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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4246/2023 del 26-10-2023

... Anche recentemente è stato confermato che “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, disattendendo il principio di cui in massima, aveva ritenuto che, essendo stata raggiunta la prova presuntiva dell'idoneità delle protezioni adottate dal prestatore dei servizi di pagamento contro l'uso non autorizzato della carta cd. prepagata "postepay", gravasse sul cliente l'onere di dimostrare di avere tenuto un comportamento esente da colpa nella custodia della carta e dei codici, in modo da evitare furti o smarrimenti)” (Cass. 26916/2020) Ciò premesso dagli atti di causa risulta, e tale circostanza non è contestata, che l'attore si è tempestivamente attivato per segnalare, in data ### le operazioni fraudolente riscontrate sul proprio conto: ciò si evince anche dal riscontro di ### e da (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 12634/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Terza sezione civile in persona del giudice unico dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 12634/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente #### (C.F. ###), nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall' avv. ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ####### alla via ### n. 7; - ATTORE - E ### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F. ###), domiciliata ex lege ai sensi dell'art. 82 co.2 r.d. 37/1934 presso la cancelleria del Tribunale di ###; -CONVENUTO - OGGETTO: contratti bancari ### come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22.6.2023 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione iscritto il #### ha convenuto in giudizio ### s.p.a. al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 16.919,50, oltre interessi e rivalutazione, in quanto somme illegittimamente addebitategli. 
In particolare l'attore, titolare di un conto bancoposta n. ### associato alla carta di debito ###83441, ha rilevato: - di aver scoperto l'addebito sul proprio conto di una serie di operazioni da egli asseritamente non compiute, per complessivi 1.498,00, con causale “pagamento postamat altri gestori”; - di essersi recato immediatamente presso l'ufficio postale di ### per disconoscere le operazioni e per presentare reclamo, all'esito del quale la precedente carta di debito è stata bloccata e sostituita con quella recante n. ###209873; - di aver ulteriormente scoperto, in data ###, l'addebito di altre operazioni fraudolente, e precisamente: 1) € 1.339,00 “pagamento postamat altri gestori”; 2) € 2.000,00 “pagamento internet”; 3) € 3.000,00 “addebito ricarica carta prepagata da app/web”; 4) € 2.990,00 “addebito per ricarica carta prepagata da app/web”; 5) € 4.100,00 “postagiro”; 6) 1.990,00; tutte compiute tra il 14 e il 15 maggio 2021; - di essersi nuovamente recato presso il medesimo ufficio postale per contestare tali ulteriori operazioni, presentando altresì anche denuncia querela; - di aver scrupolosamente custodito le carte ricevute e il codice pin a esse collegate. 
Ha quindi lamentato la responsabilità di ### per aver consentito l'accesso a terzi sul proprio conto e sui propri sistemi di pagamento, nonché per aver consentito ulteriori operazioni fraudolente anche successivamente alla segnalazione operata, con conseguente diritto alla restituzione degli importi addebitatigli. 
Si è costituita ### s.p.a. chiedendo il rigetto della domanda, non ritenendosi responsabile per le operazioni contestate, in quanto avvenute legittimamente e con l'utilizzo delle credenziali e del codice OTP ricevuto sul numero di cellulare associato intestato all'attore. 
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 22.6.2023, sostituita dal deposito delle note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 co.1 c.p.c. 
Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, in corso di causa, il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo per assenza della parte convenuta invitata (cfr. verbale in atti). La mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo da parte della convenuta comporta, in applicazione dell'art.8 co 4 bis d.lgs. 28/2010, la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. 
Nel merito la domanda è solo parzialmente fondata. 
La normativa applicabile al caso di specie è quella del d.lgs. 11/2010, secondo cui l'onere di dimostrare che l'operazione, posta in essere illecitamente dal terzo, è stata comunque effettuata correttamente e che non v'è stata anomalia che abbia consentito la fraudolenta operazione, grava sulla banca (articolo 10, co.1). Inoltre il comma 2 della disposizione richiamata stabilisce che quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi su di egli gravanti. È infatti onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente. 
A tal proposito, postulando pur sempre la natura contrattuale del rapporto tra banca e correntista e dunque un certo rilievo dell'articolo 1176 c.c. in tema di diligenza delle parti del rapporto di conto, si è osservato che la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente ( 18045/2019). 
Pertanto, da un lato, grava sulla banca l'onere di diligenza di impedire prelievi abusivi, per altro verso grava sempre sulla banca l'onere di dimostrare che il prelievo non è opera di terzi, ma è riconducibile comunque alla volontà del cliente. Infine, quest'ultimo subisce le conseguenze della perdita soltanto se, per colpa grave, ha dato adito o ha aggravato il prelievo illegittimo. 
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente” (Cass. 9721/2020, Cass. 2950/2017). 
Anche recentemente è stato confermato che “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, disattendendo il principio di cui in massima, aveva ritenuto che, essendo stata raggiunta la prova presuntiva dell'idoneità delle protezioni adottate dal prestatore dei servizi di pagamento contro l'uso non autorizzato della carta cd. prepagata "postepay", gravasse sul cliente l'onere di dimostrare di avere tenuto un comportamento esente da colpa nella custodia della carta e dei codici, in modo da evitare furti o smarrimenti)” (Cass. 26916/2020) Ciò premesso dagli atti di causa risulta, e tale circostanza non è contestata, che l'attore si è tempestivamente attivato per segnalare, in data ### le operazioni fraudolente riscontrate sul proprio conto: ciò si evince anche dal riscontro di ### e da questa prodotto in atti (all.1) con cui in pari data veniva chiesta un'integrazione documentale. 
Dall'altro lato ### ha dimostrato di aver adottato una procedura di autenticazione forte per convalidare l'identificazione dell'utente, chiarendo che la carta e il conto in quesitone erano associati al numero di telefono cellulare del ### (cfr. la schermata alla pag. 4 della comparsa di risposta) e affermando che tutte le operazioni contestate sono state eseguite “in ### 1.0 con invio degli ### Per ogni OTP è stata richiesta la SCA e i messaggi sono arrivati sul cellulare del cliente” (cfr. comparsa di risposta, pag. 6): in altre parole le operazioni sarebbero state eseguite tramite autenticazione mediante la ricezione di un codice sul cellulare dell'attore. 
Pur volendo sorvolare sia sul fatto che la convenuta non ha chiarito nel dettaglio il concreto funzionamento di tale sistema, sia sul fatto che la schermata di cui alla pag. 5 della comparsa, estratta dai sistemi informatici di ### non dimostra che tutti i pagamenti contestati siano stati autenticati con il sistema ### secure con certificato ###, non essendovi traccia dei pagamenti di € 3.000, € 2.900, e di € 4.100, in ogni caso la convenuta non ha in alcun modo dimostrato la colpa grave, il dolo o il comportamento fraudolento del cliente, come richiesto dall'art. 10 d.lgs. 11/2010. 
Del tutto sfornita di riscontro appare l'affermazione di ### per cui il ### avrebbe dichiarato, sul modulo di disconoscimento, di aver girato a terzi il messaggio OTP ricevuto sul numero di cellulare (cfr. comparsa di risposta, pag.6). Infatti dalla lettura del modulo di disconoscimento, prodotto dall'attore (e non dalla convenuta), non emerge in alcun modo tale dichiarazione da parte dell'attore. 
La mancata dimostrazione della responsabilità del cliente da parte della convenuta impone l'accoglimento della domanda e la condanna di ### al pagamento di € 16.919,50 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Su tali importi non spetta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014.  P. Q. M.  Il Tribunale di ###, ### sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede: - accoglie la domanda e per l'effetto condanna ### s.p.a. al pagamento di € 16.919,50 in favore di ### oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo; - condanna ### s.p.a. al pagamento delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 4.237,00, di cui € 237 per spese ed € 4.000 per compensi, con attribuzione all'avv.  ### - condanna ### s.p.a. al pagamento di € 237,00 in favore dello Stato, importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.  ### 24/10/2023 

il Giudice
dott. ###


causa n. 12634/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Verrone Antimo, Di Giorgio Giovanni

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Tribunale di Trapani, Sentenza n. 149/2025 del 11-04-2025

... merito a tutte le questioni riguardanti la bambina. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da N.1493/2024 R.G.V.G. ambedue i genitori, con conseguente condivisione delle scelte di maggiore interesse. In particolare, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia stessa. La responsabilità genitoriale verrà, invece, esercitata separatamente in merito alle questioni di ordinaria amministrazione, relativamente alle quali ogni decisione competerà esclusivamente al genitore presso il quale la minore si trova in quel momento. 2. La figlia minore avrà domicilio prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, ed in considerazione della sua tenera età, si esclude, sino al compimento del quinto anno di età, il pernottamento con il padre. La bambina pertanto rimarrà con il padre, il quale avrà l'onere di prelevarla dalla casa materna e, di ivi riportarla, nei seguenti periodi: - tre pomeriggi la settimana, e precisamente il (leggi tutto)...

testo integrale

N.1493/2024 R.G.V.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. ### dott.ssa ### dott. ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1493/2024 V.G., congiuntamente promossa da: ### nata a ### il ### (c.f. ###) con l'Avv.  ### e l'Avv. ### (pec domiciliazione: ###) ### nato a ### in data ### (c.f.  ###), con l'Avv. ### (pec domiciliazione: ###) RICORRENTI e con l'intervento del ###, ###: Altri istituti di diritto di famiglia (mantenimento figli naturali). 
Conclusioni delle parti: con le note di trattazione scritta da ultimo depositate le parti concludevano come da ricorso congiunto depositato in data ###.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### i ricorrenti, genitori non conviventi della minore ### nata, da relazione extra coniugale, a ### in data ### hanno chiesto disporsi l'affido condiviso della figlia alle seguenti condizioni: 1. La figlia minore ### resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali condivideranno i compiti di cura, educazione ed istruzione ed adotteranno tutte le decisioni necessarie a favorire la concreta realizzazione della bigenitorialità. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati in merito a tutte le questioni riguardanti la bambina. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da N.1493/2024 R.G.V.G.  ambedue i genitori, con conseguente condivisione delle scelte di maggiore interesse. In particolare, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia stessa. La responsabilità genitoriale verrà, invece, esercitata separatamente in merito alle questioni di ordinaria amministrazione, relativamente alle quali ogni decisione competerà esclusivamente al genitore presso il quale la minore si trova in quel momento.  2. La figlia minore avrà domicilio prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, ed in considerazione della sua tenera età, si esclude, sino al compimento del quinto anno di età, il pernottamento con il padre. La bambina pertanto rimarrà con il padre, il quale avrà l'onere di prelevarla dalla casa materna e, di ivi riportarla, nei seguenti periodi: - tre pomeriggi la settimana, e precisamente il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 17:30 alle ore 20:30. Il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia un ulteriore pomeriggio la settimana, previo accordo con la madre; - a settimane alterne la domenica, e precisamente, la prima e la terza domenica di ogni mese, dalle ore 10:30 alle ore 18:30. Dal compimento del quinto anno di età, la suddetta disciplina verrà sostituita dalla seguente: a settimane alterne, dalle ore 10:30 del sabato, ovvero dall'orario di uscita dalla scuola, sino alle ore 18:30 della domenica successiva; il giorno di ### il primo anno, dalle ore 10:30 alle ore 18:30, e quello di ### l'anno successivo, e così di seguito ad anni alterni. Dal compimento del quinto anno di età, la suddetta disciplina verrà sostituita dalla seguente: tre giorni continuativi a ### dalle ore 10:30 del 24 dicembre alle ore 18:30 del 26 dicembre, il primo anno, e tre giorni continuativi a ### l'anno successivo dalle ore 10:30 del 31 dicembre alle ore 18:30 del 2 gennaio, e così di seguito ad anni alterni; - il giorno di ### il primo anno ed il Lunedì dell'### l'anno successivo, dalle ore 10:30 alle ore 18:30, e così di seguito ad anni alterni; - d'estate, durante il periodo di ferie del padre, una settimana, e precisamente, dal lunedì alla domenica successiva, dalle ore 10:30 alle ore 19:30. Dal compimento del quinto anno di età, una settimana continuativa, o due anche non continuative, dal lunedì alla domenica successiva. I genitori potranno di comune accordo stabilire giornate diverse di permanenza della bambina con il N.1493/2024 R.G.V.G.  padre, nel caso in cui quest'ultimo, per motivi di lavoro e/o di salute, o per altro legittimo impedimento, che dovrà comunicare alla madre, salvo che ciò fosse impossibile, almeno ventiquattro ore prima, non potrà tenere con sé la figlia nei giorni e/o periodi sopra indicati. Ciascun genitore potrà farsi coadiuvare nell'accudimento della bambina, anche portandola presso le loro abitazioni, dai propri familiari, in particolare dai nonni paterni e dalla zia materna. I genitori, ove possibile, si riuniranno e festeggeranno insieme il compleanno della figlia. Se ciò non fosse possibile, la bambina festeggerà il primo compleanno con la madre e quello successivo con il padre, e così di seguito ad anni alterni. 
Sarà il padre, entro il mese di giugno di ogni anno, a comunicare alla madre, la settimana (o le due settimane) che la bambina trascorrerà con lui durante l'estate: sino al compimento del quinto anno di età, una settimana esclusivamente nelle ore diurne, e successivamente, una, o due settimane anche non consecutive, con pernottamento, come sopra meglio specificato.  3. Il padre verserà mensilmente alla madre, entro il giorno undici di ogni mese, mediante accredito del relativo importo sulla carta postepay a lei intestata, la somma di € 250,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore. Tale assegno verrà rivalutato annualmente in base alle variazioni accertate dall'### nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rispetto all'anno precedente. Concordano i genitori, che l'intero importo dell'assegno unico universale per la figlia minore ### sarà richiesto e percepito dalla madre. A tal fine il sig. ### si obbliga a rilasciare le dichiarazioni e a fornire i documenti, anche fiscali, che saranno eventualmente richiesti per l'erogazione del suddetto assegno. Entrambi i genitori parteciperanno, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per la figlia minore, quali specificatamente elencate nel ### di intesa tra il Tribunale di Trapani e l'Ordine degli Avvocati di ### siglato il ###, che dichiarano di conoscere. Dichiarano i ricorrenti di avere già concordato la spesa medica straordinaria relativa alle sedute di terapia neuropsicomotoria alle quali la bambina dovrà sottoporsi una volta la settimana per almeno un anno, il cui costo attuale, che i genitori sosterranno in ragione del 50% ciascuno, sino a quando la stessa non sarà inserita in una struttura convenzionata con il N.1493/2024 R.G.V.G.  servizio sanitario nazionale, è di € 50,00 per ciascuna seduta. Resta espressamente inteso, che a fruire delle detrazioni fiscali per le spese mediche rientranti nell'assegno di mantenimento ordinario, quali indicate nel sopra menzionato ### da sostenersi per la figlia minore, sarà la sig.ra ### che se ne farà carico, mentre con riguardo alle spese sanitarie straordinarie, ogni genitore ne usufruirà nella misura del 50%. Ciascun genitore, sino al compimento del quinto anno di età della figlia, non potrà pubblicare sui social network (###### o altre piattaforme su ###, in assenza del consenso dell'altro, foto e/o video della bambina, senza gli opportuni accorgimenti - quali in particolare, volto coperto e/o immagine sfocata - idonei ad evitarne il riconoscimento. I ricorrenti concordano, infine, che le suddette condizioni sono tra di loro valide ed efficaci già dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, a decorrere dalla quale pertanto la sig.ra ### lascerà unitamente alla figlia minore ### l'abitazione familiare di via ### in ### **** 
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda avanzata dalle parti, tenuto conto che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative di legge o all'ordine pubblico e rispondono all'interesse della figlia minore ### Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.  P.Q.M.  Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando; dispone l'operatività dell'intesa raggiunta dalle parti, sopra riportata. 
Nulla sulle spese; Così deciso nella camera di consiglio della ### del Tribunale di ### in data #### rel. est.   ### n. 1493/2024

causa n. 1493/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Bucalo Carlo Maria, Michele Ruvolo

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 78/2023 del 13-01-2023

... nell'addebito della separazione anche una fonte di responsabilità extracontrattuale. Emblematica in tal senso è la sentenza n. 5866/1995 della Corte di cassazione, nella quale si è affermato che “l'addebito della separazione, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre circostanze specificamente previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento. Pertanto, la risarcibilità dei danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma citata”. Un punto di svolta è stato segnato dalla sentenza n. 9801/2005 della Cassazione, con la quale si è invece stabilito che “il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile”. A conferma di ciò, la successiva sentenza n. 18853/2011 ha sancito che “i doveri che (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ### IL TRIBUNALE Composto dai magistrati: Dott. ### ………….… Presidente est Dott. ### ………………………….Giudice Dott. ### ..………………….…Giudice Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n.7603/2016 + 7608/2016 ### tra ### n. ###'### 2.7.1965 rapp.tato e difeso da avv. G.Santillo ………..…………………………………………….ricorrente E ### n. ### 10.6.1967rapp.tata e difesa da avv. A.Beneduce ………………………………………………………………..resistente ### SEDE………………………………....…###'udienza del 3.10.2022 trattata in modalità cartolare le parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi.  RAGIONI in ### e ### Con ricorso depositato in data #### formulava domanda di separazione giudiziale dei coniugi e premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data ### con ### , dalla cui unione nascevano due figli ### n. 16.7.1996 e ### n..8.8.2003 , assumeva che detta unione era fallita a causa del comportamento della resistente per grave violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio Il ricorrente chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali , specificamente , determinazione di contributo a carico del ricorrente per il mantenimento dei due figli nella misura di complessivi euro 300,00. 
All'udienza presidenziale del 24.4.2017 compariva il ricorrente che ribadiva le proprie richieste e la resistente che non si opponeva alla separazione , formulava a sua volta domanda di addebito nei confronti del ricorrente assumendo che lo stesso l'avrebbe tradita in corso di matrimonio e quindi l'avrebbe gravemente umiliata , visto che la questione era di pubblico dominio; ragione per cui svolgeva domanda di risarcimento danni nella misura di euro 30.000,00; la parte chiedeva determinarsi in euro 1.000,00 il complessivo contributo al mantenimento dei due figli con contribuzione a carico del ricorrente per le spese straordinarie per i figli nella misura del 70%; la parte infine chiedeva l'assegnazione della casa familiare ### esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione adottava i provvedimenti ex art. 708 cpc con ordinanza 28.6.2017 , nominando il Giudice Istruttore per il prosieguo istruttorio. Precisamente il Presidente disponeva affido condiviso del minore ### , determinava in €. 200,00 il contributo al mantenimento a favore del figlio maggiorenne ### ed in €.350,00 il contributo al mantenimento del figlio minore ### .  ### la fase istruttoria si costituiva il ricorrente e la resistente che ribadivano le proprie difese e richieste. 
Esaurita la fase istruttoria , espletata la prova , sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio. 
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. 
In particolare la gravità delle accuse che le parti si sono reciprocamente mosse , l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione , nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale. 
Quanto alla domanda di addebito svolta sia dal ricorrente che dalla resistente il Tribunale ritiene che vadano rigettate. 
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue. 
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia , il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 cc come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151 , non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi , in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 cc, e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza , condizione per la pronuncia della separazione. 
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge , procedendo quindi ad una valutazione comparativa , al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale . In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità solo se si traducono in una violazione tout court alle regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza ( es. quelle ex art. 143 cc) ; tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto. 
E' altresì significativo, sempre nell'ambito dell'indagine sull'addebitabilità , che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti data la accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza: in tal senso anche durante una cd convivenza meramente formale si ravvisa l'irrilevanza di una eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione dei doveri coniugali , vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili . 
Nel caso che ci occupa gli assunti di parte ricorrente circa atteggiamenti di eccessiva gelosia e trascuratezza da parte della ### nei confronti del marito e l'assunto di parte resistente circa la assunta relazione extraconiugale con una dipendente dell'esercizio di parruccheria di cui era titolare il ### non risultano adeguatamente comprovati, con riferimento a precise , circostanziate situazioni di fatto che avrebbero sostanziato univocamente la crisi coniugale. 
Invero dalle complessive risultanze istruttorie in atti, nonché dagli esiti delle deposizioni testimoniali emerge che le parti in causa hanno avuto frequentissimi scontri ed alterchi dovuti sicuramente a divergenze di temperamento , ma anche a divergenze di vedute , di mentalità e quindi incapacità di trovare un condiviso indirizzo di vita familiare. 
In particolare la questione dell'assunto tradimento da parte del ### che sembra essere alla base del comportamento della ### risultante recalcitrante e chiusa verso il coniuge , che as sua volta ne lamentava quindi la distanza materiale, emotiva ed affettiva , non trova tuttavia un adeguato riscontro probatorio. 
I testi escussi riferiscono di aver constatato che il ### aveva sguardi di intesa con la collaboratrice della parruccheria, tale signorina ### il teste ### riferisce che una volta ha bussato alla parruccheria , risultante chiusa , poi il ### è venuto ad aprire e con lui vi era la ### con cui questi si era intrattenuto nel retrobottega . 
I testi riferiscono di “dicunt” circa la presunta tresca tra il ### e la ### ( teste ### In verità venni a conoscenza di chiacchiere nel palazzo e quindi volli informarla. Le voci partivano da persone che presumo siano state suoi clienti. In un secondo momento la ### mi disse che erano giunte queste voci) I testi riferiscono che la coppia non aveva un menage di armonia tanto che il ### spesso dormiva sul divano o addirittura nell'esercizio ### luce dei fatti così come emergenti dal panorama istruttorio in atti , tenuto conto del grado di genericità e mancanza di circostanziati riferimenti , il Tribunale ritiene che il comportamento, nelle connotazioni emergenti dalle risultanze processuali, sia da parte del ricorrente che da parte della resistente non può considerarsi preponderante punto di partenza e perciò causa scatenante della crisi coniugale, comportamento inteso come dolosamente e consapevolmente proiettato a determinare la rottura della comunione coniugale . 
In effetti dalle risultanze istruttorie emerge che le parti hanno vissuto negli ultimi anni antecedenti la separazione definitiva una fase mancante di significativa intesa e serenità nel menage; piuttosto le parti in causa si sono spesso scontrate a causa delle evidenziate incompatibilità caratteriali che in ultima analisi sono state le vere cause della crisi, affievolendo ed annullando gradatamente la fiducia, la stima , la tolleranza reciproca .  ### parte la lunga fase separativa anche in termini processuali connota una vicenda di gravi attriti , contrasti , reciproche ritorsioni, mancanza di fiducia e di stima di cui è stata costellato il legame tra le presenti parti in causa ### rilievi così come emergenti non giustificano l'accoglimento della domanda di addebito di parte resistente e di parte ricorrente. 
Sul punto si evidenzia che la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 21 settembre 2016, n. 18541 (Pres. Ragonesi, rel. Bisogni) ha statuito che non può essere resa la pronuncia di addebito ove emerga che la crisi coniugale abbia radice in una irriducibile incompatibilità caratteriale piuttosto che in un comportamento dell'uno o dell'altro coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio cui attribuire la sua crisi irreversibile. 
Quanto alle determinazioni accessori e , specificamente ai provvedimenti di natura patrimoniale a favore dei due figli si prende atto in primis che il figlio ### è divenuto autonomo economicamente in quanto dipendente ### Quanto alla determinazione del contributo al mantenimento dell'altro figlio ### ,convivente con la madre, divenuto nelle more maggiorenne, e tuttavia non autonomo economicamente , come pacificamente dedotto da entrambe le parti, il Tribunale prende atto che dalle risultanze in atti emerge che il ricorrente è stato titolare di esercizio di parruccheria poi chiuso , che è dipendente presso ### , che percepisce stipendio di circa euro 1.500,00 , che svolge occasionalmente attività di parruccheria a domicilio ( cfr testi) , che occasionalmente ha collaborato presso tomificio del fratello , che è titolare di due cespiti di cui uno frutterebbe rendita di euro 400,00 mensili ; la resistente a sua volta fa l'insegnate di sostegno , è titolare della casa familiare il cui mutuo è stato estinto.   ### luce di tali considerazioni, dato atto della condizione economica complessiva delle parti e delle esigenze del ragazzo , il tribunale ritiene equo determinare in euro 500,00 il contributo al mantenimento dello stesso a carico del padre . 
Quanto alla domanda di risarcimento danni ex art. 2043 cc svolta dalla resistente si osserva quanto segue. 
Da parte della giurisprudenza vi è stato nel passato in merito a detta questione una certa remora, nel senso di non riuscire a individuare nell'addebito della separazione anche una fonte di responsabilità extracontrattuale. 
Emblematica in tal senso è la sentenza n. 5866/1995 della Corte di cassazione, nella quale si è affermato che “l'addebito della separazione, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre circostanze specificamente previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento. Pertanto, la risarcibilità dei danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma citata”. 
Un punto di svolta è stato segnato dalla sentenza n. 9801/2005 della Cassazione, con la quale si è invece stabilito che “il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile”. 
A conferma di ciò, la successiva sentenza n. 18853/2011 ha sancito che “i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo a un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva”.  ### luce di tali recenti orientamenti sembra quindi che, laddove l'inadempimento dei doveri coniugali che dà luogo ad addebito della separazione sia particolarmente rilevante, in capo al coniuge che lo abbia posto in essere possa riconoscersi anche una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., che, in ogni caso, secondo detto orientamento, doveva essere tutelata in altra sede ###essendo ammissibile il simultaneus processus attesa la diversità dei riti : pertanto per una certa fase si è evidenziato che la domanda risarcitoria non era ammissibile nel giudizio separativo per impossibilità del simultaneus processus. 
Tuttavia in seguito è prevalsa la ratio della economia dei mezzi giudiziari e quindi della concentrazione dell'attività giudiziaria . Quindi sia la dottrina che la giurisprudenza hanno cominciato a riconoscere la risarcibilità del danno endofamiliare nel caso in cui la condotta del coniuge contraria ai doveri nascenti dal matrimonio abbia in aggiunta recato un danno ingiusto suscettibile di essere risarcito ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del ### Il presupposto fondamentale consiste quindi nel verificare la condotta del coniuge (il marito o la moglie) che reca all'altro coniuge un "danno ingiusto". 
Infatti la sola violazione di uno dei doveri matrimoniali non può legittimare una condanna al risarcimento danni.   Quindi non esiste alcun automatismo per cui una volta ottenuto l'addebito della separazione si possa richiedere anche il risarcimento del danno al coniuge colpevole. 
Quando un coniuge tiene un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, questo può portare a due conseguenze: ### portare all'addebito della separazione, nel caso in cui questo comportamento è stata la causa che ha determinato l'intollerabilità della convivenza oppure il grave pregiudizio per l'educazione dei figli.  ### portare a una "responsabilità extracontrattuale" o "responsabilità aquiliana" (prevista dall' art. 2043 c.c.) nel caso in cui si concretizzi un danno ingiusto. 
Il danno non deve necessariamente coincidere con la violazione dei doveri coniugali o con la pronuncia dell'addebito. In aggiunta all'addebito, può essere fatta domanda di risarcimento danni nel caso in cui la grave condotta del coniuge "colpevole" (cioè che ha violato i doveri matrimoniali) provochi la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento italiano.   Si parla infatti di risarcimento del danno per lesione di un interesse costituzionalmente rilevante ex art. 2059. Quindi ad esempio la sola infedeltà da parte del coniuge non basta a richiedere il risarcimento danni. Bisogna che la condotta fedifraga del coniuge sia stata così intensa e crudele nella sua manifestazione, da ledere la dignità del coniuge tradito. È quindi consentito richiedere il risarcimento del danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale (esempio la violazione del diritto di dignità, il danno biologico, il danno esistenziale, ...) causato dalla violazione dei doveri coniugali da parte dell'altro coniuge.   Inoltre secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali le sentenze di addebito e risarcimento danni possono coesistere.   La richiesta di risarcimento danni, in aggiunta alla richiesta di addebito può essere formulata nel caso in cui la violazione dei doveri coniugali si sia verificata con un comportamento, doloso o colposo, che ha avuto conseguenze sui beni essenziali della vita. Il coniuge che ha subito la violazione di uno dei doveri matrimoniali da parte dell'altro coniuge, ha quindi due tipi di tutela: l'addebito, che ha la funzione di una sanzione, e la responsabilità aquiliana, che ha una funzione riparatoria.  ### della prova spetta al coniuge che fa richiesta di addebito o di risarcimento danni. 
Per ottenere il risarcimento, dovrà quindi portare in giudizio delle prove per dimostrare al giudice l'entità dei danni subiti, sia morali che di tipo economico. 
Varie sono sta le pronunce della Suprema Corte che hanno avvalorato tali principi di diritto. 
Invero gà secondo Cassazione n.5866 del 26 maggio 1995 la pronuncia di addebito della separazione, pur non costituendo fonte di responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 del ### civile, può ugualmente dar luogo alla risarcibilità dei danni ulteriori, solamente se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità. 
Con sentenza Cassazione n.9071 del 10 maggio 2005 la Suprema Corte ha ritenuto che che il rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo familiare assuma i connotati di diritto inviolabile, la cui lesione da parte dell'altro coniuge o di un terzo costituisce il presupposto logico della responsabilità civile.  ### n.8827 e 8828 del 31 maggio 2003 il rapporto tra violazione dei doveri coniugali e responsabilità aquiliana deve essere inquadrato nel contesto del risarcimento del danno per lesione di un interesse costituzionalmente rilevante ex art.  2059 ### n.26972 dell' 11 novembre 2008 esistono due categorie di danno risarcibile: il danno patrimoniale, e quello non patrimoniale (cioè il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica). Il danno di tipo non patrimoniale è risarcibile nel caso in cui la sua risarcibilità sia espressamente prevista dalla legge e anche nel caso in cui, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il fatto illecito abbia vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla ### Infine secondo ### n.18853 del 15 settembre 2011 Il danno non patrimoniale così configurato costituisce la forma più appropriata per un adeguato ristoro alla lesione subita dal familiare, in quanto consente di offrire una tutela indipendentemente dalla circostanza che la condotta lesiva integri fattispecie delittuosa, o fattispecie per la dichiarazione dall'addebito della separazione. Si è evidenziato che i doveri derivanti dal matrimonio abbiano natura giuridica e che quindi la loro violazione non trovi sanzione solamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia (esempio l'addebito della separazione). La violazione dei doveri coniugali, quando è tale da cagionare la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare quindi luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 ### In tal senso l'azione di risarcimento danni non è preclusa nel caso non venga concesso l'addebitamento o se venga negato ("se la violazione del dovere di fedeltà arriva a ledere diritti fondamentali ed inviolabili, il coniuge tradito, a prescindere dalla separazione o addebito, ha diritto al risarcimento").  ### n.8862 dell'1 giugno 2012 la responsabilità aquiliana del coniuge per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale è compatibile con la pronuncia di addebito della separazione a carico del medesimo. ### dispone infatti quanto segue "la violazione di obblighi nascenti dal matrimonio che, da un lato è causa di intollerabilità della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito, con gravi conseguenze, com'è noto, anche di natura patrimoniale, dall'altro, dà luogo ad un comportamento (doloso o colposo) che, incidendo su beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilità civile. Possono dunque sicuramente coesistere pronuncia di addebito e risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri, le finalità radicalmente differenti". 
Ebbene nel caso che ci occupa dalle risultanze in atti non emerge la prova di un atteggiamento soggettivamente colpevole da parte del ricorrente , doloso o colposo, tale da infrangere interessi costituzionalmente rilevanti della resistente . 
Si ribadisce la coppia ha vissuto una crisi che ha deteriorato l'equilibrio interno, implicando sicuramente un disagio e sofferenza per entrambi inevitabilmente derivante dall'evento stesso . 
La domanda di risarcimento svolta da parte resistente va rigettata Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998). 
Sussistono equi motivi in ragione delle complessive risultanze in atti per compensare le spese di lite PQM Il Tribunale di ### sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### sentito il PM così provvede: 1) pronunzia la separazione dei coniugi ### n.###'### 2.7.1965 e ### rosa n. ### 10.6.1967 che hanno contratto matrimonio in ### V.na il ### ( atto n. 101 P.###.A anno 1994) 2) rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente e la domanda di addebito formulata dalla resistente ; 3)rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla resistente; 4) determina in euro 500,00 il contributo al mantenimento del figlio ### a carico di de ### da versare entro il 5 di ogni mese con bonifico o postepay o contanti , con partecipazione per ciascun genitore nella misura del 50% per le spese straordinarie per detto figlio secondo le linee guida del protocollo ### 21.5.2022 5) assegna la casa familiare alla resistente ### 6) spese compensate ### deciso in ### addì 2.1.2023 ### est Dott. ### n. 7603/2016

causa n. 7603/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Barbalucca Vincenza, Ferraro Rosa

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 393/2025 del 06-06-2025

... condiviso del figlio minore ### (gestione condivisa della responsabilità genitoriale), che vivrà presso la madre e lì avrà la residenza; il padre potrà senza limitazioni visitarlo ed averlo con sé, compatibilmente con i propri impegni di lavoro ed in ragione della giovane età del figlio minore, con gli impegni scolastici e sociali del ragazzo; comunque terrà con sé il figlio due giorni a settimana, dalle ore 13.30 del lunedì alle ore 8.00 del giorno successivo e dalle ore 20.30 del giovedì alle ore 8.00 del venerdì, prelevando il minore all'uscita dalla scuola e riportandolo all'orario concordato il mattino successivo direttamente a scuola. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio nei fine settimana alternati, dalle ore 20:30 del sabato alle ore 8.00 del martedì, occupandosi di riaccompagnarlo presso il relativo istituto scolastico. 3 - Saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati Dott.ssa ###ssa ###ssa ### est.  ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al N. 755/2025 R.G. avente ad oggetto la ### consensuale promosso da ### nata a NAPOLI ### il ###, , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to ### dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti, e da ### nato a NAPOLI ### il ###, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti, - ricorrenti - con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA - interveniente necessario - ### parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.  #### 1. I coniugi ### e ### con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data ###, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data ###, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di ### (al N. 120, ###, serie A, anno 1996).Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. 
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, ### (a Napoli il ###), maggiorenne ed autonomo economicamente, ### (a Napoli il ###), maggiorenne e non autonoma economicamente, e ### (a ### di ### il ###), minore, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.  2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.  3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.  4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Ne consegue che la domanda di separazione avanzata dai coniugi è fondata e merita accoglimento.  5. Appare conforme agli interessi del figlio minore ### rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della ### della ### dei diritti del fanciullo di ### del 1989, della ### dei diritti fondamentali firmata a ### nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il ###. 
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente: “ 1 - I coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale e per l'effetto fisseranno in piena autonomia il loro domicilio, residenza o dimora: la casa coniugale viene assegnata alla ### con tutti i mobili costituenti l'arredo.  2 - Richiedono l'affidamento condiviso del figlio minore ### (gestione condivisa della responsabilità genitoriale), che vivrà presso la madre e lì avrà la residenza; il padre potrà senza limitazioni visitarlo ed averlo con sé, compatibilmente con i propri impegni di lavoro ed in ragione della giovane età del figlio minore, con gli impegni scolastici e sociali del ragazzo; comunque terrà con sé il figlio due giorni a settimana, dalle ore 13.30 del lunedì alle ore 8.00 del giorno successivo e dalle ore 20.30 del giovedì alle ore 8.00 del venerdì, prelevando il minore all'uscita dalla scuola e riportandolo all'orario concordato il mattino successivo direttamente a scuola. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio nei fine settimana alternati, dalle ore 20:30 del sabato alle ore 8.00 del martedì, occupandosi di riaccompagnarlo presso il relativo istituto scolastico.  3 - Saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di affidamento. Analogamente al coniuge, anche la ### potrà modificare la propria residenza, dandone opportuna comunicazione al ### 4 - Per quanto concerne le festività e le vacanze estive, il #### avrà la facoltà di tenere con sé il figlio come segue: - durante le ferie estive, per almeno 15 gg., in un unico contesto o anche in più riprese, concordandone le date entro il 15 giugno di ciascun anno; nelle festività pasquali, per due giorni consecutivi dal sabato santo al martedì successivo, secondo accordi tra le parti, invertendo l'ordine ogni anno; nelle vacanze natalizie, per tre giorni consecutivi dal 24 al 26.12 o dal 31.12 al 02.01, sempre invertendo l'ordine ogni anno. 
I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.  5 - Per le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) e per il giorno del compleanno del minore, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale fra i genitori.  6 - ### si obbliga a corrispondere per il mantenimento della figlia ### maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e per il figlio minorenne ### essendo il maggiore ### autonomo, la somma mensile di €. 400,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo postepay / bonifico bancario /assegno / vaglia intestato alla sig.ra ### che usufruirà anche dell'integrale appannaggio dell'AUU (assegno unico universale). ### del mantenimento sarà, come per legge, rivalutato annualmente secondo l'indice ### 7 - I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento.  8 - Cederanno in pari misura sulle parti le spese straordinarie relative al minore che si dovessero rendere necessarie, da individuarsi secondo il protocollo del Tribunale di Nola, purché debitamente documentate e previamente concordate.  09 - Non necessiteranno di preventivo consenso fra i coniugi le seguenti spese: medico-specialistiche, protesiche e terapeutiche, non coperte dal ### purché prescritte dal medico di base, tasse imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica ed in seguito università statali, libri scolastici ed altri strumenti di studio, mensa scolastica e trasporto pubblico da e per la scuola; dopo scuola, attività ludico-sportive di non rilevante impegno finanziario; centri estivi ad iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (per es. Colonie) e luoghi assimilati, gite scolastiche e centri vacanza che non importino una spesa superiore a € 150,00. Dovranno, invece, essere previamente concordate fra i coniugi, le seguenti spese straordinarie se superiori al predetto importo: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private e di seguito università private; corsi di pratica sportiva con attrezzature e spese accessorie di rilevante impegno finanziario ed agonistico; corsi di educazione musicale che comportino la frequentazione del ### e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali; lezioni private di sostegno; corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere; soggiorni all'estero; gite scolastiche, viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali.  10 - ###. ### corrisponderà il suddetto contributo nell'interesse della figlia maggiorenne ma non ancora autonoma economicamente alla madre sino al raggiungimento della indipendenza economica di quest' ultima e nell'interesse del minore fino al raggiungimento della maggiore età e comunque fino all'avvenuto raggiungimento da parte di tutti di una stabile indipendenza economica, pari alla percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita.  11 - I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ciascuno di essi; si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno e dell'altro alla presenza dei figli. Per quanto non previsto dai presenti accordi si applicheranno le norme vigenti in materia.” In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. 
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. 
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.  6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.  P. Q. M.  Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede: ✓ pronuncia la separazione dei coniugi ### nata a NAPOLI ### il ###, e ### nato a NAPOLI ### il ###, che hanno contratto matrimonio a #### il ### (atto n. 120, ###, ### A, anno 1996); ✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti; ✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della ### in copia autentica all'### dello ### del Comune di #### per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396; ✓ compensa integralmente le spese di lite. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio del 23/05/2025 ### estensore ###ssa ###ssa ### n. 755/2025

causa n. 755/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Peluso Federica, Barbalucca Vincenza, Ferraro Rosa

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4475/2024 del 18-09-2024

... Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n. 26916: “La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, disattendendo il principio di cui in massima, aveva ritenuto che, essendo stata raggiunta la prova presuntiva dell'idoneità delle protezioni adottate dal prestatore dei servizi di pagamento contro l'uso non autorizzato della carta cd. prepagata "postepay", gravasse sul cliente l'onere di dimostrare di avere tenuto un comportamento esente da colpa nella custodia della carta e dei codici, in modo da evitare furti o smarrimenti)”. Venendo al caso in esame, va rilevato come parte attrice ha fornito la prova (cfr. SMS in atti e querela del 16.9.2020), né risulta contestata sul punto dalla banca convenuta, che: alla data del 14.9.2020 aveva ricevuto un messaggio sul telefono cellulare dall'utenza (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Il Giudice nella persona della dott.ssa ### nella causa di primo grado iscritta al n.871 dell'anno 2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA tra ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### E ### S.P.A. rappresentata e difesa dall'Avv. ####: risarcimento del danno ### come da note di trattazione scritta dell'udienza del 9.4.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha convenuto in giudizio ### del ### S.p.A per sentirla condannare, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di € 15.950,00 in dipendenza di una truffa informatica perpetrata in suo danno.  ### deduce che terzi soggetti hanno posto in essere un'attività fraudolenta consistente nell'effettuare due bonifici non autorizzati per complessivi € 15.950,00 dal conto corrente dallo stesso intrattenuto presso la banca convenuta attraverso ordini disposto attraverso il servizio di banca on line. 
Stando alla ricostruzione di parte attrice, la responsabilità di tale attività è addebitabile alla convenuta ai sensi degli artt. 10 del D. Lgs. n. 11/2010, non avendo l'intermediario predisposto idonee garanzie atte a fronteggiare indebite intromissioni di terzi soggetti nel sistema informatico della banca utilizzato per effettuare l'operazione contestata. 
La banca convenuta resiste alla domanda così spiegata allegando di aver assolto a tutti gli oneri su di essa gravanti al fine di garantire un sistema di gestione del servizio in sicurezza; la responsabilità per gli indebiti prelievi era invece da attribuire all'attore che, in violazione anche delle specifiche condizioni contrattuali, aveva fornito a terzi i dati riservati per compiere gli atti dispositivi.  ** 
La responsabilità dedotta da parte attrice -e che vede l'istituto bancario chiamato al risarcimento del danno derivante dalla illegittima sottrazione di somme o comunque da atti dispositivi non autorizzati compiuti da terzi su rapporto di conto corrente-, rientra nella responsabilità contrattuale. 
Se tale inquadramento giuridico non pare dubbio, più complicato è invece stabilire il concreto onere probatorio gravante sul contraente che si assume inadempiente.  ### i noti principi del riparto dell'onere della prova sull'attore grava infatti il solo onere di dimostrare il titolo contrattuale e allegare l'altrui inadempimento, gravando invece sull'altro contraente la prova di aver correttamente adempiuto la propria prestazione. 
E poiché l'obbligazione contrattuale assunta dalla banca con la fornitura del servizio di strumento di pagamento elettronico ha ad oggetto la messa a disposizione di un sistema di pagamento sicuro con strumenti di autenticazione idonei a scongiurare il rischio di utilizzi non autorizzati o fraudolenti da parte di terzi, l'onere probatorio gravante sulla banca deve avere ad oggetto la corretta esecuzione di detta prestazione. 
Occorre quindi verificare se l'istituto erogatore del servizio abbia realizzato una rete di autenticazione protetta e sicura secondo le conoscenze tecnologiche disponibili e attuabili, tale da scongiurare il rischio dedotto. 
Così ricostruita in termini generale la responsabilità dedotta in giudizio, va osservato come la materia risulta oggi disciplina dal D.Lgs. n. 11 del 2010, attuativo della ### 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, come modificato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 (di recepimento della direttiva ### 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno). 
Con riferimento all'ipotesi — verificatasi nel caso che ci occupa — in cui il cliente neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita, l'art. 10 del citato d.lgs. stabilisce che è onere dell'intermediario provare (oltre all'insussistenza di malfunzionamenti) l'autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni disconosciute; e, a norma del successivo art. 10, co. 4, è altresì onere della banca fornire la prova di tutti i fatti idonei ad integrare la colpa grave dell'utilizzatore. 
In mancanza di tale duplice prova, la banca sopporta integralmente le conseguenze delle operazioni disconosciute, senza alcuna limitazione o franchigia (“### l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non e' di per se' necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, ne' che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o piu' degli obblighi di cui all'articolo 7. E' onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”).  ### del legislatore è all'evidenza quella di sollecitare la fissazione - da parte del prestatore di servizi - di elevati standard di trasparenza e sicurezza e di riversare su di esso, almeno in linea di principio, le conseguenze sfavorevoli dell'uso fraudolento o non autorizzato degli strumenti di pagamento, tanto in base alla logica per cui la banca, quale operatore professionale che gestisce il servizio di pagamento, è il soggetto più idoneo a sopportare il rischio delle operazioni non autorizzate. 
La lettura nei termini sopra precisati del sistema delineato dal d.lgs. 11/10 trova diretta conferma nella giurisprudenza della SC, alla cui condivisibile stregua, “In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo” (citata in massima Cassazione civile sez. I, 20/05/2022, n. 16417; conformi: Cassazione civile sez. I, 03/02/2017, n. 2950). 
Sotto il profilo della prova del dolo o della colpa grave del cliente, la medesima giurisprudenza ha inoltre chiarito che la stessa debba essere fornita positivamente dal prestatore di servizi, non potendo presumersi in ragione dell'idoneità delle protezioni adottate dalla banca, al fine di evitare l'esecuzione di operazioni fraudolente. Così ha statuito in proposito Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n. 26916: “La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, disattendendo il principio di cui in massima, aveva ritenuto che, essendo stata raggiunta la prova presuntiva dell'idoneità delle protezioni adottate dal prestatore dei servizi di pagamento contro l'uso non autorizzato della carta cd. prepagata "postepay", gravasse sul cliente l'onere di dimostrare di avere tenuto un comportamento esente da colpa nella custodia della carta e dei codici, in modo da evitare furti o smarrimenti)”. 
Venendo al caso in esame, va rilevato come parte attrice ha fornito la prova (cfr. SMS in atti e querela del 16.9.2020), né risulta contestata sul punto dalla banca convenuta, che: alla data del 14.9.2020 aveva ricevuto un messaggio sul telefono cellulare dall'utenza solitamente utilizzata per le comunicazioni da parte della banca nella quale si segnalava che “nella medesima giornata è stato effettuato un accesso anomalo” con invito ad accedere ad un link dal quale si apriva la pagina di accesso al conto ### effettuato l'accesso alla pagina aveva quindi inserito i dati richiesti per accedere al proprio conto on line e veniva avvisato che a breve sarebbe stato chiamato da un operatore ### poco dopo dall'utenza ###, sempre riconducibile alla banca, aveva ricevuto una telefonata da una persona che si qualificava come operatore BNL che lo informava che qualcuno aveva chiesto di effettuare un bonifico per l'importo di €. 9,000,00 dall'applicazione mobile al quale aveva risposto che nessun ordine in tale senso aveva egli impartito; l'operatore l'aveva quindi invitato a disinstallare l'applicazione dal cellulare e contestualmente l'aveva informato di una ulteriore operazione dell'importo di €.6.950,00 euro, - prelievi effettivamente verificatie che quindi avrebbe provveduto a bloccare i due bonifici, impegnandosi a dare conferma del buon esito il giorno successivo; l'indomani aveva ricevuto una nuova chiamata sempre tramite il numero BNL e lo stesso soggetto l'aveva rassicurato riferendogli che stavano lavorando la pratica e che gli accertamenti non erano ancora completi, e che avrebbe richiamato nel pomeriggio per conferma; nella medesima telefonata, prospettando il rischio che qualcuno potesse utilizzare la sua carta di credito, a sua richiesta, aveva fornito i relativi dati ai fini del blocco della carta. 
Soltanto il giorno successivo, non ricevendo conferma alcuna e chiamata la medesima utenza della banca, apprendeva di essere stato vittima di una truffa. 
Di contro l'intermediario ha dimostrato (cfr. produzione documentale) che le due operazioni sono state effettuate tramite l'accesso al canele home banking con l'inserimento delle credenziali di accesso, e con il codice OTP inviato tramite sms sul cellulare certificato dell'attore; nonché di avere correttamente registrato e contabilizzato l'operazione oggetto di giudizio. 
Tali accertamenti non valgono tuttavia ad escludere la responsabilità della convenuta, essendo necessario che l'intermediario - alla stregua dell'art. 12, co. 4 d.lgs. 11/2010 e della giurisprudenza sopra richiamati - dimostri anche elementi fattuali caratterizzanti le modalità esecutive dell'operazione dai quali possa ricavarsi la colpa grave dell'utente, essendo tale requisiti indefettibile presupposto per escludere la responsabilità dell'istituto bancario, che come detto, nell'impianto legislativo è chiamato a sopportare il rischio delle truffe commesse da terzi. 
Sotto tale ultimo aspetto deve ritenersi che, per quanto sopra esposto, le operazioni bancarie in contestazione sono frutto di una attività fraudolenta perpetrata da terzi truffatori. 
La condotta realizzata dal convenuto non può di contro ritenersi connotata da colpa grave. 
Ed invero se è vero che lo stesso avrebbe potuto non fornire all'operatore che l'ha contattato i propri dati, d'altra parte tale leggerezza, va valutata in relazione alla complessiva operazione truffaldina realizzata e del particolare affidamento ingenerato del correntista in relazione all'apparente riconducibilità della SMS al medesimo numero utilizzato dalla banca per inviare le proprie comunicazioni, all'apertura di pagina di accesso all'home banking di BNL per mezzo del link connesso al messaggio, così come dalla disponibilità del numero telefonico del correntista da parte dell'operatore telefonico spacciatosi per dipendente ### Ed inoltre va considerato l'ulteriore profilo soggettivo che attiene al convincimento, indotto dall'sms in questione, di agire allo scopo di scongiurare una truffa, che evidentemente ha alterato la concreta percezione della natura effettivamente truffaldina della successiva operazione. 
Tutti questi elementi congiuntamente valutati consentono di escludere nel comportamento del correntista così delineato gli estremi della colpa grave - intesa come macroscopica violazione delle regole di ordinaria prudenza e diligenzae conseguentemente non può escludersi, ai sensi della disciplina sopra richiamata, l'obbligazione gravante sulla banca convenuta (cfr. in relazione ad ipotesi sovrapponibile a quella in esame Cass. 3789/2024 citata da parte attrice). 
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non potendo dunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria posta a carico della banca dall'art. 10, co. 4 d.lgs. 11/10, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice va senz'altro accolta nella misura dell'importo indebitamente sottratto di €. 15.950,00. 
Il superiore importo, siccome debito di valore non determinato all'attualità, deve essere rivalutato secondo gli indici istat dalla data del fatto lesivo - da individuarsi in quella di effettuazione dell'operazione contestata del 14.9.20 - alla pubblicazione della presente decisione. 
Sulla sorte capitale progressivamente rivalutata sono pure dovuti, per il corrispondente periodo, gli interessi compensativi al saggio legale al fine di liquidare il danno per il ritardato pagamento, pari ad €. 885,49, il tutto per complessivi €. 20.284,00. 
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano ex DM 55/14 (e succ. mod.) e tenuto conto del valore della controversia in 5.077,00 euro oltre iva cpa e spese vive pari a €.237,00.  pqm Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: condanna la convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di €. 20.284,00 oltre ad interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo; condanna la convenuta a rifondere alla attrice le spese di lite che si quantificano in €.  5.077,00 euro oltre iva cpa e spese vive pari a €.237,00. 
Così deciso a ### il #### 

causa n. 871/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ceraolo Flavia, Spiga Claudia

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