testo integrale
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2307/2023 R.G. proposto da: ###, in persona del rappresentante legale p.t., ###.A. KH. AL-MANNE, elettivamente domiciliata in #### 187, presso lo st udio dell'avvocato ### (#### ) che la rappresenta e difend e unitam ente all'avvocato #### (###); -ricorrente contro ######## A, ######### F #### tutti e lettivamente domiciliati in ### P.###: Trasporto aereo internazionale - Compensazione pecuniaria - ### del danno patrimoniale e non patrimoniale 2 di 21 MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato G #### (RS ###), rappresentati e difesi dall'avvocato ### (###); -controricorrenti avverso la ### della CORTE ### di GENOVA 678/2022, depositata il ###.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal ### Udite le conclusioni del ###, in persona del #### che si è riportato alle conclusi oni scritte con cui aveva ant icipato la richiesta d i accoglimento del quarto motivo di ricorso e di rigetto dei primi tre.
Udito l'avvocato ### per #### odierni resistenti, lamentando il ritardo di oltre 3 ore del volo ### del 13 gennaio 2018 della ### sulla tratta ### - ### la cancellazione del volo ### del 28 gennai o 2018 della medesima compagn ia aerea sulla tratta ### - ### la lun ga attesa per fare rientro in ### nonché il ritardo nell'arrivo a ### con la conseguente perdita del volo ### diretto a ### convenivano, dinanzi al Tribunale di ### la ### perché fosse condannata a corrispondere loro il risarcimento di t utti i dann i subiti e/o la compensazione pecuniaria, quantificata, ai fini della determinazione della competenza per valore, in euro 5.939,00 per ciascun attore.
Con la sentenza n. 733/2020, il Tribunale di ### accertato il ritardo del volo ### riconosceva a ciascun passeggero/attore il diritto all'indennizzo di eu ro 600, 00 per il ritardo del volo, invece, in considerazione del consistente deficit 3 di 21 probatorio e del fatto che l'invocata ### di ### del 1999 relativa al tr asporto aereo internazionale (d 'ora in av anti ### di ### real) contiene una disciplina della responsabilità risarcitoria del vettore aereo <<sussistente solo per la morte o le lesioni ai passeggeri e per il danno a cose>>, quindi, per ipotesi diverse da quelle concretame nte formulate, rigettava ogni altra pretesa e compensava le spese di lite nella misura di un mezzo.
Nel giud izio di appello che n e era seg uito, gli odierni resistenti deducevano: i) la violazione e falsa ap plicazione de ll'art. 1 13 cod.proc.civ. per non avere il tribu nale - una volta rite nuta la ### di ### al non applicabile - fatto ricorso al diri tto interno in tema d i contratto di trasporto, in applicazion e del principio iura novit curia; ii) l'erroneità de lla decisione di non ritenere applicabile la Con venzione di ### del 1999; ii i) l'errata liquidazione delle spese legali. ### proponeva, a sua volta, appello incidentale avverso la statuizione con cui il giudice di prime cure, pur avendo accertato che il volo di andata (#### aveva accumulato un ritardo di tre ore e un minuto, aveva liquidato l'importo pieno della compensazione pecuniaria di euro 600,00 a passeggero prevista dal ### n. 261/04/CE, senza appl icare la riduzione del 50% ricono sciuta da lla Corte di Giustizia nell'ipotesi di ritardi inferiori alle 4 ore (Corte di Giustizia nei procedimenti riuniti C-407/07 e C-432/07).
Con la sentenza n. 678/2022, resa pubblica in data ###, la Corte d'appello di ### ha accolto l'impugnazione principale e rigettato quella incidentale.
Segnatamente, ha ritenuto che: a) la ### di ### in forza del combinato disposto di cui agli artt. 19, 22 e 29, riconosce la risarcibilità del danno alle persone e alle cose anche nel caso di ritardo aereo; 4 di 21 b) la giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata a ritenere che la ### di ### con l'unica condizione di non superare la misura massima del ristoro di cui all'art. 22, ammetta che la responsabilità per ritardo comporta l'obbligo per il vettore aereo int ernazionale di risarcire il dan no patrimoniale e anche quello morale, essendo la nozione di ristoro utilizzata dalla convenzione un'espressione generica e astrattamente comprensiva di ogni voce di pregiudizio, e che, spettando all'ordinamento degli ### aderenti fissare il contenuto dell'obbligazione risarcitoria, nel nostro occorra far riferiment o all'art. 205 9 cod. civ., nella lettura costituzionalmente orientata espressa dalla pronuncia delle ### unite n. 26972/2008; c) la compagnia aerea non aveva contestato il ritardo superiore alle tre ore del volo di andata, ma neppure che nella fase di decollo del volo di ritorno in partenza da ### e diretto a ### l'areo avesse brusca mente frenat o, senza poi decollare, e che i passeggeri avessero subito ritardi, disagi e pregiudizi: av evano pernottato in albergo, erano giunti all'aeroporto di ### con due giorni di ritardo, avevano perduto il volo diretto a ### erano rientrati a destinazione con il taxi; già nel giudizio di primo grado il vettore aereo aveva, infatti, <<eccepito solamente la non risarcibilità dei danni>>, ma aveva ammesso i fatti allegati, non aveva ottemperato all'ordine di esibizione della lista dei passeggeri (comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della veridicità dei fatti allegati) né fornito prova contraria - di avere esattamente adempiuto ovvero dell'imputabi lità dell'inadempime nto a casa fortuito o forza maggiore ovvero del contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1°, del reg. CE 261/2004 (Cass. n. 15768/2004) - e tant omeno contestato specificamente la quantificazione del danno patri moniale, stimato in complessivi euro 2.282,30, essendosi limitato a insistere circa la natura indiretta dei danni dedotti e la genericità delle allegazioni 5 di 21 degli appellanti che, al contrario, risultavano <<molto circostanziate>>; d) il danno patrimoniale era documentato, causalmente riferibile alla condotta di ### e liquid abile nella misura massima p revista dall'art. 22 della ### di ### f) era stato allegato e provato anche il danno non patrimoniale domandato dai passeggeri, risarcibile in adesione alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod.ci v., attesi la rilevanza costituzionale dell'interesse leso, la gravità della lesione, la non futilità del danno e ravvisata << una consistente violazione del diritto alla salute dei passeggeri, costituzionalmente protetto, sotto il profilo della temporanea - ma obiettivamente apprezzabile sulla base di dati desumibili dalla comune esperienza e rientranti nella dimensione del fatto notorio - compromissione dell'equilibrio psico-fisico, avuto riguardo alle parti colari circostanze del caso concreto e quindi al gravissimo stress subito dai medesimi: sia in dipendenza del panico scatenato dalla manovra in fase di decollo, con esposizione a grave rischio dell'incolumità fisica dei trasportati, sia in relazione alle peripezie protrattesi ben per ben due giorni, con alloggiamenti alberghieri di fortuna ed essendo anche privati dei propri e ffetti personali, senza alcuna informazione dalla compagnia circa le cause dell'accaduto, nonché ricevendo, anziché cortesi rassicurazioni, d ivieti di allontanarsi dalle strutture alberghiere assegnate quale sistemazione>> (p. 11); g) non m eritava accoglimento l'appello incidentale p roposto da ### perché l'importo della compensazione pecuniaria dovuta al passeggero di un volo che giunge con ritardo finale di tre ore o più può essere sì ridotto del 50% se il ritardo è inferiore a 4 ore, ma solo se la tratta supera i 3.500 km; nel caso di specie era stato allegato dai passeggeri che la tratta aerea era 6 di 21 inferiore ai 3.500 km senza contestazioni da parte della compagnia aerea convenuta; i) la nuova regolamentazione delle spese di giudizio, imposta dalla riforma della sentenza impugnata, comportava l'assorbimento del terzo motivo dell'appello principale che attingeva la statuizione con cui il tribunale aveva quantificato le spese di lite. ### ricorre ora per la cassazione di detta sentenza, formulando 4 m otivi, cui resistono con controricorso ######## o, ######## La trattaz ione del ricorso, originariam ente fissata in adunanza camerale, è stata rinviata, con ordinanz a interlocuto ria 7401/2024, alla pubblica udienza. ### lico Ministero, nella p ersona del #### ha confermato le conclusion i anticipate con la memoria scritta, chiede ndo l'accoglim ento del quarto motivo di ricorso e il rigetto dei primi tre.
Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motiv o si de nunzia la violazione de ll'art. 112 cod.proc.civ. per extrapetizione e de ll'art. 115 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc. La tesi della società ricorre nte è che, avendo i controricorren ti dedotto la sussistenza di un o stato di panico e non avendo mai allegato né provat o la violazione del loro diritto alla salute , tantomeno avendo <<fatto riferimento ne llo specifico ai personalissimi stati soggettivi propri di ognuno di loro né durante l'episodio del decollo interr otto, né nei momenti su ccessivi fino all'arrivo a ###>, il giudice a quo sia incorso nella violazione 7 di 21 dell'art. 112 cod.proc.civ. a llorché ha ravvisato la << consistente violazione del diritto al la salute…sott o il profilo della tem poranea …compromissione dell'equilibrio psico-fisico>>. 1.1) Viziate da ult rapetizione sarebbero anche le segu enti affermazioni utilizzate dal giudice a q uo per giustif icare la risarcibilità del danno non patrimoniale: a) quella con cui la corte distrettuale ha sostenuto che i passeggeri erano stati esposti <<a grave rischio dell'incolumità fisica>> per il fatto che l'areo lanciato a forte velocità di decollo e con il carrello anteriore già distaccato dal terreno avesse improvvisamente decelerato, con forte stridore degli pneumatici, sbandando ripetutamente, prima di arrestarsi trasversalmente a bordo pista; b) quell a ove ha definito <<di fortuna>> gli alloggi alb erghieri messi a disposizione dei passeggeri dopo la cancellazione del volo; c) quella ove ha ritenuto fonte di grave turbamento e sofferenza le peripezie cui i passeggeri erano andati incontro dopo la cancellazione del volo; d) quella ove ha dich iarato che i passeggeri erano stati p rivati dei loro effett i personali; e) quella ove, in contrasto con le allegazioni di controparte, ha ritenuto che ai passeggeri non era stato garantito un supporto idoneo ad alleviare i d isagi loro colpevolmente arrecati. 2) Con il secondo moti vo la ricorre nte prospetta la vi olazione dell'art. 112 e dell'art. 115 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc. Non avendo i passeggeri controricorrenti confutato la sentenza del tribunale nella parte in cui era stato negato loro il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, essendosi limitati a riproporre nelle conclusioni d'appe llo <<una domanda com plessiva di risarcimento>> senza indicarne il tito lo, il giu dice a q uo non avrebbe dovuto riformare sul punto la decisione di primo grado, accordando il risarcimento del danno per il ritardo nella consegna dei bagagli nell'importo massimo pre visto dalla ### di 8 di 21 ### convenzione che - aggiunge la ricorrente - non era stata neppure menzionata nell'att o di citazione in primo grad o e nelle conclusioni formulate nel giudizio d'appello. 3) Con il terzo motivo parte ricorr ente si duole della violazione degli artt. 22 e 29 della ### di ### della violazione degli artt. 1218, 1223e 2697 cod.civ. nonché della violazione degli artt. 115 e 112 cod.proc. La corte d'appello - secondo quanto prosp ettato - avrebbe riconosciuto la sussistenza di un danno in re ipsa, <<atteso che né nella ### di ### del 199 9 sul trasporto aere o internazionale, né nel nostro ordinamento, sussiste un assioma inadempimento contrattuale - danno risarcibile>>; il deb itore inadempiente risponde, infatti, solo dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1223 cod.civ., e l'art. 2697 cod.civ. onera chi vanta una pretesa creditoria della prova del fatto costit utivo e dei dann i conseguenziali o estrinseci causalmen te collegati con la condotta del debitore (Cass. n. 9474/2021).
La corte territoriale neppure avrebbe potuto accogliere la richiesta risarcitoria in applicazione del principio del neminem laedere, anche per difetto di allegazione e prova del dolo o della colpa del vettore aereo.
In aggi unta, l'eventuale responsabilità pe r violazione degli obblighi di assistenza avrebbe richiesto, ai f ini dell'accoglimento della richiesta risarcitoria, l'allegazione e la prova del danno non patrimoniale subito, non avendo dignità di danno risarcibile il disagio e lo stress consegu ente al l'inad empimento contrattuale (Cass. n. 12088/2015). 4) Con il quarto mot ivo la rico rrente lamenta la violazione d el ### n. 261/04/CE, in relazione all'art. 360, 1° comma, 3, cod.proc.civ. 9 di 21 Attinta da censura è la statuizione di rigetto del motivo di appello incidentale con cui era stata chiesta la riforma dell a sentenza di primo grado che aveva riconosciuto ai passeggeri la compensazione pecuniaria per il ritardo aereo, senza dimezzarla in ragione del ritardo inferiore a quattro ore.
Alla corte territoriale si imputa di non avere consid erato che i passeggeri appellati avevano precisato che <<la distanza complessiva del viaggio, in line d'aria, è di km 7.643 (di cui km 3.488 da ### a ### e km 4.155 da ### a Co lombo ###> e che, quindi, la tratta aerea era superiore a 3.500 Km.
In ogni caso, aggiunge la ricorrente, là dove si fosse trattato di una tratta inferiore a 3.500 km l'i mporto della compensazione pecuniaria dovuto era di e uro 400,00 e non di 600,00 , ai sensi dell'art. 7, par. 1, lett. b) del ### n. 261/04/CE. 5) Il prim o e il terzo motivo presentan o evide nti pro fili di connessione che ne giustificano la trattazione congiunta.
Entrambi risultano nel loro complesso infondati, per le ragioni di seguito illustrate. a) Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice contravviene al divieto di sostit uire la d omanda proposta dalle parti con una diversa, perché fondata su u na diversa causa pet endi, con conseguente introduzione nel processo di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, ovvero di alterazione del petitum, con l'att ribu zione di un bene diverso da qu ello domandato, essendo preclusa l'introduzione nel tema controverso di nuo vi elementi di fatto; relativamente al giu dizio di appello, sussiste, in particolare, il vizio di ultrapetizione qualora il giudice di secondo grado esamini una questione che neppure possa ritenersi tacitamente proposta, perché non in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate, se di queste non costituisce neppure l'ant ecedente logicogiuridico (Cass. 10 di 21 15/07/2004, n. 13104), giacché i poteri del giudice d'app ello devono essere coo rdinati con i principi pro pri del sistema dell e impugnazioni; gli è precluso, infatti, rie saminare le parti d ella sentenza di primo grado n on forman ti oggetto di specific a trattazione nell'atto di impugnazione, dovendo il giudice pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, rapportandosi ai soli elementi essenziali delle d oman da, rappresentata dalla "causa petendi" e dal "petitum"; nondimeno, è principio consolidato nell a giurisprudenza di legittim ità quello secondo il quale in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato così come il principio del tantum devolutum quan tum appellatum non ostano a che il giudice renda la pronuncia richiesta in b ase ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonché in base al la quali ficazione giuridica dei fatti medesimi e finanche all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante; né incorre nella violazione de l principio de lla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e dell a causa peten di, confermi la deci sione im pugnata sulla base di ragioni diverse d a quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione eleme nti di fat to risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass. 15/06/2020, n.11466).
Applicando detti principi alla vicenda per cui è causa, de ve escludersi che, accordando il risarcimento d el danno non patrimoniale agli appellanti - che il tribunale aveva negato loro per difetto di prova e per l'err ata indivi duazione del perimetro applicativo della ### di ### - la corte d'appello abbia sostituito la domanda orig inaria con un a diversa e/o che abbia alterato il petitum e/o la causa pet endi; ha solo riesaminat o la quaestio facti e ritenuto che vi fossero i presupposti - allegatori e 11 di 21 probatori - per riconoscere la sussistenza dell'inadempimento del vettore aereo e il concretizzarsi, quale conseguenza dello stesso, anche di un danno non patrimoniale, risarcibile in applicazione della ### di ### al e de ll'art. 2059 cod.civ.: la prima fi ssa l'area di risarcib ilità de l danno derivante da inadempimen to del vettore aereo, il secondo determina il contenuto dell'obbligazione risarcitoria per quanto attiene al danno non patrimoniale.
In merito alle ulteriori censure di ultrapetizione mosse al giudice a quo (riassunte supra § 1.1., lett. a-d), va ulteriormente osservato che esse sono pr essoché interame nte riconducibili alla violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. ( come, del resto, indi cato nell'epigrafe del motivo), atteso che vertono sul fatto che la corte territoriale avrebbe ritenuto allegate e non generiche circostanze invece non allegate e generich e e no n specificamente contestati fatt i che invece la ricorrente ritiene di avere specificamente contestato.
Ora, su detto vizio che imputa al giudice a quo di avere travisato le al legazioni e le contestazioni , avend o dalla ricognizione del contenuto oggettivo delle stesse tratto contenuti mancanti o non avendone tratto contenuti esistenti, si sono pronunciate le ### (Cass., Sez . Un., 4/03/2 024, n. 5792), che, dopo aver delineato storicamente la distin zione travisamento del fattotravisamento della prova e del fatto, hanno ribadito che se il travisamento è <<frutt o di errore di pe rcezione, soccorre la revocazione>>, se il travisamento attiene all'individuazione delle informazioni probatorie desunte per inferenza logica è un <<affare del giudice di merito>>, per questo sottratto al giudizio di legittimità, non essendovi il rischio che si verifichi, <<un'inemendabile forma di patente illegittimità della decisione>>, giacché, una volta che il giudice di merito abbia fondato la propria decision e su un dato probat orio preso in considerazione nella sua oggettività, pena la rettifica dell'errore a mezzo della revocazione, ed abbia adottato la propria decisione 12 di 21 sulla base di informazioni probatorie desunte dal dato probatorio, il tutto sostenuto da un a motivazione rispettosa dell' esigenz a costituzionale di motivazione, si è dinanzi ad una statuizione fondata su bas i razionali idon ee a renderla accettab ile.
Diversamente opinando, se si ammet tesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, il giudizio di legittimità si avvierebbe ad essere <<un terzo grado>> nel quale questa Corte avrebbe << il pote re di rifare daccapo il giud izio di merito>>.
Nella specie, il giudice a quo ha ben chiarito quali erano state le allegazioni dei passegge ri e in che cosa erano consistite le contestazioni della odierna ricorrente, stimando le prime tutt'altro che generich e, al contrario delle seconde, sicché n on è d ato ravvisare nella motivazione dell'impugn ata sentenza alcun travisamento nei termini chiariti da Cass n. 5792 /2024. ### parte, il controllo della logicità del ragionamento del giudice di merit o non equivale all a revisione del suo ragi onamento decisorio e alla consegue nte nu ova formulazione del giudizio di fatto, in quanto tale eventualità si pone in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità, il quale non può procedere ad un nuovo giudizio d i merito attrave rso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa e la conside razione di fatti probatori div ersi o ult eriori rispetto a quelli assunti dal giudice di merito a fondamento della s ua decisione" (in tal senso v. Cass. 21/ 01/2015, n. 961; 10/09/2020, n. 18774; Cass. 05/ 03/2002, n. 3161; 20/10/2005, n. 20322; Cass. 06/ 03/2006, n. 4766; 07/01/2014, n. 91).
Per quanto più specificamente attiene al riconoscimento a favore dei passegg eri del danno non patrimoniale, me tte conto, innanzitutto, osservare che la corte territoriale ha ricono sciuto e liquidato il danno non patri moniale ne lla misura massima 13 di 21 consentita dalla C onvenzione di ### , e ciò al netto delle espressioni utilizzate per descrivere le conseguenze pregiudizievoli dal punto di vista fenomenologico: a p. 1 1 evoca, i nfatti, la violazione del diritto al la salute e così fa a p. 13 ove parla d i <<lesione temporanea del diritto alla salute>>, a p. 12 richiama la giurisprudenza relativa alla liquidazione de l danno come morale soggettivo e descrive il grave e protratt o disagio psico-fisico lamentato dagli appellanti nonché la grave condizione di turbamento e sofferenza.
Che il giudice d'appello abbia descritto fenomenologicamente il danno in maniera errat a (basti cons iderare che il dan no psichico per essere rico nosciuto sussiste nte avrebbe dovuto essere accertato medico-legalmente: v., ex plurimis, Cass. 05/07/2019, 18056, quanto alle modalità di accertamento e di liquidazione del danno psichico) e confusa (evoca il danno alla salute e il danno morale soggettivo, senza chiarire se abbia inteso riconoscere sia il danno alla salute sia il danno morale soggettivo, o un solo danno non patrimoniale) è vero - e sul punto la motivazione va senz'altro corretta - ma ciò non giova alla ricorrente che peraltro non se n'è doluta specificamente (adducendo che il danno alla salute deve essere accertato medico-legalmente e che comunque non vi erano i presupposti per liquidare sia il danno alla salute sia il danno morale soggettivo), avendo indirizzato tutto il suo sforzo argomentativo - confermato anche in sede di discussione orale -verso il ribadimento della convinzione che il danno non patrimoni ale lamentato non fosse stato allegato e che la corte d'appello condannandola avesse fatto inammissibilmente ricorso al danno in re ipsa.
A rilevare, però, è la reale fenomenologia del pregiudizio e sotto tale profilo - al di là dell'uso di una tassonomia descrittiva confusa e finanche errata - la corte d'appello non merita il tipo di censure che le sono stat e rivolt e, avendo liquidato il danno non patrimoniale, a seguito dell'accertamento della sussistenza effettiva 14 di 21 delle conseguenze dann ose allegate dai passeggeri, d escritte in termini di gravissimo stress sub ito per il panico scatenat o dall'interrotta manovra di decollo e dalle peripezie protrattesi per ben due giorni prima di fare ritorno a ### e ritenute sussistenti - senza contestazioni da parte del vettore aereo - anche se sulla scorta di un ragionamento presuntivo e con il ricorso al fatto notorio (p. 12).
Costituisce oramai ius receptum che il danno non patrimoniale è categoria unitaria dal pu nto di vista g iuridico, nel senso che costituisce l'esito di un giudizio sintetico delle ripercussioni negative sul valore-uomo, ma non lo è dal punto di vista fenomenologico (Cass. 17/01 /2018, n. 901; Cass. 27/03/2018, n. 7513 ), sicché deve ribadirsi che non è ne cessario ricorrere - come ha fat to erroneamente la corte territoriale ad una forzat a panbiologicizzazione del danno: il danno biologico (che può anche ricomprendere la “sofferenza psicofisica” o sofferenza biologica, o sofferenza menomazione-correlata, apprezzabile dal punto di vista medico-legale e/o nosologico) è au tonomo rispetto al danno c.d. morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore o patema d'animo subita dal soggetto in conseguenza della lesione di un suo dirit to soggettivo , ma anche come dolore, paura, ansia, disperazione.
Il fatto illecito può produrre nella sfera umana due tipologie di sofferenze: vi sono, infatti, pregiudizi dinamico-relazionali e sofferenze morali: <<il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva pro tetta a livello costituzionale, d eve rigorosamente valutare, sul piano d ella prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d . danno m orale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita qu otidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e dell a quantificazione del danno risarcibile - alla luce 15 di 21 dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente int ervento del legislatore (artt. 1 38 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il ### e la ### del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti e ssenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previ sti>> (Cass. 901/2018, citata).
Le censure della ricorrente non scalfiscono la decisione con cui è stato accordato ai passeggeri il risarciment o del danno non patrimoniale né la quant ificazione dello stesso, pe rché sono del tutto generiche: come già si è rilevato non confutano efficacemente né la sussis tenza d i una lesione del diritto alla salute né la ricorrenza di un danno morale soggettivo, tantomeno la eventuale duplicazione risarcitoria discendente dall'aver ritenuto lo stesso inadempimento causa sia di un danno biologico s ia di u n danno morale soggetto.
Questa Corte, prop rio di recent e, con riferimento al d anno no n patrimoniale derivante da ll'inadempimento del vettore aereo, ha statuito che il risarcimento riconosciuto d all'art. 22 della ### di ### al per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni ) del dann o conseguenza concretamente subito, alla stregua dei p rincipi dell'o rdinamento nazionale di riferimento e che il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa, dovendosi accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un inte resse inviolabile costituzional mente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di danno rappresentato dal ritardo (Cass. 26/07/2024, 20941). 16 di 21 Nel caso di specie, la corte terr itoriale non si è limitat a ad accertare l'inadempimento della compagnia aerea (danno evento), ma ha st imato che detto inadempimen to aveva pro dotto conseguenze pregiudizievoli, spe cificamente allegate, precisando che le mede sime non si erano tradotte in meri disagi, d isagi, fastidi, disappunti, ansie e generiche insoddisfazioni.
Del re sto, questa Corte ha g ià in più occasioni avuto modo di ritenere che l'inadempimen to del contratto di trasporto può provocare la lesione di una situazione giuridica soggettiva di rango costituzionale consistente nella libertà di autodeterminazione e di movimento che trova riconosciment o nella superiore normativa della ### (Cass. 08/04/202 0, n. 7754; Cass. 15/02/2023, 4723; Cass. 09/10/2023, n. 28244).
In conclusi one, pur rilevando che il giudice a q uo ha erroneamente individuato la situazione giuridic a lesa dall'inadempimento del vettore aereo, deve ritenersi che sostanzialmente abbia riconosciuto e liquidato in via equitativa un unico danno non patrimoniale - il danno morale soggettivo - con una motiva zione che: i) non si è discostata dai dati di comune esperienza né si è fondata su crit eri incongrui rispe tto al caso concreto o radicalmen te contraddi ttori (Cass. 3/09/2024, n. 23641); ii) risulta aver fatto applicazione del principio di diritto più volte enunciato da questa Corte e che qui si vuol ribadire: <<ai sensi della ### di ### del 28 maggio 1999 in materia di trasport o aereo internazionale, ratif icata e resa esecutiv a in ### con legge n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile di un ritardo, al passeggero spetta, entro i limiti di cui all'art. 22, il risarcimento del danno non solo nella sua componente meramente patrimoniale, m a anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 cod.civ., quale conseguenza seria della lesione 17 di 21 grave di dirit ti invio labili della persona, costituzionalmente tutelati>>. 6) Il secondo motivo è inammissibile.
Le censure non hanno centrato la ratio decidendi della decisione d'appello, enunciata alle pp. 7-10; il giudice a quo ha chiarito quali erano il thema decidendum e il thema probandum ed ha imputato all'odierna ricorrente di non avere specificamente contestato i fatti materiali all'origine della controversia, né l'an né il quantum della pretesa risarcitoria, concentrandosi inefficacemente sulla critica alla genericità delle allegazioni d ei passeggeri e su lla asserita natura indiretta dei danni lame ntati. Ha qui ndi concluso (p. 10) che le allegazioni riguardanti l'esistenza e la prova del danno patrimoniale erano da considerare pacifiche già a partire dal giudizio di primo grado, che erano molto circo stanziat e, che la contestazione avrebbe dovuto comincia re con il negare il fatto s torico, non bastando la generica deduzione di assenza di prova, che il danno patrimoniale era finanche provato documentalmente e che esso era conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del vettore aereo.
Avendo i passegge ri chiest o il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, cagionati dall'inadempimento del vettore aereo, non può certo dirsi che sia incorsa nel vizio di ultrapetizione per aver riconosciu to ai passeggeri il danno patrimo niale richiesto , comprensivo del ritardo nella riconsegna dei bagagli, del ritardato arrivo a destinazi one , delle spese sopportate per rientrare a ### con il taxi, dopo aver perduto il volo ### che avevano acquistato. 4) Il quarto motivo è inammissibile.
Occorre rilevare che, secondo la Corte giu stizia UE sez. VIII, 07/09/2017, n.559, <<il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 enuncia, in particolare, che, quando è fatto riferimento a tale articolo, i passeggeri ricev ono una 18 di 21 compensazione pecuniaria variab ile da EUR 250 a EUR 600, in relazione alla distanza percorsa dai voli di cui trattasi, tenuto conto dell'ultima destinazione del passeggero coinvolto e fermo restando che siffatta distanza deve essere calcolata, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale rego lamento , secondo il met odo della rotta ortodromica (…). Occorre du nque considerar e, nella determinazione dell'importo della c ompensazione pecuniaria, unicamente la distanza tra il luogo del primo d ecollo e la destinazione finale, a presci ndere da eventuali voli in coincidenza>>.
Nel caso di specie è pacifico che i passeggeri avevano acquistato un volo inte rnazional e da ### a ### (###, con scalo a ### e che la distanza ortodromica che il volo avrebbe dovuto coprire era superiore a 3.500 km.
Nondimeno, ciò non implica l'accoglimento del motivo di ricorso nella parte in cui pretende la riforma dell'impugnata sentenza per non avere accolto la domanda di restituzione dell'importo di euro 300,00 a passeggero pagato in eccesso rispetto al dovuto, per le seguenti ragioni: a) la corte d'appello ha ritenuto che i passeggeri avevano dedotto che la dist anza de l volo di andata era inferiore a 35 00 km, richiamando la p. 5 dell'atto di citazione di primo grado (p. 16, nt. 10 della sentenza), e che sul punto non vi era stata contestazione da parte dell'odierna ricorrente; b) la riferita statuizione non è stata efficacemente contestata dal vettore aereo, il quale, innanzitutto, dà indirettamente ragione al giudice a quo là dove a p. 24 del ricorso scrive: << il Giudice di prime cure, laddove ha condanna to la ### al pagamento della compensazione pecunia ria nell'importo di € 600,00 anziché nell'importo di € 400,00 indicato da parte attrice nell'atto di citazione mediante l'erroneo riferimento ad una tratta inferiore a 3500 km, most ra di essersi reso conto dell'errore 19 di 21 relativo alla lunghezza della tratta>>; si contraddice subito dopo, evocando la comparsa conclusion ale in appello degli odierni resistenti, allo scopo di dimostrare che gli stessi avevano precisato che la distanza complessiva del viaggio in linea d'aria era di 7643 km; nulla deduce in ordine al fatto di avere contestato la lunghezza della tratta aerea.
La statu izione del giudice a q uo di non acc ogliere l'appello incidentale nella parte in cui veniva invocata la riduzione del 50% della compensazione p ecuniaria spettante ai p asseggeri non è intaccata, dunque, dalla censura della ricorrente.
Detta statu izione resiste anche alla censura, formu lata in via subordinata ### per la prima volta nel giudizio di legittimità, tesa a in vocare la riduzione della compe nsazione per una ragione diversa: perché il ### n. 261/2004 per le tratte inferiori a 3500 km determina in euro 400,00 l'indennizzo spettant e ai passeggeri.
La censura è nuova e dett a novità non trova e sclusiva giustificazione nella statuizione del giudice d'appello, nel senso che ben avrebbe p otuto la ### ration censurare la sentenza del tribunale anche sotto detto profilo (cioè non solo per non avere disposto la riduzione del 50%), atteso che la ricorrente stessa era ben consapevole - tanto che lo afferma nel ricorso - che i passeggeri avevano indicato una tratta inferiore a 3500 km e che il trib unale ciononostante aveva acco rdato loro, avvedendosi dell'errore, l'importo di euro 600 km p revisto per le tratte di distanza superiore.
La scelta difensiva della ricorrente di articolare un'unica censura in appe llo avverso la statuizione con cu i era stata condan nata a pagare la compensaz ione pecunia ria di euro 600,00 in favo re di ciascun passeggero, rinunciando a far valere quella qui denunciata, pur ricorrendone i presupposti di fatto, le preclude la formulabilità in sede d i legitti mità di una d oglianza modificativa della sua 20 di 21 precedente impostazione difensiva, perché nel giudizio di cassazione, a parte le questioni rilevabili d'ufficio (sulle quali non si è for mato il giudicato), non è consentita la prop osizione di doglianza che ponga a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel pregresso giudizio di merito e che nello stesso avrebbero potut o essere formu late ( 01/08/2013, n. 8429). I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire - a pena di inammissibilità - questioni che siano già comprese ne l tema del d ecidere del giudizio di appell o, non essendo prospettab ili per la prima volta in sede di legittimità , questioni nuove o nuovi temi di contestazione n on ded otti nella fase del merito, né rilevabili d'ufficio (cfr. ex multis Cass., Sez. Un., 13/10/2009, n.21658, in motivazione). 7) Al rigetto e all'inammissibilità dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 8) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dei controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigett a il rico rso. Cond anna la comp agnia aerea ricorrente al pagamento de lle spese del giudizio, in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all'ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto 21 di 21 Così deciso nella ### di Consiglio del 18 dicembre 2024 dalla