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Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 1788/2025 del 12-11-2025

... 10.000,00 euro necessari per il pagamento dei loro compensi; vi. nell'atto di transazione e quietanza era infatti espressamente menzionata la suddetta somma di 34.944,00 euro, importo invero comprensivo di accessori di legge, non già al lordo, come erroneamente riportato in tale atto; vii. gli opponenti avevano quindi emesso i due assegni di 20.000,00 euro ciascuno a titolo di pagamenti parziali, mentre la compagnia assicuratrice aveva provveduto al pagamento dei 400.000,00 euro in loro favore e dei 34.944,00 euro in favore di essi opposti; viii. dopo che avere manifestato la volontà di prelevare 20.000,00 euro dal conto corrente, anche al fine di saldare quanto dovuto da essa cliente e dalla figlia minore (con conseguente restituzione di uno dei due assegni bancari), la ### si era invero rivolta al Giudice Tutelare, il quale non aveva ravvisato alcuna illegittimità nel patto oggetto di causa; ix. da tale momento la parte opponente aveva iniziato a sostenere le tesi prospettate nell'atto di citazione del presente giudizio - e, quindi, l'indebito incameramento di somme in esecuzione di un patto illegittimo - situazione dalla quale era scaturito un procedimento disciplinare a carico di (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ###. n. 9956/2014 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 9956/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI ### Nella causa in epigrafe indicata, oggi 12/11/2025, il giudice, dott. ### PREMESSO quanto segue: l'udienza del 23.10.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate; COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni; Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).   Il Giudice dott.
Tribunale Ordinario di ###. n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 N. R.G. 9956/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. ### pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9956 del ### degli ### dell'anno 2014, promossa da: ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), con il patrocinio dell'avv. ### (C.F.  ###), elettivamente domiciliati a ### via ### D'### 10, presso lo studio del difensore; attori-opponenti contro
Tribunale Ordinario di ###. n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 Avv. ### (C.F. ###) e avv. ### (C.F.  ###), difesi in proprio, elettivamente domiciliati a ### via ### 44, presso il loro studio legale; convenuti-opposti ### Nell'interesse degli opponenti (rassegnate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il ###): “1) In via ### accertata l'insussistenza del credito azionato con la procedura monitoria, annullare, revocare e/o dichiarare inesistente e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché illegittimo ed erroneo e dichiarare altresì non dovute le somme tutte in essa portate; 2) In via ### accertata la responsabilità degli opposti in ordine all'incameramento di somme non spettantigli, condannare gli avvocati ### e ### in solido tra loro alla restituzione in favore dei signori ### della complessiva somma di € 32.730,11, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali a decorrere dalla costituzione in mora del 28.02.2011; 3) In via ### accertata la vessatorietà ex art. 33 D. Lgs. n. 206 del 2005, dichiarare la nullità del P.Q.L. limitatamente alla clausola “oltre le spese legali che verranno eventualmente poste a carico della controparte soccombente”, e, per l'effetto, condannare gli avvocati ### e ### in solido tra loro alla restituzione in favore dei signori ### della complessiva somma di € 32.730,11, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali a decorrere dalla costituzione in mora del 28.02.2011; 4) In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”. 
Nell'interesse degli opposti (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il ###): “si confermano e ribadiscono tutte le considerazioni, allegazioni e osservazioni in fatto e in diritto spiegate in tutti gli atti di causa e da ultimo nelle note illustrative autorizzate del 28/06/2019, si insiste inoltre sull'accoglimento delle domande e conclusioni così come in parte modificate nella memoria n 2 comma VI art. 183 cpc del 04/05/2015, che di seguito si riportano: “###: - rigettare (in ragione dei motivi e delle causali esposte nella comparsa di costituzione e risposta nonché nelle memorie difensive del sub procedimento) l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del ### opposto dacché del tutto infondata in fatto e in diritto; - ravvisati gli estremi di cui all'art. 89 cpc, provvedere alla cancellazione ed espunzione dal corpo della avversa memoria n 1 ex art. 183, comma VI, cpc, di tutte le espressioni sconvenienti od offensive ivi recate e, per l'effetto, condannare gli opponenti e l'Avv.  ### di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 ### (in solido tra loro) al risarcimento del danno patito dagli esponenti avvocati da determinarsi anche in via equitativa.  ###: - Accertare e dichiarare, alla stregua delle causali e motivazioni dettagliatamente enucleate nella espositiva della comparsa di costituzione e risposta, la inammissibilità e la improcedibilità dell'avversa opposizione giacché tardivamente proposta oltre il perentorio termine di cui all'art. 641 cpc; - Per l'effetto, rigettare la interposta opposizione, confermare il ### ingiuntivo opposto e dichiararlo esecutivo, con ogni conseguenza di ### anche in ordine alle spese e alle competenze ivi liquidate, nonché condannare gli ### al pagamento in favore degli ### degli ulteriori interessi legali che risulteranno dovuti fino al saldo; - per l'ulteriore effetto, condannare gli ### al pagamento in favore degli ### d'una somma determinata anche in via equitativa a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, I e III comma c.p.c..  - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze dell'odierno giudizio, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge; ### - Nella denegata ipotesi in cui non si ravvisasse l'eccepita inammissibilità della spiegata opposizione, fatto salvo il gravame, ### il Giudice adito rigettare -alla stregua delle motivazioni e delle causali in fatto e in diritto recate in tutti gli atti di causa e sulla scorta di quanto emergerà nel corso del giudizio - la proposta opposizione e respingere tutte le avverse eccezioni, deduzioni, conclusioni e domande perché infondate in fatto ed in diritto e del tutto indimostrate nonché in ragione dell'intervenuta prescrizione dell'esperita azione di annullamento; - Per l'effetto, confermare il ### ingiuntivo opposto e dichiararlo esecutivo, con ogni conseguenza di ### anche in ordine alle spese e alle competenze ivi liquidate nonché condannare gli ### al pagamento in favore degli ### degli ulteriori interessi legali che risulteranno dovuti fino al saldo; - per l'ulteriore effetto, condannare gli ### al pagamento in favore degli ### d'una somma determinata anche in via equitativa a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, I e III comma c.p.c..  - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze dell'odierno giudizio, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge; ### - nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvisasse la sussistenza della dedotta annullabilità e non se ne ritenesse la intervenuta prescrizione o comunque si ravvisasse la sussistenza di qualsivoglia titolo di responsabilità a carico degli avvocati opponenti, voglia -in ragione di tutte le causali e dei titoli in fatto e in diritto recati in tutti gli atti di causa e di quanto ancora emergerà nel corso del giudizio - rideterminare l'ammontare dei compensi professionali maturati in capo agli opposti; - per l'effetto, dichiarare gli ### tenuti e condannarli in solido fra loro, al pagamento in favore degli ### della somma di €91.104,00 (oltre accessori di legge) o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 - per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare la compensazione tra l'eventuale credito, in capo agli opponenti, da restituzione delle somme medio tempore versate e l'anzidetto credito in capo agli opposti dovuto per le prestazioni professionali de quibus, con condanna degli opponenti a pagare l'eccedenza dovuta nell'ambito di € 11.480,00, o di quella somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.  - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze dell'odierno giudizio, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge”.  ### - Nell'ulteriore denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi caducato l'intero contratto professionale, voglia determinare - sulla scorta delle motivazioni e delle causali enucleati in tutti gli atti di causa nonché di quant'altro emergerà nel corso del giudiziol'ammontare dell'indennizzo dovuto agli ### ex art. 2041 c.c.; - Per l'effetto, dichiarare gli ### tenuti e condannarli, in solido fra loro, al pagamento in favore degli ### della somma di €91.104,00 (comprensiva di accessori di legge) o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; - per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare la compensazione tra l'eventuale credito, in capo agli opponenti, da restituzione delle somme medio tempore versate e l'anzidetto credito in capo agli opposti dovuto a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., con condanna degli opponenti a pagare l'eccedenza dovuta in € 11.480,00, o quella somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.  - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze dell'odierno giudizio, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il ### nella cancelleria di questo Tribunale, gli avvocati ### e ### hanno chiesto decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di 11.480,00 euro - “oltre agli interessi legali ed alle spese, competenze della presente procedura e successive occorrende”, esponendo quanto segue: a. essi ricorrenti avevano prestato la loro attività professionale stragiudiziale e giudiziale in favore di ### - in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore ### - e di ### nella controversia avente ad oggetto i danni subiti da questi ultimi per il decesso dei loro congiunti
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 ### e ### (rispettivamente, il primo, figlio della ### e germano degli altri due, il secondo, coniuge della ### e padre degli altri due), avvenuto in conseguenza del sinistro stradale occorso il ### a ### S.S. 195, nel così denominato ### della ### b. il ### esse era stato stipulato il patto di quota lite, in virtù del quale i clienti si erano impegnati a corrispondere il compenso pari al 10% del ristoro ottenuto (oltre a spese generali 12,5%, C.P.A. e IVA 20%), oltre alla liquidazione delle spese legali che la compagnia assicuratrice avrebbe riconosciuto a essi difensori, previa detrazione degli acconti percepiti nelle more; c. durante l'espletamento dell'incarico, essi ricorrenti: i. in un primo momento, avevano tentato di addivenire ad un accordo con la ### S.P.A., la quale si era infine rifiutata di pagare, essendo a suo dire maturata la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni; ii. avevano quindi convenuto dinanzi a questo Tribunale la suddetta compagnia assicuratrice, rimasta contumace e nei cui confronti era stata emessa ordinanza di pagamento della somma complessiva di 200.000,00 euro, ai sensi dell'art. 5 della ### n. 102/2006; iii. in seguito alla notifica di tale provvedimento (unitamente al precetto), era stata avviata una nuova trattativa, sfociata nell'atto transattivo e di quietanza stipulato il ###, in virtù del quale la compagnia assicuratrice si era obbligata a versare 400.000,00 euro ai danneggiati, di cui 200.000,00 euro a
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 ### 100.000,00 euro alla minore ### (previa predisposizione, da parte dei ricorrenti, della relativa istanza di autorizzazione alla transazione ed all'incasso dinanzi al Giudice Tutelare, autorizzazione data da quest'ultimo il ###) e 100.000,00 euro a ### somme regolarmente versate il ###; iv. nonostante, in virtù del patto di quota lite sopra menzionato ed in assenza di qualsivoglia contestazione sull'operato di essi difensori, competesse loro l'importo complessivo di 55.080,00 euro (ossia 40.000,00 euro per capitale, oltre a spese generali, CPA e IVA di legge, come da fattura emessa) ### e ### si erano limitati a pagare 20.000,00 euro ciascuno, tramite due assegni bancari; v. al netto dell'acconto di 3.600,00 euro versato, residuava quindi l'importo di 11.480,00 euro, non corrisposto dai clienti, nonostante le diffide ricevute.  2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 2606/2014, emesso il ### nel procedimento n. 7305/2014 RAC, dell'importo di 11.480,00 euro, gli interessi come da domanda e le spese della procedura, “liquidate in € 530,00 per diritti, in € 0,00 per onorari, in € 118,50 per esborsi, oltre il 12,50 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.  3. Con atto di citazione, notificato il ### e depositato il ###, ### e ### si sono così difesi: a. hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede, sostenendo quanto segue:
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 i. gli avvocati ### e ### avevano loro garantito che il patto di quota lite stipulato il ### avrebbe prodotto effetti solo in ipotesi di ### pagamento da parte della compagnia assicuratrice di tutto il compenso preteso dai medesimi difensori, mentre in caso contrario detto accordo sarebbe stato distrutto; ii. essi clienti: o avevano versato il fondo spese di complessivi 4.200,00 euro, di cui 3.600,00 euro in contanti e 600,00 euro con assegno bancario; o non avevano mai percepito la provvisionale di 100.000,00 euro riconosciuta da questo Tribunale nel corso della causa radicata avverso la compagnia assicuratrice, laddove, nel mese di ottobre 2010 l'avv. ### aveva loro comunicato di essere addivenuto ad un accordo con quest'ultima, inizialmente per l'importo di 490.000,00 euro, comprensivo di spese processuali e dei difensori, somma poi ridotta a 400.000,00 euro (anch'essa comprensiva delle predette spese); iii. in seguito alla sottoscrizione dell'atto di transazione e quietanza ed al versamento dei due assegni di 20.000,00 euro ciascuno - peraltro scoperti per assenza di provvista - l'avv. ### aveva comunicato loro come detti titoli sarebbero stati trattenuti a garanzia del loro compenso e fino al versamento da parte della compagnia assicuratrice di tutte le somme dovute a essi clienti, ossia 400.000,00 euro (200.000,00 euro a
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 ### e 100.000,00 euro sia a ### che a ###, importo al netto delle spese legali, già detratte; iv. l'istanza presentata da essa ### il ### al Giudice Tutelare per l'autorizzazione a transigere ed incassare somme nell'interesse della figlia minore ### - con prelievo di 10.000,00 euro dal conto corrente all'uopo intestatole - era invero volta a versare i predetti 10.000,00 euro allo studio legale dei due difensori, per il pagamento in contanti della parcella; v. dopo l'incameramento della suddetta somma, l'avv. ### aveva loro comunicato come il patto di quota lite avrebbe comunque prodotto i suoi effetti, sollecitando il pagamento del 10% ivi pattuito, pena l'incasso dei 40.000,00 euro oggetto dei due assegni bancari sopra menzionati; vi. le operazioni con le quali erano stati prelevati 17.000,00 dal conto corrente di essa ### e 20.000,00 euro dal conto corrente di esso ### (per il pagamento in contanti agli odierni convenuti) avevano insospettito la direttrice della ### e, recatasi nella ### dei ### di ### essa opponente aveva appreso come i due difensori avessero già ricevuto dalla compagnia assicuratrice il pagamento delle proprie competenze, pari a 34.944,00 euro, “oltre IVA ed eventuale c.p.a. a titolo di spese di assistenza”), circostanza mai riferita dai legali - frutto di “artifizi e raggiri sia nella formazione del rapporto che nello svolgimento dello stesso” - e che
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 aveva trovato conferma nella nota della ### S.P.A. in data ###; vii. per le prestazioni professionali rese i convenuti avevano quindi percepito 44.200,00 euro per acconti da essi ricorrenti, nonché 43.610,11 euro (34.944,00 euro, oltre ad accessori di legge) dalla compagnia assicuratrice, per complessivi 87.810,00 euro; viii. erano quindi parzialmente indebiti i pagamenti effettuati da essi opponenti in favore dei suddetti difensori, i quali non avevano mai consegnato loro la fattura posta a base nel ricorso monitorio; ix. ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.; b. in via riconvenzionale, hanno domandato la condanna dei convenuti alla ripetizione della somma di 32.730,11 euro (o della somma differente eventualmente accertata all'esito della causa), oltre ad interessi legali, decorrenti dalla costituzione in mora del 28.2.2011.  4. Con ordinanza pronunciata il ### il giudice ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 649 c.p.c. depositata dagli opponenti in parti data, siccome versata in atti in formato cartaceo, in violazione dell'art. 16 bis del D.L. 179/2014.  5. Con comparsa di risposta, depositata il ###, gli avvocati ### e ### si sono così difesi: a. hanno eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, sia perché proposta con atto di citazione in luogo del rito speciale previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2011, sia
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 perché tardiva, laddove l'atto introduttivo era stato depositato in data ###, oltre quaranta giorni dopo la data di notifica del decreto ingiuntivo; b. hanno esposto quanto segue: i. ancor prima della sottoscrizione del patto di quota lite del 7.7.2009, i clienti - a cui era stata contestualmente consegnata una copia del documento, dal contenuto facilmente comprensibile e più volte spiegato loro dall'avv. ### - erano stati informati del fatto che al 10% del compenso pattuito si sarebbero sommati gli importi pagati direttamente a essi difensori dalla compagnia assicuratrice a titolo di spese legali; ii. su disposizione degli attori, la causa era stata radicata unicamente avverso la compagnia assicuratrice del mezzo in cui era trasportato il defunto ### iii. in seguito all'ordinanza pronunciata da questo Tribunale ed alle trattative intercorse, essi difensori erano addivenuti all'accordo con la compagnia assicuratrice, per 400.000,00 euro da versare ai danneggiati e 34.944,00 euro a titolo di spese legali in favore di essi difensori, definizione stragiudiziale all'esito della quale era stato ribadito a ### il relativo contenuto - espressamente accettato da quest'ultima - ossia il diritto di essi avvocati di percepire il 10% dell'importo risarcito, oltre alle spese legali; iv. l'accordo non prevedeva quindi la corresponsione agli opponenti di 400.000,00 euro netti;
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 v. essi opposti si erano poi adoperati al fine di procurare a ### l'autorizzazione del Giudice Tutelare ad incassare la somma oggetto dell'accordo, tenendo svincolati 10.000,00 euro necessari per il pagamento dei loro compensi; vi. nell'atto di transazione e quietanza era infatti espressamente menzionata la suddetta somma di 34.944,00 euro, importo invero comprensivo di accessori di legge, non già al lordo, come erroneamente riportato in tale atto; vii. gli opponenti avevano quindi emesso i due assegni di 20.000,00 euro ciascuno a titolo di pagamenti parziali, mentre la compagnia assicuratrice aveva provveduto al pagamento dei 400.000,00 euro in loro favore e dei 34.944,00 euro in favore di essi opposti; viii. dopo che avere manifestato la volontà di prelevare 20.000,00 euro dal conto corrente, anche al fine di saldare quanto dovuto da essa cliente e dalla figlia minore (con conseguente restituzione di uno dei due assegni bancari), la ### si era invero rivolta al Giudice Tutelare, il quale non aveva ravvisato alcuna illegittimità nel patto oggetto di causa; ix. da tale momento la parte opponente aveva iniziato a sostenere le tesi prospettate nell'atto di citazione del presente giudizio - e, quindi, l'indebito incameramento di somme in esecuzione di un patto illegittimo - situazione dalla quale era scaturito un procedimento disciplinare a carico di essi difensori, conclusosi con il loro pieno proscioglimento, identica
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 conclusione del procedimento penale per estorsione e truffa (ordinanza di archiviazione del 25.7.2014); c. hanno quindi sostenuto con era ravvisabile il dolo contrattuale allegato dagli opponenti, oltre ad essere maturato il termine di prescrizione in ordine all'azione di annullamento ex art. 1442 c.c.; d. quand'anche fosse stata ritenuta fondata la domanda di annullamento, incidente sulla sola clausola di determinazione del compenso professionale, essi difensori avrebbero avuto diritto a quanto loro spettante in virtù delle previgenti tariffe professionali, ossia a complessivi 91.104,00 euro, con conseguente debenza del medesimo importo oggetto di 11.480,00 euro oggetto dell'odierna domanda monitoria, all'esito della compensazione tra il dovuto e gli effetti della sentenza di annullamento; e. la suddetta somma di 11.480,00 euro sarebbe stata dovuta anche nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto caducato l'intero rapporto contrattuale, ossia a titolo di ingiustificato arricchimento; f. non ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.  6. Nella prima udienza del 3.3.2015 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.  7. Con ordinanza pronunciata il ### (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.3.2015 nel sub-procedimento n. R.G. 9956-1/2014), il giudice ha rigettato l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata dagli opponenti.
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 8. Con ordinanza pronunciata il ### il giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti (ordine di esibizione chiesto dagli opponenti e prove orali dedotte dagli opposti) e ha fissato l'udienza dell'11.7.2019 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (assegnando alle parti il termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive).  9. In seguito ad alcuni rinvii, nell'udienza del 9.6.2022 il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa “abbandono della lite (e quindi della opposizione a D.I.) e spese del giudizio integralmente compensate”.  10. In ragione della ### accettazione della proposta conciliativa da parte degli opponenti, il giudice ha rinviato all'udienza del 16.1.2024 per la decisione, udienza poi differita in ragione del carico del ruolo e dell'assegnazione della causa ad altro giudice.  11. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il ### dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.  12. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe, insistendo nel loro accoglimento; in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).  ***  13. ### di inammissibilità (rectius, improcedibilità) dell'opposizione, formulata dai convenuti, non è fondata, poiché:
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 a. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal D.Lgs. n. 150/2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione” (Cass. n. 12905/2025, 5659/2022, ### n. 758/2022); b. nel caso in esame, tra la notifica del decreto ingiuntivo (10.10.2014) e quella dell'atto di citazione (13.11.2014) sono trascorsi trentaquattro giorni e, pertanto, l'opposizione è stata tempestivamente proposta.  14. Pur essendo indubitabile come la presente fase di opposizione avrebbe dovuto essere assoggettata, non già al rito ordinario, bensì a quello speciale disciplinato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 - come correttamente osservato nella loro comparsa di risposta,
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 vertendo la domanda monitoria su compensi pretesi dagli avvocati ### e ### per le prestazioni professionali rese in favore degli attori sia in sede stragiudiziale, sia nella causa civile n. R.G. 3686/2010 di questo Tribunale - è oramai precluso al Tribunale disporne il mutamento ai sensi dell'art. 4 del suddetto decreto, provvedimento adottabile “non oltre la prima udienza di comparizione delle parti” (comma 1), richiamato altresì il consolidato insegnamento secondo cui “### cause aventi ad oggetto la liquidazione delle prestazioni professionali dell'avvocato, il mutamento del rito, nelle ipotesi in cui l'opposizione al decreto ingiuntivo venga introdotto con citazione anziché con ricorso, può avvenire, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 186 del 09/01/2020, Rv. 656826 - 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020, Rv.  657717 - 01; ex multis, di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19228 del 2024)” (Cass. 25444/2025), sbarramento superato il quale “avviene la stabilizzazione del rito anche erroneo (Cass. Sez. U. 12-1- 2022 n. 758, in motivazione par. 8.4, Cass. Sez. 2 9-1-2020 n. 186 Rv. 656826-01)” (Cass. n. 29882/2023). 
Riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti ed alle pretese avanzate dagli opposti in via di reconventio reconventionis, nel caso in esame non trova invero applicazione l'insegnamento secondo cui “### qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande” (Cass. n. 27702/2025, n. 15431/2020, ### 4485/2018), sul rilievo che la causa è stata ### trattata con il rito ordinario di cognizione, con conseguente insussistenza di qualsivoglia opportunità di separazione.  15. Nel merito, l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulata dagli attori - da trattarsi unitariamente, stante l'identità delle questioni che ne formano oggetto - debbono essere accolte, per le ragioni che seguono.  15.1 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in linea generale, “sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la «comune intenzione delle parti stipulanti», la necessità di ricostruire quest'ultima senza «limitarsi al senso letterale delle parole», ma avendo riguardo al «comportamento complessivo» dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un «prius», ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore” (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, n. 14432, Rv. 640528-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 6-3, ord. 8 novembre 2022, n. ###, Rv. 666341-01).
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 Pertanto, sebbene “il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362, comma 1, cod.  civ.)”, si ponga “quale primo momento del processo di interpretazione”, donde la necessità di “valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici” (così, tra le più recenti, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 26 ottobre 2021, n. ###, Rv. 662581-01), resta, nondimeno, fermo che “nell'interpretazione del contratto il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell'accordo, una incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti” (così Cass. Sez. Lav., sent. 10 settembre 2021, n. 24483, non massimata)”, ciò comportando come “il suddetto processo “circolare” di interpretazione del contratto debba valorizzare, oltre al “contesto negoziale integrale ai sensi dell'art. 1363 cod. civ., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dagli artt. 1369 e 1366 cod. civ., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (in conformità agli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale), ed altresì ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. n. 24699 del 2021, cit.; analogamente pure Sez. 2, ord. 4 aprile 2024, n. 8940, Rv. 670956-01)” (Cass. n. ###/2024,
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 6908/2024), tenuto conto che il criterio dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. “[che quale criterio d'interpretazione del contratto - fondato sull'esigenza definita in dottrina di “solidarietà contrattuale” - si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235)], non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295; e, da ultimo, Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882) (così Cass., III, ord. 08/03/2019, n. ###)” (Cass. n. 3671/2024).  15.2 Per ciò che rileva ai fini della presente decisione, nel patto di quota lite stipulato il ### tra le odierne parti (doc. 1 ricorso monitorio) si legge che “Al riguardo, la ###ra ### e il #### e ###. ### e l'Avv.  ### pattuiscono e convengono, con l'odierno accordo, che i medesimi ###ri ### e ### provvederanno a corrispondere ai predetti difensori, quale compenso per la prestazione professionale sopradescritta, la somma percentuale pari al 10% (dieci per cento) - oltre IVA al 20% ed accessori come per legge, 12,5% forfettario e 2% di cassa avvocati - dell'importo che verrà loro liquidato nella sentenza o recato in qualsivoglia altro provvedimento ### nonché in qualsiasi altro atto liquidativo di natura stragiudiziale, oltre le spese legali che verranno eventualmente imposte a
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 carico della controparte soccombente”.  15.3 Alla luce delle coordinate ermeneutiche riportate nel punto 15.1 che precede, non può che condividersi la ricostruzione degli opponenti, secondo cui il diritto degli odierni opposti al pagamento delle spese legali (menzionate nell'ultima frase del periodo trascritto nel punto che precede) sarebbe maturato solo in caso di definizione giudiziale della controversia, assunto confortato: a. dal criterio letterale, con particolare riferimento, non solo all'impiego del termine “controparte soccombente”, quanto al relativo presupposto, ossia il caso in cui “verranno eventualmente imposte a carico”, terminologia del tutto incompatibile con il pagamento all'esito di una trattativa stragiudiziale; non può che essere il giudice l'unico soggetto titolare del potere-dovere, all'esito del processo, di individuare la parte soccombente e di ###porre a suo carico le spese di lite, assunto ulteriormente corroborato dall'avverbio “eventualmente”, evidentemente relativo ad una specifica ipotesi di definizione della lite, ossia quella giudiziale; l'utilizzo dell'avverbio “oltre” genera peraltro una netta cesura tra la frase precedente - vertente sul riconoscimento ai difensori del 10% delle somme ottenute dai clienti in qualsivoglia modo (sentenza, altro provvedimento giudiziale, altro atto liquidativo di natura stragiudiziale) - e quella successiva prima riguardante le spese legali; b. dai criterio logico e di ricostruzione della comune intenzione delle parti, analizzati attraverso gli ulteriori criteri di interpretazione soggettiva
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 (funzionale e di buona fede), scrutinio che non può prescindere dal contesto nell'ambito del quale è stato stipulato il patto in esame, ossia un accordo tra - da una parte - due professionisti e - dall'altra - due consumatori; sotto tali profili, non può anzitutto trascurarsi come nel processo civile il compenso dell'avvocato coincida ordinariamente con le spese legali, giudiziali e stragiudiziali (queste ultime, ove espressamente domandate, sempreché allegate e provate), le quali debbono tenere conto delle effettive attività svolte dal legale in favore del cliente e sono parametrate alle tariffe professionali vigenti pro tempore; le suddette tariffe costituiscono altresì il criterio legale a cui il giudice deve attenersi per la relativa liquidazione all'esito del giudizio, sebbene la relativa regolamentazione sia ancorata ai criteri di soccombenza e causalità, al fine di individuare se - e in quale misura - le medesime debbano essere poste a carico di una o più parti (oppure interamente compensate); ciò premesso, nel patto di quota di lite in esame il compenso spettante ai difensori è stato stabilito in percentuale rispetto alle somme che sarebbero state percepite dai clienti all'esito della causa o della trattativa stragiudiziale, tipologia di accordo da cui si evince che - in piena armonia con il dato letterale sopra menzionato - il riconoscimento di ulteriori somme a titolo di spese legali sarebbero state giustificate solo in presenza di attività processuali ulteriori, quali l'introduzione e la trattazione di un giudizio sfociato in un provvedimento definitorio;
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22 la ricostruzione ermeneutica proposta dagli opposti si appalesa distonica rispetto alla ragione pratica dell'accordo, laddove al 10% delle somme incamerate dagli opponenti - peraltro, al lordo di spese generali, C.P.A. e IVA di legge - si sarebbero aggiunte ulteriori spese legali - anch'esse al lordo degli accessori di legge - compenso aggiuntivo del tutto disancorato dalle ordinarie modalità di determinazione degli onorari spettanti agli avvocati; c. a pag. 9 della loro seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. i convenuti hanno sostenuto come “ancorché la vertenza in parola sia approdata ad una transazione stragiudiziale, la stessa aveva ad oggetto, necessariamente, la definizione dell'instaurato giudizio risarcitorio con tutte i conseguenti obblighi. È di tutta evidenza come laddove la compagnia oblata per il risarcimento non si fosse considerata anche solo latamente soccombente non avrebbe dato seguito al pagamento delle spese di patrocinio (rectius spese legali) in quanto anch'esse sarebbero state ricomprese tra i diritti rinunciati tra le parti”, mentre “anche nell'ipotesi in cui non si fosse instaurata la detta vertenza giudiziale e le parti fossero addivenute pur sempre ad un accordo transattivo, la compagnia tenuta al risarcimento avrebbe ex lege corrisposto le spese legali o i compensi professionali maturati dai patrocinatori per l'attività di assistenza e consulenza prestata, posto che la richiesta risarcitoria veniva avanzata per la refusione dei danni patiti dal c.d. soggetto terzo trasportato”; alla luce delle ragioni esposte nei punti che precedono, trattasi di
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 23 argomentazioni non condivisibili, sia perché collidenti con il contesto letterale analizzato nel punto a che precede, oltre che del tutto inverosimili riguardo alla volontà di ritenere soccombente l'altra parte (sebbene quest'ultima abbia pagato il risarcimento) all'esito di una trattativa stragiudiziale; d. né tantomeno rileva l'affermazione secondo cui, anche in presenza di un accordo stragiudiziale, la compagnia assicuratrice avrebbe corrisposto direttamente ai difensori le spese legali, trattandosi di aspetto (il pagamento diretto, ossia, sostanzialmente, la distrazione delle spese) certo non rinvenibile nel regolamento negoziale contenuto nel patto di quota lite; e. gli atti (doc. 5 comparsa di risposta) sottoscritti il ### da ### (il primo in proprio e il secondo nell'interesse della figlia minore ###, ### e della #### S.P.A. costituiscono accordi del tutto autonomi rispetto al patto oggetto di causa, siccome aventi ad oggetto la transazione stipulata tra detta compagnia assicuratrice e gli odierni opponenti in ordine alle pretese avanzate da questi ultimi a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso il ### ai propri congiunti; f. l'espresso riferimento al pagamento diretto di 39.400,00 euro (oltre a IVA ed eventuale c.p.a.) da parte della compagnia assicuratrice in favore dell'avv.  ### (o, comunque, dello studio legale ###, a titolo di spese di assistenza - e la contestuale sottoscrizione del legale - non implica certo che gli opponenti abbiano in tale sede acconsentito al riconoscimento di
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 24 detto importo per le spese legali menzionate nell'ultima frase del primo capoverso del patto di quota lite del 7.7.2009, secondo la prospettazione interpretativa sollecitata dai convenuti; g. nell'ambito del rapporto tra clienti e difensori, l'unico effetto ascrivibile alle transazioni de quibus è individuabile nell'accettazione del fatto che l'importo di 34.944,00 euro fosse loro versato direttamente dalla compagnia assicuratrice, non già che si cumulasse al 10% (oltre a spese generali, CPA e IVA di legge) dei 400.000,00 euro ottenuti dai danneggiati a titolo di risarcimento dei danni.  15.4 Ad abundantiam, si osserva che, laddove si fosse ritenuta condivisibile la tesi dei convenuti, ossia la sommatoria delle due poste sopra menzionate, sarebbe stato allora necessario sindacare la proporzionalità dell'accordo in esame, richiamato il consolidato insegnamento secondo cui, anche per i patti di quota lite stipulati nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006 (abrogativo del divieto di tali patti, con modifiche dalla legge n. 248/2006) e della ### n. 247/2012, “###à legata all'esito del giudizio non esclude la possibilità di valutare l'equità del patto di quota lite, alla stregua del caso concreto, così verificando se la stima effettuata dalle parti fosse, all'epoca della conclusione dell'accordo, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato (Cass. sez. II, 30/09/2021, 26568 non massimata in tema di illecito disciplinare; Cass., sez. un., n. 25012 del 2014, cit.; Cass. n. 6519 del 2012)” (Cass. n. 2135/2025), valutazione che tuttavia non si rende necessaria, in ragione della lettura ermeneutica del patto menzionata nel punto
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 25 15.3 che precede.  15.5 In base alle considerazioni sopra esposte ed alla documentazione in atti, emerge invero il credito di 34.571,46 euro in favore degli odierni opponenti e nei confronti dei convenuti, tenuto conto che: a. attesa la definizione stragiudiziale della vertenza, in virtù del patto di quota lite del 7.7.2009, il compenso spettante agli avvocati ### e ### è pari al 10% dell'importo di 400.000,00 euro (oltre a spese generali 12,5%, C.P.A. 2% e IVA 20%) pagato agli opponenti a titolo di risarcimento danni, ossia a complessivi (capitale 40.000,00+spese generali 5.000,00+C.P.A. 900,00+ I.V.A. 9.180,00=) 55.080,00 euro; b. è incontestato da parte degli opposti il pagamento di acconti per 43.600,00 euro, di cui 3.600,00 euro a titolo di acconto versato contestualmente alla stipulazione del patto (da restituirsi “solo e soltanto a seguito di esito favorevole della predetta lite ed in ogni caso successivamente all'ottenimento del predetto pagamento ad opera della parte obbligata al risarcimento del danno richiesto…”) e 40.000,00 euro ricevuti con assegni bancari (documenti 7-8 ricorso monitorio); c. non vi è prova del pagamento dell'ulteriore acconto allegato nell'atto di citazione, in cui si menziona un assegno bancario di 600,00 euro, titolo di credito di cui non sono indicati il numero identificativo né la data, non potendo peraltro operare il principio di non contestazione, sul rilievo che, pur non avendo espressamente preso posizione sul punto, nell'analitica espositiva dei fatti di causa contenuta nella comparsa di risposta i convenuti hanno affermato di avere ricevuto unicamente i
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 26 3.600,00 euro (“in più tranches”), prospettazione difensiva incompatibile con l'implicita assenza di contestazione di avere ricevuto tale importo; d. in relazione alle somme versate direttamente dalla ### S.P.A. agli opposti, stante la discrasia tra la somma indicata in ciascun atto di transazione e quietanza (ove si legge che la compagnia assicuratrice avrebbe versato 34.944,00 euro, “oltre IVA ed eventuale c.p.a. a titolo di spese di assistenza”) e la fattura 21/2010 emessa dagli opposti il ### (importo di 29.440,00 euro, ivi compresi oneri di legge ed al netto della ritenuta d'acconto), deve ritenersi maggiormente attendibile la prima, ossia l'accordo tra le parti, sia perché la fattura costituisce atto unilaterale a contenuto partecipativo di provenienza unilaterale dalla parte creditrice (della compagnia assicuratrice), sia perché gravava sui convenuti (in virtù del criterio di vicinanza alle fonti di prova) l'onere di documentare adeguatamente di avere percepito una somma inferiore rispetto a quella indicata negli atti transattivi de quibus; e. poiché la c.p.a. era chiaramente dovuta - mentre non sono menzionate le spese generali, peraltro non dovute nella vigenza dell'art. 14 del D.M. 127/2004, ai cui sensi tale posta competeva “sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente”, ossia nel solo ambito processuale - deve quindi concludersi che i convenuti hanno percepito l'importo complessivo di (capitale 34.944,00+C.P.A.  698,88 + I.V.A. 7.128,58 =) 42.771,46 euro; f. in relazione alla controversia de qua, gli opposti convenuti hanno quindi percepito complessivi (43.600,00+42.771,46=) 86.371,46 euro, incamerando indebitamente
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 27 l'importo di (85.371,46-50.800,00=) 35.571,46 euro.  15.6 ### e ### debbono quindi essere condannati, in solido tra loro, a pagare a ### ed a ### 35.571,46 euro, oltre agli interessi legali ordinari dalla costituzione in mora del 28.2.2011 (la cui ricezione non è stata contestata dai convenuti) e fino al saldo, non trovando applicazione al caso in esame il comma 4, dell'art. 1284 c.c., introdotto con il D.L. 132/2014, siccome operante riguardo alle cause introdotte dopo il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del predetto D.L. (13.9.2014), mentre la presente causa è pendente dal 5.8.2014, data di deposito del ricorso monitorio. 
Per ragioni di completezza, occorre osservare che il riconoscimento dell'importo di 35.571,46 euro non integra il vizio di ultra-petizione, sul rilievo che gli opponenti hanno domandato il pagamento in proprio favore di “32.730,11, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa”, richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma, accompagnata da formule di salvaguardia che riservino la condanna per una maggiore misura, non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa, lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare della somma richiesta nelle conclusioni specifiche (cfr. Cass. n. 1324 del 2006; Cass. n. 22330 del 2017; Cass. Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 28 19455 del 2018; Cass. n. ### del 2022); pertanto, quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultra petizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo (Cass. 20707 del 2018)” (Cass. n. ###/2023).  16. In ragione dell'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in via principale dagli opponenti, deve ritenersi assorbita la pretesa avanzata in via subordinata, avente ad oggetto la vessatorietà della clausola del patto di quota lite relativa alle spese “legali che verranno eventualmente poste a carico della controparte soccombente”, clausola, come detto, non operante nella fattispecie in esame.  17. Quanto alle conclusioni formulate nel merito dagli opposti, si osserva che: a. quelle proposte in via principale si appalesano del tutto inconferenti con il thema decidendum, concretandosi in difese ed eccezioni ### volte unicamente a provocare il rigetto dell'opposizione e ad ottenere la conferma del decreto ingiuntivo, in ragione dell'infondatezza della domanda di annullamento del patto di quota lite, pretesa mai avanzata dagli opponenti; b. debbono ritenersi assorbite quelle proposte in subordinata ed ulteriormente subordinata, siccome basate sulla caducazione del patto di quota lite e sulla sussistenza di un credito derivante dalla compensazione tra le contrapposte posizioni
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 29 creditorie e debitorie, considerato che il patto è valido ed efficace (nei termini esposti nel punto 15 che precede), nonché come sia stato invero accertato un credito in capo agli opponenti; c. deve essere respinta la pretesa avente ad oggetto “la cancellazione ed espunzione dal corpo della avversa memoria n 1 ex art. 183, comma VI, cpc, di tutte le espressioni sconvenienti od offensive ivi recate e, per l'effetto, condannare gli opponenti e l'Avv.  ### (in solido tra loro) al risarcimento del danno patito dagli esponenti avvocati da determinarsi anche in via equitativa”, poiché: i. ai sensi dell'art. 89 c.p.c., “Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”; ii. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la cancellazione delle frasi ingiuriose o offensive, oltre che essere disposta d'ufficio, può conseguire all'istanza di parte, la quale non costituisce una domanda giudiziale, valendo quale semplice sollecitazione all'esercizio di un potere officioso del giudice, strumentale all'obbligo delle parti di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (Cass. n. 15503/2002; Cass. n. 9946/2001; Cass. n. 5677/2005; Cass. 6439/2009; Cass. n. 14112/2011; Cass. n. 27948/2018; Cass. n. 4738/2022; Cass. n. 4212/2024). Il provvedimento adottato nel corso dell'istruttoria (a differenza della sentenza imposta per l'eventuale assegnazione, alla persona
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 30 offesa, di una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto) è privo di effettivo contenuto decisorio, non incide sul merito della causa e riveste una mera funzione ordinatoria avente rilievo esclusivamente entro l'ambito del rapporto endo-processuale tra le parti (Cass. n. 10517/2017; Cass. n. 1018/2009). Si è anche affermato che, ove sollecitato in tal senso, il giudice non è sollevato dal dovere di pronunciare; l'esame della richiesta, pur se affidato al potere discrezionale del giudice, che può provvedere al riguardo anche d'ufficio, non per questo può essere omesso, potendo configurarsi la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la cancellazione è oggetto di preciso diritto processuale e sostanziale a difesa dell'onore e della reputazione ( n. 12134/1991; Cass. n. 17914/2022; nel senso invece che non è configurabile l'omissione di pronuncia rispetto alla richiesta di cancellazione delle frasi ingiuriose: Cass. n. 27948/2018; Cass. n. 9040/1994; Cass. n. 12479/2004). 
Sostanzia, invece, una vera e propria domanda giudiziale, la richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 89 c.p.c. che, difatti, deve esser proposta con modalità tali da garantire il rispetto del contraddittorio (Cass. 11617/1992; Cass. n. 9946/2001; Cass. n. 20593/2012)” (Cass. n. 25714/2025); iii. ciò chiarito, è noto inoltre che la cancellazione de qua “va esclusa quando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell'ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 31 preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni” (Cass. n. 4983/2025), mentre, quanto alla domanda risarcitoria, “non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ove le espressioni contenute negli atti difensivi, ritenute sconvenienti, conservino pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa senza eccedere dalle esigenze difensive” (Cass. n. 11829/2025, n. 21031/2016, n. 17325/2015) iv. nella loro seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., i convenuti hanno stigmatizzato le espressioni, a loro dire offensive, contenute nella prima memoria istruttoria degli opponenti, menzionando frasi quali: o “in primis devesi brevemente controdedurre alla fantasiosa, se non propriamente artefatta, ricostruzione dei fatti”; o “E' peraltro sconcertante l'arroganza con cui…al fine di giustificare il loro scorretto operato”; o “…il ### la minacciò di far cambiare istituto….” o “…tuttavia il massimo della pervicacia degli opposti, nel disperato intento di immutare la realtà, viene raggiunto con il deplorevole tentativo di attribuire al Giudice Tutelare dell'intestato Tribunale”; o “…Appare, pertanto, anche decisamente risibile la tesi degli opposti secondo cui…..” o “…..di conseguenza i sig.ri ### non potevano ancora raggiungere alcun grado di consapevolezza circa l'attività
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 32 fraudolenta tenuta in loro danno.  o Si rammenta infatti che l'attività fraudolenta ha avuto principio all'atto della sottoscrizione del P.Q.L…..” o “….Tuttavia il raggiro è stato portato a compimento….” o “di conseguenza i ### maturarono la consapevolezza dell'attività fraudolenta soltanto nel mese…..”; v. premesso che, nel caso in esame, i convenuti sono costituiti in proprio e oggetto di causa è il credito vantato da questi ultimi per prestazioni professionali rese nell'interesse degli opponenti, si appalesano insussistenti i presupposti per l'invocata cancellazione, nonché, a fortiori, per ravvisare qualsivoglia danno ingiusto subito conseguente a dette espressioni; durante l'intero processo, gli opposti hanno modulato la loro linea difensiva (tra l'altro) in ragione di una domanda di annullamento del patto di quota di lite per dolo contrattuale; in questo quadro, la gran parte delle espressioni impiegate dagli opponenti in ordine a contegni fraudolenti o raggiri perpetrati ai loro danni dagli avvocati ### e ### non può essere ritenuta estranea alla dinamica processuale, laddove, sebbene mai proposta, la pretesa caducatoria ex artt. 1439 e 1440 non avrebbe potuto che basarsi sull'allegazione di artifizi o raggiri ascritti all'altra parte contraente, quand'anche ritenuti insussistenti all'esito del giudizio; vi. lungi dall'esondare dall'oggetto della causa, gli ulteriori attributi impiegati dagli
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 33 attori sulla linea difensiva dei convenuti (risibile, fantasiosa, artefatta) sono invero espressioni colorite tese ad evidenziare l'infondatezza dell'avversa ricostruzione dei fatti.  18. ### dell'opposizione e della domanda riconvenzionale formulata in via principale dagli attori comportano la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento formulata dagli opposti.  19. Attesa la totale infondatezza della domanda monitoria, le spese di lite (per contributo unificato ed iscrizione a ruolo) del procedimento per decreto ingiuntivo, anticipate da ### e ### debbono restare a loro carico.  20. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste a carico degli opposti, in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, attese la totale infondatezza della pretesa avanzata dai medesimi convenuti e l'esposizione debitoria da parte di questi ultimi nei confronti degli opponenti, con contestuale condanna al relativo pagamento. 
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia in ragione del valore della somma riconosciuta agli attori, pari a 35.571,46 euro, richiamato l'insegnamento secondo cui “ai fini della determinazione del valore della controversia, per la liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 34 conseguenza, dell'attività difensiva (Cass., 06/02/2020, n. 2769)” (Cass. n. ###/2024), in particolare: - senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto; - con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nel corso della quale gli opponenti hanno prodotto tre documenti, mentre non sono state ammesse le ulteriori istanze istruttorie (prove orali e ordine di esibizione); - con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza l'assegnazione di un termine per note conclusive (neppure chiesto dalle parti). 
Non compete agli opponenti l'aumento contemplato dall'art. 4, comma 2, del suddetto D.M. per la difesa di - e contro - più soggetti aventi la stessa posizione processuale, essendo controbilanciato dalla riduzione prevista dal successivo comma 4 della medesima disposizione, stante la sostanziale sovrapponibilità delle difese articolate nel loro interesse e nei confronti degli opposti.  21. In ragione della totale soccombenza degli opposti, deve essere logicamente respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da questi ultimi.  ### 22. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a. accoglie l'opposizione proposta da ### e ### avverso il decreto ingiuntivo n. 2606/2014, emesso da questo Tribunale il ### nel
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 35 procedimento n. 7305/2014 RAC; b. dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. 7305/2014 RAC di questo Tribunale, anticipate dagli avvocati ### e ### restino a loro carico; c. rigetta la domanda di pagamento formulata dagli avvocati ### e ### d. condanna gli avvocati ### e ### in solido tra loro, a pagare a ### e ### 35.571,46 euro, oltre agli interessi legali ordinari, con decorrenza dalla costituzione in mora del 28.2.2011 e fino al saldo; e. condanna gli avvocati ### e ### in solido tra loro, a rimborsare a ### e ### le spese di lite della presente fase di opposizione, così liquidate: € 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio; € 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva; € 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria; € 1.452,50 per compensi di avvocato della fase decisionale; € 259,00 per contributo unificato; € 27,00 per spese di iscrizione a ruolo; € 4,85 per spese di notifica; € 5.551,35 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge; f. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dagli avvocati ### e #### 12.11.2025 Il Giudice dott.

causa n. 9956/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Falzoi Salvatore

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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n. 442/2025 del 17-05-2025

... società ### S.r.l. e la parte attrice, con contestuale restituzione del prezzo pari ad € 23.770,00 (euroventitremilasettecento/00) oltre al risarcimento dei danni, ed oltre ancora, agli interessi legali, dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo. Si costituiva la società ### srl la quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato inizio del procedimento per cui è causa entro il termine di trenta giorni decorrente dall'esperimento negativo della negoziazione assistita e, nel merito, contestando la ricostruzione dei fatti, così concludeva: 1) Preliminarmente, si eccepisce l'improcedibilità della domanda per mancata proposizione dell'azione giudiziale nel termine di 30 gg. dalla conclusione del procedimento di negoziazione assistita; 2) In subordine, e senza recesso dalla superiore eccezione, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto del ### alla garanzia ex art. 132 c.4 del ### del ### 3) Ancora in subordine, e senza recesso dalle superiori istanze, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'attore dalla garanzia ai sensi del 1495 c.c.; 4) Ancora, in via ulteriormente subordinata e nel (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente ### causa iscritta al n. 2093/2017 del ### degli ### civili contenziosi promossa da ### (c.f. ###) rappresentato e difeso dall'Avv.  #### , come da procura in atti.  attore, contro ### (c.f. ###), in persona del legale rappresentante ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### come da procura in atti.  convenuto, avente ad oggetto: ### di cose mobili. 
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore adiva il Tribunale di ###.G. e premettendo che in data ### acquistava presso la concessionaria di ### s.r.l., un'autovettura modello ### 308 ### tg. ### con garanzia di 3 anni, al prezzo di listino di € 23.770,00 e che da subito la detta autovettura presentava vizi e anomalie varie costringendolo a riportare il mezzo presso il centro di assistenza, e che, nonostante i numerosissimi interventi eseguiti, l'automobile presentava problemi di funzionamento, chiedeva l'ammissione delle presenti domande: 1) Ritenere e dichiarare la non conformità del veicolo acquistato dall'attore ### al contratto di vendita, difettando tra le altre delle qualità e prestazioni abituali di un'auto dello stesso tipo e valore ex artt. 129, 130 del ### del ### 2) Conseguentemente in via principale accertato il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito, condannare la convenuta ### S.r.l. sita in #### in ###. ### n. 47- P.Iva ###, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, alla sostituzione in favore dell'attore, dell'auto modello ### 308 ### 1.6 e HDi 115 ###- Targata #####, con altra di uguale valore e caratteristiche.  3) Sempre in via principale condannare la ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni subiti dal #### da valutarsi anche in via equitativa, oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo, nonché alla rifusione delle spese legali.  4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato il difetto di non conformità del mezzo acquistato al contratto di vendita, dichiarare la risoluzione del contratto (ope legis) ex artt. 1492, 1493, 1453 c.c. e segg., in combinato disposto con gli artt. 129 ss. ### del ### sottoscritto tra la suddetta società ### S.r.l. e la parte attrice, con contestuale restituzione del prezzo pari ad € 23.770,00 (euroventitremilasettecento/00) oltre al risarcimento dei danni, ed oltre ancora, agli interessi legali, dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo. 
Si costituiva la società ### srl la quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato inizio del procedimento per cui è causa entro il termine di trenta giorni decorrente dall'esperimento negativo della negoziazione assistita e, nel merito, contestando la ricostruzione dei fatti, così concludeva: 1) Preliminarmente, si eccepisce l'improcedibilità della domanda per mancata proposizione dell'azione giudiziale nel termine di 30 gg. dalla conclusione del procedimento di negoziazione assistita; 2) In subordine, e senza recesso dalla superiore eccezione, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto del ### alla garanzia ex art. 132 c.4 del ### del ### 3) Ancora in subordine, e senza recesso dalle superiori istanze, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'attore dalla garanzia ai sensi del 1495 c.c.; 4) Ancora, in via ulteriormente subordinata e nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili, infondate e/o con qualsiasi statuizione rigettare le domande tutte spiegate nei confronti della ### s.r.l.; 5) Da ultimo e sempre in subordine e senza recedere dalle superiori istanze, ritenere e dichiarare che i difetti lamentati non costituiscono causa di risoluzione contrattuale, per le ragioni sopra esposte in narrativa; Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie, veniva ammessa la prova testimoniale e dopo l'espletamento si disponeva CTU al fine di accertare la conformità del veicolo acquistato dal ### al contratto di vendita e la eventuale presenza delle qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo.. 
Depositata la ### ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale con concessione dei termini per il deposito di note conclusive.  ***** 
La domanda principale di parte attrice è fondata e merita di essere accolta. 
Preliminarmente si rigetta l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio formulata dal convenuto. 
La norma che disciplina la negoziazione assistita precisa tra l'altro che, se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'art. 4, comma 1 (ovvero trenta giorni dalla ricezione), la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. 
Nel caso di specie, al rituale invito alla negoziazione assistita non ha fatto seguito né un rifiuto né una mancata accettazione bensì tale procedura si è conclusa negativamente per l'assenza dell'odierna convenuta, pertanto non è applicabile la norma sopra citata. 
Si rigetta altresì l'eccezione di prescrizione in quanto i vizi sono stati denunciati tempestivamente tramite, inizialmente, con lettera raccomandata prodotta in giudizio, cui ha fatto seguito l'invito alla negoziazione assistita e successivamente l'instaurazione del giudizio, pertanto non si ravvisa alcuna decadenza o prescrizione del diritto. 
Nel merito, si premette che in tema di vendita di beni di consumo, come da giurisprudenza ormai costante, si applica principalmente la disciplina dettata dal codice del consumo, mentre solo in via residuale, per quanto non previsto dalla norma speciale, interviene la normativa di cui al codice civile che in questa materia ha un ruolo sussidiario. 
Inoltre, come deciso dalla Suprema Corte con la Sentenza del 30/6/2020 n. 13148:” Si presume che i difetti di conformità, che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 cod. civ.” ###. 132 del ### di ### prevede una presunzione iuris tantum, superabile con la prova contraria, a favore del consumatore, grazie alla quale si presume che i vizi manifestati entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data. 
Dopo tale termine si applica la disciplina generale posta in materia di onere della prova ex art. 2697 che pone a carico del richiedente e quindi del consumatore l'onere di provare l'esistenza del vizio e se esso fosse presente al momento della consegna. 
Comunque, sussiste la responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si manifesti entro il termine di due anni dalla già menzionata consegna. 
Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati al citato art.130, i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto, fermo restando l'onere del consumatore di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo (Cass. Civ. 13148/2020, cit.).
Nel caso di specie il #### ha assolto all'onere probatorio dimostrando di aver acquistato l'automobile oggetto del presente giudizio presso la concessionaria ### s.r.l. e che subito dopo la sua consegna sono emersi vizi tali da costringerlo a portare più volte il mezzo presso l'officina della stessa concessionaria per diversi interventi. Ciò è stato testimoniato sia dai testi di parte attrice che dai testi della convenuta, che hai tempi lavoravano in officina che ricordavano dei numerosi accessi effettuati dal ### per problemi al mezzo. 
Tale rappresentazione trova conferma nella relazione peritale del ### le cui conclusioni questo giudice condivide, nella quale così si afferma: “1) ###auto sono stati riscontrati un numero sensibile di difetti originari che sono testimonianza di una difformità rispetto alle prescrizioni contrattuali. Seppur si dia per scontata la risoluzione delle difformità con gli interventi prima citati, non si può trascurare il disagio procurato al cliente per i ripetuti interventi non garantendone la continuità di utilizzo dell'auto stessa; 2) vista la frequenza degli interventi sull'auto in oggetto, confrontata con i dati presenti in letteratura in merito ai richiami delle case automobilistiche e altro, è evidente che l'auto in oggetto non presentava la qualità in merito ad alcuni componenti e la continuità delle prestazioni abituali attese del segmento di appartenenza”. 
Le conclusioni del Consulente sono certamente logiche e coerenti oltre che espresse da un soggetto particolarmente qualificato in quanto esperto in materia, e inducono a ritenere che l'autovettura avesse i vizi lamentati dall'acquirente; circostanza, questa, idonea ad integrare e certificare ex art. 129 del d.lgs.  206/2005 (c.d. codice del consumo) la non conformità del bene venduto. 
A nulla rileva il fatto che l'automobile tra un intervento riparativo e l'altro ha comunque funzionato e sia stata utilizzata da parte attrice in quanto, come sopra evidenziato, è risultata la difformità della stessa alle caratteristiche proprie del mezzo e ciò appare sufficiente affinché il consumatore usufruisca della tutela prevista dai citati artt. 129 e seguenti. 
Invero gli artt. 129 e 130 del ### del ### prevedendo l'obbligo del venditore di consegnare beni conformi al contratto, ovvero che siano idonei all'uso tipico, conformi alla descrizione e alle qualità vantate dal venditore e con qualità e prestazioni abituali per quel tipo di bene, consentono al consumatore di scegliere, nel caso in cui questi parametri non siano rispettati, tra la riparazione e la sostituzione del bene, tenuto conto della non eccessiva onerosità di un rimedio rispetto all'altro. 
Non v'è dubbio, come sopra detto, che, nel caso di specie, trovi applicazione la disciplina dettata dal D.lgs. n. 206/2005 e che il consumatore ha diritto alla tutela prevista. 
La mancata conformità al contratto comporta per il consumatore il diritto “al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9” (art. 130, D.Lgs.  206/2005). 
Alla luce di ciò, accertato che l'autoveicolo acquistato da ### a brevissima distanza dalla consegna, ha manifestato segni di malfunzionamento di diversa natura, tanto da rendere necessario numerosi interventi, ed accertata la difformità rispetto le condizioni contrattuali, si accoglie la domanda principale dell'attore e si condanna la ### srl alla sostituzione dell'autovettura. 
Resta da esaminare la domanda risarcitoria formulata da parte attrice. 
Deve a tal proposito rilevarsi che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, il cosiddetto danno da “fermo tecnico”, ossia quello che si concreta nell'impossibilità temporanea di utilizzare il veicolo, non è presunto, ma va provato dimostrando di aver sopportato spese per, ad esempio, noleggiare un altro mezzo alternativo. 
Non riconoscendo il danno in re ipsa, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il pregiudizio subito. 
Come previsto da giurisprudenza di legittimità, il danno non può desumersi dalla mera circostanza dell'indisponibilità del mezzo, né dal pagamento della tassa di circolazione (che prescinde dall'uso del veicolo) e delle spese assicurative (che possono essere sospese) ( ###, Ord. 4/4/2019, n. 9348). 
Nel caso di specie, invero la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento essendo risultata del tutto sfornita di un valido supporto probatorio. 
Alla luce di quanto sopra, essendo risultata fondata ex art. 128 e ss., D.Lgs. n. 206/2005 la responsabilità della società convenuta, la si condanna alla sostituzione dell'autovettura modello ### 308 ### 1.6 e HDi 115 ###- ########, con altro veicolo della medesima marca e modello, con adempimenti e spese a carico della convenuta. 
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della convenuta ### srl, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori medi stante la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.  P.Q.M.  il Tribunale di ### di ####, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 2093/2017 R.G., così provvede: - accoglie la domanda principale svolta da ### e di conseguenza: -condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante, alla sostituzione dell'autovettura modello ### 308 ### 1.6 e HDi 115 ###- ########, con altro veicolo della medesima marca e modello, con adempimenti e spese a carico della convenuta; -rigetta la domanda di risarcimento del danno; -condanna la convenuta ### s.r.l., in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da parte attrice, liquidate in €. 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. ### procuratore antistatario; -condanna la convenuta ### s.r.l., in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto. 
Così deciso in ### di ### lì 16/05/2025 .  

Il Giudice
Onorario Dott.ssa


causa n. 2093/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Rita Cuzzola

M
3

Tribunale di Siena, Sentenza n. 719/2025 del 10-12-2025

... per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente. Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli; onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la banca e il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante "giroconto" E in Cass14321/22 si legge In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in «dare» le (leggi tutto)...

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RG 1279 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ###. 
Reg. cron.  Reg. rep.  ### (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1279/2024 Oggetto: contratti bancari promossa da: ### di #### e C. S.n.c., con sede in #### da ### 14r, C.F. e P. IVA ###, in persona dei soci ed amministratori ### e ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### C.F. ###, ed elettivamente domiciliat ####### 1, giusta procura allegata all'atto di citazione ### attrice #### dei ### di ### S.p.A., con sede ###, iscritta nel registro delle ### di ### al n. ###, stesso numero di codice fiscale, in persona del Dott. ### nato a #### il 16 ottobre 1971, (C.F.  ###), nella qualità di ### di struttura di 3^ livello con funzione "###, livello di procura: ###, e come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza come da delibera del CDA del 27 maggio 2021 rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###), in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliat ###, ### convenuta All' esito dell ‘udienza cartolare del 4.11.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti Per parte attrice : “Piaccia a codesto ###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: A. accertare e dichiarare la nullità della clausola dell'art. 7, terzo capoverso, del contratto di apertura del conto corrente n. 8455 che disciplina gli interessi c.d. uso piazza per la violazione del combinato disposto degli articoli 1284, comma 3, 1346, 1418, comma 2 e 1419 c.c., con riferimento al periodo intercorrente dal I° trimestre 1988 all'8 luglio 1992 e per la violazione dell'art. 4 della Legge n. 154/1992 (e poi dell'art. 117 del TUB) per il periodo compreso dal 9 luglio 1992 al 17 dicembre 2002; B. accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale anatocistica contenuta all'art.  7, secondo capoverso, del contratto di apertura del conto corrente n. 8455 e del conto corrente n. 10981,12 per violazione dell'art. 1283 c.c.; C. accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 120 TUB (ratione temporis vigente) e dell'art. 6 della ### del 9 febbraio 2000, con riferimento agli interessi anatocistici applicati da ### sui rapporti di conto corrente n. 8455 e n. 10981,12 dopo l'entrata in vigore della ### del 9 febbraio 2000, per le ragioni in diritto dedotte nel presente atto; D. accertare e dichiarare la nullità della commissione di massimo scoperto: · sul rapporto di conto corrente n. 8455 per violazione degli artt. 1325, punto 4), 1418, comma 2, e 1419 c.c. per la CMS applicata in assenza di pattuizione scritta fino alla data del 17 dicembre 2002; · sempre sul rapporto di conto corrente n. 8455 per la violazione del combinato disposto degli articoli 1346, 1418, comma 2, e 1419 c.c., con riferimento al periodo successivo alla data del 17 dicembre 2002 e fino al ### trimestre del 2009; · sul rapporto di conto corrente n. 10981,12 per la violazione del combinato disposto degli articoli 1346, 1418, comma 2, e 1419 c.c.per il periodo compreso fino al ### trimestre del 2009; E. accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 117, commi 1, 3 e 4 del ### nonché degli artt. 1325, punto 4) e 1418, comma 2, e 1419 c.c. con riferimento alla voce corrispettivo su accordato applicata sui rapporti di conto corrente n. 8455 e 10981,12 fino alla data del 25 febbraio 2014; F. accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 117, commi 1, 3 e 4 del ### nonché degli artt. 1325, punto 4) e 1418, comma 2, e 1419 c.c. con riferimento alla voce commissione istruttoria veloce applicata sul rapporto di conto corrente n. 8455 fino alla data del 25 febbraio 2014; G. accertare e dichiarare la nullità delle altre spese di gestione percepite da ### sul conto corrente n. 8455 per violazione dell'art. 117, commi 1,3 e 4 del ### nonché degli artt. 1325, punto 4) e 1418, comma 2, e 1419 c.c.;
H. sulla base degli accertamenti e delle declaratorie di nullità di cui alle precedenti lettere, accertare altresì il diritto di ### di #### e C. S.n.c. alla ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di quanto indebitamente ed illegittimamente percepito da ### dei ### di ### S.p.A. e, per l'effetto, condannare la banca medesima alla restituzione, in tesi, dei seguenti importi: ### Euro 2.766,71 per interessi c.d. uso piazza; ### Euro 167.623,40 per interessi anatocistici; ### Euro 21.531,34 per la commissione di massimo scoperto; ### Euro 6.276,58 per la commissione su fido accordato; ### Euro 1.300,00 per la commissione di accordato su corrispettivo; ### Euro 1324,34 per le altre spese illegittime; ovvero in ipotesi, nella diversa somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre gli interessi di legge dal giorno della domanda fino al dì del soddisfo e rivalutazione monetaria. 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” ### convenuta: ### l'###mo Giudice adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa: - In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme asseritamente pagate illegittimamente a qualunque titolo ex art.  2033 c.c. sino a tutto il ###, per il decorso del termine decennale dalla notifica della citazione avversa del 28.06.2024, per tutti i motivi evidenziati dal § 3 al §5c) compreso, del presente scritto; 1) In via principale stante il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sull'attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., per la carenza in atti della integralità degli estratti conto dei due rapporti di conto corrente di corrispondenza n. 8455 e n. 10981.12 e carenza di prova della chiusura del conto corrente n. 10981.12 e quindi per tutti i motivi espressi ai §§ 1, 2 e 6 del presente scritto, dichiarare inammissibile la domanda dell'attrice e comunque infondata perchè non provata con conseguenziale reiezione della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo dalla stessa proposta.  2) In via gradata, rigettare le domande attrici per la loro infondatezza in fatto e in diritto e, per quanto di ragione, inammissibili per tutti i motivi meglio esplicitati in narrativa nei §§ da 1 a 7 compreso del presente scritto; 3) in via istruttoria in relazione ai conti correnti n. 8455 e n. 10981.12, integrare i quesiti posti al CTU sulla base delle osservazioni svolte al § 7 ed in applicazione dei criteri metodologici di cui agli orientamenti giurisprudenziali richiamati in atto.  4) In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge. 
Fascicolo rimesso in decisione : 4.11.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE E' omesso lo svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c Con atto di citazione ritualmente notificato ### di #### e C.S.n.c., conveniva in giudizio la ### dei ### di ### per sentir accogliere le conclusioni riportate in epigrafe e assumeva : - di essere titolare di vari rapporti di conto corrente (e relative operazioni di finanziamento) presso la filiale di #### 1, dell'istituto di credito ### dei ### di ### S.p.A.; che il rapporto di conto corrente ordinario n. 8455 era stato aperto in filiale nel corso degli anni 80'e oggetto di affidamento bancario ( sia pure non risultante da espressa pattuizione scritta ) nel corso degli anni e che il conto era stato chiuso nell'anno 2023 ; che all'esito di verifiche compiute a mezzo professionista di parte, era avviato procedimento di mediazione con esito negativo .  ### attrice lamenta una serie di inadempienze della ### quanto alla determinazione degli interessi , alla violazione del divieto di anatocismo , alla indebita valutazione della commissione di massimo scoperto e all'indebita applicazione di altri costi ( quali ad esempio CIV ) da ritenersi non dovuti .   Non si è costituita tempestivamente la ### e ne è stata dichiarata la contumacia nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. 
La causa è stata istruita a mezzo consulenza contabile . 
In data ### si è costituita ### - e deve quindi revocarsi la dichiarazione di contumaciache ha eccepito la prescrizione , chiesto il rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice , contestato le avverse deduzioni e chiesto , in subordine , integrazione del quesito posto al CTU . 
La causa, rinviata per discussione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. è stata rimessa in decisione con ordinanza del 4.11.2025 .  1. In via preliminare deve dichiararsi decaduta la convenuta ### dalla facoltà di proporre l'eccezione di prescrizione ( come noto non rilevabile d'ufficio) per effetto della tardiva costituzione in assenza dei presupposti per la remissione in termini , comunque non richiesta . Il disposto dell'art. 167 è talmente chiaro ( si riporta per la parte che interessa) da non richiedere alcuna lettura interpretativa da parte della giudicante “### comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda(1), indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni .A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio La convenuta è altresì decaduta , sempre per effetto della tardiva costituzione , dalla facoltà di formulare mezzi istruttori qual'è quello di richiesta di quesiti integrativi al consulente d'ufficio ( la ### si è costituita ben oltre l'udienza di conferimento dell'incarico e lo stesso giorno previsto per la trasmissione della bozza , termine peraltro prorogato coincidendo altrimenti la costituzione con il deposito della relazione finale) ; ha peraltro formulato le osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale e non può dolersi nelle note difensive che il Dott. ### D'### perito d'ufficio nella consulenza definitiva depositata il ### non ha tenuto in nessuna considerazione le eccezioni e criticità rilevate dalla deducente nei propri atti difensivi. 
Il ctu come si dirà, ha risposto ai quesiti posti e correttamente non è entrato in questioni di natura giuridica ( quali quelle proposte per la gra parte dal ctp di parte convenuta) di esclusiva spettanza del giudice . E neppure era tenuto ad integrare la relazione su quesiti alternativi su richiesta della convenuta che costituendosi tardivamente , come sopra detto, è decaduta da ogni facoltà istruttoria .  2.La causa va decisa in applicazione dei seguenti principi e delle risultanze della consulenza tecnica , da ritenersi condivisibili , avendo dato conto della documentazione esaminata , della metodologia applicata e avendo risposto rigorosamente ai quesiti , 2.1 ### restando il principio dell'onere della prova , deve osservarsi che nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. (Cassazione civile, ### VI-1, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 330, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019). 
Orbene il consulente si è attenuto ai principi indicati . Si legge nell'elaborato ritenuta non completa ed esaustiva la documentazione contrattuale riferita ai due rapporti in esame, si è proceduto alla ricostruzione dell'intera movimentazione dei conti ed al ricalcolo del saldo finale (### n. 19 - “Conto 8455_ricostruzione saldi” e ### n. 20 - “Conto 10981_### ricostruzione saldi”). Il saldo finale dei prospetti risulta quindi uguale al saldo finale degli estratti conto depositati agli atti. 
La ricostruzione dei movimenti è stata effettuata manualmente, ovvero copiando dagli estratti conto depositati agli atti ogni movimento, con relativa data di effettuazione, data valuta, causale e importo su appositi file ### che sono stati poi caricati nell'applicativo ### che è stato utilizzato per il calcolo degli interessi anatocistici. 
Successivamente si è proceduto ad individuare tutti gli addebiti e gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione che, ai fini del calcolo degli interessi anatocistici, sono stati eliminati dalla movimentazione dei conti correnti. 
Tale eliminazione ha impattato nel ricalcolo modificando i saldi intermedi sui quali si sono calcolati i numeri e i relativi interessi, ma i movimenti non sono stati fisicamente eliminati dalla movimentazione dei conti., Tale processo ha prodotto un nuovo calcolo dei saldi intermedi e di chiusura del conto corrente n. 8455 in quanto lo stesso veniva addebitato direttamente per gli importi relativi a interessi, spese, commissioni di pertinenza del conto ordinario e addebitato con pari valuta degli importi relativi a interessi, spese e commissioni del conto anticipi 10981, mentre i saldi di quest'ultimo conto non sono stati quindi modificati.   Il consulente ha pure tenuto conto , nella propria elaborazione, del rapporto tra conto corrente ordinario e conto anticipi . Invero, come sostenuto dalla Suprema Corte ( ### 14321/22) il conto anticipi ( ad es fatture) può non esprimere una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, così che la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente deve attenere al complessivo rapporto. Per la descrizione esemplificativa si legga anche in Cass 20 giugno 2011, 13449 : sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente. Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli; onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la banca e il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante "giroconto" E in Cass14321/22 si legge In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in «dare» le anticipazioni erogate al correntista ed in «avere» l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. 
Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d.  conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. 
Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale.  3.###.   A seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs.  342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera ### 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle e a fronte della specifica eccezione del cliente è onere della banca fornire la prova che, per il periodo successivo, è stata sanata tale nullità.  ### al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla ### 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla ### non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina .In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera ### 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del ### teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, ( Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 9140 del 19/05/2020 ).sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera ( Cassazione civile sez. I, 24/07/2023, n.22007). 
A tale orientamento , seguito anche dall'intestato ### la scrivente si conforma . Nel caso di specie il consulente, sulla base delle risultanze in atti ha potuto accertare che A partire dall'estratto conto del 31/12/2016 la ### ha applicato le disposizioni previste dalla delibera del ### del 3/08/2016 relativa alla capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, mentre non è assodato che lo stesso sia stato effettuato a partire dall'estratto conto del 30/09/2016, in quanto sia l'estratto conto che i movimenti del periodo successivo (ottobre 2016) risultano non prodotti. 
In ogni caso non risulta agli atti alcun documento, sottoscritto dal ### dal quale si evinca che lo stesso abbia espressamente autorizzato un diverso regime di capitalizzazione. 
Il conteggio svolto deve ritenersi del tutto condivisibile.  4.La commissione di massimo scoperto La commissione di massimo scoperto è legittima solo se: sia pattuita in modo tale da essere determinata -o determinabile mediante il rinvio a parametri certinell'ammontare, nei criteri di calcolo e nella periodicità, come peraltro costantemente affermato e ribadito dalla giurisprudenza di merito . Con l'art. 2-bis, co. 1, del c.d. decreto «anticrisi» (d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009), e, poi, con la modifica dell'art. 117-bis T.U.B. (rubricato, appunto, “remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”) ad opera dell'art. 6-bis, d.l. 6.12.2011 convertito - con modificazionidalla l. 22.12.2011 n. 214, il legislatore ha stabilito le condizioni affinchè tale commissione possa ritenersi valida.
Tale indirizzo ha trovato ulteriore conforto nella pronuncia Cass. 12965/2016, la quale ha chiarito che la c.m.s. è “in thesi” legittima, e deve essere considerata come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, (cfr. parte motiva della sentenza e, in senso conforme Cass. n. 870/2006; Cass. 4518/2014). - , Ordinanza 1373 del 15/01/2024 (Rv. 670232 - 01) In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti.   Scrive il ### per quanto attiene alla ### di massimo scoperto non si è trovata alcuna documentazione comprovante una pattuizione relativa alla sua applicazione. 
Quindi,si sono applicate le disposizioni dell'ordinanza ovvero: “1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. in caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate;” non si è trovata alcuna documentazione alla pattuizione sopra descritta e quindi si è proceduto ad escludere la ### di massimo scoperto dal conteggio degli interessi, spese e commissioni sino al 31/01/2008.  “2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185; non si è trovata alcuna documentazione alla pattuizione sopra descritta e quindi si è proceduto ad escludere la ### di massimo scoperto dal conteggio degli interessi, spese e commissioni per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge 28/01/2009 n. 2 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto ### 20 giugno 2012, 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto ###” Nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto ### 20 giugno 2012, n. 644 e quindi a partire dal 1/07/2012 la ### non ha applicato la ### di massimo scoperto, in quanto la sua applicazione era già cessata dal 30/06/2009. 
Si è quindi proceduto ad effettuare il ricalcolo degli interessi utilizzando la piattaforma “### Web”, prodotta dalla società ### che contiene una particolare sezione dedicata al ricalcolo degli interessi anatocistici denominata “###
Anatocismo”, ritenuta idonea ad effettuare le operazioni richieste dall'ordinanza del Tribunale. 
Il programma in questione ha richiesto, ai fini del corretto conteggio delle competenze dovute per il periodo oggetto dell'ordinanza, l'indicazione di alcuni parametri che sono stati desunti dalla documentazione agli atti, analiticamente indicata E correttamente il ctu ( in ossequio al principio dell'onere della prova gravante sul correntista) non risultando prodotti tutti gli scalari ha tenuto nella procedura solo delle condizioni desunte dalla documentazione agli atti, senza effettuare alcuna ricostruzione delle decorrenze e delle reali condizioni applicate nel periodo carente di dettaglio ### ha effettuato il ricalcolo eliminando la sola ### di massimo scoperto, sicuramente seguendo il quesito posto. 
La giudicante riconosce pertanto come dovuto l'importo di € 144.831,19 , escluse le altre ipotesi formulate dal ### 4.1 E' vero però che parte attrice aveva richiesto nella propria domanda l'accertamento anche dell'illegittimità della commissione su accordato e la CIV negli estratti conto dal 2012 fino al 25 febbraio 2014, ed è pacifico, perché accertato dal ### l'assenza di documentazione contrattuale .  ### di per ### 7.576,58 non contestato può essere riconosciuto.  5.###. 
Ai fini della verifica dell'esistenza o meno di affidamenti bancari, il consulente ha ricostruito l'affidamento bancario anche attraverso l'analisi di elementi presuntivi precisi che ne hanno permesso la quantificazione : ###apertura del rapporto di conto ordinario 8455 (1987) e fino all'apertura del rapporto 10981 (dicembre 1993) “### anticipi SBF” lo stesso è stato utilizzato come “conto unico” ovvero con utilizzo promiscuo degli affidamenti per “scoperto di conto” e per “anticipo al sbf di ricevute, fatture, tratte, carta accettata, etc”. 
Alla luce di ciò, ai fini del calcolo degli interessi debitori calcolati sui fidi accordati e utilizzati, tutti gli affidamenti concessi, esclusi quelli riferiti ad operazioni a scadenza di medio/lungo termine, sono stati assegnati al conto n. 8445 dalla data di apertura del conto fino al dicembre del 1993. Successivamente, e sempre solo per gli affidamenti riconducibili ad operazioni di anticipo al SBF di ricevute, fatture, tratte, carta accettata, etc, gli stessi sono stati assegnati al conto 10981 Deve intanto osservarsi che durante la vigenza del conto corrente in oggetto è entrato in vigore l'art. 3 legge 154/92 ( poi abrogato) secondo la previsione del successivo art.  1. Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.  2. Le deliberazioni del ### e le istruzioni applicative della ### d'### previste dalla presente legge, nonché il decreto del ### del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere pubblicati nella ### 3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del ### devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella ### Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del ### del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2. Entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti, la ### d'### emana le proprie istruzioni applicative.  4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.   Se non alla data di apertura del conto corrente ( dove quindi non vigeva l'obbligo della forma scritta) ma nel corso della sua operatività, la norma che prescriveva la forma scritta ( art. 3 legge 154/92 comma 1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti). avrebbe dovuto trovare applicazione da parte della ### .  .### non può andare in danno del correntista. 
La giudicante ha condiviso , e condivide , in linea generale , l'orientamento giurisprudenziale che non dà rilevanza al cd fido di fatto ritenendo che la prova dell'esistenza di un contratto di affidamento possa essere fornita solo tramite la produzione del contratto scritto e che attualmente nell'ordinamento non vi sia spazio per la figura del fido di fatto, ossia di un fido ricavabile sulla base degli estratti conto e di una serie di indici da cui desumere che l'istituto di credito, pur non formalizzando un contratto scritto, abbia di fatto, con comportamenti concludenti, concesso un fido sul conto al cliente, in quanto il contratto di affidamento ha un requisito di forma imprescindibile . ### però non può andare in danno della correntista , laddove risulti da elementi non sporadici, o suscettibili di diversa lettura , ma che con certezza possano far ricostruire come esistente un vero e proprio fido Non può infine non considerarsi il contrasto che pare vada delineandosi nella giurisprudenza della Suprema Corte che registra pronunce contrarie alla configurabilità del fido di fatto (Cass 13063/2023) e altre favorevoli ( Cass.2338/2024) La giudicante terrà conto , per quanto detto, dell'affidamento emergente dagli atti , come individuato dal consulente pur se non formalizzato in vero e proprio contratto .  6.### riconoscibile a parte attrice è quindi pari ad € 152.407,78 ( 144.831,19+ 7.576,58 7) oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo , esclusa la rivalutazione monetaria in assenza di allegazione e prova del maggior danno subito ( la domanda di rivalutazione è richiesta solo in conclusioni e non argomentata negli scritti difensivi ) 7.Le spese processuali . Le spese processuali seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo per fase di studio, introduttivo, istruttoria e decisoria ( quest'ultima al minimo di tariffa in considerazione dell'attività processuale svolta) sono poste a carico della convenuta così come le spese di ctu, liquidate in corso di causa, salva la solidarietà nei confronti della consulente . P.Q.M.  Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, , così provvede: 1) In accoglimento della domanda attorea condanna ### dei ### di ### s.p.a. restituire a titolo d'indebito percepito l‘importo di € 152.407,78 ( 144.831,19+ 7.576,58 7) oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo; 2) Pone a carico della convenuta il pagamento delle spese processuali liquidate in € 11.976,50 per compenso ed € 786,00 per spese oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a come per legge e il pagamento delle spese di CTU come liquidate con separato decreto ferma restando la solidarietà nei confronti del consulente ### deciso in ### il ### Il Giudice Dott.ssa ### : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1279/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Serrao Marianna

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Tribunale di Prato, Sentenza n. 649/2025 del 30-11-2025

... di condividere invece il principio secondo cui il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, abbia l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass., 13.12.2019, n ###). ###.C., a riguardo , ha infatti puntualizzato che ( Cass., 24.1.2024, n 2338) la nullità del contratto bancario per difetto di forma scritta a seguito dell'entrata in vigore - dall'1 gennaio 1994 - del t.u.b. (d.lgs. n. 385 del 1993), rilevabile anche d'ufficio, stante l'inequivocabile disposto dell'art. 127, comma secondo, del d.lgs. n. 385 cit. (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385), costituisce comunque una nullità di protezione, che può essere fatta valere soltanto dal cliente, sicché ove la declaratoria del vizio non risponda al (leggi tutto)...

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### N 437/2020 RG IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta a ruolo in data 11 febbraio 2020 con il n. 437/2020 del ruolo ### avente per oggetto: accertamento credito, azione di nullità e ripetizione indebito; vertente tra ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### e dell'avv.  ### che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di citazione; Fax: 0574/611144 Pec: ### Pec: #### rappresentata dalla mandataria ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### n 16, come da procura allegata alla comparsa di risposta; Fax: ### Pec: #### a seguito della trattazione in forma cartolare dell'udienza fissata per il 7 maggio 2025, con decreto emesso in data 14 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. 
Per la società attrice: “… ### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta ed in totale accoglimento della presente domanda: 1) riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese sui conti correnti per cui è causa; 2) verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della l.108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla ### della Repubblica competente; 3) accertare, in via principale, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la ### convenuta ha indebitamente incamerato dalla società ### s.r.l., in ordine al conto corrente ordinario n. 197936 di € 671.907,85= e/o quel diverso maggiore o minore importo accertato in corso di causa; 4) condannare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, la ### convenuta a ripetere in favore della società ### s.r.l., in ordine al conto corrente ipotecario n. 197835 la somma di € 614,83= e/o quel diverso maggiore o minore importo accertato in corso di causa; 5) accertare per i motivi di cui in narrativa, che il ### s.p.a., con la propria condotta contra legem, ha commesso, in ordine al conto corrente ordinario n. 197936, il reato di usura oggettiva, così come contemplato dall'art. 644 c.p.; 6) accertare le ulteriori somme maturate in favore della società attrice in ragione della illegittimità e/o illiceità e/o nullità degli addebiti della ### per i titoli di cui in premessa, successivi al IV trimestre 2018 per il conto corrente ordinario n. 197936; 7) rideterminare conseguentemente il saldo del conto corrente ordinario n. 197936; 8) denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. sia l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (eventualmente richieste ex adverso) dal momento che la banca ha operato in dispregio della legge antiusura provocando danni al correntista, che rinviene la tutela e la salvaguardia dei suoi diritti nelle disposizioni della carta fondamentale, siccome nel caso in rassegna sono violati l'art. 3 e l'art. 41 della costituzione; 9) respingere la domanda riconvenzionale avanzata dalla banca convenuta per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto perché infondata in fatto ed in diritto. 10) col favore delle spese, diritti ed onorari di causa, costo CTU e costo ###. Cantini per complessivi € 3.206,40=.…”. 
Per la società convenuta: “… ### via preliminare 1) In via principale, in applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2946 c.c. accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società ### s.r.l. di ottenere la restituzione di tutti gli addebiti registrati sui conti correnti oggetto di causa in epoca precedente al decennio decorrente a ritroso dalla proposizione della domanda di mediazione. 2) In via subordinata, in applicazione delle statuizioni di cui alla sentenza 24418 del 3.12.2010 della Corte di Cassazione, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società ### s.r.l., di ottenere dal ### S.p.a. la restituzione di tutti i versamenti di natura solutoria effettuati sui conti correnti oggetto di causa per il pagamento di illegittimi addebiti anteriormente al decennio decorrente a ritroso dalla proposizione della domanda di mediazione. 3) In ogni caso, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società ### s.r.l. di ottenere il pagamento di tutti gli eventuali interessi attivi maturati sul conto corrente oggetto di causa anteriormente al quinquennio dalla proposizione della domanda di mediazione. In via principale ### tutte le domande formulate dalla società ### S.r.l. nei confronti del ### S.p.a. in quanto infondate per le ragioni di cui in narrativa. In via riconvenzionale ### e dichiararsi che il ### S.p.a. va creditore nei confronti della società ### s.r.l., in persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede ###, c.f. e p.iva ###, della somma complessiva di € 540.675,79 alla data del 25/02/2020 derivante dal corrente conto unico n. 197936, oltre ai successivi interessi ai tassi contrattuali, o, in subordine, al tasso legale al saldo, e conseguentemente condannarsi la medesima società ### s.r.l., a corrispondere al ### S.p.a. la somma di € 540.675,79, o la eventuale diversa minore somma che risulterà dovuta all'esito della causa, oltre ai successivi interessi dal 25/02/2020 al saldo ai tassi contrattuali, o, in subordine, al tasso legale, anche operando le opportune compensazioni con l'eventuale credito di cui dovesse risultare titolare la parte attrice. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali.”.  ### Con atto di citazione notificato il 12-17 febbraio 2020 la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., esponeva: - di avere intrattenuto con la ### ( già ###, in persona del legale rappresentante p.t., il rapporto di conto corrente ordinario n 197936, aperto in data ###, che alla data del 31 dicembre 2018 presentava un saldo a debito di € 511208,07 nonché quello di conto corrente ipotecario n 197835, aperto il 28 febbraio 2008 e chiuso alla data del 7.5.2012, con saldo zero; - che per entrambi i contratti non risultavano i contratti di apertura dei conti correnti in forma scritta e i documenti contenenti le condizioni economiche, documenti che la banca non aveva consegnato nonostante la formale richiesta alla banca ai sensi dell'art 119 TUB; - che in assenza della formale sottoscrizione i contratti erano affetti da nullità per il contrasto con il disposto dell'art 117 , comma 3, ### e avrebbero dovuto essere considerati indebite le somme versate a titolo di CMS , di interessi ultralegali o usurari, di voci e costi non concordati e per indebita capitalizzazione anatocistica; - che attraverso consulenza di parte aveva potuto riscontrare che esclusi gli importi non dovuti, la società attrice era in realtà creditrice dell'importo di € 161.314,61 sul conto ordinario n 197936, pari alla differenza di € 672.522,68 rispetto al saldo apparente di € 511.280,07, e di € 614,83 sul conto ipotecario n 197835, pari alla differenza rispetto al saldo zero; - che era interesse dell'attrice conseguire una sentenza di accertamento delle somme indebitamente trattenute ed incamerate sul conto corrente ordinario e di condanna alla restituzione degli importi trattenuti sul conto corrente ipotecario. 
Tanto premesso conveniva la ### innanzi a questo Tribunale per sentire accertare l'illegittimità delle somme corrisposte a titoli di interessi, ovvero in ipotesi gli importi superiori agli interessi legali, con condanna alle spese di lite. 
Instauratosi il contraddittorio, la ### si costituiva in giudizio tramite la mandataria ### contestando nel merito i presupposti di fatto e di diritto della domanda introdotta nel giudizio. 
In particolare, eccepiva: - l'infondatezza delle avverse contestazioni in ordine al tasso legale ed alla natura illegittima della CMS applicata, essendo la base di calcolo della medesima indicata in contratto nella misura pari all'eventuale importo a debito; - l'infondatezza delle avverse contestazioni in ordine all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati sui saldi di conto corrente bancario passivi e delle avverse contestazioni in ordine alla presunta applicazione di interessi usurari; Eccepiva, in ogni caso, l'incidenza della prescrizione sul diritto di controparte di ottenere la ripetizione dell'indebito, anche se inteso ed azionato nella forma della rettifica del saldo di conto corrente attualmente aperto, in applicazione dell'art 2935 c.c. con decorrenza dalle date delle singole rimesse qualificabili come solutorie nonché di eventuali interessi attivi in applicazione dell'art 2948, n 4, e concludeva per il rigetto delle domande avversarie e per l'accoglimento del pagamento della somma di € 540.675,79, ovvero di eventuale diversa minor somma, dovute dalla cliente, con vittoria di spese e compensi professionali. 
In data 2 giugno 2021 veniva emessa ordinanza di esibizione a carico della banca dei contratti e della documentazione negoziale e in data 14 dicembre 2021 era disposta CTU per la ricostruzione contabile dei rapporti.  ### ed acquisiti i documenti prodotti dalle parti, con sentenza non definitiva n. 68/2023, pubblicata in data 10 ottobre 2023, con la quale, erano rigettare le domande di nullità dei contratti per la violazione della disciplina di cui alla legge 108/1996 e s.m., e dichiarata la nullità parziale del regolamento negoziale, disponendo con ordinanza la integrazione degli accertamenti tecnici. 
A seguito del deposito delle relazioni integrative, le parti precisavano le conclusioni e con decreto emesso in data 14 maggio 2025, in esito alla trattazione dell'udienza in forma cartolare su richiesta delle parti, venivano nuovamente assegnati i termini di cui all'art 190 cpc .  MOTIVI DELLA DECISIONE A.  ###.  ### essere fatto integrale richiamo al contenuto della sentenza non definitiva 68/2023, pubblicata in data 10 ottobre 2023, con la quale, sulla scorta degli accertamenti tecnici espletati, sono state espressamente disattese le domande di accertamento di nullità contrattuale fondate sulla violazione della disciplina di cui alla legge 108/1996 e s.m. ( pag. 15-19 in motivazione; capo a del dispositivo) , così che - sulle stessedeve ritenersi preclusa ogni ulteriore pronuncia e valutazione. Con la medesima sentenza è stata invece accolta la domanda di nullità delle clausole relative all'applicazione di interessi in misura superiore a quella legale, alla capitalizzazione anatocistica e voci di costo non pattuite per iscritto, relativamente sia al conto corrente ordinario n 197939, aperto in data ### ( saldo a debito di € 511208,07, computato alla chiusura del 25.2.2020 ) ed al conto corrente ipotecario n 197835, aperto il 28 febbraio 2008 e chiuso alla data del 7.5.2012 ( saldo zero). 
Entrambi i rapporti avevano avuto origine con ### di ### incorporata per fusione nel ### nel 2011 e successivamente per fusione in ### subentrata a titolo universale nei rapporti prima dell'introduzione del giudizio. Conseguentemente, con separata e contestuale ordinanza, è stata quindi disposta la ricostruzione dei rapporti sulla base dei criteri specificati e riservando all'esito degli accertamenti di provvedere in ordine alla prescrizione dei crediti relativi alla ripetizione indebitamente versate su tali conti relativamente alle rimesse solutorie antecedenti al 2010.  ### del processo, pertanto, rimane ad oggi delimitato dalle domande concernenti la ricostruzione dei saldi dei c/c ed alla domanda di ripetizione, in attuazione di quanto già disposto, di guisa che nella determinazione del credito vantato dalla società attrice occorre conformarsi ai seguenti principi. 
I) NULLITA' ##### Nella sentenza non definitiva è stato riconosciuto l'interesse ad agire dell'attrice e, in ogni caso, è stata acquisita la chiusura del rapporto alla data di accertamento dei saldi, antecedente alla introduzione del giudizio. 
In merito all'azione di nullità formale , si è dato conto che nella relazione depositata in data 11 ottobre 2022 la ### dott.ssa ### aveva già evidenziato l'assenza di forma scritta non avendo rinvenuto, tra i documenti prodotti, il contratto di conto corrente originario, pur risultando la documentazione contabile presente dal IV trimestre 2006.
In assenza di valida pattuizione negoziale, conforme alle disposizioni T.U.  bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385) è stata dichiarata la nullità delle specifiche clausole del conto corrente ordinario n 197936, precedentemente individuato dal n ###, e ciò con particolare riferimento all'applicazione degli interessi in misura superiore a quella legale ed alla capitalizzazione e contabilizzazione degli interessi via via maturati, oltre che delle singole commissioni e voci di costo prive di formale sottoscrizione della correntista. La declaratoria di nullità - è stato precisato (pag. 9)- comporta l'applicazione degli interessi legali, in luogo di quelli computati dalla banca, dovendosi escludere l'applicabilità del tasso sostitutivo di cui all'art 117, comma 7, del d.lgs n 385 del 1993, riservata ai differenti casi di cui ai commi 4 e 6 della medesima disposizione ( Cass., 18.6.2020, n 11876), nonché l'espunzione degli interessi anatocistici e le commissioni di massimo scoperto o di altro tipo, non concordate nelle forme prescritte. 
Alle medesime conclusioni si perviene per quanto concerne il conto corrente ipotecario n 197935, aperto il 28 febbraio 2008 e chiuso alla data del 7 maggio 2012. 
II) #### Ancora, si è dato conto dell'esistenza di affidamenti concessi nel tempo sul conto corrente ordinario, omettendo anche per tali rapporti di concordarne la regolamentazione in forma scritta. 
Anche per tali affidamenti di carattere accessorio dovrà quindi tenersi conto nella ricostruzione complessiva, attenendosi ai medesimi criteri contabili nella determinazione degli importi a credito e a debito, confluiti nel conto corrente principale. 
Di qui la ricostruzione dei rapporti derivanti dai contratti principali ed accessori, tenendo conto - per tutti - del tasso legale, da estendere anche ai rapporti accessori collegati a quelli principali, in considerazione dell'assenza di specifiche pattuizione idonee a regolarne la disciplina ( pag. 12 della sentenza).
III) ###'### ricostruzione dei rapporti - è stato affermato ( pag. 10)- impone la rideterminazione dei saldi finali, mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova ( Cass., 17 aprile 2020, n 7895; Cass., 11.6.2018, n 15148), facendo carico alla parte che assume di essere creditrice. Nella ricostruzione dei saldi, in punto di disciplina dell'onere della prova, si è fatto espresso riferimento al principio ( Cass., 2.5.2019, n 11543), in virtù del quale per la mancanza di alcuni estratti conto ed il primo risulti un saldo a debito, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio, come appunto nell'ipotesi in cui agisca in ripetizione. Coerentemente, l'onere si sposta sulla convenuta - attrice sostanzialerelativamente alla pretesa di credito oggetto dalla domanda riconvenzionale. 
Nel caso di produzione incompleta, il calcolo del credito del correntista attore deve essere effettuato, in mancanza di prova contraria, partendo dal primo saldo debitore documentato ( Cass. 2.5.2019, n 11543.) quale che sia la parte che l'ha prodotto in giudizio (principio di acquisizione probatoria). 
In forza delle statuizioni, insuscettibili di rivalutazione, i criteri adottati per la ricostruzione dei saldi sono i seguenti: a) sul contratto di conto corrente ordinario n 197936( già ###), applicando il tasso di interesse legale dal IV trimestre 2006 sino al I trimestre 2020, senza alcuna capitalizzazione e senza #### creditizia e ### b) sul contratto di conto corrente ipotecario, n 197835, dal 28 febbraio 2008, scomputando le voci qualificate negli estratti conto come “ interessi e spese” (non quelle relative alle imposte applicati) . 
IV) #### ➢ ###. 
Posti i profili di invalidità riscontrati, richiamate le statuizioni della pronuncia , ricostruzione dei saldi, inoltre, si dovrà ulteriormente tenere conto dei criteri che di seguito verranno richiamati anche se, in considerazione delle contestazioni insorte in sede di operazioni di ### è opportuno effettuare alcune precisazioni.
Intanto, non v'è dubbio che l'accertamento della invalidità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova (Cass., 11.6.2018, n 15148). Ed è parimenti condivisibile l'affermazione che tale onere che deve essere posto a carico di chi si afferma creditore e, quindi, a carico del correntista qualora dal rapporto assuma scaturire un credito a suo favore. 
Occorre tuttavia considerare che l'entità dei pagamenti effettuati dal correntista deve risultare attraverso la produzione degli estratti conto (giurisprudenza, anche questa, consolidata: da ult. Cass. 11543/2019, 24948/2017) e, nel caso di produzione incompleta, il calcolo del credito del correntista attore deve essere effettuato, in mancanza di prova contraria, partendo dal primo saldo debitore documentato ( Cass. 2.5.2019, n 11543.) quale che sia la parte che l'ha prodotto in giudizio (principio di acquisizione probatoria).  ### questione ancora irrisolta con la sentenza non definitiva, concerne gli effetti della eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla banca convenuta, in ordine alla quale si sono già offerte alcune indicazioni sul tracciato da seguire.  ➢ ### In ordine all'eccezione di prescrizione, la sentenza non definitiva ha richiamato i criteri per qualificare le rimesse come solutorie ed escludere la ripetibilità di tali rimesse ove effettuate in data antecedente al termine decennale decorrente dall'instaurazione del giudizio. 
La prescrizione è stata eccepita con riferimento al diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive nei conti, allegando il protrarsi dell'inerzia del titolare , e manifestato la volontà di avvalersene (Cass., 22.2.2018, n 4372; Cass. 26.7.2017, n 18581, Cass. 29.7.2016, n 15790; Cass., 20.1.2014, n 1064). In primo luogo, si è dato atto che mentre l'azione di nullità del contratto o delle singole clausole non è soggetta a prescrizione, l'azione di ripetizione è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale e si è chiarito che nel rapporto di conto corrente il termine decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, solo qualora i versamenti abbiano avuto funzione meramente ripristinatoria della provvista. 
A differente conclusione dovrà invece pervenirsi qualora le rimesse siano qualificabili come pagamenti, in ragione della preminente funzione solutoria (pag. 20 della motivazione). Infatti, secondo l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, i versamenti possono essere considerati “alla stregua di pagamenti”, tali da potere formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E, come si è già avuto modo di argomentare, questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore e del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., sez. un. 2.12.2010, n 24418). 
Come già rilevato, ciò comporta la necessaria verifica preliminare della esistenza di affidamenti (Cass., 24.5.2018, n 12977; Cass 22.2.2018, n 4372). 
Invero, qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista - o anche quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamentoallora i versamenti potranno essere qualificati pagamenti. 
Diversamente, qualora i versamenti nei conti consistano in meri atti ripristinatori della provvista, , non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, pur sempre nella disponibilità del cliente, gli stessi non saranno qualificabili come pagamenti e quindi inidonei a fare decorrere il termine prescrizionale. 
I versamenti ripristinatori ( entro il fido concesso), non soddisfano il creditore, ma ampliano ( o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista, sinché il rapporto di apertura di credito in conto corrente permane, mentre potrà parlarsi di “pagamento” al versamento del saldo finale. ###, o meno, di una apertura di credito spiega dunque incidenza decisiva sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando se esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie ( Cass., 17.7.2023, n 20455). 
E tale problematica, si inserisce in quelle più generali afferenti la necessità di sollevare l'eccezione in relazione ai singoli pagamenti e sulla ripartizione dell'onere della prova, a cui il giudice di legittimità ha dato univoche risposte, con la sentenza a ### n 15895 del 13 giugno 2019, più volte richiamata ed alla quale questo giudice, nella pronuncia non definitiva ha espressamente aderito. In forza di tale impostazione, si è detto, il correntista che agisce in ripetizione, può limitarsi ad indicare, in riferimento ad un dato conto e ad un arco di tempo determinato, l'esistenza di versamenti indebiti, chiedendone la restituzione; di contro, la banca, che eccepisce la prescrizione, non è tenuta ad individuare le singole rimesse che costituiscono “ pagamenti” , ma può limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, dimostrando di volerne profittare, poiché è tale inerzia che costituisce elemento costitutivo necessario della prescrizione estintiva delineata dall'art 2934 c.c.. 
Il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché “il giudice potrà valutare la fondatezza delle contrapposte tesi secondo il riparto dell'onere della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente” (Cass., s.u. 13.6.2019, n 15895). Di qui l' ulteriore corollario in tema di affidamenti: qualora l'esistenza di una apertura di credito non venga allegata, ovvero non venga specificata l'effettiva entità dell'affidamento, la banca non è tenuta a dedurre e dimostrare l'inesistenza di un tale contratto ed è colui che agisce in ripetizione a dovere provare l'apertura di credito che gli è stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo ad incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione. 
Infatti, poiché la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria, la presenza del contratto di apertura di credito, in quanto fatto impeditivo o modificativo della prescrizione è in ogni caso idonea ad escluderne la decorrenza dal momento dell'attuato versamento (fatto impeditivo per Cass. n. 2650 del 2019; fatto modificativo, per Cass. n. 27704 del 2018).
Pertanto, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., è a carico del correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione (avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto (( Cass., 17.7.2023, n 20455; Cass. n 10026 del 2023; Cass., n ### del 2019). 
Al contempo viene osservato che, poiché l'esistenza di un affidamento rileva sul piano fattuale, l'affermazione di un tale onere si accompagna all'ulteriore principio in forza del quale la prova dell'apertura di credito che sia stata tempestivamente acquisita al processo, tuttavia, è utilizzabile dal giudice, ai fini dell'accertamento della prescrizione, ove pure sia mancata una precisa allegazione, da parte del correntista, circa l'intervenuta conclusione del contratto in questione (cfr. Cass. n. ### del 2019; Cass. n. 10026 del 2023). La deduzione vertente sull'impedimento al decorso della prescrizione determinato dal perfezionamento del contratto di apertura di credito - si precisava qualificata come eccezione in senso lato, in quanto non costituisce esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare per il tramite di una manifestazione di volontà della parte (cfr., per tutte, Cass. n. 13335 del 2015; n. 18602 del 2013). Tale rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis (cfr. Cass., SU, n. 10531 del 2013; Cass. n. 27998 del 2018.) Con specifico riferimento alla eccezione afferente la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, cfr. Cass. n. 14958 del 2020, a tenore della quale «la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione, può essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto è la stessa proposizione dell'eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito soddisfatto semplicemente con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare»). 
Unico limite alla rilevanza dell'eccezione dell'intervenuta conclusione del contratto di apertura di credito (incidente sulla decorrenza della prescrizione) è quindi costituito dalla necessità di fondarsi su elementi documentali che non siano stati acquisiti al processo nei termini di cui all'art. 183 cod. proc.
Non ricorre la necessità che risulti che il contratto di apertura di credito sia stato redatto in forma scritta.   Acquisita la prova dei singoli addebiti effettuati in corso di rapporto e del relativo ammontare, nell'ipotesi in cui siano oggetto di contestazione l'esistenza del contratto in forma scritta e la validità della clausola determinativa di un tasso di interessi superiore a quello legale (ovvero della clausola di anatocismo), sarà invece la banca a dovere offrire la dimostrazione di valida causa giustificativa. 
In definitiva, non si ritiene di condividere invece il principio secondo cui il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, abbia l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass., 13.12.2019, n ###).  ###.C., a riguardo , ha infatti puntualizzato che ( Cass., 24.1.2024, n 2338) la nullità del contratto bancario per difetto di forma scritta a seguito dell'entrata in vigore - dall'1 gennaio 1994 - del t.u.b. (d.lgs. n. 385 del 1993), rilevabile anche d'ufficio, stante l'inequivocabile disposto dell'art. 127, comma secondo, del d.lgs.  n. 385 cit. (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385), costituisce comunque una nullità di protezione, che può essere fatta valere soltanto dal cliente, sicché ove la declaratoria del vizio non risponda al suo interesse, non può negarsi allo stesso la possibilità di fornire diversamente la prova del contratto. ### parte, l'estensione dell'onere del correntista non solo ai pagamenti ma anche alla dimostrazione dell'assenza di una pattuizione scritta comporterebbe - in ipotesi di inesistenza del documento - ad una probatio diabolica di un fatto negativo, tanto più- come nel caso in esame - nelle ipotesi la banca produca documentazione priva di sottoscrizioni. Coerentemente, in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della ### di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla ### dei ### della ### d'### nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione. 
E così si è stato espressamente affermato che ai fini dell'esclusione della natura ripristinatoria delle rimesse affluite sul conto corrente “ …non può ritenersi insussistente una apertura di credito, per il solo fatto che i clienti non hanno fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, affermandone la nullità, per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma primo, del d.lgs. n. 385 del 1993, senza considerare che la rilevazione di tale vizio, nel caso specifico, non corrispondeva all'interesse della correntista e dei fideiussori, ai quali restava in tal modo precluso l'accoglimento della domanda riconvenzionale: la insussistenza di un affidamento, imponendo di attribuire natura solutoria a tutti i versamenti effettuati sul conto corrente nel corso del rapporto, comportava infatti, conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418; Cass., Sez. I, 26/09/2019, n. 24051; 24/03/2014, n. 6857), la necessità di ancorare la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione alla data di effettuazione dei singoli addebiti, anziché a quella (più recente) di chiusura del conto, in tal modo impedendo alla correntista ed ai fideiussori di ottenere la restituzione degl'importi illegittimamente addebitati o corrisposti in epoca anteriore al decennio che aveva preceduto la proposizione della domanda”. Non essendo la nullità rilevabile d'ufficio, non poteva conseguentemente ritenersi preclusa ai ricorrenti la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della ### di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla ### dei ### della ### d'### nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione. E tale dimostrazione può essere fornita anche indirettamente, attraverso dai indiziari e presuntivi, se concordanti e univoci, rispondenti al modello imposto in generale dall'art 2709 ➢ #### Ora, in punto di analisi del conto principale, la ### dott.ssa ### sin dalla prima relazione depositata l'11 ottobre 2022, ha rilevato la presenza di affidamenti di fatto sul conto corrente principale, traendo il convincimento da alcuni dati indicativi, quali la presenza di “sconfinamenti perduranti” e costanti sin dal primo trimestre traendone anche i limiti via via variati nel corso del tempo. 
Dalla lettura degli estratti conto e degli altri documenti presenti nel fascicolo, infatti, la CTU ha rilevato che il c/c ordinario n. ###, di cui sono presenti gli estratti conto dal 31/12/2006 sino al 30/06/2007, giorno in cui riportava un saldo negativo di € 1.823.830,41, dal trimestre successivo ha subito una variazione di numerazione dal trimestre successivo, venendo ad essere identificato dal n. 197936.   Tali conclusioni vengono correlate ai seguenti dati di carattere presuntivo e indiziario ( pagg 10 e ss relazione): ✓ Fin dal primo trimestre è stata applicata la ### che è stata calcolata su scaglioni differenti.  ✓ E' stato applicato il corrispettivo disponibilità creditizia.  ✓ E' stata applicata l'indennità per sconfinamento.  ✓ E' stata applicata la ### commissione istruttoria veloce.  ✓ Dal 2° trim. 2007 al 4° trim. 2012, sugli estratti conto viene indicato il fido ordinario e dal 3° trim. 2008 al 3° trim. 2009 viene indicato anche il fido relativo alle operazioni SBF . 
Tali dati sono corroborati, quanto all'ipotesi di un fido di fatto, corrispondente al massimo scoperto, dalle seguenti ulteriori circostanze: ✓ La stabilità, non occasionalità, dell'affidamento.  ✓ ###à del saldo debitore. ✓ ### di tracce di un rientro del cliente, anzi si registra una tendenza esattamente contraria.  ✓ ### non ha mai richiesto al correntista il rientro dallo scoperto di fido. 
Convenendosi sul principio che il contratto di apertura di credito non richiede la forma scritta e possa risultare da ulteriori documenti e, addirittura, da fatti concludenti quali la stabilità, non occasionalità dell'esposizione a debito, l'entità del saldo debitore; l'assenza di tracce sensibili di un rientro del cliente, anzi la tendenza contraria di utilizzo di sempre crescenti somme di denaro; la mancanza di richiesta di rientro della banca o di iniziative di revoca, recesso, diffida, tali dati, già nella sentenza non definitiva sopra richiamata, erano stati ritenuti altamente significativi sul piano probatorio, pur non apparendo convergenti in ordine all'entità dell'affidamento, laddove la stessa consulente aveva segnalato al punto 1.9.1. ( pag. 10 relazione) che “ il C/C risulta affidato, mancano i contratti di affidamento e quindi non è possibile identificare con precisione l'affidamento concesso”. 
In assenza di una tale delimitazione, la permanenza dell'incertezza sull'entità dell'affidamento tollerato, avrebbe imposto di considerare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente a tutte le rimesse contabilizzate nel periodo precedente i dieci anni, dovendosi fare carico alla correntista la dimostrazione non soltanto dell'esistenza di affidamenti, ma anche della presumibile entità degli stessi. 
Sugli importi sopra indicati, tuttavia, in ragione della eccezione di prescrizione fondata per le rimesse antecedenti al termine decennale, la concreta determinazione dei saldi relativi al primo conto corrente impone la verifica, tramite CTU integrativa percipiente, dell'entità delle rimesse aventi natura solutoria, non potendosi accedere - in assenza di dati più precisisulla qualificazione di tutte le rimesse come ripristinatorie di affidamenti o fidi di fatto non certi quanto alla relativa entità.
Invero, nella relazione depositata in data 12 giugno 2024, unitamente ai dati presuntivi già elencati ha altresì evidenziato in modo più analitico il riscontro di cui alle rilevazioni della ### coerenti con quanto riportato negli estratti conto. 
Tali rilevazioni, già presenti agli atti in quanto allegate alla consulenza di parte attrice redatta dal dott. ### come precisato dalla stessa CTU a fronte delle osservazioni del CTP di parte attrice, dott. ###, hanno colmato le incertezze sull'entità dell'affidamento, segnalate rispetto ai primi accertamenti. esplicitando i riferimenti già contenuti nella tabella allegata al punto 14.
Le rilevazioni della ### allegate alla ### ma puntualmente analizzate dalla CTU hanno offerto dati dirimenti di riscontro ulteriori estremamente precisi. 
Per quanto si desume dalla seconda relazione, le rilevazioni della centrale ### hanno confermato anche la concessione del fido di fatto in aggiunta al fido concordato che appare sugli estratti: la ### segnala il fido accordato, il fido utilizzato (cioè, come specifica la stessa ### rischi, l'ammontare del credito erogato o delle garanzie prestate al cliente) e il saldo medio dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese di segnalazione e relativi alle apertura di credito in conto corrente A fronte di queste segnalazioni, per tutta la durata del rapporto di C/C la ### non ha mai effettuato richiami al correntista, ha sempre eseguito le operazioni effettuate dal correntista e quindi di fatto ha autorizzato il proseguimento di tale prassi di affidamento. In sostanza, tutti gli indizi emersi nella documentazione agli atti di causa risultano convergere in modo univoco non solo sulla concessione del credito, ma anche sulla relativa entità, dando un riscontro probatorio adeguato alle cifre riportate nell'allegato n. 14 sono documentali in quanto ripresi dagli estratti conto e dalle rilevazioni della ### ad esclusione dell'affidamento SBF relativo ai trimestri: dal 4°/2006 al 2°/2008, 4°/2009 e 1°/2010 (trimestri evidenziati in giallo).
B.  #### i punti salienti desumibili dalla sentenza non definitiva e dalla giurisprudenza richiamata, il credito dovrà essere in concreto determinato sulla scorta delle risultanze delle relazioni di carattere percipiente depositata in data 12 giugno 2024 - integrativa rispetto a quelle precedentemente acquisiteche ha utilizzato e completato gli accertamenti contenuti nella precedente relazione depositate l'11 ottobre 2022 , con il contributo offerto dai ### per la parte in cui ha fatto correttamente applicazione dei principi richiamati, procedendo alla ricostruzione dei saldi, escludendo il computo alternativo espletato nell'elaborato dell'aprile 2025. 
Nello specifico , la verifica della natura delle rimesse è stata effettuata, includendo quelle rimesse qualificabili come ripristinatorie rispetto all'entità degli affidamenti il termine a cui fare riferimento, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, è quello della notifica dell'atto introduttivo. Come si è avuto modo di rilevare, le considerazioni svolte dal CTU in ordine al c.d. metodo indiretto utilizzato per l'accertamento dell'affidamento di fatto si presentano conformi ai criteri richiamati dalla giurisprudenza sopra richiamata e, in linea generale, bene argomentate, giungendo alla conclusione di escludere in modo deciso una differente conclusione. A fronte del rilievo che l'esame dettagliato dell'andamento del rapporto nel corso degli anni, non avrebbe consentito di pervenire ad una unica linea di affidamento media tollerata, il CTU ha elaborato una ricostruzione coerente per dimostrare che l'affidamento medio negli anni era costante e ha dato ampio spazio alle risultanze dei dati documentali per acquisire la dimostrazione coerente, ai criteri relativi alla ripartizione dell'onere probatorio. In ultimo, qualificate le rimesse di natura solutoria, circa l'operatività delle rimesse sul saldo ricostruito ovvero sul saldo banca, dovrà tenersi conto dell'approdo ermeneutico della S.C. Invero, ai fini della determinazione del credito residuo il criterio richiamato è quello in forza del quale solo a seguito della ricostruzione contabile conseguente alle riconosciute nullità che la prestazione effettuata può essere qualificata indebita e dar luogo al diritto alla ripetizione, con conseguente possibilità di esercizio da parte del correntista. Tanto - si è dettoin conformità all'assunto ermeneutico espresso dalla S.C. secondo cui " per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.  ### prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione.” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 maggio 2020, n. 9141; Cass., 15 febbraio 2021, n 3858). La individuazione delle rimesse andrà poi effettuata non in modo aggregato, ma secondo il criterio indicato sin dalla sentenza ### nr. 24418/10 operando una verifica , trimestre per trimestre, se al momento del primo versamento in conto, immediatamente successivo all'addebito delle competenze trimestrali (il cui ammontare è oggetto della contestazione giudiziale), il saldo del c/c sia intra oppure extra fido, qualificando le rimesse nel primo caso come ripristinatorie, nel secondo come solutorie. Di seguito, le risultanze della ricostruzione dei saldi da parte della #### “ A. ###. 197835 1. Analisi c/c ipotecario Dai documenti agli atti di causa, risulta quanto segue.  1.1 Contratto di apertura del C/C ipotecario: non esiste il contratto di apertura del C/C.  1.2 ###/C: 28.02.2008.  1.3 Interessi: la ### non ha calcolato interessi in quanto il C/C di fatto non è stato “movimentato”. 1.4 Commissione massimo scoperto: la ### ha applicato la ### 1.5 Indennità di sconfinamento: la ### ha applicato detta indennità.  1.6 Spese trimestrali: la ### ha applicato le spese trimestrali.  1.7 Il totale delle competenze addebitate ammonta a € 624,44 ed stato girato, trimestre per trimestre, al C/C ### 1.8 Estratti conto: sono agli atti di causa gli estratti conto dal 1° trim. 2008 al 07.05.2012. In tale data il C/C corrente è stato estinto.  1.9 Saldi contabili: 1.9.1 Saldo iniziale al 28.02.2008: Zero.  1.9.2 Saldo contabile finale al 07.05.2012: Zero.  2. RETTIFICHE e conteggi: 2.1 Competenze a debito: ammontano a € 624,44, sono state eliminate perché non concordate per iscritto e verranno stornate sul C/C ordinario B. ### N. 197936 (già c/c n. ###) 1. Analisi del C/C ordinario Dai documenti agli atti di causa, risulta quanto segue.  1.1 Contratto di apertura del C/C ordinario: esiste un contratto di apertura del C/C del 13.10.2006, ma non risulta firmato dalle parti e non vi sono riportate le condizioni economiche.  1.2 Trattasi di C/C ordinario, seppure per alcuni periodi gli estratti conto riportino la dizione “### cedenti SBF”.  1.3 Capitalizzazione interessi: la ### ha applicato la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi, sia per gli interessi passivi. Detta capitalizzazione non risulta concordata per iscritto.  1.4 Commissione massimo scoperto: la ### ha applicato la CMS ma non risulta concordata per iscritto.  1.5 ### disponibilità creditizia trimestrale: non risulta concordato per iscritto.  1.6 Indennità per sconfinamento trimestrale: non è stata concordata per iscritto.  1.7 CIV. Commissione istruttoria veloce: non è stata concordata per iscritto.  1.8 . Spese trimestrali: non sono state concordate per iscritto.  1.9 Affidamento.  1.9.1 ###/C risulta affidato, mancano i contratti di affidamento e quindi non è possibile identificare con precisione l'affidamento concesso. 
Molteplici elementi confermano l'affidamento: - Fin dal primo trimestre è stata applicata la ### che è stata calcolata su scaglioni differenti.  - E' stato applicato il corrispettivo disponibilità creditizia.  - E' stata applicata l'indennità per sconfinamento.  - E' stata applicata la ### commissione istruttoria veloce.  - Dal 2° trim. 2007 al 4° trim. 2012, sugli estratti conto viene indicato il fido ordinario e dal 3° trim. 2008 al 3° trim. 2009 viene indicato anche il fido relativo alle operazioni SBF (### n. 8).  - La sottoscritta ha determinato, trimestre per trimestre, la rettifica dei numeri debitori e dei saldi di C/C, e gli affidamenti (### nn. 11, 14).  1.9.2 Fido di fatto. A parere della sottoscritta, esiste anche un fido di fatto, che corrisponde al massimo scoperto.
Infatti, abbiamo le seguenti circostanze: - La stabilità, non occasionalità, dell'affidamento.  - ###à del saldo debitore.  - ### di tracce di un rientro del cliente, anzi si registra una tendenza esattamente contraria.  - ### non ha mai richiesto al correntista il rientro dallo scoperto di fido.  - Peraltro, Il Tribunale di Milano con Sentenza n. 5472/2021 e sentenza del 23.07.2022 ha affermato che ai sensi dell'art. 1852 c.c., in costanza del rapporto non è configurabile una rimessa solutoria idonea a far decorrere la prescrizione dalla data di annotazione, prescrizione che decorre sempre e comunque, anche per le somme pretese ultrafido, solo dalla chiusura del rapporto.  1.10 Rettifica numeri debitori e dei saldi di C/C. In riferimento al fido, la sottoscritta ha tenuto conto anche delle sentenze della Corte di ### 3858/2021, n. 17634/2021, n. 9141/2020 (rettifica numeri debitori e dei saldi di c/c).  1.11 Estratti conto: sono agli atti di causa gli estratti conto dal 4° trim. 2006 al 25.02.2020. 
In tale data il rapporto è stato trasferito a sofferenza.  1.12 Saldi contabili: 1.12.1. Saldo iniziale: ### 1.12.2. Saldo contabile finale al 25.02.2020: - 540.675,79 1.13. Ius variandi: la ### si è riservata il diritto di applicare lo ius variandi. 
Rettifiche conto corrente ordinario Al fine di procedere allo sviluppo dei conteggi, la sottoscritta CTU ha effettuate le seguenti rettifiche: 2.1 Interessi attivi/passivi: ha applicato il tasso legale, perché manca il contratto di apertura del C/C e perché le competenze non sono state concordate per iscritto.  2.2 E' stato eliminato l' anatocismo perché non è stato concordato per iscritto.  2.3 E' Stata eliminata CMS per tutto il periodo, perché non concordata per iscritto.  2.4 E' stato eliminato il corrispettivo disponibilità creditizia perché non è stato concordato per iscritto.  2.5 E' stata eliminata l'indennità per sconfinamento perché non è stata concordata per iscritto.  2.6 Sono state eliminate le spese trimestrali perché non sono state concordate per iscritto.  2.7 E' stata accreditata la somma di € 624,44 relativa al C/C ipotecario.  3. ###/C ### Alla luce delle rettifiche sopra indicate, è stato elaborato il seguente conteggio. 
I conteggi analitici sono riportati negli allegati nn. 9, 10, 11.  1 ### al 25/02/2020 -540.675,79 2 Differenza competenze da ricalcolo al 5/02/2020 672.846,15 4 ### ricalcolato al 25/02/2020 132.170,36 La somma complessiva a ### di parte attrice ammonta a euro 132.170,36 NB. La differenza di € 46,42 rispetto all'allegato 11 è dovuta agli interessi conteggiati al momento della chiusura del conto per passaggio a sofferenze.
Su tale conto sono state addebitate competenze del conto accessori, in ordine ai quali la ricostruzione dovrà attenersi ai criteri coerenti con quanto disposto con la sentenza intervenuta. 
Nella relazione depositata il 12 giugno 2024, ai fini della verifica della prescrizione ha preso in considerazione le rimesse operate nel periodo ricompreso tra l'apertura del conto fino al 12 febbraio 2010, termine decennale antecedente la introduzione del processo. 
Non sono presenti negli agli atti di causa i contratti di affidamento. Tuttavia, i seguenti elementi confermano l'affidamento: Fin dal primo trimestre è stata applicata la ### che è stata calcolata su scaglioni differenti; E' stato applicato il corrispettivo disponibilità creditizia; E' stata applicata l'indennità per sconfinamento; E' stata applicata la ### commissione istruttoria veloce; Dal 2° trim. 2007 al 4° trim. 2012, sugli estratti conto viene indicato il fido ordinario e dal 3° trim. 2008 al 3° trim. 2009 viene indicato anche il fido relativo alle operazioni SBF (### n. 8 dell'allegato A).  i dati riportati nelle rilevazioni della ### in alcuni mesi, sono più vantaggiosi per il correntista di quanto riportato negli estratti conto: ad esempio il fido per rischi autoliquidanti risulta pari a € 50.000,00 e il fido di € 1.800.000,00 figura già nel mese di novembre 2006; Fido di fatto. A parere della sottoscritta, esiste anche un fido di fatto, che corrisponde al massimo scoperto. Infatti, abbiamo le seguenti circostanze: La stabilità, non occasionalità, dell'affidamento.  ###à del saldo debitore.  ### di tracce di un rientro del cliente, anzi si registra una tendenza esattamente contraria.  ### non ha mai richiesto al correntista il rientro dallo scoperto di fido..:” Tale determinazione, tra tutte quelle alternativamente prospettate, è quella che a questo giudice appare maggiormente aderente agli approdi giurisprudenziali, così che il credito della società attrice può ritenersi provato nei limiti della somma computata sugli estratti conti considerati.   In definitiva, la domanda di accertamento del credito avanzata dall'attore va accolta in tali limiti, e, al contempo, dovrà essere determinato il credito residuale sui rapporti sopra richiamati in ragione della riconosciuta nullità parziale delle clausole negoziali. Su tale importo sono dovuti gli interessi di mora dalla data della domanda a norma del combinato disposto degli art. 1283 c.c. e 2033 c.c., non essendo stati provati e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede dell'accipiens. 
La domanda proposta va dunque accolta in tali limiti, con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c.. ed in linea con i parametri medi di cui al DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile ( media complessità), compensandole per un quinto in ragione dei contrasti interpretativi sussistenti in materia al momento dell'introduzione del giudizio e del parziale rigetto delle domande complessivamente formulate.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulle domande spiegate con atto di citazione notificato il 12-17 febbraio 2020, dalla ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di ### ( già ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata dalla mandataria ### S.p.A.,, nei ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accerta il credito complessivamente vantato dalla società attrice nei confronti della società convenuta, in considerazione della riconosciuta nullità parziale e dell'accertamento di voci non dovute sui rapporti contrattuali dedotti in giudizio, in € 132.170,36 alla data di conclusione del conto ordinario principale; b) condanna la banca convenuta al pagamento delle somme di cui al capo a), oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo, a favore dell'attrice; c) condanna parte convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese processuali liquidate in totale in € 10.860,00, per onorario di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, spese per notifiche, CU e per procedimento di mediazione obbligatoria, nonché di CTU nella misura liquidata con distinti decreti e di CTP in misura pari ad € 3206.40, compensandole tutte per un quinto. 
Così deciso in data 30 novembre 2025 dal Tribunale di ### in persona del G.I.  dott. ### in funzione di Giudice Unico 

Il Giudice
Istruttore Dott. ### .


causa n. 437/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Sirgiovanni Michele

M
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Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza n. 596/2025 del 29-10-2025

... cura e spese (….) Saranno tuttavia addebitate al Cliente le riparazioni, le sostituzioni ed in genere tutte le spese rese necessarie in conseguenza di fatti imputabili allo stesso Cliente”; all'art. 5, che “I prezzi praticati dalla ### S.r.l. alla #### S.r.l. per tali generi sono fissati nell'allegato 1 al presente contratto per costituirne parte integrante”; all'art. 11, che “In caso di recesso anticipato (…) o in caso di mancato rispetto dei punti del presente contratto 3.2, 3.3, 5, ### S.r.l. avrà la facoltà di fatturare alla ### S.r.l. un indennizzo mensile pari all'incasso medio dei distributori installati presso ### S.r.l. calcolato nell'arco degli ultimi tre mesi fino alla scadenza naturale del contratto”. Ciò premesso, è documentale la pattuizione della clausola di esclusiva (art. 3.2), mediante la quale la società convenuta ha assunto l'impegno, per tutta la durata del contratto, ad installare solo ed esclusivamente apparecchiature di proprietà di ### S.r.l.. La tesi della convenuta, che sostiene la natura vessatoria della predetta pattuizione, non coglie nel segno. Come è noto, l'esclusiva commerciale è un accordo che prevede che una delle parti avrà (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### ordinaria CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa ###; ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2650/2015 del ### degli ###, promossa da: ### S.r.l., con sede #######, ###.so ### nr. 12/9 (C.F./P.I.  ###), in persona del legale rappresentante ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.: ###), del ### di ### domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.: ###), sito in #### nr. 106; attore contro ### S.r.l. (P. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in #### nr. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. #### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 con studio in #### nr. 1/b (C.F.: ###; P. Iva: ###), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### in #### nr. 4/1 (C.F.: ###; P. Iva: ###); convenuto ### le parti hanno concluso come in atti. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato l'11 dicembre 2015, la ### S.r.l. citava in giudizio la ### S.r.l, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito, accertare che le condotte imputabili alla convenuta costituiscano autonome violazioni delle clausole pattuite nel contratto stipulato in data ### ed, in particolare, accertare la violazione della clausola di esclusiva di cui al punto 3.2, la lesione dell'obbligo di rifondere l'attrice i prodotti persi di cui al punto 3.3, la violazione dell'obbligo di garantire la fornitura continuativa di energia elettrica e la libera concessione dell'area destinata ai distributori automatici di cui al punto 5, nonché l'inottemperanza degli obblighi del comodatario e dei doveri di buona fede e correttezza in sede di esecuzione del contratto da parte della convenuta. Accertare che la violazione di tali clausole abbia integrato la gravità dell'inadempimento e pronunciare, conseguentemente, la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. Per l'effetto condannare la società ### al pagamento della penale pattuita tra le parti per ciascuna delle singole violazioni contrattuali e così quantificata in euro 40.304,25 (quarantamilatrecentoquattro/25). Accertare l'illecito extracontrattuale e, in particolare, le condotte tese al danneggiamento dei distributori automatici ed alla sottrazione dei prodotti, imputabili alla convenuta e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro 9.695,25 (novemilaseicentonovantacinque/25). Così complessivamente euro 49.999,50 o nella minore somma che verrà ritenuta di giustizia, comprensivo della penale pattuita tra le parti, dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al fatto illecito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche tenuto conto della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta per aver ripetutamente violato gli obblighi contrattuali, desistito dalla procedura di ### nonché arrecato danno ingiusto all'attrice”. 
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva: ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 - di avere avviato, prima di promuovere il presente giudizio, procedura di mediazione davanti all'### di ### dell'Ordine degli Avvocati di ### ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010, considerata la natura mista del contratto stipulato tra le parti, riconducibile alla somministrazione, quanto al comodato, con esito negativo, stante la mancata adesione della parte convenuta; - di avere successivamente citato in giudizio la convenuta davanti al Tribunale di ### che dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di ### fissando termine per la riassunzione del procedimento al 14 dicembre 2015; - che la convenuta era operativa nel mercato della somministrazione di prodotti di largo consumo (c.d.  “distribuzione automatica” o “vending”), e concludeva con i propri clienti contratti di “gestione servizio generi di conforto mediante distributori automatici”; - di avere stipulato con la convenuta, il 24 gennaio 2012, un contratto avente ad oggetto la gestione, in favore della parte attrice, del servizio generi di conforto mediante distributori automatici nella sede operativa di #### snc - località ### - che i rapporti commerciali tra le parti si incrinavano nel mese di giugno dell'anno 2013, quando i distributori automatici di proprietà della parte attrice venivano staccati e rimossi dalla convenuta, che aveva consentito ad un'impresa concorrente terza di installare le proprie macchine presso i luoghi di causa, sino a culminare nell'illecito verificatosi il 6 maggio 2014, quando i distributori di #### S.r.l. venivano staccati dall'allaccio dell'energia elettrica mediante il trancio dei cavi, episodi per cui la parte attrice presentava denuncia - querela alla ### di #### e contestava formalmente l'inadempimento a ### S.r.l., invitandola ad eseguire un sopralluogo presso i luoghi di causa, per verificare l'effettiva eliminazione dei distributori della ditta concorrente; - che, a fronte di ciò, la convenuta si limitava a spostare i distributori della ditta concorrente terza in altra stanza dello stabile; - la sussistenza dell'inadempimento della convenuta, sotto i seguenti profili: a) violazione della clausola di esclusiva posta in favore dell'attrice, come pattuita dalle parti al punto 3.2 del contratto, che prevedeva l'obbligo, a carico della convenuta, per tutta la durata del contratto, di installare “solo ed esclusivamente” apparecchiature di proprietà della ### S.r.l.; b) violazione delle ulteriori clausole di cui ai punti 3.3 e 5 del testo contrattuale, che prevedevano, rispettivamente, l'onere a carico della convenuta di rifondere all'attrice “(…) a prezzi concorrenti di listino il materiale di sua proprietà smarrito, danneggiato, non restituito”, nonché di sostenere gli oneri di fornitura continuativa di energia elettrica, di libero allacciamento per fornitura di energia ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 elettrica, di libera concessione area destinata all'ubicazione dei distributori automatici, di libero accesso al personale dipendente dell'attrice per le operazioni di approvvigionamento e manutenzione, nonché al personale ed al pubblico della convenuta; c) il mancato rispetto delle obbligazioni a carico del comodatario, nel momento in cui la società convenuta ometteva di custodire i beni di proprietà dell'attrice installati presso la propria sede; - il diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, secondo quanto dedotto dalle parti nella clausola penale pattuita al punto 11 del testo contrattuale, nonché a titolo di responsabilità extracontrattuale, per i fatti illeciti verificatisi nel lasso di tempo da giugno 2013, a giugno 2014. 
Si costituiva in giudizio la ### S.r.l., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto delle avverse domande per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettarle. 2) Nel merito, in subordine, disporre la riduzione della clausola penale di cui all'art. 11 per squilibrio contrattuale tra le parti e eccessività del quantum previsto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”. 
In particolare, la convenuta rilevava: - l'inefficacia della clausola di cui al punto 3.2 del testo contrattuale, in quanto introdotta in via unilaterale dalla parte attrice e, comunque, il carattere derogabile della predetta disposizione, nonché la buona fede della convenuta, che aveva fatto affidamento sull'accettazione, da parte dell'attrice, della presenza di macchinari in titolarità di altre ditte presso i luoghi di causa; - la vessatorietà delle clausole richiamate dalla parte attrice, non oggetto di trattativa individuale, né di specifica sottoscrizione; - l'inidoneità delle violazioni lamentate, con riferimento ai punti 3.3 e 5 del testo contrattuale, a legittimare l'applicazione della clausola penale di cui al punto 11 del testo contrattuale; - l'imprevedibilità degli eventi lamentati dalla parte attrice, il cui monitoraggio non poteva rientrare nell'ambito della diligenza ordinaria richiesta al comodatario; - la necessità di rideterminare, in senso favorevole alla convenuta, la clausola di cui al punto 11 del testo contrattuale; - la carenza di prova dei danni lamentati dall'attrice. 
All'udienza del 14 aprile 2016, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr.  1, 2 e 3 c.p.c., e disponeva rinvio per il prosieguo del giudizio. 
Con memoria ex art. 183, comma 6, nr. 1 c.p.c., parte attrice precisava le proprie conclusioni, come segue: “### all'###mo Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito, accertare che le condotte imputabili alla convenuta costituiscano autonome violazioni delle clausole pattuite nel contratto stipulato in data ### ed, in particolare, accertare la violazione della clausola di esclusiva di ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 cui al punto 3.2, la lesione dell'obbligo di rifondere l'attrice i prodotti persi di cui al punto 3.3, la violazione dell'obbligo di garantire la fornitura continuativa di energia elettrica e la libera concessione dell'area destinata ai distributori automatici di cui al punto 5, nonché l'inottemperanza degli obblighi del comodatario e dei doveri di buona fede e correttezza in sede di esecuzione del contratto da parte della convenuta. Accertare che la violazione di tali clausole abbia integrato la gravità dell'inadempimento e pronunciare, conseguentemente, la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. Per l'effetto condannare la società ### al pagamento della penale pattuita tra le parti per ciascuna delle singole violazioni contrattuali e così quantificata in euro 40.304,25 (quarantamilatrecentoquattro/25). Accertare l'illecito extracontrattuale ed, in particolare, le condotte tese al danneggiamento dei distributori automatici ed alla sottrazione dei prodotti, imputabili alla convenuta e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro 9.695,25 (novemilaseicentonovantacinque/25). Così complessivamente euro 49.999,50 o nella minore somma che verrà ritenuta di giustizia, comprensivo della penale pattuita tra le parti, dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al fatto illecito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche tenuto conto della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta per aver ripetutamente violato gli obblighi contrattuali, desistito dalla procedura di ### nonché arrecato danno ingiusto all'attrice”. 
La causa veniva istruita con prove documentali, e con l'audizione di testimoni. 
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022. 
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata all'11 giugno 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni, e chiedevano di trattenere la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 
Con ordinanza resa fuori udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione, ed assegnava alle parti i termini richiesti per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.  ***** 
Preliminarmente, con riferimento all'istanza da ultimo depositata dalla parte convenuta, si ritiene superfluo disporre una rimessione in termini per il deposito delle memorie di replica, avvenuto tardivamente a causa delle problematiche di natura tecnica evidenziate dalla parte stessa, in quanto tale irregolarità non ha arrecato alcun pregiudizio al diritto di difesa della controparte, non essendo previsto dalla legge uno spazio di replica avverso la memoria di replica, atto già di per sé finalizzato a controdedurre alle deduzioni avversarie, nonché ad illustrare ulteriormente tesi difensive già enunciate.  ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00
Pertanto, si ritiene doversi accettare la memoria di replica allegata alla nota di deposito del 20 ottobre 2025. 
Nel merito, non è oggetto di contestazione il contratto stipulato dalle parti, avente ad oggetto la “(…) gestione servizio generi di conforto mediante distributori automatici”, stipulato il 24 gennaio 2012, nell'ambito del quale le medesime hanno pattuito, all'art 3.1, che “### S.r.l. installa solo distributori automatici di cui è proprietaria. ### dei distributori si intende effettuata a titolo di comodato gratuito e come tale è regolata, per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, dall'art. 1803 e ss. c.c.”; all'art. 3.2, che “### S.r.l. si impegna per tutta la durata del presente contratto ad installare solo ed esclusivamente apparecchiature di proprietà della ### S.r.l.”; all'art. 3.3, che “### S.r.l. si impegna e si obbliga di buon grado a rifondere ### S.r.l. a prezzi correnti di listino il materiale di sua proprietà smarrito, danneggiato, non restituito, ma non sarà responsabile della normale usura.  ### S.r.l. si impegna a mantenere in buono stato di funzionamento tutti i distributori automatici concessi in comodato d'uso gratuito e a provvedere a tutte le riparazioni, sia per i pezzi di ricambio sia per la manodopera, a sua cura e spese (….) Saranno tuttavia addebitate al Cliente le riparazioni, le sostituzioni ed in genere tutte le spese rese necessarie in conseguenza di fatti imputabili allo stesso Cliente”; all'art. 5, che “I prezzi praticati dalla ### S.r.l. alla #### S.r.l. per tali generi sono fissati nell'allegato 1 al presente contratto per costituirne parte integrante”; all'art. 11, che “In caso di recesso anticipato (…) o in caso di mancato rispetto dei punti del presente contratto 3.2, 3.3, 5, ### S.r.l. avrà la facoltà di fatturare alla ### S.r.l. un indennizzo mensile pari all'incasso medio dei distributori installati presso ### S.r.l. calcolato nell'arco degli ultimi tre mesi fino alla scadenza naturale del contratto”. 
Ciò premesso, è documentale la pattuizione della clausola di esclusiva (art. 3.2), mediante la quale la società convenuta ha assunto l'impegno, per tutta la durata del contratto, ad installare solo ed esclusivamente apparecchiature di proprietà di ### S.r.l.. 
La tesi della convenuta, che sostiene la natura vessatoria della predetta pattuizione, non coglie nel segno. 
Come è noto, l'esclusiva commerciale è un accordo che prevede che una delle parti avrà l'esclusiva nella vendita, o distribuzione di determinati prodotti o servizi, in una specifica area geografica o mercato di riferimento. 
La facoltà per le parti di prevedere tale clausola nei contratti di somminitrazione è espressamente prevista dagli artt. 1567 c.c. e 1568 c.c. che, rispettivamente, dispongono che “Se nel contratto è ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto”; “Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto (…)”. 
Nella specie, trattandosi di contratto stipulato tra imprenditori (business to business), è necessario esaminare l'ambito di applicazione della normativa in materia di clausole vessatorie tra imprese, diversa rispetto a quella speciale dettata in materia di consumatori. In particolare, ai rapporti tra imprese/professionisti (cd. ### business to business), si applica la tutela generale prevista dall'art. 1341 c.c., mentre ai rapporti che coinvolgono i consumatori (cd. ### business to consumer), si applica la tutela speciale prevista dagli artt. 33 ss.  del D. Lgs 206/2005 (cd. Codice del ###. 
Ebbene, uno dei principi base del diritto dei contratti è, indubbiamente, quello dell'autonomia privata, ossia la facoltà che ciascun consociato ha di autodeterminarsi. Tale principio è esplicitato dall'art. 1322 c.c., norma in base alla quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge. Tuttavia, nei contratti predisposti unilateralmente da una parte, e contenuti nei c.d. modelli standard, vi sono determinate clausole che devono considerarsi prive di qualsiasi efficacia, laddove non siano appositamente approvate per iscritto dall'altro contraente, così come sancito dall'art. 1341 comma 2 c.c.. 
Si considera predisposto unilateralmente il contratto il cui "schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (modelli o formulari), in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti" (Cass. n. 4241/2003). La disciplina dell'art. 1341 comma 2 c.c. non è, dunque, applicabile al contratto frutto di una specifica negoziazione tra le parti. 
È doveroso però precisare che la mera predisposizione unilaterale del contratto non è, di per sé, sufficiente a giustificare l'applicabilità dell'art. 1341 comma 2 c.c.. 
A tal riguardo, la Cassazione ha precisato che la disciplina in esame non si applica ai "contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica, vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonchè, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per l'effetto di trattative tra le parti" (Cass. Sez. I, n. 5971/2019).  ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00
Nel caso di specie è evidente, dalla lettura stessa del testo contrattuale, e del verbale di sopralluogo per l'identificazione dei rischi allegato al predetto, che le condizioni del negozio sono state predisposte non per regolare una pluralità indistinta di contratti, ma per disciplinare il rapporto tra le odierne parti in causa, in relazione a quella specifica vicenda negoziale, per cui si ritiene che la società convenuta, nella sua posizione di professionista qualificato operante nel mercato di riferimento, fosse perfettamente in grado, già al momento della sottoscrizione del contratto, non solo di comprenderne l'oggetto, e valutare la convenienza delle clausole ivi inserite, ma di intervenire nel predetto regolamento, ed apportarvi eventuali modifiche, qualora ritenute opportune. 
Tali circostanze, del resto, sono state specificamente eccepite dalla parte attrice nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, c.p.c., e non specificamente contestate dalla parte convenuta.  ### d'altra parte, non ha dedotto, in maniera specifica, gli elementi dai quali desumere l'asserito significativo squilibrio dei diritti ed obblighi a proprio carico, considerato che, nella specie, non si applica l'inversione dell'onere della prova di cui all'articolo 34, comma 5 del ### del ### né ha altrimenti allegato di avere manifestato a controparte la volontà di derogare alla clausola in questione, ovvero di modificarla. 
Pertanto, la predetta clausola si ritiene valida, e pienamente efficace tra le parti. 
Gli esiti dell'istruttoria condotta nel caso di specie consentono di ritenere provata la violazione, da parte della convenuta, della clausola di cui all'art. 3.2 del contratto, nel momento in cui la #### ha consentito ad un'impresa concorrente, diversa dalla ### S.r.l., la collocazione di distributori automatici nella sede operativa di ### presso la quale, nel rispetto dei patti sottoscritti dalle parti, avrebbero dovuto essere installati solo macchinari di proprietà della parte attrice. 
Si richiamano, sul punto, le dichiarazioni dei testi ### e ### che hanno confermato di avere notato, presso i luoghi di causa, la presenza di distributori automatici di proprietà di altra ditta concorrente già dal mese di giugno 2013 e che, successivamente, piuttosto che essere rimossi dalla convenuta, i predetti apparecchi sono stati collocati in altra area del cantiere nautico, accesi e funzionanti. 
Tali circostanze, del resto, non sono state specificamente contestate dalla convenuta, che si è limitata a sostenere la derogabilità della clausola, asserendo un “tacito consenso” della parte attrice alla compresenza, presso i luoghi di causa, dei distributori appartenenti ad altra ditta concorrente. Ebbene, tale tesi appare del tutto inverosimile, a fronte delle contestazioni puntualmente rivolte dalla parte attrice alla convenuta, come allegate in atti, ma altresì del tenore letterale della clausola di cui all'art.  ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 3.2, e della rilevanza conferita a tale patto, nel momento in cui le parti hanno dedotto la violazione della predetta quale condizione di applicazione della clausola penale di cui al punto 11 del contratto. 
Con riferimento alla violazione degli obblighi di custodia a carico del soggetto comodatario, ai quali la parte attrice riconduce una serie di atti di vandalismo (quali lo “shekeramento”) attuati sui distributori automatici di sua proprietà, culminati nel fatto illecito del 6 maggio 2014, valga quanto segue. 
Come già premesso, l'art 3.1 del contratto per cui è causa dispone che “(…) ### dei distributori si intende effettuata a titolo di comodato gratuito e come tale è regolata, per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, dall'art. 1803 e ss. c.c.”. 
Ai sensi dell'art. 1804 c.c., “Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno”.  ### di custodia del bene implica, a carico del comodatario, l'attività di vigilanza sulla cosa, ed il dovere di eliminare i pericoli che possono derivare da essa, eventualmente sostenendo le spese, anche straordinarie, che si rendano necessarie ed urgenti affinché il bene possa essere restituito al comodante. 
Appare utile, a questo punto, richiamare una pronuncia della Corte di Cassazione che, esaminando il particolare caso del furto di un bene concesso in comodato, ha ritenuto sussistente la responsabilità del comodatario che, avuto riguardo alle circostanze concrete, non ha realizzato tutte le attività richieste dall'ordinaria diligenza. Al verificarsi di tale ipotesi, il comodatario convenuto in giudizio per la risarcibilità dei danni a titolo di responsabilità “ex recepto”, per andare esente da responsabilità deve provare che la perdita non è a lui imputabile; quindi, di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze hanno suggerito per evitare la sottrazione del bene, secondo il canone della diligenza del buon padre di famiglia (Cassazione nr. 16826/2003). 
Nella specie, parte attrice ha dimostrato il danneggiamento ai beni concessi in comodato alla convenuta, come meglio descritti nelle dichiarazioni allegate in atti, sottoscritte dai testi ### e ### che, rispettivamente, hanno affermato quanto segue: “### andato molte volte dalla ### per effettuare manutenzione e ho constatato diversi danni ai distributori di ### (soprattutto al distributore di snack e bibite modello ###, sicuramente questi danni derivavano dal violento scuotimento, tramite il quale venivano sottratti prodotti. Per evitare altri danni e furti ho chiesto al sig. ### della ### di fissare i distributori al muro con delle staffe. 
Inoltre, durante il sopralluogo del 6 maggio 2014 ho notato che i cavi elettrici che collegano i distributori alla presa di corrente erano stati tagliati e mi sono occupato di ripristinarli e di riparare il ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 danno”; “### sistematicamente allo stabilimento della ### ad ### visto che lavoro per la ### A.r.l. ed ero incaricato del rifornimento dei distributori automatici di ### Nel corso del tempo ho potuto notare diversi fenomeni spiacevoli: molti prodotti venivano rubati tramite lo scuotimento dei distributori, le macchine erano spesso danneggiate e per questo abbiamo fatto diversi lavori di riparazione (…)”. 
Peraltro, in sede di escussione testimoniale, il ### precisava quanto segue “(…) ### che prima passavo una o due volte alla settimana, mentre dopo gli accadimenti due o tre volte al giorno (….) succedeva il più delle volte che non fosse corrispondenza tra la merce che mancava e gli incassi. Io provvedevo infatti a rifornire la merce e ritirare gli incassi (…) ### che sia prima che dopo l'installazione dei distributori della concorrenza vi fossero dei danni da schekeramento nei distributori della ### Non ho mai fatto caso alla presenza o meno di danni a carico dei distributori della concorrenza (…) siamo intervenuti varie volte per eliminare i danni”, mentre il ### che “ (…) i carrelli contenenti i prodotti, in sede di scuotimento, risultavano spostati in avanti contro il vetro (…) mi sono reso conto di ciò in quanto i prodotti delle prime file mancavano ma la molla che li sostiene non era andata in avanti e vi erano gli spazi vuoti; cosa che non accade se il prodotto viene acquistato perché la molla va avanti e non vi sono spazi vuoti (…) per i predetti comportamenti io passavo anziché una volta a settimana almeno due volte”. 
A fronte di tali allegazioni, la ### non ha provato di avere adottato tutte le precauzioni richieste dalle circostanze del caso concreto, quali, ad esempio, l'installazione di un sistema di allarme, o la predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza, adempimenti che, verosimilmente, avrebbero consentito di monitorare in maniera più adeguata i luoghi di causa, e prevenire le condotte di danneggiamento lamentate da parte attrice. 
Si ritiene altresì provato l'inadempimento della convenuta agli obblighi disciplinati dal punto 5 del contratto per cui è causa, nella parte in cui prevede, a carico di ### l'onere di “### continua di energia elettrica per il funzionamento di tutti i distributori automatici installati”, nonché il “### allacciamento per fornitura di energia elettrica e relativa manutenzione guasti impianti”. 
Di fatto, i testi escussi nel corso del procedimento hanno confermato che, nel giugno 2013, contestualmente all'installazione, da parte di ### di distributori automatici di una ditta concorrente all'attrice, quelli in titolarità di ### S.r.l. sono stati “spenti e/o staccati dall'energia elettrica”, e che, il 6 maggio 2014, presso la sede della convenuta, parte attrice ha appreso del taglio dei cavi elettrici che collegavano i distributori di sua proprietà alla presa di corrente, per cui è stato necessario provvedere alla sostituzione dei medesimi.  ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00
Tali fatti, che si sono concretizzati negli inadempimenti di cui al punto 5 sopraindicato, devono essere imputati al comodatario, e ricondotti al più generale dovere di vigilanza e custodia sulla cosa, la cui violazione determina responsabilità per colpa del comodatario, salvo che egli provi il caso fortuito, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza che, in materia, si esprime nei seguenti termini: “In materia di comodato, il comodatario, pur dovendo mantenere la cosa, per quanto possibile, nel suo stato originario, non risponde del deterioramento dipendente esclusivamente dall'uso della cosa conforme al contratto, né comunque di quello dipendente da fatto a lui non imputabile, ma è responsabile del deterioramento eccedente l'uso conforme al contratto e, in ogni caso di quello dovuto a sua colpa. Il comodante, per ottenere il risarcimento del danno, deve soltanto provare il fatto costitutivo del suo diritto, ossia il deterioramento della cosa tra il momento della consegna e quello della restituzione, mentre spetta al comodatario, in via di eccezione, dimostrare quale fatto impeditivo della sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c., che quel deterioramento è avvenuto per effetto dell'uso conforme al contratto o comunque per fatto a lui non imputabile, vale a dire senza sua colpa” (Cassazione civile, ### III, sentenza n. 3900 del 18 febbraio 2010). 
Orbene, la violazione del patto di esclusiva di cui al punto 3.2 del regolamento contrattuale, insieme agli ulteriori inadempimenti sopraindicati, rappresentano condotte di gravità tale da integrare un inadempimento di non scarsa importanza, idoneo a compromettere il sinallagma contrattuale, in relazione agli interessi che le parti si sono proposte nella regolamentazione dei rispettivi rapporti. 
Pertanto, accertato il grave inadempimento della convenuta, occorre dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti. 
Con riferimento alla richiesta di risarcimento danni, la domanda di parte attrice deve essere accolta, nei limiti che seguono. 
Non è oggetto di contestazione che, al punto 11 del contratto per cui è causa, le parti abbiano inteso stipulare una clausola penale, nei seguenti termini: “In caso di recesso anticipato del presente contratto da parte della ### S.r.l. o in caso di mancato rispetto dei punti del presente contratto 3.2, 3.3, 5, ### s.r.l. avrà la facoltà di fatturare alla ### S.r.l. un indennizzo mensile pari all'incasso medio dei distributori installati presso #### S.r.l. calcolato nell'arco degli ultimi tre mesi fino alla scadenza naturale del contratto”. 
Come risulta dalle conclusioni formulate dall'attrice, quest'ultima ha inteso avvalersi del meccanismo della clausola penale, nel momento in cui ha richiesto di “condannare la società ### al pagamento della penale pattuita tra le parti per ciascuna delle singole violazioni contrattuali e così quantificata in euro 40.304,25 (quarantamilatrecentoquattro/25)”.  ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 ###. 1382 c.c. dispone che “La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore”. 
La clausola penale ha la funzione, da un lato, di esonerare il creditore dall'onere di provare il danno da inadempimento, in quanto ne costituisce liquidazione anticipata e, dall'altro, di incentivare l'adempimento del debitore, il quale conosce sin dall'inizio l'entità della prestazione cui è tenuto, se inadempiente. A compensazione del fatto che il creditore è esonerato dall'onere di provare il danno, però, questi non può di regola ottenere risarcimento al pregiudizio ulteriore, salvo diverso accordo delle parti in tal senso. 
Anche la giurisprudenza, in materia, si è espressa nel senso che “la funzione della clausola è dunque, secondo la stessa previsione della norma, quella di risarcimento forfettario di un danno presunto, per rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore; in tal caso, la clausola costituisce soltanto una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare” (vedi Corte di Cassazione, ordinanza 12.01.2024, nr. 1285; in senso conforme, Cass., Ordinanza n. 21398 del 26.07.2021). 
Nella specie, la domanda proposta da parte attrice, volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alle condotte di danneggiamento sui distributori automatici, ed alla sottrazione dei prodotti, deve ritenersi assorbita nella richiesta di riconoscimento di quanto dovuto a titolo di penale, considerato che tali eventi, benché ricondotti dall'attrice ad una responsabilità extracontrattuale della convenuta, altro non sono che le conseguenze dell'inadempimento di quest'ultima ai propri obblighi di comodatario, direttamente derivanti dal contratto per cui è causa, ed espressamente dedotti nella clausola penale di cui al punto 11, nel momento in cui si richiamano le violazioni di cui ai punti 3.2., 3.3. (che individua espressamente l'onere, a carico della ### “di rifondere a #### S.r.l., a prezzi corretti di listino il materiale di sua proprietà smarrito, danneggiato, non restituito (…)”) e 5 (### a carico di ### S.r.l.). 
Parte attrice, ha, dunque, diritto a percepire, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, quanto indicato nella clausola nr. 11 del regolamento contrattuale.  ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00
Come si evince dalla documentazione prodotta dalla parte attrice (non oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, che si è limitata a dedurne la natura unilaterale, senza prendere alcuna posizione in merito agli elementi risultanti dalla stessa), le erogazioni mensili medie nel periodo di riferimento (ultimi tre mesi prima degli inadempimenti già verificatisi nel mese di giugno 2013) sono esattamente 1839, al prezzo medio di € 0,4981 per ciascuna erogazione. Pertanto, l'indennizzo mensile dovuto dalla convenuta è pari ad € 916,0059 (1839 x 0,4981), dal mese di giugno 2013, fino alla data indicata quale prima scadenza naturale del contratto, per un importo complessivo di € 40.304,25 (916,0059 x 44 mensilità). 
Su tale somma decorrono gli interessi legali, dal deposito della sentenza, sino all'effettivo saldo. 
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento. 
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 26.001 a € 52.000 ### di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00 Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00 P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: DICHIARA la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, a causa del grave inadempimento di ### S.r.l.; ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, come dedotto nella clausola di cui all'art. 11 del contratto per cui è causa, la somma di € 40.304,25, oltre interessi legali, dalla data del deposito della sentenza, sino all'effettivo saldo; ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre ### c.p.a., e spese generali al 15%.  ### 29 ottobre 2025 Il Giudice Dott.ssa ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00

causa n. 2650/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Menconi Micol

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