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Corte di Cassazione
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Tribunale di Nola, Sentenza n. 1441/2026 del 09-04-2026

... attività di gestione e amministrazione di numerosi immobili di sua proprietà. Per cui, ove il Dr. ### avesse dovuto occuparsi solo dell'invio telematico della dichiarazione dell'### esclusi quindi il relativo calcolo e la predisposizione della relativa dichiarazione dell'imposta, ciò quanto meno doveva essere previsto espressamente nella scrittura di incarico professionale, non fosse altro per esonerare il medesimo professionista da responsabilità al riguardo. 4.3. Osserva poi il Tribunale come costituisca circostanza di fatto incontestata tra le parti la tardiva trasmissione telematica (in quanto presentata il 1 febbraio 2013 oltre i termini di legge e dunque da considerarsi omessa) della dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2011 e la conseguente ### N. 1153/2020 - Sentenza - ### 8 tardiva deduzione in compensazione, nella dichiarazione dei redditi successiva, del credito Iva maturato nel 2012, con la conseguenza che alla società attrice era stata notificata la cartella di pagamento n. ###1121070 di euro 228.555,81 a titolo di ### sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2012. E costituisce circostanza di fatto altrettanto incontestata che il commercialista convenuto (leggi tutto)...

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causa n. 1153/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Donatella Cennamo

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2532/2026 del 24-04-2026

... alcune considerazioni relativamente alla natura della responsabilità precontrattuale che incide sull'onere probatorio sussistente a carico del danneggiato. La responsabilità precontrattuale (o culpa in contrahendo) è la responsabilità che sorge durante le trattative e la formazione del contratto per violazione dell'obbligo di buona fede. Gli artt. 1337 e 1338 c.c., che la disciplinano, prevedono in caso di comportamenti scorretti, come il recesso ingiustificato o la mancata informazione su cause di invalidità del contratto, il risarcimento dell'interesse negativo il responsabile. ###. 1337 c.c., rubricato “### e responsabilità precontrattuale”, dispone che: “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”, l'art. 1338 c.c., “Conoscenza delle cause di invalidità”, prevede che: “La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”. Le parti devono, quindi, comportarsi secondo buona fede nello (leggi tutto)...

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causa n. 5405/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Ronga Valerio, Rachele Amoruso

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13569/2024 del 16-05-2024

... 10313/2006). In parti colare, per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in co rso trattative; che qu este siano giun te ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad esc ludere il suo ragionevole affida mento sulla co nclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un acc ertamento di fat to riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legitt imità ove adeguatamente motivato (Cass., n. 7545/2016; Cass., n. 27017/2016). Va inoltre evidenziato che la banca, alla fine, aveva concluso la sua valutazione economica, ritenendo opportuno erogare un finanziamento inferiore a quello richiesto, per cui le parti non si possono dolere del la mancata conclusione dell'accordo, ma di aver ricevuto una controproposta non co rrispondente a quanto da loro richiesto. Nel quadro d el (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Valentino Daniela

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 1732/2026 del 16-03-2026

... mancato esercizio, da parte sua, della prelazione e per responsabilità precontrattuale. Anche tale domanda è infondata. Deve preliminarmente rilevarsi come parte ricorrente non abbia dimostrato di avere subito spese nel corso delle trattative per l'acquisto dell'immobile condotto in locazione; non ha dimostrato di avere avuto interesse all'esercizio del diritto di prelazione dopo la formale comunicazione delle condizioni di vendita dello stesso ( peraltro all'epoca aveva già da tempo acquistato un altro immobile da destinare a propria abitazione ); le spese di trasloco non sono imputabili a titolo di danno essendo connesse al rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto di locazione; non ha dimostrato di avere eseguito opere sull'immobile locato che comportassero migliorie o addizioni ( in proposito, tra l'altro, nulla risulta dal verbale di rilascio del bene ). Anche la sussistenza stessa di una responsabilità precontrattuale della ricorrente appare del tutto infondata, atteso che risulta al contrario un accanimento della ricorrente nel pretendere che fossero accolte le proprie proposte di acquisto del bene ad un prezzo inferiore a quello richiesto dalla ricorrente e risulta pure il (leggi tutto)...

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causa n. 3796/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Massimiliano Lella

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 2042/2026 del 01-04-2026

... convenuti, in solido tra loro, ovvero ognuno per la propria responsabilità, al pagamento in favore dell'attrice delle spese e competenze legali relative al presente procedimento, giusta nota specifica che si produce (###to n° 19), tenuto conto altresì del rifiuto dei medesimi resistenti di aderire alla convenzione di TRIBUNALE DI BARI ### negoziazione assistita”. In fatto, la parte attrice ha esposto quanto segue: - di aver manifestato, con proposta di acquisto del 29/11/2022, formulata per il tramite dell'agenzia You & ### la volontà di acquistare l'unità immobiliare di proprietà di ### e ### sita in ### alla ### n. 98/E, al prezzo di €155.000,00, con efficacia della proposta, in tesi, espressamente subordinata all'ottenimento di un mutuo ipotecario e per il termine di 45 giorni (nei termini delle deduzioni di cui a pp. 3 ss. atto introduttivo; v. infra); - che nella proposta erano previsti tali termini e modalità di versamento del prezzo: €3.000,00 a titolo di caparra confirmatoria da consegnare ai venditori al momento dell'eventuale accettazione della proposta (somma poi versata a mezzo assegno 5111888524-02); €22.000,00 da corrispondersi all'atto del preliminare di vendita, (leggi tutto)...

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causa n. 7507/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Chiara Cutolo

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