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Tribunale di Trani, Sentenza n. 2586/2025 del 16-12-2025

... pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'### Quadro”. Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. ###/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3703/2025 TRIBUNALE DI TRANI ### In persona del Giudice Dott.ssa ### all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente SENTENZA ### R.G. #### rappresentato e difeso dall'avv.to ### come da procura in atti e da ### (###) ### RICORRENTE E ### - ### ( c.f. ###) assistito e difeso dall'avv. (c.f. ) e da avv.  ###'#### ( c.f. ###) assistito e difeso dall'avv. (c.f. ) e da avv.   #### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente, quale docente che ha lavorato per il Ministero dell'### con contratti a tempo determinato, a ottenere la c.d.  carta docenti.
Il fatto Con ricorso depositato il30.4.2025 la parte in epigrafe dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### ha dedotto di star lavorando come docente per un anno scolastico fino al termine delle attività didattiche ;che per il suddetto periodo non le è stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “###” - D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la ricorrente medesima; che tale disciplina è discriminatoria per contrasto anche con l'art. 3 e 35 della ### e per violazione articoli 63 e 64 del ### di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente; che con diffida stragiudiziale, rimasta senza esito, ha chiesto al Ministero il riconoscimento del diritto a beneficiare della cd. “Carta del docente” e del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico in cui ha lavorato, e quindi per complessivi € 500,00. 
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del Ministero dell'### come insegnante con contratti a tempo determinato, riconosca il diritto a ottenere il beneficio della ### e condanni il Ministero dell'### all'attivazione in favore dell'istante del relativo bonus economico previsto dalla c.d. ### del valore complessivo corrispondente ad € 500,00; con vittoria di spese con attribuzione.  ### dell'### e del ### e l'### per la ### non si sono costituiti. 
LA DECISIONE Questioni preliminari 1. Preliminarmente va osservato che sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario.  ### principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica - che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore della c.d. carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte, in realtà, sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'### derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. 
Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei ### di ### questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr.  SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. 
Il merito Nel merito la domanda è fondata e va accolta. 
Il quadro normativo 2.1 In primo luogo appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che “### tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.  ###.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.  2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
La clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. z ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “###”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.  2.2 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la ### costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti; b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. 
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “### Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta - peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione - e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. 
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “### Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale - che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. 
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. ###/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della ### i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede. 
Il quadro giurisprudenziale 3.1 Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario. 
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del ### per il ### - #### che con sentenza 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “### del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015. 
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del ### ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. 
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di ### che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. 
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il ### di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il ### di Marsala, con sentenza n. 803/2022 del 7.09.2022 3.2 Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla ### la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di ###, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ### in cui si afferma che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'### in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'### Quadro”. 
Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. ###/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.  ### i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato. 
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro; il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento.  ### della Corte di Cassazione a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.  4.1 Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione della Corte di Cassazione del 4-27.10.2023 resa in tema di ### docenti. 
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il ### di Taranto, ### nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. ### docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto). 
Con decreto del 29-30.05.2023, il ### della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla ### della Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto. 
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal ### di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.  124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
I principi di diritto affermati dal Giudice di ### appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati.  4.2 Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di supplenza con durata fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.  n. 124 del 1999, per le quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla ### né sul punto risulta contestato alcunché di specifico dal Ministero dell'### sulla minore durata della supplenza; inoltre, la durata al 30 giugno e non al 31 agosto della supplenza esclude anche che possa trovare applicazione il decreto legge 69/2023, c.d. ###, pubblicato sulla ### il 13 giugno 2023, che all'art. 15 prevede che “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, dovendosi intendere per “supplenza annuale” quelle con durata fino al 31 agosto, escludendo i titolari di supplenze fino al 30 giugno; b) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve presumersi che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di ### come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, non essendo contestata tale circostanza dalla parte resistente o dedotta dalla parte ricorrente l'assenza di tali condizioni. 
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per l'annualità, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del Ministero all'attribuzione in favore della ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (una annualità pari ad € 500,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Spese processuali Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.  P.Q.M.  ### di Trani, ### definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3703/25, cosi provvede: dichiara il diritto di ### a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per gli anni scolastici di cui al ricorso; 2. condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore delle ricorrenti della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (un annualità pari ad € 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; 3. condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 500,00 per compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione con attribuzione al procuratore antistatario. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
del ###ssa


causa n. 3703/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Angela Arbore

M

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 7566/2025 del 12-12-2025

... dell'operato dell'associazione. Infine, con riguardo alla responsabilità di ### per i commenti ai propri post, gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto delle contestazioni formulate circa la loro effettiva riferibilità alla pagina dell'associazione («perché le fotografie non consentono di accertare il loro collegamento tra il contenuto pubblicato dalla ### v. atto di appello, p. 100); ### inoltre, avrebbe potuto rispondere per i commenti di altri utenti, al più, a titolo di omesso controllo, il che non avrebbe potuto condurre alla disattivazione della propria pagina. In via conclusiva, gli appellanti deducono che la corretta valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio avrebbe dovuto condurre il giudice di prime cure a escludere che ### avesse violato il regolamento contrattuale, promuovendo iniziative di matrice discriminatoria o razzista o apologetiche del fascismo; il materiale probatorio avrebbe consentito, di contro, di accertare che ### è un'associazione dedita alle attività di carattere sociale, culturale e politico, come provato: dalla nota del Ministero dell'interno dell'11.4.2015 (doc. 12 fasc. primo grado appellanti); dalla propria (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dott. ### - dott.ssa ### - dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA (artt. 352, comma 6, e 281-sexies, comma 3, c.p.c.) nella causa civile di appello iscritta al n. 106 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025 e vertente TRA ### (###), in persona del legale rappresentante p.t., ### rappresentata e difesa dagli avvocati ### (###), in virtù di procura in calce all'atto d'appello, e ### (###), in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 25.4.2023 ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (###), in virtù di procura in calce all'atto d'appello - ### - ###, già ### (numero di registrazione 462932), società di diritto irlandese, rappresentata e difesa dagli avvocati ### (###), ### (###) e ### (###), in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello, nonché dagli avvocati ### (###), ### (###) e ### (###), in virtù di atti di nomina dell'avv. ### depositati in data ### e 27.11.2025 - ### - OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 17909/2022 pubblicata il ### - n. 10810/2020 R.G. (disattivazione di profilo e pagina ### e risarcimento danni).  ### da verbale di udienza di discussione del 27.11.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data ### l'### di promozione sociale ### (nel prosieguo, per brevità, ### e ### dirigente nazionale dell'associazione, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, ### (di seguito, per brevità, ###, deducendo che in data ### quest'ultima, gestore della piattaforma di social media ### anche in ### aveva disattivato senza preavviso e in mancanza dei relativi presupposti, la pagina dell'associazione ed il profilo personale di ### per violazione delle condizioni contrattuali regolanti il servizio, che vietano la pubblicazione di contenuti di carattere discriminatorio e l'elogio e il supporto a organizzazioni d'odio, e che il suddetto Tribunale, con provvedimento del 12.12.2019 (confermato in sede di reclamo il ###), aveva accolto il loro ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam, ordinando l'immediata riattivazione della pagina e del profilo indicati e fissando la penale ex art. 614-bis c.p.c. nella misura di € 800,00 per ogni giorno di violazione dell'ordine impartito. Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: «I) accertare e dichiarare l'illegittimità della disattivazione della pagina di ### e del profilo e della pagina di ### disposta da ### in violazione delle clausole contrattuali che disciplinano l'uso del social network ### II) accertare e dichiarare che le asserite motivazioni, dichiarazioni ed esternazioni relative alle ragioni addotte da ### per giustificare il provvedimento di disattivazione sono del tutto infondate e costituiscono fatto illecito lesivo dell'immagine e della reputazione degli attori, con conseguente loro diritto al risarcimento dei danni anche morali; III) accertare e dichiarare che ### ha privato gli attori della disponibilità dei contenuti pubblicati sulle pagine e sul profilo, nonché dei messaggi e delle conversazioni private; IV) per l'effetto, condannare ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla riattivazione della pagina di ### e della pagina e del profilo di ### nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori, patrimoniali e/o non patrimoniali, nonché morali, da liquidarsi in via equitativa; IV) con fissazione della somma che, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a corrispondere a ### in persona del legale rappresentante pro tempore, e a ### per ogni violazione o inosservanza successiva dell'ordine impartito ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento; V) in ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di causa. Con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova, anche all'esito delle difese eventualmente spiegate dalla convenuta». 
Si costituì in giudizio ###, successivamente divenuta ### (d'ora innanzi solo ###, contestando la fondatezza delle domande. In particolare, sostenne: i) di avere qualificato legittimamente ### quale «organizzazione che incita all'odio ai sensi delle policy del servizio ### trattandosi di un «movimento di stampo neofascista che promuove apertamente i principi del fascismo e della ### tra cui la xenofobia e il razzismo»; ii) di avere conseguentemente disposto la rimozione degli attori dalla piattaforma, in conformità alle condizioni del servizio che vietano «contenuti volti a sostenere organizzazioni (come ### impegnate in attività di odio organizzato e nella promozione di discorsi d'odio»; iii) che dette condizioni generali di utilizzo della piattaforma ### integrano accordi di diritto privato, espressione dell'autonomia contrattuale; iv) che la misura adottata era adeguata alla gravità e alla natura dei contenuti pubblicati tramite le pagine degli attori; v) che non sussiste alcun obbligo contrattuale di informare l'utente prima della rimozione del suo profilo; vi) che, in ogni caso, non è ipotizzabile l'obbligo di ### di ripristinare le pagine rimosse a livello globale, ma al più nel territorio italiano. 
Tanto premesso, chiese, come precisato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c.: «### in via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate e, per l'effetto, revocare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma l'11 dicembre 2019 e dichiarare che nessun pagamento a titolo di penale è dovuto agli #### sempre in via principale: accertare che ### ha legittimamente designato ### quale organizzazione d'odio ai sensi delle condizioni contrattuali e, per l'effetto, dichiarare che ### ha legittimamente rimosso, e ha diritto di rimuovere, la ### e il ### e che nessun pagamento a titolo di penale è dovuto agli #### in via subordinata: accertare che la riattivazione della ### e del ### imposta dall'Ordinanza poteva produrre effetti nel solo territorio italiano e, per l'effetto, dichiarare che nessun pagamento a titolo di penale è dovuto agli ### e ### in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, oltre spese generali, cpa e iva, come per legge». 
Il giudizio fu sospeso con ordinanza ex art. 52, comma 3, c.p.c. del 6.10.2020, a seguito della presentazione dell'istanza di ricusazione del giudice da parte degli attori, e fu riassunto dopo il rigetto dell'istanza da parte del collegio competente (ordinanza dell'11.6.2021). 
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 15.3.2022, il giudice, in parziale accoglimento dell'istanza di revoca del provvedimento d'urgenza del 12.12.2019 presentata da ### ai sensi dell'art. 669-decies c.p.c., dispose la sospensione della sola efficacia esecutiva della misura coercitiva ex art.  614-bis c.p.c. (n. 10810-1/2020 R.G.); il provvedimento fu revocato dal collegio in sede ###ordinanza dell'11.7.2022, riservate le spese al merito (n. 19441/2022 R.G.) ### presentò un nuovo ricorso per la revoca o la modifica dell'ordinanza cautelare e il relativo subprocedimento (n. 10810-2/2020 R.G.), non sospeso (al pari del giudizio di merito) a seguito di una seconda istanza di ricusazione presentata dagli attori (rigettata dal collegio con successiva ordinanza del 21.11.2022), fu trattato alla stessa udienza del 18.10.2022, allorché le parti precisarono le conclusioni nel merito; fu definito, quindi, con pronuncia di cessazione della materia del contendere, attesa l'emanazione della sentenza. 
La causa, infine, a seguito dello scambio delle memorie ex art. 190 c.p.c., fu decisa, con sentenza n. 17909/2022, nei termini di seguito riportati: «Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta le domande proposte da parte attrice e, per l'effetto, revoca l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, l'11 dicembre 2019 e depositata il 12 dicembre 2019 nel procedimento R.G. 59264/19; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti».  2. Con atto di citazione notificato il #### e ### hanno proposto appello, articolato in otto motivi, domandando: «in via cautelare: in accoglimento dell'istanza di inibitoria formulata, voler sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza con ripristino integrale della misura cautelare adottata con ordinanza in data ### e confermata in data ###; in via preliminare e in rito: A) in accoglimento del motivo sul difetto di terzietà e imparzialità del giudicante, dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità della sentenza impugnata e disporre la rimessione degli atti al Tribunale di Roma per la celebrazione di un nuovo giudizio, del quale, comunque, dovranno essere valutate tutte le domande degli attori che meritano sicuro accoglimento; B) in accoglimento del motivo sulla omessa sospensione del procedimento a seguito della ricusazione del giudicante, dichiarare la nullità della sentenza impugnata e disporre la rimessione degli atti al Tribunale di Roma per la celebrazione di un nuovo giudizio, del quale, comunque, dovranno essere valutate tutte le domande degli attori che meritano sicuro accoglimento; C) in accoglimento dei motivi sulla nullità in data 18 ottobre 2022, dichiarare la nullità della sentenza impugnata e disporre la rimessione degli atti al Tribunale di Roma per la celebrazione di un nuovo giudizio, del quale, comunque, dovranno essere valutate tutte le domande degli attori che meritano sicuro accoglimento; D) in via subordinata, previa declaratoria di inesistenza ovvero nullità della sentenza impugnata, procedere alla rinnovazione degli atti nulli e alla rinnovazione della fase istruttoria (con acquisizione delle prove richieste nello specifico motivo di appello o, quantomeno, dell'ispezione della pagina e del profilo e acquisizione di una nuova nota informativa presso il Ministero ove ritenuta necessaria) e, all'esito, accogliere le domande degli attori/appellanti; E) in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione di ###; nel merito: F) previa rinnovazione e degli atti nulli compiuti in primo grado, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto: I) accertare e dichiarare della disattivazione della pagina di ### e del profilo e della pagina di ### disposta da ###/### in violazione delle clausole contrattuali che disciplinano del social network ### II) accertare e dichiarare che le asserite motivazioni, dichiarazioni ed esternazioni relative alle ragioni addotte da ###/### per giustificare il provvedimento di disattivazione sono del tutto infondate e costituiscono fatto illecito lesivo dell'immagine e della reputazione degli attori, con conseguente loro diritto al risarcimento dei danni anche morali; III) accertare e dichiarare che ###/### ha privato gli attori della disponibilità dei contenuti pubblicati sulle pagine e sul profilo, nonchè dei messaggi e delle conversazioni private; IV) per l'effetto, condannare ###/###, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla riattivazione della pagina di ### e della pagina e del profilo di ### nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori, patrimoniali e/o non patrimoniali, nonché morali, da liquidarsi in via equitativa; V) con fissazione della somma che, ai sensi 614-bis c.p.c., ###/###, in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a corrispondere a ### in persona del legale rappresentante pro tempore, e a ### per ogni violazione o inosservanza successiva all'ordine impartito ovvero per ogni ritardo del provvedimento; G) in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle relative ai procedimenti cautelari di revoca e modifica della misura cautelare».  3. Si è costituita ### che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c.; in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dei criteri di sinteticità, chiarezza e specificità, rilevando che l'appello, composto da 112 pagine, sarebbe «estremamente ridondante e inutilmente concentrato su motivi in rito che sono stati già ripetutamente respinti»; nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto.  4. Alla prima udienza la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. 
Con decreto del 19.3.2025, in accoglimento della richiesta degli appellanti, è stata anticipata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 27.11.2025 la Corte, fatte precisare le conclusioni e, sentite le parti, ha invitato queste ultime a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. 
Al termine della discussione, la Corte ha deciso ai sensi del comma 3 della citata disposizione (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), a tenore del quale, il giudice, terminata la discussione, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.  5. Si osserva, in via generale, che l'atto di appello contiene un'introduzione sullo svolgimento del processo e delle «procedure collaterali» (pp. 1-11), una sintesi della materia del contendere e dei diritti e principi rilevanti (pp.  11-14) e un'ampia e generale descrizione della sentenza impugnata, della sua struttura e dei molteplici profili di invalidità (pp. 14-23). Sviluppa poi i motivi di impugnazione: il primo attiene alla violazione del principio fondamentale della terzietà e imparzialità del giudice (pp. 23-38), cinque riguardano il rito e, segnatamente, violazioni delle regole processuali e conseguente lesione del diritto di difesa e del contradditorio (pp. 38-62), il sesto è relativo alla carenza di legittimazione processuale di ### (pp. 63- 66) e l'ultimo si riferisce al merito delle domande proposte (pp. 66-104).  6. Più specificamente, con il primo motivo si lamenta la «violazione del diritto a un giudice terzo e imparziale e […] la conseguente inesistenza ovvero nullità della sentenza». Gli appellanti, dopo avere richiamato i principi costituzionali e sovranazionali in relazione alla terzietà e imparzialità del giudice, deducono che nel caso di specie il giudice di primo grado dott.ssa ### sin dall'inizio, «non appariva e né, soprattutto, era terzo ed imparziale» (v. atto di appello, p. 27); ciò nonostante quanto affermato nelle ordinanze collegiali che avevano respinto le loro istanze di ricusazione. La dott.ssa ### invero, secondo la loro prospettazione, non solo apparteneva alla corrente della magistratura «### ma era una vera e propria militante e dirigente di tale corrente; corrente che, attraverso il suo periodico ufficiale (del cui comitato di redazione faceva parte la dott.ssa ###, aveva già auspicato che, all'esito del giudizio di merito, fosse revocato il provvedimento cautelare ante causam con cui ### era stata condannata alla riattivazione degli account rimossi. 
Lo stesso giudice poi, nell'ambito di analogo procedimento incardinato da altri attivisti di ### avrebbe già qualificato l'associazione come organizzazione d'odio, così anticipando il proprio convincimento circa un aspetto nodale ai fini del decidere, e avrebbe espresso lo stesso giudizio nell'ordinanza di parziale accoglimento del ricorso presentato da ### per la sospensione dell'efficacia esecutiva della penale fissata nell'ordinanza cautelare. 
Ne discenderebbe l'illegittimità dei provvedimenti in data ### e 21.11.2022, con i quali il Collegio per la trattazione dei ricorsi in materia di ricusazione del Tribunale di Roma, aveva rigettato entrambi i ricorsi depositati da ### ai sensi dell'art. 52 c.p.c. e la conseguente inesistenza o comunque nullità della sentenza gravata, ciò implicando la necessità di rimettere la causa al Tribunale di Roma e celebrare nuovamente il primo grado, affinché la causa sia istruita e decisa da un giudice terzo e imparziale.  7. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità dell'ordinanza del 14.11.2022, con cui il giudice di primo grado, nel rilevare la manifesta inammissibilità dell'istanza di ricusazione formulata dagli attori il ###, ha ritenuto di non sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 52, comma 3, c.p.c.; ciò sul presupposto della sovrapponibilità delle motivazioni contenute nell'istanza rispetto a quelle già addotte a fondamento del precedente ricorso del 5.10.2020, già rigettato. 
Deducono gli appellanti che, al contrario, la seconda istanza di ricusazione proposta da ### si basava sul contenuto dell'ordinanza del 15.3.2022, con cui il giudice avrebbe anticipato il proprio giudizio sulla materia del contendere e, dunque, «su un fatto tanto nuovo quanto significativo» (v. atto di appello, p. 39); a conferma di ciò, evidenziano che il ricorso non fu dichiarato inammissibile da parte del competente Collegio, ma fu rigettato per ragioni di merito sul presupposto della novità delle motivazioni ivi addotte. 
Ne discenderebbe la nullità di tutti gli atti processuali compiuti successivamente alla citata ordinanza del 14.11.2022, ivi compresa la sentenza impugnata, con conseguente necessità di disporre la «regressione del procedimento alla fase in cui le infrazioni della legge processuale sono state compiute» (v.  atto di appello, p. 41). 8. Con il terzo motivo si censura la «nullità dell'udienza in data 18 ottobre 2022 e [..] la conseguente nullità dei provvedimenti assunti», per avere il giudice di prime cure disposto la trattazione in presenza della causa, nonostante, con ordinanza del 15.3.2022, fosse stato disposto che l'udienza si svolgesse in forma cartolare, così violando l'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, che tale facoltà non attribuisce al giudice. 
Si soggiunge che la revoca dell'ordinanza del 15.3.2022 sarebbe intervenuta senza previo avviso ai procuratori, in occasione dell'udienza di trattazione del subprocedimento cautelare incardinato da ### ciò costringendo i procuratori che avevano presenziato per la trattazione di diverse questioni a discutere, in detto frangente, anche il merito della causa. 
Detta violazione sarebbe stata puntualmente eccepita in udienza, impedendo «qualsiasi sanatoria o preclusione alla deduzione del vizio» (v. atto di appello, p. 45). 
Ne discenderebbe la nullità dell'udienza del 18.10.2022 e di tutti gli atti compiuti successivamente, ivi compresa la sentenza impugnata, che avrebbe inciso negativamente sull'esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente regressione del procedimento alla fase in cui l'atto nullo è stato compiuto.  9. Con il quarto motivo si lamenta la «nullità dell'ordinanza in data 18 ottobre 2022 nella parte in cui omette di fissare udienza di precisazione delle conclusioni». 
Gli appellanti contestano la decisione del giudice di trattenere in decisione la causa, nonostante difettasse il presupposto indicato dall'art. 187 c.p.c., anziché, come avrebbe dovuto, «riservare la decisione sulle istanze istruttorie, sciogliere la riserva e, ove avesse ritenuto matura la causa per la decisione, fissare udienza di precisazione delle conclusioni» (v. atto di appello, p. 46).  10. Con il quinto motivo gli appellanti deducono la «nullità dell'ordinanza in data 18 ottobre 2022 nella parte in cui omette di pronunciarsi sulle istanze ed eccezioni degli attori e, in particolare, sulle richieste di prova». 
Osservano, in particolare, che, prima di trattenere la causa in decisione, il giudice di primo grado avrebbe anche dovuto ammettere e assumere le prove decisive, in quanto necessario «sia per consentire agli attori di conoscere il materiale probatorio sul quale fondare gli argomenti da sviluppare negli scritti difensivi, sia per consentire di reiterare le richieste di prova respinte» (v. atto di appello, p. 51). 
Tale omissione non sarebbe stata sanata dalla sentenza, nella quale, infatti, non sarebbero indicate le ragioni del mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate dagli attori né trattate le eccezioni e contestazioni sollevate da questi ultimi. 
Di qui la necessità di dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali effettuate dalla convenuta con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e del «video di ### […] utilizzato ai fini del decidere nonostante fosse stata puntualmente eccepita la gravissima scorrettezza compiuta da controparte», nonché di ammettere l'ispezione, già richiesta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta indispensabile per «accertare, nel contraddittorio tra le parti, le modalità di utilizzazione del social network da parte degli attori» e di «verificare come realmente, attraverso il tempo, siano stati utilizzati pagina e profilo, di prendere visione dei contenuti pubblicati e saggiare la frequenza con la quale quelli ritenuti contrari alle regole contrattuali siano apparsi; cruciale, dunque, anche per verificare la gravità dell'inadempimento asseritamente compiuto dagli attori e la proporzionalità della sanzione adottata dalla convenuta» (v. atto di appello, p. 54). 
Ne discenderebbe la necessaria restituzione degli atti al Tribunale, ovvero, in via subordinata, l'accoglimento dell'istanza di ispezione da parte della Corte d'appello.  11. Con il sesto motivo si eccepisce la «nullità dell'ordinanza in data 18 ottobre 2022 nella parte in cui abbrevia i termini per il deposito delle comparse conclusionali». 
Deducono gli appellanti che la mole e la complessità delle questioni trattate non consentivano alcuna abbreviazione e che il provvedimento indicato, illegittimo per carenza di motivazione, avrebbe gravemente vulnerato il diritto di difesa degli attori; difettando «esigenze di economia processuale meritevoli di tutela», il giudice avrebbe dapprima potuto adottare il provvedimento cautelare invocato da ### e, poi, decidere il merito della causa (v. atto di appello, p. 57).  12. Con il settimo motivo gli appellanti contestano la statuizione di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione di ### disattesa sul rilievo che dalla documentazione prodotta risultava un mero cambio di denominazione, intervenuto nelle more del giudizio, da ### a ### Assumono gli appellanti che l'eccezione dai medesimi sollevata non riguardava in realtà il cambio di denominazione, avendo essi chiesto di «verificare se esso non fosse piuttosto parte di una complessa operazione societaria», come desumibile dai documenti prodotti nei quali si fa riferimento a modifiche dello statuto, «ossia a eventi che configurano metamorfosi più consistenti». A tale fine sarebbe stato indispensabile acquisire il verbale di assemblea ovvero la delibera assembleare che ha determinato il cambio di società; produzione che, allo stato, sarebbe preclusa, dovendosi conseguentemente negare la legittimazione ad agire di ### dal che discenderebbe l'inammissibilità delle sue richieste di prova, delle eccezioni da questa sollevate e delle conclusioni da essa formulate (v. atto di appello, pp. 63 e 64); 13. Con l'ottavo motivo (attinente al merito) gli appellanti lamentano «i vizi della sentenza nella parte in cui esamina i contenuti pubblicati dagli attori», contestando l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, dei contenuti multimediali prodotti da ### dai quali non sarebbe stato possibile desumere che ### sia un'organizzazione d'odio, secondo le condizioni generali di contratto di ### Si deduce, segnatamente, che: i) il primo post indicato nella sentenza (v. p.  27), riguardante la pubblicazione di un articolo apparso sul periodico ### non avrebbe avuto alcun significato apologetico.  ### ritraente ### venne pubblicata per scopi didascalici, a illustrazione dell'interpretazione scientifica di avvenimenti storici offerta nell'articolo, peraltro a firma di un accademico; ii) l'articolo pubblicato il 29 maggio 2016, titolato «perché nel 2016 ha ### senso definirsi ### conteneva un'analisi priva di affermazioni apologetiche; iii) anche la locandina che pubblicizzava il convegno con il professor ### era priva di valenza apologetica, atteso che l'immagine di ### ivi contenuta era preordinata a illustrare l'oggetto dell'evento culturale, mentre il titolo «Il fascino del fascismo» corrispondeva al titolo del libro in quell'occasione presentato dal professore; iv) secondo la giurisprudenza della S.C., la commemorazione di defunti non ha rilevanza penale, con la conseguenza che i relativi post con cui si dava avviso delle relative manifestazioni sarebbero privi di rilevanza; v) gli articoli riguardanti l'assegnazione delle case popolari a cittadini di etnia “Rom” si riferiscono a episodi di cronaca e non provano che ### avesse fatto affermazioni di carattere discriminatorio; vi) i contenuti richiamati nella sentenza non dimostrerebbero alcun sostegno di ### alla formazione greca ### atteso che i post dove detto movimento viene menzionato avrebbero costituito «espressione di solidarietà per un brutale assassinio del quale erano rimasti vittime due giovanissimi militanti del movimento […] oggetto di ferma condanna da parte di tutte le forze politiche e del governo greco» (v. atto di appello, p. 72); vii) dai contenuti riguardanti la commemorazione dei caduti della ### presso il ### di ### non emergerebbe alcun intento apologetico; viii) sarebbe stato travisato il post sulla conferenza in tema di “Afrikaner”, dal momento che la locandina dell'evento non reca alcun riferimento «al movimento suprematista di matrice nazionalista o, peggio, neonazista di resistenza ### (v. sentenza, p. 73), riferendosi, piuttosto, agli ### quale «gruppo etnico presente in ### (ma anche in ### e altri ### africani) relativo alle popolazioni di origine europea (principalmente olandesi) che si stanziarono in ### a partire dal ### secolo» (v.  atto di appello, p. 73), le cui vicende erano state peraltro attenzionate dalle istituzioni europee; ix) anche i contenuti riguardanti la commemorazione di ### dei militari della R.S.I. caduti nell'eccidio nel ### dei 46 marinai caduti nell'eccidio di ### e di ### (### al ### della ### guerra mondiale che «si era prodigato per salvare gli ebrei dalla deportazione») avevano finalità commemorative e non apologetiche. 
Con specifico riferimento alla posizione di ### si aggiunge che il primo giudice avrebbe «indicato un solo contenuto che, peraltro, costituisce condivisione di un articolo di cronaca che esaminava i dati e del Ministero sui responsabili delle violenze sessuali», anch'esso privo di valenza discriminatoria (v. atto di appello, p. 74). 
Infine, si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui sono elencate una serie di condotte, risultanti da articoli di giornale prodotti da ### di cui si sarebbero resi responsabili militanti di ### Sul punto, si eccepisce che ### non può rispondere di comportamenti compiuti da terzi soggetti e che il giudice di primo grado avrebbe «ignorato le specifiche contestazioni e le repliche degli attori secondo le quali le inchieste giudiziarie - che comunque riguardavano fatti del tutto isolati e non riconducibili alle “politiche” della ### - non avevano ancora superato il vaglio di primo grado» (v. atto di appello, p. 75). 
Quanto alle dichiarazioni rilasciate da appartenenti alla ### e in particolare dal vicepresidente ### gli appellanti soggiungono che si tratterebbe di «espressioni rilasciate a titolo personale, che consentono di apprezzare la differenza tra le modalità della “pagina” in questione e quella di altri esponenti (che, peraltro, erano stati destinatari di specifiche sanzioni da parte della convenuta)» (v. atto di appello, p.76). 
Gli appellanti rilevano altresì che il giudice di prime cure avrebbe travisato e decontestualizzato lo stralcio del sito internet di ### citato nella sentenza, dove si dà atto degli scopi politici dell'associazione, omettendo di richiamare anche «lo ### della ### nella quale i principi ispiratori sono compiutamente descritti e sono perfettamente coerenti con i principi del nostro ordinamento» (v. atto di appello, p. 76). 
Il giudice, inoltre, avrebbe valutato erroneamente anche la «### sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata», allegata da ### (e consultabile al link richiamato a pagina 25 della comparsa di costituzione e risposta del primo grado), omettendo di coordinare tale documento con una coeva nota del Ministero riguardante ### (doc. 12) allegata dagli appellanti, che confermerebbe la legittimità dell'operato dell'associazione. 
Infine, con riguardo alla responsabilità di ### per i commenti ai propri post, gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto delle contestazioni formulate circa la loro effettiva riferibilità alla pagina dell'associazione («perché le fotografie non consentono di accertare il loro collegamento tra il contenuto pubblicato dalla ### v. atto di appello, p. 100); ### inoltre, avrebbe potuto rispondere per i commenti di altri utenti, al più, a titolo di omesso controllo, il che non avrebbe potuto condurre alla disattivazione della propria pagina. In via conclusiva, gli appellanti deducono che la corretta valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio avrebbe dovuto condurre il giudice di prime cure a escludere che ### avesse violato il regolamento contrattuale, promuovendo iniziative di matrice discriminatoria o razzista o apologetiche del fascismo; il materiale probatorio avrebbe consentito, di contro, di accertare che ### è un'associazione dedita alle attività di carattere sociale, culturale e politico, come provato: dalla nota del Ministero dell'interno dell'11.4.2015 (doc. 12 fasc. primo grado appellanti); dalla propria partecipazione a numerose competizioni elettorali, peraltro con significativi risultati; dall'organizzazione di molteplici eventi culturali con la partecipazione di soggetti pubblici di differente orientamento politico, ciò dimostrando un metodo di azione rispettoso dei principi costituzionali. 
Aggiungono che, in ogni caso, il negozio disciplinante il rapporto tra ### e gli utenti di ### non potrebbe essere interpretato nel senso di consentire alla prima di disattivare in modo arbitrario le pagine e i profili dei secondi, sul rilievo di condotte giuridicamente lecite (ancorché espressione di un diverso modo di intendere la politica, la società e la cultura), ostando a una simile esegesi i principi costituzionali che tutelano la libertà di manifestazione del pensiero. 
Infine, anche a voler ammettere la non rispondenza dei contenuti pubblicati sulle pagine degli appellanti alle politiche del gestore del social network, la misura adottata da ### risulterebbe comunque sproporzionata, dal momento che quest'ultima, prima di rimuovere pagina e profilo degli appellanti, avrebbe dovuto quantomeno invitarli a rimuovere spontaneamente i contenuti che presentavano criticità; solo nel caso di persistente violazione, avrebbe potuto provvedere alla cancellazione dei contenuti contestati o, perdurando gravissime violazioni, alla rimozione della pagina di ### e del profilo personale di #### rimozione delle pagine e del profilo degli appellanti avrebbe cagionato un danno, concretatosi, quanto a ### anche nella “perdita” delle conversazioni personali intrattenute tramite la piattaforma, con conseguente diritto a ottenere la condanna dell'appellata al risarcimento dei danni patiti, secondo i parametri indicati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, coerenti con i costanti principi giurisprudenziali.  14. ### di trattare i motivi di gravame, va valutata l'eccezione sollevata da ### di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dei principi di sinteticità, chiarezza e specificità, che si rivela infondata.  ###, sebbene sia redatto in alcune parti in forma non sintetica e contenga giudizi sui provvedimenti adottati dal giudice di primo grado che esulano dall'impugnazione, in quanto ad essa non strettamente inerenti, è rispettoso, nel complesso e tranne per alcuni peculiari aspetti di cui si dirà in seguito, del requisito di specificità previsto dall'art. 342 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis, successivo alla modifica introdotta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. nella l. n. 134/2012, e precedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022), in quanto contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. S.U. n. ###/2022; Cass. S.U. n. 27199/2017).  ### consente, invero, di comprendere in modo agevole natura, portata e senso delle doglianze proposte, che contengono una critica, adeguata e specifica, delle ragioni della decisione impugnata, sì da permettere al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. 17709/2023; Cass. n. 20123/2022). 
La parziale violazione del principio di sinteticità (codificato nell'art. 121 c.p.c. dalla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, per i giudizi introdotti dopo il ###, senza prevedere comunque sanzioni processuali per la sua inosservanza) resta dunque priva di conseguenze, essendo comunque l'appello rispettoso delle indicazioni di cui all'art. 342 c.p.c.  15. Passando all'esame dei motivi di appello, si deve decidere innanzitutto il settimo, stante la priorità logica-giuridica della questione attinente alla legittimazione (ad agire e contraddire e processuale) di ### Il motivo è privo di pregio. 
Si condividono del tutto le ampie e complete argomentazioni svolte dal primo giudice per rigettare l'eccezione in oggetto, in quanto fondate su un'attenta lettura della documentazione prodotta e sulla corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sul cambio di denominazione. In particolare, si legge nella sentenza, a p. 4: «Deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva ### in quanto rispetto a ### si tratta del medesimo soggetto giuridico che ha cambiato denominazione sociale (v.  documento 110 allegato alla seconda memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. depositata da parte convenuta). Vi è prova del cambio di denominazione sociale iscritto nel registro delle imprese, risulta che la delibera sia stata adottata dal socio unico ed è stata anche depositata la certificazione del conservatore in tal senso. Si tratta di documentazione (corredata di traduzione giurata e di affidavit in ordine alla legislazione irlandese in merito) idonea a fornire piena prova della modifica della denominazione sociale (si veda delibera di assemblea straordinaria e certificato di cambio di denominazione doc nn 7 e 8 fascicolo del reclamo I parte depositato con la 2 memoria ex art 183 comma 6 doc 109 e cfr. sentenza della ### nella causa C-319/20, emessa il 28 aprile 2022, par. 2, doc 111 di parte convenuta). La convenuta è una società di diritto irlandese, ma si tratta di un principio presente anche nel nostro ordinamento quello secondo il quale la mera modifica della denominazione sociale non è idonea a modificare la soggettività giuridica dell'ente, dove nemmeno la trasformazione della società (che non è il caso di specie essendo mutata solo la denominazione sociale) da luogo a una vicenda estintiva e l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione (art 2498 c.c.).» A fronte di tali considerazioni e delle numerose pronunce depositate da entrambe le parti, che individuano in ### il soggetto titolare del rapporto controverso, in quanto nuova denominazione di ###, avente il medesimo numero di registrazione (462932), reputa la Corte che non occorra verificare - come richiesto dagli appellanti, senza precisarne specificamente le ragioni - se il cambio di denominazione, che pacificamente non altera l'identità giuridica del soggetto, sia avvenuto nell'ambito di una più complessa operazione societaria, sì da escludere che sia indispensabile produrre il verbale dell'assemblea nel corso della quale è stato deliberato tale cambio.  16. Passando ai primi sei motivi di appello, rileva innanzitutto la Corte che nessuno dei vizi della sentenza di primo grado denunciati rientra tra quelli, aventi carattere tassativo, che, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., determinerebbero, ove accolti, la regressione del processo al grado precedente. 
Ciò posto, i motivi vanno respinti, condividendosi le argomentazioni poste dal primo giudice alla base delle statuizioni di rigetto delle relative eccezioni.  16.1. In ordine al primo, gli appellanti si limitano a riproporre gli argomenti posti a fondamento delle due istanze di ricusazione, rigettate dal competente Collegio istituito presso il Tribunale di Roma con le ordinanze datate 11.6.2021 e 21.11.2022 (v. atto di appello, docc. B e C), senza svolgere critiche adeguate e specifiche su di esse. 
In particolare, il contenuto di tali ordinanze (non impugnabili ex art. 53, comma 2, c.p.c.) - suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) iudex suspectus, stante il principio secondo cui l'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso e, quindi, di gravame della sentenza da lui emessa (Cass. n. 19209/2009; Cass. n. 15780/2006) - non è affatto superato dalle considerazioni sviluppate nell'atto di appello, che si fondano su una prospettazione e un'interpretazione dei fatti del tutto personale, già valutate e respinte nelle citate ordinanze, con ampie e puntuali argomentazioni, del tutto condivisibili.  16.2. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, con il quale si critica, nella sostanza, il mancato riconoscimento dei presupposti per accogliere il secondo ricorso di ricusazione e la decisione del giudice di non sospendere il giudizio, come consentito alla luce dei pacifici principi della S.C. richiamati nella sentenza, secondo cui la sola proposizione del ricorso non sospende automaticamente il processo, spettando al giudice ricusato una sommaria delibazione della sua ammissibilità e la decisione conseguente di prosecuzione o di rimessione (pp. 1 e 2). Si aggiunga che il rigetto del ricorso per la ricusazione (ordinanza del 21.11.2022) priva di interesse gli appellanti a sollevare ogni questione sulla mancata sospensione del processo.  16.3. In relazione all'udienza del 18.10.2022 (oggetto del terzo motivo) è sufficiente rilevare - come già fatto dal giudice di prime cure (v. sentenza.  p. 2) - che la trattazione orale della causa nel merito, dopo che le parti avevano potuto depositare anche le note scritte, non ha creato alcun pregiudizio al diritto di difesa e alla garanzia del contraddittorio, maggiormente tutelati proprio dalla trattazione in presenza, che costituisce tuttora la regola (art. 127 c.p.c.).  16.4. Il quarto motivo è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la fissazione di un'apposita udienza per la precisazione delle conclusioni non è prevista da nessuna norma ed è in linea con il costante orientamento della S.C., espresso nelle numerose pronunce citate (v. sentenza, pp. 2 e 3).  16.5. In ordine al rigetto delle istanze istruttorie, implicito nel provvedimento che, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni (quarto motivo di appello), si osserva che la sentenza contiene una puntuale motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale e la richiesta di ispezione (v. sentenza, pp. 3 e 4). 
Si reputa corretta tale decisione, non apparendo le prove richieste (prova per testi e ispezione) decisive e rilevanti, anche per quanto si dirà appresso sul merito della causa.  16.6. Inammissibile perché aspecifica va dichiarata, invece, la doglianza riguardante il provvedimento con il quale il giudice ha abbreviato i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali (quinto motivo di appello), tenuto conto che - come si legge nella sentenza (p. 3) - la facoltà di abbreviazione è prevista espressamente dall'art. 190, comma 2, c.p.c., senza richiedere specifici presupposti né una specifica motivazione; tanto più che nella specie il giudice, come scritto, ha valutato anche le esigenze di economia processuale determinate dalla presentazione, ad opera di ### di un secondo ricorso per la revoca e la modifica dell'ordinanza cautelare, ai sensi dell'art. 669-decies c.p.c. (v. sentenza, p. 3). 17. Va esaminato quindi l'ottavo motivo, relativo al merito della decisione, che merita accoglimento.  17.1. Occorre anzitutto evidenziare che, come affermato anche nella sentenza di primo grado, il rapporto tra il gestore e gli utenti della piattaforma trae origine da un contratto di diritto privato, che s'instaura mediante l'adesione dei secondi alle condizioni generali predisposte dal primo, in forza delle quali agli utenti vengono forniti prodotti e servizi digitali o telematici. 
Così ricostruita la fattispecie contrattuale, deve ritenersi che, a fronte dell'allegazione che l'esclusione dell'utente è avvenuta in violazione delle obbligazioni assunte dal gestore del social network con il perfezionamento del contratto, è onere di quest'ultimo, sulla base dei generali criteri di riparto dell'onere della prova, dimostrare la sussistenza di fatti riconducibili a quelli contrattualmente previsti quali presupposti del recesso. 
Nella specie, inoltre, il recesso è stato esercitato sulla base della dedotta inosservanza dell'obbligo negoziale di astenersi dalla pubblicazione di contenuti o dall'assumere posizioni ideologiche non conformi al regolamento contrattuale; con la conseguenza che l'onere di provare le ragioni del recesso incombe su ### anche in virtù dei generali principi espressi sul punto dalla S.C., secondo cui, quando si tratta di far valere l'inadempimento di una obbligazione negativa, la prova dell'inadempimento medesimo è sempre a carico del creditore (Cass. S.U. n. 13533/2001; conf. 
Cass. n. 15847/2015; Cass. n. 22244/2022; Cass. n. 17915/2024). 17.2. Ciò premesso, ritiene la Corte che le prove acquisite non consentano di affermare la sussistenza dei presupposti che, ai sensi delle condizioni d'uso della piattaforma e degli standard della community (docc. 6 e 7 fasc.  primo grado appellanti; docc. 1 e 2 fasc. primo grado ###, legittimano il gestore alla rimozione della pagina e del profilo di ### e di ### per quanto detto, di un contratto di diritto privato, occorre muovere dall'analisi delle clausole negoziali che regolano i rapporti tra gli utenti e il gestore della piattaforma, riportate ampiamente nella sentenza impugnata (pp. 23-26) e che si richiamano per quanto di rilievo ai fini della presente decisione.  ###. 2.1. delle condizioni d'uso, applicabili ratione temporis, stabilisce che «### non può usare i Prodotti per adottare condotte o condividere contenuti: contrari alle condizioni, agli standard della community e ad altre condizioni e normative applicabili all'uso di ### da parte dell'utente; contrari alla legge, ingannevoli, discriminatori o fraudolenti; contrario o in violazione dei diritti di altri utenti, compresi i loro diritti di proprietà intellettuale».  ###. 4.2. delle condizioni d'uso prevede che ### può «sospendere o disabilitare in modo permanente l'accesso dell'utente al suo account» nel caso in cui stabilisca che «l'utente abbia violato chiaramente, seriamente o reiteratamente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli ### della community». I richiamati standard della community integrano le citate condizioni generali di servizio, descrivendo in modo puntuale il tipo di contenuti che gli utenti devono astenersi dal pubblicare e le associazioni che non possono operare sulla piattaforma. 
Segnatamente, non sono ammessi contenuti riferibili a «organizzazioni o persone che proclamano missioni violente o che commettono azioni violente» o a «organizzazioni di odio», per tali intendendosi le associazioni composte da almeno tre persone che, organizzate con un nome, un segno o simbolo, portano «avanti un'ideologia, dichiarazioni o azioni fisiche contro individui in base a caratteristiche come razza, affiliazione religiosa, nazionalità, disabilità, etnia, genere, sesso, orientamento sessuale o malattie gravi». 
Gli standard della community consentono, indipendentemente dal loro effettivo comportamento, la rimozione dei soggetti che si rifanno a «ideologie e credenze intrinsecamente legate alla violenza e ai tentativi di organizzare le persone ricorrendo a incitamenti alla violenza o all'esclusione di altri individui in base alle caratteristiche protette di questi ultimi», quali il «nazismo; supremazia bianca; nazionalismo bianco; separatismo bianco». 
È consentita, inoltre, la disattivazione dell'account «per incitamento all'odio» se l'utente adotti «ripetutamente un comportamento o una retorica di incitamento all'odio»; ciò anche quando l'utente non abbia commesso o sostenuto esplicitamente atti di violenza. ### all'odio viene ulteriormente definito come «un attacco diretto rivolto alle persone (piuttosto che a concetti o istituzioni) sulla base di quelle che chiamiamo caratteristiche protette: razza, etnia, nazionalità, disabilità, affiliazione religiosa, casta, orientamento sessuale, sesso, identità di genere e malattie gravi». 
Le citate previsioni negoziali, dunque, proibiscono l'incitamento all'odio o alla violenza e la presenza sulla piattaforma di soggetti che si rifacciano a ideologie che presuppongono il compimento di simili attività. Esse risultano, pertanto, coerenti con il generale divieto di compiere “discorsi d'odio” affermatosi nel quadro normativo e giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, diffusamente richiamato nella sentenza di primo grado (pp.  10-17). 
Ne consegue, da un lato, la validità delle richiamate previsioni, che operano un bilanciamento tra il diritto di manifestare liberamente il pensiero (art. 21 Cost.) e i principi di uguaglianza e pari dignità degli individui (art. 3 Cost.) e, dall'altro, l'esigenza di interpretare le menzionate previsioni negoziali in modo da non operare un irragionevole sacrificio degli uni o degli altri, se del caso attuando misure proporzionate alla gravità e alla durata delle violazioni. 
Proprio al fine di operare l'anzidetto contemperamento, gli standard della community precisano che i «discorsi che potrebbero altrimenti violare i nostri standard possono essere usati in modo autoreferenziale o per rafforzare una causa», nel qual caso, qualora sia incerto l'effettivo proposito dell'utente, è prevista la possibilità di rimuovere il contenuto (e non anche l'utente). Per analoghe ragioni, è espressamente sancita la libertà dell'utente «di commentare e criticare le politiche sull'immigrazione». 
Inoltre, per garantire la proporzionalità della misura adottata rispetto all'interesse a poter esprimere il proprio pensiero sulla piattaforma, gli standard della community e le condizioni d'uso prevedono misure sanzionatorie di crescente gravità, quali la rimozione del contenuto, la sospensione dell'account e la rimozione dell'account. Segnatamente, l'art.  3.2.3. delle condizioni d'uso prevede la possibilità per ### di rimuovere o bloccare i contenuti che violano (tra l'altro) gli standard della community, mentre nell'art. 4.2. è scritto che «in caso ### stabilisca che l'utente abbia violato chiaramente, seriamente o reiteratamente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli ### della community, ### potrebbe sospendere o disabilitare in modo permanente l'accesso dell'utente al suo account». 
Dalle considerazioni che precedono discende che, essendo preclusa l'irragionevole compressione negoziale di diritti costituzionalmente garantiti e dovendo il contratto essere interpretato conformemente ai canoni di correttezza e buona fede (art. 1366 c.c.), le condizioni generali del servizio vanno interpretate nel senso che ### deve adottare le sanzioni previste dal contratto in maniera gradata, conformemente ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.  17.3. Tanto premesso sul quadro negoziale entro il quale si colloca la controversia, reputa la Corte che i contenuti direttamente riferibili agli odierni appellanti non consentissero la disattivazione dei loro account, non essendo rinvenibili dagli atti di causa reiterate, chiare e sistematiche esternazioni discriminatorie fondate sulla razza, etnia, nazionalità, disabilità, affiliazione religiosa, casta, orientamento sessuale, sesso, identità di genere e malattie gravi o di incitamento alla violenza. 
Soffermandosi, in particolare, sui contenuti richiamati nella sentenza di primo grado a giustificazione della designazione di ### quale «organizzazione d'odio» da parte di ### si osserva che, a fronte delle specifiche contestazioni svolte dagli appellanti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., circa il fatto di non avere mai posto in essere aggressioni e di non avere mai promosso tesi di matrice discriminatoria (p.  14), il post del 26.4.2019, riguardante l'opposizione di ### all'assegnazione di case popolari a famiglie nomadi, non consente di valutare se i vertici del movimento abbiano compiuto o avallato esternazioni di matrice razzista o se, al contrario, la loro iniziativa si sia svolta nei limiti imposti dal confronto democratico, fermo restando che ### avrebbe potuto procedere alla rimozione del contenuto o alla sospensione della pagina, prima della sua definitiva disattivazione. 
Tantomeno può ritenersi che i documenti prodotti da ### ai nn. 51, 52 e 53 dimostrino un effettivo sostegno di ### ai principi o metodi dell'organizzazione greca ### Si tratta, infatti, della locandina di un convegno, di cui è ignoto l'oggetto, e di due articoli di giornale in lingua inglese, in cui ### non viene citata. Anche in questo caso, ### avrebbe potuto rimuovere il post in via cautelare ed eventualmente chiedere spiegazioni, in applicazione delle previsioni degli standard della community, a mente delle quali: «### consapevoli del fatto che gli utenti potrebbero condividere contenuti che includono riferimenti a organizzazioni e persone pericolose designate per segnalare, condannare o discutere in modo neutrale delle stesse o delle loro attività. Le nostre normative sono pensate per lasciare spazio a questi tipi di discussioni, ma chiediamo alle persone di chiarire le proprie intenzioni. Quando l'intenzione non è chiara, possiamo rimuovere il contenuto». 
Analogamente è a dirsi per i contenuti riguardanti varie commemorazioni di soggetti defunti, dai quali non emergono esternazioni di natura discriminatoria. 
Anche dal post del 17.4.2019, con cui era pubblicizzata una conferenza sul tema “Afrikaner” (termine che, di per sé solo, non designa un movimento politico, ma un gruppo etnico del ###, non emergono esternazioni di carattere discriminatorio. Inoltre, ### non ha prospettato il carattere xenofobo delle esternazioni eventualmente compiute nel corso del convegno, che non può presumersi dal mero contenuto della locandina, la quale, come documentato dagli appellanti, allude a una tematica oggetto di dibattito da parte di molteplici attori politici, anche nell'ambito delle istituzioni europee (v. doc. 23 fasc. primo grado appellanti). 
Sul punto gli appellanti hanno evidenziato peraltro che, in occasione del convegno, ### avrebbe dovuto esporre un resoconto del proprio viaggio in ### svolto «nell'ambito della missione organizzata dal gruppo politico ### e ### del ### dal cui programma risulta che la delegazione aveva incontrato non già esponenti del di ### ma il «deputato sudafricano ### del ### (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., p. 9, e il citato doc. 23); movimento di cui ### non ha prospettato la natura di organizzazione d'odio. 
Si osserva, infine, che, qualora il contenuto in questione avesse fatto espressamente riferimento al ### di resistenza ### (il che dalla locandina non risulta), ### avrebbe dovuto applicare la già citata clausola degli standard della community che così prevede: «### consapevoli del fatto che gli utenti potrebbero condividere contenuti che includono riferimenti a organizzazioni e persone pericolose designate per segnalare, condannare o discutere in modo neutrale delle stesse o delle loro attività. Le nostre normative sono pensate per lasciare spazio a questi tipi di discussioni, ma chiediamo alle persone di chiarire le proprie intenzioni. 
Quando l'intenzione non è chiara, possiamo rimuovere il contenuto». 
Di conseguenza, in virtù dei richiamati principi di progressività che presiedono l'applicazione delle sanzioni contrattuali, qualora fossero residuati dubbi circa l'intento sotteso alla pubblicazione del post, ### avrebbe potuto cancellare il contenuto, ma non anche l'account dell'utente. 
Tantomeno la rimozione dell'account risulta giustificata alla luce del post dell'8.12.2020, con cui ### ha condiviso un articolo intitolato «### sessuali: gli stranieri delinquono 7 volte in più degli italiani. I numeri parlano chiaro». 
Tale post, infatti, è successivo alla disattivazione del profilo. Inoltre, con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ### non ha allegato né documentato il contenuto dell'articolo condiviso sul profilo dell'appellante, mentre il post, di per sé considerato, non eccede i limiti della continenza in misura tale da legittimare l'immediata cancellazione del profilo, senza preliminarmente condurre l'adozione di misure meno invasive. 
Peraltro, ove l'articolo avesse recato una critica rispetto alle politiche migratorie, il contenuto sarebbe stato disciplinato dalla clausola degli standard della community che, indipendentemente dal merito delle censure mosse dall'utente, così prevede: «### inoltre rifugiati, migranti, immigrati e richiedenti asilo dagli attacchi più gravi, pur consentendo di commentare e criticare le politiche sull'immigrazione». 
Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento ai post del 25.3.2016 e del 29.5.2016, con i quali sono stati condivisi due articoli del periodico «### difatti, non consta che i post di ### contenessero forme di istigazione all'odio razziale, mentre la fotografia che ritrae ### è stata pubblicata quale didascalia dell'oggetto dell'articolo, di cui non è prospettato né documentato il contenuto, ma che è incentrato, da quanto appare, sulle vicende storiche degli anni del colonialismo italiano. 
Parimenti non si rinvengono “discorsi d'odio” nel post del 5.10.2017, con il quale è stata pubblicizzata la presentazione di un libro sul fascismo a firma di ### professore ordinario universitario finlandese. 
Quanto alle esternazioni del vicepresidente dell'associazione dell'epoca, ### di ### nell'ambito della trasmissione «### del 9.11.2017 riportate dalla sentenza, le stesse evidenziano come il movimento abbia pubblicamente condannato le leggi razziali anche perché, oltre ad essere un «orribile scempio», «separarono la comunità ebraica dal fascismo, mentre molti esponenti di quella comunità avevano contribuito all'ascesa del fascismo». 
Si osserva altresì che il recesso di ### è avvenuto circa due anni dopo la diffusione dei contenuti da ultimo richiamati, il che conduce ulteriormente a ritenere che i menzionati principi di proporzionalità, buona fede e correttezza avrebbero dovuto condurre quest'ultima a segnalarne il potenziale contrasto con gli standard della community, prima di addivenire alla cancellazione degli account. 
Si aggiunga che solo una minima parte dei documenti prodotti da ### contengono esternazioni e post direttamente riferibili agli odierni appellanti e che dette esternazioni e post risultano distribuiti in un arco temporale particolarmente esteso, con la conseguenza che, in applicazione delle citate previsioni degli standard della community e dei richiamati principi di proporzionalità e adeguatezza (pertinenti al caso di specie avuto riguardo agli interessi incisi dalla vicenda), ### avrebbe potuto e dovuto chiedere chiarimenti in ordine alle finalità sottese alla pubblicazione dei contenuti ambigui, procedendo alla loro rimozione in caso di perduranti perplessità, ovvero irrogare sanzioni graduate, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione delle pretese violazioni anche all'esito della cancellazione dei singoli contenuti o della sospensione temporanea degli account. Le anzidette osservazioni sono suffragate, invero, dal costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale il potere contrattuale di recesso riconosciuto dall'autonomia privata va esercitato nel rispetto di determinati canoni generali - quali quello della buona fede oggettiva, della lealtà dei comportamenti e della correttezza (alla luce dei quali devono essere interpretati gli stessi atti di autonomia contrattuale) - al fine di evitarsi che l'esercizio del relativo diritto soggettivo possa sconfinare nell'abuso e nell'arbitrio. Ne deriva, dunque, la possibilità del controllo da parte del giudice, in particolare in ipotesi di provata disparità di forze tra i contraenti, al fine di valutare se l'esercizio della facoltà riconosciuta all'autonomia contrattuale abbia operato in chiave elusiva dei principi espressione dei canoni generali della buona fede, della lealtà e della correttezza; principi in cui è insito anche quello di proporzionalità, che preclude l'esercizio di un rimedio negoziale con modalità tali da provocare un sacrificio ingiustificato degli interessi della controparte, tenuto conto, altresì, della possibilità di avvalersi in modo efficace di rimedi meno gravosi (così, Cass. n. 11737/2024, che richiama Cass. n 20106/2009; v.  anche Cass. n. 23087/2025 e Cass. n. 3817/2023; con riguardo all'applicazione del principio di proporzionalità in materia di recesso datoriale, v., tra le tante, Cass. n. ###/2023; Cass. n. 16784/2020). 
Ulteriore corollario di quanto precede è che, come chiarito dalla S.C. in materia di esclusione dell'associato, qualora un titolo negoziale preveda, in capo a una parte, il potere di sciogliersi unilateralmente dal rapporto sulla base di clausole elastiche che presuppongano un giudizio di gravità del contegno dell'altro contraente, occorre non solo stabilire se sia avverata, in concreto, una delle ipotesi previste in termini generali e astratti per lo scioglimento del rapporto, ma anche valutare la proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato e quelle imposte alla parte che subisce l'esclusione (Cass. n. 2117/2024; Cass. n. 17907/2004). 
Non risulta dagli atti, invece, che nel caso in esame lo scioglimento del rapporto sia intervenuto nel rispetto dei menzionati canoni di correttezza e buona fede, non essendo provato che ### abbia previamente invitato gli appellanti alla rimozione dei contenuti ritenuti contrari alle regole del social network né abbia operato la necessaria graduazione delle sanzioni contrattuali previste dalle condizioni generali di servizio, il che determina l'illegittimità del recesso esercitato in conseguenza della condotta tenuta dagli appellanti sulla piattaforma. 
Difatti, stando alle stesse prospettazioni dell'appellata, prima della disattivazione della pagina, ### ha rimosso soltanto otto contenuti (indicati nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, pp. 34, 35 e 36) pubblicati da ### tra febbraio e giugno 2019. 
Dunque, diversamente da quanto affermato nella sentenza gravata circa la preventiva cancellazione dei post che avrebbero integrato la reiterata violazione degli standard della community, emerge dalle prospettazioni delle parti e dai documenti prodotti che ### non ha censurato i contenuti degli account degli appellanti per numerosi anni (dall'iscrizione, avvenuta moltissimi anni prima, come affermato dagli appellanti e non contestato - v.  atto di citazione primo grado, p. 14) fino al 2019, e solo nel primo semestre del 2019 ha cancellato un esiguo numero di post di ### senza richiedere spiegazioni preventive sul loro significato, salvo poi procedere alla rimozione degli account degli appellanti, decorsi tre mesi dalla pubblicazione dell'ultimo dei post cancellati; ciò senza far precedere tale iniziativa dalla sospensione dell'account o da un preventivo avviso degli utenti. Tali misure preliminari, invero, avrebbero dovuto precedere il recesso, alla luce delle condizioni d'uso, dei richiamati principi di correttezza e buona fede contrattuale e della necessità di operare un adeguato contemperamento tra gli interessi di rango costituzionale incisi dalla vicenda negoziale in esame; esigenze, queste, che risultano sottese all'approvazione del ### n. 2022/2065 del ### e del Consiglio del 19 ottobre 2022, il quale, sebbene non applicabile ratione temporis al presente giudizio, comunque esprime come sia condivisa, a livello sovranazionale, la sensibilità per la particolare meritevolezza di tutela della posizione dell'utente di una piattaforma social, prevedendo, tra l'altro, che «dopo aver emesso un avviso preventivo, i fornitori di piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali» (art. 23). 
Si osserva altresì che l'appellata, nella propria memoria di replica in primo grado (p. 32), ha precisato che «Nel caso in esame, ### non sostiene né ha mai sostenuto che i contenuti degli ### siano illegali. Piuttosto, la presenza e l'attività degli ### sul ### viola chiaramente le ### e gli ### della ### ha dedotto, inoltre, che «la rimozione della ### e del ### per violazione delle ### e degli ### della ### (si ribadisce, non per illegalità) è rispettosa dei criteri stabiliti all'art. 23 del DSA». 
Può quindi affermarsi che, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., l'oggetto del presente giudizio è costituito esclusivamente dall'accertamento della legittimità del recesso esercitato da ### sul rilievo del dedotto carattere discriminatorio dei contenuti pubblicati da ### e da ### e del loro ricorso all'incitamento all'odio o alla violenza, come definiti dagli standard della community, e non anche del carattere illecito dei contenuti pubblicati dagli appellanti, ai quali non è stata, infatti, contestata tale ### violazione delle condizioni d'uso (v. art. 2). 
Tanto precisato, ritiene la Corte che l'analisi dei post pubblicati da ### e da ### in definitiva, non consenta di rilevare gravi e reiterate esternazioni inequivocabilmente qualificabili come incitazioni all'odio, secondo quanto previsto dagli standard della community. Si tratta di contenuti che danno senz'altro risalto alle radici politiche dell'associazione e dei suoi associati, ma che, stando alla documentazione acquisita in giudizio, non si risolvono in un evidente e oggettivo «attacco diretto rivolto alle persone (piuttosto che a concetti o istituzioni) sulla base di quelle che chiamiamo caratteristiche protette: razza, etnia, nazionalità, disabilità, affiliazione religiosa, casta, orientamento sessuale, sesso, identità di genere e malattie gravi» (v.  standard della community), suscettibile di condurre alla disattivazione della pagina, senza preventiva adozione di misure di minore invasività. 17.4. Alla luce dei documenti prodotti in giudizio non può neppure ritenersi che, indipendentemente dal tenore dei contenuti pubblicati, il recesso di ### sia giustificato in considerazione dell'ideologia cui si rifà ### Gli standard della community consentono di rimuovere dalla piattaforma le associazioni che apertamente si rifacciano a ideologie intrinsecamente discriminatorie, quali «nazismo; supremazia bianca; nazionalismo bianco; separatismo bianco». 
Premessa la validità della clausola in questione, che, per quanto detto, è coerente con il principio secondo cui anche la libertà di espressione deve essere contemperata con altri valori primari, tra cui la dignità dell'individuo, si ritiene che la designazione di un movimento da parte di ### quale “organizzazione d'odio” non possa essere totalmente avulsa dalla simbologia impiegata sulla piattaforma, dall'autorappresentazione che l'associazione faccia di sé stessa o dalla propria denominazione. 
Diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione per la quale, ai fini dell'esecuzione di un rapporto negoziale, il gestore del network deve compiere un'indagine sull'intrinseco “modo di essere” dell'utente; conclusione che, oltre a non essere suffragata dalla natura del contratto in questione, che non si fonda sull'intuitus personae, potrebbe condurre a esiti incerti e potenzialmente lesivi dei diritti fondamentali dell'utente e dell'effettività del dibattito politico. 
Ciò chiarito, si ritiene che il compendio documentale acquisito non consenta di affermare che ### rientra tra le organizzazioni che incitano «alla violenza o all'esclusione di altri individui in base alle caratteristiche protette di questi ultimi»» (v. standard della community). 
In proposito, appare necessario muovere dall'autorappresentazione che ### offre di sé stessa e, dunque, dall'analisi del suo statuto, che, nel definire le proprie finalità istituzionali e i principi che devono orientarne il perseguimento, prevede: «l'associazione, pertanto, nell'interesse degli associati e/o della collettività, svolge le attività finalizzate: a) all'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi; b) all'attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali; c) allo sviluppo della democrazia e della persona umana; d) alla valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli; e) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini» (doc. 1 fasc. primo grado appellanti). 
Analogamente, nell'atto costitutivo di ### si legge che «lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della ### che hanno ispirato la costituzione dell'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona» (v. doc. 1 fasc. primo grado appellanti).  ### in questione, dunque, quantomeno a livello statutario, persegue finalità coerenti con l'ordinamento costituzionale, con la conseguenza che eventuali attività di segno contrario si porrebbero in contrasto con gli atti fondativi della stessa associazione. Anche il programma politico di ### del 2018 non contiene (né sono prospettati) riferimenti ai propositi discriminatori o antidemocratici dell'associazione (v. doc. 11 fasc. ###, in presenza dei quali, tra l'altro, sarebbe stato precluso al movimento di partecipare alle elezioni politiche nazionali (doc. 26 fasc. primo grado appellanti). 
Nell'articolo pubblicato sul quotidiano «### prodotto da ### (doc. 4), si legge peraltro che «the movement claimed to be “opposed to any form of discrimination based on racial or religious criteria, or on sexual inclination”»; affermazione che può tradursi nei termini che seguono «il movimento ha rivendicato di essere contrario a qualsiasi forma di discriminazione basato su criteri razziali, religiosi o su inclinazioni sessuali». Coerentemente con le richiamate clausole statutarie, l'associazione identifica sé stessa quale movimento che rifiuta la discriminazione su base etnica e religiosa o sulla base dell'orientamento sessuale. 
Gli appellanti hanno prodotto, inoltre, una nota del Ministero dell'interno dell'11.4.2015, acquisita d'ufficio dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 27497/2011 R.G. (doc. 12; v. anche la sentenza che ha definito quel giudizio, doc. 11), nella quale si legge: «### caratterizzanti del sodalizio sono subito apparsi uno stile di militanza fattivo e dinamico ma rigoroso delle gerarchie interne e la palese e dichiarata volontà di sostenere una rivalutazione degli aspetti innovativi e di promozione sociale del ventennio, asseritamente nella prospettiva di un superamento di una visione apologetica e nostalgica del passato». Nella nota si rileva, inoltre, che l'affermazione di ### è stata conseguita «anche attraverso l'organizzazione di innumerevoli convegni e dibattiti cui sono frequentemente intervenuti esponenti politici, della cultura e del giornalismo anche di diverso orientamento politico» e che «l'azione di ### si è indirizzata anche verso tematiche, in passato predominio esclusivo della contrapposta area politica, quali il sovraffollamento delle carceri o la promozione di campagne animaliste contro la vivisezione e l'utilizzo di animali in spettacoli circensi». 
La relazione sull'attività delle forze di ### del 2016, richiamata da ### (come detto, accessibile al link indicato nella comparsa di costituzione, p.  32), non fornisce specifici elementi da cui potere desumere il sistematico ricorso da parte dell'associazione all'intolleranza e ai «discorsi d'odio». 
Inoltre, risulta che ### ha partecipato a numerose competizioni elettorali e organizzato molteplici eventi culturali, con la presenza di giornalisti ed esponenti di diverse etnie, associazioni e orientamenti politici (doc. 22 fasc. primo grado appellanti; in alcune delle locandine si legge, in fondo, che l'incontro è aperto a tutti e il confronto è libero). 
A fronte di tali emergenze, può dunque affermarsi che ### non ha offerto elementi circostanziati a riprova della sussistenza dei presupposti del proprio recesso. 
I caratteri intrinseci dell'associazione vengono, infatti, desunti dalle dichiarazioni rese da alcuni soggetti che si assumono riconducibili a ### da notizie di cronaca, dalle quali emergerebbe il sistematico ricorso alla violenza e all'intolleranza da parte dei militanti del movimento, dai commenti sottostanti ai post dell'associazione e dai dichiarati riferimenti ideali dell'associazione. 
Sul punto si ritiene che, in assenza di specifiche allegazioni e prove al riguardo, i documenti depositati da ### non siano idonei a dimostrare che le vicende di cronaca e le dichiarazioni di soggetti terzi, non riferibili direttamente all'associazione, costituiscano una conseguenza diretta del ricorso di ### all'incitamento alla violenza e all'odio. 
Ciò chiarito, in forza di quanto esposto in punto di riparto dell'onere della prova e in difetto di auto qualificazioni di ### quale movimento xenofobo o omofobo, ### avrebbe dovuto documentare che ### rivendicava, avallava o incitava le attività violente e le manifestazioni di intolleranza indicate. 
In mancanza di quanto detto e avuto riguardo alle contestazioni contenute nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. degli attori (p. 14), non può presumersi l'esistenza di un rapporto di causa a effetto tra l'intrinseca natura del movimento e i fatti di cronaca di cui si sarebbero resi protagonisti taluni aderenti all'associazione, delle cui azioni non può essere chiamata a rispondere contrattualmente quest'ultima, in quanto terzo, quantomeno nella misura in cui essa non ha incitato, avallato o rivendicato i compiuti atti di violenza e di intolleranza. 
Si aggiunga, con riferimento ai commenti pubblicati da altri utenti della piattaforma in calce ai post di ### che quest'ultima, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3), c.p.c. (p. 22) e, dunque, tempestivamente, ha disconosciuto, in modo espresso e motivato, la riferibilità alla propria pagina dei commenti indicati nell'avversa memoria ex art. 183, comma 6, 2), c.p.c. (docc. 94 e 106 fasc. primo grado ###, e che non è stata svolta attività istruttoria per accertare la loro effettiva provenienza. 
Si tratta, inoltre, di commenti per lo più non coincidenti temporalmente con il periodo in cui è stato esercitato il recesso (2019), essendo di molto anteriori (2016) o successivi (2022) ad esso. È evidente, anche alla stregua dei richiamati principi di correttezza e proporzionalità, come non possano addursi a fondamento del recesso né i commenti più risalenti nel tempo, di cui ### avrebbe potuto (e dovuto) già sollecitare la rimozione, sul rilievo del ### dovere del titolare dell'account di vigilare sui contenuti pubblicati da terzi soggetti sulla propria pagina, né quelli pubblicati posteriormente al suo esercizio, che avrebbero dovuto formare oggetto di nuove e specifiche contestazioni. 
Si osserva, infine, che non trova riscontro, sul piano del diritto positivo, la necessaria correlazione tra la dichiarata condivisione, da parte di ### di taluni ideali del fascismo e il carattere razzista e discriminatorio del movimento. 
In particolare, ai sensi della XII disposizione transitoria e finale della ### è fatto divieto di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, il disciolto partito fascista. 
In attuazione di tale disposizione, la legge 20.6.1952, n. 645 sanziona chiunque promuove, dirige e organizza le associazioni, i movimenti o i gruppi che perseguono le finalità antidemocratiche proprie del disciolto partito fascista, rivolgono la propria attività all'esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi proprio del partito fascista o che compiano manifestazioni esteriori di carattere fascista (artt. 1 e 2). È, inoltre, punito chi fa propaganda per la costituzione di tali associazioni, movimenti o gruppi (art. 4), chi partecipa ai medesimi (art. 2) e chi esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche e chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste (artt. 4 e 5). 
Come chiarito dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, si tratta di fattispecie di pericolo concreto, che puniscono «unicamente quelle manifestazioni che, in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e ambiente in cui si svolgono e per le loro obbiettive caratteristiche, siano comunque idonee a far sorgere la situazione di pericolo di ricostituzione del partito» (così C. Cost. n. 74/1958 e n. 15/1973, richiamate da Cass. pen. 
S.U. n. 16153/2024). 
Il descritto regime sanzionatorio, dunque, non impedisce, in termini assoluti, esternazioni o movimenti che facciano propria non l'intera ideologia del disciolto partito fascista, ma soltanto alcuni dei suoi punti programmatici; ciò a condizione che il modo di operare dell'associazione nella vita politica non manifesti il dolo e il pericolo concreto di ricostituzione del disciolto partito fascista; con la conseguenza che la l.  645/1952 non consente di affermare il carattere intrinsecamente illecito di un'associazione sulla sola base del richiamo, in chiave critica e aggiornata, di alcuni principi della predetta ideologia (Cass. pen. n. 28565/2022; pen. n. 7560/1982; Cass. pen. n. 1564/1980). A tale scopo, in giurisprudenza si è dato particolare risalto all'analisi dello statuto e del programma dell'associazione, ritenendosi esclusa l'applicazione della l. n. 645/1952 dalla «compresenza, nello ### e nel programma di ### nonché nei documenti ad essi riconducibili, di taluni obiettivi storicamente perseguiti dalla dottrina ### (come il corporativismo) accanto a un modello di Stato, delineato al punto G) (### presidenziale, ### bicamerale con potere legislativo), alieno da quella dottrina, e, soprattutto, accanto ad affermazione di principi, quali quelli attinenti alla “salvaguardia delle libertà di stampa, di associazione, di espressione e religione” e al “rifiuto di ogni forma di discriminazione razziale”, che si ponevano in rapporto di assoluta coerenza con la ### costituzionale della ### e non, certamente, con l'ideologia ###» (Cass. pen. n. 28565/2022). 
Anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo viene affermato il principio secondo cui i diritti di libertà di espressione (art. 10 Cedu) e di libertà di riunione e di associazione (art. 11 Cedu) sono tutelati nella misura in cui non siano esercitati in modo offensivo per i soggetti che sostengano idee contrapposte. 
Corollario di ciò è che la libertà di associarsi e manifestare il proprio pensiero possono essere considerate recessive a condizione che siano espresse idee o finalità violente, discriminatorie o antidemocratiche (Corte Edu, G. v. Germania, n. 13079/87, decisione della ### del 6.3.1989); ogni limitazione ai menzionati diritti fondamentali per ragioni diverse dall'incitamento all'odio o al sostegno di principi antidemocratici costituisce un pericolo per la democrazia stessa (Corte Edu, ### v. 
Russia, nn. 4916/07, 25924/08, 14599/09). Sicché, in assenza di elementi che consentano di dimostrare le predette finalità, il senso di comprensibile indignazione derivante dall'esposizione di un simbolo utilizzato durante un regime dittatoriale (nella giurisprudenza della Corte Edu si fa riferimento sia alla stella rossa che alla simbologia del fascismo) non può da solo porre i limiti alla libertà di espressione poiché «sostenere il contrario significherebbe che la libertà di parola e di opinione è soggetta al veto del contestatore» (Corte Edu, ### v. Ungheria n. 40721/08). 
Come detto, nella specie, lo statuto di ### fa espresso riferimento all'osservanza dei principi della ### mentre nel programma politico del movimento si dà atto della volontà di conservare una forma di democrazia rappresentativa, fondata sul bicameralismo e la «fissazione del limite di età per l'elettorato attivo e passivo di ogni istituto elettivo dello Stato nei 18 anni di età». 
Peraltro, proprio dalla produzione documentale dell'appellata, emergono esternazioni che testimoniano il proposito dell'associazione, quantomeno dichiarato, di partecipare alla vita politica del paese nel rispetto del metodo democratico (v. doc. 106 fasc. primo grado ### p. 19, dove è riportato il titolo di un articolo nel quale il contenuto dell'intervista del “fascista” ### è così compendiato: «### più democrazia contro i liberisti»). 
Quanto ai principi di diritto che si assumono espressi da Cass. pen.  19449/2010 (v. comparsa di risposta ### p. 27), mette conto evidenziare che tale sentenza non verte sull'individuazione del perimetro delle fattispecie penali sopra richiamate, ma riguarda la possibilità o meno di condannare per diffamazione il soggetto che abbia utilizzato il termine “nazifascisti” e “neonazisti” per designare esponenti del movimento ### ritenendo che, avuto riguardo al dato storico, l'accostamento al nazismo non costituisca reato, rientrando nei limiti della critica politica. 
I c.d. “discorsi d'odio”, invece, sono soggetti a una disciplina non del tutto sovrapponibile a quella dettata per le menzionate fattispecie previste dalla l.  n. 645/1952, che, pertanto, va analizzata separatamente. 
In particolare, detta disciplina è attualmente contenuta negli artt. 604-bis e 604-ter c.p., che vietano la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, la costituzione di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che, nell'attualità, abbiano tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, prevedendo un'aggravante per i fatti commessi con tali finalità e la partecipazione a tali entità; come risulta dalla rubrica della sezione entro cui si collocano, le disposizioni in esame tutelano il diritto fondamentale dell'individuo a non subire svilenti discriminazioni, forme di disuguaglianza o di violenza in conseguenza dell'incitamento all'odio perpetrato da terzi. 
Sussiste, invero, una chiara e comprensibile coincidenza tra i divieti contenuti negli standard della community e i comportamenti incriminati dagli artt. 604-bis e 604-ter c.p., posti a presidio, non solo dell'attuale assetto costituzionale (di cui ### non è garante), ma soprattutto della dignità dell'individuo, che ben potrebbe essere un utente della piattaforma e che, per questo, configurano fattispecie di pericolo presunto. 
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al rapporto esistente tra i reati previsti dall'art. 5 della l. n. 645/1952 e s.m.i. («Manifestazioni fasciste») e dall'art. 2 del d.l. n. 122/1993, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 205/1993 (rubricato sotto il titolo «### di prevenzione»), in relazione al quale le ### unite della Corte di cassazione hanno chiarito che «affinché il rituale espresso nelle manifestazioni di cui all'art. 5 legge cit. possa integrare anche il reato di cui all'art. 2 legge cit., occorrerà che ad esso si accompagnino elementi, relativi al contesto complessivo in cui lo stesso sia tenuto, idonei ad attribuirgli non la sola funzione semplicemente evocativa del disciolto partito fascista - e, dunque, ove ricorrente il pericolo concreto richiesto, incitativa della sua ricostituzione - ma anche, a fronte del contesto materiale o dell'ambito nel quale la manifestazione ha luogo, il significato discriminatorio tipizzante il reato di cui all'art. 2 cit.» ( pen. S.U. n. 16153/2024); ciò che porta ad escludere ulteriormente il dedotto rapporto di implicazione necessaria tra i due fenomeni. 
Dalle argomentazioni sopra sviluppate discende l'illegittimità del recesso esercitato da ### anche laddove è fondato sull'assunto secondo cui l'ideologia espressa dagli appellanti implichi il carattere necessariamente xenofobo e discriminatorio dell'associazione, dal momento che non è rinvenibile, a livello ordinamentale, il dedotto nesso di implicazione necessaria tra i richiamati riferimenti ideologici dell'associazione e la sua natura di «organizzazione d'odio»; è astrattamente possibile, infatti, per quanto detto, che un'organizzazione caratterizzata dalla suddetta impronta ideologica non persegua le finalità di cui all'art. 1 l. n. 645/1952, non si prefigga, in concreto, la riorganizzazione del partito fascista e non abbia, quale scopo, l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, così come sarebbe senz'altro possibile che un'organizzazione che persegue gli scopi di cui all'art. 604-bis c.p. non si prefigga anche la riorganizzazione del disciolto partito fascista ex art. 1 l.  n. 645/1952.  ### dell'eventuale perseguimento di scopi antidemocratici da parte dell'associazione, sulla base dell'interpretazione del contegno complessivo tenuto al di fuori dello spazio virtuale da essa gestito in contrapposizione rispetto ai propri fini statutari, non può, invece, essere demandato al gestore della piattaforma, cui non è consentita siffatta valutazione dall'applicazione delle clausole degli standard della community, restando conseguentemente estraneo al presente giudizio. Invero, in applicazione dell'art. 3 della l. n. 645/1952, l'eventuale accertamento delle effettive (ancorché non esplicitate) finalità illecite eventualmente perseguite da ### potrebbe, in ipotesi, condurre al suo scioglimento da parte del Ministero dell'interno, da adottare previa pronuncia di una sentenza dalla quale risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, o, nei casi straordinari di necessità e urgenza, dal ### il che conduce ulteriormente a ritenere che non sia questa la sede per valutare l'agibilità politica di un movimento di estrema destra, non manifestamente dedito ai discorsi d'odio e che si auto-qualifichi come soggetto democratico; valutazione da condurre sul piano della tutela della struttura democratica dell'ordinamento e non della garanzia degli interessi degli utenti del social network, che, nella specie, sono pienamente tutelati dalla disciplina positiva e contrattuale in materia di “hate speech”. 
Alla stregua di quanto precede - e condividendo l'assunto del giudice di prime cure, secondo il quale, nel caso di specie, non si tratta di accertare la rilevanza penale della condotta di ### (che, per espressa ammissione di ### non ha costituito il motivo di disattivazione degli account), quanto piuttosto il perdurante diritto di quest'ultima a fare parte del social network ### in conseguenza del rispetto della disciplina contrattuale riguardante le relative condizioni di utilizzo - deve ritenersi che ### avrebbe potuto attuare il programma contrattuale, rimuovendo ### e ### dalla piattaforma, solo qualora questi ultimi avessero manifestato convinzioni ideologiche inscindibili dall'incitamento all'odio o alla discriminazione, ovvero nel caso di inequivoco e strutturale perseguimento, da parte dell'associazione, di finalità discriminatorie, antidemocratiche o altrimenti illecite. Ipotesi non provate nel caso in esame.  18. In definitiva, non potendo affermarsi, sulla base di quanto è stato dedotto e documentato nel presente giudizio, che ### è un'associazione dedita ai discorsi d'odio e non essendo stato prospettato a motivo dello scioglimento del rapporto che si tratti di un'organizzazione altrimenti illecita secondo l'ordinamento generale, va esclusa la legittimità del recesso esercitato da ### Ne consegue che quest'ultima deve essere condannata alla immediata riattivazione della pagina di ### e del profilo personale di ### nelle stesse condizioni in cui essi si trovavano prima della rimozione, senza limitazioni di servizi e di estensione territoriale. 
In relazione a tale ultimo profilo, non può accogliersi la richiesta subordinata di ### di circoscrivere l'ordine di ripristino al solo territorio italiano, tenuto conto che le pagine e i profili degli utenti sono visibili in tutto il mondo dagli utilizzatori del social network ### in linea con quanto previsto dalle condizioni d'uso, nelle quali si legge che «### crea tecnologie e servizi che consentono agli utenti di connettersi fra di loro, creare community e far crescere aziende» (v. premesse), non venendo in rilievo le problematiche prospettate sulla giurisdizione e sulla valenza delle decisioni del giudice italiano al di fuori dell'ambito nazionale, quanto piuttosto le conseguenze dell'accertamento giudiziale di una condotta ingiustificata da parte del gestore del social network. 
In ogni caso, si osserva come la Corte di giustizia dell'### europea abbia di recente affermato il principio secondo il quale i giudici degli ### membri possono imporre ai gestori delle piattaforme di social media di rimuovere le informazioni dichiarate illecite a livello mondiale (v. CGEU sentenza 3.10.2019, causa C-18/18, ### c. ### citata anche nella pronuncia gravata).  19. Accertata l'illegittimità del recesso, va trattata la domanda degli appellanti diretta a ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della disattivazione delle loro utenze telematiche; domanda riproposta nell'atto di appello, mediante rinvio alle deduzioni svolte nell'atto di citazione, pp. 21 e ss. (v. atto di appello, pp. 104 e 105).  19.1. La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali deve ritenersi inammissibile, per difetto del requisito di specificità, con riferimento a quei danni conseguenti all'impossibilità di accedere e scaricare i contenuti dagli account disattivati, giacché alle puntuali argomentazioni svolte sul punto nella sentenza impugnata (p. 40) non si contrappongono argomentazioni degli appellanti volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.  19.2. Per il resto, la domanda è fondata.  ### il costante orientamento della S.C., fondato su un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile nel caso in cui sia stato leso in modo grave un diritto costituzionalmente garantito; la risarcibilità del danno non patrimoniale è ipotizzabile anche quando il pregiudizio sia cagionato da un illecito contrattuale, qualora il rapporto negoziale sia funzionale all'affermazione o alla protezione di un interesse costituzionalmente rilevante (Cass. 12929/2007, seguita, tra le tante, da Cass. n. 4542/2012, Cass. 20345/2023, Cass. n. 24060/2024; Cass. n. 29436/2024). 
Sulla scorta delle considerazioni che precedono e riconosciuta la risarcibilità del danno non patrimoniale anche in favore di enti collettivi, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti (v. da ultimo, Cass. n. 2638/2025), non può dubitarsi che il diritto di manifestare il proprio pensiero e divulgare in rete messaggi di carattere politico e culturale, nonché, quanto a ### di esplicare pienamente la propria vita di relazione, configurino diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (cfr. artt. 21 Cost. e combinato disposto degli artt. 8 e 10 Cedu e 117 Cost.). 
Nel caso di specie, è stata allegata e provata la rilevanza dell'attività compiuta in rete dagli appellanti, i quali hanno dimostrato di avere centinaia di migliaia di followers e molteplici interazioni con gli utenti della piattaforma ### interrotte dalla disattivazione degli account, con conseguente perdita, quanto a ### anche della corrispondenza personale intrattenuta con altri utenti del network, senza che ### abbia svolto specifiche contestazioni sul punto. 
Ritenuto provato, pertanto, il risalente, significativo e continuativo utilizzo del social network da parte degli appellanti, interrotto dal gestore in modo improvviso e ingiustificato, può dirsi provato il conseguente pregiudizio patito dai medesimi appellanti, sulla base della massima di comune esperienza per la quale, nell'attuale contesto sociale, la rimozione di un soggetto dai social network può essere esiziale per la propria attività politica e associativa, incidendo negativamente sull'agire dell'ente e comportando enormi difficoltà nel veicolare efficacemente il proprio messaggio, anche considerato che, per stessa ammissione dell'appellata, gli utenti di ### ammontano a quasi tre miliardi di individui, trattandosi dunque di una parte assai rilevante della popolazione.  ### dal social network, con la correlata elisione della rete di relazioni intessuta negli anni, è pertanto suscettibile di cagionare un danno grave, potenzialmente irreparabile, alla vita politica, sociale e di relazione dell'utente e alla possibilità di continuare a manifestare il proprio pensiero utilizzando la rete di contatti sociali costruita sulla piattaforma; danno senz'altro prevedibile ai sensi dell'art. 1225 Stante l'obiettiva impossibilità per gli appellanti di provare il danno nel suo preciso ammontare, può farsi ricorso all'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ( n. 20871/2024). 
Si reputa di liquidare, dunque, la somma di € 50.000,00 all'attualità, per ciascuno dei due appellanti, avuto riguardo alla lunghissima durata dell'esclusione dal social network (pacificamente protrattasi dal 9 settembre 2019 fino a dicembre 2019 e, in esecuzione della sentenza di primo grado, dal 23 dicembre 2022 senza soluzione di continuità), nonché, quanto a ### al pregiudizio patito prevalentemente rispetto alla possibilità di esplicare la propria attività statutaria e all'incidenza negativa che ciò ha avuto sulla proiezione esterna dell'ente, e quanto a ### alla compressione del proprio diritto al rispetto della vita privata, anche legato all'indisponibilità dei contenuti e delle comunicazioni di carattere personale, che attinge anche la dimensione relazionale nell'ambito dei social network, valutati unitamente al frequente e intenso utilizzo della piattaforma e all'elevato numero di contatti.  19.3. La domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (lett. 
F, punto IV, delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello) deve, invece, essere rigettata, stante la mancanza di qualsiasi allegazione e prova al riguardo.  19.4. In conclusione, ### va condannata al pagamento della somma di € 50.000,00 ai valori attuali della moneta in favore di ciascuno degli appellanti, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.  20. Sussistono altresì i presupposti per accogliere la richiesta degli appellanti di applicare la misura di coercizione indiretta di cui all'art. 614- bis c.p.c. (nel testo modificato dal d.l. n. 83/2015, conv. nella l.  132/2015), in caso di mancata attuazione della condanna di ### alla riattivazione delle utenze (adempimento di un obbligo diverso dal pagamento di una somma di denaro); misura che costituisce strumento volto a sanzionare l'inosservanza della statuizione giudiziaria (nella specie a un fare infungibile) e a incentivare il debitore all'adempimento, avente carattere autonomo e distinto rispetto al risarcimento del danno.  ### della somma si determina, a norma del comma 3 del citato art.  614-bis, in € 500,00 per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della natura della prestazione, della sua incidenza sui diritti fondamentali degli appellanti, del danno quantificato e prevedibile, della quantità dei “Mi piace”, che rappresentano l'apprezzamento dell'utente alla pagina e ai contenuti che condivide (oltre 270.000 per ### e 23.000 per ###; somma che andrà pagata dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza.  21. La riforma della sentenza di primo grado determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (art. 336 c.p.c.) e una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito dal giudice d'appello in relazione all'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (v. 
Cass. n. ###/2024; Cass. n. 22306/2022; Cass. n. 27056/2021). 
In applicazione di tali principi, le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle dei procedimenti cautelari in corso di causa, vanno poste a carico di ### in quanto soccombente, e si liquidano utilizzando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornati, da ultimo, con d.m.  147/2022, valori medi delle cause di valore indeterminabile aventi complessità alta. 
Si liquidano, pertanto, le seguenti somme: - per il primo grado, € 574,23 per spese vive (di cui € 29,23 per spese di notifica) e complessivi € 14.103,00 per compensi (€ 2.552,00 per fase di studio; € 1.628,00 per fase introduttiva; € 5.670,00 per fase istruttoria/di trattazione; € 4.253,00 per fase decisionale); - per i subprocedimenti nn. 10810-1 e 10810-2 R.G., complessivi € 5.224,00 per compensi per ciascuno di essi (€ 2.251,00 per fase di studio; € 1.202,00 per fase introduttiva; € 1.771,00 per fase decisionale), per un totale di € 10.448,00; - per il procedimento di reclamo n. 19441/2022 R.G., € 174,00 per esborsi e complessivi € 5.224,00 per compensi; - per il giudizio di appello, € 804,00 per spese vive e complessivi € 14.317,00 per compensi (€ 2.977,00 per fase di studio; € 1.911,00 per fase introduttiva; € 4.326,00 per fase istruttoria/di trattazione; € 5.103,00 per fase decisionale).  P.Q.M.  la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 17909/2022 pubblicata il ###, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa, così provvede: 1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna ### (già ###) all'immediata riattivazione della pagina dell'### di promozione sociale ### e del profilo di ### nelle medesime condizioni di accessibilità e visibilità, anche territoriale, in cui si trovavano prima della disattivazione; 2. condanna ### al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 50.000,00 all'attualità in favore di ciascuno degli appellanti, ### di promozione sociale ### e ### oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; 3. fissa nella misura di € 500,00 la somma dovuta da ### per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna di cui al punto n. 1), a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza; 4. condanna ### alla rifusione delle spese di lite sostenute da ### di promozione sociale ### e ### che liquida: - per il giudizio di primo grado, in € 574,23 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi; - per i due procedimenti ex art. 669-decies c.p.c. in corso di causa, in € 10.448,00 per compensi; - per il procedimento di reclamo, in € 174,00 per esborsi ed € 5.224,00 per compensi; - per il giudizio di appello, in € 804,00 per esborsi ed € 14.317,00 per compensi; - per tutti i gradi, rimborso di spese forfettarie, iva e cpa, come per legge. 
Così deciso in ### in data #### est. ### - ### - - ### -

causa n. 106/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Carpinella Matilde, Cataldi Michele

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 9126/2024 del 29-05-2024

... Cass., 18/11/2005, n. 24449 ), nonché alla buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale che trova applicazione, oltre che nell'adempimento delle obbligazioni, anche in tema di responsabilità extracontrattuale (in questi termini, cfr. Cass. n. 18308/2015). Ciò posto, osserva il Tribunale che effettivamente, come affermato dal Giudice di ### il ### non ha fornito un quadro di evidenza probatoria della storicità del sinistro nei termini allegati, ovvero di uno scontro - peraltro dovuto ad esclusiva responsabilità del conducente del mezzo antagonista - con altro veicolo non identificato. Giova al riguardo considerare, in primo luogo, che mai è stata offerta una precisa descrizione delle modalità con le quali l'incidente si sarebbe verificato. Come correttamente posto in evidenza dalla compagnia convenuta, il ### - nell'atto introduttivo del giudizio - ha affermato di essere stato “travolto da un'autovettura di colore scuro non meglio identificata che, contravvenendo alle norme del ### della ### ed a quelle della circolazione, dopo aver urtato e fatto cadere l'attore, non si fermava per prestare i soccorsi”. Ebbene, non vi è in tale affermazione (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ### Il Tribunale di Roma, in persona del giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 14305 dell'anno 2021 e trattenuta in decisione all'udienza di giorno 21.02.24, vertente TRA ### rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv.  ### (c.f. ###), elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, in #### n. 5, presso lo studio legale dell'Avv.ssa ### (c.f.  ###), giusta procura agli atti ### E ### (C.F. ###), nella qualità di ### designata per le controversie facenti capo al ### con sede ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in ### n. 62 è elettivamente domiciliat ###forza di ### alle liti 18 dicembre 2014 per #### rep. 186905 racc. ###, di cui agli atti ### CONCLUSIONI: Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. 
FATTO E DIRITTO ### ha interposto appello avverso la sentenza n. 11916/2020 emessa dal Giudice di ### di ### in data ###, con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento del danno da esso attore patito a causa delle lesioni personali riportate a seguito di sinistro stradale. 
Ha dedotto l'appellante che in data ###, alle ore 22.30 circa, mentre percorreva via dei ### alla guida del proprio motociclo, giunto nei pressi dell'incrocio con Via di ###'Ala era stato travolto da un'autovettura di colore scuro non meglio identificata che non si era fermata a prestare soccorso. A seguito dell'urto e avendo riportato lesioni, era stato soccorso dal signor ### che si trovava su altro ciclomotore poco distante dal luogo del sinistro e dallo stesso accompagnato al ### dell'### dove venivano diagnosticati: "#### emitorace dx e sn. Contusioni escoriate arti inferiori. Frattura 2° metacarpale dx", con prognosi di gg 30 di cure e riposo s.c., e applicazione di doccia gessata. 
Ha soggiunto che in data ### si era recato presso il ### di P.S. sporgendo denuncia contro ignoti e che a seguito del sinistro aveva riportato diverse lesioni con un danno alla persona quantificabile in complessivi euro 4553,95. 
Ha quindi censurato la sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio incombente sull'attore. In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, la prova della responsabilità esclusiva del veicolo investitore era stata ampiamente fornita, atteso che nella cartella clinica di ### fidefacente fino a querela di falso, era stato riportato “incidente stradale motorino - auto. ### si è allontanata”. Inoltre sulla vicenda era stata resa da subito una dichiarazione testimoniale da parte del signor ### il quale aveva poi reso testimonianza insieme al teste ### all'udienza del 20.11.2018 rendendo dichiarazioni chiare, precise e concordanti. 
A fronte di ciò, il giudice di pace non aveva evidenziato quali elementi rendessero le dichiarazioni dei testi generiche, carenti e contraddittorie, omettendo qualsiasi valutazione logica delle risultanze della prova in questione. Infatti le deposizioni dei testimoni erano state circostanziate e precise, dunque idonee a ritenere provato l'effettivo accadimento del sinistro, la cui responsabilità andava ascritta alla condotta del veicolo rimasto sconosciuto. 
Ha quindi concluso il ### in riforma della sentenza gravata, previo eventuale rinnovo della prova testimoniale ed espletamento di ### per la condanna di ### spa, quale impresa designata per conto del ### di ### per le ### della ### al pagamento dell'importo di euro 4553,95 a titolo di risarcimento del danno biologico subìto, oltre svalutazione ed interessi legali e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.  --------------- Si è costituita ### S.p.A., compagnia designata per il ### di ### per le ### della ### deducendo che l'atto introduttivo del giudizio era generico sull'an, non essendo specificato attraverso quale manovra l'attore fosse stato travolto dall'autovettura e quali norme del codice della strada e della circolazione fossero state violate. Inoltre, le foto dello scooter acquisite agli atti evidenziavano la presenza del danno sulla sola parte anteriore del mezzo, rimasto intatto sul resto della carrozzeria. Tale circostanza non sembrava conciliabile con uno scontro con la vettura, che avrebbe piuttosto comportato la distruzione completa dello scooter. 
Parimenti, la denuncia contro ignoti sporta solo circa due mesi dopo il fatto era generica sulla dinamica del sinistro allo stesso modo dell'atto di citazione. 
Infine, le dichiarazioni dei testimoni escussi erano contrastanti, non comprendendosi quale fosse la posizione sulla carreggiata del motorino (parte centrale o lato destro della carreggiata) e se esso marciasse affiancato alla vettura che l'avrebbe poi travolto. Non era inoltre credibile che il ### non avesse letto la targa della vettura o non ne avesse bloccato la marcia. 
La compagnia assicuratrice convenuta ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio.  ------------- ### è infondato e va respinto. 
Dopo aver disatteso l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (eccezione non riproposta dalla compagnia in questo grado e quindi implicitamente rinunciata), il giudice di prime cure ha ritenuto che parte attrice non avesse assolto all'onere probatorio su di essa incombente di fornire la prova sia della effettiva verificazione del sinistro, sia della impossibilità di identificazione del veicolo investitore. Ha precisato, riguardo a tali aspetti della controversia, che il ### era giunto al ### vigile e cosciente e che ricordava i particolari dell'accaduto, mentre le deposizioni testimoniali rese dal ### e dal ### apparivano carenti e contraddittorie, non consentendo di chiarire quale fosse stata la precisa dinamica del sinistro e le eventuali lesioni patite dall'attore. Né d'altro canto poteva desumersi qualcosa di più preciso dall'esame della denuncia - querela sporta dal ### Ha quindi respinto la domanda risarcitoria condannando l'attore alla rifusione delle spese in favore della ### Orbene, la sentenza gravata non si espone alle censure mosse dall'odierno appellante, pur con le integrazioni in punto di motivazione che si verranno qui di seguito ad esporre. 
Occorre anzitutto premettere, in punto di diritto, che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto (v. Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 25/7/1995, n. 8086; Cass., 8/3/1990, n. 1860). A tal fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi ( v. Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 8/3/1990, n. 1860 ). 
La prova che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato può essere fornita dal danneggiato anche in base a mere «tracce ambientali>> o «dichiarazioni orali>>, non essendo richiesto alla vittima di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (v. Cass., 18/11/2005, n. 24449). 
Occorre altresì considerare che pur in presenza di una denuncia o querela, il giudice di merito potrà escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, come anche affermarla, in mancanza di denuncia o querela. 
Si è inoltre considerata ragione giustificativa della non identificazione del veicolo il fatto che il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto (circostanza che non deve peraltro necessariamente ricorrere al fine di ottenere il risarcimento del danno: cfr. Cass., 13/7/2011, 15367), unico presupposto indefettibile essendo che la relativa identificazione sia risultata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima ( v. Cass., 13/1/2015, n. 274 ). Il danneggiato è infatti tenuto a mantenere una condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia (cfr. Cass., 18/11/2005, n. 24449; Cass., 13/7/2011, n. 15367, e, da ultimo, Cass., 13/1/2015, n. 274), sicché si è esclusa la possibilità di configurare a suo carico un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse" che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" ( in tali termini v. Cass., 18/6/2012, n. 9939; Cass., 18/11/2005, n. 24449 ), nonché alla buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale che trova applicazione, oltre che nell'adempimento delle obbligazioni, anche in tema di responsabilità extracontrattuale (in questi termini, cfr. Cass. n. 18308/2015). 
Ciò posto, osserva il Tribunale che effettivamente, come affermato dal Giudice di ### il ### non ha fornito un quadro di evidenza probatoria della storicità del sinistro nei termini allegati, ovvero di uno scontro - peraltro dovuto ad esclusiva responsabilità del conducente del mezzo antagonista - con altro veicolo non identificato. 
Giova al riguardo considerare, in primo luogo, che mai è stata offerta una precisa descrizione delle modalità con le quali l'incidente si sarebbe verificato. Come correttamente posto in evidenza dalla compagnia convenuta, il ### - nell'atto introduttivo del giudizio - ha affermato di essere stato “travolto da un'autovettura di colore scuro non meglio identificata che, contravvenendo alle norme del ### della ### ed a quelle della circolazione, dopo aver urtato e fatto cadere l'attore, non si fermava per prestare i soccorsi”. Ebbene, non vi è in tale affermazione alcun preciso riferimento alla concreta dinamica del sinistro, essendosi la parte limitata, in modo estremamente generico, a sostenere di essere stata “travolta” da una vettura non identificata che aveva violato le norme del codice della strada. Nessuna indicazione viene in altri termini fornita in merito alla posizione dei due mezzi sulla carreggiata e al modo in cui sarebbero venuti a collisione, né su quali sarebbero le regole di comune prudenza o le norme del codice della strada che sarebbero state violate. 
La palese genericità della descrizione dell'evento si ritrova d'altro canto nel contenuto della denuncia querela presentata alle autorità, assolutamente muta in termini di dinamica del sinistro, se non nell'astratto richiamo alla violazione delle norme del codice della strada. 
A supporto dimostrativo della veridicità del sinistro non basta richiamare, come fa l'odierno appellante, il contenuto della cartella clinica di ### nella parte in cui riporta “incidente stradale motorino - auto - l'auto si è allontanata”. Infatti, del tutto fuori luogo è il richiamo all'asserito valore probatorio fino a querela di falso del contenuto della cartella clinica, atteso che, come è pacifico, l'attestazione del pubblico ufficiale ha valore fidefacente privilegiato fino a querela di falso solo per le attività da lui svolte e i fatti che sono avvenuti alla sua presenza. 
Nel caso di specie è evidente che la dizione già sopra riportata in ordine al presunto scontro tra motorino e autovettura allontanatasi dal luogo del sinistro non costituisce un fatto direttamente osservato dal medico del ### ma di affermazione a lui resa dallo stesso paziente visitato, ovvero dal ### Dunque, ciò che riveste valore fino a querela di falso non è certo la storicità del fatto (ovvero lo scontro tra motorino ed auto allontanatasi) ma la circostanza che così ha riferito il ### al medico curante. In conclusione tale indicazione presente nel referto di P.S., da sola considerata, riveste valore probatorio di consistenza effimera, non tale da validare la versione di parte attrice. 
Passando all'esame del materiale testimoniale, osserva il Tribunale che in effetti le deposizioni non sono attendibili per vari motivi.  ## disparte il fatto che non appare ammissibile che la ricostruzione della dinamica del sinistro sia affidata a posteriori alla fase istruttoria (in difetto di qualunque precisa indicazione contenuta nella domanda giudiziale), si rileva che una prima contraddizione emerge dalla comparazione tra la prima versione fornita dal teste ### con lo scritto in atti e la deposizione resa in udienza. 
Nello dichiarazione vergata a mano e depositata in atti, il ### descrive il sinistro in questi termini: “il mio socio era a bordo del suo ciclomotore avanti a me, quando giunto in prossimità dell'incrocio tra la via dei ### che stavamo percorrendo, e la via di ###'### in ### veniva investito da un'autovettura di colore scuro che improvvisamente, a luci spente, invadeva, mettendosi di traverso, la sede stradale ostruendo il transito al ciclomotore del signor ### che pur frenando non riusciva ad evitare di finire contro l'autovettura pirata di cui non riuscivo a vedere la targa o il modello sia perché, come ho detto, la macchina procedeva a luci spente, sia perché l'autoveicolo pirata si è subito allontanato dal luogo del sinistro senza minimamente preoccuparsi di soccorrere il signor Casile”. 
Diversamente, nella deposizione resa in udienza, il ### ha riferito di una autovettura che deviava verso destra e che aveva urtato il motorino (non già di un'auto che si metteva “di traverso” sulla sede stradale ostruendo il transito al motociclo). 
Quanto al teste ### in primo luogo non vi è alcuna prova della sua presenza sul posto al momento del sinistro (come in realtà non vi è nemmeno della presenza sul posto del ###. 
Inoltre egli afferma che davanti a lui vi erano più motorini sulla parte centrale della strada e che davanti a questi vi era una vettura marciante sul lato sinistro della carreggiata. Successivamente l'autovettura si sarebbe spostata verso la parte centrale della carreggiata e a quel punto, mentre i motorini erano paralleli alla vettura, vi sarebbe stato l'urto. 
In altri termini l'urto tra auto e moto sarebbe stato laterale, circostanza che non combacia affatto con le fotografie dello scooter prodotte in giudizio, dalle quali si evidenziano solo danni alla parte anteriore del mezzo. 
Pertanto, il teste ### ha fornito due versioni diverse della dinamica del sinistro, mentre quella riferita dal ### concerne un urto laterale tra la vettura e il motociclo che non trova riscontro nelle fotografie dello scooter incidentato. 
Ma anche a voler prescindere dalla intrinseca contraddittorietà delle deposizioni, appare inverosimile che né il ### né il ### siano stati in grado di indicare quantomeno il modello della vettura. 
Ulteriore elemento di inverosimiglianza riguarda il fatto che, a fronte di un sinistro che ha cagionato al ### lesioni personali asseritamente dovute alla condotta di un “pirata della strada”, nessuno (il ### per primo) abbia inteso chiedere l'intervento della forza pubblica, i cui rilievi sul posto avrebbe forse consentito di acquisire qualche elemento sulla presunta macchina investitrice. 
Desta del pari perplessità il fatto che la denuncia querela sia stata sporta - per giunta nei termini estremamente generici che si è visto - quasi tre mesi dopo il fatto, ovvero allorché stava per scadere il termine per l'esercizio del diritto di querela, così impedendo di fatto, stante il decorso del tempo, di individuare un eventuale investitore. 
In conclusione, la estrema genericità in merito alla descrizione della dinamica del sinistro, la mancata richiesta di intervento della forza pubblica nonostante la gravità delle conseguenze, la contraddittorietà e sostanziale inattendibilità dei testimoni escussi, la singolarità della mancata indicazione del tipo di veicolo da parte dei testimoni e l'atteggiamento attendista e dilatorio del ### nella proposizione della querela, nonché la non compatibilità dei danni materiali al motociclo con la dinamica riferita, sono elementi che depongono tutti per una insussistenza del fatto storico (scontro auto - moto) o comunque per una grave insufficienza probatoria in ordine ad esso. 
Non avendo il ### fornito la prova del fatto di essere stato urtato da un veicolo che poi si sarebbe dato alla fuga impone il rigetto del gravame con condanna alla rifusione delle spese del grado in favore della compagnia convenuta in ragione del principio di soccombenza.  P.Q.M Il Tribunale di ### definitivamente pronunciandosi sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede: • rigetta l'appello interposto da ### siccome infondato e conferma la sentenza appellata; • ### al pagamento in favore di ### nella qualità di ### designata per il ### delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2500,00 per compensi professionali, oltre IVA e #### 27 maggio 2024 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 14305/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Marcelli Guido

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Tribunale di Padova, Sentenza n. 673/2025 del 29-04-2025

... perizia di parte; accertata l'usura soggettiva e oggettiva per superamento del tasso medio indicato dai DM pubblicati trimestralmente dal Ministero del ### accertate le violazioni ex art. 116 TUB indicate nella perizia di parte, dichiarare che nulla è dovuto da parte dei fideiussori della società ### s.r.l. in liquidazione a titolo di interessi, con conseguente rideterminazione del saldo debitorio e, previa decurtazione delle somme già corrisposte, condannare la società attrice al risarcimento di tutti i danni patiti a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, condannandola in ogni caso alla restituzione della somma di euro 94.429,14 oltre rivalutazione di legge, così come quantificata nella allegata perizia di ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 parte, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, da compensare con l'eventuale controcredito avversario; 3. Nel merito, accertata la nullità del contratto di fideiussione asseritamente concluso in data ###, dichiararsi la carenza di legittimità attiva di parte attrice con riferimento alla domanda di condanna proposta nei confronti dei sig.ri #### e ### 4. Nel merito, in via subordinata, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA ### Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 5178/2022 promossa da: ### per il tramite della mandataria speciale #### (C.F. ###), con il patrocinio degli avv.ti ### e ##### (C.F. ###) difesa dagli avv.ti ### ZANOTTO e #### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), difese dall'avv. #### (C.F. ###) difeso dall'avv. #### (C.F. ###), difesa dall'avv. #### (C.F. ###), difeso dall'avv. #### (C.F. ###), difesa dall'avv.  ### Registrato il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 #### via pregiudiziale ### conto della recente pronuncia della Cassazione 13 novembre 2024 n. 29269, si rinuncia alla domanda nei confronti della liquidazione ### in liquidazione per improcedibilità, con riserva di presentare domanda d'insinuazione al passivo. 
Nel merito 1. Accertato che il ### è creditrice nei confronti di #### e ### quali fideiussori della ### attualmente in liquidazione giudiziale, dell'importo complessivo di € 227.425,91, condannarli in via solidale fra loro al pagamento a favore del #### e per essa ### dell'indicato importo, oltre agli interessi di mora dal 16 febbraio 2022 al saldo. 
Previo ogni accertamento necessario dichiarare inefficaci ex art 2901 cc i seguenti atti di compravendita: 1) datato 22 giugno 2020 in virtù del quale #### e ### con atto di rep. n. ### notaio dott. ### di ### trascritto alla ### di ### del ### il 23 giugno 2020 ai nn. 4731/ 3294 RG.RP. hanno venduto a ### il seguente immobile di loro proprietà: Comune di #### n. 31 ### 8 particelle 1039 sub 2 (già 342 sub 2) (già 342), P ###-T-1, cat. A/7, cl 1, vani 12 superficie catastale 355 totale, escluse aree scoperte mq 349; rendita catastale 1332,46; mappale 1039 sub 1 (già 342 sub 1) (già 342) - PT - cortile bene comune non censibile al sub 2 ; mappale 913 sub 3, PT cat. C/6 cl. 2 mq 14 superficie catastale mq 16, rendita catastale euro 31,09; mappale 913 sub 4 PT cat. C/6 cl 2 mq 12 superficie catastale totale mq 14 rendita catastale 26,65; NCT foglio 8 particella 1039 di are 12.40 ente urbano derivante dalla fusione delle particelle 124 di are 11.54 ed 859 (ex 123 parte) di are 00,86; Registrato il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 2) datato 24 luglio 2020 , in virtù del quale #### e ### con atto di rep. n. ### notaio Dott. ### di ### trascritto alla ### di ### del ### il 29 luglio 2020 ai nn. 6053/4258 RG.RP., hanno venduto a ### i seguenti immobili: Comune di ### 8 - particella 976 di are 00.82, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 1,06, reddito agrario € 0,53, particella 969 di are 00.82 rel.acq.es. senza reddito, particella 857 di are 38.30, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 49,45, reddito agrario 24.73; ### conto che ### ha gravato i beni acquistati in data 22 giugno 2020, con atto di rep.  ### notaio dott. ### di ### con ipoteca volontaria iscritta a favore della ### dei ### di ### condannarla a pagare a favore di parte attrice quella parte di credito che non otterrà soddisfazione dalla vendita degli stessi. 
In ogni caso, nell'ipotesi in cui non fosse possibile accogliere la domanda di cui sopra, sia pur con riferimento ad un singolo bene o più beni, per essere stato/i questi trasferiti a terzi, demoliti o quant'altro, condannare i convenuti, o alcuni di essi, a risarcire il danno per l'importo non inferiore al valore del bene o dei beni il tutto maggiorato degli interessi di mora e rivalutazione monetaria. 
In via istruttoria ### revoca dell'ordinanza 3 febbraio 2024 nella parte in cui ha respinto le istanze istruttorie della deducente, accogliere le seguenti. 
Per la vendita ### si chiede che il Tribunale voglia disporre l'esibizione ex art. 210 cpc: a) alla ### dei ### di ### di copia fronte e retro degli assegni bancari negoziati da ### n. ###-05 di € 68.000,00 e n. ###-07 di € 213.500,00, presumibilmente del maggio/giugno 2020, tenuto conto della data del rogito; b) alla ### dei ### di ### ed alla ### dell'estratto di conto corrente intestato a questa nel quale sono stati addebitati gli assegni di cui sopra, dal maggio/giugno 2020, tenuto conto della data del rogito, al deposito in #### per accertare il valore dell'immobile, così da quantificare il danno subito dall'attrice in conseguenza dell'ipoteca iscritta a favore della ### dei ### di ### Per tutte le vendite si chiede che il Tribunale voglia ordinare l'esibizione ex art. 210 cpc; Registrato il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 c) ad #### e ### degli estratti conto nei quali sono stati accreditati gli assegni di cui sopra, il bonifico 2 luglio 2020 (vendita ### ed i pagamenti di ### con riserva di specificarne i dati appena possibile, dal momento delle relative operazioni a quello del deposito in ### d) alla ### il duplicato degli avvisi di ricevimento n. ###9 - n. ###3 - n. ###4 - n. ###6, relativi alle raccomandate 19 gennaio 2022, inviate ai debitori, il quali negano di averle ricevute; e) disporre l'interrogatorio dei convenuti ### anche quale legale rappresentante della ##### sul seguente capitolo di prova: f) vero che ha ricevuto la lettera ### datata 19 gennaio 2022, che si esibisce (doc.8). 
In merito alla istanza istruttorie avversarie ci si oppone per le ragioni esposte nella terza memoria ex art.  183 cpc datata 19.6.23. 
Con vittoria di spese e competenze di causa.  #### E ### 1. Nel merito, rigettare la domanda di condanna dei sig.ri #### e ### al pagamento della somma di ### 227.425,91 in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte; 2. Nel merito, accertata la presenza di interessi e spese addebitate con cadenza trimestrale e quindi la presenza di anatocismo bancario, così come analiticamente indicato nella allegata perizia di parte; accertata l'usura soggettiva e oggettiva per superamento del tasso medio indicato dai DM pubblicati trimestralmente dal Ministero del ### accertate le violazioni ex art. 116 TUB indicate nella perizia di parte, dichiarare che nulla è dovuto da parte dei fideiussori della società ### s.r.l. in liquidazione a titolo di interessi, con conseguente rideterminazione del saldo debitorio e, previa decurtazione delle somme già corrisposte, condannare la società attrice al risarcimento di tutti i danni patiti a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, condannandola in ogni caso alla restituzione della somma di euro 94.429,14 oltre rivalutazione di legge, così come quantificata nella allegata perizia di ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 parte, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, da compensare con l'eventuale controcredito avversario; 3. Nel merito, accertata la nullità del contratto di fideiussione asseritamente concluso in data ###, dichiararsi la carenza di legittimità attiva di parte attrice con riferimento alla domanda di condanna proposta nei confronti dei sig.ri #### e ### 4. Nel merito, in via subordinata, accertare la nullità parziale del contratto di fideiussione versato in atti, con particolare riferimento alle clausole assunte in conformità allo schema ABI e in violazione della normativa antitrust di cui al capitolo 2 del presente atto, e conseguentemente, dichiarare l'estinzione della fideiussione, e comunque che nulla devono i signori #### e ### per tutte le ragioni sopra esposte; 5. Nel merito, rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, la domanda di accertamento dell'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti della società ### s.p.a., quale mandataria di ### s.p.a., degli atti di compravendita a rogito #### in quanto non contestata da parte attrice la congruità del prezzo pattuito e corrisposto negli atti di compravendita dei tre lotti; 6. Ordinarsi al ### dei pubblici registri immobiliari (### delle ### - ### la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta nei confronti dei convenuti con esonero da ogni responsabilità a carico dello stesso; 7. Con rifusione delle spese di lite, oltre a spese generali, oneri e accessori di legge.  ### Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione respinta, per le causali tutte esposte in premessa e previa ogni più opportuna declaratoria di legge: 1. respingere siccome infondate in fatto e diritto e/o inammissibili, e/o improcedibili e comunque non provate, le domande tutte così come formulate da ### s.p.a., quale mandataria di ### s.p.a., nei confronti della signora ### con atto di citazione notificato in data 11- 8-2022; ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 2. respingere la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice con riferimento alla alienazione a terzi del bene immobile, ovvero alla sua demolizione, in quanto danno meramente eventuale ed estraneo all'oggetto del giudizio; 3. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale proposta da parte attrice, accertare il diritto della signora ### nei confronti dei signori #### e ### ad essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla revoca dell'atto tra loro intercorso, e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla signora ### 4. respingere le istanze istruttorie formulate da parte attrice nel proprio atto di citazione, per le ragioni sopra indicate. 
Con vittoria di compensi e spese di causa rimborso spese forf., C.P.A. ed IVA come per legge.  ### Nel merito: rigettare la domanda formulata in atto di citazione di inefficacia ex art. 2901 codice civile dell'atto datato 24 luglio 2020 tra ### e ### e ### e ### con atto rep. ### notaio Dott. ### di ### in quanto inammissibile poiché priva dei requisiti normativi previsti nonché infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto nel presente atto. 
Nel merito in via subordinata: accertato che il ### non aveva alcuna conoscenza dello stato di insolvenza di ### e ### e ### e non aveva alcuna consapevolezza che ### e ### e ### potessero arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, rigettare la domanda formulata da parte attrice di inefficacia ex art. 2901 dell'atto datato 24 luglio 2020 tra ### e ### e ### e ### con atto rep. ### notaio Dott. ### di ### in quanto inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto. 
Nel merito in via ulteriormente subordinata: ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 rigettare la domanda formulata in atto di citazione di inefficacia ex art. 2901 codice civile dell'atto datato 24 luglio 2020 tra ### e ### e ### e ### con atto rep. ### notaio Dott. ### di ### in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. 
Sempre in via subordinata: rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. 
In via istruttoria: l'esponente patrocinio rinnova la richiesta di assunzione delle prove testimoniali quali formulate in atti. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso forfettario (15%).  ### 1. Rigettare integralmente la domanda proposta dalla ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni dedotte in narrativa.; 2. Rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta da ### s.p.a., quale mandataria di ### s.p.a., per quanto attiene alla alienazione a terzi del bene immobile, ovvero alla sua demolizione. 
Con vittoria di spese ed onorari di causa. 
In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento dei seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il prezzo di 60.000,00 euro convenuto dalle parti per la compravendita dell'unità immobiliare sita a #### via ### n. 29 corrispondeva al valore di mercato del bene nella primavera del 2020; 2) Vero che il prezzo di 40.000,00 euro convenuto dalle parti per la compravendita dell'unità immobiliare sita a #### via ### n. 31/B, corrisponde al valore di mercato del bene nella primavera del 2020; Si indica quale testimone l'architetto ### tecnico che ha redatto la perizia di stima degli immobili allegata al contratto di compravendita, sui capitoli di prova n. 1 e 2).  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ### per il tramite della mandataria speciale ### (di seguito per brevità ###, premesso di essere creditrice di ### ora in liquidazione, della somma di € 231.039,74, quale saldo del conto corrente n. 541 dell'allora ### Coop., a cui è subentrata, per effetto di fusione, a far data dall'1.1.2017, di essere garantita per tale esposizione dalla fideiussione sottoscritta da ### legale rappresentante e socia unica della #### e ### di essere stata pregiudicata da tre compravendite effettuate dai fideiussori rispettivamente il ### a ### il ### a ### e il ### a ### con le quali i fideiussori si sono spogliati di tutti i loro beni immobili, ha convenuto in giudizio la debitrice principale e i fideiussori nonché i terzi acquirenti sopra citati, chiedendo 1) la condanna di debitrice e fideiussori in solido al pagamento di € 231.039,74 oltre interessi di mora dal 16 febbraio 2022 al saldo, nonché 2) la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei tre atti di compravendita; 3) in via subordinata, in ipotesi di impossibilità di accoglimento della revocatoria per intervenuto trasferimento a terzi o distruzione dei beni, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in misura non inferiore al valore dei beni.  1.1 Si sono tempestivamente costituiti ### in liquidazione e i tre fideiussori, #### e ### eccependo 1) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione; 2) l'infondatezza della domanda di condanna, per indeterminatezza del credito lamentando l'applicazione di interessi anatocistici e usurari, con un ricalcolo del dovuto pari alla minor somma di € 138.732,02; 3) la decadenza ex art. 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori, stante la nullità della clausola di deroga contenuta nella fideiussione (di cui è stata anche disconosciuta la sottoscrizione salvo poi non insistere in detto disconoscimento all'udienza del 30.3.2023); 4) l'estinzione della garanzia ex art. 1956 c.c. per la concessione, senza autorizzazione, di ulteriori finanziamenti al debitore principale; 5) il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in ordine alla revocatoria, visti i precedenti rilievi sul credito e comunque 6) l'infondatezza della domanda, per difetto del danno e dell'elemento soggettivo, sia in capo ai debitori, sia in capo ai terzi.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 1.2 Si è costituita ### opponendosi alla revocatoria, invocando il difetto di prova del pregiudizio, considerato che la vendita è avvenuta a valori di mercato, e dell'elemento soggettivo; contestando altresì la domanda risarcitoria, in difetto di vendita a terzi o di distruzione del bene e chiedendo in subordine, in caso di accoglimento della domanda revocatoria, la condanna dei venditori a essere tenuta indenne delle conseguenze pregiudizievoli, anche in ordine alle spese legali.  1.3 Si è costituita ### chiedendo il rigetto delle domande in ragione del difetto di prova del pregiudizio, vista la vendita a valori di mercato, e dell'elemento soggettivo e contestando altresì la domanda risarcitoria, in difetto di vendita a terzi o di distruzione del bene.  1.4 Si è costituito ### chiedendo il rigetto delle domande in ragione del difetto di prova del pregiudizio, vista la vendita a valori di mercato e sulla base di un preliminare del 2017, e dell'elemento soggettivo e contestando altresì la domanda risarcitoria, in difetto di vendita a terzi o di distruzione del bene.  1.5 In prima memoria parte attrice, a fronte del rilievo della convenuta ### di aver gravato i beni acquistati di ipoteca volontaria, ha chiesto la condanna al pagamento della parte di credito che non troverà soddisfazione nella vendita.  1.6 La causa, disposto un rinvio per l'esperimento della mediazione e assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. è stata interrotta una prima volta il ### per la liquidazione giudiziale di ### e successivamente il ### per quella di ### nelle more è stata istruita con ctu contabile e giunge ora in decisione sulle conclusioni sopra precisate. 
Si rileva che il difensore di ### ha rinunciato al mandato senza essere sostituito da nuovo difensore.  2. Le domande attoree sono fondate nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.  2.1 Preliminarmente si rileva che il giudizio non è stato riassunto nei confronti di ### in liquidazione giudiziale, per cui nei confronti di detto convenuto il giudizio va dichiarato estinto, con compensazione delle spese, visto che la procedura non si è costituita e il credito di cui è stato richiesto il pagamento nel presente giudizio è, come si vedrà oltre, fondato ed è stato altresì ammesso al passivo della procedura nella misura che era stata qui originariamente richiesta (doc. 23 att.).  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 2.2 Quanto alla domanda revocatoria proposta nei confronti di ### in liquidazione giudiziale, la stessa è stata espressamente rinunciata all'atto della precisazione delle conclusioni. 
La rinuncia in questione non può tuttavia considerarsi valida, in difetto di mandato speciale ad hoc: come costantemente affermato dalla Suprema Corte (tra le ultime ord. 13636 del 2024), infatti, la rinuncia cui può provvedere il difensore munito di mandato ad litem “può concernere “qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum (Cass. 25-8-1997 n. 7977), (Cass. 23-7-1971 n. 2434; Cass. 27-2-1965 n. 334, Cass. 22-4-1963 n. 1018), ma non anche la rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore - uno degli attori, nel caso di specie - nei confronti della parte convenuta. In questo caso, infatti, si tratta di rinuncia all'azione che, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem”. (Cass. 19/02/2019, n. 4837)”. 
Nel caso in esame parte attrice non ha semplicemente rinunciato ad alcuni capi di domanda, ma ha rinunciato all'intera pretesa azionata nei confronti di ### La domanda va invece dichiarata improcedibile, alla luce di quanto statuito da Cass. ord. 29369 del 2024, secondo cui “In tema di azione revocatoria ordinaria, il fallimento dell'acquirente rende inammissibile l'azione, che, avendo natura costitutiva con l'effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i creditori dell'alienante rimangono comunque tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva”. 
Quanto alle spese, si ritiene di disporne la compensazione, in quanto l'improcedibilità deriva da circostanza sopravvenuta, mentre la domanda revocatoria, come si esaminerà oltre, era fondata.  2.3 Venendo alle domande di condanna dei fideiussori e alle revocatorie delle compravendite ### e ### va in primo luogo accolta la domanda di condanna dei fideiussori. 
Preliminarmente appare priva di fondamento l'affermazione dei convenuti secondo cui l'attrice avrebbe solo allegato l'esistenza del contratto di fideiussione, di cui pertanto difetterebbe la prova.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 ### ha, infatti, prodotto il contratto di fideiussione omnibus sottoscritto il ### da #### e ### (doc. 6), nonchè le conferme del 20.3.2017, 9.10.2017, 21.1.2019 e 5.11.2019 (docc. 19-22). 
Il titolo della pretesa è quindi in atti. 
Peraltro, la difesa dei fideiussori è anche contraddittoria, laddove quello stesso documento che non sarebbe stato prodotto viene poco dopo disconosciuto (il doc. 6) quanto alle sottoscrizioni (così alle pagine 10 e 11 della comparsa di costituzione), disconoscimento poi espressamente revocato all'udienza del 30.3.2023. 
Quanto alla validità della fideiussione, si deve premettere che i fideiussori ### e ### appaiono essere consumatori, non risultando né soci né titolari di cariche nella ### al contrario di ### amministratrice e socia unica della ### Ciò precisato, l'eccezione di nullità parziale delle clausole perché riproduttiva dello schema predisposto dall'ABI nel 2003 è infondata. 
I convenuti si sono limitati a produrre il provvedimento della ### d'### del 2.5.2005 e a evidenziare l'identità delle clausole 2, 6 e 9 della fideiussione omnibus dagli stessi sottoscritta con le clausole 2, 6 e 8 dello schema ### Trattasi però di deduzione insufficiente, nulla avendo gli attori dedotto circa “l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della ### d'### evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (così Cass. 1851 del 2025). 
In ogni caso, va rilevato come l'invocata decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. non sussista. 
La raccomandata del 19.1.2022 (doc. 8 att.), con cui la banca, visto l'irregolare andamento del rapporto, comunicava il recesso dal rapporto di conto corrente e dai conti anticipi appoggiati con invito al pagamento del saldo di € 215.937,46, è stata inviata alla debitrice principale e anche ai fideiussori (doc.  23), le cui tre copie sono state tutte ricevute da #### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
Trattandosi di fideiussione a semplice richiesta scritta (così all'art. 7), è sufficiente, ai fini dell'art. 1957 c.c., un mero atto stragiudiziale (così Cass. 22346 del 2017 e la recente ord. 660 del 2025). 
La clausola contrattuale di deroga all'onere formale di attivazione giudiziale da parte del creditore garantito non risulta neppure abusiva ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo, non ricorrendo un significativo squilibrio tra le posizioni dei contraenti, né una riduzione della facoltà del consumatore di proporre le eccezioni difensive contemplate dalla norma in esame. 
Infondata anche l'eccezione di intervenuta liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c.. 
Ai sensi dell'art. 2967 c.c. è infatti onere del garante che invoca la propria liberazione dimostrare che il creditore garantito abbia fatto credito al debitore principale pur conoscendo l'aggravamento delle sue condizioni patrimoniali: al contrario, la questione è stata dedotta in causa solo genericamente fino agli scritti conclusivi e soprattutto senza un adeguato supporto probatorio. 
Ancora, considerato che la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale (così Cass. 16882 del 2024 e Cass. n. 20713 del 2023), nel caso in esame ### era amministratrice della società e tutti e tre i garanti hanno comunque sottoscritto conferme della fideiussione in data ###, 9.10.2017, 21.1.2019 e 5.11.2019 (docc. 19-22), nelle quali gli stessi “dichiarano di ben conoscere la situazione patrimoniale e gestionale del garantito…anche ai fini e per gli effetti dell'art. 1956 c.c.”. 
Gli odierni convenuti sono pertanto tenuti al pagamento del debito garantito.  2.4 Venendo al quantum, la scrivente fa proprie le conclusioni, logiche e congruamente motivate, del consulente dott. ### non contestate dai ctp e fatte proprie anche da parte attrice nelle conclusioni, dove appunto la domanda è stata limitata al minor importo riconteggiato dal ctu. 
Va, infatti, ritenuta illegittima la liquidazione trimestrale delle competenze a debito e credito successiva all'1.1.2014, atteso che l'art. 120 TUB è stato nuovamente modificato dalla l. n. 147/2013, che a far data dall'1.1.2014 ha stabilito l'illegittimità della partica anatocistica. 
Si veda al riguardo Cass. sent. 21344 del 2024 “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (###, come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 da parte del ### della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”. 
Le doglianze sull'usurarietà dei tassi, invece, sono inammissibili, per la loro assoluta genericità, neppure allegando i fideiussori i criteri in base ai quali sarebbero arrivati a tale conclusione (nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli interessi è tenuto a dedurre, tra gli altri, il tipo contrattuale, la clausola negoziale e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento si veda fra le più recenti Cass. ord. 26525 del 2024) Sulla base degli estratti conto e dei prospetti di liquidazione trimestrale delle competenze dall'apertura del rapporto (25.9.2014) al passaggio a sofferenza (15.2.2022) il ctu dott. ### nella relazione depositata il ###, ha riliquidato il saldo del conto corrente n. 541 acceso in data ### presso l'allora ### Coop. (doc. 1) con il metodo analitico applicando la rettifica degli addebiti per gli interessi passivi relativi al conto corrente e ricalcolando gli interessi passivi ai tassi medi trimestralmente applicati dalla banca, in regime di capitalizzazione semplice per gli interessi maturati dall'apertura del rapporto sino al 31.12.2016 e in regime di capitalizzazione annuale per gli interessi maturati dall'1.1.2017 al 15.2.2022, rideterminando il saldo del conto corrente alla data del 15.2.2022 in € 227.425,91 a debito del correntista (il saldo originario, prima del trasferimento a sofferenza, era di € 231.039,74 a debito del correntista). 
I fideiussori #### e ### vanno pertanto condannati, in solido fra loro, al pagamento a favore di ### dell'importo di € 227.425,91 oltre interessi moratori dal 16.2.2022 al saldo.  3. Sono altresì da accogliere le domande di revocatorie delle compravendite del 22.6.2020 a ### (doc. 10) e del 24.7.2020 a ### (doc.12). 
I requisiti della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sono l'esistenza di un credito, un atto di disposizione, il pregiudizio alle ragioni del creditore, la scientia fraudis e, in caso di atti a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo contraente.  3.1. Quanto all'esistenza del credito, ci si richiama a quanto sopra accertato circa il credito vantato dalla banca per lo scoperto del conto corrente.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 3.2 Sussistono altresì gli atti di disposizione, costituiti dalle compravendite immobiliari sopra citate. 
Trattasi di atti a titolo oneroso e successivi all'insorgenza del credito, considerata la data in cui è stata prestata la fideiussione (23.9.2016). 
Infatti, come costantemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. fra le tante sent. n. 3676 del 2011) “### revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito”.  3.3 Sussiste altresì il pregiudizio delle ragioni creditorie. 
La Suprema Corte è costante nell'affermare che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. ord. n. 16221 del 18.6.2019). 
La circostanza invocata da tutti i convenuti circa la corrispondenza delle vendite ai valori di mercato è del tutto irrilevante. 
La congruità del prezzo non esclude il pregiudizio: una somma di denaro si presta -come sottolineato da un orientamento giurisprudenziale consolidatoa essere occultata molto più agevolmente rispetto a un bene immobile e a sfuggire così alla azione esecutiva dei creditori (Cass. 1896 del 2012).  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
Si aggiunga che nel caso in esame i beni ceduti costituivano gli unici beni immobili dei garanti e non risulta che i proventi delle vendite siano tuttora a disposizione della banca. 
Non risultano altri beni utilmente aggredibili, né i convenuti hanno dato prova della loro invocata solidità e solvibilità. 
Con gli atti di trasferimento impugnati è quindi venuta meno ogni garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.. 
Né l'atto può ritenersi esente da revocatoria ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c.. 
Costituisce principio consolidato quello per cui, a norma dell'art. 2901, comma 3, c.c., l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria a condizione, però, che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito (Cass. ord. ### del 2023). 
Detto altrimenti, anche se il corrispettivo di un bene sia destinato alla estinzione totale o parziale del debito, ciò non esclude il pregiudizio per il creditore qualora tale alienazione non fosse necessaria per estinguere il debito (Cass. 2552 del 2023). 
Nel caso in esame il debito di ### era di soli € 38.500,00, per cui la destinazione al pagamento di debiti precedenti è stata parziale, visto il corrispettivo complessivo di € 320.000,00; quanto invece alla destinazione del restante prezzo al pagamento dell'ipoteca di ### in realtà risulta che il pagamento sia stato eseguito in precedenza dai venditori con altre loro risorse personali (così espressamente a pagina 7 della seconda memoria 183, VI comma, c.p.c.).  3.4 Da ultimo, sussiste altresì l'elemento soggettivo. 
Trattandosi di atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (cfr. fra le ultime Cass. ord. 28423 del 2021), non rendendosi comunque necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta (Cass. 10623 del 2010).  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
La qualifica di amministratrice e socia unica di ### gli espressi riconoscimenti contenuti nelle conferme delle fideiussioni circa la conoscenza della situazione patrimoniale della ### nonché il legame parentale, essendo fratelli ### e ### e figli entrambi di ### e la vicinanza temporale degli atti impugnati (22.6, 10.7 e 24.7.2020) fanno ritenere provata, in via presuntiva, la consapevolezza del pregiudizio che i fideiussori stavano arrecando con detti atti alle ragioni della banca. 
Anche i terzi ne erano a conoscenza.  ### risulta essere convivente di ### (doc. 17. 
La difesa della convenuta ### secondo cui la sua presenza nello stato di famiglia di ### al 6 settembre 2021 si giustificherebbe in ragione del fatto che “aveva collocato la propria residenza presso l'immobile di proprietà del vicino di casa solo per alcuni mesi al fine di ricevere le raccomandate” appare del tutto implausibile e comunque sfornita di prova. 
Peraltro, detta tesi non è stata in alcun modo sostenuta o confortata dal convenuto ### il quale, invece, a fronte della produzione del certificato anagrafico nulla ha replicato. 
Il preliminare invocato da ### per giustificare la compravendita è privo di data certa e non è quindi opponibile alla banca, al pari delle quietanze dei pagamenti mensili di € 500,00 che sarebbero stati corrisposti per il pagamento del prezzo. 
Quanto a ### la consapevolezza del pregiudizio ai creditori si ricava dalla destinazione di parte del prezzo al pagamento di creditore, ### che aveva iscritto ipoteca giudiziale giusta decreto ingiuntivo del 26.5.2020 (unico assegno circolare di € 38.500,00) e dal pagamento del restante prezzo con assegni bancari: la destinazione di parte del prezzo a creditore che aveva da poco iscritto (appena 5 giorni prima) ipoteca giudiziale sui beni della garante non poteva non rendere consapevole ### di una situazione patrimoniale quantomeno difficile della venditrice (tanto più considerata l'entità non elevata dalla somma del decreto ingiuntivo). 
Quanto a ### ai soli fini della valutazione della fondatezza della domanda per giustificare la compensazione delle spese, basti osservare che legale rappresentante della società e socio unico era ### Le revocatorie sono quindi fondate.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 4. La domanda risarcitoria svolta da parte attrice in via subordinata nei confronti dei convenuti ### e ### non può essere accolta, visto che i beni non risultano essere stati alienati o deteriorati dopo gli atti dispositivi revocati. 
Né può disporsi la condanna di ### al pagamento della parte di credito che non otterrà soddisfazione in sede ###ragione dell'ipoteca volontaria costituita sugli immobili all'atto dell'acquisto. 
Premesso che “l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta dal creditore nei confronti del terzo acquirente di un bene dal suo debitore in forza di un atto di disposizione assoggettabile a revocatoria, presuppone: 1) che l'atto dispositivo del patrimonio del debitore sia revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.; 2) che, dopo la sua stipulazione, il terzo abbia compiuto atti elusivi, in modo totale o parziale, della garanzia patrimoniale; 3) che il fatto del terzo sia connotato da un'originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore ("consilium fraudis") ovvero da una posizione di illiceità autonoma; 4) che sussista in concreto un "eventus damni" causato dal fatto illecito del terzo” (Cass. ord. 4721 del 2019), nel caso di specie l'iscrizione di ipoteca volontaria è stata contestuale all'atto dispositivo e non vi sono elementi per ritenerla elusiva, non risultando né dedotta, né tantomeno provata una compartecipazione dell'acquirente, che risulta essere soggetto terzo, a una frode in danno del creditore.  5. Quanto, infine, alla domanda di manleva di ### nei confronti dei fideiussori, la stessa è fondata e va accolta, in conformità a quanto riconosciuto da Cass. sent. 28428 del 2018, secondo cui “il terzo acquirente, in quanto soggetto passivo dell'esecuzione che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell'alienante e la domanda, al momento della revocatoria ordinaria, deve essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle relative, non ancora note, conseguenze pregiudizievoli, non potendosi, per ciò solo, ritenere generica” (conforme Cass. ord. 1583 del 2022).  6. Venendo alle spese, ferma la compensazione nei confronti delle società fallite, i convenuti vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in base alla nota dimessa da parte attrice.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
I convenuti vanno inoltre condannati alle spese nei confronti di ### visto l'accoglimento della domanda di manleva, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, visto il mancato deposito degli scritti difensivi conclusivi. 
Lo scaglione è individuato in base al valore del credito a tutela del quale è promossa l'azione, ex art. 5 DM. 55/2014. 
Le spese di ctu, considerato che la rideterminazione si è resa necessaria in ragione dell'illegittima applicazione dell'anatocismo, vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara estinto il procedimento nei confronti di ### srl in liquidazione giudiziale; - dichiara improcedibile la domanda nei confronti di ### srl in liquidazione giudiziale; - accertato il credito di ### nei confronti di #### e ### quali fideiussori della ### in liquidazione giudiziale, dell'importo complessivo di € 227.425,91, condanna in via solidale fra loro #### e ### al pagamento a favore del ### e per essa ### di € 227.425,91, oltre agli interessi di mora dal 16 febbraio 2022 al saldo; - dichiara inefficaci nei confronti di ### ex art 2901 cc i seguenti atti di compravendita: 1) datato 22 giugno 2020 in virtù del quale #### e ### con atto di rep. n. ### notaio dott. ### di ### trascritto alla ### di ### del ### il 23 giugno 2020 ai nn. 4731/ 3294 RG.RP. hanno venduto a ### il seguente immobile di loro proprietà: Comune di #### n. 31 ### 8 particelle 1039 sub 2 (già 342 sub 2) (già 342), P ###-T-1, cat. A/7, cl 1, vani 12 superficie catastale 355 totale, escluse aree scoperte mq 349; rendita catastale 1332,46; mappale 1039 sub 1 (già 342 sub 1) (già 342) - PT - cortile bene comune non censibile al sub 2 ; mappale 913 sub 3, PT cat. C/6 cl. 2 mq 14 superficie catastale mq 16, rendita catastale euro 31,09; mappale 913 sub 4 PT cat. C/6 cl 2 mq 12 superficie catastale totale mq 14 rendita catastale ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 26,65; NCT foglio 8 particella 1039 di are 12.40 ente urbano derivante dalla fusione delle particelle 124 di are 11.54 ed 859 (ex 123 parte) di are 00,86; 2) datato 24 luglio 2020 , in virtù del quale #### e ### con atto di rep. n. ### notaio Dott. ### di ### trascritto alla ### di ### del ### il 29 luglio 2020 ai nn. 6053/4258 RG.RP., hanno venduto a ### i seguenti immobili: Comune di ### 8 - particella 976 di are 00.82, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 1,06, reddito agrario € 0,53, particella 969 di are 00.82 rel.acq.es. senza reddito, particella 857 di are 38.30, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 49,45, reddito agrario 24.73; - accerta il diritto di ### nei confronti di #### e ### ad essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla revoca dell'atto tra loro intercorso, e, per l'effetto, condanna gli stessi al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla signora ### Compensa le spese di lite tra parte attrice e ### in liquidazione giudiziale nonché ### in liquidazione giudiziale; #### e ### in solido a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.482,77 per spese, € 26.290,00 per onorari, oltre ### se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.  #### e ### in solido a rimborsare a ### le spese di lite, che si liquidano in € 9.850,00 per onorari, oltre ### se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali. 
Pone le spese di ctu così come già liquidate definitivamente a carico di parte attrice.  ### 29 aprile 2025 La Giudice dott.ssa ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00

causa n. 5178/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Zambotto

M
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Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 2717/2025 del 14-10-2025

... proporzionalità delle reciproche concessioni e sull'oggettiva fondatezza o meno delle pretese economiche di ### tenuto conto, sotto quest'ultimo profilo, che - come risulta dalla documentazione in atti e come confermato dalla CTU espletata - dette pretese erano state in parte riconosciute come fondate dalla stessa ### mentre gran parte delle ulteriori dovevano essere accertate mediante l'esatta identificazione dei documenti progettuali che furono messi a disposizione dell'appaltatrice prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, e dunque non potevano essere ritenute né oggettivamente, né soggettivamente (cfr. conversazione tra ### e ### sub doc. 60 cit.) con certezza infondate. Lo svolgimento dei fatti, come emergente dai documenti citati e come sopra riassunto, rende peraltro evidenza sia dell'assenza del nesso causale tra la “minaccia” di abbandonare il cantiere da parte dell'appaltatore e l'alterazione della volontà, espressa dalla committente nell'atto di transazione, di impegnarsi a versare l'ulteriore importo di € 300.000, sia dell'assenza del requisito della gravità del danno temuto. Sotto il primo profilo, infatti, come peraltro riconosciuto dalla stessa ### nelle (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE ### di ### nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### rel est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 452/2025 promossa da: ### 21 S.R.L. (C.F./P.IVA ###), con il patrocinio dell'avv. ### APPELLANTE contro #### S.R.L. (C.F./P.IVA ###), con il patrocinio dell'avv.  ####: impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 7159/2024 pubblicata il ###; materia: appalto.  ### parte appellante: “Piaccia alla Corte d'###, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, In via principale: - in riforma della sentenza n. 7159/2024 del Tribunale di Milano, accertati tutti i requisiti di legge, annullare per violenza la scrittura integrativa del contratto di appalto oggetto di causa, stipulata in data 2 luglio 2020 e consistente nei due documenti allegati sub 15, meglio descritta in premesse, nonché; - accertare l'effettivo saldo della fattura n. 25/21 di #### S.r.l. mediante le modalità descritte in atti e, per l'effetto; - revocare il d.i. 7661/21 del Tribunale di Milano, rigettando altresì tutte le domande di parte appellata, nonché; - condannare #### S.r.l. a rimborsare a ### 21 S.r.l. le somme indebitamente percepite in forza del d.i. 7661/21 del Tribunale di Milano e della sentenza n. 7159/21 del Tribunale di Milano; in via subordinata: − nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto il diritto dell'appaltatrice ad ottenere un qualche compenso per le opere realizzate in aggiunta a quanto concordato in precedenza alla scrittura del 2 luglio 2020 e che siano state regolarmente autorizzate dalla committente ovvero in relazione al SAL di fine lavori, accertare l'ammontare dei compensi dovuti all'appaltatrice per le suddette opere e, conseguentemente, limitare la condanna all'importo che verrà accertato, compensandola con quanto già versato da ### 21 S.r.l. e condannando #### S.r.l. alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in eccesso; in ogni caso: − anche nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto di alcune o di tutte le domande di ### 21 S.r.l., accertato l'avvenuto pagamento, in data 11 maggio 2022 mediante offerta reale, dell'intera somma pretesa da #### S.r.l. con il d.i. 7661/21 del Tribunale di Milano, revocare il suddetto decreto ingiuntivo; in via istruttoria: - ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta su tutti i capitoli di prova formulati nelle memorie istruttorie del primo grado di giudizio ed ivi non ammessi. 
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.” Per parte appellata: “Voglia la Corte Ecc.ma rigettare l'appello proposto, interamente confermando la sentenza gravata. 
Solo subordinatamente, ad istruttoria, si insite per la ammissione della prova orale richiamata in ambito di precisazione delle conclusioni in primo grado. 
Spese del grado protestate.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. La sentenza impugnata Con sentenza n. 7159/2024 pubblicata il 17 luglio 2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse da ### 21 s.r.l. (d'ora in poi, per brevità, “Broglio” o “la committente”) contro #### s.r.l. (d'ora in poi, per brevità, “Gimaco” o “l'appaltatrice”), ha respinto le domande proposte da ### volte ad ottenere in via principale l'annullamento per violenza, e in via subordinata la rescissione per lesione ultra dimidium, della scrittura privata integrativa del contratto di appalto stipulata il ###, ed ha confermato il decreto ingiuntivo con cui ### era stata condannata a pagare a ### in forza della medesima scrittura privata impugnata, oltre che a in forza della fattura emessa per l'ultimo ### la somma complessiva di € 362.740,07 oltre interessi e spese.  2. Il giudizio di primo grado Il Tribunale ha così riassunto il giudizio di primo grado nella sentenza impugnata: “Con contratto di appalto del 6 marzo 2019, ### 21 S.r.l., in qualità di committente, appaltava alla #### S.r.l. la realizzazione di n. 2 palazzine, la prima di cinque piani fuori terra per complessive 12 unità abitative e la seconda di due piani fuori terra per complessive 4 unità abitative, oltre ad un piano interrato per complessivi 16 box, il tutto da realizzarsi sul terreno sito in #### n. 21 (doc. 1 citazione).  ### ha allegato che il contratto di appalto veniva sottoscritto in data 6 marzo 2019, sebbene la data riportata nel documento sia quella del 28 gennaio 2019, essendo stato retrodatato su espressa richiesta dell'odierna convenuta e per esigenze esclusive di quest'ultima. 
Nel contratto di appalto, alla lett. E) delle premesse, era previsto che “l'appaltatore ha dichiarato di ben conoscere le lavorazioni ad esso affidate e i luoghi, i modi e le condizioni in cui esse dovranno essere realizzate e di aver altresì effettuato tutte le ispezioni e studi necessari, di essersi accertato previo sopralluogo delle condizioni ambientali e di ogni circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di tutti i rischi e oneri connessi, nessuno escluso ed eccettuato, che possano avere influito sulla determinazione del corrispettivo e che potrebbero influire sull'esecuzione dei lavori”. 
Ancora, nel contratto l'appaltatrice espressamente riconosceva e dichiarava, assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici relativi, avendoli attentamente valutati nell'offerta e nel corrispettivo, “di avere tenuto conto nella determinazione del corrispettivo di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dell'appalto” (art. 8.4 lett. c). 
Il corrispettivo dell'appalto veniva pattuito a corpo per € 2.420.000,00, oltre ### comprensivo degli oneri per la sicurezza (art. 3), il tutto derivante dall'offerta economica definitiva allegata al contratto medesimo (all. 1), e le parti concordavano altresì un dettagliato cronoprogramma dei lavori (all. 2 al contratto); veniva espressamente previsto che “il corrispettivo si intende interamente a corpo ed è quindi fisso invariabile e si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, connessi e derivanti dall'esecuzione delle opere appaltate, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità dei detti lavori” (art. 3.2) e che “l'appaltatore, dopo aver attentamente valutato la natura e l'entità di ciascuna attività oggetto dell'appalto, i contenuti del progetto esecutivo e degli elaborati progettuali, il piano di sicurezza e coordinamento allegato sub 3 al contratto, il rischio di ritardi e/o aumenti di costi (con riferimento alle variazioni sia del prezzo che della disponibilità delle materie prime e della manodopera) nella realizzazione dello stesso, i termini tutti del contratto, lo stato dei luoghi, espressamente dichiara e riconosce che il corrispettivo per il completamento dell'appalto è a corpo, avendo tenuto conto di un ragionevole margine di imprevisti per il rischio di errori nella valutazione iniziale” (art. 3.3). 
Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del contratto “### base dell'attenta valutazione di tutti i possibili costi dell'appalto, le parti convenivano che, in deroga alle disposizioni dell'art. 1664 c.c., il corrispettivo pattuito non potrà in alcun caso essere soggetto a revisione, neppure in caso di aumenti del costo della manodopera e/o delle materie prime di qualsiasi entità”. 
Iniziata l'esecuzione delle opere, nel frattempo la ### 21 S.r.l. sottoscriveva con gli acquirenti per tutte le realizzande unità abitative i relativi contratti preliminari, in forza dei quali i promissari acquirenti versavano immediatamente una piccola somma a titolo di acconto, con previsione del pagamento del saldo (di circa € 200.000,00-250.000,00, a seconda del contratto) al momento del rogito del contratto definitivo, in occasione del quale le singole unità sarebbero state consegnate (doc. 8 citazione). 
Le date previste nei singoli contratti preliminari per la consegna delle unità erano tutte successive a quella del 30 aprile 2020, stabilita dal contratto di appalto con ### S.r.l. per il termine dei lavori (art. 14 contratto di appalto), e precisamente venivano fissate nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 2020 ed il 30 settembre 2020, e alcuni contratti preliminari (quelli sottoscritti con i ####### e ### prevedevano altresì il riconoscimento di una penale in favore dei promissari acquirenti nel caso di ritardo nella consegna dell'immobile, penale che ammontava ad un importo di € 800,00/950,00 a seconda del contratto per ogni mese di ritardo.
La committente ha allegato che, incorso d'opera la stessa richiedeva l'esecuzione di alcune specifiche varianti, dovute alle richieste effettuate dai clienti finali per le singole unità abitative. Tali varianti avevano un valore complessivo di circa € 59.000,00, così come valorizzate dall'impresa appaltatrice ed ammesse in sede di verifica dalla ### dei ### (doc. 9 -si veda colonna “valore ammesso a verifica”), contestando di aver mai chiesto e tanto meno autorizzato alcuna altra variante.  ### ha poi allegato che, nonostante l'assenza di ulteriori varianti richieste dalla committente, in data 17 aprile 2020 la ### S.r.l., comunicava che erano stati effettuati dei tagli nel cemento armato delle fondazioni e che tali opere non erano state preventivate all'atto della stipula del contratto, bensì asseritamente aggiunte con gli elaborati del 7 febbraio 2019,e ne chiedeva il rimborso, unitamente al rimborso per costi per una asserita attività di completamento della bonifica del terreno oltre che per pretese “continue variazioni e modifiche richieste dalla committente”, quantificando le ulteriori pretese per un ammontare complessivo pari ad € 294.106,88, già al netto di un precedente e datato credito di € 140.000,00 del ### nei confronti di #### S.r.l.. 
Contestualmente, la #### S.r.l. sospendeva i lavori, abbandonando il cantiere invitava la ### 21 ad “una rapida ed urgente disamina congiunta e risoluzione fra le parti al fine di consentire la ripresa dei lavori” (doc. 10 citazione).  ### 21 ha allegato che, a fronte delle contestazioni sorte sul punto, ### chiudeva a più riprese il cantiere, talvolta applicando dei lucchetti ai cancelli, talaltra impedendo ai subappaltatori l'ingresso in cantiere o ancora abbandonando a metà le singole opere iniziate (doc. 13) e la committente, temendo gli ingenti danni nei quali sarebbe incorsa nel caso in cui non fosse più stata in grado di garantire la consegna delle unità immobiliari ai promissari acquirenti nei termini concordati, si trovava di fronte all'alternativa di accettare, pur senza riconoscerne il fondamento, il versamento in capo all'appaltatrice di ulteriori € 300.000,00 oppure di vedersi privata della conclusione delle opere, rimanere del tutto inadempiente nei confronti dei propri clienti ed essere messa a rischio nella propria continuità aziendale.  ### ha quindi dedotto che, in ragione di quanto sopra, la stessa accettava obtorto collo di sottoscrivere un'integrazione del contratto di appalto in data 2 luglio 2020, in virtù della quale riconosceva in capo all'appaltatrice una somma di ulteriori € 50.000,00, oltre ### a titolo di varianti richieste dai clienti finali ed un'ulteriore somma di € 250.000,00, oltre ### a titolo di “maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore” (doc. 15).  ### 21 S.r.l. ha, quindi, proposto l'odierno giudizio al fine di chiedere al Tribunale adito l'annullamento della scrittura privata sottoscritta il 2 luglio 2020 per violenza o dolo, ovvero, in via subordinata, la rescissione della medesima per lesione ultra dimidium. 
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva #### s.r.l., contestando le avverse allegazioni e, in particolare, allegando che le tensioni tra le parti erano insorte, da una parte, perché ### non provvedeva sempre al puntuale pagamento del dovuto, e, dall'altra perché ### richiedeva compensi per opere aggiuntive e che l'inadempimento di ### aveva persino costretto ### a richiedere ingiunzione contro la committente, anche se poi la vertenza era stata scongiurata dalla stipula di una scrittura transattiva di integrazione dell'originario contratto, avvenuta in data 2 luglio 2020 (docc. 2-3), nella quale si imponeva a ### 21 il pagamento della fattura n.1/87, inevasa per € 187.382,63 (quella oggetto del monitorio poi abbandonato), e si riconosceva all'appaltatore somme ulteriori per € 300.000,00, 50.000,00 dei quali per quantificazione a stralcio delle varianti richieste dai futuri proprietari degli appartamenti; -che nondimeno la committente si rendeva nuovamente inadempiente alle obbligazioni assunte e, una volta provveduto a corrispondere quanto dovuto per la fattura 1/87 e della prima somma di € 50.000,00, la debitrice ometteva sistematicamente il saldo delle ulteriori somme pattuite; - che nonostante ciò, ### procedeva diligentemente con i lavori, poiché ### 21 la pregava di ultimare l'opera, avendo programma la vendita delle unità immobiliari realizzande e l'opera veniva quindi definitivamente consegnata nei tempi pattuiti (doc. 4); - l'infondatezza delle doglianze attoree in ordine agli asseriti vizi della volontà che invaliderebbero la scrittura transattiva sottoscritta da ### 21 il 2 luglio 2020; - che non vi è stata alcuna minaccia in senso materiale, tali non potendosi in modo alcuno qualificare le comunicazioni di ### peraltro a fronte di lavori che procedevano regolarmente; - che non vi stata in ogni caso alcuna minaccia giuridicamente rilevante: la eccezione di inadempimento avrebbe avuto ad oggetto un proprio preciso diritto, e sarebbe stata finalizzata al perseguimento di scopi perfettamente coerenti col dettato normativo e con il contenuto stesso del diritto preteso (anche considerato che ### 21 era certamente inadempiente quantomeno in riferimento al pagamento della fattura 1/87, e delle opere aggiuntive che ella stessa riconosceva come dovute); - a tutto davvero voler concedere, è frutto di mera ed enfatizzata allegazione di parte - espressamente contestatache dalla condotta serbata da ### potesse mai derivare quel pregiudizio che ### 21 ipotizza; -infine, la condotta serbata da ### 21, direttamente o attraverso la propria ### dei ### l'articolato confronto tecnico sviluppatosi tra le parti sui punti controversi, la qualità professionale degli interlocutori coinvolti nella trattativa, escludono che dalle pretese di ### e dalle modalità con cui furono formulate, sia mai derivato -in prospettiva causalevizio di sorta del consenso di ### sia per la loro intrinseca inidoneità a coartare la volontà di ### 21, sia perché è documentato ampiamente come ### sia rimasta sempre ben presente a sé stessa, cosciente di quel che faceva, e determinatasi in piena libertà alla stipula della transazione oggi impugnata; - che è infondata anche la pretesa alla rescissione della transazione “per lesione ai sensi dell'art. 1448 ss. c.c.”, sia perché -materialmentenon si è varcato il limite quantitativo fissato dall'istituto, sia perché basta in effetti richiamare il dettato dell'articolo 1970 per acclarare la improponibilità di una domanda siffatta. 
La convenuta ha concluso chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree e -premessa la pendenza della causa di opposizione sub RG n. 24267/21 del Tribunale di ### avente ad oggetto l'opposizione proposta da ### 21 avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo 7661/21 per l'importo di € 362.740,07, chiesto e ottenuto da ### per il pagamento degli importi inerenti all'appalto per cui è causa, e dunque connessa sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo al giudizio n. 12308/2021 RG -ha chiesto, preliminarmente, procedersi alla riunione delle cause. 
Disposta la riunione del giudizio RG 24267/21 con quello RG 12308/21, già pendente ed avente identità di persone ed oggetto, entrambe le cause sono state istruite dinanzi al Giudice previamente adito, il quale ha quindi istruito entrambi i giudizi a mezzo acquisizione delle produzioni documentali e mediante ### nominando all'uopo l'ing. ### Quindi, con ordinanza del 12.1.2024 resa all'esito dell'udienza sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cinquantacinque giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.” Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, ha respinto: - la domanda principale di annullamento per violenza, argomentando che: i) anche in base a quanto accertato dal ### erano state realizzate diverse varianti non facilmente quantificabili, di tal ché non pareva che l'appaltatrice, prospettando la sospensione dei lavori, avesse minacciato un danno ingiusto, dovendosi ritenere che avesse soltanto tentato di ottenere quanto riteneva di dover ricevere; ii) con la scrittura privata impugnata l'appaltatrice mirava sia a farsi pagare una fattura già emessa e non pagata, fatta oggetto di ricorso monitorio poi rinunciato, sia a farsi pagare ulteriori opere ritenendole diverse da quelle previste in contratto e in esso non ricomprese; pertanto la minaccia di sospendere i lavori costituiva in realtà una manifestazione della volontà di esercitare una legittima eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; iii) la committente, pur potendo evitare di stipulare un contratto che contemplava il pagamento a suo carico di altri € 300.000 - ad esempio radicando un procedimento per accertamento tecnico preventivo volto a verificare la fondatezza o meno delle pretese dell'appaltatrice e, contestualmente, appaltando l'opera residua ad altro appaltatoreha invece preferito definire immediatamente la controversia insorta con l'appaltatrice, ciò nonostante non avesse neppure pattuito, con i propri acquirenti, penali per il ritardo nella consegna degli appartamenti (dai documenti versati in atti, risultava che soltanto con uno di essi ### si era obbligata a rimborsare l'affitto di € 950 mensili sino alla consegna); iv) non solo, dunque, non poteva ravvisarsi alcun dolo in capo all'appaltatrice, ma doveva, semmai, ravvisarsi mala fede in capo alla medesima committente ### che, come emergeva dalla corrispondenza intercorsa con il direttore lavori, aveva deciso di stipulare la scrittura qui impugnata per ottenere la rapida consegna dei lavori, con la riserva mentale di agire successivamente in giudizio per ottenerne l'annullamento; - la domanda subordinata di rescissione per lesione perché la transazione, quale doveva ritenersi la scrittura impugnata, non è passibile di rescissione per lesione (lo impedisce la natura stessa della transazione, che presuppone che le parti abbiano valutato la vertenza e si siano determinate liberamente, con valutazione insindacabile, di risolverla in un certo modo). 
Il Tribunale, previo rigetto dell'opposizione incardinata da ### ha inoltre confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di ### 3. Il presente giudizio di appello ### ha proposto appello avverso la predetta sentenza, articolando i due seguenti motivi. 
I) l giudice avrebbe errato a ritenere che non sussistevano i presupposti per l'annullamento per violenza. 
Infatti: a. le minacce poste in essere dal legale rappresentante dei ### (peraltro riconosciute anche dal Tribunale, che però non ne aveva tratto le dovute conclusioni) si evincerebbero dalle comunicazioni via e-mail di cui ai documenti da 54 a 59 prodotti da ### e, ancor di più, dalla conversazione tenutasi in data 23 giugno 2020 tra ### di ### e ### di ### (docc. 60 e 61 ###; b. il danno minacciato (ovvero la chiusura del cantiere) era grave, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale. Infatti, la sospensione dei lavori (più volte minacciata e in alcuni casi anche eseguita) avrebbe comportato per ### la conseguenza di non poter rispettare la data di consegna degli appartamenti indicata negli atti preliminari di compravendita stipulati con i clienti, ciò che avrebbe a sua volta determinato la plausibile risoluzione di detti contratti ad opera dei clienti, con il conseguente mancato incasso del saldo dei corrispettivi pattuiti, per oltre € 4.700.000, e la conseguente necessità di restituire gli acconti ricevuti ovvero, nel caso in cui i promissari acquirenti non avessero chiesto ed ottenuto la risoluzione, la necessità di riconoscere loro la penale per ritardo pattuita o, in mancanza, il risarcimento del danno da ritardata consegna; il tutto con disastrose conseguenze economico-finanziarie per ### che senza l'incasso dei corrispettivi pattuiti per la vendita degli appartamenti non avrebbe neppure potuto restituire il finanziamento di oltre € 3.700.000 ottenuto dagli istituti di credito per affrontare l'operazione immobiliare. Del resto, agendo diversamente, per ottenere il rilascio del cantiere da parte di ### e riappaltare le opere dalla stessa non eseguite, ### avrebbe dovuto sostenere altri ingenti costi, anche giudiziari, e il tempo necessario per ottenere la tutela giudiziale non le avrebbe consentito di rispettare i tempi pattuiti con gli acquirenti; c. il danno minacciato, era anche ingiusto. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il CTU aveva infatti escluso che tra i lavori eseguiti da ### vi fossero varianti del valore della somma concordata nella scrittura integrativa impugnata (€ 300.000), potendo soltanto riconoscersi lavori in variante richiesti dai promissari acquirenti dei singoli appartamenti per circa € 22.568,16 e lavori in variante richiesti dalla committente per € 31.837,29. Delle altre somme richieste dall'appaltatore, quella di € 80.263,36 rientrava nei complessivi lavori dell'appalto a corpo stipulato, quella di € 80.463,88 -relativa alla modifica delle quote di fondazionepoteva essere ritenuta in variante soltanto qualora fosse stato accertato in causa che il contratto d'appalto era stato effettivamente sottoscritto il ###, come risulta dal documento contrattuale e non invece il ###, come sostenuto da ### e come emergerebbe dal contenuto delle comunicazioni inter partes versati in atti; quella infine di € 31.176,00 richiesta da ### per “andamento anomalo del cantiere” non risultava supportata da alcun elemento tecnico. Il danno doveva ritenersi ingiusto anche perché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la sospensione dei lavori non costituiva affatto un diritto dell'appaltatrice ai sensi dell'art.  1460 c.c.: il contratto d'appalto inter partes, infatti, contiene una clausola (art. 15) che vieta all'appaltatore di sospendere i lavori in ogni caso e dunque anche in caso di pretesa di corrispettivi ulteriori per varianti, nonché la clausola sub art. 20, che richiede l'autorizzazione scritta della committente per le opere in variante; inoltre, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, la sospensione dei lavori non era giustificata (neppure nelle minacce di ### risalenti al periodo di maggio e giugno 2020) da alcun ritardo di ### nel pagamento delle fatture già emesse.
In definitiva, stante la ricorrenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'annullamento del contratto per violenza, la domanda principale proposta da ### doveva essere accolta, con conseguente accertamento della non debenza dell'importo - ormai pagato - di € 300.000 oltre ### e conseguente condanna di ### alla restituzione di quanto indebitamente percepito in forza della scrittura annullata. 
II) Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato anche a confermare il decreto ingiuntivo opposto, atteso che, nelle more del giudizio di primo grado, ### pagò sia l'importo delle fatture emesse da ### in forza della scrittura integrativa impugnata, sia - mediante compensazioni con propri contro creditil'importo della fattura relativa all'ultimo ### in tal modo estinguendo l'intero debito portato dal decreto ingiuntivo. 
Poiché il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto si era completamente estinto, sebbene -in parte nelle more del giudizio di opposizione, il decreto doveva essere revocato.  * 
Si è costituita ### chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata. 
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.  4. Decisione I) Il primo motivo di appello è infondato. 
Va anzi tutto chiarito e ribadito, in ordine all'invocata annullabilità della scrittura privata del 2 luglio 2020 (doc. 15 ### per violenza, che la scrittura in parola è inquadrabile nella fattispecie della transazione di cui agli artt. 1965 e ss Come testualmente si legge nelle premesse della scrittura integrativa in esame, le parti danno atto dell'insorgenza di una vertenza in ordine alla quantificazione delle opere in variante eseguite da ### e di aver deciso di sottoscrivere tale scrittura integrativa proprio al fine di dirimere detta controversia e consentire così la prosecuzione dei lavori: “in data ### la Committente ha promosso un confronto tra la DL e l'### al fine di quantificare eventuali maggiori oneri per variazioni progettuali adottate dalla DL (in particolare quota d'imposta delle fondazioni), il quale non ha avuto un esito risolutivo e si è concluso con il documento sottoscritto dall'### per presa visione in data ###; in data ### l'### ha formulata una richiesta di “maggiori oneri sostenuti sia nella prima fase che nel prosieguo contrattuale”[…]; a seguito di quanto sopra sono intervenuti numerosi scambi di comunicazioni che hanno coinvolto la Committente, l'### i ### la DL, il CSE senza che tuttavia si sia riusciti sin qui a comporre amichevolmente il contenzioso; in particolare, a fronte delle richieste avanzate dall'### per € 294.106,88, la DL ha ammesso richieste di variante per € 59.675,44 e conteggiato un costo delle varianti apportate pari a circa € 47.032,00; in data ### nel corso dell'incontro tra i rappresentanti delle ### al fine di ricercare una soluzione amichevole della vertenza, di comune accordo, si è deciso di rinunciare ad eseguire un ### (### che quantificasse i maggiori costi dell'opera, in seguito alle varianti apportate, ove dovute; al fine di consentire il completamento delle opere previste dal ### entro le nuove date individuate nel presente accordo per la consegna delle unità abitative ai promissari acquirenti, il Committente si è reso disponibile a comporre la controversia insorta con l'### le parti, senza riconoscimento alcuno delle rispettive pretese, sono giunte comunque alla determinazione di definire bonariamente la controversia tra loro insorta alle seguenti condizioni […]” (cfr. doc. 15 cit.; v. anche doc. 3 ### Trattandosi, dunque, testualmente, di un contratto sottoscritto allo scopo di porre fine a una controversia insorta tra le parti, riguardante una discordante valutazione in ordine alla qualificazione come varianti di una serie di interventi edilizi eseguiti da ### ne consegue che si è in presenza di una transazione. 
Del resto, la qualificazione della scrittura in esame come transazione, operata dal giudice di primo grado, non è stata in alcun modo contestata dalle parti che, anzi, l'hanno entrambe recepita nei rispettivi atti introduttivi del presente giudizio d'appello. 
Ciò detto, la Corte osserva che, trattandosi di transazione, la scrittura in parola presenta, ontologicamente, una struttura che non ha pretese di sinallagmaticità e di equilibrio, né richiede la fondatezza delle singole posizioni delle parti. La struttura del negozio transattivo, invero, è tale da non richiedere la valutazione delle reciproche concessioni, tanto che l'eventuale squilibrio economico tra quanto riconosciuto e quanto ricevuto è di per sé irrilevante ai fini della validità del negozio ( 6861/2003; Cass. n. 1980/2000; Cass. n. 565/1980), tanto è vero che la transazione non può essere impugnata per lesione (art. 1970 c.c.). Del resto, come ha avuto modo di evidenziare la Corte di Cassazione, il riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria quando costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, posto che detta dichiarazione, nel contesto di un contratto transattivo, non configura una dichiarazione di scienza, ma è strumentale al raggiungimento dello scopo del negozio che si sta sottoscrivendo (Cass. n. 712/1997). 
Ora, ciò che risulta avvenuto nel caso di specie -alla luce del contenuto testuale della transazione del 2.7.2020, così come alla luce del prospetto di analisi delle varianti del febbraio 2020 (doc. 9 ###, delle comunicazioni intercorse tra le parti (e il DL) nel periodo maggio-giugno 2020 (docc. da 54 a 61 ###, che risultano del tutto coerenti con il testo della transazione e ne costituiscono coerente premessa, nonché della relazione di CTU espletata in primo grado - è che qualche mese dopo la conclusione del contratto d'appalto inter partes, nel luglio 2019, l'appaltatrice iniziò a lamentare la richiesta, da parte della committente, di lavori diversi da quelli inizialmente previsti dagli elaborati progettuali sulla scorta dei quali era stato valutato e concordato il prezzo contrattuale “a corpo”. 
In particolare, oltre alle varianti interne richieste dai singoli promissari acquirenti con cui nelle more ### aveva stipulato i preliminari, ### riteneva di aver dovuto affrontare, sulla scorta di documentazione progettuale successivamente inviata dalla committente, ingenti lavori non previsti negli elaborati di contratto. 
Il direttore dei lavori e la committenza, come emerge dal prospetto sub doc. 9 cit. (e come confermato dalle premesse della transazione impugnata), hanno riconosciuto quali effettive varianti, come tali idonee a generare un credito per l'appaltatrice, parte delle richieste di ### per un valore di circa € 59.000, ma ### non ha provveduto al pagamento della somma riconosciuta come dovuta. 
Le parti hanno invece continuato a valutare in maniera difforme gli ulteriori lavori invocati da ### in particolare quelli relativi a scavi, demolizioni, tagli nei blocchi di cemento armato nelle fondazioni (v. relative voci del doc. 9 cit.; cfr. anche la relazione di ### risposta al punto 4 del quesito) per circa 90.000 euro, che ### sosteneva non essere presenti negli elaborati progettuali posti alla base del contratto, bensì in elaborati successivamente comunicati, e che invece ### riteneva invece ricompresi negli elaborati originari. 
La visione delle parti non corrispondeva neppure con riferimento alle due ulteriori macro-voci del prospetto sub doc. 9 cit., per complessivi € 100.000 circa, ovvero i maggiori costi per “anomalo andamento” del cantiere, che secondo ### non erano stati neppure sufficientemente circostanziati dall'appaltatore, e i maggiori costi di materiale sostenuti per le barre in acciaio del cemento armato, che ### non riconosceva dovendo ritenersi ricompresi nel contratto a corpo sottoscritto (cfr. doc. 9 cit.  e relazione di ### risposta al punto 4 del quesito). 
Nel mese di giugno 2020, dopo che le reiterate richieste dei maggiori costi da parte di ### non venivano evase, neppure per la parte riconosciuta dalla DL in relazione alle varianti richieste dai promissari acquirenti (cfr. doc. 10, 11, 12 ### e doc. 14 ###, ### sospendeva i lavori per qualche giorno (cfr. comunicazioni sub docc. da 55 a 59 ###. ### di ### e ### di ### si incontravano per un pranzo il 23 giugno 2020 (docc. 60 e 61 ### e in quella sede ### manifestava la propria intenzione di rinunciare ad incardinare l'ATP precedentemente prospettato da entrambe le parti per la risoluzione della loro vertenza relativa alle varianti (doc. 14 ### cit.), ciò al fine di consentire l'immediata prosecuzione dei lavori e la consegna degli appartamenti prima della fine di quell'anno. 
Dalle comunicazioni intercorse tra le parti - compresa la conversazione registrata di cui al doc. 60 cit.- non emerge, dunque, alcun comportamento prevaricatore né ricattatorio da parte del legale rappresentante di ### idoneo ad alterare e sviare la volontà negoziale di ### quest'ultima, per contro, dopo aver attentamente valutato le alternative, ha deliberatamente e scientemente deciso di aderire alle richieste economiche della propria controparte, prediligendo il vantaggio che tale soluzione avrebbe comportato in termini di tempo: la soluzione giudiziale avrebbe infatti certamente allungato i tempi per la stipula dei rogiti, e dunque non solo avrebbe determinato la posticipazione della consegna degli appartamenti ai promissari acquirenti, ma anche la posticipazione del pagamento del saldo del prezzo alla venditrice ### Altrettando lucidamente e scientemente, ### decise, nel periodo maggio-giugno 2020, di percorrere la strada del riconoscimento delle pretese di controparte senza attendere un accertamento imparziale, con la riserva mentale di rimandare il contezioso ad un momento successivo alla stipula dei rogiti (“…ritengo che accettare temporaneamente questa situazione possa essere l'unica strada per metterci al sicuro prima di un contenzioso che vorrò affrontare a viso aperto solo dopo aver messo al sicuro i promissari acquirenti”: così la mail di ### di ### in data ###, doc. 54 ### cfr. anche, in tal senso, la conversazione svoltasi al ristorante sub doc. 60 cit., appositamente registrata da ### di ### al fine di precostituirsi la prova che il riconoscimento dei 300.000 euro nella transazione del 2.7.2020 non corrispondeva alla sua “libera volontà”). 
Ciò detto in merito all'impossibilità di qualificare le condotte di ### come minacce idonee ad integrare la violenza di cui all'art. 1435 c.c., risulta irrilevante - trattandosi di transazionequalsiasi dissertazione sulla proporzionalità delle reciproche concessioni e sull'oggettiva fondatezza o meno delle pretese economiche di ### tenuto conto, sotto quest'ultimo profilo, che - come risulta dalla documentazione in atti e come confermato dalla CTU espletata - dette pretese erano state in parte riconosciute come fondate dalla stessa ### mentre gran parte delle ulteriori dovevano essere accertate mediante l'esatta identificazione dei documenti progettuali che furono messi a disposizione dell'appaltatrice prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, e dunque non potevano essere ritenute né oggettivamente, né soggettivamente (cfr. conversazione tra ### e ### sub doc. 60 cit.) con certezza infondate. 
Lo svolgimento dei fatti, come emergente dai documenti citati e come sopra riassunto, rende peraltro evidenza sia dell'assenza del nesso causale tra la “minaccia” di abbandonare il cantiere da parte dell'appaltatore e l'alterazione della volontà, espressa dalla committente nell'atto di transazione, di impegnarsi a versare l'ulteriore importo di € 300.000, sia dell'assenza del requisito della gravità del danno temuto. 
Sotto il primo profilo, infatti, come peraltro riconosciuto dalla stessa ### nelle comunicazioni versate in atti, essa aveva a disposizione delle alternative alla firma della “scrittura integrativa” del 2.7.2020 per ottenere la prosecuzione ed il completamento dei lavori in tempi ragionevoli: oltre all'ATP (via espressamente considerata e valutata dalle parti), ### avrebbe anche potuto, previo pagamento delle varianti ritenute dovute, incardinare un procedimento ex art. 700 c.p.c. per ottenere, previo accertamento del fumus dell'infondatezza delle ulteriori pretese avversarie, l'esatto adempimento del contratto da parte di ### ovvero, in alternativa, la liberazione del cantiere da parte della stessa per poi appaltare le opere residue ad altra impresa, ottenendo così, in tempi ragionevolmente brevi, il medesimo risultato raggiunto con la scrittura privata di cui ora si duole. 
Sotto il profilo dell'assenza del requisito della gravità del danno ingiusto che sarebbe derivato a ### dal fermo cantiere, si deve poi evidenziare che soltanto uno dei contratti preliminari versati in atti (quello del sig. ### cfr. doc. 8 ### prevedeva l'obbligo per ### di versare una somma (nella specie € 950,00 mensili) a titolo di rimborso del canone d'affitto in caso di consegna dell'appartamento successiva alla data prevista nel preliminare, mentre nessuno dei contratti preliminari riportava un termine essenziale per la consegna dell'immobile e per la stipula del rogito; cosicché la plausibile richiesta di risoluzione dei contratti preliminari da parte dei promissari acquirenti prospettata da ### e le conseguenti catastrofiche ricadute sul suo equilibrio economico-finanziario, non appaiono trovare adeguato fondamento nella documentazione in atti. 
Ne consegue che la scelta di dirimere la controversia insorta con l'appaltatore in merito ai pretesi maggiori costi dei pretesi lavori in variante, mediante la transazione per cui è causa, è stata una scelta discrezionale della committente ### per nulla “obbligata” dalla necessità di evitare “un male ingiusto e notevole”, risultando, per contro, che ### avrebbe ben potuto scegliere altre vie, tenuto conto che la posticipazione di qualche mese della stipulazione dei rogiti e della consegna degli appartamenti non avrebbe plausibilmente comportato alcuna grave conseguenza per l'odierna appellante. 
Correttamente, dunque, il Tribunale ha escluso che ricorressero i presupposti per l'annullamento della transazione del 2.7.2020 per violenza. 
Il primo motivo di appello va dunque respinto. 
II) E' invece fondata la doglianza di cui al secondo motivo di appello. 
E' pacifico e documentato (v. doc. 74 ### che l'odierna appellante ha provveduto a versare, nelle more del giudizio di primo grado, la parte della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto relativa alle fatture emesse da ### in forza della scrittura privata del 2.7.2020. 
E' altresì pacifico (cfr. comparsa di costituzione e risposta di ### nel fascicolo - riunito - di opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 19 e 20) che anche la somma portata dal decreto opposto relativa alla fattura n. 25/21 emessa da ### per l'ultimo ### pari a 102.740,07 in linea capitale, è stata versata da ### mediante compensazioni e mediante bonifico del 24.5.2021, ad eccezione dell'importo € 5.014,08.  ### anche il residuo importo di € 5.014,08 sarebbe stato pagato, affermando di aver versato a ### l'importo della fattura di cui al doc. 39 che riguardava lavori eseguiti da un subappaltatore, e di aver poi dovuto anche pagare direttamente il subappaltatore, che non aveva ricevuto il pagamento da #### ha però contestato le circostanze addotte da ### (v.  comparsa di costituzione nel fascicolo di opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 19 e 20 cit.), la quale non ha mai dimostrato quanto affermato in sede ###opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero di aver pagato sia il subappaltatore sia ### per i medesimi lavori, dovendosi pertanto ritenere dovuta la residua somma di € 5.014,08. 
Ora, poiché la somma portata dal decreto ingiuntivo è stata, ad eccezione del residuo importo capitale di € 5.014,08, interamente versata alla creditrice dopo la notifica del decreto, quest'ultimo doveva essere revocato, e ### doveva essere condannata a versare la somma residua, oltre interessi, e oltre le spese del monitorio. 
Infatti, “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass. n. 21840/2013). 
Il decreto ingiuntivo n. 7661/21 emesso dal Tribunale di ### e notificato il ### va pertanto revocato, e ### va condannata a versare a ### la somma di € 5.014,08 oltre interessi al tasso commerciale dalla scadenza della fattura al saldo, oltre le spese del monitorio come liquidate in decreto.  5. ### definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto va confermata, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato, con condanna di ### a pagare il debito residuo e a pagare le spese del monitorio. 
Le spese di lite del presente grado d'appello vanno poste a carico di ### posto che “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass. 13356/2021) e che ### è risultata totalmente soccombente all'esito dei due gradi di giudizio, a nulla rilevando, sul piano sostanziale, la disponenda revoca del decreto ingiuntivo: essa discende infatti semplicemente dall'intervenuto pagamento della maggior parte delle somme da esso portate, somme che, in accoglimento delle istanze di ### e in rigetto delle domande di ### sono stante accertate come interamente dovute. 
Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che la fase istruttoria non si è svolta e che la fase decisionale si è svolta in forma semplificata (art. 350 bis c.p.c.).  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata, così dispone: - revoca il decreto ingiuntivo n. 7661/21 emesso dal Tribunale di ### - condanna ### 21 s.r.l. a corrispondere a #### s.r.l. la somma di € 5.014,08, oltre interessi al tasso commerciale dalla scadenza della fattura n. 25/21 al saldo, oltre alle spese del procedimento monitorio, come liquidate in decreto; - conferma i punti 1), 2), 4) e 5) del dispositivo della sentenza impugnata; - condanna ### 21 s.r.l. a rimborsare a #### s.r.l. le spese di lite del presente grado d'appello, che si liquidano in € 10.590 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio di questa Corte in data 8 ottobre 2025.  ###. rel. est.

causa n. 452/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Giannelli Cristina, Anna Mantovani

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