testo integrale
### nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari, ###, composta dai signori magistrati: 1. dott.ssa ### 2. dott. ### 3. dott. ### rel. ha pronunziato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al nr. Rg. 28/2023, promossa da ### rappresentato e difeso dall'### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio; - Appellante - contro ### in qualità di titolare dell'impresa individuale ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio; - Appellato - Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2537/2022 del Tribunale di Foggia emessa il ###, pubblicata in data ### e notificata in data ###.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 11.6.2024.
Fatto.
Con atto di citazione notificato il ###, ### conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, ### esponendo: - che nel 1986 aveva rilevato - unitamente al convenuto - da ### l'azienda commerciale denominata “### Su”, sita in ####; - che detta azienda (adibita a bar/pizzeria/ristorante) era stata amministrata da entrambi fino al novembre 2007, allorquando il ### aveva chiuso il conto corrente cointestato e percepito da allora, in via esclusiva, gli utili societari, senza rendere il conto della gestione e degli utili; - che il cespite presso cui era stata esercitata l'azienda aveva subito, nel corso degli anni, consistenti modifiche strutturali, con spese che erano state ripartite secondo gli utili percepiti dai soci; - che l'immobile era stato stimato in € 360.000,00 (giusta perizia giurata) e l'attività commerciale espletata nell'intesa di ripartizione in parti uguali degli utili, tant'è che il conto corrente aziendale era stato, sino al 2007, cointestato; tanto premesso, concludeva per sentir: “1.1.) accertare e dichiarare la qualifica di socio dell'attore in capo alla società "### tra il ridetto e il convenuto, avente ad oggetto l'attività di bar/pizzeria e ristorante; 1.2.) per l'effetto, accertare e dichiarare gli utili spettanti all'attore e la determinazione della quota spettante della metà degli stessi, previa acquisizione delle scritture e libri contabili della società, con riserva di chiedere una CTU sulla determinazione degli utili societari e la relativa quantificazione in favore dell'istante, in uno all'accertamento della quota parte del valore dell'immobile oggetto dell'attività facente parte del complesso societario, oltre all'avviamento, avendo l'istante, anche prestato attività lavorativa in favore della società nelle ore serali durante la contitolarità della gestione; 1.3.) condannare parte convenuta al riconoscimento e versamento della quota da determinarsi degli utili societari in capo all'istante (comprensiva anche del valore del bene ove era ubicata l'azienda e all'avviamento), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria fino al soddisfo; 1.4.) condannare parte avversa alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva ### contestando la domanda dell'attore ed evidenziando: - che non era mai esistito tra le parti un contratto societario, posto che il rapporto era stato sempre e solo di amicizia; - che aveva rilevato in via esclusiva dalla sorella nel 1986 la struttura dove era esercitata l'azienda, subentrando e rilevando la convenzione con il Comune di ### per l'utilizzo del suolo demaniale ove era ubicata l'attività; - che l'amicizia con l'attore aveva finito per ricomprendere anche dei prestiti e dei finanziamenti in danaro da parte dell'attore, e ciò lo aveva indotto ad accendere un conto corrente comune, nel giugno del 1993 ed estinto (in perdita di oltre € 6.000,00) nel 2008; - che, a seguito di gara pubblica, in data ### aveva acquistato il suolo dove era situata la struttura aziendale ###, per la somma complessiva di € 46.250,00.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali e documentali.
All'esito, con sentenza n. 2537/2022, pubblicata il ###, il Tribunale di Foggia rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza, interponeva tempestivo appello ### con atto di citazione notificato il ###, esponendo: - che la sentenza era erronea ed illegittima, stante il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado, che aveva ritenuto che non avesse assolto al proprio onere probatorio, ritenendo che le prove raccolte nel giudizio non avessero palesato il requisito “oggettivo” dell'esistenza della società c.d. “di fatto”; - che, viceversa, aveva fornito, sin dall'atto della sua costituzione in giudizio, ampia e rilevante prova documentale, atta a dimostrare finanziamenti e garanzie concesse in favore della società di fatto; tali elementi, unitamente alla spendita del nome sociale, all'esteriorizzazione verso i terzi della società ed alla partecipazione all'alea delle perdite/guadagni, ben potevano ritenersi condotte rivelatrici dell'elemento oggettivo dell'esistenza di una società di fatto tra le parti; - che pertanto la sentenza era affetta da errores in iudicando, ovvero in un errore di fatto, avendo il primo Giudice esercitato in modo non adeguato il proprio potere di apprezzamento delle prove; - che, peraltro, qualora le varie circostanze richiamate fossero state analizzate complessivamente, il primo Giudice avrebbe evinto che era stata fornita la prova dell'elemento c.d. oggettivo della società di fatto, rappresentato dalla costituzione tra i soci di un fondo comune, costituito dai conferimenti di entrambi, finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica; - che, peraltro, non aveva affatto l'obbligo di dimostrare l'apporto di denaro e la costituzione di un fondo comune, atteso che anzitutto tali circostanze non erano in contestazione (non avendo il ### negato siffatte elargizioni di denaro confluite nell'attività d'impresa, ma solo eccepito che detto conferimento di denaro, confluito in un c.c. cointestato, da parte sua, fosse avvenuto solo per ragioni di amicizia), stante oltretutto l'esistenza di un conto corrente (n.235556-1 ### filiale di ### cointestato; - che detto conto fosse quello aziendale era dimostrato dalla copia degli estratti bancari del suddetto conto relativi al periodo aprile 2007 - ottobre 2008, comprensivo quindi dell'ultimo periodo di gestione comune dell'azienda, conclusosi nel novembre 2007, da cui si arguiva la consistenza di innumerevoli e ripetute operazioni di pagamento tramite assegno, anche di importi modestissimi, che rappresentavano le singole operazioni di contabilità aziendale di pagamento a terzi; - che, unitamente al ### pagava le fatture relative all'attività d'impresa, di fornitura merci e quant'altro, quasi sempre con assegni, i contributi mensili relativi al lavoro dipendente aziendale (che ricorrevano soprattutto nel periodo estivo, ovvero nel periodo di maggior lavoro turistico in ###; quanto ai versamenti, gli unici versamenti sul conto avvenivano in contanti il lunedì o martedì di ogni settimana, ovvero nei primi giorni utili dopo il fine settimana, dopo gli incassi dell'attività d'impresa nel week end (dal venerdì alla domenica); - che pertanto era erronea l'affermazione che non avesse dimostrato la finalizzazione del predetto rapporto di conto corrente bancario alla gestione della società di fatto; - che, in ordine alla circostanza che la somma di £ 30.000.000 (prestata dal ### ad esso appellante e al ### in data ###) fosse stata o meno utilizzata per la ristrutturazione del loro locale ristorante, rilevava che detta somma venne prestata e restituita “dai soci dell'esercizio Pubblico “### su” sigg. ### e ### (###”, come riportato testualmente nella ricevuta di quietanza del 30.7.2006; il che palesava che detta somma costituiva un fondo comune per l'attività d'impresa; - che, infine, il riscuotere gli incassi dell'attività, il gestire il denaro nel modo più confacente al servizio (scontistica alla clientela), il pagamento ai fornitori, costituivano attività non semplicemente indiziarie, ma dimostrative, in concreto, che esso appellante partecipava economicamente ed attivamente alla gestione aziendale, contribuendo alla formazione del suo patrimonio che, quantomeno dal punto di vista fiscale, si identificava senz'altro nelle somme versate sul conto corrente cointestato.
Tanto premesso, chiedeva che venisse: 1) accertata e dichiarata la qualifica di socio in capo alla società "### tra il ridetto e il sig. ### convenuto, avente ad oggetto l'attività di bar/pizzeria e ristorante, per il periodo 1986 - 2007; 2) per l'effetto, accertare e dichiarare gli utili spettantigli e la determinazione della misura spettante pari alla metà degli stessi, previa acquisizione delle scritture e libri contabili della società e previa rendicontazione, da espletarsi anche tramite ### sulla determinazione degli utili societari e la relativa quantificazione in favore dell'appellante, in uno all'accertamento della quota parte del valore dell'immobile oggetto dell'attività facente parte del complesso societario, oltre all'avviamento; 3) condannata parte appellata al riconoscimento e al versamento degli utili societari in capo ad esso appellante, oltre al valore del bene ove era ubicata l'azienda e all'avviamento, il tutto nella misura del 50%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
Si costituiva ### insistendo per il rigetto dell'appello proposto poiché inammissibile, oltre che palesemente infondato in fatto ed in diritto, rilevando: - che l'appello promosso dallo ### era inammissibile, perché conteneva una domanda nuova nella parte in cui - diversamente da quanto richiesto nell'atto di citazione - chiedeva che la sua qualità di socio venisse accertata “per il periodo che va dal 1986 al 2007” e per la mancata, specifica indicazione dei motivi di appello; - che la domanda, inoltre, appariva inammissibile anche sotto il profilo della mancata e puntuale contestazione dei motivi di censura della sentenza impugnata; - che, nel merito, la sentenza resa nel giudizio di primo grado appariva immune da censure, ancorchè il Giudice si fosse limitato ad evidenziare l'assoluta inesistenza dell'elemento soggettivo e ritenute assorbite le altre contestazioni sull'elemento soggettivo e sulla carenza assoluta di prova circa il quantum debeatur. tanto premesso, chiedeva di: a) dichiarare inammissibile e/o nullo e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal #### avverso la sentenza n. 2537/22 del Tribunale di Foggia; b) in ogni caso, confermata la sentenza di primo grado, condannare parte appellante alle spese e competenze del presente giudizio, valutando altresì il comportamento processuale della controparte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.6.2024, dove veniva riservata per la decisione, con l'assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c.
Diritto.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 cod. proc. Ed invero, il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 cit., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20261 del 19/09/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21816 del 11/10/2006).
Nel caso di specie, l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a ### (v. Cass. n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018), ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. ### è dunque infondata.
Venendo adesso al merito dell'appello, esso si è sostanzialmente incentrato sul malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado, il quale ha ritenuto insussistente l'elemento c.d. oggettivo della società di fatto, considerando che: - “… le deposizioni rese dai testi di parte attrice, pur potendo in ipotesi costituire indici della sussistenza del affectio societatis, non erano tuttavia sufficientemente in grado di comprovare l'avvenuta istituzione di un fondo comune, costituito dai conferimenti dei soci, destinato all'esercizio dell'impresa, non potendosi invero ragionevolmente escludere che il pagamento della merce avesse trovato ragione in un'altra causa, diversa da quella di costituzione del fondo comune e che la ricezione dei pagamenti dei clienti avesse trovato giustificazione nella sussistenza di un rapporto di mera collaborazione, anziché di società, dell'attore con il titolare del ristorante”; - “… irrilevante era che lo ### ricevesse la merce oggetto dell'attività di ristorazione in parola sottoscrivendo, quale destinatario dei beni, le relative fatture, atteso che l'attività di ricezione della merce non è di per sé univocamente sintomatica della sussistenza di un rapporto societario tra il sottoscrittore del documento commerciale ed il titolare formale dell'attività imprenditoriale cui la merce è destinata”; - “… inidonea a comprovare l'avvenuta costituzione di un fondo comune, formato dai conferimenti dei soci, era la quietanza di pagamento sottoscritta da ### il ###, dagli atti del giudizio non emergendo infatti che la somma di £ 30.000.000,00, di cui alla suddetta quietanza, prestata dal ### alle parti in causa, fosse stata effettivamente da questi ultimi investita nella ristrutturazione del ristorante oggetto del contendere; - “… la dichiarazione di impegno all'acquisto del suolo pubblico su cui insiste il ristorante “### Su”, inviata congiuntamente dal ### e dalla ### al Comune di ### il ### - in seno al quale gli odierni contendenti precisavano di essere titolari dell'esercizio commerciale ivi espletato -non era di per sé sola idonea a fondare la domanda attorea, il documento de quo potendo semmai comprovare la sussistenza di un rapporto societario tra le parti in causa limitatamente al periodo della predetta dichiarazione, ovvero al febbraio 2004, non già dunque la permanenza del vincolo societario per l'intero arco temporale (dal 1992 alla data odierna) dedotto dall'attore; - “… irrilevante era che il ### e lo ### avessero cointestato un contratto di conto corrente bancario, tenuto conto che, a fronte delle contestazioni sollevate sul punto dal convenuto, l'attore non aveva dimostrato la finalizzazione del predetto negozio bancario alla gestione della società di fatto dal medesimo attore invocata”.
A parere della Corte, l'appello è sul punto fondato.
Giova rammentare che la giurisprudenza della Corte di legittimità (v. Cass 4385/2023, Cass. n. 19234 del 2020) è piana nel ritenere che l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività); la mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) comporta, per il giudice del merito, l'accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento (ivi comprese le presunzioni semplici), dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, i cui elementi costitutivi sono: a. il fondo comune, costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica; b. l'alea comune dei guadagni e delle perdite; c. l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi (cfr., tra le più recenti, Cass. n. ### del 2019; Cass. n. 8981 del 2016; Cass. n. 5961 del 2010).
Il convincimento sulla ricorrenza di una società di fatto fra l'imprenditore e chi con lui collabora nell'attività d'impresa, cioè di un accordo tra due o più persone avente ad oggetto il conferimento di beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica al fine di dividerne gli utili, dunque, può basarsi su ogni circostanza concreta concludente, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali.
In particolare, la Corte di legittimità ha affermato che la sussistenza del contratto sociale di fatto può risultare, oltre che da prove dirette, specificamente riguardanti i requisiti della fattispecie (affectio societatis, costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società anche nei rapporti interni (cfr. anche Cass. n. 6422 del 1984; Cass. n. 3398 del 1985; Cass. 6087 del 1986; Cass. n. 5403 del 1988; Cass. n. 2985 del 1994; Cass. n. 4187 del 1997; Cass. n. 7624 del 1997; Cass. n. 4529 del 2008; Cass. n. 27541 del 2019); ancora, i finanziamenti e le garanzie prestate in favore dell'imprenditore, se non sono di per sé idonei ad evidenziare il rapporto sociale fra quest'ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili anche in relazione a vincoli di coniugio o parentela, possono costituire, pure in tal caso, indici rivelatori del rapporto stesso, qualora - alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto - siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali.
Richiamati e condivisi dunque tali principi, si osserva che l'attore ha dedotto l'esistenza di una società di fatto con il ### fondata su un accordo concluso nel 1986, quando ebbe a rilevare con il convenuto, dalla sorella di questi ### l'azienda denominata “### Su”, con gestione dell'attività comune dal 1992 al 2007; successivamente al 2007, il ### chiudeva il conto corrente cointestato e percepiva da solo gli utili della società di fatto (del bar/pizzeria/ristorante).
La società di fatto, pur operando come ditta individuale intestata al solo ### era stata acquistata con denaro di entrambi.
A dimostrazione degli elementi costitutivi dell'accordo societario l'attore ha indicato: - il contributo economico offerto per la costituzione e formazione del patrimonio sociale, ovvero il denaro conferito per ristrutturare ed avviare l'immobile adibito ad attività di ristorazione, sito in ### in catasto al fg. 30, p.lla 399, sub. 1; - che, in particolare, il conferimento era rappresentato dalla quota parte di £ 15.000.000 derivante da un prestito, fatto a lui e al socio ### dal sig. ### di £ 30.000.000 complessivi in data ###, che fu interamente restituito al mutuante, come risulta da quietanza rilasciata in data ###; - gli apporti personali, rappresentati dal doc. 10, nonché gli assegni, personalmente emessi a favore dell'altro socio, nonché di altri soggetti, dal conto corrente cointestato aperto per gestire la società; - il contributo reso lavorando nell'esercizio commerciale, nell'ambito del quale pagava i fornitori con assegni da esso sottoscritti, quietanzava la merce ricevuta, prendeva contatti con i fornitori e professionisti per le pratiche della società; - la partecipazione ai guadagni e agli utili; - l'istanza fatta al Comune per acquisire la disponibilità del suolo pubblico sul quale era sorto l'esercizio pubblico “### su”, di cui si era dichiarato titolare, unitamente all'altro socio; - l'esteriorizzazione della propria qualità con i clienti e fornitori; - la cointestazione del conto corrente per gestire gli incassi e i pagamenti della società.
Ora, a fronte di tutti questi elementi, il convenuto non ha negato l'apporto economico fornito dallo ### ma osservato che tali finanziamenti derivavano dal proprio personale rapporto di amicizia con l'attore, il quale era solito dargli dei consigli; sul punto, il primo Giudice ha osservato che era inidonea a comprovare l'avvenuta costituzione di un fondo comune la quietanza di pagamento sottoscritta da ### il ###, non essendo emerso, dagli atti del giudizio, che la somma di £ 30.000.000,00 (di cui alla suddetta quietanza), fosse stata effettivamente da questi ultimi investita nella ristrutturazione del ristorante oggetto del contendere.
Tuttavia, a fronte dell'allegazione che lo ### richiese il prestito al ### in qualità di socio della attività commerciale “### su”, per la ristrutturazione e l'avviamento del locale in ### nonchè della prova che detto prestito fu restituito da entrambi i soci al mutuante, competeva a parte convenuta dimostrare che detto prestito non fosse affatto inerente al finanziamento contratto per la ristrutturazione e all'avviamento del locale commerciale in ### Al che, parte convenuta non ha minimamente adempiuto; parimenti, a fronte dell'allegazione che la propria quota parte di conferimento di £ 15.000.000 (ricevuto in prestito dal ### e poi ad esso restituito) fosse stata appunto conferita per l'esercizio dell'impresa commerciale, competeva a parte convenuta dimostrare che si trattava di mero prestito da parte dello ### in specie a fronte dell'ulteriore allegazione (e prova) che fu costituito un conto corrente cointestato per gestire gli ordinativi e gli incassi del bar/ristorante/pizzeria.
Viceversa, quel che risulta dalla documentazione prodotta, è dapprima la contrazione di un prestito (nella qualità di soci titolari del locale “### su”) e poi la costituzione di un conto corrente cointestato, oltre che numerosi assegni fatti reciprocamente dallo ### al ### e da questi allo ### (evidentemente per ripartirsi gli utili derivanti dall'attività), alcuni dei quali destinati a ripianare il mutuo con il la ### Ne deriva che, laddove si fosse trattato - come allegato da parte convenuta - di meri prestiti fatti dallo ### il ### avrebbe dovuto fornite la prova adeguata della causa di tali mutui e della loro restituzione, posto che i finanziamenti e le garanzie prestate in favore dell'imprenditore, se non sono di per sé idonei ad evidenziare il rapporto sociale fra quest'ultimo ed il finanziatore o garante, possono costituire - come nel concreto - indici rivelatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali.
E che lo ### abbia finanziato l'impresa individuale in modo sistematico non paiono esservi dubbi.
Appare altresì indicativa la richiesta congiunta da parte di entrambe le parti di un prestito (al ### quali soci e la successiva erogazione per £ 30.000.000 per esigenze connesse all'esercizio commerciale (all'epoca acquistato dalla sorella del ###.
Ancora, risulta la partecipazione attiva di ### alla conduzione del locale, nel quale gestiva anche i fornitori (come confermato dalle deposizioni testimoniali) e quietanzava la merce ricevuta; il che appare incompatibile con la sussistenza di un mero rapporto di amicizia, non potendosi ritenere verosimile che un amico o collaboratore possa spingersi a quietanzare la merce ovvero a pagare i fornitori godendo di piena autonomia decisionale (v.dsi deposizioni dei testi #### i quali hanno riferito che erano consapevoli che i due fossero soci, benchè dovessero fatturare al solo ###.
Né appare verosimile che il conto fosse cointestato per ragioni di pura amicizia, posto che da tale conto si dipartivano i pagamenti ai fornitori con assegni, alcuni dei quali a nome dello ### oltre che i pagamenti dei dipendenti e i versamenti in contanti, nei primi giorni della settimana, a riprova che si trattava di incassi in contanti ricevuti dai clienti nei fine settimana.
Quanto, poi, all'esteriorizzazione del rapporto, oltre alle deposizioni suddette, appare eloquente anche la deposizione resa dal teste ### socio di uno studio tecnico di architettura, che ha riferito che lo ### si adoperò per il frazionamento e l'acquisto di una particella su cui insisteva l'attività commerciale e che fu lo stesso appellante ad effettuare il pagamento allo studio, dopo essersi rapportato con lui per tali questioni.
Non si giustifica altrimenti - se non nella qualità di socio - il pagamento a tale professionista, effettuato personalmente dallo ### Anche gli altri testi hanno riferito di aver ricevuto gli ordini dallo ### e che questi aveva incassato i pagamenti come co-titolare dell'esercizio.
Con riguardo, infine, al conto corrente cointestato, l'esame e la movimentazione del conto corrente (di cui il primo Giudice ha ritenuto “irrilevante” la cointestazione tenuto conto che “… a fronte delle contestazioni sollevate sul punto dal convenuto l'attore non aveva dimostrato la finalizzazione del predetto negozio bancario alla gestione della società di fatto dal medesimo attore invocata”), induce a ritenere che si trattasse di operazioni effettuate per gestire l'attività commerciale, trattandosi chiaramente di versamenti e di pagamenti inerenti al bar/pizzeria/ristorante.
Ancora, non può condividersi quanto rilevato dal primo Giudice a proposito del fatto che la dichiarazione di impegno all'acquisto del suolo pubblico su cui insiste il ristorante “### Su” - inviata congiuntamente dal ### e dallo ### al Comune di ### il ### (in seno al quale gli odierni contendenti precisavano di essere titolari dell'esercizio commerciale ivi espletato) - non fosse di per sé sola idonea a fondare la domanda attorea, “… potendo semmai comprovare la sussistenza di un rapporto societario tra le parti in causa limitatamente al periodo della predetta dichiarazione, ovvero al febbraio 2004, non già dunque la permanenza del vincolo societario per l'intero arco temporale (dal 1992 alla data odierna) dedotto dall'attore”; al contrario, detta dichiarazione è indicativa dell'affectio societatis, ovvero del fatto che lo ### era consapevole ed intendeva manifestare pubblicamente, anche presso l'ente pubblico, che era contitolare di detta attività commerciale, volendo acquistare il suolo pubblico sul quale era ubicata l'azienda con l'insegna ### su.
Detta dichiarazione appare incompatibile con l'allegazione che si trattava di un mero amico o conoscente del ### che, in tale veste, voleva semplicemente fornire il suo apporto conoscitivo, dimostrando piuttosto una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali condivisa dal ### (che, consapevole di tanto, non l'ha impedita).
Ebbene, il complesso di questi elementi probatori porta a ritenere dimostrata l'esistenza di una società di fatto tra il ### e lo ### limitatamente al periodo che va dal 1986 al 2007.
La società di fatto va, invero, circoscritta sino al 2007 perché, successivamente, manca la dimostrazione dei conferimenti da parte dello ### dell'affectio societatis, di alcuna forma di collaborazione e gestione in comune in relazione specifica a tale esercizio, né risulta l'assunzione di un rischio connesso alla gestione di questa azienda.
Ne deriva che, sul punto, l'appello va accolto.
Ciò posto, l'attore ha chiesto altresì la condanna del convenuto a corrispondergli, quale socio di fatto, gli utili incassati dalla società dal 1992 al 2007, e la determinazione della quota spettantegli, previa acquisizione dei libri e delle scritture contabili della società, eventualmente tramite ### nonché la quota parte del valore dell'immobile oggetto dell'attività facente parte del complesso societario.
A tal fine, ha prodotto una perizia di parte, da cui risulta che il valore dell'immobile in cui l'attività era esercitata ammontava, nel 2014, ad € 360.000,00.
Sul punto, il convenuto ha evidenziato che, a tutto voler concedere, l'immobile era stato acquistato nel 2013, allorquando i rapporti con lo ### erano cessati da diversi anni (dal 2007) e il conto chiuso nel 2008.
Ora, la domanda va qualificata come domanda di condanna al pagamento del valore della quota di partecipazione alla società da parte di ### Va anzitutto richiamato, preliminarmente, l'orientamento per cui nella società semplice di persone costituita - come nel concreto - da due soli soci, ciascuno dei quali ha disgiuntamente l'amministrazione ai sensi dell'art. 2257 c.c., con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, unico legittimo contraddittore del socio (per le controversie relative ai rapporti sociali, allo scioglimento, alla liquidazione della quota ovvero alla ripartizione del patrimonio sociale), non può che essere l'altro socio, non essendo prospettabile, in siffatta situazione, un centro di imputazione di rapporti negoziali e processuali differenziato rispetto a quello dei soci, e, per quanto riguarda i rapporti interni, una volontà e un interesse della società distinti e potenzialmente antagonisti a quelli dei soci (v. Cass. 19321/13).
Sempre in via preliminare, è noto che per le società di persone, vieppiù quelle cd. "collettive irregolari", ossia non iscritte nel registro delle imprese, come la società per cui è causa, il momento estintivo si determina in base al c.d. principio di “effettività” e coincide, ipso facto, con la concreta cessazione dell'attività d'impresa, non essendo richiesti ulteriori adempimenti pubblicitari (v. Cass. n. 6964/2017; n. 4377/2007).
Nel caso di specie, l'attività di impresa è cessata, pacificamente, al momento della chiusura del conto co-intestato e con la prosecuzione dell'attività da parte del ### per conto proprio, nel 2007.
Non risultano, invero, dopo tale data, conferimenti, partecipazione agli utili o alle perdite, affectio societatis da parte dell'appellante, di fatto escluso dalla società.
Ora, non può ritenersi - come osservato da parte appellata - che l'aver limitato la richiesta di accertamento della società di fatto da parte dello ### dal 1986 al 2007 integri un'inammissibile domanda nuova, posto che la limitazione temporale, costituendo quantitativamente un minus rispetto alla domanda originaria, non integra una domanda inammissibile in appello.
Venendo adesso al procedimento di liquidazione della quota, va osservato che nelle società di fatto o "collettive irregolari", il diritto alla liquidazione della quota o - il che è lo stesso in questo caso - alla distribuzione del patrimonio residuo, è esercitabile anche al di fuori della fase di liquidazione, mediante la proposizione di azione giudiziaria dal socio di fatto dopo la cessazione dell'attività.
Sul punto, però, la costituzione del rapporto societario e l'originario conferimento a capitale sociale rappresentano il presupposto giuridico del diritto del socio alla quota di liquidazione, ma non rilevano come fatto genetico di un contestuale credito restitutorio del conferente, configurandosi la posizione di quest'ultimo come mera aspettativa o diritto in attesa di espansione, destinato a divenire attuale soltanto nel momento in cui si addivenga alla liquidazione, e alla condizione che, a tale momento, dal bilancio finale o di esercizio, risulti una consistenza attiva sufficiente a giustificare l'attribuzione pro quota al socio stesso di valori proporzionali alla sua parte (v Cass. 19955/2011; Corte App. Roma n. 5454/2023).
Nella specie, a fronte dell'allegazione che il conto cointestato era stato chiuso nel 2008 con una perdita di oltre € 6.000,00 (al momento della chiusura), nulla ha allegato l'attore circa la sussistenza di una qualsiasi altra posta attiva al momento della cessazione del rapporto societario; né possono trarsi in questo senso elementi dalla perizia tecnica riferita all'immobile, posto che, sino al 2007, l'attività era esercitata su un terreno di proprietà demaniale, solo successivamente messo in vendita ed acquistato appunto nel 2013 dal solo ### previa corresponsione di € 46.250,00 e contrazione di mutuo ipotecario.
Sul punto, nessun elemento (neppure una fotografia) è stato fornito per poter determinarne il valore della struttura all'epoca della cessazione della società, ovvero nel 2007.
Quanto alla determinazione degli utili spettanti al socio escluso, appare impossibile ricostruire a posteriori la redditività della società, in primo luogo perché impresa individuale esonerata dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili obbligatorie per legge nonché dalla tenuta dei libri sociali (e di conseguenza esonerata dall'obbligo di deposito del bilancio di esercizio in camera commercio); in secondo luogo, perché, pur volendo richiedere - a distanza di oltre quindici anni anni - le dichiarazioni dei redditi della ditta individuale intestata al ### non vi sarebbe più possibilità di esibizione, esistendo un obbligo di conservazione di dette dichiarazioni per i soli cinque anni successivi.
Né parte appellante ha fornito alcun elemento per valutare i risultati economici delle passate gestioni, opportunamente attualizzati all'istante dello scioglimento del vincolo sociale, la potenzialità di produzione del reddito e conseguentemente l'avviamento, derivante dall'apporto passato conferito dal socio uscente e consolidatosi come parte del patrimonio sociale.
Ne deriva che la domanda di liquidazione della quota e di riparto, conseguente allo scioglimento dell'ente, è rimasta totalmente indimostrata e l'eventuale ammissione di CTU sarebbe meramente esplorativa.
Venendo adesso alla determinazione delle spese di lite, l'accoglimento sia pure in parte della domanda, comporta la necessità di rivedere l'assetto complessivo delle spese di entrambi i gradi di lite.
Essendo l'attore risultato vittorioso sulla pronuncia di accertamento della società di fatto e soccombente sulla domanda di liquidazione della quota e di ripartizione degli utili, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite per metà, restando la residua metà a carico della parte appellante, giusta soccombenza prevalente.
Ed invero, nel "caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può" - non deve - "compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 28 settembre 2015, 19122, Rv. 636950-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, sent. 23 marzo 2016, n. 5820, Rv. 639353-01).
Anche le ### della Corte, nel decidere sulla questione di massima di particolare importanza, rimessa al loro esame dall'ordinanza interlocutoria della ### del 14 ottobre 2021, n. 28048, (richiamati dalla ricorrente ancora una volta nella propria memoria) - hanno affermato che "l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non. consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza di altri presupposti previsti dall'art. 92 comma 2, c. p. c., (Cass. Sez. Un., sent. 31 ottobre 2022, n. ###, Rv. 666063-01), vale a dire in presenza di giusti motivi, "la cui insussistenza", giova ribadirlo, "il giudice del merito non è tenuto a motivare" (Cass. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv. 659925-01).
Ora, la domanda di accertamento della qualità di socio è certamente strumentale rispetto alla domanda di accertamento, quantificazione e ripartizione degli utili e di liquidazione della quota, rispetto alla quale l'appellante è risultato totalmente soccombente anche in secondo grado.
Ne deriva che appare prevalente la soccombenza dello ### che giustifica la compensazione solo parziale (che si ritiene equa nella misura di metà) di entrambi i gradi di giudizio, nella misura liquidata nel dispositivo.
In ordine alla determinazione delle spese di lite, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, gli onorari di entrambi i gradi di giudizio sono liquidati in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e succ. modific., con condanna del ### alla restituzione, in favore di ### delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado eventualmente eccedenti la somma liquidata nel dispositivo. P.Q.M. la Corte di Appello di Bari, sezione ###, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, decidendo sull'appello proposto da ### avverso la sentenza 2537/2022 del Tribunale di Foggia emessa il ###, pubblicata in data ### e notificata in data ###, così provvede: - accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, accerta e dichiara che ### è stato socio di fatto di ### titolare dell'impresa individuale denominata “###, dal 1986 al 2007; - rigetta, in quanto infondata, la domanda di accertamento e quantificazione degli utili della società e della determinazione della quota; - condanna ### al pagamento di metà delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per l'intero, nella complessiva somma di € 3.3.809,00 per il primo grado, € 518,00 per esborsi ed in complessivi € 4.996,00 per il secondo grado, oltre ad € 777,00 per esborsi, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge, restando compensata la residua metà; - ordina la restituzione in favore di ### delle somme corrisposte in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado; Così deciso in ### nella camera di consiglio del 1°.10.2024. Il Giudice
rel.
Dr. ###ssa ###
causa n. 28/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Labianca Gaetano, Mitola Maria