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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2257/2025 del 09-12-2025

... 09/12/2025 Tale impostazione, in ordine al riparto della responsabilità, è chiarita dalla giurisprudenza di legittimità in una sua rilevante pronuncia in materia di azione di regresso, spettante all'### in relazione ad un occorso infortunio sul lavoro. La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che tale azione può essere esperita dall'### contro gli ### sul ### non solo nei confronti del datore, ma anche verso i responsabili o corresponsabili dell'infortunio, in virtù della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di mera adibizione all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale, atteso che l'art. 2055 c.c. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità: contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri soggetti (in tal senso, Cass. Civ., Sez. Lav. 4 giugno 2024, che richiama Cass. Civ., SS. UU., 16 aprile 1997, n. 3288). Quindi, in base alla sua (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il giudice della ### del Tribunale di Salerno, dott. ### ha pronunziato all'udienza del 13.11.2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente ### nel giudizio iscritto al n. 2717 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021 vertente TRA ### nato a ### il ###, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ### alla via G. V. Quaranta n. 8; - RICORRENTE - E 1) C.M.C. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., CERIELLO ##### rappresentati e difesi dall'avv. ### presso il cui studio sono elettivamente domiciliat ###; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 2) INAIL, in persona del legale rapp.te p.t,, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### coi quali è elettivamente domiciliato in via ### alla via ### n. 12 presso la sede della propria ###; - RESISTENTI - OGGETTO: risarcimento del danno differenziale patrimoniale e non patrimoniale da infortunio sul lavoro e azione di regresso #### ricorso depositato il #### esponeva: - che la C.M.C. s.r.l. si occupa della lavorazione del ferro e della minuteria metallica, dei servizi di tornitura e fresatura per metalli, della lavorazione dei metalli con macchine utensili per conto terzi, ecc.; - che il ### era stato assunto alle dipendenze della predetta società, con la qualifica di operaio e la mansione di addetto alla manovalanza, afferente al I livello del C.C.N.L. ### e ### per poi essere formalmente inquadrato, in data ###, nel II livello del medesimo ### con mansioni di operaio comune; - che, essendo titolare di diploma d'### professionale, era stato prevalentemente addetto al tornio e alla macchina fresatrice; - che, in data ###, alle ore 9.55 circa, era rimasto vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 - che, nello specifico, mentre era intento a svolgere la sua attività, nello spostarsi da un macchinario ad un altro, pur indossando delle scarpe antinfortunistiche ###, era scivolato a causa di una sostanza oleosa presente sul pavimento e, nel cadere, la mano destra aveva intercettato la barra metallica filettante - denominata “battuta” -, inserita nell'albero del mandrino del tornio ### (modello ### anno 1980), che fuoriusciva per circa 80 cm ed era in veloce movimento rotatorio, per cui il suo arto superiore destro era stato coinvolto nei movimenti della “battuta”; - che, in conseguenza dell'accaduto, aveva riportato gravi lesioni osteo-artomuscolo-neuro-vascolari, culminate nella perdita dell'avambraccio destro; - che la triste vicenda infortunistica, nelle sue fasi più significative, si era così dispiegata: dopo l'occorso infortunio, era stato trasportato d'urgenza in eliambulanza presso il pronto soccorso dell'### di Dio e ### D'### di ### con referto di “sfacelo traumatico arto superiore dx” ed era stato sottoposto ad esami angio TC (gomito sx, polso dx, spalla dx), i quali avevano rilevato una “frattura scomposta, diastasata, del III medio della diafisi omerale e del III medio diafisario di radio ed ulna”, con enfisema dei piani muscolo - fasciali; dopodiché gli era stata somministrata immediatamente terapia analgesico - sedativa, cui aveva fatto seguito l'intervento chirurgico (ortopedico e neuro vascolare) così descritto dai sanitari del presidio ospedaliero: “sfacelo arto superiore con ferite L-C e fratture scomposte esposte omero prossimale e radio Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 ed ulna distali V tipo di intervento: riduzione ed osteosintesi, lavaggi, revisione ferite…I tempo (ore 13,10): …nervo radiale contuso e stirato… lacerazione a tutto spessore dei ventri muscolari bicipitali.. osteosintesi dopo riduzione della frattura omerale con fissatore esterno...II tempo (ore 14,30)..osteosintesi con placca delle fratture sia radiale che ulnare e viti a stabilità angolare… si repertano anche lesioni dei tendini e ventri muscolari dell'apparato flessore volarmente ..III tempo (ore 19,00) … avulsione muscolo tendinea dei t. flessori, si reperta n. mediano integro. Miorrafia dei n. flessori del polso e delle dita …”. 
In data ###, era stato trasferito presso la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'A.O.U. Città della salute e della ### di ### ove gli era stata diagnosticata la “ischemia avambraccio destro in postumi trauma complesso da sub amputazione ..”. 
Dai vari controlli espletati, era emersa la presenza di una “completa trombosi del bypass vascolare”, nonché l'infezione del sito chirurgico, per cui, l'8.03.2019, gli era stato amputato l'avambraccio destro. 
Il ###, era stato dimesso con le presenti indicazioni: “mantenere in ordine i tramiti del fissatore, rimozione PDS moncone in data ### presso medico curante… controllo radiografico frattura omero dx a 30 giorni circa dalla data di dimissione per eventuale rimozione del F.E. controllo clinico moncone di amputazione” e prescritta terapia farmacologica (antibiotici, gastroprotettori, antidolorifico, antidepressivo ### e sedativo ###. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
In data ###, a causa di “callo osseo non ancora solido”, gli erano state prescritte, presso l'### di ### medicazioni a livello delle sedi di infissione del fissatore esterno di braccio, rx e nuova visita (per eventuale rimozione fiches) a distanza di 6 settimane. 
Il ###, presso la U.O.C. di ortopedia e traumatologia dell'A.O.U. ### di Dio e ### di ### in ### gli era stato rimosso il fissatore esterno al braccio e da tale momento aveva iniziato un lungo e doloroso percorso riabilitativo e, all'episodio traumatico di ordine fisico, si era aggiunto quello di matrice psicologica. 
In data ### era stato sottoposto a visita presso il dipartimento di salute mentale dell'### (###, cui aveva fatto seguito la prescrizione di una terapia farmacologica e, il ###, gli è stato diagnosticato un “disturbo post traumatico da stress con necessità di terapia psico farmacologica a lungo termine e con significativa compromissione della vita di relazione affettiva e sociale”, ma nonostante il supporto farmacologico, egli era ed è tuttora vittima di crisi dissociative, flashback notturni con una condizione da iper-arousal e attivazione del sistema di allarme, stato ipocondriaco con verosimile sindrome di ### crisi di angoscia con angor, fame d'aria e ambascia, depressione medio grave, chiusura motivazionale e silenzio progettuale. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Il ### e sino al 5.03.2020, era stato ricoverato presso il ### per la ### e applicazione di protesi e presidi ortopedici di ### per il confezionamento di una protesi cinematica in esiti di amputazione transradiale destra e, fino ad agosto 2020, aveva continuato a sottoporsi a visite ed a trattamenti fisioterapici; - che, in ragione dell'infortunio in questione, aveva subito un ingente danno, patrimoniale e non, a fronte del quale aveva percepito unicamente un indennizzo da parte dell'### peraltro inadeguato, dal momento che l'### assicurativo, oltre ad aver individuato in maniera erronea le sue giornate di inabilità temporanea, gli aveva riconosciuto una percentuale di invalidità, pari al 55% a fronte di quella, a suo dire, realmente esistente dell'85%; - che, in dipendenza dell'infortunio de quo, sussisteva la responsabilità datoriale per violazione delle misure di sicurezza sul posto di lavoro, ex art.  2087 cod. civ., delle cui conseguenze economiche l'azienda avrebbe dovuto farsi carico; - che, infatti, la società datrice aveva tenuto una condotta colposa, tradottasi nel non aver adottato tutte le misure di prevenzione idonee a scongiurare il verificarsi di eventi lesivi della integrità psico-fisica dei dipendenti sul luogo di lavoro - com'era stato accertato, secondo la sua prospettazione, dai ### di ### il giorno dell'infortunio - e, a fronte dei danni riportati, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 egli aveva maturato il diritto di ottenere il conseguente risarcimento del danno differenziale; - che, in relazione ai fatti illustrati, era stato aperto procedimento penale a carico dei rappresentanti legali della C.M.C. s.r.l.; - che, in base all'accertamento condotto dagli ispettori U.P.G. del Dipartimento di prevenzione ASL di ### in sede ispettiva, era emerso il fatto che il tornio era vetusto, privo di sistemi di sicurezza meccanici ed elettronici di autospegnimento e presentava rischi sia di trascinamento che di contatto meccanico con organi in movimento; inoltre, il macchinario non era dotato di protezioni ed aveva la barra metallica che sporgeva di oltre 80 cm (in particolare, la stessa era stata tagliata successivamente al sinistro, con conseguente alterazione dello stato dei luoghi), ancora, l'azienda non aveva fornito ai dipendenti indumenti tecnici conformi e scarpe antinfortunistiche adeguate, né tantomeno aveva previsto corsi di formazione sulla sicurezza, le postazioni di lavoro erano sprovviste della pedana di tipo grigliato che avrebbe dovuto consentire il passaggio dei trucioli garantendo una buona calpestabilità e, al momento dell'infortunio, sul pavimento vi era dell'olio; - che, in spregio alle norme in materia di sicurezza, egli aveva lavorato su due torni, l'uno accanto all'altro, entrambi privi di pedane e sprovvisti di un idoneo sistema di raccolta e contenimento dei trucioli e del liquido refrigerante atto ad evitare il più possibile lo spandimento all'esterno; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 - che, per espressa previsione della scheda ### “S.P.R.16 - addetto alla tornitura” - è espressamente previsto che i pavimenti dei luoghi di lavoro devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli; - che, per tutte le ragioni evidenziate, oltre alla responsabilità datoriale per l'omissione delle misure atte a salvaguardare l'integrità psico-fisica dei dipendenti, gravante su ### e ### in qualità di legali rappresentanti dell'ente, andava, altresì, riconosciuta quella del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, tale ### per non aver egli adeguatamente vigilato e segnalato al datore i rischi derivanti ai dipendenti dallo svolgimento dell'attività con le predette modalità; - che, quindi, la parte datoriale avrebbe dovuto risarcire il danno differenziale a lui causato, ossia il pregiudizio di natura non patrimoniale, inteso quale danno biologico, morale ed esistenziale patito, nonché quello di tipo patrimoniale - nelle sue due componenti del danno emergente e del lucro cessante - per la perdita della capacità lavorativa; mentre l'### dal canto suo, avrebbe dovuto rideterminare in suo favore l'indennizzo già corrisposto in ragione della sussistenza di una percentuale di invalidità superiore rispetto a quella già accertata e posta a base dell'elargizione economica da parte dell'### assicurativo. 
Tanto premesso, ### adiva il giudice del ### del Tribunale di ### affinché accertasse e dichiarasse, nei confronti dell'### che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 l'infortunio di cui era rimasto vittima gli aveva causato una percentuale di invalidità dell'85%, a fronte dei 55 punti percentuali a lui già riconosciuti dall'ente assicurativo e, per l'effetto, condannasse l'### alla liquidazione del danno residuo, costituendo una rendita vitalizia annuale in suo favore nella misura di € 29.447,96 (quota mensile € 2.454,00) sulla scorta di un inquadramento nel 2^ livello del C.C.N.L. di categoria ovvero nella misura annuale di € 35.803,26 (rendita vitalizia mensile € 2.983,61) a decorrere dal termine dell'invalidità temporanea parziale o, in subordine, dal 25.11.2019. 
Domandava, altresì, la rettifica del numero di giornate a lui riconosciute da parte dell'### assicurativo a titolo di invalidità temporanea, con rideterminazione delle stesse quantomeno in 373 giornate - ossia fino al 5.3.2020, ovvero sino ad agosto 2020. 
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento della percentuale di invalidità dell'85% o, comunque, in misura superiore al 55%, chiedeva condannarsi l'### a corrispondere le differenze dovute a titolo di rendita vitalizia a decorrere dal 26.11.2019, da calcolarsi sulla scorta della corretta retribuzione annuale corrispondente al 3^ livello del ### metalmeccanici, nella misura di € 20.712,42 (rendita mensile € 1.726,04), il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. 
Nei confronti della C.M.C., di ### quale datore di lavoro e R.S.P.P., di ### quale datore di lavoro e di ### quale R.S.L. chiedeva, in via principale, di: 1) accertare e dichiarare la responsabilità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 dei resistenti, in solido e/o nelle rispettive qualità, in relazione all'incidente patito il ### e, per l'effetto, condannare la società e gli altri convenuti, in solido ovvero ciascuno per la propria parte di responsabilità, al risarcimento del danno in suo favore, considerando un grado di invalidità dell'85% - detratto quanto corrisposto e/o da corrispondersi dall'### - nella misura di € 1.083.507,25 a titolo di danno differenziale (danno patrimoniale e non, biologico, temporaneo e permanente, morale, esistenziale, mancato guadagno, perdita chance, ### ITP ecc..) e/o dell'importo maggiore o minore accertato quale differenziale in corso di causa e seguito di ### In subordine, domandava la condanna degli stessi soggetti e per le medesime causali, tenuto conto di un grado di invalidità del 55% e detratto quanto già corrisposto e/o a corrispondersi dall'### nella misura di € 606.346,25, con vittoria di spese e competenze di lite. 
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la C.M.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nonché, #### e ### si costituivano in giudizio ed eccepivano l'infondatezza dell'avverso ricorso, del quale invocavano il rigetto, vinte le spese. 
Nello specifico, l'azienda evidenziava di operare nel settore della lavorazioni del ferro, all'interno del Comune di ### e di avere alle proprie dipendenze oltre trenta lavoratori. 
Con riguardo al ### sottolineava di averlo assunto, con decorrenza dal 3/06/2013, quale manovale dell'officina, su sollecitazione dei suoi familiari, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 quando egli era privo di qualsiasi titolo di studio o esperienza in materia di lavorazioni del ferro e di averlo adibito a mansioni di tipo semplice e manuale. 
Precisava di aver modificato l'inquadramento contrattuale del ricorrente, in data ###, assegnandogli le mansioni di operaio comune di II livello del C.C.N.L. di settore e adibendolo a lavorazioni di tipo elementare. 
Puntualizzava che il ### si era dovuto occupare di inserire i pezzi all'interno delle macchine, totalmente automatizzate e previamente programmate da parte del personale specializzato, chiudere lo sportello e premere un bottone, per poi attendere in postazione la fine della lavorazione, estrarre il manufatto finito e collocarlo su un banco posto di fianco alla postazione e da lì prelevarlo e immagazzinarlo. 
Rimarcava che, anche nel giorno dell'occorso infortunio, il ricorrente si era dedicato all'espletamento dell'attività descritta, presso una macchina del tutto automatizzata e già programmata da personale diverso e specializzato in tal senso e che egli non si era mai occupato - né tantomeno avrebbe potuto farlo, data l'inesistenza di capacità e formazione al riguardo - di leggere disegni e/o di fissare la velocità di lavorazione della macchina, peraltro già settata, né tantomeno di effettuare la sgrossatura del pezzo lavorato meccanicamente. 
La società sottolineava che l'infortunio per cui è causa si era verificato per essersi una manica del lavoratore impigliata in un travetto, in quanto ### si era posizionato, in prossimità del braccetto, sul lato opposto (ossia quello alla sinistra del macchinario), ad una distanza di oltre due metri dalla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 ordinaria postazione di lavoro, in cui si sarebbe dovuto trovare in qualità di addetto al controllo del macchinario. 
Evidenziava, perciò, che l'evento infortunistico si era prodotto a causa di un fattore del tutto estraneo ai compiti assegnati al lavoratore. 
Sottolineava, quindi, con riguardo all'infortunio subito dal ricorrente, che non poteva configurarsi alcuna responsabilità datoriale per violazione delle norme antinfortunistiche, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. e ciò in quanto l'azienda aveva correttamente formato i lavoratori, affisso sulla parte frontale di ogni macchina un cartello illustrante le misure di sicurezza da osservare durante il lavoro, revisionato il macchinario cui era stato assegnato il giorno dell'infortunio il ### e dotato il lavoratore degli appositi dispositivi di protezione. 
Rimarcava, inoltre, che al momento dell'incidente e nel punto in cui vi è stato lo scivolamento del dipendente, la pavimentazione non presentava alcuna chiazza d'olio e/o scarti di lavorazione. Poneva in risalto, poi, che nessun tornio è dotato di un sistema di spegnimento automatico e che il pulsante di arresto per emergenza è posizionato sul lato opposto rispetto a quello in cui si trovava il ricorrente quando si è infortunato. 
Precisava, poi, che il ricorrente, successivamente all'occorso infortunio, era stato dichiarato nuovamente abile al lavoro a far tempo dal novembre 2019 e che, ciò nonostante, non aveva mai più ripreso l'attività lavorativa ed il rapporto era cessato per sue dimissioni volontarie. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Tanto chiarito, l'azienda eccepiva, ancora, il difetto di legittimazione passiva del sig. ### - mero socio dell'ente al tempo in cui l'infortunio si era verificato - e la conseguente nullità della domanda risarcitoria spiegata nei suoi confronti da parte del ### Deduceva, ancora, l'illegittimità della richiesta di risarcimento del danno estesa nei confronti del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, ### e la mancanza di prova in ordine all'esistenza di un comportamento violativo delle misure antinfortunistiche, tenuto dallo stesso. 
Similmente, eccepiva l'infondatezza, oltre che l'illegittimità, della domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell'amministratore della società, tale ### soggetto da tenere distinto dall'imprenditore, ossia dal datore di lavoro formale del ### al tempo dell'infortunio, identificabile unicamente nella società di capitali stessa. 
Sottolineava, infine, che ### aveva, egli stesso, concorso alla verificazione dell'infortunio, dal momento che non aveva osservato le prescrizioni in materia di sicurezza aziendale e, nello specifico, si era collocato in una posizione differente rispetto a quella che avrebbe dovuto osservare durante l'esecuzione della prestazione e, in correlazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, non aveva segnalato alcuna anomalia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Nella denegata ipotesi di accertata responsabilità ex art. 2087 cod. civ., chiedeva che il danno differenziale fosse calcolato in base ai parametri fissati dall'art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965, così come emendato dal D. L. n. 34/2019. 
Con riguardo al danno biologico rivendicato dal ### riteneva che dello stesso, se accertata un'invalidità superiore rispetto a quella già riconosciuta dall'### (pari al 55%), si sarebbe dovuto fare carico esclusivamente l'### assicurativo. 
In relazione, poi, al danno non patrimoniale invocato dal ricorrente, deduceva che esso non avrebbe potuto essere oggetto di personalizzazione da parte del giudice e ciò a causa dell'omessa allegazione e prova da parte del danneggiato circa la maggiore gravosità delle lesioni personali da lui patite rispetto a quelle, della stessa entità, derivanti ad altri soggetti a parità di età e di condizioni di salute. 
In riferimento, ancora, al dedotto danno da perdita della capacità lavorativa specifica, asseriva che lo stesso non poteva ritenersi integrato, dal momento che il ### era stato ritenuto idoneo e riammesso all'impiego con decorrenza dal 25.11.2019, ma aveva rassegnato le sue dimissioni. 
Concludeva, quindi, affinché il giudice accertasse e dichiarasse la nullità o comunque l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda avversa. 
L'### dal canto suo, si costituiva in giudizio, proponendo azione di regresso nei confronti della C.M.C. s.r.l., in persona del legale rapp. p.t. e di ### quale amministratore, datore di lavoro e R.S.P.P., ai sensi degli artt. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 10 e 11 del T.U. 1124/1965, adducendo la violazione delle norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro in relazione all'occorso infortunio. 
In particolare, l'### asserviva che la C.M.C. aveva omesso di dotare di protezioni il macchinario presso cui il ### stava lavorando il giorno in cui l'evento infausto si è verificato, per cui era la società datrice a doversi fare carico di tutte le conseguenze economiche derivanti da tale inadempimento agli oneri di sicurezza. 
In relazione, poi, alla richiesta che il ricorrente aveva avanzato nei suoi confronti, volta ad ottenere la rideterminazione dell'importo già erogato a titolo di indennizzo, precisava che la stessa non poteva essere accolta, in virtù del fatto che l'### non eroga l'indennità temporanea parziale, ma solo quella temporanea assoluta. 
Poneva in luce, quindi, di non poter essere condannato a corrispondere al ### la maggior somma da lui richiesta a titolo di indennizzo, se non quella derivante dal riconoscimento in sede ###maggior grado di invalidità legato all'infortunio de quo. 
Concludeva, chiedendo che la C.M.C. s.r.l. fosse condannata a rimborsare all'### in via di regresso, la somma già corrisposta al lavoratore e pari ad € 609.599,30 o quella minore o maggiore accertata in corso di causa, con gli interessi di legge decorrenti, per le somme pagate, dalla loro erogazione e per l'onere della rendita dalla data della sua capitalizzazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
In via subordinata, domandava condannarsi la medesima società convenuta al pagamento della diversa somma che, anche in via equitativa, risultasse dovuta, oltre accessori. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari. 
A questo punto, la C.M.C. s.r.l., in data ###, depositava memoria avverso la spiegata azione di regresso ### adducendone l'inammissibilità e l'irritualità. 
Nello specifico, la società resistente evidenziava che, ai sensi dell'art. 416 cod.  proc. civ., è possibile proporre domanda riconvenzionale unicamente nei confronti di chi abbia proposto una richiesta a proprio danno e che tale situazione, nella specie, non era configurabile, dal momento che solo il ricorrente aveva agito nei confronti dell'### per ottenere il maggior danno patito in dipendenza dell'occorso infortunio.  ### deduceva, inoltre, che la domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti era inammissibile, ai sensi degli artt. 10, 11 e 112 del d.p.r. n. 1124 del 1965, anche in virtù del fatto che era ancora in corso il procedimento penale avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità penale in ordine all'infortunio subito dal ### e non era stata emessa sentenza di condanna definitiva. 
Concludeva, quindi, chiedendo che la domanda dell'### fosse dichiarata nulla, inammissibile o, comunque, allo stato, improcedibile e che fosse accertata, in relazione alla stessa, la carenza di legittimazione passiva del sig.  ### che non riveste il ruolo di assicurato ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
In via gradata, nel merito, chiedeva dichiararsi infondata la richiesta dell'### Nella denegata ipotesi di accoglimento della spiegata riconvenzionale, domandava condannarsi la società al pagamento di una somma minore, a titolo di regresso, rispetto a quella rivendicata dall'### Con provvedimento reso in data ###, il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc.   Indi, espletata la prova per testi, disposta c.t.u. - prima, di tipo medico legale, al fine di determinare l'eventuale maggior grado di invalidità derivante al ### dall'occorso infortunio, a fronte di quello a lui già riconosciuto dall'### e, poi, di tipo contabile, allo scopo di accertare le somme in ipotesi spettanti al ricorrente per i titoli azionati in ricorso - e ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, in data odierna, questo ### subentrato nella trattazione del presente procedimento in sostituzione del dott.  ### in forza del ### n. 183/2025, ha deciso la controversia depositando la presente sentenza con motivazione contestuale.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da ### è solo parzialmente fondato, per cui va accolto soltanto nei limiti che si vengono a tracciare. 
Preliminarmente, ad avviso di questo giudice, appare prioritaria, dal punto di vista logico, l'esatta individuazione dei soggetti titolari della legittimazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 passiva, interlocutori necessari del ricorrente con riguardo alle rivendicazioni economiche da lui avanzate nel presente giudizio. 
Una volta chiarito tale aspetto, ci si soffermerà sul riparto dell'onere della prova in relazione all'occorso infortunio e sui doveri risarcitori propri dei soggetti coinvolti, senza trascurare il diritto di agire in regresso da parte dell'### che, evocata in giudizio dal ricorrente, ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti della convenuta C.M.C. s.r.l. 
Invero, il ### ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della responsabilità datoriale in relazione al danno, patrimoniale e non patrimoniale, da lui subito in conseguenza del grave infortunio sul lavoro di cui è rimasto vittima il ###, durante l'espletamento della sua attività di operaio. 
Ha, altresì, chiesto il riconoscimento di un maggior grado di invalidità e la rideterminazione della rendita a lui riconosciuta e corrisposta dall'####.M.C. s.r.l., dal canto suo, costituendosi, in relazione alla richiesta di pagamento del danno differenziale formulata dal ricorrente, ha chiesto che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva e, quindi, l'estromissione dal giudizio, del sig. ### socio dell'ente al tempo in cui l'infortunio si è verificato, del sig. ### amministratore della società, come pure quella del sig. ### nello stesso periodo, responsabile dei lavoratori per la sicurezza. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Dunque, occorre individuare in maniera esatta il soggetto da qualificare quale parte datoriale del ricorrente, al fine poi di accertarne la responsabilità correlata all'evento infortunistico de quo. 
Al riguardo, Il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D. lgs n. 81/2008, va inteso come colui che assume la titolarità effettiva dei poteri decisionali all'interno dell'azienda e, proprio per questa ragione, egli è il principale soggetto responsabile della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed è tenuto a controllare personalmente, salvo rilascio di delega, ai sensi dell'art. 16 del predetto decreto, la corretta attuazione delle misure di prevenzione in azienda. 
Tale delega - insussistente nella fattispecie in esame - va intesa come delega di funzioni e non di responsabilità e può attenere solo ad incarichi specifici e ben delineati ai fini antinfortunistici, di prevenzione delle malattie professionali e di sicurezza antincendio. Essa va conferita per iscritto, deve avere data certa e deve essere pubblicizzata in maniera adeguata e tempestiva. 
Non possono essere delegate le attività di valutazione dei rischi ed elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del ### sulla ### (D.V.R.), nonché quella della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (R.S.P.P.). 
Resta fermo, comunque, l'obbligo del datore di vigilare e di controllare che il delegato svolga pienamente e correttamente le attività allo stesso trasferite. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale consolidato, nelle società di capitali - tal è la C.M.C. s.r.l. - il datore di lavoro in senso sostanziale coincide con l'amministratore della società oppure, ove presente, con il Consiglio di amministrazione. 
In sostanza, è datore di lavoro effettivo chi ha la responsabilità dell'impresa e, quindi, è titolare dei poteri decisionali e di spesa - nel caso di specie, ### e ### entrambi amministratori dell'ente, dotati della facoltà di intraprendere ogni tipo di iniziativa nel suo interesse (si veda, sul punto, la visura camerale della società, allegata alla produzione di parte ricorrente). 
In relazione alla salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei dipendenti durante l'espletamento dell'attività lavorativa, di cui, nei termini sopra delineati, è onerato ex lege il datore di lavoro, ha un ruolo fondamentale anche il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett.  i) e 299 del D. Lgs n. 81/2008. 
Quest'ultimo ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, alla documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione.  ###. 50 D. Lgs. n. 81 del 2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al ### dei ### per la ### un ruolo di primaria importanza, quale soggetto che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro e figura intermedia di raccordo tra datore di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Egli ha, perciò, il dovere giuridico di promuovere misure di prevenzione per proteggere i lavoratori durante l'espletamento del lavoro e deve avvertire il responsabile aziendale dei rischi individuati durante l'esercizio dell'attività. 
Tuttavia, il D. Lgs. 81/2008 non prevede delle sanzioni a carico del ### dei ### per la ### in quanto la responsabilità decisionale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori spetta in ultima istanza al datore di lavoro. 
La responsabilità civile del RLS è, perciò, individuata in base alle regole civilistiche generali, ossia, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., norma che prevede la responsabilità dei padroni e dei committenti per il fatto illecito causato dai loro commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti. 
Si estende così l'area della responsabilità civile in dipendenza dell'infortunio occorso sul luogo di lavoro, di tal ché il RLS è obbligato in solido con la parte datoriale al risarcimento del danno, quando, dall'indagine condotta in sede ###ordine alle modalità di verificazione dell'evento, emerga la corresponsabilità del preposto (###, ossia la sua inerzia od omissione in ordine alla segnalazione di situazioni pericolose per l'integrità psico-fisica dei lavoratori. 
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Tale impostazione, in ordine al riparto della responsabilità, è chiarita dalla giurisprudenza di legittimità in una sua rilevante pronuncia in materia di azione di regresso, spettante all'### in relazione ad un occorso infortunio sul lavoro. 
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che tale azione può essere esperita dall'### contro gli ### sul ### non solo nei confronti del datore, ma anche verso i responsabili o corresponsabili dell'infortunio, in virtù della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di mera adibizione all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale, atteso che l'art. 2055 c.c. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità: contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri soggetti (in tal senso, Cass. Civ., Sez. Lav. 4 giugno 2024, che richiama Cass. Civ., SS. UU., 16 aprile 1997, n. 3288). 
Quindi, in base alla sua posizione di garanzia, che si aggiunge pur senza sostituirsi a quella datoriale, l'RLS è responsabile dell'infortunio quando, con la sua condotta, fornisce un apporto causale nella verificazione dell'evento dannoso (si veda, in merito, Cass. Pen., 25/09/2023 n. ###, in cui la Corte ha affermato la responsabilità penale del ### avendo riguardo ad un infortunio mortale avvenuto sul posto di lavoro, in relazione al quale il soggetto titolare della posizione di garanzia non aveva adeguatamente vigilato, né Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 tantomeno segnalato alla parte datoriale i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del lavoratore, che le eseguiva senza le necessarie competenze tecniche). 
Pertanto, in presenza di un infortunio sul lavoro verificatosi in una società di capitali, oltre all'amministratore dell'ente, quale datore di lavoro effettivo, titolare di poteri di spesa e decisionali, è responsabile civilmente dell'evento infausto, ex art. 2049 cod. civ., anche il ### dei ### per la ### se quest'ultimo dà, con la sua condotta omissiva, un apporto causale nella verificazione del fatto nei termini descritti e, specificamente, per quel che rileva nel caso in esame, se non segnala la difformità dei macchinari adoperati dall'azienda a determinati requisiti di sicurezza e/o le altre situazioni di pericolo per l'integrità psico fisica dei dipendenti all'interno del contesto aziendale. 
Dunque, alla luce dei principi richiamati, va disattesa l'eccezione di parte datoriale e va certamente affermata la sussistenza della legittimazione passiva dei soggetti evocati in giudizio dal ### ossia di ### e ### quali datori di lavoro, nel termini delineati, nonché di ### in qualità di responsabile dei lavoratori per la sicurezza. 
Tanto chiarito in merito alla titolarità della legittimazione passiva dei soggetti convenuti in via principale, appare, ora, opportuno soffermarsi sul riparto degli oneri probatori in materia di infortunio sul lavoro e ciò al fine di verificare la fondatezza delle istanze avanzate dal ### in questa sede. 
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Con riguardo a tale prova, sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligazione di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, dell'inadempimento e delle misure di prevenzione che la parte datoriale avrebbe dovuto adottare. ### della condotta che nello specifico ha determinato la violazione della misura antinfortunistica deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo (ex multis, sul punto, Cassazione Civile, ### Lav., 25/10/2021, n. 29909). 
Il datore di lavoro, dal canto suo, deve fornire la prova contraria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il suo verificarsi. 
Non è, quindi, sufficiente la lesione dell'integrità psico-fisica del dipendente per configurare la responsabilità datoriale. 
Deve essere sempre valutata la condotta tenuta dal datore di lavoro per evitare l'evento; solo che questa valutazione — ancorché si discuta di danni differenziali (v. Cass. Civ., Sez. Lav. del 19/06/2020 n. 12041) - deve essere introdotta nel processo civile dal datore medesimo; il quale deve allegare e provare di aver rispettato le cautele imposte dalla legge (valutazione dei rischi, apprestamento dei mezzi, informazione, vigilanza, ecc.) ovvero quelle suggerite dalla tecnica o dall'esperienza alla luce della concreta situazione di fatto (ex art. 2087 c.c.) e, a maggior ragione, quando l'esecuzione del contratto di lavoro sottopone il lavoratore ad un particolare pericolo insito nella specifica Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 mansione - com'è quella da svolgersi presso macchine meccaniche in movimento durante lo svolgimento della prestazione (Così Cass. Civ., Lav. 24 agosto 2023, n. 25217) -. 
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, in un'importante pronuncia in tema di infortunio sul lavoro (Cass. Civ., Sez. Lav., del 19/06/2020 n. 12041), concernente anche il rapporto tra pregiudizialità penale ed oneri di allegazione e prova, ha statuito che ai fini del danno differenziale - tal è quello richiesto dal ### in questo giudizio - la disciplina di cui agli artt. 10 e 11 del TU 1124/65 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'### deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, di cui all'art. 1218 cod. civ., anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso. 
Ancora, nell'ottica di preservare il più possibile la tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs n. 81/2005 e dell'art. 2087 cod. civ. e fermo restando il riparto degli oneri probatori secondo le modalità indicate, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'incolumità del lavoratore va salvaguardata non solo in relazione ai rischi normalmente insiti nel corretto svolgimento della prestazione lavorativa, ma anche in riferimento a quelli che possano derivare al lavoratore dalla sua stessa imprudenza, imperizia o Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 negligenza a fronte delle istruzioni e raccomandazioni ricevute in merito alle modalità di esecuzione della prestazione. 
In omaggio a questa impostazione, il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia, poiché deve fare in modo che l'attività lavorativa, lecita ma pericolosa - tal è quella di un'azienda di lavorazione dei metalli - si svolga in sicurezza e in modo da salvaguardare l'integrità dei soggetti ad esso subordinati. 
Di conseguenza, quando, come nel caso de quo, si verifica un infortunio, la responsabilità colposa della parte datoriale può essere integrata in maniera diretta, quando il datore di lavoro non ha impedito il prodursi dell'evento lesivo, oppure indiretta, se sussiste una condotta negligente, imprudente o imperiente dello stesso dipendente in presenza di misure di prevenzione comunque inadeguate. 
In entrambi i casi riportati, infatti, la parte datoriale lede la regola cautelare che delimita l'area del rischio consentito nello svolgimento della prestazione lavorativa da parte del suo dipendente e, per effetto di ciò, deve rispondere civilmente delle conseguenze dannose che il sottoposto subisce durante l'esecuzione della prestazione. ### eccezione a tale regola di responsabilità è che il lavoratore stesso, con un comportamento del tutto avulso dalle mansioni a lui assegnate, eccentrico e/o abnorme rispetto all'espletamento delle sue funzioni, interrompa il nesso causale, rendendosi egli stesso corresponsabile del danno subito. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Infatti, le norme antinfortunistiche sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore (si cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 25 novembre 2019, ###, nonché, Cass. Pen., Sez. IV, 17 giugno 2025, n. 228434). 
Occorre, a questo punto, precisare come deve essere valutato e quantificato il risarcimento in presenza di un indennizzo ### già erogato al lavoratore in dipendenza del medesimo evento infausto. 
Invero, mentre l'indennizzo di cui all'art. 10 del D.P.R. 1124 del 1965 è una misura economica avente carattere sociale, indipendente dall'esistenza di un eventuale fatto illecito e volta a garantire al lavoratore che abbia subito un infortunio o che si trovi in uno stato di malattia di avere dei mezzi adeguati al suo sostentamento, Il danno differenziale è dato dalla differenza tra quanto riconosciuto ed attribuito dall'### a titolo di indennizzo e il maggior danno causato dal responsabile dell'evento dannoso. 
Il predetto art. 10, così come modificato dal D. L. 34/2019, ai commi 6, 7 e 8 prescrive che: “non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti…”. 
Affinché possa esserci un pregiudizio da risarcire in via differenziale è, quindi, indispensabile l'integrazione di un illecito - quantomeno in forma colposa - ad Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 opera della parte datoriale - da intendersi, quest'ultimo, quale violazione degli obblighi di salvaguardia della integrità psicofisica del dipendente, ai sensi dell'art. 32 Cost. e 2087 cod. civ., la riconducibilità eziologica del fatto dannoso subito dal lavoratore alla condotta del datore e l'esistenza di un “maggior” pregiudizio da ristorare rispetto a quello già oggetto di indennizzo, il quale ultimo si riferisce ad una percentuale di invalidità di tipo permanente e almeno pari a 6 punti percentuali. 
Tale tipo di responsabilità, come anticipato, deve essere dedotta e provata dal lavoratore, nel senso che quest'ultimo deve dare dimostrazione dell'inadempimento degli obblighi di sicurezza e dell'esistenza del nesso di causalità materiale nella verificazione del danno, mentre il datore è onerato di fornire la prova contraria relativa all'aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di eventi lesivi dell'integrità del proprio dipendente (in tal senso, ex multis, si veda Cass. Civ. Sez. Lav. 21.12.2022 n. ###). 
Inoltre, la giurisprudenza delineatasi in materia, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, è concorde nel ritenere che il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, deve verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrono le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, può procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa, da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile (in tal senso, tra le varie, Cass. Civ., Sez. Lav., 31.10.2018 n. 27952 e Cass. Civ., Sez. Lav., 10.04.2017 n. 9166). 
Con particolare riguardo alla lesione da parte del datore della salute in sé e per sé considerata - ossia quella medicalmente accertabile - il referente normativo è dato dall'art. 13 del D. Lgs n. 38/2000, il quale prevede che: “…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. ### delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica… Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. ### della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”. 
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Quindi, in virtù dei principi richiamati, la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ### di cui all'art. 13 del D. lgs 38/2000 e il risarcimento del danno biologico impedisce di ritenere che le somme versate dall'### assicurativo possano considerarsi integralmente satisfattive delle pretese risarcitorie legate dal soggetto infortunato e/o ammalato alla lesione della sua salute (così Civ., Sez. Lav. 27.04.2022, n. 22023). 
Dunque, in tema di liquidazione del danno biologico differenziale, di cui, come anticipato, il datore è chiamato a rispondere quando opera la copertura assicurativa ### va operato un computo per poste omogenee, sicché dall'ammontare complessivo del danno alla salute va detratto il valore capitale della quota di rendita ### destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del D. Lgs n. 38/2000, il danno biologico stesso, con esclusione invece della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (in tal senso, ex multis, si veda Cass. Civ., Sez. Lav., 21.11.2017, n. 27769). 
Al riguardo, è doveroso evidenziare che i confini posti al concorso di tutele sono quelli fissati, ad un estremo, dal divieto di occulte duplicazioni o indebite locupletazioni risarcitorie in favore del danneggiato, ma, all'estremo opposto, dalla necessità di garantire al lavoratore l'integrale risarcimento, tanto più quando vengano coinvolti beni primari della persona, rientranti nel nucleo irriducibile del diritto fondamentale alla salute, protetto dalla ### come Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 ambito inviolabile della dignità umana (in tal senso, si richiama la storica pronuncia della Corte Cost. n. 309/1999). 
In ragione di ciò, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel sostenere che il ristoro deve essere integrale quando dall'illecito derivano diversi pregiudizi alla sfera giuridica del danneggiato e di questi è fornita prova, seppur in via presuntiva. 
In tal senso, è ormai pacifica l'autonomia del danno morale, ossia quello legato alla sofferenza interiore dell'individuo, rispetto al danno biologico derivante dalla lesione della salute psico-fisica in sé e per sé considerata (giur. costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 9 novembre 2022, n. ###, che ha precisato che il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto a ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi - con riguardo al danno morale - di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, insuscettibile di accertamento medico-legale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico - relazionali della vita individuale; v., negli stessi termini, ### III, 21 marzo 2022, n. 9006; 12 ottobre 2020, n. 21970). 
Qualora, poi - come nell'ipotesi in esame - venga chiesto il riconoscimento, altresì, dell'esistenza di un danno patrimoniale differenziale - ossia quello Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 legalo alla perdita della capacità lavorativa specifica a causa di uno stato di invalidità permanente derivante dall'illecito - il danneggiato, ai fini del suo ristoro economico, deve fornire una prova sull'an e sul quantum dello stesso, anche a mezzo di presunzioni semplici. 
Una volta resa tale dimostrazione, il danno permanente alla capacità lavorativa - da qualificarsi come lucro cessante, presunto e futuro - va liquidato secondo i meccanismi della capitalizzazione e, in tal senso, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai costante (si v., tra le più recenti, Cass. Civ. Sez. Lav., 25.06.2020 n. 12632), va applicata la formula matematica utilizzata per la capitalizzazione della rendita ### (X: R x I% x C - S)1, facendo ricorso alle tabelle di cui al R. D. 1403/1922, nonché al D.M. 22 novembre 2016, considerando, poi, lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa. 
Inoltre, quando - com'è avvenuto nella fattispecie de qua - l'### abbia già costituito in favore del danneggiato una rendita, per operare il “diffalco” occorrerà determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa; la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente (in tal senso, Civ., Sez. III, 31.10.2023, n. ###). 
Orbene, facendo applicazione dei principi richiamati al caso di specie, in virtù dell'articolata istruttoria svolta, nonché dell'esame della copiosa Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 documentazione versata in atti, ad avviso di questo giudice effettivamente sussistono significativi profili di responsabilità datoriale nella causazione del fatto dannoso, così come prospettato da ### che legittimano il ristoro del c.d. danno differenziale e, seppur in parte, delle ulteriori voci di danno patrimoniale e non patrimoniale da lui invocate. 
Si ritiene, infatti, che in relazione all'infortunio di cui il ### è rimasto vittima il ### - consistito nell'aver impattato il suo avambraccio destro con la battuta del tornio, presso cui egli stava lavorando in quel momento - vi sia stato un grave inadempimento del datore di lavoro delle disposizioni in materia antinfortunistica, nonché l'omessa segnalazione da parte del responsabile dei lavoratori per la sicurezza delle condizioni lavorative rischiose per l'integrità psico-fisica dei dipendenti e che tra tali violazioni e l'evento dannoso verificatosi esista un nesso eziologico, la cui prova è stata pienamente fornita dall'ex dipendente in corso di causa. 
Dunque, nel caso in esame, sussiste una autonoma responsabilità datoriale per fatto illecito che giustifica un ristoro economico diverso ed ulteriore rispetto a quello già erogato al lavoratore dall'### per l'evento infortunistico de quo, anche considerando il maggior danno, ossia il superiore grado di invalidità del ### accertato in corso di causa a mezzo di c.t.u. medico legale, maggiore rispetto a quello riconosciuto dall'### in sede di costituzione della rendita a favore del ricorrente. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
A tale approdo interpretativo è possibile giungere in base alle risultanze della prova testimoniale, nonché esaminando la documentazione prodotta in giudizio da parte del ricorrente, soprattutto quella di tipo fotografico. 
Sul punto, ### tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro dell'### sezione ### escusso in corso di causa, ha riferito circostanze chiare e precise in merito all'evento infortunistico in questione, esprimendosi in questi termini: “il 26 febbraio del 2019 fui contattato dai carabinieri di ### per effettuare degli accertamenti in ordine all'infortunio subito da ### dipendente della C.M.C. s.r.l.; mi recai quindi presso l'opificio della suddetta società e iniziai le verifiche del caso; accertai, quindi, che l'infortunio si verificò mentre il ### si trovava nei pressi di un tornio marca ### modello ### anno di costruzione 1980 n. serie 4933; provvidi quindi a sentire, in uno ai c.c. di ### il sig. ### collega di lavoro del ### che era l'unica persona presente in quel momento sul posto, lo stesso mi riferì di non essere stato presente all'infortunio… il ### mi riferì inoltre che l'addetto al tornio era proprio il Falivena… a seguito degli accertamenti ebbi modo di accertare che il tornio era sostanzialmente in buone condizioni, mentre la “battuta” che aveva cagionato l'infortunio del ### era priva di protezione e al riguardo evidenziai che essa, al pari di tutti gli organi in movimento, avrebbe dovuto essere dotata di un carterino di protezione che impedisse il contatto anche accidentale con gli arti dei lavoratori; non posso riferire con certezza se lo stato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 dei luoghi fosse stato o meno alterato, in quanto ovviamente non conoscevo quale esso fosse al momento dell'infortunio; riscontrai in particolare che la “battuta” era lunga 80 cm e fuoriusciva dal tornio di circa 30 cm… nella suddetta occasione accertai quindi la violazione della normativa antinfortunistica prevista dall'art. 71, comma 1, in combinato disposto con l'art. 70, comma 2, del D. Lgs 81/2008; alla società fu pertanto notificato un verbale di ispezione e prescrizione… il pavimento all'atto dell'ispezione non era pulito e presentava tracce di olio e di residui di lavorazione (trucioli metallici)”. 
La predetta deposizione testimoniale, provenendo da un soggetto titolare di un alto grado di competenza tecnico specialistica in materia di prevenzione, ha certamente un valore preponderante in ordine all'affermazione della sussistenza della violazione, da parte della C.M.C., delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro in relazione all'infortunio di cui il ### è rimasto vittima. 
Invero, l'essere il tornio, presso cui stava lavorando il ricorrente il giorno dell'evento, privo di carterino di protezione, come pure il pavimento nei pressi del macchinario sporco e scivoloso, sono dati fattuali che determinano certamente una violazione delle disposizioni antinfortunistiche da parte dell'azienda, fonte di danno risarcibile. 
Tale violazione, già attestata dall'### viene poi rafforzata dalle dichiarazioni rese da ### zia del ricorrente, recatasi presso il pronto soccorso di ### ove egli era stato trasportato subito dopo l'evento, la quale ha riferito di aver visto le scarpe da lavoro del nipote “impregnate di olio”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Allo stesso modo, ### padre dell'infortunato, ha testualmente dichiarato: “il giorno dell'infortunio occorso a mio figlio ### venni telefonicamente avvertito dall'altro mio figlio, ### dell'evento per cui è causa; mi recai subito in fabbrica con mia moglie e trovai ### fuori dallo stabilimento, che era sorretto da un altro suo collega, che gli reggeva il braccio penzolante; io chiesi cosa fosse successo e ### mi rispose che mentre era intento al lavoro presso una macchina sita nello stabilimento era scivolato e, nel tentativo di poggiarsi, aveva impattato un rullo in movimento, per cui aveva riportato le lesioni al braccio; io in quell'occasione vidi che le scarpe che indossava mio figlio (che nel frattempo era stato disteso a terra) erano impregnate di olio e di trucioli residuati dalla lavorazione; in seguito giunse sul posto dapprima un'ambulanza e poi un elicottero che prese a bordo mio figlio e lo portò all'ospedale di ### io e mia moglie andammo lì e ci furono consegnate nell'occasione le scarpe e gli indumenti che quel giorno indossava mio figlio e lì notai ancora meglio che le scarpe erano intrise di olio e avevano sulle suole residui di lavorazione in ferro ###”. 
Nonostante, gli altri testi - all'epoca dei fatti e tuttora dipendenti della C.M.C.  s.r.l. - escussi in corso di causa abbiano rilasciato informazioni vaghe e incerte circa le modalità di verificazione dell'evento infortunistico de quo, verosimilmente per il metus reverentialis nutrito nei confronti della parte datoriale (si fa riferimento alla deposizione di ### che ha dichiarato di non conoscere le modalità con cui l'infortunio si è verificato, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 nonché a quelle di ### e di ### i quali hanno riferito di trovarsi in bagno quando vi è stato l'evento infausto e di non ricordare se sul pavimento vi fossero macchie di olio e se la battuta del tornio fosse dotata o meno di sistemi di protezione), l'accertamento della responsabilità del datore, che non ha dotato il tornio di carterino di protezione e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, che ha omesso di segnalare qualsivoglia situazione di pericolo legata all'utilizzo del macchinario e alla presenza di materiale scivoloso sul pavimento, emerge in maniera incontrovertibile, non solo dalle dichiarazioni rilasciate dal tecnico dell'### privo di alcun collegamento con l'azienda convenuta, ma anche, per l'invero, in aggiunta, visionando il materiale fotografico prodotto in giudizio dal #### delle fotografie versate in atti dall'infortunato mostra, infatti, nel giorno in cui l'evento infausto si è verificato, una pavimentazione sporca, su cui erano presenti importanti macchie d'olio e trucioli di metallo nei pressi della postazione di lavoro del ricorrente, come pure un tornio privo di qualsiasi tipo di barriera protettiva volta a preservare l'integrità di chi lavora presso detto macchinario in caso di urto o di caduta accidentale e ciò in spregio a qualsivoglia normativa antinfortunistica da osservare in ambito aziendale (si vedano, al riguardo, le foto nn. 23, 24a e 24b allegate alla produzione del ricorrente). 
Non consente di arrivare ad un esito interpretativo differente la circostanza, dedotta dal difensore dell'azienda, secondo cui il ### al momento in cui Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 l'evento si è verificato - consistito, secondo la prospettazione datoriale, nell'essersi una manica del lavoratore impigliata in un travetto - si sarebbe trovato in una posizione diversa da quella che deve osservare chi è tenuto al controllo del macchinario, ad oltre due metri di distanza dalla sua ordinaria postazione di lavoro. 
Invero, come chiarito in via giurisprudenziale, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a scongiurare eventi infortunistici in danno dei suoi lavoratori e il preposto deve segnalargli le anomalie riscontrare in tal senso, anche quando i dipendenti siano imprudenti, negligenti o imperienti durante lo svolgimento della prestazione, potendosi escludere la responsabilità datoriale e quella del RLS in dipendenza dell'infortunio solo quando questo sia determinato dalla stessa condotta del lavoratore, del tutto scollegata dallo svolgimento dell'attività lavorativa e in grado di recidere il nesso causale tra il fatto illecito del datore (omissione delle misure di sicurezza) e l'evento. 
Nel caso di specie, le stesse dichiarazioni dell'azienda, rimarcate con le note trasmesse il ###, relative al fatto che il ### “durante lo svolgimento della sua attività, segnatamente allorquando la macchina era in funzione…sarebbe scivolato persino abbattendo una barriera”, oltre a confermare il fatto che il lavoratore stava rendendo la prestazione lavorativa e non ha introdotto con la sua condotta alcun rischio eccentrico, consentono di ritenere sussistente il nesso eziologico tra il fatto dell'omissione della misure antinfortunistiche da parte del datore e il danno subito dal ricorrente (accertata Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 frattura scomposta, diastasata del III medio della diafisi omerale e del III medio diafisario di radio ed ulna, culminata nella necessaria amputazione del suo avambraccio destro). 
Acclarata, dunque, la responsabilità della parte datoriale e del ### ex artt. 32 Cost. e 2087 e 2049 cod. civ, in relazione all'infortunio di cui ### è rimasto vittima e, verificata, altresì, la circostanza che il ricorrente già beneficia di rendita ### in dipendenza del medesimo evento, questa autorità giudiziaria ha conferito, prima, incarico di consulenza tecnica di tipo medico al fine di stabilire la percentuale di danno biologico riportato dal soggetto in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli e, poi, anche sulla scorta di tali risultanze, incarico di consulenza tecnico contabile, al fine di accertare: - l'ammontare della rendita ### spettante al ricorrente sulla base di un grado di invalidità pari al 60% dalla data di costituzione della rendita vitalizia e al 65% dal marzo 2021, tenuto conto dell'inquadramento del ### nel II livello del c.c.n.l. di categoria, con contratto di lavoro a tempo pieno, previa detrazione dell'importo già corrisposto dall'### assicuratore per la medesima causale in virtù di un grado di invalidità pari al 55% e dell'inquadramento dell'ex lavoratore nel III livello, part-time; - la somma derivante dalla c.d.  capitalizzazione della rendita, tenuto conto dei relativi coefficienti di rivalutazione annuale; - l'importo spettante al ricorrente a titolo di ### determinato con riferimento a n. 303 giornate, detratto quanto già erogato dall'### sulla base di 272 giornate; - il danno differenziale di natura Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 patrimoniale, inteso quale lesione permanente della capacità lavorativa specifica, subito dal ricorrente in dipendenza dell'infortunio occorsogli. 
Il tutto al fine di operare lo scomputo per poste omogenee delle somme risarcibili e il diffalco sulla rendita già erogata dall'### in via amministrativa in virtù di un minor grado di invalidità (55%). 
Orbene, sotto il profilo clinico, il c.t.u. nominato, dott. ### in base al complesso patologico riscontrato a carico del ricorrente in dipendenza dell'infortunio subito, costituito da “frattura esposta omero, radio ed ulna dx, lesione completa muscolotendinea con conseguente amputazione avambraccio al terzo medio. Disturbo post-traumatico da stress di grado lievemoderato”, ha accertato la sussistenza di un danno biologico complessivo, con riferimento alle tabelle di ### (D.M. 12/07/2000) quantificabile nella misura del 65% complessivo (60% a far data dalla definizione della rendita, 65% da marzo 2021), a fronte della percentuale dell'85% richiesta dal ricorrente. 
Ha poi evidenziato che il ### si è sottoposto a un lungo periodo di cure e riabilitazione (272 giorni di malattia riconosciuta ###, sino a quando, nel marzo 2020, a ### gli è stata confezionata una protesi. 
In particolare, il c.t.u. ha posto in risalto che, ad alcuni mesi dal trauma, era insorto nel ricorrente un disturbo psichico classificato come “### posttraumatico da stress”, seguito presso il DSM dell'ASL dal marzo 2020 e oggi in discreto controllo farmacologico. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Ancora, si è soffermato sul fatto che: “il pregiudizio indotto dalla perdita della mano non appare emendabile con i presidi ortopedici attuali, i quali non sono in grado di garantire un recupero funzionale ed un beneficio estetico apprezzabili”. 
Inoltre, secondo il c.t.u., la valutazione espressa dall'### per l'amputazione dell'avambraccio è corretta, ma va considerata anche la frattura d'omero con conseguente limitazione moderata della scapolo-omerale omolaterale. 
Per quanto riguarda il disturbo post-traumatico da stress, in precedenza non valutato dall'Ente per scarsità del dato documentale e per la necessaria verifica della sua persistenza nel tempo, secondo il c.t.u., per quanto oggi documentato, esso è valutabile in misura leggermente superiore al COD 180 indicato dal CTP (per il quale è previsto il 6%) ed ai limiti bassi del ### 181 (7-8%). Nel complesso il DBP presentato dal ricorrente, può essere quantificato in misura del 65% composto da un 60% già riconoscibile sin dall'epoca della definizione della rendita ed un ulteriore 5% relativo alla componente psichica a far data dal marzo 2021 quando iniziava il percorso presso il ### Infine, in relazione all'inabilità temporanea, il dott. ### ha sottolineato che l'### riconosce il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro, per cui, una volta stabilizzate le lesioni, tale periodo termina e quello successivo, relativo alla FKT finalizzata alla protesizzazione ed all'addestramento all'uso Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 della protesi, rappresentando un periodo di inabilità parziale progressivamente decrescente, non può essere oggetto di risarcimento in ambito #### il c.t.u., può, se mai, essere riconosciuto come ulteriore periodo di ### rispetto a quello già accertato in sede amministrativa (272 giornate), quello dato dai ricoveri del ricorrente a ### (dal 14/02/20 al 07/03/20, dal 07/06/21 al 11/06/21, dal 21/06/21 al 25/06/21), ai fini della protesizzazione, per un totale di 31 giorni. 
Sotto il profilo contabile, il c.t.u. incaricato, dott.ssa ### tenendo conto dell'età dell'infortunato all'epoca dei fatti per cui è causa, nonché della retribuzione annua di € 21.564,95, corrispondente al suo inquadramento nel II livello del c.c.n.l. di categoria, in base ad un contratto di lavoro a tempo pieno, ha quantificato il danno differenziale patrimoniale, considerando l'aspettativa di vita lavorativa che il ### aveva all'epoca dell'infortunio. 
Nello specifico, nella relazione contabile, così come integrata in data ###, a fronte delle osservazioni pervenute dalle parti, si legge: “la retribuzione annua presa in considerazione è di € 21.564,95, che va ragguagliata al grado d'invalidità del 65%, per cui si ha € 14.017,22. Applicando all'importo di € 14.017,22 il coefficiente 45,84 si ha l'importo di € 642.549,36, che rappresenta l'attualizzazione del danno patrimoniale da perdita reddituale. 
Per determinare il danno differenziale occorre detrarre il valore attuale della rendita per danno patrimoniale a carico dell'### riferito all'invalidità del 65%, per cui si ha: € 642.549,36 - € 404.326,60 = € 238.222,76”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Le conclusioni cui i consulenti tecnici d'ufficio sono pervenuti appaiono immuni da vizi logici e/o argomentativi, nonché conformi al dato normativo che disciplina la materia in esame, ragion per cui, ad avviso dello scrivente, esse sono pienamente condivisibili ed utilizzabili per quantificare il danno spettante al ### a titolo risarcitorio in dipendenza dell'evento infortunistico in questione. 
Ai fini della sua determinazione e in ossequio ai principi espressi in precedenza, il danno biologico risarcibile, calcolato, avvalendosi delle tabelle milanesi - in relazione ad un periodo di inabilità temporanea assoluta di 303 giornate (272 giornate di ITT già riconosciute dall'### più quelle di ricovero a ### per complessivi 31 giorni) e sulla scorta delle spese mediche documentate per euro 2.200,25, operando lo scomputo per poste omogenee, è pari ad euro 126.922,09 (somma ricavata dalla differenza tra il danno biologico risarcibile, pari ad euro 491.566,00 e il valore capitale della quota di esso derivante dalla rendita ### pari ad euro 364.643,91, così come calcolato dal c.t.u., dott.ssa ### in base al maggior grado di invalidità del ### pari a 65 punti percentuali). 
A tale importo, in ragione del tipo di menomazione patita dalla vittima, va aggiunto quello di euro 31.730,52 a titolo di personalizzazione massima (25%). 
Sul punto, va posto in risalto che la personalizzazione si rende opportuna anche considerando il fatto che l'evento infortunistico de quo, culminato nell'amputazione dell'avambraccio destro del ricorrente, ha comportato per lui Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 conseguenze peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato in via documentale - ossia l'aver sviluppato un disturbo psichico (c.d. post traumatico da stress), in costante trattamento farmacologico, come accertato anche a mezzo c.t.u. in corso di causa (sulla necessità della personalizzazione del danno non patrimoniale, in aumento rispetto ai criteri tabellari, in presenza di conseguenze anomale o peculiari, si veda Cass. Civ., Sez. Lav., 31 agosto 2025, n. 24242). 
Pertanto, la somma che complessivamente la parte datoriale, in solido con il ### deve erogare a titolo di danno biologico differenziale personalizzato a favore del ricorrente è pari ad euro 158.652,61. 
A ### in virtù del gravissimo evento infausto dal quale è stato colpito - la perdita dell'avambraccio destro - va altresì risarcito il danno morale, legato al patema d'animo interiore, ossia quella sofferenza, appartenente al foro interno dell'individuo, insuscettibile di essere medicalmente accertata e, tuttavia, meritevole di ristoro, al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti dinamico - relazionali della vita individuale, in base a massime di comune esperienza e in virtù del fatto che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza (come, di recente, ribadito, anche, da Cass. Civ., 24.07.2024, n. 20661). 
Al ricorrente va, inoltre, riconosciuto il risarcimento da lesione della vita di relazione, per l'obiettiva impossibilità di svolgere, in mancanza di un arto, talune rilevanti attività proprie della vita quotidiana. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Dunque, in via equitativa, si quantifica in euro 122.891,50 il danno morale e in euro 147.469,80 quello alla vita di relazione (importi, rispettivamente, calcolati nella misura del 25% e del 30% del danno biologico risarcibile in sé e per sé considerato). 
In relazione, invece, al danno patrimoniale risarcibile, legato alla diminuzione della capacità lavorativa del ricorrente, occorre operare alcune precisazioni sulla scorta delle risultanze dell'espletata c.t.u. contabile. 
Al riguardo, va puntualizzato che esso è già stato oggetto di calcolo e di liquidazione da parte dell'### assicurativo, che però ha riconosciuto al ### un grado di invalidità del 55%, considerando il suo inquadramento nel III livello C.C.N.L. ### e ### industria, in virtù di un contratto a tempo parziale, mentre egli, come accertato per mezzo dell'espletata c.t.u., è titolare di una invalidità del 65% e, per il tempo in cui ha espletato attività alle dipendenze della C.M.C., ha ottenuto il diritto di essere inquadrato nel II livello di categoria, in virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno. 
Pertanto, residua una differenza di dieci punti percentuali da valutare in via differenziale ai fini risarcitori, sulla scorta di una retribuzione maggiore rispetto a quella presa in considerazione dall'### al tempo della determinazione della rendita in favore del lavoratore. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Nella fattispecie, in virtù dei principi illustrati, per effettuare tale quantificazione, si deve considerare il prodotto dato dal reddito annuo di euro 21.564,95 per il coefficiente di invalidità del 65% (desumibile dalla c.t.u.). 
Ancora, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, Il risultato di tale operazione, pari ad euro 14.017,22, deve essere moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione corrispondente a 45,84 - dato, quest'ultimo, ricavato incrociando l'età che l'infortunato aveva al momento dell'evento infausto (28 anni) con gli anni di lavoro per cui egli perderà il reddito (39) - in modo da ottenere il danno alla capacità lavorativa generica del lavoratore, pari ad euro 642.549,36. 
Inoltre, facendo applicazione del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di quantificazione del danno patrimoniale differenziale, dal prodotto così ottenuto va, poi, detratta una percentuale, da determinare prudenzialmente nel 10%, in considerazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (euro 21.564,95x 65% x 45,84 - 10%= 578.294,43). 
Indi, l'Importo così quantificato va incrementato, in via equitativa, nella misura del doppio, per ristorare integralmente il grave pregiudizio che l'amputazione dell'avambraccio destro ha arrecato alla capacità lavorativa specifica del ### ottenendo la somma di euro di euro 1.156.588,86. 
A questo punto, avendo l'### già corrisposto al lavoratore a titolo di indennizzo, per il danno patrimoniale, la somma di euro 280.196,53 (si veda il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 prospetto di calcolo allegato dall'###, residua un “maggior” danno a carico del datore e del ### pari ad euro 876.392,33. 
Sull'importo testé indicato vanno ovviamente calcolati gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. 
Logico corollario delle argomentazioni innanzi espresse diviene, quindi, il parziale accoglimento del ricorso proposto da ### nei confronti della C.M.C. s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., ### e ### nonché del RLS all'epoca dell'infortunio, ### cui consegue la condanna in solido dei predetti, al pagamento, a titolo di danno biologico differenziale personalizzato, della somma di euro 158.652,61, nonché, a titolo di danno non patrimoniale (morale e da lesione della vita di relazione) di euro 270.361,30, per una somma complessiva di euro 429.013,91. 
Le stesse parti dovranno, inoltre, corrispondere al ricorrente, a titolo di danno patrimoniale differenziale, l'importo di euro 876.392,33. 
Con riguardo, invece, alle richieste formulate dal ricorrente nei confronti dell'### va posto in risalto che, essendo a lui stato giudizialmente riconosciuto un maggior grado di invalidità (60% a far data dalla definizione della rendita, 65% da marzo 2021) rispetto a quello accertato dall'### in sede di costituzione della rendita, pari al 55%, in base ad una diversa retribuzione, l'### deve adeguare il prospetto di calcolo del valore capitale della rendita per Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 la menomazione permanente, tenendo conto delle percentuali di invalidità accertate e con le decorrenze individuate in corso di causa (ossia in base ad una percentuale di invalidità del 60% dal momento della costituzione della rendita e del 65% dal marzo 2021) e corrispondere all'infortunato le relative differenze indennitarie per il periodo considerato, ossia dal momento della costituzione della rendita all'attualità. 
Lo stesso ### deve, ancora, rimodulare le giornate di ITT riconosciute in 303. 
A questo punto, vista la parziale fondatezza della domanda principale, da ultimo e in via consequenziale, occorre esaminare la questione relativa all'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'### costituendosi in giudizio, ossia l'azione con cui l'istituto ha agito in regresso nei confronti della convenuta C.M.C., chiedendo ad essa la restituzione degli importi versati a titolo di indennizzo, sottoforma di rendita, a ### in relazione all'infortunio sul lavoro a lui occorso, in ragione dell'esistenza della responsabilità in via esclusiva della parte datoriale nella causazione del fatto illecito. 
Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore della convenuta C.M.C. s.r.l., si pone in risalto che non sussistono profili di inammissibilità e/o nullità della spiegata domanda riconvenzionale da parte dell'### assicurativo nei confronti dell'ente societario. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Invero, per giurisprudenza costante, deve qualificarsi come domanda riconvenzionale a) quella che il convenuto formula nei confronti dell'attore, b) quella che il convenuto formula nei confronti di altro convenuto che già sia parte del processo, c) quella che il chiamato in causa formuli nei confronti del chiamante o di altri convenuti che già siano parti del processo (si veda, tra le varie, Cass. Civ., Sez. Lav. 20.09.2023, n. 26931). 
In tutte queste ipotesi, come rimarcato dalla Cassazione, la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione - a tacer d'altro - che è fuori luogo discorrere di "chiamata in causa" rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio. 
La domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la proposizione di una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore ed ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace. 
Non è, invece, necessario che la riconvenzionale "trasversale" sia fondata sui medesimi fatti posati dall'attore principale a fondamento della sua domanda. 
Perciò, l'### non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ma deve formulare la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale di cui all'art. 167, secondo comma, c.p.c. - com'è avvenuto nella fattispecie in esame, in cui, nella Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 comparsa di costituzione e, quindi, alla prima difesa utile, l'### ha formulato la predetta domanda di regresso nei confronti della C.M.C. e, quindi, in via trasversale, ancorandola alla circostanza secondo cui si deve considerare quale unico soggetto responsabile dell'infortunio il datore di lavoro del ### all'epoca dei fatti. 
Tanto chiarito in ordine all'ammissibilità della spiegata riconvenzionale trasversale, questo giudice, in virtù dell'istruttoria condotta, ritiene che la pretesa restitutoria dell'### assicurativo sia fondata e meriti di essere accolta. 
Al riguardo, va rimarcato, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che l'### agendo quale creditore in via di regresso, deve provare la responsabilità civile del datore e il danno, cioè le prestazioni erogate e da erogare in conseguenza dell'infortunio sul lavoro (in caso di rendita, la sua capitalizzazione); invece, il datore di lavoro che eccepisca la eccessività della somma pretesa, per superamento del limite del danno civilistico, deve provare il fatto impeditivo (in questi termini, tra le varie, Cass. Civ., Sez. Lav., 20.09.2023, n. 26931). 
Nel caso di specie, per le ragioni ampiamente illustrate in precedenza, è dimostrato che il danno alla sfera giuridica del lavoratore non è dipeso dal semplice svolgimento di un'attività lavorativa pericolosa, bensì dalla condotta illecita della parte datoriale, violativa della normativa antinfortunistica. 
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Inoltre, l'### costituendosi, ha prodotto idonea documentazione comprovante la costituzione e l'erogazione della rendita capitalizzata in favore del ricorrente, assolvendo così all'onere della prova su di esso incombente e fondante la sua pretesa restitutoria. 
Al contrario, la C.M.C. non ha fornito alcun elemento probatorio utile ad escludere la richiesta dell'### così come formulata. 
Di conseguenza, l'azienda convenuta, in persona dei legali rappresentanti p.t., va, altresì, condannata a restituire all'### l'importo che quest'ultimo ha corrisposto al ### dal momento della costituzione della rendita sino all'attualità, tenendo conto del meccanismo della capitalizzazione. 
Per completezza espositiva, va rimarcato che non osta all'accoglimento della predetta domanda di regresso il fatto che è attualmente in corso procedimento penale, a carico dei legali rappresentanti della società convenuta e del ### in relazione all'evento infortunistico per cui è causa, data la piena autonomia dei giudizi, penale e civile e l'insussistenza di motivi di pregiudizialità tra tali processi. 
Infatti, secondo un orientamento consolidato, di recente ribadito dalla Suprema Corte (si veda, Cass. Civ. 4.12.2024 n. ###), la sola circostanza che sia stata proposta domanda civile risarcitoria per i medesimi fatti oggetto del processo penale non è sufficiente per la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità, anche avuto riguardo al principio, più volte rimarcato, secondo cui tra il giudizio penale e il giudizio civile risarcitorio sussiste piena e reciproca autonomia, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 atteso, sotto il profilo sostanziale, che il giudice civile è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 cod. civ., e non già la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice penale (Corte cost. nn. 182 del 2021 e 173 del 2022; Cass. 15/10/2019, n. 25918; 13/01/2021, n. 457; Cass. 21/03/2022, n. 8997; Cass. 18/10/2022, n. ###; Cass. 03/02/2023, n. 3368; Cass. 31/01/2024, n. 2879; Cass. 15/03/2024, 7094); e considerato, sul piano processuale, che nei due giudizi trovano applicazione diversi criteri di giudizio e diverse regole probatorie, con particolare riferimento alle regole di funzione dell'accertamento del nesso causale (Cass. 12/06/2019, n. 15859; Cass. civ., Sez. 3, 18/10/2022, n. ###, cit.)”. 
Inoltre, con particolare riguardo alla domanda giudiziale di regresso, proposta dall'### in questa sede, occorre evidenziare che essa non è soggetta a limitazioni, fatta eccezione per la prescrizione triennale del diritto - insussistente nel caso di specie - dal momento che, come posto in risalto anche in via giurisprudenziale, essa è proponibile nei confronti del datore di lavoro pure nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia riportato una condanna nella forma del decreto penale in relazione alla violazione di norme antinfortunistiche, fermo restando che, comunque, il giudice civile adito con l'azione di regresso deve accertare la responsabilità del datore di lavoro in relazione all'infortunio occorso al suo dipendente (così, Cass. Civ., Sez. Lav., 15.09.2023 n. 26644). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 ### complessità della vicenda e degli accertamenti da essa imposti giustifica la compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2717 del ruolo generale ### dell'anno 2021 promosso da ### contro C.M.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ##### e ### in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: 1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la C.M.C. S.r.l., ### e ### quali datori di lavoro, ### quale ### al pagamento in solido tra loro in favore del ### a titolo di danno biologico differenziale, danno morale, danno alla vita di relazione e danno patrimoniale differenziale derivanti dall'evento lesivo occorso il ### della complessiva somma di € 1.305.406,24, oltre accessori di legge dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio al soddisfo; 2) condanna l'### a rideterminare le giornate di ITT riconosciute in favore del ### in dipendenza dell'infortunio da questi subito in 303 e ad adeguare il prospetto di calcolo del valore capitale della rendita per la menomazione permanente del ### tenendo conto delle percentuali di invalidità accertate in corso di causa e con le decorrenze così individuate (uno stato di invalidità del 60% dal momento di costituzione della rendita e del 65% dal marzo 2021) e, per l'effetto, a corrispondere al ### le relative differenze Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 indennitarie, a far tempo dalla data di costituzione della rendita e sino all'attualità, in base al meccanismo della capitalizzazione; 3) in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale proposta dall'### nei confronti della C.M.C. S.r.l., per l'accertata responsabilità datoriale in ordine alla verificazione dell'infortunio, condanna la C.M.C. S.r.l. a restituire all'### l'importo che quest'ultimo ha corrisposto al ### dal momento della costituzione della rendita sino all'attualità; 4) compensa interamente tra le parti le spese di lite.  ### 13.11.2025. 
Il Giudice del #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025

causa n. 2717/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Crudele Lidia, Giovanni Magro

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 3445/2025 del 03-11-2025

... domanda dei coniugi ### e ### volta ad accertare la responsabilità professionale dell'arch. ### D'### che pacificamente rivestiva il ruolo di direttore dei lavori in contestazione per conto del committente. ### convenuta ha chiamato in causa il terzo, arch. D'### per sentirlo condannare in solido con la ditta esecutrice per l'attività espletata quale progettista e ### dei ### caratterizzata da assoluta negligenza, imperizia e superficialità oltre che omissiva quanto ad alcune voci di mandato conferitogli. Ed invero, i coniugi ### hanno chiamato in causa l'architetto al fine dell'accertamento delle responsabilità ad egli imputabili per il presunto comportamento negligente ed imperito nella direzione dell'opera commissionata, atteso che - a dire dei committenti - l'### D'### avrebbe assunto condotte non conformi all'incarico ricevuto e contrarie ai principi di correttezza e buona fede nei rapporti precontrattuali e contrattuali. Inoltre, lamentano che il ### dei ### avrebbe proceduto alla comunicazione di fine lavori, senza autorizzazione dei committenti e senza alcuna comunicazione agli stessi. In tema di responsabilità conseguente a vizi e difformità dell'opera appaltata il (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### - ### in persona del ###.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 10859 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 Avente a oggetto: “### di pagamento - ### di debito” TRA ###, in persona del legale rappresentante p.t. ### (p.i.###) rappresentata e difesa dall'avv. ### (###), presso il cui studio sito in S. ### C.V. ###, al viale del ###'### n.6, elettivamente domicilia; -#### (C.F. ###) e ###, (C.F.  ###), rappresentati e difesi dagli Avv.ti ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###), presso il cui studio sito in Napoli alla via ### n. 211/E, elettivamente domiciliano; -Convenuti in riconvenzionale e chiamanti in causa
NONCHE' ARCH. ### D'### (C.F. ###), rappresentato e difeso dagli avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), presso il cui studio sito in ####, al ### n.27, elettivamente domicilia; -### chiamato in causa
Conclusioni: ### in atti. ### aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. 
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione la società ### conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, i sig.ri ### e ### deducendo: “ di aver ricevuto da questi ultimi, nella qualità di proprietari di un appartamento in ### alla via ### n. 11 ed in seguito a ### rilasciata dal Comune di ### il ### prot. n. ###, l'incarico di eseguire lavori di natura straordinaria per un costo totale di € 30.130,20, cui andavano detratti due acconti di € 5.000,00 ed € 10.000,00 perché già versati; con lettera del 06.10.2017 prot. n. 98511 inoltrata al Comune di ### il ### dei #### D'### dichiarava la fine dei lavori, accertando che gli stessi erano stati realizzati secondo le buone regole dell'arte e che, nonostante i ripetuti solleciti, le richieste di pagamento rimanevano inevase”. 
In conseguenza dei fatti denunciati instava per la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 16.643,22, oltre Iva al 10% nonché interessi e rivalutazione come per legge nonché al risarcimento del danno causato per il mancato pagamento delle somme dovute nella misura che sarà specificata e determinata in corso di causa od a quella somma che sarà ritenuta giusta ed equa liquidare da parte dell'adita giustizia, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione. 
Con comparsa di costituzione si costituivano ### e ### instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, fissare nuova udienza, ex art. 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., al fine di consentire la chiamata in contendere dell'#### D'#### in via preliminare ed in rito dichiarare improcedibile la domanda attorea per violazione e/o falsa applicazione del D.L.  132/14 e s.m.i. 
Nel merito rigettare ogni domanda attorea in quanto nulla, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto oltre che destituita di ogni elemento probatorio a sostegno dichiarando che null'altro è dovuto alla ### S.r.l. per le lavorazioni effettuate.  In via riconvenzionale accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione dei danni tutti subiti e, per l'effetto, condannarsi la ### S.r.l., al pagamento della somma di € 20.176,00, ovvero di quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria . 
In via diretta accertare e dichiarare la responsabilità dell'arch. ### D'### nella propria qualità di progettista e direttore dei lavori, per i danni tutti subiti e, per l'effetto, condannarlo, in solido con la ### S.r.l., ovvero per quanto di propria ragione, al pagamento della somma di € 20.176,00, ovvero di quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione; vittoria di spese e competenze”. 
Parte convenuta eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda giudiziaria per non aver l'attrice formalizzato l'invito alla negoziazione assistita ex lege previsto. 
In punto di fatto non contestava il rapporto con la ### ed assumeva che: “ per i lavori di ristrutturazione, le parti concordavano un prezzo a corpo di circa € 20.000,00, iva inclusa, comprensivo anche di materiali ed oneri di progettazione e direzione lavori in ragione del rapporto di collaborazione esistente tra la ditta appaltatrice e l'arch. ### D'### ed esclusa la sola fornitura degli infissi esterni; in aggiunta a quanto concordato e pattuito in fase preliminare, ed in ragione di problematiche insorte in fase di esecuzione dei lavori - dovute in parte anche alla totale negligenza ed imperizia dell'impresa appaltatrice, venivano stabilite lavorazioni extra, pertanto non riportate nel preventivo del 05.04.2017, quali: fornitura e posa in opera di marmo per circa 12 mq al prezzo, concordato a corpo, di € 1.200,00; posa in opera degli infissi esterni, inizialmente a carico dell'impresa fornitrice (### s.r.l.); fornitura e posa in opera di kerlite sul terrazzo di via ### allaccio acqua e gas in concomitanza del montaggio della cucina; montaggio rete su scala interna; realizzazione di sistema di copertura sul tetto per protezione della canna fumaria della cappa della cucina da agenti atmosferici; nel preventivo lavori era incluso anche il compenso per l'arch. ### D'### quale progettista e direttore dei lavori per € 2.000,00 oltre accessori come dallo stesso confermato con mail del 26.04.2017 con cui trasmetteva fattura; i lavori concordati e quelli extra non venivano eseguiti e parte di quelli eseguiti non erano realizzati secondo le buone regole dell'arte ed anzi forieri, addirittura, di danni; di aver versato all'odierna attrice la somma di € 5.500,00, iva compresa, in data ###, € 11.000,00, iva compresa, in data ###, € 2.537,60 comprensivo di iva in data ### per oneri di progettazione e direzione lavori all'arch. D'### per sua ammissione inclusi nel preventivo del 05.04.2017 - il tutto per un totale di € 19.037,60 pari, dunque, alla quasi totalità del prezzo concordato a corpo per tutti i lavori indicati nel preventivo seppur non integralmente realizzati; in ragione della parziale esecuzione dei lavori si vedevano costretti a commissionare alla impresa ### le opere di completamento relative alla manutenzione straordinaria non eseguite dalla ### con l'esborso all'attualità di € 1.464,00, IVA compresa; il direttore dei lavori ### D'### ometteva ogni tipo di controllo e verifica in sede di esecuzione delle lavorazione in spregio al mandato conferito, con ciò enfatizzandone il comportamento inadempiente”. 
Autorizzata la chiamata in causa del terzo si costituiva l'arch. D'### instando per il rigetto della domanda riconvenzionale proposta deducendo di aver svolto l'incarico ricevuto con la diligenza richiesta e di non aver omesso alcun controllo. 
Nelle more del giudizio parte convenuta, con ricorso ex art. 699 c.p.c. domandava al Tribunale di nominare un consulente tecnico affinché provvedesse alla verifica dello stato dei luoghi, a descrivere lo stato dell'immobile ed a valutare le cause della dedotta infiltrazione. 
La causa, ferme le produzioni documentali, veniva istruita a mezzo interrogatorio formale dei convenuti, prova per testi e per il tramite di un accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica d'ufficio. 
Assunti i necessari chiarimenti per il tramite di un supplemento di perizia - all'udienza del 12 giugno 2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
CONSIDERATO IN DIRITTO Sulle questioni preliminari ### sinteticamente compendiato l'iter processuale, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 19 marzo 2025, come da decreto in atti. 
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione attinente al dedotto omesso svolgimento della fase della negoziazione assistita. 
Ed invero, rileva, questo Tribunale (ma la questione è certamente rilevabile d'ufficio), che la presente controversia non rientra tra le cause per le quali risulta obbligatorio l'esperimento della procedura di negoziazione assistita. 
Va ricordato che l'art. 3 del D.L. 132/14 prevede, al I comma, che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. ### del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Lo stesso I comma contiene, poi, un'eccezione alla suddetta disposizione, prevedendo che “Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”. 
Ebbene, la controversia in esame riguarda, certamente, un contratto tra un consumatore ed un imprenditore; si è osservato, da parte della Suprema Corte, che “la disciplina dettata dal D.lg. n. 206/2005 (c.d. Codice del consumo), in cui è stata riversata quella dettata al ### 15º bis c.c., è applicabile ai contratti stipulati tra il consumatore ed il professionista (art. 3, 1º co., D.lg. n. 206/2005). 
Siffatta applicazione prescinde invero dal tipo contrattuale dalle parti posto in essere (e ciò già in base alla previgente disciplina recata agli artt. 1469 bis ss. c.c., a fortiori all'esito della soppressione dell'inciso che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi da parte dell'art. 25, l. n. 526/1999 - ### del 1999), e dalla natura della prestazione oggetto del contratto (v. Cass., 24.11.2008, n. 27911), essendo rilevante, come sottolineato anche in dottrina, il mero fatto che risulti concluso un contratto tra un soggetto ### per il quale lo stesso costituisca atto di esercizio della professione, e cioè dell'attività imprenditoriale o di professionista intellettuale (v. Cass., 27.2.2009, 4914; Cass., 26.9.2008, n. 24257) o che rientri nel quadro della medesima in quanto volto a realizzarne una connessa finalità (v. Cass., 10.7.2008, n. 18863; Cass., 13.6.2006, 13643), ed altro soggetto ### per il quale, pur essendo se del caso il medesimo un professionista, il contratto sia funzionalizzato a soddisfare viceversa esigenze della vita comune di relazione estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale” ( Cass., 25.7.2001, n. 10127; nonché Cass. Ord. 6802/10). 
Dunque, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità conseguente al dedotto omesso svolgimento della fase della negoziazione assistita, atteso che, ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della legge 162/2014, la predetta non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti sottoscritti tra professionisti e consumatori, circostanza questa ricorrente nel caso in esame. (cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n. 8494/2022 del 30-05-2022). 
Altresì ritiene questo giudice che le circostanze indicate nell'atto introduttivo, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. 
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013). Inoltre, le parti, sulla scorta delle allegazioni sono state poste nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito; pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018). 
In limine litis, la legittimazione attiva e passiva risulta provata per tabulas. La copiosa documentazione, in uno alla fitta corrispondenza ed alla circostanza che le parti nulla sul punto hanno contestato, consente di ritenere assolto l'onere probatorio anche in ordine a tale questione, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. SS.UU. n. 7305/2014). 
Sul merito ### attrice ha agito nei confronti dei coniugi ### e ### proprietari dell'appartamento sito in ### alla via ### n. 11 per vedersi riconosciuta la complessiva somma di euro 16.643,22 a saldo dei lavori di natura straordinaria eseguiti in favore degli stessi. 
Di contro, i convenuti, non contestano il rapporto intercorso con controparte bensì l'esatto adempimento nella esecuzione dei lavori appaltati ed il quantum dalla pretesa creditoria, con ciò enfatizzandone il comportamento inadempiente della società attrice.  ### delle domande delle parti richiede una trattazione unitaria delle questioni di fatto e di diritto sottese alle rispettive pretese.  ###. 1453 cod. civ. stabilisce che “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”. 
Com'è noto, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio: “ al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU.  13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10). 
Dall'applicazione di tali principi discende che è onere del convenuto eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione. 
Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova.
In tema di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. È necessaria, dunque, quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (vedi Cass. n. 890/2013). 
Preliminarmente va rilevato che non è contestato l'affidamento da parte dei convenuti di lavori di natura straordinaria sull'immobile di loro proprietà alla ### e la direzione dei lavori all'arch. ### D'### bensì la completa e corretta esecuzione delle opere da parte dell'attrice. 
Ed invero, al di là di una generica difesa dell'attrice, alla quale sarebbe spettato dimostrare il proprio corretto adempimento, all'esito dell'istruttoria non si rinviene agli atti alcun documento dal quale desumere l'esatta entità delle lavorazioni (preventivo, computo metrico estimativo e/o contabilità dei lavori); sotto il profilo documentale, l'unico documento di natura amministrativa depositato in atti risulta essere la ### del 13.04.2017, a firma del responsabile dei lavori ### D'### dalla quale si rinviene che l'importo dei lavori pattuiti ammonta complessivamente ad € 20.000,00. 
Né sovviene, in favore delle allegazioni attoree, il certificato di ultimazione dei lavori redatto dall'arch. ### D'### non essendo riscontrabile, all'interno dello stesso, la quantificazione dei lavori appaltati. 
Neppure i testi di parte attrice hanno fornito riscontro probatorio in ordine all'importo delle lavorazioni concordato con la committenza. 
Ed invero, il teste di parte attorea, ### escusso all'udienza del 13.10.2022 riferiva: “### so dire, tuttavia, dei prezzi. Non era mio compito conoscere gli accordi presi dal punto di vista dei prezzi. ### so della contabilità dei lavori, del prezzo concordato tra le parti o sull'acconto versato. ### cosa che posso dire è che un giorno ho assistito a una discussione tra il legale rappresentante della ### e i convenuti sul mancato completamento dei lavori e il ### (l.r. della ### indicava un saldo dovuto. ### so dire, però, nello specifico per quanto riguarda le somme”. 
Del pari, anche le dichiarazioni del teste ### non confermano le circostanze dedotte dalla società attrice. Invero, il teste escusso all'udienza del 27.03.2023 riferiva: “…### so in merito ai prezzi. ed in merito agli aspetti economici”. 
Di contro, i testi dei convenuti, ### e D'### hanno invece confermato l'assunto dei convenuti in ordine all'importo concordato dei lavori. 
Sul punto il primo teste, escusso nella medesima udienza riferiva: “So che il prezzo dei lavori era di € 20.000,00. Me lo ha riferito mio fratello. Ho potuto, però, anche vedere la ###
Non ricordo se l'IVA era inclusa o esclusa. Da quanto ricordo, sia per aver visto la ### che per avermelo detto mio fratello, erano lavori “tutto compreso”. 
Parimenti il secondo teste riferiva: “La signora ### mi ha riferito che il prezzo pattuito con la ### era di € 20.000,00. Mi ha anche fatto vedere la ### nella quale era specificata questa cifra. Non so dire di altre attività e dei relativi prezzi”. 
Risulta dunque, evidente, come dai mezzi istruttori assunti e, dalla mancata contestazione sull'an, emerga una ricostruzione dei fatti che non lascia dubbi sull'ammontare dei lavori, complessivamente pattuiti dalle parti in € 20.000,00. 
Dalle documentazione in atti è emerso che il Dott. ### ha versato alla ### l'importo di € 5.500,00, iva compresa, in data ###, € 11.000,00, iva compresa, in data ### ed € 2.537,60 comprensivo di iva in data ### per oneri di progettazione e direzione lavori all'arch. D'### (per Sua ammissione inclusi nel preventivo del 05.04.2017) il tutto per un totale di € 19.037,60 (cfr. Doc. ti 4, 5 e 6 alla comparsa di costituzione) pari, dunque, alla quasi totalità del prezzo concordato a corpo per tutti i lavori indicati nel preventivo, seppur non integralmente realizzati ovvero malamente realizzati. 
Ne discende che per le lavorazioni realizzate dalla ### S.r.l. all'interno dell'immobile in proprietà dei comparenti residuerebbe un corrispettivo ancora da versare pari a € 962,40. 
Avuto riguardo, invece, ai presunti vizi e difformità delle opere realizzate, la complessità della materia ha richiesto l'ammissione in questo grado di un accertamento tecnico preventivo (espletato nel sub - procedimento ex art. 699 c.p.c.) e di una consulenza tecnica, nel presente giudizio, dai quali non emergono elementi per discostarsi. 
Sul punto l'ausiliare del Giudice Ing. Fusco, del quale non è dato dubitare, le cui conclusioni del tutto prive di vizi logici e/o di metodo che possano in qualche modo inficiare l'attendibilità dei risultati conseguiti, apparendo al contrario analiticamente motivate e chiare, dopo aver verificato l'immobile dei convenuti ha accertato che: “ le infiltrazioni presente all'interno dell'appartamento dei convenuti provengono dall'esterno, dove è ubicato il terrazzo/patio. A seguito di verifica effettuata in sito tramite smontaggio parziale della pavimentazione in legno listellare ha constato che a ridosso del muro perimetrale esterno in prossimità della porta /veranda, i lavori di impermeabilizzazione effettuati mediante posa di guaina impermeabilizzante non sono stati eseguiti a regola d'arte; infatti dalle foto si evince in modo chiaro che manca il sormonto di tale guaina in alcuni punti sul muro; inoltre ha constatato la zona critica, dove c'è stata infiltrazione di acqua che ha determinato l'ammaloramento interno dei muri, dei poggi in legno, della zona letto 1 dove è presente un soppalco realizzato in cartongesso ### e dove come riferito durante la fase peritale vi è stato una notevole infiltrazione di acqua attraverso dei faretti ubicati sull' intradosso del solaio/soppalco che ha interessato la camera da letto n. 2 . In base ai rilievi tecnici effettuati unitamente ai ### presenti e quanto riscontrato sui luoghi durante le prove di smontaggio parziale della pavimentazione listellare in legno sul terrazzo, ha riscontrato che non vi è stato corretto posizionamento degli elementi metallici trasversali ### su cui poggia la pavimentazione in legno infatti, proprio a ridosso della zona soggetta ad infiltrazione l'elemento listellare su cui poggia parte della pavimentazione in legno, è posato direttamente sul solaio, ma vi è di più, è stato eseguito un rinfianco bilaterale sull'elemento metallico con malta cementizia che non consente il corretto deflusso dell'acqua verso la zona di scarico determinando così fenomeni di infiltrazione all'interno del abitazione per cui è causa. (cfr. documentazione fotografica); inoltre non c'è stata una corretta impermeabilizzazione lungo la parete esterna sul terrazzo ubicata a ridosso della veranda che delimita il terrazzo con la zona interna. Le cause sono dovute ad una non corretta impermeabilizzazione del terrazzo prospiciente la zona soggiorno e dal non corretto posizionamento degli elementi portanti metallici su cui poggia la pavimentazione listellare in legno da parte dell'impresa esecutrice dei lavori. Per quanto concerne particolari eventi atmosferici verificati, ha confermato che gli stessi hanno contribuito sicuramente alle infiltrazioni nell'abitazione, ma non sono determinanti in quanto anche con poca pioggia o in presenza di acqua normale nella zona interessata, si verificano e si verificheranno sempre infiltrazioni. Per quanto concerne i lavori sul terrazzo oggetto di causa, l'impresa ### ha provveduto allo smontaggio del pavimento in listelli di legno, non ha modificato la pendenza causa tubo di scarico presente e ha realizzato l'impermeabilizzazione con guaina impermeabilizzante e ha reso la superficie del terrazzo più liscia e più idonea allo smaltimento dell'acqua”. 
Il ctu ha constato che i danni consistono: “in ammaloramento di intonaco esterno sul terrazzo lato parete adiacente vetrate e ingresso (cfr. foto). Rottura sensori a barre infrarossi esterni impianto allarme; ### muri interno in corrispondenza di quello esterno citato; Rigonfiamento a seguito di infiltrazioni di acqua poggi in legno di rovere sbiancato posizionati internamente adiacenti il terrazzo esterno; ### delle pareti e del soffitto soppalco camera da letto 1; ### soffitto soppalco camera da letto 2.” , ed indicato le opere da eseguire e precisamente: “per eliminare il fenomeno di infiltrazione di acqua all'interno dell'abitazione dei sigg. ### la rimozione della pavimentazione listellare in legno presente sul terrazzo. Rimozione dell'orditura metallica presente. Rimozione lungo l'intero perimetro (quattro lati) della guaina in polietilene e montaggio a regola d'arte di nuova guaina impermeabilizzante sotto il controllo vigile della D.L. in quanto si tratta di lavoro tecnico estremamente delicato tenuto conto delle zone di intervento. Rimontaggio dell'orditura metallica e della pavimentazione in legno” e quantificato i costi ed i danni conseguenti in € 6.530,00 oltre iva.
Orbene, le conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio vanno integralmente condivise in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr. Cass. 3492/2002 e 8669/1994). 
La corte Suprema di Cassazione ha ripetutamente affermato che il giudice di merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr., per tutte, Cass. n.7364/2012, Cass. n. 10222/2009 e Cass. n. 10668/2005). 
Gli assunti che precedono, inerenti al dedotto inadempimento della ditta esecutrice, hanno trovato conforto anche nell'espletata consulenza tecnica dove il Consulente, ing. Fusco, ha indicato: “ i lavori da svolgersi per l'eliminazione della colla ( o altro materiale) tra il parquet e il battiscopa lato soggiorno nonché per l'eliminazione delle macchie sul parquet specie in riferimento a quella di cui alle camere da letto e per l'eliminazione di graffio, imperfezioni e ammaccature del parquet; per l''eliminazione di graffi, macchie puntellature scorticature di vernice e scheggiature delle bussole e dal corrimano della scala interna; per l'eliminazione delle macchie di cui al marmo del pavimento; i lavori da svolgersi per l'eliminazione dei graffi e delle scheggiature di cui agli infissi esterni; in caso di impossibile eliminazione di graffi e scheggiature, i costi totali necessari per la sostituzione degli infissi e quantificandoli in complessivi euro 1.446.20 a cui poteva aggiungersi una somma per imprevisti calcolata in misura del 10%, per un totale di € 1.590,80. 
Disposto il supplemento di perizia l'ausiliare ha rideterminato nuovamente i costi indicando la complessiva somma di € 1.247,00 per poi dare nuovamente compiute risposte all'udienza del 18.11.2024 ove riferiva: “Con riferimento al punto 1 dell'ordinanza del 05.05.2024 risponde che i prezzi ivi indicati sono stati valutati secondo il prezziario della ### Con riferimento al punto 2 dell'ordinanza del 05.05.2024 rispondeva che nell'importo per la rimozione dei graffi su alcune zone del pavimento in parquet (€ 207,00) è ricompresa anche la levigatura alla data odierna. Con riferimento al punto 3 dell'ordinanza del 05.05.2024 rispondeva che trattasi di solo qualche graffietto, di piccoli accorgimenti e di una porta laccata. Un buon artigiano può mettere a posto per cui confermo che, con riferimento alle bussole, il solo rappezzo può dirsi effettivamente sufficiente e risolutivo del problema. Con riferimento al punto 4 dell'ordinanza del 05.05.2024 rispondeva che, con riferimento agli infissi esterni, non sono presenti graffi e scheggiature. Precisa, altresì, che gli infissi necessitato, per terminare l'opera, del solo montaggio dei coprifili. In relazione al punto 5 dell'ordinanza del 05.05.2024 rispondeva: “l'importo totale per tutti i lavori è € 2.540,41; in relazione ai soli infissi l'importo globale che comprenda tutti i costi è pari a € 342,41”. 
A tanto consegue il diritto di parte convenuta a vedersi riconosciuta la complessiva somma di € 9.070,41 di cui € 2.540,41 per come emersi all'esito della CTU espletata nel corso del giudizio di merito ed € 6.530,00 per come accertati in sede di ATP per le infiltrazioni) il tutto oltre oneri di legge, interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. 
La prova offerta dai convenuti che non hanno depositato una disamina analitica che giustificasse la somma richiesta, va ritenuta, pertanto, del tutto carente, non potendosi attribuire alcun valore in tal senso al computo metrico allegato (cfr. doc. 12 comparsa di costituzione) stante le superiori argomentazioni che permettono di condividere sul punto il convincimento del Tribunale. 
Ne consegue che, in mancanza di ulteriori elementi probatori, parte convenuta ha diritto alla complessiva somma di € 9.070,41 a titolo di danno. 
Deve essere poi essere rigettata la domanda dei coniugi ### e ### volta ad accertare la responsabilità professionale dell'arch. ### D'### che pacificamente rivestiva il ruolo di direttore dei lavori in contestazione per conto del committente.  ### convenuta ha chiamato in causa il terzo, arch. D'### per sentirlo condannare in solido con la ditta esecutrice per l'attività espletata quale progettista e ### dei ### caratterizzata da assoluta negligenza, imperizia e superficialità oltre che omissiva quanto ad alcune voci di mandato conferitogli. 
Ed invero, i coniugi ### hanno chiamato in causa l'architetto al fine dell'accertamento delle responsabilità ad egli imputabili per il presunto comportamento negligente ed imperito nella direzione dell'opera commissionata, atteso che - a dire dei committenti - l'### D'### avrebbe assunto condotte non conformi all'incarico ricevuto e contrarie ai principi di correttezza e buona fede nei rapporti precontrattuali e contrattuali. Inoltre, lamentano che il ### dei ### avrebbe proceduto alla comunicazione di fine lavori, senza autorizzazione dei committenti e senza alcuna comunicazione agli stessi. 
In tema di responsabilità conseguente a vizi e difformità dell'opera appaltata il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, egli deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare relativamente all'opera in corso di realizzazione il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, bensì alla stregua della diligenza in concreto, rientrando quindi nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Il direttore dei lavori pertanto non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente; in particolare, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e, pertanto, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati(Cass. 10728/2008). 
Specificando ulteriormente il contenuto dell'obbligo di vigilanza cui è tenuto il direttore dei lavori nei confronti del committente, la giurisprudenza afferma che “il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera” (Cass. 20557/2014). 
È evidente invero che non sono addebitabili al direttore dei lavori i vizi provocati dalle attività per le quali non è ragionevole aspettarsi un suo intervento poiché attinenti alle modalità di esecuzione dei lavori. 
Nel caso in esame, i vizi sono dipesi non già da una errata scelta del materiale ovvero da una non corrispondenza tra il materiale utilizzato e quello concordato (aspetti questi sui quali il direttore dei lavori aveva l'obbligo di vigilare) bensì da una errata esecuzione dei lavori. 
La responsabilità di quanto accaduto allora non può che ricadere sulla impresa esecutrice dei lavori la quale, in forza dell'intercorso contratto di appalto, ha implicitamente assicurato alla controparte di essere dotata dei mezzi, della professionalità e delle competenze necessarie per adempiere correttamente ed esattamente alla prestazione assunta; il direttore dei lavori, dal canto suo, si affida legittimamente alla professionalità dell'impresa appaltatrice per le operazioni manuali, la cui corretta esecuzione rientra nella sfera di responsabilità del materiale esecutore. 
Sotto altro profilo, va osservato che secondo la giurisprudenza la responsabilità ### del direttore dei lavori concorre con quella dell'appaltatore sempre che le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a cagionare il danno nella esecuzione dei lavori. 
Nel caso di specie, non vi è prova né di una colposa omissione da parte dell'arch. D'### né tanto meno della efficienza causale di detta omissione con l'evento dannoso. 
Parimenti prive di pregio si appalesano le ulteriori doglianze a mente delle quali l'arch. 
D'### avrebbe depositato la comunicazione “### Lavori”, senza concordarla con la committenza, stante agli atti la corrispondenza “messaggistica whatsapp”. 
La Corte di cassazione ha recentemente ribadito l'ammissibilità dei messaggi ### come prove documentali nei procedimenti civili, a condizione che ne sia verificata la provenienza e l'affidabilità. 
Con l'Ordinanza n. 1254/2025, la Suprema Corte ha riconosciuto che i messaggi ### al pari degli ### possono costituire prova piena dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati. La Cassazione ha sottolineato che tali comunicazioni, considerate riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 del ###, assumono efficacia probatoria se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente la conformità alla realtà.  ### n. 11197 del 27 aprile 2023, richiamata nella stessa ordinanza e ampiamente commentata dalla dottrina, ha ulteriormente precisato che la modalità di acquisizione dei messaggi, ad esempio tramite screenshot, è legittima purché si possa dimostrare con certezza l'origine e l'integrità del documento digitale. La Cassazione ribadisce così l'importanza di una rigorosa verifica tecnica, elemento imprescindibile per evitare abusi e garantire la corretta ricostruzione dei fatti. 
Nel caso al vaglio alcuna contestazione circa la veridicità è stata sollevata sul punto; ne consegue che la stessa deve ritenersi valida prova sotto il profilo dell'acquisizione nonché sotto quello della veridicità. 
Del pari destituita di fondamento è la contestazione al ddl per aver redatto un rapporto di fine lavoro dando atto della regolarità dell'arte delle opere eseguite, richiamandosi sul punto la comunicazione di fine lavori del 06 ottobre 2017 dalla quale si ricava come l'arch.  avesse individuato una serie di anomalie quali: funzionalità del videocitofono che dopo essere stato verificato con esito positivo veniva manomesso da altro condomino perché ritenuto di proprietà privata; che i lavori riguardanti gli infissi esterni venivano consegnati con notevole ritardo a singhiozzo; per quel che concerne l'infisso sovrastante la scala interna rilevava un'anomalia strutturale e cioè un travetto del solaio di copertura che poggiava sul tubolare di ferro all'interno del controtelaio dell'infisso, situazione non conforme alla normativa antisismica; che l'alloggio necessitava di lavori di completamento ai fini della messa in sicurezza del rischio sismico e quindi, per la collaudabilità dell'opera, necessitava di analisi attenta della intera struttura portante; che andava nominato tecnico ai fini del calcolo strutturale e nomina del collaudatore statico. 
Gli assunti che precedono sono stati avvalorati anche dalle svolte prove orali. 
Sul punto il teste ### riferiva: “###. D'### ossia il direttore dei lavori, si presentava sul cantiere, anche se non ogni giorno. Quando veniva dava indicazioni. Posso anche riferire che ricordo che non sempre ### e il D'### erano d'accordo su cosa si dovesse o non si dovesse fare. In particolare, ricordo un fatto specifico: al piano di sopra c'era una vetrata che manteneva anche un pezzo di tettoia. Ricordo che la signora ### voleva far togliere questa vetrata ma il D'### si oppose per motivi strutturali e di sicurezza. Da quanto ricordo questa vetrata non è stata tolta”. 
Alla luce di ciò deve pertanto ritenersi che il direttore dei lavori abbia ottemperato all'obbligo di vigilanza assicurando la sua costante presenza nel cantiere ed impartendo all'appaltatore le direttive da seguire. Non vi è invece la prova che dette direttive fossero errate e che quindi i vizi siano da ricondurre eziologicamente ad indicazioni errate impartite dal direttore dei lavori. 
La responsabilità per i vizi ricade in conclusione in via esclusiva sull'appaltatore. 
Restano assorbite le ulteriori doglianze. 
Spese processuali ### riguardo alle spese tra la società attrice ed i convenuti, stante la reciproca soccombenza si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite. 
Nei rapporti tra i convenuti ed il terzo chiamato ### D'### le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.   Le spese di Atp e di Ctu sono poste in solido a carico della ### srl e dei convenuti ### e ### P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 10859/2017, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede: 1. In parziale accoglimento della domanda principale spiegata dalla ### condanna ### e ### al pagamento della complessiva somma di € 962,40, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo; 2. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai coniugi ### e ### nei confronti della ### condanna quest'ultima al pagamento della complessiva somma di € 9.070,41 a titolo di risarcimento danni per la non corretta esecuzione delle opere appaltate, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo; 3. Compensa tra la società ### ed i convenuti ### e ### le spese del presente giudizio; 4. Rigetta la domanda proposta da ### e ### nei confronti del terzo chiamato #### D'### 5. ### i convenuti ### e ### a rifondere in favore di ### D'### le spese del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori per averne fatto anticipo.  6. Pone definitivamente in solido a carico della ### srl e dei convenuti ### e ### con vincolo di solidarietà, le spese di ATP e #### è deciso, ### lì, 3 novembre 2025 ###.ssa ###

causa n. 10859/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Ruotolo

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6334/2025 del 23-06-2025

... diritto fatto valere (Cass 9060/2003). In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass 9080/2013) Nel caso di specie, non può ritenersi fornita da parte opponente la prova del danno ex art. 96 c.p.c. né è desumibile dagli atti di causa. La parte che invoca il risarcimento per responsabilità aggravata non ha allegato né provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite. Quanto alla dedotta instaurazione della procedura esecutiva immobiliare, va evidenziato in proposito che il pignoramento è stato notificato in data ###, per quanto dedotto dall'opponente, e che già con decreto del 14.01.2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi, per cui non si vede quale danno possa aver subito in concreto l'opponente. La richiesta di risarcimento ex art 96 c.p.c. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - ###- in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. ### del ### dell'anno 2022, avente ad oggetto “opposizione ex art. 615 cpc”, vertente TRA ### (c.f. ###), rappresentato e difeso ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###) , in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta -attore opponente
E ### S.R.L., (###), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall' avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.F.  ### in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - convenuta opposta ### 1. Con atto di precetto notificato in data ###, la società ### S.R.L. intimava a ### il pagamento di complessivi € 33.945,87 sulla scorta dell' assegno postale 7242774671 di € 20.000 emesso il ###, n. 7242674624 di € 6.775,00 emesso il ### e n. 7242674625 di € 6.775,00 emesso il ###, asseritamente rimasti impagati.  ### si opponeva al precetto deducendo: 1) l'irrituale elezione del domicilio del creditore nel circondario della Corte d'Appello di Milano nonché la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Napoli; 2) la nullità del precetto in quanto emesso sulla base di assegni non più costituenti titolo esecutivo, stante il decorso del termine di sei mesi per l'esercizio dell'azione cartolare; 3) nel merito, l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla ### S.r.l. in assenza di una causa giustificativa. 
Formulava, inoltre, istanza di sospensione della efficacia esecutiva dei titoli e del precetto. 
Si costituiva in giudizio la società “### S.r.l. in liquidazione”, la quale deduceva, preliminarmente, la corretta elezione del proprio domicilio, nonché, in ogni caso, la corretta proposizione dell'opposizione dinanzi a questo Tribunale; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione non essendo decorso il termine di 6 mesi tra la data di presentazione degli assegni per l'incasso e quella di notifica del precetto; l'infondatezza della doglianza secondo cui il ### non sarebbe debitore della società “### S.r.l. in liquidazione, stante la provata sussistenza della pretesa creditoria. 
Successivamente, a seguito di istanza del 10.01.2023 presentata da parte opponente, con decreto inaudita altera parte del 14.01.2023, questo Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva dei titoli e con ordinanza del 19.07.2023 ne confermava la sospensione. 
La causa veniva riservata in decisione con l'ordinanza del 20/03/2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Preliminarmente va precisato che la questione di competenza sollevata dall'opponente è stata già esaminata nell'ordinanza del 19.07.2023 cui si rinvia. 
Si ribadisce che l'odierna opposizione a precetto è stata correttamente introdotta innanzi al Tribunale di Napoli ai sensi del combinato disposto artt. 27 e 480 co.3 c.p.c., sia in base al luogo di esecuzione, sia in base al criterio sussidiario del luogo di notifica del precetto per i motivi già esposti nella predetta ordinanza. 
Venendo al merito, l'opposizione è fondata.   In tema di prescrizione dell'azione cartolare va ricordato che valgono i seguenti principi: A) Ai sensi dell'art. 75 R.D. 1736/1933, il regresso del portatore nei confronti del traente si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione, termine che, ai sensi dell'art. 32 del regio decreto è di otto giorni laddove l'assegno (come nel caso di specie) sia pagabile nello stesso comune in cui fu emesso. ### cartolare si prescrive dunque decorsi sei mesi ed otto giorni dalla data dell'emissione dell'assegno bancario. 
B) La disciplina generale del codice civile in tema di interruzione e sospensione della prescrizione, in quanto non espressamente derogata da norme speciali di legge (nella specie artt. 75 e 76 in tema di assegno bancario, che dispongono unicamente con riferimento al termine di prescrizione cartolare e all'efficacia soggettiva della stessa) viene ritenuta pacificamente applicabile anche alla prescrizione dell'azione cartolare (Cass. 7077/04, ma il principio è ribadito per tutte le azioni cartolari, cfr.  7054/1992). 
Ciò premesso, dagli atti emerge che il precetto è stato notificato in data ### e che gli assegni sono stati presentati per il pagamento in data ### (tutti gli assegni sono poi risultati “impagati” con la dicitura “assegno pervenuto oltre il termine per il protesto”). 
Poiché l'art. 75 RD 1736/1933 prevede che l'azione cartolare si prescrive "entro sei mesi dallo spirare della presentazione", si deve ritenere che l'azione cartolare de qua sia stata esercitata tardivamente visto che i tre assegni sono stati emessi rispettivamente: - l'assegno di euro 20.000,00 in data ###; - l'assegno di euro 6775,00 in data ###; - l'assegno di euro 6775,00 emesso in data ###. 
Pertanto, attesa anche l'assenza di atti interruttivi della prescrizione (non potendosi a tal fine ritenere idoneo l'invio della missiva di sollecito da parte dell'opposta, avvenuto il ###, ovvero allorquando il termine di prescrizione semestrale era già spirato), l'opposizione deve ritenersi fondata stante l'assenza di un valido titolo esecutivo posto a base del precetto intimato.  3. La domanda di accertamento del credito formulata dall'opposta, fondata sul presupposto che gli assegni posti a base del precetto costituiscono una promessa di pagamento, va qualificata come domanda riconvenzionale e va ritenuta inammissibile sia in considerazione dell'oggetto del presente giudizio che è circoscritto alla verifica della sussistenza di un valido titolo esecutivo e della legittimità del precetto, sia in considerazione della tardività della domanda riconvenzionale, stante la costituzione tardiva del convenuto avvenuta solo in data ### mentre la prima udienza era stata rinviata d'ufficio alla data del 16.05.2023.  4. Va, comunque, rigettata la domanda dell'opponente di condanna dell'opposta alla restituzione degli assegni posti a base del precetto, nonostante l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione e la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di cui si è detto. Va rilevato, infatti, che gli assegni integrano una promessa di pagamento e l'opposta potrà agire separatamente per costituirsi un titolo esecutivo nei confronti di #### potrà, infatti, legittimamente intraprendere un'azione causale, non essendo ciò precluso dal rigetto della presente azione cartolare. 5. Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte opposta, in considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in favore di parte opponente in complessivi euro 3809,00 (di cui euro 851,00 fase studio, euro 602,00 fase introduttiva, euro 903,00 fase istruttoria, euro 1453,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta. 
In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore da 26.000,01 a € 52.000,00, ridotti al minimo per tutte le fasi, dovendosi tener conto del ridotto numero di questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto. Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle. 
In base agli stessi criteri vengono liquidati anche i compensi della fase cautelare in euro 602,00, per la sola fase decisionale, stante la coincidenza delle altre fasi con il merito, trattandosi di cautelare in corso di causa.  6.La domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata dall'opponente, perché l'opposta avrebbe agito con mala fede o colpa grave ex art. 96 cpc non può essere accolta. 
Ai fini della condanna alle spese ex art. 96 cod. proc. civ., il carattere temerario della liteche costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass 9060/2003). 
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass 9080/2013) Nel caso di specie, non può ritenersi fornita da parte opponente la prova del danno ex art. 96 c.p.c. né è desumibile dagli atti di causa. 
La parte che invoca il risarcimento per responsabilità aggravata non ha allegato né provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite.   Quanto alla dedotta instaurazione della procedura esecutiva immobiliare, va evidenziato in proposito che il pignoramento è stato notificato in data ###, per quanto dedotto dall'opponente, e che già con decreto del 14.01.2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi, per cui non si vede quale danno possa aver subito in concreto l'opponente. 
La richiesta di risarcimento ex art 96 c.p.c. deve, dunque, essere rigettata.  P. Q. M.  Il Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede: a) accoglie l'opposizione nei limiti indicati in parte motiva e dichiara l'illegittimità del precetto opposto; b) rigetta la domanda di condanna alla restituzione degli assegni formulata dall'opponente; c) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta; d) condanna “### S.r.l. in liquidazione” al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3809,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e ### con attribuzione ai procuratori ### e ### dichiaratisi anticipatari. 
Così deciso in Napoli il ### Il Giudice dott.ssa

causa n. 30027/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Buono Maria Luisa

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 17390/2025 del 11-12-2025

... atti; II. Con riferimento a ### a) Accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'amministratore della ###, per aver, in accordo con ### e ### contribuito ad escludere la ### dal rapporto con detti soggetti, nonché dalla ripartizione degli incassi pro quota dovuti in ragione del contratto di J.V. e delle prestazioni svolte nell'ambito del predetto contratto di appalto e per l'effetto: b) ### in solido con #### e, come sopra detto, ### a manlevare o comunque rimborsare ### da qualsivoglia somma questi dovesse esser tenuto a pagare a ### fatto salvo quanto specificato sub 1 della parte in “Diritto”; c) ### in solido con la ### al pagamento di J.D. 777.136,68, pari ad € 924.003,28 oltre interessi e spese, per le causali sopra indicate sub I c), (e nella CTP in atti); III. Con riferimento alla ### a) Accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della ### per aver illegittimamente ed intenzionalmente escluso la ### dalla gestione contabile nel rapporto bancario con la J.V. ### dove sono confluiti i pagamenti relativi al contratto di appalto tra la detta J.V. e ### Co. e, di conseguenza, per aver illegittimamente preteso dalla ### e dalla ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DECIMA CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 46122 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente TRA ### titolare dell'#### codice fiscale ###, partita I.v.a. ### (Avv. ##### S.P.A., con sede ###, codice fiscale ###, partita I.v.a. ###, in persona del legale rappresentante, Avv. ### (c.f. ###), in forza di procura speciale rogata il ### dal notaio Dott. ### (repertorio n. ###, raccolta n.18357), rilasciata dall'Avv. ### in base alla delibera del consiglio di amministrazione resa il ### secondo lo statuto sociale, e alla conseguente procura speciale rogata dal medesimo notaio il ### (repertorio n.###, raccolta n.15728) (Avv. #### E ### con sede ###persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, #### (### ed #### E ### S.P.A., c.f. e p. I.v.a. ###, con sede ###-42, in persona del procuratore, Avv. ### in base ai poteri conferiti con atto rogato il ### dal notaio Dott. ### (repertorio n. 83847, rogito n. 23491) e in base al relativo atto di abbinamento dei ruoli aziendali rogato dal medesimo notaio in pari data (repertorio n. 83848, rogito n. 23492) (Avv. ##### S.P.A., già ### S.p.A. (c.f. e p. I.v.a.  ###), quale mandataria di ### S.r.l. (c.f. e p. I.v.a. ###) ### Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 6.6.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.  ### “I. Con riferimento a ### a) Accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della ### per aver illegittimamente escluso ### da qualsivoglia gestione nel rapporto bancario con la J.V. Trocon### dove sono confluiti i pagamenti relativi al contratto di appalto tra la detta J.V. e ###., e per aver illegittimamente preteso da ### e dalla ### dell'### rinnovi ed estensioni indebite di garanzie e sinanche la controgaranzia di maintenance, e per l'effetto: ### al risarcimento del danno nella misura di J.D. 800.000 liquidati dalla ### nel documento denominato “### 20 giugno1984” come risultante dalla traduzione effettuata dalla ### oltre rivalutazione ed interessi, quantomeno, da tale data, nonché J.D. 96.250,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'inopinato rilascio della maintenance, avvenuto in data ###; II. Con riferimento a ### dei ### di ### a) Accertare l'inadempimento contrattuale della ### dell'### (oggi ### dei ### di ### per aver illegittimamente rilasciato la controgaranzia di maintenance, di cui sopra, per le motivazioni di cui sub 4 (pag. 18 e segg.) della comparsa di riassunzione e, per l'effetto: b) ### dei ### di ### alla restituzione dell'importo di € 260.861,57, pari al valore del libretto (£ire 504.### - doc. 18) costituito in pegno, oltre rivalutazione ed interessi decorrenti dal giugno 1985 o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia; III. Con riferimento a ### - ### per i ### del ### Accertato il mancato pagamento a favore di ### dell'anticipazione contrattuale di J.D. 137.500.  (per il quale la polizza ### copre il rischio sino a JD 114.750); Accertato il mancato pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori (### per la quota parte dell'### pari a JD 391.572,76 (per il quale la polizza ### copre il rischio sino a JD 255.000); ### a corrispondere all'ing. ### in forza delle garanzie prestate e nei limiti di cui sopra, la somma di JD 369.750, oltre rivalutazione e interessi, complessivamente pari, ad oggi, a € 4.894.967,00. 
Ove non venisse accolta la domanda restitutoria nei confronti di ### di cui sopra (fatto salvo, sul punto, il relativo gravame), accertata, di conseguenza, la mancata restituzione delle trattenute, cauzioni e fideiussioni prestate (per cui la polizza ### copre il rischio sino a JD 187.500) condannare ### a corrispondere all'ing. ### in forza delle garanzie prestate e nei limiti di cui sopra, l'ulteriore somma di JD 187.500, oltre rivalutazione e interessi dal giugno 1985, pari ad oggi, a € 2.482.234,00 In ogni caso, e nei confronti di tutti i soggetti chiamati, con vittoria di compensi e spese del giudizio. 
Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con i termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della ### replica.” ### conclusioni non precisate.  ### dei ### di ### S.p.a.: “Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie attoree; nel merito, respingere tutte le domande nei confronti della ### dei ### di ### Con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CPA del giudizio.  ### chiede che il ### Giudice Voglia concedere i termini ex art.190 c.p.c.” ### S.p.a.: “La convenuta si riporta a tutti i suoi scritti difensivi (ivi incluse le note di trattazione sottoposte per le precedenti udienze) e impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, in quanto temerariamente infondato in fatto ed in diritto. 
Rileva che parte attrice ha inammissibilmente ed irritualmente portato nuovi ‘argomenti' che dovrebbero suffragare le sue temerarie tesi (ma sortiscono l'effetto opposto) con ‘istanza di anticipazione di udienza' del 18 giugno 2024, reiterando poi detti argomenti con una parimenti irrituale ‘memoria di replica alla bozza di C.T.U.' a firma della parte. 
Si chiede disporsi lo stralcio tanto dell'‘istanza' del 18 giugno 2024 quanto della ‘memoria di replica' di cui sopra. In subordine, senza che ciò comporti accettazione del contraddittorio e con riserva di ogni opportuna deduzione nella sede propria conclusionale, osserviamo che parte attrice afferma - dopo quasi quarant'anni di processo - di aver compreso il preteso rilievo della sua produzione documentale solo all'esito della traduzione disposta iussu judicis - affermazione invero sconcertante, e che conferma la temerarietà delle domande dell'ing. #### non può non rilevare che v'è assoluta incertezza - ad esser lievi - sulla formazione dell'avversa produzione, che non è dato sapere chi avrebbe redatto ‘il report' richiamato da controparte, del quale in ogni caso si contesta il contenuto - e che per la posizione di ### è in ogni caso irrilevante. Sempre in subordine, ribadita la dirimente eccezione di prescrizione (tempestivamente dedotta ed ampiamente argomentata) e la non accettazione del contraddittorio sulle domande nuove, e ancora una volta riservata ogni opportuna difesa alla sede conclusionale, si osserva che controparte in detta ‘istanza' ed in detta ‘memoria' muta nuovamente e inammissibilmente la sua domanda nei confronti dell'odierna esponente. Tanto fa, dopo aver omesso inter alia di gravare la sentenza di prime cure 5013/2012 per quanto riguarda le statuizioni che attenevano a ### senza avanzare domande in seconde cure nei confronti dell'odierna esponente, e dopo aver omesso di evocare in questo grado ### nel termine assegnato dalla Corte d'Appello, con conseguente intervenuto giudicato delle statuizioni riguardanti ### di cui alla sentenza di primo grado, e comunque rinuncia alle pertinenti domande. 
Tanto brevemente premesso, ### S.p.A. precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in comparsa di risposta, che di seguito si trascrivono per prontezza di lettura: ‘Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione domanda disattese, respingere e rigettare ogni domanda avanzata contro ### S.p.A. perché prescritta, inammissibile e/o improcedibile, nulla e comunque infondata in fatto e in diritto, condannando l'ing. ### ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della medesima ### S.p.A. di una somma da liquidarsi in via equitativa, anche ai sensi dell'ultimo comma della citata norma”. Il tutto con vittoria di spese. 
Si chiede che la causa sia avviata alla decisione con i termini di legge.” FATTO E DIRITTO Con la “### in riassunzione” relativa alla causa civile iscritta al n. 3793-1988 R.G., notificata il ### da ### titolare dell'omonima impresa, nei confronti di ### dei ### di ### S.p.a., #### S.p.a. e ### S.p.A., quale mandataria di ### S.r.l., era proposta al Tribunale di ### la domanda: “Piaccia all'###mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria istanza ed eccezione I. Con riferimento alla ### and ### a) Accertare l'inadempimento del contratto di ### per non aver effettuato in favore dell'impresa ### alcuno dei pagamenti pro quota dovuti, anche relativi ai lavori in variante ordinati dalla Committente e di conseguenza per aver illegittimamente beneficiato delle garanzie bancarie (advance bond, performance bond e maintenance bond) gravanti sulla ### nonché per non aver pagato il corrispettivo dovuto per le gru fornite dalla ### e per l'effetto b) ### a manlevare o comunque rimborsare, in solido con #### e il sig. #### da qualsivoglia somma questi dovesse esser tenuto a pagare a ### fatto salvo quanto specificato sub 1 della parte in “Diritto”; c) ### alla rendicontazione ed al pagamento, in solido con ### di complessivi J.D. 777.136,68 (quale quota parte di ### pari ad € 924.003,28, per: macchinari (J.D. 28.100,00), spese varie (J.D. 34.175,84), spese bancarie (J.D.183.292,72) spese generali (J.D. 97.818,12) e mancati utili (J.D. 433.750,00), il tutto oltre interessi e spese come indicati nella CTP in atti; II. Con riferimento a ### a) Accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'amministratore della ###, per aver, in accordo con ### e ### contribuito ad escludere la ### dal rapporto con detti soggetti, nonché dalla ripartizione degli incassi pro quota dovuti in ragione del contratto di J.V. e delle prestazioni svolte nell'ambito del predetto contratto di appalto e per l'effetto: b) ### in solido con #### e, come sopra detto, ### a manlevare o comunque rimborsare ### da qualsivoglia somma questi dovesse esser tenuto a pagare a ### fatto salvo quanto specificato sub 1 della parte in “Diritto”; c) ### in solido con la ### al pagamento di J.D. 777.136,68, pari ad € 924.003,28 oltre interessi e spese, per le causali sopra indicate sub I c), (e nella CTP in atti); III. Con riferimento alla ### a) Accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della ### per aver illegittimamente ed intenzionalmente escluso la ### dalla gestione contabile nel rapporto bancario con la J.V. ### dove sono confluiti i pagamenti relativi al contratto di appalto tra la detta J.V. e ### Co. e, di conseguenza, per aver illegittimamente preteso dalla ### e dalla ### dell'### la controgaranzia di maintenance; e per l'effetto: b) Dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia della detta garanzia di maintenance; c) ### in solido -in parte quacon ### al risarcimento del danno nella misura di € 391.572,76, oltre interessi, quantomeno, dal marzo 1981, oltre € 114.578,72, oltre interessi dalla data dell'inopinato rilascio della maintenance, avvenuto in data ###, per quanto dedotto sub 3.1. e 3.2., nonché al rimborso di commissioni e spese bancarie; IV. Con riferimento a ### dei ### di ### a) Accertare l'inadempimento contrattuale della ### dell'### (oggi ### dei ### di ### per non aver prestato assistenza finanziaria alla impresa ### e per aver illegittimamente rilasciato la controgaranzia di maintenance di cui sopra, per le motivazioni di cui sub 4; per l'effetto: b) ### dei ### di ### in solido -in parte quacon ### al risarcimento del danno quantificato in € 260.322,75, oltre interessi decorrenti dal giugno 1985 o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia; V. Con riferimento a ### - ### per i ### del ### a) accertare che l'### in ragione della polizza n. P/###/### è tenuto al pagamento, in favore di ### dell'importo che si ritiene di limitare a J.D. 114.750 corrispondenti ad € 136.391,04, oltre interessi dalla domanda nonché agli interessi e delle spese delle garanzie di performance ed advance, condannando conseguente ### al pagamento, in favore di ### del corrispondente importo o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.  in ogni caso Con vittoria di compensi e spese del giudizio In via istruttoria Si reitera sin d'ora la richiesta di disporre la prosecuzione della CTU già ammessa in primo grado, ma mai portata a termine, ed in particolare, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte d'Appello di ### n. 2392/2020 sui seguenti quesiti (udienza del 16.3.2006): 1) Dica il ### letti gli atti di causa, ed eseguito ogni opportuno accertamento, se il contratto tra le parti sia stato esattamente adempiuto e se l'eventuale inadempimento abbia prodotto conseguenze, determinandone l'entità; 2) Specifichi in particolare se l'interruzione dei lavori risulti giustificata a termini di contratto; 3) Determini altresì l'ammontare delle opere di sbancamento, delle fondazioni, dei plinti e dell'insieme delle opere realizzate a sostegno del grattacielo, inclusi i costi per la collocazione delle gru; 4) Determini altresì gli esborsi effettuati dalla ### ai fini dell'esecuzione del contratto, avvalendosi, se del caso, dell'ausilio di un tecnico contabile.” Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa in riassunzione, con cui ### esponeva che, con atto notificato il ###, introduttivo della causa civile iscritta al n. 3793-1988 R.G., ### S.r.l. lo aveva citato in giudizio dinanzi al Tribunale di ### chiedendone la condanna al pagamento di lire 750.000.000 (pari a € 387.342,67), a titolo risarcitorio per inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto stipulato l'1.11.1979, per la “costruzione del complesso residenziale, commerciale e uffici -inclusa la costruzione della torre grattacielodel ### di Amman” in ### che egli si era costituito e aveva esposto come segue “La vicenda occorsa in Amman”: “• In data ###, la ### e la ### -### and ### Ldt.- stipulavano un contratto di ### finalizzato alla partecipazione alla gara d'appalto indetta da ### per la costruzione del ### in ### (doc. n. 1); • In ragione delle specifiche competenze delle ### per quanto qui interessa, veniva pattuito che ### si sarebbe occupato della selezione di qualificate società straniere per le forniture e della selezione ed assunzione di personale tecnico qualificato per l'assolvimento delle responsabilità tecniche (addendum in calce al contratto). La ripartizione degli utili/perdite veniva fissata nella quota del 25% per ### ed in quella del 75% per ### (art. 3). ### stabilivano altresì che “le decisioni di direzione generale in campo finanziario, amministrativo, contrattuale e legale” sarebbero state assunte da un Consiglio di ### composto da rappresentanti di entrambi i membri della ### e che le delibere concernenti pagamenti a terzi e spese imprevedibili eccedenti i 10.000 JD avrebbero dovuto essere assunte all'unanimità (art. 9); • Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre a stringenti requisiti tecnici, la Committente aveva richiesto anche garanzie di natura finanziaria -quali l'advance payment bond, e cioè una garanzia sull'“anticipazione” da questa versata agli appaltatori che avrebbe dovuto poi essere via via ridotta con la progressione delle lavorazioni (dal 4° al 24° ### art. 5b contratto di appalto doc.  2), e il performance payment bondtutte pedissequamente rilasciate da ### e garantite, per il “socio” ### da ### dell'### e controgarantite da ### Ed infatti, ### stipulava con la ### la ### n. ###/II, a copertura dei seguenti rischi: a) mancata riscossione di crediti a S.A.L., per l'importo di JD 300.000; b) escussione di fideiussioni, mancata ritardata restituzione di cauzioni, depositi, anticipazioni trattenute a garanzia per “buona esecuzione” ### per l'importo di J.D. 250.000 c) escussione di fideiussioni/mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi, anticipazioni, trattenute a garanzia per “anticipi ricevuti” ### per l'importo di J.D. 135.00 (doc. n. 3); • In data ###, la ### -aggiudicatasi l'appaltosottoscriveva quindi il contratto con ### che, più in particolare, aveva ad oggetto la costruzione di locali commerciali, uffici, residenze, albergo e una torre grattacielo di 130 mt, per una complessiva superficie di 7.000 mq ed un corrispettivo fissato -ma poi modificato, a seguito delle variazioni in corso d'operain circa 5.500.000 JD pari ad oltre 6 milioni di euro (doc. n. 2).  • ### dunque, nella persona dell'amministratore ### apriva presso la ### con la quale il partner giordano intratteneva rapporti da tempo, un conto corrente su cui avrebbero dovuto essere accreditati tutti i proventi dell'appalto. Su tale conto corrente confluirono, pertanto, l'“anticipazione” ed i Sal relativi alle lavorazioni via via eseguite; • Una volta eseguite le lavorazioni preliminari da parte di ### si rese necessaria la fornitura di ulteriori macchinari e materiali di cantiere, talché l'esponente -come da ripartizione delle competenze contrattualmente stabilitaselezionò, per tale fornitura, la società ### Con contratto dell'1.11.1979, pertanto, sulla condivisa premessa della esistenza di tale contratto di appalto, quest'ultima si impegnava a fornire -in estrema sintesi e per quanto qui interessai) tre gru, una blocchiera automatica semovente, due cesoie piegatrici per tondini di ferro, uno stampo per blocchi e 10.000 mq di ponteggio prefabbricato oltre ii) unità di personale specializzato, progetto ed istruzioni per montaggio delle attrezzature fornite, parti di ricambio e spedizione dei macchinari. Per quanto qui interessa, il prezzo stabilito per la fornitura sub i) era fissato in ### 116.000.000 (doc. n. 4). ### provvedeva immediatamente all'invio di una parte della fornitura -le tre grued il mese successivo le ### sottoscrivevano un addendum integrativo con cui, in sintesi, individuavano in ### 78.000.000 il prezzo della parziale fornitura sino a quel momento inviata in cantiere; contestualmente, ### si obbligava a dare alla ### dell'### istruzioni per il versamento di tale importo a ### da effettuare solo una volta ricevuto il corrispondente accredito da parte di ### l'### arabo aveva infatti garantito, mediante lettera di credito, il pagamento di esso, che era infatti dovuto dalla ### (e non da ### (doc. nn. 5 e 6); • ### proseguiva nel frattempo le lavorazioni nel cantiere, avvedendosi poco dopo, tuttavia, di crescenti “anomalie” nella gestione del conto corrente (e del denaro ivi versato dalla Committente) e anche nella gestione stessa del cantiere. In particolare, la ### e con essa la ### non versavano a ### la quota dovuta degli importi via via versati dalla ### in conto ### effettuavano pagamenti per importi rilevanti a terzi soggetti giordani senza alcun titolo, effettuavano pagamenti alla ### -consociata ### ed a ### (fratello dell'amministratore ### per pretese mediazioni fino a giungere alla completa esclusione di ### nella gestione del conto corrente (doc. n. 7, 8, 9 e 10). La fornitura di ### non veniva invece pagata…. 
Nel cantiere, peraltro, ### procedeva progressivamente con attività vessatorie limitative delle attività edili di ### non pagava i tecnici e gli specialisti italiani, fino ad arrivare alla completa estromissione, nel marzo del 1981, dal cantiere di tutto il personale italiano e della ### stessa (doc. nn. 7, 9 e 11); • ### nelle more, non solo -come dettocelava progressivamente a ### i movimenti bancari consentendo poi le condotte distrattive poste in essere da ### ma annullava altresì inopinatamente la lettera di credito emessa per garantire il pagamento della fornitura a ### (doc. n. 12). Nelle more dei gravissimi inadempimenti contrattuali descritti, peraltro, la ### era rimasta obbligata nei confronti della ### per le controgaranzie bancarie originariamente rilasciate e, una volta ultimati i lavori, la ### araba pretese -da parte di ### minacciando addirittura l'escussione delle precedenti garanziel'emissione della ulteriore controgaranzia di maintenance bond (e successivi rinnovi), pur essendo stata la ### estromessa dal cantiere dopo meno di due anni dall'inizio delle lavorazioni -durate però oltre 6 anni(e non pagata)….! (doc. nn. 13 e 14).  • A seguito del tentativo ### di chiarire e risolvere bonariamente le “problematiche” intervenute nel detto rapporto, la ### nel 1982, si vedeva costretta a presentare istanza di arbitrato presso la ### di ### di ### come previsto dall'art. 17 del contratto di ### (doc. n. 15). ### ometteva però il pagamento della quota -di propria competenzadel deposito richiesto per il funzionamento del collegio arbitrale, talchè, il ### il procedimento, nell'impossibilità di proseguire, veniva dichiarato estinto (doc. n. 15).  • I lavori nel cantiere venivano poi proseguiti, in assenza della ### sino alla consegna dell'opera, avvenuta il ###.” Nella causa civile iscritta al n. 3793-1988 R.G., invocato il rigetto della domanda di parte attrice, ### aveva conseguito l'autorizzazione a chiamare in causa la società con cui aveva costituito la joint venture, #### and ### -Co. Ltd. e il soggetto designato per la direzione dei lavori ### poi rinunciando alla domanda proposta nei loro confronti, nonché #### Ltd, #### e ###, ### dell'### e ### S.p.a., “al fine di essere manlevato e/o rimborsato dalle somme che eventualmente fosse stato condannato a pagare a ### e per vederli condannare, ognuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, secondo i differenti titoli di responsabilità evidenziati.” Il processo era stato interrotto tre volte: il ### per incorporazione della ### dell'### S.p.a. in ### S.p.a., il ### per la dichiarazione di fallimento di ### S.r.l., il ### per incorporazione di ### S.p.a. in ### dei ### di ### S.p.a. e, a seguito di riassunzioni, si erano costituiti ##### S.p.a. e poi ### dei ### di ### S.p.a., la cessionaria del suo credito, ### e ### La carenza di giurisdizione del Tribunale adito era stata eccepita dalle parti di nazionalità estera e l'istituto di credito italiano aveva negato la propria responsabilità; la consulenza tecnica d'ufficio ammessa il ###, per accertare l'apporto dell'### all'adempimento dell'appalto e gli esborsi, non era stata svolta per lo smarrimento del fascicolo d'ufficio della causa, poi rinvenuto, per l'omessa produzione di documenti da esaminare e poiché era stata ritenuta preminente la cognizione dell'eccezione di carenza di giurisdizione, che era accolta con sentenza 5013-2012. 
Proposto appello da ### la Corte di Appello di ####, aveva definito la causa civile iscritta al n. 5698/2012 R.G., pronunciando la sentenza n. 2392-2020, pubblicata il ###, con cui aveva affermato la giurisdizione del giudice italiano e, “nei limiti di cui in motivazione”, aveva rimesso gli atti al Tribunale Ordinario di ### con termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del processo (documento A). 
Nel merito, ### eccepiva inadempimenti e danni causati da ###e dal suo legale rappresentante, ### assumendo che la propria impresa, svolte le “opere più complesse di progettazione, sbancamento, costruzione delle fondamenta, dei solai e delle pareti di contenimento”, era stata estromessa dal cantiere “(ad es. doc. n. 9” - lettera dell'1.9.1981 a firma dell'#### per ### S.r.l. “To whom it may concern”); deduceva che ### aveva utilizzato impropriamente i corrispettivi accreditati dalla committente sul conto corrente intestato alla ### aperto presso ### e queste società, pur a seguito di rimostranze, lo avevano estromesso “dalla gestione e dal controllo del conto corrente”, gli avevano precluso di conseguire il corrispettivo nella proporzione pattuita del venticinque per cento del totale incassato, e “cospicui importi” erano stati versati “a società collegate (### ed a ### (fratello del proprio amministratore, ### per asserite mediazioni, pretesamente a questi affidate senza alcuna autorizzazione da parte di ### (doc.  nn. 7 e 8)”; eccepiva l'inadempimento di ### alle obbligazioni pattuite all'art. 3 del contratto di ### del 25.7.1978 (documento n. 1), con cui la propria partecipazione e quella della partner era stata commisurata per oneri e guadagni, rispettivamente, al 25% e al 75%, al precitato articolo n. 9 del contratto e al successivo articolo n. 15 “(alla stregua del quale ### avrebbe dovuto tenere - per conto della ### una serie completa di libri contabili per l'intero contratto, correttamente ed adeguatamente riflettente la trattazione degli affari e che “-il conto della joint venture dovrà essere aperto ad ispezioni dei ### ogni volta che sia necessario - i libri contabili conterranno le procedure in modo tale che le parti ricevano a) trimestralmente alcune copie ed estratti di conti ed altri documenti; b) quando sia necessario o quando essi lo possano ragionevolmente richiedere”)”. ### lamentava l'omesso pagamento, da parte di ###, del corrispettivo dovuto “per le prestazioni dalla stessa eseguite nel cantiere di ### e non [aveva] mai neppure specificamente contestato o ‘giustificato' i gravissimi inadempimenti contrattuali evidenziati dall'esponente” e tale società, eccepita la carenza di giurisdizione, si era limitata a esporre di aver garantito il pagamento della fornitura di una gru effettuata da ### mediante ### e a sostenere che l'esponente aveva abbandonato il cantiere volontariamente; assumeva di aver diritto a conseguire il pagamento dei seguenti importi, ciascuno indicato in valuta giordana (dinaro giordano - J.D.), in base alla relazione tecnica elaborata dal consulente di fiducia, Dott. Ing. ### (documento n. 17): 433.750,00 per corrispettivi, 34.175,84 per rimborsi di “spese varie”, 97.818,12 per rimborsi di “spese generali”, 28.100,00 per la fornitura di “macchinari dal medesimo forniti a beneficio delle lavorazioni de quibus”, 183.292,72 pari al beneficio delle correlative spese bancarie sostenute dall'esponente per garanzie collegate all'appalto, a eccezione di quelle riferite alla ### dell'### e così fino alla concorrenza di 777.136,68, pari a € 924.003,28 oltre rivalutazione e interessi, come indicato dall'ausiliario di parte. 
Circa i danni lamentati nei confronti di #### richiamava le suindicate pattuizioni del contratto di ### concluso con ###, che aveva scelto questa banca per l'apertura del conto corrente “a nome della ### Venture”, per ricevere dalla committente l'accredito dei corrispettivi per la realizzazione dell'opera; esponeva che ### aveva svolto il ruolo di garante per le fideiussioni richieste alla ### dalla committente e aveva rilasciato: “a) la garanzia c.d. advance, cioè sull'‘anticipazione' versata dalla Committente per le spese iniziali sostenute dalla J.V.; b) la garanzia c.d. performance, e cioè sulla buona esecuzione dell'appalto; c) la garanzia c.d. maintenance, volta a garantire la stabilità e il corretto funzionamento delle opere terminate”; esponeva che la propria impresa aveva eseguito le suindicate opere, ### l'aveva estromessa dal cantiere e, nel marzo 1981, l'esponente aveva riferito al suo legale rappresentante che la ### era venuta meno (documento n. 7); assumeva che ### aveva incamerato gli importi versati dalla parte committente, aveva eseguito pagamenti a terzi senza l'autorizzazione dell'esponente, estromesso dal controllo del conto corrente e dalla ripartizione di corrispettivi e rimborsi, con la collaborazione di ### come aveva esposto la società direttrice dei lavori, GE.I. ### nel “### (ultima pagina)” del 20.6.1984, evidenziando l'assenza della firma di ### sulle ricevute di pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori, opere in variazione e rimborsi, eseguiti presso la medesima banca (documento n. 16).  ### aggiungeva di essere rimasto obbligato con le garanzie pattuite e, ultimati i lavori commissionati, ### aveva preteso dalla ### dell'### la controgaranzia, pro quota, di maintenance e la sua proroga, prospettando l'escussione di fideiussioni scadute e non restituite, delle quali aveva chiesto l'estensione, in misura minore, per impianti “tecnici”, da escutere parte (documento n. 13); deduceva di aver diritto al risarcimento del danno causato dalla condotta di ### nella misura di “€ 391.572,76 oltre interessi, quantomeno, dal marzo 1981”, pari al mancato guadagno per lavorazioni eseguite nel cantiere, “nel rilascio (illegittimamente preteso) e nella parziale escussione (altrettanto illegittima) della garanzia di maintenance”; riguardo a utili non percepiti; negava quanto asserito in “primo grado” da ### circa il proprio volontario allontanamento dal cantiere, in cui assumeva di aver operato fino a marzo 1981, come risultava dalla consulenza del tecnico di fiducia (documento n.17, pagina n. 52), indicante utili non percepiti e determinati secondo il criterio del “valore medio delle lavorazioni svolte mensilmente sulla base del report 41 (ivi, all. 5), che ha determinato la data di inizio lavori al 28.3.1979, e sulla base del SAL n. 29 del 30 aprile 1982, che certifica l'esecuzione di lavori per J.D. 5.068.086 (ivi, all. 4). Svolgendo un calcolo proporzionale (cui per semplicità si rinvia, alla pag. 52) si rileva che il valore medio delle lavorazioni svolte mensilmente è di J.D. 137.488,81, talché, per lavori eseguiti in due anni (marzo 1979 - marzo 1981), il CTP ha condivisibilmente determinato il valore di J.D. 3.299.731,44 (137.488,81 x 24 mesi), con una quota di utile del 10%, pari dunque a J.D. 329.973,144 (€ 1.566.291,06); la quota di ### pari al 25% come contrattualmente stabilito, ammonta quindi ad € 391.572,76 oltre interessi, quantomeno, dal marzo 1981”; deduceva che ### aveva agito nella consapevolezza dell'estromissione dell'esponente dalla JV e, dopo quattro anni, con lettera del 13.6.1985, aveva preteso dalla ### dell'### e dal medesimo la controgaranzia di maintenance, che era stata costituita, “in piccola parte, escussa (doc. n. 13)” e finanziata da ### mediante la costituzione del pegno di un libretto di deposito dell'importo di lire 504.054.980, pari a € 260.322,67 (documento n. 18); assumeva che la garanzia era stata “inopinatamente rilasciata da BNA nel 1985 per la quota ‘di competenza' di ### pari a JD 96.250 ed una parte di tale garanzia venne poi inopinatamente escussa, per J.D. 11.250 nel febbraio 1987 (doc. n. 13)” e che andava considerato l'ulteriore credito dell'importo di J.D. 96.250, pari a € 114.578,72, oltre interessi dalla data del rilascio, 6.6.1985 nei confronti di ### lamentava danni causati per l'assunzione della funzione di controgarante, quale propria mandataria, da parte della ### dell'### come confermato alle “pag. 5 e 6 comparsa di costituzione e risposta BNA in primo grado”, e per le garanzie prestate da ### alla committente “(advance, performance ed alla fine, illegittimamente, maintenance)”; esponeva che il ### aveva costituto a favore della ### dell'### il pegno di un libretto di deposito dell'importo di lire 504.054.980, pari a € 260.322,67 (documento n.18) e che, a differenza delle garanzie di advance e performance, era stata indebitamente escussa la garanzia di maintenance per circa 11.000 JD (documento n. 13); che la ### dell'### non aveva adempiuto le obbligazioni contrattuali, avendo rilasciato l'ulteriore garanzia di maintenance a spese dell'esponente, nella consapevolezza delle condotte dei soggetti esteri a suo danno e dell'illiceità delle pretese della committente e di ### deduceva che ciò risultava dalla propria comunicazione inviata il ### a ### S.p.a. e, per conoscenza, a BNA (documento n. 19), che, per evitare escussioni e non compromettere il prestigio internazionale, non si era opposta “alle (pur illegittime) pretese della Cairo”, mentre era noto che il rapporto di mandato tra beneficiario e istituto garante comportava obblighi di protezione a carico del secondo, tenuto a opporre l'exceptio doli, in ipotesi di escussione pretestuosa. 
Circa l'entità del danno risentito per la condotta di #### indicava l'importo del pegno di lire 504.054.980, pari a € 260.322,67, oltre interessi dal 1985, e assumeva che gli importi delle garanzie di advance e di performance, rispettivamente, pari a J.D.135.000 e a J.D. 250.000 presumibilmente erano confluiti nel predetto libretto di pegno, non essendo state escusse, a differenza della garanzia di manteinance, escussa per 11.000 J.D.; chiedeva la liquidazione equitativa del risarcimento del danno in € 100.000 o nella misura ritenuta dovuta e pari all'importo di cui al libretto di pegno, dedotte le commissioni per il rilascio delle garanzie di advance e performance, ma non della garanzia di maintenance, non dovuta.  ### esponeva che, con la polizza n. P/###/### di ### S.p.a., era stato garantito dal rischio di cui all'art. ### per “escussione di fideiussioni, di mancata o ritardata restituzione…di cauzioni, depositi o anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da ### o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di…esecuzione dei lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale” e per “buona esecuzione” ###, nell'importo garantito di J.D. 187.500, quanto per “anticipi ricevuti” ###, nell'importo garantito di J.D.  114.750.” Aggiungeva che non gli era stato restituito alcun importo per la garanzia di advance, mentre quella di performance era stata impropriamente trasformata in garanzia di maintenance, prorogata al 1987 ed escussa “per la minor quota di J.D. 11.250”. 
Esponeva, infine, che ### S.p.a. era stata informata della nota vicenda in ### anche con comunicazione del 28.9.1981, con cui era stato annunciato l'avvio del procedimento di arbitrato presso la ### di ### di ### di cui la destinataria aveva chiesto notizie nel 1984 (documenti n. 21 e 22) ed era tenuta a rifondere all'esponente l'importo di J.D. 114.750, corrispondenti ad €136.391,04, oltre interessi dalla domanda e imprecisate spese delle garanzie di performance e advance. 
La causa, assegnata alla ###, era rimessa al Presidente del Tribunale e assegnata alla ###, con decreto in data ###. 
In data ###, si costituiva in giudizio ### dei ### di ### S.p.a. (già ### dell'### S.p.a. e poi ###, che, richiamate le difese già svolte, contestata la fondatezza della domanda avversaria e chiedeva: “Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie attoree; nel merito, respingere tutte le domande nei confronti della ### dei ### di ### Con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CPA del giudizio.” In particolare, ### S.p.a. eccepiva il giudicato circa la domanda risarcitoria per il rilascio della garanzia di maintenance asseritamente non autorizzato, in base alla sentenza n. 5013-2012, il Tribunale di ####, con cui questa domanda era stata respinta, con statuizione non riformata dalla Corte di Appello di ####, con sentenza 2392 del 18.5.2020, rimasta esente da ulteriore impugnazione (documenti n. 2 e 3); eccepiva l'infondatezza della stessa domanda, stante l'autorizzazione resa da ### con nota del 20.5.1985, indirizzata a ### S.p.a. e a BNA, recante il testo: “il committente… e per esso la ### ha intimato alla ### dell'### la costituzione di un “### Bond”… è nostro dovere quindi chiedervi di autorizzare la ### dell'### a rilasciare la polizza in questione…” ; evidenziava che, nelle conclusioni precisate all'udienza del 27.10.2011 nella causa n. 3793/1988 R.G. e nella conclusioni contenute nell'atto di citazione in appello (n. 5698/2012 R.G.), ### non aveva lamentato alcun danno e aveva affermato che la controgaranzia di maintenance “è stata restituita dalla committente… nel 1985”, senza averne indicato l'escussione, mai avvenuta; eccepiva l'omessa riproposizione della domanda di risarcimento dei danni “asseritamente derivanti dall'‘aver preteso e ottenuto il pagamento dalla ### di commissioni, competenze e spese per detta controgaranzia' [di maintenance]”; eccepiva la novità e inammissibilità della questione concernente la presunta mancata restituzione della garanzia pignoratizia collegata al rilascio di controgaranzie, proposta da ### per la prima volta, con l'atto di citazione in appello, per la quale l'esponente non aveva accettato il contraddittorio (cfr. comparsa di risposta, pag. 6); deduceva di aver instaurato con ### un autonomo contratto di garanzia, svincolato dal contratto di appalto, con cui aveva controgarantito l'impegno assunto da ### verso la parte committente, e negava di essersi obbligata a fornirgli assistenza finanziaria; contestava la sussistenza di responsabilità contrattuale, stante la natura autonoma delle garanzie, e dell'obbligo risarcitorio fatto valere, “tanto più a fronte della modificazione della domanda risarcitoria che introduce un nuovo petitum ed un nuovo thema decidendum conseguenti ai fatti posti a sostegno della nuova pretesa, ciò che non è e non può essere consentito nella presente causa.” A norma dell'art. 168 bis, comma IV, c.p.c., la prima udienza era differita al 19.1.2021. 
In data ###, ### si costituiva in giudizio, eccepiva la prescrizione del diritto azionato, per decorso dei termini di prescrizione quinquennale e decennale, e proponeva la domanda: “Voglia codesto ###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, in via istruttoria, respingere tutte le domande formulate nei confronti di ### in quanto prescritte e, comunque, manifestamente infondate in fatto e diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa. 
Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.” La parte convenuta così riepilogava la vicenda di fatto: “Il tutto ha inizio nel 1978 allorché la J.R.E.E.Co. ### Ltd di ### (di seguito anche solo “J.R.E.E.Co.”) ha indetto un concorso internazionale per la progettazione del complesso commerciale ### in ### (###. 
La progettazione fu aggiudicata alla “###Marjeco” che assunse anche la ### dei ### per conto della Committente.  ###.R.E.E.Co. ha indetto dunque la gara d'appalto internazionale per la costruzione della ### poi aggiudicata alla ### - ### (75% per ### ed il 25% per ### - ####.” La parte convenuta deduceva che ### aveva “denunciato violazioni contrattuali ed inadempienze concernenti esclusivamente gli obblighi del suo partner Trocon”, che sarebbero culminati nella sua estromissione dalla joint venture, ed evidenziava la propria estraneità a questi rapporti; eccepiva il difetto di prova dell'addebito indicato nell'aver “permesso/consentito alla ### di prelevare somme versate alla JV dalla committente a titolo di “advance payment” senza di questo dare riscontro al partner Percoco”[…] “dette somme sarebbero poi state usate dalla ### per rientrare in alcuni finanziamenti-linee di credito, concessi dalla ### a società del ### Hajjar”; eccepiva la genericità della domanda avversaria, ritenuta di natura extracontrattuale, in difetto dell'indicazione di pattuizioni o norme di regolamentazione dell'operatività del conto corrente intestato alla JV e limitata all'affermato concorso dell'esponente con ### nell'impedire a ### di beneficiare delle somme versate in favore della stessa, arrivando alla sua estromissione da questo ambito, con l'ausilio di ### e ### rispettivamente, fornitrice di parte di materiali e attrezzature del ### e legale di ### e procuratore di ### eccepiva il decorso del termine quinquennale di prescrizione a norma dell'art. 2947 c.c., stante l'avvio del giudizio “certamente dopo il quinquennio dall'avveramento dei fatti e delle circostanze oggetto di causa (1978-1980/1988- 2010)” e, in ipotesi di responsabilità contrattuale, eccepiva il decorso dell'ordinario termine decennale di prescrizione, essendo stata evocata in giudizio nel 2010 e il difetto di allegazione e prova di alcun atto interruttivo della prescrizione dall'inadempienza ### al cui rapporto contrattuale l'esponente era estranea; esponeva che il contratto di appalto era stato stipulato l'1.11.1979 da ### e ### il cui accertamento reso dal Tribunale di ### con sentenza n. 5013-2012 era rimasto esente da impugnazione; affermava la propria completa estraneità al rapporto intercorso tra ### e ### e contestava la fondatezza dell'indimostrata domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale. 
Riguardo alla misura del risarcimento richiesto, ### come l'altro istituto di credito, evidenziava che nelle conclusioni precisate all'udienza del 27.10.2011 nella causa civile 3793/1988 R.G. e con l'atto di citazione in appello (n. 5698/2012 R.G.), ### aveva richiesto di dare atto che la controgaranzia di maintenance “è stata restituita dalla committente… nel 1985” senza escussione e conseguente danno, mentre nell'atto di riassunzione del processo aveva sostenuto, ma non provato, che “la maintenance risulta essere stata escussa nella minor somma di 11.000 J.D. circa”. 
Con decreto del 18.2.2021, la presente causa era riassegnata alla ### e il successivo giorno 22 a questo Giudice. 
Con decreto reso il ###, era fissata l'udienza del 23.4.2021.
Con ordinanza del 18.1.2022, era autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### S.p.a., che, citata con atto notificato l'11.5.2022 e si costituiva in data ### e, contestata la ritualità e la fondatezza della domanda avversaria e chiedeva: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione domanda disattese, respingere e rigettare ogni domanda avanzata contro ### S.p.A. perché prescritta, inammissibile e/o improcedibile, nulla e comunque infondata in fatto e in diritto, condannando l'ing. ### ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della medesima ### S.p.A. di una somma da liquidarsi in via equitativa, anche ai sensi dell'ultimo comma della citata norma.” In particolare, ### S.p.a. esponeva che era stata costituita in società per azioni nel 2004, ai sensi del D.L. 269/2003, convertito con L. 326/2003, sicché, da allora, non era rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato; eccepiva l'omessa citazione per chiamata nella causa n. 3793-1988 R.G., il cui atto introduttivo non era stato notificato nel 2007 presso la sede legale, ma presso l'### dello Stato, e irritualmente la Corte d'Appello di ### con la sentenza 2392/2020, aveva affermato: “l'atto di chiamata in causa risulta regolarmente notificato al ### all'epoca ###vi del ### in persona del legale rappresentante pro tempore, presso l'### dello Stato in data 13 marzo 2007”. 
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione, ### S.p.a. esponeva: “2.14. Dopo una lunga vicenda processuale, con sentenza 5013/2012 codesto ill.mo Tribunale: ### statuiva la propria carenza di giurisdizione quanto alle domande dispiegate contro le parti mediorientali, ### quanto a ### riteneva non potesse essere più considerata parte del processo, non essendogli stata notificata l'ultima riassunzione a seguito di interruzione, ### rigettava le domande avanzate da ### nei confronti di ### non rivenendo responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale nella condotta della banca, ### accoglieva parzialmente la domanda di ### condannando ### al pagamento in favore della predetta della somma di 116 milioni di ### 2.15. Gravata detta pronunzia innanzi alla Corte d'Appello di ### quest'ultima - con la sentenza supra menzionata - accoglieva parzialmente l'appello dichiarando la giurisdizione del Tribunale di ### innanzi al quale rimetteva le parti, ed incidenter tantum affermava che ### doveva considerarsi ancora parte del giudizio.” ### S.p.a. evidenziava che, nel riassumere il giudizio, ### tra l'altro, aveva ammesso che le garanzie di advance e di performance non erano state escusse ee la garanzia di maintenance, non assicurata dall'esponente, era stata costituita molto tempo dopo la scadenza della polizza e, per la prima volta, aveva affermato che sarebbe stata escussa per la minor somma di circa 11.000 J.D. e che “### avrebbe assicurato l'eventuale escussione di PB e APB e, poiché all'attore ### non sarebbe mai stato restituito alcun importo relativo all'APB (?), mentre ### il PB sarebbe stato “trasformato” in maintenance bond (?) prorogato al 1987 ed “escusso per la minor somma di J.D.  11250”, ### sarebbe tenuta a rifondere all'attore l'importo “che si limita a J.D. 114.750, corrispondenti ad € 136.391,04, oltre interessi dalla domanda nonché agli interessi e delle spese delle garanzie di performance ed advance”. 
Circa i rapporti contrattuali, ### S.p.a. esponeva che, nel 1979, ### e l'allora ### per l'### del ### all'### (poi ### S.p.A.) avevano sottoscritto una polizza, con cui erano stati assicurati alcuni rischi derivanti dall'appalto di cui in citazione ed era stata garantita “l'escussione di fideiussioni, di mancata o ritardata restituzione - anche a causa di difficoltà di trasferimenti valutari dall'estero - di cauzioni, depositi o anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero, onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da ### o enti esteri, ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati, ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazioni di servizi o di esecuzione di avori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale” (art. 3, lettera D, delle condizioni generali di polizza - di seguito “GCP” - richiamato dalle condizioni particolari di polizza - di seguito “CPP” - documento n. 4); che erano stati assicurati i rischi per le fideiussioni “per buona esecuzione” (cd. garanzia di performance) e per “anticipi ricevuti” (cd garanzia di advance) e le assicurazioni erano state prestate, rispettivamente, sino alle somme massime di J.D. 187.500 e di J.D. 114.750; che, indicata la parte committente dell'appalto nella ### di ### la durata della garanzia era stata pattuita fino all'8.2.1981 per l'### e sino al 23 ottobre 1983 per il PB e, a norma dell'art. 2952 c.c., nella formulazione allora vigente, richiamato all'art.  22 delle condizioni generali di polizza (###, “tutti diritti derivanti dalla presente polizza si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto dell'### o dell'Assicuratore”.  che all'art. 2 bis delle condizioni particolari di polizza (### era stato pattuito: “resta espressamente convenuto fra le parti che l'efficacia della garanzia assicurativa contemplata nella presente polizza è subordinata alla presentazione, da parte dell'### della dichiarazione attestante la data di incasso della quota dovuta in via anticipata”, ma l'attore non aveva allegato o provato tale dichiarazione e la polizza non era divenuta efficace; che, in data ###, l'esponente, vista la lettera con cui l'assicurato aveva comunicato uno slittamento della data di consegna dei lavori, aveva prorogato le fidejussioni a garanzia della buona esecuzione del contratto e degli anticipi ricevuti, rispettivamente, al 25.10.1984 e all'8.2.1983 (documento depositato da ### nei precedenti gradi e dall'esponente - documento n. 5) e, in mancanza di ulteriori proroghe, le garanzie non erano state escusse, né l'assicurato aveva avanzato domanda d'indennizzo nei confronti dell'esponente, che non aveva assicurato il maintenance bond, che, secondo la prospettazione dell'attore, risaliva al 1985, sarebbe scaduto il ### (documento n. 14 del fascicolo ### e sarebbe stato prorogato al 1987.  ### S.p.a. eccepiva la prescrizione del diritto azionato per il decorso del termine annuale previsto dall'art. 2952 c.c., nella formulazione vigente ratione temporis, senza denuncia di alcun sinistro, ed eccepiva il decorso del termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., senza alcuna richiesta d'indennizzo o comunicazione dell'assicurato, prima dell'atto di citazione notificato l'11.5.2022; eccepiva la nullità, inammissibilità e improcedibilità della domanda avversaria, non essendo stata preceduta dalla proposizione di alcuna domanda nella causa iscritta al n. 3793-1988 R.G.  (documento n. 4 di ### dei ### di ### S.p.a. e documento n. 6 di ### S.p.a.) e in difetto dell'evocazione in giudizio con l'atto di riassunzione, essendo stata poi chiamata iussu judicis; eccepiva che, in base alla citazione di terzo del 2007, irritualmente notificata (documento n. 7), emergeva l'omessa proposizione di alcuna domanda concernente il maintenance bond, sicché l'esponente non accettava il contraddittorio circa l'inerente domanda proposta nel presente giudizio, nuova e inammissibile; eccepiva la mancata proposizione di alcun motivo di appello avverso la sentenza n. 5013-2012 dell'intestato tribunale, con cui la domanda dell'attore era stata respinta e l'omessa riassunzione del giudizio nei propri confronti nel termine assegnato dalla Corte d'Appello, non sanata dall'evocazione in giudizio delle altre parti, stante la scindibilità delle domande proposte dall'attore, eccepita la nullità della domanda per difetto di causa petendi, evidenziando che la controparte non aveva enunciato le ragioni relative alla domanda di condanna proposta nei suoi confronti per garanzie non escusse e neppure assicurate, nel caso del maintenance bond, e confermava che non si era verificato alcun sinistro nei termini di polizza, dalla cui appendice del 30 settembre 1982 (documenti n. 4 e 5) risultava che oggetto di copertura erano stati il performance bond e l'advance payment bond, mentre maintenance bond era stato da ### solo il 6 giugno 1985 (documento n. 14 del fascicolo ### dopo la fine dei lavori e dopo lo spirare della ### e il rischio della sua escussione non è mai stato assicurato dall'esponente; eccepiva l'inammissibilità per novità e l'infondatezza l'avversa tesi, non documentata, della “trasformazione” della garanzia per PB in maintenance, che sarebbe intervenuta dopo la scadenza (25 ottobre 1984) della garanzia prestata dall'esponente per il PB, in base a richiesta di ### in data ###, senza alcun accordo con l'assicuratrice; eccepiva l'insussistenza del sinistro da indennizzare e di alcun obbligo restitutorio in forza dell'### che era stato via via ridotto e poi definito a fronte del regolare avanzamento dei lavori con corrispondente maturare dei corrispettivi garantiti dall'### essendo stato affermato nell'atto di riassunzione (pag. 15) che “quanto all'advance (J.D. 135.000) tale controgaranzia è stata legittimamente rilasciata da BNA e gli importi versati dalla Committente a titolo di anticipazione spese sono stati restituiti nel corso dei primi stati di avanzamento dei lavori tanto che la corrispondente garanzia, che avrebbe dovuto esser parimenti via via diminuita, è stata “chiusa” nel marzo del 1981 (cfr. doc. 16)”; eccepiva il difetto di prova circa la regolare esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto “con conseguente venir meno del corrispondente bond (che è stato “chiuso”, per citare l'attore), e con esso dell'assicurazione prestata da ### per cessazione del rischio assicurato”; in subordine, ribadiva che la pretesa parziale escussione (per 11.000 J.D. circa) del predetto ultimo bond, dedotta solo in riassunzione, era inammissibile per la sua novità, mentre nell'atto di appello ### aveva affermato che la controgaranzia del maintenance bond fosse stata estinta senza alcuna escussione; eccepiva la mancata deduzione dei fatti costitutivi della domanda di pagamento di € 136.391,04, osservando che “Le ulteriori - e parimenti temerarie - domande avanzate contro ### nel giudizio N.R.G. 3793/1988 sono state espressamente rinunziate dall'attore, che nelle conclusioni rassegnate nel presente giudizio expressis verbis “limita” (ma si veda supra, secondo motivo, par. 2.6. e segg.) la sua domanda contro ### alla predetta somma di € 136.391,04.” ### S.p.a. chiedeva la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. 
Con la sentenza n. 5013-2012, questo Tribunale ha dato atto che è stato “### ed espletato l'interrogatorio formale del ricorrente in riassunzione #### e dichiarata la stessa parte decaduta dalla prova orale dedotta (v. ordinanza riservata depositata il ###) per mancata indicazione - entro il termine assegnato - dei testimoni che avrebbero dovuto deporre”. 
Concessi termini ex art. 184 c.p.c., prodotta documentazione, svolta consulenza tecnica d'ufficio per conseguire la traduzione in lingua italiana dei documenti espressi in altri idiomi, è stata superata l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio formulata da ### mediante rinnovazione delle operazioni peritali e deposito della relazione tecnica d'ufficio in data ###. 
Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 6.6.2025, con l'assegnazione del termine di complessivi sessanta giorni a norma dell'art. 190 c.p.c. 
La presente sentenza è pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica, come disposto dagli artt. 132 e segg. del ### 19.2.1998, n. 51 e s.m.i. e statuito con la sentenza 5013/2012 resa nel corso del giudizio, passata in giudicato, essendo rimasta esente da impugnazione al riguardo. 
Si premette che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del 12.4.2006; Sez. 1, sentenza n. 1743 del 26.1.2007; 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009; ### 2, sentenza 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015; 16952/2016; 13685/2019; ### 2, ordinanza n. 1080 del 20.1.2020). 
In tema di responsabilità contrattuale, come extracontrattuale, grava sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza del danno del quale domanda la riparazione. Detta prova costituisce il presupposto indispensabile anche per poter procedere a liquidazioni di tipo equitativo (cfr.  civ. n. 7093-2001, n. 9835-1996, n. 11968-2013, n. 8758-2025) e presuppone la descrizione e specificazione, in modo dettagliato, degli elementi della dedotta responsabilità extracontrattuale, ambito nel quale, tra l'altro, grava su chi agisce l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi (fatto illecito, elemento soggettivo, danno e nesso di causalità).  ### ha prodotto, in sede di riassunzione del giudizio, i documenti così elencati: “1) ### 2) ### di appalto; 3) ### con specifica degli importi delle garanzie di performance e advance; 4) ### - ### 5) Addendum contratto ### - ### 6) Lettera garanzia ### 7) ### - ### marzo 1980 e 1981 8) Fatture “consulenza” ### 9) ### 1.9.1981; 10) ### riunione ### aprile 1981; 11) ### 21.2.1985; 12) Annullamento lettera di credito ### 13) ### garanzia maintenance, estensione e parziale escussione della stessa; 14) ### - ### 15) Documentazione arbitrato; 16) ### 17) ### di parte; 18) ### - ### 19) ### - ### 20.5.1985; 20) ### 21) ### - ### 28.9.81; 22) ### - ### 4.9.84”.   ### ha prodotto i propri fascicoli delle precedenti fasi processuali, contenenti documentazione in forma cartacea, che è stata esaminata per la traduzione dei relativi testi in lingua italiana, dal consulente tecnico d'ufficio, il cui svolgimento dell'incarico e la cui formulazione delle conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto correttamente motivate e immuni da vizi logici ed errori di fatto, anche in relazione all'interlocuzione con le parti e si richiama il contenuto della relazione tecnica d'ufficio, anche circa l'indicazione dei documenti esaminati (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del 8.5.2015; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).  ### non ha avanzato alcuna domanda nei confronti del committente l'appalto indicato in citazione e ha abbandonato la domanda proposta nei confronti dell'altra partecipante alla joint venture, ###; la cognizione della domanda in esame presuppone l'accertamento incidentale dell'adempimento delle obbligazioni assunte da ### con il contratto di appalto mediante la joint venture. 
La prova dei fatti costitutivi della sua domanda non è stata fornita, non potendo essere considerata tale la consulenza di parte (documento n. 17), che è una “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. civ. Sez. 3, sentenza n. 259 del 8.1.2013, ivi, Rv. 624510; Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 13902 del 3.6.2013, ivi, Rv. 626469; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 20347 del 24.8.2017; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1614 del 19.1.2022). 
Nella presente fase del processo, è stata implicitamente revocata l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, richiesta dall'attore con le conclusioni precisate in vista dell'udienza del 6.6.2025, circa il quesito formulato nella causa definita con la declinatoria di giurisdizione, in base al principio secondo cui: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. ### del 15.12.2017, ivi, Rv.  647288-01; conf. Cass., Sez. 6-L, ordinanza n. 3130 del 8.2.2011; Cass., Sez. 6-1 civ., ordinanza ### del 15.12.2017; Cass., Sez. 6-L, ordinanza n. 10373 del 12.4.2019).
Si richiama il precitato testo delle conclusioni precisate dall'attore, in vista dell'udienza del 6.6.2025, nei confronti di ### la cui eccezione di prescrizione del diritto azionato è fondata, essendo decorsi i termini di durata quinquennale e decennale, in relazione, rispettivamente, alla domanda per risarcimento del danno extracontrattuale e contrattuale (artt. 2947, comma 1°, e art. 2946 c.c.), poiché l'atto di citazione per chiamata in causa di terzo, rivolta a tale banca, è stato inoltrato il ### per la notificazione presso l'### d'### in ### reca l'avviso di spedizione postale, ma è privo di alcun avviso di ricevimento da parte di questo Ente e della destinataria ### né è stato prodotto alcun altro atto interruttivo dei termini di prescrizione. 
Si osserva, inoltre, che ### ha negato di aver instaurato alcun rapporto contrattuale con ### e, al riguardo, si ravvisa l'assoluto difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, per lesione di alcun diritto di credito. 
Non trova applicazione il criterio previsto dal vigente art. 115 c.p.c., affermato, in precedenza, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., S.U., 23 gennaio 2002, n. 761), è regolato in base alla non contestazione dei fatti indicati da una parte, tali da renderli non necessitanti di prova e va considerato il principio secondo cui: “### di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti.” (Cass., Sez. 3, sentenza n. 3576 del 13.2.2013, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv.  625006-01; conf. Cass., Sez. 3 civ. sentenza n. 14652 del 18.7.2016; Cass. Sez. L, ordinanza n. 87 del 4.1.2019; Cass., Sez. 6-3 civ., ordinanza n. 18074 del 31.8.2020; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza 12064 del 8.5.2023); inoltre, è noto che il principio di non contestazione riguarda le allegazioni, non i documenti prodotti, se non con riguardo alla loro provenienza, e tanto meno la valenza probatoria degli stessi, la cui valutazione, circa i fatti contestati, è riservata al giudice (Cass., Sez. 6-L, ordinanza n. 6606 del 6.4.2016; Cass. Sez. 3 civ., sentenza n. 12748 del 21.6.2016; Cass. Sez. 3 civ., sentenza n. 22055 del 22.9.2017; Cass. Sez. 6-3 civ., ordinanza n. 3306 del 11.2.2020). 
Nella presene causa, ### non ha allegato e provato i fatti costitutivi della domanda per il risarcimento, di natura contrattuale ed extracontrattuale, proposta nei confronti di questo istituto di credito; l'attore ha omesso la necessaria produzione per la cognizione della domanda de qua, non essendo in atti il contratto di apertura del conto corrente bancario indicato dall'attore, che sarebbe stato aperto da ### presso ### per la JV, né i relativi estratti conto periodici, e non ha formulato alcuna istanza di acquisizione dell'inerente documentazione, ai sensi dell'art.  210 c.p.c., e le conclusioni precisate in vista dell'udienza del 6.6.2025 non contengono alcuna ### istanza istruttoria.
Si richiama il precitato testo delle conclusioni precisate dall'attore, in vista dell'udienza del 6.6.2025, nei confronti di ### dei ### di ### S.p.a., che ha prodotto le sentenze 5013-2012 resa da questo Tribunale e la relativa sentenza di appello n. 2392-2020 resa dalla Corte di Appello di ### avverso la quale l'attore non ha proposto ricorso per cassazione, in base alle quali ha formulato l'eccezione di giudicato. 
La domanda indicata al paragrafo a) delle sue conclusioni è stata respinta da questo Tribunale con la sentenza n. 5013-2012, va accolta l'eccezione di giudicato proposta dall'istituto di credito convenuto, poiché, al riguardo, la sentenza della Corte di Appello di ### n. 2392-2020 non ha riformato la pronuncia di primo grado, né l'odierno attore ha proposto ricorso per cassazione. 
Con la sentenza n. 5013-2012, il Tribunale di ### ha statuito: “Le domande, peraltro, sono infondate e devono essere respinte.  ###. ### ha domandato (v. conclusioni formulate all'udienza del 27.10.2011) che la ### dei ### di ### per successione a ### e a ### dell'### per intervenute incorporazioni fosse condannata al risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 100.000,00 in via equitativa, per mancata assistenza finanziaria della ### dell'### nelle attività edificatorie del ### di ### e per il rilascio inautorizzato di controgaranzie di maintenance alla ### e per aver preteso ed ottenuto il pagamento dalla ### di commissioni, competenze e spese per detta controgaranzia. 
Fin dalla prima costituzione, la ### dell'### aveva respinto le avverse pretese, sostenendo che il rapporto giuridico intercorrente fra la ### e la ### era un autonomo contratto di garanzia completamente svincolato dal contratto di appalto con il quale era stato controgarantito l'impegno assunto dalla ### verso il committente ### ed a favore della JV appaltatrice; che l'oggetto garanzia consisteva nella eventuale restituzione degli acconti ricevuti dalla JV. 
In buona sostanza, come è prassi soprattutto nei contratti di appalto per prestazioni da eseguirsi all'estero - per i quali la committente versa al momento della stipula del contratto un congruo acconto - la ditta appaltatrice deve fornire una corrispondente garanzia dell'adempimento delle proprie prestazioni. 
Nel caso in esame tale garanzia era stata fornita dalla ### e doveva essere progressivamente ridotta man mano che venivano approvati gli stati di avanzamento; correlativamente, su richiesta della BNA l'### - nei limiti del 25% di partecipazione alla JV - ha fornito alla banca giordana una controgaranzia a sua volta garantita attraverso la costituzione in pegno del libretto di risparmio al portatore intestato a ### recante un saldo, alla data del 16.10.1978, di £ 210.000.000. (v. doc. 10 fase. ###
Le pretese vantate dalla ### nelle conclusioni cristallizzate all'udienza del 27.10.2011 sono dunque riconducibili ad una responsabilità extracontrattuale della ### responsabilità che, invero, non è dato rilevare. 
Dalla documentazione prodotta, infatti, si evince che la ### dell'### si è impegnata a prestare la garanzia pattuita a semplice richiesta della ### garantita; che l'### non ha mai comunicato impedimenti sopraggiunti all'operatività della garanzia stipulata; che l'### in riscontro alla richiesta di spiegazioni del 4.5.1979 riferita al mancato regolare introito di valuta, rispondeva fornendo le spiegazioni richieste e limitandosi a contestare, il costo della fideiussione; che a riprova della mancata contestazione relativa a presunti comportamenti inadempienti, l'#### ha conferito mandato, in data ###, alla BNA con facoltà di incasso di tutte le somme che dovevano essere a lui corrisposte, tra gli altri, anche in dipendenza dei crediti relativi ai rapporti con la ### e la ### Poiché il rapporto sottostante, dal quale dipenderebbe la presunta responsabilità per 1'avvenuta prestazione delle garanzie nei confronti della ### risulta essere un rapporto svincolato dalle possibili eccezioni nei confronti del soggetto garantito; e poiché dalle emergenze processuali non risulta che siano mai state partecipate alla banca garante contestazioni rispetto al rapporto sottostante con la ### si ritiene che la domanda per risarcimento extracontrattuale debba essere respinta. 
Analoga sorte deve essere riservata anche alla domanda relativa ad inadempimento contrattuale, riconducibile, a mente della prospettazione articolata negli scritti difensivi e nelle conclusioni formulate, esclusivamente alla misura delle commissioni imposte per la fideiussione: al riguardo vale solo la pena di rilevare che dal tenore della lettera del 20 maggio 1979 a firma I.### non emerge una violazione degli accordi contrattuali pregressi, ma soltanto una contestazione dell'entità delle commissioni e degli interessi a suo tempo pattuite, contestazione avanzata a seguito di raffronto con le possibili condizioni di altre banche ( v. doc. 10 V° fascicolo). 
In relazione a ciò nessuna violazione contrattuale può dunque essere configurata. 
Ne consegue che la domanda nei confronti del ### dei ### di ### banca incorporante la ### che aveva incorporato a sua volta la B.N.A. deve essere respinta. 
Da ciò deriva che detta statuizione debba essere estesa anche alle ragioni prospettate dalla ### srl in qualità di mandataria della ### quale successore a titolo particolare (v. documentazione prodotta dalla ### dei crediti del ### dei ### di ###” ### non ha proposto la domanda indicata al paragrafo b) delle conclusioni precitate nel corso della causa civile definita da questo Tribunale con la suindicata sentenza n. 5013-2012 e l'ha formulata, per la prima volta, con l'atto di appello, enunciando la domanda su cui ### S.p.a. non ha accettato il contraddittorio, e ha formulato l'eccezione d'inammissibilità per novità della domanda. 
Questa eccezione è fondata, poiché la domanda in parola si fonda su ragioni di fatto e giuridiche non formulate in precedenza e va considerato il principio di diritto secondo cui: “Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della ‘causa petendi' quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. Pertanto, in fattispecie concernente la cessione a riscatto di un alloggio dell'ex ### alleato di ### non si ha domanda nuova allorché - fermi tra il primo ed il secondo grado del processo i fatti costitutivi della pretesa azionata e le ragioni giuridiche ad essi ancorate (posizione giuridica del precedente assegnatario, decesso di quest'ultimo, qualità ereditaria dell'attore, diritto al trasferimento) - l'attore si sia limitato, in appello, a dedurre di non voler far valere un diritto ereditario (subentro al "de cuius" nella proprietà dell'immobile già riscattato), ma di esercitare il riscatto come diritto proprio, atteso che tale circostanza non introduce un nuovo tema d'indagine rispetto a quelli già allegati in primo grado, ma involge una questione di qualificazione.” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 15408 del 15.10.2003, C.E.D. Corte di cassazione, Rv. 567461-01; conf. Cass., Sez. L, sentenze n. 15101 del 10.9.2012 e n. 15506 del 23.7.2015). 
Per conseguenza, va dichiarata l'infondatezza della domanda proposta dall'attore, né sussiste il diritto fatto valere per conseguire lo svincolo della somma versata su un libretto di deposito costituito in pegno, non essendo stata prodotta, oltre la copia dell'originario libretto di deposito, alcuna documentazione formata dall'istituto di credito e comprovante l'attuale esistenza del pegno e l'entità della somma di denaro il cui libretto di deposito è stato vincolato in pegno. 
La domanda proposta da ### nei confronti di ### S.p.a. è inammissibile, essendo stata formulata con “### di citazione per chiama in causa di terzo” inoltrato, presso l'### della Corte di Appello di ### il ###, in vista dell'udienza del 15.5.2007, per la notificazione allo “### per i ### del ### in persona del ### pro tempore domiciliat ###### ed elettivamente presso l'### dello Stato in via dei ### n. 12” (così la richiesta di notificazione), ed è stato notificato in pari data allo “###vi del ### in pers. Lrpt. Do. ###. Gen. Stato” in ### Via dei ### n. 12, “a mani di ### impiegata incaricata” (relazione di notificazione). 
Orbene, ### - ### per l'### del ### all'### - ente pubblico istituito con legge 24 maggio 1977, n. 227, intitolata “### sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale”, è stato trasformato nell'### per i ### del ### (###, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, D.L.vo 31 marzo 1998, n. 143, intitolato “### in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ### è stato trasformato in ### S.p.a., ai sensi dell'art. 6 del D.L.n. 30 settembre 2003, n. 269, intitolato “### urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, il cui articolo 6, comma 15, prevede: “Per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato, la ### S.p.a. può avvalersi dell'### dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'### dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.” Orbene, la facoltà attribuita dalla legge a ### S.p.a. di avvalersi dell'### dello Stato per la rappresentanza e difesa in giudizio non comporta l'esistenza e validità dell'evocazione in giudizio di ### S.p.a. mediante la notificazione dell'atto di citazione presso la sede dell'### dello Stato, che estranea alla sua sede legale. 
Per conseguenza la citazione in giudizio di ### S.p.a. effettuata presso l'### generale dello Stato nel 2007 è affetta da nullità e, non essendo stata seguita dalla sua costituzione, non ha comportato la sanatoria del vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione (cfr. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 18306 del 30.8.2007; Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 6841 del 29.7.1996).  ### S.p.a. ha ricevuto, per la prima volta, la notificazione dell'atto di chiamata in causa l'11.5.2022, quando era ormai prescritto ogni diritto di credito azionato nei suoi confronti per decorso dei termini previsti dall'art. 2952 c.c., in difetto di alcuna denuncia di sinistro, e per decorso del termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., senza alcuna richiesta d'indennizzo o comunicazione dell'assicurato, prima dell'atto di citazione notificato l'11.5.2022. 
Il rigetto delle domande dell'attore non vale, di per sé, a giustificare la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., non configurandosi, per ciò solo, la temerarietà e pretestuosità della lite, né non risulta assolto dalla parte istante l'onere della prova in ordine all'esistenza ed all'entità del danno sofferto a causa della temerarietà della lite, non essendo tali elementi in concreto desumibili dagli atti di causa e, pertanto, la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere disattesa. 
Al rigetto della domanda proposta da ### seguono le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali, che si liquidano a favore delle altre parti costituite, in base al valore della controversia, all'attività difensiva svolta con istruttoria documentale, secondo i criteri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, entrato in vigore il ###.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, respinge le domande proposte da ### nei confronti di ### dei ### di ### S.p.a., ### e ### S.p.a., di cui all'atto di riassunzione del processo notificato il ###; condanna ### a rifondere ### dei ### di ### S.p.a., ### e ### S.p.a. le spese processuali, che liquida, a favore di ciascuna società, nella complessiva somma di 39.000,00 (7.800 fase di studio, 5.200 fase introduttiva, 12.000 fase di trattazione e istruttoria, 14.000 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.  ### 11.12.2025

causa n. 46122/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Daniela Gaetano

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4438/2025 del 16-12-2025

... del D.Lvo 206 del 2005, applicabile alle vicende di responsabilità medica in seguito all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012 n. 189 (cd. legge Balduzzi) che ha disposto l'applicazione, nelle controversie concernenti la responsabilità contrattuale od extracontrattuale per esercizio della professione sanitaria, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le ### elaborate in base agli artt. 138 e 139 del ### parametri di liquidazione del danno non patrimoniale peraltro confermati anche dalla successiva legge 8.3.2017 n. 24 (cd. ###). Pertanto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento dei fatti (anni 66) e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo alle conclusioni della C.T.U., il danno subito dall'attrice può essere così equitativamente liquidato: - gg. 21 di ITT al 100% → € 1.179,78 - gg. 20 di ITP al 75% → € 842,70 ### di ### R.G. 11158/2022 - gg. 40 di ITP al 25% → € 561,80 - danno biologico permanente al 7,5% → € 10.439,41 Pertanto, va (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di ###.G. 11158/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### in composizione monocratica e nella persona del dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11158/2021 avente ad oggetto “responsabilità in ambito sanitario” e pendente TRA ### rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### D'### e dall'avv. ### D'### presso il cui studio, sito in ### in ### alla via F.lli Maristi n. 48, è elettivamente domiciliat ###persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. ### elettivamente domiciliata presso la sede ###Frattamaggiore, alla via ### n. 27 ### note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 26.6.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. ### di ### R.G. 11158/2022 RAGIONI IN FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ### deduceva: di essersi recata in data ###, a seguito di una caduta accidentale, presso il P.O. ### di ### in ### dove le era stata diagnosticata una frattura mediale del collo del femore destro; che in data ### era stata sottoposta ad un intervento chirurgico con cui le era stata inserita una protesi totale dell'anca ed una settimana dopo era stata dimessa dalla struttura; che in data ### gli esiti una radiografia del femore eseguita presso il medesimo nosocomio aveva evidenziato la presenza di artroprotesi completa coxo-femorale, indicativa di una lussazione della testa femorale supero laterale; che tale situazione aveva dunque reso necessaria la sua sottoposizione ad un secondo intervento chirurgico che veniva eseguito il ###; che, con tale intervento, i sanitari avevano proceduto all'asportazione del cotile perché mobilizzato e le avevano quindi impiantato un cotile in tantalio fissato con due viti; che dopo tutta una serie di controlli, nell'agosto del 2020, le era stata riscontrata una “dismetria di bacino con minus a sinistra di 1 cm”; che, a seguito di ulteriori esami strumentali, era stata accertata una sua condizione di zoppia; che dal contenuto delle cartelle cliniche era emersa tutta una serie di comportamenti assunti dai sanitari caratterizzati da particolare negligenza ed imperizia; che, infatti, la lussazione della protesi dell'anca - che aveva reso necessario il secondo intervento chirurgico - era stata diretta conseguenza dell'inserimento di un impianto cotile di dimensioni non adeguate ad alloggiare il mezzo protesico; che da tale problematica era scaturito il suo impedimento a deambulare e ad effettuare un trattamento riabilitativo adeguato, rendendo così più difficile il suo recupero; di avere pertanto diritto al risarcimento del danno non patrimoniale che, in ragione della quantificazione di danno biologico operata nella perizia redatta dal proprio consulente tecnico dott. ### ammontava ad € 36.489,00. 
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, previo accertamento della responsabilità civile dell'### 2 ### questa venisse condannata al risarcimento del pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale da lei patito, quantificato in € 36.489,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché al ristoro del danno esistenziale subito. 
Si costituiva l'### 2 ### che, contestando la fondatezza delle argomentazioni sostenute dall'attrice, assumeva: la nullità della domanda, nell'ambito della quale non ### di ### R.G. 11158/2022 erano individuabili i fatti posti a fondamento della pretesa ed il loro nesso causale con il lamentato danno; che alcuna prova l'attrice aveva dato circa la presunta violazione, da parte dei sanitari, dei doveri di diligenza e perizia e che il peggioramento del proprio stato di salute fosse effettivamente correlato alla condotta dei medici; che dalla documentazione sanitaria si ricavava chiaramente un corretto posizionamento delle componenti protesiche e che il secondo intervento chirurgico si era reso necessario per la mancata osteointegrazione, in alcun modo prevedibile e prevenibile e certamente non dipendente dalle modalità esecutive della prima operazione; che, pertanto, alcun addebito poteva essere ascritto ai sanitari del P.O. di ### Ciò posto, concludeva per l'integrale rigetto della domanda. 
La causa veniva istruita mediante espletamento di una C.T.U. medico legale. All'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 30.6.2025. 
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che si vanno ad indicare. 
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva ( Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere a pieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo la convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese; pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado - come ha concretamente fatto - di esplicare tutte le proprie difese nel merito. 
In via ulteriormente preliminare, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità rappresentata dal previo esperimento della mediazione di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, conclusasi con esito negativo per la mancata partecipazione dell'### 2 ### Passando all'esame del merito, la vicenda attiene all'accertamento dell'eventuale responsabilità della Asl convenuta per la non corretta esecuzione dell'intervento artoplastica con artroprotesi di anca destra, da cui sarebbero derivati per la sig.ra ### danni alla salute di carattere temporaneo e permanente. ### di ### R.G. 11158/2022 Prima di esaminare il merito della questione, occorre chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria. 
Come noto, l'ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha portato pacificamente la giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale. 
Si sono tuttavia registrati nel corso degli anni diversi orientamenti in merito alla ripartizione dell'onere probatorio. 
La Cassazione ha precisato a ### che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr. Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008). 
Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che “nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 30/09/2014). 
Successivamente è stato tuttavia specificato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato ### di ### R.G. 11158/2022 determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. Civ., Sez. 3 -, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017). 
Tale indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza successiva: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la CTU espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo; Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018). 
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". 
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per ### di ### R.G. 11158/2022 converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 08/07/2010). 
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133). 
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass. civ. n. 16123/2010). 
Ciò posto, quindi, occorre stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei sanitari che avevano avuto in cura l'attrice e l'evento lesivo, rappresentato, secondo la prospettazione attorea, nelle conseguenze derivate dal non corretto posizionamento della protesi all'anca nel corso del primo intervento chirurgico; b) se la condotta del personale medico sia stata conforme alle “leges artis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.  ### del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”. 
Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logicorazionale. 
Chiarito quanto sopra in linea generale, si può procedere ora all'esame del caso di specie. ### di ### R.G. 11158/2022 Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e sottoposta ai consulenti tecnici nominati e sulla base delle osservazioni di questi ultimi, la vicenda sanitaria può essere ricostruita nei termini che seguono. 
In data ###, a seguito di una caduta accidentale in ambiente domestico, ### riportava una frattura mediale al collo del femore a destra. Giungeva quindi presso il P.O. ### di ### in ### ove veniva ricoverata in U.O.C. di Ortopedia e ### e, quindi, sottoposta ad intervento chirurgico di artroplastica con artroprotesi di anca destra il ###. Dimessa il ###, in ambiente domestico dava inizio ad un periodo di fisiochinesiterapia, nel corso del quale, a seguito di anomala dolenzia, si rendeva opportuna l'anticipazione dell'esame radiografico di controllo, che veniva eseguito presso l'### di ### il ### e che faceva rilevare la lussazione della protesi dell'anca. A questo punto diveniva necessario un nuovo ricovero e la sottoposizione della paziente ad un intervento chirurgico di revisione del cotile mobilizzato e di sua sostituzione con uno in tantalio munito di inserto in polietilene a ritenzione e sostituzione della testina femorale in ceramica. 
I consulenti tecnici incaricati, dott. ### e dott. ### hanno riscontrato taluni profili di responsabilità del personale sanitario dell'### In particolare gli ausiliari, in relazione al primo intervento chirurgico del 23.10.2019, hanno ritenuto corretto l'operato dei sanitari per quanto riguarda le indicazioni terapeutiche e la scelta dei materiali utilizzati; ne hanno però censurato la condotta con riguardo al posizionamento della protesi, rilevando che “il cotile, in presenza di un acetabolo normale, risulta sostanzialmente non ben orientato, in quanto posizionato secondo un'inclinazione di gran lunga superiore ai normali 45 gradi sulla linea basale; inoltre, non risulta rispettato l'off-set” (cfr. pag. 17 della C.T.U.). 
A parere dei consulenti, tale non corretto posizionamento del cotile protesico sarebbe verosimilmente stata la causa della lussazione della protesi insorta a distanza di circa un mese dall'intervento, problematica che aveva quindi reso necessario sottoporre la paziente ad una seconda operazione (“la lussazione della protesi di anca, insorta dopo il primo intervento chirurgico, a distanza di circa un mese, è riconducibile verosimilmente ad un posizionamento non ben corretto sul piano spaziale del cotile protesico ed al mancato rispetto dell'off-set, elementi che insieme ad una possibile insufficiente stabilità primaria ### di ### R.G. 11158/2022 della componente cotiloidea o, meno possibilmente, a mancata osteointegrazione a livello dell'interfaccia osso ospite - protesi, hanno contribuito alla mobilizzazione del cotile protesico, determino l'evento lussativo; senza, peraltro, tralasciare un sottodimensionamento del cotile protesico, giustificato dalla sostituzione di quest'ultimo con un cotile di diametro maggiore, nel corso del secondo intervento chirurgico di revisione” - cfr. pagg. 17 e 18 della C.T.U.).  ### fa proprie le conclusioni contenute dei ###. Non vi sono infatti motivi per disattendere le risultanze peritali. 
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. 
Le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale appaiono condivisibili in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e vizi giuridici. 
In particolare, il collegio peritale ha compiutamente motivato le proprie conclusioni anche fornendo risposte esaustive e puntuali ai rilievi critici sollevati durante le operazioni peritali dai consulenti incaricati dall'### Con riguardo al posizionamento del cotile, gli ausiliari hanno evidenziato come dall'esame radiografico postoperatorio si poteva chiaramente evincere un angolo di inclinazione del cotile protesico di circa 52,2°, superiore quindi ai 50°, da intendersi come area cd. di sicurezza. 
Il collegio ha poi escluso che dalla cartella clinica della paziente potessero ricavarsi elementi univoci che ricollegassero ad un evento traumatico la causa della lussazione. 
Infatti, se era vero che il referto del secondo accesso al pronto soccorso faceva riferimento ad un incidente domestico, al tempo stesso si leggeva nella cartella clinica che il medico accertante asseriva di non saper precisare il motivo della lussazione. Pertanto, appare plausibile sostenere che con il richiamo all'incidente domestico fosse stato inserito un ### di ### R.G. 11158/2022 mero riferimento alla causa che aveva in origine provocato la frattura del femore. Inoltre, il fatto che l'evento lussativo si fosse manifestato a distanza di un solo mese dal primo intervento doveva fare escludere che la sua causa fosse la mancata osteointegrazione atteso che, secondo la letteratura scientifica internazionale, occorrevano due mesi e mezzo o tre per il completamento di tale processo. 
Pertanto, il collegio peritale, con argomentazioni logiche e del tutto convincenti, ha ritenuto, secondo una valutazione ancorata al criterio del più probabile che non, che la causa della lussazione dell'anca fosse da individuarsi nel non corretto posizionamento del cotile protesico e del mancato rispetto dell'off-set. 
Con riferimento ai danni, oltre a quelli emergenti dalla documentazione sanitaria, il collegio ha avuto modo di rilevare, da un esame obiettivo della paziente, “un deficit di recupero anatomo-funzionale dell'arto con riduzione dei movimenti esplorabili, zoppia ed ipotonomiotrofia”. 
Passando a quantificare monetariamente le voci di danno si dà atto che le stesse vanno circoscritte al danno non patrimoniale per la lesione all'integrità fisica quali inabilità temporanea e postumi permanenti da considerare esclusivamente nell'ambito del danno biologico. 
Appare opportuno premettere, in diritto, che, com'è noto si definisce danno biologico la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona e che costante e consolidata giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, ha elaborato il concetto di tale lesione specificando che questa è quella in sé e per sé considerata in quanto incidente sulle molteplici manifestazioni della vita umana rilevanti sul piano biologico, sociale, culturale ed estetico. 
Nel caso di specie secondo i ### il danno biologico temporaneo iatrogeno è stimabile in 21 giorni di inabilità temporanea totale, più ulteriori 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% e 40 giorni di invalidità temporanea al 25%, rispetto a quanto sarebbe stato prevedibile per un intervento iniziale ben eseguito e privo di complicazioni; l'inabilità si è esercitata in pari misura su tutte le attività della vita quotidiana. 
Il collegio peritale ha stimato un danno biologico permanente iatrogeno nel 7-8%. 
Il danno accertato appartiene alla categoria del danno differenziale, da liquidare sulla base del principio confermato dalla Suprema Corte in una delle sentenze del cosiddetto decalogo del novembre 2019 (la numero 28986) in base al quale, di eventuali malattie ### di ### R.G. 11158/2022 preesistenti che hanno contribuito alla lesione finale della salute (il c.d. "danno differenziale") si debba tenere conto a fini risarcitori non mediante la detrazione dei punti di invalidità permanente pregressa (o comunque ipotizzabile come evoluta in base alla patologie pregresse) dal grado percentuale di invalidità permanente completa e comprensiva riscontrata in corpo al momento dell'accertamento, bensì operando al momento della liquidazione, monetizzando i punti percentuali di invalidità complessiva finale accertata e quelli dell'invalidità teoricamente preesistente e che si può ipotizzare sarebbe stata presente in caso di assenza dell'illecito e sottraendo l'una dall'altra entità. 
In altre parole, in presenza di postumi permanenti anteriori all'errata prestazione sanitaria o che comunque sarebbero oggettivamente residuati in caso di intervento correttamente operato e in assenza di eventi avversi, che si trovano in rapporto di concorrenza coi postumi permanenti causati da quest'ultima, l'importo monetario corrispondente al danno alla salute provocato da colpa medica consiste nello scarto fra le conseguenze complessivamente patite dalla parte lesa e le più lievi conseguenze che la stessa avrebbe comunque dovuto tollerare a causa della sua patologia pregressa se l'errore medico non si fosse verificato. 
Per la liquidazione del danno deve farsi ricorso anche nella presente vicenda ai parametri per la liquidazione delle cd. lesioni micropermanenti previsto all'art. 139 del D.Lvo 206 del 2005, applicabile alle vicende di responsabilità medica in seguito all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012 n. 189 (cd. legge Balduzzi) che ha disposto l'applicazione, nelle controversie concernenti la responsabilità contrattuale od extracontrattuale per esercizio della professione sanitaria, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le ### elaborate in base agli artt. 138 e 139 del ### parametri di liquidazione del danno non patrimoniale peraltro confermati anche dalla successiva legge 8.3.2017 n. 24 (cd. ###). 
Pertanto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento dei fatti (anni 66) e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo alle conclusioni della C.T.U., il danno subito dall'attrice può essere così equitativamente liquidato: - gg. 21 di ITT al 100% → € 1.179,78 - gg. 20 di ITP al 75% → € 842,70 ### di ### R.G. 11158/2022 - gg. 40 di ITP al 25% → € 561,80 - danno biologico permanente al 7,5% → € 10.439,41 Pertanto, va stimato in € 2.584,28 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in € 10.439,41 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 13.023,69. 
Con riferimento al danno morale, la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medicolegale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022). Nel caso di specie tale voce di danno non ha avuto adeguato riscontro istruttorio e non può pertanto essere risarcita. 
Inoltre, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata. 
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” ( in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018). 
Nella specie, in relazione alle lesioni subite dall'attrice, non è stata provata la sussistenza di conseguenze dannose che non siano quelle di cui la relazione medica ha tenuto conto, ### di ### R.G. 11158/2022 poiché tutti i pregiudizi dinamico-relazionali ordinariamente derivanti dalla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo sono da ritenersi debitamente e congruamente inglobati nella valutazione del danno biologico. 
Non risultano poi prodotte in giudizio ricevute o fatture per spese mediche, sicché in assenza di idonea documentazione comprovante gli esborsi effettivamente sostenuti, la relativa voce di danno patrimoniale non può essere risarcita. 
Pertanto, il ### in applicazione dei parametri normativi sopra menzionati, ritiene di quantificare il risarcimento dovuto per il danno non patrimoniale nella somma di € 13.023,69. 
Tale somma è liquidata all'attualità. Quindi, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario. 
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art. 1224 comma 1 c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 comma 2 c.c. Quindi, non avendo fornito parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (ottobre 2019), e rivalutato anno per anno secondo gli indici ### un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (#### nel periodo di riferimento. 
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022 in relazione al valore della controversia determinato in base al decisum - rientrante quindi nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 -, ed all'attività concretamente esercitata dai ### di ### R.G. 11158/2022 difensori per la parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M.). 
Le spese di C.T.U., già liquidate come da separato decreto, vanno infine definitivamente poste a carico dell'Asl convenuta. 
Va, infine, osservato che, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010, il Giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5 (vale a dire nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, come nella ipotesi in esame), non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Ne consegue che solo la sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge, dovendo, peraltro, la relativa circostanza essere adeguatamente provata da chi la invoca. 
Nel caso di specie l'Asl convenuta non ha allegato alcuna giustificazione alla sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione (così come attestato dal relativo verbale negativo in atti), conseguendo a ciò la condanna della medesima parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, con l'ulteriore specificazione che trattasi non del contributo in concreto versato (che in ipotesi potrebbe anche essere inferiore a quello previsto per legge), ma di quello effettivamente dovuto, cosicché non è possibile in questa sede procedere alla determinazione della sua quantificazione, posto che la liquidazione del dovuto spetta al funzionario di ### P.Q.M.  ### in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: • condanna l'### 2 ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 13.023,69, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva; • condanna l'### 2 ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ### delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per ### di ### R.G. 11158/2022 esborsi ed € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione agli avv.ti ### D'### e ### D'### dichiaratisi antistatari; • pone definitivamente a carico dell'### 2 ### in persona del legale rappresentante p.t., le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto; • condanna, ex art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010, la convenuta ### 2 ### al versamento in favore dell'### di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio. 
Così deciso in ### in data ### IL GIUDICE dott.

causa n. 11158/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Alfredo Maffei

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