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Tribunale di Rovereto, Sentenza n. 21/2025 del 30-01-2025

... dentistiche per ciascun figlio; - € 4.000,00 a titolo di prestito avvenuto con bonifico del 21.09.2020; - € 11.945,58 a proprio favore in ragione del pignoramento dello stipendio presso il precedente datore di lavoro S.n.u.a. s.r.l.; - ulteriori € 11.945,58 a favore dei figli in ragione del pignoramento dello stipendio presso il precedente datore di lavoro S.n.u.a. s.r.l.; - € 32.850,00 in forza di elargizioni di danaro contante effettuate dall'ex-marito ai due figli. 2.2. Sulla base di quanto esposto ### ha chiesto al giudice dell'opposizione di sospendere ex art. 624 c.p.c. l'esecuzione, di accertare l'avvenuto pagamento delle somme esposte nel ricorso e, conseguentemente, di dichiarare l'insussistenza del credito azionato da ### fissando termine per l'instaurazione del giudizio di merito, il tutto con vittoria di spese e competenze. 3. Con memoria del 22.02.2024 ### - ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 654 c.p.p., essendo stato ### condannato per il reato di cui all'art. 570 bis c.p., con sentenza penale 23/198, pronunciata il ### e passata in giudicato il ###, per aver ### il: 13/02/2025 n.0/0 importo ,00 totalmente inadempiuto all'obbligo di pagare (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.  nella causa iscritta al n. 441 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con atto di citazione notificato il ### a mezzo PEC da: ### (c.f. ###), nato a ### il ### e residente ###/A; rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### n. 43; ###-opponente contro ### (c.f. ###), nata in ### il ### e residente ###; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### c.so Rosmini n. 66; ###-opposta In punto di: opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2 c.p.c.) mobiliare ### attrice-opponente: “come da note scritte del 11.12.2024 e in via istruttoria insiste per l'ammissione delle prove ivi richiamate”.  ### convenuta-opposta: “come in comparsa di risposta e in via istruttoria come da note scritte per l'udienza dell'11.12.2024”. 
Fatto e diritto 1. Con atto di precetto del 20.09.2023 e successivo atto di pignoramento presso terzi del 12.12.2023 ### - premesso di essere creditrice nei confronti dell'exconiuge ### dell'importo complessivo di € 900,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento proprio e dei due figli in forza del decreto di omologa ### il: 13/02/2025 n.0/0 importo ,00 n. 2443/2015, pronunciato il ### dal Tribunale di ### e della successiva sentenza di scioglimento del matrimonio n. 105/2018, pronunciata dal medesimo Tribunale il ###; premesso altresì che ### dal 01.01.2017 al 31.12.2023, avrebbe versato la minor somma complessiva di € 8.000,00 anziché l'importo di € 65.700,00 - ha intimato a ### il pagamento di € 57.700,00 oltre a spese e competenze e ha ingiunto il pignoramento di detta somma, maggiorata di 1/3 ex lege, al suo datore di lavoro (### s.r.l.).  2. Con ricorso ex artt. 615 e ss c.p.c. in data #### ha proposto opposizione all'esecuzione avanti al giudice dell'esecuzione, sostenendo l'insussistenza del credito azionato.  2.1. ### l'opponente, infatti, la ex-coniuge avrebbe taciuto di aver ricevuto le seguenti somme: - € 17.898,06 a titolo di anticipazione della ### - € 4.670,00 per spese dentistiche per ciascun figlio; - € 4.000,00 a titolo di prestito avvenuto con bonifico del 21.09.2020; - € 11.945,58 a proprio favore in ragione del pignoramento dello stipendio presso il precedente datore di lavoro S.n.u.a. s.r.l.; - ulteriori € 11.945,58 a favore dei figli in ragione del pignoramento dello stipendio presso il precedente datore di lavoro S.n.u.a. s.r.l.; - € 32.850,00 in forza di elargizioni di danaro contante effettuate dall'ex-marito ai due figli.  2.2. Sulla base di quanto esposto ### ha chiesto al giudice dell'opposizione di sospendere ex art. 624 c.p.c. l'esecuzione, di accertare l'avvenuto pagamento delle somme esposte nel ricorso e, conseguentemente, di dichiarare l'insussistenza del credito azionato da ### fissando termine per l'instaurazione del giudizio di merito, il tutto con vittoria di spese e competenze.  3. Con memoria del 22.02.2024 ### - ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 654 c.p.p., essendo stato ### condannato per il reato di cui all'art. 570 bis c.p., con sentenza penale 23/198, pronunciata il ### e passata in giudicato il ###, per aver ### il: 13/02/2025 n.0/0 importo ,00 totalmente inadempiuto all'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento/divorzile a suo favore e l'assegno di mantenimento per i due figli sin dal mese di gennaio 2016; - ha sostenuto la fondatezza del credito oggetto di pignoramento; in particolare, secondo ### a) ella avrebbe diritto al pagamento dell'importo di € 17.898,06 anticipatole dalla PAT al fine di poter provvedere alla sua restituzione all'Ente anticipatario; b) l'importo € 4.670,00 per spese dentistiche sarebbe estraneo al giudizio, non rientrando nel mantenimento ordinario e rientrante invece fra le spese straordinarie; in ogni caso non vi sarebbe prova dell'avvenuto pagamento; c) l'importo di € 4.000,00, al pari del precedente, sarebbe estraneo al giudizio e comunque sarebbe già stato da lei posto in compensazione, avendo decurtato dall'intero credito vantato la somma di € 8.000,00; infine, nell'importo di € 4.000,00 sarebbe ricompreso anche quanto dovutole da ### a ### a titolo di risarcimento per i danni cagionati alla sua autovettura; d) l'importo versato dal precedente datore di lavoro S.n.u.a. s.r.l. riguarderebbe le somme dovute a titolo di mantenimento di moglie e figli per un periodo anteriore a quello oggetto del presente giudizio e fondato su un diverso atto di pignoramento; e) nessuna elargizione di denaro contante avrebbe effettuato ### ai figli avendo semmai costui contribuito al pagamento di alcune spese straordinarie per i minori (palestra, buoni pasto, gite scolastiche, passaporto).  4. Con ordinanza del 21.03.2024 il giudice dell'esecuzione: - ha accolto parzialmente l'opposizione, limitatamente all'importo di € 17.898,06, ossia alle somme che la PAT ha anticipato a ### a fronte dell'inadempimento di ### essendo l'ente pubblico surrogato ex lege nella posizione di creditore; - ha assegnato a ### il quinto della retribuzione percepita da ### dal terzo pignorato ### s.r.l., nonché il quinto del TFR maturato dal debitore e di ogni altra indennità fino a concorrenza con il credito di € 40.422,07, oltre spese (pari a € 2.221,00 per compensi e oltre 15% per spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A.); ### il: 13/02/2025 n.0/0 importo ,00 - ha ordinato al terzo pignorato di consegnare a ### le somme accantonate, nonché le successive; - ha compensato le spese della fase endoesecutiva del procedimento di opposizione, fissando altresì termine di 90 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.  5. Tanto premesso, vanno esaminate le domande e le eccezioni formulate dalle parti.  6. Ai sensi dell'art. 654 c.p.p. “Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.  6.1. Con sentenza n. 23/198, pronunciata all'esito del dibattimento il ### e passata in giudicato il ###, il Tribunale di ### ha accertato la penale responsabilità di ### per il reato di cui all'art. 570 bis c.p., avendo costui integralmente inadempimento, a partire dal gennaio 2016 fino alla pronuncia della sentenza, all'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento di moglie e figli stabilito prima nel decreto di omologa e successivamente nella sentenza di scioglimento del matrimonio e pari a complessivi € 900,00 mensili.  6.2. Il presente giudizio ha ad oggetto il diritto di credito vantato da ### a titolo di mantenimento per sé stessa e per i figli in forza dei provvedimenti adottati in sede civile relativamente ad un arco temporale che è in gran parte ricompreso nell'arco temprale oggetto di accertamento penale (la pronuncia del giudice penale ha infatti accertato l'inadempimento di ### dal gennaio 2016 all'aprile 2023, nella presente sede ### fa valere il proprio diritto di credito dal 01.01.2017 al 31.12.2023); pertanto, nessun dubbio sussiste circa il fatto che nell'odierno procedimento si controverta di un diritto il cui riconoscimento si fonda, almeno fino al 04.04.2023, ### il: 13/02/2025 n.0/0 importo ,00 sui medesimi fatti accertati con forza di giudicato nel giudizio penale e sulla base dei quali è stata pronunciata di condanna.  6.3. Ai sensi dell'art. 654 c.p.p., quindi, l'inadempimento di ### accertato con sentenza penale ha forza di giudicato anche nella presente sede ###può più essere messo in discussione fino alla data del 04.04.2024.  7. A fronte dell'accertamento intervenuto in sede penale ### avrebbe dovuto allegare, prima ancora che provare, di aver esattamente adempiuto al credito vantato ### (e decurtato dell'importo da questa percepito in forza di anticipazione ad opera della ### di ### pari ad € 17.898,06) successivamente all'accertamento penale dell'aprile 2023, ma dalla lettura degli atti e dall'esame della documentazione dell'opponente nulla di tutto ciò risulta.  7.1. Più precisamente, rispetto ad alcuna delle somme che - a torto o a ragione - ### sostiene di aver corrisposto a ### per dimostrare il proprio adempimento viene chiaramente indicato il momento in cui tale pagamento sarebbe intervenuto, né tale informazione si ricava dall'esame della documentazione allegata. Per esempio, con riferimento alle presunte elargizioni di denaro fatte ai figli, dalla lettura delle loro dichiarazioni non è chiaro quando le somme sarebbero state erogate e se quindi si tratti di fatti successivi all'accertamento penale; in ogni caso, considerato che la sentenza penale è dell'aprile 2023 e che, secondo quanto allegato dallo stesso opponente, entrambi i figli vivono con il padre da giugno 2023, è lecito ritenere che, ammesso e non concesso che le elargizioni ai figli siano intervenute, queste riguarderebbero il periodo “coperto” dal giudicato penale e che non è possibile rimettere in discussione. 
Con riferimento ad alcuni pagamenti, invece, è documentale che essi ricadano nell'arco temporale coperto dal giudicato penale: ci si riferisce in special modo ai versamenti del terzo pignorato S.n.u.a. s.r.l., che in base al doc. 11 di parte opponente sono intervenuti fra il 2017 e il 2021.  8. Per quanto riguarda il periodo successivo a quello coperto dal giudicato penale, ### non ha dimostrato di aver esattamente adempimento all'obbligo di mantenimento.  ### il: 13/02/2025 n.0/0 importo ,00 8.1. In particolare, non vale a dimostrare l'adempimento dell'odierno opponente l'importo di € 4.670,00 che ### sostiene di aver versato per le spese dentistiche dei figli, sia perché dalla documentazione depositata non v'è prova di alcun pagamento, sia perché le spese dentistiche attengono al mantenimento straordinario e non invece al mantenimento ordinario oggetto del presente giudizio.  8.2. Anche le somme versate dal terzo pignorato S.n.u.a. s.r.l. non valgono a dimostrare l'adempimento dell'opponente al credito vantato da ### nella presente sede ###u.a. s.r.l. ha versato il quinto dello stipendio di ### in forza di dell'atto di pignoramento del 02.02.2017 (doc. 9 di parte opposta), relativo al credito portato dall'atto di precetto del 29.12.2016 (doc. 10 di parte opposta) e quindi un credito certamente antecedente a quello odierno.  8.3. Quanto alle pretese elargizioni ai figli, per complessivi € 32.850, le dichiarazioni rese dai due ragazzi a dimostrazione delle stesse sono assolutamente generiche e recano una indebita commistione fra spese ordinarie e straordinarie; oltre a ciò, l'allegazione di ### non appare credibile, dal momento che non si comprende la ragione per cui costui avrebbe dovuto adempiere al proprio obbligo di mantenimento di moglie e figli consegnando a questi ultimi ingenti somme di denaro per anni e persino quando i figli erano minorenni. Va poi considerato che, secondo quanto allegato dallo stesso opponente, i figli avrebbero un difficile rapporto con la madre, il che avvalora l'ipotesi che i due ragazzi siano schierati con il padre e desiderino aiutarlo anche al costo di effettuare dichiarazioni poco rispondenti alla realtà. 
Significativa appare anche la circostanza che le dichiarazioni dei due ragazzi siano intervenute solo in occasione del giudizio civile e non invece già in sede penale.  9. Alla luce di tali considerazioni si accoglie quindi parzialmente l'opposizione proposta da ### limitatamente alle somme anticipate dalla ### pari a € 17.898,06, e per l'effetto accerta il diritto di ### di agire in via esecutiva sulla base del precetto del 20.09.2023, notificato il ###, e successivo atto di pignoramento presso terzi del 12.12.2023, notificato il ### ad ### e il ### al terzo (### s.r.l.) nei limiti dell'importo per cui non è stata accolta l'opposizione (e pari a € 40.422,07): l'anticipazione provinciale non è, infatti, contestata dall'opposta, la quale, anzi, nel presente giudizio di opposizione, a ### il: 13/02/2025 n.0/0 importo ,00 differenza che nella fase endoesecutiva di opposizione, chiede unicamente il pagamento del debito residuo.  10. ### chiede di accertare una pluralità di crediti nei confronti di ### e chiede di porli in compensazione con il credito vantato dalla controparte. Trattasi in particolare: - del credito pari al 50% delle spese straordinarie asseritamente sostenute per il dentista dei figli; - del credito di € 4.000,00 mutuati alla moglie in forza di bonifico del 21.09.2020.  10.1. La domanda è ammissibile ma infondata.  10.1.1. È ammissibile in generale in quanto la giurisprudenza ha chiarito che è sempre possibile nel giudizio di opposizione all'esecuzione opporre in compensazione dei controcrediti (cfr. Cass. 12436/2021: “La circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (artt. 104 c.p.c.) e di connessione per riconvenzione (art. 36 c.p.c.). Si è perciò ammesso che l'opponente possa legittimamente chiedere con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione”); nello specifico la domanda proposta da ### è ammissibile in quanto, sebbene non sia stata proposta esplicitamente nel ricorso in opposizione avanti al giudice dell'esecuzione, essa era tuttavia implicitamente contenuta, dal momento che già in quell'atto si allegavano gli importi di cui poi, con l'atto di citazione in opposizione, si è chiesto espressamente l'accertamento.  10.1.2. La domanda è tuttavia infondata. 
Quanto al credito pari al 50% delle spese straordinarie asseritamente sostenute per il dentista dei figli, come già osservato esso non è stato provato dal momento che l'opponente si è limitato a depositare il prospetto complessivo delle spese dentistiche dei figli, senza dimostrare alcun versamento.  ### il: 13/02/2025 n.0/0 importo ,00
Quanto invece all'importo di € 4.000,00 mutuato alla moglie in forza di bonifico del 21.09.2020, ### sostiene di averlo già compensato con il credito da lei vantato e in effetti, nonostante l'accertato integrale inadempimento all'obbligo di pagamento del mantenimento da parte di ### nell'atto di precetto si richiede un importo inferiore a quello a cui la creditrice avrebbe diritto: a fronte, infatti, di un credito che dal 01.01.2017 al 31.12.2023 ammonterebbe ad € 65.700,00 è richiesto il pagamento della minor somma di € 57.700,00.  10.2. Si rigetta pertanto la domanda di accertamento del credito e la correlata richiesta di compensazione.  11. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori minimi dello scaglione da € 52.000 ad € 260,000, trattandosi di causa di valore pari ad € 57.700,00, di minima complessità), seguono la soccombenza, integralmente ravvisabile in capo ad ### considerato anche che, come già osservato, nel presente giudizio ### insiste per il proprio credito decurtato dall'importo anticipatole dalla ### P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede: 1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da ### con ricorso del 12.02.2024 limitatamente all'importo di € 17.898,06; 2) ACCERTA il diritto di ### ad agire in via esecutiva sulla base del precetto del 20.09.2023, notificato il ###, e successivo atto di pignoramento presso terzi del 12.12.2023, notificato il ### ad ### e il ### al terzo (### s.r.l.), nei limiti dell'importo per cui non è stata accolta l'opposizione; 3) ### al pagamento a favore di ### delle spese del giudizio liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge. 
Così deciso in ### il ###. 
La giudice ### il: 13/02/2025 n.0/0 importo ,00

causa n. 441/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paoli Giulia

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Tribunale di Campobasso, Sentenza n. 78/2026 del 19-01-2026

... conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione agli interessi rispetto quella al capitale. Conclusivamente l'ammortamento alla francese non cela alcun fenomeno anatocistico e non implica, inoltre, indeterminatezza del meccanismo negoziale di regolazione degli interessi; inoltre, l'ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici, e non si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, come nella fattispecie per cui è causa, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo. Per quanto esposto non e' condivisibile la tesi attorea che, in ossequio ad un orientamento giurisprudenziale oramai superato dalla citata pronuncia della S.C. a ### ritiene l'anatocismo e (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1878/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Unica Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, ### ha pronunciato la seguente ### causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1878/2022, promossa da: #### nato a ### il ### , ivi residente ###/###.F. ### , elettivamente domiciliato in ### al C.so Mazzini 40/B, tel. e fax 0874/66599, presso lo studio dei difensori Avv.ti ### C.F. ### e ### C.F.  ##### - SOCIETÀ ### con sede ####### alla ### n. 29, codice fiscale ###, che ha incorporato la ##### con sede ####### alla ### n.23, c.f. e p.iva. ###, in persona del Presidente p.t. nonché legale rappresentante p.t. Dr. ### nato a ### il ###, residente in #### alla ### D'### n. 21, c.f. ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### nata a ### il ###, c.f.  ###, con studio in ### alla ### n. 22 ###: ### da verbale del 18 luglio 2025 Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione ###odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”. 
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data ### l'attore, ### evocava in giudizio, dinanzi Codesto Tribunale, la ### convenuta, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “…1)### in violazione degli artt. 1283, 821 c.c. ed in assenza di apposita pattuizione scritta, illegittimo il piano di ammortamento alla francese di rimborso rateale allegato al mutuo ipotecario stipulato in data ### davanti alla dott.ssa ### , ### in #### n. 2866, Racc. n. 2318, per la somma di € 360.000,00, per effetto della applicazione del regime finanziario di capitalizzazione composta , con cui è stato costruito il piano stesso, non espressamente previsto e pattuito nel medesimo contratto ai sensi dell'art. 6 della ### 2000 , che ha determinato, di fatto, un maggior esborso illegittimo a carico del mutuatario;2) ### nulla, ai sensi dell'art. 1418, 1346 e 1284 c.c., per indeterminatezza/determinabilità dell'oggetto, la clausola relativa alla pattuizione del saggio degli interessi contenuta nel contratto di mutuo ipotecario ### n. 2866, Racc. n. 2318 per cui è causa , in quanto al T.A.N. contrattuale pattuito corrispondono, invece, interessi effettivi (T.A.E.) diversi e superiori rispetto a quelli concordati, in conseguenza della applicazione illegittima al piano di ammortamento alla francese costruito in regime finanziario di capitalizzazione composta non pattuita nel contratto;3) ### in conseguenza della indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi di cui al punto 2), l'applicazione del solo tasso legale sostitutivo ai sensi del 3° comma dell'art.1284 c.c. , o in alternativa, l'applicazione del tasso previsto dall'art. 117 T.U.B.e, per l'effetto,4) ### la ##### , in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 67.918,99 quale differenza degli interessi pagati in più fino all'ultima rata pagata rispetto al tasso legale dovuto dall'istituto bancario convenuto, ai sensi dell'art. 1284,3° comma c.c., o al tasso ex art. 117 T.U.B., o della somma maggiore o minore accertata a seguito di disposta C.T.U.;5) ### la convenuta al pagamento degli ulteriori interessi legali dalla domanda al soddisfo;6) ### la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa, rimborso forfettario del 15% , IVA e CAP come per legge da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art.93 c.p.c.;”.  ### premetteva di aver stipulato con la BCC di ### dinanzi al ###ssa ### in data ###, un contratto di mutuo garantito da ipoteca, ### 2866, Racc. n. 2318, per la somma di € 360.000,00. 
Dopo aver richiamato succintamente le principali condizioni contrattuali, allegava che alla data del 11.12.2019, allorquando gli veniva inviata dalla banca la lettera di decadenza del beneficio del termine con richiesta di pagamento di € 332.841,47, aveva corrisposto alla banca n. 51 rate mensili e che, in data ### avrebbe estinto anticipatamente il mutuo con il pagamento di € 370.000,00. Contestava, inoltre, di aver riscontrato l'illegittimità e l'indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese applicato al mutuo de quo e la violazione della normativa sulla trasparenza derivante dalla mancata indicazione in contratto del regime finanziario e della modalità di calcolo degli interessi, che, a suo dire, causerebbe la violazione dell'art. 117 t.u.b. oltre che la violazione degli artt. 1195, 1283, 1284 c.c.. Assumeva che il piano di ammortamento sarebbe stato costruito in regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi e che da ciò deriva il suo diritto alla restituzione della somma di € 67.918,99 per indeterminatezza contrattuale e per illegittima applicazione della pratica anatocistica. 
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il ###, si costituiva in giudizio, la ### convenuta impugnando il libello introduttivo, contestando integralmente la domanda formulata dall'attrice ed insistendo per il suo rigetto perché inammissibile, improcedibile ed infondata. 
In particolare, l'### di ### negava l'esistenza di qualsivoglia discrasia tra quanto indicato dal tasso di riferimento e quanto espresso e determinato nel piano di ammortamento, affermando che nel contratto sono presenti tutti gli elementi caratterizzanti il rimborso poi effettivamente applicato. Quanto pattuito dai contraenti nella parte letterale del contratto di mutuo, secondo l'### di credito convenuto, coincide con quanto concordato dagli stessi nel piano di ammortamento allegato ed applicato. Il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” non implicherebbe, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando, infatti, che gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi; infine, non vi sarebbe stato alcun superamento del tasso soglia. 
Concludeva, quindi, la ### convenuta per il rigetto della domanda e la condanna dell'attore alle spese del giudizio rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “ 1. 
Accertare e dichiarare nulla, inammissibile, improponibile e, comunque infondata, per i motivi esposti, la domanda giudiziale avanzata dal #### con tutte le conseguenze di legge; 2. Accertare e dichiarare la nullità ed infondatezza della domanda in fatto e in diritto, per indeterminabilità ed indeterminatezza della causa petendi e del petitum; 3. Rigettare integralmente la domanda attrice in quanto inammissibile e del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi e le ragioni esposte; 4. Accertare e dichiarare la domanda proposta dal #### assolutamente infondata in fatto e in diritto, per i motivi indicati nel presente atto, oltre che priva di adeguato supporto probatorio; 5. Respingere ogni richiesta ex adverso avanzata, sia essa formulata come domanda di accertamento, si essa avanzata come istanza di restituzione, sia essa articolata come domanda di condanna; 6. Accertare e dichiarare la legittimità e liceità del metodo di calcolo degli interessi utilizzato dalla ### di ### di ### ai fini della determinazione delle singole scadenze, del saldo del contratto di mutuo, in quanto esso risulta conforme al dettato legislativo vigente sotto tutti i profili esaminati: 7. Per l'effetto, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo e contestuale erogazione di quietanza a rogito notar ###ssa ### del 28.08.2015 (rep n. 2866, Racc n. 2318) in quanto concluso nel rispetto degli oneri previsti dalla vigente normativa;8. Accertare e dichiarare la legittimità dei tassi d'interesse applicati, al pari di ogni altra commissione e spesa che risultano validamente pattuiti e, per l'effetto rigettare le doglianze avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché rigettare qualsivoglia richiesta di ripetizione, ricalcolo o compensazione per le ragioni esposte in narrativa;9. Accertare e dichiarare la legittimità della condotta dell'istituto di credito, il quale ha sempre operato in ossequio ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza, sotto ogni profilo, e, di conseguenza, mandare assolta la BCC di ### da ogni addebito;10.  ### parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c; 11. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre iva e cpa come per legge. ”. 
Instauratosi il contraddittorio con la costituzione della convenuta, alla prima udienza di comparizione del 14.02.2023, chiesti e concessi i termini ex art. 183 6° co. cpc., all'esito dei quali ultimi, all'udienza 6 luglio 2023, veniva disposta ed espletata ctu tecnico contabile con il dott. ### Depositata la ctu, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 18 luglio 2025 il cui svolgimento veniva fissato con la modalita' cartolare ,ex art. 127 ter cpc. 
Alla predetta udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei chiesti termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.   ************** 
Va' utilmente premesso che nelle more del presente giudizioe soltanto dopo l'avvenuto espletamento della ctu tecnico contabile-, interveniva, a placare un acceso dibattito della giurisprudenza delle ### semplici della Suprema Corte oltreche' dei tribunali di merito, la nota pronuncia della S.C. a SS.UU. del 29 maggio 2024 n.15130. 
Ed infatti, l'attore con l'azione promossa assumeva che nel piano di ammortamento definito "alla francese" il tasso pattuito era difforme da quello in concreto applicato in conseguenza della formula di matematica attuariale utilizzata, per effetto della quale l'interesse applicato era composto e non semplice. ### la tesi attorea, dalla coesistenza nello stesso rapporto contrattuale di due tassi differenti, derivava l'incertezza su quale fosse quello da applicare che avrebbe determinato, secondo l'assunto attoreo, l'indeterminatezza dell'oggetto.  ### sostanzialmente contestava alla convenuta di aver illegittimamente applicato il regime di interesse composto, non esplicitato in contratto e violativo del divieto ex art.  1283 cc in quanto produttivo di capitalizzazione di interessi, e che il tasso di interesse convenuto nel contratto non corrispondeva a quello effettivamente applicato che risultava maggiorato per effetto della modalità di rimborso delle rate, con ammortamento alla francese; tale tipo di ammortamento - a detta dell'opponente - avrebbe generato un'illegittima maggiorazione del costo del mutuo, dovuto all'applicazione del regime finanziario dell'interesse composto, non approvato per iscritto dal mutuatario, con la conseguenza che il tasso andava determinato nella misura legale, con applicazione del regime finanziario dell'interesse semplice . 
Le predette doglianze sono infondate e vanno rigettate. 
Nel caso che ci occupa, in realta', il tasso di interesse era sufficientemente determinato o, comunque, determinabile per iscritto in applicazione dei criteri concordati tra le parti, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 1284 cod. civ.. 
Ed infatti, nel contratto di mutuo sottoscritto dall'attore sono presenti ciascuno degli elementi analiticamente indicati dall'art. 124 del T.U.B., ivi compresi quelli previsti a pena di nullità: sicché è possibile riscontrare l'indicazione dell'ammontare del finanziamento e le relative modalità; il numero; gli importi e la scadenza delle singole rate; il ### il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il ### può essere modificato; l'indicazione delle garanzie richieste e delle coperture assicurative. 
Vi è ,inoltre, coincidenza tra quanto disposto dagli articoli del contratto di mutuo (in cui sono indicati il tasso di interesse, il numero delle rate e la loro composizione) e quanto poi articolato e sviluppato nel piano di ammortamento. 
Il regime finanziario applicato è stato concordato ed è conforme al piano di ammortamento consegnato all'attore e depositato agli atti del presente giudizio. 
Infatti, il debito contratto dall'attore doveva essere estinto secondo le modalità previste dal contratto di mutuo la cui pattuizione prevede l'applicazione di un sistema di ammortamento alla francese e determina in maniera precisa sia il tasso iniziale che i criteri di calcolo del tasso di interesse da applicare al contratto di mutuo de quo. 
Il contenuto del contratto di mutuo in oggetto soddisfa, pertanto, i requisiti minimi indicati anche dalla giurisprudenza della S.C. secondo cui: “La pattuizione degli interessi deve contenere l'indicazione della percentuale del tasso d'interesse in ragione di un periodo predeterminato e tale condizione si realizza anche quando il tasso d'interesse è desumibile da contratti, senza alcun margine d'incertezza o discrezionalità in capo all'istituto mutuante, perché individuato per relationem mediante rinvio a criteri oggettivamente verificabili (cfr. Cass. 2072/2013)” e i suddetti criteri ed elementi richiamati per iscritto devono però essere obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio d'interesse (cfr. Cass. n. 5609/2017; Cass. n. 3480/2016; Cass. n. 25205/2014). 
Infatti, secondo l'insegnamento della Cassazione il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale ne' la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014). 
In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento - al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5703 del 19/04/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23972 del 2010) - le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio. 
Le contestazioni mosse da parte attrice in ordine al piano di ammortamento alla francese, applicato anche al caso in esame, fanno riferimento ad un orientamento espresso da alcune pronunce, della S. C. e di merito - oramai superato dal principio di diritto statuito dalla Suprema Corte a ### con sentenza n.15130 del 29.05.2024 sebbene la fattispecie esaminata riguardasse un mutuo a tasso fisso - secondo cui esso comporta violazione del divieto di anatocismo e delle regole di trasparenza. 
Alle sovraesposte argomentazioni non e' di ostacolo il risultato dell'indagine svolta e conclusa dal ctu. 
La fattispecie per cui è causa, avente ad oggetto un mutuo a tasso variabile, puo' ritenersi ricompresa nella casistica esaminata dalla Suprema Corte (mutui a tasso fisso) la quale ha stabilito che per tale tipo di contratti di mutuo non sussiste la indeterminatezza contrattuale in presenza degli elementi per i quali il mutuatario può comunque conoscere il costo del finanziamento grazie ad un piano di ammortamento sviluppato ed allegato al contratto. Anche la Corte di Cassazione civile, ### I, con ordinanza 19 marzo 2025, n. 7382, ha chiarito che i principi enunciati dalla sentenza delle ### n. 15130/2024 in materia di ammortamento alla francese e anatocismo nei mutui a tasso fisso si applicano anche nel caso in cui il tasso convenuto sia variabile. ### della indicazione del regime composto applicato nel piano di ammortamento alla francese non produce l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, nonostante il C.T.U. ne abbia rilevato la mancata pattuizione in ottemperanza ad uno specifico quesito assegnatogli. 
Ed infatti, la Suprema Corte a ### con sentenza n.15130 del 29.05.2024, ha statuito che “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetto alla francese e del regime di capitalizzazione composta degli interessi incide negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto causandone la nullità parziale”.  ### intende dare continuità all'orientamento espresso dalla citata pronuncia delle ### n.15130,( i cui principi, come confermato dalla S.C., Sez. I, con ordinanza 19 marzo 2025, n. 7382, vanno estesi anche ai mutui a tasso variabile), che, riprendendo la tesi dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, sostiene il principio secondo cui il sistema di ammortamento alla francese non determina illegittima capitalizzazione degli interessi, non genera l'anatocismo e l'indeterminatezza contrattuale. 
Non va condivisa la tesi dell' attore laddove asserisce che l'applicazione del metodo di ammortamento c.d. alla francese comporterebbe la restituzione di maggiori interessi rispetto a quelli semplici: detto metodo di ammortamento è conforme al disposto dell'art.  1194 c.c. ed al disposto dell'art. 120 TUB e non viola il divieto di anatocismo posto dall'art.  1283 c.c., dovendosi condividere, come già detto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di merito maggioritaria secondo la quale in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. 
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto" Può quindi affermarsi che nel piano di ammortamento alla francese non può ipotizzarsi alcuna illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma opera un sistema in virtù del quale la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. 
Né si può giustificare l'interesse composto perché nel sistema alla francese inizialmente si prevede un maggior onere di interessi rispetto a quello all'italiana: “a differenza dell'ammortamento c.d. "all'italiana", il quale prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile, il che rende variabile l'ammontare delle rate, necessariamente più alto all'inizio e sempre più basso man mano che ci si avvicina alla scadenza del finanziamento, l'ammortamento "alla francese" si attua generalmente attraverso rate di importo costante, composte da una quota di capitale ed una quota di interessi corrispettivi, in ciascuna delle quali rate la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi man mano decresce. La quota di interessi di ogni rata di mutuo viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito solo dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. 
Gli interessi corrispettivi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi può essere anatocismo (in tal senso si vedano ### Milano n. 8755 del 16/7/2015; ### Padova 13/1/2016; ### Treviso 12/11/2015). 
In sostanza, il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione agli interessi rispetto quella al capitale. 
Conclusivamente l'ammortamento alla francese non cela alcun fenomeno anatocistico e non implica, inoltre, indeterminatezza del meccanismo negoziale di regolazione degli interessi; inoltre, l'ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici, e non si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, come nella fattispecie per cui è causa, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo. 
Per quanto esposto non e' condivisibile la tesi attorea che, in ossequio ad un orientamento giurisprudenziale oramai superato dalla citata pronuncia della S.C. a ### ritiene l'anatocismo e l'indeterminatezza contrattuale insiti nel sistema dell'ammortamento alla francese. 
Poi, in data ###, è stata pubblicata la sentenza a ### della Cassazione civile n.15130/2024 che ha stravolto l'impianto difensivo dell'attore. 
Sulla base di quanto stabilito dalle ### difatti, la sentenza afferma che nel contratto di mutuo il piano di ammortamento alla francese non presenta elementi di indeterminatezza, anche in assenza della indicazione del regime composto nella costruzione della rata, quando sono noti al mutuatario tutti gli altri elementi contrattuali e si è in presenza di un piano di ammortamento interamente sviluppato con la quota capitale e la quota interessi. La fattispecie, per nulla pacifica e da alcuni anni oggetto di numerose sentenze di merito di segno opposto sia dei tribunali che delle ### di appello, è stata decisa dalla Suprema Corte che ha voluto porre fine al contrasto giurisprudenziale creatosi tra chi sosteneva che il piano di ammortamento alla francese allegato ai mutui non ingenerasse alcuna indeterminatezza contrattuale, sebbene in presenza della capitalizzazione composta applicata nella costruzione della rata, poiché gli interessi semplici vengono applicati solo sul capitale residuo e chi, invece, sosteneva l'indeterminatezza del contratto quale conseguenza del regime composto applicato nella costruzione del piano di ammortamento alla francese, peraltro celato al mutuatario e non indicato nel contratto, che comportava illegittimamente maggiori interessi in danno dello stesso. In sostanza, le ### hanno stabilito che in un contratto di mutuo a tasso fisso, nonostante non sia indicato il regime finanziario composto con il quale è stato sviluppato il piano di ammortamento, ma risultano pattuiti tutti gli altri elementi contrattuali (capitale, tasso nominale, tasso effettivo, scadenza e numero delle rate) con allegato un piano di ammortamento completo in cui sia indicata con esattezza la quota capitale e la quota interessi, va esclusa l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto se il mutuatario, da un semplice calcolo matematico, è in grado di conoscere sin dall'inizio il costo dell'operazione finanziaria. 
In considerazione del contrasto giurisprudenziale risolto dalle ### della Cassazione Civile con la Sentenza n.15130 del 29 maggio 2024 sopra menzionata ed intervenuta nelle more del presente giudizio, ma, anche sulla base di precedenti pronunce emesse gia' in precedenza dalla scrivente in casi simili, in linea con il suddetto principio, la domanda attorea non merita accoglimento. 
Adunque, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese, nel caso in esame a tasso variabile, non si configura alcuna capitalizzazione degli interessi, in quanto la quota di interessi di ciascuna rata è calcolata, come nel caso del tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, determinato dalla quota capitale ancora dovuta, al netto dell'importo già corrisposto a titolo di rimborso del capitale nelle rate pregresse. 
La variabilità del tasso comporta soltanto modifiche nell'importo della rata, che può aumentare o diminuire a seconda dell'andamento del tasso di interesse di riferimento. 
Conclusivamente, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo, esattamente come nel piano a tasso fisso, senza che si verifichi la produzione di interessi sugli interessi; b) il piano di ammortamento fornendo informazioni chiare sull'importo erogato, durata del prestito, tasso di interesse nominale (###, tasso annuo effettivo globale (###, periodicità delle rate e ripartizione tra capitale e interessi, non si configura alcuna violazione in termini di trasparenza. Il mutuatario ha avuto la piena conoscenza, nei limiti possibili, degli elementi giuridici ed economici del contratto; c) pur essendo il piano di ammortamento basato su un tasso di interesse variabile, che può subire modifiche nel tempo, il mutuatario può comunque farsi un'idea sull'importo finale da restituire per interessi, sulla base del tasso noto al momento della conclusione del contratto e questo gli consente (al mutuatario) di operare una comparazione tra le diverse offerte sul mercato. 
Sulla regolamentazione delle spese. 
Nel caso di specie alla declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese di lite devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”, in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.  ###.92, 2° comma, c.p.c. (così come modificato dalla ### n.69/2009 e dal D.L. 12 settembre 2014 n.132) prevede che: ” se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre e gravi eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”, tra cui rientra indubbiamente l'elevato contrasto giurisprudenziale formatosi sulla fattispecie nei vari ### e ### d'Appello prima dell'arresto attuale delle ### (sul punto, vedasi Cass. Civ. n. 41360/2021), il giudice può compensare parzialmente o per intero, le spese tra le parti” (Cass.Civ., Sez,VI, ordinanza n. 24489/2015). 
In considerazione dell'orientamento diviso della giurisprudenza sulla materia e della evoluzione continua, nonche' attesa la recente pronuncia della S. C. a SS.UU. citata, si ritiene equa la integrale compensazione tra le parti delle spese, ivi comprese quelle di ctu e delle competenze del presente giudizio.  ### di ### in composizione monocratica definitivamente pronunziando sulla domanda proposta ogni ulteriore domanda e/o eccezione assorbita, disattesa o respinta, così provvede: Rigetta la domanda e ### interamente le spese di giudizio tra le parti ivi comprese quelle di ctu in atti liquidate. 
Così deciso in ### il 15 gennaio 2026 ###. O.   ### 

causa n. 1878/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Filomena Girardi

M
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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 1253/2024 del 03-10-2024

... parte di conferimento di £ 15.000.000 (ricevuto in prestito dal ### e poi ad esso restituito) fosse stata appunto conferita per l'esercizio dell'impresa commerciale, competeva a parte convenuta dimostrare che si trattava di mero prestito da parte dello ### in specie a fronte dell'ulteriore allegazione (e prova) che fu costituito un conto corrente cointestato per gestire gli ordinativi e gli incassi del bar/ristorante/pizzeria. Viceversa, quel che risulta dalla documentazione prodotta, è dapprima la contrazione di un prestito (nella qualità di soci titolari del locale “### su”) e poi la costituzione di un conto corrente cointestato, oltre che numerosi assegni fatti reciprocamente dallo ### al ### e da questi allo ### (evidentemente per ripartirsi gli utili derivanti dall'attività), alcuni dei quali destinati a ripianare il mutuo con il la ### Ne deriva che, laddove si fosse trattato - come allegato da parte convenuta - di meri prestiti fatti dallo ### il ### avrebbe dovuto fornite la prova adeguata della causa di tali mutui e della loro restituzione, posto che i finanziamenti e le garanzie prestate in favore dell'imprenditore, se non sono di per sé idonei ad evidenziare il rapporto (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari, ###, composta dai signori magistrati: 1. dott.ssa ### 2. dott. ### 3. dott. ### rel.  ha pronunziato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al nr. Rg. 28/2023, promossa da ### rappresentato e difeso dall'### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio; - Appellante - contro ### in qualità di titolare dell'impresa individuale ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio; - Appellato - Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2537/2022 del Tribunale di Foggia emessa il ###, pubblicata in data ### e notificata in data ###. 
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 11.6.2024. 
Fatto. 
Con atto di citazione notificato il ###, ### conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, ### esponendo: - che nel 1986 aveva rilevato - unitamente al convenuto - da ### l'azienda commerciale denominata “### Su”, sita in ####; - che detta azienda (adibita a bar/pizzeria/ristorante) era stata amministrata da entrambi fino al novembre 2007, allorquando il ### aveva chiuso il conto corrente cointestato e percepito da allora, in via esclusiva, gli utili societari, senza rendere il conto della gestione e degli utili; - che il cespite presso cui era stata esercitata l'azienda aveva subito, nel corso degli anni, consistenti modifiche strutturali, con spese che erano state ripartite secondo gli utili percepiti dai soci; - che l'immobile era stato stimato in € 360.000,00 (giusta perizia giurata) e l'attività commerciale espletata nell'intesa di ripartizione in parti uguali degli utili, tant'è che il conto corrente aziendale era stato, sino al 2007, cointestato; tanto premesso, concludeva per sentir: “1.1.) accertare e dichiarare la qualifica di socio dell'attore in capo alla società "### tra il ridetto e il convenuto, avente ad oggetto l'attività di bar/pizzeria e ristorante; 1.2.) per l'effetto, accertare e dichiarare gli utili spettanti all'attore e la determinazione della quota spettante della metà degli stessi, previa acquisizione delle scritture e libri contabili della società, con riserva di chiedere una CTU sulla determinazione degli utili societari e la relativa quantificazione in favore dell'istante, in uno all'accertamento della quota parte del valore dell'immobile oggetto dell'attività facente parte del complesso societario, oltre all'avviamento, avendo l'istante, anche prestato attività lavorativa in favore della società nelle ore serali durante la contitolarità della gestione; 1.3.) condannare parte convenuta al riconoscimento e versamento della quota da determinarsi degli utili societari in capo all'istante (comprensiva anche del valore del bene ove era ubicata l'azienda e all'avviamento), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria fino al soddisfo; 1.4.) condannare parte avversa alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio”. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva ### contestando la domanda dell'attore ed evidenziando: - che non era mai esistito tra le parti un contratto societario, posto che il rapporto era stato sempre e solo di amicizia; - che aveva rilevato in via esclusiva dalla sorella nel 1986 la struttura dove era esercitata l'azienda, subentrando e rilevando la convenzione con il Comune di ### per l'utilizzo del suolo demaniale ove era ubicata l'attività; - che l'amicizia con l'attore aveva finito per ricomprendere anche dei prestiti e dei finanziamenti in danaro da parte dell'attore, e ciò lo aveva indotto ad accendere un conto corrente comune, nel giugno del 1993 ed estinto (in perdita di oltre € 6.000,00) nel 2008; - che, a seguito di gara pubblica, in data ### aveva acquistato il suolo dove era situata la struttura aziendale ###, per la somma complessiva di € 46.250,00. 
Tanto premesso, concludeva per il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite. 
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali e documentali. 
All'esito, con sentenza n. 2537/2022, pubblicata il ###, il Tribunale di Foggia rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali. 
Avverso detta sentenza, interponeva tempestivo appello ### con atto di citazione notificato il ###, esponendo: - che la sentenza era erronea ed illegittima, stante il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado, che aveva ritenuto che non avesse assolto al proprio onere probatorio, ritenendo che le prove raccolte nel giudizio non avessero palesato il requisito “oggettivo” dell'esistenza della società c.d. “di fatto”; - che, viceversa, aveva fornito, sin dall'atto della sua costituzione in giudizio, ampia e rilevante prova documentale, atta a dimostrare finanziamenti e garanzie concesse in favore della società di fatto; tali elementi, unitamente alla spendita del nome sociale, all'esteriorizzazione verso i terzi della società ed alla partecipazione all'alea delle perdite/guadagni, ben potevano ritenersi condotte rivelatrici dell'elemento oggettivo dell'esistenza di una società di fatto tra le parti; - che pertanto la sentenza era affetta da errores in iudicando, ovvero in un errore di fatto, avendo il primo Giudice esercitato in modo non adeguato il proprio potere di apprezzamento delle prove; - che, peraltro, qualora le varie circostanze richiamate fossero state analizzate complessivamente, il primo Giudice avrebbe evinto che era stata fornita la prova dell'elemento c.d. oggettivo della società di fatto, rappresentato dalla costituzione tra i soci di un fondo comune, costituito dai conferimenti di entrambi, finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica; - che, peraltro, non aveva affatto l'obbligo di dimostrare l'apporto di denaro e la costituzione di un fondo comune, atteso che anzitutto tali circostanze non erano in contestazione (non avendo il ### negato siffatte elargizioni di denaro confluite nell'attività d'impresa, ma solo eccepito che detto conferimento di denaro, confluito in un c.c. cointestato, da parte sua, fosse avvenuto solo per ragioni di amicizia), stante oltretutto l'esistenza di un conto corrente (n.235556-1 ### filiale di ### cointestato; - che detto conto fosse quello aziendale era dimostrato dalla copia degli estratti bancari del suddetto conto relativi al periodo aprile 2007 - ottobre 2008, comprensivo quindi dell'ultimo periodo di gestione comune dell'azienda, conclusosi nel novembre 2007, da cui si arguiva la consistenza di innumerevoli e ripetute operazioni di pagamento tramite assegno, anche di importi modestissimi, che rappresentavano le singole operazioni di contabilità aziendale di pagamento a terzi; - che, unitamente al ### pagava le fatture relative all'attività d'impresa, di fornitura merci e quant'altro, quasi sempre con assegni, i contributi mensili relativi al lavoro dipendente aziendale (che ricorrevano soprattutto nel periodo estivo, ovvero nel periodo di maggior lavoro turistico in ###; quanto ai versamenti, gli unici versamenti sul conto avvenivano in contanti il lunedì o martedì di ogni settimana, ovvero nei primi giorni utili dopo il fine settimana, dopo gli incassi dell'attività d'impresa nel week end (dal venerdì alla domenica); - che pertanto era erronea l'affermazione che non avesse dimostrato la finalizzazione del predetto rapporto di conto corrente bancario alla gestione della società di fatto; - che, in ordine alla circostanza che la somma di £ 30.000.000 (prestata dal ### ad esso appellante e al ### in data ###) fosse stata o meno utilizzata per la ristrutturazione del loro locale ristorante, rilevava che detta somma venne prestata e restituita “dai soci dell'esercizio Pubblico “### su” sigg. ### e ### (###”, come riportato testualmente nella ricevuta di quietanza del 30.7.2006; il che palesava che detta somma costituiva un fondo comune per l'attività d'impresa; - che, infine, il riscuotere gli incassi dell'attività, il gestire il denaro nel modo più confacente al servizio (scontistica alla clientela), il pagamento ai fornitori, costituivano attività non semplicemente indiziarie, ma dimostrative, in concreto, che esso appellante partecipava economicamente ed attivamente alla gestione aziendale, contribuendo alla formazione del suo patrimonio che, quantomeno dal punto di vista fiscale, si identificava senz'altro nelle somme versate sul conto corrente cointestato. 
Tanto premesso, chiedeva che venisse: 1) accertata e dichiarata la qualifica di socio in capo alla società "### tra il ridetto e il sig. ### convenuto, avente ad oggetto l'attività di bar/pizzeria e ristorante, per il periodo 1986 - 2007; 2) per l'effetto, accertare e dichiarare gli utili spettantigli e la determinazione della misura spettante pari alla metà degli stessi, previa acquisizione delle scritture e libri contabili della società e previa rendicontazione, da espletarsi anche tramite ### sulla determinazione degli utili societari e la relativa quantificazione in favore dell'appellante, in uno all'accertamento della quota parte del valore dell'immobile oggetto dell'attività facente parte del complesso societario, oltre all'avviamento; 3) condannata parte appellata al riconoscimento e al versamento degli utili societari in capo ad esso appellante, oltre al valore del bene ove era ubicata l'azienda e all'avviamento, il tutto nella misura del 50%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. 
Si costituiva ### insistendo per il rigetto dell'appello proposto poiché inammissibile, oltre che palesemente infondato in fatto ed in diritto, rilevando: - che l'appello promosso dallo ### era inammissibile, perché conteneva una domanda nuova nella parte in cui - diversamente da quanto richiesto nell'atto di citazione - chiedeva che la sua qualità di socio venisse accertata “per il periodo che va dal 1986 al 2007” e per la mancata, specifica indicazione dei motivi di appello; - che la domanda, inoltre, appariva inammissibile anche sotto il profilo della mancata e puntuale contestazione dei motivi di censura della sentenza impugnata; - che, nel merito, la sentenza resa nel giudizio di primo grado appariva immune da censure, ancorchè il Giudice si fosse limitato ad evidenziare l'assoluta inesistenza dell'elemento soggettivo e ritenute assorbite le altre contestazioni sull'elemento soggettivo e sulla carenza assoluta di prova circa il quantum debeatur.  tanto premesso, chiedeva di: a) dichiarare inammissibile e/o nullo e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal #### avverso la sentenza n. 2537/22 del Tribunale di Foggia; b) in ogni caso, confermata la sentenza di primo grado, condannare parte appellante alle spese e competenze del presente giudizio, valutando altresì il comportamento processuale della controparte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. 
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.6.2024, dove veniva riservata per la decisione, con l'assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c. 
Diritto. 
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 cod. proc.  Ed invero, il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 cit., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20261 del 19/09/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21816 del 11/10/2006). 
Nel caso di specie, l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a ### (v. Cass. n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018), ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.  ### è dunque infondata. 
Venendo adesso al merito dell'appello, esso si è sostanzialmente incentrato sul malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado, il quale ha ritenuto insussistente l'elemento c.d. oggettivo della società di fatto, considerando che: - “… le deposizioni rese dai testi di parte attrice, pur potendo in ipotesi costituire indici della sussistenza del affectio societatis, non erano tuttavia sufficientemente in grado di comprovare l'avvenuta istituzione di un fondo comune, costituito dai conferimenti dei soci, destinato all'esercizio dell'impresa, non potendosi invero ragionevolmente escludere che il pagamento della merce avesse trovato ragione in un'altra causa, diversa da quella di costituzione del fondo comune e che la ricezione dei pagamenti dei clienti avesse trovato giustificazione nella sussistenza di un rapporto di mera collaborazione, anziché di società, dell'attore con il titolare del ristorante”; - “… irrilevante era che lo ### ricevesse la merce oggetto dell'attività di ristorazione in parola sottoscrivendo, quale destinatario dei beni, le relative fatture, atteso che l'attività di ricezione della merce non è di per sé univocamente sintomatica della sussistenza di un rapporto societario tra il sottoscrittore del documento commerciale ed il titolare formale dell'attività imprenditoriale cui la merce è destinata”; - “… inidonea a comprovare l'avvenuta costituzione di un fondo comune, formato dai conferimenti dei soci, era la quietanza di pagamento sottoscritta da ### il ###, dagli atti del giudizio non emergendo infatti che la somma di £ 30.000.000,00, di cui alla suddetta quietanza, prestata dal ### alle parti in causa, fosse stata effettivamente da questi ultimi investita nella ristrutturazione del ristorante oggetto del contendere; - “… la dichiarazione di impegno all'acquisto del suolo pubblico su cui insiste il ristorante “### Su”, inviata congiuntamente dal ### e dalla ### al Comune di ### il ### - in seno al quale gli odierni contendenti precisavano di essere titolari dell'esercizio commerciale ivi espletato -non era di per sé sola idonea a fondare la domanda attorea, il documento de quo potendo semmai comprovare la sussistenza di un rapporto societario tra le parti in causa limitatamente al periodo della predetta dichiarazione, ovvero al febbraio 2004, non già dunque la permanenza del vincolo societario per l'intero arco temporale (dal 1992 alla data odierna) dedotto dall'attore; - “… irrilevante era che il ### e lo ### avessero cointestato un contratto di conto corrente bancario, tenuto conto che, a fronte delle contestazioni sollevate sul punto dal convenuto, l'attore non aveva dimostrato la finalizzazione del predetto negozio bancario alla gestione della società di fatto dal medesimo attore invocata”. 
A parere della Corte, l'appello è sul punto fondato. 
Giova rammentare che la giurisprudenza della Corte di legittimità (v. Cass 4385/2023, Cass. n. 19234 del 2020) è piana nel ritenere che l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività); la mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) comporta, per il giudice del merito, l'accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento (ivi comprese le presunzioni semplici), dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, i cui elementi costitutivi sono: a. il fondo comune, costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica; b. l'alea comune dei guadagni e delle perdite; c. l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi (cfr., tra le più recenti, Cass. n. ### del 2019; Cass. n. 8981 del 2016; Cass. n. 5961 del 2010). 
Il convincimento sulla ricorrenza di una società di fatto fra l'imprenditore e chi con lui collabora nell'attività d'impresa, cioè di un accordo tra due o più persone avente ad oggetto il conferimento di beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica al fine di dividerne gli utili, dunque, può basarsi su ogni circostanza concreta concludente, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali. 
In particolare, la Corte di legittimità ha affermato che la sussistenza del contratto sociale di fatto può risultare, oltre che da prove dirette, specificamente riguardanti i requisiti della fattispecie (affectio societatis, costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società anche nei rapporti interni (cfr. anche Cass. n. 6422 del 1984; Cass. n. 3398 del 1985; Cass. 6087 del 1986; Cass. n. 5403 del 1988; Cass. n. 2985 del 1994; Cass. n. 4187 del 1997; Cass. n. 7624 del 1997; Cass. n. 4529 del 2008; Cass. n. 27541 del 2019); ancora, i finanziamenti e le garanzie prestate in favore dell'imprenditore, se non sono di per sé idonei ad evidenziare il rapporto sociale fra quest'ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili anche in relazione a vincoli di coniugio o parentela, possono costituire, pure in tal caso, indici rivelatori del rapporto stesso, qualora - alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto - siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali. 
Richiamati e condivisi dunque tali principi, si osserva che l'attore ha dedotto l'esistenza di una società di fatto con il ### fondata su un accordo concluso nel 1986, quando ebbe a rilevare con il convenuto, dalla sorella di questi ### l'azienda denominata “### Su”, con gestione dell'attività comune dal 1992 al 2007; successivamente al 2007, il ### chiudeva il conto corrente cointestato e percepiva da solo gli utili della società di fatto (del bar/pizzeria/ristorante). 
La società di fatto, pur operando come ditta individuale intestata al solo ### era stata acquistata con denaro di entrambi. 
A dimostrazione degli elementi costitutivi dell'accordo societario l'attore ha indicato: - il contributo economico offerto per la costituzione e formazione del patrimonio sociale, ovvero il denaro conferito per ristrutturare ed avviare l'immobile adibito ad attività di ristorazione, sito in ### in catasto al fg. 30, p.lla 399, sub. 1; - che, in particolare, il conferimento era rappresentato dalla quota parte di £ 15.000.000 derivante da un prestito, fatto a lui e al socio ### dal sig. ### di £ 30.000.000 complessivi in data ###, che fu interamente restituito al mutuante, come risulta da quietanza rilasciata in data ###; - gli apporti personali, rappresentati dal doc. 10, nonché gli assegni, personalmente emessi a favore dell'altro socio, nonché di altri soggetti, dal conto corrente cointestato aperto per gestire la società; - il contributo reso lavorando nell'esercizio commerciale, nell'ambito del quale pagava i fornitori con assegni da esso sottoscritti, quietanzava la merce ricevuta, prendeva contatti con i fornitori e professionisti per le pratiche della società; - la partecipazione ai guadagni e agli utili; - l'istanza fatta al Comune per acquisire la disponibilità del suolo pubblico sul quale era sorto l'esercizio pubblico “### su”, di cui si era dichiarato titolare, unitamente all'altro socio; - l'esteriorizzazione della propria qualità con i clienti e fornitori; - la cointestazione del conto corrente per gestire gli incassi e i pagamenti della società. 
Ora, a fronte di tutti questi elementi, il convenuto non ha negato l'apporto economico fornito dallo ### ma osservato che tali finanziamenti derivavano dal proprio personale rapporto di amicizia con l'attore, il quale era solito dargli dei consigli; sul punto, il primo Giudice ha osservato che era inidonea a comprovare l'avvenuta costituzione di un fondo comune la quietanza di pagamento sottoscritta da ### il ###, non essendo emerso, dagli atti del giudizio, che la somma di £ 30.000.000,00 (di cui alla suddetta quietanza), fosse stata effettivamente da questi ultimi investita nella ristrutturazione del ristorante oggetto del contendere. 
Tuttavia, a fronte dell'allegazione che lo ### richiese il prestito al ### in qualità di socio della attività commerciale “### su”, per la ristrutturazione e l'avviamento del locale in ### nonchè della prova che detto prestito fu restituito da entrambi i soci al mutuante, competeva a parte convenuta dimostrare che detto prestito non fosse affatto inerente al finanziamento contratto per la ristrutturazione e all'avviamento del locale commerciale in ### Al che, parte convenuta non ha minimamente adempiuto; parimenti, a fronte dell'allegazione che la propria quota parte di conferimento di £ 15.000.000 (ricevuto in prestito dal ### e poi ad esso restituito) fosse stata appunto conferita per l'esercizio dell'impresa commerciale, competeva a parte convenuta dimostrare che si trattava di mero prestito da parte dello ### in specie a fronte dell'ulteriore allegazione (e prova) che fu costituito un conto corrente cointestato per gestire gli ordinativi e gli incassi del bar/ristorante/pizzeria. 
Viceversa, quel che risulta dalla documentazione prodotta, è dapprima la contrazione di un prestito (nella qualità di soci titolari del locale “### su”) e poi la costituzione di un conto corrente cointestato, oltre che numerosi assegni fatti reciprocamente dallo ### al ### e da questi allo ### (evidentemente per ripartirsi gli utili derivanti dall'attività), alcuni dei quali destinati a ripianare il mutuo con il la ### Ne deriva che, laddove si fosse trattato - come allegato da parte convenuta - di meri prestiti fatti dallo ### il ### avrebbe dovuto fornite la prova adeguata della causa di tali mutui e della loro restituzione, posto che i finanziamenti e le garanzie prestate in favore dell'imprenditore, se non sono di per sé idonei ad evidenziare il rapporto sociale fra quest'ultimo ed il finanziatore o garante, possono costituire - come nel concreto - indici rivelatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali. 
E che lo ### abbia finanziato l'impresa individuale in modo sistematico non paiono esservi dubbi. 
Appare altresì indicativa la richiesta congiunta da parte di entrambe le parti di un prestito (al ### quali soci e la successiva erogazione per £ 30.000.000 per esigenze connesse all'esercizio commerciale (all'epoca acquistato dalla sorella del ###. 
Ancora, risulta la partecipazione attiva di ### alla conduzione del locale, nel quale gestiva anche i fornitori (come confermato dalle deposizioni testimoniali) e quietanzava la merce ricevuta; il che appare incompatibile con la sussistenza di un mero rapporto di amicizia, non potendosi ritenere verosimile che un amico o collaboratore possa spingersi a quietanzare la merce ovvero a pagare i fornitori godendo di piena autonomia decisionale (v.dsi deposizioni dei testi #### i quali hanno riferito che erano consapevoli che i due fossero soci, benchè dovessero fatturare al solo ###. 
Né appare verosimile che il conto fosse cointestato per ragioni di pura amicizia, posto che da tale conto si dipartivano i pagamenti ai fornitori con assegni, alcuni dei quali a nome dello ### oltre che i pagamenti dei dipendenti e i versamenti in contanti, nei primi giorni della settimana, a riprova che si trattava di incassi in contanti ricevuti dai clienti nei fine settimana. 
Quanto, poi, all'esteriorizzazione del rapporto, oltre alle deposizioni suddette, appare eloquente anche la deposizione resa dal teste ### socio di uno studio tecnico di architettura, che ha riferito che lo ### si adoperò per il frazionamento e l'acquisto di una particella su cui insisteva l'attività commerciale e che fu lo stesso appellante ad effettuare il pagamento allo studio, dopo essersi rapportato con lui per tali questioni. 
Non si giustifica altrimenti - se non nella qualità di socio - il pagamento a tale professionista, effettuato personalmente dallo ### Anche gli altri testi hanno riferito di aver ricevuto gli ordini dallo ### e che questi aveva incassato i pagamenti come co-titolare dell'esercizio. 
Con riguardo, infine, al conto corrente cointestato, l'esame e la movimentazione del conto corrente (di cui il primo Giudice ha ritenuto “irrilevante” la cointestazione tenuto conto che “… a fronte delle contestazioni sollevate sul punto dal convenuto l'attore non aveva dimostrato la finalizzazione del predetto negozio bancario alla gestione della società di fatto dal medesimo attore invocata”), induce a ritenere che si trattasse di operazioni effettuate per gestire l'attività commerciale, trattandosi chiaramente di versamenti e di pagamenti inerenti al bar/pizzeria/ristorante. 
Ancora, non può condividersi quanto rilevato dal primo Giudice a proposito del fatto che la dichiarazione di impegno all'acquisto del suolo pubblico su cui insiste il ristorante “### Su” - inviata congiuntamente dal ### e dallo ### al Comune di ### il ### (in seno al quale gli odierni contendenti precisavano di essere titolari dell'esercizio commerciale ivi espletato) - non fosse di per sé sola idonea a fondare la domanda attorea, “… potendo semmai comprovare la sussistenza di un rapporto societario tra le parti in causa limitatamente al periodo della predetta dichiarazione, ovvero al febbraio 2004, non già dunque la permanenza del vincolo societario per l'intero arco temporale (dal 1992 alla data odierna) dedotto dall'attore”; al contrario, detta dichiarazione è indicativa dell'affectio societatis, ovvero del fatto che lo ### era consapevole ed intendeva manifestare pubblicamente, anche presso l'ente pubblico, che era contitolare di detta attività commerciale, volendo acquistare il suolo pubblico sul quale era ubicata l'azienda con l'insegna ### su. 
Detta dichiarazione appare incompatibile con l'allegazione che si trattava di un mero amico o conoscente del ### che, in tale veste, voleva semplicemente fornire il suo apporto conoscitivo, dimostrando piuttosto una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali condivisa dal ### (che, consapevole di tanto, non l'ha impedita). 
Ebbene, il complesso di questi elementi probatori porta a ritenere dimostrata l'esistenza di una società di fatto tra il ### e lo ### limitatamente al periodo che va dal 1986 al 2007. 
La società di fatto va, invero, circoscritta sino al 2007 perché, successivamente, manca la dimostrazione dei conferimenti da parte dello ### dell'affectio societatis, di alcuna forma di collaborazione e gestione in comune in relazione specifica a tale esercizio, né risulta l'assunzione di un rischio connesso alla gestione di questa azienda. 
Ne deriva che, sul punto, l'appello va accolto. 
Ciò posto, l'attore ha chiesto altresì la condanna del convenuto a corrispondergli, quale socio di fatto, gli utili incassati dalla società dal 1992 al 2007, e la determinazione della quota spettantegli, previa acquisizione dei libri e delle scritture contabili della società, eventualmente tramite ### nonché la quota parte del valore dell'immobile oggetto dell'attività facente parte del complesso societario. 
A tal fine, ha prodotto una perizia di parte, da cui risulta che il valore dell'immobile in cui l'attività era esercitata ammontava, nel 2014, ad € 360.000,00. 
Sul punto, il convenuto ha evidenziato che, a tutto voler concedere, l'immobile era stato acquistato nel 2013, allorquando i rapporti con lo ### erano cessati da diversi anni (dal 2007) e il conto chiuso nel 2008. 
Ora, la domanda va qualificata come domanda di condanna al pagamento del valore della quota di partecipazione alla società da parte di ### Va anzitutto richiamato, preliminarmente, l'orientamento per cui nella società semplice di persone costituita - come nel concreto - da due soli soci, ciascuno dei quali ha disgiuntamente l'amministrazione ai sensi dell'art. 2257 c.c., con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, unico legittimo contraddittore del socio (per le controversie relative ai rapporti sociali, allo scioglimento, alla liquidazione della quota ovvero alla ripartizione del patrimonio sociale), non può che essere l'altro socio, non essendo prospettabile, in siffatta situazione, un centro di imputazione di rapporti negoziali e processuali differenziato rispetto a quello dei soci, e, per quanto riguarda i rapporti interni, una volontà e un interesse della società distinti e potenzialmente antagonisti a quelli dei soci (v. Cass. 19321/13). 
Sempre in via preliminare, è noto che per le società di persone, vieppiù quelle cd.  "collettive irregolari", ossia non iscritte nel registro delle imprese, come la società per cui è causa, il momento estintivo si determina in base al c.d. principio di “effettività” e coincide, ipso facto, con la concreta cessazione dell'attività d'impresa, non essendo richiesti ulteriori adempimenti pubblicitari (v. Cass. n. 6964/2017; n. 4377/2007). 
Nel caso di specie, l'attività di impresa è cessata, pacificamente, al momento della chiusura del conto co-intestato e con la prosecuzione dell'attività da parte del ### per conto proprio, nel 2007. 
Non risultano, invero, dopo tale data, conferimenti, partecipazione agli utili o alle perdite, affectio societatis da parte dell'appellante, di fatto escluso dalla società. 
Ora, non può ritenersi - come osservato da parte appellata - che l'aver limitato la richiesta di accertamento della società di fatto da parte dello ### dal 1986 al 2007 integri un'inammissibile domanda nuova, posto che la limitazione temporale, costituendo quantitativamente un minus rispetto alla domanda originaria, non integra una domanda inammissibile in appello. 
Venendo adesso al procedimento di liquidazione della quota, va osservato che nelle società di fatto o "collettive irregolari", il diritto alla liquidazione della quota o - il che è lo stesso in questo caso - alla distribuzione del patrimonio residuo, è esercitabile anche al di fuori della fase di liquidazione, mediante la proposizione di azione giudiziaria dal socio di fatto dopo la cessazione dell'attività. 
Sul punto, però, la costituzione del rapporto societario e l'originario conferimento a capitale sociale rappresentano il presupposto giuridico del diritto del socio alla quota di liquidazione, ma non rilevano come fatto genetico di un contestuale credito restitutorio del conferente, configurandosi la posizione di quest'ultimo come mera aspettativa o diritto in attesa di espansione, destinato a divenire attuale soltanto nel momento in cui si addivenga alla liquidazione, e alla condizione che, a tale momento, dal bilancio finale o di esercizio, risulti una consistenza attiva sufficiente a giustificare l'attribuzione pro quota al socio stesso di valori proporzionali alla sua parte (v Cass. 19955/2011; Corte App. Roma n. 5454/2023). 
Nella specie, a fronte dell'allegazione che il conto cointestato era stato chiuso nel 2008 con una perdita di oltre € 6.000,00 (al momento della chiusura), nulla ha allegato l'attore circa la sussistenza di una qualsiasi altra posta attiva al momento della cessazione del rapporto societario; né possono trarsi in questo senso elementi dalla perizia tecnica riferita all'immobile, posto che, sino al 2007, l'attività era esercitata su un terreno di proprietà demaniale, solo successivamente messo in vendita ed acquistato appunto nel 2013 dal solo ### previa corresponsione di € 46.250,00 e contrazione di mutuo ipotecario. 
Sul punto, nessun elemento (neppure una fotografia) è stato fornito per poter determinarne il valore della struttura all'epoca della cessazione della società, ovvero nel 2007. 
Quanto alla determinazione degli utili spettanti al socio escluso, appare impossibile ricostruire a posteriori la redditività della società, in primo luogo perché impresa individuale esonerata dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili obbligatorie per legge nonché dalla tenuta dei libri sociali (e di conseguenza esonerata dall'obbligo di deposito del bilancio di esercizio in camera commercio); in secondo luogo, perché, pur volendo richiedere - a distanza di oltre quindici anni anni - le dichiarazioni dei redditi della ditta individuale intestata al ### non vi sarebbe più possibilità di esibizione, esistendo un obbligo di conservazione di dette dichiarazioni per i soli cinque anni successivi. 
Né parte appellante ha fornito alcun elemento per valutare i risultati economici delle passate gestioni, opportunamente attualizzati all'istante dello scioglimento del vincolo sociale, la potenzialità di produzione del reddito e conseguentemente l'avviamento, derivante dall'apporto passato conferito dal socio uscente e consolidatosi come parte del patrimonio sociale. 
Ne deriva che la domanda di liquidazione della quota e di riparto, conseguente allo scioglimento dell'ente, è rimasta totalmente indimostrata e l'eventuale ammissione di CTU sarebbe meramente esplorativa. 
Venendo adesso alla determinazione delle spese di lite, l'accoglimento sia pure in parte della domanda, comporta la necessità di rivedere l'assetto complessivo delle spese di entrambi i gradi di lite. 
Essendo l'attore risultato vittorioso sulla pronuncia di accertamento della società di fatto e soccombente sulla domanda di liquidazione della quota e di ripartizione degli utili, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite per metà, restando la residua metà a carico della parte appellante, giusta soccombenza prevalente. 
Ed invero, nel "caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può" - non deve - "compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 28 settembre 2015, 19122, Rv. 636950-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, sent. 23 marzo 2016, n. 5820, Rv. 639353-01). 
Anche le ### della Corte, nel decidere sulla questione di massima di particolare importanza, rimessa al loro esame dall'ordinanza interlocutoria della ### del 14 ottobre 2021, n. 28048, (richiamati dalla ricorrente ancora una volta nella propria memoria) - hanno affermato che "l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non. consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza di altri presupposti previsti dall'art. 92 comma 2, c. p. c., (Cass. Sez. Un., sent. 31 ottobre 2022, n. ###, Rv. 666063-01), vale a dire in presenza di giusti motivi, "la cui insussistenza", giova ribadirlo, "il giudice del merito non è tenuto a motivare" (Cass. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv. 659925-01). 
Ora, la domanda di accertamento della qualità di socio è certamente strumentale rispetto alla domanda di accertamento, quantificazione e ripartizione degli utili e di liquidazione della quota, rispetto alla quale l'appellante è risultato totalmente soccombente anche in secondo grado. 
Ne deriva che appare prevalente la soccombenza dello ### che giustifica la compensazione solo parziale (che si ritiene equa nella misura di metà) di entrambi i gradi di giudizio, nella misura liquidata nel dispositivo. 
In ordine alla determinazione delle spese di lite, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, gli onorari di entrambi i gradi di giudizio sono liquidati in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e succ. modific., con condanna del ### alla restituzione, in favore di ### delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado eventualmente eccedenti la somma liquidata nel dispositivo.  P.Q.M.  la Corte di Appello di Bari, sezione ###, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, decidendo sull'appello proposto da ### avverso la sentenza 2537/2022 del Tribunale di Foggia emessa il ###, pubblicata in data ### e notificata in data ###, così provvede: - accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, accerta e dichiara che ### è stato socio di fatto di ### titolare dell'impresa individuale denominata “###, dal 1986 al 2007; - rigetta, in quanto infondata, la domanda di accertamento e quantificazione degli utili della società e della determinazione della quota; - condanna ### al pagamento di metà delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per l'intero, nella complessiva somma di € 3.3.809,00 per il primo grado, € 518,00 per esborsi ed in complessivi € 4.996,00 per il secondo grado, oltre ad € 777,00 per esborsi, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge, restando compensata la residua metà; - ordina la restituzione in favore di ### delle somme corrisposte in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado; Così deciso in ### nella camera di consiglio del 1°.10.2024.  

Il Giudice
rel. Dr. ###ssa ###


causa n. 28/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Labianca Gaetano, Mitola Maria

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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n. 5/2026 del 08-01-2026

... giurisprudenza ovvero ”Con riferimento all'obbligazione di restituzione rateale di un finanziamento, la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. è applicabile tanto al capitale quanto agli interessi atteso che, la rateizzazione in molteplici versamenti periodici di un unico debito nascente dal contratto e dall'utilizzazione della linea di credito non comporta il frazionamento in distinti rapporti obbligatori”. (Tribunale Roma sez. XVII, 27/02/2023, n.3283) Dunque, rispetto all'obbligazione di restituzione rateale di un finanziamento, trova applicazione la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. sia per il capitale sia per gli interessi. Del tutto generica e meramente assertiva è l'eccezione formulata da parte opponente R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 8 a 9 in merito all'esistenza di ulteriori pagamenti non contabilizzati, infatti la ### - pur gravata dal relativo onere probatorio (trattandosi di opponente e, quindi, di convenuto sostanziale che ha onere di provare i fatti asseritamente estintivi/modificativi della pretesa azionata in via monitoria dal creditore, opposto ed attore sostanziale e, quindi, tenuto, ex artt. 1218 e 2697 c.c. ad allegare il titolo e l'altrui inadempimento) - non (leggi tutto)...

testo integrale

R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 1 a 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. 1607/2019 R. G., viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. ### nell'interesse della debitrice opponente ### dall' avvocato ### de ### nell'interesse della creditrice procedente ### S.r.l., sulla scorta del provvedimento di regolamentazione dell'udienza del 5/12/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - adottato con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 03.12.2024 - fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc - pronuncia la seguente SENTENZA tra ### (C.F. ###), elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti. #### S.r.l., in persona del suo rappresentante pro-tempore (P.IVA ###), elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. ### de ### che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.   ###: opposizione a decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale il ### 247/2019.-
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 2 a 9 In fatto ed in diritto Va premesso che la sentenza è redatta ex art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 132 n. 4 c.p.c. 
La vicenda processuale al vaglio del Tribunale scaturisce dalla citazione in opposizione a ### n. 247/2019 del 26.06.2019 (R.G. 1051/2019), -notificato in data ###- e concesso in favore del creditore opposto ### srl nei confronti della opponente ### condannata al pagamento dell'importo di € 19.818,72 oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso fino al soddisfo e le spese legali liquidate in € 145,50 per spese vive, € 500,00 per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa.  ### di pagamento recata dal decreto monitorio trova origine nel mancato pagamento di un prestito personale, sottoscritto in data ### con la società finanziaria ### di importo iniziale pari ad € 32.715,48, da rimborsare in 84 rate, ciascuna di importo pari ad € 389,47.  ### spa, successivamente alla stipula, ha ceduto il proprio credito alla ### la quale, a sua volta, in data ###, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti, ha ceduto ”pro soluto” anche il credito oggetto di ingiunzione alla società odierna opposta ### srl. 
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'opponente preliminarmente eccepiva la inefficacia e la inopponibilità della prima cessione non essendo intervenuta accettazione da parte della debitrice né alcuna notificazione della operazione. 
Per le medesime ragioni contestava, altresì, la legittimità della seconda cessione in favore della società opposta, nei riguardi della quale, pertanto, eccepiva la carenza di legittimazione ad agire per mancanza di titolo. 
Parte opponente, inoltre, rilevava l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 comma 4 della pretesa creditoria relativa alla somma ancora da pagare per capitale ed interessi, determinata - alla data del 15.04.2016 - in € 16.868,81. 
Contestava, altresì, ritenendola non dovuta, la somma richiesta da parte opposta a titolo di interessi di mora pari ad € 2.949,91 per mancanza di espressa pattuizione tra
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 3 a 9 le parti, nonché anche gli interessi sul capitale in quanto il criterio di calcolo degli stessi non risulterebbe indicato, oltre ad essere ormai prescritti.  ###, infine, eccepiva la natura di debito - derivante dal finanziamento erogato dalla ### - contratto nell'interesse dell'impresa familiare, composta dalla resistente in ragione del 51% e, per il restante 49%, dal marito ### pertanto responsabile pro quota del debito maturato. 
Per tale ragione parte attrice chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo per essere manlevata, quota parte, in caso di risultato giudiziale pregiudizievole. 
Parte opponente, a conclusione delle eccezioni sopra esposte, richiedeva l'accoglimento delle seguenti domande: a) in via preliminare lo spostamento della prima udienza con lo scopo della chiamata in causa del terzo ### nel rispetto dell'art.163 bis c.p.c; b) nel merito, ritenere e dichiarare non dovuta alcuna somma da parte dell'opponente per difetto di legittimazione attiva della società opposta, per mancanza del titolo e comunque per intervenuta prescrizione del credito azionato; c) ritenere e dichiarare che la somma di € 2.949,91- richiesta a titolo di interessi moratorinon è dovuta per difetto di pattuizione espressa ed anche gli interessi sulla sorte capitale ; d) in via subordinata rideterminare la somma ingiunta alla luce dei pagamenti effettuati dalla opponente alla ### e per l'effetto revocare, annullare e comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi del giudizio. 
Il giudizio si svolgeva nella resistenza della società ### S.r.l., costituitasi con comparsa del 10.09.2020, contestando tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da parte opponente.  ###, in particolare, nel confutare i motivi di opposizione, eccepiva che la cessione del credito fosse stata portata a conoscenza dell'opponente, tramite trasmissione, in data ###, di nota recante costituzione/messa in mora, nonché informativa dell'avvenuta cessione del credito alla ### benché la citata missiva sia stata dalla stessa rifiutata come da documento in atti.
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 4 a 9 La seconda cessione in favore della società opposta ### S.r.l era invero regolarmente pubblicata in ### ai sensi dell'art. 58 TUB. 
Quanto alla invocata prescrizione, l'opposta rilevava l'operatività, nella fattispecie, della prescrizione decennale, con conseguente scadenza al 2027 - termine, peraltro, calcolato senza considerare gli atti interruttivi, comunque, posti in essere dai creditori cessionari - trattandosi di azioni contrattuali di adempimento. 
Contestava, inoltre, la asserita carenza di pattuizione della clausola regolatrice degli interessi moratori ritenendo invece corretto il calcolo degli interessi moratori secondo quanto previsto contrattualmente nelle condizioni generali del contratto, quest'ultimo regolarmente sottoscritto dalla ### Infine, eccepiva il mancato deposito, imputabile all'opponente, della documentazione afferente agli ulteriori asseriti pagamenti rilevando, al contrario, l'esistenza di proposta transattiva formulata dalla stessa ### e costituente atto di riconoscimento di debito, infine opponendosi alla chiamata in causa del terzo, trattandosi di finanziamento personale e non societario. 
La società opposta concludeva formulando al giudicante le seguenti domande: a) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ### opposto n. 1159 del 15.05.2019 secondo quanto disposto dall'art.648 c.p.c. considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione; b) rigettare la chiamata in causa del terzo; c) rigettare l'opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.247 del 26.06.2019; in via gradata in caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare l'opponente al pagamento del minor importo accertato in corso di causa oltre interessi. 
Con ordinanza del 16.09.2021 era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. 
Precisate le conclusioni, la causa era rinviata per la decisione con le forme ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05.12.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 5 a 9 incamerata in decisione.  ∞ ∞ ∞ ∞ Dalla documentazione versata in atti e dagli elementi acquisibili dalle reciproche allegazioni, le domande di parte attrice opponente non possono trovare accoglimento e pertanto vanno rigettate. 
In primo luogo, infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire per mancanza di titolo, in virtù della presunta inefficacia o inopponibilità nei confronti della opposta delle intervenute cessioni del credito.  ### l'art. 1264 c.c.” La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”. La citata disposizione normativa regola l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, il quale si libera della propria obbligazione, pagando al creditore originario, sino a quando non interviene la notifica della cessione o la sua accettazione da parte dello stesso debitore ceduto.  ### in questione nulla dispone sulla validità della cessione che anche senza notifica o accettazione è efficace tra le parti (cedente e cessionario). Posto, dunque, che per la conclusione della cessione non è necessaria l'accettazione da parte del debitore ceduto e l'accettazione non integra un atto negoziale - ossia che la fattispecie traslativa si intende perfezionata in forza del solo consenso del cedente e del cessionario (art. 1376 c.c.) - l'accettazione da parte del debitore è pertanto funzionale a rendere opponibile la cessione stessa al debitore (rilevando quale atto di scienza da parte di quest'ultimo dell'avvenuta cessione) al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario. Fatta questa premessa, in ogni caso in merito alla prima cessione ### è emerso dalla documentazione in atti che il cessionario ha comunicato l'intervenuta cessione con raccomandata del 19.05.2016, il cui esito è
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 6 a 9 risultato negativo in quanto la trasmissione è stata rifiutata dalla stessa opponente ( all. 3 Fascicolo parte opposta). Anche per la seconda cessione #### s.r.l.  parte opposta ha prodotto in atti la lettera di messa in mora del 28.01.2019, ricevuta dalla ### in data ### (cfr. all.3 Fascicolo di parte opposta) nella quale parte opponente oltre ad essere diffidata al pagamento dell'importo di € 16.868,81 oltre interessi, è stata resa edotta dell'intervenuta cessione del credito ai sensi e per gli effetti della legge sulla ### e dell'art. 58 TUB. 
Appurata, pertanto, la ricezione delle comunicazioni delle cessioni del credito - valevoli, comunque, per la liberazione del debitore ceduto in caso di ulteriori pagamenti - a sostegno della infondatezza del motivo di opposizione, va richiamata l'avvenuta sottoscrizione della proposta transattiva da parte del debitore ceduto, dalla quale discende, dunque, la legittimazione del cessionario al recupero del credito. A tal riguardo, è appena il caso di richiamare la recente ordinanza n. 25318 del 16.09.2025 con cui la Cassazione ha affermato che “La ricognizione di debito, pur essendo un atto unilaterale dichiarativo, può considerarsi idonea a integrare gli effetti dell'accettazione della cessione del credito ai sensi dell'art. 1264 c.c. Qualora il debitore riconosca per iscritto il debito direttamente e inequivocamente in favore del nuovo creditore cessionario, tale riconoscimento implica la piena conoscenza e accettazione della cessione, rendendo superflua la formale notificazione prevista dalla norma”. Nel caso di specie la ### ha sottoscritto una proposta di transazione a saldo e stralcio in data ### - a ben vedere successiva a quella della cessione - (cfr. all.6 del fascicolo di parte opposta) che secondo i principi enucleati nella richiamata sentenza costituisce atto equipollente all'accettazione ai fini della notificazione ex art.1264 Infondata, altresì, si rivela l'eccezione di prescrizione del credito e degli interessi ex art. 2948 comma 4 c.c. per l'importo di € 16.868,61 alla data del 15.04.2016. 
Al riguardo, contrariamente alla invocata prescrizione quinquennale, secondo la
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 7 a 9 costante giurisprudenza "il diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata" (Cass., n. 17798/2011; conforme, Cass., 2301/2004). 
Ne consegue che nel caso di specie, secondo i termini di pagamento del piano di finanziamento debitamente sottoscritto, il credito si sarebbe prescritto nell'anno 2027, al netto degli atti interruttivi, in quanto il pagamento dell'ultima rata era previsto per il ###. La circostanza che trattasi di un'obbligazione unica si riflette anche sul regime prescrizionale applicabile agli interessi che rimane decennale. 
Infatti, tale principio è applicabile anche agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che costituiscono il corrispettivo del finanziamento e a quelli moratori fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa. 
Pertanto i molteplici versamenti periodici nascenti dal contratto di finanziamento e dall'utilizzazione della linea di credito, non si frazionano in distinti rapporti obbligatori giacché le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, bensì di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato come recentemente ribadito dalla giurisprudenza ovvero ”Con riferimento all'obbligazione di restituzione rateale di un finanziamento, la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. è applicabile tanto al capitale quanto agli interessi atteso che, la rateizzazione in molteplici versamenti periodici di un unico debito nascente dal contratto e dall'utilizzazione della linea di credito non comporta il frazionamento in distinti rapporti obbligatori”. (Tribunale Roma sez. XVII, 27/02/2023, n.3283) Dunque, rispetto all'obbligazione di restituzione rateale di un finanziamento, trova applicazione la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. sia per il capitale sia per gli interessi. 
Del tutto generica e meramente assertiva è l'eccezione formulata da parte opponente
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 8 a 9 in merito all'esistenza di ulteriori pagamenti non contabilizzati, infatti la ### - pur gravata dal relativo onere probatorio (trattandosi di opponente e, quindi, di convenuto sostanziale che ha onere di provare i fatti asseritamente estintivi/modificativi della pretesa azionata in via monitoria dal creditore, opposto ed attore sostanziale e, quindi, tenuto, ex artt. 1218 e 2697 c.c. ad allegare il titolo e l'altrui inadempimento) - non produce alcuna documentazione a sostegno, né contesta il contenuto delle lettere di messa in mora in merito alle somme ancora da corrispondere, indicando l'esatto importo ancora da versare. 
Né, del resto, ad esito diverso può condurre l'eccezione sulla corresponsabilità del terzo ### in quanto - esaminato il contratto di finanziamento (cfr. all.1 fascicolo parte opposta) - non emerge alcun riferimento alla impresa familiare né al terzo ### in quanto il contratto risulta sottoscritto esclusivamente dalla opponente, unica obbligata alle refusione delle somme finanziate. 
In conclusione non possono trovare accoglimento le eccezioni di controparte in quanto rispetto al contratto di finanziamento, la creditrice opposta ha fornito la prova documentale della fonte negoziale e dell'ammontare del credito da mancato rimborso (art. 2697, primo comma, c.c.), mentre il debitore opponente non ha fornito la prova di alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo (art. 2697, secondo comma, c.c.) della pretesa azionata con conseguente rigetto della opposizione e la conferma del decreto opposto, definitivamente esecutivo. 
Sulle spese. 
Seguono la soccombenza e parte opponente va condannata al loro pagamento in favore di parte opposta in misura indicata in dispositivo determinata secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento individuato in quello del valore fino a €. 26000, mancando la trattazione di questioni complesse ed escludendo la voce relativa alla fase istruttoria che non si è svolta per mancanza di istanze.
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 9 a 9 P.Q.M.  Il Tribunale di ### di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. n.1607/2019, così provvede: 1. RIGETTA integralmente le domande di parte attrice opponente; 2. CONFERMA, per l'effetto, il ### n.247/2019 del 26.06.2019 (R.G. 1051/2019), di questo Tribunale dichiarandolo definitivamente esecutivo; 3. CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta che si determinato, secondo i criteri indicati, in €.  1700,00 oltre spese generali ed oneri fiscali di legge.  ### di ### 08/01/2026.   

Il Giudice
on. Dott.


causa n. 1607/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Montera

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 339/2026 del 09-01-2026

... convenuto in giudizio ### chiedendo la condanna alla restituzione della somma di euro 50.000, oltre interessi e accessori, ex art. 2033 c.c. a titolo di ripetizione di indebito oggettivo. ### ha dedotto che, a seguito della compravendita stipulata il 27 aprile 2017, avente ad oggetto l'“unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in ####, via L. Zuppetta n. 13, riportato al N.C.E.U. foglio 1, p.lla 618, sub 1, piano T, cat. A/7”, l'acquirente non aveva corrisposto il saldo del prezzo per euro 130.000, sì da indurlo a prospettare la retrocessione dell'immobile e, nel contesto di tale accordo, ad eseguire due bonifici di euro 25.000 ciascuno, in data 23 e 26 giugno 2017, con causale “acconto prestito preliminare compravendita portici”. ### ha allegato che il promesso preliminare non venne mai stipulato e che il convenuto ha trattenuto indebitamente la somma ricevuta, sicché lo spostamento patrimoniale sarebbe acausale, perché, sprovvisto di titolo legittimante e fondamento giuridico. Il convenuto si è costituito eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per exceptio iudicati e violazione del ne bis in idem, in quanto i fatti su cui essa si fonda (leggi tutto)...

testo integrale

p. 1 R.G. N. 16400/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado, introdotta da: #### A #### IL ###, C.F. ###, ###. ###. 13, #####, ### N. ###, #### DAL###. ### D'### C.F. ###, ### E ####Ù ###; #### (#####), #### N. 67, ##### (#### E ### (### - PEC #### E ### VIRTÙ ###; p. 2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E ### DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. - 118 disp. att. c.p.c.) Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio ### chiedendo la condanna alla restituzione della somma di euro 50.000, oltre interessi e accessori, ex art. 2033 c.c. a titolo di ripetizione di indebito oggettivo.  ### ha dedotto che, a seguito della compravendita stipulata il 27 aprile 2017, avente ad oggetto l'“unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in ####, via L. Zuppetta n. 13, riportato al N.C.E.U. foglio 1, p.lla 618, sub 1, piano T, cat. A/7”, l'acquirente non aveva corrisposto il saldo del prezzo per euro 130.000, sì da indurlo a prospettare la retrocessione dell'immobile e, nel contesto di tale accordo, ad eseguire due bonifici di euro 25.000 ciascuno, in data 23 e 26 giugno 2017, con causale “acconto prestito preliminare compravendita portici”.  ### ha allegato che il promesso preliminare non venne mai stipulato e che il convenuto ha trattenuto indebitamente la somma ricevuta, sicché lo spostamento patrimoniale sarebbe acausale, perché, sprovvisto di titolo legittimante e fondamento giuridico. 
Il convenuto si è costituito eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per exceptio iudicati e violazione del ne bis in idem, in quanto i fatti su cui essa si fonda sarebbero i medesimi già dedotti nel precedente giudizio definito con sentenza n. 5236/2023, che ha rigettato la domanda di arricchimento senza causa. 
Nel merito ha contestato l'assenza di causa debendi, prospettando la natura restitutoria dei pagamenti quale parziale rimborso di prestiti erogati all'attore, ovvero la loro natura risarcitoria in relazione a vizi e abusi dell'immobile, richiamando, a tale ultimo riguardo, le seguenti dichiarazioni rese dall'attore innanzi alla sezione di ### - aliquota P.S. - della Procura della Repubblica: “### l'accordo prevedeva che io avrei versato al ### la somma di 50.000 euro in due bonifici di 25.000 l'uno con la seguente causale ‘acconto preliminare compravendita ### … il ### dopo aver incassato i due bonifici, ha tenuto la somma incassata p. 3 per sé, come acconto danni, di cui ho parlato prima, causati dai lavori abusivi da me fatti”. 
Ebbene, in via preliminare, l'eccezione di exceptio iudicati e di violazione del ne bis in idem non merita accoglimento. 
La sentenza n. 5236/2023 ha rigettato la domanda di arricchimento senza causa ex art.  2041 c.c., affermando, tra l'altro, che “giova immediatamente rilevare che il riferimento all'art. 2041 c.c. appare inconferente, giacché nella prospettazione del ricorrente il pagamento della somma di € 50.000 […] sarebbe avvenuto in virtù di una valida causa giustificativa, rappresentata dall'accordo inerente la retrocessione dell'immobile in precedenza compravenduto”, e che “di detto patto di retrocessione non è stata fornita prova documentale”, concludendo che “il titolo su cui si fonda l'anzidetta domanda non è stato provato”. 
Tale pronuncia ha dunque individuato l'inidoneità del rimedio sussidiario dell'art.  2041 c.c. rispetto al titolo negoziale allegato dall'attore e ha rilevato la carenza probatoria del patto di retrocessione; non risulta, tuttavia, un accertamento costitutivo e definitivo sull'esistenza di una diversa causa dei pagamenti, idoneo a precludere l'esame della distinta causa petendi dell'indebito oggettivo ex art. 2033 Ne consegue che l'odierna domanda non si pone come riproposizione identica della pretesa già decisa, né si scontra con un giudicato che copra il dedotto e il deducibile in relazione alla diversa azione restitutoria. 
Nel merito, l'azione ex art. 2033 c.c. postula la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi.  ### dei due bonifici per complessivi euro 50.000 è pacifica. Resta da verificare se l'attore abbia assolto l'onere di dimostrare l'assenza di causa giustificativa.  ### ha ricondotto i versamenti al contesto di un “accordo inerente la retrocessione”, mai formalizzato, sostenendo che, venuto meno tale titolo, il pagamento sarebbe acausale. 
È circostanza documentalmente acquisita che la causale dei bonifici recita “acconto prestito preliminare compravendita portici”, combinando un riferimento al “preliminare” con il lemma “acconto prestito”. p. 4 È parimenti acquisito il passaggio delle sommarie informazioni richiamato dal convenuto, ove l'attore afferma che il convenuto avrebbe trattenuto la somma “come acconto danni” per “lavori abusivi da me fatti”.  ### luce di tali elementi non può dirsi raggiunta la dimostrazione dell'assenza di causa debendi. 
La causale bancaria, per quanto non decisiva di per sé, rappresenta un indice testuale di una ragione del pagamento che, nella stessa prospettazione attorea originaria, si innesta su un accordo negoziale di retrocessione non provato. 
La selettiva decostruzione della causale operata dall'attore per espungere il riferimento al “preliminare” e mantenere quello all'acconto prestito non consente, allo stato degli atti, di affermare che il pagamento sia privo di giustificazione, come richiesto dall'art. 2033 c.c. Parimenti, le dichiarazioni richiamate dal convenuto circa l'acconto danni depongono per l'esistenza, quantomeno sul piano indiziario, di una diversa causa del pagamento, che l'attore nega assumendone la non valenza confessoria; ma, anche a prescindere dal qualificare tali dichiarazioni, esse concorrono a comporre un quadro complessivo incompatibile con la prova rigorosa dell'assenza di causa. 
In definitiva, la somma versata non può ritenersi priva di titolo giustificativo, poiché l'attore non ha assolto l'onere di dimostrare la mancanza di causa debendi, sicché la domanda di ripetizione di indebito oggettivo deve essere rigettata. 
Quanto alla richiesta del convenuto di condanna per responsabilità aggravata ex art.  96 c.p.c., essa non può trovare accoglimento. 
La proposizione dell'azione ex art. 2033 c.c., pur rivelatasi infondata, si colloca entro un perimetro difensivo non manifestamente temerario, anche in considerazione della diversa natura della causa petendi rispetto al precedente giudizio; difetta, pertanto, la prova del dolo o della colpa grave nella res litigiosa, necessari per la condanna richiesta. 
A fronte del rigetto della domanda attorea segue la condanna alle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, a propria volta espressione del generale canone della causalità (cfr., in arg., Cass. 25141/06). p. 5 Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano - per tutte le fasi processuali - gli importi medi, così per complessivi 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: - rigetta l'eccezione di giudicato e di violazione del ne bis in idem sollevata dal convenuto; - rigetta la domanda attorea nei confronti del convenuto ### - condanna l'attore ### alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese di lite, che liquida in complessivi 5.077,00 euro, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario ove richiesto.  ### 09 gennaio 2026. 
IL GIUDICE dott.

causa n. 16400/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Angelo Rubano

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