testo integrale
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ### IL TRIBUNALE Composto dai magistrati: Dott. ### ………….… Presidente est Dott. ### ………………………….Giudice Dott. ### ..………………….…Giudice Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n.7603/2016 + 7608/2016 ### tra ### n. ###'### 2.7.1965 rapp.tato e difeso da avv. G.Santillo ………..…………………………………………….ricorrente E ### n. ### 10.6.1967rapp.tata e difesa da avv. A.Beneduce ………………………………………………………………..resistente ### SEDE………………………………....…###'udienza del 3.10.2022 trattata in modalità cartolare le parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi. RAGIONI in ### e ### Con ricorso depositato in data #### formulava domanda di separazione giudiziale dei coniugi e premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data ### con ### , dalla cui unione nascevano due figli ### n. 16.7.1996 e ### n..8.8.2003 , assumeva che detta unione era fallita a causa del comportamento della resistente per grave violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio Il ricorrente chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali , specificamente , determinazione di contributo a carico del ricorrente per il mantenimento dei due figli nella misura di complessivi euro 300,00.
All'udienza presidenziale del 24.4.2017 compariva il ricorrente che ribadiva le proprie richieste e la resistente che non si opponeva alla separazione , formulava a sua volta domanda di addebito nei confronti del ricorrente assumendo che lo stesso l'avrebbe tradita in corso di matrimonio e quindi l'avrebbe gravemente umiliata , visto che la questione era di pubblico dominio; ragione per cui svolgeva domanda di risarcimento danni nella misura di euro 30.000,00; la parte chiedeva determinarsi in euro 1.000,00 il complessivo contributo al mantenimento dei due figli con contribuzione a carico del ricorrente per le spese straordinarie per i figli nella misura del 70%; la parte infine chiedeva l'assegnazione della casa familiare ### esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione adottava i provvedimenti ex art. 708 cpc con ordinanza 28.6.2017 , nominando il Giudice Istruttore per il prosieguo istruttorio. Precisamente il Presidente disponeva affido condiviso del minore ### , determinava in €. 200,00 il contributo al mantenimento a favore del figlio maggiorenne ### ed in €.350,00 il contributo al mantenimento del figlio minore ### . ### la fase istruttoria si costituiva il ricorrente e la resistente che ribadivano le proprie difese e richieste.
Esaurita la fase istruttoria , espletata la prova , sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare la gravità delle accuse che le parti si sono reciprocamente mosse , l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione , nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alla domanda di addebito svolta sia dal ricorrente che dalla resistente il Tribunale ritiene che vadano rigettate.
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue.
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia , il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 cc come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151 , non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi , in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 cc, e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza , condizione per la pronuncia della separazione.
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge , procedendo quindi ad una valutazione comparativa , al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale . In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità solo se si traducono in una violazione tout court alle regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza ( es. quelle ex art. 143 cc) ; tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto.
E' altresì significativo, sempre nell'ambito dell'indagine sull'addebitabilità , che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti data la accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza: in tal senso anche durante una cd convivenza meramente formale si ravvisa l'irrilevanza di una eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione dei doveri coniugali , vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili .
Nel caso che ci occupa gli assunti di parte ricorrente circa atteggiamenti di eccessiva gelosia e trascuratezza da parte della ### nei confronti del marito e l'assunto di parte resistente circa la assunta relazione extraconiugale con una dipendente dell'esercizio di parruccheria di cui era titolare il ### non risultano adeguatamente comprovati, con riferimento a precise , circostanziate situazioni di fatto che avrebbero sostanziato univocamente la crisi coniugale.
Invero dalle complessive risultanze istruttorie in atti, nonché dagli esiti delle deposizioni testimoniali emerge che le parti in causa hanno avuto frequentissimi scontri ed alterchi dovuti sicuramente a divergenze di temperamento , ma anche a divergenze di vedute , di mentalità e quindi incapacità di trovare un condiviso indirizzo di vita familiare.
In particolare la questione dell'assunto tradimento da parte del ### che sembra essere alla base del comportamento della ### risultante recalcitrante e chiusa verso il coniuge , che as sua volta ne lamentava quindi la distanza materiale, emotiva ed affettiva , non trova tuttavia un adeguato riscontro probatorio.
I testi escussi riferiscono di aver constatato che il ### aveva sguardi di intesa con la collaboratrice della parruccheria, tale signorina ### il teste ### riferisce che una volta ha bussato alla parruccheria , risultante chiusa , poi il ### è venuto ad aprire e con lui vi era la ### con cui questi si era intrattenuto nel retrobottega .
I testi riferiscono di “dicunt” circa la presunta tresca tra il ### e la ### ( teste ### In verità venni a conoscenza di chiacchiere nel palazzo e quindi volli informarla. Le voci partivano da persone che presumo siano state suoi clienti. In un secondo momento la ### mi disse che erano giunte queste voci) I testi riferiscono che la coppia non aveva un menage di armonia tanto che il ### spesso dormiva sul divano o addirittura nell'esercizio ### luce dei fatti così come emergenti dal panorama istruttorio in atti , tenuto conto del grado di genericità e mancanza di circostanziati riferimenti , il Tribunale ritiene che il comportamento, nelle connotazioni emergenti dalle risultanze processuali, sia da parte del ricorrente che da parte della resistente non può considerarsi preponderante punto di partenza e perciò causa scatenante della crisi coniugale, comportamento inteso come dolosamente e consapevolmente proiettato a determinare la rottura della comunione coniugale .
In effetti dalle risultanze istruttorie emerge che le parti hanno vissuto negli ultimi anni antecedenti la separazione definitiva una fase mancante di significativa intesa e serenità nel menage; piuttosto le parti in causa si sono spesso scontrate a causa delle evidenziate incompatibilità caratteriali che in ultima analisi sono state le vere cause della crisi, affievolendo ed annullando gradatamente la fiducia, la stima , la tolleranza reciproca . ### parte la lunga fase separativa anche in termini processuali connota una vicenda di gravi attriti , contrasti , reciproche ritorsioni, mancanza di fiducia e di stima di cui è stata costellato il legame tra le presenti parti in causa ### rilievi così come emergenti non giustificano l'accoglimento della domanda di addebito di parte resistente e di parte ricorrente.
Sul punto si evidenzia che la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 21 settembre 2016, n. 18541 (Pres. Ragonesi, rel. Bisogni) ha statuito che non può essere resa la pronuncia di addebito ove emerga che la crisi coniugale abbia radice in una irriducibile incompatibilità caratteriale piuttosto che in un comportamento dell'uno o dell'altro coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio cui attribuire la sua crisi irreversibile.
Quanto alle determinazioni accessori e , specificamente ai provvedimenti di natura patrimoniale a favore dei due figli si prende atto in primis che il figlio ### è divenuto autonomo economicamente in quanto dipendente ### Quanto alla determinazione del contributo al mantenimento dell'altro figlio ### ,convivente con la madre, divenuto nelle more maggiorenne, e tuttavia non autonomo economicamente , come pacificamente dedotto da entrambe le parti, il Tribunale prende atto che dalle risultanze in atti emerge che il ricorrente è stato titolare di esercizio di parruccheria poi chiuso , che è dipendente presso ### , che percepisce stipendio di circa euro 1.500,00 , che svolge occasionalmente attività di parruccheria a domicilio ( cfr testi) , che occasionalmente ha collaborato presso tomificio del fratello , che è titolare di due cespiti di cui uno frutterebbe rendita di euro 400,00 mensili ; la resistente a sua volta fa l'insegnate di sostegno , è titolare della casa familiare il cui mutuo è stato estinto. ### luce di tali considerazioni, dato atto della condizione economica complessiva delle parti e delle esigenze del ragazzo , il tribunale ritiene equo determinare in euro 500,00 il contributo al mantenimento dello stesso a carico del padre .
Quanto alla domanda di risarcimento danni ex art. 2043 cc svolta dalla resistente si osserva quanto segue.
Da parte della giurisprudenza vi è stato nel passato in merito a detta questione una certa remora, nel senso di non riuscire a individuare nell'addebito della separazione anche una fonte di responsabilità extracontrattuale.
Emblematica in tal senso è la sentenza n. 5866/1995 della Corte di cassazione, nella quale si è affermato che “l'addebito della separazione, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre circostanze specificamente previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento. Pertanto, la risarcibilità dei danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma citata”.
Un punto di svolta è stato segnato dalla sentenza n. 9801/2005 della Cassazione, con la quale si è invece stabilito che “il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile”.
A conferma di ciò, la successiva sentenza n. 18853/2011 ha sancito che “i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo a un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva”. ### luce di tali recenti orientamenti sembra quindi che, laddove l'inadempimento dei doveri coniugali che dà luogo ad addebito della separazione sia particolarmente rilevante, in capo al coniuge che lo abbia posto in essere possa riconoscersi anche una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., che, in ogni caso, secondo detto orientamento, doveva essere tutelata in altra sede ###essendo ammissibile il simultaneus processus attesa la diversità dei riti : pertanto per una certa fase si è evidenziato che la domanda risarcitoria non era ammissibile nel giudizio separativo per impossibilità del simultaneus processus.
Tuttavia in seguito è prevalsa la ratio della economia dei mezzi giudiziari e quindi della concentrazione dell'attività giudiziaria . Quindi sia la dottrina che la giurisprudenza hanno cominciato a riconoscere la risarcibilità del danno endofamiliare nel caso in cui la condotta del coniuge contraria ai doveri nascenti dal matrimonio abbia in aggiunta recato un danno ingiusto suscettibile di essere risarcito ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del ### Il presupposto fondamentale consiste quindi nel verificare la condotta del coniuge (il marito o la moglie) che reca all'altro coniuge un "danno ingiusto".
Infatti la sola violazione di uno dei doveri matrimoniali non può legittimare una condanna al risarcimento danni. Quindi non esiste alcun automatismo per cui una volta ottenuto l'addebito della separazione si possa richiedere anche il risarcimento del danno al coniuge colpevole.
Quando un coniuge tiene un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, questo può portare a due conseguenze: ### portare all'addebito della separazione, nel caso in cui questo comportamento è stata la causa che ha determinato l'intollerabilità della convivenza oppure il grave pregiudizio per l'educazione dei figli. ### portare a una "responsabilità extracontrattuale" o "responsabilità aquiliana" (prevista dall' art. 2043 c.c.) nel caso in cui si concretizzi un danno ingiusto.
Il danno non deve necessariamente coincidere con la violazione dei doveri coniugali o con la pronuncia dell'addebito. In aggiunta all'addebito, può essere fatta domanda di risarcimento danni nel caso in cui la grave condotta del coniuge "colpevole" (cioè che ha violato i doveri matrimoniali) provochi la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento italiano. Si parla infatti di risarcimento del danno per lesione di un interesse costituzionalmente rilevante ex art. 2059. Quindi ad esempio la sola infedeltà da parte del coniuge non basta a richiedere il risarcimento danni. Bisogna che la condotta fedifraga del coniuge sia stata così intensa e crudele nella sua manifestazione, da ledere la dignità del coniuge tradito. È quindi consentito richiedere il risarcimento del danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale (esempio la violazione del diritto di dignità, il danno biologico, il danno esistenziale, ...) causato dalla violazione dei doveri coniugali da parte dell'altro coniuge. Inoltre secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali le sentenze di addebito e risarcimento danni possono coesistere. La richiesta di risarcimento danni, in aggiunta alla richiesta di addebito può essere formulata nel caso in cui la violazione dei doveri coniugali si sia verificata con un comportamento, doloso o colposo, che ha avuto conseguenze sui beni essenziali della vita. Il coniuge che ha subito la violazione di uno dei doveri matrimoniali da parte dell'altro coniuge, ha quindi due tipi di tutela: l'addebito, che ha la funzione di una sanzione, e la responsabilità aquiliana, che ha una funzione riparatoria. ### della prova spetta al coniuge che fa richiesta di addebito o di risarcimento danni.
Per ottenere il risarcimento, dovrà quindi portare in giudizio delle prove per dimostrare al giudice l'entità dei danni subiti, sia morali che di tipo economico.
Varie sono sta le pronunce della Suprema Corte che hanno avvalorato tali principi di diritto.
Invero gà secondo Cassazione n.5866 del 26 maggio 1995 la pronuncia di addebito della separazione, pur non costituendo fonte di responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 del ### civile, può ugualmente dar luogo alla risarcibilità dei danni ulteriori, solamente se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità.
Con sentenza Cassazione n.9071 del 10 maggio 2005 la Suprema Corte ha ritenuto che che il rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo familiare assuma i connotati di diritto inviolabile, la cui lesione da parte dell'altro coniuge o di un terzo costituisce il presupposto logico della responsabilità civile. ### n.8827 e 8828 del 31 maggio 2003 il rapporto tra violazione dei doveri coniugali e responsabilità aquiliana deve essere inquadrato nel contesto del risarcimento del danno per lesione di un interesse costituzionalmente rilevante ex art. 2059 ### n.26972 dell' 11 novembre 2008 esistono due categorie di danno risarcibile: il danno patrimoniale, e quello non patrimoniale (cioè il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica). Il danno di tipo non patrimoniale è risarcibile nel caso in cui la sua risarcibilità sia espressamente prevista dalla legge e anche nel caso in cui, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il fatto illecito abbia vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla ### Infine secondo ### n.18853 del 15 settembre 2011 Il danno non patrimoniale così configurato costituisce la forma più appropriata per un adeguato ristoro alla lesione subita dal familiare, in quanto consente di offrire una tutela indipendentemente dalla circostanza che la condotta lesiva integri fattispecie delittuosa, o fattispecie per la dichiarazione dall'addebito della separazione. Si è evidenziato che i doveri derivanti dal matrimonio abbiano natura giuridica e che quindi la loro violazione non trovi sanzione solamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia (esempio l'addebito della separazione). La violazione dei doveri coniugali, quando è tale da cagionare la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare quindi luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 ### In tal senso l'azione di risarcimento danni non è preclusa nel caso non venga concesso l'addebitamento o se venga negato ("se la violazione del dovere di fedeltà arriva a ledere diritti fondamentali ed inviolabili, il coniuge tradito, a prescindere dalla separazione o addebito, ha diritto al risarcimento"). ### n.8862 dell'1 giugno 2012 la responsabilità aquiliana del coniuge per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale è compatibile con la pronuncia di addebito della separazione a carico del medesimo. ### dispone infatti quanto segue "la violazione di obblighi nascenti dal matrimonio che, da un lato è causa di intollerabilità della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito, con gravi conseguenze, com'è noto, anche di natura patrimoniale, dall'altro, dà luogo ad un comportamento (doloso o colposo) che, incidendo su beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilità civile. Possono dunque sicuramente coesistere pronuncia di addebito e risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri, le finalità radicalmente differenti".
Ebbene nel caso che ci occupa dalle risultanze in atti non emerge la prova di un atteggiamento soggettivamente colpevole da parte del ricorrente , doloso o colposo, tale da infrangere interessi costituzionalmente rilevanti della resistente .
Si ribadisce la coppia ha vissuto una crisi che ha deteriorato l'equilibrio interno, implicando sicuramente un disagio e sofferenza per entrambi inevitabilmente derivante dall'evento stesso .
La domanda di risarcimento svolta da parte resistente va rigettata Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi in ragione delle complessive risultanze in atti per compensare le spese di lite PQM Il Tribunale di ### sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### sentito il PM così provvede: 1) pronunzia la separazione dei coniugi ### n.###'### 2.7.1965 e ### rosa n. ### 10.6.1967 che hanno contratto matrimonio in ### V.na il ### ( atto n. 101 P.###.A anno 1994) 2) rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente e la domanda di addebito formulata dalla resistente ; 3)rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla resistente; 4) determina in euro 500,00 il contributo al mantenimento del figlio ### a carico di de ### da versare entro il 5 di ogni mese con bonifico o postepay o contanti , con partecipazione per ciascun genitore nella misura del 50% per le spese straordinarie per detto figlio secondo le linee guida del protocollo ### 21.5.2022 5) assegna la casa familiare alla resistente ### 6) spese compensate ### deciso in ### addì 2.1.2023 ### est Dott. ### n. 7603/2016
causa n. 7603/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Barbalucca Vincenza, Ferraro Rosa