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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3838/2017 r.g.a.c. e rimessa in decisione all'udienza del 01.06.2021, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tra ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.to ### che lo rappresenta e difende come da procura in atti; Parte attrice e ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###### n. 37, presso lo studio dell'avv.to ### che lo rappresenta e difende come da procura in atti; Parte convenuta e ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###### n. 37, presso lo studio dell'avv.to ### dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in atti; Parte convenuta ### azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni dell'1.06.2021.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato rispettivamente in data ### e 17.05.2017, ### conveniva in giudizio ### e ### chiedendo di “revocare e dichiarare inefficace nei confronti del signor ### ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901, cod. civ., la compravendita per atto ai rogiti del dott. ### notaio in ### del 5 giugno 2014, rep. n. 65852/racc. n. 20488, avente ad oggetto la piena proprietà degli immobili in Comune di ### via ### n. 32 (già 24) e precisamente: a. abitazione posta ai piani terzo e quarto della scala “F”, distinta con il numero interno 8 ###, composta da quattro vani e mezzo catastali, confinante con vano scale e distacchi su proprietà condominiali, salvo se altri o variati. Detta unità immobiliare è censita in N.C.E.U. del detto Comune al foglio 67, p.lla 1400, sub. 176, cat. A/2 di classe 4, vani 4,5 - r.c. Euro 499,67; b. locale cantina posto al piano primo seminterrato della scala “G”, distinto con il numero due, della superficie complessiva di tre metri quadrati, confinante con terrapieno e distacchi su proprietà condominiali, salvo se altri o variati. Detta unità immobiliare è censita in N.C.E.U. del detto Comune al foglio 67, p.lla 1400, sub.295, cat. C/2 di classe 7, mq.3 - r.c. Euro 6,66; c. posto auto al piano terra, distinto con il numero 28 ###, confinante con detta via, proprietà ### e distacchi su proprietà condominiali, salvo se altri o variati. Detta unità immobiliare è censita in N.C.E.U. del detto Comune al foglio 67, p.lla 1400, sub.87, cat. C/6 di classe 1, mq. 15 - r.c. Euro 27,89”, il tutto con vittoria di spese di lite.
Esponeva l'attore, a fondamento della propria domanda: di essere titolare dell'agenzia ### di ### s.p.a. e di avere intrattenuto in tale qualità rapporti con la B&P s.r.l., di cui era stato amministratore unico il ### che quest'ultimo si era appropriato di premi versati dagli assicurati a B&P s.r.l. e spettanti al ### per l'importo complessivo di € 179.362,14, appropriazione a seguito della quale il ### stesso, onde evitare azioni risarcitorie di B&P s.r.l., si era offerto di risarcire il danno arrecato al ### in parte attraverso il trasferimento della propria quota di partecipazione nella B&P s.r.l. e per altra parte mediante pagamenti rateali sino alla concorrenza dell'importo suindicato; che a fronte degli accordi raggiunti e successivamente modificati su richiesta dello stesso ### quest'ultimo era rimasto tuttavia inadempiente all'obbligo assunto di pagare al ### le somme dovute, avendo interrotto ogni versamento in data ### a fronte dell'importo ancora dovuto di € 59.550,00, somma per la quale il ### aveva pure rilasciato all'attore un assegno privo di luogo e data di emissione, in garanzia; che già in data ###, con atto a rogito del notaio ### il convenuto aveva, peraltro, trasferito alla propria convivente, ### la piena proprietà degli immobili siti in #### n. 32 (già n. 24), ove tuttavia era rimasto residente con il proprio nucleo familiare, ed in particolare l'abitazione posta al terzo e quarto piano del predetto indirizzo, scala “F”, distinta con il numero int. 8, ed annessi locale cantina e posto auto; che, successivamente, inoltre, con atto del 10.02.2016 a rogito del notaio ### sempre il ### aveva donato alla madre ulteriori beni acquistati ### dal medesimo per successione mortis causa dal proprio padre, rendendosi così del tutto impossidente; che la compravendita del giugno 2014 doveva considerarsi revocabile, ex art. 2901 c.c., dal momento che era stata posta in essere dopo l'insorgenza del credito, nella consapevolezza da parte del ### e della ### del pregiudizio arrecato alle ragioni del ### rendendone infruttuosa ogni futura possibile iniziativa esecutiva; che, quanto poi alla consapevolezza della ### la stessa era dimostrata dalla convivenza in essere con il ### con il quale la predetta aveva anche avuto una figlia, nel gennaio 2011, oltre al fatto che la ### pur non formalmente residente con il ### sino al luglio 2014, tuttavia era risultata residente nell'immobile ove aveva abitato ed abitava ancora la madre del #### con ciò dimostrandosi che i convenuti avevano in realtà convissuto, sin da prima del luglio 2014, nell'appartamento oggetto dell'atto impugnato; che, quindi, il trasferimento non aveva avuto alcuna ragione obiettiva, venendo compiuto, invece, dal ### poco dopo che erano stati scoperti gli atti distrattivi da lui posti in essere; che anche il corrispettivo della compravendita era elemento da considerarsi significativo, essendo esso inferiore al valore reale dei beni, risultati capienti per una iscrizione ipotecaria di ben € 350.000,00 da parte dell'istituto erogante il finanziamento per l'acquisto da parte della ### tutto ciò denotando una vera e propria cooperazione prestata dalla ### al ### per sottrarsi alle obbligazioni assunte verso il ### che ne era infine derivato anche un danno a quest'ultimo considerata l'iscrizione ipotecaria operata sul bene per un importo maggiore di quello della garanzia già accordata ad altro istituto creditizio per un precedente mutuo concesso in relazione agli stessi immobili, danno per il quale esso attore riservava, dunque, ogni azione nei confronti della ### in altre sedi.
Si costituivano in giudizio sia il ### sia la ### con distinte comparse di risposta. ### deduceva, in particolare: i) l'inesistenza di un credito in capo al ### per avere già integralmente versato il dovuto ed essendo anzi creditore del ### “salvo in ogni caso l'accertamento in ordine alla liceità o meno delle relative pretese creditorie da accertarsi nelle opportuni sedi”; ii) l'esistenza di altri giudizi, l'uno relativo al decreto ingiuntivo ottenuto dal ### per il pagamento dell'asserito credito verso il ### decreto poi opposto da quest'ultimo con procedimento avente n. 7469/2017 r.g. innanzi a questo Tribunale, l'altro promosso sempre dal ### innanzi a questo stesso ufficio per la revocatoria anche dell'atto di donazione del 2016 concluso dal ### con la propria madre; iii) l'insussistenza del requisito oggettivo dell'eventus damni, e ciò sul rilievo che “non solo non esiste alcun credito che potesse essere pregiudicato, ma in ogni caso ammessa e non concessa la fondatezza di quanto dedotto da parte attrice, l'immobile venduto dal #### nel giugno 2014, veniva alienato al prezzo di mercato di € 180.000,00, dovendosi pertanto escludere qualsivoglia pregiudizio per il ### in quanto atto inidoneo a ledere la garanzia patrimoniale del convenuto”, oltre al fatto, comunque, che esso convenuto, alla data dell'atto, “risultava proprietario di altro bene immobile completamente libero da vincoli, pesi ed ipoteche e di valore superiore al presunto credito rivendicato dal Pietrosanti”, laddove l'immobile compravenduto con l'atto impugnato era già gravato da una garanzia ipotecaria per un mutuo di € 150.000,00, di poco inferiore al valore di mercato del bene di € 180.000,00, sicché nessun pregiudizio in concreto poteva ravvisarsi per l'attore, che non avrebbe potuto comunque soddisfarsi sul bene in considerazione del privilegio accordato ad altra creditrice, assistita da ipoteca; iv) l'insussistenza, per conseguenza, anche del requisito soggettivo della scientia fraudis, dal momento la “consapevolezza del pregiudizio” da parte del debitore presuppone l'esistenza del credito e del pregiudizio medesimo, entrambi insussistenti nel presente caso.
Su tale scorta, concludeva quindi il ### chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con conseguente declaratoria di “validità” e piena efficacia del contratto di compravendita oggetto di causa, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Quanto invece alla ### la stessa chiedeva, oltre al rigetto della domanda attorea e alla conseguente declaratoria di “validità” e piena efficacia del contratto di compravendita, anche la pronuncia, in via riconvenzionale, di un ordine di immediata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dall'attore presso la ### dei ### di ### in uno alla condanna del ### al risarcimento dei danni derivati da tale trascrizione, da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto oltre al rimborso delle spese processuali, da distrarsi.
Deduceva la ### a) l'insussistenza del requisito oggettivo ex art. 2901 c.c., da apprezzare alla data del compimento dell'atto di compravendita, con il quale era stata alienata la proprietà dell'immobile al prezzo di mercato, immobile che era, inoltre, comunque già gravato da garanzia ipotecaria per un mutuo di € 150.000,00 e che neppure costituiva il solo cespite del ### avendo egli un altro bene su cui l'attore poteva invece liberamente soddisfare le sue ragioni; b) la mancanza anche del presupposto soggettivo ex art. 2901 c.c., dal momento che poiché il ### era proprietario di altri beni, essa convenuta non poteva conoscerne un asserito stato di insolvenza, così come la stessa era ignara di eventuali e presunte situazioni debitorie del ### con il quale non conviveva all'epoca dell'atto (data in cui risiedeva, invece, insieme alla figlia, in ### via di ### n. 48), mentre “nel 2014, e solo a seguito dell'acquisto dell'immobile da parte della ###ra ### i convenuti iniziavano una convivenza a seguito della quale, ben due anni dopo, in data 21 giugno 2016 contraevano matrimonio”; c) il suo diritto ad ottenere, quindi, il ristoro dei danni, “patrimoniali e non”, patiti per effetto della trascrizione della domanda attorea, in considerazione della sua infondatezza e tenuto conto che essa convenuta aveva da tempo posto in vendita l'immobile ricevendo, nelle more del giudizio, proposta di acquisto accettata e per la quale prudenzialmente non aveva proceduto all'incasso di assegno ricevuto “a titolo di cauzione”.
La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti, nonché a mezzo delle prove testimoniali richieste dalle parti.
Quindi, a seguito di rimessione in decisione del fascicolo in data ### da parte del G.O.T., in sostituzione del precedente G.U., la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio da parte del Giudice onorario, pervenendo innanzi a questo Giudice, quale nuovo assegnatario del ruolo del precedente G.U. titolare (per effetto del provvedimento presidenziale di assegnazione di tale ruolo con effetti dal 24.11.2020). All'udienza conseguentemente fissata, innanzi alla scrivente, del 01.06.2021 le parti venivano, dunque, invitate alla precisazione delle rispettive conclusioni, sulle quali la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Medio tempore, già innanzi al precedente G.U., in allegato alla comparsa conclusionale depositata dal ### in data ###, veniva prodotta la sentenza resa da questo Tribunale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo indicato in premessa, rg. 7469/2017, sentenza di cui il ### ha lamentato successivamente l'illegittima produzione, in quanto tardiva, rappresentando, comunque, e documentando il mancato passaggio in giudicato della stessa, in virtù di appello da lui proposto.
Così sintetizzato lo svolgimento del giudizio e delineato l'oggetto del contendere, si osserva che la domanda attorea risulta fondata e come tale va pertanto accolta, in virtù dei seguenti rilievi.
Invero, in via preliminare ed in rito, giova evidenziare come risulti anzitutto priva di rilevanza la circostanza che sia intervenuta sentenza di primo grado nel giudizio avente ad oggetto la pretesa creditoria vantata dal ### nei confronti del ### pretesa a tutela della quale il primo ha agito anche con la presente iniziativa giudiziaria, ex art. 2901 c.c., avverso l'atto di compravendita concluso dal secondo in data ### con ### Ed infatti, a prescindere dal profilo dell'ammissibilità o meno della produzione effettuata dal ### di tale sentenza soltanto in occasione della comparsa conclusiva depositata innanzi al precedente G.U. (e ciò sul rilievo che detto atto sarebbe stato la prima occasione utile successiva al formarsi di tale documento, che in quanto sopravvenuto non sarebbe stato, dunque, producibile anteriormente da parte del convenuto, secondo quanto da lui prospettato), risulta assorbente rilevare come sia sostanzialmente incontestato tra le parti (e comunque dimostrato: cfr. al riguardo doc. prodotto in replica da parte dell'attore) che detta sentenza sia stata impugnata dal ### non essendo dunque ancora passata in giudicato.
Ebbene, pur a fronte di una simile sopravvenuta pronuncia, non ancora inoppugnabile, deve certamente escludersi (così come già avvenuto, implicitamente, in corso di causa, rispetto alla circostanza della contemporanea pendenza del giudizio rg. n. 7469/2017, di cui tale pronuncia ha costituito l'epilogo) che ciò possa condizionare il corso (così come l'esito, come pure si dirà) del presente procedimento.
Come è stato più volte evidenziato, infatti, da parte della giurisprudenza di legittimità, il rimedio di cui all'art. 2901 c.c., accordato al “creditore” onde ottenere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti dispositivi di beni posti in essere dal debitore in pregiudizio delle sue ragioni, costituisce un'azione utilmente esperibile non soltanto da parte di colui che risulti titolare di un credito già definitivamente accertato nell'an e nel quantum (o la cui esistenza risulti, comunque, incontestata tra le parti), ma anche da soggetti che vantino un credito di natura meramente eventuale (arg. art. 2901 co. 1 c.c., che in tal senso richiama anche i crediti condizionali) o contestato dalla controparte ed oggetto di diverso giudizio pendente (c.d. crediti litigiosi o sub iudice).
In particolare, è stato ribadito, anche di recente, che “la norma ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore" (cfr. Cass. civ. n. 12047/2021; si v. inoltre, tra le molte, Cass. civ. 18321/2015, che ha evidenziato, appunto, come anche “il titolare di un credito eventuale è legittimato a proporre azione revocatoria degli atti che il potenziale debitore abbia compiuto in pregiudizio delle proprie ragioni”, richiamando a tal riguardo anche ulteriori, molteplici, pronunce pregresse, tra cui si v. Cass. civ. S.U. n. 9440/2014).
La soluzione indicata, oltre a trovare conforto nello stesso dettato legislativo (cfr. ancora art. 2901 co. 1 c.c.), rinviene, del resto, la sua ratio nella natura e funzione dell'azione di cui si discute, la quale, come noto, non persegue scopi restitutori, bensì è intesa soltanto a garantire la conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, costitutivo della garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., mediante la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto dispositivo, nei confronti del solo creditore attore in revocatoria (e dunque ferma restando la validità dell'atto stesso e la generale efficacia del trasferimento del bene con esso realizzato da parte del debitore nei confronti di qualunque altro soggetto). Nè la pronuncia emessa in accoglimento di domanda revocatoria costituisce, da sé sola, un titolo sufficiente a consentire l'esecuzione forzata sul bene da parte del creditore vittorio nei confronti del terzo acquirente, sicché, come pure è stato evidenziato, ove il credito sia stato contestato, comunque “l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (cfr. civ. n. 9855/2014).
In piena coerenza con tali principi, la giurisprudenza di legittimità si è, pertanto, pronunciata anche in ordine all'evenienza dell'esperimento dell'azione revocatoria a tutela di un credito che non solo sia ancora oggetto di un giudizio pendente ma che sia stato anche accertato come insussistente da una sentenza ancora oggetto di impugnazione, evidenziando a tal riguardo come una tale pronuncia non possa considerarsi ostativa all'ordinario svolgimento del giudizio avente ad oggetto la domanda ex art. 2901 c.c. Alla stregua dell'ampia nozione di credito prevista da tale disposizione e valorizzata, come detto, dalla costante giurisprudenza di legittimità, il carattere ancora “incerto” ed “eventuale” del diritto fatto valere dal creditore attore in revocatoria non preclude, infatti, al medesimo di esperire utilmente l'azione in parola e di conseguirne l'accoglimento in presenza di tutti gli ulteriori presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., mentre il fatto che in altra sede risulti ancora controverso il credito da lui vantato potrà rilevare, semmai, soltanto nel senso di precludergli di portare ad esecuzione la sentenza di accoglimento così ottenuta se e fino a quando il suo credito non sia stato definitivamente accertato (cfr. Cass. civ. 22921/2016; nel medesimo senso, si v. inoltre già Cass. civ. n. 18321/2015).
Considerato quanto precede, appare dunque evidente come non si ponga, anzitutto, alcuna questione di rito, afferente la necessità di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (ovvero ex art. 337 c.p.c., a fronte di una sentenza già pronunciata in primo grado ed ancora soggetta ad impugnazione) per l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità con il procedimento avente ad oggetto l'accertamento ed il soddisfacimento del credito a tutela del quale è stato domandato anche il presente rimedio ex art. 2901 Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, infatti, l'accertamento del credito operato dal relativo giudicante in tale procedimento non costituisce un antecedente logico giuridico indispensabile della pronuncia da rendere sulla domanda revocatoria, così come è da escludere che possa darsi un conflitto tra giudicati tra un'eventuale sentenza che nell'ambito del primo procedimento (quello sull'accertamento del credito) concluda, definitivamente, nel senso dell'insussistenza di un diritto di credito in capo al soggetto che se ne sia affermato titolare e la pronuncia, invece, ottenuta da quest'ultimo di accoglimento della sua domanda ex art. 2901 c.c. ###, svolto soltanto incidenter tantum, dal giudice della revocatoria circa l'esistenza di un “credito” in capo all'istante è esclusivamente finalizzato, difatti, come già osservato, a pervenire alla declaratoria di inefficacia dell'atto pregiudizievole alle sue ### ragioni creditorie nei confronti della controparte, mentre nell'ipotesi in cui sopravvenga una sentenza definitiva contraria all'esistenza del credito la sola conseguenza potrà essere soltanto l'assenza di una concreta utilità della sentenza ottenuta medio tempore ex art. 2901 c.c. (cfr. già Cass. civ. S.U. 9440/2004, nonché, più di recente, Cass. civ. n. 18321/2015, la quale ha evidenziato, in particolare, come non sussistano neppure i presupposti per disporre una sospensione ex art. 337 co. 2 c.p.c. del procedimento avente ad oggetto la revocatoria, una volta che nel giudizio avente ad oggetto il credito sia intervenuta sentenza di primo grado di rigetto della pretesa creditoria, e ciò perché, “quanto … al diverso istituto della sospensione ### di cui all'art. 337 cod. proc. civ., … è assorbente la considerazione che anche la sospensione facoltativa è possibile solo in presenza di un rapporto di pregiudizialità (nella specie, per quanto evidenziato … insussistente) tra il giudizio definito con sentenza non passata in giudicato e quello in cui si invochi l'autorità di detta sentenza …”).
Ciò chiarito in rito, deve inoltre aggiungersi sotto diverso ma concorrente profilo, che la suddetta sentenza neppure potrebbe rilevare (come invece vorrebbero i convenuti) al fine di dimostrare l'infondatezza nel merito della domanda proposta dal ### e ciò in quanto il primo presupposto per l'esperibilità dell'azione ex art. 2901 c.c., costituito dall'esistenza del credito asseritamente pregiudicato dall'atto, deve essere interpretato, come detto, in senso lato, quale “ragione di credito”, da intendersi anche come credito di natura eventuale, in veste, in particolare, di credito “litigioso” (cfr. ancora art. 2901 cit., e Cass. civ. S.U. n. 9440/2004, che ha rimarcato, del resto, come la circostanza dell'esistenza di un procedimento avente ad oggetto l'accertamento ed il soddisfacimento della pretesa creditoria, oggetto di contestazione tra le parti, lungi dal porre in dubbio la bontà dell'iniziativa del creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c., rileva semmai nel senso di dimostrarne il primo dei presupposti per il relativo esercizio).
Né appare dubitabile, nella fattispecie, che il ### abbia offerto sufficiente riscontro della propria ragione di credito, producendo, a tal riguardo, le scritture ### sottoscritte dal ### con le quali quest'ultimo si è reiteratamente riconosciuto debitore nei suoi confronti per un importo originariamente pari a € 179.362,14, credito che ha tratto origine da pregresse appropriazioni operate dal convenuto su somme riscosse presso gli assicurati a titolo di premi assicurativi e che il medesimo avrebbe dovuto riversare al ### (cfr. doc. 2, concernente missiva redatta dal ### e diretta al nuovo amministratore della B&P s.r.l. con cui il primo dava atto delle sue omesse rimesse per l'importo suindicato e dell'impegno assunto con il ### di provvedere al pagamento in suo favore del dovuto, a fronte della disponibilità manifestata da quest'ultimo di “soprassedere” ad azioni nei suoi confronti e verso la B&P s.r.l. per le mancate rimesse dei premi assicurativi; doc. 3, recante proposta del 13.12.2013 del ### al ### di restituzione del dovuto mediante pagamenti rateizzati, oltre che con il trasferimento di quote societarie, proposta cui ha fatto seguito l'accordo sottoscritto da entrambe le parti del 31.01.2014, sub doc. 4. Si vedano, inoltre, anche doc. 5 e 6 fasc. attoreo, dai quali risulta la richiesta di “riformulazione del debito” del 21.10.2015 diretta dal ### al ### per ulteriori dilazioni nel pagamento ancora dovuto di € 75.000,00 e successiva accettazione del ### nonché doc. 7, relativo all'assegno indicato dall'attore in sede introduttiva, per l'importo ancora dovutogli di € 59.550,00, rilasciatogli in assenza di luogo e data di emissione).
Al cospetto di tali risultanze documentali, il ### si è limitato, per contro, a dedurre, del tutto genericamente, di non essere in realtà tenuto a versare alcunché al ### sostenendo al riguardo di avere integralmente pagato quanto dovuto e di essere, invece, lui creditore dell'attore ovvero di “riservarsi”, alternativamente, in altra sede di far accertare la “liceità” delle citate scritture (senza, peraltro, addurre alcunché di specifico in questa sede avverso le stesse, il cui contenuto, al pari della provenienza dal ### non è stata oggetto di alcuna contestazione nel corso del giudizio).
Ebbene, prescindendo da tale ultima generica allegazione, ed avendo riguardo al pagamento che (sembra intendersi) sarebbe avvenuto da parte del ### di tutto quanto dovuto al ### si osserva come nessun riscontro sia stato offerto al riguardo da parte del convenuto, che pure a ciò era onerato (e ciò al fine di dimostrare, in buona sostanza, che la pretesa creditoria dell'attore fosse da intendersi come assolutamente pretestuosa e dunque del tutto inverosimile anche ai fini dell'art. 2901 c.c.).
Parimenti nessun elemento è stato specificamente allegato - tantomeno provato - da parte del ### in questa sede ###suo eventuale controcredito maturato nei confronti del ### I soli elementi introdotti dal ### in relazione alla pretesa creditoria del ### concernono, del resto, taluni bilanci societari della B&P s.r.l. e l'atto di opposizione da lui proposto avverso il d.i. ottenuto dal ### ed oggetto del succitato procedimento 7469/2017 r.g., in uno alla comparsa di costituzione depositata da una terza chiamata in causa in quella sede, documenti che tuttavia nulla provano, in quanto tali, ai presenti fini.
Ed infatti, quanto ai bilanci societari, è evidente come la mancata indicazione in bilancio di un credito ancora eventuale in capo alla B&P s.r.l. verso il ### correlato alla mera eventualità futura che il ### potesse rivalersi nei confronti della società per il mancato versamento di premi a lui spettanti, con conseguente possibile insorgenza di una pretesa risarcitoria della B&P s.r.l. verso il ### quale ex amministratore, per essersi appropriato di quelle somme ed avere originato una possibile responsabilità della società verso il ### non vale a confutare le risultanze delle suindicate scritture sottoscritte dal ### nel quale il medesimo si è reiteratamente riconosciuto debitore dell'odierno attore per la restituzione dei predetti importi (cfr. ancora doc. 2 ss. fasc. attoreo). Tali evidenze documentali, inoltre, rendono del tutto inconferente anche l'assunto sostenuto dall'odierno convenuto di non avere preso parte all'assemblea dei soci B&P s.r.l. del 18.02.2014, nella quale, per quanto rileva ai presenti fini, la nuova amministratrice della società dava atto di aver ricevuto una missiva del ### con cui quest'ultimo si riconosceva responsabile per le suddette mancate rimesse monetarie e di essersi impegnato con il ### alla relativa restituzione (cfr. doc. 18 fasc. attore; una missiva del tenore di quello indicato in tale verbale coincide, del resto, con la produzione sub doc. 2 cit. in allegato all'atto di citazione). Da tanto consegue, inoltre, l'irrilevanza ai presenti fini della disamina dell'eccezione di nullità sollevata da parte attrice avverso le prove testimoniali assunte in corso di causa su richiesta del ### intese a dimostrarne la mancata partecipazione a tale assemblea del 18.02.2014, partecipazione peraltro confermata dai testi richiesti dallo stesso convenuto ed escussi all'udienza del 7.06.2018 (cfr. verbale udienza in atti, dichiarazioni testi ### e ###.
Per quanto concerne, poi, le copie dell'atto introduttivo del giudizio n. 7469/2017 r.g. e la comparsa depositata dalla terza chiamata in quel procedimento, è assorbente rilevare come si tratti di atti difensivi di parte predisposti dallo stesso ### e da altro soggetto convenuto in quel giudizio, quest'ultimo evidentemente interessato anch'esso al relativo esito, considerata la domanda di manleva che risulta essere stata proposta nei suoi confronti da parte del ### (cfr. atto di opposizione, fasc. ###, il che conduce a far escludere, ragionevolmente, di potersi utilizzare tali atti alla stregua di scritti “dimostrativi” dell'inesistenza di un credito del ### o di un asserito controcredito maturato nei confronti del predetto dall'odierno convenuto.
Infine, con riferimento alla sentenza prodotta in atti dal ### può osservarsi, anche qui in via assorbente (anche rispetto alle eccezioni di inammissibilità della relativa produzione e di inutilizzabilità dell'atto, sollevate da parte attrice e da intendersi reiterate tal quali anche a seguito di rimessione della causa sul ruolo da parte del G.O.T., stante il tenore della comparsa conclusionale depositata dal ### in data ###), come la stessa non abbia escluso l'esistenza di un credito del ### - secondo quanto pretenderebbe il convenuto - avendo, piuttosto, ritenuto di dover operare la compensazione di tale credito con il preteso controcredito vantato dal ### Peraltro, da tale statuizione (come detto oggetto di impugnazione) non possono farsi discendere le conclusioni che i convenuti vorrebbero ritrarne ai fini del presente giudizio, nel senso di un'infondatezza della domanda revocatoria azionata da parte del ### non valendo le stesse a superare, in ragione di quanto sopra già evidenziato, gli elementi dimostrativi offerti dall'attore in questa sede circa l'esistenza della propria ragione creditoria, la cui elisione con il controcredito opposto in compensazione da parte del ### risulta ancora del tutto incerta per l'impugnazione proposta da parte del ### avverso la predetta sentenza.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, deve quindi senz'altro riconoscersi l'esistenza in capo all'attore, anzitutto, di una ragione di credito idonea a fondarne la domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 Tale ragione creditoria risulta, inoltre, di formazione temporalmente anteriore rispetto alla data del contratto di compravendita oggetto di causa (5.06.2014), secondo quanto si evince dalle date riportate in calce alle succitate scritture in cui il ### si è riconosciuto, reiteratamente, debitore del ### (cfr. ancora doc. 2, 3, 4, 5, 6, relative a missive datate anche dicembre 2013, in relazione a fatti di indebita appropriazione di somme oltretutto di data pacificamente anteriore).
Né la circostanza che il credito in parola sia ancora sub iudice può rilevare sul piano dell'accertamento della sua anteriorità rispetto all'atto impugnato, per la quale è sufficiente, come noto, che la posizione debitoria in capo al convenuto sia sorta in data antecedente al compimento del negozio dispositivo, indipendentemente dal fatto che il debito risulti anche certo (o già sia stato accertato) a tale data e determinato nel suo ammontare ovvero che sia scaduto ed esigibile al momento della stipulazione dell'atto stesso (cfr. Cass. civ. 19207/2018; Cass. civ. n. 11121/2020).
La conclusione della compravendita in data successiva all'insorgenza del credito conduce, dunque, ad avere riguardo alla disciplina dettata dall'art. 2901 c.c. in tema di presupposti oggettivo e soggettivo per la revocabilità dell'atto dispositivo, nella parte in cui la stessa prevede, in particolare, che l'eventus damni sia accompagnato dalla sola consapevolezza da parte del debitore del carattere lesivo dell'atto posto in essere per le ragioni dei creditori, consapevolezza di cui deve essere altresì partecipe anche il terzo acquirente ove si tratti, come nella specie, di atto compiuto a titolo oneroso, mentre non è necessario che vi sia stata anche una dolosa preordinazione dell'atto da parte dell'obbligato e del terzo in danno del creditore.
Ciò posto, giova quindi rammentare, in punto di diritto, come il requisito oggettivo dell'eventus damni sia integrato non soltanto nel caso in cui il negozio dispositivo abbia totalmente compromesso la consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente che si sia prodotta una variazione quantitativa od anche solo qualitativa del patrimonio, cui sia correlata una maggiore difficoltà od incertezza nel soddisfacimento del credito (cfr. civ. n. 19207/2018, in fattispecie in cui è stata ritenuta irrilevante anche l'offerta avanzata dal debitore di provvedere a pagamenti rateali in favore del creditore). Come è stato evidenziato, quindi, anche di recente, “il danno o il pericolo di danno può pertanto concernere anche solo la qualità dei beni che formano oggetto della medesima: qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore ### con beni distraibili ### o non altrettanto facilmente aggredibili dai creditori” ( di recente, tra le altre, Cass. civ. n. 7423/2021, la quale ha pure evidenziato che se l'eventus damni va accertato al momento del compimento dell'atto, per contro non rileva che l'immobile oggetto dell'atto dispositivo revocando sia stato acquisito dal debitore successivamente al sorgere del credito per il quale si agisce in revocatoria; si v. ancora, sempre di recente, Cass. civ. n. 18193/2021).
Quel che rileva, inoltre, ai fini dell'art. 2901 c.c., è che l'atto dispositivo abbia inciso sulla garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, per avere reso quantomeno più incerta la futura esazione del suo credito. Invero, l'art. 2901 c.c., laddove richiede il “pregiudizio” delle ragioni creditorie, deve essere inteso, in coerenza con la ratio dell'istituto, anche soltanto nei termini di un interesse del creditore a mantenere uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva, sicché per l'esistenza dell'eventus damni non occorre che sia ravvisabile un vero e proprio danno, essendo sufficiente la dimostrazione da parte del creditore della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile ed eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (peraltro diversa, in quanto tale, dallo stato di insolvenza dello stesso; cfr. nella giurisprudenza di legittimità, già Cass. civ. n. 5105/2006).
Così, con specifico riferimento all'alienazione di un bene gravato da garanzie ipotecarie in favore di terzi, si è evidenziato come vada valutato, in relazione al singolo caso, se vi fosse sul bene una possibilità di soddisfazione del creditore chirografario (quello che ha poi agito in revocatoria) alla luce della garanzia reale comunque già prevista sul bene in favore di altro creditore. Tuttavia, detto accertamento, da effettuare caso per caso, deve consistere non già in uno giudizio ridotto al solo momento del compimento dell'atto, bensì in una valutazione anche prognostica e proiettata verso il futuro, ben potendo accadere che sia comunque ravvisabile un eventus damni anche a fronte un'ipoteca sul bene alienato di entità tale da assorbirne interamente il valore, ove per esempio possa comunque prospettarsi, in tal caso, che nel futuro la stessa avrebbe potuto ridursi o venire meno, non impedendo quindi il soddisfacimento delle ragioni del creditore chirografario sul bene ipotecato ( Cass. civ. n. 11121/2020).
Per converso, a fronte di un atto che importi una modificazione quantitativa o qualitativa del patrimonio dell'obbligato e comprometta potenzialmente, sia pure in concreto, le possibilità di soddisfazione del creditore, grava sul debitore, interessato ad opporsi alla revocabilità dell'atto, l'onere di provare l'idoneità del suo patrimonio residuo a soddisfare ampiamente le ragioni creditorie (cfr. ancora, tra le altre, Cass. civ. n. 19207/2018 cit., nonché Cass. civ. n. 19541/2019 e già Cass. civ. n. 1902/2015, e da ultimo Cass. civ. 18193/2021).
Per quanto riguarda, invece, il requisito soggettivo rilevante nel presente caso (c.d. scientia damni), lo stesso è ravvisabile, come noto, nella semplice conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente a titolo oneroso del pregiudizio che l'atto impugnato è destinato ad arrecare alle ragioni creditorie (non già, invece, di uno stato di insolvenza, come detto comunque diverso dall'eventus damni di cui all'art. 2901 c.c.: da ultimo, Cass. civ. 7423/2021). Tale stato soggettivo può essere provato anche a mezzo di presunzioni (in considerazione della sua natura), in tal senso essendo assimilabile alla “previsione del danno” anche un'agevole conoscibilità del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo.
Ed invero, “La prova sulla scientia damni ... riguarda un fatto di per sé impalpabile, attinente a quanto avvenuto in interiore homine in ordine alla determinazione soggettiva a effettuare una disposizione patrimoniale in pregiudizio delle ragioni del creditore, normalmente non acquisibile in termini di prova certa. La prova presuntiva, al riguardo, rappresenta il più comune mezzo a disposizione perché in null'altro consiste se non in un ragionamento logico-deduttivo che, sulla base di fatti noti, consente di risalire a fatti ignoti ...”, con l'ulteriore precisazione che “se è vero che la prova presuntiva non può essere svilita ad una mera massima di esperienza, è altresì vero che essa può essere cercata anche d'ufficio, una volta che la parte abbia dedotto e provato i fatti noti che ne possono costituire il fondamento. Pertanto, quando i fatti noti siano ritualmente entrati nel materiale utilizzabile ai fini della decisione, il giudice deve comunque procedere a quel ragionamento: vuoi per trarne la prova dei fatti allegati da una parte; vuoi per concludere che i fatti noti di cui dispone sono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non consentono di risalire al fatto ignorato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17058 del 11/07/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019).
Anche in questo caso, incombe sulla parte a cui sfavore gravano le presunzioni iuris tantum dare la prova contraria ed idonea a vincerle ...” (cfr. di recente, Cass. civ. n. 4175/2020, che in coerenza con la costante giurisprudenza di legittimità, ha valorizzato quali indici presuntivi, per esempio, gli stretti legami parentali od affettivi tra le parti, così come anche il contesto nel quale l'atto si sia inserito e l'esistenza o meno di un'apprezzabile e concreta finalità rinvenibile alla base del suo compimento).
Non è necessaria, per contro, da parte del debitore e soprattutto da parte del terzo, anche la consapevolezza (o lo specifico e precipuo intento) di arrecare pregiudizio a un determinato e specifico creditore (cfr. già Cass. civ. n. 7262/2000; Cass. civ. n. 14489/2004; Cass. civ. n. 20813/2004, e di recente, anche Cass. civ. n. 9192/2021, Cass. civ. n. 7423/2021).
Può ulteriormente aggiungersi, infine, come in caso di vendita dell'unico bene immobile da parte del debitore la giurisprudenza abbia anche rimarcato la possibilità di considerare “in re ipsa” la consapevolezza del debitore e del terzo del pregiudizio (cfr. per tutte già n. 7507/2007).
Ciò detto e tornando, quindi, alla fattispecie che occupa, deve osservarsi come risulti anzitutto sufficientemente dimostrato, nel presente caso, il requisito oggettivo dell'eventus damni prodotto dal contratto di compravendita concluso tra il ### e la ### in data ### (per il quale si v. in particolare doc. 9 fasc. attoreo).
Non può infatti non rilevarsi come detto negozio abbia, anzitutto, sostituito a beni immobili, agevolmente aggredibili da parte del creditore, somme di denaro, di per sé meno idonee ad offrire una garanzia patrimoniale alle ragioni dello stesso, in quanto più facilmente occultabili e comunque disperdibili da parte dell'obbligato.
La circostanza, poi, che detti beni siano stati alienati ad un prezzo non effettivamente parametrato ai valori di mercato (non venendo dunque gli immobili neppure realmente “sostituiti” sotto un profilo quantitativo da somme di denaro di “eguale valore”), è sufficientemente dimostrata, a parere del decidente, nella fattispecie, dalle plurime circostanze ritraibili dagli atti, dai quali emerge, in primo luogo, come su tali beni fosse stata già iscritta un'ipoteca per valori di molto superiori al prezzo praticato in sede di compravendita (€ 300.000,00, poi ascesi ad € 350.000,00 in favore del nuovo istituto erogante il finanziamento alla ### a fronte del ben più esiguo corrispettivo indicato nell'atto di compravendita di € 180.000,00, in parte peraltro “già ricevuti” prima della vendita, ancora doc. 9, nonché doc. 16 fasc. attoreo).
Invero, se certamente deve convenirsi sul fatto che l'entità del credito iscritto non corrisponda, in genere, all'ammontare effettivo del credito garantito (venendo l'ipoteca, di norma, iscritta per somme volutamente maggiori, rispetto a quelle che, nella specie, potrebbero complessivamente prospettarsi a carico della ### per la restituzione all'istituto finanziatore del capitale erogatole e dei relativi interessi e spese), tuttavia, ciò non toglie, così come è stato evidenziato da parte attrice, che un consistente valore dell'iscrizione ipotecaria concordata tra istituto mutuante e debitore valga, comunque, a denotare un apprezzabile valore del bene sul quale la garanzia è iscritta, diversamente risultando sostanzialmente inutile (ove il bene non fosse tendenzialmente capiente) una pretesa del primo ad avere concessa soltanto tale garanzia per somme da esso comunque stimate come necessarie a tutelarlo per il rientro del finanziamento erogato e venendo, piuttosto, richieste dallo stesso garanzie ulteriori, quali fideiussioni od ulteriori ipoteche su altri beni del mutuatario o di terzi.
Dall'ulteriore documentazione in atti emerge, poi, come la stessa ### abbia stimato, invero, il valore del bene in misura superiore, avendo essa posto in vendita l'appartamento (secondo quanto da essa allegato), a meno di tre anni dal suo acquisto, per un prezzo ben superiore a quello di cui alla compravendita da essa stipulata con il ### (e cioè per € 250.000,00 circa, cfr. doc. 2, 3 fasc. convenuta).
Se ne trae pertanto che l'atto di alienazione degli immobili, comunque lesivo delle ragioni del ### per la modificazione qualitativa del patrimonio del ### abbia plausibilmente determinato anche una variazione quantitativa del medesimo, in danno di parte attrice.
Né risulta conferente, nella specie, quanto dedotto dai convenuti in ordine all'esistenza sull'immobile compravenduto di una pregressa garanzia ipotecaria comunque già iscritta in favore di un precedente istituto mutuante, la quale dunque, secondo la prospettazione del ### e della ### dovrebbe comunque far escludere l'esistenza di un pregiudizio arrecato alle ragioni dell'attore, che non avrebbe potuto soddisfarsi in ogni caso sul bene per la garanzia iscritta sullo stesso da parte di creditore ipotecario. Emerge, infatti, dagli atti che l'importo del credito residuo dell'istituto bancario assistito da ipoteca fosse, in realtà, a quella data, pari a € 125.146,34, importo inferiore a quello, invece, acquisito da parte del nuovo istituto erogante il finanziamento alla ### per la stipula dell'atto di compravendita con il ### e come tale senz'altro ricompreso nel valore degli immobili alienati ed idoneo a consentire un soddisfacimento almeno parziale sugli stessi anche del credito dell'odierno attore (di € 59.550,00; cfr. doc. 5 fasc. ### e doc. 9, 16 fasc. attoreo).
Non può dunque sostenersi, in virtù di tanto, che la garanzia patrimoniale costituita dagli immobili oggetto dell'atto impugnato non avrebbe, potenzialmente, consentito anche al ### di soddisfarsi sugli stessi, in assenza della loro alienazione, al netto delle somme ancora da corrispondere all'originaria banca mutuante.
Per quanto concerne, infine, l'asserita esistenza di “altri beni” ricompresi nel patrimonio del ### alla data della compravendita, ed individuati poi nel concreto dai convenuti nel solo diritto di comproprietà sull'immobile sito in ### pervenuto al ### per successione ab intestato dal proprio genitore, deve osservarsi come non sia stata, in realtà, offerta sufficiente dimostrazione di un acquisto dello stesso già avvenuto in capo al convenuto alla data della compravendita per cui si discute.
Ed infatti, il ### ha sostenuto, al riguardo, che detto bene sarebbe sempre stato “nella sua disponibilità” sin dalla morte del padre (risalente al 2006), “godendone egli liberamente”, ma tale circostanza non è stata in alcun modo riscontrata da parte del medesimo, risultando, per contro, dagli atti soltanto che alla data della donazione la madre degli #### si trovasse già nella disponibilità del bene, poi alienato ad essa in piena proprietà con detto atto donativo (cfr. doc. 8 fasc. attoreo).
Quanto, poi, alla denuncia di successione, è noto che la stessa non implica accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato, trattandosi di atto di natura meramente fiscale, che come tale non comporta dunque una ### manifestazione di volontà del chiamato di far propria l'eredità devolutagli. Per quanto concerne, invece, la denuncia di variazione catastale, se è vero che la stessa può integrare tacita accettazione dell'eredità, tuttavia, ciò non consegue incondizionatamente dalla prova dell'avvenuta voltura catastale, dovendo emergere, per contro, dal complessivo contegno tenuto dal chiamato, che la stessa si sia tradotta in una effettiva volontà manifestata da quest'ultimo per fatti concludenti di accettazione dell'eredità. Invero, come è stato anche di recente evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, “l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; 10796/2009)”. Peraltro, “Cass. n. ### del 2018 ... chiarisce che la voltura catastale non integra incondizionatamente "gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spettro soggettivo". In questo senso essa si coordina piuttosto con il principio, già affermato da questa Corte, che l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (Cass. n. 8980/2017)” (cfr. in questi termini, da ultimo, Cass. civ. n. 11478/2021).
Orbene, con riferimento al presente caso, nessun riscontro idoneo è stato offerto da parte del ### (tantomeno dalla ### circa l'avvenuta presentazione da parte sua della richiesta di voltura catastale, risultando dagli atti soltanto che la medesima sia avvenuta a seguito della denuncia di successione, ma non che detta voltura sia avvenuta per richiesta dell'odierno convenuto (cfr. doc. 2, 3 fasc. ###.
Pertanto, quantomeno in difetto di idonei elementi dimostrativi offerti al riguardo dalla parte onerata, non può non attribuirsi rilevanza, di contro, al chiaro tenore dell'atto di donazione del 10.02.2016, nel quale emerge, per converso, come proprio detto atto (non dunque contegni tenuti in precedenza dal ### sia stato indicato quale comportamento implicante tacita accettazione dell'eredità da parte del predetto, per avere egli disposto con l'atto donativo della quota del 50% della proprietà dell'immobile in favore della madre, prevedendosi, quindi, per conseguenza, che a tale accettazione tacita dovesse darsi anche adeguata pubblicità nei registri immobiliari, onde garantire la continuità delle trascrizioni (cfr. ancora doc. 8 fasc. attoreo, recante la donazione della quota in comproprietà dell'immobile di ### del 10.02.2016, ove si legge: “art. 9 - (Trascrizione di accettazione tacita di eredità). 9.1. Il signor ### avendo compiuto un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità relitta del signor ### e risultando lo stesso da atto pubblico, dà incarico al ### rogante di eseguire la trascrizione dell'accettazione di eredità ...”).
Tenuto conto di quanto precede e considerato, in particolare, che a fronte di tale ultimo elemento documentale, nessuna idonea e specifica prova è stata invece offerta da parte del ### onde far accertare una pregressa e già avvenuta accettazione tacita dell'eredità paterna, va escluso di potersi ritenere dimostrato che alla data di conclusione della compravendita con la ### il predetto già disponesse di altro bene (rectius, del 50% della proprietà dell'immobile sito in ### e già appartenuto al padre), comunque idoneo a far escludere che la compravendita medesima potesse comportare un pregiudizio della sua garanzia patrimoniale ex art. 2901 Considerato, poi, che ciò che rileva, ai fini della azione revocatoria, è la situazione patrimoniale del debitore esistente al momento del compimento dell'atto, risulta inconferente che una volta trascritta l'accettazione dell'eredità a seguito della donazione del 2016, la stessa abbia esplicato effetto retroattivo fin dalla data di apertura della successione (e ciò in virtù della mera fictio iuris prevista dall'art. 459 c.c.), dal momento che, contrariamente a quanto vorrebbero i convenuti, ciò non implica, evidentemente, che alla data del compimento dell'atto di compravendita (5.06.2014) il ### avesse già nel suo patrimonio anche la quota in comproprietà dell'immobile situato a ### e già appartenuto al proprio genitore.
Sotto diverso profilo, deve altresì evidenziarsi che, anche ove fosse stata dimostrata una già avvenuta accettazione tacita dell'eredità paterna, comunque la comproprietà del predetto immobile non sarebbe valsa a far escludere l'integrazione del presupposto dell'eventus damni prospettato da parte attrice.
Vale al riguardo osservare, infatti, che nessuna idonea dimostrazione è stata offerta da parte del convenuto circa la consistenza di detto ulteriore bene, idoneo a far escludere il predetto pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, e ciò, nonostante l'onere della prova gravi in proposito, come già rammentato, sullo stesso debitore convenuto in revocatoria, il quale intenda opporre all'eventus damni evidenziato dall'atto impugnato l'esistenza e consistenza di un residuo patrimonio comunque idoneo a garantire le ragioni dei suoi creditori. Per contro, anche in tal caso, emergono dagli atti elementi indicativi di una insufficienza di detto ulteriore cespite a far escludere tale pregiudizio, dal momento che lo stesso consisteva, come detto, in una quota di comproprietà di un immobile, quota di cui, sia pure ai fini fiscali, risulta essere stato, inoltre, dichiarato dai contraenti un valore del tutto esiguo (per soli € 26.000,00) in sede di donazione del 10.02.2016 (cfr. ancora doc. 8 fasc. attoreo).
In difetto di alcun elemento di prova idoneo, che sarebbe stato onere del convenuto offrire in atti (non potendo, come noto, neppure supplire alle carenze probatorie delle parti l'espletamento di una C.T.U., nella specie peraltro non sollecitata bensì contrastata da parte degli stessi convenuti), deve quindi escludersi che il predetto ulteriore cespite (poi alienato, anch'esso, dal ### con il citato atto donativo alla madre) fosse, da sé, sufficiente a garantire contro un pregiudizio delle ragioni creditorie del ### Per quanto riguarda il requisito soggettivo della scientia damni, deve osservarsi, poi, quanto segue.
Con riferimento al ### non sembra revocabile in dubbio la consapevolezza da parte del medesimo del pregiudizio potenzialmente derivante dall'atto per le ragioni dell'attore, stante oltretutto l'assenza di altri effettivi cespiti idonei a garantirne il credito (come detto rimasti indimostrati).
Né può trascurarsi, in proposito, la prossimità temporale dell'atto di compravendita rispetto alla comunicazione con la quale il convenuto risulta essersi specificamente impegnato verso il ### a rimborsare le somme apprese (cfr. ancora doc. 2 ss. fasc. attoreo), elemento anch'esso sintomatico della piena consapevolezza dell'obbligato di potere con la compravendita compromettere il credito da poco riconosciuto e regolamentato con i citati atti in favore dell'odierno attore.
Quanto precede vale poi senz'altro a far superare quanto dedotto dal ### in questa sede ###avere avuto, a suo dire, alcuna consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del ### in virtù della (sua convinzione della) inesistenza di un credito del medesimo; tale assunto si scontra, infatti, chiaramente con il tenore delle citate missive nelle quali il ### si è reiteratamente riconosciuto debitore del ### impegnandosi ad onorare gli impegni assunti in favore di quest'ultimo e richiedendogli anche proroghe o modifiche per provvedere in tal senso.
Per quanto concerne, infine, la consapevolezza del terzo acquirente (la ###, si evidenzia che, in esito all'istruttoria assunta, deve considerarsi complessivamente accertato che anche la stessa fosse ben al corrente del pregiudizio derivante dall'atto alle ragioni dei creditori del ### ed in particolare per quelle del ### Ed infatti, anzitutto è stato dimostrato (ed è persino incontestato da parte dei convenuti) che la ### prestasse anch'essa attività lavorativa nella B##.r.l., occupandosi, proprio nel periodo tra il 2009 e il 2013, della gestione dei rapporti con la #### relativamente alle pratiche per le polizze r.c.a. (si v. in questo senso le dichiarazioni rese dai testi ### e ### verbale udienza 7.06.2018, e teste ### verbale udienza 16.11.2018). Né sono emersi specifici motivi per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni testimoniali, risultate, invece, coerenti tra loro, complessivamente non compiacenti e rese anche da soggetti di cui non risultano legami o interessi di mero fatto nel presente contenzioso. La circostanza che la ### fosse, essa stessa, coinvolta nell'attività svolta dalla B##.r.l. (società che è risultata inoltre di modeste dimensioni, dal punto di vista del numero dei dipendenti, secondo quanto è dato evincere dalla visura camerale in atti, cfr. doc. 1 fasc. attoreo) e dei rapporti da quest'ultima intrattenuti per la gestione polizze con la ####, conduce a far ritenere assai verosimile persino che la convenuta fosse al corrente proprio delle problematiche insorte tra il ### e il ### e del credito riconosciuto dal primo in favore del secondo in conseguenza di esse.
Sempre dall'istruttoria assunta è risultato, altresì, confermato il durevole e consolidato vincolo affettivo esistente tra la ### ed il ### sin da prima dell'atto di compravendita del 5.06.2014, avendo essi non solo già avuto una figlia nel gennaio 2011 (cfr. doc. 14 fasc. attoreo) ma essendo anche legati da molti anni da un rapporto di natura affettiva, tanto da avere la ### stabilito la propria residenza, insieme alla figlia, nello stesso immobile abitato dalla madre del ### prima dell'atto di compravendita dell'appartamento di via ### n. 48 a ### (la circostanza, oltre che risultante dal doc. 11 fasc. attoreo, è stata confermata anche dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste citata dalla stessa convenuta, ### in verbale udienza 16.11.2018, la quale, ricordando che la ### avesse proprio abitato nel predetto immobile, ha peraltro significativamente ricordato anche che “c'era la suocera” a vivere con lei, elemento anche quest'ultimo, che certamente concorre, anziché smentire, la circostanza dello stretto legame instauratosi, da tempo, tra gli odierni convenuti).
Anche ove volesse ammettersi, invero, che per un periodo la ### ed il ### non abbiano coabitato, per essere stato, invece, il secondo sempre residente ###(cfr. doc. 10 fasc. attoreo, e ciò pur essendo state le parti già legate in precedenza da una relazione sentimentale, tanto da avere una figlia, nata dalla loro unione nel 2011) e pure prospettandosi, altresì, che il ### abbia avuto in un periodo prossimo alla compravendita (in tesi, “fino ai primi mesi dell'anno 2014”: cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. ### una relazione “affettiva” con altra donna (relazione non meglio specificata, peraltro, né dal convenuto, né dai testi citati dal medesimo: cfr. verbale udienza 16.11.2018, dichiarazioni ### e ###, ciò non toglie, comunque, a ben vedere, che le parti fossero pur sempre rimaste legate tra loro da intensi vincoli lato sensu familiari, vincoli che si sono del resto evoluti, di lì a poco, nell'unione matrimoniale contratta dai medesimi (cfr. certificato matrimonio del 19.06.2016, sub doc. 12 fasc. attoreo).
Ebbene, tali vincoli affettivi, per come concretamente delineati dagli elementi acquisiti ( ancora, in particolare, dichiarazioni testi ###### cit.), in uno all'incontestato impiego lavorativo della ### presso lo stesso ufficio della B##.r.l., di cui il ### era amministratore e con il quale dunque la prima collaborava, anche rispetto ai rapporti con l'### del ### costituiscono, a parere del decidente, elementi senz'altro indicativi di una consapevolezza in capo alla convenuta del carattere pregiudizievole per le ragioni creditorie attoree della compravendita da lei stipulata con il ### A ciò si aggiunga, inoltre, che come anche evidenziato da parte attrice, la compravendita del 5.06.2014, in un contesto quale quello sopra indicato, di intenso legame affettivo tra le parti (e pur in assenza, in tesi, di una vera e propria relazione sentimentale, interrottasi tra i due convenuti soltanto in un intervallo di tempo prossimo alla vendita), si presenti, nello scopo concreto ad essa sotteso, quantomeno poco chiara, una volta accertato che in quell'appartamento il ### abbia comunque continuato ad abitare, fissando poi nello stesso la residenza della famiglia costituita con la ### e la figlia nata dalla loro unione (cfr. doc. 10, 14 fasc. attoreo). Invero, a fronte di simili elementi, fortemente sintomatici se non di una preordinazione dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del ### almeno di una consapevolezza comune alle parti di tale pregiudizio, sarebbe stato onere dei convenuti offrire specifiche circostanze in contrario, idonee a far superare quanto presumibile in virtù degli stessi, non risultando sufficiente, al riguardo, la sola allegazione di avere avuto il ### altra relazione “affettiva” nei “primi mesi del 2014” o di non essere la ### a conoscenza di uno “stato di insolvenza” del predetto.
Conclusivamente, avuto riguardo ai rilievi che precedono, deve accogliersi la domanda proposta dal ### per la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti del contratto di compravendita del 5.06.2014 concluso tra il ### e la ### risultando integrati, nella fattispecie, tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, previsti dall'art. 2901 c.c. per la revocabilità dell'atto.
Considerata la fondatezza della domanda proposta dall'attore, devono, invece, respingersi, per difetto dei relativi presupposti, le domande proposte da parte della ### in via riconvenzionale per il risarcimento del danno patito in conseguenza della trascrizione della domanda giudiziale, così come quella da essa avanzata sulla scorta dell'art. 96 c.p.c.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna del ### e della ### in solido tra loro (ricorrendone un comune interesse, cfr. art. 97 c.p.c.), al rimborso di tali spese in favore del ### spese che devono liquidarsi avuto riguardo al valore del credito a tutela del quale l'azione è stata esperita (compreso nello scaglione tra 52.000,01 e € 260.000,00) e in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., pervenendosi così all'importo complessivo di € 13.430,00 a titolo di compensi. Non si giustificano, invece, ulteriori importi pretesi da parte attrice nella nota spese depositata, tenuto conto della somma già riconosciuta nell'ambito del predetto scaglione e considerato il concreto valore della causa (per un residuo credito vantato di € 59.550,00; cfr. art. 5 co. 1 D.M. n. 55/2014), oltre all'impossibilità di ravvisare, nella specie, i presupposti per un incremento ex art. 4 co. 2 D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per la difesa nei confronti di più convenuti, avuto riguardo all'attività difensiva sostanzialmente unitaria resasi necessaria nei confronti degli stessi, litisconsorti necessari, a fronte dell'unica pretesa vantata nei loro riguardi da parte attrice per la declaratoria di inefficacia dell'atto da essi concluso.
Alla somma dovuta a titolo di compensi si aggiungono, invece, l'importo di € 1.024,03 per esborsi come richiesto nella citata nota spese dell'attore, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge. P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 3838/2017 r.g.a.c. e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore richiesta, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: ### inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di ### il contratto di compravendita concluso tra ### e ### in data ###, a rogito del notaio ### rep. n. 65852, racc. n. 20488, avente ad oggetto gli immobili siti a #### n. 32 (già n. 24), costituiti da abitazione posta ai piani terzo e quarto della scala F, identificata con l'interno n. 8 e distinta in catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 67, part. 1400, sub 176, da locale cantina posto al piano primo seminterrato della scala G, identificato con il n. 2 e distinto in catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 67, part. 1400, sub 295, nonché da posto auto posto al piano terra, identificato con il n. 28 e riportato catastalmente al foglio 67, part. 1400, sub 87 del medesimo Comune; I ### e ### in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali in favore di ### che liquida in € 13.430,00 per compensi ed € 1.024,03 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in ### in data ###. IL GIUDICE
dott.ssa ###
causa n. 3838/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Nardi Federica