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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 188/2026 del 19-01-2026

... pignorabili nei limiti di 1/10 ma che tuttavia quanto alle somme accreditate su c.c. bancario e risultanti da stipendio queste sono pignorabili per la parte eccedente il triplo dell'assegno sociale ex art. 545 c. 8 cpc. Pertanto dall'importo di cui alla dichiarazione del terzo è pignorabile, detratti tutti gli importi accreditati a titolo di pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento, solo l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale (538,69) pari ad euro 1.616,07. 5. Accolta l'opposizione, il governo delle spese processuali segue il principio della soccombenza con liquidazione operata come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale di ####, in persona del Giudice dr. ### definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da ### ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: 1. Dichiara la contumacia del ### spa, 2. Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità e l'illegittimità della procedura esecutiva attuata mediante pignoramento ex art. 72 bis DPR n. 602/10973 n. ### rispetto alle somme accreditate su c.c. del terzo pignorato ### a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento e condanna ### delle ### alla (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE III SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversi iscritta al numero 7312 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno pendente tra ### (CF: ###) elettivamente domiciliato presso la pec dell'Avv. ### (####; pec: ###; fax: 0832/1830363) avente studio in ### alla ### n.12 e che lo rappresenta in virtù di procura speciale allegata all'atto di citazione; -OPPONENTE e ### delle ### - ### (cod. fisc. e p. i.v.a. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### (cod. fisc. ### e p.e.c.  ###, presso cui il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni) e presso questi elettivamente domiciliata in ### alla via ### 59, giusta mandato in calce all'atto di costituzione; -OPPOSTA ####- OGGETTO: giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 72 bis DPR 602/1973 CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.   FATTO E DIRITTO 1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.  c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.  2. Con atto di citazione in riassunzione, tempestivamente notificato nei termini assegnati dal G.E., ### spiegava opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 notificato il ###, chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'azione esecutiva per impignorabilità delle somme percepite a titolo di pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento e pignorabilità della retribuzione nei limiti di 1/10 e conseguente chiedendo la dichiarazione dell'illegittimità del pignoramento e la restituzione di quanto illegittimamente percepito, con condanna alle spese. 
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la ### delle ### spiegando le proprie difese ed eccependo l'infondatezza della domanda Non si costituiva, benché ritualmente citata il ### spa, e pertanto ne va dichiarata la contumacia.  3. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata ed è meritevole di accoglimento.  4.1 Invero, in punto di diritto va osservato che, in tema di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante, procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574). 
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, la censura oggetto dell'opposizione integra motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., perché volta a far valere l'impignorabilità assoluta delle somme percepite a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento e la parziale pignorabilità delle somme percepite a titolo di retribuzione.  4.2. Quanto alla dedotta impignorabilità delle somme accreditate sul c.c. bancario e percepite a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento va rilevato che tale impignorabilità sancita dal legislatore è assoluta e non ammette eccezioni neanche nell'ipotesi in cui le somme così percepite risultano accreditate su c.c. bancario. 
Invero, la pensione di invalidità, caratterizzata da finalità assistenziali in relazione allo stato invalidante, va inquadrata tra i sussidi impignorabili, previsti dall'art. 545 c. 2 c.p.c.. 
Rilevato che invece quanto alle somme percepite a titolo di stipendio che le stesse sono pignorabili nei limiti di 1/10 ma che tuttavia quanto alle somme accreditate su c.c. bancario e risultanti da stipendio queste sono pignorabili per la parte eccedente il triplo dell'assegno sociale ex art. 545 c. 8 cpc. 
Pertanto dall'importo di cui alla dichiarazione del terzo è pignorabile, detratti tutti gli importi accreditati a titolo di pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento, solo l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale (538,69) pari ad euro 1.616,07.  5. Accolta l'opposizione, il governo delle spese processuali segue il principio della soccombenza con liquidazione operata come in dispositivo.  P. Q. M.  Il Tribunale di ####, in persona del Giudice dr. ### definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da ### ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: 1. Dichiara la contumacia del ### spa, 2. Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità e l'illegittimità della procedura esecutiva attuata mediante pignoramento ex art. 72 bis DPR n. 602/10973 n. ### rispetto alle somme accreditate su c.c. del terzo pignorato ### a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento e condanna ### delle ### alla eventuale restituzione dei predetti importi eventualmente ricevuti; 3. Condanna l'opposta ### delle ### al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente ### che liquida in euro 5.090,00 per compensi, oltre spese generali nella misura di legge, IVA e ###, con attribuzione al procuratore antistatario. 
Così deciso in ### il ###.   

Il Giudice
Dott. ### n. 7312/2024


causa n. 7312/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maresca Catello

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Tribunale di Trapani, Sentenza n. 23/2026 del 19-01-2026

... nota del 19.4.2024 con cui l'l'### ha richiesto la restituzione delle somme percepite a titolo di assegno ordinario di invalidità (cat. IO 15030747) per euro 3.312,124 dal 2013 al 2019. La parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 13 l. 412/1991 e dell'art. 52 l. 88/1989, ossia della normativa speciale di settore recante sanatoria dell'indebito previdenziale, e chiedendo quindi dichiararsi l'indebito non ripetibile. L'### costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, deducendo la provvisorietà del provvedimento di concessione dell'assegno ed eccepito Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 l'inapplicabilità della speciale normativa richiamata dal ricorrente per provvisorietà dell'assegno. La causa è stata istruita con produzione di documenti. Il ricorso è fondato e va accolto. La materia degli indebiti pensionistici scaturiti da revoca o modifica di provvedimenti di pensione è disciplinato dall'articolo 206 del D.P.R. n. 1092/73, che dispone l'irripetibilità degli stessi, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di ### funzione di Giudice del ### nella persona del dott.### ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1001 /2024 R.G. promossa da ### (C.F.###),rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato in ### -ricorrente contro ### (### (c.f.### ), rappresentato e difeso dall‘### , elettivamente domiciliato in ### 28 ,### -resistenteOGGETTO: indebito previdenziale. CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 18/12/2025, da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente ### con ricorso depositato in data ###, ha evocato in giudizio l'### contestando la nota del 19.4.2024 con cui l'l'### ha richiesto la restituzione delle somme percepite a titolo di assegno ordinario di invalidità (cat. IO 15030747) per euro 3.312,124 dal 2013 al 2019.
La parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 13 l. 412/1991 e dell'art. 52 l. 88/1989, ossia della normativa speciale di settore recante sanatoria dell'indebito previdenziale, e chiedendo quindi dichiararsi l'indebito non ripetibile. 
L'### costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, deducendo la provvisorietà del provvedimento di concessione dell'assegno ed eccepito
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 l'inapplicabilità della speciale normativa richiamata dal ricorrente per provvisorietà dell'assegno.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La materia degli indebiti pensionistici scaturiti da revoca o modifica di provvedimenti di pensione è disciplinato dall'articolo 206 del D.P.R. n. 1092/73, che dispone l'irripetibilità degli stessi, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato.
Tanto premesso, in materia di indebito previdenziale va poi richiamato l'art 52 della L. 88/1989 (rubricato appunto “prestazioni indebite”), che dispone “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato..”.
Tale norma è stata poi oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 L. 412/91 che dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. ### od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” .
Nel caso di specie, l'indebito - non contestato nel suo ammontareè relativo ad un ricalcolo eseguito dall'ente a seguito di una domanda di ricostituzione del pensionato
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 del 27/06/2019 e definita in data ###, per l'inserimento dei periodi di malattia e disoccupazione non contemplati nell'originaria liquidazione dell'assegno mensile (che comunque quali contributi figurativi dovevano essere inseriti d'ufficio a prescindere di una domanda ad hoc).
Va precisato non sono state rese note le ragioni per cui il nuovo calcolo ha restituito un importo inferiore negli anni 2013/2019 tuttavia, in mancanza di contestazione, l'importo che si assume indebito deve ritenersi provato.
In ordine alla sua ripetibilità si osserva che l'indebito de quo è emerso a seguito di domanda dell'interessato, che costituisce quindi mera “occasione” per il ricalcolo eseguito in peius dall'### e non come causa o presupposto che dir si voglia.
In altri termini, senza quella domanda, verosimilmente il ricalcolo dei dati contributivi non sarebbe mai avvenuto.
Quindi, la domanda del pensionato per la “ricostituzione” dell'assegno,mediante l'inserimento dei periodi chiesti in domanda amministrativa (malattia, disoccupazione), ha determinato una “occasione “ per emettere un provvedimento di riduzione della pensione.
Nel caso in esame, appare evidente che trattasi di errore dell'### già presente nella liquidazione originaria e scoperto solo a seguito della nuova domanda del pensionato, non sussistendo alcuna ipotesi di dolo del ricorrente, non essendo state neppure allegate situazioni addebitabili al pensionato (in altri termini di dati su cui eseguire il calcolo erano “stabili” e non erano modificabili con comunicazioni del pensionato).
A ciò si aggiunga che, la Cassazione ha ulteriormente affermato che “ ..Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa
Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) / allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).” (cfr. in motivazione Cass. 13223/2020).
Quanto poi alla contestata definitività del provvedimento della originaria liquidazione dell'assegno, ostativa a dire dell'### alla applicazione della speciale sanatoria del sottosistema previdenziale, si osserva che contrariamente a quanto sostenuto dall'### sussistono tutti gli elementi per l'irripetibilità dell'indebito previdenziale [pensionistico], ossia: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 Nel caso di specie, la possibilità di revisione dell'assegno non rende provvisorio il provvedimento pensionistico di attribuzione, conformemente alla giurisprudenza di legittimità che ha affermato la natura definitiva del provvedimento di riconoscimento dell'assegno ordinario, anche se è prevista la necessità della richiesta di conferma per i trienni successivi (### L, Ordinanza 2492 del 2025).
Il conclusione, sussistono tutti e quattro i presupposti per la declaratoria di irripetibilità dell'indebito previdenziale per cui è causa ed ricorso va quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 P.Q.M. Il Tribunale di ### uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: 1. dichiara irripetibili le somme percepite dalla parte ricorrente in motivazione indicate; 2. ### l'### al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario. ### 17/01/2026 Il Giudice del lavoro ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026

causa n. 1001/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Marra Antonino

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Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 1401/2024 del 18-07-2024

... frati); in citazione si dava altresì atto che le somme di cui ai c.c. n. 81018772 e 000/45728 erano già state divise, prima dell'avvio del giudizio tra gli eredi, pur permanendo delle contestazioni sulla gestione dei conti da parte di ### - le trattative stragiudiziali tra le parti per procedere alla divisione del compendio non avevano buon esito, pur avendo ### accettato una proposta di ### nel giugno 2014. Tanto chiarito, premesso che era stata esperita la mediazione obbligatoria, senza buon esito perché i convenuti avevano dichiarato di non voler proseguire la mediazione, l'attore chiedeva la divisione dei beni caduti in comunione e la condanna di ### “alla restituzione degli importi indebitamente percepiti” (cfr. citazione, pag. 12). Concludeva quindi chiedendo sciogliersi la comunione sui beni suindicati (ad esclusione di quelli già consegnati ai legatari) ivi incluse le quote del saldo dei due “previa verifica della correttezza delle poste o dell'eventuale divisione in base ai valori corretti, con condanna alla restituzione di quanto risultasse indebitamente percepito da parte di ### Biasia” (conclusioni citazione, pag. 20). ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA ### in composizione monocratica in persona del Dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 6780 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, riservata in decisione all'udienza del 10 aprile 2024, vertente tra: ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F.  ###) ed elettivamente domiciliat ####### S.  ### 1, giusta procura a margine dell'atto di citazione - attore - contro ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliat ####### della ### 174, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta - convenuti - e ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliat ####### 12, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 24.4.2023 - convenuta - e ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) ed elettivamente ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 domiciliat #######, ### 2, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta -convenuta e ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliat ####### 114, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 5.4.2024 -convenuto e ### (C.F. ###) - convenuti, contumaci - OGGETTO: divisione di beni caduti in successione ### all'udienza del 10 aprile 2024 l'attore precisava le conclusioni riportandosi al foglio di p.c. del 9.4.2024 e, quindi: “1) Ai sensi degli artt. 784 e ss. c.p.c., disporre lo scioglimento della comunione tra i sigg.ri ####### (eredi di) #### dei beni meglio descritti nell'atto di citazione del 29/07/2015, da intendersi qui integralmente trascritti, precisando che le parti, con dichiarazione sottoscritta avanti il Giudice in data ###, hanno dichiarato di voler conferire le singole comunioni tra ### e ### e tra gli eredi di ### in un'unica comunione e di procedere ad un'unica divisione della stessa; 2) Con divisione di ogni altro bene individuato in corso di causa; 3) Con vittoria nelle spese, nel compenso professionale, oltre a i.v.a. e cp.a.” I convenuti ### e ### precisavano le conclusioni riportandosi al foglio di p.c. del 9.4.2024 e, quindi: “### Intendendosi un'unica divisione ed un'unica comunione: 1- Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra i sigg.ri ######## e ### quali eredi di ### e gli eredi di ### quale erede di ### riguardo ai terreni siti in ####, censiti all'### del ### di ### sezione catasto ### di ### 13 Mappali n. 113-115-188-706-1553-1558-1575-708-746 di ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 complessivi Ha. 4.28.59 ed al ### n. 22 Mappale 144 di Ha. 0.24.34 per una totale superficie di Ha.  4.52.93, secondo le risultanze della CTU dell'arch. ###; 2- Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra i sigg.ri ######## e ### quali eredi di ### e quindi la divisione pro quota tra gli stessi, dei beni oggetto della successione ereditaria del de cuius sig. ### secondo le risultanze della CTU dell'arch. ###, con preferenza per l'ipotesi divisionale n. 1 ###: - Disporre il frazionamento dei beni dell'area del fondo agricolo, valido sia per l'ipotesi divisionale 1 che per l'ipotesi divisionale n. 2, secondo le risultanze allegate al presente atto, richiamando la CTU arch. Zaltron per la predisposizione del frazionamento del fondo agricolo.  ###: - Spese e compensi rifusi, o comunque compensati.” La convenuta ### precisava le conclusioni riportandosi al foglio di p.c. del 10.4.2024 e, quindi: “si insiste per l'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria e della conseguente domanda di divisione secondo il progetto elaborato dalla ### arch. ###, con assegnazione alla sig.ra ### dei beni come indicati nella perizia depositata il ### e di 1/7 di ogni altro bene mobile.” La convenuta ### precisava le conclusioni riportandosi al foglio di p.c. del 14.11.2023 e, quindi: “1) In via principale e nel merito, accertarsi e dichiararsi sciolta la comunione dei beni tutti ereditati e procedersi alla loro divisione; 2) Assegnarsi in ogni caso alla sig.ra ### in natura i beni immobili identificati in ### costituiti da un appartamento con garage sito in ### e catastalmente identificato al fg. 13 mapp. 1901 sub 109 e sub 23, nonché le statue identificate da 113 a 129, l'auto ### oltre al conguaglio in denaro fino alla concorrenza della quota di spettanza della sig.ra ### 3) Con rifusione delle spese e competenze di lite, accessori e spese generali incluse a carico delle parti che eventualmente formuleranno opposizioni e/o eccezioni infondate o strumentali alla procedura di ripartizione dell'asse ereditario”. 
Il convenuto ### precisava le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione del 5.4.2024 e, quindi: ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 “1) Ai sensi degli artt. 784 e ss. c.p.c., disporre lo scioglimento della comunione tra i sigg.ri ######### dei seguenti beni: 1. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 12; - ### C/6 - ### 2 - Metri quadri 24 - ### € 57,02 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 7.184,52; 2. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 14; - ### C/6 - ### 2 - Metri quadri 17 - ### € 40,39 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 5.089,14; 3. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 16; - ### A/2 - ### U - Vani 7.5 - ### € 581,01- ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 73.207,26; 4. 
Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 19; - ### A/2 - ### U - Vani 6.5 - ### € 503,55 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 63.447,30; 5. 
Immobile sito nel comune di ####, in ### n. 30, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 21; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 12 - ### € 33,47 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 4.217,22; 6. Immobile sito nel comune di ####, in ### n. 30, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 23; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 12 - ### € 33,47 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 4.217,22; 7. Immobile sito nel comune di ####, in ### n. 36, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 105; - ### A/2 - ### 2 - ### 4 - ### € 371,85 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 46.853,10; 8. Immobile sito nel comune di ####, in ### n. 36, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 109; - ### A/2 - ### 2 - ### 4 - ### € 371,85 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 46.853,10; 9. Immobile sito nel comune di ####, in ### n. 25/B, così identificato: ### - ### 13 - ### 110 - ### 29; - ### A/3 - ### 4 - ### 5 - ### € 400,25 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 50.431,50; ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 10. Immobile sito nel comune di ####, in ### n. 25/A, così identificato: ### - ### 13 - ### 110 - ### 34; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 16 - ### € 44,62 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 5.622,12; 11. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 2012 - ### 7; - ### A/2 - ### 2 - ### 4.5 - ### € 418,33 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 52.709,58; 12. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 2012 - ### 15; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 19 - ### € 52,99 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 6.676,74; 13. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 13; - ### C/6 - ### 2 - ### quadri 18 - ### € 42,76 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 5.387,76; 14. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 17; - ### A/2 - ### U - ### 6.5 - ### € 503,55 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 63.447,30; 15. 
Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 708 - ### 17; - ### - ### 2 - Superficie ettari 000.17.61 - ### € 9,09 - ### di possesso 6/8; ### proprietà 6/8 - ### € 1.022,63; 16. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 746; - ### - ### 2 - Superficie ettari 000.17.20 - ### € 11,10 - ### di possesso 6/8; ### proprietà 6/8 - ### € 1.248,75; 17. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1128; - ### - ### 2 - ### ettari 000.02.65 - ### € 1,37 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 154,13; 18. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1194; - ### - ### 2 - ### ettari 000.00.60 - ### € 0,31 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 34,88; 19. Immobile sito nel comune di ####, in ### così ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 identificato: ### - ### 13 - ### 1558; - ### - ### 3 - ### ettari 000.24.05 - ### € 12,42 - ### di possesso 6/8; ### proprietà 6/8 - ### € 1.397,25; 20. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1881; - ### - ### 2 - ### ettari 000.08.03 - ### € 4,15 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 466,88; 21. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1553; - ### - ### 2 - ### ettari 000.36.00 - ### € 18,59 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 2.091,38; 22. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1575; - ### - ### 2 - ### ettari 000.25.00 - ### € 12,91 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 1.452,38; 23. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 113; - ### - ### 1 - ### ettari 000.55.90 - ### € 11,55 - ### di possesso 6/8; ### proprietà 6/8 - ### € 1.299,38; 24. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 115; - ### - ### 3 - ### ettari 001.04.40 - ### € 53,92 - ### di possesso 6/8; ### proprietà 6/8 - ### € 6.066,00; 25. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 188; - ### - ### 4 - ### ettari 001.44.78 - ### € 59,82 - ### di possesso 6/8; ### proprietà 6/8 - ### € 6.729,75; 26. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 706; - ### - ### 4 - ### ettari 000.03.65 - ### € 1,51 - ### di possesso 6/8; ### proprietà 6/8 - ### € 169,88; 27. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 22 - ### 144; - ### - ### 4 - ### ettari 000.24.34 - ### € 10,06 - ### di possesso 6/8; ### proprietà 6/8 - ### € 1.131,75; ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00
Altri beni: 1. Quote di possesso 1/1 - ### (targata #### di ##### € 5.400,00; 2. N. 135 statue; 3. Arredi vari.  4. Quote relative ai seguenti C/C: ### C/C n. 81018772 € 3499,214 saldo di competenza; ### C/C n. 0000/45728 ### € 107.911,42; previa verifica della correttezza delle poste o dell'eventuale divisione in base ai valori corretti, con condanna alla restituzione di quanto risultasse indebitamente percepito da parte di ### 2) Con divisione di ogni altro bene individuato in corso di causa.  3) Con vittoria nelle spese e nel compenso professionale, oltre accessori come per legge.” RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva i fratelli ####### e ### deducendo che: - il ### decedeva in ### nato a ### il ###, zio delle parti, di cui il ### veniva pubblicato il testamento olografo, in cui il de cuius così disponeva: “### nella piena facoltà lascio ai figli del mio nipote ### 2 negozi e un appartamento a loro scelta. Alla moglie di ### un appartamento a scelta. Un piccolo appartamento ai frati ### I rimanenti divisi in parti uguali a tutti i nipoti. ### Francesco”; - in successione erano caduti i seguenti beni: 1) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 12; - ### C/6 - ### 2 - ### quadri 24 - ### € 57,02 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 7.184,52; 2) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 14; - ### C/6 - ### 2 - ### quadri 17 - ### € 40,39 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 5.089,14; 3) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 16; - ### A/2 - ### U - ### 7.5 - ### € 581,01 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 73.207,26; 4) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 19; - ### A/2 - ### U - ### 6.5 - ### € 503,55 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 63.447,30; ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 5) ### sito nel comune di ####, in ### n. 30, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 21; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 12 - ### € 33,47 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 4.217,22; 6) ### sito nel comune di ####, in ### n. 30, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 22; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 12 - ### € 33,47 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 4.217,22; 7) ### sito nel comune di ####, in ### n. 30, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 23; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 12 - ### € 33,47 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 4.217,22; 8) ### sito nel comune di ####, in ### n. 30, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 12 - ### € 33,47 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 4.217,22; 9) ### sito nel comune di ####, in ### n. 30, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 71; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 19 - ### € 52,99 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 6.676,74; 10) ### sito nel comune di ####, in ### n. 36, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 105; - ### A/2 - ### 2 - ### 4 - ### € 371,85 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 46.853,10; 11) ### sito nel comune di ####, in ### n. 36, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 108; - ### A/2 - ### 2 - ### 3 - ### € 278,89 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 35.140,14; 12) ### sito nel comune di ####, in ### n. 36, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 109; - ### A/2 - ### 2 - ### 4 - ### € 371,85 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 46.853,10; 13) ### sito nel comune di ####, in ### n. 21, così identificato: ### - ### 13 - ### 110 - ### 26; - ### C/1 - ### 3 - ### quadri 50 - ### € 924,46 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 39.603,87; 14) ### sito nel comune di ####, in ### n. 21, così identificato: ### - ### 13 - ### 110 - ### 27; - ### C/1 - ### 2 - ### quadri 82 - ### € 1.300,13 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 55.697,57; 15) ### sito nel comune di ####, in ### n. 23, così ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 identificato: ### - ### 13 - ### 110 - ### 28; - ### A/3 - ### 4 - ### 6.5 - ### € 520,33 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 65.561,58; 16) ### sito nel comune di ####, in ### n. 25/B, così identificato: ### - ### 13 - ### 110 - ### 29; - ### A/3 - ### 4 - ### 5 - ### € 400,25 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 50.431,50; 17) ### sito nel comune di ####, in ### n. 25/A, così identificato: ### - ### 13 - ### 110 - ### 34; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 16 - ### € 44,62 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 5.622,12; 18) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 2012 - ### 7; - ### A/2 - ### 2 - ### 4.5 - ### € 418,33 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 52.709,58; 19) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 2012 - ### 12; - ### A/2 - ### 2 - ### 7.5 - ### € 697,22 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 87.849,72; 20) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 2012 - ### 13; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 18 - ### € 50,20 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 6.325,20; 21) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 2012 - ### 15; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 19 - ### € 52,99 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 6.676,74; 22) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 13; - ### C/6 - ### 2 - ### quadri 18 - ### € 42,76 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 5.387,76; 23) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 17; - ### A/2 - ### U - ### 6.5 - ### € 503,55 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 63.447,30; 24) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 708 - ### 17; - ### - ### 2 - ### ettari 000.17.61 - ### € 9,09 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 1.022,63; 25) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 746; - ### - ### 2 - ### ettari 000.17.20 - ### € 11,10 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 1.248,75; 26) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1128; - ### - ### 2 - ### ettari 000.02.65 - ### € 1,37 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 154,13; 27) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1194; - ### - ### 2 - ### ettari 000.00.60 - ### € 0,31 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 34,88; 28) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1558; - ### - ### 3 - ### ettari 000.24.05 - ### € 12,42 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 1.397,25; 29) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1881; - ### - ### 2 - ### ettari 000.08.03 - ### € 4,15 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 466,88; 30) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1553; - ### - ### 2 - ### ettari 000.36.00 - ### € 18,59 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 2.091,38; 31) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1575; - ### - ### 2 - ### ettari 000.25.00 - ### € 12,91 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 1.452,38; 32) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 113; - ### - ### 1 - ### ettari 000.55.90 - ### € 11,55 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 1.299,38; 33) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 115; - ### - ### 3 - ### ettari 001.04.40 - ### € 53,92 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 6.066,00; 34) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 188; - ### - ### 4 - ### ettari 001.44.78 - ### € 59,82 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 6.729,75; ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 35) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 706; - ### - ### 4 - ### ettari 000.03.65 - ### € 1,51 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 169,88; 36) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 22 - ### 144; - ### - ### 4 - ### ettari 000.24.34 - ### € 10,06 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 1.131,75; Oltre ai predetti immobili, nell'asse erano ricompresi il saldo dei conti intestati al de cuius presso ### del ### C/C n. 81018772, per € 3.499,214 all'avvio del giudizio e presso ### di ### del ### C/C n. 0000/45728 per € 111.538,22 all'avvio del giudizio; un'auto modello ### (targata #### di ####, 129 statue ed arredi vari; - i conti correnti erano stati gestiti da ### che se li sarebbe addirittura intestati, provvedendo a delle movimentazioni senza rendere conto agli eredi, almeno fino a quanto il ### non fu nominato un amministratore giudiziale per l'eredità, nella persona del Dott. ### - i legatari effettuavano la scelta dei beni ma ### anche per conto degli altri convenuti, si sarebbe rifiutato di consegnare loro i beni; i legatari avviavano quindi un procedimento presso l'intestato Tribunale (rg. 5433/2013) al cui esito le parti - in via stragiudiziale - procedevano a consegnare ai legatari gli immobili di cui ai precedenti numeri 8), 9), 13), 14), 15) (trasferiti ai legatari ### e ### figli di ### 19), 20) (alla legataria ### moglie di ###, 6) e 11) (ai frati); in citazione si dava altresì atto che le somme di cui ai c.c. n. 81018772 e 000/45728 erano già state divise, prima dell'avvio del giudizio tra gli eredi, pur permanendo delle contestazioni sulla gestione dei conti da parte di ### - le trattative stragiudiziali tra le parti per procedere alla divisione del compendio non avevano buon esito, pur avendo ### accettato una proposta di ### nel giugno 2014. 
Tanto chiarito, premesso che era stata esperita la mediazione obbligatoria, senza buon esito perché i convenuti avevano dichiarato di non voler proseguire la mediazione, l'attore chiedeva la divisione dei beni caduti in comunione e la condanna di ### “alla restituzione degli importi indebitamente percepiti” (cfr. citazione, pag. 12). Concludeva quindi chiedendo sciogliersi la comunione sui beni suindicati (ad esclusione di quelli già consegnati ai legatari) ivi incluse le quote del saldo dei due “previa verifica della correttezza delle poste o dell'eventuale divisione in base ai valori corretti, con condanna alla restituzione di quanto risultasse indebitamente percepito da parte di ### Biasia” (conclusioni citazione, pag. 20).  ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00
La prima udienza, indicata in citazione per il ###, veniva differita ex art. 168bis co. 5 c.p.c. al 15.1.2016. 
Si costituiva con comparsa del 5.1.2016 ### Concordando con la ricostruzione attorea circa la composizione dell'asse, chiariva che non si era costituita nel procedimento avviato dai legatari per la consegna dei beni, non avendo in realtà inteso opporsi alla volontà del de cuius; osservava ciò nonostante di essere stata condannata alle spese all'esito di detto giudizio; esponeva che le trattative ante causam si erano concluse in un nulla di fatto, in particolare perché ### aveva inteso far prevalere le sue volontà, avviando pure un procedimento di v.g. per farsi nominare amministratore della comunione, al cui esito era stato nominato il Dott. ### Aderiva alla richiesta di scioglimento della comunione, osservando che nel giugno 2014 ###### e ### avevano “imposto” una proposta di divisione, non formalizzata perché poi da loro “negata”. Nel corso delle trattative essa convenuta aveva individuato una serie di beni, di cui era interessata ad ottenere l'assegnazione: 17 statue di cui era già custode nominata dall'amministratore ### collocate presso la sua abitazione; l'appartamento con garage sito in ### e catastalmente identificato al fg. 13 mapp. 1901 sub 109 e sub 23; l'1/7 dei terreni, complessivamente misuranti 5232mq, di cui avrebbe avuto interesse ad ottenere in particolare l'intero lotto posto fronte strada via degli ### in ### (censito al CT di detto comune, foglio 13, part. 1128, 1194, 1881); i residui metri quadri che le sarebbero spettati li avrebbe voluti ricavare mediante l'assegnazione per l'intero del terreno censito al foglio 13, part. 1553, e per il residuo per parte della part. 708 posta adiacente alla part. 1553. Osservava che il denaro presente sui C/C indicati da parte attrice fosse stato già diviso, residuando da dividere le rendite maturate dalla gestione dell'amministratore ### e deduceva di non opporsi alla vendita della ### Concludeva conformemente.1 Si costituivano con unica comparsa depositata il ####### e ### non opponendosi alla domanda di divisione “stabilite ed accertate le quote di proprietà a ciascuno riferibili”. Osservavano infatti che il #### avesse acquistato la quota di 1/7 degli 1 Queste le conclusioni rassegnate in comparsa di risposta “1) In via principale e nel merito, accertarsi e dichiararsi sciolta la comunione dei beni tutti ereditati e procedersi alla loro divisione secondo un piano di riparto stabilito, previa occorrenda CTU di stima e di formazione delle singole quote; 5) Assegnarsi di preferenza alla sig.ra ### in natura i beni immobili identificati in ### costituiti da un appartamento con garage sito in ### e catastalmente identificato al fg. 13 mapp. 1901 sub 109 e sub 23, nonché terreni siti in ### ed identificati al ### 13 intero lotto fronte strada via degli ### (destinazione a parcheggio), part. 1128 (sup. 265), part. 1194 (sup. 60), part. 1881 (sup. 803), nonché ### 13 part.1553 (sup. 3600), part.708 (sup.504), come sopra meglio individuati. 2) Con rifusione delle spese e competenze di lite, accessori e spese generali incluse a carico delle parti che eventualmente formuleranno opposizioni e/o eccezioni infondate o strumentali alla procedura di ripartizione dell'asse ereditario” ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 immobili in capo a ### e la quota di 1/7 da ### Negavano di essersi mai opposti alla consegna dei beni ai legatari, deducendo che ### avesse regolarmente amministrato per conto dello zio il patrimonio; confermavano che ### avesse articolato nel giugno 2014 una proposta, rifiutata immotivatamente da ### Deducevano che il denaro contenuto sui c.c. fosse già stato diviso, alla luce dei conteggi approvati da tutte le parti. Negavano che ### avesse operato unilateralmente sui predetti conti, ma che avrebbe anzi relazionato i coeredi di ogni movimento, osservando che il ###-4 era in realtà intestato a tutti gli eredi. Deducevano che non fosse stato possibile concordare in sede stragiudiziale la divisione per la posizione di ### e ### che si erano rifiutati di proseguire la mediazione (in realtà avviata dai convenuti) e addirittura di vendere la ### a ### Alla prima udienza venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. Rigettata la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei conti correnti indicati in narrativa, in difetto di ulteriori istanze la causa veniva quindi istruita mediante ### venendo nominata a tal fine l'####, per ka valutazione/stima dei beni, la redazione di un progetto di riparto o di varie ipotesi e la possibilità di una soluzione condivisa; la CTU si avvaleva, per la valutazione delle statue, dell'ausiliario ### Nel corso della CTU emergeva che alcuni beni della comunione e in particolare i terreni censiti al CT di ### foglio 13, mm. N. 113, 115, 188, 706 e foglio 22, m.n. 144 erano cointestati con un terzo, ### vedov di ### (madre delle parti). Il Giudice allora assegnatario del fascicolo con provvedimento del 29.12.2016 sospendeva le operazioni peritali e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 10.2.2017; a detta udienza veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### assegnando alla parte diligente termine fino al 10.3.2017 per notificare l'ordinanza resa all'udienza e rinviando la causa all'udienza del 7.4.2017 per verifica. 
Si costituiva con comparsa per intervento volontario dell'1.3.2017 la Zin, non opponendosi anche alla divisione sui beni di cui era cointestataria e chiedendo che il terreno che le venisse assegnato ricomprendesse il mapp. 115. All'udienza del 7.4.2017 il difensore dell'intervenuta dichiarava di non avere opposizioni alla prosecuzione delle operazioni peritali, prendendo atto dell'istruttoria svolta e riservandosi di nominare ### Veniva quindi disposta la prosecuzione delle operazioni. ### depositava quindi la relazione il ###, dando atto del raggiungimento di un accordo, a seguito di sottoscrizione di verbale da parte di CTU e ### All'udienza del 20.2.2018 i difensori di ### e ### affermavano di non riconoscere l'accordo, precisando che i CTP non avessero il potere di conciliare e depositavano note in cui svolgevano delle censure tecniche sul contenuto della ### chiedendo proseguirsi le operazioni per redigere un progetto di divisione considerante le osservazioni.  ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00
Veniva assegnato termine fino al 29.3.2018 ai convenuti ###### e ### per dimettere note di replica, rinviandosi la causa per la decisione al 13.4.2018. Assegnato nelle more il procedimento a diverso ### a detta udienza veniva disposta la prosecuzione delle operazioni peritali, rinviandosi la causa al 21.9.2018 per sentire i soli difensori delle parti sui progetti divisionali. ### depositava la relazione il ###, ma alcuni allegati venivano depositati solo il ###. All'udienza del 21.9.2018 i difensori di attore e ### chiedevano concedersi termine scritto per osservazioni alla ### il Giudice assegnava termine fino al 21.10.1028 per invio al CTU di osservazioni e al CTU fino al 21.11.2018 per rispondere alle osservazioni, rinviandosi la causa per verifica al 13.12.2018, udienza quindi rinviata al 31.1.2019. ### depositava la relazione il ###. All'udienza del 31.1.2019, sentiti difensori e le parti presenti, veniva disposta la nomina di un ausiliario per rilievo celerimetrico. All'udienza del 7.3.2019 i consulenti rilevavano che le misure riportate negli elaborati non fossero corrette. Con provvedimento del 2.4.2019 veniva disposta la rinnovazione della ### nominandosi, in sostituzione della ### che aveva rinunciato all'incarico, l'####, fissandosi per il conferimento dell'incarico l'udienza del 23.5.2019. A detta udienza il difensore di ### dichiarava il decesso della parte. Interrotto il processo, esso veniva riassunto da ### fissandosi l'udienza del 25.1.2020. Si ricostituivano le parti #### e ### anche come eredi della ### che aveva disposto delle sue sostanze con testamento olografo del 29.4.2019. All'udienza del 25.1.2020 la causa veniva rinviata al 25.2.2020 per conferimento incarico e giuramento della ### cui veniva quindi conferito l'incarico2. Nelle more delle operazioni peritali, per ### sino ad allora difeso dallo stesso difensore di #### e ### si costituiva un diverso difensore, con comparsa del 4.6.2020. ### depositava la 2 Questo il quesito affidato al CTU “### esaminati gli atti di causa, ispezionati i beni in comunione, effettuate le visure presso il ### e la ### dei ### (ora ### delle ###, assunta ogni necessaria informazione, anche presso pubblici uffici, assunte eventuali informazioni dall'amministratore giudiziario dei beni comuni circa le rendite da dividere; autorizzato all'utilizzo del mezzo di trasporto proprio e di avvalersi di eventuale ausiliario; -premesso che il CTU dovrà tener conto che il presente incarico ha la finalità di superare il contrasto insorto in causa tra consulenti (CTP e ### e le parti in causa in relazione ai terreni oggetto di causa (valutazione e assegnazione ai condividenti ed eventuale frazionamento); -ritenuto che la rivalutazione dei terreni comporta la necessaria rivalutazione degli altri beni oggetto del presente giudizio di divisione, -dispone che il CTU proceda alle operazioni, già demandate al precedente ### riesaminando la precedente relazione del precedente CTU depositata in data ### (si tratta della reazione con integrazione finale) e quindi procedendo come segue: - descriva i beni; - accerti i diritti reali di terzi esistenti sui beni; - accerti la regolarità urbanistica ed edilizia dei beni e la sussistenza delle condizioni di libera commerciabilità stabilite dagli artt. 46 e 30 DPR 6.6.2001 n.380 (vedi da ultimo Cass. SU 2019 n. 25021); - stimi il valore dei beni e ne valuti la divisibilità secondo le quote dei comproprietari (considerando negli assegni la defunta ### come “fittiziamente” esistente); - rediga un progetto di riparto, anche articolato in diverse ipotesi; - verifichi la possibilità di una soluzione condivisa. In tal caso il CTU dovrà sentire non solo i CTP ma anche le parti personalmente per verificare l'effettivo consenso sull'ipotesi divisionale elaborata” ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 relazione, contenente anche dei progetti divisionali, il ###. Pervenuto il giudizio ad altro ### all'udienza del 10.9.2021 i difensori di #### e ### contestavano la CTU per aver 1) operato la divisione anche dei terreni ricadenti nell'asse della ### 2) previsto l'assegnazione delle somme di cui alla gestione dell'amministratore giudiziale quasi del tutto a un solo erede; 3) non aver considerato la presenza, sui terreni oggetto di divisione, di una scolina. Il difensore di #### e ### contestava la rilevanza della presenza della scolina, chiedeva chiamarsi a chiarimenti la CTU in ordine alla valorizzazione degli appartamenti, bisognevoli di manutenzione. Il Giudice assegnava termine fino al 15.10.2021 per depositare note alla ### rinviando per la decisione sulla eventuale convocazione a chiarimenti della ### all'udienza del 5.11.2021. Pervenuto il giudizio allo scrivente ### con provvedimento reso all'esito dell'udienza il ### si riscontrava che in realtà i terreni della Zin erano parte dei beni oggetto della domanda introduttiva, sicché i rilievi delle parti sul punto potevano dirsi superati dall'estensione del contraddittorio alla ### si rilevava tuttavia che i) sui predetti beni avrebbero potuto dirsi sorte più comunioni (l'una, tra gli eredi di ### l'altra tra il dante causa e la ### questione quella del rapporto tra comunioni non meglio approfondita in corso di causa, non avendo le parti, fino alle osservazioni alla relazione della ### mosso rilievi sul punto): richiamata la giurisprudenza di legittimità sul punto, si rilevava pertanto che fosse necessario comprendere se su parte dei beni oggetto di domanda instassero più comunioni, per poter procedere, in alternativa, alla loro divisione in una unica soluzione - dietro assenso delle parti - o a una duplice divisione; ii) sotto un diverso profilo, si rilevava che la CTU avesse riscontrato l'abusività/incommerciabilità di taluni beni . ###. 
SU sent. n. 25021/2019, si disponeva quindi di chiamare il CTU perché chiarisse quali fossero le comunioni insistenti sui terreni e come si fossero originate e a fornire chiarimenti sui beni non commerciabili, sì da adottare i provvedimenti opportuni, fissandosi a tal fine l'udienza del 9.12.2021. A detta udienza la CTU dava atto di aver effettivamente previsto l'assegnazione di terreni in quota ### distinguendoli nella relazione, dando atto che in effetti i terreni formassero oggetto di due comunioni; chiedeva termine al Giudice per meglio esporre le conclusioni, anche per fornire chiarimenti in merito all'abusività/libera commerciabilità di taluni dei beni oggetto del compendio posto che la maggior parte di essi erano stati verificati ma non era stato possibile accedere ad uno di essi, occupato da un inquilino.  ### veniva quindi affidato un quesito integrativo3. ### depositava la sua relazione il 3 Che si riporta di seguito: “### gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, visitati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine (se necessario, anche accedendo a pubblici uffici per il reperimento della documentazione strettamente necessaria all'incarico): 1) ricostruisca, tramite i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili effettuate negli ultimi vent'anni, la titolarità storica dei terreni siti in ###no fg. 13 mapp. 113-115-188-706 e fg. 22 mapp. 144 e, in particolare ### verifichi a chi erano intestati i beni al momento della morte di ### dante causa delle parti, e a che titolo; ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 17.3.2022.  ### relazione integrativa emergeva che i terreni di cui era contitolare la Zin (fg. 13 mapp. 113, 115, 188, 706 e fg. 22, mapp. 144) erano già prima della morte di ### in comunione tra questi e la Zin e che successivamente alla morte del primo era quindi sorta una ulteriore comunione (eredi ###signora ### e quindi, a seguito della morte di quest'ultima, una terza; nella relazione si dava atto altresì di varie irregolarità, tali da precludere la libera commerciabilità di parte degli immobili oggetto di causa. La causa veniva quindi rinviata al 5.7.2022 per la comparizione delle parti, affinché queste confermassero o meno di voler procedere ad una unica divisione delle comunioni concenernenti i predetti terreni. A detta udienza erano presenti tutte le parti, salvo ### le parti presenti davano il loro assenso a procedere ad una unica divisione e segnalavano di aver avviato la sanatoria delle irregolarità riscontrate. La causa veniva rinviata al 19.10.2022 per la comparizione anche di ### e per verificare l'iter della sanatoria. Successivamente, il difensore di ### comunicava la morte dell'assistita e il processo veniva interrotto con provvedimento del 15.9.2022. La causa veniva tempestivamente riassunta dall'attore e per il prosieguo fissata l'udienza del 21.3.2023.A detta udienza, avendo l'attore notificato ricorso in riassunzione e decreto agli eredi di ### impersonalmente presso l'ultimo domicilio della defunta, rilevata la necessità di acquisire certificato storico di residenza attestante che la defunta risiedesse alla morte ove era stata eseguita la notifica, la causa veniva rinviata al 26.4.2023 per verificare la ritualità della notifica/acquisizione della volontà delle parti di procedere ad unica divisione. Nelle more, con comparsa del 24.4.2023 ### originariamente assistita dallo stesso difensore di #### e ### si costituiva con diverso difensore. All'udienza del 26.4.2023 presenti tutte le parti (salvo gli eredi di ### esse dichiaravano di voler procedere “alla divisione delle due comunioni tra ### e ### e, tra gli eredi di ### aventi ad oggetto i beni costituiti dai terreni in ###no, censiti al ### di detto Comune al fg. 13 mapp. n. 113-115-188-706 e fg.  laddove dovesse emergere che ### fosse comproprietario di detti beni con la Zin o con altro soggetto, specifichi a che titolo i due si trovassero in comunione ### determini quale delle parti in causa sia succeduta nelle quote della Zin di titolarità di detti terreni e a che titolo; laddove dovesse emergere che in relazione a dette quote siano succeduti soggetti diversi dalle parti in causa, lo segnali per l'integrazione del contraddittorio; 2) quanto ai beni identificati nella relazione come “### 2-3-4 - ###, via Gen. C. A. ### c.n. 14/1-2-4, specifichi il ### alla luce dei titoli abilitativi acquisiti e delle verifiche svolte, se detti immobili presentino o meno i requisiti che ne garantiscano la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 47/85 e se sussistano difformità tra le risultanze delle planimetrie depositate in catasto e l'attuale stato degli immobili, che ne impediscano la commerciabilità ex art 29, l 52/1885 3) quanto ai beni identificati nella relazione come ### 5-6-7, e nello specifico quelli censiti ai m.n. 1901/105-21, previo accesso agli stessi, alla luce dei titoli abilitativi acquisiti, dica il CTU se detti immobili presentino o meno i requisiti che ne garantiscano la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 47/85 e se sussistano difformità tra le risultanze delle planimetrie depositate in catasto e l'attuale stato degli immobili, che ne impediscano la commerciabilità ex art 29, l 52/1885” ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 22 mapp. n. 144, conferendo le singole comunioni in una unica comunione e quindi procedendo ad una unica divisione della stessa (unitamente agli altri beni oggetto di comunione tra gli eredi di ###” sottoscrivendo separata dichiarazione cartacea allegata al verbale. Il difensore attoreo chiedeva ulteriore rinvio per acquisire il certificato anagrafico di ### che veniva depositato quindi il ###. Essendo emerso che la notifica della riassunzione era stata eseguita correttamente presso l'ultima residenza di ### all'udienza del 20.6.2023, dichiarata la contumacia degli eredi di ### le parti dichiaravano altresì di aver eseguito la sanatoria. Veniva quindi disposta CTU integrativa, per verificare se effettivamente le sanatorie potessero dirsi eseguite e tutti i beni fossero liberamente commerciabili. ###, #### veniva conferito l'incarico l'11.7.2023; all'esito la CTU depositava relazione integrativa il ###, in cui confermava la corretta esecuzione delle sanatorie e la libera commerciabilità degli immobili. All'udienza del 3.10.2023, tenutasi dinnanzi a Giudice onorario, tutte le parti chiedevano rinviarsi la causa per p.c., salvo il difensore di ### e ### che chiedeva disporsi il frazionamento dei terreni (di cui alcuni assegnati solo in parte ai comunisti, in entrambi i progetti divisionali articolati dalla ### nella relazione del luglio 2021). Il Giudice onorario rinviava la causa per p.c. dinnanzi allo scrivente all'udienza del 15.11.2023. 
A detta udienza, presenti le parti personalmente, esse davano atto di mantenere le posizioni già espresse in merito ai progetti divisionali dell'#### (in particolare ### e ### davano atto di non accettarli per le ragioni già articolate alle osservazioni alla ###). Il difensore di ### e ### insisteva sulla richiesta di frazionamento. La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione di termini di legge per conclusionali e repliche. Prima della scadenza del primo termine, l'unico difensore di ### decedeva. La causa veniva quindi interrotta con provvedimento del 15.1.2024 e quindi tempestivamente riassunta. Veniva quindi fissata udienza del 10.4.2024. ### si costituiva con diverso difensore con comparsa del 5.4.2024; all'udienza del 10.4.2024 le parti precisavano quindi le conclusioni riportate in epigrafe. La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con termini ridotti di 30 giorni per il deposito di conclusionali e di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.  2. Deve anzitutto osservarsi, in rito, che il difensore di ### e ### ha depositato, il ###, una nota successiva alla scadenza delle memorie di replica. Detta nota è inammissibile e non se terrà conto ai fini della decisione. Pure inammissibile la documentazione prodotta unitamente alla memoria di replica dalle stesse parti, diretta a provare le spese di sanatoria (docc. 1 e 3); al di là del rilievo per cui le parti non hanno ritualmente richiesto la rimessione sul ruolo per la produzione dei documenti, detta documentazione avrebbe ben potuto essere prodotta all'udienza di p.c. risalendo a prima del 10.4.2024.  ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 3. Sempre in rito, si osserva che nella relazione del 28.7.2021 la ### aveva elaborato due progetti divisionali. Nel corso delle operazioni peritali, #### e ### affidatisi ad un unico CTP (### Fortuna) avevano contrastato entrambe le proposte divisionali, per le ragioni di cui si dirà, articolandone una terza. #### (e in tale sede #### nelle osservazioni redatte dal CTP - lo stesso ### - pur muovendo dei rilievi alla CTU - su cui pure si tornerà - avevano affermato di propendere per l'ipotesi divisionale “1” che “potrebbe essere percorribile/accettabile poiché ritenuta integrabile con le osservazioni (anche se solo parzialmente accolte) formulate dallo scrivente ### in quanto convinti che siano pertinenti e fondate” ( osservazioni alla relazione del 28.7.2021, all. 11 alla CTU, pag. 16). All'udienza di p.c. del 15.11.2023, come su indicato, ### e ### ribadivano la propria opposizione alle soluzioni prospettate dal ### Negli scritti conclusivi, come meglio si vedrà, le parti hanno - almeno apparentemente - modificato le loro prospettazioni: ### pur ribadendo le osservazioni mosse dal ### (e quindi, in ultima analisi, riportandosi all'ulteriore soluzione da questi prospettata), ha comunque da ultimo affermato (a quanto è dato comprendere, in via subordinata) di prediligere la soluzione n. 1 (cfr. conclusionale, pagg. 20-22). ### e ### pur dedicando buona parte dei propri scritti a argomentare sul perché non sia stato possibile trovare una soluzione condivisa mostrano di propendere per la soluzione n. 1 (cfr. conclusionale, pagg. 10 ss.). ### in conclusionale ha optato per la seconda ipotesi divisionale (cfr. conclusionale, pag. 7). ### ha invece continuato a riportarsi alla soluzione prospettata dal ### (quindi in ultima analisi, confermando il suo dissenso a entrambe le soluzioni prospettate dal ###, mentre ### ha chiarito esserle indifferente l'esito, venendole assegnate in entrambe le ipotesi del CTU gli stessi beni. 
Si tornerà di seguito su quale sia la soluzione preferibile. In questa sede ci si limita a chiarire, in rito, che stante il contrasto manifestato dalle parti, non si è reso necessario fissare formale udienza per la discussione del progetto divisionale ex art. 789 c.p.c., posto che nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non è necessaria la fissazione dell'apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale, la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisionale, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria (cfr. in tal senso, tra le varie, Sez. II, sent. n. 13621 del 30/5/2017; Cass. Sez. II, sent. n. 242 dell'11/1/2010). Ancora, va evidenziato che i progetti divisionali, inclusi nella relazione depositata dalla ### erano stati posti all'attenzione di tutte le parti, allora regolarmente costituite.  4. Va osservato che nell'atto introduttivo ### oltre a chiedere la divisione dei beni relitti aveva chiesto anche la “verifica della correttezza delle poste o dell'eventuale divisione in base ai valori ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 corretti, con condanna alla restituzione di quanto risultasse indebitamente percepito da parte di ### Biasia” con riferimento ai conti correnti intestati a ### di cui gli eredi si erano pacificamente divisi i saldi, prima dell'introduzione del giudizio. Detta specifica domanda non è stata tuttavia coltivata nel corso del giudizio né è stata reiterata all'udienza di p.c.  ### complessiva condotta processuale dell'attore la domanda diretta a includere nella massa o comunque a sottoporre a collazione i prelievi/versamenti dai conti correnti deve intendersi rinunciata (integrando quindi una rinuncia a singolo capo della domanda, espressione della facoltà della parte di modificare le conclusioni, non soggetta alle forme della rinuncia agli atti; cfr. in tal senso tra le varie Cass. Sez. III, sent. n. 21848 del 24/9/2013).  ### - che si era costituito con ##### e ### - ha nelle conclusioni da ultimo proposte articolato una domanda diretta alla verifica del saldo dei c.c.; detta domanda, laddove proposta da detta parte, è inammissibile (essendo per l'appunto stata svolta solamente all'udienza di p.c.); ad ogni modo, in corso di causa non è stata fornita alcuna prova di indebiti prelievi da parte di ### 5. I beni oggetto della domanda di divisione sono compiutamente e dettagliatamente descritti dalla CTU dell'#### del 28.7.2021, pienamente condivisibile e chiara, cui si rinvia per il dettaglio. I beni da dividere, già esclusi gli immobili già di proprietà di ### assegnati ai legatari, e le somme di cui ai conti correnti originariamente intestati al de cuius divisi ante causam, sono: “sette appartamenti, vari terreni, beni mobili e denaro contante; in particolare si tratta” e in particolari, per quanto riguarda i fabbricati, essi sono “in ### CF fg. 13 - n. 1 appartamento con garage, via C.A. ### m.nn. 2012 sub 7-15; - n. 3 appartamenti con garage via C.A. ### m. 1118 sub 12-13-14-16-17-19; - n. 1 appartamento con garage via ###, m.nn. 110 sub 29-34;- n. 2 appartamenti con garage via ### m.nn. 1901 sub 21-23-105-109”; il fondo agricolo sempre sito in ### e così censito al “fg. 13 m.nn. 708-746-1553-1558-1575-113- 115- 188-706 e CT fg. 22 m.n. 144” e un altro terreno sempre sito in ### “via C.A. ### incrocio via degli ### m.nn. 1128-1194-1881” (cfr. relazione CTU del 28.7.2021, pag. 14). 
Quanto ai beni mobili, si tratta di 129 statue e una autovettura ### Il “denaro contante” cui fa riferimento la CTU è in realtà frutto della gestione dell'amministratore giudiziario, nominato su istanza delle parti per la gestione della ### saldo che alla data della redazione della CTU (28.7.2021) era pari ad € 53.883,56 (cfr. relazione CTU del 28.7.2021, pag. 58).  5.1. ### ha quindi descritto il patrimonio oggetto di domanda, distinguendolo in 12 “corpi”. Il corpo 1) è costituito da immobili siti in ### via C.A. ### nn. 34-36: trattasi di un appartamento bicamere al piano terra con orto esclusivo e autorimessa, ubicati nel complesso ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 denominato “### Zeno”: i beni risultano censiti al C.F. del Comune di ### al ### 13, M.n. 2012 sub 7, via #### snc, piano T, cat. A/2, cl. 2, consist.  4,5 vani, sup. cat. tot. 94 mq, tot escluse aree scoperte 81 mq, R€ 418,33: M.n. 2012 sub 15, via #### snc, piano ###, cat. C/6, cl. 3, consist. 19 mq, sup. cat. tot. 24 mq, R€ 52,99 con diritto sui beni comuni censiti ai m.n. 2012 sub 1 - bene comune non censibile ai sub 6-7-8-14-15- 16 (cortile, vano scale e vano tecnico) m.n. 2012 sub 2 - bene comune non censibile ai sub 6-7-8-9-10- 11-14-15-16-17-18-19 (corsia di manovra, passaggi pedonali e portico) (cfr. relazione CTU 28.7.2021, pagg. 17-24).  5.2. I corpi 2, 3, 4 (cfr. relazione CTU 28.7.2021, pagg. 24 -35), siti in via ### c.n. 14/1-2-4, sono tre appartamenti tricamere con cantina al piano terra e autorimessa, compresi in un fabbricato denominato “### Biasia”, così censiti: ### 2 - M.n. 1118 sub 16, via C.A. ### 14, piano 1, cat. A/2, cl. U, consist. 7,5 vani, sup. cat. tot. 129 mq, tot escluse aree scoperte 121 mq, R€ 581,01 - M.n. 1118 sub 14, via C.A. ### 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, consist. 17 mq, sup. cat. tot. 17 mq, R€ 40,39 ### 3 - M.n. 1118 sub 17, via C.A. ### 14, piano T-1, cat. A/2, cl. U, consist. 6,5 vani, sup. cat. tot. 116 mq, tot. escluse aree scoperte 110 mq, R€ 503,55 - M.n. 1118 sub 13, via C.A. ### 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, consist. 18 mq, sup. cat. tot. 18 mq, R€ 40,39 ### 4 - M.n. 1118 sub 19, via C.A. ### 14, piano T-2, cat. A/2, cl. U, consist. 6,5 vani, sup. cat. tot.  115 mq, tot. escluse aree scoperte 108 mq, R€ 503,55 - M.n. 1118 sub 12, via C.A. ### 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, consist. 24 mq, sup. cat. tot. 24 mq, R€ 57,02”.  5.3. Il corpo 5 è un immobile sito in ### via ### settembre, 25 ed è un appartamento bicamere sito al piano terra con corte esclusiva e garage compresi nel complesso denominato “### settembre”, così censiti: ### 13 - M.n. 110 sub 29, via ### snc, piano T, cat. A/3, cl. 4, consist. 5 vani, sup. cat. tot. 121 mq, tot escluse aree scoperte 119 mq, R€ 400,25 - M. 110 sub 34, via ### snc, piano T, cat. C/6, cl. 3, consist. 16 mq, sup. cat. tot. 19 mq, R€ 44,62. (cfr. relazione ### pagg. 35-39).  5.4. I corpi 6-7 (cfr. relazione ### pagg. 39-47) sono due appartamenti bicamere con garage al piano interrato, compresi in un complesso commerciale/direzionale/residenziale (### e ###, così censiti: ### 6 - M.n. 1901 sub 105, via ### snc, piano 1, cat. A/2, cl. 2, consist. 4 vani, sup. cat. tot. 87 mq, tot escluse aree scoperte 78 mq, R€ 371,85 - M. 1901 sub 21, via ### snc, piano ###, cat. C/6, cl. 3 consist. 12 mq, sup. cat. tot. 13 mq, R€ ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 33,47 ### 7 - M.n. 1901 sub 109, via ### snc, piano ###, cat. A/2, cl. 2, consist. 4 vani, sup. cat. tot. 77 mq, tot escluse aree scoperte 71 mq, R€ 371,85 - M.n. 1901 sub 23, via ### snc, piano ###, cat. C/6, cl. 3 consist. 12 mq, sup. cat. tot. 13 mq, R€ 33,47 Le u.i.u. hanno diritto a: - m.n. 1901 sub 8 - bene comune non censibile ai sub dal 94 al 126 ### - m.n. 1901 sub 13 - bcnc. ai sub dal 104 al 106 (vano scala comune) - m.n. 1901 sub 14 - bcnc ai sub dal 107 al 112 (vano scala comune) - m.n. 1901 sub 17 - bcnc ai sub dal 20 al 93 e dal 104 al 126 (rampe e spazi di manovra”.  5.5. Il corpo 8 (cfr. relazione ### pagg. 48-54) è composto da 9 terreni “che costituiscono un unico ampio lotto trapezoidale allungato di mq 45.293 catastali complessivi, situato in ### a confine sud della lottizzazione ### poco più a sud dei beni corpo 1 e corpi 2-3-4.” (cfr. relazione ### pag. 50). I terreni sono così censiti al CT del Comune di ### A) - ### 13 M. 708, prato, cl. 2, sup. are 17.61, RD € 9,09 - RA € 4,55; - M.n. 746, prato irrig, cl. 2, sup. are 17.20, RD € 11,10 - RA € 5,77; - M.n. 1553, prato, cl. 2, sup. are 36.00, RD € 18,59 - RA € 9,30; - M.n. 1558, prato irrig, cl. 3, sup. are 24.05, RD €12,42 - RA € 6,21; - M.n. 1575, prato arbor, cl. 2, sup. are 25.00, RD € 12,91 - RA € 6,46. Questi terreni per effetto della successione di ### erano intestati alle parti per le quote per cui erano intestati anche gli altri beni e quindi: 1/7 ciascuno ###### 3/7 ### (avendo egli acquistato in permuta le quote di 1/7 di ### e ###. Il corpo 8 è poi costituito di altri terreni B) censiti al CT di ### foglio 13 - M.n. 113, bosco ceduo, cl. 1, sup. are 55.90, RD € 11,55 - RA € 1,15; - M.n. 115, prato irrig, cl. 3, sup. ha 1.04.40, RD € 53,92 - RA € 26,96 - M.n. 188, prato irrig, cl. 4, sup. ha 1.44.78, RD € 59,82 - RA € 33,65 - M.n. 706, prato irrig, cl. 4, sup. are 3.65, RD € 1,51 - RA € 0,85 C.T. - Comune di ### - ### 22; - M.n. 144, prato irrig, cl. 4, sup. are 24.34, RD € 10,06 - RA € 5,66. 
Questi altri terreni, per effetto della morte di ### (e della cessione di quote da ### a ### risultavano di titolarità di ###### per per 6/56 ciascuno; per ### per 6/56 e 3/14 (ossia altri 12/56); di ### per 14/56. 
Le ragioni del diverso assetto proprietario quanto a questi terreni sono state chiarite dal CTU nella relazione del 17.3.2022 (cfr. pagg. 4-6). I terreni erano originariamente di esclusiva proprietà di ### fu ### cui succedettero nel 1957 ##### e ### per l'1/4 ciascuno; la quota di 1/4 di ### alla sua morte (1988) passò a ### e ### per l'1/2 ciascuno, sicché nel 1988 i terreni erano per 3/8 ciascuno di ### e ### per l'1/4 di ### Alla morte di quest'ultimo nel 1990 la sua quota di 1/4 passava per 1/8 alla moglie ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 ### il residuo 1/8 ai sette figli ######### sicché nel 1990 risultavano proprietari dei terreni per 3/8 ### per 3/8 ### per 1/8 alla Zin e per 1/8 ai sette figli che tuttavia con atto di stralcio e cessione di quote del 2/7/1990 e del 12/10/1993 cedettero l'1/8 alla madre ### nel 1993, quindi, comproprietari dei terreni erano ### per 3/8, ### per gli altri 3/8 e ### per gli altri 2/8. ### nel 2003 nella sua quota succedeva ### che diveniva dunque proprietario dei 3/4, mentre del restante 1/4 (o 2/8) era titolare la ### Quindi nel 2013, alla morte di ### si costituiva l'assetto proprietario su riportato (seguiva anche la morte della ### nel 2019). Per quanto qui rileva, come chiarito in parte motiva, dalle verifiche svolte dalla CTU è dunque emerso che i soli terreni censiti al foglio 13, mapp. 113, 115, 188, 706 e fg.  22, mapp. 144 erano oggetto di due comunioni: la prima tra ### e ### la seconda tra gli eredi di ### e parti in causa. 
Si riportano in dettaglio le caratteristiche dei terreni, per come descritte dalla ### posto che proprio i terreni di cui al corpo 8 hanno formato oggetto delle più accese discussioni tra le parti : “Il fondo agricolo è catastalmente individuato al foglio 13 dai m.nn. 1553-1575-708-746- 1558-113-115-188- 706 e al foglio 22 dal mappale 144. Il fondo confina a est con il canale ### e a ### con la ### e ha accesso da nord attraverso la strada pubblica via ### e la porzione nord del m.nn. 1553, destinata a strada di accesso e gravata anche da servitù a favore del m.n. 1869 (ex m.n. 1709 di terzi) costituita con atto in data ### n. 69422 rep. notaio C. Corradi, registrato a ### il ### al n. 4487 a.pu (servitù di passaggio pedonale e carraio, con possibilità di posa condutture per sottoservizi in genere, a carico di una striscia nordovest di terreno m.n. 1553 larga ml 4,50 a confine dei m.nn. 1709-1450 e compresa tra il m.n. 1554 e la ### a sud-ovest, con la precisazione che di detta servitù potranno altresì usufruire sia tutti gli immobili di proprietà della società venditrice siti in loco, sia altre proprietà in ditta di terzi). 
La porzione più a nord del fondo costituita dai m.nn. 1553-1575-708-746-1558-113-115 ha forma rettangolare abbastanza regolare e andamento pianeggiante e la porzione più a sud costituita dai m.nn. 188-706 del fg. 13 e dal m.n. 144 fg. 22 è di forma più allungata e via via più stretta. 
I beni sono accessibili solo da nord, hanno andamento pianeggiante e comoda lavorabilità per la porzione a nord sia per la conformazione che per l'estensione della superficie. ### il sopralluogo si sono evidenziate la scolina di irrigazione, la presenza di n. 3 linee di gasdotto interrate, della chiusa sul ### e del sifone sulla ### Sul fondo sono presenti delle scoline in parte tombate e in parte a cielo aperto. 
Una si snoda per circa metà della lunghezza del lotto, dividendo la porzione nord del fondo in due ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 “appezzamenti” di similare lunghezza (m.nn. 1553-1575-708-746-1558-113- 115) e sul lato sud dei m.nn. 113-115 gira verso ovest affiancando la carrareccia e si immette nel sifone di “bocca Poina”. 
Una carrareccia corre a ovest lungo tutto l'argine della ### fino al m.n. 706 e un passaggio si trova sul lato est sulla sommità dell'argine del ### Nel 2017 il fondo è stato oggetto del rilievo eseguito dal geom. Andriolo per la precedente CTU e agli atti. Come indicato nella relazione il fondo è coltivato parallelamente alla scolina, all'interno dei mappali nn. 1553-1575-1558-746-708-115-113 e per il m.nn. 188 parallelo al piede dell'argine della ### Nei mappali nn. 706- 144 è presente un pioppeto. 
Parte del terreno coltivabile è soggetto a servitù di gasdotto (m.nn. 113-115-188) calcolata dal geom. 
Andriolo in mq 2.073. E' stato evidenziato dai CTP che con la ferma sul ### chiusa nelle scoline all'interno della proprietà è stata riscontrata la presenza di acqua.” (cfr. relazione CTU del 28.7.2021, pagg. 50-52 5.6. Il corpo 9 è un altro terreno (censito al m.n. 1128, prato, cl. 2, sup. are 2.65, RD € 1,37 - RA € 0,68; M.n. 1881, prato, cl. 2, sup. are 8,03, RD € 4,15 - RA 2,07; M.n. 1194, prato, cl. 2, sup. are 0.60, RD € 0,31 - RA 0,15), e si tratta di tre terreni che costituiscono una specie di rettangolo, di 1.128 mq catastali, situato in ### angolo via degli ###via ### a confine nord dei beni corpi 2-3-4 (m.n. 1118). Si tratta di area adibita a parcheggio.  5.7. Il corpo 10 sono 129 pezzi d'arte (statue, dipinti, oggettistica varia) realizzati da ### I beni sono stati stimati dall'ausiliario ### per la prima ### stima cui l'#### rinvia integralmente e che non ha formato oggetto di rilievi delle parti, sia in punto identificazione dei beni, sia in punto stima. La perizia definitiva e la relazione fotografica identificava dei beni mobili sono allegate alla relazione finale per la parte mobiliare, depositata il ###. Per quanto qui rileva l'ausiliario ### ha individuato 129 pezzi d'arte, ubicati in massima parte nella cantina dell'immobile m.n. 1118 sub. 17 (statue dal n. 1 al 94 della relazione redatta dall'ausiliario ###; le statue da 95 a 112 dell'elenco sono detenute da ### e quelle da 113 a 129 da ### Il valore di tutti i pezzi d'arte è stato stimato in € 44.520,00.  5.8. Il corpo 11 è la vettura ### del de cuius, ferma dal marzo 2013.  5.9. Il corpo 12 è come detto il saldo dell'amministrazione della comunione pari, al luglio 2021, a 53.883,56 (l'amministrazione della comunione era fruttuosa, posto che molti beni in comunione erano affittati).  6. Così individuati i beni, la CTU ha proceduto a stimarne il valore: quanto ai fabbricati, ha fatto applicazione del metodo di stima immobiliare ### cioè il confronto su base multiparametrica con immobili comparabili per caratteristiche quantitative e qualitative con i beni ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 oggetto di valutazione, ubicati nella stessa zona geografica e urbanistica e con caratteristiche simili, recentemente compravenduti, ricercando atti di cessione di beni comparabili posti nelle vicinanze e di caratteristiche similari a quelli oggetto di causa, valutando anche l'osservatorio OMI dell'### delle ### il borsino immobiliare e la media della compravendita delle agenzie, considerando anche la redditività degli immobili locati e le condizioni di manutenzione (crr. ### del 28.7.2021, pagg. 59-64). Quanto ai terreni adibiti a parcheggio, la CTU ha tenuto conto delle determine e dei valori di esproprio del Comune, stante la particolare destinazione (pag. 64). 
Per quanto riguarda gli altri terreni, la CTU ha vagliato i valori agricoli medi, corretti e adeguati tenendo conto della zona specifica, dell'ubicazione e delle caratteristiche, dell'accessibilità, della comodità di lavorazione, della normativa urbanistica, dei vincoli, considerando la loro peculiare conformazione, la presenza di stradina di accesso, gli argini, le capezzagne, le scoline, la presenza della fascia asservita per il metanodotto, considerando pure la diversa destinazione dei singoli terreni. Per quanto concerne le statue, la CTU ha come detto fatto riferimento alla relazione ### mentre per l'auto ha fatto riferimento ai valori delle riviste di settore, considerate le condizioni dell'auto, il costo per sistemarla, le spese prevedibili per il passaggio di proprietà e considerati gli incentivi per la rottamazione. ### ha quindi stimato il valore: dei beni di cui al corpo 1, in € 133.200,00; corpo 2: 89.540,00; corpo 3: 83.200,00; corpo 4: 93.844,00; corpo 5: 132.000,00; corpo 6: 97.000,00; corpo 7: 88.900,00; corpo 8: per i mappali 708, 746, 1553, 1558, 1575, € 76.360,00; per i mappali 113, 115, 188, 706 e al foglio 22, 144 € 153.709,00; per il corpo 9, € 9.024,00 per un complessivo valore degli immobili per € 956.687,00 a cui si aggiungono le statue (per € 44.520,00) l'auto (per € 2.000,00) il saldo della gestione dell'amministratore (€ 53.883,56) per un valore complessivo del patrimonio da dividere per € 1.057.090,56 (cfr. relazione ### pagg. 67-72).  ### ha quindi determinato il valore delle singole quote dei comunisti (considerando che, mentre in generale ##### e ### sono proprietari per l'1/7 ciascuno e ### a seguito della permuta da ### e ### per il residui 3/7, quanto ai terreni in origine in comunione tra ### e ### le proporzioni erano diverse). All'esito la CTU ha così riepilogato il valore complessivo delle quote sui beni in comunione: per ###### € 145.523,33 ciascuno; per ### € 423.278,56; per ### e ### € 6.645,71 ciascuna e per gli eredi della Zin € 38.427,25 (cfr. relazione ### pag. 72).  7. ### ha quindi concluso per la comoda divisibilità del compendio, predisponendo due ipotesi divisionali.  7.1. La prima è stata predisposta dalla CTU sulla base delle seguenti considerazioni: “Si è proceduto alla divisione richiesta considerando la massa complessiva e i corpi di beni su cui le parti hanno ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 diritti, assegnando agli eredi di ### parte dei beni della sua successione. Si sono creati degli assegni che prevedono l'attribuzione di fabbricati, di terreni, di beni mobili e che tengono conto anche della attuale situazione d'uso e che nessuno dei comproprietari occupa o utilizza direttamente i beni immobili. 
Si è cercato per quanto possibile di considerare le richieste delle parti e cioè che: ### e ### desiderano non avere assegni che comportino condominialità con gli altri fratelli o servitù; ### e ### desiderano in comunione per ½ il terreno in via ### in angolo, una porzione ovest del fondo agricolo vicina all'ingresso e un appartamento ciascuno; ### chiede un appartamento e di non avere nulla in comune con glia altri fratelli. 
Gli appartamenti sono stati attribuiti quindi tenendo conto di questi criteri: a ### e ### sono stati attribuiti beni vicini per non creare condominialità con gli altri fratelli; a ### un appartamento autonomo per non avere nulla in comune con gli altri fratelli. 
Il lotto con destinazione a parcheggio è stato attribuito come richiesto a ### e ### per metà ciascuno.” (cfr. ### 28.7.2021, pag. 73). 
Per quanto concerne i terreni di cui al corpo 8) la CTU ha osservato che “Il fondo agricolo, considerati la metratura, la conformazione, gli accessi e tutte le caratteristiche già descritte oltre a quanto evidenziato dal rilievo strumentale, si ritiene divisibile e si propone di ripartirlo considerando che i terreni a nord sono di più comoda lavorabilità, meno soggetti ad allagamenti e meglio accessibili e che la quota di ### va individuata sui m.nn. 113-115-188-706-144. 
Per assicurare l'accesso a tutti i terreni viene confermata la porzione a nord già destinata a strada e gravata da servitù di terzi, che prosegue a ovest del lotto comprendendo la capezzagna e l'argine che corrono lungo la ### Tale porzione è indicata per i m.nn. 1553-708 in comproprietà per 1/3 ciascuno ai tre assegni nn. 3-4-5 e per i m.nn. 113-188 in comproprietà per 1/4 ciascuno ai quattro assegni nn. 3-4-5-8, in cui è ripartito il fondo. 
A favore dei m.nn. 113-188 assegno n. 8 va costituita servitù di passaggio agricolo sulla strada/capezzagna lungo la roggia ### sui m.nn. 1553-708, su cui ### non aveva proprietà. Gli assegni sono proposti in modo tale da non dover eseguire per i fabbricati variazioni catastali o opere per renderli autonomi, mentre i terreni del fondo agricolo dovranno essere frazionati, con spesa da ripartire pro-quota tra i comproprietari. […]” (cfr. relazione, pag. 74). ### ha quindi previsto la distribuzione delle statue agli eredi, considerando anche il possesso, cercando di ridurre i conguagli e distribuendo l'attivo del conto corrente e l'auto. 
Le statue sono attribuite in parte considerando il possesso (### e ### cercando di ridurre i conguagli al minimo, prevedendo altresì l'assegnazione dell'auto e delle somme risultanti dalla ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 gestione dell'amministratore (pari ad € 53.883,56 al deposito della relazione). Qui di seguito viene riportata l'ipotesi divisionale n. 1 della CTU, che prevedeva 8 assegni (deve precisarsi che, laddove la CTU indica “quota saldo conto corrente” indica in realtà la quota da distribuire del saldo della gestione dell'amministratore della comunione al luglio 2021): ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 ### ha quindi riportato anche lo schema divisionale del fondo agricolo corpo 8) corrispondente all'### 8 alla CTU (in scala maggiore), salvo che per un dettaglio, rilevante e che è opportuno esplicitare: i terreni in blu scuro -corrispondenti alla porzione dei m.n. 1553, 708, 113 e 188 comprendente la capezzagna e l'argine posti a ovest della proprietà, porzione che in base alla soluzione individuata dalla CTU rimarrebbe, stante la destinazione a capezzagna e argine, in comproprietà agli assegnisti dei terreni e quindi, per quanto concerne la porzione corrispondente ai mappali 1553 n. 708 in comproprietà per 1/3 agli assegnisti di cui i 3, 4, 5 - dunque #### e ### - e per quanto concerne i mapp. 113 e 188 per 1/4 ciascuno agli assegnisti n. 3, 4, 5, 8 (e dunque, a #### e ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 ### e, agli eredi di ###: 7.2. ### ha poi predisposto un secondo progetto divisionale, ispirato alla ratio di ridurre ulteriormente i conguagli; detto progetto diverge in punto fondo agricolo corpo 8, aumentando i mq da assegnare agli assegni 3 e 5 di 2.900 mq circa, in parte gravati da servitù di metanodotto, da sottrarsi all'assegno 4, modificando quindi anche l'assegnazione delle statue. ### rilevava che “anche in tale ipotesi è necessario frazionare il fondo e non servono altre opere né servitù, ad eccezione del fondo assegno n. 4 che mantiene il diritto di utilizzare per l'irrigazione l'esistente scolina che ricade negli assegni nn. 3-5.” (cfr. relazione ### pag. 77). Si riporta qui di seguito l'ipotesi divisionale n. 2: ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 ### ha quindi riportato anche lo schema divisionale, per la seconda ipotesi, del fondo agricolo corpo 8) corrispondente all'### 9 alla CTU (anche in questo caso, le parti in blu corrispondenti ai m. 1553-708 e ai m.n. 113-188 rimarrebbero in comproprietà tra gli assegnisti sopra indicati, per le ragioni suesposte): ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 7.3. Ciò chiarito, deve anzitutto osservarsi che quando in entrambi i progetti divisionali la CTU ha fatto riferimento, tanto quanto alla titolarità delle quote originarie, quanto agli assegni, a ### (intervenuta e quindi deceduta in corso di causa) deve intendersi che la posizione spetti ai suoi eredi. 
Nel costituirsi con atti del 28.1.2020 a seguito della riassunzione seguita all'interruzione per la morte della Zin sia ### che ### hanno prodotto copia del testamento olografo di quest'ultima evidenziando (da ultimo in conclusionale, pag. 6) che in forza di detto testamento, datato 19.1.2018, la Zin ha lasciato ai figli ed eredi vari beni tra cui a ### “il terreno a Camisano”. Le altre parti nulla hanno dedotto in merito a detto testamento, quindi, per quanto qui rileva, può ritenersi che per effetto della delazione le quote di cui era titolare la Zin dei terreni siti in ### siano state trasmesse a ### Pertanto, gli assegni che vedono come destinataria la Zin vanno intesi come destinati a ### Essendo quest'ultima a sua volta deceduta in corso di causa, ed essendo il giudizio stato riassunto impersonalmente nei confronti dei suoi eredi, gli assegni previsti in suo favore andranno destinati ai suoi eredi.  8. Ciò premesso, va anzitutto osservato che sono superate le questioni sorte in corso di causa circa la abusività e non commerciabilità di taluni degli immobili ###: si è detto che nel corso del ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 giudizio sono state eseguite le sanatorie e gli immobili sono liberamente commerciabili; pure è superata un'altra questione (sollevata nelle osservazioni alla CTU del 28.7.2021 di #### e ### sulla circostanza che impropriamente la CTU avrebbe ricompreso tra i beni da dividere quelli della Zin (note del 12.10.2021): essi erano già ricompresi tra i beni oggetto di domanda di ### anche se originariamente la Zin non era stata - impropriamente - convenuta in causa; la Zin è tuttavia intervenuta e l'ulteriore questione che era sorta (ossia che sui terreni di cui era comunista la Zin sussistesse una plurimassa) è stata superata avendo le parti richiesto espressamente di procedere ad unica divisione.  9. Tanto chiarito, la domanda di scioglimento della comunione è fondata e deve essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari. 
È opportuno ricordare che, anche se ai sensi dell'art. 727 c.c. gli assegni devono tendenzialmente comprendere una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota, a tale attribuzione omogenea può derogarsi, ex art. 720 c.c., se il frazionamento dei beni non sia materialmente possibile o comodo, ipotesi nella quale, prima di procedere alla vendita coattiva (costituente l'extrema ratio), si deve verificare la possibilità di assegnare beni per l'intero a uno o più comunisti, salvo conguaglio. 
Ancora, è opportuno ricordare che “In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c. trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., qualora i beni - secondo accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e cioè, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero.” ( Sez. II, ord. n. 27984 del 4/10/2023; cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 21612 del 28/7/2021); tra i vari fattori da ponderare vi sono consistenza e valore dei beni, la situazione giuridica (numero ed entità delle quote), da considerarsi non all'apertura della successione, ma alla luce delle successive vicende negoziali (che possano comportare l'eventuale concentrazione delle quote in capo ai coeredi; cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 14321 del 20/6/2007). 
Ciò premesso a livello generale, si è detto che in corso di causa ### e ### non hanno ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 condiviso le due soluzioni della CTU (riportandosi a quelle del proprio CTP e alle relative osservazioni); ### ha reiterato le osservazioni negli scritti conclusivi, dichiarandosi in extremis disponibile ad accettare la prima ipotesi; ### ha mantenuto ferma la sua posizione anche negli scritti conclusivi, dichiarando preferibile in extremis la seconda soluzione - memoria di replica, pag. 7. ### e ### hanno apparentemente dato atto di condividere la prima soluzione; apparentemente, perché in realtà nelle osservazioni alla CTU avevano affermato di accettarla a condizione che fossero accolte le loro osservazioni. ### di contro, pur essendosi associato alle osservazioni alla CTU di ### e ### - e dunque, riportandosi alla controproposta del CTP - negli scritti conclusivi ha riferito di aderire alla seconda soluzione. ### Ciò premesso, considerata la condotta ondivaga adottata da tutte le parti (salvo ### occorrerà quindi prendere posizione sulle osservazioni alla CTU (per comprendere se in ipotesi esse siano in grado di scalfire le valutazioni su cui si fondano entrambe le ipotesi articolate dall'#### per poi adottare la soluzione divisionale ritenuta opportuna.  9.1. Ruggiero, ### e ### hanno ribadito, da ultimo negli scritti conclusivi, le osservazioni già svolte dal ### sull'elaborato peritale (cfr. all. 10 alla CTU del 28.7.2021). Anzitutto hanno dedotto che ### nel testamento del de cuius sarebbe previsto che i beni dovrebbero essere divisi in parti uguali tra gli eredi, per cui le ipotesi divisionali violerebbero la volontà di ### (cfr. rilievo da ultimo ribadito in conclusionale ### pag. 5); ii) che le quote sarebbero state modificate successivamente alla delazione, per aver ### acquisito le quote sugli immobili relitti da ### da ### e ### iii) il CTU non avrebbe considerato che nei terreni corpo 8) esisterebbe un fosso per lo scolo delle acque piovane, realizzato da società riferibile a ### che si sarebbe assunto ogni onere di manutenzione e che il percorso non sarebbe aderente all'autorizzato.  ### ha poi contestato entrambe le proposte divisionali, posto che la parte più consistente della liquidità derivante dall'amministrazione condominiale verrebbe assegnata ad ### e ha articolato una diversa proposta, che prevede di assegnare a ### i 3/7 di appartamenti di cui due nel ### ove deterrebbe altre unità immobiliari e un terzo più grande per arrivare alla soddisfazione della quota, assegnando agli altri eredi un appartamento in altre palazzine e assegnando a ### i 3/7 del terreno che era in piena proprietà del de cuius ovvero le particelle in comune di ### F. 13 mapp n 1575, 1558, 1553, 746 e 708 con la rimanente quota assegnata a ### e ### Il terreno già Zin dovrebbe essere assegnato a ##### e #### dovrebbe essere assegnata a ### e “Per le statue si propone di mantenere le statue già in possesso di ### e ### per la valorizzazione assegnata e le rimanenti statue da dividere tra gli altri eredi proporzionalmente alle loro quote ovvero per € 5788,00 ciascuno. Con le ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 assegnazioni prospettate i conguagli risultano molto ridotti e facilmente compensabili con la liquidità di denaro. A ### annalisa € 7562,73, a ### € 7600,41, a ### € 7562,73, a ### € 7562,73, a ### € 5809,63, a ### € 8420,45 e a ### € 8420,45.” Il rilievo sub. i) è inconferente: il testatore non ha previsto una divisione dei beni ex art. 743 limitandosi a stabilire, dopo aver legato certi beni che quelli residui avrebbero dovuto essere divisi tra gli eredi: da ciò per l'appunto origina la comunione oggetto di causa, che va quindi sciolta secondo i criteri - comunque tendenziali - di cui agli artt. 727 c.c.; pure inconsistente il rilievo sub. ii): si è visto infatti che la divisione va eseguita considerato l'assetto proprietario al momento dello scioglimento della comunione, ivi inclusi eventuali passaggi di quote tra eredi; iii) la presenza della scolina, come emerge dalla risposta della CTU alle osservazioni tanto del ### quanto di ### è stata ampiamente valutata dall'#### nel valorizzare i beni; Il rilievo circa lo sbilanciamento nell'assegnazione di denaro in favore di ### (più marcato nell'ipotesi 1) non tiene conto, come correttamente chiarito dalla ### della preferenza manifestata dai vari eredi in relazione a specifici beni ed anche ai beni mobili, che ha quindi reso necessario prevedere una distribuzione maggiore di denaro in favore di detta erede. 
La diversa proposta divisionale articolata dal CTP di #### e ### non è poi condivisibile, posto che i) da un lato, è sbilanciata nell'attribuire più fabbricati a ### dall'altro, nel perseguire lo scopo di dette parti di assegnare meno terreni a ### non tiene conto della situazione giuridica di titolarità dei beni (come detto invece da valorizzare, dovendosi quindi considerare che ### è titolare dei 3/7 anche dei terreni); ii) in secondo luogo, non è preferibile, perché comporterebbe di dividere i terreni con un ulteriore comunista rispetto a quanto previsto nelle proposte del CTU (###, mentre lo scopo della divisione, vista anche l'alta conflittualità manifestata dalle parti, dovrebbe essere quello di ridurre quanto più possibile il numero di soggetti titolari dei terreni (anche a fronte della circostanza che ### non ha manifestato la volontà di farseli assegnare, e anzi avendo manifestato la volontà di non rimanere per quanto possibile in comunione con i fratelli).  9.2. ### e ### avevano svolto varie osservazioni (cfr. all. 11 alla relazione di ###, reiterate nelle note autorizzate del 15.10.2021. In particolare, oltre a tutta una serie di rilievi già svolti nel corso delle operazioni peritali (cfr. all. 11, pagg. 1-9) affrontati e superati dall'#### ( relazione CTU 28.7.2021, pagg. 83-86, punti da A) ad E) con argomentazioni pienamente condivise dallo scrivente, la CTU veniva censurata per: I) non aver correttamente valorizzato il fondo di cui al corpo 8) e in particolare i) per aver applicato il valore di € 7.00,00 alla quasi totalità del fondo agricolo, ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 senza vagliare le caratteristiche intrinseche dei mappali, considerato ii) in particolare che il fondo agricolo non avrebbe confinanti il che ne svilirebbe la commerciabilità; iii) che il fondo avrebbe bassa redditività considerate le caratteristiche oggettive - difficoltà irrigazione, scarico acque; iv) il CTU non avrebbe considerato le criticità connesse al sistema irriguo - per essere la canalizzazione inglobata nella rete di scarico della lottizzazione; l'esigua pendenza in capo alla scolina; la non comoda accessibilità del terreno con impossibilità di manutenzione dai titolari del fondo ### la sua quota altimetrica e la viabilità, essendo possibile accedervi attraverso una carrareccia della complessiva lunghezza di ca. m 650, con conseguente non comoda lavorabilità degli appezzamenti (cfr. all. 11, pagg. 9-10); II) i convenuti hanno poi contestato (cfr. all 11 alla relazione di ### pag. 11) la soluzione della CTU di assegnare in comune la porzione dei mappali 1553 n. 708 e mapp. 113 e 188 già adibita a carrareccia eargine, osservando che sarebbe preferibile assegnarla ad un singolo assegnista, prevedendo delle servitù, posto che diversamente se ne svilirebbe il valore: i rilievi, come segnalato dal ### non sono condivisibili, posto che essendo dette porzioni già adibite a carrareccia o argine è preferibile mantenerle in comproprietà ai vari assegnatari, per evitare la costituzione di ulteriori servitù (salvo una, sui mapp.  1553 e 708, a favore degli assegnisti dei fondi già ###, essendo già presenti sul fondo le opere destinate a garantire il passaggio/a fare da argine in caso di esondazione della roggia. In ultima analisi, la soluzione della CTU è la migliore, considerata la conformazione e attuale destinazione di detta porzione di terreni, consentendo ai comunisti assegnatari di continuare a servirsene per l'utilizzo per cui sono già predisposti (terreno ed argine) senza la necessità di costituire ulteriori servitù; III) ancora, ### e ### hanno criticato la ### laddove non avrebbe considerato, quanto agli immobili, la necessità di vari interventi/le caratteristiche oggettive ai fini della valorizzazione ( all. 11, pagg. 11-15). Detti rilievi sono stati in parte recepiti dalla CTU che ha provveduto ad una parziale rettifica dei valori (cfr. relazione ### pagg. 86-88); per il resto la ### con argomentazione pienamente condivisibile, ha evidenziato che le valorizzazioni dei beni tengono conto, seppur sinteticamente, di tutte le loro caratteristiche, oggettive, manutentive e reddituali. I convenuti avevano poi mosso dei rilievi circa l'assegnazione delle statue a chi già le deteneva (non condivisibili, perché l'assegnazione di statue a chi già le detiene permette di semplificare le operazioni pratiche connesse alla divisione) e in punto assegnazione della Fiat… “Punto”, osservando che in precedenza fosse stata prevista la sua assegnazione a ### (rilievo non significativo, essendo irrilevanti eventuali ipotesi conciliative ante causam).  10. Tanto premesso, non consentendo i beni di cui alla comunione di predisporre assegni omogenei, ritiene lo scrivente di dover far propria l'ipotesi divisionale n. 1. Anzitutto, perché accolta - seppur con i limiti e distinguo di cui si è detto - dal maggior numero di comunisti (#### e ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 ### - la 2 viene accolta solo da ### e ### essendo ### indifferente all'una e all'altra). In parte sono stati già affrontati e superati i rilievi svolti da ### e ### circa la proposta articolata dal ### la soluzione avanzata dal CTP di dette parti (e di ### non è condivisibile per le ragioni su esposte. Quanto all'ulteriore rilievo per cui ### si vedrebbe assegnata la maggior parte delle somme frutto dell'amministrazione della comunione fino al luglio 2021 (cfr. conclusionale ### pag. 20 e ### pag. 7) si è detto che il criterio di cui all'art. 727 c.p.c. è comunque tendenziale, superabile quando, come nel caso di specie, per tenere conto dei desiderata dei vari condividenti e delle circostanze strutturali dei beni - in particolare i terreni di cui al corpo 8 - non sia possibile assegnare ai vari comunisti beni in egual misura: nel caso di specie, laddove non si assegnasse detta quota del denaro ad ### l'unica soluzione potrebbe essere quella di dividere in misura diversa i terreni, soluzione - stante anche il numero di comunisti e i rapporti tesi emersi in corso di causa - non percorribile.  ### 1 è poi preferibile all'ipotesi 2: anche se nella prima i conguagli sono maggiori, la loro consistenza rispetto ai beni assegnati in natura, come rilevato dal ### è minimale. Sul punto non è condivisibile il rilievo svolto da ultimo in conclusionale da ### per cui il “conguaglio” sarebbe un “non conguaglio” (cfr. pag. 12) posto che le somme da corrispondere sarebbero in realtà attinte dal saldo della gestione dell'amministratore: anzitutto, nell'ipotesi 1 ### (tenuto a versare i conguagli) non è assegnatario di quote del saldo al luglio 2021; quanto al periodo successivo si dirà. Ma a prescindere da dove le parti potranno reperire le liquidità, quello previsto è effettivamente un conguaglio, che le parti saranno tenute a versare.  ### 1 è poi preferibile perché come evidenziato anche dalla difesa di ### ( conclusionale, pag. 21-22): nella soluzione 2 la scolina tombinata di 40 metri renderebbe primiscui gli assegni n. 4 e 5 e quindi i relativi lotti, soluzione che è preferibile evitare, stante l'alta conflittualità delle parti in causa. 
Negli scritti conclusivi, tutte le parti hanno dedotto che andranno divise anche le eventuali somme frutto dell'amministrazione giudiziale della comunione, ulteriori agli € 53.883,56, maturati al luglio 2021, e contemplati dalla ### Il rilievo è corretto, con la seguente precisazione: le eventuali somme ulteriori ad € 53.883,36, al netto delle eventuali spese, derivando dall'amministrazione di immobili (di cui, per effetto della cessione di quote da ### a ### erano titolari per i 3/7 ### e per l'1/7 ciascuno ##### e ###, andranno divise tra dette parti secondo tali quote.  10.1. In definitiva, pertanto, le comunioni devono sciogliersi, come da dispositivo, facendo applicazione dell'ipotesi divisionale n. 1 con le seguenti precisazioni: gli assegni n. 7 e 8 andranno ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 disposti a favore degli eredi di ### andranno inoltre assegnate ai soli ###### e ### le somme incamerate dall'amministrazione condominiale, ulteriori agli € 53.883,36 maturati al 28.7.2021 e al netto delle spese dell'amministrazione, nella misura di 3/7 a ### e 1/7 ciascuno agli altri comunisti. 
Quanto ai conguagli, dall'esame della CTU emerge un refuso, che si provvede ad emendare: infatti l'unico soggetto tenuto a “dare” nel prospetto della CTU era ### tuttavia anche il totale dell'assegno per ### è di poco superiore, di € 152,31, al valore della quota: sicché anche se nell'ipotesi divisionale della CTU è previsto che detto soggetto debba “avere” in realtà anche ### è tenuta a versare un seppur ridotto conguaglio (si tratta in evidenza di un refuso, perché lo schema della CTU prevede comunque un - di seguito alla parola “avere” e prima della somma).  ### e ### saranno dunque tenuti a versare i conguagli previsti a ciascun assegnista che così vengono ripartiti: ### dovrà versare un conguaglio in denaro in favore di ### pari ad € 2.329,33, di ### pari ad € 2.122,27, di ### pari ad € 245,71, degli ### di ### di € 3.448,96; ### dovrà versare un conguaglio in favore di ### di € 151,25 e di ### di € 1,06. Su detti importi, se non corrisposti da dette parti, saranno eventualmente dovuti gli interessi legali soltanto dal momento in cui la presente sentenza di scioglimento della comunione passerà in giudicato (Cass. Sez. II, sent. n. 406 del 10/1/2014).  10.2. ### ha poi accertato che la divisione dei beni nei predetti termini rende necessaria la creazione di una servitù di passaggio carraio con mezzi agricoli, a carico della capezzagna esistente sui fondi m.n. 1553 e 708 e a favore delle porzioni dei fondi di cui ai mapp. 113-188, assegnate agli ### di ### (cfr. relazione CTU 28.7.2021, pag. 74). Si tratta di conclusione non contrastata dalle parti, sicché va disposta la costituzione di una servitù di passaggio carraio con mezzi agricoli gravante sui fondi di cui ai m.n. n. 1553 e 708 e a favore delle porzioni dei fondi di cui ai mapp. 113-188, assegnate agli ### di ### esercitabile attraverso la strada/capezzagna già esistente sui fondi serventi, lungo la roggia ### 11. Si è visto che a 4 condividenti (##### e gli ### di ### vengono assegnate delle porzioni di terreni (e, più esattamente dei terreni censiti al m.n. 1553, 1575, 708, 746, 1558, 113, 115 e 188). A partire dall'udienza del 3.10.2023 il difensore di ### e ### ha chiesto procedersi altresì al frazionamento, richiesta reiterata, seppur in via istruttoria, all'udienza di p.c. e negli scritti conclusivi. Alla richiesta si sono opposti, deducendone la novità, ### (memoria di replica, pag. 5) e ### (cfr. conclusionale, pag. 9). 
Va anzitutto ricordato che la domanda di frazionamento è distinta da quella di divisione: “La domanda di "frazionamento" di un fondo differisce, per "petitum" e "causa petendi", da quella di ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 divisione del fondo medesimo. La prima ha infatti ad oggetto la redazione di un documento tecnico indicante le particelle catastali frazionate, al fine della voltura catastale; la seconda ha ad oggetto lo scioglimento della comunione. Ne consegue che, proposta in primo grado una domanda di frazionamento, è inammissibile perché nuova la formulazione in grado di appello di una domanda di divisione” (Cass. Sez. III, sent. n. 4240 del 28/4/1999). È stato poi osservato che “I profili attinenti al frazionamento catastale ed alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza di divisione non rilevano quali violazioni di norme di diritto incidenti sullo scioglimento della comunione e non incidono, pertanto, sull'emanazione della pronuncia dichiarativa di tale scioglimento, concernendo essi, piuttosto, la redazione - che può intervenire anche stragiudizialmente, sulla base di un accordo delle parti - di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali al fine della relativa voltura” (Cass. Sez. II, sent. n. 8400 del 26/3/2019; in tal senso tra le varie, Cass. Sez. II, sent. n. ### del 2017). 
Tutte le parti, nel costituirsi e anche in prima memoria 183 c.p.c. non avevano articolato specifica domanda di frazionamento; come detto, solo a partire dall'udienza del 4.10.2023 il difensore di ### e ### ha svolto tale istanza (in via istruttoria). 
Tanto chiarito, l'istanza è anzitutto mal posta: le parti hanno richiesto il frazionamento solamente “in via istruttoria”, senza articolare una vera e propria domanda nel merito. Va comunque evidenziato che anche laddove la richiesta fosse stata svolta come vera e propria domanda di merito, essa sarebbe inammissibile, essendo stata articolata solamente alle battute finali del giudizio. Non è condivisibile il rilievo di ### e ### per cui la necessità di procedere al frazionamento sarebbe emersa solamente dopo il deposito della ### stante il numero di condividenti e la conflittualità emersa già prima dell'avvio del giudizio, il fatto che almeno i terreni avrebbero dovuto essere frazionati era agevolmente pronosticabile sia al momento della costituzione, sia, al più tardi, alla scadenza della prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. 
Non è poi convincente l'ulteriore argomento, per cui la richiesta sarebbe diretta ad evitare il prolungarsi del contenzioso (cfr. conclusionale ### e ### pag. 15). Anzitutto, il tema del frazionamento riguarda solo alcuni terreni e quindi solo alcuni condividenti: per quanto riguarda gli altri (### la stessa ### senza considerare ### cui non vengono assegnati immobili), gli immobili assegnati sono già identificati catastalmente, sicché la presente sentenza sarà sufficiente a consentire le trascrizioni del caso; non si vede perché detti soggetti debbano continuare ad essere coinvolti in una ulteriore coda del procedimento, ad esclusivo vantaggio delle altre parti. 
Il frazionamento potrà quindi essere eseguito dai condividenti interessati, sulla scorta della presente sentenza e della relazione di CTU del 28.7.2021 e del relativo allegato 8), in diversa sede ###/2025 importo 15263,00 (auspicabilmente in via stragiudiziale o, laddove dovessero sorgere ulteriori contrasti, avviando un diverso contenzioso).  12. Quanto alle spese di lite, si ricorda che “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.” (Cass. Sez. II, sent. n. 1635 del 24/1/2020).  12.1. Negli scritti conclusivi ##### e ### si dilungano sulle ragioni per cui sarebbe opportuno porre a carico degli altri fratelli le spese, osservando che ciascuno degli altri fratelli avrebbe posto inutili resistenze alla divisione. In realtà, come su chiarito, il prolungarsi del giudizio divisionale è imputabile alla condotta di tutte le parti: ### e ### fino all'ultimo si sono opposti ai progetti divisionali articolati (il primo è stato accolto, con dei distinguo e facendo sempre riserva delle osservazioni già svolte, dal solo ### solo in conclusionale); anche ### ha sempre reiterato le osservazioni svolte al primo progetto divisionale. Peraltro, anche ### si è discostato dagli altri fratelli, optando da ultimo per il progetto divisionale non accolto. In questo contesto, posto che ogni parte ha mosso una qualche resistenza alla divisione, pare congruo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.  12.2. In misura diversa vanno poste a carico delle parti le spese di ### come dedotto dalla difesa di ### la posizione di quest'ultima è stata veramente defilata (avendo conservato delle quote unicamente sulle statue); pure meno significativa la posizione di ### che si è del tutto disinteressato ai terreni, questione che ha comportato vari approfondimenti peritali e su cui lungamente hanno dibattuto ##### e ### Conseguentemente, pare congruo porre le spese delle varie ### già liquidate con separati decreti, definitivamente a carico per il 20% ciascuno di ### e ### per l'ulteriore 35% a carico di ### e ### per il 10% a carico degli ### di ### per il 10% a carico di ### e per il 5% a carico di ### P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: ### in parziale accoglimento delle domande attoree e dei convenuti, dispone lo scioglimento della comunione esistente tra gli eredi di ### sugli immobili siti in ### - VI - (fabbricati censiti al C.F. di detto Comune: foglio 13, m.n. 2012 sub 7, via #### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 ### snc, piano T, cat. A/2, cl. 2, consist. 4,5 vani, sup. cat. tot. 94 mq, tot escluse aree scoperte 81 mq, R€ 418,33; m.n. 2012 sub 15, via #### snc, piano ###, cat. C/6, cl. 3, consist. 19 mq, sup. cat. tot. 24 mq, R€ 52,99; m.n. 1118 sub 16, via C.A. ### 14, piano 1, cat. 
A/2, cl. U, consist. 7,5 vani, sup. cat. tot. 129 mq, tot escluse aree scoperte 121 mq, R€ 581,01; m. 1118 sub 14, via C.A. ### 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, consist. 17 mq, sup. cat. tot. 17 mq, R€ 40,39; m.n. 1118 sub 17, via C.A. ### 14, piano T-1, cat. A/2, cl. U, consist. 6,5 vani, sup. cat.  tot. 116 mq, tot. escluse aree scoperte 110 mq, R€ 503,55; M.n. 1118 sub 13, via C.A. ### 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, consist. 18 mq, sup. cat. tot. 18 mq, R€ 40,39; m.n. 1118 sub 19, via C.A. ### 14, piano T-2, cat. A/2, cl. U, consist. 6,5 vani, sup. cat. tot. 115 mq, tot. escluse aree scoperte 108 mq, R€ 503,55, m.n. 1118 sub 12, via C.A. ### 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, consist. 24 mq, sup. cat. tot. 24 mq, R € 57,02; m.n. 110 sub 29, via ### snc, piano T, cat. A/3, cl. 4, consist.  5 vani, sup. cat. tot. 121 mq, tot escluse aree scoperte 119 mq, R€ 400,25 - m.n. 110 sub 34, via #### snc, piano T, cat. C/6, cl. 3, consist. 16 mq, sup. cat. tot. 19 mq, R€ 44,62; M.n. 1901 sub 105, via ### snc, piano 1, cat. A/2, cl. 2, consist. 4 vani, sup. cat. tot. 87 mq, tot escluse aree scoperte 78 mq, R€ 371,85; M.n. 1901 sub 21, via ### snc, piano ###, cat. C/6, cl. 3 consist.  12 mq, sup. cat. tot. 13 mq, R€ 33,47; m.n. 1901 sub 109, via ### snc, piano ###, cat. A/2, cl.  2, consist. 4 vani, sup. cat. tot. 77 mq, tot escluse aree scoperte 71 mq, R€ 371,85; m.n. 1901 sub 23, via ### snc, piano ###, cat. C/6, cl. 3 consist. 12 mq, sup. cat. tot. 13 mq, R€ 33,47; terreni sempre siti in ### e così censiti al CT di detto Comune: foglio 13, m.n. 708, prato, cl.  2, sup. are 17.61, RD € 9,09 - RA € 4,55; - m.n. 746, prato irrig, cl. 2, sup. are 17.20, RD € 11,10 - RA € 5,77; - m.n. 1553, prato, cl. 2, sup. are 36.00, RD € 18,59 - RA € 9,30; m.n. 1558, prato irrig, cl. 3, sup. are 24.05, RD €12,42 - RA € 6,21; - m.n. 1575, prato arbor, cl. 2, sup. are 25.00, RD € 12,91 - RA € 6,46, M.n. 113, bosco ceduo, cl. 1, sup. are 55.90, RD € 11,55 - RA € 1,15; M.n. 115, prato irrig, cl.  3, sup. ha 1.04.40, RD € 53,92 - RA € 26,96 - M.n. 188, prato irrig, cl. 4, sup. ha 1.44.78, RD € 59,82 - RA € 33,65 - M.n. 706, prato irrig, cl. 4, sup. are 3.65, RD € 1,51 - RA € 0,85 C.T. - e ### 22; - M. 144, prato irrig, cl. 4, sup. are 24.34, RD € 10,06 - RA € 5,66; foglio 13, m.n. 1128, prato, cl. 2, sup. are 2.65, RD € 1,37 - RA € 0,68; M.n. 1881, prato, cl. 2, sup. are 8,03, RD € 4,15 - RA 2,07; M.n. 1194, prato, cl. 2, sup. are 0.60, RD € 0,31 - RA 0,15), sui 129 statue e pezzi d'arte, sulla ### tg. ### e sul saldo della gestione dell'amministrazione giudiziale della comunione (r.g.v.g.  1163/2014 di questo Tribunale) e della comunione insistente tra gli eredi di ### e quelli di ### sui soli terreni siti in ### censiti al CT di detto comune al foglio 13, mapp. 113, 115, 188, 706 e fg. 22, mapp. 144 e per l'effetto: 1) assegna a ### a) gli immobili siti in ### e così censiti al CF di detto ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00
Comune: foglio 13, m.n. 1118 sub 19, via C.A. ### 14, piano T-2, cat. A/2, cl. U, consist. 6,5 vani, sup. cat. tot. 115 mq, tot. escluse aree scoperte 108 mq, R€ 503,55; m.n. 1118 sub 12, via C.A.  ### 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, consist. 24 mq, sup. cat. tot. 24 mq, R € 57,02; b) € 40.000,00 del saldo della gestione dell'amministratore, per € 53.883,26, per come accertato al deposito della relazione di CTU del 28 luglio 2021; c) le statue e pezzi d'arte dal n. 1 al 23 di cui alla perizia definitiva e relazione fotografica definitiva allegate alla relazione finale - consulenza tecnica d'ufficio parte mobiliare ### depositata il ###; d) l'1/7 degli ulteriori importi eventualmente maturati-rispetto agli € 53.883,26 oggetto della CTU del 28.7.2021 - dall'amministrazione giudiziale della comunione, al netto delle spese dell'amministrazione; 2) assegna a ### a) gli immobili siti in ### e così censiti al CF di detto Comune: foglio 13, m.n. 110 sub 29, via ### snc, piano T, cat. A/3, cl. 4, consist. 5 vani, sup.  cat. tot. 121 mq, tot escluse aree scoperte 119 mq, R€ 400,25 - M.n. 110 sub 34, via ### snc, piano T, cat. C/6, cl. 3, consist. 16 mq, sup. cat. tot. 19 mq, R€ 44,62; b) € 2.000,00 del saldo della gestione dell'amministratore, per € 53.883,26, per come accertato al deposito della relazione di CTU del 28 luglio 2021; c) le statue e pezzi d'arte dal n. 24 al 44 di cui alla perizia definitiva e relazione fotografica definitiva allegate alla relazione finale - consulenza tecnica d'ufficio parte mobiliare ### depositata il ###; d) l'1/7 degli ulteriori importi eventualmente maturati-rispetto agli € 53.883,26 oggetto della CTU del 28.7.2021 - dall'amministrazione giudiziale della comunione, al netto delle spese dell'amministrazione; 3) assegna a ### a) gli immobili siti in ### e così censiti al CF di detto Comune: foglio 13, m.n. 1901 sub 109, via ### snc, piano ###, cat. A/2, cl. 2, consist. 4 vani, sup. cat. tot. 77 mq, tot escluse aree scoperte 71 mq, R€ 371,85; m.n. 1901 sub 23, via ### snc, piano ###, cat. C/6, cl. 3 consist. 12 mq, sup. cat. tot. 13 mq, R€ 33,47; b) la comproprietà per la quota indivisa di 1/2 dei seguenti terreni, siti in ### e così censiti al CT di detto Comune: foglio 13, m.n. 1128, prato, cl. 2, sup. are 2.65, RD € 1,37 - RA € 0,68; M.n. 1881, prato, cl. 2, sup. are 8,03, RD € 4,15 - RA 2,07; M.n. 1194, prato, cl. 2, sup. are 0.60, RD € 0,31 - RA 0,15; c) le porzioni dei seguenti terreni, tutti censiti al CT del Comune di ### porzioni meglio individuate nello schema di divisione del fondo agricolo, allegato sub. 8 alla relazione di CTU ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 del 28.7.2021 dell'##### in comproprietà per la quota indivisa di 1/3 (gli ulteriori 2/3, per l'1/3 ciascuno a ### e ###, 322 mq del terreno censito al f.g. 13, m.n. 1553, corrispondenti alla capezzagna/strada e argine della ### e 306 mq del terreno censito al f.g.  13, m.n. 708, corrispondenti alla capezzagna/strada e argine della #### in comproprietà per 1/2 (con ###: 3.101 mq del terreno m.n. 1553; 46 mq del terreno m.n. 1575; 1455 mq del terreno m.n. 708; 426 mq del terreno m.n. 746; 129 mq del terreno m.n. 1558; 3076 mq del terreno mn. 113; 690 mq del medesimo terreno 113, gravati da metanodotto; 418 mq del terreno m.n. 115; 9 mq del medesimo terreno 115, gravati da metanodotto; 182 mq del terreno n. n. 188; ### in comproprietà per la quota indivisa di 1/4 (gli ulteriori 3/4, per l'1/4 ciascuno, con #### e ### di ###: 1056 mq del terreno m.n. 113, corrispondenti a capezzagna/strada e argine della ### 2384 mq del terreno m.n. 188, corrispondenti a capezzagna/strada e argine della ### d) € 11.883,56 del saldo della gestione dell'amministratore, per € 53.883,26, per come accertato al deposito della relazione di CTU del 28 luglio 2021; e) le statue e pezzi d'arte dal n. 113 al 129 di cui alla perizia definitiva e relazione fotografica definitiva allegate alla relazione finale - consulenza tecnica d'ufficio parte mobiliare ### depositata il ###; f) l'auto ### tg. ### g) l'1/7 degli ulteriori importi eventualmente maturati-rispetto agli € 53.883,26 oggetto della CTU del 28.7.2021 - dall'amministrazione giudiziale della comunione, al netto delle spese dell'amministrazione; 4) assegna a ### a) gli immobili siti in ### e così censiti al CF di detto Comune: foglio 13, m.n. 2012 sub 7, via #### snc, piano T, cat. A/2, cl. 2, consist. 4,5 vani, sup. cat. tot. 94 mq, tot escluse aree scoperte 81 mq, R€ 418,33; m.n. 2012 sub 15, via #### snc, piano ###, cat. C/6, cl. 3, consist. 19 mq, sup. cat. tot. 24 mq, R€ 52,99; n. 1118 sub 16, via C.A. ### 14, piano 1, cat. A/2, cl. U, consist. 7,5 vani, sup. cat. tot.  129 mq, tot escluse aree scoperte 121 mq, R€ 581,01; m.n. 1118 sub 14, via C.A. ### 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, consist. 17 mq, sup. cat. tot. 17 mq, R€ 40,39; m.n. 1118 sub 17, via C.A. ### 14, piano T-1, cat. A/2, cl. U, consist. 6,5 vani, sup. cat. tot. 116 mq, tot. escluse aree scoperte 110 mq, R€ 503,55; M.n. 1118 sub 13, via C.A. ### 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, consist. 18 mq, sup. cat. tot. 18 mq, R€ 40,39; b) le porzioni dei seguenti terreni, tutti censiti al CT del Comune di ### porzioni meglio individuate nello schema di divisione del fondo agricolo, allegato sub. 8 alla relazione di CTU del 28.7.2021 dell'##### in comproprietà per la quota indivisa di 1/3 (gli ulteriori 2/3, ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 per l'1/3 ciascuno a ### e ###, 322 mq del terreno censito al f.g. 13, m.n. 1553, corrispondenti alla capezzagna/strada e argine della roggia ### e 306 mq del terreno censito al f.g.  13, m.n. 708, corrispondenti alla capezzagna/strada e argine della roggia #### in proprietà esclusiva: 177 mq del terreno m.n. 1553; 2454 mq del terreno m.n. 1575; 1294 mq del terreno m. 746; 629 mq del terreno m.n. 1558, corrispondenti alla porzione di argine; mq 1647 della porzione sud del medesimo terreno m.n. 1158; 658 mq della porzione nord del terreno mn. 113; 110 mq del medesimo terreno m.n. 113 gravati da metanodotto; 988 mq della porzione di argine del terreno m. 115; 7838 mq della porzione sud del medesimo terreno m.n. 115; 1187 mq del medesimo terreno m. 115 gravati da metanodotto; 4032 mq del terreno m. n. 188; 432 mq della porzione argine del medesimo terreno m.n. 188; ### in comproprietà per la quota indivisa di 1/4 (gli ulteriori 3/4, per l'1/4 ciascuno, con #### e ### di ###: 1056 mq del terreno m.n. 113, corrispondenti a capezzagna/strada e argine della roggia ### 2384 mq del terreno m.n. 188, corrispondenti a capezzagna/strada e argine della roggia ### c) i 3/7 degli ulteriori importi eventualmente maturati-rispetto agli € 53.883,26 oggetto della CTU del 28.7.2021 - dall'amministrazione giudiziale della comunione, al netto delle spese dell'amministrazione; 5) assegna a ### a) gli immobili siti in ### e così censiti al CF di detto Comune: foglio 13, m.n. 1901 sub 105, via ### snc, piano 1, cat. A/2, cl. 2, consist. 4 vani, sup. cat. tot. 87 mq, tot escluse aree scoperte 78 mq, R€ 371,85; M.n. 1901 sub 21, via ### snc, piano ###, cat. C/6, cl. 3 consist. 12 mq, sup. cat. tot. 13 mq, R€ 33,47; b) la comproprietà per la quota indivisa di 1/2 dei seguenti terreni, siti in ### e così censiti al CT di detto Comune: foglio 13, m.n. 1128, prato, cl. 2, sup. are 2.65, RD € 1,37 - RA € 0,68; M.n. 1881, prato, cl. 2, sup. are 8,03, RD € 4,15 - RA 2,07; M.n. 1194, prato, cl. 2, sup. are 0.60, RD € 0,31 - RA 0,15; c) le porzioni dei seguenti terreni, tutti censiti al CT del Comune di ### porzioni meglio individuate nello schema di divisione del fondo agricolo, allegato sub. 8 alla relazione di CTU del 28.7.2021 dell'##### in comproprietà per la quota indivisa di 1/3 (gli ulteriori 2/3, per l'1/3 ciascuno a ### e ###, 322 mq del terreno censito al f.g. 13, m.n. 1553, corrispondenti alla capezzagna/strada e argine della roggia ### e 306 mq del terreno censito al f.g.  13, m.n. 708, corrispondenti alla capezzagna/strada e argine della roggia ### ; ### in comproprietà per la quota indivisa di 1/2 (con ###: 3.101 mq del terreno m.n. 1553; 46 mq del terreno m. 1575; 1455 mq del terreno m.n. 708; 426 mq del terreno m.n. 746; 129 mq del terreno m.n. 1558; 3076 mq del terreno mn. 113; 690 mq del medesimo terreno m.n. 113 gravati da metanodotto; 418 mq del ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 terreno m.n. 115; 9 mq del medesimo terreno m.n. 115 gravati da metanodotto; 182 mq del terreno n.  188; ### in comproprietà per la quota indivisa di 1/4 (gli ulteriori 3/4, per l'1/4 ciascuno, con #### e ### di ###: 1056 mq del terreno m.n. 113, corrispondenti a capezzagna/strada e argine della roggia ### 2384 mq del terreno m.n. 188, corrispondenti a capezzagna/strada e argine della roggia ### d) le statue e pezzi d'arte dal n. 95 al 112 di cui alla perizia definitiva e relazione fotografica definitiva allegate alla relazione finale - consulenza tecnica d'ufficio parte mobiliare ### depositata il ###; e) l'1/7 degli ulteriori importi eventualmente maturati-rispetto agli € 53.883,26 oggetto della CTU del 28.7.2021 - dall'amministrazione giudiziale della comunione, al netto delle spese dell'amministrazione; 6) assegna a ### le statue e pezzi d'arte dal n. 45 al 70 di cui alla perizia definitiva e relazione fotografica definitiva allegate alla relazione finale - consulenza tecnica d'ufficio parte mobiliare ### depositata il ###; 7) assegna agli ### di ### a) i terreni siti in #### e così censiti al CT di detto Comune: foglio 13, m.n. 706, prato irrig, cl. 4, sup. are 3.65, RD € 1,51 - RA € 0,85 C.T.; - foglio 22, m.n. 144, prato irrig, cl. 4, sup. are 24.34, RD € 10,06 - RA € 5,66; b) le porzioni dei seguenti terreni, tutti censiti al CT del Comune di ### porzioni meglio individuate nello schema di divisione del fondo agricolo, allegato sub. 8 alla relazione di CTU del 28.7.2021 dell'##### in proprietà esclusiva: 6430 mq della porzione sud terreno m.n. 188; 1018 mq della porzione corrispondenti ad argine del m.n. 188; ### in comproprietà per la quota indivisa di 1/4 (gli ulteriori 3/4, per l'1/4 ciascuno, con #### e ###: 1056 mq del terreno m.n. 113, corrispondenti a capezzagna/strada; 2384 mq del terreno m.n. 188, corrispondenti a capezzagna/strada e argine della roggia ### c) le statue e pezzi d'arte dal n. 71 al 94 di cui alla perizia definitiva e relazione fotografica definitiva allegate alla relazione finale - consulenza tecnica d'ufficio parte mobiliare ### depositata il ###; 8) dispone che i) l'assegnatario ### versi un conguaglio in denaro in favore di ### pari ad € 2.329,33, di ### pari ad € 2.122,27, di ### pari ad € 245,71, degli ### di ### di € 3.448,96; ii) l'assegnataria ### versi un conguaglio di denaro in favore di ### di € 151,25 e di ### di € 1,06; ### costituisce a carico dei fondi censiti al CT del Comune di ####, foglio 13, m. 1553 e 708 e a favore delle porzioni dei fondi di cui ai mapp. 113-188, assegnate agli ### di ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 ### meglio individuate nell'all.8 alla relazione di CTU del 28.7.2021, una servitù di passaggio carraio con mezzi agricoli esercitabile attraverso la strada/capezzagna già esistente sui fondi serventi, lungo la roggia #### ordina alla ### di procedere, sulla scorta del capo I e II, alle trascrizioni a favore delle parti ed a carico degli intestati in censo come per legge; ### dichiara inammissibile la domanda proposta “in via istruttoria” da ### e ### di procedersi al frazionamento dei beni; ### compensa integralmente le spese di lite tra le parti; ### pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico delle parti, per il 20% ciascuno a carico di ### e ### per l'ulteriore 35% a carico di ### e ### per il 10% a carico degli ### di ### per il 10% a carico di ### e per il 5% a carico di #### 17 luglio 2024 Il Giudice Dott. ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00

causa n. 6780/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Rossi Ludovico

M
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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n. 1046/2025 del 12-12-2025

... narrativa e condannare, per l'effetto, la ### alla restituzione alla istante della somme che dovessero risultare illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori; 5) ### e dichiarare inesistenti, nulle, invalide e/o inefficaci le fidejussioni in forza delle quali la ### dichiara di agire nei confronti dei fideiussori, per i motivi esposti R. G. n. 51/2020 Pag. 4 a 20 in narrativa o con qualsiasi altra statuizione; 6) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che nulla devono i garanti alla ### 7) In via istruttoria disporre C.T.U. tecnico-contabile, al fine di accertare: (...) 8) Condannare la ### al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”. A supporto di tali domande, era eccepita la “carenza di elementi probatori circa la sussistenza del credito” per mancanza della documentazione richiesta ex lege. La “Nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 633 c.p.c. - difetto dei requisiti di certezza e liquidità del credito” e la “### di interessi convenzionali, spese, commissioni e valute in difetto di pattuizione scritta”, oltre che la “### delle fideiussioni. Violazione dell'art. 2 L. 287/1990. Decadenza del termine ex 1957 (leggi tutto)...

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R. G. n. 51/2020 Pag. 1 a 20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Nel procedimento iscritto al n. 51/2020 R.G., viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. ### nell'interesse della società ### S.r.l. e dall'avv. ### nell'interesse della ### S.p.a., sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza fissata per il ### adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data ###, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc giusto provvedimento del 22.01.2024 e poi reiterato) - pronuncia la seguente SENTENZA tra ### s.r.l. (P.I. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ##### F. Magistri n. 94, e quali garanti della predetta società i sigg.ri ### nato a #### il ### (###), ### nata a #### il ### (###) e ### nato a #### il ### (###), tutti residenti a ##### 32, tutti elettivamente domiciliati in #### 19 presso lo studio dell'Avv. ### dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti; ### CONTRO ### S.p.a. (P.I. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### n. 156 e sede ####### di ### 8, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata in ### P.G., via Operai n. 92 (studio ###, giusta procura in atti; #### S.R.L. (P.I. ###), società unipersonale, con sede in ####, ###. Alfieri n. 1, rappresentata da ### con sede ####### di ### n. 19 in persona del procuratore e rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti; ### ART. 111 Oggetto: ### (opposizione a d. i. n. 455/19 del Tribunale di ###.-
R. G. n. 51/2020 Pag. 2 a 20 ### premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. 
Con decreto ingiuntivo n° 455/2019 (R.G. 1725/2019) emesso da questo Tribunale in data ###, ad istanza della ### S.p.A. era ingiunto alla società ### s.r.l., ed in solido quali fideiussori ai sigg.ri #### ed ### il pagamento della complessiva somma di euro 33.535,12, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. 
Il credito della ### S.p.a. scaturiva da un'esposizione di cui al saldo debitore, riconducibile a quattro linee di credito, tutte intestate alla società debitrice: 1) il contratto di finanziamento n. 74750245 del 10.10.2016; 2) il contratto di finanziamento n. 46968499 del 11.05.2017; 3) il conto corrente “sempre più impresa large” n. 870346510, stipulato il ###; 4) il rapporto di conto corrente n. ###/1000/### stipulato il ###, con apertura di credito in conto corrente sino all'importo di € 40.000,00. 
Con lettere raccomandate a/r del 05.10.2018 e 24.10.2018, la ### S.p.A., comunicava alla società debitrice il proprio recesso dagli affidamenti, costituendola in mora per le esposizioni garantite e, con missiva di pari data, comunicava ai fideiussori la messa in mora per i crediti maturati. 
Tale credito complessivo era assistito da fideiussioni individuali, di seguito meglio specificate: 1) fideiussioni per operazione specifica, tutte rilasciate in data ###, in forma solidale ed indivisibile, dai sigg. #### e ### sino alla concorrenza di ### 30.000,00 a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione, presente come futura ed eventuale, della ### S.r.l., e suoi successori o aventi causa, verso la ### S.p.A. a seguito del contratto di finanziamento dell'11.05.2017 46968499; 2) fideiussioni per operazione specifica, tutte rilasciate in data ###, in forma solidale ed indivisibile, dai sigg. #### e ### sino alla concorrenza di ### 46.000,00 a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione, presente come futura ed
R. G. n. 51/2020 Pag. 3 a 20 eventuale, della ### S.r.1., e suoi successori o aventi causa, verso la ### S.p.A. a seguito del contratto di finanziamento del 10.10.2016 74750245; 3) fideiussioni per operazione specifica, tutte rilasciate in data ###, in forma solidale ed indivisibile, dai sigg. #### e ### sino alla concorrenza di ### 40.000,00 a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione, presente come futura ed eventuale, della ### S.r.l., e suoi successori o aventi causa, verso la ### S.p.A. a seguito del contratto di conto corrente ###/1000/###. 
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data ###, la società ### nonché i succitati fideiussori, convenivano in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, l'istituto di credito ### S.p.A., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 455/2019 emesso dal Tribunale di ### P.G. in data 21 novembre 2019, notificato in data 2 dicembre 2019, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B. o con qualsiasi altra statuizione, e, per l'effetto, annullare e/o revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge; 2) In ogni caso e nel merito, accertare e dichiarare, in relazione ai rapporti oggetto di ingiunzione, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, di commissioni varie, e di ogni altra voce di aggravio, per le ragioni meglio spiegate in narrativa; 3) ### e dichiarare - in relazione a tutti i rapporti oggetto del provvedimento monitorio - la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 1284, 2697, 1341 e 1346 c.c. e 117 TUB, delle condizioni generali di contratto, in quanto mai sottoscritte dalle parti, e comunque nulle, relative all'applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dei rapporti; 4) Conseguentemente, dichiarare non dovuta la somma ingiunta dall'### con il D.I opposto e, per l'effetto, accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti sulla base delle ragioni spiegate in narrativa e condannare, per l'effetto, la ### alla restituzione alla istante della somme che dovessero risultare illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori; 5) ### e dichiarare inesistenti, nulle, invalide e/o inefficaci le fidejussioni in forza delle quali la ### dichiara di agire nei confronti dei fideiussori, per i motivi esposti
R. G. n. 51/2020 Pag. 4 a 20 in narrativa o con qualsiasi altra statuizione; 6) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che nulla devono i garanti alla ### 7) In via istruttoria disporre C.T.U. tecnico-contabile, al fine di accertare: (...) 8) Condannare la ### al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”. 
A supporto di tali domande, era eccepita la “carenza di elementi probatori circa la sussistenza del credito” per mancanza della documentazione richiesta ex lege. La “Nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 633 c.p.c. - difetto dei requisiti di certezza e liquidità del credito” e la “### di interessi convenzionali, spese, commissioni e valute in difetto di pattuizione scritta”, oltre che la “### delle fideiussioni. Violazione dell'art. 2 L. 287/1990. 
Decadenza del termine ex 1957 c.c.”. 
Con comparsa depositata il ###, si costituiva la ### S.p.a. insistendo per il rigetto dell'opposizione, stante l'infondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) preliminarmente, per la causali di cui infra, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del D.I. n. 455/2019 opposto; 2) nel merito, rigettare le eccezioni di nullità del provvedimento di ingiunzione per i motivi di cui in premessa; 3) per l'effetto, ritenere e dichiarare inattendibili ed infondate, per le ragioni di cui in premessa, tutte le domande, eccezioni e conclusioni spiegate con l'atto di opposizione e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto; 4) in via del tutto subordinata, condannare la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### via ### F. Magistri 94, p. iva ###, ed i sigg.  ### (#####) nato a #### il ###, ### (#####) nata a #### il ### e ### (#####) nato a #### il ### al pagamento in favore della ### S.p.A. delle somme che risulteranno dovute in esito al presente giudizio per le causali di cui al ricorso monitorio. (...) 6) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. 
Parte opposta, eccepiva l'infondatezza dei motivi addotti dall'opponente in quanto “...controparte non abbia mai negato, nell'intero corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, la sussistenza del rapporto obbligatorio con la ### cedente, limitandosi a rilevare l'inidoneità della documentazione depositata a fondamento della domanda monitoria” essendo sufficiente, la
R. G. n. 51/2020 Pag. 5 a 20 documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, idonea a provare la fondatezza del credito azionato, in quanto “... l'estratto conto certificato ex art.  50 TUB (che, ad ogni conto, è un documento contabile di estrazione automatica non modificabile e quindi, per nulla “di parte”), assurge a piena prova, essendo di per sé idoneo a dimostrare la certezza, liquidità e esigibilità del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente”. Rilevava, inoltre “... come l'estratto conto certificato, recante la dichiarazione ex art. 50 del D. Lgs.  385/1993, abbia l'efficacia probatoria prevista dall'art. 1832 c.c. (ex multis: Cass. 28 maggio 2009, n. 12509), assumendo rilievo nel procedimento di opposizione non solo come documento indiziario, ma come documento avente per l'appunto efficacia probatoria”. 
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le rispettive istanze all'udienza del 24.05.2021, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa al 2.05.2022. 
Il richiesto procedimento di mediazione obbligatoria si concludeva con verbale negativo del 20.7.2021, depositato dalla ### con nota del 1.4.2022. 
Con comparsa di costituzione ex art. 111 cpc depositata il ###, la società ### S.r.l., chiedeva l'estromissione dell'### S.p.A.  a fronte dell'avvenuta cessione del credito portato dal titolo esecutivo opposto, chiedendo di subentrare alla convenuta opposta negli atti e nella posizione processuale. 
Chiamata la causa all'udienza del 6.02.2023, viste le richieste istruttorie delle parti in causa, il GI ammetteva all'esito CTU tecnico-contabile per esaminare e ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti nei limiti di quanto specificato, nominando all'uopo il dott. ### Espletata l'attività istruttoria ed i relativi accertamenti sulla documentazione versata in atti, in data ### il CTU depositava la relazione peritale. 
La causa era chiamata all'udienza del 22.01.2024 ed era poi disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per l'udienza del 25.11.2024, poi rinviata per i medesimi adempimenti all'udienza del 26.05.2025 e, successivamente, al 3.11.2025. La quale, svoltasi con le modalità ex art. 127 ter cpc, quindi con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti, viene così incamerata in decisione.
R. G. n. 51/2020 Pag. 6 a 20 MOTIVI DELLA DECISIONE Procedendo in una prospettiva aderente ai principi di economia processuale, la presente sentenza è emessa in coerenza all'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui il Giudice decide la controversia in base alla ragione più liquida (cfr. (###. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, n. 2909; Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, 9936; Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002). 
In via preliminare, occorre stabilire quali sono gli effetti sulla costituita ### S.R.L. società unipersonale, con sede in ####, ###. 
Alfieri n. 1, rappresentata da ### quale cessionaria del credito oggetto di causa. 
Come è noto, l'art. 111 c.p.c. stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”. A quanto detto, ad avviso del Tribunale, segue che la pronuncia non possa che essere resa tra le parti originarie (opponente e opposta ### ferma naturalmente la possibilità, per l'interventore ex art. 111 c.p.c., di farne propri gli effetti. ### l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art.  111 c.p.c. e non nell'art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta; la
R. G. n. 51/2020 Pag. 7 a 20 S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto) (Cass. n. 15674/2007). 
Occorre premettere, altresì, che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede ###sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistano tuttavia in quello successivo della opposizione (vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; 23.2.2002 n. 2573). 
Consegue che il giudice dell'opposizione non esamina se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. 
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass. 7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass. 9.4.1975 n. 1304; Cass. 8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. 
Ciò detto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 455/2019 deve ritenersi
R. G. n. 51/2020 Pag. 8 a 20 parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati. 
In primo luogo, si rileva che le parti opponenti nell'atto di opposizione abbiano eccepito la nullità ed illegittimità del decreto opposto per inidoneità della documentazione richiesta ex lege a provare il credito vantato prodotta dalla ### Premesso che l'asserito difetto di prova del credito posto a base del ricorso monitorio non preclude la pronuncia nel merito da parte del giudice dell'opposizione, dovendosi in questa fase accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (Cass. 19/01/2007, n. 1184), in tema di prova, l'art. 50 del ### (D.Lgs. 385/1993) non prevede la specificazione analitica di ciascuna movimentazione contabile, bensì la semplice esposizione del saldo finale, purché risultante da un estratto conto o tabella di calcolo certificata da un Dirigente della banca. Tale documentazione, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, possiede valore probatorio privilegiato nella fase monitoria, essendo sufficiente a fondare il decreto ingiuntivo (Cass. n. 14640/2018; Cass. n. 9695/2011). 
Altrettanto infondata è l'eccezione sollevata dagli opponenti, i quali, con riferimento all'art. 633 c.p.c., hanno contestato la validità del decreto opposto per presunta mancanza del requisito della certezza e della liquidità del credito. 
Ed infatti, ammesso che sussistesse tale lacuna, parte opposta, costituendosi in giudizio, ha depositato ampia documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti con gli opponenti. In tal modo ha dimostrato la sussistenza e l'entità del proprio credito mediante la produzione della documentazione attestante la fonte contrattuale dello stesso - in particolare, i contratti di conto corrente e di fideiussione - nonché gli estratti conto e l'attestazione ex art. 50 T.U.B., comprovanti l'esatto saldo debitore (cfr. allegati al fascicolo monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta ### S.p.A.). 
Sul punto, deve osservarsi che, sebbene il contratto di conto corrente e l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili della ### ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993, costituiscano prova sufficiente unicamente ai fini della concessione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.01.2017, n. 1584), nella presente controversia l'istituto di credito convenuto ha fornito piena dimostrazione dell'esatto ammontare del proprio credito. In particolare, la ### ha prodotto in giudizio gli estratti conto completi, riportanti
R. G. n. 51/2020 Pag. 9 a 20 l'intera movimentazione del rapporto - con indicazione di tutte le operazioni, addebiti e accrediti - dalla data di apertura fino al passaggio a sofferenza ( all. n.2 e n.3, ### termine ex art. 183 VI c., ### S.p.A.). 
Inoltre, risultano depositate in atti le lettere raccomandate a/r del 05.10.2018 e del 24.10.2018, con le quali la ### ha comunicato alla società debitrice il recesso dagli affidamenti, costituendola in mora per le esposizioni garantite. 
Con missiva di pari data, peraltro, la ### informava anche i fideiussori della messa in mora per i crediti maturati, rendendo nota la situazione debitoria della società agli opponenti (cfr. allegati n. 8 e n. 9, Comparsa costituzione e risposta ### S.p.A.). 
Dal che consegue che risulta essere provata la pretesa azionata in via monitoria, sia sotto il profilo dell'an sia riguardo il quantum. 
Quindi, il credito è certo, risultando chiaramente definito nei contenuti e nei limiti dai documenti prodotti, e liquido, atteso che la pretesa sia quantificata in misura determinata e non generica. 
Può ritenersi così assolto, ad opera della opposta, l'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore sostanziale, fornendo piena dimostrazione scritta del credito anche nella presente fase processuale, nel rispetto di quanto statuito dalle ### “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533). 
Riguardo poi la contestazione relativa all'indeterminatezza dell'### si osserva. 
Dall'esame degli atti, non si riscontra violazione degli obblighi informativi a carico della ### Le clausole negoziali che disciplinano il tasso di interesse risultano conformi alle previsioni dell'art. 117 TUB nella misura in cui prevedono un tasso determinato all'origine e determinabile nel tempo sulla base di un parametro certo, in quanto determinabile e controllabile secondo criteri oggettivamente indicati ed esplicitati nel contratto. 
Sul punto in giurisprudenza è diffuso l'orientamento per il quale si ritiene legittima la clausola contrattuale che richiama l'### atteso che l'oggetto
R. G. n. 51/2020 Pag. 10 a 20 del contratto bancario sia determinabile anche quando nel documento contrattuale le parti indichino criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per “relationem”, mediante il richiamo ad elementi estranei al documento ed anche se tali elementi sono destinati a variare nel corso del tempo, con conseguente modifica del tasso applicabile (cfr. Sentenza Tribunale di Sciacca, del 16.04.2021 n.150; Sentenza | Tribunale di Venezia, del 13.03.2019 n.504), orientamento sostanzialmente avallato dalla S. C. secondo cui “Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'### possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'### sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;” (Cass. Civ., Sez. III, 03 maggio 2024, n. 12007). 
Con gli altri motivi di opposizione, in relazione allo svolgimento dei rapporti per cui è causa, le parti opponenti hanno sollevato censure sotto plurimi profili, dolendosi dell'applicazione di presunte clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrasto con norme imperative, di quelle che prevedono la contabilizzazione e l'addebito di interessi passivi ultralegali e/o eventualmente usurari, delle ulteriori che prevedono l'addebito di commissioni di massimo scoperto, nonché l'illegittimità della postergazione dei giorni di valuta sulle rimesse in c/c. 
In ordine alle suddette doglianze, si è ritenuto indispensabile conferire incarico di consulenza tecnico-contabile, ai fini dell'analisi dei rapporti per cui è causa e dell'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della fondatezza di esse. 
Invero, al CTU è stato chiesto - sulla base della documentazione in atti - di accertare <<… a) i tassi di interesse, condizioni, modalità di calcolo, costi di commissioni e valute, anatocismo relativi ai rapporti oggetto di giudizio,
R. G. n. 51/2020 Pag. 11 a 20 effettivamente praticati dalla ### dall'inizio degli stessi indicando distintamente le varie voci ed i relativi importi; b) verificare se i tassi, condizioni, modalità di calcolo, costi di commissioni e valute relativi ai rapporti oggetto di giudizio siano stati oggetto di preventiva pattuizione scritta; c) con riferimento alla CMS se vi è stata pattuizione scritta della stessa e dei criteri per determinarla, espungendola dai conteggi nel caso di mancata pattuizione o di pattuizione indeterminata; d) se vi è stata pattuizione per iscritto della commissione c.d. omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente; e) se vi è stata la pattuizione per iscritto di altre remunerazioni variamente denominate dalle banche (quale ad es. la commissione disponibilità fondi) espresse non in termini percentuali sugli scoperti di conto e sui prelievi oltre gli affidamenti; f) se vi è stata pattuizione della CIV (commissione istruttoria veloce) per sconfinamenti in assenza di affidamenti ovvero oltre i limiti del fido; g) accertare la eventuale usurarietà dei tassi di interesse applicati ai rapporti secondo il criterio del ### e secondo la formula di calcolo prevista nelle istruzioni della ### d'### nel caso di superamento originario del tasso soglia, applichi la sanzione ex art. 1815 comma II c.c. e, nel diverso caso di usura sopravvenuta, operi la riconduzione al tasso soglia medesimo; produca in ogni caso separato prospetto di calcolo degli interessi nel quale, verificato il rispetto della legge anti-usura al momento della pattuizione del tasso di interesse, non si tenga conto dell'usura sopravvenuta; h) verificare l'eventuale esistenza di clausola di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi, procedendo all'esclusione della capitalizzazione sino all'approvazione, anche mediante semplice comunicazione a cui non abbia fatto seguito il recesso, della clausola di reciprocità contemplata dalla nota delibera ### del 2000;…>>, nonché di <<determinare l'esatto ammontare del credito richiesto dalla banca con il decreto ingiuntivo opposto, alla luce delle rimesse medio tempore eseguite, degli accessori ed interessi applicati ai conti correnti nn.###/1000/### e 1000/### sulla base degli accordi contrattuali sottoscritti dalla società correntista e dai fidejussori, nonché determinare l'esatto ammontare del residuo credito vantato dalla banca in ordine ai finanziamenti nn. 46968499 e 7475024>>. 
All'esito degli accertamenti peritali, il nominato CTU ha verificato la presenza
R. G. n. 51/2020 Pag. 12 a 20 della documentazione probatoria riconducibile ai rapporti intrattenuti tra la società ### S.r.l. e la ### S.p.A. e, specificatamente, il contratto di apertura di conto corrente ordinario n. 1000/### (ex 870/###) stipulato in data ###, presso ### S.p.A., Filiale di ### poi assorbita da ### S.p.A. in seguito a fusione per incorporazione; il contratto di apertura di conto corrente ordinario ###/1000/###, stipulato in data ###, con linea di credito fino a euro 40.000,00; il contratto di “finanziamento ### di ### L.662/96” n. 74750245, stipulato il ###, per euro 46.000,00; ed il contratto di “finanziamento circolante impresa” n. 46968499, stipulato il ###, per euro 30.000,00, formulando nel merito le seguenti osservazioni: “Per il contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 1000/### (ex n. 870/###) del 20.11.2014 il relativo documento contrattuale è stato depositato agli atti e risulta regolarmente sottoscritto dal correntista. Dal contratto si evince che: il tasso di interesse creditore annuo nominale è pari allo 0,0100%; il tasso di interesse debitore annuo nominale è pari al 15,0000% (TAE 15,8650%), sia “### Fido” sia “### Fido”; la periodicità di capitalizzazione degli interessi è regolamentata dall'art. 7) del contratto, da cui si evince che: “I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità”; la periodicità di capitalizzazione degli interessi è ### Nel contratto sono poi pattuite le seguenti commissioni: 1. 
Commissione per l'affidamento: 0,0000%, fino al 19.02.2015; oltre la suddetta data 2,0000% annua, i cui criteri di calcolo sono espressamente previsti dall'art.  7/bis del contratto; 2. Commissione di ### (### - i cui criteri di calcolo sono espressamente previsti dall'art. 7/bis del contratto: €. 0,00 per sconfino inferiore o pari ad €. 100,00; €. 60,00 per sconfini fino a €. 5.000,00; €.  90,00 per sconfini fino a €. 50.000,00; €. 130,00 per sconfini superiori a €.50.000,00; Per il contratto di apertura del conto corrente ordinario ###/1000/###, del 27.05.2015, il relativo documento contrattuale è stato depositato agli atti e risulta regolarmente sottoscritto dal correntista. Dal documento di sintesi del 27.05.2015, allegato al contratto, si evince che: il tasso di interesse creditore annuo nominale è pari allo 0,0100%; il tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate per sconfinamenti fino a 1.500,00 euro è pari al 22,2200% (TAE 24,1410); il tasso di interesse debitore
R. G. n. 51/2020 Pag. 13 a 20 annuo nominale sulle somme utilizzate per sconfinamenti oltre i 1.500,00 euro è pari al 20,8625% (TAE 22,5521%); la periodicità di capitalizzazione degli interessi è regolamentata dall'art. 20) del contratto ed è pattuita ### sia per gli interessi creditori che per gli interessi debitori. Nel contratto vengono poi pattuite il canone mensile Web pari ad €. 3,00, e la ### di ### (### pari ad €. 80,00 per ciascun sconfinamento e per la quale si specifica che: “è dovuta ogni volta che si verifica un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del ### (“sconfinamento in assenza di fido” o anche solo “sconfinamento”) o un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente”. Si rileva che nel suddetto contratto non è riportata alcuna pattuizione in merito alla ### disponibilità fondi; Con il contratto di finanziamento n. 74850245, stipulato in data ###, come si evince dallo stesso, viene erogato in favore della ### S.r.l. un finanziamento di euro 46.000,00 da rimborsare in n. 60 rate mensili a tasso variabile, pari ad una parte fissa nella misura del 8,00% ed una parte variale pari all'### a un mese (base 360). Il rimborso avverrà con il pagamento di n. 18 rate mensili posticipate, aventi la prima scadenza in data ### e l'ultima in data ###; Con il contratto di finanziamento n. 46968499 stipulato in data ###, come si evince dallo stesso, viene erogato in favore della ### S.r.l. un finanziamento di euro 30.000,00 da rimborsare in n. 18 rate mensili a tasso variabile, pari ad una parte fissa nella misura del 5,50% ed una parte variale pari all'### a un mese (base 365). Il rimborso avverrà con il pagamento di n. 18 rate mensili posticipate, aventi la prima scadenza in data ### e l'ultima in data ###.” Con riferimento alla verifica dell'eventuale superamento delle soglie di cui alla L. 108/1996, il ### nell'ambito dell'elaborato peritale, ha escluso - all'esito degli accertamenti effettuati - sia la pattuizione e l'applicazione di condizioni economiche aventi natura usuraria, sia l'effettivo addebito di interessi anatocistici. Tale valutazione è stata condotta con specifico riguardo al conto corrente ordinario n.1000/### (già n. 870/###), nonché ai contratti di finanziamento n.74750245 e di finanziamento chirografario n.46968499, riportando testualmente quanto segue: “### condotta ai fini della verifica dell'usura originaria, non ha fatto emergere la pattuizione di tassi di interesse
R. G. n. 51/2020 Pag. 14 a 20 usurari per nessuno dei summenzionati rapporti. Inoltre, procedendo alla successiva verifica trimestrale del tasso soglia, individuando il criterio di calcolo del TEG applicato dall'istituto di credito sulla base delle modalità di calcolo individuate attraverso le ### emanate dalla ### d'### si rileva che per entrambi i rapporti di conto corrente oggetto di causa non è stata riscontrata usura sopravvenuta.” (cfr. ###, pag. 17). 
Con riferimento poi al conto corrente ordinario n. ###/1000/### del 27.05.2015, il CTU, all'esito degli accertamenti eseguiti e previa analisi del relativo documento contrattuale depositato agli atti e regolarmente sottoscritto dal correntista, ha rilevato che nel contratto non risulta indicata “alcuna pattuizione in merito alla ### disponibilità fondi”. 
Alla luce di tali rilievi, il CTU ha quindi rideterminato il saldo debitorio del rapporto di conto corrente ordinario alla data espungendo le competenze ivi addebitate. A tal fine, ha applicato la capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori e creditori determinati nella misura convenzionale, eliminato l'addebito della ### disponibilità fondi, addebitando la ### di istruttoria veloce, nonché le eventuali spese di tenuta conto, imposte e tasse, quantificando in applicazione dei criteri sopra descritti il saldo debitorio come segue: “il saldo ricostruito al 20.08.2019 ammonta ad € 18.797,16, a favore della ### in luogo del saldo rilevato dagli estratti conto forniti dalla ### pari a € 20.333,87, comprensivo dei medesimi interessi a favore dell'istituto di credito...” Tale eliminazione della commissione disponibilità fondi, pur contestata dal CTP di parte convenuta - dott. ### - con nota del 17.10.2023, è stata confermata dal ### il quale ha posto in evidenza l'assenza di forma scritta replicando al CTP quanto segue: “l'addebito di tale commissione deve essere convenuta tra le parti nella forma scritta, così come previsto dal D.L. 29.11.2008 n. 185 conv.  in L. 29.01.2009 n. 21 a sua volta modificata con D.L. 01.07.2009 n. 78 conv. in L. 108/092”. 
Rilevato che dette conclusioni appaiano adeguatamente supportate da appropriati accertamenti e convincenti motivazioni al punto che anche le parti, non contestandole, le hanno sostanzialmente accettate poiché alla prima udienza utile dopo il deposito della relazione finale, entrambe hanno chiesto la decisione (cfr. verbale del 22.1.24 ove … avv. ### per delega
R. G. n. 51/2020 Pag. 15 a 20 dell'avv. ### il quale si riporta ai propri atti e scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle proprie conclusioni e ne chiede l'accoglimento con il rigetto di quelle avverse. Avv.  ### per delega dell'avv. ### che precisa le conclusioni riportandosi a quelle svolte nei propri atti e ne chiede l'accoglimento con il rigetto di quelle avverse; entrambe le parti presenti, chiedono la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc e nel caso in cui sia disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc chiedono termini per note… ), si ritiene di poterle integralmente recepire anche in quanto rese come risultanze peritali conformi ai principi tecnici di riferimento. 
Conseguentemente, il saldo dei rapporti oggetto di causa alla data del 20.08.2019 deve essere accertato nella misura indicata dal CTU e, segnatamente: in euro 1.216,83 a favore dell'istituto di credito, quale saldo ricostruito del conto corrente n. 1000/### (ex n. 870/###). Importo coincidente con il saldo rilevato dagli estratti conto forniti dalla ### pari a €.1.216,83, comprensivo dei medesimi interessi a favore dell'istituto di credito. 
Riguardo al conto corrente n.###/1000/###, il saldo ricostruito al 20.08.2019 ammonta ad €.18.797,16, a favore della ### in luogo del saldo rilevato dagli estratti conto forniti dalla ### pari a €.20.333,87, comprensivo dei medesimi interessi a favore dell'istituto di credito, ed oggetto del decreto ingiuntivo di cui è causa; infine, con riferimento ai contratti di finanziamento oggetto di causa, il C.T.U. rappresentando che, per entrambi i rapporti, gli esiti degli accertamenti condotti non hanno rilevato né la pattuizione e l'applicazione di condizioni economiche usurarie e neanche effettivo addebito di interessi anatocistici, ha quantificato in merito al contratto di finanziamento n. 74750245 un saldo debitore complessivo pari ad €.3.318,26 (di cui: €.3.290,46 per rate scadute e non pagate; €.27,80 per interessi di mora) ed in merito al contratto di finanziamento chirografario n. 46968499 un saldo debitore complessivo pari ad €. 8.681,94 (di cui: €.7.136,60 per residua sorte capitale; €.1.505,72 per rate scadute e non pagate; €.23,64 per interessi di mora). 
E così determinandosi, in definitiva, una esposizione debitoria del correntista nei confronti della ### con riferimento tutti i rapporti bancari intrattenuti presso ### S.p.A., per un importo complessivo €.31.984,19 a favore dell'### di credito, in luogo del totale dei saldi rilevati da quest'ultimo, ed oggetto di ingiunzione, pari alla somma di €.33.535,12.
R. G. n. 51/2020 Pag. 16 a 20 A questo punto si deve rilevare che parte opposta ha chiesto il rigetto delle “ … eccezioni di nullità del provvedimento di ingiunzione per i motivi di cui in premessa… -e- … 3) per l'effetto, ritenere e dichiarare inattendibili ed infondate, per le ragioni di cui in premessa, tutte le domande, eccezioni e conclusioni spiegate con l'atto di opposizione e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto…”, ma non solo. 
Infatti, “… in via del tutto subordinata, condannare la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### via ### F. Magistri 94, p. iva ###, ed i sigg. ### (#####) nato a #### il ###, ### (#####) nata a #### il ### e ### (#####) nato a #### il ### al pagamento in favore della ### S.p.A.  delle somme che risulteranno dovute in esito al presente giudizio per le causali di cui al ricorso monitorio”. 
Si deve quindi richiamare quanto affermato dalla C. C. (sentenza n. 17272/2013) per la quale "Non sussiste il vizio di extra petita (art. 112 c.p.c.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, perché mentre l'opponente chiede di accertare l'inesistenza dell'obbligazione ingiuntagli, il creditore, sia con il ricorso per ottenere in breve tempo - con forme speciali - un titolo esecutivo per il pagamento del suo credito sia con la domanda di rigetto dell'opposizione, esercita invece un'azione di condanna (Cass. 27 dicembre 2004 n. 24021).” Ne discende che, in parziale accoglimento della opposizione proposta, debba disporsi la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società ### s.r.l., ed in solido quali fideiussori dei sigg.ri #### ed ### e condannare i medesimi a pagare, in favore della parte opposta, il debito derivante dai rapporti sopra indicati nella misura accertata in corso di causa, e quindi l'importo di €.31.984,19, complessivamente considerato, oltre interessi convenzionali decorrenti dalla
R. G. n. 51/2020 Pag. 17 a 20 domanda fino al soddisfo. 
Per quanto concerne la doglianza avanzata dagli opponenti in merito all'inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei fideiussori, per incertezza e indeterminatezza del credito vantato dalla creditrice e per presunta violazione dell'articolo 2 L. 287/1990, si osserva quanto segue. 
I sigg.ri ### hanno prestato tre fideiussioni in favore della ### S.r.l., relative ai due finanziamenti e al conto corrente con apertura di credito fino a euro 40.000,00 intercorsi tra la società e ### S.p.A.  ### circa l'inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo per incertezza ed indeterminatezza del credito non appare meritevole di accoglimento.  ###, infatti, ha escluso l'applicazione di interessi anatocistici o usurari nella determinazione del credito confermando la correttezza della sua determinazione. 
Premesso che il contratto stipulato dalle parti costituisce una fideiussione specifica - garanzia che copre un'obbligazione determinata del debitore verso il creditore - il contratto resta soggetto alle disposizioni in tema di fideiussione, e in particolare all'art. 1938 c.c., che richiede la chiara indicazione dell'obbligazione garantita e, se prevista, dell'importo massimo. Dai contratti e dalle dichiarazioni dei debitori emerge che l'obbligazione garantita è stata chiaramente identificata, garantendo la piena validità della fideiussione specifica. 
Invero, l'indicazione chiara dell'obbligazione oggetto della garanzia è sufficiente a escludere la nullità della fideiussione, essendo l'unico requisito richiesto dall'art. 1938 c.c., come novellato dalla legge n. 154/1992, senza necessità di prevedere altre obbligazioni future. 
La fideiussione specifica si caratterizza infatti proprio per la copertura di un'obbligazione determinata e l'indicazione chiara di tale obbligazione consente al garante di conoscere pienamente l'impegno economico assunto (cfr. Tribunale Roma, ### XVII, 15/03/2019, n. 5670). 
Alla luce di quanto sopra, passando al merito della controversia, l'importo ingiunto dalla banca rispetta il limite delle fideiussioni rilasciate (cfr. doc. 9-10- 11 del fascicolo monitorio).
R. G. n. 51/2020 Pag. 18 a 20 Conseguentemente a quanto dedotto, si ritiene altresì priva di rilevanza l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione dell'articolo 2 L. 287/1990. 
Gli attori hanno infatti dedotto la nullità della fideiussione rilasciata per avere la concedente utilizzato un modello predisposto dall'ABI nel 2003, un modello che la ### d'### con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n.287/1990. 
Il primo presupposto per poter invocare la nullità di una fideiussione è la conformità del contratto al modello ABI che è stato oggetto di censura da parte della ### d'### Con il provvedimento del 2 maggio 2005, infatti, l'### ha accertato che alcune clausole contenute nello schema ABI erano state introdotte a seguito di un'intesa restrittiva della concorrenza tra istituti di credito. Tali clausole, predisposte in forma standardizzata e utilizzate sistematicamente, risultavano quindi lesive dei principi sanciti dall'art. 2 della legge antitrust. 
A tale fine occorre accertare se l'illiceità e quindi la nullità delle intese restrittive per violazione dell'art. 2, comma 2 lett. a) L. 287/1990 si estenda o no anche alla fideiussione redatta in conformità allo schema ABI determinandone la nullità, totale, o parziale, limitata cioè alle sole clausole corrispondenti agli articoli 2, 6 e 8 dello schema stesso. 
Come chiarito dalla Suprema Corte: «dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla ### ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti». (Cassazione Civile, ### I, sentenza n. 9384 dell'11.06.2003). 
Per invocarne quindi la nullità, è necessario dimostrare sia che la fideiussione sia conforme al modello ABI oggetto di censura, sia che le clausole contestate siano effettivamente collegate all'intesa anticoncorrenziale, con conseguente limitazione della libertà contrattuale del fideiussore. 
Nel caso di specie, tale onere probatorio non risulta essere stato assolto dagli opponenti, non avendo essi compiutamente provato che il testo delle tre fideiussioni richiamate fosse conforme in ogni parte allo schema ABI (e non solo
R. G. n. 51/2020 Pag. 19 a 20 con riguardo agli artt. 2, 6 e 8) e soprattutto che vi sia stata a monte del rilascio di tali fideiussioni un'intesa tra i principali soggetti bancari e che, in concreto, l'opponente abbia visto limitata la propria libertà contrattuale. 
Sul punto nulla parte attrice ha dedotto nei termini per la formazione del thema decidendum, ritenendo, genericamente, in atto di citazione, che le richiamate violazioni implicassero tout court l'integrale nullità del contratto, sicché la domanda degli opponenti, così come proposta nell'atto introduttivo, non può essere accolta. 
Le considerazioni sopra esposte inducono, agli esiti degli accertamenti svolti e della rideterminazione del credito in capo alla banca opposta, a revocare il decreto ingiuntivo e la condanna della società ### S.r.l., in solido con i sigg.ri #### e ### quali fideiussori, al pagamento della somma di € 31.984,19, oltre interessi come da decreto ingiuntivo. 
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. 
Sulle spese di lite. 
Con l'accoglimento dell'opposizione, le spese di lite seguirebbero il principio della soccombenza ma, in considerazione del fatto che gli opponenti sono risultati comunque debitori nei confronti dell'opposta se ne determina la integrale compensazione tra le parti. 
In coerenza alla determinata disciplina delle spese di lite, quelle di ctu si pongono, infine, a carico delle parti, in solido e, tra loro, in parti uguali.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 51/2020 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede: 1) In parziale accoglimento delle opposizioni proposte dalla società ### s.r.l., ed in solido quali fideiussori ai sigg.ri #### ed ### revoca il decreto ingiuntivo n.°455/2019 di questo tribunale; 2) Accerta e dichiara, per l'effetto, che gli opponenti -sulla base dei
R. G. n. 51/2020 Pag. 20 a 20 rispettivi rapporti obbligatorisono debitori della somma di €.  31.984,19 verso la opposta ### S.p.a. (P.I.  ###), in persona del legale rappresentante pro tempore; 3) Condanna, per l'effetto, gli opponenti -in solido e sulla base dei rispettivi rapporti contrattualial pagamento nei confronti della parte convenuta opposta ### S.p.a. (P.I.  ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro €.31.984,19, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; 4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti; 5) Pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido, per come motivato con obbligo di rimborso verso la parte anticipataria dell'intero o della somma maggiore a quella dovuta.  ### P.G., 12.12.2025.   ###. I. in funzione di ### got

causa n. 51/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Montera

M
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Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 2943/2017 del 21-12-2017

... dell'art. 389 c.p.c., la condanna del convenuto al la restituzione delle somme da loro versate in esecuzione della sentenza annullata dalla corte di cassazione, oltre alla rifusione delle spese processuali. Costituitosi in giudizio, ha chiesto la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza annullata dalla suprema corte. In via subordinata ha domandato “a fronte del recente ripristino della servitù di transito pedonale esistente sul fondo di proprietà moro sforza censito al foglio 9 mappale 124/d del catasto terreni del Comune di ### di ### costituirsi servitù coattiva di acquedotto e di scarico, a carico del predetto mappale ed a favore del fondo ai mappali nn.444 e 1033 (stessi foglio e Comune) di proprietà del concludente In ogni caso, rigettarsi tutte le domande svolte dai convenuti - . Con vittoria di spese ed onorari, anche relativi al giudizio di legittimità.”. ### 7 Nella comparsa di risposta depositata il ### ha chiesto il rigetto delle avversarie domande. Con ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. del 26.2.2015 il collegio ha condannato il alla restituzione delle somme versate dagli attori in data ###, in esecuzione della sentenza annullata, a titolo di rifusione di una (leggi tutto)...

testo integrale

R. G. 1746/2014 ### nome del popolo italiano La Corte d'appello di Venezia sezione prima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. ### - presidente relatore dott. ### - consigliere - dott. ### - consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (c.f./p.i.: ) (c.f./p.i.: ) Elettivamente domiciliati in ### 9/A ### presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende in causa; - attori in riassunzione - contro Elettivamente domiciliato in ### 12 INT. 10 #### presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in causa unitamente e disgiuntamente con avv. ### ) ##### 8 3 1015 C #### 3080/L ### VENEZIA; -convenuto in riassunzione e contro Elettivamente domiciliata in via ### 37 ### presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in causa; - convenuta in riassunzione - Oggetto: giudizio di rinvio da Cass. n. 12417/2014 ########### 2 ### in riassunzione 1. Nel giudizio di rinvio da loro promosso ex art. 392 c.p.c. 
Nel merito: A) In via principale: alla luce della sentenza rescindente della Cassazione 12417/2014, siano rigettate (oltre a quelle già respinte nel 1° e nel 2° grado di giudizio e relative alla costituzione delle servitù di gasdotto, di telefonia e di elettrodotto), anche le domande rimanenti relative alla costituzione iussu indicis delle servitù prediali di latrina e di acquedotto ex adverso esclusivamente richieste sul mappale 124/d dei concludenti e non altrove. E ciò, quanto alla prima, per la non superata carenza probatoria attorea, rilevata dalla Suprema Corte, in merito alla “pratica impossibilità di provvedere altrimenti allo smaltimento delle acque luride formatesi nel fondo dominante”, e quanto alla seconda, per non aver assolto la parte richiedente agli oneri probatori previsti dagli artt. 2697 e 1037 C.C. relativi alla convenienza e al minor pregiudizio del fondo servente “avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque” ed anche alla manifestata indisponibilità del proprietario del fondo dominante di accettare un percorso diverso da quello percorrente il mappale 124/d o il giardino prospicente all'abitazione dei due deducenti proprietari dei fondi serventi. 
Spese dell'intero processo rifuse. 
Convenuto in riassunzione Nel merito: In principalità, contrariis reiectis, confermarsi integralmente le statuizioni della sentenza di ###ma Corte n. 1318/2007 del 11.10.2007: In subordine, a fronte del recente ripristino della servitù di transito pedonale esistente sul fondo di proprietà cens ito al ### 9, mapp. 124/d del C.T. del Comune di ### di ### costituirsi servitù coattiva di acquedotto e di scarico, a carico del predetto mappale ed a favore del fondo ai mapp. nn. 444 e 1033 (stessi foglio e Comune) di proprietà del concludente . 
In ulteriore subordine ### la servitù coattiva di scarico così come individuata dal C.T.U. ing. . 
In ogni caso: a) rigettarsi tutte le domande svolte dai convenuti b) previa revoca dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. condannarsi i convenuti e a restituire al concludente tutte le somme dallo stesso corrisposte a fronte dell'ordinanza di cui sopra “oltre agli interessi al saggio legale decorrenti dall' ### al saldo, e alle spese, liquidate nella somma di € 400, per compenso, oltre al rimborso forfetario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali”; ### 3 c) con vittoria di spese ed onorari relativi a tutti i gradi del giudizio e rifusione integrale delle spese del CTU nominato ### e del ###. . 
B) In via subordinata: visti gli art.1037 c.c. e le condizioni per la costituzione della servitù d'acquedotto; viste le mutate condizioni logistico-proprietarie e la venuta meno del requisito dell'interclusione; sia costituita la servitù lungo il tracciato individuato dal C.T.U. Ing.  lungo il confine tra le proprietà e , con condanna al pagamento della determinanda indennità, verificando la sussistenza del requisito della inevitabilità richiesto dalla Suprema Corte per imporsi la servitù di latrina sui fondi confinanti. Spese di lite rifuse a carico dell'attore le cui domande sono state sostanzialmente rigettate.  2. Nel giudizio autonomo, instaurato dai deducenti e , ex art. 389 c.p.c., per ottenere la restituzione delle somme per spese di soccombenza pagate in forza degli effetti restitutori immediati promananti dalla sentenza di Cassazione, atteso l'adempimento solo coatto ottenuto in corso del presente giudizio, sia accertata l'esistenza del relativo diritto in capo alle parti qui deducenti, confermandosi le ordinanze 186 ter c.p.c.. 
Sia disposta, ex art. 91 c.p.c., la condanna avversaria al pagamento delle spese legali di soccombenza anche in relazione alla presente causa cumulata, nonché a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., di una somma equitativamente determinata per l'accanimento e la superfetazione difensivi. 
Convenuta in riassunzione In principalità: respingersi in toto le domande attoree, con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza di ###ma Corte n. 1318/2007 di data 11 ottobre 2007; In subordine: riformarsi la sentenza cassata, sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale redatto dal #### ; In ogni caso: spese dell'intero processo rifuse. 
Ragioni della decisione In fatto - In data ###, acqui stò da il fabbricato con scoperta area di pertinenza censito in Comune di ### di ####, C. T., Fg. 9, mappali n. 444 e n. 1033. 
Con il medesimo atto di compravendita, stante l'interclusione dell'immobile, fu costituita una servitù di passaggio “a carico del confinante mappale n.ro 124/d del ### 9° di proprietà della venditrice, per una larghezza di metri 4 ###, lungo tutto il suo margine a ### a favore dell'immobile compravenduto per l'accesso dalla ###”. In seguito, con atto del 21.9.1994 il fondo servente, unitamente al confinante mappale n. 123, fu alienato dalla ai coniugi e . ### 4 Con atto di citazione notificato il ###, convenne i consorti innanzi alla ### di ###sezione distaccata di ### chiedendo la costituzione, a favore del proprio fondo e a carico di quello di proprietà dei convenuti, di una “servitù coattiva di passaggio delle pubbliche utenze e specificatamente, acqua, luce, gas, telefono e fognatura, nonché di posa dei relativi impianti e contatori, previa individuazione dei tracciati a mezzo C.T.U.”. ### indicò quale sede ###/d, in quanto il sedime di 4 metri era già gravato dalla servitù di passaggio costituita con l'atto di acquisto del 23.3.1994. 
I convenuti resistettero alla domanda, eccependo innanzi tutto la inapplicabilità della disciplina delle servitù coattive a quella di e la carenza di legittimazione passiva in relazione a quella di passaggio e appoggio dei cavi telefonici. Non contestarono, invece, il diritto in capo al di ottenere l'imposizione coattiva delle servitù di acquedotto, di scarico e di elettrodotto, ma indicarono il fondo di proprietà di e della di lui figlia come sito preferenziale di transito delle condotte. 
Chiamarono pertanto in causa i confinanti , i quali, costituitisi in giudizio, dopo aver anch'essi rilevato come lungo la linea del confine con la loro proprietà, ma dal lato ove era ubicato il fondo dei consorti esistessero già delle reti tecnologiche, si opposero alla costituzione sulla loro proprietà di dette servitù, evidenziando che i mappali n. 122 e n. 470 di loro proprietà erano interessati da un progetto di riqualificazione già assentito, che prevedeva la realizzazione di un parcheggio interrato. Rilevarono infine la necessità che il passaggio delle condotte fosse ubicato nella proprietà in ragione del fatto che sulla medesima insistevano consimili servitù a vantaggio di altre abitazioni. 
Espletata una c.t.u., con sentenza n. 168/2002 il giudice adìto, respinse la domanda relativa alla costituzione delle servitù di metanodotto e di cavo telefonico, mentre costituì le servitù coattive di acquedotto, di scarico di acque pure e impure e di elettrodotto sulla proprietà dei convenuti e individuandone la sede lungo il tracciato indicato dal c.t.u. geom. con le lettere “### - ###”, ossia sul sedime ubicato sul fondo di proprietà dei convenuti in prossimità del confine con la proprietà . Determinò l'indennità dovuta dal in € 3.770,14, dichiarò compensate le spese di lite fra l'attore e i convenuti, e condannò questi ultimi a rifonderle ai terzi chiamati e . 
Con atto di citazione notificato il ###, il e la impug narono questa sentenza e al gravame resistette il che appellò in via incidentale la pronuncia relativa alle spese di lite, chiedendo la condanna degli appellanti alla rifusione delle stesse e a quelle relative alla espletata c.t.u. Si costituirono in quel procedimento anche i , che domandarono il rigetto della impugnazione. ### 5 Con sentenza n. 1318 dell'11.10.2007 questa corte, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, rigettò la domanda avente ad oggetto la costituzione della servitù coattiva di elettrodotto, ritenendo privo di legittimazione il in quanto fruitore dello stesso e non gestore del servizio, e pose a carico degli appellanti le spese di lite in ragione della quota di 2/3, dichiarando compensata la quota residua. Quanto alle spese processuali sostenute dai , sul rilievo che la loro chiamata in causa fosse del tutto ingiustificata, la corte condannò gli appellati e a rifonderle ai terzi chiamati per entrambi i gradi del giudizio. 
In particolare, il giudice di secondo grado opinò: - che la domanda giudiziale dovesse essere interpretata “come diretta ad ottenere la costituzione delle servitù sul fondo dei coniugi nel suo complesso, quale preteso fondo servente in sé considerato”, donde la infondatezza della censura di extrapetizione; - che fosse irrilevante ai fini della esclusione della necessità del passaggio coattivo tanto il fatto che, per necessità di cantiere, il fondo del già usufruiva di un approvvigionamento idrico, atteso il carattere provvisorio della condotta, quanto la circostanza che sul fondo predetto erano state installate vasche biologiche per la depurazione dei reflui dell'abitazione, data la maggior comodità di uno scarico diretto nella rete fognaria comunale; - che meritasse condivisione la decisione del primo giudice di escludere, nella individuazione del tracciato della servitù coattiva di scarico, la rampa di accesso ai garage degli appellanti posti sotto il piano campagna, poiché tale soluzione avrebbe comportato l'utilizzo di pompe di sollevamento dei liquami, rispetto alla soluzione prescelta, che prevedeva invece l'attraversamento del cortile dell'abitazione dei consorti e - che non fosse praticabile la diversa soluzione prospettata dagli appellanti, poiché questa avrebbe comportato che le condutture fossero ubicate nella proprietà , interessata dal piano di recupero del complesso edilizio di ### (del quale facevano parte i due edifici di , divenuta nel 2002 unica erede del padre , il cui progetto prevedeva il passaggio delle tubazioni in una zona destinata a parcheggio sotterraneo all'interno di detta proprietà; - che il percorso prescelto dal primo giudice non fosse in contrasto con l'esenzione stabilita dall'art. 1051, comma 4, c.c., inoperante in caso di interclusione assoluta del fondo, non altrimenti eliminabile; - che le eventuali interferenze tra le diverse condutture esistenti sulla sede del passaggio delle tubazioni dovessero formare oggetto di valutazione in sede esecutiva. 
Adìta dai coniugi e con sentenza n. 12417/2014 la suprema corte ha annullato la decisione impugnata, disponendo il rinvio del giudizio a questa corte in diversa composizione. 
Respinti i primi due motivi - aventi ad oggetto l'ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice d'appello per aver individuato un percorso della servitù diverso da quello indicato nell'atto ### 6 introduttivo del giudizio di primo grado, e la carenza di legittimazione del in relazione alla domanda di costituzione coattiva di acquedotto e di scarico - la corte di cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il terzo motivo, per “insufficienza della motivazione in merito ai criteri di scelta del percorso da seguire”, non avendo il giudice di secondo grado “delibato la contemporanea sussistenza di altre condotte a servizio del fondo servente quale ulteriore criterio di scelta del percorso” (pagina 7 della sentenza n. 12417/2014). 
Nell'accogliere il quarto motivo, concernente la servitù cd. di latrina, i giudici di legittimità hanno affermato che in presenza di vasche biologiche l'imposizione di una servitù di scarico coattivo dovesse essere valutata come extrema ratio, mentre “### sarebbe stato il caso in cui la disciplina urbanistica applicabile in loco avesse escluso il mantenimento delle vasche di depurazione una volta che fosse stato possibile l'allaccio alla condotta comunale” (pagine 8 e 9 della sentenza). 
In relazione alla motivazione con cui il giudice di secondo grado aveva individuato l'ubicazione della servitù di scarico delle acque reflue, accogliendo il quinto motivo di ricorso dei coniugi e la suprema corte ha rilevato che, nell'escludere il passaggio delle condutture attraverso la proprietà dei , il giudice di secondo grado non aveva esaminato anche gli “aspetti applicativi” di tale soluzione: “qualora il posizionamento di condutture aventi determinate caratteristiche dimensionali si ponga come criterio scriminante per la scelta di un luogo di esercizio piuttosto che di un altro, come pure per il bilanciamento delle posizioni del richiedente e dell'assoggettato al peso reale, allora la sentenza deve necessariamente esaminare, in una prospettiva strettamente petitoria, anche gli aspetti applicativi della divisata soluzione” (pagina 9 della sentenza). 
Con atto di citazione notificato il ###, il e la hanno promosso ai sensi dell'art. 392 c.p.c. il giudizio di rinvio, chiedendo che fosse respinta la domanda di costituzione della servitù coattiva di latrina, e che il tracciato delle servitù di acquedotto e di scarico delle acque bianche, previo esperimento di una nuova c.t.u., fosse individuato sulla proprietà . 
Gli attori hanno domandato altresì, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., la condanna del convenuto al la restituzione delle somme da loro versate in esecuzione della sentenza annullata dalla corte di cassazione, oltre alla rifusione delle spese processuali. 
Costituitosi in giudizio, ha chiesto la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza annullata dalla suprema corte. In via subordinata ha domandato “a fronte del recente ripristino della servitù di transito pedonale esistente sul fondo di proprietà moro sforza censito al foglio 9 mappale 124/d del catasto terreni del Comune di ### di ### costituirsi servitù coattiva di acquedotto e di scarico, a carico del predetto mappale ed a favore del fondo ai mappali nn.444 e 1033 (stessi foglio e Comune) di proprietà del concludente In ogni caso, rigettarsi tutte le domande svolte dai convenuti - . Con vittoria di spese ed onorari, anche relativi al giudizio di legittimità.”. ### 7 Nella comparsa di risposta depositata il ### ha chiesto il rigetto delle avversarie domande. 
Con ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. del 26.2.2015 il collegio ha condannato il alla restituzione delle somme versate dagli attori in data ###, in esecuzione della sentenza annullata, a titolo di rifusione di una quota delle spese di lite del giudizio di primo e secondo grado. 
Disposta una c.t.u. affidata all'ing. , all'udienza del 13.7.2017, sulle conclusioni in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
In diritto - In questo giudizio di rinvio si controverte della costituzione di due servitù coattive a favore dell'immobile di proprietà del convenuto in riassunzione la prima ha ad oggetto il passaggio delle condotte di scarico delle acque impure prodotte dal funzionamento degli impianti e servizi igienico-sanitari del fabbricato del la seconda è relativa al passaggio delle condotte per l'alimentazione idrica del medesimo immobile. 
Non è inutile premettere che sino al 2009 il fondo di proprietà del convenuto fu intercluso, rispetto alla pubblica via ### dal fondo dei consorti e da quello all'epoca appartenente a e proprietari degli immobili censiti ai mappali n. 470 e 122. 
Un primo dato di estremo rilievo, ampiamente illustrato nella relazione depositata dal c.t.u. il ###, concerne la circostanza che l'attuale situazione di fatto degli immobili è radicalmente mutata. 
Infatti, quanto alla proprietà il consulente ha acclarato che la condotta di approvvigionamento dell'acqua potabile risulta stabilmente allacciata all'acquedotto pubblico (cfr. planimetria all. 5), mentre l'acqua meteorica viene convogliata in un pozzo perdente sito all'interno del giardino del come risulta anche dall'autorizzazione amministrativa allo scarico (all. 13). 
Ancorché non sia stato accertato il percorso della tubazione di approvvigionamento idrico, la innegabile esistenza dell'allacciamento alla rete idrica pubblica depriva di fondamento la domanda avente ad oggetto la costituzione di servitù coattiva di acquedotto a favore del fondo di proprietà del convenuto, se solo si considera che “condizione implicita, ma connaturata al carattere coattivo della servitù, è quella della mancanza di alternative per il proprietario del fondo dominante, con la ### 8 conseguenza che, per la costituzione di una servitù di acquedotto coattivo, pur essendo sufficiente la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 1037 c.c. (…), non è legittimamente predicabile, in via aprioristica e senza alcuna comparazione degli interessi contrastanti di cui sono portatori i proprietari dei due fondi, che la presenza, nelle vicinanze del fondo dominante, di un acquedotto pubblico sia del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento del predetto requisito della mancanza di alternative per il fondo stesso” (cfr. Cass., sez. II, 11-10-2000, 13548). 
Nel caso in esame, quindi, l'esistenza dell'allacciamento del all'acquedotto pubblico per l'approvvigionamento di acqua potabile elide ipso facto la necessità di verificare i presupposti di cui all'art. 1037 La domanda va dunque respinta. 
Quanto alla pretesa di costituzione di servitù di scarico coattivo delle acque luride, giova premettere che: - l'immobile di proprietà fu ceduto con atto del notaio del 21.5.2007 rep.  40161 alla ( all. 9 alla relazione del c.t.u.), per formare parte integrante del piano di recupero oggetto della convenzione ### 3195 del ### del di ### in data ###; - nell'atto di vendita , divenuta nel 2002 unica erede del padre menzionò la pendenza di questa controversia e le parti contraenti stabilirono quanto segue: “La società “ , a mezzo della costituita sua rappresentante, dichiara di essere a conoscenza della causa in corso tra la signora ed i confinanti , e per la costituzione di servitù coattiva di acquedotto, di scarico acque pure ed impure e di elettrodotto sul fondo con il presente atto alla società stessa trasferito dalla signora , e dichiara altresì di assumersi il rischio di un eventuale esito negativo della causa medesima, esonerando la signora da responsabilità, rimanendo precisato comunque che le spese legali faranno carico alla predetta signora , limitatamente a quanto di sua competenza”; ciò nel caso in cui il percorso della servitù coattiva, all'esito della causa, avesse attraversato il fondo divenuto di proprietà della società acquirente; - a seguito dei lavori previsti nel piano di recupero, eseguiti a partire dal 2007 e completati nel 2009, furono realizzati un'autorimessa interrata con soprastante parcheggio di uso pubblico, entrambi con accesso dalla via ### e un percorso di pubblico transito da tale parcheggio al viale interno che da sud, in adiacenza all'immobile di va verso nord (cfr. all.4 alla relazione integrativa depositata dal c.t.u. il ###); ### 9 - dall'elaborato planimetrico catastale attuale risultante al ### (all. 14 alla relazione depositata il ###) risulta che il Sub 13 del ### 2068 ### 1 Sez. B individua il parcheggio e l'area di manovra; - con atto di compravendita del 5.2.2014, in attuazione a quanto previsto nella ### urbanistica, il mappale 2068 sub 13 fu ceduto da al Comune di ### di ### (all. 12); il sub 14 del medesimo mappale era stato acquistato precedentemente dagli attori e con atto di compravendita del 27.11.2009 del notaio r ep. 129317, come risulta dalla relativa visura catastale (all. 8).  ### quanto rilevato dal c.t.u., tale parcheggio, e soprattutto gli impianti, gli allacciamenti e i sottoservizi esistenti in transito sotto la sua superficie, rappresentano la vera innovazione intervenuta rispetto alla situazione a suo tempo verificata dal c.t.u. geom.  ### ha accertato, innanzi tutto, come la proprietà confini ad est con tale parcheggio e con il posto auto (Sub 14) di proprietà e sussista un dislivello di 63 cm tra il pavimento del marciapiede esterno esistente nella proprietà ed il posto auto (Sub 13), che si trova, quindi, più in basso. Il muro perimetrale nord dell'abitazione del convenuto con fina, altresì, con il passaggio pedonale di uso pubblico ove sono ubicati un portone e delle finestre lucifere, oltre che dei gruppi di contatori di utenze di rete a servizio delle unità del ### creatosi a seguito dell'intervento edilizio del piano di recupero menzionato (pagina 14 della relazione 16.11.2016).  ### situazione degli immobili e delle condutture sotterranee adibite allo scarico delle acque è descritta nella planimetria allegata sub 5.1 e nel prospetto/sezione (all. 5.2): come risulta dall'allegato 3 alla relazione del c.t.u., sotto la pavimentazione delle aree di manovra del parcheggio e dei posti auto sono ubicati tutti i sottoservizi di un cospicuo numero di unità immobiliari oggetto di intervento di recupero e di servizi condominiali, e in particolare: - tubazioni della rete gas - tubazioni dell'acqua - tubazioni e cavi - tubazioni e cavi - tubazioni e manufatti della rete di scarico delle acque bianche con il relativo pozzo perdente -tubazioni e manufatti della rete di scarico delle acque nere e separatamente di quelle grasse/saponate fino al sifone ### in prossimità di via ### che scarica nella pubblica fognatura comunale. 
Quanto alla situazione degli scarichi posti sul fondo di proprietà il c.t.u. h a accertato che due rami di fognatura nera confluiscono nel pozzetto di ispezione finale: uno ### 10 arriva da ovest (Ø 160 in ### lungo la zona tra l'edificio e recinzione nord del lotto, l'altro giunge da sud tra l'edificio e la recinzione lungo la via ### V'è peraltro da considerare che, a seguito del rinterro della rampa nella zona a sud della proprietà (imposto dall'esito di altro procedimento pendente fra le parti e , l'accesso alla esistente autorimessa interrata è precluso: proprio per questa ragione gli attori acquistarono quattro posti auto e un'area adibita a spazio di manovra esclusivo nell'autorimessa realizzata dalla ### garage sono individuabili nell'elaborato planimetrico (all. 14) e allibrati al ####. 1 mapp. 2068 Sub 50-51-52 e 53. I consorti a cquistarono inoltre il posto auto scoperto nel parcheggio soprastante, censito al ### B ### 1 mappale 2068 sub 14, in corrispondenza del quale fu realizzato un ingresso pedonale diretto alla loro proprietà. 
Scrive il c.t.u. che dal contratto preliminare di vendita (all. 15) risulta che i quattro posti auto interrati furono acquistati dai coniugi e con l'intento di collegarli direttamente a livello dell'autorimessa al piano interrato della loro abitazione, tanto è vero che il progetto e la relativa ### di legittimazione edilizia (all. 16) prevedono opere edilizie nel giardino a nord dell'edificio. Il che inevitabilmente comporterà la necessità, per creare tale corpo di collegamento, di scavare e deviare gli impianti fognari esistenti nel sottosuolo, sì da individuare una diversa collocazione dei medesimi. In definitiva, quindi, la rete di scarico delle acque nere esistenti nella fascia di giardino di proprietà tra l'edificio e la recinzione nord verso il parcheggio comunale a raso, saranno ‘condizionate' dalla esecuzione delle opere interrate previste nel progetto già presentato. 
La sopra descritta evoluzione della situazione dei fondi di proprietà degli attori impone di tener conto della circostanza che la scelta di individuare - oggi - la sede della servitù di scarico coattivo delle acque luride esclusivamente all'interno della proprietà avrebbe quelle stesse controindicazioni (intervento edificatorio nel sottosuolo) che in passato giustamente sconsigliarono di individuare la sede della servitù di scarico coattivo sul fondo di proprietà , interessato dalla imminente esecuzione di lavori e di opere. Ciò a tacere del fatto che sub iudice è anche il ripristino della servitù di transito pedonale a favore del fondo u ngo il mappale n. 124/d, di proprietà dei consorti (pagina 16 della seconda comparsa conclusionale degli attori), il che rende lo stato delle cose tuttora incerto ed esposto alla eventualità, dipendente dall'esito definitivo di questa seconda controversia giudiziale, che altri lavori possano in futuro interessare il mappale n. 124/d. 
Attualmente - ha accertato il c.t.u. - nel fondo di proprietà le acque luride provenienti dall'edificio sono convogliate verso il giardino da una rete di tubazioni (dotata delle opportune ispezioni) e confluiscono in una fossa biologica ### di trattamento anaerobico dei reflui. La condensa grassi che tratta preliminarmente le acque grasse/saponate confluisce invece a valle ### 11 della fossa ### . Le acque sia nere che grasse così trattate vengono disperse attraverso una rete di sub-irrigazione interrata sotto la superficie nel giardino della proprietà Al fine di rispondere al quesito “se l'attuale normativa urbanistica consenta il mantenimento di tali manufatti, ovvero imponga l'allacciamento alla condotta comunale”, il c.t.u. ha interpellato che dal 2006 gestisce il servizio di fognatura, e ha eseguito un accesso presso l' del , che ha rilasciato al una autorizzazione allo scarico. 
Dalla relazione del c.t.u. si apprende che il , con altri ### recapita le acque reflue nel depuratore consortile di . La potenzialità del depuratore attuale è limitata e la possibilità per i ### di autorizzare nuovi allacciamenti è contingentata fino al momento in cui sarà attuato il potenziamento dell'impianto di depurazione, il cui raddoppio avrebbe dovuto essere avviato entro il 2014, sebbene non risultino stanziate neppure le somme necessarie per la redazione del progetto. 
Per la futura esecuzione l' competente dovrà stanziare le risorse per le infrastrutture, ma per il di Sol igo le quot e r esiduali di depurazion e, misurate in termini di abitanti equivalenti, cui poter rilasciare le autorizzazioni allo scarico sono limitatissime, contingentate ed assentite dal Comune per i soli casi di pubblico interesse o per quelli ove non esista alcuna possibile alternativa. 
Le autorizzazioni allo scarico rilasciate hanno una validità di quattro anni e sono tacitamente rinnovate laddove non sopravvengano ragioni di diniego da parte della ### Per quanto riguarda la zona di interesse, risultano rilasciate tre autorizzazioni per scarichi civili: 1) per la proprietà pr esso il cancello carraio della proprietà degli attori, per una unità immobiliare; 2) per le porzioni lato ### del piano di recupero che interessano svariate unità immobiliari; 3) per la proprietà (sub irrigazione) per una unità immobiliare, rilasciata da ultimo a seguito del P.d.C. 31 del 23.2.2006 - Autorizzazione n. 17884 (all. 13). 
Tale autorizzazione risulta tacitamente rinnovata nel luglio 2011 e nel luglio 2015 con scadenza prevista per luglio 2019, salvo ulteriori taciti rinnovi successivi. 
Ciò premesso, secondo quanto accertato dal c.t.u., tenuto conto delle norme vigenti nelle zone urbane servite da pubblica rete di fognature, vige l'obbligo di collegamento alla rete fognaria pubblica, come si evince dal ### di ### e ### dell ( all. 11), che in relazione ad alcuni parametri di distanza (cfr. art. 5, rubricato “obbligo ### 12 di allacciamento”) rende nel caso di specie obbligatorio l'allacciamento alla rete fognaria pubblica. 
Ricorre, quindi, l'ipotesi astrattamente presa in esame dalla suprema corte (cfr. paragrafo IV.a.3 della sentenza n. 12417/2014), e pertanto sussistono i presupposti per la costituzione della servitù di scarico coattivo, ai sensi dell'art. 1043 c.c., posto che la norma non autorizza alcuna distinzione tra acque impure ed acque luride o «nere», intese quest'ultime come acque di scarico delle latrine (cfr. Cass. civ., sez. II, 09-10-2013, n. 22990). 
In applicazione del criterio del minor pregiudizio per il fondo servente e della maggior convenienza sia per detto fondo che per quello dominante (Cass. civ., sez. II, 30-09-2009, 20992), il tracciato della servitù che, per la sua brevità e per la sua ubicazione, risponde alla prescrizione di cui all'art. 1037 c.c. è incontestabilmente quello individuato dal c.t.u. lungo il mappale 2068 sub 14 e sub 13, già di proprietà di , ed è ben visibile nell'all. 4 alla relazione depositata il ###. Detto tracciato parte dal punto 4 indicato dal c.t.u. nella proprietà e conduce alla tubazione di scarico delle acque nere presente sotto la pavimentazione dell'area di proprietà comunale fino al punto A, attraversando al di sotto anche la pavimentazione del posto auto (sub 14) di proprietà ### tenuto conto delle opere e dei lavori eseguiti nell'immobile che sino al 2007 è appartenuto a (ex mappali 470 e 122), il percorso sopra indicato è certamente il più breve ai fini del collegamento del fondo del convenuto alla rete fognaria pubblica, che avverrebbe in corrispondenza dell'ispezione indicata graficamente con la lettera A nella pianta allegata (all. n. 6.1 alla relazione depositata il ###, con ingrandimento nell'all. 4 alla relazione depositata il ###), la quale rappresenta il tratto terminale della condotta di scarico condominiale delle acque nere realizzata da ora allibrata al ####. 1 mappale 2068 sub 13, e attualmente di proprietà comunale, in quanto ceduta da al Comune di ### di ### con atto del 5.2.2014. 
Avuto riguardo alle condizioni specifiche del luogo deputato al transito della tubazione di scarico fino al recapito più prossimo (in particolare, lo spessore tra la pavimentazione del parcheggio ed il solaio della sottostante autorimessa), nonché alla compresenza di altre tubazioni e cavi di sottoservizi esistenti, la condotta della costituenda servitù di scarico dovrà essere di piccolo diametro e far defluire tramite pompaggio le acque nere, sì da ovviare alle contropendenze che è necessario superare.  ### le indicazioni del c.t.u., sul fondo del convenuto dov rebbe essere realizzato un pozzetto di raccolta con volume di circa 1,5÷2 mc, ove far confluire anche le acque saponate provenienti dalla condensa grassi (punto 6 della planimetria all. 6.1). In tale pozzetto dovrebbe ### 13 essere installato l'impianto di sollevamento costituito da una bipompa (pompa 1 e pompa 2) per acque nere con interruttori di livello a quote differenziate e di segnalazione di fuori servizio pompa 1, compresa linea e quadretto di alimentazione elettrica (dotato eventualmente di gruppo di continuità), e di inversione di funzionamento pompa 2 con pompa 1. 
Il diametro della tubazione in ### 12,5 può essere di 50 mm (diametro interno di 42 mm), in quanto con portate attorno ai 60 litri al minuto si garantirebbero adeguate velocità del fluido, considerando le perdite di carico localizzate e di linea e interventi di pompaggio per 8-10 minuti. 
La tubazione in corrispondenza del punto 4 dovrebbe essere posta a una quota di circa 70 cm di profondità nella proprietà e dovrebbe uscire attraversando il confine a livello del sottofondo della pavimentazione del parcheggio (mappale 2068 sub 14), per proseguire lungo il muro transitando al di sotto della griglia esistente di raccolta delle acque meteoriche del piazzale e giungere al pozzetto di ispezione contrassegnato con la lettera A. 
Il c.t.u. ha dato ulteriori precise indicazioni per la realizzazione del percorso delle tubazioni: a) per il tratto cha va dal punto 4 al punto A il tubo in ### dovrebbe essere inguainato con tubo corrugato di maggiore diametro (Ø 75) a doppia parete, al fine di proteggerlo da eventuali azioni meccaniche accidentali e per inserirvi un cavo " " in bassa tensione alimentato dal quadretto elettrico del pompaggio, atto a riscaldare automaticamente, in caso di temperature straordinariamente basse; b) il ridotto diametro permetterebbe il transito in corrispondenza delle interferenze con le tubazioni , in quanto il tubo potrebbe passare sopra o sotto le stesse, con opportune segnalazioni e protezioni; c) prima della immissione nella tubazione Ø 160 tramite una “braga” nel pozzetto A esistente, dovrà essere realizzato un pozzetto di “calma” ove il tubo Ø 50 in arrivo possa scaricare la sua pressione; d) il fondo dovrà essere opportunamente modellato in modo da convogliare, senza sedimentazione alcuna, le acque nere nella tubazione esistente. 
Grazie alla elevata pendenza verso la via ### ove è collocata la fognatura comunale, la tubazione di scarico esistente - scrive il c.t.u. - non soffrirebbe minimamente per l'apporto della portata aggiuntiva d'acqua nera proveniente dalla abitazione del ed è estremamente improbabile che l'afflusso delle acque luride dal fondo del convenuto possa determinare un aggravio della manutenzione della condotta esistente.  ### indagine svolta dal c.t.u., le cui conclusioni sono da questo collegio pienamente condivise, induce a ritenere radicalmente infondata la pretesa del convenuto che il tracciato della servitù di scarico coattivo sia individuato nel percorso ###-###, già prescelto dal giudice di primo e secondo grado, ovvero che si opti per il tracciato A-A, avente sede lungo il mappale 124/d (cfr. planimetria redatta dal c.t.u. geom. all. 4 alla relazione 16.11.2016 del c.t.u. ### 14 ing. ) , posto che dette istanze non tengono in alcuna considerazione il radicale mutamento della situazione dei luoghi e la necessità di un doveroso bilanciamento degli interessi delle parti, secondo i criteri dettati dall'art. 1037 Ai sensi dell'art. 1043 c.c. la servitù di scarico coattivo delle acque luride provenienti dal fondo di proprietà di cens ito al C.T. Comune di ### foglio 9, mappale n. 444, a carico dei fondi, già di proprietà di , attualmente censiti al ### di #### 1 Sez. B, mappale n. 2068 Sub 13 e Sub 14, deve dunque essere costituita secondo il tracciato individuato dal c.t.u. nell'allegato 4 alla relazione depositata il ###. 
In virtù di quanto dispone l'art. 2643 n. 14) c.c., va ordinata la trascrizione della presente sentenza.  ###à che ai sensi dell'art. 1032, comma 2, c.c., è dovuta da ai consorti a mmonta a € 294,32, oltre agli interessi al saggio legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, mentre l'ammontare della somma dovuta per il medesimo titolo a , dan te c ausa di che ha a sua volta alienato una porzione dell'originario fondo al di ### di ### ammonta a € 135,00, oltre agli interessi come sopra determinati (cfr. pagine 4-7 della relazione depositata dal c.t.u. il ###). 
Venendo ora all'esame della domanda restitutoria proposta dagli attori ai sensi dell'art. 389 c.p.c., avente ad oggetto la condanna del convenuto alla corresponsione della somma di € 7.590,18 versata al a titolo di rifusione delle spese di lite del giudizio di primo e secondo grado, ritiene il collegio di dover confermare l'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. in data ###, avendo gli attori dedotto una pretesa autonoma rispetto a quella oggetto del giudizio di rinvio, ma che ben può essere proposta innanzi al giudice adìto ai sensi dell'art. 392 c.p.c. e nelle forme del procedimento per ingiunzione (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. III, 29-08-2008, n. 21901; Cass., sez. III, 06-11-2012, n. 19153). 
Quanto alla statuizione sulle spese processuali, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza degli attori e del convenuto, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite di tutti i gradi del giudizio si dichiarano compensate in ragione della quota di 2/3, ponendosi a carico del convenuto il pagamento, in favore dei coniugi e della residua quota di 1/3. 
Sussistono infine giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, l. n. 263/2005 (cfr. sul punto Cass. civ. [ord.], sez. VI, 26-04- 2017, n. 10213), per dichiarare interamente compensate le spese di lite fra gli attori e la convenuta . ### 15 P.Q.M.  definitivamente decidendo nella causa n. 1746/2014 r.g., promossa ai sensi dell'art. 392 c.p.c. da e nei co nfronti di e di , - rigetta la domanda proposta da avente ad oggetto la costituzione a favore del fondo di sua proprietà, censito al ### di ### di #### 9, mappali n. 444 e n. 1033, di servitù coattiva di acquedotto per approvvigionamento idrico di acqua potabile; - costituisce la servitù di scarico coattivo di acque luride a favore del fondo di proprietà di cen sito al ### di ### di #### 9, mappali n. 444 e 1033, sui fondi censiti al ### di ### di ### mappale 2068, sub 13 e sub 14, determinando il tracciato di detta servitù come nella planimetria di cui all'allegato 4 della relazione depositata dal c.t.u. in data ###, planimetria qui integralmente richiamata sì da far parte integrante del dispositivo della presente sentenza; - condanna a corrispondere a e a a titolo di indennità, la somma di € 294,32, oltre agli interessi al saggio legale decorrenti dalla data di pubblicazione delle presente sentenza al saldo; - condanna a corrispondere a , a titolo di indennità, la somma di € 135,00, oltre agli interessi al saggio legale decorrenti dalla data di pubblicazione delle presente sentenza al saldo; - ordina la trascrizione della presente sentenza; - conferma l'ordinanza-ingiunzione pronunciata ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. in data ### nei confronti di s u ricorso degli attori; - liquida le spese del giudizio di primo e di secondo grado come nelle rispettive sentenze; liquida le spese di lite del giudizio svoltosi innanzi alla corte di cassazione in € 6.300,00, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, e le spese relative a questo giudizio di rinvio in € 11.576,00, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali; - compensa dette spese fra gli attori e il convenuto in ragione della quota di 2/3 e condanna il predetto alla rifusione, in favore di e della quota residua; - dichiara interamente compensate le spese di lite di tutti i gradi del giudizio e di questo giudizio di rinvio tra la convenuta e gli attori e . 
Venezia, 5 dicembre 2017.- il presidente estensore #### 

causa n. 1746/2014 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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