ad € 83.651,83 ( ### di ricostruzione rendiconto in allegato n. 2). Per completezza, si rammenta che le risultanze della CTU dell'arch. ### riferita ai compensi professionali spettanti all'#### per l'attività prestata ( di cui sopra - ndr) , ammontano complessivamente ad € 89.343,97.  2a. ### totale spettante, così come determinato dal ### per l'attività di domiciliazione fiscale ammonta a complessivi € 4.740,96.  2b. ATTIVITA' ### totale spettante, così come determinato dal ### per l'attività procuratoria ammonta a complessivi € 24.784,88, come indicato nel ### di ricostruzione in allegato n. 3.   ************** 
Ritiene questo giudice di accogliere le conclusioni cui è pervenuto il ### trattandosi di valutazioni e accertamenti che giungono all'esito di un serrato confronto con i ### confronto cui il CTU non si è sottratto avendo risposto puntualmente a tutti i rilievi sia di ordine processuale che di merito. 
Corre obbligo di precisare che le censure mosse da parte attrice all'operato del CTU appaiono del tutto infondate: dall'esame dei verbali e degli atti assunti e depositati dal CTU , così come dalla scansione delle attività peritali non si ravvisa nullità alcuna, ma esclusivamente legittimo esercizio dei poteri doveri che le norme assegnano al CTU in quanto pubblico ufficiale (artt. 61-64 cpc e 357 cpp.) In particolare, per quanto riguarda le osservazioni svolte da parte attrice ### che lamenta una supposta violazione del contraddittorio, si richiamano le puntualizzazioni del CTU dottoressa ### la quale ha dato prova di avere effettuato tempestivamente tutte le comunicazioni e di non aver impedito alcuna interlocuzione ammissibile nell'ambito delle operazioni a lei demandate. 
Anche la lamentata omissione del tentativo di conciliazione da parte del CTU non ha fondamento, atteso che le parti hanno chiesto ripetuti rinvii deducendo la pendenza di trattative, in parte concessi, formulandoli in un momento in cui gli accertamenti peritali non erano stati neppure iniziati, in un momento dunque in cui il CTU non poteva essere in grado di formulare alcuna seria e fondata proposta conciliativa. 
Al contrario, nessuna richiesta di procedersi a TC è pervenuta dopo la comunicazione della bozza ai ### essendosi le parti limitate a formulare numerose contestazioni e a rendere evidente l'impossibilità di pervenire a un accordo, per vero mai ricercato nel corso del lungo svolgimento del processo. 
Tanto premesso, il giudice osserva che la versione definitiva della relazione della D.  ssa ### tiene conto delle minute osservazioni dei ### e il CTU nell'analizzare e rispondere diffusamente ad ogni rilievo dei consulenti di parte, confutandoli ed è così giunta alle conclusioni riportate, alle quali questo giudice ritiene di aderire. 
Ed invero, come è noto, la consulenza può legittimamente assumere portata probatoria relativamente agli accertamenti affidati al perito ed in essa contenuti, quando di natura percipiente (v. Cass. 6155/2009); di contro, con riferimento ai rilievi dei CTP dal CTU respinti, giova rammentare che le valutazioni del CTP sono notoriamente equiparate a mera deduzione difensiva di parte, in quanto tale priva di significato probatorio (per tutte, Cass. 1902/2002). 
Nel caso in esame la consulenza d'ufficio risulta valida ed atta a superare ogni perplessità poiché tutte le questioni dai CTP sollevate sono state esaminate in contraddittorio, nello svolgimento delle operazioni peritali, e per di più sono state oggetto di osservazioni tecniche di tutte le parti, alle quali il consulente ha già fornito adeguate repliche (cfr. in particolare pagg. 7-9 e da pag. 13 in avanti), cui questo giudice si limita a rinviare con il conforto della Giurisprudenza (Cass. 1815/15). 
Ciò in quanto “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (sent. 282/2009). 
Così statuendo, la S.C. ha applicato al tema della consulenza il generale principio per cui il giudice non “è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4 cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito” (sent. 407/2006). 
A ciò valga unicamente aggiungere quanto segue: ### convenuta ha sollevato in particolare questioni attinenti i profili probatori relativi ai crediti dell'architetto ### Ebbene, secondo quanto è stato espressamente indicato nel quesito, il CTU ha tenuto conto delle risultanze testimoniali unicamente ove fosse presente quantomeno un principio di prova scritta. 
In particolare, nel caso del teste ### (soggetto al quale sono stati affidati i lavori agricoli e di manutenzione dei fondi gestiti dall'### per conto dei convenuti), escusso all'udienza del 18.5.2023, e specificamente contestato, si osserva che lo stesso ha dettagliatamente descritto l'attività espletata, per più anni, su una superficie di circa 24.000,00 mq di terreno agricolo e per questa è stato da ### retribuito con i fondi che gli attori gli mettevano a tale fine a disposizione. 
E' innegabile che la gestione dei pagamenti da parte di ### sia stata oltremodo confusa. Tuttavia deve riconoscersi che la descrizione del teste con riguardo ai lavori svolti e retribuiti trova molteplici riscontri sia nelle dichiarazioni di altri testi, che hanno confermato che era lui ad occuparsi della manutenzione dei terreni e delle coltivazioni degli odierni convenuti (fatto peraltro non contestato). 
Vi sono inoltre molteplici riscontri documentali, specificamente indicati nel prospetto di ricostruzione del rendiconto (all. 2 alla relazione del ###, costituiti per lo più da ricevute con sottoscrizioni autografe del teste e fatture relative agli acquisti del materiale necessario per procedere alle lavorazioni, con date congruenti. 
Vi sono anche talune fatture effettivamente emesse da ### a ### si tratta delle fatture n. 2/2014 del 24/9/2024; 3/2014 del 31.12.2014, la n. 1 del 22.6.2015 (quest'ultima specificamente per ### e sfalcio erba - € 707,60) e la n. 1 del 10.1.2026, come emerge dal prospetto (allegato 3 alla relazione) relativo alla documentazione prodotta a dimostrazione dell'attività procuratoria svolta da ### Lo stesso teste ha ammesso, con un eufemismo, di non aver “sempre” emesso fattura per le attività svolte per i ### al pagamento delle quali provvedeva ### per lo più in contanti. 
Deve infine convenirsi che trattasi di teste disinteressato che anzi ha reso dichiarazioni contra sé, considerati i possibili risvolti negativi sul piano fiscale1, delle dichiarazioni testimoniali di cui sopra. 
Ed allora, in ossequio alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione-civile-n-7940-del-20-04-2020 ove in motivazione si legge che “### il consolidato e risalente orientamento di questa Corte regolatrice, poichè ai sensi dell'art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (ex plurimis, Cass. 14/07/2003, n. 10989; Cass. 25/05/1993, n. 5884; Cass. 18/03/1968, 879)”, si ritiene pertanto valida ed utilizzabile la testimonianza del teste ### confortata da documenti e positivamente valutabile anche ai fini della validazione del rendiconto così come operata dal ### alle cui conclusioni si aderisce. 
Quanto infine all'ordinanza istruttoria con cui si è esclusa la testimonianza della signora ### essa viene qui confermata, poiché trattasi di teste che per quanto capace di testimoniare, come stabilito con ordinanza istruttoria del primo giudice assegnatario del fascicolo in data ###, in quanto coniuge di uno dei convenuti risulta tuttavia teste interessato, per di più chiamato a deporre su una serie di pagamenti asseritamente da lei stessa effettuati ed avvenuti in contanti per prestazioni non previamente determinate né specificamente dedotte né infine in alcun modo documentate. 
Di qui la conferma dell'ordinanza che non ne ha ammesso l'escussione. 
In conclusione, all'esito delle CTU espletate e dell'istruttoria esperita risulta accertato che: a) il corrispettivo dovuto all'### per lo svolgimento di attività professionale come progettista ammonta ad € 89.347.97.
Avendo lui stesso in sede di rendiconto dichiarato di aver ricevuto da parte convenuta la somma di 92.100,00 Euro, è tenuto a restituire a parte convenuta quale indebito la somma di € 2.752,00 e la stessa può essere posta in compensazione con i crediti di cui infra. 
Né possono nutrirsi dubbi riguardo al fatto che i pagamenti in suo favore effettuati dai convenuti nel periodo oggetto di indagine fossero relativi alle attività a lui commissionate in funzione dell'incarico ricevuto e non ad altre delle quali non vi è in atti notizia ( come da parte attrice adombrato nelle sue difese).  b) l'esame del rendiconto, detratte le somme esposte e non giustificate, porta a un saldo negativo di € 4673,23, come da prospetto ### del rendiconto, allegato alla CTU sub 2 c) il corrispettivo dovuto all'arch. ### per l'avvenuta messa a disposizione del proprio studio professionale per la domiciliazione fiscale dei convenuti ammonta a complessivi € 4.740,96.  d) Il corrispettivo spettante all'arch. ### per l'attività procuratoria ammonta a complessivi € 24.784,88, come indicato nel ### di ricostruzione allegato n. 3. 
In conclusione i convenuti #### e ### devono essere condannati a pagare all'attore ### la somma complessiva di € 29.525,48, per attività procuratoria, dalla quale detrarre € 4.673,23 per differenze emerse all'esito dell'esame da rendiconto ed € 2752,00 per onorari professionali ricevuti e allo stesso non dovuti, per una somma finale omnicomprensiva di € 22.100,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e accessori di legge, ove e nella parte in cui dovuti. 
Tenuto conto del fatto che le due CTU hanno nel complesso comprovato un credito del professionista inferiore al 50% di quanto inizialmente richiesto, ed addirittura inferiore a quanto già ricevuto, e che sono state solo in minima parte accolte le questioni di cui alla sentenza non definitiva del 15.10.2021, le spese di C.T.U, come già liquidate in corso di causa, vanno poste a carico delle i ### nella misura del 50%, mentre nella restante misura del 50% esse devono essere compensate tra le parti così come esistono giusti motivi per procedere alla compensazione integrale delle spese relative ai CTP che restano a carico della parte che le ha sostenute.
Parimenti, stante la soccombenza reciproca, sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite anche in relazione alla sentenza non definitiva pronunciata in corso di causa.  ### esecutiva ex lege.  P. Q. M.  ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, ###### e ### in solido tra loro a corrispondere all'arch. ### la residua somma di € 22.100,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e accessori di legge, ove e nella parte in cui dovuti.  ### Le parti al pagamento del 50% ciascuna delle spese delle due C.T.U. come già liquidate in corso di causa; ### fra le parti le spese sostenute per i rispettivi CTP e le spese di lite, anche in relazione alla sentenza non definitiva del 15.10.2021.  ### esecutiva. 
Così deciso in ### oggi 20.6.2025 

IL GIUDICE
### lorenzo


causa n. 1979/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Paola Antonia Di Lorenzo

M
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5956/2025 del 13-06-2025

... tra i condebitori solidali, alla graduazione delle responsabilità tra tutte le parti convenute, con condanna alla rivalsa. 1.5. Si è costituito, ancora, il dr. ### membro del collegio sindacale sino all'approvazione del bilancio del 2018, il quale ripercorrendo anch'egli le vicende della costituzione della società, ha dedotto di essere dottore commercialista esterno rispetto all'organizzazione della stessa, originariamente nominato quale sindaco su indicazione della ### la cui compagine sociale allora era gestita da un terzo gruppo familiare, “i Mancone”, che avevano ceduto la propria azienda ai f.lli ### ed al momento della cessione fu invitato da quest'ultimi a non dimettersi e rimanere in carica, in attesa di una sostituzione con altro tecnico che fosse da loro indicato. In diritto, ha sostenuto che il compito dei sindaci è limitato ad una vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e la loro responsabilità (art. 2407 c.c.) è prevista soltanto laddove risulti accertato il nesso di causalità tra il comportamento omissivo denunciato e le conseguenze che ne sono derivate e che, nel caso di specie, nei confronti del collegio sindacale non è mosso alcun addebito (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ### specializzata in materia di imprese Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### di ### dott. ### riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9003 del ### degli ### dell'anno 2020, avente ad oggetto: ### in materia di rapporti societari, pendente #### s.r.l., con sede ###### alla via ### 12 (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti ### e ### del foro di ### con elezione di domicilio presso il loro studio professionale in ####, via ### 2, per mandato in calce all'atto di citazione; #### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### di ### ed elettivamente domiciliat ####### n.21, in forza di procura speciale in data 22 settembre 2020 apposta su foglio a parte allegato alla comparsa di costituzione e risposta; #### A.### S.R.L. (C.F. ###), in persona del presidente del c.d.a. e legale rappresentante p.t., ### (C.F. ###, ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale ex art. 83, co. 3, c.p.c., dall'Avv. ### del ### di Napoli, con domicilio eletto presso il suo ### in Napoli, via ### n. 37; #### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in #### alla ### n. 26, per procura in atti; #### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### de ### la ### ed elettivamente domiciliat ###Napoli, ### d'### n° 15, per procura in atti; #### (C.F. ###), ### (C.F.  ### ), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), #### (C.F. ###), ### S.R.L. #### con sede ###### alla ### snc (C.F. ###), in persona del suo legale rappresentante p.t., ### s.r.l., con sede ####### alla via #### “###” (C.F. ###), in persona del suo legale rappresentante p.t.; CONVENUTI - #### ‘ ### - ### per l'### (C.F. ###9), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. prof. #### e ### con studio in ### al viale ### n.53, presso i quali elegge domicilio, per procura in atti; ### Rimessa in decisione con ordinanza del 9-10.4.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e replica. 
Conclusioni: come in atti.  MOTIVI della DECISIONE 1. ### S.r.l. - società operante nella c.d. “filiera dell'automotive”, che presta servizi di logistica alla ### s.p.a. ###, soprattutto presso l'impianto di ####, ma anche in ### e sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della ### e del c.d.  “###”, ossia dei fratelli ### e ### i quali infatti sono stati amministratori anche della ### e avente come socio di minoranza la “famiglia Maglione”, la quale è un socio qualificato, siccome radicato sul territorio operativo di ### - ha promosso azione sociale di responsabilità, ai sensi degli artt. 2476, 2477 e 2407 c.c., nei confronti di amministratori e sindaci per pagamenti indebiti effettuati in favore della ### S.r.l., della ### S.r.l. e della ### S.r.l., anch'esse convenute, concretanti non solo operazioni poste in essere in conflitto d'interessi, ma del tutto inesistenti, nonché per ingiustificati rimborsi ricevuti dagli amministratori ### e ### giudizio nelle more transatto con le società ### ed ### nonché con gli amministratori #### e ### e con i sindaci convenuti #### e ### non costituiti, di cui dunque è stata dichiarata la contumacia. 
Pertanto, il giudizio è proseguito solo relativamente alla domanda proposta nei confronti degli amministratori #### e ### amministratori dall'11 giugno 2018 al 16 giugno 2019, del sindaco ### del sig. ### amministratore dalla costituzione della società fino al giugno 2018, e della sig.ra ### amministratrice dal 13 maggio 2016 al 6 giugno 2018, nonché della ### 1.2. Si è costituito ### deducendo che l'iniziativa giudiziaria si colloca in un clima di grave dissidio tra i soci di ### s.p.a. (controllante di ###; ha, inoltre, precisato che fu sollevato dall'incarico di amministratore delegato già in data 13 settembre 2016 (quando l'assemblea provvide a sostituire il proprio organo gestorio ed i sindaci presi di mira dal ricorso ex art. 2409 c.c. all'epoca presentato al Tribunale di Roma per presunte irregolarità gestionali) e cessò ogni incarico lavorativo nella controllante il 30 aprile 2018. Ha, poi, eccepito che difetta la prova dell'adozione di delibera assembleare di autorizzazione all'azione e, dunque, una condizione dell'azione, nonché la prova del danno, deducendo che l'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito (ex art.2033 cc) o di risarcimento extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) e le ripetizioni nei confronti delle società convenute escluderebbe il danno nei propri confronti, chiedendo dunque la sospensione dell'azione. Quanto, poi, alla prima contestazione ha dedotto che egli non si è mai occupato della gestione amministrativa della società ed, in particolare, del controllo e del pagamento delle fatture, ma, nella sua qualità di manager esperto del settore della logistica e dei trasporti, si occupava principalmente di stipulare contratti di trasporto e logistica e di servizi mentre la gestione operativa era invece affidata all'### Egli poteva poi effettuare pagamenti con firma disgiunta sino al limite di € 20.000 (salvo il caso del pagamento dei salari e degli oneri previdenziali), con firma congiunta di altro consigliere negli altri casi; nessun pagamento ad ### relativo alle fatture in contestazione era stato autorizzato o effettuato da parte sua e le stesse (come tutte le fatture passive) risultano regolarmente gestite dall'### Inoltre, per quanto gli risultava, i servizi di cross docking e stoccaggio addebitati da ### sono reali ed effettivamente esistenti e giustificati dalla disponibilità di spazi per gestire nuove attività di stoccaggio, preparazione pallet, prelievo ed handling per dei clienti automotive, in quanto non vi era disponibilità di spazi presso il magazzino ### e ### nonché per gestire parte del materiale in arrivo e partenza con il servizio ferroviario gestito da SIT ### . Ha, infine, chiesto la chiamata in causa della ### atteso che per il periodo oggetto di causa, ### S.p.A., controllante di ### ha stipulato una polizza di responsabilità civile degli amministratori, sindaci, direttori generali per società non quotate ed enti senza scopo di lucro, recante il n. 82411159, che, all'art.2.6. è estesa anche a coloro che rivestivano una “### Esterna” in società partecipata, qual è SIT ### nei confronti della contraente ### Ha, inoltre, chiesto la chiamata in causa di ### atteso che all'atto della cessazione del suo incarico, con essa era intercorso un complesso accordo, in forza del quale aveva rinunciato “ad ogni azione o domanda nei confronti dello stesso”…, “con esclusione dei soli fatti attribuibili a dolo e colpa grave” e che la presente azione è da ritenersi promossa con il voto determinante di ### (che controlla ### con il 51% del capitale sociale) e dunque in violazione dell'impegno di cui sopra.  1.3. Si sono costituiti, altresì, la ### i sigg. ### e ### chiamando in via preliminare anch'essi in garanzia la ### of ### alla quale hanno denunciato il sinistro il ###.12.2020, in virtù della polizza di cui al capo che precede, nonché la chiamata in garanzia di ### s.p.a., controllante dell'attrice, in virtù dell'art. 2497, co. 2, c.c. che prescrive che, assieme alla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (in tesi avversa, ### quale controllante indiretta), risponde in solido “chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo”. In via preliminare, poi, hanno eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale di Napoli, ### e, di conseguenza, per territorio del Tribunale di Napoli, in quanto parte attrice svolge nei confronti delle società domande risarcitorie ovvero restitutorie, fondate sulla loro “responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale” nonché, quanto ad ### pure sull'“invalidità / inesistenza dei relativi negozi” che non attengono a rapporti societari. Quanto alla ventilata ma non dedotta espressamente responsabilità ex art. 2497 c.c. di ### hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della società attrice. Nel merito, hanno contestato la fondatezza delle avverse domande ed, in particolare, il tentativo di far ricadere sugli amministratori convenuti la responsabilità per danni che sarebbero il frutto di condotte illecite anteriori all'assunzione della carica, senza che, nel corso della stessa, essi abbiano peraltro precluso, vanificato o perso alcuna delle azioni eventualmente esperibili per neutralizzare gli effetti delle predette condotte, non avendo, dunque, in alcun modo contribuito né a cagionare tali danni, né a cristallizzarli. Inoltre, hanno dedotto che data l'inadeguatezza delle strutture di cui disponeva parte attrice, il ### (un anno e mezzo prima che il ### entrasse nel c.d.a.), ### e ### avevano stipulato un contratto, con durata dall'1.1.2017 al 31.5.2019, che rispondeva pienamente all'esigenza dell'attrice di ottenere, per le sue attività, una struttura adeguata ed, in particolare, la prima si impegnava a svolgervi, per conto della seconda, “attività di cross docking e stoccaggio delle merci provenienti dalla piattaforma treno, e successive attività di carico / scarico di treni sul proprio raccordo adiacente” e la seconda si obbligava a corrispondere un corrispettivo di € 4,50 al mq al mese per 5.000 mq quanto all'attività di stoccaggio, ed € 10.833,33 al mese quanto all'attività di cross docking; tale ultimo corrispettivo, con scrittura del 20.12.2017, atteso l'aumento di commesse, era incrementato ad € 19.166,67, con decorrenza dall'1.1.2018. Pertanto, tale contratto, stipulato prima dell'assunzione della carica da parte degli amministratori convenuti, fornisce giustificazione, attesa l'evidente utilità, ai pagamenti contestati, di cui hanno anche contestato la prova. Quanto all'addebito relativo ai rimborsi spese in favore dei convenuti sigg.  ### hanno rilevato la mancanza di prova del danno o dell'indebito, nonchè contestato che fossero privi di giustificazione, trovando fondamento nelle trasferte lavorative effettuate dagli amministratori e rimborsate a forfait su base chilometrica. In subordine, per l'ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle domande attoree, hanno chiesto l'accertamento, nei rapporti interni fra i convenuti coobbligati in solido, del grado di responsabilità di ciascuno, con condanna a rimborsare loro le somme che, a seguito di accoglimento (anche parziale) delle domande nei loro confronti, ciascuno di essi dovesse essere tenuto a versare all'attrice oltre la misura corrispondente al grado della sua responsabilità.  1.4. Si è costituita, altresì, ### deducendo che è la stessa descrizione degli addebiti operata ex adverso a porla in una posizione di estraneità o, quantomeno, di assoluta marginalità, rispetto alle contestazioni poste a fondamento dell'azione, illustrando le vicende sottese all'origine della società e dei gruppi di riferimento e sostenendo che ella aveva mantenuto - seppur soltanto formalmente ed in attesa della sua sostituzione, costantemente promessa dagli ### ma, di fatto, mai concretizzatasi sino al giugno 2018 - il ruolo di ### della per quasi due anni, durante i quali non solo non aveva mai richiesto, né percepito compensi (nonostante l'espressa previsione statutaria), ma non aveva neppure mai assunto alcuna decisione sostanziale per conto della società, né le era mai stata conferita alcuna delega ad operare per conto del sodalizio e non ebbe ad autorizzare alcun pagamento, neanche quelli oggetto delle avverse contestazioni. 
Infine, non tollerando ulteriormente la situazione di fatto nella quale, suo malgrado, si era ritrovata e resasi conto che le sue continue richieste informali al “### Ambrosio” di essere sostituita non sarebbero mai state prese in seria considerazione, con pec del 17.01.2018 rassegnò le proprie dimissioni con effetto immediato, poi posticipate al giugno dello stesso anno. Pertanto, ha sostenuto che tutte le contestazioni formulate dalla società istante attengono ad operazioni di cui ella non era a conoscenza o, comunque, dalla stessa mai autorizzate, per cui ha chiesto, in via riconvenzionale, che, si proceda, nei rapporti interni tra i condebitori solidali, alla graduazione delle responsabilità tra tutte le parti convenute, con condanna alla rivalsa.  1.5. Si è costituito, ancora, il dr. ### membro del collegio sindacale sino all'approvazione del bilancio del 2018, il quale ripercorrendo anch'egli le vicende della costituzione della società, ha dedotto di essere dottore commercialista esterno rispetto all'organizzazione della stessa, originariamente nominato quale sindaco su indicazione della ### la cui compagine sociale allora era gestita da un terzo gruppo familiare, “i Mancone”, che avevano ceduto la propria azienda ai f.lli ### ed al momento della cessione fu invitato da quest'ultimi a non dimettersi e rimanere in carica, in attesa di una sostituzione con altro tecnico che fosse da loro indicato. In diritto, ha sostenuto che il compito dei sindaci è limitato ad una vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e la loro responsabilità (art. 2407 c.c.) è prevista soltanto laddove risulti accertato il nesso di causalità tra il comportamento omissivo denunciato e le conseguenze che ne sono derivate e che, nel caso di specie, nei confronti del collegio sindacale non è mosso alcun addebito specifico ma soltanto censure generiche, che rimandano a presunti comportamenti dolosi posti in essere dagli amministratori o da terzi soggetti estranei alla compagine sociale in danno della stessa. Inoltre, ha dedotto che dagli allegati verbali di riunione del collegio sindacale nonché dalle relazioni unitarie inviate all'assemblea dei soci per le approvazioni dei bilanci, emerge con evidenza che il compito di controllo a carico dei sindaci è sempre stato scrupolosamente eseguito ed, in particolare, egli, non essendo “legato” ad alcuno dei due gruppi di soci, era il membro del collegio sindacale più attivo nella richiesta di informazioni, essendo suo interesse far luce su qualsiasi operazione contabile potesse destare il minimo sospetto. Ha chiesto, dunque, individuarsi i soggetti che abbiano eventualmente beneficiato delle denunciate operazioni di distrazione del patrimonio sociale, quantificando e graduando le rispettive responsabilità, formulando domanda di regresso/rivalsa ai sensi dell'art. 1299 c.c., per poter ripetere dagli stessi la parte dell'eventuale debito allo stesso imputato.  1.6. Disposta e autorizzata la chiamata in causa esclusivamente della compagnia assicuratrice, si è costituita la ### sostenendo nel merito che le domande attoree sono destituite di fondamento e di supporto probatorio, aderendo alle difese dei convenuti. 
Quanto alla garanzia assicurativa, ha dedotto l'operatività della clausola c.d. claims made, ossia con riferimento alle sole richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'assicurato durante il periodo di validità della garanzia, come chiaramente si legge nel frontespizio di ### (doc.1 pag.3) ed è precisato all'art. 6.4 del contratto assicurativo. Ha aggiunto, in particolare, che la polizza non opera nel caso di accertamento di un comportamento doloso o del conseguimento di un vantaggio indebito diretto da parte del beneficiario della copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 3.1, e che l'accoglimento della prospettazione attorea inevitabilmente implicherebbe la qualificazione dolosa delle condotte contestate ai convenuti chiamanti e, dunque, l'esclusione radicale dell'operatività della ### e ha sottolineato che l'indebita ###assegnazione da parte fratelli ### (e di ### e ### di “ingiustificati rimborsi spese” rientrerebbe nell'altra causa di esclusione della copertura assicurativa. 
Nel corso del giudizio, come anticipato, la ### srl ha depositato la delibera di autorizzazione alla proposizione della presente azione e, altresì, la transazione autorizzata, nelle more, con deliberazione assembleare del 18 gennaio 2021, con i convenuti amministratori, sigg.  ### con i sindaci, ### e ### nonché con le società ### e ### riducendo la domanda nei limiti del danno derivante gli addebiti non riguardanti direttamente i soggetti sottoscrittori dell'accordo.  2. Assolutamente priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa e, conseguentemente, per territorio. 
I convenuti, a riguardo, hanno sostenuto che parte attrice ha promosso nei confronti delle società convenute domande risarcitorie ovvero restitutorie, fondate sulla loro “responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale” nonché, quanto ad ### pure sull'“invalidità / inesistenza dei relativi negozi”, controversie che non atterrebbero a rapporti societari. 
In realtà, dall'esame dell'atto di citazione si ricava senza dubbio che parte attrice ha promosso azione sociale di responsabilità nei confronti dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo, chiamando in causa, altresì, come responsabili solidali, le società destinatarie dei pagamenti contestati a detti organi o comunque delle utilità derivanti dagli illeciti sociali a questi addebitati. 
Pertanto, si rientra chiaramente nell'ambito di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, come delineato dall'art. 3, co. 2, lett. a, D. Lgs. 27/06/2003, n.168, che si estende, in virtù del comma 3, alle cause con esse connesse.  3. Infondata è l'ulteriore eccezione di assenza della delibera assembleare di autorizzazione all'azione di responsabilità. 
La società attrice, con le note di trattazione scritta depositate in vista della prima udienza di comparizione e trattazione disposta con tale modalità, ha prodotto la delibera dell'assemblea sociale del 17.12.2020 che specificamente si riferisce al presente giudizio e agli amministratori e sindaci convenuti. 
Infondata a riguardo è la difesa di ### laddove ha dedotto che detta autorizzazione non si estende ad essa, atteso che nei confronti del terzo, diverso dagli organi sociali, chiamato a rispondere con vincolo di solidarietà a titolo di concorso nell'illecito degli stessi, la legge non contempla la necessità di una specifica autorizzazione assembleare, prevista invece per l'azione contro amministratori e sindaci - rispettivamente dagli artt. 2393, co. 1, e 2407, ult. co., c.c. per le s.p.a. ma non espressamente dall'art. 2476 c.c. per le s.r.l., qual è la società attrice - dovendosi ritenere dunque rientrare nel generale potere di gestione riservato agli amministratori, che come una qualsiasi altra azione a tutela del patrimonio sociale, possono liberamente valutare di chiamare terzi estranei alla società a rispondere solidalmente con gli organi sociali. 
Inammissibile, infine, è l'eccezione di invalidità della delibera, posta tardivamente dal convenuto ### solo negli scritti conclusionali, in mancanza altresì di tempestiva impugnazione della delibera medesima.   4. Infondata, ancora, è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società attrice rispetto all'azione ex art. 2497 c.c., atteso che - come si evince dall'attenta lettura già dell'atto introduttivo, nonché chiarito espressamente negli scritti conclusionali - l'attrice non ha esercitato tale azione ma ha allegato l'esistenza del rapporto di eterodirezione di ### come fatto secondario a sostegno della contestata responsabilità per gli assunti pagamenti illeciti. 5. Passando al merito, la domanda è in parte fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di cui in prosieguo. 
Il primo addebito mosso da parte attrice - attesa la transazione raggiunta in ordine alle contestazioni riguardanti i rapporti della società con ### e ### srl e ### s.r.l, nonché i pagamenti ricevuti dagli amministratori, sigg. ### che l'ha portata a rinunziare alle relative domande nei confronti di tutte le parti in causa e ridurre la domanda originaria in misura corrispondente, di cui ci occuperemo infra - riguarda i pagamenti per complessivi € 1.352.167,48 effettuati in favore di ### che la ### ha sostenuto concretare, in realtà, delle distrazioni, in quanto resi senza che controparte abbia reso alcuna prestazione in favore della stessa. 
I convenuti hanno giustificato detti pagamenti, deducendo che il ###, ### e ### hanno stipulato un contratto, con durata dall'1.1.2017 al 31.5.2019, che rispondeva all'esigenza dell'attrice di ottenere, per le sue attività, una struttura adeguata ed, in particolare, la prima si impegnava a svolgervi, per conto della seconda, “attività di cross docking e stoccaggio delle merci provenienti dalla piattaforma treno, e successive attività di carico / scarico di treni sul proprio raccordo adiacente” e la seconda si obbligava a corrispondere un corrispettivo di € 4,50 al mq al mese per 5.000 mq quanto all'attività di stoccaggio, ed € 10.833,33 al mese quanto all'attività di cross docking; tale ultimo corrispettivo, con scrittura del 20.12.2017, atteso l'aumento delle commesse, era incrementato ad € 19.166,67, con decorrenza dall'1.1.2018. 
Nella memoria depositata nel I termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., parte attrice ha contestato le due scritture prodotte da controparte, sconosciute alla società e una relativa a servizi effettuati verso un cliente, invece soddisfatti diversamente e ha contestato, altresì, che le prestazioni che sarebbero state commissionate alla ### sarebbero state motivate con l'inadeguatezza del sito dell'attrice, che invece era sempre stato utilizzato nel periodo di interesse, mentre ha dedotto che il sito della ### al tempo era inutilizzabile, perché privo delle prescritte autorizzazioni. Ha sostenuto, dunque, che gli importi corrisposti alla ### costituirono un finanziamento illecito, come altri infragruppo, per sostenerne lo stato di crisi in cui versava. Inoltre, ha rilevato che il valore dei contratti avrebbe richiesto la firma congiunta di due amministratori, stando alle previsioni statutarie.  ### memoria di cui all'art. 183, co. 6., c.p.c., la ### ha specificato le proprie contestazioni ai due contratti prodotti da parte avversa, in quanto il primo avente scadenza al 31.5.2019, data che, al momento della pattuizione, non corrispondeva a quella del contratto con ### cui era agganciato, solo successivamente prorogata al 31.5.2019, mentre quanto al secondo ha dedotto che esso era relativo a prestazioni poste a fondamento di diverse fatture della ### ha, dunque, contestato ancora la mancanza di prova di documenti di trasporto, di carico e scarico, corrispondenza etc. Ha aggiunto, inoltre, che in altro giudizio pendente innanzi a questo tribunale delle imprese (n.r.g. 6025/2020), ### ha attestato che almeno fino al 31.12.2018 il raccordo ferroviario non era utilizzabile in quanto non omologato e per di più a causa di un incendio (cfr. doc. 48 p. 27) e che, d'altronde, la ### dal settembre 2013 ad oggi, svolge senza soluzione di continuità le medesime attività ferroviarie senza avere mai usufruito del raccordo ferroviario della ### I convenuti hanno contestato la tardività delle difese espletate nella II memoria degli attori e, comunque, ne hanno contestato la fondatezza. In particolare, hanno sostenuto che non è affatto vero che ### avrebbe «attestato che almeno fino al 31.12.2018 il raccordo ferroviario non era utilizzabile in quanto non omologato (non si sa quando lo è stato) e per di più a causa di un incendio», ma ### ha affermato, nell'altro giudizio, che in data 1° marzo 2018 un incendio danneggiò l'hub e che l'esecuzione dei lavori di ripristino si conclusero sul finire del medesimo anno, cosa che non significa affatto che il raccordo rimase inutilizzato, non omologato etc. , anche considerando che il raccordo (che è un binario intermodale) è cosa diversa dall'hub. La ridotta funzionalità dell'uno non implica inutilizzabilità dell'altro.   Ebbene, deve ritenersi che i contratti prodotti dai convenuti forniscono prova sufficiente della prestazioni che giustificano i pagamenti contestati dalla ### come invece illeciti perché relativi a servizi inesistenti. 
Le obbligazioni a carico della ### effettuate per conto della ### di cui al contratto stipulato il ### e rinegoziato, con previsione di un nuovo corrispettivo, il ###, consistevano in “attività di cross docking e stoccaggio delle merci provenienti dalla piattaforma treno, e successive attività di carico / scarico di treni sul proprio raccordo adiacente” (art. 2 contratto in atti); l'attrice, invece, si obbligava a pagare un corrispettivo di € 4,50 al mq per 5.000 mq al mese quanto all'attività di stoccaggio ed € 10.833,33 al mese quanto all'attività di cross docking. Quest'ultima attività era specificata nell'impiego di due unità lavorative con orario 6-22, l'utilizzo di un carrello elevatore e di un bilico per navette da magazzino per piazzale treno (art. 3); tale ultimo corrispettivo, con scrittura del 20.12.2017, atteso l'aumento delle commesse, era incrementato ad € 19.166,67, con decorrenza dall'1.1.2018. 
Infondate sono, dunque, le contestazioni di parte attrice dell'assenza di documenti di trasporto o di carico e scarico, atteso che si trattava di prestazioni convenute in misura fissa, sia per quanto riguarda le aree messe a disposizione per lo stoccaggio, che per la forza lavoro e le attrezzature necessarie per le attività di cross docking, a fronte delle quali era previsto un corrispettivo in misura fissa e non già variabile sulla base del volume delle commesse, ipotesi in cui, invece, sarebbe stato effettivamente necessario dare la prova della misura della prestazione cui commisurare il corrispettivo.
Le circostanze nuove articolate da parte attrice a sostegno della domanda solo con la II memoria istruttoria, di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e, dunque, tardivamente, sono inammissibili e non possono essere esaminate.   Pertanto, deve concludersi che a fronte dei contratti prodotti dai convenuti, idonei a giustificare causalmente i pagamenti contestati, l'attrice non ha dato prova idonea a sostegno dell'illegittimità dei pagamenti o, comunque, della falsità dei contratti medesimi.   Irrilevante, nel caso di specie, è il richiamo agli arresti giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova in materia di adempimento dei contratti, atteso che la fattispecie che ci occupa non riguarda una domanda di risarcimento o risoluzione per inadempimento del contratto concluso con la ### quanto piuttosto un'azione contrattuale di responsabilità per inadempimento degli obblighi a carico di amministratori e sindaci di società, rispetto alla quale la contraente ### è stata chiamata a rispondere in concorso, ai sensi dell'art. 2055 c.c..   In tale ipotesi, è indubbio che grava sull'attore la prova dell'illecito ossia della violazione degli obblighi di corretta e diligente gestione che, nel caso di specie, si concreta nella contestata natura illegittima dei pagamenti delle fatture emesse dalla ### e della mancanza di causa degli stessi, che invece è rimasta priva di idoneo supporto probatorio, a fronte della produzione da parte dei convenuti dei contratti in cui, invece, dette fatture e i pagamenti contestati trovano fondamento causale.   Ciò porta ad escludere anche l'esistenza di un pagamento indebito nei confronti della ### pur invocato da parte attrice nei propri scritti, attesa la prova dell'esistenza delle pattuizioni contrattuali di cui sopra, in cui, invece, i contestati pagamenti trovavano causa.   Invero, in caso di ripetizione dell'indebito sarebbe stato onere dell'attore dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione indicata dal convenuto (cfr. Cass. civ., sez. III, 27/05/2024, n. 14788).   Del resto, anche a voler esaminare la documentazione prodotta con le II memorie di parte attrice, a sostegno di allegazioni ivi tardivamente articolate, la stessa non appare decisiva per concludere nel senso dell'inesistenza delle prestazioni contemplate nelle fatture poste dalla ### a sostegno dei pagamenti da essa ricevuti, se solo si consideri che le diverse fatture relative alla commessa U- ### solo in parte riguardano il medesimo periodo contemplato nella scrittura del 20.12.2017 con cui è stata pattuita la modifica del corrispettivo dovuto alla ### e che quanto dedotto nell'altro giudizio circa l'assenza di autorizzazioni e l'incendio che ha interessato la ### non è decisivo ai fini della prova dell'inutilizzabilità del raccordo ferroviario cui si riferiscono i contratti prodotti in questa sede, quanto piuttosto dell'hub pur presente nello stesso sito.
Infine, irrilevante è anche la circostanza dedotta da parte attrice del potere di ciascun amministratore di procedere ai pagamenti, ma con firma congiunta per gli importi di valore superiore ad € 20.000,00, in quanto anche a voler riconoscere una violazione di tale limitazione dei poteri dispositivi, non è individuabile alcun danno per pagamenti effettuati anche da parte di uno solo degli amministratori di importi comunque contrattualmente dovuti.   In definitiva, dunque, la domanda non appare provata.  4. Fondata è, invece, la domanda relativa ai rimborsi attribuitisi da giugno 2018 a maggio 2019 dagli amministratori sigg. ### e ### in assenza di giustificazione, per complessivi € 45.072,03. 
Gli stessi hanno contestato l'assenza di causa, deducendo che essi, invece, trovavano fondamento nelle trasferte lavorative effettuate dagli amministratori pure, ma non solo, da e per i vari stabilimenti del ### e rimborsate a forfait su base chilometrica. 
Tali difese non appaiono fondate. 
Invero, manca in atti qualsiasi delibera assembleare che legittimasse tali rimborsi come voce ulteriore del compenso da corrispondere agli amministratori (art. 2389, co.,1, c.c.) o anche una delibera dell'organo amministrativo che regolasse in qualche modo le spese sostenute nell'adempimento dell'incarico. 
In verità dai prospetti prodotti dall'attrice (cfr. all. 55) risulta che detti importi sono stati calcolati applicando la tariffa di € 0,93 a km e non già a forfait, senza alcuna pattuizione. 
In mancanza, dunque, di prova di qualsiasi convenzione che legittimasse detti importi, i prelievi effettuati a detti fini devono ritenersi illegittimi, con conseguente responsabilità degli amministratori in misura corrispondente. 
Risulta, dunque, raggiunta la prova di detti pagamenti illeciti, attraverso la produzione non solo dei prospetti analitici delle spese ma anche dei relativi bonifici nominativi e periodici effettuati con detta causale, prodotti dall'attrice con la II memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (cfr. doc.  55), nonché con la documentazione contabile depositata a corredo dell'atto di citazione (cfr., all. 32 - 43). 
Nessuna responsabilità può ascriversi, per il titolo che ci occupa, a ### e ### cessati dalla carica il 6 giugno 2018, prima dell'assunzione della stessa da parte dei sigg. ### e, dunque, dell'effettuazione dei pagamenti che ci occupano. 
Responsabile è, invece, oltre ai percettori dei pagamenti, anche il convenuto dr. ### amministratore in carica nel medesimo periodo, 11 giugno 2018 - 16 giugno 2019, in cui erano in carica i sigg. ###
Invero, così come per gli amministratori non esecutivi, gli elementi costitutivi della fattispecie integrante la responsabilità̀ solidale degli amministratori diversi da quelli che abbiano specificamente posto in essere la condotta materiale illecita sono, sotto il profilo oggettivo, l'inerzia, il fatto pregiudizievole antidoveroso altrui e il nesso causale tra inerzia e danno, e, sotto il profilo soggettivo, la colpa la quale, a sua volta, si atteggia o nell'inadeguata conoscenza del fatto di chi ha in concreto cagionato il danno, o nella colposa ignoranza del fatto altrui per non avere colto i segnali dell'altrui illecita condotta, pur percepibili con la diligenza richiesta per l'espletamento della carica, ovvero ancora nell'inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivati al fine di scongiurare l'evento evitabile con l'uso della diligenza predetta (argomentato da ultimo da Cass. civ., sez. I, 22/04/2024, n. 10739). 
Nel caso di specie, è chiaro che il dr. ### componente dell'organo gestorio della ### unitamente ai convenuti sigg. ### che hanno materialmente posto in essere i prelievi contestati, con l'ordinaria diligenza richiesta dall'incarico avrebbe dovuto rendersi conto degli illeciti rimborsi spese percepiti dagli stessi, anche considerando che analogo trattamento non veniva a lui riservato, pur essendo componente del medesimo consiglio di amministrazione; pertanto, il non essersi reso conto o il non essersi attivato per porre fine a tali prelievi illeciti è causa della responsabilità solidale del medesimo, per i danni arrecati al patrimonio sociale, che altrimenti avrebbe potuto evitare. 
Analogamente deve rispondere in solido il sindaco dr. ### in carica dal 30.4.2015 fino all'approvazione del bilancio 2018. 
Invero, i componenti dell'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2407 c.c., devono vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; nell'adempimento di tali obblighi è chiaro che il sindaco dr. ### avrebbe dovuto rilevare l'effettuazione da parte di alcuni degli amministratori di prelievi ingiustificati per rimborso spese, che non trovavano causa in alcuna delibera assembleare o diversa pattuizione, né erano comunque supportati della relativa documentazione giustificativa. 
Né valgono ad esimerlo da responsabilità i verbali delle riunioni dallo stesso prodotti, atteso che proprio se avesse adempiuto scrupolosamente i propri compiti di controllo, come invece sostenuto, avrebbe dovuto accorgersi di tali comportamenti illegittimi degli amministratori. 
In conclusione, i sigg. ### e ### sono responsabili e vanno condannati ciascuno per l'intero importo dagli stessi sottratto, pari rispettivamente ad € 22.521,98 ed € 22.550,05 (come risulta dalle schede contabili e dai bonifici agli stessi intestati), e in solido con gli stessi il dr. ### e il dr. ### amministratore e sindaco in carica nel periodo in cui detti pagamenti illeciti stati effettuati. 4.1. A questo punto, va affrontata l'incidenza sul giudizio della transazione conclusa tra la ### con gli altri convenuti, sigg. #### S.r.l. e ### con scrittura privata del 17 dicembre 2020 cfr. (all. C prima memoria), approvata dall'assemblea il 18 gennaio 2021 (cfr. all. B le note di trattazione scritta per l'udienza del 24.6.2021), dalla lettura della quale risulta espressamente che si tratta di una transazione “novativa e parziaria”, ossia limitata alla quota dovuta dai soli condebitori solidali sottoscrittori della stessa, “pari alla somma di € 1.228.547,44#, corrispondente, oltre agli accessori e alle spese, alla complessiva richiesta di risarcimento danni ai sensi della citazione, diminuita di quanto domandato in relazione agli importi illegittimamente incassati dalla convenuta ### s.r.l. e dai sig.ri ### e ### pe altri in tutto € 1.397.239,51” (cfr. capo c. delle premesse). 
Inoltre, è previsto che la transazione con i sigg. ### e ### S.r.l. è estesa anche ai dr. ### e ### ”i quali nulla dovranno corrispondere alla ###”. 
In seguito a tale transazione, l'attrice ha ridotto la domanda in misura corrispondete all'intero danno contestato ai convenuti riconducibili al c.d. “### Maglione” , per cui riguardo alle relative contestazioni nessuna statuizione deve prendersi neppure nei confronti dei convenuti rimasti in giudizio. 
La transazione, invece, non si estende ai diversi addebiti mossi alla ### e ai sigg.  ### per le quali erano stati chiamati a rispondere in solido anche gli altri amministratori, sigg. #### e ### nonché con gli altri sindaci, dr. ### e ### se è vero che la transazione è espressamente indicata come novativa e parziale, dunque relativa esclusivamente alle contestazioni degli illeciti pagamenti contestati alla ### S.r.l. e alla ### nonché per gli illeciti rimborsi attribuitisi dai convenuti amministratori sigg. ### Dunque, in esito alla transazione, in verità, parte attrice ha ridotto la domanda in misura corrispondente all'intero importo degli addebiti posti a fondamento della transazione medesima, indistintamente nei confronti di tutti i convenuti, indipendentemente dal fatto che fossero o meno parte della transazione, mentre ha insistito negli ulteriori addebiti. 
In particolare, dalle conclusioni come modificate nel I termine di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.  e ribadite nella comparsa conclusionale, si ricava che l'attrice ha insistito nell'accertamento della responsabilità e conseguente condanna della “### s.r.l. degli amministratori ##### e ### e ### nonché del sindaco, ai sensi dell'art. 2407 c.c., ### Caiazzo”. 
Se ne ricava che l'attrice ha rinunziato alla domanda verso gli altri amministratori e sindaci rimasti contumaci, anche quali citati come solidalmente responsabili per il danno non rinunziato verso il gruppo ### (### e sigg. ###, come chiarito anche nella comparsa conclusionale. 
Dunque, nessun impatto ha la transazione sull'unico addebito accertato come fondato con la presente decisione, in quanto del tutto avulso dalla transazione medesima. 
Invece, atteso che parte attrice ha insistito nella domanda come ridotta solo nei confronti degli amministratori e sindaci che non hanno preso parte alla transazione, se ne deve ricavare il venir meno dell'interesse a qualsiasi decisione nei confronti dei sottoscrittori della transazione medesima, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ossia nei confronti di ###### S.r.l. ### e #### S.r.l., ### e ### 5. Restano da esaminare le domande proposte da tutti i convenuti volte a: - accertare, nei rapporti interni fra i convenuti coobbligati in solido, il grado (ovvero la percentuale) di responsabilità di ciascuno di essi nella produzione dei danni riconosciuti all'attrice; - per l'effetto, condannare gli altri convenuti a rimborsare le somme che, a seguito di accoglimento parziale delle domande nei loro confronti, ciascuno di essi dovesse essere tenuto a versare all'attrice oltre la misura corrispondente al grado (ovvero alla percentuale) della sua eventuale responsabilità. 
Trattandosi di pagamenti direttamente ricevuti dai soli amministratori ### e ### si ritiene che gli stessi siano responsabili ciascuno in via esclusiva per l'intero importo dagli stessi sottratto, pari rispettivamente ad € 22.521,98 ed € 22.550,05, mentre nessuna responsabilità può individuarsi, nei rapporti interni, a carico dell'altro amministratore, dr. ### e del sindaco, dr. ### nonché in capo a ### per le appropriazioni poste in essere da ### e da quest'ultimo per le appropriazioni poste in essere da ### ritenendosi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 1298, co. 2, c.c., in virtù dell'esclusivo vantaggio ricevuto dai due amministratori diretti destinatari dei prelievi illeciti accertati.   ### di regresso va, dunque, accolta limitatamente ai convenuti costituiti in giudizio e, atteso che nessun pagamento a titolo risarcitorio è già stato effettuato in favore di parte attrice, si tratta di una condanna in futuro, nella misura in cui i convenuti sui quali non cade, nei rapporti interni, la responsabilità, adempiranno la condanna di cui alla presente decisione. 
Nessuna statuizione può essere presa nei confronti degli amministratori e sindaci rimasti contumaci, nei cui confronti il g.i. condivisibilmente non ha autorizzato la chiamata in causa relativamente alla proposta azione di regresso.   6. Va esaminata, infine, la domanda di garanzia promossa nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa.  In primo luogo, va affermata l'operatività temporale della copertura assicurativa invocata, in virtù della polizza D&O n. 82411159, ricomprendente le responsabilità degli amministratori delle società controllate (in particolare, artt. 2.6 e 2.9), con decorrenza, come affermato dai convenuti chiamanti in causa, quantomeno dal 24.11.2014 in virtù della clausola c.d. claims made e per un massimale di (€ 3.000.000,00, poi elevato ad € 5.000.000,00), stipulata da ### s.p.a., controllante dell'attrice ### con ### of ### (oggi ### “Chubb”), alla quale hanno denunciato il sinistro con comunicazioni inviate con PEC del 16-18-19.12.2020 (cfr. all. 1 a-c), rientrante, pertanto, nella validità della polizza.   Fondata è la difesa della ### dell'inoperatività della copertura assicurativa con riferimento alla posizione dei convenuti sigg. ### in relazione all'indebita ###assegnazione degli importi illegittimamente acquisiti come ingiustificati rimborsi spese, che deve ritenersi rientrino nella causa di esclusione della copertura assicurativa di cui all'art. 3 lett. f), che si riferisce ai danni conseguenza diretta o indiretta del conseguimento da parte dell'assicuratore di benefici personali, remunerazioni o privilegi ai quali non avesse legalmente diritto.   E' indubbio che il prelievo indebito di importi da parte dei sigg. ### a loro diretto vantaggio concreta una remunerazione alla quale non avevano diritto per legge, come accertato ai capi che precedono.   La domanda va, invece, accolta quanto alla posizione dell'altro amministratore dr. ### in quanto non può ritenersi operante l'altra causa di esclusione della copertura assicurativa di cui alla precedente lett. e) del medesimo art. 3, che riguarda i danni conseguenza diretta o indiretta di una condotta dolosa o di una intenzionale violazione dei doveri di legge, in quanto la violazione dell'obbligo di diligente gestione e l'omesso doveroso controllo sui prelievi posti in essere dagli altri amministratori, nel caso di specie non risulta provato che sia riconducibile ad un comportamento posto in essere intenzionalmente dal convenuto, quanto piuttosto in una copia sia pur grave dello stesso nel contravvenire all'adempimento diligente dei doveri impostigli dalla legge. 
La domanda, infine, è assorbita quanto alla chiamata in causa del convenuto ### nei confronti del quale la domanda da cui deriva la garanzia viene respinta.  7. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza tra parte attrice e la ### nonché i convenuti totalmente vittoriosi, mentre in considerazione della reciproca soccombenza, in relazione ai diversi addebiti, si ritiene di compensare integralmente le spese tra parte attrice e i convenuti sigg. #### e ### Analogamente, attesa la soccombenza nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa, i convenuti soccombenti sigg. ### vanno condannati al pagamento delle spese in favore della stessa, mentre la ### va condannata nei confronti del convenuto chiamante in causa vittorioso dr. ### non essendo fondate le difese della stessa in ordine alla mancanza della previa approvazione delle spese per quelle liquidate nelle decisioni giudiziali. 
La liquidazione viene effettuata tenendo conto delle tariffe vigenti in relazione allo scaglione corrispondente al valore della condanna. 
Infine, nulla va disposto quanto alle spese nei confronti dei convenuti contumaci nei confronti dei quali parte attrice, in esito alla transazione, ha rinunziato integralmente alla domanda.  P. Q. M.  Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di ###### S.r.l. ### e #### S.r.l., ### e ### - Rigetta le domande nei confronti di ### e ### S.r.l., ### e ### - In parziale accoglimento della domanda come modificata con la I memoria depositata da parte attrice nei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., condanna ### al risarcimento dei danni subiti dalla stessa nella misura di € 22.521,98 e ### nella misura di € 22.550,05, in solido tra gli stessi e condanna, altresì, in solido ### e ### - Accerta, nei rapporti interni, l'esclusiva responsabilità di ### nella causazione dei danni nella misura di € 22.521,98 e di ### nella causazione dei danni pari ad € 22.550,05 e, pertanto, condanna gli stessi, nonché ### nei confronti di ### e ### nei confronti di ### a rivalere gli altri convenuti soccombenti degli importi che eventualmente questi ultimi corrisponderanno all'attrice in virtù della presente decisione; - Respinge la domanda di garanzia promossa da ### e ### nei confronti di ### - In accoglimento dell'azione di garanzia promossa da ### condanna ### a rivalere lo stesso di quanto corrisponderà eventualmente a parte attrice in dipendenza della presente decisione; - Condanna la ### S.r.l. al pagamento delle spese legali in favore di ### e ### S.r.l., ### e ### che liquida in € 20.000,00 per compensi in favore di ciascuno di essi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; - Compensa integralmente le spese di lite tra ### S.r.l., ### e #### e ### - ### e ### al pagamento delle spese legali nei confronti di ### che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; - ### al pagamento delle spese legali in favore di ### che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; - Nulla sulle spese nei confronti di ###### S.r.l. ### e #### S.r.l., ### e ### Così deciso in Napoli, lì 7.1.2025 ### dott. ### dott.

causa n. 19605/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Grimaldi Ilaria, Di Lonardo Salvatore

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Tribunale di Pavia, Sentenza n. 1587/2023 del 07-12-2023

... figura autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art 96 comma 1 e 2 e con queste cumulabile e va a integrare una sanzione di carattere pubblicistico volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. È un'ipotesi di lite temeraria che può prescindere dalla domanda di parte e prescinde dalla prova del danno derivato dalla condotta processuale della controparte, ma non prescinde dall'accertamento della mala fede o colpa grave (“La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile” (ex multis Cass. 30.11.2012, n. 21570) In questo giudizio vi è infondatezza della domanda dei convenuti a causa della prova del titolo su cui si fonda la pretesa attorea e della congruità dell'importo esposto, ma non si ravvisano elementi processuali o (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5513/2021 promossa da: (c.f. ) elettivamente domiciliato ### de' #### - ###. Marconi, 25, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta unitamente e disgiuntamente all'avv.  ### giusta delega allegata, i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti ### contro (cf. ) e (cf. ) elettivamente domiciliato in ### 38, presso lo studio dell'avv. ### il quale li rappresenta e difende unitamente, giusta delega allegata e che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti ### Conclusioni delle parti Le parti hanno concluso come da udienza del 20.9.2023 svoltasi in forma scritta e note depositate in via telematica e, segnatamente: ### P. ### P. #### Per parte attrice “### all'###mo Tribunale di Pavia, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta previe le declaratorie anche incidentali del caso: in via pregiudiziale, nel rito: - dichiarare inammissibile, ovvero la nullità ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 163 n. 4 e 164 4° comma c.p.c. della domanda di accertamento effettuata dai convenuti, anche in via incidentale, relativa ai corrispettivi percepiti dallo ### da parte di ne i periodi anteriori al 2019, e comunque respingerla per sua manifesta infondatezza; nel merito: a) dichiarare tenuti e condannare in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, e in solido tra loro, a corrispondere allo la somma di € 14.640,66 (comprensivi di C.P. 4% e I.V.A. 22% ed al lordo della ritenuta d'acconto), ovvero la maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia, oltre: - agli interessi al tasso legale sulla somma capitale dal dì del dovuto alla trasmissione dell'invito alla stipula della negoziazione assistita e al tasso commerciale da tale invio sino al saldo del dovuto; - alle spese relative allo svolgimento del procedimento di negoziazione assistita per l'ammontare determinato nella tabella 25 bis della tariffa professionale, oltre ai costi di sua attivazione; - al rimborso delle ulteriori spese prodromiche all'instaurazione del presente giudizio, tra cui ### 447,33 a titolo di rimborso dei diritti relativi alla richiesta del parere di congruità; b) condannare, ex art.  96, comma 3, c.p.c., la e in solido tra loro, al pagamento a favore dello di una somma equitativamente determinata, per avere i convenuti resistito in giudizio in mala fede. Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio. In via istruttoria: - in denegata ipotesi di ammissione, anche parziale, delle prove testimoniali dedotte “ex adverso”, a) ammettere la prova contraria diretta sulle circostanze di fatto dedotte dai convenuti mediante escussione della rag.   domiciliata in ### presso lo studio ; b) sempre in prova contraria, ammettere le prove per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che prima dell'avvento della fatturazione elettronica, le fatture protocollate ed emesse dallo per la propria attività di consulenza, venivano consegnate alla ### unitamente al resto delle fatture passive che aveva in precedenza consegnato allo stesso per la redazione della contabilità; 2) vero che le registrazioni contabili riferite alla sono aumentate di anno in anno e, dall'anno 2017, la ditta individuale è passata dall'avere un organico di n. 2 dipendenti ad uno di n. 5 (cfr. i nostri docc. nn. 29) e 30), che si sottopongono in visione al teste). Testimoni sui suddetti capitoli: la rag.   la si g.ra , domicili ata presso la Per parte convenuta e “### ogni accertamento e dichiarazione, anche incidentale in relazione agli importi effettivamente dovuti dai convenuti e quali aventi causa delle ### nel corso dell'intero rapporto contrattuale, respingere le domande tutte formulate dallo , con particolare riferimento alla richiesta di condanna al pagamento della somma di ### 14.640,66, assolvendo così i convenuti e dalle domande tutte formulate dallo . #### vittoria delle spese di lite. ### ogni e più ampia riserva istruttoria, con particolare ma non esaustivo riferimento alla produzione di documenti, all'articolazione di capitoli di prova e all'indicazione di testimoni, e c hiedono amm ettersi prov a pe r int erpello e testi sull e circostanze sui capitoli di prova articolati tanto nella comparsa di costituzione e risposta quanto nelle successive memorie ai sensi dell'articolo 186 sesto comma c.p.c., con i testimoni già indicati” Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato lo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Pavia, la e il sig.  al fine di far accertare e dichiarare l'esposizione debitoria di questi ultimi, in solido, per la somma di € 14.640,66 (comprensivi di C.P. 4% e I.V.A. 22% ed al lordo della ritenuta d'acconto) e, quindi ottenere condanna al pagamento della citata somma, oltre la refusione delle spese della procedura di negoziazione. ### A supporto della propria domanda parte attrice deduceva che: lo studio aveva prestato attività di consulenza senza soluzione di continuità a favore della a far tempo dall'anno 2012, sostanziantesi, in particolare, nella elaborazione della contabilità, nelle liquidazioni I.V.A. e nei conseguenti adempimenti fiscali oltre che nell' elaborazione dei cedolini, nell'assistenza e nella gestione delle paghe; aveva esercitato tali attività fino alla fine del mese di luglio 2020 e senza contestazioni; a seguito di richiesta di compenso, nell'aprile 2020, il sig. pur non contestando la somma, aveva dichiarato di non essere in grado di versare il corrispettivo dovuto; solo successivamente, nel giugno 2020, aveva dichiarato di voler recedere dal rapporto contrattuale per quanto riguardava la gestione della contabilità precisando contestualmente che, al contrario, per le buste paghe, vi sarebbe stata continuazione di rapporto, sia pure per un tempo limitato; malgrado ulteriori richieste, non era stato dato riscontro alla pretesa della parte attrice; lo studio, a fronte di contestazione circa l'ammontare, aveva provveduto altresì a fare accertare la regolarità dell'importo oggetto di domanda dal competente ordine professionale; in data 22 dicembre 2020 l'azienda commerciale di era stata conferita nella amministrata da e di c ui e gli risult a e ssere il soc io di magg ioranza; ai sensi dell'art. 2560 c.c. la parte non era liberata e l'acquirente rispondeva dei debiti. 
Si costituivano e il sig. c ontestando q uanto e x adverso dedotto ed eccependo che: non vi era alcun specifico accordo scritto tra le parti, né si potevano utilizzare criteri sussidiari per la determinazione dei compensi professionali ; la quantificazione era stata unilateralmente formulata solo al momento della cessazione dell'incarico professionale; al momento del conferimento dell'incarico professionale, le parti si erano accordate per la corresponsione da parte di di un compenso periodico che per quanto inteso dal cliente avrebbe dovuto esaurire le richieste economiche del professionista; solo nel 2019 la parte convenuta si era resa conto che le richieste avvenivano con l'indicazione di acconto; lo studio non aveva mai inviato una nota complessiva dei compensi; vi era stato un aumento dei compensi mai concordato; inoltre il sig. aveva formulato plurime contestazioni; avevano corrisposto già plurime ### somme nel corso degli anni precedenti, esaustive rispetto all'ammontare complessivo dovuto. 
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. la causa era istruita mediante documentazione acquisita dalle parti nonché ### all'udienza del 20.9.2023, svoltasi in forma scritta, le parti precisavano le conclusioni come da note depositate ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.Il rapporto professionale 2.La determinazione del compenso 3.Le spese processuali 1. Il rapporto professionale Nel merito, in via generale, e in punto di diritto, occorre premettersi che ai sensi dell'art. 2697 c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."; secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione di tale articolo, “ il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento” (in termini Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533). 
Alla luce della giurisprudenza sopra evidenziata gravava quindi anzitutto sullo studio professionale, quale attore, dimostrare la conclusione di accordo contrattuale con avente ad oggetto ad oggetto la prestazione professionale dedotta e in secondo luogo, l'effettiva e corretta esecuzione dell'attività oggetto di contratto; su parte convenuta viceversa, gravava l'onere di dimostrare fatti estintivi ### e impeditivi o modificativi dell'obbligazione.  ### il consolidato orientamento giurisprudenziale la conclusione di contratti di conferimento di incarico professionale intercorsi tra privati, può avvenire in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, non essendo necessaria la forma scritta ### né ad substantiam né ad probationem potendo essere concluso anche per facta concludentia (ex multis Cass. 3.10.2017 n. 23104 i Cass. 22.10.2013 n. 23957) Conseguentemente, è pacificamente possibile anche il conferimento orale di incarico; in tal caso, la sussistenza di un rapporto contrattuale può essere provata sia mediante testimoni sia mediante indizi o elementi presuntivi, purché questi ultimi siano gravi, precisi e concordanti (sul valore degli elementi indiziari ai fini della prova di un rapporto professionale cfr. Cass. 24.2.2004 n. 3646, secondo cui “ il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre ed, a tal fine, è necessario che l'esistenza del fatto ignoto sia allegato e dimostrato come dotato di ragionevole certezza, se pure probabilistica; il requisito della precisione impone che i fatti noti, dai quali muove il ragionamento probabilistico, e l'iter logico nel ragionamento stesso seguito non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica; in fine, il requisito, unificante, della concordanza richiede che il fatto ignoto sia desunto, salvo l'eccezionale caso d'un singolo elemento di gravità e precisione tali da essere di per sè solo esaustivamente ed incontrovertibilmente significativo, da una pluralità di fatti noti gravi e precisi univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza”). 
A riguardo, sempre in linea generale, in tema di compenso per la prestazione di opera intellettuale, in assenza di prova scritta soccorre l'interprete l'art. 2333 c.c. secondo cui “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”. 
In ordine alle modalità di determinazione del compenso, nonché alla forma dell'accordo tra il professionista e il cliente, ai sensi dell'art. 9 c. 4 d.l. 24.1.2012 n.1 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e come ulteriormente modificato dall'art. 1 c. 150 lege 4.8.2017 n. 150 “Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. 
In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi” ###. 2333 c.c. viene interpretata dalla recente e preferibile giurisprudenza nel senso che: “Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo” (cfr.  23.11. 2016 n. 23893). 
E' stato ulteriormente argomentato sul punto come il “compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice.” (in termini Cass. 03.02.2023, n.3377) Analogamente, in ulteriore e recente pronuncia è stato precisato che “Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14293 del 04/06/2018 non massimata; cfr. altresì ### L - , Sentenza n. 1900 del 25/01/2017 Rv.  642785)” (in termini con giurisprudenza citata Cass. 19.1.2022 n. 1615) Tanto premesso in via generale e in punto di diritto , nella fattispecie in esame il conferimento di incarico professionale risulta pacifico tra le parti: a riguardo, a fronte di puntuale deduzione della parte attrice fin dall'atto introduttivo del giudizio (cfr. atto di citazione pag. 2 e 3) , parte convenuta non solo non ha contestato nell'an la circostanza ma ha reso, nei propri scritti difensivi, plurime dichiarazioni confessorie sul punto (cfr comparsa di costituzione pag. 2 ove si fa espressamente riferimento all “'attività che lo ha prestato a favore della ditta individuale , successivamente confluita nella società ”; ancora, nella medesima comparsa a pag ,4 si deduce che “… la ### si è rivolta allo ### Associato… ### tale attività iniziale, per la gestione “ordinaria” dell'incarico la ### e lo ### si sono accordati per la corresponsione da parte di di un compenso periodico che per quanto inteso dal cliente avrebbe dovuto esaurire le richieste economiche del professionista. 14. Il rapporto con lo ### della ### è stato improntato a un affidamento pressoché totale della cliente nei confronti del consulente “; in senso analogo in comparsa conclusionale pag. 5 e 6) Coerentemente con tale riconoscimento, la medesima parte convenuta ha circoscritto espressamente, fin da subito, l'ambito delle contestazioni al quantum dovuto ( sic comparsa pag. 3 e il Signor (insiem e “ Convenuti”) contestano, quindi, che lo abbia posto in essere attività professionale che giustifichi i compensi richiesti nonché la misura degli stessi ) In altri termini, risultando pacifici sia il conferimento di incarico nei termini esposti sia lo svolgimento di attività professionale, profili controversi risultano essere sia l'effettiva esecuzione di tutte le prestazioni come dedotte , sia il quantum dovuto In relazione al primo profilo controverso, parte attrice ha altresì puntualmente dedotto e comprovato lo svolgimento dell'attività professionale oggetto di domanda , a riguardo, infatti, unitamente ad ulteriore documentazione, è stato depositato taccuino di restituzione documenti, (doc. 21) sottoscritto da rappresentante di e non oggetto di disconoscimento: in esso si attesta la restituzione della documentazione ivi indicata al cliente quali registro Iva e partitario in relazione alle annualità precedenti al ### 2020 , valendo la disponibilità della documentazione in capo al professionista quale elemento presuntivo dell'esecuzione delle prestazioni In secondo luogo, sono stati depositati il prospetto dipendenti , i prospetti annuali riferiti al numero di registrazioni contabili nonché gli estratti dichiarazioni annuali I.V.A dall'annualità 2013 al 2020 (doc. 29.30 e 31) In terzo luogo, in risposta a mail contenente domanda di pagamento del 15.4.2021 relativa al saldo dell'annualità 2019, il rappresentante di non contestava in alcun modo le attività svolte dallo studio e la debenza dell'importo ma si limitava ad affermare che “relativamente alla pro forma al momento attuale non sappiamo dirvi quando saremo in grado di versarvi un acconto, fateci sapere se ciò influenza la vostra operatività nei nostri confronti (cfr doc. 1 e 3 parte attrice) Orbene, anche a non volere considerare tale risposta quale riconoscimento di debito ex art. 1989, purtuttavia il contenuto della medesima assume un univoco valore confessorio circa la prestazione come concretamente eseguita e dedotta dalla parte attrice. 
In quarto luogo, sul punto, le contestazioni della convenuta si palesano generiche non fornendo alcuna ricostruzione alternativa delle circostanze in relazione alla effettivo svolgimento delle attività professionali dedotte rispetto a quanto puntualmente esposto dall'attrice: a fortiori, sul punto, è proprio la convenuta che , in memoria ex art. 183 sesto comma n3., in risposta all'avversa memoria istruttoria contenente capitoli di prova orali volti all'accertamento dell'attività, precisa che “ ### dei capitoli di prova articolati dallo verte unicamente sull'asserita effettuazione di attività nel corso degli anni 2019 e 2020 e sull'emissione delle note già ampiamente contestate in ragione della non congruità delle richieste di pagamento con le stesse formulate, ma questo non è l'oggetto del presente ### pertanto tali capitoli di prova non meritano di essere ammessi in quanto inconferenti ai finni del decidere” (sic memoria ex art. 183 sesto comma n.3 c.p.c. parte convenuta pag. 3) In altri termini, in contraddizione con le invero generiche contestazioni della comparsa, la stessa convenuta esplicitamente ha escluso la sussistenza di contestazioni sull'effettiva esecuzione delle prestazioni. ### Parimenti contraddittore, sul punto le deduzioni della convenuta circa una dedotta attività professionale extra: questa, laddove provata, avrebbe invero giustificato il versamento di un ulteriore importo rispetto a quello oggetto di domanda e non una deminutio di quello esposto nelle fatture. 
In ogni caso, l'effettiva prestazione di attività professionale ha trovato puntuale riscontro nella relazione di #### peritale, basato sulla documentazione di causa, risulta particolarmente approfondito ed analitico, caratterizzato da rigoroso iter logico motivazionale, redatto nel contraddittorio tra le parti, corredato da tabelle esplicative. completo ed esauriente rispetto ai quesiti posti e condivisibile nelle conclusioni. 
In particolare, in risposta a specifica domanda avente ad oggetto le attività svolte, il CTU ha illustrato che “In base alle informazioni assunte dal fascicolo si è constatato che l'attività di consulenza ha interessato il periodo 01.01.2012 - 30.06.2020 ovvero sino alla disdetta da parte del cliente allo studio associato. Il mandato, è sato conferito verbalmente e nessun onorario specifico è stato in precedenza concordato per iscritto. Relativamente all'attività svolta dallo studio associato, dalla documentazione fornita ed in particolare dalle fatture, emerge che l'attività delegata allo ### fosse l'” elaborazione contabilità, iva paghe e conseguenti adempimenti fiscali” Pur nella sua genericità, la descrizione delle fatture, consente di comprendere come lo ### fosse delegato ad effettuare quantomeno tutti gli adempimenti obbligatori per una ditta individuale sia da un punto di vista civilistico che fiscale. In particolare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, di carattere prevalentemente fiscale, sono: gli adempimenti iva ovvero la registrazione delle fatture iva attive e passive, le liquidazioni periodiche al fine di determinare le somme a debito/credito dell'imposta sul valore aggiunto, le dichiarazioni periodiche e le dichiarazioni annuali; gli adempimenti ai fini delle imposte dirette in particolare l'elaborazione dei bilancini annuali per quantificare le basi imponibili ai fini delle imposte dirette quali ### e ### la redazione dei modelli unici e del loro deposito nonché la compilazione e l'elaborazione degli studi di settore ed il deposito unitamente al modello unico dei redditi; gli adempimenti ai fini provvidenziali del titolare in particolare relativamente alle somme da corrispondere all' in base ai redditi dell'azienda eccedenti la quota minimale; gli adempimenti relativi al personale dipendente ovvero volte all'elaborazione delle buste paga, delle denunce della redazione e tenuta dei libri del lavoro e delle comunicazioni per le assunzioni ed i licenziamenti; gli adempimenti relativi agli obblighi del sostituto di imposta sia relativi ai dipendenti sia relativi ai lavoratori autonomi dei quali la ditta individuale si è avvalsa nel corso degli anni. (si relazione pag.  10 e ss.) ### ha quindi anzitutto confermato le prestazioni come dedotte dall'attrice; in via probabilistica, il consulente ha altresì accertato l'esecuzione di attività professionale extra; tale attività non risulta tuttavia oggetto di specifica domanda di pagamento e pertanto, al più, avrebbe legittimato la corresponsione di ulteriore importo; stante l'estraneità alla causa petendi tale profilo risulta comunque irrilevante ai fini della decisione. 
A riguardo, alcuna puntuale contestazione è stata peraltro svolta dal ctp di parte convenuta, , il quale si è limitato, in modo generico, a dedurre l'imprecisione nell'allegazione attorea , imprecisione tuttavia, in senso riduttivo ; segnatamente, il ctp dei convneuti, analogamente alla stessa parte convenuta nelle propri difese, ha sottolineato come “i convenuti non contestano l'elencazione ma l'esaustività dell'elenco delle prestazioni e di conseguenza la loro quantificazione” (sic osservazioni pag.1 allegato 5 alla relazione ); in altri termini il ctp riconosce espressamente lo svolgimento delle prestazioni professionali indicate in fatture In definitiva, in ragione di quanto esposto, risulta non solo provato ma anche non contestato sia il conferimento di incarico, sia l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto di domanda di pagamento. permanendo contrasto sull'importo effettivamente dovuto.  2. La determinazione del compenso In risposta a specifico quesito circa la congruità dei compensi, il CTU ha preliminarmente evidenziato che molte attività svolte non sono state oggetto di richiesta di compensi e, nel merito, ha fornito puntuali e convincenti esplicazioni circa l'esposto ###
Org_ incremento dell'importo in ragione della tipologia di attività svolta in relazione alla contabilità della ditta, rimanendo invariate le ulteriori voci; in particolare, il CTU ha precisato che “La , ha depositato copia delle fatture degli anni 2012 - 2021 ### in data ###, tramite mail dell'avvocato ### all'### ha fornito dettaglio delle prestazioni obbligatorie dagli anni 2012 - 2020 considerate ai fini della quantificazione dei compensi Probabilmente, come sostenuto da parte avversa, le prestazioni dello studio comprendevano anche altre attività che tuttavia non sono oggetto di fatturazione separata ricadendo all'interno di un compenso forfettario annualmente corrisposto. Come si può notare nella tabella seguente, le prestazioni non ripetitive e straordinarie sono solo quelle relative ad elaborazioni di bilanci e situazioni patrimoniali non richiesti per una contabilità semplificata come quella adottata dalla ditta individuale elaborazione di situazioni contabili infraannuali e piccole prestazioni di consulenza…..Il confronto delle prestazioni rese evidenzia un sostanziale allineamento sulla valorizzazione delle prestazioni relativamente ai dichiarativi e alla gestione del personale. Gli importi richiesti per l'elaborazione della contabilità hanno invece avuto un incremento da €. 3.100,00 nel 2012 ad €. 4.800,00 nel 2019. In particolare dal 2017 la società è passata da una contabilità semplificata ad una contabilità ordinaria più onerosa in termini di tempo e di registrazioni. Tale passaggio, giustifica anche l'incremento della voce riferita all'elaborazione della contabilità dall'anno 2017. La giustificazione di tale incremento tuttavia è da ricollegare all'incremento del volume d'affari, delle attività e delle passività (per gli anni per i quali è disponibile esaminare il dato) che hanno portato ad un costante incremento del numero di movimenti, del numero delle righe iva registrate e del numero delle righe contabili come indicato nella tabella sottostante e rilevato dai documenti contenuti nei fascicoli di causa quali gli estratti della dichiarazione annuale iva, i prospetti annuali delle registrazioni contabili e i prospetti dei dipendenti “ (sic relazione pag. 13 e ss.) ### ha altresì attestato, che i compensi richiesti in corso di rapporto, pur non previamente pattuiti, i erano comunque rispondenti al DM 140/2012 ovvero a fortiori, in costanza di rapporto si ponevano al di sotto dei minimi come stabiliti dal citato decreto; in ### particolare, il CTU ha accertato che “Lo studio ### ha agganciato la quantificazione dei compensi per gli anni 2012 -2019, in mancanza di pattuizione preventiva tra le parti, ai parametri di cui al D.M. 140/2012. Detti parametri infatti sono utilizzabili per la determinazione dei compensi da parte di un organo giurisprudenziale per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia. In relazione alla quantificazione dei compensi in base al D.M. citato, si rileva che gli importi dei dichiarativi sono rimasti invariati per tutti gli anni e sono perfettamente allineati con i valori indicati all'art. 28 comma 1 e alla ### C - Dottori ed esperti contabili con particolare riferimento al riquadro 10.1. Per ciò che attiene alla elaborazione della contabilità si è proceduto al calcolo degli importi richiesti rilevando come gli stessi si sono sempre mantenuti addirittura al di sotto degli importi minimi previsti dall'art. 23 comma 2 e alla ### C - ### ed esperti contabili con particolare riferimento al riquadro 5.2. ### del fatturato e conseguentemente delle registrazioni contabili, giustifica pertanto l'incremento degli onorari per l'elaborazione della contabilità. Per quanto attiene alle somme corrisposte per l'elaborazione del personale si evidenzia come le stesse siano rimaste pressoché allineate negli anni e coerenti e che secondo gli onorari consigliati dall' variano da di €.125 a €.154 al mese per il numero di mensilità elaborate (Per ciò che attiene alla determinazione dell'importo annuo parcellato per l'attività di consulenza dallo , l'esame delle fatture presenti nel fascicolo di causa ha permesso di evidenziare come nelle stesse fosse indicato la natura della somma incassata mensilmente distinguendo la somma percepita a titolo di acconto e quella a titolo di saldo. La descrizione delle fatture consente inoltre di comprendere a quale anno è associabile la somma indicata in fattura e versata allo studio. “ (sic relazione pag. 15 e 16) ### infine, sul punto, in relazione all'esposizione debitoria residua prima dell'annualità 2020, ha puntualmente ricostruito il saldo ed evidenziato come “Genericamente le somme erano riscosse attraverso 12 acconti mensili e un saldo. Il saldo delle prestazioni di un anno normalmente era fatto nel mese di settembre/ ottobre dell'anno successivo. La scelta di posticipare gli incassi è una prassi consolidata per detta tipologia ### di attività in quanto gli adempimenti fiscali e dichiarativi di un anno vengono effettuati nell'anno successivo a partire dal mese di febbraio con le certificazioni per concludersi con i dichiarativi nel mese di settembre dell'anno n+1. Tale sfasamento temporale ha fatto sì che residuasse la somma di €. 4.500,00 da corrispondere per l'anno 2019 alla fine dell'anno di riferimento” (sic relazione pag. 18) Dopo la compiuta ricostruzione degli importi oggetto di fatturazione, a fronte di specifico quesito, il CTU ha analiticamente esaminato la correttezza e la congruità dei compensi esposti nelle fatture 10/90 e 19/90 e nella nota 1/90, oggetto di domanda, in rapporto all'attività concretamente svolta Segnatamente, dopo una premessa metodologica, il ### precisato che “la bozza di fattura 10/90 del 15.04.2020 riporta il saldo delle competenze dell'anno 2019 che come di prassi veniva parcellato nel corso dell'anno seguente. Le somme residuali da corrispondere per l'anno 2019 sono indicate pari ad €. 4.500,00 che unitamente alle somme già corrisposte e fatturate portano le somme riferibili a detto anno ad €. 8.200,00 oltre ad €. 96,00 per le spese sostenute in nome e per conto. Il totale delle competenze dell'anno 2019 è specificatamente reso nei seguenti documenti: fattura n. 308 del 09.08.2019 euro 634,40 500,00 fattura n. 378 del 14.10.2019 euro 1.015,###,00 fattura n. 606 del 20.12.201919 euro 3.045,12 2.400,00 promemoria n. 10/90 del 15.04.2020 euro 5.709,60 4.500,00 Totale euro 8.200,00 Le fatture 308, 378 e 606 riportano la seguente descrizione “elaborazione contabilità P.D. iva paghe e conseguenti adempimenti fiscali - ### 2019” mentre la proforma 10/90 indica “elaborazione contabilità P.D. iva paghe e conseguenti adempimenti fiscali - ### 2019”. Le fatture sono state tutte saldate (circostanza che ha fatto sì che lo emettesse la fattura come previsto dal regime di cassa) mentre rimane da saldare la proforma 10/90 che, sommata alle spettanze dello per l'anno 2020, quantifica le somme che lo ### deve ancora percepire dalla . Tra la documentazione fornita dalla ditta , è anche prodotta la nota prome moria 4/90 del 06/02/ 202021 con onorari di €.  1.600,00 ed un lordo dovuto di 2.030,08, che con comunicazione del 15.04.2020 è stata rinunciata. Le spettanze dell'anno 2019 sono, come in precedenza descritto, individuati ### CP_ ### secondo i dettami del D.M. 140/2012. In particolare la somma riferibile all'anno 2019 è già al netto dello sconto di €. 1.060,00 accordato dallo studio con mail del 15.12.202022 ove a saldo del 2019 viene unicamente richiesta la proforma 10/90 di €. 4.500,00.” (sic relazione pag. 19) In ragione di quanto esposto e riportato nella tabella allegata , pertanto, sviluppando le proprie argomentazioni, il CTU ha ulteriormente affermato che “Gli onorari di €.  8.200,00 riferibili all'anno 2019, sono a parere del sottoscritto congrui in quanto sono assolutamente in linea con i parametri espressi dal D.M. 140/12 e con gli anni precedenti pari rispettivamente a €. 7.180 per anno 2013, €. 7.185 per anno 2014, €. 7.213 per anno 2015, €. 7.200 per anno 2016, €. 9.200 per anno 2017 e €. 9.263,00 per anno 2018 nonché al valore medio pari ad €. 7.873,50”. (sic relazione pag. 20) Parimenti in modo univoco il CTU ha accertato la congruità dei compensi esposti in relazione all'annualità 2020 rectius a fortiori, ha attestato come l'importo, invero fosse inferiore ai minimi ; sul punto, a riguardo, il consulente ha precisato che “La quantificazione dei compensi ancora da percepire relativi alle bozze di fattura riferibili all'anno 2020 ovvero le pro-forma 19/90 e 1/90, oggetto di domanda, non essendo stata preceduta da pattuizione tra le parti, è stata calcolata anch'essa in base ai parametri di cui al D.M. 140/2012. Nelle bozze di fattura, le singole prestazioni sono state descritte con le stesse descrizioni presenti nella tabella sopra riportata mentre nella colonna evidenziata in giallo sono stati indicati i valori degli onorari richiesti. Si rileva che l'importo relativo alla tenuta della contabilità è inferiore al valore minimo previsto dal D.M. 140/12. I retanti importi sono allineati ai valori previsti dal citato decreto.” (relazione pag.21) ### ha pertanto constatato ed accertato in senso positivo la congruità delle somme richieste negli anni dallo , relativamente alle prestazioni evidenziate nella documentazione prodotta Conclusivamente il CTU ha attestato che “ Per completezza si dà atto che le bozze oggetto della richiesta contestata, sono state valutate anche dall' c ontabili di ### che hanno rilasciato il parere di congruità positivo attestando che i compensi sono stati correttamente determinati in base al D.M. ### 140/201223. Sommando €. 7.011 a €. 4.500 dell'anno precedente di arriva ad un totale di onorari di € 11.511,00 pari a quanto richiesto a cui dovranno essere sommati la cassa, le spese esenti l'iva di legge e le altre spese legali e di giustizia sostenute. (sic relazione pag.  21 e ss.) Tali argomentazioni risultano essere state oggetto di contestazioni sia dal ctp della convenuta sia negli scritti conclusivi da parte della convenuta Sul punto il ctp di parte convenuta, tuttavia, non contesta puntualmente la corrispondenza degli importi esposti al DM 140/2022 , limitandosi, invero genericamente, ad eccepire che il “parere richiesto non è di mera “congruità” dei compensi richiesti ma la coerenza delle richieste di compenso per gli anni 2019 e 2020 alla luce dei compensi corrisposti negli anni precedenti, che non possono essere legittimamente stravolti con richieste ingiustificatamente superiori nel momento in cui il cliente decide di avvalersi diversamente della consulenza contabile. (sic osservazioni pag. 2) Orbene, in parte qua, la relazione del CTU già conteneva una puntuale esplicazione delle ragioni della maggiorazione dei compensi , come sopra riportata, dovuta al passaggio alla contabilità ordinaria nonché al significativo incremento di volume d'affari. 
Inoltre, come efficacemente esposto in replica dallo stesso CTU “il passaggio da semplificata a ordinaria avvenuto dopo il 2017. , non evidenziato nella relazione peritale ma rilevato con l'esame del numero delle registrazioni, non fa che confermare l'adeguatezza dei compensi richiesti nonché gli incrementi applicati per le elaborazioni contabili “ Infine, nel merito dell'eccezione, la stessa risulta infondata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra riportato per cui in assenza di accordi tra le parti il primo criterio sussidiario da applicare è costituito dal parametro contenuto nelle tariffe. 
A riguardo, inoltre, meramente apodittica, oltre che generica, l'affermazione della convenuta contenuta in conclusionale volta a censurare , in relazione ai compensi, il “costante aumento nonostante la variazione negli anni del regime della , che è entrata in contabilità ordinaria ed è poi passata in semplificata per poi ### ritornare in ordinaria e soprattutto l'assenza di significative variazioni nell'attività (sic conclusionale pag.8) Al contrario, come esposto, l'aumento trovava fondata e adeguata giustificazione nell'incremento dell'attività professionale e, soprattutto, elemento non considerato dalla convenuta e dal suo ctp, i compensi erano addirittura inferiori ai parametri ordinari. 
Risulta irrilevante e comunque infondata l'ulteriore argomentazione secondo cui i compensi esposti si caratterizzerebbero per incoerenza interna, stante le attività “extra” svolte effettivamente dal commercialista : in primo luogo, come già esposto, qualora tali attività extra fossero state riferibili allo studio, tale circostanza avrebbe giustificato una richiesta di importo ulteriore aggiuntivo e, pertanto, lungi dal costituire un elemento di confutazione delle pretese attoree, al contrario, avrebbe configurato un elemento a supporto della tesi attorea; al contrario, in caso non fossero riferibili allo studio, lo svolgimento di tali attività risulterebbe irrilevante. 
Nel merito, la deduzione risulta infondata per duplice motivo: anzitutto, lo stesso CTU ha evidenziato che “### già sottolineato, il Dott. chiede di quantificare prestazioni delle quali non esiste traccia tra la documentazione a fascicolo quali: o ### “on site” dell'attività svolta dal cliente; ### gestionale continuativa; ### continuativa degli aspetti economici e finanziari del cliente; ### del personale. Tali prestazioni non erano state ritenute tali da richiedere una separata fatturazione, per la marginalità e complementarietà delle stesse, perché ritenute comprese nelle somme già fatturate o perché non documentabili. A posteriori la richiesta del Dott. è pertanto impercorribile oltre che proceduralmente non perseguibile. La società e l'avvocato avrebbero dovuto già aver prodotto detti documenti, ma ciò non è stato fatto per mancanza degli stessi o per poca accuratezza nella preparazione della documentazione di causa” (sic relazione pag.23) In altri termini non è stata fornita alcuna puntuale prova dell'attività professionale svolta risultando quindi non accoglibile ex se la deduzione in quanto priva di supporto probatorio. ### In secondo luogo, sotto ulteriore e connesso profilo, la tesi argomentativa è genericamente esposta in quanto non risulta in alcun modo esplicato come tale attività possa aver determinato un'incoerenza nell'individuazione degli importi dovuti dalla allo studio. 
Sussiste altresì ulteriore e, invero assorbente, ragione alla base dell'infondatezza della tesi difensiva di parte convenuta: in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale sopra riportato, in assenza di accordo, sussiste, quanto meno, una presunzione di congruità in relazione ai parametri di determinazione del compenso come stabiliti nelle tariffe; conseguentemente, ai fini dell'assolvimento dell'onus probandi circa la correttezza nell'esposizione dell'importo, sufficit la coerenza con le tariffe stesse; nella fattispecie in esame non solo tale coerenza è stata accertata ma risulta comprovato come lo studio professionale formulasse richiesta per importi inferiori al minimo; conseguentemente, era onere della convenuta dedurre puntualmente o comprovare ragioni di anomalia: tali anomalie non solo non risultano provate ma, secondo il coerente sviluppo argomentativo del ### sono da escludere risultando accertata la congruità dei compensi ### ulteriore e connesso profilo, per le ragioni sopra esposte, infondata e apodittica è la deduzione secondo cui “l'unico elemento che dovrebbe giustificare le pretese creditorie dello risiede nel sistema delle tariffe professionali,” (sic replica convenuto pag5); da un lato, infatti, come sopra esposto, il sistema delle tariffe professionale costituisce pur sempre criterio sussidiario principale in assenza di contratto, dall'altro, il CTU ha valutato la congruità dei compensi anche alla luce di ulteriori e diversi fattori, considerando anche l'importo oggetto di richiesta nel corso degli anni e prendendo in esame l'incremento; a fortiori, come esposto, il quantum è risultato essere addirittura inferiore rispetto alle tariffe professionali. 
Il ctp della parte attrice ha aderito espressamente all'intero iter logico motivazionale del CTU e alle conclusioni precisando altresì come “il C.T.U. ha ben descritto il rapporto contrattuale intercorso tra le parti evidenziando la congruità, da un lato, di quanto richiesto negli anni al sig. e, dall'altro, la correttezza e congruità dei compensi esposti nelle note per cui è stato richiesto il pagamento e che ### hanno costretto parte attrice ad agire giudizialmente per ottenere il dovuto.”: unica osservazione è relativa al passaggio in contabilità ordinaria nel 2017; orbene, tale profilo è stato considerato tuttavia dal CTU che ha puntualmente esplicato come “### ha implicitamente considerato tale aspetto facendo una valutazione sul numero di registrazioni.” In ragione di quanto esposto, l'importo dedotto da parte attrice risulta congruo e coerente con i parametri DM 140/2012 Conclusivamente, alla luce di quanto esposto, risultano comprovati e comunque pacifici sia il conferimento di incarico sia l'effettiva attività svolta; parimenti, sotto ulteriore e connesso profilo, pur in assenza di preventivo accordo, risulta accertata la congruità degli importi esposti nelle fatture oggetto di causa in relazione all'attività professionale svolta. 
La domanda principale risulta quindi fondata; la fondatezza della domanda principale determina altresì l'assorbimento, sul piano processuale, della domanda incidentale di accertamento della convenuta. 
In definitiva, quale acquirente di azienda ex art. 2560 secondo comma c.c. , e e il sig. sono tenuti al pagamento della somma di € 14.640,66 (comprensivi di C.P. 4% e I.V.A. 22% ed al lordo della ritenuta d'acconto) nei confronti dello studio professionale associato. 
Su tale somma sono dovuti interessi nella misura legale dalla data del dovuto (coincidente, in assenza di allegazioni ulteriori, con la data indicata per ciascuna fattura) fino alla notifica dell'atto di citazione (e non al momento della negoziazione assistita come dedotto dall'attore) e interessi moratori ex art. 2 d.lgs. 9.10.2002 n. 231 dalla data della citazione (27.10.2021) fino al saldo effettivo. 
Le istanza istruttorie della convenuta, oltre che inammissibili per le ragioni già esplicate con ordinanza del 20.6.2022, erano comunque superflue perché inidonee a comprovare un importo dovuto diverso.  3. Le spese processuali Le spese sono addebitate su parte convenuta soccombente ex art. 91 c.p.c. ### I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra €5200 e €26000 applicando il parametro medio per le fasi di giudizio risultando quindi pari €5077,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa nonché spese di marca e contributo da rifondere interamente; parimenti dovuti i compensi per l'avvio della procedura negoziazione assistita liquidati al minimo del parametro, stante la successiva introduzione del giudizio, e quindi pari a 662,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa; al contrario, in parte qua, in assenza di puntuale allegazione dell'importo e dimostrazione di pagamento, non è dovuto il rimborso per eventuali ulteriori costi di attivazione ### fondata la domanda di refusione di € 447,33 per rimborso dei diritti relativi alla richiesta del parere di congruità: nel parere di congruità è infatti apposto timbro indicante, in modo specifico l'importo (doc. 12) ; la certificazione, per le ragioni sopra esposte , è risulta utile ai fini della decisione del presente giudizio. 
Le spese della ### già liquidate con separato decreto sono addebitate su parte convenuta soccombente, ferma restando la solidarietà nei confronti del consulente Si rigetta infine la domanda di parte attrice sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. poiché infondata.  ###. 96 c.p.c. rappresenta la proiezione nel processo della specifica azione di cui all'art. 2043 c.c.. Nel caso di specie non può configurarsi la fattispecie ex art. 96 comma 1 c.p.c. in quanto l'attrice non ha provato il danno subito nonché l'elemento soggettivo. 
Il terzo comma aggiunto con la legge n. 69 del 2009 è una figura autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art 96 comma 1 e 2 e con queste cumulabile e va a integrare una sanzione di carattere pubblicistico volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. È un'ipotesi di lite temeraria che può prescindere dalla domanda di parte e prescinde dalla prova del danno derivato dalla condotta processuale della controparte, ma non prescinde dall'accertamento della mala fede o colpa grave (“La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile” (ex multis Cass. 30.11.2012, n. 21570) In questo giudizio vi è infondatezza della domanda dei convenuti a causa della prova del titolo su cui si fonda la pretesa attorea e della congruità dell'importo esposto, ma non si ravvisano elementi processuali o comportamenti in grado di configurare un uso improprio del processo quali la manifesta consapevolezza della infondatezza delle proprie argomentazioni o un grado di negligenza, imperizia o imprudenza marcatamente anormali, anche in considerazione del difetto di preventiva pattuizione scritta dei compensi.  P.Q.M.  Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - I) Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice (c.f. ), e, per l'effetto, condanna in solido (cf. ) e (cf.  ) al pagamento di € 14.640,66, nei confronti dello , olt re interessi come da motivazione fino al soddisfo; - II) condanna altresì i convenuti in solido e a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 264 per spese, € 5077,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge; -III) condanna altresì i convenuti in solido e a rimborsare a a parte attrice le spese della procedura di negoziazione che si liquidano in € 662,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge nonché €447,33 a titolo di spese per parere di congruità; IV)addebita in via definitiva ed esclusiva le spese della ### già liquidate con ### P. ### P. ####[...] ### separato decreto, sui convenuti e ferma restando la solidarietà nei confronti del consulente.  ### 7 dicembre 2023 #### 

causa n. 5513/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cameli Renato

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 7615/2021 del 17-11-2021

... &LFHURQHSUHVVRORVWXGLRGHOO¶######) che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta di 1° grado (pec: ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ###### P. ###### P. ##### 2 Con atto di citazione notificato in data ### ha proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di ### n. 20299/10, pubblicata il ###, resa nel giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti del predetto appellante, il quale ha chiamato in causa I fatti di causa sono esposti nella sentenza appellata come qui di seguito riportato. «Il ragionier dottore commercialista, ha agito in monitorio per il saldo dell'onorario relativo a prestazioni di consulenza in materia di lavoro rese a favore della per un totale di € 16.167,89, come risultante dalla somma di 7 preavvisi di parcella depositati in atti e corredati da parere di congruità del competente ordine professionale. Già nel contesto del ricorso, egli dà atto di alcune contestazioni sollevate dalla società in ordine al suo operato, e già sottoposte al Consiglio dell'Ordine in sede di opinamento delle parcelle, che avevano condotto alla risoluzione del rapporto professionale; ed (leggi tutto)...

testo integrale

composta dai magistrati dott. ### ± Presidente relatore dott. ### ± ### dott.ssa ### ± ######¶DUW -sexies c.p.c. la seguente ### nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8339 del registro generale degli ### , nato a Roma il ###, c.f. , ed ivi residente in via ### 33, elettivamente domiciliat ###, presso lo VWXGLRGHOO¶DYY(PDQXHOH%### difende giusta procura rilasciata su foglio separato e congiun### di appello ) ± ### e (p. iva ) , in persona del liquidatore dr. (C.F. ), con sede ###, rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa GLULVSRVWDGDOO¶############) HG elettivamente domiciliat ###### via ### n. 26 (fax 06/88922360 - p.e.c. ) ± APPELLATA (P.I. , in persona del procuratore speciale elett.te dom.ta in ### alla via &LFHURQHSUHVVRORVWXGLRGHOO¶######) che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta di 1° grado (pec: ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ###### P. ###### P. ##### 2 Con atto di citazione notificato in data ### ha proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di ### n. 20299/10, pubblicata il ###, resa nel giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti del predetto appellante, il quale ha chiamato in causa I fatti di causa sono esposti nella sentenza appellata come qui di seguito riportato. 
«Il ragionier dottore commercialista, ha agito in monitorio per il saldo dell'onorario relativo a prestazioni di consulenza in materia di lavoro rese a favore della per un totale di € 16.167,89, come risultante dalla somma di 7 preavvisi di parcella depositati in atti e corredati da parere di congruità del competente ordine professionale. Già nel contesto del ricorso, egli dà atto di alcune contestazioni sollevate dalla società in ordine al suo operato, e già sottoposte al Consiglio dell'Ordine in sede di opinamento delle parcelle, che avevano condotto alla risoluzione del rapporto professionale; ed osserva che l'intimata, pur paventando ipotetici danni economici che sarebbero potuti derivare (ma che, in concreto, non si erano verificati) dagli errori asseritamente commessi nell'espletamento del mandato professionale, e salva la riserva di rivalersi sul professionista, non aveva però contestato il debito risultante dalle parcelle. Avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe, emesso all'esito del ricorso del professionista, ha proposto opposizione la ), reiterando le critiche già precedentemente rivolte all'operato del rag. e contestando, comunque, l'idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria e la congruità delle somme azionate. Ha quindi concluso chiedendo accertarsi il grave inadempimento del professionista con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione professionale e revocarsi il decreto ingiuntivo in quanto nulla sarebbe dovuto al In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento del danno, nella misura di € 27.505,36; somma da portarsi comunque in compensazione del credito eventualmente riconosciuto a favore del professionista. 
Resiste il che, in relazione alla domanda riconvenzionale, ha chiamato in garanzia la propria compagnia assicuratrice, a sua volta costituitasi per eccepire la prescrizione del diritto all'indennizzo e l'inoperatività della garanzia ex art. 1892 e seguenti C.C., nonché per associarsi, nel merito, alle difese dell'assicurato, il quale nega gli inadempimenti ### 3 addebitatigli».  ### Tribunale, con l'appellata sentenza, ha così deciso: «revoca il decreto ingiuntivo opposto; rigetta la domanda riconvenzionale; pone il 70% delle spese di lite sostenute dall'opponente, liquidate, per tale quota, in € 3.717,06, di cui € 211,29 per anticipazioni esenti, oltre C.P.A. ed I.V.A. di legge, a carico del convenuto opposto, dichiarandone il residuo compensato tra le parti; pone le spese di lite sostenute dal terzo chiamato, liquidate in € 2.472,50, oltre C.P.A. ed I.V.A. di legge, a carico dell'opponente». 
La decisione è così motivata. 
«Può subito sgombrarsi il campo dall'eccezione di inadeguatezza della documentazione prodotta in fase monitoria. A prescindere dalla sua infondatezza in fatto (poiché la documentazione fu integrata con il parere di congruità e le parcelle così asseverate sono espressamente previste come prova scritta idonea all'emissione dell'ingiunzione) essa è priva di rilievo, perché l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio impugnatorio, avente ad oggetto la regolarità dell'emissione del provvedimento, bensì un procedimento il cui scopo è il definitivo accertamento, in contraddittorio, di una pretesa creditoria già azionata con il ricorso introduttivo e provvisoriamente accolta, inaudita altera parte, dal giudice del monitorio. Quanto alla pretesa genericità delle causali delle parcelle ed al difetto di prova dell'attività svolta, l'eccezione è superata dalla produzione documentale (non contestata) in fase di opposizione, con la quale il convenuto opposto ha dato conto delle prestazioni eseguite nei periodi di riferimento. Alla luce di tale documentazione ed attesa la genericità della contestazione del quantum, non si ravvisa alcun motivo plausibile per discostarsi dall'opinamento del Consiglio dell'Ordine. Tanto più che, prima del giudizio, la società ha dimostrato, con le comunicazioni inviate al professionista ed ora depositate in atti, di condividere, e comunque di non contestare la quantificazione del credito come esposta nelle parcelle. ### opponente, poi, contesta al professionista taluni inadempimenti, in relazione ai quali, da un lato, deduce il venir meno del suo diritto al compenso e, d'altro lato, chiede in via riconvenzionale un risarcimento del danno. Un primo addebito consiste nell'aver il rag. erroneamente inquadrato due dipendenti come apprendisti «con una tipologia contrattuale - ###.00 Apprendistato ex art. 16 L. 196/67 [recte: 196/97] non appropriata, in quanto ormai superata dalla disciplina dell'apprendistato professionalizzante ex D.LGS. 276/2003». Inoltre, il professionista avrebbe errato omettendo di allegare il piano formativo e di informare ### 4 l'azienda della necessità di far frequentare agli assunti specifici corsi formativi.  ### non è fondata. ###.LGS. n° 276/03 ha introdotto la figura dell'apprendistato professionalizzante, definita all'art. 47, comma 1, lettera b), ed ulteriormente disciplinata, nelle linee generali, dal successivo art. 49. Quest'ultima disposizione ha peraltro rimesso alla contrattazione collettiva ed alla normazione regionale e delle ### autonome di ### e ### nel rispetto di alcuni principî e criterî direttivi, la disciplina di dettaglio degli aspetti contrattuali e normativi dell'istituto. ###. 85 del medesimo decreto ha disposto l'abrogazione di una serie di leggi, tra le quali figura (alla lettera f)) la L. n° 196/97, limitatamente, però, agli artt.  da 1 a 11, e quindi con esclusione dell'art. 16, relativo all'apprendistato ed applicato nella specie. Quest'ultimo articolo risulta invece espressamente abrogato, unitamente agli artt. da 47 a 53 del D.LGS. n° 276/03, dall'art. 7, comma 6, del D.LGS. n° 167/11 (il quale ne ha peraltro disposto l'ultrattività per i rapporti già in corso). Pertanto, all'epoca della contestata assunzione dei due apprendisti (luglio 2010), il loro inquadramento poteva essere alternativamente ricondotto all'una o all'altra delle diverse discipline contemporaneamente applicabili. Quella in concreto prescelta, fondata sulla legge del 1997, non prevedeva l'elaborazione di uno specifico piano formativo, che non appare menzionato nell'art. 16, il quale impone semplicemente che l'impegno formativo sia «normalmente pari ad almeno 120 ore annue». Ciò peraltro emerge implicitamente anche dalla comunicazione in data ### del nuovo studio di consulenza (doc. 15 dell'opponente). Dallo scambio di messaggi prodotto da parte opponente come doc. 14, emerge che, a dicembre 2011, la chiese rassicurazioni circa la posizione di un dipendente apprendista sotto il profilo dell'osservanza dell'obbligo di affiancamento ad un tutor. Nel fornire le rassicurazioni richieste (sulla base di informazioni che provenivano, e non potevano che provenire, dalla stessa società), il rag. ggiuns e che, invece, la situazione dell'azienda non era in regola in relazione alla frequentazione dei corsi formativi. Con mail del 12/1/2012 (doc. 18 del convenuto), la società chiese quindi di risolvere urgentemente la questione, precisando che gli attestati di frequenza di corsi formativi da parte del dipendente coprivano solo 20 ore; il 30 gennaio lo studio rispose fornendo una lista di corsi di prossima attivazione, tra i quali scegliere, e successivamente provvide all'iscrizione ad un corso che avrebbe consentito il completamento delle ore di formazione entro la scadenza del contratto di apprendistato (doc. 19 del convenuto). 
Anche sotto questo profilo, non pare quindi ravvisabile la dedotta responsabilità del ### 5 professionista. ### degli addebiti comporta anche che non possa essere ascritto al convenuto opposto il preteso danno, consistente nell'aver dovuto trasformare i contratti di apprendistato in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sebbene i dipendenti in questione non fossero necessari all'azienda, che la deduce come conseguenza dei pretesi errori del professionista. Al che deve peraltro aggiungersi che, a norma dell'art. 16 L. n° 196/97 (ed anche dell'art. 7, comma 1, D.LGS. n° 167/11, entrato in vigore nel corso del rapporto), la conseguenza della mancata o incompleta formazione non era la nullità del contratto e/o la sua trasformazione automatica in rapporto a tempo indeterminato, ma la restituzione dei benefici contributivi goduti. Pertanto, a prescindere da quanto sin qui rilevato, la trasformazione dei contratti de quibus non sarebbe stata una conseguenza imposta dalla mancata o incompleta formazione (ove si fosse verificata tale condizione) ed ascrivibile al consulente (ove pure detta mancata o incompleta formazione fosse stata ad esso addebitabile). A conclusioni diverse deve pervenirsi in ordine agli altri due addebiti mossi al consulente dalla . Con il primo di essi, l'opponente lamenta che il rag. abbia negligentemente gestito una pratica di rateizzazione di un debito verso l' A quanto è dato evincere dai documenti prodotti, una prima domanda di rateizzazione fu inizialmente indirizzata all'ente previdenziale, il quale l'accolse solo in minima parte, perché la maggior quota del debito era già stata iscritta a ruolo e le cartelle esattoriali erano già state emesse. In ragione di ciò, una nuova domanda di rateizzazione fu rivolta all'agente della riscossione, il quale tuttavia la rigettò. Dalle risultanze di causa, il motivo del rigetto non emerge chiaramente. ### le allegazioni (alquanto confuse) del convenuto, egli avrebbe richiesto, con mail del 22/6/2011, «quali sono i mesi non pagati» (cfr. doc. 7 dell'opponente) senza ottenere risposta; egli avrebbe però ugualmente accertato («non è dato sapere» quando e come, atteso il tenore perplesso dell'allegazione difensiva: «[…] una volta fornite, o comunque apprese, le informazioni richieste […]») che il debito pregresso si riferiva ai mesi da novembre 2010 ad aprile 2011 ed avrebbe predisposto ed inviato alla , con mail del 1/8/2011, il prospetto della rateizzazione, chiedendo (ed ottenendo immediatamente) conferma del pagamento dei mesi successivi ad aprile, che il sistema non consentiva di verificare (doc. 8 dell'opponente e 15 dell'opposto). ###, sottoscritta dal legale rappresentante della società, fu quindi inoltrata all' a mezzo fax (e tale modalità d'invio deve ritenersi corretta, contrariamente a quanto sostiene l'opponente, essendo ### 6 espressamente prevista dallo stesso ente previdenziale). Il ###, lo studio del rag.  c omunicò alla cliente che, del complessivo debito residuo di € 92.691,12, soltanto € 2.930,40 potevano essere rateizzati dall'ente, mentre la restante quota, già iscritta a ruolo, avrebbe dovuto essere rateizzata dall'esattoria. Una nuova istanza, sempre firmata dal legale rappresentante della società, fu quindi inoltrata ad in data ###, ma, con mail del 10/5/2012, lo studio ne comunicò il rigetto, apparentemente motivato dal fatto che vi erano ulteriori cartelle, per debiti diversi da quelli verso l' che «non risultavano in contenzioso o contestate»; contestualmente, l'opposto informò la società che «dovrebbe comunque esservi stata notificata (presso la sede legale), nella seconda metà di febbraio, la richiesta di documentare la presenza di contenzioso sulle altre cartelle, richiesta che è risultata inevasa e causa del mancato accoglimento della rateazione». ### le allegazioni difensive in comparsa di costituzione, poi, la ragione del rigetto sarebbe, invece, o la «presenza di altre cartelle di natura fiscale» (che, in contrasto con quanto affermato nella mail, avrebbe impedito l'accoglimento dell'istanza a prescindere dalla loro contestazione), oppure l'omessa informazione all'agente della riscossione «circa eventuali cartelle impugnate e contestate» (come già affermato nella citata comunicazione mail). Il tenore perplesso delle difese del convenuto sul punto non ne favoriscono la persuasività. Quale che sia, comunque, la ragione precisa del rigetto, deve osservarsi che il motivo che spinge un soggetto a rivolgersi ad un professionista specializzato risiede proprio nella fiducia che tale soggetto, legittimamente ignaro della materia, deve poter riporre nella competenza del consulente. È quindi còmpito di quest'ultimo - come ripetutamente affermato in giurisprudenza - fornire al cliente tutte le informazioni di natura tecnico-specialistica in suo possesso, consigliarlo in ordine alle migliori scelte da compiere nelle situazioni che via via gli si prospettano e guidarlo negli adempimenti necessari o utili al positivo esito delle iniziative che, su suo suggerimento, egli intraprende. Nella specie, le scarne e sommarie comunicazioni mail prodotte dal convenuto non forniscono la prova (su di esso incombente) di una compiuta e dettagliata informazione resa alla società cliente in ordine a presupposti, condizioni, modalità dell'istanza di rateizzazione da rivolgere all' prima, e ad , poi. Non appare sufficiente, in particolare, l'aver chiesto, dapprima, quali fossero i ratei non pagati e, successivamente, conferma dell'avvenuto pagamento dei mesi successivi ad aprile 2011, non verificabili per via informatica. Alla luce degli esiti della prima domanda, sarebbe stato necessario chiarire alla cliente che la rateizzazione ### 7 poteva essere concessa dall'ente previdenziale direttamente solo per i debiti non ancora iscritti a ruolo, dovendosi in caso contrario rivolgere l'istanza all'agente della riscossione. E, quanto alla seconda istanza, sarebbe stato necessario, prima di procedere, sollecitare la società ad accertarsi che non vi fossero altre cartelle esattoriali, relative a debiti di natura diversa, e/o che tali cartelle, se esistenti, fossero state impugnate o contestate, in modo da presentare una domanda completa e idonea all'accoglimento. Infine, dalla mail del 10/5/2012 emerge che il rag. a quella data, era a conoscenza, o almeno aveva motivo di ritenere, che avesse notificato alla una richiesta di informazioni alla quale era necessario dare risposta, e che ciò fosse accaduto «nella seconda metà di febbraio». Pur dovendosi ammettere che era interesse della società farsi parte diligente per fornire le notizie richieste, o quanto meno per chiedere delucidazioni al suo consulente, non si può tuttavia ritenere del tutto esente da responsabilità il professionista che, a conoscenza del fatto (o potendolo presumere), non sollecitò la cliente (all'epoca ancora tale) ad adempiere a quanto richiesto, rappresentandole che, in difetto, avrebbe perso la possibilità di ottenere il beneficio della rateizzazione. ### addebito che l'opponente muove al rag. riguarda la compilazione delle buste paga dei dipendenti. ### la tesi attorea, che si appoggia su relazioni redatte dal nuovo consulente, il convenuto avrebbe attribuito scatti di anzianità non dovuti ad alcuni dipendenti (provocando un maggior esborso di € 18.607,20 a carico della società), mentre avrebbe omesso di calcolare gli scatti dovuti, invece, ad altri dipendenti (con un debito della società verso questi ultimi pari ad € 8.897,68). Le difese del convenuto sul punto, pur contestando in termini del tutto generici i ### calcoli in base ai quali risulterebbero attribuiti scatti di anzianità non dovuti (mentre non contesta quelli relativi agli scatti dovuti e non conteggiati in busta paga), sostanzialmente ammette, o quanto meno non nega, l'errore in sé e per sé, ma ne attribuisce la causa ad una certa confusione derivante dalle precedenti gestioni del personale, oltre a negare che da esso sia derivato un danno risarcibile. Il complessivo tenore di tali difese e la genericità delle critiche del convenuto opposto inducono a prestar fede ai dettagliati rilievi del nuovo consulente della . ### parte, se può convenirsi con il rag.  irca l'origine degli errori, rinvenibile negli errori commessi dai precedenti datori di lavoro, ciò non basta a mandare esente da responsabilità il professionista, il cui còmpito è quello di svolgere ogni necessaria verifica, anche sull'operato dei suoi predecessori, al fine di non perpetuare, ed anzi di risolvere, eventuali pregresse ### 8 criticità. In ragione di quanto sin qui argomentato, ritiene il Tribunale che il rag.  bbia pec cato di scarsa diligenza nell'esecuzione del mandato ricevuto e che ciò debba comportare, come dedotto da parte attrice, la perdita del diritto al saldo dei compensi e quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Da ciò non consegue, però, l'accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria. Va infatti osservato che le negligenze imputabili al convenuto non hanno comportato per la esborsi di denaro altrimenti non dovuti o (nel caso degli scatti pagati ai dipendenti che non ne avevano diritto) non recuperabili. Ed invero, i debiti verso l' iscritti a ruolo o no che fossero, dovevano comunque essere sanati e il rigetto delle domande di rateizzazione non ha sostanzialmente aggravato la posizione debitoria della società, pur potendo aver comportato un pregiudizio, che però non è quantificabile. Del pari, gli scatti di anzianità non inseriti nelle buste paga dei lavoratori che ne avevano diritto non risulta, a mente delle allegazioni e delle prove offerte, aver determinato esborsi maggiori di quelli che sarebbero stati comunque affrontati, mentre le somme versate ad altri dipendenti ai quali non spettavano sono, come già accennato, suscettibili di recupero mediante successive trattenute. Al più, si potrebbe ritenere che gli errori di cui si è detto hanno comportato per la società un aggravio di adempimenti per risolvere le situazioni createsi, ma anche questo aggravio non è quantificabile e l'opponente non offre elementi per valutarne l'incidenza economica. Peraltro, tutti gli inconvenienti che possano essere derivati dall'inadempimento del convenuto opposto appaiono pienamente compensati dal risparmio conseguente alla revoca del decreto ed al rigetto della domanda di pagamento delle parcelle. Non vi è luogo di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione contrattuale, essendo il rapporto già pacificamente risolto da tempo. Il rigetto della domanda risarcitoria assorbe ogni pronuncia sul merito nei confronti della compagnia di assicurazioni chiamata in causa. Le spese seguono la soccombenza. Quelle sostenute dall'opponente, parzialmente vittoriosa, vanno poste per il 70% a carico del convenuto opposto, restando il residuo compensato tra le parti, e vanno liquidate, per l'intero, ai sensi del D.M. n° 55/14, in base al valore del petitum, tenuto conto dell'assenza di effettiva attività istruttoria, in € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.120,00 per la fase di trattazione ed € 1.620,00 per la fase di decisione, oltre spese generali al 15%, anticipazioni esenti ed oneri di legge. Quelle sostenute dalla grava no invece sull'opponente in base al principio di causalità, e vanno liquidate, in base ai medesimi criteri e tenuto conto della mancata partecipazione ### 9 effettiva del terzo all'attività di trattazione, in € 650,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva ed € 1.000,00 per la fase di decisione, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge». 
Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «In via principale e nel merito: previo accertamento che alcuna violazione del proprio dovere di diligenza e alcun inadempimento sono configurabili in capo al rag.   dichia rare l'infond atezza de ll'eccezione di inade mpimento avanzata dalla e l'inoperatività della compensazione come richiamata dal Giudice di prime cure e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla con conseguente conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo n. 25611/13 (n. ###/13 r.g.) emesso dal Tribunale di ### Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio».  ### , costituitasi con comparsa di risposta depositata il ###, ha resistito all'appello e ha chiesto: «Nel merito: rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi sopra dedotti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata nella parte relativa all'inadempienza contrattuale del rag. In accoglimento della domanda incidentale spiegata con il presente atto ed in riforma parziale della stessa sentenza, accertare l'inadempimento contrattuale del rag. anche sotto il profilo dell'errato inquadramento contrattuale dei due apprendisti; condannare l'appellante al risarcimento dei danni derivanti dalla inadempienza contrattuale, nelle somme e come sopra indicato nel paragrafo II, alla , oltre interessi come per legge; condannare l'appellante alla ripetizione di quanto ricevuto in pagamento dalla in forza della provvisoria originaria esecuzione del decreto ingiuntivo poi revocato e pari ad € 18.381,99 oltre interessi come per legge dal dovuto al soddisfo; per i motivi innanzi espressi, riformare altresì la sentenza nella parte in cui compensa per il 30% le spese tra le parti, condannando interamente il rag. al pagamento delle spese di primo grado in favore della ed in cui condanna la a rif ondere l e spese so stenute da lla c ompagnia a ssicuratrice , c hiamata in c ausa da l ra g.  soccombente, dichiarandole non dovute e/o ponendole a carico del rag. e/o compensandole. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado». ### 10 ### , costituitasi con comparsa di risposta depositata il ###, ha resistito all'appello e ha chiesto: «### l'ecc.ma Corte d'Appello, confermare la sentenza di 1° grado relativamente alla reiezione della domanda nei confronti dell'assicurato ed alla vittoria di spese in favore della terza chiamata e, in caso di appello incidentale spiegato dalla nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, voglia dichiarare la prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952 c.c. nonché inoperatività della garanzia ai sensi degli artt. 1892 e segg. c.c. con rigetto della domanda di manleva azionata dal rag. nei confronti della . ### di spese». 
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata ex art. 283 c.p.c., all'odierna udienza i difensori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.  ### principale è fondato. 
Col primo motivo di gravame l'appellante principale c ensura la sentenza di primo grado per «### dell'inadempimento e inesistenza del danno. 
Errata applicazione dell'art. 1460 c.c.», così argomentando: «La sentenza, nel proprio iter argomentativo, parte dall'accertamento del credito di € 16.167,89 per compensi relativi all'attività professionale svolta dal rag. azionato in via monitoria e opposto dalla società debitrice. In particolare, relativamente alle eccezioni avversarie di genericità delle causali delle parcelle e di difetto della prova dell'attività svolta, il Tribunale ha statuito che le stesse “sono superate dalla produzione documentale (non contestata) in fase di opposizione, con la quale il convenuto opposto ha dato conto delle prestazioni eseguite nei periodi di riferimento”. Inoltre, “non si ravvisa alcun motivo plausibile per discostarsi dall'opinamento del Consiglio dell'Ordine. Tanto più che, prima del giudizio, la società (n.d.r. opponente/appellata) ha dimostrato, con le comunicazioni inviate al professionista ed ora depositate in atti, di condividere, e comunque di non contestare la quantificazione del credito come esposta nelle parcelle”. Sul punto la decisione del giudice è chiara, l'attività del professionista, come portata dalle parcelle e del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine azionati nella fase monitoria, è stata ampiamente dimostrata anche in sede di giudizio di opposizione mediante la documentazione prodotta e l'infondatezza delle eccezioni avversarie.  ###, della decisione il giudice era già convinto allorquando, con ordinanza riservata del 6/3/2015, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto, circostanza che, tuttavia, quattro anni dopo, gli è sfuggita quando ha emesso la ### 11 sentenza. Ciò detto, il Tribunale, appurata l'esistenza del credito di € 16.167,89 vantato dal rag. per l'attività di consulenza del lavoro svolta nei confronti della società opponente nei periodi indicati dalle fatture e la non contestazione degli importi, è passato ad analizzare i pretesi inadempimenti contestati dalla in relazione ai quali, la società aveva chiesto il venir meno del diritto al compenso del professionista, da un lato, e, dall'altro ed in via riconvenzionale, la richiesta di risarcimento dei danni. Tralasciando la prima contestazione della rit enuta i nfondata, l'e same de lle alt re due ha port ato i l giudi ce a d affermare che “il rag. bbia peccato di scarsa diligenza nell'esecuzione del mandato ricevuto e che ciò debba comportare, come dedotto da parte attrice, la perdita del diritto al saldo dei compensi e quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto”. A ciò, tuttavia, non è seguito l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dalla in quanto le asserite negligenze imputabili al rag. non hanno comportato per la società opponente esborsi di denaro altrimenti non dovuti o non recuperabili. I presunti errori, al più, hanno comportato, secondo il giudice di prime cure, un aggravio di adempimenti per risolvere le situazioni createsi, non quantificabili economicamente e per i quali l'opponente non ha offerto elementi probatori di supporto utili a valutarne l'incidenza economica. Il giudice, quindi, conclude il ragionamento affermando che “tutti gli inconvenienti che possano essere derivati dall'inadempimento del convenuto opposto appaiono pienamente compensati dal risparmio conseguente alla revoca del decreto ed al rigetto della domanda di pagamento delle parcelle”. La decisione è errata.  ### di un contratto relativo a prestazioni professionali - nel caso di specie di un consulente del lavoro - è costituito, ovviamente, non dal mancato raggiungimento del risultato auspicato dal cliente-creditore, bensì da una condotta del professionista-debitore inferiore agli standard medi di perizia e diligenza della relativa categoria. Partendo da tale assunto è evidente che il giudice di prime cure ha qualificato le doglianze di controparte relative all'incarico di rateazione del debito e alla compilazione delle buste alla stregua dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. con conseguente perdita del diritto al compenso da parte del rag.   L a giuri sprudenza pressoc hé unanim e, tuttavia, subordina l'esperibilità di detto rimedio e la perdita del diritto al compenso, non alla mera negligenza, imperizia ed imprudenza professionale, bensì al fatto che ciò abbia pregiudicato la possibilità di esito favorevole all'esito dell'attività professionale svolta. Quanto sopra comporta che ### 12 non ci può essere inadempimento tale da giustificare la perdita del compenso in assenza di danno, per cui anche se la domanda o l'eccezione del cliente fosse volta solo a “paralizzare” la richiesta di compenso proposta dal professionista negligente, il giudice dovrebbe comunque scrutinare l'esistenza di un danno. Nel caso di specie, ciò non si è concreto verificato in quanto l'eccezione di inadempimento era accompagnata da una specifica richiesta di risarcimento dei danni che il Tribunale non ha accolto in quanto le asserite negligenze imputabili al rag. “non hanno comportato per la esborsi di denaro altrimenti non dovuti o (…) non recuperabili”, né l'opponente ha offerto elementi per valutarne l'incidenza economica. In particolare, quanto all'incarico relativo alla rateazione dei debiti della società opposta nei confronti dell' debiti che comunque dovevano essere sanati dalla , il Tribunale ha accertato che il rigetto dell'istanza di rateazione non ha comportato un pregiudizio economicamente quantificabile; quanto all'incarico relativo alla redazione delle buste paga, nella sentenza si legge che gli scatti non inseriti nelle buste paga non hanno determinato per la società esborsi maggiori di quelli che sarebbero stati comunque affrontati, mentre gli scatti versati ai dipendenti che non ne avevano diritto sono suscettibili di recupero mediante successive trattenute. 
Quindi, a fronte dei presunti inadempimenti, il Tribunale non ha ravvisato alcun danno, solo “inconvenienti”. V'è da dire poi che l'oggetto delle parcelle relative al compenso che è stato escluso (cfr. doc. 4 ed ivi docc. 2-12 e doc. 25 (fasc. monitorio) all.ti 4-10) riguardava attività diverse rispetto a quelle oggetto delle doglianze avversarie per le quali il rag. non ha chiesto alcun compenso. ### giurisprudenziale prevalente - n.d.r. prodottosi essenzialmente all'esito di giudizi riguardanti l'attività professionale degli avvocati ma i cui principi ben possono adattarsi a qualunque tipo di attività professionale - parte dal presupposto che il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia. La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c. la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso. 
Tuttavia, l'eccezione d'inadempimento, ai sensi appunto dell'art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente al professionista che abbia violato l'obbligo di diligenza ### 13 professionale purché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove non sia pregiudicata la "chance" di esito positivo (Cass. n. 7309 del 22/3/2017). In tema di compenso degli avvocati - ma, si ribadisce, formulando un principio adattabile, a giudizio della scrivente difesa, a qualsiasi professionista - la Cassazione, a più riprese, ha affermato che “ai fini del riscontro della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, essenziale per la fondatezza dell'exceptio non rite adimpleti contractus, legittimamente il cliente rifiuta di corrispondere il compenso all'avvocato (n.d.r. leggasi qualunque professionista) quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell'attività difensiva (n.d.r. o di altra attività professionale) che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito (della lite) altrimenti ottenibile” (Cass. n. 11304 del 2012; Cass. 6967 del 2006; Cass. n. 5928 del 2002). Quindi il risultato programmato ed auspicato dal cliente/creditore, pur estraneo al “perimetro” della prestazione dovuta, assume rilevanza per valutare se l'inadempimento di quella medesima prestazione rivesta quell'importanza tale da giustificare una domanda di risoluzione o legittimare, escludendo la contrarietà a buona fede, l'eccezione d'inadempimento. Il “risultato”, secondo l'impostazione giurisprudenziale che precede, diventa criterio fondamentale per accertare la rilevanza dell'inadempimento, importanza, tuttavia, da escludersi in assenza di un danno, consistente nell'aver pregiudicato l'ottenimento del risultato altrimenti conseguibile con una probabilità maggiore rispetto all'insuccesso, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1460 c.c. In particolare, avuto riguardo alle istanze di rateazione il giudice di primo grado ripercorre la vicenda sulla base degli scambi di mail allegati in atti e arriva a configurare una responsabilità del rag.   laddove lo stesso ha comunicato alla cliente, con la mail del 10/5/2012 ( all. 12 fasc. 1° grado e doc. 4 ed ivi all. 16), che la richiesta non era stata accolta per la presenza di ulteriori cartelle, segnalando che, nel mese di febbraio (2012), alla doveva essere stata notificata presso la sede ###d.r. unico luogo possibile visto che nella domanda di rateazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, presso la sede la società aveva eletto domicilio ai fini dell'istanza (cfr. all. 11 fasc. 1° grado ) - una richiesta di documentazione relativa alla presenza di contenzioso, rimasta inevasa e, quindi, causa del mancato accoglimento dell'istanza. Ecco, secondo la ricostruzione operata in ### 14 sentenza, la violazione del dovere di diligenza del professionista sarebbe ravvisabile in questo ultimo aspetto, il fatto che a febbraio 2012 il rag. sapeva - o poteva presumere - che l'agente della riscossione aveva inviato o poteva inviare una richiesta di documentazione che, se inevasa, avrebbe comportato il rigetto dell'istanza di rateazione. Il giudice, infatti, pur sottolineando che “era interesse della società fornire le notizie richieste, o quanto meno richiedere delucidazioni al suo consulente” afferma che non può ritenersi “esente da responsabilità il professionista che, a conoscenza del fatto (o potendolo presumere) non sollecitò la cliente ad adempiere a quanto richiesto, rappresentandole che, in difetto, avrebbe perso la possibilità di ottenere il beneficio della rateazione”. ### è assolutamente errata. È errato, oltre ad essere ontologicamente impossibile, affermare dapprima che la società si deve fare parte diligente per fornire le informazioni richieste o chiedere delucidazioni al proprio consulente e poi concludere che, per andare esente da responsabilità e rispettare il proprio dovere di diligenza, il professionista dovrebbe prevedere una possibile mancanza di diligenza del cliente - il quale ad esempio omette di avvertire il consulente delle richieste di documenti che riceve - e sollecitarla ad adempiere a quanto richiesto. 
Come poteva il rag. sollecitare la cliente ad adempiere se non era stato informato dalla stessa a cosa avrebbe dovuto adempiere, o, cosa ben più inverosimile, come poteva presumere tutto ciò. Le medesime considerazioni valgono per la contestazione relativa alla compilazione delle buste paga dei dipendenti. Il giudice, appurato che l'origine degli errori sulle buste paga non era ascrivibile al rag.  lo considera in ogni caso responsabile - n.d.r. degli inconvenienti creatisi, perché anche in questo caso alcun danno si è prodotto - e, per tale motivo, lo priva del diritto al compenso, per non aver svolto “ogni necessaria verifica, anche sull'operato dei suoi predecessori, al fine di non perpetuare, ed anzi risolvere, eventuali pregresse criticità”. 
A prescindere dalla circostanza che le verifiche, anche sull'operato dei predecessori, evidentemente sono state fatte perché, altrimenti, le criticità relative agli scatti non sarebbero neanche emerse, è opinione della scrivente difesa che la diligenza del professionista sussiste e l'incarico deve ritenersi positivamente adempiuto laddove il consulente ha segnalato il problema alla cliente e, quando è stato necessario e ne è stato richiesto, lo ha risolto (cfr. doc. 4 ed ivi all. 22 mail del 22/3/2009 e del 23/7/2009). Dal tenore della decisione sembrerebbe, invece, che, secondo il giudice di prime cure, compito del rag. era quello di risolvere tutte le pregresse criticità. 
Ebbene, anche sotto tale profilo, la sentenza è errata laddove non considera, od omette ### 15 di considerare, che, con comunicazione del 30/9/2010, il rag. chiedeva alla cliente di concordare una linea di intervento per regolarizzare la questione degli scatti per tutti i dipendenti coinvolti (cfr. doc. 4 ed ivi all. 22 mail del 22/3/2009 e del 23/7/2009). La proposta/indicazione del professionista, come già argomentato negli atti del precedente grado, è rimasta priva di seguito da parte della A conferma dell'atteggiamento tenuto dalla società appellata e dell'infondatezza dell'eccezione di inadempimento formulata, si ribadisce che nei conteggi depositati ex adverso, vengono prese in considerazione, ai fini del ricalcolo degli scatti, anche le buste paga emesse negli anni 2012 e 2013. Come appurato anche dal giudice, tuttavia, dal mese di marzo 2012 in poi le buste paga sono state redatte dallo studio ( doc. 22 fasc. 1° grado ed ivi il file denominato “buste 3-210”) vista la revoca dell'incarico al rag. Pertanto, considerato che la società appellata era a conoscenza del problema degli scatti - problema, come dimostrato, risalente e derivante dai predecessori dal rag. - poteva immediatamente dare incarico al nuovo consulente di verificare la correttezza delle buste e di correggerle. Ciò, tuttavia, non è avvenuto, ma anzi per circa due anni, successivi alla risoluzione del contratto con il rag. il nuovo consulente ha emesso, come dichiarato dallo stesso, buste paga asseritamente errate. È evidente, quindi, che la società non aveva intenzione di regolarizzare nella sua interezza il problema degli scatti ma di farlo, come in concreto è avvenuto, singolarmente, quando il problema si poneva. E ciò per una propria scelta aziendale/imprenditoriale sulla quale non solo il rag. ma qualsiasi professionista esterno, non ha, né aveva, alcun potere di intervento. Pertanto, tenendo a mente che, anche in questo caso, la condotta del professionista non ha causato alcun danno alla società, alcuna violazione del dovere di diligenza era configurabile in capo al rag. il quale: i) ha verificato l'operato dei suoi predecessori; ii) quando gli è stato richiesto, ha risolto le criticità relative agli scatti di singole posizioni lavorative; iii) ha proposto alla società di concordare una linea di intervento per risolvere tutte le criticità che, tuttavia, la società ha deciso di non coltivare perdurando nell'errore anche con il successore del rag. ###, quest'ultimo, senza l'assenso del cliente, non aveva il potere di modificare la busta paga dei dipendenti e di impegnare economicamente la per gli scatti dovuti o di metterla nella situazione di operare trattenute per quei dipendenti che avevano ricevuto scatti non dovuti. Da ultimo, e per completezza, le condotte del rag. non configurano neanche quello che la giurisprudenza, in tema di inadempimento professionale, definisce ### 16 inadempimento assoluto (Cass. 4781/2013). La considerazione nasce dalla circostanza che, con la sentenza, il giudice ha deciso di escludere il compenso richiesto dal professionista per prestazioni diverse rispetto a quelle oggetto delle contestazioni. Si ribadisce, infatti, che il compenso richiesto dall'appellante riguarda parcelle (cfr. doc.  4 ed ivi docc. 2-12 e doc. 25 (fasc. monitorio) all.ti 4-10) relative ad attività diverse rispetto a quelle oggetto delle doglianze avversarie, per le quali il rag. non ha chiesto alcun compenso. ### del professionista viene considerato totale solo allorché l'errore da questi commesso sia definitivo; ossia rappresenti una fonte ultima di danno vanificando tutta l'attività professionale pregressa che, benché svolta, si rileva inutile. Proprio per la sua inanità, la prestazione svolta si considera completamente inadempiuta, giacché risulta improduttiva di effetti favorevoli per il cliente. Nulla di tutto ciò, tuttavia, è configurabile nel caso concreto, né controparte ha offerto la prova del contrario. Tenendo a mente i principi sopra citati e la ricostruzione dei fatti, è chiara l'errata applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art.  1460 c.c. nella vicenda per cui è causa non configurando le condotte del rag.  violazione del dovere di diligenza e non avendo le stesse causato alcun danno alla società appellata, motivo per il quale la sentenza merita di essere riformata e sostituita con un provvedimento che, accertata l'infondatezza delle ulteriori doglianze avversarie, rigetti l'eccezione di inadempimento non essendo configurabile alcuna responsabilità professionale in capo al rag. con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo n. 25611/13 (n. ###/13 r.g.) emesso dal Tribunale di ### La doglianza merita apprezzamento sotto un unico assorbente profilo. 
Dagli atti processuali e dalla documentazione prodotta hinc et inde emerge che fra la società e il rag. è intercorso un contratto d'opera professionale avente ad oggetto varie attività di consulenza e assistenza in rapporti tributari, previdenziali e di lavoro subordinato. Per le prestazioni rese nel corso del tempo il rag. ha chiesto in via monitoria a titolo di saldo dei compensi maturati la somma di euro 16.167,89, «come risultante dalla somma di 7 preavvisi di parcella depositati in atti e corredati da parere di congruità del competente ordine professionale» (così in sentenza di primo grado). La società ha eccepito ex art. 1460 l'inadempimento del professionista con riferimento a talune prestazioni (inquadramento di due dipendenti come apprendisti; rateizzazione del debito verso l' ; attribuzione di scatti di anzianità a taluni dipendenti), che essa sostiene essere state inesattamente ### 17 eseguite senza la dovuta diligenza professionale. 
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento (exceptio inadampleti contractus) è necessario che il rifiuto di adempimento deve «trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate», oltre a non essere contrario a buona fede (Cass. 3-11-2010, n. 22353; Cass. 7-12-1994, 10506). 
Nella specie, l'appellante professionista ha dedotto che il compenso da lui chiesto concerne «prestazioni diverse rispetto a quelle oggetto delle contestazioni», riguardando «parcelle (cfr. doc. 4 ed ivi docc. 2-12 e doc. 25 (fasc. monitorio) all.ti 4-10) relative ad attività diverse rispetto a quelle oggetto delle doglianze avversarie, per le quali il rag.  non ha c hiesto alcun c ompenso». A fronte di tale specifica deduzione l'appellata nulla ha obiettato, né ha in alcun modo dimostrato la concreta correlazione «tra prestazioni ineseguite (prestazioni professionali oggetto delle contestazioni in punto di mancanza di diligenza) e prestazioni rifiutate (compensi non corrisposti)». 
Ne consegue che l'eccezione ex art. 1460 c.c., fatta valere da non è stata legittimamente proposta, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice. 
Ciò posto, atteso che la sentenza appellata ha accertato la sussistenza dei fatti costitutivi del credito azionato dal professionista («### alla pretesa genericità delle causali delle parcelle ed al difetto di prova dell'attività svolta, l'eccezione è superata dalla produzione documentale (non contestata) in fase di opposizione, con la quale il convenuto opposto ha dato conto delle prestazioni eseguite nei periodi di riferimento. 
Alla luce di tale documentazione ed attesa la genericità della contestazione del quantum, non si ravvisa alcun motivo plausibile per discostarsi dall'opinamento del Consiglio dell'Ordine. Tanto più che, prima del giudizio, la società ha dimostrato, con le comunicazioni inviate al professionista ed ora depositate in atti, di condividere, e comunque di non contestare la quantificazione del credito come esposta nelle parcelle»), senza che sul punto siano state mosse contestazioni da parte dell'appellata, la domanda proposta dal rag. col ricorso per ingiunzione va accolta, così riformandosi l'appellata sentenza. 
Resta assorbito il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante principale ha censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui afferma che «tutti gli inconvenienti che possono essere derivati dall'inadempimento del convenuto ### 18 opposto appaiono pienamente compensati dal risparmio conseguente alla revoca del decreto ed al rigetto della domanda di pagamento delle parcelle». 
Passando all'appello incidentale proposto da si rileva che col primo motivo di gravame detta società censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di risarcimento danni, e così argomenta: «La scrivente difesa chiede che venga riformata la sentenza nella parte in cui rigetta la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla accertata negligenza con la quale il rag. ha svolto il suo incarico professionale. In particolare, il giudice dott. ### ha ritenuto che “le negligenze imputabili al convenuto non hanno comportato per la e sborsi di denaro altrimenti non dovuti o (nel caso degli scatti pagati ai dipendenti che non ne avevano diritto) non recuperabili”. 
Tale considerazione non risulta condivisibile. Innanzitutto, in ragione della negligente gestione della pratica di rateizzazione del debito prima, e di quello , poi, la società si è vista negare definitivamente la possibilità di ottenere il pagamento dilazionato del debito; circostanza, questa, che ha inciso negativamente sulla sua condizione economica, atteso che non ha potuto giovarsi dei benefici della corresponsione frazionata degli importi. Il saldo del debito in un'unica soluzione ha inciso non poco sullo stato patrimoniale della la quale, nelle more, è stata, peraltro, messa in liquidazione - con tutte le conseguenze che ne derivano. Non va omesso, inoltre, come pare aver fatto il giudice di prime cure, che l'incresciosa situazione scaturita dai reiterati errori del rag. si è protratta per ben 11 mesi, nel corso dei quali la ha versato somme all' successivamente non riconosciute da , oltre ad aver comportato aggravi di costi e sanzioni. Anche gli errori nella compilazione delle buste paga di alcuni dipendenti hanno, invero, inciso sulla condizione economica della società. Se è pur vero, infatti, che gli scatti di anzianità non pagati avrebbero dovuto, in ogni caso, essere corrisposti e che quelli versati in più avrebbero potuto essere recuperati con trattenute, è altrettanto innegabile che affrontare i pagamenti in modo regolare e nei tempi stabiliti piuttosto che rimediarvi successivamente ha determinato comunque un pregiudizio per la società e non solo in termine di adempimenti. Tanto è vero che con i numerosi dipendenti coinvolti da questa serie di errori e con le relative organizzazioni sindacali è sorto un contenzioso che tuttora espone la al rischio di instaurare ulteriori giudizi per tutte le posizioni coinvolte, come si evince dalla ### CP_ ### 19 comunicazione del 30 ottobre 2013 della (all. 19 atto di citazione di primo grado). Il pregiudizio arrecato dagli errori del professionista è tanto più grave, se si considera che oltre a rimediare a tali pagamenti nei confronti dei dipendenti - laddove, peraltro, i crediti degli scatti di anzianità sono recuperabili in modo dilazionato con ritenute, a differenza dei debiti - la società è onerata anche del debito nei confronti dell'ente di riscossione, anche questo da corrispondere senza dilazione. 
La negligenza del rag. ha comportato, ovviamente, anche l'affidamento de l nuovo incarico ad altro studio, con ulteriore dispendio di tempo e denaro, sicuramente evitabile se l'appellante avesse correttamente svolto il proprio incarico. Pertanto, alla luce di quanto sin qui argomentato, non può non convenirsi con la scrivente difesa per il necessario ristoro dei danni certamente subiti dall'appellata, quantificati in € 27.505,36, come da documentazione allegata agli atti del giudizio di primo grado e pari alla sommatoria tra € 8.897,68 (scatti di anzianità maturati e non corrisposti) ed € 18.607,20 (scatti di anzianità pagati ma non dovuti), il tutto meglio evidenziato a pag.  12 e ss. dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo al quale ci si riporta». 
La censura non ha pregio. 
Invero, come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'appellata/appellante incidentale non ha dato alcuna prova di avere concretamente subito alcun danno, né ha dato dimostrazione del quantum effettivo delle perdite asseritamente subite in conseguenza del comportamento negligente del rag. 
Resta assorbito il secondo motivo di appello incidentale, col quale c ensura la sentenza di primo grado «nella parte in cui non dispone la ripetizione delle somme versate in ottemperanza al d.i. provvisoriamente esecutivo, poi revocato». 
In conclusione, l'appello principale va accolto, nei sensi di cui sopra; l'appello incidentale va rigettato. 
Resta assorbita la domanda di manleva proposta dal nei confronti della compagnia assicuratrice . 
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'appellata li quidate c ome in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (valore della causa: € 16.167,89; tabelle 2 e 12, 3° scaglione, compensi medi, con riduzione del 70% del compenso per la fase istruttoria/trattazione sia in primo grado, in quanto meramente documentale, sia in appello, limitata alla sola inibitoria). ### 20 ### va, altresì, condannata alla restituzione, in favore di della somma di euro 5.523,62, corrisposta dal pe r le spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado (come da distinta di bonifico prodotta in udienza); su tale somma sono dovuti gli interessi legali dal 14-7- 2020, giorno del pagamento, al saldo. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, venendo a rigettarsi l'impugnazione incidentale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con atto di citazione notificato in data ###, nei confronti di e di nonché sull'appello incidentale proposto da , avverso la sentenza del Tribunale ordinario di ### n. 20299/10, pubblicata il ###, così provvede: a) accoglie l'appello principale; per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 25611/13 (n. ###/13 r.g.), emesso dal Tribunale ordinario di ### il ###, su ricorso di nei confronti di b) rigetta l'appello incidentale; c) dichiara assorbita la domanda di manleva nei confronti di ; d) condanna alla rifusione, in favore di e di , delle spese processuali del doppio grado, che liquida, per ciascuna parte, per il primo grado in euro 3.715,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge; per il secondo grado, in euro 4.303,50, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge, ed euro 355,50 per esborsi a favore dell'appellante e) condanna alla restituzione, in favore di della somma di euro 5.523,62, oltre agli interessi legali dal 14-7-2020 al saldo; f) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di . 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 17 novembre 2021.  ### est. 
Dott. #### 

causa n. 8339/2019 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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