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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4500/2025 del 14-11-2025

... ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. In sintesi, con la pronuncia in esame si è chiarito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del popolo italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD Il Tribunale ordinario di ###, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11560/2024 R.G. promossa da ### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti - ricorrente ###'#### in persona del ### pro-tempore, - resistente contumace ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La presente decisione viene resa all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza.  2. Con ricorso depositato in data ### parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00, tramite l'assegnazione della c.d. ### per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1 della Legge n.107/2015, in riferimento all'anno scolastico 2019/2020 per l'effetto condannare il
Ministero resistente a provvedere in tal senso, con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00.  3. ### non si è costituito in giudizio.  4.Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento per l'anno scolastico 2019/2020 della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al ### 28.11.2016 che ha sostituito il precedente ### 23.9.2015 in favore dei docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche. 
Sulla specifica questione giuridica è intervenuta nel corso del giudizio la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione con la quale, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art.  363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ###, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
In sintesi, con la pronuncia in esame si è chiarito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore. 
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine: a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della ### docente al personale docente non di ruolo; b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica; c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento; d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni. 
La Suprema Corte, infatti, conferma come la carte docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“### scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” - par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel ### 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12). 
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra: 1) la misura (“annua e per anno scolastico” - cfr. par 5.3 e 7 e segg); 2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la ### alla didattica “annua””); 3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. 
Ciò assicura strutturalmente il nesso tra ### e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” - par. 12.4; cfr. anche par. 16); 4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la ### deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” - par. 19).  ### parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti: a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” - par. 7.6); b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16); c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18); d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1). 
Tali considerazioni riguardano, dunque, le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co.  1 e 2 l. 124/1999.  5.Nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ossia fino al 30 giugno di ogni anno, per l'a.s. 2019/2020 (cfr. contratto allegato al ricorso). Inoltre, la parte ricorrente ha documentato nel corso del giudizio di essere allo stato interno al sistema delle docenze scolastiche (cfr. documentazione depositata in allegato al ricorso introduttivo). 
Il ricorso va pertanto accolto con condanna del Ministero resistente all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per l'a.s. 2019/2020, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016. Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Non spetta anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della ### n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.  6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, sulla base del valore della controversia indicato nel ricorso, dedotta dal computo la fase istruttoria e nei valori minimi data la serialità della causa; il tutto ai sensi del D.M. 55/2014. Le spese sono da distrarsi ex art. 93 c.p.c. P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: - accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ### ad usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00, tramite l'assegnazione della c.d.  ### per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1 della Legge n.107/2015, in riferimento all'anno scolastico 2019/2020 e per l'effetto condanna il Ministero resistente a provvedere in tal senso, con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016 gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna l'### scolastica resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 258,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. 
Aversa, 14.11.2025 IL GIUDICE dr.ssa

causa n. 11560/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sorrentino Raffaela

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Giudice di Pace di Caserta, Sentenza n. 1174/2024 del 11-09-2024

... il Giudice comunitario dichiarava la responsabilità dello Stato italiano. Tale responsabilità, inoltre, risultava sensibilmente aggravata dall'impossibilità concreta di far valere l'effetto diretto della direttiva non trasposta. Dall'illecito statale, pertanto, residuava quale unica forma di protezione una forte tutela risarcitoria dei singoli. Venend o al la disam ina d ella norm ativa itali ana l 'art 12 5 — s exies T. U.B. recita: "I l consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto….l'inciso "per la vita residua del contratto" ha contribuito ad (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### avv. ### ha pronunziato la seguente ### causa iscritta al n°2651 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto pagamento TRA ### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore### co n se de in Ro ma V ia ### ndro ### e n. 4, rappresen tata e difesa da ll'Avv. ### (C.F.  #### ) ed elettivam ente domici li ata in ### iv iera di Ch iai a n. 2 63, presso lo studio dell'Avv. ### in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione .   -#### (C.F. ###) residente ###via SS.  ### e ### n.23.  -### - Conclusioni: come da atti ### atto di citazione notificato, l'istante ### S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore ### ut supra, conveniva in giudizio ### più specificamente, l'esponente tanto assumeva nel libello introduttivo: “…In data 0 5 agosto 2 016 Mari a R o sa ### sottos cri veva con la ### S.p.A. contratto di finanziamento n. 5243 da restituire mediante cessione di quote della retribuzione mensile in n° 120 ra te d i euro 340,0 0 ciascun a,per un mon tan te lo rdo di ### 40.800,00 …..Il contratto prevedeva le seguenti voci di costo: -“commissioni di attivazione", comprensive di spese di istruttoria pratica: ### 958,8 0; -commiss ion i di gesti one" : Eur o 300,00; -"p rovvigioni all' int ermediar io del credito: ### 3.304,80; -"imposto di bollo": euro 16,00; -"costo incasso rate": euro 0,00; per un saldo al richiedente pari a ### 25.9 59,7 2, già det ratt a la so mma d i ### 10.067,48 di interes si….Successiv amente, l'operazione di finanziamento veniva estinta anticipatamente attraverso il versamento della somma di ### 20.233,68, come da pian o estinti vo che si depos ita …..Il vers ament o della p redet ta somma in fa vore del la ### S.p.A.  avveniva dopo che l'odierna convenuta aveva già versato n.49 ### rate, per un residuo di n. 71 rate….. Successivamente, in data ### la ### inviava alla ### S.p.A. lettera di reclamo co n l a qua le richied eva il rim bor so di t utta u na serie di voci d i spesa ….. Con mi ssiva del 17.12.2020 la ### S.p.A. riscontrava il predetto reclamo, rigettando le avverse richieste…. Successivamente in data ###, la ### proponeva ricorso unilaterale all'### di Napoli avente ad oggetto la richiesta di restituzione della somma complessiva di euro 2.725,85 per commissioni varie al quale, in data ###, la ### S.p.A. rispondeva con proprie controdeduzioni …..Con decisione assunta in data ###, il ### di Napoli accoglieva soltanto parzialmente il ricorso presentato dall'odierna convenuta disponendo che la ### S.p.A. dovesse corrispondere alla ### la somma complessiva inferiore di euro 1.617,00 oltre interessi legali, di cui euro 363,58 a titolo di commissioni di attivazione ed euro 1.253,20 a titolo di commissioni di intermediario, nonché la somma di euro 200,00 in favore della ### d'### come contributo alle spese della procedura ed euro 20,00 al ricorrente quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso…..### di Napoli ha posto a fondamento della predetta decisione la ormai nota sentenza "### della Corte di ### (11.09.2019) con la quale veniva stabilito il principio second o cui : "l'a rt 16, para g rafo 1, della diretti va 20 08/1948, at tuato n ell 'ordinamento interno con l'ari 125-sexies ### deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore" ….. decisione del ### di Napoli, inoltre, è fondata sul recente ### Coord. n. 26525/2019 che, in recepimento della sudde tta statuizione della ### e ### ha confermato le predette statuizioni …..Sulla scorta di tali principi ed in accoglimento parziale delle controdeduzioni presentate dalla ### S.p.A., il ### riconosceva il diritto della ### ad ottenere la ripetizione, secondo un calcolo proporzionale, di somme inferiori rispetto a quelle richieste, così come richiamate al precedente punto 9)… Successivamente, con missiva del 29.04.2021 la ### S.p.A. comunicava al ### di Napoli la propria intenzione di non adempiere alla predetta decisione e di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ritenendo di nulla dovere alla ### …### luce di quanto sopra premesso, la ### S.p.A. ha interesse ad adire l'###mo dice di ### affinché venga accertata e dichiarata l'illegittimità della decisione del ### di Napoli e per l'effetto venga dichia rat o che la F incontinuo S.p .A. n ulla d eve all a ### a ### in virtù dell'anticipata estinzione del finanziamento n.5243/2016, il tutto in virtù dei seguenti MOTIVI….1.. Sulla non applicabilità a livello nazion ale dell a linea inte rpreta tiva della UE. Pre valenza della nor mativa nazionale nei rapporti orizzontali. Validità della distinzione tra costi "up front" e "recurring". Inesistenza del credito della ### nei confronti della ### S.p.A. ….Come anticipato nelle premesse la decisione del ### di Napoli, che ha accolto seppur parzialmente il ricorso presentato dalla ### ancora le proprie radici sulla ormai nota sentenza "### della ### di ### (11.09.2019), nonché sul recente ### Coord.  26525/2019 che sostanzialmente ha confermato l'indirizzo della ###.Sennonchè, in tema di rimborso degli oneri dovuto al consumatore in conseguenza dell'estinzione anticipata di un finanziamento, non pare applicabile la sentenza dell'11-09-2019 C-383 della ### di giustizia UE ("caso ###) che ha interpretato l'art. 16 della ### n. 48/2008 in contrasto con il testo dell'art. 125-sexies ### In effetti la citata ### europe a, non pos se dendo i req ui siti di una direttiva "s elf -ex ecuting ", non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento. Deve perciò, in via generale, ancora ritenersi che, in riferimento alle spese accessorie ad un contratto di finanziamento, appare opportuno distinguere tra la remunerazi on e di ser vizi temporal mente coll ocabi li n ella fase p reli minare e /o f ormativa del regolamento negozial e, "up-fro nt ", e remun er azione di attività d estinate a trovare svol gime nto nella fase esecutiva, "recurring"…..si a l a commissi one ban cari a c he la provv ig ione di interme di azi one — qua ndo pattuite e completamente maturate al momento della stipulazione del contratto, salva diversa struttura delle previsioni convenzionali — attenendo esclusivamente al momento genetico de1 rapporto, rientrano tra i costi "upfront" non oggetto di rimborso, non essendo ragionevole far gravare sul soggetto mutuante gli effetti di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario nell'estinguere anticipatamente il finanziamento. Così si è espresso il ### e d i Nap oli , in p erso na del dot t. ### co n se nten za n. 10 marzo 2020 n. 2391, che confer ma l'orientam ent o già ass unto da l medesi mo ### a ll' indom ani del "cas o ### con sentenza n.10489 del 22 novembre 2019……I principi "interpretativi" della ### di ### del 11 settembre 2019 no n sono invoc abili, dun que, nel contenzioso B anca -cliente. Nel rim arc are tale assunto, il ### ha conferm at o la fond amentale dis tin zi one tra la vinco lativit à della pronu nc ia int erpretativa — di per sé indiscutibile — e la diretta efficacia della "fonte interpretata". ###, ormai, è noto. In riferimento alla tematica dell'individuazione dei "costi" rimborsabili al consumatore in conseguenza dell'estinzione anticipata di un finanziamento, i ### di ### hanno sancito la rimborsabilità anche dei costi "che non dipendono dall a dura ta del contratto"…… Sic ché, p er al cuni, t al e pronun cia è se mb rata de stinata a superare la tradizional e distinzi one tra o neri "up -f ront" e "recurring"…… Tut ta via, non p uò inda garsi la portata della pronuncia in questione, senza considerare che trattasi di sentenza interpretativa che ha ad oggetto una fonte non direttamente applicabile dal giudice italiano….La norma interpretata, infatti, è la ### 2008/48 UE, la quale non ha natura di direttiva self-executing — da cui deriverebbe l'obbligo in capo al giudice di merito di disapplicare, anche in assenza di un provvedimento di recepimento da parte dello Stato membro, la normativa intern a in contra sto co n la f onte sovranaz iona le, per l' effetto de cide ndo il ca so co ncreto in virtù delle disposizioni comunitarie. Gli interpreti, d'altronde, avevano sin da subito nutrito dubbi sulla diretta efficacia della ### in particolare sulla circostanza che essa sia sufficientemente specifica nella determinazione dei diritti che intende attribuire al consumatore….In particolare, se pur si vuole considerare chiara l'affermazione di principio di cui all'art. 16 par.1, circa l'attribuzione al cliente del "diritto" alla "riduzione del costo totale del credito”, non è altrettanto dettagliato il criterio temporale di restituzione che il “legislatore" europeo intende adottare (pro rata temporis!? E per i costi che non sono legati al fattore-tempo!?). Trattasi di aspetto non secondario , pe r una ma ter ia i n c ui gli aspetti tecnic i assorb ono , talvolta, le consi derazioni giuridiche di principio , in qu anto l'ad ozi on e di un c riterio co mputaz ion ale (ov vero di un altro) f inisce per incidere sul contenuto dei diritti che la normativa stessa intende attribuire. In una recente pronuncia del ### di Monza (sentenza n.2573 del 22 novembre 2019 la natura self-executing della ### era stata esclusa proprio in ragione dei numerosi dubbi interpretativi che essa aveva suscitato e che avevano costretto i giudici di merito di svariati ### comunitari a rivolgersi alla ### di ### per definire una linea ermeneutica univoca (proprio come avvenuto nel caso ###. Recentemente, tale indirizzo giurisprudenziale è stato confermato dal ### di Torino con l'ordinanza del 29 giugno 2020, con la quale veniva ribadita la natura di sentenza non direttamente applicabile della pronuncia "###. D altronde, nell'ordinamento italiano la direttiva è stata recepita (art. 125 sexies T.U.B. come introdotto dal D.Igs. n.141/2010), sicché, ove si ritenesse che la stessa sia stata maltrasposta, la soluzione applicativa non potrebbe che risiedere nella responsabilità dello Stato italiano per erronea trasposizione. In altri termini, l' invocabilità diretta delle disposizioni di cui alla direttiva oggetto dell'interpretazione "estensiva" d a pa rte della ### s arebbe c om unque da esc lud ere, ove si constatasse l'assoluta inconciliabilità tra la direttiva stessa e la disciplina interna di attuazione, in quanto non vi sarebbe margine per qualsivogl ia "interpreta zione esten siv a" di quest'ultima … …### ti, non sarebbe ammissibile l'applicazione "diretta" della direttiva, se non nei rapporti "verticali" tra Stato e cittadino (e non in quelli "orizzontali" tra cittadino e banca ad esempio), sul presupposto che lo Stato abbia frapposto un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi posti dal "legislatore" europeo…..In altri termini, la mancata adozione delle disposizioni necessarie al recepimento pone in essere ma violazione del diritto dell'### che — al di là dell'illecito costituito dalla mancata trasposizione e delle sue conseguenze sul piano istituzionale (procedimento di infrazion e) — pro voc a la responsa bilità patr imonia le de llo S tato membro i nade m piente (C. giust., 9.11.1991, C-6/90 e C-9/90, ###. Ciò a condizione che le disposizioni violate della direttiva siano intese ad attribuire un diritto ai privati e che sussista un nesso di causalità tra il mancato adempimento ed il danno da essi patito. Dunque l'inesatta trasposizione della direttiva dovrebbe comportare la necessità che il consumatore (da solo o, come più spesso accade, per il tramite di associazioni di categoria ) invochi innanzi alla ### di ### l'inadempienza dello Stato italiano all'obbligo di trasporre correttamente la direttiva de qua, facendo valere un autonomo diritto di natura risarcitoria…..In altri termini, il consumatore non può invocare l'efficacia diretta della direttiva nei confronti della ### la quale, per il solo fatto di aver rispettato e posto in essere i principi della normativa nazionale, si troverebbe a dover subire conseguenze negative molto gravi dovute all'inesatta trasposizione della direttiva comunitaria. Tale interpretazione è stata avvalorata da due recentissime pronunce dei ### di ### e di Cassino con le quali, all'esito di ricorsi ex art 702bis cpc presentanti dagli istituti di credito, veniva confermata la non applicabilità della sentenza ### all' interno dell'ordinamento italiano. Confermavano la sua natura di direttiva non self executing e non potendo, pertanto, trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento (ordinanza del 11.02.2021 ### di ### ambito del n.R.G. 49639/2020 e ordinanza del 02.02.2021 ### di Cassino nell 'ambito del n. R.G. 1270/2020 — al1.9)….La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario è stata per la prima volta riconosci uta in via giurispruden zial e c on la se nte nza 19 no vem bre 1991 , pronunciata a definizi one del cel ebre caso ### ovi ch. La fatt ispecie c onc ernev a il mancat o rec epimento della direttiva 80/97/### che imponeva agli ### membri la predisposizione di un meccanismo di tutela volto a garantire la liquidazio ne dei s alar i dei lavo rat ori i n caso di i nsol venza de l dat or e di lav oro. ### di giustizia fu nell'occasione adita in sede di rinvio pregiudiziale dai ### di ### del ### e di ### i quali si interrogavano sull'eventuale effetto diretto di alcune disposizioni della suindicata direttiva e sulla possibilità per i singoli di pretendere un risarcimento dallo Stato per il pregiudizio subito a causa dell'omessa trasposizione di un a direttiv a comunitaria …..D opo aver a cce rt ato che l a dirett iv a 80/97/CEE non presentava i caratteri di sufficiente precisione, necessari per sancirne la sua diretta applicabilità (self executing), con la sentenza de qua il Giudice comunitario dichiarava la responsabilità dello Stato italiano. Tale responsabilità, inoltre, risultava sensibilmente aggravata dall'impossibilità concreta di far valere l'effetto diretto della direttiva non trasposta. 
Dall'illecito statale, pertanto, residuava quale unica forma di protezione una forte tutela risarcitoria dei singoli. 
Venend o al la disam ina d ella norm ativa itali ana l 'art 12 5 — s exies T. U.B. recita: "I l consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto….l'inciso "per la vita residua del contratto" ha contribuito ad avallare la tradizionale distinzione tra costi "up-front" e costi "recurring"…..I costi up-front corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento (ad es. la gestione della pratica, le spese di istruttoria ecc.) che prescindono dalla durata del rapporto di credito. Per giurisprudenza ### prevalente, det ti cos ti no n sono rimb ors abili in sede di estinzione antici pata…..I cost i recurring (come ad esempio le polizze vita accessorie) sono invece riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito e sono considerati dalla giurisprudenza dominante rimborsabili -in misura maggiore o minorea seconda del momento in cui il finanziamento è stato estinto…..In linea di principio, l'orientamento più diffuso ritiene che il contraente abbia diritto soltanto al rimborso dei costi recurring, ovvero di quegli esborsi che riguardano il periodo successivo all'estinzione del finanziamento ed in cui — di fatto — non ha usufruito di tali servizi o prestazioni….### e de lla disci plina i tal iana di attua zione dell a dire ttiva se mbra lasciare dunque pochi margini di dubbio circa l'espressa scelta del legislatore nazionale di "limitare" la rimborsabilità ai soli oneri "recurring"….###à, tra la normativa nazionale e quella comunitaria è ancor più profonda, se il camp o d i inda gine viene all arga to dalla normativ a p rim aria di cui all'ar t. 12 5- sexies T.U.B. al concreto dipanarsi della regolamentazione tecnica, che — come sempre in questa materia — finisce per riempire di conten uti "pratici" lo scarno dettato le gisla tivo. Sicché, non pu ò non nota rsi come la distinzione tra costi "up-front" e "recurring" non sia solo un ritrovato ermeneutico di derivazione giurisprudenziale, ma trovi delle solide radici nella produzione regolamentare della ### d'Italia…..Tanto la ### d'### del 7/4/2011, quanto gli ### di ### in materia di cessione del quinto del Marzo 2018 (par. III, punti 12 e 15), infatti, rimarcano con nettezza la differenza tra costi "up-front" e "recurring", presupponendo la non rimborsabilit à d ei pr im i e la rimborsab ili tà pr o q uota d ei seco ndi . Propr io nei citati "### di ### " s i legg e testualment e: " ### ioni rich iedo no che la docu mentazione pre contrattuale e contrattuale indichi in modo chiaro i costi applicabili al finanziamento; in relazione al diritto del consumatore al rimbors o anticipa to, v anno anche i ndi cate le modal ità d i calco lo d ella r iduzio ne del "costo totale del credito", specificando gli oneri che maturano nel corso del rapporto (cd. "recurring") e che devono quindi essere restituiti al consumatore se corrisposti anticipatamente e in quanto riferibili ad attività e servizi non goduti" …S e ne d educ e che ### d '### in ter preta i n maniera "l ett erale" la di spos izione di cui all'art.  125-sexies T.U.B., non lasciando alcun margine di dubbio circa la coincidenza tra i costi "dovuti.. .per la vita residua del contratt o" e la tradiz ionale defi nizio ne degli oneri "recurri n g"……Ne llo sch ema allegato agli ### di ### si "raccomanda" agli istituti di indicare schematicamente, sin dal momento della conclusione del contratto, i costi "up-front e quelli "recurring" ai fini della successiva rimborsabilità in caso di estinzione anticipata. ### restando quanto sopra, sembrerebbe, tra l'altro, non corretta l'interpretazione dell a Cor te a nch e con ri guard o al teno re letterale dell'a r ticol o 16 comma 1 dell a Direttiva……### la locuzione "restante durata del contratto" sembra riferirsi esclusivamente agli interessi e ai costi dovuti che devono essere retrocessi e non, genericamente, alla riduzione del " osto totale del credito" nel suo complesso. In altri termini, la norma prevede la restituzione non già di tutte le voci che compongono il "costo totale del credito", in proporzione alla durata residua del contratto, bensì la restituzione delle sole voci di costo che vengono a maturazione nel corso della residua durata del contratto medesimo (la norma stabilisce infatti che il suddetto diritto alla riduzione "comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"), dal momento che solo per dette voci è possibile individuare una quota retrocedibile al cliente….Ciò posto, stante l'assoluta inconciliabilità tra la normativa comunitaria e quella nazionale, il consumatore (### nel caso di specie) non può invocare l'efficacia diretta della direttiva nei confronti della ### (###, stante l'esclusione della natura di direttiva "self executing", bensì l'inadempienza dello Stato italiano all'obbligo di trasporre correttamente la direttiva de qua, facendo valere un autonomo diritto di natura risarcitoria innanzi alla ### di ### UE….tale inconciliabilità si rafforza, trovando ulteriore conferma, ancorché si ponga l'attenzione sulle motivazi oni c he hann o s pinto la ### di ### zi a ### pea ad emanare l'ormai noto provvedimento interpretativo….E' vero infatti che, la citata sentenza perviene alla conclusione secondo cui il "credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" muovendo dal presupposto dell'asserita, difficile ed incerta enucleabilità (da parte del "consumatore o di un giudice") dei costi oggettivi del finanziamento "che non dipendono dalla durata del contratto", posto che, come sopra ricordato, i "(...) costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto (...)" sarebbero "determinati unilateralmente dalla banca(...)” e potrebbero, in ragione del "margine di manovra (...) nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna" di cui appunto le banche dispongono, (….) includere un certo margine di profitto (...)", potendo l'intermediario finanziatore essere indotto ad "imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclu sione del contr atto di cred ito (...)" e a "ridurre al minimo i cos ti dipendenti dalla durata del contratto (...)"….Senonché tutto ciò, nel caso che ci occupa, è chiaramente escluso proprio dalla disciplina di recepimento (sia primaria che secondaria) apprestata dallo ### che ha definito, come già detto, l'esatto perimetro dei costi correlati al credito concesso, vale a dire sia dei costi c.d. up front, riferiti agli effettivi e documentati costi sostenuti per l'erogazione tout court del finanziamento e perciò non correlati alla dura ta de llo stes so, sia dei c ost i c.d. rec urring, c orre lati al la d urata del fi nanziame nto erogato, e che ha previsto ch e s i ritor ca in d anno dell'### di ario , e per co nverso a fa vore del cons umatore, l'eventuale mancata puntuale distinzione dei costi, e legittimando il giudicante, ove tale assenza venga riscontrata, ad accollare l'onere dell'incertezza relativa alla distinzione dei costi in capo al soggetto erogante….E infatti, a differenza del sistema giuridico polacco, a cui la sentenza della ### si riferisce, quello italiano, come sopra già detto, si caratterizza per avere regole chiare e ben definite sulla base delle quali le imprese del settore bancari o e finanz iario operano… ..Qu anto sopra costitui sce ul teri o re riprova de lla non conciliabilità tra normativ a comunit ar ia e nor mativ a na zi onale, tanto da r endere imposs ibi le int erpretare la norma interna secondo quanto disposto dalla ### perché il tenore inequivocabile della norma nazionale (sia primaria che regolament are) s embra esc lud erlo con e videnza…. In conclus ione , il ti more dall a ### di ### circa l'impossibilità di un controllo su eventuali condotte opportunistiche da parte degli intermediari appare, nella realtà italian a., pr ivo di fondame nto , att eso che t ale attivit à di cont rol lo è ga rantita dai presidi sopra richiamati….. Venendo al caso di specie si evidenzia come il regolamento contrattuale, descriva in maniera puntuale le ragioni poste a fondamento delle singole voci di costo afferenti il finanziamento e la loro natura up front o recurring. ### le condizioni generali di contratto, all'articolo 3, riportano, con riferimento a ciascuna voce di costo, la relativa giustificazione causale. Inoltre, l'articolo 8 del contratto, dopo aver indicato che in caso di rimborso anticipato è prevista una riduzione del costo totale del credito, rimanda al punto 4 del ### (cfr. All. 1 cit.), quale frontespizio del contratto, per la determinazione della misura e dei criteri secondo cui tale riduzione effettivamente opera. La documentazione precontrattuale è chiara nel sancire che maturano nel corso del tempo solo le "commissioni di gestione" e i "costi di incasso rata", rimanendo, invece, a carico del Cliente le "commissioni di attivazione", le “provvigioni all'intermediario del credito" e l'imposta di bollo" in quanto costi che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto…..Stante quanto sopra, con riferimento alle singole voci di costo rappresentate dalle commissioni di attivazione e da quelle di intermediazione, si evidenzia quanto segue: • commissioni di attivazione: sono finalizzate all'attivazione della soluzione finanziaria di interesse del cliente e alla copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito (cfr. articolo 3 lettera C) delle condizioni generali di contratto)…..Tali costi non sono rimborsabili in quanto si esauriscono con la conclusione del contratto; essi presentano la medesima giustificazione causale delle spese di istruttoria pratica, che, proprio per tale ragione, vengono ricomprese nelle commissioni di attivazione….Non cambia, pertanto, il titolo sulla base del quale il relativo costo viene richiesto al Cliente….Si tratta, quindi, di costi up front, come tra l'altro dichiarato dalla decisione del ### di Napoli, non rimborsabili concernenti attività che si concludono prima dell'erogazione del finanziamento…..Si ritiene, pertanto, che nulla sia dovuto a tale titolo….Del resto, l'articolo 8) del contratto, dopo aver indicato che in caso di rimborso anticipato è prevista una riduzione del costo totale del credito, richiama il punto 4) del ### (vd. alli) quale frontespizio del contratto, per la determinazione della misura e dei criteri secondo cui questa riduzione effettivamente opera, dove nella sezione riguardante il rimborso anticipato si legge: " ...Rimangono interamente a carico del cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto): a) le commissioni di attivazione; b) le provvigioni all'intermediario del credito; c) l'imposta di bollo...";….La documentazione contrattuale è, dunque chiara, nel sancire che le "commissioni di attivazione" , riman go no a c aric o del cl ien te in quan to costi c he maturano in terame nte al momento della sottoscrizione del contratto. • commissioni di intermediazione: In tal caso è puntuale la descrizione che di tale voce fa l'articolo 3 lettera e) delle condizioni generali di contratto. In particolare, il regolamento contrattuale è chiar o nel lo stabil ire che la commiss io ne in pa rola è do vuta qual e com penso "per l'atti vità prestata sino all'erogazione del ###; risulta pertanto evidente come tale corrispettivo si riferisca solo ed esclusivamente all'attività dell'Agente posta in essere fino all'erogazione del prestito. In altre parole, la voce di costo di cui si discorre non va a remunerare prestazioni agenziali successive all'erogazione del finanziamento, che sancisce il momento dell'efficacia del relativo contratto, ma si esaurisce e si conclude con tale evento. La stessa è, pertanto, destinata a remunerar e attivi tà circoscrit te a lla fase prod romic a alla l iqui dazione del f inanziamento. commissione n on contempla , quindi , compon e nti di c osto on go ing, da rimborsare per la quota parte non maturata…..A conferma di quanto appena detto, si evidenziano le decisioni dello stesso ### di ### n. 4139/201 7 n . 1272 /2 01 8 e n. 16 81 de l 19 ge nnaio 20 18 e del C olle gio di Napoli n. 10581 del 16/05/2018, n. 10478/2018 e n. 9885/2019, che rigettano la richiesta della restituzione della quota parte delle commissioni di intermediazio ne pro prio sul pres uppo sto che l'a ttività del l' Agente è intervenuta fino all'erogazione del prestito. Tra l'altro, nell'ultima decisione menzionata (9885//2019), il ### precisa che l'agente in attività finanziaria "per statuto non è abilitato ad attività ulteriori rispetto all'offerta fuori sede di prodotti bancari"….Pertanto, stante quanto sopra, si ritiene priva di fondamento la domanda volta ad ottenere la restituzione della commissione per l'intermediario del credito, per la quota parte non maturata, presentando la stessa natura up front….Si deve, infine, rilevare come il ### di ### a conferma di quanto già disposto dal ### di Napoli con decisioni ### n. ###/19 del 22/01/2019 e n. ###/19 del 19/03/2019 ha ritenuto con decisione n. ###/19 del 30/04/2019, di respingere numero due ricorsi presentati, qualificando le commissioni di attivazione e quelle di intermediazione praticate da ### S.p.A. quali costi "up front" e negando il loro ri m borso a fa vore del cliente, a seguito dell'estinzio ne anticipata del relativo contratto di finanziamento. In linea con quanto deciso dai ### di ### e Napoli, anche il ### di ### con decisione n. ###/19 del 22/08/2019, ha ritenuto i detti costi (provvigioni all'intermediario del credito e commissioni di attivazione) costi up front, rigettando il relativo ricorso presentato…..Vieppiù, si ritiene che, anche ove si considerasse ammissibile e giuridicamente sostenibile, in caso di estinzione anticipata, il rimborso - sia pure per la durata residua del credito - dei costi c.d. up front, cioè dei costi non correlati alla durata del credito, essi sarebbero reclamabili nei confronti dell'intermediario erogante solo limitatamente alla parte di propria pertinenza, vale a dire solo limitatamente ai costi che esso abbia effettivamente incamerato, dovendo restare esclusi, viceversa, i costi che esso, quale unica e formale controparte del prenditore, abbia incluso nel costo globale del finanziamento, nonostante gli stessi fossero destinati a remunerare prestazioni e/o servizi di terzi. I costi relativi a prestazioni e/o servizi resi e/o riconosciuti a terzi sono, tra gli altri, anche quelli relativi alle prestazion i res e da gli "interme dia ri del c redito" ( agenti in attività f inanziaria o mediatori creditizi).  ###, in pratica, per tale tipologia di costi, sarebbe privo, pur in presenza di un titolo giuridico in ca po al credito re, della nec essaria legit timaz ione p assiva, quale st atus proc essuale necessario affinché l'### possa essere, in sede decisionale, legittimamente qualificato come destinatario della domanda di restituzione; legittimazione questa che, viceversa, è dato riscontrare solo in capo all'effettivo percettore (####.UU . n.2951/2016 )…. .In ogn i caso, anche a vol er disa ttend ere la te si sopra esposta, in capo all'intermediario difetterebbe la titolarità del diritto sostanziale oggetto della richiesta di controparte….Da ultim o non si p uò non evid enzi are com e anche il ### unale di A sti (sen tenza n. 255/2020) ha considerato legittima la previsione negoziale con cui le parti hanno concordato la ### restituzione dei costi connessi alla dura ta del con tr att o e il trat ten imen to in capo al f inan ziato re dei c osti sostenuti per l'attivazione del finanziamento, riformando totalmente in appello la Sentenza del Giudice di ### di ### con il rigetto delle richieste volte ad ottener e i l rimbor so del le commissi oni up front app licate al finanziamento…..A maggior riprova, pare opportuno citare una recentissima pronuncia del ### di Torino che, con ordinanza del 29 giugno 2020, ha sancito: "In tema di rimborso degli oneri dovuti al consumatore in caso di estinzione anticipata di finanziamenti contro cessione del quinto, a seguito degli orientamenti espressi dalla sentenza "###, il Giudice, pronunciandosi su un ricorso cautelare ante causam - ex artt. 37, 140 del ### del ### e 669 bis e segg. c.p.c. - promosso da un'### dei consumatori, ha ritenuto non sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari per l'esercizio di tale azione. Il fumus boni iuris non si ritiene sussistente in ragione del fatto che l'intermediario ha tempestivamente recepito le ### orientative della ### d'### del 4 dicembre 2019, volte a favorire l'allineamento agli orientamenti espressi dalla sentenza "###; inoltre , l a pronu ncia della ### opea n on sembra su sce ttibile di effic acia diretta orizzontale, come sostenuto da buona parte della giurisprudenza, e i principi nella stessa espressi non pare possano rivestire efficacia retroattiva. Non si ravvisa il periculum in mora in quanto non sussistono i giusti motivi di urgenza richiesti dalla normativa per proporre l'azione in via cautelare, tenuto anche conto dell'immediato recepimento, da parte dell'intermediario, delle indicazioni promanate dal proprio organismo di vigilanza". 
Per tutto quan to sopr a, in considera zione de lla non appl ica bilità n ei rapporti oriz zontali, della linea interpretativa della UE nell'ambito nazionale, e tenuto conto del fatto che le clausole contrattuali nel caso di specie rispecchia no i requis it i di ch ia rezza e n itidezz a im posti da lla norma tiv a nazion ale di settore, pare evidente l'erroneità ed illegittimità, anche alla luce delle recenti sentenze del ### di Napoli, del ### di Monza e del ### di Asti, della decisione del collegio ABF di Napoli…..Infine, a conferma di quanto sopra dedotto, si richiamano ulteriori sentenze di merito tra le quali: ### n.2391/2020 ### di Napoli; ### n.128/2021 ### di Appello di L'##### del 29.06.2020; ### n. 1907/2020 ### di #### n. ### Giudice di ### di Roma…...”. 
Tanto premesso, la deducente concludeva per l'accoglimento della domanda, per l'effetto, accertare e dichiarare l'erroneità e d illegittimit à dell a decisione d el #### di Na pol i n. 1 046 4/202 1 del 21.04.2021 e per l'effetto che la ### S.p.A. nulla deve alla ### in virtù della estinzione anticipata del finanziamento n. 5243/2016; In ogni caso, rigettare ogni avversa ed ulteriore pretesa avanzata nei confronti della ### S.p.A.; Con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e ### come per legge; Acquisita idone a documentazi on e, e prec isa te le conc lus ioni, la causa a ll' udi enza del 12.05.2024, veniva riservata a sentenza .   MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va affermata la competenza per valore del Giudice di ### a decidere la causa ai sensi dell'art 7 c.p.c. in quanto l'attore ha contenuto la domanda nei limiti di € 5000. 
Sulla scorta della documentazione prodotta da parte attrice devono ritenersi provate la sua legittimazione attiva, nonchè quella passiva a subire l'azione. 
Nel merito si rileva che la sentenza ### nel 2019, ha chiarito che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, include tutti i costi posti a suo carico. 
Nel 2021, il legislatore italian o è intervenu to con l'art. 11 octies d.l. 73/2021 (cosiddet to decreto sostegni bis, convertito con legge 106/2021), modificando l'art. 125 sexies ###il primo comma (lett. c) è stato riformulato in termini strettamente “fedeli” alla sentenza ###il secondo comma ha limitato l'applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge 106/2021, mentre per quelli conclusi precedentemente ha stabilito che «continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies TUB e “le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della ### d'### vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. 
In buo na sosta nza , il legis la tore ha rec epito il principi o esp resso dalla sentenza ### ma n e h a limitato «l'efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge (25 luglio 2021) e mantenendo al contempo fermo lo status quo ante - e quindi la ripetibilità dei soli costi [recurring] non maturati - per i contratti anteriori al 25 luglio 2021». ### il secondo comma rimanda alle norme secondarie, limitatamente al precedente art. 125 sexies e, in particolare, alle norme secondarie vigenti al momento della conclusione dei contratti. Si tratta delle norme che esplicitano che il diritto alla riduzione si riferisce ai costi recurring non maturati. 
Nel 202 2, la ### (sent. 263/2022) ha dichiara to l'illegittimi tà costituzio nale dell'art.  11 octies comma 2 d.l. 73/20212 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigila nza d ella ### d'Ita lia », i n q uanto la disposizio ne limitava il d iritto alla riduzione spettante al consumator e i n cas o di estin zione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento. 
Nel contratto di credito al consumo, il consumatore è il contraente debole, ossia la parte contrattuale che si trova in una condizione di inferiorità rispetto al professionista: sia per il potere di negoziazione sia per il livello di informazione.  ### i giudici di legittimità, il consumatore non può essere privato del suo diritto alla riduzione dei costi sostenuti. È pur vero che le direttive europee hanno efficacia diretta solo verticale e non possono essere invocate alle controversie tra privati, nondimeno il giudice di merito è tenuto ad interpretare la disciplina interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo. 
Per cui, i giudici di legittimità richiamano la giurisprudenza della ### di ### e ricordano che le direttive in materia di credito al consumo vanno interpretate non solo in base al tenore letterale ma anche all'obiettivo perseguito. In particolare, con la sentenza ### la ### ha affermato che l'art. 16 della direttiva 2008/48, nel sostituire l'espressione generica di “equa riduzione” della disciplina precedente (art. 8 direttiva 87/102/### con “riduzione del costo totale del credito” comprensiva di interessi, ha attribuito maggiore concretezza al diritto di rimborso del consumatore. 
In seguito alla disamina della normativa, sia europea che interna, emerge come il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato non sia estraneo alla disciplina antecedente all'entrata in vigore dell'art. 125 sexies ### Pertanto, è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento anticipato del contratto di finanziamento poiché pone a carico del consumatore uno squilibrio del contratto. Il codic e de l con sumo definisce vessatorie propr io le clauso le c he, malg ra do buo na fede, d eterminano un significativ o squili brio dei di ri tti e degli obblighi der ivanti da l contratto (art. 3 3 c . 1 d. lgs. 206/2005).  ### equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tenere conto del sinallagma contrattuale onde evitare che il contratto rimanga senza causa. Ciò premesso, escludere il diritto al rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento ante tempus cagiona uno squilibrio tra le parti, poiché consente al soggetto finanziatore di trattenere delle somme ch e s ono parametr ate all'in tera du rata del cont ratto, no nostante la prestazione sia limita ad un ar co di te mpo più ristr etto (Cass. 19565/2020). Stante la natura abusiv a della clausola, il giudice ha il dovere di rilevarne la nullità, anche d'ufficio. 
Per cui vanno applicati i seguenti principi di diritto: «###. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal ### In cas o d i assen za de lla norma in te gra tiva o di norma int egrativ a che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento».«È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33».  ### luce di quanto esposto si ritiene legittima la decisione del ### di Napoli relativamente alla restituzione dell'importo di € 1617,00 oltre gli interessi legali dalla domanda Le spese di giudizio vanno compensate stante la omessa costituzione della convenuta Che ha P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: 1 rigetta la domanda e condanna per l'effetto l'attrice alla restituzione della somma di € 1617,00 oltre gli interessi legali dalla domanda in favore della convenuta 2 compensa le spese tra le parti ### deciso in ### il ### 24 Il Giudice di ###

causa n. 2651/2021 R.G. - Giudice/firmatari: De Sapio Maria

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Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 989/2025 del 13-11-2025

... principi giurisprudenziali in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del mediatore immobiliare: tali principi di diritto sono senz'altro condivisibili, ma concernono le circostanze non note a una delle parti e note al mediatore o da questi conoscibili, il che poteva trovare applicazione, in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio, relativamente alla responsabilità del mediatore nei confronti del promissario acquirente che, ove fosse stata azionata, con ogni probabilità sarebbe stata da ritenersi sussistente, ma non è questo il caso, nel presente giudizio non avendo ### avanzato alcuna domanda avverso ### s.a.s.. È quanto correttamente ritenuto dal giudice di prime cure che, lungi dal non “fornire alcuna motivazione al riguardo”, ha inquadrato il rapporto fra le parti (leggi tutto)...

testo integrale

### LA CORTE D'### del ###.G. 1316/2022 Composta dai ### 1) dott.ssa ### 2) dott. ### - relatore 3) dott.ssa ### riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 1316/2022 R.G. promossa da: ### C.F. ###, nata a ### il ###, e ### C.F. ###, nato a ### il ###, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. ### PEC ###, del foro di ### presso il cui studio sono elettivamente domiciliat #######, piazza ### n. 9/a - APPELLANTI - CONTRO ### C.F. ###, nato a ### d'### il ###, rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti ### PEC ###, e ####, del foro di ###, presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###### corso ### n. 2 - APPELLATO - #### s.a.s., P. IVA ###, con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti ### PEC ###, e ### PEC ###, del foro di ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###### via ### n. 19 - APPELLATA - ###'###. Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2022, ### e ### hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 2731/2022, pronunciata dal Tribunale di ### in composizione monocratica, in data 19 giugno 2022, pubblicata il 22 giugno 2022, notificata il 12 settembre 2022, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini: accerta e dichiara la legittimità del recesso esercitato da ### in relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato in data ###, per inadempimento dei promittenti venditori e, per l'effetto, dichiara tenuti ### e ### in solido tra loro, a restituire all'attore la somma di euro 50.000,00, pari al doppio della caparra versata, oltre interessi ex art. 1284, u. c., dalla domanda al saldo. 
Rigetta la domanda svolta da ### nei confronti di ### Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da ### e ### nei confronti di ### nonché quella di manleva svolta dai predetti convenuti nei confronti della ### s.a.s..  ### e ### in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite sostenute da parte attrice che liquida in euro 550,24 per esposti ed in € 7.254,00 per onorari, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge.  ### i predetti convenuti ### e ### in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite sostenute dalla terza chiamata ### s.a.s. che liquida in € 5.560,25 per onorari oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge. 
Nulla in punto spese nei rapporti tra ### e #### a rimborsare le spese di lite sostenute nella fase cautelare dai convenuti ### e ### che liquida in euro 3.100,00 euro oltre spese generali, i.v.a e c.p.a.. 
Pone definitivamente in capo a ### e ### in solido tra loro, le spese sostenute per l'espletata CTU nell'ammontare già provvisoriamente liquidato dal Giudice”. 
Tutte le parti in giudizio di cui in epigrafe si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..  ### contumace in primo grado, nei cui confronti erano state presentate domande da parte di ### respinte dal Tribunale, non è stato chiamato in giudizio nel presente grado di appello: oltre a non essere stata più avanzata nei suoi riguardi domanda alcuna, può ritenersi operata la notifica nei suoi confronti ai fini della litis denuntiatio, essendo ### tutrice del fratello interdetto e in ogni caso sono comunque decorsi i termini di cui all'art. 332 u.c. c.p.c.. 
All'udienza in data 25 gennaio 2024, gli ### hanno rinunciato alla presentata istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, preso atto dell'intenzione di parte appellata di non procedere esecutivamente sino all'esito del giudizio di appello. 
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti: Per parte ### “Voglia l'###ma Corte d'Appello di ### rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; Contrariis rejectis; In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 2731/2022 pronunciata dal Tribunale di ### in data 19 giugno 2022 e pubblicata in data 22 giugno 2022: nel merito: in parziale riforma della sentenza appellata dichiarare non dovuti gli interessi ex art. 1284, u.c. c.c., in favore del sig. ### atteso che quest'ultimo non ha mai proposto la relativa domanda, nonché per tutte le ragioni analiticamente esposte nel motivo di appello.  in riforma della sentenza appellata previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della ### S.a.s. per aver condotto le trattative precontrattuali con negligenza ed imperizia anche nei confronti dei sigg.ri ### e ### e conseguentemente, condannare la terza chiamata agenzia ### s.a.s. di Dott. ### in persona del socio accomandatario dott. ### al risarcimento del danno della somma di € 25.000,00 o quella inferiore somma che verrà stabilita in corso di causa dall'###ma Corte, proporzionata all'effettiva gravità dei fatti e/o della condotta posta in essere dalla ### S.a.s. 
Per parte ### “chiede all'###ma Corte adita, nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dai ###ri ### avverso la sentenza 2731/2022 resa dal Tribunale di ### in data ### in seno al procedimento R.G.  25914/2017, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale per i motivi esposti in atto e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza. 
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e ### da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”. 
Per altra parte ### s.a.s.: “Voglia la Corte di ###.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze e dato atto che non si intende accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adversis proposte: Nel merito: Respingere, siccome infondato per quanto osservato in narrativa, l'appello proposto con conferma della sentenza impugnata in tutte le parti riguardanti la posizione della ### s.a.s.. 
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, compreso il rimborso spese generali del 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. ove dovuta”.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. #### D'### Con atto di citazione notificato in data 9 novembre 2017, ### ha convenuto in giudizio #### e #### (persona nei cui confronti è stata dichiarata interdizione giudiziale), domandando di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita avente a oggetto un immobile sito in ### via ### di ### 25/1, “e, per l'effetto, la legittimità del recesso” da tale contratto, e di condannare le controparti al pagamento di una somma di euro 50.000,00, pari al doppio dell'importo versato a titolo di caparra confirmatoria, allegando che, solo successivamente alla stipula del contratto preliminare, al pagamento della caparra, nonché al pagamento della provvigione in favore di agenzia immobiliare ### s.a.s., era venuto a conoscenza, per un verso, dello stato di interdizione in cui versava ### fratello di ### e comproprietario dell'immobile, con la conseguente necessità di ottenere l'autorizzazione alla vendita da parte del Giudice Tutelare; per altro verso, della non conformità dell'immobile con la descrizione dello stesso riportata nell'annuncio di vendita pubblicato dall'agenzia immobiliare ### s.a.s., in quanto sia il locale che era stato presentato come “open space che può fungere da camera degli ospiti, studio o locale per lo svago”, situato nel “piano mansardato”, sia quello presentato quale “pratica tavernetta con camino e cucina a vista, ripostiglio, lavanderia”, erano risultati invece accatastati, rispettivamente, come “sottotetto” e come “garage”, ed entrambi come non abitabili. 
Da tali difformità catastali e urbanistiche, nonché dalla mancata abitabilità dei predetti locali, derivava, ad avviso di parte ### la qualificabilità della vendita come di aliud pro alio e, in ogni caso, la legittimità dell'operato recesso. La circostanza, anch'essa allegata e documentata agli atti, verificatasi successivamente alla stipula del preliminare e antecedentemente alla data fissata per la stipula del definitivo, della presentazione al Comune di ### da parte dei promittenti venditori, di una richiesta di concessione in sanatoria, era ritenuta da parte attrice indice della mala fede dei medesimi. 
Parte attrice aveva presentato altresì richiesta di sequestro conservativo dell'immobile oggetto di causa, che non ha trovato accoglimento, con conseguente condanna alle spese di quella fase cautelare del giudizio.  ### e ### costituitisi in giudizio, hanno contestato le allegazioni di parte attorea, domandando il rigetto delle domande presentate nei loro confronti e l'accoglimento di domanda riconvenzionale di recesso, allegando di essersi comportati secondo buona fede durante le trattative precontrattuali e contrattuali e di aver ottemperato a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge per giungere alla vendita del bene, tra cui anche la richiesta di autorizzazione al Tribunale ex art. 375 c.c. per poter alienare la quota del 50% dell'immobile de quo intestata a #### interdetto, sostenendo inoltre la non qualificabilità dell'inadempimento come grave e attribuendo le responsabilità al riguardo in capo all'agenzia immobiliare ### s.a.s., di cui hanno domandato e ottenuto autorizzazione alla chiamata in giudizio, allegando che la stessa avrebbe condotto le trattative precontrattuali con negligenza e imperizia, chiedendo di dichiararla tenuta a manlevarli e tenerli indenni da ogni responsabilità, in caso di eventuale accoglimento delle domande presentate nei loro confronti da #### s.a.s. si è costituita in giudizio affermando di avere svolto correttamente e portato a termine, nella soddisfazione delle parti, la propria attività di intermediazione immobiliare, pubblicizzando l'immobile, accompagnando le parti in due visite e assistendole nel perfezionamento del preliminare; allegando altresì di avere ricevuto da parte promissaria venditrice solo il titolo di proprietà dell'immobile e delle planimetrie, documentazione che aveva poi trasmesso al promissario acquirente, le parti non avendo mai richiestole approfondimenti o verifiche della regolarità urbanistica dell'immobile, domandando il rigetto della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti, in subordine il contenimento degli importi eventualmente da risarcire in misura non superiore all'importo della provvigione a lei versata, pari a euro 6.222,00. 
Istruita la causa mediante assunzione di prove orali e disposizione di ### il Tribunale si è pronunciato come da riportato dispositivo, qualificando la domanda presentata in via di principalità da ### come domanda di recesso, indi respingendola in quanto avanzata nei confronti di ### accogliendola invece in quanto avanzata nei confronti di ### e ### condannando gli stessi, in solido tra loro, al pagamento in favore di ### della somma di euro 50.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata, “oltre interessi ex art. 1284 u.c. c.c., dalla domanda al saldo”, respingendo la domanda di manleva avanzata da ### e ### nei confronti di ### s.a.s., condannando infine ### al pagamento a favore di ### e ### delle spese relative alla fase cautelare, ### e ### al pagamento delle spese di lite relative alle restanti fasi del giudizio, in favore sia di ### che di ### s.a.s., oltre che delle spese di ### Hanno presentato impugnazione i soli ### e ### esclusivamente in relazione ai capi e punti della sentenza di prime cure relativi, rispettivamente, alla loro condanna al pagamento, oltre che di una somma pari al doppio della caparra confirmatoria (in ordine alla quale non vi è impugnazione) degli interessi ex art. 1284 u,c, c.c. dalla domanda al saldo, e al rigetto della domanda di manleva da loro presentata avverso ### s.a.s..  2. ### 1284 C. 4 C.C. - ### un primo motivo d'appello #### si dolgono della condanna pronunciata nei loro confronti al pagamento, oltre che del doppio dell'importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria, anche degli interessi ex art.  1284 u,c, c.c., nonostante parte attrice, ### non avesse richiesto il pagamento degli stessi, né nell'atto di citazione in giudizio, né nelle proprie presentate conclusioni, sostenendo “a) violazione e falsa applicazione dell'art. 99 c.p.c. b) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; c) violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c.”. 
Il motivo è fondato e deve trovare accoglimento. 
La Suprema Corte di legittimità ha avuto più volte modo di chiarire, proprio in casi analoghi di condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata in esecuzione di contratti preliminari di compravendita immobiliare, che, in assenza di specifica domanda volta al loro ottenimento, gli interessi sull'importo dovuto a tale titolo non possono essere riconosciuti dal giudicante come spettanti (cfr., ex multis, C. 
Cass., Sez. 2, sentenza n. 22662 18 giugno 2015 - 5 novembre 2015; C. Cass., sentenza n. 1087/2007; C. Cass., sentenza n. 1913/2000). 
Tale domanda non è stata presentata in primo grado da ### né sono ammissibili domande nuove in grado di appello.  ### sostiene il potersi riconoscere la debenza di tali interessi quale effetto automatico del trattarsi di un “debito di valuta, ex se produttiva di interessi”, permettendo altresì l'applicazione di interessi di “correggere il rapporto tra tradens e accipiens, fisiologicamente sbilanciato a favore di quest'ultimo”. Non è tesi condivisibile. ### è receduto dal contratto preliminare, e ha domandato accertarsi la legittimità del recesso e, di conseguenza, il pagamento in suo favore del doppio della caparra confirmatoria versata, non altro. I rimedi di cui agli artt. 1385 e 1453 c.c. (in punto risarcimento del danno) sono tra loro alternativi e non cumulabili; l'applicazione della disciplina del primo di essi, con il riconoscimento a proprio favore di un importo pari al doppio della caparra confirmatoria, consente di superare l'onere della prova del danno subìto, limitandolo e quantificandolo nell'importo predetto, ma esclude, conseguentemente, escludendo un'automatica riconoscibilità della debenza di interessi ex art. 1284 c.c.. Né sussiste alcuno squilibrio tra tra tradens e accipiens, il primo dei quali ricevendo il doppio dell'importo originariamente versato. 
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata sul punto.  3. ### - ### Con un secondo motivo d'impugnazione gli ### si dolgono del mancato accoglimento della domanda di manleva da loro avanzata avverso ### s.a.s., sotto tre diversi profili di asserite “a) violazione e falsa applicazione dell'art.  1759 c.c. con errata valutazione delle risultanze istruttorie in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 106 c.p.c.; c) nullità della sentenza per carenza di motivazione in fatto e in diritto, ex art.  132 secondo comma e art. 118 disp. att. c.p.c.”, sostenendo che il Giudice di prime cure, “senza fornire alcuna motivazione al riguardo ha rigettato la domanda di risarcimento del danno promossa dai sigg.ri ### e ### nei confronti della ### s.a.s. per inadempimento contrattuale per aver condotto le trattative precontrattuali con negligenza ed imperizia”. 
Nessuno di tali profili di doglianza risulta fondato.  ### richiamano il disposto dell'art. 1759 c.c. (“il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso”) e riportano alcuni noti principi giurisprudenziali in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del mediatore immobiliare: tali principi di diritto sono senz'altro condivisibili, ma concernono le circostanze non note a una delle parti e note al mediatore o da questi conoscibili, il che poteva trovare applicazione, in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio, relativamente alla responsabilità del mediatore nei confronti del promissario acquirente che, ove fosse stata azionata, con ogni probabilità sarebbe stata da ritenersi sussistente, ma non è questo il caso, nel presente giudizio non avendo ### avanzato alcuna domanda avverso ### s.a.s.. 
È quanto correttamente ritenuto dal giudice di prime cure che, lungi dal non “fornire alcuna motivazione al riguardo”, ha inquadrato il rapporto fra le parti come mediazione atipica fondata su “uno schema negoziale riconducibile a un contratto a prestazioni corrispettive”, in cui “le obbligazioni che legano il mediatore alle parti differiscono, in quanto diverso è il rapporto che lo lega all'acquirente e al venditore”. 
Nei confronti del promissario acquirente ### s.a.s., pur non essendo tenuta, “in mancanza di specifico incarico, a svolgere indagini di tipo tecnico-giuridico sull'immobile da proporre alla vendita”, era gravata dall'obbligo di “comunicare tutte le circostanze a [lei] note o conoscibili con la comune diligenza” e le era vietato di “fornire informazioni non veritiere su circostanze ed aspetti tecnici che non abbia previamente verificato e controllato”, con conseguente sua responsabilità per i danni sofferti dal cliente, responsabilità che, secondo il Tribunale, in questo caso sarebbe stata sussistente, se azionata da ### in quanto “come è emerso dalla escussione del sig. ### mediatore della ### s.a.s., lo stesso agente aveva ricevuto in consegna dalla parte venditrice sia l'estratto catastale dell'immobile che l'atto di acquisto dei sigg.ri ###SALVATI” e “dalla semplice lettura degli atti il mediatore immobiliare, in ragione della sua professionalità, avrebbe potuto e dovuto rendersi facilmente conto della circostanza che il sottotetto venisse qualificato come non abitabile nel contratto di acquisto, cosicché avrebbe dovuto, pertanto, verificare ed indagare tale criticità. Essendo, dunque, facilmente conoscibile il vizio grave in ordine alla abitabilità del sottotetto, pubblicizzato poi quale mansarda, si è in presenza di una evidente negligenza professionale dell'addetto dell'agenzia immobiliare rispetto alla posizione dell'acquirente”. Nei confronti dei promissari venditori, invece, il Tribunale correttamente ha osservato che “sebbene nel pubblicizzare l'immobile oggetto della proposta di vendita la ### s.a.s. sia stata certamente inadempiente nei confronti del sig. ### non altrettanto può ritenersi nei confronti dei promittenti venditori, non risultando ravvisabile l'assunzione di alcuna posizione di garanzia del mediatore rispetto a parte venditrice. Gli stessi proprietari, infatti, erano certamente a conoscenza, come lo poteva essere il mediatore, della non abitabilità del vano sottotetto, essendo gli effettivi titolari del bene ed avendo anche loro a disposizione l'atto di proprietà; analogamente, i convenuti erano a conoscenza o, comunque, erano da loro conoscibili in modo agevole le altre criticità relative alla situazione immobiliare del bene, in particolare rispetto alla tavernetta. I sig.ri ### e ### come risulta provato in giudizio, hanno avuto modo di relazionarsi e comunicare con la parte promissaria acquirente ben prima della redazione del preliminare di vendita, essendo presenti durante le visite all'immobile: con la conseguenza che ben avrebbero potuto e dovuto, in qualsiasi momento, informare delle criticità conosciute e conoscibili l'acquirente, integrando invece il silenzio serbato da costoro su dette problematicità grave violazione del dovere di buona fede contrattuale. Infine, sebbene il mediatore avesse conoscibilità della non abitabilità della mansarda, non poteva sapere della situazione della tavernetta, per cui l'inadempimento si sarebbe verificato in ogni caso a causa del comportamento negligente dei venditori”. Per questo motivo il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva, “non potendo il mediatore assumere un ruolo di garanzia e di manleva (in assenza di specifica ed espressa pattuizione) rispetto all'inadempimento contrattuale della parte promittente venditrice”.  ### affermano che non sarebbero stati a conoscenza del testo dell'annuncio pubblicato da ### s.a.s.: del che non forniscono alcuna prova, risultando fra l'altro un tale asserito comportamento contrario all'usuale condotta di soggetti interessati a una vendita immobiliare, oltre che assai improbabile, in quanto l'annuncio non poteva che basarsi su informazioni fornite dai promissari venditori. 
Peraltro, ove pure fosse, gli ### erano presenti durante le visite effettuate dal promissario acquirente, al quale mai hanno indicato la non abitabilità del sottotetto e della “tavernetta”, pur essendone bene a conoscenza, risultando dall'atto di acquisto; indipendentemente dall'essere state o meno a loro rivolte domande specifiche in ordine all'ottenuta abitabilità di tali locali, che i promissari acquirenti non potevano che ritenere sussistente, i promissari venditori hanno del tutto taciuto al riguardo, pur avendo presentato i locali come compiutamente arredati e all'apparenza abitabili. 
Né al riguardo possono portare a giustificazione il loro essere asseritamente “sprovvisti di qualunque competenza nel settore immobiliare”: anche chi non ha alcuna competenza professionale in materia è tenuto a comprendere che da un atto di acquisto in cui è esplicitata la non abitabilità del sottotetto e il locale nel seminterrato è indicato come “garage”, deriva che tali locali non possono essere qualificati come abitabili e, se così utilizzati, non sono conformi alle risultanze urbanistiche. Il fatto, poi, documentato agli atti, di essersi successivamente attivati per cercare di ottenere una sanatoria urbanistica, prima del momento della stipula del rogito notarile di definitiva compravendita, comprova ulteriormente trattarsi di circostanze di cui erano pienamente a conoscenza e in ordine alle quali, pertanto, non sussisteva alcun obbligo di informazione, nei loro confronti, in capo a ### s.a.s., né sotto il profilo di una possibile posizione di garanzia, come ritenuto ed escluso dal Tribunale, né in correlazione a un'asserita responsabilità contrattuale, come sostenuto dagli ### in quanto, al di là della mancata previsione espressa di un incarico di verifica delle risultanze urbanistiche e catastali, non poteva ritenersi obbligo di ### s.a.s. di informare gli ### in ordine a circostanze da questi già conosciute, oltre che più agevolmente conoscibili. 
Al riguardo, come in ordine ai correlati capi e punti, merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado. 4. ### presente caso, pur avendo trovato accoglimento uno dei motivi d'impugnazione, con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado, non si ritiene doversi operare alcuna rideterminazione dell'attribuzione e della liquidazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, in quanto il riconoscimento degli interessi ex art. 1284 c.c. è stato deciso d'ufficio dal giudicante di prime cure, non in corrispondenza a una domanda sul punto di parte attrice. Per altro verso, comunque, ### e ### sono risultati integralmente soccombenti, in primo grado, relativamente alle domande avanzate da ### in tale grado di giudizio, pertanto, giungendo allo stesso esito, questa Corte in ogni caso riconosce e conferma, come già correttamente ritenuto dal Tribunale, che #### sono tenuti e condannati a rimborsare a ### le spese di lite sostenute da parte ### in primo grado, congruamente liquidate in “euro 550,24 per esposti e in euro 7.254,00 per onorari, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge”. 
Né altro deve determinarsi in ordine ad altre spese del giudizio di primo grado, avendo per il resto trovato integrale conferma la sentenza di prime cure. 
Quanto, invece, al presente grado di appello, ### e #### sono integralmente soccombenti rispetto a ### s.a.s.. 
Ai sensi degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado, che si liquidano, in conformità ai parametri indicati dal disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in relazione a tale rapporto processuale in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00) dei risultati conseguiti, del numero esiguo e della complessità limitata delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ponderate relativamente a ciascuna fase, nei termini di seguito esposti: - per la fase di studio euro 1.200,00 - per la fase introduttiva euro 900,00 - per la fase di trattazione euro 1.550,00 - per la fase decisoria euro 1.750,00 Totale: euro 5.400,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.  ### nel presente grado di giudizio, è soccombente nei confronti degli #### sia pur relativamente all'unico punto oggetto di impugnazione, relativo alla debenza degli interessi ex art. 1284 c.c., il che implica, in relazione ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, che il valore dell'oggetto della controversia sia da determinarsi, al riguardo, come rientrante nello scaglione compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, e che la non complessità dell'unica questione trattata comporti il contenimento della liquidazione di dette spese in sostanziale corrispondenza agli assoluti minimi tabellari, nei termini di seguito esposti: - per la fase di studio euro 570,00 - per la fase introduttiva euro 465,00 - per la fase di trattazione euro 925,00 - per la fase decisoria euro 960,00 Totale: euro 2.920,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge. 
Non è invece da riconoscersi un rimborso del contributo unificato per gli atti giudiziari e delle spese di bollo, essendo tali importi riferibili anche e primariamente all'impugnazione presentata avverso ### s.a.s., che non ha trovato accoglimento.  P.Q.M. Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c. 
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza appellata, revoca la condanna di ### e ### al pagamento, in favore di ### degli “interessi ex art. 1284 u.c. c.c. dalla domanda al saldo”, sulla somma di euro 50.000,00 da loro dovuta. 
Conferma per il resto la sentenza appellata, anche in ordine alle spese del primo grado di giudizio. 
Visti gli artt. 91 ss c.p.c.: - condanna parte ### al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, in favore degli ### e ### liquidate nella misura complessiva di euro 2.920,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., nei termini di legge; - condanna gli ### e ### al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, in favore di parte ### s.a.s., liquidate nella misura di euro 5.400,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., nei termini di legge. 
Così deciso il 15 ottobre 2025.  ### estensore dott. ### dott.ssa

causa n. 1316/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Rivello Roberto, Cecilia Marino

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 12-02-2025

... al cliente. Per l'affermazione della responsabilità solidale è sufficiente il rapporto committente/preponente/datore di lavoro; b) sussiste, responsabilità della banca anche con riguardo ad attività illecite poste in essere dal promotore finanziario, anche non legato da un rapporto contrattual e con la banca (i potesi peraltro non rispondente al caso di specie), qualora la promozione sia svolta con modalità tali da ingenerare incolpevole affidamento degli investitori su uno stabile inserimento del promotore nella struttura gestionale della ### c) nell'ambito dei risarcimenti agli investitori dan neggiati per violazione della normativa in materia di finanza, sussiste sempre una responsabilità solidale di natura contrattuale (e, quindi, con prescrizione decennale) dell'### di credito titolare dei (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso proposto da ### I ####### S.P.A., incorporata per fusione da ### - ### S.p.A., in breve ### S.p.A., rappresentata e di fesa dall' Avv. ### del foro di ### -ricorrente #### E #### rappresentati e difesi dall'Avv. ### pec: ### -controricorrente
Oggetto: ### finanziaria Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna 1054/2019 pubblicata il ###, non notificata.   Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.1.2025 dal #### 1.− Con atto di citazione, ritualmente notificato, i coniugi ### e ### convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di Bologna, la ### - ### di ### S.p.A., unitamente al ### esponendo: a) di avere sottoscritto, in data ###, il modu lo di adesione al ### investendo inizialmente una somma pari a £ 30.000.000; b) che l'investimento era stato loro proposto da ### promotore finanziario che aveva intenzione di "impiegare in un investimento sicuro i loro risparmi”. Nello stesso giorno (3.11.1999), era stato aperto un conto cor rente c.d. di corrispondenza presso ### s.p.a. sul quale sarebbero state versate le somme disinvestite e dal quale sarebbero stati prelevati gli importi da investire; che il ### li aveva rassicurati dicendo trattarsi di "un investimento (...) sicuro ed affidabile il cui guadagno sarebbe stato faci le e gara ntito"; d) che, nello stesso giorno e sempre su indicazione del ### gli attori avevano sottoscritto i moduli di adesione per investire nel ### e nel ### E urope; e) che il ### , tuttavia, non aveva curato la compilazione della scheda finanziaria, attraverso la quale avrebbe potuto conoscere il profilo dei suoi nuovi clienti e si era limitato a far loro sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva della detta scheda; f) che, al tempo stess o, non aveva chi arito per quale ### di ### operava, né aveva consegnato il documento relativo al tipo di investimento effettuato, ai guadagni garantiti o a ciò ch e sarebbe stato auspicabile ottenere, nonché alle modalità di recesso; g) che dall'informativa pervenuta successivamente da parte della 3 ### et ### società a loro sconosciuta, gli attori avevano appreso altresì dell'assegnazione di 1.285,223 quote del ### e 247,63 4 quote del ### operazioni sconosciute e mai autorizzate; h) che in data ### il so lo ### sottoscriveva il modulo di adesione al ### al ### ed al ### i) che cont estualment e veniva conferita l'ulteriore somma di £ 70.000.000 con assegno depositato sul conto corrente n. 629/10/860138 aperto presso la ### s.p.a. ed in testato ad entr ambi i coniugi; l ) che anche in tal e circostanza la scheda finanziaria, pur essendo allegata ai predetti moduli, non era stata compilata dal promotore; m) che a partire dal febbraio del 2001 e sino a tutto ii 2002 le uniche informazioni sugli investimenti erano pervenute dal solo ### , mentre nessuna comunicazione era più arrivata "dalle società di investimento"; n) che, in particolare, in data ###, su esplicita richiesta del ### il promotore avrebbe fornit o un "riassu nto delle ### per ### dal quale era emerso un buon rendimento del ### mentre per il resto i risultati erano stati negativi; o) che la situazione ave va poi conti nuato a peggiorare e così, in data ###, il ### aveva disinvestito tutte le quote di c ui ai #### h, #### e ### H igh ### co n accredito del controvalore in un nuovo conto co rrente (n-64/### acceso presso la ### p) che successivamente, il ### aveva autonomamente deciso di prelevare la somma di € 21.800 e di co nferirla in una ### moniale "molto dinamica"; q) che manifestata la volontà di recuperare il proprio denaro e recatosi per questo presso l'ufficio del ### que sti, aveva in un primo momento "confessato", di essere responsabile del pessimo andamento della gestione per avere "scelto" un investimento rischioso e si era reso disponibile a risarcire i danni personalmente per poi rifiutare ogni componimento bonario. 4 2.─ Il tribunale di Bologna con sentenza n. 2820/2011 accoglieva parzialmente le domande attrici e cond annava i convenu ti al pagamento di € 31 .870,20 oltre in teressi a titolo di risarcimento danni.   3.─ ### s.p.a. proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bologna. Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha respinto l'appello. 
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che: a) posto che non è in con testazione l'aff idamento del capitale investito al promotore dell'ente finanziario ### si deve rilevare che l'art. 31, n. 3, TUF dispone che la banca che presta la propria o pera, sia responsabile solidal mente con il consulente finanziario dei danni in q ualsiasi forma ar recati al cliente. Per l'affermazione della responsabilità solidale è sufficiente il rapporto committente/preponente/datore di lavoro; b) sussiste, responsabilità della banca anche con riguardo ad attività illecite poste in essere dal promotore finanziario, anche non legato da un rapporto contrattual e con la banca (i potesi peraltro non rispondente al caso di specie), qualora la promozione sia svolta con modalità tali da ingenerare incolpevole affidamento degli investitori su uno stabile inserimento del promotore nella struttura gestionale della ### c) nell'ambito dei risarcimenti agli investitori dan neggiati per violazione della normativa in materia di finanza, sussiste sempre una responsabilità solidale di natura contrattuale (e, quindi, con prescrizione decennale) dell'### di credito titolare dei rapporti contrattuali con gli investitori. (deposito titoli, conto corrente) sul quale si basa l'operazione extracontrattuale dell'intermediario, finanziario; d) il disposto di cui all'art. 21 TUF prevede che nella prestazione di servizi e di atti vità di investim ento, i soggetti abilitati devono «acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo 5 che essi siano sempre adeguatamente informati». Tale disposizione non era stata rispettata dal ### e la circostanza che gli investitori all'atto della so ttoscrizione del modulo di adesione al #### avessero dato espressamente atto di non voler fornire al ### le notizie richieste sulla propria esperienza in materia, sulla situazione finanziaria, propensione al rischio e relativi obiettivi, non aveva fatto venir meno i doveri di informazione e di valutazione dell'adeguatezza dell'investimento. 
Sul punto il Tribunale aveva già osservato che la non adeguatezza dell'operazione può dipendere da quattro distinte cause: oggetto, tipologia, frequenza e dimensione (art. 29 reg. Consob n.1152/1998) e che "da quanto risulta agli atti i coniugi ### quando si rivolsero al promotore ### non avevano alcu na specifica conoscenza in materia finanziaria. I convenuti non hanno, infatti, provato, né peraltro dedotto che i ### avessero effettuato investimenti in strumenti in materia finanziaria prima del 3.11.1999. 
Da ciò deriva l'incontestato carattere speculativo degli investimenti effettuati, l'inadempiment o del ### e il diritto degli attori al risarcimento del danno”.  4. ─ ### S.p.A. ha presentato ricorso per cassazione con quattro motivi ed anche memoria.  #### e ### hanno presentato controricorso ed anche memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente deduce: 5. ─ Con il primo motivo: ### della sentenza, in relazione all'art.  360, comma 1, n. 4, c.p.c, per motivazione solo apparente, ma in realtà insussistente, in violazione dell'art.132, comma 1, n.4, c.p.c., in sede di rigetto del primo motivo di appello formulato da ### s.p.a. 6 5.1─ La censura è inammissibile perché la ratio della decisione della Corte d'appello è ben chiara ed effettiva ed è corredata da adeguata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto. Come esplicitamente trascritto nello stesso ricorso (p . 4), gli investitor i sin dalle conclusioni di primo grado avevano chiesto che venisse accertato il danno «da add ebitarsi ad e sclusiva colpa di ### e solidalmente ai sensi dell'art. 31 TUF anche di ### s.p.a» e non, come tent a ora di sostene re la censura , che «l a domanda era formul ata per l'acc ertamento di nullità di cont ratti intercorsi con altri soggetti giuridici», poiché è conseguenziale che gli “altri soggetti giuridici” fossero in chiari ed incontestati rapporti con la ### per i quali è applicabile l'art. 31 TUF.  6.− Con il secondo motivo: ### e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 31 TUF, 2946 e 2947 c.c. in punto di erronea affermazione, in sede di rigetto del secondo motivo di appello, dell'applicabil ità del termine di prescrizione decennale con riguardo alla assunta responsabilit à risarcitoria dell'intermediario finanziario, che è di natura aquiliana, sicché si applicherebbe il termine di prescrizione quinquennale.  7.─ Con il terzo motivo: ### della sentenza, in relazione all'art.  360, comma 1, n.4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. e 112 c.p.c. in presenza di motivazione apparente, ma in realtà insussistente, in sede di rigetto del secondo motivo di appello.  7.1─ Il secondo e il terzo motivo sono collegati e possono essere valutati unitariamente. Le censure sono inammissibili perché non si confrontano con la ratio decidendi. La Corte ha evidenziato che tra l'### di credito e gl i investitori il rapporto contrattuale intercorreva deducendolo dall'esistenza del deposito titoli sul conto corrente d'appoggio, dalla sottoscrizione dei moduli predisposti dalla società di intermediazione e dalla circostanza che gli in vestitori avevano conferito il danaro sul conto corrente della ### 7 Tali elementi, accertati in sede istruttoria, sono stati considerati rilevanti poiché «per radicare la responsabilità ex art. 31, comma 3, TUF è sufficiente sotto il profilo causale un rapporto di occasionalità necessaria «tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli» (Cass., n. ###/2022).   Questa Corte ha più volte ribadito che l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare coll usione o consapevole acquiesc enza alla violazione delle regole gr avanti sul promoto re oggetto di un accertamento di fatto da compi ersi caso per caso, è riservato al giudice di merito ed incens urabile in sede di leg ittimità (Cass., n.###/2023), ed è incontestabile che la Corte abbia valutato gli esiti istruttori escludendo anche implicita mente ogni forma di acquiescenza da parte degli investitori. 
La doglianza assume, così, una valen za rivalutativa degli esit i istruttori non ammissibile in sede di legittimità.  8.− Con il quarto motivo: ### della sentenza, in relazione all'art.  360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n.4 c.p.c. e 112 c.p.c. in presenza di motivazione apparente, ma in realtà insussistente e comunque viziata da omessa pronuncia, in sede di rigetto del terzo motivo di appello.  8.1− il motivo è inammissibile. La Corte ha succintamente motivato che la circostanza che i coniugi non avessero voluto fornire le informazioni al promotore all'atto di aderire al ### izio ### non esonerava il ### dall'assolvimento degli obblighi di informazione e di valutazione di adeguatezza dell'investimento e che qu esti non erano stati adeguatamen te assolt i con la predisposizione di moduli compilati “in autonomia” dal solo promotore. La doglianza assume così valenza rivalutativa degli esiti istruttori inammissibile in sede di legittimità.  9.− Per quanto esposto, il ricorso, va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. 8 P.Q.M.  La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pag amento delle spese del presen te giudizio di legittimità che liquida in € 6.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.   Ai sensi dell' art. 1 3, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5. 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Marulli Marco, Valentino Daniela

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10409/2025 del 12-11-2025

... del proprio diritto e per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale, laddove nel caso in esame l'atto di integrazione dell'8.5.2013 denotava un rapporto negoziale/contrattuale tra le parti, oltre a concretizzare la “giusta causa” dell'elargizione, la cui mancanza, oltretutto, sarebbe fonte di un obbligo di indennizzo e non di restituzione; - pur volendo considerare la somma bonificata come una donazione (peraltro definizione utilizzata da essa stessa ###, questa non risultava affetta da nullità, in quanto, il trasferimento di denaro a favore degli enti senza fine di lucro, come le parti in causa, sono del tutto sottratti a quei requisiti tipici delle donazioni a forma solenne e, d'altra parte, l'elargizione da parte del CSV era stata eseguita con modalità che nel settore della beneficenza (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 n. 6517/2021 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli VIII SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, ### sezione civile, in composizione monocratica, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 6517/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 15 maggio 2025, con la fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 3 settembre 2025 ### (###), p. iva ###, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., ### c.f.: ###, con sede in Napoli, al #### E/1, elettivamente domiciliato in Frattamaggiore ###, alla ### n 5, presso lo studio dell'Avv.  ### (c.f.: ###), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata all'atto di citazione.  - #### COMUNITÀ ### NAPOLI, c.f.: ###, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Avv. ### di ### c.f.: ###, con sede in Napoli, alla Via dei ### n. 253 (c/o
Pag. 2 della Misericordia) ed ivi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (c.f.: ###), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.  - ###: donazione. 
Conclusioni: nelle note ex art. 127-ter con scadenza 15 maggio 2025 le parti hanno concluso nei termini che seguono. 
Il procuratore di parte attrice, affinché il tribunale adìto “1. Dichiari l'inutilizzabilità ai fini probatori della scrittura privata disconosciuta, per mancato riconoscimento della stessa e per l'assenza di esito positivo della verificazione, rigettando ogni domanda avversaria fondata sulla suddetta scrittura; 2. In subordine, in caso di revoca dell'ordinanza del 25.10.2024 e rimessione della causa sul ruolo, come da parte convenuta richiesto, si chiede vengano ammessi i mezzi istruttori, compresa la prova testimoniale, come articolati… nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 06/04/2023; 3. 
Nel merito, accertare il diritto di parte attrice ### alla restituzione da parte della convenuta ### di ### del ### di Napoli della somma di ### 50.000,00…; 4. Infine, … chiede condannarsi la convenuta ### di ### del ### di Napoli alla restituzione a favore del ### della somma di ### 50.000,00 oltre interessi legali e svalutazione monetaria… per le causali di cui in atti; 5. Condannare, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese… del giudizio a favore di parte attrice…; Si chiede… rimettersi la causa in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 bis
Pag. 3 c.p.c….”.   Il procuratore della convenuta “conclude… chiedendo che le domande attoree tutte vengano dichiarate nulle, inammissibili o comunque rigettate…; in subordine si chiede che, previa revoca dell'ordinanza del 25.10.2024, la causa venga rimessa sul ruolo per l'ammissione della prova testimoniale articolata dalla convenuta.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le domande proposte dal ### (### di servizio per il volontariato), d'ora in poi per comodità espositiva solo “CSV”, sono infondate. 
Con atto di citazione notificato il ###, il CSV, sulla premessa di essere un'associazione - con un proprio statuto, regolamento e organi sociali - col compito di essere al servizio delle organizzazioni di volontariato (### nella città di Napoli e sua provincia per organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo, al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli enti del ### settore, ha convenuto innanzi a questo tribunale per l'udienza del 15.09.2021 la ### di ### del ### si Napoli (d'ora in poi, “Fondazione”) per sentirla condannare alla restituzione in suo favore dell'importo di € 50.000,00 che si assume corrisposto per realizzare uno specifico programma di volontariato. 
In particolare, il CSV ha esposto: - che, nell'annualità 2012/2013 il proprio precedente presidente, ### ritenendo meritevole di interesse l'avviso di selezione “### al Centro”, che prevedeva la possibilità di proposte progettuali
Pag. 4 negli ambiti sociali e socio-sanitari e la promozione del benessere della comunità e della tutela dell'ambiente, per evitare di convocare il ### durante le festività natalizie in atto, inviava ai suoi membri la e-mail del 18.12.2012 con allegata bozza del predetto Avviso di selezione invitandoli ad approvare l'attuazione dello stesso entro il ### per consentire il c.d.  “raddoppio” dei fondi e, quindi senza alcuna convocazione di assemblea per la necessaria approvazione a maggioranza e successiva ratifica così come previsto dallo ### Dopodiché, di sua iniziativa comunicava ai competenti uffici amministrativi del CSV di emettere apposito mandato di pagamento per il trasferimento di € 50.000,00 a favore della ### al fine della realizzazione del bando. Trasferimento che avveniva con bonifico del 28.12.2012 (recte: 27.12.2012) con apposita causale “### di fondi dal ### alla ### del centro storico di Napoli per la realizzazione del bando “### al Centro””; - che, una volta ricevuto il versamento, la ### non inoltrava al ### attore alcuna documentazione né alcuna comunicazione circa l'eventuale sviluppo dell'Avviso di ### eventuali bandi pubblicati o di selezione di eventuali richiedenti, né rendicontazioni giustificative dell'utilizzo delle risorse versate, né, in sostanza, il preciso iter procedurale seguìto composto da procedure di ammissione e di valutazioni, di individuazione degli oneri economici ammissibili e di specifica documentazione da presentare con precise modalità di cui alla bozza dell'Avviso (inviato in accluso alla predetta nota email), bozza che era stata posta alla base della elargizione operata da esso ### istante alla ###
Pag. 5 - che, alla richiesta del 6.12.2017 di informazioni e di documentazione giustificativa circa l'utilizzo degli € 50.000,00 bonificati, la ### senza fornire alcuna giustificazione e/o rendicontazione di utilizzo, riscontrava che avrebbe ricercato i documenti di quella “donazione” di € 50.000,00 legata a un progetto di intervento nell'area di ### in Napoli seguìto dalla sua stessa direttrice, ### all'epoca del riscontro già deceduta; - che, in definitiva, le modalità di impiego di quell'importo non era mai venuto alla luce; - che la ### non aveva alcun diritto né di trattenerlo, né di utilizzarlo mancando qualsivoglia base giuridica e contrattuale che ne giustificava, non solo l'uso, ma anche il ricevimento, sussistendo, invece, il sia il proprio diritto alla restituzione, sia il proprio obbligo istituzionale alla trasparenza e morale a recuperarlo, in quanto non impiegato nelle modalità previste e poste a giustificazione della sua assegnazione e che, infine, a nulla erano valse le richieste in tal senso del 13.11.2018 e del 18.06.2020.  ###, quindi, ha chiesto la condanna della convenuta ### alla restituzione dell'importo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 e/o per nullità del presunto atto donativo aleggiato dalla convenuta ai sensi dell'art. 782 c.c. (difetto di forma e mancata accettazione della donataria) e/o per conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. del proprio ### il quale, all'epoca dei fatti era anche membro del C.d.A. della ### così risultando palese il suo interesse all'effettuazione di quel bonifico, disposto senza convocazione, delibera e successiva ratifica del ### e/o per la mancata realizzazione dell'Avviso “### al Centro”,
Pag. 6 condizione alla base della elargizione di quella somma di danaro “e/o per la normativa” ritenuta applicabile. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 26 luglio 2021 si è tempestivamente costituita in giudizio la ### la quale ha contestato la ricostruzione del fatto storico prospettato in citazione chiedendo il rigetto delle domande perché nulle e comunque infondate, in quanto il denaro le era stato regolarmente trasferito e altrettanto regolarmente era stato utilizzato in conformità alle ragioni per cui il CSV glielo aveva bonificato. Vinte le spese di lite. 
In particolare, la convenuta ha dedotto: - di avere, in via informale, sempre informato il CSV (e anche ### del proprio operato e che, dopo la richiesta di informazioni ricevuta, tra esse parti era stato organizzato l'incontro del 26.04.2018, in cui gli aveva consegnato tutta la documentazione e rendicontazione richiesta (relazione della ### denominata “### dell'### per un intervento ad impatto collettivo nell'area di ### memoria sulle attività sviluppate a ### cofinanziate dallo stesso ### riepilogo economico del “#### al Centro”) dalla quale risultavano puntualmente i beneficiari degli € 50.000,00 erogati (l'#### tessili, ### di strada, etc.) comprensivi di € 7.000,00 per sostenere una serie di pagamenti (polo ### di ### intervento a favore di un abitante - ### - della zona di ### mercato versante in condizioni disperate, etc.). Il tutto comprovato dalle copie dei bonifici allegati in atti, per cui la nota del 6.12.2017 cui ha fatto seguito l'introduzione del presente, giungeva del tutto inaspettata e
Pag. 7 anomala posto la tardività di quattro anni; - che esse parti con atto sottoscritto l'8.05.2013 - non menzionato da parte attrice - di comune accordo avevano deciso di modificare ed integrare il progetto “### al centro”, oggetto del contributo di € 50.000,00 ricevuto, stabilendo di annullare la proposta di effettuare un bando sul territorio di ### atteso il numero esiguo di associazioni di volontariato presenti in modo attivo nella zona (soltanto due) e che il Comune di Napoli, contrariamente a quanto in precedenza definito, aveva ritenuto di non poter offrire la disponibilità di alcuni locali individuati nella predetta area per lo svolgimento delle attività previste dal bando, e di utilizzare quel denaro per finanziare altri soggetti operosi che, pur non rientrando nella specifica di “associazione di volontariato” sviluppavano interessanti attività sociali. Tutto ciò, demandando al direttore del CSV e al segretario di essa ### l'attuazione operativa di tali decisioni e con la precisazione che l'indizione del bando nulla avrebbe cambiato poiché l'utilizzo del denaro era stato comunque lasciato alla discrezionalità di essa ### - che, dunque, proprio tale atto di integrazione confermava che il proprio comportamento successivamente al trasferimento a suo favore del denaro era stato assolutamente regolare e a tutt'oggi rendicontabile e che la sua utilizzazione non era stata contraria alle ragioni per cui il CSV glielo aveva trasferito, con modalità di erogazione sempre identiche, vistate dal tesoriere una volta decise e con relativo bilancio approvata all'unanimità dal ### e dall'assemblea sociale del ### per cui impiego inappuntabile sul piano formale, indipendentemente, poi, dalla eventuale rilevanza giuridica o meno del detto presunto vizio o irregolarità che fosse.
Pag. 8 ### ha, poi, contestato in diritto i titoli posti da parte attrice a fondamento della sua domanda di restituzione, del tutto indeterminata: - non era prospettabile un arricchimento senza giusta causa ex art.  2041 giacché la relativa azione, avendo natura residuale, è consentita soltanto in mancanza di altra azione tipica a specifica tutela del proprio diritto e per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale, laddove nel caso in esame l'atto di integrazione dell'8.5.2013 denotava un rapporto negoziale/contrattuale tra le parti, oltre a concretizzare la “giusta causa” dell'elargizione, la cui mancanza, oltretutto, sarebbe fonte di un obbligo di indennizzo e non di restituzione; - pur volendo considerare la somma bonificata come una donazione (peraltro definizione utilizzata da essa stessa ###, questa non risultava affetta da nullità, in quanto, il trasferimento di denaro a favore degli enti senza fine di lucro, come le parti in causa, sono del tutto sottratti a quei requisiti tipici delle donazioni a forma solenne e, d'altra parte, l'elargizione da parte del CSV era stata eseguita con modalità che nel settore della beneficenza rappresentano una prassi assolutamente consolidata e confermata da una serie di norme di favore che rendono tale tipo di operazioni più snelle e meno onerose possibili in virtù del fine di beneficenza. 
Inoltre, la ### ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione relativa alla propria mancanza di accettazione avendo, essa beneficiaria, una volta ricevuto il denaro, posto in essere una serie continuativa di atti di accettazione tacita con rendicontazione puntualmente trasmessa al ### La convenuta ha, altresì, contestato la duplice posizione del ### in quanto il trasferimento dei fondi si era concretizzato in un atto (la disposizione del mandato di pagamento) posto nel pieno rispetto delle
Pag. 9 finalità istituzionali di entrambi gli enti in causa; che tale decisione non era stata adottata singolarmente dal ### ma dal CSV nel suo complesso di organi sociali e confermata con la sottoscrizione del ripetuto atto integrativo dell'8.5.2013 a cui, inoltre, il medesimo ### non aveva partecipato. Era evidente, quindi, che parte attrice chiedeva l'annullamento della disposizione del bonifico ai sensi dell'art. 2391 c.c. a fronte del quale essa convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale (dal momento della disposizione alla conoscenza delle ragioni di annullamento) ex artt. 1442 e 2948 c.c.. 
Sempre la convenuta ha eccepito che appariva non troppo chiara, altresì, la domanda restitutoria motivata dal mancato verificarsi di una condizione posta la mancata precisazione dell'evento condizionante e che, qualora tale evento fosse stato inteso da parte attrice, come la realizzazione del ### “### al Centro”, era venuta meno col più volte citato atto integrativo dell'8.5.2013.  ### ha, pertanto, chiesto di “dichiarare prescritte le domande attoree tutte, o in subordine, inammissibili o nulle, in via ulteriormente subordinata rigettarle perché del tutto infondate” (cfr. pag. 21 e 22 della comparsa di costituzione e risposta). 
Nelle note del 3 febbraio 2002 per la prima udienza a trattazione scritta del 10 febbraio 2022, il CSV ha formalmente disconosciuto “nella sua autenticità, nella sua firma non autentica della ex direttrice ### e nelle sua esibizione in copia non conforme” la scrittura privata dell'8.05.2013 allegata dalla ### in uno alla comparsa di costituzione (doc. n. 10 denominato “###pdf”), adducendo, quindi, la
Pag. 10 sua utilizzabilità a fini della decisione del presente giudizio, dopodiché venivano concessi i termini di cui all'art 183 co. 6, c.p.c. le cui tre memorie venivano depositate da entrambe le parti. 
Nella sua memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. la ### a fronte del disconoscimento, ha promosso istanza di verificazione del documento riservandosi il deposito dell'originale. 
All'esito della scadenza dei tre termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., all'udienza del 17 novembre 2022, il Giudice, preso atto dell'istanza di verificazione fissava dapprima termine al 28 febbraio 2023 per l'indicazione delle scritture comparative, indicazione che non avveniva, e poi all'udienza a trattazione scritta del 6 aprile 2023 rinviava all'udienza a trattazione scritta del 6 novembre 2023 invitando la parte che ne fosse stata in possesso al deposito dell'originale del documento di cui era stata chiesta la verificazione. 
All'udienza del 7 marzo 2024, alla quale si era disposto rinvio per la comparizione delle parti, il Giudice disponeva ulteriore rinvio al 22 aprile 2024, essendo emersa la possibilità di un accordo bonario tra le parti, e da qui per lo stesso motivo ancora un rinvio al 4 luglio 2024 (udienza poi differita di ufficio per impedimento del giudice al 17.10.2024). 
Mutato l'istruttore, all'udienza, sulle richieste delle parti, il Giudice si è riservato e con ordinanza del 25 ottobre 2024 ha disatteso le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. 
All'udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20gg.). 
Occorre preliminarmente stabilire quali sono i documenti
Pag. 11 tempestivamente prodotti in giudizio sui quali poter fondare la decisione e questo perché nel presente giudizio, anche per l'innesto nel corso dello stesso del subprocedimento di verificazione, sono stati depositati documenti ed articolati mezzi di prova anche oltre i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. 
Al riguardo si deve, innanzitutto, rilevare la tardività della documentazione prodotta dalla ### convenuta nella terza memoria istruttoria. 
In particolare, in questa memoria si legge semplicemente: “A confutazione della prospettazione attorea si produce: All. 15) trascrizione di un messaggio inviato da ### a ### del 27/9/2013; All. 16) trascrizione del messaggio da ### a ### del 13/12/2013; All. 17) proposta ### All. 18) Avviso di ### All. 19) proposta ### su ### da parte del ###; All. 20) trascrizione di un messaggio inviato da ### a ### del 30/11/2012; All. 21) Linee per lo sviluppo di un progetto con ###, Comune di Napoli e ### delle 33”. 
Si rileva, innanzitutto, che l'art. 183, co. 6, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio, prevedeva al n. 2 che era fissato termine di ulteriori trenta giorni “…per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali” ed al n. 3 “un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.
Pag. 12 Sebbene giustificato dalla convenuta con la necessità di “confutare la tesi attorea” si osserva che produzione era, in realtà, funzionale alle difese della convenuta esposte sin dalla comparsa di costituzione e risposta secondo le quali quanto previsto nella scrittura privata integrativa dell'8 maggio 2013, disconosciuta poi dall'attrice nelle note per la prima udienza a trattazione scritta, era stato effettivamente realizzato. 
Si legge, infatti, alla fine della comparsa di costituzione e risposta: “Come ampiamente provato nell'esposizione fattuale l'utilizzazione dei cinquantamila euro ha proprio seguito e rispettato la previsione della integrazione. Da tanto deriva la infondatezza anche di questa ultima contestazione. Va detto invero che la rigorosa realizzazione di quanto previsto dalle parti con la integrazione pone nel nulla anche tutte le altre contestazioni che oggi tardivamente CSV muove alla convenuta”. 
La documentazione che è stata prodotta solo nella terza memoria concorreva, in realtà, a fornire la prova dell'attuazione dell'accordo integrativo e, quindi, era prova diretta di quanto sostenuto dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione e non prova contraria a prove articolate nella seconda memoria dal ### il quale, invece, con la memoria n. 2 si era limitato a depositare gli statuti dei due enti per negare la rappresentatività delle due persone fisiche sottoscrittrici dell'accordo integrativo e, quindi, per documentare una mera questione di diritto attinente al valore giuridico dell'accordo nel caso ne fosse stata accertata la provenienza; non erano state articolate prove o depositati documenti che contraddicevano l'attuazione dell'accordo integrativo e che giustificavano il deposito di ulteriori documenti a prova contraria.
Pag. 13 Pertanto, la documentazione in esame andava depositata al più tardi con la seconda memoria istruttoria e non con la terza e, quindi, il suo deposito deve essere dichiarato inammissibile. 
Vi è poi la documentazione prodotta dalla ### con le “note autorizzate per l'indicazione delle scritture comparative” del 27 febbraio 2023 nel termine che il giudice con ordinanza del 17.11.2022 aveva fissato al 28.2.2023 per l'indicazione delle scritture di comparazione. 
Appare utile ripetere che con le note per la trattazione scritta della prima udienza, e, quindi, con la prima difesa successiva alla costituzione in giudizio della convenuta, il CSV ha formalmente disconosciuto “nella sua autenticità, nella sua firma non autentica della ex direttrice ### e nelle sua esibizione in copia non conforme” la scrittura privata dell'8.05.2013 allegata dalla ### alla comparsa di costituzione e risposta. ### ha, quindi, non solo disconosciuto che l'atto fosse stato sottoscritto dal proprio direttore ma anche contestato la difformità della copia prodotta ai sensi dell'art. 2719 c.c.. 
E ciò è stato chiaramente inteso dalla convenuta che, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 9 marzo 2023, scrive: “In merito al disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c. la convenuta fin d'ora dichiara ex art. 216 c.p.c. che intende avvalersi del documento in questione e ne chiede la verificazione riservandosi nei termini di legge di proporre i mezzi di prova che riterrà utili e producendo e/o indicando le scritture che potranno servire di comparazione. Ugualmente per quanto riguarda la contestazione in merito alla dedotta non conformità tra la fotocopia e l'originale si riserva di produrre nei termini di legge l'originale
Pag. 14 del detto documento chiedendo fin d'ora di essere autorizzato dall'adita ### al deposito cartaceo oltre al deposito telematico dello stesso”.   ### dei mezzi di prova andava, tuttavia, effettuata con la presentazione dell'istanza di verificazione (art. 216 c.p.c.: “La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”) o, al più tardi, sfruttando la cadenza temporale delle preclusioni del giudizio nel quale la verificazione si era innestata, con la seconda memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., mentre per il solo deposito delle scritture di comparazione il giudice può fissare un termine (art. 217 c.p.c.) ed è in questo senso che deve, pertanto, interpetrarsi l'ordinanza del 17.11.2022 del precedente istruttore che fissava termine al 28.2.2023 per “l'indicazione” delle scritture comparative.   Ciò evidenziato, il contenuto delle “note autorizzate per l'indicazione delle scritture comparative” depositate il ### dalla convenuta, nella quale per la prima volta si denunciano le carenze dei disconoscimenti operati dall'attore nella prima udienza, si articolano capitoli di prova e si depositano in due file, di cui uno compresso con estensione .rar, n. 18 documenti tra i quali un video (ed anche documenti già prodotti in sede ###giudizio), costituisce espressione di attività difensiva oramai preclusa considerato che il termine del 28.2.2023 fissato dal giudice riguardava unicamente l'indicazione o, meglio, per quanto appena scritto, il deposito delle scritture comparative. 
A nulla vale poi rilevare che il giudice ha concesso altro successivo
Pag. 15 termine per il deposito dell'originale della scrittura privata da verificare perché, secondo anche recente giurisprudenza di legittimità, questo deposito non incorre nelle decadenze istruttorie trattandosi solo di attività di regolarizzazione di un deposito in copia già effettuato (Cass. 3756/2025).   Quanto, poi, in particolare, ai sei documenti contenuti nel file con estensione .rar riguardanti articoli di giornale degli inizi del 2023, e quindi documenti formatisi dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. non viene formulata dalla convenuta, contestualmente al deposito, alcuna istanza di rimessione in termini al fine di attivare il contraddittorio sulla nuova produzione. Ed anche a voler ritenere non necessaria un'istanza espressa perché implicita nel deposito di documenti di nuova formazione, si osserva che sono articoli di giornale riguardanti iniziative di volontariato avvenute ben nove anni dopo i fatti di causa.   Tanto premesso risultano inutilizzabili per la decisione tutti i documenti prodotti dalla convenuta con dette note del 27.2.2023 (non già prodotti in precedenza).   Parimenti sono inutilizzabili i documenti prodotti dall'attore con le note depositate nel termine fissato in sostituzione dell'udienza del 6 aprile 2023 e risulta inammissibile, perché tardiva, la prova per testi che il CSV ha articolato in queste stesse note.   Occorre ora pronunciarsi sulla scrittura privata di cui si è chiesta la verificazione.   La mancanza dell'originale della scrittura e di scritture di comparazione attribuibili con certezza alla sottoscrittrice ### ha impedito la nomina di un consulente grafologico e, quindi, di
Pag. 16 accertare che quella scrittura sia stata effettivamente sottoscritta dalla persona che all'epoca rivestiva la qualifica di direttore del CSV di Napoli.   Con riguardo alla scrittura in copia fotostatica datata 8 maggio 2013 depositata dalla ### l'attore ha contestato in radice la “sua autenticità” evidenziando tutte le anomalie, e tra questo il fatto che nonostante le corrispondenze e le riunioni a partire dal 2017 per far luce sull'utilizzo dei 50.000,00 euro bonificati alla fine del 2012 ed alla quali aveva partecipato anche uno dei due apparenti sottoscrittori della scrittura, ### solo in sede giudiziale era stato prodotto un documento di cui l'attore non aveva alcun riscontro nei propri archivi.   Pertanto, non si può ritenere che sia stata sollevata una generica contestazione dell'inesistenza del documento originale bensì l'attore ha dedotto elementi indiziari in base ai quali ha, in sostanza, sostenuto che questo documento non esiste e che, quindi, a quella semplice fotocopia esibita in lite non corrisponde alcun originale (Cass. 7775/2014; Cass. n. 21054 del 2020; Cass. n. 24207 del 2021; Cass. n. 3126 del 2022; Cass. n. 13323 del 2022).   ###, i fatti sopra esposti dall'attore denotano sicuramente delle anomalie che giustificano il disconoscimento sia della conformità di quella copia ad un originale sia della sottoscrizione della ### A ciò si aggiunga che la ### era solo la direttrice del CSV che aveva, da statuto (prodotto dall'attore con la seconda memoria), solo compiti limitati all'esecuzione delle delibere dell'### e del ### direttivo e non anche decisionali e che, quindi, non aveva il potere di sostituirsi a quel ### direttivo, i cui componenti con la e-mail del 18.12.2012 del
Pag. 17 presidente ### erano stati chiamati a pronunciarsi sull'adesione al bando “### al Centro”, e di modificare così profondamente l'assetto dei rapporti tra i due enti, peraltro, demandando agli stessi firmatari, la direttrice ### ed il ### della ### “l'attuazione operativa” dell'accordo integrativo. 
Proprio per questo motivo neppure in via presuntiva è possibile pervenire all'attribuibilità della sottoscrizione in calce alla ### e, solo per completezza, si osserva che la contestazione della conformità ad un originale, che secondo l'attore non esiste, della fotocopia prodotta impedisce anche di ammettere una prova testimoniale sulla sottoscrizione del documento secondo l'orientamento della ### citato nelle note del 27.2.2023 che si fonda sul presupposto che la copia non sia contestata.   Ciò premesso in rito e così delimitate le allegazioni assertive e probatorie che devono porsi alla base della presente decisione, può passarsi all'esame del merito delle domande proposte dal #### ha chiesto la restituzione della somma di euro 50.000,00 sulla base di quattro alternative o concorrenti causae petendi: 1) a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.; 2) perché trattasi di donazione nulla per difetto di forma e mancanza di accettazione; 3) a causa del conflitto di interesse del ### che ha disposto il bonifico, senza peraltro rispettare le procedure interne di approvazione; 4) per il mancato avveramento della condizione.   Occorre innanzitutto qualificare il rapporto intercorso tra le parti.   I due enti operano entrambi nel cd. ### disciplinato solo
Pag. 18 successivamente ai fatti di cui è causa, dal D.lgs 117/2017.  ### del luglio 2010 del CSV (allegato alla seconda memoria istruttoria dell'attore) emerge che lo stesso è una associazione di associazioni senza fini di lucro che ha la finalità di promuovere iniziative e fornire strumenti atti a favori le attività di volontariato sul territorio erogando servizi a titoli gratuito. In particolare, si legge che “Nel perseguimento dei propri scopi ### ricerca costantemente la collaborazione e la complementarietà con altri organismi aventi analoghe finalità, con gli enti locali, con l'università, con le imprese e con le stesse organizzazioni del privato sociale, siano esse associazioni, cooperative, fondazioni, federazioni, gruppi di volontariato, movimenti. (…) ### potrà attivare intesa e rapporti collaborazione con centri di servizio per il volontariato con istituzioni enti associazioni movimenti fondazioni imprese”. 
Passando alla convenuta, nell'atto di modifica di verbale del 4 aprile 2019 per notaio ### di ### emerge che l'attuale fondazione fu costituita come ### acronimo di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in data 8 marzo 2010. Dall'attuale ### del 2018, modificato nel 2019, emerge che la sua finalità principale è quella di beneficenza conformemente a quanto era già previsto dall'art. 10 del D.lgs 460/1997 relativo al “### della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. 
Sebbene le parti nella corrispondenza in atti scrivano che il bonifico di 50.000,00 euro effettuato da CSV alla ### in termini di “donazione” va decisamente escluso che le parti del presente giudizio sia intercorso un tale contratto.
Pag. 19 Caratteristica principale della donazione è la volontà del donante di arricchire il donatario. Più in particolare, lo spirito di liberalità che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale. 
Nella fattispecie in esame, così come emerge dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione esaminabile, non si ravvisa alcuna volontà del CSV di arricchire la fondazione ma solo quella di concorrere in misura paritaria al finanziamento di un bando per sovvenzionare a fondo perduto progetti di volontariato sul territorio presentati da soggetti terzi. Conferma quanto esposto la causale del bonifico del 28.12.2012 (“### di fondi dal ### alla ### del centro storico di Napoli per la realizzazione del bando “### al Centro”), in cui non vi è alcun riferimento ad un atto di liberalità nei confronti della ### Lo spirito di liberalità, pienamente conforme a quanto previsto nello ### è rivolto, quindi, in favore di coloro che si aggiudicheranno le sovvenzioni e non della ### che in modo paritario con il ### attore contribuiva al finanziamento del bando. 
In sostanza, il rapporto tra l'associazione e la fondazione può qualificarsi come un contratto atipico di collaborazione non lucrativo per il perseguimento delle finalità statutarie di entrambi i soggetti. 
Pertanto, la domanda con la quale si chiede la restituzione della somma bonificata per nullità della donazione e mancanza di accettazione da parte del donatario è infondata non essendo qualificabile questo rapporto come una donazione.
Pag. 20 Parimenti, deve essere disattesa la domanda proposta come azione di ingiustificato arricchimento. 
Invero, l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale (Cass. 14732/2018). Pertanto, atteso che il rapporto era regolato comunque da un contratto, un accordo finalizzato al finanziamento congiunto del bando, si deve concludere che non possa esperirsi nella fattispecie l'azione di arricchimento senza giusta causa. 
Ancora, il CSV ha chiesto l'annullamento del contratto a causa del conflitto di interesse del suo ### dell'epoca, il quale ha disposto il bonifico, senza rispettare le procedure interne di approvazione. 
Ai sensi del richiamato art. 1394 c.c., “il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”. 
Tuttavia, non è sufficiente ad integrare il conflitto la circostanza che chi rappresenti una delle parti rivesta cariche anche nell'altro ente, perché la norma impone di accertare l'esistenza di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare in modo non astratto o ipotetico ma tenendo conto dell'idoneità del singolo atto o negozio alla creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro. 
Nel caso specifico in cui un ente del terzo settore abbia trasferito ad un
Pag. 21 ente benefico fondi per il cofinanziamento di un bando e l'allora presidente del primo era contemporaneamente uno dei membri del CDA della ### l'esistenza di un conflitto d'interessi tra il primo ente ed il suo presidente, ai sensi dell'art. 1394 cod. civ. ed ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere da un'aprioristica considerazione della presenza del ### in entrambe le compagini, ma dev'essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, l'ente che ha devoluto il cofinanziamento ed il suo presidente ###si ravvede atteso che per quanto prima esposto il ### non traeva alcun vantaggio personale dal finanziamento di un bando che rientrava pienamente nelle finalità statutarie del ### Pertanto, non vi è prova di questo sacrificio che l'ente attore avrebbe subito così come non vi è prova dell'utile che avrebbe conseguito personalmente il suo presidente dell'epoca.   Infine, il CSV ha chiesto la restituzione della somma di euro 50.000,00 per mancato avveramento della condizione che, nella prospettazione dell'attore, era l'effettivo espletamento del bando.   Si rileva al riguardo che non vi è prova che nell'accordo di cofinanziamento del bando era contemplato come elemento accidentale del negozio una condizione risolutiva che prevedeva la restituzione del finanziamento dalla ### al CSV al suo avverarsi. Pertanto, anche quest'ultima domanda alternativa, con questa ulteriore causa petendi prospettata dall'attore, non merita di essere accolto. 
Occorrono a questo punto alcune considerazioni.
Pag. 22 ### attore ha deposito con la citazione la bozza del bando (all.  01 - “copia bozza avviso di selezione volontari al centro”), tuttavia, non è questo il bando che era stato finanziato con il trasferimento dei 50.000,00 euro il 28 dicembre 2012 dal CSV alla ### perché in questa bozza il CSV all'art. 7 è indicato come “centro di costo”. 
In sostanza, nella bozza in esame si prevede che non vi sarà l'erogazione diretta del contributo alle organizzazioni di volontariato che sarebbero risultate aggiudicatrici dei finanziamenti previsti dal bando ma sarebbe stato il CSV ad assumersi direttamente gli oneri economici relativi allo svolgimento delle attività di progetto. Pertanto, non è questo prodotto dall'attore il bando che si voleva finanziare con il bonifico del 28.12.2012 dal CSV alla ### perché al più sarebbe dovuto avvenire il contrario, cioè la ### avrebbe dovuto trasferire al CSV la sua quota per consentire a quest'ultimo di gestire l'intero finanziamento di euro 100.000,00 provvedendo ai pagamenti per sostenere le spese previste nei progetti approvati.   Ed allora, se ### come risulta anche dalla nota al suo bilancio approvato per il 2012 come integralmente trascritta dallo stesso attore a pag. 7 delle note del 31 marzo 2023, ha bonificato la sua quota alla ### è evidente, da un lato, che la bozza prodotta dal medesimo non rispecchiava il bando “### al centro” che effettivamente si voleva finanziare con il bonifico di “trasferimento fondi” e, dall'altro, che doveva essere la ### a dover erogare l'importo alle organizzazioni di volontariato che avrebbero aderito.   Al momento della costituzione in giudizio la ### ha prodotto
Pag. 23 articoli di stampa del febbraio 2014, anche del maggiore quotidiano cittadino, nei quali si riporta la notizia delle donazioni del CSV e della ### di complessivi euro 100.000 e della presentazione da parte dei rappresentanti delle parti oggi in causa del progetto per finanziare una serie di attività di volontariato in ### e nell'area tra corso ### corso ### e via ### in accordo con associazioni che vi operano. Si trattava, si legge in uno dei due articoli, “di iniziative in rete con parrocchie, associazioni, consorzi, artisti di strada, che prevedono borse di studio per i minori che hanno abbandonato la scuola, laboratori teatrali, di arte grafica e fotografiche, un giornale fatto dai ragazzi, un punto di ascolto per le famiglie”.   ### ha esibito anche la documentazione che era stata presentata prima del giudizio al CSV con la descrizione dei progetti, l'elenco dei soggetti sovvenzionati, le somme erogate a ciascuno, gli estratti del conto ### dal quale risultano effettuati i bonifici.   In sostanza, vi è la prova che l'attività di finanziamento di opere di volontariato per euro 100.000,00 complessivi, pur se in un arco che va dal 2014 al 2017, è stata effettuata. Se non fosse quella l'attività prevista dall'accordo di collaborazione tra le due parti in causa, così come invece risulta da articoli di stampa e dalla documentazione bancaria, era onere dell'attore dedurlo e provarlo al fine di giustificare, con adeguata motivazione giuridica, la domanda di restituzione del proprio contributo.   In conclusione, le domande proposte dall'attore devono essere rigettate. 
Quanto al governo delle spese di lite, la difficoltà di ricostruzione
Pag. 24 dell'esatto svolgimento del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti, anche tenuto conto del tempo trascorso, e la considerazione delle finalità di volontariato sociale perseguite da entrambe le parti in causa inducono il giudicante a disporre la integrale compensazione delle spese tra le parti.  P.Q.M.   Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal ### (### di ### per il ### nei confronti della ### di ### del ### di Napoli, così provvede: 1) rigetta le domande; 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in Napoli, il 12 novembre 2025.   Il Giudice (dott. #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

causa n. 6517/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Lupi Pietro

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