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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 488/2026 del 20-01-2026

... l'irripetibilità delle somme oggetto della richiesta restituzione; condannare l'### alla restituzione dell'importo di €4.498,99 e alla restituzione delle trattenute maturate fino all'accoglimento della domanda il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. Si costituiva l'### che eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per avvenuto riconoscimento del debito, avendo parte ricorrente effettuato il versamento dell'importo di €4.498,99 proprio in ragione della richiesta dell'### , senza alcuna espressa riserva di ripetizione. Nel merito, contestava la buona fede della ricorrente. Evidenziava che la ricorrente aveva percepito in un solo mese (gennaio 2024) la somma di €72.818,25 netti e che, come ricordato nella relazione amministrativa istruttoria, l'enormità dell'importo escludeva in radice la buona fede, intesa come stato soggettivo di ignoranza rispetto alla sussistenza dei presupposti di legge in relazione a prestazioni assistenziali riservate ai soggetti bisognosi di tutela minima ; che il breve lasso di tempo intercorso tra la data del pagamento indebito (gennaio 2024) e la data della richiesta di restituzione (dicembre 2024) impediva, anche in linea di (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dr. ### presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del ### ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 20 gennaio 2026 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della ### al. n. 15536/2025 #### nata a Napoli l'11/06/1966, cod. fisc. ###, residente in Napoli alla via ### 2 Nicolardi n. 24 - P.co Avolio, rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### d'####, ### 16, #### RICORRENTE contro ### (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti #### e ##### e ### CONVENUTO
FATTO E DIRITTO Con l'atto di ricorso in atti ### esponeva: che era titolare dal luglio 1983 di pensione cat. INVCIV n. 044-###2 e che in data 5 dicembre 2024 aveva ricevuto dall'### la comunicazione, datata 18 novembre 2024, avente ad oggetto “### della prestazione n. 044-###2 cat INVCIV” formulata nei seguenti termini: “la sua pensione n. ###5872 cat ### è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2022 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022. Il calcolo comprende: rideterminazione della maggiorazione sociale: rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della L. 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)... pertanto da gennaio 2022 a novembre 2024 sulla prestazione n. ###5872 cat ### l'### ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di €8.098,99” per cui richiedeva la ripetizione dell'importo complessivo di euro 8.098,99; che del suddetto importo l'### aveva chiesto la ripetizione con le seguenti modalità: €4.498,99 da pagarsi entro 30 giorni dalla notifica ed i restanti €3.600,00 da trattenersi sulle pensioni di cui era titolare in 72 rate mensili a partire dalla prima rata utile ; che, pur reputando illegittima la richiesta e pur essendosi rivolta al patronato per il ricorso amministrativo, temendo di restare del tutto senza pensione o temendo una procedura esecutiva con aggravio di spese, aveva, con non poche difficoltà, provveduto al versamento dell'importo di €4.498,99, cui si aggiungevano le preannunciate trattenute mensili . 
Eccepiva quindi che il provvedimento dell'### era illegittimo, essendo stato assunto sulla scorta della dichiarazione dei redditi per l'anno 2022, deducendo il mancato superamento dei limiti reddituali e comunque l'irripetibilità dell'indebito non causato da dolo né da colpa, ma eventualmente da un errore commesso dall'### previdenziale. Richiamava a sostegno l'art. 52 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, che consente la ripetibilità di quanto indebitamente erogato a titolo di prestazione pensionistica solo nei limiti in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, nonché l'art. 13 della ### 30 dicembre 1991, n. 412, nonché la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo ipotesi di dolo del percipiente. In ogni caso l'### disponeva di strumenti di interoperabilità e di accesso alle banche dati dell'### delle ### richiamando l'art. 42, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e l'art. 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che prevedeva l'istituzione del ### dell'### presso l'### Ne conseguiva, ad avviso della ricorrente, che l'### esercitando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto verificare la situazione reddituale del beneficiario, sicché l'errore era imputabile unicamente all'### previdenziale. 
Ciò premesso concludeva per accogliere la domanda e dichiarare l'inesistenza dell'indebito contestato dall'### oltre che l'irripetibilità delle somme oggetto della richiesta restituzione; condannare l'### alla restituzione dell'importo di €4.498,99 e alla restituzione delle trattenute maturate fino all'accoglimento della domanda il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. 
Si costituiva l'### che eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per avvenuto riconoscimento del debito, avendo parte ricorrente effettuato il versamento dell'importo di €4.498,99 proprio in ragione della richiesta dell'### , senza alcuna espressa riserva di ripetizione. 
Nel merito, contestava la buona fede della ricorrente. Evidenziava che la ricorrente aveva percepito in un solo mese (gennaio 2024) la somma di €72.818,25 netti e che, come ricordato nella relazione amministrativa istruttoria, l'enormità dell'importo escludeva in radice la buona fede, intesa come stato soggettivo di ignoranza rispetto alla sussistenza dei presupposti di legge in relazione a prestazioni assistenziali riservate ai soggetti bisognosi di tutela minima ; che il breve lasso di tempo intercorso tra la data del pagamento indebito (gennaio 2024) e la data della richiesta di restituzione (dicembre 2024) impediva, anche in linea di mera astrazione, di ritenere che si potesse essere formato un affidamento legittimo ; che, in relazione al requisito reddituale stabilito per legge per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui era titolare la ricorrente, l'accipiens era consapevole, ab origine, che l'attribuzione patrimoniale non era dovuta e, trattenendo le somme, si poneva in condizione di errore inescusabile; che l'### nel quantificare il debito oggetto del ricorso, aveva applicato il principio di cassa, ritenendo sussistente l'indebito per il solo anno 2024. Tuttavia, con ### n. 3098 del 25.07.2017 , l'### aveva chiarito che ai fini del riconoscimento delle prestazioni d'invalidità civile il reddito si calcola con il criterio di competenza e non con quello di cassa. Pertanto, sarebbero indebite non solo le somme di invalidità civile percepite nel 2024, ma anche quelle percepite nel 2023 e nel 2022. 
Concludeva per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 
Replicava la ricorrente con note autorizzate, evidenziando preliminarmente che l'### non aveva riscontrato il ricorso amministrativo presentato . Contestava che l'atto opposto, di cui aveva eccepito il difetto di motivazione e la scarsa trasparenza, faceva riferimento ad un ricalcolo effettuato sulla scorta della dichiarazione per l'anno 2022 che avrebbe determinato un indebito di euro 8.098,99 lordo complessivo per tutto il periodo novembre 2022-gennaio 2024 e non faceva menzione di alcuna pensione di reversibilità . 
Ribadiva la totale assenza di dolo nell'accipiens. 
Contestava inoltre che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, il pagamento parziale effettuato dalla ricorrente al solo fine di evitare le procedure coattive non poteva essere considerato ricognizione del debito, anche alla luce del ricorso amministrativo presentato . Insisteva pertanto per l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo. 
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura. 
La domanda è fondata. 
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta, fondata sul presunto riconoscimento del debito operato dalla ricorrente mediante il pagamento dell'importo di €4.498,99.  ### non può trovare accoglimento. Il versamento effettuato dalla ricorrente, come emerge dagli atti, è stato compiuto “temendo di restare del tutto senza pensione o temendo una procedura esecutiva con aggravio di spese” , dunque sotto la pressione di una minaccia di esecuzione coattiva. 
Inoltre, la ricorrente aveva previamente proposto ricorso amministrativo in data 27 febbraio 2025, rimasto inesitato, circostanza che esclude inequivocabilmente qualsiasi intento ricognitivo del debito. 
Come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente, il pagamento parziale di un debito non costituisce automaticamente riconoscimento dello stesso, se non accompagnato da altri elementi che confermino la volontà di riconoscere il debito residuo , elementi che, nella fattispecie, difettano completamente. 
Nel merito la domanda merita accoglimento. 
Nel caso di specie si verte in materia di indebito assistenziale, trattandosi di prestazioni di invalidità civile e maggiorazione sociale ex art. 38 della L. 448/2001. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'istituto dell'indebito assistenziale rappresenti una species del genus dell'indebito di diritto comune di cui all'art. 2033 del codice civile, rispetto al quale, tuttavia, si è venuto a consolidare un autonomo principio di settore che presenta tratti eccentrici e derogatori rispetto alla regola generale dell'incondizionata ripetibilità . 
Tale deviazione ermeneutica trova il suo fondamento assiologico nell'imperativo costituzionale di cui all'art. 38 Cost., il quale postula una necessaria tutela delle situazioni di indigenza e debolezza sociale, riconoscendo altresì la natura eminentemente alimentare dei trattamenti assistenziali . 
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12608/2020 , ha chiarito che “all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, quali sono l'assegno sociale e la maggiorazione sociale, non si applicano né il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale” . Tali principi, come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2006 e n. 431/1993), si fondano sull'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” e sulla considerazione che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” . 
Nel caso in esame, l'indebito è di natura assistenziale, trattandosi di pensione di invalidità civile e maggiorazione sociale. 
Nello specifico ambito dell'indebito assistenziale per sopravvenuta carenza del requisito reddituale, il principio dominante stabilisce che la ripetizione delle somme indebitamente erogate è ammissibile solamente a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti di legge . Deve escludersi che ricorra il dolo se l'accipiens ha dichiarato i redditi all'amministrazione finanziaria, in quanto legislativamente conoscibili anche dall'### Come chiarito da Cass., Ordinanza n. 13226/2020 , “vale anche per l'addebito assistenziale l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente - ancorché in malafede - non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa” . 
Nel caso di specie, l'### in qualità di ente pubblico preposto all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali, dispone di strumenti di interoperabilità e di accesso alle banche dati dell'### delle ### In particolare, l'art. 42, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e l'art. 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che ha istituito il ### dell'### garantiscono e impongono l'accesso dell'### alle informazioni reddituali detenute dall'### delle ### . 
Ne consegue che l'### esercitando l'ordinaria diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto erogatore di prestazioni assistenziali, avrebbe potuto e dovuto verificare la situazione reddituale del beneficiario attraverso l'accesso ai dati dell'### delle ### Come affermato dalla Ca ss.  12608/2020 , “allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa”. 
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente aveva presentato domanda di pensione di reversibilità in data ### , dunque ben tre anni prima della liquidazione avvenuta nel dicembre 2023. L'### era quindi a conoscenza, sin dal 2021, della pendenza della domanda e avrebbe dovuto adottare i necessari accorgimenti per verificare l'impatto reddituale della futura liquidazione sulla prestazione di invalidità civile già in godimento. 
Quanto alla sussistenza della buona fede, deve rilevarsi che la ricorrente ha sempre dichiarato i propri redditi all'### finanziaria e non ha posto in essere alcun comportamento attivo volto ad occultare la propria situazione reddituale e ha presentato regolare domanda di pensione di reversibilità nel 2021, ponendo l'### nella condizione di conoscere anticipatamente il futuro incremento reddituale.  ### della Suprema Corte, come espresso con Cass., Ord. n. 24180/2022 , ha statuito che “in tema di indebito assistenziale si è delineato il principio in base al quale trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” . 
Nel caso di specie, la non addebitabilità alla ricorrente dell'indebita erogazione è manifesta, avendo l'### avuto piena conoscenza, sin dal 2021, della pendenza della domanda di reversibilità e disponendo di tutti gli strumenti normativamente previsti per verificare tempestivamente la compatibilità reddituale. 
L'### ha eccepito che il dolo del percipiente sarebbe configurabile in ragione dell' “enormità” dell'importo percepito, richiamando la Cass. n. 28771/2018 secondo cui il dolo sarebbe configurabile “allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da far venire meno i presupposti del beneficio”.  ### non può trovare accoglimento. Nel caso di specie, la percezione di un importo rilevante in un'unica soluzione (€72.818,25 nel mese di gennaio 2024), non è ascrivibile ad alcun comportamento della ricorrente, ma costituisce esclusivo portato del ritardo amministrativo dell'### nella liquidazione della pensione di reversibilità. La ricorrente non poteva sapere quando l'### avrebbe liquidato la prestazione richiesta nel 2021, né aveva alcun potere di controllo sui tempi di erogazione. Inoltre, come evidenziato in giurisprudenza, la mera omissione di comunicazione di dati reddituali, se l'istituto previdenziale già ne abbia conoscenza o abbia l'onere di conoscerli, non è di per sé sufficiente a configurare il dolo . 
Nel caso di specie, l'### era a conoscenza della domanda di reversibilità dal 2021 e disponeva degli strumenti normativi per accedere ai dati reddituali. La ricorrente, dal canto suo, aveva presentato regolare domanda all'### e non aveva alcun obbligo di comunicare redditi presuntivi non ancora liquidati. 
I principi costituzionali e il legittimo affidamento costituiscono ulteriore fondamento dell'irripetibilità dell'indebito nel caso di specie. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2006 e n. 431/1993), i principi si fondano sull'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” e sulla considerazione che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” .  ### della disciplina generale in materia di condictio indebiti deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali che tutelano la posizione del percettore, in particolare il principio del legittimo affidamento . Nel caso di specie, la ricorrente, percependo da oltre quarant'anni la prestazione di invalidità civile e avendo presentato regolare domanda di reversibilità, aveva legittimamente confidato nella correttezza delle erogazioni disposte dall'### Fondata è pertanto la domanda volta alla declaratoria di irripetibilità delle somme richieste dall'### Ne consegue che deve essere condannato l'### resistente alla restituzione dell'importo di €4.498,99 già versato dalla ricorrente, nonché alla restituzione delle trattenute mensili operate sulla pensione. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'### ai sensi dell'art. 91 c.p.c.  P.Q.M.  Il Giudice del ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti dell'### ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità delle somme richieste dall'### con comunicazione del 18 novembre 2024; condanna l'### alla restituzione in favore della ricorrente ### dell'importo di €4.498,99 (quattromilacinquenovantattovirgola novantanove), oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condanna l'### alla restituzione in favore della ricorrente delle trattenute mensili operate sulla pensione n. 044-###2 a far data dalla prima trattenuta e sino alla notifica della presente sentenza, con interessi legali; condanna l'### al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in €.  1.500,oo per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. ### Napoli, 20 gennaio 2026 

Il Giudice
del #### n. 15536/2025


causa n. 15536/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Ciro Cardellicchio

M

Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 15/2026 del 21-01-2026

... dovuto sula piattaforma elettronica dedicata, previa restituzione della somma di € 1.000,00, già ricevuta in esecuzione della sentenza. 6. All'odierna udienza all'esito della discussione la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo. - - - - - - - - - - - I.a. Con il primo motivo di gravame, l'appellante principale eccepisce il vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., accordato il risarcimento del danno per equivalente non richiesto affatto dalla docente nel ricorso introduttivo della lite, essendosi limitata quest'ultima ad invocare il risarcimento in forma specifica, pervenendo così erroneamente ad una statuizione di condanna dell'### al pagamento dell'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2016 per ciascuno degli anni scolastici di riferimento ed attribuendo, per tal via, un bene della vita differente da quello invocato dall'istante, con conseguente nullità della sentenza. I.b. Con il secondo rilievo censorio, il Ministero si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BARI ### composta dai magistrati: Dott.ssa ### - ###.ssa ### - ###. ### - ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul r.g. al n.1141 del 2023, ###'#### in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Stato, ### E ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### di ##### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data ### ed iscritto al R.G. n. 6744/2022, ### agendo in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### negli anni scolastici dal 2020 al 2022 e premesso di avere inutilmente richiesto, con pec del 31.05.2022, il riconoscimento del diritto a beneficiare della c.d. “Carta del docente” e del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico in cui aveva lavorato per complessivi € 1.000,00, conveniva in giudizio l'amministrazione, al fine di ottenere dal Tribunale di Trani una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: «A) ### che la ricorrente ha lavorato come insegnante nella ### scolastica con contratti a tempo determinato nei tempi e presso le scuole indicati in narrativa; B) riconoscere in favore dell'istante il beneficio della ### istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno dall'anno scolastico… e, per l'effetto, C) condannare il M.I.U.R. in persona del legale rappresentante pro tempore e l'U.S.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante il relativo bonus economico previsto dalla c.d. ### del valore complessivo corrispondente ad € 1.000,00 (mille/00) da utilizzare per le finalità, nei modi e nei termini indicati dalla L. n.107/2015 e successivi decreti attuativi; D) condannare il M.I.U.R. in persona del legale rappresentante pro tempore ed l'U.S.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali ed accessori in favore dei sottoscritti avvocati i quali si dichiarano antistatario››.  2. Con sentenza n. 660/2023 del 05.04.2023, il Tribunale di Trani in funzione di Giudice del ### ricostruite la disciplina normativa di riferimento e la giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul tema, ha così definito la controversia: «- dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” pari ad ### 500,00 per ciascun anno scolastico svolto per le causali di cui in motivazione; -condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento di ### 1.000,00 in favore della parte ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla presente sentenza al saldo; - compensa le spese processuali nella misura della metà, condannando il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della quota residua, che liquida complessivamente in ### 180,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre ### 21,50 per esborsi con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario››.  3. Avverso la decisione ha interposto appello il Ministero dell'### e del ### con ricorso depositato in data ###, chiedendone la integrale riforma ovvero, in subordine, il riconoscimento ora per allora del beneficio di cui all'art. 1, comma 121 della legge 107/2015, limitatamente all'anno scolastico 2021/2022 e comunque in misura proporzionale al periodo di servizio effettivamente svolto.  4. Con ordinanza del 09.10.2025, preso atto della sopravvenuta cancellazione dall'### del procuratore costituito in primo grado per la parte ricorrente, il giudizio veniva interrotto e di seguito riassunto con ricorso in riassunzione del 10.10.2025 da parte del Ministero appellante, il quale si riportava alle rassegnate conclusioni.  5. Con memoria del 02.01.2026, si costituiva la ### che, eccepita l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e contestati i motivi di gravame, chiedeva la conferma della sentenza e, in subordine, articolava appello incidentale chiedendo la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento del beneficio della ### ex art. 1, comma 121 della L. n.107/2015, per le annualità 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente condanna del Ministero all'accredito dell'importo dovuto sula piattaforma elettronica dedicata, previa restituzione della somma di € 1.000,00, già ricevuta in esecuzione della sentenza.  6. All'odierna udienza all'esito della discussione la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.   - - - - - - - - - - - I.a. Con il primo motivo di gravame, l'appellante principale eccepisce il vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., accordato il risarcimento del danno per equivalente non richiesto affatto dalla docente nel ricorso introduttivo della lite, essendosi limitata quest'ultima ad invocare il risarcimento in forma specifica, pervenendo così erroneamente ad una statuizione di condanna dell'### al pagamento dell'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2016 per ciascuno degli anni scolastici di riferimento ed attribuendo, per tal via, un bene della vita differente da quello invocato dall'istante, con conseguente nullità della sentenza. 
I.b. Con il secondo rilievo censorio, il Ministero si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sotto il profilo del trattamento illegittimamente più favorevole dei supplenti temporanei, con discriminazione c.d. “alla rovescia” dei docenti di ruolo, posto che a questi ultimi, secondo il disposto dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 spetterebbe l'attribuzione di una carta avente un dato valore nominale, con un preciso vincolo di destinazione e finalità di impiego - ossia la formazione e l'aggiornamento - laddove all'odierna appellata è stato riconosciuto un importo monetario senza destinazione vincolata, costituente trattamento privilegiato e senza i limiti temporali cui soggiace la fruibilità della carta elettronica per il personale docente a tempo indeterminato. Deduce inoltre l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il beneficio anche in relazione all'annualità 2020/2021, atteso che il ricorso sarebbe stato depositato solo durante l'anno scolastico 2022/2023 e dunque oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto fissato dalla normativa per la fruizione del bonus. 
I.c. Con il terzo e più articolato motivo, il Ministero lamenta ulteriormente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 del citato accordo quadro in relazione all'erroneità, carenza di motivazione e di prova in relazione al danno ed alla disparità di trattamento. 
I.c.1. Evidenzia in particolare la fallacia del ragionamento del primo giudice sul falso presupposto che l'omessa fruizione della ### produca un danno patrimoniale da risarcire, pur non essendo, per come qualificata dal legislatore, una mera elargizione di denaro liberamente disponibile da parte del percettore, bensì, piuttosto, un rimborso anticipato delle spese sostenute per la formazione, i cui importi, accreditati sulla ### risultano fruibili esclusivamente per l'acquisto di materiale formativo, con la conseguenza che il residuo importo, eventualmente non utilizzato, non rimane affatto nella disponibilità del docente; sicché, in mancanza di acquisti mirati - nella specie, non solo non provati, ma neppure allegati - diventerebbe impossibile individuare il danno patrimoniale sofferto. 
Né il danno potrebbe, a dire dell'appellante, essere individuato nel mero mancato aggiornamento, posto che, contrariamente al personale in ruolo, la formazione e l'aggiornamento dei docenti non di ruolo non sono affatto obbligatori, ma affidati alla sensibilità di ciascuno; il bagaglio culturale personale non influisce, infatti, sull'affidamento degli incarichi di docenza, che avviene esclusivamente sulla base dell'inserimento in graduatorie. 
I.c.2. Rammenta, inoltre, il Ministero che il danno deve essere risarcito assegnando alla persona offesa l'utilità venuta meno, riportando così la situazione a quella illecitamente alterata dal fatto generatore; ne consegue che una corretta statuizione risarcitoria dovrebbe prevedere al più l'assegnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata, attraverso il rilascio di una ### del docente con le dovute disponibilità di spesa. 
I.c.3. Denuncia, per altro verso, la non conformità a buona fede consistente nel «far maturare varie annualità e poi richiedere tutela per equivalente, ottenendo la maggiore utilità dell'assegnazione di una somma per equivalente senza vincoli di spesa». 
I.c.4. Lamenta infine un vizio di comparazione, sotto due diversi profili, tra docenti precari e docenti di ruolo, che condurrebbe ad una verosimile discriminazione al contrario: a) la finalità vincolata di utilizzo della ### per i docenti di ruolo, spendibile, entro un determinato arco temporale, solo per determinati beni oggetto di aggiornamento professionale e, di contro, l'utilizzo del tutto libero della somma di € 500,00 per i docenti precari; b) l'attribuzione di una somma di denaro, parametrata tout court ad un'intera annualità, anche nelle ipotesi in cui il docente precario presti attività lavorativa per un tempo inferiore rispetto al docente di ruolo. 
Sotto tale ultimo profilo, rimarca che parte appellata non ha prestato servizio per gli interi anni per i quali ha richiesto ed ottenuto condanna del Ministero al risarcimento del danno, per periodi più limitati, di talché “l'importo (…) andrebbe rideterminato in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato”. 
I.d. Con il quarto motivo deduce infine l'appellante che nel caso di modificazione della statuizione e soccombenza della parte, ai sensi degli artt. 91 e ss c.p.c., la decisione sulla questione accessoria delle spese segua quella sulla statuizione principale di merito, con vittoria del doppio grado del giudizio. 
In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, ha dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, nei termini di cui alle rassegnate conclusioni.  - - - - - - - - - - II.1. Preliminarmente, in considerazione della specifica articolazione dei motivi di gravame nonché della sufficiente indicazione delle statuizioni appellate e delle ragioni inerenti al loro asserito carattere erroneo, l'appello deve ritenersi ammissibile, siccome rispettoso delle indicazioni previste dall'art. 434 c.p.c. nel testo novellato dall'art. 54, comma 1, lett. c-bis, del D.L. n.83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, da ultimo, dall'art. 3, comma 31, del D.Lgs n.149 del 10.10.2022. 
Ne consegue che i motivi di gravame, in ragione della corrispondenza degli stessi rispetto alla motivazione del primo giudice - che consegue al fatto di essere sufficientemente esplicativi delle ragioni che avrebbero dovuto essere diversamente valutate ai fini di una differente apprezzamento della pretesa attoreavanno, dunque, scrutinati nel merito. 
Inoltre, l'appello proposto non si appalesa neppure inammissibile per manifesta infondatezza ex art. 348bis c.p.c. come pure eccepito dall'appellato, occorrendo procedere, ai fini di una ponderata decisione e tenuto conto della giurisprudenza intervenuta in materia, al vaglio delle doglianze e alla corretta determinazione del petitum del ricorso. 
II.2. Tanto premesso e pervenendo al merito del gravame, occorre ribadire, in linea con analoghi precedenti della Corte che la Corte di Giustizia (sentenza 14.09.2023, causa C-113/22, CX. c. ### de la ### §41, e in termini sentenza 26.01.1999, causa C-18/95, ### sentenza 28.01.2015, Ö###, C-417/13, sentenza 14.03.2018, in causa C- 482/2016, ### ha chiarito che «quando una discriminazione, contraria al diritto dell'### sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria». 
Ne discende che ai fini dell'applicazione del meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla ### il trattamento spettante ai docenti discriminati, per effetto dell'accertamento della natura discriminatoria della mancata concessione anche ai docenti precari della carta docente, deve essere determinato prendendo a riferimento il vincolo di destinazione imposto dal legislatore e le condizioni alle quali i regolamenti attuativi subordinano l'attribuzione della carta ai docenti di ruolo, dovendo essere garantito alle persone svantaggiate il medesimo trattamento riservato alle persone favorite.  ###. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd.  “###”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il bonus di 500 euro costituisce, dunque, un contributo per la formazione professionale, per cui l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti a tempo indeterminato può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della ### elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione del docente, fruibile presso specifici soggetti individuati dal Ministero. Analogamente la definizione del trattamento normativo spettante ai docenti discriminati e delle caratteristiche che deve avere il rapporto a termine, per essere comparabile alla prestazione resa dal docente di ruolo, devono essere determinati sulla scorta del trattamento erogato ai docenti beneficiati in base ai regolamenti adottati con i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, venendo altrimenti violato non solo il divieto di discriminazione tra docenti a termine e a tempo indeterminato, sancito nella 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 (recepito dalla direttiva 1999/70/CE), ma anche il principio di uguaglianza, di cui all'art 20 della ### Nel dare attuazione alla previsione normativa, si è previsto all'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015 che i destinatari della carta docente siano “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, escludendo, quindi, i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
Come noto la ###, con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha sancito che la mancata attribuzione della ### del docente al personale precario si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999, in quanto non esiste alcuna ragione oggettiva per riservare al solo personale docente a tempo indeterminato il vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua, atteso che l'art. 282 del D.Lgs. n. 297/94 e gli artt. 63 e 64 del ### del 29 novembre 2007 prevedono l'obbligo di fornire la formazione professionale a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti con contratti a termine, anche di breve durata.  ### la ### è infatti palese che «la situazione di UC e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal Ministero nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste». 
Tanto impone la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce la ### elettronica anche al personale precario, rimettendo al giudice nazionale l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione della stessa, da determinarsi sulla base delle condizioni a cui l'ordinamento interno ne subordina il godimento da parte dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. 
II.2.a. In tema, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.04.2023, ha affermato, con sentenza n. 29961 depositata in data ###, i seguenti principi: 1) la ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.  124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; 2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto; l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri; tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali; peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo; né viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative; è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione; 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la ### “non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente; si tratta, afferma la S.C., di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro; il pregiudizio, specifica la Corte, “va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”; 4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.  124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del ### 28.11.2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999, conseguente all'applicazione diretta - previa disapplicazione del diritto interno confliggente - della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'### allegato alla ### 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: «### significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa›› (così Cass. citata, con richiamo a Corte di Giustizia 9 settembre 2003, ### punto 49); b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della ### avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Questi dunque i principi fondamentali cui attenersi. 
II.2.b. Precisa ancora la Suprema Corte, nella articolata e complessa motivazione, con riferimento alla questione della soglia minima di durata che deve avere il contratto a tempo determinato per potere beneficiare in misura integrale del bonus di 500 euro, che possano beneficiare della piena equiparazione solo i docenti che siano stati assunti fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, oppure che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto. 
La Corte perviene a tale conclusione in quanto la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” lascerebbe intendere la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. 
Il nesso tra la ### e la didattica è, altresì, evidenziato, afferma la Cassazione, dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la ### è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il ### dell'### (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co.  3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. 
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs.  297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Conclude sul punto la Suprema Corte che tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico; l'impostazione della norma è stata in termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata. 
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura; allorquando essi svolgano, come nella fattispecie, una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. 
Evidenzia pure, nella statuizioni dianzi citata, l'irrilevanza della disparità di trattamento rispetto ai docenti «in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati» o a tempo parziale, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, garantiscono la fruizione della carta anche se non sono stati ancora immessi in ruolo (perché non hanno ancora superato il periodo di prova) e benché non insegnino o lavorino per soli 90 giorni all'anno, così come rispetto ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo n. 297/94, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016 riconosce il diritto alla carta nonostante gli stessi vengano impiegati «in supplenze temporanee di breve durata».  ### la Cassazione queste fattispecie concretizzano situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari, da cui non possono desumersi criteri idonei all'individuazione del lavoratore comparabile, dovendo tenersi “in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica «annua»”. 
Per tale motivo, secondo la Cassazione, non possono essere riconosciuti come comparabili neppure i docenti con supplenze di durata complessiva superiori ai 180 giorni, per i quali l'art. 489 del D. Lgs. n. 297/94 sancisce l'equiparazione alle supplenze annuali, in quanto tale disposizione riguarderebbe solo lo specifico fenomeno della ricostruzione della carriera ed è stata comunque modificata a decorrere dall'a.s. 2023/24 dal ### DL. n. 69/2023. 
Ricorda, infine, che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. 
II.2.c. Giova, infine, evidenziare, anche a smentita della pretesa del Ministero, che alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione ### può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile (come richiesto nella fattispecie con riferimento all'anno scolastico 2020/2021). 
Non convince, infatti, l'interpretazione di parte della giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio - secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che, il riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo. 
La Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla ### Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del 28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale. 
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che suddetta disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento. 
La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (vedi, D.P.C.M. 23.9.2015 e il D.P.C.M. del 28.11.2016). 
II.2.d. Infine, per mera completezza, va disattesa, in quanto priva di fondamento, l'argomentazione (pure fatta oggetto di doglianza da parte del Ministero appellante), secondo cui in ipotesi di riconoscimento in favore del docente del bonus ### docente, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione alla rovescia avvantaggiando così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico. 
La Suprema Corte, nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6) … l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. 
Appare evidente, dunque, il riferimento all'“annualità” della didattica, intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche; presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni. 
Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni: a) innanzitutto, nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017 e dal 23.10.2017 al 31.8.2018, e tali periodi vengono qualificati come ‘annualità' didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. 
Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della ### quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”; b) ancora, nella più volte ribadita, dalla Suprema Corte, non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale ‘annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297/94), facendo intendere dunque che ciò che rileva è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999; c) alla circostanza che la ### docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore; diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo - quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto; che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta del resto confermato dallo stesso Ministero dell'### il quale nella ### 23.05.1980 n. 147 (prot. 2391/49/SR) prevede che i servizi pre -ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di sei ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche, didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del docente part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno; d) ancora, alla circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo; e) infine, alla valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la ### al sostegno della «formazione continua dei docenti» e a «valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo. 
II.3. Va, infine, dato atto che, nelle more della pronuncia della Suprema Corte è stato emanato il D.L. n. 69 del 13.6.2023 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, 103), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'### europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede all'art. 15, che «1. ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Per quanto concerne poi la durata della prestazione il DL. n. 69/23 ha disposto, all'art. 14, che ai fini della ricostruzione della carriera «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg., contenuta nell'art. 11, comma 14, della ### n. 124/99. 
Pur non trovando applicazione, ratione temporis, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») alla fattispecie in esame, certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di 500 euro va riconosciuto soltanto ai soli docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999.  ###. 15 del DL. n. 69/23 non può essere esteso certamente agli anni diversi dall'a.s. 2023/24, atteso l'espresso riferimento a tale anno, il che lascia intendere l'impossibilità di applicare la disposizione agli anni precedenti (e successivi), poiché riconducibile alle norme che facendo «eccezione a regole generali o ad altre leggi», ai sensi dell'art. 14 delle ### «non si applicano oltre i casi e i tempi in essa considerati», con divieto di estensione analogica. 
II.4. Alla luce dei suesposti principi, devono essere esaminati i profili dei motivi di appello il cui esame può essere condotto complessivamente per l'intima connessione, non senza avere prima evidenziato avere del tutto omesso il Ministero appellante di muovere censura alcuna in ordine alla qualificazione e natura giuridica dei singoli rapporti lavorativi intrattenuti con la docente negli anni di cui in ricorso, ritenuti dal primo giudice (con valutazione in questa sede non censurata) perfettamente parificabili a quelli per i quali il beneficio era stato ritenuto spettante, con la conseguenza che ogni diverso accertamento risulta precluso a questa Corte per essere coperto da giudicato.  ###, in sintesi, ha appuntato le sue doglianze sulla ritenuta natura risarcitoria della domanda in luogo del riconoscimento di una tutela in forma specifica, sul riconoscimento del beneficio oltre i limiti temporali valevoli per i docenti a tempo indeterminato (entro l'anno successivo), e sulla mancata rideterminazione del beneficio in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato. 
II.5. ### precisato, non è ravvisabile un vizio di extrapetizione da parte del Tribunale, attenendo il distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno in forma equivalente ad una valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da attuarsi dal Giudice al momento della pronuncia. 
Come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia compulsata in sede di rinvio pregiudiziale, e dianzi ampiamente riportata, “14) il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della #### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”. 
Chiarisce ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del Ministero all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la ### e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552)…Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto”. 
II.6. Nella fattispecie in esame, il difensore della ### in atti e all'udienza di discussione ha dichiarato essere la docente a tutt'oggi inserita nel sistema scolastico. 
In applicazione dei principi innanzi esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica, e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente: rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico, avendo peraltro la stessa ricorrente nelle conclusioni invocato la condanna del Ministero all'attribuzione “del beneficio della ### del docente, istituita dalla ### n.107/2015” per la evidente necessità che il bonus fosse utilizzato nei modi e per le finalità indicate dalla richiamata normativa. 
Va, pertanto, riconosciuto il diritto all'attribuzione, in favore della stessa, della ### ed in misura piena per le ragioni in precedenza esposte. 
II.7. In conclusione, decidendo sull'appello proposto, in riforma dell'impugnata sentenza deve riconoscersi in favore di ### il diritto a fruire della ### del docente per un valore pieno di euro 500,00 in ciascuno degli anni scolastici richiesti nel ricorso introduttivo, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, con conseguente condanna del Ministero ad ottemperare in tal senso, con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994. 
Resta assorbito l'appello incidentale ed ogni altra questione. In particolare, è assorbita la domanda con cui parte appellata ha anche chiesto in via subordinata [v. punto 2) delle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione in appello] che, in caso di accoglimento del gravame proposto dal Ministero relativo alla domanda risarcitoria “in forma specifica”, fosse ordinata la restituzione della somma di euro 1.000,00, ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado. 
Premesso infatti che il giudice dell'impugnazione che riforma la sentenza impugnata ha il potere ma non l'obbligo, purché ne ricorrano i presupposti e non siano necessari accertamenti in fatto che comportino un ampliamento del thema decidendum, di pronunciarsi d'ufficio sui conseguenti effetti ripristinatori o restitutori (così Cass. n. 24171 del 2020), tali effetti - in quanto connessi all'effetto c.d. "espansivo esterno" della riforma (art. 336, secondo comma, c.p.c.) - non discendono ipso facto dalla sentenza riformata, con la conseguenza che la parte interessata può proporre la relativa domanda in sede di impugnazione ovvero instaurando un autonomo giudizio. 
II.8. Quanto alle spese del doppio grado giudizio, atteso l'intervento chiarificatore della Suprema Corte sopraggiunto solo nel corso del giudizio con la finalità di precisare le modalità di riconoscimento del beneficio, si ritiene equo disporne la compensazione tra le parti per metà e porre la metà residua a carico del Ministero appellante, in forza della sua prevalente soccombenza, con distrazione in favore del difensore della ricorrente odierna appellata dichiaratosi antistatario. 
La liquidazione è affidata all'infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al d.m. n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Bari, ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero dell'### e del ### con ricorso depositato in data ### e riassunto il ###, avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di ### n. 660/2023, nei confronti di ### nonché sull'appello incidentale di quest'ultima, così provvede: - accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, assorbito l'appello incidentale, in riforma della impugnata sentenza, condanna il Ministero dell'### e del ### all'attribuzione, in favore di parte appellata, della ### per un importo pari al valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n.107/2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito nei limiti di cui all'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994; - condanna il Ministero appellante al pagamento, in favore della ### della metà delle spese del doppio grado del giudizio che liquida per l'intero, quanto al primo grado del giudizio in complessivi € 1.500,00 e con riferimento al presente giudizio di appello in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione; compensa tra le parti la restante metà delle spese processuali del doppio grado del giudizio. 
Così deciso in ### addì 12.01.2026 ###.ssa ### est. 
Dott. ### n. 1141/2023

causa n. 1141/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Morgese Nicola, Vittoria Orlando

M

Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 81/2026 del 22-01-2026

... impugnata nella parte in cui il Tribunale: A) Dispone la restituzione dei diritti pagati al Comune dalla ### per il rilascio della Concessione in sanatoria; B) In violazione degli artt. 1665, 1667, 2226, 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., ritiene provati vizi delle opere elencati in modo del tutto generico ed approssimativo, non documentati né descritti, escludendo anche la decadenza di cui all'art. 1667, comma 3, cod. civ. e liquidando per danni la somma di € 54.867,00, oltre accessori, facendo propria una ### del ### Agr. Agostini, fatta “a corpo”, criticata anche dal CTU che conclude di non avere elementi oggettivi per valutare. Neppure questo motivo può condividersi. Quanto al rimborso degli oneri pagati per sanare gli abusi commessi dal ### (che si è autoqualificato factotum dei lavori) è evidente che costituisce un danno patito dalla ### conseguente alla negligenza del ### nel commettere l'abuso. Quanto ai vizi, in disparte la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., siccome proposta solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (vecchio rito) e non alla prima udienza, trattandosi di eccezione conseguente alla domanda riconvenzionale della ### vi è da rilevare come (leggi tutto)...

testo integrale

N. R.G. 1044 2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'### in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 1044 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 26.11.2025 e promossa #### con l'Avv. ### N. 56 62012 ##### con l'Avv. ### 78 ### .
APPELLATO - ### Sentenza del Tribunale di Macerata n. 457/2023 del 30/05/2023 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il geom. ### premesso di aver ricevuto da ### mandato per approntare e presentare le pratiche tecnico-amministrative necessarie per dare corso ai lavori di ristrutturazione dei fabbricati rurali (casa colonica e accessorio) dalla medesima acquistati nel 2006 in ### e ### località ### di ### di reperire le ditte alle quali affidare l'esecuzione dei lavori, reperire i fornitori delle materie prime, seguire e dirigere i lavori, svolgere pratiche per l'allacciamento dei servizi, pagando i relativi diritti ed utenze, pagare appaltatori e fornitori, redigere apposita contabilità, ha convenuto in giudizio la medesima onde ottenere il pagamento dei compensi per l'attività svolta ed il rimborso delle anticipazioni effettuate, il tutto pari ad un importo complessivo di €. 233.438,93; detratto l'acconto già ricevuto di €. 120.000,00, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma residua di €. 113.438,93, oltre ad accessori. ### si è costituita in giudizio resistendo alla domanda avanzata dall'attore e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore della somma di €. 148.485,83 o la minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad accessori, previa dichiarazione della legittimità del diritto di recesso dalla stessa esercitato con lettera in data ###.
Il Tribunale ha così deciso: accoglie, per quanto di ragione, le rispettive domande e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di euro 115.082,24, oltre interessi moratori al tasso legale dalla data di notifica della citazione al saldo. 
Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta, della somma di euro 58.961,16 oltre interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al 03.02.2011, e via via rivalutata anno per anno a far data dal 3.2.2011 secondo gli indici
Istat sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma 1°, Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico solidale delle parti in causa le spese della ctu.
Ha impugnato la sentenza la ### si è costituito resistendo e proponendo appello incidentale il #### motivo appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha riconosciuto provato il contratto di mandato asseritamente conferito dalla ### al #### motivo appello incidentale: ### del capo della decisione che non riconosce alcun compenso al geom. ### per le attività, diverse da quella di direttore dei lavori, che risultano svolte nell'interesse e per conto della mandante sig.ra ### nell'arco di quasi due anni. Il detto capo della sentenza impugnata appare violare l'art. 115 c.p.c. e gli artt. 1709 e 2225 cod. civ. nella parte in cui, negando che vi sia la prova delle svolte attività, omette di stabilire il compenso maturato.
I due motivi, connessi debbono valutarsi congiuntamente, l'uno completando l'altro. ### ammette di aver conferito al ### soltanto l'incarico di svolgere le attività tecniche propriamente rientranti nelle competenze di un geometra, ma non di reperire le imprese alle quali affidare le varie forniture e lavorazioni (muratori, idraulici, elettricisti, falegnami, ecc..) ed acquistare i materiali necessari da mettere in opera.
Tuttavia la ### ha riconosciuto dovuta al ### la somma di €.89.384,38 per spese relative alle attività svolte da soggetti che hanno realizzato le forniture con materiali reperiti dal ### Visto che la ### non ha mai dedotto di aver conferito tali incarichi, questi non potevano che essere stati conferiti dal ###
La forma del mandato è libera e la prova del mutuo consenso può ricavarsi da presunzioni.
Dunque se diversi soggetti hanno ricevuto dal ### incarichi per attività in favore della ### è evidente che tra quest'ultima ed il ### fu stipulato a monte un contratto di mandato.
Dunque si deve concordare col primo giudice circa la prova del contratto di mandato.
Il mandato è contratto che si presume oneroso (art. 1709 c.c.): ergo occorre interrogarsi circa la misura del compenso spettante al mandatario.
Il primo giudice ha ritenuto non poterlo liquidare in quanto “l'attore non ha documentato e provato quali siano gli effettivi e concreti atti compiuti quale mandatario diversi e distinti da quelli connessi ai compiti di direttore dei lavori così come difetta qualsivoglia prova del fondamento e del criterio di calcolo utilizzato per addivenire alla somma richiesta di €. 9.300,00, oltre ad accessori.” ### ha gravato tale statuizione, elencando nel motivo le attività che egli avrebbe svolto, ma quanto alla consistenza economica del compenso si limita a dedurre “appare più che equa la somma di € 9.300,00 + accessori indicata dal geom. Rieti”. ### accenno ad un criterio economico è quello della provvigione del 3% che spetterebbe mediamente per le intermediazioni immobiliari, attività svolta dal ### nel reperire gli immobili: ma che non può essergli compensata, siccome riservata agli iscritti all'apposito albo.
Neppure in appello quindi sono stati forniti argomenti per ritenere la proposta cifra di euro 9.300 di compenso, sarebbe congrua.
Anche questa statuizione del primo giudice va quindi confermata. ### motivo di appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha ritenuto provato il diritto del ### al rimborso da parte della ### della somma di € 123.447,86 a titolo di anticipazioni per spese. ### lamenta che il primo giudice non ha considerato l'omessa presentazione di rendiconto dal parte del ### che condiziona il diritto del mandatario non solo al compenso, ma anche al rimborso delle spese.
Tuttavia il rendiconto è stato proposto dal ### alla ### prima con mail del 30.5.2008, e poi con raccomandata a.r. del 20.6.2008.
In secondo luogo la ### rileva come siano insufficienti gli indizi posti dal primo giudice a fondamento della presunzione di pagamento da parte del ### dei lavori per la somma poi concessa, soprattutto laddove si confrontino col fatto che a nessuna di queste spese corrisponde una fattura (né intestata a ### nè a ### e che non è stata fornita la prova che le somme occorrenti a pagare le opere in questione siano state effettivamente corrisposte dal ###
Ora, questa Corte non può non rilevare la equivocità insita nel fatto che opere siano state fatte e beni forniti, senza che nessuno ne richieda il pagamento ed emetta fattura.
Ciò non toglie che non possa revocarsi in dubbio (e a ben vedere neppure la ### lo mette in discussione) che le opere siano state fatte e pagate, visto che nessuno ha chiesto il saldo. ### non le ha di certo pagate, quindi non rimane altra possibilità che individuare il ### come pagatore: ciò che può ritenersi confermato dal fatto che il ### aveva l'incarico di curare i lavori (ecc.) e che la mandante - committente, risiedeva in ### (dov'era anche complicato inviare delle fatture, da parte degli artigiani intervenuti).
Rimane da stabilire il quantum, al quale fine il primo giudice ha disposto una perizia, che ricostruisse la spesa congrua per i lavori eseguiti, come dimostrati in atti, sia dai progetti presentati dal ### che dalle testimonianze degli artigiani intervenuti, che hanno confermato i computi metrici dei lavori fatti. ### l'appellante, siccome il Ctu ha riferito di non aver potuto constatare materialmente le opere in quanto “i due corpi di fabbrica sono stati interamente ristrutturati di recente (v. documentazione fotografica in allegato n .3) e, quindi, gli interventi progettati e diretti dal #### non sono attualmente visibili sul posto” l'elaborato non sarebbe tesaurizzabile per il giudizio.
Il fatto è che il Tribunale, con gli articolati quesiti posti, ha disposto che il consulente ricostruisse i costi, dagli atti del processo: ovvero progetti e testimonianze, e questo il Ctu ha fatto, pervenendo, mediante sviluppo di calcoli aritmetici (quantità per prezzo) alle somme poi dal primo giudice liquidate e che debbono qui confermarsi. ### motivo di appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha accolto la domanda del ### per il pagamento da parte della ### della somma di € 22.250,00 a titolo di compensi per l'espletata attività professionale ### motivo appello incidentale: ### della decisione nella parte in cui, in violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., non condanna l'obbligata ### al pagamento del contributo ### ed
I.v.a. sul compenso profes-sionale di € 22.250,00.
Anche questi motivi vanno trattati congiuntamente. ### denuncia che il ### incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato contenuto nell'art. 112 C.p.c., ha del tutto trascurato di pronunciarsi sull'eccezione di inadempimento contrattuale dalla stessa proposta. ### la ### il ### nell'espletamento della sua attività professionale, si è reso responsabile di diverse inadempienze: 1) aver diretto opere abusive e difformi dalle volontà della proprietaria, determinando l'apertura di un procedimento penale, il sequestro dell'immobile con fermo dei lavori per oltre un anno, la necessità di procedere alla sanatoria edilizia ed ambientale dello stesso, la necessità di procedere all'elaborazione di progetti da depositare anche presso l'ex ###, la condanna penale della convenuta, 2) aver mal diretto i lavori tanto che le opere eseguite sotto la direzione del ### sono risultate affette da errori ed imperfezioni” tanto da costituire il presupposto per la sua condanna al risarcimento dei relativi danni per la somma di €. 54.867,00 (come stabilito in parte non gravata della sentenza impugnata). 3) illegale apposizione da parte sua di firme apocrife della convenuta su documenti depositati presso il
Comune di ### quali la DIA protocollata al 3195 in data 28 marzo 2007, la richiesta di rilascio di permesso di costruire depositata il ###, la richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche depositata il ### l'istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria depositata il ###.
Dunque ravvisa un errore, l'appellante, in capo al primo giudice che dopo aver ritenuto dimostrata “la sciatteria con cui il ### ha svolto la sua attività e gestito i lavori del compendio immobiliare della convenuta e giustifica il diritto di recesso comunicato dalla convenuta in data ###” non ne fa derivare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il rigetto della domanda avversaria avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali.
Il fatto è che il primo giudice ha condannato il ### a risarcire tutti quei danni, mentre per evitare il pagamento del compenso, avrebbe dovuto (e non lo è stata) essere proposta domanda di risoluzione;
Cass. 27042/2024 “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.”
Vi è da dire, a chiusura dell'argomento, che la risoluzione era preclusa tuttavia alla ### che, prima del giudizio era receduta dal contratto col ### non potendosi risolvere un contratto cessato.
Quanto alla doglianza del ### per cui la somma di € 22.250,00 riconosciutagli come compenso, andava maggiorata di cassa ed iva, è infondata, perché la perizia considera tale somma comprensiva di cassa ed iva. ### motivo appello incidentale: ### ed ingiusta risulta la sentenza impugnata nella parte in cui, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e 2233 cod. civ. omette di riconoscere il compenso dovuto al geom. ### per la progettazione della piscina ed il deposito della relativa D.I.A. 
Sul punto, è sufficiente osservare come il ### rispondendo a corrispondente osservazione del consulente di parte del ### ha chiarito di non aver reperito in atti alcuna documentazione relativa alla progettazione della piscina ed alla presentazione della dia, mentre il documento n. 23 indicato dall'appellante incidentale come la dia con indicazione della piscina, in realtà è costituito da una contabile di bonifico alla #### motivo appello incidentale: ### ed iniquo il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale:
A) Dispone la restituzione dei diritti pagati al Comune dalla ### per il rilascio della
Concessione in sanatoria;
B) In violazione degli artt. 1665, 1667, 2226, 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., ritiene provati vizi delle opere elencati in modo del tutto generico ed approssimativo, non documentati né descritti, escludendo anche la decadenza di cui all'art. 1667, comma 3, cod. civ. e liquidando per danni la somma di € 54.867,00, oltre accessori, facendo propria una ### del ### Agr. Agostini, fatta “a corpo”, criticata anche dal CTU che conclude di non avere elementi oggettivi per valutare.
Neppure questo motivo può condividersi.
Quanto al rimborso degli oneri pagati per sanare gli abusi commessi dal ### (che si è autoqualificato factotum dei lavori) è evidente che costituisce un danno patito dalla ### conseguente alla negligenza del ### nel commettere l'abuso.
Quanto ai vizi, in disparte la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., siccome proposta solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (vecchio rito) e non alla prima udienza, trattandosi di eccezione conseguente alla domanda riconvenzionale della ### vi è da rilevare come l'opera non sia stata completata e tantomeno accettata dalla committente, di talchè il termine non decorre (ex multis
Cass. 22649 del 5 agosto 2025).
Quanto alla prova dei vizi, il primo giudice, a parer di questa Corte, la ha correttamente desunta dalla istruttoria dibattimentale. ### ha prodotto una relazione asseverata, che descrive puntualmente i vizi, redatta da ### la relazione, di per sé, non ha alcuna dignità di prova, esaurendosi il proprio effetto in deduzioni difensive.
Costituisce invece piena prova la deposizione che l' ### ha reso a conferma della esistenza dei dati obiettivi rappresentati della relazione.
A sostegno della genuinità della deposizione dell'### soccorre quella che ha reso ### che ha confermato l'esecuzione di alcune delle lavorazioni conseguenti ai vizi (regolarmente fatturate).
Infine, lo stesso #### con il suo documento n. 5 ha confermato l'esistenza di taluni vizi (stato delle finestre della casa piccola per vernice inesistente e colorazione non soddisfacente, finestra del bagno non apribile, ruggine nelle cerniere, legno interno e esterno porta finestre porta finestre non corrispondenti e inaccettabili, porte casa principale montate male, con viti nere sui battenti, non protette o verniciate, necessità di sostituzione di due finestre nella casa piccola, verniciatura camini casa piccola, maniglie finestra cucina casa principale da sostituire). ###.t.u., ha poi constatato in loco la corrispondenza delle opere ai vizi denunciati e quantificato sulla scorta del prezziario corrente, i costi dell'emenda.
Quinto motivo di appello incidentale: errata totale compensazione delle spese di causa.
Si duole il ### che la ### sarebbe risultata in primo grado, maggiormente soccombente rispetto a lui e quindi l'integrale compensazione delle spese sarebbe ingiustamemnte penalizzante.
In verità le domande di entrambe le parti sono state solo in parte accolte, palesando un esito della lite sostanzialmente equivalente, ciò che ha legittimato la compensazione integrale in primo grado.
Entrambi gli appelli vanno pertanto rigettati, per modo che la reciproca soccombenza legittima la compensazione anche delle spese di questo grado.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, devono rigettarsi appello principale ed incidentale, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ### nei confronti di ### e sull'appello incidentale di quest'ultimo, così provvede: rigetta appello principale ed incidentale; compensa le spese di giudizio.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 ###
Avv. #### 

causa n. 1044/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gianmichele Marcelli, Caparrini Carlo

M

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2527/2020 del 09-07-2020

... chiesto la cessazione di tale pratica di passaggio e la restituzione della porzione di fondo, successivamente occupata e recintata, con la rimozione dei ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 contatori di acqua e luce pure installati senza alcuna autorizzazione nell'altrui proprietà. Tale qualificazione della domanda era stata, del resto, condivisa dai giudici che in primo grado si erano alternati nella conduzione del giudizio; tanto è vero che, a scioglimento della riservata di cui all'udienza del 28.10.2005, uno di quei giudice ammetteva la chiesta C.T.U., chiedendo all'ausiliario: “… descriva il CTU i luoghi di causa, con particolare riguardo alla striscia di terreno oggetto dell'assunto passaggio e ciò anche catastalmente, plani metricamente, oltre che fotograficamente; riferisca se detta striscia di terreno coincida o meno, in tutto o in parte, con quella che si assume essere stata recintata; verifichi se e in che misura, la striscia di terreno in oggetto e la parte di fondo (di circa mq. 111,26) oggetto dell'assunta recinzione, siano in base al titolo in atti di proprietà dell'attrice”. Il mandato conferito al C.T.U. mirava ad accertare se effettivamente (leggi tutto)...

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### n°3532/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIa ###, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa #####ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n°3532 del ### dell'anno 2016, avente ad oggetto: appello in materia di negatoria servitutis ed usucapione, vertente #### nata a ### d'### il ### ed ivi residente al ### S. ### (C.F. ###), e ### nata a ### d'### il ### ed ivi residente alla ### (C.F. ###), già rappresentate e difese dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla ### n°4, e successivamente, in sua sostituzione, dall'Avv. ### e presso il suo studio elettivamente domiciliate in ### d'####, alla ### n°26, come da procura ad litem allegata alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data ###; #### nata a Napoli il ###, residente in ### alla ###. Montano n°39/41, (C.F. ###), elettivamente domiciliata in ### alla ### n°19, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello; ### la sentenza n°7654/2016 emessa ex art. 281 quinquies c.p.c.  dal G.O.T. presso il Tribunale di Napoli, ### di ### il ###, pubblicata il ###, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, depositata il ###, con cui l'adito giudice, accolta la domanda proposta dall'attrice, odierna appellata, accertava e dichiarava: che la porzione di part.lla 218 del foglio 3 in ### loc. Zaro, confinante con la limitrofa part.lla 55, dell'estensione di circa mq. 
Registrato il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 111,26, era di esclusiva proprietà di parte attrice e non era gravata da alcuna servitù; che il comportamento delle convenute era stato illegittimo sia in ordine alla non consentita pratica di passaggio pedonale e carrabile, sia in ordine alla collocata recinzione con abusivo cancello e relativi, illegittimi contatori per l'acqua e l'energia elettrica; condannava, per l'effetto, le convenute all'immediato rilascio in favore di parte attrice della porzione di fondo meglio descritta nella parte motiva e nella C.T.U.; all'immediata eliminazione, a loro cura e spese, del cancello predetto, ordinando alle stesse di non esercitare più, sulla porzione come identificata e descritta in C.T.U., alcuna pratica di passaggio sia pedonale che carrabile; ad eliminare immediatamente, a loro cura e spese, i contatori dell'acqua e dell'energia elettrica a servizio dei propri immobili, nella confinante part.lla 217, così come allocati nella porzione della part.lla 218, spostandoli nello loro proprietà; condannava infine le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese legali, liquidate in €. 3.000,00 per spese vive, ivi comprese quelle di C.T.U., (€. 2.700,00), oltre ai compensi ex D.M. n°55/14 che, in relazione alla domanda di valore indeterminato, quantificava in €. 810,00 per la fase di studio della controversia, €. 574,00 per la fase introduttiva, €. 1.204,00 per la fase istruttoria, €.  1.384,00 per la fase decisoria, il tutto oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 9.10.2003 ### proprietaria del fondo con annesso fabbricato sito in ### alla loc. ### - ### in ### alla partita 13432, foglio 3, n°70, are 0,46 e n°218 are 17,72, assumendo che le convenute ### e ### unitamente ai propri familiari, avevano cominciato ad esercitare un non consentito passaggio, sia pedonale che con mezzi meccanici, sulla striscia di terreno di sua proprietà, nella maggiore consistenza della part.lla 218 a confine con la part.lla 55, per giungere alla loro proprietà (part.lla 217), addirittura da ultimo recingendo tale porzione di fondo ed apponendovi un cancello, del quale solo loro avevano le chiavi, chiedeva, accertato il suo diritto di proprietà sul bene controverso, dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dalle convenute, non sussistendo a favore della loro proprietà (part.lla 217) alcun diritto di passaggio sia pedonale che carrabile su tale porzione di fondo, ordinando ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 loro di non esercitare più su di esso tale pratica nonché di rilasciare lo stesso, anche mediante rimozione del cancello di ingresso apposto, eliminando altresì i contatori di acqua e dell'energia elettrica a servizio degli immobili situati nella limitrofa loro part.lla 217, pure illegittimamente installati all'interno della striscia di terreno contestata. 
Costituitesi, le convenute impugnavano la domanda ed eccepivano in via riconvenzionale l'intervenuta usucapione con riferimento alla striscia di terreno in questione, avendola posseduta in maniera pacifica e pubblica e con animo domini sin dal 1938, e ciò unendo al loro possesso quello già goduto dal proprio dante causa, ### Concludevano per la declaratoria di inammissibilità dell'avversa domanda e per l'accoglimento invece della riconvenzionale proposta accertando e dichiarando che la porzione di fondo di mt. 111,26, insistente tra il muro di recinzione della p.lla 218 e la p.lla 55 era stato oggetto di usucapione in proprio favore per effetto del possesso pacifico e pubblico protrattosi per oltre un ventennio, ordinando quindi al competente ### dei ### di procedere alla conseguente trascrizione dell'acquisito diritto dominicale, previo espletamento degli incombenti del caso, frazionamento ed accatastamento. 
Instauratosi il contraddittorio era ammessa e raccolta la prova testimoniale ed era disposta C.T.U. intesa alla descrizione dei luoghi in contesa e alla identificazione in particolare della striscia di terreno oggetto dell'assunto passaggio, verificando anche se, e in che misura, potesse far parte del fondo di proprietà dell'attrice alla stregua del titolo prodotto in atti. all'esito, precisate le conclusioni, il giudice monocratico rinviava per discussione orale ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e introitava la causa in decisione, resa nei termini di cui al dispositivo in epigrafe. 
Avverso la sentenza proponevano appello le convenute deducendo innanzitutto vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, e di errata interpretazione di norme, con violazione dell'art. 950 c.c.. Sostenevano, infatti, le appellanti che il primo giudice aveva prestato acritica ed immotivata adesione alle tesi del C.T.U. che, esclusivamente sulla base delle risultanze catastali, aveva ritenuto di proprietà dell'attrice la porzione di terreno controversa; la violazione dell'art. 950 c.c. sarebbe consistita nel fatto che tale norma, in materia di ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 determinazione dei confini, riconosce ai dati catastali una utilizzabilità solo sussidiaria ove non sia possibile determinare il confine sulla base dei titoli, dello stato dei luoghi e di altri elementi. Con altro motivo lamentavano ancora travisamento nella valutazione della prova e dei documenti depositati, stante la erronea valutazione compiuta dallo stesso giudice nell'affermare che “la prova orale attorea - era - stata chiara nel corroborare le risultanze della CTU”, riferendosi ancora una volta ai soli dati catastali ed attribuendo ai testi la capacità di valutare la correttezza degli stessi. 
Nel costituirsi l'appellata resisteva al gravame e ne invocava la declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto nel merito con vittoria delle spese del grado.  ### il contraddittorio in appello la Corte rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, concessi i termini di rito per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche, ha riservato la decisione.  ### non è fondato e non può trovare pertanto accoglimento. 
La preliminare eccezione di inammissibilità dello stesso per insufficiente specificazione dei motivi alla luce delle prescrizioni imposte dal rinnovato art. 342 c.p.c. appare in sostanza superabile. Va detto in proposito che “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, n. 21336, ### 2017, rv 645703-01). In altri termini, “il requisito della specificità dei motivi di cui al riformato art. 342 c.p.c.  deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo tale da consentire al ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né la rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né tantomeno la formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni” (Corte appello ### sez. III, 09/08/2017, 5348, ###è 2018). 
Nel merito, la pretesa, acritica adesione giudiziale alle risultanze della indagine peritale d'ufficio non si traduce, come vorrebbe l'appellante difesa, in violazione del disposto dell'art. 950 c.c., essendo diversi gli elementi assunti a sostegno della decisione, non retta, a ben vedere, unicamente dalla operazione consistita nel desumere la sussistenza del diritto dominicale attoreo dai dati catastali. La norma invocata testualmente recita: “quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”. 
Nella sentenza appellata il giudice a quo ha fatto propri i rilievi dell'ausiliario, (e, d'altra parte, essendo il confine tra le particelle un dato tecnico, non avrebbe potuto fare diversamente), ma non si è riferito alle sole risultanze catastali per determinare il confine tra le parti. Invero, a conferma del dato catastale, ha posto a base del suo convincimento altre circostanze, pure evidenziate nell'impugnato provvedimento: a) innanzitutto, il riconoscimento che le appellanti, del tutto arbitrariamente, dopo circa due anni dalla notifica della citazione, si erano premurate di presentare un atto di aggiornamento catastale, frazionando la porzione della part.lla 218 oggetto di causa, (quella poi occupata dal tracciato stradale); la circostanza era stata chiaramente evidenziata nella relazione peritale, ove il C.T.U. aveva parlato di particella “ex-218”, in quanto, in sede di indagini, aveva riscontrato quanto segue: «… dall'esame degli atti catastali risulta che le ###re ### … arbitrariamente e senza idonei titoli (o meglio ipotizzando un'usucapione, a giudicare dall'autocertificazione di cui al ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 frazionamento in all. 4.4) hanno proceduto a presentare un atto di aggiornamento catastale, ovvero, pratica di ### di ### n. 443491/2005 (vedasi allegato 4.4 e 4.3), ###'###. Con lo stesso, sono state frazionate delle particelle di terreno appartenenti ad altre persone come le particelle 65 e 55, nonché la 218 di proprietà dell'### sig.ra ### eliminando dalla consistenza originaria di dette particelle, le porzioni di terreno occupate dal tracciato stradale da esse “abusivamente” realizzato. Ciò ha provocato all'insaputa della ricorrente l'estinzione dalla mappa catastale e dall'archivio censuario della particella 218 e la comparsa di due nuove particelle derivate ed individuate, rispettivamente, con i n. 427 e 428» (c.f.r., in fasc. uff. I° grado, pag. 7 della C.T.U.). In pratica le convenute, pendente il giudizio, avevano arbitrariamente modificato la documentazione catastale, creando una nuova particella che corrispondesse al tracciato oggetto di causa, per l'accertamento del quale era stata chiesta ed ammessa consulenza tecnica d'ufficio. Tale atteggiamento è stato tenuto in conto dal giudice a quo proprio quale “altro elemento”, a conferma delle risultanze delle mappe catastali. In secondo luogo il primo giudice ha valutato gli esiti della prova orale, che avevano a suo parere confermato l'assunto della ### e le conclusioni a cui era giunto il C.T.U., non dimostrando in modo appagante e rigoroso l'acquisto per usucapione vantato dalle convenute in riconvenzionale. Infatti, alcuno dei testi, (###, aveva dichiarato di conoscere bene i luoghi di causa in quanto proprietario di un fondo con fabbricato a confine sia con la proprietà attrice che con quella convenuta, (dovrebbe essere la part.lla 74), fondo nel quale abitava dal 1982, e aveva confermato la circostanza di cui alla memoria istruttoria attorea articolata sub 1), e cioè che all'atto dell'acquisto da parte dell'attrice del fondo con annesso fabbricato in ### alla loc. ### - ### il fondo stesso si presentava incolto e pieno di vegetazione per la sua intera estensione, rinvenendosi soltanto nella parte ad est un fossato e, al di la di quello, altra vegetazione. Ciò escludeva anche la presenza di qualsivoglia cancello precedente, anche se rudimentale, così come asserito dalle convenute; lo stesso teste aveva altresì precisato: «… quando i coniugi ### dovettero costruire nel 1983 il loro fabbricato alle spalle della mia proprietà, passarono tutti i materiali per la ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 costruzione attraverso la mia proprietà, che prende accesso dalla via ### oggi denominata via S. Montano. 
Sull'altro lato, e cioè a confine con la sig.ra ### e quindi i luoghi oggetto di causa, vi era un sentiero pedonale ed a fianco del sentiero vi era un “cavone” e terreni incolti; … attraverso il sentiero di cui mi dite poteva passarsi solo a piedi per cui feci all'epoca passare i ### dalla mia proprietà con mezzi meccanici». Il teste, forse tratto in inganno sull'esistenza di vari sentieri in loco, alle domande per prova contraria sui capitoli di parte convenuta, precisava: «… dichiaro che vi è stata confusione. Infatti, quando parlo di sentieri pedonali e mulattiere mi riferisco solo al viottolo comunale che costeggia la mia proprietà. Per quanto riguarda il viottolo a confine con la proprietà ### e oggetto di causa, dichiaro che prima del 1994 non poteva passare nessuno in quanto vi erano terreni incolti. Solo dopo il 1994 e cioè l'episodio del riempimento del fossato le ### hanno cominciato a passare». In definitiva, il teste aveva escluso che prima del 1994 qualcuno potesse passare sulla zona oggetto di causa, che si presentava incolta e con un fossato, che solo dopo il 1994 era stato “riempito”, creando il tracciato in contestazione, confermando che le ### quantomeno sino al 1994, erano sempre passate, per accedere alla loro proprietà, (part.lla 217), dal sentiero che costeggiava la part.lla 218, (di proprietà ###, e la part.lla 74, (di proprietà ###. Tale circostanza è stata anche confermata da altro teste, (###, proprietario insieme ai fratelli di fondi sui luoghi di causa, (la part.lla 55), il quale aveva dichiarato: «… all'epoca, entrando nella mia proprietà, vi era un muro sulla sinistra, che era il confine e, al di la del muro, vi era un canale, come un sentiero, praticabile a piedi ed era pieno di sterpaglie. Questo canale corrisponde ai luoghi oggetto di causa, e cioè delimitava i confini tra la proprietà ### e la proprietà ### … non posso dire nulla sull'epoca di riempimento del fossato. Posso solo dire che, negli anni 1997/1998, quando il nostro terreno era incolto, avendo avuto sentore di alcuni sconfinamenti nella nostra proprietà, (preciso altrove e non in quello oggetto di causa), provvedemmo a ripulire e recintare il nostro fondo. In quell'occasione mi accorsi che il canale era stato riempito; … prima del suo riempimento, il canale era scosceso e profondo circa 2 metri, non consentiva il transito di alcun mezzo meccanico, ma solo, come prima ho ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 detto, di qualche cacciatore a piedi». Il teste, a conferma che il passaggio esercitato dai ### per giungere alla loro proprietà, part.lla 217, fosse altro, precisava: «… effettivamente i ### prima di passare attraverso la strada oggi in contestazione, passavano attraverso un sentiero fatto a scaloni a fianco della proprietà di ### al quale io avevo venduto il terreno negli anni 1982/1983». Quanto affermato dai testi circa l'esistenza del “fossato” o “canalone” e del suo successivo riempimento, era stato confermato anche documentalmente dai processi verbali operati dal Comune di ### il ###, (verbale n°751), e il ###, (verbale n°1035), con i quali i verbalizzanti avevano proceduto al sequestro, rispettivamente, del manufatto abusivamente realizzato dalle ### nel fondo part.lla 217 e, successivamente, del tracciato stradale in terra battuta “mediante il deposito di materiale di riporto in una zona boschiva”; tracciato che non potrebbe essere che quello oggetto di causa, non essendovi altre proprietà delle predette convenute in zona. 
Da qui la scarsa attendibilità di quanto riferito da tal'altro teste, di parte convenuta, (### nipote delle ###, che aveva riferito: «… sino all'anno 1972 tale striscia - (quella oggetto di causa) - è stata percorsa pedonalmente in quanto anche la via comunale sino a quel periodo era solo un sentiero. Dopo il 1978 è stato possibile praticarla con piccoli mezzi meccanici, tipo Ape tre ruote e successivamente ancora, …, dopo l'allargamento della via ### è stato possibile praticarla anche con mezzi meccanici». Tale versione appare smentita proprio da quanto successivamente affermato dallo stesso teste: «### che la striscia di terreno per cui è causa è stata sempre delle stesse dimensioni di oggi, delimitata a sinistra da un muro a secco e sul lato destro da una leggera scoscesa verso l'altro fondo sottostante come quota e dopo questa delimitata da un muretto a secco». Inutile dire che la presenza di un fossato, con descritto declivio, rendeva molto poco verosimile la percorrenza del tratto con un mezzo meccanico, rischiandone il ribaltamento. Non a caso lo stesso teste, nel riconoscere che fu proprio il marito della ### a fornire indicazione alla ### sul come realizzare il muro di confine dal lato della p.lla 55, aveva finito per ammettere che la parte scoscesa, a suo dire solo l'ultimo tratto, (che comunque avrebbe impedito la percorrenza con mezzi meccanici per giungere al fondo ###, aveva assunto la sua conformazione attuale per «… ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 successivi riporti di materiale di risulta per coprire buche che si formavano e comunque per accedervi più comodamente». 
Ancora qualche altro teste, (###, era apparso alquanto contraddittorio affermando da un lato d'essersi recato sui luoghi per cui è causa dal 1973 al 1980, - «… il viale per cui è causa all'epoca della mia frequentazione aveva la stessa larghezza di oggi e sul lato destro aveva una scoscesa», - e dichiarando poi di escludere «… che ove oggi vi è il viale vi fosse un fossato»; ed ancora aggiungendo: «… per andare a fare le scampagnate pulivamo tale viale anche per la sicurezza dei bambini che dovevano transitarvi», lasciando intendere che tale pulizia avveniva solo in occasione delle scampagnate. Un ultimo teste, (###, che aveva affermato di conoscere la zona per aver partecipato ai lavori per la costruzione del fabbricato delle convenute «… negli anni dal 1980 e seguenti», non era apparso più credibile; se il verbale di sequestro del manufatto delle convenute, esibito dall'attrice, risaliva al 10 ottobre 1994, quanto doveva essere durata la realizzazione della costruzione de qua? Ed ancora aveva riferito: «… quando andavo a lavorare passavo col furgone ed anche i materiali venivano trasportati per l'indicato viale». Ma perché allora altro teste, (###, avrebbe dichiarato che i materiali necessari per la costruzione del fabbricato ### erano passati dalla sua proprietà, (sul lato opposto a quello in discussione)? Ebbene, se quello appena passato in rassegna è il tenore del testimoniale raccolto, congruamente il giudice di primo grado ha ritenuto i testi di parte convenuta, (oggi appellante), “ben meno credibili”, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione “in quanto non provata in alcun punto, in aperta violazione del noto criterio di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.”. E qui il principio per cui “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, …” (Cassazione civile, sez. lav., 07/01/2009, n°42, ### civ. Mass. 2009, 1, 12), non potrebbe non essere applicato, essendo l'adottata decisione sorretta da adeguata ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 motivazione. Ma non è tutto. Anche i riscontri documentali agli atti avevano supportato la bontà della pretesa attorea.  ###, infatti, con atto per notar ### del 4.6.1993, Rep. ###, aveva acquistato dai signori #### ed ### una cantina, con terreno circostante, (tra cui quello per cui è causa), in ### al foglio 3 part.lla 70 (la cantina) e part.lla 218, (il terreno circostante). La zona oggetto di causa, come individuata dal C.T.U. in primo grado, (anche sulla scorta di un rilievo topografico di precisione), era ricompresa nella part.lla 218, di proprietà dell'esponente in forza del titolo prodotto. Non si può dire, pertanto, che l'onere probatorio gravante sull'attrice, almeno in tema di negatoria servitutis, non fosse stato sufficientemente assolto, attesa la indiscussa esistenza di un valido titolo di proprietà del bene per cui è causa, tenuto anche conto del comportamento processuale delle appellanti; [c.f.r., ad es., Cassazione civile, sez. II, 05/11/2010, n°22598, ### civ. Mass.  2010, 11, 1412: “la proprietà appartiene alla categoria dei diritti "autodeterminati", individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, sicché nelle azioni ad essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Ne consegue che l'allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso (nella specie usucapione) rispetto a quello (nella specie contratto) posto inizialmente a fondamento della domanda costituisce soltanto un'integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione non configurabile come domanda nuova, né come rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza”]. La verità è che la zona oggetto di contestazione, sino alla realizzazione di quello ad opera delle convenute in epoca successiva all'acquisto operato dalla ### non era mai stata attraversata da alcun tracciato che mettesse in comunicazione il vecchio sentiero esistente, (poi divenuto strada pubblica via ### - ora via S. Montano), e la proprietà ### È confermato ciò dal rilievo aerofotogrammetrico scala 1:2000 dell'ottobre 1982, prodotto dall'attrice, l'esame del quale rivela come non sia riportato alcun collegamento tra la proprietà ### e la strada pubblica, né in prossimità né attraverso la proprietà ### Né la conclusione potrebbe essere ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 smentita dalla documentazione prodotta in primo grado dalle appellanti, (con la memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c.) e, in particolare, da quella contenuta nella relazione giurata del consulente di parte, (geom. Tomas). La tesi da questi propugnata si fonderebbe su una fotografia aerea datata 1992, su uno stralcio di mappa catastale scala 1:5000 e su una aerofotogrammetria scala 1:5000, datata 1962. 
Orbene, nella foto aerea del 1992 è visibile esclusivamente la strada pubblica che costeggia il primo tratto della proprietà ### mentre non è possibile individuare il tracciato, che dalla strada suddetta si diramerebbe verso la proprietà ### oggetto della presente controversia. La zona, attualmente interessata dall'attraversamento della stradina, catastalmente appartenente alla proprietà ### nell'immagine aerea dell'epoca risulta completamente coperta da alberature, ad eccezione di una piccola area, nella quale non è possibile individuare la presenza di un tracciato stradale, ma semplicemente un terreno privo di vegetazione che, da una attenta analisi, sembrerebbe essere un fossato ostruito da un cumulo di macerie. Lo stralcio catastale scala 1:5000 non riporta alcun viottolo tra la proprietà ### e la strada pubblica, tantomeno un passaggio pedonale, solitamente indicato sulle mappe con una linea tratteggiata. Il lucido aerofotogrammetrico, scala 1:5000, datato 1965, non ha un grado di dettaglio tale da consentire di individuare l'ubicazione esatta dei viottoli pedonali che collegavano i vari fondi. Le linee tratteggiate mostrano la presenza di piccoli percorsi, ma non ne determinano l'esatta posizione in quanto la scala grafica della mappa è troppo ridotta per effettuare operazioni di posizionamento planimetrico, che richiedono un grado di precisione ben maggiore. Ad ogni modo, ove per ipotesi volesse darsi attendibilità al rilievo aerofotogrammetrico, per quanto riguarda il posizionamento planimetrico dei percorsi, dalla sovrapposizione con lo stralcio catastale emerge che la proprietà ### (part.lla 218), non è interessata dall'attraversamento di alcun sentiero o tracciato stradale. 
La nuova difesa delle appellanti ha incentrato lo sviluppo delle argomentazioni congegnate in conclusionale a supporto del gravame sulla inevitabile qualificazione in termini di rivendica della domanda introduttiva del primo grado e sul conseguente, mancato assolvimento della probato diabolica a cui sarebbe stata imprescindibilmente soggetta l'attrice, pure a fronte della sollevata eccezione, in via ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 riconvenzionale, di usucapione, che non l'avrebbe esonerata dal suo onere probatorio. E questo perché “l'onere probatorio posto a carico dell'attore nell'azione di rivendicazione non è di regola attenuato dalla proposizione da parte del convenuto di una domanda o di una eccezione riconvenzionale di usucapione, salvo che quest'ultimo non invochi un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo del rivendicante. In siffatta ipotesi, l'onere della prova del rivendicante può ritenersi assolto con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale il bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare. Del resto, l'attenuazione del rigore dell'onere probatorio non può ritenersi esclusa in considerazione della posizione del convenuto in rivendica che, pur opponendo un proprio diritto, può comunque avvalersi del principio "possideo quia possideo" senza alcuna rinuncia di tale situazione vantaggiosa, atteso che, quando invoca l'acquisto per usucapione, il convenuto non si limita ad opporre la tutela garantita dalla legge a favore del possessore a prescindere da un corrispondente diritto di proprietà, ma deduce di possedere nella qualità di proprietario, chiedendo, nell'ipotesi di domanda riconvenzionale, addirittura una pronuncia di accertamento di tale diritto di proprietà con efficacia di giudicato” (Corte appello Napoli, sez. II, 21/10/2019, n°5119, ### 2019). In comparsa conclusionale, (pag. 7), la subentrata difesa delle appellanti ha lamentato che “Il Giudice di prime cure ha riconosciuto all'attrice la proprietà della zona di terreno oggetto di causa pur in assenza dell'adempimento rigoroso dell'onere della prova richiesto per l'azione principale”. 
Or dunque, simile deduzione non era stata affatto formulata nell'atto di appello, per cui deve ritenersi inammissibile e non più rilevabile, non essendo stata tempestivamente devoluta all'esame del giudice di appello. “La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento di appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo” (Cassazione civile, sez. II, 04/06/2014, n°12577, ### al diritto 2014, 34-35, 44; v. pure Cassazione civile, III, 29/07/2002, n°11175, ### civ. Mass. 2002, 1386: “la comparsa conclusionale, nel giudizio di appello, ha solo la funzione di illustrare le conclusioni già presentate nell'ambito dei motivi proposti e, pertanto, non può ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 contenere motivi nuovi, né rispetto a questi, se proposti, può ipotizzarsi l'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte. Ove, peraltro, in detto atto questi fossero stati introdotti, non è necessaria neppure un'espressa statuizione di inammissibilità per novità degli stessi, potendo il giudice limitarsi ad ignorarli, senza con ciò incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.”). Con il primo motivo dell'atto di appello le impugnanti avevano lamentato esclusivamente il fatto che il primo giudice avesse basato la sua decisione sulle risultanze catastali e della C.T.U, senza far cenno, come avevano fatto in primo grado, alla mancanza della c.d. probatio diabolica a carico del presunto rivendicante. In altre parole, le appellanti non hanno contestato con l'atto introduttivo del secondo grado, (né lo avevano fatto in quello precedente), l'originaria appartenenza del bene rivendicato al dante causa dell'attrice, ma si sono limitate esclusivamente ad eccepire presunti vizi della sentenza impugnata in ordine all'esame delle risultanze probatorie, (documentali ed orali, e della C.T.U.. Per quanto in comparsa conclusionale, (pag. 9), si siano richiamati “i principi che disciplinano il rigore dell'onere della prova nelle azioni di rivendica, … chiaramente enunciati in tutte le difese in primo grado (c.f.r. premesse del presente atto) e con l'atto di appello …”, essi non risultano tuttavia espressi, neppure per implicito, nell'atto di appello, che sostanzialmente non li ha riproposti quali motivo di gravame. Le appellanti, infatti, giammai si sono lamentate, con l'atto di appello, del fatto che il Tribunale avesse ritenuto di proprietà dell'attrice il bene oggetto di contesa pur in mancanza della rigorosa prova richiesta per il caso di rivendica. 
Peraltro, che la domanda formulata dall'attrice in primo grado dovesse considerarsi come negatoria non sembra revocabile in dubbio, atteso che con la sua proposizione ci si era doluti di una non consentita pratica di passaggio, pedonale e carrabile, instaurata dalle convenute, dopo l'acquisto effettuato dalla ### del fondo oggetto di causa, su una striscia di terreno di sua proprietà e, addirittura, successivamente, della recinzione e della chiusura di tale spazio con un cancello da parte delle medesime convenute, il tutto sul presupposto del diritto dominicale vantato dalla istante che, in quanto proprietaria, aveva chiesto la cessazione di tale pratica di passaggio e la restituzione della porzione di fondo, successivamente occupata e recintata, con la rimozione dei ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 contatori di acqua e luce pure installati senza alcuna autorizzazione nell'altrui proprietà. Tale qualificazione della domanda era stata, del resto, condivisa dai giudici che in primo grado si erano alternati nella conduzione del giudizio; tanto è vero che, a scioglimento della riservata di cui all'udienza del 28.10.2005, uno di quei giudice ammetteva la chiesta C.T.U., chiedendo all'ausiliario: “… descriva il CTU i luoghi di causa, con particolare riguardo alla striscia di terreno oggetto dell'assunto passaggio e ciò anche catastalmente, plani metricamente, oltre che fotograficamente; riferisca se detta striscia di terreno coincida o meno, in tutto o in parte, con quella che si assume essere stata recintata; verifichi se e in che misura, la striscia di terreno in oggetto e la parte di fondo (di circa mq. 111,26) oggetto dell'assunta recinzione, siano in base al titolo in atti di proprietà dell'attrice”. Il mandato conferito al C.T.U. mirava ad accertare se effettivamente la striscia di terreno sulla quale veniva esercitato il passaggio, e che era stata anche recintata, (circostanze assolutamente non disconosciute dalle convenute), fosse di proprietà dell'attrice alla stregua del titolo versato in atti. Una verifica del genere non sarebbe stata consentita se non sul presupposto di una qualificazione della domanda siccome introducente un'azione negatoria servitutis. Ed è noto che “in tema … la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e, se essa è contestata, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, ma deve dare la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell'esistenza di un titolo valido di proprietà del bene” (Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1409; Trib. Salerno, sez. II, 21 novembre 2014, n. 5518; Trib. Savona, 23 giugno 2005). ### provando l'esistenza di un valido titolo di proprietà del bene, (l'atto per notar ### del 4.6.1993, Rep. ###), ha chiesto la cessazione della pratica di passaggio esercitata dalle convenute nonché la restituzione della porzione di tale bene, deducendo e comprovando l'insussistenza ab origine, da parte di queste, d'alcun titolo per detenerlo, (sul punto, si veda Cass. civ., II, 26 febbraio 2007, n. 4416). 
In ogni caso, era mancata ogni contestazione dell'originaria appartenenza del bene rivendicato ad uno dei danti causa dell'attrice. Sebbene solo in comparsa conclusionale si sia dedotta una subordinazione della riconvenzionale di ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 usucapione all'eccezione di mancanza di prova circa la titolarità del bene, in primo grado, nelle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione, le convenute non avevano proposto alcuna subordinata domanda riconvenzionale di usucapione, che invece avevano avanzato in via principale, (c.f.r. conclusioni della comparsa di costituzione in primo grado: “… per la dichiarazione di inammissibilità della domanda attrice; … per l'accoglimento della riconvenzionale proposta e quindi accertare e sentir dichiarare che la porzione di fondo di mq. 111,26, insistente tra il muro di recinzione della part.lla 218 e la part.lla 55 è stata oggetto di usucapione da parte delle convenute ### e ### per effetto del possesso pacifico e pubblico protrattosi per oltre un ventennio …”). Anche nell'atto di appello, (pag.  6), nel primo motivo, si legge: “le convenute spiegavano domanda riconvenzionale per sentir dichiararsi proprietarie esclusive della detta zona avendola esse posseduta fin dal 1938 e cioè da oltre un settantennio, in maniera pacifica e pubblica e con animo domini (animus rem sibi abendi)”, senza in nessun modo precisare che tale domanda riconvenzionale fosse avanzata “in via subordinata”. 
Le spese del grado seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.  P. Q. M.  La Corte d'Appello di Napoli, ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da ### e ### nei confronti di ### con citazione notificata a mezzo p.e.c. il ###, così provvede: 1°) Rigetta l'appello; 2°) Condanna le appellanti alla rifusione in favore della ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 controparte delle ulteriori spese del grado, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, in complessivi €. 2.980,00, di cui €. 180,00 per spese ed €. 2.800,00 per compensi, giusta quanto disposto dal ### 10/03/2014 n°55, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% su diritti e onorari, I.V.A. e C.P.A.  come per legge; 3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento delle appellanti alla contribuzione ulteriore come prevista per legge. 
Così deciso in Napoli, nella ### di Consiglio del 22.5.20.  ######ssa ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75

causa n. 3532/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Ioni Gabriella, Quaranta Antonio, Castiglione Morelli Maria Rosaria

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Tribunale di Gorizia, Sentenza n. 290/2022 del 15-10-2022

... la domanda di parte convenuta volta ad ottenere la restituzione della metà dell'importo di € 21.001,10, prelevato dall'attore dal conto corrente n. ###4, cointestato con la madre, a mezzo giroconto, pochi giorni prima della sua morte. Dalla documentazione bancaria in atti, emerge, infatti, che il predetto conto corrente venisse alimentato unicamente dalla pensione percepita dalla defunta (v. doc. da 4 a 9 fascicolo di parte convenuta), non avendo Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 11 - adeguatamente provato i versamenti asseritamente avvenuti sul predetto conto corrente, peraltro, genericamente allegati (v. doc. 42 fascicolo di parte attrice), essendosi limitato a depositare la ricevuta contabile di un versamento di € 400,00, successivo alla morte della madre, e la ricevuta del versamento di € 50,00 risalente all'1.3.2012 (v. doc. 43 e 44). Da ultimo, si rileva che l'attore ha allegato in maniera del tutto generica di aver provveduto, con i propri risparmi, a far fronte alle necessità della madre dal 2012, circostanza che risulta, in ogni caso, contraddetta dagli estratti conto bancari, da cui risultano regolari prelievi di somme di denaro in contanti sino al (leggi tutto)...

testo integrale

N. 1386/2017 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Gorizia Sezione Unica CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### nella causa iscritta al n. 1386/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 19/04/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto in data ### TRA ### (c.f. ###), elett.te dom.to in Udine, alla via ### n. 11, presso lo studio dell'avv. #### dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti - #### (c.f.: ###), elett.te dom.ta a Gorizia, alla via ### n. 11, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti; - ###' ### (c.f. ###) e #### (c.f. ###) ### Oggetto:
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 2 - Conclusioni: nelle note scritte il difensore dell'attore ha chiesto: “In via principale a) ### lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti sui beni dedotti in giudizio e disporne la divisione e, per l'effetto: b) assegnare ex art. 720 Cod.Civ. all'attore ### la proprietà esclusiva della casa di ### via ### n. 41 (P.T. 2462 di ### c.t. 1°, p.c.n. 2070) e del negozio di ### viale ### n. 25 (P.T. 1284 di ### c.t. 1°, p.c.n. 36/23 e c.t. 2°, p.c.n. 36/22) con addebito dell'eccedenza a favore della sorella ### nella misura di € 109.800,00 per il primo bene e di € 85.200,00 per il secondo bene o della diversa somma che riterrà giusta, stante l'indivisibilità dei beni, la mancanza di conflitto sull'assegnazione dei beni e la meritevolezza delle ragioni addotte dall'attore; c) assegnare congiuntamente ex art. 720 Cod.Civ. ai maggiori quotisti ### e ### la proprietà esclusiva dell'immobile di #### (P.T. 39 di ### c.t. 2°, p.c. 196/12) e degli immobili di ### (P.T. 552 di ### c.t. 1°, p.c. 190/97) e di via ### (P.T. 552, c.t. 1°, p.c.n. 190/97) con addebito dell'eccedenza a favore di ### e di ### in misura di € 38.850,00 cadauno in relazione al primo bene e di € 64.600,00 cadauno in relazione agli altri due beni, stante l'indivisibilità dei beni; in via subordinata, in mancanza di richiesta di assegnazione ex art. 720 Cod. 
Civ., procedere alla divisione dei medesimi beni ordinandone la vendita all'incanto a norma dell'art. 720 u.c. Cod.Civ. e la ripartizione del ricavato secondo le quote spettanti ai singoli condividenti; In via subordinata d) ### l'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata del 24.01.16 e l'inadempimento di ### all'obbligo di darvi esecuzione con atto notarile, accertare e dichiarare il trasferimento a favore di
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 3 - ### della quota di ½ della p.i. del negozio di ### viale ### n. 25 (P.T. 1284 di ### c.t. 1°, p.c.n. 36/23 e c.t. 2°, p.c. 36/22) appartenuta a ### e, nel contempo, il trasferimento a favore di ### della quota di 1/8 della p.i. delle case di #### (P.T. 39 di ### c.t. 2°, p.c.n. 196/12), ### (P.T.  552 di ### c.t. 1°, p.c.n. 190/97) e via ### (P.T. 552, c.t. 1°, p.c. 190/97) appartenute a ### con obbligo per lo stesso ### di corrispondere a ### il conguaglio convenuto di € 20.000,00; In ogni caso, f) dichiarare inammissibile e/o infondata ogni domanda ed eccezione svolta dalla convenuta ### per i motivi esposti in atti; g) Condannare la convenuta ### a rifondere all'attore le spese di lite, comprese quelle di C.T.U. e C.T.P. e quelle dei due procedimenti di mediazione svolti avanti alla C.C.I.A.A. della V.G. 
Nelle note scritte il difensore della convenuta costituita ha così concluso: “In via preliminare, dichiararsi la nullità dell'elaborato peritale del ctu ### per essere stato redatto in data ### e quindi in un periodo temporale in cui le operazioni peritali erano sospese per ordine del Giudice di data 17/09/2020; per la violazione del diritto di difesa avendo egli omesso di allegare alla stessa i documenti allegati alle osservazioni del CTP di parte convenuta arch. 
Mantoani ed a quelle redatte dall'avv. ### e per violazione del diritto del contraddittorio, avendo egli determinato la stima della casa di abitazione di via ### sulla base di un documento di data 31/02/2017 introdotto da parte attrice, per la prima volta, nel giudizio, con le osservazioni alla ctu e quindi successivamente allo spirare dei termini preclusivi di cui all'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., il tutto così come eccepito e meglio motivato in comparsa di costituzione di nuovo difensore di data 04/03/2021 e per l'effetto disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e la sostituzione del Ctu nominato;
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 4 - nel merito, ci si riporta integralmente alle conclusioni formulate dai precedenti difensori della convenuta ### nelle comparse di costituzione di data 14/03/2018 e di data 16/11/2020 e nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 12/01/2021 di data 22/12/2020, nonché a quelle formulate con comparsa di costituzione di nuovo difensore di data 04/03/2021”. 
Il difensore ha, inoltre, reiterato le istanze istruttorie, come indicato nelle note scritte del 13.4.2022, cui si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha adito il Tribunale di Gorizia esponendo: - che, in data ###, è deceduta ab intestato a ### la propria madre ### nata a ### del ### il ###, lasciando, quali eredi, egli attore e la sorella ### per la quota di ½ ciascuno; - che nel patrimonio relitto dalla madre sono ricompresi i seguenti beni immobili: a) immobile sito in ### alla via ### n. 41, individuati all'### di ### C.C. di ### alla P.T. 2462, c.t. 1°, p.c.n. 2070, oltre alle congiunte parti comuni; b) Ente indipendente, sito in ### al viale ### n. 27, composto da due locali al p.t. marcati con i nn. 1 e 2 nel piano sub G.T. 282/57, individuato all'### di #### di ### alla P.T. 1284, c.t. 1°, p.c.n. 36/23, con le congiunte parti comuni, ed Ente urbano, corte, individuato al c.t. 2° della medesima P.T., p.c.n. 36/22 (v. ricorso per certificato di eredità e certificato di eredità di cui al doc. 3 fascicolo parte attrice); - di essere, inoltre, proprietario della quota di 1/8, unitamente a ### anch'ella per la quota di 1/8, e a ### titolare della quota di ¾ della nuda proprietà, dei seguenti beni immobili: 1)
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 5 - l'immobile sito a ### alla via ### n. 3, individuato all'### di #### di ### alla P.T. 39, c.t. 2°, p.c.n. 196/12; 2) l'immobile sito in ### alla ### n. 7, individuato all'### di #### di ### alla P.T. 552, c.t. 1°, p.c.n. 190/97; 3) l'immobile sito in ### alla via ### n. 3, individuato all'### di #### di ### alla P.T. 552, c.t. 1°, p.c.n. 190/97, tutti gravati dal diritto di usufrutto in favore di ### per la quota di ¾, risultante dalla visura catastale in atti; - che, in virtù dell'accordo divisionale parziale del 24.1.2016, raggiunto con la sorella ### egli attore sarebbe divenuto proprietario esclusivo dell'immobile sito in ### al viale ### n. 27, mentre alla sorella ### sarebbe stata trasferita la quota di 1/8, di sua proprietà, dei beni immobili siti in ### alla ### alla ### e alla via ### con la previsione, in favore di quest'ultima, di un conguaglio di € 20.000,00 (v. doc. 7 fascicolo parte attrice); - che, nonostante l'accordo risultante da tale scrittura privata, non si è mai addivenuti al rogito dinanzi al notaio incaricato, a causa del comportamento di ### che avrebbe continuato a proporre ipotesi divisionali sempre diverse.  ### ha, dunque, chiesto, in via principale, 1) accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata del 24.1.2016, dichiarare trasferita, in proprio favore, la quota di ½ della p.i. del negozio di ### viale ### n. 27, di proprietà della convenuta, con le congiunte parti comuni e, nel contempo, accertare l'avvenuto trasferimento, in favore di ### della quota di 1/8 del diritto di proprietà sugli immobili di ### siti alla ### alla ### e alla via ### (P.T. 552, c.t. 1°, p.c.n. 190/97), con le congiunte parti comuni,
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 6 - con obbligo di versare in favore della convenuta il conguaglio di € 20.000,00; 2) in via subordinata, accertare l'inadempimento di ### all'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita, in esecuzione dell'accordo del 24.01.2016, e per l'effetto disporre, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento, in proprio favore della quota di ½ della p.i.  del negozio di ### sito al viale ### n. 27, di proprietà della convenuta, con le congiunte parti comuni e, il trasferimento a favore di quest'ultima della quota di sua proprietà, pari ad 1/8, degli immobili, siti in ### alla ### alla ### e alla via ### con le congiunte parti comuni, subordinatamente al versamento in favore della convenuta di € 20.000,00. 
In via subordinata, l'attore ha chiesto lo scioglimento della comunione, con attribuzione dei beni siti in ### al viale ### n. 27 e alla via ### n. 41, in suo favore ex art. 720 c.c., nonché, lo scioglimento della comunione sui beni immobili, siti in ### alla ### alla ### e alla via ### in comproprietà con i convenuti, con la conseguente divisione delle quote a ciascuno spettanti e, in mancanza di richieste di attribuzione, disporne la vendita. 
Si è costituita nel presente giudizio ### la quale, senza opporsi alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, in relazione ai beni relitti da ### ha esposto: - che, in data ###, è deceduto a ### il proprio padre ### nato a ### il ###, lasciando quali eredi ella convenuta e il fratello ### per la quota di ½ ciascuno; - che nel patrimonio ereditario relitto dal padre era ricompresa la quota di 1/4 degli immobili siti in ### alla riva ### n. 7, ### n. 3 e via ### n. 3; - che la scrittura privata del 24.1.2016 non può essere qualificata come un contratto preliminare, né può ritenersi che costituisca un contratto valido, in quanto privo delle menzioni urbanistiche, previste a pena di
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 7 - nullità dagli artt. 40 L. 47/1985 e 46 D.P.R. 380/2001, potendo al più essere qualificato quale preliminare improprio, “rappresentando solo una prima fase di un accordo complessivo sulla divisione di tutti i beni”; - che, in ogni caso, il predetto accordo sarebbe annullabile ex art. 428 c.c., essendo incapace di intendere e volere al momento della sua sottoscrizione; - che il fratello ### avrebbe prelevato, dal conto corrente intestato alla madre, alcuni giorni prima della sua morte, l'importo di € 21.001,10; - che ### avrebbe, inoltre, goduto, in via esclusiva, dei due beni immobili, siti a ### in via ### n. 27 ed in via ### n. 41 (ricompresi nel patrimonio ereditario materno), senza corrispondere alcun indennizzo. 
La convenuta ha, dunque, chiesto, nel merito, il rigetto della domanda ex art.  2932 c.c. di parte attrice, in via subordinata dichiarare la nullità dell'accordo del 24.1.2016, in via ulteriormente subordinata annullare il predetto accordo ex art. 428 c.c., in ulteriore subordine ed in caso di accoglimento delle domande proposte dalla controparte, dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria, con la conseguente divisione dei beni mobili ed immobili, nonché, in via riconvenzionale condannare l'attore alla restituzione del 50% delle somme prelevate dal conto corrente della madre e a corrispondere un'indennità per il godimento esclusivo dei beni immobili in comunione. 
Sono, invece, rimasti contumaci ### e ### come dichiarato in data ###. 
La causa è stata istruita mediante il deposito di documenti, l'assunzione dell'interrogatorio formale di ### e di ### e l'espletamento di una C.T.U. tecnico - estimativa, con il conferimento dell'incarico al geom. ###
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 8 - 1. Questioni preliminari. 
Vanno, in primo luogo, rigettate le istanze istruttorie reiterate nelle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale dalla difesa di ### con conferma dell'ordinanza del 22.11.2021, alla cui motivazione si rinvia. 
In secondo luogo, si rileva l'inammissibilità della modifica delle domande intervenuta al momento della precisazione delle conclusioni, in cui l'attore ha inteso invertire la domanda principale con quella formulata in via subordinata. 
In terzo luogo, la domanda attorea deve essere dichiarata procedibile, essendo stata esperita la mediazione obbligatoria nei confronti di tutti i convenuti (v.  verbale negativo del 21.6.2017 e del 18.4.2018). 
Non può essere, infine, accolta l'eccezione di nullità alla ### sollevata dalla difesa di ### per aver, l'ausiliario, omesso di depositare, unitamente alla relazione peritale, i documenti allegati alle osservazioni dei C.T.P., atteso che, da un lato, tale nullità non è stata espressamente eccepita nel corso dell'udienza del 9.3.2021, essendosi il difensore limitato a chiedere la convocazione del perito per chiarimenti e, dall'altro, alcuna effettiva lesione del diritto di difesa è stata allegata dal difensore, tenuto conto dei successivi chiarimenti depositati in data ###.  2. Nel merito. 
Si ritiene, preliminarmente, che la scrittura privata del 24.1.2016 vada qualificata quale accordo preparatorio alla divisione, privo dell'effetto distributivo, in cui emerge la volontà dei due fratelli di procedere alla divisione, con l'assegnazione all'attore dei locali siti a ### al viale ### n. 27, al fine di consentire a quest'ultimo di continuare a svolgere la sua attività commerciale. 
Non si tratta, dunque, di un accordo di divisione consensuale perfetto, difettandone i requisiti minimi di oggetto, stante l'indicazione sommaria degli immobili, i quali non risultano esattamente individuati né dal punto di vista tavolare né catastale (cfr. Cass., 9/10/2018, n. 24858).
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 9 - Alla luce di tali considerazioni, va, dunque, rigettata la domanda attorea di accertamento dell'avvenuto trasferimento delle quote dei beni immobili in comunione, in virtù della scrittura privata del 24.1.2016. 
La carente indicazione dei beni, contenuta nell'accordo paradivisorio, non consente tantomeno di poter accogliere la domanda ex art. 2932 c.c. formulata dall'attore in via subordinata, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'esatta individuazione del bene, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, deve necessariamente risultare dal preliminare poiché, dovendo la pronuncia giudiziale corrispondere esattamente al contenuto del preliminare stesso, l'individuazione del bene oggetto del trasferimento deve avvenire in base a dati non attingibili da altra documentazione” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11874 del 07/08/2002; più di recente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 952 del 16/01/2013). 
Ogni ulteriore questione afferente al predetto accordo deve ritenersi assorbita nella motivazione di cui sopra. 
Passando all'esame della domanda di scioglimento della comunione, posto che il presente giudizio divisorio ha ad oggetto una pluralità di beni immobili, in comunione tra soggetti diversi e provenienti da titoli diversi, cui si aggiunge la parziale diseguaglianza delle quote, si rende necessario procedere a due distinte divisioni: una avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni mobili e immobili, caduti nella successione di ### e pervenuti in eredità a ### e ### per la quota di ½ ciascuno; la seconda avente ad oggetto lo scioglimento della comunione tra #### e ### avente ad oggetto gli ulteriori due beni immobili siti in ### alla ### e alla ###via ### a) Sullo scioglimento della comunione ereditaria, in morte di ### Ciò posto, in base alle risultanze della C.T.U. tecnico estimativa, cui il Tribunale intende aderire, il patrimonio relitto da ### risulta così
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 10 - composto: 1) l'immobile, sito in ### alla via ### n. 21 (tavolarmente individuato alla ### n. 2462, ### 1°, p.c.e. 2070, di ### del valore stimato di € 219.600,00; 2) l'immobile sito in ### alla via ### n. 27 (tavolarmente individuato alla ### 1284, ### 1°, ### condominiale con 113/1000 i.p. del C.C. di ###, del valore stimato di € 170.400,00 entrambi divenuti di proprietà di ### e ### per la quota di ½ ciascuno; 3) il saldo del conto corrente n. ###4, intestato alla defunta presso la filiale di ### della ### con un saldo, alla data del 30.6.2015, pari ad € 915,52. 
Vanno, inoltre, respinte le osservazioni sulla stima dei beni, svolte, sul punto, dalle parti, alla luce dei chiarimenti resi dal perito, a seguito delle osservazioni delle parti e nella relazione integrativa depositata il ###, cui integralmente si rinvia. 
Per quanto riguarda le domande di “assegnazione” proposte dalla convenuta nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., non è stata fornita la prova che nel patrimonio ereditario relitto da ### fossero ricompresi beni mobili, ad eccezione delle somme di denaro. Analoghe considerazioni valgono per la domanda di assegnazione della penna stilografica con pennino in oro, asseritamente ricompresa nel patrimonio ereditario relitto da ### rimasta sfornito di prova. 
Da ultimo, del tutto generica è rimasta la domanda di assegnazione di alcune fotografie, non meglio individuate. 
Va, invece, accolta la domanda di parte convenuta volta ad ottenere la restituzione della metà dell'importo di € 21.001,10, prelevato dall'attore dal conto corrente n. ###4, cointestato con la madre, a mezzo giroconto, pochi giorni prima della sua morte. 
Dalla documentazione bancaria in atti, emerge, infatti, che il predetto conto corrente venisse alimentato unicamente dalla pensione percepita dalla defunta (v. doc. da 4 a 9 fascicolo di parte convenuta), non avendo
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 11 - adeguatamente provato i versamenti asseritamente avvenuti sul predetto conto corrente, peraltro, genericamente allegati (v. doc. 42 fascicolo di parte attrice), essendosi limitato a depositare la ricevuta contabile di un versamento di € 400,00, successivo alla morte della madre, e la ricevuta del versamento di € 50,00 risalente all'1.3.2012 (v. doc. 43 e 44). 
Da ultimo, si rileva che l'attore ha allegato in maniera del tutto generica di aver provveduto, con i propri risparmi, a far fronte alle necessità della madre dal 2012, circostanza che risulta, in ogni caso, contraddetta dagli estratti conto bancari, da cui risultano regolari prelievi di somme di denaro in contanti sino al 30.1.2015.  ### è, dunque, tenuto alla restituzione, in favore di ### della metà dell'importo di € 21.001,10, prelevato, mediante giroconto, dal conto corrente n. ###4, cointestato con la madre. 
Rispetto a tale somma, l'attore ha eccepito di aver provveduto al pagamento del compenso richiesto dal ### dott. ### per l'assistenza prestata nella successione di ### pari ad € 2.500,00, delle spese funerarie della madre pari ad € 2.965,00, del compenso per la predisposizione dell'a.p.e. relativa ai beni comuni, pari a complessivi € 416,24, nonché di aver sostenuto spese per € 3.392,71 per manutenzioni straordinarie del negozio di viale ### ed € 5.701,23 per manutenzioni straordinarie della casa di via ### (v. allegato al verbale depositato il ### e memoria ex art.  183 c. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice). 
Orbene, vanno, innanzitutto, ricompresi tra i debiti ereditari le spese funerarie e il compenso corrisposto al notaio per gli adempimenti relativi alla successione di ### pari rispettivamente a € 2.965,00 ed € 2.500,00, in mancanza di prova, da parte di ### del rimborso della quota di sua spettanza, cui vanno aggiunte le spese per il rilascio dell'### in relazione agli immobili siti in ### al viale ### e alla via ### pari a complessivi € 416,24 (v. doc. 32 e 37 fascicolo parte attrice).
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 12 - Non può, invece, essere riconosciuto il rimborso delle ulteriori spese di straordinaria manutenzione degli immobili in comunione, in quanto allegate in maniera del tutto generica. 
Dall'esame della documentazione depositata (v. doc. 46 e 47 fascicolo parte attrice), emerge, peraltro, da un lato, l'esiguità dell'importo risultante da numerose fatture in atti, dovendosi, dunque, escludere il carattere straordinario dell'intervento, e, dall'altro, che molte di esse risalgono ad un periodo in cui la madre era ancora in vita e l'attore non ha fornito la prova di aver provveduto al pagamento, con denaro proprio. 
Devono, invece, ritenersi tardive le ulteriori difese svolte da ### nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., avverso l'eccezione di compensazione sollevata dall'attore nell'allegato al verbale dell'udienza del 16.5.2018, oltre ad essere il documento n. 12 non leggibile. 
Da ultimo, va rigettata la domanda proposta da ### nei confronti di ### volta ad ottenere la condanna al pagamento di un indennizzo per il godimento esclusivo degli immobili. 
Sul punto, basti rilevare che il semplice godimento esclusivo ad opera di un erede non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo e la convenuta non ha in alcun modo allegato le modalità mediante le quali avrebbe potuto godere o trarre frutti dagli immobili, né ha fornito elementi dai quali sia possibile trarre la presunzione che gli immobili sarebbero stati locati o concretamente goduti dalla stessa. 
Deve, invece, ritenersi rinunciata l'analoga domanda proposta da ### nell'atto di citazione, nei confronti di ### in quanto non riproposta nei successivi scritti difensivi, essendosi limitato, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. a eccepire la compensazione dell'eventuale indennità di occupazione eventualmente riconosciuta in favore della sorella con l'indennità di occupazione allo stesso spettante, per essere stato escluso dal
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 13 - godimento degli immobili di ### e di ### - via ### Alla luce delle considerazioni che precedono, a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria instauratasi in morte di ### il valore dei beni mobili ed immobili ereditari spettante a ### è pari ad 187.897,83, tenuto conto che quest'ultimo risulta creditore nei confronti di ### dell'importo di € 7.559,93 (operata la compensazione tra l'importo di € 10.500,55 ed € 2.940,52, quale quota dei debiti ereditari che ### è tenuta a rimborsare all'attore) mentre, il valore dei beni mobili ed immobili ereditari spettante a ### è pari ad € 203.017,69.  b) Sulla divisione dei restanti beni immobili. 
Le parti costituite hanno, inoltre, chiesto lo scioglimento della comunione sui seguenti beni immobili: 1) l'immobile sito a ### alla riva ### n. 3 (individuato alla P.T. 39, c.t. 2, pcn 196/12 del C.C. di ###, di proprietà di ### e ### per la quota di 1/8 ciascuno, nonché di ### per la quota di ¾ della nuda proprietà; 2) l'immobile sito a ### alla ### n. 7 - via ### n. 3 (individuato alla P.T. 552, c.t.  1, pcn 190/97 del C.C. di ###, di proprietà di ### e ### per la quota di 1/8 ciascuno, nonché di ### per la quota di ¾ della nuda proprietà. Su entrambi i beni immobili, dalle visure catastali in atti, risulta il diritto di usufrutto, in favore di ### per la quota di ¾. 
Ne discende il difetto di legittimazione passiva di ### nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, le parti costituite - diversamente da quanto allegato - hanno, dunque, fornito la prova di essere comproprietarie, per 1/8 ciascuno, unitamente a ### solo di due ulteriori beni immobili, stante l'identità, dal punto di vista tavolare, degli
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 14 - immobili asseritamente siti alla ### n. 7 e alla via ### n. 3 e come anche emerge dall'elaborato peritale (v. pag. 6 della relazione). 
Ciò posto, nel merito, si rileva che, sebbene la titolarità dei predetti beni immobili risulti dalle visure tavolari in atti, assai scarne sono le allegazioni in ordine alla loro provenienza, atteso che, dal ricorso per il rilascio del certificato di eredità e dal successivo certificato, emerge solo che ### e ### ne sono divenuti proprietari, per la quota di 1/8 ciascuno, in quanto eredi del padre ### Nulla, invece, è stato allegato in ordine al titolo di provenienza dei beni a ### Per quanto riguarda il valore dei predetti beni immobili, il ### con valutazione che il Tribunale condivide, in quanto immune di vizi logici - ha quantificato in € 287.490,00 il valore dell'immobile sito alla ### ed in € 400.710,00 il valore dell'immobile sito alla ### n. 7 - via ### n. 3, tenuto conto dell'incidenza della quota di ¾ del diritto di usufrutto di cui ### è titolare, stimata rispettivamente in € 23.310,00 ed € 32.490,00. 
Sulla base della motivazione di cui sopra, la causa va rimessa in istruttoria per la formazione di un duplice progetto divisionale, tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente sentenza non definitiva. 
Nulla va disposto allo stato sulle spese stante la natura non definitiva della presente sentenza.  P.Q.M.   Il Tribunale di Gorizia, ### civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così provvede: 1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di ### 2. rigetta la domanda di parte attrice di accertamento dell'avvenuto trasferimento delle quote dei beni immobili in comunione, sulla base della scrittura privata del 24.1.2016, nonché la domanda attorea volta ad ottenere la pronuncia della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.;
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 15 - 3. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra ### e ### in relazione ai seguenti beni mobili e immobili: 1) l'immobile, sito in ### alla via ### n. 21 (tavolarmente individuato alla ### 2462, ### 1°, p.c.e. 2070, C.C. di ###; 2) l'immobile sito in ### alla via ### n. 27 (tavolarmente individuato alla ### 1284, ### 1°, ### condominiale con 113/1000 i.p. del C.C. di ###; 3) il saldo del conto corrente n. ###4, intestato alla defunta presso la filiale di ### della ### con un saldo, alla data del 30.6.2015, pari ad € 915,52; 4. accertato che i debiti ereditari caduti nella successione di ### sono pari ad € 5.881,24 e che ### ha diritto alla restituzione dell'importo di € 10.500,55, dichiara che, operata la compensazione tra i crediti, ### è debitore nei confronti di ### dell'importo di € 7.559,93; 5. dichiara lo scioglimento della comunione tra #### e ### in relazione ai seguenti beni immobili: 1) l'immobile sito a ### alla riva ### n. 3 (individuato alla P.T. 39, c.t. 2, pcn 196/12 del C.C. di ###; 2) l'immobile sito a ### alla ### n. 7 - via ### n. 3 (individuato alla P.T. 552, c.t. 1, pcn 190/97 del C.C. di ###; 6. rigetta la domanda di ### diretta ad ottenere la corresponsione di un'indennità per il godimento dei beni comuni da parte dell'attore; 7. rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la redazione del progetto divisionale, tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente sentenza e per la sua discussione; 8. spese al definitivo. 
Così deciso in ### il ###.
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 16 - (dott.ssa ###
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ###

causa n. 1386/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Di Lauro Laura

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