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Corte di Cassazione, Sentenza n. 31164/2025 del 28-11-2025

... dell'art. 2051 c.c.) - avrebbe erroneamente esc luso la responsabilità della ditta subconduttrice per i danni all'appartamento confinante. Sottolinea che l'incendio era partito all'interno dei locali che il ### aveva in uso, ma che l'immobile che aveva subito i danni (da essa indennizzati e per i quali essa si è surrogata nei diritti del proprio assicurato) era (non quello sublocato dal ### ma) un immobile confinante. Osserva che la corte territoriale avrebbe dovuto applicare (non i principi in materia di perdita o deterioramento della cosa locata di cui all'art. 1588 c.c. , ma) l'art. 2051 c.c.: i n altr i termini, secondo la compagnia ### il diritto cui la stessa si è surrogata non deriva dai contratti di locazione (o sublocazione) stipulati fra le parti, ma dalla responsabilità extracontrattuale prevista dall'articolo 2051 c.c. a carico di ### titolare dell'impresa individuale ### e ### nel la sua qualità di custode dell 'immobile da dove so no scaturite le fiamme, che avevano poi danneggiato l'immobile vicino. Con la conseguenza che il ### per essere mandato esente da re sponsabilità, avrebbe dovuto dare prova positiva, concreta e certa, del fatto del terzo, anche non indi viduato, (leggi tutto)...

testo integrale

rimasto ignoto. Omessa pronuncia su domanda restitutoria. 
Ud pu 19/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6550/2024 R.G. proposto da: ### S.P.A., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente ### nella persona del legale rappresentante in atti indic ato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente successivo -resistente al ricorso ### -resistente al ricorso #### quale titolare della ditta individuale #### E ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliata per legge; -ricorrente successivo -resistente al ricorso ### nonché contro #### e ### -intimati avverso la SENTENZA della CORTE ### di MILANO n. 81/2024 depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ud ienza del 19/11/2025 dal ### udito il ### nella persona del ### VITIELLO, che, richiamate le conclu sioni scritte, ha chiesto l'accoglimento del ricorso della soci età assicuratrice A, nonché la declaratoria di inammissibilità dei restanti due ricorsi; uditi i Difensori delle parti, che hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive richieste.  ### 1. La vicenda riguarda l'incendio divampato il 23 luglio 2018 in un immobile, situato a ### erno, di proprietà di ### e ### e condotto in locazione da ### In data 10 lugl io 2018, quest'ultima sublocò l'immobile all'impresa individuale Ros so ### (### di ### il quale intendeva avviare un'attività di pizzeria d'asporto.  ### stipul ò con ### S.p.A. una polizza assicurativa commerciale in vigore d al 16 luglio 2018 per l'attività imprenditoriale. In pari data avvenne l'immissione della subconduttrice nel possesso dell'immobile. 
Pochi giorni dopo la stipula della polizza, precisamente il 23 luglio 2018, scoppiò un incendio all'interno del locale, causando ingenti danni 3 sia all'immobile sublocato ### che ai diversi immobili adiacenti (anch'essi di proprietà dei coniugi ###. 
Il 31 luglio 2018 la conduttrice ### e il subconduttore ### sottoscrissero un accordo per la risoluzione consensuale e immediata del contratto di sublocazione, senza alcun corrispettivo a carico del conduttore. 
Il 10 gennaio 2019 la compagnia ### ricevuta la denuncia di sinistro, respinse la richiesta di indennizzo sul presupposto dell'inoperatività della polizza (ex art. 1892 c.c.), in quanto l'intercorso contratto assicurativo sarebbe stato inficiato dalle dichiarazioni inesatte e non veriti ere sul rischio assicurato che erano state fornite dal ### titolare della impresa individuale ### al momento della stipula.  ### sosteneva che il ### aveva assicurato un rischio (attività di pizzeria con 5 dipendenti) che non era affatto in essere, poiché il locale era inagibi le e mancavano elementi essenzia li (es. canna fumaria, impianto di riscaldamento) per l'apertura del locale. 
Nel frattempo, ### S.p.A. - in forza di polizza a garanzia dei rischi da incendio in relazione a danni all'immobile confinante con quello oggetto di in cendio - corrispose ai propri assicurati una somma pari ad euro € 25.150,00.  2. I proprietari (#### A.) e la conduttrice (### C.) convenivano in giudizio RAF dinanzi al Tribunale di Monza per il risarcimento dei danni.  ### si c ostitui va, negan do la propria responsabilità (sostenendo che l'incendio non era imputabile a sua condotta negligente) e chiedeva di essere manlevato da ### Egli avanzava anche una domanda riconvenzionale contro ### per ottenere l'indennizzo dei danni subiti dalla pizzeria.  ### interveniva volontariamente per esercitare azione di surroga ex art. 1916 contro il ### in relazione alle somme corrisposte ai propri assicurati. 4 ### ribunale disponeva una co nsulenza tecnica d'ufficio per accertare la natura del l'incendio (dolosa, colposa o fortui ta) e la quantificazione dei danni. 
La c.t.u. acclarava che l'incendio era di natura dolosa. 
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 73/2021: - accoglieva la domanda di indennizzo del ### contro ### rigettando l'eccezione di inoperatività della polizza; - riconosceva l'incendio come caso fo rtuito (fatto del terz o), escludendo la responsabilità del ### nei confronti dei proprietari e della locatrice; - rigettava, di conseguenza, la domanda di surroga di ### contro il ### - condannava ### a rifondere le spese di lite al ### e ripartiva le spese della espletata c.t.u. ponendole a carico degli attori per ¼ e delle altre tre parti per ¼ ciascuna.  ### proponeva appello principale , lamentando l'errore del Tribunale nel rigettare l'eccezione di inoper atività della polizza (ex art. 1892 c.c.) e l'eccezione relativa all'esagerazione dolosa del danno (ex art. 35 CGA).  ### proponeva appello incidentale, contestando la sussistenza del caso fortuit o e la conseguente esclusione della responsabilità del ### ex art. 2051 ### si costituiva nel giudizio di impugnazione, chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli. 
Gli attori in primo grado non si costituivano.  ### il giudi zio di appello, ### produceva nuova documentazione, inclusi gli atti di un procedimento penale a carico del ### per frode assicurativa. 
La stessa compagnia ### avendo dovuto dare esecuzione alla sentenza di primo grado, formulava in appello una domanda di restituzione degli importi versati al ### 5 La Corte d'appello di Milano con sentenza n. 81/2024: - accoglieva l'appello principale di ### - dichiarava l'inoperatività della polizza assicurativa ex art. 1892 c.c., ritenendo che ### avesse reso dichiarazioni inesatte e non veritiere sul rischio (assicurando un'attività non ancora in essere, per la quale mancavano opere necessarie e che sarebbe stata avviata dopo mesi e, comunque, non a breve); e osservava anche che il ### con colpa grave, aveva incrementato il danno richiesto, dichiarando la presenza di cose inesistenti (ex art. 35 CGA); - rigettava la domanda di indennizzo avanzata dal ### - rigettava l'appello incidentale di ### confermando che l'incendio doloso da parte di un terzo costituiva prova liberatoria per il custode (### ex art. 2051 c.c. (caso fortuito); - condannava il ### al pagamento delle spese di lite dei due gradi a favore di ### - condannava ### a rifondere al ### il 50% delle spese di lite dei due gradi di giudizio.  3. Avverso la sentenza della Corte d'appello n. 81/2024 sono stati proposti tre separati ricorsi. Precisamente: - ha proposto ricorso (notificato il ###, ma depositato per primo, il ###/2024) la compagnia ### contro il rigetto del suo appello incidentale, insistendo sulla responsabilità del ### ex art.  2051 c.c. (primo motivo) e lamentando l'errore della corte di merito nell'averla condannata alle spese di primo grado (vizio di ultrapetizione: secondo motivo); - ha proposto ricorso (notificato anch'esso il ###, ma con deposito perfezionatosi s olo il ### ) la compagn ia ### pur vittoriosa nel giudizio di appello, con un u nico motivo, di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sulla domanda di restituzione delle somme versate a RAF in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado; 6 - ha proposto ricorso (notificato per primo, in data ###, ma con deposito perfezionatosi per ultimo, solo in data ###) il ### contro l'accoglimento dell'appello principale di ### contestando, con unico motivo, l'inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c. e la sussistenza di esagerazione dolosa del danno. 
La compagnia ### ha resistito con distinti cont roricors i nei confronti sia del ricorso proposto dal ### che nei confronti del primo dei due motivi di ricorso proposto dalla compagnia #### ha resistito con controricorso ad entrambi i motivi del ricorso della compagnia ### Nessun controricorso è stato depositato dalla compagnia #### uratore ### ha rassegnato co nclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibili sia il ricorso proposto dal ### che il ricorso propos to dalla compagnia ### e chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dalla compagnia #### della compagnia ### ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preli minarmente va dato atto che il ricors o proposto dall a compagnia ### è stato iscritto in data 22 marzo 2024, mentre i ricorsi proposti dalla ### e dal ### sono stati iscritti in data 28 marzo 2024. Ne consegue che i ricorsi ### e ### vanno qualificati successivi al ricorso ### e, pertanto, incidentali rispetto a quello. E va esclusa qualsiasi alterità soggettiva tra ### e la sua impresa (non “ditta”, tanto riferendosi al solo segno distintivo della prima) “### o ### e Fantasia”, come pure qualunque soggettività di quest'ultima, separata dal suo titolare.  2. Semp re in via preliminare, vanno dichiarate in fondate entrambe le eccez ioni so llevate dalla compagnia ### in sede di controricorso al ricorso del ### e in sede di controricorso al ricorso della compagnia ### 7 2.1. Infondata è l'eccezione di <<improcedibilità/inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio - nullità della notifica>>. 
Risulta dal giudizio di merito che gl i originari attori (#### e ###, rimasti contumaci nel giudizio di appello, so no stati regolarmente intimati nel pres ente giudizio soltanto da ### avendo ricevuto la notifica del ricorso presso la loro residenza, mentre non sono stati regolarmente intimati dalla compagnia ### e dal ### che hanno entrambi effettuato la notifica del ricorso nel domicilio eletto dagli attori nel giudizio di primo grado. 
Vero è che, alla luce di consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U., ord. 10817/2008 e successive, tra cui Cass. U., sent. n. 14916/2016 anche sulla qualificazione del vizio quale nullità e non quale inesistenza, cui si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità), la notifica del ricorso da parte della compagnia ### e del ### è irrituale, in quanto, nel caso in cui gli originari attori siano stati contumaci nel giudizio di appello, il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità deve essere notificato alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292 c.p.c.; e, d'altra parte, non avendo gli originari attori pre sentato controricorso, detto vizio non può essere ritenuto sanato. 
Senonché, detti ricorsi possono essere comunque decisi. 
In prim o luogo, va ril evato che un' eventuale irrituali tà della notifica ad un litisco nsorte, se necessari o, implica (non già l'inammissibilità dell'impugnazione, ma) semplicemente la necessità di impartire l'ordine di rinnovazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c. 
In via dirimente, peraltro, la fattispecie va correttamente sussunta entro la previsione dell' art. 332 c.p.c. (rub ricato “### dell'impugnazione relativa a cause scindibili”), con conseguente sostanziale irrilevanza, elassi i termini ivi previsti, della irritualità della notifica dell'impugnazione stessa. 8 Infatti, gli originari attori sono evidentemente privi della qualifica di litisconsorti necessari: non solo nella causa tra il sublocatario (### e la sua ass icurazi one (###, ma anche nella domanda dispiegata in via di intervento, a titolo di surrogazione nei diritti dei suoi ass icurati (ed originari attori ### A.) , nei co nfronti dell'originario convenuto (lo stesso sublocatario ### da lla assicuratrice ### A questo riguardo, infatti: - la surrogazi one è una success ione a titolo particol are nel credito, sicché non v'è bisogno che partecipino al giudizio surrogante e surrogato, per la stessa ragione - ad es. - per la quale il cedente d'un credito non è parte necessaria nel giudizio tra cessionario e ceduto; - il debitore può opporre al creditore surrogante tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al surrogato; se non lo fa (e quindi paga male, perché, ad esempio, la surrogazione non era avvenuta) questo pagamento sarà inopponibile all'originario creditore, che potrà esigere un secondo pagamento; e, se la sentenza gli è inopponibile, non v'è ragione per farlo partecipare al giudizio; - l'assicurato-danneggiato, ricevuto il pag amento dell'assicuratore, perde il suo credito risarcitorio, che si trasferisce ope legis in capo all'assicurato re (i n motivazione, Cass. Sez. U.  12564/2018): e, se l'assicurato non è più creditore di nulla, non si vede a quale titolo dovrebbe partecipare al giudizio; - delle due l'una: se la domanda di surrogazione è rigettata, ciò non può nuocere all'assicurato-danneggiato; se è accolta la sentenza gli è inopponibile per quanto detto; pertanto, l'assicurato-danneggiato non ha interesse a partecipare a un giudizio che in nessun caso può pregiudicarlo e neppure giovargli. 
In definitiva, l'eccezione viene respinta sulla base del seguente principio di diritto: 9 <<In te ma di azione di surrog a promoss a dalla compagnia assicuratrice, l'assicurato-danneggiato, che abbia già rice vuto il pagamento dell'indenn izzo da parte della propria compagnia assicuratrice, non riveste la qualifica di litisconsorte necessar io nel giudizio promosso dall'assicuratore in via di surrogazione (ex art. 1916 c.c.) nei confronti del terzo responsabile: sia perché la surrogazione è configurata come una successione a titolo par ticolare nel cre dito risarcitorio; sia perché l'assicurato-danneggiato, ave ndo ricevuto il pagamento da parte dell'assicuratore, perde il suo credito risarcitorio, il qu ale si trasferisce ope legis in capo all'assicurator e, con la conseguenza che egli non ha interesse a partecipare a un giudizio che in nessun caso può pregiudicarlo e neppure giovargli>>.  2.2. Parim enti infondata è l'eccezio ne di inammissibili tà del ricorso del ### per difetto di procura speciale. 
Vero è che nella procura c onferita dal ### al proprio difensore si legge: <<A rappre sentarlo e difenderlo nella presente procedura, in ogni suo stato e grado, compresi il grado di appello le opposizioni l'esecuzione forzata e le opposizioni alla stessa, conferendogli ogni facoltà inerente al man dato co mpresa quella di transigere conciliare chiamare terzi di usare gli altri gi rare titoli accettare rinunce farsi sostituire …>>. 
Tuttavia, nonostante la mancanza di un riferimento esplicito alla sentenza im pugnata e nonostante l'ambiguità delle espressioni adoperate nel co nferimento del mandato difensivo, non può esser e ritenuto il difetto di procura alla luce dei più recenti arresti delle ### (a partire da Cass. Sez. U. n. ###/2022), che valorizzano la collocazione topografica, intesa ora in ambiente digitale come unione dei file relativi, della procura a preferenza del suo contenuto testuale.  3. Ciò premesso, può passarsi all'esame del ricorso qualificato principale per priorità di iscrizione a ruolo, cioè quello di ### la quale articola due motivi. 10 3.1. Con il prim o motivo la compagnia ricorrente de nuncia <<violazione o falsa applicazione degli articoli 1588 c.c. e 2051 (art. 360, comma 1, numero 3)>>, nella parte in cui la corte territoriale - applicando erroneamente l'articolo 1588 (invece dell'art. 2051 c.c.) - avrebbe erroneamente esc luso la responsabilità della ditta subconduttrice per i danni all'appartamento confinante. 
Sottolinea che l'incendio era partito all'interno dei locali che il ### aveva in uso, ma che l'immobile che aveva subito i danni (da essa indennizzati e per i quali essa si è surrogata nei diritti del proprio assicurato) era (non quello sublocato dal ### ma) un immobile confinante. 
Osserva che la corte territoriale avrebbe dovuto applicare (non i principi in materia di perdita o deterioramento della cosa locata di cui all'art. 1588 c.c. , ma) l'art. 2051 c.c.: i n altr i termini, secondo la compagnia ### il diritto cui la stessa si è surrogata non deriva dai contratti di locazione (o sublocazione) stipulati fra le parti, ma dalla responsabilità extracontrattuale prevista dall'articolo 2051 c.c. a carico di ### titolare dell'impresa individuale ### e ### nel la sua qualità di custode dell 'immobile da dove so no scaturite le fiamme, che avevano poi danneggiato l'immobile vicino. 
Con la conseguenza che il ### per essere mandato esente da re sponsabilità, avrebbe dovuto dare prova positiva, concreta e certa, del fatto del terzo, anche non indi viduato, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e, per di più, carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, incombente questo che non sarebbe stato assolto.  3.2. Con il sec ondo motivo la compagnia ricorrente denuncia <<vizio di ultrapetizione - violazione o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, numero 3)>>, nella parte in cui la corte territoriale l'ha condannata al pagamento della metà delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore della ditta convenuta, benché 11 quest'ultima non avesse impugnato la sentenza di primo grado, che invece aveva compensato le relative spese. 
Osserva che la corte territoriale, tanto affermando, non ha tenuto conto di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (e in particolare affermati da Cass. n. 14916/2020).  4. ### articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia <<nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 comma I n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato>>, nella parte in cui la corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla domanda restitutoria delle somme corrisposte all'originario attore in esecuzione della sentenza di primo grado.  5. ### quale titolare dell'impresa individuale ### e ### articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1892 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto inesatte le dichiarazioni da lui rese al mom ento della conclusione della poli zza con ### e, conseguentemente, ha ritenuto inoperativa la polizza ai sensi dell'art.  35 delle ### nonché nella parte in cui, pur ritenuto assorbito il secondo motivo di appello, ha concluso che lui aveva con colpa grave incrementato il danno richiesto, dichiarando la presenza di cose inesistenti. 
Sostiene che la corte territoriale è caduta in un grave errore, posto che, nel glossario delle condizioni generali di assicurazione, era espressamente indicato che il termine <<attività>> identificava <<l'attività svolta dall'assicurato dichiarata in polizza, compreso: lo svolgimento di attività preliminari e complementari, lo svolgimento di attività accessorie>>. 12 Aggiunge che la suddetta circostanza dovrebbe portare, di per sé sola, alla cassazione della sentenza, trattandosi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, operando la polizza a far tempo dallo svolgimento delle attività prodromiche all'apertura dell'attività.  ### il ricorrente, quand 'anche si volesse ritenere che la polizza stipulata non operava a far tempo dalle attività preliminari all'apertura al pubblico, ma solo dal momento dell'apertura effettiva ai clienti dell'attività commerciale, la corte territoriale avrebbe comunque erroneamente applicato l'art. 1892 c.c., dal momento che di questa norma non ricorrevano i presupposti app licativi. In particolare, non sarebbe stato provato che una eventuale sua dichiarazione inesatta abbia influenzato negativamente il perfezionamento del consenso da parte della compagnia. 
Esclude, infine, di aver posto in essere alcun comportamento atto ad aumentare l'importo indennizzabile, ma ribadisce di essersi limitato a fornire tutta la documentazione in suo possesso.  6. Il primo motivo di ricorso di ### è fondato, come pure è fondato il motivo di ricorso di ### mentre è inammissibile il ricorso del ### 6.1. Il primo motivo di ricorso della compagnia ### è fondato. 
Occorre premettere che dal gi udizio d i merito è risultato che l'incendio è partito dal l'interno dei locali che il ### ma che l'immobile, che ha subito i danni indennizzati da ### S.p.a. (e per i quali la ### si è surrogata nei diritti del proprio assicurato), è stato un immobile confinante con quello locato dal ### non, quindi, l'immobile locato da quest'ultimo. 
In tal e contesto fattuale, la corte di merito ha app licato formalmente l'art. 2051 c.c., ma, nel farlo, confondendo nella sostanza la corretta interpretazione di detto articolo con la corrente interpretazione dell'art. 1588 c.c., ha erroneamente ritenuto provato il 13 caso fortuito sulla base del mero fatto che dalla c.t.u. (espletata in primo grado) e dagli atti relativi al procedimento penale (acquisiti nel giudizio di appello) era risultato provato che l'incendio era dovuto a fatto doloso; inoltre, è ormai non più revocabile in dubbio che tale fatto doloso fosse da ascriversi a persone diverse dall'assicurato (e custode), non risultando adeguatamente contestata in questa sede la relativa conclusione ad opera dei giudici del merito. 
Senonché va rimarc ato che, nella specie, non può trovar e applicazione l'art. 1588 c.c., poiché si tratta di danni da immo bile (oggetto bensì di sublocazione, ma soprattutto di custodia da parte del sublocatario) ad altro immobile e non invece di danni all 'immobile oggetto del contratto di locazione (o di sublocazione). 
A qu esto riguardo, i principi in materia di perdita o deterioramento della cosa locata (art. 1588 c.c.) vanno rigorosamente tenuti distinti dai prin cipi in materia di responsabi lità oggetti va da custodia di cosa (art. 2051 c.c.), in quanto l'art. 1588 c.c. (in materia di locazione) prevede una presunzione di colpa, che può essere superata anche soltanto dando prova positiva di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato, mentre l'art. 2051 c.c. (i n materia di danni da co sa) prevede un a responsabilità oggettiva che non può essere superata dimostrando di aver assolto goni proprio dovere di custodia. 
Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 7789/2024): < <La responsabilità del custode, ai sensi del l'art. 2051 c.c. , può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso i n cui sia cer to l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, 14 qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito>> Occorre qui ribadire che, per principio generale, il custode della cosa, a prescindere da qualsiasi sua condotta colposa, si libera dalla responsabilità per i danni, che siano derivati dalla cosa, solo se prova il caso fortuito, cioè la causa per i quali detta danni si sono verificati. 
Il principio si giustifica alla luce di un argomento di economia del diritto: il costo economico di un danno dev'essere allocato a carico del soggetto che, a prescindere dal fatto che sia stato autore di un a condotta colpevole, per avere a sua disposizione e vantaggio la cosa custodita (tanto d a esercitarvi un'autentica signoria di fatto) è il soggetto più idoneo a sopportare il costo del danno, per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata a evitarlo nel modo più conveniente. 
Pertanto, per essere mandato esente dal la respon sabilità oggettiva che su di lu i gra va, il custode ha l'onere di dare prova positiva, concreta e certa, del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. 
Nel caso di fatto del terzo, che per l'appunto ricorre nella specie, non è necessa rio che il terzo responsabile sia individ uato (non potendosi di certo addebitare al custode l'infruttuoso esito dell'attività investigativa degli organi deputati alle indagini), ma il custode, per provare l'interruzione del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, deve provare la causa concreta di quest'ultimo. 
La causa ignota non va confusa con il fatto del terzo rimasto ignoto. In vero, la causa ignota ricorre quando vi è incertezza sulla individuazione della causa concreta del danno, pur essendo certo che 15 esso deriva dalla cosa: e comporta il permanere della responsabilità a carico del custode. Il fatto del terzo, anche se rimasto ignoto, invece, interrompe il rapporto causale tra la cosa e l'evento, con la conseguenza che del danno il custode è liberato, sempre che vi sia certezza sull'effettivo ruolo che il terzo ha avuto nel la produzi one dell'evento, in relazione alle condizioni della cosa custodita. 
Di tali principi di diritto non ha tenuto conto la corte territoriale, che, si ribadisce, ha erroneamente ritenuto provato il caso fortuito sulla base della mera ritenuta natura dolosa dell'incendio, senza considerare necessario determinare, indipende ntemente dall 'asserita natura dell'incendio, quale sia stata la sua causa effettiva, in modo positivo e concreto, in re lazione alle cond izioni della cosa custodita: qu este sicuramente ascrivibili alla responsabilità del custode. 
In altri termini, quand'anche fosse stato sufficientemente provato che l'incendio era stato causato dal fatto doloso di un terzo rimasto ignoto, sarebbe stato necessario per il giudice del merito accertare le condizioni in cui si trovava la cosa e, soprattutto, che, per la dinamica attentamente ricostruita del fatto, in relazione ad esse questo avrebbe dovuto qualificarsi imprevedibile ed imprevenibile, con l'ordinaria diligenza richiesta secondo un criterio di normalità o regolarità causale, da parte del custode (per un caso speculare, in cui l'imprevenibilità era stata ritenuta, ma in base ad un ragionamento francamente incongruo, si v eda la fattispecie esami nata da Cass. ord. 9990/2025). Perché possa essere affermata la sussistenza del caso fortuito, nella forma del fatto del terzo, capace di interrompere il nesso di causa fra cosa in custodia e danno, non è sufficiente un accertamento per esclusione e in astratto, come quello posto alla base della sentenza impugnata, ma occorre un accertamento positivo e concreto del fatto del terzo, per di più con s pecifico riferimento alle condizioni della cosa custodita, il quale, nella specie, non risulta essere stato effettuato. 16 Occorre ribadire che, in tema di responsabilità per danno da cosa in custodia, ai fini dell'esonero da responsabilità del custode, nel caso in cui l'effettivo ruolo di un terzo nella produzione del danno è certo, la sua individuazione non è indispensabile ai fini dell'esonero del custode da ogni responsabilità, ma la certezza sull'effettivo ruolo che il terzo ha avuto, in relazione alle condizioni della cosa custodita, è imprescindibile affinché il fatto del terzo, rimasto ignoto, interrompa il rapporto causale tra la cosa e l'evento, liberando il custode. 
Pertanto, ai fini dell'esonero da responsabili tà del custode, la causa ignota si distingue dal fatto del terzo rimasto ignoto. La causa ignota ricorre se l'origine del danno rimane ignota, incerta o anche soltanto dubbia: in tal caso, il nesso eziologico tra la cosa e il danno non viene interrotto e la responsabilità per il danno permane sempre in capo al custode. Invece, nel caso del fatto del terzo rimasto ignoto: il custode è esonerato se viene accertato positivamente che il danno è stato causato dal fatto del terzo, sempre che tale fatto abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento in relazione alle condizioni della cosa custodita; se invece, pur essendo certo il fatto del terzo, non risulta provato il ruolo effettivo e esclusivo del terzo come fattore interruttivo, la prova liberatoria non può dirsi raggiunta ed il custode rimane obbligato. Pertanto: l'incertezza sulla causa comporta l'addebito al custode (causa ignota); mentre la certezza sull'intervento causale e sclusivo di un fattore esterno (il fatto del terzo), pu r se l'autore è sconosciuto, esclude la responsabilità (fatto del terzo rimasto ignoto). 
In definitiva, il motivo viene deciso in applicazione dei seguenti principi di diritto: -<<In tema di criteri discretivi tra i presupposti dell'art. 1588 e dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata (art. 1588 c.c.) si distingue dalla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.) 17 per la diversa natura della responsabilità e per il diverso tipo di prova liberatoria richiesta: l'art. 1588 c.c. prevede una presunzione di colpa a car ico del conduttore, con la conseguenza che quest'ultimo, per liberarsi da tale responsabilità, deve fornire la prova positiva che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile (e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato); mentre l'art. 2051 c.c. stabil isce, in capo al c ustode, una responsabilità sostanzialmente oggettiva, che può esse re esclu sa unicamente dalla prova del caso fortu ito. Pertanto, i l custode, a differenza del conduttore ex art. 1588 c.c., non si libera provando di aver assolto ai suoi doveri di diligenza, ma deve dimostrare l'esistenza di u n fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno>>; -<<In tema di responsabilità per danno da cosa in custodia (art.  2051 c.c.), il caso fortuito, che libera il custode, può essere integrato anche da un fatto del terzo. Tuttavia, affinché il custode sia liberato, non è sufficiente la mera possibilità dell'attribuzione dell'evento dannoso al fatto del terzo, ma è necessario un accertamento positivo, concreto e certo del fatto del terzo, ch e deve possedere le caratteristiche dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in relazione alle condizioni della cosa custodita>>.  6.2. Il secondo motivo del ricorso della compagnia ### resta assorbito per effetto dell'accoglimento del primo, essendo relativo alla regolamentazione delle spese, da rinnovarsi in relazione all'esito finale della lite (e, comunque, tenendo conto dell'impossibilità di riformare una statuizione di primo grado sul punto, in difetto di impugnazione che possa dire averla investita).  7. Fondato è pure l'unico motivo di ricorso della compagnia ### Dal gi udizio di merito risulta che: a) la compagnia era stata condannata in primo grado dal T ribunale di Monza a versare a l ### titolare dell'impresa individuale R osso ### e ### la 18 somma di € 22.405,57, oltre alle spese di lite liquidate in € 518 per spese esenti, € 3.000 per compensi, oltre accessori di legge; b) a fronte dell'azione esecutiva promossa dall'impresa RAF (e, in particolare, a seguito di ordinanza di assegnazione 25 /03/2021, successiv a alla instaurazione del giudizio di appello), aveva corrisposto a quest'ultima le somme oggetto della sentenza di condanna di primo grado; c) in sede di precisazione delle conclusioni, aveva provveduto a dedurre l'intervenuto pagamento delle som me nel corso del giudizio , formulando così tempestivamente relativa domanda di restituzione. 
È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordi nare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata tempestivamente formulata la relativa domanda restitutoria (cfr.  n. 7144/2021; cf r. altresì Cass. 2662/2013; Cass. 8639/2016, 2662/2013 e 8639/2016). 
Di tale principio non ha tenuto conto la corte territoriale, che - pur riportand o nella parte introduttiva del la sentenza impugnata le conclusioni rassegnate dalle parti, compresa la domanda di restituzione formulata da ### - ha poi omesso di pronunciarsi rispetto a detta domanda di restituzi one, sia in punto di sua tempestività che nel merito, nonostante l'integrale accoglimento dell'appello promosso dalla compagnia.  8. Inammissibile, invece , è l 'unico motivo del ricorso del ### Invero, il motivo non rispetta il principio di specificit à (mescolando vizi ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.), in quanto il ricorrente lamenta nell'unico motivo di gra vame sia una violazione e falsa applicazione delle norme ex art. 360 n. 3 c.p.c., sia un omesso esame decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., senza illustrare, come era 19 tenuto a fare, quali siano le ragioni poste alla base del primo vizio e quali quelle poste alla base del secondo vizio. 
Inoltre, il ricorrente, pur eccependo formalmente vizi di legge, articola un motivo sostanzi almente diretto a sollecitare un inammissibile riesame del merito della vicenda, per quanto riguarda la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto storico, valutazione e ricostruzione che, come è noto, costituiscono invece attività riservate al giudice di merito e precluse al giudice di legittimità. 
Infine, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorre nte, la sentenza im pugnata è del tutto conforme ai principi espre ssi da consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di art. 1892 (peraltro espressamente richiamata) là dove - dopo aver ha premesso che la re ticenza è causa di annulla mento de l cont ratto allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore; e dopo a ver precisato che l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni (che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa) è a carico dell'assicuratore - applicando correttamente l'art. 1892 c.c., ne ha ravvisato la sussistenza di tutti i requisiti, poiché ha ritenuto provato, ad esito di un accertamento in fatto insindacabile in questa sede, che il ### aveva reso dichiarazioni mendaci o reticenti con consapevolezza circa un'attività che non sarebbe stata svolta per mesi (mancando autorizzazioni e lavori essenziali) e che la sua re ticenza sarebbe stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. 
Al riguardo, deve reputarsi che la censura si infrange contro una chiara valutazione complessiva di fatto. Infatti, pu r potendo - in astratto e in tesi - concludersi che un'attività commerciale non ancora iniziata potrebbe perfin o implicare un rischio mi nore rispetto ad 20 un'attività già iniziata, tanto da escludere la congruità della conclusione del carattere determinante di tale circostanza ai fini della formazione del consenso dell'assicuratrice, è evidente che la corte territoriale ha motivato, sia pure sommariam ente, in tal e ultimo senso non esclusivamente in base al primo (ed effettivament e, di per sé so lo considerato, discutibile) presupposto, ma soprattutto in esito ad una complessiva valutazione del contesto di tutte le condizioni concrete del bene assicurato nel suo assetto anteriore all'avvio dell'attività. 
La Corte ha peraltro anche ritenuto ad abundantiam che il ### aveva incrementato il danno richiesto con colpa grave, dichiarando la presenza di cose inesistenti, il che comportava la perdita integrale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'### 35 delle ### di ### (###: in disparte il fatto che si tratta di un obiter, il motivo di ricorso del sublocatario ass icurato mira a una rivalutazione dei fatti accertati dalla corte territoriale sui quali in questa sede, a fronte della plausibile interpretazione data dalla corte di merito al contratto inter partes, non è consentito tornare.  9. P er le ragioni che pre cedono, dell'impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diver sa questione, s'impone la cassazione in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, che, in diver sa composizione, procederà a nuov o esame delle impugnazioni della compagnia ### e della compagnia ### facendo dei suindicati disattesi principi applicazione e provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio; mentre il ricorso del ### deve essere dichiarato inammissibile , con conseguent e declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, soltanto da parte sua, dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).  P. Q. M.  La Corte: 21 - accoglie il primo motivo di ricorso della ### assorbito il secondo, nonché l'unico motivo di ricorso della ### e, per l'effetto: - cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e - rinvia la causa, anche per le spese del presente giu dizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa com posizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; - dichiara inammissibile il ricorso di ### - ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del solo ### al competente ufficio di merito, dell'importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art.  13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 19 novembre, nella camera di consiglio della ###.   ### estensore ### 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Gianniti Pasquale

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8647/2024 del 02-04-2024

... negligente del subappaltatore non può ingenerare una sua responsabilità - di natura extracontrattuale - ai sensi dell'art. 1669 c.c., presupponendo l'operativ ità di tale norma il rapporto dirett o tra committente ed appa ltatore, solo legittimato passivo, quale unico garante della stabilità e sicurezza dell'edificio, rispetto all'azione in ta l senso proposta dal primo, fatta salva l'azio ne di responsabilità aquiliana generale ex art. 2043 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21719 del 27/08/2019). A fortiori, trattandosi di chiamata in garanzia “impropria” (in rivalsa o in manleva, più che “in regresso”, come impropriamente sancito dall'art. 1670 c.c.: Cass. Sez. 2, Se ntenza n. 8109 del 27/08/1997; ### 2, Sentenza n. 6741 del 12/11/1983) e non per comunanza di causa ex art. 106 c.p.c. (c.d. laudatio auctoris) - ipotesi, quest'u ltima, che consente l'estensione automatica della dom anda dell'attore verso il terzo, presup ponendo 14 di 22 l'individuazione del responsabile sulla base di un rapporto unico - il giudice di merito non avrebbe potuto condannare direttamente il sub appaltatore in favore del ### agente, stante l'autonomia sostanziale dei due ra pporti innestati, ancorché (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. ###/2018) proposto da: ### S.r.l., già ### S.p.A. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, ra ppresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. ### nel cui studio in ### via ### n. 34, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro ### S.p.A. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappr esentata e difesa, giusta procura in ca lce a l controricorso, dagli Avv .ti ### e ### nel cui studio in ### via ### 5, ha eletto domicilio; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché ### S.r.l. (C.F.: ### 02), in persona dei suoi legali rappresenta nti pro - tempore, rapprese ntata e difesa, R.G.N. ###/18 C.C. 20/3/2024 Appalto - Subappalto - Regresso - Responsabilità del subappaltatore - Denuncia dei vizi 2 di 22 giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti ### e ### nel cui studio in ### via ### 5, ha eletto domicilio; e ####/H “TETI” di via ### nn.  22, 28 e 34 in ### in persona del suo amministratore pro - tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 24 aprile 2019, dall'Avv. ### nel cui studio in ### via ### n. 95, ha eletto domicilio; - controricorrenti - nonché ### nsurance ### - ### generale per l'### (P.IVA: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; - intimata - avverso la se ntenza della Corte d'appello di Rom a 6445/2018, pubblicata in data 11 ottobre 2018; udita la rel azione della causa svolta nella cam era di consiglio del 20 marzo 2024 dal Con sigliere rel atore ### richiamata la pre cedente ordinanza int erlocutoria 18026/2023, depositata il 23 giugno 2023, all'esito della camera di consiglio non partecipata del 27 aprile 2023, di rimessione a nuovo ruolo; 3 di 22 lette le memor ie illustrative depositate nell'interesse della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art.  380-bis.1. c .p.c., sia all'esito della fissazione dell'adun anza camerale non partecipata del 27 aprile 2023, sia all'esito della fissazione dell'odierna adunanza camerale non partecipata.  ### 1.- Con a tto di citazione notificato il 30 lug lio 2012, il ### dell'####/H “Teti” di via ### nn.  22, 28 e 34 in ### conveniva, davanti al Tribunale di ### la A mbrosia ### S.r.l. e la ### S.p.A., rispettivamente in qualità di committente -venditrice e di appa ltatrice, per sent ire accertare i vizi di costruzione dell'immobile condominiale, tali da menomare apprezzabilmente il suo normale godimento e da pregiudicarne la conservazione, inciden do sulla stabilità futura, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni causati dai vizi denunciati e riscontrati o, in alternativa, alla loro eliminazione. 
In proposito, l'attore esponeva: - che l'immobil e era stato realizzato dalla ### su commissione dell'### che ne aveva predisposto i progetti, i disegni costrutt ivi e le tavole nonché le norme tecniche, i materiali, le forniture e gli impianti da impiegare e installare; - che i lavori erano stati ultimati nel gennaio 2005; - che l'immobil e aveva presentato dife tti che avevano interessato le parti comuni condominiali e alcune proprietà escl usive, a causa delle gravi infiltr azioni di acqua piovana, difetti appu rati a seguito di una perizia tecnica stragiudiziale del 9 aprile 2012. 4 di 22 Si costituiv ano separatamente in giudizio la ### S.r.l. e la Coge sy S .p.A., le quali contestava no le pretese avversarie e, per l'effetto, concludevano per il rigetto delle spiegate domande. Chiamavano, poi, rispettivamente in garanzia la ### ance ### - ### generale per l'Ita lia, quale im presa assicuratrice della committente, e in regresso la ### S.r.l., quale esecutrice in subappalto dei lavori inerenti all'immobile. 
Si costituiva no in giudizio le terze chiamate, opponendos i all'accoglimento delle doma nde principali e alla ric hiesta di manleva. In particolare, la ### S.r.l. ecce piva ritualmente la decadenza della ### dall'azione di regresso per la violazione del term ine di 60 giorni sta bilito per la comunicazi one della denuncia, decorrente dal ricevimento della denuncia medesima da parte del ### attore. 
Nel co rso del giudizio era espleta ta consulenza tecnica d'ufficio. 
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 19901/2017, depositata il 21 ottobre 2017, condannava la ### S.r.l.  e la ### S .p.A., in solido , al pagamento, in favore del ### istante, della somma di euro 143.300,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti, dichiarando altresì la ### tenuta a manlevare l'### e respingendo ogni altra domanda. 
In specie, era accolta l'eccezione di decadenza sollevata dalla ### S.r.l. e, per l'effetto, era disattesa la domanda di regresso proposta verso q uest'ultima dalla ### escludendo che la necessità della comunicazione di cui all'art. 1670 c.c. fosse venuta 5 di 22 meno in forza dell'impegno assunto con la transazione sottoscritta il 27 febbraio 2009.  2.- Con atto di citazione notificato il 16 novem bre 2017, proponeva appel lo avverso la sentenza di primo grado la ### S.r.l., la quale lamentava: 1) l'erronea valutazione delle prove e l'errata interpretazione delle clausole dell'appalto, da cui sarebbe emersa l'esclusiva responsabilità della ### quale organizzatrice, coordinatrice e realizzatrice delle opere contestate; 2) l'erroneo rigetto delle eccezio ni di decadenza e prescrizio ne dell'azione ex art. 1669 c.c. per difetto di prova sulla tempestività della denuncia dei vizi; 3) l'errata individuazione dei gravi difetti costruttivi e la conseguente incongr ua qu antificazione del risarcimento dei danni; 4) l'errata declaratoria di improponibilità della dom anda di garanzia formulata nei confronti della ### Si costituivano separatamente nel giudizio di impugnazione il ### dell'####/H “Teti” di via ### nn.  22, 28 e 34 in ### la ### - ### generale per l'### e la ### S.r.l., i quali instavano per il rigetto del gravame. 
Si costituiva in sede di gravame anche la ### S.p.A., la quale resisteva all'a ppello avversario e spiega va appello incidentale, adducendo: 1) l'erronea affermazione della responsabilità dell'appaltatore , in quanto la realizzazione dell'edificio era stata af fidat a in subappalto alla ### , la quale aveva eseguito l'ope ra in piena autonom ia tecnica e organizzativa; 2) l'erroneo rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.; 3) l'erronea 6 di 22 quantificazione del danno risarcito; 4) l'erroneo rigetto della domanda di manleva proposta nei conf ronti della ### senza tenere co nto del contenuto della transaz ione sottoscritta il 27 febbraio 2009 e contenente l'impegno di ### ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e dei dif etti dell'opera, emersi anche successivamente alla sottoscrizione dell'accordo. 
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di ### con la sentenz a di cui in epigrafe, accoglieva per quanto di ragione l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, in pa rziale riforma della sentenza impu gnata, condanna va la ### S.p.A. al risarcimento dei danni in favore del ### per la somma di euro 143.300,00 e condannava altresì la ### S.r.l. a tenere indenne la ### y S. p.A. per gli importi da quest'ultima corrisposti in favore del ### per la causale indicata. 
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la responsabilità per i vizi ese cutivi riscontra ti nell'immobile doveva essere attribuita, in ultima analisi, alla ### S.r.l., la quale, come da contratto di subappalto del 6 febb raio 2004, aveva realizzato l'opera in piena autonomia tecnica e organizzativa; b) che, dalla lettura della transazione del 27 febb raio 2009 intervenuta tra ### e ### si evinceva che quest'ultima, in qualità di subappaltatrice, si era impegnata ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere necessarie per l'eli minazione dei vizi e dei difetti che fosse ro stati denu nciati successivamente alla sottoscrizione dell'accordo dagli acquirenti delle unità immobiliari realizzate dalla 7 di 22 Edilmarco, cui era subentra ta la ### c) che la tra nsazione, dunque, contenendo un riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte della subappaltatrice, implicava la superfluità della tem pestiva denuncia a cura del committente nonché l'obbligo di emendare detti vizi, una volta che essi fossero stati giudizialmente accertati.  3.- Avverso la sentenza d 'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la ### S.r.l. 
Ha resistito, con controricorso, la ### S.p.A., proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, articolato in un unico motivo. 
Hanno resistito a ltresì, con separati co ntroricorsi, il ### dell'####/H “Teti” di via ### nn.  22, 28 e 34 in ### e la ### S.r.l. 
È rimasta intimata la ### ance ### - ### generale per l'### 4.- La ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicaz ione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 12 dell e disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte di merito escluso l'applicabilità dell'art. 1670 c.c. nei rapporti tra la società appaltatrice ### e la società sub appaltatrice ### in base alla trans azione stipulata tra tali società in da ta 27 febbraio 2009, in spregio all'accertamen to cont enuto nella sentenza del 8 di 22 Tribunale di ### n. 10279/2017 del 22 maggio 2017, passata in cosa giudicata.  ### tale pronuncia, la circostanza a mente della quale la ### e la ### avevano previsto, all'art. 4.3 della scrittura stipulata il 27 febbraio 2009, l'obbligo della subapp altatrice di provvedere all'elim inazione, a sua cura e spese, dei vizi denunciandi dai titolari degli appartamenti di via ### n. 10, in Fi umicino, non avrebbe escl uso la necessità della comunicazione della denuncia nel termine di decadenza indicato dall'art. 1670 Obietta l'istante ch e sarebbe stato vincolante il precetto stabilito da tale evocata pronuncia, in forza del quale, attraverso la ra ggiunta transazione, le parti non a vevano espressamente derogato alla previsione di cui all'art. 1670 2.- Con il second o motivo la ricorrente prospetta , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322 e 1670 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la transazione conclusa tra la ### e la ### avesse escluso l'applicabilità dell'art. 1670, benché tale inapplicabilità non fosse stat a espressamente prevista. 
Osserva l'istante ch e, in ragione del principio di autonomia contrattuale, qualora i contraenti a vessero inteso derogare ad una disposizione app licabile alla fattispecie, o co munque obbligarsi a non avvalersene, a vrebbero dovuto espressamente dichiararlo, mentre nella transazione stipulata inter partes in data 27 febbraio 2009 nessuna dichiarazione del genere sarebbe stata contemplata. 9 di 22 Aggiunge la ricorrente che, dalla lettura della transazione del 27 febb raio 2009, si evinceva esclusivamente che la ### in qualità di subappaltatrice, si fosse impegnata ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e dei difetti che fossero stati denun ciati successiva mente alla sottoscrizione dell'accordo dagli acquirenti delle unità immobiliari realizzate dalla ### Sicché tale dichiarazione non avrebbe potuto considerarsi un riconoscimento dei vizi, avendo una mera valenza dichiarativa di un obbligo norm ativamente previsto per gli eventuali difetti dell'opera e non potendo configurarsi un riconoscimento per vizi non ancora denunciati, atteso che la denuncia dei danni, da parte del ### inio, era avv enuta, per la prima volta, verso l'### con lettera racco mandata a.r. dell'11 aprile 2012 e, verso la ### con lettera raccomanda ta a.r. del 30 maggio 2012.  3.- Con l'u nico motivo svolto la ricorrente incidentale contesta, ai sensi dell'a rt. 360, primo comma , n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 156 e 132 c.p.c., per essere incorsa la Corte distrettuale in un contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, avendo la pronuncia impugnata, in prima battuta , sancito che la responsabilità per i vizi ese cutivi riscontrati nell'immobile dovesse esse re attribuita alla subappaltatrice, in ragione della piena autonomia tecnica e organizzativa di cui essa godeva, e - all'esito - avendo comunque condannato l'appaltatrice al risarcimento dei danni, nei confronti del ### 10 di 22 Sicché vi sarebbe stata una carenza totale di argomentazioni in ordine alle ragioni giustificatrici della disposta condanna dell'appaltatrice.  4.- É pregiudiziale, sul piano logico e giuridico, la disamina dell'unico motivo del ricorso incidentale. 
La censura è infondata. 
Occorre rilevare, sul punto, che il ### ha agito verso la co mmittente-venditrice ### S.r.l. e l'appalt atrice ### S.p.A ., e non già direttamente verso la subappaltatrice ### S.r.l., invece chiamata in causa, a titolo di “regresso”, dalla ### Con la conseguenza che nessuna azione diretta è stata proposta dal ### verso il subappaltatore, ai sensi dell'art.  1669 c.c. (sulla possibilità che i danneggiati acquirenti possano agire per il risarcimento dei da nni da rovina o difetti di cose immobili di lunga durat a dirett amente verso l'appa ltatore e i subappaltatori nonché verso il costruttore-venditore, allorché esista un potere d irettivo e di co ntrollo di qu est'ultimo sui subappaltatori, che non può essere escluso a priori negli appalti a cascata, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27250 del 16/11/2017). 
Ancora, è utile puntualizzare che il riferimento all'autonomia tecnica e org anizzativa del subappaltatore, per un verso, non implicava che quest'ultimo fosse tenut o direttamente verso il ### e, per altro verso, non escludeva che l'appaltatrice fosse tenuta nei confronti del ### medesim o, avend o inciso il riconoscimento di tale autonomia non già sulla negazione della respo nsabilità dell'appaltatrice, bensì, del t utto 11 di 22 coerentemente, solo sull'integrazione dei presupposti per l'accoglimento della domanda di manleva. 
Nel ca so concreto, la ricondu cibilità dei vizi all'opera autonomamente posta in essere dal subappaltatore ha costituito la co ndizione necessaria per addivenire all'acco glimento, nel merito, della pretesa di rivalsa. 
Infatti, la sentenza impugnata, riformando il corrispondente capo della pronu ncia appellata del Tribunale, in accoglimento dell'interposto a ppello incidentale, ha condan nato la ### a tenere indenne la ### delle somme che quest'ultima avesse corrisposto in favore del ### in attuazione del capo condannatorio principale. 
Tale co ndanna postulava, appunto, l'accerta mento dell'autonomia tecnica e organizzativa del subappaltatore, poiché, ove fosse sta ta verificata un 'ingerenza così pregnant e dell'appaltatore sul subappaltatore da averlo trasformato in mero esecutore di ordini, la responsabilità del subappaltatore chiamato in regresso avrebbe dovu to essere esclusa (Cass. S ez. 3, Sentenza n. 5690 del 12/06/1990; ### 2, Sentenza n. 4186 del 18/07/1984; ### 1, Sentenza n. 1091 del 29/03/1957). 
Ed invero, il contratto di su bappa lto è un contratto ad efficacia obbligatoria mediante il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo il compito di eseguire, integralmente o in parte, i lavori o i servizi che l'appaltatore medesimo si era impegnato a realizzare verso il committente con il contratto principale o padre o ba se di appalto, sicché si tratt a di contratto derivato o subcontratto o di “appalto di seconda mano”, che si inn esta sull'appalto principale. 12 di 22 Il contratto di subappalto è, dunque, un contratto di appalto in cui è esaltato il profilo della dipendenza funzionale tra negozi, poiché l'assuntore reimpiega la posizione contrattuale derivante da un ra pporto in corso di esecuzione. Il secondo co ntratt o è distinto dal co ntratto ba se, sebbene sia da esso derivato logicamente e cronologicamente, sia sul piano so ggettivo, in quanto il subappalto coinvol ge un soggetto terzo rispetto alle parti dell'appalto principale, oltre ad attribuire un ruolo inverso all'appaltatore del contratto principale, che diviene committente nel sub appalto, sia sul piano oggettivo, poiché il su bappalto è funzionalmente dipendente dal contratto principale. 
Ne co nsegue che, nonostante l' autorizzazione del committente, la stipulazione del subappalto instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttament e verso il subappaltatore ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; ### 2, Sentenza n. 16917 del 02/08/2011; ### 1, Sentenza n. 23903 del 11/11/2009; ### 2, Sentenza n. 5237 del 29/05/1999; ### 2, Sentenza n. 8202 del 11/08/1990). 
Pertanto, il subappa ltatore non è un ausiliario dell'appaltatore, in quanto il subappalto, al pari di altre figure di subcontratto, consta di un proprio programm a negoziale, sebbene a larghi tratt i analogo, se non del tutto identico, al contratto da cui deriva, integrand o anch'esso un ordina rio contratto di appalto. 
Il subap palto non perde, infatti, la sua autonomia, con la conseguenza che le condizioni dell'appalto principale non si 13 di 22 estendono automaticamente al contratto di subappalto, essendo viceversa le parti libere di disciplinare il rapporto in modo diverso rispetto al contratto padre (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26862 del 22/10/2019; ### 1, Sentenza n. 9684 del 24/07/2000; ### 2, Sentenza n. 5237 del 29/05/1999; ### 2, Sentenza n. 4656 del 23/05/1990). 
Da ciò deriva che il fatto che il subappalto abbia riguardato la costruzione dell'intera opera app altata e che i difetti rilevati fossero ascrivibili a ll'opera del sub appaltatore non escludeva la legittimazione passiva dell'appaltatore, a fronte della domanda risarcitoria propos ta dal terzo (nella fattispecie, il ### inio) direttamente nei confronti del comm ittente-venditore e della società appaltatrice. 
Ed invero, la condotta negligente del subappaltatore non può ingenerare una sua responsabilità - di natura extracontrattuale - ai sensi dell'art. 1669 c.c., presupponendo l'operativ ità di tale norma il rapporto dirett o tra committente ed appa ltatore, solo legittimato passivo, quale unico garante della stabilità e sicurezza dell'edificio, rispetto all'azione in ta l senso proposta dal primo, fatta salva l'azio ne di responsabilità aquiliana generale ex art.  2043 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21719 del 27/08/2019). 
A fortiori, trattandosi di chiamata in garanzia “impropria” (in rivalsa o in manleva, più che “in regresso”, come impropriamente sancito dall'art. 1670 c.c.: Cass. Sez. 2, Se ntenza n. 8109 del 27/08/1997; ### 2, Sentenza n. 6741 del 12/11/1983) e non per comunanza di causa ex art. 106 c.p.c. (c.d. laudatio auctoris) - ipotesi, quest'u ltima, che consente l'estensione automatica della dom anda dell'attore verso il terzo, presup ponendo 14 di 22 l'individuazione del responsabile sulla base di un rapporto unico - il giudice di merito non avrebbe potuto condannare direttamente il sub appaltatore in favore del ### agente, stante l'autonomia sostanziale dei due ra pporti innestati, ancorché confluiti in un unico processo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. ### del 07/11/2023; ### 6-3, Ordinanza n. 15232 del 01/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020; ### 1, Ordinanza 5580 del 08/03/2018; ### 3, Sentenza n. 23213 del 13/11/2015; ### 3, Sentenza n. 5400 del 05/03/2013; ### L, Sentenza n. 14776 del 27/06/2006; ### 2, Sentenza n. 7273 del 12/05/2003; ### L, Sentenza n. 2471 del 04/03/2000; ### L, Sentenza n. 722 del 24/01/1997).  5.- All'esito, deve essere scrutinata la prima doglianza del ricorso principale. 
Anche tale censura è infondata. 
Infatti, il giudicato esterno non può essere fatto valere in sede di legittim ità all'esito della produzione, con il ricors o in cassazione, della sentenza del Tribunale di ### n. 10279/2017 del 22 maggio 2017, poiché essa è passata in cosa giudicata (il 22 dicem bre 2017) nel corso del giudizio di grava me, apertosi con la citazione notificata il 16 novembre 2017 e chiusosi con la sentenza pu bblicata l'11 ottobre 2018 (con la prima udienza tenuta il 15 marzo 2018), sicché la rel ativa eccezione avrebbe dovuto essere proposta in quel processo. 
Ebbene, nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudica to interno, rilevabile d'ufficio o su impulso di parte, nella sola ipote si in cui detto giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la 15 di 22 produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ostacolo che è, invece, operante ove la parte inv ochi l'efficacia di giu dicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedent i gradi del processo (Cass. S ez. 3, Ordinanza n. 15846 del 06/06/2023; ### 2, Sentenza n. ### del 28/12/2022; ### 5, Sentenza n. 25863 del 02/09/2022; ### L, Ordina nza n. 12754 del 21/04/2022; S ez. 3, Or dinanza 14883 del 31/05/2019; ### 2, Ordinanza n. 1534 del 22/01/2018; ### 5, Sentenza n. 21170 del 19/10/2016; ### U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006). 
Quanto all'ulteriore giudicato esterno dedotto dalla ricorrente principale con le memorie illustrative del 14 aprile 2023, con la contestuale produzione della copia autentica della sentenza della Corte d'appello di ### n. 7494/2019, pubblicata il 28 novembre 2019, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato ex art.  124 disp. att. c.p.c. - in ordine alla quale è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, proprio allo scopo di consentire alle pa rti di controdedurre sul punto, come da ordinanza interl ocutoria 18026/2023, depositata il 23 giugno 2023 -, pur trattandosi di documento sopravvenuto alla pronuncia impugnata e alla notifica del ricorso in cassazione e, dunque, ammissibile in questa sede ###questo caso la preclusione non può operare, in adesione ai limiti oggettivi e soggettivi del giudicato ex art. 2909 E ciò perché l'affermazione circa la necessità della tempestiva comunicazione della denuncia dei difetti da ll'appa ltatore al subappaltatore, a pena di decadenza dell'azione di regresso, ai 16 di 22 sensi dell'art . 1670 c.c., nonostante l'impegno alla loro eliminazione assunto dalla ### verso la ### con la transazione del 27 febbraio 2009, ha r iguard ato i vizi rilevati nelle opere co ndominiali di cui al ### dell'####/F “Thessa” di via ### nn. 23, 29 e 35 in ### mentre l'odierno contenzioso concerne i difetti relativi alle opere di cui al ### inio dell'####/ H “Teti” di via ### nn. 22, 28 e 34 in ### Anche l'ulteriore pronuncia prodotta da ### unitamente alle seconde memorie illustrative - ossia la sentenza della Corte d'appello di ### n. 5807/2023, depositata il 15 settembre 2023 -, rigu arda le azioni ex art. 1669 c. c. promosse dai singoli condomini dell'####/G di via ### n. 4.  6.- Il secondo motivo del ricorso principale è, invece, fondato nei termini che seguono. 
Si premette che la Corte d'app ello ha ritenu to che la comunicazione della denuncia di cui all'art. 1670 c.c., ai fini di potersi avvalere dell'azione di regresso, fosse superflua in esito all'asserito “riconoscimento” potenziale dei vizi (recte all'impegno di eliminare, a proprie cure e spese, i vizi che avrebbero potuto essere denunciat i dagli acquirenti degli appa rtamenti di via ### n. 10), “riconoscimento” di cui a ll'art. 4.3 della scrittura privata sti pulata il 27 febbraio 2009 - contenente transazione raggiunta tra l'a ppaltatrice ### e la subappaltatrice ### -, a vvenuto prima della denuncia a cura del committente. 
Tanto premesso , si evidenzia che l'appaltatore è tenut o a denunciare tempestivam ente al subappaltatore i vizi o le 17 di 22 difformità dell'opera a lui co ntestati dal co mmittente (ovve ro i difetti di cui all'art. 1669 c.c.) e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente, sicché l'appaltatore può agire in giudizio contro il subapp altatore solo all'esi to della tem pestiva denuncia inoltrata da l committente (Cass. Sez. 1, Sentenz a 23903 del 11/11/2009). 
Del resto, la denuncia effet tuata dal committente direttamente al subappa ltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella e ffettuata dall'app altatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo ta le comunicazi one provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già aliunde, come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di a ppalto e di subappalto so no aut onomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa, la quale impone, in base agli artt. 1669 e 167 0 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decad enza, sono destinati a prodursi (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24052 del 06/09/2021; ### 2, Sentenza n. 6192 del 05/03/2021; ### 6-2, Ordinanza n. 23071 del 22/10/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 5096 del 25/02/2020; ### 2, Ordinanza 24717 del 08/10/2018; contra Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26686 del 18/12/2014). 
Questa Corte ha altresì affermato che, in tema di appalto, ai fini della gara nzia per le difformità e i vizi dell'opera , il 18 di 22 riconoscimento del vizio proveniente non dall'appaltatore ma da un subappaltatore, che non abbia operato in rappresentanza o su indicazione dell'appaltatore , non esime il committente dalla denunzia del vizio nel termine di decadenza, stante la reciproca indipendenza del subappalto e dell'appalto, i quali restano distinti e autonomi, nonostante il nesso di derivazione dell'uno dall'altro, sicché nessuna diretta relazione si instaura tra il committente e il subappaltatore. 
Ne co nsegue che l'eventuale ammissio ne, da parte del subappaltatore, dell'esistenza di difformità o vizi dell'opera non può ritenersi equ ipollent e al loro riconoscimento, il quale deve provenire dall'appaltatore ex art. 1667 c.c. (o ex art. 1669 c.c.), per poter costituire ragione di esonero dalla denunz ia che la stessa norm a impone al com mittente di rivolgere, ugualm ente all'appaltatore, entro un certo termine, a pena di decadenza dalla garanzia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22344 del 21/10/2009). 
La ratio della norma sull'onere della tempestiva denuncia ai fini dell'eserciz io del regresso, a cura dell'appalta tore verso il subappaltatore, è ravvisabile, dunque, nell'esigenza di consentire al subappaltatore di provvedere in tempi rapidi agli adeguamenti o a lle riparazioni o, in alternativa, di dimostrare che l'opera in realtà è esente da difformità o vizi o difetti o che essi non sono a lui imputabili. 
In questa prospettiva, il meccanismo rimediale è congegnato in m odo tale per cui il sub appaltatore rim ane so ggetto ai medesimi rimedi dei quali l'appaltante principale si a vvalga nei confronti dell'assuntore, quale frutto della composizione e della convivenza dei due rapporti sosta nziali conca tenati che 19 di 22 discendono d alla stipulazione del subapp alto innestato sull'appalto principale: per un verso, infatti, l'appaltatore non può essere esonerato da responsabilità ver so il committente per il solo fatto che l'esecuzione dell'opera sia stata materialmente realizzata da un diverso soggetto, ossia dal subappaltatore; per altro verso, quest'ultimo non può re putarsi liberato da ogni addebito a scapito della propria controparte. 
Nei term ini anzidetti, la responsabilità del subappaltatore è qualificata come condizionata, appunto perché l'appaltatore può farla valere u nicamente qualora, a s ua volta, il committent e abbia inoltrato identica pretesa nei suoi confronti. 
Alla stregua di queste coordinate, ove il subappaltatore abbia assunto un preliminare impegno verso l'appaltatore ad eliminare i vizi o difetti che dovesse ro in futuro essere denunciati dal committente, tale assunzione di garanzia preventiva non può esonerare l'appaltat ore dall'onere della comunicazione della denuncia inoltrata successiva mente dal comm ittente (o del suo rifiuto dell'opera) , ai sensi dell'art. 1670 c.c., appu nto perché l'interesse alla proposizione dell'azione di regresso diviene attuale solo dopo l'invio della denuncia a cura dell'appaltante. 
Solo rispetto alla co municazi one di tale denuncia il subappaltatore può orientare la propria difesa, a mmettendo l'integrazione dei vizi e difetti denunciati e la loro riconducibilità all'esecuzione del subappalto ov vero nega ndone l'oggettiva esistenza ovvero la subiettiva imputazione. 
I vizi e difetti rispetto a i qu ali l'appaltatore è tenuto a rispondere e che quest'ultimo può “riversare” sul subappaltatore 20 di 22 sono infatt i individuati e circoscritti so lo dalla denuncia dell'appaltante. 
Con la consegue nza che l'impegno all'eliminazio ne genericamente assunto prim a della denuncia - diversamente dall'impegno assunto all'esi to della denuncia - non esonera l'assuntore dall'onere della comunicazione al subappaltatore della denuncia inviata dall'appaltante entro 60 giorni da l suo ricevimento, sotto pena di decadenza dell'azione di regresso. 
Tanto più che la clausola co ntenut a nella richiama ta transazione non prevedeva alcuna espressa dero ga a ll'onere di comunicazione della denuncia contemplato dall'art. 1670 Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che nella transazione del 27 febbraio 2009 il subap palta tore, più che riconoscere in senso proprio degli specifici vizi, si è impegna to “genericamente e preventiva mente” a d eliminare i vizi che “in futuro” gli acquirenti degli immobili dal costruttore-committentevenditore avessero potuto denunciare. 
Mentre l'onere della comun icazione al suba ppaltatore della denuncia ricevuta dall'appaltatore nei 60 giorni dal ricevimento di tale denuncia ex art. 1670 c.c. ha lo scopo di rendere edotto il subappaltatore dei vizi “specifici e concreti” denunciati dal committente, tramite l'appaltatore che agisca in rivalsa. 
Sicché tale impegno pro futuro si è manifestato prima che il ### denuncia sse i vizi e, quindi, non ha ra ggiunto lo scopo difensivo previsto dall'art. 1670. 
In altri termini, il subappalta tore, a fron te dell'impegno “generico e preventivo” assunto, non è venuto a conoscenza degli “specifici e concreti” vizi denunciati dal ### ai fini di 21 di 22 potersi dif endere sui vizi effettivamente denunciati, senz a che possa co stituire un equipollente il generico impegno alla eliminazione dei vizi prima della denunc ia (in difetto di alcuna precisa emarginazione di detti vizi prima della denuncia). 
Diversamente sarebbe stato se tale impegno si fosse perfezionato dopo la denuncia inv iata da l ### o al committente-costruttore-venditore e all'a ppaltatore, ossia sulla scorta di una prec isa e co ncreta - e non già ipotetica - emarginazione dei difetti contestati. 
Ne discende che il giudice di rinvio dovrà riva lutare la vertenza alla luce del suddetto principio.  7.- In conseguenza delle considerazioni esposte, il secondo motivo del ricorso principale deve essere accolto, nei sensi di cui in m otivazione, mentre il primo motivo va respinto e così il ricorso incidentale. 
La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa a lla Corte d'appello di ### in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritt o e tenendo conto dei rilievi s volti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.  “In tema di garanzia per le difformità e i vizi nell'appalto o di rovina o dife tti di cose immobili di lunga durata, ov e il subappaltatore abbia assunto un preventivo e generico impegno verso l'appaltatore ad eliminare i vizi o difetti che dovessero in futuro essere denuncia ti dal comm ittente, tale assunzione di garanzia preventiva non p uò esonerare l'appalta tore da ll'onere della comunicazione della denuncia inoltrata successivamente dal 22 di 22 committente, ai sensi dell'art. 1670 c.c., perché l'interesse alla proposizione dell'azione di regresso diviene attuale solo dopo l'invio della denuncia a cura dell'appaltante”. 
Sussistono i presupposti processua li per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente incidentale, di un ulterio re importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale , cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, a nche per la pronun cia sulle 

causa n. 32029/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Giusti Alberto, Trapuzzano Cesare

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28759/2024 del 07-11-2024

... agire nei confronti della società assicuratrice del cedente e in base alla polizza cd. ### e la conclusione è stata motivata, dai giudici del merito, sulla base della circostanza, avente anch'essa carattere ermeneutico, chiaramente esplicitata alla penultima pagina della motivazione, che la cessione trae titolo, nel caso di s pecie, dal sin istro che av eva coinvolto l'autovettura del ### e dalla conseguente responsabilità extracontrattuale, ossia dal fatto illecito e, quindi, da un lato il suo oggetto era il relativo credito risarcitorio e, dall'altro, l'azione esperibile dalla cessionaria ### car era solo quella generale di cui all'art. 2043 cod. civ., e non anche quella prevista contrattualmente e in base alla polizza cd. Kask o; e tant o a prescindere dal fatto che nessun univoco riconoscimento anteriore all'instaurazione della lite avrebbe potuto dirsi sussistente o anche solo rilevante, dinanzi alla vista successiva contestazione in giudizio; la Corte ha ampiamente motivato sul punto, affermando che la titolarità dell'azione risarcitoria è un effetto naturale del negozio di cessione, ai sensi del l'art. 1374 c od. civ., ri chiamando coerente giurisprudenza di questa (Cass. n. 52 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19746/2021 R.G. proposto da: ###Ò ### domi ciliato per leg ge in ### presso la ### leria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###), con domicilio digitale come in atti - ricorrente - contro ### S.P.A.  - intimata - avverso la SENTENZA della CORTE d'### 589/2021 depositata il ###. 
R.g. n. 19746 del 2021; Ad. 18/09/2024; estensore: C. ###. 2 di 5 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere relatore #### la Style car si rese cessionaria, nell'anno 2011 di un credito di risarcimento danni per danni da c ircolazione stradale all'autovettura di tale ### che era titolare di polizza «### con la ### S.p.a.; la Style car, dopo avere premesso di avere esperito l'azione risarcitoria ai sensi degli artt. 145 e 148 cod. ass. dianzi al Giudice di pace di ### nei confronti dell'altro conducente, tal ### quale danneggiante e della sua compagnia assicura trice ### S.p.a., agì in giudi zio dinanzi al ### unale di ### anche nei confronti della ### S.p.a., as sicuratrice dell'autovettura di proprietà del ### la domanda, nel contraddittorio delle parti, venne rigettata dal ### la Style car propose appello e la Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 589 del 28/05/2021, ha rigettato l'impugnazione; avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione la ### car con due motivi; ### s.p.a. è rimasta intimata; il Procurator e ### non ha presentato conclusi oni per l'adunanza camerale del 18/09/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. 
Considerato che: i motivi di ricorso sono i seguenti: primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 100 cod. proc. civ. per violazione dell'art. 115 c od. proc. civ. per er ronea affermazione del difett o della legitti mazione ad agire, poiché, sec ondo la prospettazione della ricorrente, la Corte territoriale ha errato nel ritenere di potere esaminare l'eccezione di car enza di legitt imazione ad agire R.g. n. 19746 del 2021; Ad. 18/09/2024; estensore: C. ### 3 di 5 formulata nei suoi co nfronti dalla Un ipolsai S.p.a., nonostante questa fosse tardiva, in quanto proposta solo in compar sa conclusionale in primo grado; secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1362, co mma 2, cod. civ. per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale da parte della Corte d'appello e in relazione al contratto di cessione, per avere la Corte territoriale omesso di considerare fatti, intercorsi tra le parti e successivi al contratto di cessione; il primo moti vo è info ndato, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso in capo alla ### car, ossia della spettanza ad essa del diritto derivante dalla polizza cd ### risulta essere stata effettuata dal la co mpagnia assicuratrice, sia pu re in subordine, in fase d'appello e, quindi, la Corte territoriale ha del tutto validam ente accolto l'eccezione, non trattandosi di un eccezione in senso stretto o di una questione rilevabile soltanto a istanza di parte, posto che il difetto di titolarità del ra pporto controverso è ril evabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in adesione alla st essa pronuncia nomof ilattica richiamata a corredo del primo motivo di ricorso (### U n. 2951 del 16/02/2016 Rv. 638372 - 01), secondo i cui principi di diritto «le contestazioni, da parte del convenuto, della ti tolarità del rapporto controverso dedott e dall'attore han no natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione ass uma va lore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti» e (Rv. 638373 - 01) «la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa»; R.g. n. 19746 del 2021; Ad. 18/09/2024; estensore: C. ### 4 di 5 il secondo motivo, in centrato sul disposto dell 'art. 1362, comma 2, cod. civ., è del pari infondato: la Corte territoriale ha affermato che nell'atto di cessione del cr edito non era espressamente indicato che il cessionario, ossia la ### car, avesse anche la facoltà di agire nei confronti della società assicuratrice del cedente e in base alla polizza cd. ### e la conclusione è stata motivata, dai giudici del merito, sulla base della circostanza, avente anch'essa carattere ermeneutico, chiaramente esplicitata alla penultima pagina della motivazione, che la cessione trae titolo, nel caso di s pecie, dal sin istro che av eva coinvolto l'autovettura del ### e dalla conseguente responsabilità extracontrattuale, ossia dal fatto illecito e, quindi, da un lato il suo oggetto era il relativo credito risarcitorio e, dall'altro, l'azione esperibile dalla cessionaria ### car era solo quella generale di cui all'art. 2043 cod. civ., e non anche quella prevista contrattualmente e in base alla polizza cd. Kask o; e tant o a prescindere dal fatto che nessun univoco riconoscimento anteriore all'instaurazione della lite avrebbe potuto dirsi sussistente o anche solo rilevante, dinanzi alla vista successiva contestazione in giudizio; la Corte ha ampiamente motivato sul punto, affermando che la titolarità dell'azione risarcitoria è un effetto naturale del negozio di cessione, ai sensi del l'art. 1374 c od. civ., ri chiamando coerente giurisprudenza di questa (Cass. n. 52 del 10/01/2012, non massimata;) il ricorso è, pertanto, infondato; il ricorso è rigettato; nulla per le spese di lite, non avendo la ### S.p.a. svolto attività difensiva; stante il rigetto dell'impugnazione deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell 'impugnazione) di cui all'art. R.g. n. 19746 del 2021; Ad. 18/09/2024; estensore: C. ### 5 di 5 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, per il cd.  raddoppio del contributo unificato, se dovuto; il deposito del la motivazione è fiss ato nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ.; P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del la sussistenza dei presu pposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente ### di merito , del l'ulteriore importo a t itolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deci so in ### nella camer a di consigl io della Corte di 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Valle Cristiano

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2145/2025 del 30-01-2025

... 5.2. Com'è noto, l' opinione prevalente riconduce la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dagli artt. 1337 e 133 8 c.c. a tut ela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, cost ituisce una for ma di responsabilità extracontrattuale (Cass., Sez. 2, Senten za n. 2473 8 del 03/10/2019; 11 Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16735 del 29/07/2011; contra Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14188 del 12/07/2016). La natu ra della responsabilità precontrattuale, sia essa extracontrattuale o contrattuale, non è comunqu e decisi va ai fi ni del presente giudizio, poiché anche l'opinione che riconduce la responsabilità precontrattuale nella nozione di responsabilità contrattuale da "contatto sociale qualificato" - inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, in virtù degli artt. 1175 e 1375 - non ritiene che la responsabilità abbia titolo nel contratto stipulato dalle parti, che può anche non essere stato stipulato, ma direttamente dalla legge, pur mutuando d alla responsabilità contrattuale la disciplina, soprattutto (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 22122/2023 promosso da ### s.a.s. del ### & C. (già ### s.n.c. della Dott.ssa ### & C.), in persona d el socio accomandatario e leg ale rappresentante pro tempo re, Dott.ssa ### Dott. ### Dott. ### rappresentati e difesi dagli avvocati ### (####) e Alessand ro ### (####), elettivamente domiciliati presso l'avv. ### S antese, con st udio in #### d'### 19 (####), in virtù di procura speciale in atti; - ricorrenti - contro ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (####), in virtù di procura special e in atti; - controricorrente - avverso la senten za della Corte d'app ello di ### n. 1173/2023, pubblicata il ###, non notificata; udita la relazione d ella causa svolta nella cam era di consiglio del 25/10/2024 dal ### letti gli atti del procedimento in epigrafe; ### rogito notarile del 10/10/2011, la F armacia ### s.n.c. della dott.ssa ### & C. acquistava da ### autorizzata alla gestione p rovvisoria quale erede del dott. ### l'attività denominata "### (poi trasformata in ### s.a.s. del dott. ### & C. ), sita a ### avente ad oggetto l'attività di vendita di prodotti farmaceutici e prodotti complementari.  ### del contratto di vendita era il diritto d i esercizio e la connessa azienda commerciale, comprensiva della sede farmaceutica 1 del Comune di ### e di tre dispensari farmaceutici, aperti e attivati nella provincia di ### e, più precisamente, a ### a ### e a ###'### (clausola 1). 
Parte venditrice, con i patti sottoscritti, garantiva "la piena titolarità e l'assenza di pesi, vincoli, oneri apparenti e non apparenti, privilegi, pegni, di natura sia civilistica che fiscale e tributaria, e di diritti di terzi tanto di natura real e quant o di natura obbliga toria che ne possano limitare la piena proprietà e disponibilità e/o ridurne il valore" (clausola 7).  ### corrispondeva la somma di € 2.450.000,00 a fronte del prezzo di vendita convenuto in € 2.800.000,00; ### della vendita veniva sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio d a parte dell'### itaria dei relativi provvedimenti autorizzativi (clausola 8 ); Il dispensario di ### tuttavia, sin dal 2009, era stato oggetto di richiesta, ai fini della gestione, da parte del titolare della ### di 3 Cervignano, dott. ### a cui veniva assegnato dall'ASL di ### nel dicembre 2011 (dopo due mesi dalla stipula della de scritta compravendita). 
Poiché il contratt o, alla clausola n. 11, demandava ad arbitrato irrituale le questioni inerenti all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione delle controversie discendenti dal contratto di compravendita, la venditrice, nel 2015, promuoveva procedura arbitrale, ch iedendo l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo residuo pari a € 350.000,00, con condanna al versamento di altri importi (imposta di registro, interessi, sanzioni e somme indicate nella cartella esattoriale notificata da ### s.p.a.). I convenuti aderivano alla procedura arbitrale, eccepe ndo l'inadempimento della venditrice per violazione dell'art. 7 del contratto d i compravendita , in re lazione al dispensario di ### e ch iedendo la riduzione del prezzo concordato, in misura proporzionale al valore di detto dispensario, di cui non avevano ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione. 
Il lodo arbitrale, in data ###, accertava che la ### aveva omesso di comunicare, nel corso delle trattative, la circostanza che il dott.  ### aveva avviato l'iter amministrativo per farsi assegnare il dispensario di ### e, ferma restando la validità del contratto di compravendita, disponeva una riduz ione del 25% del prezzo ancora dovuto dagli acquirenti. 
Tale lodo non veniva impugnato. 
Successivamente, la ### s.a.s. del dott. ### & C., #### L auria e ### cita vano in giudizio ### davanti al Tribunale di ### chiedend o l'accertamento della nullità parziale del contratto di compravendita nella parte in cu i era pre vista la cessione dei dispensari farm aceutici, n on disponibili alle parti, con le stat uizioni conseguenti e il correlato risarcimento del danno. In via subordinata, concludevano per 4 l'annullamento (totale o parziale) del contratto per dolo e, in ulteriore subordine, per l'annullamento per errore essenziale, o per l'accertamento del mancato avveramento della condizione sospensiva, in riferimento al dispensario di ### con le statuizioni conseguenti e il risarcimento del danno da responsab ilità precontrattuale. In ogn i caso, i ricorrent i chiedevano il risarcimento del danno per violazione della buona fede nelle trattative contrattuali da parte della cedente e per avere quest'ultima taciuto una causa di invalidità del contratto ad essa nota. 
Nel costituirsi, ### eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva degli attori #### e ### non ché il difetto di giuris dizione/co mpetenza del Tribunale di ### stant e la presenza di clausola compromissoria , chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande. 
Il Tribunale di ### dichiarava improponibili le domande formulate dalla ### s.a.s. del dott. ### & C., da ### da ### e d a ### rilevan do la competenza giurisdizionale degli arbitri, stante il tenore della clausola compromissoria e la natura della controversia.  ### s. a.s. del dott. ### & C., #### e ### impugnavano la sentenza del Tribunale , lame ntando l'errore del Giudice di primo grado nell'affermare che le que stioni attinenti alla validità del contratt o, derivanti da comportamenti integranti la responsabilità precontrattuale, potessero rientrare tra le controversie deferite in arbitrato, tramite la clausola compromissoria pattuita in contratto. 
Nel costitu irsi, ### chiedeva la conferma de lla sentenza appellata e formulava appello incidentale condizionato. 
Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte territoriale ha confermato la pronuncia di primo grado, rigettando l'appello principale e dichiarando assorbito quello incidentale. 5 Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione la ### s .a.s. del dott. ### & C., ### ri, ### e ### affidato a due motivi di ricorso.  ### si è difesa con controricorso. 
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo m otivo d i ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., in relazione all'art. 808 bis c.p.c., nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto operante la clausola compromissoria anche per ipotesi di responsabilità precontrattuale. 
Ad opinione dei ricorrenti, la responsabilità precontrattuale avrebbe potuto essere fatta valere a prescindere dalla stip ula del contratto di compravendita, non trovando la causa nel contratto stipulato ma nella condotta precedente alla sua stipula. 
I ricorrenti hanno ricondotto la censura mossa al vizio previsto nel 3 del primo comma del l'art. 360 c. p.c., e non in quello indic ato al successivo n. 4 della stessa disposizione, ritenendo che l'art. 808 bis c.p.c., sebbene riportato nel codice di rit o, avesse un contenut o sostanziale, prescri vendo come le parti devono redigere un negozio giuridico finalizzato a rin unziare alla giurisdizione in materia extracontrattuale e regolando il contenuto di tale negozio. 
A tito lo di mero scrupolo dife nsivo, gli stessi ricorrenti hanno comunque affermato che le sopracitate argomentazioni potevano valere anche ai sensi dell 'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., chieden do l'annullamento della sentenza impugnata per nullità della stessa e/o del procedimento, in ragione della mancata corretta applicazione dell'art. 808 bis c.p.c., laddove si considerasse tale previsione una norma procedurale. 
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., in relazione 6 all'art. 1362-1364 c.c. e in relazione all'art. 808 quater c.p.c., poiché la Corte d'app ello ha esteso l'operatività della clausola arbitrale alle domande di nullità e annullabilità, oltre a quelle di risarcimento del danno da respo nsabilità precontrattuale, compiendo una violaz ione dell'art.  1364 c.p.c., sebbene la cl ausola fosse chiara nel prevedere la su a operatività solo per le controversie re lative al l'interpretazione, all'esecuzione e alla ris oluzione de l contratto di compravendita, escludendo le domande sopra in dicate, tenuto conto che il disp osto dell'art. 808 quater c.p.c. si applica solo all'arbitrato rituale e, comunque, anche a voler concedere che l'art. 808 quater c.p.c. operi per l'arbitrato irrituale, nella specie, non vi era nessun dubbio interpretativo che potesse dare spazio al favor arbitratus.  2. La controricorrente ha preliminarmente eccepito l'invalidità della procura speciale rilasciata ai loro difensori per due ordini di ragioni.  2.1. In primo luogo, la controricorrente ha dedotto che, in caso di ricorso analogico notificato in via telematica, non contenente la procura, il difensore è privo del potere di autenticazione della firma del cliente apposta sulla procura redatta su supporto cartaceo, in quanto il potere di autentica previsto dall'art. 83 c.p.c. è limitato alla conformità della copia digitale all'atto analogico ma non riguarda la firma del cliente. 
Il rilievo è in sé infondato, poiché, come precisato dalle ### di que sta Corte, l'allegazione mediante strum enti informatici - al messaggio di posta elettron ica certificata (### con il qual e l'atto è notificato, ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da rit enere va lida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della 7 parte di proporre ricorso per cassazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2077 del 19/01/2024). 
Occorre precisare, inoltre, che, nella specie, il ricorso per cassazione consiste in un atto redatto su supporto cartaceo, scansionato e dichiarato conforme all'originale nella relata d i notifica. La p rocura è redatta su supporto cartaceo, sottoscritta e aute nticata in formato analogico, scansionata e certificata conforme ne lla relata di not ificazione (v. la “busta telematica” relativa alla notificazione del ricorso depositata in atti). 
In conformit à a quanto affermato da questa Corte, dunque , trattandosi di notifica di un atto giu diziario a mezzo PEC , la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore è stata da questi correttamente sottoscritta con firma autog rafa e, suc cessivamente, trasformata in copia infor matica di do cumento analogic o, la cui conformità all'originale è stata attestata dal difensore n ella relata di notifica (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6318 del 02/03/2023).  2.2. In secondo luogo, la controricorrente ha affermato l'invalidità della procura, in quan to conferita dai ricorrent i dopo il deposito del provvedimento impugnato, ma prima della redazione del ricorso, da parte degli avvocati designati difensori. 
Anche tale rilievo non è fondato, tenuto conto che le ### di questa Corte hanno precisato che il requ isito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p. c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatic i, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2075 del 19/01/2024).  3. Prima di e saminare i motivi di ricorso occorre effe ttu are due precisazioni. 8 3.1. In data #### in qualità di cedente, e la “### s.n.c. della do tt.ssa ### na & C.”, rappresentata dai soci ammi nistratori ### e ### in qualità di cessionaria, hanno stipulato un contratto di compravendita di una farmacia (il diritto di esercizio della farmacia e l'azienda commerciale) , compresi tre dispensari farm aceutici, subordinando l'efficacia dell'atto al rilascio da parte dell'### dell'autorizzazione prevista. 
Con la clausola n. 11 del menzionato contratto le parti hanno previsto che «le controversie relative all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente att o, per le quali l a legge non prevede l'intervent o obbligatorio del ###, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, co mposto da tre membri, nominati dal presidente dell'Ordine dei ### di Mil ano e ### entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, di cui almeno uno iscritto all'### degli Avvocati che fungerà da Presidente. Nel caso di mancata nomina nel previsto termine, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il ### te del Tribunale di ### Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 180 ### giorni dalla costituzione secondo equità, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa di ogni formalità di procedura, fermo il diritto al contraddittorio. Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o come sarà ripartito il costo dell'arbitrato. Le parti si imp egnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri, fatti salvi i diritti di impugnazione derivanti in materia dalla legge». 
È incontestata la previsione, nella specie, di un arbitrato irrituale (o contrattuale, come definito dall'art. 808 ter c.p.c.).  3.2. Con atto di citazione davanti al Tribunale di ### la “### s.a.s. della dott.ssa ### & C.” (già “### s.n.c.  della dott.ssa ### & C.”) hanno convenuto in giudizio ### 9 ### chiedendo l'accertamento de lla nullità parziale del contratto di compravendita nella parte in cui era prevista la cessione dei dispensari farmaceutici, non disponibili alle parti, con le statuizioni conseguenti e il correlato risarcimento del danno. In via subordinata, hanno concluso per l'annullamento (totale o parziale) del contratto per dolo e, in ulteriore subordine, per l'annullamento del contratto per errore essenziale, o per l'accertamento del mancato avveramento della condizione sospensiva, in riferimento al dispensario di ### (che, poco dopo il contratto, l'### amministrativa sanitaria aveva assegnato al titolare di un'altra farmacia), con le statuizioni conseguenti e il risarcimento del danno. In ogni caso, i ricorr ent i hanno chiesto il risarciment o del danno per violazione della buona fede nelle trattative contrattuali ad opera della cedente (art. 1337 c.c.) e per avere quest'ultima taciuto una causa di invalidità del contratto ad essa nota (art. 1338 c.c.). 
Nel costituirsi, ### ha eccepito, tra l'altro, l'operatività della clausola compromissoria con riferimento a tutte le domande formulate.  3.3. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello ha confermato la statuizione di primo grado, che aveva dichiarato improponibili le domande formulate in quanto devolute alla cognizione degli arbitri irrituali.  4. Occorre, inoltre, richiamare le norme che interessano la presente controversia.  4.1. Com'è noto, l'art. 808, comma 1, c.p.c. prevede che « Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono for mare oggetto di convenzione d'arbitrato.» Il successivo art. 808 bis c.p.c. precisa che «Le parti possono stabilire, con ap posita convenzione, che si ano decise da arbitri le controversie future relative a un o o più rapporti non contratt uali determinati. L a 10 convenzione deve risultare da atto avente l a forma richiesta per i l compromesso dall'articolo 807.» Inoltre, ai sensi dell'art. 808 quater c.p.c. «Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.» Infine, l'art. 808 ter, comma 1, c.p.c. prevede espressamen te la possibilità di concordare la devoluzione delle controversie nascenti dal contratto ad arbitr i irrituali, stabilendo che «Le parti po ssono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, i n deroga a quanto disposto dall'articolo 824 -bis, la controversia sia defi nita dagli arbitri mediante determinazione contrattu ale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.» 5. Passando ad esaminare le censure formulate con il ricorso per cassazione, il primo motivo risulta fondato.  5.1. Come sopra evidenz iato , i ricorrenti hanno citato in giudizio ### chiedendo, in ogni caso, la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 c.c. (per violazione del principio di buona fede nel corso delle trattative ad ope ra della venditrice, che non a veva informato gl i acquirenti del procedimento amministrativo avviato dal titolare di un'altra farmacia per ottenere l'assegnazione del dispensario di ### poi effettivamente conseguita) ed anche ex 1338 c.c. (per non avere la venditrice informato gli acquirenti delle cause di invalidità del contratto a lei note).  5.2. Com'è noto, l' opinione prevalente riconduce la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dagli artt. 1337 e 133 8 c.c. a tut ela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, cost ituisce una for ma di responsabilità extracontrattuale (Cass., Sez. 2, Senten za n. 2473 8 del 03/10/2019; 11 Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16735 del 29/07/2011; contra Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14188 del 12/07/2016). 
La natu ra della responsabilità precontrattuale, sia essa extracontrattuale o contrattuale, non è comunqu e decisi va ai fi ni del presente giudizio, poiché anche l'opinione che riconduce la responsabilità precontrattuale nella nozione di responsabilità contrattuale da "contatto sociale qualificato" - inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, in virtù degli artt. 1175 e 1375 - non ritiene che la responsabilità abbia titolo nel contratto stipulato dalle parti, che può anche non essere stato stipulato, ma direttamente dalla legge, pur mutuando d alla responsabilità contrattuale la disciplina, soprattutto in termini di onere della prova e prescrizione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14188 del 12/07/2016). 
In effetti, la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto , previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione de l contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche in caso di contratt o validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giu dice di merit o, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5762 del 23/03/2016; Cass., Sez. 2, Senten za n. 4715 del 14/02/2022). 
Ciò che rileva, comunque , è che il tito lo costitutivo della pre tesa risarcitoria derivante da responsabilità contrattuale non t rova titolo costitutivo nel contratto eventualmente stipulato dalle parti, ma direttamente dalla legge. 12 5.3. Nella specie, la Corte territoriale ha rilevato che la domanda volta a far valere la responsabilità precontrattuale ha ricalcato le ragioni poste a fondamento del lodo arbitrale che, nel 2016, si era già pronunciato in materia, accertando che la ### rti, nel corso delle tratt ative, aveva omesso di informare gli acquirent i del fatto che il titolare di un'altra farmacia aveva avviato l'iter amministrativo per farsi assegnare il dispensario di ### e, per tale motivo, ferma restando la validità del contratto, aveva disposto una riduzione del 25% del prezzo ancora dovuto alla ### La Corte d i merito ha evidenziato che gli acquiren ti non avevano impugnato il lodo, così accettando la decisione arbitrale di riduzione del prezzo di acquisto del complesso, per l'impossibilità di continuare nella gestione del dispensario di ### ma, poi, hanno agito in giudizio davanti al Tribunale di ### per far valere un pregiudizio che, secondo la Corte d'appello, non poteva essere considerato diverso soltanto perché non collegato all'oggetto del contratto, ma ad un titolo di responsabilità diverso.  ### la Corte, «Le condotte as critte alla ### ricadono nell'ambito della medesima ricostruzione fattuale, le domande cumulate rivolte al ### e di L odi sono lato sensu collegate al contratt o di compravendita e ricadono sotto gli effetti della clausola compromissoria, con conseguente competenza giurisdizionale del Collegio arbitrale, anche per le connesse azioni risarcitorie. … A diversa conclusione la Corte non può pervenire neppure facendo riferimento alla giurisprudenza, citata dalla difesa degli ap pellanti, formatasi sulla necessit à di previsione specifica di volontà de lle parti p er deferire agli arbitri anche le controversie extracontrattuali connesse a vicende negoziali. Un attento esame del precedente richiamato consente alla Corte di rilevare che, nel caso sottoposto al giudice di legi ttimit à, accanto alla clausola compromissoria era stata introdotta dalle parti altra apposita clausola, 13 con cui si conveniva che ogni altra ulteriore controversia, che non potesse essere fatta rientrar e fra quelle affidate alla competenza arbitrale, sarebbe stata sottoposta alla competenza del giudice ordinario. ...» 5.3. La statuizione della Corte d'appello non si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale, anche di recente, ha affermato che la clausola compromissoria con la quale sono deferite agli arbitri le controversie sull'interpretazione o sull'esecuzione del contratto, cui essa accede, in mancanza di e spressa volontà contraria, ascrive alla competenza arbitrale solo le controversie ch e si riferiscono a prete se aventi la causa petendi nel contratto stesso, dovendosi quindi escludere che tra tali controversie possano essere incluse le cause da responsabilità extracontrattuale, che hanno nel contratto solo un presupposto di fatto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. ### del 24/10/2022). 
In più occasioni, questa Corte ha affermato che la clausola compromissoria, riferita genericamen te alle controversie nascenti dal contratto cui essa in erisce, va interpretata, in mancanza di espressa volontà contrar ia, nel senso ch e rientrano nell a competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso in cui, pur in presenza de lla clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, si propone azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c., deducendo gravi difetti dell'immobile (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4035 del 15/02/2017; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1674 del 03/02/2012). 
In appl icazione dello stesso principio, questa medesima Corte ha ribadito che la cl ausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie avent i titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alle 14 quali quel contratt o si configura esclusi vamente come presuppost o storico, come nel caso in cui la causa petendi ha titolo nella responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2598 c.c. o nella violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nelle trattative precontrattuali ex art.  1337 c.c. (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 20673 del 13/10/2016). 
Non rileva pertanto quanto posto a fondamento della decisione della Corte di appello, e cioè che le condotte ascritte alla ### nel contenzioso definito dal lodo irrituale e in quello successivamente instaurato davanti al ### di Lodo ricadano «nell'ambito della medesima ricostruzione fattuale», poiché ciò che rileva è che, in tale ipotesi, il contratto, cui la clausola compromissoria accede, non costituisce il titolo costitutivo del credito vantato ma un elemento di fatto, certamente rilevante, solo ai fini dell'accertamento e della quantificazione del danno. 
Né assume rilievo l'ulteriore argomento, fondato sulla differenziazione tra la fattispecie in esame e quella riportata in uno dei precedenti di questa Corte, pure riportati dalla Corte d'appell o (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 20673 del 13/10/2016), che non inficia il principio appena enunciato, essendo evidente che, ove si ritenga che non operi la clausola compromissoria, l'azione è esperibile in sede giudiziaria.  6. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.  6.1. ### iudice di merito, nel capo della decisi one censurato, ha statuito come segue: «Non è contest ata dalle parti la qualificazion e giuridica della clausola compromissoria come clausola devolutiva delle controversie ad arbitrato irrituale, con rinvio all'art. 808 ter c.p.c., nella formulazione data dal d.lgs. n. 40/2006, né la sua validità. La clausola negoziale, con cui si è fatto riferimento a categorie giuridiche astratte (interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto), porta la Corte ad affermare ex art. 1362 c.c. che, per volontà delle parti, la giurisdizione è stata derogata in favore degli arbitri con riferime nto a tutte le controversie aventi causa petendi nel contratto di compravendita, in cui 15 la clausola è stata inserita. … La tesi restrittiva sostenuta dagli appellanti non tiene conto che gli invocati rimedi della nullità e dell'annullamento implicano, di per sé, sia questioni interpretati ve dell'atto di compravendita, in relazione a quanto contrattualment e stabilito, sia questioni legate alla concreta esecuzione del programma negoziale. … Nel contratto di compravendita non si rinviene alcuna espressa volontà delle parti di riservare parte dei diritt i, derivanti da tale rapporto, alla giurisdizione ordinaria o di delimitare la portata della clausola compromissoria. Il criterio per la sua interpretazione, dato dall'art. 808 quater c.p.c., e l'indicazione del legislatore di privilegiare l'unitarietà della giurisdizione scelta dalle parti, come osservato dal Giudice di primo grado, consente alla Corte di condividere le conclusioni della sentenza impugnata, in punto improcedibilità delle proposte domande di nullità ex art. 1419 cc, di annullamento ex artt. 1439 e 1440 cc e di accertamento del mancato avveramento della condizione sospensiva/inefficacia del contratto di compravendita.» 6.2. ### i ricorrenti, la Corte d'appello è incorsa nella violazione o la falsa applicazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, e in particolare dell'art. 1364 c.c., poiché la menzionata Corte ha e steso l'operatività della clausola arbitrale alle domande di nullità e annullabilità, mentre la clausola è chiara nel prevedere l'operatività della clausola solo per le controversi e re lative all'interpretazione, all'esec uzione e alla risoluzione del contratto di compravendita, escludendo le vertenze relative alle domande sopra indicate, dovendosi tenere conto che l'art.  808 quater c.p.c. si applica solo all'arbitrato rituale e, comunque, anche a vole r applicare l'art. 808 quater c.p.c. anche in caso di arbitrato irrituale, nessun dubbio interpretativo è nella specie configurabile, sicché non vi è spazio per far valere il favor arbitratus. 
Com'è noto, l 'interpretazione del contratto, traducendo si in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una 16 indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p .c., o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.  (cfr. Cass., Sez. L., Sentenza n. 10745 del 04/04/2022; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016). 
Nessuna delle due citate censure, però, può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015). 
In partic olare, ai fini della censura di violaz ione dei cano ni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, con l'u lteriore conseguenza dell' inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass., Sez. L, Sentenza 10554 del 30/04/20 10; Cass., Sez. 1, Senten za n. 2253 6 del 26/10/2007).  6.3. Nella specie, è evidente che la parte ha semplicement e contrapposto la propria opzione interpretativa a quella offerta dal Giudice di merit o, senza spiegare in che termini q uest'ultim o abbia viola to le norme sull'interpretazione dei contratti e , in particolare, il disposto dell'art. 1364 c.c., senza spiegare il perché di quanto affermato. 
I ricorrenti hanno dedotto che il Giudice di merito ha esteso la clausola arbitrale a questioni sulle quali non risulta che le parti abbiano voluto riferirsi, con affer mazioni di carattere assertivo, senza cont rastare gli argomenti posti dalla Corte d'appello, e sopra riportati, per ritenere che le parti abbiano voluto estendere l'ambito operativo della clausola a tutte 17 le controversie aventi causa petendi nel contratto di compravendita in cui la clausola è stata inserita.  7. In conclusi one, dichiarato inammissibile i l secondo motivo di ricorso, deve essere accolto il primo motivo, in applicazione del seguente principio: «In tema di arbitrato irrituale, la clausola compromissoria con la quale sono deferite agli arbitri le controversie sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto cui essa accede, in mancanza di espressa volontà contraria, ascrive alla competenza arbitrale solo le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa peten di nel contratto ste sso, dovendosi quindi escludere che tra tali controversie siano incluse quelle volte ad ott enere il risarcimento del danno da respo nsabilità precontrattuale, che non hanno nel contratto il titol o costitutivo della pretesa ma un solo un presupposto di fatto.» La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di M ilano, chiamata a statuire anche sulle spese del presente procedimento.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di ### cui è rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile 

Giudice/firmatari: Tricomi Laura, Reggiani Eleonora

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Tribunale di Genova, Sentenza n. 331/2025 del 25-07-2025

... de cuius, con conseguente configurabilità di una responsabilità di natura ### contrattuale e attribuzione della controversia al giudice del lavoro. E' ben vero che, “… in tema di risarcimento del danno per sinistro verificatosi durante la prestazione lavorativa, il risarcimento può essere richiesto al datore di lavoro con due distinte azioni una proposta a titolo di responsabilità contrattuale e l'altra a titolo di responsabilità extracontrattuale, la scelta tra le due azioni e l'eventuale loro esercizio cumulativo nel processo rientrano nel potere dispositivo della parte, con la conseguenza che, ove la parte opti per una di esse, non è consentito al giudice, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sostituirsi all'attore nella scelta che avrebbe potuto operare ed accogliere la domanda in base ad un titolo diverso (Cass 6 agosto 2002, n. 11766, Cass. 29 settembre 2003, n 14498)” (Cass. n. 2506/2012). “[A]l fine di qualificare l'azione come proposta a titolo di responsabilità contrattuale del datore di lavoro non rileva il mero richiamo dell'art. 2087 cod. civ. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, occorrendo, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2815/2023 promossa dai sig.ri: -### nata a ### il 21 marzo 1943 (####), -### nato a ### il 10 aprile 1970 (####) e -### nato a ### il 25 giugno 1971 (####), in proprio e nella qualità di eredi del sig. ### (nato a ### il 18 febbraio 1944 e deceduto in ### il 9 settembre 2021), elettivamente domiciliati in #### della ### 14/18 presso e nello studio dell'avv. ### B. Storace, che li rappresenta e difende anche in via disgiunta con l'avv. ### in forza di procura allegata al ricorso depositato in via telematica (#### e ###) -ricorrenti
CONTRO ### spa con sede in #### 220 (P. Iva ### - CF ###) in persona del legale rappresentante pro tempore e ###.  ### nato a ### il 13 marzo 1965, codice fiscale ###, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di ### del 21 dicembre 2021, rappresentata e difesa dall'### (pec: ###) del foro di ### per procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. ### in #### 2/32 -convenuto
Conclusioni delle parti ### “previa ogni occorrenda pronunzia, ritenuta per i motivi esposti la responsabilità della convenuta, condannare ### s.p.a. al risarcimento in favore dei ricorrenti - quali eredi del sig. ### - del danno non patrimoniale complessivamente patito dal dante causa, da quantificarsi in € 356.400,00 o nella diversa somma che sarà determinata dal Giudice Ill.mo nel rispetto dei principi esposti, nonché al risarcimento in favore dei ricorrenti - a titolo proprio - del danno non patrimoniale per la perdita del congiunto, da quantificarsi in € 265.835,00 per la sig.ra ### € 242.280,00 per il sig. ### ed € 222.090,00 per la sig. ### (tabella danno parentale “integrata” ### 2022), salva diversa determinazione equitativa da parte del Giudice Ill.mo; vinte le spese e competenze di giudizio, da liquidarsi con distrazione in favore dei difensori antistatari”; ### “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nel presente atto: In via preliminare, gradata: a) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o il difetto di titolarità passiva e comunque l'estraneità ai fatti di causa di ### e conseguentemente respingere immediatamente il ricorso; b) Dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice del ### adito, in quanto competente il Giudice Ordinario a decidere sulle domande formulate in ricorso; c) Dichiarare l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni alla luce della normativa di assicurazione sugli infortuni e malattie professionali dei lavoratori. 
Nel merito, ferme le predette assorbenti eccezioni e relative domande d) Respingere tutte le richieste risarcitorie dei ### in quanto infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate; e) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità e/o corresponsabilità del sig. ### per i fatti di cui è causa, pertanto, respingere in tutto o in parte le domande attoree ai sensi dell'art. 1227 cc. 
Con vittoria delle spese di lite”. 
Motivi della decisione 1. Con ricorso depositato telematicamente in data ###, i sig.ri #### e ### in proprio e quali eredi del sig.  ### (nel seguito, per brevità, anche solo il “de cuius”, o il “dante causa”, o il “lavoratore”), marito dalla prima e padre degli altri ricorrenti, deceduto in ### il 9 settembre 2021 (doc. 1 ric.), in tesi a seguito di malattia professionale (mesotelioma pleurico) riconducibile all'attività lavorativa svolta presso ### (ritenuta dante causa della convenuta), hanno convenuto in giudizio ### (nel seguito, per brevità, anche solo “FINTECNA”), per sentirla condannare a risarcirli, quali eredi del de cuius, del danno non patrimoniale patito da questi in vita, nonché, “a titolo proprio”, del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale. 
I ricorrenti hanno dedotto, a tale scopo, quanto segue. 
Il sig. ### è deceduto, il 9 settembre 2021, a causa di un mesotelioma pleurico metastatico (v. ancora doc. 1 ric.), diagnosticatogli nel luglio/agosto 2020 (v. doc.  sanitaria, docc. 1, 2 e da 23 a 27 ric.). 
Il de cuius aveva lavorato, dal 27.1.1971 al 30 aprile 1985, presso lo stabilimento siderurgico ### di ### - ### con mansioni di “addetto centro rimpiazzi”, di “agganciatore e deviatore carri ferroviari” presso il reparto ### ferroviaria - MOF (1971-28.2.1976), infine (dal 1°.3.1976 al 30.4.1985) di “riparatore meccanico” presso il reparto ### - ### (nel seguito, “MANGRU”) del ### centrale di manutenzione - Scm (doc. 11, curriculum professionale rilasciato da ### oggi ###. 
Il menzionato rapporto lavorativo è riconducibile all'odierna convenuta, come risulta dal predetto ### professionale (doc. 11 ric.), rilasciato al de cuius da ### (allora ### quale avente causa delle società siderurgiche pubbliche ex datrici di lavoro durante il periodo considerato, e come confermato dal compendio documentale offerto in comunicazione (docc. da 35 a 52 ric.). 
Nello stabilimento di ### i materiali contenenti amianto sono stati ampiamente utilizzati, fino all'inizio degli anni '90. 
Quale addetto al reparto ### ferroviaria (###, il sig. ### circolava nelle varie arre dello stabilimento, caricando, scaricando e trasportando ghisa, acciaio, materie prime, semilavorati, ma anche (nella zona dell'acciaieria e dell'altoforno) materiali occorrenti per la colatura dell'acciaio nelle lingottiere, scorie e materiali provenienti dalle pulizie, dal rifacimento delle siviere, dalle camere dei fumi. 
Inoltre, si occupava della manutenzione dei carri ferroviari e dei locomotori e così, in particolare, della regolazione e sostituzione degli impianti frenanti che montavano ferodi in amianto. 
Gli operatori del reparto ### si occupavano della manutenzione e della riparazione di tutti gli organi ed apparati dei carriponte e degli altri mezzi di sollevamento in uso presso lo stabilimento e così, in particolare, dell'ispezione, regolazione, manutenzione e sostituzione degli elementi di attrito ### degli organi frenanti dei predetti mezzi, contenenti amianto almeno fino al 1992.  ###à di manutenzione in questione prevedeva anche la realizzazione dei ferodi, la sostituzione dei pannelli in amianto posti a protezione delle cabine delle gru esposte a intense fonti di calore e la collaborazione con gli elettricisti, che operavano sulle parti elettriche dei mezzi, isolate con amianto. 
In occasione degli interventi effettuati in prossimità di impianti a caldo, il sig.  ### e i suoi colleghi dovevano indossare, inoltre, tute, cappotte e guanti di amianto e talvolta proteggersi con pannelli di amianto. 
Tutte le operazioni di esercizio e di manutenzione avvenivano senza alcuna precauzione volta ad evitare o ad abbattere i livelli d'inquinamento e l'inalazione delle fibre d'amianto. 
Gli ambienti di lavoro, nello stabilimento, erano, più in generale, molto polverosi e inquinati; polveri e sostanze erano costantemente in sospensione a causa della continua movimentazione dei materiali, dell'assenza di adeguati impianti di aspirazione e abbattimento e della mancata adozione di precauzioni di sorta. ### non ha mai fornito al lavoratore e ai suoi colleghi mezzi di protezione dalle polveri e dalle fibre, né li ha informati circa la pericolosità delle polveri contenenti fibre di amianto e circa le cautele da adottare in presenza di dette polveri.  “All'interno dello stabilimento non è mai stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive”.  “Le istruzioni lavorative impartite dalla stessa azienda ### e relative ai reparti di cokeria, fonderia, acciaieria, fucinatura e laminazione imponevano l'uso di amianto grezzo e in manufatti (da trattare anche con getti di aria compressa per la pulizia dei pezzi) senza indicare alcuna specifica misura protettiva atta a limitare almeno gli effetti nocivi dell'inalazione di polveri e fibre disperse”.   Nell'allegata relazione del dott. ### <<… ex responsabile dello ### di ### ma perfettamente calzante anche per quello di ### inviata da ### all'INAIL in data ### (ved. doc. 17), è riportato che “amianto e materiali che in vario modo lo contenevano furono di uso comune a ### come in tutte le altre realtà produttive. Essi vennero impiegati: per la coibentazione termica e l'isolamento degli impianti; in alcune fasi dei cicli di produzione e di manutenzione; quali componenti di tessuti e materiali con i quali venivano confezionati indumenti di lavoro e di sicurezza”.  7. Per quanto attiene le attività alle quali il sig. ### è stato lungamente addetto, in tale documento così si descrive l'attività del personale del reparto ### “eseguono le ispezioni e la manutenzione, programmata o di pronto intervento, su tutti gli organi (di movimento, di sollevamento, di frenatura) elettrici, meccanici, oleodinamici dei carroponti e degli apparecchi di sollevamento dello stabilimento”;[…] “le operazioni di manutenzione programmata e di pronto intervento effettuate dal personale di stabilimento… prevedevano l'impiego di materiali contenenti amianto… gli interventi erano relativi a… ripristino e la manutenzione dei freni di gru, carroponti e locomobili vari. La manutenzione e la sostituzione di pannelli anticalore montati su locomobili”>>.  <<Ai lavoratori addetti agli stabilimenti di ### e ### con mansioni sia operaie, sia di impiegato tecnico, è stata riconosciuta dall'### l'esposizione qualificata ad amianto ex l.  n. 257/1992 fino a tutto l'anno 1992 (doc.22 Linee guida #### 8.3.2001)>>.  Il lavoratore nell'estate 2020 ha iniziato ad accusare tosse persistente e difficoltà respiratorie. I successivi accertamenti hanno portato alla diagnosi di mesotelioma, di cui il sig.  ### è sempre stato consapevole.   La malattia ha avuto un decorso rapido e severo e, pertanto, ha richiesto quasi da subito l'adozione della terapia del dolore, somministrata grazie all'assistenza dell'#### la malattia, il de cuius è stato amorevolmente assistito dalla moglie e dai figli.   L'### ha riconosciuto la natura professionale della malattia che ha colpito il sig.  ### e, a seguito di domanda amministrativa del 16.6.2021, ha riconosciuto allo stesso, con provvedimento del 7.9.2021, “una menomazione psicofisica che dava diritto alla costituzione di una rendita diretta” per invalidità dell'80% (docc. 28 e 30 ric.). Inoltre, è stata accordata la rendita ai superstiti, a favore della sig.ra ### odierna ricorrente (docc. 29 e 30 ric.).   ### professionale della patologia non è, dunque, in discussione. 
Del resto, il mesotelioma è tipicamente riconducibile all'esposizione all'amianto, tanto che è considerato un tumore maligno “patognomonico”, cioè, indicante la sua origine. Nella quasi totalità dei casi diagnosticati è infatti documentabile una sicura esposizione all'amianto, mentre nei pochissimi casi restanti tale esposizione non può essere esclusa in termini assoluti. 
Nel caso di specie, l'esposizione è stata determinata da circa 15 anni di lavoro (dal 1971 al 1985), trascorsi svolgendo “… mansioni comportanti esposizione quotidiana all'amianto, in ambienti lavorativi caratterizzati da presenza di polveri, senza alcuna misura di isolamento delle fonti inquinanti, abbattimento o aspirazione e senza mezzi di protezione individuale”. 
A distanza di circa 45 anni dall'inizio dell'esposizione, il lavoratore ha iniziato ad accusare i sintomi della malattia, in perfetta compatibilità cronologica con il c.d. tempo di latenza del mesotelioma stimato dal ### (###. 
La condotta datoriale omissiva (e commissiva, consistente nell'adozione di modalità lavorative tali da esporre i lavoratori, senza difesa, ad un potente cancerogeno) è tanto più grave considerata, da un lato, la rilevante dimensione e l'importanza dell'azienda ex datrice di lavoro, dall'altro lato la piena conoscenza (o comunque la conoscibilità) a livello scientifico, già in epoca di molto anteriore all'inizio del rapporto di lavoro, del pericolo costituito dalle polveri di amianto anche sotto il particolare profilo della loro cancerogenicità.
Comunque, configurandosi una violazione dell'art. 2087 c.c., una volta che il lavoratore abbia allegato e provato l'obbligazione lavorativa, il danno e la riconducibilità di questo alla prestazione lavorativa, incombe al datore di lavoro provare di aver adempiuto al proprio obbligo di sicurezza, ovvero che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile (prova liberatoria). 
Come premesso, dei danni subiti dai ricorrenti deve rispondere ### quale società in cui sono confluiti i rapporti giuridici riconducibili alle vecchie gestioni “pubbliche” degli stabilimenti siderurgici di ### “riassumibili sotto la denominazione di ITALSIDER”.  1.1. ### si è ritualmente costituita in giudizio, con memoria depositata telematicamente, chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva e comunque la propria estraneità ai fatti di causa, con conseguente reiezione del ricorso. In subordine, dichiararsi l'incompetenza per materia del Giudice del lavoro, sia in merito alle domande di risarcimento del danno jure proprio (in quanto ex art. 2043 c.c.), sia in relazione alle altre domande, fondate sulla disciplina del trasferimento d'azienda (art. 2560 c.c.).   ### il proprio coinvolgimento sarebbe ancor meno giustificabile dato che il ricorrente non ha fatto menzione del precedente periodo lavorativo (1.8.1957 - 31.12.1973), presso altra datrice di lavoro, e neppure della prosecuzione dell'attività lavorativa (dall'1.5.1985 al 31.8.1995) presso lo ### di ### “… ma alle dipendenze di ### di ### del ### - ### fusa nel 1977 in ### - ### c.f. 1435690158, oggi in ### Straordinaria…”. 
In ulteriore subordine, la resistente chiede la reiezione delle domande, in quanto infondate nel merito, perché l'attività lavorativa svolta dal sig. ### non ne ha comportato l'esposizione ad amianto, perché, in ogni caso, le conoscenze scientifiche e tecniche del tempo e gli strumenti allora a disposizione non avrebbero consentito di prevenire l'inalazione delle fibre, perché nessuna specifica norma di legge in materia di salubrità degli ambienti di lavoro è stata violata, perché non vi è prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia del sig.  ### perché la diagnosi di mesotelioma appare poco probabile. 
In estremo subordine, la resistente ha invocato l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. nel caso dell'accertamento giudiziale del mancato utilizzo, da parte del de cuius, dei presidi a tutela della propria salute.  1.2. La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione di alcuni testi (###### e ###. È stata licenziata, poi, CTU medico legale. Al termine della ### la causa è stata discussa oralmente dai difensori delle parti (che hanno infine richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti) e decisa con dispositivo letto nell'udienza del 24.3.2025.  2. Le domande sono fondate, nei termini e per le ragioni che seguono.  3. Innanzitutto, a fronte dell'eccezione d'incompetenza (per materia) di cui alla memoria di ### deve osservarsi quanto segue. 
In caso di morte del lavoratore avvenuta in conseguenza del rapporto di lavoro (a seguito di infortunio sul lavoro, ovvero di malattia professionale), gli eredi del lavoratore deceduto subentrano nel patrimonio del de cuius e, dunque, anche nel diritto al risarcimento del danno conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, già entrato a far parte del patrimonio del dante causa. 
In relazione a tale danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) gli eredi si trovano nella medesima posizione del lavoratore deceduto e l'azione da loro esperibile (detta iure successionis) conserva tutte le caratteristiche dell'azione di cui era titolare il de cuius, con conseguente configurabilità di una responsabilità di natura ### contrattuale e attribuzione della controversia al giudice del lavoro. 
E' ben vero che, “… in tema di risarcimento del danno per sinistro verificatosi durante la prestazione lavorativa, il risarcimento può essere richiesto al datore di lavoro con due distinte azioni una proposta a titolo di responsabilità contrattuale e l'altra a titolo di responsabilità extracontrattuale, la scelta tra le due azioni e l'eventuale loro esercizio cumulativo nel processo rientrano nel potere dispositivo della parte, con la conseguenza che, ove la parte opti per una di esse, non è consentito al giudice, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sostituirsi all'attore nella scelta che avrebbe potuto operare ed accogliere la domanda in base ad un titolo diverso (Cass 6 agosto 2002, n. 11766, Cass. 29 settembre 2003, n 14498)” (Cass. n. 2506/2012).  “[A]l fine di qualificare l'azione come proposta a titolo di responsabilità contrattuale del datore di lavoro non rileva il mero richiamo dell'art. 2087 cod. civ. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, occorrendo, invece, la specifica deduzione di un comportamento inadempiente del datore di lavoro, dal quale, secondo la prospettazione attorea, sia derivato il danno lamentato (Cass. 27 luglio 2010, n. 17547; ### 8 luglio 2008, n 18623, Cass. SU 11 luglio 2001, n 9385)” ###.
Nella specie, non pare potersi dubitare che i ricorrenti, quali eredi del de cuius, abbiano dedotto e posto a base delle domande (iure hereditario) gli inadempimenti datoriali degli obblighi di sicurezza e di salvaguardia della salute del lavoratore, così invocando la responsabilità contrattuale di controparte. 
Comunque, in caso di esercizio cumulativo - ma, nella specie, a tenore del ricorso, quanto meno residuale e subordinato alla mancata individuazione di specifici inadempimenti contrattuali - dell'azione (iure hereditario) per responsabilità aquiliana, la causa risulterebbe unica ed inscindibile, da trattarsi, dunque, in simultanueus processus innanzi al giudice del lavoro. 
I congiunti del lavoratore (che possono coincidere o meno con gli eredi e la cui legittimazione attiva - in questo caso - prescinde comunque dalla qualità di eredi) possono, inoltre, far valere il diritto, iure proprio, al risarcimento del pregiudizio personale (patrimoniale e/o non patrimoniale) conseguente al decesso del congiunto (in relazione alla sofferenza e al turbamento psichico, all'eventuale lesione all'integrità psico-fisica e/o alla perdita economica che possano avere subito, quali soggetti più vicini, legati da vincoli familiari al de cuius). 
I ricorrenti hanno proposto, nel presente giudizio, anche domanda di risarcimento iure proprio. 
Pur esistendo alcune decisioni di diverso segno, si ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo cui anche tale tipo di pretesa risarcitoria rientra nella competenza del Giudice del lavoro, in quanto “per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409, n. 1, c.p.c., debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la causa petendi di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, e non già meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, essendo irrilevante l'eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro” (Cass. n. 17092/2012). 
Alla luce di tale ricostruzione, anche le domande risarcitorie proposte iure proprio devono essere trattate con il rito del lavoro, essendo tale rito applicabile, ai sensi dell'art. 409 c.p.c., a qualsiasi controversia che trovi nel rapporto di lavoro la ragione giustificativa della domanda, ancorché la causa si svolga tra soggetti diversi da quelli del rapporto di lavoro medesimo.
Comunque, se anche si volesse ritenere che la domanda iure proprio non dia luogo ad una controversia di lavoro, si dovrebbe pur sempre rammentare che <<[a]lla luce del nuovo testo dell'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., si è verificato un tendenziale avvicinamento tra la competenza per territorio derogabile e quella inderogabile, posto che quest'ultima può ormai essere rilevata solo entro un ristretto limite di tempo; ne consegue che, qualora due domande connesse siano proposte in uno stesso giudizio, tra le stesse parti e riguardino lo stesso fatto, la competenza per territorio inderogabile, prevista per una delle due domande, cede alla competenza determinata secondo le regole che disciplinano la connessione, per consentire la realizzazione del "simultaneus processus">> (Cass. ord. n. 18606/2005, ex multis). 
Pertanto, la riunione dei giudizi relativi alle domande proposte dai ricorrenti iure proprio e iure hereditario risulterebbe comunque possibile ed anzi opportuna “a fronte della medesimezza dei fatti storici e delle stesse causae petendi a sostegno delle domande”, con conseguente applicabilità dell'art. 40 c.p.c. (v. Cass. n. 10578/2018; v. inoltre, per un'ipotesi di riunione innanzi alla ### lavoro della S.C. dei ricorsi proposti avverso le decisioni di merito sulle separate domande, formulate rispettivamente per il risarcimento del danno iure proprio e di quello iure hereditario, Cass. n. 18503/2016, nella quale si è anche evidenziato che l'esigenza di riunione e trattazione congiunta consegue alla necessità di rispettare i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost e della sua ragionevole durata). 
Pertanto, l'eccezione d'incompetenza del Giudice del lavoro sollevata dalla difesa della convenuta (recte, d'inapplicabilità del rito del lavoro, dato che la ripartizione delle cause tra sezione lavoro e sezioni ordinarie del tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio: cfr. Cass. ord. n. 20494/2009, ord. n. 15391/2004, S.U. n. 1045/2000) deve essere respinta.  3.1. ### della convenuta, riferita all'inerenza della causa alla (sola?) disciplina in materia di trasferimento d'azienda [v. pag. 35 della memoria di costituzione: “la prospettata responsabilità di ### spa, così descritta nel ricorso, non scaturisce dall'art. 2087 c.c., bensì, eventualmente, dalla diversa disciplina del trasferimento d'azienda e in particolare dall'art. 2560 c.c. (sulla sorte dei debiti nei conferimenti)”] risulta incomprensibile, prima ancora che infondata. 
È evidente, infatti, che la vertenza concerne il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in vita dal de cuius a causa della dedotta malattia professionale e di quelli, del pari non patrimoniali, sofferti dai familiari per la perdita del congiunto a causa della stessa patologia. Sussistendo gli estremi della responsabilità datoriale, occorre individuare il soggetto obbligato al risarcimento dei danni. Ma non per questo la causa cessa di essere una causa di lavoro. 
Comunque, più in generale, non sfuggono certo alla competenza funzionale del giudice del lavoro l'accertamento del credito del lavoratore, nascente dall'attività lavorativa svolta, e la conseguente condanna al pagamento, anche qualora la condanna stessa debba pronunciarsi in danno del cedente e/o del cessionario dell'azienda e/o dell'avente causa del datore di lavoro. 
Anche in questo caso, la vertenza non cessa di essere una causa di lavoro.  4. Numerose sentenze della ### lavoro del Tribunale di ### ed anche della ### lavoro della Corte di Appello di ### (da ultimo altresì confermate dalla Suprema Corte: v.  infra), hanno affermato la “legittimazione passiva” (o “titolarità passiva”) di ### a fronte di domande proposte da familiari ed eredi di lavoratori che hanno sviluppato gravi patologie a seguito di esposizione ad amianto avvenuta durante la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze della c.d. prima ### o comunque delle società siderurgiche pubbliche, presso lo stabilimento siderurgico di ### - ### È utile rammentare, tra le più recenti pronunce della ### quella in data ###, nel proc. n. 1351/2018 RG, e quella in data ###, nel proc. n. 133/2021 RG, che saranno ampiamente richiamate nel seguito.  4.1. Ebbene, è pacifico tra le parti che il sig. ### abbia lavorato presso il detto stabilimento, quale dipendente di ### “pubblica” - la “prima” ### nel seguito per brevità “###”, poi “### ITALSIDER” -, tra il ### e il ### (v. infra). 
Assumono rilievo, al fine di verificare se l'obbligazione risarcitoria insorta in capo alla ### “pubblica” (nel seguito, per semplicità, anche solo “ITALSIDER”), per effetto (come si vedrà nel seguito) della violazione da parte di essa degli obblighi di cui all'art. 2087 e della normativa a tutela della salute dei lavoratori (nonché del generale principio del neminem laedere), si sia trasferita in capo a ### diverse vicende societarie, verificatesi tra il 1981 e il 2000.  4.2. È utile rammentare, allora, che nel periodo in questione è sempre stato vigente l'art.  2560 c.c. (rubricato “### relativi all'azienda ceduta”), ai sensi del quale: “### non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. 
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. 
Alla luce di tale norma, in caso di cessione di azienda (o di ramo d'azienda), l'alienante non è liberato dalle obbligazioni conseguenti all'esercizio dell'impresa, insorte prima della cessione, se non con il consenso dei creditori. Mentre la responsabilità per detti debiti si estende, ex lege, al cessionario, che diviene obbligato in solido, solo se “risultano dai libri contabili obbligatori”. 
La giurisprudenza è univoca, da lungo tempo, nell'affermare che in caso di cessione d'azienda (o di un suo ramo) o di conferimento di essa in una società “… la società conferitaria risponde dei debiti, inerenti l'azienda risultanti dai libri contabili obbligatori, ed il conferente non è liberato dai debiti suddetti, se il creditore non vi abbia consentito, restando escluso che la mera conoscenza del conferimento da parte del creditore e l'assenso ad emettere le fatture a nome della società conferitaria equivalgano a consenso alla liberazione del conferente dalla responsabilità per i succitati debiti” (Cass. n. 19454/2004). 
Pertanto, se la cessione è avvenuta senza che la cedente sia stata liberata dai debiti relativi all'azienda ceduta, “si determina una situazione di coobbligazione solidale fra la cedente ed il cessionario verso i creditori per detti debiti” (Cass. n. 12310/1999; conf. Cass n. 5341/1980); salvo rimanere essi a carico della sola cedente, se non risultino dalle scritture contabili. 
Nel periodo in considerazione, inoltre, le previsioni vigenti di cui all'art. 2112 (rubricato “### dell'azienda”) sono state le seguenti. 
Dapprima: “1. In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente, e il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento.  2. ### è obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante, sempreché l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento, o i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro. 3. Con l'intervento delle organizzazioni professionali alle quali appartengono l'imprenditore e il prestatore di lavoro, questi può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.  4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda”. 
Quindi, per effetto della novella di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428: “1. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.  2. ### e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.  3. ### è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario.  4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda”. 
Dunque, ai sensi della prima formulazione dell'art. 2112 c.c., di cui sopra, la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, non determinava l'incondizionata liberazione del successore <<… dalle obbligazioni già esistenti in capo al dante causa nei confronti del prestatore d'opera, tant'è che la prima parte del secondo comma del già citato art.  2112 cod. civ. lo dichiara solidamente obbligato con "l'alienante per tutti i creditori che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante" e ne consente la liberazione solo nella ipotesi in cui esistendo la disdetta [o comunque la soluzione di continuità del rapporto] e non potendo, perciò, presumersi la continuità del rapporto, il successore fornisca la prova di non essere venuto a conoscenza, per circostanze non imputabili alla sua negligenza, della esistenza dei debiti verso il lavoratore>> (Cass. n. 369/1988).  <<In mancanza di tale disdetta, e quindi perdurando il rapporto con l'acquirente, trova integrale applicazione il primo comma dell'art. 2112 cit., che garantisce al prestatore di lavoro la conservazione dei diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento.
Consegue che in questa ultima ipotesi l'acquirente, cessionario dell'azienda, è pienamente responsabile per i crediti del lavoratore, anche sorti anteriormente alla cessione, senza poter addurre la mancata conoscenza, o conoscibilità, degli stessi>> ###.  ### la successiva riscrittura, l'esonero del cessionario da responsabilità consegue all'insussistenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento (salva ovviamente l'applicazione dell'art. 2560 c.c.). Detta disciplina, dovuta alla novella di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (di attuazione della direttiva del Consiglio delle ### europee n. 77\187 del 14 febbraio 1977), prevede infatti la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda (a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario), ma esige all'uopo “… la vigenza del rapporto di lavoro e quindi non è riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento d'azienda, così come peraltro espressamente prevede l'art. 3, punto 1, della citata direttiva, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ.” (Cass. n. 12899/1997).   Dunque, essendo pacificamente cessato, il rapporto di lavoro de quo, nel 1985, dopo il trasferimento d'azienda del 1981 (e prima di quello del 1987), di cui infra, la seconda stesura dell'art. 2112 c.c. qui non rileva (a vantaggio dell'art. 2560 c.c.).   In ogni caso, ai sensi d'entrambe le menzionate formulazioni dell'art. 2112 c.c., delle obbligazioni nei confronti del lavoratore, relative all'azienda ceduta, esistenti al momento del trasferimento, continuava a rispondere la cedente, salva la liberazione da parte del creditore. 
Ebbene, di una tale liberazione non vi è alcuna traccia in atti. 
Per altro verso, è evidente che le obbligazioni risarcitorie qui in discussione non potevano risultare dalle scritture obbligatorie, al momento delle cessioni di cui infra, e non potevano essere conosciute dalle cessionarie, onde il secondo comma dell'art. 2560 c.c. non ha potuto certamente operare, al pari del secondo comma dell'art. 2112 c.c. nella sua originaria stesura.  4.3. Tuttavia, come chiarito dai giudici di legittimità, nulla impediva e impedisce alle parti, cedente e cessionaria, di pattuire nel contratto di cessione che la seconda “succeda” (senza effetto liberatorio della cedente nei confronti dei creditori che non vi abbiano consentito, in ossequio al 1° co. dell'art. 2560 c.c.) “nel complesso dei rapporti attivi e passivi inerenti [all'azienda o] al ramo di azienda ceduto, anche al di là di quanto previsto dall'art. 2560 c.c. (senza alcun riferimento cioè alle risultanze contabili o contenute nei libri obbligatori). volontà in tal senso delle parti deve ricercarsi nelle clausole contrattuali” (Cass. n. 5086/2012, relativa a fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte territoriale, che aveva affermato la legittimazione passiva e la responsabilità della società cessionaria d'azienda, convenuta per il risarcimento del danno differenziale per malattia professionale contratta da un dipendente della cedente, <<sulla base della interpretazione delle clausole… del contratto…, che "andando oltre" la previsione di legge, hanno stabilito "la piena successione dell'acquirente in tutti i rapporti, anche obbligatori, facenti capo al ramo di azienda ceduto, indipendentemente dalle risultanze dei libri contabili obbligatori>>; v. già, in senso analogo, Cass. n. 612/1962, secondo cui <<### di una azienda commerciale non risponde dei debiti inerenti all'azienda ceduta, se non risultano dai libri obbligatori. Peraltro, l'acquirente può rinunziare alla eccezione, relativa ai debiti non risultanti dai libri obbligatori, che lo esonera da responsabilità verso il creditore, assumendo a suo carico il debito, senza pregiudicare in ogni caso la posizione del cedente, il quale non è liberato dai debiti per effetto dell'alienazione dell'azienda>>). 
Lo stesso discorso vale per la facoltà delle parti del negozio di cessione di derogare all'analoga disciplina legale ex art. 2112 c. 2 c.c. nel testo anteriore alla novella del 1990 (ma anche in quello successivo), non per liberare il cedente, ma per aggiungere alla responsabilità di quest'ultimo nei confronti del ### lavoratore quella del cessionario. 
Tornando alle vicende d'interesse, la I ### è azienda fondata nel 1897, la cui visura camerale è stata prodotta da parte ricorrente sub doc. 48. 
E' pacifico e comunque documentalmente provato che nel settembre 1981, con l'atto di “### di aumento di capitale mediante conferimento di complessi aziendali” a rogito not. ### di ### (doc. 36 ric.), I ### abbia conferito alla #### (la cui visura camerale è sub doc. 49 ric.) i propri complessi aziendali, tra cui il “### di ###Cornigliano”, oltre che immobili, partecipazioni sociali e flotta aziendale, “il tutto costituente la quasi totalità della propria azienda”; conferimento dei complessi aziendali, avvenuto “… nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che li compongono e che ad essi sono pertinenti” (art. 1); dunque compresi “i debiti ed i crediti con le relative garanzie”, “i diritti, gli obblighi, gli interessi e le aspettative nei confronti di chiunque” (ancora art. 1).
Non sembra dubitabile, dunque, che per effetto della appena menzionata cessione, la ### sia succeduta, oltre che nel rapporto di lavoro, anche nell'obbligazione risarcitoria nei confronti del sig. ### e degli odierni ricorrenti (riferita al periodo di lavoro presso I ###, per volontà delle parti dell'atto di conferimentocessione (anche in deroga alla disciplina legale). 
Comunque, data la prosecuzione del rapporto di lavoro, la cessionaria #### era <<pienamente responsabile per i crediti del lavoratore, anche sorti anteriormente alla cessione, senza poter addurre la mancata conoscenza, o conoscibilità, degli stessi>> (v. supra). 
Quindi, nel 1985, con atto a rogito not. ### (doc. 5 conv. e 39 ric.), la ### ha ceduto a ### S.p.A. (poi ### v. visura camerale, doc. 6 conv.) “il proprio complesso aziendale relativo al ramo di impresa della ### costituito dall'aera a caldo - con esclusione del blooming e del treno di laminazione a caldo - del suo centro siderurgico “### Sinigaglia” di ### come descritto e riconosciuto… nella relazione di stima…”. 
In questo caso, l'atto di cessione non ha previsto alcun passaggio di debiti alla cessionaria, in deroga alla disciplina legale. Comunque, non ne sarebbe potuta derivare la liberazione della cedente ### nei confronti dei creditori. 
A seguito del passaggio alle dipendenze di ### S.p.A. (v. estratto conto contributivo, doc. 10 ric.), solo con il consenso del prestatore di lavoro - creditore (e, quindi, in primo luogo, del sig. ### sarebbe potuta intervenire “la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro” / “dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta” (artt. 2112 co. 3 e 2560 co. 1 c.c. vigenti ratione temporis). 
Pertanto, le obbligazioni risarcitorie (riferite tanto al periodo di lavoro alle dipendenze della I ### quanto al periodo di lavoro alle dipendenze della ### sono rimaste in capo alla ### Nel 1987, dopo la cessazione del rapporto di lavoro del sig. ### alle dipendenze delle società “pubbliche”, con atto nuovamente a rogito not. ### (doc.  37 ric.) ### ha ceduto alla (### c.f. ###, cioè alla c.d.) ### (la cui visura camerale è sub doc. 50 ric.), “tutti i complessi aziendali costituenti l'intera azienda della conferente, nella universalità di tutti i rapporti attivi e passivi e di tutti i beni che li compongono e che ad essi sono pertinenti, nulla escluso ed eccettuato salvo la sola esclusione…” di due cespiti, cioè della partecipazione azionaria della ### e dei debiti verso amministratori e sindaci, come da art. 1 dell'atto, il quale prosegue prevedendo che “### derogare alla ricordata universalità del conferimento, si precisa a solo titolo esemplificativo che in esso sono tra l'altro compresi:… f) i debiti ed i crediti con le relative garanzie…; g) i diritti, gli obblighi, gli interessi e le aspettative nei confronti di chiunque”. 
Anche in questo caso, dunque, come nel 1981, la cessionaria, qui la ### è succeduta altresì nelle obbligazioni risarcitorie de quibus (pur senza liberazione della #### in questo caso ancora obbligata ex art. 2560 c.c. vigente). 
La resistente ha prodotto copia delle perizie di stima (docc. 4 e 8 conv.), in quanto “costituenti parte integrante e sostanziale del conferimento del 1981 e del conferimento del 1987, aventi lo stesso valore delle pattuizioni contenute negli atti a cui sono connesse, come da volontà espressa in premessa”, al fine di dimostrare che in entrambi i casi l'obbligazione de qua, non contemplata dalle perizie, sarebbe stata esclusa dai trasferimenti e sarebbe rimasta in capo alle cedenti. 
La questione della rilevanza delle dette perizie, in particolare di quella del 1987, è stata affrontata dalla Corte di Appello di ### che ha ritenuto, condivisibilmente, che essa non sia <<idonea ad inficiare le valutazioni svolte dal giudice di primo grado (cfr. ### sent. n. 95/2020)>>, che erano sovrapponibili a quelle qui accolte e condivise (### sent. n. 334/2024). 
Le indicazioni di cui alle perizie, più in generale, debbono ritenersi irrilevanti, a fronte delle indicate pattuizioni, le sole che possono determinare l'effettivo oggetto delle cessioni, secondo la volontà delle parti (v. supra). E ciò vale, tanto più, a fronte di obbligazioni all'epoca non formalizzate (in scritture contabili o in documenti) e non quantificabili. 
Nel 1990 la ### è stata incorporata in ### (c.d. ### pubblica) e quindi cancellata dal ### delle imprese (doc. 50 ric.). Con la fusione si sono trasferite anche le obbligazioni in discorso. 
Nel 1993 ### (società diversa da ### del gruppo ### quest'ultima avente sede a ### come da visura camerale sub doc. 7 conv.) è stata oggetto di atto di scissione, previa messa in liquidazione, come da progetto di scissione prodotto in copia da entrambe le parti (docc. 38 ric., 11 a, 11 b conv.).
La scissione ha dato luogo alla costituzione di due nuove società e al trasferimento alle stesse, in via di scissione parziale, di due rami aziendali di ### (in liquidazione: v.  visura camerale doc. 51 ric.) con i relativi elementi patrimoniali. “Tali rami di azienda… riguardano l'uno le attività riguardanti il settore dei laminati piani speciali, costituito dai complessi produttivi di ### e ### (divisione ###…, l'altro le attività riguardanti il settore dei prodotti piani comuni, costituito dai complessi produttivi di ######## (divisione ###, da una parte di funzioni centrali necessarie per la gestione di quanto sopra e dalle partecipazioni societarie e similari e dalle passività specifiche al ramo aziendale in oggetto. 
A seguito della scissione resteranno a ### tutte le attività e passività riguardanti le gestioni stralcio… [tra cui ###, una parte di funzioni centrali necessarie per la gestione di quanto sopra ed alcune partecipazioni” (1.). 
Per quanto d'interesse, il secondo “ramo” aziendale comprendeva il complesso di ### e i rami d'azienda sono stati trasferiti “… con la garanzia per le sopravvenienze passive, ivi incluse quelle di carattere tributario e insussistenza di attivo” e le società beneficiarie hanno avuto facoltà di “rivalersi sulla società scissa nel caso in cui tali sopravvenienze o insussistenze di attivo si verificassero dopo la data di decorrenza degli effetti della scissione, ma fossero inerenti a periodo antecedenti” (punto B, 5.4.). Si è previsto, inoltre, che IRI si facesse carico “dell'assistenza finanziaria della ### da liquidare per consentire alla stessa (e a quelle sue controllate parimenti messe in liquidazione) di far fronte al loro indebitamento verso terzi, anche con riferimento alle sopravvenienze passive e insussistenze di attivo che ai sensi del punto precedente dovessero essere alla stessa imputate” (punto B, 5.5.). 
A seguito della scissione parziale, “### gli elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo non indicati quale oggetto di trasferimento alle società beneficiarie ### e ### srl rimangono in capo alla società scissa ILVA” (B, 5.7). 
Occorre precisare, a questo punto, che <<[n]ella disciplina dettata dagli art. 2504-septies e ss. cod. civ. (applicabile "ratione temporis"), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio; detto trasferimento non determina l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima…>> [Cass. n. 5874/2012; v. anche Cass. n. 9897/1998, secondo cui, ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 2112 c.c., <<… nel caso di scissione totale o parziale di società a norma degli artt. 2504-septies e seguenti cod. civ., può verificarsi o meno un trasferimento di azienda dalla società soggetta a scissione alla società, o ad una delle società, cui sia trasferito il patrimonio, o una sua parte, della società scissa, e deve quindi verificarsi, con riferimento alle modalità specifiche dell'operazione e sulla base dei principi applicabili nella materia, se si sia verificato un mutamento di titolarità dell'azienda (o di suo ramo autonomo), permanendo inalterata la sua struttura organica>>; peraltro, anche dopo la modifica della disciplina in materia di scissione, si continua a ritenere che <<la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima>>]. 
In effetti, come evidenziato dai ricorrenti, la disciplina in materia di scissioni societarie applicabile ratione temporis, non richiamava (nell'art. 2504 nonies c.c.) quella relativa agli effetti (di tipo successorio) della fusione (art. 2504 bis c.c., secondo cui “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte”). 
La scissione in questione ha dato luogo al trasferimento a ### (v. visura camerale: doc. 12 conv.) del ramo di attività concernente i laminati piani comuni, comprendente i complessi produttivi sopra indicati e, pertanto, lo stabilimento di #### Si tratta, dunque, di cessione di (ramo di) azienda, che ### alla luce della disciplina ad essa propria (v. sopra), può avere comportato la “successione” della conferitaria in tutti i pregressi rapporti passivi di ### benché non conoscibili e (quindi anche) in deroga alla previsione di legge (art. 2560 c.c.), perché nel progetto di scissione non vi è traccia di una tale volontà, come deve ricavarsi dalla specifica individuazione degli elementi patrimoniali (attivi e passivi) da trasferire, nel novero dei quali non potevano certamente ricadere quelli non contabilizzati e, in particolare, quelli in considerazione (punto B, 4.4.). Coerentemente, si prevedeva - come accennato - la permanenza in capo a ### di tutti gli elementi del passivo non ### indicati quale oggetto di trasferimento alla beneficiaria (B, 5.7) e che di eventuali sopravvenienze passive inerenti al periodo precedente la scissione, si facesse carico la scissa (B, 5.4.), ### per il caso in cui i creditori avessero potuto, per previsione di legge, pretenderne il pagamento dalla beneficiaria.   In ogni caso, come già osservato, la cessione (per quanto ipoteticamente estesa a tutti i rapporti passivi) non avrebbe potuto comportare (ex art. 2560 c.c.) la liberazione di #### verso i creditori non consenzienti.  ### ha avallato, con recenti decisioni, la ricostruzione della scissione del 1993 (di cui anche a svariati precedenti della ### di ### di ###, secondo cui l'elemento del passivo relativo alla <<responsabilità in relazione all'azione risarcitoria connessa all'attività lavorativa svolta dai dipendenti ###> è <<rimasto in capo alla società pubblica>> ### (v. Cass. ord. n. 27716/2024 e ord. n. 27574/2024). 
Peraltro, ai sensi dell'art. 2504 decies c.c. allora vigente, in caso di scissione, “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico”; ferma, dunque, la responsabilità illimitata di tale ultima società (scissa o beneficiaria, nella specie ### come detto), cui il debito è assegnato in base al progetto di scissione.  <<La prova della sussistenza, in concreto, di tale limite [ove applicabile] (che, pertanto, costituisce un'eccezione rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti: Cass. n. 15088 del 2001) e della sua esatta misura (vale a dire la quota di loro spettanza di "quanto al momento della scissione era effettivamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori"; Cass. n. 4455 del 2016, in motiv.), quale fatto impeditivo, in tutto o in parte, di tale obbligazione (che, altrimenti, in quanto solidale, si estenderebbe all'intera prestazione non eseguita), grava, a norma dell'art. 2697 c.c., comma 2, su ciascuna delle società beneficiarie, anche in ragione della vicinanza delle stesse all'oggetto della relativa dimostrazione” (v. di recente Cass. ###/2021, che peraltro applica principi generali validi anche in relazione alla pregressa normativa). E nulla ha dedotto, in merito a detto limite, ### Ancor prima, a seguito della già avvenuta cessione (nel 1985) dell'area a caldo dello stabilimento di ### ove il sig. ### aveva prestato l'attività lavorativa, i debiti in questione, rimasti in capo ad ### per il tramite della II ### non potevano più considerarsi, al momento della scissione parziale, passività “specifiche al ramo aziendale ceduto” (laminati piani) e non potevano costituire, pertanto, oggetto del conferimento. 
Ancora, in base all'art. 2504 octies, terzo comma, c.c., applicabile ratione temporis, vi era responsabilità solidale di tutte le società (scissa e beneficiaria/e) per gli elementi del passivo la cui destinazione non fosse desumibile dall'atto di scissione.  ### non può ritenersi estranea alle obbligazioni in discorso neanche in base alla disciplina relativa alla scissione ###. 
E' il caso di rammentare, a conforto delle conclusioni accolte, che l'operazione di scissione è stata deliberata in funzione del processo di privatizzazione delle aziende IRI (che era l'unico socio di ### in liquidazione, detta anche ### pubblica, appunto), comportando l'attribuzione dei ### cespiti redditivi alle due società beneficiarie, in vista dell'individuazione di soci anche maggioritari o acquirenti.   Essendo pacifico tra le parti che la scissione sia avvenuta nel 1993, non si comprende perché, in relazione ad essa, la resistente invochi l'applicazione dell'art. 10, lett. e), d.l. 332/94 (convertito con modificazioni dalla legge di conversione 474/94), norma entrata in vigore solo nel giugno 1994.   Comunque, con recente sentenza la ### ha ritenuto correttamente motivata la decisione della ### di appello di ### con cui si è esclusa l'applicabilità della norma alla scissione de qua (Cass. ord. n. 27716/2024). 
Dunque, le obbligazioni oggetto di causa, rimaste in capo a ### sono giunte, per via di fusione per incorporazione, nella incorporante ### in liquidazione, nel seguito “IRITECNA” (v. visura camerale, doc. 52 ric., in particolare pp. 29, 79). 
Nel 2000, infine, ### si è fusa per incorporazione in ### (v. visura camerale, doc. 52, in particolare pp. 5 e 29), la quale ultima è pertanto succeduta nella universalità dei rapporti, attivi e passivi, della prima. 
Come indicato nei precedenti della ### sopra citati, i menzionati atti di fusione per incorporazione, secondo la disciplina vigente prima della riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6/2003 e della modifica dell'art. 2504-bis c.c., “realizzavano una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e producevano gli effetti dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporante”. 
Insomma, i delineati passaggi portano a ritenere, in modo del tutto lineare, che ### sia titolare (dal lato passivo) delle obbligazioni in questione. 
Anche tale conclusione è stata di recente condivisa dalla ### che ha confermato le decisioni del Giudice di II grado con cui era stata respinta l'eccezione di carenza di titolarità passiva di ### e ritenuta quest'ultima “successore a titolo universale delle società ### e ### Italsider” (Cass. ord. n. 27574/2024 cit.), sui presupposti, tra l'altro, dell'oggetto del conferimento del 1987 e della disciplina ex art. 2504 octies c.c. vigente ratione temporis (conf. Cass. ord. n. 27716/2024 cit.).  4.3.1. Ma vi è di più. 
Nelle produzioni documentali si rinvengono chiari riscontri del fatto che la stessa convenuta si è ritenuta (in tempi “non sospetti”) titolare passiva delle obbligazioni traenti causa dalle prestazioni lavorative rese alle dipendenze della I ### e della #### e, così, in particolare, dalla prestazione lavorativa del sig. ### Infatti, come evidenziato in ricorso, ### ha compilato (adempimento di competenza del datore di lavoro) il curriculum lavorativo del sig. ### (doc. 11 ric.) funzionale all'inoltro ad ### (v. anche interrogatorio libero del procuratore di parte convenuta, che ha affermato di non avere “… motivo di dubitare che il curriculum professionale… sia stato rilasciato da ###” e che i curricula erano “finalizzati all'eventuale riconoscimento di benefici Inail”). 
Nel predetto curriculum non vi è alcuna “precisazione” circa il motivo per cui è stato rilasciato proprio da ### (poi ###. Mentre è ragionevole ritenere che, se la società lo avesse rilasciato, non quale “datrice di lavoro”, ma quale semplice detentrice degli archivi ### ve lo avrebbe indicato. 
Anzi, dal documento si ricava chiaramente che ### (almeno in allora) sposava la ricostruzione qui accolta. Comunicava infatti al lavoratore: “Le inviamo attestato delle posizioni di lavoro da Lei ricoperte presso la ### in ### [cioè ### pubblica], incorporata per fusione dalla ### in ### in data ###, in qualità di lavoratore dipendente, presso lo stabilimento siderurgico di Cornigliano” (doc.11 ric.). 
È emerso altresì, in sede d'interrogatorio libero della parte, che ### ha la disponibilità degli archivi della “vecchia” ###
Ancora, le produzioni attoree indicano chiaramente che, ancora nel 2015, ### costituendosi in giudizio in vertenze analoghe a quella che ne occupa, lungi dall'eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, affermava che “solo in conseguenza degli atti di fusione per incorporazione… è divenuta titolare dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla società ### Spa” (doc. 42 ric.). 
Nelle relazioni presentate al ### dalla ### dei ### (quale organo vigilante ex l.  n. 259/1958), come anche nelle relazioni di bilancio e nelle relazioni sulla gestione della ### la titolarità passiva di quest'ultima, a fronte delle azioni risarcitorie per malattie asbesto-correlate contratte dai dipendenti degli stabilimenti ex ### non è posta in discussione (v. docc. da 43 a 47 ric.), tanto che vi si manifesta l'impegno a dare corso alle opportune iniziative conciliative. 
È opportuno qui precisare, infine, che nel seguito, venuta meno la necessità di distinguere l'una società dall'altra, si utilizzerà il termine “ITALSIDER” per indicare la (I e la #### datrici di lavoro del sig. ### nel periodo 1971-1985.  5. È pacifico, dunque, che il sig. ### abbia lavorato alle dipendenze dell'### presso il ### di ### - ### tra il ### e il ###. 
Ciò risulta, d'altra parte, dal curriculum professionale rilasciato da ### (doc. 11 ric.), nonché (almeno a partire dal 1974) dall'estratto conto contributivo ### (doc. 10 ric.) Quanto alle mansioni svolte, il curriculum appena menzionato indica che il lavoratore è stato impiegato, sempre presso lo ### di ### dal 27.1.71 al 28.2.72 quale Addetto rimpiazzi, presso l'### dal 1.3.71 al 28.2.76 quale Agganciatore deviatore carri ferr., presso l'### (### ferroviaria); dal 1.3.76 al 30.4.1985 quale ### meccanico, presso l'### (### del ### centrale di manutenzione (### (doc. 11 ric.). 
Il teste LINDEI ha confermato, peraltro, la correttezza del dato documentale, riferendo che al momento della sua assunzione da parte d'### avvenuta nel 1976, il de cuius “già lavorava alle dipendenze dell'### al ### (manutenzione gru)”. 
Il predetto curriculum deve ritenersi predisposto dall'odierna resistente [v. interrogatorio libero del procuratore speciale, che ha dichiarato, come in parte accennato, <<… non ho motivo di dubitare che il curriculum professionale di cui al doc. 11 ric. sia stato rilasciato da ### che nell'ambito delle politiche tenute dalle ex partecipate statali, in sede di accompagnamento verso le privatizzazioni, si è resa disponibile a rilasciare curricula ad alcuni lavoratori, finalizzati all'eventuale riconoscimento di benefici ### redigendoli sulla base della documentazione degli archivi della vecchia ### che aveva conservato, non essendo ad essi interessato il privato cessionario. Della ricerca documentale dei dati e della conseguente compilazione dei curriculum, si occupava talvolta una società all'uopo incaricata, che mi pare si chiamasse ### Devo ritenere che i curricula venissero sottoscritti da qualcuno della struttura aziendale dell'ufficio personale. Non c'era certamente da parte dell'azienda alcuna volontà difensiva e peraltro neppure confessoria, in tali circostanze>>; nonché comunicazione ### - doc. 30 ric. -, nella quale si menziona il curriculum professionale, come facente parte della pratica amministrativa riferita al lavoratore], che non ne ha specificamente contestate le indicazioni, essendosi limitata a negarne genericamente il valore probatorio e di atto confessorio, nonché a porne in dubbio la riferibilità a sé (con difesa ben poco plausibile, trattandosi - per stessa ammissione di ### - di documento “ufficiale”, predisposto per l'inoltro all'###. 
Né la deduzione della resistente, secondo cui il curriculum sarebbe stato rilasciato per il solo fine di “indicare le mansioni e i luoghi del lavoro del dipendente per le valutazioni riservate all'### in merito ai benefici in materia di amianto”, può in alcun modo costituire smentita del contenuto del documento, tanto più che ### disponeva degli archivi delle danti causa (v.  supra). 
Dal menzionato curriculum, dunque, risulta che il ricorrente ha sempre lavorato nell'ambito dello ### di ### e, in particolare, nell'ambito del reparto MOF e poi, per oltre 9 anni, nell'ambito del reparto ### 5.1. Le caratteristiche delle attività lavorative presso il reparto MOF sono descritte nel documento proveniente da “### - ### Sinigaglia”, datato dicembre 1974, offerto in comunicazione dai ricorrenti (doc. 18 ric.). Se ne ricava che il personale si occupava, tra l'altro, per quanto concerne l'area LAM (###: 1) di predisporre i carri ferroviari da caricare presso l'area ### di ritirarli a carico avvenuto, di “impostarli” sui binari di sosta e di pesarli, di coadiuvare il “locomotore del Piazzale” nelle operazioni di movimentazione dei carri e di pesatura; 2) di predisporre i carri interni per il trasferimento delle lamiere e l'evacuazione dei rottami, di ritirare i carri carichi, di “impostarli” sui binari di sosta, di pesarli se del caso, coadiuvando nelle operazioni il “locomotore del Piazzale”; 3) di effettuare analoghe operazioni riguardanti i carri interni carichi di bramme o di lingotti; 4) di effettua analoghe operazioni con riguardo ai carri F.S. carichi di terra refrattaria o sabbia; 5) di controllare, prima di movimentarli, la regolarità del carico dei carri e di richiedere gli interventi eventualmente necessari; di eseguire “altre manovre non programmate su richiesta di LAM”. 
Per quanto riguarda l'area ACC (###: 1) di predisporre i carri interni da caricare presso l'area ACC con scorie, fondi e detriti di colata, di ritirarli a carico avvenuto, di “impostarli” sui binari di sosta e di movimentarli; 2) della movimentazione dei carri per l'evacuazione delle lingottiere fuori uso e per il rientro delle lingottiere nuove; [manca una facciata] 5) e 6) del compimento delle operazioni sub 1) con riguardo ai carri F.S. e ai carri interni per scarico rottame ed inoltre dell'impostazione degli stessi carri F.S, a scarico avvenuto, sul binario di pulizia; 7) di controllare, prima di movimentarli, la regolarità del carico dei carri e di richiedere gli interventi eventualmente necessari; di eseguire “altre manovre non programmate su richiesta di ###ROT”. 
In tal senso anche le dichiarazioni del teste ### il quale ha confermato quanto indicato nei capitoli di prova da 11 a 13 del ricorso e, dunque, che gli addetti MOF “circolavano nelle varie aree [dello ### caricando, scaricando e trasportando ghisa, acciaio, materie prime, semilavorati ecc… Ad esempio, per mezzo dei c.d. “sottomarini”, la ghisa colata dall'altoforno era trasportata in acciaieria; sempre con l'impiego di carri ferroviari, si movimentava l'acciaio dalla ### allo ### e dalla ### alle ### nonché alla movimentazione delle paiole… ### zona acciaieria e altoforno l'operatore MOF provvedeva, inoltre, al trasporto scorie, al carico e al trasporto di materiali provenienti dal rifacimento delle siviere, delle camere dei fumi e dalle pulizie varie nonché al carico, scarico, trasporto e sistemazione dei materiali necessari per colare l'acciaio nelle lingottiere”. 
Il teste ha precisato, infine, che “… gli addetti MOF ed in particolare un macchinista e due manovratori a terra, si occupavano di agganciare i carri e di accompagnarli/trainarli/spingerli lungo il tragitto, ad esempio tra l'acciaieria e altoforno, l'acciaieria e discarica scorie. Non dovevano intervenire direttamente sui materiali”. 
Per quanto riguarda le operazioni di controllo sui carri ferroviari e sulla rete ferroviaria interna, in base al documento del dicembre 1974, consistevano principalmente: nell'ispezione dei carri ferroviari interni e F.S. e dei relativi carichi; nei controlli giornalieri della rete ferroviaria, comprensiva degli scambi; nella segnalazione di eventuali anomalie.
Inoltre, competevano agli operatori MOF le operazioni di verifica e pronto intervento relative ai locomotori.  5.2. Le attività svolte dai lavoratori presso il reparto ### sono state descritte, con sufficiente dettaglio e in modo univoco, dai testi ### e ### Il teste ### già collega del sig. ### presso il reparto, ha ricordato che: -il reparto era costituito da circa 140 lavoratori, che comprendevano sia elettricisti, sia ispezionatori, sia assistenti, sia meccanici; -il de cuius, quale meccanico, “si occupava della manutenzione delle gru e soprattutto dei carri ponte, che erano più di 100. Si occupava delle riparazioni, della sostituzione dei materiali che si usuravano, dell'ingrassaggio e delle altre operazioni di volta in volta necessarie”; inoltre, occasionalmente predisponeva, in officina, i ferodi nuovi con cui sostituire quelli usurati; -i meccanici del reparto dovevano lavorare anche sul piano di scorrimento delle gru, ad esempio per sostituire ruote e binari; -“vi erano anche, con turni che coprivano le 24 ore, squadre di pronto intervento, costituite da 4/5 lavoratori, di cui almeno due elettricisti e due meccanici”, di cui, a turno, facevano parte tutti gli addetti, compreso il sig. ### “il compito di dette squadre era di intervenire a fronte di qualsiasi emergenza che interessasse gru e carri ponte, per garantirne la continuità di funzionamento”; -delle operazioni da svolgersi su cavi elettrici, resistenze e caminetti ci occupavamo gli elettricisti (dei quali il teste faceva parte); quando gli elettricisti operavano, “… era normale che nella zona vi fossero anche i meccanici perché l'impianto era fermo e quello era il momento per effettuare gli interventi di manutenzione”; -durante gli interventi dei meccanici e degli elettricisti del reparto ### “veniva fermata la singola gru, ma tutte le altre attività dello stabilimento proseguivano regolarmente”. 
Il teste (di parte convenuta) ### (come dal medesimo riferito: dal 1974 addetto alla sicurezza presso l'ufficio sicurezza per area altiforni, cokeria e agglomerazione, pur occupandosi anche di altri reparti; dal 1985 responsabile del reparto sicurezza e ambiente delle acciaierie di ### dal 1990 responsabile di produzione altoforno) ha confermato, in buona sostanza, che i meccanici del reparto ### si occupavano della sostituzione dei ferodi dei carriponte, pur non sapendo riferire se essi provvedessero anche alla realizzazione dei nuovi ferodi (ha precisato “certamente i meccanici del ### smontavano le ganasce portandole in officina e poi le rimontavano sulle gru”). 
Anche il teste ### (a propria volta operatore del reparto ### dal 1989 circa) ha ribadito che il personale del reparto si occupava dei ferodi dei carriponte.   6. Le risultanze dell'istruttoria in merito all'esposizione del sig. ### a (inalazione di) polveri, in particolare di amianto, e alla nocività dell'ambiente di lavoro, discendono sia dalle dichiarazioni dei testi escussi, sia da alcune produzioni documentali di parte ricorrente.  6.1. Iniziando dalle emergenze della prova orale, i testi (anche quello più qualificato, cioè il sig. ### hanno indicato unanimemente che i ferodi dei carriponte erano costituiti da materiale a base di asbesto. 
In particolare, ha riferito il teste ### che: -i carriponte di cui si occupavano erano oltre 100 e ognuno poteva avere da 4 a 6 motori elettrici, muniti di un grosso apparato frenante; -i meccanici si occupavano, tra l'altro, della sostituzione dei ferodi dei detti freni, che erano realizzati utilizzando un “nastro… costituito da amianto, che era l'unico materiale all'epoca utilizzato per questo tipo di apparati”; -“nell'officina si sagomavano a misura, tagliandoli e forandoli, [i]… nastri per realizzare i ferodi dei freni, che venivano poi inchiodati sui ceppi dei freni stessi, mediante borchie di alluminio. Si utilizzava il seghetto a mano per tagliare i nastri e il trapano a colonna per forarli. Si utilizzava l'aria compressa per eleminare i trucioli dal piano di lavoro del trapano e non vi era alcun tipo di cautela, tanto che ci trovavamo a passare in molti per l'officina quando venivano eseguite le operazioni”; -come detto, “il sig. ### si occupava occasionalmente, come gli altri meccanici del reparto, di sagomare i ferodi e di installarli sulle gru e sui carri ponte. Ovviamente, si occupava anche di rimuovere i ferodi usurati, da sostituire”; -“gli apparati frenanti non erano schermati e la polvere di amianto che si staccava dai ferodi si posava nella zona circostante”; -“le cabine delle gru collocate vicino ai forni (forni a spinta, blooming, treno a caldo e decapaggio, zincatura, stagnatura, ricottura) erano coibentate con materiale a base di amianto, in fogli”; -“… nei caminetti spegni arco delle gru era presente materiale a base di amianto; inoltre [gli]… elettricisti posizionava[no] un cordino in amianto, del diametro di circa 8 mm tutto attorno alle resistenze per evitare che con la dilatazione toccassero le une contro le altre, variando la resistenza. Ogni gru/carroponte, aveva tantissime resistenze, perché i motori erano a corrente continua”; “il cordino in amianto si presentava con una matassa, che veniva maneggiata senza attenzione e da cui erano ricavati i pezzi di misura tagliandolo con le forbici”; -delle operazioni svolte su cavi elettrici, resistenze e caminetti si occupavano gli elettricisti, che non adottavano “alcuna cautela per evitare dispersione di polveri e materiale”, perché non conoscevano i rischi connessi; -come visto, i meccanici si trovavano ad operano sui medesimi carriponte/gru contemporaneamente agli elettricisti, dunque, anche quando questi ultimi operavano su e/o con materiali contenenti amianto; -quando operavano sul piano di scorrimento delle gru (v. supra), i meccanici “potevano trovarsi a poca distanza dalle tubazioni per la conduzione del vapore, che erano coibentate con amianto a vista. Per un lavoro a regola d'arte si doveva ricoprire la coibentazione dei tubi con il gesso, ma gli urti e l'usura potevano scoprire il coibente”; -per quanto concerne, più in generale, le diverse aree dello stabilimento ove il personale del reparto ### era chiamato ad operare, particolarmente insalubri erano il reparto treno a caldo e il reparto zincatura, dove respiravano “i fumi dello zinco”, e il reparto decapaggio, dove inalavamo “i vapori dell'acido solforico”; -all'interno dei capannoni non vi erano “… aree destinate a determinate lavorazioni, isolate dal restante contesto, per evitare dispersione di fumi e polveri, se non presso l'alto forno dove vi era la cd camera di decompressione, utilizzata in occasione delle colate”; -egli non ha mai utilizzato maschere o mascherine per la protezione delle vie respiratorie, mentre non gli è noto come si siano comportati, al riguardo, il sig. ### e gli altri colleghi; nessuno gli ha mai detto di utilizzare la mascherina; -ai lavoratori del reparto ### non sono mai state date indicazioni “circa le modalità di trattamento dei materiali in amianto e le cautele da adottare” ed essi non erano “per nulla consapevoli della pericolosità dell'asbesto”. 
Il teste ha anche riferito di avere ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali per l'esposizione ad amianto, “in relazione al lavoro svolto presso il reparto ###”.
Il teste ### ha dichiarato che: -“della questione amianto si è iniziato a parlare e a trattare, con direttive interne, a partire dall'inizio degli anni '70, quando dagli USA erano giunte notizie in merito alla possibile nocività dell'asbesto. Dapprima si è stabilito di sostituire gli indumenti di sicurezza e i guanti contenenti amianto, con altri che ne fossero privi. Poi, a partire dalla metà degli anni '70, la sede di via ### ha dato disposizione perché, in sede di rifacimento degli impianti o di grosse manutenzioni, il materiale coibente in amianto venisse rimosso e sostituito con altri materiali”; -l'esaurimento degli indumenti e delle protezioni in magazzino ha richiesto pochissimo tempo, “in quanto il personale era molto numeroso (nel complesso 10.000 lavoratori) e i materiali non venivano lesinati. Probabilmente, quindi, solo alcuni saldatori particolarmente affezionati al proprio grembiule amiantato, hanno continuato ad utilizzare indumenti a base di amianto negli anni successivi. Si cercava di convincere anche questi lavoratori a dismettere i grembiuli contenenti amianto”; -“in magazzino erano a disposizione, già dalla fine degli anni ‘60, maschere in gomma di marca ### o ### dotate di filtri multipli in carta. Esse erano utilizzate soprattutto dal settore ‘muraria' in occasione delle demolizioni in acciaieria e nei forni a pozzo. Operazioni che comportavano il sollevarsi di moltissima polvere. Si cercava anche di bagnare, ma trattandosi di materiali caldi, ciò provocava vapore che ostacolava le operazioni e l'agibilità della zona. Si utilizzavano anche dei particolari aspiratori, detti eiettori ad aria compressa, per aspirare le polveri e disperderle all'esterno dei capannoni”; -“l'utilizzo di dette maschere, [perfino] in quelle particolari lavorazioni, era raccomandato ma, trattandosi di apparati pesanti e ingombranti, gli operatori appena potevano le toglievano”; -“verso il 1974/75 sono stati introdotti i primi impianti di aspirazione con elettrofiltri presso il reparto agglomerazioni, dove erano presenti polveri minerali in quantità. Poi, via via, sono stati introdotti impianti di aspirazione anche negli altri reparti. Dapprima in acciaieria, quindi nei campi di colata dell'alto forno, poi anche presso i laminatoi. ### di introdurre gli aspiratori era connessa anche al problema della silicosi…”; -egli non ricorda “… che siano state svolte specifiche attività di formazione del personale in merito ai rischi dell'amianto, anche perché la politica aziendale era piuttosto di rimuovere il problema alla radice, sostituendo i materiali”; comunque, “l'argomento era… affrontato pressoché quotidianamente in azienda e i capi reparto erano stati informati dall'ufficio sicurezza dei rischi connessi all'amianto, così che potevano anche riferirne ai sottoposti”; -per quanto attiene, più specificamente, alle mansioni degli operatori ### “certamente negli anni '70 i ferodi delle gru erano ancora a base di amianto… I freni delle gru erano a tamburo. Le ganasce erano esterne alla puleggia e montavano i ferodi contenenti amianto, inchiodati con perni in ottone. La zona circostante evidenziava depositi di polvere derivante dall'usura dei ferodi. Quando essi erano consumati, le ganasce venivano smontate e portate in officina dove si smontavano i ferodi usurati e utilizzandoli come misura, si sagomavano su pannelli più grandi i nuovi ferodi a misura che venivano anche forati con il trapano per consentire il passaggio dei perni… Certamente i meccanici del ### smontavano le ganasce portandole in officina e poi le rimontavano sulle gru. Normalmente chi si occupava delle operazioni sui ferodi, ne curava sia la rimozione che la sostituzione con i nuovi”; -“fino al 1978 circa, si sono utilizzate trecce in amianto per coibentare i cavi elettrici delle gru e dei carri ponte operanti nelle zone in cui erano esposti a particolari fonti di calore (altoforno, forni a pozzo, acciaieria). Era… necessario sostituire periodicamente la treccia perché a seguito dell'esposizione a forte calore carbonizzava e si sfaldava, rischiando di lasciare scoperti i cavi elettrici. A partire dal 1978 circa, in occasione degli interventi di manutenzione, invero frequenti, la treccia a base di amianto è stata sostituita con altri materiali. Delle operazioni si occupavano le squadre di man gru composte da meccanici ed elettricisti”; -“anche le cabine di gru e carriponte poste nelle zone di grande calore, erano coibentate con pannelli a base amianto. Essi non erano sottoposti a particolare usura e sono stati poi sostituiti, nel tempo, con materiale non pericoloso”. 
Anche il teste ### ha riferito che “soprattutto nei primi anni in cui h[a] lavorato nel reparto [### al quale è stato assegnato nel 1989 circa], i ferodi dei freni erano fatti di amianto e vi erano anche tubature coibentate con amianto. Successivamente questi materiali sono stati smaltiti e sono state anche smaltite… le scorte di magazzino…”; probabilmente nei primi anni '90 si è provveduto alla sostituzione dell'amianto con altri materiali.  6.2. Passando alla documentazione, elementi indiziari possono trarsi dalla “relazione sugli impianti e le produzioni dello stabilimento ### di ### Campi”, prodotta da parte ricorrente (doc. 17 ric.), con timbro di ricevuta dell'### in data ### e successiva lettera di trasmissione all'### di una versione in parte modificata dell'annessa tabella delle esposizioni (con timbro di ricevuta ### del 26.1.1999). 
La relazione era destinata a fornire specifiche informazioni all'### in merito all'esposizione ad amianto del personale ### in funzione del riconoscimento dei “benefici” ### in materia di amianto (v. pag. 1). 
E' vero che la relazione concerne uno stabilimento diverso da quello di ### nel quale ha operato il ricorrente, ma è altresì vero che si tratta di stabilimento dell'### inoltre accorpato a quello di ### a costituirne una divisione, tra la fine degli anni '60 e la seconda metà degli anni '70 (v. doc. 17 ric.). È pertanto ragionevole ritenere che i materiali in uso e i cicli lavorativi svolti in entrambe le sedi, fossero pressoché coincidenti. 
Lo stabilimento di ### ha cessato la produzione nei primi giorni del 1989, dopo un processo di ristrutturazione iniziato alla fine degli anni '70. 
Ebbene, nella menzionata relazione si indicava, tra l'altro, che: -appariva opportuna la valutazione dell'esposizione ad amianto, tra l'altro, del personale MOF e ### (pp. 23 e 25); -“amianto e materiali che in vario modo lo contenevano furono di uso comune a ### come in tutte le altre unità produttive. Essi vennero impiegati: per la coibentazione termica e l'isolamento di impianti; in alcune fasi dei cicli di produzione e di manutenzione; quali componenti di tessuti e materiali con i quali venivano confezionati indumenti di lavoro e di sicurezza. ### si protrasse fino ai primi anni '80; successivamente, sulla base della normativa di legge, i capitolati vennero modificati ed il loro impiego fu rapidamente azzerato con l'esaurirsi delle scorte”. 
Vi sono, pertanto, elementi per ritenere che anche nella prima metà degli anni '80 la presenza di amianto fosse diffusa. 
Nell'annessa tabella delle esposizioni e successivo aggiornamento (in cui sono indicate le operazioni comportanti esposizione ad amianto, gli operatori in esse impiegati, il tempo di realizzazione degli interventi e quello di manipolazione dell'asbesto) sono presenti, tra l'altro, diverse “voci” (colonna “denominazione intervento”) attinenti ad operazioni sui freni e ad interventi elettrici sui carriponte (con individuazione nelle “guaine” e nei “ferodi” dei materiali contenenti amianto).
Le medesime tabelle menzionano, altresì, svariate operazioni sui locomotori (v. pag. 37 della rettifica), relative ad es. alle “protezioni su tubi di scarico locomotori” e alla “sistemazione pannelli anticalore su locomotori”.  6.3. Così pure, dalla relazione ###, ### - ### e ### degli ambienti di lavoro, a firma del ### dott. M. 
BRUZZONE, sub doc. 21 ric. - che si comprende riferita alle ### di ### (v. anche elenco allegati) - si ricava che l'amianto era “ancora presente”, (quanto meno) nei primi anni ‘90, nei “ferodi e giunti a frizione dei carriponte”, con rischio di esposizione per i manutentori, come anche nelle “tubazioni di fluidi caldi attraverso diverse aree o capannoni dello stabilimento”, con rischio di esposizione non solo per i manutentori, ma anche per gli “altri addetti”.  6.4. ### relazione del CTU prof. ing. GAGGERO (causa r.g. 1438/2011 Tribunale di ### - ### lavoro) si indica che solo dopo il 1984 si è cessato di utilizzare DPI a base di amianto e che i vari ambienti di lavoro erano generalmente caratterizzati da “fibre di amianto aerodisperse” e vi era, dunque, un inquinamento “di fondo”.   Altri elementi indiziari, circa l'esposizione ad amianto degli addetti ### possono trarsi dalla relazione del #### nella causa ### innanzi al Tribunale di Savona (doc. 15 ric.), nella quale si indica (pag. 5) che con alta probabilità l'esposizione ad amianto interessava anche gli addetti al trasporto [poco importa che, nella specie, si trattasse di trasporto con mezzi stradali, anziché ferroviari] di detriti, residui e scorie, che nello svolgimento delle incombenze “incontravano” materiali, edili e non, contenenti amianto, dato che l'amianto era “ampiamente utilizzato negli impianti industriali siderurgici come coibente”. 
Non vi è da dubitare dell'utilizzabilità delle dette CTU quali “prove atipiche”.   6.5. I verbali delle testimonianze rese in vertenze analoghe all'odierna (doc. 19 ric.), anch'essi utilizzabili quali prove atipiche, confermano e pongono in evidenza l'ampio utilizzo di amianto presso lo ### di ### sia nelle lavorazioni (quale materiale coibente ed isolante, ad es., per quanto qui rileva, applicato sulle tubazioni del vapore), che quale componente dei dispositivi di protezione individuale; quanto meno fino all'adozione dei divieti di legge. 
Così pure la relazione del CTU dott. ### [doc. 13 ric., nella quale si riporta, tra l'altro: “riguardo ai rischi lavorativi presso lo stabilimento dell'### di ### è noto che le lavorazioni ivi svolte abbiano comportato in vari reparti esposizione a diversi cancerogeni, e in particolare all'amianto. ### di patologie legate all'amianto (sia asbestosi sia mesoteliomi sia cancri polmonari) nei lavoratori della siderurgia, e in particolare dello ### di ### è un fatto assodato; io stesso ho avuto modo in passato di esaminare anche l'incidenza negli ultimi decenni di patologie neoplastiche dell'apparato respiratorio tra i lavoratori dell'###.  6.6. Infine, in base alle “### di indirizzo per il riconoscimento dei benefici previdenziali dovuti all'esposizione all'amianto…” per l'impresa “### ‘### - GENOVA”, dell'8.3.2001 (doc. 22 ric.), i benefici previdenziali in materia di amianto sono stati riconosciuti, tra gli altri addetti ai centri di manutenzione, ai “manutentori meccanici/elettricisti/riparatori elettrici” del ### a tutto il 1992. 
Più in generale, nel documento tutte le esposizioni sono state ritenute sussistenti fino al 1989 almeno.  6.7. La convenuta contesta l'utilizzabilità del doc. 16 ric., che nella prospettazione attrice è costituito dalle dichiarazioni dei responsabili di reparto RSU e MOF circa i rischi di esposizione ad amianto per il personale ### che sarebbero legati soprattutto alle attività svolte presso l'acciaieria in sinergia con gli operatori di fossa/colata, gli addetti alle materozze e gli addetti ai forni ### nonché alle attività di manutenzione dei locomotori. 
In effetti, si tratta di documento non sottoscritto e di incerta provenienza, di cui, pertanto, non si terrà conto.  6.8. Il quadro probatorio delineato è tale, comunque, da dimostrare che nell'intero periodo di lavoro presso ### il sig. ### ha inalato fibre di amianto, ancora ampiamente presenti e diffuse nel 1985. 
Ciò vale, in particolare, per il periodo di assegnazione al reparto ### tenuto conto della composizione dei ferodi e della manipolazione dell'amianto anche da parte degli elettricisti del reparto, che operavano in sinergia con i meccanici. Ma l'esposizione vi è stata anche nel periodo precedente, con riguardo alle mansioni di agganciatore/deviatore carri e, comunque, a fronte dell'inquinamento “di fondo”, presente in diversi ambiti dello stabilimento, frequentati dagli operatori ### Infatti, era a quel tempo ampio l'utilizzo dell'amianto quale coibente e isolante termico, a costituire materiali e parti senza dubbio presenti anche nei carichi trasportati dai carri, talvolta nella forma di pericolose scorie. 
Ne emerge, inoltre, la mancata adozione, nel periodo in questione, di strumenti (anche individuali) finalizzati a limitare l'inalazione delle fibre e ad abbatterne la diffusione e di serie iniziative volte ad informare i lavoratori della pericolosità dell'amianto, in generale e in relazione alle specifiche lavorazioni.  7. Dimostrata la “nocività” dell'attività lavorativa, protrattasi per un periodo apprezzabile, ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta debbono prendersi in considerazione i seguenti principi di diritto, ormai ben consolidati: -<<la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81>> (Cass. n. 18626/2013); -dunque, <<in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte>> (Cass. n. 18503/2016); -d'altra parte, <<La conoscenza della nocività dell'amianto per la salute risale all'inizio del 1900 (se ne parla già nel r.d.14.6.1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri; idem, nel d.lgt.  6/1916 n.1136 e nel r.d.1720/1936). ### un'acquisizione, divenuta patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità, la conoscenza della pericolosità dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma (ma lo stesso vale per le placche pleuriche asbesto correlate) risale almeno ai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale (tanto che, in relazione a tale ultimo ambito, si cita la nota iniziativa delle ferrovie inglesi di bonificare le carrozze già nel 1968; cfr. Cass. sez IV 43786/2010 e Cass. sez. IV ###/2010). 
Mentre l'asbestosi - pure essa una malattia mortale o comunque produttrice di una significativa abbreviazione della vita - è stata inserita nell'elenco tipizzato delle malattie professionali dalla legge 455/1943… In relazione alla medesima obiezione cronologica riferita all'epoca della conoscenza della nocività dell'amianto, va pure tenuto conto del risalente e consolidato orientamento di legittimità (a partire da Cass. pen. 27.6.1979; 14.4.1994 est. Battisti; 6858/90; 988/2003; ###/2003; 988/2003; ###/2003; 8204/2003; 7630/2005; Cass. Sez. IV 43786/2010 e Cass. sez. IV ###/2010) secondo il quale l'accertamento di questa epoca non rileva ai fini della responsabilità del datore perché le misure protettive da adottare sarebbero state comunque quelle già prescritte dall'ordinamento per l'asbestosi (malattia anch'essa mortale e comunque gravemente invalidante) ossia quelle prescritte per tutelare il medesimo bene salute offeso (dall'una o dall'altra malattia). Ciò in quanto, ai fini del nesso causale tra colpa ed evento, quest'ultimo va considerato come grave danno alla salute del lavoratore e non inteso come specifico evento concretamente poi verificatosi (Cass. IV, 5919/1991, ### IV, 5037/2000, ### Cass. IV, 4675/07, ### Cass. IV, 21513/09, ### Cass.### 43786/2010 e Cass. sez IV ###/2010)>> (Cass. ord. n. 18044/2025); -onde, <<all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro [nel caso esaminato dalla S.C., dal febbraio 1946 al febbraio del 1979]… era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto… Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione>> (Cass. n. 6352/2015); -in ogni caso, vale il principio di chiusura per cui, <<in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie>> (Cass. n. 10425/2014); -e <<… l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnicoscientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro>> (Cass. n. 17252/2016).   7.1. ### specie, parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. 
In particolare, ai sensi del già ricordato art. 21 d.P.R. n. 303/1956 (vigente nel periodo per cui è causa): “Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. 
Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.  Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. ### deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.   Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.   Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro…”.   Ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.P.R. n. 303/1956: “Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni”. 
Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione.  ### specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova dell'adozione di tali prescrizioni, ma dall'espletata istruttoria è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. 
Segnatamente, è comprovato che ### ha omesso di predisporre le misure e le cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro, sotto i seguenti profili: -le operazioni implicanti la manipolazione dell'amianto venivano compiute senza precauzioni volte ad evitare l'inalazione e la dispersione delle fibre (si pensi ad es. alle procedure di smontaggio degli apparati frenanti di carriponte e gru, di trasporto degli stessi in officina, di montaggio dei ferodi con rivettatura/chiodatura, agli interventi degli elettricisti su gru e carriponte, alle operazioni di sagomatura e foratura dei ferodi; attività, tutte, compiute con mezzi inadeguati e senza cautele di sorta, come se nessun rischio vi fosse); -non si adottavano sistemi di ritenzione delle polveri, che ne impedissero o limitassero la dispersione nell'ambiente di lavoro (ad es., i freni di gru e carriponte, a tamburo, avevano le ganasce esterne alla puleggia, cosicché le polveri derivanti dall'usura si disperdevano all'esterno dell'apparato); -non vi erano, nello stabilimento, sistemi di aspirazione diffusi ed efficaci (sono stati introdotti solo gradualmente, a partire dagli anni '70, e in determinati settori; spesso non hanno risolto il problema della polverosità); tanto meno vi erano sistemi di aspirazione dedicati alle operazioni di manutenzione di gru e carriponte; -non si prevedevano adeguati interventi di rimozione delle polveri (così, ad es., di quelle derivanti dall'usura dei ferodi o dal taglio e dalla foratura degli stessi); -non si sono adottate misure organizzative per separare le lavorazioni comportanti produzione di polveri nocive dalle altre attività (sia in generale, sia con riguardo agli interventi di manutenzione in questione, che venivano svolti senza isolare i luoghi di lavoro ed anzi in presenza di altri lavoratori, addetti a mansioni differenti, sia con riguardo alla realizzazione dei ferodi, che avveniva semplicemente in officina e a cura di personale non specializzato); -all'interno dello stabilimento, l'utilizzo dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive era riservato a pochissime attività, diverse da quelle in considerazione (v. dich.  testimoniali); comunque era tollerato il mancato utilizzo e/o non veniva esercitata un'efficace vigilanza sull'uso (come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4 lett. c) D.P.R.  547/1955, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro per i danni conseguenti all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i.); -gli operai, e così il de cuius, non sono stati direttamente e dettagliatamente informati della pericolosità delle polveri contenenti fibre di amianto e delle cautele da adottare in presenza di tali polveri; -non si è provveduto, comunque, fino al termine del periodo di lavoro del de cuius, alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali privi di amianto, benché la pericolosità dell'inalazione dovesse essere conosciuta.   8. Al fine di accertare il nesso causale tra la nocività dell'attività lavorativa, la patologia contratta dal sig. ### e il decesso, è stata espletata CTU medico legale.  ### prof. ### ha svolto, conclusivamente, le seguenti considerazioni medico legali: <<Dal raccordo anamnestico basato sulla documentazione medica si evince che il #### fumatore, a seguito di tosse insistente, dolore toracico in sede mammaria destra e calo ponderale, eseguiva in data ### un Rx torace che evidenziava una lesione polmonare destra. 
Successivamente, il paziente era sottoposto ad una PET il ### presso l'### che riconosceva una “…### e disomogenea ipercaptazione del tracciante a carico delle note lesioni solide polmonari del lobo superiore di destra poste in stretto rapporto con la pleura costale; si evidenziano inoltre iniziali processi infiltrativi a carico degli archi costali contigui (maggiormente la ### costa)…” ### della lesione (referto biopsia del 25/08/2020) evidenziava una positività per ####-40 e focalmente per Wt-1 e CK-###/### e negatività per ###1, ###Ep4, ### e CK-5/& conducendo alla diagnosi di mesotelioma pleurico con aspetti prevalenti del tipo sarcomatoide. A questo punto, il #### era seguito periodicamente dall'ambulatorio oncologico presso l'### dove era stabilito un trattamento chemioterapico con schema ### + ### Dopo 4 cicli di terapia con ottima tolleranza, il paziente si presentava in buone condizioni generali; alla Tc successiva (20/11/2020) si visualizzava una complessiva riduzione di spessore delle note lesioni pleuriche a destra e si confermava il continuo dello schema chemioterapico sopra nominato. Dalla documentazione clinica esaminata risulta che, anche nelle successive visite oncologiche di controllo, il paziente manteneva una buona risposta alle cure (“### 6 cicli di terapia + 2 di mantenimento con solo ### con ottima tolleranza”) ma riferiva scarso controllo del dolore. Nel referto della Tc del 19/2/2021, risultava un “apprezzabile aumento dello spessore delle note lesioni pleuriche a dx”; inoltre, il paziente (che, come riportato precedentemente, lamentava uno scarso controllo del dolore) era indirizzato presso la radioterapia per un'eventuale valutazione di trattamento antalgico. E, a seguire, era considerato il passaggio alla terapia di II linea con ### per os. 
Dopo 8 cicli di terapia, il referto dell'esame diagnostico Tc eseguito in data ### continuava a mostrare un aumento delle lesioni pleuriche presenti a destra… Le condizioni cliniche del paziente non miglioravano e portarono al decesso avvenuto in data ###.  […] Il mesotelioma pleurico è la forma più frequente di mesotelioma ossia, una neoplasia maligna primitiva che riguarda le cellule del mesotelio, strato epiteliale della sierosa che riveste gli organi, in questo caso la pleura.  […]
La tipologia di tumori che colpiscono la pleura si differenziano in primitivi e secondari; l'interessamento metastatico è molto più̀ comune rispetto ai tumori primitivi. 
Come detto, tra i tumori primitivi figura il mesotelioma, la cui frequenza è maggiore tra gli uomini e, in ### l'incidenza è maggiore nelle regioni settentrionali. La mortalità dovuta al mesotelioma rappresenta circa il 4% della mortalità globale per tumori in quasi tutte le età ed in entrambi i sessi.  ### (### definisce il mesotelioma come direttamente attribuibile all'esposizione all'amianto (o asbesto) infatti, il rischio di mesotelioma aumenta con l'incremento dell'esposizione cumulativa a tale minerale. ### è riconosciuto dall'### internazionale per la ricerca sul cancro (### come cancerogeno di gruppo 1, ossia quelle con evidenza massima di cancerogenicità. 
Per asbesto ### si intende un insieme di cristalli idrati di silice che si uniscono formando delle fibre; sulla base di vari studi epidemiologici l'esposizione professionale all'asbesto è legata all'insorgenza di varie lesioni: placche fibrose pleuriche, versamenti pleurici, fibrosi interstiziale, carcinoma polmonare, mesoteliomi, neoplasie della laringe e probabilmente altre patologie neoplastiche. Essendo l'asbesto costituito da fibre minerali, la presenza di queste nell'ambiente determina la possibilità di inalazione da parte dell'uomo, conferendogli la nota pericolosità, anche in presenza di pochi elementi fibrosi. 
Una volta inalate, le fibre tendono a depositarsi all'interno delle vie aeree e sulle cellule polmonari, dove possono permanere anche per molti anni, determinando l'eventuale insorgenza di malattie come l'asbestosi o di tumori polmonari. Gli anfiboli sono ritenuti più pericolosi rispetto al crisotilo in quanto hanno forma dritta e rigida e possono disporsi parallelamente alla direzione del flusso aereo ed essere facilmente trasportati in profondità̀ nei polmoni, ove penetrano nelle cellule epiteliali e raggiungono l'interstizio (al contrario dei crisotili che, essendo più̀ solubili, vengono più̀ facilmente intrappolati nelle vie respiratore superiori e, pertanto, rimossi dall'apparato muco ciliare). 
La diagnosi di mesotelioma può essere complicata e necessita di un approccio multidisciplinare mediante correlazione tra gli aspetti cito-istologici e i dati clinici e radiologici, ma la diagnosi definitiva richiede comunque la conferma bioptica; infatti, l'OMS identifica tre istotipi principali di mesoteliomi: la variante epiteliode (70-85% dei casi); la variante bifasica (10-25%) e la variante sarcomatoide (circa il 10% dei casi). Inoltre, secondo le linee guida ### è utile usufruire delle indagini immunoistochimiche per confermare la differenziazione mesoteliale ricercando i seguenti marker: calretinina, WT-1; cotcheratina 5 (o anche CK 5/6) il ###-40 (queste, in particolare, per l'istotipo epitelioide); ma anche la positività per ###/### (questo per quanto riguarda l'istotipo sarcomatoide, che tende a mantenere la positività per le citocheratine, perdendo l'espressione dei classici marcatori mesoteliali). 
Nel 1997 ad ### un gruppo di esperti ha definito alcuni criteri per valutare la correlazione tra l'esposizione ad asbesto e l'insorgenza di patologie ad esso associabili. ### aveva l'obiettivo di «discutere le patologie associate all'amianto e raggiungere un consenso sui migliori criteri per diagnosi e attribuzione in rapporto all'amianto». Da questo incontro emersero le seguenti conclusioni inerenti alla consecutio, su base probabilistica, tra esposizione professionale all'amianto e il mesotelioma: -un numero di fibre di asbesto (all'interno del polmone) superiore all'intervallo di base; -oppure delle prove radiografiche e/o cliniche di lesioni correlate all'esposizione di amianto (ad esempio l'asbestosi e/o… placche pleuriche); -oppure delle prove istopatologiche di contenuto anomalo di amianto polmonare. 
Pur tuttavia, in assenza di tali marcatori, una storia significativa di esposizione occupazionale (sia essa domestica e/o lavorativa) può ritenersi sufficiente per l'attribuzione del nesso di causa tra la stessa esposizione ed il mesotelioma maligno. In generale, per poter correlare la patologia neoplastica pleurica con l'esposizione all'asbesto, è necessario considerare i seguenti punti: • la grande maggioranza dei casi di mesotelioma è dovuta all'esposizione all'amianto; • il mesotelioma può verificarsi anche in presenza di un basso livello di esposizione all'amianto; • circa l'80% dei pazienti affetti da mesotelioma ha avuto una importante esposizione professionale all'amianto; • una esposizione breve o di basso livello deve essere considerata sufficiente affinché́ il mesotelioma possa essere correlato alla professione; • sono necessari almeno 10 anni dalla prima esposizione lavorativa all'amianto (sebbene nella maggior parte dei casi l'intervallo di latenza sia più lungo); • nessuna incidenza del fumo di sigaretta nell'insorgenza della patologia.  […]
Il mesotelioma pleurico maligno è oggetto di una specifica rilevazione epidemiologica da parte del ### (### in quanto, tale patologia è correlata al tema delle patologie amianto-correlate e per tale motivo, è attualmente attenzionata perché, secondo valutazioni epidemiologiche, in questo periodo vi è la massima incidenza di mesotelioma considerando la lunga latenza della patologia e il frequente utilizzo dell'amianto dal secondo dopoguerra fino agli anni 80. Il rischio di sviluppare un mesotelioma pleurico maligno è incrementato sia tra i lavoratori esposti ad amianto sia nelle persone con esposizione non occupazionale ad asbesto o altre fibre minerali asbestiformi. ### i dati del VI rapporto del ### (### dei ### si stima che l'esposizione non lavorativa sia responsabile del 10,8% dei casi di mesotelioma pleurico in ### il rischio aumenta con l'incremento dell'esposizione cumulativa alle fibre di amianto. 
I dati di questo rapporto del ### affermano che la latenza mediana tra l'esposizione e l'insorgenza della patologia è di 48 anni con una deviazione standard di 11,4 anni e una distribuzione gaussiana. Studi recenti hanno rivalutato la relazione tra l'incidenza di mesotelioma e tempo dalla prima esposizione all'amianto: una recente analisi di vari studi dimostra come, dopo circa 45 anni dalla prima esposizione all'asbesto, la tendenza di incremento dell'incidenza e della mortalità̀ del mesotelioma pleurico tenda a rallentare. È anche possibile che vi sia una stabilizzazione o una riduzione del rischio al cessare dell'esposizione.  […] Valutando il caso di specie, dalla disamina della documentazione in atti, si evince che il #### era impiegato presso ### dal 1971 fino al 1985, quindi considerando i fattori di durata ed esposizione, è ragionevole pensare che questa abbia avuto inizio al momento dell'assunzione, in quanto il #### in qualità addetto alla manutenzione delle gru ### e dei carri ponte, era esposto con costanza agli ambienti lavorativi in cui erano svolte attività di manutenzione e riparazione. Altresì è noto come tra i materiali utilizzati nelle industrie siderurgiche, l'amianto avesse un ruolo predominante per le sue caratteristiche termoisolanti, fonoassorbenti e di resistenza, oltre al costo relativamente basso. Si consideri, anche, che dalla valutazione delle testimonianze fornite, non erano presenti in tutti i reparti dei corretti sistemi di aspirazione, in quanto introdotti inizialmente nel 1974/1975 presso il reparto di agglomerazione e, in seguito, negli altri reparti. Inoltre, considerando l'occupazione del periziando, quale meccanico, poteva succedere che potesse dover lavorare anche sul piano di scorrimento delle gru.
In questi casi poteva accadere di trovarsi a poca distanza dalle tubazioni per la conduzione di vapore, che erano coibentate con amianto a vista; così come il posizionamento delle cabine delle gru, posizionate vicino ai forni coibentati anch'essi con amianto. Altresì si evince anche che non vi erano aree destinate a determinate lavorazioni, isolate dal contesto circostante, per vitare la dispersione di polveri. Si può presupporre però che da metà degli anni '80 l'impiego dell'amianto sia stato ridimensionato, fino a essere regolamentato all'inizio degli anni '90 con l'entrata in vigore della ### 257; è plausibile, in accordo con tali dati, che anche nell'ambiente lavorativo in oggetto possa esserci stata una graduale diminuzione dell'esposizione, in concordanza con il progredire delle conoscenze scientifiche e la crescente attenzione in termini di prevenzione.  […] È ampiamente citato in ### oltre che universalmente condiviso, come l'ambiente siderurgico-meccanico sia stato storicamente interessato da concentrazioni di polveri di asbesto (e altre sostanze) significativamente superiori all'ambiente urbano. Non si può dunque esimersi dall'affermare che il #### sia stato esposto a un quantitativo continuativo di amianto per un periodo prolungato, almeno fino alla metà degli anni 80'. 
Può essere utile fare un piccolo excursus rapportando l'esposizione professionale del #### ai ### di ### valutando la soddisfazione oggettiva di ogni singolo criterio. 
La prima considerazione da fare è la diagnosi della patologia neoplastica: si tratta di un mesotelioma pleurico, fortemente attribuibile all'esposizione alle fibre di asbesto. Si può dedurre che tra l'inizio dell'esposizione (1971) e l'insorgenza della patologia, clinicamente manifesta da aprile [recte agosto] 2020 (almeno da quanto appreso dalla documentazione in atti), è possibile quantificare un tempo di latenza di circa 49 anni, ampiamente superiore ai 10 anni minimi necessari a correlare la patologia all'esposizione. Tra i criteri, viene identificata “una storia professionale di esposizione breve o di bassa entità” affinché il mesotelioma possa essere considerato professionalmente correlato. Al netto di ciò, valutando gli anni di esposizione del #### e della professione da lui stesso svolta (sempre evinte dalla documentazione in atti), si rileva un'esposizione costante per diversi anni presso settori di manutenzione che utilizzavano amianto nella maggior parte dei processi produttivi. Quindi, al fine di soddisfare l'associazione patologia-amianto, possiamo considerare soddisfatta l'esposizione cumulativa all'amianto così come definita nei ### di ###
Per stabilire il nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e la patologia neoplastica è sufficiente che siano soddisfatti i ### di ### in quanto standardizzati ed universalmente accettati nella comunità scientifica>>.  8.1. ### di parte resistente ha formulato osservazioni critiche, che però riguardano il quesito posto al ### piuttosto che le risposte del prof. #### il CTP dott. ### infatti: <<### è sottoposto un quesito difettoso persino per i parametri a cui la ### di ### ha abituato la convenuta nella ormai lunga storia del contenzioso fra ex maestranze ### e ### S.p.A.  […] Il procedimento e, perciò, la CTU disposta nell'ambito di quest'ultimo prendono le mosse dal presupposto, preteso e destituito di fondamento, per il cui il #### abbia inalato amianto solo e per via dell'obbligazione con ex ### scotomizzando, anche solo in ipotesi, pregresse e decisive esposizioni al minerale, quali potevano essere confermate - o escluse - da una parvenza di serietà nella ricostruzione dell'anamnesi lavorativa, famigliare e residenziale, peraltro richiesta - o quantomeno, non esclusa - dal quesito, laddove il Giudice autorizza il proprio consulente ad acquisire ogni altra informazione utile. Nulla, quindi, impediva all'ausiliario del Giudice di adempiere al proprio dovere di completezza rimpinguando l'esangue fascicolo d'### quantomeno con l'estratto conto retributivo ### e le informazioni desumibili dal ### La risposta del CTU al quesito è pertanto viziata in radice dall'assunto, totalmente apodittico, che il #### abbia lavorato solo per ### a dispetto del fatto che vi sia stato assunto intorno ai 25 anni di età, ossia all'esito di probabili altre esperienze lavorative, possibilmente consimili, date le specifiche mansioni di manutentore immediatamente - almeno così pare - attribuite presso lo stabilimento di ### Stesso dicasi per il servizio militare (nota e frequente occasione di esposizione ad amianto) e per i trascorsi famigliari e residenziali. 
Al netto di ciò, la risposta al quesito è obbligata e la ### di fatto, inutile. Tecnicamente, un aspetto critico dell'elaborato risiede nel continuo ricorso a formule dubitative riguardo ai livelli di concentrazione inalatoria di amianto che si presumono presso gli ambienti di lavoro ex ### A parere di chi scrive, il CTU bene farebbe, non essendo troppo tardi, a ricordare al proprio committente che non esistono rilievi ambientali a sostegno di tale ipotesi e che il criterio analogico con cui si pretende di indurre le stime, ammesso nell'ambito delle cause per i benefici ex l. 257/92, è perentoriamente escluso dalla procedura civile. ### della prova resta quindi in capo a parte attrice, ovviamente non in grado di sostenere validamente il carattere di necessità e autonoma sufficienza dell'amianto eventualmente respirato dal de cuius in ### quale causa del mesotelioma che lo ha condotto a morte. Anche l'eccesso di casi di mesotelioma pleurico presso detta azienda rispetto a quello della popolazione generale non può essere addotto a prova di un nesso di causa anche solo più probabile del contrario, costituendo al più una legge di copertura, ma fallendo la verifica del nesso di causalità individuale, per il quale è richiesta la dimostrazione - non fornita dal CTU - di un rischio relativo almeno doppio in studi scientifici, note - ossia standardizzate - tutte le altre variabili indipendenti (livelli di concentrazione in ff/l /anni, pregresse esposizioni, etc.) sconosciute nel caso di specie>>. 
Insomma, dette critiche, da un lato integrano sterili polemiche, dall'altro trovano piena confutazione nella relazione del prof. ### Si aggiunga che l'estratto conto contributivo è agli atti, ma non indica il precedente datore di lavoro del sig. ### e che, comunque, i dati relativi all'esposizione presso ### appaiono sufficienti ai fini dell'attribuzione all'attività lavorativa de qua del ruolo, quanto meno, di concausa della malattia e del conseguente decesso. Ma sul punto si tornerà tra breve.   8.2. Le illustrate valutazioni del CTU in merito all'origine lavorativa della patologia che ha determinato il decesso del sig. ### appaiono pienamente condivisibili, perché aderenti alle risultanze dell'istruttoria e ampiamente motivate, nonché conformi alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del nesso di causalità, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, deve essere compiuta sulla base delle migliori cognizioni scientifiche disponibili, ma, ove esse non consentano di raggiungere un'assoluta certezza della derivazione causale, la regola di giudizio muta sostanzialmente nel processo penale ed in quello civile, <<… in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, ###, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato l'identità di tali standars delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale (in questo senso vedansi: Cass. S.U. 11/01/2008, n. 576; Cass. S.U. 11/01/2008, n. 582. Cass.16.10.2007, 21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238)… Il principio ha avuto larga diffusione in tema di prova del nesso causale. Anche la ### di ### è indirizzata ad accettare che la causalità non possa che poggiarsi su logiche di tipo probabilistico… ### standard di "certezza probabilistica" in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana). Nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d.  evidence and inference nei sistemi anglosassoni). 
Sennonché esigenze di coerenza e di armonia dell'intero processo civile comportano che tale principio della probabilità prevalente si applichi anche allorché vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, sul fatto, quando tali ipotesi abbiano ottenuto gradi di conferma sulla base degli elementi di prova disponibili. In questo caso la scelta da porre a base della decisione di natura civile va compiuta applicando il criterio della probabilità prevalente. Bisogna in sede di decisione sul fatto scegliere l'ipotesi che riceve il supporto relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili. Trattasi, quindi, di una scelta comparativa e relativa all'interno di un campo rappresentato da alcune ipotesi dotate di senso, perché in vario grado probabili, e caratterizzato da un numero finito di elementi di prova favorevoli all'una o all'altra ipotesi>> (Cass., 5 maggio 2009 n. 10285, ex multis). 
Come evidenziato in dottrina, “probabilità logica” vuol dire che per ritenere sussistente il nesso causale devono trovare risposta affermativa tre interrogativi: a) l'antecedete causale è confermato dalla statistica? b) le peculiarità del caso concreto sono coerenti con le statistiche e/o con le leggi scientifiche? c) mancano altre possibili cause nel caso concreto? Se l'antecedente causale soddisfa tutte e tre le domande, esso è la causa “più probabile che non”. Se la risposta al terzo quesito dovesse essere negativa, lo è qualora, esaminate tutte le cause alternative, risulti la più probabile.  8.3. Né la qualificazione della fattispecie quale ipotesi di condotta penalmente rilevante commissiva, ovvero omissiva, o mista (sia commissiva che omissiva), può portare a differenti conclusioni.  ### recente giurisprudenza della Cassazione penale, invero, le condotte del datore di lavoro <<… hanno struttura di reati commissivi, incentrati sulla esposizione di lavoratori alle fibre di amianto aerodisperse…; la componente omissiva… in realtà attiene alla connotazione colposa della condotta, essendo costituita dalla mancata adozione delle misure prevenzionali imposte dalla legge ("la condotta attribuibile ai responsabili dell'azienda è, nel suo nucleo significativo, attiva; giacché l'esposizione all'agente lesivo in modo improprio è frutto di una determinazione di tipo organizzativo che ha evidentemente un rilievo condizionante, giacché se il lavoratore non fosse stato addetto a quella pericolosa lavorazione l'evento non si sarebbe verificato"- ### 4, n. 43786 del 17/09/2010 - dep. 13/12/2010, ### e altri, Rv. 248943)” (Cass. pen., 16 aprile 2018, n. 16715; cfr. anche Cass., 18 maggio 2018 n. 22022). ### si tratta pur sempre di valutare se detta esposizione sia stata la causa (quanto meno) “più probabile che non” della patologia.   La causalità omissiva, invece, è una causalità “normativa e non materiale”, perché ciò che non esiste (l'omissione) non può creare nulla (v. Cass. S.U. 576/2008). ### in ipotesi d'imputazione dell'evento di danno ad una omissione colposa, la riferibilità causale dell'evento alla condotta omissiva postula l'individuazione dell'esistenza di un dovere, generico o specifico (con funzione preventiva), di tenere un determinato comportamento e, quindi, l'accertamento che l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (c.d. giudizio controfattuale), con esclusione di fattori alternativi.   ### del rapporto di causalità ipotetica richiede, dunque, la formulazione di un'ipotesi controfattuale, che pone il comportamento alternativo dovuto al posto dell'omissione, al fine di verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato.   Anche in questo caso lo standard di “certezza probabilistica” richiesto non può essere quello della certezza assoluta: è sufficiente la “probabilità” (o “certezza probabilistica”, secondo la definizione della S.C.), da valutarsi non solo su base statistica (perché le statistiche potrebbero mancare e, comunque, non possono tenere conto delle specificità del caso concreto), ma sulla base degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica).  Insomma, anche in questo caso deve operare il criterio della preponderanza dell'evidenza (o “più probabile che non”). 
Rileva altresì, ancor prima, il fatto che nella specie - come già osservato - siano state violate svariate norme con funzione preventiva dell'esposizione del lavoratore alle polveri nocive. 
Né può dubitarsi della reale efficacia delle misure preventive violate ai fini della prevenzione del danno. Ma sul punto si tornerà nel seguito.  8.4. Poi, ### secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 18267/2013), <<è scientificamente assodato che la tossicità dell'amianto si manifesta principalmente in caso di inalazione delle relative fibre e che il rischio per la salute è direttamente legato alla quantità ed al tipo di fibre inalate, alla loro stabilità chimica nonché ad una predisposizione personale a sviluppare la malattia. 
In particolare, in base alle attuali conoscenze scientifiche sui rischi da esposizione all'amianto, le fibre di amianto inalate possono produrre principalmente le seguenti patologie: l'asbestosi (patologia non tumorale del polmone), il carcinoma (patologia tumorale del polmone), il mesotelioma (patologia tumorale della pleura o del peritoneo), tumori del tratto gastrointestinale, della laringe e di altre sedi. Inoltre, mentre è scientificamente pacifica la dosedipendenza dell'asbestosi e del carcinoma polmonare, per quanto riguarda il mesotelioma, il discorso si presenta decisamente più complesso. 
In altre parole, la scienza medica ha appurato che, mentre nel mesotelioma pleurico, nei soggetti suscettibili esposti ad amianto, l'effetto cancerogeno può essere conseguente ad una "dose" estremamente bassa, al contrario, per tutti gli altri tumori - compreso il carcinoma polmonare da amianto - dosi basse non producono effetti epidemiologicamente dimostrabili…>>. 
Comunque, anche nel caso del mesotelioma, l'entità dell'esposizione non è irrilevante. 
Pur <<… non essendovi certezze circa la dose [anche molto bassa] sufficiente a scatenare l'insorgenza del mesotelioma pleurico…, la scienza medica riconosce un rapporto esponenziale tra dose cancerogena assorbita determinata dalla durata e dalla concentrazione dell'esposizione alle polveri di amianto e risposta tumorale">>; onde <<la prevalente giurisprudenza di legittimità (tra tutte, Cass. pen. Sez. IV, n. 988 del 11.7.2002, Rv. 227000, Macola) "… ha ritenuto corretta, anche per il mesotelioma, la teoria scientifica di un processo patologico che mette in crisi la teoria della dose ‘killer' o della dose 'trigger', che viene squalificata come frutto di artificio">> (Cass. 8292/2019).  8.5. È evidente, alla luce delle premesse, che ai fini dell'accertamento del nesso causale tra patologia ed esposizione lavorativa, occorre fare riferimento, non solo all'astratta possibilità che la patologia stessa sia conseguenza dell'inalazione dell'amianto, ma anche agli specifici elementi di conferma (e allo stesso tempo di esclusione di altri possibili fattori alternativi) emersi dall'istruttoria. A partire, ovviamente, dal dato specifico relativo all'entità dell'esposizione ad amianto, del quale già si è detto, anche riprendendo le indicazioni di cui alla ### Si veda <<[i]n punto da ultimo, Cass. n. 28458 del 05/11/2024 secondo cui “in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso.  13.- Pertanto solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso il lavoratore deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge ( 26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre per contro va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021). 
Deve perciò evidenziarsi che l'ordinamento vigente ammette il giudizio sulla correlazione causale tra fatto ed evento anche in termini di apporto concausale. Ciò significa che chi sia stato esposto all'amianto per motivi professionali (anche soltanto ambientali) ha diritto di vedersi riconosciuta l'origine professionale della malattia, quand'anche nel giudizio risultino altre esposizioni o altre condizioni di confondimento (ambientali o legati ad altri fattori extraprofessionali) che non assurgano, però al ruolo di fattori alternativi di tipo esclusivo.
E la ricorrenza di tali fattori alternativi deve essere allegata e dimostrata in giudizio dal datore di lavoro.  14.- Inoltre in relazione alle malattie asbesto correlate, deve essere considerata, attraverso il giudizio demandato al ctu, la rilevanza della dose complessiva (Cass. sentenza n. 18503/2016) posto che il mesotelioma è malattia dose correlata (in cui rilevano le dosi iniziali e quelle successive) caratterizzata dall'effetto acceleratore della latenza; da cui discende che le dosi successive all'iniziazione del processo cancerogenetico possono essere ritenute causali ed inoltre che le misure omesse nel corso del tempo potrebbero diminuire l'intensità dell'esposizione, la progressione della malattia ed allungare la vita del lavoratore esposto; in quanto l'esposizione continuativa, intensa e massiccia diminuisce la latenza della malattia ed influisce perciò sul più rapido decorso della stessa.  15.- Pertanto, ai fini della responsabilità del datore di lavoro è necessario accertare che la malattia che ha afflitto il singolo lavoratore sia insorta, si sia aggravata o si sia manifestata in un più breve periodo di latenza per effetto dell'esposizione a rischio, così come verificata ( sez. IV pen. n. ###/2013)>> (Cass. ord. n. 4092/2025; conf. Cass. ord. 18097/2025).  8.6. Il dato relativo all'esposizione ad amianto del sig. ### nel periodo di lavoro presso ### apprezzabile (in particolar modo nel periodo di adibizione al reparto ### e prolungata, appare già di per sé decisivo, anche perché si tratta di <<malattia tabellata… ove l'origine professionale della malattia è sorretta da presunzione legale e dove il nesso di causalità presuppone solo la dimostrazione di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (Cass. n. 13024/2017)>> (Cass. n. ###/2023, relativa ad azione promossa dagli eredi di un lavoratore, deceduto per mesotelioma maligno epitelioide, nei confronti del datore di lavoro dello stesso, ai fini del risarcimento del danno). 
Si aggiunga che <<… il riconoscimento della malattia da parte dell'### per esposizione all'amianto pur non essendo un elemento assorbente o di prova legale ai fini del nesso di causa è comunque un elemento da considerare almeno ai fini della prova del fattore di rischio e dell'esposizione all'agente nocivo (posto che la malattia è sì tabellata ma in quanto sia provata l'esposizione all'amianto, sia pure non qualificata)>> (Cass. ord. n. 4092/2025).  ### specie il riconoscimento vi è stato (v. supra).  8.7. Pertanto, alla luce di tutte le premesse, tenuto conto del fatto che, anche nel caso del mesotelioma, l'entità dell'esposizione ha un ruolo nella “causazione” della malattia e valutata l'entità ### dei livelli d'inquinamento cui il sig. ### è stato esposto per una decina d'anni e più presso il centro siderurgico, alle dipendenze di ### non può dubitarsi dell'esistenza del nesso causale (o, quanto meno, concausale) tra l'attività lavorativa in considerazione e il mesotelioma sviluppato dallo stesso lavoratore, anche volendo aderire (ma non si vede come, perché si tratta di semplice illazione) alla tesi del CTP di parte resistente circa la possibile esposizione ad asbesto nel periodo di lavoro anteriore. 
Anche i dati epidemiologici relativi ai casi di mesotelioma presso i lavoratori dell'### (v. in particolare CTU dott. ### doc. 13 ric.) costituiscono un elemento di conferma della correttezza di tale conclusione.  8.8. Guardando ai temi propri della causalità omissiva, non può neppure dubitarsi della reale efficacia delle misure preventive violate dalla datrice di lavoro (v. supra) ai fini della prevenzione del danno. 
Infatti, va ribadito il decisivo concetto per cui, in carenza di efficaci misure preventive di tipo “comune” (ad es. uso di protezioni per le vie respiratorie), il datore di lavoro avrebbe dovuto fare ricorso a rimedi più “drastici”, in termini di modifica dell'attività dei lavoratori e/o dei cicli produttivi e/o di sostituzione dei materiali impiegati, onde prevenire i ### rischi connessi all'esposizione ad amianto, assumendo altrimenti “a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie”. 
Come già rilevato, poi, <<… nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p.c. Ciò comporta che il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento… (cfr. Cass. n. 23990 del 2014; Cass. n. 15107 del 2005; Cass. n. 8033 del 2002).  11. Con particolare riferimento ai profili oggetto di censura, questa ### in sede penale, ha affermato che "il rapporto causale, sia nella causalità commissiva che in quella omissiva, va riferito non solo al verificarsi dell'evento prodottosi ma anche in relazione alla natura e ai tempi dell'offesa nel senso che dovrà riconoscersi il rapporto in questione non solo nei casi in cui sia provato che l'intervento doveroso omesso (o quello corretto in luogo di quello compiuto nella causalità commissiva) avrebbe evitato il prodursi dell'evento in concreto verificatosi, o ne avrebbe cagionato uno di intensità lesiva inferiore, ma altresì nei casi in cui sia provato che l'evento si sarebbe verificato in tempi significativamente (non minuti od ore) più lontani ovvero ancora quando, alla condotta colposa omissiva o commissiva, sia ricollegabile un'accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa (o che non sia possibile ricollegare eziologicamente alla condotta in questione)" (Cass. pen. n. 988 dell'11.7.02/14.1.03, in motivazione). Si è aggiunto che, in questi casi, "non v'è quindi dubbio che una morte avvenuta in un giorno successivo sia un fatto diverso, dal punto di vista naturalistico prima ancora che giuridico">> (Cass. n. 27952/2018).   Pertanto, non può <<… essere accolta l'ulteriore obiezione con la quale… si sostiene che all'epoca della condotta mancassero i mezzi per evitare l'evento, potendo lo stesso evento… essere cagionato anche dalla ingestione di poche fibre. Talché, mancando le misure protettive per le piccole dosi, se anche fossero state adottate quelle dettate per le dosi più elevate, l'evento non sarebbe stato evitato; mancherebbe perciò il nesso di causa tra omissione ed evento. 
Sul punto deve obiettarsi, in base alla giurisprudenza di legittimità (cfr. pure, sul tema della colpa, Cass. sez IV ###/2010; Cass. Sez. IV 43786/2010) che le misure omesse (quelle informative, igieniche, sanitarie) sarebbero state sicuramente utili ed avrebbero evitato l'insorgenza della malattia con un indice di seria probabilità (Cass. sez. IV ###/2010). 
Si tratta di una affermazione che è tratta dall'esistenza di studi epidemiologici, i quali hanno dimostrato che ad una diminuzione nell'ambiente di lavoro della dose iniziale di esposizione ad amianto - attraverso la successiva introduzione di standard igienici e di sistemi di protezione vigenti al momento della condotta di cui si tratta - è corrisposto nei lavoratori una marcata riduzione nella frequenza delle malattie da amianto. Ma anche perché la stessa evidenza si desume dalla constatazione del numero di malati, incomparabilmente più elevato, presente tra i lavoratori rispetto agli esposti per motivi non professionali, in considerazione dell'ampio impiego dell'amianto (che ha conosciuto migliaia di utilizzazioni e che si potrebbe considerare praticamente un inquinante ubiquitario); un dato che indica quindi come il livello di pericolosità della sostanza aumenti in relazione alla dose ( esposizione quantitativa e qualitativa), mentre riducendo la stessa si riducono le malattie. 
Ciò vale a dimostrare ulteriormente… che l'azione doverosa del datore di lavoro (le misure di igiene omesse) risulti causale rispetto all'evento (potendolo evitare o ritardare)>> (Cass. ord.  18044/2025).
È evidente, allora, che (anche solo) alla maggiore esposizione conseguente all'omessa adozione delle cautele indicate deve riconoscersi la capacità d'incidere sul processo patologico e di costituire un antecedete causale della patologia e del decesso causato da mesotelioma.  8.9. Come noto, la “casualità giuridica” trova fondamento e disciplina nell'art. 1223 c.c., secondo il quale il risarcimento deve comprendere solo i danni che siano “conseguenza immediata e diretta” della condotta altrui (v. Cass. S.U. n. 576/2008). E tali debbono ritenersi quelli determinati da ciascuna delle condotte “umane” che hanno concorso a determinare l'evento, tanto più quando non sia possibile ascrivere determinati effetti all'una e/o all'altra.   Pertanto, l'eventuale (del tutto ipotetica e indimostrata) esposizione ad amianto presso il precedente datore di lavoro, ovvero (più ragionevolmente) presso ### (atteso che il sig.  ### ha continuato a lavorare alle dipendenze di tale ultima società), non solo non rileverebbero dal punto di vista della causalità materiale (governata dal principio dell'equivalenza delle cause), ma non potrebbero neppure “limitare” l'obbligazione risarcitoria della convenuta sotto l'aspetto della c.d. “causalità giuridica”. ### che all'uopo rilevi se si tratti, quanto a quest'ultimo, di concetto relativo ad una ### regola causale (cfr. Cass. 21255/2013, nonché, più di recente, Cass. n. 28986/2019, in linea con la migliore dottrina), ovvero, più semplicemente, finalizzato a delimitare l'area dei danni risarcibili (cfr. Cass. 3893/2016). 
Diversa l'ipotesi in cui alla causazione del danno abbia concorso la condotta della vittima: in questo caso il risarcimento è suscettibile di riduzione, ai sensi, però, dell'art. 1227 co. 1 Come chiarito dai giudici di legittimità, <<[l]'art. 1227, comma 1, cod. civ. prevede: “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.  15. È orientamento consolidato di questa ### che l'art. 1227, comma 1, cod. civ. sia una norma che disciplina la causalità tra condotta e danno, fissando un limite al principio della condicio sine qua non (v. Cass. n. 23426 del 2014 e precedenti ivi citati, fra cui Cass. n. 17152 del 2002) e così escludendo che possa farsi carico al danneggiante di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile>> (Cass. ord. n. ###/2022). 
La convenuta pretenderebbe (come da domanda subordinata) che il Tribunale faccia applicazione dell'art. 1227 c.c., in conseguenza dell'accertamento della “responsabilità e/o corresponsabilità del sig. ### per i fatti di cui è causa”. Ma nulla è emerso, che possa configurare una ###responsabilità) del de cuius. 
Pertanto, anche tale difesa risulta infondata.  10. Stante la fondatezza del ricorso, deve procedersi alla quantificazione ### del danno iure proprio. 
I testi escussi (### e ### rispettivamente nuora e consuocero del de cuius) hanno descritto l'intensità del vincolo familiare che legava i ricorrenti al de cuius, l'amorevole assistenza prestata dalla moglie e dai figli e il rapido e doloroso progredire della malattia, cui i ricorrenti hanno assistito consapevoli ed impotenti. 
I testimoni hanno precisato che: il figlio ### e la sua famiglia vivevano, a ### nel medesimo palazzo del genitore, ove entrambi i figli si recavano quotidianamente a pranzo; ### non viveva molto distante; il de cuius si occupava assiduamente dei nipoti ed in particolare della più piccola, con cui aveva un rapporto particolare; le famiglie del de cuius e dei figli condividevano un'abitazione, a ### dove trascorrevano le estati assieme; spesso il lavoratore ha trascorso le vacanze assieme ai figli e alle loro famiglie (in ### verso il 2006/2007, in ### due volte in ### con ### e famiglia; in ### con ###; il rapporto tra il lavoratore e la moglie era “normale”, essi erano sposati da molti anni e “hanno festeggiato assieme il 50.mo anno di matrimonio”; la vedova “… aveva problemi al ginocchio e alla schiena, che ne comprometteva la deambulazione e pertanto si è trovata anche senza l'importante sostegno che le forniva il marito nelle attività quotidiane”; dal punto di vista morale la sofferenza della signora ### dopo tanti anni di matrimonio, “è stata particolarmente intensa, anche perché l'incalzare della malattia non le ha neppure consentito di metabolizzare quanto stava avvenendo”. 
Quanto premesso consente di ritenere dimostrata, o quantomeno di presumere - secondo l'id quod plerumque accidit -, l'esistenza di un danno non patrimoniale dei congiunti a seguito del decesso del sig. ### La famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è infatti, secondo il comune sentire, luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. 
Debbono valutarsi congiuntamente, qui, anche al fine di evitare inammissibili duplicazioni, sia la lesione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato che, in una dimensione dinamico-relazionale, l'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale (v. Cass. ord. n. 9857/2022). 
Come indicato dalle ### Unite della ### (Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008, 26972, punto 4.8): <<… la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato ...>>. 
Così, non è ammessa la liquidazione sia del danno da perdita del rapporto parentale che del danno esistenziale, “… poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca>> (Cass. ord. n. ###/2018). 
Più in generale, <<Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art.  2059 c.c. preclude… la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza [nella specie morale, psichica] patite dalla persona…, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso…>> (Cass. n. 15491/2014). 
In assenza di criteri normativi di sorta, la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti deve avvenire in via equitativa, ex art. 1226 Devesi all'uopo tenere conto, appunto, di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivate dalla patologia e dal decesso, nonché delle specificità delle singole vicende (c.d. personalizzazione), ed assicurarsi, inoltre, l'adozione di parametri uniformi, tali per cui a parità di danno consegua parità di risarcimento. 
Ebbene, di recente la ### ha ritenuto che <<In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella>> (Cass. n. 10579/2021; conf. Cass. ord. 26300/2021).
Ne è conseguito il superamento del sistema di liquidazione c.d. a forchetta di cui alla ### milanesi, al quale è stato preferito, appunto, in sistema a punto che (già) caratterizzava le ### “romane”.   Nel 2022, l'### sulla ### di ### ha recepito le indicazioni della giurisprudenza, adottando il sistema a punti, onde appare possibile procedere alla liquidazione del danno iure proprio facendo applicazione delle ### milanesi. 
L'### partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice”, ha ricavato il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati nonché per il caso di perdita di fratelli / nipoti rispettivamente (aggiornamento 2024) di € 3.911,00 e di € 1.698,20 e ha proposto poi un calcolo a punti basato su cinque parametri (con un tetto massimo, per i familiari più stretti, di euro 391.103,18). 
I parametri sono i seguenti: A) età della vittima primaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale); sono previsti vari scaglioni anagrafici, per cui all'aumentare dell'età della vittima, diminuiscono i punti attribuiti (da un massimo di 28, appunto, ad un minimo di 4 punti per l'intervallo da 91 a 100 anni); B) età della vittima secondaria: fino a 28 punti; anche per questo parametro valgono le considerazioni sopra esposte sub A); C) convivenza tra le due vittime: 16 punti nel caso di convivenza; 8 punti nel caso in cui, pur non essendo conviventi, la vittima primaria e secondaria abitino nello stesso stabile o complesso condominiale; D) sopravvivenza di altro/i congiunto/i: fino a 16 punti (ad esempio, se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato; se il danneggiato perde il figlio, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita il coniuge/assimilati ed altri eventuali figli; se il danneggiato perde il coniuge/assimilati, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, vi sono dei figli in vita); E) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta: fino a 30 punti, graduabili in ragione, sia della sofferenza interiore patita, sia dello stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico-relazionale).  10.1. Debbono essere quantificati, dunque, i danni risarcibili ai singoli familiari, mediante applicazione dei suddetti parametri. Con la precisazione che il quantum deve essere calcolato, in oggi, alla luce delle ### aggiornate nel 2024 (mentre nel ricorso si fa riferimento ai valori inferiori, allora vigenti, delle ### del 2022). 
Ebbene, si reputa equo quantificare il danno per perdita del rapporto parentale in: -euro 308.969,00 (79 punti x € 3.911,00) per la sig.ra ### dovendosi attribuire, per il parametro A 12 punti, per il B 12, per il C 16, per il D 9 e per l'E 30; quanto all'ultimo parametro, esso appare congruo, tenendo conto che si è trattato, per la vedova, della perdita del compagno di una vita, con cui ha avuto due figli e con cui conviveva e condivideva ogni aspetto della quotidianità; che ella si è fatta carico, assieme ai figli, di assistere il marito ed ha vissuto, dunque, impotente, momento per momento, la sua malattia, le sofferenze, l'agonia fino al decesso; che notevole è stato, dopo il decesso, il peso della solitudine e dell'assenza della principale figura di riferimento per la quotidianità; -euro 281.592,00 (72 punti x € 3.911,00) per il sig. ### dovendosi attribuire, per il parametro A 12 punti, per il B 18, per il C 8 (residenza nel medesimo stabile/condominio), per il D 9 e per l'E 25 (su 30); tale ultimo punteggio appare congruo, alla luce delle emergenze istruttorie, particolarmente significative in merito alla qualità e all'intensità della relazione perduta (vi è prova, tra l'altro, di frequentazioni/contatti assidui e della condivisione delle vacanze); relazione testimoniata anche dalla vicinanza al genitore nella fase della malattia, fino al decesso, con le conseguenze già esaminate trattando della vedova; -euro 254.215,00 per il sig. ### (65 punti x € 3.911,00); per questi vale quanto indicato per il fratello; le uniche differenze derivano dall'attribuzione, per il parametro B di 20 punti, per il parametro C di 0 punti (non risiedendo nel medesimo stabile del genitore) e per il parametro D di 24 punti; si tratta, quanto a quest'ultimo, di punteggio solo lievemente inferiore a quello del fratello, quantificato tenendo conto che nell'abitazione bifamiliare di ### soggiornava abitualmente ### e della minore condivisione dei periodi di vacanza. 
Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno iure proprio, spettano gli interessi di legge dalla data della sentenza al saldo. 
Infatti, “con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta” (Cass., 14 aprile 2011, n. 8507).  11. Venendo alla quantificazione del danno iure hereditario, occorre premettere che la questione della risarcibilità agli eredi del danno ("biologico", "morale-catastrofale", "tanatologico") patito dalla vittima deceduta in conseguenza della condotta altrui, è stata definita dalla ### secondo le seguenti linee guida: <<-alla vittima può essere risarcita la perdita di un bene avente natura non patrimoniale, nella misura in cui la persona fisica sia ancora in vita: la vicenda "acquisitiva del diritto" alla reintegrazione della perdita subita presuppone, infatti, la capacità giuridica, riconoscibile soltanto ad un soggetto esistente (art. 2 c.c., comma 1).  -i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima (soggetto deceduto a causa delle lesioni subite alla propria integrità psicofisica) e trasmissibili "jure hereditatis", possono pertanto consistere: a) nel "danno biologico" (cd. "danno terminale") determinato dalla lesione al bene salute quale danno-conseguenza consistente nella invalidità psicofisica - intesa come stato di incapacità determinato dall'inevitabile decorso della patologia con esito letale contratta a causa della lesione alla salute - perdurata nel periodo che va dal momento della lesione (che si caratterizza appunto per non essere emendabile e dunque non consente guarigione, ed in quanto letale conduce) fino all'exitus. Dalla lesione del bene-salute possono derivare, infatti: a1) conseguenze invalidanti della capacità psicofisica del soggetto, che residuano dopo la guarigione ed assumono carattere permanente - in quanto inemendabili - in relazione alla residua durata della vita; a2) conseguenze anch'esse inemendabili ma "letali", tali da condurre inevitabilmente la persona alla morte che sopravviene, di regola, a breve distanza di tempo. In quest'ultimo caso, laddove il soggetto permanga in vita per un tempo comunque apprezzabile, viene in rilievo la nozione di "danno biologico terminale", categoria meramente descrittiva, in quanto priva di una sua specificità giuridica e di una dimensione ontologica differente rispetto alla nozione di "danno biologico". ### distintivo del danno cd. terminale, è da individuare, infatti, esclusivamente in relazione all'aspetto fenomenologico della natura mortale o non mortale della lesione, dovendo aversi riguardo, ai fini dell'accertamento del danno-conseguenza, in ogni caso alla durata della vita che intercorre tra l'evento lesivo ed il decesso: anche la liquidazione del danno ### "terminale" viene effettuata valutando la incidenza negativa sulla capacità dinamico-relazionale del soggetto (sostanzialmente annichilita), prodotta da una lesione personale ###, durante il tempo necessario - di regola breve - alla evoluzione dell'iniziale stato patologico fino al suo ineluttabile esito… Analogamente all'accertamento del danno biologico, anche il danno cd. terminale, in quanto danno-conseguenza, è oggetto di accertamento in fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli sulla capacità psicofisica del soggetto si siano effettivamente prodotte, atteso che oggetto della "perdita" non è la morte, ma è pur sempre il tempo biologico commisurato alle perdute attività quotidiane che il soggetto avrebbe potuto altrimenti compiere, a tal fine necessitando - con riguardo alle lesioni mortali - che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso temporale", cioè una durata idonea a correlare la diminuita validità alle capacità umane che si esplicano nel vivere quotidiano. Non vi è, pertanto, accertamento di danno biologico-terminale laddove la morte sia stata immediata, tale essendo considerata - per convenzione medico legale - anche la morte intervenuta prima dello spirare delle 24 ore di durata del giorno, non essendo ritenuto valutabile in medicina legale, in termini di danno biologico, un grado percentuale di invalidità commisurato soltanto ad ore, minuti o secondi (cfr. ### cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014; da ultimo: ### cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019); b) nel "danno morale cd. soggettivo" (cd. "danno catastrofale"), consistente nello stato di sofferenza spirituale per intima paura o patema d'animo sopportato dalla vittima nell'assistere alla progressiva distruzione della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita: in questo caso l'accertamento in fatto dell'"an", ossia della esistenza del danno-conseguenza, presuppone la prova della "cosciente e lucida percezione", da parte del soggetto leso, dell'ineluttabilità della propria fine. Tale prova rimane, pertanto, esclusa laddove la morte sia sopraggiunta nella immediatezza delle lesioni inferte alla vittima, o sia pervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, ma con soggetto leso inconsapevole o che versava in stato di incoscienza (cfr. ### cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014); c) rimane, invece, esclusa la risarcibilità del danno consistente nella "perdita del bene-vita" (cd.  "danno tanatologico"), quale bene autonomo e diverso rispetto al bene-salute (oggetto di distinti diritti: artt. 2 e 32 Cost.), fruibile solo in natura ed esclusivamente dal titolare ed insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, tanto se il decesso si verifichi immediatamente, quanto nel caso in cui si verifichi dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "jure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - della simultanea assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, e - nel secondo caso - della mancanza di utilità fruibili dal soggetto e delle quali possa configurarsi la perdita in uno spazio di vita brevissimo inidoneo a tradurre l'evento-morte in una mera estensione del pregiudizio alla salute nel quale sono implicate le nozioni di malattia, guarigione e postumi invalidanti, le quali tutte sono inconfigurabili e, se preesistenti, scompaiono con la morte stessa (cfr. ### cass. Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015 che, dando seguito alle indicazioni della sentenza della ### costituzionale 27 ottobre 1994 n. 372, compone in tal modo il contrasto giurisprudenziale insorto dopo il precedente contrario di ### cass. Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014)>> (Cass. 29492/2019; conf. Cass. Cass. n. 12041/2020).   Dunque, non solo in caso di patologia che conduca la vittima alla morte senza possibilità di guarigione e/o stabilizzazione dei postumi, ma, più in generale, in tutti i casi di lesione del bene-salute, deve tenersi conto, secondo le più recenti indicazioni dei ### di legittimità, della <<… duplice componente fenomenologica del danno non patrimoniale, avuto riguardo sia agli effetti che la lesione del diritto della salute ha comportato nella dimensione dinamico-relazionale del soggetto danneggiato, sia alle conseguenze subite dallo stesso nella sua sfera interiore, sub specie di sofferenza, di paura, di angoscia, di disperazione…>> (Cass. ord. n. ###/2022). 
La valorizzazione, da parte della ### della duplice componente del danno non patrimoniale, ha sollecitato anche la “revisione” ### delle ### milanesi per la liquidazione del danno permanente da lesioni all'integrità psico-fisica, nelle quali, in luogo dell'indicazione della sola aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva, si è introdotta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari (secondo quanto indicato dall'### nei “criteri orientativi, “anche allo scopo di richiamare gli operatori ad una attenta verifica in merito all'an debeatur e alla congruità degli importi liquidati in relazione alla detta componente”). Analogamente, sono state riviste le ### per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute, con l'esplicitazione anche dei “valori monetari delle due componenti del danno non patrimoniale ‘temporaneo' corrispondente a un giorno di inabilità temporanea al 100%”. 11.1. Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal sig. ### a causa della patologia tumorale che lo ha condotto alla morte (non immediata), dunque, era pacificamente trasmissibile e si è trasmesso agli eredi, odierni ricorrenti (v. doc. 8 ric.). 
Si indica nella CTU che <<### quanto emerso dalla disamina della documentazione clinica, i primi sintomi della patologia emergevano in data ### contestualmente al ricovero in ### a seguito del presentarsi di una tosse insistente, dolore toracico in sede mammaria destra e calo ponderale… Il periziando era seguito presso il reparto di ### di ### ove si sottoponeva periodicamente a visite di controllo. Una volta iniziata lo schema chemioterapico con ### e ### il paziente presentava un'iniziale riduzione delle lesioni. Però, dopo 6 cicli terapeutici più due di mantenimento (visita del 22/02/21) il sig. ### lamentava una scarsa tolleranza del dolore, ma anche un apprezzabile peggioramento delle lesioni pleuriche che aumentavano di dimensioni per cui veniva introdotto il trattamento radioterapico. Le condizioni cliniche del paziente continuano a peggiorare, presentava inappetenza e astenia, che hanno comportato la sospensione, per un periodo, del piano terapeutico. 
In base a quanto esposto si possono motivatamente assegnare: • Un periodo di inabilità temporanea al 50% di complessivi giorni 202 comprendenti le settimane a partire dalla diagnosi di mesotelioma e i primi mesi di chemioterapia. ### questo complessivo lasso temporale, pur non essendovi una documentazione comprovante uno stato di malessere tale da comportare l'ospedalizzazione del #### si ritiene che il de cuius soffrisse di problematiche respiratorie soprattutto in virtù della tosse resistente e dolore in sede mammaria destra, unitamente ai cicli di chemioterapia previsti per il trattamento di tale patologia.  • Un periodo di inabilità temporanea al 75% di totali giorni 129 comprensivi del periodo in cui il periziando si sottoponeva al trattamento chemioterapico e introduzione di radioterapia per scarso controllo del dolore. Il paziente, inoltre, lamentava inappetenza e astenia.  • Un periodo di inabilità temporanea totale di ultimi giorni 67, in virtù dell'ultimo periodo della malattia che ha portato al decesso del ### Costanzo…>>. 
Circa l'incidenza dei postumi sulle abituali attività non lavorative del de cuius, ha indicato il prof. ### <<Dalla disamina della documentazione clinica emerge che la patologia neoplastica si manifestava inizialmente con una tosse stizzosa continua e un calo del ponderale.
Ebbene, in considerazione di questi aspetti è possibile desumere che già in quell'epoca il #### avesse subito una limitazione delle attività del quotidiano legate ai problemi respiratori. 
Si può immaginare che egli abbia subito limitazioni nello svolgimento di sforzi moderati propri nel quotidiano di una persona di quell'età, come ad esempio camminate, trasporto di sacchi della spesa, esercizio di determinati hobby ed attività sportive, passare del tempo con i nipoti, etc. 
Per le caratteristiche stesse della patologia neoplastica in oggetto, caratterizzata da una rapida evoluzione nel tempo e prognosi infausta, non stupisce il repentino deterioramento del quadro clinico nei mesi successivi che gli ha precluso lo svolgere delle normali attività, di dover essere assistito dai figli e dalla moglie. Il paziente, comunque, sempre grazie all'aiuto dei figli, poteva visitare ### dove aveva l'abitudine di recarsi (soprattutto prima della diagnosi), con la famiglia, durante i fine settimana.  … Si può stimare approssimativamente che il paziente avesse subito delle limitazioni nelle attività di sforzo moderato, mentre poi, durante il periodo di trattamento della patologia neoplastica si verificava un peggioramento delle condizioni cliniche che probabilmente precludevano gran parte delle attività di vita quotidiana per cui si rendeva necessario l'ausilio da parte di terze persone>>. 
Ai fini della quantificazione del danno, deve ancora precisarsi che secondo la ### il danno biologico terminale è “danno biologico da invalidità temporanea assoluta” la cui liquidazione equitativa va effettuata “commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta” (Cass. n. 17577/2019; conf. Cass. 8292/2019, Cass. ord. n. ###/2022; Cass. ord. n. 5618/2025; v. anche Cass. ord. n. 15395/2016, secondo cui il danno biologico terminale “… va liquidato - quanto meno - negli importi previsti dalle tabelle relative alla invalidità temporanea assoluta…”). 
La liquidazione sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea deve essere adeguata, peraltro, “… alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (Cass. ord. n. ###/2022; conf. Cass. ord. n. 5618/2025). 
Per quanto attiene alla quantificazione della componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), invece, la natura peculiare del pregiudizio (“consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita”) <<… comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato “puro” − ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza>> (Cass. ord.  ###/2022; conf., tra le altre, Cass. n. 23183/2014).  <<Ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. 23153/2019, n. 21837/2019)>> (Cass. ord. n. ###/2022).   I testi ### hanno dato riscontro della consapevolezza, in capo al sig. ### della patologia da cui era affetto, riferitagli dai sanitari fin dal momento della diagnosi. Hanno anche ricordato (in particolare ### che gli operatori dell'### che ben presto hanno preso in carico il ### a causa dei forti dolori, lo hanno tenuto informato della situazione relativa alla malattia.   Pertanto, si può parlare anche della consapevolezza dell'approssimarsi della fine e della lucida attesa della morte.   11.2. Le due voci di danno, dunque, vanno tenute distinte e liquidate con criteri diversi.  ### recente giurisprudenza di legittimità, ai fini della quantificazione del danno iure hereditario, non è corretto il ricorso alle ### milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, perché esse s'ispirano, tra l'altro, ai principi della <<unitarietà ed onnicomprensività del concetto di “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente, dovendo dunque intendersi la categoria del danno terminale comprensiva del danno biologico temporaneo “ordinario” (pertanto assorbito) e dei pregiudizi “altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale”>>. 
Ed infatti, la decisione appena citata (Cass. ord. n. ###/2022) ha censurato la decisione di merito, emessa in un procedimento avente ad oggetto proprio il risarcimento del danno a favore dei congiunti ed eredi di un operaio deceduto per mesotelioma di origine professionale, con la quale si era <<… ricondotto ad unità il danno, qualificato come danno biologico terminale, ricomprendente anche il danno morale catastrofale>>.
Conclusivamente, ai fini della liquidazione del danno biologico terminale deve utilizzarsi l'indennizzo da invalidità temporanea assoluta di cui alle tabelle ### con opportuna personalizzazione. 
Per quanto concerne il danno “catastrofale” (componente morale), esso è risarcibile solo ove vi sia stata, in capo alla vittima primaria - dante causa, la "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine. Che qui vi è stata. 
In caso positivo, si devono stabilire i parametri di cui avvalersi, alla luce di quanto riferito in merito all'inutilizzabilità (quanto meno in modo pedissequo) delle ### ad hoc per il danno terminale e tenendo conto che il semplice utilizzo dei valori monetari riferiti alla componente morale del danno non patrimoniale da invalidità “temporanea” appare del tutto insoddisfacente, perché inidoneo a valorizzare il di più di sofferenza conseguente alla consapevolezza della fine imminente (in tal senso, da ultimo, Cass. ord. n. 5618/2025, cit.). 
Ed infatti, le indicazioni della ### sono nel senso che il danno morale catastrofale possa apprezzarsi, appunto, “con criterio equitativo puro” (v. ex plurimis Cass. ord.  n. 15395/2016), correlato alle circostanze del caso e commisurato all'enormità della sofferenza e del pregiudizio sofferto a livello psichico (v. supra).  ### ha peraltro ribadito, in una recente decisione (dunque attenta all'autonoma rilevanza della componente “morale” del danno) che <<per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di ### per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. Cass. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017)>> (Cass. ord. n. ###/2022). 
Ne consegue che, ai fini della quantificazione del danno morale “catastrofale” secondo criteri di uniformità, sembrano possibili due alternative: l'utilizzo del parametro riferito all'invalidità temporanea, da incrementarsi, però, in considerazione dell'abnormità della sofferenza (v., in tal senso, Cass. ord. n. 5618/2025, cit.); l'utilizzo del parametro di cui alle ### milanesi relative al danno terminale, previo scorporo della componente “morale”, atteso che il difetto di esse è stato individuato dalla ### di cassazione proprio nella mancata differenziazione delle due componenti di danno. 
Pur a fronte dell'ampio utilizzo effettuato fino ad epoca recente, presso la ### lavoro del Tribunale di ### e a livello nazionale, di tali ultime ### ritiene il Tribunale, alla luce anche della durata non brevissima, nel caso in trattazione, della cennata “consapevolezza”, di fare ricorso alla prima opzione.  11.3. Dunque, poiché la malattia ### ha condotto il sig. ### al decesso e non si è risolta in esiti permanenti, il danno biologico (“terminale”) risarcibile è quello previsto per un'invalidità temporanea del 100% (benché il CTU abbia quantificato la stessa invalidità temporanea in misura inferiore, per il periodo anteriore agli ultimi 67 giorni di vita del de cuis) protrattasi per 398 giorni, con adeguata personalizzazione (nella misura di 2 volte per i primi 202 giorni, quando - secondo il CTU - la situazione appariva meno compromessa, con apparente buona risposta alla chemioterapia; e di 3 volte per i successivi 196 giorni: v. supra), tenendo conto che, seppur ### limitato nella durata, il danno è stato di rilevante intensità ed entità, per la crescente compromissione della capacità di attendere alle ordinarie occupazioni, per la sofferenza fisica provata e per l'esito infausto intervenuto (v.  supra). 
Per una somma di euro 83.328,00 (202 gg. x 84 euro x 2 = 33.936,00; 196 giorni x 84 euro x 3 = 49.392,00; 33.936,00 + 49.392,00 = 83.328,00).  11.4. Il danno morale catastrofale, del pari pacificamente trasmissibile agli eredi, deve ritenersi risarcibile, con riguardo al periodo di malattia, tra la diagnosi e il decesso. 
Tenuto conto della piena consapevolezza della diagnosi - che, anche in base alle nozioni dell'uomo comune, consente ben poco spazio a concrete speranze di recupero - e dell'evolversi della patologia, appare equo procedere alla liquidazione del danno catastrofale utilizzando l'importo tabellare relativo all'invalidità temporanea (euro 31 al giorno), da personalizzarsi, tuttavia - in considerazione della ben più rilevante entità del danno morale in questione, rispetto a quello sofferto da chi attraversi un periodo di malattia, giungendo a guarigione -, con modalità analoghe a quelle utilizzate per il danno biologico, in particolare nella misura del quintuplo (v., per il ricorso ad analoghi criteri, Cass. ord. n. 5618/2025 cit. e i precedenti in essa citati). Si giunge così alla somma di (398 gg. x 31 euro x 5) euro 61.690,00. 12. E' ormai ius receptum che <<Ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1124 del 1965, l'assicurazione obbligatoria prevista dal decreto citato esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l'esonero non opera; in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti "complementari", vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale (principio ribadito da questa ### sulla scorta di ### cost. n. 356 del 1991, più volte: Cass. n. 1114 del 2002; Cass. 16250 del 2003; Cass. n. 8386 del 2006; Cass. n. 10834 del 2010; Cass. n. 9166 del 2017).  6.3.2. ### del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell'art. 10 citato successivi al primo, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia "costituiscano [come peraltro nel caso de quo] reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo" (così ### cost. n. 102 del 1981), per cui la responsabilità permane "per la parte che eccede le indennità liquidate" dall'### ed il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro. Di qui la nozione di danno cd. "differenziale", inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d'ufficio [come l'omicidio colposo de quo]; parallelamente l'art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all'### di agire in regresso nei confronti del datore di lavoro "per le somme pagate a titolo di indennità" (cfr. Cass. n. 9166 del 2017).  6.3.3. E' escluso "che le prestazioni eventualmente erogate dall'### esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato" (principio affermato a partire da Cass. n. 777 del 2015, con molte successive conformi, tra cui: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del 2016; Cass. n. 9112 del 2019).  6.3.4. Con la conseguenza che il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd. "differenziale", allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l'illecito di rilievo penale, potrà liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall'### con una operazione di scomputo che deve essere effettuata ex officio ed anche se l'### non abbia in concreto provveduto all'indennizzo (Cass. n. 9166 del 2017; successive conformi: Cass. n. 13819 del 2017; Cass. n. 20932 del 2018)>> (Cass. n. 12041/2020).  ### specie, alla luce di quanto ampiamente esposto e delle evidenziate inadempienze datoriali degli obblighi finalizzati alla salvaguardia della salute del lavoratore, poi deceduto, a fronte di un rischio che doveva ritenersi noto, non vi è dubbio che siano ravvisabili gli estremi del reato, procedibile d'ufficio, di cui all'art. 589 co. 2° c.p.  12.1. Quanto alla limitazione del risarcimento del danno al solo danno differenziale, deve rilevarsi che tra i rischi non coperti dall'assicurazione obbligatoria ### per i quali la limitazione di responsabilità non opera, rientrano non solo il danno “in franchigia” (danno biologico inferiore al 6%), ma anche il danno da invalidità temporanea e il danno morale, siccome, appunto, l'### non eroga prestazioni finalizzate al relativo ristoro (cfr. Cass. ord.  ###/2023). 
E' stata liquidata, poi, la rendita a favore del coniuge superstite, ma si tratta di prestazione avente finalità diversa, perché “volta ad indennizzare soltanto il danno patrimoniale dei congiunti” (Cass. ord. n. 17655/2020).   Pertanto, nulla deve essere detratto dall'ammontare del danno biologico e del danno morale. E il danno iure hereditario rimane pari ad euro 145.018,00 (euro 83.328 per danno biologico terminale; euro 61.690 per danno morale catastrofale). 
Tale danno viene equitativamente quantificato nell'attualità. 
Sulla somma così liquidata spettano poi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della sentenza sino al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., norma applicabile anche al risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata predisposizione, da parte dell'imprenditore, delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti, essendo tale danno di origine contrattuale e strettamente connesso con lo svolgimento del rapporto di lavoro (v. Cass., 8 aprile 2002, n. 5024; Cass., 18 febbraio 2004, n. 3213; Cass., 1 luglio 2004, n. 12098; Cass., 10 settembre 2010, n. 19348; Cass., 1 luglio 2011, n. 14507).  13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore di causa, ai sensi del DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, nonché di un incremento complessivo del 30% (ex art. 4 del D.M. n. 55/2014) in ragione dell'assistenza, da parte dei difensori, di tre soggetti nella medesima posizione processuale, aventi però posizioni scarsamente differenziate, tali da comportare un modesto incremento dell'impegno difensivo. Con distrazione a favore dei difensori di parte attrice, antistatari. 
Alla luce del medesimo criterio della soccombenza, le spese delle CTU debbono essere definitivamente poste a carico della convenuta.  14. Poiché nella fattispecie sono ravvisabili gli estremi del reato p. e p. dall'art. 589 co. 2° c.p. in relazione al decesso del sig. ### deve essere disposta la trasmissione degli atti alla ### della Repubblica di ### per le determinazioni di competenza sull'azione penale.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione: dichiara tenuta e pertanto condanna ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti, pro-quota, quali eredi del sig. ### a titolo di risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale patito dal congiunto, la somma complessiva di euro 145.018,00 (euro 83.328,00 per danno biologico; euro 61.690,00 per danno morale); oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma annualmente rivalutata dalla data della presente sentenza al saldo; dichiara altresì tenuta e conseguentemente condanna ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire ai ricorrenti, iure proprio, il danno per perdita del congiunto sig. ### quantificato nella misura di euro 308.969,00 per la sig.ra ### di euro 281.592,00 per il sig. ### e di euro 254.215,00 per il sig. ### oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo; condanna infine la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, spese che liquida in complessivi euro 31.980,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge; con distrazione a favore degli avvocati ### B. STORACE e ### - pone definitivamente a carico della convenuta le spese della ### - riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni 60.  ### il 24 marzo 2025.   IL GIUDICE ###

causa n. 2815/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Grillo Stefano

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