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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA ### in composizione monocratica in persona del Dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 6780 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, riservata in decisione all'udienza del 10 aprile 2024, vertente tra: ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliat ####### S. ### 1, giusta procura a margine dell'atto di citazione - attore - contro ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliat ####### della ### 174, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta - convenuti - e ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliat ####### 12, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 24.4.2023 - convenuta - e ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) ed elettivamente ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 domiciliat #######, ### 2, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta -convenuta e ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliat ####### 114, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 5.4.2024 -convenuto e ### (C.F. ###) - convenuti, contumaci - OGGETTO: divisione di beni caduti in successione ### all'udienza del 10 aprile 2024 l'attore precisava le conclusioni riportandosi al foglio di p.c. del 9.4.2024 e, quindi: “1) Ai sensi degli artt. 784 e ss. c.p.c., disporre lo scioglimento della comunione tra i sigg.ri ####### (eredi di) #### dei beni meglio descritti nell'atto di citazione del 29/07/2015, da intendersi qui integralmente trascritti, precisando che le parti, con dichiarazione sottoscritta avanti il Giudice in data ###, hanno dichiarato di voler conferire le singole comunioni tra ### e ### e tra gli eredi di ### in un'unica comunione e di procedere ad un'unica divisione della stessa; 2) Con divisione di ogni altro bene individuato in corso di causa; 3) Con vittoria nelle spese, nel compenso professionale, oltre a i.v.a. e cp.a.” I convenuti ### e ### precisavano le conclusioni riportandosi al foglio di p.c. del 9.4.2024 e, quindi: “### Intendendosi un'unica divisione ed un'unica comunione: 1- Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra i sigg.ri ######## e ### quali eredi di ### e gli eredi di ### quale erede di ### riguardo ai terreni siti in ####, censiti all'### del ### di ### sezione catasto ### di ### 13 Mappali n. 113-115-188-706-1553-1558-1575-708-746 di ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 complessivi Ha. 4.28.59 ed al ### n. 22 Mappale 144 di Ha. 0.24.34 per una totale superficie di Ha. 4.52.93, secondo le risultanze della CTU dell'arch. ###; 2- Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra i sigg.ri ######## e ### quali eredi di ### e quindi la divisione pro quota tra gli stessi, dei beni oggetto della successione ereditaria del de cuius sig. ### secondo le risultanze della CTU dell'arch. ###, con preferenza per l'ipotesi divisionale n. 1 ###: - Disporre il frazionamento dei beni dell'area del fondo agricolo, valido sia per l'ipotesi divisionale 1 che per l'ipotesi divisionale n. 2, secondo le risultanze allegate al presente atto, richiamando la CTU arch. Zaltron per la predisposizione del frazionamento del fondo agricolo. ###: - Spese e compensi rifusi, o comunque compensati.” La convenuta ### precisava le conclusioni riportandosi al foglio di p.c. del 10.4.2024 e, quindi: “si insiste per l'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria e della conseguente domanda di divisione secondo il progetto elaborato dalla ### arch. ###, con assegnazione alla sig.ra ### dei beni come indicati nella perizia depositata il ### e di 1/7 di ogni altro bene mobile.” La convenuta ### precisava le conclusioni riportandosi al foglio di p.c. del 14.11.2023 e, quindi: “1) In via principale e nel merito, accertarsi e dichiararsi sciolta la comunione dei beni tutti ereditati e procedersi alla loro divisione; 2) Assegnarsi in ogni caso alla sig.ra ### in natura i beni immobili identificati in ### costituiti da un appartamento con garage sito in ### e catastalmente identificato al fg. 13 mapp. 1901 sub 109 e sub 23, nonché le statue identificate da 113 a 129, l'auto ### oltre al conguaglio in denaro fino alla concorrenza della quota di spettanza della sig.ra ### 3) Con rifusione delle spese e competenze di lite, accessori e spese generali incluse a carico delle parti che eventualmente formuleranno opposizioni e/o eccezioni infondate o strumentali alla procedura di ripartizione dell'asse ereditario”.
Il convenuto ### precisava le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione del 5.4.2024 e, quindi: ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 “1) Ai sensi degli artt. 784 e ss. c.p.c., disporre lo scioglimento della comunione tra i sigg.ri ######### dei seguenti beni: 1. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 12; - ### C/6 - ### 2 - Metri quadri 24 - ### € 57,02 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 7.184,52; 2. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 14; - ### C/6 - ### 2 - Metri quadri 17 - ### € 40,39 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 5.089,14; 3. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 16; - ### A/2 - ### U - Vani 7.5 - ### € 581,01- ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 73.207,26; 4.
Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 19; - ### A/2 - ### U - Vani 6.5 - ### € 503,55 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 63.447,30; 5.
Immobile sito nel comune di ####, in ### n. 30, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 21; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 12 - ### € 33,47 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 4.217,22; 6. Immobile sito nel comune di ####, in ### n. 30, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 23; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 12 - ### € 33,47 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 4.217,22; 7. Immobile sito nel comune di ####, in ### n. 36, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 105; - ### A/2 - ### 2 - ### 4 - ### € 371,85 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 46.853,10; 8. Immobile sito nel comune di ####, in ### n. 36, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 109; - ### A/2 - ### 2 - ### 4 - ### € 371,85 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 46.853,10; 9. Immobile sito nel comune di ####, in ### n. 25/B, così identificato: ### - ### 13 - ### 110 - ### 29; - ### A/3 - ### 4 - ### 5 - ### € 400,25 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 50.431,50; ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 10. Immobile sito nel comune di ####, in ### n. 25/A, così identificato: ### - ### 13 - ### 110 - ### 34; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 16 - ### € 44,62 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 5.622,12; 11. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 2012 - ### 7; - ### A/2 - ### 2 - ### 4.5 - ### € 418,33 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 52.709,58; 12. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 2012 - ### 15; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 19 - ### € 52,99 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 6.676,74; 13. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 13; - ### C/6 - ### 2 - ### quadri 18 - ### € 42,76 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 5.387,76; 14. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 17; - ### A/2 - ### U - ### 6.5 - ### € 503,55 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 63.447,30; 15.
Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 708 - ### 17; - ### - ### 2 - Superficie ettari 000.17.61 - ### € 9,09 - ### di possesso 6/8; ### proprietà 6/8 - ### € 1.022,63; 16. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 746; - ### - ### 2 - Superficie ettari 000.17.20 - ### € 11,10 - ### di possesso 6/8; ### proprietà 6/8 - ### € 1.248,75; 17. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1128; - ### - ### 2 - ### ettari 000.02.65 - ### € 1,37 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 154,13; 18. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1194; - ### - ### 2 - ### ettari 000.00.60 - ### € 0,31 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 34,88; 19. Immobile sito nel comune di ####, in ### così ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 identificato: ### - ### 13 - ### 1558; - ### - ### 3 - ### ettari 000.24.05 - ### € 12,42 - ### di possesso 6/8; ### proprietà 6/8 - ### € 1.397,25; 20. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1881; - ### - ### 2 - ### ettari 000.08.03 - ### € 4,15 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 466,88; 21. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1553; - ### - ### 2 - ### ettari 000.36.00 - ### € 18,59 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 2.091,38; 22. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1575; - ### - ### 2 - ### ettari 000.25.00 - ### € 12,91 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 1.452,38; 23. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 113; - ### - ### 1 - ### ettari 000.55.90 - ### € 11,55 - ### di possesso 6/8; ### proprietà 6/8 - ### € 1.299,38; 24. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 115; - ### - ### 3 - ### ettari 001.04.40 - ### € 53,92 - ### di possesso 6/8; ### proprietà 6/8 - ### € 6.066,00; 25. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 188; - ### - ### 4 - ### ettari 001.44.78 - ### € 59,82 - ### di possesso 6/8; ### proprietà 6/8 - ### € 6.729,75; 26. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 706; - ### - ### 4 - ### ettari 000.03.65 - ### € 1,51 - ### di possesso 6/8; ### proprietà 6/8 - ### € 169,88; 27. Immobile sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 22 - ### 144; - ### - ### 4 - ### ettari 000.24.34 - ### € 10,06 - ### di possesso 6/8; ### proprietà 6/8 - ### € 1.131,75; ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00
Altri beni: 1. Quote di possesso 1/1 - ### (targata #### di ##### € 5.400,00; 2. N. 135 statue; 3. Arredi vari. 4. Quote relative ai seguenti C/C: ### C/C n. 81018772 € 3499,214 saldo di competenza; ### C/C n. 0000/45728 ### € 107.911,42; previa verifica della correttezza delle poste o dell'eventuale divisione in base ai valori corretti, con condanna alla restituzione di quanto risultasse indebitamente percepito da parte di ### 2) Con divisione di ogni altro bene individuato in corso di causa. 3) Con vittoria nelle spese e nel compenso professionale, oltre accessori come per legge.” RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva i fratelli ####### e ### deducendo che: - il ### decedeva in ### nato a ### il ###, zio delle parti, di cui il ### veniva pubblicato il testamento olografo, in cui il de cuius così disponeva: “### nella piena facoltà lascio ai figli del mio nipote ### 2 negozi e un appartamento a loro scelta. Alla moglie di ### un appartamento a scelta. Un piccolo appartamento ai frati ### I rimanenti divisi in parti uguali a tutti i nipoti. ### Francesco”; - in successione erano caduti i seguenti beni: 1) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 12; - ### C/6 - ### 2 - ### quadri 24 - ### € 57,02 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 7.184,52; 2) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 14; - ### C/6 - ### 2 - ### quadri 17 - ### € 40,39 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 5.089,14; 3) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 16; - ### A/2 - ### U - ### 7.5 - ### € 581,01 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 73.207,26; 4) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 19; - ### A/2 - ### U - ### 6.5 - ### € 503,55 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 63.447,30; ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 5) ### sito nel comune di ####, in ### n. 30, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 21; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 12 - ### € 33,47 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 4.217,22; 6) ### sito nel comune di ####, in ### n. 30, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 22; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 12 - ### € 33,47 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 4.217,22; 7) ### sito nel comune di ####, in ### n. 30, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 23; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 12 - ### € 33,47 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 4.217,22; 8) ### sito nel comune di ####, in ### n. 30, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 12 - ### € 33,47 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 4.217,22; 9) ### sito nel comune di ####, in ### n. 30, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 71; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 19 - ### € 52,99 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 6.676,74; 10) ### sito nel comune di ####, in ### n. 36, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 105; - ### A/2 - ### 2 - ### 4 - ### € 371,85 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 46.853,10; 11) ### sito nel comune di ####, in ### n. 36, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 108; - ### A/2 - ### 2 - ### 3 - ### € 278,89 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 35.140,14; 12) ### sito nel comune di ####, in ### n. 36, così identificato: ### - ### 13 - ### 1901 - ### 109; - ### A/2 - ### 2 - ### 4 - ### € 371,85 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 46.853,10; 13) ### sito nel comune di ####, in ### n. 21, così identificato: ### - ### 13 - ### 110 - ### 26; - ### C/1 - ### 3 - ### quadri 50 - ### € 924,46 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 39.603,87; 14) ### sito nel comune di ####, in ### n. 21, così identificato: ### - ### 13 - ### 110 - ### 27; - ### C/1 - ### 2 - ### quadri 82 - ### € 1.300,13 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 55.697,57; 15) ### sito nel comune di ####, in ### n. 23, così ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 identificato: ### - ### 13 - ### 110 - ### 28; - ### A/3 - ### 4 - ### 6.5 - ### € 520,33 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 65.561,58; 16) ### sito nel comune di ####, in ### n. 25/B, così identificato: ### - ### 13 - ### 110 - ### 29; - ### A/3 - ### 4 - ### 5 - ### € 400,25 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 50.431,50; 17) ### sito nel comune di ####, in ### n. 25/A, così identificato: ### - ### 13 - ### 110 - ### 34; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 16 - ### € 44,62 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 5.622,12; 18) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 2012 - ### 7; - ### A/2 - ### 2 - ### 4.5 - ### € 418,33 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 52.709,58; 19) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 2012 - ### 12; - ### A/2 - ### 2 - ### 7.5 - ### € 697,22 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 87.849,72; 20) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 2012 - ### 13; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 18 - ### € 50,20 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 6.325,20; 21) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 2012 - ### 15; - ### C/6 - ### 3 - ### quadri 19 - ### € 52,99 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 6.676,74; 22) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 13; - ### C/6 - ### 2 - ### quadri 18 - ### € 42,76 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 5.387,76; 23) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1118 - ### 17; - ### A/2 - ### U - ### 6.5 - ### € 503,55 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 63.447,30; 24) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 708 - ### 17; - ### - ### 2 - ### ettari 000.17.61 - ### € 9,09 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 1.022,63; 25) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 746; - ### - ### 2 - ### ettari 000.17.20 - ### € 11,10 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 1.248,75; 26) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1128; - ### - ### 2 - ### ettari 000.02.65 - ### € 1,37 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 154,13; 27) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1194; - ### - ### 2 - ### ettari 000.00.60 - ### € 0,31 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 34,88; 28) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1558; - ### - ### 3 - ### ettari 000.24.05 - ### € 12,42 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 1.397,25; 29) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1881; - ### - ### 2 - ### ettari 000.08.03 - ### € 4,15 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 466,88; 30) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1553; - ### - ### 2 - ### ettari 000.36.00 - ### € 18,59 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 2.091,38; 31) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 1575; - ### - ### 2 - ### ettari 000.25.00 - ### € 12,91 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 1.452,38; 32) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 113; - ### - ### 1 - ### ettari 000.55.90 - ### € 11,55 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 1.299,38; 33) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 115; - ### - ### 3 - ### ettari 001.04.40 - ### € 53,92 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 6.066,00; 34) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 188; - ### - ### 4 - ### ettari 001.44.78 - ### € 59,82 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 6.729,75; ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 35) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 13 - ### 706; - ### - ### 4 - ### ettari 000.03.65 - ### € 1,51 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 169,88; 36) ### sito nel comune di ####, in ### così identificato: ### - ### 22 - ### 144; - ### - ### 4 - ### ettari 000.24.34 - ### € 10,06 - ### di possesso 1/1; ### proprietà - ### € 1.131,75; Oltre ai predetti immobili, nell'asse erano ricompresi il saldo dei conti intestati al de cuius presso ### del ### C/C n. 81018772, per € 3.499,214 all'avvio del giudizio e presso ### di ### del ### C/C n. 0000/45728 per € 111.538,22 all'avvio del giudizio; un'auto modello ### (targata #### di ####, 129 statue ed arredi vari; - i conti correnti erano stati gestiti da ### che se li sarebbe addirittura intestati, provvedendo a delle movimentazioni senza rendere conto agli eredi, almeno fino a quanto il ### non fu nominato un amministratore giudiziale per l'eredità, nella persona del Dott. ### - i legatari effettuavano la scelta dei beni ma ### anche per conto degli altri convenuti, si sarebbe rifiutato di consegnare loro i beni; i legatari avviavano quindi un procedimento presso l'intestato Tribunale (rg. 5433/2013) al cui esito le parti - in via stragiudiziale - procedevano a consegnare ai legatari gli immobili di cui ai precedenti numeri 8), 9), 13), 14), 15) (trasferiti ai legatari ### e ### figli di ### 19), 20) (alla legataria ### moglie di ###, 6) e 11) (ai frati); in citazione si dava altresì atto che le somme di cui ai c.c. n. 81018772 e 000/45728 erano già state divise, prima dell'avvio del giudizio tra gli eredi, pur permanendo delle contestazioni sulla gestione dei conti da parte di ### - le trattative stragiudiziali tra le parti per procedere alla divisione del compendio non avevano buon esito, pur avendo ### accettato una proposta di ### nel giugno 2014.
Tanto chiarito, premesso che era stata esperita la mediazione obbligatoria, senza buon esito perché i convenuti avevano dichiarato di non voler proseguire la mediazione, l'attore chiedeva la divisione dei beni caduti in comunione e la condanna di ### “alla restituzione degli importi indebitamente percepiti” (cfr. citazione, pag. 12). Concludeva quindi chiedendo sciogliersi la comunione sui beni suindicati (ad esclusione di quelli già consegnati ai legatari) ivi incluse le quote del saldo dei due “previa verifica della correttezza delle poste o dell'eventuale divisione in base ai valori corretti, con condanna alla restituzione di quanto risultasse indebitamente percepito da parte di ### Biasia” (conclusioni citazione, pag. 20). ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00
La prima udienza, indicata in citazione per il ###, veniva differita ex art. 168bis co. 5 c.p.c. al 15.1.2016.
Si costituiva con comparsa del 5.1.2016 ### Concordando con la ricostruzione attorea circa la composizione dell'asse, chiariva che non si era costituita nel procedimento avviato dai legatari per la consegna dei beni, non avendo in realtà inteso opporsi alla volontà del de cuius; osservava ciò nonostante di essere stata condannata alle spese all'esito di detto giudizio; esponeva che le trattative ante causam si erano concluse in un nulla di fatto, in particolare perché ### aveva inteso far prevalere le sue volontà, avviando pure un procedimento di v.g. per farsi nominare amministratore della comunione, al cui esito era stato nominato il Dott. ### Aderiva alla richiesta di scioglimento della comunione, osservando che nel giugno 2014 ###### e ### avevano “imposto” una proposta di divisione, non formalizzata perché poi da loro “negata”. Nel corso delle trattative essa convenuta aveva individuato una serie di beni, di cui era interessata ad ottenere l'assegnazione: 17 statue di cui era già custode nominata dall'amministratore ### collocate presso la sua abitazione; l'appartamento con garage sito in ### e catastalmente identificato al fg. 13 mapp. 1901 sub 109 e sub 23; l'1/7 dei terreni, complessivamente misuranti 5232mq, di cui avrebbe avuto interesse ad ottenere in particolare l'intero lotto posto fronte strada via degli ### in ### (censito al CT di detto comune, foglio 13, part. 1128, 1194, 1881); i residui metri quadri che le sarebbero spettati li avrebbe voluti ricavare mediante l'assegnazione per l'intero del terreno censito al foglio 13, part. 1553, e per il residuo per parte della part. 708 posta adiacente alla part. 1553. Osservava che il denaro presente sui C/C indicati da parte attrice fosse stato già diviso, residuando da dividere le rendite maturate dalla gestione dell'amministratore ### e deduceva di non opporsi alla vendita della ### Concludeva conformemente.1 Si costituivano con unica comparsa depositata il ####### e ### non opponendosi alla domanda di divisione “stabilite ed accertate le quote di proprietà a ciascuno riferibili”. Osservavano infatti che il #### avesse acquistato la quota di 1/7 degli 1 Queste le conclusioni rassegnate in comparsa di risposta “1) In via principale e nel merito, accertarsi e dichiararsi sciolta la comunione dei beni tutti ereditati e procedersi alla loro divisione secondo un piano di riparto stabilito, previa occorrenda CTU di stima e di formazione delle singole quote; 5) Assegnarsi di preferenza alla sig.ra ### in natura i beni immobili identificati in ### costituiti da un appartamento con garage sito in ### e catastalmente identificato al fg. 13 mapp. 1901 sub 109 e sub 23, nonché terreni siti in ### ed identificati al ### 13 intero lotto fronte strada via degli ### (destinazione a parcheggio), part. 1128 (sup. 265), part. 1194 (sup. 60), part. 1881 (sup. 803), nonché ### 13 part.1553 (sup. 3600), part.708 (sup.504), come sopra meglio individuati. 2) Con rifusione delle spese e competenze di lite, accessori e spese generali incluse a carico delle parti che eventualmente formuleranno opposizioni e/o eccezioni infondate o strumentali alla procedura di ripartizione dell'asse ereditario” ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 immobili in capo a ### e la quota di 1/7 da ### Negavano di essersi mai opposti alla consegna dei beni ai legatari, deducendo che ### avesse regolarmente amministrato per conto dello zio il patrimonio; confermavano che ### avesse articolato nel giugno 2014 una proposta, rifiutata immotivatamente da ### Deducevano che il denaro contenuto sui c.c. fosse già stato diviso, alla luce dei conteggi approvati da tutte le parti. Negavano che ### avesse operato unilateralmente sui predetti conti, ma che avrebbe anzi relazionato i coeredi di ogni movimento, osservando che il ###-4 era in realtà intestato a tutti gli eredi. Deducevano che non fosse stato possibile concordare in sede stragiudiziale la divisione per la posizione di ### e ### che si erano rifiutati di proseguire la mediazione (in realtà avviata dai convenuti) e addirittura di vendere la ### a ### Alla prima udienza venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. Rigettata la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei conti correnti indicati in narrativa, in difetto di ulteriori istanze la causa veniva quindi istruita mediante ### venendo nominata a tal fine l'####, per ka valutazione/stima dei beni, la redazione di un progetto di riparto o di varie ipotesi e la possibilità di una soluzione condivisa; la CTU si avvaleva, per la valutazione delle statue, dell'ausiliario ### Nel corso della CTU emergeva che alcuni beni della comunione e in particolare i terreni censiti al CT di ### foglio 13, mm. N. 113, 115, 188, 706 e foglio 22, m.n. 144 erano cointestati con un terzo, ### vedov di ### (madre delle parti). Il Giudice allora assegnatario del fascicolo con provvedimento del 29.12.2016 sospendeva le operazioni peritali e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 10.2.2017; a detta udienza veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### assegnando alla parte diligente termine fino al 10.3.2017 per notificare l'ordinanza resa all'udienza e rinviando la causa all'udienza del 7.4.2017 per verifica.
Si costituiva con comparsa per intervento volontario dell'1.3.2017 la Zin, non opponendosi anche alla divisione sui beni di cui era cointestataria e chiedendo che il terreno che le venisse assegnato ricomprendesse il mapp. 115. All'udienza del 7.4.2017 il difensore dell'intervenuta dichiarava di non avere opposizioni alla prosecuzione delle operazioni peritali, prendendo atto dell'istruttoria svolta e riservandosi di nominare ### Veniva quindi disposta la prosecuzione delle operazioni. ### depositava quindi la relazione il ###, dando atto del raggiungimento di un accordo, a seguito di sottoscrizione di verbale da parte di CTU e ### All'udienza del 20.2.2018 i difensori di ### e ### affermavano di non riconoscere l'accordo, precisando che i CTP non avessero il potere di conciliare e depositavano note in cui svolgevano delle censure tecniche sul contenuto della ### chiedendo proseguirsi le operazioni per redigere un progetto di divisione considerante le osservazioni. ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00
Veniva assegnato termine fino al 29.3.2018 ai convenuti ###### e ### per dimettere note di replica, rinviandosi la causa per la decisione al 13.4.2018. Assegnato nelle more il procedimento a diverso ### a detta udienza veniva disposta la prosecuzione delle operazioni peritali, rinviandosi la causa al 21.9.2018 per sentire i soli difensori delle parti sui progetti divisionali. ### depositava la relazione il ###, ma alcuni allegati venivano depositati solo il ###. All'udienza del 21.9.2018 i difensori di attore e ### chiedevano concedersi termine scritto per osservazioni alla ### il Giudice assegnava termine fino al 21.10.1028 per invio al CTU di osservazioni e al CTU fino al 21.11.2018 per rispondere alle osservazioni, rinviandosi la causa per verifica al 13.12.2018, udienza quindi rinviata al 31.1.2019. ### depositava la relazione il ###. All'udienza del 31.1.2019, sentiti difensori e le parti presenti, veniva disposta la nomina di un ausiliario per rilievo celerimetrico. All'udienza del 7.3.2019 i consulenti rilevavano che le misure riportate negli elaborati non fossero corrette. Con provvedimento del 2.4.2019 veniva disposta la rinnovazione della ### nominandosi, in sostituzione della ### che aveva rinunciato all'incarico, l'####, fissandosi per il conferimento dell'incarico l'udienza del 23.5.2019. A detta udienza il difensore di ### dichiarava il decesso della parte. Interrotto il processo, esso veniva riassunto da ### fissandosi l'udienza del 25.1.2020. Si ricostituivano le parti #### e ### anche come eredi della ### che aveva disposto delle sue sostanze con testamento olografo del 29.4.2019. All'udienza del 25.1.2020 la causa veniva rinviata al 25.2.2020 per conferimento incarico e giuramento della ### cui veniva quindi conferito l'incarico2. Nelle more delle operazioni peritali, per ### sino ad allora difeso dallo stesso difensore di #### e ### si costituiva un diverso difensore, con comparsa del 4.6.2020. ### depositava la 2 Questo il quesito affidato al CTU “### esaminati gli atti di causa, ispezionati i beni in comunione, effettuate le visure presso il ### e la ### dei ### (ora ### delle ###, assunta ogni necessaria informazione, anche presso pubblici uffici, assunte eventuali informazioni dall'amministratore giudiziario dei beni comuni circa le rendite da dividere; autorizzato all'utilizzo del mezzo di trasporto proprio e di avvalersi di eventuale ausiliario; -premesso che il CTU dovrà tener conto che il presente incarico ha la finalità di superare il contrasto insorto in causa tra consulenti (CTP e ### e le parti in causa in relazione ai terreni oggetto di causa (valutazione e assegnazione ai condividenti ed eventuale frazionamento); -ritenuto che la rivalutazione dei terreni comporta la necessaria rivalutazione degli altri beni oggetto del presente giudizio di divisione, -dispone che il CTU proceda alle operazioni, già demandate al precedente ### riesaminando la precedente relazione del precedente CTU depositata in data ### (si tratta della reazione con integrazione finale) e quindi procedendo come segue: - descriva i beni; - accerti i diritti reali di terzi esistenti sui beni; - accerti la regolarità urbanistica ed edilizia dei beni e la sussistenza delle condizioni di libera commerciabilità stabilite dagli artt. 46 e 30 DPR 6.6.2001 n.380 (vedi da ultimo Cass. SU 2019 n. 25021); - stimi il valore dei beni e ne valuti la divisibilità secondo le quote dei comproprietari (considerando negli assegni la defunta ### come “fittiziamente” esistente); - rediga un progetto di riparto, anche articolato in diverse ipotesi; - verifichi la possibilità di una soluzione condivisa. In tal caso il CTU dovrà sentire non solo i CTP ma anche le parti personalmente per verificare l'effettivo consenso sull'ipotesi divisionale elaborata” ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 relazione, contenente anche dei progetti divisionali, il ###. Pervenuto il giudizio ad altro ### all'udienza del 10.9.2021 i difensori di #### e ### contestavano la CTU per aver 1) operato la divisione anche dei terreni ricadenti nell'asse della ### 2) previsto l'assegnazione delle somme di cui alla gestione dell'amministratore giudiziale quasi del tutto a un solo erede; 3) non aver considerato la presenza, sui terreni oggetto di divisione, di una scolina. Il difensore di #### e ### contestava la rilevanza della presenza della scolina, chiedeva chiamarsi a chiarimenti la CTU in ordine alla valorizzazione degli appartamenti, bisognevoli di manutenzione. Il Giudice assegnava termine fino al 15.10.2021 per depositare note alla ### rinviando per la decisione sulla eventuale convocazione a chiarimenti della ### all'udienza del 5.11.2021. Pervenuto il giudizio allo scrivente ### con provvedimento reso all'esito dell'udienza il ### si riscontrava che in realtà i terreni della Zin erano parte dei beni oggetto della domanda introduttiva, sicché i rilievi delle parti sul punto potevano dirsi superati dall'estensione del contraddittorio alla ### si rilevava tuttavia che i) sui predetti beni avrebbero potuto dirsi sorte più comunioni (l'una, tra gli eredi di ### l'altra tra il dante causa e la ### questione quella del rapporto tra comunioni non meglio approfondita in corso di causa, non avendo le parti, fino alle osservazioni alla relazione della ### mosso rilievi sul punto): richiamata la giurisprudenza di legittimità sul punto, si rilevava pertanto che fosse necessario comprendere se su parte dei beni oggetto di domanda instassero più comunioni, per poter procedere, in alternativa, alla loro divisione in una unica soluzione - dietro assenso delle parti - o a una duplice divisione; ii) sotto un diverso profilo, si rilevava che la CTU avesse riscontrato l'abusività/incommerciabilità di taluni beni . ###.
SU sent. n. 25021/2019, si disponeva quindi di chiamare il CTU perché chiarisse quali fossero le comunioni insistenti sui terreni e come si fossero originate e a fornire chiarimenti sui beni non commerciabili, sì da adottare i provvedimenti opportuni, fissandosi a tal fine l'udienza del 9.12.2021. A detta udienza la CTU dava atto di aver effettivamente previsto l'assegnazione di terreni in quota ### distinguendoli nella relazione, dando atto che in effetti i terreni formassero oggetto di due comunioni; chiedeva termine al Giudice per meglio esporre le conclusioni, anche per fornire chiarimenti in merito all'abusività/libera commerciabilità di taluni dei beni oggetto del compendio posto che la maggior parte di essi erano stati verificati ma non era stato possibile accedere ad uno di essi, occupato da un inquilino. ### veniva quindi affidato un quesito integrativo3. ### depositava la sua relazione il 3 Che si riporta di seguito: “### gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, visitati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine (se necessario, anche accedendo a pubblici uffici per il reperimento della documentazione strettamente necessaria all'incarico): 1) ricostruisca, tramite i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili effettuate negli ultimi vent'anni, la titolarità storica dei terreni siti in ###no fg. 13 mapp. 113-115-188-706 e fg. 22 mapp. 144 e, in particolare ### verifichi a chi erano intestati i beni al momento della morte di ### dante causa delle parti, e a che titolo; ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 17.3.2022. ### relazione integrativa emergeva che i terreni di cui era contitolare la Zin (fg. 13 mapp. 113, 115, 188, 706 e fg. 22, mapp. 144) erano già prima della morte di ### in comunione tra questi e la Zin e che successivamente alla morte del primo era quindi sorta una ulteriore comunione (eredi ###signora ### e quindi, a seguito della morte di quest'ultima, una terza; nella relazione si dava atto altresì di varie irregolarità, tali da precludere la libera commerciabilità di parte degli immobili oggetto di causa. La causa veniva quindi rinviata al 5.7.2022 per la comparizione delle parti, affinché queste confermassero o meno di voler procedere ad una unica divisione delle comunioni concenernenti i predetti terreni. A detta udienza erano presenti tutte le parti, salvo ### le parti presenti davano il loro assenso a procedere ad una unica divisione e segnalavano di aver avviato la sanatoria delle irregolarità riscontrate. La causa veniva rinviata al 19.10.2022 per la comparizione anche di ### e per verificare l'iter della sanatoria. Successivamente, il difensore di ### comunicava la morte dell'assistita e il processo veniva interrotto con provvedimento del 15.9.2022. La causa veniva tempestivamente riassunta dall'attore e per il prosieguo fissata l'udienza del 21.3.2023.A detta udienza, avendo l'attore notificato ricorso in riassunzione e decreto agli eredi di ### impersonalmente presso l'ultimo domicilio della defunta, rilevata la necessità di acquisire certificato storico di residenza attestante che la defunta risiedesse alla morte ove era stata eseguita la notifica, la causa veniva rinviata al 26.4.2023 per verificare la ritualità della notifica/acquisizione della volontà delle parti di procedere ad unica divisione. Nelle more, con comparsa del 24.4.2023 ### originariamente assistita dallo stesso difensore di #### e ### si costituiva con diverso difensore. All'udienza del 26.4.2023 presenti tutte le parti (salvo gli eredi di ### esse dichiaravano di voler procedere “alla divisione delle due comunioni tra ### e ### e, tra gli eredi di ### aventi ad oggetto i beni costituiti dai terreni in ###no, censiti al ### di detto Comune al fg. 13 mapp. n. 113-115-188-706 e fg. laddove dovesse emergere che ### fosse comproprietario di detti beni con la Zin o con altro soggetto, specifichi a che titolo i due si trovassero in comunione ### determini quale delle parti in causa sia succeduta nelle quote della Zin di titolarità di detti terreni e a che titolo; laddove dovesse emergere che in relazione a dette quote siano succeduti soggetti diversi dalle parti in causa, lo segnali per l'integrazione del contraddittorio; 2) quanto ai beni identificati nella relazione come “### 2-3-4 - ###, via Gen. C. A. ### c.n. 14/1-2-4, specifichi il ### alla luce dei titoli abilitativi acquisiti e delle verifiche svolte, se detti immobili presentino o meno i requisiti che ne garantiscano la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 47/85 e se sussistano difformità tra le risultanze delle planimetrie depositate in catasto e l'attuale stato degli immobili, che ne impediscano la commerciabilità ex art 29, l 52/1885 3) quanto ai beni identificati nella relazione come ### 5-6-7, e nello specifico quelli censiti ai m.n. 1901/105-21, previo accesso agli stessi, alla luce dei titoli abilitativi acquisiti, dica il CTU se detti immobili presentino o meno i requisiti che ne garantiscano la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 47/85 e se sussistano difformità tra le risultanze delle planimetrie depositate in catasto e l'attuale stato degli immobili, che ne impediscano la commerciabilità ex art 29, l 52/1885” ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 22 mapp. n. 144, conferendo le singole comunioni in una unica comunione e quindi procedendo ad una unica divisione della stessa (unitamente agli altri beni oggetto di comunione tra gli eredi di ###” sottoscrivendo separata dichiarazione cartacea allegata al verbale. Il difensore attoreo chiedeva ulteriore rinvio per acquisire il certificato anagrafico di ### che veniva depositato quindi il ###. Essendo emerso che la notifica della riassunzione era stata eseguita correttamente presso l'ultima residenza di ### all'udienza del 20.6.2023, dichiarata la contumacia degli eredi di ### le parti dichiaravano altresì di aver eseguito la sanatoria. Veniva quindi disposta CTU integrativa, per verificare se effettivamente le sanatorie potessero dirsi eseguite e tutti i beni fossero liberamente commerciabili. ###, #### veniva conferito l'incarico l'11.7.2023; all'esito la CTU depositava relazione integrativa il ###, in cui confermava la corretta esecuzione delle sanatorie e la libera commerciabilità degli immobili. All'udienza del 3.10.2023, tenutasi dinnanzi a Giudice onorario, tutte le parti chiedevano rinviarsi la causa per p.c., salvo il difensore di ### e ### che chiedeva disporsi il frazionamento dei terreni (di cui alcuni assegnati solo in parte ai comunisti, in entrambi i progetti divisionali articolati dalla ### nella relazione del luglio 2021). Il Giudice onorario rinviava la causa per p.c. dinnanzi allo scrivente all'udienza del 15.11.2023.
A detta udienza, presenti le parti personalmente, esse davano atto di mantenere le posizioni già espresse in merito ai progetti divisionali dell'#### (in particolare ### e ### davano atto di non accettarli per le ragioni già articolate alle osservazioni alla ###). Il difensore di ### e ### insisteva sulla richiesta di frazionamento. La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione di termini di legge per conclusionali e repliche. Prima della scadenza del primo termine, l'unico difensore di ### decedeva. La causa veniva quindi interrotta con provvedimento del 15.1.2024 e quindi tempestivamente riassunta. Veniva quindi fissata udienza del 10.4.2024. ### si costituiva con diverso difensore con comparsa del 5.4.2024; all'udienza del 10.4.2024 le parti precisavano quindi le conclusioni riportate in epigrafe. La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con termini ridotti di 30 giorni per il deposito di conclusionali e di 20 giorni per il deposito di memorie di replica. 2. Deve anzitutto osservarsi, in rito, che il difensore di ### e ### ha depositato, il ###, una nota successiva alla scadenza delle memorie di replica. Detta nota è inammissibile e non se terrà conto ai fini della decisione. Pure inammissibile la documentazione prodotta unitamente alla memoria di replica dalle stesse parti, diretta a provare le spese di sanatoria (docc. 1 e 3); al di là del rilievo per cui le parti non hanno ritualmente richiesto la rimessione sul ruolo per la produzione dei documenti, detta documentazione avrebbe ben potuto essere prodotta all'udienza di p.c. risalendo a prima del 10.4.2024. ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 3. Sempre in rito, si osserva che nella relazione del 28.7.2021 la ### aveva elaborato due progetti divisionali. Nel corso delle operazioni peritali, #### e ### affidatisi ad un unico CTP (### Fortuna) avevano contrastato entrambe le proposte divisionali, per le ragioni di cui si dirà, articolandone una terza. #### (e in tale sede #### nelle osservazioni redatte dal CTP - lo stesso ### - pur muovendo dei rilievi alla CTU - su cui pure si tornerà - avevano affermato di propendere per l'ipotesi divisionale “1” che “potrebbe essere percorribile/accettabile poiché ritenuta integrabile con le osservazioni (anche se solo parzialmente accolte) formulate dallo scrivente ### in quanto convinti che siano pertinenti e fondate” ( osservazioni alla relazione del 28.7.2021, all. 11 alla CTU, pag. 16). All'udienza di p.c. del 15.11.2023, come su indicato, ### e ### ribadivano la propria opposizione alle soluzioni prospettate dal ### Negli scritti conclusivi, come meglio si vedrà, le parti hanno - almeno apparentemente - modificato le loro prospettazioni: ### pur ribadendo le osservazioni mosse dal ### (e quindi, in ultima analisi, riportandosi all'ulteriore soluzione da questi prospettata), ha comunque da ultimo affermato (a quanto è dato comprendere, in via subordinata) di prediligere la soluzione n. 1 (cfr. conclusionale, pagg. 20-22). ### e ### pur dedicando buona parte dei propri scritti a argomentare sul perché non sia stato possibile trovare una soluzione condivisa mostrano di propendere per la soluzione n. 1 (cfr. conclusionale, pagg. 10 ss.). ### in conclusionale ha optato per la seconda ipotesi divisionale (cfr. conclusionale, pag. 7). ### ha invece continuato a riportarsi alla soluzione prospettata dal ### (quindi in ultima analisi, confermando il suo dissenso a entrambe le soluzioni prospettate dal ###, mentre ### ha chiarito esserle indifferente l'esito, venendole assegnate in entrambe le ipotesi del CTU gli stessi beni.
Si tornerà di seguito su quale sia la soluzione preferibile. In questa sede ci si limita a chiarire, in rito, che stante il contrasto manifestato dalle parti, non si è reso necessario fissare formale udienza per la discussione del progetto divisionale ex art. 789 c.p.c., posto che nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non è necessaria la fissazione dell'apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale, la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisionale, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria (cfr. in tal senso, tra le varie, Sez. II, sent. n. 13621 del 30/5/2017; Cass. Sez. II, sent. n. 242 dell'11/1/2010). Ancora, va evidenziato che i progetti divisionali, inclusi nella relazione depositata dalla ### erano stati posti all'attenzione di tutte le parti, allora regolarmente costituite. 4. Va osservato che nell'atto introduttivo ### oltre a chiedere la divisione dei beni relitti aveva chiesto anche la “verifica della correttezza delle poste o dell'eventuale divisione in base ai valori ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 corretti, con condanna alla restituzione di quanto risultasse indebitamente percepito da parte di ### Biasia” con riferimento ai conti correnti intestati a ### di cui gli eredi si erano pacificamente divisi i saldi, prima dell'introduzione del giudizio. Detta specifica domanda non è stata tuttavia coltivata nel corso del giudizio né è stata reiterata all'udienza di p.c. ### complessiva condotta processuale dell'attore la domanda diretta a includere nella massa o comunque a sottoporre a collazione i prelievi/versamenti dai conti correnti deve intendersi rinunciata (integrando quindi una rinuncia a singolo capo della domanda, espressione della facoltà della parte di modificare le conclusioni, non soggetta alle forme della rinuncia agli atti; cfr. in tal senso tra le varie Cass. Sez. III, sent. n. 21848 del 24/9/2013). ### - che si era costituito con ##### e ### - ha nelle conclusioni da ultimo proposte articolato una domanda diretta alla verifica del saldo dei c.c.; detta domanda, laddove proposta da detta parte, è inammissibile (essendo per l'appunto stata svolta solamente all'udienza di p.c.); ad ogni modo, in corso di causa non è stata fornita alcuna prova di indebiti prelievi da parte di ### 5. I beni oggetto della domanda di divisione sono compiutamente e dettagliatamente descritti dalla CTU dell'#### del 28.7.2021, pienamente condivisibile e chiara, cui si rinvia per il dettaglio. I beni da dividere, già esclusi gli immobili già di proprietà di ### assegnati ai legatari, e le somme di cui ai conti correnti originariamente intestati al de cuius divisi ante causam, sono: “sette appartamenti, vari terreni, beni mobili e denaro contante; in particolare si tratta” e in particolari, per quanto riguarda i fabbricati, essi sono “in ### CF fg. 13 - n. 1 appartamento con garage, via C.A. ### m.nn. 2012 sub 7-15; - n. 3 appartamenti con garage via C.A. ### m. 1118 sub 12-13-14-16-17-19; - n. 1 appartamento con garage via ###, m.nn. 110 sub 29-34;- n. 2 appartamenti con garage via ### m.nn. 1901 sub 21-23-105-109”; il fondo agricolo sempre sito in ### e così censito al “fg. 13 m.nn. 708-746-1553-1558-1575-113- 115- 188-706 e CT fg. 22 m.n. 144” e un altro terreno sempre sito in ### “via C.A. ### incrocio via degli ### m.nn. 1128-1194-1881” (cfr. relazione CTU del 28.7.2021, pag. 14).
Quanto ai beni mobili, si tratta di 129 statue e una autovettura ### Il “denaro contante” cui fa riferimento la CTU è in realtà frutto della gestione dell'amministratore giudiziario, nominato su istanza delle parti per la gestione della ### saldo che alla data della redazione della CTU (28.7.2021) era pari ad € 53.883,56 (cfr. relazione CTU del 28.7.2021, pag. 58). 5.1. ### ha quindi descritto il patrimonio oggetto di domanda, distinguendolo in 12 “corpi”. Il corpo 1) è costituito da immobili siti in ### via C.A. ### nn. 34-36: trattasi di un appartamento bicamere al piano terra con orto esclusivo e autorimessa, ubicati nel complesso ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 denominato “### Zeno”: i beni risultano censiti al C.F. del Comune di ### al ### 13, M.n. 2012 sub 7, via #### snc, piano T, cat. A/2, cl. 2, consist. 4,5 vani, sup. cat. tot. 94 mq, tot escluse aree scoperte 81 mq, R€ 418,33: M.n. 2012 sub 15, via #### snc, piano ###, cat. C/6, cl. 3, consist. 19 mq, sup. cat. tot. 24 mq, R€ 52,99 con diritto sui beni comuni censiti ai m.n. 2012 sub 1 - bene comune non censibile ai sub 6-7-8-14-15- 16 (cortile, vano scale e vano tecnico) m.n. 2012 sub 2 - bene comune non censibile ai sub 6-7-8-9-10- 11-14-15-16-17-18-19 (corsia di manovra, passaggi pedonali e portico) (cfr. relazione CTU 28.7.2021, pagg. 17-24). 5.2. I corpi 2, 3, 4 (cfr. relazione CTU 28.7.2021, pagg. 24 -35), siti in via ### c.n. 14/1-2-4, sono tre appartamenti tricamere con cantina al piano terra e autorimessa, compresi in un fabbricato denominato “### Biasia”, così censiti: ### 2 - M.n. 1118 sub 16, via C.A. ### 14, piano 1, cat. A/2, cl. U, consist. 7,5 vani, sup. cat. tot. 129 mq, tot escluse aree scoperte 121 mq, R€ 581,01 - M.n. 1118 sub 14, via C.A. ### 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, consist. 17 mq, sup. cat. tot. 17 mq, R€ 40,39 ### 3 - M.n. 1118 sub 17, via C.A. ### 14, piano T-1, cat. A/2, cl. U, consist. 6,5 vani, sup. cat. tot. 116 mq, tot. escluse aree scoperte 110 mq, R€ 503,55 - M.n. 1118 sub 13, via C.A. ### 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, consist. 18 mq, sup. cat. tot. 18 mq, R€ 40,39 ### 4 - M.n. 1118 sub 19, via C.A. ### 14, piano T-2, cat. A/2, cl. U, consist. 6,5 vani, sup. cat. tot. 115 mq, tot. escluse aree scoperte 108 mq, R€ 503,55 - M.n. 1118 sub 12, via C.A. ### 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, consist. 24 mq, sup. cat. tot. 24 mq, R€ 57,02”. 5.3. Il corpo 5 è un immobile sito in ### via ### settembre, 25 ed è un appartamento bicamere sito al piano terra con corte esclusiva e garage compresi nel complesso denominato “### settembre”, così censiti: ### 13 - M.n. 110 sub 29, via ### snc, piano T, cat. A/3, cl. 4, consist. 5 vani, sup. cat. tot. 121 mq, tot escluse aree scoperte 119 mq, R€ 400,25 - M. 110 sub 34, via ### snc, piano T, cat. C/6, cl. 3, consist. 16 mq, sup. cat. tot. 19 mq, R€ 44,62. (cfr. relazione ### pagg. 35-39). 5.4. I corpi 6-7 (cfr. relazione ### pagg. 39-47) sono due appartamenti bicamere con garage al piano interrato, compresi in un complesso commerciale/direzionale/residenziale (### e ###, così censiti: ### 6 - M.n. 1901 sub 105, via ### snc, piano 1, cat. A/2, cl. 2, consist. 4 vani, sup. cat. tot. 87 mq, tot escluse aree scoperte 78 mq, R€ 371,85 - M. 1901 sub 21, via ### snc, piano ###, cat. C/6, cl. 3 consist. 12 mq, sup. cat. tot. 13 mq, R€ ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 33,47 ### 7 - M.n. 1901 sub 109, via ### snc, piano ###, cat. A/2, cl. 2, consist. 4 vani, sup. cat. tot. 77 mq, tot escluse aree scoperte 71 mq, R€ 371,85 - M.n. 1901 sub 23, via ### snc, piano ###, cat. C/6, cl. 3 consist. 12 mq, sup. cat. tot. 13 mq, R€ 33,47 Le u.i.u. hanno diritto a: - m.n. 1901 sub 8 - bene comune non censibile ai sub dal 94 al 126 ### - m.n. 1901 sub 13 - bcnc. ai sub dal 104 al 106 (vano scala comune) - m.n. 1901 sub 14 - bcnc ai sub dal 107 al 112 (vano scala comune) - m.n. 1901 sub 17 - bcnc ai sub dal 20 al 93 e dal 104 al 126 (rampe e spazi di manovra”. 5.5. Il corpo 8 (cfr. relazione ### pagg. 48-54) è composto da 9 terreni “che costituiscono un unico ampio lotto trapezoidale allungato di mq 45.293 catastali complessivi, situato in ### a confine sud della lottizzazione ### poco più a sud dei beni corpo 1 e corpi 2-3-4.” (cfr. relazione ### pag. 50). I terreni sono così censiti al CT del Comune di ### A) - ### 13 M. 708, prato, cl. 2, sup. are 17.61, RD € 9,09 - RA € 4,55; - M.n. 746, prato irrig, cl. 2, sup. are 17.20, RD € 11,10 - RA € 5,77; - M.n. 1553, prato, cl. 2, sup. are 36.00, RD € 18,59 - RA € 9,30; - M.n. 1558, prato irrig, cl. 3, sup. are 24.05, RD €12,42 - RA € 6,21; - M.n. 1575, prato arbor, cl. 2, sup. are 25.00, RD € 12,91 - RA € 6,46. Questi terreni per effetto della successione di ### erano intestati alle parti per le quote per cui erano intestati anche gli altri beni e quindi: 1/7 ciascuno ###### 3/7 ### (avendo egli acquistato in permuta le quote di 1/7 di ### e ###. Il corpo 8 è poi costituito di altri terreni B) censiti al CT di ### foglio 13 - M.n. 113, bosco ceduo, cl. 1, sup. are 55.90, RD € 11,55 - RA € 1,15; - M.n. 115, prato irrig, cl. 3, sup. ha 1.04.40, RD € 53,92 - RA € 26,96 - M.n. 188, prato irrig, cl. 4, sup. ha 1.44.78, RD € 59,82 - RA € 33,65 - M.n. 706, prato irrig, cl. 4, sup. are 3.65, RD € 1,51 - RA € 0,85 C.T. - Comune di ### - ### 22; - M.n. 144, prato irrig, cl. 4, sup. are 24.34, RD € 10,06 - RA € 5,66.
Questi altri terreni, per effetto della morte di ### (e della cessione di quote da ### a ### risultavano di titolarità di ###### per per 6/56 ciascuno; per ### per 6/56 e 3/14 (ossia altri 12/56); di ### per 14/56.
Le ragioni del diverso assetto proprietario quanto a questi terreni sono state chiarite dal CTU nella relazione del 17.3.2022 (cfr. pagg. 4-6). I terreni erano originariamente di esclusiva proprietà di ### fu ### cui succedettero nel 1957 ##### e ### per l'1/4 ciascuno; la quota di 1/4 di ### alla sua morte (1988) passò a ### e ### per l'1/2 ciascuno, sicché nel 1988 i terreni erano per 3/8 ciascuno di ### e ### per l'1/4 di ### Alla morte di quest'ultimo nel 1990 la sua quota di 1/4 passava per 1/8 alla moglie ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 ### il residuo 1/8 ai sette figli ######### sicché nel 1990 risultavano proprietari dei terreni per 3/8 ### per 3/8 ### per 1/8 alla Zin e per 1/8 ai sette figli che tuttavia con atto di stralcio e cessione di quote del 2/7/1990 e del 12/10/1993 cedettero l'1/8 alla madre ### nel 1993, quindi, comproprietari dei terreni erano ### per 3/8, ### per gli altri 3/8 e ### per gli altri 2/8. ### nel 2003 nella sua quota succedeva ### che diveniva dunque proprietario dei 3/4, mentre del restante 1/4 (o 2/8) era titolare la ### Quindi nel 2013, alla morte di ### si costituiva l'assetto proprietario su riportato (seguiva anche la morte della ### nel 2019). Per quanto qui rileva, come chiarito in parte motiva, dalle verifiche svolte dalla CTU è dunque emerso che i soli terreni censiti al foglio 13, mapp. 113, 115, 188, 706 e fg. 22, mapp. 144 erano oggetto di due comunioni: la prima tra ### e ### la seconda tra gli eredi di ### e parti in causa.
Si riportano in dettaglio le caratteristiche dei terreni, per come descritte dalla ### posto che proprio i terreni di cui al corpo 8 hanno formato oggetto delle più accese discussioni tra le parti : “Il fondo agricolo è catastalmente individuato al foglio 13 dai m.nn. 1553-1575-708-746- 1558-113-115-188- 706 e al foglio 22 dal mappale 144. Il fondo confina a est con il canale ### e a ### con la ### e ha accesso da nord attraverso la strada pubblica via ### e la porzione nord del m.nn. 1553, destinata a strada di accesso e gravata anche da servitù a favore del m.n. 1869 (ex m.n. 1709 di terzi) costituita con atto in data ### n. 69422 rep. notaio C. Corradi, registrato a ### il ### al n. 4487 a.pu (servitù di passaggio pedonale e carraio, con possibilità di posa condutture per sottoservizi in genere, a carico di una striscia nordovest di terreno m.n. 1553 larga ml 4,50 a confine dei m.nn. 1709-1450 e compresa tra il m.n. 1554 e la ### a sud-ovest, con la precisazione che di detta servitù potranno altresì usufruire sia tutti gli immobili di proprietà della società venditrice siti in loco, sia altre proprietà in ditta di terzi).
La porzione più a nord del fondo costituita dai m.nn. 1553-1575-708-746-1558-113-115 ha forma rettangolare abbastanza regolare e andamento pianeggiante e la porzione più a sud costituita dai m.nn. 188-706 del fg. 13 e dal m.n. 144 fg. 22 è di forma più allungata e via via più stretta.
I beni sono accessibili solo da nord, hanno andamento pianeggiante e comoda lavorabilità per la porzione a nord sia per la conformazione che per l'estensione della superficie. ### il sopralluogo si sono evidenziate la scolina di irrigazione, la presenza di n. 3 linee di gasdotto interrate, della chiusa sul ### e del sifone sulla ### Sul fondo sono presenti delle scoline in parte tombate e in parte a cielo aperto.
Una si snoda per circa metà della lunghezza del lotto, dividendo la porzione nord del fondo in due ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 “appezzamenti” di similare lunghezza (m.nn. 1553-1575-708-746-1558-113- 115) e sul lato sud dei m.nn. 113-115 gira verso ovest affiancando la carrareccia e si immette nel sifone di “bocca Poina”.
Una carrareccia corre a ovest lungo tutto l'argine della ### fino al m.n. 706 e un passaggio si trova sul lato est sulla sommità dell'argine del ### Nel 2017 il fondo è stato oggetto del rilievo eseguito dal geom. Andriolo per la precedente CTU e agli atti. Come indicato nella relazione il fondo è coltivato parallelamente alla scolina, all'interno dei mappali nn. 1553-1575-1558-746-708-115-113 e per il m.nn. 188 parallelo al piede dell'argine della ### Nei mappali nn. 706- 144 è presente un pioppeto.
Parte del terreno coltivabile è soggetto a servitù di gasdotto (m.nn. 113-115-188) calcolata dal geom.
Andriolo in mq 2.073. E' stato evidenziato dai CTP che con la ferma sul ### chiusa nelle scoline all'interno della proprietà è stata riscontrata la presenza di acqua.” (cfr. relazione CTU del 28.7.2021, pagg. 50-52 5.6. Il corpo 9 è un altro terreno (censito al m.n. 1128, prato, cl. 2, sup. are 2.65, RD € 1,37 - RA € 0,68; M.n. 1881, prato, cl. 2, sup. are 8,03, RD € 4,15 - RA 2,07; M.n. 1194, prato, cl. 2, sup. are 0.60, RD € 0,31 - RA 0,15), e si tratta di tre terreni che costituiscono una specie di rettangolo, di 1.128 mq catastali, situato in ### angolo via degli ###via ### a confine nord dei beni corpi 2-3-4 (m.n. 1118). Si tratta di area adibita a parcheggio. 5.7. Il corpo 10 sono 129 pezzi d'arte (statue, dipinti, oggettistica varia) realizzati da ### I beni sono stati stimati dall'ausiliario ### per la prima ### stima cui l'#### rinvia integralmente e che non ha formato oggetto di rilievi delle parti, sia in punto identificazione dei beni, sia in punto stima. La perizia definitiva e la relazione fotografica identificava dei beni mobili sono allegate alla relazione finale per la parte mobiliare, depositata il ###. Per quanto qui rileva l'ausiliario ### ha individuato 129 pezzi d'arte, ubicati in massima parte nella cantina dell'immobile m.n. 1118 sub. 17 (statue dal n. 1 al 94 della relazione redatta dall'ausiliario ###; le statue da 95 a 112 dell'elenco sono detenute da ### e quelle da 113 a 129 da ### Il valore di tutti i pezzi d'arte è stato stimato in € 44.520,00. 5.8. Il corpo 11 è la vettura ### del de cuius, ferma dal marzo 2013. 5.9. Il corpo 12 è come detto il saldo dell'amministrazione della comunione pari, al luglio 2021, a 53.883,56 (l'amministrazione della comunione era fruttuosa, posto che molti beni in comunione erano affittati). 6. Così individuati i beni, la CTU ha proceduto a stimarne il valore: quanto ai fabbricati, ha fatto applicazione del metodo di stima immobiliare ### cioè il confronto su base multiparametrica con immobili comparabili per caratteristiche quantitative e qualitative con i beni ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 oggetto di valutazione, ubicati nella stessa zona geografica e urbanistica e con caratteristiche simili, recentemente compravenduti, ricercando atti di cessione di beni comparabili posti nelle vicinanze e di caratteristiche similari a quelli oggetto di causa, valutando anche l'osservatorio OMI dell'### delle ### il borsino immobiliare e la media della compravendita delle agenzie, considerando anche la redditività degli immobili locati e le condizioni di manutenzione (crr. ### del 28.7.2021, pagg. 59-64). Quanto ai terreni adibiti a parcheggio, la CTU ha tenuto conto delle determine e dei valori di esproprio del Comune, stante la particolare destinazione (pag. 64).
Per quanto riguarda gli altri terreni, la CTU ha vagliato i valori agricoli medi, corretti e adeguati tenendo conto della zona specifica, dell'ubicazione e delle caratteristiche, dell'accessibilità, della comodità di lavorazione, della normativa urbanistica, dei vincoli, considerando la loro peculiare conformazione, la presenza di stradina di accesso, gli argini, le capezzagne, le scoline, la presenza della fascia asservita per il metanodotto, considerando pure la diversa destinazione dei singoli terreni. Per quanto concerne le statue, la CTU ha come detto fatto riferimento alla relazione ### mentre per l'auto ha fatto riferimento ai valori delle riviste di settore, considerate le condizioni dell'auto, il costo per sistemarla, le spese prevedibili per il passaggio di proprietà e considerati gli incentivi per la rottamazione. ### ha quindi stimato il valore: dei beni di cui al corpo 1, in € 133.200,00; corpo 2: 89.540,00; corpo 3: 83.200,00; corpo 4: 93.844,00; corpo 5: 132.000,00; corpo 6: 97.000,00; corpo 7: 88.900,00; corpo 8: per i mappali 708, 746, 1553, 1558, 1575, € 76.360,00; per i mappali 113, 115, 188, 706 e al foglio 22, 144 € 153.709,00; per il corpo 9, € 9.024,00 per un complessivo valore degli immobili per € 956.687,00 a cui si aggiungono le statue (per € 44.520,00) l'auto (per € 2.000,00) il saldo della gestione dell'amministratore (€ 53.883,56) per un valore complessivo del patrimonio da dividere per € 1.057.090,56 (cfr. relazione ### pagg. 67-72). ### ha quindi determinato il valore delle singole quote dei comunisti (considerando che, mentre in generale ##### e ### sono proprietari per l'1/7 ciascuno e ### a seguito della permuta da ### e ### per il residui 3/7, quanto ai terreni in origine in comunione tra ### e ### le proporzioni erano diverse). All'esito la CTU ha così riepilogato il valore complessivo delle quote sui beni in comunione: per ###### € 145.523,33 ciascuno; per ### € 423.278,56; per ### e ### € 6.645,71 ciascuna e per gli eredi della Zin € 38.427,25 (cfr. relazione ### pag. 72). 7. ### ha quindi concluso per la comoda divisibilità del compendio, predisponendo due ipotesi divisionali. 7.1. La prima è stata predisposta dalla CTU sulla base delle seguenti considerazioni: “Si è proceduto alla divisione richiesta considerando la massa complessiva e i corpi di beni su cui le parti hanno ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 diritti, assegnando agli eredi di ### parte dei beni della sua successione. Si sono creati degli assegni che prevedono l'attribuzione di fabbricati, di terreni, di beni mobili e che tengono conto anche della attuale situazione d'uso e che nessuno dei comproprietari occupa o utilizza direttamente i beni immobili.
Si è cercato per quanto possibile di considerare le richieste delle parti e cioè che: ### e ### desiderano non avere assegni che comportino condominialità con gli altri fratelli o servitù; ### e ### desiderano in comunione per ½ il terreno in via ### in angolo, una porzione ovest del fondo agricolo vicina all'ingresso e un appartamento ciascuno; ### chiede un appartamento e di non avere nulla in comune con glia altri fratelli.
Gli appartamenti sono stati attribuiti quindi tenendo conto di questi criteri: a ### e ### sono stati attribuiti beni vicini per non creare condominialità con gli altri fratelli; a ### un appartamento autonomo per non avere nulla in comune con gli altri fratelli.
Il lotto con destinazione a parcheggio è stato attribuito come richiesto a ### e ### per metà ciascuno.” (cfr. ### 28.7.2021, pag. 73).
Per quanto concerne i terreni di cui al corpo 8) la CTU ha osservato che “Il fondo agricolo, considerati la metratura, la conformazione, gli accessi e tutte le caratteristiche già descritte oltre a quanto evidenziato dal rilievo strumentale, si ritiene divisibile e si propone di ripartirlo considerando che i terreni a nord sono di più comoda lavorabilità, meno soggetti ad allagamenti e meglio accessibili e che la quota di ### va individuata sui m.nn. 113-115-188-706-144.
Per assicurare l'accesso a tutti i terreni viene confermata la porzione a nord già destinata a strada e gravata da servitù di terzi, che prosegue a ovest del lotto comprendendo la capezzagna e l'argine che corrono lungo la ### Tale porzione è indicata per i m.nn. 1553-708 in comproprietà per 1/3 ciascuno ai tre assegni nn. 3-4-5 e per i m.nn. 113-188 in comproprietà per 1/4 ciascuno ai quattro assegni nn. 3-4-5-8, in cui è ripartito il fondo.
A favore dei m.nn. 113-188 assegno n. 8 va costituita servitù di passaggio agricolo sulla strada/capezzagna lungo la roggia ### sui m.nn. 1553-708, su cui ### non aveva proprietà. Gli assegni sono proposti in modo tale da non dover eseguire per i fabbricati variazioni catastali o opere per renderli autonomi, mentre i terreni del fondo agricolo dovranno essere frazionati, con spesa da ripartire pro-quota tra i comproprietari. […]” (cfr. relazione, pag. 74). ### ha quindi previsto la distribuzione delle statue agli eredi, considerando anche il possesso, cercando di ridurre i conguagli e distribuendo l'attivo del conto corrente e l'auto.
Le statue sono attribuite in parte considerando il possesso (### e ### cercando di ridurre i conguagli al minimo, prevedendo altresì l'assegnazione dell'auto e delle somme risultanti dalla ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 gestione dell'amministratore (pari ad € 53.883,56 al deposito della relazione). Qui di seguito viene riportata l'ipotesi divisionale n. 1 della CTU, che prevedeva 8 assegni (deve precisarsi che, laddove la CTU indica “quota saldo conto corrente” indica in realtà la quota da distribuire del saldo della gestione dell'amministratore della comunione al luglio 2021): ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 ### ha quindi riportato anche lo schema divisionale del fondo agricolo corpo 8) corrispondente all'### 8 alla CTU (in scala maggiore), salvo che per un dettaglio, rilevante e che è opportuno esplicitare: i terreni in blu scuro -corrispondenti alla porzione dei m.n. 1553, 708, 113 e 188 comprendente la capezzagna e l'argine posti a ovest della proprietà, porzione che in base alla soluzione individuata dalla CTU rimarrebbe, stante la destinazione a capezzagna e argine, in comproprietà agli assegnisti dei terreni e quindi, per quanto concerne la porzione corrispondente ai mappali 1553 n. 708 in comproprietà per 1/3 agli assegnisti di cui i 3, 4, 5 - dunque #### e ### - e per quanto concerne i mapp. 113 e 188 per 1/4 ciascuno agli assegnisti n. 3, 4, 5, 8 (e dunque, a #### e ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 ### e, agli eredi di ###: 7.2. ### ha poi predisposto un secondo progetto divisionale, ispirato alla ratio di ridurre ulteriormente i conguagli; detto progetto diverge in punto fondo agricolo corpo 8, aumentando i mq da assegnare agli assegni 3 e 5 di 2.900 mq circa, in parte gravati da servitù di metanodotto, da sottrarsi all'assegno 4, modificando quindi anche l'assegnazione delle statue. ### rilevava che “anche in tale ipotesi è necessario frazionare il fondo e non servono altre opere né servitù, ad eccezione del fondo assegno n. 4 che mantiene il diritto di utilizzare per l'irrigazione l'esistente scolina che ricade negli assegni nn. 3-5.” (cfr. relazione ### pag. 77). Si riporta qui di seguito l'ipotesi divisionale n. 2: ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 ### ha quindi riportato anche lo schema divisionale, per la seconda ipotesi, del fondo agricolo corpo 8) corrispondente all'### 9 alla CTU (anche in questo caso, le parti in blu corrispondenti ai m. 1553-708 e ai m.n. 113-188 rimarrebbero in comproprietà tra gli assegnisti sopra indicati, per le ragioni suesposte): ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 7.3. Ciò chiarito, deve anzitutto osservarsi che quando in entrambi i progetti divisionali la CTU ha fatto riferimento, tanto quanto alla titolarità delle quote originarie, quanto agli assegni, a ### (intervenuta e quindi deceduta in corso di causa) deve intendersi che la posizione spetti ai suoi eredi.
Nel costituirsi con atti del 28.1.2020 a seguito della riassunzione seguita all'interruzione per la morte della Zin sia ### che ### hanno prodotto copia del testamento olografo di quest'ultima evidenziando (da ultimo in conclusionale, pag. 6) che in forza di detto testamento, datato 19.1.2018, la Zin ha lasciato ai figli ed eredi vari beni tra cui a ### “il terreno a Camisano”. Le altre parti nulla hanno dedotto in merito a detto testamento, quindi, per quanto qui rileva, può ritenersi che per effetto della delazione le quote di cui era titolare la Zin dei terreni siti in ### siano state trasmesse a ### Pertanto, gli assegni che vedono come destinataria la Zin vanno intesi come destinati a ### Essendo quest'ultima a sua volta deceduta in corso di causa, ed essendo il giudizio stato riassunto impersonalmente nei confronti dei suoi eredi, gli assegni previsti in suo favore andranno destinati ai suoi eredi. 8. Ciò premesso, va anzitutto osservato che sono superate le questioni sorte in corso di causa circa la abusività e non commerciabilità di taluni degli immobili ###: si è detto che nel corso del ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 giudizio sono state eseguite le sanatorie e gli immobili sono liberamente commerciabili; pure è superata un'altra questione (sollevata nelle osservazioni alla CTU del 28.7.2021 di #### e ### sulla circostanza che impropriamente la CTU avrebbe ricompreso tra i beni da dividere quelli della Zin (note del 12.10.2021): essi erano già ricompresi tra i beni oggetto di domanda di ### anche se originariamente la Zin non era stata - impropriamente - convenuta in causa; la Zin è tuttavia intervenuta e l'ulteriore questione che era sorta (ossia che sui terreni di cui era comunista la Zin sussistesse una plurimassa) è stata superata avendo le parti richiesto espressamente di procedere ad unica divisione. 9. Tanto chiarito, la domanda di scioglimento della comunione è fondata e deve essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
È opportuno ricordare che, anche se ai sensi dell'art. 727 c.c. gli assegni devono tendenzialmente comprendere una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota, a tale attribuzione omogenea può derogarsi, ex art. 720 c.c., se il frazionamento dei beni non sia materialmente possibile o comodo, ipotesi nella quale, prima di procedere alla vendita coattiva (costituente l'extrema ratio), si deve verificare la possibilità di assegnare beni per l'intero a uno o più comunisti, salvo conguaglio.
Ancora, è opportuno ricordare che “In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c. trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., qualora i beni - secondo accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e cioè, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero.” ( Sez. II, ord. n. 27984 del 4/10/2023; cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 21612 del 28/7/2021); tra i vari fattori da ponderare vi sono consistenza e valore dei beni, la situazione giuridica (numero ed entità delle quote), da considerarsi non all'apertura della successione, ma alla luce delle successive vicende negoziali (che possano comportare l'eventuale concentrazione delle quote in capo ai coeredi; cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 14321 del 20/6/2007).
Ciò premesso a livello generale, si è detto che in corso di causa ### e ### non hanno ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 condiviso le due soluzioni della CTU (riportandosi a quelle del proprio CTP e alle relative osservazioni); ### ha reiterato le osservazioni negli scritti conclusivi, dichiarandosi in extremis disponibile ad accettare la prima ipotesi; ### ha mantenuto ferma la sua posizione anche negli scritti conclusivi, dichiarando preferibile in extremis la seconda soluzione - memoria di replica, pag. 7. ### e ### hanno apparentemente dato atto di condividere la prima soluzione; apparentemente, perché in realtà nelle osservazioni alla CTU avevano affermato di accettarla a condizione che fossero accolte le loro osservazioni. ### di contro, pur essendosi associato alle osservazioni alla CTU di ### e ### - e dunque, riportandosi alla controproposta del CTP - negli scritti conclusivi ha riferito di aderire alla seconda soluzione. ### Ciò premesso, considerata la condotta ondivaga adottata da tutte le parti (salvo ### occorrerà quindi prendere posizione sulle osservazioni alla CTU (per comprendere se in ipotesi esse siano in grado di scalfire le valutazioni su cui si fondano entrambe le ipotesi articolate dall'#### per poi adottare la soluzione divisionale ritenuta opportuna. 9.1. Ruggiero, ### e ### hanno ribadito, da ultimo negli scritti conclusivi, le osservazioni già svolte dal ### sull'elaborato peritale (cfr. all. 10 alla CTU del 28.7.2021). Anzitutto hanno dedotto che ### nel testamento del de cuius sarebbe previsto che i beni dovrebbero essere divisi in parti uguali tra gli eredi, per cui le ipotesi divisionali violerebbero la volontà di ### (cfr. rilievo da ultimo ribadito in conclusionale ### pag. 5); ii) che le quote sarebbero state modificate successivamente alla delazione, per aver ### acquisito le quote sugli immobili relitti da ### da ### e ### iii) il CTU non avrebbe considerato che nei terreni corpo 8) esisterebbe un fosso per lo scolo delle acque piovane, realizzato da società riferibile a ### che si sarebbe assunto ogni onere di manutenzione e che il percorso non sarebbe aderente all'autorizzato. ### ha poi contestato entrambe le proposte divisionali, posto che la parte più consistente della liquidità derivante dall'amministrazione condominiale verrebbe assegnata ad ### e ha articolato una diversa proposta, che prevede di assegnare a ### i 3/7 di appartamenti di cui due nel ### ove deterrebbe altre unità immobiliari e un terzo più grande per arrivare alla soddisfazione della quota, assegnando agli altri eredi un appartamento in altre palazzine e assegnando a ### i 3/7 del terreno che era in piena proprietà del de cuius ovvero le particelle in comune di ### F. 13 mapp n 1575, 1558, 1553, 746 e 708 con la rimanente quota assegnata a ### e ### Il terreno già Zin dovrebbe essere assegnato a ##### e #### dovrebbe essere assegnata a ### e “Per le statue si propone di mantenere le statue già in possesso di ### e ### per la valorizzazione assegnata e le rimanenti statue da dividere tra gli altri eredi proporzionalmente alle loro quote ovvero per € 5788,00 ciascuno. Con le ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 assegnazioni prospettate i conguagli risultano molto ridotti e facilmente compensabili con la liquidità di denaro. A ### annalisa € 7562,73, a ### € 7600,41, a ### € 7562,73, a ### € 7562,73, a ### € 5809,63, a ### € 8420,45 e a ### € 8420,45.” Il rilievo sub. i) è inconferente: il testatore non ha previsto una divisione dei beni ex art. 743 limitandosi a stabilire, dopo aver legato certi beni che quelli residui avrebbero dovuto essere divisi tra gli eredi: da ciò per l'appunto origina la comunione oggetto di causa, che va quindi sciolta secondo i criteri - comunque tendenziali - di cui agli artt. 727 c.c.; pure inconsistente il rilievo sub. ii): si è visto infatti che la divisione va eseguita considerato l'assetto proprietario al momento dello scioglimento della comunione, ivi inclusi eventuali passaggi di quote tra eredi; iii) la presenza della scolina, come emerge dalla risposta della CTU alle osservazioni tanto del ### quanto di ### è stata ampiamente valutata dall'#### nel valorizzare i beni; Il rilievo circa lo sbilanciamento nell'assegnazione di denaro in favore di ### (più marcato nell'ipotesi 1) non tiene conto, come correttamente chiarito dalla ### della preferenza manifestata dai vari eredi in relazione a specifici beni ed anche ai beni mobili, che ha quindi reso necessario prevedere una distribuzione maggiore di denaro in favore di detta erede.
La diversa proposta divisionale articolata dal CTP di #### e ### non è poi condivisibile, posto che i) da un lato, è sbilanciata nell'attribuire più fabbricati a ### dall'altro, nel perseguire lo scopo di dette parti di assegnare meno terreni a ### non tiene conto della situazione giuridica di titolarità dei beni (come detto invece da valorizzare, dovendosi quindi considerare che ### è titolare dei 3/7 anche dei terreni); ii) in secondo luogo, non è preferibile, perché comporterebbe di dividere i terreni con un ulteriore comunista rispetto a quanto previsto nelle proposte del CTU (###, mentre lo scopo della divisione, vista anche l'alta conflittualità manifestata dalle parti, dovrebbe essere quello di ridurre quanto più possibile il numero di soggetti titolari dei terreni (anche a fronte della circostanza che ### non ha manifestato la volontà di farseli assegnare, e anzi avendo manifestato la volontà di non rimanere per quanto possibile in comunione con i fratelli). 9.2. ### e ### avevano svolto varie osservazioni (cfr. all. 11 alla relazione di ###, reiterate nelle note autorizzate del 15.10.2021. In particolare, oltre a tutta una serie di rilievi già svolti nel corso delle operazioni peritali (cfr. all. 11, pagg. 1-9) affrontati e superati dall'#### ( relazione CTU 28.7.2021, pagg. 83-86, punti da A) ad E) con argomentazioni pienamente condivise dallo scrivente, la CTU veniva censurata per: I) non aver correttamente valorizzato il fondo di cui al corpo 8) e in particolare i) per aver applicato il valore di € 7.00,00 alla quasi totalità del fondo agricolo, ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 senza vagliare le caratteristiche intrinseche dei mappali, considerato ii) in particolare che il fondo agricolo non avrebbe confinanti il che ne svilirebbe la commerciabilità; iii) che il fondo avrebbe bassa redditività considerate le caratteristiche oggettive - difficoltà irrigazione, scarico acque; iv) il CTU non avrebbe considerato le criticità connesse al sistema irriguo - per essere la canalizzazione inglobata nella rete di scarico della lottizzazione; l'esigua pendenza in capo alla scolina; la non comoda accessibilità del terreno con impossibilità di manutenzione dai titolari del fondo ### la sua quota altimetrica e la viabilità, essendo possibile accedervi attraverso una carrareccia della complessiva lunghezza di ca. m 650, con conseguente non comoda lavorabilità degli appezzamenti (cfr. all. 11, pagg. 9-10); II) i convenuti hanno poi contestato (cfr. all 11 alla relazione di ### pag. 11) la soluzione della CTU di assegnare in comune la porzione dei mappali 1553 n. 708 e mapp. 113 e 188 già adibita a carrareccia eargine, osservando che sarebbe preferibile assegnarla ad un singolo assegnista, prevedendo delle servitù, posto che diversamente se ne svilirebbe il valore: i rilievi, come segnalato dal ### non sono condivisibili, posto che essendo dette porzioni già adibite a carrareccia o argine è preferibile mantenerle in comproprietà ai vari assegnatari, per evitare la costituzione di ulteriori servitù (salvo una, sui mapp. 1553 e 708, a favore degli assegnisti dei fondi già ###, essendo già presenti sul fondo le opere destinate a garantire il passaggio/a fare da argine in caso di esondazione della roggia. In ultima analisi, la soluzione della CTU è la migliore, considerata la conformazione e attuale destinazione di detta porzione di terreni, consentendo ai comunisti assegnatari di continuare a servirsene per l'utilizzo per cui sono già predisposti (terreno ed argine) senza la necessità di costituire ulteriori servitù; III) ancora, ### e ### hanno criticato la ### laddove non avrebbe considerato, quanto agli immobili, la necessità di vari interventi/le caratteristiche oggettive ai fini della valorizzazione ( all. 11, pagg. 11-15). Detti rilievi sono stati in parte recepiti dalla CTU che ha provveduto ad una parziale rettifica dei valori (cfr. relazione ### pagg. 86-88); per il resto la ### con argomentazione pienamente condivisibile, ha evidenziato che le valorizzazioni dei beni tengono conto, seppur sinteticamente, di tutte le loro caratteristiche, oggettive, manutentive e reddituali. I convenuti avevano poi mosso dei rilievi circa l'assegnazione delle statue a chi già le deteneva (non condivisibili, perché l'assegnazione di statue a chi già le detiene permette di semplificare le operazioni pratiche connesse alla divisione) e in punto assegnazione della Fiat… “Punto”, osservando che in precedenza fosse stata prevista la sua assegnazione a ### (rilievo non significativo, essendo irrilevanti eventuali ipotesi conciliative ante causam). 10. Tanto premesso, non consentendo i beni di cui alla comunione di predisporre assegni omogenei, ritiene lo scrivente di dover far propria l'ipotesi divisionale n. 1. Anzitutto, perché accolta - seppur con i limiti e distinguo di cui si è detto - dal maggior numero di comunisti (#### e ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 ### - la 2 viene accolta solo da ### e ### essendo ### indifferente all'una e all'altra). In parte sono stati già affrontati e superati i rilievi svolti da ### e ### circa la proposta articolata dal ### la soluzione avanzata dal CTP di dette parti (e di ### non è condivisibile per le ragioni su esposte. Quanto all'ulteriore rilievo per cui ### si vedrebbe assegnata la maggior parte delle somme frutto dell'amministrazione della comunione fino al luglio 2021 (cfr. conclusionale ### pag. 20 e ### pag. 7) si è detto che il criterio di cui all'art. 727 c.p.c. è comunque tendenziale, superabile quando, come nel caso di specie, per tenere conto dei desiderata dei vari condividenti e delle circostanze strutturali dei beni - in particolare i terreni di cui al corpo 8 - non sia possibile assegnare ai vari comunisti beni in egual misura: nel caso di specie, laddove non si assegnasse detta quota del denaro ad ### l'unica soluzione potrebbe essere quella di dividere in misura diversa i terreni, soluzione - stante anche il numero di comunisti e i rapporti tesi emersi in corso di causa - non percorribile. ### 1 è poi preferibile all'ipotesi 2: anche se nella prima i conguagli sono maggiori, la loro consistenza rispetto ai beni assegnati in natura, come rilevato dal ### è minimale. Sul punto non è condivisibile il rilievo svolto da ultimo in conclusionale da ### per cui il “conguaglio” sarebbe un “non conguaglio” (cfr. pag. 12) posto che le somme da corrispondere sarebbero in realtà attinte dal saldo della gestione dell'amministratore: anzitutto, nell'ipotesi 1 ### (tenuto a versare i conguagli) non è assegnatario di quote del saldo al luglio 2021; quanto al periodo successivo si dirà. Ma a prescindere da dove le parti potranno reperire le liquidità, quello previsto è effettivamente un conguaglio, che le parti saranno tenute a versare. ### 1 è poi preferibile perché come evidenziato anche dalla difesa di ### ( conclusionale, pag. 21-22): nella soluzione 2 la scolina tombinata di 40 metri renderebbe primiscui gli assegni n. 4 e 5 e quindi i relativi lotti, soluzione che è preferibile evitare, stante l'alta conflittualità delle parti in causa.
Negli scritti conclusivi, tutte le parti hanno dedotto che andranno divise anche le eventuali somme frutto dell'amministrazione giudiziale della comunione, ulteriori agli € 53.883,56, maturati al luglio 2021, e contemplati dalla ### Il rilievo è corretto, con la seguente precisazione: le eventuali somme ulteriori ad € 53.883,36, al netto delle eventuali spese, derivando dall'amministrazione di immobili (di cui, per effetto della cessione di quote da ### a ### erano titolari per i 3/7 ### e per l'1/7 ciascuno ##### e ###, andranno divise tra dette parti secondo tali quote. 10.1. In definitiva, pertanto, le comunioni devono sciogliersi, come da dispositivo, facendo applicazione dell'ipotesi divisionale n. 1 con le seguenti precisazioni: gli assegni n. 7 e 8 andranno ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 disposti a favore degli eredi di ### andranno inoltre assegnate ai soli ###### e ### le somme incamerate dall'amministrazione condominiale, ulteriori agli € 53.883,36 maturati al 28.7.2021 e al netto delle spese dell'amministrazione, nella misura di 3/7 a ### e 1/7 ciascuno agli altri comunisti.
Quanto ai conguagli, dall'esame della CTU emerge un refuso, che si provvede ad emendare: infatti l'unico soggetto tenuto a “dare” nel prospetto della CTU era ### tuttavia anche il totale dell'assegno per ### è di poco superiore, di € 152,31, al valore della quota: sicché anche se nell'ipotesi divisionale della CTU è previsto che detto soggetto debba “avere” in realtà anche ### è tenuta a versare un seppur ridotto conguaglio (si tratta in evidenza di un refuso, perché lo schema della CTU prevede comunque un - di seguito alla parola “avere” e prima della somma). ### e ### saranno dunque tenuti a versare i conguagli previsti a ciascun assegnista che così vengono ripartiti: ### dovrà versare un conguaglio in denaro in favore di ### pari ad € 2.329,33, di ### pari ad € 2.122,27, di ### pari ad € 245,71, degli ### di ### di € 3.448,96; ### dovrà versare un conguaglio in favore di ### di € 151,25 e di ### di € 1,06. Su detti importi, se non corrisposti da dette parti, saranno eventualmente dovuti gli interessi legali soltanto dal momento in cui la presente sentenza di scioglimento della comunione passerà in giudicato (Cass. Sez. II, sent. n. 406 del 10/1/2014). 10.2. ### ha poi accertato che la divisione dei beni nei predetti termini rende necessaria la creazione di una servitù di passaggio carraio con mezzi agricoli, a carico della capezzagna esistente sui fondi m.n. 1553 e 708 e a favore delle porzioni dei fondi di cui ai mapp. 113-188, assegnate agli ### di ### (cfr. relazione CTU 28.7.2021, pag. 74). Si tratta di conclusione non contrastata dalle parti, sicché va disposta la costituzione di una servitù di passaggio carraio con mezzi agricoli gravante sui fondi di cui ai m.n. n. 1553 e 708 e a favore delle porzioni dei fondi di cui ai mapp. 113-188, assegnate agli ### di ### esercitabile attraverso la strada/capezzagna già esistente sui fondi serventi, lungo la roggia ### 11. Si è visto che a 4 condividenti (##### e gli ### di ### vengono assegnate delle porzioni di terreni (e, più esattamente dei terreni censiti al m.n. 1553, 1575, 708, 746, 1558, 113, 115 e 188). A partire dall'udienza del 3.10.2023 il difensore di ### e ### ha chiesto procedersi altresì al frazionamento, richiesta reiterata, seppur in via istruttoria, all'udienza di p.c. e negli scritti conclusivi. Alla richiesta si sono opposti, deducendone la novità, ### (memoria di replica, pag. 5) e ### (cfr. conclusionale, pag. 9).
Va anzitutto ricordato che la domanda di frazionamento è distinta da quella di divisione: “La domanda di "frazionamento" di un fondo differisce, per "petitum" e "causa petendi", da quella di ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 divisione del fondo medesimo. La prima ha infatti ad oggetto la redazione di un documento tecnico indicante le particelle catastali frazionate, al fine della voltura catastale; la seconda ha ad oggetto lo scioglimento della comunione. Ne consegue che, proposta in primo grado una domanda di frazionamento, è inammissibile perché nuova la formulazione in grado di appello di una domanda di divisione” (Cass. Sez. III, sent. n. 4240 del 28/4/1999). È stato poi osservato che “I profili attinenti al frazionamento catastale ed alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza di divisione non rilevano quali violazioni di norme di diritto incidenti sullo scioglimento della comunione e non incidono, pertanto, sull'emanazione della pronuncia dichiarativa di tale scioglimento, concernendo essi, piuttosto, la redazione - che può intervenire anche stragiudizialmente, sulla base di un accordo delle parti - di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali al fine della relativa voltura” (Cass. Sez. II, sent. n. 8400 del 26/3/2019; in tal senso tra le varie, Cass. Sez. II, sent. n. ### del 2017).
Tutte le parti, nel costituirsi e anche in prima memoria 183 c.p.c. non avevano articolato specifica domanda di frazionamento; come detto, solo a partire dall'udienza del 4.10.2023 il difensore di ### e ### ha svolto tale istanza (in via istruttoria).
Tanto chiarito, l'istanza è anzitutto mal posta: le parti hanno richiesto il frazionamento solamente “in via istruttoria”, senza articolare una vera e propria domanda nel merito. Va comunque evidenziato che anche laddove la richiesta fosse stata svolta come vera e propria domanda di merito, essa sarebbe inammissibile, essendo stata articolata solamente alle battute finali del giudizio. Non è condivisibile il rilievo di ### e ### per cui la necessità di procedere al frazionamento sarebbe emersa solamente dopo il deposito della ### stante il numero di condividenti e la conflittualità emersa già prima dell'avvio del giudizio, il fatto che almeno i terreni avrebbero dovuto essere frazionati era agevolmente pronosticabile sia al momento della costituzione, sia, al più tardi, alla scadenza della prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Non è poi convincente l'ulteriore argomento, per cui la richiesta sarebbe diretta ad evitare il prolungarsi del contenzioso (cfr. conclusionale ### e ### pag. 15). Anzitutto, il tema del frazionamento riguarda solo alcuni terreni e quindi solo alcuni condividenti: per quanto riguarda gli altri (### la stessa ### senza considerare ### cui non vengono assegnati immobili), gli immobili assegnati sono già identificati catastalmente, sicché la presente sentenza sarà sufficiente a consentire le trascrizioni del caso; non si vede perché detti soggetti debbano continuare ad essere coinvolti in una ulteriore coda del procedimento, ad esclusivo vantaggio delle altre parti.
Il frazionamento potrà quindi essere eseguito dai condividenti interessati, sulla scorta della presente sentenza e della relazione di CTU del 28.7.2021 e del relativo allegato 8), in diversa sede ###/2025 importo 15263,00 (auspicabilmente in via stragiudiziale o, laddove dovessero sorgere ulteriori contrasti, avviando un diverso contenzioso). 12. Quanto alle spese di lite, si ricorda che “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.” (Cass. Sez. II, sent. n. 1635 del 24/1/2020). 12.1. Negli scritti conclusivi ##### e ### si dilungano sulle ragioni per cui sarebbe opportuno porre a carico degli altri fratelli le spese, osservando che ciascuno degli altri fratelli avrebbe posto inutili resistenze alla divisione. In realtà, come su chiarito, il prolungarsi del giudizio divisionale è imputabile alla condotta di tutte le parti: ### e ### fino all'ultimo si sono opposti ai progetti divisionali articolati (il primo è stato accolto, con dei distinguo e facendo sempre riserva delle osservazioni già svolte, dal solo ### solo in conclusionale); anche ### ha sempre reiterato le osservazioni svolte al primo progetto divisionale. Peraltro, anche ### si è discostato dagli altri fratelli, optando da ultimo per il progetto divisionale non accolto. In questo contesto, posto che ogni parte ha mosso una qualche resistenza alla divisione, pare congruo compensare integralmente le spese di lite tra le parti. 12.2. In misura diversa vanno poste a carico delle parti le spese di ### come dedotto dalla difesa di ### la posizione di quest'ultima è stata veramente defilata (avendo conservato delle quote unicamente sulle statue); pure meno significativa la posizione di ### che si è del tutto disinteressato ai terreni, questione che ha comportato vari approfondimenti peritali e su cui lungamente hanno dibattuto ##### e ### Conseguentemente, pare congruo porre le spese delle varie ### già liquidate con separati decreti, definitivamente a carico per il 20% ciascuno di ### e ### per l'ulteriore 35% a carico di ### e ### per il 10% a carico degli ### di ### per il 10% a carico di ### e per il 5% a carico di ### P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: ### in parziale accoglimento delle domande attoree e dei convenuti, dispone lo scioglimento della comunione esistente tra gli eredi di ### sugli immobili siti in ### - VI - (fabbricati censiti al C.F. di detto Comune: foglio 13, m.n. 2012 sub 7, via #### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 ### snc, piano T, cat. A/2, cl. 2, consist. 4,5 vani, sup. cat. tot. 94 mq, tot escluse aree scoperte 81 mq, R€ 418,33; m.n. 2012 sub 15, via #### snc, piano ###, cat. C/6, cl. 3, consist. 19 mq, sup. cat. tot. 24 mq, R€ 52,99; m.n. 1118 sub 16, via C.A. ### 14, piano 1, cat.
A/2, cl. U, consist. 7,5 vani, sup. cat. tot. 129 mq, tot escluse aree scoperte 121 mq, R€ 581,01; m. 1118 sub 14, via C.A. ### 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, consist. 17 mq, sup. cat. tot. 17 mq, R€ 40,39; m.n. 1118 sub 17, via C.A. ### 14, piano T-1, cat. A/2, cl. U, consist. 6,5 vani, sup. cat. tot. 116 mq, tot. escluse aree scoperte 110 mq, R€ 503,55; M.n. 1118 sub 13, via C.A. ### 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, consist. 18 mq, sup. cat. tot. 18 mq, R€ 40,39; m.n. 1118 sub 19, via C.A. ### 14, piano T-2, cat. A/2, cl. U, consist. 6,5 vani, sup. cat. tot. 115 mq, tot. escluse aree scoperte 108 mq, R€ 503,55, m.n. 1118 sub 12, via C.A. ### 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, consist. 24 mq, sup. cat. tot. 24 mq, R € 57,02; m.n. 110 sub 29, via ### snc, piano T, cat. A/3, cl. 4, consist. 5 vani, sup. cat. tot. 121 mq, tot escluse aree scoperte 119 mq, R€ 400,25 - m.n. 110 sub 34, via #### snc, piano T, cat. C/6, cl. 3, consist. 16 mq, sup. cat. tot. 19 mq, R€ 44,62; M.n. 1901 sub 105, via ### snc, piano 1, cat. A/2, cl. 2, consist. 4 vani, sup. cat. tot. 87 mq, tot escluse aree scoperte 78 mq, R€ 371,85; M.n. 1901 sub 21, via ### snc, piano ###, cat. C/6, cl. 3 consist. 12 mq, sup. cat. tot. 13 mq, R€ 33,47; m.n. 1901 sub 109, via ### snc, piano ###, cat. A/2, cl. 2, consist. 4 vani, sup. cat. tot. 77 mq, tot escluse aree scoperte 71 mq, R€ 371,85; m.n. 1901 sub 23, via ### snc, piano ###, cat. C/6, cl. 3 consist. 12 mq, sup. cat. tot. 13 mq, R€ 33,47; terreni sempre siti in ### e così censiti al CT di detto Comune: foglio 13, m.n. 708, prato, cl. 2, sup. are 17.61, RD € 9,09 - RA € 4,55; - m.n. 746, prato irrig, cl. 2, sup. are 17.20, RD € 11,10 - RA € 5,77; - m.n. 1553, prato, cl. 2, sup. are 36.00, RD € 18,59 - RA € 9,30; m.n. 1558, prato irrig, cl. 3, sup. are 24.05, RD €12,42 - RA € 6,21; - m.n. 1575, prato arbor, cl. 2, sup. are 25.00, RD € 12,91 - RA € 6,46, M.n. 113, bosco ceduo, cl. 1, sup. are 55.90, RD € 11,55 - RA € 1,15; M.n. 115, prato irrig, cl. 3, sup. ha 1.04.40, RD € 53,92 - RA € 26,96 - M.n. 188, prato irrig, cl. 4, sup. ha 1.44.78, RD € 59,82 - RA € 33,65 - M.n. 706, prato irrig, cl. 4, sup. are 3.65, RD € 1,51 - RA € 0,85 C.T. - e ### 22; - M. 144, prato irrig, cl. 4, sup. are 24.34, RD € 10,06 - RA € 5,66; foglio 13, m.n. 1128, prato, cl. 2, sup. are 2.65, RD € 1,37 - RA € 0,68; M.n. 1881, prato, cl. 2, sup. are 8,03, RD € 4,15 - RA 2,07; M.n. 1194, prato, cl. 2, sup. are 0.60, RD € 0,31 - RA 0,15), sui 129 statue e pezzi d'arte, sulla ### tg. ### e sul saldo della gestione dell'amministrazione giudiziale della comunione (r.g.v.g. 1163/2014 di questo Tribunale) e della comunione insistente tra gli eredi di ### e quelli di ### sui soli terreni siti in ### censiti al CT di detto comune al foglio 13, mapp. 113, 115, 188, 706 e fg. 22, mapp. 144 e per l'effetto: 1) assegna a ### a) gli immobili siti in ### e così censiti al CF di detto ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00
Comune: foglio 13, m.n. 1118 sub 19, via C.A. ### 14, piano T-2, cat. A/2, cl. U, consist. 6,5 vani, sup. cat. tot. 115 mq, tot. escluse aree scoperte 108 mq, R€ 503,55; m.n. 1118 sub 12, via C.A. ### 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, consist. 24 mq, sup. cat. tot. 24 mq, R € 57,02; b) € 40.000,00 del saldo della gestione dell'amministratore, per € 53.883,26, per come accertato al deposito della relazione di CTU del 28 luglio 2021; c) le statue e pezzi d'arte dal n. 1 al 23 di cui alla perizia definitiva e relazione fotografica definitiva allegate alla relazione finale - consulenza tecnica d'ufficio parte mobiliare ### depositata il ###; d) l'1/7 degli ulteriori importi eventualmente maturati-rispetto agli € 53.883,26 oggetto della CTU del 28.7.2021 - dall'amministrazione giudiziale della comunione, al netto delle spese dell'amministrazione; 2) assegna a ### a) gli immobili siti in ### e così censiti al CF di detto Comune: foglio 13, m.n. 110 sub 29, via ### snc, piano T, cat. A/3, cl. 4, consist. 5 vani, sup. cat. tot. 121 mq, tot escluse aree scoperte 119 mq, R€ 400,25 - M.n. 110 sub 34, via ### snc, piano T, cat. C/6, cl. 3, consist. 16 mq, sup. cat. tot. 19 mq, R€ 44,62; b) € 2.000,00 del saldo della gestione dell'amministratore, per € 53.883,26, per come accertato al deposito della relazione di CTU del 28 luglio 2021; c) le statue e pezzi d'arte dal n. 24 al 44 di cui alla perizia definitiva e relazione fotografica definitiva allegate alla relazione finale - consulenza tecnica d'ufficio parte mobiliare ### depositata il ###; d) l'1/7 degli ulteriori importi eventualmente maturati-rispetto agli € 53.883,26 oggetto della CTU del 28.7.2021 - dall'amministrazione giudiziale della comunione, al netto delle spese dell'amministrazione; 3) assegna a ### a) gli immobili siti in ### e così censiti al CF di detto Comune: foglio 13, m.n. 1901 sub 109, via ### snc, piano ###, cat. A/2, cl. 2, consist. 4 vani, sup. cat. tot. 77 mq, tot escluse aree scoperte 71 mq, R€ 371,85; m.n. 1901 sub 23, via ### snc, piano ###, cat. C/6, cl. 3 consist. 12 mq, sup. cat. tot. 13 mq, R€ 33,47; b) la comproprietà per la quota indivisa di 1/2 dei seguenti terreni, siti in ### e così censiti al CT di detto Comune: foglio 13, m.n. 1128, prato, cl. 2, sup. are 2.65, RD € 1,37 - RA € 0,68; M.n. 1881, prato, cl. 2, sup. are 8,03, RD € 4,15 - RA 2,07; M.n. 1194, prato, cl. 2, sup. are 0.60, RD € 0,31 - RA 0,15; c) le porzioni dei seguenti terreni, tutti censiti al CT del Comune di ### porzioni meglio individuate nello schema di divisione del fondo agricolo, allegato sub. 8 alla relazione di CTU ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 del 28.7.2021 dell'##### in comproprietà per la quota indivisa di 1/3 (gli ulteriori 2/3, per l'1/3 ciascuno a ### e ###, 322 mq del terreno censito al f.g. 13, m.n. 1553, corrispondenti alla capezzagna/strada e argine della ### e 306 mq del terreno censito al f.g. 13, m.n. 708, corrispondenti alla capezzagna/strada e argine della #### in comproprietà per 1/2 (con ###: 3.101 mq del terreno m.n. 1553; 46 mq del terreno m.n. 1575; 1455 mq del terreno m.n. 708; 426 mq del terreno m.n. 746; 129 mq del terreno m.n. 1558; 3076 mq del terreno mn. 113; 690 mq del medesimo terreno 113, gravati da metanodotto; 418 mq del terreno m.n. 115; 9 mq del medesimo terreno 115, gravati da metanodotto; 182 mq del terreno n. n. 188; ### in comproprietà per la quota indivisa di 1/4 (gli ulteriori 3/4, per l'1/4 ciascuno, con #### e ### di ###: 1056 mq del terreno m.n. 113, corrispondenti a capezzagna/strada e argine della ### 2384 mq del terreno m.n. 188, corrispondenti a capezzagna/strada e argine della ### d) € 11.883,56 del saldo della gestione dell'amministratore, per € 53.883,26, per come accertato al deposito della relazione di CTU del 28 luglio 2021; e) le statue e pezzi d'arte dal n. 113 al 129 di cui alla perizia definitiva e relazione fotografica definitiva allegate alla relazione finale - consulenza tecnica d'ufficio parte mobiliare ### depositata il ###; f) l'auto ### tg. ### g) l'1/7 degli ulteriori importi eventualmente maturati-rispetto agli € 53.883,26 oggetto della CTU del 28.7.2021 - dall'amministrazione giudiziale della comunione, al netto delle spese dell'amministrazione; 4) assegna a ### a) gli immobili siti in ### e così censiti al CF di detto Comune: foglio 13, m.n. 2012 sub 7, via #### snc, piano T, cat. A/2, cl. 2, consist. 4,5 vani, sup. cat. tot. 94 mq, tot escluse aree scoperte 81 mq, R€ 418,33; m.n. 2012 sub 15, via #### snc, piano ###, cat. C/6, cl. 3, consist. 19 mq, sup. cat. tot. 24 mq, R€ 52,99; n. 1118 sub 16, via C.A. ### 14, piano 1, cat. A/2, cl. U, consist. 7,5 vani, sup. cat. tot. 129 mq, tot escluse aree scoperte 121 mq, R€ 581,01; m.n. 1118 sub 14, via C.A. ### 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, consist. 17 mq, sup. cat. tot. 17 mq, R€ 40,39; m.n. 1118 sub 17, via C.A. ### 14, piano T-1, cat. A/2, cl. U, consist. 6,5 vani, sup. cat. tot. 116 mq, tot. escluse aree scoperte 110 mq, R€ 503,55; M.n. 1118 sub 13, via C.A. ### 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, consist. 18 mq, sup. cat. tot. 18 mq, R€ 40,39; b) le porzioni dei seguenti terreni, tutti censiti al CT del Comune di ### porzioni meglio individuate nello schema di divisione del fondo agricolo, allegato sub. 8 alla relazione di CTU del 28.7.2021 dell'##### in comproprietà per la quota indivisa di 1/3 (gli ulteriori 2/3, ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 per l'1/3 ciascuno a ### e ###, 322 mq del terreno censito al f.g. 13, m.n. 1553, corrispondenti alla capezzagna/strada e argine della roggia ### e 306 mq del terreno censito al f.g. 13, m.n. 708, corrispondenti alla capezzagna/strada e argine della roggia #### in proprietà esclusiva: 177 mq del terreno m.n. 1553; 2454 mq del terreno m.n. 1575; 1294 mq del terreno m. 746; 629 mq del terreno m.n. 1558, corrispondenti alla porzione di argine; mq 1647 della porzione sud del medesimo terreno m.n. 1158; 658 mq della porzione nord del terreno mn. 113; 110 mq del medesimo terreno m.n. 113 gravati da metanodotto; 988 mq della porzione di argine del terreno m. 115; 7838 mq della porzione sud del medesimo terreno m.n. 115; 1187 mq del medesimo terreno m. 115 gravati da metanodotto; 4032 mq del terreno m. n. 188; 432 mq della porzione argine del medesimo terreno m.n. 188; ### in comproprietà per la quota indivisa di 1/4 (gli ulteriori 3/4, per l'1/4 ciascuno, con #### e ### di ###: 1056 mq del terreno m.n. 113, corrispondenti a capezzagna/strada e argine della roggia ### 2384 mq del terreno m.n. 188, corrispondenti a capezzagna/strada e argine della roggia ### c) i 3/7 degli ulteriori importi eventualmente maturati-rispetto agli € 53.883,26 oggetto della CTU del 28.7.2021 - dall'amministrazione giudiziale della comunione, al netto delle spese dell'amministrazione; 5) assegna a ### a) gli immobili siti in ### e così censiti al CF di detto Comune: foglio 13, m.n. 1901 sub 105, via ### snc, piano 1, cat. A/2, cl. 2, consist. 4 vani, sup. cat. tot. 87 mq, tot escluse aree scoperte 78 mq, R€ 371,85; M.n. 1901 sub 21, via ### snc, piano ###, cat. C/6, cl. 3 consist. 12 mq, sup. cat. tot. 13 mq, R€ 33,47; b) la comproprietà per la quota indivisa di 1/2 dei seguenti terreni, siti in ### e così censiti al CT di detto Comune: foglio 13, m.n. 1128, prato, cl. 2, sup. are 2.65, RD € 1,37 - RA € 0,68; M.n. 1881, prato, cl. 2, sup. are 8,03, RD € 4,15 - RA 2,07; M.n. 1194, prato, cl. 2, sup. are 0.60, RD € 0,31 - RA 0,15; c) le porzioni dei seguenti terreni, tutti censiti al CT del Comune di ### porzioni meglio individuate nello schema di divisione del fondo agricolo, allegato sub. 8 alla relazione di CTU del 28.7.2021 dell'##### in comproprietà per la quota indivisa di 1/3 (gli ulteriori 2/3, per l'1/3 ciascuno a ### e ###, 322 mq del terreno censito al f.g. 13, m.n. 1553, corrispondenti alla capezzagna/strada e argine della roggia ### e 306 mq del terreno censito al f.g. 13, m.n. 708, corrispondenti alla capezzagna/strada e argine della roggia ### ; ### in comproprietà per la quota indivisa di 1/2 (con ###: 3.101 mq del terreno m.n. 1553; 46 mq del terreno m. 1575; 1455 mq del terreno m.n. 708; 426 mq del terreno m.n. 746; 129 mq del terreno m.n. 1558; 3076 mq del terreno mn. 113; 690 mq del medesimo terreno m.n. 113 gravati da metanodotto; 418 mq del ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 terreno m.n. 115; 9 mq del medesimo terreno m.n. 115 gravati da metanodotto; 182 mq del terreno n. 188; ### in comproprietà per la quota indivisa di 1/4 (gli ulteriori 3/4, per l'1/4 ciascuno, con #### e ### di ###: 1056 mq del terreno m.n. 113, corrispondenti a capezzagna/strada e argine della roggia ### 2384 mq del terreno m.n. 188, corrispondenti a capezzagna/strada e argine della roggia ### d) le statue e pezzi d'arte dal n. 95 al 112 di cui alla perizia definitiva e relazione fotografica definitiva allegate alla relazione finale - consulenza tecnica d'ufficio parte mobiliare ### depositata il ###; e) l'1/7 degli ulteriori importi eventualmente maturati-rispetto agli € 53.883,26 oggetto della CTU del 28.7.2021 - dall'amministrazione giudiziale della comunione, al netto delle spese dell'amministrazione; 6) assegna a ### le statue e pezzi d'arte dal n. 45 al 70 di cui alla perizia definitiva e relazione fotografica definitiva allegate alla relazione finale - consulenza tecnica d'ufficio parte mobiliare ### depositata il ###; 7) assegna agli ### di ### a) i terreni siti in #### e così censiti al CT di detto Comune: foglio 13, m.n. 706, prato irrig, cl. 4, sup. are 3.65, RD € 1,51 - RA € 0,85 C.T.; - foglio 22, m.n. 144, prato irrig, cl. 4, sup. are 24.34, RD € 10,06 - RA € 5,66; b) le porzioni dei seguenti terreni, tutti censiti al CT del Comune di ### porzioni meglio individuate nello schema di divisione del fondo agricolo, allegato sub. 8 alla relazione di CTU del 28.7.2021 dell'##### in proprietà esclusiva: 6430 mq della porzione sud terreno m.n. 188; 1018 mq della porzione corrispondenti ad argine del m.n. 188; ### in comproprietà per la quota indivisa di 1/4 (gli ulteriori 3/4, per l'1/4 ciascuno, con #### e ###: 1056 mq del terreno m.n. 113, corrispondenti a capezzagna/strada; 2384 mq del terreno m.n. 188, corrispondenti a capezzagna/strada e argine della roggia ### c) le statue e pezzi d'arte dal n. 71 al 94 di cui alla perizia definitiva e relazione fotografica definitiva allegate alla relazione finale - consulenza tecnica d'ufficio parte mobiliare ### depositata il ###; 8) dispone che i) l'assegnatario ### versi un conguaglio in denaro in favore di ### pari ad € 2.329,33, di ### pari ad € 2.122,27, di ### pari ad € 245,71, degli ### di ### di € 3.448,96; ii) l'assegnataria ### versi un conguaglio di denaro in favore di ### di € 151,25 e di ### di € 1,06; ### costituisce a carico dei fondi censiti al CT del Comune di ####, foglio 13, m. 1553 e 708 e a favore delle porzioni dei fondi di cui ai mapp. 113-188, assegnate agli ### di ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00 ### meglio individuate nell'all.8 alla relazione di CTU del 28.7.2021, una servitù di passaggio carraio con mezzi agricoli esercitabile attraverso la strada/capezzagna già esistente sui fondi serventi, lungo la roggia #### ordina alla ### di procedere, sulla scorta del capo I e II, alle trascrizioni a favore delle parti ed a carico degli intestati in censo come per legge; ### dichiara inammissibile la domanda proposta “in via istruttoria” da ### e ### di procedersi al frazionamento dei beni; ### compensa integralmente le spese di lite tra le parti; ### pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico delle parti, per il 20% ciascuno a carico di ### e ### per l'ulteriore 35% a carico di ### e ### per il 10% a carico degli ### di ### per il 10% a carico di ### e per il 5% a carico di #### 17 luglio 2024 Il Giudice Dott. ### il: 20/02/2025 n.929/2025 importo 15263,00
causa n. 6780/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Rossi Ludovico