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### 1 n. 6517/2021 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli VIII SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, ### sezione civile, in composizione monocratica, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 6517/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 15 maggio 2025, con la fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 3 settembre 2025 ### (###), p. iva ###, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., ### c.f.: ###, con sede in Napoli, al #### E/1, elettivamente domiciliato in Frattamaggiore ###, alla ### n 5, presso lo studio dell'Avv. ### (c.f.: ###), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata all'atto di citazione. - #### COMUNITÀ ### NAPOLI, c.f.: ###, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Avv. ### di ### c.f.: ###, con sede in Napoli, alla Via dei ### n. 253 (c/o
Pag. 2 della Misericordia) ed ivi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (c.f.: ###), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. - ###: donazione.
Conclusioni: nelle note ex art. 127-ter con scadenza 15 maggio 2025 le parti hanno concluso nei termini che seguono.
Il procuratore di parte attrice, affinché il tribunale adìto “1. Dichiari l'inutilizzabilità ai fini probatori della scrittura privata disconosciuta, per mancato riconoscimento della stessa e per l'assenza di esito positivo della verificazione, rigettando ogni domanda avversaria fondata sulla suddetta scrittura; 2. In subordine, in caso di revoca dell'ordinanza del 25.10.2024 e rimessione della causa sul ruolo, come da parte convenuta richiesto, si chiede vengano ammessi i mezzi istruttori, compresa la prova testimoniale, come articolati… nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 06/04/2023; 3.
Nel merito, accertare il diritto di parte attrice ### alla restituzione da parte della convenuta ### di ### del ### di Napoli della somma di ### 50.000,00…; 4. Infine, … chiede condannarsi la convenuta ### di ### del ### di Napoli alla restituzione a favore del ### della somma di ### 50.000,00 oltre interessi legali e svalutazione monetaria… per le causali di cui in atti; 5. Condannare, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese… del giudizio a favore di parte attrice…; Si chiede… rimettersi la causa in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 bis
Pag. 3 c.p.c….”. Il procuratore della convenuta “conclude… chiedendo che le domande attoree tutte vengano dichiarate nulle, inammissibili o comunque rigettate…; in subordine si chiede che, previa revoca dell'ordinanza del 25.10.2024, la causa venga rimessa sul ruolo per l'ammissione della prova testimoniale articolata dalla convenuta.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le domande proposte dal ### (### di servizio per il volontariato), d'ora in poi per comodità espositiva solo “CSV”, sono infondate.
Con atto di citazione notificato il ###, il CSV, sulla premessa di essere un'associazione - con un proprio statuto, regolamento e organi sociali - col compito di essere al servizio delle organizzazioni di volontariato (### nella città di Napoli e sua provincia per organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo, al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli enti del ### settore, ha convenuto innanzi a questo tribunale per l'udienza del 15.09.2021 la ### di ### del ### si Napoli (d'ora in poi, “Fondazione”) per sentirla condannare alla restituzione in suo favore dell'importo di € 50.000,00 che si assume corrisposto per realizzare uno specifico programma di volontariato.
In particolare, il CSV ha esposto: - che, nell'annualità 2012/2013 il proprio precedente presidente, ### ritenendo meritevole di interesse l'avviso di selezione “### al Centro”, che prevedeva la possibilità di proposte progettuali
Pag. 4 negli ambiti sociali e socio-sanitari e la promozione del benessere della comunità e della tutela dell'ambiente, per evitare di convocare il ### durante le festività natalizie in atto, inviava ai suoi membri la e-mail del 18.12.2012 con allegata bozza del predetto Avviso di selezione invitandoli ad approvare l'attuazione dello stesso entro il ### per consentire il c.d. “raddoppio” dei fondi e, quindi senza alcuna convocazione di assemblea per la necessaria approvazione a maggioranza e successiva ratifica così come previsto dallo ### Dopodiché, di sua iniziativa comunicava ai competenti uffici amministrativi del CSV di emettere apposito mandato di pagamento per il trasferimento di € 50.000,00 a favore della ### al fine della realizzazione del bando. Trasferimento che avveniva con bonifico del 28.12.2012 (recte: 27.12.2012) con apposita causale “### di fondi dal ### alla ### del centro storico di Napoli per la realizzazione del bando “### al Centro””; - che, una volta ricevuto il versamento, la ### non inoltrava al ### attore alcuna documentazione né alcuna comunicazione circa l'eventuale sviluppo dell'Avviso di ### eventuali bandi pubblicati o di selezione di eventuali richiedenti, né rendicontazioni giustificative dell'utilizzo delle risorse versate, né, in sostanza, il preciso iter procedurale seguìto composto da procedure di ammissione e di valutazioni, di individuazione degli oneri economici ammissibili e di specifica documentazione da presentare con precise modalità di cui alla bozza dell'Avviso (inviato in accluso alla predetta nota email), bozza che era stata posta alla base della elargizione operata da esso ### istante alla ###
Pag. 5 - che, alla richiesta del 6.12.2017 di informazioni e di documentazione giustificativa circa l'utilizzo degli € 50.000,00 bonificati, la ### senza fornire alcuna giustificazione e/o rendicontazione di utilizzo, riscontrava che avrebbe ricercato i documenti di quella “donazione” di € 50.000,00 legata a un progetto di intervento nell'area di ### in Napoli seguìto dalla sua stessa direttrice, ### all'epoca del riscontro già deceduta; - che, in definitiva, le modalità di impiego di quell'importo non era mai venuto alla luce; - che la ### non aveva alcun diritto né di trattenerlo, né di utilizzarlo mancando qualsivoglia base giuridica e contrattuale che ne giustificava, non solo l'uso, ma anche il ricevimento, sussistendo, invece, il sia il proprio diritto alla restituzione, sia il proprio obbligo istituzionale alla trasparenza e morale a recuperarlo, in quanto non impiegato nelle modalità previste e poste a giustificazione della sua assegnazione e che, infine, a nulla erano valse le richieste in tal senso del 13.11.2018 e del 18.06.2020. ###, quindi, ha chiesto la condanna della convenuta ### alla restituzione dell'importo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 e/o per nullità del presunto atto donativo aleggiato dalla convenuta ai sensi dell'art. 782 c.c. (difetto di forma e mancata accettazione della donataria) e/o per conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. del proprio ### il quale, all'epoca dei fatti era anche membro del C.d.A. della ### così risultando palese il suo interesse all'effettuazione di quel bonifico, disposto senza convocazione, delibera e successiva ratifica del ### e/o per la mancata realizzazione dell'Avviso “### al Centro”,
Pag. 6 condizione alla base della elargizione di quella somma di danaro “e/o per la normativa” ritenuta applicabile.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 26 luglio 2021 si è tempestivamente costituita in giudizio la ### la quale ha contestato la ricostruzione del fatto storico prospettato in citazione chiedendo il rigetto delle domande perché nulle e comunque infondate, in quanto il denaro le era stato regolarmente trasferito e altrettanto regolarmente era stato utilizzato in conformità alle ragioni per cui il CSV glielo aveva bonificato. Vinte le spese di lite.
In particolare, la convenuta ha dedotto: - di avere, in via informale, sempre informato il CSV (e anche ### del proprio operato e che, dopo la richiesta di informazioni ricevuta, tra esse parti era stato organizzato l'incontro del 26.04.2018, in cui gli aveva consegnato tutta la documentazione e rendicontazione richiesta (relazione della ### denominata “### dell'### per un intervento ad impatto collettivo nell'area di ### memoria sulle attività sviluppate a ### cofinanziate dallo stesso ### riepilogo economico del “#### al Centro”) dalla quale risultavano puntualmente i beneficiari degli € 50.000,00 erogati (l'#### tessili, ### di strada, etc.) comprensivi di € 7.000,00 per sostenere una serie di pagamenti (polo ### di ### intervento a favore di un abitante - ### - della zona di ### mercato versante in condizioni disperate, etc.). Il tutto comprovato dalle copie dei bonifici allegati in atti, per cui la nota del 6.12.2017 cui ha fatto seguito l'introduzione del presente, giungeva del tutto inaspettata e
Pag. 7 anomala posto la tardività di quattro anni; - che esse parti con atto sottoscritto l'8.05.2013 - non menzionato da parte attrice - di comune accordo avevano deciso di modificare ed integrare il progetto “### al centro”, oggetto del contributo di € 50.000,00 ricevuto, stabilendo di annullare la proposta di effettuare un bando sul territorio di ### atteso il numero esiguo di associazioni di volontariato presenti in modo attivo nella zona (soltanto due) e che il Comune di Napoli, contrariamente a quanto in precedenza definito, aveva ritenuto di non poter offrire la disponibilità di alcuni locali individuati nella predetta area per lo svolgimento delle attività previste dal bando, e di utilizzare quel denaro per finanziare altri soggetti operosi che, pur non rientrando nella specifica di “associazione di volontariato” sviluppavano interessanti attività sociali. Tutto ciò, demandando al direttore del CSV e al segretario di essa ### l'attuazione operativa di tali decisioni e con la precisazione che l'indizione del bando nulla avrebbe cambiato poiché l'utilizzo del denaro era stato comunque lasciato alla discrezionalità di essa ### - che, dunque, proprio tale atto di integrazione confermava che il proprio comportamento successivamente al trasferimento a suo favore del denaro era stato assolutamente regolare e a tutt'oggi rendicontabile e che la sua utilizzazione non era stata contraria alle ragioni per cui il CSV glielo aveva trasferito, con modalità di erogazione sempre identiche, vistate dal tesoriere una volta decise e con relativo bilancio approvata all'unanimità dal ### e dall'assemblea sociale del ### per cui impiego inappuntabile sul piano formale, indipendentemente, poi, dalla eventuale rilevanza giuridica o meno del detto presunto vizio o irregolarità che fosse.
Pag. 8 ### ha, poi, contestato in diritto i titoli posti da parte attrice a fondamento della sua domanda di restituzione, del tutto indeterminata: - non era prospettabile un arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 giacché la relativa azione, avendo natura residuale, è consentita soltanto in mancanza di altra azione tipica a specifica tutela del proprio diritto e per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale, laddove nel caso in esame l'atto di integrazione dell'8.5.2013 denotava un rapporto negoziale/contrattuale tra le parti, oltre a concretizzare la “giusta causa” dell'elargizione, la cui mancanza, oltretutto, sarebbe fonte di un obbligo di indennizzo e non di restituzione; - pur volendo considerare la somma bonificata come una donazione (peraltro definizione utilizzata da essa stessa ###, questa non risultava affetta da nullità, in quanto, il trasferimento di denaro a favore degli enti senza fine di lucro, come le parti in causa, sono del tutto sottratti a quei requisiti tipici delle donazioni a forma solenne e, d'altra parte, l'elargizione da parte del CSV era stata eseguita con modalità che nel settore della beneficenza rappresentano una prassi assolutamente consolidata e confermata da una serie di norme di favore che rendono tale tipo di operazioni più snelle e meno onerose possibili in virtù del fine di beneficenza.
Inoltre, la ### ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione relativa alla propria mancanza di accettazione avendo, essa beneficiaria, una volta ricevuto il denaro, posto in essere una serie continuativa di atti di accettazione tacita con rendicontazione puntualmente trasmessa al ### La convenuta ha, altresì, contestato la duplice posizione del ### in quanto il trasferimento dei fondi si era concretizzato in un atto (la disposizione del mandato di pagamento) posto nel pieno rispetto delle
Pag. 9 finalità istituzionali di entrambi gli enti in causa; che tale decisione non era stata adottata singolarmente dal ### ma dal CSV nel suo complesso di organi sociali e confermata con la sottoscrizione del ripetuto atto integrativo dell'8.5.2013 a cui, inoltre, il medesimo ### non aveva partecipato. Era evidente, quindi, che parte attrice chiedeva l'annullamento della disposizione del bonifico ai sensi dell'art. 2391 c.c. a fronte del quale essa convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale (dal momento della disposizione alla conoscenza delle ragioni di annullamento) ex artt. 1442 e 2948 c.c..
Sempre la convenuta ha eccepito che appariva non troppo chiara, altresì, la domanda restitutoria motivata dal mancato verificarsi di una condizione posta la mancata precisazione dell'evento condizionante e che, qualora tale evento fosse stato inteso da parte attrice, come la realizzazione del ### “### al Centro”, era venuta meno col più volte citato atto integrativo dell'8.5.2013. ### ha, pertanto, chiesto di “dichiarare prescritte le domande attoree tutte, o in subordine, inammissibili o nulle, in via ulteriormente subordinata rigettarle perché del tutto infondate” (cfr. pag. 21 e 22 della comparsa di costituzione e risposta).
Nelle note del 3 febbraio 2002 per la prima udienza a trattazione scritta del 10 febbraio 2022, il CSV ha formalmente disconosciuto “nella sua autenticità, nella sua firma non autentica della ex direttrice ### e nelle sua esibizione in copia non conforme” la scrittura privata dell'8.05.2013 allegata dalla ### in uno alla comparsa di costituzione (doc. n. 10 denominato “###pdf”), adducendo, quindi, la
Pag. 10 sua utilizzabilità a fini della decisione del presente giudizio, dopodiché venivano concessi i termini di cui all'art 183 co. 6, c.p.c. le cui tre memorie venivano depositate da entrambe le parti.
Nella sua memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. la ### a fronte del disconoscimento, ha promosso istanza di verificazione del documento riservandosi il deposito dell'originale.
All'esito della scadenza dei tre termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., all'udienza del 17 novembre 2022, il Giudice, preso atto dell'istanza di verificazione fissava dapprima termine al 28 febbraio 2023 per l'indicazione delle scritture comparative, indicazione che non avveniva, e poi all'udienza a trattazione scritta del 6 aprile 2023 rinviava all'udienza a trattazione scritta del 6 novembre 2023 invitando la parte che ne fosse stata in possesso al deposito dell'originale del documento di cui era stata chiesta la verificazione.
All'udienza del 7 marzo 2024, alla quale si era disposto rinvio per la comparizione delle parti, il Giudice disponeva ulteriore rinvio al 22 aprile 2024, essendo emersa la possibilità di un accordo bonario tra le parti, e da qui per lo stesso motivo ancora un rinvio al 4 luglio 2024 (udienza poi differita di ufficio per impedimento del giudice al 17.10.2024).
Mutato l'istruttore, all'udienza, sulle richieste delle parti, il Giudice si è riservato e con ordinanza del 25 ottobre 2024 ha disatteso le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20gg.).
Occorre preliminarmente stabilire quali sono i documenti
Pag. 11 tempestivamente prodotti in giudizio sui quali poter fondare la decisione e questo perché nel presente giudizio, anche per l'innesto nel corso dello stesso del subprocedimento di verificazione, sono stati depositati documenti ed articolati mezzi di prova anche oltre i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
Al riguardo si deve, innanzitutto, rilevare la tardività della documentazione prodotta dalla ### convenuta nella terza memoria istruttoria.
In particolare, in questa memoria si legge semplicemente: “A confutazione della prospettazione attorea si produce: All. 15) trascrizione di un messaggio inviato da ### a ### del 27/9/2013; All. 16) trascrizione del messaggio da ### a ### del 13/12/2013; All. 17) proposta ### All. 18) Avviso di ### All. 19) proposta ### su ### da parte del ###; All. 20) trascrizione di un messaggio inviato da ### a ### del 30/11/2012; All. 21) Linee per lo sviluppo di un progetto con ###, Comune di Napoli e ### delle 33”.
Si rileva, innanzitutto, che l'art. 183, co. 6, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio, prevedeva al n. 2 che era fissato termine di ulteriori trenta giorni “…per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali” ed al n. 3 “un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.
Pag. 12 Sebbene giustificato dalla convenuta con la necessità di “confutare la tesi attorea” si osserva che produzione era, in realtà, funzionale alle difese della convenuta esposte sin dalla comparsa di costituzione e risposta secondo le quali quanto previsto nella scrittura privata integrativa dell'8 maggio 2013, disconosciuta poi dall'attrice nelle note per la prima udienza a trattazione scritta, era stato effettivamente realizzato.
Si legge, infatti, alla fine della comparsa di costituzione e risposta: “Come ampiamente provato nell'esposizione fattuale l'utilizzazione dei cinquantamila euro ha proprio seguito e rispettato la previsione della integrazione. Da tanto deriva la infondatezza anche di questa ultima contestazione. Va detto invero che la rigorosa realizzazione di quanto previsto dalle parti con la integrazione pone nel nulla anche tutte le altre contestazioni che oggi tardivamente CSV muove alla convenuta”.
La documentazione che è stata prodotta solo nella terza memoria concorreva, in realtà, a fornire la prova dell'attuazione dell'accordo integrativo e, quindi, era prova diretta di quanto sostenuto dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione e non prova contraria a prove articolate nella seconda memoria dal ### il quale, invece, con la memoria n. 2 si era limitato a depositare gli statuti dei due enti per negare la rappresentatività delle due persone fisiche sottoscrittrici dell'accordo integrativo e, quindi, per documentare una mera questione di diritto attinente al valore giuridico dell'accordo nel caso ne fosse stata accertata la provenienza; non erano state articolate prove o depositati documenti che contraddicevano l'attuazione dell'accordo integrativo e che giustificavano il deposito di ulteriori documenti a prova contraria.
Pag. 13 Pertanto, la documentazione in esame andava depositata al più tardi con la seconda memoria istruttoria e non con la terza e, quindi, il suo deposito deve essere dichiarato inammissibile.
Vi è poi la documentazione prodotta dalla ### con le “note autorizzate per l'indicazione delle scritture comparative” del 27 febbraio 2023 nel termine che il giudice con ordinanza del 17.11.2022 aveva fissato al 28.2.2023 per l'indicazione delle scritture di comparazione.
Appare utile ripetere che con le note per la trattazione scritta della prima udienza, e, quindi, con la prima difesa successiva alla costituzione in giudizio della convenuta, il CSV ha formalmente disconosciuto “nella sua autenticità, nella sua firma non autentica della ex direttrice ### e nelle sua esibizione in copia non conforme” la scrittura privata dell'8.05.2013 allegata dalla ### alla comparsa di costituzione e risposta. ### ha, quindi, non solo disconosciuto che l'atto fosse stato sottoscritto dal proprio direttore ma anche contestato la difformità della copia prodotta ai sensi dell'art. 2719 c.c..
E ciò è stato chiaramente inteso dalla convenuta che, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 9 marzo 2023, scrive: “In merito al disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c. la convenuta fin d'ora dichiara ex art. 216 c.p.c. che intende avvalersi del documento in questione e ne chiede la verificazione riservandosi nei termini di legge di proporre i mezzi di prova che riterrà utili e producendo e/o indicando le scritture che potranno servire di comparazione. Ugualmente per quanto riguarda la contestazione in merito alla dedotta non conformità tra la fotocopia e l'originale si riserva di produrre nei termini di legge l'originale
Pag. 14 del detto documento chiedendo fin d'ora di essere autorizzato dall'adita ### al deposito cartaceo oltre al deposito telematico dello stesso”. ### dei mezzi di prova andava, tuttavia, effettuata con la presentazione dell'istanza di verificazione (art. 216 c.p.c.: “La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”) o, al più tardi, sfruttando la cadenza temporale delle preclusioni del giudizio nel quale la verificazione si era innestata, con la seconda memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., mentre per il solo deposito delle scritture di comparazione il giudice può fissare un termine (art. 217 c.p.c.) ed è in questo senso che deve, pertanto, interpetrarsi l'ordinanza del 17.11.2022 del precedente istruttore che fissava termine al 28.2.2023 per “l'indicazione” delle scritture comparative. Ciò evidenziato, il contenuto delle “note autorizzate per l'indicazione delle scritture comparative” depositate il ### dalla convenuta, nella quale per la prima volta si denunciano le carenze dei disconoscimenti operati dall'attore nella prima udienza, si articolano capitoli di prova e si depositano in due file, di cui uno compresso con estensione .rar, n. 18 documenti tra i quali un video (ed anche documenti già prodotti in sede ###giudizio), costituisce espressione di attività difensiva oramai preclusa considerato che il termine del 28.2.2023 fissato dal giudice riguardava unicamente l'indicazione o, meglio, per quanto appena scritto, il deposito delle scritture comparative.
A nulla vale poi rilevare che il giudice ha concesso altro successivo
Pag. 15 termine per il deposito dell'originale della scrittura privata da verificare perché, secondo anche recente giurisprudenza di legittimità, questo deposito non incorre nelle decadenze istruttorie trattandosi solo di attività di regolarizzazione di un deposito in copia già effettuato (Cass. 3756/2025). Quanto, poi, in particolare, ai sei documenti contenuti nel file con estensione .rar riguardanti articoli di giornale degli inizi del 2023, e quindi documenti formatisi dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. non viene formulata dalla convenuta, contestualmente al deposito, alcuna istanza di rimessione in termini al fine di attivare il contraddittorio sulla nuova produzione. Ed anche a voler ritenere non necessaria un'istanza espressa perché implicita nel deposito di documenti di nuova formazione, si osserva che sono articoli di giornale riguardanti iniziative di volontariato avvenute ben nove anni dopo i fatti di causa. Tanto premesso risultano inutilizzabili per la decisione tutti i documenti prodotti dalla convenuta con dette note del 27.2.2023 (non già prodotti in precedenza). Parimenti sono inutilizzabili i documenti prodotti dall'attore con le note depositate nel termine fissato in sostituzione dell'udienza del 6 aprile 2023 e risulta inammissibile, perché tardiva, la prova per testi che il CSV ha articolato in queste stesse note. Occorre ora pronunciarsi sulla scrittura privata di cui si è chiesta la verificazione. La mancanza dell'originale della scrittura e di scritture di comparazione attribuibili con certezza alla sottoscrittrice ### ha impedito la nomina di un consulente grafologico e, quindi, di
Pag. 16 accertare che quella scrittura sia stata effettivamente sottoscritta dalla persona che all'epoca rivestiva la qualifica di direttore del CSV di Napoli. Con riguardo alla scrittura in copia fotostatica datata 8 maggio 2013 depositata dalla ### l'attore ha contestato in radice la “sua autenticità” evidenziando tutte le anomalie, e tra questo il fatto che nonostante le corrispondenze e le riunioni a partire dal 2017 per far luce sull'utilizzo dei 50.000,00 euro bonificati alla fine del 2012 ed alla quali aveva partecipato anche uno dei due apparenti sottoscrittori della scrittura, ### solo in sede giudiziale era stato prodotto un documento di cui l'attore non aveva alcun riscontro nei propri archivi. Pertanto, non si può ritenere che sia stata sollevata una generica contestazione dell'inesistenza del documento originale bensì l'attore ha dedotto elementi indiziari in base ai quali ha, in sostanza, sostenuto che questo documento non esiste e che, quindi, a quella semplice fotocopia esibita in lite non corrisponde alcun originale (Cass. 7775/2014; Cass. n. 21054 del 2020; Cass. n. 24207 del 2021; Cass. n. 3126 del 2022; Cass. n. 13323 del 2022). ###, i fatti sopra esposti dall'attore denotano sicuramente delle anomalie che giustificano il disconoscimento sia della conformità di quella copia ad un originale sia della sottoscrizione della ### A ciò si aggiunga che la ### era solo la direttrice del CSV che aveva, da statuto (prodotto dall'attore con la seconda memoria), solo compiti limitati all'esecuzione delle delibere dell'### e del ### direttivo e non anche decisionali e che, quindi, non aveva il potere di sostituirsi a quel ### direttivo, i cui componenti con la e-mail del 18.12.2012 del
Pag. 17 presidente ### erano stati chiamati a pronunciarsi sull'adesione al bando “### al Centro”, e di modificare così profondamente l'assetto dei rapporti tra i due enti, peraltro, demandando agli stessi firmatari, la direttrice ### ed il ### della ### “l'attuazione operativa” dell'accordo integrativo.
Proprio per questo motivo neppure in via presuntiva è possibile pervenire all'attribuibilità della sottoscrizione in calce alla ### e, solo per completezza, si osserva che la contestazione della conformità ad un originale, che secondo l'attore non esiste, della fotocopia prodotta impedisce anche di ammettere una prova testimoniale sulla sottoscrizione del documento secondo l'orientamento della ### citato nelle note del 27.2.2023 che si fonda sul presupposto che la copia non sia contestata. Ciò premesso in rito e così delimitate le allegazioni assertive e probatorie che devono porsi alla base della presente decisione, può passarsi all'esame del merito delle domande proposte dal #### ha chiesto la restituzione della somma di euro 50.000,00 sulla base di quattro alternative o concorrenti causae petendi: 1) a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.; 2) perché trattasi di donazione nulla per difetto di forma e mancanza di accettazione; 3) a causa del conflitto di interesse del ### che ha disposto il bonifico, senza peraltro rispettare le procedure interne di approvazione; 4) per il mancato avveramento della condizione. Occorre innanzitutto qualificare il rapporto intercorso tra le parti. I due enti operano entrambi nel cd. ### disciplinato solo
Pag. 18 successivamente ai fatti di cui è causa, dal D.lgs 117/2017. ### del luglio 2010 del CSV (allegato alla seconda memoria istruttoria dell'attore) emerge che lo stesso è una associazione di associazioni senza fini di lucro che ha la finalità di promuovere iniziative e fornire strumenti atti a favori le attività di volontariato sul territorio erogando servizi a titoli gratuito. In particolare, si legge che “Nel perseguimento dei propri scopi ### ricerca costantemente la collaborazione e la complementarietà con altri organismi aventi analoghe finalità, con gli enti locali, con l'università, con le imprese e con le stesse organizzazioni del privato sociale, siano esse associazioni, cooperative, fondazioni, federazioni, gruppi di volontariato, movimenti. (…) ### potrà attivare intesa e rapporti collaborazione con centri di servizio per il volontariato con istituzioni enti associazioni movimenti fondazioni imprese”.
Passando alla convenuta, nell'atto di modifica di verbale del 4 aprile 2019 per notaio ### di ### emerge che l'attuale fondazione fu costituita come ### acronimo di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in data 8 marzo 2010. Dall'attuale ### del 2018, modificato nel 2019, emerge che la sua finalità principale è quella di beneficenza conformemente a quanto era già previsto dall'art. 10 del D.lgs 460/1997 relativo al “### della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.
Sebbene le parti nella corrispondenza in atti scrivano che il bonifico di 50.000,00 euro effettuato da CSV alla ### in termini di “donazione” va decisamente escluso che le parti del presente giudizio sia intercorso un tale contratto.
Pag. 19 Caratteristica principale della donazione è la volontà del donante di arricchire il donatario. Più in particolare, lo spirito di liberalità che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale.
Nella fattispecie in esame, così come emerge dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione esaminabile, non si ravvisa alcuna volontà del CSV di arricchire la fondazione ma solo quella di concorrere in misura paritaria al finanziamento di un bando per sovvenzionare a fondo perduto progetti di volontariato sul territorio presentati da soggetti terzi. Conferma quanto esposto la causale del bonifico del 28.12.2012 (“### di fondi dal ### alla ### del centro storico di Napoli per la realizzazione del bando “### al Centro”), in cui non vi è alcun riferimento ad un atto di liberalità nei confronti della ### Lo spirito di liberalità, pienamente conforme a quanto previsto nello ### è rivolto, quindi, in favore di coloro che si aggiudicheranno le sovvenzioni e non della ### che in modo paritario con il ### attore contribuiva al finanziamento del bando.
In sostanza, il rapporto tra l'associazione e la fondazione può qualificarsi come un contratto atipico di collaborazione non lucrativo per il perseguimento delle finalità statutarie di entrambi i soggetti.
Pertanto, la domanda con la quale si chiede la restituzione della somma bonificata per nullità della donazione e mancanza di accettazione da parte del donatario è infondata non essendo qualificabile questo rapporto come una donazione.
Pag. 20 Parimenti, deve essere disattesa la domanda proposta come azione di ingiustificato arricchimento.
Invero, l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale (Cass. 14732/2018). Pertanto, atteso che il rapporto era regolato comunque da un contratto, un accordo finalizzato al finanziamento congiunto del bando, si deve concludere che non possa esperirsi nella fattispecie l'azione di arricchimento senza giusta causa.
Ancora, il CSV ha chiesto l'annullamento del contratto a causa del conflitto di interesse del suo ### dell'epoca, il quale ha disposto il bonifico, senza rispettare le procedure interne di approvazione.
Ai sensi del richiamato art. 1394 c.c., “il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”.
Tuttavia, non è sufficiente ad integrare il conflitto la circostanza che chi rappresenti una delle parti rivesta cariche anche nell'altro ente, perché la norma impone di accertare l'esistenza di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare in modo non astratto o ipotetico ma tenendo conto dell'idoneità del singolo atto o negozio alla creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro.
Nel caso specifico in cui un ente del terzo settore abbia trasferito ad un
Pag. 21 ente benefico fondi per il cofinanziamento di un bando e l'allora presidente del primo era contemporaneamente uno dei membri del CDA della ### l'esistenza di un conflitto d'interessi tra il primo ente ed il suo presidente, ai sensi dell'art. 1394 cod. civ. ed ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere da un'aprioristica considerazione della presenza del ### in entrambe le compagini, ma dev'essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, l'ente che ha devoluto il cofinanziamento ed il suo presidente ###si ravvede atteso che per quanto prima esposto il ### non traeva alcun vantaggio personale dal finanziamento di un bando che rientrava pienamente nelle finalità statutarie del ### Pertanto, non vi è prova di questo sacrificio che l'ente attore avrebbe subito così come non vi è prova dell'utile che avrebbe conseguito personalmente il suo presidente dell'epoca. Infine, il CSV ha chiesto la restituzione della somma di euro 50.000,00 per mancato avveramento della condizione che, nella prospettazione dell'attore, era l'effettivo espletamento del bando. Si rileva al riguardo che non vi è prova che nell'accordo di cofinanziamento del bando era contemplato come elemento accidentale del negozio una condizione risolutiva che prevedeva la restituzione del finanziamento dalla ### al CSV al suo avverarsi. Pertanto, anche quest'ultima domanda alternativa, con questa ulteriore causa petendi prospettata dall'attore, non merita di essere accolto.
Occorrono a questo punto alcune considerazioni.
Pag. 22 ### attore ha deposito con la citazione la bozza del bando (all. 01 - “copia bozza avviso di selezione volontari al centro”), tuttavia, non è questo il bando che era stato finanziato con il trasferimento dei 50.000,00 euro il 28 dicembre 2012 dal CSV alla ### perché in questa bozza il CSV all'art. 7 è indicato come “centro di costo”.
In sostanza, nella bozza in esame si prevede che non vi sarà l'erogazione diretta del contributo alle organizzazioni di volontariato che sarebbero risultate aggiudicatrici dei finanziamenti previsti dal bando ma sarebbe stato il CSV ad assumersi direttamente gli oneri economici relativi allo svolgimento delle attività di progetto. Pertanto, non è questo prodotto dall'attore il bando che si voleva finanziare con il bonifico del 28.12.2012 dal CSV alla ### perché al più sarebbe dovuto avvenire il contrario, cioè la ### avrebbe dovuto trasferire al CSV la sua quota per consentire a quest'ultimo di gestire l'intero finanziamento di euro 100.000,00 provvedendo ai pagamenti per sostenere le spese previste nei progetti approvati. Ed allora, se ### come risulta anche dalla nota al suo bilancio approvato per il 2012 come integralmente trascritta dallo stesso attore a pag. 7 delle note del 31 marzo 2023, ha bonificato la sua quota alla ### è evidente, da un lato, che la bozza prodotta dal medesimo non rispecchiava il bando “### al centro” che effettivamente si voleva finanziare con il bonifico di “trasferimento fondi” e, dall'altro, che doveva essere la ### a dover erogare l'importo alle organizzazioni di volontariato che avrebbero aderito. Al momento della costituzione in giudizio la ### ha prodotto
Pag. 23 articoli di stampa del febbraio 2014, anche del maggiore quotidiano cittadino, nei quali si riporta la notizia delle donazioni del CSV e della ### di complessivi euro 100.000 e della presentazione da parte dei rappresentanti delle parti oggi in causa del progetto per finanziare una serie di attività di volontariato in ### e nell'area tra corso ### corso ### e via ### in accordo con associazioni che vi operano. Si trattava, si legge in uno dei due articoli, “di iniziative in rete con parrocchie, associazioni, consorzi, artisti di strada, che prevedono borse di studio per i minori che hanno abbandonato la scuola, laboratori teatrali, di arte grafica e fotografiche, un giornale fatto dai ragazzi, un punto di ascolto per le famiglie”. ### ha esibito anche la documentazione che era stata presentata prima del giudizio al CSV con la descrizione dei progetti, l'elenco dei soggetti sovvenzionati, le somme erogate a ciascuno, gli estratti del conto ### dal quale risultano effettuati i bonifici. In sostanza, vi è la prova che l'attività di finanziamento di opere di volontariato per euro 100.000,00 complessivi, pur se in un arco che va dal 2014 al 2017, è stata effettuata. Se non fosse quella l'attività prevista dall'accordo di collaborazione tra le due parti in causa, così come invece risulta da articoli di stampa e dalla documentazione bancaria, era onere dell'attore dedurlo e provarlo al fine di giustificare, con adeguata motivazione giuridica, la domanda di restituzione del proprio contributo. In conclusione, le domande proposte dall'attore devono essere rigettate.
Quanto al governo delle spese di lite, la difficoltà di ricostruzione
Pag. 24 dell'esatto svolgimento del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti, anche tenuto conto del tempo trascorso, e la considerazione delle finalità di volontariato sociale perseguite da entrambe le parti in causa inducono il giudicante a disporre la integrale compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal ### (### di ### per il ### nei confronti della ### di ### del ### di Napoli, così provvede: 1) rigetta le domande; 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 12 novembre 2025. Il Giudice (dott. #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
causa n. 6517/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Lupi Pietro