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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 1089/2025 del 11-12-2025

... non ha convocato il promissario acquirente presso il notaio per la stipula del definitivo, previa consegna al notaio della documentazione occorrente per il rogito) vengono meno nel momento in cui si ritiene, secondo l'ordinanza della Suprema Corte, che la stipula del contratto definitivo non era condizionata all'ottenimento del certificato, che le parti non avevano fissato un termine per la stipula del definitivo e che il promissario acquirente poteva immediatamente agire in giudizio ai sensi dell'art. 1183 c.c. per la fissazione giudiziale del termine di stipula, o ai sensi dell'art. 2932 c.c. per la domanda di adempimento in forma specifica. Ne consegue che, non potendosi ravvisare un inadempimento dell'obbligo del promittente venditore di stipulare il contratto definitivo (entro il termine che, non essendo fissato dalle parti, poteva essere stabilito dal giudice ex art. 1183 c.c.), non è ipotizzabile un risarcimento del danno cagionato dalla mancata stipula del contratto definitivo per responsabilità contrattuale del promittente venditore. Né rileva la circostanza, confermata dalla testimonianza del notaio ### che il ### sia stato più volte convocato presso il suo studio ma si è (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1184/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott. ### rel.  riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in sede ###grado di appello iscritta al n. 1184 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente TRA ### nato a ### il ### (###); rappresentato e difeso dall'avv. ### per procura allegata all'atto di citazione in riassunzione; - appellante in riassunzione - E ### nato a #### il ### (###); rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### per procura allegata alla comparsa di risposta; - appellato in riassunzione - OGGETTO: giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito della cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno n. 268/2019, pubblicata il ###.  ### l'appellante in riassunzione: “2) nel merito, ed in riforma della sentenza 197/2013 Tribunale di Vallo della ### accogliere integralmente le seguenti domande attrici così come formulate in primo grado dal signor ### e ribadite in secondo grado dal medesimo: a) accertare e dichiarare estinto per prescrizione l'eventuale diritto del signor ### al trasferimento dell'immobile di proprietà del signor ### b) accertare e dichiarare non dovuto alcun importo in suo favore in restituzione ad opera del signor ### ed in favore del signor ### e di cui alle scritture private in atti richiamate; c) condannare il convenuto signor ### al risarcimento dei danni subiti dall'istante nella misura non inferiore ad € 100.000,00 ovvero da determinarsi nel corso del giudizio anche a mezzo CTU ovvero ancora in via equitativa, oltre interessi e svalutazione monetaria; d) ordinare ogni altro provvedimento conseguenziale e/o necessario; con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge. 3) in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'ordinanza di rinvio della Corte Suprema di Cassazione n. 21497/2024 e rigettando ogni domanda ed eccezione del convenuto in riassunzione, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e in diritto, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (formalità n. 16731 R.G. - n. 13839 R.P. del 9/5/2013), con esonero del ### del ### di ### di ### che dovrà provvedervi, da ogni responsabilità al riguardo, ed ordinando altresì il rilascio dell'immobile per cui è causa, tuttora posseduto dal signor ### e facente parte del complesso residenziale sito in ### alla località “Pigna”; immobile costituito da un appartamento sito al secondo piano del corpo centrale, adibito a civile abitazione ed individuato nel N.C.E.U. del Comune di ### al foglio 24 particella 396 sub. 21. 3) Condannare il convenuto signor ### al pagamento delle spese processuali di tutti i precedenti gradi del giudizio comprese quelle del giudizio di legittimità, nonché al pagamento delle spese del presente grado”. 
Per l'appellato in riassunzione: “1. confermare - con l'eccezione ed i limiti di cui all'appello incidentale - tutti gli altri capi della sentenza di primo grado oggetto dell'atto di riassunzione non esplicitamente annullati dalla ordinanza di rinvio della Corte Suprema di Cassazione n. 21497/2024, da cui il presente giudizio di riassunzione; 2. rigettare integralmente la domanda così come proposta dall'attore in riassunzione ### perché inammissibile ed improponibile (perché in violazione degli artt. 163, n. 4, e 345 c.p.c.), pretestuoso e, comunque, infondato in fatto ed in diritto. Voglia, in ogni caso, in accoglimento del proposto appello incidentale: 3. condannare ### al pagamento in favore di ### della somma di € 116,899,62 - maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo - a titolo di ripetizione delle somme: di € 50.612,78 (£ 98.000.000) erogati dal secondo al primo all'atto dell'acquisto dell'immobile per cui è causa; di € 19.873,78 (£ 38.481.000 + IVA) occorsi e sostenuti per i lavori di completamento e/o di rifinitura dell'immobile stesso; 4. di € 19.625,36 (£ 38.000.000) spesi per l'acquisto dei materiali e degli arredi, di cui la struttura compravenduta con la scrittura privata del 12.04.1989 è stata dotata dal ### 5. condannare, in ogni caso, l'attore in riassunzione ### al pagamento delle spese, diritti ed onorari del grado di giudizio”.  ### data 12.4.1989 ### (promittente venditore) e ### (promissario acquirente) stipularono un contratto preliminare di compravendita di un appartamento in un fabbricato di un complesso residenziale in corso di costruzione a ### loc. Pigna, per il prezzo di £ 98 milioni.   Con scrittura integrativa del 1.8.1990 le parti dichiararono che ### versava la somma di £ 38.481.000 più iva per il saldo dei lavori di rifinitura e la somma di £ 33 milioni a saldo del prezzo e che veniva immesso nel possesso dell'appartamento, con la consegna delle chiavi. Le parti stabilirono, poi, che “la proprietà si trasferirà a mezzo rogito notarile presumibilmente entro il ### e sarà redatto dal ### a cui il signor ### dovrà consegnare la documentazione necessaria quindici giorni prima della stipula”.   Con atto di citazione notificato il #### convenne in giudizio ### e chiese al Tribunale di Vallo della ### di dichiarare che il diritto del promissario acquirente al trasferimento dell'immobile si era estinto per prescrizione, essendo decorsi oltre diciotto anni dalla stipula del contratto preliminare, e che al convenuto non era dovuto alcun importo in restituzione; chiese, altresì, la condanna di ### al risarcimento dei danni subiti per essere stato privato della libera disponibilità del bene, nella misura non inferiore ad € 100.000,00.   ### costituitosi, sostenne che il contratto concluso con l'attore aveva la natura di contratto definitivo di compravendita e propose domande riconvenzionali dirette ad ottenere la sentenza di trasferimento della proprietà, ex art. 2932 c.c., e la condanna di ### al risarcimento dei danni subiti per la mancata stipula dell'atto definitivo imputabile unicamente al venditore, che l'aveva procrastinata per anni in attesa di procedere all'accatastamento e di dotarsi del certificato di agibilità, con la conseguente impossibilità di rivendere l'immobile a terzi, nonché per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.   In subordine, in caso di accoglimento della domanda attrice, chiese in via riconvenzionale la condanna del promittente venditore alla restituzione di tutte le somme corrisposte per l'acquisto dell'appartamento e di quelle comunque sborsate per il suo completamento, per l'acquisto di materiali e a titolo di imposte, con rivalutazione monetaria e interessi legali.   La sentenza di primo grado Con sentenza n. 197/2013, pubblicata il ###, il Tribunale di Vallo della ### rigettò le domande proposte da ### (capo a); accolse la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. e, per l'effetto, dichiarò trasferita la proprietà dell'unità immobiliare a ### (capi b e c); accolse la domanda riconvenzionale risarcitoria e, per l'effetto, condannò ### al pagamento, in favore del convenuto, della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale (capo d); condannò ### a pagare a ### le spese processuali (capo e) e l'ulteriore somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. (capo f).   Qualificata la scrittura privata del 12.4.1989 come contratto preliminare, il giudice di primo grado espose che alla data del 31.12.1990 l'immobile non risultava ancora iscritto al catasto del Comune di ### che l'accatastamento è stato eseguito solo in data ###, mentre il certificato di agibilità è stato rilasciato solo in data ###; che da quest'ultima data inizia a decorrere il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c., poiché fino al rilascio del certificato di agibilità le parti potevano legittimamente rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo; che la proposizione della domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di risposta di ### depositata in data ### ha determinato l'interruzione del termine decennale di prescrizione decorrente dal 16.11.1999; che ### a cui spettava di dotarsi della documentazione necessaria per il rogito (accatastamento e certificati di agibilità), non ha informato il promissario acquirente del momento in cui si sarebbe potuto procedere alla vendita definitiva e non l'ha convocato dinanzi al notaio per la stipula; che basta solo questo per concludere, da un lato, che il termine di prescrizione non è mai iniziato a decorrere e, dall'altro, che la mancata stipula del contratto definitivo è imputabile in via esclusiva al promittente venditore; che deve essere accolta la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c., poiché alla avvenuta corresponsione integrale del prezzo concordato e alla formale immissione del promissario acquirente nel possesso del bene non è seguita la stipula del contratto definitivo; che deve essere accolta anche la domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti per la mancata stipula del definitivo e l'impossibilità da parte del convenuto di rivendere l'immobile, poiché la testimonianza del notaio ### ha confermato che il ### più volte convocato presso lo studio del notaio, si era sempre rifiutato, accampando vari pretesti; che il teste ### interessato all'acquisto dell'immobile, ha riferito che nell'anno 2003-2004 si recò con il ### presso il notaio ### il ### il quale consigliò di procedere alla stipula di un solo atto di vendita dal ### ma questi gli riferì di non poter accettare la sua proposta perché il ### non gli aveva pagato l'appartamento; che interessato all'acquisto si è detto anche il teste ### che può concludersi che, a partire del 16.11.1999, il contratto definitivo non è stato concluso per colpa esclusiva del promittente venditore; che in mancanza di prova del valore del bene risultante dai lavori e del prezzo offerto da aspiranti acquirenti, il danno per la mancata stipula del definitivo deve essere risarcito equitativamente in € 10.000,00; che la mala fede dell'attore, per aver proposto una domanda infondata di accertamento della prescrizione al solo fine di procrastinare l'obbligazione assunta e domande risarcitorie manifestamente infondate denotano la responsabilità aggravata del ### che ha finanche negato, in sede di interrogatorio formale, ciò che è pienamente emerso dall'istruttoria espletata; che, pertanto doveva essere accolta la domanda avanzata dal convenuto e disposta, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria, liquidato equitativamente in € 5.000,00.   La sentenza di appello cassata La Corte di appello di ### con sentenza n. 268/2019, pubblicata il ###, accolse parzialmente l'appello, riformando solo la statuizione di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c. (capo f della sentenza di primo grado) e rigettando la relativa domanda.   ### il giudice di appello, correttamente il Tribunale di Vallo della ### aveva fatto decorrere la prescrizione dal momento in cui il ### ha avuto il certificato di abitabilità, in quanto “mancavano ancora le certificazioni predette, il cui rilascio si atteggiava a evento condizionante (o termine, non è qui necessario attardarsi troppo sul senso della clausola, data l'identità delle conseguenze giuridiche) rispetto alla successiva stipulazione del contratto definitivo”. In assenza della certificazione amministrativa il ### non avrebbe potuto azionare il diritto al trasferimento dell'immobile e, pertanto, “l'eccezione di prescrizione non può che essere rigettata”. La sentenza di secondo grado condivise anche la condanna del ### al risarcimento dei danni, essendo provato, sia che questi aveva più volte rifiutato la stipula del rogito, sia che il ### aveva trovato più di una persona interessata all'acquisto, ma non aveva potuto vendere il bene. 
Accolse, invece, l'appello in riferimento alla condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c., poiché non ravvisò i presupposti dell'abuso del diritto e dello scopo dilatorio o defatigatorio da parte dell'attore, le cui ragioni erano solo infondate.   ### di cassazione e rinvio La sentenza di secondo grado, impugnata da ### venne cassata dalla Corte di cassazione che, con ordinanza n. 21497/2024, pubblicata il ###, dispose il rinvio alla Corte di appello di ### in diversa composizione. 
Osservò la Suprema Corte che, secondo la Corte di appello, la stipula del definitivo è stata subordinata alla consegna al notaio dei certificati di abitabilità e di conformità urbanistica ad opera della parte venditrice e che il termine decennale di prescrizione cominciava a decorrere dal giorno di rilascio del certificato (16.11.1999); che, tuttavia, “il testo della clausola non menziona, né espressamente, né implicitamente, il meccanismo della condizione, ma è esplicito nel prevedere l'obbligo, a carico del promittente venditore, di procurare la «documentazione necessaria» alla stipula del contratto definitivo”; che la Corte di appello “sostituisce d'ufficio una condizione sospensiva alla previsione negoziale palese di un obbligo in capo al promittente venditore”; che “il promissario acquirente ha omesso di ricorrere al giudice per l'assegnazione di un termine ex art. 1183 c.c. per l'adempimento di tale obbligo oppure di agire direttamente ex art. 2932 c.c. entro il termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di conclusione del contratto preliminare; che, infatti, tale termine non risulta oggetto di una determinazione negoziale, se non nella formulazione contenuta nella scrittura integrativa del 1990, che non è nemmeno presa in considerazione dalla Corte di appello, mentre è citata dal ricorrente a p. 23 e non è contestata dal controricorrente («il signor ### dovrà consegnare la documentazione necessaria 15 giorni prima della stipula»)”; che “anche tale formulazione non è però risolutiva e non esclude l'omissione del ricorso al giudice ex art. 1183 c.c. per l'assegnazione di un termine (avente così ad oggetto la data per la stipula del contratto definitivo) ovvero l'omissione della proposizione della domanda ex art.  2932 c.c. entro dieci anni dalla conclusione del contratto preliminare”. 
Concluse la Suprema Corte, in base a queste considerazioni, che la sentenza di secondo grado “viola l'art. 2935 c.c., dal momento che il potere di ricorrere al giudice ex art. 1183 c.c. avrebbe potuto essere esercitato immediatamente” e che, inoltre, “nella domanda di adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c. «deve ritenersi implicita la richiesta di fissazione del detto termine, con la conseguenza che, trascurato l'esercizio di tali alternative facoltà e protrattasi l'inerzia per l'ordinario termine prescrizionale, il diritto alla stipula del contratto definitivo deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione» (così, Cass. 15587/2001)”.   La riassunzione al giudice di rinvio ### la causa, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ### chiede la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle sue domande (dichiarazione di estinzione del diritto di ### al trasferimento dell'immobile per prescrizione decennale e di insussistenza del diritto alla restituzione delle somme di cui alle scritture private; condanna di ### al risarcimento dei danni nella misura non inferiore ad € 100.000,00).  ### costituitosi, conclude per la conferma della sentenza di primo grado, con rigetto integrale delle domande di parte attrice, sostenendo che il ricorso per cassazione di ### ha censurato, con un unico motivo, esclusivamente le statuizioni della Corte di appello afferenti i punti da 7) a 17), alcunché censurando in merito alle ulteriori statuizioni di cui ai punti 18), 19) e 20) della stessa sentenza, costituenti ragioni distinte ed autonome, divenute definitive ed irrevocabili; che resta ferma la statuizione di cui al punto 18), ossia l'accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c., così anche la statuizione di cui al punto 19), relativa all'avvenuto pagamento del prezzo, e la statuizione di cui al punto 20), relativa al risarcimento dei danni in favore dell'acquirente. 
Aggiunge che oggetto dei contratti preliminari prodotti nel giudizio di primo grado ed oggetto di causa non era la compravendita di un appartamento completato e rifinito ma della sola parte strutturale (pareti perimetrali, volume e relativi diritti condominiali), mentre ogni altra opera di completamento e rifinitura, con materiali e arredi, non rientravano tra i beni promessi in vendita, trattandosi di opere compiute e materiali acquistati esclusivamente dal promissario acquirente, per cui, a prescindere dalla stipula dell'atto pubblico, ### non ne può rivendicare la restituzione. ### ripropone, poi, la domanda riconvenzionale subordinata, rimasta assorbita dal rigetto delle domande dell'attore e dall'accoglimento della sua domanda ex art. 2932 c.c., avente ad oggetto la condanna di ### al pagamento della somma di € 116.899,62 oltre interessi e rivalutazione (€ 50.612,78 - £ 98.000.000 - per la ripetizione di quanto versato per l'acquisto dell'immobile; € 19.873,78 - £ 38.481.000 + iva - per la ripetizione di quanto pagato per i lavori di completamento e/o di rifinitura dell'immobile; € 19.625,36 - £ 38.000.000 - per il rimborso dell'acquisto dei materiali e degli arredi).  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### della Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da ### cassando con rinvio, per aver ravvisato nella sentenza di appello una violazione di legge in ordine ad un punto decisivo della controversia. Segnatamente, la violazione dell'art. 2935 c.c. in punto di decorrenza della prescrizione decennale del diritto alla stipula del contratto definitivo, essendo evidente, dal testo della clausola contenuta nell'integrazione del contratto preliminare del 1.8.1990, che il diritto alla stipula del contratto definitivo poteva essere esercitato immediatamente, non essendo sottoposto alla condizione sospensiva erroneamente ravvisata dal giudice d'appello (la consegna al notaio dei certificati di abitabilità e di conformità urbanistica ad opera della parte venditrice), né ad un termine pattizio per la stipula (che “non risulta oggetto di una determinazione negoziale”). Con la conseguenza che la prescrizione decennale, iniziata a decorrere dal giorno della stipula del contratto preliminare (anziché dal giorno in cui il certificato è stato rilasciato al promissario acquirente, in data ###, come invece erroneamente ritenuto nella sentenza cassata) e non interrotta nel decennio dal promissario acquirente (che ha omesso di ricorrere al giudice per l'assegnazione di un termine ex art. 1183 c.c. o di agire direttamente ex art. 2932 c.c.), è giunta a maturazione e ha estinto il diritto per intervenuta prescrizione. 
È compito del giudice del rinvio decidere l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della ### n. 197/2013, pubblicata il ###, proposto e riassunto da ### uniformandosi a quanto statuito dalla Suprema Corte. 
In tal senso vanno riesaminate tutte le statuizioni della sentenza di primo grado impugnate da ### non essendosi verificato, diversamente da quanto ritiene ### alcun giudicato interno su alcune. Non vi è una cassazione parziale della sentenza di appello che lascia in piedi le altre parti della sentenza indipendenti dalla parte cassata (art. 336, comma 1, c.p.c.).
Prima di procedere all'esame va rilevata l'inammissibilità della domanda dell'appellante di condanna di ### al rilascio dell'immobile, trattandosi di una domanda nuova non proposta in primo grado, e neppure nell'atto di riassunzione ex art. 392 c.c., ma introdotta solo in questa fase con la precisazione delle conclusioni nella nota scritta del 12.9.2025.   2. La domanda di dichiarazione di estinzione per prescrizione e la domanda riconvenzionale di adempimento ex art. 2932 La sentenza di primo grado ha rigettato la domanda proposta da ### avente ad oggetto la dichiarazione che il diritto del promissario acquirente (### al trasferimento dell'immobile si è estinto per prescrizione (capo a) ed ha accolto la contrapposta domanda riconvenzionale di ### diretta ad ottenere la sentenza di trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c. (capi b e c). 
La prima immediata conseguenza dell'estinzione per prescrizione del diritto alla stipula del contratto definitivo, a cui il giudice del rinvio deve attenersi in forza dell'ordinanza della Suprema Corte senza ulteriore valutazione, è la riforma di entrambe le statuizioni e, conseguentemente, l'accoglimento della domanda del promittente venditore (### di dichiarazione di estinzione del diritto di ### alla stipula del contratto definitivo di compravendita ed il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c..   3. La domanda riconvenzionale risarcitoria di ### sentenza di primo grado ha accolto la domanda riconvenzionale di ### diretta ad ottenere la condanna di ### al risarcimento dei danni subiti per la mancata stipula del contratto definitivo imputabile unicamente al venditore, che l'aveva procrastinata per anni in attesa di procedere all'accatastamento e di dotarsi del certificato di agibilità, con la conseguente impossibilità di rivendere l'immobile a terzi. Conseguentemente ha condannato ### al pagamento, in favore del convenuto, della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale del promittente venditore (capo d).   Anche questa parte della sentenza deve essere riformata, come conseguenza dell'inerzia del promissario acquirente nel dare esecuzione al contratto preliminare mediante la proposizione di una domanda ex art. 1183 c.c., ovvero ex art. 2932 E infatti, le ragioni di accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria (l'inadempimento del promittente venditore, che non ha convocato il promissario acquirente presso il notaio per la stipula del definitivo, previa consegna al notaio della documentazione occorrente per il rogito) vengono meno nel momento in cui si ritiene, secondo l'ordinanza della Suprema Corte, che la stipula del contratto definitivo non era condizionata all'ottenimento del certificato, che le parti non avevano fissato un termine per la stipula del definitivo e che il promissario acquirente poteva immediatamente agire in giudizio ai sensi dell'art. 1183 c.c. per la fissazione giudiziale del termine di stipula, o ai sensi dell'art. 2932 c.c. per la domanda di adempimento in forma specifica. Ne consegue che, non potendosi ravvisare un inadempimento dell'obbligo del promittente venditore di stipulare il contratto definitivo (entro il termine che, non essendo fissato dalle parti, poteva essere stabilito dal giudice ex art. 1183 c.c.), non è ipotizzabile un risarcimento del danno cagionato dalla mancata stipula del contratto definitivo per responsabilità contrattuale del promittente venditore. 
Né rileva la circostanza, confermata dalla testimonianza del notaio ### che il ### sia stato più volte convocato presso il suo studio ma si è sempre rifiutato, accampando vari pretesti. Non essendo previsto un termine entro cui stipulare il contratto definitivo, il rifiuto del promittente venditore agli inviti rivolti verbalmente o per iscritto non comportavano ancora una sua inadempienza dell'obbligo. Era onere della parte interessata ricorre al giudice, entro il termine ordinario di prescrizione, per la fissazione di un termine ex art. 1183 c.c. o per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ex art. 2932 c.c. Di qui la riforma del capo d) della sentenza di primo grado ed il rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria.   4. Le altre domande (restitutorie e risarcitorie) non esaminate dalla sentenza impugnata La sentenza di primo grado non ha esaminato le altre domande proposte, ritenendole assorbite dall'attribuzione al promittente venditore della responsabilità per la mancata esecuzione del contratto preliminare e dal trasferimento immobiliare con la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. In particolare, non ha esaminato: a) la domanda di ### di condanna di ### al risarcimento dei danni subiti per essere stato privato della libera disponibilità del bene per 18 anni, nella misura non inferiore ad € 100.000,00 (corrispondente al valore locativo non inferiore ad € 500,00 mensili x 12 mesi x 18 anni); b) le contrapposte domande aventi ad oggetto le somme pagate dal promissario acquirente (la domanda di ### di dichiarazione giudiziale che ### non ha diritto alla restituzione di alcun importo e la domanda riconvenzionale di ### di restituzione di tutte le somme corrisposte per l'acquisto dell'appartamento e di quelle comunque sborsate per il suo completamento, per l'acquisto di materiali e a titolo di imposte, con rivalutazione monetaria e interessi legali).  4.1. La prima domanda, con la quale il promittente venditore chiede il risarcimento del danno a lungo patito per essere stato privato del godimento del bene, presuppone la sua detenzione sine titulo da parte del promissario acquirente. 
Questi, però, ha avuto il godimento del bene per diversi anni in base ad un valido titolo, costituito dall'accordo siglato nell'integrazione contrattuale del 1.8.1990, in forza del quale era stato immesso anticipatamente nel possesso dell'immobile, prima della stipula del contratto definitivo. Né il titolo (il contratto preliminare con effetti anticipati) è venuto meno con efficacia retroattiva, dal momento che la sentenza di primo grado non ha pronunciato alcuna risoluzione del contratto. 
Neanche il promittente venditore, che ha eccepito la prescrizione del diritto della controparte alla stipula del contratto definitivo e ha chiesto il risarcimento dei danni per privazione del godimento del bene, ha proposto una domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente. 
Invero, nei contratti a prestazioni corrispettive la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che nel novero degli effetti restitutori della pronuncia di risoluzione di un contratto preliminare di vendita con effetti anticipati va incluso anche l'obbligo (restitutorio e non risarcitorio) del promissario acquirente di corrispondere al promittente venditore l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene negoziato che gli sia stato consegnato anticipatamente, nell'intervallo di tempo compreso fra la consegna ed il rilascio e secondo la disciplina della ripetizione d'indebito (Cass., 28.11.2017, n. 28381; Cass., 18.1.2002, n. 550). Si è ulteriormente chiarito che non appare pertinente il richiamo alle conseguenze della sopravvenuta inefficacia del contratto preliminare con effetti anticipati (che si verifica, ad esempio, nel caso di prescrizione del diritto alla stipula del definitivo), che non incide sulla causa giustificatrice dell'originaria attribuzione (Cass., n. 28381/2017, cit.).
Data la sua natura restitutoria e non risarcitoria (come, invece, erroneamente qualificata da ###, l'obbligazione del promissario acquirente di pagare l'equivalente monetario dell'uso e del godimento del bene non può prescindere da una pronuncia di risoluzione contrattuale e non può essere fatta valere solo con una domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale. Di qui il rigetto della domanda risarcitoria (rectius, restitutoria) di ### 4.2. Ha natura restitutoria anche la domanda riconvenzionale di ### di condanna di ### alla restituzione di tutte le somme corrisposte per l'acquisto dell'appartamento e di quelle comunque sborsate per il suo completamento, mentre ha natura risarcitoria quella di condanna al rimborso per l'acquisto di materiali e a titolo di imposte. La prima consiste nella restituzione delle somme corrisposte dal promissario acquirente al promittente venditore in esecuzione del contratto preliminare (quale anticipazione del prezzo della vendita e del corrispettivo per l'esecuzione delle opere di completamento); la seconda consiste nel risarcimento del danno emergente per l'acquisto presso terzi del materiale impiegato per le opere di completamento e per il pagamento di imposte. 
Per la domanda di natura restitutoria valgono le medesime considerazioni svolte in ordine alla restituzione al promittente venditore dell'equivalente monetario del godimento del bene da parte del promissario acquirente. ### di restituzione di tutte le prestazioni rese in esecuzione del contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati (la restituzione al promittente venditore del bene che aveva consegnato e dell'equivalente monetario dell'uso e del godimento da parte del promissario acquirente; la restituzione a quest'ultimo delle somme versate per il pagamento anticipato del prezzo) sorge solo con la pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta, secondo la disciplina della ripetizione d'indebito. Come già chiarito, neppure la sopravvenuta inefficacia del contratto preliminare con effetti anticipati (per la prescrizione del diritto di una parte alla stipula del definitivo, fatta valere dalla controparte) fa venir meno la causa giustificatrice delle prestazioni (il contratto preliminare ad effetti anticipati), senza una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto (Cass., n. 28381/2017, cit.), che nessuna parte ha chiesto. Di qui il rigetto della domanda riconvenzionale di ### di restituzione delle somme corrisposte per l'acquisto dell'appartamento e di quelle comunque sborsate per il suo completamento. 4.3. Non può essere accolta, però, neanche la domanda di ### diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa di insussistenza del diritto di ### alla restituzione delle somme. Trattandosi di anticipazione del prezzo della vendita non conclusa, l'incameramento definitivo delle somme presuppone la stipula del contratto di vendita.  4.4. Non può essere accolta la domanda riconvenzionale risarcitoria avente ad oggetto il rimborso del materiale impiegato e delle imposte pagate. Anche tale domanda, che ha ad oggetto un danno emergente, come quella risarcitoria già sopra esaminata (punto 3.), avente ad oggetto un lucro cessante (per impossibilità di rivendere l'immobile a terzi) presuppone un inadempimento dell'obbligo del promittente venditore di stipulare il contratto definitivo. Valgono, pertanto, le medesime ragioni di rigetto della domanda risarcitoria già esposte, che escludono un inadempimento dell'obbligo del promittente venditore di stipulare il contratto definitivo. Conseguentemente, va rigettata anche l'altra domanda riconvenzionale risarcitoria per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. accolta in primo grado con la condanna di ### al pagamento in favore di ### della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria (capo f). 
In definitiva, la sentenza di primo grado deve essere riformata con l'accoglimento solo della domanda di ### di dichiarazione di avvenuta estinzione per prescrizione del diritto di ### alla stipula del contratto definitivo di compravendita. Vanno, invece, rigettate tutte le altre domande: sia quelle proposte da ### (la domanda di dichiarazione di insussistenza del diritto di ### alla restituzione delle somme corrisposte e di condanna di ### al risarcimento dei danni), sia le domande riconvenzionali proposte da ### (la domanda adempimento in forma specifica ex art.  2932 c.c. e le domande di condanna di ### al risarcimento dei danni e alla restituzione delle somme a lui corrisposte).  ### chiede di ordinare al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta in via riconvenzionale da ### (che indica come eseguita in data ### al reg. gen. n. 7820 e al reg. part. n. 5961) e della trascrizione della sentenza di primo grado richiesta dal ### del Tribunale di Vallo della ### (che indica come eseguita in data ### al reg. gen. n. 16731 e reg. part. n. 13839). Non ha prodotto, però, le note di trascrizione.
Stante l'accoglimento parziale dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali anche del primo grado di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento delle spese processuali deve comprendere, altresì, quelle del precedente giudizio di appello, stante l'effetto espansivo che la cassazione della sentenza d'appello produce anche sul capo relativo alle spese (Cass., ord., 7.2.2022, n. 3798), del giudizio di legittimità, come indicato dalla Suprema Corte, e del giudizio di rinvio. Il risultato finale (la soccombenza reciproca in ordine alle contrapposte domande restitutorie e risarcitorie) giustifica la compensazione per intero di tutte le spese processuali tra le parti.  PQM La Corte di Appello di ### prima sezione civile, definitivamente decidendo in sede ###grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1184/2024, così provvede: 1. dichiara l'inammissibilità della domanda nuova dell'appellante ### di condanna di ### al rilascio dell'immobile per cui è causa; 2. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vallo della ### n. 197/2013, pubblicata il ###: a. dichiara l'estinzione per prescrizione del diritto di ### alla stipula del contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto l'unità immobiliare facente parte del complesso residenziale sito in ### loc. Pigna; b. rigetta le altre domande proposte da ### (dichiarazione di insussistenza del diritto di ### alla restituzione delle somme corrisposte e condanna di ### al risarcimento dei danni subiti); c. rigetta le domande riconvenzionali proposte da ### 3. compensa interamente tra le parti tutte le spese processuali dal giudizio di primo grado al giudizio di rinvio.  ### lì 25/11/2025 ### estensore ### (dott. ### (dott.ssa ###

causa n. 1184/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Iannicelli Guerino, Balletti Maria

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11098/2025 del 28-11-2025

... rilascio dell'immobile indebitamente detenuto, nonché al risarcimento dei danni per tale illecita occupazione, stabiliti in complessivi € 41.160,00, mediante applicazione di una penale di € 40,00 al giorno per 1029 giorni. Deduceva, quindi, che la compravendita oggetto del presente giudizio, conclusa con atto a rogito del notaio ### del 17.2.2021, lungi dal potersi ritenere viziata da simulazione assoluta, era invece un atto traslativo a tutti gli effetti, come dimostrano sia le condizioni di vendita, sia il successivo utilizzo dell'immobile alienato. Quanto alle condizioni della vendita, il prezzo di € 330.000,00 era stato convenuto tenendo conto del R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/16 pessimo stato manutentivo in cui versava il capannone, oltre che della necessità di procedere all'eliminazione del relativo frazionamento, stante il contrasto tra la divisione dell'immobile in due locali con la previsione del ### di ### del complesso edilizio denominato “### Moda”, che vietava - e tuttora vieta - i frazionamenti delle singole consistenze immobiliari. Inoltre vi era la presenza di abusi da sanare o rimuovere, come risulta dalla stessa sentenza traslativa n. 6617/2022, con (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, ### civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15036/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: simulazione assoluta di atto di alienazione immobiliare TRA ### e ### rappresentati e difesi dall'avv.  ### come da procura in atti; #### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; ### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### come da procura in atti; ### di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data #### e ### esponevano di aver iscritto a ruolo in data ###, presso il Tribunale di Napoli un procedimento civile n. r.g. ###/2014 avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria del grave inadempimento della convenuta ### s.r.l. rispetto alle obbligazioni assunte con contratto preliminare di compravendita del 23.11.2012 , come integrato dalla "controdichiarazione" in pari data, al fine di ottenere sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita ex art. 2932 c.c., per la quota indivisa di mq. 260, pari al 40% della maggiore consistenza immobiliare, di un fabbricato sito in ### di Napoli ###,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/16 alla via Napoli n. 139 , all'interno del complesso ### riportato al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 10, particella 128, sub 117, p.t.- cat. D/7, R.C. € 3.604,00. Allegavano che detto immobile risultava utile all'attività imprenditoriale sartoriale svolta dal ### e che ### si era riservato di nominare l'acquirente effettivo al momento della stipulazione dell'atto definitivo, avendo manifestato sia nella fase contrattuale che nella fase giudiziale di voler nominare la figlia ### quale beneficiaria dell'acquisto. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6617/2022, pubblicata in data ###, trascritta in data ### con nota N. RG,.  8100 , RG. PART. N. 5840, presso l'### delle ### di Napoli, accoglieva la domanda, statuendo il trasferimento ex art. 2932 c.c. dalla societa' ### s.r.l. alla ### la quota di comproprieta' pari al 40% (mq 260) dell'mmobile sito in ### di Napoli ###, alla ### 139 , rportato al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 10, particella 128, sub. 17, p.t. -cat. D/7 , R.C. € 3,604,0, subordinando il trasferimento al versamento del prezzo residuo accertato in € 101.000,00 da parte di ### in favore della società ### S.r.l., con ordine al ### dei ### territorialmente competente la trascrizione della decisione. 
Rigettava la domanda risarcitoria proposta da parte attrice e la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta. Aggiungevano che in data #### s.r.l. proponeva appello avverso detta n. 6617/2022, chiedendo di rigettare tutte le domande proposte da ### e di dichiarare risolto il contratto preliminare di compravendita del 23/11/2012, integrato con la scrittura di pari data, per inadempimento grave di ### nonché di accertare e dichiarare il diritto della ### s.r.l. di incamerare definitivamente, ai sensi dell'art. 1385 c.c., la somma di euro 42.000,00 corrisposta da ### a titolo di caparra confirmatoria; condannare ### al risarcimento deidanni subiti, derivanti dal mancato uso e godimento del bene nell'intervallo di tempo intercorso tra la consegna e la restituzione dello stesso, nella misura non inferiore ad € 200.000,00; accertare e dichiarare l'illegittimità di tutti i lavori eseguiti dal ### nell'immobile promesso in vendita, in quanto posti in essere abusivamente ed in mancanza di qualsiasi autorizzazione della ### s.r.l.; condannare il ### al pagamento delle opere necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi, facultando la ### s.r.l. ad eseguire, a propria cura ed a spese del ### tutte le opere necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi; nell' ipotesi di conferma dell'impugnata statuizione di esecuzione in forma specifica del contratto ex art. 2932 c.c. accertare e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/16 dichiarare che il prezzo di acquisto che il ### era tenuto a corrispondere era pari ad € 325.000,00 sulla scorta della scrittura integrativa del 23/11/2012 e per l'effetto condannare il ### al versamento del prezzo di acquisto concordato di € 283.000,00 (€ 325.000,00 - € 42.000,00), oltre interessi. Nelle more di detto giudizio di appello, il ### esponeva di essere venuto a conoscenza che la quota indivisa di mq. 260 ossia il 40% della maggiore consistenza immobiliare del fabbricato sito in ### di Napoli ###, complesso ### alla via Napoli n. 139 , riportato al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 10, particella 128, sub 117, p.t.- cat. D/7, R.C.  € 3.604,00 promessa in vendita con contratto preliminare del 23/11/2012 dalla ### s.r.l. al ### il cui diritto era stato accertato con sentenza del Tribunale di Napoli recante n. 6617/2022, pubblicata in data ### e trascritta in data ###, era stata alienata, unitamente all'intera consistenza immobiliare in data ### dalla ### s.r.l alla ### A.C.M. s.r.l.s. , con contratto di compravendita avente ad oggetto immobile ad uso opificio industriale sviluppantesi su piano terra e soppalco, confinante con piazzale per due lati, riportato in catasto con il subalterno 134 e con immobile riportato nel catasto fabbricati del comune di ### di Napoli ###, intestato alla ### srl , proprieta' 1/1 , foglio 10 , particella 128, subalterno 1, via Napoli n. 131, piano T, ### D/7, rendita euro 3,686,52, precisando ai fini della storia catastale che il subalterno 1 era scaturito dal subalterno 117 in virtu' della variazione per divisione e diversa disribuzione degli spazi interni presentata all'### delle ### di Napoli, ### il 3 ottobre 2019 n. 84062.1/2019 in atti catastali dal 45 ottobre 2019 protocollo n. ###, in atti catastali dal 4.10.2019 protocollo n. ###, preceduta dalla denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni presentata all'### del ### di ### il 22 novembre 2012 n. 112323.1/2012 in atti catastali dal 22 novembre 2012 protocollo n. ### e che il subalterno 117 era a sua volta scaturito dalle particelle 128, 129 e 130 in virtu' della denunzia di variazione per divisione ampliamenteo e ristrutturazione ###-### e ### presentata all'UTE di ### il ### n. 26503.1/2001 in atti catastali dal 21 dicembre 2001 protocollo n. 830430; nonché immobile ad uso opificio industriale al piano terra riportato nel ### del Comune di ### di ### , intestato a ### s.r.l. proprieta' per 1/1 , foglio 10 particella 128, subalterno 2, ### n. 131, ###, categoria D/7, rendita euro 1.720,00 precisando ai fini della storia catastale che il subalterno 2, era scaturito dal
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/16 subalterno 117 in virtu' della variazione per divisione e diversa distribuzione degli spazi interni presentata all'### delle ### di #### il 3 ottobre 2019 n. 84062.1/2019 in atti catastali dal 45 ottobre 2019 protocollo n. ###, in atti catastali dal 4.10.2019 protocollo n. ### preceduta dalla denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni presentata all'### del ### di ### il 22 novembre 2012 n. 112323.1/2012 in atti catastali dal 22 novembre 2012 protocollo n. ### e che il subalterno 117 era a sua volta scaturito dalle particelle 128, 129 e 130 in virtu' della denunzia di variazione per divisione ampliamento e ristrutturazione ###- ### e ### presentata all'UTE di ### il ### 26503.1/2001 in atti catastali dal 21 dicembre 2001 protocollo n. 830430; dunque il tutto era comprensivo anche della quota indivisa di mq. 260, pari al 40% della maggiore consistenza immobiliare gia' acquistata dal ### . Deducevano che il corrispettivo pattuito della suddetta compravendita era di complessivi € 330.000,00 e che detto importo veniva stabilito in base alla perizia redatta dal geom. ### cosi' come dichiarato e allegato nell'atto di compravendita dalla ### .r.l., rilevando che il prezzo pattuito per l'intera consistenza immobiliare era di soli euro 5.000,00 superiore al prezzo pattuito con il ### di € 325.000,00 in data ###, per il 40% dell'immobile Gli attori producevano a riprova del fraudolento abuso negoziale la perizia tecnica redatta dall'arch. ### su incarico degli attori, il quale afferma che nell'anno 2021 ed a tutt'oggi l'immobile ubicato nel Comune di ### di #### n. 131, facente parte del complesso ### mdp. 13, riportato preso l'### del ### di ### al foglio 10 particella 128 subalterno 3 (gia sub 1 e 2, gia' sub 117), aveva un valore commerciale di € 530.000 ,00. Tale circostanza induceva a ritenere la simulazione assoluta della compravendita datata 17/02/2021, tanto più che il ### quando era in possesso di detto immobile, aveva realizzato a proprie spese all'interno della propria quota , un soppalco di circa 70 mq , e successivamente allorquando detta consistenza immobiliare era nel possesso della ### s.r.l., veniva realizzato dalla stessa un secondo soppalco di un valore di oltre € 50.000,00, con un sicuro aumento del valore di mercato di detta consistenza immobiliare. Rilevavano che in detto atto di compravendita impugnato di simulazione, la venditrice aveva la piena e libera disponibilità della intera consistenza immobiliare oggetto di vendita, l'inesistenza di liti, oneri, privilegi ad eccezione di un'ipoteca iscritta presso l'### delle ### di ### per euro
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/16 411.966,18. Aggiungevano che in data ### , la ### costituiva la ### A.C.M. s.r.l.s., con sede in ### di ####, alla ### de ### n. 11, nominando se stessa come amministratore unico e rappresentante legale e che contestualmente alla costituzione di detta società, in data ###, costituiva anche la ### s.r.l. nominando amministratore unico il marito ### alla quale concedeva con contratto di affitto di ramo d'azienda della prima società. 
Successivamente, in data ###, la ### A.C.M. s.r.l.s., con contratto di compravendita cessione di ramo d'azienda, alienava sempre lo stesso ramo d'azienda alla ### s.r.l., Gli attori deducevano che anche il contratto di fitto del ramo d'azienda fissato in € 2.000,00 mensili oltre ### e con un deposito cauzionale di € 20.000,00 e il successivo contratto di cessione del ramo di azienda erano simulati, atteso che entrambe le scocietà facevano interamente capo aalla ### che le aveva costituite e la finalità era di eludere il diritto di proprieta' del ### e gli effetti della sentenza di primo grado. Sempre a prova delle simulazioni evidenziavano che ### era ancora socio maggioritario, amministratore unico e legale rapp.te p.t. della ### s.r.l. nonché amministratore unico e rapp.te legale della ### s.r.l. di proprieta' della moglie ### inoltre era stato prima affittuario ed oggi e' cessionario del ramo d'azienda della srls ### A.C.M. di proprieta' della moglie ### ; che il ### gestiva la propria attivita' di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di generi alimentari all'interno di detta consistenza immobiliare ivi compresa nella quota indivisa di proprieta' del ### e ### pregiudicando e danneggiando il loro diritto di proprieta'; che il ### e il ### erano e sono tutt'oggi soci della ### s.r.l.; che il ### al momento della vendita della intera consistenza immobiliare comprensiva anche della quota indivisa di proprieta' del ### avvenuta in data ### tra il ### amministratore unico e legale rapp.te p.t. della ### srl e la ### moglie del ### era gia' amministratore di diritto della ### s.r.l poiche' la sua nomina nella qualita' di amministratore unico e rapp.te legale della ### risaliva al 01/09/2020 e provvedeva ad iscrivere con malafede nel registro delle imprese in data ###, quindi la vendita fatta dal ### era avvenuta senza poteri; che il ### socio minoritario, amministratore unico e legale rapp.te della ### s.r.l. al momento della stipula dell'atto simulato, era ben consapevole della nomina del ### e quindi in malafede nell'atto dichiarava il falso e cioe' che era
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/16 amministratore unico della ### s.r.l. senza alcun riferimento della gia' avvenuta nomina del ### nella qualita' di amministratore unico e legale rapp.te della ### e provvedendo ad iscrivere la nomina nel registro delle imprese successivamente alla stipula, il tutto per celare la simulazione dell'atto impugnato ed eludere il diritto di proprieta' dei ### e gli effetti della sentenza di primo grado; che inoltre ### e ### sono in rapporto di coniugio dal 04/09/2003; che mancava la prova del pagamento del prezzo dell'intera consistenza immobiliare, i cui pagamenti avevano termine nel mese di luglio 2024. Per tali motivi gli attori convenivano in giudizio ### s.r.l., ### s.r.l. e l'### A.C.M, s.r.l.s. chiedendo al giudice la declaratoria di simulazione: 1) del contratto di compravendita stipulato il ### tra il #### nella qualita' di legale rapp.te p.t. della S.r.l. ### e la ###ra ### nella qualita' di legale rapp.te p.t. della S.r.l.s. ### A.C.M.  , avente ad oggetto l'intera consistenza immobiliare ivi comprensiva della quota indivisa gia' di proprieta' dei ### ed oggetto di detta compravendita immobiliare reverse charge; 2) del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra srls ### A.C.M. in persona del legale rapp.te p.t. ### e la ### s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. ### 3) del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato tra srls ### A.C.M. in persona del legale rapp.te p.t. ### e la ### in persona del legale rapp.te p.t. ### nonché per far dichiarare il #### proprietario della quota indivisa di mq.  260, pari al 40% della maggiore consistenza immobiliare. 
Costituitasi in giudizio, la ### A.C.M. s.r.l.s. deduceva di non comprendere la domanda attorea di simulazione degli agli atti di affitto prima, e di cessione poi, di un ramo di azienda di essa ### A.C.M. s.r.l.s.  alla ### s.r.l., in quanto stipulati rispettivamente in data ### e 20.2.2019, ossia oltre due anni prima della stipula dell'atto di compravendita tra ### S.r.l. e la ### A.C.M. s.r.l.s., né riesciva anche solo ad individuare in che modo tali atti, relativi ad operazioni commerciali cui non solo il capannone di cui è causa, ma anche le altre parti del presente giudizio (sia gli attori ### e ### sia la ### s.r.l.) erano del tutto estranei, potevano rilevare ai fini di una pretesa simulazione assoluta della vendita. Eccepiva, pertanto, in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., commi 5 e 6 c.p.c., pr genericità ed indeterminatezza. Eccepiva, inoltre, l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di ### in favore del Tribunale di Nola, atteso che sia il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/16 contratto di compravendita del 17.2.2021, sia i contratti di affitto e cessione di ramo di azienda, rispettivamente del 13.6.2018 e 20.2.2019, erano stati stipulati a ### di ### con atti a rogito del notaio ### e dovevano essere ivi eseguiti e che entrambi gli attori erano residenti in ### di ### ed a ### di ### hanno sede la ### s.r.l.s e la ### s.r.l., mentre la società ### s.r.l. ha lì la sua sede operativa. Inoltre l'immobile oggetto di causa, ossia il capannone industriale asseritamente oggetto di vendita simulata, si trova a ### di ### mentre il ramo di azienda oggetto di affitto e cessione è costituito da un esercizio commerciale in ### d'### alla via ### n.11. Mel merito eccepiva la palese carenza di legittimazione attiva di ### in quanto il trasferimento, sia pur sub iudice e comunque inopponibile alla ### s.r.l., era stato disposto in favore della sola ### unica legittimata, secondo quanto prospettato dagli stessi attori, ad agire per una pretesa simulazione della compravendita conclusa in data ###. Evidenziava che gli attori in pratica si dolevano della circostanza che sull'immobile oggetto di causa, non avevano trascritto alcuna domanda giudiziale prima che esso fosse alienato all'### A.C.M. s.r.l.s. Deduceva la falsità della circostanza più volte dedotta dagli attori secondo cui ### sarebbe stato amministratore della ### s.r.l. sin dal settembre 2020, e che pertanto tutti gli atti anteriormente compiuti da ### sarebbero stati posti in essere in mancanza di poteri. Rilevava che la grave illazione attorea si fondava su un palese refuso della visura camerale della società ### s.r.l., che erroneamente indica la data di nomina di ### ad amministratore della ### s.r.l. al 1.9.2020 anziché (come invece realmente accaduto) al 1.9.2021, con errore reso evidente dalla semplice lettura della medesima visura prodotta dagli attori. Infatti, che la nomina non potesse essere del 2020 era ricavabile dalla circostanza che tra l'8.3.2021 ed il 1°.9.2021 la società era stata amministrata da ### A conferma di quanto prospettato la convenuta produceva il verbale di nomina del 1.9.2021, con il quale l'assemblea ordinaria della ### s.r.l. prese atto delle dimissioni irrevocabili di ### e nominò come nuovo amministratore ### e la comunicazione di avvenuto ricevimento della variazione dell'organo amministrativo del 6.9.2021. Analogamente, rilevava la falsità dell'affermazione che alla data di stipula dell'atto di compravendita ### era stato socio della società, atteso che solo in data ###, con atto a rogito del notaio ### (repertorio 67715) la quota di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/16 partecipazione alla ### s.r.l. è stata ceduta da ### al detto ### del resto, all'atto di compravendita depositato in copia da parte attrice risulta allegato il verbale con cui l'assemblea dei soci, costituita da ### e ### ebbe ad autorizzare la vendita del locale in data ###, a riprova che a tale data ### era totalmente estraneo anche alla compagine societaria. La convenuta faceva presente di essere una società costituita in data ### e di essere proprietaria di dieci unità immobiliari, acquistate nel corso degli anni avvalendosi di finanziamenti bancari o dei proventi della messa a reddito dei singoli immobili, operando in modo continuativo nel settore immobiliare da prima dell'acquisto effettuato nel febbraio 2021, comprando immobili - precisamente, altre cinque unità- successivamente a tale data. Precisava di essere una società interamente partecipata da ### che ne è anche l'amministratrice unica e legale rappresentante e che alcune unità immobiliari acquistate nel corso degli anni dalla essa ### erano state concesse in locazione alla società ### S.r.l., attiva nel commercio all'ingrosso ed al dettaglio di generi alimentari, ed in particolare di dolciumi e coloniali, avendo otto punti vendita operativi nei comuni di ### di ### e ### d'### ed ha un fatturato di oltre cinque milioni di euro (esercizio 2022), con undici dipendenti distribuiti tra i vari punti vendita. Non si tratta, dunque, argomentava la convenuta, di società “di comodo”, essendo ampiamente operative in settori distinti e autonomi di attività. Allegava che la ### s.r.l. operava invece nel settore manufatturiero, ed in particolare nella produzione e confezione di capi di abbigliamento. Costituita nel 1998, dal 2015 aveva come amministratore unico ### che aveva personalmente condotto le trattative per la vendita del capannone di cui è causa, dopo averlo liberato dall'occupazione sine titulo dell'attore ### che svolgeva attività sartoriale. Con sentenza del Tribunale di Nola n. 2717/2016 del 6.12.2016, il ### era stato condannato al rilascio dell'immobile indebitamente detenuto, nonché al risarcimento dei danni per tale illecita occupazione, stabiliti in complessivi € 41.160,00, mediante applicazione di una penale di € 40,00 al giorno per 1029 giorni. Deduceva, quindi, che la compravendita oggetto del presente giudizio, conclusa con atto a rogito del notaio ### del 17.2.2021, lungi dal potersi ritenere viziata da simulazione assoluta, era invece un atto traslativo a tutti gli effetti, come dimostrano sia le condizioni di vendita, sia il successivo utilizzo dell'immobile alienato. Quanto alle condizioni della vendita, il prezzo di € 330.000,00 era stato convenuto tenendo conto del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/16 pessimo stato manutentivo in cui versava il capannone, oltre che della necessità di procedere all'eliminazione del relativo frazionamento, stante il contrasto tra la divisione dell'immobile in due locali con la previsione del ### di ### del complesso edilizio denominato “### Moda”, che vietava - e tuttora vieta - i frazionamenti delle singole consistenze immobiliari. Inoltre vi era la presenza di abusi da sanare o rimuovere, come risulta dalla stessa sentenza traslativa n. 6617/2022, con necessità di interventi che andavano a diminuire (stante la non sanabilità e la conseguente necessità di rimozione) il valore di mercato dell'immobile. In particolare, durante l'illegittima occupazione dell'immobile era stato eseguito abusivamente un soppalco, che non poteva essere regolarizzato perché in insanabile contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia vigente nel Comune di ### di ### come evidenziato anche nella sentenza 6617/2022. Gli abusi erano consistiti nella realizzazione anche di impianti igienico sanitari e di una diversa distribuzione dei locali, per cui i servizi igienici erano stati eliminati, come da rilievo eseguito dal Comune di ### di ### in data ###, prot. 3837, nel quale si attesta “il ripristino dello stato dei luoghi relativamente al punto 5” . Era poi intervenuta l'ordinanza comunale n.4 del 21.11.2016, con la quale era stato inibito il soppalco realizzato in assenza di titolo abilitativo, cui aveva fatto seguito il ripristino del soppalco in un locale tecnico. Per tale ragione, e per la circostanza oggettiva che l'immobile abusivamente occupato e rilasciato solo nel maggio 2017 era non solo privo di manutenzione ordinaria dal 2014, ma presentava gravi fenomeni infiltrativi che ne avevano gravemente danneggiato il soffitto e le pareti interne, compromettendone in parte anche gli elementi strutturali (come attestato dal geometra ### nella perizia asseverata in data ###, allegata all'atto di compravendita e prodotta dalla stessa parte attrice), il prezzo di vendita era stato convenuto in complessivi € 330.000,00. Il prezzo di € 330.000,00, oltre ad essere in linea con i valori di mercato, era stato effettivamente pagato dalla ### s.r.l.s. alla ### S.r.l., con le seguenti modalità: a)- € 110.000,00 versati con l'assegno bancario n.8383851913-06 di pari importo, emesso sul conto corrente intestato alla ### s.r.l.s. presso la filiale di ### di ### via ### n.59, della banca ### S.p.A.; b) € 220.000,00 da versare in 15 rate di cui 14 dell'importo ciascuna di € 15.000,00 e l'ultima di € 10.000,00, erano sono stati pagati per € 180.000,00 mediante numero 12 bonifici eseguiti come segue: € 15.000,00 in data ### mediante bonifico bancario avente numero di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/16 ###1528; € 30.000,00 in data ### mediante bonifico bancario avente numero di CRO ###6014; € 45.000,00 in data ### mediante bonifico bancario avente numero di CRO ###18513; € 15.000,00 in data ### mediante bonifico bancario avente numero di CRO ###4642; € 15.000,00 in data ### mediante bonifico bancario avente numero di CRO ###18033; € 15.000,00 in data ### mediante bonifico bancario avente numero di CRO ###92026; € 15.000,00 in data ### mediante bonifico bancario avente numero di CRO ###; € 15.000,00 in data ### mediante bonifico bancario avente numero di CRO ###54200; € 15.000,00 in data ### mediante bonifico bancario avente numero di CRO ###26682. A comprova la convenuta produceva in copia le contabili di avvenuta esecuzione dei suindicati bonifici, a riprova dell'effettivo e fittizio pagamento delle rate di prezzo convenute. Evidenziava, inoltre, che dalla data di vendita il capannone era stato dapprima regolarizzato urbanisticamente in forza di ### con la quale sono stati eseguiti i lavori di fusione dell'immobile (sì da sanare il frazionamento posto in essere in contrasto con la disciplina condominiale vigente nel complesso edilizio), quindi destinato a stoccaggio all'ingrosso di generi alimentari, a seguito di stipula di contratto di locazione con la ### S.r.l., società di logistica e facchinaggio per conto terzi: l'immobile era quindi definitivamente uscito dal patrimonio della ### s.r.l., che non ne aveva più alcuna disponibilità, neppure indiretta o parziale. ### destinazione del capannone veniva provata dalla convenuta con rilievi fotografici, che rappresentano le merci che vi sono attualmente stoccate. 
Diversamente allegava chela società venditrice aveva cessato qualsiasi attività produttiva e stava procedendo al pagamento delle rate di cui al piano di rientro concordato con l'### delle ### necessario per la cancellazione dell'ipoteca iscritta in data ### sull'immobile di cui è causa. Aggiungeva che parte attrice dolosamente aveva omesso di evidenziare che, successivamente all'instaurazione del giudizio ex art.2932 c.c. (avente n.R.G. ###/2014), era stata iscritta in data ### sul capannone ipoteca legale di complessivi € 414.966,18, a garanzia della restituzione della somma di € 207.483,09 di cui alle cartelle esattoriali, quindi successivamente alla instaurazione del detto giudizio, cosa che avrebbe di per sé reso impossibile il trasferimento dell'immobile per il saldo prezzo di € 101.000,00 - come indicato nella richiamata pronuncia del 2022 - stante l'ammontare nettamente superiore a tale saldo non solo dell'ipoteca, ma anche della sorte
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/16 capitale dalla stessa garantita. Per ottenere la cancellazione di tale formalità pregiudizievole la ### s.r.l. aveva concordato con l'### S.p.A.  (all'epoca agente per la riscossione competente) un piano di rateizzo che prevede il pagamento rateale dell'importo dovuto: le rate a scadere dal mese di febbraio 2021 in poi erano state onorate con le somme provenienti dai bonifici eseguiti dalla società acquirente ### s.r.l.s., che aveva provveduto a fornire la necessaria provvista alla società venditrice. In particolare erano state fornite le seguenti attestazioni di pagamento: a)- rata di € 15.250,40 con scadenza 31.5.2020 pagata in data ### con bollettino postale ####746852 b)- € 15.250,37 con scadenza 31.7.2020 pagata in data ### con bollettino postale ####748771 c)- € 15.250,71 con scadenza 30.11.2020 pagata in data ### con bollettino postale ####748771 d)- € 15.250,76 con scadenza 28.2.2021 pagata in data ### con RAV numero ###749478 e)- € 15.250,72 con scadenza 31.5.2021 pagata in data ### con RAV numero ###750185 f)- € 15.251.20 con scadenza 31.7.2021 pagata in data ### con RAV numero ###751809 g)- € 15.251,08 con scadenza 30.11.2021 pagata in data ### con RAV numero ###752112 h)- € 15.251,04 con scadenza 28.2.2022 pagata in data ### con PagoPa, nome flusso U###02 i)- € 15.251,11 con scadenza 31.5.2022 pagata in data ### con PagoPa, nome flusso U###5 l)- € 15.251,22 con scadenza 31.7.2022 pagata in data ### con PagoPa, nome flusso U###7 m)- € 15.251,14 con scadenza 30.11.2022 pagata in data ### con PagoPa, nome flusso U###7 n)- € 15.251,23 con scadenza 28.2.2023 pagata in data ### con PagoPa, nome flusso U###4. La presenza dell'ipoteca legale aveva costituito un ulteriore elemento di riduzione del valore del capannone, atteso che solo all'esito dell'integrale pagamento di quanto dovuto all'### finanziaria sarebbe stato possibile ottenere la cancellazione della detta ipoteca. Per tali motivi chiedeva il rigetto nel merito delle domande attoree in quanto infondate. 
Costituitasi in giudizio, la ### s.r.l. sollevava le medesime eccezioni proposte dalla ### s.r.l.s. e deduceva che nel negozio di via ### n.11 in ### d'#### svolgeva e svolge regolarmente la sua attività di vendita al dettaglio di generi alimentari
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/16 confezionati e dolciumi, producendo rilievi fotografici dei locali, dei quali il trasferimento era stato effettivamente eseguito in data ###. Rilevava di essere una società titolare di otto punti vendita tra ### di ### e ### d'### di cui tre già operativi all'epoca dell'affitto e della cessione di cui è causa, come emerge dalla stessa visura camerale storica della società prodotta in atti. Per tali motivi chiedeva nel merito il rigetto delle domande attoree. 
Si costituiva in giudizio anche ### s.r.l., la quale, oltre che sollevare le eccezioni propose dalle suddette due convenute, evidenziava, innanzi tutto, che la sentenza n. 6617/2022 del Tribunale di ### era stata tempestivamente impugnata in data ### ed il relativo giudizio pende innanzi alla Corte di Appello di ### 7^ ### R.G. n. 3726/2022, per cui, la richiamata sentenza n. 6617/2022 del Tribunale di ### avendo natura costitutiva non poteva produrre alcun effetto traslativo del diritto di proprietà del bene prima del suo passaggio in giudicato. (cfr. Cass. SS. UU.  4059/2010 - Cass. 9184/2017). Ribadiva, quindi, gli attori ### sulla scorta di detta decisione di primo grado, non vantano alcun diritto di proprietà sulla quota pari al 40% del capannone sito in ### di ### alla ### n. 139, tanto più che il giudice aveva espressamente subordinato il trasferimento del bene, al versamento del prezzo residuo accertato da ### in favore della ### s.r.l. Esponendo le medesime argomentazioni già svolte dalle convenute ### s.r.l.s. e ### s.r.l. ribadiva l'effettività dei negozi di cui gli attori avevano chiesto dichiararsi la simulazione assoluta, chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e del tutto prive di prova. 
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., depositate le memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, la causa veniva fissata per la decisione e, all'esito dell'udienza di discussione, veniva decisa. 
Le domande attoree non sono fondate e vanno pertanto rigettate. 
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, atteso che la ### ha sede ####### n. 21 per cui correttamente la domanda risulta essere stata proposta davanti al tribunale Ordinario di ### ex art. 19 c.p.c. 
Infondata è l'eccezione di nullità della domanda, in quanto sufficientemente determinata in fatto e in diritto riguardo alla causa petendi e al petitum, tanto è vero che le convenute si dono difese in modo completo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 13/16 La pretesa simulazione, invocata dagli attori, si fonderebbe: 1) sulla circostanza che ### coniuge della ### (legale rappresentante della ### s.r.l.s) rivestirebbe la carica di amministratore della ### s.r.l., sin dal 2020 e che, al momento della stipula dell'atto di compravendita, fossero entrambi soci della ### s.r.l.; 2) sulla incongruità del prezzo di vendita; 3) sulla pretesa mendacità delle dichiarazioni rese da ### e dal ### quali legali rappresentanti delle rispettive s.r.l. in sede di stipula degli asseriti negozi simulati. 
Orbene i convenuti hanno dimostrato con la relativa documentazione che non risponde al vero che il ### rivestisse la carica di amministratore della ### s.r.l. sin dall'1/9/2020. La prova certa, documentale ed inequivoca della inconsistenza di detta deduzione è data dai verbali di assemblea della ### s.r.l. e dalle visure camerali dalle quali emergono, che il ### ha rivestito la carica di amministratore della ### s.r.l. sino a tutto l'8/3/2021e che egli era, quindi, il solo soggetto legittimato a rappresentare la società ### s.r.l. nella stipula dell'atto di compravendita intervenuto il ###. Inoltre dall'8/3/2021all'1/9/2021, amministratore unico della ### s.r.l. risulta essere stato ### e che in seguito alle dimissioni di questi, venne conferita la carica di amministratore al signor ### ma solo in data ###. 
Conseguentemente, la nomina ad amministratore del signor ### è intervenuta in epoca largamente successiva all'acquisto della proprietà del capannone da parte della ### s.r.l.s. In ogni caso, nessuna rilevanza ha sulla validità dell'atto di compravendita intervenuto il ### tra la ### s.r.l. e la ### s.r.l.s., la circostanza che il signor ### avesse rivestito la carica di legale rappresentante della ### s.r.l. Le società commerciali di capitali, come le tre s.r.l. convenute, hanno autonoma personalità giuridica ben distinta dalla soggettività giuridica delle persone fisiche che ne sono soci e amministratorilegali rappresentanti, per cui i legami parentali, coniugali, economici tra s.r.l. e le persone fisiche non hanno alcuna incidenza sull'autonomia patrimoniale e negoziale delle singole società, che ben possono essere costituite anche da un unico socio titolare delle intere quote sociali e amministrate da persone di fiducia dell'unico socio, rimanendo ben distinte le relative autonome iniziative economiche e negoziali. Nel caso in esame risulta documentalmente provato che la cessione della quota societaria della ### s.r.l., facente capo a ### fu ceduta al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 14/16 ### soltanto in data ###, ovvero in epoca largamente successiva all'atto di compravendita del capannone, intervenuto il ###. 
Conseguentemente, la cessione di una quota societaria e la nomina di un amministratore, intervenute a distanza, rispettivamente, la prima oltre un anno e, la seconda, di sette mesi, non hanno alcuna valenza probatoria ai fini della prova della pretesa simulazione dell'atto di compravendita del 17/02/2021. Le convenute hanno provato che anche il prezzo di vendita del capannone appare assolutamente reale ed in linea con il valore effettivo dell'immobile. Il valore di euro 330.000,00 convenuto per la vendita del capannone, risulta essere stato determinato sulla scorta delle condizioni del capannone, delle opere illegittimamente poste in essere dallo stesso e degli interventi inevitabili di ripristino della struttura e di sanatoria urbanistica e catastale.  ### parte ### e ### hanno una mera aspettativa di diritto sull'immobile oggetto di giudizio, in quanto la sentenza n. 6617/2022 del Tribunale di ### è stata regolarmente impugnata e non è ancora passata in giudicato. Il giudice di prime cure ha poi espressamente subordinato il trasferimento della proprietà del bene, al pagamento da parte del ### del residuo prezzo di acquisto del bene, che non risulta essere stato corrisposto; per cui, anche la dichiarazione resa dal ### al ### in sede di stipula dell'atto di compravendita non risulta falsa. Invero, il ### nel garantire la piena proprietà del bene e la libera disponibilità dello stesso, a quella data (17/02/2021) ebbe a dichiarare la verità, ovvero la reale situazione giuridica del bene a quella data.  ### giudiziale assunta dagli attori con il presente giudizio, sconta il fatto che i ### non provvidero alla trascrizione della domanda ex art.  2932 c.c. proposta in precedenza davanti al Tribunale di ### Se avessero provveduto alla trascrizione presso la ### dei ###, oggi ### del ### essi si sarebbero cautelati per l'ipotesi della risoluzione di un futuro conflitto tra più acquirenti dallo stesso dante causa. In particolare la trascrizione della domanda avrebbe loro consentito di rendere opponibile la sentenza di primo grado, una volta passata in giudicato, anche al successore a titolo particolare del convenuto: “La trascrizione della domanda giudiziale, nei casi in cui è prevista dalla legge (artt. 2652 e 2690 c.c., rispettivamente, per beni immobili e beni mobili registrati), si ricollega al principio fissato dall'art. 111 c.p.c., che disciplina la successione a titolo particolare del diritto controverso. Essa mira a regolare e risolvere un conflitto, di diritto sostanziale, tra più acquirenti dallo stesso dante causa; consente all'attore, che esercita una pretesa avente ad oggetto un diritto reale immobiliare, di rendere
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 15/16 opponibile la sentenza anche al successore a titolo particolare del convenuto; costituisce un onere che, in relazione alla norma di cui all'art. 111 c.p.c., opera nel senso di rendere possibile che l'efficacia della sentenza retroagisca secondo i principi generali (ove a ciò non osti la sua natura particolare) al momento della domanda giudiziale e si svolga, comunque, anche rispetto a coloro che, nelle more del giudizio, si siano resi acquirenti, a titolo particolare, del diritto controverso o abbiano acquistato diritti in base ad un atto trascritto o iscritto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale; questi, per non aver partecipato al giudizio, potrebbero respingere gli effetti della sentenza pronunciata nei confronti del loro dante causa, qualora, mediante la trascrizione, l'esistenza della domanda giudiziale non fosse portata a loro conoscenza prima dell'acquisto del bene a cui inerisce il diritto litigioso. Il suddetto sistema normativo non solo non prevede alcuna norma prescrivente la partecipazione al giudizio di terzi che hanno acquistato diritti in virtù di atti soggetti a trascrizione o iscrizione, ma appunto è dettato proprio per l'ipotesi che essi non partecipino al giudizio” (cfr. Cass. 29 gennaio 2002, n. 1155). 
Gli attori, non avendo trascritto la domanda giudiziale, in quanto titolari di un'aspettativa di acquisto di un diritto di quota di proprietà dell'immobile oggetto di preliminare di vendita del 23.11.2012 , come integrato dalla "controdichiarazione" in pari data, nell'attesa di ottenere la conferma in sede di appello della sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita ex art. 2932 c.c., hanno inteso tutelarsi denunciando la natura fraudolenta in danno di essi dei tre atti di cui hanno richiesto dichiararsi la simulazione assoluta, ritenendo di costruire, sulla base del mero rapporto di coniugio esistente tra le persone fisiche ### e ### un unico disegno di frode in danno di essi possibili futuri creditori, attribuendolo all'operato di ben tre società commerciali di capitale aventi attività, vita e prospettive del tutto autonome e distinte tra di esse, ma soprattutto ben distinte da quelle delle persone fisiche che ne sono stati e ne sono soci e amministratori. Peraltro, se pure fosse vero l'intento collettivo fraudolento ai danni degli attori, ciò induce a ritenere, proprio in forza di tale intento, che gli atti negoziali posti in essere sono stati davvero voluti, reali ed effettivi, in quanto oggettivamente pongono gli attori nella difficoltà di opporre e conseguire in futuro il diritto di proprietà dell'immobile oggetto di giudizio. Ma per gli atti in frode ai creditori, segnatamente in materia di diritti reali, l'ordinamento pone a disposizione ben altri strumenti giuridici.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 16/16 Dalle allegazioni delle convenute, come dettagliatamente documentate, anche riguardo ai pagamenti effettivamente effettuati in modo tracciato, alle rispettive vicende societarie, all'attività economiche effettivamente svolte, va del tutto esclusa che i tre atti denunciati siano affetti da simulazione. 
Le spese seguono la soccombenza tra l'attore e i convenuti e vanno liquidate in relazione ad un valore indeterminato a complessità bassa della causa, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Rigetta ogni domanda 2) ### ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c. la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di simulazione, eseguita presso la ### dei ### di ### 2 in data ###, ai numeri ###/29915, con esonero del ### da ogni responsabilità 3) ### in solido gli attori al pagamento in favore di ciascuna convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per ciascuna parte, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge ### deciso in data ### Il Giudice Dott.

causa n. 15036/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Flavio Cusani

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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 33/2022 del 07-01-2022

... garanzia; che già in data ###, con atto a rogito del notaio ### il convenuto aveva, peraltro, trasferito alla propria convivente, ### la piena proprietà degli immobili siti in #### n. 32 (già n. 24), ove tuttavia era rimasto residente con il proprio nucleo familiare, ed in particolare l'abitazione posta al terzo e quarto piano del predetto indirizzo, scala “F”, distinta con il numero int. 8, ed annessi locale cantina e posto auto; che, successivamente, inoltre, con atto del 10.02.2016 a rogito del notaio ### sempre il ### aveva donato alla madre ulteriori beni acquistati ### dal medesimo per successione mortis causa dal proprio padre, rendendosi così del tutto impossidente; che la compravendita del giugno 2014 doveva considerarsi revocabile, ex art. 2901 c.c., dal momento che era stata posta in essere dopo l'insorgenza del credito, nella consapevolezza da parte del ### e della ### del pregiudizio arrecato alle ragioni del ### rendendone infruttuosa ogni futura possibile iniziativa esecutiva; che, quanto poi alla consapevolezza della ### la stessa era dimostrata dalla convivenza in essere con il ### con il quale la predetta aveva anche avuto una figlia, nel gennaio 2011, oltre al fatto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3838/2017 r.g.a.c. e rimessa in decisione all'udienza del 01.06.2021, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tra ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.to ### che lo rappresenta e difende come da procura in atti; Parte attrice e ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###### n. 37, presso lo studio dell'avv.to ### che lo rappresenta e difende come da procura in atti; Parte convenuta e ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###### n. 37, presso lo studio dell'avv.to ### dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in atti; Parte convenuta ### azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni dell'1.06.2021. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato rispettivamente in data ### e 17.05.2017, ### conveniva in giudizio ### e ### chiedendo di “revocare e dichiarare inefficace nei confronti del signor ### ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901, cod. civ., la compravendita per atto ai rogiti del dott. ### notaio in ### del 5 giugno 2014, rep. n. 65852/racc. n. 20488, avente ad oggetto la piena proprietà degli immobili in Comune di ### via ### n. 32 (già 24) e precisamente: a. abitazione posta ai piani terzo e quarto della scala “F”, distinta con il numero interno 8 ###, composta da quattro vani e mezzo catastali, confinante con vano scale e distacchi su proprietà condominiali, salvo se altri o variati. Detta unità immobiliare è censita in N.C.E.U. del detto Comune al foglio 67, p.lla 1400, sub. 176, cat. A/2 di classe 4, vani 4,5 - r.c. Euro 499,67; b. locale cantina posto al piano primo seminterrato della scala “G”, distinto con il numero due, della superficie complessiva di tre metri quadrati, confinante con terrapieno e distacchi su proprietà condominiali, salvo se altri o variati. Detta unità immobiliare è censita in N.C.E.U. del detto Comune al foglio 67, p.lla 1400, sub.295, cat. C/2 di classe 7, mq.3 - r.c. Euro 6,66; c. posto auto al piano terra, distinto con il numero 28 ###, confinante con detta via, proprietà ### e distacchi su proprietà condominiali, salvo se altri o variati. Detta unità immobiliare è censita in N.C.E.U. del detto Comune al foglio 67, p.lla 1400, sub.87, cat. C/6 di classe 1, mq. 15 - r.c. Euro 27,89”, il tutto con vittoria di spese di lite. 
Esponeva l'attore, a fondamento della propria domanda: di essere titolare dell'agenzia ### di ### s.p.a. e di avere intrattenuto in tale qualità rapporti con la B&P s.r.l., di cui era stato amministratore unico il ### che quest'ultimo si era appropriato di premi versati dagli assicurati a B&P s.r.l. e spettanti al ### per l'importo complessivo di € 179.362,14, appropriazione a seguito della quale il ### stesso, onde evitare azioni risarcitorie di B&P s.r.l., si era offerto di risarcire il danno arrecato al ### in parte attraverso il trasferimento della propria quota di partecipazione nella B&P s.r.l. e per altra parte mediante pagamenti rateali sino alla concorrenza dell'importo suindicato; che a fronte degli accordi raggiunti e successivamente modificati su richiesta dello stesso ### quest'ultimo era rimasto tuttavia inadempiente all'obbligo assunto di pagare al ### le somme dovute, avendo interrotto ogni versamento in data ### a fronte dell'importo ancora dovuto di € 59.550,00, somma per la quale il ### aveva pure rilasciato all'attore un assegno privo di luogo e data di emissione, in garanzia; che già in data ###, con atto a rogito del notaio ### il convenuto aveva, peraltro, trasferito alla propria convivente, ### la piena proprietà degli immobili siti in #### n. 32 (già n. 24), ove tuttavia era rimasto residente con il proprio nucleo familiare, ed in particolare l'abitazione posta al terzo e quarto piano del predetto indirizzo, scala “F”, distinta con il numero int. 8, ed annessi locale cantina e posto auto; che, successivamente, inoltre, con atto del 10.02.2016 a rogito del notaio ### sempre il ### aveva donato alla madre ulteriori beni acquistati ### dal medesimo per successione mortis causa dal proprio padre, rendendosi così del tutto impossidente; che la compravendita del giugno 2014 doveva considerarsi revocabile, ex art. 2901 c.c., dal momento che era stata posta in essere dopo l'insorgenza del credito, nella consapevolezza da parte del ### e della ### del pregiudizio arrecato alle ragioni del ### rendendone infruttuosa ogni futura possibile iniziativa esecutiva; che, quanto poi alla consapevolezza della ### la stessa era dimostrata dalla convivenza in essere con il ### con il quale la predetta aveva anche avuto una figlia, nel gennaio 2011, oltre al fatto che la ### pur non formalmente residente con il ### sino al luglio 2014, tuttavia era risultata residente nell'immobile ove aveva abitato ed abitava ancora la madre del #### con ciò dimostrandosi che i convenuti avevano in realtà convissuto, sin da prima del luglio 2014, nell'appartamento oggetto dell'atto impugnato; che, quindi, il trasferimento non aveva avuto alcuna ragione obiettiva, venendo compiuto, invece, dal ### poco dopo che erano stati scoperti gli atti distrattivi da lui posti in essere; che anche il corrispettivo della compravendita era elemento da considerarsi significativo, essendo esso inferiore al valore reale dei beni, risultati capienti per una iscrizione ipotecaria di ben € 350.000,00 da parte dell'istituto erogante il finanziamento per l'acquisto da parte della ### tutto ciò denotando una vera e propria cooperazione prestata dalla ### al ### per sottrarsi alle obbligazioni assunte verso il ### che ne era infine derivato anche un danno a quest'ultimo considerata l'iscrizione ipotecaria operata sul bene per un importo maggiore di quello della garanzia già accordata ad altro istituto creditizio per un precedente mutuo concesso in relazione agli stessi immobili, danno per il quale esso attore riservava, dunque, ogni azione nei confronti della ### in altre sedi. 
Si costituivano in giudizio sia il ### sia la ### con distinte comparse di risposta.  ### deduceva, in particolare: i) l'inesistenza di un credito in capo al ### per avere già integralmente versato il dovuto ed essendo anzi creditore del ### “salvo in ogni caso l'accertamento in ordine alla liceità o meno delle relative pretese creditorie da accertarsi nelle opportuni sedi”; ii) l'esistenza di altri giudizi, l'uno relativo al decreto ingiuntivo ottenuto dal ### per il pagamento dell'asserito credito verso il ### decreto poi opposto da quest'ultimo con procedimento avente n. 7469/2017 r.g. innanzi a questo Tribunale, l'altro promosso sempre dal ### innanzi a questo stesso ufficio per la revocatoria anche dell'atto di donazione del 2016 concluso dal ### con la propria madre; iii) l'insussistenza del requisito oggettivo dell'eventus damni, e ciò sul rilievo che “non solo non esiste alcun credito che potesse essere pregiudicato, ma in ogni caso ammessa e non concessa la fondatezza di quanto dedotto da parte attrice, l'immobile venduto dal #### nel giugno 2014, veniva alienato al prezzo di mercato di € 180.000,00, dovendosi pertanto escludere qualsivoglia pregiudizio per il ### in quanto atto inidoneo a ledere la garanzia patrimoniale del convenuto”, oltre al fatto, comunque, che esso convenuto, alla data dell'atto, “risultava proprietario di altro bene immobile completamente libero da vincoli, pesi ed ipoteche e di valore superiore al presunto credito rivendicato dal Pietrosanti”, laddove l'immobile compravenduto con l'atto impugnato era già gravato da una garanzia ipotecaria per un mutuo di € 150.000,00, di poco inferiore al valore di mercato del bene di € 180.000,00, sicché nessun pregiudizio in concreto poteva ravvisarsi per l'attore, che non avrebbe potuto comunque soddisfarsi sul bene in considerazione del privilegio accordato ad altra creditrice, assistita da ipoteca; iv) l'insussistenza, per conseguenza, anche del requisito soggettivo della scientia fraudis, dal momento la “consapevolezza del pregiudizio” da parte del debitore presuppone l'esistenza del credito e del pregiudizio medesimo, entrambi insussistenti nel presente caso. 
Su tale scorta, concludeva quindi il ### chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con conseguente declaratoria di “validità” e piena efficacia del contratto di compravendita oggetto di causa, con il favore delle spese di lite, da distrarsi. 
Quanto invece alla ### la stessa chiedeva, oltre al rigetto della domanda attorea e alla conseguente declaratoria di “validità” e piena efficacia del contratto di compravendita, anche la pronuncia, in via riconvenzionale, di un ordine di immediata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dall'attore presso la ### dei ### di ### in uno alla condanna del ### al risarcimento dei danni derivati da tale trascrizione, da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto oltre al rimborso delle spese processuali, da distrarsi. 
Deduceva la ### a) l'insussistenza del requisito oggettivo ex art. 2901 c.c., da apprezzare alla data del compimento dell'atto di compravendita, con il quale era stata alienata la proprietà dell'immobile al prezzo di mercato, immobile che era, inoltre, comunque già gravato da garanzia ipotecaria per un mutuo di € 150.000,00 e che neppure costituiva il solo cespite del ### avendo egli un altro bene su cui l'attore poteva invece liberamente soddisfare le sue ragioni; b) la mancanza anche del presupposto soggettivo ex art. 2901 c.c., dal momento che poiché il ### era proprietario di altri beni, essa convenuta non poteva conoscerne un asserito stato di insolvenza, così come la stessa era ignara di eventuali e presunte situazioni debitorie del ### con il quale non conviveva all'epoca dell'atto (data in cui risiedeva, invece, insieme alla figlia, in ### via di ### n. 48), mentre “nel 2014, e solo a seguito dell'acquisto dell'immobile da parte della ###ra ### i convenuti iniziavano una convivenza a seguito della quale, ben due anni dopo, in data 21 giugno 2016 contraevano matrimonio”; c) il suo diritto ad ottenere, quindi, il ristoro dei danni, “patrimoniali e non”, patiti per effetto della trascrizione della domanda attorea, in considerazione della sua infondatezza e tenuto conto che essa convenuta aveva da tempo posto in vendita l'immobile ricevendo, nelle more del giudizio, proposta di acquisto accettata e per la quale prudenzialmente non aveva proceduto all'incasso di assegno ricevuto “a titolo di cauzione”. 
La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti, nonché a mezzo delle prove testimoniali richieste dalle parti. 
Quindi, a seguito di rimessione in decisione del fascicolo in data ### da parte del G.O.T., in sostituzione del precedente G.U., la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio da parte del Giudice onorario, pervenendo innanzi a questo Giudice, quale nuovo assegnatario del ruolo del precedente G.U. titolare (per effetto del provvedimento presidenziale di assegnazione di tale ruolo con effetti dal 24.11.2020). All'udienza conseguentemente fissata, innanzi alla scrivente, del 01.06.2021 le parti venivano, dunque, invitate alla precisazione delle rispettive conclusioni, sulle quali la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. 
Medio tempore, già innanzi al precedente G.U., in allegato alla comparsa conclusionale depositata dal ### in data ###, veniva prodotta la sentenza resa da questo Tribunale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo indicato in premessa, rg.  7469/2017, sentenza di cui il ### ha lamentato successivamente l'illegittima produzione, in quanto tardiva, rappresentando, comunque, e documentando il mancato passaggio in giudicato della stessa, in virtù di appello da lui proposto. 
Così sintetizzato lo svolgimento del giudizio e delineato l'oggetto del contendere, si osserva che la domanda attorea risulta fondata e come tale va pertanto accolta, in virtù dei seguenti rilievi. 
Invero, in via preliminare ed in rito, giova evidenziare come risulti anzitutto priva di rilevanza la circostanza che sia intervenuta sentenza di primo grado nel giudizio avente ad oggetto la pretesa creditoria vantata dal ### nei confronti del ### pretesa a tutela della quale il primo ha agito anche con la presente iniziativa giudiziaria, ex art. 2901 c.c., avverso l'atto di compravendita concluso dal secondo in data ### con ### Ed infatti, a prescindere dal profilo dell'ammissibilità o meno della produzione effettuata dal ### di tale sentenza soltanto in occasione della comparsa conclusiva depositata innanzi al precedente G.U. (e ciò sul rilievo che detto atto sarebbe stato la prima occasione utile successiva al formarsi di tale documento, che in quanto sopravvenuto non sarebbe stato, dunque, producibile anteriormente da parte del convenuto, secondo quanto da lui prospettato), risulta assorbente rilevare come sia sostanzialmente incontestato tra le parti (e comunque dimostrato: cfr. al riguardo doc. prodotto in replica da parte dell'attore) che detta sentenza sia stata impugnata dal ### non essendo dunque ancora passata in giudicato. 
Ebbene, pur a fronte di una simile sopravvenuta pronuncia, non ancora inoppugnabile, deve certamente escludersi (così come già avvenuto, implicitamente, in corso di causa, rispetto alla circostanza della contemporanea pendenza del giudizio rg. n. 7469/2017, di cui tale pronuncia ha costituito l'epilogo) che ciò possa condizionare il corso (così come l'esito, come pure si dirà) del presente procedimento. 
Come è stato più volte evidenziato, infatti, da parte della giurisprudenza di legittimità, il rimedio di cui all'art. 2901 c.c., accordato al “creditore” onde ottenere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti dispositivi di beni posti in essere dal debitore in pregiudizio delle sue ragioni, costituisce un'azione utilmente esperibile non soltanto da parte di colui che risulti titolare di un credito già definitivamente accertato nell'an e nel quantum (o la cui esistenza risulti, comunque, incontestata tra le parti), ma anche da soggetti che vantino un credito di natura meramente eventuale (arg. art. 2901 co. 1 c.c., che in tal senso richiama anche i crediti condizionali) o contestato dalla controparte ed oggetto di diverso giudizio pendente (c.d. crediti litigiosi o sub iudice). 
In particolare, è stato ribadito, anche di recente, che “la norma ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore" (cfr. Cass. civ. n. 12047/2021; si v. inoltre, tra le molte, Cass. civ.  18321/2015, che ha evidenziato, appunto, come anche “il titolare di un credito eventuale è legittimato a proporre azione revocatoria degli atti che il potenziale debitore abbia compiuto in pregiudizio delle proprie ragioni”, richiamando a tal riguardo anche ulteriori, molteplici, pronunce pregresse, tra cui si v. Cass. civ. S.U. n. 9440/2014). 
La soluzione indicata, oltre a trovare conforto nello stesso dettato legislativo (cfr. ancora art. 2901 co. 1 c.c.), rinviene, del resto, la sua ratio nella natura e funzione dell'azione di cui si discute, la quale, come noto, non persegue scopi restitutori, bensì è intesa soltanto a garantire la conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, costitutivo della garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., mediante la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto dispositivo, nei confronti del solo creditore attore in revocatoria (e dunque ferma restando la validità dell'atto stesso e la generale efficacia del trasferimento del bene con esso realizzato da parte del debitore nei confronti di qualunque altro soggetto). Nè la pronuncia emessa in accoglimento di domanda revocatoria costituisce, da sé sola, un titolo sufficiente a consentire l'esecuzione forzata sul bene da parte del creditore vittorio nei confronti del terzo acquirente, sicché, come pure è stato evidenziato, ove il credito sia stato contestato, comunque “l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (cfr.  civ. n. 9855/2014). 
In piena coerenza con tali principi, la giurisprudenza di legittimità si è, pertanto, pronunciata anche in ordine all'evenienza dell'esperimento dell'azione revocatoria a tutela di un credito che non solo sia ancora oggetto di un giudizio pendente ma che sia stato anche accertato come insussistente da una sentenza ancora oggetto di impugnazione, evidenziando a tal riguardo come una tale pronuncia non possa considerarsi ostativa all'ordinario svolgimento del giudizio avente ad oggetto la domanda ex art. 2901 c.c. Alla stregua dell'ampia nozione di credito prevista da tale disposizione e valorizzata, come detto, dalla costante giurisprudenza di legittimità, il carattere ancora “incerto” ed “eventuale” del diritto fatto valere dal creditore attore in revocatoria non preclude, infatti, al medesimo di esperire utilmente l'azione in parola e di conseguirne l'accoglimento in presenza di tutti gli ulteriori presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., mentre il fatto che in altra sede risulti ancora controverso il credito da lui vantato potrà rilevare, semmai, soltanto nel senso di precludergli di portare ad esecuzione la sentenza di accoglimento così ottenuta se e fino a quando il suo credito non sia stato definitivamente accertato (cfr. Cass. civ.  22921/2016; nel medesimo senso, si v. inoltre già Cass. civ. n. 18321/2015). 
Considerato quanto precede, appare dunque evidente come non si ponga, anzitutto, alcuna questione di rito, afferente la necessità di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (ovvero ex art. 337 c.p.c., a fronte di una sentenza già pronunciata in primo grado ed ancora soggetta ad impugnazione) per l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità con il procedimento avente ad oggetto l'accertamento ed il soddisfacimento del credito a tutela del quale è stato domandato anche il presente rimedio ex art. 2901 Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, infatti, l'accertamento del credito operato dal relativo giudicante in tale procedimento non costituisce un antecedente logico giuridico indispensabile della pronuncia da rendere sulla domanda revocatoria, così come è da escludere che possa darsi un conflitto tra giudicati tra un'eventuale sentenza che nell'ambito del primo procedimento (quello sull'accertamento del credito) concluda, definitivamente, nel senso dell'insussistenza di un diritto di credito in capo al soggetto che se ne sia affermato titolare e la pronuncia, invece, ottenuta da quest'ultimo di accoglimento della sua domanda ex art. 2901 c.c. ###, svolto soltanto incidenter tantum, dal giudice della revocatoria circa l'esistenza di un “credito” in capo all'istante è esclusivamente finalizzato, difatti, come già osservato, a pervenire alla declaratoria di inefficacia dell'atto pregiudizievole alle sue ### ragioni creditorie nei confronti della controparte, mentre nell'ipotesi in cui sopravvenga una sentenza definitiva contraria all'esistenza del credito la sola conseguenza potrà essere soltanto l'assenza di una concreta utilità della sentenza ottenuta medio tempore ex art. 2901 c.c. (cfr. già Cass. civ. S.U.  9440/2004, nonché, più di recente, Cass. civ. n. 18321/2015, la quale ha evidenziato, in particolare, come non sussistano neppure i presupposti per disporre una sospensione ex art. 337 co. 2 c.p.c. del procedimento avente ad oggetto la revocatoria, una volta che nel giudizio avente ad oggetto il credito sia intervenuta sentenza di primo grado di rigetto della pretesa creditoria, e ciò perché, “quanto … al diverso istituto della sospensione ### di cui all'art. 337 cod. proc. civ., … è assorbente la considerazione che anche la sospensione facoltativa è possibile solo in presenza di un rapporto di pregiudizialità (nella specie, per quanto evidenziato … insussistente) tra il giudizio definito con sentenza non passata in giudicato e quello in cui si invochi l'autorità di detta sentenza …”). 
Ciò chiarito in rito, deve inoltre aggiungersi sotto diverso ma concorrente profilo, che la suddetta sentenza neppure potrebbe rilevare (come invece vorrebbero i convenuti) al fine di dimostrare l'infondatezza nel merito della domanda proposta dal ### e ciò in quanto il primo presupposto per l'esperibilità dell'azione ex art. 2901 c.c., costituito dall'esistenza del credito asseritamente pregiudicato dall'atto, deve essere interpretato, come detto, in senso lato, quale “ragione di credito”, da intendersi anche come credito di natura eventuale, in veste, in particolare, di credito “litigioso” (cfr. ancora art. 2901 cit., e Cass. civ. S.U. n. 9440/2004, che ha rimarcato, del resto, come la circostanza dell'esistenza di un procedimento avente ad oggetto l'accertamento ed il soddisfacimento della pretesa creditoria, oggetto di contestazione tra le parti, lungi dal porre in dubbio la bontà dell'iniziativa del creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c., rileva semmai nel senso di dimostrarne il primo dei presupposti per il relativo esercizio). 
Né appare dubitabile, nella fattispecie, che il ### abbia offerto sufficiente riscontro della propria ragione di credito, producendo, a tal riguardo, le scritture ### sottoscritte dal ### con le quali quest'ultimo si è reiteratamente riconosciuto debitore nei suoi confronti per un importo originariamente pari a € 179.362,14, credito che ha tratto origine da pregresse appropriazioni operate dal convenuto su somme riscosse presso gli assicurati a titolo di premi assicurativi e che il medesimo avrebbe dovuto riversare al ### (cfr. doc. 2, concernente missiva redatta dal ### e diretta al nuovo amministratore della B&P s.r.l. con cui il primo dava atto delle sue omesse rimesse per l'importo suindicato e dell'impegno assunto con il ### di provvedere al pagamento in suo favore del dovuto, a fronte della disponibilità manifestata da quest'ultimo di “soprassedere” ad azioni nei suoi confronti e verso la B&P s.r.l. per le mancate rimesse dei premi assicurativi; doc. 3, recante proposta del 13.12.2013 del ### al ### di restituzione del dovuto mediante pagamenti rateizzati, oltre che con il trasferimento di quote societarie, proposta cui ha fatto seguito l'accordo sottoscritto da entrambe le parti del 31.01.2014, sub doc. 4. Si vedano, inoltre, anche doc. 5 e 6 fasc. attoreo, dai quali risulta la richiesta di “riformulazione del debito” del 21.10.2015 diretta dal ### al ### per ulteriori dilazioni nel pagamento ancora dovuto di € 75.000,00 e successiva accettazione del ### nonché doc. 7, relativo all'assegno indicato dall'attore in sede introduttiva, per l'importo ancora dovutogli di € 59.550,00, rilasciatogli in assenza di luogo e data di emissione). 
Al cospetto di tali risultanze documentali, il ### si è limitato, per contro, a dedurre, del tutto genericamente, di non essere in realtà tenuto a versare alcunché al ### sostenendo al riguardo di avere integralmente pagato quanto dovuto e di essere, invece, lui creditore dell'attore ovvero di “riservarsi”, alternativamente, in altra sede di far accertare la “liceità” delle citate scritture (senza, peraltro, addurre alcunché di specifico in questa sede avverso le stesse, il cui contenuto, al pari della provenienza dal ### non è stata oggetto di alcuna contestazione nel corso del giudizio). 
Ebbene, prescindendo da tale ultima generica allegazione, ed avendo riguardo al pagamento che (sembra intendersi) sarebbe avvenuto da parte del ### di tutto quanto dovuto al ### si osserva come nessun riscontro sia stato offerto al riguardo da parte del convenuto, che pure a ciò era onerato (e ciò al fine di dimostrare, in buona sostanza, che la pretesa creditoria dell'attore fosse da intendersi come assolutamente pretestuosa e dunque del tutto inverosimile anche ai fini dell'art. 2901 c.c.). 
Parimenti nessun elemento è stato specificamente allegato - tantomeno provato - da parte del ### in questa sede ###suo eventuale controcredito maturato nei confronti del ### I soli elementi introdotti dal ### in relazione alla pretesa creditoria del ### concernono, del resto, taluni bilanci societari della B&P s.r.l. e l'atto di opposizione da lui proposto avverso il d.i. ottenuto dal ### ed oggetto del succitato procedimento 7469/2017 r.g., in uno alla comparsa di costituzione depositata da una terza chiamata in causa in quella sede, documenti che tuttavia nulla provano, in quanto tali, ai presenti fini. 
Ed infatti, quanto ai bilanci societari, è evidente come la mancata indicazione in bilancio di un credito ancora eventuale in capo alla B&P s.r.l. verso il ### correlato alla mera eventualità futura che il ### potesse rivalersi nei confronti della società per il mancato versamento di premi a lui spettanti, con conseguente possibile insorgenza di una pretesa risarcitoria della B&P s.r.l. verso il ### quale ex amministratore, per essersi appropriato di quelle somme ed avere originato una possibile responsabilità della società verso il ### non vale a confutare le risultanze delle suindicate scritture sottoscritte dal ### nel quale il medesimo si è reiteratamente riconosciuto debitore dell'odierno attore per la restituzione dei predetti importi (cfr. ancora doc. 2 ss. fasc. attoreo). Tali evidenze documentali, inoltre, rendono del tutto inconferente anche l'assunto sostenuto dall'odierno convenuto di non avere preso parte all'assemblea dei soci B&P s.r.l. del 18.02.2014, nella quale, per quanto rileva ai presenti fini, la nuova amministratrice della società dava atto di aver ricevuto una missiva del ### con cui quest'ultimo si riconosceva responsabile per le suddette mancate rimesse monetarie e di essersi impegnato con il ### alla relativa restituzione (cfr. doc. 18 fasc. attore; una missiva del tenore di quello indicato in tale verbale coincide, del resto, con la produzione sub doc. 2 cit. in allegato all'atto di citazione). Da tanto consegue, inoltre, l'irrilevanza ai presenti fini della disamina dell'eccezione di nullità sollevata da parte attrice avverso le prove testimoniali assunte in corso di causa su richiesta del ### intese a dimostrarne la mancata partecipazione a tale assemblea del 18.02.2014, partecipazione peraltro confermata dai testi richiesti dallo stesso convenuto ed escussi all'udienza del 7.06.2018 (cfr. verbale udienza in atti, dichiarazioni testi ### e ###. 
Per quanto concerne, poi, le copie dell'atto introduttivo del giudizio n. 7469/2017 r.g. e la comparsa depositata dalla terza chiamata in quel procedimento, è assorbente rilevare come si tratti di atti difensivi di parte predisposti dallo stesso ### e da altro soggetto convenuto in quel giudizio, quest'ultimo evidentemente interessato anch'esso al relativo esito, considerata la domanda di manleva che risulta essere stata proposta nei suoi confronti da parte del ### (cfr. atto di opposizione, fasc. ###, il che conduce a far escludere, ragionevolmente, di potersi utilizzare tali atti alla stregua di scritti “dimostrativi” dell'inesistenza di un credito del ### o di un asserito controcredito maturato nei confronti del predetto dall'odierno convenuto. 
Infine, con riferimento alla sentenza prodotta in atti dal ### può osservarsi, anche qui in via assorbente (anche rispetto alle eccezioni di inammissibilità della relativa produzione e di inutilizzabilità dell'atto, sollevate da parte attrice e da intendersi reiterate tal quali anche a seguito di rimessione della causa sul ruolo da parte del G.O.T., stante il tenore della comparsa conclusionale depositata dal ### in data ###), come la stessa non abbia escluso l'esistenza di un credito del ### - secondo quanto pretenderebbe il convenuto - avendo, piuttosto, ritenuto di dover operare la compensazione di tale credito con il preteso controcredito vantato dal ### Peraltro, da tale statuizione (come detto oggetto di impugnazione) non possono farsi discendere le conclusioni che i convenuti vorrebbero ritrarne ai fini del presente giudizio, nel senso di un'infondatezza della domanda revocatoria azionata da parte del ### non valendo le stesse a superare, in ragione di quanto sopra già evidenziato, gli elementi dimostrativi offerti dall'attore in questa sede circa l'esistenza della propria ragione creditoria, la cui elisione con il controcredito opposto in compensazione da parte del ### risulta ancora del tutto incerta per l'impugnazione proposta da parte del ### avverso la predetta sentenza. 
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, deve quindi senz'altro riconoscersi l'esistenza in capo all'attore, anzitutto, di una ragione di credito idonea a fondarne la domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 Tale ragione creditoria risulta, inoltre, di formazione temporalmente anteriore rispetto alla data del contratto di compravendita oggetto di causa (5.06.2014), secondo quanto si evince dalle date riportate in calce alle succitate scritture in cui il ### si è riconosciuto, reiteratamente, debitore del ### (cfr. ancora doc. 2, 3, 4, 5, 6, relative a missive datate anche dicembre 2013, in relazione a fatti di indebita appropriazione di somme oltretutto di data pacificamente anteriore). 
Né la circostanza che il credito in parola sia ancora sub iudice può rilevare sul piano dell'accertamento della sua anteriorità rispetto all'atto impugnato, per la quale è sufficiente, come noto, che la posizione debitoria in capo al convenuto sia sorta in data antecedente al compimento del negozio dispositivo, indipendentemente dal fatto che il debito risulti anche certo (o già sia stato accertato) a tale data e determinato nel suo ammontare ovvero che sia scaduto ed esigibile al momento della stipulazione dell'atto stesso (cfr. Cass. civ.  19207/2018; Cass. civ. n. 11121/2020). 
La conclusione della compravendita in data successiva all'insorgenza del credito conduce, dunque, ad avere riguardo alla disciplina dettata dall'art. 2901 c.c. in tema di presupposti oggettivo e soggettivo per la revocabilità dell'atto dispositivo, nella parte in cui la stessa prevede, in particolare, che l'eventus damni sia accompagnato dalla sola consapevolezza da parte del debitore del carattere lesivo dell'atto posto in essere per le ragioni dei creditori, consapevolezza di cui deve essere altresì partecipe anche il terzo acquirente ove si tratti, come nella specie, di atto compiuto a titolo oneroso, mentre non è necessario che vi sia stata anche una dolosa preordinazione dell'atto da parte dell'obbligato e del terzo in danno del creditore. 
Ciò posto, giova quindi rammentare, in punto di diritto, come il requisito oggettivo dell'eventus damni sia integrato non soltanto nel caso in cui il negozio dispositivo abbia totalmente compromesso la consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente che si sia prodotta una variazione quantitativa od anche solo qualitativa del patrimonio, cui sia correlata una maggiore difficoltà od incertezza nel soddisfacimento del credito (cfr.  civ. n. 19207/2018, in fattispecie in cui è stata ritenuta irrilevante anche l'offerta avanzata dal debitore di provvedere a pagamenti rateali in favore del creditore). Come è stato evidenziato, quindi, anche di recente, “il danno o il pericolo di danno può pertanto concernere anche solo la qualità dei beni che formano oggetto della medesima: qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore ### con beni distraibili ### o non altrettanto facilmente aggredibili dai creditori” ( di recente, tra le altre, Cass. civ. n. 7423/2021, la quale ha pure evidenziato che se l'eventus damni va accertato al momento del compimento dell'atto, per contro non rileva che l'immobile oggetto dell'atto dispositivo revocando sia stato acquisito dal debitore successivamente al sorgere del credito per il quale si agisce in revocatoria; si v. ancora, sempre di recente, Cass. civ. n. 18193/2021). 
Quel che rileva, inoltre, ai fini dell'art. 2901 c.c., è che l'atto dispositivo abbia inciso sulla garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, per avere reso quantomeno più incerta la futura esazione del suo credito. Invero, l'art. 2901 c.c., laddove richiede il “pregiudizio” delle ragioni creditorie, deve essere inteso, in coerenza con la ratio dell'istituto, anche soltanto nei termini di un interesse del creditore a mantenere uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva, sicché per l'esistenza dell'eventus damni non occorre che sia ravvisabile un vero e proprio danno, essendo sufficiente la dimostrazione da parte del creditore della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile ed eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (peraltro diversa, in quanto tale, dallo stato di insolvenza dello stesso; cfr. nella giurisprudenza di legittimità, già Cass. civ. n. 5105/2006). 
Così, con specifico riferimento all'alienazione di un bene gravato da garanzie ipotecarie in favore di terzi, si è evidenziato come vada valutato, in relazione al singolo caso, se vi fosse sul bene una possibilità di soddisfazione del creditore chirografario (quello che ha poi agito in revocatoria) alla luce della garanzia reale comunque già prevista sul bene in favore di altro creditore. Tuttavia, detto accertamento, da effettuare caso per caso, deve consistere non già in uno giudizio ridotto al solo momento del compimento dell'atto, bensì in una valutazione anche prognostica e proiettata verso il futuro, ben potendo accadere che sia comunque ravvisabile un eventus damni anche a fronte un'ipoteca sul bene alienato di entità tale da assorbirne interamente il valore, ove per esempio possa comunque prospettarsi, in tal caso, che nel futuro la stessa avrebbe potuto ridursi o venire meno, non impedendo quindi il soddisfacimento delle ragioni del creditore chirografario sul bene ipotecato ( Cass. civ. n. 11121/2020). 
Per converso, a fronte di un atto che importi una modificazione quantitativa o qualitativa del patrimonio dell'obbligato e comprometta potenzialmente, sia pure in concreto, le possibilità di soddisfazione del creditore, grava sul debitore, interessato ad opporsi alla revocabilità dell'atto, l'onere di provare l'idoneità del suo patrimonio residuo a soddisfare ampiamente le ragioni creditorie (cfr. ancora, tra le altre, Cass. civ. n. 19207/2018 cit., nonché Cass. civ. n. 19541/2019 e già Cass. civ. n. 1902/2015, e da ultimo Cass. civ.  18193/2021). 
Per quanto riguarda, invece, il requisito soggettivo rilevante nel presente caso (c.d. scientia damni), lo stesso è ravvisabile, come noto, nella semplice conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente a titolo oneroso del pregiudizio che l'atto impugnato è destinato ad arrecare alle ragioni creditorie (non già, invece, di uno stato di insolvenza, come detto comunque diverso dall'eventus damni di cui all'art. 2901 c.c.: da ultimo, Cass. civ.  7423/2021). Tale stato soggettivo può essere provato anche a mezzo di presunzioni (in considerazione della sua natura), in tal senso essendo assimilabile alla “previsione del danno” anche un'agevole conoscibilità del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo. 
Ed invero, “La prova sulla scientia damni ... riguarda un fatto di per sé impalpabile, attinente a quanto avvenuto in interiore homine in ordine alla determinazione soggettiva a effettuare una disposizione patrimoniale in pregiudizio delle ragioni del creditore, normalmente non acquisibile in termini di prova certa. La prova presuntiva, al riguardo, rappresenta il più comune mezzo a disposizione perché in null'altro consiste se non in un ragionamento logico-deduttivo che, sulla base di fatti noti, consente di risalire a fatti ignoti ...”, con l'ulteriore precisazione che “se è vero che la prova presuntiva non può essere svilita ad una mera massima di esperienza, è altresì vero che essa può essere cercata anche d'ufficio, una volta che la parte abbia dedotto e provato i fatti noti che ne possono costituire il fondamento. Pertanto, quando i fatti noti siano ritualmente entrati nel materiale utilizzabile ai fini della decisione, il giudice deve comunque procedere a quel ragionamento: vuoi per trarne la prova dei fatti allegati da una parte; vuoi per concludere che i fatti noti di cui dispone sono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non consentono di risalire al fatto ignorato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17058 del 11/07/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019). 
Anche in questo caso, incombe sulla parte a cui sfavore gravano le presunzioni iuris tantum dare la prova contraria ed idonea a vincerle ...” (cfr. di recente, Cass. civ. n. 4175/2020, che in coerenza con la costante giurisprudenza di legittimità, ha valorizzato quali indici presuntivi, per esempio, gli stretti legami parentali od affettivi tra le parti, così come anche il contesto nel quale l'atto si sia inserito e l'esistenza o meno di un'apprezzabile e concreta finalità rinvenibile alla base del suo compimento). 
Non è necessaria, per contro, da parte del debitore e soprattutto da parte del terzo, anche la consapevolezza (o lo specifico e precipuo intento) di arrecare pregiudizio a un determinato e specifico creditore (cfr. già Cass. civ. n. 7262/2000; Cass. civ. n. 14489/2004; Cass. civ. n. 20813/2004, e di recente, anche Cass. civ. n. 9192/2021, Cass. civ. n. 7423/2021). 
Può ulteriormente aggiungersi, infine, come in caso di vendita dell'unico bene immobile da parte del debitore la giurisprudenza abbia anche rimarcato la possibilità di considerare “in re ipsa” la consapevolezza del debitore e del terzo del pregiudizio (cfr. per tutte già n. 7507/2007). 
Ciò detto e tornando, quindi, alla fattispecie che occupa, deve osservarsi come risulti anzitutto sufficientemente dimostrato, nel presente caso, il requisito oggettivo dell'eventus damni prodotto dal contratto di compravendita concluso tra il ### e la ### in data ### (per il quale si v. in particolare doc. 9 fasc. attoreo). 
Non può infatti non rilevarsi come detto negozio abbia, anzitutto, sostituito a beni immobili, agevolmente aggredibili da parte del creditore, somme di denaro, di per sé meno idonee ad offrire una garanzia patrimoniale alle ragioni dello stesso, in quanto più facilmente occultabili e comunque disperdibili da parte dell'obbligato. 
La circostanza, poi, che detti beni siano stati alienati ad un prezzo non effettivamente parametrato ai valori di mercato (non venendo dunque gli immobili neppure realmente “sostituiti” sotto un profilo quantitativo da somme di denaro di “eguale valore”), è sufficientemente dimostrata, a parere del decidente, nella fattispecie, dalle plurime circostanze ritraibili dagli atti, dai quali emerge, in primo luogo, come su tali beni fosse stata già iscritta un'ipoteca per valori di molto superiori al prezzo praticato in sede di compravendita (€ 300.000,00, poi ascesi ad € 350.000,00 in favore del nuovo istituto erogante il finanziamento alla ### a fronte del ben più esiguo corrispettivo indicato nell'atto di compravendita di € 180.000,00, in parte peraltro “già ricevuti” prima della vendita, ancora doc. 9, nonché doc. 16 fasc. attoreo). 
Invero, se certamente deve convenirsi sul fatto che l'entità del credito iscritto non corrisponda, in genere, all'ammontare effettivo del credito garantito (venendo l'ipoteca, di norma, iscritta per somme volutamente maggiori, rispetto a quelle che, nella specie, potrebbero complessivamente prospettarsi a carico della ### per la restituzione all'istituto finanziatore del capitale erogatole e dei relativi interessi e spese), tuttavia, ciò non toglie, così come è stato evidenziato da parte attrice, che un consistente valore dell'iscrizione ipotecaria concordata tra istituto mutuante e debitore valga, comunque, a denotare un apprezzabile valore del bene sul quale la garanzia è iscritta, diversamente risultando sostanzialmente inutile (ove il bene non fosse tendenzialmente capiente) una pretesa del primo ad avere concessa soltanto tale garanzia per somme da esso comunque stimate come necessarie a tutelarlo per il rientro del finanziamento erogato e venendo, piuttosto, richieste dallo stesso garanzie ulteriori, quali fideiussioni od ulteriori ipoteche su altri beni del mutuatario o di terzi. 
Dall'ulteriore documentazione in atti emerge, poi, come la stessa ### abbia stimato, invero, il valore del bene in misura superiore, avendo essa posto in vendita l'appartamento (secondo quanto da essa allegato), a meno di tre anni dal suo acquisto, per un prezzo ben superiore a quello di cui alla compravendita da essa stipulata con il ### (e cioè per € 250.000,00 circa, cfr. doc. 2, 3 fasc. convenuta). 
Se ne trae pertanto che l'atto di alienazione degli immobili, comunque lesivo delle ragioni del ### per la modificazione qualitativa del patrimonio del ### abbia plausibilmente determinato anche una variazione quantitativa del medesimo, in danno di parte attrice. 
Né risulta conferente, nella specie, quanto dedotto dai convenuti in ordine all'esistenza sull'immobile compravenduto di una pregressa garanzia ipotecaria comunque già iscritta in favore di un precedente istituto mutuante, la quale dunque, secondo la prospettazione del ### e della ### dovrebbe comunque far escludere l'esistenza di un pregiudizio arrecato alle ragioni dell'attore, che non avrebbe potuto soddisfarsi in ogni caso sul bene per la garanzia iscritta sullo stesso da parte di creditore ipotecario. Emerge, infatti, dagli atti che l'importo del credito residuo dell'istituto bancario assistito da ipoteca fosse, in realtà, a quella data, pari a € 125.146,34, importo inferiore a quello, invece, acquisito da parte del nuovo istituto erogante il finanziamento alla ### per la stipula dell'atto di compravendita con il ### e come tale senz'altro ricompreso nel valore degli immobili alienati ed idoneo a consentire un soddisfacimento almeno parziale sugli stessi anche del credito dell'odierno attore (di € 59.550,00; cfr. doc. 5 fasc. ### e doc. 9, 16 fasc. attoreo). 
Non può dunque sostenersi, in virtù di tanto, che la garanzia patrimoniale costituita dagli immobili oggetto dell'atto impugnato non avrebbe, potenzialmente, consentito anche al ### di soddisfarsi sugli stessi, in assenza della loro alienazione, al netto delle somme ancora da corrispondere all'originaria banca mutuante. 
Per quanto concerne, infine, l'asserita esistenza di “altri beni” ricompresi nel patrimonio del ### alla data della compravendita, ed individuati poi nel concreto dai convenuti nel solo diritto di comproprietà sull'immobile sito in ### pervenuto al ### per successione ab intestato dal proprio genitore, deve osservarsi come non sia stata, in realtà, offerta sufficiente dimostrazione di un acquisto dello stesso già avvenuto in capo al convenuto alla data della compravendita per cui si discute. 
Ed infatti, il ### ha sostenuto, al riguardo, che detto bene sarebbe sempre stato “nella sua disponibilità” sin dalla morte del padre (risalente al 2006), “godendone egli liberamente”, ma tale circostanza non è stata in alcun modo riscontrata da parte del medesimo, risultando, per contro, dagli atti soltanto che alla data della donazione la madre degli #### si trovasse già nella disponibilità del bene, poi alienato ad essa in piena proprietà con detto atto donativo (cfr. doc. 8 fasc. attoreo). 
Quanto, poi, alla denuncia di successione, è noto che la stessa non implica accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato, trattandosi di atto di natura meramente fiscale, che come tale non comporta dunque una ### manifestazione di volontà del chiamato di far propria l'eredità devolutagli. Per quanto concerne, invece, la denuncia di variazione catastale, se è vero che la stessa può integrare tacita accettazione dell'eredità, tuttavia, ciò non consegue incondizionatamente dalla prova dell'avvenuta voltura catastale, dovendo emergere, per contro, dal complessivo contegno tenuto dal chiamato, che la stessa si sia tradotta in una effettiva volontà manifestata da quest'ultimo per fatti concludenti di accettazione dell'eredità. Invero, come è stato anche di recente evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, “l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. 
Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; 10796/2009)”. Peraltro, “Cass. n. ### del 2018 ... chiarisce che la voltura catastale non integra incondizionatamente "gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spettro soggettivo". In questo senso essa si coordina piuttosto con il principio, già affermato da questa Corte, che l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (Cass. n. 8980/2017)” (cfr. in questi termini, da ultimo, Cass. civ. n. 11478/2021). 
Orbene, con riferimento al presente caso, nessun riscontro idoneo è stato offerto da parte del ### (tantomeno dalla ### circa l'avvenuta presentazione da parte sua della richiesta di voltura catastale, risultando dagli atti soltanto che la medesima sia avvenuta a seguito della denuncia di successione, ma non che detta voltura sia avvenuta per richiesta dell'odierno convenuto (cfr. doc. 2, 3 fasc. ###. 
Pertanto, quantomeno in difetto di idonei elementi dimostrativi offerti al riguardo dalla parte onerata, non può non attribuirsi rilevanza, di contro, al chiaro tenore dell'atto di donazione del 10.02.2016, nel quale emerge, per converso, come proprio detto atto (non dunque contegni tenuti in precedenza dal ### sia stato indicato quale comportamento implicante tacita accettazione dell'eredità da parte del predetto, per avere egli disposto con l'atto donativo della quota del 50% della proprietà dell'immobile in favore della madre, prevedendosi, quindi, per conseguenza, che a tale accettazione tacita dovesse darsi anche adeguata pubblicità nei registri immobiliari, onde garantire la continuità delle trascrizioni (cfr. ancora doc. 8 fasc. attoreo, recante la donazione della quota in comproprietà dell'immobile di ### del 10.02.2016, ove si legge: “art. 9 - (Trascrizione di accettazione tacita di eredità). 9.1. Il signor ### avendo compiuto un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità relitta del signor ### e risultando lo stesso da atto pubblico, dà incarico al ### rogante di eseguire la trascrizione dell'accettazione di eredità ...”). 
Tenuto conto di quanto precede e considerato, in particolare, che a fronte di tale ultimo elemento documentale, nessuna idonea e specifica prova è stata invece offerta da parte del ### onde far accertare una pregressa e già avvenuta accettazione tacita dell'eredità paterna, va escluso di potersi ritenere dimostrato che alla data di conclusione della compravendita con la ### il predetto già disponesse di altro bene (rectius, del 50% della proprietà dell'immobile sito in ### e già appartenuto al padre), comunque idoneo a far escludere che la compravendita medesima potesse comportare un pregiudizio della sua garanzia patrimoniale ex art. 2901 Considerato, poi, che ciò che rileva, ai fini della azione revocatoria, è la situazione patrimoniale del debitore esistente al momento del compimento dell'atto, risulta inconferente che una volta trascritta l'accettazione dell'eredità a seguito della donazione del 2016, la stessa abbia esplicato effetto retroattivo fin dalla data di apertura della successione (e ciò in virtù della mera fictio iuris prevista dall'art. 459 c.c.), dal momento che, contrariamente a quanto vorrebbero i convenuti, ciò non implica, evidentemente, che alla data del compimento dell'atto di compravendita (5.06.2014) il ### avesse già nel suo patrimonio anche la quota in comproprietà dell'immobile situato a ### e già appartenuto al proprio genitore. 
Sotto diverso profilo, deve altresì evidenziarsi che, anche ove fosse stata dimostrata una già avvenuta accettazione tacita dell'eredità paterna, comunque la comproprietà del predetto immobile non sarebbe valsa a far escludere l'integrazione del presupposto dell'eventus damni prospettato da parte attrice. 
Vale al riguardo osservare, infatti, che nessuna idonea dimostrazione è stata offerta da parte del convenuto circa la consistenza di detto ulteriore bene, idoneo a far escludere il predetto pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, e ciò, nonostante l'onere della prova gravi in proposito, come già rammentato, sullo stesso debitore convenuto in revocatoria, il quale intenda opporre all'eventus damni evidenziato dall'atto impugnato l'esistenza e consistenza di un residuo patrimonio comunque idoneo a garantire le ragioni dei suoi creditori. Per contro, anche in tal caso, emergono dagli atti elementi indicativi di una insufficienza di detto ulteriore cespite a far escludere tale pregiudizio, dal momento che lo stesso consisteva, come detto, in una quota di comproprietà di un immobile, quota di cui, sia pure ai fini fiscali, risulta essere stato, inoltre, dichiarato dai contraenti un valore del tutto esiguo (per soli € 26.000,00) in sede di donazione del 10.02.2016 (cfr. ancora doc. 8 fasc. attoreo). 
In difetto di alcun elemento di prova idoneo, che sarebbe stato onere del convenuto offrire in atti (non potendo, come noto, neppure supplire alle carenze probatorie delle parti l'espletamento di una C.T.U., nella specie peraltro non sollecitata bensì contrastata da parte degli stessi convenuti), deve quindi escludersi che il predetto ulteriore cespite (poi alienato, anch'esso, dal ### con il citato atto donativo alla madre) fosse, da sé, sufficiente a garantire contro un pregiudizio delle ragioni creditorie del ### Per quanto riguarda il requisito soggettivo della scientia damni, deve osservarsi, poi, quanto segue. 
Con riferimento al ### non sembra revocabile in dubbio la consapevolezza da parte del medesimo del pregiudizio potenzialmente derivante dall'atto per le ragioni dell'attore, stante oltretutto l'assenza di altri effettivi cespiti idonei a garantirne il credito (come detto rimasti indimostrati). 
Né può trascurarsi, in proposito, la prossimità temporale dell'atto di compravendita rispetto alla comunicazione con la quale il convenuto risulta essersi specificamente impegnato verso il ### a rimborsare le somme apprese (cfr. ancora doc. 2 ss. fasc.  attoreo), elemento anch'esso sintomatico della piena consapevolezza dell'obbligato di potere con la compravendita compromettere il credito da poco riconosciuto e regolamentato con i citati atti in favore dell'odierno attore. 
Quanto precede vale poi senz'altro a far superare quanto dedotto dal ### in questa sede ###avere avuto, a suo dire, alcuna consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del ### in virtù della (sua convinzione della) inesistenza di un credito del medesimo; tale assunto si scontra, infatti, chiaramente con il tenore delle citate missive nelle quali il ### si è reiteratamente riconosciuto debitore del ### impegnandosi ad onorare gli impegni assunti in favore di quest'ultimo e richiedendogli anche proroghe o modifiche per provvedere in tal senso. 
Per quanto concerne, infine, la consapevolezza del terzo acquirente (la ###, si evidenzia che, in esito all'istruttoria assunta, deve considerarsi complessivamente accertato che anche la stessa fosse ben al corrente del pregiudizio derivante dall'atto alle ragioni dei creditori del ### ed in particolare per quelle del ### Ed infatti, anzitutto è stato dimostrato (ed è persino incontestato da parte dei convenuti) che la ### prestasse anch'essa attività lavorativa nella B&###.r.l., occupandosi, proprio nel periodo tra il 2009 e il 2013, della gestione dei rapporti con la #### relativamente alle pratiche per le polizze r.c.a. (si v. in questo senso le dichiarazioni rese dai testi ### e ### verbale udienza 7.06.2018, e teste ### verbale udienza 16.11.2018). Né sono emersi specifici motivi per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni testimoniali, risultate, invece, coerenti tra loro, complessivamente non compiacenti e rese anche da soggetti di cui non risultano legami o interessi di mero fatto nel presente contenzioso. La circostanza che la ### fosse, essa stessa, coinvolta nell'attività svolta dalla B&###.r.l. (società che è risultata inoltre di modeste dimensioni, dal punto di vista del numero dei dipendenti, secondo quanto è dato evincere dalla visura camerale in atti, cfr. doc. 1 fasc. attoreo) e dei rapporti da quest'ultima intrattenuti per la gestione polizze con la ####, conduce a far ritenere assai verosimile persino che la convenuta fosse al corrente proprio delle problematiche insorte tra il ### e il ### e del credito riconosciuto dal primo in favore del secondo in conseguenza di esse. 
Sempre dall'istruttoria assunta è risultato, altresì, confermato il durevole e consolidato vincolo affettivo esistente tra la ### ed il ### sin da prima dell'atto di compravendita del 5.06.2014, avendo essi non solo già avuto una figlia nel gennaio 2011 (cfr. doc. 14 fasc. attoreo) ma essendo anche legati da molti anni da un rapporto di natura affettiva, tanto da avere la ### stabilito la propria residenza, insieme alla figlia, nello stesso immobile abitato dalla madre del ### prima dell'atto di compravendita dell'appartamento di via ### n. 48 a ### (la circostanza, oltre che risultante dal doc. 11 fasc. attoreo, è stata confermata anche dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste citata dalla stessa convenuta, ### in verbale udienza 16.11.2018, la quale, ricordando che la ### avesse proprio abitato nel predetto immobile, ha peraltro significativamente ricordato anche che “c'era la suocera” a vivere con lei, elemento anche quest'ultimo, che certamente concorre, anziché smentire, la circostanza dello stretto legame instauratosi, da tempo, tra gli odierni convenuti). 
Anche ove volesse ammettersi, invero, che per un periodo la ### ed il ### non abbiano coabitato, per essere stato, invece, il secondo sempre residente ###(cfr. doc. 10 fasc. attoreo, e ciò pur essendo state le parti già legate in precedenza da una relazione sentimentale, tanto da avere una figlia, nata dalla loro unione nel 2011) e pure prospettandosi, altresì, che il ### abbia avuto in un periodo prossimo alla compravendita (in tesi, “fino ai primi mesi dell'anno 2014”: cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. ### una relazione “affettiva” con altra donna (relazione non meglio specificata, peraltro, né dal convenuto, né dai testi citati dal medesimo: cfr. verbale udienza 16.11.2018, dichiarazioni ### e ###, ciò non toglie, comunque, a ben vedere, che le parti fossero pur sempre rimaste legate tra loro da intensi vincoli lato sensu familiari, vincoli che si sono del resto evoluti, di lì a poco, nell'unione matrimoniale contratta dai medesimi (cfr. certificato matrimonio del 19.06.2016, sub doc. 12 fasc. attoreo). 
Ebbene, tali vincoli affettivi, per come concretamente delineati dagli elementi acquisiti ( ancora, in particolare, dichiarazioni testi ###### cit.), in uno all'incontestato impiego lavorativo della ### presso lo stesso ufficio della B&###.r.l., di cui il ### era amministratore e con il quale dunque la prima collaborava, anche rispetto ai rapporti con l'### del ### costituiscono, a parere del decidente, elementi senz'altro indicativi di una consapevolezza in capo alla convenuta del carattere pregiudizievole per le ragioni creditorie attoree della compravendita da lei stipulata con il ### A ciò si aggiunga, inoltre, che come anche evidenziato da parte attrice, la compravendita del 5.06.2014, in un contesto quale quello sopra indicato, di intenso legame affettivo tra le parti (e pur in assenza, in tesi, di una vera e propria relazione sentimentale, interrottasi tra i due convenuti soltanto in un intervallo di tempo prossimo alla vendita), si presenti, nello scopo concreto ad essa sotteso, quantomeno poco chiara, una volta accertato che in quell'appartamento il ### abbia comunque continuato ad abitare, fissando poi nello stesso la residenza della famiglia costituita con la ### e la figlia nata dalla loro unione (cfr. doc. 10, 14 fasc. attoreo). Invero, a fronte di simili elementi, fortemente sintomatici se non di una preordinazione dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del ### almeno di una consapevolezza comune alle parti di tale pregiudizio, sarebbe stato onere dei convenuti offrire specifiche circostanze in contrario, idonee a far superare quanto presumibile in virtù degli stessi, non risultando sufficiente, al riguardo, la sola allegazione di avere avuto il ### altra relazione “affettiva” nei “primi mesi del 2014” o di non essere la ### a conoscenza di uno “stato di insolvenza” del predetto. 
Conclusivamente, avuto riguardo ai rilievi che precedono, deve accogliersi la domanda proposta dal ### per la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti del contratto di compravendita del 5.06.2014 concluso tra il ### e la ### risultando integrati, nella fattispecie, tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, previsti dall'art. 2901 c.c. per la revocabilità dell'atto. 
Considerata la fondatezza della domanda proposta dall'attore, devono, invece, respingersi, per difetto dei relativi presupposti, le domande proposte da parte della ### in via riconvenzionale per il risarcimento del danno patito in conseguenza della trascrizione della domanda giudiziale, così come quella da essa avanzata sulla scorta dell'art. 96 c.p.c. 
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna del ### e della ### in solido tra loro (ricorrendone un comune interesse, cfr. art.  97 c.p.c.), al rimborso di tali spese in favore del ### spese che devono liquidarsi avuto riguardo al valore del credito a tutela del quale l'azione è stata esperita (compreso nello scaglione tra 52.000,01 e € 260.000,00) e in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., pervenendosi così all'importo complessivo di € 13.430,00 a titolo di compensi. Non si giustificano, invece, ulteriori importi pretesi da parte attrice nella nota spese depositata, tenuto conto della somma già riconosciuta nell'ambito del predetto scaglione e considerato il concreto valore della causa (per un residuo credito vantato di € 59.550,00; cfr. art. 5 co. 1 D.M. n. 55/2014), oltre all'impossibilità di ravvisare, nella specie, i presupposti per un incremento ex art. 4 co. 2 D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per la difesa nei confronti di più convenuti, avuto riguardo all'attività difensiva sostanzialmente unitaria resasi necessaria nei confronti degli stessi, litisconsorti necessari, a fronte dell'unica pretesa vantata nei loro riguardi da parte attrice per la declaratoria di inefficacia dell'atto da essi concluso. 
Alla somma dovuta a titolo di compensi si aggiungono, invece, l'importo di € 1.024,03 per esborsi come richiesto nella citata nota spese dell'attore, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 3838/2017 r.g.a.c. e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore richiesta, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: ### inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di ### il contratto di compravendita concluso tra ### e ### in data ###, a rogito del notaio ### rep. n. 65852, racc. n. 20488, avente ad oggetto gli immobili siti a #### n. 32 (già n. 24), costituiti da abitazione posta ai piani terzo e quarto della scala F, identificata con l'interno n. 8 e distinta in catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 67, part. 1400, sub 176, da locale cantina posto al piano primo seminterrato della scala G, identificato con il n. 2 e distinto in catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 67, part. 1400, sub 295, nonché da posto auto posto al piano terra, identificato con il n. 28 e riportato catastalmente al foglio 67, part. 1400, sub 87 del medesimo Comune; I ### e ### in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali in favore di ### che liquida in € 13.430,00 per compensi ed € 1.024,03 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. 
Così deciso in ### in data ###.  

IL GIUDICE
dott.ssa ###


causa n. 3838/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Nardi Federica

M
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Tribunale di Livorno, Sentenza n. 960/2025 del 16-12-2025

... l'evento dannoso"; Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha, dunque, carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n.26013). È necessario inoltre chiarire che chi agisce in forza dell'art. 2051 c.c. per chiedere il risarcimento del danno cagionato da una cosa in custodia non deve provare di aver tenuto un comportamento diligente e prudente, spettandogli unicamente la prova del danno e del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno occorsogli. Orbene, acclarato che gli (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2511/2024 promossa da: ### S.R.L. (C.F./P.IVA: ###), con sede ###### via ### notti n. 1, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, #### (C.F.: ###), nato a ### il 25 settembre 1967 e residente ###(di seguito, l' ‘###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ### via ### rio n. 7, attrice opponente/convenuta in riconvenzionale contro ### posto in ### n° 25, ### in persona dell'amministratore ### snc, corrente in ### viale ### n° 9, P.I.  ### a sua volta in persona del legale rappresentante ### rappresentato e difeso dall'avv. ### del foro di ### in virtù di delibera assembleare del 28/10/2024, ed elettivamente domiciliat ###### via ### ducci n° 23 Convenuto opposto/attore in via riconvenzionale nonché nei confronti di ### nato a ### (### il ### ed ivi residente ###(C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio sito in #### n. 43 è elettivamente domiciliato ### nato a ### il ### e residente a ### della ####, viale ### n.4, (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio sito in #### n. 69 è elettivamente domiciliato ### nata a ### il ### ed ivi residente ###(C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio sito in ### n. 41 è elettivamente domiciliata; ### nato a Napoli il ### e residente ###(C.F. ###), rappresentato e difeso dagli ### e ### presso il cui studio sito in #### n. 19 è elettivamente domiciliato intervenuti #### - impugnazione di delibera assembleare - infiltrazioni provenienti da lastrico - risarcimento danno La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 20 novembre 2025. 
Per parte attrice ### S.R.L. (foglio di PC del 16.9.2025): “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via preliminare 1.Dichiarare cessata, a spese di lite compensate, la materia del contendere in ordine alle domande riconvenzionali promosse dal ### il ### in ####, ### n. 23 (C.F.  ###) e, in parte qua, dalle parti intervenute attesa la loro definizione nell'ambito del subprocedimento cautelare N.R.G. 2511-1/2024 giusto verbale di conciliazione giudiziale cron.  635/2022 del 19 ottobre 2022.  2.Accertare e dichiarare l'inammissibilità degli interventi promossi dai ###ri ##### e ### per tutte le assorbenti ragioni in fatto e diritto di cui alla spiegata impugnazione e successivi scritti difensivi.  3.In ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità degli interventi promossi dai ###ri #### e ### per tutte le assorbenti ragioni in fatto e diritto esposte all'udienza del 19 giugno 2025. 
Nel merito 4.Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle delibere assunte sub punti 2), 3), 4) e 5) dal ### il ### in ####, ### n. 23 (C.F. ###), all'assemblea del 18 marzo 2024 per tutte le assorbenti ragioni in fatto e diritto di cui alla spiegata impugnazione.  5.Condannare il ### il ### in ####, ### n. 23 (C.F.  ###) alla restituzione pro quota, in ragione della caratura millesimale in capo alla ### S.r.l., di ogni maggior esborso a quest'ultima derivante dall'esecuzione dei lavori come affidati con la deliberata impugnata ed allo stato in corso di esecuzione rispetto al computo di cui alla CTU resa dall'#### all'esito dell'#### N.R.G. 110/2019, da determinarsi mediante nuova C.T.U., nonché al risarcimento del danno patrimoniale conseguente al deprezzamento del cespite di proprietà dell'esponente società in ragione della deturpazione del decoro architettonico dello stabile in discorso come determinata dai predetti lavori nella misura che sarà liquidata mediante C.T.U. o, in subordine, da ### in via equitativa. 6.In ogni caso, rigettare le domande risarcitorie spiegate dalle parti intervenute in quanto infondate e sfornite di idonea prova. 
Con vittoria di spese di lite, oltre accessori come per legge. 
In via istruttoria Si reiterano le istanze istruttorie come articolate in atti ed all'udienza del 19 giugno 2025, da intendersi qui integralmente trascritte”. 
Per parte convenuta ### (foglio di pc de 5.9.2025).: “ voglia il Giudice adito: in via istruttoria: ammettere tutte le prove richieste e non ammesse; nel merito: - respingere tutte le domande di controparte perchè infondate in fatto ed in diritto. 
Con vittoria di spese ed onorari; nonché condanna di controparte al pagamento di € 5.000,00 per responsabilità processuale aggravata, per aver rifiutato la proposta del Giudice formulata ex art.  185 bis cpc” Per parte intervenuta ### (foglio di pc del 16.9.2025) “ Voglia il Giudice adito: - in via preliminare di rito, dichiarare ammissibile l'intervento in giudizio dei condomini istanti, tra cui la ### sia per quanto concerne la domanda principale sia per quanto con-cerne la domanda riconvenzionale formulate nel proprio atto introduttivo; - in via istruttoria, ammettere tutte le prove richieste dalle parti intervenute in atti e, allo stato, non ammesse; - nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal terzo intervenuto, condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni patiti all'appartamento di proprietà della signora ### quantificati in € 40.529,70 oltre iva (come da computo metrico doc.  10 all.to alla comparsa di intervento volontario del 23.12.2024) o in quella somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria; Con vittoria di spese ed onorari”. 
Per parte intervenuta ### (foglio di pc del 16.9.2025) “Voglia il Giudice adito: - in via preliminare di rito, dichiarare ammissibile l'intervento in giudizio dei condomini istanti, tra cui il sig. ### sia per quanto concerne la domanda principale sia per quanto concerne la domanda riconvezionale formulate nel proprio atto introduttivo; - in via istruttoria, ammettere tutte le prove richieste in atti e non ammesse; - nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal terzo intervenuto, condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appartamento di proprietà del sig. ### quantificati in € 39.692,00, oltre IVA ( per quel che concerne le voci ripristino dei danni interni, sostituzione serramenti e costi professionali ), oltre € 27.115,00, a titolo di danno da mancato utilizzo dell'immobile, il tutto come da relazione tecnica del 26/03/2025, in atti (cfr. doc. n. 12 allegato alla memoria del 27/03/2025). Con vittoria di spese ed onorari”.
Per parte intervenuta ### (foglio di pc del 16.9.2025) “Voglia l'###mo Giudice adito: - in via preliminare di rito, dichiarare ammissibile l'intervento in giudizio dei condomini istanti, tra cui il sig. ### sia per quanto concerne la domanda principale sia per quanto concerne la domanda riconvenzionale formulate nel proprio atto introduttivo; - in via istruttoria, ammettere tutte le prove richieste in atti e non ammesse; - nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal terzo intervenuto, condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appartamento di proprietà del sig. ### quantificati in € 41.000/00 o nella somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria. 
Con vittoria di spese e competenze di causa”. 
Per parte intervenuta ### (foglio di pc del 16.9.2025) “Voglia l'ill.mo Giudice adito: in via preliminare di rito dichiarare ammissibile l'intervento in giudizio del condomino istante sia per quanto concerne la domanda principale sia per quanto concerne la do-manda riconvenzionale formulate nel proprio atto introduttivo; in via istruttoria si insite per l'ammissione della CTU chiesta negli atti depositati; nel merito in accoglimento delle argomentazioni e delle domande tutte formulate nell'atto di intervento e nelle me-morie depositate, respingere e rigettare tutte le domande di parte attrice, con tutti gli effetti di legge, siccome infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'odierno istante terzo intervenuto, condannare la società ### al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appartamento di proprietà del si-gnor ### quantificati in € 20.000,00, come risulta dalla perizia redatta dall'arch. Bag-giani e depositata in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali”.  ### atto di citazione (iscritto a ruolo in data ###), ritualmente notificato, #### S.R.L. ha convenuto dinanzi all'intestato ### il ### sito in #### n. 23 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'###mo ### adito, contrarii rejectis: - In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle delibere assunte sub punti 2), 3), 4) e 5) dal ### il ### in ####, ### n. 23 (C.F.  ###), all'assemblea del 18 marzo 2024 per tutte le assorbenti ragioni in fatto e diritto di cui al presente atto. Con vittoria di spese e di onorari di causa, oltre accessori come per legge”. 
La società attrice, a tal fine, ha allegato in punto di fatto le seguenti circostanze: - di aver acquistato in data 30 giugno 2021 da ### S.r.l.u. l'appartamento sito al piano atti co dello stabile in ####, ### n. 24, e relativo terrazzo a livello ad uso esclusivo, facente parte del ### convenuto; - che l'immobile de quo era pervenuto alla ### (dante causa di ### in forza di datio in solutum del 3 marzo 2016 con la quale la C.A.T. - ### smo S.r.l. (precedente unica proprietaria dell'intero stabile e committente dei lavori di trasformazione del compendio immobiliare da originario complesso alberghiero - ### simo - in fabbricato residenziale con fondi commerciali) aveva estinto il proprio debito nei confronti di ### quale impresa subappaltatrice dei predetti lavori; - che all'esito dei predetti lavori di trasformazione dell'intero stabile ed una volta ceduta la quasi totalità delle unità immobiliare ricavate agli attuali proprietari, il ### nelle more costituitosi (tramite l'amministratore E.P.AMM. ### s.n.c.), aveva promosso ATP (R.G. 110/2019) in danno di CAT (precedente unica proprietaria dell'intero stabile) e di ### (quale impresa subappaltatrice dei predetti interventi), lamentando infiltrazioni ed altri vizi costruttivi; - che il CTU (####, nell'ambito di tale procedimento (R.G.  110/2019) accertava, inter alia, a) che il “il lastrico solare e le terrazze al piano terzo” presentavano “pendenze non idonee e possibilità di ingresso acqua per esecuzione non a regola d'arte della sigillatura tra i manufatti e della impermeabilizzazione”; b) la riconducibilità causale degli inconvenienti al sistema di smaltimento delle acque piovane sulle terrazze e sul lastrico solare, alle non corrette pendenze dei massetti delle terrazze e lastrico ed all'esecuzione non a regola d'arte delle finiture e delle opere di impermeabilizzazione sulle stesse; - che il CTU stimava il costo complessivo delle opere di ripristino (comprendente interventi sul sistema di smaltimento delle acque, interventi sulle facciate ed una serie di “interventi puntuali”) in € 207.879,11 oltre IVA e spese tecniche (come da computo metrico dallo stesso redatto); - che sarebbe seguita la citazione (### - R.G ###/2021) con cui il ### minio (tramite l'amministratore E.P.AMM. ### ed alcuni condòmini (segnatamente #### e ### proprietari delle unità immobiliari sottostanti il lastrico solare) convenivano in giudizio sia la CAT che #### per ottenere, alla luce dei rilevati vizi costruttivi e danni, la condanna in solido delle convenute al risarcimento dei danni in favore di E.P.AMM. ### s.n.c. in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra ### nella sua qualità di amministratrice del ### di ### n. 23 a ### (### nonché in favore dei singoli condòmini attori oltre alla dichiarazione di inefficacia nei loro confronti di due contratti stipulati dalla CAT con terzi (segnatamente con ### con riferimento ad un fondo commerciale posto nel ### ex ### e #### con riferimento ad un appartamento posto nel medesimo condominio); - che il predetto giudizio (così come altri giudizi relativi o connessi alle medesime problematiche infiltrative di cui all'espletato procedimento di ATP e radicati presso l'intestato ### sarebbe tuttora pendente e che, a definizione dell'intero contenzioso, le parti si sarebbero accordare per eseguire i lavori descritti dal CTU “nell'ambito di un più ampio progetto di risanamento dell'intero stabile potendo a tal fine beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 119 e 121 del D.l. n. 34/2020 e s.m.i.”; - che, in particolare, le parti avevano inizialmente convenuto che CAT e ### “avrebbero sostenuto i costi degli interventi non ricadenti nell'ambito della richiamata normativa mentre i condomini solo ed esclusivamente gli oneri finanziari, pari ad € 284.188,11, che la ### impresa individuata per l'esecuzione dell'intera commessa, avrebbe sostenuto per la liquidazione dei crediti d'imposta generati dall'iniziativa” e che, in ossequio agli impegni assunti, sarebbe stato approvato, de facto, un apposito bilancio straordinario per il versamento dell'importo complessivo di € 284.188,11 “autorizzando l'amministratore alla firma del contratto d'appalto solo all'atto dell'integrale raccolta della predetta somma”; - che, tuttavia, il ### pur avendo sottoscritto l'atto transattivo così come convenuto, avrebbe revocato le precedenti deliberazioni provvedendo ad approvare, giusta impugnata delibera del 18 marzo 2024, con il voto contrario di ### 1) (punto 2 della delibera) il progetto redatto dall'#### “contestualmente aggiudicando i lavori ivi indicati all'impresa ### per l'importo complessivo di € 658.492,41, oltre iva”; 2) (punto 3) la nomina ed i compensi dei professionisti come indicati nel predetto computo per complessivi € 76.338,75 nonché il “compenso amministratore pari al 3% oltre iva e oneri di legge sull'importo lavori”; 3) (punto 4) il ‘piano dei conti' dei predetti lavori per il complessivo importo (compensi professionali ed accessori di legge inclusi) di € 829.985,31 ed il relativo schema di ripartizione (doc. 13), autorizzando l'amministratore “a richiedere gli importi in un'unica rata con scadenza 10 aprile 2024” (per ### pari a ben € 154.700,50); 4) (punto 5) la sottoscrizione del contratto d'appalto con la ### affidandone la redazione al legale di fiducia del ### In punto di diritto, ### eccepiva l'invalidità delle delibere dell'### del 18 marzo 2024: A) per violazione dell'art. 1135 c.c. nonché degli artt. 1126 e 2051 c.c. per aver, tramite le deliberazioni impugnate, il ### esorbitando dalle attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 c.c., imposto ad ### proprietaria esclusiva del lastrico solare (e, per l'effetto, unica sua custode ex art. 2051 c.c.), la tipologia ed i costi degli interventi da eseguirsi su detta porzione immobiliare, sostituendosi all'esponente società anche per quel che riguarda la scelta dell'impresa appaltatrice e dei professionisti previsti dal D. Lgs. 81/2008: l' “illegittima ingerenza del ### dominio si è tradotta nell'imputazione in capo all'esponente società di una contribuzione finale per i lavori finiti relativi al predetto lastrico solare pari ad € 145.147,70 (cfr. doc. 13 cit.) e, dunque, di gran lunga superiore alla somma di € 51.497,16 (sia pure al netto di iva e spese tecniche) come risultante dal prospetto di spesa elaborato dallo stesso ### sulla scorta del computo metrico redatto dalla #### (cfr. doc. 6 cit.)”; B) per violazione dell'art. 1135 c.c. atteso che la soluzione tecnica individuata dall'### Paoletti per risolvere la problematica del deflusso delle acque piovane sul terrazzo a livello della ### (id est, inversione delle pendenze mediante l'innalzamento del piano di calpestio) comporterebbe “il ‘taglio' delle porte finestre di accesso dall'appartamento onde evitare l'ingresso dell'acqua piovana nonché l'installazione di nuove ed ulteriori griglie di raccolta lungo tutto il perimetro, lato interno, della predetta copertura” con conseguente indebita lesione del diritto di proprietà della società attrice e conseguente nullità della delibera impugnata perché esorbitante dalle attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 c.c.;
C) per violazione dell'art. 1120 comma 4 c.c. atteso che l'esecuzione dei lavori determinerebbe “una sostanziale modifica delle linee architettoniche del fabbricato in ragione dell'installazione in facciata di ‘cassonetti verticali e sporti orizzontali di rivestimento realizzati in lastre cementizie per esterni', delle dimensioni (i più grandi) L cm 72 x P cm 12 x H cm 36, a copertura dell'intero sviluppo dei nuovi pluviali” con conseguente violazione del decoro architettonico del palazzo; D) per violazione del vincolo paesaggistico gravante sull'intera zona ove il complesso immobiliare insiste non avendo adottato la delibera previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica rispetto al progetto impugnato; E) per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1136 e 66, comma 3 disp att.  c.c. nella parte in cui la delibera impugnata ha autorizzato l'amministratore “ad utilizzare il conto corrente straordinario per la gestione degli importi e detrarre quanto già pagato dai condomini per il precedente appalto” perché tale tematica integrerebbe argomento non ricompreso nell'avviso di convocazione dell'assemblea; F) per violazione dell'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. per non aver l'assemblea costituito nuovo fondo speciale “di importo pari all'ammontare dei lavori” come prescritto dalla predetta disposizione e per non aver “adeguato l'importo di quello precedente, ove mai configurabile come tale e comunque pari ad € 284.188,11 (cfr. doc. 09 cit.), all'importo finale dell'appalto, ovvero € 829.985,31 (cfr. doc. 13 cit.), così come di recente statuito da Cass., ord. n. 9388/2023”. 
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, si è costituito il ### in persona dell'amministratore ### s.n.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### il ### a) respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto; b) ed in accoglimento della domanda riconvenzionale n° 1, condannare ### srl: - a consentire immediatamente l'accesso al lastrico solare di sua proprietà, alla ditta appaltatrice ### perchè le sia consentito di effettuare i lavori secondo il contratto di appalto già stipulato; - al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nel consentire alla ditta appaltatrice l'accesso al lastrico solare. ### chiede che il Giudice, in accoglimento della domanda riconvenzionale n° 2, voglia condannare ### srl: - all'obbligo di facere consistente nella esecuzione a sua cura e spese dei lavori di risanamento del lastrico, meglio descritti nel contratto di appalto, nel capitolato e nel progetto attuativo allegati al contratto di appalto e prodotti in giudizio; - al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell'opera”. 
A tal fine il condominio Convenuto ha allegato ed eccepito in punto di fatto quanto segue: - che in data 30 giugno 2021 ### s.r.l. aveva venduto l'appartamento posto al 4° piano del complesso condominiale, con annesso lastrico solare al terzo ed al quarto piano dell'edificio (lastrico con funzione di copertura rispetto agli appartamenti sottostanti) ad ### - che nonostante l'espletato ATP e nonostante il trascorrere degli anni né ### né ### avrebbero provveduto ad effettuare l'impermeabilizzazione del lastrico solare, rimediando agli originari vizi costruttivi nonché ad effettuare le necessarie manutenzioni al lastrico solare per impedire l'aggravamento del problema; - che la costante e rapida progressione dei fenomeni infiltrativi provenienti dal terrazzo del piano 4° avrebbe gravemente danneggiato sia gli appartamenti sottostanti il lastrico nonché le parti condominiali tanto da poter temere un imminente pericolo di crollo parziale dell'edificio come da perizie dell'arch. ### e dell'### Rum; - che vi sarebbe stata anche una progressione dei fenomeni infiltrativi provenienti anche dai terrazzi del terzo piano, chiaramente visibili dall'esterno in corrispondenza dei soffitti dei balconi del secondo piano; - che le infiltrazioni avrebbero intaccato anche alcune porzioni di facciata al terzo piano causando distacchi di elementi, alcuni dei quali in situazione di pericolosa instabilità; - che sarebbe stata compromessa la completa fruibilità di alcuni alloggi al terzo piano (appartamenti proprietà ### e ### sgomberati dai rispettivi proprietari; in particolare nell'appartamento ### la copiosità dell'acqua passante attraverso il solaio richiederebbe, in occasione di piogge anche di modesta entità, il posizionamento di contenitori di raccolta per evitare fenomeni di allagamento); - che, comunque il danno infiltrativo in essere avrebbe intaccato la salubrità degli ambienti con affioramento di muffe diffuse sulle superfici orizzontali e verticali degli appartamenti; - che il ### con assemblea del 18 marzo 2024 avrebbe deciso di effettuare lavori di straordinaria manutenzione al complesso condominiale (ivi compreso il rifacimento del lastrico di proprietà ### con espressa autorizzazione del ### a stipulare contratto di appalto con la ### (contratto stipulato successivamente in data 4 luglio 2024); - che non si tratterebbe più di riparazione ma di risanamento del lastrico solare atteso che la situazione nel tempo sarebbe drasticamente peggiorata per cui una mera riparazione (così come suggerita dal #### nel 2020) non risulterebbe più sufficiente ed idonea ad arginare i fenomeni di infiltrazione; - che il progetto predisposto terrebbe conto del fatto che si andrebbe ad intervenire su un organismo edilizio esistente e non di nuova fabbricazione; - che all'esito di contatti presi con l'### di ### (incontri in presenza presso i relativi ### nelle date del 12 dicembre 2023 e 19 marzo 2024) si sarebbe “convenuto che le opere di progetto” potessero rientrare nella casistica di “interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'### Paesaggistica”; - che i lavori di cui al contratto d'appalto in corso (29.10.2024 avvio prime attività di cantieramento; 18.11.2024 avvio attività di demolizione terrazzi piano terzo) starebbero interessando i primi 3 piani dello stabile “in attesa che la ditta appaltatrice possa entrare nell'immobile del 4° piano, di proprietà ### per provvedere al rifacimento del lastrico solare”; - che i lavori al lastrico solare presenterebbero carattere di urgenza “essendo a rischio di crollo alcuni appartamenti sottostanti ed alcune parti condominiali” e che l'#### palesando una condotta ostruzionistica, starebbe impedendo l'accesso alla ditta appaltatrice al lastrico solare, omettendo parte attrice stessa di effettuare gli interventi di rifacimento del lastrico. 
In punto di diritto, il ### convenuto ha eccepito: i) che la fonte del danno (ergo la parte interessata dal risanamento di cui all'appalto) non sarebbe solo il lastrico solare (di proprietà esclusiva ### ma “anche parti di proprietà condominiale, per quanto adiacenti al lastrico solare”; ii) che all'interno della parte privata sarebbero collocati elementi rientranti tra le parti comuni dell'edificio (lucernario illuminazione scala secondaria; elementi di raccolta acque piovane; ringhiere/elemento caratterizzante di facciata; ripristino delle esalazioni colonne di scarico) e su tali parti comuni non vi sarebbe dubbio sulla possibilità per l'### condominiale di deliberare; iii) che la fonte del danno non sarebbe dovuta solo a difetti originari di costruzione (segnatamente, erronea impermeabilizzazione in occasione della trasformazione da ### ad appartamenti) ma anche all'omessa manutenzione dal 2015 ad oggi; iv) che il nuovo progetto non modificherebbe le altezze del piano di calpestio della proprietà ### provvedendo, per contro, solo ad una modifica delle attuali erronee pendenze ed al convoglio delle acque perimetralmente al fabbricato; v) l'insussistenza di alcuna compromissione del decoro architettonico non andando le opere di progetto ad alterare né la percezione complessiva del fabbricato né il rapporto con il contesto in cui lo stesso si sviluppa e la percezione complessiva della ### a mare che caratterizzerebbe quel tratto di affaccio sul mare; vi) che il ### in ordine alla costituzione del fondo speciale, si sarebbe determinato per la costituzione di un fondo nella totalità delle somme necessarie ai lavori (con unica rata di scadenza) ed utilizzo di apposito conto (n. 12830) appositamente aperto per la raccolta dei versamenti e dei pagamenti relativi ai lavori straordinari.  ### convenuto ha poi spiegato domanda riconvenzionale sia in via principale che in via subordinata. 
Quanto alla domanda riconvenzionale “principale” ha chiesto (unitamente al rigetto della domanda attorea) la condanna di ### a consentire l'ingresso della ditta appaltatrice al lastrico solare per l'esecuzione dei lavori ed al pagamento di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c. 
A fondamento di tale domanda, ha allegato che: - i ponteggi sarebbero stati installati ed i lavori ai piani inferiori già iniziati; - che, in ragione dell'ostruzionismo di ### sarebbe stato definito in maniera congiunta tra il ### committente, il D.L. e l'impresa appaltatrice un programma di interventi che, in luogo di un unico cantieramento (con ottimizzazione dei tempi), ha previsto interventi per piccole aree (dapprima sui terrazzi del terzo piano) con evidente rilevante incidenza economica in relazione a) alla necessità di allestire più volte ed in più tempi gli apprestamenti previsti per garantire la sicurezza sul cantiere; b) al reperimento dei materiali da parte della ditta appaltatrice (soggetti a determinate tempistiche di consegna ed oscillazioni dei costi nel breve e medio termine); c) al numero ed alla durata delle richieste di occupazione del suolo pubblico; d) all'incertezza tem porale della programmazione delle attività; e) all'esposizione del ### all'eventuale azione risarcitoria della ditta appaltatrice; f) all'aggravamento dei danni all'immobile; g) al perdurare dell'inutilizzabilità delle varie unità immobiliari sottostanti il lastrico. 
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata “in ipotesi” (per il caso in cui il ### dovesse annullare la delibera impugnata), il ### ha chiesto la condanna di #### al facere consistente nell'esecuzione dei lavori di risanamento del lastrico descritti nel contratto di appalto, nel capitolato e nel relativo progetto attuativo ed alla corresponsione di una somma pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell'opera ex art. 614 bis c.p.c. 
Nella stessa comparsa di costituzione il ### convenuto ha, quindi, avanzato istanza ex art. 700 c.p.c. chiedendo, quale misura cautelare anticipatoria rispetto alla domanda riconvenzionale n° 1, la condanna di parte attrice (resistente in cautelare) a consentire immediatamente l'accesso al lastrico solare di sua proprietà, alla ditta appaltatrice ### affinché le sia consentito di effettuare i lavori secondo il contratto di appalto già stipulato nonché la condanna al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nel consentire alla ditta appaltatrice l'accesso al lastrico solare ex art.614 bis c.p.c. 
A sostegno della domanda cautelare de qua, il ### convenuto (ricorrente ex art.  700 c.p.c.) ha affermato la sussistenza dei requisiti del fumus (stante la validità della delibera impugnata e l'ingiustificato ostruzionismo del proprietario attore) e del periculum in mora (il gravissimo danno economico che subirebbe il ### in caso di mancata esecuzione dei lavori al lastrico; danno integrato dal pericolo di crollo dell'edificio e dall'azione di risarcimento danni cui si vedrebbe esposto nei confronti della ditta appaltatrice laddove non rispettasse le tempistiche del contratto di appalto). 
Quale misura cautelare anticipatoria rispetto alla domanda riconvenzionale n° 2, il ### minio ha chiesto la condanna di ### all'obbligo di facere consistente nella esecuzione a sua cura e spese dei lavori di risanamento del lastrico, meglio descritti nello stipulato contratto di appalto ed al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell'opera ex art. 614 bis c.p.c. 
A sostegno della domanda cautelare de qua, il ### convenuto (ricorrente ex art.  700 c.p.c.) ha affermato la sussistenza dei requisiti del fumus (stante l'allegazione difensiva di ### in sede di citazione secondo cui sarebbe parte attrice stessa e solo lei a poter intervenire per il rifacimento del lastrico solare) e del periculum in mora (pericolo di crollo dell'intero edificio). 
Con provvedimento del 23 dicembre 2024 il giudice del turno (dott.ssa ###, rigettava la richiesta di concessione della cautela inaudita altera parte e rimetteva il fascicolo al Giudice titolare assegnatario del fascicolo (dott.ssa ### per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti. 
Con provvedimento del 24 dicembre 2024 il Giudice assegnatario dott.ssa ### sa), rilevato che il valore della causa indicato in citazione era esorbitante rispetto alla competenza del Giudice ordinario, rimetteva il fascicolo al Presidente di ### per la riassegnazione. 
Lo scrivente ### con provvedimento del 28 dicembre 2024 “letto il provvedimento del Presidente di ### del 24 dicembre 2024 di riassegnazione del fascicolo allo scrivente ### ritenuto che la convocazione della controparte non possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento e che, comunque, non vi siano elementi che consentano di decidere inaudita altera parte” fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 23 gennaio 2025.  ### con memoria depositata in data 17 gennaio 2025 prendeva posizione sull'istanza cautelare avversaria chiedendone la reiezione. 
A tal fine eccepiva: il difetto di periculum atteso che il progetto allegato al contratto d'appalto non prevederebbe l'esecuzione di alcuna opera strutturale presso il lastrico solare né in altro piano o porzione dello stabile e che le uniche “opere strutturali” di cui al capitolato (per l'importo complessivo di € 20.960,00) riguarderebbero l'installazione di barre e mensole per ancoraggio cassonetti verticali e sporti orizzontali del nuovo impianto di raccolta acque piovane; - che non vi sarebbe nella relazione di progetto a firma dell'### Paolini alcuna menzione ad opere di consolidamento delle travi in cemento armato o di altro elemento strutturale portante; - che, pertanto, l'accesso al lastrico di ### non sarebbe giustificato dalla necessità di eseguire alcuna opera tesa ad escludere cedimenti strutturali; - che sussisterebbe una evidente sproporzione tra le lavorazioni previste dal tecnico del ### e quelle di cui ai computi metrici redatti dall'#### quale CTU nell'ambito di tre procedimenti instaurati dinanzi all'intestato ### (l'ultimo elaborato peritale sarebbe stato reso in data 23 aprile 2024 nell'ambito del proce dimento R.G. ###/2019); - che parte convenuta (ricorrente ex art. 700 c.p.c.) a sostegno dell'invocata cautela non avrebbe allegato alcuna richiesta di accesso al lastrico solare né tantomeno il cronoprogramma dei lavori per cui è causa (lavori che risulterebbero, allo stato, sospesi a seguito di richieste documentali da parte della ASL competente); - che il contratto d'appalto (il cui paventato inadempimento per cause riconducibili alla #### esporrebbe il ### ad eventuale azione risarcitoria) non è stato sottoscritto né sottoposto all'attenzione di ### (circostanza quest'ultima che condurrebbe ad una accettazione del rischio da parte del ### del fermo lavori nel momento in cui si sarebbe determinato a dar seguito ad un rapporto trilaterale in difetto della sottoscrizione di una delle parti interessate); - il difetto del fumus boni iuris atteso che le problematiche infiltrative del lastrico solare non potrebbero essere ricondotte a carenza di manutenzione “in quanto i primi percolamenti risultano verificatisi a distanza di nemmeno tre anni dall'ultimazione dei lavori di trasformazione del complesso da alberghiero a residenziale”.  ### si è riportata, per il resto, ai propri motivi di impugnazione della delibera assembleare affermando l'infondatezza delle controdeduzioni avversarie. 
Con comparsa depositata in data 23 dicembre 2025 spiegavano intervento (dagli stessi qualificato ex art. 105 comma 2 c.p.c., ergo adesivo dipendente) i sigg.ri ### rad, #### e ### quali proprietari degli appartamenti posti al terzo piano del ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via preliminare dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio. 
B) Nel merito rigettare la domanda proposta dalla società ### S.r.l. in quanto infondata in fatto ed in diritto; C) In accoglimento delle domande riconvenzionali: - condannare la società ### S.r.l., entro un termine stabilito, all'obbligo di fare consistente nell'esecuzione di tutte le opere necessarie al risanamento del lastrico solare ed all'eliminazione dei vizi e difetti di cui è affetto, secondo quanto stabilito nel progetto redatto dall'arch. ### approvato nell'assemblea del giorno 18 marzo 2024; - condannare la società ### S.r.l. al pagamento di una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine dallo stesso fissato; - condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni patiti agli appartamenti di proprietà del signor ### quantificati in € 20.000,00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria; - condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni patiti all'appartamento di proprietà del signor ### quantificati in € 34.492,80 o in quella somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria; - condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni patiti all'appartamento di proprietà della signora ### quantificati in € 40.529,70 o in quella somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria; - condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni patiti all'appartamento di proprietà del signor ### quantificati in € 41.000,00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria; Con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio”. 
A tal fine gli intervenuti, previa allegazione dei titoli di acquisto1 legittimanti la rispettiva titolarità delle unità immobiliari del 3° piano del ### interessate dai copiosi fenomeni di infiltrazione di acqua provenienti dal lastrico solare di copertura, allegavano in punto di fatto: - che le infiltrazioni sarebbero causate non solo da vizi e difetti del lastrico solare ma anche da vizi e difetti interessanti le parti comuni del fabbricato (come ravvisato dal #### sia nel procedimento recante R.G. ###/2019 alla stregua della quale le caratteristiche del “degrado” sarebbero riconducibili “a più cause” tra cui “l'errato o assente sistema di smaltimento delle acque piovane” e il “sottodimensionamento degli elementi di captazione (griglie, pozzetti, canali e discendenti” sia nel procedimento recante R.G. 155/2018 promosso dal sig. ### nei confronti di ### e ###; - che, dunque, i fenomeni infiltrativi sarebbero causati da una molteplicità di fattori “alcuni 1 segnatamente a) ### titolare di n. 4 appartamenti distinti al catasto fabbricati del comune di ### al foglio 5, mappale 58, subalterni 624-625-626 e 616, giusto atto di compravendita stipulato in data 24 febbraio 2016 dal dott. ### notaio in ### b) ### comproprietario per la quota di ½ di un appartamento distinto al foglio 5, mappale 58, subalterno 627, in virtù di successione ex lege della madre ### in data 13 giugno 2022, alla medesima pervenuto con atto di compravendita stipulato in data 28 luglio 2016 dal dott. ### notaio in ### c) #### proprietaria di un appartamento distinto al foglio 5, mappale 155, subalterno 617, giusto atto di compravendita stipulato in data 20 dicembre 2018 dal dott. ### notaio in ### d) #### proprietario di un appartamento distinto al foglio 5, mappale 58, subalterno 629, giusto atto di compravendita stipulato in data 22 dicembre 2016 dal dott. ### notaio in ### attinenti a proprietà private - lastrico solare - mentre molte altre interessano proprietà condominiali - gronde, discendenti, canali di scolo, griglie, lucernari, colonne”; - che la ### non avrebbe mai effettuato alcuna manutenzione (né ordinaria né straordinaria) della terrazza di sua proprietà (nonostante fosse a piena conoscenza sin dall'acquisto del suo immobile delle problematiche in parola) serbando nel tempo, per contro, una condotta ostruzionistica “opponendosi o contestando qualsiasi tentativo posto in essere dal condominio per la risoluzione del problema”; - che tutti gli appartamenti sottostanti il lastrico solare avrebbero subito un consistente aggravamento dei danni già patiti ed in alcuni casi sarebbe stata finanche impedita la fruibilità delle unità abitative. 
In punto di diritto, gli intervenuti evidenziavano la legittimità della delibera condominiale impugnata da ### richiamando il disposto di cui alla pronuncia n. 9449/2016 delle ### (spettando l'onere del pagamento dei danni derivanti dal lastrico solare dell'edificio di proprietà esclusiva di un condomino nella misura di 1/3 al proprietario della terrazza e nella misura dei restanti 2/3 al ### il quale, tramite l'amministratore è tenuto ad assicurare i controlli necessari per la conservazione delle parti comuni e, mediante l'### a provvedere alle necessarie opere di manutenzione straordinaria). 
Gli intervenuti, poi, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di impugnazione della delibera, hanno chiesto la condanna ex art. 2051 c.c. della ### dei danni cagionati agli appartamenti sottostanti ed alle parti comuni del fabbricato con conseguente condanna della società attrice opponente ad un obbligo di fare “consistente nell'effettuare tutti i necessari lavori per eliminare i vizi e i difetti presenti nella terrazza di sua esclusiva proprietà”, al “pagamento di una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine” giudizialmente fissato. 
Hanno, infine, chiesto la condanna di ### al ristoro dei danni patiti dagli appartamenti di ciascun intervenuto essendo la società attrice sin dall'acquisto pienamente consapevole della situazione in cui versava la terrazza (essendo in quel periodo pendenti ben due cause di risarcimento del danno promosse rispettivamente dal sig. ### - r.g.  ###/2019 - e dal ### - r.g. ###/2021 - nei confronti anche della dante causa della ### id est ###. 
Con comparsa depositata in data 21 gennaio 2025 spiegavano, altresì, intervento ex art. 105 comma 2 c.p.c. nel subprocedimento cautelare (R.G. 2511-1/2024) i sigg.ri ###### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via principale: - consentire l'accesso alla terrazza di proprietà esclusiva della società ### S.r.l. al fine di effettuare tutti i lavori appaltati alla ### secondo quanto già deliberato nell'assemblea del giorno 18 marzo 2024; - condannare la società ### S.r.l. al pagamento di una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine dallo stesso fissato B) In ipotesi, in ottemperanza alla domanda riconvenzionale spiegata nel proprio atto di intervento: - condannare la società ### S.r.l., entro un termine determinato, all'obbligo di fare consistente nell'esecuzione di tutte le opere necessarie al risanamento del lastrico solare ed all'eliminazione dei vizi e difetti di cui è affetto, secondo quanto stabilito nel progetto redatto dall'arch. ### approvato nell'assemblea del giorno 18 marzo 2024; - condannare la società ### S.r.l. al pagamento di una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine dallo stesso fissato. 
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente ricorso”. 
A tal fine gli intervenuti sostenevano la fondatezza delle ragioni del ### (ricorrente ex art. 700 c.p.c.) evidenziando le “disastrose condizioni” in cui versavano i loro appartamenti generate dalla gravità delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà della ### Richiamavano le osservazioni del consulente di parte del ### nio (Ing. ### in punto di degrado delle parti strutturali dell'edificio derivante dalle infiltrazioni manifestatesi da tempo e l'assoluta urgenza dell'intervento di ripristino così come suggerito nel progetto a firma dell'#### Evidenziavano, poi, l'incidenza del fattore “tempo” in ordine all'ingravescenza dei fenomeni infiltrativi (le cui prime manifestazioni risalivano al 2018, cfr. pag. 5 comparsa di intervento “### quindi, trascorsi oltre sette anni senza che le società proprietarie nel tempo del lastrico solare - ### casa prima e ### poi - abbiano mai eseguito alcun intervento né di manutenzione ordinaria né tantomeno di manutenzione straordinaria al fine di eliminare o quantomeno limitare la causa delle infiltrazioni”) e l'inerzia della proprietà del lastrico che con il suo comportamento aveva contribuito all'aggravarsi della situazione di degrado e di pericolo alle strutture portanti del fabbricato e delle singole unità abitative degli intervenuti. 
Con provvedimento emesso ex art. 171 bis c.p.c. in data 3 gennaio 2025 veniva rinviata la prima udienza di comparizione personale delle parti ex art. 183 c.p.c all'udienza del 17 aprile 2025. 
All'udienza del subprocedimento cautelare (RG.2511-1/2024) del 23 gennaio 2025 il legale di ### eccepiva l'inammissibilità degli interventi spiegati dai proprietari delle unità abitative del 3° piano del ### di cui si discute. I legali degli intervenuti replicavano affermando la legittimità del loro intervento affermando il loro interesse al procedimento cautelare. Veniva instaurato il contraddittorio in ordine alla produzione documentale effettuata dal legale del ### ricorrente dopodiché lo scrivente ### sottoponeva alle parti ex art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “#### S.r.l. presta il consenso all'accesso dei tecnici della cooperativa ### quale ditta appaltatrice ed al ### dei ### all'area di esclusiva titolarità di ### S.r.l. ai fini della realizzazione delle opere di cui al contratto d'appalto stipulato tra il ### e la relativa cooperativa appaltatrice; impregiudicata ogni determinazione sulla ripartizione delle spese del contratto d'appalto; In particolare, #### S.r.l. permetterà l'accesso ai predetti tecnici entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale; ### di lite del presente procedimento cautelare integralmente compensate tra le parti”. 
Alla successiva udienza di trattazione del citato sub procedimento cautelare (udienza del 30 gennaio 2025) le parti conciliavano il procedimento cautelare sulla traccia della proposta conciliativa giudiziale (con consenso della società attrice all'accesso dei tecnici della ditta appaltatrice ### al lastrico entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo al fine della successiva realizzazione delle opere di cui al contratto d'appalto stipulato tra il ### e la relativa cooperativa appaltatrice, impregiudicata ogni determinazione sulla ripartizione delle spese del contratto d'appalto) con compensazione integrale delle spese del procedimento cautelare. 
Alla prima udienza di comparizione delle parti (del giudizio di merito) del 17 aprile 2025, il legale della ### insisteva nell'eccezione di inammissibilità degli interventi spiegati dai singoli condomini.
Il legale del ### formulava eccezione di giudicato esterno sul rapporto che aveva dato origine al decreto ingiuntivo n. 1078/2024 richiesto dal ### ed emesso dall'intestato ### in data 14 novembre 2024 con cui ### era stata condannata al pagamento di € 159.506,48 oltre interessi e spese legali (d.i. divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini da parte dell'odierna società attrice) così argomentando: “### di questo giudizio è l'impugnazione della delibera assembleare 18.3.2024. 
Sulla base dell'### del 18.3.2024 è stato chiesto ed ottenuto il d.i. n. 1078/2024 #### nei confronti di ### per il pagamento di oneri condominiali. ###.I. è stato notificato in data 8 gennaio 2025 ed è divenuto definitivo, per mancata opposizione, come risulta dalla dichiarazione della ### prodotta in atti. Per giurisprudenza costante (ex plurimis Cass. ###/2023) la mancata opposizione al d.i. determina un accertamento con efficacia di giudicato sull'esistenza: a) del credito azionato; b) del rapporto da cui esso origina; c) sulla inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati in epoca anteriore al provvedimento ingiunto. Quindi, si è formato giudicato sul rapporto che ha dato origine al d.i. e, cioè sulla validità dell'### 18.3.2024”. 
Il legale di ### si opponeva all'eccezione de qua. 
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.4.2025 lo scrivente ### tenuto conto delle allegazioni dei procuratori delle parti (anche in tema di eccepito giudicato esterno derivante dalla mancata opposizione da parte di ### S.r.l. del d.i.  1078/2024 emesso dall'intestato ### in data 14 novembre 2024 - R.G. 2520/2024); formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “### attrice ### S.R.L., a titolo meramente transattivo ed a tacitazione di ogni pretesa avanzata dalle parti intervenute e riconducibile ai fatti per cui è causa corrisponde: a ### la somma omnicomprensiva di € 13.000,00 (diconsi euro tredicimila/00); a ### la somma omnicomprensiva di € 26.345,00 (diconsi euro ventiseimilatrecentoquarantacinque/00); a ### la somma omnicomprensiva di € 26.650,00 (diconsi euro ventiseimilaseicentocinquanta/00); a ### la somma omnicomprensiva di € 32.885,00 (diconsi euro trentaduemilaottocentoottantacinque/00) in cui si è anche tenuto conto dell'allegato danno da mancato utilizzo dell'immobile da giugno 2022 al maggio 2024 incluso); • ### di lite integralmente compensate; • Le parti costituite rispettivamente rinunciano agli atti del presente giudizio ed accettano le rinunce altrui”. 
Alla successiva udienza del 19 giugno 2025 il legale di ### rappresentava al ### la mancata adesione alla proposta conciliativa giudiziale in ragione della “mancanza di adesione tout court del ### (che l'ha condizionata a questioni interne all'### poi perché non possono trovare spazio le domande degli intervenuti atteso che per il sig. ### pende un procedimento di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze (R.G. 851/2025 prossima udienza 16 luglio 2026) promosso dal sig. ### contro ### dante causa del ### per i medesimi danni e fatti storici già dedotti nel presente procedimento palesandosi pertanto anche un problema di ne bis in idem. 
Nei confronti delle sigg.ri ### e ### l'avv. ### dà atto che pende attualmente un processo dinanzi all'intestato ### (G.I. dott. ###.G. ###/2021) avente ad oggetto i medesimi fatti e danni qui richiesti in forza di un ATP espletato su richiesta del ### della sig.ra ### e del sig. ### In tali sedi i legali dei citati attori hanno azionato la responsabilità di ### ex art. 1490 e 1495 (avendo ### venduto le abitazioni alla sig.ra ### ed al sig. ### Per quanto riguarda la posizione di ### il legale del medesimo attore ha azionato la responsabilità di ### ex art. 1669 c.c. e 2043 c.c.”. 
Il legale del ### precisava di aver inteso inserire la rinuncia all'azione onde evitare che venisse riproposta in altra sede l'azione di impugnazione per nullità della delibera del 18 marzo 2024 ed affinché l'eventuale transazione rivestisse carattere tombale. Contestava, quindi, la sussistenza nel caso di specie del ne bis in idem atteso che “dalla terrazza sono stati causati danni quando la stessa era di proprietà di ###
SA e su questo c'è un effettivamente giudizio pendente (R.G. ###/2021 dott. ### in fase istruttoria; poi la terrazza è stata venduta da ### ad ### la quale non ha eliminato la fonte del danno; ergo dalla terrazza sono derivati altri danni”.
I legali degli intervenuti prendevano posizione sull'eccezione di ne bis in idem evidenziando la tardività dell'eccezione e la diversità dell'oggetto dei diversi procedimenti. 
A scioglimento della riserva assunta in tale udienza, lo scrivente ### ritenuta “l'insussistenza di bis in idem rispetto ai procedimenti pendenti dinanzi all'intestato ### nale (G.I. assegnatario ### - R.G. ###/2021) ed al procedimento pendente presso la Corte d'Appello di Firenze (R.G. 851/2025 prossima udienza 16 luglio 2026) atteso che, al netto di ogni valutazione sulla diversità del petitum e causa petendi, le parti di tali procedimenti non risultano le stesse del presente procedimento, non essendo pacificamente ### S.R.L. parte in tali procedimenti”, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 20 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione. 
La causa è stata istruita a livello documentale ed all'udienza del 20 novembre 2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies comma 1 c.p.c..  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.In via preliminare, con riferimento alle istanze istruttorie avanzate dalle parti, stante il richiamo generico ai precedenti scritti difensivi, devono intendersi parimenti rinunciate. 
Ed invero, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la società attrice opponente ha così concluso in via istruttoria “Si reiterano le istanze istruttorie come articolate in atti ed all'udienza del 19 giugno 2025, da intendersi qui integralmente trascritte”; il ### convenuto ha così concluso: “in via istruttoria: ammettere tutte le prove richieste e non ammesse” e la prevalenza degli intervenuti (segnatamente ###
CENTINI, ### e ### hanno così concluso: “in via istruttoria, ammettere tutte le prove richieste in atti e non ammesse” e l'intervenuto ### ha così concluso: “Si insiste per l'ammissione della CTU chieste negli atti depositati”. 
Ad avviso dello scrivente ### si tratta di formule eccessivamente generiche per la individuazione dei mezzi effettivamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di Firenze, ### n. 1578 del 22.7.2022). 
Trova dunque applicazione, a sfavore di tutte le parti, il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in mo do specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione” (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord. 3.8.2017 n. 19352 rv 645492 - 01; Cass. sez. 3^ civ. 4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022). 
Anche a voler ritenere in ipotesi puntualmente individuate le istanze istruttorie articolate dalle parti, le stesse sarebbero irrilevanti ai fini della presente decisione.  2. Ciò premesso, la domanda principale di annullamento della delibera assembleare del 18 marzo 2024 merita reiezione stante il giudicato pacificamente formatosi sulla validità della stessa a seguito della mancata tempestiva opposizione da parte della società odierna attrice opponente al decreto ingiuntivo emesso dall'intestato ### la cui pretesa creditoria ### era appunto fondata sulla delibera assembleare in questa sede oggetto di opposizione. 
Le domande riconvenzionali originariamente formulate in comparsa dal ### (sia la domanda riconvenzionale principale tesa ad ottenere la condanna della ### S.r.l. a consentire l'immediato accesso al lastrico solare di sua proprietà, alla ditta appaltatrice ### “perchè le sia consentito di effettuare i lavori secondo il contratto di appalto già stipulato” nonché volta ad ottenere il “pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nel consentire alla ditta appaltatrice l'accesso al lastrico solare” sia la domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata tesa ad ottenere la condanna di ### S.R.L. i) “all'obbligo di facere consistente nella esecuzione a sua cura e spese dei lavori di risanamento del lastrico, meglio descritti nel contratto di appalto, nel capitolato e nel progetto attuativo allegati al contratto di appalto e prodotti in giudizio” e ii) “al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell'opera”) - domande cui era stata altresì inizialmente collegata apposita richiesta cautelare - sono state oggetto di rinuncia da parte del ### convenuto non avendo quest'ultimo insistito nel relativo accoglimento in sede di precisazione delle conclusioni.
Laddove il ### avesse voluto coltivarle in sede di precisazione delle conclusioni, le medesime avrebbero incontrato, in tutta evidenza, la pronuncia di cessata materia del contendere all'esito dell'intervenuta conciliazione giudiziale del giudizio cautelare ( verbale di conciliazione allegato all'udienza del 30.1.2025). 
In assenza di domanda riconvenzionale e comunque ravvisata la cessata materia del contendere in parte qua, non può che venir meno anche quella domanda formulata dalla società attrice ### S.R.L. in via di reconventio reconventionis in sede di prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. e volta ad ottenere la condanna “in ogni caso” del ### dominio convenuto “alla restituzione pro quota, in ragione della caratura millesimale in capo alla ### S.r.l., di ogni maggior esborso a quest'ultima derivante dall'esecuzione dei lavori come affidati con la deliberata impugnata ed allo stato in corso di esecuzione rispetto al computo di cui alla CTU resa dall'#### all'esito dell'#### N.R.G. 110/2019, da determinarsi mediante nuova C.T.U., nonché al risarcimento del danno patrimoniale conseguente al deprezzamento del cespite di proprietà dell'esponente società in ragione della deturpazione del decoro architettonico dello stabile in discorso come determinata dai predetti lavori nella misura che sarà liquidata mediante C.T.U. o, in subordine, da ### in via equitativa”. 
Ciò, al netto della pur condivisibile eccezione di inammissibilità della “nuova” e “tardiva” domanda de qua così come correttamente formulata dal ### in sede di 2° memoria integrativa (cfr. pag. 2 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del ### “Un primo dato certo: la domanda è mal formulata, in quanto recita " in ogni caso condannare il ###." In ogni caso certamente no: se la domanda principale di annullamento è infondata, allora l'assemblea 18/3/2024 è legittima, quindi anche i lavori sono stati effettuati legittimamente ed ### dovrà pagare la sua quota senza possibilità di ripetizioni o risarcimenti. Il problema si pone astrattamente solo in caso di accoglimento della domanda principale di dichiarazione di nullità della delibera 18/3/2024. Rimodulando quanto dedotto in maniera imprecisa, la posizione di ### è la seguente: dato che la delibera è nulla, restituisci quanto pagato in esecuzione della delibera nulla. In altre parole, la nuova domanda è la conseguenza logica dell'accoglimento della domanda principale. 
Ma se è così, ed è così, la necessità della nuova domanda non può certamente derivare da eccezioni o domande riconvenzionali proposte dal ### convenuto, unici requisiti previsti dall'art. 171 ter cpc n° 1 per la proposizione di nuove domande. La nuova domanda avrebbe dovuto e potuto essere formulata fin dalla citazione. Per questi motivi la domanda è inammissibile perché proposta tardivamente”). 
Ad ogni modo, come si esporrà, è proprio il rigetto della domanda principale - stante il giudicato esterno di cui al d.i. emesso dall'intestato ### il ### sulla validità della delibera - a comportare la legittima esecuzione dei lavori appaltati dal ### alla ### ed alla conseguente debenza da parte della società proprietaria del lastrico delle relative somme. 
Quanto, infine, alla posizione processuale dei sig.ri ##### ed ### si deve dare atto della legittimità del loro intervento - da qualificarsi adesivo dipendente (rispetto alla posizione processuale del ### convenuto) quanto alle allegazioni circa la fondatezza della delibera assembleare in questa sede impugnata ed intervento autonomo con riferimento alla domanda riconvenzionale risarcitoria ex art. 2051 formulata dai singoli condòmini avverso la società attrice quale “custode” dell'ultimo piano e soprattutto della terrazza/lastrico da cui risultano provenire le lamentate infiltrazioni. 
Come si avrà modo di esporre, le pretese risarcitorie degli intervenuti meritano accoglimento in conformità della motivazione che segue.  2.1 Tutto ciò premesso, è appena il caso di vagliare la fondatezza dell'eccezione di giudicato esterno tempestivamente formulata dal ### convenuto in sede di 2° memoria integrativa. 
E' pacifico (all. 14 parte convenuta) che il predetto ### con ricorso monitorio datato 16 ottobre 2024, dopo aver premesso il mancato pagamento da parte del condòmino ### S.r.l. degli oneri condominiali per l'importo di € 159.506,48 (gestione ordinaria 2024 e gestione straordinaria 2024), ha dato atto che le relative spese e ripartizioni risultavano, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, approvate nell'### del 18 marzo 2024 (deliberazione quest'ultima, si badi bene, oggetto di impugnazione ex art.  1137 c.c. nel presente procedimento).  ### di ### (G.I. dott.ssa ###, in accoglimento della pretesa monitoria del ### con d.i. n. 1078/2024 del 14.11.2024 (R.G. 2520/2024) ha ingiunto ad ### S.r.l. il pagamento dell'importo di € 159.506,48 oltre interessi e spese di procedura monitoria.
Con atto di precetto datato 8 gennaio 2025 il ### - odierno convenuto - ha intimato all'odierna società attrice il pagamento del capitale di cui al precetto oltre diritti ed oneri liquidati, spese e compensi di cui all'atto di precetto. 
Non vi è contestazione tra le parti circa la mancata opposizione al d.i. da parte della #### S.R.L. nel termine di legge. 
Orbene, deve convenirsi con l'assunto del ### convenuto secondo cui la definitività del d.i. va equiparata al giudicato (principio affermato dalla Suprema Corte per il caso di mancanza di opposizione ma generalizzabile a qualunque ipotesi di infruttuoso esperimento di questa; da ultimo, Cass. 06/04/2023, n. 9479, ove ulteriori ed ampi riferimenti; Sez. 3, Ordinanza n. ### del 2023, ud. 6/11/2023 dep. 28/12/2023). 
Deve pertanto affermarsi che la mancata opposizione del d.i. (a fondamento della di cui pretesa creditoria vi era la delibera condominiale in questa sede impugnata) ha comportato inesorabilmente il giudicato sull'esistenza del credito azionato (e del rapporto da cui esso originava) ed anche sull'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati in epoca anteriore al provvedimento ingiuntivo, precludendone la deduzione, ad opera dell'ingiunta ### con un'azione di accertamento negativo, di ripetizione dell'indebito o con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione eventualmente minacciata o intrapresa (espressamente, sul punto, 19/03/2014, n. 6337; Cass. 14/10/2021, n. 28044). 
Formatosi il giudicato sul rapporto che ha dato origine al d.i. de quo, non si può in questa sede più validamente discutere sulla validità della delibera assembleare del 18 marzo 2024.  ### giurisprudenziale richiamato da ### S.R.L. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 18/12/2024) per confutare l'eccezione di giudicato formulata dal ### dominio non porta, ad avviso del ### a diversi risultati ermeneutici.  ### giurisprudenziale de quo, facendo leva su quanto precedentemente affermato dalle ### nel 2007 sull'autonomia e rigorosa distinzione dell'ambito dell'oggetto del giudizio di opposizione al d.i. emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. e di quello del giudizio di annullamento delle deliberazioni condominiali su cui il d.i. stesso si fonda e dopo aver evidenziato la peculiarità della materia condominiale e la specialità della relativa disciplina, è giunto ad affermare che il giudicato che si forma all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione dei crediti condominiali, non esten dendosi alla validità delle deliberazioni su cui si fonda l'ingiunzione, viene, in altri termini, ad essere caducato dall'esterno, in caso di annullamento di tali deliberazioni.  ### della deliberazione su cui si fonda l'ingiunzione emessa ex art. 63 disp. att.  c.c. rappresenterebbe un fatto sopravvenuto all'emissione del d.i. che, “con riguardo al giudizio di opposizione avverso il medesimo, non può rientrare nella disciplina operativa della regola ordinaria secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile”. 
Alla stregua di tale orientamento di legittimità sarebbe ammessa “sostanzialmente senza limiti processuali, la possibilità di proporre l'opposizione all'esecuzione per dedurre la avvenuta caducazione del titolo costituito dal decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., nonché l'azione di ripetizione, laddove l'opposizione all'esecuzione non sia possibile”. 
Orbene, tale soluzione, per quanto autorevolmente sostenuta, non appare ad oggi più condivisibile. 
Del resto, è la stessa Cassazione, nella citata ordinanza del n. ### del 18/12/2024 - richiamata, peraltro, dalla società attrice in sede di scritti difensivi conclusionali - a dare atto al paragrafo 2.2.2. che i “presupposti logici e sistematici dell'indirizzo interpretativo di cui si è sin qui dato conto hanno subito, negli anni più recenti, una sorta di progressiva “erosione”, culminata con una decisione delle ### di questa Corte che, pur senza espressamente contraddire tale indirizzo o dichiarare il superamento di tutte le sue implicazioni concrete, ha affermato che «nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021, Rv. 661084 - 02; in precedenza, del resto, già in Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18129 del 31/08/2020, Rv. 658949 - 01 era stato affermato il principio per cui «il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore; ne consegue che l'annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo, non preclude al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una sentenza favorevole ove l'amministratore dimostri che il credito azionato sussiste, è esigibile ed il condominio ne è titolare, ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c.»)”. 
Pertanto, sempre citando le testuali parole della Suprema Corte di cui all'ordinanza richiamata dall'attrice “Una volta che si ammetta l'estensione dell'oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. anche alla verifica dei presupposti di validità delle deliberazioni su cui si fonda l'ingiunzione (e, addirittura, al credito sottostante, quanto meno per i contributi per le spese cd. ordinarie; per la distinzione tra contributi per lavori straordinari o innovazioni e contributi per la manutenzione ordinaria delle parti comuni o l'esercizio dei servizi comuni, cfr.: Cass., Sez. 2, Sentenza 25839 del 14/10/2019, Rv. 655467 - 01), in effetti, pare difficile continuare a sostenere l'insussistenza dei presupposti per la sospensione di detto giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., laddove sia pendente quello di impugnativa delle deliberazioni sottostanti e, comunque, in generale, per la necessaria attivazione degli altri strumenti processuali che assicurano il coordinamento preventivo tra tali giudizi, quali la riunione dei procedimenti ovvero la sospensione di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c. (o anche l'eventuale rilievo della continenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., laddove la si ritenga configurabile), in quanto, in definitiva, viene ad essere compromessa la stessa premessa sistematica della differenza ed autonomia di oggetto tra i due giudizi, che ne costituisce la base”. 
Il tutto, non obliterando la circostanza non secondaria secondo cui la fattispecie processuale posta al vaglio dell'orientamento (solo in ipotesi) favorevole alla tesi attorea riguardava un processo (all'esito del quale si era formato il giudicato sul rigetto dell'opposizione a d.i.) svoltosi tra il 2007 ed il 2012 , ergo allorquando non era possibile, secondo l'orientamento a suo tempo integrante “diritto vivente”, ottenere né la sospensione del giudizio di opposizione a d.i. emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. né introdurre in tale giudizio questioni attinenti alla validità della deliberazione sulla base della quale era stata emessa l'ingiunzione. 
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, valorizzato il giudicato esterno sulla validità della delibera assembleare oggetto del presente giudizio di impugnazione, sia la domanda principale che quella (in ipotesi “nuova”) formulata da ### S.R.L.  in sede di prima memoria integrativa ex art. 171 ter meritano reiezione.  3. Come si è già esposto, l'intervento dei sig.ri ###### e ### - nella qualificazione di adesivo dipendente ex art. 105 comma 2 c.c. quanto alla dedotta legittima della deliberazione impugnata ed intervento autonomo quanto alle domande risarcitorie relative ai danni patiti dalle singole unità immobiliari di reciproca e documentata titolarità - è legittimo, ammissibile e tempestivo. 
In particolare, con riferimento alle richieste risarcitorie, ciascun soggetto intervenuto ha inteso far valere nel presente giudizio un proprio ed autonomo diritto di credito nei confronti della società proprietaria del 4° piano dell'immobile che oggi ci occupa. 
Come noto, con l'intervento volontario, disciplinato dall'art. 105 cod. proc. civ., il terzo fa valere il proprio diritto in un processo pendente tra altre parti - in conflitto con entrambe (ipotesi nella quale si configura il cd. intervento principale) o solo con alcune di esse (cd.  intervento litisconsortile o adesivo autonomo) - e non quindi una posizione giuridica soggettiva di mero fatto o legata ad un'aspettativa meramente ipotetica (Cass., sez. U, 05/02/2013, n. 2593; Cass., sez. 1, 07/04/1983, n. 2453). 
Il diritto che il terzo può far valere deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al petitum ed alla causa petendi, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria (Cass., sez. U, 05/05/2009, n. 10274). Tuttavia, ai fini dell'intervento autonomo non è necessaria l'identità o la comunanza di causa petendi tra l'azione esercitata dall'interveniente e quella originariamente proposta dall'attore, sicché la diversità dei rapporti dedotti in giudizio non costituisce elemento decisivo al fine di escludere l'ammissibilità dell'intervento, come è stato chiarito da Cass. n. 14844 del 27 giugno 2007, secondo cui la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall'attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall'interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l'altra dedotti in giudizio non costituiscono elementi decisivi per escludere l'ammissibilità dell'intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamen to con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale della originaria controversia, tali da giustificare un simultaneo processo (Cass., sez. 3, 10/06/2020, n. 11085). 
La diversità dei rapporti dedotti in giudizio, dunque, non esclude in sé l'ammissibilità dell'intervento del terzo, il quale diviene parte nella causa tra altre persone, pur non essendo necessariamente parte nel rapporto cui quella causa si riferisce; da ciò consegue che il terzo può intervenire nel processo non necessariamente nei casi in cui egli stesso potrebbe anche essere citato nello stesso processo, ma purché abbia un diritto autonomo che potrebbe essere pregiudicato dalla decisione e che il terzo potrebbe comunque far valere in un altro procedimento (così, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4912 del 16/02/2023, Rv. 666810 - 01). 
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, deve darsi atto che ciascun interveniente vanta un diritto che in ipotesi avrebbe potuto essere pregiudicato dalla decisione dell'impugnativa della deliberazione assembleare. 
Laddove l'impugnata delibera fosse stata accolta, i lavori di risanamento del lastrico affidati dal ### alla cooperativa ### non sarebbero stati certamente portati a termine con evidente ulteriore pregiudizio della già “degradata” situazione in cui sono risultati versare i singoli appartamenti.  4. Infondate, come già osservato nell'ordinanza riservata del 20 giugno 2025 - da ritenersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta - le eccezioni di inammissibilità formulate dall'attrice ed argomentate sulla pretesa esistenza di ne bis in idem rispetto ai procedimenti pendenti dinanzi all'intestato ### (G.I. assegnatario #### - R.G.  ###/2021) ed al procedimento pendente presso la Corte d'Appello di Firenze (R.G.  851/2025 prossima udienza 16 luglio 2026). 
Ed invero, al netto di ogni valutazione sulla diversità del petitum e causa petendi, le parti di tali procedimenti non risultano le stesse del presente procedimento, non essendo pacificamente ### S.R.L. parte in tali procedimenti per essere, per contro, destinataria delle doglianze dei condòmini #### e ### la dante causa della ### 5. Le domande risarcitorie formulate “in via riconvenzionale” (rectius, in via autonoma) dai singoli intervenienti nei confronti della ### meritano accoglimento. 
Le fotografie, i video (cfr., a titolo esemplificativo e non esaustivo i docc. 12-15 di cui alla produzione documentale di parte intervenuta ### le relazioni peritali a firma del #### nonché le relazioni dei consulenti di parti offerte in produzione dal ### convenuto nonché dai singoli intervenienti (all. 4 di parte convenuta ### minio ### - elaborato peritale a firma dell'#### all. 6 parte convenuta ### - ### sullo stato attuale dell'immobile a firma del dott. #### all. 8 dell'intervenuto ### elaborato peritale a firma dell'### Baggianti; all. 11 dell'intervenuto ### - consulenza di parte a firma del ### Monari) offrono un compendio probatorio di decisiva rilevanza per addossare alla società attrice la responsabilità, in qualità di custode ex art. 2051 c.c., dei pregiudizi patiti dai singoli proprietari intervenienti. 
Si riportano in questa sede solo alcune delle numerose fotografie allegate all'elaborato peritale dell'arch. ### che danno atto, con solare evidenza, delle disastrose condizioni degli appartamenti degli intervenienti.
Il compendio fotografico e audiovisivo (cfr. all.ti 7-9 di cui alla produzione documentale del ### convenuto attestanti lo stato delle infiltrazioni all'interno rispettivamente la proprietà #### ed ### all.ti 12-15 di cui alla produzione documentale ### attestante lo stato dei luoghi al febbraio 2015; all. 13 di cui alla produzione documentale ###, mai specificamente contestato dalla società attrice e, pertanto, munito di efficacia probatoria privilegiata ex art. 2712 in ordine ai luoghi ivi rappresentati, si presenta di indubbia ed autoevidente rilevanza al fine di ascrivere alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo/lastrico di proprietà esclusiva della società attrice l'efficacia eziologica di tutti i disagi patiti dagli odierni intervenienti.  5.1 Non sembra superfluo rammentare che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva (come affermato dalla ### della Suprema Corte con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data ###, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità da parte dei consociati di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri). 
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle ### che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa sezione, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»2.  2 All'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le ### hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha, dunque, carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n.26013). 
È necessario inoltre chiarire che chi agisce in forza dell'art. 2051 c.c. per chiedere il risarcimento del danno cagionato da una cosa in custodia non deve provare di aver tenuto un comportamento diligente e prudente, spettandogli unicamente la prova del danno e del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno occorsogli. 
Orbene, acclarato che gli intervenuti hanno adeguatamente fornito prova sia della derivazione del danno ### dalla cosa (lastrico di proprietà esclusiva di ### c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". 
I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente - cfr., recentemente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023, Rv. 668110 - 01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, Rv. 670936 - 01). e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile (l'odierna società attrice ####, considerato che ### per contro, non è riuscita a fornire la prova liberatoria della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, deve affermarsi l'an della responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c. in capo ad ### 5.2 Si deve ora procedere alla valutazione del quantum delle pretese risarcitorie degli intervenienti. 
E' appena il caso di rammentare il principio di diritto enunciato dalle ### nella nota pronuncia del 10 maggio 2016, n. 9449 secondo cui in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini ma sia di proprietà esclusiva di un singolo proprietario, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, regolandosi il concorso di tali responsabilità, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., a meno che non risulti la prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 28253 del 09/10/2023, Rv. 669173 - 01). 
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, la regolamentazione della responsabilità per i danni patiti dai singoli intervenienti non potrà che essere regolamentata sulla scorta dei noti criteri di cui all'art. 1126 c.c.: 1/3 a carico del proprietario esclusivo e 2/3 a carico di tutti i condomini dell'edificio in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. 
Va detto che l'#### nominato CTU nell'ambito dei vari procedimenti di accertamento tecnico preventivo che hanno interessato l'ex ### non ha ravvisato una esclusiva riconducibilità dei pregiudizi al “fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare”. 
Ed invero, dalla piana lettura dell'elaborato peritale sub all. 5 di cui alla produzione documentale di parte attrice, il CTU a pag. 25, all'esito dei sopralluoghi effettuati, ha potuto ac certare i seguenti inconvenienti: “1. la gran parte delle solette aggettanti sui terrazzi fronte mare presentano segni di infiltrazioni d'acqua con lesioni ed ammaloramento degli intonaci; 2. le facciate presentano un rivestimento non omogeneo per coloritura, con elementi rotti o scollati e difetti di sigillatura tra le piastrelle; 3. in molti punti, sulla faccia interna delle murature perimetrali degli appartamenti visitati e sulle spallette dei vani porta finestra, sono presenti esfoliazioni e umidità nella parte basale; 4. gli appartamenti direttamente sottostanti il lastrico solare e le terrazze al piano terzo presentano infiltrazioni, puntuali o più estese, all'intradosso del solaio; 5. il lastrico solare e le terrazze al piano terzo presentano pendenze non idonee e possibilità di ingresso acqua per esecuzione non a regola d'arte della sigillatura tra i manufatti e della impermeabilizzazione; 6. la scala condominiale, con accesso da ### ha le ringhiere in acciaio che non risultano essere stabili, presentano salti di altezza del corrimano e distanze tra gli elementi orizzontali maggiori di cm 12. Inoltre si evidenzia che l'accesso al condominio da ### non è accessibile e non è dotato di pedana servoscala”. 
Inoltre, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, “Le problematiche attinenti alle infiltrazioni, e che si manifestano con efflorescenze, esfoliazione e lesioni degli intonaci e dei rivestimenti in vari punti dell'edificio, derivano: 1. dal sistema di smaltimento delle acque piovane sulle terrazze e sul lastrico solare; 2. da pendenze non corrette dei massetti delle terrazze e lastrico; 3. da esecuzione non a regola d'arte delle finiture e delle opere di impermeabilizzazione sulle stesse”. 
Il medesimo #### nella perizia depositata nel ricorso per accertamento tecnico preventivo - R.G. 155/2018 (doc.6 di cui alla produzione documentale degli intervenuti) - promosso dal signor ### nei confronti di CAT e ### aveva rilevato che: “Le caratteristiche del degrado riscontrato negli appartamenti al piano terzo sono con ogni evidenza riconducibili a diverse concause” (cfr. pag.20) tra le quali la mancata adozione di “sistemi di raccolta perimetrali (come gronde o canali di scolo)” ( pag.21). 
Orbene, la riconducibilità eziologica della verificazione delle infiltrazioni ad una pluralità di fattori non può comportare, come vorrebbero gli intervenienti, una esclusiva responsabi lità del proprietario esclusivo del lastrico con conseguente deroga ai criteri di cui all'art.  1126 Ferma, dunque, la responsabilità di ### quale custode del lastrico esclusivo - del resto che la situazione via via ingravescente di degrado generata dalle infiltrazioni connesse all'erronea impermeabilizzazione del lastrico sia stata, di fatto, colposamente ignorata dalle società che nel tempo si sono avvicendate nella titolarità dell'immobile sito al 4° piano del ### è circostanza difficilmente superabile alla luce della pletora di elementi probatori sopra richiamati - il ristoro dei pregiudizi patiti dagli intervenienti andrà necessariamente parametrato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 1126 ### al momento dell'acquisto dell'immobile, non poteva non essere a conoscenza delle problematiche ### che avevano interessato sia le parti comuni che i singoli immobili sottostanti al lastrico. 
Del resto, vi è prova in atti - anche sulla scorta di quanto allegato dalla stessa #### - che quantomeno dal 2019 (R.G. ###/2019) i singoli condomini avevano avanzato rimostranze nei confronti della originaria società proprietaria dell'intero complesso (### che nei confronti della dante causa di ### (### lamentando la presenza di infiltrazioni e la provenienza delle stesse dal lastrico che oggi ci occupa. 
Al di là delle allegazioni attoree secondo cui ### si sarebbe prodigata nella risoluzione delle problematiche in discorso, resta una inequivoca circostanza: l'ostruzionismo della società attrice all'adozione dei lavori e delle misure adottate a maggioranza dei ### nella contestata deliberazione del 18.3.2024 per la definitiva rimozione delle problematiche sempre più ingravescenti e tali da porre finanche a rischio la tenuta statica dell'edificio. 
Solo all'esito della proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. formulata nel gennaio 2025 l'ostruzionismo attoreo sembrerebbe cessato e si auspica che i lavori affidati alla ditta appaltatrice possano definitivamente risolvere le problematiche da tempo segnalate dai proprietari intervenienti. 
Procedendo, quindi, alla liquidazione dei danni, si consideri che la società attrice #### si è prevalentemente soffermata nel corso del presente giudizio ad eccepire l'illegittimità/inammissibilità dell'intervento dei singoli proprietari del terzo piano ma non ha mai tempestivamente contestato sia le consulenze degli stessi sia le quantificazioni dei relativi danni puntualmente articolate da quest'ultimi, salva la generica (quanto tardiva) contestazione nei soli scritti difensivi conclusionali secondo cui “### dei documenti in atti, infatti, certifica l'entità dei danni riconducibili al solo ### a far data del 30 giugno 2021 sino ad oggi, inidonei essendo a tal fine anche le perizie ed i computi ex adverso allegati, risolvendosi questi ultimi, nel migliore dei casi, in meri preventivi di rimessa in pristino degli appartamenti danneggiati formulati dall'impresa aggiudicataria dei ### su richiesta del ### (anziché dei ###” (cfr. pag. 13 comparsa conclusionale ###.  ### pertanto, nella liquidazione del danno, utilizzerà quale pattern di riferimento le consulenze delle parti con i relativi computi metrici estimativi ed applicherà i criteri di liquidazione di cui all'art. 1126 c.c. in ossequio all'insegnamento della più volte citata pronuncia delle ### del 10 maggio 2016, n. 9449. 
E quindi: - quanto alla posizione ### considerato l'importo richiesto di € 40.529,70 (cfr. perizia #### doc. 7 nonché computo metrico estimativo delle “opere interne di ripristino per danni infiltrativi” del 6.5.2024 predisposto dalla ### sulla base degli accertamenti eseguiti dal progettista #### doc. 10), ### è tenuta al risarcimento dell'interveniente citato nella misura di € 13.509,90 (pari ad 1/3 di € 40.529,70) ed interessi legali dalla domanda al soddisfo; - quanto alla posizione ### considerato che l'importo richiesto è stato puntualmente individuato nella somma di € 39.692,80 (quanto alle opere edili di ripristino comprensive di sostituzione dei serramenti e costi professionali) ed in € 27.115,00 (quanto al danno da mancato utilizzo dell'immobile de quo per l'evidente insalubrità degli ambienti3; importo quest'ultimo puntualmente individuato dall'#### nella relazione peritale sub all. 12 di parte ### 3 Come affermato dall'intervenuto ### (e come allegato anche in sede di consulenza di parte a firma dell'#### e mai contestato dalla società attrice, dal giugno 2022 l'immobile in esame, a seguito del decesso della madre del ### e del trasferimento della di lui sorella, prima in altra abitazione e poi presso una ### risulta disabitato in ragione della compromessa fruibilità dell'abitazione in termini di salubrità dell'ambiente. La presenza di umidità ristagnante, la presenza di muffe e microrganismi non può, del resto, che porsi come un ostacolo insuperabile alla pacifica godibilità e fruizione dell'alloggio. previa consultazione dei valori OMI di riferimento e quantificazione di apposito valore medio di riferimento stimando il valore di locazione di immobile avente la medesima superficie), ### è tenuta al risarcimento dell'interveniente citato nella misura di € 22.269,26 (pari ad 1/3 di € 66.807,80) oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo; - quanto alla posizione ### considerato che l'importo richiesto è stato puntualmente individuato nella somma di € 20.000,00 (cfr. perizia #### - doc. 8), ### è tenuta al risarcimento dell'interveniente citato nella misura di € 6.666,66 (pari ad 1/3 di € 20.000,00) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; - quanto alla posizione ### considerato che l'importo richiesto è stato puntualmente individuato nella somma di € 41.000,00 (cfr. perizia #### - doc. 11), ### è tenuta al risarcimento dell'interveniente citato nella misura di € 13.666,66 (pari ad 1/3 di € 41.000,00) oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. 
Per quanto ovvio, il restante importo di 2/3 rispetto alle somme sopra riportate, in assenza di domanda da parte dei singoli intervenuti, non potrà essere oggetto di alcuna pronuncia di condanna.  6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue. 
Le spese di cui al subprocedimento cautelare (R.G. 2511-1/2024) restano integralmente compensate tra le parti così come convenuto tra le stesse sottoscrivendo il verbale di conciliazione del 30 gennaio 2025. 
Le spese di lite del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai procedimenti dinanzi al ### per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione4 e de4 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ul cisionale, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore (scaglione di riferimento da € 52.001 ad € 260.000,00) e della natura e della complessità della controversia e delle questioni trattate. 
Non si ritiene di dare seguito alla richiesta applicazione del disposto di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. atteso che le cause dei pregiudizi lamentati dagli intervenienti non sono integralmente ascrivibili alla sola proprietà del lastrico e tenuto conto altresì che gli importi liquidati a titolo risarcitorio ai singoli intervenuti sono risultati inferiori (alla luce dell'applicazione del criterio di cui all'art. 1126 c.c.) rispetto a quanto originariamente proposto dallo scrivente ### in sede di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) Rigetta le domande proposte da ### S.r.l. per le ragioni di cui in parte motiva; 2) ### S.r.l. a corrispondere a ### l'importo di € 13.509,90 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva; 3) ### S.r.l. a corrispondere a ### l'importo di € € 22.269,26 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva; 4) ### S.r.l. a corrispondere a ### l'importo di € 13.666,66 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva; 5) ### S.r.l. a corrispondere a ### l'importo di € 6.666,66 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva; 6) ### S.r.l. a rifondere al convenuto ###
MO le spese di lite che si liquidano in € 17.131,40 per compensi (di cui € 2.552,00 teriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600). per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 6.380,00 per la fase decisionale; apportato l'aumento ex art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014 pari al 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione degli atti e degli allegati), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge; 7) ### a rifondere all'intervenuta ### le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge; 8) ### a rifondere all'intervenuto ### le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge; 9) ### a rifondere all'intervenuto ### le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge; 10) ### a rifondere all'intervenuto ### le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge. 
Così deciso in data 16 dicembre 2025 dal ### di ### dott.

causa n. 2511/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Alberto Cecconi

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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1813/2025 del 27-11-2025

... “de quibus”, nel novembre del 2020, davanti al notaio ### per quegli stessi terreni, ha assunto la veste di acquirente, accettando quale “titolo di provenienza” del suo alienante, rappresentato dal germano ### il presunto possesso uti dominus ventennale di quest'ultimo; -che è, allora, evidente come l'obiettivo maldestro dei fratelli ### sia stato unicamente quello di eludere la sentenza di rigetto di usucapione subita da ### per impossessarsi illecitamente dei terreni di proprietà della madre delle attrici; -che non v'è dubbio che i terreni oggetto dell'atto di compravendita del 09.11.2020 per notar ### (rep. 104.462, racc. n.30.511) sono di proprietà esclusiva delle istanti e, di conseguenza, deve essere dichiarato nullo ed inefficace tale atto stipulato da ### in favore di #### e ### i quali devono essere tutti condannati al rilascio dei fondi, oltre che al risarcimento dei danni subiti dalle attrici; -che il procedimento di mediazione a tal fine instaurato si è concluso in data 8 marzo 2022 con un verbale negativo. §2. Si è costituito ### eccependo in via preliminare la nullità della citazione per violazione degli artt. 474 e 475 c.p.c., avendo omesso le attrici di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### civile Il Tribunale di #### in persona del Presidente ###funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1907 dell'anno 2022 del ### degli affari contenziosi, introitato per la decisione con ordinanza ex art. 127- ter c.p.c. del 22.09.2025, previa assegnazione alle parti di termine di quaranta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica, vertente TRA ### (C.F.: ###), nata a ### il ###, e ### (C.F.: ###), nata a ### il giorno 08.09.1956, entrambe in proprio e nella qualità di eredi di ### rappresentate e difese dalle avv.te ### e ### attrici E ### (C.F.: ###), nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### convenuto #### (C.F.: ###), nato a #### il ###, e ### (C.F.: ###), nata a ### P.S. ### il ###, rappresentati e difesi dall'avv. ### convenuti avente per oggetto: “### istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”. 
Conclusioni delle parti ### da ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 22.09.2025, in cui si dà atto che: - i procuratori dell'attrice hanno precisato le conclusioni nei termini che seguono: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - accogliere la domanda di rivendica proposta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace l'atto di compravendita del 9.11.2020 a rogito notar ### di ### d'### numero 104.462 di repertorio e n. 30.511 della raccolta. - ordinare ai convenuti ai sensi dell'art. 948 c.c. l'immediato rilascio dei sopraelencati terreni. - condannare i convenuti al risarcimento dei danni da determinarsi secondo equità. - con vittoria di spese e competenze di giudizio”; - il procuratore dei convenuti ha precisato le conclusioni come di seguito: “rigettata ogni contraria ed avversa domanda, istanza ed eccezione, comprese istanza istruttorie, da ritenersi tutto ed integralmente infondato in fatto e diritto, si insiste nelle conclusioni come da atti e verbali di causa, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, senza rinuncia alcuna. Per ciò che concerne le richieste istruttorie, si insiste per l'accoglimento delle istanze già formulate esprimendo interesse alla reiterazioni in sede di precisazione delle conclusioni, con riserva di riproporre le istanze già rigettate, per il loro accoglimento, anche in sede ###caso di non accoglimento in momento anticipato, segnatamente, si insiste nella rimessione in termini e/o nella ammissione della prova orale ritenuta decaduta dall'On.le Giudice in data ###, e in ogni altra richiesta istruttoria rigettata e non ammessa. Si chiede la vittoria delle spese e competenze del giudizio come in atti”. 
IN FATTO ED IN DIRITTO §1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e ### in proprio e nella qualità di eredi di ### hanno convenuto in giudizio davanti a questo #### e ### chiedendo di “accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di proprietà, in capo alle attrici, sui terreni dettagliatamente indicati” nella parte narrativa; di “dichiarare nullo ed inefficace l'atto di compravendita del 9.11.2020, a rogito notar ### di ### d'#### numero 104.462 di repertorio e n.30.511 della raccolta”; di “ordinare ai convenuti, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio dei …terreni”; di “condannare i convenuti al risarcimento del danno da determinarsi secondo equità”; di condannare, infine, i convenuti al pagamento di spese, competenze ed onorari. 
In particolare, si legge nella citazione: -che ### madre delle attrici, era proprietaria in virtù di un atto di donazione per ### datato 2 aprile 1958 (numero 27.436 repertorio generale), dei terreni di seguito dettagliatamente identificati, ubicati nei comuni di #### e ####, e precisamente: ▪ nel Comune di ### loc.tà Badia, del fondo rustico, di natura mista, della superficie catastale complessiva di ha. 1.51.10 (ettari uno, are cinquantuno e centiare dieci), riportato in catasto al fg. 39, pc. 11, porz. AA, pascolo arb., cl 1^, ca. 52, R.D. Euro 0.07, R.A. Euro 0,03, porz. 
AB, pascolo, cl 1^, ha 1.50.58, R.D. Euro 9.33, R.A. Euro 3.89; ▪ nel Comune di ### loc.tà Badia, del fondo rustico, di natura mista, della superficie catastale complessiva di ha. 8.17.20 (ettari otto, are diciassette e centiare venti), riportato in catasto al fg. 39, particelle: *12, seminativo, cl 3^, ha. 4.84.60, ### 162,68, R.A. Euro 50,06; *13, pascolo, cl 1^, ha. 1.52.30, ### 9,44, R.A. Euro 3,93; *14, porz. AA, uliveto, cl 2^, ha. 31.52, ### 21.98, R.A. Euro 13,02, porz. 
AB, pascolo, cl 1^, ha. 1.48.78, ### 9,22, R.A. Euro 3,84; ▪ nel Comune di ### loc.tà Arcina, del fondo rustico, di natura mista, pascolo, incolto sterile, della superficie complessiva di ha. 6.10.20 (ettari sei, are dieci e centiare venti), riportato in catasto al fg. 62, particelle: *1, pascolo, cl 1^, ha. 70.50, ### 4,37, R.A. Euro 0,73; *2, porz. AA inc. ster. ha. 1.00.60, porz. AB, pascolo, cl. 1^, a 77.80, ### 4,82, R.A. Euro 0,80; *3, porz. AA, seminativo, cl 3^, ha. 23.34, ### 6,03, R.A. Euro 2,29, porz. AB, pascolo, cl 1^, ha. 3.12.65, ### 19,38, R.A. Euro 3,23; porz. AC, pascolo arb., cl. 2^, a. 25.31, ### 1,44, R.A. Euro 0.26; ▪ nel Comune di ### loc.tà Arcina, del fondo rustico, di natura mista, pascolo e seminativo arborato, della superficie complessiva di ha.  2.56.10 (ettari due, are cinquantasei e centiare dieci), riportato in catasto terreni al fg. 62, particelle: *6, porz. AA, pascolo arb., cl 2^ ha. 38.59, ### 2,19, R.A. Euro 0,40; porz. AA, pascolo, cl. 1^, a 25.21, 1,56, ### 0,26; *73, semin. arb., cl 3^ ha. 1.92.30, ### 54,62, R.A. ### 17,88; * 8, fabbr. diruto, a. 2.60; ▪ nel Comune di #### loc.tà Arcina, del terreno in parte agricolo, di natura area rurale, della superficie catastale complessiva di ca.  96 (centiare novantasei) ed in parte non agricolo, della superficie complessiva di metri quadrati 154, riportato in catasto terreni al fg. 62, particelle: *12, area rurale, a. 1.20; * 156, area rurale, a. 1.30; ▪ nel Comune di #### loc.tà Arcina, del rudere di fabbricato diruto, già a servizio del fondo, della superficie catastale di metri quadrati 56, riportato in catasto terreni al fg. 62, p.lla 13, fabbr. diruto, ca. 56, particelle: *12, area rurale, a. 1.20; * 156, area rurale, a. 1.30; ▪ nel Comune di #### loc.tà Arcina, del terreno non agricolo, della superficie catastale di metri quadrati 8.729, riportato in catasto terreni al fg. 62, particelle: *12, area rurale, a. 1.20; * 895, pascolo, cl. 1^, a.  85.36, R.D. ### 5,29, R.A. ### 0,88; *898, agrumeto, cl 1^, a. 1.93, RD ### 5.58, R.A. ### 2,14; ▪ nel Comune di ### loc.tà Piriolo, del fondo rustico, di natura mista, incolto produttivo, pascolo e seminativo, della superficie catastale complessiva di ha. 1.55.60 (ettari uno, are cinquantacinque e centiare sessanta), riportato in catasto terreni di ### al fg.  29, particelle: *39, incol. prod., cl. U, a. 10.10. ### 0,16, ### 0,05; *40, pascolo, cl. 22^, a. 32.80, ### 1,36, R.A. ### 0,85; *52, seminativo, cl 3^, ha 1.12.70, ### 37,83, R.A. ### 11,64; -che, in seguito al decesso di ### che sin dall'anno 1958 era nel possesso dei terreni donati dal padre, la proprietà si è trasferita per successione legittima alle figlie ### e ### che hanno accettato tacitamente l'eredità, come desumibile dalla proposizione dell'odierna azione di rivendica; -che in data 9 novembre 2020 i convenuti #### e ### hanno acquistato, per atto notar ### i terreni dettagliatamente sopra indicati, da ### rispettivamente fratello e zio degli stessi acquirenti, il quale del tutto arbitrariamente si è dichiarato proprietario, in virtù di una usucapione non accertata giudizialmente; -che le attrici, in modo del tutto casuale, in occasione di una visura catastale effettuata in data ###, sono venute a conoscenza dell'esistenza dell'atto di vendita di che trattasi, in quanto, sotto le particelle di proprietà della loro dante causa, risultava l'annotazione “### d'ufficio del 9.11.2020”; -che, in data ###, hanno sporto denuncia presso la ### della Repubblica di ### nei confronti di ##### e ### posto che tutti, in concorso tra loro, hanno dichiarato il falso nel predetto atto di vendita, al solo fine di sottrarre la proprietà dei terreni ai legittimi proprietari; -che, oltretutto, i terreni oggetto dell'atto di vendita intercorso tra i germani ### erano già stati oggetto di un precedente giudizio di usucapione, instaurato dallo stesso ### oggi acquirente, nei confronti della dante causa delle istanti, presso il ### di ### (R.G. n.2888/2017), e definito in primo grado con il rigetto della domanda, come si evince dalla sentenza n. 1576/2018, che è stata appellata dallo stesso ### davanti alla Corte di Appello di ### (il giudizio è ancora pendente); -che, dunque, proprio quello stesso ### che, dinanzi alla Corte di Appello di ### ha chiesto la riforma della sentenza n.1576/2018, ritenendo, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, di avere usucapito i terreni “de quibus”, nel novembre del 2020, davanti al notaio ### per quegli stessi terreni, ha assunto la veste di acquirente, accettando quale “titolo di provenienza” del suo alienante, rappresentato dal germano ### il presunto possesso uti dominus ventennale di quest'ultimo; -che è, allora, evidente come l'obiettivo maldestro dei fratelli ### sia stato unicamente quello di eludere la sentenza di rigetto di usucapione subita da ### per impossessarsi illecitamente dei terreni di proprietà della madre delle attrici; -che non v'è dubbio che i terreni oggetto dell'atto di compravendita del 09.11.2020 per notar ### (rep. 104.462, racc. n.30.511) sono di proprietà esclusiva delle istanti e, di conseguenza, deve essere dichiarato nullo ed inefficace tale atto stipulato da ### in favore di #### e ### i quali devono essere tutti condannati al rilascio dei fondi, oltre che al risarcimento dei danni subiti dalle attrici; -che il procedimento di mediazione a tal fine instaurato si è concluso in data 8 marzo 2022 con un verbale negativo. 
§2. Si è costituito ### eccependo in via preliminare la nullità della citazione per violazione degli artt. 474 e 475 c.p.c., avendo omesso le attrici di indicare tra gli eredi di ### perlomeno il germano ### e deducendo che l'assenza di quest'ultimo nell'odierno giudizio comporta l'implicito riconoscimento dell'atto di compravendita rogato dal ### n. 104.462 del Repertorio e n. 30.511 della
Raccolta, stipulato in 09.11.2020 tra ### e #### e ### Ha assunto, altresì: -che nel caso de quo le attrici avrebbero dovuto provvedere “alla delimitazione dei terreni oggetto di contestazione anche al fine di provare la volontà e l'effettivo esercizio del diritto di proprietà prescindendo da qualsiasi uso e/o godimento arbitrario che nulla a che vedere con i diritti indisponibili quali quello di proprietà”; -che nei luoghi oggetto di contenzioso i fratelli ### e ### sono stati sempre presenti, apportando migliorie e soprattutto facendo pascolare gli ovini nelle località ### e ### del Comune di ### P.S.### e nella località ### del comune di ####; -che le ### nel corso degli anni, non adoperandosi per l'apposizione dei confini, hanno riconosciuto i ### quali proprietari ed implicitamente hanno riconosciuto la detenzione dei terreni oggetto di contenzioso; -che le attrici hanno rivendicato sic et simpliciter il diritto di proprietà sui fondi, senza “provare ed identificare in alcun modo i terreni oggetto di contenzioso con le particelle catastali indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio”; -che le particelle catastali menzionate nella sentenza n. 1576 del 2018 emessa dal ### di ### ed appellata da ### non sono coincidenti con quelle indicate nell'atto di compravendita del 09.11.2020; -che, quindi, le attrici hanno semplicemente affermato e rivendicato il diritto di proprietà sui terreni elencati nell'atto di citazione semplicemente citando una donazione risalente nel tempo della propria madre, senza verificare e provare se le particelle originarie indicate nell'atto di donazione siano quelle attuali, “attesa la modifica e/o soppressione operata dal catasto che ha portato alla modifica e/o soppressione delle particelle esistenti”; -che i convenuti non hanno partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria, al fine di non essere gravati da ulteriori spese, avendo le ### rappresentato per le vie brevi la propria e ferma volontà di insistere nelle pretese indicate nella domanda di mediazione; -che, inoltre, nonostante la denuncia querela sporta dalle odierne attrici (che non prova alcuna responsabilità), gli stessi non risultano indagati; -che, infine, la sentenza di primo grado, che è stata impugnata, fa riferimento ad alcune particelle lasciate inalterate, mentre l'atto di compravendita del 09.11.2020 riguarda anche altre particelle, per le quali risulta incontestato il diritto avanzato dai convenuti. 
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, di “dichiarare inammissibile l'atto di citazione per violazione di cui agli artt. 474 e 475 C.C.”; di “rigettare tutte le eccezioni domande e difese svolte dalle attrici, in quanto infondate in fatto e in diritto … e per l'effetto accertare e di chiarare la validità dell'atto di compravendita rogato dal ### rep.  104.462 del Repertorio e n. 30.511 della ### stipulato in 09.11.2020”; di “condannare le attrici al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”. 
§3. Si sono costituiti in giudizio anche ### e ### formulando identiche conclusioni. 
§4. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, l'assunzione di prova per testi e l'espletamento di ### è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 22 settembre 2025, previa assegnazione alle parti di termine di quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica. 
§5. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della citazione per violazione degli artt. 474 e 475 c.p.c., formulata nell'interesse dei convenuti. 
Ed invero, al di là del fatto che non si tratterebbe neanche in astratto di nullità dell'atto introduttivo del procedimento, va messo in evidenza, in primo luogo, che la mancata partecipazione al giudizio di ### germano delle attrici, non genera alcun vizio, giacché, secondo l'orientamento del tutto pacifico tra i ### l'azione di rivendicazione non introduce un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che essa può essere esercitata anche da uno solo o da taluni dei proprietari (Cass. n. 685 del 2011; conf. Cass. n. 6697 del 2002). 
La necessità dell'integrazione del contraddittorio dipende, semmai, dal comportamento del convenuto, giacché, se lo stesso si limita a negare il diritto di comproprietà dell'attore, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, non essendo in discussione la comunione del bene. 
Ed allora, considerato che nella fattispecie ### e ### hanno agito a tutela della comproprietà dei beni indicati in citazione nei confronti dei convenuti, quali unici soggetti nel possesso dei medesimi ed in grado di restituirli, e che i convenuti non hanno spiegato in questa sede alcuna ### domanda riconvenzionale, il giudizio risulta correttamente instaurato tra le parti in causa. 
§6. Sotto un ulteriore profilo, va poi rimarcato che la proposizione dell'azione in esame è di per sé indice dell'accettazione tacita dell'eredità di ### da parte delle attrici. E ciò in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “### l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, "id est" con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporle se non presupponendo di voler far propri i diritti successori” (Cass. ord. n. 10060 del 2018; ord. n. 14499 del 2018). 
§7. Procedendo, dunque, all'analisi delle domande di parte attrice, è bene sottolineare, dal punto di vista della qualificazione della fattispecie, che si è in presenza anzitutto di una azione di rivendicazione, che “…ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui l'attore assume di esser titolare, ma di non averne la materiale disponibilità; è esperibile contro chiunque, di fatto, possiede o detiene il bene (art. 948 c.c.), ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà di esso e a riaverne il possesso…” (Cass., S.U., n. 7305 del 2014). Viceversa, l'azione di restituzione “…è fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa - e per questo ha natura personale - ed è volta, previo accertamento di tale mancanza, ad attuare il diritto - personale - alla consegna del bene” (così anche Cass. n. 17321 del 2015). 
Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla diversa qualificazione: mentre nell'azione di restituzione è sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno, nell'ipotesi di rivendicazione, poiché fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes e non su un rapporto obbligatorio personale inter-partes, occorre che di tale diritto venga data fornita piena prova, mediante la cd. "probatio diabolica". 
Ciò comporta che chi agisce in rivendicazione deve dare la dimostrazione di un acquisto a titolo originario, ovvero di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e, cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo che copra un ventennio, termine di compimento dell'usucapione. È anche sufficiente che l'attore in rivendicazione dimostri che fra lui ed i suoi danti causa il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo. 
All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene; il rivendicante, quindi, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario; o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, potendo a tal fine eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. n. ### del 2022; Cass. n. 28865 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21940 del 2018; Cass. n. 1210 del 2017; Cass. n. 25643 del 2014).  ### di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno infatti natura e presupposti diversi: “con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta” (Cass. n. 19872 del 2022). 
Ora, nella fattispecie in esame le attrici non hanno collegato la loro pretesa al venir meno di un negozio giuridico intercorso tra le medesime (o la loro dante causa) ed i convenuti, avendo espressamente dedotto una detenzione senza titolo dei fondi da parte di questi ultimi e la nullità ed inefficacia dell'atto di compravendita del 9.11.2020, a rogito notar ### di ### d'#### n. 104.462 di repertorio e 30.511 della raccolta, con cui ### ha alienato gli immobili a #### e ### sul presupposto di esserne nel possesso ultraventennale, possesso non accertato giudizialmente. 
§7.1- Chiarito, pertanto, che si tratta di un'azione di rivendicazione, con il relativo onere probatorio a carico delle istanti, va messo in evidenza che è stato prodotto l'atto di donazione per ### del 2 aprile 1958 ( 27436 rep.), con il quale ### ha donato alla figlia ### (nata a ### il ###) i seguenti beni: 1) fabbricato sito in ### con annesse rimesse e locale di deposito, limitante con detta piazza e con via ### con via ##### ed altri; riportato al N.C.E.U. al foglio 128 con le particelle 38/2-387- 38/1-228-381 e nel vecchio catasto alle partite 25067 e 27580; 2) fabbricato ubicato in ### limitante per tre lati con le strade pubbliche, eredi ### ed eredi ### indicato nel nuovo catasto edilizio al foglio 20 con la particella 685 e nel vecchio all'articolo 1812; 3) fondo in ### denominato #### o ### limitante con #### ed altri, in catasto al foglio 47 con le particelle 1- 2-3-4-5-23; 4) fondo in ### denominato ### o ### limitante col vallone ### con la strada ### e burrone, in catasto al foglio 62 con le particelle 6-7-9-10-11-12-13 (sono comprese “le nuove costruzioni e la parte pervenuta da ### indicata con le particelle 1-2-3 dello stesso foglio 62”); 5) fondo in ### denominato ### limitante con il torrente ### ed altri, in catasto al foglio 61 con la particella 11; 6) terreno in ### alla contrada ### limitante con il vallone ### ed altri, in catasto al foglio 58 con la particella 22, nonché particelle 1-2, e foglio 56 particelle 1-2-3-4-10-7; 7) fondo in ### denominato ### limitante con il torrente, ### ed altri, in catasto al foglio 5 con le particelle 6-7-8-9; 8) fondo in ### denominato ### e ### limitante con la strada #### ed altri, diviso in due parti dal torrente ### e riportato in catasto al foglio 59 con le particelle 6-7-8-9-18-19-20-21; 9) fondo in ### contrada ### o ### diviso in due parti dal torrente ### limitante con il torrente, eredi ### ed altri, ed accatastato al foglio 38 con le particelle 1-4-5-21-22-56; 10) terreno in ### denominato ### confinante col vallone ### ed altri, accatastato al foglio 39 con le particelle 11-12-13- 14; 11) fondo in ### denominato ### limitante con la strada #### ed altri, in catasto al foglio 39 con le particelle 64-65-66-67-68-69 (compresa la casetta poderale); 12) fondo in ### denominato ### limitante con la strada per ### ed altri, in catasto al foglio 34 con le particelle 22-23- 24-75-76-77-78; 13) fondo in ### denominato ### o ### limitante con eredi ### valloncello ed altri, diviso in due parti dalla strada ed accatastato al foglio 18 con le particelle 148-149-152-81-83-84-129-130. 
§7.2- Le risultanze della prova per testi sono, inoltre, le seguenti.
Il teste ### (escusso all'udienza del 03.07.2023), figlio di ### ha dichiarato (tra l'altro): che sua nonna, ### che è venuta a mancare nel dicembre del 2019, “si è sempre occupata … fino alla sua morte della gestione degli immobili ed anche dei terreni; era una imprenditrice agricola e la gestione di terreni e fabbricato era la sua fonte di reddito; aveva una azienda agricola, una ditta personale”; che è stata nel possesso dei terreni oggetto dell'atto di donazione fino alla morte; che si informava regolarmente del raccolto dei suddetti terreni e ne decideva la destinazione (“mia nonna si è sempre avvalsa di aiuto di maestranze locali nel suo lavoro; era lei che decideva le colture e quando chiamare gli aiuti”); che, se non ricorda male, negli anni ottanta la nonna si è avvalsa della collaborazione del padre e del nonno degli odierni convenuti, ma questi ultimi erano alle dipendenze della nonna o comunque eseguivano sue direttive (non hanno mai gestito i sui terreni in autonomia); che nel 2003 la nonna “ha denunciato il padre del signor ### ottenendo la restituzione delle proprie terre”; che “anche per i fatti di questo giudizio è stata sporta denuncia querela”; che si è saltuariamente recato sui terreni della nonna e in sua compagnia (alcuni terreni sono più facilmente accessibili, altri meno); che ### “coltivava maggiormente agrumeti; parte dei suoi terreni era adibita a pascolo e c'erano anche mandorleti”. 
Il teste ### (sentito all'udienza del 3 giugno 2024), figlio di ### (che non è incapace di testimoniare, non avendo un interesse, concreto ed attuale, alla definizione della controversia), a sua volta, ha confermato che la nonna “si è sempre preoccupata di controllare e custodire i terreni oggetto di causa” e che anche lui, fin da bambino, l'ha “accompagnata in più occasioni per verificare i raccolti dei terreni e lo stato in cui si trovavano”; ha, inoltre, riferito che “i terreni in questione non sono recintati in quanto assai estesi e ubicati in zone non a livello, quindi di difficile recinzione”; che ### “dopo aver verificato le condizioni dei terreni, provvedeva a dare incarico a persone per curare il raccolto, la pulizia e quant'altro” (“ricordo che in più occasioni, quando per le festività o ferie mi recavo nella casa al mare che insiste su una particella dei terreni oggetto di causa, mia nonna si raccomandava che io accertassi tutti i terreni in zona per riferire le condizioni in cui si trovavano e se necessitassero di cure”); che ### “era una imprenditrice agricola e si è occupata dei terreni fino alla sua morte, avvenuta nel 2019”; che con riguardo ai terreni oggetto di causa la nonna aveva dato incarico ad alcune persone del posto, interessate alla coltivazione, di curarli “e in cambio avrebbero diviso il raccolto”; che la nonna, “in ogni caso, manteneva il comando su detti beni, in quanto era lei che disponeva quali colture piantare nel terreno e quali gli interventi da fare”; che sempre la nonna, “per tutelare i terreni in proprietà ha da ultimo sporto anche querele nei confronti del padre dei convenuti che si era fatto lecito occupare abusivamente dei terreni…”; che nessun altro colono di ### “ha creato problemi in merito alla titolarità dei terreni”; che, dopo la morte della nonna, i terreni in controversia sono amministrati da una società (il teste è l'amministratore, insieme alla cugina, ### di una società che si occupa della gestione di tutti i terreni dell'azienda che era della nonna); che i fondi oggetto di causa si raggiungono sia a piedi che con vetture [“noi (io e mia nonna) solitamente lasciavano la vettura e proseguivamo a piedi, almeno fin quando la nonna è riuscita a camminare bene”].
Il teste #### ha affermato: che è a conoscenza dei fatti di causa, in quanto, nel 2016, ha “avuto modo di conoscere la signora ### ciò è avvenuto grazie al commercialista della signora cui la stessa si era rivolta per cercare un tecnico geometra per delle visure che riguardavano i suoi terreni” ed il commercialista le ha fatto il suo nome; che ### nel 2017 lo “ha incaricato di fare una ricognizione e verifica di tutte le proprietà a lei intestate in quanto era sua intenzione procedere a delle donazioni in favore dei figli”; che ha accertato che gli identificativi catastali degli immobili della signora andavano aggiornati con i dati catastali modificati, quindi ha dovuto effettuare sia accertamenti cartacei che riscontri sui luoghi; che si è spesso “recato nei terreni in questione insieme alla signora”, che ha accompagnato con la sua macchina nei predetti terreni (“ricordo che la sua preoccupazione era quella di controllare eventuali sconfinamenti di terzi, essendo preoccupata a conservare i suoi confini”); che ha “provveduto a ri-censire alcuni dei terreni della signora che risultavano con dati identificativi catastali diversi dall'originale”; che, quando ha frequentato ### ha “avuto modo sentirla parlare al telefono con persone di fiducia che erano incaricate dalla stessa per curare i terreni”. 
Sulla scorta di un complessivo esame delle dichiarazioni testimoniali può perciò ritenersi che ### sia stata, fino alla morte, avvenuta nel 2019, nel possesso dei fondi oggetto dell'atto di donazione del 1959. 
Ora, è pur vero che le dichiarazioni dell'unico teste “indifferente” riguardano un arco temporale molto breve e che gli altri testi sono figli dell'attrice ### ma in proposito deve essere ricordato il consolidato principio di diritto in base al quale “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 274 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cass. ord. n. 6001 del 2023). 
Nel caso di specie, inoltre, non ricorrono elementi che consentano di escludere o attenuare la valutazione di credibilità dei testimoni ### e ### che hanno risposto alle domande che sono state loro rivolte con dichiarazioni coerenti e sufficientemente specifiche. 
Peraltro, i convenuti, che sono decaduti dalla prova per testi ammessa (v.  ordinanze del 14.05.2024 e del 16.09.2024, che si ribadiscono in questa sede ###hanno offerto prove di segno opposto. 
§7.3- Ciò posto, è da rilevare che si evince dalla CTU (a firma dell'ing.  ###, le cui conclusioni, logiche e coerenti, non sono contestate dalle parti, che vi è una parziale corrispondenza tra i terreni indicati nell'atto di donazione del 2 aprile 1958 e quelli oggetto dell'atto di compravendita a rogito del ### del 9 novembre 2020 (repertorio n. 104462, raccolta n. ###), quest'ultimo intercorso tra #### e #### e ####. 
In specie, vi è corrispondenza tra quanto riportato nell'atto di donazione al punto n. 4) [fondo ubicato in ### denominato ### o ### limitante con vallone ### con la strada statale e burrone, censito in catasto al foglio 62 con le particelle 6-7-9-10-11-12-13 (comprese le nuove costruzioni e la parte pervenuta da ### indicata con le particelle 1-2-3 dello stesso foglio 62)] ed i terreni indicati nell'atto di compravendita del 9 novembre 2020 ai punti 3), 4), 5) e 6) [punto 3): terreno sito nel Comune di ### riportato in ### al foglio di mappa n. 62 particelle nn. 1, 2 e 3; punto 4): terreno ubicato nel Comune di ### riportato in ### al foglio di mappa n. 62 particelle nn. 6 e 7; punto 5): terreno sito nel Comune di ### riportato in ### al foglio di mappa n. 62 particella n. 12, area rurale, superficie 120 mq.; punto 6): terreno ubicato nel Comune di ### riportato in ### al foglio di mappa n. 62 particella n. 13, fabbricato diruto, circa 56 mq. (in atto, si tratta di aree libere, senza alcun fabbricato). 
Coincidono, cioè, i fondi siti nel Comune di ### e identificati al N.C.T. al foglio di mappa n. 62 particelle nn. 1, 2, 3, 6, 7, 12 e 13 (le particelle nn. 9, 10 ed 11 del foglio di mappa n. 62 non risultano, invece, nell'atto di compravendita a rogito del notaio ###. 
Vi è, poi, corrispondenza tra il terreno riportato nell'atto di donazione al punto 10), ossia il terreno ubicato in ### denominato ### confinante con vallone ### e con altri, accatastato al foglio di mappa 39 particelle nn. 11,12,13,14, ed i terreni oggetto dell'atto di compravendita del 9 novembre 2020 indicati ai punti 1) e 2) [punto 1): terreno sito nel Comune di ### censito al catasto terreni al foglio di mappa 39 particella n. 11; punto 2): terreno sito nel Comune di ### riportato in catasto terreni al foglio di mappa 39 particelle nn. 12, 13 e 14]. 
§7.4- È bene, altresì, sottolineare che nell'atto di compravendita si legge che “la parte venditrice” (### dichiara “di essere divenuta proprietaria degli immobili in oggetto per possesso, animo domini, ultraventennale, pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto, ovvero in virtù di usucapione ordinaria, non accertata giudizialmente”. 
Ora, il contratto, in sé considerato, è valido, avendo avuto la giurisprudenza di legittimità modo di affermare in più occasioni che il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione non è affetto da nullità, anche se l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (Cass. n. ### del 2024; Cass. n. 7853 del 2018; Cass. n. 2485 del 2007), ciò in quanto l'acquisto per usucapione avviene ipso iure per il semplice fatto del possesso protratto per venti anni e la sentenza con cui viene pronunciato l'acquisto per usucapione del diritto ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso (Cass. n. 8650 del 1994; Cass. n. 2717 del 1982). 
Nel caso in esame, peraltro, non può sottacersi, in primo luogo, che nel procedimento n. 2888/2017 RG, definito in primo grado con sentenza 1576/2018, pubblicata in data ###, era ### ad assumere di avere acquistato per usucapione, tra l'altro, le particelle 1, 2, 3, 6 e 7 del foglio di mappa n. 62 del Comune di ### e le particelle n. 11,12, 13 e 14 del foglio di mappa n. 39 del Comune di ### (oggetto anche dell'odierna controversia), e che è pacifico che tale assunto sia stato ribadito nel giudizio di appello instaurato avverso la suddetta sentenza. Viceversa, nell'atto del 9 novembre 2020 ### riveste la qualità di acquirente, essendo ### a dichiarare di essere divenuto proprietario degli immobili che ne formano oggetto “per possesso, animo domini, ultraventennale, pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto, ovvero in virtù di usucapione ordinaria, non accertata giudizialmente”. 
In secondo luogo, non può non rimarcarsi che non vi è traccia del preteso possesso ultraventennale in capo al venditore degli immobili per cui è causa. 
Sulla base di tali coordinate, è, dunque, inopponibile a ### e ### l'atto del 9 novembre 2020, trattandosi di vendita di beni altrui ed emergendo la comproprietà dei terreni suindicati in capo alle istanti quali coeredi di ### posto che quest'ultima vantava un titolo di proprietà scaturente dalla donazione paterna del 1959, proprietà trasmessa alle attrici mortis causa. 
A ciò deve aggiungersi che la dante causa è rimasta nel possesso degli immobili fino al decesso, avvenuto nel 2019, e che, anche al di là delle vicende del procedimento n. 2888/2017 RG, non vi sono altri atti o fatti da cui desumere uno spossessamento di ### antecedente la data della morte. 
Si deve, pertanto, accogliere la domanda di rivendica proposta dalle attrici e condannare i convenuti al rilascio in favore delle medesime dei fondi ubicati nel Comune di ### identificati al N.C.T. al foglio di mappa n. 62 particelle n. 1, 2, 3, 6, 7, 12 e 13, nonché dei terreni siti nel Comune di ### censiti al catasto terreni al foglio di mappa 39 particelle n. 11, 12, 13 e 14, non avendo l'atto di compravendita del 09.11.2020, per quanto valido, effetti traslativi nella parte relativa a tali immobili ed essendo inopponibile alle istanti. 
§8. Va, invece, disattesa la domanda di parte attrice di risarcimento del “danno da determinarsi secondo equità”.
§8.1- In proposito, è da sottolineare che la Corte di cassazione, a ### nella sentenza n. ### del 15 novembre 2022, ha (tra l'altro) affermato che, se la tutela reale è orientata al futuro e mira al ripristino dell'ordine formale violato, la tutela risarcitoria è tesa al passato, costituendo il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto, ed essa costituisce “la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi. Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata”. 
La distinzione effettuata dalla Suprema Corte con riferimento alle due forme di tutela (reale e risarcitoria) comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere con quello dell'azione di rivendicazione, ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile: “### di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. 
Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria”. 
In definitiva, secondo la Suprema Corte, in caso di occupazione abusiva di immobili è necessaria “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria”.   Il danno per il proprietario non può, allora, qualificarsi come danno “in re ipsa”, legato al mero “non uso”, ma, al più, come danno “presunto” o danno “normale” legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. 
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici. 
§8.2- Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, è da osservare che le attrici si sono limitate a domandare in citazione la condanna dei convenuti al risarcimento del “danno da determinarsi secondo equità”. 
Null'altro hanno aggiunto neanche nella memoria ex art. 183 comma 6 1 c.p.c. 
Manca, allora, del tutto la prova del danno conseguenza che avrebbero subito le istanti, non avendo le stesse allegato - né tanto meno provato - la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento dei beni de quibus, né in forma diretta né in forma indiretta. 
La domanda deve essere pertanto rigettata. 
§9. Infine, in ragione del complessivo esito del procedimento, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento in favore delle attrici dei 2/3 delle spese di lite, che si liquidano nell'intero come da dispositivo, in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022. Va compensato tra le parti il residuo terzo.
Si pongono, in ultimo, per intero, nei rapporti tra le parti, le spese di ### liquidate con decreto del 06.03.2025, essendo l'accertamento peritale funzionale all'accertamento della domanda di rivendica spiegata dalle ### P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede: a) accoglie la domanda di rivendica proposta dalle attrici e, per l'effetto, condanna i convenuti a rilasciare in favore delle medesime i fondi ubicati nel Comune di ### identificati al N.C.T. al foglio di mappa n. 62 particelle n. 1, 2, 3, 6, 7, 12 e 13, nonché i terreni siti nel Comune di ### censiti al catasto terreni al foglio di mappa 39 particelle n. 11, 12, 13 e 14, liberi e sgombri da persone e cose; b) rigetta ogni altra domanda; c) condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore delle attrici dei 2/3 delle spese del presente giudizio, che liquida nell'intero in €446,38 per esborsi ed in €14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese forf., CAP ed IVA come per legge; compensa tra le parti il residuo terzo; d) pone, nei rapporti tra le parti, le spese di CTU per intero a carico dei convenuti. 
Sentenza redatta e trasmessa alla ### con l'applicativo ### del magistrato in data 27 novembre 2025. 
Il Giudice dr.ssa

causa n. 1907/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Antonella Stilo

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