... alcune considerazioni relativamente alla natura della responsabilità precontrattuale che incide sull'onere probatorio sussistente a carico del danneggiato.
La responsabilità precontrattuale (o culpa in contrahendo) è la responsabilità che sorge durante le trattative e la formazione del contratto per violazione dell'obbligo di buona fede.
Gli artt. 1337 e 1338 c.c., che la disciplinano, prevedono in caso di comportamenti scorretti, come il recesso ingiustificato o la mancata informazione su cause di invalidità del contratto, il risarcimento dell'interesse negativo il responsabile.
###. 1337 c.c., rubricato “### e responsabilità precontrattuale”, dispone che: “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”, l'art. 1338
c.c., “Conoscenza delle cause di invalidità”, prevede che: “La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”.
Le parti devono, quindi, comportarsi secondo buona fede nello (leggi tutto)...
causa n. 5405/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Ronga Valerio, Rachele Amoruso